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DOSSIER “I COSTI DELLA POLITICA.”

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ARCHIVIO GENERALE  DEL DOSSIER 

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tARTICOLI DEL  25-31 agosto 2008    #TOP



Report "Costi dei politici"

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Indice delle sezioni

Costi dei politici (57)


Indice degli articoli

Sezione principale: Costi dei politici

Battibecco a pernumia sull'incarico legale ( da "Mattino di Padova, Il" del 25-08-2008)
Argomenti: Costi della politica

Abstract: Magarotto sostiene invece che la sua difesa era affidata al penalista Emanuele Fragasso e che la causa si è conclusa con la sua assoluzione. Dopo Conforto se ne sono andati anche Silvano Piovan e Giorgio Prandato, ai quali è stata negata la lettura della richiesta di destinare in beneficenza il gettone di presenza. (n.s.).

Manovra d'estate: piano triennale per lo sviluppo, competitività, Robin tax ( da "AltaLex" del 25-08-2008)
Argomenti: Costi della politica

Abstract: di funzione ed i gettoni di presenza indicati nell'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono rideterminati con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008 per gli enti indicati nel medesimo articolo 82 che nell'

Taglio delle indennità Minniti e Sigismondi raccolgono firme ( da "Corriere Alto Adige" del 25-08-2008)
Argomenti: Costi della politica

Abstract: Sostituire le indennità dei consiglieri provinciali con gettoni di presenza per risparmiare cinque milioni di euro l'anno. I consiglieri provinciali di An, Mauro Minniti e Alberto Sigismondi, lanciano una petizione popolare per convincere la Volkspartei a tagliare i costi della politica. A chi li accusa di demagogia per essersi mossi solo a poche settimane dal voto i due replicano che "

Le lavagne di Vittorini ( da "Sole 24 Ore, Il" del 25-08-2008)
Argomenti: Costi della politica

Abstract: Al discorso di Ferretti segue infatti una corsa di Stefano Guerriero dentro la fortuna critica del Gattopardo. Ferretti documenta l'indubitabile correttezza editoriale di Vittorini, che non potè accogliere nei "Gettoni" sperimentali il romanzo dello sconosciuto principe siciliano;

La fine di agosto èil periodo in cui i principali Paesi ( da "Tempo, Il" del 25-08-2008)
Argomenti: Costi della politica

Abstract: Gli altri grandi Paesi dell'area dell'euro (Francia, Germania e Italia) non sono in condizione di seguire la Spagna (e realizzare una manovra reflattiva coordinata) a ragione dei loro disavanzi di finanza pubblica, al limite di quanto previsto nei programmi di rientro definiti con le autorità europee.

Un'ambulanza nuova in arrivo a settembre alla Croce lodigiana ( da "Cittadino, Il" del 26-08-2008)
Argomenti: Costi della politica

Abstract: hanno rinunciato a parte dello stipendio e del gettone di presenza per destinare l'importo ad opere benefiche a favore della comunità locale. "Nel 2007 - ricorda il sindaco - abbiamo destinato i circa 12mila euro per i lavori di restauro e recupero del portone della parrocchiale, mentre quest'anno sono stati erogati alla Croce lodigiana".

Dalla cancellazione dei voli ai falsi pacchetti tutto compreso . Sono questi alcuni dei casi che vengono segnalati allo Sportello salvavacanza Ferie rovinate: tutte le bufale sott ( da "Giornale di Brescia" del 26-08-2008)
Argomenti: Costi della politica

Abstract: il noleggio dell'imbarcazione". Recentemente lo Sportello ha iniziato a rilevare il numero e la tipologia dei casi segnalati relativi ad acquisiti di servizi avvenuti online. "Il risultato, interessante, è di 156 segnalazioni in cui, contrariamente alle pratiche in generale, il trasporto aereo si colloca alla prima posizione,

Giustizia, non costo ma servizio ( da "Mattino di Padova, Il" del 26-08-2008)
Argomenti: Costi della politica

Abstract: NON COSTO MA SERVIZIO E' bene comprendere subito che l'obiettivo evidente della destra è quello di porre la magistratura sotto il controllo del potere politico. Infatti, le modifiche paventate stravolgerebbero in profondità il nostro assetto istituzionale, cambiando la Costituzione e alterando gli equilibri fra i poteri dello Stato.

Tagli al bilancio, la municipalità ci prova ( da "Nuova Venezia, La" del 26-08-2008)
Argomenti: Costi della politica

Abstract: riduzione delle spese non riguarderà gli interventi sociali e si concentrerà necessariamente sulle iniziative di carattere culturale e sul valore dei gettoni di presenza dei consiglieri. Se ne discuterà, ad ogni modo, l'1 settembre prossimo, nella prima seduta del consiglio di Municipalità dopo il periodo estivo, tutta dedicata al nuovo assetto del bilancio delle spese correnti del 2009.

Gettone di presenza a ufo? Un giro di vite ( da "Nazione, La (La Spezia)" del 26-08-2008)
Argomenti: Costi della politica

Abstract: I furbastri che arrivavano alle riunioni di commissione, firmavano e se ne andavano. Altre volte, seppur con minor frequenza, la toccata e fuga avveniva anche per la seduta del consiglio comunale. Un escamotage che consentiva loro di avere il gettone di presenza: 63 euro. E tutti gli altri benefici compresi, come l'assenza retribuita dal lavoro.

Ma non fate <pagare> il gruppo unico solo ai precari ( da "Giornale.it, Il" del 26-08-2008)
Argomenti: Costi della politica

Abstract: il quadruplo dei gettoni di presenza rispetto a chi se ne sta buono nei ranghi, mettendo davanti un ideale ai calcoli economici di convenienza. Col gruppo unico salterebbero - stavo scrivendo salteranno, ma il filo di ironia mi impone il condizionale - molti capigruppo, nella maggior parte dei casi capigruppo di loro stessi,

Di MAILA PAPI NO ai consulenti in Lucchini se hanno avuto la pensione per l&# ( da "Nazione, La (Grosseto)" del 26-08-2008)
Argomenti: Costi della politica

Abstract: Il Comitato ha discusso dei problemi inerenti lo stabilimento Lucchini, evidenziando come gli investimenti dell'azienda siano anche il frutto dell'azione sindacale e delle lotte dei lavoratori, che anche in passato si sono sempre battuti sulla necessità di investire per migliorarne la sicurezza sul lavoro, l'ambiente, la quantità e la qualità della produzione.

Fanucci firma per un anno Ora Del Prete o Aquilanti ( da "Nazione, La (Arezzo)" del 26-08-2008)
Argomenti: Costi della politica

Abstract: ha fatto la trafila nelle giovanili della Roma, poi Teramo in C2 nel '98-99, 22 presenze, poi Savoia in B nel 1999-2000 (10 gare, 1 gol), quattro stagioni a Livorno. In C1 nel 2000-2001, 27 partite, una rete, l'anno dopo 29 gettoni e promozione in serie B. Stagione 2002-2003, 15 match, 2 gol, nel 2003-2004, 20 sfide sempre in B, promozione in A.

Le parole della cultura dell'acqua "Rola" ( da "Gazzettino, Il (Pordenone)" del 26-08-2008)
Argomenti: Costi della politica

Abstract: Economie che si ritrovano tagliando i gettoni di presenza, le consulenze, prebende e compensi vari; nessuno soffrirà la fame.Si taglia i contributi al "friulano" nelle scuole; impareranno a parlare correttamente l'italiano. Si decurtino gli stanziamenti alla "cultura" i cui esiti sono spesso soggetti a critiche che non hanno neppure il piacere di plausibili risposte.

Motostaffetta per dire "no" alla mafia ( da "Gazzettino, Il (Pordenone)" del 26-08-2008)
Argomenti: Costi della politica

Abstract: auto su cui viaggiava Barbara Rizzo Asta con i suoi due gemelli di sei anni, Salvatore e Giuseppe.Margherita, la figlia maggiore, che perse in un colpo madre e due fratellini, sarà la Testimonial della manifestazione di consegna della bandiera che avverrà domenica 31 agosto in Piazza Rettore Evola a Balestrate dove ad attenderla ci sarà il sindaco Tonino Palazzolo.

Gian Antonio Stella, l'inviato a Caracoi ( da "Corriere delle Alpi" del 27-08-2008)
Argomenti: Costi della politica

Abstract: suo e di Rizzo, dai De Gasperi, dai Pertini, che hanno fondato la Carta di questo Stato, arrivare a questo? "Mano a mano che si perdevano gli ideali - della società cristiana per i democristiani, del comunismo bello buono e giusto per i comunisti, della solidarietà per i socialisti, del liberismo - la politica è diventata una professione.

Alto Adige: due colpi di coda Arrivano Di Loreto e Favaretto ( da "Trentino" del 27-08-2008) + 1 altra fonte
Argomenti: Costi della politica

Abstract: insieme ai quali il giocatore di Lanciano ha anche esordito (collezionando 15 gettoni) nel campionato cadetto. Il tutto condito dai passaggi alla Spal e al Sassuolo, sempre e comunque in squadre costruite per puntare in alto. 22 reti nella categoria significano anche un buon feeling con il gol, se la condizione fisica lo permetterà Di Loreto dovrebbe essere un buon acquisto.

Sugli incarichi nelle partecipate l'ente locale fa da controllore ( da "Italia Oggi" del 27-08-2008)
Argomenti: Costi della politica

Abstract: la soppressione della carica di vicepresidente e l'eliminazione della previsione del gettone di presenza. Le premesse ci sono, la Corte non ha dubbi. Quanto sopra è un dato evidente di come il legislatore vuole mettere un freno nel mondo delle spese delle società controllate a partecipazione pubblica.

NOVITÀ in vista per la macchina del consiglio comunale. La fine delle ferie ( da "Nazione, La (La Spezia)" del 27-08-2008)
Argomenti: Costi della politica

Abstract: Isolabella difende la qualità del lavoro del consigliere comunale: "Non è misurabile nel tempo in cui uno stà seduto tra i banchi, ma nella qualità delle proposte e per fare questo risulta necessario anche un impegno civico al di fuori del consiglio comunale che non può essere di certo commisurato al gettone di presenza che, tasse escluse, si tratta di una ventina di euro".

Piedimonte, cdq senza pace ( da "Messaggero Veneto, Il" del 27-08-2008)
Argomenti: Costi della politica

Abstract: "Ho deciso di rinunciare al gettone di presenza come consigliere circoscrizionale, a ulteriore dimostrazione del fatto che è la passione, con la volontà di migliorare le condizioni della comunità di cui faccio parte, a fare da motore alle mie iniziative.

Il Comune "a dieta" taglia spese e opere ( da "Stampa, La" del 27-08-2008)
Argomenti: Costi della politica

Abstract: mila per le misure contro i costi della politica volute da Prodi, 589 mila euro per il taglio parziale dell'Ici già del Governo di centrosinistra e poi altri 200 mila per la riduzione dell'Iva. L'eliminazione dell'Ici voluta da Berlusconi, invece, costa al Comune 6 milioni e 600 mila euro ma l'Esecutivo si è impegnato a "restituirli": 3 milioni e 300 mila sono arrivati a luglio,

Elezioni politiche americane e tecnologia: facciamo quattro conti ( da "Blogosfere" del 27-08-2008)
Argomenti: Costi della politica

Abstract: I finanziatori dei due schieramenti politici la dicono lunga sulle attese e sulle speranze degli elettori. Nonostante la grande attenzione del vincitore delle primerie democratiche, Barack Obama, alle nuove tecnologie come canale di comunicazione con gli elettori, al momento, le aziende high-tech hanno giocato un ruolo marginale nella corsa per la Casa Bianca,

SD: RILANCIARE CENTROSINISTRA RIDUCENDO COSTI DELLA POLITICA ( da "Basilicanet.it" del 27-08-2008)
Argomenti: Costi della politica

Abstract: di fine consiliatura individuando nella riduzione dei costi della politica il punto centrale su cui verificare anche la disponibilità di tutte le forze del vecchio centro-sinistra a ripensare una nuova alleanza con cui riproporsi alla guida della Provincia con un profondo processo di rinnovamento di uomini e programmi partendo proprio dalla riduzione del numero degli assessori,

Lumezzane-Pesenti: ora è fatta ( da "Giornale di Brescia" del 27-08-2008)
Argomenti: Costi della politica

Abstract: Il neo acquisto (per la cronaca è il quattordicesimo di quest'anno) è bergamasco (di Treviglio), ha all'attivo due gettoni di presenza in B con la maglia dell'Albinoleffe, 2 gol in 12 partite con il Prato di C2 e nell'ultima stagione si è messo in luce nella Canavese, sempre di C2, realizzando 10 reti in 26 partite.

I Magenta in concerto sul lungomare ( da "Gazzettino, Il (Pordenone)" del 27-08-2008) + 1 altra fonte
Argomenti: Costi della politica

Abstract: Lucio Pastoricchio, Michele Lugnan, Gianni Camuffo, Omero Gregori, Riccardo Gordini e altri artisti che si sono messi in luce in questi ultimi anni. Da sottolineare l'impegno dei cantanti, che hanno deciso di devolvere in beneficenza il gettone di presenza previsto per la partecipazione ai concerti.

VeDro'/ Conclusi i lavori del network di E. Letta e ( da "Virgilio Notizie" del 27-08-2008)
Argomenti: Costi della politica

Abstract: Ma mentre il concetto di copyright ha 300 anni di vita, la condivisione del sapere è un concetto che ha origini antichissime: Aristotele e Machiavelli non vivevano delle royalties dei propri scritti, ma di reputazione, oggi diremmo di gettoni di presenza". "Il potere di veloce accesso alla rete - ha aggiunto la Fabris - oggi è decisivo.

La Consulta degli stranieri va abolita ( da "Alto Adige" del 28-08-2008)
Argomenti: Costi della politica

Abstract: di quartiere di Merano, ai quali certo, aggiungo io, non si elargiscono gettoni di presenza oppure somme per la loro attività. Ho presentato una mozione con la quale chiedo l'abolizione delle consulta degli stranieri, ribadendo che non è obbligatoria e che le regole, le decisioni comunali, le leggi vengano fatte dai cittadini eletti nelle istituzioni e che invece si dedichi molto

I "gettoni" del consiglio comunale servono per comprare l'ambulanza ( da "Libertà" del 28-08-2008)
Argomenti: Costi della politica

Abstract: ambulanza è stata acquistata grazie al contributo di circa 12mila euro versato ai volontari dagli amministratori comunali. Sindaco, assessori e consiglieri hanno rinunciato per due anni a stipendi e gettoni per fare beneficenza. "Lo scorso anno - ricorda Lodigiani - avevamo destinato circa 12mila euro per i lavori di restauro e recupero del portone della chiesa".

Taglio del 10% ai compensi dei direttori ( da "Messaggero Veneto, Il" del 28-08-2008)
Argomenti: Costi della politica

Abstract: porterà oggi all'attenzione della giunta regionale. "La previsione - ha spiegato l'assessore De Anna - fa parte delle azioni di riduzione dei costi della politica avviate dal presidente della Regione, Renzo Tondo. Questi tagli sono previsti dalla legge Brunetta-Tremonti per la riduzione dei costi nella pubblica amministrazione",

Consulenze, la Provincia sceglie la via del risparmio In un anno taglio del 50% ( da "Giorno, Il (Lodi)" del 28-08-2008)
Argomenti: Costi della politica

Abstract: compone di servizi simili a quelli dell'anno precedente. Lievitato, stando alla carta, il costo di "aggiornamento e amministrazione del sistema informativo territoriale provinciale", passato dai 22mila euro del 2007 a una previsione di spesa complessiva di 38mila euro. QUINDICI MESI di lavoro per l'Ufficio stampa, invece, costeranno alle casse di Palazzo San Cristoforo 28mila euro.

L'elenco completo dei giurati ( da "Nazione, La (Grosseto)" del 28-08-2008)
Argomenti: Costi della politica

Abstract: Alessandro Cecchi, Furio Colombo, Piero Craveri, Dan Diner, Roberto Esposito, Giulia Galeotti, Ernesto Galli Della Loggia, Peter Gomez, Emanuele Macaluso, Tamar Pitch, Paolo Pombeni, Sergio Rizzo, Gian Antonio Stella, Giuliano Amato, Rocco Antonio Cangelosi, Pier Virgilio Dastoli ed Edmondo Berselli.

Capalbio premia almunia ( da "Tirreno, Il" del 28-08-2008)
Argomenti: Costi della politica

Abstract: Sergio Rizzo e Antonio Stella, oltre a Rocco Antonio Cangelosi, Pier Virgilio Dastoli, Giuliano Amato e Edmondo Berselli. La fondazione Epokè che organizza il premio (con provincia di Grosseto e Comune di Capalbio), ha inoltre in progetto di costruire una struttura fissa, per ospitare anche iniziative d'inverno.

È morto Agostino Rizzo, l'antiquario-gentiluomo cantore ironico della salernitanità ( da "Corriere del Mezzogiorno" del 28-08-2008)
Argomenti: Costi della politica

Abstract: pag: 13 categoria: REDAZIONALE Lutto nel centro storico è morto Agostino Rizzo, l'antiquario-gentiluomo cantore ironico della salernitanità SALERNO - Alle prime luci dell'alba di ieri Agostino Rizzo, noto antiquiario salernitano con la passione per la poesia dialettale, ha concluso, a Palinuro, la sua esistenza terrena.

<Nessun mezzo nostro è stato multato a Montallegro> ( da "Sicilia, La" del 28-08-2008)
Argomenti: Costi della politica

Abstract: adeguamento alla legge Finanziaria 2008 della disciplina inerente la corresponsione del gettone di presenza spettante ai consiglieri comunali: sostanzialmente una riduzione del 30 per cento come prevede la Legge Finanziaria 2008. Inoltre dovrebbe esaminare una mozione a firma del Consigliere Carmelo Picarella avente per oggetto il sequestro di una struttura espositiva composta da gazebi,

Cinque milioni per il sociale ( da "Alto Adige" del 29-08-2008)
Argomenti: Costi della politica

Abstract: e in cambio riceverebbero un gettone di presenza da un centinaio di euro a seduta". Per mettere in moto una consistente azione di popolo contro le prevedibili resistenze del "palazzo", Minniti e Sigismondi hanno promosso una petizione popolare e la raccolta di firme prenderà il via proprio oggi in occasione del debutto della Festa tricolore.

Patto di stabilità, emolumenti ko ( da "Italia Oggi" del 29-08-2008)
Argomenti: Costi della politica

Abstract: primo gennaio 2009 gli enti locali che non hanno rispettato il patto di stabilità per l'anno precedente dovranno rideterminare le indennità di funzione e i gettoni di presenza spettanti agli amministratori, operando una riduzione del 30% rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008. Inoltre, viene prevista la sospensione fino al 2011 dell'adeguamento triennale,

Così la deliberazione per rideterminare le indennità di funzione ( da "Italia Oggi" del 29-08-2008)
Argomenti: Costi della politica

Abstract: la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", prevede alcune disposizioni che incidono sulla razionalizzazione dei costi per la rappresentanza degli enti locali; - che, in particolare, l'art. 61, comma 10, del richiamato decreto 112/2008, prevede che a decorrere dal primo gennaio 2009 le indennità di funzione e i gettoni di presenza indicati nell'

Un organico consistente ma la partenza è in salita ( da "Bresciaoggi(Abbonati)" del 29-08-2008)
Argomenti: Costi della politica

Abstract: con 205 presenze e 18 gol. Sul fronte offensivo i toscani hanno due fantasisti del calibro di Ciccio Lodi (20 gol messi a segno l'ultimo campionato nel Frosinone) e Igli Vannucchi (163 gettoni a partire dal torneo 2002-2003, a segno 28 volte), con il fiorentino Claudio Coralli (19 gol nel neopromosso Cittadella) a fungere da punta avanzata,

Pisa: consiglio comunale sotto processo ( da "Tirreno, Il" del 29-08-2008)
Argomenti: Costi della politica

Abstract: I consiglieri comunali di Pisa della passata legislatura saranno processati. Al centro del caso una delibera in cui si approvava l'indennità mensile al posto del gettone di presenza. Secondo l'accusa, attraverso questa scelta, i consiglieri avrebbero percepito più soldi rispetto a quanto prevede la legge.

Processo al consiglio comunale ( da "Tirreno, Il" del 29-08-2008)
Argomenti: Costi della politica

Abstract: 600 per 70 otteniamo una cifra di 137,14 euro che è di gran lunga superiore agli 80 euro del gettone di presenza. Contro questa delibera, in sede di discussione, si scagliò il consigliere Giacomino Granchi. A quel punto, era scattata l'indagine. Il nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza aveva sequestrato gli atti in Comune e nel febbraio scorso i 41,

Ex consiglieri sotto processo ( da "Tirreno, Il" del 29-08-2008)
Argomenti: Costi della politica

Abstract: Al centro del caso una delibera approvata dal consiglio comunale il 9 giugno 2005 in cui si votava a favore dell'indennità mensile che di fatto sostituiva il gettone di presenza. Secondo l'accusa, attraverso questa scelta, i consiglieri avrebbero percepito più soldi rispetto a quanto previsto dalla legge. PARLATO in Pisa I SEGUE A PAGINA 1.

L'ex consiglio comunale a processo - giovanni parlato ( da "Tirreno, Il" del 29-08-2008)
Argomenti: Costi della politica

Abstract: 600 per 70 otteniamo una cifra di 137,14 euro che è di gran lunga superiore agli 80 euro del gettone di presenza. Contro questa delibera, in sede di discussione, si scagliò il consigliere Giacomino Granchi. "Avevo sollevato l'illegittimità della delibera - aveva sostenuto Granchi - al presidente del consiglio, al prefetto, ai dirigenti responsabili per dire che la variassero.

Chi votò a favore e contro la delibera ( da "Tirreno, Il" del 29-08-2008)
Argomenti: Costi della politica

Abstract: 31 che aveva per oggetto "Determinazione del gettone di presenza e indennità di funzione dei consiglieri comunali". Un consiglio comunale che venne preceduto da due riunioni della IV commissione e dalla consulenza del vicesegretario Pietro Pescatore. Ecco chi approvò e chi votò contro la delibera.

Questa riforma o sarà risparmiosa o non sarà ( da "Eco di Bergamo, L'" del 29-08-2008)
Argomenti: Costi della politica

Abstract: e il libro più venduto è "La casta" di Stella e Rizzo. Quando si legge che la soppressione degli enti inutili è solo annunciata ma non realizzata ? perché l'ente continua a vivere nella gestione liquidatoria oppure perché si trasforma in fondazione ? il cittadino si sente impotente e vuole una scorciatoia per far sentire la sua voce.

C'è chi ha scelto Silone, forse sulla scia delle letture "forzate" dell'ex ( da "Messaggero, Il (Abruzzo)" del 29-08-2008)
Argomenti: Costi della politica

Abstract: ombrellone ci sono anche i saggi graffianti di Stella e Rizzo. Che sembrano andare a ruba tra i politici nostrani. "Ferie rigorosamente a Pescara" dice Carlo Masci (Udc), che macina sotto l'ombrellone "La Deriva" di Antonio Stella e Sergio Rizzo, libro-inchiesta su un'Italia che non va. Ha scelto un libro leggero, invece, ma dal titolo allusivo Luigi Albore Mascia capogruppo Pdl:

Nel 2003 somme maggiori a chi sceglieva il gettone ( da "Tirreno, Il" del 30-08-2008)
Argomenti: Costi della politica

Abstract: Pisa Nel 2003 somme maggiori a chi sceglieva il gettone PISA. La tesi secondo cui con l'indennità il consigliere comunale si sarebbe "arricchito" rispetto a chi optava per il gettone di presenza, almeno per l'anno 2003, è sicuramente destituita di fondamento. è quanto emerge dal prospetto di quell'anno.

Consapevoli di prendere di più ( da "Tirreno, Il" del 30-08-2008)
Argomenti: Costi della politica

Abstract: gettone di presenza avrebbe determinato la corresponsione di somme maggiori di quelle massime previste per legge, con pari danno per il Comune; e che inoltre, provvedendo essi stessi a esercitare l'opzione per l'indennità in luogo del gettone di presenza, determinavano i presupposti - sostiene il pubblico ministero - perché fossero loro corrisposte somme potenzialmente maggiori di

Gli ex consiglieri: ma quale danno all'erario... - giovanni parlato ( da "Tirreno, Il" del 30-08-2008)
Argomenti: Costi della politica

Abstract: Testo unico enti locali) "la quale impone che la trasformazione del gettone di presenza in indennità di funzione comporti pari o minori oneri finanziari per l'ente". Le parole chiave sono proprio le ultime. "Gli oneri finanziari per l'ente sono un concetto ben diverso di una somma o di una moltiplicazione - spiega l'avvocato Toscano -.

Chiede spazio e nuova fiducia ( da "Bresciaoggi(Abbonati)" del 30-08-2008)
Argomenti: Costi della politica

Abstract: ha debuttato in serie A coi biancazzurri di Mazzone. Un delicato intervento chirurgico a un nervo del ginocchio lo ha bloccato nel 2003-04. Prestato in C1 al Pisa (10 presenze e una rete) e, successivamente al Pescara in serie B (29 gettoni e 4 gol), nel 2006-07 ha giocato 23 partite col Brescia con una rete al Treviso.

Utile la visita agli impianti ( da "Tribuna di Treviso, La" del 30-08-2008)
Argomenti: Costi della politica

Abstract: a titolo personale ha ritenuto tempo perso la visita della commissione Sport, di cui fa parte, agli impianti sportivi di Treviso: "Mille euro di gettoni di presenza per visitare strutture che sapevamo già ottime, sono sprecati". Non la pensa così Domenico Piccoli, presidente della commissione: "Ho organizzato la visita per far conoscere ai consigliere lo stato dell'arte.

Razzo sulla fascia ( da "Gazzetta di Modena,La" del 30-08-2008)
Argomenti: Costi della politica

Abstract: nel 2002 viene acquistato dall'Udinese: in bianconero colleziona 30 presenze in un anno e mezzo, prima di sfondare in serie B con la maglia del Genoa (50 gettoni e 3 gol). 14 presenze a Modena senza incidere, prima di una nuova puntata in A (9 gare col Chievo). Poi due anni a Piacenza, dove viene reinventato come terzino sinistro.

L'uomo più atteso ( da "Gazzetta di Modena,La" del 30-08-2008)
Argomenti: Costi della politica

Abstract: Una vita passata in serie A (201 presenze e 6 gol mesi a segno) con le maglie di Bologna, Milan, Vicenza, Piacenza e Parma. Prima di approdare nella massima serie aveva già collezionato importanti gettoni tra i professionisti a Pavia, Leffe e Lucca. Dopo un infortunio abbastanza serio, all'alba dei 34 anni ha voluto rimettersi in gioco,

Brucato, fiducia a gettone ( da "Gazzetta di Modena,La" del 30-08-2008)
Argomenti: Costi della politica

Abstract: fiducia a gettone Nato a Caltanissetta 48 anni or sono, Giuseppe Brucato si appresta a disputare la sua seconda stagione su una panchina di serie B. Scelto il 25 febbraio dello scorso anno dal presidente Fabrizio Lori per sostituire l'esonerato Attilio Tesser, Brucato si è guadagnato la fiducia della dirigenza virgiliana anche per questa stagione.

Ciclismo torna la zanza cup, oggi si corre a tromello ( da "Provincia Pavese, La" del 31-08-2008)
Argomenti: Costi della politica

Abstract: Team Bergamasca) davanti a Maurizio Rizzo (Rivanazzanese) e Davide Fonlini (Team Bike Casteggio). Tra i Juniores primo Andrea Sazio (Brazzo Certosa) davanti a Stefano Ferrari (Gc Garlasco). Vittoria pesante per Franco Reto (Rivanazzanese) tra i Supergentleman-B mentre, nella fascia A, è stato secondo Sergio Verdi (Destro Ristò Pavia).

Dopo la bufera si torna al gettone ( da "Nazione, La (Pisa)" del 31-08-2008)
Argomenti: Costi della politica

Abstract: per il numero di presenze fatte, di quanti ne avremmo ricevuti se ci fosse stato ancora il gettone di presenza. E' assurdo, perché proprio in virtù di quella delibera, con la quale nel 2005 si passò dal gettone all'indennità, il Comune di Pisa divenne uno dei pochi in Italia, se non l'unico, a razionalizzare le spese facendole diminuire"

<Noi, forzati della doppia poltrona> ( da "Unione Sarda, L' (Nazionale)" del 31-08-2008)
Argomenti: Costi della politica

Abstract: Gli assessori ai Lavori pubblici Franco Serra e ai Trasporti Renzo Coghe sono anche consiglieri comunali di Oristano. A fine mese tra l'indennità prevista per i membri della Giunta (circa 2 mila 300 euro lordi) e i gettoni di presenza da consigliere comunale (63 euro per ogni assemblea e per ogni riunione di commissione) arrivano a portare a casa complessivamente oltre 3 mila euro.


Articoli

Battibecco a pernumia sull'incarico legale (sezione: Costi dei politici)

( da "Mattino di Padova, Il" del 25-08-2008)

Argomenti: Costi della politica

Provincia Battibecco a Pernumia sull'incarico legale PERNUMIA. Ancora scintille in consiglio comunale sul caso di Villa Griffey (nella foto). Un argomento che ad ogni occasione non manca di accendere la miccia. E' accaduto anche quando, al termine della comunicazione del sindaco sull'udienza al tribunale di Este, i consiglieri di opposizione hanno abbandonato l'aula in segno di protesta. Aveva chiesto la parola l'ex sindaco Lucio Conforto, presidente di Urbania, la società pubblico-privata coinvolta nella battaglia giudiziaria su villa Griffey. Ma il sindaco Giovanni Magarotto non ha permesso l'intervento ricordando che la sua era una semplice comunicazione, che non prevedeva risposte o dibattiti. Conforto, insieme agli altri consiglieri di opposizione, aveva presentato una mozione sull'incarico affidato all'avvocato Ferdinando Bonon per l'assistenza legale nella vertenza su villa Griffey, ricordando come lo stesso professionista avesse già difeso il sindaco in una causa privata. Magarotto sostiene invece che la sua difesa era affidata al penalista Emanuele Fragasso e che la causa si è conclusa con la sua assoluzione. Dopo Conforto se ne sono andati anche Silvano Piovan e Giorgio Prandato, ai quali è stata negata la lettura della richiesta di destinare in beneficenza il gettone di presenza. (n.s.).

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Manovra d'estate: piano triennale per lo sviluppo, competitività, Robin tax (sezione: Costi dei politici)

( da "AltaLex" del 25-08-2008)

