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Articoli
Costi dei politici (57)
Sezione
principale: Costi dei politici
Battibecco
a pernumia sull'incarico legale ( da "Mattino di Padova, Il"
del 25-08-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract:
Magarotto
sostiene invece che la sua difesa era affidata al penalista Emanuele Fragasso e
che la causa si è conclusa con la sua assoluzione. Dopo Conforto se ne sono
andati anche Silvano Piovan e Giorgio Prandato, ai quali è stata negata la
lettura della richiesta di destinare in beneficenza il gettone di presenza.
(n.s.).
Manovra
d'estate: piano triennale per lo sviluppo, competitività, Robin tax
( da "AltaLex"
del 25-08-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract:
di funzione
ed i gettoni di presenza indicati nell'articolo 82 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, e successive modificazioni, sono rideterminati con una riduzione
del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008
per gli enti indicati nel medesimo articolo 82 che nell'
Taglio
delle indennità Minniti e Sigismondi raccolgono firme
( da "Corriere
Alto Adige" del 25-08-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract:
Sostituire le
indennità dei consiglieri provinciali con gettoni di presenza per risparmiare
cinque milioni di euro l'anno. I consiglieri provinciali di An, Mauro Minniti e
Alberto Sigismondi, lanciano una petizione popolare per convincere la
Volkspartei a tagliare i costi della politica. A chi li accusa di demagogia per
essersi mossi solo a poche settimane dal voto i due replicano che "
Le
lavagne di Vittorini ( da "Sole 24 Ore, Il"
del 25-08-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract:
Al discorso
di Ferretti segue infatti una corsa di Stefano Guerriero dentro la fortuna
critica del Gattopardo. Ferretti documenta l'indubitabile correttezza
editoriale di Vittorini, che non potè accogliere nei "Gettoni"
sperimentali il romanzo dello sconosciuto principe siciliano;
La
fine di agosto èil periodo in cui i principali Paesi
( da "Tempo,
Il" del 25-08-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract:
Gli altri
grandi Paesi dell'area dell'euro (Francia, Germania e Italia) non sono in
condizione di seguire la Spagna (e realizzare una manovra reflattiva
coordinata) a ragione dei loro disavanzi di finanza pubblica, al limite di
quanto previsto nei programmi di rientro definiti con le autorità europee.
Un'ambulanza
nuova in arrivo a settembre alla Croce lodigiana
( da "Cittadino,
Il" del 26-08-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract:
hanno
rinunciato a parte dello stipendio e del gettone di presenza per destinare
l'importo ad opere benefiche a favore della comunità locale. "Nel 2007 -
ricorda il sindaco - abbiamo destinato i circa 12mila euro per i lavori di
restauro e recupero del portone della parrocchiale, mentre quest'anno sono
stati erogati alla Croce lodigiana".
Dalla
cancellazione dei voli ai falsi pacchetti tutto compreso . Sono questi alcuni
dei casi che vengono segnalati allo Sportello salvavacanza Ferie rovinate:
tutte le bufale sott ( da "Giornale di Brescia"
del 26-08-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract:
il noleggio
dell'imbarcazione". Recentemente lo Sportello ha iniziato a rilevare il
numero e la tipologia dei casi segnalati relativi ad acquisiti di servizi
avvenuti online. "Il risultato, interessante, è di 156 segnalazioni in
cui, contrariamente alle pratiche in generale, il trasporto aereo si colloca
alla prima posizione,
Giustizia,
non costo ma servizio ( da "Mattino di Padova, Il"
del 26-08-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract:
NON COSTO MA
SERVIZIO E' bene comprendere subito che l'obiettivo evidente della destra è
quello di porre la magistratura sotto il controllo del potere politico.
Infatti, le modifiche paventate stravolgerebbero in profondità il nostro
assetto istituzionale, cambiando la Costituzione e alterando gli equilibri fra
i poteri dello Stato.
Tagli
al bilancio, la municipalità ci prova
( da "Nuova
Venezia, La" del 26-08-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract:
riduzione
delle spese non riguarderà gli interventi sociali e si concentrerà
necessariamente sulle iniziative di carattere culturale e sul valore dei
gettoni di presenza dei consiglieri. Se ne discuterà, ad ogni modo, l'1
settembre prossimo, nella prima seduta del consiglio di Municipalità dopo il
periodo estivo, tutta dedicata al nuovo assetto del bilancio delle spese
correnti del 2009.
Gettone
di presenza a ufo? Un giro di vite
( da "Nazione,
La (La Spezia)" del 26-08-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract:
I furbastri
che arrivavano alle riunioni di commissione, firmavano e se ne andavano. Altre
volte, seppur con minor frequenza, la toccata e fuga avveniva anche per la
seduta del consiglio comunale. Un escamotage che consentiva loro di avere il
gettone di presenza: 63 euro. E tutti gli altri benefici compresi, come
l'assenza retribuita dal lavoro.
Ma
non fate <pagare> il gruppo unico solo ai precari
( da "Giornale.it,
Il" del 26-08-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract:
il quadruplo
dei gettoni di presenza rispetto a chi se ne sta buono nei ranghi, mettendo
davanti un ideale ai calcoli economici di convenienza. Col gruppo unico
salterebbero - stavo scrivendo salteranno, ma il filo di ironia mi impone il
condizionale - molti capigruppo, nella maggior parte dei casi capigruppo di
loro stessi,
Di
MAILA PAPI NO ai consulenti in Lucchini se hanno avuto la pensione per l&#
( da "Nazione,
La (Grosseto)" del 26-08-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract:
Il Comitato
ha discusso dei problemi inerenti lo stabilimento Lucchini, evidenziando come
gli investimenti dell'azienda siano anche il frutto dell'azione sindacale e
delle lotte dei lavoratori, che anche in passato si sono sempre battuti sulla
necessità di investire per migliorarne la sicurezza sul lavoro, l'ambiente, la
quantità e la qualità della produzione.
Fanucci
firma per un anno Ora Del Prete o Aquilanti
( da "Nazione,
La (Arezzo)" del 26-08-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract:
ha fatto la
trafila nelle giovanili della Roma, poi Teramo in C2 nel '98-99, 22 presenze,
poi Savoia in B nel 1999-2000 (10 gare, 1 gol), quattro stagioni a Livorno. In
C1 nel 2000-2001, 27 partite, una rete, l'anno dopo 29 gettoni e promozione in
serie B. Stagione 2002-2003, 15 match, 2 gol, nel 2003-2004, 20 sfide sempre in
B, promozione in A.
Le
parole della cultura dell'acqua "Rola"
( da "Gazzettino,
Il (Pordenone)" del 26-08-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract:
Economie che
si ritrovano tagliando i gettoni di presenza, le consulenze, prebende e
compensi vari; nessuno soffrirà la fame.Si taglia i contributi al
"friulano" nelle scuole; impareranno a parlare correttamente
l'italiano. Si decurtino gli stanziamenti alla "cultura" i cui esiti
sono spesso soggetti a critiche che non hanno neppure il piacere di plausibili
risposte.
Motostaffetta
per dire "no" alla mafia
( da "Gazzettino,
Il (Pordenone)" del 26-08-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract:
auto su cui
viaggiava Barbara Rizzo Asta con i suoi due gemelli di sei anni, Salvatore e
Giuseppe.Margherita, la figlia maggiore, che perse in un colpo madre e due
fratellini, sarà la Testimonial della manifestazione di consegna della bandiera
che avverrà domenica 31 agosto in Piazza Rettore Evola a Balestrate dove ad
attenderla ci sarà il sindaco Tonino Palazzolo.
Gian
Antonio Stella, l'inviato a Caracoi
( da "Corriere
delle Alpi" del 27-08-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract:
suo e di
Rizzo, dai De Gasperi, dai Pertini, che hanno fondato la Carta di questo Stato,
arrivare a questo? "Mano a mano che si perdevano gli ideali - della
società cristiana per i democristiani, del comunismo bello buono e giusto per i
comunisti, della solidarietà per i socialisti, del liberismo - la politica è
diventata una professione.
Alto
Adige: due colpi di coda Arrivano Di Loreto e Favaretto
( da "Trentino"
del 27-08-2008) + 1 altra fonte
Argomenti: Costi della politica
Abstract:
insieme ai
quali il giocatore di Lanciano ha anche esordito (collezionando 15 gettoni) nel
campionato cadetto. Il tutto condito dai passaggi alla Spal e al Sassuolo,
sempre e comunque in squadre costruite per puntare in alto. 22 reti nella
categoria significano anche un buon feeling con il gol, se la condizione fisica
lo permetterà Di Loreto dovrebbe essere un buon acquisto.
Sugli
incarichi nelle partecipate l'ente locale fa da controllore
( da "Italia
Oggi" del 27-08-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract:
la
soppressione della carica di vicepresidente e l'eliminazione della previsione
del gettone di presenza. Le premesse ci sono, la Corte non ha dubbi. Quanto
sopra è un dato evidente di come il legislatore vuole mettere un freno nel
mondo delle spese delle società controllate a partecipazione pubblica.
NOVITÀ
in vista per la macchina del consiglio comunale. La fine delle ferie
( da "Nazione,
La (La Spezia)" del 27-08-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract:
Isolabella
difende la qualità del lavoro del consigliere comunale: "Non è misurabile
nel tempo in cui uno stà seduto tra i banchi, ma nella qualità delle proposte e
per fare questo risulta necessario anche un impegno civico al di fuori del
consiglio comunale che non può essere di certo commisurato al gettone di
presenza che, tasse escluse, si tratta di una ventina di euro".
Piedimonte,
cdq senza pace ( da "Messaggero Veneto, Il"
del 27-08-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract:
"Ho
deciso di rinunciare al gettone di presenza come consigliere circoscrizionale,
a ulteriore dimostrazione del fatto che è la passione, con la volontà di
migliorare le condizioni della comunità di cui faccio parte, a fare da motore
alle mie iniziative.
Il
Comune "a dieta" taglia spese e opere
( da "Stampa,
La" del 27-08-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract:
mila per le
misure contro i costi della politica volute da Prodi, 589 mila euro per il
taglio parziale dell'Ici già del Governo di centrosinistra e poi altri 200 mila
per la riduzione dell'Iva. L'eliminazione dell'Ici voluta da Berlusconi,
invece, costa al Comune 6 milioni e 600 mila euro ma l'Esecutivo si è impegnato
a "restituirli": 3 milioni e 300 mila sono arrivati a luglio,
Elezioni
politiche americane e tecnologia: facciamo quattro conti
( da "Blogosfere"
del 27-08-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract:
I
finanziatori dei due schieramenti politici la dicono lunga sulle attese e sulle
speranze degli elettori. Nonostante la grande attenzione del vincitore delle
primerie democratiche, Barack Obama, alle nuove tecnologie come canale di
comunicazione con gli elettori, al momento, le aziende high-tech hanno giocato
un ruolo marginale nella corsa per la Casa Bianca,
SD:
RILANCIARE CENTROSINISTRA RIDUCENDO COSTI DELLA POLITICA
( da "Basilicanet.it"
del 27-08-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract:
di fine
consiliatura individuando nella riduzione dei costi della politica il punto
centrale su cui verificare anche la disponibilità di tutte le forze del vecchio
centro-sinistra a ripensare una nuova alleanza con cui riproporsi alla guida
della Provincia con un profondo processo di rinnovamento di uomini e programmi
partendo proprio dalla riduzione del numero degli assessori,
Lumezzane-Pesenti:
ora è fatta ( da "Giornale di Brescia"
del 27-08-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract:
Il neo
acquisto (per la cronaca è il quattordicesimo di quest'anno) è bergamasco (di
Treviglio), ha all'attivo due gettoni di presenza in B con la maglia
dell'Albinoleffe, 2 gol in 12 partite con il Prato di C2 e nell'ultima stagione
si è messo in luce nella Canavese, sempre di C2, realizzando 10 reti in 26
partite.
I
Magenta in concerto sul lungomare
( da "Gazzettino,
Il (Pordenone)" del 27-08-2008) + 1 altra fonte
Argomenti: Costi della politica
Abstract:
Lucio
Pastoricchio, Michele Lugnan, Gianni Camuffo, Omero Gregori, Riccardo Gordini e
altri artisti che si sono messi in luce in questi ultimi anni. Da sottolineare
l'impegno dei cantanti, che hanno deciso di devolvere in beneficenza il gettone
di presenza previsto per la partecipazione ai concerti.
VeDro'/
Conclusi i lavori del network di E. Letta e
( da "Virgilio
Notizie" del 27-08-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract:
Ma mentre il
concetto di copyright ha 300 anni di vita, la condivisione del sapere è un
concetto che ha origini antichissime: Aristotele e Machiavelli non vivevano
delle royalties dei propri scritti, ma di reputazione, oggi diremmo di gettoni
di presenza". "Il potere di veloce accesso alla rete - ha aggiunto la
Fabris - oggi è decisivo.
La
Consulta degli stranieri va abolita
( da "Alto
Adige" del 28-08-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract:
di quartiere
di Merano, ai quali certo, aggiungo io, non si elargiscono gettoni di presenza
oppure somme per la loro attività. Ho presentato una mozione con la quale
chiedo l'abolizione delle consulta degli stranieri, ribadendo che non è
obbligatoria e che le regole, le decisioni comunali, le leggi vengano fatte dai
cittadini eletti nelle istituzioni e che invece si dedichi molto
I
"gettoni" del consiglio comunale servono per comprare l'ambulanza
( da "Libertà"
del 28-08-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract:
ambulanza è
stata acquistata grazie al contributo di circa 12mila euro versato ai volontari
dagli amministratori comunali. Sindaco, assessori e consiglieri hanno
rinunciato per due anni a stipendi e gettoni per fare beneficenza. "Lo
scorso anno - ricorda Lodigiani - avevamo destinato circa 12mila euro per i
lavori di restauro e recupero del portone della chiesa".
Taglio
del 10% ai compensi dei direttori
( da "Messaggero
Veneto, Il" del 28-08-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract:
porterà oggi
all'attenzione della giunta regionale. "La previsione - ha spiegato
l'assessore De Anna - fa parte delle azioni di riduzione dei costi della
politica avviate dal presidente della Regione, Renzo Tondo. Questi tagli sono
previsti dalla legge Brunetta-Tremonti per la riduzione dei costi nella
pubblica amministrazione",
Consulenze,
la Provincia sceglie la via del risparmio In un anno taglio del 50%
( da "Giorno,
Il (Lodi)" del 28-08-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract:
compone di
servizi simili a quelli dell'anno precedente. Lievitato, stando alla carta, il
costo di "aggiornamento e amministrazione del sistema informativo
territoriale provinciale", passato dai 22mila euro del 2007 a una previsione di
spesa complessiva di 38mila euro. QUINDICI MESI di lavoro per l'Ufficio stampa,
invece, costeranno alle casse di Palazzo San Cristoforo 28mila euro.
L'elenco
completo dei giurati ( da "Nazione, La (Grosseto)"
del 28-08-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract:
Alessandro
Cecchi, Furio Colombo, Piero Craveri, Dan Diner, Roberto Esposito, Giulia
Galeotti, Ernesto Galli Della Loggia, Peter Gomez, Emanuele Macaluso, Tamar
Pitch, Paolo Pombeni, Sergio Rizzo, Gian Antonio Stella, Giuliano Amato, Rocco
Antonio Cangelosi, Pier Virgilio Dastoli ed Edmondo Berselli.
Capalbio
premia almunia ( da "Tirreno, Il"
del 28-08-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract:
Sergio Rizzo
e Antonio Stella, oltre a Rocco Antonio Cangelosi, Pier Virgilio Dastoli,
Giuliano Amato e Edmondo Berselli. La fondazione Epokè che organizza il premio
(con provincia di Grosseto e Comune di Capalbio), ha inoltre in progetto di
costruire una struttura fissa, per ospitare anche iniziative d'inverno.
È
morto Agostino Rizzo, l'antiquario-gentiluomo cantore ironico della
salernitanità ( da "Corriere del Mezzogiorno"
del 28-08-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract:
pag: 13
categoria: REDAZIONALE Lutto nel centro storico è morto Agostino Rizzo,
l'antiquario-gentiluomo cantore ironico della salernitanità SALERNO - Alle
prime luci dell'alba di ieri Agostino Rizzo, noto antiquiario salernitano con
la passione per la poesia dialettale, ha concluso, a Palinuro, la sua esistenza
terrena.
<Nessun
mezzo nostro è stato multato a Montallegro>
( da "Sicilia,
La" del 28-08-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract:
adeguamento
alla legge Finanziaria 2008 della disciplina inerente la corresponsione del
gettone di presenza spettante ai consiglieri comunali: sostanzialmente una
riduzione del 30 per cento come prevede la Legge Finanziaria 2008. Inoltre
dovrebbe esaminare una mozione a firma del Consigliere Carmelo Picarella avente
per oggetto il sequestro di una struttura espositiva composta da gazebi,
Cinque
milioni per il sociale ( da "Alto Adige"
del 29-08-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract:
e in cambio
riceverebbero un gettone di presenza da un centinaio di euro a seduta".
Per mettere in moto una consistente azione di popolo contro le prevedibili
resistenze del "palazzo", Minniti e Sigismondi hanno promosso una
petizione popolare e la raccolta di firme prenderà il via proprio oggi in
occasione del debutto della Festa tricolore.
Patto
di stabilità, emolumenti ko ( da "Italia Oggi"
del 29-08-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract:
primo gennaio
2009 gli enti locali che non hanno rispettato il patto di stabilità per l'anno
precedente dovranno rideterminare le indennità di funzione e i gettoni di
presenza spettanti agli amministratori, operando una riduzione del 30% rispetto
all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008. Inoltre, viene prevista
la sospensione fino al 2011 dell'adeguamento triennale,
Così
la deliberazione per rideterminare le indennità di funzione
( da "Italia
Oggi" del 29-08-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract:
la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria",
prevede alcune disposizioni che incidono sulla razionalizzazione dei costi per
la rappresentanza degli enti locali; - che, in particolare, l'art. 61, comma
10, del richiamato decreto 112/2008, prevede che a decorrere dal primo gennaio
2009 le indennità di funzione e i gettoni di presenza indicati nell'
Un
organico consistente ma la partenza è in salita
( da "Bresciaoggi(Abbonati)"
del 29-08-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract:
con 205
presenze e 18 gol. Sul fronte offensivo i toscani hanno due fantasisti del
calibro di Ciccio Lodi (20 gol messi a segno l'ultimo campionato nel Frosinone)
e Igli Vannucchi (163 gettoni a partire dal torneo 2002-2003, a segno 28 volte),
con il fiorentino Claudio Coralli (19 gol nel neopromosso Cittadella) a fungere
da punta avanzata,
Pisa:
consiglio comunale sotto processo
( da "Tirreno,
Il" del 29-08-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract:
I consiglieri
comunali di Pisa della passata legislatura saranno processati. Al centro del
caso una delibera in cui si approvava l'indennità mensile al posto del gettone
di presenza. Secondo l'accusa, attraverso questa scelta, i consiglieri
avrebbero percepito più soldi rispetto a quanto prevede la legge.
Processo
al consiglio comunale ( da "Tirreno, Il"
del 29-08-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract:
600 per 70
otteniamo una cifra di 137,14 euro che è di gran lunga superiore agli 80 euro
del gettone di presenza. Contro questa delibera, in sede di discussione, si
scagliò il consigliere Giacomino Granchi. A quel punto, era scattata
l'indagine. Il nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza aveva
sequestrato gli atti in Comune e nel febbraio scorso i 41,
Ex
consiglieri sotto processo ( da "Tirreno, Il"
del 29-08-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract:
Al centro del
caso una delibera approvata dal consiglio comunale il 9 giugno 2005 in cui si votava a
favore dell'indennità mensile che di fatto sostituiva il gettone di presenza.
Secondo l'accusa, attraverso questa scelta, i consiglieri avrebbero percepito
più soldi rispetto a quanto previsto dalla legge. PARLATO in Pisa I SEGUE A
PAGINA 1.
L'ex
consiglio comunale a processo - giovanni parlato
( da "Tirreno,
Il" del 29-08-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract:
600 per 70
otteniamo una cifra di 137,14 euro che è di gran lunga superiore agli 80 euro
del gettone di presenza. Contro questa delibera, in sede di discussione, si
scagliò il consigliere Giacomino Granchi. "Avevo sollevato l'illegittimità
della delibera - aveva sostenuto Granchi - al presidente del consiglio, al
prefetto, ai dirigenti responsabili per dire che la variassero.
Chi
votò a favore e contro la delibera
( da "Tirreno,
Il" del 29-08-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract:
31 che aveva
per oggetto "Determinazione del gettone di presenza e indennità di
funzione dei consiglieri comunali". Un consiglio comunale che venne
preceduto da due riunioni della IV commissione e dalla consulenza del
vicesegretario Pietro Pescatore. Ecco chi approvò e chi votò contro la
delibera.
Questa
riforma o sarà risparmiosa o non sarà
( da "Eco
di Bergamo, L'" del 29-08-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract:
e il libro
più venduto è "La casta" di Stella e Rizzo. Quando si legge che la
soppressione degli enti inutili è solo annunciata ma non realizzata ? perché
l'ente continua a vivere nella gestione liquidatoria oppure perché si trasforma
in fondazione ? il cittadino si sente impotente e vuole una scorciatoia per far
sentire la sua voce.
C'è
chi ha scelto Silone, forse sulla scia delle letture "forzate"
dell'ex ( da "Messaggero, Il (Abruzzo)"
del 29-08-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract:
ombrellone ci
sono anche i saggi graffianti di Stella e Rizzo. Che sembrano andare a ruba tra
i politici nostrani. "Ferie rigorosamente a Pescara" dice Carlo Masci
(Udc), che macina sotto l'ombrellone "La Deriva" di Antonio Stella e
Sergio Rizzo, libro-inchiesta su un'Italia che non va. Ha scelto un libro
leggero, invece, ma dal titolo allusivo Luigi Albore Mascia capogruppo Pdl:
Nel
2003 somme maggiori a chi sceglieva il gettone
( da "Tirreno,
Il" del 30-08-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract:
Pisa Nel 2003
somme maggiori a chi sceglieva il gettone PISA. La tesi secondo cui con
l'indennità il consigliere comunale si sarebbe "arricchito" rispetto
a chi optava per il gettone di presenza, almeno per l'anno 2003, è sicuramente
destituita di fondamento. è quanto emerge dal prospetto di quell'anno.
Consapevoli
di prendere di più ( da "Tirreno, Il"
del 30-08-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract:
gettone di
presenza avrebbe determinato la corresponsione di somme maggiori di quelle
massime previste per legge, con pari danno per il Comune; e che inoltre,
provvedendo essi stessi a esercitare l'opzione per l'indennità in luogo del
gettone di presenza, determinavano i presupposti - sostiene il pubblico
ministero - perché fossero loro corrisposte somme potenzialmente maggiori di
Gli
ex consiglieri: ma quale danno all'erario... - giovanni parlato
( da "Tirreno,
Il" del 30-08-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract:
Testo unico
enti locali) "la quale impone che la trasformazione del gettone di
presenza in indennità di funzione comporti pari o minori oneri finanziari per
l'ente". Le parole chiave sono proprio le ultime. "Gli oneri
finanziari per l'ente sono un concetto ben diverso di una somma o di una
moltiplicazione - spiega l'avvocato Toscano -.
Chiede
spazio e nuova fiducia ( da "Bresciaoggi(Abbonati)"
del 30-08-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract:
ha debuttato
in serie A coi biancazzurri di Mazzone. Un delicato intervento chirurgico a un
nervo del ginocchio lo ha bloccato nel 2003-04. Prestato in C1 al Pisa (10
presenze e una rete) e, successivamente al Pescara in serie B (29 gettoni e 4
gol), nel 2006-07 ha
giocato 23 partite col Brescia con una rete al Treviso.
Utile
la visita agli impianti ( da "Tribuna di Treviso, La"
del 30-08-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract:
a titolo
personale ha ritenuto tempo perso la visita della commissione Sport, di cui fa
parte, agli impianti sportivi di Treviso: "Mille euro di gettoni di
presenza per visitare strutture che sapevamo già ottime, sono sprecati".
Non la pensa così Domenico Piccoli, presidente della commissione: "Ho
organizzato la visita per far conoscere ai consigliere lo stato dell'arte.
Razzo
sulla fascia ( da "Gazzetta di Modena,La"
del 30-08-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract:
nel 2002
viene acquistato dall'Udinese: in bianconero colleziona 30 presenze in un anno
e mezzo, prima di sfondare in serie B con la maglia del Genoa (50 gettoni e 3
gol). 14 presenze a Modena senza incidere, prima di una nuova puntata in A (9
gare col Chievo). Poi due anni a Piacenza, dove viene reinventato come terzino
sinistro.
L'uomo
più atteso ( da "Gazzetta di Modena,La"
del 30-08-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract:
Una vita
passata in serie A (201 presenze e 6 gol mesi a segno) con le maglie di
Bologna, Milan, Vicenza, Piacenza e Parma. Prima di approdare nella massima
serie aveva già collezionato importanti gettoni tra i professionisti a Pavia,
Leffe e Lucca. Dopo un infortunio abbastanza serio, all'alba dei 34 anni ha
voluto rimettersi in gioco,
Brucato,
fiducia a gettone ( da "Gazzetta di Modena,La"
del 30-08-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract:
fiducia a
gettone Nato a Caltanissetta 48 anni or sono, Giuseppe Brucato si appresta a
disputare la sua seconda stagione su una panchina di serie B. Scelto il 25
febbraio dello scorso anno dal presidente Fabrizio Lori per sostituire
l'esonerato Attilio Tesser, Brucato si è guadagnato la fiducia della dirigenza
virgiliana anche per questa stagione.
Ciclismo
torna la zanza cup, oggi si corre a tromello
( da "Provincia
Pavese, La" del 31-08-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract:
Team
Bergamasca) davanti a Maurizio Rizzo (Rivanazzanese) e Davide Fonlini (Team
Bike Casteggio). Tra i Juniores primo Andrea Sazio (Brazzo Certosa) davanti a
Stefano Ferrari (Gc Garlasco). Vittoria pesante per Franco Reto (Rivanazzanese)
tra i Supergentleman-B mentre, nella fascia A, è stato secondo Sergio Verdi
(Destro Ristò Pavia).
Dopo
la bufera si torna al gettone ( da "Nazione, La (Pisa)"
del 31-08-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract:
per il numero
di presenze fatte, di quanti ne avremmo ricevuti se ci fosse stato ancora il
gettone di presenza. E' assurdo, perché proprio in virtù di quella delibera,
con la quale nel 2005 si passò dal gettone all'indennità, il Comune di Pisa
divenne uno dei pochi in Italia, se non l'unico, a razionalizzare le spese
facendole diminuire"
<Noi,
forzati della doppia poltrona>
( da "Unione
Sarda, L' (Nazionale)" del
31-08-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract:
Gli assessori
ai Lavori pubblici Franco Serra e ai Trasporti Renzo Coghe sono anche
consiglieri comunali di Oristano. A fine mese tra l'indennità prevista per i
membri della Giunta (circa 2 mila 300 euro lordi) e i gettoni di presenza da
consigliere comunale (63 euro per ogni assemblea e per ogni riunione di
commissione) arrivano a portare a casa complessivamente oltre 3 mila euro.
( da "Mattino di Padova, Il" del 25-08-2008)
Argomenti: Costi della politica
Provincia Battibecco
a Pernumia sull'incarico legale PERNUMIA. Ancora scintille in consiglio
comunale sul caso di Villa Griffey (nella foto). Un argomento che ad ogni
occasione non manca di accendere la miccia. E' accaduto anche quando, al
termine della comunicazione del sindaco sull'udienza al tribunale di Este, i
consiglieri di opposizione hanno abbandonato l'aula in segno di protesta. Aveva
chiesto la parola l'ex sindaco Lucio Conforto, presidente di Urbania, la
società pubblico-privata coinvolta nella battaglia giudiziaria su villa
Griffey. Ma il sindaco Giovanni Magarotto non ha permesso l'intervento
ricordando che la sua era una semplice comunicazione, che non prevedeva
risposte o dibattiti. Conforto, insieme agli altri consiglieri di opposizione,
aveva presentato una mozione sull'incarico affidato all'avvocato Ferdinando
Bonon per l'assistenza legale nella vertenza su villa Griffey, ricordando come
lo stesso professionista avesse già difeso il sindaco in una causa privata. Magarotto sostiene invece che la sua difesa era affidata al
penalista Emanuele Fragasso e che la causa si è conclusa con la sua
assoluzione. Dopo Conforto se ne sono andati anche Silvano Piovan e Giorgio
Prandato, ai quali è stata negata la lettura della richiesta di destinare in
beneficenza il gettone di presenza. (n.s.).
Torna all'inizio
( da "AltaLex" del 25-08-2008)
Argomenti: Costi della politica
Decreto Legge ,
testo coordinato 25.06.2008 n° 112 , G.U. 25.06.2008 Stampa Emanate le nuove
disposizioni urgenti in materia di sviluppo economico, semplificazione, competitività,
stabilizzazione della finanza pubblica e perequazione tributaria. E' quanto
prevede il Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 - convertito in Legge 6 agosto
2008, n. 133 - che, insieme al Disegno di legge collegato, compone la c.d.
manovra d'estate: una finanziaria triennale che ha l'obiettivo di promuovere lo
sviluppo economico, semplificare e razionalizzare l'organizzazione
amministrativa, restituire potere d'acquisto alle famiglie. In particolare, il
provvedimento contiene misure su: imprese ed energia; sterilizzazione iva
carburanti; piano casa ed infrastrutture; Expo Milano 2015; liberalizzazioni;
editoria; Enti pubblici; trattamento dei dati personali; studi di settore ed
elenco clienti fornitori; class action e tutela dei consumatori; certificazioni
e prestazioni sanitarie; piano industiale della pubblica amministrazione; forze
armate. Per una visione più dettagliata delle modifiche introdotte dal Decreto
Legge n. 112/2008 si rimanda alla tabella delle novità. (Altalex, 22 agosto
2008) TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 25 giugno 2008, n. 112 Testo del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (pubblicato nel supplemento ordinario n.
152/L alla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2008), coordinato con la
legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, (in questo stesso supplemento
ordinario, alla pag. 3), recante: "Disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della
finanza pubblica e la perequazione tributaria". (GU n. 195 del 21-8-2008 -
Suppl. Ordinario n. 196) Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e'
stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del
testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali,
della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092,
nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di
facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con
le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o
richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla
legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sul
video sono riportate tra i segni (( ... )). A norma dell'art. 15, comma 5,
della legge 23 agosto 1988, n. 400: (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche
apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a
quello della sua pubblicazione. Titolo I FINALITA' E AMBITO DI INTERVENTO Art.
1. Finalita' e ambito di intervento 1. Le disposizioni del presente decreto
comprendono le misure necessarie e urgenti per attuare, a decorrere dalla
seconda meta' dell'esercizio finanziario in corso, un intervento organico
diretto a conseguire, unitamente agli altri provvedimenti indicati nel
Documento di programmazione (( economico-finanziaria )) per il 2009: a) un
obiettivo di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche che risulti
pari al 2,5 per cento del PIL nel 2008 e, conseguentemente, al 2 per cento nel
2009, all'1 per cento nel 2010 e allo 0,1 per cento nel 2011 nonche' a
mantenere il rapporto tra debito pubblico e PIL entro valori non superiori al
103,9 per cento nel 2008, al 102,7 per cento nel 2009, al 100,4 per cento nel
2010 ed al 97,2 per cento nel 2011; b) la crescita del tasso di incremento del
PIL rispetto agli andamenti tendenziali per l'esercizio in corso e per il
successivo triennio attraverso l'immediato avvio di maggiori investimenti in
materia di innovazione e ricerca, sviluppo dell'attivita' imprenditoriale,
efficientamento e diversificazione delle fonti di energia, potenziamento
dell'attivita' della pubblica amministrazione e rilancio delle privatizzazioni,
edilizia residenziale e sviluppo delle citta' nonche' attraverso interventi
volti a garantire condizioni di competitivita' per la semplificazione e
l'accelerazione delle procedure amministrative e giurisdizionali incidenti sul
potere di acquisto delle famiglie e sul costo della vita e concernenti le
attivita' di impresa nonche' per la semplificazione dei rapporti di lavoro tali
da determinare effetti positivi in termini di crescita economica e sociale. ((
1-bis. In via sperimentale, la legge finanziaria per l'anno 2009 contiene
esclusivamente disposizioni strettamente attinenti al suo contenuto tipico con
l'esclusione di disposizioni finalizzate direttamente al sostegno o al rilancio
dell'economia nonche' di carattere ordinamentale, microsettoriale e localistico
)). Titolo II SVILUPPO ECONOMICO, SEMPLIFICAZIONE E COMPETITIVITA' Capo I
Innovazione Art. 2. Banda larga 1. Gli interventi di installazione di reti e
impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica sono realizzabili
mediante denuncia di inizio attivita'. 2. L'operatore della comunicazione ha facolta'
di utilizzare per la posa della fibra nei cavidotti, senza oneri, le
infrastrutture civili gia' esistenti di proprieta' a qualsiasi titolo pubblica
o comunque in titolarita' di concessionari pubblici. Qualora dall'esecuzione
dell'opera possa derivare un pregiudizio alle infrastrutture civili esistenti
le parti, senza che cio' possa cagionare ritardo alcuno all'esecuzione dei
lavori, concordano un equo indennizzo, che, in caso di dissenso, e' determinato
dal giudice. 3. Nei casi di cui al comma 2 resta salvo il potere regolamentare
riconosciuto, in materia di coubicazione e condivisione di infrastrutture,
all'Autorita' (( per le garanzie nelle comunicazioni )) dall'articolo 89, ((
comma 1, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al )) decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259. All'Autorita' (( per le garanzie nelle
comunicazioni )) compete altresi' l'emanazione del regolamento in materia di
installazione delle reti dorsali. 4.
L'operatore della comunicazione, almeno trenta giorni
prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta allo sportello unico dell'Amministrazione
territoriale competente la denuncia, accompagnata da una dettagliata relazione
e dagli elaborati progettuali, che asseveri la conformita' delle opere da
realizzare alla normativa vigente. Con il medesimo atto, trasmesso anche al
gestore interessato, indica le infrastrutture civili esistenti di cui intenda
avvalersi ai sensi del comma 2 per la posa della fibra. 5. Le infrastrutture
destinate all'installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in
fibra ottica sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione
primaria di cui (( all'articolo 16, comma 7, del testo unico di cui al ))
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 6. La denuncia
di inizio attivita' e' sottoposta al termine massimo di efficacia di tre anni.
L'interessato e' comunque tenuto a comunicare allo sportello unico la data di
ultimazione dei lavori. 7. Qualora l'immobile interessato dall'intervento sia
sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla
stessa amministrazione comunale, il termine di trenta giorni antecedente
l'inizio dei lavori decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale
atto non sia favorevole, la denuncia e' priva di effetti. 8. Qualora l'immobile
oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete
all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto
alla tutela non sia stato allegato alla denuncia il competente ufficio comunale
convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis 14-ter
14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di trenta giorni di cui
al (( comma 4 )) decorre dall'esito della conferenza. In caso di esito non
favorevole, la denuncia e' priva di effetti. 9. La sussistenza del titolo e' provata
con la copia della denuncia di inizio attivita' da cui risulti la data di
ricevimento della denuncia, l'elenco di quanto presentato a corredo del
progetto nonche' gli atti di assenso eventualmente necessari. 10. Il dirigente
o il responsabile del competente ufficio comunale, ove entro il termine
indicato al (( comma 4 )) sia riscontrata l'assenza di una o piu' delle
condizioni legittimanti, ovvero qualora esistano specifici motivi ostativi di
sicurezza, incolumita' pubblica o salute, notifica all'interessato l'ordine
motivato di non effettuare il previsto intervento, contestualmente indicando le
modifiche che si rendono necessarie per conseguire l'assenso
dell'Amministrazione. E' comunque salva la facolta' di ripresentare la denuncia
di inizio attivita', con le modifiche (( e )) le integrazioni necessarie per
renderla conforme alla normativa vigente. 11. L'operatore della comunicazione decorso il
termine di cui al comma 4 e nel rispetto dei commi che precedono da'
comunicazione dell'inizio dell'attivita' al Comune. 12. Ultimato l'intervento,
il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo
finale che va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la
conformita' dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio
attivita'. 13. Per gli aspetti non regolati dal presente articolo si applica
l'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica (( 6 giugno 2001, n.
380, nonche' il regime sanzionatorio previsto dal medesimo decreto. Possono
applicarsi, ove ritenute piu' favorevoli )) dal richiedente, le disposizioni di
cui all'articolo 45. 14. Salve le disposizioni di cui agli articoli 90 e 91 del
decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, i soggetti pubblici non possono
opporsi alla installazione nella loro proprieta' di reti e impianti interrati
di comunicazione elettronica in fibra ottica, ad eccezione del caso che si
tratti di beni facenti parte del patrimonio indisponibile dello Stato, delle
province e dei comuni e che tale attivita' possa arrecare concreta turbativa al
pubblico servizio. L'occupazione e l'utilizzo del suolo pubblico per i fini di
cui alla presente norma non (( necessitano )) di autonomo titolo abilitativo.
15. Gli articoli 90 e 91 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 si
applicano anche alle opere occorrenti per la realizzazione degli impianti di
comunicazione elettronica in fibra ottica su immobili di proprieta' privata,
senza la necessita' di alcuna preventiva richiesta di utenza. Art. 3. Start up
1. Dopo il comma 6 dell'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
sono aggiunti i seguenti commi: "6-bis. Le plusvalenze di cui alle lettere
(( c) e c-bis) )) del comma 1, dell'articolo 67 derivanti dalla cessione di
partecipazioni al capitale in societa' di cui all'articolo 5, escluse le
societa' semplici e gli enti ad esse equiparati, e all'articolo 73, comma 1,
lettera a) , costituite da non piu' di sette anni, possedute da almeno tre
anni, ovvero dalla cessione degli strumenti finanziari e dei contratti indicati
nelle disposizioni di cui alle lettere (( c) e c-bis) )) relativi alle medesime
societa', rispettivamente posseduti e stipulati da almeno tre anni, non
concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti qualora e
nella misura in cui, entro due anni dal loro conseguimento, siano reinvestite
in societa' di cui all'articolo 5 e all'articolo 73, comma 1, lettera a) , che
svolgono la medesima attivita', mediante la sottoscrizione del capitale sociale
o l'acquisto di partecipazioni al capitale delle medesime, sempreche' si tratti
di societa' costituite da non piu' di tre anni. 6-ter L'importo dell'esenzione
prevista dal comma (( 6-bis )) non puo' in ogni caso eccedere il quintuplo del
costo sostenuto dalla societa' le cui partecipazioni sono oggetto di cessione,
nei cinque anni anteriori alla cessione, per l'acquisizione o la realizzazione
di beni materiali ammortizzabili, diversi dagli immobili, e di beni immateriali
ammortizzabili, nonche' per spese di ricerca e sviluppo.". Art. 4.
Strumenti innovativi di investimento 1. Per lo sviluppo di programmi di
investimento destinati alla realizzazione di iniziative produttive con elevato
contenuto di innovazione, anche consentendo il coinvolgimento degli apporti dei
soggetti pubblici e privati operanti nel territorio di riferimento, e (( alla
valorizzazione )) delle risorse finanziarie destinate allo scopo, anche
derivanti da cofinanziamenti europei ed internazionali, possono essere costituiti
appositi fondi di investimento con la partecipazione di investitori pubblici e
privati, articolati in un sistema integrato tra fondi di livello nazionale e
rete di fondi locali. Con decreto Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le
modalita' di costituzione e funzionamento dei fondi, di apporto agli stessi e
le ulteriori disposizioni di attuazione. (( 1-bis. Per le finalita' di cui al
comma 1, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e
delle finanze la gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.A. puo'
essere autorizzata, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, ad
istituire un apposito fondo, attraverso cui partecipare, sulla base di un
adeguato sistema di verifica della sostenibilita' economico-finanziaria delle
iniziative, nonche' di garanzie prestate dagli stessi soggetti beneficiari
diversi dalla pubblica amministrazione, tale da escludere la garanzia dello
Stato sulle iniziative medesime, anche in via sussidiaria, e di intese da
stipularsi con le amministrazioni locali, regionali e centrali per
l'implementazione dei programmi settoriali di rispettiva competenza, a fondi
per lo sviluppo, compresi quelli di cui all'articolo 44 del regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, sui fondi strutturali, e quelli
in cui puo' intervenire il Fondo europeo per gli investimenti )). 2. Dalle
disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica, sono escluse garanzie a carico delle
Amministrazioni Pubbliche sulle operazioni attivabili ai sensi del comma 1.
Sezione 5 Assistenza tecnica Capo II Impresa Art. 5. Sorveglianza dei prezzi 1.
I commi 198 e 199 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono
sostituiti dai seguenti: "198. E' istituito presso il Ministero dello
sviluppo economico il Garante per la sorveglianza dei prezzi che svolge la
funzione di sovrintendere alla tenuta ed elaborazione dei dati e delle
informazioni segnalate agli "uffici prezzi" delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui al comma 196. Esso ((
verifica le segnalazioni delle associazioni dei consumatori riconosciute,
analizza le ulteriori segnalazioni )) ritenute meritevoli di approfondimento e
decide, se necessario, di avviare indagini conoscitive finalizzate a verificare
l'andamento dei prezzi di determinati prodotti e servizi. I risultati
dell'attivita' svolta sono messi a disposizione, su richiesta, dell'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato. 199. Per l'esercizio delle proprie
attivita' il Garante di cui al (( comma 198 )) si avvale dei dati rilevati
dall'ISTAT, della collaborazione dei Ministeri competenti per materia,
dell'Ismea, dell'Unioncamere, delle Camere di commercio, (( industria,
artigianato e agricoltura )) , nonche' del supporto operativo della Guardia di
finanza per lo svolgimento di indagini conoscitive. Il Garante puo' convocare
le imprese e le associazioni di categoria interessate al fine di verificare i
livelli di prezzo dei beni e dei servizi di largo consumo corrispondenti al
corretto e normale andamento del mercato. L'attivita' del Garante viene resa
nota al pubblico attraverso il sito dell'Osservatorio dei prezzi del Ministero dello
sviluppo economico. (( Nel sito sono altresi' tempestivamente pubblicati ed
aggiornati quadri di confronto, elaborati a livello provinciale, dei prezzi dei
principali beni di consumo e durevoli, con particolare riguardo ai prodotti
alimentari ed energetici, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica )).". 2. Ai commi 200 e 201 dell'articolo 2 della legge 24
dicembre 2007, n. 244, le parole "di cui al comma 199", sono
sostituite dalle seguenti "di cui al comma 198". Art. 6. Sostegno all'internazionalizzazione
delle imprese 1. Le iniziative delle imprese italiane dirette alla loro
promozione, sviluppo e consolidamento sui mercati diversi da quelli dell'Unione
Europea possono fruire di agevolazioni finanziarie esclusivamente nei limiti ed
alle condizioni previsti dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione
Europea del 15 dicembre 2006, relativo agli aiuti di importanza minore (de
minimis). 2. Le iniziative ammesse ai benefici sono: a) la realizzazione di
programmi aventi caratteristiche di investimento finalizzati al lancio ed alla
diffusione di nuovi prodotti e servizi ovvero all'acquisizione di nuovi mercati
per prodotti e servizi gia' esistenti, attraverso l'apertura di strutture volte
ad assicurare in prospettiva la presenza stabile nei
mercati di riferimento; b) studi di prefattibilita' e di fattibilita' collegati
ad investimenti italiani all'estero, nonche' programmi di assistenza tecnica
collegati ai suddetti investimenti; c) altri interventi prioritari individuati
e definiti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica. 3.
Con una o piu' delibere del Comitato interministeriale per la programmazione
economica, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro degli affari
esteri, da adottare entro novanta giorni (( dalla data di entrata in vigore ))
del presente decreto, sono determinati i termini, le modalita' e le condizioni
degli interventi, le attivita' e gli obblighi del gestore, le funzioni di
controllo, nonche' la composizione e i compiti del Comitato per
l'amministrazione del fondo di cui al comma 4. Sino all'operativita' delle
delibere restano in vigore i criteri e le procedure attualmente vigenti. 4. Per
le finalita' dei commi precedenti sono utilizzate le disponibilita' del Fondo
rotativo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n.
251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 con le
stesse modalita' di utilizzo delle risorse del Fondo rotativo. Entro il 30
giugno di ciascun anno, il Comitato interministeriale per la programmazione
economica delibera il piano previsionale dei fabbisogni finanziari del fondo.
Le ulteriori assegnazioni di risorse sono stabilite in via ordinaria dalla
legge finanziaria ovvero in via straordinaria da apposite leggi di
finanziamento. 5. E' abrogato il decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, ad eccezione
dei commi 1 e 4 dell'articolo 2 (( e )) degli articoli 10, 11, 20, 22 e 24. E'
(( inoltre )) abrogata la legge 20 ottobre 1990, n. 304 ad eccezione degli
articoli 4 e 6, e sono abrogati, altresi', i commi 5, 6, 6-bis 7 e 8,
dell'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143. 6. I
riferimenti alle norme abrogate ai sensi del presente articolo contenuti nel
comma 1, dell'articolo 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, devono
intendersi sostituiti dal riferimento al presente articolo. Art. 6-bis. ((
Distretti produttivi e reti di imprese )) (( 1. Al fine di promuovere lo
sviluppo del sistema delle imprese attraverso azioni di rete che ne rafforzino
le misure organizzative, l'integrazione per filiera, lo scambio e la diffusione
delle migliori tecnologie, lo sviluppo di servizi di sostegno e forme di
collaborazione tra realta' produttive anche appartenenti a regioni diverse, con
decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sono definite le caratteristiche e le modalita' di individuazione
delle reti delle imprese e delle catene di fornitura )). (( 2. Alle reti, di
livello nazionale, delle imprese e alle catene di fornitura, quali libere
aggregazioni di singoli centri produttivi coesi nello sviluppo unitario di
politiche industriali, anche al fine di migliorare la presenza
nei mercati internazionali, si applicano le disposizioni concernenti i
distretti produttivi previste dall'articolo 1, commi 366 e seguenti, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, come da ultimo modificati dal presente
articolo, ad eccezione delle norme inerenti i tributi dovuti agli enti locali
)). (( 3. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 366, primo
periodo, dopo le parole: "Ministro per l'innovazione e le
tecnologie," sono inserite le seguenti: "previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le regioni interessate,"; b) al
comma 368, lettera a) i numeri da 1) a 15) sono sostituiti dai seguenti:
"1) al fine della razionalizzazione e della riduzione degli oneri legati
alle risorse umane e finanziarie conseguenti all'effettuazione degli
adempimenti in materia di imposta sul valore aggiunto, con regolamento da
emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le regioni interessate, sono
disciplinate, per le imprese appartenenti ai distretti di cui al comma 366,
apposite semplificazioni contabili e procedurali, nel rispetto della disciplina
comunitaria, e in particolare della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28
novembre 2006, e successive modificazioni; 2) rimane ferma la facolta' per le
regioni e gli enti locali, secondo i propri ordinamenti, di stabilire procedure
amministrative semplificate per l'applicazione di tributi propri."; c) al
comma 368, lettera b) numero 1), ultimo periodo, dopo le parole: "Ministro
per la funzione pubblica," sono inserite le seguenti: "previa intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le regioni
interessate,"; d) al comma 368, lettera b) numero 2), ultimo periodo, dopo
le parole: "Ministro dell'economia e delle finanze" sono inserite le
seguenti: ", previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, e sentite le
regioni interessate,"; e) il comma 370 e' abrogato )). (( 4. Al comma 3
dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come modificato
dall'articolo 1, comma 370, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole:
"anche avvalendosi delle strutture tecnico-organizzative dei consorzi di
sviluppo industriale di cui all'articolo 36, comma 4, della legge 5 ottobre
1991, n. 317" sono soppresse )). (( 5. Dall'attuazione del presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica
)). Art. 6-ter. (( Banca del Mezzogiorno )) (( 1. Al fine di assicurare la presenza nelle regioni meridionali d'Italia di un istituto
bancario in grado di sostenere lo sviluppo economico e di favorirne la
crescita, e' costituita la societa' per azioni "Banca del
Mezzogiorno". 2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da
adottare, nel rispetto delle disposizioni del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, e successive modificazioni, entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' nominato
il comitato promotore, con oneri a carico delle risorse di cui al comma 4. 3.
Con il decreto di cui al comma 2 sono altresi' disciplinati: a) i criteri per
la redazione dello statuto, nel quale e' previsto che la Banca abbia
necessariamente sede in una regione del Mezzogiorno d'Italia; b) le modalita'
di composizione dell'azionariato della Banca, in maggioranza privato e aperto
all'azionariato popolare diffuso, e il riconoscimento della funzione di soci
fondatori allo Stato, alle regioni, alle province, ai comuni, alle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura e agli altri enti e organismi
pubblici, aventi sede nelle regioni meridionali, che conferiscono una quota di
capitale sociale; c) le modalita' per provvedere, attraverso trasparenti
offerte pubbliche, all'acquisizione di marchi e di denominazioni, entro i
limiti delle necessita' operative della Banca, di rami di azienda gia'
appartenuti ai banchi meridionali e insulari; d) e modalita' di accesso della
Banca ai fondi e ai finanziamenti internazionali, con particolare riferimento
alle risorse prestate da organismi sopranazionali per lo sviluppo delle aree
geografiche sottoutilizzate )). (( 4. E' autorizzata la spesa di 5 milioni di
euro per l'anno 2008 per l'apporto al capitale della Banca da parte dello
Stato, quale soggetto fondatore. Entro cinque anni dall'inizio
dell'operativita' della Banca tale importo e' restituito allo Stato, il quale
cede alla Banca stessa tutte le azioni ad esso intestate ad eccezione di una
)). (( 5. All'onere di cui al comma 4 si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2008, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 2,5 milioni di euro,
l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali e,
quanto a 2,5 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero della
salute )). (( 6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio )). Art.
6-quater. (( Concentrazione strategica degli interventi del Fondo per le aree
sottoutilizzate )) (( 1. Al fine di rafforzare la concentrazione su interventi
di rilevanza strategica nazionale delle risorse del Fondo per le aree
sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e
successive modificazioni, su indicazione dei Ministri competenti sono revocate
le relative assegnazioni operate dal Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE) per il periodo 2000-2006 in favore di
amministrazioni centrali con le delibere adottate fino al 31 dicembre 2006, nel
limite dell'ammontare delle risorse che entro la data del 31 maggio 2008 non
sono state impegnate o programmate nell'ambito di accordi di programma quadro
sottoscritti entro la medesima data, con esclusione delle assegnazioni per
progetti di ricerca, anche sanitaria. In ogni caso e' fatta salva la
ripartizione dell'85% delle risorse alle regioni del Mezzogiorno e del restante
15% alle regioni del Centro-Nord )). (( 2. Le disposizioni di cui al comma 1,
per le analoghe risorse ad esse assegnate, costituiscono norme di principio per
le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il CIPE, su proposta
del Ministro dello sviluppo economico, definisce, di concerto con i Ministri
interessati, i criteri e le modalita' per la ripartizione delle risorse
disponibili previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano )). (( 3. Le
risorse oggetto della revoca di cui al comma 1 che siano gia' state trasferite
ai soggetti assegnatari sono versate in entrata nel bilancio dello Stato per
essere riassegnate alla unita' previsionale di base in cui e' iscritto il Fondo
per le aree sottoutilizzate )). Art. 6-quinquies. (( Fondo per il finanziamento
di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di
livello nazionale )) (( 1. E' istituito, nello stato di previsione del
Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dall'anno 2009, un fondo per il
finanziamento, in via prioritaria, di interventi finalizzati al potenziamento
della rete infrastrutturale di livello nazionale, ivi comprese le reti di
telecomunicazione e quelle energetiche, di cui e' riconosciuta la valenza
strategica ai fini della competitivita' e della coesione del Paese. Il fondo e'
alimentato con gli stanziamenti nazionali assegnati per l'attuazione del Quadro
Strategico Nazionale per il periodo 2007-2013 in favore di programmi
di interesse strategico nazionale, di progetti speciali e di riserve premiali,
fatte salve le risorse che, alla data del 31 maggio 2008, siano state vincolate
all'attuazione di programmi gia' esaminati dal CIPE o destinate al
finanziamento del meccanismo premiale disciplinato dalla delibera CIPE 3 agosto
2007, n. 82 )). (( 2. Con delibera del CIPE, su proposta del Ministero dello
sviluppo economico d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
si provvede alla ripartizione del fondo di cui al comma 1, sentita la
Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e successive modificazioni, fermo restando il vincolo di
concentrare nelle regioni del Mezzogiorno almeno l'85% degli stanziamenti
nazionali per l'attuazione del quadro strategico nazionale per il periodo
2007-2013. Lo schema di delibera del CIPE e' trasmesso al Parlamento per il
parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere
finanziario. Nel rispetto delle procedure previste dal regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, e successive modificazioni, i
Programmi operativi nazionali finanziati con risorse comunitarie per
l'attuazione del Quadro Strategico Nazionale per il periodo 2007-2013 possono
essere ridefiniti in coerenza con i principi di cui al presente articolo )). ((
3. Costituisce un principio fondamentale, ai sensi dell'articolo 117, terzo
comma, della Costituzione, la concentrazione, da parte delle regioni, su
infrastrutture di interesse strategico regionale delle risorse del Quadro
Strategico Nazionale per il periodo 2007-2013 in sede di
predisposizione dei programmi finanziati dal Fondo per le aree sottoutilizzate,
di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni, e di ridefinizione dei programmi finanziati dai Fondi
strutturali comunitari. )) Art. 6-sexies. (( Ricognizione delle risorse per la
programmazione unitaria )) (( 1. Per promuovere il coordinamento della
programmazione statale e regionale ed in particolare per garantire
l'unitarieta' dell'impianto programmatico del Quadro strategico nazionale per
la politica regionale di sviluppo 2007-2013 e favorire il tempestivo e
coordinato utilizzo delle relative risorse, la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, sentito il Ministero dello sviluppo economico, effettua la
ricognizione delle risorse generate da progetti originariamente finanziati con
fonti di finanziamento diverse dai Fondi strutturali europei ed inseriti nei
programmi cofinanziati che siano oggetto di rimborso a carico del bilancio
comunitario e del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16
aprile 1987, n. 183, in
particolare individuando le risorse che non siano state impegnate attraverso
obbligazioni giuridicamente vincolanti correlate alla chiusura dei Programmi
Operativi 2000-2006 e alla rendicontazione delle annualita' 2007 e 2008 dei
Programmi Operativi 2007-2013, anche individuando modalita' per evitare il disimpegno
automatico delle relative risorse impegnate sul bilancio comunitario )). (( 2.
All'esito della ricognizione di cui al comma 1 e comunque entro e non oltre
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta dei
Ministri competenti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e
dello sviluppo economico e previa intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, adotta la riprogrammazione che definisce le modalita' di impiego delle
risorse, i criteri per la selezione e le modalita' di attuazione degli
interventi che consentano di assicurare la qualita' della spesa e di accelerarne
la realizzazione anche mediante procedure sostitutive nei casi di inerzia o
inadempimento delle amministrazioni responsabili. L'intesa, tenuto conto del
vincolo delle precedenti assegnazioni alle amministrazioni centrali e
regionali, in attuazione dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione,
individua gli interventi speciali per promuovere lo sviluppo economico e
rimuovere gli squilibri economici e sociali, con priorita' per gli interventi
finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale e
regionale di cui e' riconosciuta la valenza strategica ai fini della
competitivita' e della coesione )). (( 3. Il Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE) approva l'intesa di cui al comma precedente ed assume
con propria deliberazione gli atti necessari alla riprogrammazione delle
risorse e all'attuazione della stessa. Prima dell'approvazione da parte del
CIPE, la riprogrammazione delle risorse di cui al periodo precedente e'
trasmessa al Parlamento ai fini dell'espressione del parere delle competenti
Commissioni parlamentari )). (( 4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri,
sulla base dell'intesa di cui ai commi 2 e 3 e della riprogrammazione delle
risorse disponibili approvata dal CIPE, promuove con le singole regioni
interessate la stipula delle intese istituzionali di programma di cui
all'articolo 2, comma 203, lettera b) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e
successive modificazioni, per individuare il programma degli interventi e le
relative modalita' di attuazione. Ai fini del conseguimento degli obiettivi ed
in coerenza con le modalita' di attuazione del Quadro strategico nazionale per
la politica regionale di sviluppo 2007-2013 le intese saranno sottoscritte
anche dal Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro per i
rapporti con le regioni )). (( 5. Le intese istituzionali di programma di cui
al comma precedente costituiscono lo strumento di attuazione di quanto previsto
dal comma 3 dell'articolo 6-quinquies del presente decreto )). Capo III Energia
Art. 7. Strategia energetica nazionale 1. Entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, il Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dello sviluppo economico, definisce la "Strategia energetica nazionale",
che indica le priorita' per il breve ed il lungo periodo e reca la
determinazione delle misure necessarie per conseguire, anche attraverso
meccanismi di mercato, i seguenti obiettivi: a) diversificazione delle fonti di
energia e delle aree geografiche di approvvigionamento; b) miglioramento della
competitivita' del sistema energetico nazionale e sviluppo delle infrastrutture
nella prospettiva del mercato interno europeo; c) promozione delle fonti
rinnovabili di energia e dell'efficienza energetica; d) realizzazione nel
territorio nazionale di impianti di produzione di energia nucleare; (( d-bis)
promozione della ricerca sul nucleare di quarta generazione o da fusione; )) e)
incremento degli investimenti in ricerca e sviluppo nel settore energetico e
partecipazione ad accordi internazionali di cooperazione tecnologica; f)
sostenibilita' ambientale nella produzione e negli usi dell'energia, anche ai
fini della riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra; g) garanzia di
adeguati livelli di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori. 2.
Ai fini della elaborazione della proposta di cui al comma 1, il Ministro dello
sviluppo economico convoca, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, una Conferenza nazionale dell'energia e
dell'ambiente. 3. (( Soppresso )). 2. (( Soppresso )). 3. (( Soppresso )). 4.
Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. Art. 8. Legge obiettivo per lo
sfruttamento di giacimenti di idrocarburi 1. Il divieto di prospezione, ricerca
e coltivazione di idrocarburi nelle acque del golfo di Venezia, di cui
all'articolo 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, come modificata dall'articolo
26 della legge 31 luglio 2002, n. 179, si applica fino a quando il Consiglio
dei Ministri, (( d'intesa con la regione Veneto )) , su proposta del ((
Ministro dell'ambiente e della tutela )) del territorio e del mare, non abbia
definitivamente accertato la non sussistenza di rischi apprezzabili di
subsidenza sulle coste, sulla base di nuovi e aggiornati studi, che dovranno
essere presentati dai titolari di permessi di ricerca e delle concessioni di
coltivazione, utilizzando i metodi di valutazione piu' conservativi e
prevedendo l'uso delle migliori tecnologie disponibili per la coltivazione. ((
Ai fini della suddetta attivita' di accertamento, il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare si avvale dell'Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), di cui all'articolo 28 del presente
decreto )). 2. I titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi nel cui
ambito ricadono giacimenti di idrocarburi definiti marginali ai sensi
dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, attualmente
non produttivi e per i quali non sia stata presentata domanda per il
riconoscimento della marginalita' economica, comunicano al Ministero dello
sviluppo economico entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore
(( del presente decreto )) l'elenco degli stessi giacimenti, mettendo a
disposizione dello stesso Ministero i dati tecnici ad essi relativi. 3. Il
Ministero dello sviluppo economico, entro i sei mesi successivi al termine di
cui al comma 2, pubblica l'elenco dei giacimenti di cui al medesimo comma 2, ai
fini della attribuzione mediante procedure competitive ad altro titolare, anche
ai fini della produzione di energia elettrica, in base a modalita' stabilite
con decreto dello stesso Ministero da emanare entro il medesimo termine. 4. E'
abrogata ogni incentivazione sancita dall'articolo 5 del decreto legislativo 23
maggio 2000, n. 164, per i giacimenti marginali. Art. 9. Sterilizzazione
dell'IVA sugli aumenti petroliferi 1. All'articolo 1, comma 291, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modifiche: a) le parole
"puo' essere" sono modificate con le parole: "e' adottato";
b) al primo periodo, dopo le parole "a due punti percentuali
rispetto" e' aggiunta la seguente parola: "esclusivamente". 2.
Per fronteggiare la grave crisi dei settori dell'agricoltura, della pesca
professionale e dell'autotrasporto conseguente all'aumento dei prezzi dei
prodotti petroliferi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
provvedimento e fino al 31 dicembre 2008, l'Agenzia nazionale per l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa provvede con proprie risorse,
nell'ambito dei compiti istituzionali, alle opportune misure di sostegno volte
a consentire il mantenimento dei livelli di competitivita', previa apposita
convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e l'Agenzia. 3. Con
decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri delle infrastrutture e dei
trasporti e delle politiche agricole, alimentari e forestali e' approvata,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la
convenzione di cui al comma 2, che definisce altresi' le modalita' e le risorse
per l'attuazione delle misure di cui al presente articolo. Restano ferme le
modalita' di utilizzo gia' previste dalla normativa vigente per le
disponibilita' giacenti sui conti di tesoreria intestati all'Agenzia. 4. L'applicazione delle
disposizioni del presente articolo e' subordinata alla preventiva approvazione
da parte della Commissione europea. Art. 10. Promozione degli interventi
infrastrutturali strategici e nei settori dell'energia e delle
telecomunicazioni 1. Al comma 355 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004,
n. 311 e' aggiunta la seguente lettera: " (( c-ter) )) infrastrutture nel
settore energetico ed in quello delle reti di telecomunicazione, sulla base di
programmi predisposti dal Ministero dello sviluppo economico". Capo IV
Casa e infrastrutture Art. 11. (( Piano Casa )) (( 1. Al fine di garantire su
tutto il territorio nazionale i livelli minimi essenziali di fabbisogno
abitativo per il pieno sviluppo della persona umana, e' approvato con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del Comitato interministeriale
per la programmazione economica (CIPE) e d'intesa con la Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
successive modificazioni, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, un piano nazionale di edilizia abitativa. ))
(( 2. Il piano e' rivolto all'incremento del patrimonio immobiliare ad uso
abitativo attraverso l'offerta di abitazioni di edilizia residenziale, da
realizzare nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e di riduzione
delle emissioni inquinanti, con il coinvolgimento di capitali pubblici e
privati, destinate prioritariamente a prima casa per: )) (( a) nuclei familiari
a basso reddito, anche monoparentali o monoreddito; b) giovani coppie a basso
reddito; c) anziani in condizioni sociali o economiche svantaggiate; d)
studenti fuori sede; e) soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio;
f) altri soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 della legge 8
febbraio 2007, n. 9; g) immigrati regolari a basso reddito, residenti da almeno
dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima
regione. )) (( 3. Il Piano nazionale di edilizia abitativa ha ad oggetto la
costruzione di nuove abitazioni e la realizzazione di misure di recupero del
patrimonio abitativo esistente ed e' articolato, sulla base di criteri
oggettivi che tengano conto dell'effettivo bisogno abitativo presente nelle
diverse realta' territoriali, attraverso i seguenti interventi: )) (( a)
costituzione di fondi immobiliari destinati alla valorizzazione e
all'incremento dell'offerta abitativa, ovvero alla promozione di strumenti
finanziari immobiliari innovativi e con la partecipazione di altri soggetti
pubblici o privati, articolati anche in un sistema integrato nazionale e
locale, per l'acquisizione e la realizzazione di immobili per l'edilizia
residenziale; )) (( b) incremento del patrimonio abitativo di edilizia con le
risorse anche derivanti dall'alienazione di alloggi di edilizia pubblica in
favore degli occupanti muniti di titolo legittimo, con le modalita' previste
dall'articolo 13; )) (( c) promozione da parte di privati di interventi anche
ai sensi della parte II, titolo III, Capo III del codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163; )) (( d) agevolazioni, anche amministrative, in favore di
cooperative edilizie costituite tra i soggetti destinatari degli interventi,
potendosi anche prevedere termini di durata predeterminati per la
partecipazione di ciascun socio, in considerazione del carattere solo
transitorio dell'esigenza abitativa; )) (( e) realizzazione di programmi
integrati di promozione di edilizia residenziale anche sociale. )) (( 4. Il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove la stipulazione di
appositi accordi di programma, approvati con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, previa delibera del CIPE, d'intesa con la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
e successive modificazioni, al fine di concentrare gli interventi sulla
effettiva richiesta abitativa nei singoli contesti, rapportati alla dimensione
fisica e demografica del territorio di riferimento, attraverso la realizzazione
di programmi integrati di promozione di edilizia residenziale e di
riqualificazione urbana, caratterizzati da elevati livelli di qualita' in
termini di vivibilita', salubrita', sicurezza e sostenibilita' ambientale ed
energetica, anche attraverso la risoluzione dei problemi di mobilita',
promuovendo e valorizzando la partecipazione di soggetti pubblici e privati.
Decorsi novanta giorni senza che sia stata raggiunta la predetta intesa, gli
accordi di programma possono essere comunque approvati. )) (( 5. Gli interventi
di cui al comma 4 sono attuati anche attraverso le disposizioni di cui alla
parte II, titolo III, Capo III, del citato codice di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, mediante: )) (( a) il trasferimento di diritti
edificatori in favore dei promotori degli interventi di incremento del
patrimonio abitativo; )) (( b) incrementi premiali di diritti edificatori
finalizzati alla dotazione di servizi, spazi pubblici e di miglioramento della
qualita' urbana, nel rispetto delle aree necessarie per le superfici minime di
spazi pubblici o riservati alle attivita' collettive, a verde pubblico o a
parcheggi di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n.
1444; )) (( c) provvedimenti mirati alla riduzione del prelievo fiscale di
pertinenza comunale o degli oneri di costruzione; )) (( d) la costituzione di
fondi immobiliari di cui al comma 3, lettera a) con la possibilita' di
prevedere altresi' il conferimento al fondo dei canoni di locazione, al netto
delle spese di gestione degli immobili. )) e) (( la cessione, in tutto o in
parte, dei diritti edificatori come corrispettivo per la realizzazione anche di
unita' abitative di proprieta' pubblica da destinare alla locazione a canone
agevolato, ovvero da destinare alla alienazione in favore delle categorie
sociali svantaggiate di cui al comma 2. )) (( 6. I programmi di cui al comma 4
sono finalizzati a migliorare e a diversificare, anche tramite interventi di
sostituzione edilizia, l'abitabilita', in particolare, nelle zone
caratterizzate da un diffuso degrado delle costruzioni e dell'ambiente urbano.
)) (( 7. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 3,
lettera e) l'alloggio sociale, in quanto servizio economico generale, e'
identificato, ai fini dell'esenzione dall'obbligo della notifica degli aiuti di
Stato, di cui agli articoli 87 e 88 del Trattato che istituisce la Comunita'
Europea, come parte essenziale e integrante della piu' complessiva offerta di
edilizia residenziale sociale, che costituisce nel suo insieme servizio
abitativo finalizzato al soddisfacimento di esigenze primarie. )) (( 8. In sede di attuazione dei
programmi di cui al comma 4, sono appositamente disciplinati le modalita' e i
termini per la verifica periodica delle fasi di realizzazione del piano, in
base al cronoprogramma approvato e alle esigenze finanziarie, potendosi
conseguentemente disporre, in caso di scostamenti, la diversa allocazione delle
risorse finanziarie pubbliche verso modalita' di attuazione piu' efficienti. Le
abitazioni realizzate o alienate nell'ambito delle procedure di cui al presente
articolo possono essere oggetto di successiva alienazione decorsi dieci anni
dall'acquisto originario. )) (( 9.