Argomenti: Costi della politica

Decreto Legge , testo coordinato 25.06.2008 n° 112 , G.U. 25.06.2008 Stampa Emanate le nuove disposizioni urgenti in materia di sviluppo economico, semplificazione, competitività, stabilizzazione della finanza pubblica e perequazione tributaria. E' quanto prevede il Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 - convertito in Legge 6 agosto 2008, n. 133 - che, insieme al Disegno di legge collegato, compone la c.d. manovra d'estate: una finanziaria triennale che ha l'obiettivo di promuovere lo sviluppo economico, semplificare e razionalizzare l'organizzazione amministrativa, restituire potere d'acquisto alle famiglie. In particolare, il provvedimento contiene misure su: imprese ed energia; sterilizzazione iva carburanti; piano casa ed infrastrutture; Expo Milano 2015; liberalizzazioni; editoria; Enti pubblici; trattamento dei dati personali; studi di settore ed elenco clienti fornitori; class action e tutela dei consumatori; certificazioni e prestazioni sanitarie; piano industiale della pubblica amministrazione; forze armate. Per una visione più dettagliata delle modifiche introdotte dal Decreto Legge n. 112/2008 si rimanda alla tabella delle novità. (Altalex, 22 agosto 2008) TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 25 giugno 2008, n. 112 Testo del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 152/L alla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2008), coordinato con la legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, (in questo stesso supplemento ordinario, alla pag. 3), recante: "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria". (GU n. 195 del 21-8-2008 - Suppl. Ordinario n. 196) Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali, della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sul video sono riportate tra i segni (( ... )). A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400: (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Titolo I FINALITA' E AMBITO DI INTERVENTO Art. 1. Finalita' e ambito di intervento 1. Le disposizioni del presente decreto comprendono le misure necessarie e urgenti per attuare, a decorrere dalla seconda meta' dell'esercizio finanziario in corso, un intervento organico diretto a conseguire, unitamente agli altri provvedimenti indicati nel Documento di programmazione (( economico-finanziaria )) per il 2009: a) un obiettivo di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche che risulti pari al 2,5 per cento del PIL nel 2008 e, conseguentemente, al 2 per cento nel 2009, all'1 per cento nel 2010 e allo 0,1 per cento nel 2011 nonche' a mantenere il rapporto tra debito pubblico e PIL entro valori non superiori al 103,9 per cento nel 2008, al 102,7 per cento nel 2009, al 100,4 per cento nel 2010 ed al 97,2 per cento nel 2011; b) la crescita del tasso di incremento del PIL rispetto agli andamenti tendenziali per l'esercizio in corso e per il successivo triennio attraverso l'immediato avvio di maggiori investimenti in materia di innovazione e ricerca, sviluppo dell'attivita' imprenditoriale, efficientamento e diversificazione delle fonti di energia, potenziamento dell'attivita' della pubblica amministrazione e rilancio delle privatizzazioni, edilizia residenziale e sviluppo delle citta' nonche' attraverso interventi volti a garantire condizioni di competitivita' per la semplificazione e l'accelerazione delle procedure amministrative e giurisdizionali incidenti sul potere di acquisto delle famiglie e sul costo della vita e concernenti le attivita' di impresa nonche' per la semplificazione dei rapporti di lavoro tali da determinare effetti positivi in termini di crescita economica e sociale. (( 1-bis. In via sperimentale, la legge finanziaria per l'anno 2009 contiene esclusivamente disposizioni strettamente attinenti al suo contenuto tipico con l'esclusione di disposizioni finalizzate direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia nonche' di carattere ordinamentale, microsettoriale e localistico )). Titolo II SVILUPPO ECONOMICO, SEMPLIFICAZIONE E COMPETITIVITA' Capo I Innovazione Art. 2. Banda larga 1. Gli interventi di installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica sono realizzabili mediante denuncia di inizio attivita'. 2. L'operatore della comunicazione ha facolta' di utilizzare per la posa della fibra nei cavidotti, senza oneri, le infrastrutture civili gia' esistenti di proprieta' a qualsiasi titolo pubblica o comunque in titolarita' di concessionari pubblici. Qualora dall'esecuzione dell'opera possa derivare un pregiudizio alle infrastrutture civili esistenti le parti, senza che cio' possa cagionare ritardo alcuno all'esecuzione dei lavori, concordano un equo indennizzo, che, in caso di dissenso, e' determinato dal giudice. 3. Nei casi di cui al comma 2 resta salvo il potere regolamentare riconosciuto, in materia di coubicazione e condivisione di infrastrutture, all'Autorita' (( per le garanzie nelle comunicazioni )) dall'articolo 89, (( comma 1, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al )) decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. All'Autorita' (( per le garanzie nelle comunicazioni )) compete altresi' l'emanazione del regolamento in materia di installazione delle reti dorsali. 4. L'operatore della comunicazione, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta allo sportello unico dell'Amministrazione territoriale competente la denuncia, accompagnata da una dettagliata relazione e dagli elaborati progettuali, che asseveri la conformita' delle opere da realizzare alla normativa vigente. Con il medesimo atto, trasmesso anche al gestore interessato, indica le infrastrutture civili esistenti di cui intenda avvalersi ai sensi del comma 2 per la posa della fibra. 5. Le infrastrutture destinate all'installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui (( all'articolo 16, comma 7, del testo unico di cui al )) decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 6. La denuncia di inizio attivita' e' sottoposta al termine massimo di efficacia di tre anni. L'interessato e' comunque tenuto a comunicare allo sportello unico la data di ultimazione dei lavori. 7. Qualora l'immobile interessato dall'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine di trenta giorni antecedente l'inizio dei lavori decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia e' priva di effetti. 8. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia stato allegato alla denuncia il competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis 14-ter 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di trenta giorni di cui al (( comma 4 )) decorre dall'esito della conferenza. In caso di esito non favorevole, la denuncia e' priva di effetti. 9. La sussistenza del titolo e' provata con la copia della denuncia di inizio attivita' da cui risulti la data di ricevimento della denuncia, l'elenco di quanto presentato a corredo del progetto nonche' gli atti di assenso eventualmente necessari. 10. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ove entro il termine indicato al (( comma 4 )) sia riscontrata l'assenza di una o piu' delle condizioni legittimanti, ovvero qualora esistano specifici motivi ostativi di sicurezza, incolumita' pubblica o salute, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento, contestualmente indicando le modifiche che si rendono necessarie per conseguire l'assenso dell'Amministrazione. E' comunque salva la facolta' di ripresentare la denuncia di inizio attivita', con le modifiche (( e )) le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa vigente. 11. L'operatore della comunicazione decorso il termine di cui al comma 4 e nel rispetto dei commi che precedono da' comunicazione dell'inizio dell'attivita' al Comune. 12. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale che va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la conformita' dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attivita'. 13. Per gli aspetti non regolati dal presente articolo si applica l'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica (( 6 giugno 2001, n. 380, nonche' il regime sanzionatorio previsto dal medesimo decreto. Possono applicarsi, ove ritenute piu' favorevoli )) dal richiedente, le disposizioni di cui all'articolo 45. 14. Salve le disposizioni di cui agli articoli 90 e 91 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, i soggetti pubblici non possono opporsi alla installazione nella loro proprieta' di reti e impianti interrati di comunicazione elettronica in fibra ottica, ad eccezione del caso che si tratti di beni facenti parte del patrimonio indisponibile dello Stato, delle province e dei comuni e che tale attivita' possa arrecare concreta turbativa al pubblico servizio. L'occupazione e l'utilizzo del suolo pubblico per i fini di cui alla presente norma non (( necessitano )) di autonomo titolo abilitativo. 15. Gli articoli 90 e 91 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 si applicano anche alle opere occorrenti per la realizzazione degli impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica su immobili di proprieta' privata, senza la necessita' di alcuna preventiva richiesta di utenza. Art. 3. Start up 1. Dopo il comma 6 dell'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti i seguenti commi: "6-bis. Le plusvalenze di cui alle lettere (( c) e c-bis) )) del comma 1, dell'articolo 67 derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale in societa' di cui all'articolo 5, escluse le societa' semplici e gli enti ad esse equiparati, e all'articolo 73, comma 1, lettera a) , costituite da non piu' di sette anni, possedute da almeno tre anni, ovvero dalla cessione degli strumenti finanziari e dei contratti indicati nelle disposizioni di cui alle lettere (( c) e c-bis) )) relativi alle medesime societa', rispettivamente posseduti e stipulati da almeno tre anni, non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti qualora e nella misura in cui, entro due anni dal loro conseguimento, siano reinvestite in societa' di cui all'articolo 5 e all'articolo 73, comma 1, lettera a) , che svolgono la medesima attivita', mediante la sottoscrizione del capitale sociale o l'acquisto di partecipazioni al capitale delle medesime, sempreche' si tratti di societa' costituite da non piu' di tre anni. 6-ter L'importo dell'esenzione prevista dal comma (( 6-bis )) non puo' in ogni caso eccedere il quintuplo del costo sostenuto dalla societa' le cui partecipazioni sono oggetto di cessione, nei cinque anni anteriori alla cessione, per l'acquisizione o la realizzazione di beni materiali ammortizzabili, diversi dagli immobili, e di beni immateriali ammortizzabili, nonche' per spese di ricerca e sviluppo.". Art. 4. Strumenti innovativi di investimento 1. Per lo sviluppo di programmi di investimento destinati alla realizzazione di iniziative produttive con elevato contenuto di innovazione, anche consentendo il coinvolgimento degli apporti dei soggetti pubblici e privati operanti nel territorio di riferimento, e (( alla valorizzazione )) delle risorse finanziarie destinate allo scopo, anche derivanti da cofinanziamenti europei ed internazionali, possono essere costituiti appositi fondi di investimento con la partecipazione di investitori pubblici e privati, articolati in un sistema integrato tra fondi di livello nazionale e rete di fondi locali. Con decreto Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalita' di costituzione e funzionamento dei fondi, di apporto agli stessi e le ulteriori disposizioni di attuazione. (( 1-bis. Per le finalita' di cui al comma 1, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze la gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.A. puo' essere autorizzata, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, ad istituire un apposito fondo, attraverso cui partecipare, sulla base di un adeguato sistema di verifica della sostenibilita' economico-finanziaria delle iniziative, nonche' di garanzie prestate dagli stessi soggetti beneficiari diversi dalla pubblica amministrazione, tale da escludere la garanzia dello Stato sulle iniziative medesime, anche in via sussidiaria, e di intese da stipularsi con le amministrazioni locali, regionali e centrali per l'implementazione dei programmi settoriali di rispettiva competenza, a fondi per lo sviluppo, compresi quelli di cui all'articolo 44 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, sui fondi strutturali, e quelli in cui puo' intervenire il Fondo europeo per gli investimenti )). 2. Dalle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, sono escluse garanzie a carico delle Amministrazioni Pubbliche sulle operazioni attivabili ai sensi del comma 1. Sezione 5 Assistenza tecnica Capo II Impresa Art. 5. Sorveglianza dei prezzi 1. I commi 198 e 199 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono sostituiti dai seguenti: "198. E' istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Garante per la sorveglianza dei prezzi che svolge la funzione di sovrintendere alla tenuta ed elaborazione dei dati e delle informazioni segnalate agli "uffici prezzi" delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui al comma 196. Esso (( verifica le segnalazioni delle associazioni dei consumatori riconosciute, analizza le ulteriori segnalazioni )) ritenute meritevoli di approfondimento e decide, se necessario, di avviare indagini conoscitive finalizzate a verificare l'andamento dei prezzi di determinati prodotti e servizi. I risultati dell'attivita' svolta sono messi a disposizione, su richiesta, dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato. 199. Per l'esercizio delle proprie attivita' il Garante di cui al (( comma 198 )) si avvale dei dati rilevati dall'ISTAT, della collaborazione dei Ministeri competenti per materia, dell'Ismea, dell'Unioncamere, delle Camere di commercio, (( industria, artigianato e agricoltura )) , nonche' del supporto operativo della Guardia di finanza per lo svolgimento di indagini conoscitive. Il Garante puo' convocare le imprese e le associazioni di categoria interessate al fine di verificare i livelli di prezzo dei beni e dei servizi di largo consumo corrispondenti al corretto e normale andamento del mercato. L'attivita' del Garante viene resa nota al pubblico attraverso il sito dell'Osservatorio dei prezzi del Ministero dello sviluppo economico. (( Nel sito sono altresi' tempestivamente pubblicati ed aggiornati quadri di confronto, elaborati a livello provinciale, dei prezzi dei principali beni di consumo e durevoli, con particolare riguardo ai prodotti alimentari ed energetici, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica )).". 2. Ai commi 200 e 201 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole "di cui al comma 199", sono sostituite dalle seguenti "di cui al comma 198". Art. 6. Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese 1. Le iniziative delle imprese italiane dirette alla loro promozione, sviluppo e consolidamento sui mercati diversi da quelli dell'Unione Europea possono fruire di agevolazioni finanziarie esclusivamente nei limiti ed alle condizioni previsti dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione Europea del 15 dicembre 2006, relativo agli aiuti di importanza minore (de minimis). 2. Le iniziative ammesse ai benefici sono: a) la realizzazione di programmi aventi caratteristiche di investimento finalizzati al lancio ed alla diffusione di nuovi prodotti e servizi ovvero all'acquisizione di nuovi mercati per prodotti e servizi gia' esistenti, attraverso l'apertura di strutture volte ad assicurare in prospettiva la presenza stabile nei mercati di riferimento; b) studi di prefattibilita' e di fattibilita' collegati ad investimenti italiani all'estero, nonche' programmi di assistenza tecnica collegati ai suddetti investimenti; c) altri interventi prioritari individuati e definiti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica. 3. Con una o piu' delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro degli affari esteri, da adottare entro novanta giorni (( dalla data di entrata in vigore )) del presente decreto, sono determinati i termini, le modalita' e le condizioni degli interventi, le attivita' e gli obblighi del gestore, le funzioni di controllo, nonche' la composizione e i compiti del Comitato per l'amministrazione del fondo di cui al comma 4. Sino all'operativita' delle delibere restano in vigore i criteri e le procedure attualmente vigenti. 4. Per le finalita' dei commi precedenti sono utilizzate le disponibilita' del Fondo rotativo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 con le stesse modalita' di utilizzo delle risorse del Fondo rotativo. Entro il 30 giugno di ciascun anno, il Comitato interministeriale per la programmazione economica delibera il piano previsionale dei fabbisogni finanziari del fondo. Le ulteriori assegnazioni di risorse sono stabilite in via ordinaria dalla legge finanziaria ovvero in via straordinaria da apposite leggi di finanziamento. 5. E' abrogato il decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, ad eccezione dei commi 1 e 4 dell'articolo 2 (( e )) degli articoli 10, 11, 20, 22 e 24. E' (( inoltre )) abrogata la legge 20 ottobre 1990, n. 304 ad eccezione degli articoli 4 e 6, e sono abrogati, altresi', i commi 5, 6, 6-bis 7 e 8, dell'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143. 6. I riferimenti alle norme abrogate ai sensi del presente articolo contenuti nel comma 1, dell'articolo 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, devono intendersi sostituiti dal riferimento al presente articolo. Art. 6-bis. (( Distretti produttivi e reti di imprese )) (( 1. Al fine di promuovere lo sviluppo del sistema delle imprese attraverso azioni di rete che ne rafforzino le misure organizzative, l'integrazione per filiera, lo scambio e la diffusione delle migliori tecnologie, lo sviluppo di servizi di sostegno e forme di collaborazione tra realta' produttive anche appartenenti a regioni diverse, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le caratteristiche e le modalita' di individuazione delle reti delle imprese e delle catene di fornitura )). (( 2. Alle reti, di livello nazionale, delle imprese e alle catene di fornitura, quali libere aggregazioni di singoli centri produttivi coesi nello sviluppo unitario di politiche industriali, anche al fine di migliorare la presenza nei mercati internazionali, si applicano le disposizioni concernenti i distretti produttivi previste dall'articolo 1, commi 366 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come da ultimo modificati dal presente articolo, ad eccezione delle norme inerenti i tributi dovuti agli enti locali )). (( 3. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 366, primo periodo, dopo le parole: "Ministro per l'innovazione e le tecnologie," sono inserite le seguenti: "previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le regioni interessate,"; b) al comma 368, lettera a) i numeri da 1) a 15) sono sostituiti dai seguenti: "1) al fine della razionalizzazione e della riduzione degli oneri legati alle risorse umane e finanziarie conseguenti all'effettuazione degli adempimenti in materia di imposta sul valore aggiunto, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le regioni interessate, sono disciplinate, per le imprese appartenenti ai distretti di cui al comma 366, apposite semplificazioni contabili e procedurali, nel rispetto della disciplina comunitaria, e in particolare della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, e successive modificazioni; 2) rimane ferma la facolta' per le regioni e gli enti locali, secondo i propri ordinamenti, di stabilire procedure amministrative semplificate per l'applicazione di tributi propri."; c) al comma 368, lettera b) numero 1), ultimo periodo, dopo le parole: "Ministro per la funzione pubblica," sono inserite le seguenti: "previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le regioni interessate,"; d) al comma 368, lettera b) numero 2), ultimo periodo, dopo le parole: "Ministro dell'economia e delle finanze" sono inserite le seguenti: ", previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, e sentite le regioni interessate,"; e) il comma 370 e' abrogato )). (( 4. Al comma 3 dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come modificato dall'articolo 1, comma 370, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: "anche avvalendosi delle strutture tecnico-organizzative dei consorzi di sviluppo industriale di cui all'articolo 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317" sono soppresse )). (( 5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica )). Art. 6-ter. (( Banca del Mezzogiorno )) (( 1. Al fine di assicurare la presenza nelle regioni meridionali d'Italia di un istituto bancario in grado di sostenere lo sviluppo economico e di favorirne la crescita, e' costituita la societa' per azioni "Banca del Mezzogiorno". 2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare, nel rispetto delle disposizioni del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' nominato il comitato promotore, con oneri a carico delle risorse di cui al comma 4. 3. Con il decreto di cui al comma 2 sono altresi' disciplinati: a) i criteri per la redazione dello statuto, nel quale e' previsto che la Banca abbia necessariamente sede in una regione del Mezzogiorno d'Italia; b) le modalita' di composizione dell'azionariato della Banca, in maggioranza privato e aperto all'azionariato popolare diffuso, e il riconoscimento della funzione di soci fondatori allo Stato, alle regioni, alle province, ai comuni, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e agli altri enti e organismi pubblici, aventi sede nelle regioni meridionali, che conferiscono una quota di capitale sociale; c) le modalita' per provvedere, attraverso trasparenti offerte pubbliche, all'acquisizione di marchi e di denominazioni, entro i limiti delle necessita' operative della Banca, di rami di azienda gia' appartenuti ai banchi meridionali e insulari; d) e modalita' di accesso della Banca ai fondi e ai finanziamenti internazionali, con particolare riferimento alle risorse prestate da organismi sopranazionali per lo sviluppo delle aree geografiche sottoutilizzate )). (( 4. E' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2008 per l'apporto al capitale della Banca da parte dello Stato, quale soggetto fondatore. Entro cinque anni dall'inizio dell'operativita' della Banca tale importo e' restituito allo Stato, il quale cede alla Banca stessa tutte le azioni ad esso intestate ad eccezione di una )). (( 5. All'onere di cui al comma 4 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 2,5 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali e, quanto a 2,5 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero della salute )). (( 6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio )). Art. 6-quater. (( Concentrazione strategica degli interventi del Fondo per le aree sottoutilizzate )) (( 1. Al fine di rafforzare la concentrazione su interventi di rilevanza strategica nazionale delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, su indicazione dei Ministri competenti sono revocate le relative assegnazioni operate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) per il periodo 2000-2006 in favore di amministrazioni centrali con le delibere adottate fino al 31 dicembre 2006, nel limite dell'ammontare delle risorse che entro la data del 31 maggio 2008 non sono state impegnate o programmate nell'ambito di accordi di programma quadro sottoscritti entro la medesima data, con esclusione delle assegnazioni per progetti di ricerca, anche sanitaria. In ogni caso e' fatta salva la ripartizione dell'85% delle risorse alle regioni del Mezzogiorno e del restante 15% alle regioni del Centro-Nord )). (( 2. Le disposizioni di cui al comma 1, per le analoghe risorse ad esse assegnate, costituiscono norme di principio per le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, definisce, di concerto con i Ministri interessati, i criteri e le modalita' per la ripartizione delle risorse disponibili previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano )). (( 3. Le risorse oggetto della revoca di cui al comma 1 che siano gia' state trasferite ai soggetti assegnatari sono versate in entrata nel bilancio dello Stato per essere riassegnate alla unita' previsionale di base in cui e' iscritto il Fondo per le aree sottoutilizzate )). Art. 6-quinquies. (( Fondo per il finanziamento di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale )) (( 1. E' istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dall'anno 2009, un fondo per il finanziamento, in via prioritaria, di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale, ivi comprese le reti di telecomunicazione e quelle energetiche, di cui e' riconosciuta la valenza strategica ai fini della competitivita' e della coesione del Paese. Il fondo e' alimentato con gli stanziamenti nazionali assegnati per l'attuazione del Quadro Strategico Nazionale per il periodo 2007-2013 in favore di programmi di interesse strategico nazionale, di progetti speciali e di riserve premiali, fatte salve le risorse che, alla data del 31 maggio 2008, siano state vincolate all'attuazione di programmi gia' esaminati dal CIPE o destinate al finanziamento del meccanismo premiale disciplinato dalla delibera CIPE 3 agosto 2007, n. 82 )). (( 2. Con delibera del CIPE, su proposta del Ministero dello sviluppo economico d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si provvede alla ripartizione del fondo di cui al comma 1, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, fermo restando il vincolo di concentrare nelle regioni del Mezzogiorno almeno l'85% degli stanziamenti nazionali per l'attuazione del quadro strategico nazionale per il periodo 2007-2013. Lo schema di delibera del CIPE e' trasmesso al Parlamento per il parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario. Nel rispetto delle procedure previste dal regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, e successive modificazioni, i Programmi operativi nazionali finanziati con risorse comunitarie per l'attuazione del Quadro Strategico Nazionale per il periodo 2007-2013 possono essere ridefiniti in coerenza con i principi di cui al presente articolo )). (( 3. Costituisce un principio fondamentale, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, la concentrazione, da parte delle regioni, su infrastrutture di interesse strategico regionale delle risorse del Quadro Strategico Nazionale per il periodo 2007-2013 in sede di predisposizione dei programmi finanziati dal Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, e di ridefinizione dei programmi finanziati dai Fondi strutturali comunitari. )) Art. 6-sexies. (( Ricognizione delle risorse per la programmazione unitaria )) (( 1. Per promuovere il coordinamento della programmazione statale e regionale ed in particolare per garantire l'unitarieta' dell'impianto programmatico del Quadro strategico nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013 e favorire il tempestivo e coordinato utilizzo delle relative risorse, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministero dello sviluppo economico, effettua la ricognizione delle risorse generate da progetti originariamente finanziati con fonti di finanziamento diverse dai Fondi strutturali europei ed inseriti nei programmi cofinanziati che siano oggetto di rimborso a carico del bilancio comunitario e del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, in particolare individuando le risorse che non siano state impegnate attraverso obbligazioni giuridicamente vincolanti correlate alla chiusura dei Programmi Operativi 2000-2006 e alla rendicontazione delle annualita' 2007 e 2008 dei Programmi Operativi 2007-2013, anche individuando modalita' per evitare il disimpegno automatico delle relative risorse impegnate sul bilancio comunitario )). (( 2. All'esito della ricognizione di cui al comma 1 e comunque entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta la riprogrammazione che definisce le modalita' di impiego delle risorse, i criteri per la selezione e le modalita' di attuazione degli interventi che consentano di assicurare la qualita' della spesa e di accelerarne la realizzazione anche mediante procedure sostitutive nei casi di inerzia o inadempimento delle amministrazioni responsabili. L'intesa, tenuto conto del vincolo delle precedenti assegnazioni alle amministrazioni centrali e regionali, in attuazione dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, individua gli interventi speciali per promuovere lo sviluppo economico e rimuovere gli squilibri economici e sociali, con priorita' per gli interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale e regionale di cui e' riconosciuta la valenza strategica ai fini della competitivita' e della coesione )). (( 3. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) approva l'intesa di cui al comma precedente ed assume con propria deliberazione gli atti necessari alla riprogrammazione delle risorse e all'attuazione della stessa. Prima dell'approvazione da parte del CIPE, la riprogrammazione delle risorse di cui al periodo precedente e' trasmessa al Parlamento ai fini dell'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari )). (( 4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, sulla base dell'intesa di cui ai commi 2 e 3 e della riprogrammazione delle risorse disponibili approvata dal CIPE, promuove con le singole regioni interessate la stipula delle intese istituzionali di programma di cui all'articolo 2, comma 203, lettera b) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, per individuare il programma degli interventi e le relative modalita' di attuazione. Ai fini del conseguimento degli obiettivi ed in coerenza con le modalita' di attuazione del Quadro strategico nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013 le intese saranno sottoscritte anche dal Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni )). (( 5. Le intese istituzionali di programma di cui al comma precedente costituiscono lo strumento di attuazione di quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 6-quinquies del presente decreto )). Capo III Energia Art. 7. Strategia energetica nazionale 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, definisce la "Strategia energetica nazionale", che indica le priorita' per il breve ed il lungo periodo e reca la determinazione delle misure necessarie per conseguire, anche attraverso meccanismi di mercato, i seguenti obiettivi: a) diversificazione delle fonti di energia e delle aree geografiche di approvvigionamento; b) miglioramento della competitivita' del sistema energetico nazionale e sviluppo delle infrastrutture nella prospettiva del mercato interno europeo; c) promozione delle fonti rinnovabili di energia e dell'efficienza energetica; d) realizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia nucleare; (( d-bis) promozione della ricerca sul nucleare di quarta generazione o da fusione; )) e) incremento degli investimenti in ricerca e sviluppo nel settore energetico e partecipazione ad accordi internazionali di cooperazione tecnologica; f) sostenibilita' ambientale nella produzione e negli usi dell'energia, anche ai fini della riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra; g) garanzia di adeguati livelli di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori. 2. Ai fini della elaborazione della proposta di cui al comma 1, il Ministro dello sviluppo economico convoca, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, una Conferenza nazionale dell'energia e dell'ambiente. 3. (( Soppresso )). 2. (( Soppresso )). 3. (( Soppresso )). 4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Art. 8. Legge obiettivo per lo sfruttamento di giacimenti di idrocarburi 1. Il divieto di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nelle acque del golfo di Venezia, di cui all'articolo 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, come modificata dall'articolo 26 della legge 31 luglio 2002, n. 179, si applica fino a quando il Consiglio dei Ministri, (( d'intesa con la regione Veneto )) , su proposta del (( Ministro dell'ambiente e della tutela )) del territorio e del mare, non abbia definitivamente accertato la non sussistenza di rischi apprezzabili di subsidenza sulle coste, sulla base di nuovi e aggiornati studi, che dovranno essere presentati dai titolari di permessi di ricerca e delle concessioni di coltivazione, utilizzando i metodi di valutazione piu' conservativi e prevedendo l'uso delle migliori tecnologie disponibili per la coltivazione. (( Ai fini della suddetta attivita' di accertamento, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), di cui all'articolo 28 del presente decreto )). 2. I titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi nel cui ambito ricadono giacimenti di idrocarburi definiti marginali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, attualmente non produttivi e per i quali non sia stata presentata domanda per il riconoscimento della marginalita' economica, comunicano al Ministero dello sviluppo economico entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore (( del presente decreto )) l'elenco degli stessi giacimenti, mettendo a disposizione dello stesso Ministero i dati tecnici ad essi relativi. 3. Il Ministero dello sviluppo economico, entro i sei mesi successivi al termine di cui al comma 2, pubblica l'elenco dei giacimenti di cui al medesimo comma 2, ai fini della attribuzione mediante procedure competitive ad altro titolare, anche ai fini della produzione di energia elettrica, in base a modalita' stabilite con decreto dello stesso Ministero da emanare entro il medesimo termine. 4. E' abrogata ogni incentivazione sancita dall'articolo 5 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, per i giacimenti marginali. Art. 9. Sterilizzazione dell'IVA sugli aumenti petroliferi 1. All'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modifiche: a) le parole "puo' essere" sono modificate con le parole: "e' adottato"; b) al primo periodo, dopo le parole "a due punti percentuali rispetto" e' aggiunta la seguente parola: "esclusivamente". 2. Per fronteggiare la grave crisi dei settori dell'agricoltura, della pesca professionale e dell'autotrasporto conseguente all'aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e fino al 31 dicembre 2008, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa provvede con proprie risorse, nell'ambito dei compiti istituzionali, alle opportune misure di sostegno volte a consentire il mantenimento dei livelli di competitivita', previa apposita convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e l'Agenzia. 3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e delle politiche agricole, alimentari e forestali e' approvata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la convenzione di cui al comma 2, che definisce altresi' le modalita' e le risorse per l'attuazione delle misure di cui al presente articolo. Restano ferme le modalita' di utilizzo gia' previste dalla normativa vigente per le disponibilita' giacenti sui conti di tesoreria intestati all'Agenzia. 4. L'applicazione delle disposizioni del presente articolo e' subordinata alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea. Art. 10. Promozione degli interventi infrastrutturali strategici e nei settori dell'energia e delle telecomunicazioni 1. Al comma 355 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e' aggiunta la seguente lettera: " (( c-ter) )) infrastrutture nel settore energetico ed in quello delle reti di telecomunicazione, sulla base di programmi predisposti dal Ministero dello sviluppo economico". Capo IV Casa e infrastrutture Art. 11. (( Piano Casa )) (( 1. Al fine di garantire su tutto il territorio nazionale i livelli minimi essenziali di fabbisogno abitativo per il pieno sviluppo della persona umana, e' approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un piano nazionale di edilizia abitativa. )) (( 2. Il piano e' rivolto all'incremento del patrimonio immobiliare ad uso abitativo attraverso l'offerta di abitazioni di edilizia residenziale, da realizzare nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti, con il coinvolgimento di capitali pubblici e privati, destinate prioritariamente a prima casa per: )) (( a) nuclei familiari a basso reddito, anche monoparentali o monoreddito; b) giovani coppie a basso reddito; c) anziani in condizioni sociali o economiche svantaggiate; d) studenti fuori sede; e) soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio; f) altri soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 della legge 8 febbraio 2007, n. 9; g) immigrati regolari a basso reddito, residenti da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione. )) (( 3. Il Piano nazionale di edilizia abitativa ha ad oggetto la costruzione di nuove abitazioni e la realizzazione di misure di recupero del patrimonio abitativo esistente ed e' articolato, sulla base di criteri oggettivi che tengano conto dell'effettivo bisogno abitativo presente nelle diverse realta' territoriali, attraverso i seguenti interventi: )) (( a) costituzione di fondi immobiliari destinati alla valorizzazione e all'incremento dell'offerta abitativa, ovvero alla promozione di strumenti finanziari immobiliari innovativi e con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, articolati anche in un sistema integrato nazionale e locale, per l'acquisizione e la realizzazione di immobili per l'edilizia residenziale; )) (( b) incremento del patrimonio abitativo di edilizia con le risorse anche derivanti dall'alienazione di alloggi di edilizia pubblica in favore degli occupanti muniti di titolo legittimo, con le modalita' previste dall'articolo 13; )) (( c) promozione da parte di privati di interventi anche ai sensi della parte II, titolo III, Capo III del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; )) (( d) agevolazioni, anche amministrative, in favore di cooperative edilizie costituite tra i soggetti destinatari degli interventi, potendosi anche prevedere termini di durata predeterminati per la partecipazione di ciascun socio, in considerazione del carattere solo transitorio dell'esigenza abitativa; )) (( e) realizzazione di programmi integrati di promozione di edilizia residenziale anche sociale. )) (( 4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove la stipulazione di appositi accordi di programma, approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del CIPE, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, al fine di concentrare gli interventi sulla effettiva richiesta abitativa nei singoli contesti, rapportati alla dimensione fisica e demografica del territorio di riferimento, attraverso la realizzazione di programmi integrati di promozione di edilizia residenziale e di riqualificazione urbana, caratterizzati da elevati livelli di qualita' in termini di vivibilita', salubrita', sicurezza e sostenibilita' ambientale ed energetica, anche attraverso la risoluzione dei problemi di mobilita', promuovendo e valorizzando la partecipazione di soggetti pubblici e privati. Decorsi novanta giorni senza che sia stata raggiunta la predetta intesa, gli accordi di programma possono essere comunque approvati. )) (( 5. Gli interventi di cui al comma 4 sono attuati anche attraverso le disposizioni di cui alla parte II, titolo III, Capo III, del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, mediante: )) (( a) il trasferimento di diritti edificatori in favore dei promotori degli interventi di incremento del patrimonio abitativo; )) (( b) incrementi premiali di diritti edificatori finalizzati alla dotazione di servizi, spazi pubblici e di miglioramento della qualita' urbana, nel rispetto delle aree necessarie per le superfici minime di spazi pubblici o riservati alle attivita' collettive, a verde pubblico o a parcheggi di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444; )) (( c) provvedimenti mirati alla riduzione del prelievo fiscale di pertinenza comunale o degli oneri di costruzione; )) (( d) la costituzione di fondi immobiliari di cui al comma 3, lettera a) con la possibilita' di prevedere altresi' il conferimento al fondo dei canoni di locazione, al netto delle spese di gestione degli immobili. )) e) (( la cessione, in tutto o in parte, dei diritti edificatori come corrispettivo per la realizzazione anche di unita' abitative di proprieta' pubblica da destinare alla locazione a canone agevolato, ovvero da destinare alla alienazione in favore delle categorie sociali svantaggiate di cui al comma 2. )) (( 6. I programmi di cui al comma 4 sono finalizzati a migliorare e a diversificare, anche tramite interventi di sostituzione edilizia, l'abitabilita', in particolare, nelle zone caratterizzate da un diffuso degrado delle costruzioni e dell'ambiente urbano. )) (( 7. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 3, lettera e) l'alloggio sociale, in quanto servizio economico generale, e' identificato, ai fini dell'esenzione dall'obbligo della notifica degli aiuti di Stato, di cui agli articoli 87 e 88 del Trattato che istituisce la Comunita' Europea, come parte essenziale e integrante della piu' complessiva offerta di edilizia residenziale sociale, che costituisce nel suo insieme servizio abitativo finalizzato al soddisfacimento di esigenze primarie. )) (( 8. In sede di attuazione dei programmi di cui al comma 4, sono appositamente disciplinati le modalita' e i termini per la verifica periodica delle fasi di realizzazione del piano, in base al cronoprogramma approvato e alle esigenze finanziarie, potendosi conseguentemente disporre, in caso di scostamenti, la diversa allocazione delle risorse finanziarie pubbliche verso modalita' di attuazione piu' efficienti. Le abitazioni realizzate o alienate nell'ambito delle procedure di cui al presente articolo possono essere oggetto di successiva alienazione decorsi dieci anni dall'acquisto originario. )) (( 9. L'attuazione del piano nazionale puo' essere realizzata, in alternativa alle previsioni di cui al comma 4, con le modalita' approvative di cui alla parte II, titolo III, capo IV, del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. )) (( 10. Una quota del patrimonio immobiliare del demanio, costituita da aree ed edifici non piu' utilizzati, puo' essere destinata alla realizzazione degli interventi previsti dal presente articolo, sulla base di accordi tra l'Agenzia del demanio, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della difesa in caso di aree ed edifici non piu' utilizzati a fini militari, le regioni e gli enti locali. )) (( 11. Per la migliore realizzazione dei programmi, i comuni e le province possono associarsi ai sensi di quanto previsto dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. I programmi integrati di cui al comma 4 sono dichiarati di interesse strategico nazionale. Alla loro attuazione si provvede con l'applicazione dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni. )) (( 12. Per l'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo e' istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel quale confluiscono le risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 1154, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonche' di cui agli articoli 21, 21-bis, ad eccezione di quelle gia' iscritte nei bilanci degli enti destinatari e impegnate, e 41 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni. Gli eventuali provvedimenti adottati in attuazione delle disposizioni legislative citate al primo periodo del presente comma, incompatibili con il presente articolo, restano privi di effetti. A tale scopo le risorse di cui agli articoli 21, 21-bis e 41 del citato decreto-legge n. 159 del 2007 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere iscritte sul fondo di cui al presente comma, negli importi corrispondenti agli effetti in termini di indebitamento netto previsti per ciascun anno in sede di iscrizione in bilancio delle risorse finanziarie di cui alle indicate autorizzazioni di spesa. )) (( 13. Ai fini del riparto del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi come definiti ai sensi del comma 4 del medesimo articolo devono prevedere per gli immigrati il possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione )). Art. 12. Abrogazione della revoca delle concessioni TAV 1. All'articolo 13 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 8-sexiesdecies e' sostituito dal seguente: " (( 8-sexiesdecies. Per effetto )) delle revoche di cui al comma (( 8-quinquiesdecies )) i rapporti convenzionali stipulati da TAV S.p.A. con i contraenti generali in data 15 ottobre 1991 ed in data 16 marzo 1992 continuano senza soluzione di continuita', con RFI S.p.A. (( e i relativi )) atti integrativi prevedono la quota di lavori che deve essere affidata dai contraenti generali ai terzi mediante procedura concorsuale conforme alle previsioni delle direttive comunitarie."; b) i commi 8-septiesdecies ed 8-undevices sono abrogati. (( 1-bis. All'articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' aggiunto, in fine, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il seguente comma: "1-ter. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli interessati e' parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilita' da parte dei contraenti della contrarieta' dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della compatibilita' di tale atto con l'interesse pubblico." )). Art. 13. Misure per valorizzare il patrimonio residenziale pubblico 1. Al fine di valorizzare gli immobili residenziali costituenti il patrimonio degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, e di favorire il soddisfacimento dei fabbisogni abitativi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro delle infrastrutture (( e dei trasporti )) ed il Ministro per i rapporti con le regioni promuovono, in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la conclusione di accordi con regioni ed enti locali aventi ad oggetto la semplificazione delle procedure di alienazione degli immobili di proprieta' dei predetti Istituti. 2. Ai fini della conclusione degli accordi di cui al comma 1, si tiene conto dei seguenti criteri: a) determinazione del prezzo di vendita delle unita' immobiliari in proporzione al canone di locazione; b) riconoscimento del diritto di opzione all'acquisto, (( purche' i soggetti interessati non siano proprietari di un'altra abitazione )) , in favore dell'assegnatario (( non moroso nel pagamento del canone di locazione o degli oneri accessori )) unitamente al proprio coniuge, qualora risulti in regime di comunione dei beni, ovvero, in caso di rinunzia da parte dell'assegnatario, in favore del coniuge in regime di separazione dei beni, o, gradatamente, del convivente (( more uxorio )) , purche' la convivenza duri da almeno cinque anni, dei figli conviventi, dei figli non conviventi; c) destinazione dei proventi delle alienazioni alla realizzazione di interventi volti ad alleviare il disagio abitativo. 3. Nei medesimi accordi, fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, puo' essere prevista la facolta' per le amministrazioni regionali e locali di stipulare convenzioni con societa' di settore per lo svolgimento delle attivita' strumentali alla vendita dei singoli beni immobili. (( 3-bis. Al fine di consentire alle giovani coppie di accedere a finanziamenti agevolati per sostenere le spese connesse all'acquisto della prima casa, a partire dal 1° settembre 2008 e' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della gioventu', un Fondo speciale di garanzia per l'acquisto della prima casa da parte delle coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, con priorita' per quelli i cui componenti non risultano occupati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La complessiva dotazione del Fondo di cui al primo periodo e' pari a 4 milioni di euro per l'anno 2008 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010. Con decreto del Ministro della gioventu', di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalita' operative di funzionamento del Fondo di cui al primo periodo )). (( 3-ter. Gli alloggi realizzati ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 640, non trasferiti ai Comuni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono essere ceduti in proprieta' agli aventi diritto secondo le disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 560, a prescindere dai criteri e requisiti imposti dalla predetta legge n. 640 del 1954 )). (( 3-quater. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito il Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio. La dotazione del fondo e' stabilita in 60 milioni di euro per l'anno 2009, 30 milioni di euro per l'anno 2010 e 30 milioni di euro per l'anno 2011. A valere sulle risorse del fondo sono concessi contributi statali per interventi realizzati dagli enti destinatari nei rispettivi territori per il risanamento e il recupero dell'ambiente e lo sviluppo economico dei territori stessi. Alla ripartizione delle risorse e all'individuazione degli enti beneficiari si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Al relativo onere si provvede, quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 )). Art. 14. Expo Milano 2015 1. Per la realizzazione delle opere e delle attivita' connesse allo svolgimento del grande evento EXPO Milano 2015 in attuazione dell'adempimento degli obblighi internazionali assunti dal governo italiano nei confronti del Bureau International des Expositions (BIE) e' autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2009, 45 milioni di euro per l'anno 2010, 59 milioni di euro per l'anno 2011, 223 milioni di euro per l'anno 2012, 564 milioni di euro per l'anno 2013, 445 milioni di euro per l'anno 2014 e 120 milioni di euro per l'anno 2015. 2. Ai fini di cui al comma 1 il sindaco di Milano (( pro tempore )) , (( senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica )), e' nominato Commissario straordinario del Governo per l'attivita' preparatoria urgente. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il presidente della regione Lombardia e sentiti i rappresentanti degli enti locali interessati, sono istituiti gli organismi per la gestione delle attivita', compresa la previsione di un tavolo istituzionale per il governo complessivo degli interventi regionali e sovra regionali presieduto dal presidente della regione Lombardia (( pro tempore )) e sono stabiliti i criteri di ripartizione e le modalita' di erogazione dei finanziamenti. Art. 14-bis. (( Infrastrutture militari )) (( 1. All'articolo 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 13-ter: 1) le parole: "31 ottobre 2008" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2008"; 2) le parole: "entro il 31 dicembre, nonche' altre strutture, per un valore complessivo pari almeno a 2.000 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "ad avvenuto completamento delle procedure di riallocazione concernenti i programmi di cui ai commi 13-ter e 13-ter.1"; b) al comma 13-ter.2, dopo le parole: "a procedure negoziate con enti territoriali" sono inserite le seguenti: ", societa' a partecipazione pubblica e soggetti privati"; c) al comma 13-ter.2, l'ultimo periodo e' sostituito dai seguenti: "Per consentire la riallocazione delle predette funzioni nonche' per le piu' generali esigenze di funzionamento, ammodernamento e manutenzione e supporto dei mezzi, dei sistemi, dei materiali e delle strutture in dotazione alle Forze armate, inclusa l'Arma dei carabinieri, sono istituiti, nello stato di previsione del Ministero della difesa, un fondo in conto capitale ed uno di parte corrente, le cui dotazioni sono determinate dalla legge finanziaria in relazione alle esigenze di realizzazione del programma di cui al comma 13-ter.1. Al fondo in conto capitale concorrono anche i proventi derivanti dalle attivita' di valorizzazione effettuate dall'Agenzia del demanio con riguardo alle infrastrutture militari, ancora in uso al Ministero della difesa, oggetto del presente comma. Alla ripartizione dei predetti fondi si provvede mediante uno o piu' decreti del Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze."; d) dopo il comma 13-ter.2, e' inserito il seguente: "13-ter.3. Ai proventi di cui al comma 13-ter.2 non si applica l'articolo 2, comma 615, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed essi sono riassegnati allo stato di previsione del Ministero della difesa integralmente nella misura percentuale di cui al citato comma 13-ter.2.". 2. All'art 3, comma 15-ter, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole: "con gli enti territoriali" sono sostituite dalle seguenti: "di beni e di servizi con gli enti territoriali, con le societa' a partecipazione pubblica e con i soggetti privati"; b) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Le procedure di permuta sono effettuate dal Ministero della difesa, d'intesa con l'Agenzia del demanio, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico-contabile.". 3. Il Ministero della difesa - Direzione generale dei lavori e del demanio, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia del demanio, individua con apposito decreto gli immobili militari, non ricompresi negli elenchi di cui all'articolo 27, comma 13-ter, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, da alienare secondo le seguenti procedure: a) le alienazioni, permute, valorizzazioni e gestioni dei beni, che possono essere effettuate anche ai sensi dell'articolo 58 del presente decreto, in deroga alla legge 24 dicembre 1908, n. 783, e successive modificazioni, e al regolamento di cui al regio decreto 17 giugno 1909, n. 454, e successive modificazioni, nonche' alle norme della contabilita' generale dello Stato, fermi restando i principi generali dell'ordinamento giuridico-contabile, sono effettuate direttamente dal Ministero della difesa - Direzione generale dei lavori e del demanio che puo' avvalersi del supporto tecnico-operativo di una societa' pubblica o a partecipazione pubblica con particolare qualificazione professionale ed esperienza commerciale nel settore immobiliare; b) la determinazione del valore dei beni da porre a base d'asta e' decretata dal Ministero della difesa - Direzione generale dei lavori e del demanio, previo parere di congruita' emesso da una commissione appositamente nominata, dal Ministro della difesa, presieduta da un magistrato amministrativo o da un avvocato dello Stato e composta da rappresentanti dei Ministeri della difesa e dell'economia e delle finanze, nonche' da un esperto in possesso di comprovata professionalita' nella materia. Dall'istituzione della Commissione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e ai componenti della stessa non spetta alcun compenso o rimborso spese; c) i contratti di trasferimento di ciascun bene sono approvati dal Ministero della difesa. L'approvazione puo' essere negata per sopravvenute esigenze di carattere istituzionale dello stesso Ministero; d) i proventi derivanti dalle procedure di cui alla lettera a) (( possono essere destinati, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della Difesa, al soddisfacimento delle esigenze funzionali del Ministero della difesa, previa verifica della compatibilita' finanziaria e dedotta la quota che puo' essere destinata agli enti territoriali interessati; e) le alienazioni e permute dei beni individuati possono essere effettuate a trattativa privata, qualora il valore del singolo bene, determinato ai sensi della lettera b) sia inferiore a quattrocentomila euro; f) ai fini delle permute e delle alienazioni degli immobili da dismettere, con cessazione del carattere demaniale, il Ministero della difesa comunica, insieme alle schede descrittive di cui all'articolo 12, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'elenco di tali immobili al Ministero per i beni e le attivita' culturali che si pronuncia, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione, in ordine alla verifica dell'interesse storico-artistico e individua, in caso positivo, le parti degli immobili stessi soggette a tutela, con riguardo agli indirizzi di carattere generale di cui all'articolo 12, comma 2, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. Per i beni riconosciuti di interesse storico-artistico, l'accertamento della relativa condizione costituisce dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. Le approvazioni e le autorizzazioni previste dal citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 sono rilasciate o negate entro novanta giorni dalla ricezione della istanza. Le disposizioni del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, parti prima e seconda, si applicano anche dopo la dismissione. 4. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 568, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, i proventi derivanti dalle alienazioni di cui all'articolo 49, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono integralmente riassegnati al fondo di parte corrente istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa, in relazione alle esigenze di realizzazione del programma di cui al comma 13-ter.2 dell'articolo 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come modificato dal comma 1 del presente articolo. )) Capo V Istruzione e ricerca Art. 15. Costo dei libri scolastici 1. A partire dall'anno scolastico 2008-2009, nel rispetto della normativa vigente e fatta salva l'autonomia didattica nell'adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado, tenuto conto dell'organizzazione didattica esistente, i competenti organi individuano preferibilmente i libri di testo disponibili, in tutto o in parte, nella rete internet. Gli studenti accedono ai testi disponibili tramite internet, gratuitamente o dietro pagamento a seconda dei casi previsti dalla normativa vigente. 2. Al fine di potenziare la disponibilita' e la fruibilita', a costi contenuti di testi, documenti e strumenti didattici da parte delle scuole, degli alunni e delle loro famiglie, nel termine di un triennio, a decorrere dall'anno scolastico 2008-2009, i libri di testo per le scuole del primo ciclo dell'istruzione, di cui al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e per gli istituti di istruzione (( di secondo grado )) sono prodotti nelle versioni a stampa, on line scaricabile da internet, e mista. A partire dall'anno scolastico 2011-2012, il collegio dei docenti adotta esclusivamente libri utilizzabili nelle versioni on line scaricabili da internet o mista. Sono fatte salve le disposizioni relative all'adozione di strumenti didattici per i soggetti diversamente abili. 3. I libri di testo sviluppano i contenuti essenziali delle Indicazioni nazionali dei piani di studio e possono essere realizzati in sezioni tematiche, corrispondenti ad unita' di apprendimento, di costo contenuto e suscettibili di successivi aggiornamenti e integrazioni. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sono determinati: a) le caratteristiche tecniche dei libri di testo nella versione a stampa, anche al fine di assicurarne il contenimento del peso; b) le caratteristiche tecnologiche dei libri di testo nelle versioni on line e mista; c) il prezzo dei libri di testo della scuola primaria e i tetti di spesa dell'intera dotazione libraria per ciascun anno della scuola secondaria di I e II grado, nel rispetto dei diritti patrimoniali dell'autore e dell'editore. 4. Le Universita' e le Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nel rispetto della propria autonomia, adottano linee di indirizzo ispirate ai principi di cui ai commi 1, 2 e 3. Art. 16. Facolta' di trasformazione in fondazioni delle universita' 1. In attuazione dell'articolo 33 della Costituzione, nel rispetto delle leggi vigenti e dell'autonomia didattica, scientifica, organizzativa e finanziaria, le Universita' pubbliche possono deliberare la propria trasformazione in fondazioni di diritto privato. La delibera di trasformazione e' adottata dal Senato accademico a maggioranza assoluta ed e' approvata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La trasformazione opera a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di adozione della delibera. 2. Le fondazioni universitarie subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi e nella titolarita' del patrimonio dell'Universita'. Al fondo di dotazione delle fondazioni universitarie e' trasferita, con decreto dell'Agenzia del demanio, la proprieta' dei beni immobili gia' in uso alle Universita' trasformate. 3. Gli atti di trasformazione e di trasferimento degli immobili e tutte le operazioni ad essi connesse sono esenti da imposte e tasse. 4. Le fondazioni universitarie sono enti non commerciali e perseguono i propri scopi secondo le modalita' consentite dalla loro natura giuridica e operano nel rispetto dei principi di economicita' della gestione. Non e' ammessa in ogni caso la distribuzione di utili, in qualsiasi forma. Eventuali proventi, rendite o altri utili derivanti dallo svolgimento delle attivita' previste dagli statuti delle fondazioni universitarie sono destinati interamente al perseguimento degli scopi delle medesime. 5. I trasferimenti a titolo di contributo o di liberalita' a favore delle fondazioni universitarie sono esenti da tasse e imposte indirette e da diritti dovuti a qualunque altro titolo e sono interamente deducibili dal reddito del soggetto erogante. Gli onorari notarili relativi agli atti di donazione a favore delle fondazioni universitarie sono ridotti del 90 per cento. 6. Contestualmente alla delibera di trasformazione vengono adottati lo statuto e i regolamenti di amministrazione e di contabilita' delle fondazioni universitarie, i quali devono essere approvati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Lo statuto puo' prevedere l'ingresso nella fondazione universitaria di nuovi soggetti, pubblici o privati. 7. Le fondazioni universitarie adottano un regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita', anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, fermo restando il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario. 8. Le fondazioni universitarie hanno autonomia gestionale, organizzativa e contabile, nel rispetto dei principi stabiliti dal presente articolo. 9. La gestione economico-finanziaria delle fondazioni universitarie assicura l'equilibrio di bilancio. Il bilancio viene redatto con periodicita' annuale. Resta fermo il sistema di finanziamento pubblico; a tal fine, costituisce elemento di valutazione, a fini perequativi, l'entita' dei finanziamenti privati di ciascuna fondazione. 10. La vigilanza sulle fondazioni universitarie e' esercitata dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nei collegi dei sindaci delle fondazioni universitarie e' assicurata la presenza dei rappresentanti delle Amministrazioni vigilanti. 11. La Corte dei conti esercita il controllo sulle fondazioni universitarie secondo le modalita' previste dalla legge 21 marzo 1958, n. 259 e riferisce annualmente al Parlamento. 12. In caso di gravi violazioni di legge afferenti alla corretta gestione della fondazione universitaria da parte degli organi di amministrazione o di rappresentanza, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca nomina un Commissario straordinario, (( senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica )) , con il compito di salvaguardare la corretta gestione dell'ente ed entro sei mesi da tale nomina procede alla nomina dei nuovi amministratori dell'ente medesimo, secondo quanto previsto dallo statuto. 13. Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro, al personale amministrativo delle fondazioni universitarie si applica il trattamento economico e giuridico vigente alla data di entrata in vigore (( del presente decreto )). 14. Alle fondazioni universitarie continuano ad applicarsi tutte le disposizioni vigenti per le Universita' statali in quanto compatibili con il presente articolo e con la natura privatistica delle fondazioni medesime. Art. 17. Progetti di ricerca di eccellenza 1. Al fine di una piu' efficiente allocazione delle risorse pubbliche volte al sostegno e all'incentivazione di progetti di ricerca di eccellenza ed innovativi, ed in considerazione del sostanziale esaurimento delle finalita' originariamente perseguite, a fronte delle ingenti risorse pubbliche rese disponibili, a decorrere dal 1° luglio 2008 la Fondazione IRI e' soppressa. 2. A decorrere dal 1° luglio 2008, le dotazioni patrimoniali e ogni altro rapporto giuridico della Fondazione IRI in essere a tale data, ad eccezione di quanto previsto al comma 3, sono devolute alla Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia. 3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e' disposta l'attribuzione del patrimonio storico e documentale della Fondazione IRI ad una societa' totalitariamente controllata dallo Stato che ne curera' la conservazione. Con il medesimo decreto potra' essere altresi' disposta la successione di detta societa' in eventuali rapporti di lavoro in essere con la Fondazione IRI alla data di decorrenza di cui al comma 1, ovvero altri rapporti giuridici attivi o passivi che dovessero risultare incompatibili con le finalita' o l'organizzazione della Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia. 4. Le risorse acquisite dalla Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia ai sensi del (( comma 3 )) sono destinate al finanziamento di programmi per la ricerca applicata finalizzati alla realizzazione, sul territorio nazionale, di progetti in settori tecnologici altamente strategici e alla creazione di una rete di infrastrutture di ricerca di alta tecnologia localizzate presso primari centri di ricerca pubblici e privati. 5. La Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia provvedera' agli adempimenti di cui all'articolo 20 delle disposizioni (( per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318 )). Capo VI Liberalizzazioni e deregolazione Art. 18. Reclutamento del personale delle societa' pubbliche 1. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo (( alla data di entrata )) in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le societa' che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalita' per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo (( 30 marzo 2001, n. 165 )). 2. Le altre societa' a partecipazione pubblica totale o di controllo adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalita' per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicita' e imparzialita'. 3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle societa' quotate su mercati regolamentati. Art. 19. Abolizione dei limiti al cumulo tra pensione e redditi di lavoro 1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 le pensioni dirette di anzianita' a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente. A decorrere dalla medesima data di cui al primo periodo del presente comma sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni dirette conseguite nel regime contributivo in via anticipata rispetto ai 65 anni per gli uomini e ai 60 anni per le donne a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima nonche' della gestione separata di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a condizione che il soggetto abbia maturato i requisiti di cui all'articolo 1, commi 6 e 7 della legge 23 agosto 2004, n. 243 e successive modificazioni e integrazioni fermo restando il regime delle decorrenze dei trattamenti disciplinato dall'articolo 1, comma 6, della predetta legge n. 243 del 2004. Con effetto dalla medesima data di cui al primo periodo del presente comma relativamente alle pensioni liquidate interamente con il sistema contributivo: a) sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni di vecchiaia anticipate liquidate con anzianita' contributiva pari o superiore a 40 anni; b) sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni di vecchiaia liquidate a soggetti con eta' pari o superiore a 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne. 2. I commi 21 e 22 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono soppressi. 3. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 758. Art. 20. Disposizioni in materia contributiva 1. Il secondo comma, dell'articolo 6, della legge 11 gennaio 1943, n. 138, si interpreta nel senso che i datori di lavoro che hanno corrisposto per legge o per contratto collettivo, anche di diritto comune, il trattamento economico di malattia, con conseguente esonero dell'Istituto nazionale della previdenza sociale dall'erogazione della predetta indennita', non sono tenuti al versamento della relativa contribuzione all'Istituto medesimo. Restano acquisite alla gestione e conservano la loro efficacia le contribuzioni comunque versate per i periodi anteriori alla data del 1° gennaio 2009. 2. A decorrere dal 1° gennaio 2009, le imprese dello Stato, degli enti pubblici e degli enti locali privatizzate e a capitale misto sono tenute a versare, secondo la normativa vigente: a) la contribuzione per maternita'; b) la contribuzione per malattia per gli operai. 3. A decorrere dal 1° gennaio 2009 (( la lettera a) del comma 2 dell'articolo 16 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e' sostituita dalla seguente: )) "a) al versamento di un contributo nella misura dello 0,30 per cento delle retribuzioni che costituiscono imponibile contributivo.". 4. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 40, n. 2, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, (( convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155 )). 5. All'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1957, n. 818, sono soppresse le parole: "dell'articolo 40, n. 2, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e". 6. L'estensione dell'obbligo assicurativo di cui al comma 4 si applica con effetto dal primo periodo di paga decorrente dal 1° gennaio 2009. 7. A decorrere dalla data di entrata in vigore (( del presente decreto )) , nei procedimenti relativi a controversie in materia di previdenza e assistenza sociale, a fronte di una pluralita' di domande (( o di azioni esecutive )) che (( frazionano )) un credito relativo al medesimo rapporto, comprensivo delle somme eventualmente dovute per interessi, competenze e onorari e ogni altro accessorio, la riunificazione e' disposta d'ufficio dal giudice ai sensi dell'articolo 151 delle disposizioni (( per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 )). 8. In mancanza della riunificazione di cui al comma 7, (( l'improcedibilita' delle domande successive alla prima e' dichiarata dal giudice, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento. Analogamente, il giudice dichiara la nullita' dei pignoramenti successivi al primo in caso di proposizione di piu' azioni esecutive in violazione del comma 7 )). 9. Il giudice, ove abbia notizia che la riunificazione non e' stata osservata, anche sulla base dell'eccezione del convenuto, (( sospende il giudizio e l'efficacia esecutiva dei titoli eventualmente gia' formatisi )) e fissa alle parti un termine perentorio per la riunificazione (( a pena di improcedibilita' della domanda )). 10. A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, (( per almeno dieci anni )) nel territorio nazionale. 11. A decorrere dal 1° gennaio 2009, al primo comma dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, dopo la parola: "regionali" sono soppresse le seguenti parole: "e provinciali". 12. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore (( del presente decreto )) l'Istituto nazionale della previdenza sociale mette a disposizione dei Comuni modalita' telematiche di trasmissione per le comunicazioni relative ai decessi e alle variazioni di stato civile da effettuarsi obbligatoriamente entro due giorni dalla data dell'evento. 13. In caso di ritardo nella trasmissione di cui al comma 12 il responsabile del procedimento, ove ne derivi pregiudizio, risponde a titolo di danno erariale. 14. Il primo periodo dell'articolo 31, comma 19, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e' soppresso. Art. 21. Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato 1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dopo le parole "tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo" (( sono aggiunte le seguenti: )) ", anche se riferibili alla ordinaria attivita' del datore di lavoro". (( 1-bis. Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e' inserito il seguente: "Art. 4-bis. (Disposizione transitoria concernente l'indennizzo per la violazione delle norme in materia di apposizione e di proroga del termine). - 1. Con riferimento ai soli giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, e fatte salve le sentenze passate in giudicato, in caso di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 4, il datore di lavoro e' tenuto unicamente a indennizzare il prestatore di lavoro con un'indennita' di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di sei mensilita' dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni )).". 2. All'articolo 5, comma 4-bis del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, dopo le parole "ferma restando la disciplina della successione di contratti di cui ai commi precedenti" (( sono inserite le seguenti: )) "e fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale". 3. All'articolo 5, comma 4-quater del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, dopo le parole "ha diritto di precedenza" (( sono inserite le seguenti: )) ", fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale,". 4. Decorsi 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali procede ad una verifica, con le organizzazioni sindacali dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, degli effetti delle disposizioni contenute nei commi che precedono e ne riferisce al Parlamento entro tre mesi ai fini della valutazione della sua ulteriore vigenza. Art. 22. Modifiche alla disciplina dei contratti occasionali di tipo accessorio 1. L'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e' sostituito dal seguente: "1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attivita' lavorative di natura occasionale rese nell'ambito: a) di lavori domestici; b) di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti; c) dell'insegnamento privato supplementare; d) di manifestazioni sportive, culturali o caritatevoli o di lavori di emergenza o di solidarieta'; e) dei periodi di vacanza da parte di giovani con meno di 25 anni di eta', regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'universita' o un istituto scolastico di ogni ordine e grado; (( f) )) di attivita' agricole di carattere stagionale (( effettuate da pensionati e da giovani di cui alla lettera e) ovvero delle attivita' agricole svolte a favore dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 )) ; (( g) )) dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi; (( h) )) della consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica". 2. All'articolo 72 comma 4-bis (( del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 )) , le parole "lettera (( e-bis) )) " sono sostituite dalle seguenti: "lettera (( g) )) ". 3. L'articolo 72, comma 5, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e' sostituito dal seguente: "5. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali individua con proprio decreto il concessionario del servizio e regolamenta i criteri e le modalita' per il versamento dei contributi di cui al comma 4 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. In attesa del decreto ministeriale i concessionari del servizio sono individuati nell'I.N.P.S. e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, (( lettere a) e c) )) e 6, commi 1, 2 e 3 del presente decreto". 4. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato l'articolo 71 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Art. 23. Modifiche alla disciplina del contratto di apprendistato 1. All'articolo 49, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 le parole da "inferiore a due anni e superiore a sei" sono sostituite con "superiore a sei anni". 2. All'articolo 49 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e' aggiunto il seguente comma: "5-ter In caso di formazione esclusivamente aziendale non opera quanto previsto dal comma 5. In questa ipotesi i profili formativi dell'apprendistato professionalizzante sono rimessi integralmente ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale ovvero agli enti bilaterali. I contratti collettivi e gli enti bilaterali definiscono la nozione di formazione aziendale e determinano, per ciascun profilo formativo, la durata e le modalita' di erogazione della formazione, le modalita' di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e la registrazione nel libretto formativo". 3. Al comma 1 dell'articolo 50 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 dopo le parole "alta formazione" (( sono inserite le seguenti: )) ", compresi i dottorati di ricerca". 4. Al comma 3 dell'articolo 50 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 dopo le parole "e le altre istituzioni formative" (( sono aggiunti i seguenti periodi: )) "In assenza di regolamentazioni regionali l'attivazione dell'apprendistato di alta formazione e' rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai datori di lavoro con le Universita' e le altre istituzioni formative. Trovano applicazione, per quanto compatibili, i principi stabiliti all'articolo 49, comma 4, nonche' le disposizioni di cui all'articolo 53.". 5. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati: a) l'articolo 1 del decreto ministeriale 7 ottobre 1999, (( pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 15 ottobre 1999; )) b) l'articolo 21 e l'articolo 24, (( commi terzo e quarto, del regolamento di cui al )) decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1956, n. 1668; c) l'articolo 4 della legge 19 gennaio 1955, n. 25. Art. 23-bis. (( Servizi pubblici locali di rilevanza economica )) (( 1. Le disposizioni del presente articolo disciplinano l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, in applicazione della disciplina comunitaria e al fine di favorire la piu' ampia diffusione dei principi di concorrenza, di liberta' di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di tutti gli operatori economici interessati alla gestione di servizi di interesse generale in ambito locale, nonche' di garantire il diritto di tutti gli utenti alla universalita' ed accessibilita' dei servizi pubblici locali ed al livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) e m), della Costituzione, assicurando un adeguato livello di tutela degli utenti, secondo i principi di sussidiarieta', proporzionalita' e leale cooperazione. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano a tutti i servizi pubblici locali e prevalgono sulle relative discipline di settore con esse incompatibili. 2. Il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali avviene, in via ordinaria, a favore di imprenditori o di societa' in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato che istituisce la Comunita' europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicita', efficacia, imparzialita', trasparenza, adeguata pubblicita', non discriminazione, parita' di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalita'. 3. In deroga alle modalita' di affidamento ordinario di cui al comma 2, per situazioni che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace e utile ricorso al mercato, l'affidamento puo' avvenire nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria. 4. Nei casi di cui al comma 3, l'ente affidante deve dare adeguata pubblicita' alla scelta, motivandola in base ad un'analisi del mercato e contestualmente trasmettere una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e alle autorita' di regolazione del settore, ove costituite, per l'espressione di un parere sui profili di competenza da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della predetta relazione. 5. Ferma restando la proprieta' pubblica delle reti, la loro gestione puo' essere affidata a soggetti privati. 6. E' consentito l'affidamento simultaneo con gara di una pluralita' di servizi pubblici locali nei casi in cui possa essere dimostrato che tale scelta sia economicamente vantaggiosa. In questo caso la durata dell'affidamento, unica per tutti i servizi, non puo' essere superiore alla media calcolata sulla base della durata degli affidamenti indicata dalle discipline di settore. 7. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, possono definire, nel rispetto delle normative settoriali, i bacini di gara per i diversi servizi, in maniera da consentire lo sfruttamento delle economie di scala e di scopo e favorire una maggiore efficienza ed efficacia nell'espletamento dei servizi, nonche' l'integrazione di servizi a domanda debole nel quadro di servizi piu' redditizi, garantendo il raggiungimento della dimensione minima efficiente a livello di impianto per piu' soggetti gestori e la copertura degli obblighi di servizio universale. 8. Salvo quanto previsto dal comma 10, lettera e) le concessioni relative al servizio idrico integrato rilasciate con procedure diverse dall'evidenza pubblica cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2010, senza necessita' di apposita deliberazione dell'ente affidante. Sono escluse dalla cessazione le concessioni affidate ai sensi del comma 3. 9. I soggetti titolari della gestione di servizi pubblici locali non affidati mediante le procedure competitive di cui al comma 2, nonche' i soggetti cui e' affidata la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli enti locali, qualora separata dall'attivita' di erogazione dei servizi, non possono acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali diversi, ne' svolgere servizi o attivita' per altri enti pubblici o privati, ne' direttamente, ne' tramite loro controllanti o altre societa' che siano da essi controllate o partecipate, ne' partecipando a gare. Il divieto di cui al periodo precedente non si applica alle societa' quotate in mercati regolamentati. I soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali possono comunque concorrere alla prima gara svolta per l'affidamento, mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica, dello specifico servizio gia' a loro affidato. In ogni caso, entro la data del 31 dicembre 2010, per l'affidamento dei servizi si procede mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica. 10. Il Governo, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni ed entro centottanta giorni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, nonche' le competenti Commissioni parlamentari, emana uno o piu' regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di: a) prevedere l'assoggettamento dei soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali al patto di stabilita' interno e l'osservanza da parte delle societa' in house e delle societa' a partecipazione mista pubblica e privata di procedure ad evidenza pubblica per l'acquisto di beni e servizi e l'assunzione di personale; b) prevedere, in attuazione dei principi di proporzionalita' e di adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione, che i comuni con un limitato numero di residenti possano svolgere le funzioni relative alla gestione dei servizi pubblici locali in forma associata; c) prevedere una netta distinzione tra le funzioni di regolazione e le funzioni di gestione dei servizi pubblici locali, anche attraverso la revisione della disciplina sulle incompatibilita'; d) armonizzare la nuova disciplina e quella di settore applicabile ai diversi servizi pubblici locali, individuando le norme applicabili in via generale per l'affidamento di tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica in materia di rifiuti, trasporti, energia elettrica e gas, nonche' in materia di acqua; e) disciplinare, per i settori diversi da quello idrico, fermo restando il limite massimo stabilito dall'ordinamento di ciascun settore per la cessazione degli affidamenti effettuati con procedure diverse dall'evidenza pubblica o da quella di cui al comma 3, la fase transitoria, ai fini del progressivo allineamento delle gestioni in essere alle disposizioni di cui al presente articolo, prevedendo tempi differenziati e che gli affidamenti diretti in essere debbano cessare alla scadenza, con esclusione di ogni proroga o rinnovo; f) prevedere l'applicazione del principio di reciprocita' ai fini dell'ammissione alle gare di imprese estere; g) limitare, secondo criteri di proporzionalita', sussidiarieta' orizzontale e razionalita' economica, i casi di gestione in regime d'esclusiva dei servizi pubblici locali, liberalizzando le altre attivita' economiche di prestazione di servizi di interesse generale in ambito locale compatibili con le garanzie di universalita' ed accessibilita' del servizio pubblico locale; h) prevedere nella disciplina degli affidamenti idonee forme di ammortamento degli investimenti e una durata degli affidamenti strettamente proporzionale e mai superiore ai tempi di recupero degli investimenti; i) disciplinare, in ogni caso di subentro, la cessione dei beni, di proprieta' del precedente gestore, necessari per la prosecuzione del servizio; l) prevedere adeguati strumenti di tutela non giurisdizionale anche con riguardo agli utenti dei servizi; m) individuare espressamente le norme abrogate ai sensi del presente articolo. 11. L'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, e' abrogato nelle parti incompatibili con le disposizioni di cui al presente articolo. 12. Restano salve le procedure di affidamento gia' avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto )). Capo VII Semplificazioni Art. 24. Taglia-leggi 1. A far data dal (( centottantesimo )) giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto sono o restano abrogate le disposizioni elencate nell'Allegato A (( e salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 )). (( 1-bis. Il Governo individua, con atto ricognitivo, le disposizioni di rango regolamentare implicitamente abrogate in quanto connesse esclusivamente alla vigenza degli atti legislativi inseriti nell'Allegato A )). Art. 25. Taglia-oneri amministrativi 1. Entro sessanta giorni (( dalla data di entrata in vigore )) del presente decreto, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa, e' approvato un programma per la misurazione degli oneri amministrativi derivanti da obblighi informativi nelle materie affidate alla competenza dello Stato, con l'obiettivo di giungere, entro il 31 dicembre 2012, alla riduzione di tali oneri per una quota complessiva del 25 per cento, come stabilito in sede europea. Per la riduzione relativa alle materie di competenza regionale, si provvede ai sensi dell'articolo 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei successivi accordi attuativi. 2. In attuazione del programma di cui al comma 1, il Dipartimento della funzione pubblica coordina le attivita' di misurazione in raccordo con l'Unita' per la semplificazione e la qualita' della regolazione e le amministrazioni interessate per materia. 3. Ciascun Ministro, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro per la semplificazione normativa, adotta il piano di riduzione degli oneri amministrativi, che definisce le misure normative, organizzative e tecnologiche finalizzate al raggiungimento dell'obiettivo di cui al comma 1, assegnando i relativi programmi ed obiettivi ai dirigenti titolari dei centri di responsabilita' amministrativa. I piani confluiscono nel piano d'azione per la semplificazione e la qualita' della regolazione di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, (( convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80 )) , che assicura la coerenza generale del processo nonche' il raggiungimento dell'obiettivo finale di cui al comma 1. 4. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa, si provvede a definire le linee guida per la predisposizione dei piani di cui al comma 3 e delle forme di verifica dell'effettivo raggiungimento dei risultati, anche utilizzando strumenti di consultazione pubblica delle categorie e dei soggetti interessati. 5. Sulla base degli esiti della misurazione di ogni materia, congiuntamente ai piani di cui al comma 3, e comunque entro il 30 settembre 2012, il Governo e' delegato ad adottare uno o piu' regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro o i Ministri competenti, contenenti gli interventi normativi volti a ridurre gli oneri amministrativi gravanti sulle imprese nei settori misurati e a semplificare e riordinare la relativa disciplina. Tali interventi confluiscono nel processo di riassetto di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59. 6. Degli stati di avanzamento e dei risultati raggiunti con le attivita' di misurazione e riduzione degli oneri amministrativi gravanti sulle imprese e' data tempestiva notizia sul sito web del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministro per la semplificazione normativa e dei Ministeri e degli enti pubblici statali interessati. 7. Del raggiungimento dei risultati indicati nei singoli piani ministeriali di semplificazione si tiene conto nella valutazione dei dirigenti responsabili. Art. 26. (( Taglia-enti )) (( 1. Gli enti pubblici non economici con una dotazione organica inferiore alle 50 unita', con esclusione degli ordini professionali e le loro federazioni, delle federazioni sportive e degli enti non inclusi nell'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alle leggi 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva della Giornata della memoria e 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonche' delle Autorita' portuali, degli enti parco e degli enti di ricerca, sono soppressi al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad eccezione di quelli confermati con decreto dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, da emanarsi entro il predetto termine. Sono, altresi', soppressi tutti gli enti pubblici non economici, per i quali, alla scadenza del 31 marzo 2009, non siano stati emanati i regolamenti di riordino ai sensi del comma 634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Nei successivi novanta giorni i Ministri vigilanti comunicano ai Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa gli enti che risultano soppressi ai sensi del presente comma )). (( 2. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all'amministrazione vigilante ovvero, nel caso di pluralita' di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne e' oggetto. L'amministrazione cosi' individuata succede a titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o prorogati )). (( 3. Il comma 636 dell'articolo 2 e l'allegato A della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonche' i commi da 580 a 585 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati )). (( 4. All'alinea del comma 634 del medesimo articolo 2 della predetta legge n. 244 del 2007 sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole "Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministro per la semplificazione normativa"; b) le parole "amministrative pubbliche statali" sono sostituite dalle seguenti: "pubbliche statali o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa,"; c) le parole "termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2008". 5. All'articolo 1, comma 4, della legge 27 settembre 2007, n. 165, le parole "e con il Ministro dell'economia e delle finanze" sono sostituite dalle seguenti ", il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione normativa" )). (( 6. L'Unita' per il monitoraggio, istituita dall'articolo 1, comma 724, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' soppressa a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e la relativa dotazione finanziaria, pari a due milioni di euro annui, comprensiva delle risorse gia' stanziate, confluisce in apposito fondo da istituire nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri )). (( 7. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le Regioni, sono determinate le finalita' e le modalita' di utilizzazione delle risorse di cui al comma 6 )). Art. 27. Taglia-carta 1. Al fine di ridurre l'utilizzo della carta, dal 1° gennaio 2009, le amministrazioni pubbliche riducono del 50 per cento rispetto a quella dell'anno 2007, la spesa per la stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista da leggi e regolamenti e distribuita gratuitamente od inviata ad altre amministrazioni. 2. Al fine di ridurre i costi di produzione e distribuzione, a decorrere dal 1° gennaio 2009, la diffusione della Gazzetta Ufficiale a tutti i soggetti in possesso di un abbonamento a carico di amministrazioni o enti pubblici o locali e' sostituita dall'abbonamento telematico. Il costo degli abbonamenti e' conseguentemente rideterminato entro sessanta giorni (( dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto )). Art. 28. Misure per garantire la razionalizzazione di strutture tecniche statali 1. E' istituito, sotto la vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, (( l'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). )) 2. L' (( ISPRA )) svolge le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie strumentali e di personale, dell'Agenzia per la protezione dell'Ambiente e per i servizi tecnici di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, e successive modificazioni, dell'Istituto Nazionale per la fauna selvatica di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni, e dell'Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, (( convertito, con modificazioni, dalla legge )) 21 gennaio 1994, n. 61, i quali, a decorrere dalla data di insediamento dei commissari di cui al comma 5 del presente articolo, sono soppressi. 