L'attuazione del piano nazionale puo' essere realizzata,
in alternativa alle previsioni di cui al comma 4, con le modalita' approvative
di cui alla parte II, titolo III, capo IV, del citato codice di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163. )) (( 10. Una quota del patrimonio
immobiliare del demanio, costituita da aree ed edifici non piu' utilizzati,
puo' essere destinata alla realizzazione degli interventi previsti dal presente
articolo, sulla base di accordi tra l'Agenzia del demanio, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della difesa in caso di aree ed
edifici non piu' utilizzati a fini militari, le regioni e gli enti locali. ))
(( 11. Per la migliore realizzazione dei programmi, i comuni e le province
possono associarsi ai sensi di quanto previsto dal testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, e successive modificazioni. I programmi integrati di cui al comma
4 sono dichiarati di interesse strategico nazionale. Alla loro attuazione si
provvede con l'applicazione dell'articolo 81 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni. )) (( 12. Per
l'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo e' istituito un
fondo nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, nel quale confluiscono le risorse finanziarie di cui all'articolo 1,
comma 1154, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonche' di cui agli articoli
21, 21-bis, ad eccezione di quelle gia' iscritte nei bilanci degli enti
destinatari e impegnate, e 41 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e
successive modificazioni. Gli eventuali provvedimenti adottati in attuazione
delle disposizioni legislative citate al primo periodo del presente comma,
incompatibili con il presente articolo, restano privi di effetti. A tale scopo
le risorse di cui agli articoli 21, 21-bis e 41 del citato decreto-legge n. 159
del 2007 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere iscritte
sul fondo di cui al presente comma, negli importi corrispondenti agli effetti
in termini di indebitamento netto previsti per ciascun anno in sede di
iscrizione in bilancio delle risorse finanziarie di cui alle indicate
autorizzazioni di spesa. )) (( 13. Ai fini del riparto del Fondo nazionale per
il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11
della legge 9 dicembre 1998, n. 431, i requisiti minimi necessari per
beneficiare dei contributi integrativi come definiti ai sensi del comma 4 del
medesimo articolo devono prevedere per gli immigrati il possesso del
certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale
ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione )). Art. 12. Abrogazione
della revoca delle concessioni TAV 1. All'articolo 13 del decreto-legge 31
gennaio 2007, n. 7, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2
aprile 2007, n. 40, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma
8-sexiesdecies e' sostituito dal seguente: " (( 8-sexiesdecies. Per
effetto )) delle revoche di cui al comma (( 8-quinquiesdecies )) i rapporti
convenzionali stipulati da TAV S.p.A. con i contraenti generali in data 15 ottobre
1991 ed in data 16 marzo 1992 continuano senza soluzione di continuita', con
RFI S.p.A. (( e i relativi )) atti integrativi prevedono la quota di lavori che
deve essere affidata dai contraenti generali ai terzi mediante procedura
concorsuale conforme alle previsioni delle direttive comunitarie."; b) i
commi 8-septiesdecies ed 8-undevices sono abrogati. (( 1-bis. All'articolo
21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' aggiunto, in fine, a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il seguente
comma: "1-ter. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia
durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato
dall'amministrazione agli interessati e' parametrato al solo danno emergente e
tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilita' da parte dei
contraenti della contrarieta' dell'atto amministrativo oggetto di revoca
all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri
soggetti all'erronea valutazione della compatibilita' di tale atto con
l'interesse pubblico." )). Art. 13. Misure per valorizzare il patrimonio
residenziale pubblico 1. Al fine di valorizzare gli immobili residenziali
costituenti il patrimonio degli Istituti autonomi per le case popolari,
comunque denominati, e di favorire il soddisfacimento dei fabbisogni abitativi,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro
delle infrastrutture (( e dei trasporti )) ed il Ministro per i rapporti con le
regioni promuovono, in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la conclusione di accordi con
regioni ed enti locali aventi ad oggetto la semplificazione delle procedure di
alienazione degli immobili di proprieta' dei predetti Istituti. 2. Ai fini
della conclusione degli accordi di cui al comma 1, si tiene conto dei seguenti
criteri: a) determinazione del prezzo di vendita delle unita' immobiliari in
proporzione al canone di locazione; b) riconoscimento del diritto di opzione
all'acquisto, (( purche' i soggetti interessati non siano proprietari di
un'altra abitazione )) , in favore dell'assegnatario (( non moroso nel
pagamento del canone di locazione o degli oneri accessori )) unitamente al
proprio coniuge, qualora risulti in regime di comunione dei beni, ovvero, in
caso di rinunzia da parte dell'assegnatario, in favore del coniuge in regime di
separazione dei beni, o, gradatamente, del convivente (( more uxorio )) ,
purche' la convivenza duri da almeno cinque anni, dei figli conviventi, dei
figli non conviventi; c) destinazione dei proventi delle alienazioni alla
realizzazione di interventi volti ad alleviare il disagio abitativo. 3. Nei
medesimi accordi, fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 6, del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 novembre 2001, n. 410, puo' essere prevista la facolta' per le
amministrazioni regionali e locali di stipulare convenzioni con societa' di
settore per lo svolgimento delle attivita' strumentali alla vendita dei singoli
beni immobili. (( 3-bis. Al fine di consentire alle giovani coppie di accedere
a finanziamenti agevolati per sostenere le spese connesse all'acquisto della
prima casa, a partire dal 1° settembre 2008 e' istituito, presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della gioventu', un Fondo speciale di
garanzia per l'acquisto della prima casa da parte delle coppie o dei nuclei
familiari monogenitoriali con figli minori, con priorita' per quelli i cui
componenti non risultano occupati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
La complessiva dotazione del Fondo di cui al primo periodo e' pari a 4 milioni
di euro per l'anno 2008 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e
2010. Con decreto del Ministro della gioventu', di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalita' operative di
funzionamento del Fondo di cui al primo periodo )). (( 3-ter. Gli alloggi
realizzati ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 640, non trasferiti ai Comuni
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
ai sensi della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono essere ceduti in
proprieta' agli aventi diritto secondo le disposizioni di cui alla legge 24
dicembre 1993, n. 560, a
prescindere dai criteri e requisiti imposti dalla predetta legge n. 640 del
1954 )). (( 3-quater. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze e'
istituito il Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo
del territorio. La dotazione del fondo e' stabilita in 60 milioni di euro per
l'anno 2009, 30 milioni di euro per l'anno 2010 e 30 milioni di euro per l'anno
2011. A
valere sulle risorse del fondo sono concessi contributi statali per interventi
realizzati dagli enti destinatari nei rispettivi territori per il risanamento e
il recupero dell'ambiente e lo sviluppo economico dei territori stessi. Alla
ripartizione delle risorse e all'individuazione degli enti beneficiari si
provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in coerenza con
apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i
profili finanziari. Al relativo onere si provvede, quanto a 30 milioni di euro
per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il
medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma
"Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da
ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero e, quanto a 30 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2009, 2010 e 2011, mediante corrispondente riduzione della dotazione
del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo
10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 )). Art. 14. Expo Milano
2015 1. Per la realizzazione delle opere e delle attivita' connesse allo
svolgimento del grande evento EXPO Milano 2015 in attuazione
dell'adempimento degli obblighi internazionali assunti dal governo italiano nei
confronti del Bureau International des Expositions (BIE) e' autorizzata la spesa
di 30 milioni di euro per l'anno 2009, 45 milioni di euro per l'anno 2010, 59
milioni di euro per l'anno 2011, 223 milioni di euro per l'anno 2012, 564
milioni di euro per l'anno 2013, 445 milioni di euro per l'anno 2014 e 120
milioni di euro per l'anno 2015. 2. Ai fini di cui al comma 1 il sindaco di
Milano (( pro tempore )) , (( senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica )), e' nominato Commissario straordinario del Governo per
l'attivita' preparatoria urgente. Entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, sentito il presidente della regione Lombardia e sentiti i
rappresentanti degli enti locali interessati, sono istituiti gli organismi per
la gestione delle attivita', compresa la previsione di un tavolo istituzionale
per il governo complessivo degli interventi regionali e sovra regionali
presieduto dal presidente della regione Lombardia (( pro tempore )) e sono
stabiliti i criteri di ripartizione e le modalita' di erogazione dei
finanziamenti. Art. 14-bis. (( Infrastrutture militari )) (( 1. All'articolo 27
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modificazioni: a) al comma 13-ter: 1) le parole: "31 ottobre
2008" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2008"; 2) le
parole: "entro il 31 dicembre, nonche' altre strutture, per un valore
complessivo pari almeno a 2.000 milioni di euro" sono sostituite dalle
seguenti: "ad avvenuto completamento delle procedure di riallocazione
concernenti i programmi di cui ai commi 13-ter e 13-ter.1"; b) al comma
13-ter.2, dopo le parole: "a procedure negoziate con enti territoriali"
sono inserite le seguenti: ", societa' a partecipazione pubblica e
soggetti privati"; c) al comma 13-ter.2, l'ultimo periodo e' sostituito
dai seguenti: "Per consentire la riallocazione delle predette funzioni
nonche' per le piu' generali esigenze di funzionamento, ammodernamento e
manutenzione e supporto dei mezzi, dei sistemi, dei materiali e delle strutture
in dotazione alle Forze armate, inclusa l'Arma dei carabinieri, sono istituiti,
nello stato di previsione del Ministero della difesa, un fondo in conto
capitale ed uno di parte corrente, le cui dotazioni sono determinate dalla
legge finanziaria in relazione alle esigenze di realizzazione del programma di
cui al comma 13-ter.1. Al fondo in conto capitale concorrono anche i proventi
derivanti dalle attivita' di valorizzazione effettuate dall'Agenzia del demanio
con riguardo alle infrastrutture militari, ancora in uso al Ministero della
difesa, oggetto del presente comma. Alla ripartizione dei predetti fondi si
provvede mediante uno o piu' decreti del Ministro della difesa, da comunicare,
anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle
finanze."; d) dopo il comma 13-ter.2, e' inserito il seguente:
"13-ter.3. Ai proventi di cui al comma 13-ter.2 non si applica l'articolo
2, comma 615, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed essi sono riassegnati
allo stato di previsione del Ministero della difesa integralmente nella misura
percentuale di cui al citato comma 13-ter.2.". 2. All'art 3, comma 15-ter,
del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole: "con
gli enti territoriali" sono sostituite dalle seguenti: "di beni e di
servizi con gli enti territoriali, con le societa' a partecipazione pubblica e
con i soggetti privati"; b) il secondo periodo e' sostituito dal seguente:
"Le procedure di permuta sono effettuate dal Ministero della difesa,
d'intesa con l'Agenzia del demanio, nel rispetto dei principi generali
dell'ordinamento giuridico-contabile.". 3. Il Ministero della difesa -
Direzione generale dei lavori e del demanio, sentito il Ministero dell'economia
e delle finanze - Agenzia del demanio, individua con apposito decreto gli
immobili militari, non ricompresi negli elenchi di cui all'articolo 27, comma
13-ter, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come da ultimo modificato
dal comma 1 del presente articolo, da alienare secondo le seguenti procedure:
a) le alienazioni, permute, valorizzazioni e gestioni dei beni, che possono
essere effettuate anche ai sensi dell'articolo 58 del presente decreto, in
deroga alla legge 24 dicembre 1908, n. 783, e successive modificazioni, e al
regolamento di cui al regio decreto 17 giugno 1909, n. 454, e successive
modificazioni, nonche' alle norme della contabilita' generale dello Stato,
fermi restando i principi generali dell'ordinamento giuridico-contabile, sono
effettuate direttamente dal Ministero della difesa - Direzione generale dei
lavori e del demanio che puo' avvalersi del supporto tecnico-operativo di una
societa' pubblica o a partecipazione pubblica con particolare qualificazione
professionale ed esperienza commerciale nel settore immobiliare; b) la
determinazione del valore dei beni da porre a base d'asta e' decretata dal
Ministero della difesa - Direzione generale dei lavori e del demanio, previo
parere di congruita' emesso da una commissione appositamente nominata, dal
Ministro della difesa, presieduta da un magistrato amministrativo o da un
avvocato dello Stato e composta da rappresentanti dei Ministeri della difesa e
dell'economia e delle finanze, nonche' da un esperto in possesso di comprovata
professionalita' nella materia. Dall'istituzione della Commissione non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e ai componenti
della stessa non spetta alcun compenso o rimborso spese; c) i contratti di
trasferimento di ciascun bene sono approvati dal Ministero della difesa.
L'approvazione puo' essere negata per sopravvenute esigenze di carattere
istituzionale dello stesso Ministero; d) i proventi derivanti dalle procedure
di cui alla lettera a) (( possono essere destinati, con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro della Difesa, al soddisfacimento delle esigenze
funzionali del Ministero della difesa, previa verifica della compatibilita'
finanziaria e dedotta la quota che puo' essere destinata agli enti territoriali
interessati; e) le alienazioni e permute dei beni individuati possono essere
effettuate a trattativa privata, qualora il valore del singolo bene,
determinato ai sensi della lettera b) sia inferiore a quattrocentomila euro; f)
ai fini delle permute e delle alienazioni degli immobili da dismettere, con
cessazione del carattere demaniale, il Ministero della difesa comunica, insieme
alle schede descrittive di cui all'articolo 12, comma 3, del codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'elenco di tali immobili
al Ministero per i beni e le attivita' culturali che si pronuncia, entro il
termine perentorio di quarantacinque giorni dalla ricezione della
comunicazione, in ordine alla verifica dell'interesse storico-artistico e
individua, in caso positivo, le parti degli immobili stessi soggette a tutela,
con riguardo agli indirizzi di carattere generale di cui all'articolo 12, comma
2, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. Per i beni
riconosciuti di interesse storico-artistico, l'accertamento della relativa
condizione costituisce dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 del citato
codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. Le approvazioni e le
autorizzazioni previste dal citato codice di cui al decreto legislativo n. 42
del 2004 sono rilasciate o negate entro novanta giorni dalla ricezione della
istanza. Le disposizioni del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42
del 2004, parti prima e seconda, si applicano anche dopo la dismissione. 4.
Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 568, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, i proventi derivanti dalle alienazioni di cui
all'articolo 49, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono
integralmente riassegnati al fondo di parte corrente istituito nello stato di
previsione del Ministero della difesa, in relazione alle esigenze di
realizzazione del programma di cui al comma 13-ter.2 dell'articolo 27 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326, come modificato dal comma 1 del presente
articolo. )) Capo V Istruzione e ricerca Art. 15. Costo dei libri scolastici 1. A partire dall'anno
scolastico 2008-2009, nel rispetto della normativa vigente e fatta salva
l'autonomia didattica nell'adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni
ordine e grado, tenuto conto dell'organizzazione didattica esistente, i
competenti organi individuano preferibilmente i libri di testo disponibili, in
tutto o in parte, nella rete internet. Gli studenti accedono ai testi
disponibili tramite internet, gratuitamente o dietro pagamento a seconda dei
casi previsti dalla normativa vigente. 2. Al fine di potenziare la
disponibilita' e la fruibilita', a costi contenuti di testi, documenti e
strumenti didattici da parte delle scuole, degli alunni e delle loro famiglie,
nel termine di un triennio, a decorrere dall'anno scolastico 2008-2009, i libri
di testo per le scuole del primo ciclo dell'istruzione, di cui al decreto
legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e per gli istituti di istruzione (( di
secondo grado )) sono prodotti nelle versioni a stampa, on line scaricabile da
internet, e mista. A partire dall'anno scolastico 2011-2012, il collegio dei
docenti adotta esclusivamente libri utilizzabili nelle versioni on line
scaricabili da internet o mista. Sono fatte salve le disposizioni relative
all'adozione di strumenti didattici per i soggetti diversamente abili. 3. I
libri di testo sviluppano i contenuti essenziali delle Indicazioni nazionali
dei piani di studio e possono essere realizzati in sezioni tematiche,
corrispondenti ad unita' di apprendimento, di costo contenuto e suscettibili di
successivi aggiornamenti e integrazioni. Con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
sono determinati: a) le caratteristiche tecniche dei libri di testo nella
versione a stampa, anche al fine di assicurarne il contenimento del peso; b) le
caratteristiche tecnologiche dei libri di testo nelle versioni on line e mista;
c) il prezzo dei libri di testo della scuola primaria e i tetti di spesa
dell'intera dotazione libraria per ciascun anno della scuola secondaria di I e
II grado, nel rispetto dei diritti patrimoniali dell'autore e dell'editore. 4.
Le Universita' e le Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e
coreutica, nel rispetto della propria autonomia, adottano linee di indirizzo
ispirate ai principi di cui ai commi 1, 2 e 3. Art. 16. Facolta' di
trasformazione in fondazioni delle universita' 1. In attuazione
dell'articolo 33 della Costituzione, nel rispetto delle leggi vigenti e
dell'autonomia didattica, scientifica, organizzativa e finanziaria, le
Universita' pubbliche possono deliberare la propria trasformazione in
fondazioni di diritto privato. La delibera di trasformazione e' adottata dal
Senato accademico a maggioranza assoluta ed e' approvata con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze. La trasformazione opera a decorrere dal
1° gennaio dell'anno successivo a quello di adozione della delibera. 2. Le
fondazioni universitarie subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi e
nella titolarita' del patrimonio dell'Universita'. Al fondo di dotazione delle
fondazioni universitarie e' trasferita, con decreto dell'Agenzia del demanio,
la proprieta' dei beni immobili gia' in uso alle Universita' trasformate. 3.
Gli atti di trasformazione e di trasferimento degli immobili e tutte le
operazioni ad essi connesse sono esenti da imposte e tasse. 4. Le fondazioni
universitarie sono enti non commerciali e perseguono i propri scopi secondo le
modalita' consentite dalla loro natura giuridica e operano nel rispetto dei
principi di economicita' della gestione. Non e' ammessa in ogni caso la
distribuzione di utili, in qualsiasi forma. Eventuali proventi, rendite o altri
utili derivanti dallo svolgimento delle attivita' previste dagli statuti delle
fondazioni universitarie sono destinati interamente al perseguimento degli
scopi delle medesime. 5. I trasferimenti a titolo di contributo o di
liberalita' a favore delle fondazioni universitarie sono esenti da tasse e
imposte indirette e da diritti dovuti a qualunque altro titolo e sono
interamente deducibili dal reddito del soggetto erogante. Gli onorari notarili
relativi agli atti di donazione a favore delle fondazioni universitarie sono
ridotti del 90 per cento. 6. Contestualmente alla delibera di trasformazione
vengono adottati lo statuto e i regolamenti di amministrazione e di
contabilita' delle fondazioni universitarie, i quali devono essere approvati
con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Lo statuto puo'
prevedere l'ingresso nella fondazione universitaria di nuovi soggetti, pubblici
o privati. 7. Le fondazioni universitarie adottano un regolamento di Ateneo per
l'amministrazione, la finanza e la contabilita', anche in deroga alle norme
dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, fermo restando il
rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario. 8. Le fondazioni
universitarie hanno autonomia gestionale, organizzativa e contabile, nel
rispetto dei principi stabiliti dal presente articolo. 9. La gestione
economico-finanziaria delle fondazioni universitarie assicura l'equilibrio di
bilancio. Il bilancio viene redatto con periodicita' annuale. Resta fermo il
sistema di finanziamento pubblico; a tal fine, costituisce elemento di
valutazione, a fini perequativi, l'entita' dei finanziamenti privati di
ciascuna fondazione. 10. La vigilanza sulle fondazioni universitarie e'
esercitata dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nei collegi dei sindaci
delle fondazioni universitarie e' assicurata la presenza
dei rappresentanti delle Amministrazioni vigilanti. 11. La Corte dei conti
esercita il controllo sulle fondazioni universitarie secondo le modalita'
previste dalla legge 21 marzo 1958, n. 259 e riferisce annualmente al
Parlamento. 12. In
caso di gravi violazioni di legge afferenti alla corretta gestione della
fondazione universitaria da parte degli organi di amministrazione o di rappresentanza,
il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca nomina un
Commissario straordinario, (( senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica )) , con il compito di salvaguardare la corretta gestione
dell'ente ed entro sei mesi da tale nomina procede alla nomina dei nuovi
amministratori dell'ente medesimo, secondo quanto previsto dallo statuto. 13.
Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro, al personale
amministrativo delle fondazioni universitarie si applica il trattamento
economico e giuridico vigente alla data di entrata in vigore (( del presente
decreto )). 14. Alle fondazioni universitarie continuano ad applicarsi tutte le
disposizioni vigenti per le Universita' statali in quanto compatibili con il
presente articolo e con la natura privatistica delle fondazioni medesime. Art.
17. Progetti di ricerca di eccellenza 1. Al fine di una piu' efficiente
allocazione delle risorse pubbliche volte al sostegno e all'incentivazione di
progetti di ricerca di eccellenza ed innovativi, ed in considerazione del
sostanziale esaurimento delle finalita' originariamente perseguite, a fronte
delle ingenti risorse pubbliche rese disponibili, a decorrere dal 1° luglio
2008 la Fondazione IRI e' soppressa. 2. A decorrere dal 1° luglio 2008, le dotazioni
patrimoniali e ogni altro rapporto giuridico della Fondazione IRI in essere a
tale data, ad eccezione di quanto previsto al comma 3, sono devolute alla
Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia. 3. Con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze e' disposta l'attribuzione del patrimonio storico e documentale
della Fondazione IRI ad una societa' totalitariamente controllata dallo Stato
che ne curera' la conservazione. Con il medesimo decreto potra' essere altresi'
disposta la successione di detta societa' in eventuali rapporti di lavoro in
essere con la Fondazione IRI alla data di decorrenza di cui al comma 1, ovvero
altri rapporti giuridici attivi o passivi che dovessero risultare incompatibili
con le finalita' o l'organizzazione della Fondazione Istituto Italiano di
Tecnologia. 4. Le risorse acquisite dalla Fondazione Istituto Italiano di
Tecnologia ai sensi del (( comma 3 )) sono destinate al finanziamento di
programmi per la ricerca applicata finalizzati alla realizzazione, sul
territorio nazionale, di progetti in settori tecnologici altamente strategici e
alla creazione di una rete di infrastrutture di ricerca di alta tecnologia
localizzate presso primari centri di ricerca pubblici e privati. 5. La
Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia provvedera' agli adempimenti di cui
all'articolo 20 delle disposizioni (( per l'attuazione del codice civile e
disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318 )).
Capo VI Liberalizzazioni e deregolazione Art. 18. Reclutamento del personale
delle societa' pubbliche 1. A
decorrere dal sessantesimo giorno successivo (( alla data di entrata )) in
vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le societa' che
gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica adottano,
con propri provvedimenti, criteri e modalita' per il reclutamento del personale
e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma
3 dell'articolo 35 del decreto legislativo (( 30 marzo 2001, n. 165 )). 2. Le
altre societa' a partecipazione pubblica totale o di controllo adottano, con
propri provvedimenti, criteri e modalita' per il reclutamento del personale e
per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di
derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicita' e imparzialita'. 3. Le
disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle societa' quotate
su mercati regolamentati. Art. 19. Abolizione dei limiti al cumulo tra pensione
e redditi di lavoro 1. A
decorrere dal 1° gennaio 2009 le pensioni dirette di anzianita' a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive
della medesima sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e
dipendente. A decorrere dalla medesima data di cui al primo periodo del
presente comma sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e
dipendente le pensioni dirette conseguite nel regime contributivo in via
anticipata rispetto ai 65 anni per gli uomini e ai 60 anni per le donne a
carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed
esclusive della medesima nonche' della gestione separata di cui all'articolo 1,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a condizione che il soggetto abbia
maturato i requisiti di cui all'articolo 1, commi 6 e 7 della legge 23 agosto
2004, n. 243 e successive modificazioni e integrazioni fermo restando il regime
delle decorrenze dei trattamenti disciplinato dall'articolo 1, comma 6, della
predetta legge n. 243 del 2004. Con effetto dalla medesima data di cui al primo
periodo del presente comma relativamente alle pensioni liquidate interamente
con il sistema contributivo: a) sono interamente cumulabili con i redditi da
lavoro autonomo e dipendente le pensioni di vecchiaia anticipate liquidate con
anzianita' contributiva pari o superiore a 40 anni; b) sono interamente
cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni di
vecchiaia liquidate a soggetti con eta' pari o superiore a 65 anni per gli
uomini e 60 anni per le donne. 2. I commi 21 e 22 dell'articolo 1 della legge 8
agosto 1995, n. 335, sono soppressi. 3. Restano ferme le disposizioni di cui
all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n.
758. Art. 20. Disposizioni in materia contributiva 1. Il secondo comma,
dell'articolo 6, della legge 11 gennaio 1943, n. 138, si interpreta nel senso
che i datori di lavoro che hanno corrisposto per legge o per contratto
collettivo, anche di diritto comune, il trattamento economico di malattia, con
conseguente esonero dell'Istituto nazionale della previdenza sociale
dall'erogazione della predetta indennita', non sono tenuti al versamento della
relativa contribuzione all'Istituto medesimo. Restano acquisite alla gestione e
conservano la loro efficacia le contribuzioni comunque versate per i periodi
anteriori alla data del 1° gennaio 2009. 2. A decorrere dal 1° gennaio 2009, le imprese
dello Stato, degli enti pubblici e degli enti locali privatizzate e a capitale
misto sono tenute a versare, secondo la normativa vigente: a) la contribuzione
per maternita'; b) la contribuzione per malattia per gli operai. 3. A decorrere dal 1° gennaio
2009 (( la lettera a) del comma 2 dell'articolo 16 della legge 23 luglio 1991,
n. 223, e' sostituita dalla seguente: )) "a) al versamento di un
contributo nella misura dello 0,30 per cento delle retribuzioni che
costituiscono imponibile contributivo.". 4. Sono abrogate le disposizioni
di cui all'articolo 40, n. 2, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827,
(( convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155 )). 5.
All'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1957,
n. 818, sono soppresse le parole: "dell'articolo 40, n. 2, del regio
decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e". 6. L'estensione dell'obbligo
assicurativo di cui al comma 4 si applica con effetto dal primo periodo di paga
decorrente dal 1° gennaio 2009. 7.
A decorrere dalla data di entrata in vigore (( del
presente decreto )) , nei procedimenti relativi a controversie in materia di
previdenza e assistenza sociale, a fronte di una pluralita' di domande (( o di
azioni esecutive )) che (( frazionano )) un credito relativo al medesimo
rapporto, comprensivo delle somme eventualmente dovute per interessi, competenze
e onorari e ogni altro accessorio, la riunificazione e' disposta d'ufficio dal
giudice ai sensi dell'articolo 151 delle disposizioni (( per l'attuazione del
codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto
18 dicembre 1941, n. 1368 )). 8.
In mancanza della riunificazione di cui al comma 7, ((
l'improcedibilita' delle domande successive alla prima e' dichiarata dal
giudice, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento. Analogamente,
il giudice dichiara la nullita' dei pignoramenti successivi al primo in caso di
proposizione di piu' azioni esecutive in violazione del comma 7 )). 9. Il
giudice, ove abbia notizia che la riunificazione non e' stata osservata, anche
sulla base dell'eccezione del convenuto, (( sospende il giudizio e l'efficacia
esecutiva dei titoli eventualmente gia' formatisi )) e fissa alle parti un
termine perentorio per la riunificazione (( a pena di improcedibilita' della
domanda )). 10. A
decorrere dal 1° gennaio 2009,
l'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, e' corrisposto agli aventi diritto a condizione
che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, (( per almeno dieci
anni )) nel territorio nazionale. 11.
A decorrere dal 1° gennaio 2009, al primo comma
dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n.
639, dopo la parola: "regionali" sono soppresse le seguenti parole:
"e provinciali". 12. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
(( del presente decreto )) l'Istituto nazionale della previdenza sociale mette
a disposizione dei Comuni modalita' telematiche di trasmissione per le
comunicazioni relative ai decessi e alle variazioni di stato civile da
effettuarsi obbligatoriamente entro due giorni dalla data dell'evento. 13. In caso di ritardo nella
trasmissione di cui al comma 12 il responsabile del procedimento, ove ne derivi
pregiudizio, risponde a titolo di danno erariale. 14. Il primo periodo
dell'articolo 31, comma 19, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e' soppresso.
Art. 21. Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato
1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368,
dopo le parole "tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo" ((
sono aggiunte le seguenti: )) ", anche se riferibili alla ordinaria
attivita' del datore di lavoro". (( 1-bis. Dopo l'articolo 4 del decreto
legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e' inserito il seguente: "Art.
4-bis. (Disposizione transitoria concernente l'indennizzo per la violazione
delle norme in materia di apposizione e di proroga del termine). - 1. Con
riferimento ai soli giudizi in corso alla data di entrata in vigore della
presente disposizione, e fatte salve le sentenze passate in giudicato, in caso
di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 4, il datore di
lavoro e' tenuto unicamente a indennizzare il prestatore di lavoro con
un'indennita' di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di sei
mensilita' dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri
indicati nell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive
modificazioni )).". 2. All'articolo 5, comma 4-bis del decreto legislativo
6 settembre 2001, n. 368, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della
legge 24 dicembre 2007, n. 247, dopo le parole "ferma restando la
disciplina della successione di contratti di cui ai commi precedenti" ((
sono inserite le seguenti: )) "e fatte salve diverse disposizioni di
contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale
con le organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale". 3. All'articolo 5, comma 4-quater del decreto legislativo 6
settembre 2001, n. 368, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge
24 dicembre 2007, n. 247, dopo le parole "ha diritto di precedenza"
(( sono inserite le seguenti: )) ", fatte salve diverse disposizioni di
contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale
con le organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale,". 4. Decorsi 24 mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali procede ad una verifica, con le organizzazioni sindacali dei datori e
dei prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale, degli effetti delle disposizioni contenute nei commi che precedono e
ne riferisce al Parlamento entro tre mesi ai fini della valutazione della sua
ulteriore vigenza. Art. 22. Modifiche alla disciplina dei contratti occasionali
di tipo accessorio 1. L'articolo
70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e' sostituito
dal seguente: "1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono
attivita' lavorative di natura occasionale rese nell'ambito: a) di lavori
domestici; b) di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici,
strade, parchi e monumenti; c) dell'insegnamento privato supplementare; d) di
manifestazioni sportive, culturali o caritatevoli o di lavori di emergenza o di
solidarieta'; e) dei periodi di vacanza da parte di giovani con meno di 25 anni
di eta', regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'universita' o un
istituto scolastico di ogni ordine e grado; (( f) )) di attivita' agricole di
carattere stagionale (( effettuate da pensionati e da giovani di cui alla
lettera e) ovvero delle attivita' agricole svolte a favore dei soggetti di cui
all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633 )) ; (( g) )) dell'impresa familiare di cui all'articolo
230-bis del codice civile, limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi;
(( h) )) della consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa
quotidiana e periodica". 2. All'articolo 72 comma 4-bis (( del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276 )) , le parole "lettera (( e-bis) ))
" sono sostituite dalle seguenti: "lettera (( g) )) ". 3. L'articolo 72, comma 5, del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e' sostituito dal seguente:
"5. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
individua con proprio decreto il concessionario del servizio e regolamenta i
criteri e le modalita' per il versamento dei contributi di cui al comma 4 e
delle relative coperture assicurative e previdenziali. In attesa del decreto
ministeriale i concessionari del servizio sono individuati nell'I.N.P.S. e
nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, (( lettere a) e c)
)) e 6, commi 1, 2 e 3 del presente decreto". 4. Dalla data di entrata in
vigore del presente decreto e' abrogato l'articolo 71 del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276. Art. 23. Modifiche alla disciplina del contratto di
apprendistato 1. All'articolo 49, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276 le parole da "inferiore a due anni e superiore a sei"
sono sostituite con "superiore a sei anni". 2. All'articolo 49 del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e' aggiunto il seguente comma:
"5-ter In caso di formazione esclusivamente aziendale non opera quanto
previsto dal comma 5. In
questa ipotesi i profili formativi dell'apprendistato professionalizzante sono
rimessi integralmente ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello
nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di
lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale ovvero agli
enti bilaterali. I contratti collettivi e gli enti bilaterali definiscono la
nozione di formazione aziendale e determinano, per ciascun profilo formativo,
la durata e le modalita' di erogazione della formazione, le modalita' di
riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e la
registrazione nel libretto formativo". 3. Al comma 1 dell'articolo 50 del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 dopo le parole "alta
formazione" (( sono inserite le seguenti: )) ", compresi i dottorati
di ricerca". 4. Al comma 3 dell'articolo 50 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276 dopo le parole "e le altre istituzioni
formative" (( sono aggiunti i seguenti periodi: )) "In assenza di
regolamentazioni regionali l'attivazione dell'apprendistato di alta formazione
e' rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai datori di lavoro con le
Universita' e le altre istituzioni formative. Trovano applicazione, per quanto
compatibili, i principi stabiliti all'articolo 49, comma 4, nonche' le
disposizioni di cui all'articolo 53.". 5. Dalla data di entrata in vigore
del presente decreto sono abrogati: a) l'articolo 1 del decreto ministeriale 7 ottobre
1999, (( pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 15 ottobre 1999; )) b)
l'articolo 21 e l'articolo 24, (( commi terzo e quarto, del regolamento di cui
al )) decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1956, n. 1668; c)
l'articolo 4 della legge 19 gennaio 1955, n. 25. Art. 23-bis. (( Servizi
pubblici locali di rilevanza economica )) (( 1. Le disposizioni del presente
articolo disciplinano l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali
di rilevanza economica, in applicazione della disciplina comunitaria e al fine
di favorire la piu' ampia diffusione dei principi di concorrenza, di liberta'
di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di tutti gli operatori
economici interessati alla gestione di servizi di interesse generale in ambito
locale, nonche' di garantire il diritto di tutti gli utenti alla universalita'
ed accessibilita' dei servizi pubblici locali ed al livello essenziale delle
prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) e m), della
Costituzione, assicurando un adeguato livello di tutela degli utenti, secondo i
principi di sussidiarieta', proporzionalita' e leale cooperazione. Le
disposizioni contenute nel presente articolo si applicano a tutti i servizi
pubblici locali e prevalgono sulle relative discipline di settore con esse
incompatibili. 2. Il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali
avviene, in via ordinaria, a favore di imprenditori o di societa' in qualunque
forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza
pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato che istituisce la Comunita'
europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in
particolare, dei principi di economicita', efficacia, imparzialita',
trasparenza, adeguata pubblicita', non discriminazione, parita' di trattamento,
mutuo riconoscimento, proporzionalita'. 3. In deroga alle modalita' di affidamento
ordinario di cui al comma 2, per situazioni che, a causa di peculiari
caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto
territoriale di riferimento, non permettono un efficace e utile ricorso al
mercato, l'affidamento puo' avvenire nel rispetto dei principi della disciplina
comunitaria. 4. Nei casi di cui al comma 3, l'ente affidante deve dare adeguata pubblicita'
alla scelta, motivandola in base ad un'analisi del mercato e contestualmente
trasmettere una relazione contenente gli esiti della predetta verifica
all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e alle autorita' di
regolazione del settore, ove costituite, per l'espressione di un parere sui
profili di competenza da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della
predetta relazione. 5. Ferma restando la proprieta' pubblica delle reti, la
loro gestione puo' essere affidata a soggetti privati. 6. E' consentito
l'affidamento simultaneo con gara di una pluralita' di servizi pubblici locali
nei casi in cui possa essere dimostrato che tale scelta sia economicamente
vantaggiosa. In questo caso la durata dell'affidamento, unica per tutti i
servizi, non puo' essere superiore alla media calcolata sulla base della durata
degli affidamenti indicata dalle discipline di settore. 7. Le regioni e gli
enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze e d'intesa con la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e successive modificazioni, possono definire, nel rispetto delle
normative settoriali, i bacini di gara per i diversi servizi, in maniera da
consentire lo sfruttamento delle economie di scala e di scopo e favorire una
maggiore efficienza ed efficacia nell'espletamento dei servizi, nonche'
l'integrazione di servizi a domanda debole nel quadro di servizi piu'
redditizi, garantendo il raggiungimento della dimensione minima efficiente a
livello di impianto per piu' soggetti gestori e la copertura degli obblighi di
servizio universale. 8. Salvo quanto previsto dal comma 10, lettera e) le
concessioni relative al servizio idrico integrato rilasciate con procedure
diverse dall'evidenza pubblica cessano comunque entro e non oltre la data del
31 dicembre 2010, senza necessita' di apposita deliberazione dell'ente
affidante. Sono escluse dalla cessazione le concessioni affidate ai sensi del
comma 3. 9. I soggetti titolari della gestione di servizi pubblici locali non affidati
mediante le procedure competitive di cui al comma 2, nonche' i soggetti cui e'
affidata la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni
patrimoniali degli enti locali, qualora separata dall'attivita' di erogazione
dei servizi, non possono acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in
ambiti territoriali diversi, ne' svolgere servizi o attivita' per altri enti
pubblici o privati, ne' direttamente, ne' tramite loro controllanti o altre
societa' che siano da essi controllate o partecipate, ne' partecipando a gare.
Il divieto di cui al periodo precedente non si applica alle societa' quotate in
mercati regolamentati. I soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali
possono comunque concorrere alla prima gara svolta per l'affidamento, mediante
procedura competitiva ad evidenza pubblica, dello specifico servizio gia' a
loro affidato. In ogni caso, entro la data del 31 dicembre 2010, per
l'affidamento dei servizi si procede mediante procedura competitiva ad evidenza
pubblica. 10. Il Governo, su proposta del Ministro per i rapporti con le
regioni ed entro centottanta giorni alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, nonche' le competenti Commissioni parlamentari, emana uno o piu'
regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, al fine di: a) prevedere l'assoggettamento dei soggetti affidatari diretti
di servizi pubblici locali al patto di stabilita' interno e l'osservanza da
parte delle societa' in house e delle societa' a partecipazione mista pubblica
e privata di procedure ad evidenza pubblica per l'acquisto di beni e servizi e
l'assunzione di personale; b) prevedere, in attuazione dei principi di
proporzionalita' e di adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione,
che i comuni con un limitato numero di residenti possano svolgere le funzioni
relative alla gestione dei servizi pubblici locali in forma associata; c)
prevedere una netta distinzione tra le funzioni di regolazione e le funzioni di
gestione dei servizi pubblici locali, anche attraverso la revisione della
disciplina sulle incompatibilita'; d) armonizzare la nuova disciplina e quella
di settore applicabile ai diversi servizi pubblici locali, individuando le
norme applicabili in via generale per l'affidamento di tutti i servizi pubblici
locali di rilevanza economica in materia di rifiuti, trasporti, energia
elettrica e gas, nonche' in materia di acqua; e) disciplinare, per i settori
diversi da quello idrico, fermo restando il limite massimo stabilito
dall'ordinamento di ciascun settore per la cessazione degli affidamenti
effettuati con procedure diverse dall'evidenza pubblica o da quella di cui al
comma 3, la fase transitoria, ai fini del progressivo allineamento delle
gestioni in essere alle disposizioni di cui al presente articolo, prevedendo
tempi differenziati e che gli affidamenti diretti in essere debbano cessare alla
scadenza, con esclusione di ogni proroga o rinnovo; f) prevedere l'applicazione
del principio di reciprocita' ai fini dell'ammissione alle gare di imprese
estere; g) limitare, secondo criteri di proporzionalita', sussidiarieta'
orizzontale e razionalita' economica, i casi di gestione in regime d'esclusiva
dei servizi pubblici locali, liberalizzando le altre attivita' economiche di
prestazione di servizi di interesse generale in ambito locale compatibili con
le garanzie di universalita' ed accessibilita' del servizio pubblico locale; h)
prevedere nella disciplina degli affidamenti idonee forme di ammortamento degli
investimenti e una durata degli affidamenti strettamente proporzionale e mai
superiore ai tempi di recupero degli investimenti; i) disciplinare, in ogni
caso di subentro, la cessione dei beni, di proprieta' del precedente gestore,
necessari per la prosecuzione del servizio; l) prevedere adeguati strumenti di
tutela non giurisdizionale anche con riguardo agli utenti dei servizi; m)
individuare espressamente le norme abrogate ai sensi del presente articolo. 11. L'articolo 113 del testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, e' abrogato
nelle parti incompatibili con le disposizioni di cui al presente articolo. 12.
Restano salve le procedure di affidamento gia' avviate alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto )). Capo VII
Semplificazioni Art. 24. Taglia-leggi 1. A far data dal (( centottantesimo )) giorno
successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto sono o restano
abrogate le disposizioni elencate nell'Allegato A (( e salva l'applicazione dei
commi 14 e 15 dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 )). ((
1-bis. Il Governo individua, con atto ricognitivo, le disposizioni di rango
regolamentare implicitamente abrogate in quanto connesse esclusivamente alla
vigenza degli atti legislativi inseriti nell'Allegato A )). Art. 25.
Taglia-oneri amministrativi 1. Entro sessanta giorni (( dalla data di entrata
in vigore )) del presente decreto, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione
normativa, e' approvato un programma per la misurazione degli oneri
amministrativi derivanti da obblighi informativi nelle materie affidate alla
competenza dello Stato, con l'obiettivo di giungere, entro il 31 dicembre 2012,
alla riduzione di tali oneri per una quota complessiva del 25 per cento, come stabilito
in sede europea. Per la riduzione relativa alle materie di competenza
regionale, si provvede ai sensi dell'articolo 20-ter della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e dei successivi accordi attuativi. 2. In attuazione del
programma di cui al comma 1, il Dipartimento della funzione pubblica coordina
le attivita' di misurazione in raccordo con l'Unita' per la semplificazione e
la qualita' della regolazione e le amministrazioni interessate per materia. 3.
Ciascun Ministro, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione e con il Ministro per la semplificazione normativa, adotta il
piano di riduzione degli oneri amministrativi, che definisce le misure
normative, organizzative e tecnologiche finalizzate al raggiungimento
dell'obiettivo di cui al comma 1, assegnando i relativi programmi ed obiettivi
ai dirigenti titolari dei centri di responsabilita' amministrativa. I piani
confluiscono nel piano d'azione per la semplificazione e la qualita' della
regolazione di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 10 gennaio
2006, n. 4, (( convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80
)) , che assicura la coerenza generale del processo nonche' il raggiungimento
dell'obiettivo finale di cui al comma 1. 4. Con decreto del Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione
normativa, si provvede a definire le linee guida per la predisposizione dei
piani di cui al comma 3 e delle forme di verifica dell'effettivo raggiungimento
dei risultati, anche utilizzando strumenti di consultazione pubblica delle
categorie e dei soggetti interessati. 5. Sulla base degli esiti della
misurazione di ogni materia, congiuntamente ai piani di cui al comma 3, e
comunque entro il 30 settembre 2012, il Governo e' delegato ad adottare uno o
piu' regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con
il Ministro o i Ministri competenti, contenenti gli interventi normativi volti
a ridurre gli oneri amministrativi gravanti sulle imprese nei settori misurati
e a semplificare e riordinare la relativa disciplina. Tali interventi
confluiscono nel processo di riassetto di cui all'articolo 20 della legge 15
marzo 1997, n. 59. 6. Degli stati di avanzamento e dei risultati raggiunti con
le attivita' di misurazione e riduzione degli oneri amministrativi gravanti
sulle imprese e' data tempestiva notizia sul sito web del Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministro per la semplificazione
normativa e dei Ministeri e degli enti pubblici statali interessati. 7. Del
raggiungimento dei risultati indicati nei singoli piani ministeriali di semplificazione
si tiene conto nella valutazione dei dirigenti responsabili. Art. 26. ((
Taglia-enti )) (( 1. Gli enti pubblici non economici con una dotazione organica
inferiore alle 50 unita', con esclusione degli ordini professionali e le loro
federazioni, delle federazioni sportive e degli enti non inclusi nell'elenco
ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30
dicembre 2004, n. 311, degli enti la cui funzione consiste nella conservazione
e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche
con riferimento alle leggi 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva della Giornata
della memoria e 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo,
nonche' delle Autorita' portuali, degli enti parco e degli enti di ricerca,
sono soppressi al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, ad eccezione di quelli confermati
con decreto dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per
la semplificazione normativa, da emanarsi entro il predetto termine. Sono,
altresi', soppressi tutti gli enti pubblici non economici, per i quali, alla
scadenza del 31 marzo 2009, non siano stati emanati i regolamenti di riordino
ai sensi del comma 634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Nei successivi novanta giorni i Ministri vigilanti comunicano ai Ministri per
la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa
gli enti che risultano soppressi ai sensi del presente comma )). (( 2. Le
funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite
all'amministrazione vigilante ovvero, nel caso di pluralita' di amministrazioni
vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne e'
oggetto. L'amministrazione cosi' individuata succede a titolo universale
all'ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le
risorse finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo
determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione dell'ente, non
possono essere rinnovati o prorogati )). (( 3. Il comma 636 dell'articolo 2 e
l'allegato A della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonche' i commi da 580 a 585 dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati )). (( 4. All'alinea del
comma 634 del medesimo articolo 2 della predetta legge n. 244 del 2007 sono
apportate le seguenti modificazioni: a) le parole "Ministro per le riforme
e le innovazioni nella pubblica amministrazione" sono sostituite dalle
seguenti: "Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del
Ministro per la semplificazione normativa"; b) le parole
"amministrative pubbliche statali" sono sostituite dalle seguenti:
"pubbliche statali o partecipate dallo Stato, anche in forma
associativa,"; c) le parole "termine di centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti:
"31 dicembre 2008". 5. All'articolo 1, comma 4, della legge 27
settembre 2007, n. 165, le parole "e con il Ministro dell'economia e delle
finanze" sono sostituite dalle seguenti ", il Ministro dell'economia
e delle finanze e il Ministro per la semplificazione normativa" )). (( 6. L'Unita' per il
monitoraggio, istituita dall'articolo 1, comma 724, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e' soppressa a decorrere dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto e la relativa dotazione finanziaria,
pari a due milioni di euro annui, comprensiva delle risorse gia' stanziate,
confluisce in apposito fondo da istituire nel bilancio autonomo della
Presidenza del Consiglio dei Ministri )). (( 7. Con successivo decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i rapporti
con le Regioni, sono determinate le finalita' e le modalita' di utilizzazione
delle risorse di cui al comma 6 )). Art. 27. Taglia-carta 1. Al fine di ridurre
l'utilizzo della carta, dal 1° gennaio 2009, le amministrazioni pubbliche
riducono del 50 per cento rispetto a quella dell'anno 2007, la spesa per la
stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista da leggi e
regolamenti e distribuita gratuitamente od inviata ad altre amministrazioni. 2.
Al fine di ridurre i costi di produzione e distribuzione, a decorrere dal 1°
gennaio 2009, la diffusione della Gazzetta Ufficiale a tutti i soggetti in
possesso di un abbonamento a carico di amministrazioni o enti pubblici o locali
e' sostituita dall'abbonamento telematico. Il costo degli abbonamenti e'
conseguentemente rideterminato entro sessanta giorni (( dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto )). Art. 28. Misure
per garantire la razionalizzazione di strutture tecniche statali 1. E'
istituito, sotto la vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, (( l'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca
ambientale (ISPRA). )) 2. L'
(( ISPRA )) svolge le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie strumentali
e di personale, dell'Agenzia per la protezione dell'Ambiente e per i servizi
tecnici di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 300 del 30 luglio
1999, e successive modificazioni, dell'Istituto Nazionale per la fauna
selvatica di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive
modificazioni, e dell'Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e
tecnologica applicata al mare di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 4
dicembre 1993, n. 496, (( convertito, con modificazioni, dalla legge )) 21
gennaio 1994, n. 61, i quali, a decorrere dalla data di insediamento dei
commissari di cui al comma 5 del presente articolo, sono soppressi. 3. Con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da
adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le
Commissioni parlamentari competenti in materia di ambiente, che si esprimono
entro venti giorni dalla data di assegnazione, sono determinati, in coerenza
con obiettivi di funzionalita', efficienza ed economicita', gli organi di
amministrazione e controllo, la sede, le modalita' di costituzione e di
funzionamento, le procedure per la definizione e l'attuazione dei programmi per
l'assunzione e l'utilizzo del personale, nel rispetto del contratto collettivo
nazionale di lavoro del comparto degli enti di ricerca e della normativa
vigente, nonche' per l'erogazione delle risorse (( dell'ISPRA )). In sede di
definizione di tale decreto si tiene conto dei risparmi da realizzare a regime
per effetto della riduzione degli organi di amministrazione e controllo degli
enti soppressi, nonche' conseguenti alla razionalizzazione delle funzioni
amministrative, anche attraverso l'eliminazione delle duplicazioni
organizzative e funzionali, e al minor fabbisogno di risorse strumentali e
logistiche. 4. La denominazione " (( Istituto superiore per la protezione
e la ricerca ambientale (ISPRA) )) " sostituisce, ad ogni effetto e
ovunque presente, le denominazioni: "Agenzia per la protezione
dell'Ambiente e per i servizi tecnici (APAT)", "Istituto Nazionale
per la fauna selvatica (INFS)" e "Istituto Centrale per la Ricerca
scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM)". 5. Per garantire
l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attivita' istituzionali fino
all'avvio (( dell'ISPRA )), il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nomina un commissario e
due subcommissari. 6. Dall'attuazione (( dei commi da 1 a 5 )) , compresa l'attivita'
dei commissari di cui al comma precedente, non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. (( 6-bis. L'Avvocatura dello Stato
continua ad assumere la rappresentanza e la difesa dell'ISPRA nei giudizi
attivi e passivi avanti le Autorita' giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni
amministrative e speciali )). 7. La Commissione istruttoria per l'IPPC, di cui
all'articolo 10 del (( regolamento di cui al )) decreto del Presidente della
Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, e' composta da ventitre esperti, provenienti
dal settore pubblico e privato, con elevata qualificazione
giuridico-amministrativa, di cui almeno tre scelti fra magistrati ordinari,
amministrativi e contabili, oppure tecnico-scientifica. 8. Il presidente viene
scelto nell'ambito degli esperti con elevata qualificazione
tecnico-scientifica. 9. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare procede, con proprio decreto, alla nomina dei ventitre esperti, in
modo da adeguare la composizione dell'organo alle prescrizioni (( di cui al
comma 7 )). Sino all'adozione del decreto di nomina dei nuovi esperti, lo
svolgimento delle attivita' istituzionali (( e' garantito )) dagli esperti in
carica alla data di entrata in vigore del presente decreto. 10. La Commissione
di valutazione degli investimenti e di supporto alla programmazione e gestione
degli interventi ambientali di cui all'articolo 2 del (( regolamento di cui al
)) decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, e' composta
da ventitre membri di cui dieci tecnici, scelti fra ingegneri, architetti,
biologi, chimici e geologi, e tredici scelti fra giuristi ed economisti, tutti
di comprovata esperienza, di cui almeno tre scelti fra magistrati ordinari,
amministrativi e contabili. 11. I componenti sono nominati ai sensi
dell'articolo 2, comma 3, del (( regolamento di cui al )) decreto del
Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, entro quarantacinque giorni
(( dalla data di entrata in vigore )) del presente decreto-legge. 12. La
Commissione continua ad esercitare tutte le funzioni (( di cui all'articolo 2,
comma 2, del regolamento di cui al )) decreto del Presidente della Repubblica
14 maggio 2007, n. 90, (( provvedendovi, sino all'adozione del decreto di
nomina dei nuovi componenti, con quelli in carica alla data di entrata in vigore
del presente decreto )). 13. Dall'attuazione (( dei commi da 7 a 12 )) del presente
articolo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Art. 29. Trattamento dei dati personali 1. All'articolo 34 del ((
codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al )) decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
" (( 1-bis. Per i soggetti che trattano soltanto dati personali non
sensibili e che trattano come unici dati sensibili quelli costituiti dallo
stato di salute o malattia dei propri dipendenti e collaboratori anche a
progetto, senza indicazione della relativa diagnosi, ovvero dall'adesione ad
organizzazioni sindacali o a carattere sindacale, la tenuta di un aggiornato
documento programmatico sulla sicurezza e' sostituita dall'obbligo di
autocertificazione, resa dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 47
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, di trattare soltanto tali dati in osservanza delle altre misure
di sicurezza prescritte. In relazione a tali trattamenti, nonche' a trattamenti
comunque effettuati per correnti finalita' amministrative e contabili, in
particolare presso piccole e medie imprese, liberi professionisti e artigiani,
il Garante, sentito il Ministro per la semplificazione normativa, individua con
proprio provvedimento, da aggiornare periodicamente, modalita' semplificate di
applicazione del disciplinare tecnico di cui all'Allegato B) in ordine all'adozione
delle misure minime di cui al comma 1". )) (( 2. In sede di prima
applicazione del presente decreto, il provvedimento di cui al comma 1 e'
adottato entro due mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del
decreto stesso. )) 4. All'articolo 38 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, il comma 2 e' sostituito dal seguente: " 2. La notificazione e'
validamente effettuata solo se e' trasmessa attraverso il sito del Garante,
utilizzando l'apposito modello, che contiene la richiesta di fornire tutte e
soltanto le seguenti informazioni: a) le coordinate identificative del titolare
del trattamento e, eventualmente, del suo rappresentante, nonche' (( le
modalita' per individuare il )) responsabile del trattamento se designato; b)
la o le finalita' del trattamento; c) una descrizione della o delle categorie
di persone interessate e dei dati o delle categorie di dati relativi alle
medesime; d) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati possono
essere comunicati; e) i trasferimenti di dati previsti verso Paesi terzi; f)
una descrizione generale che permetta di valutare in via preliminare
l'adeguatezza delle misure adottate per garantire la sicurezza del
trattamento.". 5. Entro due mesi (( dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto )) il Garante di cui all'articolo 153
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 adegua il modello di cui al
comma 2 dell'articolo 38 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 alle
prescrizioni di cui al comma 4. (( 5-bis. All'articolo 44, comma 1, lettera a)
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono aggiunte le seguenti
parole: "o mediante regole di condotta esistenti nell'ambito di societa'
appartenenti a un medesimo gruppo. L'interessato puo' far valere i propri
diritti nel territorio dello Stato, in base al presente codice, anche in ordine
all'inosservanza delle garanzie medesime". All'articolo 36, comma 1, del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo le parole: "Ministro per
le innovazioni e le tecnologie" sono inserite le seguenti: "e il
Ministro per la semplificazione normativa )) ". Art. 30. Semplificazione
dei controlli amministrativi a carico delle imprese soggette a certificazione
1. Per le imprese soggette a certificazione ambientale o di qualita' rilasciata
da un soggetto certificatore accreditato in conformita' a norme tecniche
europee ed internazionali, i controlli periodici svolti dagli enti
certificatori sostituiscono i controlli amministrativi o le ulteriori attivita'
amministrative di verifica, anche ai fini dell'eventuale rinnovo o
aggiornamento delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attivita'. Le verifiche
dei competenti organi amministrativi hanno ad oggetto, in questo caso,
esclusivamente l'attualita' e la completezza della certificazione. (( Resta
salvo il rispetto della disciplina comunitaria )). 2. La disposizione di cui al
comma 1 e' espressione di un principio generale di sussidiarieta' orizzontale
ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili
e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi
dell'articolo 117, secondo comma, lettera (( m) )) , della Costituzione. Resta
ferma la potesta' delle regioni e degli enti locali, nell'ambito delle
rispettive competenze, di garantire livelli ulteriori di tutela. 3. Con
regolamento, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni (( dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano )) ,
sono individuati le tipologie dei controlli e gli ambiti nei quali trova
applicazione la disposizione di cui al comma 1, con l'obiettivo di evitare
duplicazioni e sovrapposizioni di controlli, nonche' le modalita' necessarie
per la compiuta attuazione della disposizione medesima. 4. Le prescrizioni di
cui ai commi 1 e 2 entrano in vigore all'atto di emanazione del regolamento di
cui al comma 3. Art. 31. Durata e rinnovo della carta d'identita' 1. ((
All'articolo 3 )) , secondo comma, del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni, le parole: "cinque anni" sono sostituite dalle
seguenti: "dieci anni" (( ed e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Le carte di identita' rilasciate a partire dal 1° gennaio 2010
devono essere munite della fotografia e delle impronte digitali della persona a
cui si riferiscono )).". 2. La disposizione di cui all'articolo 3, secondo
comma, del citato testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applica anche alle carte
d'identita' in corso di validita' alla data di entrata in vigore (( del
presente decreto )). 3. Ai fini del rinnovo, i Comuni informano i titolari
della carta d'identita' della data di scadenza del documento stesso tra il
centottantesimo e il novantesimo giorno antecedente la medesima data. Art. 32.
Strumenti di pagamento 1. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre
2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni: a) ai commi 1, 5, 8, 12
e 13, le parole " (( 5.000 euro )) " sono sostituite dalle seguenti:
" (( 12.500 euro )) "; b) l'ultimo periodo del comma 10 e' ((
soppresso )). 2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 66, comma 7 del
citato decreto legislativo n. 231 del 2007. 3. Le disposizioni di cui ai commi
12 e 12-bis dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono abrogate.
Art. 33. Applicabilita' degli studi di settore e elenco clienti fornitori 1. Il
comma 1 dell'articolo 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, e' sostituito dal seguente: "1. Le
disposizioni previste dall'articolo 10, commi da 1 a 6, della legge 8 maggio
1998, n. 146, si applicano a partire dagli accertamenti relativi al periodo
d'imposta nel quale entrano in vigore gli studi di settore. A partire dall'anno
2009 gli studi di settore devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
entro il 30 settembre del periodo d'imposta nel quale entrano in vigore. Per
l'anno 2008 il termine di cui al periodo precedente e' fissato al 31
dicembre". 2. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 10, comma 9,
della legge 8 maggio 1998, n. 146, concernente la emanazione di regolamenti
governativi nella materia ivi indicata. I regolamenti previsti dal citato
articolo 10 della legge n. 146, del 1998, possono comunque essere adottati
qualora disposizioni legislative successive a quelle contenute (( nel presente
decreto )) regolino la materia, a meno che la legge successiva non lo escluda
espressamente. 3. All'articolo 8-bis del (( regolamento di cui al )) decreto
del Presidente della Repubblica (( 22 luglio 1998, n. 322 )) , sono apportate
le seguenti modificazioni: a) il comma 4-bis e' abrogato; b) (( al comma 6 le
parole: "ovvero degli elenchi" sono soppresse e le parole "degli
stessi" sono sostituite dalle seguenti: "della stessa )) ". Art.
34. (( (Soppresso) )) Art. 35. Semplificazione della disciplina per
l'installazione degli impianti all'interno degli edifici 1. Entro il (( 31
dicembre 2008 )) il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
per la semplificazione normativa, emana uno o piu' decreti, ai sensi
dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, volti a disciplinare: a)
il complesso delle disposizioni in materia di attivita' di installazione degli
impianti all'interno degli edifici prevedendo semplificazioni di adempimenti
per i proprietari di abitazioni ad uso privato e per le imprese; b) la
definizione di un reale sistema di verifiche di impianti di cui alla lettera a)
con l'obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti garantendo
una effettiva sicurezza; c) la revisione della disciplina sanzionatoria in caso
di violazioni di obblighi stabiliti dai provvedimenti previsti alle lettere a)
e b) . 2. L'articolo
13 del (( regolamento di cui al )) decreto (( del Ministro dello sviluppo
economico )) 22 gennaio 2008, n. 37, e' (( abrogato )). (( 2-bis. Sono abrogati
i commi 3 e 4 dell'articolo 6 e i commi 8 e 9 dell'articolo 15 del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192. )) Art. 36. Class action. (( Sottoscrizione
dell'atto di trasferimento di partecipazioni societarie )) 1. Anche al fine di
individuare e coordinare specifici strumenti di tutela risarcitoria collettiva,
anche in forma specifica nei confronti delle pubbliche amministrazioni,
all'articolo 2, comma 447 (( della legge 24 dicembre 2007, n. 244 )) , le
parole "decorsi centottanta giorni" sono (( sostituite )) dalle
seguenti: "decorso un anno". (( 1-bis. L'atto di trasferimento di cui
al secondo comma dell'articolo 2470 del codice civile puo' essere sottoscritto
con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare
concernente la sottoscrizione dei documenti informatici, ed e' depositato,
entro trenta giorni, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui
circoscrizione e' stabilita la sede sociale, a cura di un intermediario
abilitato ai sensi dell'articolo 31, comma 2-quater, della legge 24 novembre
2000, n. 340. In
tale caso, l'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci ha luogo, su
richiesta dell'alienante e dell'acquirente, dietro esibizione del titolo da cui
risultino il trasferimento e l'avvenuto deposito, rilasciato dall'intermediario
che vi ha provveduto ai sensi del presente comma. Resta salva la disciplina
tributaria applicabile agli atti di cui al presente comma )). Art. 37.
Certificazioni e prestazioni sanitarie 1. Al fine di garantire la riduzione
degli adempimenti meramente formali e non necessari alla tutela della salute a
carico di cittadini ed imprese e consentire la eliminazione di adempimenti
formali connessi a pratiche sanitarie obsolete, ferme restando comunque le
disposizioni vigenti in tema di sicurezza sul lavoro, con decreto del Ministro
del lavoro, della salute e (( delle politiche sociali )) , di concerto con il
Ministro per la semplificazione normativa, previa intesa in sede di Conferenza
Unificata, (( ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.
131 )) , sono individuate le disposizioni da abrogare. 2. Il comma 2
dell'articolo 1 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, e' sostituito
dal seguente: "2. Il presente testo unico non si applica ai cittadini
degli Stati membri dell'Unione europea, salvo quanto previsto dalle norme di
attuazione dell'ordinamento comunitario". Art. 38. Impresa in un giorno 1.
Al fine di garantire il diritto di iniziativa economica privata di cui
all'articolo 41 della Costituzione, l'avvio di attivita' imprenditoriale, per
il soggetto in possesso dei requisiti di legge, e' tutelato sin dalla
presentazione della dichiarazione di inizio attivita' o dalla richiesta del
titolo autorizzatorio. 2. Le disposizioni del presente articolo attengono ai
livelli essenziali delle prestazioni per garantire uniformemente i diritti
civili e sociali ed omogenee condizioni per l'efficienza del mercato e la
concorrenzialita' delle imprese su tutto il territorio nazionale, ai sensi
dell'articolo 117, (( secondo comma, lettere m) e p) )) della Costituzione. 3.
Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del
Ministro per la semplificazione normativa, (( sentita la Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
successive modificazioni )) , si procede alla semplificazione e al riordino
della disciplina dello sportello unico per le attivita' produttive di cui ((
regolamento di cui al )) decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre
1998, n. 447, e successive modificazioni, in base ai seguenti principi e
criteri, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 19, comma 1 e 20, comma
4, della legge 7 agosto 1990, n. 241: a) attuazione del principio secondo cui,
salvo quanto previsto per i soggetti privati di cui alla lettera c) , (( e
dall'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007 n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 )) , lo sportello unico costituisce
l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende
amministrative riguardanti la sua attivita' produttiva e fornisce, altresi',
una risposta unica e tempestiva (( in luogo )) di tutte le pubbliche
amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle di cui
all'articolo 14-quater comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241; (( a-bis)
viene assicurato, anche attraverso apposite misure telematiche, il collegamento
tra le attivita' relative alla costituzione dell'impresa di cui alla
comunicazione unica disciplinata dall'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio
2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e
le attivita' relative alla attivita' produttiva di cui alla lettera a) del presente
comma; )) b) le disposizioni si applicano sia per l'espletamento delle
procedure e delle formalita' per i prestatori di servizi di cui alla direttiva
(( 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006 ))
, sia per la realizzazione e la modifica di impianti produttivi di beni e
servizi; c) l'attestazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla
normativa per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la
cessazione dell'esercizio dell'attivita' di impresa puo' essere affidata a
soggetti privati accreditati ("Agenzie per le imprese"). In caso di
istruttoria con esito positivo, tali soggetti privati rilasciano una
dichiarazione di conformita' che costituisce titolo autorizzatorio per
l'esercizio dell'attivita'. Qualora si tratti di procedimenti che comportino
attivita' discrezionale da parte dell'Amministrazione, i soggetti privati
accreditati svolgono unicamente attivita' istruttorie in luogo e a supporto
dello sportello unico; (( d) i comuni che non hanno istituito lo sportello
unico, ovvero il cui sportello unico non risponde ai requisiti di cui alla
lettera a) esercitano le funzioni relative allo sportello unico, delegandole
alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura le quali mettono
a disposizione il portale "impresa.gov" che assume la denominazione
di "impresainungiorno", prevedendo forme di gestione congiunta con
l'ANCI; )) e) l'attivita' di impresa puo' essere avviata immediatamente nei
casi in cui sia sufficiente la presentazione della dichiarazione di inizio
attivita' allo sportello unico; f) lo sportello unico, al momento della
presentazione della dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti
previsti per la realizzazione dell'intervento, rilascia una ricevuta che, in
caso di (( dichiarazione di inizio attivita' )) , costituisce titolo
autorizzatorio. In caso di diniego, il privato puo' richiedere il ricorso alla
conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge
7 agosto 1990, n. 241; g) per i progetti di impianto produttivo eventualmente
contrastanti con le previsioni degli strumenti urbanistici, e' previsto un
termine di trenta giorni per il rigetto o la formulazione di osservazioni
ostative, ovvero per l'attivazione della conferenza di servizi per la
conclusione certa del procedimento; h) in caso di mancato ricorso alla
conferenza di servizi, scaduto il termine previsto per le altre amministrazioni
per pronunciarsi sulle questioni di loro competenza, l'amministrazione
procedente conclude in ogni caso il procedimento prescindendo dal loro avviso;
in tal caso, salvo il caso di omessa richiesta dell'avviso, il responsabile del
procedimento non puo' essere chiamato a rispondere degli eventuali danni
derivanti dalla mancata emissione degli avvisi medesimi. 4. Con uno o piu'
regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro
per la semplificazione normativa, (( e previo parere della Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
successive modificazioni )) , sono stabiliti i requisiti e le modalita' di
accreditamento dei soggetti privati di cui al comma 3, (( lettera c) )), e le
forme di vigilanza sui soggetti stessi, eventualmente anche demandando tali
funzioni al sistema camerale, nonche' le modalita' per la divulgazione, anche
informatica, delle tipologie di autorizzazione per le quali e' sufficiente
l'attestazione dei soggetti privati accreditati, secondo criteri omogenei sul
territorio nazionale e tenendo conto delle diverse discipline regionali. 5. Il
Comitato per la semplificazione di cui all'articolo 1 (( del decreto-legge 10
gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n.
80 )) , predispone un piano di formazione dei dipendenti pubblici, con la
eventuale partecipazione anche di esponenti del sistema produttivo, che miri a
diffondere sul territorio nazionale la capacita' delle amministrazioni
pubbliche di assicurare sempre e tempestivamente l'esercizio del diritto di cui
al comma 1 attraverso gli strumenti di semplificazione di cui al presente
articolo. 6. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Art.
39. Adempimenti di natura formale nella gestione dei rapporti di lavoro 1. Il
datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro
domestico, deve istituire e tenere il libro unico del lavoro nel quale sono
iscritti tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e
continuativi e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo. Per
ciascun lavoratore devono essere indicati il nome e cognome, il codice fiscale
e, ove ricorrano, la qualifica e il livello, la retribuzione base, l'anzianita'
di servizio, nonche' le relative posizioni assicurative. 2. Nel libro unico del
lavoro deve essere effettuata ogni annotazione relativa a dazioni in danaro o
in natura corrisposte o gestite dal datore di lavoro, (( compresi )) le somme a
titolo di rimborso spese, le trattenute a qualsiasi titolo effettuate, le
detrazioni fiscali, i dati relativi agli assegni per il nucleo familiare, le
prestazioni ricevute da enti e istituti previdenziali. Le somme erogate a
titolo di premio o per prestazioni di lavoro straordinario devono essere
indicate specificatamente. Il libro unico del lavoro deve altresi' contenere un
calendario delle presenze, da cui risulti, per ogni giorno, il numero di ore di
lavoro effettuate da ciascun lavoratore subordinato, nonche' l'indicazione
delle ore di straordinario, delle eventuali assenze dal lavoro, anche non
retribuite, delle ferie e dei riposi. Nella ipotesi in cui al lavoratore venga
corrisposta una retribuzione fissa o a giornata intera o a periodi superiori e'
annotata solo la giornata di presenza al lavoro. 3. Il
libro unico del lavoro deve essere compilato coi dati di cui ai commi 1 e 2,
per ciascun mese di riferimento, entro il giorno 16 del mese successivo. 4. Il
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali stabilisce, con
decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, le modalita' e tempi di tenuta e conservazione del libro
unico del lavoro e disciplina il relativo regime transitorio. 5. Con la
consegna al lavoratore di copia delle scritturazioni effettuate nel libro unico
del lavoro il datore di lavoro adempie agli obblighi di cui alla legge 5
gennaio 1953, n. 4. 6. La violazione dell'obbligo di istituzione e tenuta del
libro unico del lavoro di cui al comma 1 e' punita con la sanzione pecuniaria
amministrativa da 500 a
2.500 euro. L'omessa esibizione agli organi di vigilanza del libro unico del
lavoro e' punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 200 a 2.000 euro. I soggetti
di cui all'articolo 1, (( quarto comma )) , della legge 11 gennaio 1979, n. 12,
che, senza giustificato motivo, non ottemperino entro quindici giorni alla
richiesta degli organi di vigilanza di esibire la documentazione in loro
possesso sono puniti con la sanzione amministrativa da 250 a 2000 euro. In caso di
recidiva della violazione la sanzione varia da 500 a 3000. 7. Salvo i casi
di errore meramente materiale, l'omessa o infedele registrazione dei dati di
cui ai commi 1 e 2 che determina differenti trattamenti retributivi,
previdenziali o fiscali e' punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 150 a 1500 euro e se la
violazione si riferisce a piu' di dieci lavoratori la sanzione va da 500 a 3000 euro. La
violazione dell'obbligo di cui al comma 3 e' punita con la sanzione pecuniaria
amministrativa da 100 a
600 euro, se la violazione si riferisce a piu' di dieci lavoratori la sanzione
va da 150 a
1500 euro. La mancata conservazione per il termine previsto dal decreto di cui
al comma 4 e' punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 600 euro. Alla
contestazione delle sanzioni amministrative di cui al presente comma provvedono
gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro e
previdenza. Autorita' competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'articolo
17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e' la Direzione provinciale del lavoro
territorialmente competente. 8. Il primo periodo dell'articolo 23 del (( testo
unico di cui al )) decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.
1124 e' sostituito dal seguente: "Se ai lavori sono addette le persone
indicate dall'articolo 4, (( primo comma )) , numeri 6 e 7, il datore di
lavoro, anche artigiano, qualora non siano oggetto di comunicazione preventiva
di instaurazione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 9-bis comma 2, del
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella
legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, deve denunciarle,
in via telematica o a mezzo fax, all'Istituto assicuratore nominativamente,
prima dell'inizio dell'attivita' lavorativa, indicando altresi' il trattamento
retributivo ove previsto". 9. Alla legge 18 dicembre 1973, n. 877 sono
apportate le seguenti modifiche: a) nell'articolo 2, e' abrogato il comma 3; b)
nell'articolo 3, i commi da 1 a
4 e 6 sono abrogati, il comma 5 e' sostituito dal seguente: "Il datore di
lavoro che faccia eseguire lavoro al di fuori della propria azienda e'
obbligato a trascrivere il nominativo ed il relativo domicilio dei lavoratori
esterni alla unita' produttiva, nonche' la misura della retribuzione nel libro
unico del lavoro"; c) nell'articolo 10, i commi da 2 a 4 sono abrogati, il comma 1
e' sostituito dal seguente: "Per ciascun lavoratore a domicilio, il libro
unico del lavoro deve contenere anche le date e le ore di consegna e riconsegna
del lavoro, la descrizione del lavoro eseguito, la specificazione della
quantita' e della qualita' di esso"; d) nell'articolo 13, i commi 2 e 6
sono abrogati, al comma 3 sono abrogate le parole "e 10, primo
comma", al comma 4 sono abrogate le parole "3, quinto e sesto comma,
e 10, secondo e quarto comma". 10. Dalla data di entrata in vigore del
presente decreto sono (( abrogati )) , e fermo restando quanto previsto dal
decreto di cui al comma 4: a) l'articolo 134 del (( regolamento di cui al ))
regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422; (( b) )) l'articolo 7 della legge 9
novembre 1955, n. 1122; c) gli articoli 39 e 41 (( del testo unico di cui al ))
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797; d) il decreto
del Presidente della Repubblica 24 settembre 1963, n. 2053; e) gli articoli 20,
21, 25 e 26 del (( testo unico di cui al )) decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; f) l'articolo 42 della legge 30 aprile
1969, n. 153; g) la legge 8 gennaio 1979, n. 8; h) il (( regolamento di cui al
)) decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1981, n. 179; i)
l'articolo 9-quater del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, (( dalla legge )) 28 novembre 1996, n. 608; j) il comma 1178
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; k) il decreto
ministeriale 30 ottobre 2002, (( pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del
2 dicembre 2002 )) ; l) la legge 17 ottobre 2007, n. 188; m) i commi 32,
lettera d) , 38, 45, 47, 48, 49, 50, dell'articolo 1 della legge 24 dicembre
2007, n. 247; n) i commi 1173 e 1174 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre
2006, n. 296. 11. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto trovano
applicazione gli articoli 14, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche e integrazioni.
12. Alla lettera (( h) )) dell'articolo 55, comma 4, del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, le parole "degli articoli 18, comma 1, lettera (( u)
)) " sono soppresse. Art. 40. Tenuta dei documenti di lavoro ed altri
adempimenti formali 1. L'articolo
5 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e' sostituito dal seguente: " ((
Art. 5. (Tenuta dei libri e documenti di lavoro) )). - 1. Per lo svolgimento
della attivita' di cui all'articolo 2 i documenti dei datori di lavoro possono
essere tenuti presso lo studio dei consulenti del lavoro o degli altri
professionisti di cui all'articolo 1, comma 1. I datori di lavoro che intendono
avvalersi di questa facolta' devono comunicare preventivamente alla Direzione
provinciale del lavoro competente per territorio le generalita' del soggetto al
quale e' stato affidato l'incarico, nonche' il luogo ove sono reperibili i documenti.
2. Il consulente del lavoro e gli altri professionisti di cui all'articolo 1,
comma 1, che, senza giustificato motivo, non ottemperino entro 15 giorni alla
richiesta degli organi di vigilanza di esibire la documentazione in loro
possesso, sono puniti con la sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 1000 euro. In caso di
recidiva della violazione e' data informazione tempestiva al Consiglio
provinciale dell'Ordine professionale di appartenenza del trasgressore per
eventuali provvedimenti disciplinari". 2. All'articolo 4-bis del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come inserito dall'articolo 6 del decreto
legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. All'atto della assunzione, prima dell'inizio della attivita' di
lavoro, i datori di lavoro pubblici e privati, sono tenuti a consegnare ai
lavoratori una copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di
lavoro di cui all'articolo 9-bis comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, (( dalla legge )) 28 novembre 1996, n. 608,
e successive modificazioni, adempiendo in tal modo anche alla comunicazione di
cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152. L'obbligo si intende
assolto nel caso in cui il datore di lavoro consegni al lavoratore, prima
dell'inizio della attivita' lavorativa, copia del contratto individuale di
lavoro che contenga anche tutte le informazioni previste dal decreto
legislativo 26 maggio 1997, n. 152. La presente disposizione non si applica per
il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165". 3. All'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 234
sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2 (( sono soppresse )) le
parole "I registri sono conservati per almeno due anni dopo la fine del
relativo periodo"; b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "Gli
obblighi di registrazione di cui al comma 2 si assolvono mediante le relative
scritturazioni nel libro unico del lavoro". 4. Il comma 6 dell'articolo 9
della legge 12 marzo 1999, n. 68, e' sostituito dal seguente: "6. I datori
di lavoro pubblici e privati, soggetti alle disposizioni della presente legge
sono tenuti ad inviare in via telematica agli uffici competenti un prospetto
informativo dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori
dipendenti, il numero e i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di
riserva di cui all'articolo 3, nonche' i posti di lavoro e le mansioni
disponibili per i lavoratori di cui all'articolo 1. Se, rispetto all'ultimo
prospetto inviato, non avvengono cambiamenti nella situazione occupazionale
tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva,
il datore di lavoro non e' tenuto ad inviare il prospetto. Al fine di
assicurare l'unitarieta' e l'omogeneita' del sistema informativo lavoro, il
modulo per l'invio del prospetto informativo, nonche' la periodicita' e le
modalita' di trasferimento dei dati sono definiti con decreto del Ministro del
lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il (( Ministro
per la pubblica amministrazione e l'innovazione )) e previa intesa con la
Conferenza unificata. I prospetti sono pubblici. Gli uffici competenti, al fine
di rendere effettivo il diritto di accesso ai predetti documenti amministrativi,
ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, dispongono la loro consultazione
nelle proprie sedi, negli spazi disponibili aperti al pubblico". 5. Al
comma 1 dell'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 sono soppresse le
parole "nonche' apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti
dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme della presente legge". 6.
Gli armatori e le societa' di armamento sono tenute a comunicare, entro il
ventesimo giorno del mese successivo alla data di imbarco o sbarco, agli Uffici
di collocamento della gente di mare nel cui ambito territoriale si verifica
l'imbarco o lo sbarco, l'assunzione e la cessazione dei rapporti di lavoro
relativi al personale marittimo iscritto nelle matricole della gente di mare di
cui all'articolo 115 del Codice della Navigazione, al personale marittimo non
iscritto nelle matricole della gente di mare nonche' a tutto il personale che a
vario titolo presta servizio, come definito all'articolo 2, comma 1, lettera a)
(( del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
2001, n. 324 )). Art. 41. Modifiche alla disciplina in materia di orario di
lavoro 1. All'articolo 1, comma 2, lettera e) , n. 2, del decreto legislativo 8
aprile 2003, n. 66 dopo le parole "e' considerato lavoratore notturno
qualsiasi lavoratore che svolga", (( sono inserite le seguenti: ))
"per almeno tre ore". 2. All'articolo 1, comma 2, lettera (( h) )) ,
del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 dopo le parole "passeggeri o
merci", (( sono inserite le seguenti: )) "sia per conto proprio che
per conto di terzi". 3. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 8
aprile 2003, n. 66 dopo le parole "attivita' operative specificamente
istituzionali", (( sono aggiunte le seguenti: )) "e agli addetti ai
servizi di vigilanza privata". 4. All'articolo 7 del decreto legislativo 8
aprile 2003, n. 66 dopo le parole "frazionati durante la giornata",
(( sono aggiunte le seguenti: )) "o da regimi di reperibilita". 5.
All'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, dopo le
parole "di cui all'articolo 7.", sono aggiunte le parole "Il
suddetto periodo di riposo consecutivo e' calcolato come media in un periodo
non superiore a quattordici giorni". 6. La lettera a) dell'articolo 9,
comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e' sostituita dalla
seguente: "a) attivita' di lavoro a turni ogni volta che il lavoratore
cambi turno o squadra e non possa usufruire, tra la fine del servizio di un
turno o di una squadra e l'inizio del successivo, di periodi di riposo
giornaliero o settimanale". 7. Il comma 1 dell'articolo 17 del decreto
legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e' sostituito dal seguente: " 1. Le
disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 12 e 13 possono essere derogate mediante
contratti collettivi stipulati a livello nazionale con le organizzazioni
sindacali comparativamente piu' rappresentative. (( Per il settore privato, in
assenza di specifiche disposizioni )) nei contratti collettivi nazionali le
deroghe possono essere stabilite nei contratti collettivi territoriali o
aziendali stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale". 8. Il comma 3, dell'articolo 18-bis
del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e' sostituito dal seguente:
"3. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 4, commi 2, 3,
4, dall' (( articolo 9, comma 1 )) , e dall'articolo 10, comma 1, e' punita con
la sanzione amministrativa da 130
a 780 euro per ogni lavoratore, per ciascun periodo di
riferimento di cui all'articolo 4, commi 3 o 4, a cui si riferisca la
violazione". 9. Il comma 4 dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 8
aprile 2003, n. 66 e' sostituito dal seguente: "4. La violazione delle
disposizioni previste dall'articolo 7, comma 1, e' punita con la sanzione
amministrativa da 25 euro a 100 euro in relazione ad ogni singolo lavoratore e
ad ogni singolo periodo di 24 ore". 10. Il comma 6 dell'articolo 18-bis
del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e' sostituito dal seguente:
"6. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 5, commi 3 e
5, e' soggetta alla sanzione amministrativa da 25 a 154 euro. Se la
violazione si riferisce a piu' di cinque lavoratori ovvero si e' verificata nel
corso dell'anno solare per piu' di cinquanta giornate lavorative, la sanzione
amministrativa va da 154 a
1.032 euro e non e' ammesso il pagamento della sanzione in misura
ridotta". 11. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81 le parole: "ovvero in caso di reiterate violazioni della
disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero
e settimanale di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile
2003, n. 66, e successive modificazioni, considerando le specifiche gravita' di
esposizione al rischio di infortunio," (( sono soppresse )). 12.
All'articolo 14, comma 4, lettera b) , del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81 le parole: "di reiterate violazioni della disciplina in materia di
superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui al
decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, o" (( sono soppresse )). 13. Al
personale delle aree dirigenziali degli Enti e delle Aziende del Servizio
Sanitario Nazionale, in ragione della qualifica posseduta e delle necessita' di
conformare l'impegno di servizio al pieno esercizio della responsabilita'
propria dell'incarico dirigenziale affidato, non si applicano le disposizioni
di cui agli articoli 4 e 7 del (( decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 )).
La contrattazione collettiva definisce le modalita' atte a garantire ai
dirigenti condizioni di lavoro che consentano una protezione appropriata ed il
pieno recupero delle energie psico-fisiche. 14. Dalla data di entrata in vigore
del presente decreto sono abrogati gli articoli 4, comma 5, 12, comma 2, e
l'articolo 18-bis comma 5, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Art.
42. Accesso agli elenchi dei contribuenti 1. Nel rispetto del (( codice di cui
al )) decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al fine di attuare il
principio di trasparenza nell'ambito dei rapporti fiscali in coerenza con la
disciplina prevalente negli altri Stati comunitari: a) all'articolo 69 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono
apportate le seguenti modificazioni: 1) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
"Gli elenchi sono depositati per la durata di un anno sia presso lo stesso
ufficio delle imposte, sia presso i Comuni interessati. Nel predetto periodo e'
ammessa la visione e l'estrazione di copia degli elenchi nei modi e con i
limiti stabiliti dalla disciplina in materia di accesso ai documenti
amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modificazioni, dalla relativa normativa di attuazione, nonche'
da specifiche disposizioni di legge. Per l'accesso non sono dovuti i tributi
speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
648"; 2) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: "6-bis (( Fuori dei
casi previsti dal comma 6 )) , la comunicazione o diffusione, totale o
parziale, con qualsiasi mezzo, degli elenchi o di dati personali ivi contenuti,
ove il fatto non costituisca reato, e' punita con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da cinquemila euro a trentamila euro. La somma puo'
essere aumentata sino al triplo quando risulta inefficace in ragione delle
condizioni economiche del contravventore"; b) all'articolo 66-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate
le seguenti modificazioni: 1) nel primo periodo del secondo comma le parole
"e pubblicano" sono soppresse; 2) il secondo periodo del secondo
comma e' sostituito dal seguente: "Gli elenchi sono depositati per la
durata di un anno sia presso lo stesso ufficio delle imposte, sia presso i
Comuni interessati. Nel predetto periodo, e' ammessa la visione e l'estrazione
di copia degli elenchi nei modi e con i limiti stabiliti dalla disciplina in
materia di accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti
nella legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dalla relativa
normativa di attuazione, nonche' da specifiche disposizioni di legge. Per
l'accesso non sono dovuti i tributi speciali di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648"; 3) al quarto comma la parola
"pubblicano" e' sostituita dalle seguenti: "formano, per le
finalita' di cui al secondo comma"; 4) dopo il quarto comma e' aggiunto il
seguente: " (( Fuori dei casi previsti dai commi precedenti )) , la comunicazione
o diffusione, totale o parziale, con qualsiasi mezzo, degli elenchi o di dati
personali ivi contenuti, ove il fatto non costituisca reato, e' punita con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquemila euro a
trentamila euro. La somma puo' essere aumentata sino al triplo quando risulta
inefficace in ragione delle condizioni economiche del contravventore.". ((
1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, relativamente agli elenchi,
anche gia' pubblicati, concernenti i periodi d'imposta successivi a quello in
corso al 31 dicembre 2004, e comunque fino alla data di entrata in vigore del
presente decreto, la consultazione degli elenchi previsti dagli articoli
66-bis, commi secondo e terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e 69, comma 6, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come da ultimo modificati dal comma 1 del
presente articolo, puo' essere effettuata anche mediante l'utilizzo delle reti
di comunicazione elettronica come definite dall'articolo 4, comma 2, lettera c)
del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 )). Art. 43. Semplificazione degli strumenti
di attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa 1. Per favorire
l'attrazione degli investimenti e la realizzazione di progetti di sviluppo di
impresa rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese,
con particolare riferimento alle aree del Mezzogiorno, con decreto di natura
non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti i
criteri, le condizioni e le modalita' per la concessione di agevolazioni
finanziarie a sostegno degli investimenti privati e per la realizzazione di
interventi ad essi complementari e funzionali. Con tale decreto, da adottare di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, (( con il Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali, per quanto riguarda le
attivita' della filiera agricola e della pesca e acquacoltura )) , e con il
Ministro per la semplificazione normativa, sentita la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, si provvede, in particolare a: a) individuare le attivita', le iniziative,
le categorie di imprese, il valore minimo degli investimenti e le spese
ammissibili all'agevolazione, la misura e la natura finanziaria delle
agevolazioni concedibili nei limiti consentiti dalla vigente normativa
comunitaria, i criteri di valutazione dell'istanza di ammissione
all'agevolazione; b) affidare, con le modalita' stabilite da apposita
convenzione, all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo
sviluppo di impresa S.p.A. le funzioni relative alla gestione dell'intervento di
cui al presente articolo, ivi comprese quelle relative alla ricezione, alla
valutazione ed alla approvazione della domanda di agevolazione, alla stipula
del relativo contratto di ammissione, all'erogazione, al controllo ed al
monitoraggio dell'agevolazione, alla partecipazione al finanziamento (( delle
eventuali opere )) infrastrutturali complementari e funzionali all'investimento
privato; c) stabilire le modalita' di cooperazione con le regioni e gli enti
locali interessati, ai fini della gestione dell'intervento di cui al presente
articolo, con particolare riferimento alla programmazione e realizzazione ((
delle eventuali opere )) infrastrutturali complementari e funzionali
all'investimento privato; d) disciplinare una procedura accelerata che preveda
la possibilita' per l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e
lo sviluppo di impresa S.p.A. di chiedere al Ministero dello sviluppo economico
l'indizione di conferenze di servizi ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della
legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla conferenza partecipano tutti i soggetti
competenti all'adozione dei provvedimenti necessari per l'avvio
dell'investimento privato ed alla programmazione delle opere infrastrutturali
complementari e funzionali all'investimento stesso, la predetta Agenzia
nonche', senza diritto di voto, il soggetto che ha presentato l'istanza per la
concessione dell'agevolazione. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni
caso scaduto il termine di cui all'articolo 14-ter comma 3, della citata legge
n. 241 del 1990, il Ministero dello sviluppo economico adotta, in conformita'
alla determinazione conclusiva della conferenza di servizi, un provvedimento di
approvazione del progetto esecutivo che sostituisce, a tutti gli effetti, salvo
che la normativa comunitaria non disponga diversamente, ogni autorizzazione,
concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato necessario
all'avvio dell'investimento agevolato e di competenza delle amministrazioni
partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla
predetta conferenza; e) le agevolazioni di cui al presente comma sono
cumulabili, nei limiti dei massimali previsti dalla normativa comunitaria, con
benefici fiscali. 2. Il Ministero dello sviluppo economico definisce, con
apposite direttive, gli indirizzi operativi per la gestione dell'intervento di
cui al presente articolo, vigila sull'esercizio delle funzioni affidate
all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di
impresa S.p.A. ai sensi del decreto di cui al comma 1, effettua verifiche,
anche a campione, sull'attuazione degli interventi finanziati e sui risultati
conseguiti per effetto degli investimenti realizzati. 3. Le agevolazioni
finanziarie e gli interventi complementari e funzionali di cui al comma 1 possono
essere finanziati con le disponibilita' assegnate ad apposito Fondo istituito
nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, dove
affluiscono le risorse ordinarie disponibili a legislazione vigente gia'
assegnate al Ministero dello sviluppo economico in forza di Piani pluriennali
di intervento e del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nell'ambito dei programmi previsti dal
Quadro strategico nazionale 2007-2013 ed in coerenza con le priorita' ivi
individuate. Con apposito decreto del (( Ministero dello sviluppo economico ))
, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro
sessanta giorni dalla data (( di entrata in vigore del presente decreto )) ,
viene effettuata una ricognizione delle risorse di cui al presente comma per
individuare la dotazione del Fondo. 4. Per l'utilizzo del Fondo di cui al ((
comma 3 )) , il (( Ministero dello sviluppo economico )) si avvale dell'Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti (( e lo sviluppo d'impresa S.p.A.
)) 5. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, non
possono essere piu' presentate domande per l'accesso alle agevolazioni e agli
incentivi concessi sulla base delle previsioni in materia di contratti di
programma, di cui all'articolo 2, comma 203, lettera e) , della legge 23
dicembre 1996, n. 662, ivi compresi i contratti di localizzazione, di cui alle
delibere CIPE 19 dicembre 2002, n. 130, e del 9 maggio 2003, n. 16. Alle domande
presentate entro la data di cui al periodo precedente si applica la disciplina
vigente prima (( della data di entrata in vigore del presente decreto )) ,
fatta salva la possibilita' per l'interessato di chiedere che la domanda sia
valutata ai fini dell'ammissione ai benefici di cui al presente articolo. 6.
Sono abrogate le disposizioni dell'articolo 1, commi 215, 216, 217, 218 e 221,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell'articolo 6, commi 12, 13, 14 e
14-bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. Dalla data di entrata in vigore del decreto
di cui al comma 1, e' abrogato l'articolo 1, comma 13, del citato decreto-legge
n. 35 del 2005. 7. Per gli interventi di cui al presente articolo effettuati
direttamente dall'Agenzia (( nazionale )) per l'attrazione degli investimenti
(( e lo sviluppo d'impresa S.p.A. )) , si puo' provvedere, previa definizione
nella convenzione di cui al comma 1, lettera b) , a valere sulle risorse
finanziarie, disponibili presso l'Agenzia medesima, ferme restando le modalita'
di utilizzo gia' previste dalla normativa vigente per le disponibilita'
giacenti sui conti di tesoreria intestati all'Agenzia. (( 7-bis. Il termine di
cui all'articolo 1, comma 862, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2009 )). Art. 44.
Semplificazione e riordino delle procedure di erogazione dei contributi
all'editoria 1. Con regolamento di delegificazione ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito anche il Ministro
per la semplificazione normativa, sono emanate, (( senza nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica )) e tenuto conto delle somme complessivamente
stanziate nel bilancio dello Stato per il settore dell'editoria, che
costituiscono limite massimo di spesa, misure di semplificazione e riordino
della disciplina di erogazione dei contributi all'editoria di cui alla legge 7
agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, e alla legge 7 marzo 2001, n.
62, nonche' di ogni altra disposizione legislativa o regolamentare ad esse
connessa, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a) semplificazione
della documentazione necessaria per accedere al contributo e dei criteri di
calcolo dello stesso, assicurando comunque la prova dell'effettiva
distribuzione e messa in vendita della testata, nonche' l'adeguata
valorizzazione dell'occupazione professionale; b) semplificazione delle fasi
del procedimento di erogazione, che garantisca, anche attraverso il ricorso a
procedure informatizzate, che il contributo sia effettivamente erogato entro e
non oltre l'anno successivo a quello di riferimento; (( b-bis) mantenimento del
diritto all'intero contributo previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 250 e
dalla legge 14 agosto 1991, n. 278, anche in presenza
di riparto percentuale tra gli altri aventi diritto, per le imprese
radiofoniche private che abbiano svolto attivita' di interesse generale ai
sensi della legge 7 agosto 1990, n. 250 )). Art. 45. Soppressione del Servizio
consultivo ed ispettivo tributario e della (( Commissione tecnica per la
finanza pubblica. )) 1. A
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Servizio
consultivo ed ispettivo tributario e' soppresso e, dalla medesima data, le
relative funzioni sono attribuite al Dipartimento delle finanze del Ministero
dell'economia e delle finanze ed il relativo personale amministrativo e'
restituito alle amministrazioni di appartenenza ovvero, se del ruolo del
Ministero dell'economia e delle finanze, assegnato al Dipartimento delle
finanze di tale Ministero. 2. A
decorrere dalla data di cui al comma 1, sono o restano abrogate tutte le disposizioni
incompatibili con quelle di cui al medesimo comma 1 e, in particolare: a) gli
articoli 9, 10, 11, 12 della legge 24 aprile 1980, n. 146, e successive
modificazioni; b) l'articolo 22 del regolamento emanato con decreto del
Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107; c) gli articoli 2, comma 1,
lettera d) , e 3, comma 1, lettere d) ed e) , limitatamente al primo periodo,
del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173; d) gli articoli 4, comma 1,
lettera c) , e 18 del regolamento emanato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43; e) gli articoli da 14 a 29 del regolamento
emanato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, e
successive modificazioni. 3. A
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'organismo
previsto dall'articolo 1, comma 474, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e'
soppresso. Conseguentemente, sono abrogati i commi 477, 478 e 479 del medesimo
articolo. Le risorse (( rivenienti )) dall'abrogazione del comma 477 sono ((
iscritte )) in un apposito fondo dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze sono adottate le variazioni degli assetti organizzativi e funzionali
conseguenti alla soppressione del predetto organismo e si provvede anche con
riferimento al relativo personale, tenuto conto delle attivita' di cui al comma
480 del medesimo articolo 1. Capo VIII Piano industriale della pubblica
amministrazione Art. 46. Riduzione delle collaborazioni e consulenze nella
pubblica amministrazione 1. Il comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal decreto-legge 4 luglio 2006, n. 233,
convertito, (( con modificazioni )) , dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e da
ultimo dall'articolo 3, comma 76, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e'
cosi' sostituito: "6. Per esigenze cui non possono far fronte con
personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi
individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o
coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata
specializzazione anche universitaria, in presenza dei
seguenti presupposti di legittimita': a) l'oggetto della prestazione deve
corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione
conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare
coerente con le esigenze di funzionalita' dell'amministrazione conferente; b)
l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilita'
oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; c) la
prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; d) devono
essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della
collaborazione. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione
universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attivita' che
debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con
soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri
artigianali, ferma restando la necessita' di accertare la maturata esperienza
nel settore. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa
per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come
lavoratori subordinati e' causa di responsabilita' amministrativa per il
dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1,
comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, (( convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e' soppresso )).". 2. L'articolo 3, comma 55,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e' cosi' sostituito: "Gli enti locali
possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente
dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attivita'
istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal
Consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267". 3. L'articolo
3, comma 56, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e' cosi' sostituito:
"Con il regolamento di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformita' a quanto stabilito dalle
disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalita' per l'affidamento di
incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di
prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate
costituisce illecito disciplinare e determina responsabilita' erariale. Il
limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione e' fissato nel
bilancio preventivo (( degli enti territoriali )).". Art. 46-bis. ((
Revisione dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali )) (( 1. Al
fine di valorizzare le professionalita' interne alle amministrazioni e di
pervenire a riduzioni di spesa, con decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, da emanare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' disposta
una razionalizzazione e progressiva riduzione dei distacchi, delle aspettative
e dei permessi sindacali. Le somme rivenienti dalle riduzioni di spesa di cui
al presente comma, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni
dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio
dello Stato. La disposizione di cui al primo ed al secondo periodo non si
applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle
province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale. Le
somme versate ai sensi del secondo periodo sono riassegnate ad un apposito
fondo di parte corrente. Con decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'interno e
dell'economia e delle finanze, le risorse del fondo sono destinate al
finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni indicate
nell'articolo 67, comma 5, ovvero delle amministrazioni interessate
dall'applicazione dell'articolo 67, comma 2 )). Art. 47. Controlli su
incompatibilita', cumulo di impieghi e incarichi 1. Dopo il comma 16
dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e' aggiunto il
seguente: "16-bis La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica, puo' disporre verifiche del rispetto della disciplina delle
incompatibilita' di cui al presente articolo e di cui all'articolo 1, comma 56
e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il tramite
dell'Ispettorato per la funzione pubblica. A tale scopo quest'ultimo stipula
apposite convenzioni coi servizi ispettivi delle diverse amministrazioni,
avvalendosi, altresi', della Guardia di Finanza e collabora con il Ministero
dell'economia e delle finanze al fine dell'accertamento della violazione di cui
al comma 9.". Art. 48. Risparmio energetico 1. Le pubbliche
amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera (( z) )) , del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 sono tenute ad approvvigionarsi di
combustibile da riscaldamento e dei relativi servizi nonche' di energia
elettrica mediante le convenzioni Consip o comunque a prezzi inferiori o uguali
a quelli praticati dalla Consip. 2. Le altre pubbliche amministrazioni adottano
misure di contenimento delle spese di cui al comma 1 in modo da ottenere risparmi
equivalenti. Art. 49. Lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni 1. L'articolo 36 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e' sostituito dal seguente: "Art. 36 ((
(Utilizzo di contratti di lavoro flessibile) )). - 1. Per le esigenze connesse
con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono
esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato
seguendo le procedure di reclutamento previste dall'articolo 35. 2. Per
rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali le amministrazioni pubbliche
possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di
impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di
lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento
vigenti. Ferma restando la competenza delle amministrazioni in ordine alla
individuazione delle necessita' organizzative in coerenza con quanto stabilito
dalle vigenti disposizioni di legge, i contratti collettivi nazionali
provvedono a disciplinare la materia dei contratti di lavoro a tempo
determinato, dei contratti di formazione e lavoro, degli altri rapporti
formativi e della somministrazione di lavoro, in applicazione di quanto
previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dall'articolo 3 del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 dicembre 1984, n. 863, dall'articolo 16 del decreto-legge 16 maggio
1994, n. 299, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451,
dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 per quanto riguarda la
somministrazione di lavoro, nonche' da ogni successiva modificazione o
integrazione della relativa disciplina con riferimento alla individuazione dei
contingenti di personale utilizzabile. Non e' possibile ricorrere alla
somministrazione di lavoro per l'esercizio di funzioni direttive e
dirigenziali. 3. Al fine di evitare abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile,
le amministrazioni, nell'ambito delle rispettive procedure, rispettano principi
di imparzialita' e trasparenza e non possono ricorrere all'utilizzo del
medesimo lavoratore con piu' tipologie contrattuali per periodi di servizio
superiori al triennio nell'arco dell'ultimo quinquennio. 4. Le amministrazioni
pubbliche trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le convenzioni concernenti
l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili. 5. In ogni caso, la
violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di
lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non puo' comportare la
costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime
pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilita' e sanzione. Il
lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla
prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni
hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei
dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave.
I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo
sono responsabili anche ai sensi dell'articolo 21 del presente decreto. Di tali
violazioni si terra' conto in sede di valutazione dell'operato del dirigente ai
sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.".
Capo IX Giustizia Art. 50. Cancellazione della causa dal ruolo 1. Il primo
comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile e' sostituito dal
seguente: "Se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice
fissa un'udienza successiva, di cui il cancelliere da' comunicazione alle parti
costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice
ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del
processo.". Art. 51. Comunicazioni e notificazioni per via telematica 1. A decorrere dalla data
fissata con uno o piu' decreti del Ministro della giustizia, le notificazioni e
comunicazioni di cui al primo comma dell'articolo 170 del codice di procedura
civile, la notificazione di cui al primo comma dell'articolo 192 del codice di
procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente sono effettuate per
via telematica all'indirizzo elettronico comunicato ai sensi dell'articolo 7
del (( regolamento di cui al )) decreto del Presidente della Repubblica 13
febbraio 2001, n. 123, nel rispetto della normativa, anche regolamentare,
relativa al processo telematico, concernente la sottoscrizione, la trasmissione
e la ricezione dei documenti informatici. 2. Il Ministro della giustizia adotta
il decreto di cui al comma 1 sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il
Consiglio Nazionale Forense e i Consigli dell'Ordine degli Avvocati
interessati, previa verifica della funzionalita' dei servizi di comunicazione
dei documenti informatici degli uffici giudiziari, individuando i circondari di
tribunale nei quali trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1. 3. A decorrere dalla data
fissata ai sensi del comma 1, le notificazioni e comunicazioni nel corso del
procedimento alla parte costituita e al consulente che non hanno comunicato
l'indirizzo elettronico di cui al medesimo comma, sono fatte presso la
cancelleria. 4. A
decorrere dalla data fissata ai sensi del comma 1, le notificazioni e le
comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo 17
gennaio 2003, n. 5, si effettuano ai sensi dell'articolo 170 del codice di
procedura civile. 5. All'articolo 16 del regio decreto-legge 27 novembre 1933,
n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36,
sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il primo comma e' aggiunto il
seguente: "Nell'albo e' indicato l'indirizzo elettronico attribuito a
ciascun professionista dal punto di accesso ai sensi dell'articolo 7 del ((
regolamento di cui )) al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio
2001, n. 123"; b) il quarto comma e' sostituito dal seguente: "A
decorrere dalla data fissata dal Ministro della giustizia con decreto emesso
sentiti i Consigli dell'Ordine, gli albi riveduti debbono essere comunicati per
via telematica, a cura del Consiglio, al Ministero della giustizia nelle forme
previste dalle regole tecnico-operative per l'uso di strumenti informatici e
telematici nel processo civile". Art. 52. Misure urgenti per il
contenimento delle spese di giustizia 1. (( Alla parte VII, titolo II, del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,
n. 115, dopo l'art. 227, e' aggiunto il seguente capo: )) " (( Capo VI-bis
)) Riscossione mediante ruolo Art. 227-bis (L). (( Quantificazione dell'importo
dovuto )) 1. Per la quantificazione dell'importo si applica la disposizione di
cui all'art. 211. Art. 227-ter (L). (( Riscossione a mezzo ruolo )) 1. Entro un
mese dal passaggio in giudicato o dalla definitivita' del provvedimento da cui
sorge l'obbligo, l'ufficio procede all'iscrizione a ruolo. 2. L'agente della riscossione
notifica al debitore una comunicazione con l'intimazione a pagare l'importo
dovuto nel termine di un mese e contestuale cartella di pagamento contenente
l'intimazione ad adempiere entro il termine di giorni venti successivi alla
scadenza del termine di cui alla comunicazione con l'avvertenza che in mancanza
si procedera' ad esecuzione forzata. 3. Se il ruolo e' ripartito in piu' rate,
l'intimazione ad adempiere contenuta nella cartella di pagamento produce
effetti relativamente a tutte le rate.". Art. 53. Razionalizzazione del
processo del lavoro 1. Nel secondo comma dell'articolo 421 del Codice di
procedura civile le parole "dell'articolo precedente" sono sostituite
dalle parole "dell'articolo 420". 2. Il primo comma dell'articolo 429
del Codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Nell'udienza
il giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti,
pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura del dispositivo
e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. In
caso di particolare complessita' della controversia, il giudice fissa nel
dispositivo un termine, non superiore a sessanta giorni, per il deposito della
sentenza". Art. 54. Accelerazione del processo amministrativo 1. All'art.
9, comma 2, della legge 21 luglio 2000, n. 205, le parole "dieci
anni" sono sostituite con le seguenti: "cinque anni". 2. La
domanda di equa riparazione non e' proponibile se nel giudizio dinanzi al
giudice amministrativo in cui si assume essersi verificata la violazione di cui
all'articolo 2, comma 1, (( della legge 24 marzo 2001, n. 89 )) , non e' stata
presentata un'istanza ai sensi del secondo comma dell'articolo 51 del regio
decreto 17 agosto 1907, n. 642.". 3. Alla legge 27 aprile 1982, n. 186,
sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, (( secondo comma
)) , le parole: ": le prime tre con funzioni consultive e le altre con
funzioni giurisdizionali" sono sostituite dalle parole: "con funzioni
consultive o giurisdizionali, oltre alla sezione normativa istituita dall'art.
17, comma 28, della legge 15 maggio 1997, n. 127"; b) all'articolo 1, dopo
il quarto comma e' aggiunto il seguente: "Il Presidente del Consiglio di
Stato, con proprio provvedimento, all'inizio di ogni anno, sentito il Consiglio
di Presidenza, individua le sezioni che svolgono funzioni giurisdizionali e
consultive, determina le rispettive materie di competenza e la composizione,
nonche' la composizione della Adunanza Plenaria ai sensi dell'art. 5, primo
comma."; c) all'articolo 5, primo comma, le parole da "dal
consiglio" sino alla parola: "giurisdizionali." sono sostituite
dalle seguenti parole: "dal Presidente del Consiglio di Stato, sentito il
Consiglio di Presidenza."; d) all'articolo 5, comma secondo, le parole
"in modo da assicurare in ogni caso la presenza
di quattro consiglieri per ciascuna sezione giurisdizionale" sono
soppresse. Art. 55. Accelerazione del contenzioso tributario 1. Relativamente
ai soli processi pendenti, su ricorso degli uffici dell'Amministrazione
finanziaria, innanzi alla Commissione tributaria centrale alla data di entrata
in vigore dell'art. 1, comma 351, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per i
quali non e' stata ancora fissata l'udienza di trattazione alla data di entrata
in vigore del presente decreto, i predetti uffici depositano presso la
competente segreteria, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, apposita dichiarazione di persistenza del loro interesse alla
definizione del giudizio. In assenza di tale dichiarazione i relativi processi
si estinguono di diritto e le spese del giudizio restano a carico della parte
che le ha sopportate. 2. A
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto non si fa luogo
alla nomina di nuovi giudici della Commissione tributaria centrale e le sezioni
della stessa, ove occorrente, sono integrate esclusivamente con i componenti
delle commissioni tributarie regionali presso le quali le predette sezioni
hanno sede. Art. 56. Disposizioni transitorie 1. Gli articoli 181 e 429 del
codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto-legge, si
applicano ai giudizi instaurati (( dalla data della sua entrata in vigore )).
Capo X Privatizzazioni Art. 57. Servizi di cabotaggio 1. Le funzioni e i
compiti di programmazione e di amministrazione relative ai servizi di
cabotaggio marittimo di servizio pubblico che si svolgono all'interno di una
regione sono esercitati dalla regione interessata. Per le regioni a statuto
speciale il conferimento delle funzioni e dei compiti avviene nel rispetto
degli statuti speciali. La gestione dei servizi di cabotaggio e' regolata da
contratti di servizio secondo quanto previsto dagli articoli 17 e 19 del
decreto legislativo (( 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni ))
, in quanto applicabili al settore. 2. Le risorse attualmente previste nel
bilancio dello Stato per il finanziamento dei contratti di servizio pubblico di
cabotaggio marittimo sono altresi' destinate alla compartecipazione dello Stato
alla spesa sostenuta dalle regioni per l'erogazione di tali servizi. Con
decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la (( Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano )) , e' disposta, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione
vigente (( pro tempore )) , la ripartizione di tali risorse. Al fine di
assicurare la congruita' e l'efficienza della spesa statale, le regioni, per
accedere al contributo, stipulano i contratti e determinano oneri di servizio
pubblico e dinamiche tariffarie sulla base di criteri comuni stabiliti dal
CIPE, sentita la (( Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano )). 3. Su richiesta delle regioni
interessate, da effettuarsi entro centoventi giorni (( dalla data di entrata in
vigore del presente decreto )) , l'intera partecipazione detenuta dalla
Societa' Tirrenia di Navigazione S.p.A. nelle societa' Caremar - Campania
Regionale Marittima S.p.A., Saremar - Sardegna Regionale Marittima S.p.A.,
Toremar - Toscana Regionale Marittima S.p.A., Siremar - Sicilia Regionale
Marittima S.p.A. e' trasferita, a titolo gratuito, rispettivamente alle regioni
Campania, Sardegna, Toscana, Sicilia. Entro il medesimo termine, la regione
Puglia e la regione Lazio possono richiedere il trasferimento gratuito, a
societa' da loro interamente partecipate, del complesso dei beni, delle attivita'
e delle risorse umane utilizzate rispettivamente dalla Tirrenia di Navigazione
S.p.A. e dalla Caremar S.p.A. per l'esercizio dei collegamenti con le Isole
Tremiti e con l'arcipelago Pontino. 4. In deroga agli articoli 10, 17 e 18 del
decreto legislativo n. 422 del 1997 e sussistendo comprovate esigenze
economiche sociali, ambientali, anche al fine di assicurare il rispetto del
principio della continuita' territoriale e la domanda di mobilita' dei
cittadini, le regioni possono affidare l'esercizio di servizi di cabotaggio a
societa' di capitale da esse interamente partecipate secondo le modalita'
stabilite dal diritto comunitario. 5. All'articolo 2, comma 192, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, il secondo periodo e' soppresso. Art. 58. Ricognizione e
valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti
locali 1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio
immobiliare di regioni, province, comuni e altri enti locali, ciascun ente con
delibera dell'organo di Governo individua, (( redigendo apposito elenco )) ,
sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi
e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non
strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di
valorizzazione ovvero di dismissione. Viene cosi' redatto il (( piano delle
alienazioni e valorizzazioni )) immobiliari allegato al bilancio di previsione.
2. L'inserimento
degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come
patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica;
la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del (( piano delle
alienazioni e valorizzazioni )) costituisce variante allo strumento urbanistico
generale. Tale variante, in quanto relativa a singoli immobili, non necessita
di verifiche di conformita' agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata
di competenza delle province e delle regioni. (( La verifica di conformita' e'
comunque richiesta e deve essere effettuata entro il termine perentorio di
trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, nei casi di varianti
relative a terreni classificati come agricoli dallo strumento urbanistico
generale vigente, ovvero nei casi che comportano variazioni volumetriche
superiori al 10 per cento dei volumi previsti dal medesimo strumento
urbanistico vigente )). 3. (( Gli elenchi di cui al comma 1 )) , da pubblicare
mediante le forme previste per ciascuno di tali enti, hanno effetto
dichiarativo della proprieta', in assenza di precedenti trascrizioni, e
producono gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonche'
effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto. 4. Gli uffici
competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attivita' di
trascrizione, intavolazione e voltura. 5. Contro l'iscrizione del bene (( negli
elenchi di cui al comma 1 )) , e' ammesso ricorso amministrativo entro sessanta
giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge. 6. La procedura
prevista dall'articolo 3-bis del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351,
convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, per la
valorizzazione dei beni dello Stato si estende ai beni immobili inclusi ((
negli elenchi di cui al comma 1 )). In tal caso, la procedura prevista al comma
2 (( dell'articolo 3-bis del citato decreto-legge n. 351 del 2001 )) si applica
solo per i soggetti diversi dai Comuni e l'iniziativa rimessa all'Ente
proprietario dei beni da valorizzare. I bandi previsti dal comma 5 ((
dell'articolo 3-bis del citato decreto-legge n. 351 del 2001 )) sono
predisposti dall'Ente proprietario dei beni da valorizzare. 7. I soggetti (( di
cui al comma 1 )) possono in ogni caso individuare forme di valorizzazione
alternative, nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse pubblico
e mediante l'utilizzo di strumenti competitivi. 8. Gli enti proprietari degli
immobili inseriti (( negli elenchi di cui al comma 1 )) possono conferire i
propri beni immobili anche residenziali a fondi comuni di investimento
immobiliare ovvero promuoverne la costituzione secondo le disposizioni degli
articoli 4 e seguenti del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. 9. Ai conferimenti di
cui al presente articolo, nonche' alle dismissioni degli immobili inclusi ((
negli elenchi di cui al comma 1 )) , si applicano le disposizione dei commi 18
e 19 dell'art. 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Art. 59. Finmeccanica
S.p.A. 1. In
caso di delibera di aumenti di capitale nel corso del corrente esercizio, da
parte della societa' Finmeccanica S.p.A., finalizzati ad iniziative strategiche
di sviluppo, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
sottoscrivere azioni di nuova emissione della stessa societa' per un importo
massimo di 250 milioni di euro, attraverso l'esercizio di una quota dei diritti
di opzione spettanti allo Stato, mediante utilizzo delle risorse derivanti,
almeno per pari importo, dalla distribuzione di riserve disponibili da parte di
societa' controllate dallo Stato e che vengono versate su apposita contabilita'
speciale per le finalita' del presente articolo. (( In ogni caso, la quota percentuale
del capitale sociale detenuta dallo Stato non puo' risultare inferiore al 30
per cento )). Titolo III STABILIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA Capo I Bilancio
dello stato Art. 60. Missioni di spesa e monitoraggio della finanza pubblica 1.
Per il triennio 2009-2011 le dotazioni finanziarie, a legislazione vigente,
delle missioni di spesa di ciascun Ministero, sono ridotte per gli importi
indicati nell'elenco n. 1, con separata indicazione della componente relativa a
competenze predeterminate per legge. 2. Dalle riduzioni di cui al comma 1 sono
escluse le dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi,
assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste
correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con
le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali (( aventi natura
obbligatoria )) ; del fondo ordinario delle universita'; delle risorse
destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per
mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonche' quelle
dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi
internazionali. (( 3. Fermo quanto previsto in materia di flessibilita' con la
legge annuale di bilancio, in via sperimentale, limitatamente al prossimo
esercizio finanziario, nella legge di bilancio, nel rispetto dell'invarianza
degli effetti sui saldi di finanza pubblica e dell'obiettivo di pervenire ad un
consolidamento per missioni e per programmi di ciascuno stato di previsione, possono
essere rimodulate tra i programmi le dotazioni finanziarie di ciascuna missione
di spesa, fatta eccezione per le spese di natura obbligatoria, per le spese in
annualita' e a pagamento differito. Le rimodulazioni tra spese di funzionamento
e spese per interventi sono consentite nel limite del 10 per cento delle
risorse stanziate per gli interventi stessi. Resta precluso l'utilizzo degli
stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti. In
apposito allegato a ciascuno stato di previsione della spesa sono esposte le
autorizzazioni legislative e i relativi importi da utilizzare per ciascun
programma )). (( 4. Ciascun Ministro prospetta le ragioni della
riconfi-gurazione delle autorizzazioni di spesa di propria competenza nonche' i
criteri per il miglioramento dell'economicita' ed efficienza e per la
individuazione di indicatori di risultato relativamente alla gestione di
ciascun programma nelle relazioni al Parlamento di cui al comma 68
dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il termine di cui al
citato comma 68 dell'art. 3 della legge n. 244 del 2007 e' differito, per
l'anno 2008, al 30 settembre 2008. )) (( 5. Le rimodulazioni di spesa tra i
programmi di ciascun Ministero di cui al comma 3 possono essere proposte nel
disegno di legge di assestamento e negli altri provvedimenti di cui
all'articolo 17 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
In tal caso, dopo la presentazione al Parlamento dei relativi disegni di legge,
le rimodulazioni possono essere comunque attuate, limitatamente all'esercizio
finanziario 2009, in
via provvisoria ed in misura tale da non pregiudicare il conseguimento delle
finalita' definite dalle relative norme sostanziali e comunque non superiore al
10 per cento delle risorse finanziarie complessivamente stanziate dalla
medesime leggi, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di
concerto con il Ministro competente. Gli schemi dei decreti di cui al
precedente periodo sono trasmessi al Parlamento per l'espressione del parere
delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere
finanziario. I pareri devono essere espressi entro quindici giorni dalla data
di trasmissione. Decorso inutilmente il termine senza che le Commissioni
abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti possono essere
adottati. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con
riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di
decreto corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i
pareri definitivi delle commissioni competenti per i profili finanziari, che
devono essere espressi entro dieci giorni. Fatto salvo quanto previsto dagli
articoli 2, comma 4-quinquies, della citata legge n. 468 del 1978, e 3, comma
5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni,
nel caso si tratti di dotazioni finanziarie direttamente determinate da
disposizioni di legge, i pareri espressi dalle Commissioni competenti per i
profili di carattere finanziario sono vincolanti. I decreti di cui al secondo
periodo perdono efficacia fin dall'inizio qualora il parlamento non approvi la
corrispondente variazione in sede di esame del disegno di legge di assestamento
o degli altri provvedimenti di cui all'articolo 17 della legge n. 468 del 1978.
Le rimodulazioni proposte con il disegno di legge di assestamento o con gli
altri provvedimenti adottabili ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 468 del
1978 o con i decreti ministeriali si riferiscono esclusivamente all'esercizio
in corso )). (( 6. Il comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge 27 maggio 2008,
n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, e'
abrogato. )) (( 7. Ai fini di assicurare il rispetto effettivo dei parametri
imposti in sede internazionale e del patto di stabilita' e crescita, nel
definire la copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi, qualora siano
prevedibili specifici e rilevanti effetti sugli andamenti tendenziali del
fabbisogno del settore pubblico e dell'indebitamento netto del conto
consolidato delle pubbliche amministrazioni, il Ministero dell'economia e delle
finanze fornisce i relativi elementi di valutazione nella relazione tecnica di
cui all'articolo 11-ter della legge n. 468 del 1978, con specifico riferimento
agli effetti che le innovazioni hanno sugli andamenti tendenziali, o con
apposita nota scritta negli altri casi. Entro il 31 gennaio 2009, il Ministro
dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento, ai fini dell'adozione di
atti di indirizzo da parte delle competenti Commissioni parlamentari, una
relazione contenente informazioni sulle metodologie per la valutazione degli
effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento netto del conto consolidato delle
pubbliche amministrazioni in ciascun settore di spesa )). 8. Il fondo di cui
all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, e' integrato
di 100 milioni di euro per l'anno 2009, 300 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2010 e 2011, da utilizzare a reintegro delle dotazioni finanziarie dei
programmi di spesa. (( L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma
4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, come rideterminata ai sensi del presente
comma, e' ridotta dell'importo di 6 milioni di euro per l'anno 2008, di 12
milioni di euro per l'anno 2009 e di 10 milioni di euro per l'anno 2010 )). ((
8-bis. Nello stato di previsione del Ministero della difesa e' istituito un
fondo con una dotazione pari a 3 milioni di euro per l'anno 2008, da utilizzare
per far fronte alle esigenze prioritarie del Ministero stesso )). (( 8-ter.
Agli oneri derivanti dal comma 8-bis si provvede mediante corrispondente
riduzione, per l'anno 2008, della dotazione del fondo di cui all'articolo 5,
comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126 )). (( 8-quater. All'articolo
5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, dopo il comma 5 e' aggiunto il
seguente: " 5-bis. Al fine del rispetto dei vincoli di finanza pubblica,
la situazione analitica dei crediti e dei debiti derivanti dalle operazioni
poste in essere dai Commissari delegati, a qualsiasi titolo, anche in
sostituzione di altri soggetti, deve essere rendicontata annualmente, nonche'
al termine della gestione, e trasmessa entro il 31 gennaio di ciascun anno alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e all'ISTAT per la
valutazione degli effetti sui saldi di finanza pubblica. Per l'omissione o il
ritardo nella rendicontazione si applica la sanzione prevista dall'articolo 337
del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni )) ".
9. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 10. Per l'anno 2009 non
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 507 e 508, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 e la quota resa indisponibile per detto anno, ai
sensi del citato comma 507, e' portata in riduzione delle relative dotazioni di
bilancio. 11. L'autorizzazione
di spesa di cui alla legge 3 gennaio 1981, n. 7 e alla legge 26 febbraio 1987,
n. 49, (( relativa )) all'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo
e' ridotta di 170 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009. 12. L'autorizzazione di spesa
di cui all'articolo 1, comma 896, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e'
ridotta di 183 milioni di euro per l'anno 2009. 13. All'articolo 1, comma 21,
primo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 le parole "a singoli
capitoli," sono sostituite dalle seguenti: "ai singoli
programmi". 14. Fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 21 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, ai fini del controllo e monitoraggio della
spesa pubblica, la mancata segnalazione da parte del funzionario responsabile
dell'andamento della stessa in maniera tale da rischiare di non garantire il
rispetto delle originarie previsioni di spesa costituisce evento valutabile ai
fini della responsabilita' disciplinare. Ai fini della responsabilita'
contabile, il funzionario responsabile risponde del danno derivante dal mancato
rispetto dei limiti della spesa originariamente previsti, anche a causa della
mancata tempestiva adozione dei provvedimenti necessari ad evitare
efficacemente tale esito, nonche' (( delle misure )) occorrenti per ricondurre
la spesa entro i predetti limiti. 15. Al fine di agevolare il perseguimento
degli obiettivi di finanza pubblica, a decorrere dall'esercizio finanziario
2009, le amministrazioni dello Stato, escluso il comparto della sicurezza e del
soccorso, possono assumere mensilmente impegni per importi non superiori ad un
dodicesimo della spesa prevista da ciascuna unita' previsionale di base, con
esclusione delle spese per stipendi, retribuzioni, pensioni e altre spese fisse
o aventi natura obbligatoria ovvero non frazionabili in dodicesimi, nonche' per
interessi, poste correttive e compensative delle entrate, comprese le
regolazioni contabili, accordi internazionali, obblighi derivanti dalla
normativa comunitaria, annualita' relative ai limiti di impegno e rate di
ammortamento mutui. La violazione del divieto di cui al presente comma rileva
agli effetti della responsabilita' contabile. Art. 61. (( Ulteriori misure di
riduzione della spesa ed abolizione della quota di partecipazione al costo per
le prestazioni di assistenza specialistica )) (( 1. A decorrere dall'anno 2009
la spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel
conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con esclusione delle
Autorita' indipendenti, per organi collegiali e altri organismi, anche
monocratici, comunque denominati, operanti nelle predette amministrazioni, e'
ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2007. A tale fine le
amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le
neccesarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa )). (( 2. Al fine di
valorizzare le professionalita' interne alle amministrazioni, riducendo
ulteriormente la spesa per studi e consulenze, all'articolo 1, comma 9, della
legge23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni: )) (( a) le parole: "al 40 per cento", sono
sostituite dalle seguenti: "al 30 per cento"; b) in fine, e' aggiunto
il seguente periodo: "Nel limite di spesa stabilito ai sensi del primo
periodo deve rientrare anche la spesa annua per studi ed incarichi di
consulenza conferiti a pubblici dipendenti". )) (( 3. Le disposizioni introdotte
dal comma 2 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009 )). (( 4. All'articolo
53, comma 14, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Entro il 31
dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla
Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di effettuare
la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori esterni e dei
soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza" )). (( 5. A decorrere dall'anno 2009
le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre
2004, n. 311, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni,
mostre, pubblicita' e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 50 per
cento della spesa sostenuta nell'anno 2007 per le medesime finalita'. La disposizione
del presente comma non si applica alle spese per convegni organizzati dalle
universita' e dagli enti di ricerca )). (( 6. A decorrere dall'anno 2009 le
amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre
2004, n. 311, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni per un
ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2007 per la
medesima finalita' )). (( 7. Le societa' non quotate a totale partecipazione
pubblica ovvero comunque controllate dai soggetti tenuti all'osservanza delle
disposizioni di cui ai commi 2, 5 e 6 si conformano al principio di riduzione di
spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e
pubblicita', nonche' per sponsorizzazioni, desumibile dai predetti commi. In
sede di rinnovo dei contratti di servizio, i relativi corrispettivi sono
ridotti in applicazione della disposizione di cui al primo periodo del presente
comma. I soggetti che esercitano i poteri dell'azionista garantiscono che,
all'atto dell'approvazione del bilancio, sia comunque distribuito, ove
possibile, un dividendo corrispondente al relativo risparmio di spesa )). (( 8. A decorrere dal 1° gennaio
2009, la percentuale prevista dall'articolo 92, comma 5, del codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' destinata nella misura dello 0,5 per
cento alle finalita' di cui alla medesima disposizione e, nella misura dell'1,5
per cento, e' versata ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello
Stato )). (( 9. Il 50 per cento del compenso spettante al dipendente pubblico
per l'attivita' di componente o di segretario del collegio arbitrale e' versato
direttamente ad apposito capitolo del bilancio dello Stato; il predetto importo
e' riassegnato al fondo di amministrazione per il finanziamento del trattamento
economico accessorio dei dirigenti ovvero ai fondi perequativi istituiti dagli
organi di autogoverno del personale di magistratura e dell'Avvocatura dello
Stato, ove esistenti; la medesima disposizione si applica al compenso spettante
al dipendente pubblico per i collaudi svolti in relazione a contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture. Le disposizioni di cui al presente comma si
applicano anche ai corrispettivi non ancora riscossi relativi ai procedimenti
arbitrali ed ai collaudi in corso alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. )) (( 10. A decorrere dal 1° gennaio 2009 le
indennita' di funzione ed i gettoni
di presenza indicati nell'articolo 82 del testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono
rideterminati con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare
risultante alla data del 30 giugno 2008 per gli enti indicati nel medesimo
articolo 82 che nell'anno precedente non hanno rispettato il patto di
stabilita'. Sino al 2011 e' sospesa la possibilita' di incremento prevista nel
comma 10 dell'articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo
n. 267 del 2000. )) (( 11. I contributi ordinari attribuiti dal Ministero dell'interno
a favore degli enti locali sono ridotti a decorrere dall'anno 2009 di un
importo pari a 200 milioni di euro annui per i comuni ed a 50 milioni di euro
annui per le province. )) (( 12. All'articolo 1, comma 725, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel primo
periodo, le parole: "all'80 per cento" e le parole: "al 70 per
cento" sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: "al 70 per
cento" ed "al 60 per cento"; b) nel secondo periodo, le parole:
"e in misura ragionevole e proporzionata" sono sostituite dalle
seguenti: "e in misura comunque non superiore al doppio del compenso
onnicomprensivo di cui al primo periodo"; c) e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Le disposizioni del presente comma si applicano anche
alle societa' controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, dalle
societa' indicate nel primo periodo del presente comma" )). (( 13. Le
disposizioni di cui al comma 12 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009
)). (( 14. A
decorrere dalla data di conferimento o di rinnovo degli incarichi i trattamenti
economici complessivi spettanti ai direttori generali, ai direttori sanitari, e
ai direttori amministrativi, ed i compensi spettanti ai componenti dei collegi
sindacali delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle
aziende ospedaliero universitarie, degli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico e degli istituti zooprofilattici sono rideterminati con
una riduzione del 20 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del
30 giugno 2008 )). (( 15. Fermo quanto previsto dal comma 14, le disposizioni
di cui ai commi 1, 2, 5 e 6 non si applicano in via diretta alle regioni, alle
province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario
nazionale ed agli enti locali. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 5 e 6 non
si applicano agli enti previdenziali privatizzati )). (( 16. Ai fini del
contenimento della spesa pubblica, le regioni, entro il 31 dicembre 2008,
adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare la
riduzione degli oneri degli organismi politici e degli apparati amministrativi,
con particolare riferimento alla diminuzione dell'ammontare dei compensi e
delle indennita' dei componenti degli organi rappresentativi e del numero di
questi ultimi, alla soppressione degli enti inutili, alla fusione delle
societa' partecipate, al ridimensionamento delle strutture organizzative ed
all'adozione di misure analoghe a quelle previste nel presente articolo. La
disposizione di cui al presente comma costituisce principio fondamentale di
coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri
stabiliti dal patto di stabilita' e crescita dell'Unione europea. I risparmi di
spesa derivanti dall'attuazione del presente comma, aggiuntivi rispetto a
quelli previsti dal patto di stabilita' interno, concorrono alla copertura
degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 19 )). (( 17. Le somme
provenienti dalle riduzioni di spesa e le maggiori entrate di cui al presente
articolo, con esclusione di quelle di cui ai commi 14 e 16, sono versate
annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria
ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La disposizione di
cui al primo periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di
competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del
Servizio sanitario nazionale. Le somme versate ai sensi del primo periodo sono
riassegnate ad un apposito fondo di parte corrente. La dotazione finanziaria
del fondo e' stabilita in 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009;
la predetta dotazione e' incrementata con le somme riassegnate ai sensi del
periodo precedente. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro
dell'economia e delle finanze una quota del fondo di cui al terzo periodo puo'
essere destinata alla tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, inclusa
l'assunzione di personale in deroga ai limiti stabiliti dalla legislazione
vigente ai sensi e nei limiti di cui al comma 22; un'ulteriore quota puo'
essere destinata al finanziamento della contrattazione integrativa delle
amministrazioni indicate nell'articolo 67, comma 5, ovvero delle
amministrazioni interessate dall'applicazione dell'articolo 67, comma 2. Le
somme destinate alla tutela della sicurezza pubblica sono ripartite con decreto
del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, tra le unita' previsionali di base interessate. La quota del fondo
eccedente la dotazione di 200 milioni di euro non destinate alle predette
finalita' entro il 31 dicembre di ogni anno costituisce economia di bilancio
)). (( 18. Per l'anno 2009 e' istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'interno un apposito fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro, per
la realizzazione, sulla base di apposite convenzioni tra il Ministero
dell'interno ed i comuni interessati, delle iniziative urgenti occorrenti per
il potenziamento della sicurezza urbana e la tutela dell'ordine pubblico. Con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente
comma )). (( 19. Per gli anni 2009, 2010 e 2011, la quota di partecipazione al
costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli
assistiti non esentati, di cui all'articolo 1, comma 796, lettera p), primo
periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' abolita. Resta fermo quanto
previsto dal comma 21 del presente articolo )). (( 20. Ai fini della copertura
degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 19: a) il livello del
finanziamento del Servizio sanitario nazionale al quale concorre ordinariamente
lo Stato, di cui all'articolo 79, comma 1, del presente decreto, e'
incrementato di 400 milioni di euro su base annua per gli anni 2009, 2010 e
2011; b) le regioni: 1) destinano, ciascuna al proprio servizio sanitario regionale,
le risorse provenienti dalle disposizioni di cui ai commi 14 e 16; 2) adottano
ulteriori misure di incremento dell'efficienza e di razionalizzazione della
spesa, dirette a realizzare la parte residuale della copertura degli oneri
derivanti dall'attuazione del comma 19 )). (( 21. Le regioni, comunque, in
luogo della completa adozione delle misure di cui ai commi 14 e 16 ed al numero
2) della lettera b) (( del comma 20 possono decidere di applicare, in misura
integrale o ridotta, la quota di partecipazione abolita ai sensi del comma 19,
ovvero altre forme di partecipazione dei cittadini alla spesa sanitaria di
effetto finanziario equivalente. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto al
comma 20, lettera b) e al primo periodo del presente comma, il Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, comunica alle regioni, entro il 30 settembre 2008, l'importo che
ciascuna di esse deve garantire ai fini dell'equivalenza finanziaria )). (( 22.
Per l'anno 2009, per le esigenze connesse alla tutela dell'ordine pubblico,
alla prevenzione ed al contrasto del crimine, alla repressione delle frodi e
delle violazioni degli obblighi fiscali ed alla tutela del patrimonio
agroforestale, la Polizia di Stato, Corpo dei vigili del fuoco, l'Arma dei
carabinieri, il Corpo della guardia di finanza, il Corpo di polizia
penitenziaria ed il Corpo forestale dello Stato sono autorizzati ad effettuare
assunzioni in deroga alla normativa vigente entro un limite di spesa pari a 100
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, a valere, quanto a 40
milioni di euro per l'anno 2009 e a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno
2010, sulle risorse di cui al comma 17, e quanto a 60 milioni di euro per
l'anno 2009 a
valere sulle risorse di cui all'articolo 60, comma 8. Tali risorse sono
destinate prioritariamente al reclutamento di personale proveniente dalle Forze
armate. Alla ripartizione delle predette risorse si provvede con decreto del
Presidente della Repubblica, da emanare entro il 30 aprile 2009, secondo le
modalita' di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, e successive modificazioni )). (( 23. Le somme di denaro sequestrate
nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di
prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive
modificazioni, o di irrogazione di sanzioni amministrative, anche di cui al
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, affluiscono ad un unico fondo. Allo
stesso fondo affluiscono altresi' i proventi derivanti dai beni confiscati
nell'ambito di procedimenti penali, amministrativi o per l'applicazione di
misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive
modificazioni, nonche' alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive
modificazioni, o di irrogazione di sanzioni amministrative, anche di cui al
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni. Per la
gestione delle predette risorse puo' essere utilizzata la societa' di cui
all'articolo 1, comma 367 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della
giustizia e con il Ministro dell'interno, sono adottate le disposizioni di
attuazione del presente comma )). (( 24. Il Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, provvede
annualmente a determinare con decreto i risparmi conseguiti per effetto
dell'applicazione delle disposizioni del comma 23, che sono devoluti insieme ai
proventi di cui al secondo periodo del citato comma 23, previa verifica di
compatibilita' e ammissibilita' finanziaria delle relative utilizzazioni, per
quota parte alla tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, per
altra quota al potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero della
giustizia, e per la restante parte sono versati all'entrata del bilancio dello
Stato )). (( 25. Sono abrogati i commi 102, 103 e 104 dell'articolo 2 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244. )) (( 26. All'articolo 301-bis del testo unico
delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, nel comma 1, dopo le
parole: "beni mobili" sono inserite le seguenti: "compresi
quelli" )). (( 27. Dopo il comma 345 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2005, n. 266, e' inserito il seguente: "345-bis. Quota parte del
fondo di cui al comma 345, stabilita con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, e' destinata al finanziamento della carta acquisti, di cui
all'articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
finalizzata all'acquisto di beni e servizi a favore dei cittadini residenti che
versano in condizione di maggior disagio economico.". )) Art. 62.
Contenimento (( dell'uso degli strumenti derivati e )) dell'indebitamento delle
regioni e degli enti locali (( 01. Le norme del presente articolo costituiscono
principi fondamentali per il coordinamento della finanza pubblica ai sensi
degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione )).
1. Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica e nel rispetto
dei principi di coordinamento della finanza pubblica previsti agli articoli 119
e 120 della Costituzione, alle regioni, alle province autonome di Trento e
Bolzano e agli enti locali e' fatto divieto di stipulare fino alla data di
entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, (( e comunque per il periodo
di un anno decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto )) ,
contratti relativi agli strumenti finanziari derivati previsti all'articolo 1,
comma 3, (( del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, di cui al )) decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonche'
di ricorrere all'indebitamento attraverso con-tratti che non prevedano
modalita' di rimborso mediante rate di ammortamento comprensive di capitale e
interessi. La durata dei piani di ammortamento non puo' essere superiore a
trent'anni, ivi comprese eventuali operazioni di rifinanziamento o
rinegoziazione ammesse dalla legge. (( Per gli enti di cui al presente comma,
e' esclusa la possibilita' di emettere titoli obbligazionari o altre passivita'
con rimborso del capitale in unica soluzione alla scadenza )). 2. Il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la (( Commissione
nazionale per le societa' e la borsa )) , con regolamento da emanarsi ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, individua la
tipologia (( dei contratti relativi a strumenti finanziari )) derivati che i
soggetti di cui al comma 1 possono stipulare e stabilisce i criteri e le
condizioni per la conclusione delle relative operazioni. 3. Restano salve tutte
le disposizioni in materia di indebitamento delle regioni, delle province
autonome di Trento e Bolzano e degli enti locali che non siano in contrasto con
le disposizioni del presente articolo. (( 3-bis. All'articolo 3, comma 17,
secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive
modificazioni, dopo le parole: "cessioni di crediti vantati verso altre
amministrazioni pubbliche" sono aggiunte le seguenti: "nonche', sulla
base dei criteri definiti in sede europea dall'Ufficio statistico delle
Comunita' europee (EUROSTAT), l'eventuale premio incassato al momento del
perfezionamento delle operazioni derivate" )). Art. 63. Esigenze
prioritarie 1. L'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, e' incrementata di euro 90 milioni per l'anno 2008, per il finanziamento
della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace. A tal fine
e' integrato l'apposito fondo nell'ambito dello stato di previsione della spesa
del Ministero dell'economia e delle finanze. 2. La disposizione di cui
all'articolo 1, comma 621, lettera a) , della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
non si applica limitatamente all'anno 2008. 3. In relazione alle
necessita' connesse alle spese di funzionamento delle istituzioni scolastiche
il "Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche" di cui
all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge
finanziaria 2007), iscritto nello stato di previsione del Ministero della pubblica
istruzione e' incrementato dell'importo di euro 200 milioni per l'anno 2008. 4.