3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti in materia di ambiente, che si esprimono entro venti giorni dalla data di assegnazione, sono determinati, in coerenza con obiettivi di funzionalita', efficienza ed economicita', gli organi di amministrazione e controllo, la sede, le modalita' di costituzione e di funzionamento, le procedure per la definizione e l'attuazione dei programmi per l'assunzione e l'utilizzo del personale, nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto degli enti di ricerca e della normativa vigente, nonche' per l'erogazione delle risorse (( dell'ISPRA )). In sede di definizione di tale decreto si tiene conto dei risparmi da realizzare a regime per effetto della riduzione degli organi di amministrazione e controllo degli enti soppressi, nonche' conseguenti alla razionalizzazione delle funzioni amministrative, anche attraverso l'eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, e al minor fabbisogno di risorse strumentali e logistiche. 4. La denominazione " (( Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) )) " sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, le denominazioni: "Agenzia per la protezione dell'Ambiente e per i servizi tecnici (APAT)", "Istituto Nazionale per la fauna selvatica (INFS)" e "Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM)". 5. Per garantire l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attivita' istituzionali fino all'avvio (( dell'ISPRA )), il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nomina un commissario e due subcommissari. 6. Dall'attuazione (( dei commi da 1 a 5 )) , compresa l'attivita' dei commissari di cui al comma precedente, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (( 6-bis. L'Avvocatura dello Stato continua ad assumere la rappresentanza e la difesa dell'ISPRA nei giudizi attivi e passivi avanti le Autorita' giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali )). 7. La Commissione istruttoria per l'IPPC, di cui all'articolo 10 del (( regolamento di cui al )) decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, e' composta da ventitre esperti, provenienti dal settore pubblico e privato, con elevata qualificazione giuridico-amministrativa, di cui almeno tre scelti fra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, oppure tecnico-scientifica. 8. Il presidente viene scelto nell'ambito degli esperti con elevata qualificazione tecnico-scientifica. 9. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, con proprio decreto, alla nomina dei ventitre esperti, in modo da adeguare la composizione dell'organo alle prescrizioni (( di cui al comma 7 )). Sino all'adozione del decreto di nomina dei nuovi esperti, lo svolgimento delle attivita' istituzionali (( e' garantito )) dagli esperti in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto. 10. La Commissione di valutazione degli investimenti e di supporto alla programmazione e gestione degli interventi ambientali di cui all'articolo 2 del (( regolamento di cui al )) decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, e' composta da ventitre membri di cui dieci tecnici, scelti fra ingegneri, architetti, biologi, chimici e geologi, e tredici scelti fra giuristi ed economisti, tutti di comprovata esperienza, di cui almeno tre scelti fra magistrati ordinari, amministrativi e contabili. 11. I componenti sono nominati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del (( regolamento di cui al )) decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, entro quarantacinque giorni (( dalla data di entrata in vigore )) del presente decreto-legge. 12. La Commissione continua ad esercitare tutte le funzioni (( di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al )) decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, (( provvedendovi, sino all'adozione del decreto di nomina dei nuovi componenti, con quelli in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto )). 13. Dall'attuazione (( dei commi da 7 a 12 )) del presente articolo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Art. 29. Trattamento dei dati personali 1. All'articolo 34 del (( codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al )) decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: " (( 1-bis. Per i soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili e che trattano come unici dati sensibili quelli costituiti dallo stato di salute o malattia dei propri dipendenti e collaboratori anche a progetto, senza indicazione della relativa diagnosi, ovvero dall'adesione ad organizzazioni sindacali o a carattere sindacale, la tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza e' sostituita dall'obbligo di autocertificazione, resa dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di trattare soltanto tali dati in osservanza delle altre misure di sicurezza prescritte. In relazione a tali trattamenti, nonche' a trattamenti comunque effettuati per correnti finalita' amministrative e contabili, in particolare presso piccole e medie imprese, liberi professionisti e artigiani, il Garante, sentito il Ministro per la semplificazione normativa, individua con proprio provvedimento, da aggiornare periodicamente, modalita' semplificate di applicazione del disciplinare tecnico di cui all'Allegato B) in ordine all'adozione delle misure minime di cui al comma 1". )) (( 2. In sede di prima applicazione del presente decreto, il provvedimento di cui al comma 1 e' adottato entro due mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso. )) 4. All'articolo 38 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il comma 2 e' sostituito dal seguente: " 2. La notificazione e' validamente effettuata solo se e' trasmessa attraverso il sito del Garante, utilizzando l'apposito modello, che contiene la richiesta di fornire tutte e soltanto le seguenti informazioni: a) le coordinate identificative del titolare del trattamento e, eventualmente, del suo rappresentante, nonche' (( le modalita' per individuare il )) responsabile del trattamento se designato; b) la o le finalita' del trattamento; c) una descrizione della o delle categorie di persone interessate e dei dati o delle categorie di dati relativi alle medesime; d) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati possono essere comunicati; e) i trasferimenti di dati previsti verso Paesi terzi; f) una descrizione generale che permetta di valutare in via preliminare l'adeguatezza delle misure adottate per garantire la sicurezza del trattamento.". 5. Entro due mesi (( dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto )) il Garante di cui all'articolo 153 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 adegua il modello di cui al comma 2 dell'articolo 38 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 alle prescrizioni di cui al comma 4. (( 5-bis. All'articolo 44, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono aggiunte le seguenti parole: "o mediante regole di condotta esistenti nell'ambito di societa' appartenenti a un medesimo gruppo. L'interessato puo' far valere i propri diritti nel territorio dello Stato, in base al presente codice, anche in ordine all'inosservanza delle garanzie medesime". All'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo le parole: "Ministro per le innovazioni e le tecnologie" sono inserite le seguenti: "e il Ministro per la semplificazione normativa )) ". Art. 30. Semplificazione dei controlli amministrativi a carico delle imprese soggette a certificazione 1. Per le imprese soggette a certificazione ambientale o di qualita' rilasciata da un soggetto certificatore accreditato in conformita' a norme tecniche europee ed internazionali, i controlli periodici svolti dagli enti certificatori sostituiscono i controlli amministrativi o le ulteriori attivita' amministrative di verifica, anche ai fini dell'eventuale rinnovo o aggiornamento delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attivita'. Le verifiche dei competenti organi amministrativi hanno ad oggetto, in questo caso, esclusivamente l'attualita' e la completezza della certificazione. (( Resta salvo il rispetto della disciplina comunitaria )). 2. La disposizione di cui al comma 1 e' espressione di un principio generale di sussidiarieta' orizzontale ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera (( m) )) , della Costituzione. Resta ferma la potesta' delle regioni e degli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, di garantire livelli ulteriori di tutela. 3. Con regolamento, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni (( dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano )) , sono individuati le tipologie dei controlli e gli ambiti nei quali trova applicazione la disposizione di cui al comma 1, con l'obiettivo di evitare duplicazioni e sovrapposizioni di controlli, nonche' le modalita' necessarie per la compiuta attuazione della disposizione medesima. 4. Le prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 entrano in vigore all'atto di emanazione del regolamento di cui al comma 3. Art. 31. Durata e rinnovo della carta d'identita' 1. (( All'articolo 3 )) , secondo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, le parole: "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "dieci anni" (( ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le carte di identita' rilasciate a partire dal 1° gennaio 2010 devono essere munite della fotografia e delle impronte digitali della persona a cui si riferiscono )).". 2. La disposizione di cui all'articolo 3, secondo comma, del citato testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applica anche alle carte d'identita' in corso di validita' alla data di entrata in vigore (( del presente decreto )). 3. Ai fini del rinnovo, i Comuni informano i titolari della carta d'identita' della data di scadenza del documento stesso tra il centottantesimo e il novantesimo giorno antecedente la medesima data. Art. 32. Strumenti di pagamento 1. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni: a) ai commi 1, 5, 8, 12 e 13, le parole " (( 5.000 euro )) " sono sostituite dalle seguenti: " (( 12.500 euro )) "; b) l'ultimo periodo del comma 10 e' (( soppresso )). 2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 66, comma 7 del citato decreto legislativo n. 231 del 2007. 3. Le disposizioni di cui ai commi 12 e 12-bis dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono abrogate. Art. 33. Applicabilita' degli studi di settore e elenco clienti fornitori 1. Il comma 1 dell'articolo 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, e' sostituito dal seguente: "1. Le disposizioni previste dall'articolo 10, commi da 1 a 6, della legge 8 maggio 1998, n. 146, si applicano a partire dagli accertamenti relativi al periodo d'imposta nel quale entrano in vigore gli studi di settore. A partire dall'anno 2009 gli studi di settore devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre del periodo d'imposta nel quale entrano in vigore. Per l'anno 2008 il termine di cui al periodo precedente e' fissato al 31 dicembre". 2. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 10, comma 9, della legge 8 maggio 1998, n. 146, concernente la emanazione di regolamenti governativi nella materia ivi indicata. I regolamenti previsti dal citato articolo 10 della legge n. 146, del 1998, possono comunque essere adottati qualora disposizioni legislative successive a quelle contenute (( nel presente decreto )) regolino la materia, a meno che la legge successiva non lo escluda espressamente. 3. All'articolo 8-bis del (( regolamento di cui al )) decreto del Presidente della Repubblica (( 22 luglio 1998, n. 322 )) , sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 4-bis e' abrogato; b) (( al comma 6 le parole: "ovvero degli elenchi" sono soppresse e le parole "degli stessi" sono sostituite dalle seguenti: "della stessa )) ". Art. 34. (( (Soppresso) )) Art. 35. Semplificazione della disciplina per l'installazione degli impianti all'interno degli edifici 1. Entro il (( 31 dicembre 2008 )) il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, emana uno o piu' decreti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, volti a disciplinare: a) il complesso delle disposizioni in materia di attivita' di installazione degli impianti all'interno degli edifici prevedendo semplificazioni di adempimenti per i proprietari di abitazioni ad uso privato e per le imprese; b) la definizione di un reale sistema di verifiche di impianti di cui alla lettera a) con l'obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti garantendo una effettiva sicurezza; c) la revisione della disciplina sanzionatoria in caso di violazioni di obblighi stabiliti dai provvedimenti previsti alle lettere a) e b) . 2. L'articolo 13 del (( regolamento di cui al )) decreto (( del Ministro dello sviluppo economico )) 22 gennaio 2008, n. 37, e' (( abrogato )). (( 2-bis. Sono abrogati i commi 3 e 4 dell'articolo 6 e i commi 8 e 9 dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. )) Art. 36. Class action. (( Sottoscrizione dell'atto di trasferimento di partecipazioni societarie )) 1. Anche al fine di individuare e coordinare specifici strumenti di tutela risarcitoria collettiva, anche in forma specifica nei confronti delle pubbliche amministrazioni, all'articolo 2, comma 447 (( della legge 24 dicembre 2007, n. 244 )) , le parole "decorsi centottanta giorni" sono (( sostituite )) dalle seguenti: "decorso un anno". (( 1-bis. L'atto di trasferimento di cui al secondo comma dell'articolo 2470 del codice civile puo' essere sottoscritto con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici, ed e' depositato, entro trenta giorni, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sede sociale, a cura di un intermediario abilitato ai sensi dell'articolo 31, comma 2-quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340. In tale caso, l'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci ha luogo, su richiesta dell'alienante e dell'acquirente, dietro esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento e l'avvenuto deposito, rilasciato dall'intermediario che vi ha provveduto ai sensi del presente comma. Resta salva la disciplina tributaria applicabile agli atti di cui al presente comma )). Art. 37. Certificazioni e prestazioni sanitarie 1. Al fine di garantire la riduzione degli adempimenti meramente formali e non necessari alla tutela della salute a carico di cittadini ed imprese e consentire la eliminazione di adempimenti formali connessi a pratiche sanitarie obsolete, ferme restando comunque le disposizioni vigenti in tema di sicurezza sul lavoro, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e (( delle politiche sociali )) , di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, (( ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 )) , sono individuate le disposizioni da abrogare. 2. Il comma 2 dell'articolo 1 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "2. Il presente testo unico non si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, salvo quanto previsto dalle norme di attuazione dell'ordinamento comunitario". Art. 38. Impresa in un giorno 1. Al fine di garantire il diritto di iniziativa economica privata di cui all'articolo 41 della Costituzione, l'avvio di attivita' imprenditoriale, per il soggetto in possesso dei requisiti di legge, e' tutelato sin dalla presentazione della dichiarazione di inizio attivita' o dalla richiesta del titolo autorizzatorio. 2. Le disposizioni del presente articolo attengono ai livelli essenziali delle prestazioni per garantire uniformemente i diritti civili e sociali ed omogenee condizioni per l'efficienza del mercato e la concorrenzialita' delle imprese su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, (( secondo comma, lettere m) e p) )) della Costituzione. 3. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, (( sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni )) , si procede alla semplificazione e al riordino della disciplina dello sportello unico per le attivita' produttive di cui (( regolamento di cui al )) decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, e successive modificazioni, in base ai seguenti principi e criteri, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 19, comma 1 e 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241: a) attuazione del principio secondo cui, salvo quanto previsto per i soggetti privati di cui alla lettera c) , (( e dall'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007 n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 )) , lo sportello unico costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attivita' produttiva e fornisce, altresi', una risposta unica e tempestiva (( in luogo )) di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle di cui all'articolo 14-quater comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241; (( a-bis) viene assicurato, anche attraverso apposite misure telematiche, il collegamento tra le attivita' relative alla costituzione dell'impresa di cui alla comunicazione unica disciplinata dall'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e le attivita' relative alla attivita' produttiva di cui alla lettera a) del presente comma; )) b) le disposizioni si applicano sia per l'espletamento delle procedure e delle formalita' per i prestatori di servizi di cui alla direttiva (( 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006 )) , sia per la realizzazione e la modifica di impianti produttivi di beni e servizi; c) l'attestazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione dell'esercizio dell'attivita' di impresa puo' essere affidata a soggetti privati accreditati ("Agenzie per le imprese"). In caso di istruttoria con esito positivo, tali soggetti privati rilasciano una dichiarazione di conformita' che costituisce titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attivita'. Qualora si tratti di procedimenti che comportino attivita' discrezionale da parte dell'Amministrazione, i soggetti privati accreditati svolgono unicamente attivita' istruttorie in luogo e a supporto dello sportello unico; (( d) i comuni che non hanno istituito lo sportello unico, ovvero il cui sportello unico non risponde ai requisiti di cui alla lettera a) esercitano le funzioni relative allo sportello unico, delegandole alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura le quali mettono a disposizione il portale "impresa.gov" che assume la denominazione di "impresainungiorno", prevedendo forme di gestione congiunta con l'ANCI; )) e) l'attivita' di impresa puo' essere avviata immediatamente nei casi in cui sia sufficiente la presentazione della dichiarazione di inizio attivita' allo sportello unico; f) lo sportello unico, al momento della presentazione della dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti per la realizzazione dell'intervento, rilascia una ricevuta che, in caso di (( dichiarazione di inizio attivita' )) , costituisce titolo autorizzatorio. In caso di diniego, il privato puo' richiedere il ricorso alla conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241; g) per i progetti di impianto produttivo eventualmente contrastanti con le previsioni degli strumenti urbanistici, e' previsto un termine di trenta giorni per il rigetto o la formulazione di osservazioni ostative, ovvero per l'attivazione della conferenza di servizi per la conclusione certa del procedimento; h) in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, scaduto il termine previsto per le altre amministrazioni per pronunciarsi sulle questioni di loro competenza, l'amministrazione procedente conclude in ogni caso il procedimento prescindendo dal loro avviso; in tal caso, salvo il caso di omessa richiesta dell'avviso, il responsabile del procedimento non puo' essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata emissione degli avvisi medesimi. 4. Con uno o piu' regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, (( e previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni )) , sono stabiliti i requisiti e le modalita' di accreditamento dei soggetti privati di cui al comma 3, (( lettera c) )), e le forme di vigilanza sui soggetti stessi, eventualmente anche demandando tali funzioni al sistema camerale, nonche' le modalita' per la divulgazione, anche informatica, delle tipologie di autorizzazione per le quali e' sufficiente l'attestazione dei soggetti privati accreditati, secondo criteri omogenei sul territorio nazionale e tenendo conto delle diverse discipline regionali. 5. Il Comitato per la semplificazione di cui all'articolo 1 (( del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80 )) , predispone un piano di formazione dei dipendenti pubblici, con la eventuale partecipazione anche di esponenti del sistema produttivo, che miri a diffondere sul territorio nazionale la capacita' delle amministrazioni pubbliche di assicurare sempre e tempestivamente l'esercizio del diritto di cui al comma 1 attraverso gli strumenti di semplificazione di cui al presente articolo. 6. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Art. 39. Adempimenti di natura formale nella gestione dei rapporti di lavoro 1. Il datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, deve istituire e tenere il libro unico del lavoro nel quale sono iscritti tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo. Per ciascun lavoratore devono essere indicati il nome e cognome, il codice fiscale e, ove ricorrano, la qualifica e il livello, la retribuzione base, l'anzianita' di servizio, nonche' le relative posizioni assicurative. 2. Nel libro unico del lavoro deve essere effettuata ogni annotazione relativa a dazioni in danaro o in natura corrisposte o gestite dal datore di lavoro, (( compresi )) le somme a titolo di rimborso spese, le trattenute a qualsiasi titolo effettuate, le detrazioni fiscali, i dati relativi agli assegni per il nucleo familiare, le prestazioni ricevute da enti e istituti previdenziali. Le somme erogate a titolo di premio o per prestazioni di lavoro straordinario devono essere indicate specificatamente. Il libro unico del lavoro deve altresi' contenere un calendario delle presenze, da cui risulti, per ogni giorno, il numero di ore di lavoro effettuate da ciascun lavoratore subordinato, nonche' l'indicazione delle ore di straordinario, delle eventuali assenze dal lavoro, anche non retribuite, delle ferie e dei riposi. Nella ipotesi in cui al lavoratore venga corrisposta una retribuzione fissa o a giornata intera o a periodi superiori e' annotata solo la giornata di presenza al lavoro. 3. Il libro unico del lavoro deve essere compilato coi dati di cui ai commi 1 e 2, per ciascun mese di riferimento, entro il giorno 16 del mese successivo. 4. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali stabilisce, con decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le modalita' e tempi di tenuta e conservazione del libro unico del lavoro e disciplina il relativo regime transitorio. 5. Con la consegna al lavoratore di copia delle scritturazioni effettuate nel libro unico del lavoro il datore di lavoro adempie agli obblighi di cui alla legge 5 gennaio 1953, n. 4. 6. La violazione dell'obbligo di istituzione e tenuta del libro unico del lavoro di cui al comma 1 e' punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 500 a 2.500 euro. L'omessa esibizione agli organi di vigilanza del libro unico del lavoro e' punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 200 a 2.000 euro. I soggetti di cui all'articolo 1, (( quarto comma )) , della legge 11 gennaio 1979, n. 12, che, senza giustificato motivo, non ottemperino entro quindici giorni alla richiesta degli organi di vigilanza di esibire la documentazione in loro possesso sono puniti con la sanzione amministrativa da 250 a 2000 euro. In caso di recidiva della violazione la sanzione varia da 500 a 3000. 7. Salvo i casi di errore meramente materiale, l'omessa o infedele registrazione dei dati di cui ai commi 1 e 2 che determina differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali e' punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 150 a 1500 euro e se la violazione si riferisce a piu' di dieci lavoratori la sanzione va da 500 a 3000 euro. La violazione dell'obbligo di cui al comma 3 e' punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 600 euro, se la violazione si riferisce a piu' di dieci lavoratori la sanzione va da 150 a 1500 euro. La mancata conservazione per il termine previsto dal decreto di cui al comma 4 e' punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 600 euro. Alla contestazione delle sanzioni amministrative di cui al presente comma provvedono gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro e previdenza. Autorita' competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e' la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente. 8. Il primo periodo dell'articolo 23 del (( testo unico di cui al )) decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e' sostituito dal seguente: "Se ai lavori sono addette le persone indicate dall'articolo 4, (( primo comma )) , numeri 6 e 7, il datore di lavoro, anche artigiano, qualora non siano oggetto di comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 9-bis comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, deve denunciarle, in via telematica o a mezzo fax, all'Istituto assicuratore nominativamente, prima dell'inizio dell'attivita' lavorativa, indicando altresi' il trattamento retributivo ove previsto". 9. Alla legge 18 dicembre 1973, n. 877 sono apportate le seguenti modifiche: a) nell'articolo 2, e' abrogato il comma 3; b) nell'articolo 3, i commi da 1 a 4 e 6 sono abrogati, il comma 5 e' sostituito dal seguente: "Il datore di lavoro che faccia eseguire lavoro al di fuori della propria azienda e' obbligato a trascrivere il nominativo ed il relativo domicilio dei lavoratori esterni alla unita' produttiva, nonche' la misura della retribuzione nel libro unico del lavoro"; c) nell'articolo 10, i commi da 2 a 4 sono abrogati, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "Per ciascun lavoratore a domicilio, il libro unico del lavoro deve contenere anche le date e le ore di consegna e riconsegna del lavoro, la descrizione del lavoro eseguito, la specificazione della quantita' e della qualita' di esso"; d) nell'articolo 13, i commi 2 e 6 sono abrogati, al comma 3 sono abrogate le parole "e 10, primo comma", al comma 4 sono abrogate le parole "3, quinto e sesto comma, e 10, secondo e quarto comma". 10. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono (( abrogati )) , e fermo restando quanto previsto dal decreto di cui al comma 4: a) l'articolo 134 del (( regolamento di cui al )) regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422; (( b) )) l'articolo 7 della legge 9 novembre 1955, n. 1122; c) gli articoli 39 e 41 (( del testo unico di cui al )) decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797; d) il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1963, n. 2053; e) gli articoli 20, 21, 25 e 26 del (( testo unico di cui al )) decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; f) l'articolo 42 della legge 30 aprile 1969, n. 153; g) la legge 8 gennaio 1979, n. 8; h) il (( regolamento di cui al )) decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1981, n. 179; i) l'articolo 9-quater del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, (( dalla legge )) 28 novembre 1996, n. 608; j) il comma 1178 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; k) il decreto ministeriale 30 ottobre 2002, (( pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 2002 )) ; l) la legge 17 ottobre 2007, n. 188; m) i commi 32, lettera d) , 38, 45, 47, 48, 49, 50, dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247; n) i commi 1173 e 1174 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 11. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto trovano applicazione gli articoli 14, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche e integrazioni. 12. Alla lettera (( h) )) dell'articolo 55, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole "degli articoli 18, comma 1, lettera (( u) )) " sono soppresse. Art. 40. Tenuta dei documenti di lavoro ed altri adempimenti formali 1. L'articolo 5 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e' sostituito dal seguente: " (( Art. 5. (Tenuta dei libri e documenti di lavoro) )). - 1. Per lo svolgimento della attivita' di cui all'articolo 2 i documenti dei datori di lavoro possono essere tenuti presso lo studio dei consulenti del lavoro o degli altri professionisti di cui all'articolo 1, comma 1. I datori di lavoro che intendono avvalersi di questa facolta' devono comunicare preventivamente alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio le generalita' del soggetto al quale e' stato affidato l'incarico, nonche' il luogo ove sono reperibili i documenti. 2. Il consulente del lavoro e gli altri professionisti di cui all'articolo 1, comma 1, che, senza giustificato motivo, non ottemperino entro 15 giorni alla richiesta degli organi di vigilanza di esibire la documentazione in loro possesso, sono puniti con la sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 1000 euro. In caso di recidiva della violazione e' data informazione tempestiva al Consiglio provinciale dell'Ordine professionale di appartenenza del trasgressore per eventuali provvedimenti disciplinari". 2. All'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come inserito dall'articolo 6 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. All'atto della assunzione, prima dell'inizio della attivita' di lavoro, i datori di lavoro pubblici e privati, sono tenuti a consegnare ai lavoratori una copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 9-bis comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, (( dalla legge )) 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, adempiendo in tal modo anche alla comunicazione di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152. L'obbligo si intende assolto nel caso in cui il datore di lavoro consegni al lavoratore, prima dell'inizio della attivita' lavorativa, copia del contratto individuale di lavoro che contenga anche tutte le informazioni previste dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152. La presente disposizione non si applica per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165". 3. All'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 234 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2 (( sono soppresse )) le parole "I registri sono conservati per almeno due anni dopo la fine del relativo periodo"; b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "Gli obblighi di registrazione di cui al comma 2 si assolvono mediante le relative scritturazioni nel libro unico del lavoro". 4. Il comma 6 dell'articolo 9 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e' sostituito dal seguente: "6. I datori di lavoro pubblici e privati, soggetti alle disposizioni della presente legge sono tenuti ad inviare in via telematica agli uffici competenti un prospetto informativo dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero e i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva di cui all'articolo 3, nonche' i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori di cui all'articolo 1. Se, rispetto all'ultimo prospetto inviato, non avvengono cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva, il datore di lavoro non e' tenuto ad inviare il prospetto. Al fine di assicurare l'unitarieta' e l'omogeneita' del sistema informativo lavoro, il modulo per l'invio del prospetto informativo, nonche' la periodicita' e le modalita' di trasferimento dei dati sono definiti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il (( Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione )) e previa intesa con la Conferenza unificata. I prospetti sono pubblici. Gli uffici competenti, al fine di rendere effettivo il diritto di accesso ai predetti documenti amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, dispongono la loro consultazione nelle proprie sedi, negli spazi disponibili aperti al pubblico". 5. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 sono soppresse le parole "nonche' apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme della presente legge". 6. Gli armatori e le societa' di armamento sono tenute a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di imbarco o sbarco, agli Uffici di collocamento della gente di mare nel cui ambito territoriale si verifica l'imbarco o lo sbarco, l'assunzione e la cessazione dei rapporti di lavoro relativi al personale marittimo iscritto nelle matricole della gente di mare di cui all'articolo 115 del Codice della Navigazione, al personale marittimo non iscritto nelle matricole della gente di mare nonche' a tutto il personale che a vario titolo presta servizio, come definito all'articolo 2, comma 1, lettera a) (( del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324 )). Art. 41. Modifiche alla disciplina in materia di orario di lavoro 1. All'articolo 1, comma 2, lettera e) , n. 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 dopo le parole "e' considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga", (( sono inserite le seguenti: )) "per almeno tre ore". 2. All'articolo 1, comma 2, lettera (( h) )) , del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 dopo le parole "passeggeri o merci", (( sono inserite le seguenti: )) "sia per conto proprio che per conto di terzi". 3. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 dopo le parole "attivita' operative specificamente istituzionali", (( sono aggiunte le seguenti: )) "e agli addetti ai servizi di vigilanza privata". 4. All'articolo 7 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 dopo le parole "frazionati durante la giornata", (( sono aggiunte le seguenti: )) "o da regimi di reperibilita". 5. All'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, dopo le parole "di cui all'articolo 7.", sono aggiunte le parole "Il suddetto periodo di riposo consecutivo e' calcolato come media in un periodo non superiore a quattordici giorni". 6. La lettera a) dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e' sostituita dalla seguente: "a) attivita' di lavoro a turni ogni volta che il lavoratore cambi turno o squadra e non possa usufruire, tra la fine del servizio di un turno o di una squadra e l'inizio del successivo, di periodi di riposo giornaliero o settimanale". 7. Il comma 1 dell'articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e' sostituito dal seguente: " 1. Le disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 12 e 13 possono essere derogate mediante contratti collettivi stipulati a livello nazionale con le organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative. (( Per il settore privato, in assenza di specifiche disposizioni )) nei contratti collettivi nazionali le deroghe possono essere stabilite nei contratti collettivi territoriali o aziendali stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale". 8. Il comma 3, dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e' sostituito dal seguente: "3. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 4, commi 2, 3, 4, dall' (( articolo 9, comma 1 )) , e dall'articolo 10, comma 1, e' punita con la sanzione amministrativa da 130 a 780 euro per ogni lavoratore, per ciascun periodo di riferimento di cui all'articolo 4, commi 3 o 4, a cui si riferisca la violazione". 9. Il comma 4 dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e' sostituito dal seguente: "4. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 7, comma 1, e' punita con la sanzione amministrativa da 25 euro a 100 euro in relazione ad ogni singolo lavoratore e ad ogni singolo periodo di 24 ore". 10. Il comma 6 dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e' sostituito dal seguente: "6. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 5, commi 3 e 5, e' soggetta alla sanzione amministrativa da 25 a 154 euro. Se la violazione si riferisce a piu' di cinque lavoratori ovvero si e' verificata nel corso dell'anno solare per piu' di cinquanta giornate lavorative, la sanzione amministrativa va da 154 a 1.032 euro e non e' ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta". 11. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 le parole: "ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, considerando le specifiche gravita' di esposizione al rischio di infortunio," (( sono soppresse )). 12. All'articolo 14, comma 4, lettera b) , del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 le parole: "di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, o" (( sono soppresse )). 13. Al personale delle aree dirigenziali degli Enti e delle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale, in ragione della qualifica posseduta e delle necessita' di conformare l'impegno di servizio al pieno esercizio della responsabilita' propria dell'incarico dirigenziale affidato, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4 e 7 del (( decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 )). La contrattazione collettiva definisce le modalita' atte a garantire ai dirigenti condizioni di lavoro che consentano una protezione appropriata ed il pieno recupero delle energie psico-fisiche. 14. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati gli articoli 4, comma 5, 12, comma 2, e l'articolo 18-bis comma 5, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Art. 42. Accesso agli elenchi dei contribuenti 1. Nel rispetto del (( codice di cui al )) decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al fine di attuare il principio di trasparenza nell'ambito dei rapporti fiscali in coerenza con la disciplina prevalente negli altri Stati comunitari: a) all'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) il comma 6 e' sostituito dal seguente: "Gli elenchi sono depositati per la durata di un anno sia presso lo stesso ufficio delle imposte, sia presso i Comuni interessati. Nel predetto periodo e' ammessa la visione e l'estrazione di copia degli elenchi nei modi e con i limiti stabiliti dalla disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dalla relativa normativa di attuazione, nonche' da specifiche disposizioni di legge. Per l'accesso non sono dovuti i tributi speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648"; 2) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: "6-bis (( Fuori dei casi previsti dal comma 6 )) , la comunicazione o diffusione, totale o parziale, con qualsiasi mezzo, degli elenchi o di dati personali ivi contenuti, ove il fatto non costituisca reato, e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquemila euro a trentamila euro. La somma puo' essere aumentata sino al triplo quando risulta inefficace in ragione delle condizioni economiche del contravventore"; b) all'articolo 66-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) nel primo periodo del secondo comma le parole "e pubblicano" sono soppresse; 2) il secondo periodo del secondo comma e' sostituito dal seguente: "Gli elenchi sono depositati per la durata di un anno sia presso lo stesso ufficio delle imposte, sia presso i Comuni interessati. Nel predetto periodo, e' ammessa la visione e l'estrazione di copia degli elenchi nei modi e con i limiti stabiliti dalla disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti nella legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dalla relativa normativa di attuazione, nonche' da specifiche disposizioni di legge. Per l'accesso non sono dovuti i tributi speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648"; 3) al quarto comma la parola "pubblicano" e' sostituita dalle seguenti: "formano, per le finalita' di cui al secondo comma"; 4) dopo il quarto comma e' aggiunto il seguente: " (( Fuori dei casi previsti dai commi precedenti )) , la comunicazione o diffusione, totale o parziale, con qualsiasi mezzo, degli elenchi o di dati personali ivi contenuti, ove il fatto non costituisca reato, e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquemila euro a trentamila euro. La somma puo' essere aumentata sino al triplo quando risulta inefficace in ragione delle condizioni economiche del contravventore.". (( 1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, relativamente agli elenchi, anche gia' pubblicati, concernenti i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2004, e comunque fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, la consultazione degli elenchi previsti dagli articoli 66-bis, commi secondo e terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 69, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come da ultimo modificati dal comma 1 del presente articolo, puo' essere effettuata anche mediante l'utilizzo delle reti di comunicazione elettronica come definite dall'articolo 4, comma 2, lettera c) del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 )). Art. 43. Semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa 1. Per favorire l'attrazione degli investimenti e la realizzazione di progetti di sviluppo di impresa rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese, con particolare riferimento alle aree del Mezzogiorno, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalita' per la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati e per la realizzazione di interventi ad essi complementari e funzionali. Con tale decreto, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, (( con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, per quanto riguarda le attivita' della filiera agricola e della pesca e acquacoltura )) , e con il Ministro per la semplificazione normativa, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede, in particolare a: a) individuare le attivita', le iniziative, le categorie di imprese, il valore minimo degli investimenti e le spese ammissibili all'agevolazione, la misura e la natura finanziaria delle agevolazioni concedibili nei limiti consentiti dalla vigente normativa comunitaria, i criteri di valutazione dell'istanza di ammissione all'agevolazione; b) affidare, con le modalita' stabilite da apposita convenzione, all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. le funzioni relative alla gestione dell'intervento di cui al presente articolo, ivi comprese quelle relative alla ricezione, alla valutazione ed alla approvazione della domanda di agevolazione, alla stipula del relativo contratto di ammissione, all'erogazione, al controllo ed al monitoraggio dell'agevolazione, alla partecipazione al finanziamento (( delle eventuali opere )) infrastrutturali complementari e funzionali all'investimento privato; c) stabilire le modalita' di cooperazione con le regioni e gli enti locali interessati, ai fini della gestione dell'intervento di cui al presente articolo, con particolare riferimento alla programmazione e realizzazione (( delle eventuali opere )) infrastrutturali complementari e funzionali all'investimento privato; d) disciplinare una procedura accelerata che preveda la possibilita' per l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. di chiedere al Ministero dello sviluppo economico l'indizione di conferenze di servizi ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla conferenza partecipano tutti i soggetti competenti all'adozione dei provvedimenti necessari per l'avvio dell'investimento privato ed alla programmazione delle opere infrastrutturali complementari e funzionali all'investimento stesso, la predetta Agenzia nonche', senza diritto di voto, il soggetto che ha presentato l'istanza per la concessione dell'agevolazione. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui all'articolo 14-ter comma 3, della citata legge n. 241 del 1990, il Ministero dello sviluppo economico adotta, in conformita' alla determinazione conclusiva della conferenza di servizi, un provvedimento di approvazione del progetto esecutivo che sostituisce, a tutti gli effetti, salvo che la normativa comunitaria non disponga diversamente, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato necessario all'avvio dell'investimento agevolato e di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza; e) le agevolazioni di cui al presente comma sono cumulabili, nei limiti dei massimali previsti dalla normativa comunitaria, con benefici fiscali. 2. Il Ministero dello sviluppo economico definisce, con apposite direttive, gli indirizzi operativi per la gestione dell'intervento di cui al presente articolo, vigila sull'esercizio delle funzioni affidate all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. ai sensi del decreto di cui al comma 1, effettua verifiche, anche a campione, sull'attuazione degli interventi finanziati e sui risultati conseguiti per effetto degli investimenti realizzati. 3. Le agevolazioni finanziarie e gli interventi complementari e funzionali di cui al comma 1 possono essere finanziati con le disponibilita' assegnate ad apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, dove affluiscono le risorse ordinarie disponibili a legislazione vigente gia' assegnate al Ministero dello sviluppo economico in forza di Piani pluriennali di intervento e del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nell'ambito dei programmi previsti dal Quadro strategico nazionale 2007-2013 ed in coerenza con le priorita' ivi individuate. Con apposito decreto del (( Ministero dello sviluppo economico )) , di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data (( di entrata in vigore del presente decreto )) , viene effettuata una ricognizione delle risorse di cui al presente comma per individuare la dotazione del Fondo. 4. Per l'utilizzo del Fondo di cui al (( comma 3 )) , il (( Ministero dello sviluppo economico )) si avvale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti (( e lo sviluppo d'impresa S.p.A. )) 5. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, non possono essere piu' presentate domande per l'accesso alle agevolazioni e agli incentivi concessi sulla base delle previsioni in materia di contratti di programma, di cui all'articolo 2, comma 203, lettera e) , della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ivi compresi i contratti di localizzazione, di cui alle delibere CIPE 19 dicembre 2002, n. 130, e del 9 maggio 2003, n. 16. Alle domande presentate entro la data di cui al periodo precedente si applica la disciplina vigente prima (( della data di entrata in vigore del presente decreto )) , fatta salva la possibilita' per l'interessato di chiedere che la domanda sia valutata ai fini dell'ammissione ai benefici di cui al presente articolo. 6. Sono abrogate le disposizioni dell'articolo 1, commi 215, 216, 217, 218 e 221, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell'articolo 6, commi 12, 13, 14 e 14-bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, e' abrogato l'articolo 1, comma 13, del citato decreto-legge n. 35 del 2005. 7. Per gli interventi di cui al presente articolo effettuati direttamente dall'Agenzia (( nazionale )) per l'attrazione degli investimenti (( e lo sviluppo d'impresa S.p.A. )) , si puo' provvedere, previa definizione nella convenzione di cui al comma 1, lettera b) , a valere sulle risorse finanziarie, disponibili presso l'Agenzia medesima, ferme restando le modalita' di utilizzo gia' previste dalla normativa vigente per le disponibilita' giacenti sui conti di tesoreria intestati all'Agenzia. (( 7-bis. Il termine di cui all'articolo 1, comma 862, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2009 )). Art. 44. Semplificazione e riordino delle procedure di erogazione dei contributi all'editoria 1. Con regolamento di delegificazione ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito anche il Ministro per la semplificazione normativa, sono emanate, (( senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica )) e tenuto conto delle somme complessivamente stanziate nel bilancio dello Stato per il settore dell'editoria, che costituiscono limite massimo di spesa, misure di semplificazione e riordino della disciplina di erogazione dei contributi all'editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, e alla legge 7 marzo 2001, n. 62, nonche' di ogni altra disposizione legislativa o regolamentare ad esse connessa, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a) semplificazione della documentazione necessaria per accedere al contributo e dei criteri di calcolo dello stesso, assicurando comunque la prova dell'effettiva distribuzione e messa in vendita della testata, nonche' l'adeguata valorizzazione dell'occupazione professionale; b) semplificazione delle fasi del procedimento di erogazione, che garantisca, anche attraverso il ricorso a procedure informatizzate, che il contributo sia effettivamente erogato entro e non oltre l'anno successivo a quello di riferimento; (( b-bis) mantenimento del diritto all'intero contributo previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 250 e dalla legge 14 agosto 1991, n. 278, anche in presenza di riparto percentuale tra gli altri aventi diritto, per le imprese radiofoniche private che abbiano svolto attivita' di interesse generale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 250 )). Art. 45. Soppressione del Servizio consultivo ed ispettivo tributario e della (( Commissione tecnica per la finanza pubblica. )) 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Servizio consultivo ed ispettivo tributario e' soppresso e, dalla medesima data, le relative funzioni sono attribuite al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ed il relativo personale amministrativo e' restituito alle amministrazioni di appartenenza ovvero, se del ruolo del Ministero dell'economia e delle finanze, assegnato al Dipartimento delle finanze di tale Ministero. 2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, sono o restano abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quelle di cui al medesimo comma 1 e, in particolare: a) gli articoli 9, 10, 11, 12 della legge 24 aprile 1980, n. 146, e successive modificazioni; b) l'articolo 22 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107; c) gli articoli 2, comma 1, lettera d) , e 3, comma 1, lettere d) ed e) , limitatamente al primo periodo, del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173; d) gli articoli 4, comma 1, lettera c) , e 18 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43; e) gli articoli da 14 a 29 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, e successive modificazioni. 3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'organismo previsto dall'articolo 1, comma 474, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' soppresso. Conseguentemente, sono abrogati i commi 477, 478 e 479 del medesimo articolo. Le risorse (( rivenienti )) dall'abrogazione del comma 477 sono (( iscritte )) in un apposito fondo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le variazioni degli assetti organizzativi e funzionali conseguenti alla soppressione del predetto organismo e si provvede anche con riferimento al relativo personale, tenuto conto delle attivita' di cui al comma 480 del medesimo articolo 1. Capo VIII Piano industriale della pubblica amministrazione Art. 46. Riduzione delle collaborazioni e consulenze nella pubblica amministrazione 1. Il comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal decreto-legge 4 luglio 2006, n. 233, convertito, (( con modificazioni )) , dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e da ultimo dall'articolo 3, comma 76, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' cosi' sostituito: "6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimita': a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalita' dell'amministrazione conferente; b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilita' oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attivita' che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessita' di accertare la maturata esperienza nel settore. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati e' causa di responsabilita' amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, (( convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e' soppresso )).". 2. L'articolo 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e' cosi' sostituito: "Gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attivita' istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267". 3. L'articolo 3, comma 56, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e' cosi' sostituito: "Con il regolamento di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformita' a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalita' per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilita' erariale. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione e' fissato nel bilancio preventivo (( degli enti territoriali )).". Art. 46-bis. (( Revisione dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali )) (( 1. Al fine di valorizzare le professionalita' interne alle amministrazioni e di pervenire a riduzioni di spesa, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' disposta una razionalizzazione e progressiva riduzione dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali. Le somme rivenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente comma, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La disposizione di cui al primo ed al secondo periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale. Le somme versate ai sensi del secondo periodo sono riassegnate ad un apposito fondo di parte corrente. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'interno e dell'economia e delle finanze, le risorse del fondo sono destinate al finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni indicate nell'articolo 67, comma 5, ovvero delle amministrazioni interessate dall'applicazione dell'articolo 67, comma 2 )). Art. 47. Controlli su incompatibilita', cumulo di impieghi e incarichi 1. Dopo il comma 16 dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e' aggiunto il seguente: "16-bis La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, puo' disporre verifiche del rispetto della disciplina delle incompatibilita' di cui al presente articolo e di cui all'articolo 1, comma 56 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il tramite dell'Ispettorato per la funzione pubblica. A tale scopo quest'ultimo stipula apposite convenzioni coi servizi ispettivi delle diverse amministrazioni, avvalendosi, altresi', della Guardia di Finanza e collabora con il Ministero dell'economia e delle finanze al fine dell'accertamento della violazione di cui al comma 9.". Art. 48. Risparmio energetico 1. Le pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera (( z) )) , del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 sono tenute ad approvvigionarsi di combustibile da riscaldamento e dei relativi servizi nonche' di energia elettrica mediante le convenzioni Consip o comunque a prezzi inferiori o uguali a quelli praticati dalla Consip. 2. Le altre pubbliche amministrazioni adottano misure di contenimento delle spese di cui al comma 1 in modo da ottenere risparmi equivalenti. Art. 49. Lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni 1. L'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e' sostituito dal seguente: "Art. 36 (( (Utilizzo di contratti di lavoro flessibile) )). - 1. Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall'articolo 35. 2. Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti. Ferma restando la competenza delle amministrazioni in ordine alla individuazione delle necessita' organizzative in coerenza con quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, i contratti collettivi nazionali provvedono a disciplinare la materia dei contratti di lavoro a tempo determinato, dei contratti di formazione e lavoro, degli altri rapporti formativi e della somministrazione di lavoro, in applicazione di quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dall'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, dall'articolo 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 per quanto riguarda la somministrazione di lavoro, nonche' da ogni successiva modificazione o integrazione della relativa disciplina con riferimento alla individuazione dei contingenti di personale utilizzabile. Non e' possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro per l'esercizio di funzioni direttive e dirigenziali. 3. Al fine di evitare abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, le amministrazioni, nell'ambito delle rispettive procedure, rispettano principi di imparzialita' e trasparenza e non possono ricorrere all'utilizzo del medesimo lavoratore con piu' tipologie contrattuali per periodi di servizio superiori al triennio nell'arco dell'ultimo quinquennio. 4. Le amministrazioni pubbliche trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le convenzioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili. 5. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non puo' comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilita' e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo sono responsabili anche ai sensi dell'articolo 21 del presente decreto. Di tali violazioni si terra' conto in sede di valutazione dell'operato del dirigente ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.". Capo IX Giustizia Art. 50. Cancellazione della causa dal ruolo 1. Il primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa un'udienza successiva, di cui il cancelliere da' comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.". Art. 51. Comunicazioni e notificazioni per via telematica 1. A decorrere dalla data fissata con uno o piu' decreti del Ministro della giustizia, le notificazioni e comunicazioni di cui al primo comma dell'articolo 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'articolo 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente sono effettuate per via telematica all'indirizzo elettronico comunicato ai sensi dell'articolo 7 del (( regolamento di cui al )) decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, relativa al processo telematico, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. 2. Il Ministro della giustizia adotta il decreto di cui al comma 1 sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio Nazionale Forense e i Consigli dell'Ordine degli Avvocati interessati, previa verifica della funzionalita' dei servizi di comunicazione dei documenti informatici degli uffici giudiziari, individuando i circondari di tribunale nei quali trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1. 3. A decorrere dalla data fissata ai sensi del comma 1, le notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento alla parte costituita e al consulente che non hanno comunicato l'indirizzo elettronico di cui al medesimo comma, sono fatte presso la cancelleria. 4. A decorrere dalla data fissata ai sensi del comma 1, le notificazioni e le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, si effettuano ai sensi dell'articolo 170 del codice di procedura civile. 5. All'articolo 16 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il primo comma e' aggiunto il seguente: "Nell'albo e' indicato l'indirizzo elettronico attribuito a ciascun professionista dal punto di accesso ai sensi dell'articolo 7 del (( regolamento di cui )) al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123"; b) il quarto comma e' sostituito dal seguente: "A decorrere dalla data fissata dal Ministro della giustizia con decreto emesso sentiti i Consigli dell'Ordine, gli albi riveduti debbono essere comunicati per via telematica, a cura del Consiglio, al Ministero della giustizia nelle forme previste dalle regole tecnico-operative per l'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile". Art. 52. Misure urgenti per il contenimento delle spese di giustizia 1. (( Alla parte VII, titolo II, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo l'art. 227, e' aggiunto il seguente capo: )) " (( Capo VI-bis )) Riscossione mediante ruolo Art. 227-bis (L). (( Quantificazione dell'importo dovuto )) 1. Per la quantificazione dell'importo si applica la disposizione di cui all'art. 211. Art. 227-ter (L). (( Riscossione a mezzo ruolo )) 1. Entro un mese dal passaggio in giudicato o dalla definitivita' del provvedimento da cui sorge l'obbligo, l'ufficio procede all'iscrizione a ruolo. 2. L'agente della riscossione notifica al debitore una comunicazione con l'intimazione a pagare l'importo dovuto nel termine di un mese e contestuale cartella di pagamento contenente l'intimazione ad adempiere entro il termine di giorni venti successivi alla scadenza del termine di cui alla comunicazione con l'avvertenza che in mancanza si procedera' ad esecuzione forzata. 3. Se il ruolo e' ripartito in piu' rate, l'intimazione ad adempiere contenuta nella cartella di pagamento produce effetti relativamente a tutte le rate.". Art. 53. Razionalizzazione del processo del lavoro 1. Nel secondo comma dell'articolo 421 del Codice di procedura civile le parole "dell'articolo precedente" sono sostituite dalle parole "dell'articolo 420". 2. Il primo comma dell'articolo 429 del Codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Nell'udienza il giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. In caso di particolare complessita' della controversia, il giudice fissa nel dispositivo un termine, non superiore a sessanta giorni, per il deposito della sentenza". Art. 54. Accelerazione del processo amministrativo 1. All'art. 9, comma 2, della legge 21 luglio 2000, n. 205, le parole "dieci anni" sono sostituite con le seguenti: "cinque anni". 2. La domanda di equa riparazione non e' proponibile se nel giudizio dinanzi al giudice amministrativo in cui si assume essersi verificata la violazione di cui all'articolo 2, comma 1, (( della legge 24 marzo 2001, n. 89 )) , non e' stata presentata un'istanza ai sensi del secondo comma dell'articolo 51 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642.". 3. Alla legge 27 aprile 1982, n. 186, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, (( secondo comma )) , le parole: ": le prime tre con funzioni consultive e le altre con funzioni giurisdizionali" sono sostituite dalle parole: "con funzioni consultive o giurisdizionali, oltre alla sezione normativa istituita dall'art. 17, comma 28, della legge 15 maggio 1997, n. 127"; b) all'articolo 1, dopo il quarto comma e' aggiunto il seguente: "Il Presidente del Consiglio di Stato, con proprio provvedimento, all'inizio di ogni anno, sentito il Consiglio di Presidenza, individua le sezioni che svolgono funzioni giurisdizionali e consultive, determina le rispettive materie di competenza e la composizione, nonche' la composizione della Adunanza Plenaria ai sensi dell'art. 5, primo comma."; c) all'articolo 5, primo comma, le parole da "dal consiglio" sino alla parola: "giurisdizionali." sono sostituite dalle seguenti parole: "dal Presidente del Consiglio di Stato, sentito il Consiglio di Presidenza."; d) all'articolo 5, comma secondo, le parole "in modo da assicurare in ogni caso la presenza di quattro consiglieri per ciascuna sezione giurisdizionale" sono soppresse. Art. 55. Accelerazione del contenzioso tributario 1. Relativamente ai soli processi pendenti, su ricorso degli uffici dell'Amministrazione finanziaria, innanzi alla Commissione tributaria centrale alla data di entrata in vigore dell'art. 1, comma 351, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per i quali non e' stata ancora fissata l'udienza di trattazione alla data di entrata in vigore del presente decreto, i predetti uffici depositano presso la competente segreteria, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, apposita dichiarazione di persistenza del loro interesse alla definizione del giudizio. In assenza di tale dichiarazione i relativi processi si estinguono di diritto e le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha sopportate. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto non si fa luogo alla nomina di nuovi giudici della Commissione tributaria centrale e le sezioni della stessa, ove occorrente, sono integrate esclusivamente con i componenti delle commissioni tributarie regionali presso le quali le predette sezioni hanno sede. Art. 56. Disposizioni transitorie 1. Gli articoli 181 e 429 del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto-legge, si applicano ai giudizi instaurati (( dalla data della sua entrata in vigore )). Capo X Privatizzazioni Art. 57. Servizi di cabotaggio 1. Le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione relative ai servizi di cabotaggio marittimo di servizio pubblico che si svolgono all'interno di una regione sono esercitati dalla regione interessata. Per le regioni a statuto speciale il conferimento delle funzioni e dei compiti avviene nel rispetto degli statuti speciali. La gestione dei servizi di cabotaggio e' regolata da contratti di servizio secondo quanto previsto dagli articoli 17 e 19 del decreto legislativo (( 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni )) , in quanto applicabili al settore. 2. Le risorse attualmente previste nel bilancio dello Stato per il finanziamento dei contratti di servizio pubblico di cabotaggio marittimo sono altresi' destinate alla compartecipazione dello Stato alla spesa sostenuta dalle regioni per l'erogazione di tali servizi. Con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la (( Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano )) , e' disposta, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente (( pro tempore )) , la ripartizione di tali risorse. Al fine di assicurare la congruita' e l'efficienza della spesa statale, le regioni, per accedere al contributo, stipulano i contratti e determinano oneri di servizio pubblico e dinamiche tariffarie sulla base di criteri comuni stabiliti dal CIPE, sentita la (( Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano )). 3. Su richiesta delle regioni interessate, da effettuarsi entro centoventi giorni (( dalla data di entrata in vigore del presente decreto )) , l'intera partecipazione detenuta dalla Societa' Tirrenia di Navigazione S.p.A. nelle societa' Caremar - Campania Regionale Marittima S.p.A., Saremar - Sardegna Regionale Marittima S.p.A., Toremar - Toscana Regionale Marittima S.p.A., Siremar - Sicilia Regionale Marittima S.p.A. e' trasferita, a titolo gratuito, rispettivamente alle regioni Campania, Sardegna, Toscana, Sicilia. Entro il medesimo termine, la regione Puglia e la regione Lazio possono richiedere il trasferimento gratuito, a societa' da loro interamente partecipate, del complesso dei beni, delle attivita' e delle risorse umane utilizzate rispettivamente dalla Tirrenia di Navigazione S.p.A. e dalla Caremar S.p.A. per l'esercizio dei collegamenti con le Isole Tremiti e con l'arcipelago Pontino. 4. In deroga agli articoli 10, 17 e 18 del decreto legislativo n. 422 del 1997 e sussistendo comprovate esigenze economiche sociali, ambientali, anche al fine di assicurare il rispetto del principio della continuita' territoriale e la domanda di mobilita' dei cittadini, le regioni possono affidare l'esercizio di servizi di cabotaggio a societa' di capitale da esse interamente partecipate secondo le modalita' stabilite dal diritto comunitario. 5. All'articolo 2, comma 192, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il secondo periodo e' soppresso. Art. 58. Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali 1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, province, comuni e altri enti locali, ciascun ente con delibera dell'organo di Governo individua, (( redigendo apposito elenco )) , sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene cosi' redatto il (( piano delle alienazioni e valorizzazioni )) immobiliari allegato al bilancio di previsione. 2. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica; la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del (( piano delle alienazioni e valorizzazioni )) costituisce variante allo strumento urbanistico generale. Tale variante, in quanto relativa a singoli immobili, non necessita di verifiche di conformita' agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle province e delle regioni. (( La verifica di conformita' e' comunque richiesta e deve essere effettuata entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, nei casi di varianti relative a terreni classificati come agricoli dallo strumento urbanistico generale vigente, ovvero nei casi che comportano variazioni volumetriche superiori al 10 per cento dei volumi previsti dal medesimo strumento urbanistico vigente )). 3. (( Gli elenchi di cui al comma 1 )) , da pubblicare mediante le forme previste per ciascuno di tali enti, hanno effetto dichiarativo della proprieta', in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonche' effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto. 4. Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attivita' di trascrizione, intavolazione e voltura. 5. Contro l'iscrizione del bene (( negli elenchi di cui al comma 1 )) , e' ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge. 6. La procedura prevista dall'articolo 3-bis del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, per la valorizzazione dei beni dello Stato si estende ai beni immobili inclusi (( negli elenchi di cui al comma 1 )). In tal caso, la procedura prevista al comma 2 (( dell'articolo 3-bis del citato decreto-legge n. 351 del 2001 )) si applica solo per i soggetti diversi dai Comuni e l'iniziativa rimessa all'Ente proprietario dei beni da valorizzare. I bandi previsti dal comma 5 (( dell'articolo 3-bis del citato decreto-legge n. 351 del 2001 )) sono predisposti dall'Ente proprietario dei beni da valorizzare. 7. I soggetti (( di cui al comma 1 )) possono in ogni caso individuare forme di valorizzazione alternative, nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti competitivi. 8. Gli enti proprietari degli immobili inseriti (( negli elenchi di cui al comma 1 )) possono conferire i propri beni immobili anche residenziali a fondi comuni di investimento immobiliare ovvero promuoverne la costituzione secondo le disposizioni degli articoli 4 e seguenti del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. 9. Ai conferimenti di cui al presente articolo, nonche' alle dismissioni degli immobili inclusi (( negli elenchi di cui al comma 1 )) , si applicano le disposizione dei commi 18 e 19 dell'art. 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Art. 59. Finmeccanica S.p.A. 1. In caso di delibera di aumenti di capitale nel corso del corrente esercizio, da parte della societa' Finmeccanica S.p.A., finalizzati ad iniziative strategiche di sviluppo, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a sottoscrivere azioni di nuova emissione della stessa societa' per un importo massimo di 250 milioni di euro, attraverso l'esercizio di una quota dei diritti di opzione spettanti allo Stato, mediante utilizzo delle risorse derivanti, almeno per pari importo, dalla distribuzione di riserve disponibili da parte di societa' controllate dallo Stato e che vengono versate su apposita contabilita' speciale per le finalita' del presente articolo. (( In ogni caso, la quota percentuale del capitale sociale detenuta dallo Stato non puo' risultare inferiore al 30 per cento )). Titolo III STABILIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA Capo I Bilancio dello stato Art. 60. Missioni di spesa e monitoraggio della finanza pubblica 1. Per il triennio 2009-2011 le dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, sono ridotte per gli importi indicati nell'elenco n. 1, con separata indicazione della componente relativa a competenze predeterminate per legge. 2. Dalle riduzioni di cui al comma 1 sono escluse le dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali (( aventi natura obbligatoria )) ; del fondo ordinario delle universita'; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonche' quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali. (( 3. Fermo quanto previsto in materia di flessibilita' con la legge annuale di bilancio, in via sperimentale, limitatamente al prossimo esercizio finanziario, nella legge di bilancio, nel rispetto dell'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica e dell'obiettivo di pervenire ad un consolidamento per missioni e per programmi di ciascuno stato di previsione, possono essere rimodulate tra i programmi le dotazioni finanziarie di ciascuna missione di spesa, fatta eccezione per le spese di natura obbligatoria, per le spese in annualita' e a pagamento differito. Le rimodulazioni tra spese di funzionamento e spese per interventi sono consentite nel limite del 10 per cento delle risorse stanziate per gli interventi stessi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti. In apposito allegato a ciascuno stato di previsione della spesa sono esposte le autorizzazioni legislative e i relativi importi da utilizzare per ciascun programma )). (( 4. Ciascun Ministro prospetta le ragioni della riconfi-gurazione delle autorizzazioni di spesa di propria competenza nonche' i criteri per il miglioramento dell'economicita' ed efficienza e per la individuazione di indicatori di risultato relativamente alla gestione di ciascun programma nelle relazioni al Parlamento di cui al comma 68 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il termine di cui al citato comma 68 dell'art. 3 della legge n. 244 del 2007 e' differito, per l'anno 2008, al 30 settembre 2008. )) (( 5. Le rimodulazioni di spesa tra i programmi di ciascun Ministero di cui al comma 3 possono essere proposte nel disegno di legge di assestamento e negli altri provvedimenti di cui all'articolo 17 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. In tal caso, dopo la presentazione al Parlamento dei relativi disegni di legge, le rimodulazioni possono essere comunque attuate, limitatamente all'esercizio finanziario 2009, in via provvisoria ed in misura tale da non pregiudicare il conseguimento delle finalita' definite dalle relative norme sostanziali e comunque non superiore al 10 per cento delle risorse finanziarie complessivamente stanziate dalla medesime leggi, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro competente. Gli schemi dei decreti di cui al precedente periodo sono trasmessi al Parlamento per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario. I pareri devono essere espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Decorso inutilmente il termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti possono essere adottati. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle commissioni competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro dieci giorni. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 2, comma 4-quinquies, della citata legge n. 468 del 1978, e 3, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni, nel caso si tratti di dotazioni finanziarie direttamente determinate da disposizioni di legge, i pareri espressi dalle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario sono vincolanti. I decreti di cui al secondo periodo perdono efficacia fin dall'inizio qualora il parlamento non approvi la corrispondente variazione in sede di esame del disegno di legge di assestamento o degli altri provvedimenti di cui all'articolo 17 della legge n. 468 del 1978. Le rimodulazioni proposte con il disegno di legge di assestamento o con gli altri provvedimenti adottabili ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 468 del 1978 o con i decreti ministeriali si riferiscono esclusivamente all'esercizio in corso )). (( 6. Il comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, e' abrogato. )) (( 7. Ai fini di assicurare il rispetto effettivo dei parametri imposti in sede internazionale e del patto di stabilita' e crescita, nel definire la copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi, qualora siano prevedibili specifici e rilevanti effetti sugli andamenti tendenziali del fabbisogno del settore pubblico e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, il Ministero dell'economia e delle finanze fornisce i relativi elementi di valutazione nella relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter della legge n. 468 del 1978, con specifico riferimento agli effetti che le innovazioni hanno sugli andamenti tendenziali, o con apposita nota scritta negli altri casi. Entro il 31 gennaio 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento, ai fini dell'adozione di atti di indirizzo da parte delle competenti Commissioni parlamentari, una relazione contenente informazioni sulle metodologie per la valutazione degli effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni in ciascun settore di spesa )). 8. Il fondo di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, e' integrato di 100 milioni di euro per l'anno 2009, 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, da utilizzare a reintegro delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa. (( L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, come rideterminata ai sensi del presente comma, e' ridotta dell'importo di 6 milioni di euro per l'anno 2008, di 12 milioni di euro per l'anno 2009 e di 10 milioni di euro per l'anno 2010 )). (( 8-bis. Nello stato di previsione del Ministero della difesa e' istituito un fondo con una dotazione pari a 3 milioni di euro per l'anno 2008, da utilizzare per far fronte alle esigenze prioritarie del Ministero stesso )). (( 8-ter. Agli oneri derivanti dal comma 8-bis si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2008, della dotazione del fondo di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126 )). (( 8-quater. All'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: " 5-bis. Al fine del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, la situazione analitica dei crediti e dei debiti derivanti dalle operazioni poste in essere dai Commissari delegati, a qualsiasi titolo, anche in sostituzione di altri soggetti, deve essere rendicontata annualmente, nonche' al termine della gestione, e trasmessa entro il 31 gennaio di ciascun anno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e all'ISTAT per la valutazione degli effetti sui saldi di finanza pubblica. Per l'omissione o il ritardo nella rendicontazione si applica la sanzione prevista dall'articolo 337 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni )) ". 9. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 10. Per l'anno 2009 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 507 e 508, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e la quota resa indisponibile per detto anno, ai sensi del citato comma 507, e' portata in riduzione delle relative dotazioni di bilancio. 11. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 3 gennaio 1981, n. 7 e alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, (( relativa )) all'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo e' ridotta di 170 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009. 12. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 896, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' ridotta di 183 milioni di euro per l'anno 2009. 13. All'articolo 1, comma 21, primo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 le parole "a singoli capitoli," sono sostituite dalle seguenti: "ai singoli programmi". 14. Fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 21 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ai fini del controllo e monitoraggio della spesa pubblica, la mancata segnalazione da parte del funzionario responsabile dell'andamento della stessa in maniera tale da rischiare di non garantire il rispetto delle originarie previsioni di spesa costituisce evento valutabile ai fini della responsabilita' disciplinare. Ai fini della responsabilita' contabile, il funzionario responsabile risponde del danno derivante dal mancato rispetto dei limiti della spesa originariamente previsti, anche a causa della mancata tempestiva adozione dei provvedimenti necessari ad evitare efficacemente tale esito, nonche' (( delle misure )) occorrenti per ricondurre la spesa entro i predetti limiti. 15. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, a decorrere dall'esercizio finanziario 2009, le amministrazioni dello Stato, escluso il comparto della sicurezza e del soccorso, possono assumere mensilmente impegni per importi non superiori ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascuna unita' previsionale di base, con esclusione delle spese per stipendi, retribuzioni, pensioni e altre spese fisse o aventi natura obbligatoria ovvero non frazionabili in dodicesimi, nonche' per interessi, poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili, accordi internazionali, obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, annualita' relative ai limiti di impegno e rate di ammortamento mutui. La violazione del divieto di cui al presente comma rileva agli effetti della responsabilita' contabile. Art. 61. (( Ulteriori misure di riduzione della spesa ed abolizione della quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica )) (( 1. A decorrere dall'anno 2009 la spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con esclusione delle Autorita' indipendenti, per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, operanti nelle predette amministrazioni, e' ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2007. A tale fine le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le neccesarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa )). (( 2. Al fine di valorizzare le professionalita' interne alle amministrazioni, riducendo ulteriormente la spesa per studi e consulenze, all'articolo 1, comma 9, della legge23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: )) (( a) le parole: "al 40 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "al 30 per cento"; b) in fine, e' aggiunto il seguente periodo: "Nel limite di spesa stabilito ai sensi del primo periodo deve rientrare anche la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti". )) (( 3. Le disposizioni introdotte dal comma 2 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009 )). (( 4. All'articolo 53, comma 14, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza" )). (( 5. A decorrere dall'anno 2009 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicita' e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2007 per le medesime finalita'. La disposizione del presente comma non si applica alle spese per convegni organizzati dalle universita' e dagli enti di ricerca )). (( 6. A decorrere dall'anno 2009 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2007 per la medesima finalita' )). (( 7. Le societa' non quotate a totale partecipazione pubblica ovvero comunque controllate dai soggetti tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 2, 5 e 6 si conformano al principio di riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicita', nonche' per sponsorizzazioni, desumibile dai predetti commi. In sede di rinnovo dei contratti di servizio, i relativi corrispettivi sono ridotti in applicazione della disposizione di cui al primo periodo del presente comma. I soggetti che esercitano i poteri dell'azionista garantiscono che, all'atto dell'approvazione del bilancio, sia comunque distribuito, ove possibile, un dividendo corrispondente al relativo risparmio di spesa )). (( 8. A decorrere dal 1° gennaio 2009, la percentuale prevista dall'articolo 92, comma 5, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' destinata nella misura dello 0,5 per cento alle finalita' di cui alla medesima disposizione e, nella misura dell'1,5 per cento, e' versata ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato )). (( 9. Il 50 per cento del compenso spettante al dipendente pubblico per l'attivita' di componente o di segretario del collegio arbitrale e' versato direttamente ad apposito capitolo del bilancio dello Stato; il predetto importo e' riassegnato al fondo di amministrazione per il finanziamento del trattamento economico accessorio dei dirigenti ovvero ai fondi perequativi istituiti dagli organi di autogoverno del personale di magistratura e dell'Avvocatura dello Stato, ove esistenti; la medesima disposizione si applica al compenso spettante al dipendente pubblico per i collaudi svolti in relazione a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai corrispettivi non ancora riscossi relativi ai procedimenti arbitrali ed ai collaudi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. )) (( 10. A decorrere dal 1° gennaio 2009 le indennita' di funzione ed i gettoni di presenza indicati nell'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono rideterminati con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008 per gli enti indicati nel medesimo articolo 82 che nell'anno precedente non hanno rispettato il patto di stabilita'. Sino al 2011 e' sospesa la possibilita' di incremento prevista nel comma 10 dell'articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. )) (( 11. I contributi ordinari attribuiti dal Ministero dell'interno a favore degli enti locali sono ridotti a decorrere dall'anno 2009 di un importo pari a 200 milioni di euro annui per i comuni ed a 50 milioni di euro annui per le province. )) (( 12. All'articolo 1, comma 725, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel primo periodo, le parole: "all'80 per cento" e le parole: "al 70 per cento" sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: "al 70 per cento" ed "al 60 per cento"; b) nel secondo periodo, le parole: "e in misura ragionevole e proporzionata" sono sostituite dalle seguenti: "e in misura comunque non superiore al doppio del compenso onnicomprensivo di cui al primo periodo"; c) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle societa' controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, dalle societa' indicate nel primo periodo del presente comma" )). (( 13. Le disposizioni di cui al comma 12 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009 )). (( 14. A decorrere dalla data di conferimento o di rinnovo degli incarichi i trattamenti economici complessivi spettanti ai direttori generali, ai direttori sanitari, e ai direttori amministrativi, ed i compensi spettanti ai componenti dei collegi sindacali delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliero universitarie, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e degli istituti zooprofilattici sono rideterminati con una riduzione del 20 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008 )). (( 15. Fermo quanto previsto dal comma 14, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 5 e 6 non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 5 e 6 non si applicano agli enti previdenziali privatizzati )). (( 16. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, le regioni, entro il 31 dicembre 2008, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare la riduzione degli oneri degli organismi politici e degli apparati amministrativi, con particolare riferimento alla diminuzione dell'ammontare dei compensi e delle indennita' dei componenti degli organi rappresentativi e del numero di questi ultimi, alla soppressione degli enti inutili, alla fusione delle societa' partecipate, al ridimensionamento delle strutture organizzative ed all'adozione di misure analoghe a quelle previste nel presente articolo. La disposizione di cui al presente comma costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilita' e crescita dell'Unione europea. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del presente comma, aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal patto di stabilita' interno, concorrono alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 19 )). (( 17. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa e le maggiori entrate di cui al presente articolo, con esclusione di quelle di cui ai commi 14 e 16, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La disposizione di cui al primo periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale. Le somme versate ai sensi del primo periodo sono riassegnate ad un apposito fondo di parte corrente. La dotazione finanziaria del fondo e' stabilita in 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009; la predetta dotazione e' incrementata con le somme riassegnate ai sensi del periodo precedente. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze una quota del fondo di cui al terzo periodo puo' essere destinata alla tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, inclusa l'assunzione di personale in deroga ai limiti stabiliti dalla legislazione vigente ai sensi e nei limiti di cui al comma 22; un'ulteriore quota puo' essere destinata al finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni indicate nell'articolo 67, comma 5, ovvero delle amministrazioni interessate dall'applicazione dell'articolo 67, comma 2. Le somme destinate alla tutela della sicurezza pubblica sono ripartite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tra le unita' previsionali di base interessate. La quota del fondo eccedente la dotazione di 200 milioni di euro non destinate alle predette finalita' entro il 31 dicembre di ogni anno costituisce economia di bilancio )). (( 18. Per l'anno 2009 e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un apposito fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro, per la realizzazione, sulla base di apposite convenzioni tra il Ministero dell'interno ed i comuni interessati, delle iniziative urgenti occorrenti per il potenziamento della sicurezza urbana e la tutela dell'ordine pubblico. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma )). (( 19. Per gli anni 2009, 2010 e 2011, la quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esentati, di cui all'articolo 1, comma 796, lettera p), primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' abolita. Resta fermo quanto previsto dal comma 21 del presente articolo )). (( 20. Ai fini della copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 19: a) il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale al quale concorre ordinariamente lo Stato, di cui all'articolo 79, comma 1, del presente decreto, e' incrementato di 400 milioni di euro su base annua per gli anni 2009, 2010 e 2011; b) le regioni: 1) destinano, ciascuna al proprio servizio sanitario regionale, le risorse provenienti dalle disposizioni di cui ai commi 14 e 16; 2) adottano ulteriori misure di incremento dell'efficienza e di razionalizzazione della spesa, dirette a realizzare la parte residuale della copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 19 )). (( 21. Le regioni, comunque, in luogo della completa adozione delle misure di cui ai commi 14 e 16 ed al numero 2) della lettera b) (( del comma 20 possono decidere di applicare, in misura integrale o ridotta, la quota di partecipazione abolita ai sensi del comma 19, ovvero altre forme di partecipazione dei cittadini alla spesa sanitaria di effetto finanziario equivalente. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto al comma 20, lettera b) e al primo periodo del presente comma, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, comunica alle regioni, entro il 30 settembre 2008, l'importo che ciascuna di esse deve garantire ai fini dell'equivalenza finanziaria )). (( 22. Per l'anno 2009, per le esigenze connesse alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione ed al contrasto del crimine, alla repressione delle frodi e delle violazioni degli obblighi fiscali ed alla tutela del patrimonio agroforestale, la Polizia di Stato, Corpo dei vigili del fuoco, l'Arma dei carabinieri, il Corpo della guardia di finanza, il Corpo di polizia penitenziaria ed il Corpo forestale dello Stato sono autorizzati ad effettuare assunzioni in deroga alla normativa vigente entro un limite di spesa pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, a valere, quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2009 e a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, sulle risorse di cui al comma 17, e quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2009 a valere sulle risorse di cui all'articolo 60, comma 8. Tali risorse sono destinate prioritariamente al reclutamento di personale proveniente dalle Forze armate. Alla ripartizione delle predette risorse si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro il 30 aprile 2009, secondo le modalita' di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni )). (( 23. Le somme di denaro sequestrate nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, o di irrogazione di sanzioni amministrative, anche di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, affluiscono ad un unico fondo. Allo stesso fondo affluiscono altresi' i proventi derivanti dai beni confiscati nell'ambito di procedimenti penali, amministrativi o per l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonche' alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di irrogazione di sanzioni amministrative, anche di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni. Per la gestione delle predette risorse puo' essere utilizzata la societa' di cui all'articolo 1, comma 367 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente comma )). (( 24. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, provvede annualmente a determinare con decreto i risparmi conseguiti per effetto dell'applicazione delle disposizioni del comma 23, che sono devoluti insieme ai proventi di cui al secondo periodo del citato comma 23, previa verifica di compatibilita' e ammissibilita' finanziaria delle relative utilizzazioni, per quota parte alla tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, per altra quota al potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero della giustizia, e per la restante parte sono versati all'entrata del bilancio dello Stato )). (( 25. Sono abrogati i commi 102, 103 e 104 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. )) (( 26. All'articolo 301-bis del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, nel comma 1, dopo le parole: "beni mobili" sono inserite le seguenti: "compresi quelli" )). (( 27. Dopo il comma 345 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' inserito il seguente: "345-bis. Quota parte del fondo di cui al comma 345, stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, e' destinata al finanziamento della carta acquisti, di cui all'articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, finalizzata all'acquisto di beni e servizi a favore dei cittadini residenti che versano in condizione di maggior disagio economico.". )) Art. 62. Contenimento (( dell'uso degli strumenti derivati e )) dell'indebitamento delle regioni e degli enti locali (( 01. Le norme del presente articolo costituiscono principi fondamentali per il coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione )). 1. Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica e nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica previsti agli articoli 119 e 120 della Costituzione, alle regioni, alle province autonome di Trento e Bolzano e agli enti locali e' fatto divieto di stipulare fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, (( e comunque per il periodo di un anno decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto )) , contratti relativi agli strumenti finanziari derivati previsti all'articolo 1, comma 3, (( del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al )) decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonche' di ricorrere all'indebitamento attraverso con-tratti che non prevedano modalita' di rimborso mediante rate di ammortamento comprensive di capitale e interessi. La durata dei piani di ammortamento non puo' essere superiore a trent'anni, ivi comprese eventuali operazioni di rifinanziamento o rinegoziazione ammesse dalla legge. (( Per gli enti di cui al presente comma, e' esclusa la possibilita' di emettere titoli obbligazionari o altre passivita' con rimborso del capitale in unica soluzione alla scadenza )). 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la (( Commissione nazionale per le societa' e la borsa )) , con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, individua la tipologia (( dei contratti relativi a strumenti finanziari )) derivati che i soggetti di cui al comma 1 possono stipulare e stabilisce i criteri e le condizioni per la conclusione delle relative operazioni. 3. Restano salve tutte le disposizioni in materia di indebitamento delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e degli enti locali che non siano in contrasto con le disposizioni del presente articolo. (( 3-bis. All'articolo 3, comma 17, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, dopo le parole: "cessioni di crediti vantati verso altre amministrazioni pubbliche" sono aggiunte le seguenti: "nonche', sulla base dei criteri definiti in sede europea dall'Ufficio statistico delle Comunita' europee (EUROSTAT), l'eventuale premio incassato al momento del perfezionamento delle operazioni derivate" )). Art. 63. Esigenze prioritarie 1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' incrementata di euro 90 milioni per l'anno 2008, per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace. A tal fine e' integrato l'apposito fondo nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze. 2. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 621, lettera a) , della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applica limitatamente all'anno 2008. 3. In relazione alle necessita' connesse alle spese di funzionamento delle istituzioni scolastiche il "Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche" di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), iscritto nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione e' incrementato dell'importo di euro 200 milioni per l'anno 2008. 4. Per far fronte alle esigenze del Gruppo Ferrovie dello Stato S.p.a. e' autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2008. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' definita la destinazione del contributo. 5. Per far fronte alle obbligazioni gia' assunte per la realizzazione di interventi previsti nel contratto di programma 2003-2005 e in Accordi pregressi, a valere su residui passivi degli anni 2002 e precedenti, la Societa' ANAS S.p.A. e' autorizzata ad utilizzare, in via di anticipazione, le disponibilita' giacenti sul conto di tesoreria n. 20060, con obbligo di reintegro entro il 31 dicembre 2008, previa presentazione di apposita ricognizione riguardante il fabbisogno correlato all'attuazione degli interventi per il corrente esercizio e per l'anno 2009. 6. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, relativa al Fondo per l'occupazione e' incrementata di euro 700 milioni per l'anno 2009. 7. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, relativa al Fondo da ripartire per le politiche sociali, come determinata dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' integrata di 300 milioni di euro per l'anno 2009. 8. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze e' costituito un apposito fondo, con una dotazione finanziaria di (( 900 milioni )) di euro per l'anno 2009 e (( 500 milioni a decorrere dall'anno 2010 )) , per il finanziamento, con appositi provvedimenti normativi, delle misure di proroga di agevolazioni fiscali riconosciute a legislazione vigente. 9. All'articolo 1, comma 282, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole "quadriennio 2005-2008" sono sostituite dalle seguenti: "periodo 2005-2011". (( 9-bis Il contributo al Comitato italiano paraolimpico di cui all'articolo 1, comma 580, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' incrementato di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 )). 10. Al fine di garantire le necessarie risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato occorrenti per i rinnovi contrattuali e gli adeguamenti retributivi del personale delle amministrazioni statali nonche' per l'attuazione delle misure di cui all'articolo 78, il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' integrato dell'importo di 500 milioni di euro per l'anno 2008, (( di 2.340 milioni )) di euro (( per gli anni 2009 e 2010 e di 2.310 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. Il predetto Fondo e' altresi' incrementato, a valere, per quanto attiene all'anno 2008, sulla quota delle maggiori entrate derivanti dalle modifiche normative previste dagli articoli 81 e 82 del presente decreto, dei seguenti importi: 0,8 milioni di euro per l'anno 2008, 20,6 milioni di euro per l'anno 2009, 51,7 milioni di euro per l'anno 2010, 24,5 milioni di euro per l'anno 2011 e 25,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. La dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' ulteriormente incrementata di 330 milioni di euro per l'anno 2009 e di 430 milioni per ciascuno degli anni 2010 e 2011 )). 11. (Soppresso). 12. Per promuovere lo sviluppo economico e rimuovere gli squilibri economico-sociali e' istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e (( dei )) trasporti, il Fondo per la promozione e il sostegno dello sviluppo del trasporto pubblico locale, con una dotazione di 113 milioni di euro per l'anno 2008, di 130 milioni di euro per l'anno 2009 e di 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011. Per gli anni successivi, al finanziamento del Fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera (( f) )) , della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Le risorse del Fondo sono destinate alle finalita' di cui all'articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dal comma 306 (( dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 )) , e di cui all'art. 9 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, con le procedure e le modalita' previste da tali disposizioni. Gli interventi finanziati, ai sensi e con le modalita' della legge 26 febbraio 1992, n. 211, con le risorse di cui al presente comma, individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e (( dei )) trasporti, sono destinati al completamento delle opere in corso di realizzazione in misura non superiore al 20 per cento. Il finanziamento di nuovi interventi e' subordinato all'esistenza di parcheggi di interscambio, ovvero alla loro realizzazione, che puo' essere finanziata con le risorse di cui al presente comma. 13. La ripartizione delle risorse di cui al comma 12 tra le finalita' ivi previste e' definita con decreto del Ministro delle infrastrutture e (( dei )) trasporti, d'intesa con la (( Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni )). In fase di prima applicazione, per il triennio 2008-2010, le risorse sono ripartite in pari misura tra le finalita' previste. A decorrere dall'anno 2011 la ripartizione delle risorse tra le finalita' di cui al comma 13 e' effettuata con il medesimo decreto, tenendo conto di principi di premialita' che incentivino l'efficienza, l'efficacia e la qualita' nell'erogazione dei servizi, la mobilita' pubblica e la tutela ambientale. All'articolo 1, comma 1032, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la lettera d) e' abrogata. (( 13-bis. Per la realizzazione di progetti di settore finalizzati al sostegno di produzioni e allevamenti di particolare rilievo ambientale, economico, sociale ed occupazionale e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. All'attuazione degli interventi di cui al presente comma provvede con proprio decreto il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali )). (( 13-ter. All'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, la lettera a) e' abrogata. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente comma, valutate in 16.700.000 euro per l'anno 2008 e in 66.800.000 euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4, del citato decreto-legge n. 93 del 2008, come integrata con le risorse di cui all'articolo 60, comma 8, del presente decreto )). Art. 63-bis. Cinque per mille 1. Per l'anno finanziario 2009, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta 2008, sulla base dei criteri e delle modalita' di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2006, fermo quanto gia' dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al cinque per mille dell'imposta stessa e' destinata in base alla scelta del contribuente alle seguenti finalita': a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonche' delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a) , del citato decreto legislativo n. 460 del 1997; b) finanziamento della ricerca scientifica e dell'universita'; c) finanziamento della ricerca sanitaria; d) sostegno delle attivita' sociali svolte dal comune di residenza del contribuente; e) sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge. 2. Resta fermo il meccanismo dell'otto per mille di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222. 3. I soggetti di cui al comma 1 ammessi al riparto devono redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme ad essi destinate, un apposito e separato rendiconto dal quale risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme ad essi attribuite. 4. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalita' del riparto delle somme stesse nonche' le modalita' e i termini del recupero delle somme non rendicontate ai sensi del comma 3. 5. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' integrata di 20 milioni di euro per l'anno 2010. 6. Le disposizioni che riconoscono contributi a favore di associazioni sportive dilettantistiche a valere sulle risorse derivanti dal 5 mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto previa adozione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che disciplina le relative modalita' di attuazione, prevedendo particolari modalita' di accesso al contributo, di controllo e di rendicontazione, nonche' la limitazione dell'incentivo nei confronti delle sole associazioni sportive che svolgono una rilevante attivita' di interesse sociale. Capo II Contenimento della spesa per il pubblico impiego Art. 64. Disposizioni in materia di organizzazione scolastica 1. Ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici e di una piena valorizzazione professionale del personale docente, a decorrere dall'anno scolastico 2009/2010, sono adottati interventi e misure volti ad incrementare, gradualmente, di un punto il rapporto alunni/docente, da realizzare comunque entro l'anno scolastico 2011/2012, per un accostamento di tale rapporto ai relativi standard europei (( tenendo anche conto delle necessita' relative agli alunni diversamente abili )). 2. Si procede, altresi', alla revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), in modo da conseguire, nel triennio 2009-2011 una riduzione complessiva del 17 per cento della consistenza numerica della dotazione organica determinata per l'anno scolastico 2007/2008. Per ciascuno degli anni considerati, detto decremento non deve essere inferiore ad un terzo della riduzione complessiva da conseguire, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, commi 411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 3. Per la realizzazione delle finalita' previste dal presente articolo, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere delle Commissioni Parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, predispone, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un piano programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico. 4. Per l'attuazione del piano di cui al comma 3, con uno o piu' regolamenti da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed in modo da assicurare comunque la puntuale attuazione del piano di cui al comma 3, in relazione agli interventi annuali ivi previsti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, si provvede ad una revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, attenendosi ai seguenti criteri: a) razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso, per una maggiore flessibilita' nell'impiego dei docenti; b) ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri orari, con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali; c) revisione dei criteri vigenti in materia di formazione delle classi; d) rimodulazione dell'attuale organizzazione didattica della scuola primaria (( ivi compresa la formazione professionale per il personale docente interessato ai processi di innovazione ordinamentale senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica )) ; e) revisione dei criteri e dei parametri vigenti per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale docente ed ATA, finalizzata ad una razionalizzazione degli stessi; f) ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, previsto dalla vigente normativa; (( f-bis) definizione di criteri, tempi e modalita' per la determinazione e l'articolazione dell'azione di ridimensionamento della rete scolastica prevedendo, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'attivazione di servizi qualificati per la migliore fruizione dell'offerta formativa; f-ter) nel caso di chiusura o accorpamento degli istituti scolastici aventi sede nei piccoli comuni, lo Stato, le regioni e gli enti locali possono prevedere specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio degli utenti. 4-bis) Ai fini di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione dell'attuale assetto ordinamentale di cui al comma 4, nell'ambito del secondo ciclo di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, anche con l'obiettivo di ottimizzare le risorse disponibili, all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole da: "Nel rispetto degli obiettivi di apprendimento generali e specifici" sino a: "Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano" sono sostituite dalle seguenti: "L'obbligo di istruzione si assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e, sino alla completa messa a regime delle disposizioni ivi contenute, anche nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui al comma 624 del presente articolo". 4-ter) Le procedure per l'accesso alle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario attivate presso le universita' sono sospese per l'anno accademico 2008-2009 e fino al completamento degli adempimenti di cui alle lettere a) ed e) del comma 4 )). 5. I dirigenti del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, compresi i dirigenti scolastici, coinvolti nel processo di razionalizzazione di cui al presente articolo, ne assicurano la compiuta e puntuale realizzazione. Il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, verificato e valutato sulla base delle vigenti disposizioni anche contrattuali, comporta l'applicazione delle misure connesse alla responsabilita' dirigenziale previste dalla predetta normativa. 6. Fermo restando il disposto di cui all'articolo 2, commi 411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dall'attuazione dei commi 1, 2, 3, e 4 del presente articolo, devono derivare per il bilancio dello Stato economie lorde di spesa, non inferiori a 456 milioni di euro per l'anno 2009, a 1.650 milioni di euro per l'anno 2010, a 2.538 milioni di euro per l'anno 2011 e a 3.188 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. 7. Ferme restando le competenze istituzionali di controllo e verifica in capo al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e' costituito, contestualmente all'avvio dell'azione programmatica e senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, un comitato di verifica tecnico-finanziaria composto da rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e del Ministero dell'economia e delle finanze, con lo scopo di monitorare il processo attuativo delle disposizioni di cui al presente articolo, al fine di assicurare la compiuta realizzazione degli obiettivi finanziari ivi previsti, segnalando eventuali scostamenti per le occorrenti misure correttive. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso ne' rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto. 8. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio di cui al comma 6, si applica la procedura prevista dall'articolo 1, comma 621, lettera b) , della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 9. Una quota parte delle economie di spesa di cui al comma 6 e' destinata, nella misura del 30 per cento, ad incrementare le risorse contrattuali stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della Scuola a decorrere dall'anno 2010, con riferimento ai risparmi conseguiti per ciascun anno scolastico. Gli importi corrispondenti alle indicate economie di spesa vengono iscritti in bilancio in un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca, a decorrere dall'anno successivo a quello dell'effettiva realizzazione dell'economia di spesa, e saranno resi disponibili in gestione con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca subordinatamente alla verifica dell'effettivo ed integrale conseguimento delle stesse rispetto ai risparmi previsti. Art. 65. Forze armate 1. (( In coerenza con il )) processo di revisione organizzativa del Ministero della difesa e della politica di riallocazione e ottimizzazione delle risorse, da perseguire anche mediante l'impiego in mansioni tipicamente operative del personale utilizzato per compiti strumentali, gli oneri previsti dalla tabella A allegata alla legge 14 novembre 2000, n. 331, nonche' dalla tabella C allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 226, cosi' come rideterminati dall'articolo 1, comma 570, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'articolo 2, comma 71, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotti del 7 per cento per l'anno 2009 e del 40 per cento a decorrere dall'anno 2010. 2. A decorrere dall'anno 2010, i risparmi di cui al comma 1 per la parte eccedente il 7 per cento, possono essere conseguiti in alternativa anche parziale alle modalita' ivi previste, mediante specifici piani di razionalizzazione predisposti dal Ministero della difesa in altri settori di spesa. 3. Dall'attuazione del comma 1 devono conseguire economie di spesa per un importo non inferiore a 304 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio di cui al presente comma, in caso di accertamento di minori economie, si provvede a ridurre le dotazioni complessive di parte corrente dello stato di previsione del Ministero della difesa ad eccezione di quelle relative alle competenze spettanti al personale del dicastero medesimo. Art. 66. Turn over 1. Le amministrazioni di cui al presente articolo provvedono, entro il 31 dicembre 2008 a rideterminare la programmazione triennale del fabbisogno di personale in relazione alle misure di razionalizzazione, di riduzione delle dotazioni organiche e di contenimento delle assunzioni previste dal presente decreto. 2. All'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le parole "per gli anni 2008 e 2009" sono sostituite dalle parole "per l'anno 2008" e le parole "per ciascun anno" sono sostituite dalle parole "per il medesimo anno". 3. Per l'anno 2009 le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilita', ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 10 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unita' di personale da assumere non puo' eccedere, per ciascuna amministrazione, il 10 per cento delle unita' cessate nell'anno precedente. 4. All'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le parole "per gli anni 2008 e 2009" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2008". 5. Per l'anno 2009 le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere alla stabilizzazione di personale in possesso dei requisiti ivi richiamati nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 10 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unita' di personale da stabilizzare non puo' eccedere, per ciascuna amministrazione, il 10 per cento delle unita' cessate nell'anno precedente. 6. L'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e' sostituito dal seguente: "Per l'anno 2008 le amministrazioni di cui al comma 523 possono procedere ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilita', nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime. A tal fine e' istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze pari a 25 milioni di euro per l'anno 2008 ed a 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. Le autorizzazioni ad assumere sono concesse secondo le modalita' di cui all'articolo 39, comma 3-ter della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.". 7. Il comma 102 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' sostituito dal seguente: "Per gli anni 2010 e 2011, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilita', ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unita' di personale da assumere non puo' eccedere, per ciascun anno, il 20 per cento delle unita' cessate nell'anno precedente. 8. Sono abrogati i commi 103 e 104 dell'articolo 3, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 9. Per l'anno 2012, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilita', ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 50 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unita' di personale da assumere non puo' eccedere il 50 per cento delle unita' cessate nell'anno precedente. 10. Le assunzioni di cui ai commi 3, 5, 7 e 9 sono autorizzate secondo le modalita' di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unita' da assumere e dei correlati oneri, (( asseverate )) dai relativi organi di controllo. 11. I limiti di cui ai commi 3, 7 e 9 si applicano anche alle assunzioni del personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Le limitazioni di cui ai commi 3, 7 e 9 non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette e a quelle connesse con la professionalizzazione delle forze armate cui si applica la specifica disciplina di settore. 12. All'articolo 1, comma 103 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato da ultimo dall'articolo 3, comma 105 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le parole "A decorrere dall'anno 2011" sono sostituite dalle parole "A decorrere dall'anno 2013". 13. Le disposizioni di cui al comma 7 trovano applicazione, per il triennio 2009-2011 fermi restando i limiti di cui all'articolo 1, comma 105 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nei confronti del personale delle universita'. Nei limiti previsti dal presente comma e' compreso, per l'anno 2009, anche il personale oggetto di procedure di stabilizzazione in possesso degli specifici requisiti previsti dalla normativa vigente. Nei confronti delle universita' per l'anno 2012 si applica quanto disposto dal comma 9. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette. In relazione a quanto previsto dal presente comma, l'autorizzazione legislativa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) (( della legge 24 dicembre 1993, n. 537 )), concernente il fondo per il finanziamento ordinario delle universita', e' ridotta di 63,5 milioni di euro per l'anno 2009, di 190 milioni di euro per l'anno 2010, di 316 milioni di euro per l'anno 2011, di 417 milioni di euro per l'anno 2012 e di 455 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. 14. Per il triennio 2010-2012 gli enti di ricerca possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilita', ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nei limiti di cui all'articolo 1, comma 643, (( della )) legge 27 dicembre 2006, n. 296. In ogni caso il numero delle unita' di personale da assumere in ciascuno dei predetti anni non puo' eccedere le unita' cessate nell'anno precedente. Art. 67. Norme in materia di contrattazione integrativa e di controllo dei contratti nazionali ed integrativi 1. Le risorse determinate, per l'anno 2007, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, (( convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, )) e successive modificazioni, sono ridotte del 10% ed un importo pari a 20 milioni di euro e' destinato al fondo di assistenza per i finanzieri di cui alla legge 20 ottobre 1960, n. 1265. 2. Per l'anno 2009, nelle more di un generale riordino della materia concernente la disciplina del trattamento economico accessorio, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo (( 30 marzo 2001, n. 165, )) rivolta a definire una piu' stretta correlazione di tali trattamenti alle maggiori prestazioni lavorative e allo svolgimento di attivita' di rilevanza istituzionale che richiedono particolare impegno e responsabilita', tutte le disposizioni speciali, di cui all'allegato B, che prevedono risorse aggiuntive a favore dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle Amministrazioni statali, sono disapplicate. 3. A decorrere dall'anno 2010 le risorse previste dalle disposizioni (( di cui all'allegato B, )) che vanno a confluire nei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle Amministrazioni statali, sono ridotte del 20% e sono utilizzate sulla base di nuovi criteri e modalita' di cui al comma 2 che tengano conto dell'apporto individuale degli uffici e dell'effettiva applicazione ai processi di realizzazione degli obiettivi istituzionali indicati dalle predette (( disposizioni )). 4. I commi 2 e 3, trovano applicazione nei confronti di ulteriori disposizioni speciali che prevedono risorse aggiuntive a favore dei Fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 189, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. 5. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, va ridotta la consistenza dei Fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle Amministrazioni di cui al comma 189 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Conseguentemente il comma 189, dell'articolo 1 (( della legge 23 dicembre 2005, n. 266, )) e' cosi' sostituito: "189. A decorrere dall'anno 2009, l'ammontare complessivo dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, degli enti pubblici non economici, inclusi gli enti di ricerca e quelli pubblici indicati all'articolo 70, comma 4, (( del decreto legislativo )) 30 marzo 2001, n. 165, e delle universita', determinato ai sensi delle rispettive normative contrattuali, non puo' eccedere quello previsto per l'anno 2004 come certificato dagli organi di controllo di cui all'articolo 48, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, ove previsto, all'articolo 39, comma 3-ter della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ridotto del 10 per cento.". 6. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente articolo sono versate annualmente dagli Enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria entro il mese di ottobre all'entrata del bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 2368. 7. All'articolo 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 6 e' sostituito dal seguente: "6. In caso di certificazione non positiva della Corte dei conti le parti contraenti non possono procedere alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di accordo. Il Presidente dell'ARAN, sentito il Comitato di settore ed il Presidente del Consiglio dei Ministri, provvede alla riapertura delle trattative ed alla sottoscrizione di una nuova ipotesi di accordo adeguando i costi contrattuali ai fini della certificazione. In seguito alla sottoscrizione della nuova ipotesi si riapre la procedura di certificazione prevista dai commi precedenti. Nel caso in cui la certificazione non positiva sia limitata a singole clausole contrattuali l'ipotesi puo' essere sottoscritta definitivamente ferma restando l'inefficacia delle clausole contrattuali non positivamente certificate."; b) il comma 7 e' sostituito dal seguente: "7. L'ipotesi di accordo e' trasmessa dall'ARAN, corredata dalla prescritta relazione tecnica, al comitato di settore ed al Presidente del Consiglio dei Ministri entro sette giorni dalla data di sottoscrizione. Il parere del Comitato di settore e del Consiglio dei Ministri si intende reso favorevolmente trascorsi quindici giorni dalla data di trasmissione della relazione tecnica da parte dell'ARAN. La procedura di certificazione dei contratti collettivi deve concludersi entro quaranta giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo decorsi i quali i contratti sono efficaci, fermo restando che, ai fini dell'esame dell'ipotesi di accordo da parte del Consiglio dei Ministri, il predetto termine puo' essere sospeso una sola volta e per non piu' di quindici giorni, per motivate esigenze istruttorie dei comitati di settore o del Presidente del Consiglio dei Ministri. L'ARAN provvede a fornire i chiarimenti richiesti entro i successivi sette giorni. La deliberazione del Consiglio dei Ministri deve essere comunque essere adottata entro otto giorni dalla ricezione dei chiarimenti richiesti, o dalla scadenza del termine assegnato all'ARAN, fatta salva l'autonomia negoziale delle parti in ordine ad un'eventuale modifica delle clausole contrattuali. In ogni caso i contratti per i quali non si sia conclusa la procedura di certificazione divengono efficaci trascorso il cinquantacinquesimo giorno dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo. Resta escluso comunque dall'applicazione del presente articolo ogni onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato anche nell'ipotesi in cui i comitati di settore delle amministrazioni di cui all'articolo 41, comma 3, non si esprimano entro il termine di cui al comma 3 del presente articolo; c) dopo il comma 7 e' inserito il seguente comma: "7-bis Tutti i termini indicati dal presente articolo si intendono riferiti a giornate lavorative". 8. In attuazione dei principi di responsabilizzazione e di efficienza della pubblica amministrazione, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, hanno l'obbligo di trasmettere alla Corte dei Conti, tramite il Ministero economia e finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 31 maggio di ogni anno, specifiche informazioni sulla contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno. 9. A tal fine, d'intesa con la Corte dei conti e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, il Ministero economia e finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato integra le informazioni annualmente richieste con il modello di cui all'articolo 40-bis comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, predisponendo un'apposita scheda con le ulteriori informazioni di interesse della Corte dei conti volte tra l'altro ad accertare, oltre il rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla vigente normativa in ordine alla consistenza delle risorse assegnate ai fondi per la contrattazione integrativa ed all'evoluzione della consistenza dei fondi e della spesa derivante dai contratti integrativi applicati, anche la concreta definizione ed applicazione di criteri improntati alla premialita', al riconoscimento del merito ed alla valorizzazione dell'impegno e della qualita' della prestazione individuale, con riguardo ai diversi istituti finanziati dalla contrattazione integrativa, nonche' a parametri di selettivita', con particolare riferimento alle progressioni economiche. 10. La Corte dei conti utilizza tali informazioni, unitamente a quelle trasmesse ai sensi del titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini del referto sul costo del lavoro e propone, in caso di esorbitanza delle spese dai limiti imposti dai vincoli di finanza pubblica e dagli indirizzi generali assunti in materia in sede di contrattazione collettiva nazionale, interventi correttivi a livello di comparto o di singolo ente. Fatte salve le ipotesi di responsabilita' previste dalla normativa vigente, in caso di accertato superamento di tali vincoli le corrispondenti clausole contrattuali sono immediatamente sospese ed e' fatto obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva. 11. Le amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare in modo permanente sul proprio sito web, con modalita' che garantiscano la piena visibilita' e accessibilita' delle informazioni ai cittadini, la documentazione trasmessa annualmente all'organo di controllo in materia di contrattazione integrativa. 12. In caso di mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo, oltre alle sanzioni previste dall'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' fatto divieto alle amministrazioni di procedere a qualsiasi adeguamento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa. Il collegio dei revisori di ciascuna amministrazione, o in sua assenza, l'organo di controllo interno equivalente vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni del presente articolo. Art. 68. Riduzione degli organismi collegiali e di duplicazioni di strutture 1. Ai fini dell'attuazione del comma 2-bis dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, improntato a criteri di rigorosa selezione, per la valutazione della perdurante utilita' degli organismi collegiali operanti presso la Pubblica amministrazione e per realizzare, entro il triennio 2009-2011, la graduale riduzione di tali organismi fino al definitivo trasferimento delle attivita' ad essi demandati nell'ambito di quelle istituzionali delle Amministrazioni, vanno esclusi dalla proroga prevista dal comma 2-bis del citato (( articolo 29 del )) decreto-legge n. 223 del 2006 gli organismi collegiali: istituiti in data antecedente al 30 giugno 2004 da disposizioni legislative od atti amministrativi la cui operativita' e' finalizzata al raggiungimento di specifici obiettivi o alla definizione di particolari attivita' previste dai provvedimenti di istituzione e non abbiano ancora conseguito le predette finalita'; istituiti successivamente alla data del 30 giugno 2004 che non operano da almeno due anni antecedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto; svolgenti funzioni riconducibili alle competenze previste dai regolamenti di organizzazione per gli uffici di struttura dirigenziale di 1° e 2° livello dell'Amministrazione presso la quale gli stessi operano ricorrendo, ove vi siano competenze di piu' amministrazioni, alla conferenza di servizi. 2. Nei casi in cui, in attuazione del comma 2-bis dell'articolo 29 del citato decreto-legge n. 223 del 2006 venga riconosciuta l'utilita' degli organismi collegiali di cui al comma 1, la proroga e' concessa per un periodo non superiore a due anni. In sede di concessione della proroga prevista dal citato comma 2-bis dovranno inoltre prevedersi ulteriori obiettivi di contenimento dei trattamenti economici da corrispondere ai componenti privilegiando i compensi collegati alla presenza (( rispetto a quelli forfetari od onnicomprensivi e )) stabilendo l'obbligo, a scadenza dei contratti, di nominare componenti la cui sede di servizio coincida con la localita' sede dell'organismo. 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, sono individuati gli organismi collegiali ritenuti utili sulla base dei criteri di cui ai precedenti commi, in modo tale da assicurare un ulteriore contenimento della spesa non inferiore a quello conseguito in attuazione del citato articolo 29 del decreto-legge n. 223 del 2006. 4. La riduzione di spesa prevista dal comma 1 dell'articolo 29 del citato decreto-legge n. 223 del 2006 riferita all'anno 2006 si applica agli organismi collegiali ivi presenti istituiti dopo (( la data di entrata in vigore )) del citato decreto-legge. 5. Al fine di eliminare duplicazioni organizzative e funzionali nonche' di favorire una maggiore efficienza dei servizi e la razionalizzazione delle procedure, le strutture amministrative che svolgono prevalentemente attivita' a contenuto tecnico e di elevata specializzazione riconducibili a funzioni istituzionali attribuite ad amministrazioni dello Stato centrali o periferiche, sono soppresse e le relative competenze sono trasferite alle Amministrazioni svolgenti funzioni omogenee. 6. In particolare sono soppresse le seguenti strutture: a) Alto Commissario per la prevenzione ed il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione di cui all'articolo 1 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e successive modificazioni; b) Alto Commissario per la lotta alla contraffazione di cui all'articolo 1-quater del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 e all'articolo 4-bis del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito (( , con modificazioni, )) dalla legge 11 marzo 2006, n. 81; c) Commissione per l'inquadramento del personale gia' dipendente da organismi militari operanti nel territorio nazionale nell'ambito della Comunita' Atlantica di cui all'art. 2, comma 2, della legge 9 marzo 1971, n. 98. (( 6-bis. Le funzioni delle strutture di cui al comma 6 lettere a) e b) sono trasferite al Ministro competente che puo' delegare un sottosegretario di Stato. )) 7. Le amministrazioni interessate trasmettono al Dipartimento della Funzione Pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - i provvedimenti di attuazione del presente articolo. 8. Gli organi delle strutture soppresse ai sensi del presente articolo rimangono in carica per 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto al fine di gestire l'ordinato trasferimento delle funzioni. I risparmi derivanti dal presente articolo sono destinati al miglioramento dei saldi di finanza pubblica. Art. 69. (( Differimento di dodici mesi degli automatismi stipendiali )) (( 1. Con effetto dal 1° gennaio 2009, per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la maturazione dell'aumento biennale o della classe di stipendio, nei limiti del 2,5 per cento, previsti dai rispettivi ordinamenti e' differita, )) una tantum, (( per un periodo di dodici mesi, alla scadenza del quale e' attribuito il corrispondente valore economico maturato. Il periodo di dodici mesi di differimento e' utile anche ai fini della maturazione delle ulteriori successive classi di stipendio o degli ulteriori aumenti biennali )). (( 2. Per il personale che, nel corso del periodo di differimento indicato al comma 1, effettua passaggi di qualifica comportanti valutazione economica di anzianita' pregressa, alla scadenza di tale periodo e con la medesima decorrenza si procede a rideterminare il trattamento economico spettante nella nuova qualifica considerando a tal fine anche il valore economico della classe di stipendio o dell'aumento biennale maturato. 3. Per il personale che nel corso del periodo di differimento indicato al comma 1 cessa dal servizio con diritto a pensione, alla scadenza di tale periodo e con la medesima decorrenza si procede a rideterminare il trattamento di pensione, considerando a tal fine anche il valore economico della classe di stipendio o dell'aumento biennale maturato. Il corrispondente valore forma oggetto di contribuzione per i mesi di differimento. 4. Resta ferma la disciplina di cui all'articolo 11, commi 10 e 12, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, come sostituito dall'articolo 2, comma 2, della legge 30 luglio 2007, n. 111 )). (( 5. In relazione ai risparmi lordi relativi al sistema universitario, valutati in 13,5 milioni di euro per l'anno 2009, in 27 milioni di euro per l'anno 2010 e in 13,5 milioni di euro per l'anno 2011, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, tenuto conto dell'articolazione del sistema universitario e della distribuzione del personale interessato, definisce, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, le modalita' di versamento, da parte delle singole universita', delle relative risorse con imputazione al capo X, capitolo 2368, dello stato di previsione delle entrate del Bilancio dello Stato, assicurando le necessarie attivita' di monitoraggio. 6. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede, quanto a 11 milioni di euro per l'anno 2009 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, e, quanto a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, mediante riduzione lineare dello 0,83 per cento degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244 )). Art. 70. Esclusione di trattamenti economici aggiuntivi per infermita' dipendente da causa di servizio 1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche ai quali sia stata riconosciuta un'infermita' dipendente da causa di servizio ed ascritta ad una delle categorie della tabella A annessa al (( testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni )) , fermo restando il diritto all'equo indennizzo e' esclusa l'attribuzione di qualsiasi trattamento economico aggiuntivo previsto da norme di legge o pattizie. (( 1-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al comparto sicurezza e difesa )). 2. Con la decorrenza di cui al comma 1 sono conseguentemente abrogati gli articoli 43 e 44 (( del testo unico di cui al )) regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290 e gli articoli 117 e 120 del Regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458 e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 71. Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni 1. Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza e' corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennita' o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonche' di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento piu' favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonche' per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa. (( 1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al comparto sicurezza e difesa per le malattie conseguenti a lesioni riportate in attivita' operative ed addestrative )). 2. Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica. 3. L'Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative. Le fasce orarie di reperibilita' del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, (( sono )) dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi. 4. La contrattazione collettiva ovvero le specifiche normative di settore, fermi restando i limiti massimi delle assenze per permesso retribuito previsti dalla normativa vigente, definiscono i termini e le modalita' di fruizione delle stesse, con l'obbligo di stabilire una quantificazione esclusivamente ad ore delle tipologie di permesso retribuito, per le quali la legge, i regolamenti, i contratti collettivi o gli accordi sindacali prevedano una fruizione alternativa in ore o in giorni. Nel caso di fruizione dell'intera giornata lavorativa, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente, per ciascuna tipologia, viene computata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza. 5. Le assenze dal servizio dei dipendenti di cui al comma 1 non sono equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa. Fanno eccezione le assenze per congedo di maternita', compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e per congedo di paternita', le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonche' le assenze previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all'articolo 33, (( comma 6 )) , della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 6. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi. Art. 72. Personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di eta' per il collocamento a riposo 1. Per gli anni 2009, 2010 e 2011 il personale in servizio presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le Agenzie fiscali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli Enti pubblici non economici, le Universita', le Istituzioni ed Enti di ricerca nonche' gli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, puo' chiedere di essere esonerato dal servizio nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione della anzianita' massima contributiva di 40 anni. La richiesta di esonero dal servizio deve essere presentata dai soggetti interessati, improrogabilmente, entro il 1° marzo di ciascun anno a condizione che entro l'anno solare raggiungano il requisito minimo di anzianita' contributivo richiesto e non e' revocabile. La disposizione non si applica al personale della Scuola. 2. E' data facolta' all'amministrazione, in base alle proprie esigenze funzionali, di accogliere la richiesta dando priorita' al personale interessato da processi di riorganizzazione della rete centrale e periferica o di razionalizzazione o appartenente a qualifiche di personale per le quali e' prevista una riduzione di organico. 3. Durante il periodo di esonero dal servizio al dipendente spetta un trattamento temporaneo pari al cinquanta per cento di quello complessivamente goduto, per competenze fisse ed accessorie, al momento del collocamento nella nuova posizione. Ove durante tale periodo il dipendente svolga in modo continuativo ed esclusivo attivita' di volontariato, opportunamente documentata e certificata, presso organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, associazioni di promozione sociale, organizzazioni non governative che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, ed altri soggetti da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro novanta giorni (( dalla data di entrata in vigore )) del presente decreto, la misura del predetto trattamento economico temporaneo e' elevata dal cinquanta al settanta per cento. Fino al collocamento a riposo del personale in posizione di esonero gli importi del trattamento economico posti a carico dei fondi unici di amministrazione non possono essere utilizzati per nuove finalita'. 4. All'atto del collocamento a riposo per raggiunti limiti di eta' il dipendente ha diritto al trattamento di quiescenza e previdenza che sarebbe spettato se fosse rimasto in servizio. 5. Il trattamento economico temporaneo spettante durante il periodo di esonero dal servizio e' cumulabile con altri redditi derivanti da prestazioni lavorative rese dal dipendente come lavoratore autonomo o per collaborazioni e consulenze con soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 o societa' e consorzi dalle stesse partecipati. In ogni caso non e' consentito l'esercizio di prestazioni lavorative da cui possa derivare un pregiudizio all'amministrazione di appartenenza. 6. Le amministrazioni di appartenenza, in relazione alle economie effettivamente derivanti dal collocamento in posizione di esonero dal servizio, certificate dai competenti organi di controllo, possono procedere, previa autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze ad assunzioni di personale in via anticipata rispetto a quelle consentite dalla normativa vigente per l'anno di cessazione dal servizio per limiti di eta' del dipendente collocato in posizione di esonero. Tali assunzioni vengono scomputate da quelle consentite in tale anno. 7. All'articolo 16 comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: "In tal caso e' data facolta' all'amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, di accogliere la richiesta in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi. La domanda di trattenimento va presentata all'amministrazione di appartenenza dai ventiquattro ai dodici mesi precedenti il compimento del limite di eta' per il collocamento a riposo previsto dal proprio ordinamento.". 8. Sono fatti salvi i trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in vigore (( del presente decreto e quelli disposti con riferimento alle domande di trattenimento presentate nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto )). 9. Le amministrazioni di cui al comma 7 riconsiderano, con provvedimento motivato, tenuto conto di quanto ivi previsto, i provvedimenti di trattenimento in servizio gia' adottati con decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009. 10. I trattenimenti in servizio gia' autorizzati con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010 decadono ed i dipendenti interessati al trattenimento sono tenuti a presentare una nuova istanza nei termini di cui al comma 7. 11. Nel caso di compimento dell'anzianita' massima contributiva di 40 anni del personale dipendente, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono risolvere, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici, il rapporto lavoro con un preavviso di sei mesi. (( Con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e degli affari esteri, sono definiti gli specifici criteri e le modalita' applicative dei principi della disposizione di cui al presente comma relativamente al personale dei comparti sicurezza, difesa ed esteri, tenendo conto delle rispettive peculiarita' ordinamentali. )) Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano a magistrati e professori universitari. Art. 73. Part time 1. All'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo le parole: "avviene automaticamente" sono sostituite dalle seguenti: "puo' essere concessa dall'amministrazione"; b) al secondo periodo le parole "grave pregiudizio" sono sostituite (( dalla seguente: )) "pregiudizio"; c) al secondo periodo le parole da: "puo' con provvedimento motivato" fino a "non superiore a sei mesi" sono soppresse; (( d) all'ultimo periodo, le parole: "il Ministro della funzione pubblica e con il Ministro del tesoro" sono sostituite dalle seguenti: "il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze" )). 2. All'articolo 1, comma 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: "al 50" sono sostituite dalle seguenti: "al 70"; b) le parole da "puo' essere utilizzata" fino a "dei commi da 45 a 55" sono sostituite dalle seguenti: "e' destinata, secondo le modalita' ed i criteri stabiliti dalla contrattazione integrativa, ad incentivare la mobilita' del personale esclusivamente per le amministrazioni che dimostrino di aver provveduto ad attivare piani di mobilita' e di riallocazione mediante trasferimento di personale da una sede all'altra dell'amministrazione stessa"; c) le parole da "L'ulteriore quota" fino a "produttivita' individuale e collettiva" sono soppresse. Art. 74. Riduzione degli assetti organizzativi 1. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi inclusa la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, nonche' gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, provvedono entro il (( 30 novembre 2008 )) , secondo i rispettivi ordinamenti: a) a ridimensionare gli assetti organizzativi esistenti, secondo principi di efficienza, razionalita' ed economicita', operando la riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e al 15 per cento di quelli esistenti. A tal fine le amministrazioni adottano misure volte: alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni istituzionali, attraverso il riordino delle competenze degli uffici; all'unificazione delle strutture che svolgono funzioni logistiche e strumentali, salvo specifiche esigenze organizzative, derivanti anche dalle connessioni con la rete periferica, riducendo, in ogni caso, il numero degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale adibiti allo svolgimento di tali compiti. Le dotazioni organiche del personale con qualifica dirigenziale sono corrispondentemente ridotte, ferma restando la possibilita' dell'immissione di nuovi dirigenti, nei termini previsti dall'articolo 1, comma 404, lettera a) , della legge 27 dicembre 2006, n. 296; b) a ridurre il contingente di personale adibito allo svolgimento di compiti logistico-strumentali e di supporto in misura non inferiore al dieci per cento con contestuale riallocazione delle risorse umane eccedenti tale limite negli uffici che svolgono funzioni istituzionali; c) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, apportando una riduzione non inferiore al dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale. 2. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui al comma 1, le amministrazioni possono disciplinare, mediante appositi accordi, forme di esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, compresa la gestione del personale, nonche' l'utilizzo congiunto delle risorse umane in servizio presso le strutture centrali e periferiche. 3. Con i medesimi provvedimenti di cui al comma 1, le amministrazioni dello Stato rideterminano la rete periferica su base regionale o interregionale, oppure, in alternativa, provvedono alla riorganizzazione delle esistenti strutture periferiche nell'ambito (( delle prefetture - uffici territoriali del Governo )) nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 1, comma 404, lettera c) , della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 4. (( Ai fini dell'attuazione delle misure previste dal comma 1, lettera a) da parte dei Ministeri possono essere computate altresi' le riduzioni derivanti dai regolamenti emanati, nei termini di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 1, comma 404, lettera a) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, avuto riguardo anche ai Ministeri esistenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121. In ogni caso per le amministrazioni che hanno gia' adottato i predetti regolamenti resta salva la possibilita' di provvedere alla copertura dei posti di funzione dirigenziale generale previsti in attuazione delle relative disposizioni, nonche' nelle disposizioni di rango primario successive alla data di entrata in vigore della citata legge n. 296 del 2006 )). In considerazione delle esigenze di compatibilita' generali nonche' degli assetti istituzionali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri assicura il conseguimento delle corrispondenti economie con l'adozione di provvedimenti specifici del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive integrazioni e modificazioni, che tengono comunque conto dei criteri e dei principi di cui al presente articolo. 5. Sino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1 le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data del (( 30 settembre 2008 )). Sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilita' avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto. (( 5-bis. Al fine di assicurare il rispetto della disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva proporzionale di posti nel pubblico impiego, gli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato, inclusi gli enti previdenziali situati sul territorio della provincia autonoma di Bolzano, sono autorizzati per l'anno 2008 ad assumere personale risultato vincitore o idoneo a seguito di procedure concorsuali pubbliche nel limite di spesa pari a 2 milioni di euro a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 527, della legge 24 dicembre 2006, n. 296 )). 6. Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a quanto previsto dai commi 1 e 4 e' fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto. (( 6-bis. Restano escluse dall'applicazione del presente articolo le strutture del comparto sicurezza, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, fermi restando gli obiettivi fissati ai sensi del presente articolo da conseguire da parte di ciascuna amministrazione )). Art. 75. Autorita' indipendenti (( Soppresso )). Art. 76. Spese di personale per gli enti locali e delle camere di commercio 1. All'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni e' aggiunto alla fine il seguente periodo: "ai fini dell'applicazione della presente norma, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione continuata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche' per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente". (( 2. In attesa dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 6, le deroghe previste dall'articolo 3, comma 121, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono sospese, ad eccezione dei comuni con un numero massimo di dipendenti a tempo pieno non superiore a dieci )). 3. L'articolo 82, comma 11, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "La corresponsione dei gettoni di presenza e' comunque subordinata alla effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni; il regolamento ne stabilisce termini e modalita". 4. In caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno nell'esercizio precedente e' fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresi' divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione. 5. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilita' interno assicurano la riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, con particolare riferimento alle dinamiche di crescita della spesa per la contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali. 6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro novanta giorni (( dalla data di entrata in vigore )) del presente decreto, previo accordo tra Governo, regioni e autonomie locali da concludersi in sede di conferenza unificata, sono definiti parametri e criteri di virtuosita', con correlati obiettivi differenziati di risparmio, tenuto conto delle dimensioni demografiche degli enti, delle percentuali di incidenza delle spese di personale attualmente esistenti rispetto alla spesa corrente e dell'andamento di tale tipologia di spesa nel quinquennio precedente. In tale sede sono altresi' definiti: a) criteri e modalita' per estendere la norma anche agli enti non sottoposti al patto di stabilita' interno; b) criteri e parametri - con riferimento agli articoli 90 e 110 (( del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 )) , e considerando in via prioritaria il rapporto tra la popolazione dell'ente ed il numero dei dipendenti in servizio - volti alla riduzione dell'affidamento di incarichi a soggetti esterni all'ente, con particolare riferimento agli incarichi dirigenziali e alla fissazione di tetti retributivi non superabili in relazione ai singoli incarichi e di tetti di spesa complessivi per gli enti; c) criteri e parametri - considerando quale base di riferimento il rapporto tra numero dei dirigenti e dipendenti in servizio negli enti - volti alla riduzione dell'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico. (( 6-bis. Sono ridotti dell'importo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 i trasferimenti erariali a favore delle comunita' montane. Alla riduzione si procede intervenendo prioritariamente sulle comunita' che si trovano ad una altitudine media inferiore a settecentocinquanta metri sopra il livello del mare. All'attuazione del presente comma si provvede con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze )). 7. Fino all'emanazione del decreto di cui al (( comma 6 )) e' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale e' pari o superiore al 50% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale. 8. Il personale delle aziende speciali create dalle camere di commercio, (( industria, artigianato e agricoltura )) non puo' transitare, in caso di cessazione dell'attivita' delle aziende medesime, alle camere di commercio, (( industria, artigianato e agricoltura )) di riferimento, se non previa procedura selettiva di natura concorsuale e, in ogni caso, a valere sui contingenti di assunzioni effettuabili in base alla vigente normativa. Sono disapplicate le eventuali disposizioni statutarie o regolamentari in contrasto con il presente articolo. Capo III Patto di stabilita' interno Art. 77. Patto di stabilita' interno 1. Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009/2011 nelle misure seguenti in termini di fabbisogno e indebitamento netto: a) il settore regionale per 1.500, 2.300 e 4.060 milioni, rispettivamente, per gli anni 2009, 2010 e 2011; b) il settore locale per 1.650, 2.900 e 5.140 milioni, rispettivamente, per gli anni 2009, 2010 e 2011. 2. Nel caso in cui non fossero approvate entro il 31 luglio 2008 le disposizioni legislative per la disciplina del nuovo patto di stabilita' interno, volta a conseguire gli effetti finanziari di cui al comma 1, gli stanziamenti relativi agli interventi individuati nell'elenco 2 annesso (( al presente decreto )) sono accantonati e possono essere utilizzati solo dopo l'approvazione delle predette disposizioni legislative. (( 2-bis. Al fine di pervenire alla successiva sostituzione dei trasferimenti statali in coerenza con l'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, e' istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo unico in cui far confluire tutti i trasferimenti erariali attribuiti alle regioni per finanziare funzioni di competenza regionale. 2-ter. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati, procede all'individuazione dei trasferimenti di cui al comma 2-bis. Il fondo e' costituito nell'anno 2010 e i criteri di ripartizione sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Lo schema di decreto e' trasmesso al Parlamento per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il parere deve essere espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione. 2-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio )). Art. 77-bis. (( Patto di stabilita' interno per gli enti locali )) (( 1. Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009-2011 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 31, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione )). (( 2. La manovra finanziaria e' fissata in termini di riduzione del saldo tendenziale di comparto per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 )). (( 3. Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti applicano al saldo dell'anno 2007, calcolato in termini di competenza mista ai sensi del comma 5, le seguenti percentuali: a) se l'ente ha rispettato il patto di stabilita' per l'anno 2007 e presenta un saldo per lo stesso anno 2007, in termini di competenza mista, negativo, le percentuali sono: 1) per le province: 17 per cento per l'anno 2009, 62 per cento per l'anno 2010 e 125 per cento per l'anno 2011; 2) per i comuni: 48 per cento per l'anno 2009, 1997 per cento per l'anno 2010 e 165 per cento per l'anno 2011; b) se l'ente ha rispettato il patto di stabilita' per l'anno 2007 e presenta un saldo per lo stesso anno 2007, in termini di competenza mista, positivo, le percentuali sono: 1) per le province: 10 per cento per l'anno 2009, 10 per cento per l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno 2011; 2) per i comuni: 10 per cento per l'anno 2009, 10 per cento per l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno 2011; c) se l'ente non ha rispettato il patto di stabilita' per l'anno 2007 e presenta un saldo per lo stesso anno 2007, in termini di competenza mista, positivo, le percentuali sono: 1) per le province: 0 per cento per l'anno 2009, 0 per cento per l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno 2011; 2) per i comuni: 0 per cento per l'anno 2009, 0 per cento per l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno 2011; d) se l'ente non ha rispettato il patto di stabilita' per l'anno 2007 e presenta un saldo per lo stesso anno 2007, in termini di competenza mista, negativo, le percentuali sono: 1) per le province: 22 per cento per l'anno 2009, 80 per cento per l'anno 2010 e 150 per cento per l'anno 2011; 2) per i comuni: 70 per cento per l'anno 2009, 110 per cento per l'anno 2010 e 180 per cento per l'anno 2011. )) (( 4. Per gli enti per i quali negli anni 2004-2005, anche per frazione di anno, l'organo consiliare era stato commissariato ai sensi dell'articolo 141 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, si applicano ai fini del patto di stabilita' interno le stesse regole degli enti di cui al comma 3, lettera b) del presente articolo )). (( 5. Il saldo finanziario calcolato in termini di competenza mista e' costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti. 6. Gli enti di cui al comma 3, lettere a) e d) devono conseguire, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, un saldo finanziario in termini di competenza mista almeno pari al corrispondente saldo finanziario dell'anno 2007, quale risulta dai conti consuntivi, migliorato dell'importo risultante dall'applicazione delle percentuali indicate nelle stesse lettere a) e d). 7. Gli enti di cui al comma 3, lettere b) e c) devono conseguire, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, un saldo finanziario in termini di competenza mista almeno pari al corrispondente saldo finanziario dell'anno 2007, quale risulta dai conti consuntivi, peggiorato dell'importo risultante dall'applicazione delle percentuali indicate nelle stesse lettere b) e c). 8. Le risorse derivanti dalla cessione di azioni o quote di societa' operanti nel settore dei servizi pubblici locali e le risorse derivanti dalla vendita del patrimonio immobiliare non sono conteggiate ai fini dei saldi utili per il rispetto del patto di stabilita' interno se destinate alla realizzazione di investimenti infrastrutturali o alla riduzione del debito. 9. Per l'anno 2009, nel caso in cui l'incidenza percentuale dell'importo di cui al comma 3, lettere a) e d), sull'importo delle spese finali dell'anno 2007, al netto delle concessioni di crediti, risulti per i comuni superiore al 20 per cento, il comune deve considerare come obiettivo del patto di stabilita' interno l'importo corrispondente al 20 per cento della spesa finale )). (( 10. Al fine di ricondurre la dinamica di crescita del debito in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica, le province e i comuni soggetti al patto di stabilita' interno possono aumentare, a decorrere dall'anno 2010, la consistenza del proprio debito al 31 dicembre dell'anno precedente in misura non superiore alla percentuale annualmente determinata, con proiezione triennale e separatamente tra i comuni e le province, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sulla base degli obiettivi programmatici indicati nei Documenti di programmazione economico-finanziaria. Resta fermo il limite di indebitamento stabilito dall'art. 204 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni )). (( 11. Nel caso in cui la provincia o il comune soggetto al patto di stabilita' interno registri per l'anno precedente un rapporto percentuale tra la consistenza complessiva del proprio debito e il totale delle entrate correnti, al netto dei trasferimenti statali e regionali, superiore alla misura determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, la percentuale di cui al comma 10 e' ridotta di un punto. Il rapporto percentuale e' aggiornato con cadenza triennale )). (( 12. Il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano le disposizioni del patto di stabilita' interno deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e spesa in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto medesimo. A tal fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilita' interno )). (( 13. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilita' interno, il rimborso per le trasferte dei consiglieri comunali e provinciali e', per ogni chilometro, pari a un quinto del costo di un litro di benzina )). (( 14. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilita' interno e per acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla loro situazione debitoria, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono semestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilita' interno nel sito web "www.pattostabilita.rgs.tesoro.it", le informazioni riguardanti le risultanze in termini di competenza mista, attraverso un prospetto e con le modalita' definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. Con lo stesso decreto e' definito il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente ai sensi dei commi 6 e 7. La mancata trasmissione del prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici costituisce inadempimento al patto di stabilita' interno. La mancata comunicazione al sistema web della situazione di commissariamento ai sensi del comma 18, secondo le indicazioni di cui al decreto previsto dal primo periodo del presente comma, determina per l'ente inadempiente l'assoggettamento alle regole del patto di stabilita' interno )). (( 15. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno, ciascuno degli enti di cui al comma 1 e' tenuto a inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una certificazione del saldo finanziario in termini di competenza mista conseguito, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, secondo un prospetto e con le modalita' definiti dal decreto di cui al comma 14. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto di stabilita' interno. Nel caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto, non si applicano le disposizioni di cui al comma 20, ma si applicano solo quelle di cui al comma 4 dell'art. 76 )). (( 16. Qualora dai conti della tesoreria statale degli enti locali si registrino prelevamenti non coerenti con gli impegni in materia di obiettivi di debito assunti con l'Unione europea, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, adotta adeguate misure di contenimento dei prelevamenti )). (( 17. Gli enti istituiti negli anni 2007 e 2008 sono soggetti alle regole del patto di stabilita' interno, rispettivamente, dagli anni 2010 e 2011 assumendo, quale base di calcolo su cui applicare le regole, le risultanze, rispettivamente, degli esercizi 2008 e 2009 )). (( 18. Gli enti locali commissariati ai sensi dell'art. 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono soggetti alle regole del patto di stabilita' interno dall'anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali. )) (( 19. Le informazioni previste dai commi 14 e 15 sono messe a disposizione dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo modalita' e contenuti individuati tramite apposite convenzioni )). (( 20. In caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno relativo agli anni 2008-2011, alla provincia o comune inadempiente sono ridotti del 5 per cento i contributi ordinari dovuti dal Ministero dell'interno per l'anno successivo. Inoltre, l'ente inadempiente non puo', nell'anno successivo a quello dell'inadempienza: a) impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio; b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione, da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilita' interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non puo' procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione. )) (( 21. Restano altresi' ferme, per gli enti inadempienti al patto di stabilita' interno, le disposizioni recate dal comma 4 dell'art. 76. )) (( 22. Le misure di cui ai commi 20, lettera a) e 21 non concorrono al perseguimento degli obiettivi assegnati per l'anno in cui le misure vengono attuate. )) (( 23. Qualora venga conseguito l'obiettivo programmatico assegnato al settore locale, le province e i comuni virtuosi possono, nell'anno successivo a quello di riferimento, escludere dal computo del saldo di cui al comma 15 un importo pari al 70 per cento della differenza, registrata nell'anno di riferimento, tra il saldo conseguito dagli enti inadempienti al patto di stabilita' interno e l'obiettivo programmatico assegnato. La virtuosita' degli enti e' determinata attraverso la valutazione della posizione di ciascun ente rispetto ai due indicatori economico-strutturali di cui al comma 24. L'assegnazione a ciascun ente dell'importo da escludere e' determinata mediante una funzione lineare della distanza di ciascun ente virtuoso dal valore medio degli indicatori individuato per classe demografica. Le classi demografiche considerate sono: a) per le province: 1) province con popolazione fino a 400.000 abitanti; 2) province con popolazione superiore a 400.000 abitanti; b) per i comuni: 1) comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 50.000 abitanti; 2) comuni con popolazione superiore a 50.000 e fino a 100.000 abitanti; 3) comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti. )) (( 24. Gli indicatori di cui al comma 23 sono finalizzati a misurare il grado di rigidita' strutturale dei bilanci e il grado di autonomia finanziaria degli enti )). (( 25. Per le province l'indicatore per misurare il grado di autonomia finanziaria non si applica sino all'attuazione del federalismo fiscale )). (( 26. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono definiti i due indicatori economico-strutturali di cui al comma 24 e i valori medi per fasce demografiche sulla base dei dati annualmente acquisiti attraverso la certificazione relativa alla verifica del rispetto del patto di stabilita' interno. Con lo stesso decreto sono definite le modalita' di riparto in base agli indicatori. Gli importi da escludere dal patto sono pubblicati nel sito web "www.pattostabilita.rgs.tesoro.it" del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. A decorrere dall'anno 2010, l'applicazione degli indicatori di cui ai commi 23 e 24 dovra' tenere conto, oltre che delle fasce demografiche, anche delle aree geografiche da individuare con il decreto di cui al presente comma )). (( 27. Resta ferma l'applicazione di quanto stabilito dall'art. 1, comma 685-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotto dall'art. 1, comma 379, lettera i), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in relazione all'attivazione di un nuovo sistema di acquisizione dei dati di competenza finanziaria )). (( 28. Le disposizioni recate dal presente articolo sono aggiornate anche sulla base dei nuovi criteri adottati in sede europea ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilita' e crescita )). (( 29. Le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 si applicano anche ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti )). (( 30. Resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU). )) (( 31. Le disposizioni del presente articolo si applicano, per il periodo rispettivamente previsto, fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilita' interno nel rispetto dei saldi fissati )). (( 32. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 4, del citato decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, entro il 30 aprile 2009, i comuni trasmettono al Ministero dell'interno la certificazione del mancato gettito accertato, secondo modalita' stabilite con decreto del medesimo Ministero )). Art. 77-ter. (( Patto di stabilita' interno delle regioni delle province autonome )) (( 1. Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009-2011 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 19, che costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione )). (( 2. Continua ad applicarsi la sperimentazione sui saldi di cui all'articolo 1, comma 656, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 )). (( 3. In attesa dei risultati della sperimentazione di cui al comma 2, per gli anni 2009-2011, il complesso delle spese finali di ciascuna regione a statuto ordinario, determinato ai sensi del comma 4, non puo' essere superiore, per l'anno 2009, al corrispondente complesso di spese finali determinate sulla base dell'obiettivo programmatico per l'anno 2008 diminuito dello 0,6 per cento, e per gli anni 2010 e 2011, non puo' essere rispettivamente superiore al complesso delle corrispondenti spese finali dell'anno precedente, calcolato assumendo il pieno rispetto del patto di stabilita' interno, aumentato dell'1,0 per cento per l'anno 2010 e diminuito dello 0,9 per cento per l'anno 2011. L'obiettivo programmatico per l'anno 2008 e' quello risultante dall'applicazione dell'articolo 1, comma 657, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 )). (( 4. Il complesso delle spese finali e' determinato dalla somma delle spese correnti ed in conto capitale, al netto delle: a) spese per la sanita', cui si applica la specifica disciplina di settore; b) spese per la concessione di crediti. 5. Le spese finali sono determinate sia in termini di competenza sia in termini di cassa. 6. Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente, con il Ministro dell'economia e delle finanze il livello complessivo delle spese correnti e in conto capitale, nonche' dei relativi pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2009-2011; a tale fine, entro il 31 ottobre di ciascun anno precedente, il presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze. In caso di mancato accordo si applicano le disposizioni stabilite per le regioni a statuto ordinario. Per gli enti locali dei rispettivi territori provvedono alle finalita' correlate al patto di stabilita' interno le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, esercitando le competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Qualora le predette regioni e province autonome non provvedano entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente, si applicano, per gli enti locali dei rispettivi territori, le disposizioni previste per gli altri enti locali in materia di patto di stabilita' interno. 7. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono al riequilibrio della finanza pubblica, oltre che nei modi stabiliti dal comma 6, anche con misure finalizzate a produrre un risparmio per il bilancio dello Stato, mediante l'assunzione dell'esercizio di funzioni statali, attraverso l'emanazione, con le modalita' stabilite dai rispettivi statuti, di specifiche norme di attuazione statutaria; tali norme di attuazione precisano le modalita' e l'entita' dei risparmi per il bilancio dello Stato da ottenere in modo permanente o comunque per annualita' definite. 8. Sulla base degli esiti della sperimentazione di cui al comma 2, le norme di attuazione devono altresi' prevedere le disposizioni per assicurare in via permanente il coordinamento tra le misure di finanza pubblica previste dalle leggi costituenti la manovra finanziaria dello Stato e l'ordinamento della finanza regionale previsto da ciascuno statuto speciale e dalle relative norme di attuazione. 9. Sulla base degli esiti della sperimentazione di cui al comma 2 si procede, anche nei confronti di una sola o piu' regioni, a ridefinire con legge le regole del patto di stabilita' interno e l'anno di prima applicazione delle regole. Le nuove regole devono comunque tenere conto del saldo in termini di competenza mista calcolato quale somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano puo' essere assunto a riferimento, con l'accordo di cui al comma 6, il saldo finanziario anche prima della conclusione del procedimento e dell'approvazione del decreto previsto dall'articolo 1, comma 656, della legge n. 296 del 2006, a condizione che la sperimentazione effettuata secondo le regole stabilite dal presente comma abbia conseguito esiti positivi per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica. 10. Resta ferma la facolta' delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di estendere le regole del patto di stabilita' interno nei confronti dei loro enti ed organismi strumentali, nonche' degli enti ad ordinamento regionale o provinciale. 11. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi riferiti ai saldi di finanza pubblica, la regione, sulla base di criteri stabiliti in sede di consiglio delle autonomie locali, puo' adattare per gli enti locali del proprio territorio le regole e i vincoli posti dal legislatore nazionale, in relazione alla diversita' delle situazioni finanziarie esistenti nelle regioni stesse, fermo restando l'obiettivo complessivamente determinato in applicazione dell'articolo 77-bis per gli enti della regione e risultante dalla comunicazione effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato alla regione interessata. 12. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilita' interno e per acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla propria situazione debitoria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilita' interno nel sito "www.pattostabilita.rgs.tesoro.it" le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza sia quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalita' definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 13. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno, ciascuna regione e provincia autonoma e' tenuta ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente e dal responsabile del servizio finanziario secondo un prospetto e con le modalita' definite dal decreto di cui al comma 12. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto di stabilita' interno. Nel caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto, non si applicano le disposizioni di cui al comma 15 del presente articolo, ma si applicano solo quelle di cui al comma 4 dell'articolo 76. 14. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno, ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma e' tenuta ad osservare quanto previsto dalle norme di attuazione statutaria emanate ai sensi del comma 8. Fino alla emanazione delle predette norme di attuazione statutaria si provvede secondo quanto disposto dall'accordo concluso ai sensi del comma 6. 15. In caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno relativo agli anni 2008-2011 la regione o la provincia autonoma inadempiente non puo' nell'anno successivo a quello dell'inadempienza: a) impegnare spese correnti, al netto delle spese per la sanita', in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio; b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie e finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilita' interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non puo' procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione. 16. Restano altresi' ferme per gli enti inadempienti al patto di stabilita' interno le disposizioni recate dal comma 4 dell'articolo 76. 17. Continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 664, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, introdotto dall'articolo 1, comma 675, della legge n. 296 del 2006. 18. Le disposizioni recate dal presente articolo sono aggiornate anche sulla base dei nuovi criteri che vengono adottati in sede europea ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilita' e crescita. 19. Resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, la sospensione del potere delle regioni di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad esse attribuiti con legge dello Stato di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126. 20. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per il periodo rispettivamente previsto fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilita' interno nel rispetto dei saldi fissati )). Art. 77-quater. (( Modifiche della tesoreria unica ed eliminazione della rilevazione dei flussi trimestrali di cassa )) (( 1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, come modificato dal comma 7 del presente articolo, e' estesa: a) alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con le disposizioni statutarie e con quelle di cui all'articolo 77-ter; b) a tutti gli enti locali di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, assoggettati al sistema di tesoreria unica; c) alle Aziende sanitarie locali, alle Aziende ospedaliere, compresi le aziende ospedaliero-universitarie di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e i policlinici universitari a gestione diretta, agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, agli Istituti zooprofilattici sperimentali e alle Agenzie sanitarie regionali. 2. Le somme che affluiscono mensilmente a titolo di imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) e addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) ai conti correnti di tesoreria di cui all'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, intestati alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, sono accreditate, entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo, presso il tesoriere regionale o provinciale. Resta ferma per le regioni a statuto ordinario, fino alla determinazione definitiva della quota di compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto (IVA), l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e all'articolo 1, comma 321, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni. Conseguentemente le eventuali eccedenze di gettito IRAP e addizionale regionale all'IRPEF - con esclusione degli effetti derivanti dalle manovre eventualmente disposte dalla regione - rispetto alle previsioni delle imposte medesime effettuate ai fini del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato sono riversate all'entrata statale in sede di conguaglio. Resta altresi' ferma, per la Regione siciliana, l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 )). (( 3. L'anticipazione mensile per il finanziamento della spesa sanitaria, di cui all'articolo 1, comma 796, lettera d) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a favore delle regioni a statuto ordinario e della Regione siciliana, e' accreditata sulle contabilita' speciali infruttifere al netto delle somme cumulativamente trasferite a titolo di IRAP e di addizionale regionale all'IRPEF e delle somme trasferite ai sensi del comma 4 del presente articolo per le regioni a statuto ordinario e del comma 5 per la Regione siciliana. In caso di necessita' i recuperi delle anticipazioni sono effettuati anche a valere sulle somme affluite nell'esercizio successivo sui conti correnti di cui all'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ovvero sulle somme da erogare a qualsiasi titolo a carico del bilancio statale )). (( 4. Nelle more del perfezionamento del riparto delle somme di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, la compartecipazione IVA e' corrisposta alle regioni a statuto ordinario nella misura risultante dall'ultimo riparto effettuato, previo accantonamento di un importo corrispondente alla quota del finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario condizionata alla verifica degli adempimenti regionali, ai sensi della legislazione vigente. 5. Alla Regione siciliana sono erogate le somme spettanti a titolo di Fondo sanitario nazionale, quale risulta dall'Intesa espressa, ai sensi delle norme vigenti, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilita' finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, previo accantonamento di un importo corrispondente alla quota del finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario condizionata alla verifica degli adempimenti regionali, ai sensi delle legislazione vigente )). (( 6. Al fine di assicurare un'ordinata gestione degli effetti derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo, in funzione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e successive modificazioni, all'articolo 1, comma 321, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le regioni possono accantonare le somme relative all'IRAP e all'addizionale regionale all'IRPEF accertate in eccesso rispetto agli importi delle medesime imposte spettanti a titolo di finanziamento del fabbisogno sanitario dell'anno di riferimento, quale risulta dall'Intesa espressa ai sensi delle norme vigenti, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilita' finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, e rispetto agli importi delle medesime imposte derivanti dall'attivazione della leva fiscale regionale per il medesimo anno. A tal fine, con riferimento alle manovre fiscali regionali sull'IRAP e sull'addizionale regionale all'IRPEF, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle Finanze quantifica annualmente i gettiti relativi all'ultimo anno consuntivabile indicando contestualmente una stima dei gettiti relativi a ciascuno degli anni compresi nel quadriennio successivo all'anno di consuntivazione e ne da' comunicazione alle regioni )). (( 7. Il comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e' sostituito dal seguente: "2. Le entrate costituite da assegnazioni, contributi e quanto altro proveniente direttamente dal bilancio dello Stato devono essere versate per le regioni, le province autonome e gli enti locali nelle contabilita' speciali infruttifere ad essi intestate presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Tra le predette entrate sono comprese quelle provenienti da operazioni di indebitamento assistite, in tutto o in parte, da interventi finanziari dello Stato sia in conto capitale che in conto interessi, nonche' quelle connesse alla devoluzione di tributi erariali alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano )).". (( 8. Le risorse trasferite alle strutture sanitarie di cui al comma 1, lettera c) a carico diretto del bilancio statale sono accreditate in apposita contabilita' speciale infruttifera, da aprire presso la sezione di tesoreria provinciale. Le somme giacenti alla data del 31 dicembre 2008 sulle preesistenti contabilita' speciali per spese correnti e per spese in conto capitale, intestate alle stesse strutture sanitarie, possono essere prelevate in quote annuali costanti del venti per cento. Su richiesta della Regione competente, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere concesse deroghe al limite del prelievo annuale del 20 per cento, da riassorbire negli esercizi successivi )). (( 9. A decorrere dal 1° gennaio 2009 cessano di avere efficacia le disposizioni relative alle sperimentazioni per il superamento della tesoreria unica, attuate con i decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 31855 del 4 settembre 1998 e n. 152772 del 3 giugno 1999 e con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze n. 59453 del 19 giugno 2003 e n. 83361 dell'8 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2005 )). (( 10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per il periodo rispettivamente previsto fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilita' interno nel rispetto dei saldi fissati )). (( 11. Gli enti pubblici soggetti al Sistema informativo delle operazioni degli Enti pubblici (SIOPE), istituito ai sensi dell'articolo 28, commi 3, 4 e 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, e i rispettivi tesorieri o cassieri non sono tenuti agli adempimenti relativi alla trasmissione dei dati periodici di cassa, di cui all'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. I prospetti dei dati SIOPE e delle disponibilita' liquide costituiscono un allegato obbligatorio del rendiconto o del bilancio di esercizio. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sono stabilite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le relative modalita' di attuazione. Le sanzioni previste dagli articoli 30 e 32 della legge n. 468 del 1978 per il mancato invio dei prospetti di cassa operano per gli enti inadempienti al SIOPE )). Art. 78. Disposizioni urgenti per Roma capitale 1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi strutturali di risanamento della finanza pubblica e nel rispetto dei principi indicati dall'articolo 119 della Costituzione, nelle more dell'approvazione della legge di disciplina dell'ordinamento, anche contabile, di Roma Capitale ai sensi dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Sindaco del comune di Roma, (( senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato )) , e' nominato Commissario straordinario del Governo per la ricognizione della situazione economico-finanziaria del comune e delle societa' da esso partecipate, con esclusione di quelle quotate nei mercati regolamentati, e per la predisposizione ed attuazione di un piano di rientro dall'indebitamento pregresso. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri: a) sono individuati gli istituti e gli strumenti disciplinati dal Titolo VIII del (( testo unico di cui al )) decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di cui puo' avvalersi il Commissario straordinario, parificato a tal fine all'organo straordinario di liquidazione, fermo restando quanto previsto al comma 6; b) su proposta del Commissario straordinario, sono nominati tre subcommissari, ai quali possono essere conferite specifiche deleghe dal Commissario, uno dei quali scelto tra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, uno tra i dirigenti della Ragioneria generale dello Stato e uno tra gli appartenenti alla carriera prefettizia o dirigenziale del Ministero dell'interno, collocati in posizione di fuori ruolo o di comando per l'intera durata dell'incarico. Per l'espletamento degli anzidetti incarichi gli organi commissariali non hanno diritto ad alcun compenso o indennita', oltre alla retribuzione, anche accessoria, in godimento all'atto della nomina, e si avvalgono delle strutture comunali. I relativi posti di organico sono indisponibili per la durata dell'incarico. 