Per far fronte alle esigenze del Gruppo Ferrovie dello Stato S.p.a. e'
autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2008. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, e' definita la destinazione del
contributo. 5. Per far fronte alle obbligazioni gia' assunte per la
realizzazione di interventi previsti nel contratto di programma 2003-2005 e in
Accordi pregressi, a valere su residui passivi degli anni 2002 e precedenti, la
Societa' ANAS S.p.A. e' autorizzata ad utilizzare, in via di anticipazione, le
disponibilita' giacenti sul conto di tesoreria n. 20060, con obbligo di
reintegro entro il 31 dicembre 2008, previa presentazione di apposita
ricognizione riguardante il fabbisogno correlato all'attuazione degli
interventi per il corrente esercizio e per l'anno 2009. 6. L'autorizzazione di spesa
di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, relativa al
Fondo per l'occupazione e' incrementata di euro 700 milioni per l'anno 2009. 7. L'autorizzazione di spesa
di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, relativa
al Fondo da ripartire per le politiche sociali, come determinata dalla tabella
C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' integrata di 300 milioni di euro per
l'anno 2009. 8. Nello stato di previsione della spesa del Ministero
dell'economia e delle finanze e' costituito un apposito fondo, con una
dotazione finanziaria di (( 900 milioni )) di euro per l'anno 2009 e (( 500
milioni a decorrere dall'anno 2010 )) , per il finanziamento, con appositi
provvedimenti normativi, delle misure di proroga di agevolazioni fiscali
riconosciute a legislazione vigente. 9. All'articolo 1, comma 282, secondo
periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole "quadriennio
2005-2008" sono sostituite dalle seguenti: "periodo 2005-2011".
(( 9-bis Il contributo al Comitato italiano paraolimpico di cui all'articolo 1,
comma 580, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' incrementato di 3 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 )). 10. Al fine di garantire
le necessarie risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato occorrenti
per i rinnovi contrattuali e gli adeguamenti retributivi del personale delle
amministrazioni statali nonche' per l'attuazione delle misure di cui
all'articolo 78, il Fondo per interventi strutturali di politica economica di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' integrato
dell'importo di 500 milioni di euro per l'anno 2008, (( di 2.340 milioni )) di
euro (( per gli anni 2009 e 2010 e di 2.310 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2011. Il predetto Fondo e' altresi' incrementato, a valere, per
quanto attiene all'anno 2008, sulla quota delle maggiori entrate derivanti
dalle modifiche normative previste dagli articoli 81 e 82 del presente decreto,
dei seguenti importi: 0,8 milioni di euro per l'anno 2008, 20,6 milioni di euro
per l'anno 2009, 51,7 milioni di euro per l'anno 2010, 24,5 milioni di euro per
l'anno 2011 e 25,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. La dotazione del
fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' ulteriormente
incrementata di 330 milioni di euro per l'anno 2009 e di 430 milioni per
ciascuno degli anni 2010 e 2011 )). 11. (Soppresso). 12. Per promuovere lo
sviluppo economico e rimuovere gli squilibri economico-sociali e' istituito,
nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e (( dei ))
trasporti, il Fondo per la promozione e il sostegno dello sviluppo del
trasporto pubblico locale, con una dotazione di 113 milioni di euro per l'anno
2008, di 130 milioni di euro per l'anno 2009 e di 110 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2010 e 2011. Per gli anni successivi, al finanziamento del
Fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera (( f) )) , della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Le risorse del Fondo
sono destinate alle finalita' di cui all'articolo 1, comma 1031, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, come modificato dal comma 306 (( dell'articolo 1 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 )) , e di cui all'art. 9 della legge 26 febbraio
1992, n. 211, con le procedure e le modalita' previste da tali disposizioni.
Gli interventi finanziati, ai sensi e con le modalita' della legge 26 febbraio
1992, n. 211, con le risorse di cui al presente comma, individuati con decreto
del Ministro delle infrastrutture e (( dei )) trasporti, sono destinati al
completamento delle opere in corso di realizzazione in misura non superiore al
20 per cento. Il finanziamento di nuovi interventi e' subordinato all'esistenza
di parcheggi di interscambio, ovvero alla loro realizzazione, che puo' essere
finanziata con le risorse di cui al presente comma. 13. La ripartizione delle
risorse di cui al comma 12 tra le finalita' ivi previste e' definita con
decreto del Ministro delle infrastrutture e (( dei )) trasporti, d'intesa con
la (( Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni )). In fase di prima
applicazione, per il triennio 2008-2010, le risorse sono ripartite in pari
misura tra le finalita' previste. A decorrere dall'anno 2011 la ripartizione
delle risorse tra le finalita' di cui al comma 13 e' effettuata con il medesimo
decreto, tenendo conto di principi di premialita' che incentivino l'efficienza,
l'efficacia e la qualita' nell'erogazione dei servizi, la mobilita' pubblica e
la tutela ambientale. All'articolo 1, comma 1032, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, la lettera d) e' abrogata. (( 13-bis. Per la realizzazione di progetti
di settore finalizzati al sostegno di produzioni e allevamenti di particolare
rilievo ambientale, economico, sociale ed occupazionale e' autorizzata la spesa
di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. All'attuazione degli
interventi di cui al presente comma provvede con proprio decreto il Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali )). (( 13-ter. All'articolo 5,
comma 9, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, la lettera a) e' abrogata.
Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente comma, valutate in
16.700.000 euro per l'anno 2008 e in 66.800.000 euro per ciascuno degli anni
2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 5, comma 4, del citato decreto-legge n. 93 del
2008, come integrata con le risorse di cui all'articolo 60, comma 8, del
presente decreto )). Art. 63-bis. Cinque per mille 1. Per l'anno finanziario
2009, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo
d'imposta 2008, sulla base dei criteri e delle modalita' di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2006, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2006, fermo quanto gia' dovuto dai contribuenti
a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al cinque
per mille dell'imposta stessa e' destinata in base alla scelta del contribuente
alle seguenti finalita': a) sostegno del volontariato e delle altre
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui all'articolo 10 del
decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni,
nonche' delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri
nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4,
della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni
riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera
a) , del citato decreto legislativo n. 460 del 1997; b) finanziamento della ricerca
scientifica e dell'universita'; c) finanziamento della ricerca sanitaria; d)
sostegno delle attivita' sociali svolte dal comune di residenza del
contribuente; e) sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche
riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge. 2. Resta fermo il
meccanismo dell'otto per mille di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222. 3. I
soggetti di cui al comma 1 ammessi al riparto devono redigere, entro un anno
dalla ricezione delle somme ad essi destinate, un apposito e separato
rendiconto dal quale risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in
modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme ad essi attribuite. 4.
Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le
modalita' di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalita'
del riparto delle somme stesse nonche' le modalita' e i termini del recupero
delle somme non rendicontate ai sensi del comma 3. 5. L'autorizzazione di spesa
di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e'
integrata di 20 milioni di euro per l'anno 2010. 6. Le disposizioni che
riconoscono contributi a favore di associazioni sportive dilettantistiche a
valere sulle risorse derivanti dal 5 mille dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche hanno effetto previa adozione di un decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze che disciplina le relative modalita' di
attuazione, prevedendo particolari modalita' di accesso al contributo, di
controllo e di rendicontazione, nonche' la limitazione dell'incentivo nei
confronti delle sole associazioni sportive che svolgono una rilevante attivita'
di interesse sociale. Capo II Contenimento della spesa per il pubblico impiego
Art. 64. Disposizioni in materia di organizzazione scolastica 1. Ai fini di una
migliore qualificazione dei servizi scolastici e di una piena valorizzazione
professionale del personale docente, a decorrere dall'anno scolastico
2009/2010, sono adottati interventi e misure volti ad incrementare,
gradualmente, di un punto il rapporto alunni/docente, da realizzare comunque
entro l'anno scolastico 2011/2012, per un accostamento di tale rapporto ai
relativi standard europei (( tenendo anche conto delle necessita' relative agli
alunni diversamente abili )). 2. Si procede, altresi', alla revisione dei
criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche
del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), in modo da
conseguire, nel triennio 2009-2011 una riduzione complessiva del 17 per cento
della consistenza numerica della dotazione organica determinata per l'anno
scolastico 2007/2008. Per ciascuno degli anni considerati, detto decremento non
deve essere inferiore ad un terzo della riduzione complessiva da conseguire,
fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, commi 411 e 412, della legge 24
dicembre 2007, n. 244. 3. Per la realizzazione delle finalita' previste dal
presente articolo, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza
Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
e previo parere delle Commissioni Parlamentari competenti per materia e per le
conseguenze di carattere finanziario, predispone, entro quarantacinque giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un piano programmatico di
interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse
umane e strumentali disponibili, che conferiscano una maggiore efficacia ed
efficienza al sistema scolastico. 4. Per l'attuazione del piano di cui al comma
3, con uno o piu' regolamenti da adottare entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto ed in modo da assicurare comunque la
puntuale attuazione del piano di cui al comma 3, in relazione agli
interventi annuali ivi previsti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui al citato decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche modificando le disposizioni
legislative vigenti, si provvede ad una revisione dell'attuale assetto
ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, attenendosi ai
seguenti criteri: a) razionalizzazione ed accorpamento delle classi di
concorso, per una maggiore flessibilita' nell'impiego dei docenti; b)
ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola anche
attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri
orari, con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali; c)
revisione dei criteri vigenti in materia di formazione delle classi; d)
rimodulazione dell'attuale organizzazione didattica della scuola primaria ((
ivi compresa la formazione professionale per il personale docente interessato
ai processi di innovazione ordinamentale senza oneri aggiuntivi a carico della
finanza pubblica )) ; e) revisione dei criteri e dei parametri vigenti per la
determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale
docente ed ATA, finalizzata ad una razionalizzazione degli stessi; f)
ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei centri di istruzione per
gli adulti, ivi compresi i corsi serali, previsto dalla vigente normativa; ((
f-bis) definizione di criteri, tempi e modalita' per la determinazione e
l'articolazione dell'azione di ridimensionamento della rete scolastica
prevedendo, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente,
l'attivazione di servizi qualificati per la migliore fruizione dell'offerta
formativa; f-ter) nel caso di chiusura o accorpamento degli istituti scolastici
aventi sede nei piccoli comuni, lo Stato, le regioni e gli enti locali possono
prevedere specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio degli
utenti. 4-bis) Ai fini di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di
razionalizzazione dell'attuale assetto ordinamentale di cui al comma 4,
nell'ambito del secondo ciclo di istruzione e formazione di cui al decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, anche con l'obiettivo di ottimizzare le
risorse disponibili, all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, le parole da: "Nel rispetto degli obiettivi di apprendimento generali
e specifici" sino a: "Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano" sono
sostituite dalle seguenti: "L'obbligo di istruzione si assolve anche nei
percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del
decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e, sino alla completa messa a
regime delle disposizioni ivi contenute, anche nei percorsi sperimentali di
istruzione e formazione professionale di cui al comma 624 del presente articolo".
4-ter) Le procedure per l'accesso alle Scuole di specializzazione per
l'insegnamento secondario attivate presso le universita' sono sospese per
l'anno accademico 2008-2009 e fino al completamento degli adempimenti di cui
alle lettere a) ed e) del comma 4 )). 5. I dirigenti del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, compresi i dirigenti
scolastici, coinvolti nel processo di razionalizzazione di cui al presente
articolo, ne assicurano la compiuta e puntuale realizzazione. Il mancato raggiungimento
degli obiettivi prefissati, verificato e valutato sulla base delle vigenti
disposizioni anche contrattuali, comporta l'applicazione delle misure connesse
alla responsabilita' dirigenziale previste dalla predetta normativa. 6. Fermo
restando il disposto di cui all'articolo 2, commi 411 e 412, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, dall'attuazione dei commi 1, 2, 3, e 4 del presente
articolo, devono derivare per il bilancio dello Stato economie lorde di spesa,
non inferiori a 456 milioni di euro per l'anno 2009, a 1.650 milioni di
euro per l'anno 2010, a
2.538 milioni di euro per l'anno 2011 e a 3.188 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2012. 7. Ferme restando le competenze istituzionali di controllo e
verifica in capo al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
e al Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri e' costituito, contestualmente all'avvio dell'azione
programmatica e senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, un
comitato di verifica tecnico-finanziaria composto da rappresentanti del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e del Ministero
dell'economia e delle finanze, con lo scopo di monitorare il processo attuativo
delle disposizioni di cui al presente articolo, al fine di assicurare la
compiuta realizzazione degli obiettivi finanziari ivi previsti, segnalando
eventuali scostamenti per le occorrenti misure correttive. Ai componenti del
Comitato non spetta alcun compenso ne' rimborso spese a qualsiasi titolo
dovuto. 8. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi di
risparmio di cui al comma 6, si applica la procedura prevista dall'articolo 1,
comma 621, lettera b) , della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 9. Una quota
parte delle economie di spesa di cui al comma 6 e' destinata, nella misura del
30 per cento, ad incrementare le risorse contrattuali stanziate per le
iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della
carriera del personale della Scuola a decorrere dall'anno 2010, con riferimento
ai risparmi conseguiti per ciascun anno scolastico. Gli importi corrispondenti
alle indicate economie di spesa vengono iscritti in bilancio in un apposito
Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione
dell'universita' e della ricerca, a decorrere dall'anno successivo a quello
dell'effettiva realizzazione dell'economia di spesa, e saranno resi disponibili
in gestione con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto
con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
subordinatamente alla verifica dell'effettivo ed integrale conseguimento delle
stesse rispetto ai risparmi previsti. Art. 65. Forze armate 1. (( In coerenza
con il )) processo di revisione organizzativa del Ministero della difesa e
della politica di riallocazione e ottimizzazione delle risorse, da perseguire
anche mediante l'impiego in mansioni tipicamente operative del personale
utilizzato per compiti strumentali, gli oneri previsti dalla tabella A allegata
alla legge 14 novembre 2000, n. 331, nonche' dalla tabella C allegata alla
legge 23 agosto 2004, n. 226, cosi' come rideterminati dall'articolo 1, comma
570, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'articolo 2, comma 71, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotti del 7 per cento per l'anno 2009 e
del 40 per cento a decorrere dall'anno 2010. 2. A decorrere dall'anno 2010,
i risparmi di cui al comma 1 per la parte eccedente il 7 per cento, possono
essere conseguiti in alternativa anche parziale alle modalita' ivi previste,
mediante specifici piani di razionalizzazione predisposti dal Ministero della
difesa in altri settori di spesa. 3. Dall'attuazione del comma 1 devono
conseguire economie di spesa per un importo non inferiore a 304 milioni di euro
a decorrere dall'anno 2010. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento
degli obiettivi di risparmio di cui al presente comma, in caso di accertamento
di minori economie, si provvede a ridurre le dotazioni complessive di parte
corrente dello stato di previsione del Ministero della difesa ad eccezione di
quelle relative alle competenze spettanti al personale del dicastero medesimo.
Art. 66. Turn over 1. Le amministrazioni di cui al presente articolo
provvedono, entro il 31 dicembre 2008
a rideterminare la programmazione triennale del
fabbisogno di personale in relazione alle misure di razionalizzazione, di
riduzione delle dotazioni organiche e di contenimento delle assunzioni previste
dal presente decreto. 2. All'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre
2006, n. 296 le parole "per gli anni 2008 e 2009" sono sostituite
dalle parole "per l'anno 2008" e le parole "per ciascun
anno" sono sostituite dalle parole "per il medesimo anno". 3.
Per l'anno 2009 le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, previo effettivo svolgimento
delle procedure di mobilita', ad assunzioni di personale a tempo indeterminato
nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una
spesa pari al 10 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute
nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unita' di personale da
assumere non puo' eccedere, per ciascuna amministrazione, il 10 per cento delle
unita' cessate nell'anno precedente. 4. All'articolo 1, comma 526, della legge
27 dicembre 2006, n. 296 le parole "per gli anni 2008 e 2009" sono
sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2008". 5. Per l'anno 2009 le
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296 possono procedere alla stabilizzazione di personale in possesso dei
requisiti ivi richiamati nel limite di un contingente di personale
complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 10 per cento di quella
relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente. In ogni caso il numero
delle unita' di personale da stabilizzare non puo' eccedere, per ciascuna
amministrazione, il 10 per cento delle unita' cessate nell'anno precedente. 6. L'articolo 1, comma 527,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e' sostituito dal seguente: "Per
l'anno 2008 le amministrazioni di cui al comma 523 possono procedere ad
ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato, previo effettivo
svolgimento delle procedure di mobilita', nel limite di un contingente
complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75
milioni di euro a regime. A tal fine e' istituito un apposito fondo nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze pari a 25 milioni di
euro per l'anno 2008 ed a 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. Le
autorizzazioni ad assumere sono concesse secondo le modalita' di cui
all'articolo 39, comma 3-ter della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni.". 7. Il comma 102 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre
2007, n. 244, e' sostituito dal seguente: "Per gli anni 2010 e 2011, le
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle
procedure di mobilita', ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel
limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una
spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno
precedente. In ogni caso il numero delle unita' di personale da assumere non
puo' eccedere, per ciascun anno, il 20 per cento delle unita' cessate nell'anno
precedente. 8. Sono abrogati i commi 103 e 104 dell'articolo 3, della legge 24
dicembre 2007, n. 244. 9. Per l'anno 2012, le amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono
procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilita', ad
assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di
personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 50 per cento di
quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il
numero delle unita' di personale da assumere non puo' eccedere il 50 per cento
delle unita' cessate nell'anno precedente. 10. Le assunzioni di cui ai commi 3,
5, 7 e 9 sono autorizzate secondo le modalita' di cui all'articolo 35, comma 4,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,
previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica
dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle
conseguenti economie e dall'individuazione delle unita' da assumere e dei
correlati oneri, (( asseverate )) dai relativi organi di controllo. 11. I
limiti di cui ai commi 3, 7 e 9 si applicano anche alle assunzioni del
personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni. Le limitazioni di cui ai commi 3, 7 e 9 non si
applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette e a
quelle connesse con la professionalizzazione delle forze armate cui si applica
la specifica disciplina di settore. 12. All'articolo 1, comma 103 della legge
30 dicembre 2004, n. 311, come modificato da ultimo dall'articolo 3, comma 105
della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le parole "A decorrere dall'anno
2011" sono sostituite dalle parole "A decorrere dall'anno 2013".
13. Le disposizioni di cui al comma 7 trovano applicazione, per il triennio
2009-2011 fermi restando i limiti di cui all'articolo 1, comma 105 della legge
30 dicembre 2004, n. 311, nei confronti del personale delle universita'. Nei
limiti previsti dal presente comma e' compreso, per l'anno 2009, anche il
personale oggetto di procedure di stabilizzazione in possesso degli specifici
requisiti previsti dalla normativa vigente. Nei confronti delle universita' per
l'anno 2012 si applica quanto disposto dal comma 9. Le limitazioni di cui al
presente comma non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle
categorie protette. In relazione a quanto previsto dal presente comma,
l'autorizzazione legislativa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) ((
della legge 24 dicembre 1993, n. 537 )), concernente il fondo per il
finanziamento ordinario delle universita', e' ridotta di 63,5 milioni di euro
per l'anno 2009, di 190 milioni di euro per l'anno 2010, di 316 milioni di euro
per l'anno 2011, di 417 milioni di euro per l'anno 2012 e di 455 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2013. 14. Per il triennio 2010-2012 gli enti di
ricerca possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di
mobilita', ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nei limiti di cui
all'articolo 1, comma 643, (( della )) legge 27 dicembre 2006, n. 296. In ogni caso il numero
delle unita' di personale da assumere in ciascuno dei predetti anni non puo'
eccedere le unita' cessate nell'anno precedente. Art. 67. Norme in materia di
contrattazione integrativa e di controllo dei contratti nazionali ed
integrativi 1. Le risorse determinate, per l'anno 2007, ai sensi dell'articolo
12 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, (( convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, )) e successive modificazioni, sono ridotte
del 10% ed un importo pari a 20 milioni di euro e' destinato al fondo di
assistenza per i finanzieri di cui alla legge 20 ottobre 1960, n. 1265. 2. Per
l'anno 2009, nelle more di un generale riordino della materia concernente la
disciplina del trattamento economico accessorio, ai sensi dell'articolo 45 del
decreto legislativo (( 30 marzo 2001, n. 165, )) rivolta a definire una piu'
stretta correlazione di tali trattamenti alle maggiori prestazioni lavorative e
allo svolgimento di attivita' di rilevanza istituzionale che richiedono
particolare impegno e responsabilita', tutte le disposizioni speciali, di cui
all'allegato B, che prevedono risorse aggiuntive a favore dei fondi per il
finanziamento della contrattazione integrativa delle Amministrazioni statali,
sono disapplicate. 3. A
decorrere dall'anno 2010 le risorse previste dalle disposizioni (( di cui
all'allegato B, )) che vanno a confluire nei fondi per il finanziamento della
contrattazione integrativa delle Amministrazioni statali, sono ridotte del 20%
e sono utilizzate sulla base di nuovi criteri e modalita' di cui al comma 2 che
tengano conto dell'apporto individuale degli uffici e dell'effettiva
applicazione ai processi di realizzazione degli obiettivi istituzionali
indicati dalle predette (( disposizioni )). 4. I commi 2 e 3, trovano
applicazione nei confronti di ulteriori disposizioni speciali che prevedono
risorse aggiuntive a favore dei Fondi per il finanziamento della contrattazione
integrativa delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 189, della legge
23 dicembre 2005, n. 266. 5. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, va
ridotta la consistenza dei Fondi per il finanziamento della contrattazione
integrativa delle Amministrazioni di cui al comma 189 dell'articolo 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266. Conseguentemente il comma 189, dell'articolo 1
(( della legge 23 dicembre 2005, n. 266, )) e' cosi' sostituito: "189. A decorrere dall'anno 2009, l'ammontare
complessivo dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa
delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie, incluse le Agenzie fiscali di
cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, degli enti pubblici non economici, inclusi gli enti
di ricerca e quelli pubblici indicati all'articolo 70, comma 4, (( del decreto
legislativo )) 30 marzo 2001, n. 165, e delle universita', determinato ai sensi
delle rispettive normative contrattuali, non puo' eccedere quello previsto per
l'anno 2004 come certificato dagli organi di controllo di cui all'articolo 48,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, ove previsto,
all'articolo 39, comma 3-ter della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni ridotto del 10 per cento.". 6. Le somme provenienti dalle
riduzioni di spesa di cui al presente articolo sono versate annualmente dagli
Enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria entro il mese di
ottobre all'entrata del bilancio dello Stato con imputazione al capo X,
capitolo 2368. 7. All'articolo 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 6 e' sostituito dal
seguente: "6. In
caso di certificazione non positiva della Corte dei conti le parti contraenti
non possono procedere alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di accordo. Il
Presidente dell'ARAN, sentito il Comitato di settore ed il Presidente del
Consiglio dei Ministri, provvede alla riapertura delle trattative ed alla
sottoscrizione di una nuova ipotesi di accordo adeguando i costi contrattuali
ai fini della certificazione. In seguito alla sottoscrizione della nuova
ipotesi si riapre la procedura di certificazione prevista dai commi precedenti.
Nel caso in cui la certificazione non positiva sia limitata a singole clausole
contrattuali l'ipotesi puo' essere sottoscritta definitivamente ferma restando
l'inefficacia delle clausole contrattuali non positivamente certificate.";
b) il comma 7 e' sostituito dal seguente: "7. L'ipotesi di accordo e'
trasmessa dall'ARAN, corredata dalla prescritta relazione tecnica, al comitato
di settore ed al Presidente del Consiglio dei Ministri entro sette giorni dalla
data di sottoscrizione. Il parere del Comitato di settore e del Consiglio dei
Ministri si intende reso favorevolmente trascorsi quindici giorni dalla data di
trasmissione della relazione tecnica da parte dell'ARAN. La procedura di
certificazione dei contratti collettivi deve concludersi entro quaranta giorni
dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo decorsi i quali i contratti sono
efficaci, fermo restando che, ai fini dell'esame dell'ipotesi di accordo da
parte del Consiglio dei Ministri, il predetto termine puo' essere sospeso una
sola volta e per non piu' di quindici giorni, per motivate esigenze istruttorie
dei comitati di settore o del Presidente del Consiglio dei Ministri. L'ARAN
provvede a fornire i chiarimenti richiesti entro i successivi sette giorni. La
deliberazione del Consiglio dei Ministri deve essere comunque essere adottata
entro otto giorni dalla ricezione dei chiarimenti richiesti, o dalla scadenza
del termine assegnato all'ARAN, fatta salva l'autonomia negoziale delle parti
in ordine ad un'eventuale modifica delle clausole contrattuali. In ogni caso i
contratti per i quali non si sia conclusa la procedura di certificazione
divengono efficaci trascorso il cinquantacinquesimo giorno dalla sottoscrizione
dell'ipotesi di accordo. Resta escluso comunque dall'applicazione del presente
articolo ogni onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato anche
nell'ipotesi in cui i comitati di settore delle amministrazioni di cui
all'articolo 41, comma 3, non si esprimano entro il termine di cui al comma 3
del presente articolo; c) dopo il comma 7 e' inserito il seguente comma:
"7-bis Tutti i termini indicati dal presente articolo si intendono
riferiti a giornate lavorative". 8. In attuazione dei principi di
responsabilizzazione e di efficienza della pubblica amministrazione, le
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, hanno l'obbligo di trasmettere alla
Corte dei Conti, tramite il Ministero economia e finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, entro il 31 maggio di ogni anno, specifiche
informazioni sulla contrattazione integrativa, certificate dagli organi di
controllo interno. 9. A
tal fine, d'intesa con la Corte dei conti e la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, il Ministero economia e
finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato integra le
informazioni annualmente richieste con il modello di cui all'articolo 40-bis
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, predisponendo
un'apposita scheda con le ulteriori informazioni di interesse della Corte dei
conti volte tra l'altro ad accertare, oltre il rispetto dei vincoli finanziari
previsti dalla vigente normativa in ordine alla consistenza delle risorse
assegnate ai fondi per la contrattazione integrativa ed all'evoluzione della
consistenza dei fondi e della spesa derivante dai contratti integrativi
applicati, anche la concreta definizione ed applicazione di criteri improntati
alla premialita', al riconoscimento del merito ed alla valorizzazione
dell'impegno e della qualita' della prestazione individuale, con riguardo ai
diversi istituti finanziati dalla contrattazione integrativa, nonche' a
parametri di selettivita', con particolare riferimento alle progressioni
economiche. 10. La Corte dei conti utilizza tali informazioni, unitamente a
quelle trasmesse ai sensi del titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, ai fini del referto sul costo del lavoro e propone, in caso di
esorbitanza delle spese dai limiti imposti dai vincoli di finanza pubblica e
dagli indirizzi generali assunti in materia in sede di contrattazione
collettiva nazionale, interventi correttivi a livello di comparto o di singolo
ente. Fatte salve le ipotesi di responsabilita' previste dalla normativa
vigente, in caso di accertato superamento di tali vincoli le corrispondenti
clausole contrattuali sono immediatamente sospese ed e' fatto obbligo di
recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva. 11. Le
amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare in modo permanente sul proprio
sito web, con modalita' che garantiscano la piena visibilita' e accessibilita'
delle informazioni ai cittadini, la documentazione trasmessa annualmente
all'organo di controllo in materia di contrattazione integrativa. 12. In caso di mancato
adempimento delle prescrizioni del presente articolo, oltre alle sanzioni
previste dall'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e' fatto divieto alle amministrazioni di procedere a qualsiasi adeguamento
delle risorse destinate alla contrattazione integrativa. Il collegio dei
revisori di ciascuna amministrazione, o in sua assenza, l'organo di controllo
interno equivalente vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni del
presente articolo. Art. 68. Riduzione degli organismi collegiali e di
duplicazioni di strutture 1. Ai fini dell'attuazione del comma 2-bis
dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, improntato a criteri di
rigorosa selezione, per la valutazione della perdurante utilita' degli
organismi collegiali operanti presso la Pubblica amministrazione e per realizzare,
entro il triennio 2009-2011, la graduale riduzione di tali organismi fino al
definitivo trasferimento delle attivita' ad essi demandati nell'ambito di
quelle istituzionali delle Amministrazioni, vanno esclusi dalla proroga
prevista dal comma 2-bis del citato (( articolo 29 del )) decreto-legge n. 223
del 2006 gli organismi collegiali: istituiti in data antecedente al 30 giugno
2004 da disposizioni legislative od atti amministrativi la cui operativita' e'
finalizzata al raggiungimento di specifici obiettivi o alla definizione di
particolari attivita' previste dai provvedimenti di istituzione e non abbiano
ancora conseguito le predette finalita'; istituiti successivamente alla data
del 30 giugno 2004 che non operano da almeno due anni antecedenti alla data di
entrata in vigore del presente decreto; svolgenti funzioni riconducibili alle
competenze previste dai regolamenti di organizzazione per gli uffici di
struttura dirigenziale di 1° e 2° livello dell'Amministrazione presso la quale
gli stessi operano ricorrendo, ove vi siano competenze di piu' amministrazioni,
alla conferenza di servizi. 2. Nei casi in cui, in attuazione del comma 2-bis
dell'articolo 29 del citato decreto-legge n. 223 del 2006 venga riconosciuta
l'utilita' degli organismi collegiali di cui al comma 1, la proroga e' concessa
per un periodo non superiore a due anni. In sede di concessione della proroga
prevista dal citato comma 2-bis dovranno inoltre prevedersi ulteriori obiettivi
di contenimento dei trattamenti economici da corrispondere ai componenti
privilegiando i compensi collegati alla presenza ((
rispetto a quelli forfetari od onnicomprensivi e )) stabilendo l'obbligo, a
scadenza dei contratti, di nominare componenti la cui sede di servizio coincida
con la localita' sede dell'organismo. 3. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, su proposta del Ministro competente, sono individuati gli organismi
collegiali ritenuti utili sulla base dei criteri di cui ai precedenti commi, in
modo tale da assicurare un ulteriore contenimento della spesa non inferiore a
quello conseguito in attuazione del citato articolo 29 del decreto-legge n. 223
del 2006. 4. La riduzione di spesa prevista dal comma 1 dell'articolo 29 del
citato decreto-legge n. 223 del 2006 riferita all'anno 2006 si applica agli
organismi collegiali ivi presenti istituiti dopo (( la data di entrata in
vigore )) del citato decreto-legge. 5. Al fine di eliminare duplicazioni
organizzative e funzionali nonche' di favorire una maggiore efficienza dei
servizi e la razionalizzazione delle procedure, le strutture amministrative che
svolgono prevalentemente attivita' a contenuto tecnico e di elevata
specializzazione riconducibili a funzioni istituzionali attribuite ad amministrazioni
dello Stato centrali o periferiche, sono soppresse e le relative competenze
sono trasferite alle Amministrazioni svolgenti funzioni omogenee. 6. In particolare sono
soppresse le seguenti strutture: a) Alto Commissario per la prevenzione ed il contrasto
della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica
amministrazione di cui all'articolo 1 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e
successive modificazioni; b) Alto Commissario per la lotta alla contraffazione
di cui all'articolo 1-quater del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 e all'articolo
4-bis del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito (( , con
modificazioni, )) dalla legge 11 marzo 2006, n. 81; c) Commissione per
l'inquadramento del personale gia' dipendente da organismi militari operanti
nel territorio nazionale nell'ambito della Comunita' Atlantica di cui all'art.
2, comma 2, della legge 9 marzo 1971, n. 98. (( 6-bis. Le funzioni delle
strutture di cui al comma 6 lettere a) e b) sono trasferite al Ministro
competente che puo' delegare un sottosegretario di Stato. )) 7. Le
amministrazioni interessate trasmettono al Dipartimento della Funzione Pubblica
ed al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato - i provvedimenti di attuazione del presente articolo. 8.
Gli organi delle strutture soppresse ai sensi del presente articolo rimangono
in carica per 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto al
fine di gestire l'ordinato trasferimento delle funzioni. I risparmi derivanti
dal presente articolo sono destinati al miglioramento dei saldi di finanza
pubblica. Art. 69. (( Differimento di dodici mesi degli automatismi stipendiali
)) (( 1. Con effetto dal 1° gennaio 2009, per le categorie di personale di cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la maturazione
dell'aumento biennale o della classe di stipendio, nei limiti del 2,5 per
cento, previsti dai rispettivi ordinamenti e' differita, )) una tantum, (( per
un periodo di dodici mesi, alla scadenza del quale e' attribuito il
corrispondente valore economico maturato. Il periodo di dodici mesi di
differimento e' utile anche ai fini della maturazione delle ulteriori successive
classi di stipendio o degli ulteriori aumenti biennali )). (( 2. Per il
personale che, nel corso del periodo di differimento indicato al comma 1,
effettua passaggi di qualifica comportanti valutazione economica di anzianita'
pregressa, alla scadenza di tale periodo e con la medesima decorrenza si
procede a rideterminare il trattamento economico spettante nella nuova
qualifica considerando a tal fine anche il valore economico della classe di
stipendio o dell'aumento biennale maturato. 3. Per il personale che nel corso
del periodo di differimento indicato al comma 1 cessa dal servizio con diritto
a pensione, alla scadenza di tale periodo e con la medesima decorrenza si
procede a rideterminare il trattamento di pensione, considerando a tal fine
anche il valore economico della classe di stipendio o dell'aumento biennale
maturato. Il corrispondente valore forma oggetto di contribuzione per i mesi di
differimento. 4. Resta ferma la disciplina di cui all'articolo 11, commi 10 e
12, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, come sostituito
dall'articolo 2, comma 2, della legge 30 luglio 2007, n. 111 )). (( 5. In relazione ai risparmi
lordi relativi al sistema universitario, valutati in 13,5 milioni di euro per
l'anno 2009, in
27 milioni di euro per l'anno 2010 e in 13,5 milioni di euro per l'anno 2011,
il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, tenuto conto
dell'articolazione del sistema universitario e della distribuzione del
personale interessato, definisce, d'intesa con il Ministero dell'economia e
delle finanze, le modalita' di versamento, da parte delle singole universita',
delle relative risorse con imputazione al capo X, capitolo 2368, dello stato di
previsione delle entrate del Bilancio dello Stato, assicurando le necessarie
attivita' di monitoraggio. 6. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del
comma 1, si provvede, quanto a 11 milioni di euro per l'anno 2009 mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5,
comma 4 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, e, quanto a 120 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2010, mediante riduzione lineare dello 0,83 per cento degli
stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come
determinate dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244 )).
Art. 70. Esclusione di trattamenti economici aggiuntivi per infermita'
dipendente da causa di servizio 1.
A decorrere dal 1° gennaio 2009 nei confronti dei
dipendenti delle amministrazioni pubbliche ai quali sia stata riconosciuta
un'infermita' dipendente da causa di servizio ed ascritta ad una delle
categorie della tabella A annessa al (( testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive
modificazioni )) , fermo restando il diritto all'equo indennizzo e' esclusa
l'attribuzione di qualsiasi trattamento economico aggiuntivo previsto da norme
di legge o pattizie. (( 1-bis. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano al comparto sicurezza e difesa )). 2. Con la decorrenza di cui al
comma 1 sono conseguentemente abrogati gli articoli 43 e 44 (( del testo unico
di cui al )) regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290 e gli articoli 117 e 120
del Regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458 e successive modificazioni ed
integrazioni. Art. 71. Assenze per malattia e per permesso retribuito dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni 1. Per i periodi di assenza per
malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei
primi dieci giorni di assenza e' corrisposto il trattamento economico
fondamentale con esclusione di ogni indennita' o emolumento, comunque
denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonche' di ogni altro
trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento piu' favorevole
eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di
settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa
di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonche' per le
assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi
derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio
per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle
amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non
possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione
integrativa. (( 1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si
applicano al comparto sicurezza e difesa per le malattie conseguenti a lesioni
riportate in attivita' operative ed addestrative )). 2. Nell'ipotesi di assenza
per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni
caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene
giustificata esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica
rilasciata da struttura sanitaria pubblica. 3. L'Amministrazione dispone
il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel
caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e
organizzative. Le fasce orarie di reperibilita' del lavoratore, entro le quali
devono essere effettuate le visite mediche di controllo, (( sono )) dalle ore
8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i
non lavorativi e i festivi. 4. La contrattazione collettiva ovvero le
specifiche normative di settore, fermi restando i limiti massimi delle assenze
per permesso retribuito previsti dalla normativa vigente, definiscono i termini
e le modalita' di fruizione delle stesse, con l'obbligo di stabilire una
quantificazione esclusivamente ad ore delle tipologie di permesso retribuito,
per le quali la legge, i regolamenti, i contratti collettivi o gli accordi
sindacali prevedano una fruizione alternativa in ore o in giorni. Nel caso di
fruizione dell'intera giornata lavorativa, l'incidenza dell'assenza sul monte
ore a disposizione del dipendente, per ciascuna tipologia, viene computata con
riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella
giornata di assenza. 5. Le assenze dal servizio dei dipendenti di cui al comma
1 non sono equiparate alla presenza in servizio ai
fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione
integrativa. Fanno eccezione le assenze per congedo di maternita', compresa
l'interdizione anticipata dal lavoro, e per congedo di paternita', le assenze
dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per
l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonche' le assenze previste
dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e per i soli
dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all'articolo 33, ((
comma 6 )) , della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 6. Le disposizioni del
presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi
collettivi. Art. 72. Personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di
eta' per il collocamento a riposo 1. Per gli anni 2009, 2010 e 2011 il
personale in servizio presso le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, le Agenzie fiscali, la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, gli Enti pubblici non economici, le Universita', le Istituzioni ed
Enti di ricerca nonche' gli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, puo' chiedere di essere esonerato dal
servizio nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione della
anzianita' massima contributiva di 40 anni. La richiesta di esonero dal
servizio deve essere presentata dai soggetti interessati, improrogabilmente,
entro il 1° marzo di ciascun anno a condizione che entro l'anno solare
raggiungano il requisito minimo di anzianita' contributivo richiesto e non e'
revocabile. La disposizione non si applica al personale della Scuola. 2. E'
data facolta' all'amministrazione, in base alle proprie esigenze funzionali, di
accogliere la richiesta dando priorita' al personale interessato da processi di
riorganizzazione della rete centrale e periferica o di razionalizzazione o
appartenente a qualifiche di personale per le quali e' prevista una riduzione
di organico. 3. Durante il periodo di esonero dal servizio al dipendente spetta
un trattamento temporaneo pari al cinquanta per cento di quello
complessivamente goduto, per competenze fisse ed accessorie, al momento del
collocamento nella nuova posizione. Ove durante tale periodo il dipendente
svolga in modo continuativo ed esclusivo attivita' di volontariato,
opportunamente documentata e certificata, presso organizzazioni non lucrative
di utilita' sociale, associazioni di promozione sociale, organizzazioni non
governative che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di
sviluppo, ed altri soggetti da individuare con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze da emanarsi entro novanta giorni (( dalla data di
entrata in vigore )) del presente decreto, la misura del predetto trattamento
economico temporaneo e' elevata dal cinquanta al settanta per cento. Fino al
collocamento a riposo del personale in posizione di esonero gli importi del
trattamento economico posti a carico dei fondi unici di amministrazione non
possono essere utilizzati per nuove finalita'. 4. All'atto del collocamento a
riposo per raggiunti limiti di eta' il dipendente ha diritto al trattamento di
quiescenza e previdenza che sarebbe spettato se fosse rimasto in servizio. 5.
Il trattamento economico temporaneo spettante durante il periodo di esonero dal
servizio e' cumulabile con altri redditi derivanti da prestazioni lavorative
rese dal dipendente come lavoratore autonomo o per collaborazioni e consulenze
con soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 o societa' e consorzi
dalle stesse partecipati. In ogni caso non e' consentito l'esercizio di
prestazioni lavorative da cui possa derivare un pregiudizio all'amministrazione
di appartenenza. 6. Le amministrazioni di appartenenza, in relazione alle
economie effettivamente derivanti dal collocamento in posizione di esonero dal
servizio, certificate dai competenti organi di controllo, possono procedere,
previa autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle
finanze ad assunzioni di personale in via anticipata rispetto a quelle
consentite dalla normativa vigente per l'anno di cessazione dal servizio per
limiti di eta' del dipendente collocato in posizione di esonero. Tali
assunzioni vengono scomputate da quelle consentite in tale anno. 7.
All'articolo 16 comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e
successive modificazioni, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti:
"In tal caso e' data facolta' all'amministrazione, in base alle proprie
esigenze organizzative e funzionali, di accogliere la richiesta in relazione
alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in
determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei
servizi. La domanda di trattenimento va presentata all'amministrazione di
appartenenza dai ventiquattro ai dodici mesi precedenti il compimento del
limite di eta' per il collocamento a riposo previsto dal proprio ordinamento.".
8. Sono fatti salvi i trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata
in vigore (( del presente decreto e quelli disposti con riferimento alle
domande di trattenimento presentate nei sei mesi successivi alla data di
entrata in vigore del presente decreto )). 9. Le amministrazioni di cui al
comma 7 riconsiderano, con provvedimento motivato, tenuto conto di quanto ivi
previsto, i provvedimenti di trattenimento in servizio gia' adottati con
decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009. 10. I trattenimenti in servizio
gia' autorizzati con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010 decadono ed i
dipendenti interessati al trattenimento sono tenuti a presentare una nuova
istanza nei termini di cui al comma 7. 11. Nel caso di compimento dell'anzianita'
massima contributiva di 40 anni del personale dipendente, le pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 possono risolvere, fermo restando quanto previsto dalla disciplina
vigente in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici, il rapporto
lavoro con un preavviso di sei mesi. (( Con appositi decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, previa delibera del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri
dell'interno, della difesa e degli affari esteri, sono definiti gli specifici
criteri e le modalita' applicative dei principi della disposizione di cui al
presente comma relativamente al personale dei comparti sicurezza, difesa ed
esteri, tenendo conto delle rispettive peculiarita' ordinamentali. )) Le
disposizioni di cui al presente comma non si applicano a magistrati e
professori universitari. Art. 73. Part time 1. All'articolo 1, comma 58, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al
primo periodo le parole: "avviene automaticamente" sono sostituite
dalle seguenti: "puo' essere concessa dall'amministrazione"; b) al
secondo periodo le parole "grave pregiudizio" sono sostituite ((
dalla seguente: )) "pregiudizio"; c) al secondo periodo le parole da:
"puo' con provvedimento motivato" fino a "non superiore a sei
mesi" sono soppresse; (( d) all'ultimo periodo, le parole: "il
Ministro della funzione pubblica e con il Ministro del tesoro" sono
sostituite dalle seguenti: "il Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze" )). 2.
All'articolo 1, comma 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono apportate
le seguenti modificazioni: a) le parole: "al 50" sono sostituite
dalle seguenti: "al 70"; b) le parole da "puo' essere
utilizzata" fino a "dei commi da 45 a 55" sono sostituite dalle seguenti:
"e' destinata, secondo le modalita' ed i criteri stabiliti dalla
contrattazione integrativa, ad incentivare la mobilita' del personale
esclusivamente per le amministrazioni che dimostrino di aver provveduto ad
attivare piani di mobilita' e di riallocazione mediante trasferimento di
personale da una sede all'altra dell'amministrazione stessa"; c) le parole
da "L'ulteriore quota" fino a "produttivita' individuale e
collettiva" sono soppresse. Art. 74. Riduzione degli assetti organizzativi
1. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi inclusa
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le agenzie, incluse le agenzie
fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, gli enti pubblici non
economici, gli enti di ricerca, nonche' gli enti pubblici di cui all'articolo
70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni, provvedono entro il (( 30 novembre 2008 )) ,
secondo i rispettivi ordinamenti: a) a ridimensionare gli assetti organizzativi
esistenti, secondo principi di efficienza, razionalita' ed economicita',
operando la riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli
di livello non generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e al
15 per cento di quelli esistenti. A tal fine le amministrazioni adottano misure
volte: alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni istituzionali,
attraverso il riordino delle competenze degli uffici; all'unificazione delle
strutture che svolgono funzioni logistiche e strumentali, salvo specifiche
esigenze organizzative, derivanti anche dalle connessioni con la rete
periferica, riducendo, in ogni caso, il numero degli uffici dirigenziali di
livello generale e di quelli di livello non generale adibiti allo svolgimento
di tali compiti. Le dotazioni organiche del personale con qualifica
dirigenziale sono corrispondentemente ridotte, ferma restando la possibilita'
dell'immissione di nuovi dirigenti, nei termini previsti dall'articolo 1, comma
404, lettera a) , della legge 27 dicembre 2006, n. 296; b) a ridurre il
contingente di personale adibito allo svolgimento di compiti
logistico-strumentali e di supporto in misura non inferiore al dieci per cento
con contestuale riallocazione delle risorse umane eccedenti tale limite negli
uffici che svolgono funzioni istituzionali; c) alla rideterminazione delle
dotazioni organiche del personale non dirigenziale, apportando una riduzione
non inferiore al dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero dei
posti di organico di tale personale. 2. Ai fini dell'attuazione delle misure di
cui al comma 1, le amministrazioni possono disciplinare, mediante appositi
accordi, forme di esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali,
compresa la gestione del personale, nonche' l'utilizzo congiunto delle risorse
umane in servizio presso le strutture centrali e periferiche. 3. Con i medesimi
provvedimenti di cui al comma 1, le amministrazioni dello Stato rideterminano
la rete periferica su base regionale o interregionale, oppure, in alternativa,
provvedono alla riorganizzazione delle esistenti strutture periferiche
nell'ambito (( delle prefetture - uffici territoriali del Governo )) nel
rispetto delle procedure previste dall'articolo 1, comma 404, lettera c) ,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 4. (( Ai fini dell'attuazione delle
misure previste dal comma 1, lettera a) da parte dei Ministeri possono essere
computate altresi' le riduzioni derivanti dai regolamenti emanati, nei termini
di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 1, comma 404, lettera a) della legge
27 dicembre 2006, n. 296, avuto riguardo anche ai Ministeri esistenti
anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 maggio 2008,
n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121. In ogni caso per le
amministrazioni che hanno gia' adottato i predetti regolamenti resta salva la
possibilita' di provvedere alla copertura dei posti di funzione dirigenziale
generale previsti in attuazione delle relative disposizioni, nonche' nelle
disposizioni di rango primario successive alla data di entrata in vigore della
citata legge n. 296 del 2006 )). In considerazione delle esigenze di
compatibilita' generali nonche' degli assetti istituzionali, la Presidenza del
Consiglio dei Ministri assicura il conseguimento delle corrispondenti economie
con l'adozione di provvedimenti specifici del Presidente del Consiglio dei Ministri
adottati ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive
integrazioni e modificazioni, che tengono comunque conto dei criteri e dei
principi di cui al presente articolo. 5. Sino all'emanazione dei provvedimenti
di cui al comma 1 le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in
misura pari ai posti coperti alla data del (( 30 settembre 2008 )). Sono fatte
salve le procedure concorsuali e di mobilita' avviate alla data di entrata in
vigore del presente decreto. (( 5-bis. Al fine di assicurare il rispetto della
disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva proporzionale di posti nel
pubblico impiego, gli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato,
inclusi gli enti previdenziali situati sul territorio della provincia autonoma
di Bolzano, sono autorizzati per l'anno 2008 ad assumere personale risultato
vincitore o idoneo a seguito di procedure concorsuali pubbliche nel limite di
spesa pari a 2 milioni di euro a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma
527, della legge 24 dicembre 2006, n. 296 )). 6. Alle amministrazioni che non
abbiano adempiuto a quanto previsto dai commi 1 e 4 e' fatto divieto di
procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi
contratto. (( 6-bis. Restano escluse dall'applicazione del presente articolo le
strutture del comparto sicurezza, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei
Vigili del fuoco, fermi restando gli obiettivi fissati ai sensi del presente
articolo da conseguire da parte di ciascuna amministrazione )). Art. 75.
Autorita' indipendenti (( Soppresso )). Art. 76. Spese di personale per gli
enti locali e delle camere di commercio 1. All'articolo 1, comma 557, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni e' aggiunto alla fine
il seguente periodo: "ai fini dell'applicazione della presente norma,
costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di
collaborazione continuata e continuativa, per la somministrazione di lavoro,
per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, nonche' per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza
estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi
variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente". (( 2. In attesa dell'emanazione
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 6, le
deroghe previste dall'articolo 3, comma 121, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, sono sospese, ad eccezione dei comuni con un numero massimo di dipendenti
a tempo pieno non superiore a dieci )). 3. L'articolo 82, comma 11, del testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"La corresponsione dei gettoni di presenza e'
comunque subordinata alla effettiva partecipazione del consigliere a consigli e
commissioni; il regolamento ne stabilisce termini e modalita". 4. In caso di mancato
rispetto del patto di stabilita' interno nell'esercizio precedente e' fatto
divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo,
con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di
collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con
riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresi' divieto
agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si
configurino come elusivi della presente disposizione. 5. Ai fini del concorso
delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza
pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilita' interno assicurano la
riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al
complesso delle spese correnti, con particolare riferimento alle dinamiche di
crescita della spesa per la contrattazione integrativa, tenuto anche conto
delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali. 6.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro
novanta giorni (( dalla data di entrata in vigore )) del presente decreto,
previo accordo tra Governo, regioni e autonomie locali da concludersi in sede
di conferenza unificata, sono definiti parametri e criteri di virtuosita', con
correlati obiettivi differenziati di risparmio, tenuto conto delle dimensioni
demografiche degli enti, delle percentuali di incidenza delle spese di
personale attualmente esistenti rispetto alla spesa corrente e dell'andamento
di tale tipologia di spesa nel quinquennio precedente. In tale sede sono
altresi' definiti: a) criteri e modalita' per estendere la norma anche agli
enti non sottoposti al patto di stabilita' interno; b) criteri e parametri -
con riferimento agli articoli 90 e 110 (( del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 )) , e considerando in via prioritaria il
rapporto tra la popolazione dell'ente ed il numero dei dipendenti in servizio -
volti alla riduzione dell'affidamento di incarichi a soggetti esterni all'ente,
con particolare riferimento agli incarichi dirigenziali e alla fissazione di
tetti retributivi non superabili in relazione ai singoli incarichi e di tetti
di spesa complessivi per gli enti; c) criteri e parametri - considerando quale
base di riferimento il rapporto tra numero dei dirigenti e dipendenti in
servizio negli enti - volti alla riduzione dell'incidenza percentuale delle
posizioni dirigenziali in organico. (( 6-bis. Sono ridotti dell'importo di 30
milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 i trasferimenti
erariali a favore delle comunita' montane. Alla riduzione si procede
intervenendo prioritariamente sulle comunita' che si trovano ad una altitudine
media inferiore a settecentocinquanta metri sopra il livello del mare.
All'attuazione del presente comma si provvede con decreto del Ministro dell'interno,
da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze )). 7.
Fino all'emanazione del decreto di cui al (( comma 6 )) e' fatto divieto agli
enti nei quali l'incidenza delle spese di personale e' pari o superiore al 50%
delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo
e con qualsivoglia tipologia contrattuale. 8. Il personale delle aziende
speciali create dalle camere di commercio, (( industria, artigianato e
agricoltura )) non puo' transitare, in caso di cessazione dell'attivita' delle
aziende medesime, alle camere di commercio, (( industria, artigianato e
agricoltura )) di riferimento, se non previa procedura selettiva di natura
concorsuale e, in ogni caso, a valere sui contingenti di assunzioni effettuabili
in base alla vigente normativa. Sono disapplicate le eventuali disposizioni
statutarie o regolamentari in contrasto con il presente articolo. Capo III
Patto di stabilita' interno Art. 77. Patto di stabilita' interno 1. Ai fini
della tutela dell'unita' economica della Repubblica, le regioni, le province
autonome di Trento e di Bolzano, le province e i comuni con popolazione
superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di
finanza pubblica per il triennio 2009/2011 nelle misure seguenti in termini di
fabbisogno e indebitamento netto: a) il settore regionale per 1.500, 2.300 e
4.060 milioni, rispettivamente, per gli anni 2009, 2010 e 2011; b) il settore
locale per 1.650, 2.900 e 5.140 milioni, rispettivamente, per gli anni 2009, 2010
e 2011. 2. Nel caso in cui non fossero approvate entro il 31 luglio 2008 le
disposizioni legislative per la disciplina del nuovo patto di stabilita'
interno, volta a conseguire gli effetti finanziari di cui al comma 1, gli
stanziamenti relativi agli interventi individuati nell'elenco 2 annesso (( al
presente decreto )) sono accantonati e possono essere utilizzati solo dopo
l'approvazione delle predette disposizioni legislative. (( 2-bis. Al fine di
pervenire alla successiva sostituzione dei trasferimenti statali in coerenza
con l'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, e' istituito presso il
Ministero dell'economia e delle finanze un fondo unico in cui far confluire
tutti i trasferimenti erariali attribuiti alle regioni per finanziare funzioni di
competenza regionale. 2-ter. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per i rapporti con le
regioni, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri
interessati, procede all'individuazione dei trasferimenti di cui al comma
2-bis. Il fondo e' costituito nell'anno 2010 e i criteri di ripartizione sono
stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni. Lo schema di decreto e' trasmesso al Parlamento per
l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i
profili finanziari. Il parere deve essere espresso entro trenta giorni dalla
data di trasmissione. 2-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze
provvede, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio
)). Art. 77-bis. (( Patto di stabilita' interno per gli enti locali )) (( 1. Ai
fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica, le province e i comuni
con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli
obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009-2011 con il rispetto delle
disposizioni di cui ai commi da 2
a 31, che costituiscono principi fondamentali di
coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma,
e 119, secondo comma, della Costituzione )). (( 2. La manovra finanziaria e'
fissata in termini di riduzione del saldo tendenziale di comparto per ciascuno
degli anni 2009, 2010 e 2011 )). (( 3. Ai fini della determinazione dello
specifico obiettivo di saldo finanziario, le province e i comuni con
popolazione superiore a 5.000 abitanti applicano al saldo dell'anno 2007,
calcolato in termini di competenza mista ai sensi del comma 5, le seguenti
percentuali: a) se l'ente ha rispettato il patto di stabilita' per l'anno 2007
e presenta un saldo per lo stesso anno 2007, in termini di competenza mista, negativo,
le percentuali sono: 1) per le province: 17 per cento per l'anno 2009, 62 per
cento per l'anno 2010 e 125 per cento per l'anno 2011; 2) per i comuni: 48 per
cento per l'anno 2009, 1997 per cento per l'anno 2010 e 165 per cento per
l'anno 2011; b) se l'ente ha rispettato il patto di stabilita' per l'anno 2007
e presenta un saldo per lo stesso anno 2007, in termini di competenza mista, positivo,
le percentuali sono: 1) per le province: 10 per cento per l'anno 2009, 10 per
cento per l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno 2011; 2) per i comuni: 10 per
cento per l'anno 2009, 10 per cento per l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno
2011; c) se l'ente non ha rispettato il patto di stabilita' per l'anno 2007 e
presenta un saldo per lo stesso anno 2007, in termini di competenza mista, positivo,
le percentuali sono: 1) per le province: 0 per cento per l'anno 2009, 0 per
cento per l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno 2011; 2) per i comuni: 0 per
cento per l'anno 2009, 0 per cento per l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno
2011; d) se l'ente non ha rispettato il patto di stabilita' per l'anno 2007 e
presenta un saldo per lo stesso anno 2007, in termini di competenza mista, negativo,
le percentuali sono: 1) per le province: 22 per cento per l'anno 2009, 80 per
cento per l'anno 2010 e 150 per cento per l'anno 2011; 2) per i comuni: 70 per
cento per l'anno 2009, 110 per cento per l'anno 2010 e 180 per cento per l'anno
2011. )) (( 4. Per gli enti per i quali negli anni 2004-2005, anche per
frazione di anno, l'organo consiliare era stato commissariato ai sensi
dell'articolo 141 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni, si applicano ai fini del patto di stabilita' interno le stesse
regole degli enti di cui al comma 3, lettera b) del presente articolo )). (( 5.
Il saldo finanziario calcolato in termini di competenza mista e' costituito
dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra
accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e
pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti
dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di
crediti. 6. Gli enti di cui al comma 3, lettere a) e d) devono conseguire, per
ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, un saldo finanziario in termini di
competenza mista almeno pari al corrispondente saldo finanziario dell'anno
2007, quale risulta dai conti consuntivi, migliorato dell'importo risultante
dall'applicazione delle percentuali indicate nelle stesse lettere a) e d). 7.
Gli enti di cui al comma 3, lettere b) e c) devono conseguire, per ciascuno
degli anni 2009, 2010 e 2011, un saldo finanziario in termini di competenza
mista almeno pari al corrispondente saldo finanziario dell'anno 2007, quale
risulta dai conti consuntivi, peggiorato dell'importo risultante
dall'applicazione delle percentuali indicate nelle stesse lettere b) e c). 8.
Le risorse derivanti dalla cessione di azioni o quote di societa' operanti nel
settore dei servizi pubblici locali e le risorse derivanti dalla vendita del
patrimonio immobiliare non sono conteggiate ai fini dei saldi utili per il
rispetto del patto di stabilita' interno se destinate alla realizzazione di
investimenti infrastrutturali o alla riduzione del debito. 9. Per l'anno 2009,
nel caso in cui l'incidenza percentuale dell'importo di cui al comma 3, lettere
a) e d), sull'importo delle spese finali dell'anno 2007, al netto delle
concessioni di crediti, risulti per i comuni superiore al 20 per cento, il
comune deve considerare come obiettivo del patto di stabilita' interno
l'importo corrispondente al 20 per cento della spesa finale )). (( 10. Al fine
di ricondurre la dinamica di crescita del debito in coerenza con gli obiettivi
di finanza pubblica, le province e i comuni soggetti al patto di stabilita'
interno possono aumentare, a decorrere dall'anno 2010, la consistenza del
proprio debito al 31 dicembre dell'anno precedente in misura non superiore alla
percentuale annualmente determinata, con proiezione triennale e separatamente
tra i comuni e le province, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze sulla base degli obiettivi programmatici indicati nei Documenti di
programmazione economico-finanziaria. Resta fermo il limite di indebitamento
stabilito dall'art. 204 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni )). (( 11. Nel caso in cui la provincia o il comune soggetto al
patto di stabilita' interno registri per l'anno precedente un rapporto
percentuale tra la consistenza complessiva del proprio debito e il totale delle
entrate correnti, al netto dei trasferimenti statali e regionali, superiore
alla misura determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, la percentuale di cui
al comma 10 e' ridotta di un punto. Il rapporto percentuale e' aggiornato con
cadenza triennale )). (( 12. Il bilancio di previsione degli enti locali ai
quali si applicano le disposizioni del patto di stabilita' interno deve essere
approvato iscrivendo le previsioni di entrata e spesa di parte corrente in
misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e
spesa in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di
crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto
medesimo. A tal fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di
previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di
cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilita' interno )). ((
13. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi del patto di
stabilita' interno, il rimborso per le trasferte dei consiglieri comunali e
provinciali e', per ogni chilometro, pari a un quinto del costo di un litro di
benzina )). (( 14. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di
stabilita' interno e per acquisire elementi informativi utili per la finanza
pubblica anche relativamente alla loro situazione debitoria, le province e i
comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono semestralmente al
Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento,
utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilita'
interno nel sito web "www.pattostabilita.rgs.tesoro.it", le
informazioni riguardanti le risultanze in termini di competenza mista,
attraverso un prospetto e con le modalita' definiti con decreto del predetto
Ministero, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. Con lo
stesso decreto e' definito il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato
per ciascun ente ai sensi dei commi 6 e 7. La mancata trasmissione del
prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici costituisce inadempimento
al patto di stabilita' interno. La mancata comunicazione al sistema web della
situazione di commissariamento ai sensi del comma 18, secondo le indicazioni di
cui al decreto previsto dal primo periodo del presente comma, determina per
l'ente inadempiente l'assoggettamento alle regole del patto di stabilita'
interno )). (( 15. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del
patto di stabilita' interno, ciascuno degli enti di cui al comma 1 e' tenuto a
inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello
di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato una certificazione del saldo finanziario in
termini di competenza mista conseguito, sottoscritta dal rappresentante legale
e dal responsabile del servizio finanziario, secondo un prospetto e con le
modalita' definiti dal decreto di cui al comma 14. La mancata trasmissione
della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce
inadempimento al patto di stabilita' interno. Nel caso in cui la
certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto,
non si applicano le disposizioni di cui al comma 20, ma si applicano solo
quelle di cui al comma 4 dell'art. 76 )). (( 16. Qualora dai conti della
tesoreria statale degli enti locali si registrino prelevamenti non coerenti con
gli impegni in materia di obiettivi di debito assunti con l'Unione europea, il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, adotta adeguate misure di contenimento dei prelevamenti )).
(( 17. Gli enti istituiti negli anni 2007 e 2008 sono soggetti alle regole del
patto di stabilita' interno, rispettivamente, dagli anni 2010 e 2011 assumendo,
quale base di calcolo su cui applicare le regole, le risultanze,
rispettivamente, degli esercizi 2008 e 2009 )). (( 18. Gli enti locali
commissariati ai sensi dell'art. 143 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, sono soggetti alle regole del patto di stabilita' interno
dall'anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali. ))
(( 19. Le informazioni previste dai commi 14 e 15 sono messe a disposizione
dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dell'Associazione nazionale dei
comuni italiani (ANCI) da parte del Ministero dell'economia e delle finanze,
secondo modalita' e contenuti individuati tramite apposite convenzioni )). (( 20. In caso di mancato rispetto
del patto di stabilita' interno relativo agli anni 2008-2011, alla provincia o
comune inadempiente sono ridotti del 5 per cento i contributi ordinari dovuti
dal Ministero dell'interno per l'anno successivo. Inoltre, l'ente inadempiente
non puo', nell'anno successivo a quello dell'inadempienza: a) impegnare spese
correnti in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti
impegni effettuati nell'ultimo triennio; b) ricorrere all'indebitamento per gli
investimenti. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con
istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti
devono essere corredati da apposita attestazione, da cui risulti il
conseguimento degli obiettivi del patto di stabilita' interno per l'anno precedente.
L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non puo' procedere al
finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta
attestazione. )) (( 21. Restano altresi' ferme, per gli enti inadempienti al
patto di stabilita' interno, le disposizioni recate dal comma 4 dell'art. 76.
)) (( 22. Le misure di cui ai commi 20, lettera a) e 21 non concorrono al
perseguimento degli obiettivi assegnati per l'anno in cui le misure vengono
attuate. )) (( 23. Qualora venga conseguito l'obiettivo programmatico assegnato
al settore locale, le province e i comuni virtuosi possono, nell'anno
successivo a quello di riferimento, escludere dal computo del saldo di cui al
comma 15 un importo pari al 70 per cento della differenza, registrata nell'anno
di riferimento, tra il saldo conseguito dagli enti inadempienti al patto di
stabilita' interno e l'obiettivo programmatico assegnato. La virtuosita' degli
enti e' determinata attraverso la valutazione della posizione di ciascun ente
rispetto ai due indicatori economico-strutturali di cui al comma 24. L'assegnazione a ciascun
ente dell'importo da escludere e' determinata mediante una funzione lineare
della distanza di ciascun ente virtuoso dal valore medio degli indicatori
individuato per classe demografica. Le classi demografiche considerate sono: a)
per le province: 1) province con popolazione fino a 400.000 abitanti; 2)
province con popolazione superiore a 400.000 abitanti; b) per i comuni: 1)
comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 50.000 abitanti; 2) comuni
con popolazione superiore a 50.000 e fino a 100.000 abitanti; 3) comuni con
popolazione superiore a 100.000 abitanti. )) (( 24. Gli indicatori di cui al
comma 23 sono finalizzati a misurare il grado di rigidita' strutturale dei
bilanci e il grado di autonomia finanziaria degli enti )). (( 25. Per le
province l'indicatore per misurare il grado di autonomia finanziaria non si
applica sino all'attuazione del federalismo fiscale )). (( 26. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'interno, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono
definiti i due indicatori economico-strutturali di cui al comma 24 e i valori
medi per fasce demografiche sulla base dei dati annualmente acquisiti attraverso
la certificazione relativa alla verifica del rispetto del patto di stabilita'
interno. Con lo stesso decreto sono definite le modalita' di riparto in base
agli indicatori. Gli importi da escludere dal patto sono pubblicati nel sito
web "www.pattostabilita.rgs.tesoro.it" del Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato. A decorrere dall'anno 2010, l'applicazione degli
indicatori di cui ai commi 23 e 24 dovra' tenere conto, oltre che delle fasce
demografiche, anche delle aree geografiche da individuare con il decreto di cui
al presente comma )). (( 27. Resta ferma l'applicazione di quanto stabilito
dall'art. 1, comma 685-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotto
dall'art. 1, comma 379, lettera i), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in relazione
all'attivazione di un nuovo sistema di acquisizione dei dati di competenza
finanziaria )). (( 28. Le disposizioni recate dal presente articolo sono
aggiornate anche sulla base dei nuovi criteri adottati in sede europea ai fini
della verifica del rispetto del patto di stabilita' e crescita )). (( 29. Le
disposizioni di cui ai commi 10 e 11 si applicano anche ai comuni con
popolazione fino a 5.000 abitanti )). (( 30. Resta confermata per il triennio
2009-2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente
all'anno 2011, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare
aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle
maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato,
di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, fatta
eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani
(TARSU). )) (( 31. Le disposizioni del presente articolo si applicano, per il
periodo rispettivamente previsto, fino alla definizione dei contenuti del nuovo
patto di stabilita' interno nel rispetto dei saldi fissati )). (( 32. Ai fini
dell'attuazione dell'articolo 1, comma 4, del citato decreto-legge 27 maggio
2008, n. 93, entro il 30 aprile 2009, i comuni trasmettono al Ministero
dell'interno la certificazione del mancato gettito accertato, secondo modalita'
stabilite con decreto del medesimo Ministero )). Art. 77-ter. (( Patto di
stabilita' interno delle regioni delle province autonome )) (( 1. Ai fini della
tutela dell'unita' economica della Repubblica, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla realizzazione degli obiettivi
di finanza pubblica per il triennio 2009-2011 con il rispetto delle
disposizioni di cui ai commi da 2
a 19, che costituiscono principi fondamentali del
coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma,
e 119, secondo comma, della Costituzione )). (( 2. Continua ad applicarsi la
sperimentazione sui saldi di cui all'articolo 1, comma 656, della legge 27
dicembre 2006, n. 296 )). (( 3.
In attesa dei risultati della sperimentazione di cui al
comma 2, per gli anni 2009-2011, il complesso delle spese finali di ciascuna
regione a statuto ordinario, determinato ai sensi del comma 4, non puo' essere
superiore, per l'anno 2009, al corrispondente complesso di spese finali
determinate sulla base dell'obiettivo programmatico per l'anno 2008 diminuito
dello 0,6 per cento, e per gli anni 2010 e 2011, non puo' essere
rispettivamente superiore al complesso delle corrispondenti spese finali
dell'anno precedente, calcolato assumendo il pieno rispetto del patto di
stabilita' interno, aumentato dell'1,0 per cento per l'anno 2010 e diminuito
dello 0,9 per cento per l'anno 2011.
L'obiettivo programmatico per l'anno 2008 e' quello
risultante dall'applicazione dell'articolo 1, comma 657, della legge 27
dicembre 2006, n. 296 )). (( 4. Il complesso delle spese finali e' determinato
dalla somma delle spese correnti ed in conto capitale, al netto delle: a) spese
per la sanita', cui si applica la specifica disciplina di settore; b) spese per
la concessione di crediti. 5. Le spese finali sono determinate sia in termini
di competenza sia in termini di cassa. 6. Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011,
le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano
concordano, entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente, con il Ministro
dell'economia e delle finanze il livello complessivo delle spese correnti e in
conto capitale, nonche' dei relativi pagamenti, in coerenza con gli obiettivi
di finanza pubblica per il periodo 2009-2011; a tale fine, entro il 31 ottobre
di ciascun anno precedente, il presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo
al Ministro dell'economia e delle finanze. In caso di mancato accordo si
applicano le disposizioni stabilite per le regioni a statuto ordinario. Per gli
enti locali dei rispettivi territori provvedono alle finalita' correlate al
patto di stabilita' interno le regioni a statuto speciale e le province
autonome di Trento e di Bolzano, esercitando le competenze alle stesse
attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di
attuazione. Qualora le predette regioni e province autonome non provvedano
entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente, si applicano, per gli enti
locali dei rispettivi territori, le disposizioni previste per gli altri enti
locali in materia di patto di stabilita' interno. 7. Le regioni a statuto
speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono al
riequilibrio della finanza pubblica, oltre che nei modi stabiliti dal comma 6,
anche con misure finalizzate a produrre un risparmio per il bilancio dello
Stato, mediante l'assunzione dell'esercizio di funzioni statali, attraverso
l'emanazione, con le modalita' stabilite dai rispettivi statuti, di specifiche
norme di attuazione statutaria; tali norme di attuazione precisano le modalita'
e l'entita' dei risparmi per il bilancio dello Stato da ottenere in modo
permanente o comunque per annualita' definite. 8. Sulla base degli esiti della
sperimentazione di cui al comma 2, le norme di attuazione devono altresi'
prevedere le disposizioni per assicurare in via permanente il coordinamento tra
le misure di finanza pubblica previste dalle leggi costituenti la manovra
finanziaria dello Stato e l'ordinamento della finanza regionale previsto da
ciascuno statuto speciale e dalle relative norme di attuazione. 9. Sulla base
degli esiti della sperimentazione di cui al comma 2 si procede, anche nei
confronti di una sola o piu' regioni, a ridefinire con legge le regole del
patto di stabilita' interno e l'anno di prima applicazione delle regole. Le
nuove regole devono comunque tenere conto del saldo in termini di competenza mista
calcolato quale somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra
accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e
pagamenti, per la parte in conto capitale. Per le regioni a statuto speciale e
per le province autonome di Trento e di Bolzano puo' essere assunto a
riferimento, con l'accordo di cui al comma 6, il saldo finanziario anche prima
della conclusione del procedimento e dell'approvazione del decreto previsto
dall'articolo 1, comma 656, della legge n. 296 del 2006, a condizione che la
sperimentazione effettuata secondo le regole stabilite dal presente comma abbia
conseguito esiti positivi per il raggiungimento degli obiettivi di finanza
pubblica. 10. Resta ferma la facolta' delle regioni e delle province autonome
di Trento e di Bolzano di estendere le regole del patto di stabilita' interno
nei confronti dei loro enti ed organismi strumentali, nonche' degli enti ad
ordinamento regionale o provinciale. 11. Al fine di assicurare il
raggiungimento degli obiettivi riferiti ai saldi di finanza pubblica, la
regione, sulla base di criteri stabiliti in sede di consiglio delle autonomie
locali, puo' adattare per gli enti locali del proprio territorio le regole e i
vincoli posti dal legislatore nazionale, in relazione alla diversita' delle
situazioni finanziarie esistenti nelle regioni stesse, fermo restando
l'obiettivo complessivamente determinato in applicazione dell'articolo 77-bis
per gli enti della regione e risultante dalla comunicazione effettuata dal
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato alla regione interessata. 12. Per il monitoraggio degli
adempimenti relativi al patto di stabilita' interno e per acquisire elementi
informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla propria
situazione debitoria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze,
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla
fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente
previsto per il patto di stabilita' interno nel sito
"www.pattostabilita.rgs.tesoro.it" le informazioni riguardanti sia la
gestione di competenza sia quella di cassa, attraverso un prospetto e con le
modalita' definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano. 13. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi
del patto di stabilita' interno, ciascuna regione e provincia autonoma e'
tenuta ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno
successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze,
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione,
sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente e dal responsabile del
servizio finanziario secondo un prospetto e con le modalita' definite dal
decreto di cui al comma 12. La mancata trasmissione della certificazione entro
il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto di
stabilita' interno. Nel caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in
ritardo, attesti il rispetto del patto, non si applicano le disposizioni di cui
al comma 15 del presente articolo, ma si applicano solo quelle di cui al comma
4 dell'articolo 76. 14. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del
patto di stabilita' interno, ciascuna regione a statuto speciale e provincia
autonoma e' tenuta ad osservare quanto previsto dalle norme di attuazione
statutaria emanate ai sensi del comma 8. Fino alla emanazione delle predette
norme di attuazione statutaria si provvede secondo quanto disposto dall'accordo
concluso ai sensi del comma 6. 15.
In caso di mancato rispetto del patto di stabilita'
interno relativo agli anni 2008-2011 la regione o la provincia autonoma
inadempiente non puo' nell'anno successivo a quello dell'inadempienza: a)
impegnare spese correnti, al netto delle spese per la sanita', in misura
superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati
nell'ultimo triennio; b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti. I
mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie e
finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da
apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto
di stabilita' interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o
l'intermediario finanziario non puo' procedere al finanziamento o al
collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione. 16. Restano
altresi' ferme per gli enti inadempienti al patto di stabilita' interno le
disposizioni recate dal comma 4 dell'articolo 76. 17. Continuano ad applicarsi
le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 664, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, e all'articolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 febbraio
2000, n. 56, introdotto dall'articolo 1, comma 675, della legge n. 296 del
2006. 18. Le disposizioni recate dal presente articolo sono aggiornate anche
sulla base dei nuovi criteri che vengono adottati in sede europea ai fini della
verifica del rispetto del patto di stabilita' e crescita. 19. Resta confermata
per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale
se precedente all'anno 2011, la sospensione del potere delle regioni di
deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle
maggiorazioni di aliquote di tributi ad esse attribuiti con legge dello Stato
di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126. 20. Le
disposizioni di cui al presente articolo si applicano per il periodo
rispettivamente previsto fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di
stabilita' interno nel rispetto dei saldi fissati )). Art. 77-quater. ((
Modifiche della tesoreria unica ed eliminazione della rilevazione dei flussi
trimestrali di cassa )) (( 1. A
decorrere dal 1° gennaio 2009
l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 7
del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, come modificato dal comma 7 del
presente articolo, e' estesa: a) alle regioni a statuto speciale e alle
province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con le disposizioni
statutarie e con quelle di cui all'articolo 77-ter; b) a tutti gli enti locali
di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, assoggettati al sistema di
tesoreria unica; c) alle Aziende sanitarie locali, alle Aziende ospedaliere,
compresi le aziende ospedaliero-universitarie di cui all'articolo 2 del decreto
legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e i policlinici universitari a gestione
diretta, agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto
pubblico, agli Istituti zooprofilattici sperimentali e alle Agenzie sanitarie
regionali. 2. Le somme che affluiscono mensilmente a titolo di imposta
regionale sulle attivita' produttive (IRAP) e addizionale regionale all'imposta
sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) ai conti correnti di tesoreria di cui
all'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
intestati alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, sono
accreditate, entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo, presso il
tesoriere regionale o provinciale. Resta ferma per le regioni a statuto
ordinario, fino alla determinazione definitiva della quota di compartecipazione
all'imposta sul valore aggiunto (IVA), l'applicazione delle disposizioni di cui
all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e
all'articolo 1, comma 321, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive
modificazioni. Conseguentemente le eventuali eccedenze di gettito IRAP e
addizionale regionale all'IRPEF - con esclusione degli effetti derivanti dalle
manovre eventualmente disposte dalla regione - rispetto alle previsioni delle
imposte medesime effettuate ai fini del finanziamento del Servizio sanitario nazionale
cui concorre ordinariamente lo Stato sono riversate all'entrata statale in sede
di conguaglio. Resta altresi' ferma, per la Regione siciliana, l'applicazione
delle disposizioni di cui all'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446 )). (( 3.
L'anticipazione mensile per il finanziamento della spesa
sanitaria, di cui all'articolo 1, comma 796, lettera d) della legge 27 dicembre
2006, n. 296, a
favore delle regioni a statuto ordinario e della Regione siciliana, e'
accreditata sulle contabilita' speciali infruttifere al netto delle somme
cumulativamente trasferite a titolo di IRAP e di addizionale regionale
all'IRPEF e delle somme trasferite ai sensi del comma 4 del presente articolo
per le regioni a statuto ordinario e del comma 5 per la Regione siciliana. In
caso di necessita' i recuperi delle anticipazioni sono effettuati anche a
valere sulle somme affluite nell'esercizio successivo sui conti correnti di cui
all'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
ovvero sulle somme da erogare a qualsiasi titolo a carico del bilancio statale
)). (( 4. Nelle more del perfezionamento del riparto delle somme di cui
all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, la
compartecipazione IVA e' corrisposta alle regioni a statuto ordinario nella
misura risultante dall'ultimo riparto effettuato, previo accantonamento di un
importo corrispondente alla quota del finanziamento indistinto del fabbisogno
sanitario condizionata alla verifica degli adempimenti regionali, ai sensi
della legislazione vigente. 5. Alla Regione siciliana sono erogate le somme
spettanti a titolo di Fondo sanitario nazionale, quale risulta dall'Intesa
espressa, ai sensi delle norme vigenti, dalla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla
ripartizione delle disponibilita' finanziarie complessive destinate al
finanziamento del Servizio sanitario nazionale, previo accantonamento di un
importo corrispondente alla quota del finanziamento indistinto del fabbisogno
sanitario condizionata alla verifica degli adempimenti regionali, ai sensi
delle legislazione vigente )). (( 6. Al fine di assicurare un'ordinata gestione
degli effetti derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2 del presente
articolo, in funzione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo
13, comma 3, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e successive
modificazioni, all'articolo 1, comma 321, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
e all'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
le regioni possono accantonare le somme relative all'IRAP e all'addizionale
regionale all'IRPEF accertate in eccesso rispetto agli importi delle medesime
imposte spettanti a titolo di finanziamento del fabbisogno sanitario dell'anno
di riferimento, quale risulta dall'Intesa espressa ai sensi delle norme
vigenti, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle
disponibilita' finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio
sanitario nazionale, e rispetto agli importi delle medesime imposte derivanti
dall'attivazione della leva fiscale regionale per il medesimo anno. A tal fine,
con riferimento alle manovre fiscali regionali sull'IRAP e sull'addizionale
regionale all'IRPEF, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
delle Finanze quantifica annualmente i gettiti relativi all'ultimo anno
consuntivabile indicando contestualmente una stima dei gettiti relativi a
ciascuno degli anni compresi nel quadriennio successivo all'anno di
consuntivazione e ne da' comunicazione alle regioni )). (( 7. Il comma 2
dell'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e' sostituito
dal seguente: "2. Le entrate costituite da assegnazioni, contributi e
quanto altro proveniente direttamente dal bilancio dello Stato devono essere
versate per le regioni, le province autonome e gli enti locali nelle
contabilita' speciali infruttifere ad essi intestate presso le sezioni di
tesoreria provinciale dello Stato. Tra le predette entrate sono comprese quelle
provenienti da operazioni di indebitamento assistite, in tutto o in parte, da
interventi finanziari dello Stato sia in conto capitale che in conto interessi,
nonche' quelle connesse alla devoluzione di tributi erariali alle regioni a
statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano )).". ((
8. Le risorse trasferite alle strutture sanitarie di cui al comma 1, lettera c)
a carico diretto del bilancio statale sono accreditate in apposita contabilita'
speciale infruttifera, da aprire presso la sezione di tesoreria provinciale. Le
somme giacenti alla data del 31 dicembre 2008 sulle preesistenti contabilita'
speciali per spese correnti e per spese in conto capitale, intestate alle
stesse strutture sanitarie, possono essere prelevate in quote annuali costanti
del venti per cento. Su richiesta della Regione competente, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e
delle finanze, possono essere concesse deroghe al limite del prelievo annuale
del 20 per cento, da riassorbire negli esercizi successivi )). (( 9. A decorrere dal 1° gennaio
2009 cessano di avere efficacia le disposizioni relative alle sperimentazioni
per il superamento della tesoreria unica, attuate con i decreti del Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 31855 del 4
settembre 1998 e n. 152772 del 3 giugno 1999 e con i decreti del Ministro dell'economia
e delle finanze n. 59453 del 19 giugno 2003 e n. 83361 dell'8 luglio 2005,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2005 )). (( 10. Le
disposizioni di cui al presente articolo si applicano per il periodo
rispettivamente previsto fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di
stabilita' interno nel rispetto dei saldi fissati )). (( 11. Gli enti pubblici
soggetti al Sistema informativo delle operazioni degli Enti pubblici (SIOPE),
istituito ai sensi dell'articolo 28, commi 3, 4 e 5, della legge 27 dicembre
2002, n. 289, e successive modificazioni, e i rispettivi tesorieri o cassieri
non sono tenuti agli adempimenti relativi alla trasmissione dei dati periodici
di cassa, di cui all'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni. I prospetti dei dati SIOPE e delle disponibilita'
liquide costituiscono un allegato obbligatorio del rendiconto o del bilancio di
esercizio. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze,
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sono stabilite, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, le relative modalita' di attuazione. Le sanzioni previste
dagli articoli 30 e 32 della legge n. 468 del 1978 per il mancato invio dei
prospetti di cassa operano per gli enti inadempienti al SIOPE )). Art. 78.
Disposizioni urgenti per Roma capitale 1. Al fine di assicurare il
raggiungimento degli obiettivi strutturali di risanamento della finanza
pubblica e nel rispetto dei principi indicati dall'articolo 119 della
Costituzione, nelle more dell'approvazione della legge di disciplina
dell'ordinamento, anche contabile, di Roma Capitale ai sensi dell'articolo 114,
terzo comma, della Costituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, il Sindaco del comune di Roma, (( senza nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio dello Stato )) , e' nominato Commissario straordinario del
Governo per la ricognizione della situazione economico-finanziaria del comune e
delle societa' da esso partecipate, con esclusione di quelle quotate nei
mercati regolamentati, e per la predisposizione ed attuazione di un piano di
rientro dall'indebitamento pregresso. 2. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri: a) sono individuati gli istituti e gli strumenti
disciplinati dal Titolo VIII del (( testo unico di cui al )) decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di cui puo' avvalersi il Commissario
straordinario, parificato a tal fine all'organo straordinario di liquidazione,
fermo restando quanto previsto al comma 6; b) su proposta del Commissario
straordinario, sono nominati tre subcommissari, ai quali possono essere
conferite specifiche deleghe dal Commissario, uno dei quali scelto tra i
magistrati ordinari, amministrativi e contabili, uno tra i dirigenti della
Ragioneria generale dello Stato e uno tra gli appartenenti alla carriera
prefettizia o dirigenziale del Ministero dell'interno, collocati in posizione
di fuori ruolo o di comando per l'intera durata dell'incarico. Per
l'espletamento degli anzidetti incarichi gli organi commissariali non hanno
diritto ad alcun compenso o indennita', oltre alla retribuzione, anche
accessoria, in godimento all'atto della nomina, e si avvalgono delle strutture
comunali. I relativi posti di organico sono indisponibili per la durata
dell'incarico. 3. La gestione commissariale del comune assume, con bilancio
separato rispetto a quello della gestione ordinaria, tutte le entrate di
competenza e tutte le obbligazioni assunte alla data del 28 aprile 2008. Le
disposizioni dei commi precedenti non incidono sulle competenze ordinarie degli
organi comunali relativamente alla gestione del periodo successivo alla data
del 28 aprile 2008. 4. Il piano di rientro, con la situazione
economico-finanziaria del comune e delle societa' da esso partecipate di cui al
comma 1, gestito con separato bilancio, entro il 30 settembre 2008, ovvero
entro altro termine indicato nei decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri di cui ai commi 1 e 2, e' presentato dal Commissario straordinario al
Governo, che l'approva entro i successivi trenta giorni, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, individuando le coperture finanziarie
necessarie per la relativa attuazione nei limiti delle risorse allo scopo destinate
a legislazione vigente. E' autorizzata l'apertura di una apposita contabilita'
speciale. Al fine di consentire il perseguimento delle finalita' indicate al
comma 1, il piano assorbe, anche in deroga a disposizioni di legge, tutte le
somme derivanti da obbligazioni contratte, a qualsiasi titolo, alla data di
entrata in vigore del presente decreto, anche non scadute, e contiene misure
idonee a garantire il sollecito rientro dall'indebitamento pregresso. Il
Commissario straordinario potra' recedere, entro lo stesso termine di
presentazione del piano, dalle obbligazioni contratte dal Comune anteriormente
alla data di entrata in vigore del presente decreto. 5. Per l'intera durata del
regime commissariale di cui al presente articolo non puo' procedersi alla deliberazione
di dissesto di cui all'articolo 246, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267. 6. I decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui ai
commi 1 e 2 prevedono in ogni caso l'applicazione, per tutte le obbligazioni
contratte anteriormente alla data di emanazione del medesimo decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, dei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 248 e
del comma 12 dell'articolo 255 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Tutte le entrate del comune di competenza dell'anno 2008 e dei successivi anni
sono attribuite alla gestione corrente, di competenza degli organi
istituzionali dell'Ente. 7. Ai fini dei commi precedenti, per il comune di Roma
sono prorogati di sei mesi i termini previsti per l'approvazione del rendiconto
relativo all'esercizio 2007, per l'adozione della delibera di cui all'articolo
193, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e per
l'assestamento del bilancio relativo all'esercizio 2008. 8. Nelle more
dell'approvazione del piano di rientro di cui al presente articolo, la Cassa
Depositi e Prestiti S.p.A. concede al comune di Roma una anticipazione di 500
milioni di euro a valere sui primi futuri trasferimenti statali ad esclusione
di quelli compensativi per i mancati introiti di natura tributaria. Capo IV
Spesa sanitaria e per invalidita' Art. 79. Programmazione delle risorse per la
spesa sanitaria (( 1. Al fine di garantire il rispetto degli obblighi
comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio
2009-2011 il finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre
ordinariamente lo Stato e' confermato in 102.683 milioni di euro per l'anno
2009, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 796, lettera a)
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e
all'articolo 3, comma 139 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed e'
determinato in 103.945 milioni di euro per l'anno 2010 e in 106.265 milioni di
euro per l'anno 2011, comprensivi dell'importo di 50 milioni di euro, per
ciascuno degli anni indicati, a titolo di ulteriore finanziamento a carico
dello Stato per l'ospedale pediatrico Bambino Gesu', preventivamente
accantonati ed erogati direttamente allo stesso Ospedale, secondo le modalita'
di cui alla legge 18 maggio 1995, n. 187, che ha reso esecutivo l'accordo tra
il Governo italiano e la Santa Sede, fatto nella Citta' del Vaticano il 15
febbraio 1995. Restano fermi gli adempimenti regionali previsti dalla
legislazione vigente, nonche' quelli derivanti dagli accordi e dalle intese
intervenute fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano )). (( 1-bis. Per gli anni 2010 e 2011 l'accesso al
finanziamento integrativo a carico dello Stato derivante da quanto disposto dal
comma 1, rispetto al livello di finanziamento previsto per l'anno 2009, e'
subordinato alla stipula di una specifica intesa fra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della
legge 5 giugno 2003, n. 131, da sottoscrivere entro il 31 ottobre 2008, che, ad
integrazione e modifica dell'accordo Stato-regioni dell'8 agosto 2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001, dell'intesa
Stato-regioni del 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005 e dell'intesa Stato-regioni
relativa al Patto per la salute del 5 ottobre 2006, di cui al provvedimento 5
ottobre 2006, n. 2648, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 256 del 3 novembre 2006, contempli ai fini dell'efficentamento del
sistema e del conseguente contenimento della dinamica dei costi, nonche' al
fine di non determinare tensioni nei bilanci regionali extrasanitari e di non
dover ricorrere necessariamente all'attivazione della leva fiscale regionale:
a) una riduzione dello standard dei posti letto, diretto a promuovere il
passaggio dal ricovero ospedaliero ordinario al ricovero diurno e dal ricovero
diurno all'assistenza in regime ambulatoriale; b) l'impegno delle regioni,
anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 1, comma 565, lettera c)
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in connessione con i processi di
riorganizzazione, ivi compresi quelli di razionalizzazione e di efficentamento
della rete ospedaliera, alla riduzione delle spese di personale degli enti del
Servizio sanitario nazionale anche attraverso: 1) la definizione di misure di
riduzione stabile della consistenza organica del personale in servizio e di
conseguente ridimensionamento dei fondi della contrattazione integrativa di cui
ai contratti collettivi nazionali del predetto personale; 2) la fissazione di
parametri standard per l'individuazione delle strutture semplici e complesse,
nonche' delle posizioni organizzative e di coordinamento rispettivamente delle
aree della dirigenza e del personale del comparto del Servizio sanitario
nazionale, nel rispetto comunque delle disponibilita' dei fondi della
contrattazione integrativa, cosi' come rideterminati ai sensi di quanto
previsto dal numero 1); c) l'impegno delle regioni, nel caso in cui si profili
uno squilibrio di bilancio del settore sanitario, ad attivare anche forme di
partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie da parte dei cittadini, ivi
compresi i cittadini a qualsiasi titolo esenti ai sensi della vigente
normativa, prevedendo altresi' forme di attivazione automatica in corso d'anno
in caso di superamento di soglie predefinite di scostamento dall'andamento
programmatico della spesa. 1-ter. Qualora non venga raggiunta l'Intesa di cui
al comma 1-bis entro il 31 ottobre 2008, con la procedura di cui all'articolo
1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sono fissati lo standard di dotazione dei
posti letto nonche' gli ulteriori standard necessari per promuovere il
passaggio dal ricovero ospedaliero ordinario al ricovero diurno e dal ricovero
diurno all'assistenza in regime ambulatoriale nonche' per le finalita' di cui
al comma 1-bis, lettera b) del presente articolo. 1-quater. All'articolo 1,
comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo le parole:
"di criteri e parametri fissati dal Piano stesso" sono sostituite
dalle seguenti: "di linee guida proposte dal Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche sociali ed approvate con accordo in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano"; b) il terzo periodo e' sostituito dai seguenti:
"La predetta modalita' di ammissione al finanziamento e' valida per le
linee progettuali attuative del Piano sanitario nazionale fino all'anno 2008. A decorrere dall'anno
2009, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su
proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e Bolzano, provvede a ripartire tra le regioni
le medesime quote vincolate all'atto dell'adozione della propria delibera di
ripartizione delle somme spettanti alle regioni a titolo di finanziamento della
quota indistinta di Fondo sanitario nazionale di parte corrente. Al fine di
agevolare le regioni nell'attuazione dei progetti di cui al comma 34, il
Ministero dell'economia e delle finanze provvede ad erogare, a titolo di
acconto, il 70 per cento dell'importo complessivo annuo spettante a ciascuna
regione, mentre l'erogazione del restante 30 per cento e' subordinata
all'approvazione da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta
del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dei progetti
presentati dalle regioni, comprensivi di una relazione illustrativa dei
risultati raggiunti nell'anno precedente. Le mancate presentazione ed
approvazione dei progetti comportano, nell'anno di riferimento, la mancata
erogazione della quota residua del 30 per cento ed il recupero, anche a carico
delle somme a qualsiasi titolo spettanti nell'anno successivo,
dell'anticipazione del 70 per cento gia' erogata". 1-quinquies. Al decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 8-sexies, comma 5: 1) al
primo periodo, le parole da: "in base ai costi standard" fino alla
fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "tenuto conto, nel
rispetto dei principi di efficienza e di economicita' nell'uso delle risorse,
anche in via alternativa, di: a) costi standard delle prestazioni calcolati in
riferimento a strutture preventivamente selezionate secondo criteri di
efficienza, appropriatezza e qualita' dell'assistenza come risultanti dai dati
in possesso del Sistema informativo sanitario; b) costi standard delle
prestazioni gia' disponibili presso le regioni e le province autonome; c)
tariffari regionali e differenti modalita' di remunerazione delle funzioni
assistenziali attuate nelle regioni e nelle province autonome"; 2) il
secondo periodo e' sostituito dai seguenti: "Lo stesso decreto stabilisce
i criteri generali, nel rispetto del principio del perseguimento
dell'efficienza e dei vincoli di bilancio derivanti dalle risorse programmate a
livello nazionale e regionale, in base ai quali le regioni adottano il proprio
sistema tariffario, articolando tali tariffe per classi di strutture secondo le
loro caratteristiche organizzative e di attivita', verificate in sede di
accreditamento delle strutture stesse. Le tariffe massime di cui al presente
comma sono assunte come riferimento per la valutazione della congruita' delle
risorse a carico del Servizio sanitario nazionale. Gli importi tariffari,
fissati dalle singole regioni, superiori alle tariffe massime restano a carico
dei bilanci regionali. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione e' abrogato il decreto del Ministro della sanita' 15
aprile 1994, recante "Determinazione dei criteri generali per la
fissazione delle tariffe delle prestazioni di assistenza specialistica,
riabilitativa ed ospedaliera", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107
del 10 maggio 1994"; b) all'articolo 1, comma 18, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Le attivita' e le funzioni assistenziali delle
strutture equiparate di cui al citato articolo 4, comma 12, con oneri a carico
del Servizio sanitario nazionale, sono esercitate esclusivamente nei limiti di
quanto stabilito negli specifici accordi di cui all'articolo 8-quinquies";
c) all'articolo 8-quater, al comma 3, lettera b) dopo le parole: "delle
strutture al fabbisogno" sono inserite le seguenti: ", tenendo conto
anche del criterio della soglia minima di efficienza che, compatibilmente con
le risorse regionali disponibili, deve esser conseguita da parte delle singole
strutture sanitarie,"; d) all'articolo 8-quinquies: 1) al comma 2, alinea,
le parole: "accordi con le strutture pubbliche ed equiparate" sono
sostituite dalle seguenti: "accordi con le strutture pubbliche ed
equiparate, comprese le aziende ospedaliero universitarie,"; 2) al comma
2, lettera b) dopo le parole: "distinto per tipologia e per modalita' di
assistenza" e' aggiunto il seguente periodo: "Le regioni possono
individuare prestazioni o gruppi di prestazioni per i quali stabilire la
preventiva autorizzazione, da parte dell'azienda sanitaria locale competente,
alla fruizione presso le strutture o i professionisti accreditati."; 3)
dopo il comma 2-ter sono aggiunti i seguenti: "2-quater. Le regioni
stipulano accordi con le fondazioni istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico e con gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
pubblici e contratti con gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
privati, che sono definiti con le modalita' di cui all'articolo 10 comma 2 del
decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. Le regioni stipulano altresi'
accordi con gli istituti, enti ed ospedali di cui agli articoli 41 e 43,
secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive
modificazioni, che prevedano che l'attivita' assistenziale, attuata in coerenza
con la programmazione sanitaria regionale, sia finanziata a prestazione in base
ai tetti di spesa ed ai volumi di attivita' predeterminati annualmente dalla
programmazione regionale nel rispetto dei vincoli di bilancio, nonche' sulla
base di funzioni riconosciute dalle regioni, tenendo conto nella remunerazione
di eventuali risorse gia' attribuite per spese di investimento, ai sensi dell'articolo
4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni
ed integrazioni. Ai predetti accordi e ai predetti contratti si applicano le
disposizioni di cui al comma 2, lettere a), b), c), e) ed e-bis. 2-quinquies.
In caso di mancata stipula degli accordi di cui al presente articolo,
l'accreditamento istituzionale di cui all'articolo 8-quater delle strutture e
dei professionisti eroganti prestazioni per conto del Servizio sanitario
nazionale interessati e' sospeso". 1-sexies. Al fine di garantire il pieno
rispetto degli obiettivi finanziari programmatici di cui al comma 1: a) sono
potenziati i procedimenti di verifica delle esenzioni, in base al reddito,
dalla partecipazione del cittadino alla spesa sanitaria per le prestazioni di
specialistica ambulatoriale a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN). A
tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottare
entro il 30 settembre 2008, sono individuate le modalita' con le quali
l'Agenzia delle entrate mette a disposizione del SSN, tramite il sistema della
tessera sanitaria, attuativo dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326, e successive modificazioni, le informazioni utili a consentire la verifica
della sussistenza del diritto all'esenzione per reddito del cittadino in base
ai livelli di reddito di cui all'articolo 8, comma 16, della legge 24 dicembre
1993, n. 537, e successive modificazioni e integrazioni, individuando l'ultimo
reddito complessivo del nucleo familiare, in quanto disponibile al sistema
informativo dell'anagrafe tributaria. Per nucleo familiare si intende quello
previsto dall'articolo 1 del decreto del Ministro della sanita', di concerto
con il Ministro delle finanze, del 22 gennaio 1993, pubblica nella Gazzetta
Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 1993, e successive modificazioni; b) con il
medesimo decreto di cui alla lettera a) sono definite le modalita' con cui il
cittadino e' tenuto ad autocertificare presso l'azienda sanitaria locale di
competenza la sussistenza del diritto all'esenzione per reddito in difformita'
dalle predette informazioni, prevedendo verifiche obbligatorie da parte delle
aziende sanitarie locali delle informazioni rese dagli assistiti in contrasto
con le informazioni rese disponibili al SSN e, in caso di accertata
dichiarazione mendace, il recupero delle somme dovute dall'assistito, pena
l'esclusione dello stesso dalla successiva prescrivibilita' di ulteriori
prestazioni di specialistica ambulatoriale a carico del SSN; c) per le regioni
che, ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
e successive modificazioni, hanno sottoscritto l'Accordo per il perseguimento
dell'equilibrio economico nel settore sanitario, una quota delle risorse di cui
all'articolo 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive
modificazioni, come da ultimo rideterminato dall'articolo 83, comma 3, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall'articolo 1, comma 796, lettera n), della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, puo' essere
destinata alla realizzazione di interventi diretti a garantire la
disponibilita' di dati economici, gestionali e produttivi delle strutture
sanitarie operanti a livello locale, per consentirne la produzione sistematica
e l'interpretazione gestionale continuativa, ai fini dello svolgimento delle
attivita' di programmazione e di controllo regionale ed aziendale, in
attuazione dei piani di rientro. I predetti interventi devono garantire la
coerenza e l'integrazione con le metodologie definite nell'ambito del Sistema
nazionale di verifica e controllo sulla assistenza sanitaria (SiVeAS), di cui
all'articolo 1, comma 288, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive
modificazioni, e con i modelli dei dati del Nuovo sistema informativo sanitario
nazionale (NSIS). 1-septies. All'articolo 88 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Al fine di realizzare gli
obiettivi di economicita' nell'utilizzazione delle risorse e di verifica della
qualita' dell'assistenza erogata, secondo criteri di appropriatezza, le regioni
assicurano, per ciascun soggetto erogatore, un controllo analitico annuo di
almeno il 10 per cento delle cartelle cliniche e delle corrispondenti schede di
dimissione, in conformita' a specifici protocolli di valutazione.
L'individuazione delle cartelle e delle schede deve essere effettuata secondo
criteri di campionamento rigorosamente casuali. Tali controlli sono estesi alla
totalita' delle cartelle cliniche per le prestazioni ad alto rischio di
inappropriatezza individuate delle regioni tenuto conto di parametri definiti
con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali,
d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze )).". 2. Al fine
di procedere al rinnovo degli accordi collettivi nazionali con il personale
convenzionato con il Servizio sanitario nazionale per il biennio economico
2006-2007, il livello del finanziamento cui concorre ordinariamente lo Stato,
di cui al comma 1, e' incrementato di 184 milioni di euro per l'anno 2009 e di
69 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, anche per l'attuazione del
Progetto Tessera Sanitaria e, in particolare, per il collegamento telematico in
rete dei medici e la ricetta elettronica, di cui al comma 5-bis ((
dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla )) legge 24 novembre 2003, n. 326. 3. All'articolo 4,
comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, il secondo periodo e'
soppresso. Art. 80. Piano straordinario di verifica delle invalidita' civili 1. L'Istituto nazionale ((
della previdenza )) sociale (INPS) attua, dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre
2009, un piano straordinario di 200.000 accertamenti di verifica nei confronti
dei titolari di benefici economici di invalidita' civile. 2. Nel caso di
accertata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari, si applica
l'articolo 5, comma 5, del (( regolamento di cui al )) decreto del Presidente
della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698. 3. Nei procedimenti di verifica,
compresi quelli in corso, finalizzati ad accertare, nei confronti di titolari
di trattamenti economici di invalidita' civile, la permanenza dei requisiti
sanitari necessari per continuare a fruire dei benefici stessi, l'I.N.P.S.
dispone la sospensione dei relativi pagamenti qualora l'interessato, a cui sia
stata notificata la convocazione, non si presenti a visita medica senza
giustificato motivo. Se l'invalido, entro novanta giorni dalla data di notifica
della sospensione ovvero della richiesta di giustificazione nel caso in cui
tale sospensione sia stata gia' disposta, non fornisce idonee motivazioni circa
la mancata presentazione a visita, l'I.N.P.S. provvede alla revoca della
provvidenza a decorrere dalla data della sospensione medesima. Ove, invece,
siano ritenute valide le giustificazioni addotte, verra' comunicata la nuova
data di visita medica alla quale l'interessato non potra' sottrarsi, pena la
revoca del beneficio economico dalla data di sospensione, salvo i casi di
visite domiciliari richieste dagli interessati o disposte dall'amministrazione.
Sono esclusi dalle disposizioni di cui al primo e al secondo periodo del
presente comma i soggetti ultrasettantenni, i minori nati affetti da patologie
e per i quali e' stata determinata una invalidita' pari al 100 per cento ed i
soggetti affetti da patologie irreversibili per i quali, in luogo della
automatica sospensione dei pagamenti, si procede obbligatoriamente alla visita
domiciliare volta ad accertare la persistenza dei requisiti di invalidita'
necessari per il godimento dei benefici economici. 4. Qualora l'invalido non si
sottoponga agli ulteriori accertamenti specialistici, eventualmente richiesti
nel corso della procedura di verifica, la sospensione dei pagamenti e la revoca
del beneficio economico verranno disposte con le medesime modalita' di cui al
(( comma 3 )). 5. Ai titolari di patente di guida speciale chiamati a visita
per il rinnovo della patente stessa, gli uffici della motorizzazione civile
sono autorizzati a rilasciare un permesso di guida provvisorio, valido sino
all'esito finale delle procedure di rinnovo. 6. Nei procedimenti
giurisdizionali relativi ai verbali di visita emessi dalle commissioni mediche
di verifica, finalizzati all'accertamento degli stati di invalidita' civile,
cecita' civile e sordomutismo, nonche' ai provvedimenti di revoca emessi
dall'I.N.P.S. nella materia di cui al presente articolo la legittimazione
passiva spetta all'I.N.P.S. medesimo. 7. Con decreto del Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, (( previo parere della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano )) , da
emanarsi entro trenta giorni (( dalla data di entrata )) in vigore del presente
decreto, sono stabiliti termini e modalita' di attuazione del piano
straordinario di cui al presente articolo, avuto riguardo, in particolare, alla
definizione di criteri selettivi in ragione dell'incidenza territoriale dei
beneficiari di prestazioni rispetto alla popolazione residente nonche' alle
sinergie con le diverse banche dati presenti nell'ambito (( delle
amministrazioni )) pubbliche, tra le quali quelle con l'amministrazione
finanziaria e la motorizzazione civile. Titolo IV PEREQUAZIONE TRIBUTARIA Capo
I Misure fiscali perequazione tributaria Art. 81. Settori petrolifero e del gas
(( 1.-15. (Soppressi). 16. In
dipendenza dell'andamento dell'economia e dell'impatto sociale dell'aumento dei
prezzi e delle tariffe del settore energetico, l'aliquota dell'imposta sul reddito
delle societa' di cui all'articolo 75 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, e' applicata con una addizionale di
5,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di
imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro e che
operano nei settori di seguito indicati: a) ricerca e coltivazione di
idrocarburi liquidi e gassosi; b) raffinazione petrolio, produzione o
commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti
e residuati, gas di petrolio liquefatto e gas naturale; c) produzione o
commercializzazione di energia elettrica. Nel caso di soggetti operanti anche
in settori diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c), la disposizione
del primo periodo si applica qualora i ricavi relativi ad attivita'
riconducibili ai predetti settori siano prevalenti rispetto all'ammontare
complessivo dei ricavi conseguiti. La medesima disposizione non si applica ai
soggetti che producono energia elettrica mediante l'impiego prevalente di
biomasse e di fonte solare-fotovoltaica o eolica. 16-bis. I soggetti indicati
nel comma 16 che abbiano esercitato l'opzione per la tassazione di gruppo di cui
all'articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, assoggettano autonomamente il proprio reddito imponibile
all'addizionale prevista dal medesimo comma 16 e provvedono al relativo
versamento )). (( 16-ter. I soggetti indicati nel comma 16 che abbiano
esercitato, in qualita' di partecipati, l'opzione per la trasparenza fiscale di
cui all'articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, assoggettano autonomamente il proprio reddito imponibile
all'addizionale prevista dal medesimo comma 16 e provvedono al relativo
versamento. I soggetti indicati nel comma 16 che abbiano esercitato, in
qualita' di partecipanti, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui al citato
articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi assoggettano il proprio
reddito imponibile all'addizionale prevista dal medesimo comma 16 senza tener
conto del reddito imputato dalla societa' partecipata )). 17. In deroga all'articolo 3
della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al comma 16 si
applica a decorrere dal periodo di imposta (( successivo a quello in corso al
31 dicembre 2007 )). 18. E' fatto divieto agli operatori economici dei settori
richiamati al comma 16 di traslare l'onere della maggiorazione d'imposta sui
prezzi al consumo. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas vigila sulla
puntuale osservanza della disposizione di cui al precedente periodo. ((
L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas presenta, entro il 31 dicembre
2008, una relazione al Parlamento relativa agli effetti delle disposizioni di
cui al comma 16 )). 19. Al testo unico delle imposte sui redditi approvato con
decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, dopo
l'art. 92 e' aggiunto il seguente: "Art. 92-bis (Valutazione delle
rimanenze di alcune categorie di imprese). - 1. La valutazione delle rimanenze
finali dei beni indicati all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b) e'
effettuata secondo il metodo della media ponderata o del "primo entrato
primo uscito", anche se non adottati in bilancio, dalle imprese il cui
volume di ricavi supera le soglie previste per l'applicazione degli studi di
settore, esercenti le attivita' di: a) ricerca e coltivazione di idrocarburi
liquidi e gassosi; b) raffinazione petrolio, produzione o commercializzazione
di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, di gas
di petrolio liquefatto e di gas naturale. 2. La disposizione di cui al comma 1
si applica anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi
contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, ed anche a quelli che abbiano
esercitato, relativamente alla valutazione dei beni fungibili, l'opzione di cui
all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38. 3.
Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo si applicano le
disposizioni dei commi 1, 5 e 7, dell'articolo 92.". 20. Le disposizioni
di cui al comma 19 hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso
alla data di entrata in vigore del presente decreto. 21. Il maggior valore
delle rimanenze finali che si determina per effetto della prima applicazione
dell'articolo 92-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con
decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, anche per
le imprese che si sono avvalse dell'opzione di cui all'articolo 13, commi 2 e
4, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, non concorre alla
formazione del reddito in quanto escluso ed e' soggetto ad un'imposta
sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul
reddito delle societa' e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive con
l'aliquota del 16 per cento. 22.
L'imposta sostitutiva dovuta e' versata in un'unica
soluzione contestualmente al saldo dell'imposta personale dovuta per
l'esercizio di prima applicazione dell'articolo 92-bis del testo unico delle
imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n.
917, del 1986. Alternativamente, su opzione del contribuente puo' essere
versata in tre rate di eguale importo contestualmente al saldo delle imposte
sul reddito relative all'esercizio di prima applicazione dell'articolo 92-bis
del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente
della Repubblica n. 917, del 1986 e dei due esercizi successivi. Sulla seconda
e terza rata maturano interessi al tasso annuo semplice del 3 per cento. 23. Il
maggior valore assoggettato ad imposta sostitutiva si considera fiscalmente
riconosciuto dall'esercizio successivo a quello di prima applicazione
dell'articolo 92-bis )) del testo unico delle imposte sui redditi approvato con
decreto del Presidente della Repubblica n. 917, del 1986; tuttavia fino al
terzo esercizio successivo: a) le svalutazioni determinate in base all'articolo
92, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto
del Presidente della Repubblica n. 917, del 1986, fino a concorrenza del
maggior valore assoggettato ad imposta sostitutiva non concorrono alla
formazione del reddito ai fini delle imposte personali e dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive, ma determinano la riliquidazione della stessa
imposta sostitutiva. In tal caso l'importo corrispondente al 16 per cento di
tali svalutazioni e' computato in diminuzione delle rate di eguale importo
ancora da versare; l'eccedenza e' compensabile a valere sui versamenti a saldo
ed in acconto dell'imposta personale sul reddito; (( a-bis) se la quantita'
delle rimanenze finali e' inferiore a quella esistente al termine del periodo
d'imposta di prima applicazione dell'articolo 92-bis del testo unico delle
imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n.
917 del 1986, il valore fiscalmente riconosciuto delle quantita' vendute e'
ridotto del maggior valore assoggettato ad imposta sostitutiva. In tal caso
l'importo corrispondente dell'imposta sostitutiva e' computato in diminuzione
delle rate di eguale importo ancora da versare; l'eccedenza e' compensabile a
valere sui versamenti a saldo e in acconto dell'imposta personale sul reddito;
)) b) nel caso di conferimento dell'azienda comprensiva di tutte o parte delle
rimanenze di cui all'articolo 92-bis del testo unico delle imposte sui redditi
approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917, del 1986, il
diritto alla riliquidazione e l'obbligo di versamento dell'imposta sostitutiva
si trasferiscono sul conferitario, solo nel caso in cui quest'ultimo non
eserciti prima del conferimento le attivita' di cui al predetto articolo 92-bis
e adotti lo stesso metodo di valutazione del conferente. In caso contrario, si
rende definitiva l'imposta sostitutiva in misura corrispondente al maggior
valore delle rimanenze conferite cosi' come risultante dall'ultima
riliquidazione effettuata dal conferente; fino a concorrenza di tale maggiore
valore le svalutazioni determinate dal conferitario in base all'articolo 92,
comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del
Presidente della Repubblica n. 917, del 1986, concorrono alla formazione del
reddito per il 50 per cento del loro ammontare fino all'esercizio in corso al
31 dicembre 2011. 24. Fino al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre
2011, nel caso di cessione dell'azienda comprensiva di tutte o parte delle
rimanenze di cui all'articolo 92-bis del testo unico delle imposte sui redditi
approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, l'imposta sostitutiva
in misura corrispondente al maggior valore delle rimanenze cedute cosi' come
risultante dall'ultima riliquidazione effettuata dal cedente si ridetermina con
l'aliquota del 27,5 per cento. 25.
L'applicazione dell'articolo 92-bis del testo unico
delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica
n. 917 del 1986, come introdotto dal comma 19, costituisce deroga ai sensi
dell'articolo 2423-bis del codice civile. (( 26.-28. (Soppressi). )) (( 29. E'
istituito un Fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze
prioritariamente di natura alimentare e successivamente anche energetiche e
sanitarie dei cittadini meno abbienti. 30. Il Fondo e' alimentato: a) dalle
somme riscosse in eccesso dagli agenti della riscossione ai sensi dell'articolo
83, comma 22; b) dalle somme conseguenti al recupero dell'aiuto di Stato
dichiarato incompatibile dalla decisione C(2008)869 def. dell'11 marzo 2008
della Commissione; c) dalle somme versate dalle cooperative a mutualita'
prevalente di cui all'articolo 82, commi 25 e 26; d) con trasferimenti dal
bilancio dello Stato; e) con versamenti a titolo spontaneo e solidale effettuati
da chiunque, ivi inclusi in particolare le societa' e gli enti che operano nel
comparto energetico. 31. (Soppresso). 32. In considerazione delle straordinarie
tensioni cui sono sottoposti i prezzi dei generi alimentari e il costo delle
bollette energetiche, nonche' il costo per la fornitura di gas da privati, al
fine di soccorrere le fasce deboli di popolazione in stato di particolare
bisogno e su domanda di queste, e' concessa ai residenti di cittadinanza
italiana che versano in condizione di maggior disagio economico, individuati ai
sensi del comma 33, una carta acquisti finalizzata all'acquisto di tali beni e
servizi, con onere a carico dello Stato )). (( 33. Entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto interdipartimentale
del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali, sono disciplinati, nei limiti delle risorse
disponibili a legislazione vigente: a) i criteri e le modalita' di
individuazione dei titolari del beneficio di cui al comma 32, tenendo conto
dell'eta' dei cittadini, dei trattamenti pensionistici e di altre forme di
sussidi e trasferimenti gia' ricevuti dallo Stato, della situazione economica
del nucleo familiare, dei redditi conseguiti, nonche' di eventuali ulteriori
elementi atti a escludere soggetti non in stato di effettivo bisogno; b)
l'ammontare del beneficio unitario; c) le modalita' e i limiti di utilizzo del
Fondo di cui al comma 29 e di fruizione del beneficio di cui al comma 32 )). ((
33-bis. Per favorire la diffusione della carta acquisti tra le fasce piu'
deboli della popolazione, possono essere avviate idonee iniziative di
comunicazione )). (( 34. Ai fini dell'attuazione dei commi 32 e 33, che in ogni
caso deve essere conseguita entro il 30 settembre 2008, il Ministero
dell'economia e delle finanze puo' avvalersi di altre amministrazioni, di enti
pubblici, di Poste italiane S.p.a., di SOGEI S.p.a. o di CONSIP S.p.a. )) 35.
Il Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero uno dei soggetti di cui
questo si avvale ai sensi del comma 34, individua: a) i titolari del beneficio
di cui al comma 32, in
conformita' alla disciplina di cui al comma 33; b) il gestore del servizio
integrato di gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti
amministrativi, tenendo conto della disponibilita' di una rete distributiva
diffusa in maniera capillare sul territorio della Repubblica, che possa fornire
funzioni di sportello relative all'attivazione della carta e alla gestione dei
rapporti amministrativi, al fine di minimizzare gli oneri, anche di
spostamento, dei titolari del beneficio, e tenendo conto altresi' di precedenti
esperienze in iniziative di erogazione di contributi pubblici. 36. Le pubbliche
amministrazioni e gli enti pubblici che detengono informazioni funzionali
all'individuazione dei titolari del beneficio di cui al comma 32 o
all'accertamento delle dichiarazioni da questi effettuate per l'ottenimento
dello stesso, forniscono, in conformita' alle leggi che disciplinano i rispettivi
ordinamenti, dati, notizie, documenti e ogni ulteriore collaborazione richiesta
dal Ministero dell'economia e delle finanze o dalle amministrazioni o enti di
cui questo si avvale, secondo gli indirizzi da questo impartiti. 37. Il
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, con apposite convenzioni, promuove il
concorso del settore privato al supporto economico in favore dei titolari delle
carte acquisti. 38. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 32 a 37 si provvede mediante
utilizzo del Fondo di cui (( al comma 29 )). (( 38-bis. Entro sei mesi
dall'approvazione del decreto di cui al comma 33 e successivamente entro il 31
dicembre di ogni anno, il Governo presenta una relazione al Parlamento
sull'attuazione della carta acquisti di cui al comma 32 )). (( 38-ter. La
dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' integrata a valere
sulla quota delle maggiori entrate derivanti dalle modifiche normative previste
dagli articoli 81 e 82 del presente decreto, dell'importo di 168 milioni di
euro per l'anno 2008, 267,3 milioni di euro per l'anno 2009, 71,7 milioni di
euro per l'anno 2010 e 77,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. Il
medesimo fondo e' ridotto di 168 milioni di euro nel 2008 e di 267 milioni di
euro nel 2009. )) Art. 82. Banche, assicurazioni, fondi di investimento
immobiliari "familiari" e cooperative 1. All'art. 96 del testo unico
delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 5 e' inserito il seguente: "5-bis
Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del
comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei
limiti del 1996 per cento del loro ammontare. Nell'ambito del consolidato
nazionale di cui agli articoli da 117
a 129,
l'ammontare complessivo degli interessi passivi maturati
in capo a soggetti (( di cui al periodo precedente )) partecipanti al
consolidato a favore di altri soggetti partecipanti sono integralmente
deducibili sino a concorrenza dell'ammontare complessivo degli interessi
passivi maturati in capo ai soggetti partecipanti a favore di soggetti estranei
al consolidato. La societa' o ente controllante opera la deduzione integrale
degli interessi passivi di cui al periodo precedente in sede di dichiarazione di
cui all'articolo 122, apportando la relativa variazione in diminuzione della
somma algebrica dei redditi complessivi netti dei soggetti partecipanti". 2. In deroga all'articolo 3
della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 5-bis dell'articolo
96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del
Presidente della Repubblica n. 917, del 1986, come introdotto dal comma 1, si
applicano (( a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al
31 dicembre 2007. )) Limitatamente al medesimo periodo d'imposta gli interessi
passivi di cui al citato comma 5-bis sono deducibili nei limiti del 97 per
cento del loro ammontare. 3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo
periodo e' aggiunto il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla
formazione del valore della produzione nella misura del 96 per cento del loro
ammontare."; b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo e' aggiunto
il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore
della produzione nella misura del 96 per cento del loro ammontare."; c)
all'articolo 7, comma 2, e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Gli
interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella
misura del 96 per cento del loro ammontare.". 4. In deroga all'articolo 3
della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 3 si
applicano (( a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al
31 dicembre 2007 )). Limitatamente al medesimo periodo d'imposta gli interessi
passivi di cui al (( comma 3 )) sono deducibili nei limiti del 97 per cento del
loro ammontare. 5. Nella determinazione degli acconti dovuti ai fini dell'imposta
sul reddito delle societa' e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive
(( per il medesimo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2007 )) , in sede di versamento della seconda o unica rata, si assume,
quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata
applicando le disposizioni dei commi precedenti. 6. All'articolo 111, comma 3,
del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti
modifiche: a) le parole "pari al 60 per cento" sono sostituite dalle
seguenti "pari al 30 per cento"; b) le parole "nei nove esercizi
successivi" sono sostituite dalle seguenti "nei diciotto esercizi
successivi"; c) le parole "il 50 per cento della medesima riserva
sinistri" sono sostituite dalle seguenti "il 75 per cento della
medesima riserva sinistri". 7. Le residue quote dell'ammontare complessivo
delle variazioni della riserva sinistri di cui all'art. 111, comma 3, del testo
unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della
Repubblica n. 917 del 1986, che eccede il 60 per cento dell'importo iscritto in
bilancio, formate negli esercizi precedenti a quello in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto e non ancora dedotte, sono deducibili
per quote costanti fino al raggiungimento del diciottesimo esercizio successivo
a quello di loro formazione. 8.
In deroga all'art. 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212,
le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 si applicano a decorrere dal periodo
d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; nella
determinazione degli acconti dovuti per il medesimo periodo di imposta, in sede
di versamento della seconda o unica rata, si assume, quale imposta del periodo
precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni dei
commi 6 e 7. 9. La percentuale della somma da versare, nei termini e con le
modalita' previsti dall'art. 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 642, e' elevata al 75 per cento per l'anno 2008, all'85 per
cento per il 2009 e al 95 per cento per gli anni successivi. 10. La percentuale
della somma da versare nei termini e con le modalita' previsti dall'art. 9,
comma 1-bis della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e' elevata al 14 per cento
per l'anno 2008, al 30 per cento per il 2009 e al 40 per cento per gli anni
successivi. 11. All'art. 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
sono apportate le seguenti modifiche: a) le parole: "0,40 per cento",
ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "0,30 per cento";
b) le parole "nei nove esercizi successivi" sono sostituite dalle
seguenti: "nei diciotto esercizi successivi". 12. Le residue quote
dell'ammontare complessivo delle svalutazioni eccedenti la misura deducibile in
ciascun esercizio ai sensi del comma 3 dell'art. 106 del testo unico (( delle
imposte sui redditi )) approvato con decreto del Presidente della Repubblica n.
917 del 1986, formate negli esercizi precedenti a quello in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto e non ancora dedotte, sono deducibili
per quote costanti fino al raggiungimento del diciottesimo esercizio successivo
a quello in cui esse si sono formate. 13. In deroga all'art. 3 della legge 27 luglio
2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi 11 e 12 si applicano a decorrere
dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto; nella determinazione degli acconti dovuti per il medesimo periodo di
imposta, in sede di versamento della seconda o unica rata, si assume, quale
imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le
disposizioni dei commi 11 e 12. (( 13-bis. All'art. 1 del decreto-legge 24
settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre
2002, n. 265, il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: " 2-bis. A
decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31
dicembre 2008, la percentuale indicata nel comma 2 e' aumentata allo 0,350 per
cento. Per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2008, la
percentuale indicata nel comma 2 e' aumentata allo 0,390 per cento; per il
medesimo periodo d'imposta il versamento e' effettuato, a titolo di acconto,
entro il 30 novembre 2008,
in misura pari allo 0,050 per cento delle riserve del
bilancio dell'esercizio per il quale il termine di approvazione scade
anteriormente al 25 giugno 2008". )) 14. Al testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni: a)
all'art. 5, comma 2, dopo le parole: "ad eccezione delle operazioni ((
esenti e imponibili ai sensi dell'articolo 10, primo comma, numeri 8), 8-bis),
8-ter) e 27-quinquies), )) dello stesso decreto" sono aggiunte le
seguenti: "nonche' delle locazioni di immobili esenti ai sensi dell'art. 6
della legge 13 maggio 1999, n. 133 e dell'art. 10, secondo comma, del medesimo
decreto n. 633 del 1972"; b) all'articolo 40, comma 1 dopo le parole
"27-quinquies) dello stesso decreto" sono inserite le seguenti:
"nonche' delle locazioni di immobili esenti ai sensi dell'art. 6 della
legge 13 maggio 1999, n. 133, e dell'art. 10, secondo comma, del medesimo
decreto n. 633 del 1972". 15. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate sono stabiliti le modalita' e i termini degli adempimenti e del
versamento dell'imposta commisurata ai canoni di locazione maturati a decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i contratti di
locazione in corso alla medesima data e per quelli stipulati successivamente.
16. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 262, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009. Conseguentemente nel
comma 264, dell'articolo 1, lettera a) , della legge n. 244 del 2007, sono
soppresse le parole ", e al comma 262". 17. A partire dal periodo
d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente (( decreto )) ,
ai fondi d'investimento immobiliare chiusi di cui all'articolo 37 del (( testo
unico di cui al )) decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che presentano
i requisiti indicati nelle lettere a) e b) del (( comma 18 del presente
articolo )) , si applica un'imposta patrimoniale sull'ammontare del valore
netto dei fondi. La societa' di gestione preleva un ammontare pari all'1 per
cento a titolo di imposta patrimoniale. Il valore netto del fondo deve essere
calcolato come media annua dei valori risultanti dai prospetti redatti ai sensi
dell'articolo 6, comma 1, lettera c) , numero 3) del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58. Nel caso di fondi comuni avviati o cessati in corso
d'anno, (( ai fini del calcolo della media annua si assumono, rispettivamente,
i valori del patrimonio alla data di avvio o di cessazione del fondo )). Ai
fini dell'applicazione della presente disposizione non concorre a formare il
valore del patrimonio netto l'ammontare dell'imposta patrimoniale dovuta per il
periodo d'imposta e accantonata nel passivo. L'imposta e' corrisposta entro il
16 febbraio dell'anno successivo. Per l'accertamento, la riscossione e le
sanzioni dell'imposta non dichiarata o non versata si applicano le disposizioni
stabilite in materia di imposte sui redditi. 18. L'imposta di cui al comma
17 (( e' dovuta dai fondi per i quali non sia prevista la quotazione dei
certificati in un mercato regolamentato e che abbiano un patrimonio inferiore a
400 milioni di euro qualora sussista almeno uno dei seguenti requisiti: )) a)
le quote del fondo siano detenute, da meno di 10 partecipanti salvo che almeno
il 50 per cento di tali quote siano detenute da uno o piu' dei soggetti di cui
al comma 2 ultimo periodo dell'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001,
n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,
dai soggetti indicati nell'art. 6 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n.
239, da imprenditori individuali, societa' ed enti se le partecipazioni sono
relative all'impresa commerciale (( nonche' da enti pubblici, enti di
previdenza obbligatoria ed enti non commerciali di cui all'art. 73, comma 1,
lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni; )) (( b) in ogni caso il fondo sia istituito )) ai sensi degli
articoli 15 e 16 del regolamento del Ministro del tesoro del bilancio e della
programmazione economica 24 maggio 1999, n. 228, e piu' dei due terzi delle
quote siano detenute complessivamente, nel corso del periodo d'imposta, (( da
una o piu' persone fisiche )) legate fra loro da rapporti di parentela o
affinita' ai sensi dell'art. 5, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
nonche' da societa' ed enti di cui le persone fisiche medesime detengano il
controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, ovvero il diritto di
partecipazione agli utili superiore al 50 per cento (( e da trust di cui siano
disponenti o beneficiari, salvo che le predette quote siano relative ad imprese
commerciali esercitate da soggetti residenti ovvero a stabili organizzazioni
nel territorio dello Stato di soggetti non residenti )). (( 18-bis. L'imposta
sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria di cui all'articolo 5 del
decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modificazioni,
realizzati in dipendenza della cessione o del rimborso di quote di
partecipazione in fondi d'investimento immobiliare chiusi soggetti alle
disposizioni del comma 18 del presente articolo e' dovuta nella misura del 20
per cento. L'imposta e' applicata nella medesima misura al momento della
cessione o del rimborso anche qualora le quote siano immesse nei rapporti sui
quali sia stata esercitata l'opzione per l'applicazione dell'imposta
sostitutiva di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 461 del
1997, e successive modificazioni. 19. La societa' di gestione del risparmio
verifica la sussistenza dei requisiti di cui al comma 18, considerando la media
annua del valore delle quote detenute dai partecipanti nel periodo d'imposta. A
tal fine, entro il 31 dicembre di ogni anno, i possessori delle quote sono tenuti
a rendere apposita comunicazione scritta contenente tutte le informazioni
necessarie e aggiornate ai fini dell'applicazione delle disposizioni del comma
18. La societa' di gestione del risparmio segnala all'Agenzia delle entrate i
casi in cui i partecipanti al fondo hanno omesso, in tutto o in parte, di
rendere la comunicazione di cui al presente comma, non consentendo
l'applicazione dell'imposta di cui al comma 17. Con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti termini e modalita' per la
segnalazione di cui al periodo precedente )). 20. La sussistenza (( dei
requisiti indicati )) nel comma 18 determina l'applicazione dell'imposta
patrimoniale di cui al comma 17
a partire dal periodo d'imposta nel quale esse si
verificano. (( Qualora la societa' di gestione del risparmio non abbia potuto
applicare l'imposta patrimoniale di cui al comma 17 a seguito della mancata
comunicazione delle informazioni di cui al comma 19, l'imposta patrimoniale e'
applicata in capo ai partecipanti in proporzione al valore delle quote detenute
nel medesimo periodo d'imposta e risultante dai relativi prospetti periodici
redatti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c) numero 3), del testo
unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Per l'accertamento dell'imposta si
applicano le disposizioni del titolo IV del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e le sanzioni
sono applicate ai soli soggetti di cui al comma 19 del presente articolo che
hanno omesso, in tutto o in parte, la comunicazione alla societa' di gestione
del risparmio )). 21. Nell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 25 settembre
2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.
410, le parole: "una ritenuta del 12,50 per cento", sono sostituite
dalle seguenti: "una ritenuta del 20 per cento". (( 21-bis. Nel caso
di rimborso delle quote di partecipazione dei fondi comuni di investimento
immobiliare la ritenuta prevista dal comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge
25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
novembre 2001, n. 410, come modificato dal comma 21 del presente articolo, e'
operata sui proventi percepiti con l'aliquota del 12,50 per cento, fino a
concorrenza della differenza positiva tra il valore risultante dall'ultimo
rendiconto periodico redatto ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera c) numero
3), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, prima della
data di entrata in vigore del presente decreto e il costo di sottoscrizione o
acquisto )). 22. All'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
dopo il comma 5-ter e' inserito il seguente: "5-quater Salvo prova
contraria, si considerano residenti nel territorio dello Stato le societa' o
enti (( il cui patrimonio sia investito in misura prevalente in quote di fondi
)) di investimento immobiliare chiusi di cui all'articolo 37 del (( testo unico
di cui al )) decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e siano controllati
direttamente o indirettamente, per il tramite di societa' fiduciarie o per
interposta persona, da soggetti residenti in Italia. Il controllo e'
individuato ai sensi dell'art. 2359, (( commi primo e secondo )) , del codice
civile, anche per partecipazioni possedute da soggetti diversi dalle
societa'.". 23. Nel comma 2 dell'art. 51 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre
1986, n. 917, la lettera (( g-bis) )) e' abrogata. 24. La disposizione di cui
al comma 23 si applica in relazione alle azioni assegnate ai dipendenti a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. (( 24-bis. Al
comma 4 dell'articolo 27 del testo unico delle norme concernenti gli assegni
familiari, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n.
797, e successive modificazioni, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: ))
(( "g-bis) i redditi da lavoro dipendente derivanti dall'esercizio di
piani di stock option". )) (( 24-ter. L'esclusione dalla base imponibile
contributiva, disposta ai sensi della lettera g-bis) del comma 4 dell'articolo
27 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 1955, n. 797, introdotta dal comma 24-bis del presente articolo, opera
in relazione alle azioni assegnate ai dipendenti a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto. )) 25. Le cooperative a mutualita'
prevalente di cui all'art. 2512 del codice civile che presentano in bilancio un
debito per finanziamento contratto con i soci superiore a 50 milioni di euro, sempre
che tale debito sia superiore al patrimonio netto contabile, comprensivo
dell'utile d'esercizio, cosi' come risultanti alla data di approvazione del
bilancio d'esercizio, destinano il 5 per cento dell'utile netto annuale al
fondo di solidarieta' per i cittadini meno abbienti di cui all'articolo (( 81,
commi 29 e 30, del presente decreto )) , secondo le modalita' e i termini
stabiliti con decreto non regolamentare emanato dal Ministro dell'economia e
delle finanze, d'intesa con il Ministro della giustizia. 26. La disposizione di
cui al comma 25 si applica in relazione agli utili evidenziati nei bilanci
relativi all'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto e a quello successivo. 27. Il comma 3 dell'articolo 6 del decreto-legge
15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno
2002, n. 112, e' sostituito dal seguente: "3. Sugli interessi corrisposti
dalle societa' cooperative e loro consorzi, (( che non soddisfano i requisiti
della definizione di piccole e micro imprese di cui alla raccomandazione
2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003 )) , ai propri soci persone
fisiche residenti nel territorio dello Stato, relativamente ai prestiti erogati
alle condizioni stabilite dall'art. 13 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si applica una ritenuta a titolo di
imposta nella misura del 20 per cento.". 28. Al comma 460 dell'articolo 1
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo la lettera b) e' inserita la seguente
lettera: " (( b-bis) )) per la quota del 55 per cento degli utili netti
annuali delle societa' cooperative di consumo e loro consorzi". 29. In deroga all'articolo 3
della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 28 si
applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in
vigore del presente decreto; nella determinazione degli acconti dovuti per il
medesimo periodo di imposta, in sede di versamento della seconda o unica rata,
si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe
determinata applicando le disposizioni del comma 28. Art. 83. Efficienza
dell'Amministrazione finanziaria 1. Al fine di garantire maggiore efficacia ai
controlli sul corretto adempimento degli obblighi di natura fiscale e contributiva
a carico dei soggetti non residenti e di quelli residenti ai fini fiscali da
meno di 5 anni, l'I.N.P.S. e l'Agenzia delle entrate predispongono di comune
accordo appositi piani di controllo anche sulla base dello scambio reciproco
dei dati e delle informazioni in loro possesso. (( L'I.N.P.S. e l'Agenzia delle
entrate attivano altresi' uno scambio telematico mensile delle posizioni
relative ai titolari di partita IVA e dei dati annuali riferiti ai soggetti che
percepiscono utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione,
quando l'apporto e' costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro )). 2. L'I.N.P.S. e l'Agenzia
delle entrate determinano le modalita' di attuazione della disposizione di cui
al comma 1 con apposita convenzione. 3. Nel triennio 2009-2011 l'Agenzia delle entrate
realizza un piano di ottimizzazione dell'impiego delle risorse finalizzato ad
incrementare la capacita' operativa destinata alle attivita' di prevenzione e
repressione della evasione fiscale, rispetto a quella media impiegata agli
stessi fini nel biennio 2007-2008,
in misura pari ad almeno il 10 per cento. 4.
All'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 2-bis e' aggiunto
il seguente: "2-ter Il Dipartimento delle finanze con cadenza semestrale
fornisce ai comuni, anche per il tramite dell'Associazione nazionale dei comuni
italiani, l'elenco delle iscrizioni a ruolo delle somme derivanti da
accertamenti ai quali i comuni abbiano contribuito ai sensi dei commi
precedenti.". 5. Ai fini di una piu' efficace prevenzione e repressione
dei fenomeni di frode in materia di IVA nazionale e comunitaria l'Agenzia delle
entrate, l'Agenzia delle dogane e la Guardia di finanza incrementano la
capacita' operativa destinata a tali attivita' anche orientando appositamente
loro funzioni o strutture al fine di assicurare: a) l'analisi dei fenomeni e
l'individuazione di specifici ambiti di indagine; b) la definizione di apposite
metodologie di contrasto; c) la realizzazione di specifici piani di prevenzione
e contrasto dei fenomeni medesimi; d) il monitoraggio dell'efficacia delle
azioni poste in essere. 6. Il coordinamento operativo tra i soggetti
istituzionali di cui al comma 5 e' assicurato mediante un costante scambio
informativo anche allo scopo di consentire la tempestiva emissione degli atti
di accertamento e l'adozione di eventuali misure cautelari. 7. Gli esiti delle
attivita' svolte (( in attuazione delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 ))
formano oggetto di apposite relazioni annuali al Ministro dell'economia e delle
finanze. 8. Nell'ambito della programmazione dell'attivita' di accertamento
relativa agli anni 2009, 2010 e 2011 e' pianificata l'esecuzione di un piano
straordinario di controlli finalizzati alla determinazione sintetica del
reddito delle persone fisiche a norma dell'articolo 38 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sulla base di elementi e
circostanze di fatto certi desunti dalle informazioni presenti nel sistema
informativo dell'anagrafe tributaria nonche' acquisiti in base agli ordinari
poteri istruttori e in particolare a quelli acquisiti ai sensi dell'articolo
32, primo comma, (( numero 7) )) , del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 600 del 1973. 9. Nella selezione delle posizioni ai fini dei
controlli di cui al comma 8 e' data priorita' ai contribuenti che non hanno
evidenziato nella dichiarazione dei redditi alcun debito d'imposta e per i
quali esistono (( elementi indicativi )) di capacita' contributiva. 10.