3. La gestione commissariale del comune assume, con bilancio separato rispetto a quello della gestione ordinaria, tutte le entrate di competenza e tutte le obbligazioni assunte alla data del 28 aprile 2008. Le disposizioni dei commi precedenti non incidono sulle competenze ordinarie degli organi comunali relativamente alla gestione del periodo successivo alla data del 28 aprile 2008. 4. Il piano di rientro, con la situazione economico-finanziaria del comune e delle societa' da esso partecipate di cui al comma 1, gestito con separato bilancio, entro il 30 settembre 2008, ovvero entro altro termine indicato nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui ai commi 1 e 2, e' presentato dal Commissario straordinario al Governo, che l'approva entro i successivi trenta giorni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, individuando le coperture finanziarie necessarie per la relativa attuazione nei limiti delle risorse allo scopo destinate a legislazione vigente. E' autorizzata l'apertura di una apposita contabilita' speciale. Al fine di consentire il perseguimento delle finalita' indicate al comma 1, il piano assorbe, anche in deroga a disposizioni di legge, tutte le somme derivanti da obbligazioni contratte, a qualsiasi titolo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche non scadute, e contiene misure idonee a garantire il sollecito rientro dall'indebitamento pregresso. Il Commissario straordinario potra' recedere, entro lo stesso termine di presentazione del piano, dalle obbligazioni contratte dal Comune anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 5. Per l'intera durata del regime commissariale di cui al presente articolo non puo' procedersi alla deliberazione di dissesto di cui all'articolo 246, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 6. I decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui ai commi 1 e 2 prevedono in ogni caso l'applicazione, per tutte le obbligazioni contratte anteriormente alla data di emanazione del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 248 e del comma 12 dell'articolo 255 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Tutte le entrate del comune di competenza dell'anno 2008 e dei successivi anni sono attribuite alla gestione corrente, di competenza degli organi istituzionali dell'Ente. 7. Ai fini dei commi precedenti, per il comune di Roma sono prorogati di sei mesi i termini previsti per l'approvazione del rendiconto relativo all'esercizio 2007, per l'adozione della delibera di cui all'articolo 193, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e per l'assestamento del bilancio relativo all'esercizio 2008. 8. Nelle more dell'approvazione del piano di rientro di cui al presente articolo, la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. concede al comune di Roma una anticipazione di 500 milioni di euro a valere sui primi futuri trasferimenti statali ad esclusione di quelli compensativi per i mancati introiti di natura tributaria. Capo IV Spesa sanitaria e per invalidita' Art. 79. Programmazione delle risorse per la spesa sanitaria (( 1. Al fine di garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009-2011 il finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato e' confermato in 102.683 milioni di euro per l'anno 2009, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 796, lettera a) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e all'articolo 3, comma 139 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed e' determinato in 103.945 milioni di euro per l'anno 2010 e in 106.265 milioni di euro per l'anno 2011, comprensivi dell'importo di 50 milioni di euro, per ciascuno degli anni indicati, a titolo di ulteriore finanziamento a carico dello Stato per l'ospedale pediatrico Bambino Gesu', preventivamente accantonati ed erogati direttamente allo stesso Ospedale, secondo le modalita' di cui alla legge 18 maggio 1995, n. 187, che ha reso esecutivo l'accordo tra il Governo italiano e la Santa Sede, fatto nella Citta' del Vaticano il 15 febbraio 1995. Restano fermi gli adempimenti regionali previsti dalla legislazione vigente, nonche' quelli derivanti dagli accordi e dalle intese intervenute fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano )). (( 1-bis. Per gli anni 2010 e 2011 l'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato derivante da quanto disposto dal comma 1, rispetto al livello di finanziamento previsto per l'anno 2009, e' subordinato alla stipula di una specifica intesa fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, da sottoscrivere entro il 31 ottobre 2008, che, ad integrazione e modifica dell'accordo Stato-regioni dell'8 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001, dell'intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005 e dell'intesa Stato-regioni relativa al Patto per la salute del 5 ottobre 2006, di cui al provvedimento 5 ottobre 2006, n. 2648, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 256 del 3 novembre 2006, contempli ai fini dell'efficentamento del sistema e del conseguente contenimento della dinamica dei costi, nonche' al fine di non determinare tensioni nei bilanci regionali extrasanitari e di non dover ricorrere necessariamente all'attivazione della leva fiscale regionale: a) una riduzione dello standard dei posti letto, diretto a promuovere il passaggio dal ricovero ospedaliero ordinario al ricovero diurno e dal ricovero diurno all'assistenza in regime ambulatoriale; b) l'impegno delle regioni, anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 1, comma 565, lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in connessione con i processi di riorganizzazione, ivi compresi quelli di razionalizzazione e di efficentamento della rete ospedaliera, alla riduzione delle spese di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale anche attraverso: 1) la definizione di misure di riduzione stabile della consistenza organica del personale in servizio e di conseguente ridimensionamento dei fondi della contrattazione integrativa di cui ai contratti collettivi nazionali del predetto personale; 2) la fissazione di parametri standard per l'individuazione delle strutture semplici e complesse, nonche' delle posizioni organizzative e di coordinamento rispettivamente delle aree della dirigenza e del personale del comparto del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto comunque delle disponibilita' dei fondi della contrattazione integrativa, cosi' come rideterminati ai sensi di quanto previsto dal numero 1); c) l'impegno delle regioni, nel caso in cui si profili uno squilibrio di bilancio del settore sanitario, ad attivare anche forme di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie da parte dei cittadini, ivi compresi i cittadini a qualsiasi titolo esenti ai sensi della vigente normativa, prevedendo altresi' forme di attivazione automatica in corso d'anno in caso di superamento di soglie predefinite di scostamento dall'andamento programmatico della spesa. 1-ter. Qualora non venga raggiunta l'Intesa di cui al comma 1-bis entro il 31 ottobre 2008, con la procedura di cui all'articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono fissati lo standard di dotazione dei posti letto nonche' gli ulteriori standard necessari per promuovere il passaggio dal ricovero ospedaliero ordinario al ricovero diurno e dal ricovero diurno all'assistenza in regime ambulatoriale nonche' per le finalita' di cui al comma 1-bis, lettera b) del presente articolo. 1-quater. All'articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo le parole: "di criteri e parametri fissati dal Piano stesso" sono sostituite dalle seguenti: "di linee guida proposte dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed approvate con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano"; b) il terzo periodo e' sostituito dai seguenti: "La predetta modalita' di ammissione al finanziamento e' valida per le linee progettuali attuative del Piano sanitario nazionale fino all'anno 2008. A decorrere dall'anno 2009, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, provvede a ripartire tra le regioni le medesime quote vincolate all'atto dell'adozione della propria delibera di ripartizione delle somme spettanti alle regioni a titolo di finanziamento della quota indistinta di Fondo sanitario nazionale di parte corrente. Al fine di agevolare le regioni nell'attuazione dei progetti di cui al comma 34, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede ad erogare, a titolo di acconto, il 70 per cento dell'importo complessivo annuo spettante a ciascuna regione, mentre l'erogazione del restante 30 per cento e' subordinata all'approvazione da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dei progetti presentati dalle regioni, comprensivi di una relazione illustrativa dei risultati raggiunti nell'anno precedente. Le mancate presentazione ed approvazione dei progetti comportano, nell'anno di riferimento, la mancata erogazione della quota residua del 30 per cento ed il recupero, anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti nell'anno successivo, dell'anticipazione del 70 per cento gia' erogata". 1-quinquies. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 8-sexies, comma 5: 1) al primo periodo, le parole da: "in base ai costi standard" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "tenuto conto, nel rispetto dei principi di efficienza e di economicita' nell'uso delle risorse, anche in via alternativa, di: a) costi standard delle prestazioni calcolati in riferimento a strutture preventivamente selezionate secondo criteri di efficienza, appropriatezza e qualita' dell'assistenza come risultanti dai dati in possesso del Sistema informativo sanitario; b) costi standard delle prestazioni gia' disponibili presso le regioni e le province autonome; c) tariffari regionali e differenti modalita' di remunerazione delle funzioni assistenziali attuate nelle regioni e nelle province autonome"; 2) il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: "Lo stesso decreto stabilisce i criteri generali, nel rispetto del principio del perseguimento dell'efficienza e dei vincoli di bilancio derivanti dalle risorse programmate a livello nazionale e regionale, in base ai quali le regioni adottano il proprio sistema tariffario, articolando tali tariffe per classi di strutture secondo le loro caratteristiche organizzative e di attivita', verificate in sede di accreditamento delle strutture stesse. Le tariffe massime di cui al presente comma sono assunte come riferimento per la valutazione della congruita' delle risorse a carico del Servizio sanitario nazionale. Gli importi tariffari, fissati dalle singole regioni, superiori alle tariffe massime restano a carico dei bilanci regionali. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e' abrogato il decreto del Ministro della sanita' 15 aprile 1994, recante "Determinazione dei criteri generali per la fissazione delle tariffe delle prestazioni di assistenza specialistica, riabilitativa ed ospedaliera", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1994"; b) all'articolo 1, comma 18, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le attivita' e le funzioni assistenziali delle strutture equiparate di cui al citato articolo 4, comma 12, con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, sono esercitate esclusivamente nei limiti di quanto stabilito negli specifici accordi di cui all'articolo 8-quinquies"; c) all'articolo 8-quater, al comma 3, lettera b) dopo le parole: "delle strutture al fabbisogno" sono inserite le seguenti: ", tenendo conto anche del criterio della soglia minima di efficienza che, compatibilmente con le risorse regionali disponibili, deve esser conseguita da parte delle singole strutture sanitarie,"; d) all'articolo 8-quinquies: 1) al comma 2, alinea, le parole: "accordi con le strutture pubbliche ed equiparate" sono sostituite dalle seguenti: "accordi con le strutture pubbliche ed equiparate, comprese le aziende ospedaliero universitarie,"; 2) al comma 2, lettera b) dopo le parole: "distinto per tipologia e per modalita' di assistenza" e' aggiunto il seguente periodo: "Le regioni possono individuare prestazioni o gruppi di prestazioni per i quali stabilire la preventiva autorizzazione, da parte dell'azienda sanitaria locale competente, alla fruizione presso le strutture o i professionisti accreditati."; 3) dopo il comma 2-ter sono aggiunti i seguenti: "2-quater. Le regioni stipulano accordi con le fondazioni istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e con gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e contratti con gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico privati, che sono definiti con le modalita' di cui all'articolo 10 comma 2 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. Le regioni stipulano altresi' accordi con gli istituti, enti ed ospedali di cui agli articoli 41 e 43, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, che prevedano che l'attivita' assistenziale, attuata in coerenza con la programmazione sanitaria regionale, sia finanziata a prestazione in base ai tetti di spesa ed ai volumi di attivita' predeterminati annualmente dalla programmazione regionale nel rispetto dei vincoli di bilancio, nonche' sulla base di funzioni riconosciute dalle regioni, tenendo conto nella remunerazione di eventuali risorse gia' attribuite per spese di investimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni ed integrazioni. Ai predetti accordi e ai predetti contratti si applicano le disposizioni di cui al comma 2, lettere a), b), c), e) ed e-bis. 2-quinquies. In caso di mancata stipula degli accordi di cui al presente articolo, l'accreditamento istituzionale di cui all'articolo 8-quater delle strutture e dei professionisti eroganti prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale interessati e' sospeso". 1-sexies. Al fine di garantire il pieno rispetto degli obiettivi finanziari programmatici di cui al comma 1: a) sono potenziati i procedimenti di verifica delle esenzioni, in base al reddito, dalla partecipazione del cittadino alla spesa sanitaria per le prestazioni di specialistica ambulatoriale a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN). A tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottare entro il 30 settembre 2008, sono individuate le modalita' con le quali l'Agenzia delle entrate mette a disposizione del SSN, tramite il sistema della tessera sanitaria, attuativo dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, le informazioni utili a consentire la verifica della sussistenza del diritto all'esenzione per reddito del cittadino in base ai livelli di reddito di cui all'articolo 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni e integrazioni, individuando l'ultimo reddito complessivo del nucleo familiare, in quanto disponibile al sistema informativo dell'anagrafe tributaria. Per nucleo familiare si intende quello previsto dall'articolo 1 del decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro delle finanze, del 22 gennaio 1993, pubblica nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 1993, e successive modificazioni; b) con il medesimo decreto di cui alla lettera a) sono definite le modalita' con cui il cittadino e' tenuto ad autocertificare presso l'azienda sanitaria locale di competenza la sussistenza del diritto all'esenzione per reddito in difformita' dalle predette informazioni, prevedendo verifiche obbligatorie da parte delle aziende sanitarie locali delle informazioni rese dagli assistiti in contrasto con le informazioni rese disponibili al SSN e, in caso di accertata dichiarazione mendace, il recupero delle somme dovute dall'assistito, pena l'esclusione dello stesso dalla successiva prescrivibilita' di ulteriori prestazioni di specialistica ambulatoriale a carico del SSN; c) per le regioni che, ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, hanno sottoscritto l'Accordo per il perseguimento dell'equilibrio economico nel settore sanitario, una quota delle risorse di cui all'articolo 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, come da ultimo rideterminato dall'articolo 83, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall'articolo 1, comma 796, lettera n), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, puo' essere destinata alla realizzazione di interventi diretti a garantire la disponibilita' di dati economici, gestionali e produttivi delle strutture sanitarie operanti a livello locale, per consentirne la produzione sistematica e l'interpretazione gestionale continuativa, ai fini dello svolgimento delle attivita' di programmazione e di controllo regionale ed aziendale, in attuazione dei piani di rientro. I predetti interventi devono garantire la coerenza e l'integrazione con le metodologie definite nell'ambito del Sistema nazionale di verifica e controllo sulla assistenza sanitaria (SiVeAS), di cui all'articolo 1, comma 288, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, e con i modelli dei dati del Nuovo sistema informativo sanitario nazionale (NSIS). 1-septies. All'articolo 88 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Al fine di realizzare gli obiettivi di economicita' nell'utilizzazione delle risorse e di verifica della qualita' dell'assistenza erogata, secondo criteri di appropriatezza, le regioni assicurano, per ciascun soggetto erogatore, un controllo analitico annuo di almeno il 10 per cento delle cartelle cliniche e delle corrispondenti schede di dimissione, in conformita' a specifici protocolli di valutazione. L'individuazione delle cartelle e delle schede deve essere effettuata secondo criteri di campionamento rigorosamente casuali. Tali controlli sono estesi alla totalita' delle cartelle cliniche per le prestazioni ad alto rischio di inappropriatezza individuate delle regioni tenuto conto di parametri definiti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze )).". 2. Al fine di procedere al rinnovo degli accordi collettivi nazionali con il personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale per il biennio economico 2006-2007, il livello del finanziamento cui concorre ordinariamente lo Stato, di cui al comma 1, e' incrementato di 184 milioni di euro per l'anno 2009 e di 69 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, anche per l'attuazione del Progetto Tessera Sanitaria e, in particolare, per il collegamento telematico in rete dei medici e la ricetta elettronica, di cui al comma 5-bis (( dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla )) legge 24 novembre 2003, n. 326. 3. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, il secondo periodo e' soppresso. Art. 80. Piano straordinario di verifica delle invalidita' civili 1. L'Istituto nazionale (( della previdenza )) sociale (INPS) attua, dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009, un piano straordinario di 200.000 accertamenti di verifica nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidita' civile. 2. Nel caso di accertata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari, si applica l'articolo 5, comma 5, del (( regolamento di cui al )) decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698. 3. Nei procedimenti di verifica, compresi quelli in corso, finalizzati ad accertare, nei confronti di titolari di trattamenti economici di invalidita' civile, la permanenza dei requisiti sanitari necessari per continuare a fruire dei benefici stessi, l'I.N.P.S. dispone la sospensione dei relativi pagamenti qualora l'interessato, a cui sia stata notificata la convocazione, non si presenti a visita medica senza giustificato motivo. Se l'invalido, entro novanta giorni dalla data di notifica della sospensione ovvero della richiesta di giustificazione nel caso in cui tale sospensione sia stata gia' disposta, non fornisce idonee motivazioni circa la mancata presentazione a visita, l'I.N.P.S. provvede alla revoca della provvidenza a decorrere dalla data della sospensione medesima. Ove, invece, siano ritenute valide le giustificazioni addotte, verra' comunicata la nuova data di visita medica alla quale l'interessato non potra' sottrarsi, pena la revoca del beneficio economico dalla data di sospensione, salvo i casi di visite domiciliari richieste dagli interessati o disposte dall'amministrazione. Sono esclusi dalle disposizioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma i soggetti ultrasettantenni, i minori nati affetti da patologie e per i quali e' stata determinata una invalidita' pari al 100 per cento ed i soggetti affetti da patologie irreversibili per i quali, in luogo della automatica sospensione dei pagamenti, si procede obbligatoriamente alla visita domiciliare volta ad accertare la persistenza dei requisiti di invalidita' necessari per il godimento dei benefici economici. 4. Qualora l'invalido non si sottoponga agli ulteriori accertamenti specialistici, eventualmente richiesti nel corso della procedura di verifica, la sospensione dei pagamenti e la revoca del beneficio economico verranno disposte con le medesime modalita' di cui al (( comma 3 )). 5. Ai titolari di patente di guida speciale chiamati a visita per il rinnovo della patente stessa, gli uffici della motorizzazione civile sono autorizzati a rilasciare un permesso di guida provvisorio, valido sino all'esito finale delle procedure di rinnovo. 6. Nei procedimenti giurisdizionali relativi ai verbali di visita emessi dalle commissioni mediche di verifica, finalizzati all'accertamento degli stati di invalidita' civile, cecita' civile e sordomutismo, nonche' ai provvedimenti di revoca emessi dall'I.N.P.S. nella materia di cui al presente articolo la legittimazione passiva spetta all'I.N.P.S. medesimo. 7. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, (( previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano )) , da emanarsi entro trenta giorni (( dalla data di entrata )) in vigore del presente decreto, sono stabiliti termini e modalita' di attuazione del piano straordinario di cui al presente articolo, avuto riguardo, in particolare, alla definizione di criteri selettivi in ragione dell'incidenza territoriale dei beneficiari di prestazioni rispetto alla popolazione residente nonche' alle sinergie con le diverse banche dati presenti nell'ambito (( delle amministrazioni )) pubbliche, tra le quali quelle con l'amministrazione finanziaria e la motorizzazione civile. Titolo IV PEREQUAZIONE TRIBUTARIA Capo I Misure fiscali perequazione tributaria Art. 81. Settori petrolifero e del gas (( 1.-15. (Soppressi). 16. In dipendenza dell'andamento dell'economia e dell'impatto sociale dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico, l'aliquota dell'imposta sul reddito delle societa' di cui all'articolo 75 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e' applicata con una addizionale di 5,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro e che operano nei settori di seguito indicati: a) ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi; b) raffinazione petrolio, produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto e gas naturale; c) produzione o commercializzazione di energia elettrica. Nel caso di soggetti operanti anche in settori diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c), la disposizione del primo periodo si applica qualora i ricavi relativi ad attivita' riconducibili ai predetti settori siano prevalenti rispetto all'ammontare complessivo dei ricavi conseguiti. La medesima disposizione non si applica ai soggetti che producono energia elettrica mediante l'impiego prevalente di biomasse e di fonte solare-fotovoltaica o eolica. 16-bis. I soggetti indicati nel comma 16 che abbiano esercitato l'opzione per la tassazione di gruppo di cui all'articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, assoggettano autonomamente il proprio reddito imponibile all'addizionale prevista dal medesimo comma 16 e provvedono al relativo versamento )). (( 16-ter. I soggetti indicati nel comma 16 che abbiano esercitato, in qualita' di partecipati, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, assoggettano autonomamente il proprio reddito imponibile all'addizionale prevista dal medesimo comma 16 e provvedono al relativo versamento. I soggetti indicati nel comma 16 che abbiano esercitato, in qualita' di partecipanti, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui al citato articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi assoggettano il proprio reddito imponibile all'addizionale prevista dal medesimo comma 16 senza tener conto del reddito imputato dalla societa' partecipata )). 17. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al comma 16 si applica a decorrere dal periodo di imposta (( successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 )). 18. E' fatto divieto agli operatori economici dei settori richiamati al comma 16 di traslare l'onere della maggiorazione d'imposta sui prezzi al consumo. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al precedente periodo. (( L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas presenta, entro il 31 dicembre 2008, una relazione al Parlamento relativa agli effetti delle disposizioni di cui al comma 16 )). 19. Al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l'art. 92 e' aggiunto il seguente: "Art. 92-bis (Valutazione delle rimanenze di alcune categorie di imprese). - 1. La valutazione delle rimanenze finali dei beni indicati all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b) e' effettuata secondo il metodo della media ponderata o del "primo entrato primo uscito", anche se non adottati in bilancio, dalle imprese il cui volume di ricavi supera le soglie previste per l'applicazione degli studi di settore, esercenti le attivita' di: a) ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi; b) raffinazione petrolio, produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, di gas di petrolio liquefatto e di gas naturale. 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, ed anche a quelli che abbiano esercitato, relativamente alla valutazione dei beni fungibili, l'opzione di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38. 3. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo si applicano le disposizioni dei commi 1, 5 e 7, dell'articolo 92.". 20. Le disposizioni di cui al comma 19 hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. 21. Il maggior valore delle rimanenze finali che si determina per effetto della prima applicazione dell'articolo 92-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, anche per le imprese che si sono avvalse dell'opzione di cui all'articolo 13, commi 2 e 4, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, non concorre alla formazione del reddito in quanto escluso ed e' soggetto ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle societa' e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive con l'aliquota del 16 per cento. 22. L'imposta sostitutiva dovuta e' versata in un'unica soluzione contestualmente al saldo dell'imposta personale dovuta per l'esercizio di prima applicazione dell'articolo 92-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917, del 1986. Alternativamente, su opzione del contribuente puo' essere versata in tre rate di eguale importo contestualmente al saldo delle imposte sul reddito relative all'esercizio di prima applicazione dell'articolo 92-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917, del 1986 e dei due esercizi successivi. Sulla seconda e terza rata maturano interessi al tasso annuo semplice del 3 per cento. 23. Il maggior valore assoggettato ad imposta sostitutiva si considera fiscalmente riconosciuto dall'esercizio successivo a quello di prima applicazione dell'articolo 92-bis )) del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917, del 1986; tuttavia fino al terzo esercizio successivo: a) le svalutazioni determinate in base all'articolo 92, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917, del 1986, fino a concorrenza del maggior valore assoggettato ad imposta sostitutiva non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte personali e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, ma determinano la riliquidazione della stessa imposta sostitutiva. In tal caso l'importo corrispondente al 16 per cento di tali svalutazioni e' computato in diminuzione delle rate di eguale importo ancora da versare; l'eccedenza e' compensabile a valere sui versamenti a saldo ed in acconto dell'imposta personale sul reddito; (( a-bis) se la quantita' delle rimanenze finali e' inferiore a quella esistente al termine del periodo d'imposta di prima applicazione dell'articolo 92-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, il valore fiscalmente riconosciuto delle quantita' vendute e' ridotto del maggior valore assoggettato ad imposta sostitutiva. In tal caso l'importo corrispondente dell'imposta sostitutiva e' computato in diminuzione delle rate di eguale importo ancora da versare; l'eccedenza e' compensabile a valere sui versamenti a saldo e in acconto dell'imposta personale sul reddito; )) b) nel caso di conferimento dell'azienda comprensiva di tutte o parte delle rimanenze di cui all'articolo 92-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917, del 1986, il diritto alla riliquidazione e l'obbligo di versamento dell'imposta sostitutiva si trasferiscono sul conferitario, solo nel caso in cui quest'ultimo non eserciti prima del conferimento le attivita' di cui al predetto articolo 92-bis e adotti lo stesso metodo di valutazione del conferente. In caso contrario, si rende definitiva l'imposta sostitutiva in misura corrispondente al maggior valore delle rimanenze conferite cosi' come risultante dall'ultima riliquidazione effettuata dal conferente; fino a concorrenza di tale maggiore valore le svalutazioni determinate dal conferitario in base all'articolo 92, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917, del 1986, concorrono alla formazione del reddito per il 50 per cento del loro ammontare fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2011. 24. Fino al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2011, nel caso di cessione dell'azienda comprensiva di tutte o parte delle rimanenze di cui all'articolo 92-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, l'imposta sostitutiva in misura corrispondente al maggior valore delle rimanenze cedute cosi' come risultante dall'ultima riliquidazione effettuata dal cedente si ridetermina con l'aliquota del 27,5 per cento. 25. L'applicazione dell'articolo 92-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, come introdotto dal comma 19, costituisce deroga ai sensi dell'articolo 2423-bis del codice civile. (( 26.-28. (Soppressi). )) (( 29. E' istituito un Fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare e successivamente anche energetiche e sanitarie dei cittadini meno abbienti. 30. Il Fondo e' alimentato: a) dalle somme riscosse in eccesso dagli agenti della riscossione ai sensi dell'articolo 83, comma 22; b) dalle somme conseguenti al recupero dell'aiuto di Stato dichiarato incompatibile dalla decisione C(2008)869 def. dell'11 marzo 2008 della Commissione; c) dalle somme versate dalle cooperative a mutualita' prevalente di cui all'articolo 82, commi 25 e 26; d) con trasferimenti dal bilancio dello Stato; e) con versamenti a titolo spontaneo e solidale effettuati da chiunque, ivi inclusi in particolare le societa' e gli enti che operano nel comparto energetico. 31. (Soppresso). 32. In considerazione delle straordinarie tensioni cui sono sottoposti i prezzi dei generi alimentari e il costo delle bollette energetiche, nonche' il costo per la fornitura di gas da privati, al fine di soccorrere le fasce deboli di popolazione in stato di particolare bisogno e su domanda di queste, e' concessa ai residenti di cittadinanza italiana che versano in condizione di maggior disagio economico, individuati ai sensi del comma 33, una carta acquisti finalizzata all'acquisto di tali beni e servizi, con onere a carico dello Stato )). (( 33. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto interdipartimentale del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono disciplinati, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente: a) i criteri e le modalita' di individuazione dei titolari del beneficio di cui al comma 32, tenendo conto dell'eta' dei cittadini, dei trattamenti pensionistici e di altre forme di sussidi e trasferimenti gia' ricevuti dallo Stato, della situazione economica del nucleo familiare, dei redditi conseguiti, nonche' di eventuali ulteriori elementi atti a escludere soggetti non in stato di effettivo bisogno; b) l'ammontare del beneficio unitario; c) le modalita' e i limiti di utilizzo del Fondo di cui al comma 29 e di fruizione del beneficio di cui al comma 32 )). (( 33-bis. Per favorire la diffusione della carta acquisti tra le fasce piu' deboli della popolazione, possono essere avviate idonee iniziative di comunicazione )). (( 34. Ai fini dell'attuazione dei commi 32 e 33, che in ogni caso deve essere conseguita entro il 30 settembre 2008, il Ministero dell'economia e delle finanze puo' avvalersi di altre amministrazioni, di enti pubblici, di Poste italiane S.p.a., di SOGEI S.p.a. o di CONSIP S.p.a. )) 35. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero uno dei soggetti di cui questo si avvale ai sensi del comma 34, individua: a) i titolari del beneficio di cui al comma 32, in conformita' alla disciplina di cui al comma 33; b) il gestore del servizio integrato di gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti amministrativi, tenendo conto della disponibilita' di una rete distributiva diffusa in maniera capillare sul territorio della Repubblica, che possa fornire funzioni di sportello relative all'attivazione della carta e alla gestione dei rapporti amministrativi, al fine di minimizzare gli oneri, anche di spostamento, dei titolari del beneficio, e tenendo conto altresi' di precedenti esperienze in iniziative di erogazione di contributi pubblici. 36. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che detengono informazioni funzionali all'individuazione dei titolari del beneficio di cui al comma 32 o all'accertamento delle dichiarazioni da questi effettuate per l'ottenimento dello stesso, forniscono, in conformita' alle leggi che disciplinano i rispettivi ordinamenti, dati, notizie, documenti e ogni ulteriore collaborazione richiesta dal Ministero dell'economia e delle finanze o dalle amministrazioni o enti di cui questo si avvale, secondo gli indirizzi da questo impartiti. 37. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con apposite convenzioni, promuove il concorso del settore privato al supporto economico in favore dei titolari delle carte acquisti. 38. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 32 a 37 si provvede mediante utilizzo del Fondo di cui (( al comma 29 )). (( 38-bis. Entro sei mesi dall'approvazione del decreto di cui al comma 33 e successivamente entro il 31 dicembre di ogni anno, il Governo presenta una relazione al Parlamento sull'attuazione della carta acquisti di cui al comma 32 )). (( 38-ter. La dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' integrata a valere sulla quota delle maggiori entrate derivanti dalle modifiche normative previste dagli articoli 81 e 82 del presente decreto, dell'importo di 168 milioni di euro per l'anno 2008, 267,3 milioni di euro per l'anno 2009, 71,7 milioni di euro per l'anno 2010 e 77,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. Il medesimo fondo e' ridotto di 168 milioni di euro nel 2008 e di 267 milioni di euro nel 2009. )) Art. 82. Banche, assicurazioni, fondi di investimento immobiliari "familiari" e cooperative 1. All'art. 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 5 e' inserito il seguente: "5-bis Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti del 1996 per cento del loro ammontare. Nell'ambito del consolidato nazionale di cui agli articoli da 117 a 129, l'ammontare complessivo degli interessi passivi maturati in capo a soggetti (( di cui al periodo precedente )) partecipanti al consolidato a favore di altri soggetti partecipanti sono integralmente deducibili sino a concorrenza dell'ammontare complessivo degli interessi passivi maturati in capo ai soggetti partecipanti a favore di soggetti estranei al consolidato. La societa' o ente controllante opera la deduzione integrale degli interessi passivi di cui al periodo precedente in sede di dichiarazione di cui all'articolo 122, apportando la relativa variazione in diminuzione della somma algebrica dei redditi complessivi netti dei soggetti partecipanti". 2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 5-bis dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917, del 1986, come introdotto dal comma 1, si applicano (( a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. )) Limitatamente al medesimo periodo d'imposta gli interessi passivi di cui al citato comma 5-bis sono deducibili nei limiti del 97 per cento del loro ammontare. 3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 96 per cento del loro ammontare."; b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 96 per cento del loro ammontare."; c) all'articolo 7, comma 2, e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 96 per cento del loro ammontare.". 4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 3 si applicano (( a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 )). Limitatamente al medesimo periodo d'imposta gli interessi passivi di cui al (( comma 3 )) sono deducibili nei limiti del 97 per cento del loro ammontare. 5. Nella determinazione degli acconti dovuti ai fini dell'imposta sul reddito delle societa' e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (( per il medesimo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 )) , in sede di versamento della seconda o unica rata, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni dei commi precedenti. 6. All'articolo 111, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche: a) le parole "pari al 60 per cento" sono sostituite dalle seguenti "pari al 30 per cento"; b) le parole "nei nove esercizi successivi" sono sostituite dalle seguenti "nei diciotto esercizi successivi"; c) le parole "il 50 per cento della medesima riserva sinistri" sono sostituite dalle seguenti "il 75 per cento della medesima riserva sinistri". 7. Le residue quote dell'ammontare complessivo delle variazioni della riserva sinistri di cui all'art. 111, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, che eccede il 60 per cento dell'importo iscritto in bilancio, formate negli esercizi precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e non ancora dedotte, sono deducibili per quote costanti fino al raggiungimento del diciottesimo esercizio successivo a quello di loro formazione. 8. In deroga all'art. 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; nella determinazione degli acconti dovuti per il medesimo periodo di imposta, in sede di versamento della seconda o unica rata, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni dei commi 6 e 7. 9. La percentuale della somma da versare, nei termini e con le modalita' previsti dall'art. 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e' elevata al 75 per cento per l'anno 2008, all'85 per cento per il 2009 e al 95 per cento per gli anni successivi. 10. La percentuale della somma da versare nei termini e con le modalita' previsti dall'art. 9, comma 1-bis della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e' elevata al 14 per cento per l'anno 2008, al 30 per cento per il 2009 e al 40 per cento per gli anni successivi. 11. All'art. 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche: a) le parole: "0,40 per cento", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "0,30 per cento"; b) le parole "nei nove esercizi successivi" sono sostituite dalle seguenti: "nei diciotto esercizi successivi". 12. Le residue quote dell'ammontare complessivo delle svalutazioni eccedenti la misura deducibile in ciascun esercizio ai sensi del comma 3 dell'art. 106 del testo unico (( delle imposte sui redditi )) approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, formate negli esercizi precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e non ancora dedotte, sono deducibili per quote costanti fino al raggiungimento del diciottesimo esercizio successivo a quello in cui esse si sono formate. 13. In deroga all'art. 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi 11 e 12 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; nella determinazione degli acconti dovuti per il medesimo periodo di imposta, in sede di versamento della seconda o unica rata, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni dei commi 11 e 12. (( 13-bis. All'art. 1 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: " 2-bis. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2008, la percentuale indicata nel comma 2 e' aumentata allo 0,350 per cento. Per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2008, la percentuale indicata nel comma 2 e' aumentata allo 0,390 per cento; per il medesimo periodo d'imposta il versamento e' effettuato, a titolo di acconto, entro il 30 novembre 2008, in misura pari allo 0,050 per cento delle riserve del bilancio dell'esercizio per il quale il termine di approvazione scade anteriormente al 25 giugno 2008". )) 14. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art. 5, comma 2, dopo le parole: "ad eccezione delle operazioni (( esenti e imponibili ai sensi dell'articolo 10, primo comma, numeri 8), 8-bis), 8-ter) e 27-quinquies), )) dello stesso decreto" sono aggiunte le seguenti: "nonche' delle locazioni di immobili esenti ai sensi dell'art. 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133 e dell'art. 10, secondo comma, del medesimo decreto n. 633 del 1972"; b) all'articolo 40, comma 1 dopo le parole "27-quinquies) dello stesso decreto" sono inserite le seguenti: "nonche' delle locazioni di immobili esenti ai sensi dell'art. 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e dell'art. 10, secondo comma, del medesimo decreto n. 633 del 1972". 15. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti le modalita' e i termini degli adempimenti e del versamento dell'imposta commisurata ai canoni di locazione maturati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i contratti di locazione in corso alla medesima data e per quelli stipulati successivamente. 16. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 262, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009. Conseguentemente nel comma 264, dell'articolo 1, lettera a) , della legge n. 244 del 2007, sono soppresse le parole ", e al comma 262". 17. A partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente (( decreto )) , ai fondi d'investimento immobiliare chiusi di cui all'articolo 37 del (( testo unico di cui al )) decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che presentano i requisiti indicati nelle lettere a) e b) del (( comma 18 del presente articolo )) , si applica un'imposta patrimoniale sull'ammontare del valore netto dei fondi. La societa' di gestione preleva un ammontare pari all'1 per cento a titolo di imposta patrimoniale. Il valore netto del fondo deve essere calcolato come media annua dei valori risultanti dai prospetti redatti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c) , numero 3) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Nel caso di fondi comuni avviati o cessati in corso d'anno, (( ai fini del calcolo della media annua si assumono, rispettivamente, i valori del patrimonio alla data di avvio o di cessazione del fondo )). Ai fini dell'applicazione della presente disposizione non concorre a formare il valore del patrimonio netto l'ammontare dell'imposta patrimoniale dovuta per il periodo d'imposta e accantonata nel passivo. L'imposta e' corrisposta entro il 16 febbraio dell'anno successivo. Per l'accertamento, la riscossione e le sanzioni dell'imposta non dichiarata o non versata si applicano le disposizioni stabilite in materia di imposte sui redditi. 18. L'imposta di cui al comma 17 (( e' dovuta dai fondi per i quali non sia prevista la quotazione dei certificati in un mercato regolamentato e che abbiano un patrimonio inferiore a 400 milioni di euro qualora sussista almeno uno dei seguenti requisiti: )) a) le quote del fondo siano detenute, da meno di 10 partecipanti salvo che almeno il 50 per cento di tali quote siano detenute da uno o piu' dei soggetti di cui al comma 2 ultimo periodo dell'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dai soggetti indicati nell'art. 6 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, da imprenditori individuali, societa' ed enti se le partecipazioni sono relative all'impresa commerciale (( nonche' da enti pubblici, enti di previdenza obbligatoria ed enti non commerciali di cui all'art. 73, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni; )) (( b) in ogni caso il fondo sia istituito )) ai sensi degli articoli 15 e 16 del regolamento del Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica 24 maggio 1999, n. 228, e piu' dei due terzi delle quote siano detenute complessivamente, nel corso del periodo d'imposta, (( da una o piu' persone fisiche )) legate fra loro da rapporti di parentela o affinita' ai sensi dell'art. 5, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche' da societa' ed enti di cui le persone fisiche medesime detengano il controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, ovvero il diritto di partecipazione agli utili superiore al 50 per cento (( e da trust di cui siano disponenti o beneficiari, salvo che le predette quote siano relative ad imprese commerciali esercitate da soggetti residenti ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti )). (( 18-bis. L'imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modificazioni, realizzati in dipendenza della cessione o del rimborso di quote di partecipazione in fondi d'investimento immobiliare chiusi soggetti alle disposizioni del comma 18 del presente articolo e' dovuta nella misura del 20 per cento. L'imposta e' applicata nella medesima misura al momento della cessione o del rimborso anche qualora le quote siano immesse nei rapporti sui quali sia stata esercitata l'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 461 del 1997, e successive modificazioni. 19. La societa' di gestione del risparmio verifica la sussistenza dei requisiti di cui al comma 18, considerando la media annua del valore delle quote detenute dai partecipanti nel periodo d'imposta. A tal fine, entro il 31 dicembre di ogni anno, i possessori delle quote sono tenuti a rendere apposita comunicazione scritta contenente tutte le informazioni necessarie e aggiornate ai fini dell'applicazione delle disposizioni del comma 18. La societa' di gestione del risparmio segnala all'Agenzia delle entrate i casi in cui i partecipanti al fondo hanno omesso, in tutto o in parte, di rendere la comunicazione di cui al presente comma, non consentendo l'applicazione dell'imposta di cui al comma 17. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti termini e modalita' per la segnalazione di cui al periodo precedente )). 20. La sussistenza (( dei requisiti indicati )) nel comma 18 determina l'applicazione dell'imposta patrimoniale di cui al comma 17 a partire dal periodo d'imposta nel quale esse si verificano. (( Qualora la societa' di gestione del risparmio non abbia potuto applicare l'imposta patrimoniale di cui al comma 17 a seguito della mancata comunicazione delle informazioni di cui al comma 19, l'imposta patrimoniale e' applicata in capo ai partecipanti in proporzione al valore delle quote detenute nel medesimo periodo d'imposta e risultante dai relativi prospetti periodici redatti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c) numero 3), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Per l'accertamento dell'imposta si applicano le disposizioni del titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e le sanzioni sono applicate ai soli soggetti di cui al comma 19 del presente articolo che hanno omesso, in tutto o in parte, la comunicazione alla societa' di gestione del risparmio )). 21. Nell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, le parole: "una ritenuta del 12,50 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "una ritenuta del 20 per cento". (( 21-bis. Nel caso di rimborso delle quote di partecipazione dei fondi comuni di investimento immobiliare la ritenuta prevista dal comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, come modificato dal comma 21 del presente articolo, e' operata sui proventi percepiti con l'aliquota del 12,50 per cento, fino a concorrenza della differenza positiva tra il valore risultante dall'ultimo rendiconto periodico redatto ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera c) numero 3), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, prima della data di entrata in vigore del presente decreto e il costo di sottoscrizione o acquisto )). 22. All'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 5-ter e' inserito il seguente: "5-quater Salvo prova contraria, si considerano residenti nel territorio dello Stato le societa' o enti (( il cui patrimonio sia investito in misura prevalente in quote di fondi )) di investimento immobiliare chiusi di cui all'articolo 37 del (( testo unico di cui al )) decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e siano controllati direttamente o indirettamente, per il tramite di societa' fiduciarie o per interposta persona, da soggetti residenti in Italia. Il controllo e' individuato ai sensi dell'art. 2359, (( commi primo e secondo )) , del codice civile, anche per partecipazioni possedute da soggetti diversi dalle societa'.". 23. Nel comma 2 dell'art. 51 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1986, n. 917, la lettera (( g-bis) )) e' abrogata. 24. La disposizione di cui al comma 23 si applica in relazione alle azioni assegnate ai dipendenti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. (( 24-bis. Al comma 4 dell'articolo 27 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: )) (( "g-bis) i redditi da lavoro dipendente derivanti dall'esercizio di piani di stock option". )) (( 24-ter. L'esclusione dalla base imponibile contributiva, disposta ai sensi della lettera g-bis) del comma 4 dell'articolo 27 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, introdotta dal comma 24-bis del presente articolo, opera in relazione alle azioni assegnate ai dipendenti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. )) 25. Le cooperative a mutualita' prevalente di cui all'art. 2512 del codice civile che presentano in bilancio un debito per finanziamento contratto con i soci superiore a 50 milioni di euro, sempre che tale debito sia superiore al patrimonio netto contabile, comprensivo dell'utile d'esercizio, cosi' come risultanti alla data di approvazione del bilancio d'esercizio, destinano il 5 per cento dell'utile netto annuale al fondo di solidarieta' per i cittadini meno abbienti di cui all'articolo (( 81, commi 29 e 30, del presente decreto )) , secondo le modalita' e i termini stabiliti con decreto non regolamentare emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro della giustizia. 26. La disposizione di cui al comma 25 si applica in relazione agli utili evidenziati nei bilanci relativi all'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e a quello successivo. 27. Il comma 3 dell'articolo 6 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, e' sostituito dal seguente: "3. Sugli interessi corrisposti dalle societa' cooperative e loro consorzi, (( che non soddisfano i requisiti della definizione di piccole e micro imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003 )) , ai propri soci persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, relativamente ai prestiti erogati alle condizioni stabilite dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si applica una ritenuta a titolo di imposta nella misura del 20 per cento.". 28. Al comma 460 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo la lettera b) e' inserita la seguente lettera: " (( b-bis) )) per la quota del 55 per cento degli utili netti annuali delle societa' cooperative di consumo e loro consorzi". 29. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 28 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; nella determinazione degli acconti dovuti per il medesimo periodo di imposta, in sede di versamento della seconda o unica rata, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni del comma 28. Art. 83. Efficienza dell'Amministrazione finanziaria 1. Al fine di garantire maggiore efficacia ai controlli sul corretto adempimento degli obblighi di natura fiscale e contributiva a carico dei soggetti non residenti e di quelli residenti ai fini fiscali da meno di 5 anni, l'I.N.P.S. e l'Agenzia delle entrate predispongono di comune accordo appositi piani di controllo anche sulla base dello scambio reciproco dei dati e delle informazioni in loro possesso. (( L'I.N.P.S. e l'Agenzia delle entrate attivano altresi' uno scambio telematico mensile delle posizioni relative ai titolari di partita IVA e dei dati annuali riferiti ai soggetti che percepiscono utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione, quando l'apporto e' costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro )). 2. L'I.N.P.S. e l'Agenzia delle entrate determinano le modalita' di attuazione della disposizione di cui al comma 1 con apposita convenzione. 3. Nel triennio 2009-2011 l'Agenzia delle entrate realizza un piano di ottimizzazione dell'impiego delle risorse finalizzato ad incrementare la capacita' operativa destinata alle attivita' di prevenzione e repressione della evasione fiscale, rispetto a quella media impiegata agli stessi fini nel biennio 2007-2008, in misura pari ad almeno il 10 per cento. 4. All'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 2-bis e' aggiunto il seguente: "2-ter Il Dipartimento delle finanze con cadenza semestrale fornisce ai comuni, anche per il tramite dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, l'elenco delle iscrizioni a ruolo delle somme derivanti da accertamenti ai quali i comuni abbiano contribuito ai sensi dei commi precedenti.". 5. Ai fini di una piu' efficace prevenzione e repressione dei fenomeni di frode in materia di IVA nazionale e comunitaria l'Agenzia delle entrate, l'Agenzia delle dogane e la Guardia di finanza incrementano la capacita' operativa destinata a tali attivita' anche orientando appositamente loro funzioni o strutture al fine di assicurare: a) l'analisi dei fenomeni e l'individuazione di specifici ambiti di indagine; b) la definizione di apposite metodologie di contrasto; c) la realizzazione di specifici piani di prevenzione e contrasto dei fenomeni medesimi; d) il monitoraggio dell'efficacia delle azioni poste in essere. 6. Il coordinamento operativo tra i soggetti istituzionali di cui al comma 5 e' assicurato mediante un costante scambio informativo anche allo scopo di consentire la tempestiva emissione degli atti di accertamento e l'adozione di eventuali misure cautelari. 7. Gli esiti delle attivita' svolte (( in attuazione delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 )) formano oggetto di apposite relazioni annuali al Ministro dell'economia e delle finanze. 8. Nell'ambito della programmazione dell'attivita' di accertamento relativa agli anni 2009, 2010 e 2011 e' pianificata l'esecuzione di un piano straordinario di controlli finalizzati alla determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche a norma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sulla base di elementi e circostanze di fatto certi desunti dalle informazioni presenti nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria nonche' acquisiti in base agli ordinari poteri istruttori e in particolare a quelli acquisiti ai sensi dell'articolo 32, primo comma, (( numero 7) )) , del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973. 9. Nella selezione delle posizioni ai fini dei controlli di cui al comma 8 e' data priorita' ai contribuenti che non hanno evidenziato nella dichiarazione dei redditi alcun debito d'imposta e per i quali esistono (( elementi indicativi )) di capacita' contributiva. 10. Coerentemente con quanto previsto dall'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la Guardia di finanza contribuisce al piano straordinario di cui al comma 8 destinando una adeguata quota della propria capacita' operativa alle attivita' di acquisizione degli elementi e circostanze di fatto certi necessari per la determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche a norma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973. L'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza definiscono annualmente, d'intesa tra loro, le modalita' della loro cooperazione al piano. 11. Ai fini della realizzazione del piano di cui al comma 8 ed in attuazione della previsione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, i comuni segnalano all'Agenzia delle entrate eventuali situazioni rilevanti per la determinazione sintetica del reddito di cui siano a conoscenza. 12. Al fine di favorire lo scambio di esperienze professionali e amministrative tra le Agenzie fiscali attraverso la mobilita' dei loro dirigenti generali di prima fascia, nonche' di contribuire al perseguimento della maggiore efficienza e funzionalita' di tali Agenzie, su richiesta nominativa del direttore di una Agenzia fiscale, che indica altresi' l'alternativa fra almeno due incarichi da conferire, il Ministro dell'economia e delle finanze assegna a tale Agenzia il dirigente generale di prima fascia in servizio presso altra Agenzia fiscale, sentito il direttore della Agenzia presso la quale e' in servizio il dirigente generale richiesto. Qualora per il nuovo incarico sia prevista una retribuzione complessivamente inferiore a quella percepita dal dirigente generale in relazione all'incarico gia' ricoperto, per la differenza sono fatti salvi gli effetti economici del contratto individuale di lavoro in essere presso l'Agenzia fiscale di provenienza fino alla data di scadenza di tale contratto, in ogni caso senza maggiori oneri rispetto alle risorse assegnate a legislazione vigente alla Agenzia fiscale richiedente. In caso di rifiuto ad accettare gli incarichi alternativamente indicati nella richiesta, il dirigente generale e' in esubero ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 13. All'articolo 67 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, (( sono apportate le seguenti modificazioni: )) a) nel comma 1, lettera b), la parola "sei" e' sostituita dalla seguente: "quattro"; b) nel comma 3, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Meta' dei componenti sono scelti tra i dipendenti di pubbliche amministrazioni ovvero tra soggetti ad esse esterni dotati di specifica competenza professionale attinente ai settori nei quali opera l'agenzia". 14. In sede di prima applicazione della disposizione di cui al comma 13 i comitati di gestione delle Agenzie fiscali in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano automaticamente il trentesimo giorno successivo. 15. Al fine di garantire la continuita' delle funzioni di controllo e monitoraggio dei dati fiscali e finanziari, i diritti dell'azionista della societa' di gestione del sistema informativo dell'amministrazione finanziaria ai sensi dell'articolo 22, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono esercitati dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del (( regolamento di cui al )) decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, che provvede agli atti conseguenti in base alla legislazione vigente. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il presente comma. Il consiglio di amministrazione, composto di cinque componenti, e' conseguentemente rinnovato entro il 30 giugno 2008 senza applicazione dell'articolo 2383, terzo comma, del codice civile. 16. Al fine di assicurare maggiore effettivita' alla previsione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, i comuni, entro i sei mesi successivi alla richiesta di iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero, confermano all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate competente per l'ultimo domicilio fiscale che il richiedente ha effettivamente cessato la residenza nel territorio nazionale. Per il triennio successivo alla predetta richiesta di iscrizione la effettivita' della cessazione della residenza nel territorio nazionale e' sottoposta a vigilanza da parte dei comuni e dell'Agenzia delle entrate, la quale si avvale delle facolta' istruttorie di cui al Titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 17. In fase di prima attuazione delle disposizioni (( del )) comma 16, la specifica vigilanza ivi prevista da parte dei comuni e dell'Agenzia delle entrate viene esercitata anche nei confronti delle persone fisiche che hanno chiesto la iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero a far corso dal 1° gennaio 2006. L'attivita' dei comuni e' anche in questo caso incentivata con il riconoscimento della quota pari al 30 per cento delle maggiori somme relative ai tributi statali riscosse a titolo definitivo previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. 18. Allo scopo di semplificare la gestione dei rapporti con l'Amministrazione fiscale, ispirandoli a principi di reciproco affidamento ed agevolando il contribuente mediante la compressione dei tempi di definizione, nel decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente: "Art. 5-bis (Adesione ai verbali di constatazione). - 1. Il contribuente puo' prestare adesione anche ai verbali di constatazione in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto redatti ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, che consentano l'emissione di accertamenti parziali previsti dall'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 54, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 2. L'adesione di cui al comma 1 puo' avere ad oggetto esclusivamente il contenuto integrale del verbale di constatazione e deve intervenire entro i trenta giorni successivi (( alla data della consegna )) del verbale medesimo mediante comunicazione (( al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate ed all'organo )) che ha redatto il verbale. Entro i sessanta giorni successivi (( alla comunicazione al competente Ufficio dell'Agenzia delle entrate, lo stesso )) notifica al contribuente l'atto di definizione dell'accertamento parziale recante le indicazioni previste (( dall'articolo 7 )). 3. In presenza dell'adesione di cui al comma 1 la misura delle sanzioni applicabili indicata nell'articolo 2, comma 5, e' ridotta alla meta' (( e le somme dovute risultanti dall'atto di definizione dell'accertamento parziale devono essere versate nei termini e con le modalita' di cui all'articolo 8, senza prestazione delle garanzie ivi previste in caso di versamento rateale. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dal giorno successivo alla data di notifica dell'atto di definizione dell'accertamento parziale )). (( 4. In caso di mancato pagamento delle somme dovute di cui al comma 3 il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle predette somme a norma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 )).". (( 18-bis. L'articolo 5-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, si applica con riferimento ai verbali di constatazione consegnati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto )). (( 18-ter. In sede di prima applicazione dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218: )) (( a) il termine per la comunicazione dell'adesione da parte del contribuente ai verbali consegnati entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e' comunque prorogato fino al 30 settembre 2008; )) (( b) il termine per la notifica dell'atto di definizione dell'accertamento parziale relativo ai verbali consegnati al contribuente fino al 31 dicembre 2008 e' comunque prorogato al 30 giugno 2009 )). (( 18-quater. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalita' di effettuazione della comunicazione dell'adesione da parte del contribuente prevista dall'articolo 5-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 )). 19. In funzione dell'attuazione del federalismo fiscale, (( a decorrere )) dal 1° gennaio 2009 gli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, vengono elaborati, (( sentite le associazioni professionali e di categoria )) , anche su base regionale o comunale, ove cio' sia compatibile con la metodologia prevista dal (( comma 1 )) , secondo periodo, dello stesso articolo 62-bis. 20. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di attuazione del comma 19, prevedendo che la elaborazione su base regionale o comunale avvenga con criteri di gradualita' entro il 31 dicembre 2013 e garantendo che alla stessa possano partecipare anche i comuni, in attuazione della previsione di cui articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. 21. All'articolo 22 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: "1-bis In caso di versamento di somme eccedenti almeno cinquanta euro rispetto a quelle complessivamente richieste dall'agente della riscossione, quest'ultimo ne offre la restituzione all'avente diritto notificandogli una comunicazione delle modalita' di restituzione dell'eccedenza. Decorsi tre mesi dalla notificazione senza che l'avente diritto abbia accettato la restituzione, ovvero, per le eccedenze inferiori a cinquanta euro, decorsi tre mesi dalla data del pagamento, l'agente della riscossione riversa le somme eccedenti all'ente creditore ovvero, se tale ente non e' identificato ne' facilmente identificabile, all'entrata del bilancio dello Stato, ad esclusione di una quota pari al 15 per cento, che affluisce ad apposita contabilita' speciale. Il riversamento e' effettuato il giorno 20 dei mesi di giugno e dicembre di ciascun anno. 1-ter La restituzione ovvero il riversamento sono effettuati al netto dell'importo delle spese di notificazione, determinate ai sensi dell'articolo 17, comma 7-ter trattenute dall'agente della riscossione a titolo di rimborso delle spese sostenute per la notificazione. 1-quater Resta fermo il diritto di chiedere, entro l'ordinario termine di prescrizione, la restituzione delle somme eccedenti di cui al comma 1-bis all'ente creditore ovvero allo Stato. In caso di richiesta allo Stato, le somme occorrenti per la restituzione sono prelevate dalla contabilita' speciale prevista dal comma 1-bis e riversate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze". 22. Le somme eccedenti di cui all'articolo 22, comma 1-bis del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, incassate anteriormente al quinto anno precedente la data di entrata in vigore del presente decreto, sono versate entro il 20 dicembre 2008 ed affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al (( Fondo speciale istituito con l'articolo 81, comma 29, del presente decreto )). 23. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 1, sono soppresse le parole da "Se" a "cancellazione dell'ipoteca"; b) nel comma 4, le parole da "l'ultimo" a "mese" sono sostituite dalle seguenti: "nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione"; c) il comma 4-bis e' abrogato. In ogni caso le sue disposizioni continuano a trovare applicazione nei riguardi delle garanzie prestate ai sensi dell'articolo 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. (( 23-bis. All'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: "3-bis. Il pagamento effettuato con i mezzi diversi dal contante individuati ai sensi del comma 3 si considera omesso: a) in caso di utilizzazione di un assegno, se l'assegno stesso risulta scoperto o comunque non pagabile; b) in caso di utilizzazione di una carta di credito, se il gestore della carta non fornisce la relativa provvista finanziaria.". )) (( 23-ter. All'articolo 47-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo la parola: "concessionari" sono inserite le seguenti: "e ai soggetti da essi incaricati" )). 24. All'articolo 79, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo la parola "131", sono inserite le seguenti: ", moltiplicato per tre". (( 25. E' istituito presso il Ministero degli affari esteri il Comitato strategico per lo sviluppo e la tutela all'estero degli interessi nazionali in economia, con compiti di analisi, indirizzo, supporto e coordinamento nel campo dei fenomeni economici complessi propri della globalizzazione quali l'influenza dei fondi sovrani e lo sviluppo sostenibile nei Paesi in via di sviluppo. La composizione del Comitato, ai cui lavori partecipano qualificati rappresentanti di Ministeri, nonche' alte professionalita' ed esperienze tecniche nei suoi settori di intervento, e' definita con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale sono stabilite altresi' le disposizioni generali del suo funzionamento. Le funzioni di segreteria del Comitato sono assicurate, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, dalle strutture del Ministero degli affari esteri. La partecipazione al Comitato e' gratuita. 26.-28. (Soppressi). 28-bis. All'articolo 19-bis1, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: "a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande, con esclusione di quelle inerenti alla partecipazione a convegni, congressi e simili, erogate nei giorni di svolgimento degli stessi, delle somministrazioni effettuate nei confronti dei datori di lavoro nei locali dell'impresa o in locali adibiti a mensa scolastica, aziendale o interaziendale e delle somministrazioni commesse da imprese che forniscono servizi sostitutivi di mense aziendali" sono soppresse. 28-ter. Le disposizioni di cui al comma 28-bis si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° settembre 2008. 28-quater. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 109, comma 5, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell'articolo 95, sono deducibili nella misura del 75 per cento"; b) all'articolo 54, comma 5, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75 per cento e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2 per cento dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta.". 28-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 28-quater entrano in vigore a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008. Nella determinazione degli acconti dovuti per il medesimo periodo d'imposta, l'imposta del periodo precedente e' determinata applicando le disposizioni del comma 28-quater. 28-sexies. Nelle more dell'adozione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze previsto dall'articolo 1, comma 225, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, gli enti locali e i soggetti di cui alla lettera b) del comma 5 dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, accedono ai dati e alle informazioni disponibili presso il sistema informativo dell'Agenzia delle entrate, ivi compresi quelli di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Ministro delle finanze 16 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 24 novembre 2000. Le facolta' ivi previste possono essere esercitate solo dopo la notifica dell'ingiunzione prevista dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Il riferimento al numero identificativo del ruolo, contenuto nell'articolo 2 del citato decreto del Ministro delle finanze 16 novembre 2000, e' sostituito con il riferimento alla data di notifica dell'ingiunzione e alla relativa causale. Il dirigente o responsabile dell'ufficio, nel caso degli enti locali, e il legale rappresentante o direttore generale, nel caso dei soggetti di cui alla citata lettera b) del comma 5 dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, e successive modificazioni, autorizzano preventivamente l'accesso in forma scritta e individuano in via generale i dipendenti destinati a provvedervi, scegliendoli tra quelli con rapporto di lavoro a tempo indeterminato da almeno due anni. I nominativi di tali dipendenti sono comunicati all'Agenzia delle entrate. A decorrere dall'anno 2009 l'elenco di tali nominativi e' trasmesso entro il 31 marzo di ogni anno. E' esclusa, quanto all'accesso, ogni discriminazione tra i soggetti di cui alla citata lettera b) del comma 5 dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, e successive modificazioni, e gli agenti della riscossione. )) (( 28-septies. All'art. 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni: )) (( a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", sulla quale svolge attivita' di coordinamento, attraverso la preventiva approvazione dell'ordine del giorno delle sedute del consiglio di amministrazione e delle deliberazioni da assumere nello stesso consiglio"; )) (( b)al comma 14, le parole da: "i risultati" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "gli elementi acquisiti nello svolgimento dell'attivita' di coordinamento prevista dal comma 1". )) (( 28-octies. In attuazione della decisione C(2008)869 def. dell'11 marzo 2008 della Commissione, i soggetti che si sono avvalsi del regime d'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono tenuti alla restituzione dell'aiuto fruito nei termini e con le modalita' previsti dai commi da 28-novies a 28-undecies del presente articolo )). (( 28-novies. L'importo dell'aiuto oggetto di recupero e' determinato secondo i seguenti criteri: a) applicazione, in luogo del regime d'imposta sostitutiva con aliquota del 9 per cento di cui al comma 28-octies, dichiarato incompatibile con il mercato comune, del regime d'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2, comma 25, della citata legge 24 dicembre 2003, n. 350, in materia di rivalutazione dei beni; b) applicazione dell'aliquota del 19 per cento sulle differenze di valore riallineate relative a beni ammortizzabili e del 15 per cento su quelle relative a beni non ammortizzabili; c) esclusione dal regime d'imposta sostitutiva delle differenze di valore relative alle partecipazioni detenute nella Banca d'Italia, in quanto fruenti del regime di esenzione previsto dall'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni; d) attualizzazione alla data del 20 giugno 2004 delle somme versate in applicazione del regime dichiarato incompatibile e decorrenza del calcolo degli interessi dovuti sugli importi oggetto di recupero a decorrere dalla stessa data; e) determinazione degli interessi secondo le disposizioni di cui al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, e successive modificazioni. )) (( 28-decies. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' approvato l'apposito modello per la dichiarazione dei maggiori importi oggetto di restituzione. Il modello di dichiarazione dei maggiori importi dovuti deve essere presentato da parte dei soggetti tenuti alla restituzione dell'aiuto all'Agenzia delle entrate entro quindici giorni dalla emanazione del predetto provvedimento. )) (( 28-undecies. L'Agenzia delle entrate, sulla base delle dichiarazioni predisposte ai sensi del comma 28-decies e trasmesse da ciascun soggetto beneficiario dell'aiuto, liquida gli importi dovuti, comprensivi degli interessi, ed entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione notifica apposita comunicazione contenente l'ingiunzione di pagamento, con l'intimazione che, in caso di mancato versamento entro trenta giorni dalla data di notifica, si procede, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme non versate, nonche' degli ulteriori interessi dovuti )). (( 28-duodecies. L'articolo 2, comma 26, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' abrogato )). Art. 83-bis. (( Tutela della sicurezza stradale e della regolarita' del mercato dell'autotrasporto di cose per conto di terzi )) (( 1. L'Osservatorio sulle attivita' di autotrasporto di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, sulla base di un'adeguata indagine a campione e tenuto conto delle rilevazioni effettuate mensilmente dal Ministero dello sviluppo economico sul prezzo medio del gasolio per autotrazione, determina mensilmente il costo medio del carburante per chilometro di percorrenza, con riferimento alle diverse tipologie di veicoli, e la relativa incidenza. 2. Lo stesso Osservatorio, con riferimento alle tipologie dei veicoli, determina, il quindicesimo giorno dei mesi di giugno e di dicembre, la quota, espressa in percentuale, dei costi di esercizio dell'impresa di autotrasporto per conto di terzi rappresentata dai costi del carburante )). (( 3. Le disposizioni dei commi da 4 a 11 del presente articolo sono volte a disciplinare i meccanismi di adeguamento dei corrispettivi dovuti dal mittente per i costi del carburante sostenuti dal vettore e sono sottoposte a verifica, con riferimento all'impatto sul mercato, dopo un anno dalla data della loro entrata in vigore )). (( 4. Qualora il contratto di trasporto sia stipulato in forma scritta, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, lo stesso contratto, ovvero la fattura emessa dal vettore per le prestazioni ivi previste, evidenzia, ai soli fini civilistici e amministrativi, la parte del corrispettivo dovuto dal mittente, corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale importo deve corrispondere al prodotto dell'ammontare del costo chilometrico determinato ai sensi del comma 1, nel mese precedente a quello dell'esecuzione del trasporto, moltiplicato per il numero dei chilometri corrispondenti alla prestazione indicata nel contratto o nella fattura )). (( 5. Nel caso in cui il contratto abbia ad oggetto prestazioni di trasporto da effettuare in un arco temporale eccedente i trenta giorni, la parte del corrispettivo corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, cosi' come gia' individuata nel contratto o nelle fatture emesse con riferimento alle prestazioni effettuate dal vettore nel primo mese di vigenza dello stesso, e' adeguata sulla base delle variazioni intervenute nel prezzo del gasolio da autotrazione accertato ai sensi del comma 1, laddove dette variazioni superino del 2 per cento il valore preso a riferimento al momento della sottoscrizione del contratto stesso o dell'ultimo adeguamento effettuato )). (( 6. Qualora il contratto di trasporto di merci su strada non sia stipulato in forma scritta, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, la fattura emessa dal vettore evidenzia, ai soli fini civilistici e amministrativi, la parte del corrispettivo dovuto dal mittente, corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale importo deve corrispondere al prodotto dell'ammontare del costo chilometrico determinato, per la classe cui appartiene il veicolo utilizzato per il trasporto, ai sensi del comma 1, nel mese precedente a quello dell'esecuzione del trasporto, per il numero di chilometri corrispondenti alla prestazione indicata nella fattura )). (( 7. La parte del corrispettivo dovuto al vettore, diversa da quella di cui al comma 6, deve corrispondere a una quota dello stesso corrispettivo che, fermo restando quanto dovuto dal mittente a fronte del costo del carburante, sia almeno pari a quella identificata come corrispondente a costi diversi dai costi del carburante nel provvedimento di cui al comma 2 )). (( 8. Laddove la parte del corrispettivo dovuto al vettore, diversa da quella di cui al comma 6, risulti indicata in un importo inferiore a quello indicato al comma 7, il vettore puo' chiedere al mittente il pagamento della differenza. Qualora il contratto di trasporto di merci su strada non sia stato stipulato in forma scritta, l'azione del vettore si prescrive decorsi cinque anni dal giorno del completamento della prestazione di trasporto. Qualora il contratto di trasporto sia stipulato in forma scritta, l'azione del vettore si prescrive in un anno ai sensi dell'articolo 2951 del codice civile )). (( 9. Se il committente non provvede al pagamento entro i quindici giorni successivi, il vettore puo' proporre, entro i successivi quindici giorni, a pena di decadenza, domanda d'ingiunzione di pagamento mediante ricorso al giudice competente, ai sensi dell'articolo 638 del codice di procedura civile, producendo la documentazione relativa alla propria iscrizione all'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, la carta di circolazione del veicolo utilizzato per l'esecuzione del trasporto, la fattura per i corrispettivi inerenti alla prestazione di trasporto, la documentazione relativa all'avvenuto pagamento dell'importo indicato e i calcoli con cui viene determinato l'ulteriore corrispettivo dovuto al vettore ai sensi dei commi 7 e 8. Il giudice, verificata la regolarita' della documentazione e la correttezza dei calcoli prodotti, ingiunge al committente, con decreto motivato, ai sensi dell'articolo 641 del codice di procedura civile, di pagare l'importo dovuto al vettore senza dilazione, autorizzando l'esecuzione provvisoria del decreto ai sensi dell'articolo 642 del codice di procedura civile e fissando il termine entro cui puo' essere fatta opposizione, ai sensi delle disposizioni di cui al libro IV, titolo I, capo I, del medesimo codice )). (( 10. Fino a quando non saranno disponibili le determinazioni di cui ai commi 1 e 2, l'importo dell'adeguamento automatico del corrispettivo dovuto dal committente per l'incremento dei costi del carburante sostenuto dal vettore e' calcolato sulla base delle rilevazioni mensili effettuate dal Ministero dello sviluppo economico e si applica ai corrispettivi per le prestazioni di trasporto pattuite nei mesi precedenti qualora le variazioni intervenute nel prezzo del gasolio superino del 2 per cento il valore preso a riferimento al momento della conclusione del contratto. Inoltre, la quota di cui al comma 2 e' pari al 30 per cento per i veicoli di massa complessiva pari o superiore a 20 tonnellate, al 20 per cento per i veicoli di massa complessiva inferiore a 20 tonnellate e pari o superiore a 3,5 tonnellate e al 10 per cento per i veicoli di massa complessiva inferiore a 3,5 tonnellate )). (( 11. Le disposizioni dei commi da 3 a 10 del presente articolo trovano applicazione con riferimento agli aumenti intervenuti nel costo del gasolio a decorrere dal 1° luglio 2008 o dall'ultimo adeguamento effettuato )). (( 12. Il termine di pagamento del corrispettivo relativo ai contratti di trasporto di merci su strada, nei quali siano parte i soggetti che svolgono professionalmente operazioni di trasporto, e' fissato in trenta giorni dalla data di emissione della fattura da parte del creditore, salva diversa pattuizione scritta fra le parti, in applicazione del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 )). (( 13. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 12, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. )) (( 14. Ferme restando le sanzioni previste dall'articolo 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, e dall'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, ove applicabili, alla violazione delle norme di cui ai commi 6, 7, 8 e 9 consegue la sanzione dell'esclusione fino a sei mesi dalla procedura per l'affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi, nonche' la sanzione dell'esclusione per un periodo di un anno dai benefici fiscali, finanziari e previdenziali di ogni tipo previsti dalla legge )). (( 15. Le sanzioni indicate al comma 14 sono applicate dall'autorita' competente )). (( 16. Non si da' luogo all'applicazione delle sanzioni introdotte dal comma 14 nel caso in cui le parti abbiano stipulato un contratto di trasporto conforme a un accordo volontario concluso, tra la maggioranza delle organizzazioni associative dei vettori e degli utenti dei servizi di trasporto rappresentati nella Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica, per disciplinare lo svolgimento dei servizi di trasporto in uno specifico settore merceologico )). (( 17. Al fine di garantire il pieno rispetto delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e di assicurare il corretto e uniforme funzionamento del mercato, l'installazione e l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti non possono essere subordinati alla chiusura di impianti esistenti ne' al rispetto di vincoli, con finalita' commerciali, relativi a contingentamenti numerici, distanze minime tra impianti e tra impianti ed esercizi o superfici minime commerciali o che pongono restrizioni od obblighi circa la possibilita' di offrire, nel medesimo impianto o nella stessa area, attivita' e servizi integrativi )). (( 18. Le disposizioni di cui al comma 17 costituiscono principi generali in materia di tutela della concorrenza e livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione )). (( 19. All'articolo 1, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, le parole: "iscritto al relativo albo professionale" sono sostituite dalle seguenti: "abilitato ai sensi delle specifiche normative vigenti nei Paesi dell'Unione europea" )). (( 20. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, le parole: "e a fronte della chiusura di almeno settemila impianti nel periodo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo" sono soppresse )). (( 21. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dei propri poteri di programmazione del territorio, promuovono il miglioramento della rete distributiva dei carburanti e la diffusione dei carburanti eco-compatibili, secondo criteri di efficienza, adeguatezza e qualita' del servizio per i cittadini, nel rispetto dei principi di non discriminazione previsti dal comma 17 e della disciplina in materia ambientale, urbanistica e di sicurezza )). (( 22. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, determina, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i criteri di vettoriamento del gas per autotrazione attraverso le reti di trasporto e distribuzione del gas naturale )). (( 23. Le somme disponibili per il proseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto sul fondo di cui all'articolo 1, comma 918, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al netto delle misure previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2007, n. 273, sono destinate, in via prioritaria e per gli importi indicati nei commi 24, 25, 26 e 28 del presente articolo, a interventi in materia di riduzione dei costi di esercizio delle imprese di autotrasporto di merci, con particolare riferimento al limite di esenzione contributiva e fiscale delle indennita' di trasferta e all'imponibilita', ai fini del reddito da lavoro dipendente, delle maggiorazioni corrisposte per le prestazioni di lavoro straordinario, nonche' a incentivi per la formazione professionale e per processi di aggregazione imprenditoriale. )) (( 24. Nel limite di spesa di complessivi 30 milioni di euro, sono rideterminati: a) la quota di indennita' percepita nell'anno 2008 dai prestatori di lavoro addetti alla guida, dipendenti delle imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale effettuate nel medesimo anno, di cui al comma 5 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente, ferme restando le ulteriori disposizioni del medesimo comma 5; b) l'importo della deduzione forfetaria relativa a trasferte effettuate fuori del territorio comunale nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previsto dall'articolo 95, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, al netto delle spese di viaggio e trasporto )). (( 25. Nel limite di spesa di 30 milioni di euro, e' fissata la percentuale delle somme percepite nel 2008 relative alle prestazioni di lavoro straordinario di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, effettuate nel medesimo anno dai prestatori di lavoro addetti alla guida dipendenti delle imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, che non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, le somme di cui al periodo precedente rilevano nella loro interezza )). (( 26. Per l'anno 2008, nel limite di spesa di 40 milioni di euro, e' riconosciuto un credito di imposta corrispondente a quota parte dell'importo pagato quale tassa automobilistica per l'anno 2008 per ciascun veicolo, di massa massima complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate, posseduto e utilizzato per la predetta attivita'. La misura del credito d'imposta deve essere determinata in modo tale che, per i veicoli di massa massima complessiva superiore a 11,5 tonnellate, sia pari al doppio della misura del credito spettante per i veicoli di massa massima complessiva compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate. Il credito d'imposta e' usufruibile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, non e' rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, ne' dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni )). (( 27. Tenuto conto del numero degli aventi diritto e dei limiti di spesa indicati nei commi 24, 25 e 26, con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate e, limitatamente a quanto previsto dal comma 25, di concerto con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono stabiliti la quota di indennita' non imponibile, gli importi della deduzione forfetaria, la percentuale delle somme per lavoro straordinario non imponibile e la misura del credito d'imposta, previsti dai medesimi commi, nonche' le eventuali disposizioni applicative necessarie per assicurare il rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 29 )). (( 28. Agli incentivi per le aggregazioni imprenditoriali e alla formazione professionale sono destinate risorse rispettivamente pari a 9 milioni di euro e a 7 milioni di euro. Con regolamenti governativi, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalita' di erogazione delle risorse di cui al presente comma )). (( 29. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 24, 25, 26 e 28, pari a complessivi 116 milioni di euro, di cui 106,5 milioni di euro per l'anno 2008 e 9,5 milioni di euro per l'anno 2009, si fa fronte con le risorse disponibili sul fondo di cui al comma 918 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 )). (( 30. Le misure previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2007, n. 273, sono estese all'anno 2009, nell'ambito degli interventi consentiti in attuazione dell'articolo 9 del presente decreto, previa autorizzazione della Commissione europea )). (( 31. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti individua, tra le misure del presente articolo, quelle relativamente alle quali occorre la previa verifica della compatibilita' con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 87 del Trattato che istituisce la Comunita' europea )). Titolo V DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI Art. 84. Copertura finanziaria 1. Agli oneri derivanti dagli articoli 3, 14, 19, 22, (( 60, comma 8 )) , 63, commi 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 12, 72, commi da 7 a 11, (( 79, comma 2 )) , 81, 82, (( comma 16 )) , del presente decreto-legge, pari a 1.520,5 milioni di euro per l'anno 2008, a 5.569,1 milioni di euro per l'anno 2009, a 4.203,2 milioni di euro per l'anno 2010 e a 4.486,3 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dal presente provvedimento. (( 1-bis. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 63, comma 9-bis, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della solidarieta' sociale )). (( 1-ter. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 63-bis, comma 5, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126 )). (( 1-quater. Agli ulteriori oneri derivanti dall'articolo 82, comma 27, pari a 1,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244. All'onere derivante dall'articolo 70, comma 1-bis, e 71, comma 1-bis, rispettivamente pari a 8,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 e a 0,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 )). (( 1-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 19 dell'articolo 61, pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, che aumentano a 530 milioni di euro per l'anno 2009 e a 450 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011 ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno ed indebitamento netto, si provvede: a) quanto a 120 milioni di euro per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando i seguenti accantonamenti: )) (( Ministero dell'economia e delle finanze 846.000; )) (( Ministero del lavoro e della previdenza sociale 519.000; )) (( Ministero della giustizia 10.000; )) (( Ministero degli affari esteri 7.800.000; )) (( Ministero dell'interno 39.700.000; )) (( Ministero per i beni e le attività culturali 1.568.000; )) (( Ministero della salute 13.000.000; )) (( Ministero dei trasporti 67.000; )) (( Ministero dell'università e della ricerca 1.490.000; )) (( Ministero della solidarietà sociale 55.000.000; )) (( b) quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2009, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126; c) quanto a 50 milioni di euro per gli anni 2009, 2010 e 2011, mediante utilizzo di quota delle risorse di cui al comma 11 dell'articolo 61 del presente decreto; d) quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2009 e a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, mediante utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. A tal fine quota parte della riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, per un importo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2009 e a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, affluisce nel Fondo di cui al primo periodo. )) 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. Art. 85. Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. Avvertenza; Si omette la riproposizione dell'Allegato A (disposizioni abrogate ex art. 24), perche' riformulato dalla legge di conversione e dell'Elenco 1 (previsto dall'art. 60, comma 1 del decreto-legge), in quanto integralmente sostituito. Entrambi sono riportati, rispettivamente, alle pagine 94 e 318 di questo stesso supplemento ordinario.