Coerentemente con quanto previsto dall'articolo 33 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 63 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la Guardia di finanza
contribuisce al piano straordinario di cui al comma 8 destinando una adeguata
quota della propria capacita' operativa alle attivita' di acquisizione degli
elementi e circostanze di fatto certi necessari per la determinazione sintetica
del reddito delle persone fisiche a norma dell'articolo 38 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 600 del 1973. L'Agenzia delle entrate e la Guardia di
finanza definiscono annualmente, d'intesa tra loro, le modalita' della loro
cooperazione al piano. 11. Ai fini della realizzazione del piano di cui al
comma 8 ed in attuazione della previsione di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 dicembre 2005, n. 248, i comuni segnalano all'Agenzia delle entrate
eventuali situazioni rilevanti per la determinazione sintetica del reddito di
cui siano a conoscenza. 12. Al fine di favorire lo scambio di esperienze
professionali e amministrative tra le Agenzie fiscali attraverso la mobilita' dei
loro dirigenti generali di prima fascia, nonche' di contribuire al
perseguimento della maggiore efficienza e funzionalita' di tali Agenzie, su
richiesta nominativa del direttore di una Agenzia fiscale, che indica altresi'
l'alternativa fra almeno due incarichi da conferire, il Ministro dell'economia
e delle finanze assegna a tale Agenzia il dirigente generale di prima fascia in
servizio presso altra Agenzia fiscale, sentito il direttore della Agenzia
presso la quale e' in servizio il dirigente generale richiesto. Qualora per il
nuovo incarico sia prevista una retribuzione complessivamente inferiore a
quella percepita dal dirigente generale in relazione all'incarico gia'
ricoperto, per la differenza sono fatti salvi gli effetti economici del
contratto individuale di lavoro in essere presso l'Agenzia fiscale di
provenienza fino alla data di scadenza di tale contratto, in ogni caso senza
maggiori oneri rispetto alle risorse assegnate a legislazione vigente alla
Agenzia fiscale richiedente. In caso di rifiuto ad accettare gli incarichi
alternativamente indicati nella richiesta, il dirigente generale e' in esubero
ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165. 13. All'articolo 67 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, (( sono apportate le seguenti modificazioni: )) a) nel comma 1, lettera
b), la parola "sei" e' sostituita dalla seguente:
"quattro"; b) nel comma 3, il secondo periodo e' sostituito dal
seguente: "Meta' dei componenti sono scelti tra i dipendenti di pubbliche
amministrazioni ovvero tra soggetti ad esse esterni dotati di specifica
competenza professionale attinente ai settori nei quali opera l'agenzia". 14. In sede di prima
applicazione della disposizione di cui al comma 13 i comitati di gestione delle
Agenzie fiscali in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto
cessano automaticamente il trentesimo giorno successivo. 15. Al fine di
garantire la continuita' delle funzioni di controllo e monitoraggio dei dati
fiscali e finanziari, i diritti dell'azionista della societa' di gestione del
sistema informativo dell'amministrazione finanziaria ai sensi dell'articolo 22,
comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono esercitati dal Ministero
dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del ((
regolamento di cui al )) decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio
2008, n. 43, che provvede agli atti conseguenti in base alla legislazione
vigente. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il presente
comma. Il consiglio di amministrazione, composto di cinque componenti, e'
conseguentemente rinnovato entro il 30 giugno 2008 senza applicazione
dell'articolo 2383, terzo comma, del codice civile. 16. Al fine di assicurare
maggiore effettivita' alla previsione di cui all'articolo 1 del decreto-legge
30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
dicembre 2005, n. 248, i comuni, entro i sei mesi successivi alla richiesta di
iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero, confermano
all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate competente per l'ultimo domicilio
fiscale che il richiedente ha effettivamente cessato la residenza nel
territorio nazionale. Per il triennio successivo alla predetta richiesta di
iscrizione la effettivita' della cessazione della residenza nel territorio
nazionale e' sottoposta a vigilanza da parte dei comuni e dell'Agenzia delle
entrate, la quale si avvale delle facolta' istruttorie di cui al Titolo IV del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 17. In fase di prima
attuazione delle disposizioni (( del )) comma 16, la specifica vigilanza ivi
prevista da parte dei comuni e dell'Agenzia delle entrate viene esercitata
anche nei confronti delle persone fisiche che hanno chiesto la iscrizione
nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero a far corso dal 1° gennaio 2006. L'attivita' dei
comuni e' anche in questo caso incentivata con il riconoscimento della quota
pari al 30 per cento delle maggiori somme relative ai tributi statali riscosse a
titolo definitivo previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre
2005, n. 248. 18. Allo scopo di semplificare la gestione dei rapporti con
l'Amministrazione fiscale, ispirandoli a principi di reciproco affidamento ed
agevolando il contribuente mediante la compressione dei tempi di definizione,
nel decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dopo l'articolo 5 e' inserito
il seguente: "Art. 5-bis (Adesione ai verbali di constatazione). - 1. Il
contribuente puo' prestare adesione anche ai verbali di constatazione in
materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto redatti ai
sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, che consentano
l'emissione di accertamenti parziali previsti dall'articolo 41-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 54,
quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633. 2. L'adesione
di cui al comma 1 puo' avere ad oggetto esclusivamente il contenuto integrale
del verbale di constatazione e deve intervenire entro i trenta giorni
successivi (( alla data della consegna )) del verbale medesimo mediante
comunicazione (( al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate ed all'organo
)) che ha redatto il verbale. Entro i sessanta giorni successivi (( alla
comunicazione al competente Ufficio dell'Agenzia delle entrate, lo stesso ))
notifica al contribuente l'atto di definizione dell'accertamento parziale recante
le indicazioni previste (( dall'articolo 7 )). 3. In presenza
dell'adesione di cui al comma 1 la misura delle sanzioni applicabili indicata
nell'articolo 2, comma 5, e' ridotta alla meta' (( e le somme dovute risultanti
dall'atto di definizione dell'accertamento parziale devono essere versate nei
termini e con le modalita' di cui all'articolo 8, senza prestazione delle
garanzie ivi previste in caso di versamento rateale. Sull'importo delle rate
successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dal
giorno successivo alla data di notifica dell'atto di definizione
dell'accertamento parziale )). (( 4.
In caso di mancato pagamento delle somme dovute di cui
al comma 3 il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione
a ruolo a titolo definitivo delle predette somme a norma dell'articolo 14 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 )).". ((
18-bis. L'articolo 5-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, si
applica con riferimento ai verbali di constatazione consegnati a decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto )). (( 18-ter. In sede di
prima applicazione dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997,
n. 218: )) (( a) il termine per la comunicazione dell'adesione da parte del
contribuente ai verbali consegnati entro la data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto e' comunque prorogato fino al 30
settembre 2008; )) (( b) il termine per la notifica dell'atto di definizione
dell'accertamento parziale relativo ai verbali consegnati al contribuente fino
al 31 dicembre 2008 e' comunque prorogato al 30 giugno 2009 )). (( 18-quater.
Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono stabilite le modalita' di effettuazione della
comunicazione dell'adesione da parte del contribuente prevista dall'articolo
5-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 )). 19. In funzione
dell'attuazione del federalismo fiscale, (( a decorrere )) dal 1° gennaio 2009
gli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto
1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427,
vengono elaborati, (( sentite le associazioni professionali e di categoria )) ,
anche su base regionale o comunale, ove cio' sia compatibile con la metodologia
prevista dal (( comma 1 )) , secondo periodo, dello stesso articolo 62-bis. 20.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le
modalita' di attuazione del comma 19, prevedendo che la elaborazione su base
regionale o comunale avvenga con criteri di gradualita' entro il 31 dicembre
2013 e garantendo che alla stessa possano partecipare anche i comuni, in
attuazione della previsione di cui articolo 1 del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.
248. 21. All'articolo 22 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, dopo
il comma 1 sono inseriti i seguenti: "1-bis In caso di versamento di somme
eccedenti almeno cinquanta euro rispetto a quelle complessivamente richieste
dall'agente della riscossione, quest'ultimo ne offre la restituzione all'avente
diritto notificandogli una comunicazione delle modalita' di restituzione
dell'eccedenza. Decorsi tre mesi dalla notificazione senza che l'avente diritto
abbia accettato la restituzione, ovvero, per le eccedenze inferiori a cinquanta
euro, decorsi tre mesi dalla data del pagamento, l'agente della riscossione
riversa le somme eccedenti all'ente creditore ovvero, se tale ente non e'
identificato ne' facilmente identificabile, all'entrata del bilancio dello
Stato, ad esclusione di una quota pari al 15 per cento, che affluisce ad
apposita contabilita' speciale. Il riversamento e' effettuato il giorno 20 dei
mesi di giugno e dicembre di ciascun anno. 1-ter La restituzione ovvero il
riversamento sono effettuati al netto dell'importo delle spese di
notificazione, determinate ai sensi dell'articolo 17, comma 7-ter trattenute
dall'agente della riscossione a titolo di rimborso delle spese sostenute per la
notificazione. 1-quater Resta fermo il diritto di chiedere, entro l'ordinario
termine di prescrizione, la restituzione delle somme eccedenti di cui al comma
1-bis all'ente creditore ovvero allo Stato. In caso di richiesta allo Stato, le
somme occorrenti per la restituzione sono prelevate dalla contabilita' speciale
prevista dal comma 1-bis e riversate all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze". 22. Le somme eccedenti di cui all'articolo
22, comma 1-bis del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, incassate
anteriormente al quinto anno precedente la data di entrata in vigore del
presente decreto, sono versate entro il 20 dicembre 2008 ed affluiscono
all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al ((
Fondo speciale istituito con l'articolo 81, comma 29, del presente decreto )).
23. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 1, sono
soppresse le parole da "Se" a "cancellazione dell'ipoteca";
b) nel comma 4, le parole da "l'ultimo" a "mese" sono
sostituite dalle seguenti: "nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto
di accoglimento dell'istanza di dilazione"; c) il comma 4-bis e' abrogato.
In ogni caso le sue disposizioni continuano a trovare applicazione nei riguardi
delle garanzie prestate ai sensi dell'articolo 19 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 nel testo vigente anteriormente
alla data di entrata in vigore del presente decreto. (( 23-bis. All'articolo 28
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il
comma 3 e' inserito il seguente: "3-bis. Il pagamento effettuato con i
mezzi diversi dal contante individuati ai sensi del comma 3 si considera
omesso: a) in caso di utilizzazione di un assegno, se l'assegno stesso risulta
scoperto o comunque non pagabile; b) in caso di utilizzazione di una carta di
credito, se il gestore della carta non fornisce la relativa provvista
finanziaria.". )) (( 23-ter. All'articolo 47-bis, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo la parola:
"concessionari" sono inserite le seguenti: "e ai soggetti da
essi incaricati" )). 24. All'articolo 79, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo la parola
"131", sono inserite le seguenti: ", moltiplicato per tre".
(( 25. E' istituito presso il Ministero degli affari esteri il Comitato
strategico per lo sviluppo e la tutela all'estero degli interessi nazionali in
economia, con compiti di analisi, indirizzo, supporto e coordinamento nel campo
dei fenomeni economici complessi propri della globalizzazione quali l'influenza
dei fondi sovrani e lo sviluppo sostenibile nei Paesi in via di sviluppo. La
composizione del Comitato, ai cui lavori partecipano qualificati rappresentanti
di Ministeri, nonche' alte professionalita' ed esperienze tecniche nei suoi
settori di intervento, e' definita con decreto del Ministro degli affari
esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale
sono stabilite altresi' le disposizioni generali del suo funzionamento. Le
funzioni di segreteria del Comitato sono assicurate, nei limiti degli ordinari
stanziamenti di bilancio, dalle strutture del Ministero degli affari esteri. La
partecipazione al Comitato e' gratuita. 26.-28. (Soppressi). 28-bis.
All'articolo 19-bis1, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: "a prestazioni alberghiere
e a somministrazione di alimenti e bevande, con esclusione di quelle inerenti
alla partecipazione a convegni, congressi e simili, erogate nei giorni di
svolgimento degli stessi, delle somministrazioni effettuate nei confronti dei
datori di lavoro nei locali dell'impresa o in locali adibiti a mensa
scolastica, aziendale o interaziendale e delle somministrazioni commesse da
imprese che forniscono servizi sostitutivi di mense aziendali" sono
soppresse. 28-ter. Le disposizioni di cui al comma 28-bis si applicano alle
operazioni effettuate a partire dal 1° settembre 2008. 28-quater. Al testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modificazioni: a) all'articolo 109, comma 5, e' aggiunto, in fine,
il seguente periodo: "Fermo restando quanto previsto dai periodi
precedenti, le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di
alimenti e bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell'articolo 95, sono
deducibili nella misura del 75 per cento"; b) all'articolo 54, comma 5, il
primo periodo e' sostituito dal seguente: "Le spese relative a prestazioni
alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande sono deducibili nella
misura del 75 per cento e, in ogni caso, per un importo complessivamente non
superiore al 2 per cento dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo di
imposta.". 28-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 28-quater entrano
in vigore a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2008. Nella determinazione degli acconti dovuti per il medesimo
periodo d'imposta, l'imposta del periodo precedente e' determinata applicando
le disposizioni del comma 28-quater. 28-sexies. Nelle more dell'adozione del
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze previsto dall'articolo 1,
comma 225, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, gli enti locali e i soggetti
di cui alla lettera b) del comma 5 dell'articolo 52 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, accedono ai dati e alle
informazioni disponibili presso il sistema informativo dell'Agenzia delle
entrate, ivi compresi quelli di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive
modificazioni, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Ministro
delle finanze 16 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del
24 novembre 2000. Le facolta' ivi previste possono essere esercitate solo dopo
la notifica dell'ingiunzione prevista dal testo unico delle disposizioni di
legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui
al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Il riferimento al numero
identificativo del ruolo, contenuto nell'articolo 2 del citato decreto del Ministro
delle finanze 16 novembre 2000, e' sostituito con il riferimento alla data di
notifica dell'ingiunzione e alla relativa causale. Il dirigente o responsabile
dell'ufficio, nel caso degli enti locali, e il legale rappresentante o
direttore generale, nel caso dei soggetti di cui alla citata lettera b) del
comma 5 dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, e successive
modificazioni, autorizzano preventivamente l'accesso in forma scritta e
individuano in via generale i dipendenti destinati a provvedervi, scegliendoli
tra quelli con rapporto di lavoro a tempo indeterminato da almeno due anni. I
nominativi di tali dipendenti sono comunicati all'Agenzia delle entrate. A
decorrere dall'anno 2009 l'elenco
di tali nominativi e' trasmesso entro il 31 marzo di ogni anno. E' esclusa,
quanto all'accesso, ogni discriminazione tra i soggetti di cui alla citata
lettera b) del comma 5 dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del
1997, e successive modificazioni, e gli agenti della riscossione. )) ((
28-septies. All'art. 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le
seguenti modificazioni: )) (( a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: ", sulla quale svolge attivita' di coordinamento, attraverso la
preventiva approvazione dell'ordine del giorno delle sedute del consiglio di
amministrazione e delle deliberazioni da assumere nello stesso consiglio";
)) (( b)al comma 14, le parole da: "i risultati" fino alla fine del
comma sono sostituite dalle seguenti: "gli elementi acquisiti nello
svolgimento dell'attivita' di coordinamento prevista dal comma 1". )) ((
28-octies. In attuazione della decisione C(2008)869 def. dell'11 marzo 2008
della Commissione, i soggetti che si sono avvalsi del regime d'imposta
sostitutiva di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 24 dicembre 2003, n.
350, sono tenuti alla restituzione dell'aiuto fruito nei termini e con le
modalita' previsti dai commi da 28-novies a 28-undecies del presente articolo
)). (( 28-novies. L'importo dell'aiuto oggetto di recupero e' determinato
secondo i seguenti criteri: a) applicazione, in luogo del regime d'imposta
sostitutiva con aliquota del 9 per cento di cui al comma 28-octies, dichiarato
incompatibile con il mercato comune, del regime d'imposta sostitutiva di cui
all'articolo 2, comma 25, della citata legge 24 dicembre 2003, n. 350, in materia di
rivalutazione dei beni; b) applicazione dell'aliquota del 19 per cento sulle
differenze di valore riallineate relative a beni ammortizzabili e del 15 per
cento su quelle relative a beni non ammortizzabili; c) esclusione dal regime
d'imposta sostitutiva delle differenze di valore relative alle partecipazioni
detenute nella Banca d'Italia, in quanto fruenti del regime di esenzione
previsto dall'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni; d) attualizzazione alla data del 20 giugno 2004 delle somme
versate in applicazione del regime dichiarato incompatibile e decorrenza del
calcolo degli interessi dovuti sugli importi oggetto di recupero a decorrere
dalla stessa data; e) determinazione degli interessi secondo le disposizioni di
cui al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile
2004, e successive modificazioni. )) (( 28-decies. Con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e'
approvato l'apposito modello per la dichiarazione dei maggiori importi oggetto
di restituzione. Il modello di dichiarazione dei maggiori importi dovuti deve
essere presentato da parte dei soggetti tenuti alla restituzione dell'aiuto
all'Agenzia delle entrate entro quindici giorni dalla emanazione del predetto
provvedimento. )) (( 28-undecies. L'Agenzia delle entrate, sulla base delle
dichiarazioni predisposte ai sensi del comma 28-decies e trasmesse da ciascun
soggetto beneficiario dell'aiuto, liquida gli importi dovuti, comprensivi degli
interessi, ed entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine di
presentazione della dichiarazione notifica apposita comunicazione contenente
l'ingiunzione di pagamento, con l'intimazione che, in caso di mancato
versamento entro trenta giorni dalla data di notifica, si procede, ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive
modificazioni, all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme non
versate, nonche' degli ulteriori interessi dovuti )). (( 28-duodecies.
L'articolo 2, comma 26, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' abrogato )).
Art. 83-bis. (( Tutela della sicurezza stradale e della regolarita' del mercato
dell'autotrasporto di cose per conto di terzi )) (( 1. L'Osservatorio sulle
attivita' di autotrasporto di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21
novembre 2005, n. 286, sulla base di un'adeguata indagine a campione e tenuto
conto delle rilevazioni effettuate mensilmente dal Ministero dello sviluppo
economico sul prezzo medio del gasolio per autotrazione, determina mensilmente
il costo medio del carburante per chilometro di percorrenza, con riferimento
alle diverse tipologie di veicoli, e la relativa incidenza. 2. Lo stesso
Osservatorio, con riferimento alle tipologie dei veicoli, determina, il
quindicesimo giorno dei mesi di giugno e di dicembre, la quota, espressa in
percentuale, dei costi di esercizio dell'impresa di autotrasporto per conto di
terzi rappresentata dai costi del carburante )). (( 3. Le disposizioni dei
commi da 4 a
11 del presente articolo sono volte a disciplinare i meccanismi di adeguamento
dei corrispettivi dovuti dal mittente per i costi del carburante sostenuti dal
vettore e sono sottoposte a verifica, con riferimento all'impatto sul mercato,
dopo un anno dalla data della loro entrata in vigore )). (( 4. Qualora il
contratto di trasporto sia stipulato in forma scritta, ai sensi dell'articolo 6
del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, lo stesso contratto, ovvero
la fattura emessa dal vettore per le prestazioni ivi previste, evidenzia, ai
soli fini civilistici e amministrativi, la parte del corrispettivo dovuto dal
mittente, corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore per
l'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale importo deve corrispondere al
prodotto dell'ammontare del costo chilometrico determinato ai sensi del comma
1, nel mese precedente a quello dell'esecuzione del trasporto, moltiplicato per
il numero dei chilometri corrispondenti alla prestazione indicata nel contratto
o nella fattura )). (( 5. Nel caso in cui il contratto abbia ad oggetto
prestazioni di trasporto da effettuare in un arco temporale eccedente i trenta
giorni, la parte del corrispettivo corrispondente al costo del carburante
sostenuto dal vettore per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, cosi'
come gia' individuata nel contratto o nelle fatture emesse con riferimento alle
prestazioni effettuate dal vettore nel primo mese di vigenza dello stesso, e'
adeguata sulla base delle variazioni intervenute nel prezzo del gasolio da
autotrazione accertato ai sensi del comma 1, laddove dette variazioni superino
del 2 per cento il valore preso a riferimento al momento della sottoscrizione
del contratto stesso o dell'ultimo adeguamento effettuato )). (( 6. Qualora il
contratto di trasporto di merci su strada non sia stipulato in forma scritta,
ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, la
fattura emessa dal vettore evidenzia, ai soli fini civilistici e
amministrativi, la parte del corrispettivo dovuto dal mittente, corrispondente
al costo del carburante sostenuto dal vettore per l'esecuzione delle
prestazioni contrattuali. Tale importo deve corrispondere al prodotto
dell'ammontare del costo chilometrico determinato, per la classe cui appartiene
il veicolo utilizzato per il trasporto, ai sensi del comma 1, nel mese
precedente a quello dell'esecuzione del trasporto, per il numero di chilometri
corrispondenti alla prestazione indicata nella fattura )). (( 7. La parte del
corrispettivo dovuto al vettore, diversa da quella di cui al comma 6, deve
corrispondere a una quota dello stesso corrispettivo che, fermo restando quanto
dovuto dal mittente a fronte del costo del carburante, sia almeno pari a quella
identificata come corrispondente a costi diversi dai costi del carburante nel
provvedimento di cui al comma 2 )). (( 8. Laddove la parte del corrispettivo
dovuto al vettore, diversa da quella di cui al comma 6, risulti indicata in un
importo inferiore a quello indicato al comma 7, il vettore puo' chiedere al
mittente il pagamento della differenza. Qualora il contratto di trasporto di
merci su strada non sia stato stipulato in forma scritta, l'azione del vettore
si prescrive decorsi cinque anni dal giorno del completamento della prestazione
di trasporto. Qualora il contratto di trasporto sia stipulato in forma scritta,
l'azione del vettore si prescrive in un anno ai sensi dell'articolo 2951 del
codice civile )). (( 9. Se il committente non provvede al pagamento entro i
quindici giorni successivi, il vettore puo' proporre, entro i successivi
quindici giorni, a pena di decadenza, domanda d'ingiunzione di pagamento
mediante ricorso al giudice competente, ai sensi dell'articolo 638 del codice
di procedura civile, producendo la documentazione relativa alla propria
iscrizione all'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, la
carta di circolazione del veicolo utilizzato per l'esecuzione del trasporto, la
fattura per i corrispettivi inerenti alla prestazione di trasporto, la
documentazione relativa all'avvenuto pagamento dell'importo indicato e i
calcoli con cui viene determinato l'ulteriore corrispettivo dovuto al vettore
ai sensi dei commi 7 e 8. Il giudice, verificata la regolarita' della
documentazione e la correttezza dei calcoli prodotti, ingiunge al committente,
con decreto motivato, ai sensi dell'articolo 641 del codice di procedura
civile, di pagare l'importo dovuto al vettore senza dilazione, autorizzando
l'esecuzione provvisoria del decreto ai sensi dell'articolo 642 del codice di
procedura civile e fissando il termine entro cui puo' essere fatta opposizione,
ai sensi delle disposizioni di cui al libro IV, titolo I, capo I, del medesimo
codice )). (( 10. Fino a quando non saranno disponibili le determinazioni di
cui ai commi 1 e 2, l'importo
dell'adeguamento automatico del corrispettivo dovuto dal committente per
l'incremento dei costi del carburante sostenuto dal vettore e' calcolato sulla
base delle rilevazioni mensili effettuate dal Ministero dello sviluppo
economico e si applica ai corrispettivi per le prestazioni di trasporto
pattuite nei mesi precedenti qualora le variazioni intervenute nel prezzo del
gasolio superino del 2 per cento il valore preso a riferimento al momento della
conclusione del contratto. Inoltre, la quota di cui al comma 2 e' pari al 30
per cento per i veicoli di massa complessiva pari o superiore a 20 tonnellate,
al 20 per cento per i veicoli di massa complessiva inferiore a 20 tonnellate e
pari o superiore a 3,5 tonnellate e al 10 per cento per i veicoli di massa
complessiva inferiore a 3,5 tonnellate )). (( 11. Le disposizioni dei commi da 3 a 10 del presente articolo
trovano applicazione con riferimento agli aumenti intervenuti nel costo del
gasolio a decorrere dal 1° luglio 2008 o dall'ultimo adeguamento effettuato )).
(( 12. Il termine di pagamento del corrispettivo relativo ai contratti di
trasporto di merci su strada, nei quali siano parte i soggetti che svolgono
professionalmente operazioni di trasporto, e' fissato in trenta giorni dalla
data di emissione della fattura da parte del creditore, salva diversa
pattuizione scritta fra le parti, in applicazione del decreto legislativo 9
ottobre 2002, n. 231 )). (( 13.
In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma
12, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori di cui
all'articolo 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. )) (( 14. Ferme
restando le sanzioni previste dall'articolo 26 della legge 6 giugno 1974, n.
298, e successive modificazioni, e dall'articolo 7 del decreto legislativo 21
novembre 2005, n. 286, ove applicabili, alla violazione delle norme di cui ai
commi 6, 7, 8 e 9 consegue la sanzione dell'esclusione fino a sei mesi dalla
procedura per l'affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi, nonche'
la sanzione dell'esclusione per un periodo di un anno dai benefici fiscali,
finanziari e previdenziali di ogni tipo previsti dalla legge )). (( 15. Le
sanzioni indicate al comma 14 sono applicate dall'autorita' competente )). ((
16. Non si da' luogo all'applicazione delle sanzioni introdotte dal comma 14
nel caso in cui le parti abbiano stipulato un contratto di trasporto conforme a
un accordo volontario concluso, tra la maggioranza delle organizzazioni associative
dei vettori e degli utenti dei servizi di trasporto rappresentati nella
Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica, per disciplinare lo
svolgimento dei servizi di trasporto in uno specifico settore merceologico )).
(( 17. Al fine di garantire il pieno rispetto delle disposizioni
dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e di
assicurare il corretto e uniforme funzionamento del mercato, l'installazione e
l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti non possono essere
subordinati alla chiusura di impianti esistenti ne' al rispetto di vincoli, con
finalita' commerciali, relativi a contingentamenti numerici, distanze minime
tra impianti e tra impianti ed esercizi o superfici minime commerciali o che pongono
restrizioni od obblighi circa la possibilita' di offrire, nel medesimo impianto
o nella stessa area, attivita' e servizi integrativi )). (( 18. Le disposizioni
di cui al comma 17 costituiscono principi generali in materia di tutela della
concorrenza e livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117
della Costituzione )). (( 19. All'articolo 1, comma 3, primo periodo, del
decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, le parole: "iscritto al
relativo albo professionale" sono sostituite dalle seguenti:
"abilitato ai sensi delle specifiche normative vigenti nei Paesi
dell'Unione europea" )). (( 20. All'articolo 7, comma 1, del decreto
legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, le parole: "e a fronte della chiusura
di almeno settemila impianti nel periodo successivo alla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo" sono soppresse )). (( 21. Le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dei propri
poteri di programmazione del territorio, promuovono il miglioramento della rete
distributiva dei carburanti e la diffusione dei carburanti eco-compatibili,
secondo criteri di efficienza, adeguatezza e qualita' del servizio per i
cittadini, nel rispetto dei principi di non discriminazione previsti dal comma
17 e della disciplina in materia ambientale, urbanistica e di sicurezza )). ((
22. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas, determina, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, i criteri di vettoriamento del
gas per autotrazione attraverso le reti di trasporto e distribuzione del gas
naturale )). (( 23. Le somme disponibili per il proseguimento degli interventi
a favore dell'autotrasporto sul fondo di cui all'articolo 1, comma 918, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, al netto delle misure previste dal regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2007, n. 273,
sono destinate, in via prioritaria e per gli importi indicati nei commi 24, 25,
26 e 28 del presente articolo, a interventi in materia di riduzione dei costi
di esercizio delle imprese di autotrasporto di merci, con particolare
riferimento al limite di esenzione contributiva e fiscale delle indennita' di
trasferta e all'imponibilita', ai fini del reddito da lavoro dipendente, delle
maggiorazioni corrisposte per le prestazioni di lavoro straordinario, nonche' a
incentivi per la formazione professionale e per processi di aggregazione
imprenditoriale. )) (( 24. Nel limite di spesa di complessivi 30 milioni di
euro, sono rideterminati: a) la quota di indennita' percepita nell'anno 2008
dai prestatori di lavoro addetti alla guida, dipendenti delle imprese
autorizzate all'autotrasporto di merci per le trasferte o le missioni fuori del
territorio comunale effettuate nel medesimo anno, di cui al comma 5
dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente,
ferme restando le ulteriori disposizioni del medesimo comma 5; b) l'importo
della deduzione forfetaria relativa a trasferte effettuate fuori del territorio
comunale nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, previsto dall'articolo 95, comma 4,
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, al netto
delle spese di viaggio e trasporto )). (( 25. Nel limite di spesa di 30 milioni
di euro, e' fissata la percentuale delle somme percepite nel 2008 relative alle
prestazioni di lavoro straordinario di cui al decreto legislativo 8 aprile
2003, n. 66, e successive modificazioni, effettuate nel medesimo anno dai
prestatori di lavoro addetti alla guida dipendenti delle imprese autorizzate
all'autotrasporto di merci, che non concorre alla formazione del reddito
imponibile ai fini fiscali e contributivi. Ai fini dell'applicazione
dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del decreto-legge 27 maggio
2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126,
le somme di cui al periodo precedente rilevano nella loro interezza )). (( 26.
Per l'anno 2008, nel limite di spesa di 40 milioni di euro, e' riconosciuto un
credito di imposta corrispondente a quota parte dell'importo pagato quale tassa
automobilistica per l'anno 2008 per ciascun veicolo, di massa massima
complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate, posseduto e utilizzato per la
predetta attivita'. La misura del credito d'imposta deve essere determinata in
modo tale che, per i veicoli di massa massima complessiva superiore a 11,5
tonnellate, sia pari al doppio della misura del credito spettante per i veicoli
di massa massima complessiva compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate. Il credito
d'imposta e' usufruibile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, non e'
rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta di
cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive
modificazioni, ne' dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non
rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni )). (( 27.
Tenuto conto del numero degli aventi diritto e dei limiti di spesa indicati nei
commi 24, 25 e 26, con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate
e, limitatamente a quanto previsto dal comma 25, di concerto con il Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono stabiliti la quota di
indennita' non imponibile, gli importi della deduzione forfetaria, la
percentuale delle somme per lavoro straordinario non imponibile e la misura del
credito d'imposta, previsti dai medesimi commi, nonche' le eventuali
disposizioni applicative necessarie per assicurare il rispetto dei limiti di
spesa di cui al comma 29 )). (( 28. Agli incentivi per le aggregazioni
imprenditoriali e alla formazione professionale sono destinate risorse
rispettivamente pari a 9 milioni di euro e a 7 milioni di euro. Con regolamenti
governativi, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalita'
di erogazione delle risorse di cui al presente comma )). (( 29. Agli oneri
derivanti dall'attuazione dei commi 24, 25, 26 e 28, pari a complessivi 116
milioni di euro, di cui 106,5 milioni di euro per l'anno 2008 e 9,5 milioni di
euro per l'anno 2009, si fa fronte con le risorse disponibili sul fondo di cui
al comma 918 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 )). (( 30. Le
misure previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 2007, n. 273, sono estese all'anno 2009, nell'ambito
degli interventi consentiti in attuazione dell'articolo 9 del presente decreto,
previa autorizzazione della Commissione europea )). (( 31. Il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti individua, tra le misure del presente articolo,
quelle relativamente alle quali occorre la previa verifica della compatibilita'
con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, ai sensi
dell'articolo 87 del Trattato che istituisce la Comunita' europea )). Titolo V
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI Art. 84. Copertura finanziaria 1. Agli oneri
derivanti dagli articoli 3, 14, 19, 22, (( 60, comma 8 )) , 63, commi 1, 3, 4,
6, 7, 8, 9, 10 e 12, 72, commi da 7
a 11, (( 79, comma 2 )) , 81, 82, (( comma 16 )) , del
presente decreto-legge, pari a 1.520,5 milioni di euro per l'anno 2008, a 5.569,1 milioni di
euro per l'anno 2009, a
4.203,2 milioni di euro per l'anno 2010 e a 4.486,3 milioni di euro per l'anno
2011, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dal
presente provvedimento. (( 1-bis. All'onere derivante dall'attuazione
dell'articolo 63, comma 9-bis, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni
2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma "Fondi di riserva
e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
solidarieta' sociale )). (( 1-ter. All'onere derivante dall'attuazione
dell'articolo 63-bis, comma 5, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2010, si
provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126 )). (( 1-quater. Agli
ulteriori oneri derivanti dall'articolo 82, comma 27, pari a 1,4 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante riduzione lineare degli
stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come
determinate dalla Tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244.
All'onere derivante dall'articolo 70, comma 1-bis, e 71, comma 1-bis,
rispettivamente pari a 8,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 e a 0,9
milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente
riduzione della dotazione del fondo per interventi strutturali di politica
economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 )).
(( 1-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 19 dell'articolo 61, pari a 400
milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, che aumentano a 530
milioni di euro per l'anno 2009 e a 450 milioni di euro per gli anni 2010 e
2011 ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno ed
indebitamento netto, si provvede: a) quanto a 120 milioni di euro per l'anno
2009, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale
di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010,
nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente
utilizzando i seguenti accantonamenti: )) (( Ministero dell'economia e delle
finanze 846.000; )) (( Ministero del lavoro e della previdenza sociale 519.000;
)) (( Ministero della giustizia 10.000; )) (( Ministero degli affari esteri
7.800.000; )) (( Ministero dell'interno 39.700.000; )) (( Ministero per i beni
e le attività culturali 1.568.000; )) (( Ministero della salute 13.000.000; ))
(( Ministero dei trasporti 67.000; )) (( Ministero dell'università e della
ricerca 1.490.000; )) (( Ministero della solidarietà sociale 55.000.000; )) ((
b) quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2009, mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge
27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio
2008, n. 126; c) quanto a 50 milioni di euro per gli anni 2009, 2010 e 2011,
mediante utilizzo di quota delle risorse di cui al comma 11 dell'articolo 61
del presente decreto; d) quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2009 e a 400
milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, mediante utilizzo del
Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. A tal fine quota parte
della riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente,
delle missioni di spesa di ciascun Ministero, per un importo pari a 300 milioni
di euro per l'anno 2009 e a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e
2011, affluisce nel Fondo di cui al primo periodo. )) 2. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le
occorrenti variazioni di bilancio. Art. 85. Entrata in vigore 1. Il presente decreto
entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la
conversione in legge. Avvertenza; Si omette la riproposizione dell'Allegato A
(disposizioni abrogate ex art. 24), perche' riformulato dalla legge di
conversione e dell'Elenco 1 (previsto dall'art. 60, comma 1 del decreto-legge),
in quanto integralmente sostituito. Entrambi sono riportati, rispettivamente,
alle pagine 94 e 318 di questo stesso supplemento ordinario.
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( da "Corriere Alto Adige" del 25-08-2008)
Argomenti: Costi della politica
Corriere dell'Alto
Adige - BOLZANO - sezione: BOLZANOEPROV - data: 2008-08-24 num: - pag: 7
categoria: REDAZIONALE Costi della politica Taglio delle indennità Minniti e
Sigismondi raccolgono firme BOLZANO - Sostituire le
indennità dei consiglieri provinciali con gettoni di
presenza per risparmiare cinque milioni di euro
l'anno. I consiglieri provinciali di An, Mauro Minniti e Alberto Sigismondi,
lanciano una petizione popolare per convincere la Volkspartei a tagliare i
costi della politica. A chi li accusa di demagogia per essersi mossi solo a
poche settimane dal voto i due replicano che "hanno atteso che
dalla Regione arrivasse una proposta seria" e che "dopo la legge
truffa fatta approvare dalla maggioranza" hanno deciso di mettere nero su
bianco una proposta alternativa. Insieme ai due consiglieri provinciali, a
presentare la petizione popolare c'erano la consigliera comunale Teresa Tomada,
il presidente del comitato inquilini Ipes Gianfranco Ponte e Eriprando Della
Torre di Valsassina di Alleanza per l'Alto Adige. "Ingiusto accusarci di
demagogia, noi - spiega - abbiamo presentato un disegno di legge non appena è
stato approvato il taglio dei vitalizi degli ex consiglieri regionali. Quella
era una legge demagogica, non la nostra proposta che la maggioranza non ha
nemmeno preso in considerazione ". A questo punto i due consiglieri hanno
deciso di lanciare la raccolta firme. "Noi - aggiunge Alberto Sigismondi -
non abbiamo paura di questa legge che la prossima giunta si troverà sul tavolo
appena insediata. Anche noi saremo toccati da questo taglio delle indennità ma
non ci tiriamo indietro". La proposta di An si basa fondamentalmente su
due capisaldi: la sostituzione delle indennità con semplici gettoni
di presenza e una diversa organizzazione delle sedute che dovrebbero
tenersi più spesso e nelle ore serali. I consiglieri infatti dovrebbero
mantenere il loro lavoro oppure accontentarsi dei gettoni di
presenza che non potrebbero superare i 2.500 euro al mese contro i 6.400
di oggi (13mila lordi). "I soldi che si rispamierebbero - concludono i due
esponenti di An - potrebbero essere investiti per rifinanziare la spesa
sociale". M. An. Basta sprechi Alberto Sigismondi consigliere provinciale
di An.
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( da "Sole 24 Ore, Il" del 25-08-2008)
Argomenti: Costi della politica
Il Sole-24 Ore
sezione: LETTURE data: 2008-08-24 - pag: 30 autore: Anniversari Le lavagne di
Vittorini Nel centenario della nascita dell'intellettuale siciliano (e nel 50º
del "Gattopardo", da lui rifiutato) fioriscono i saggi che lo
consacrano nell'Olimpo della nostra editoria di Salvatore Silvano Nigro I l
libro è uno spazio arredabile e percorribile. Capitoli, paragrafi, titoli
correnti, e sottotitoli, ne disegnano l'architettura interna: con l'apertura di
vuoti, che sono corridoi; e con l'aggiunta di scale, che sono indici. Epigrafi
e corredi illustrativi ne ammobiliano i vani. Mentre i prospetti esterni,
copertine e "soffietti", sono spazi di rappresentanza e di seduzione.
Questo catasto, finora immobile e descrittivo negli studi, viene ora seguito
nel tempo, e di volta in volta verificato nelle sue modificazioni, anche se
limitatamente al genere narrativo, da Chrétien de Troyes a Georges Perec, in un
saggio storico e tipologico di Ugo Dionne: La voie aux chapitres. Poétique de
la disposition romanesque ( Seuil,Parigi, pagg. 600, à 29,00). "Il libro è
lo stile", diceva Vittorini. E intendeva che il "modo" di
presentarsi di un libro, con i suoi arredi interni ed esterni, non è
indifferente al "contenuto": al tema, al tono, al genere, alla
tendenza culturale.Vittorini è stato, nell'ambito dell'editoria italiana, un
grande stratega della sperimentazione grafica e della combinazione dei
linguaggi, ovvero degli incroci tra parola e immagine. Ha trasformato il
risvolto di copertina in genere letterario. Ha imposto che le copertine non
avessero solo qualità decorative, e che le illustrazioni fossero un modo per
accostarsi visivamente alla "sorgente fantastica" della scrittura:
"Giotto è il pittore nel cui stile pensiamo si ritrovi al più alto grado
un corrispettivo visivo del linguaggio di Boccaccio", scriveva; e cercava
nella pittura di Piero di Cosimo, di Pisanello, di Cosmè Tura e Francesco del
Cossa "un corrispettivo, o almeno un correlativo, stilistico dell' Orlando
furioso ": "opera che sotto la superficie cinquecentesca di una
perfetta rotondità musicale, realizza i sogni da giardinaggio dell'umanesimo e
insieme soddisfa le più profonde curiosità realistiche del Quattrocento, anche
le più indiscrete, e le più rozze, le più irriverenti, le più popolari".
Per Bompiani, Vittorini curò l'"Almanacco letterario " e diresse la
collezione "Pantheon ", sempre contrassegnando gli stili di scrittura
con le esperienze figurative. Per Einaudi, rivestì di copertine le collane di
narrativa; e fece dei "Millenni " il grande schermo di carta su cui
sperimentare, in continuità e a pun-tate, gli effetti speciali dell'incontro
tra letteratura e arti figurative. Oggi sappiamo quasi tutto del laboratorio
editoriale di Vittorini. Grazie soprattutto al lavoro vasto e meticoloso di
Raffaella Rodondi, che ha raccolto e annotato come meglio non si poteva gli
"scritti d'occasione intellettuale" pubblicati da Elio Vittorini
negli anni 1938-1965. Il volume completa quello precedente degli anni
1926-1937, già curato dalla stessa Rodondi. Si è passati, dall'uno all'altro
volume, dalla prevalente "trincea dell'articolo" a quella delle
progettazioni editoriali. E sono gli anni, questi della seconda trincea,
dell'antologia Americana e delle riviste "Il Politecnico" e il
"Menabò"; dei "Gettoni" narrativi e della progettata
rivista internazionale "Gulliver"; della battaglia per una cultura
che produce politica, della rottura con Togliatti, e dell'addio grossolano che
quest'ultimo cantò in un articolo intitolato "Vittorini se n'è ghiuto. E
soli ci ha lasciato!... ". Canzone napoletana. Il 1938 è l'anno d'apertura
della raccolta vittoriniana della Rodondi. Ed è anche l'anno della prima
pubblicazione in rivista di Conversazione in Sicilia. Il romanzo di Vittorini,
che tanti problemi ebbe con la censura fascista, apparve in volume nel 1941, da
Parenti, e nel 1942 da Bompiani. Racconta del ritorno in Sicilia di Silvestro.
Il viaggio prende il tempo a rovescio, verso l'infanzia. Ed è una discesa
orfica, nell'oscurità sempre più fitta, fino a un fondo d'invisibilità, del
"mondo offeso" che reclama una rivitalizzazione delle coscienze. La
proiezione all'inverso della storia comporta un raddoppiamento di realtà, e una
denuncia al quadrato, in quanto tutto diventa "due volte reale" nella
somma del ricordo di ciò che era stato nell'infanzia e dell'"in più"
di ciò che perdura nel presente. Vittorini volle dichiarare la permanenza dello
scandalo, nel dopoguerra. E nel 1953 ripropose il romanzo, ora attraversato,
dentro il proprio corpo grafico, dal "film immobile" di un montaggio
fotografico che, con le sue inquadrature fisse, instaura rimandi reciproci tra
scrittura e immagine: reduplicando e identificando (anche con l'inclusione di
cartoline illustrate di arcaiche divinità, che portano a un'esponenzialità
mitica ancora più inquietantemente scandalosa) la Sicilia "antica"
narrata negli anni Quaranta e la Sicilia fotografata negli anni Cinquanta. Per
realizzare il suo "ipertesto", Vittorini sacrificò l'autonomia del
fotografo e l'autonomo valore artistico delle sue fotografie: come già aveva
fatto in Americana, quando aveva saccheggiato per i suoi
"accostamenti" significativi le riviste "Life" e
"Look", e American Photographs di Walker Evans, senza neppure citare
i nomi dei fotogiornalisti. Con alle spalle l'esperienza dei fotoracconti del
"Politecnico", Vittorini rivoluzionò in Conversazione in Sicilia
l'intero catasto editoriale. Azzardò un'impaginazione a colonne, da rivista.
Estrasse dal romanzo parole e brevi frammenti che, stampati in grassetto,
vennero dislocati in alto, nella pagina, come titoli-intestazione per le
finestre fotografiche: attraverso le quali trasudavano e si annebbiavano
paesaggi petrosi e spettrali, oggetti d'uso, pupi, scene paesane, cibarie, e
volti antichi ed enigmatici tagliati alla maniera di Antonello da Messina.
Nonostante una certa mancanza d'aria nell'apertura delle pagine, le soluzioni
adottate da Vittorini furono spesso geniali.Valga l'esempio del
titolo-intestazione "Il Gran Lombardo". Sotto ci si aspetterebbe di
vedere il ritratto di colui che dovrebbe impersonare i "nuovi doveri"
etici e civili nei confronti degli offesi. C'è invece la lavagna bianca di una
mezza pagina vuota. Ma sul retro si staglia imponente il mezzobusto di un
aristocratico contadino dell'ennese, che ti guarda fisso negli occhi e ti
interroga. Più avanti ritorna la lavagna, sotto l'intestazione "Era un
grand'uomo". E dalla nebbia dell'inquadratura emerge stavolta la statua, a
Enna, del deputato repubblicano Napoleone Colajanni che denunciò lo scandalo
della Banca di Roma. Le lavagne si ripetono, di varie misure. E il lettore può
girare, in devoto pellegrinaggio, attorno alla statua di Colajanni vista di
fronte, di fianco, di dietro. Resta l'angoscia, nel presente, dopo la rottura
con Togliatti, di quella cornice vuota. Ricorrono quest'anno il centenario
della nascita di Vittorini e il cinquantenario della pubblicazione del
Gattopardo. Gian Carlo Ferretti li celebra entrambi. E ripropone, con qualche
aggiornamento, un suo saggio del 1993 sul cosiddetto rifiuto vittoriniano del
romanzo di Lampedusa, in un librettoa due voci. Al discorso
di Ferretti segue infatti una corsa di Stefano Guerriero dentro la fortuna
critica del Gattopardo. Ferretti documenta l'indubitabile correttezza
editoriale di Vittorini, che non potè accogliere nei "Gettoni"
sperimentali il romanzo dello sconosciuto principe siciliano; ma lasciò
aperta la possibilità di pubblicare l'opera in una meno obbligante collana di
narrativa della Mondadori, una volta che fosse stata adeguatamente rivista e
sistemata. Il saggio di Ferretti è perfetto. Peccato che manchi di un effettivo
aggiornamento. Ferretti sembra credere ancora alla favola di un Giuseppe
Aromatisi come maschera, criptonomo, e nom de plume, di Lampedusa. Il signor
Aromatisi era un onesto magistrato napoletano. I suoi elzeviri furono per
errore attribuiti a Lampedusa. L'ha dimostrato, incontrovertibilmente, Piero
Meli, in un saggio apparso sulla rivista "Otto/ Novecento"
(maggio-agosto 2007). 1 Elio Vittorini, "Letteratura arte società.
Articoli e interventi 1938-1965", a cura di Raffaella Rodondi, Einaudi,
Torino, pagg. 1172, Á 85,00; 1 Elio Vittorini, "Conversazione in
Sicilia". Edizione illustrata a cura dell'autore con la collaborazione
fotografica di Luigi Crocenzi (ristampa anastatica dell'edizione del 1953,
promossa dalla Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Catania, con
una postfazione di Maria Rizzarelli), Bompiani, Milano, pagg. 248, Á 25,00; 1
Gian Carlo Ferretti, "La lunga corsa del Gattopardo. Storia di un grande
romanzo dal rifiuto al successo" (con una "Rassegna della fortuna
critica", a cura di Stefano Guerriero), Aragno , Torino, pagg.86, Á 10,00.
Fece della quarta di copertina un genere letterario, sperimentò sempre nuovi
elementi grafici e testuali Dalla Sicilia a Milano. Elio Vittorini in una foto
degli anni 60 FOTOTECA STORICA GILARDI.
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( da "Tempo, Il" del 25-08-2008)
Argomenti: Costi della politica
Stampa La fine di agosto
è il periodo in cui i principali Paesi ... La fine di agosto è il periodo in
cui i principali Paesi dell'Ue e dell'area dell'euro predispongono le
rispettive leggi di bilancio. Solo la Gran Bretagna ha un calendario differente
- il "budget" viene presentato in primavera. L'Ecofin di settembre è
l'occasione consueta per scambiare idee sulle manovre in atto. Le leggi
finanziarie in preparazione di maggior rilievo per l'Italia sono quelle di
Germania, Francia e Spagna. Il 2008 è un anno anomalo. Prima delle vacanze
estive, in Italia il Parlamento ha convertito in legge un decreto che specifica
obiettivi e misure di finanza pubblica per i tre esercizi finanziari che si
inizieranno il 1 gennaio 2009. La finanziaria italiana, quindi, sarà
essenzialmente un'ulteriore specificazione di quanto già approvato anche perché
la manovra deliberata ipotizzava il rallentamento dell'economia in corso. Anche
in Spagna, si sono accorciati i tempi con la riunione straordinaria del
Consiglio dei Ministri che, il 16 agosto, ha definito una manovra anti-ciclica
di 20 miliardi di euro, da attuarsi in gran misura tramite l'Ico (l'istituto
pubblico di credito), e mirata essenzialmente a sostenere la domanda. Gli altri grandi Paesi dell'area dell'euro (Francia, Germania e
Italia) non sono in condizione di seguire la Spagna (e realizzare una manovra
reflattiva coordinata) a ragione dei loro disavanzi di finanza pubblica, al
limite di quanto previsto nei programmi di rientro definiti con le autorità
europee. è proprio dalla Francia e dalla Germania, però, che vengono
alcune idee e proposte che possono essere utili nell'affinare la strategia
dell'Italia (senza modificare i parametri del programma triennale approvato
poche settimane fa dal Parlamento). In Francia, in particolare, le ristrettezze
di finanza pubblica stanno inducendo a una svolta silenziosa ma che, se si
realizza a pieno nella "loi des finances" da presentare a fine
settembre all'Assemblea Nazionale, potrebbe essere epocale. In breve, in un
Paese tradizionalmente molto centralizzato, una parte crescente della spese in
materia di solidarietà sociale (e di gettito fiscale) verrebbe affidato
direttamente agli enti locali (Regioni, grandi Comuni) nella convinzione che il
controllo sociale dal basso ne migliorerebbe efficienza e qualità. In altri
termini, una forma di federalismo fiscale. In Germania, invece, spostata
gradualmente a 67 anni l'età per poter fruire delle pensioni, la grande partita
è quella della privatizzazione di una delle maggiori attività di mercato ancora
di proprietà federale: le ferrovie. Binari e stazioni resteranno di proprietà e
controllo federale, ma il materiale rotabile e la gestione vengono messi sul
mercato non soltanto per fare cassa ma con l'intenzione di rendere un migliore
servizio. Mentre il federalismo fiscale ha alta priorità nella politica di finanza pubblica italiana, di privatizzazione si
parla molto poco. Dalla Repubblica Federale potrebbe venire uno stimolo a
parlarne (e farne) di più.
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( da "Cittadino, Il" del 26-08-2008)
Argomenti: Costi della politica
N Una nuova
autoambulanza per potenziare il parco di mezzi di pronto intervento
dell'associazione Croce lodigiana onlus di Santo Stefano grazie all'impegno
degli amministratori comunali. Ad annunciare la lieta novella è il sindaco
Massimiliano Lodigiani: "La nuova autoambulanza - spiega il primo
cittadino - doveva essere pronta ed inaugurata per la sagra patronale, ma un
piccolo contrattempo del fornitore ne ritarderà la consegna a settembre. In
quella occasione predisporremo una cerimonia inaugurale che servirà anche a
sottolineare l'importante compito socio-assistenziale della Croce
lodigiana". Il mezzo è stato acquistato grazie ad un contributo di circa
12mila euro versato ai volontari della Croce lodigiana da parte degli
amministratori. In pratica, da due anni a questa parte il sindaco, gli
assessori e tutti i consiglieri, di maggioranza ed opposizione, hanno rinunciato a parte dello stipendio e del gettone di presenza per destinare l'importo ad
opere benefiche a favore della comunità locale. "Nel 2007 - ricorda il
sindaco - abbiamo destinato i circa 12mila euro per i lavori di restauro e
recupero del portone della parrocchiale, mentre quest'anno sono stati erogati
alla Croce lodigiana". Un sostanzioso contributo è arrivato anche
da parte della Fondazione Comunitaria della provincia di Lodi,organizzazione di
utilità sociale che ha tra i suoi obbiettivi quello di aiutare lo sviluppo di
progetti da realizzare nella nostra provincia che ne favoriscano la crescita
socio-culturale. La Fondazione, che è una associazione onlus, si fa carico di
queste richieste e le sottopone alle forze economiche del Lodigiano per
chiederne il sostegno attraverso l'iniziativa "Una donazione che vale
doppio" introdotta per la prima volta nel 2002. A fronte delle
donazioni pervenute a sostegno dei progetti presentati, la Fondazione raddoppia
il contributo raccolto. Così i 12mila euro degli amministratori di Santo
Stefano sono diventati 24mila destinati all'acquisto di una nuova autoambulanza
per il potenziamento dell'attività al fine di garantire un maggior numero di
interventi di assistenza per i soggetti bisognosi di raggiungere le strutture
sanitarie territoriali. I due assegni sono stati consegnati al presidente della
Croce lodigiana Gigi Cagni dal sindaco Lodigiani e dall'assessore provinciale
alla cultura Mauro Soldati in rappresentanza della Fondazione Comunitaria.
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( da "Giornale di Brescia" del 26-08-2008)
Argomenti: Costi della politica
Edizione: 26/08/2008
testata: Giornale di Brescia sezione:BRESCIA E PROVINCIA Dalla cancellazione
dei voli ai falsi pacchetti "tutto compreso". Sono questi alcuni dei
casi che vengono segnalati allo Sportello salvavacanza Ferie rovinate: tutte le
bufale sotto l'ombrellone Tra i reclami di nuova generazione quelli legati a
permanenze in beauty farm e prenotazioni online Oggi, la possibilità di
viaggiare è alla portata di tutti, accompagnato, purtroppo dal rischio, per i
consumatori, di incappare in inconvenienti "rovina vacanza", generati
spesso da poca professionalità degli addetti ai lavori. Sempre più spesso le
vacanze estive si trasformano in veri incubi e, fin dalla partenza, ritardi o
cancellazioni nei voli, costringono i turisti a estenuanti attese negli
aeroporti. Una volta raggiunta la meta poi, hotel non conformi a quanto
previsto dal pacchetto, o dove il "tutto compreso" si trasforma in
"tutto a pagamento", mettono a dura prova i nervi più saldi. La
stagione estiva 2008 non è ancora terminata e i dati sono parziali, ma in linea
con quelli del 2007, per il quale lo "Sportello salvavacanza",
emanazione di Federconsumatori, presenta un numero di consulenze fornite, e di
assistiti seguiti, veramente da record. Per la prima volta in dieci anni, i
casi segnalati allo sportello sono stati oltre 2mila, e le persone assistite
quasi 6.500. Un dato tanto più eclatante se si considera che nel 2007 non si
sono verificati eventi calamitosi e terroristici che abbiano inciso sul
bilancio complessivo. "Riguardo alla casistica - spiegano i rappresentati
dello sportello - i pacchetti "tutto compreso" rappresentano la parte
principale dell'attività, con il 36,6%. Nonostante i dati parziali raccolti
nella stagione estiva 2008, dove pare che il trasporto aereo abbia un bilancio
disastroso, nel 2007 si è attestato sui consueti valori, con circa il 28% dei
casi. Una novità è invece rappresentata da un elevato numero di contenziosi
legati al turismo all'aria aperta, nei campeggi in roulotte o camper. Meritano
di essere segnalate alcune nuove tipologie di contenzioso, prima rare od
assenti, tra cui quelle legate alla fruizione di concerti o musei, la gita
scolastica, la beauty farm, il noleggio
dell'imbarcazione". Recentemente lo Sportello ha iniziato a rilevare il
numero e la tipologia dei casi segnalati relativi ad acquisiti di servizi avvenuti
online. "Il risultato, interessante, è di 156 segnalazioni in cui,
contrariamente alle pratiche in generale, il trasporto aereo si colloca alla
prima posizione, con il 67% dei casi, mentre il pacchetto si colloca al
secondo posto con quasi il 13% dei casi. Si tratta di un dato che non deve
stupire: è noto come, se il turismo è indubbiamente uno dei settori in cui il
commercio elettronico ha maggiormente attecchito, il trasporto aereo ha avuto
lo sviluppo maggiore, trattandosi dell'acquisto di un mezzo di trasporto e non
della struttura per la vacanza". Per far valere i propri diritti, e ogni
qualvolta ritenga di dover inviare un reclamo, il turista deve redigere una
lettera, di cui terrà copia, che andrà indirizzata ai soggetti interessati,
sempre per raccomandata con ricevuta di ritorno. Inoltre, se nelle strutture in
cui si soggiorna si riscontrano carenze igieniche o strutturali, sarebbe bene
documentarle con foto o filmati da allegare al reclamo. Lo "Sportello
salvavacanze" è rivolto a tutti i cittadini che abbiano necessità di
consulenza ed assistenza per i disagi subiti in vacanza, ed è contattabile al
numero 059/2032557, dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 13, e da lunedì a
venerdì dalle 15 alle 18. Per la consulenza online si può scrivere all'indirizzo
info@sosvacanze.it. Il semplice servizio consulenza è gratuito, mentre per
azioni di tutela indette dallo sportello è necessario invece versare la quota
associativa annuale pari a 30 euro. Luisa Roda.
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( da "Mattino di Padova, Il" del 26-08-2008)
Argomenti: Costi della politica
SEGUE DALLA PRIMA
GIUSTIZIA, NON COSTO MA SERVIZIO E' bene comprendere subito
che l'obiettivo evidente della destra è quello di porre la magistratura sotto
il controllo del potere politico. Infatti, le modifiche paventate
stravolgerebbero in profondità il nostro assetto istituzionale, cambiando la Costituzione e alterando gli equilibri
fra i poteri dello Stato. Inoltre, le proposte ipotizzate non
inciderebbero sui veri problemi della giustizia: i tempi troppo lunghi dei
processi e la certezza della pena. In pratica, dunque, Berlusconi vuole
riportare il Paese indietro di diversi anni e, anziché occuparsi delle
questioni importanti, vuole limitare l'autonomia e l'indipendenza della
magistratura per indebolirla e sottoporla all'esecutivo. Questo è il vero scopo
della annunciata "riforma" della giustizia. Altro che volontà di
modernizzare l'Italia! Negli anni scorsi, la destra ha creato un clima pesante
di attacco sistematico alla magistratura nel tentativo di indebolirla e di
limitarne le funzioni. I danni provocati sono arrivati in profondità e spesso
si sono diffusi in tutti gli schieramenti politici, come dimostrano le recenti
polemiche contro i giudici abruzzesi che indagano sul presidente della Regione.
Bisogna respingere, anche a costo di andare controcorrente, qualsiasi tentativo
di strumentalizzare e indebolire per finalità politiche l'attività dei
magistrati. La storia dell'Italia repubblicana dimostra che solo una
magistratura autonoma e indipendente può garantire la legalità e la tutela
delle libertà e dei diritti dei cittadini. Basti pensare al ruolo svolto dai
magistrati nella lotta contro la criminalità organizzata, contro il terrorismo
e l'eversione, contro la corruzione e contro i
tentativi illegali di controllare banche e mezzi di informazione. E purtroppo
molti magistrati sono stati offesi, aggrediti, minacciati e uccisi proprio per
impedire loro di svolgere questo ruolo. Infatti, chi ha voluto violare le leggi
e stravolgere il nostro sistema democratico ha sempre intrapreso azioni tese a
limitare le possibilità di azione dei giudici fino al punto di eliminarli
fisicamente. Se si osservano con attenzione le interviste e le dichiarazioni di
questi giorni del presidente del Consiglio e dei ministri della Giustizia e
dell'Interno, si vede che la destra sta cercando di preparare l'opinione
pubblica alle modifiche che ha in mente additando i magistrati come dei
perditempo, degli ostacoli rispetto alle esigenze di giustizia e di sicurezza.
La giustizia viene presentata come un inutile centro di costo e di sprechi, e non come un servizio fondamentale da cui
dipendono la democrazia e la legalità. Del resto sono gli stessi argomenti
usati da Berlusconi per limitare le intercettazioni telefoniche, strumento
fondamentale di indagine, prevenzione e contrasto di numerosi crimini. E sono,
purtroppo, anche gli stessi argomenti utilizzati per ridurre drasticamente le
risorse al settore giustizia. Da questi elementi e dai precedenti tentativi,
per ora falliti, di stravolgere l'ordinamento giudiziario, si capisce bene che
la destra non vuole migliorare l'efficienza della giustizia, vuole colpire
l'indipendenza della magistratura e limitarne l'autonomia. Attenzione, perché
indipendenza e autonomia del potere giudiziario sono due punti fondamentali nel
nostro sistema costituzionale, e sono elementi di garanzia e tutela
dell'equilibrio fra poteri, e quindi di democrazia e libertà per i cittadini.
Per migliorare il funzionamento della giustizia non servono le proposte della
destra; serve un atteggiamento del governo di collaborazione e rispetto verso tutti
gli operatori del settore, a partire dai magistrati e dagli avvocati; servono
maggiori investimenti e risorse, per esempio per il personale di cancelleria,
che è sotto organico; servono norme per accorciare i tempi dei processi, per
esempio snellendo le eterne procedure di notifica degli atti. Su questi punti è
utile aprire un dibattito e un confronto in Parlamento. Sulle vecchie proposte
della destra per colpire i magistrati e stravolgere la Costituzione
non ci possono essere spazi per il dialogo, perché vengono limitati i diritti e
le garanzie fondamentali di un Paese democratico. Alessandro Naccarato deputato
Partito democratico.
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( da "Nuova Venezia, La" del 26-08-2008)
Argomenti: Costi della politica
Prossimo seduta
"calda" del consiglio di Chirignago-Zelarino Tagli al bilancio, la
Municipalità ci prova La riduzione dei capitoli di spesa non riguarderà gli
interventi sociali La maggioranza punta ad abbassare i costi delle iniziative
culturali Con meno riunioni gettoni più
"leggeri" CHIRIGNAGO. Anche Chirignago-Zelarino dovrà fare i conti
con il taglio del 7 per cento ai bilanci della Municipalità, deciso dal Comune
di Venezia, privato come si sa di un importante capitolo di autofinaziamento
come l'Ici, depennata dal nuovo Governo senza assicurare ai Comuni entrate
alternative. Tuttavia, per quanto se ne sa, a Chirignago-Zelarino la riduzione delle spese non riguarderà gli interventi sociali e si
concentrerà necessariamente sulle iniziative di carattere culturale e sul
valore dei gettoni di presenza dei consiglieri. Se ne discuterà, ad ogni modo, l'1 settembre
prossimo, nella prima seduta del consiglio di Municipalità dopo il periodo
estivo, tutta dedicata al nuovo assetto del bilancio delle spese correnti del
2009. Si preannuncia "caldo" il consiglio di Municipalità
fissato per il 1 settembre nella sede di piazza San Giorgio. All'ordine del
giorno "l'assestamento del prossimo bilancio" dopo l'annuncio di un
taglio del 7 % delle risorse fornite dal Comune. Una decisione difficile che
però Chirignago-Zelarino sembra avere già deciso come affrontare. Il problema è
sempre lo stesso: ridurre i costi senza alterare la qualità dei servizi offerti
alla ai residenti e agli impegni nei confronti del Comune. La Municipalità,
come già ribadito in passato, non ha nessuna intenzione di andare a toccare la
spesa destinata al sociale. I due settori dove si può limare qualcosa sono
allora la cultura, uno dei "piatti forti" di Chirignago-Zelarino, e i
costi relativi ai gettoni di presenza, cioè quei 36
euro lordi che toccano ai consiglieri in caso di riunioni di organismi
municipali. Per quanto riguarda la cultura, ad esempio, il proposito è quello
di rinforzare le sinergie tra Municipalità e altre realtà nella fase di
organizzazione di eventi, politica già messa in pratica ad esempio nella
recente rassegna "Ridere con gusto" di Villa Ceresa, dove
Chirignago-Zelarino ha lavorato a stretto contatto con "la Rotonda dei
Sapori". La questione del gettone di presenza,
invece, è più delicata, visto che le Municipalità non possono ritoccare il suo
importo. Da tempo, comunque, Chirignago-Zelarino ha già adottato un suo sistema
di risparmio, ovvero riducendo le riunioni. "Bisogna continuare su questa
strada, migliorando comportamenti già virtuosi", sottolinea Emanuele
Rosteghin, delegato al Bilancio, "non mi riferisco solo alle riunioni, ma
anche alla collaborazione al momento di organizzare iniziative culturali. In
questo campo il delegato municipale alla Cultura Gianni Di Stefano ha finora
dimostrato di sapere costruire le giuste sinergie".
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( da "Nazione, La (La Spezia)" del 26-08-2008)
Argomenti: Costi della politica
PRIMO PIANO pag. 2
Gettone di presenza a ufo? Un giro di vite TAGLI SARA'
RIVISTO IL REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI. STOP AI CONSIGLIERI
"FURBETTI": A SETTEMBRE NUOVE NORME STA PER FINIRE anche l'éra dei
consiglieri comunali fannulloni. I furbastri che arrivavano
alle riunioni di commissione, firmavano e se ne andavano. Altre volte, seppur
con minor frequenza, la toccata e fuga avveniva anche per la seduta del
consiglio comunale. Un escamotage che consentiva loro di avere il gettone di presenza: 63 euro. E tutti gli altri
benefici compresi, come l'assenza retribuita dal lavoro. Un cattivo
esempio di soldi spillati dalle casse pubbliche da chi dovrebbe dare modelli
positivi. A settembre, la ripresa delle attività della politica punterà alla
revisione dello statuto e del regolamento. C'è già una bozza. Che punta
l'obiettivo proprio sul controllo delle assenze. Verrà previsto l'appello
iniziale, l'appello finale e il diritto al gettone solo per i consiglieri che
hanno manifestato la propria espressione di voto. Di qui non si scappa. Prima
delle ferie si è svolta una commissione ristretta per la revisione del
regolamento dello statuto del Comune e del regolamento del consiglio comunale.
Si è discusso a lungo del problema della riduzione dei costi della politica, in
osservanza a quanto previsto dalla nuova legge finanziaria. Nella bozza si è
previsto si è previsto di predisporre una norma che preveda tra l'altro un
numero massimo di commissioni permanenti, Questo per evitare dispendio di
energie e convocazioni anche per argomenti di minore interesse. M.P.
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( da "Giornale.it, Il" del 26-08-2008)
Argomenti: Costi della politica
N. 203 del
2008-08-26 pagina 2 Ma non fate "pagare" il gruppo unico solo ai
precari di Luciano Gandini In Regione molti dipendenti rischiano di perdere il
posto da un giorno all'altro Caro Massimiliano, ho letto l'interessante
dibattito di queste ultime settimane sul Pdl e sul centro destra ligure.
Lasciami però lo spazio per alcune osservazioni. Anni fa ho lavorato in
Regione, ai gruppi. Ti assicuro che si lavora tanto e ci si guadagna ben poco.
La legge prevede le dotazioni di uffici, economiche e di personale in base al
gruppo. Ed è proprio del capitolo "personale" che ti voglio parlare.
Non c'è niente di più precario che lavorare alle segreterie dei gruppi
consiliari: contratti a tempo determinato, se non addirittura a progetto. Ai
miei tempi ero un "cococò". Nella migliore delle ipotesi c'è da
rimettersi in discussione ogni cinque anni, quando i Consiglieri cambiano e
potrebbero tranquillamente cambiare anche il personale. C'è gente che lavora da
15, 20 anni in questa situazione. Ma quando esce una proposta di legge che in
qualche modo sistemi questi lavoratori - non si pensi a centinaia di persone,
saranno dieci al massimo! - scatta la guerra al portaborse. Quello che sarebbe
un atto dovuto - qualsiasi privato, dopo 15, 20 anni di esperienza, ti
assumerebbe! O quanto meno ti avrebbe già cacciato via - diventa un
inaccettabile privilegio, l'assunzione degli amici degli amici e così via.
Queste considerazioni mi tornano in mente proprio adesso, quando giustamente
reclami dalle colonne del Giornale la semplificazione dello scenario politico,
l'assunzione coraggiosa di decisioni che ricalchino il panorama nazionale e la
ripresa del cammino che il Presidente Berlusconi ha impresso al Popolo della
Libertà. Parliamoci chiaro. Chi è stato assunto all'inizio della legislatura in
base alle norme di legge e in base al gruppo può trovarsi domani, dal giorno
alla notte, sbattuto fuori casa. Chi si era posto quanto meno un obiettivo
temporale di 5 anni, deve rivalutare velocemente il tutto. Qualcuno ci perde,
inevitabilmente. Ed è a queste persone che penso quando leggo le polemiche dei
gruppi "arancioni". Sono anni che non lavoro più nei pressi di via
Fieschi e butto giù queste righe senza nemmeno conoscere chi e come rischia. È
dal 1994 che sogno un centro destra unito, da quando il Presidente Berlusconi
ha impresso una svolta storica in questo Paese. Non voglio che queste
osservazioni siano di ostacolo ad un percorso a cui tengo e di cui, nel mio
piccolo, sono anche precursore, avendo organizzato due tornate di elezioni
universitarie insieme ai giovani di An. E proprio per non apparire uno che se
ne sta con le mani in mano Ti dico che attendo con ansia istruzioni da parte
del Ministro Scajola e dei coordinatori regionale e cittadino, gli onorevoli
Scandroglio e Cassinelli, per capire come muoverci anche nei municipi. Io sono
capogruppo di Forza Italia nel Centro Est. Il gruppo unico, se mai si riuscirà
a fare - non so perché, ma a occhio lo vedo molto complicato... sia detto sul
filo dell'ironia -, comporterà inevitabilmente qualche poltrona, diciamo
sgabello, in meno. Il sistema infatti privilegia chi sta nei monogruppi o chi
se ne va nel gruppo misto: questi Consiglieri prendono il triplo, il quadruplo dei gettoni di presenza rispetto a chi se ne sta buono nei ranghi, mettendo davanti un
ideale ai calcoli economici di convenienza. Col gruppo unico salterebbero -
stavo scrivendo salteranno, ma il filo di ironia mi impone il condizionale -
molti capigruppo, nella maggior parte dei casi capigruppo di loro stessi,
in tutti i municipi, ma lo stesso vale per i comuni, le province, la regione.
Per queste ragioni il cammino è difficile. Io nel mio piccolo lo risolvo così:
già da ora metto in discussione il mio sgabello di capogruppo e getto il cuore
oltre l'ostacolo o laddove mi diranno di gettarlo. *Capogruppo Forza Italia
Municipio 1 Centro Est © SOCIETà EUROPEA DI EDIZIONI SPA - Via G. Negri 4 -
20123 Milano.
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( da "Nazione, La (Grosseto)" del 26-08-2008)
Argomenti: Costi della politica
PIOMBINO VAL DI
CORNIA pag. 10 di MAILA PAPI NO ai consulenti in
Lucchini se hanno avuto la pensione per l&#... di MAILA PAPI NO ai consulenti in Lucchini se hanno avuto la pensione per
l'amianto. Il Comitato iscritti Fiom organizza una petizione da inviare ai
parlamentari. Un'iniziativa che potrebbe avere ricadute nazionali. Il Comitato ha discusso dei problemi inerenti lo stabilimento
Lucchini, evidenziando come gli investimenti dell'azienda siano anche il frutto
dell'azione sindacale e delle lotte dei lavoratori, che anche in passato si
sono sempre battuti sulla necessità di investire per migliorarne la sicurezza
sul lavoro, l'ambiente, la quantità e la qualità della produzione.