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Taglio delle indennità Minniti e Sigismondi raccolgono firme (sezione: Costi dei politici)

( da "Corriere Alto Adige" del 25-08-2008)

Argomenti: Costi della politica

Corriere dell'Alto Adige - BOLZANO - sezione: BOLZANOEPROV - data: 2008-08-24 num: - pag: 7 categoria: REDAZIONALE Costi della politica Taglio delle indennità Minniti e Sigismondi raccolgono firme BOLZANO - Sostituire le indennità dei consiglieri provinciali con gettoni di presenza per risparmiare cinque milioni di euro l'anno. I consiglieri provinciali di An, Mauro Minniti e Alberto Sigismondi, lanciano una petizione popolare per convincere la Volkspartei a tagliare i costi della politica. A chi li accusa di demagogia per essersi mossi solo a poche settimane dal voto i due replicano che "hanno atteso che dalla Regione arrivasse una proposta seria" e che "dopo la legge truffa fatta approvare dalla maggioranza" hanno deciso di mettere nero su bianco una proposta alternativa. Insieme ai due consiglieri provinciali, a presentare la petizione popolare c'erano la consigliera comunale Teresa Tomada, il presidente del comitato inquilini Ipes Gianfranco Ponte e Eriprando Della Torre di Valsassina di Alleanza per l'Alto Adige. "Ingiusto accusarci di demagogia, noi - spiega - abbiamo presentato un disegno di legge non appena è stato approvato il taglio dei vitalizi degli ex consiglieri regionali. Quella era una legge demagogica, non la nostra proposta che la maggioranza non ha nemmeno preso in considerazione ". A questo punto i due consiglieri hanno deciso di lanciare la raccolta firme. "Noi - aggiunge Alberto Sigismondi - non abbiamo paura di questa legge che la prossima giunta si troverà sul tavolo appena insediata. Anche noi saremo toccati da questo taglio delle indennità ma non ci tiriamo indietro". La proposta di An si basa fondamentalmente su due capisaldi: la sostituzione delle indennità con semplici gettoni di presenza e una diversa organizzazione delle sedute che dovrebbero tenersi più spesso e nelle ore serali. I consiglieri infatti dovrebbero mantenere il loro lavoro oppure accontentarsi dei gettoni di presenza che non potrebbero superare i 2.500 euro al mese contro i 6.400 di oggi (13mila lordi). "I soldi che si rispamierebbero - concludono i due esponenti di An - potrebbero essere investiti per rifinanziare la spesa sociale". M. An. Basta sprechi Alberto Sigismondi consigliere provinciale di An.

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Le lavagne di Vittorini (sezione: Costi dei politici)

( da "Sole 24 Ore, Il" del 25-08-2008)

Argomenti: Costi della politica

Il Sole-24 Ore sezione: LETTURE data: 2008-08-24 - pag: 30 autore: Anniversari Le lavagne di Vittorini Nel centenario della nascita dell'intellettuale siciliano (e nel 50º del "Gattopardo", da lui rifiutato) fioriscono i saggi che lo consacrano nell'Olimpo della nostra editoria di Salvatore Silvano Nigro I l libro è uno spazio arredabile e percorribile. Capitoli, paragrafi, titoli correnti, e sottotitoli, ne disegnano l'architettura interna: con l'apertura di vuoti, che sono corridoi; e con l'aggiunta di scale, che sono indici. Epigrafi e corredi illustrativi ne ammobiliano i vani. Mentre i prospetti esterni, copertine e "soffietti", sono spazi di rappresentanza e di seduzione. Questo catasto, finora immobile e descrittivo negli studi, viene ora seguito nel tempo, e di volta in volta verificato nelle sue modificazioni, anche se limitatamente al genere narrativo, da Chrétien de Troyes a Georges Perec, in un saggio storico e tipologico di Ugo Dionne: La voie aux chapitres. Poétique de la disposition romanesque ( Seuil,Parigi, pagg. 600, à 29,00). "Il libro è lo stile", diceva Vittorini. E intendeva che il "modo" di presentarsi di un libro, con i suoi arredi interni ed esterni, non è indifferente al "contenuto": al tema, al tono, al genere, alla tendenza culturale.Vittorini è stato, nell'ambito dell'editoria italiana, un grande stratega della sperimentazione grafica e della combinazione dei linguaggi, ovvero degli incroci tra parola e immagine. Ha trasformato il risvolto di copertina in genere letterario. Ha imposto che le copertine non avessero solo qualità decorative, e che le illustrazioni fossero un modo per accostarsi visivamente alla "sorgente fantastica" della scrittura: "Giotto è il pittore nel cui stile pensiamo si ritrovi al più alto grado un corrispettivo visivo del linguaggio di Boccaccio", scriveva; e cercava nella pittura di Piero di Cosimo, di Pisanello, di Cosmè Tura e Francesco del Cossa "un corrispettivo, o almeno un correlativo, stilistico dell' Orlando furioso ": "opera che sotto la superficie cinquecentesca di una perfetta rotondità musicale, realizza i sogni da giardinaggio dell'umanesimo e insieme soddisfa le più profonde curiosità realistiche del Quattrocento, anche le più indiscrete, e le più rozze, le più irriverenti, le più popolari". Per Bompiani, Vittorini curò l'"Almanacco letterario " e diresse la collezione "Pantheon ", sempre contrassegnando gli stili di scrittura con le esperienze figurative. Per Einaudi, rivestì di copertine le collane di narrativa; e fece dei "Millenni " il grande schermo di carta su cui sperimentare, in continuità e a pun-tate, gli effetti speciali dell'incontro tra letteratura e arti figurative. Oggi sappiamo quasi tutto del laboratorio editoriale di Vittorini. Grazie soprattutto al lavoro vasto e meticoloso di Raffaella Rodondi, che ha raccolto e annotato come meglio non si poteva gli "scritti d'occasione intellettuale" pubblicati da Elio Vittorini negli anni 1938-1965. Il volume completa quello precedente degli anni 1926-1937, già curato dalla stessa Rodondi. Si è passati, dall'uno all'altro volume, dalla prevalente "trincea dell'articolo" a quella delle progettazioni editoriali. E sono gli anni, questi della seconda trincea, dell'antologia Americana e delle riviste "Il Politecnico" e il "Menabò"; dei "Gettoni" narrativi e della progettata rivista internazionale "Gulliver"; della battaglia per una cultura che produce politica, della rottura con Togliatti, e dell'addio grossolano che quest'ultimo cantò in un articolo intitolato "Vittorini se n'è ghiuto. E soli ci ha lasciato!... ". Canzone napoletana. Il 1938 è l'anno d'apertura della raccolta vittoriniana della Rodondi. Ed è anche l'anno della prima pubblicazione in rivista di Conversazione in Sicilia. Il romanzo di Vittorini, che tanti problemi ebbe con la censura fascista, apparve in volume nel 1941, da Parenti, e nel 1942 da Bompiani. Racconta del ritorno in Sicilia di Silvestro. Il viaggio prende il tempo a rovescio, verso l'infanzia. Ed è una discesa orfica, nell'oscurità sempre più fitta, fino a un fondo d'invisibilità, del "mondo offeso" che reclama una rivitalizzazione delle coscienze. La proiezione all'inverso della storia comporta un raddoppiamento di realtà, e una denuncia al quadrato, in quanto tutto diventa "due volte reale" nella somma del ricordo di ciò che era stato nell'infanzia e dell'"in più" di ciò che perdura nel presente. Vittorini volle dichiarare la permanenza dello scandalo, nel dopoguerra. E nel 1953 ripropose il romanzo, ora attraversato, dentro il proprio corpo grafico, dal "film immobile" di un montaggio fotografico che, con le sue inquadrature fisse, instaura rimandi reciproci tra scrittura e immagine: reduplicando e identificando (anche con l'inclusione di cartoline illustrate di arcaiche divinità, che portano a un'esponenzialità mitica ancora più inquietantemente scandalosa) la Sicilia "antica" narrata negli anni Quaranta e la Sicilia fotografata negli anni Cinquanta. Per realizzare il suo "ipertesto", Vittorini sacrificò l'autonomia del fotografo e l'autonomo valore artistico delle sue fotografie: come già aveva fatto in Americana, quando aveva saccheggiato per i suoi "accostamenti" significativi le riviste "Life" e "Look", e American Photographs di Walker Evans, senza neppure citare i nomi dei fotogiornalisti. Con alle spalle l'esperienza dei fotoracconti del "Politecnico", Vittorini rivoluzionò in Conversazione in Sicilia l'intero catasto editoriale. Azzardò un'impaginazione a colonne, da rivista. Estrasse dal romanzo parole e brevi frammenti che, stampati in grassetto, vennero dislocati in alto, nella pagina, come titoli-intestazione per le finestre fotografiche: attraverso le quali trasudavano e si annebbiavano paesaggi petrosi e spettrali, oggetti d'uso, pupi, scene paesane, cibarie, e volti antichi ed enigmatici tagliati alla maniera di Antonello da Messina. Nonostante una certa mancanza d'aria nell'apertura delle pagine, le soluzioni adottate da Vittorini furono spesso geniali.Valga l'esempio del titolo-intestazione "Il Gran Lombardo". Sotto ci si aspetterebbe di vedere il ritratto di colui che dovrebbe impersonare i "nuovi doveri" etici e civili nei confronti degli offesi. C'è invece la lavagna bianca di una mezza pagina vuota. Ma sul retro si staglia imponente il mezzobusto di un aristocratico contadino dell'ennese, che ti guarda fisso negli occhi e ti interroga. Più avanti ritorna la lavagna, sotto l'intestazione "Era un grand'uomo". E dalla nebbia dell'inquadratura emerge stavolta la statua, a Enna, del deputato repubblicano Napoleone Colajanni che denunciò lo scandalo della Banca di Roma. Le lavagne si ripetono, di varie misure. E il lettore può girare, in devoto pellegrinaggio, attorno alla statua di Colajanni vista di fronte, di fianco, di dietro. Resta l'angoscia, nel presente, dopo la rottura con Togliatti, di quella cornice vuota. Ricorrono quest'anno il centenario della nascita di Vittorini e il cinquantenario della pubblicazione del Gattopardo. Gian Carlo Ferretti li celebra entrambi. E ripropone, con qualche aggiornamento, un suo saggio del 1993 sul cosiddetto rifiuto vittoriniano del romanzo di Lampedusa, in un librettoa due voci. Al discorso di Ferretti segue infatti una corsa di Stefano Guerriero dentro la fortuna critica del Gattopardo. Ferretti documenta l'indubitabile correttezza editoriale di Vittorini, che non potè accogliere nei "Gettoni" sperimentali il romanzo dello sconosciuto principe siciliano; ma lasciò aperta la possibilità di pubblicare l'opera in una meno obbligante collana di narrativa della Mondadori, una volta che fosse stata adeguatamente rivista e sistemata. Il saggio di Ferretti è perfetto. Peccato che manchi di un effettivo aggiornamento. Ferretti sembra credere ancora alla favola di un Giuseppe Aromatisi come maschera, criptonomo, e nom de plume, di Lampedusa. Il signor Aromatisi era un onesto magistrato napoletano. I suoi elzeviri furono per errore attribuiti a Lampedusa. L'ha dimostrato, incontrovertibilmente, Piero Meli, in un saggio apparso sulla rivista "Otto/ Novecento" (maggio-agosto 2007). 1 Elio Vittorini, "Letteratura arte società. Articoli e interventi 1938-1965", a cura di Raffaella Rodondi, Einaudi, Torino, pagg. 1172, Á 85,00; 1 Elio Vittorini, "Conversazione in Sicilia". Edizione illustrata a cura dell'autore con la collaborazione fotografica di Luigi Crocenzi (ristampa anastatica dell'edizione del 1953, promossa dalla Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Catania, con una postfazione di Maria Rizzarelli), Bompiani, Milano, pagg. 248, Á 25,00; 1 Gian Carlo Ferretti, "La lunga corsa del Gattopardo. Storia di un grande romanzo dal rifiuto al successo" (con una "Rassegna della fortuna critica", a cura di Stefano Guerriero), Aragno , Torino, pagg.86, Á 10,00. Fece della quarta di copertina un genere letterario, sperimentò sempre nuovi elementi grafici e testuali Dalla Sicilia a Milano. Elio Vittorini in una foto degli anni 60 FOTOTECA STORICA GILARDI.

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La fine di agosto èil periodo in cui i principali Paesi (sezione: Costi dei politici)

( da "Tempo, Il" del 25-08-2008)

Argomenti: Costi della politica

Stampa La fine di agosto è il periodo in cui i principali Paesi ... La fine di agosto è il periodo in cui i principali Paesi dell'Ue e dell'area dell'euro predispongono le rispettive leggi di bilancio. Solo la Gran Bretagna ha un calendario differente - il "budget" viene presentato in primavera. L'Ecofin di settembre è l'occasione consueta per scambiare idee sulle manovre in atto. Le leggi finanziarie in preparazione di maggior rilievo per l'Italia sono quelle di Germania, Francia e Spagna. Il 2008 è un anno anomalo. Prima delle vacanze estive, in Italia il Parlamento ha convertito in legge un decreto che specifica obiettivi e misure di finanza pubblica per i tre esercizi finanziari che si inizieranno il 1 gennaio 2009. La finanziaria italiana, quindi, sarà essenzialmente un'ulteriore specificazione di quanto già approvato anche perché la manovra deliberata ipotizzava il rallentamento dell'economia in corso. Anche in Spagna, si sono accorciati i tempi con la riunione straordinaria del Consiglio dei Ministri che, il 16 agosto, ha definito una manovra anti-ciclica di 20 miliardi di euro, da attuarsi in gran misura tramite l'Ico (l'istituto pubblico di credito), e mirata essenzialmente a sostenere la domanda. Gli altri grandi Paesi dell'area dell'euro (Francia, Germania e Italia) non sono in condizione di seguire la Spagna (e realizzare una manovra reflattiva coordinata) a ragione dei loro disavanzi di finanza pubblica, al limite di quanto previsto nei programmi di rientro definiti con le autorità europee. è proprio dalla Francia e dalla Germania, però, che vengono alcune idee e proposte che possono essere utili nell'affinare la strategia dell'Italia (senza modificare i parametri del programma triennale approvato poche settimane fa dal Parlamento). In Francia, in particolare, le ristrettezze di finanza pubblica stanno inducendo a una svolta silenziosa ma che, se si realizza a pieno nella "loi des finances" da presentare a fine settembre all'Assemblea Nazionale, potrebbe essere epocale. In breve, in un Paese tradizionalmente molto centralizzato, una parte crescente della spese in materia di solidarietà sociale (e di gettito fiscale) verrebbe affidato direttamente agli enti locali (Regioni, grandi Comuni) nella convinzione che il controllo sociale dal basso ne migliorerebbe efficienza e qualità. In altri termini, una forma di federalismo fiscale. In Germania, invece, spostata gradualmente a 67 anni l'età per poter fruire delle pensioni, la grande partita è quella della privatizzazione di una delle maggiori attività di mercato ancora di proprietà federale: le ferrovie. Binari e stazioni resteranno di proprietà e controllo federale, ma il materiale rotabile e la gestione vengono messi sul mercato non soltanto per fare cassa ma con l'intenzione di rendere un migliore servizio. Mentre il federalismo fiscale ha alta priorità nella politica di finanza pubblica italiana, di privatizzazione si parla molto poco. Dalla Repubblica Federale potrebbe venire uno stimolo a parlarne (e farne) di più.

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Un'ambulanza nuova in arrivo a settembre alla Croce lodigiana (sezione: Costi dei politici)

( da "Cittadino, Il" del 26-08-2008)

Argomenti: Costi della politica

N Una nuova autoambulanza per potenziare il parco di mezzi di pronto intervento dell'associazione Croce lodigiana onlus di Santo Stefano grazie all'impegno degli amministratori comunali. Ad annunciare la lieta novella è il sindaco Massimiliano Lodigiani: "La nuova autoambulanza - spiega il primo cittadino - doveva essere pronta ed inaugurata per la sagra patronale, ma un piccolo contrattempo del fornitore ne ritarderà la consegna a settembre. In quella occasione predisporremo una cerimonia inaugurale che servirà anche a sottolineare l'importante compito socio-assistenziale della Croce lodigiana". Il mezzo è stato acquistato grazie ad un contributo di circa 12mila euro versato ai volontari della Croce lodigiana da parte degli amministratori. In pratica, da due anni a questa parte il sindaco, gli assessori e tutti i consiglieri, di maggioranza ed opposizione, hanno rinunciato a parte dello stipendio e del gettone di presenza per destinare l'importo ad opere benefiche a favore della comunità locale. "Nel 2007 - ricorda il sindaco - abbiamo destinato i circa 12mila euro per i lavori di restauro e recupero del portone della parrocchiale, mentre quest'anno sono stati erogati alla Croce lodigiana". Un sostanzioso contributo è arrivato anche da parte della Fondazione Comunitaria della provincia di Lodi,organizzazione di utilità sociale che ha tra i suoi obbiettivi quello di aiutare lo sviluppo di progetti da realizzare nella nostra provincia che ne favoriscano la crescita socio-culturale. La Fondazione, che è una associazione onlus, si fa carico di queste richieste e le sottopone alle forze economiche del Lodigiano per chiederne il sostegno attraverso l'iniziativa "Una donazione che vale doppio" introdotta per la prima volta nel 2002. A fronte delle donazioni pervenute a sostegno dei progetti presentati, la Fondazione raddoppia il contributo raccolto. Così i 12mila euro degli amministratori di Santo Stefano sono diventati 24mila destinati all'acquisto di una nuova autoambulanza per il potenziamento dell'attività al fine di garantire un maggior numero di interventi di assistenza per i soggetti bisognosi di raggiungere le strutture sanitarie territoriali. I due assegni sono stati consegnati al presidente della Croce lodigiana Gigi Cagni dal sindaco Lodigiani e dall'assessore provinciale alla cultura Mauro Soldati in rappresentanza della Fondazione Comunitaria.