QUINDI il Comitato iscritti della Fiom Lucchini ha esprisso un giudizio
positivo sugli investimenti programmati dall'azienda che porteranno ad uno sviluppo
dell'occupazione e miglioreranno l'ambiente. Secondo Fiom-Cgil ci possono
essere inoltre le condizioni per una diversa collocazione del parco rottami
previsto nei pressi dell'abitato del Cotone. "Nonostante gli impegni della
Rsu e Rls permangono problemi legati alla sicurezza ? spiega Mirko Lami Rls
Lucchini - dovuti anche alla mancanza di un messaggio omogeneo all'interno
della fabbrica. Ancora oggi a volte ci sono comportamenti o ordini che fanno
parte di una cultura arretrata e ormai superata. Riteniamo che debba essere
migliorata l'organizzzione del lavoro, occorre maggiore informazione e
formazione, intervenire con decisione nelle situazioni in cui i lavoratori sono
privi di pratiche operative e strumenti, eliminare i premi meritocratici che non
portano a raggiungere gli obiettivi ma creano solo confusione". LA FIOM
ritiene inoltre positivo l'accordo sui tutor, "ma non condividiamo le
scelte aziendali di avvalersi di consulenti pagati
profumatamente, che non portano valore aggiunto ma diffidenza e rabbia.
Pensiamo che i soldi spesi per i numerosi consulenti debbano
invece essere erogati a tutti i lavoratori. Riteniamo di farci portavoce, visto
anche le ingiustizie provocate dalla legge sull'amianto e dalle cause, di
sottoscrivere una petizione da inviare ai parlamentari locali, affinchè chi ha
avuto un ricoscimento di un beneficio previdenziale ad un possibile rischio e
quindi ha usufruito della pensione, non possa rientrare in attività". Il
Comitato iscritti Fiom Lucchini si adopererà nei prossimi giorni con iniziative
davanti alle portinerie per sostenere questa posizione ed invita tutti i
lavoratori che la condividono a dare il loro appoggio.
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( da "Nazione, La (Arezzo)" del 26-08-2008)
Argomenti: Costi della politica
SPORT AREZZO pag. 15
Fanucci firma per un anno Ora Del Prete o Aquilanti CALCIOMERCATO di FAUSTO
SARRINI ORA E' PROPRIO ufficiale. Stefano Fanucci è dell'Arezzo. Ventinove anni
compiuti il 27 gennaio scorso, romano, ha firmato un contratto di una stagione.
Difensore centrale, alto 1,80 x 75 chilogrammi, ha fatto la
trafila nelle giovanili della Roma, poi Teramo in C2 nel '98-99, 22 presenze,
poi Savoia in B nel 1999-2000 (10 gare, 1 gol), quattro stagioni a Livorno. In
C1 nel 2000-2001, 27 partite, una rete, l'anno dopo 29 gettoni e promozione in serie B.
Stagione 2002-2003, 15 match, 2 gol, nel 2003-2004, 20 sfide sempre in B,
promozione in A. Nel 2004-2005 passaggio al Pescara, direttore sportivo
Iaconi e colleziona 30 gare. Tornò a Livorno nel 2005-2006, 5 match in A,
esordio l'8 febbraio ad Ascoli, non trovò spazio l'anno dopo, a seguire il
trasferimento all'Ancona, 28 gettoni, promozione in B.
Ora l'accordo con l'Arezzo dopo la conclusione dell'avventura in terra
marchigiana. Nel dicembre scorso non giocò Ancona-Arezzo perché squalificato,
era invece in campo al ritorno, quando i dorici fecero il blitz al Comunale col
punteggio di 2-0. Stamani la presentazione di Fanucci, che raggiunto telefonicamente
ieri sera ha riferito che si è allenato da solo nel periodo estivo, ieri invece
col preparatore atletico. Ovviamente deve trovare il ritmo, ma è a disposizione
per domenica prossima, prima giornata di campionato (al Comunale arriverà la
Cavese) pronto a fornire il suo apporto, visto che il contratto è già stato
depositato. Giocatore di buon rendimento, d'esperienza, ancora abbastanza
giovane, farà comodo al club amaranto. ADESSO SI CERCA un altro difensore,
soprattutto un terzino. Il direttore sportivo Iaconi stima molto (e come dargli
torto), Lorenzo Del Prete, 23 anni, attualmente al Siena, l'anno scorso al
Lanciano dove disputò un bel campionato e nelle due sfide con l'Arezzo salì
alla ribalta. C'è da trovare l'accordo col sodalizio senese. In alternativa
Antonio Aquilanti dell'Ascoli, che è nel taccuino di Iaconi da diverso tempo.
Dopo l'arrivo di Fanucci, una trattativa anche con un altro difensore centrale,
Roberto Cardinale, 27 anni, che ha concluso l'esperienza vincente di Salerno.
Atleta di affidamento, vedremo se l'affare si concretizzerà. MA C'È PURE da
cedere perché la società ha necessità di incassare qualcosa e magari di
"liberarsi" di qualche stipendio oneroso. In questo momento delle
possibili partenze di rilievo, la più probabile è quella dell'esterno Croce,
che piace alla Cremonese. E non è completamente esclusa ancora l'ipotesi
Ascoli. ALTRE TRATTATIVE. Myrtaj è nel mirino del Potenza, le società sarebbero
vicine all'accordo, ma l'attaccante non sembra entusiasta della prospettiva e
spera ancora di restare in amaranto. Paris va verso la Val di Sangro, mentre il
portiere Sollitto ha preso la strada di Monte San Savino. Ricordiamo che la
sessione estiva del calciomercato terminerà lunedì sera alle 19.
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( da "Gazzettino, Il (Pordenone)" del
26-08-2008)
Argomenti: Costi della politica
Le paroledella
culturadell'acqua"Rola" deriva da arrugia, vocabolo ispanico
preromanico (anteriore alla conquista e colonizzazione della penisola Iberica
da parte dei romani), registrato dallo scrittore latino Plinio il Vecchio in
Spagna, con il significato di "galleria per lo scarico delle miniere,
proprio dell'industria mineraria iberica". Un derivato in spagnolo è
arroyo che significa ruscello, rigagnolo, torrente. Dal latino medievale rugia
deriva il provenzale rajouia, ruscelletto, rivolo; ed inoltre rajoulet,
zampillo d'acqua. In Italia è sopravissuto solo nell'area lombardo-veneta.
L'equivalente italiano roggia designa una fossa derivata da un fiume, oppure da
risorgive, irrigatoria o per muovere mulini, magli o gualchiere. Le roie sono
alimentate dai bui. Il bui è una polla d'acqua sorgente e può significare pure
"vortice d'acqua". Ha dato origine all'accrescitivo buiòn, grossa
polla d'acqua; gorgo, vortice. Ne la zona dei Verdi, no g'era che bachete de
talpòn e "bui" de acqua che pareva stagni, nello spazio dell'attuale
teatro Verdi c'erano solo piante di pioppo e vortici d'acqua che sembravano
stagni (Ettore Busetto, La Bòssina, Pordenone, 1970, pagina 86). Oltre alle
ròie propriamente dette, ai bui e ai laghetti, vanno ricordate le marsite. La
marcita è un terreno mantenuto umido artificialmente per ottenere erba fresca
nei mesi di febbraio e marzo. Ce n'erano varie, una di esse si trovava nei
pressi del terreno che oggi è occupato dalla Piazza Risorgimento.Non verrebbe
male una mappa che riproduca il percorso di tutte le rogge di Pordenone
(incluso quelle scomparse) e inoltre i laghetti, le fontane e gli antichi
terreni paludosi.Le rogge erano particolarmente numerose nel comune di
Pordenone, specialmente nella parte meridionale, ed hanno avuto una notevole
importanza fin dalle origini della città, non solo perché fornivano acqua
potabile e irrigua, ma anche per il fatto che questa veniva sfruttata come
forza motrice dei molini, dei magli e poi più tardi, di altre attività come i
cotonifici ed industrie varie.Molte rogge non si vedono più attualmente perché
sono scomparse le falde freatiche che le alimentavano. Una prova ce la dà
l'antico nome vernacolo ponte sec che sopravvive nella denominazione in inglese
di un ristorante, Dray Dridge, situato nel viale Grigoletti, nell'angolo di via
Selvatico, nei pressi del quale si può scorgere ancora oggi, fra due ville, la
scanalatura dell'antica roggia. Fino agli anni Trenta, c'era un parapetto
situato sopra un ponte scomparso, e ciò spiega la denominazione sec.Molte rogge
sussistono quasi interamente nascoste, dovuto allo sviluppo urbanistico ed
edile della città nel secondo dopoguerra. Tra le più importanti va ricordata
quella già accennata che scorre dietro l'attuale teatro Verdi, parallela alla
via Roma, la quale sbocca nel Noncello. Alimentava fino alle prime decadi del
Novecento il molino della famiglia Pagotto. Un'altra roggia, ancora visibile,
scorre accanto all'ex pastificio Tomadini, poco discosta dal Noncello. Una
terza roia scorre ai piedi delle antiche mura della città. Alcune roie
alimentano i laghetti di Rorai che, dopo essere stati sfruttati per la
produzione motrice del vecchio cotonificio lì annesso, vanno a finire nel lago
Burida e poi nel Noncello. Nel 1888,
l'acqua che per secoli era stata la fonte di energia del
maglio (il quale ha dato il nome all'attuale via del Maglio) venne utilizzata
per incrementare le potenzialità energetiche dello stabilimento Amman &
Weffer (cfr. Francesco Boni de Nobili, Le strade di Pordenone, pagina 109, Pordenone,
1994).Le roie vanno ricordate anche per il fatto che, fino a non molti anni fa,
servivano per lavare la biancheria e gli indumenti in genere. Sussistono ancora
oggi alcuni lavatoi in cemento, accanto alle rogge, uno dei quali si trova in
via Maggiore (Rorai), dirimpetto al vecchio negozio della famiglia Mingot. Per
concludere questa breve rassegna delle roie riferisco un aneddoto. Nel mese di
gennaio del 1967, vidi una vecchia zia mentre stava lavando i panni in detta
roia. Data la stagione, faceva molto freddo, eppure la donna settantenne
commentò: qua l'è una belessa, parché l'aqua la score tiepida. Cose d'altri
tempi, quasi incredibili oggi! Viene da chiedersi: "Vale la pena riferire
questi particolari?" - Direi di sì, poiché è sempre utile mantenere il ricordo
del passato (anche se non vale la pena ristabilire certe forme di vita
completamente scomparsa), non solo come documento, ma anche perché ci obbliga a
fare alcune riflessioni. In primo luogo ci fa apprezzare i sacrifici compiuti
dalle generazioni che ci hanno preceduti, specialmente dalle donne, artefici
del benessere di cui usufruiamo attualmente. In secondo luogo ci invita a
valutare i progressi realizzati nelle ultime decadi del secondo scorso, in
tutti i campi, specialmente in quelli che riguardano i miglioramenti della vita
familiare.Mario Sartor CeciliotPordenoneDove tagliareper salvarela
sanitàSeguiamo le discussioni in atto fra alcuni Consiglieri Comunali di
notevole peso politico, De Anna della maggioranza e Moretton della opposizione.
Sono emerse enunciazioni che lasciano, a dir poco, perplessi: la chiusura
dell'Ospedale di San Vito per trasformarlo in una casa per invalidi, o giù di
lì. La paventata concentrazione su Pordenone, un ospedale di là da venire,
forse fra un paio di anni, oppure - ma certamente stanno scherzando - su
Portogruaro, graziosa cittadina facente capo alla Gran Madre Venezia e cioè
fuori Regione. Una tendenza assolutamente fuori luogo quella di strutture
sempre più grandi, poiché non è detto che siano sempre le più efficienti.Ma per
fortuna, è notizia ferragostiana, il Comune di San Vito, in persona del Sindaco
ha assunto una netta posizione: l'Ospedale è pregio e vanto della città e non
si tocca. Se pur fra i minori si presenta oggi sul territorio ad un grado di
eccellenza che con la rivalutazione in corso si estenderà ad ogni reparto.
Apprezzabili le preoccupazioni del Presidente della Regione, teso a realizzare
economie ed alla eliminazione degli sprechi. Economie che
si ritrovano tagliando i gettoni di presenza, le consulenze, prebende e compensi vari; nessuno soffrirà la
fame.Si taglia i contributi al "friulano" nelle scuole; impareranno a
parlare correttamente l'italiano. Si decurtino gli stanziamenti alla
"cultura" i cui esiti sono spesso soggetti a critiche che non hanno
neppure il piacere di plausibili risposte.La conclusione è quindi
semplice e facile. Non si smantelli un'encomiabile servizio di cui i Sanvitesi
fruiscono unitamente agli abitanti dei comuni circonvicini.Luciano GirardiSan
Vito al Tagliamento.
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( da "Gazzettino, Il (Pordenone)" del
26-08-2008)
Argomenti: Costi della politica
BRUGNERA Il gruppo
sulle "due ruote" Dall'Agnese porterà la bandiera della legalità fino
in Sicilia Motostaffetta per dire "no" alla mafia BrugneraPartirà da
Brugnera la rappresentativa della Motostaffetta dall'Agnese che parteciperà anche
quest'anno alla "Staffetta della legalità", una delle iniziative
promosse dal Comune di Città del Mare in occasione del trentesimo Cicloraduno e
del Campionato italiano riservato agli Operatori della Protezione Civile di
Città del Mare che si terrà a Terrasini dal 31 agosto al 10
settembre.L'iniziativa ha lo scopo di diffondere e promuovere la legalità
legando direttamente tra loro diversi comuni d'Italia con quelli della Sicilia.
Come ha sottolineato il presidente del comitato organizzatore nella missiva
inviata al sindaco di Brugnera "l'iniziativa vuole contribuire a
promuovere i valori della convivenza e dell'integrazione culturale. La Bandiera
della legalità vuole essere un simbolo di speranza contro ogni forma di
prevaricazione e corruzione. Il popolo che paga le tangenti è un popolo senza
futuro".La rappresentativa della Motostaffetta dall'Agnese, composta dallo
stesso presidente Luigi Stella che sarà accompagnato
da Alido Da Re e Giovanni Zootinca, dopo essere partita negli anni scorsi da
Pordenone e da Fontanafredda, partirà quest'anno dal Comune di Brugnera, sede
dell'associazione stessa e porterà quest'anno la Bandiera Italiana che verrà
consegnata venerdì 29 agosto alle 9, dal sindaco di Brugnera Marco Bazzo sino
al comune di Balestrate al fine di ricordare quest'anno la strage di Mafia del
2 agosto 1985 avvenuta a Pizzolungo, comune balneare della provincia di
Trapani.Obiettivo del vile attentato di ventitre anni fa erano il sostituto
procuratore Carlo Palermo e la sua scorta che riuscirono a sfuggire all'agguato
che colpì invece una famiglia di innocenti: a saltare in aria fu infatti l'auto su cui viaggiava Barbara Rizzo Asta con i suoi due gemelli di sei anni, Salvatore e
Giuseppe.Margherita, la figlia maggiore, che perse in un colpo madre e due
fratellini, sarà la Testimonial della manifestazione di consegna della bandiera
che avverrà domenica 31 agosto in Piazza Rettore Evola a Balestrate dove ad
attenderla ci sarà il sindaco Tonino Palazzolo.R.S.
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( da "Corriere delle Alpi" del 27-08-2008)
Argomenti: Costi della politica
Il giornalista e
scrittore vive durante l'estate nel piccolissimo paese dell'Agordino
"Occorre rivedere tutte le autonomie non quella altoatesina" PAOLA
SCARPA "Sono alto, bello, porto un paio di baffi", con queste parole,
al telefono, fissa l'appuntamento. L'incontro avviene in piazza San Lorenzo a
Selva di Cadore, alla presenza di villeggianti distratti e, quasi all'inizio,
pronuncia un nome che è intriso di malinconia, Mario Rigoni Stern. E' Gian
Antonio Stella, giornalista e scrittore molto noto
anche da queste parti dove, a Caracoi Agoin, un pugno di vecchie bellissime
case sopra Santa Maria delle Grazie, abita d'estate. Risiede stabilmente - si
fa per dire, è un inviato - in un paese vicino a Venezia. Com'è spuntato in lei
anni fa l'amore per questi luoghi? "Sono nato ad Asiago sull'Altopiano dei
Sette Comuni. La cosa che più mi piace ad Asiago è che lì non c'è mai stato un
nobile. Non ci sono conti, non ci sono marchesi, non ci sono baroni, nemmeno ai
tempi della Serenissima, perché un conto sono i funzionari, un conto è la
nobiltà castale. Del tipo che uno è conte, sono conti i suoi figli, il suoi nipoti,
i pronipoti, eccetera. Da noi non c'è ed io l'adoro. Pensi che nel democratico
altopiano per combattere la corruzione, gli alberi da taglio venivano estratti
in Piazza, non si poteva coprire una carica pubblica più di due volte
consecutive, c'era un profondo ricambio nella distribuzione dei ruoli. Questo
radicamento democratico è durato secoli, io ce l'ho conficcato dentro. Anche in
rapporto a Venezia - come ha spiegato tante volte anche Mario Rigoni Stern -
Asiago godeva di una sostanziale autonomia e questa idea dell'autonomia e della
democrazia diretta è la cosa che più sento forte nel mio rapporto con
l'Altopiano. Negli anni, purtroppo, l'Altopiano è un po' cambiato, è diventato
troppo popoloso, sembra la città di Schio a 1000 metri d'altezza:
non è più la cittadina che ricordo io, in cui tutti si davano del tu e tutti si
conoscevano. A me sembra strano che mi diano del lei, ora; non c'entra niente
col rispetto, in America tutti si danno del tu, può darsi che la nostra
tradizione venga dal fatto che in cimbro era così". Ma torniamo alla
scelta dell'Agordino... "A Caracoi ci sono arrivato per ricerca di
montagna, una montagna bella come solo nelle Dolomiti". La cammina, la
percorre, fa escursioni? Si ama ciò che si conosce.. "Sì, però le vacanze
sono diventate presentazioni per libri di amici, le rubriche del giornale che
non puoi fare a meno di fare, le note per i rimborsi spesa, le serate per
presentare il libro... Lei crede, visto il tono della sua letteratura che
definirei civile, che queste serate siano utili a rendere più permeabile la
pubblica opinione? "Per questo abbiamo fatto anche dei concerti, delle
serate teatrali e altre ne faremo ancora. Negli ultimi giorni sono andato a San
Martino di Castrozza, prima a Falcade, ad Alleghe, a Cortina, a Brunico. Non
faccio queste presentazioni in particolare qui perché penso che i bellunesi
abbiano più bisogno di altri di essere informati, ma perché vi abito e la sera
è più facile staccare e tornare a cena a casa. Ho un rapporto di tale amore per
il Cadore, le Dolomiti, l'Agordino, e tutta questa zona che mi è difficile dire
di no a tante persone che mi conoscono". Che pensa, a proposito di
Brunico, delle differenze legislative che riguardano bellunesi ed altoatesini
tanto simili e tanto "differenti"? "Sono del parere che si
debbano rivedere tutte le autonomie tranne quella altoatesina. Non credo che
possa essere abolita "tout court" perché sarebbe un errore. Oggi non
c'è senso che il Friuli goda dell'autonomia che ha, non c'è senso che la Sicilia
possa fare tutto quello che le pare in nome dell'autonomia, anche le peggiori
porcherie. Quindi sono per abolirle tutte, fatta eccezione per l'Alto Adige,
perché c'è un accordo internazionale ed uno Stato serio lo deve mantenere:
punto e basta. Poi tra qualche decennio quando l'Europa sarà totalmente unita
se ne parlerà. Le differenze tra bellunesi e trentini-altoatesini sono davvero
molto pesanti". Lei, come scrittore appartiene alla letteratura
"civile", ma c'è una parte fantastica, "ludica", di Stella che amo particolarmente. Mi parli del romanzo
"Il maestro magro". "C'era una leggina, fatta ancora prima del
fascismo. Diceva che se eri un maestro disoccupato e riuscivi a mettere insieme
una classe di adulti e di analfabeti con un numero minimo, avevi diritto allo stipendio
seppure magro. Non prendevano le ferie, non erano pagati quando non
insegnavano. E' una storia di emigrazione dal sud verso il nord e dal nord
verso Torino: tutta la seconda parte del romanzo si svolge a Venaria Reale, in
quelle che erano le casermette di Altezzano in rovina, dove, tra le macerie
della reggia abitavano gli emigrati italiani. L'ultimo romanzo invece è
"Carmine Pascià, che nacque buttero e morì beduino". Carmine è solo
un soldatino italiano della guerra di Libia che nel 1910 viene mandato in
Africa e che, per gli strampalati casi della vita finisce per combattere a
fianco dei libici sotto Omar-el-Muchkar contro gli italiani. Gli italiani
allora erano rappresentati dal più infame e rivoltante assassino che sia mai
nato in Italia, il Maresciallo Graziani e combattere contro Graziani ha una
dignità diversa che non combattere contro i propri compatrioti". C'è
speranza per l'Italia? "Non sono Nostradamus. La mia opinione è che o ci
sono delle svolte nette o non se ne esce. I segnali lanciati al paese sono
contradditori perché da una parte condivido l'opera di semplificazione sul
lavoro che fa il ministro Sacconi, dall'altra inorridisco davanti alla
decisione di Berlusconi di confermare alla testa della Tirrenia di Navigazione
un amministratore delegato, che le fa perdere ogni anno 73.000 euro a
dipendente. Privo di senso inoltre è, nella scuola, un taglio di 8 miliardi di
euro in tre anni che non viene certo compensato dall'insegnamento
dell'educazione civica o dal 7
in condotta". Com'è stato possibile, rileggendo
certe pagine de "La casta", il precedente libro, suo
e di Rizzo, dai De Gasperi,
dai Pertini, che hanno fondato la Carta di questo Stato, arrivare a questo?
"Mano a mano che si perdevano gli ideali - della società cristiana per i
democristiani, del comunismo bello buono e giusto per i comunisti, della
solidarietà per i socialisti, del liberismo - la politica è diventata una
professione. Ed allora, pensa il politico, se è un lavoro come gli
altri, cerco di ottenere il contratto migliore". Ma non manca la speranza,
nelle stesse parole di Stella. "Perché - conclude
- se non ci fosse, invece che "La deriva" lo intitolavo "Il
naufragio"!".
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( da "Trentino" del 27-08-2008)
Pubblicato anche in: (Alto Adige)
Argomenti: Costi della politica
Il centrocampista
porta esperienza e sostanza Il portiere ingaggiato dopo il periodo di prova
Adesso potrebbe arrivare ancora un difensore di Francesco Bertagnolli BOLZANO.
Un colpo e mezzo per chiudere (quasi) il mercato. Werner Seeber conclude con
altri due pezzi il mosaico della rosa dell'Alto Adige che domenica esordirà in
campionato contro la Valenzana. Sarà Eros Favaretto, proveniente dalla
Viterbese, a svolgere il compito di vice Trini fra i pali. A centrocampo arriva
Di Loreto, Pro Vercelli, a dare esperienza e sostanza al reparto. Ed è proprio
quest'ultimo l'arrivo più significativo dell'ultima parte del mercato estivo.
D'Angelo aveva richiesto un giocatore d'esperienza con determinate
caratteristiche d'incontrista, il presidente lo ha individuato nell'ex
giocatore della Pro Vercelli. Una società con la quale Di Loreto si è allenato
fino a ieri e con la quale, però, il giocatore era in rotta da tempo. Un
matrimonio, quello con i piemontesi, durato solo una stagione, al termine della
quale la società già campione d'Italia ad inizio secolo ha cambiato la politica
ambiziosa che l'aveva contraddistinta negli ultimi tempi, arrivando a lasciare
liberi quasi tutti i giocatori più esperti e costosi. Così Di Loreto ha
accettato la proposta dell'Alto Adige, ennesima tappa d'una carriera che lo ha
visto impegnato spesso in categorie superiori. Due promozioni dalla C2 alla C1
con Rimini e Lanciano (dove è nato ventinove anni fa), una dalla C1 alla B con
i romagnoli, insieme ai quali il giocatore di Lanciano ha
anche esordito (collezionando 15 gettoni) nel campionato cadetto. Il tutto condito dai passaggi alla Spal
e al Sassuolo, sempre e comunque in squadre costruite per puntare in alto. 22
reti nella categoria significano anche un buon feeling con il gol, se la
condizione fisica lo permetterà Di Loreto dovrebbe essere un buon acquisto.
Favaretto arriva invece per fare da vice a Trini. Otto presenze con la
Viterbese in due stagioni sono state il magro bottino del ventunenne cresciuto
nelle giovanili del Milan, tanta la voglia d'emergere e buone le indicazioni
fatte emergere dal giocatore in questi giorni di prova. Due acquisti che non
chiudono definitivamente il mercato che attende ancora l'ultimo tassello.
D'Angelo vuole ancora un difensore per evitare che ogni raffreddore dei
titolari si trasformi in un enigma di difficile soluzione, il tutto pare legato
alla partenza o alla rescissione del contratto che lega gli altoatesini a
Pittilino. In ogni caso se qualcuno dovesse arrivare in questi giorni non potrà
essere disponibile per domenica. Nella trasferta di Valenza è comunque
probabile che il mister si affidi in principio a quelli che hanno giocato nel
primo tempo di domenica in Coppa Italia contro il Rodengo. Di Loreto ha svolto,
infatti la preparazione fisica ma non è mai stato impegnato dalla Pro Vercelli
nelle amichevoli ed in Coppa. Il tutto lascia dunque pensare che la condizione
non sia al top e che ci vorranno almeno una decina di giorni per integrare
completamente il ragazzo nel gruppo.
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( da "Italia Oggi" del 27-08-2008)
Argomenti: Costi della politica
ItaliaOggi
ItaliaOggi - Enti Locali e Stato Numero 203, pag. 32 del
27/8/2008 Autore: di Antonio G. Paladino Visualizza la pagina in PDF
Dalla Puglia le indicazioni della magistratura contabile sulla
Finanziaria del 2008 Sugli incarichi nelle partecipate l'ente locale fa da
controllore Le amministrazioni locali devono disporre azioni di direzione,
coordinamento e supervisione delle attività delle partecipate, in altre parole
devono eseguire un controllo totalitario. Posto, infatti, che le disposizioni
contenute nella legge finanziaria 2008 in tema di affidamento di incarichi e
consulenze a soggetti esterni all'amministrazione sono rivolte agli enti locali
e che le nuove disposizioni in materia di lavoro flessibile sono dirette alle
pubbliche amministrazioni, è pur vero che l'eventuale effettuazione di
assunzioni a tempo indeterminato da parte delle società partecipate dagli enti
locali, così come l'utilizzo di forme flessibili nei rapporti di lavoro,
sarebbe una cartina al tornasole di una controtendenza con gli obiettivi di
riduzione della spesa pubblica che il legislatore persegue. Lo ha ammesso la
sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la regione Puglia, nel
testo del parere n. 15/2008 (su www.corteconti.it), fornendo un interessante
indirizzo interpretativo delle disposizioni recate dalla legge n. 244/2007
soprattutto sui riflessi che queste hanno tra le società partecipate dalle
amministrazioni locali. In breve, le società partecipate, anche se non toccate
direttamente dalle maggiori disposizioni della legge finanziaria 2008, non
possono ritenersi esentate dal "partecipare" alla riduzione degli
sprechi. è pacifico, scrive la Corte pugliese nel parere osservato, che
l'intento del legislatore è quello di mettere a dieta (o quantomeno bloccare)
il proliferare di società controllate dalle amministrazioni locali che, a lungo
andare, non si rivelino delle scommesse vincenti. Ecco che, come dispone
l'articolo 3, comma 27, gli enti locali non possono costituire società che
abbiano per oggetto sociale la produzione di beni o servizi che non siano
legati alla "mission istituzionale" della stessa amministrazione,
anzi prevedendo che le stesse, qualora costituite, vengano dimesse al più
presto. In caso contrario, scatta la denuncia alla Corte dei conti per
responsabilità erariale. E sulla stessa riga le disposizioni dirette a limitare
le spese delle società a partecipazione pubblica ponendo limiti sia ai
trattamenti economici che per la composizione degli organi societari. Si
ricordi, infatti, come l'articolo 3, commi 12-14, dispongono, per le società
partecipare, la riduzione del numero dei componenti gli organi societari, la soppressione della carica di vicepresidente e l'eliminazione
della previsione del gettone di presenza. Le premesse ci sono, la Corte non ha dubbi. Quanto sopra è un
dato evidente di come il legislatore vuole mettere un freno nel mondo delle
spese delle società controllate a partecipazione pubblica. Allora, si
chiede la Corte, è evidente che un eventuale incremento della spesa del
personale delle società partecipate non può non produrre "effetti
diretti" sulle finanze del comune, a maggior ragione quando questo ne è
l'unico azionista. In tale veste, il comune assume la funzione di una holding
capogruppo e i risultati economici delle società a partecipazione pubblica non
possono non aver "ripercussioni" sul bilancio dell'ente locale.
Quindi, ammette il collegio pugliese, l'amministrazione comunale deve disporre
un "controllo totalitario" sui soggetti partecipati, attraverso un'attenta
azione di direzione, coordinamento e supervisione delle attività delle società
partecipate. Quindi, conclude il collegio nell'articolato parere, in linea con
una "voluntas legis" sempre più indirizzata verso l'adozione di
misure di contenimento delle spese delle partecipate, che spesso sono
destinatarie di cospicue risorse pubbliche, è pacifico che corrisponde a
principi di prudenza e sana gestione finanziaria, evitare che si incrementino
le spese per incarichi esterni, quelle per lavoro flessibile e le spese del
personale delle società totalmente partecipate dall'ente locale, in quanto tali
costi appesantiscono il bilancio dell'amministrazione locale.
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( da "Nazione, La (La Spezia)" del 27-08-2008)
Argomenti: Costi della politica
CRONACA LA SPEZIA
pag. 4 NOVITÀ in vista per la macchina del consiglio comunale. La fine delle
ferie ... NOVITÀ in vista per la macchina del consiglio comunale. La fine delle
ferie coinciderà anche con l'istituzione in Comune della figura del difensore civico,
un tutore dei diritti del cittadino. Sono sei gli aspiranti all'incarico, i cui
nomi non sono ancora noti. Sarà la commissione dei capigruppo a fare la scelta
definitiva. Intanto, il presidente del consiglio comunale Loriano Isolabella
sta lavorando alle modifiche regolamentari. Le puntualizza così: la
costituzione dell'ufficio di presidenza del consiglio comunale; l'iter
possibile di discussione in commissione di mozioni ed interpellanze ed
interrogazioni per lasciare maggiore spazio al consiglio nella discussione
delle deliberazioni; la presentazione in consiglio ed in commissione di
deliberazioni di competenza della giunta per fornire maggiori informazioni ai
consiglieri; un migliore collegamento tra consiglio comunale giunta e
circoscrizioni; la ridefinizione delle modalità e dei tempi di intervento in
consiglio da parte dei consiglieri comunali; l'istituzione delle commissioni
permanenti di controllo da delegare all'opposizione. Riguarda alla toccata e
fuga di alcuni consiglieri soprattutto nelle commissioni Isolabella ammette che
"certo può anche succedere che in alcune circostanze qualcuno si assenti
dai lavori durante la seduta, ma sono situazioni abbastanza rare e sempre
giustificate". Aggiunge in difesa dei consiglieri: "Se poi dobbiamo
fare un raffronto con altre realtà istituzionali il Comune della Spezia non si
è avvalso della facoltà di decidere il raddoppio dei gettoni
e nello stesso tempo nel momento in cui la seduta valica la mezzanotte non si
avvale della facoltà del raddoppio del gettone". Oltre a dover citare le
diverse occasioni in cui i consiglieri comunali della Spezia dimostrano sempre
estrema sensibilità ad aderire ad iniziative di rinuncia al proprio gettone di presenza in favore di situazioni determinatesi da calamità o
sciagure nazionali o internazionali". Isolabella
difende la qualità del lavoro del consigliere comunale: "Non è misurabile
nel tempo in cui uno stà seduto tra i banchi, ma nella qualità delle proposte e
per fare questo risulta necessario anche un impegno civico al di fuori del
consiglio comunale che non può essere di certo commisurato al gettone di presenza che, tasse escluse, si tratta
di una ventina di euro".
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( da "Messaggero Veneto, Il" del 27-08-2008)
Argomenti: Costi della politica
L'esponente del
Partito dei pensionati non risparmia ancora una volta critiche al presidente
Piedimonte, cdq senza pace Buonavitacola attacca Bandelj su viabilità e
galleria Baruzzi "Se non altro, il sottoscritto può permettersi di farsi
pubblicità con i risultati personalmente raggiunti sul campo. Altri, che
probabilmente si credono più furbi, si fanno puntualmente belli con le vittorie
maturate da chi si impegna per la comunità anche oltre i propri compiti".
Prosegue e cresce nei toni la polemica tra il consigliere circoscrizionale di
Piedimonte, Domenico Buonavitacola e il presidente del parlamentino, Walter
Bandelj, che aveva accusato senza mezzi termini l'esponente dei Pensionati di
aver strumentalizzato a fini propagandistici la messa in sicurezza
dell'incrocio tra via della Madonnina e via delle Grappate. "La miglior
politica è quella che si fa lontano dai centri di potere, tra la gente -
argomenta Buonavitacola -. Trovo veramente sterile la polemica inscenata da
Bandelli, degna di un presidente che con tali dichiarazioni fa trasparire non
tanto la volontà di migliorare le condizioni della propria circoscrizione,
quanto piuttosto a gettare ombre su chi da anni profonde impegno senza
tornaconto economico, con passione e dedizione". Tra gli argomenti del
contendere, la sistemazione della galleria Baruzzi, i cui lavori dovrebbero
essere portati a termine entro il fine settimana: "Se la ritinteggiatura
del tunnel era programmata da tempo - si chiede Buonavitacola - per quale
motivo questa arriva soltanto ora, casualmente a pochi giorni dai colloqui
intrattenuti dal sottoscritto con il sindaco e il responsabile dei Lavori
pubblici"? E sulla petizione che ha portato all'installazione del semaforo
lampeggiante in prossimità della stessa galleria: "D'accordo che il
consiglio circoscrizionale è espressione del voto della comunità, ma come
giustificare i ritardi nella sistemazione dell'intersezione, che hanno portato
a tragici incidenti? Bandelj dimentica che ci troviamo in un sistema politico
democratico, non oligarchico, dove pochi decidono per tutti: l'opinione della
gente conta, anche se in calce alle 411 firme raccolte non viene apposto il
timbro da un ente istituzionale. Ed è stata proprio la petizione promossa dal
nostro partito, su spinta di tanti cittadini, a permettere - secondo
Buonavitacola - di vedere i primi risultati dopo decenni di imbarazzanti
silenzi, solo in minima parte giustificabili con la farraginosità della
burocrazia", dichiara Buonavitacola, che poi annuncia. "Ho deciso di rinunciare al gettone di presenza come consigliere
circoscrizionale, a ulteriore dimostrazione del fatto che è la passione, con la
volontà di migliorare le condizioni della comunità di cui faccio parte, a fare
da motore alle mie iniziative. Invito il presidente, che certamente
condivide questa mia posizione, a fare altrettanto", è la provocazione del
segretario cittadino dei Pensionati.
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( da "Stampa, La" del 27-08-2008)
Argomenti: Costi della politica
NOVARA.COLPA DELLE
DISPOSIZIONI DEI GOVERNI PRODI E BERLUSCONI Il Comune "a dieta"
taglia spese e opere Entrate ridotte: mancano un milione e 300 mila euro
[FIRMA]BARBARA COTTAVOZ NOVARA Comune "a dieta" per l'effetto
congiunto di due Governi: la Finanziaria di Prodi e le disposizioni taglia-Ici
e fiscali di Berlusconi costringono anche l'amministrazione novarese a ridurre
le spese e a rivedere il piano degli investimenti. "Nell'ultima riunione
di Giunta ho dovuto tirare fuori la scure" sorride amara Silvana
Moscatelli, vicesindaco e assessore al Bilancio. Mancano circa 1 milione e 300
mila euro: 574 mila per le misure contro i costi della politica volute da Prodi, 589 mila euro
per il taglio parziale dell'Ici già del Governo di centrosinistra e poi altri
200 mila per la riduzione dell'Iva. L'eliminazione dell'Ici voluta da Berlusconi,
invece, costa al Comune 6 milioni e 600 mila euro ma l'Esecutivo si è impegnato
a "restituirli": 3 milioni e 300 mila sono arrivati a luglio,
gli altri sono attesi per dicembre: se non arrivassero, il conto
"rosso" arriverebbe a 4 milioni e 600 mila. I "tagli" sono
stati decisi scegliendo di limare su piccole spese: consulenze, attrezzature
informatiche, beni di consumo per gli uffici, prestazioni professionali per
nuovi progetti che quindi verranno bloccati. Ma lo stop più pesante riguarda
gli investimenti. Infatti il decreto fiscale del Governo Berlusconi prevede un
nuovo patto di stabilità che nella sostanza per Novara significa rivedere il
piano di nuove opere. Infatti viene vietato ai Comuni di finanziare gli
investimenti con le alienazioni, cosa che la Giunta Giordano aveva fatto per il
40 per cento del totale delle nuove realizzazioni. Si potranno usare solo i
fondi provenienti da oneri di urbanizzazione e vendita di loculi. Così il
Comune deve cambiare rotta e usare i proventi delle alienazioni per chiudere i
mutui e quindi "liberare" risorse da usare per gli investimenti. La
partita che si sta giocando sul fronte delle dismissioni conta grosse cifre: a
settembre scade il bando per le farmacie (9 milioni di euro) e quello per due negozi
in corso Italia (circa 700 mila euro) mentre per Casa della Porta si sta
aspettando un via libera formale secondo l'iter di legge. Intanto, però, il
piano delle nuove opere deve essere riveduto e corretto: ovvero qualcosa si
ferma e qualcosa va avanti. "Diamo priorità alle scuole: i progetti sui
plessi non si toccano - sottolinea Moscatelli -. Allo stesso modo proseguono
anche i lavori con fondi già impegnati o con finanziamenti regionali e statali.
Oppure progetti per noi fondamentali come il castello". Quindi via libera
anche per il recupero del "De Pagave", il collegamento della
tangenziale in via Gorizia e la rotonda di largo Don Minzoni mentre per ora
sono in sospeso il parco del Terdoppio, il restauro degli affreschi in
Tribunale, il "rotondone" del XXV Aprile, il rifacimento
dell'illuminazione pubblica, l'oasi felina, l'allestimento del teatro
Faraggiana, la sistemazione del Parco dei Caduti. "Siamo preoccupati -
commenta l'assessore al Bilancio - e ci amareggia molto non poter proseguire
nel nostro programma di investimenti".
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( da "Blogosfere" del 27-08-2008)
Argomenti: Costi della politica
Ago 0827 Elezioni
politiche americane e tecnologia: facciamo quattro conti Pubblicato da Angela
Rossoni alle 09:29 in scienza e società La campagna elettorale Statunitense
delle elezioni primarie è stata più che mai combattuta, senza esclusioni di
colpi, appassionante e non senza qualche rischio per i candidati. E' stata
anche una gigantesca operazione di raccolta fondi, perchè le elezioni
americane, si sa, richiedono cifre da capogiro per consentire ai candidati di
raggranellare voti in un Paese così vasto. I finanziatori
dei due schieramenti politici la dicono lunga sulle attese e sulle speranze
degli elettori. Nonostante la grande attenzione del vincitore delle primerie
democratiche, Barack Obama, alle nuove tecnologie come canale di comunicazione
con gli elettori, al momento, le aziende high-tech hanno giocato un ruolo
marginale nella corsa per la Casa Bianca, almeno per quanto riguarda i
finanziamenti... Fra i principali finanziatori della politica
che operano nel settore high-tech spiccano i colossi AT&T, Comcast e Microsoft. In base a una stima del Center
for Responsive Politics , sito indipendente che monitora il flusso di
finanziamenti ai partiti politici americani, Microsoft
è il quinto maggiore investitore dei candidati alle presidenziali, con 741.000
dollari, seguita da Verizon Communications con 636.000 dollari e Cisco Systems
con 524.000 dollari. Sempre secondo il Center for Responsive Politics, i cinque
maggiori contributori alle elezioni politiche per entrambi i candidati alle
primarie americane, Barack Obama e Hillary Clinton, sono pressochè identici, e
comprendono i grandi gruppi bancari Goldman Sachs, DLA Piper, Morgan Stanley e
Citigroup, seguiti dai grandi studi legali, che negli Stati Uniti sono
potentissimi e molto influenti. L'industria della tecnologia Statunitense (se
escludiamo Microsoft e pochi altri), si piazza con grande distacco rispetto ai
principali investitori, in termini di somme versate. Questo, secondo gli
analisti, è anche un segno del fatto che altre questioni aperte, come la crisi
economica, le tensioni a livello internazionale e la questione del petrolio e
delle fonti energetiche in generale. Se, a quanto pare, la tecnologia, almeno
per il momento, non sta influenzando molto la politica,
ed è solo usata come uno strumento, sebbene importantissimo ed efficacissimo,
di comunicazione, è vero invece il contrario. La società di analisi Gartner ha
elaborato un grafico molto curioso, che correla l'andamento del mercato
dell'elettronica con le elezioni politiche americane. Il mercato dell'high-tech
è fortemente ciclico e, guardacaso, i picchi positivi si hanno esattamente
negli anni delle elezioni del presidente a stelle e strisce. E, puntualmente,
quando viene eletto un presidente repubblicano, le vendite di tecnologia
schizzano alle stelle. Il picco più alto del mercato high tech si è avuto
infatti con la seconda elezione di Ronald Reagan, nel 1984, mentre il secondo
mandato di Bill Clinton è stato caratterizzato addirittura da una fase di
regressione dell'high tech. Sarà forse perchè i repubblicani, più
“guerrafondai”, investono somme più consistenti negli armamenti, che quindi
sarebbero il vero motore dell'high tech? In realtà si osserva un'altra curiosa
coincidenza. L'anno delle elezioni politiche americane coincide sempre con l'anno
delle olimpiadi. E allora che siano proprio le olimpiadi a fungere da traino
per le tecnologie, come è stato tra l'altro ripreso in altri post su questo
blog? Per quest'anno, Gartner prevede una crescita piuttosto modesta del
settore high tech. Dobbiamo quindi concludere che le olimpiadi di Pechino 2008,
pur essendo state, a ragione, battezzate, le olimpiadi della tecnologia, non
saranno abbastanza incisive per quanto riguarda invece i risvolti economici
delle tecnologia? Oppure che, gli strumenti in mano agli analisti fanno
presagire una vittoria del candidato democratico Barack Obama?.
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( da "Basilicanet.it" del 27-08-2008)
Argomenti: Costi della politica
11.36.17
[Basilicata] â??Sinistra Democratica, pur riconoscendo competenze e
capacità politica sia di Rossi che del nuovo
consigliere Manzi, considera sbagliata la scelta fatta di revoca della delega
allâ??ex assessore Dâ??Angelo e di nomina di un nuovo assessoreâ?. Lo
ha detto il coordinatore provinciale Giannino Romaniello, commentando il
rimpasto nella Giunta provinciale di Potenza. â??Non abbiamo un rappresentante
allâ??interno del Consiglio
Provinciale e pertanto, dopo un primo incontro politico fra i segretari
provinciali delle forze che hanno costituito la coalizione che ha eletto
Altobello, non siamo stati invitati ad alcun incontro né© sappiamo su quali
basi e contenuti programmatici è¨ avvenuta la verifica politica
e le forze che hanno sottoscritto il documento. Da parte nostra, ribadiamo
quanto espresso nellâ??unico incontro promosso dal segretario provinciale del
Pd Ignazio Petrone. In particolare, riteniamo â?" continua Romaniello -
che la scelta migliore sarebbe stata quella di ridefinire un programma minimo
di fine consiliatura individuando nella riduzione dei costi della politica il punto centrale su cui verificare anche la
disponibilità di tutte le forze del vecchio centro-sinistra a ripensare
una nuova alleanza con cui riproporsi alla guida della Provincia con un
profondo processo di rinnovamento di uomini e programmi partendo proprio dalla
riduzione del numero degli assessori, dalla ridefinizione del ruolo degli enti
e strutture (riducendoli), ed assumendo il tema della qualità dei servizi
e della valorizzazione del personale, quali punti centrali per rilanciare il
ruolo di un ente intermedio fra Regione e Comune fuori da logiche di
contrapposizione con gli altri livelli istituzionali a partire dalla Regione .
Se si vuole favorire il processo di semplificazione ed evitare che la Regione
continui a fare anche gestione (delle risorse comunitarie e non solo), quando
invece dovrebbe fare programmazione e controllo, bisogna proporre e battersi
â?" conclude Romaniello - per un modello di riforma della filiera
istituzionale consapevoli che non si può² continuare ad avere sovrapposizioni
di funzioni e competenze fra i diversi livelli istituzionali sub-regionali.
Partendo da questi ed altri temi quali il lavoro, la tutela ambientale, una
diversa qualità dello sviluppo si può² rilanciare lâ??idea di un nuovo
centro-sinistra per fermare lâ??avanzata delle destre anche nella nostra
regioneâ?. BAS 02.
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( da "Giornale di Brescia" del 27-08-2008)
Argomenti: Costi della politica
Edizione: 27/08/2008
testata: Giornale di Brescia sezione:SPORT IL MERCATO Dopo lo sponsor, ecco la
punta che potrebbe completare il reparto Lumezzane-Pesenti: ora è fatta Sergio
Cassamali LUMEZZANE Dopo l'ufficializzazione del nuovo prestigioso sponsor (la
Barclays Bank, già promoter della Premier League inglese, che di recente ha
aperto due filiali a Lumezzane e Sarezzo), il Lumezzane si è
"regalato" anche un nuovo attaccante, il terzo in rosa dopo Nicola
Del Bosco e Lorenzo Dal Rio. Si tratta di Massimiliano Pesenti, classe 1987,
ingaggiato in prestito dall'Albinoleffe. Il neo acquisto
(per la cronaca è il quattordicesimo di quest'anno) è bergamasco (di
Treviglio), ha all'attivo due gettoni di presenza in B con la maglia dell'Albinoleffe, 2 gol in 12 partite con il
Prato di C2 e nell'ultima stagione si è messo in luce nella Canavese, sempre di
C2, realizzando 10 reti in 26 partite. La trattativa è stata lunga e
laboriosa, ma alla fine il desiderio del giocatore di provare l'esperienza
della LegaPro1 in Valgobbia ha prevalso su tutte le difficoltà. Già ieri
Pesenti ha svolto il primo allenamento con i nuovi compagni, ma difficilmente
potrà scendere in campo domenica contro il Verona perché il transfer, come
noto, richiede i cinque giorni regolamentari. Nei prossimi ed ultimi sei
giorni, però, il mercato del Lumezzane potrebbe riservare altri colpi. Sempre
per il reparto offensivo si potrebbe chiudere già quest'oggi la trattativa con
il guizzante esterno del Lanciano Andrea Pintori, classe 1980. Sono invece
sfumate quasi del tutto le speranze della società rossoblù di tesserare il
lunghissimo ed esperto jolly difensivo Matteo Pivotto. L'allenatore del
Ravenna, Gianluca Atzori, ha infatto posto per il momento il suo veto e dunque,
con ogni probabilità, Pivotto resterà in Romagna. E quindi il Lumezzane se lo
ritroverà come avversario in campionato. È tramontata pure l'ipotesi Luis
Helguera. Il centrocampista del Vicenza, infatti, non è intenzionato a scendere
di categoria. Diventa difficile così anche trovare una sistemazione per il
portiere Brignoli, che avrebbe potuto risultare utile proprio alla società
veneta. Sembra invece a buon punto il contatto con il Pizzighettone, ripescato
in C2, per la cessione di Marco Russo, mentre ad Improta pare interessato il
Giulianova. Dovesse riuscire a perfezionare queste due operazioni in uscita, il
Lumezzane potrebbe andare ancora alla caccia di un difensore e di un
centrocampista per aumentare il suo tasso di esperienza in questi due delicati
settori. Ma il tempo, mai come in questa situazione, va definito tiranno.
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( da "Gazzettino, Il (Pordenone)" del
27-08-2008)
Pubblicato anche in: (Gazzettino, Il (Udine))
Argomenti: Costi della politica
MUSICA Domani sera
invece in piazza la rassegna estiva si chiuderà con le più belle canzoni delle
tradizione locale I Magenta in concerto sul lungomare La band che sta per
incidere il suo primo album in Inghilterra si esibirà stasera a Grado
GradoUltimi due appuntamenti della rassegna "Le vie della musica",
che la scorsa settimana ha registrato una massiccia presenza
di pubblico alle due serate proposte. Saranno i Magenta, gruppo emergente già
noto a livello nazionale, ad aprire quest'ultima tornata di concerti stasera
nella scenografica passeggiata del lungomare gradese, la Diga Nazario Sauro. Il
concerto, a ingresso libero, inizierà alle 21.30. La musica come linguaggio
alternativo per esprimere la personalità dell'individuo: in essa le differenti
emotività dei quattro elementi della band si fondono e si mescolano, creando
atmosfere che si ispirano a formazioni della scena britannica come Muse,
Coldplay e Joy Division. I Magenta, gruppo nato nel 2005 da un'idea di Sergo
(voce e autore dei brani) con Matteo Cossar alla chitarra, Stefano Savi alla
batteria e Nat Flamigni al basso, ha subito iniziato a cercare una propria
dimensione artistica. Lontani dalla scena indie del momento i Magenta
affrontano un percorso sicuramente impegnativo, che alla fine, soprattutto
grazie a numerose e prestigiose esperienze su palchi importanti come quelli del
Lignano Rock Festival, del Milano Idroscalo Rock, l'apertura del concerto di
Robert Plant dei Led Zeppelin, l'esibizione alla Notte Bianca di Roma e molte
altre, permette loro di disegnare un proprio e deciso carattere. I Magenta
hanno anche all'attivo un videoclip, girato dal filmmaker Marino Cecada e
realizzato in occasione dell'uscita del brano Una cosa sola, al quale ha
partecipato la famosa modella brasiliana Kartika.Nei prossimi mesi la band ha
in programma di registrare il suo primo disco in Gran Bretagna sotto la guida
del produttore artistico e sound engineer Marco Migliari (Muse, New Order,
Coldplay, Brian Eno, Stereophonics etc) ai Real World Studios di Peter Gabriel.
Questa collaborazione, nata proprio da un'idea di Marco Migliari, dopo aver
sentito alcune tracce dei Magenta su internet, è sicuramente il passo più
importante che la band si appresta a fare.La serata finale della rassegna,
domani alle 21.30, è invece un omaggio all'Isola del Sole e alle sue tradizioni
canore. Le note de "Le più belle canzoni gradesi", richiameranno
ancora una volta centinaia di appassionati in piazza XXVI Maggio, vicino al
porticciolo. Nel corso si esibiranno Maddy Destro, Deborah Civita, Mattia
Marchesan (vincitori dell'ultima edizione del Festival gradese), Andrea
Felluga, Fabio Fabris, Lucio Pastoricchio, Michele Lugnan,
Gianni Camuffo, Omero Gregori, Riccardo Gordini e altri artisti che si sono
messi in luce in questi ultimi anni. Da sottolineare l'impegno dei cantanti,
che hanno deciso di devolvere in beneficenza il gettone di presenza previsto per la partecipazione
ai concerti.
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( da "Virgilio Notizie" del 27-08-2008)
Argomenti: Costi della politica
Bongiorno Basta con
i gruppi di pressione, più efficienza nella giustizia postato fa da APCOM
ARTICOLI A TEMA Altri Roma, 27 ago. (Apcom) - L'Italia ha bisogno di una
politica più indipendente dai gruppi di pressione e di interesse, di una
"macchina" della giustizia più efficiente, di un "manager"
dei tribunali, e di politiche a sostegno della famiglia più consistenti, visto
che la famiglia gioca ancora un ruolo decisivo insieme alle forme differenti di
convivenza anch'esse da tutelare. Il PIL non fa la felicità. Sono solo alcune
delle conclusioni dei gruppi di lavoro in cui si è articolato il VeDrò, il
network di Enrico Letta e Giulia Bongiorno che ha raccolto oltre 400
rappresentanti della generazione dei trentenni italiani e che si è chiusa oggi
a Drò (Trento). Molti i temi toccati dai 10 working group. La fotografia
scattata al Belpaese mostra un'urgenza nella ricerca delle risorse energetiche,
la necessità di utilizzare la rete per indicare un percorso di sviluppo da
perseguire. Mostra inoltre un paese troppo schiavo del proprio passato e
viziato dal benessere. E' importante invece costruire il proprio presente per
lasciare un futuro alle generazioni che seguiranno. E' certo che gli indicatori
economici di riferimento non sembrano più essere adeguati. Il prodotto interno
lordo, in sostanza dovrebbe essere adattato alle esigenze della società. Non
più solo indicatori economici ma anche altri indici come ad esempio il grado di
alfabetizzazione, il livello di inquinamento o le aspettative di vita. La tre
giorni di Vedrò 2008 è stata chiusa questa mattina da "Liberi di
Volare", la relazione di Michael O'Leary amministratore delegato della compagnia
low cost Ryanair. "Il vostro primo ministro, Silvio Berlusconi - ha detto
O'Leary - sta facendo un rifinanziamento ad Alitalia, che non funzionerà,
finché non verrà venduta ad Air France o al mercato'. Il problema dell'Alitalia
e' quello di tutte le compagnie aeree gestite dal governo o con l'interferenza
del governo. Serve - ha concluso il fondatore di Ryanair - un management che
gestisca i dipendenti per il bene della compagnia aerea, anziché l'attuale
continua battaglia sul futuro della società che vede lavoratori e governo l'uno
contro l'altro. 'La crisi petrolifera in corso aumenta le opportunità per
Ryanair, perché Alitalia e Lufthansa hanno alzato i prezzi dei biglietti, per
il sovrapprezzo del carburante mentre Ryanair non l'ha fatto'. E' quanto ha
affermato l'amministratore delegato di Ryanair, Michael O'Leary, oggi in
Trentino a "Vedrò". La tutela dei dati personali su internet non è un
timore per gli italiani. E' quanto emerge dal Rapporto VeDrò 2008:
"Copyright, privacy e property", presentato dall'editore Alberto
Castelvecchi e dalla sociologa Monica Fabris, durante la plenaria di apertura
di "VeDrò - l'Italia al futuro", La ricerca, realizzata ad hoc per
VeDrò, fotografa aspetti come lo stravolgimento del concetto di possesso da
parte del popolo della rete. "Le violazioni del copyright - ha detto
Alberto Castelvecchi - ed il fenomeno della pirateria ne sono dimostrazioni più
che evidenti. Ma mentre il concetto di copyright ha 300
anni di vita, la condivisione del sapere è un concetto che ha origini
antichissime: Aristotele e Machiavelli non vivevano delle royalties dei propri
scritti, ma di reputazione, oggi diremmo di gettoni di
presenza". "Il potere di veloce accesso
alla rete - ha aggiunto la Fabris - oggi è decisivo. La vera povertà oggi
è quella digitale. Oggi più della metà della popolazione italiana è
connessa". "Vorremmo suggerire - dice Castelvecchi - una parola
chiave: "condividuo". Non libero individuo del '900 in antitesi
all'uomo-massa ma una persona che vive di ciò che scambia".
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( da "Alto Adige" del 28-08-2008)
Argomenti: Costi della politica
"La Consulta
degli stranieri va abolita" Intervento di Loredana Vincenzi alla vigilia
delle nuove elezioni MERANO. A meno di un mese dall'avvio delle procedure per
organizzare le nuove elezioni dei membri della consulta dei cittadini
stranieri, Loredana Vincenzi, rappresentante di Unitalia in consiglio comunale,
chiede di percorrere la strada opposta, ovvero quella dell'abolizione di questo
organismo consultivo. La consigliere, assieme al collega Peter Enz (Svp) è
stata nominata alcuni mesi fa da parte del consiglio comunale referente della
giunta proprio per le problematiche degli extracomunitari e di conseguenza
membro di diritto della consulta stessa. Il mese scorso l'argomento consulta
immigrati era stato inserito all'ordine del giorno del consiglio comunale
proprio per apportare alcune piccole modifiche allo statuto che ne disciplina
l'esistenza. "Questo organo consultivo - scrive Loredana Vincenzi in una
nota, che ha fatto seguito ad una mozione presentata in Comune - a mio parere
dovrebbe essere abolito. A dicembre invece si svolgeranno le elezioni per il
rinnovo dei membri della Consulta degli stranieri. Da qualche mese sono entrata
a far parte di questo gruppo in qualità di referente comunale di opposizione e
ho potuto constatare l'inutilità di questo organo considerando che la giunta
comunale ha appena stanziato 140 mila euro per il centro di prima accoglienza
per immigrati extracomunitari ed altri progetti fra i quali anche quello di uno
sportello per lo straniero presso il quale tutti coloro che hanno bisogno di
informazioni si possono rivolgere. Penso che i meranesi stiano facendo la loro
parte considerando che la cifra viene pagata con le tasse da loro
versate". Loredana Vincenzi sostiene anche che i risultati ottenuti dalla
consulta sono stati pochi. "Le richieste fatte nel corso della commissione
che ha approvato le modifiche allo statuto della stessa - sostiene la
rappresentante di Unitalia - erano indirizzate solo ed esclusivamente ad
ottenere soldi (gettoni presenza,
rimborsi spese, ecc.) da una amministrazione comunale sempre più disposta alla
salvaguardia di zingari ed extracomunitari e sempre più distante dalle istanze
dei nostri concittadini. Durante la stessa riunione, è stato precisato, da un
consigliere della maggioranza, che la consulta ha solamente scopi consultivi
come tutti i comitati di quartiere di Merano, ai quali
certo, aggiungo io, non si elargiscono gettoni di
presenza oppure somme per la loro attività. Ho
presentato una mozione con la quale chiedo l'abolizione delle consulta degli
stranieri, ribadendo che non è obbligatoria e che le regole, le decisioni
comunali, le leggi vengano fatte dai cittadini eletti nelle istituzioni e che
invece si dedichi molto più tempo ai Comitati di quartiere magari
fissando un appuntamento bimestrale con i presidenti per discutere dei vari
problemi riguardanti i singoli quartieri, durante il quale si possano
pianificare gli eventuali interventi che dovranno essere eseguiti".
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( da "Libertà" del 28-08-2008)
Argomenti: Costi della politica
SANTO STEFANO - Una
nuova ambulanza per l'associazione Croce lodigiana, presieduta da Gigi Cagni,
grazie all'impegno dell'Amministrazione comunale. Ad annunciare l'arrivo del
veicolo è il sindaco Massimiliano Lodigiani: "L'autoambulanza doveva
essere pronta per la sagra patronale, ma un piccolo contrattempo del fornitore
ritarderà la consegna a settembre. Faremo una cerimonia ad hoc che servirà a
sottolineare l'importante compito socioassistenziale della Croce
lodigiana". L'ambulanza è stata acquistata grazie al
contributo di circa 12mila euro versato ai volontari dagli amministratori
comunali. Sindaco, assessori e consiglieri hanno rinunciato per due anni a
stipendi e gettoni per fare
beneficenza. "Lo scorso anno - ricorda Lodigiani - avevamo destinato circa
12mila euro per i lavori di restauro e recupero del portone della chiesa".
Un sostanzioso contributo è arrivato anche dalla Fondazione comunitaria della
Provincia, un'associazione onlus che si fa carico di queste richieste e le
sottopone alle imprese del Lodigiano per chiedere il sostegno attraverso
l'iniziativa "Una donazione che vale doppio". A fronte delle
donazioni pervenute a sostegno dei progetti presentati, la fondazione raddoppia
il contributo raccolto. Così i 12mila euro degli amministratori comunali di
Santo Stefano sono diventati 24mila. I due assegni sono stati consegnati al
presidente Cagni dal sindaco Lodigiani e dall'assessore provinciale alla
cultura Mauro Soldati, in rappresentanza della Fondazione comunitaria.
Francesco Dionigi 28/08/2008.
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( da "Messaggero Veneto, Il" del 28-08-2008)
Argomenti: Costi della politica
Novità anche sul
welfare: 600 mila euro in arrivo per la protezione sociale Rimpasto di deleghe:
la sicurezza alla Seganti e la famiglia a Molinaro Taglio del 10% ai compensi
dei direttori Lo sconto benzina migliora di 2 centesimi. Via libera ai 5
milioni per i danni del maltempo OGGI IN GIUNTA UDINE. Ridurre del 10 per cento
il compenso dei direttori generali e di servizio della Regione Fiuli Venezia
Giulia di nuova assunzione: è la proposta contenuta in una delibera che
l'assessore regionale al Personale, Elio De Anna, porterà
oggi all'attenzione della giunta regionale. "La previsione - ha spiegato
l'assessore De Anna - fa parte delle azioni di riduzione dei costi della politica avviate dal presidente della
Regione, Renzo Tondo. Questi tagli sono previsti dalla legge Brunetta-Tremonti
per la riduzione dei costi nella pubblica amministrazione", ha
spiegato ancora l'assessore. Si tratta di riduzioni di compenso che
riguarderanno i vertici della Regione, compresi anche i direttori delle aziende
sanitarie. L'Esecutivo inoltre oggi approverà in via definitiva anche la
redistribuzione delle competenze dei dieci assessori regionali. Saranno dunque
riorganizzate le direzioni regionali tenendo conto della distribuzione delle
deleghe agli assessori. In particolare, la sicurezza sarà affidata
all'assessore Federica Seganti, la famiglia a Roberto Molinaro, lo sport a Elio
De Anna. In giunta oggi anche i fondi per il maltempo, l'aumento dello sconto
per la benzina regionale e una delibera da 600 mila euro per il welfare. L'esecutivo
si riunisce dopo la pausa estiva a Ronchi dei Legionari dopo la pausa estiva.
"Per tre settimane - ha scritto ieri il presidente della giunta Renzo
Tondo sul suo blog - l'attività dell'esecutivo si è fermata, ma io in realtà
non ho mai staccato. Ciò vale anche per gli assessori che sono rimasti "al
pezzo"! Settembre si preannuncia di notevole interesse - conclude il suo
post il presidente blogger -, vedo settimane molto impegnative davanti a
me". All'ordine del giorno oggi in giunta tre questioni: una delibera per
il welfare, l'aumento dello sconto sulla benzina regionale i fondi per il
maltempo agostano. Per i danni più urgente la Regione trasferirà 5 milioni di
euro dal suo bilancio a quello della Protezione civile. L'assessore Savino sta
predisponendo anche la delibera per stanziare dei fondi, un'anticipazione da
500.000 euro, a favore della Carnia, della Val Canale e il Canal del Ferro
colpiti dall'ondata di maltempo a Ferragosto. Per quanto riguarda la benzina,
la giunta migliorerà lo sconto sulla "regionale" del 6% sull'importo
dello sconto stesso. Il risparmio, dal benzinaio, sarà di 2 centesimi al litro.
"È un semplice adeguamento - spiega l'assessore alle finanze Sandra Savino
- in base alle indicazioni dell'ambasciata slovena". Dall'assessore regionale
alla sanità Vladimir Kosic, arriverà invece la delibera per un bando che
impegna 600 mila euro a favore di iniziative innovative nel settore del
welfare; obiettivo della misura è quello di favorire l'introduzione
dell'innovazione nei settori della salute e della protezione sociale. La
richiesta del finanziamento parte direttamente dagli operatori del settore. Gli
investimenti riguarderanno progetti di innovazione, ricerca su processi e
modalità di erogazione dei servizi, comprese l'assistenza farmaceutica, la
ricerca di base, la ricerca clinica e l'assistenza. Beniamino Pagliaro.
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( da "Giorno, Il (Lodi)" del 28-08-2008)
Argomenti: Costi della politica
LODI pag. 12
Consulenze, la Provincia sceglie la via del risparmio In un anno taglio del 50%
Nel 2007 spesi 323mila euro, nel 2008 161mila di GUIDO BANDERA ? LODI ? OPERAZIONE
trasparenza in Provincia, che, seguendo il vento della lotta agli sprechi, ha
diffuso, già per l'anno in corso, l'importo complessivo e i dettagli di tutte
le consulenze esterne. Palazzo San Cristoforo, infatti, ha programmato di
spendere per gli esperti esterni una cifra complessiva di 161.876 euro. Lo
scorso anno, invece, sempre stando ai bilanci di Palazzo San Cristoforo, la
spesa fu di 323.401,23 euro. Praticamente un taglio del 50 per cento. L'elenco
dello scorso anno è sicuramente più lungo di quest'anno e contiene 46 diversi
accordi con professionisti, studi e aziende che hanno offerto il loro apporto
remunerato alle attività della Provincia. L'incarico più costoso è stato nel
settore Istruzione e Servizi alla Persona. Ben 24mila euro sono andati all'addetto
alla gestione dei contatti di rete per l'"Osservatorio politiche
sociali", con un'attività partita il 1 settembre e conclusa il 30 giugno.
IL SETTORE Servizi sociali-Istruzione è quello che, nel complesso, ha raccolto
il maggior numero di consulenze, ben 20 nel 2007. Altra spesa rilevante, subito
alle spalle dei 24mila euro per l'Osservatorio politiche sociali, riguarda
22mila euro spesi per la "Gestione, l'aggiornamento e l'amministrazione
del sistema informativo territoriale provinciale". Ci sono poi altri
20mila euro destinati all'Ufficio stampa. Quest'anno, come già accennato,
l'elenco è stato tagliato in modo deciso. Molte meno le consulenze, ridotte a
una decina, dimezzati i soldi investiti, almeno finora, in collaborazioni e
professionisti esterni. La spesà di 161mila euro, infatti, si compone di servizi simili a quelli dell'anno precedente.
Lievitato, stando alla carta, il costo di "aggiornamento e amministrazione
del sistema informativo territoriale provinciale", passato dai 22mila euro
del 2007 a
una previsione di spesa complessiva di 38mila euro. QUINDICI MESI di lavoro per
l'Ufficio stampa, invece, costeranno alle casse di Palazzo San Cristoforo
28mila euro. Ci sono poi tre differenti consulenze, ciascuna da
diecimila euro. Una riguarda la formazione professionale e riguarda un incarico
per il "monitoraggio economico finanziario da effettuare sulle azioni
formative finanziate da fondi regionali e nazionali". In altre parole,
capire come funzionano i corsi di formazione finanziati da Stato e Pirellone
costerà diecimila euro, di cui 2mila per l'Iva. Semopre in materia di
formazione professionale è stata data un'altra consulenza, da diecimila euro
Iva inclusa. UN'ULTERIORE consulenza, sempre da 10mila euro, servirà
specificamente per l'apprendistato. Ridotte, quindi, all'osso le consulenze del
settore Istruzione e Servizi alla persona, ma una sensibile riduzione è stata
applicata anche ad altri importanti settori. Le consulenze, come confermano le
cifre, sono state tagliate di circa la metà. Gli elenchi, con i nomi e i
cognomi dei professionisti scelti, sono stati pubblicati anche sul sito
Internet di Palazzo San Cristoforo.
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( da "Nazione, La (Grosseto)" del 28-08-2008)
Argomenti: Costi della politica
COSTA / ISOLE pag. 13 L'elenco completo dei
giurati QUESTO l'elenco completo dei giurati del Premio Capalbio 2008 nelle
varie sezioni. Come si vede ci sono moltissimi giornalisti, oltre a filosofi e
uomini cultura in genere: Angelo Bucarelli, Paolo Franchi, Paolo Granzotto,
Giacomo Marramao, Giangiacomo Nardozzi, Sergio Corbello, Lirio Abbate, Carlo
Carboni, Adriana Cavarero, Alessandro Cecchi, Furio Colombo,
Piero Craveri, Dan Diner, Roberto Esposito, Giulia Galeotti, Ernesto Galli
Della Loggia, Peter Gomez, Emanuele Macaluso, Tamar Pitch, Paolo Pombeni,
Sergio Rizzo, Gian Antonio Stella, Giuliano Amato, Rocco Antonio
Cangelosi, Pier Virgilio Dastoli ed Edmondo Berselli.