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Dalla cancellazione dei voli ai falsi pacchetti tutto compreso . Sono questi alcuni dei casi che vengono segnalati allo Sportello salvavacanza Ferie rovinate: tutte le bufale sott (sezione: Costi dei politici)

( da "Giornale di Brescia" del 26-08-2008)

Argomenti: Costi della politica

Edizione: 26/08/2008 testata: Giornale di Brescia sezione:BRESCIA E PROVINCIA Dalla cancellazione dei voli ai falsi pacchetti "tutto compreso". Sono questi alcuni dei casi che vengono segnalati allo Sportello salvavacanza Ferie rovinate: tutte le bufale sotto l'ombrellone Tra i reclami di nuova generazione quelli legati a permanenze in beauty farm e prenotazioni online Oggi, la possibilità di viaggiare è alla portata di tutti, accompagnato, purtroppo dal rischio, per i consumatori, di incappare in inconvenienti "rovina vacanza", generati spesso da poca professionalità degli addetti ai lavori. Sempre più spesso le vacanze estive si trasformano in veri incubi e, fin dalla partenza, ritardi o cancellazioni nei voli, costringono i turisti a estenuanti attese negli aeroporti. Una volta raggiunta la meta poi, hotel non conformi a quanto previsto dal pacchetto, o dove il "tutto compreso" si trasforma in "tutto a pagamento", mettono a dura prova i nervi più saldi. La stagione estiva 2008 non è ancora terminata e i dati sono parziali, ma in linea con quelli del 2007, per il quale lo "Sportello salvavacanza", emanazione di Federconsumatori, presenta un numero di consulenze fornite, e di assistiti seguiti, veramente da record. Per la prima volta in dieci anni, i casi segnalati allo sportello sono stati oltre 2mila, e le persone assistite quasi 6.500. Un dato tanto più eclatante se si considera che nel 2007 non si sono verificati eventi calamitosi e terroristici che abbiano inciso sul bilancio complessivo. "Riguardo alla casistica - spiegano i rappresentati dello sportello - i pacchetti "tutto compreso" rappresentano la parte principale dell'attività, con il 36,6%. Nonostante i dati parziali raccolti nella stagione estiva 2008, dove pare che il trasporto aereo abbia un bilancio disastroso, nel 2007 si è attestato sui consueti valori, con circa il 28% dei casi. Una novità è invece rappresentata da un elevato numero di contenziosi legati al turismo all'aria aperta, nei campeggi in roulotte o camper. Meritano di essere segnalate alcune nuove tipologie di contenzioso, prima rare od assenti, tra cui quelle legate alla fruizione di concerti o musei, la gita scolastica, la beauty farm, il noleggio dell'imbarcazione". Recentemente lo Sportello ha iniziato a rilevare il numero e la tipologia dei casi segnalati relativi ad acquisiti di servizi avvenuti online. "Il risultato, interessante, è di 156 segnalazioni in cui, contrariamente alle pratiche in generale, il trasporto aereo si colloca alla prima posizione, con il 67% dei casi, mentre il pacchetto si colloca al secondo posto con quasi il 13% dei casi. Si tratta di un dato che non deve stupire: è noto come, se il turismo è indubbiamente uno dei settori in cui il commercio elettronico ha maggiormente attecchito, il trasporto aereo ha avuto lo sviluppo maggiore, trattandosi dell'acquisto di un mezzo di trasporto e non della struttura per la vacanza". Per far valere i propri diritti, e ogni qualvolta ritenga di dover inviare un reclamo, il turista deve redigere una lettera, di cui terrà copia, che andrà indirizzata ai soggetti interessati, sempre per raccomandata con ricevuta di ritorno. Inoltre, se nelle strutture in cui si soggiorna si riscontrano carenze igieniche o strutturali, sarebbe bene documentarle con foto o filmati da allegare al reclamo. Lo "Sportello salvavacanze" è rivolto a tutti i cittadini che abbiano necessità di consulenza ed assistenza per i disagi subiti in vacanza, ed è contattabile al numero 059/2032557, dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 13, e da lunedì a venerdì dalle 15 alle 18. Per la consulenza online si può scrivere all'indirizzo info@sosvacanze.it. Il semplice servizio consulenza è gratuito, mentre per azioni di tutela indette dallo sportello è necessario invece versare la quota associativa annuale pari a 30 euro. Luisa Roda.

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Giustizia, non costo ma servizio (sezione: Costi dei politici)

( da "Mattino di Padova, Il" del 26-08-2008)

Argomenti: Costi della politica

SEGUE DALLA PRIMA GIUSTIZIA, NON COSTO MA SERVIZIO E' bene comprendere subito che l'obiettivo evidente della destra è quello di porre la magistratura sotto il controllo del potere politico. Infatti, le modifiche paventate stravolgerebbero in profondità il nostro assetto istituzionale, cambiando la Costituzione e alterando gli equilibri fra i poteri dello Stato. Inoltre, le proposte ipotizzate non inciderebbero sui veri problemi della giustizia: i tempi troppo lunghi dei processi e la certezza della pena. In pratica, dunque, Berlusconi vuole riportare il Paese indietro di diversi anni e, anziché occuparsi delle questioni importanti, vuole limitare l'autonomia e l'indipendenza della magistratura per indebolirla e sottoporla all'esecutivo. Questo è il vero scopo della annunciata "riforma" della giustizia. Altro che volontà di modernizzare l'Italia! Negli anni scorsi, la destra ha creato un clima pesante di attacco sistematico alla magistratura nel tentativo di indebolirla e di limitarne le funzioni. I danni provocati sono arrivati in profondità e spesso si sono diffusi in tutti gli schieramenti politici, come dimostrano le recenti polemiche contro i giudici abruzzesi che indagano sul presidente della Regione. Bisogna respingere, anche a costo di andare controcorrente, qualsiasi tentativo di strumentalizzare e indebolire per finalità politiche l'attività dei magistrati. La storia dell'Italia repubblicana dimostra che solo una magistratura autonoma e indipendente può garantire la legalità e la tutela delle libertà e dei diritti dei cittadini. Basti pensare al ruolo svolto dai magistrati nella lotta contro la criminalità organizzata, contro il terrorismo e l'eversione, contro la corruzione e contro i tentativi illegali di controllare banche e mezzi di informazione. E purtroppo molti magistrati sono stati offesi, aggrediti, minacciati e uccisi proprio per impedire loro di svolgere questo ruolo. Infatti, chi ha voluto violare le leggi e stravolgere il nostro sistema democratico ha sempre intrapreso azioni tese a limitare le possibilità di azione dei giudici fino al punto di eliminarli fisicamente. Se si osservano con attenzione le interviste e le dichiarazioni di questi giorni del presidente del Consiglio e dei ministri della Giustizia e dell'Interno, si vede che la destra sta cercando di preparare l'opinione pubblica alle modifiche che ha in mente additando i magistrati come dei perditempo, degli ostacoli rispetto alle esigenze di giustizia e di sicurezza. La giustizia viene presentata come un inutile centro di costo e di sprechi, e non come un servizio fondamentale da cui dipendono la democrazia e la legalità. Del resto sono gli stessi argomenti usati da Berlusconi per limitare le intercettazioni telefoniche, strumento fondamentale di indagine, prevenzione e contrasto di numerosi crimini. E sono, purtroppo, anche gli stessi argomenti utilizzati per ridurre drasticamente le risorse al settore giustizia. Da questi elementi e dai precedenti tentativi, per ora falliti, di stravolgere l'ordinamento giudiziario, si capisce bene che la destra non vuole migliorare l'efficienza della giustizia, vuole colpire l'indipendenza della magistratura e limitarne l'autonomia. Attenzione, perché indipendenza e autonomia del potere giudiziario sono due punti fondamentali nel nostro sistema costituzionale, e sono elementi di garanzia e tutela dell'equilibrio fra poteri, e quindi di democrazia e libertà per i cittadini. Per migliorare il funzionamento della giustizia non servono le proposte della destra; serve un atteggiamento del governo di collaborazione e rispetto verso tutti gli operatori del settore, a partire dai magistrati e dagli avvocati; servono maggiori investimenti e risorse, per esempio per il personale di cancelleria, che è sotto organico; servono norme per accorciare i tempi dei processi, per esempio snellendo le eterne procedure di notifica degli atti. Su questi punti è utile aprire un dibattito e un confronto in Parlamento. Sulle vecchie proposte della destra per colpire i magistrati e stravolgere la Costituzione non ci possono essere spazi per il dialogo, perché vengono limitati i diritti e le garanzie fondamentali di un Paese democratico. Alessandro Naccarato deputato Partito democratico.

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Tagli al bilancio, la municipalità ci prova (sezione: Costi dei politici)

( da "Nuova Venezia, La" del 26-08-2008)

Argomenti: Costi della politica

Prossimo seduta "calda" del consiglio di Chirignago-Zelarino Tagli al bilancio, la Municipalità ci prova La riduzione dei capitoli di spesa non riguarderà gli interventi sociali La maggioranza punta ad abbassare i costi delle iniziative culturali Con meno riunioni gettoni più "leggeri" CHIRIGNAGO. Anche Chirignago-Zelarino dovrà fare i conti con il taglio del 7 per cento ai bilanci della Municipalità, deciso dal Comune di Venezia, privato come si sa di un importante capitolo di autofinaziamento come l'Ici, depennata dal nuovo Governo senza assicurare ai Comuni entrate alternative. Tuttavia, per quanto se ne sa, a Chirignago-Zelarino la riduzione delle spese non riguarderà gli interventi sociali e si concentrerà necessariamente sulle iniziative di carattere culturale e sul valore dei gettoni di presenza dei consiglieri. Se ne discuterà, ad ogni modo, l'1 settembre prossimo, nella prima seduta del consiglio di Municipalità dopo il periodo estivo, tutta dedicata al nuovo assetto del bilancio delle spese correnti del 2009. Si preannuncia "caldo" il consiglio di Municipalità fissato per il 1 settembre nella sede di piazza San Giorgio. All'ordine del giorno "l'assestamento del prossimo bilancio" dopo l'annuncio di un taglio del 7 % delle risorse fornite dal Comune. Una decisione difficile che però Chirignago-Zelarino sembra avere già deciso come affrontare. Il problema è sempre lo stesso: ridurre i costi senza alterare la qualità dei servizi offerti alla ai residenti e agli impegni nei confronti del Comune. La Municipalità, come già ribadito in passato, non ha nessuna intenzione di andare a toccare la spesa destinata al sociale. I due settori dove si può limare qualcosa sono allora la cultura, uno dei "piatti forti" di Chirignago-Zelarino, e i costi relativi ai gettoni di presenza, cioè quei 36 euro lordi che toccano ai consiglieri in caso di riunioni di organismi municipali. Per quanto riguarda la cultura, ad esempio, il proposito è quello di rinforzare le sinergie tra Municipalità e altre realtà nella fase di organizzazione di eventi, politica già messa in pratica ad esempio nella recente rassegna "Ridere con gusto" di Villa Ceresa, dove Chirignago-Zelarino ha lavorato a stretto contatto con "la Rotonda dei Sapori". La questione del gettone di presenza, invece, è più delicata, visto che le Municipalità non possono ritoccare il suo importo. Da tempo, comunque, Chirignago-Zelarino ha già adottato un suo sistema di risparmio, ovvero riducendo le riunioni. "Bisogna continuare su questa strada, migliorando comportamenti già virtuosi", sottolinea Emanuele Rosteghin, delegato al Bilancio, "non mi riferisco solo alle riunioni, ma anche alla collaborazione al momento di organizzare iniziative culturali. In questo campo il delegato municipale alla Cultura Gianni Di Stefano ha finora dimostrato di sapere costruire le giuste sinergie".

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Gettone di presenza a ufo? Un giro di vite (sezione: Costi dei politici)

( da "Nazione, La (La Spezia)" del 26-08-2008)

Argomenti: Costi della politica

PRIMO PIANO pag. 2 Gettone di presenza a ufo? Un giro di vite TAGLI SARA' RIVISTO IL REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI. STOP AI CONSIGLIERI "FURBETTI": A SETTEMBRE NUOVE NORME STA PER FINIRE anche l'éra dei consiglieri comunali fannulloni. I furbastri che arrivavano alle riunioni di commissione, firmavano e se ne andavano. Altre volte, seppur con minor frequenza, la toccata e fuga avveniva anche per la seduta del consiglio comunale. Un escamotage che consentiva loro di avere il gettone di presenza: 63 euro. E tutti gli altri benefici compresi, come l'assenza retribuita dal lavoro. Un cattivo esempio di soldi spillati dalle casse pubbliche da chi dovrebbe dare modelli positivi. A settembre, la ripresa delle attività della politica punterà alla revisione dello statuto e del regolamento. C'è già una bozza. Che punta l'obiettivo proprio sul controllo delle assenze. Verrà previsto l'appello iniziale, l'appello finale e il diritto al gettone solo per i consiglieri che hanno manifestato la propria espressione di voto. Di qui non si scappa. Prima delle ferie si è svolta una commissione ristretta per la revisione del regolamento dello statuto del Comune e del regolamento del consiglio comunale. Si è discusso a lungo del problema della riduzione dei costi della politica, in osservanza a quanto previsto dalla nuova legge finanziaria. Nella bozza si è previsto si è previsto di predisporre una norma che preveda tra l'altro un numero massimo di commissioni permanenti, Questo per evitare dispendio di energie e convocazioni anche per argomenti di minore interesse. M.P.

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Ma non fate <pagare> il gruppo unico solo ai precari (sezione: Costi dei politici)

( da "Giornale.it, Il" del 26-08-2008)

Argomenti: Costi della politica

N. 203 del 2008-08-26 pagina 2 Ma non fate "pagare" il gruppo unico solo ai precari di Luciano Gandini In Regione molti dipendenti rischiano di perdere il posto da un giorno all'altro Caro Massimiliano, ho letto l'interessante dibattito di queste ultime settimane sul Pdl e sul centro destra ligure. Lasciami però lo spazio per alcune osservazioni. Anni fa ho lavorato in Regione, ai gruppi. Ti assicuro che si lavora tanto e ci si guadagna ben poco. La legge prevede le dotazioni di uffici, economiche e di personale in base al gruppo. Ed è proprio del capitolo "personale" che ti voglio parlare. Non c'è niente di più precario che lavorare alle segreterie dei gruppi consiliari: contratti a tempo determinato, se non addirittura a progetto. Ai miei tempi ero un "cococò". Nella migliore delle ipotesi c'è da rimettersi in discussione ogni cinque anni, quando i Consiglieri cambiano e potrebbero tranquillamente cambiare anche il personale. C'è gente che lavora da 15, 20 anni in questa situazione. Ma quando esce una proposta di legge che in qualche modo sistemi questi lavoratori - non si pensi a centinaia di persone, saranno dieci al massimo! - scatta la guerra al portaborse. Quello che sarebbe un atto dovuto - qualsiasi privato, dopo 15, 20 anni di esperienza, ti assumerebbe! O quanto meno ti avrebbe già cacciato via - diventa un inaccettabile privilegio, l'assunzione degli amici degli amici e così via. Queste considerazioni mi tornano in mente proprio adesso, quando giustamente reclami dalle colonne del Giornale la semplificazione dello scenario politico, l'assunzione coraggiosa di decisioni che ricalchino il panorama nazionale e la ripresa del cammino che il Presidente Berlusconi ha impresso al Popolo della Libertà. Parliamoci chiaro. Chi è stato assunto all'inizio della legislatura in base alle norme di legge e in base al gruppo può trovarsi domani, dal giorno alla notte, sbattuto fuori casa. Chi si era posto quanto meno un obiettivo temporale di 5 anni, deve rivalutare velocemente il tutto. Qualcuno ci perde, inevitabilmente. Ed è a queste persone che penso quando leggo le polemiche dei gruppi "arancioni". Sono anni che non lavoro più nei pressi di via Fieschi e butto giù queste righe senza nemmeno conoscere chi e come rischia. È dal 1994 che sogno un centro destra unito, da quando il Presidente Berlusconi ha impresso una svolta storica in questo Paese. Non voglio che queste osservazioni siano di ostacolo ad un percorso a cui tengo e di cui, nel mio piccolo, sono anche precursore, avendo organizzato due tornate di elezioni universitarie insieme ai giovani di An. E proprio per non apparire uno che se ne sta con le mani in mano Ti dico che attendo con ansia istruzioni da parte del Ministro Scajola e dei coordinatori regionale e cittadino, gli onorevoli Scandroglio e Cassinelli, per capire come muoverci anche nei municipi. Io sono capogruppo di Forza Italia nel Centro Est. Il gruppo unico, se mai si riuscirà a fare - non so perché, ma a occhio lo vedo molto complicato... sia detto sul filo dell'ironia -, comporterà inevitabilmente qualche poltrona, diciamo sgabello, in meno. Il sistema infatti privilegia chi sta nei monogruppi o chi se ne va nel gruppo misto: questi Consiglieri prendono il triplo, il quadruplo dei gettoni di presenza rispetto a chi se ne sta buono nei ranghi, mettendo davanti un ideale ai calcoli economici di convenienza. Col gruppo unico salterebbero - stavo scrivendo salteranno, ma il filo di ironia mi impone il condizionale - molti capigruppo, nella maggior parte dei casi capigruppo di loro stessi, in tutti i municipi, ma lo stesso vale per i comuni, le province, la regione. Per queste ragioni il cammino è difficile. Io nel mio piccolo lo risolvo così: già da ora metto in discussione il mio sgabello di capogruppo e getto il cuore oltre l'ostacolo o laddove mi diranno di gettarlo. *Capogruppo Forza Italia Municipio 1 Centro Est © SOCIETà EUROPEA DI EDIZIONI SPA - Via G. Negri 4 - 20123 Milano.

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Di MAILA PAPI NO ai consulenti in Lucchini se hanno avuto la pensione per l&# (sezione: Costi dei politici)

( da "Nazione, La (Grosseto)" del 26-08-2008)

Argomenti: Costi della politica

PIOMBINO VAL DI CORNIA pag. 10 di MAILA PAPI NO ai consulenti in Lucchini se hanno avuto la pensione per l&#... di MAILA PAPI NO ai consulenti in Lucchini se hanno avuto la pensione per l'amianto. Il Comitato iscritti Fiom organizza una petizione da inviare ai parlamentari. Un'iniziativa che potrebbe avere ricadute nazionali. Il Comitato ha discusso dei problemi inerenti lo stabilimento Lucchini, evidenziando come gli investimenti dell'azienda siano anche il frutto dell'azione sindacale e delle lotte dei lavoratori, che anche in passato si sono sempre battuti sulla necessità di investire per migliorarne la sicurezza sul lavoro, l'ambiente, la quantità e la qualità della produzione. QUINDI il Comitato iscritti della Fiom Lucchini ha esprisso un giudizio positivo sugli investimenti programmati dall'azienda che porteranno ad uno sviluppo dell'occupazione e miglioreranno l'ambiente. Secondo Fiom-Cgil ci possono essere inoltre le condizioni per una diversa collocazione del parco rottami previsto nei pressi dell'abitato del Cotone. "Nonostante gli impegni della Rsu e Rls permangono problemi legati alla sicurezza ? spiega Mirko Lami Rls Lucchini - dovuti anche alla mancanza di un messaggio omogeneo all'interno della fabbrica. Ancora oggi a volte ci sono comportamenti o ordini che fanno parte di una cultura arretrata e ormai superata. Riteniamo che debba essere migliorata l'organizzzione del lavoro, occorre maggiore informazione e formazione, intervenire con decisione nelle situazioni in cui i lavoratori sono privi di pratiche operative e strumenti, eliminare i premi meritocratici che non portano a raggiungere gli obiettivi ma creano solo confusione". LA FIOM ritiene inoltre positivo l'accordo sui tutor, "ma non condividiamo le scelte aziendali di avvalersi di consulenti pagati profumatamente, che non portano valore aggiunto ma diffidenza e rabbia. Pensiamo che i soldi spesi per i numerosi consulenti debbano invece essere erogati a tutti i lavoratori. Riteniamo di farci portavoce, visto anche le ingiustizie provocate dalla legge sull'amianto e dalle cause, di sottoscrivere una petizione da inviare ai parlamentari locali, affinchè chi ha avuto un ricoscimento di un beneficio previdenziale ad un possibile rischio e quindi ha usufruito della pensione, non possa rientrare in attività". Il Comitato iscritti Fiom Lucchini si adopererà nei prossimi giorni con iniziative davanti alle portinerie per sostenere questa posizione ed invita tutti i lavoratori che la condividono a dare il loro appoggio.

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Fanucci firma per un anno Ora Del Prete o Aquilanti (sezione: Costi dei politici)

( da "Nazione, La (Arezzo)" del 26-08-2008)

Argomenti: Costi della politica

SPORT AREZZO pag. 15 Fanucci firma per un anno Ora Del Prete o Aquilanti CALCIOMERCATO di FAUSTO SARRINI ORA E' PROPRIO ufficiale. Stefano Fanucci è dell'Arezzo. Ventinove anni compiuti il 27 gennaio scorso, romano, ha firmato un contratto di una stagione. Difensore centrale, alto 1,80 x 75 chilogrammi, ha fatto la trafila nelle giovanili della Roma, poi Teramo in C2 nel '98-99, 22 presenze, poi Savoia in B nel 1999-2000 (10 gare, 1 gol), quattro stagioni a Livorno. In C1 nel 2000-2001, 27 partite, una rete, l'anno dopo 29 gettoni e promozione in serie B. Stagione 2002-2003, 15 match, 2 gol, nel 2003-2004, 20 sfide sempre in B, promozione in A. Nel 2004-2005 passaggio al Pescara, direttore sportivo Iaconi e colleziona 30 gare. Tornò a Livorno nel 2005-2006, 5 match in A, esordio l'8 febbraio ad Ascoli, non trovò spazio l'anno dopo, a seguire il trasferimento all'Ancona, 28 gettoni, promozione in B. Ora l'accordo con l'Arezzo dopo la conclusione dell'avventura in terra marchigiana. Nel dicembre scorso non giocò Ancona-Arezzo perché squalificato, era invece in campo al ritorno, quando i dorici fecero il blitz al Comunale col punteggio di 2-0. Stamani la presentazione di Fanucci, che raggiunto telefonicamente ieri sera ha riferito che si è allenato da solo nel periodo estivo, ieri invece col preparatore atletico. Ovviamente deve trovare il ritmo, ma è a disposizione per domenica prossima, prima giornata di campionato (al Comunale arriverà la Cavese) pronto a fornire il suo apporto, visto che il contratto è già stato depositato. Giocatore di buon rendimento, d'esperienza, ancora abbastanza giovane, farà comodo al club amaranto. ADESSO SI CERCA un altro difensore, soprattutto un terzino. Il direttore sportivo Iaconi stima molto (e come dargli torto), Lorenzo Del Prete, 23 anni, attualmente al Siena, l'anno scorso al Lanciano dove disputò un bel campionato e nelle due sfide con l'Arezzo salì alla ribalta. C'è da trovare l'accordo col sodalizio senese. In alternativa Antonio Aquilanti dell'Ascoli, che è nel taccuino di Iaconi da diverso tempo. Dopo l'arrivo di Fanucci, una trattativa anche con un altro difensore centrale, Roberto Cardinale, 27 anni, che ha concluso l'esperienza vincente di Salerno. Atleta di affidamento, vedremo se l'affare si concretizzerà. MA C'È PURE da cedere perché la società ha necessità di incassare qualcosa e magari di "liberarsi" di qualche stipendio oneroso. In questo momento delle possibili partenze di rilievo, la più probabile è quella dell'esterno Croce, che piace alla Cremonese. E non è completamente esclusa ancora l'ipotesi Ascoli. ALTRE TRATTATIVE. Myrtaj è nel mirino del Potenza, le società sarebbero vicine all'accordo, ma l'attaccante non sembra entusiasta della prospettiva e spera ancora di restare in amaranto. Paris va verso la Val di Sangro, mentre il portiere Sollitto ha preso la strada di Monte San Savino. Ricordiamo che la sessione estiva del calciomercato terminerà lunedì sera alle 19.

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Le parole della cultura dell'acqua "Rola" (sezione: Costi dei politici)

( da "Gazzettino, Il (Pordenone)" del 26-08-2008)

Argomenti: Costi della politica

Le paroledella culturadell'acqua"Rola" deriva da arrugia, vocabolo ispanico preromanico (anteriore alla conquista e colonizzazione della penisola Iberica da parte dei romani), registrato dallo scrittore latino Plinio il Vecchio in Spagna, con il significato di "galleria per lo scarico delle miniere, proprio dell'industria mineraria iberica". Un derivato in spagnolo è arroyo che significa ruscello, rigagnolo, torrente. Dal latino medievale rugia deriva il provenzale rajouia, ruscelletto, rivolo; ed inoltre rajoulet, zampillo d'acqua. In Italia è sopravissuto solo nell'area lombardo-veneta. L'equivalente italiano roggia designa una fossa derivata da un fiume, oppure da risorgive, irrigatoria o per muovere mulini, magli o gualchiere. Le roie sono alimentate dai bui. Il bui è una polla d'acqua sorgente e può significare pure "vortice d'acqua". Ha dato origine all'accrescitivo buiòn, grossa polla d'acqua; gorgo, vortice. Ne la zona dei Verdi, no g'era che bachete de talpòn e "bui" de acqua che pareva stagni, nello spazio dell'attuale teatro Verdi c'erano solo piante di pioppo e vortici d'acqua che sembravano stagni (Ettore Busetto, La Bòssina, Pordenone, 1970, pagina 86). Oltre alle ròie propriamente dette, ai bui e ai laghetti, vanno ricordate le marsite. La marcita è un terreno mantenuto umido artificialmente per ottenere erba fresca nei mesi di febbraio e marzo. Ce n'erano varie, una di esse si trovava nei pressi del terreno che oggi è occupato dalla Piazza Risorgimento.Non verrebbe male una mappa che riproduca il percorso di tutte le rogge di Pordenone (incluso quelle scomparse) e inoltre i laghetti, le fontane e gli antichi terreni paludosi.Le rogge erano particolarmente numerose nel comune di Pordenone, specialmente nella parte meridionale, ed hanno avuto una notevole importanza fin dalle origini della città, non solo perché fornivano acqua potabile e irrigua, ma anche per il fatto che questa veniva sfruttata come forza motrice dei molini, dei magli e poi più tardi, di altre attività come i cotonifici ed industrie varie.Molte rogge non si vedono più attualmente perché sono scomparse le falde freatiche che le alimentavano. Una prova ce la dà l'antico nome vernacolo ponte sec che sopravvive nella denominazione in inglese di un ristorante, Dray Dridge, situato nel viale Grigoletti, nell'angolo di via Selvatico, nei pressi del quale si può scorgere ancora oggi, fra due ville, la scanalatura dell'antica roggia. Fino agli anni Trenta, c'era un parapetto situato sopra un ponte scomparso, e ciò spiega la denominazione sec.Molte rogge sussistono quasi interamente nascoste, dovuto allo sviluppo urbanistico ed edile della città nel secondo dopoguerra. Tra le più importanti va ricordata quella già accennata che scorre dietro l'attuale teatro Verdi, parallela alla via Roma, la quale sbocca nel Noncello. Alimentava fino alle prime decadi del Novecento il molino della famiglia Pagotto. Un'altra roggia, ancora visibile, scorre accanto all'ex pastificio Tomadini, poco discosta dal Noncello. Una terza roia scorre ai piedi delle antiche mura della città. Alcune roie alimentano i laghetti di Rorai che, dopo essere stati sfruttati per la produzione motrice del vecchio cotonificio lì annesso, vanno a finire nel lago Burida e poi nel Noncello. Nel 1888, l'acqua che per secoli era stata la fonte di energia del maglio (il quale ha dato il nome all'attuale via del Maglio) venne utilizzata per incrementare le potenzialità energetiche dello stabilimento Amman & Weffer (cfr. Francesco Boni de Nobili, Le strade di Pordenone, pagina 109, Pordenone, 1994).Le roie vanno ricordate anche per il fatto che, fino a non molti anni fa, servivano per lavare la biancheria e gli indumenti in genere. Sussistono ancora oggi alcuni lavatoi in cemento, accanto alle rogge, uno dei quali si trova in via Maggiore (Rorai), dirimpetto al vecchio negozio della famiglia Mingot. Per concludere questa breve rassegna delle roie riferisco un aneddoto. Nel mese di gennaio del 1967, vidi una vecchia zia mentre stava lavando i panni in detta roia. Data la stagione, faceva molto freddo, eppure la donna settantenne commentò: qua l'è una belessa, parché l'aqua la score tiepida. Cose d'altri tempi, quasi incredibili oggi! Viene da chiedersi: "Vale la pena riferire questi particolari?" - Direi di sì, poiché è sempre utile mantenere il ricordo del passato (anche se non vale la pena ristabilire certe forme di vita completamente scomparsa), non solo come documento, ma anche perché ci obbliga a fare alcune riflessioni. In primo luogo ci fa apprezzare i sacrifici compiuti dalle generazioni che ci hanno preceduti, specialmente dalle donne, artefici del benessere di cui usufruiamo attualmente. In secondo luogo ci invita a valutare i progressi realizzati nelle ultime decadi del secondo scorso, in tutti i campi, specialmente in quelli che riguardano i miglioramenti della vita familiare.Mario Sartor CeciliotPordenoneDove tagliareper salvarela sanitàSeguiamo le discussioni in atto fra alcuni Consiglieri Comunali di notevole peso politico, De Anna della maggioranza e Moretton della opposizione. Sono emerse enunciazioni che lasciano, a dir poco, perplessi: la chiusura dell'Ospedale di San Vito per trasformarlo in una casa per invalidi, o giù di lì. La paventata concentrazione su Pordenone, un ospedale di là da venire, forse fra un paio di anni, oppure - ma certamente stanno scherzando - su Portogruaro, graziosa cittadina facente capo alla Gran Madre Venezia e cioè fuori Regione. Una tendenza assolutamente fuori luogo quella di strutture sempre più grandi, poiché non è detto che siano sempre le più efficienti.Ma per fortuna, è notizia ferragostiana, il Comune di San Vito, in persona del Sindaco ha assunto una netta posizione: l'Ospedale è pregio e vanto della città e non si tocca. Se pur fra i minori si presenta oggi sul territorio ad un grado di eccellenza che con la rivalutazione in corso si estenderà ad ogni reparto. Apprezzabili le preoccupazioni del Presidente della Regione, teso a realizzare economie ed alla eliminazione degli sprechi. Economie che si ritrovano tagliando i gettoni di presenza, le consulenze, prebende e compensi vari; nessuno soffrirà la fame.Si taglia i contributi al "friulano" nelle scuole; impareranno a parlare correttamente l'italiano. Si decurtino gli stanziamenti alla "cultura" i cui esiti sono spesso soggetti a critiche che non hanno neppure il piacere di plausibili risposte.La conclusione è quindi semplice e facile. Non si smantelli un'encomiabile servizio di cui i Sanvitesi fruiscono unitamente agli abitanti dei comuni circonvicini.Luciano GirardiSan Vito al Tagliamento.

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Motostaffetta per dire "no" alla mafia (sezione: Costi dei politici)

( da "Gazzettino, Il (Pordenone)" del 26-08-2008)

Argomenti: Costi della politica

BRUGNERA Il gruppo sulle "due ruote" Dall'Agnese porterà la bandiera della legalità fino in Sicilia Motostaffetta per dire "no" alla mafia BrugneraPartirà da Brugnera la rappresentativa della Motostaffetta dall'Agnese che parteciperà anche quest'anno alla "Staffetta della legalità", una delle iniziative promosse dal Comune di Città del Mare in occasione del trentesimo Cicloraduno e del Campionato italiano riservato agli Operatori della Protezione Civile di Città del Mare che si terrà a Terrasini dal 31 agosto al 10 settembre.L'iniziativa ha lo scopo di diffondere e promuovere la legalità legando direttamente tra loro diversi comuni d'Italia con quelli della Sicilia. Come ha sottolineato il presidente del comitato organizzatore nella missiva inviata al sindaco di Brugnera "l'iniziativa vuole contribuire a promuovere i valori della convivenza e dell'integrazione culturale. La Bandiera della legalità vuole essere un simbolo di speranza contro ogni forma di prevaricazione e corruzione. Il popolo che paga le tangenti è un popolo senza futuro".La rappresentativa della Motostaffetta dall'Agnese, composta dallo stesso presidente Luigi Stella che sarà accompagnato da Alido Da Re e Giovanni Zootinca, dopo essere partita negli anni scorsi da Pordenone e da Fontanafredda, partirà quest'anno dal Comune di Brugnera, sede dell'associazione stessa e porterà quest'anno la Bandiera Italiana che verrà consegnata venerdì 29 agosto alle 9, dal sindaco di Brugnera Marco Bazzo sino al comune di Balestrate al fine di ricordare quest'anno la strage di Mafia del 2 agosto 1985 avvenuta a Pizzolungo, comune balneare della provincia di Trapani.Obiettivo del vile attentato di ventitre anni fa erano il sostituto procuratore Carlo Palermo e la sua scorta che riuscirono a sfuggire all'agguato che colpì invece una famiglia di innocenti: a saltare in aria fu infatti l'auto su cui viaggiava Barbara Rizzo Asta con i suoi due gemelli di sei anni, Salvatore e Giuseppe.Margherita, la figlia maggiore, che perse in un colpo madre e due fratellini, sarà la Testimonial della manifestazione di consegna della bandiera che avverrà domenica 31 agosto in Piazza Rettore Evola a Balestrate dove ad attenderla ci sarà il sindaco Tonino Palazzolo.R.S.

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Gian Antonio Stella, l'inviato a Caracoi (sezione: Costi dei politici)

( da "Corriere delle Alpi" del 27-08-2008)

Argomenti: Costi della politica

Il giornalista e scrittore vive durante l'estate nel piccolissimo paese dell'Agordino "Occorre rivedere tutte le autonomie non quella altoatesina" PAOLA SCARPA "Sono alto, bello, porto un paio di baffi", con queste parole, al telefono, fissa l'appuntamento. L'incontro avviene in piazza San Lorenzo a Selva di Cadore, alla presenza di villeggianti distratti e, quasi all'inizio, pronuncia un nome che è intriso di malinconia, Mario Rigoni Stern. E' Gian Antonio Stella, giornalista e scrittore molto noto anche da queste parti dove, a Caracoi Agoin, un pugno di vecchie bellissime case sopra Santa Maria delle Grazie, abita d'estate. Risiede stabilmente - si fa per dire, è un inviato - in un paese vicino a Venezia. Com'è spuntato in lei anni fa l'amore per questi luoghi? "Sono nato ad Asiago sull'Altopiano dei Sette Comuni. La cosa che più mi piace ad Asiago è che lì non c'è mai stato un nobile. Non ci sono conti, non ci sono marchesi, non ci sono baroni, nemmeno ai tempi della Serenissima, perché un conto sono i funzionari, un conto è la nobiltà castale. Del tipo che uno è conte, sono conti i suoi figli, il suoi nipoti, i pronipoti, eccetera. Da noi non c'è ed io l'adoro. Pensi che nel democratico altopiano per combattere la corruzione, gli alberi da taglio venivano estratti in Piazza, non si poteva coprire una carica pubblica più di due volte consecutive, c'era un profondo ricambio nella distribuzione dei ruoli. Questo radicamento democratico è durato secoli, io ce l'ho conficcato dentro. Anche in rapporto a Venezia - come ha spiegato tante volte anche Mario Rigoni Stern - Asiago godeva di una sostanziale autonomia e questa idea dell'autonomia e della democrazia diretta è la cosa che più sento forte nel mio rapporto con l'Altopiano. Negli anni, purtroppo, l'Altopiano è un po' cambiato, è diventato troppo popoloso, sembra la città di Schio a 1000 metri d'altezza: non è più la cittadina che ricordo io, in cui tutti si davano del tu e tutti si conoscevano. A me sembra strano che mi diano del lei, ora; non c'entra niente col rispetto, in America tutti si danno del tu, può darsi che la nostra tradizione venga dal fatto che in cimbro era così". Ma torniamo alla scelta dell'Agordino... "A Caracoi ci sono arrivato per ricerca di montagna, una montagna bella come solo nelle Dolomiti". La cammina, la percorre, fa escursioni? Si ama ciò che si conosce.. "Sì, però le vacanze sono diventate presentazioni per libri di amici, le rubriche del giornale che non puoi fare a meno di fare, le note per i rimborsi spesa, le serate per presentare il libro... Lei crede, visto il tono della sua letteratura che definirei civile, che queste serate siano utili a rendere più permeabile la pubblica opinione? "Per questo abbiamo fatto anche dei concerti, delle serate teatrali e altre ne faremo ancora. Negli ultimi giorni sono andato a San Martino di Castrozza, prima a Falcade, ad Alleghe, a Cortina, a Brunico. Non faccio queste presentazioni in particolare qui perché penso che i bellunesi abbiano più bisogno di altri di essere informati, ma perché vi abito e la sera è più facile staccare e tornare a cena a casa. Ho un rapporto di tale amore per il Cadore, le Dolomiti, l'Agordino, e tutta questa zona che mi è difficile dire di no a tante persone che mi conoscono". Che pensa, a proposito di Brunico, delle differenze legislative che riguardano bellunesi ed altoatesini tanto simili e tanto "differenti"? "Sono del parere che si debbano rivedere tutte le autonomie tranne quella altoatesina. Non credo che possa essere abolita "tout court" perché sarebbe un errore. Oggi non c'è senso che il Friuli goda dell'autonomia che ha, non c'è senso che la Sicilia possa fare tutto quello che le pare in nome dell'autonomia, anche le peggiori porcherie. Quindi sono per abolirle tutte, fatta eccezione per l'Alto Adige, perché c'è un accordo internazionale ed uno Stato serio lo deve mantenere: punto e basta. Poi tra qualche decennio quando l'Europa sarà totalmente unita se ne parlerà. Le differenze tra bellunesi e trentini-altoatesini sono davvero molto pesanti". Lei, come scrittore appartiene alla letteratura "civile", ma c'è una parte fantastica, "ludica", di Stella che amo particolarmente. Mi parli del romanzo "Il maestro magro". "C'era una leggina, fatta ancora prima del fascismo. Diceva che se eri un maestro disoccupato e riuscivi a mettere insieme una classe di adulti e di analfabeti con un numero minimo, avevi diritto allo stipendio seppure magro. Non prendevano le ferie, non erano pagati quando non insegnavano. E' una storia di emigrazione dal sud verso il nord e dal nord verso Torino: tutta la seconda parte del romanzo si svolge a Venaria Reale, in quelle che erano le casermette di Altezzano in rovina, dove, tra le macerie della reggia abitavano gli emigrati italiani. L'ultimo romanzo invece è "Carmine Pascià, che nacque buttero e morì beduino". Carmine è solo un soldatino italiano della guerra di Libia che nel 1910 viene mandato in Africa e che, per gli strampalati casi della vita finisce per combattere a fianco dei libici sotto Omar-el-Muchkar contro gli italiani. Gli italiani allora erano rappresentati dal più infame e rivoltante assassino che sia mai nato in Italia, il Maresciallo Graziani e combattere contro Graziani ha una dignità diversa che non combattere contro i propri compatrioti". C'è speranza per l'Italia? "Non sono Nostradamus. La mia opinione è che o ci sono delle svolte nette o non se ne esce. I segnali lanciati al paese sono contradditori perché da una parte condivido l'opera di semplificazione sul lavoro che fa il ministro Sacconi, dall'altra inorridisco davanti alla decisione di Berlusconi di confermare alla testa della Tirrenia di Navigazione un amministratore delegato, che le fa perdere ogni anno 73.000 euro a dipendente. Privo di senso inoltre è, nella scuola, un taglio di 8 miliardi di euro in tre anni che non viene certo compensato dall'insegnamento dell'educazione civica o dal 7 in condotta". Com'è stato possibile, rileggendo certe pagine de "La casta", il precedente libro, suo e di Rizzo, dai De Gasperi, dai Pertini, che hanno fondato la Carta di questo Stato, arrivare a questo? "Mano a mano che si perdevano gli ideali - della società cristiana per i democristiani, del comunismo bello buono e giusto per i comunisti, della solidarietà per i socialisti, del liberismo - la politica è diventata una professione. Ed allora, pensa il politico, se è un lavoro come gli altri, cerco di ottenere il contratto migliore". Ma non manca la speranza, nelle stesse parole di Stella. "Perché - conclude - se non ci fosse, invece che "La deriva" lo intitolavo "Il naufragio"!".

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Alto Adige: due colpi di coda Arrivano Di Loreto e Favaretto (sezione: Costi dei politici)

( da "Trentino" del 27-08-2008)
Pubblicato anche in: (Alto Adige)

Argomenti: Costi della politica

Il centrocampista porta esperienza e sostanza Il portiere ingaggiato dopo il periodo di prova Adesso potrebbe arrivare ancora un difensore di Francesco Bertagnolli BOLZANO. Un colpo e mezzo per chiudere (quasi) il mercato. Werner Seeber conclude con altri due pezzi il mosaico della rosa dell'Alto Adige che domenica esordirà in campionato contro la Valenzana. Sarà Eros Favaretto, proveniente dalla Viterbese, a svolgere il compito di vice Trini fra i pali. A centrocampo arriva Di Loreto, Pro Vercelli, a dare esperienza e sostanza al reparto. Ed è proprio quest'ultimo l'arrivo più significativo dell'ultima parte del mercato estivo. D'Angelo aveva richiesto un giocatore d'esperienza con determinate caratteristiche d'incontrista, il presidente lo ha individuato nell'ex giocatore della Pro Vercelli. Una società con la quale Di Loreto si è allenato fino a ieri e con la quale, però, il giocatore era in rotta da tempo. Un matrimonio, quello con i piemontesi, durato solo una stagione, al termine della quale la società già campione d'Italia ad inizio secolo ha cambiato la politica ambiziosa che l'aveva contraddistinta negli ultimi tempi, arrivando a lasciare liberi quasi tutti i giocatori più esperti e costosi. Così Di Loreto ha accettato la proposta dell'Alto Adige, ennesima tappa d'una carriera che lo ha visto impegnato spesso in categorie superiori. Due promozioni dalla C2 alla C1 con Rimini e Lanciano (dove è nato ventinove anni fa), una dalla C1 alla B con i romagnoli, insieme ai quali il giocatore di Lanciano ha anche esordito (collezionando 15 gettoni) nel campionato cadetto. Il tutto condito dai passaggi alla Spal e al Sassuolo, sempre e comunque in squadre costruite per puntare in alto. 22 reti nella categoria significano anche un buon feeling con il gol, se la condizione fisica lo permetterà Di Loreto dovrebbe essere un buon acquisto. Favaretto arriva invece per fare da vice a Trini. Otto presenze con la Viterbese in due stagioni sono state il magro bottino del ventunenne cresciuto nelle giovanili del Milan, tanta la voglia d'emergere e buone le indicazioni fatte emergere dal giocatore in questi giorni di prova. Due acquisti che non chiudono definitivamente il mercato che attende ancora l'ultimo tassello. D'Angelo vuole ancora un difensore per evitare che ogni raffreddore dei titolari si trasformi in un enigma di difficile soluzione, il tutto pare legato alla partenza o alla rescissione del contratto che lega gli altoatesini a Pittilino. In ogni caso se qualcuno dovesse arrivare in questi giorni non potrà essere disponibile per domenica. Nella trasferta di Valenza è comunque probabile che il mister si affidi in principio a quelli che hanno giocato nel primo tempo di domenica in Coppa Italia contro il Rodengo. Di Loreto ha svolto, infatti la preparazione fisica ma non è mai stato impegnato dalla Pro Vercelli nelle amichevoli ed in Coppa. Il tutto lascia dunque pensare che la condizione non sia al top e che ci vorranno almeno una decina di giorni per integrare completamente il ragazzo nel gruppo.

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Sugli incarichi nelle partecipate l'ente locale fa da controllore (sezione: Costi dei politici)

( da "Italia Oggi" del 27-08-2008)

Argomenti: Costi della politica

ItaliaOggi     ItaliaOggi  - Enti Locali e Stato Numero 203, pag. 32 del 27/8/2008 Autore: di Antonio G. Paladino Visualizza la pagina in PDF       Dalla Puglia le indicazioni della magistratura contabile sulla Finanziaria del 2008 Sugli incarichi nelle partecipate l'ente locale fa da controllore Le amministrazioni locali devono disporre azioni di direzione, coordinamento e supervisione delle attività delle partecipate, in altre parole devono eseguire un controllo totalitario. Posto, infatti, che le disposizioni contenute nella legge finanziaria 2008 in tema di affidamento di incarichi e consulenze a soggetti esterni all'amministrazione sono rivolte agli enti locali e che le nuove disposizioni in materia di lavoro flessibile sono dirette alle pubbliche amministrazioni, è pur vero che l'eventuale effettuazione di assunzioni a tempo indeterminato da parte delle società partecipate dagli enti locali, così come l'utilizzo di forme flessibili nei rapporti di lavoro, sarebbe una cartina al tornasole di una controtendenza con gli obiettivi di riduzione della spesa pubblica che il legislatore persegue. Lo ha ammesso la sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la regione Puglia, nel testo del parere n. 15/2008 (su www.corteconti.it), fornendo un interessante indirizzo interpretativo delle disposizioni recate dalla legge n. 244/2007 soprattutto sui riflessi che queste hanno tra le società partecipate dalle amministrazioni locali. In breve, le società partecipate, anche se non toccate direttamente dalle maggiori disposizioni della legge finanziaria 2008, non possono ritenersi esentate dal "partecipare" alla riduzione degli sprechi. è pacifico, scrive la Corte pugliese nel parere osservato, che l'intento del legislatore è quello di mettere a dieta (o quantomeno bloccare) il proliferare di società controllate dalle amministrazioni locali che, a lungo andare, non si rivelino delle scommesse vincenti. Ecco che, come dispone l'articolo 3, comma 27, gli enti locali non possono costituire società che abbiano per oggetto sociale la produzione di beni o servizi che non siano legati alla "mission istituzionale" della stessa amministrazione, anzi prevedendo che le stesse, qualora costituite, vengano dimesse al più presto. In caso contrario, scatta la denuncia alla Corte dei conti per responsabilità erariale. E sulla stessa riga le disposizioni dirette a limitare le spese delle società a partecipazione pubblica ponendo limiti sia ai trattamenti economici che per la composizione degli organi societari. Si ricordi, infatti, come l'articolo 3, commi 12-14, dispongono, per le società partecipare, la riduzione del numero dei componenti gli organi societari, la soppressione della carica di vicepresidente e l'eliminazione della previsione del gettone di presenza. Le premesse ci sono, la Corte non ha dubbi. Quanto sopra è un dato evidente di come il legislatore vuole mettere un freno nel mondo delle spese delle società controllate a partecipazione pubblica. Allora, si chiede la Corte, è evidente che un eventuale incremento della spesa del personale delle società partecipate non può non produrre "effetti diretti" sulle finanze del comune, a maggior ragione quando questo ne è l'unico azionista. In tale veste, il comune assume la funzione di una holding capogruppo e i risultati economici delle società a partecipazione pubblica non possono non aver "ripercussioni" sul bilancio dell'ente locale. Quindi, ammette il collegio pugliese, l'amministrazione comunale deve disporre un "controllo totalitario" sui soggetti partecipati, attraverso un'attenta azione di direzione, coordinamento e supervisione delle attività delle società partecipate. Quindi, conclude il collegio nell'articolato parere, in linea con una "voluntas legis" sempre più indirizzata verso l'adozione di misure di contenimento delle spese delle partecipate, che spesso sono destinatarie di cospicue risorse pubbliche, è pacifico che corrisponde a principi di prudenza e sana gestione finanziaria, evitare che si incrementino le spese per incarichi esterni, quelle per lavoro flessibile e le spese del personale delle società totalmente partecipate dall'ente locale, in quanto tali costi appesantiscono il bilancio dell'amministrazione locale.

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NOVITÀ in vista per la macchina del consiglio comunale. La fine delle ferie (sezione: Costi dei politici)

( da "Nazione, La (La Spezia)" del 27-08-2008)

Argomenti: Costi della politica

CRONACA LA SPEZIA pag. 4 NOVITÀ in vista per la macchina del consiglio comunale. La fine delle ferie ... NOVITÀ in vista per la macchina del consiglio comunale. La fine delle ferie coinciderà anche con l'istituzione in Comune della figura del difensore civico, un tutore dei diritti del cittadino. Sono sei gli aspiranti all'incarico, i cui nomi non sono ancora noti. Sarà la commissione dei capigruppo a fare la scelta definitiva. Intanto, il presidente del consiglio comunale Loriano Isolabella sta lavorando alle modifiche regolamentari. Le puntualizza così: la costituzione dell'ufficio di presidenza del consiglio comunale; l'iter possibile di discussione in commissione di mozioni ed interpellanze ed interrogazioni per lasciare maggiore spazio al consiglio nella discussione delle deliberazioni; la presentazione in consiglio ed in commissione di deliberazioni di competenza della giunta per fornire maggiori informazioni ai consiglieri; un migliore collegamento tra consiglio comunale giunta e circoscrizioni; la ridefinizione delle modalità e dei tempi di intervento in consiglio da parte dei consiglieri comunali; l'istituzione delle commissioni permanenti di controllo da delegare all'opposizione. Riguarda alla toccata e fuga di alcuni consiglieri soprattutto nelle commissioni Isolabella ammette che "certo può anche succedere che in alcune circostanze qualcuno si assenti dai lavori durante la seduta, ma sono situazioni abbastanza rare e sempre giustificate". Aggiunge in difesa dei consiglieri: "Se poi dobbiamo fare un raffronto con altre realtà istituzionali il Comune della Spezia non si è avvalso della facoltà di decidere il raddoppio dei gettoni e nello stesso tempo nel momento in cui la seduta valica la mezzanotte non si avvale della facoltà del raddoppio del gettone". Oltre a dover citare le diverse occasioni in cui i consiglieri comunali della Spezia dimostrano sempre estrema sensibilità ad aderire ad iniziative di rinuncia al proprio gettone di presenza in favore di situazioni determinatesi da calamità o sciagure nazionali o internazionali". Isolabella difende la qualità del lavoro del consigliere comunale: "Non è misurabile nel tempo in cui uno stà seduto tra i banchi, ma nella qualità delle proposte e per fare questo risulta necessario anche un impegno civico al di fuori del consiglio comunale che non può essere di certo commisurato al gettone di presenza che, tasse escluse, si tratta di una ventina di euro".

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Piedimonte, cdq senza pace (sezione: Costi dei politici)

( da "Messaggero Veneto, Il" del 27-08-2008)

Argomenti: Costi della politica

L'esponente del Partito dei pensionati non risparmia ancora una volta critiche al presidente Piedimonte, cdq senza pace Buonavitacola attacca Bandelj su viabilità e galleria Baruzzi "Se non altro, il sottoscritto può permettersi di farsi pubblicità con i risultati personalmente raggiunti sul campo. Altri, che probabilmente si credono più furbi, si fanno puntualmente belli con le vittorie maturate da chi si impegna per la comunità anche oltre i propri compiti". Prosegue e cresce nei toni la polemica tra il consigliere circoscrizionale di Piedimonte, Domenico Buonavitacola e il presidente del parlamentino, Walter Bandelj, che aveva accusato senza mezzi termini l'esponente dei Pensionati di aver strumentalizzato a fini propagandistici la messa in sicurezza dell'incrocio tra via della Madonnina e via delle Grappate. "La miglior politica è quella che si fa lontano dai centri di potere, tra la gente - argomenta Buonavitacola -. Trovo veramente sterile la polemica inscenata da Bandelli, degna di un presidente che con tali dichiarazioni fa trasparire non tanto la volontà di migliorare le condizioni della propria circoscrizione, quanto piuttosto a gettare ombre su chi da anni profonde impegno senza tornaconto economico, con passione e dedizione". Tra gli argomenti del contendere, la sistemazione della galleria Baruzzi, i cui lavori dovrebbero essere portati a termine entro il fine settimana: "Se la ritinteggiatura del tunnel era programmata da tempo - si chiede Buonavitacola - per quale motivo questa arriva soltanto ora, casualmente a pochi giorni dai colloqui intrattenuti dal sottoscritto con il sindaco e il responsabile dei Lavori pubblici"? E sulla petizione che ha portato all'installazione del semaforo lampeggiante in prossimità della stessa galleria: "D'accordo che il consiglio circoscrizionale è espressione del voto della comunità, ma come giustificare i ritardi nella sistemazione dell'intersezione, che hanno portato a tragici incidenti? Bandelj dimentica che ci troviamo in un sistema politico democratico, non oligarchico, dove pochi decidono per tutti: l'opinione della gente conta, anche se in calce alle 411 firme raccolte non viene apposto il timbro da un ente istituzionale. Ed è stata proprio la petizione promossa dal nostro partito, su spinta di tanti cittadini, a permettere - secondo Buonavitacola - di vedere i primi risultati dopo decenni di imbarazzanti silenzi, solo in minima parte giustificabili con la farraginosità della burocrazia", dichiara Buonavitacola, che poi annuncia. "Ho deciso di rinunciare al gettone di presenza come consigliere circoscrizionale, a ulteriore dimostrazione del fatto che è la passione, con la volontà di migliorare le condizioni della comunità di cui faccio parte, a fare da motore alle mie iniziative. Invito il presidente, che certamente condivide questa mia posizione, a fare altrettanto", è la provocazione del segretario cittadino dei Pensionati.

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Il Comune "a dieta" taglia spese e opere (sezione: Costi dei politici)

( da "Stampa, La" del 27-08-2008)

Argomenti: Costi della politica

NOVARA.COLPA DELLE DISPOSIZIONI DEI GOVERNI PRODI E BERLUSCONI Il Comune "a dieta" taglia spese e opere Entrate ridotte: mancano un milione e 300 mila euro [FIRMA]BARBARA COTTAVOZ NOVARA Comune "a dieta" per l'effetto congiunto di due Governi: la Finanziaria di Prodi e le disposizioni taglia-Ici e fiscali di Berlusconi costringono anche l'amministrazione novarese a ridurre le spese e a rivedere il piano degli investimenti. "Nell'ultima riunione di Giunta ho dovuto tirare fuori la scure" sorride amara Silvana Moscatelli, vicesindaco e assessore al Bilancio. Mancano circa 1 milione e 300 mila euro: 574 mila per le misure contro i costi della politica volute da Prodi, 589 mila euro per il taglio parziale dell'Ici già del Governo di centrosinistra e poi altri 200 mila per la riduzione dell'Iva. L'eliminazione dell'Ici voluta da Berlusconi, invece, costa al Comune 6 milioni e 600 mila euro ma l'Esecutivo si è impegnato a "restituirli": 3 milioni e 300 mila sono arrivati a luglio, gli altri sono attesi per dicembre: se non arrivassero, il conto "rosso" arriverebbe a 4 milioni e 600 mila. I "tagli" sono stati decisi scegliendo di limare su piccole spese: consulenze, attrezzature informatiche, beni di consumo per gli uffici, prestazioni professionali per nuovi progetti che quindi verranno bloccati. Ma lo stop più pesante riguarda gli investimenti. Infatti il decreto fiscale del Governo Berlusconi prevede un nuovo patto di stabilità che nella sostanza per Novara significa rivedere il piano di nuove opere. Infatti viene vietato ai Comuni di finanziare gli investimenti con le alienazioni, cosa che la Giunta Giordano aveva fatto per il 40 per cento del totale delle nuove realizzazioni. Si potranno usare solo i fondi provenienti da oneri di urbanizzazione e vendita di loculi. Così il Comune deve cambiare rotta e usare i proventi delle alienazioni per chiudere i mutui e quindi "liberare" risorse da usare per gli investimenti. La partita che si sta giocando sul fronte delle dismissioni conta grosse cifre: a settembre scade il bando per le farmacie (9 milioni di euro) e quello per due negozi in corso Italia (circa 700 mila euro) mentre per Casa della Porta si sta aspettando un via libera formale secondo l'iter di legge. Intanto, però, il piano delle nuove opere deve essere riveduto e corretto: ovvero qualcosa si ferma e qualcosa va avanti. "Diamo priorità alle scuole: i progetti sui plessi non si toccano - sottolinea Moscatelli -. Allo stesso modo proseguono anche i lavori con fondi già impegnati o con finanziamenti regionali e statali. Oppure progetti per noi fondamentali come il castello". Quindi via libera anche per il recupero del "De Pagave", il collegamento della tangenziale in via Gorizia e la rotonda di largo Don Minzoni mentre per ora sono in sospeso il parco del Terdoppio, il restauro degli affreschi in Tribunale, il "rotondone" del XXV Aprile, il rifacimento dell'illuminazione pubblica, l'oasi felina, l'allestimento del teatro Faraggiana, la sistemazione del Parco dei Caduti. "Siamo preoccupati - commenta l'assessore al Bilancio - e ci amareggia molto non poter proseguire nel nostro programma di investimenti".