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( da "Tirreno, Il" del 28-08-2008)
Argomenti: Costi della politica
Spettacolo Capalbio
premia Almunia Tra i vincitori De Bortoli, Chicco Testa, Gramaglia e Arbasino
CAPALBIO. Per la sezione Europa, il commissario europeo per gli affari
Economici Joaquin Almunia, il sociologo Etienne Balibar, Giampiero Gramaglia,
direttore dell'Ansa e, per la sezione Italia, il direttore del Sole 24 Ore
Ferruccio De Bortoli, Chicco Testa, Alberto Arbasino, sono fra i vincitori
della dodicesima edizione del Premio Capalbio 2008, che verrà consegnato sabato
e domenica nella cittadina maremmana, in Piazza Magenta. Il riconoscimento,
nato nel 1997, ha
l'obiettivo nella sezione Italia, di presentare una selezione abbastanza
attenta del panorama editoriale nella saggistica di un anno - ha spiegato ieri
il presidente della giuria Gianni Aringoli - e, nella sezione Europa, di
segnalare personalità che si sono messe particolarmente in evidenza, dedicando
una particolare attenzione al giornalismo. Secondo Aringoli, De Bortoli e
Gramaglia, premiati per il complesso della loro attività "sono esponenti
di un giornalismo molto delineato: quello d'agenzia, destinato a incidere
maggiormente nella trasformazione della stampa, e quello economico che ha
un'identità molto forte". Tra i vincitori (che saranno tutti a Capalbio)
per la sezione Italia: Chicco Testa con il saggio "Tornare al nucleare?";
Giuseppe Ayala con "Chi ha paura muore ogni giorno"; Alberto Arbasino
con "L'ingegnere in blu" ("un libro suggestivo tra romanzo e
narrativa" ha spiegato Aringoli), Marella Caracciolo Chia ("Una
parentesi luminosa") e Andrea Casalegno che in "L'attentato"
rievoca l'omicidio del padre Carlo (vicedirettore della Stampa), nel 1977 da
parte delle Brigate Rosse. Sabato, la giornata dedicata alla consegna del
Premio Capalbio Europa, si aprirà con la tavola rotonda "L'integrazione
europea di fronte alla globalizzazione", moderata dal direttore dell'Ansa,
cui parteciperanno fra gli altri Giuliano Amato e i premiati Almunia e il
deputato del Pse spagnolo Enrique Baron Crespo. Il giorno dopo sarà la volta
della consegna del Premio Capalbio Territorio (che andrà, fra gli altri, all'associazione
anziani Donne di Argento Vivo e al musicista Andreè Darras) e del Premio
Capalbio Italia. La giuria che ha deciso i riconoscimenti è composta da sei
componenti permanenti e per il 2008, fra gli altri, dai giornalisti Lirio
Abbate, Ernesto Galli Della Loggia, Sergio Rizzo e Antonio Stella, oltre a Rocco Antonio Cangelosi,
Pier Virgilio Dastoli, Giuliano Amato e Edmondo Berselli. La fondazione Epokè che
organizza il premio (con provincia di Grosseto e Comune di Capalbio), ha
inoltre in progetto di costruire una struttura fissa, per ospitare anche
iniziative d'inverno. Già a dicembre verrà organizzata una grande
manifestazione di cinque giorni incentrata su comunicazione, letteratura e
cinema.
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( da "Corriere del Mezzogiorno" del 28-08-2008)
Argomenti: Costi della politica
Corriere del
Mezzogiorno - NAPOLI - sezione: SALERNO - data: 2008-08-28 num: - pag: 13 categoria: REDAZIONALE Lutto nel centro storico è morto
Agostino Rizzo,
l'antiquario-gentiluomo cantore ironico della salernitanità SALERNO - Alle
prime luci dell'alba di ieri Agostino Rizzo, noto antiquiario salernitano con la passione per la poesia
dialettale, ha concluso, a Palinuro, la sua esistenza terrena. E qui
dove il sonno aveva rapito il nocchiero di Enea, che diede il nome eterno a
questo scoglio, Agostino aveva festeggiato il giorno prima il 65esimo
compleanno in famiglia, nella sua casetta per le vacanze. Insieme con la moglie
Franca, i figli Maria, Giovanni, Francesca ed Elena si era unito al desco familiare
per festeggiare la ricorrenza il professor Nicola Oddati, che con lo scultore
Nunzio Tufano condivide da decenni un sodalizio amicale con Agostino.
"Dopo la breve festicciola - racconta commosso Oddati - abbiamo trascorso
la giornata di martedì per le stradine periferiche del paese andando a rivedere
i luoghi più belli, lontani dal turismo balneare e rumoroso. Con la mia
famiglia trascorro le vacanze a Palinuro proprio perché suggestionati dalla
scelta di Agostino". Naturalmente della vita del poeta salernitano Oddati
conosce ogni dettaglio, ogni impresa, avendo seguito da vicino il suo percorso
artistico che procedeva, per vivere, con la professione di antiquario e
appassionato conoscitore della pittura e dell'architettura di Salerno. Negli
anni '70 Rizzo pubblica la prima edizione del volume
Niente proprio, una raccolta poetica che, in qualche modo, compendia la sua
biografia segnata dalla nascita a San Cipriano Picentino e la sua residenza
attuale accanto alla chiesa dell'Annunziata. E in ricordo delle sue radici,
cinque anni fa decide di laurearsi in lettere all'Università di Salerno con una
tesi sul poeta napoletano Jacopo Sannazaro che nell'Arcadia celebra i boschi e
le sorgenti dei Picentini. "Da giovane - aggiunge Oddati - Agostino era
iscritto a medicina e aveva promesso alla madre di conseguire, in qualche modo,
un titolo accademico". Ma oltre alle trasmissioni a Telecolore, dove
annunciava il tempo in divisa della benemerita, nel curriculum del sornione
dicitore rientra, con risultati apprezzati dalla critica, anche l'attività
teatrale fuori le mura. Oltre alla partecipazione ai programmi di Pippo Baudo,
il nostro attore occasionale è stato lungamente applaudto al teatro Parioli, a
Roma, in testi scarpettiani. Con il senatore Alfonso Andria, che oggi piange
l'amico scomparso, ebbe un notevole affiatamento artistico. Agli inizi del
nuovo millennio ha pubblicato una nuova edizione di Niente proprio accompagnata
dal musicista Guido Cataldo, dove ancora una volta compare Andria che recita
due sue poesie. L'ultima esibizione di Agostino al programma sperimentale
"Stella" di Maurizio Costanzo, trasmesso per
due mesi da Sky. Alle 12 alla chiesa di Sant'Anna al Porto, a Salerno, i
funerali. Ugo Di Pace Filosofia di vita "Il guaio dei tempi nostri è che
la gente pensa di essere determinante per la Storia e invece è solo di
passaggio ". Parola di Agostino Rizzo,
affabulatore del centro storico di Salerno, scomparso ieri mattina (foto di Ugo
Di Pace).
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( da "Sicilia, La" del 28-08-2008)
Argomenti: Costi della politica
Il presidente
dell'Ato Gesa Ag2 "Nessun mezzo nostro è stato multato a Montallegro"
Riconoscimento di alcuni debiti fuori bilancio ed alcuni altri argomenti di una
certa importanza stasera e domani sera all'esame del consiglio comunale del
capoluogo, convocato dal presidente Carmelo Callari. Tra le altre cose l'adeguamento alla legge Finanziaria 2008 della disciplina inerente
la corresponsione del gettone di presenza spettante ai consiglieri comunali: sostanzialmente una riduzione
del 30 per cento come prevede la Legge Finanziaria 2008. Inoltre dovrebbe
esaminare una mozione a firma del Consigliere Carmelo Picarella avente per
oggetto il sequestro di una struttura espositiva composta da gazebi, una
mozione a tutela dei cittadini sul nuovo servizio di gestione e distribuzione
dell'acqua; l'approvazione del regolamento sulle attività di spettacolo. All'ordine
del giorno anche una modifica alla convenzione con la Moses. Infine il
riconoscimento di alcuni debiti fuori bilancio. Salvatore Fucà.
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( da "Alto Adige" del 29-08-2008)
Argomenti: Costi della politica
Questo il risparmio
annuo calcolato MERANO. Cinque milioni di euro di risparmio sui costi della
politica e da destinare all'attività sociale. Questo il succo della petizione
popolare lanciata da Minniti e Sigismondi e che si basa sul taglio degli
emolumenti mensili e dei vitalizi ai consiglieri provinciali. "Si tratta -
hanno spiegato i promotori - di effettuare le sedute di consiglio in orario
serale, dalle 18 alle 22, cosicché ogni consigliere possa continuare a svolgere
la sua attività lavorativa". "In questo modo cadrebbero lo
"stipendio" di 13.000 euro lordi mensili e i ricchi vitalizi - hanno
aggiunto - e in cambio riceverebbero un gettone di presenza da un centinaio di euro a
seduta". Per mettere in moto una consistente azione di popolo contro le
prevedibili resistenze del "palazzo", Minniti e Sigismondi hanno
promosso una petizione popolare e la raccolta di firme prenderà il via proprio
oggi in occasione del debutto della Festa tricolore. è possibile firmare
anche in internet al sito www.pensareilpdl.it.
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( da "Italia Oggi" del 29-08-2008)
Argomenti: Costi della politica
ItaliaOggi
ItaliaOggi - Enti Locali Numero 205, pag. 15 del 29/8/2008
Autore: Pagina a cura di Matteo Esposito Visualizza la pagina in PDF
LA FINANZIARIA D'ESTATE/ Nelle disposizioni sospensione degli
incrementi fino al 2011 Patto di stabilità, emolumenti ko Il mancato rispetto
dei vincoli penalizza l'amministratore Taglio degli emolumenti spettanti agli
amministratori degli enti non in regola con il patto di stabilità interno.
Sospensione degli incrementi fino al 2011. La manovra finanziaria d'estate,
contenuta nel dl 112/2008, convertito con legge n. 133/2008, interviene con
alcune disposizioni puntuali orientate alla razionalizzazione dei cosiddetti
costi della politica. Nello specifico, l'art. 61, comma 10, stabilisce che dal primo gennaio 2009 gli enti locali che non hanno rispettato il
patto di stabilità per l'anno precedente dovranno rideterminare le indennità di
funzione e i gettoni di presenza spettanti agli amministratori, operando una riduzione del 30%
rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008. Inoltre, viene
prevista la sospensione fino al 2011 dell'adeguamento triennale,
disposto con decreto del ministro dell'interno, di concerto con il Mef, degli
emolumenti spettanti agli amministratori locali, sulla base della media degli
indici Istat di variazione al costo della vita (peraltro i decreti relativi
agli adeguamenti triennali, sin dalla data di approvazione del dm 119/2000, non
sono stati mai emanati). In sostanza, la decurtazione del 30% si traduce in
un'ulteriore sanzione a carico degli enti inadempienti al patto, ma in questo
caso la sanzione viene posta direttamente in capo agli amministratori. Come si
ricorderà, in questo ambito il legislatore è più volte intervenuto negli ultimi
anni a modificare il quadro normativo di riferimento, da ultimo con la legge
finanziaria 2008 (art. 2, commi 23
a 32), imponendo agli enti, per quest'anno, l'obbligo di
presentare una certificazione relativa ai risparmi di spesa conseguibili al
31/12/2008, da presentare alla Prefettura-UTG competente per territorio, entro
il prossimo 31 ottobre (si veda il decreto ministero interno del 15/7/2008).
Inoltre, l'art. 76, comma 3, del dl 112/2008, modificando l'art. 82, comma 11,
del Tuel 267/2000, elimina la possibilità prevista dalla Finanziaria 2008 di
incrementare, con delibera di giunta e di consiglio, le indennità di funzione
spettanti a sindaci, presidenti di provincia, assessori provinciali e comunali
e ai presidenti delle assemblee, stabilendo soltanto che l'erogazione dei gettoni di presenza è subordinata all'effettiva presenza del consigliere alle sedute del consiglio e delle
commissioni. Infine, si segnala che l'art. 61, comma 12, del dl 112/2008
modifica i valori percentuali per determinare il tetto massimo delle indennità
spettanti agli amministratori di società a totale partecipazione di comuni e
province. Infatti si prevede che dal primo gennaio 2009 il compenso lordo
annuale attribuito al presidente e ai consiglieri dei consigli di
amministrazione di dette società non potrà essere superiore al 70%, per il
presidente, e al 60% per i consiglieri, delle indennità spettanti a sindaci e
presidenti di provincia. La stessa disposizione trova, poi, applicazione anche
nei confronti delle società controllate. L'operazione di ritocco di questi
importi dovrà tener conto, eventualmente, anche della decurtazione del 30%
delle indennità spettanti agli amministratori degli enti non in regola con il
patto.
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( da "Italia Oggi" del 29-08-2008)
Argomenti: Costi della politica
ItaliaOggi
ItaliaOggi - Enti Locali Numero 205, pag. 15 del 29/8/2008
Autore: Visualizza la pagina in PDF il documento Così la
deliberazione per rideterminare le indennità di funzione Schema di
deliberazione di giunta Oggetto: Rideterminazione delle indennità di funzione
della giunta comunale/provinciale per l'anno 2009 La Giunta
comunale/provinciale Premesso: - che il decreto legge n. 112 del 25 giugno
2008, convertito con legge n. 113 del 6 agosto 2008 (pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2008 S.O n. 196), recante "Disposizioni
urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria", prevede alcune disposizioni che incidono sulla
razionalizzazione dei costi per la rappresentanza degli enti locali; - che, in
particolare, l'art. 61, comma 10, del richiamato decreto 112/2008, prevede che
a decorrere dal primo gennaio 2009 le indennità di funzione e i gettoni di presenza indicati nell'articolo
82 del Tuel n. 267/2000 enti locali, sono rideterminati con una riduzione del
30% rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008 per gli enti
indicati nel medesimo articolo 82 che nell'anno precedente non hanno rispettato
il patto di stabilità; - che lo stesso articolo 61, comma 10, prevede che sino
al 2011 è sospesa la possibilità di incremento prevista nel comma 10
dell'articolo 82 del Tuel n. 267/2000; - che l'art. 82, comma 11, del Tuel n.
267/2000, modificato dall'art. 76, comma 3, del dl n. 112/2008 prevede che la
corresponsione dei gettoni di presenza è comunque
subordinata alla effettiva partecipazione del consigliere a consigli e
commissioni, rinviando al regolamento la possibilità di stabilirne termini e
modalità, eliminando la possibilità prevista dalla Finanziaria 2008 di
incrementare, con delibera di giunta e di consiglio, le indennità di funzione
spettanti a sindaci, presidenti di provincia, assessori provinciali e comunali
e ai presidenti delle assemblee; tenuto conto: - che con deliberazione di
giunta n. XX del XX/XX/2008 sono state ridefinite la indennità spettanti al
sindaco/presidente e agli assessori, secondo quanto previsto dall'art. 2, commi
23 e seguenti, della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008); - che con
delibera consiliare n. XX del XX/XX/2008/9 è stato approvato il bilancio di
previsione e i relativi allegati, per l'esercizio finanziario 2009 e per gli
esercizi 2010 e 2011; - che con delibera di giunta n. XX del XX/XX/2009 è stato
approvato il piano esecutivo di gestione per l'esercizio 2009; dato atto: - che
il/la comune/provincia ha rispettato/non ha rispettato gli obiettivi posti
dalle regole in materia di patto di stabilità interno per l'anno 2008, così
come risulta dalla certificazione, a firma del responsabile finanziario e del
rappresentante legale dell'ente (sindaco o presidente della provincia), da
inviare il prossimo 31 marzo 2009 alla Ragioneria generale dello stato; - che
un'eventuale riduzione dei cosiddetti costi della politica
si configura come una leva gestionale a disposizione delle amministrazioni
locali, determinando effetti positivi sui saldi di bilancio da considerare ai
fini del patto di stabilità interno; considerato: - che la giunta risulta
essere composta da X componenti, compreso il sindaco/presidente, e che le
indennità risultanti alla data del 30 giugno 2008 sono stabilite nelle seguenti
misure: a) indennità sindaco/presidente XXXXXX; b) indennità
vicesindaco/presidente XXXXXX; c) indennità assessori XXXXXX; (detti importi
sono dimezzati per i lavoratori dipendenti non collocati in aspettativa);
considerato: - che la competenza a deliberare in materia di adeguamento delle
indennità di funzione di sindaco/presidente e degli assessori spetta all'organo
esecutivo dell'ente, in base a quanto disposto dall'art. 82, comma 11, dlgs n.
267/2000; - richiamato, infine, l'art. 1, comma 725, della legge n. 296/2006
(Finanziaria 2007), così come modificato dall'art. 61, comma 12, del dl
112/2008, che nelle società a totale partecipazione di comuni o province, il
compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito al presidente e ai
componenti del consiglio di amministrazione, non può essere superiore per il
presidente al 70% e per i componenti al 60% delle indennità spettanti,
rispettivamente al sindaco e al presidente della provincia ai sensi dell'art.
82 del Tuel n. 267/2000; visti: - il vigente Statuto comunale/provinciale; - il
vigente Regolamento di contabilità; - il dlgs 18 agosto 2000, n. 267; dato atto
che, ai sensi dell'art. 49 del dlgs n. 267/2000 sono stati richiesti e
formalmente acquisiti agli atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità
tecnica e contabile del presente atto, espressi dal responsabile del servizio
interessato; delibera (per gli enti inadempienti al patto 2008) 1. di dare atto
che l'ente non ha rispettato gli obiettivi programmatici previsti dalla
normativa sul patto di stabilità per l'anno 2008, così come risulta
dall'allegata certificazione; 2. di rideterminare le indennità spettanti ai
membri della giunta, operando una riduzione del 30% rispetto all'ammontare
risultante alla data del 30 giugno 2008; 3. di dare atto che la suddetta
riduzione opera con decorrenza 1° gennaio 2009; 4. di dare atto, di
conseguenza, che il valore delle indennità di funzione dei componenti della
giunta comunale/provinciale, è stabilito nelle seguenti misure: a) indennità
del sindaco/presidente della provincia: XXXX ; b) indennità del
vicesindaco/presidente della provincia: XXX; c) indennità degli assessori:
XXXX; 5. di inviare il presente provvedimento ai rappresentanti legali delle
società a totale partecipazione dell'ente, al fine procedere all'adeguamento,
con decorrenza 1/1/2009, del tetto massimo delle indennità spettanti al
presidente e ai consiglieri dei cda, entro i nuovi limiti previsti dal dl
112/2008; (per gli altri enti) 1. di dare atto che l'ente ha rispettato gli
obiettivi programmatici previsti dalla normativa sul patto di stabilità per
l'anno 2008, così come risulta dall'allegata certificazione; 2. di confermare
(oppure ridurre), per l'anno 2009, le indennità mensili da corrispondere al
sindaco/presidente e agli assessori, stabilendo le seguenti seguenti: a)
indennità sindaco/presidente XXXXXX mensili; b) indennità vicesindaco/residente
XXXXXX mensili; c) indennità assessori XXXXXX mensili; 3. di inviare il
presente provvedimento ai rappresentanti legali delle società a totale
partecipazione dell'ente, al fine procedere all'adeguamento, con decorrenza
1/1/2009, del tetto massimo delle indennità spettanti al presidente e ai consiglieri
dei cda, entro i nuovi limiti previsti dal dl 112/2008.
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( da "Bresciaoggi(Abbonati)" del 29-08-2008)
Argomenti: Costi della politica
Sport pag. 40 Un
organico consistente ma la partenza è in salita Roberto Baronio, classe 1979,
andrà probabilmente a cercare gloria e quattrini altrove e non qui, nella sua
provincia (è di Verolanuova) di origine. Sul ridurre le pretese e spalmare su
tre anni, lui e Gino Corioni si sono evidentemente capiti male, nel loro
incontro di lunedì, al quale era presente anche Serse Cosmi. Se è vero che una
cifra tra i 500 e i 600 mila euro gliela paga la Lazio - che, dopo averlo
acquistato nell'estate del '96, lo ha poi dato in prestito con formule
variabili a Reggina, Fiorentina, Perugia e Chievo, in pratica mandandolo in
campo 52 volte in tutto - la sua richiesta al club di via Bazoli (o, se si
preferisce, l'offerta di Corioni, da lui ritenuta inadeguata, anche se il
"pres" lo ha esortato a pensarci e a valutare meglio) lo ha messo
fuori mercato: così il Brescia, salvo ripensamenti in extremis, diventa per
Baronio la terza scelta, dopo Ascoli e Modena. Questa prima tranche del mercato
chiude lunedì 1 settembre alle ore 19. Arriverà qualcun altro, che so, Antonio
Filippini, o Nicolas Andres Cordova, cileno del '79, un passato tra Perugia,
Crotone, Bari, Livorno e Ascoli, negli ultimi due anni a Messina, con 55
presenze e 11 gol? Qualcuno farà invece le valigie e partirà? Potrebbe toccare
a Zambrella, per il quale non mancano estimatori (Chievo), c'è chi insiste su
Jadid, che Cosmi considera come un possibile e probabile centrocampista
biancazzurro e altri invece, in testa Corioni, dà per destinato a Vicenza o al
Sud... Partissero entrambi, senza adeguati rimpiazzi, Cosmi non farebbe certo
salti di gioia... Gino Corioni chiede al tecnico di Ponte San Giovanni di
centrare un duplice obiettivo: 1) riportare il Brescia in A - dalla quale i
biancazzurri mancano dall'estate 2005, quando successe di tutto, dall'esonero
di De Biasi, all'assunzione di Cavasin, con Adani e Guana che se ne vanno
sbattendo la porta, i nostri che perdono l'ultima partita a Firenze e, per la
miseria di un punto, retrocedono; 2) valorizzare i giovani, sui quali volere o
volare fondano le fortune del Brescia, che per sua sfortuna non dispone di un
presidente con il pozzo di San Patrizio in giardino, che basta affondarvi un
secchio per tirare su palanche a volontà. Adesso la società di cui Gino Corioni
è legittimamente padre-padrone con vocazione di factotum (e i maligni, quorum
ego confesso, dicono "factroppum") ci riprova. Non è una compagine
con sette o otto elementi da preliminari di Champions, come ha incautamente
affermato il suo presidente, ma un organico di apprezzabile consistenza se l'è
dato e lo ha dimostrato contro il Toro, tenendo testa senza lasciarci
travolgere ai granata, andando in vantaggio con una gran giocata in coppia di
Caracciolo e Possanzini, centrando l'incrocio con Gorzegno e subendo un penalty
quantomeno discutibile. Quello visto all'"Olimpico" della città
sabauda era un Brescia con assenze rilevanti, a lungo in inferiorità numerica
per l'espulsione di Marco Zambelli, che resta indispensabile nel modulo di
Cosmi, per le proiezioni offensive e i ritorni in copertura e in interdizione.
Il Brescia è atteso a un esordio di marcata difficoltà, al
"Castellani" di Empoli, dove torna Silvio Baldini, a rigenerarsi dopo
le delusioni di Lecce e Catania, e alla sua caccia, ai colombacci da capanno
issato su un albero d'alto fusto. I toscani sembrano orientati a un modulo con
3 difensori e 4 centrocampisti, dei quali Tosto è il più portato ad arretrare,
con Antonio Buscè (3 anni al "Lume", ricordate?) al contrario padrone
della fascia destra, con 205 presenze e 18 gol. Sul fronte
offensivo i toscani hanno due fantasisti del calibro di Ciccio Lodi (20 gol
messi a segno l'ultimo campionato nel Frosinone) e Igli Vannucchi (163 gettoni a partire dal torneo 2002-2003, a segno 28 volte),
con il fiorentino Claudio Coralli (19 gol nel neopromosso Cittadella) a fungere
da punta avanzata, abile a far da torre e a far salire la squadra.
L'Empoli ha in organico anche ragazzi promettenti, cresciuti nelle giovanili, oltre
a gente collaudata come Saudati e come Vargas, reduce da buone prove nel
Salisburgo. Trattenere Lodi e Vannucchi, due baciati in fronte dalla grazia,
elementi con fior di mercato, ha voluto ribadire che l'Empoli punta a un pronto
ritorno nella massima divisione. I compilatori dei calendari hanno messo in
colonna per i giovanotti di Cosmi un avvio ad alto rischio: dopo Empoli vi sarà
(anzi, non vi sarà) l'incontro con il Treviso, che slitterà in avanti: lo hanno
deciso i presidenti riuniti in Lega, confermando la possibilità di rinvio per
chi abbia due o più elementi convocati in Nazionale. Sarà il caso di Vass e
Feczesin che giocherebbero sabato 6 con la Danimarca e il 10 in Svezia. Zambrella e
Berardi inoltre faranno parte della Svizzera under 21 e 20 (contro l'Olanda
nell'Europeo e l'Italia al 4 Nazioni). Partenza tra rovi e spini, insomma, per
il Brescia, tra i molti forfait per Empoli e il successivo rinvio: il rischio è
di restare al palo, con le rivali che invece partono a tavoletta. Tutto questo in
una piazza diffidente, disamorata e malmostosa (ma sì) come la nostra. Piove
sul bagnato, insomma.
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( da "Tirreno, Il" del 29-08-2008)
Argomenti: Costi della politica
Indennità troppo
alte Pisa: consiglio comunale sotto processo PISA. I
consiglieri comunali di Pisa della passata legislatura saranno processati. Al
centro del caso una delibera in cui si approvava l'indennità mensile al posto
del gettone di presenza.
Secondo l'accusa, attraverso questa scelta, i consiglieri avrebbero percepito
più soldi rispetto a quanto prevede la legge. Per la Corte dei Conti
avrebbero causato un danno alle casse del Comune di 319.641 euro. A pagina 12.
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( da "Tirreno, Il" del 29-08-2008)
Argomenti: Costi della politica
Empoli Processo al
consiglio comunale Pisa, sotto accusa l'indennità al posto del gettone di presenza Per la Corte dei Conti c'è stato un danno
all'erario PISA. Alla fine è scoppiata la bomba. I consiglieri comunali pisani
della passata legislatura saranno processati. E con loro il presidente del
consiglio di allora (Andrea Serfogli, ora assessore), il segretario generale e
il vicesegretario (Angela Nobile e Pietro Pescatore), il dirigente del servizio
di risorse finanziarie (Claudio Sassetti), il sindaco di allora, Paolo
Fontanelli. In tutto 41 persone. La Corte dei Conti di Firenze ha fissato
l'udienza per il 14 gennaio 2009. Al centro del caso una delibera approvata dal
consiglio in cui si approvava l'indennità mensile a scapito del gettone di presenza che veniva diminuito. Secondo l'accusa, attraverso
questa scelta, i consiglieri avrebbero percepito più soldi rispetto a quanto
prevede la legge. Per il pubblico ministero della Corte dei Conti avrebbero
causato un danno complessivo alle casse del Comune di 319.641 euro. I dirigenti
sarebbero finiti anche loro sul tavolo degli accusati per non avere esercitato
i necessari controlli. Sarebbe stata sufficiente una verifica per accorgersi
dello squilibrio a favore dei consiglieri e riequilibrare i conti con un conguaglio.
Nella delibera approvata nel giugno 2005 dal consiglio comunale, venne
presentato un emendamento per abbassare il gettone di presenza
da 103 euro lordi a 80. Ma l'indennità di presenza
venne aumentata, a partire da aprile, ad 800 euro mensili lordi. E qui sta il
punto su cui la Corte punta il dito. Il pm sostiene nel suo atto di citazione
che questa manovra non rispetta la disposizione dell'articolo 82 comma 4 del
Tuel (Testo unico enti locali) "la quale impone che la trasformazione del
gettone di presenza in indennità di funzione comporti
pari o minori oneri finanziari per l'ente". Proprio il sistema d'indennità
avrebbe determinato una maggiore spesa per il Comune. E la Corte dei Conti, nel
suo atto d'accusa, fa esempi concreti. In caso di partecipazione alle 70 sedute
minime previste, il singolo consigliere percepirebbe 5.600 euro col gettone di presenza (fissato a 80 euro a seduta), mentre percepirebbe
9.600 euro con l'indennità. Se dividiamo 9.600 per 70
otteniamo una cifra di 137,14 euro che è di gran lunga superiore agli 80 euro
del gettone di presenza.
Contro questa delibera, in sede di discussione, si scagliò il consigliere
Giacomino Granchi. A quel punto, era scattata l'indagine. Il nucleo di polizia
tributaria della Guardia di Finanza aveva sequestrato gli atti in Comune e nel
febbraio scorso i 41, ora imputati, avevano ricevuto l'avviso di
garanzia.
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( da "Tirreno, Il" del 29-08-2008)
Argomenti: Costi della politica
Pisa. La Corte dei
Conti di Firenze ha fissato l'udienza per 41 persone fra cui anche tre
dirigenti Ex consiglieri sotto processo Avrebbero percepito più soldi di quanto
prevede la legge PISA. Un epilogo che in molti non si aspettavano. Invece, la
Corte dei Conti di Firenze ha fissato la data dell'udienza. Il 14 gennaio del
prossimo anno sarà processato l'ex consiglio comunale di Pisa oltre a tre
dirigenti. In tutto saranno 41 persone a presentarsi davanti al giudice. Al centro del caso una delibera approvata dal consiglio comunale
il 9 giugno 2005 in
cui si votava a favore dell'indennità mensile che di fatto sostituiva il
gettone di presenza.
Secondo l'accusa, attraverso questa scelta, i consiglieri avrebbero percepito
più soldi rispetto a quanto previsto dalla legge. PARLATO in Pisa I SEGUE A
PAGINA 1.
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( da "Tirreno, Il" del 29-08-2008)
Argomenti: Costi della politica
Pisa L'ex consiglio
comunale a processo Sotto accusa l'indennità al posto del gettone di presenza. Udienza il 14 gennaio 2009 GIOVANNI PARLATO PISA.
Alla fine è scoppiata la bomba. I consiglieri comunali della passata
legislatura saranno processati. E con loro il presidente del consiglio di
allora (Andrea Serfogli, ora assessore), il segretario generale e il
vicesegretario (Angela Nobile e Pietro Pescatore), il dirigente del servizio di
risorse finanziarie (Claudio Sassetti), il sindaco di allora, Paolo Fontanelli.
In tutto 41 persone. La Corte dei Conti di Firenze ha fissato l'udienza per il
14 gennaio del prossimo anno. Al centro del caso una delibera approvata dal
consiglio comunale in cui si approvava l'indennità mensile a scapito del
gettone di presenza che veniva diminuito. Secondo
l'accusa, attraverso questa scelta, i consiglieri avrebbero percepito più soldi
rispetto a quanto prevede la legge. Per il pubblico ministero della Corte dei
Conti avrebbero causato un danno complessivo alle casse del Comune di 319.641
euro. I dirigenti sarebbero finiti anche loro sul tavolo degli accusati per non
avere esercitato i necessari controlli. Sarebbe stata sufficiente una verifica
per accorgersi dello squilibrio a favore dei consiglieri e riequilibrare i
conti con un conguaglio. Nella delibera approvata nel giugno 2005 dal consiglio
comunale, venne presentato un emendamento per abbassare il gettone di presenza da 103 euro lordi a 80. Ma l'indennità di presenza venne aumentata, a partire da aprile, ad 800 euro
mensili lordi. E qui sta il punto su cui la Corte punta il dito. Il pm sostiene
nel suo atto di citazione che questa manovra non rispetta la disposizione
dell'articolo 82 comma 4 del Tuel (Testo unico enti locali) "la quale
impone che la trasformazione del gettone di presenza
in indennità di funzione comporti pari o minori oneri finanziari per
l'ente". Proprio il sistema d'indennità avrebbe determinato una maggiore
spesa per il Comune. E la Corte dei Conti, nel suo atto d'accusa, fa esempi
concreti. In caso di partecipazione alle 70 sedute minime previste, il singolo
consigliere percepirebbe 5.600 euro col gettone di presenza
(fissato a 80 euro a seduta), mentre percepirebbe 9.600 euro con l'indennità.
Se dividiamo 9.600 per 70 otteniamo una cifra di 137,14
euro che è di gran lunga superiore agli 80 euro del gettone di presenza. Contro questa delibera, in
sede di discussione, si scagliò il consigliere Giacomino Granchi. "Avevo
sollevato l'illegittimità della delibera - aveva sostenuto Granchi - al
presidente del consiglio, al prefetto, ai dirigenti responsabili per dire che
la variassero. In coerenza con l'abbassamento del gettone, dovevano
abbassare anche il mensile. Hanno fatto finta di nulla e, quindi, ho sollevato
la questione alla Corte dei Conti". A quel punto, era scattata l'indagine.
Il nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza aveva sequestrato gli
atti in Comune e nel febbraio scorso i 41, ora imputati, avevano ricevuto
l'avviso di garanzia. Nella tabella pubblicata ci sono presenti dei nomi che
non hanno ricevuto la citazione perché avrebbero dovuto dare cifre basse o
perché non sono rimasti coinvolti in quest'operazione. Sono Giacomino Granchi
(che ha optato per il gettone), Vincenzo Mastantuono (anche lui ha poi scelto
il gettone), Roberta Fantozzi (poi eletta in Regione), Massimo Bronzini (che
poi ha sostituito Daniela Pioli), Michele Conti (ora direttore del Consorzio
Agrario), Alberto Rossetti (deceduto) e Giuseppe Ventura (che ha sostituito
Rossetti).
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( da "Tirreno, Il" del 29-08-2008)
Argomenti: Costi della politica
Pisa Chi votò a
favore e contro la delibera PISA. Era il 9 giugno del 2005 quando il consiglio
comunale approvò la delibera n.31 che aveva per oggetto
"Determinazione del gettone di presenza e indennità di funzione dei consiglieri comunali". Un
consiglio comunale che venne preceduto da due riunioni della IV commissione e
dalla consulenza del vicesegretario Pietro Pescatore. Ecco chi approvò e chi
votò contro la delibera. La delibera venne così approvata. Favorevoli:
Fabio Armani, Maurizio Bini, Alberto Bozzi, Giuseppe Carlesi, Valter
Ceccarelli, Enzo Cini, Antonio Dell'Omodarme,, Michele Di Lupo, Enrico Fiorini,
Paolo Fontanelli, Giuseppe Forte, Nicola Gagliardi, Antonio Ghionzoli,
Pierantonio Macchia, Franca Melfi, Sandro Nicola Modafferi, Marco Monaco,
Ernesto Muscatello, Armando Paolicchi, Daniela Pioli, Paolo Rindi, Alberto
Rossetti, Maila Scarpellini, Andrea Serfogli, Stefano Teotino, Ylenia Zambito.
Astenuti: Giuliano Bani, Giovanni Garzella, Roberta Luperini. Contrari:
Riccardo Buscemi, Giacomino Granchi, Mariano Tramontana, Silvia Silvestri, Gino
Logli, Diego Petrucci, Paolo Mancini. Assenti: Mario Biasci, Francesco
Capecchi, Alessandro Gorreri, Vincenzo Mastantuono, Michele Mezzanotte. La
delibera è stata assunta con l'assistenza del segretario comunale supplente
Pietro Pescatore con parere favorevole ex art. 49 Tuel di regolarità tecnica e
contabile emessi rispettivamente dal dirigente del servizio Pietro Pescatore, e
dal dirigente del servizio risorse finanziarie Claudio Sassetti. La delibera
scaturiva dalla proposta del presidente del consiglio comunale di allora,
Andrea Serfogli, e materialmente predisposta dal vice-segretario generale
Pietro Pescatore. Quindi veniva preceduta dall'istruttoria svolta dalla IV
commissione consiliare permanente nella seduta del 1 giugno del 2005 in cui erano presenti
i consiglieri: Armani, Bini, Cini, Gagliardi, Mancini, Mezzanotte, Modafferi,
Paolicchi, Tramontana, nonché il segretario generale Nobile. L'argomento veniva
discusso anche in una successiva riunione della IV commissione (8 giugno 2005)
e si procedeva alla votazione del testo che venva poi sottoposto al consiglio
comunale.
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( da "Eco di Bergamo, L'" del 29-08-2008)
Argomenti: Costi della politica
Segue da pagina 1
luogo quella delle spese correnti, cioè degli stipendi? Bisogna pur chiedersi
perché il ministro più amato è Brunetta, il crociato antispreco, e il libro più venduto è "La casta" di Stella e Rizzo. Quando si legge che la soppressione degli enti inutili è solo
annunciata ma non realizzata ? perché l'ente continua a vivere nella gestione
liquidatoria oppure perché si trasforma in fondazione ? il cittadino si sente
impotente e vuole una scorciatoia per far sentire la sua voce. Il
federalismo ha la sua ragione d'essere nella lotta allo spreco e nel desiderio
di efficienza dei servizi della pubblica amministrazione. Per il Nord è una
questione di sopravvivenza: se la merce delle sue industrie è recapitata per
tempo, viaggia in tempi veloci, non è sovraccaricata da balzelli inutili e
funzionali solo al mantenimento di una casta politico-amministrativa improduttiva,
allora la parte avanzata del Paese può evitare il declino. Il desiderio di
decentrare nasce dalla speranza di ritrovare lo slancio perduto. Con la
crescita a zero risorse da distribuire non ce ne sono, sono finiti i sussidi al
Sud e anche alle imprese del Nord, con questa differenza: il sistema produttivo
deve misurarsi con la concorrenza internazionale e quindi ha bisogno di una
struttura pubblica che funzioni. Per questo paga tasse e imposte. La
Confindustria per bocca del suo vice Andrea Moltrasio è stata chiara: basta
fondi strutturali al Sud. Non cambiano niente e vengono intercettati dalla
criminalità organizzata. La Corte dei Conti lo mette nero su bianco: nel solo
2005 vi sono state distrazioni illegittime del Fondo sociale europeo per 98 milioni
di euro. Si parla di frodi accertate, le altre restano silenti. Per la spesa
statale regionalizzata riferita ai trasferimenti di parte corrente i dati resi
noti nel novembre del 2007 dal ministero dell'Economia recitano: nel 2005, 2111
euro per abitante nella Regione Sicilia, 1248 euro nella Regione Calabria, 603
euro a residente in Lombardia, 838 al Piemonte. La Regione Lombardia ha circa
3.800 dipendenti, la Campania oltre novemila. Ma il rapporto fra dipendenti
regionali e popolazione è in Piemonte dello 0,78 ogni mille abitanti in
Calabria tre volte tanto: 2,28. Eccoci quindi al punto: le risorse dello Stato
sono erogate per il mantenimento dei livelli occupazionali al Sud. La mano
pubblica tiene in piedi una struttura che tra apparato statale e locale si
quantifica in Sicilia nell'ordine di 60,4 addetti per mille residenti. Come
dire che una parte consistente della popolazione vive dei contributi della mano
pubblica espressi in forma di impiego pubblico. Ma il dato che preoccupa è che
la Liguria, regione che non ha ancora risolto la crisi dell'industria
siderurgica a partecipazione statale, ha dati simili alla Sicilia. Ora delle
due l'una: o lo Stato smette di fare l'ammortizzatore sociale, facilita
l'incremento delle attività individuali e induce i suoi cittadini a imitare le
imprese nella creatività lavorativa e associativa ? cioè a darsi da fare ?
oppure il federalismo può trasformarsi in un'altra bufala all'italiana dove
tutto cambia per restare com'è. Alberto Krali.
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( da "Messaggero, Il (Abruzzo)" del 29-08-2008)
Argomenti: Costi della politica
Governatore, e chi
invece si è fatto convincere dalle top ten delle librerie. Ma tra i libri da
leggere sotto l'ombrellone ci sono anche i saggi graffianti
di Stella e Rizzo. Che sembrano andare a ruba tra i
politici nostrani. "Ferie rigorosamente a Pescara" dice Carlo Masci
(Udc), che macina sotto l'ombrellone "La Deriva" di Antonio Stella e Sergio Rizzo, libro-inchiesta su un'Italia che
non va. Ha scelto un libro leggero, invece, ma dal titolo allusivo Luigi Albore
Mascia capogruppo Pdl: "Sto per iniziare a leggere "Una banda
di idioti" di John Kennedy Toole: nessun riferimento alle vicende del
Comune - dice scherzando -, è un libro di narrativa americana comprato poco
prima delle ferie". Riflette sui costi di Palazzi e poltrone il sindaco di
Montesilvano, Pasquale Cordoma: "Ho appena finito di leggere per la
seconda volta la Casta", dice, mentre per le vacanze in Sardegna ha messo
in valigia l'ultimo romanzo della Fallaci, a ruba nelle librerie di Pescara.
Con "Un cappello pieno di ciliegie" - epopea familiare che Oriana
Fallaci consegna alle stampe a due anni dalla scomparsa - è la narrativa,
italiana e straniera, a sbancare nelle librerie pescaresi. Perché un tuffo in
storie avvincenti vale contro lo stress quanto un tuffo in acque fresche contro
afa e caldo. Tra i più letti "La solitudine dei numeri primi"
libro-esordio che è valso a Paolo Giordano il Premio Strega, poi ancora
"La notte gioca a dadi" di Mario Lunetta, "Il treno dell'ultima
notte" di Dacia Maraini. Impazzano anche a Pescara i casi letterari degli
ultimi tempi: la storia di Hamir e degli aquiloni proibiti di Kabul; il
raffinato "L'eleganza del riccio" della francese Barbery e il
poliziesco "Uomini che odiano le donne" dello svedese scomparso
Larsson Stieg. Avventura e thriller, i preferiti dal comandante della capitaneria
di Pescara Antonio Basile, che alla lettura sotto l'ombrellone sostituisce
quella notturna: "Amo i legal thriller e i gialli. Preferisco Patricia
Cornwell e la sua protagonista Kay Scarpetta ma spesso mi concedo letture della
mia terra, soprattutto Verga". E' l'amore per la sua terra, l' Abruzzo, a
segnare anche le letture di Germano D'Aurelio - in arte 'Nduccio, forse sulla
scia di quelle fatte da Del Turco nel chiuso del carcere di Sulmona: "sto
facendo una full immersion in Ignazio Silone - racconta 'Nduccio - ed è utile
visto il contesto politico e che aiuta a capire meglio le radici della nostra
terra. Nelle scorse settimane ho letto Fontamara, il Segreto di Luca, Vino e
Pane ed ora ho iniziato il Seme sotto la neve". Si trova alla A del suo dizionario
di arte contemporanea comprato al museo Mart di Rovereto, invece, l'assessore
alla cultura Paola Marchegiani: "E' un testo molto interessante per
comprendere l'arte contemporanea". R. Fr.
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( da "Tirreno, Il" del 30-08-2008)
Argomenti: Costi della politica
Pisa
Nel 2003 somme maggiori a chi sceglieva il gettone PISA. La tesi secondo cui
con l'indennità il consigliere comunale si sarebbe "arricchito"
rispetto a chi optava per il gettone di presenza, almeno per
l'anno 2003, è sicuramente destituita di fondamento. è quanto emerge dal
prospetto di quell'anno. Giacomino Granchi, l'ex consigliere che si era opposto alla delibera
n. 34 del 9 giugno 2005 sollevando il caso, aveva il gettone di presenza il cui importo era di 103,29 euro. Dal giugno al
dicembre del 2003 aveva partecipato a 56 sedute con un compenso di 5.784 euro.
E come lui, chi più chi meno, chi aveva optato per il gettone. Biasci con 57
sedute aveva percepito 5.887 euro e Mancini con 52 sedute aveva percepito 5.371
euro. Chi aveva scelto l'indennità aveva perpecito un massimo di 4.341 euro.
Fra questi, ci sono ex consiglieri che avevano partecipato ad un numero
superiore di sedute rispetto a chi aveva il gettone. Il record è di Bozzi con
75 sedute, ma l'amministrazione ne ha pagate solo 42. Giuliano Bani era stato
presente 63 volte e Maurizio Bini 62. Tutti hanno preso 4.341 euro, meno dei
colleghi che scelsero il gettone.
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( da "Tirreno, Il" del 30-08-2008)
Argomenti: Costi della politica
Pisa
"Consapevoli di prendere di più" L'atto di citazione del sostituto
procuratore della Corte PISA. Nel suo atto di citazione ai 41 imputati, il
pubblico ministero Nicola Bontempo della Corte dei Conti di Firenze, spiega in
64 pagine i motivi per cui ha chiesto che l'ex consiglio comunale oltre ai tre
dirigenti Angela Nobile, Pietro Pescatore e Claudio Sassetti fossero
processati. L'udienza è stata fissata per il 14 gennaio. La sentenza di primo
grado è appellabile alla Corte dei Conti di Roma. Di fatto, siamo al primo atto
di un possibile percorso giudiziario. Di seguito, riportiamo alcuni stralci
della citazione firmata dal pubblico ministero Bontempo. Il pm parla del danno
erariale causato dall'approvazione della delibera. "Di tale danno - scrive
il sostituto procuratore - debbono essere chiamati a rispondere i componenti
del consiglio comunale che approvarono la delibera n. 34/2005 (Armani, Bini,
Bozzi, Carlesi, Ceccarelli, Cini, Dell'Omodarme, Di Lupo, Fiorini, Fontanelli,
Forte, Gagliardi, Ghionzoli, Macchia, Melfi, Modafferi, Monaco, Muscatello,
Paolicchi, Pioli, Rindi, Scarpellini, Serfogli, Teotino, Zambito; eccezione
fatta per Rossetti, medio tempore deceduto, il 23 gennaio 2007 e in relazione
alla cui posizione può ritenersi, stante l'entità delle somme e la loro
riscossione frazionata nel tempo, che difettino le condizioni per la
traslazione ereditaria della responsabilità), così determinando la condizione
perché fossero ai consiglieri corrisposte somme maggiori di quelle massime
spettanti per legge". Secondo Bontempo i consiglieri furono consapevoli di
percepire una cifra superiore: "Ciò avendo o comunque dovendo e potendo
avere consapevolezza che in tal modo l'esercizio dell'opzione in favore
dell'indennità in luogo del gettone di presenza avrebbe determinato la
corresponsione di somme maggiori di quelle massime previste per legge, con pari
danno per il Comune; e che inoltre, provvedendo essi stessi a esercitare
l'opzione per l'indennità in luogo del gettone di presenza, determinavano i presupposti - sostiene il pubblico ministero -
perché fossero loro corrisposte somme potenzialmente maggiori di quelle
massime spettanti per legge, e che susseguentemente riscuotevano somme maggiori
di quelle loro spettanti per legge; ciò avendo o comunque dovendo e potendo
avere consapevolezza che in tal modo venivano loro corrisposte somme maggiori
di quelle massime previste per legge, con pari danno per il Comune". Per
il pubblico ministero, sia i consiglieri che approvarono la delibera che coloro
che pensavano diversamente hanno contribuito al danno erariale. Da questa
storia, ne escono Fantozzi e Conti. "è appena il caso di precisare - si
legge nella citazione - che nessun addebito può essere formulato a carico dei
già consiglieri Michele Conti e Roberta Fantozzi atteso che, in disparte
l'esiguità delle maggior somma da essi percepita (rispettivamente 464.77 euro e
182.86 euro) relativamente al periodo aprile/maggio 2005, essi non hanno preso
parte all'adunanza del consiglio comunale del 9 giugno 2005, di cui non
facevano più parte, né hanno formulato l'opzione a seguito di detta
delibera". E, rispetto agli altri, più attenuata appare la posizione dei
consiglieri Biasci e Tramontana che hanno presentato una memoria scritta al
giudice il quale nella sua citazione scrive "che risponderanno in solido,
ma della sola parte di danno relativa alle maggiori somme da ciascuno
percepite", mentre gli altri risponderanno "in solido dell'intero
danno sofferto dall'amministrazione comunele". Quindi, si entra nel merito
dell'operato di Pescatore. "Il vice segretario comunale avv. Pietro
Pescatore che redasse la proposta di delibera su richiesta della presidenza del
consiglio comunale", ma che assistette anche alle due sedute della IV
Commissione consiliare permanente e allo stesso consiglio comunale del 9 giugno
2005 "in cui fu approvata la citata delibera senza rilevare e/o far
rilevare la sua illegittimità (nonostante vi fosse tenuto ex art. 97 Tuel: v.
ex plurimis da ultimo C. Conti, Toscana, 505/2006); e ciò pur essendo peraltro
a conoscenza per sua stessa ammissione dei sopracitati pareri del ministero
dell'Interno; così determinando la condizione affinché - ovvero non impedendo,
avendo l'obbligo di farlo - che, ai consiglieri comunali esercitanti l'opzione
fossero corrisposte somme maggiori di quelle massime spettanti per legge, con
correlativo indebito esborso e danno per il Comune". E simili accuse
vengono additate anche a Claudio Sassetti (dirigente del servizio di risorse
finanziarie) che "espresse parere favorevole di regolarità contabile"
e Angela Nobile (segretario generale) che "ometteva di rilevare o fare
rilevare alcunché".
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( da "Tirreno, Il" del 30-08-2008)
Argomenti: Costi della politica
Pisa Gli ex
consiglieri: ma quale danno all'erario... L'avvocato Toscano: rispetto al
gettone, l'indennità non costa di più GIOVANNI PARLATO PISA. "Ma quale
danno all'erario. Non c'è né in via di principio né in via di fatto.
L'indennità ai consiglieri ha razionalizzato la spesa pubblica". Chi parla
è l'avvocato Giuseppe Toscano che difende trenta degli ex consiglieri della
passata legislatura. Oggi, è il giorno della replica all'atto d'accusa
formulato dal pubblico ministero della Corte dei Conti. L'avvocato Toscano
entra nel merito della questione e contesta il criterio del calcolo eseguito
dal pm secondo cui col gettone di presenza il consigliere
avrebbe percepito 5.600 euro, mentre con l'indennità di presenza
ne avrebbe percepito 9.600. L'avvocato critica questa operazione matematica
rifacendosi, come del resto la stessa Corte dei Conti, all'articolo 82 comma 4
del Tuel (Testo unico enti locali) "la quale impone
che la trasformazione del gettone di presenza in indennità di funzione comporti pari o minori oneri finanziari
per l'ente". Le parole chiave sono proprio le ultime. "Gli oneri
finanziari per l'ente sono un concetto ben diverso di una somma o di una
moltiplicazione - spiega l'avvocato Toscano -. Non è affatto scontato
che il gettone di presenza non superi l'indennità. Il
regime del gettone può pervenire a risultati economici ben superiori rispetto
anche all'indennità. In questo modo, le spese che ruotano intorno
all'amministrazione comunale possono essere superiori rispetto all'indennità.
Il gettone scatta non solo presenziando in consiglio comunale, ma anche nelle
varie sedute delle commissioni ed altre sedute connesse alla carica. è un
calcolo che può variare di mese in mese al contrario di un'indennità stabilita.
Attraverso la via dell'indennità, gli oneri finanziari per il Comune non sono
aumentati, sono stati semplicemente razionalizzati". Un processo contabile
come quello che si svolgerà a Firenze presuppone il danno all'erario per colpa
grave o dolo. "è chiaro che i consiglieri comunali - spiega ancora
l'avvocato - hanno optato per un regime che aveva avuto i pareri favorevoli dei
soggetti deputati a farlo, ovvero dei tre dirigenti comunali". Gli ex
consiglieri e dirigenti sarebbero accusati di colpa grave o dolo eventuale.
Abbiamo telefonato direttamente al vice-segretario Pietro Pescatore il quale ha
preferito non rilasciare alcuna dichiarazione. All'ipotesi che ci sia stata
un'intenzione da parte dei dirigenti di favorire i consiglieri creando un danno
all'erario, in Comune non ci crede nessuno. Evidentemente, i dirigenti hanno
analizzato l'indennità proprio sugli oneri finanziari come spiegato dallo
stesso avvocato Toscano. Inoltre, l'indennità di presenza
dei consiglieri pisani è fra i più bassi della Toscana. E venti ex consiglieri
sono intervenuti firmando una nota comune dove, fra i vari argomenti, si fa
riferimento a questo tema. "Non si comprende come mai sia stata aperta una
simile inchiesta nei confronti dei consiglieri pisani - si legge nella nota -,
quando i consigli comunali di altri capoluoghi di provincia toscani e non solo
hanno stabilito gettoni o indennità di gran lunga
superiori a quelli fissati con la delibera in oggetto, cosa che peraltro
avrebbe potuto fare anche il consiglio comunale di Pisa, nella sua
discrezionalità, e sempre nel rispetto delle norme di legge. Ci difenderemo
pertanto dinanzi alla Corte dei Conti, con la forza e la trasparenza dei nostri
argomenti". Tra gli ex consiglieri comunali interessati e reperibili che
hanno firmato questa nota ci sono Fabio Armani, Giuliano Bani, Alberto Bozzi,
Giuseppe Carlesi, Valter Ceccarelli, Enzo Cini, Antonio Dell'Omodarme, Michele
Di Lupo, Enrico Fiorini, Giuseppe Forte, Nicola Gagliardi, Antonio Ghionzoli,
Pierantonio Macchia, Paolo Mancini, Marco Monaco, Armando Paolicchi, Daniela
Pioli, Paolo Rindi, Maila Scarpellini, Andrea Serfogli, Ylenia Zambito.
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( da "Bresciaoggi(Abbonati)" del 30-08-2008)
Argomenti: Costi della politica
Inserti pag. 75
Chiede spazio e nuova fiducia CENTROCAMPISTA. Agile e ricco di inventiva, nato
a Beni Amir (Marocco) il primo giugno 1983, ma da sempre a Calcinato, Abderrazzak
Jadid è cresciuto nella Voluntas e nel Brescia. TALENTO. Nel 2001 ha partecipato
all'Intertoto. Prestato in C1 al Lumezzane di D'Astoli (21 gare, 3 gol contro
Lecco, Triestina e Alzano), ha debuttato in serie A coi
biancazzurri di Mazzone. Un delicato intervento chirurgico a un nervo del
ginocchio lo ha bloccato nel 2003-04. Prestato in C1 al Pisa (10 presenze e una
rete) e, successivamente al Pescara in serie B (29 gettoni e 4 gol), nel 2006-07
ha giocato 23 partite col Brescia con una rete al Treviso.
Dopo il prestito al Bari, è tornato alla base. In un primo tempo Corioni ha
fatto capire che non rientrava più nei piani, un colloquio ha chiarito tutto.
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( da "Tribuna di Treviso, La" del 30-08-2008)
Argomenti: Costi della politica
PICCOLI A GRIGOLETTO
"Utile la visita agli impianti" Roberto Grigoletto, consigliere
comunale del Pd, a titolo personale ha ritenuto tempo perso
la visita della commissione Sport, di cui fa parte, agli impianti sportivi di
Treviso: "Mille euro di gettoni di presenza per visitare strutture che sapevamo già ottime, sono
sprecati". Non la pensa così Domenico Piccoli, presidente della commissione:
"Ho organizzato la visita per far conoscere ai consigliere lo stato
dell'arte. C'è stata una dettagliata relazione su lavori svolti e le
spese sotenute. Ho potuto constatare personalmente la soddisfazione di tutti i
commissari durante la visita. Mi spiace quindi la voce fuori dal coro di
Grigoletto". (a.z.).
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( da "Gazzetta di Modena,La" del 30-08-2008)
Argomenti: Costi della politica
GIUSEPPE GEMITI
Razzo sulla fascia Giuseppe Gemiti. La stagione del riscatto. L'esterno
italo-tedesco ha già in mente quello che sarà il suo campionato a Modena, dove
non riuscì a sfondare nel 2005 sotto la guida di Pioli. Nato 27 anni fa a
Francoforte sul Meno da genitori italiani, inizia la sua carriera nella squadra
della sua città, l'Eintracht Francoforte. Esterno offensivo dalla grande
spinta, nel 2002 viene acquistato dall'Udinese: in
bianconero colleziona 30 presenze in un anno e mezzo, prima di sfondare in
serie B con la maglia del Genoa (50 gettoni e 3 gol). 14 presenze a Modena senza incidere, prima di una
nuova puntata in A (9 gare col Chievo). Poi due anni a Piacenza, dove viene
reinventato come terzino sinistro.
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( da "Gazzetta di Modena,La" del 30-08-2008)
Argomenti: Costi della politica
GIUSEPPE CARDONE
L'uomo più atteso Giuseppe Cardone. L'esperienza al servizio della squadra. Una vita passata in serie A (201 presenze e 6 gol mesi a segno)
con le maglie di Bologna, Milan, Vicenza, Piacenza e Parma. Prima di approdare
nella massima serie aveva già collezionato importanti gettoni tra i professionisti a Pavia, Leffe e Lucca. Dopo un infortunio
abbastanza serio, all'alba dei 34 anni ha voluto rimettersi in gioco,
abbandonando Parma e abbracciando il Cesena, dove è sceso in campo per ben 15
volte. Al Modena è arrivato quest'estate in punta di piedi e si è gudagnato in
fretta la fiducia di mister Zoratto, che già lo aveva conosciuto a Parma. Dopo
un breve periodo di prova, ha firmato un contratto annuale.
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( da "Gazzetta di Modena,La" del 30-08-2008)
Argomenti: Costi della politica
IL MISTER Brucato, fiducia a gettone Nato a Caltanissetta 48 anni or sono, Giuseppe
Brucato si appresta a disputare la sua seconda stagione su una panchina di
serie B. Scelto il 25 febbraio dello scorso anno dal presidente Fabrizio Lori
per sostituire l'esonerato Attilio Tesser, Brucato si è guadagnato la fiducia
della dirigenza virgiliana anche per questa stagione. L'allenatore aveva
mosso i primi passi nell'Orbassano (dal 1987 al 1990), prima di guidare Ivrea e
Aosta. Brucato vanta anche una promozione in serie C2 con il Moncalieri.
Passato alla Biellese, dove resta dal 2001 al 2004, ha guidato poi il
Sassuolo e la Pro Vercelli, dove viene esonerato nel febbraio del 2007. Dal
2008 è a Mantova.
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( da "Provincia Pavese, La" del 31-08-2008)
Argomenti: Costi della politica
Sport ciclismo Torna
la Zanza cup, oggi si corre a Tromello TROMELLO. Tornano i mini-bikers della
"Zanza Cup", la challange a punti di mountain-bike riservata alle
categorie Giovanissimi (nati tra il 1996 e il 2001). Alle ore 15,30 prenderà il
via la prima delle sette corse previste dal "Trofeo Gemini Bike",
organizzato dalla Cicli Destro Ristò Pavia con il patrocinio del Comune di
Tromello. Si comincerà con i "neofiti" della categoria G-0; a seguire
le altre sei categorie, maschili e femminili. La manifestazione è ospitata
nell'area verde del Laghetto Gemini di Tromello. Il ritrovo alle ore 13,30.
Quella di Tromello è la 13esima delle 16 tappe del calendario. I prossimi
appuntamenti: il 14 settembre a Buccinasco, il 21 a San Martino Siccomario,
il 28 il gran finale con l'assegnazione delle maglie nel parco di Mezzana
Corti. Appuntamento infrasettimanale per 226 cicloamatori al "Criterium
Città di Mede", agonistica della Ciclistica Medese. Cinque le categorie
vinte dai pavesi. Su tutti spicca l'en-plein tra i Seniores con la vittoria del
pavese Giorgio Santo (Team Bergamasca) davanti a Maurizio Rizzo (Rivanazzanese) e Davide Fonlini
(Team Bike Casteggio). Tra i Juniores primo Andrea Sazio (Brazzo Certosa)
davanti a Stefano Ferrari (Gc Garlasco). Vittoria pesante per Franco Reto
(Rivanazzanese) tra i Supergentleman-B mentre, nella fascia A, è stato secondo
Sergio Verdi (Destro Ristò Pavia). Due successi nelle fasce intermedie:
Silvano Bottarelli (Olympia Pavia) tra i Veterani, terzo il compagno Davide
Bertoni. Tra i Gentleman ha brillato la stella di Natalino Moracchiato
(Rivanazzanese) con Francesco Bianchi (Team Riboni Pavia) terzo. Il Gc
Rivannazzanese ha vinto il trofeo per società, terza la Certosa Brazzo. (p.
c.).
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( da "Nazione, La (Pisa)" del 31-08-2008)
Argomenti: Costi della politica
CRONACA PISA pag. 4
Dopo la bufera si torna al gettone Indennità aumentata, 41 a giudizio: si corre ai
ripari rispolverando il vecchio sistema DOPO LA BUFERA delle indennità, il
consiglio comunale pisano è vicino alla re-introduzione del gettone di presenza, abbandonato con la delibera 34 del 2005 che ora è
al centro dell'inchiesta della Corte dei Conti che ha rinviato a giudizio 41
fra consiglieri della precedente legislatura e funzionari comunali ritenendo
che la trasformazione del gettone di presenza in
indennità abbiamo comportato maggiori oneri finanziari rispetto al sistema
precedente. Dopo la seduta dello scorso mese di luglio, quando il
Centrosinistra si divise sulla re-introduzione del gettone, in autunno la
questione tornerà all'odg. INTANTO, sulla vicenda intervengono consiglieri ed
ex consiglieri della Sinistra radicale, dopo avere appreso che la Corte dei
Conti ha fissato la prima udienza del processo al 14 gennaio. "In realtà non
abbiamo ancora ricevuto nessuna comunicazione", spiegano Maurizio Bini
(capogruppo di Sinistra Arcobaleno: nel 2005 era capogruppo del Prc), Sandro
Modafferi (consigliere di Sa e nel 2005 consigliere di "Per la
Sinistra"), Alberto Bozzi (nel 2005 era consigliere del Pdci: ora milita
nel Prc) e Stefano Teotino (nel 2005 era consigliere del Prc). "La Corte
dei Conti ? proseguono i tre, che peraltro votarono contro la delibera
"incriminata", ma per motivi "politici" e non perché la
ritenessero illegittima ? ha fatto un calcolo matematico, sostenendo che con
l'introduzione dell'indennità abbiamo preso più soldi, per
il numero di presenze fatte, di quanti ne avremmo ricevuti se ci fosse stato
ancora il gettone di presenza. E' assurdo, perché proprio in virtù di quella delibera, con la
quale nel 2005 si passò dal gettone all'indennità, il Comune di Pisa divenne
uno dei pochi in Italia, se non l'unico, a razionalizzare le spese facendole
diminuire". I consiglieri ed ex consiglieri scendono nei
particolari. "Quando fu introdotta l'indennità, si sarebbe potuto portarla
fino a 1/4 dello stipendio del sindaco: in realtà fu fissata a circa 1/7, cioè
800 euro lordi mensili (in luogo dei 671 precedenti), a differenza di quanto
fecero quasi tutti gli altri Comuni d'Italia. Fu diminuito anche il numero
delle commissioni, che scesero a quattro, perché ogni consigliere si
concentrasse su una sola commissione. In questo modo fu razionalizzata la
spesa, perché se fosse stato lasciato il gettone sarebbe rimasto inviariato anche
il numero delle commissioni, quindi il Comune avrebbe speso molto di più. Per
questo riteniamo inaccettabili le accuse che ci vengono mosse: siamo forse
l'unico Comune d'Italia che ha puntato al contenimento dei costi della politica
e siamo gli unici indagati. Pazzesco". ANCHE altri ex consiglieri
interessati dalla questione dell'indennità (fra i quali gli attuali assessori
comunali Giuseppe Forte, Andrea Serfogli e Ylenia Zambito) sottolineano che
"la delibera sul passaggio dal gettone all'indennità è stata assunta in
corretta applicazione dell'articolo 82 del Tuel. La delibera fu preceduta da
una approfondita istruttoria, riportando i pareri tecnici e di legittimità
favorevoli degli uffici competenti. E già in termini previsionali e poi anche a
consuntivo è emerso come la quantificazione dell'indennità abbia pienamente
rispettato la previsione di legge di non comportare per l'ente maggiori oneri
finanziari". Marzio Pelù.
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( da "Unione Sarda, L' (Nazionale)" del
31-08-2008)
Argomenti: Costi della politica
Provincia di
Oristano Pagina 4035 Il caso. Sindaci, consiglieri, assessori con nomina in
Comune, in Provincia. E in Regione "Noi, forzati della doppia
poltrona" Il caso.. Sindaci, consiglieri, assessori con nomina in Comune,
in Provincia. E in Regione Accumulo degli incarichi: Gallus
e Carrus al top della lista --> Accumulo degli incarichi: Gallus e Carrus al top della lista I collezionisti
di incarichi e gettoni. Ma con la finanziaria 2008 ora
si deve scegliere. Uno, due e se ci scappa lo scrannetto di sottogoverno anche
tre. Il potere sembra non essere mai abbastanza per gli insaziabili del palazzo
che collezionano incarichi e gettoni di presenza con
gran disinvoltura. Amministratori double face: assessori provinciali che sono
anche sindaci oppure consiglieri regionali con la fascia tricolore in tasca. E
con buste paga (emolumenti, indennizzi, rimorsi che dir si voglia), nei casi
dei comuni più grandi, lievitano anche oltre i 3 mila euro al mese. Sarà anche
per questo incentivo che gli amministratori sempre - bene inteso -
nell'interesse della comunità trotterellano da un palazzo all'altro, cambiando
ruolo e settori di competenza. Eclettici e versatili si adattano a qualsiasi
seggiola, ma guai a parlare di attaccamento alla poltrona. Per loro è
"puro spirito di servizio". Sarà. Ma nonostante la Finanziaria 2008
abbia fissato rigidi paletti sul cumulo delle cariche, non tutti hanno fatto la
loro scelta. E in attesa che si faccia chiarezza sulla normativa, continuano a
intascare doppi gettoni. IL QUADRO La carrellata dei
politici in duplice veste è molto nutrita. Partendo dall'alto ecco il
consigliere regionale di Fp Domenico Gallus
nonché sindaco di Paulilatino: tra gli onorevoli emolumenti e l'indennità di
primo cittadino va ben oltre i 10 mila euro al mese. In Provincia addirittura
sono più numerosi gli amministratori con il doppio ruolo. Gli
assessori ai Lavori pubblici Franco Serra e ai Trasporti Renzo Coghe sono anche
consiglieri comunali di Oristano. A fine mese tra l'indennità prevista per i
membri della Giunta (circa 2 mila 300 euro lordi) e i gettoni
di presenza da consigliere comunale (63 euro per
ogni assemblea e per ogni riunione di commissione) arrivano a portare a casa
complessivamente oltre 3 mila euro. Il vicepresidente Pierfrancesco
Garau, l'assessore allo Sport Serafino Corrias e al Bilancio Lorenzo Stevanato
sono consiglieri comunali in paesi più piccoli e complessivamente hanno sempre
arrotondato intorno ai 2 mila 500 euro complessivi. Da qualche mese nella lista
c'è anche l'assessore al Turismo Cristiano Carrus eletto a giugno sindaco di
Cabras. Sommando le due cariche in tutto supera i 4 mila euro al mese. Anche
se, come lui stesso ha assicurato all'indomani dell'elezione, dovrebbe
dimettersi a breve dalla Provincia. Fascia tricolore e incarico di consigliere
provinciale anche per Gianpietro Pili sindaco di Terralba, Emanuele Cera di
Arcidano, Alfredo Stara di Neoneli e Antonio Cinellu di Tresnuraghes. Tutti con
il doppio gettone fino allo scorso gennaio, quando la Finanziaria ha imposto
una scelta tra le cariche. LE OPZIONI "Ho scelto per l'indennità da
assessore", hanno commentato sia Pierfrancesco Garau che Serafino Corrias.
Anche Gianpietro Pili ha voluto precisare di "non prendere più il doppio
gettone". In stand bay, invece, i dieci consiglieri sia comunali che
provinciali. "La legge non è molto chiara - ha sottolineato Mauro Solinas,
- sembra che il divieto di cumulare le cariche valga soltanto per le indennità.
Per i gettoni, invece, il discorso sarebbe diverso
visto che sono legati alle presenze". Con lui, in attesa di chiarimenti
anche Peppino Marras e Antonio Franceschi (consiglieri comunali a Oristano),
Stefano Figus e Andrea Casu (Santa Giusta), Sandro Murana (Cabras), Mario
Tendas (Solarussa), Danilo Mastinu (Bosa), Salvatorangelo Zedda (Tresnuraghes)
e Salvatore Demelas (Samugheo). Molti di loro prendono anche il rimborso spese
per il viaggio fino ad Oristano, oltre che i gettoni
per le riunioni di consiglio e commissione. "Va chiarito - ha sottolineato
Emanuele Cera, - che la somma dei gettoni non può
superare un terzo dell'indennità del presidente, il limite è di mille 200 euro
lordi". PALAZZO SCOLOPI Commissione capigruppo. In barba a tagli e guerre
agli sprechi, in Comune ad Oristano sta per nascere una nuova commissione
consiliare: la nona. Un nuovo organo che dovrebbe riunire tutti i capigruppo
che ovviamente riceveranno un altro gettone per ogni riunione. "La nona
commissione dovrà occuparsi dei regolamenti comunali", ha spiegato il
presidente del Consiglio Mario Musinu. Sarà una sorta di formalizzazione per la
conferenza dei capigruppo che, finora, non ha mai ricevuto un compenso.
L'argomento sarà portato in Consiglio martedì e tutti sembrano d'accordo per
dare il via libera alla nuova commissione. VALERIA PINNA.
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