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Elezioni politiche americane e tecnologia: facciamo quattro conti (sezione: Costi dei politici)

( da "Blogosfere" del 27-08-2008)

Argomenti: Costi della politica

Ago 0827 Elezioni politiche americane e tecnologia: facciamo quattro conti Pubblicato da Angela Rossoni alle 09:29 in scienza e società La campagna elettorale Statunitense delle elezioni primarie è stata più che mai combattuta, senza esclusioni di colpi, appassionante e non senza qualche rischio per i candidati. E' stata anche una gigantesca operazione di raccolta fondi, perchè le elezioni americane, si sa, richiedono cifre da capogiro per consentire ai candidati di raggranellare voti in un Paese così vasto. I finanziatori dei due schieramenti politici la dicono lunga sulle attese e sulle speranze degli elettori. Nonostante la grande attenzione del vincitore delle primerie democratiche, Barack Obama, alle nuove tecnologie come canale di comunicazione con gli elettori, al momento, le aziende high-tech hanno giocato un ruolo marginale nella corsa per la Casa Bianca, almeno per quanto riguarda i finanziamenti... Fra i principali finanziatori della politica che operano nel settore high-tech spiccano i colossi AT&T, Comcast e Microsoft. In base a una stima del Center for Responsive Politics , sito indipendente che monitora il flusso di finanziamenti ai partiti politici americani, Microsoft è il quinto maggiore investitore dei candidati alle presidenziali, con 741.000 dollari, seguita da Verizon Communications con 636.000 dollari e Cisco Systems con 524.000 dollari. Sempre secondo il Center for Responsive Politics, i cinque maggiori contributori alle elezioni politiche per entrambi i candidati alle primarie americane, Barack Obama e Hillary Clinton, sono pressochè identici, e comprendono i grandi gruppi bancari Goldman Sachs, DLA Piper, Morgan Stanley e Citigroup, seguiti dai grandi studi legali, che negli Stati Uniti sono potentissimi e molto influenti. L'industria della tecnologia Statunitense (se escludiamo Microsoft e pochi altri), si piazza con grande distacco rispetto ai principali investitori, in termini di somme versate. Questo, secondo gli analisti, è anche un segno del fatto che altre questioni aperte, come la crisi economica, le tensioni a livello internazionale e la questione del petrolio e delle fonti energetiche in generale. Se, a quanto pare, la tecnologia, almeno per il momento, non sta influenzando molto la politica, ed è solo usata come uno strumento, sebbene importantissimo ed efficacissimo, di comunicazione, è vero invece il contrario. La società di analisi Gartner ha elaborato un grafico molto curioso, che correla l'andamento del mercato dell'elettronica con le elezioni politiche americane. Il mercato dell'high-tech è fortemente ciclico e, guardacaso, i picchi positivi si hanno esattamente negli anni delle elezioni del presidente a stelle e strisce. E, puntualmente, quando viene eletto un presidente repubblicano, le vendite di tecnologia schizzano alle stelle. Il picco più alto del mercato high tech si è avuto infatti con la seconda elezione di Ronald Reagan, nel 1984, mentre il secondo mandato di Bill Clinton è stato caratterizzato addirittura da una fase di regressione dell'high tech. Sarà forse perchè i repubblicani, più “guerrafondai”, investono somme più consistenti negli armamenti, che quindi sarebbero il vero motore dell'high tech? In realtà si osserva un'altra curiosa coincidenza. L'anno delle elezioni politiche americane coincide sempre con l'anno delle olimpiadi. E allora che siano proprio le olimpiadi a fungere da traino per le tecnologie, come è stato tra l'altro ripreso in altri post su questo blog? Per quest'anno, Gartner prevede una crescita piuttosto modesta del settore high tech. Dobbiamo quindi concludere che le olimpiadi di Pechino 2008, pur essendo state, a ragione, battezzate, le olimpiadi della tecnologia, non saranno abbastanza incisive per quanto riguarda invece i risvolti economici delle tecnologia? Oppure che, gli strumenti in mano agli analisti fanno presagire una vittoria del candidato democratico Barack Obama?.

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SD: RILANCIARE CENTROSINISTRA RIDUCENDO COSTI DELLA POLITICA (sezione: Costi dei politici)

( da "Basilicanet.it" del 27-08-2008)

Argomenti: Costi della politica

11.36.17 [Basilicata] â??Sinistra Democratica, pur riconoscendo competenze e capacità  politica sia di Rossi che del nuovo consigliere Manzi, considera sbagliata la scelta fatta di revoca della delega allâ??ex assessore Dâ??Angelo e di nomina di un nuovo assessoreâ?. Lo ha detto il coordinatore provinciale Giannino Romaniello, commentando il rimpasto nella Giunta provinciale di Potenza. â??Non abbiamo un rappresentante allâ??interno del Consiglio Provinciale e pertanto, dopo un primo incontro politico fra i segretari provinciali delle forze che hanno costituito la coalizione che ha eletto Altobello, non siamo stati invitati ad alcun incontro né© sappiamo su quali basi e contenuti programmatici è¨ avvenuta la verifica politica e le forze che hanno sottoscritto il documento. Da parte nostra, ribadiamo quanto espresso nellâ??unico incontro promosso dal segretario provinciale del Pd Ignazio Petrone. In particolare, riteniamo â?" continua Romaniello - che la scelta migliore sarebbe stata quella di ridefinire un programma minimo di fine consiliatura individuando nella riduzione dei costi della politica il punto centrale su cui verificare anche la disponibilità  di tutte le forze del vecchio centro-sinistra a ripensare una nuova alleanza con cui riproporsi alla guida della Provincia con un profondo processo di rinnovamento di uomini e programmi partendo proprio dalla riduzione del numero degli assessori, dalla ridefinizione del ruolo degli enti e strutture (riducendoli), ed assumendo il tema della qualità  dei servizi e della valorizzazione del personale, quali punti centrali per rilanciare il ruolo di un ente intermedio fra Regione e Comune fuori da logiche di contrapposizione con gli altri livelli istituzionali a partire dalla Regione . Se si vuole favorire il processo di semplificazione ed evitare che la Regione continui a fare anche gestione (delle risorse comunitarie e non solo), quando invece dovrebbe fare programmazione e controllo, bisogna proporre e battersi â?" conclude Romaniello - per un modello di riforma della filiera istituzionale consapevoli che non si può² continuare ad avere sovrapposizioni di funzioni e competenze fra i diversi livelli istituzionali sub-regionali. Partendo da questi ed altri temi quali il lavoro, la tutela ambientale, una diversa qualità  dello sviluppo si può² rilanciare lâ??idea di un nuovo centro-sinistra per fermare lâ??avanzata delle destre anche nella nostra regioneâ?. BAS 02.

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Lumezzane-Pesenti: ora è fatta (sezione: Costi dei politici)

( da "Giornale di Brescia" del 27-08-2008)

Argomenti: Costi della politica

Edizione: 27/08/2008 testata: Giornale di Brescia sezione:SPORT IL MERCATO Dopo lo sponsor, ecco la punta che potrebbe completare il reparto Lumezzane-Pesenti: ora è fatta Sergio Cassamali LUMEZZANE Dopo l'ufficializzazione del nuovo prestigioso sponsor (la Barclays Bank, già promoter della Premier League inglese, che di recente ha aperto due filiali a Lumezzane e Sarezzo), il Lumezzane si è "regalato" anche un nuovo attaccante, il terzo in rosa dopo Nicola Del Bosco e Lorenzo Dal Rio. Si tratta di Massimiliano Pesenti, classe 1987, ingaggiato in prestito dall'Albinoleffe. Il neo acquisto (per la cronaca è il quattordicesimo di quest'anno) è bergamasco (di Treviglio), ha all'attivo due gettoni di presenza in B con la maglia dell'Albinoleffe, 2 gol in 12 partite con il Prato di C2 e nell'ultima stagione si è messo in luce nella Canavese, sempre di C2, realizzando 10 reti in 26 partite. La trattativa è stata lunga e laboriosa, ma alla fine il desiderio del giocatore di provare l'esperienza della LegaPro1 in Valgobbia ha prevalso su tutte le difficoltà. Già ieri Pesenti ha svolto il primo allenamento con i nuovi compagni, ma difficilmente potrà scendere in campo domenica contro il Verona perché il transfer, come noto, richiede i cinque giorni regolamentari. Nei prossimi ed ultimi sei giorni, però, il mercato del Lumezzane potrebbe riservare altri colpi. Sempre per il reparto offensivo si potrebbe chiudere già quest'oggi la trattativa con il guizzante esterno del Lanciano Andrea Pintori, classe 1980. Sono invece sfumate quasi del tutto le speranze della società rossoblù di tesserare il lunghissimo ed esperto jolly difensivo Matteo Pivotto. L'allenatore del Ravenna, Gianluca Atzori, ha infatto posto per il momento il suo veto e dunque, con ogni probabilità, Pivotto resterà in Romagna. E quindi il Lumezzane se lo ritroverà come avversario in campionato. È tramontata pure l'ipotesi Luis Helguera. Il centrocampista del Vicenza, infatti, non è intenzionato a scendere di categoria. Diventa difficile così anche trovare una sistemazione per il portiere Brignoli, che avrebbe potuto risultare utile proprio alla società veneta. Sembra invece a buon punto il contatto con il Pizzighettone, ripescato in C2, per la cessione di Marco Russo, mentre ad Improta pare interessato il Giulianova. Dovesse riuscire a perfezionare queste due operazioni in uscita, il Lumezzane potrebbe andare ancora alla caccia di un difensore e di un centrocampista per aumentare il suo tasso di esperienza in questi due delicati settori. Ma il tempo, mai come in questa situazione, va definito tiranno.

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I Magenta in concerto sul lungomare (sezione: Costi dei politici)

( da "Gazzettino, Il (Pordenone)" del 27-08-2008)
Pubblicato anche in: (Gazzettino, Il (Udine))

Argomenti: Costi della politica

MUSICA Domani sera invece in piazza la rassegna estiva si chiuderà con le più belle canzoni delle tradizione locale I Magenta in concerto sul lungomare La band che sta per incidere il suo primo album in Inghilterra si esibirà stasera a Grado GradoUltimi due appuntamenti della rassegna "Le vie della musica", che la scorsa settimana ha registrato una massiccia presenza di pubblico alle due serate proposte. Saranno i Magenta, gruppo emergente già noto a livello nazionale, ad aprire quest'ultima tornata di concerti stasera nella scenografica passeggiata del lungomare gradese, la Diga Nazario Sauro. Il concerto, a ingresso libero, inizierà alle 21.30. La musica come linguaggio alternativo per esprimere la personalità dell'individuo: in essa le differenti emotività dei quattro elementi della band si fondono e si mescolano, creando atmosfere che si ispirano a formazioni della scena britannica come Muse, Coldplay e Joy Division. I Magenta, gruppo nato nel 2005 da un'idea di Sergo (voce e autore dei brani) con Matteo Cossar alla chitarra, Stefano Savi alla batteria e Nat Flamigni al basso, ha subito iniziato a cercare una propria dimensione artistica. Lontani dalla scena indie del momento i Magenta affrontano un percorso sicuramente impegnativo, che alla fine, soprattutto grazie a numerose e prestigiose esperienze su palchi importanti come quelli del Lignano Rock Festival, del Milano Idroscalo Rock, l'apertura del concerto di Robert Plant dei Led Zeppelin, l'esibizione alla Notte Bianca di Roma e molte altre, permette loro di disegnare un proprio e deciso carattere. I Magenta hanno anche all'attivo un videoclip, girato dal filmmaker Marino Cecada e realizzato in occasione dell'uscita del brano Una cosa sola, al quale ha partecipato la famosa modella brasiliana Kartika.Nei prossimi mesi la band ha in programma di registrare il suo primo disco in Gran Bretagna sotto la guida del produttore artistico e sound engineer Marco Migliari (Muse, New Order, Coldplay, Brian Eno, Stereophonics etc) ai Real World Studios di Peter Gabriel. Questa collaborazione, nata proprio da un'idea di Marco Migliari, dopo aver sentito alcune tracce dei Magenta su internet, è sicuramente il passo più importante che la band si appresta a fare.La serata finale della rassegna, domani alle 21.30, è invece un omaggio all'Isola del Sole e alle sue tradizioni canore. Le note de "Le più belle canzoni gradesi", richiameranno ancora una volta centinaia di appassionati in piazza XXVI Maggio, vicino al porticciolo. Nel corso si esibiranno Maddy Destro, Deborah Civita, Mattia Marchesan (vincitori dell'ultima edizione del Festival gradese), Andrea Felluga, Fabio Fabris, Lucio Pastoricchio, Michele Lugnan, Gianni Camuffo, Omero Gregori, Riccardo Gordini e altri artisti che si sono messi in luce in questi ultimi anni. Da sottolineare l'impegno dei cantanti, che hanno deciso di devolvere in beneficenza il gettone di presenza previsto per la partecipazione ai concerti.

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VeDro'/ Conclusi i lavori del network di E. Letta e (sezione: Costi dei politici)

( da "Virgilio Notizie" del 27-08-2008)

Argomenti: Costi della politica

Bongiorno Basta con i gruppi di pressione, più efficienza nella giustizia postato fa da APCOM ARTICOLI A TEMA Altri Roma, 27 ago. (Apcom) - L'Italia ha bisogno di una politica più indipendente dai gruppi di pressione e di interesse, di una "macchina" della giustizia più efficiente, di un "manager" dei tribunali, e di politiche a sostegno della famiglia più consistenti, visto che la famiglia gioca ancora un ruolo decisivo insieme alle forme differenti di convivenza anch'esse da tutelare. Il PIL non fa la felicità. Sono solo alcune delle conclusioni dei gruppi di lavoro in cui si è articolato il VeDrò, il network di Enrico Letta e Giulia Bongiorno che ha raccolto oltre 400 rappresentanti della generazione dei trentenni italiani e che si è chiusa oggi a Drò (Trento). Molti i temi toccati dai 10 working group. La fotografia scattata al Belpaese mostra un'urgenza nella ricerca delle risorse energetiche, la necessità di utilizzare la rete per indicare un percorso di sviluppo da perseguire. Mostra inoltre un paese troppo schiavo del proprio passato e viziato dal benessere. E' importante invece costruire il proprio presente per lasciare un futuro alle generazioni che seguiranno. E' certo che gli indicatori economici di riferimento non sembrano più essere adeguati. Il prodotto interno lordo, in sostanza dovrebbe essere adattato alle esigenze della società. Non più solo indicatori economici ma anche altri indici come ad esempio il grado di alfabetizzazione, il livello di inquinamento o le aspettative di vita. La tre giorni di Vedrò 2008 è stata chiusa questa mattina da "Liberi di Volare", la relazione di Michael O'Leary amministratore delegato della compagnia low cost Ryanair. "Il vostro primo ministro, Silvio Berlusconi - ha detto O'Leary - sta facendo un rifinanziamento ad Alitalia, che non funzionerà, finché non verrà venduta ad Air France o al mercato'. Il problema dell'Alitalia e' quello di tutte le compagnie aeree gestite dal governo o con l'interferenza del governo. Serve - ha concluso il fondatore di Ryanair - un management che gestisca i dipendenti per il bene della compagnia aerea, anziché l'attuale continua battaglia sul futuro della società che vede lavoratori e governo l'uno contro l'altro. 'La crisi petrolifera in corso aumenta le opportunità per Ryanair, perché Alitalia e Lufthansa hanno alzato i prezzi dei biglietti, per il sovrapprezzo del carburante mentre Ryanair non l'ha fatto'. E' quanto ha affermato l'amministratore delegato di Ryanair, Michael O'Leary, oggi in Trentino a "Vedrò". La tutela dei dati personali su internet non è un timore per gli italiani. E' quanto emerge dal Rapporto VeDrò 2008: "Copyright, privacy e property", presentato dall'editore Alberto Castelvecchi e dalla sociologa Monica Fabris, durante la plenaria di apertura di "VeDrò - l'Italia al futuro", La ricerca, realizzata ad hoc per VeDrò, fotografa aspetti come lo stravolgimento del concetto di possesso da parte del popolo della rete. "Le violazioni del copyright - ha detto Alberto Castelvecchi - ed il fenomeno della pirateria ne sono dimostrazioni più che evidenti. Ma mentre il concetto di copyright ha 300 anni di vita, la condivisione del sapere è un concetto che ha origini antichissime: Aristotele e Machiavelli non vivevano delle royalties dei propri scritti, ma di reputazione, oggi diremmo di gettoni di presenza". "Il potere di veloce accesso alla rete - ha aggiunto la Fabris - oggi è decisivo. La vera povertà oggi è quella digitale. Oggi più della metà della popolazione italiana è connessa". "Vorremmo suggerire - dice Castelvecchi - una parola chiave: "condividuo". Non libero individuo del '900 in antitesi all'uomo-massa ma una persona che vive di ciò che scambia".

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La Consulta degli stranieri va abolita (sezione: Costi dei politici)

( da "Alto Adige" del 28-08-2008)

Argomenti: Costi della politica

"La Consulta degli stranieri va abolita" Intervento di Loredana Vincenzi alla vigilia delle nuove elezioni MERANO. A meno di un mese dall'avvio delle procedure per organizzare le nuove elezioni dei membri della consulta dei cittadini stranieri, Loredana Vincenzi, rappresentante di Unitalia in consiglio comunale, chiede di percorrere la strada opposta, ovvero quella dell'abolizione di questo organismo consultivo. La consigliere, assieme al collega Peter Enz (Svp) è stata nominata alcuni mesi fa da parte del consiglio comunale referente della giunta proprio per le problematiche degli extracomunitari e di conseguenza membro di diritto della consulta stessa. Il mese scorso l'argomento consulta immigrati era stato inserito all'ordine del giorno del consiglio comunale proprio per apportare alcune piccole modifiche allo statuto che ne disciplina l'esistenza. "Questo organo consultivo - scrive Loredana Vincenzi in una nota, che ha fatto seguito ad una mozione presentata in Comune - a mio parere dovrebbe essere abolito. A dicembre invece si svolgeranno le elezioni per il rinnovo dei membri della Consulta degli stranieri. Da qualche mese sono entrata a far parte di questo gruppo in qualità di referente comunale di opposizione e ho potuto constatare l'inutilità di questo organo considerando che la giunta comunale ha appena stanziato 140 mila euro per il centro di prima accoglienza per immigrati extracomunitari ed altri progetti fra i quali anche quello di uno sportello per lo straniero presso il quale tutti coloro che hanno bisogno di informazioni si possono rivolgere. Penso che i meranesi stiano facendo la loro parte considerando che la cifra viene pagata con le tasse da loro versate". Loredana Vincenzi sostiene anche che i risultati ottenuti dalla consulta sono stati pochi. "Le richieste fatte nel corso della commissione che ha approvato le modifiche allo statuto della stessa - sostiene la rappresentante di Unitalia - erano indirizzate solo ed esclusivamente ad ottenere soldi (gettoni presenza, rimborsi spese, ecc.) da una amministrazione comunale sempre più disposta alla salvaguardia di zingari ed extracomunitari e sempre più distante dalle istanze dei nostri concittadini. Durante la stessa riunione, è stato precisato, da un consigliere della maggioranza, che la consulta ha solamente scopi consultivi come tutti i comitati di quartiere di Merano, ai quali certo, aggiungo io, non si elargiscono gettoni di presenza oppure somme per la loro attività. Ho presentato una mozione con la quale chiedo l'abolizione delle consulta degli stranieri, ribadendo che non è obbligatoria e che le regole, le decisioni comunali, le leggi vengano fatte dai cittadini eletti nelle istituzioni e che invece si dedichi molto più tempo ai Comitati di quartiere magari fissando un appuntamento bimestrale con i presidenti per discutere dei vari problemi riguardanti i singoli quartieri, durante il quale si possano pianificare gli eventuali interventi che dovranno essere eseguiti".

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I "gettoni" del consiglio comunale servono per comprare l'ambulanza (sezione: Costi dei politici)

( da "Libertà" del 28-08-2008)

Argomenti: Costi della politica

SANTO STEFANO - Una nuova ambulanza per l'associazione Croce lodigiana, presieduta da Gigi Cagni, grazie all'impegno dell'Amministrazione comunale. Ad annunciare l'arrivo del veicolo è il sindaco Massimiliano Lodigiani: "L'autoambulanza doveva essere pronta per la sagra patronale, ma un piccolo contrattempo del fornitore ritarderà la consegna a settembre. Faremo una cerimonia ad hoc che servirà a sottolineare l'importante compito socioassistenziale della Croce lodigiana". L'ambulanza è stata acquistata grazie al contributo di circa 12mila euro versato ai volontari dagli amministratori comunali. Sindaco, assessori e consiglieri hanno rinunciato per due anni a stipendi e gettoni per fare beneficenza. "Lo scorso anno - ricorda Lodigiani - avevamo destinato circa 12mila euro per i lavori di restauro e recupero del portone della chiesa". Un sostanzioso contributo è arrivato anche dalla Fondazione comunitaria della Provincia, un'associazione onlus che si fa carico di queste richieste e le sottopone alle imprese del Lodigiano per chiedere il sostegno attraverso l'iniziativa "Una donazione che vale doppio". A fronte delle donazioni pervenute a sostegno dei progetti presentati, la fondazione raddoppia il contributo raccolto. Così i 12mila euro degli amministratori comunali di Santo Stefano sono diventati 24mila. I due assegni sono stati consegnati al presidente Cagni dal sindaco Lodigiani e dall'assessore provinciale alla cultura Mauro Soldati, in rappresentanza della Fondazione comunitaria. Francesco Dionigi 28/08/2008.

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Taglio del 10% ai compensi dei direttori (sezione: Costi dei politici)

( da "Messaggero Veneto, Il" del 28-08-2008)

Argomenti: Costi della politica

Novità anche sul welfare: 600 mila euro in arrivo per la protezione sociale Rimpasto di deleghe: la sicurezza alla Seganti e la famiglia a Molinaro Taglio del 10% ai compensi dei direttori Lo sconto benzina migliora di 2 centesimi. Via libera ai 5 milioni per i danni del maltempo OGGI IN GIUNTA UDINE. Ridurre del 10 per cento il compenso dei direttori generali e di servizio della Regione Fiuli Venezia Giulia di nuova assunzione: è la proposta contenuta in una delibera che l'assessore regionale al Personale, Elio De Anna, porterà oggi all'attenzione della giunta regionale. "La previsione - ha spiegato l'assessore De Anna - fa parte delle azioni di riduzione dei costi della politica avviate dal presidente della Regione, Renzo Tondo. Questi tagli sono previsti dalla legge Brunetta-Tremonti per la riduzione dei costi nella pubblica amministrazione", ha spiegato ancora l'assessore. Si tratta di riduzioni di compenso che riguarderanno i vertici della Regione, compresi anche i direttori delle aziende sanitarie. L'Esecutivo inoltre oggi approverà in via definitiva anche la redistribuzione delle competenze dei dieci assessori regionali. Saranno dunque riorganizzate le direzioni regionali tenendo conto della distribuzione delle deleghe agli assessori. In particolare, la sicurezza sarà affidata all'assessore Federica Seganti, la famiglia a Roberto Molinaro, lo sport a Elio De Anna. In giunta oggi anche i fondi per il maltempo, l'aumento dello sconto per la benzina regionale e una delibera da 600 mila euro per il welfare. L'esecutivo si riunisce dopo la pausa estiva a Ronchi dei Legionari dopo la pausa estiva. "Per tre settimane - ha scritto ieri il presidente della giunta Renzo Tondo sul suo blog - l'attività dell'esecutivo si è fermata, ma io in realtà non ho mai staccato. Ciò vale anche per gli assessori che sono rimasti "al pezzo"! Settembre si preannuncia di notevole interesse - conclude il suo post il presidente blogger -, vedo settimane molto impegnative davanti a me". All'ordine del giorno oggi in giunta tre questioni: una delibera per il welfare, l'aumento dello sconto sulla benzina regionale i fondi per il maltempo agostano. Per i danni più urgente la Regione trasferirà 5 milioni di euro dal suo bilancio a quello della Protezione civile. L'assessore Savino sta predisponendo anche la delibera per stanziare dei fondi, un'anticipazione da 500.000 euro, a favore della Carnia, della Val Canale e il Canal del Ferro colpiti dall'ondata di maltempo a Ferragosto. Per quanto riguarda la benzina, la giunta migliorerà lo sconto sulla "regionale" del 6% sull'importo dello sconto stesso. Il risparmio, dal benzinaio, sarà di 2 centesimi al litro. "È un semplice adeguamento - spiega l'assessore alle finanze Sandra Savino - in base alle indicazioni dell'ambasciata slovena". Dall'assessore regionale alla sanità Vladimir Kosic, arriverà invece la delibera per un bando che impegna 600 mila euro a favore di iniziative innovative nel settore del welfare; obiettivo della misura è quello di favorire l'introduzione dell'innovazione nei settori della salute e della protezione sociale. La richiesta del finanziamento parte direttamente dagli operatori del settore. Gli investimenti riguarderanno progetti di innovazione, ricerca su processi e modalità di erogazione dei servizi, comprese l'assistenza farmaceutica, la ricerca di base, la ricerca clinica e l'assistenza. Beniamino Pagliaro.

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Consulenze, la Provincia sceglie la via del risparmio In un anno taglio del 50% (sezione: Costi dei politici)

( da "Giorno, Il (Lodi)" del 28-08-2008)

Argomenti: Costi della politica

LODI pag. 12 Consulenze, la Provincia sceglie la via del risparmio In un anno taglio del 50% Nel 2007 spesi 323mila euro, nel 2008 161mila di GUIDO BANDERA ? LODI ? OPERAZIONE trasparenza in Provincia, che, seguendo il vento della lotta agli sprechi, ha diffuso, già per l'anno in corso, l'importo complessivo e i dettagli di tutte le consulenze esterne. Palazzo San Cristoforo, infatti, ha programmato di spendere per gli esperti esterni una cifra complessiva di 161.876 euro. Lo scorso anno, invece, sempre stando ai bilanci di Palazzo San Cristoforo, la spesa fu di 323.401,23 euro. Praticamente un taglio del 50 per cento. L'elenco dello scorso anno è sicuramente più lungo di quest'anno e contiene 46 diversi accordi con professionisti, studi e aziende che hanno offerto il loro apporto remunerato alle attività della Provincia. L'incarico più costoso è stato nel settore Istruzione e Servizi alla Persona. Ben 24mila euro sono andati all'addetto alla gestione dei contatti di rete per l'"Osservatorio politiche sociali", con un'attività partita il 1 settembre e conclusa il 30 giugno. IL SETTORE Servizi sociali-Istruzione è quello che, nel complesso, ha raccolto il maggior numero di consulenze, ben 20 nel 2007. Altra spesa rilevante, subito alle spalle dei 24mila euro per l'Osservatorio politiche sociali, riguarda 22mila euro spesi per la "Gestione, l'aggiornamento e l'amministrazione del sistema informativo territoriale provinciale". Ci sono poi altri 20mila euro destinati all'Ufficio stampa. Quest'anno, come già accennato, l'elenco è stato tagliato in modo deciso. Molte meno le consulenze, ridotte a una decina, dimezzati i soldi investiti, almeno finora, in collaborazioni e professionisti esterni. La spesà di 161mila euro, infatti, si compone di servizi simili a quelli dell'anno precedente. Lievitato, stando alla carta, il costo di "aggiornamento e amministrazione del sistema informativo territoriale provinciale", passato dai 22mila euro del 2007 a una previsione di spesa complessiva di 38mila euro. QUINDICI MESI di lavoro per l'Ufficio stampa, invece, costeranno alle casse di Palazzo San Cristoforo 28mila euro. Ci sono poi tre differenti consulenze, ciascuna da diecimila euro. Una riguarda la formazione professionale e riguarda un incarico per il "monitoraggio economico finanziario da effettuare sulle azioni formative finanziate da fondi regionali e nazionali". In altre parole, capire come funzionano i corsi di formazione finanziati da Stato e Pirellone costerà diecimila euro, di cui 2mila per l'Iva. Semopre in materia di formazione professionale è stata data un'altra consulenza, da diecimila euro Iva inclusa. UN'ULTERIORE consulenza, sempre da 10mila euro, servirà specificamente per l'apprendistato. Ridotte, quindi, all'osso le consulenze del settore Istruzione e Servizi alla persona, ma una sensibile riduzione è stata applicata anche ad altri importanti settori. Le consulenze, come confermano le cifre, sono state tagliate di circa la metà. Gli elenchi, con i nomi e i cognomi dei professionisti scelti, sono stati pubblicati anche sul sito Internet di Palazzo San Cristoforo.

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L'elenco completo dei giurati (sezione: Costi dei politici)

( da "Nazione, La (Grosseto)" del 28-08-2008)

Argomenti: Costi della politica

COSTA / ISOLE pag. 13 L'elenco completo dei giurati QUESTO l'elenco completo dei giurati del Premio Capalbio 2008 nelle varie sezioni. Come si vede ci sono moltissimi giornalisti, oltre a filosofi e uomini cultura in genere: Angelo Bucarelli, Paolo Franchi, Paolo Granzotto, Giacomo Marramao, Giangiacomo Nardozzi, Sergio Corbello, Lirio Abbate, Carlo Carboni, Adriana Cavarero, Alessandro Cecchi, Furio Colombo, Piero Craveri, Dan Diner, Roberto Esposito, Giulia Galeotti, Ernesto Galli Della Loggia, Peter Gomez, Emanuele Macaluso, Tamar Pitch, Paolo Pombeni, Sergio Rizzo, Gian Antonio Stella, Giuliano Amato, Rocco Antonio Cangelosi, Pier Virgilio Dastoli ed Edmondo Berselli.

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Capalbio premia almunia (sezione: Costi dei politici)

( da "Tirreno, Il" del 28-08-2008)

Argomenti: Costi della politica

Spettacolo Capalbio premia Almunia Tra i vincitori De Bortoli, Chicco Testa, Gramaglia e Arbasino CAPALBIO. Per la sezione Europa, il commissario europeo per gli affari Economici Joaquin Almunia, il sociologo Etienne Balibar, Giampiero Gramaglia, direttore dell'Ansa e, per la sezione Italia, il direttore del Sole 24 Ore Ferruccio De Bortoli, Chicco Testa, Alberto Arbasino, sono fra i vincitori della dodicesima edizione del Premio Capalbio 2008, che verrà consegnato sabato e domenica nella cittadina maremmana, in Piazza Magenta. Il riconoscimento, nato nel 1997, ha l'obiettivo nella sezione Italia, di presentare una selezione abbastanza attenta del panorama editoriale nella saggistica di un anno - ha spiegato ieri il presidente della giuria Gianni Aringoli - e, nella sezione Europa, di segnalare personalità che si sono messe particolarmente in evidenza, dedicando una particolare attenzione al giornalismo. Secondo Aringoli, De Bortoli e Gramaglia, premiati per il complesso della loro attività "sono esponenti di un giornalismo molto delineato: quello d'agenzia, destinato a incidere maggiormente nella trasformazione della stampa, e quello economico che ha un'identità molto forte". Tra i vincitori (che saranno tutti a Capalbio) per la sezione Italia: Chicco Testa con il saggio "Tornare al nucleare?"; Giuseppe Ayala con "Chi ha paura muore ogni giorno"; Alberto Arbasino con "L'ingegnere in blu" ("un libro suggestivo tra romanzo e narrativa" ha spiegato Aringoli), Marella Caracciolo Chia ("Una parentesi luminosa") e Andrea Casalegno che in "L'attentato" rievoca l'omicidio del padre Carlo (vicedirettore della Stampa), nel 1977 da parte delle Brigate Rosse. Sabato, la giornata dedicata alla consegna del Premio Capalbio Europa, si aprirà con la tavola rotonda "L'integrazione europea di fronte alla globalizzazione", moderata dal direttore dell'Ansa, cui parteciperanno fra gli altri Giuliano Amato e i premiati Almunia e il deputato del Pse spagnolo Enrique Baron Crespo. Il giorno dopo sarà la volta della consegna del Premio Capalbio Territorio (che andrà, fra gli altri, all'associazione anziani Donne di Argento Vivo e al musicista Andreè Darras) e del Premio Capalbio Italia. La giuria che ha deciso i riconoscimenti è composta da sei componenti permanenti e per il 2008, fra gli altri, dai giornalisti Lirio Abbate, Ernesto Galli Della Loggia, Sergio Rizzo e Antonio Stella, oltre a Rocco Antonio Cangelosi, Pier Virgilio Dastoli, Giuliano Amato e Edmondo Berselli. La fondazione Epokè che organizza il premio (con provincia di Grosseto e Comune di Capalbio), ha inoltre in progetto di costruire una struttura fissa, per ospitare anche iniziative d'inverno. Già a dicembre verrà organizzata una grande manifestazione di cinque giorni incentrata su comunicazione, letteratura e cinema.

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È morto Agostino Rizzo, l'antiquario-gentiluomo cantore ironico della salernitanità (sezione: Costi dei politici)

( da "Corriere del Mezzogiorno" del 28-08-2008)

Argomenti: Costi della politica

Corriere del Mezzogiorno - NAPOLI - sezione: SALERNO - data: 2008-08-28 num: - pag: 13 categoria: REDAZIONALE Lutto nel centro storico è morto Agostino Rizzo, l'antiquario-gentiluomo cantore ironico della salernitanità SALERNO - Alle prime luci dell'alba di ieri Agostino Rizzo, noto antiquiario salernitano con la passione per la poesia dialettale, ha concluso, a Palinuro, la sua esistenza terrena. E qui dove il sonno aveva rapito il nocchiero di Enea, che diede il nome eterno a questo scoglio, Agostino aveva festeggiato il giorno prima il 65esimo compleanno in famiglia, nella sua casetta per le vacanze. Insieme con la moglie Franca, i figli Maria, Giovanni, Francesca ed Elena si era unito al desco familiare per festeggiare la ricorrenza il professor Nicola Oddati, che con lo scultore Nunzio Tufano condivide da decenni un sodalizio amicale con Agostino. "Dopo la breve festicciola - racconta commosso Oddati - abbiamo trascorso la giornata di martedì per le stradine periferiche del paese andando a rivedere i luoghi più belli, lontani dal turismo balneare e rumoroso. Con la mia famiglia trascorro le vacanze a Palinuro proprio perché suggestionati dalla scelta di Agostino". Naturalmente della vita del poeta salernitano Oddati conosce ogni dettaglio, ogni impresa, avendo seguito da vicino il suo percorso artistico che procedeva, per vivere, con la professione di antiquario e appassionato conoscitore della pittura e dell'architettura di Salerno. Negli anni '70 Rizzo pubblica la prima edizione del volume Niente proprio, una raccolta poetica che, in qualche modo, compendia la sua biografia segnata dalla nascita a San Cipriano Picentino e la sua residenza attuale accanto alla chiesa dell'Annunziata. E in ricordo delle sue radici, cinque anni fa decide di laurearsi in lettere all'Università di Salerno con una tesi sul poeta napoletano Jacopo Sannazaro che nell'Arcadia celebra i boschi e le sorgenti dei Picentini. "Da giovane - aggiunge Oddati - Agostino era iscritto a medicina e aveva promesso alla madre di conseguire, in qualche modo, un titolo accademico". Ma oltre alle trasmissioni a Telecolore, dove annunciava il tempo in divisa della benemerita, nel curriculum del sornione dicitore rientra, con risultati apprezzati dalla critica, anche l'attività teatrale fuori le mura. Oltre alla partecipazione ai programmi di Pippo Baudo, il nostro attore occasionale è stato lungamente applaudto al teatro Parioli, a Roma, in testi scarpettiani. Con il senatore Alfonso Andria, che oggi piange l'amico scomparso, ebbe un notevole affiatamento artistico. Agli inizi del nuovo millennio ha pubblicato una nuova edizione di Niente proprio accompagnata dal musicista Guido Cataldo, dove ancora una volta compare Andria che recita due sue poesie. L'ultima esibizione di Agostino al programma sperimentale "Stella" di Maurizio Costanzo, trasmesso per due mesi da Sky. Alle 12 alla chiesa di Sant'Anna al Porto, a Salerno, i funerali. Ugo Di Pace Filosofia di vita "Il guaio dei tempi nostri è che la gente pensa di essere determinante per la Storia e invece è solo di passaggio ". Parola di Agostino Rizzo, affabulatore del centro storico di Salerno, scomparso ieri mattina (foto di Ugo Di Pace).

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<Nessun mezzo nostro è stato multato a Montallegro> (sezione: Costi dei politici)

( da "Sicilia, La" del 28-08-2008)

Argomenti: Costi della politica

Il presidente dell'Ato Gesa Ag2 "Nessun mezzo nostro è stato multato a Montallegro" Riconoscimento di alcuni debiti fuori bilancio ed alcuni altri argomenti di una certa importanza stasera e domani sera all'esame del consiglio comunale del capoluogo, convocato dal presidente Carmelo Callari. Tra le altre cose l'adeguamento alla legge Finanziaria 2008 della disciplina inerente la corresponsione del gettone di presenza spettante ai consiglieri comunali: sostanzialmente una riduzione del 30 per cento come prevede la Legge Finanziaria 2008. Inoltre dovrebbe esaminare una mozione a firma del Consigliere Carmelo Picarella avente per oggetto il sequestro di una struttura espositiva composta da gazebi, una mozione a tutela dei cittadini sul nuovo servizio di gestione e distribuzione dell'acqua; l'approvazione del regolamento sulle attività di spettacolo. All'ordine del giorno anche una modifica alla convenzione con la Moses. Infine il riconoscimento di alcuni debiti fuori bilancio. Salvatore Fucà.

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Cinque milioni per il sociale (sezione: Costi dei politici)

( da "Alto Adige" del 29-08-2008)

Argomenti: Costi della politica

Questo il risparmio annuo calcolato MERANO. Cinque milioni di euro di risparmio sui costi della politica e da destinare all'attività sociale. Questo il succo della petizione popolare lanciata da Minniti e Sigismondi e che si basa sul taglio degli emolumenti mensili e dei vitalizi ai consiglieri provinciali. "Si tratta - hanno spiegato i promotori - di effettuare le sedute di consiglio in orario serale, dalle 18 alle 22, cosicché ogni consigliere possa continuare a svolgere la sua attività lavorativa". "In questo modo cadrebbero lo "stipendio" di 13.000 euro lordi mensili e i ricchi vitalizi - hanno aggiunto - e in cambio riceverebbero un gettone di presenza da un centinaio di euro a seduta". Per mettere in moto una consistente azione di popolo contro le prevedibili resistenze del "palazzo", Minniti e Sigismondi hanno promosso una petizione popolare e la raccolta di firme prenderà il via proprio oggi in occasione del debutto della Festa tricolore. è possibile firmare anche in internet al sito www.pensareilpdl.it.

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Patto di stabilità, emolumenti ko (sezione: Costi dei politici)

( da "Italia Oggi" del 29-08-2008)

Argomenti: Costi della politica

ItaliaOggi     ItaliaOggi  - Enti Locali Numero 205, pag. 15 del 29/8/2008 Autore: Pagina a cura di Matteo Esposito Visualizza la pagina in PDF       LA FINANZIARIA D'ESTATE/ Nelle disposizioni sospensione degli incrementi fino al 2011 Patto di stabilità, emolumenti ko Il mancato rispetto dei vincoli penalizza l'amministratore Taglio degli emolumenti spettanti agli amministratori degli enti non in regola con il patto di stabilità interno. Sospensione degli incrementi fino al 2011. La manovra finanziaria d'estate, contenuta nel dl 112/2008, convertito con legge n. 133/2008, interviene con alcune disposizioni puntuali orientate alla razionalizzazione dei cosiddetti costi della politica. Nello specifico, l'art. 61, comma 10, stabilisce che dal primo gennaio 2009 gli enti locali che non hanno rispettato il patto di stabilità per l'anno precedente dovranno rideterminare le indennità di funzione e i gettoni di presenza spettanti agli amministratori, operando una riduzione del 30% rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008. Inoltre, viene prevista la sospensione fino al 2011 dell'adeguamento triennale, disposto con decreto del ministro dell'interno, di concerto con il Mef, degli emolumenti spettanti agli amministratori locali, sulla base della media degli indici Istat di variazione al costo della vita (peraltro i decreti relativi agli adeguamenti triennali, sin dalla data di approvazione del dm 119/2000, non sono stati mai emanati). In sostanza, la decurtazione del 30% si traduce in un'ulteriore sanzione a carico degli enti inadempienti al patto, ma in questo caso la sanzione viene posta direttamente in capo agli amministratori. Come si ricorderà, in questo ambito il legislatore è più volte intervenuto negli ultimi anni a modificare il quadro normativo di riferimento, da ultimo con la legge finanziaria 2008 (art. 2, commi 23 a 32), imponendo agli enti, per quest'anno, l'obbligo di presentare una certificazione relativa ai risparmi di spesa conseguibili al 31/12/2008, da presentare alla Prefettura-UTG competente per territorio, entro il prossimo 31 ottobre (si veda il decreto ministero interno del 15/7/2008). Inoltre, l'art. 76, comma 3, del dl 112/2008, modificando l'art. 82, comma 11, del Tuel 267/2000, elimina la possibilità prevista dalla Finanziaria 2008 di incrementare, con delibera di giunta e di consiglio, le indennità di funzione spettanti a sindaci, presidenti di provincia, assessori provinciali e comunali e ai presidenti delle assemblee, stabilendo soltanto che l'erogazione dei gettoni di presenza è subordinata all'effettiva presenza del consigliere alle sedute del consiglio e delle commissioni. Infine, si segnala che l'art. 61, comma 12, del dl 112/2008 modifica i valori percentuali per determinare il tetto massimo delle indennità spettanti agli amministratori di società a totale partecipazione di comuni e province. Infatti si prevede che dal primo gennaio 2009 il compenso lordo annuale attribuito al presidente e ai consiglieri dei consigli di amministrazione di dette società non potrà essere superiore al 70%, per il presidente, e al 60% per i consiglieri, delle indennità spettanti a sindaci e presidenti di provincia. La stessa disposizione trova, poi, applicazione anche nei confronti delle società controllate. L'operazione di ritocco di questi importi dovrà tener conto, eventualmente, anche della decurtazione del 30% delle indennità spettanti agli amministratori degli enti non in regola con il patto.

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Così la deliberazione per rideterminare le indennità di funzione (sezione: Costi dei politici)

( da "Italia Oggi" del 29-08-2008)

Argomenti: Costi della politica

ItaliaOggi     ItaliaOggi  - Enti Locali Numero 205, pag. 15 del 29/8/2008 Autore: Visualizza la pagina in PDF       il documento Così la deliberazione per rideterminare le indennità di funzione Schema di deliberazione di giunta Oggetto: Rideterminazione delle indennità di funzione della giunta comunale/provinciale per l'anno 2009 La Giunta comunale/provinciale Premesso: - che il decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito con legge n. 113 del 6 agosto 2008 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2008 S.O n. 196), recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", prevede alcune disposizioni che incidono sulla razionalizzazione dei costi per la rappresentanza degli enti locali; - che, in particolare, l'art. 61, comma 10, del richiamato decreto 112/2008, prevede che a decorrere dal primo gennaio 2009 le indennità di funzione e i gettoni di presenza indicati nell'articolo 82 del Tuel n. 267/2000 enti locali, sono rideterminati con una riduzione del 30% rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008 per gli enti indicati nel medesimo articolo 82 che nell'anno precedente non hanno rispettato il patto di stabilità; - che lo stesso articolo 61, comma 10, prevede che sino al 2011 è sospesa la possibilità di incremento prevista nel comma 10 dell'articolo 82 del Tuel n. 267/2000; - che l'art. 82, comma 11, del Tuel n. 267/2000, modificato dall'art. 76, comma 3, del dl n. 112/2008 prevede che la corresponsione dei gettoni di presenza è comunque subordinata alla effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni, rinviando al regolamento la possibilità di stabilirne termini e modalità, eliminando la possibilità prevista dalla Finanziaria 2008 di incrementare, con delibera di giunta e di consiglio, le indennità di funzione spettanti a sindaci, presidenti di provincia, assessori provinciali e comunali e ai presidenti delle assemblee; tenuto conto: - che con deliberazione di giunta n. XX del XX/XX/2008 sono state ridefinite la indennità spettanti al sindaco/presidente e agli assessori, secondo quanto previsto dall'art. 2, commi 23 e seguenti, della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008); - che con delibera consiliare n. XX del XX/XX/2008/9 è stato approvato il bilancio di previsione e i relativi allegati, per l'esercizio finanziario 2009 e per gli esercizi 2010 e 2011; - che con delibera di giunta n. XX del XX/XX/2009 è stato approvato il piano esecutivo di gestione per l'esercizio 2009; dato atto: - che il/la comune/provincia ha rispettato/non ha rispettato gli obiettivi posti dalle regole in materia di patto di stabilità interno per l'anno 2008, così come risulta dalla certificazione, a firma del responsabile finanziario e del rappresentante legale dell'ente (sindaco o presidente della provincia), da inviare il prossimo 31 marzo 2009 alla Ragioneria generale dello stato; - che un'eventuale riduzione dei cosiddetti costi della politica si configura come una leva gestionale a disposizione delle amministrazioni locali, determinando effetti positivi sui saldi di bilancio da considerare ai fini del patto di stabilità interno; considerato: - che la giunta risulta essere composta da X componenti, compreso il sindaco/presidente, e che le indennità risultanti alla data del 30 giugno 2008 sono stabilite nelle seguenti misure: a) indennità sindaco/presidente XXXXXX; b) indennità vicesindaco/presidente XXXXXX; c) indennità assessori XXXXXX; (detti importi sono dimezzati per i lavoratori dipendenti non collocati in aspettativa); considerato: - che la competenza a deliberare in materia di adeguamento delle indennità di funzione di sindaco/presidente e degli assessori spetta all'organo esecutivo dell'ente, in base a quanto disposto dall'art. 82, comma 11, dlgs n. 267/2000; - richiamato, infine, l'art. 1, comma 725, della legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007), così come modificato dall'art. 61, comma 12, del dl 112/2008, che nelle società a totale partecipazione di comuni o province, il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, non può essere superiore per il presidente al 70% e per i componenti al 60% delle indennità spettanti, rispettivamente al sindaco e al presidente della provincia ai sensi dell'art. 82 del Tuel n. 267/2000; visti: - il vigente Statuto comunale/provinciale; - il vigente Regolamento di contabilità; - il dlgs 18 agosto 2000, n. 267; dato atto che, ai sensi dell'art. 49 del dlgs n. 267/2000 sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi dal responsabile del servizio interessato; delibera (per gli enti inadempienti al patto 2008) 1. di dare atto che l'ente non ha rispettato gli obiettivi programmatici previsti dalla normativa sul patto di stabilità per l'anno 2008, così come risulta dall'allegata certificazione; 2. di rideterminare le indennità spettanti ai membri della giunta, operando una riduzione del 30% rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008; 3. di dare atto che la suddetta riduzione opera con decorrenza 1° gennaio 2009; 4. di dare atto, di conseguenza, che il valore delle indennità di funzione dei componenti della giunta comunale/provinciale, è stabilito nelle seguenti misure: a) indennità del sindaco/presidente della provincia: XXXX ; b) indennità del vicesindaco/presidente della provincia: XXX; c) indennità degli assessori: XXXX; 5. di inviare il presente provvedimento ai rappresentanti legali delle società a totale partecipazione dell'ente, al fine procedere all'adeguamento, con decorrenza 1/1/2009, del tetto massimo delle indennità spettanti al presidente e ai consiglieri dei cda, entro i nuovi limiti previsti dal dl 112/2008; (per gli altri enti) 1. di dare atto che l'ente ha rispettato gli obiettivi programmatici previsti dalla normativa sul patto di stabilità per l'anno 2008, così come risulta dall'allegata certificazione; 2. di confermare (oppure ridurre), per l'anno 2009, le indennità mensili da corrispondere al sindaco/presidente e agli assessori, stabilendo le seguenti seguenti: a) indennità sindaco/presidente XXXXXX mensili; b) indennità vicesindaco/residente XXXXXX mensili; c) indennità assessori XXXXXX mensili; 3. di inviare il presente provvedimento ai rappresentanti legali delle società a totale partecipazione dell'ente, al fine procedere all'adeguamento, con decorrenza 1/1/2009, del tetto massimo delle indennità spettanti al presidente e ai consiglieri dei cda, entro i nuovi limiti previsti dal dl 112/2008.

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Un organico consistente ma la partenza è in salita (sezione: Costi dei politici)

( da "Bresciaoggi(Abbonati)" del 29-08-2008)

Argomenti: Costi della politica

Sport pag. 40 Un organico consistente ma la partenza è in salita Roberto Baronio, classe 1979, andrà probabilmente a cercare gloria e quattrini altrove e non qui, nella sua provincia (è di Verolanuova) di origine. Sul ridurre le pretese e spalmare su tre anni, lui e Gino Corioni si sono evidentemente capiti male, nel loro incontro di lunedì, al quale era presente anche Serse Cosmi. Se è vero che una cifra tra i 500 e i 600 mila euro gliela paga la Lazio - che, dopo averlo acquistato nell'estate del '96, lo ha poi dato in prestito con formule variabili a Reggina, Fiorentina, Perugia e Chievo, in pratica mandandolo in campo 52 volte in tutto - la sua richiesta al club di via Bazoli (o, se si preferisce, l'offerta di Corioni, da lui ritenuta inadeguata, anche se il "pres" lo ha esortato a pensarci e a valutare meglio) lo ha messo fuori mercato: così il Brescia, salvo ripensamenti in extremis, diventa per Baronio la terza scelta, dopo Ascoli e Modena. Questa prima tranche del mercato chiude lunedì 1 settembre alle ore 19. Arriverà qualcun altro, che so, Antonio Filippini, o Nicolas Andres Cordova, cileno del '79, un passato tra Perugia, Crotone, Bari, Livorno e Ascoli, negli ultimi due anni a Messina, con 55 presenze e 11 gol? Qualcuno farà invece le valigie e partirà? Potrebbe toccare a Zambrella, per il quale non mancano estimatori (Chievo), c'è chi insiste su Jadid, che Cosmi considera come un possibile e probabile centrocampista biancazzurro e altri invece, in testa Corioni, dà per destinato a Vicenza o al Sud... Partissero entrambi, senza adeguati rimpiazzi, Cosmi non farebbe certo salti di gioia... Gino Corioni chiede al tecnico di Ponte San Giovanni di centrare un duplice obiettivo: 1) riportare il Brescia in A - dalla quale i biancazzurri mancano dall'estate 2005, quando successe di tutto, dall'esonero di De Biasi, all'assunzione di Cavasin, con Adani e Guana che se ne vanno sbattendo la porta, i nostri che perdono l'ultima partita a Firenze e, per la miseria di un punto, retrocedono; 2) valorizzare i giovani, sui quali volere o volare fondano le fortune del Brescia, che per sua sfortuna non dispone di un presidente con il pozzo di San Patrizio in giardino, che basta affondarvi un secchio per tirare su palanche a volontà. Adesso la società di cui Gino Corioni è legittimamente padre-padrone con vocazione di factotum (e i maligni, quorum ego confesso, dicono "factroppum") ci riprova. Non è una compagine con sette o otto elementi da preliminari di Champions, come ha incautamente affermato il suo presidente, ma un organico di apprezzabile consistenza se l'è dato e lo ha dimostrato contro il Toro, tenendo testa senza lasciarci travolgere ai granata, andando in vantaggio con una gran giocata in coppia di Caracciolo e Possanzini, centrando l'incrocio con Gorzegno e subendo un penalty quantomeno discutibile. Quello visto all'"Olimpico" della città sabauda era un Brescia con assenze rilevanti, a lungo in inferiorità numerica per l'espulsione di Marco Zambelli, che resta indispensabile nel modulo di Cosmi, per le proiezioni offensive e i ritorni in copertura e in interdizione. Il Brescia è atteso a un esordio di marcata difficoltà, al "Castellani" di Empoli, dove torna Silvio Baldini, a rigenerarsi dopo le delusioni di Lecce e Catania, e alla sua caccia, ai colombacci da capanno issato su un albero d'alto fusto. I toscani sembrano orientati a un modulo con 3 difensori e 4 centrocampisti, dei quali Tosto è il più portato ad arretrare, con Antonio Buscè (3 anni al "Lume", ricordate?) al contrario padrone della fascia destra, con 205 presenze e 18 gol. Sul fronte offensivo i toscani hanno due fantasisti del calibro di Ciccio Lodi (20 gol messi a segno l'ultimo campionato nel Frosinone) e Igli Vannucchi (163 gettoni a partire dal torneo 2002-2003, a segno 28 volte), con il fiorentino Claudio Coralli (19 gol nel neopromosso Cittadella) a fungere da punta avanzata, abile a far da torre e a far salire la squadra. L'Empoli ha in organico anche ragazzi promettenti, cresciuti nelle giovanili, oltre a gente collaudata come Saudati e come Vargas, reduce da buone prove nel Salisburgo. Trattenere Lodi e Vannucchi, due baciati in fronte dalla grazia, elementi con fior di mercato, ha voluto ribadire che l'Empoli punta a un pronto ritorno nella massima divisione. I compilatori dei calendari hanno messo in colonna per i giovanotti di Cosmi un avvio ad alto rischio: dopo Empoli vi sarà (anzi, non vi sarà) l'incontro con il Treviso, che slitterà in avanti: lo hanno deciso i presidenti riuniti in Lega, confermando la possibilità di rinvio per chi abbia due o più elementi convocati in Nazionale. Sarà il caso di Vass e Feczesin che giocherebbero sabato 6 con la Danimarca e il 10 in Svezia. Zambrella e Berardi inoltre faranno parte della Svizzera under 21 e 20 (contro l'Olanda nell'Europeo e l'Italia al 4 Nazioni). Partenza tra rovi e spini, insomma, per il Brescia, tra i molti forfait per Empoli e il successivo rinvio: il rischio è di restare al palo, con le rivali che invece partono a tavoletta. Tutto questo in una piazza diffidente, disamorata e malmostosa (ma sì) come la nostra. Piove sul bagnato, insomma.

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Pisa: consiglio comunale sotto processo (sezione: Costi dei politici)

( da "Tirreno, Il" del 29-08-2008)

Argomenti: Costi della politica

Indennità troppo alte Pisa: consiglio comunale sotto processo PISA. I consiglieri comunali di Pisa della passata legislatura saranno processati. Al centro del caso una delibera in cui si approvava l'indennità mensile al posto del gettone di presenza. Secondo l'accusa, attraverso questa scelta, i consiglieri avrebbero percepito più soldi rispetto a quanto prevede la legge. Per la Corte dei Conti avrebbero causato un danno alle casse del Comune di 319.641 euro. A pagina 12.

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Processo al consiglio comunale (sezione: Costi dei politici)

( da "Tirreno, Il" del 29-08-2008)

Argomenti: Costi della politica

Empoli Processo al consiglio comunale Pisa, sotto accusa l'indennità al posto del gettone di presenza Per la Corte dei Conti c'è stato un danno all'erario PISA. Alla fine è scoppiata la bomba. I consiglieri comunali pisani della passata legislatura saranno processati. E con loro il presidente del consiglio di allora (Andrea Serfogli, ora assessore), il segretario generale e il vicesegretario (Angela Nobile e Pietro Pescatore), il dirigente del servizio di risorse finanziarie (Claudio Sassetti), il sindaco di allora, Paolo Fontanelli. In tutto 41 persone. La Corte dei Conti di Firenze ha fissato l'udienza per il 14 gennaio 2009. Al centro del caso una delibera approvata dal consiglio in cui si approvava l'indennità mensile a scapito del gettone di presenza che veniva diminuito. Secondo l'accusa, attraverso questa scelta, i consiglieri avrebbero percepito più soldi rispetto a quanto prevede la legge. Per il pubblico ministero della Corte dei Conti avrebbero causato un danno complessivo alle casse del Comune di 319.641 euro. I dirigenti sarebbero finiti anche loro sul tavolo degli accusati per non avere esercitato i necessari controlli. Sarebbe stata sufficiente una verifica per accorgersi dello squilibrio a favore dei consiglieri e riequilibrare i conti con un conguaglio. Nella delibera approvata nel giugno 2005 dal consiglio comunale, venne presentato un emendamento per abbassare il gettone di presenza da 103 euro lordi a 80. Ma l'indennità di presenza venne aumentata, a partire da aprile, ad 800 euro mensili lordi. E qui sta il punto su cui la Corte punta il dito. Il pm sostiene nel suo atto di citazione che questa manovra non rispetta la disposizione dell'articolo 82 comma 4 del Tuel (Testo unico enti locali) "la quale impone che la trasformazione del gettone di presenza in indennità di funzione comporti pari o minori oneri finanziari per l'ente". Proprio il sistema d'indennità avrebbe determinato una maggiore spesa per il Comune. E la Corte dei Conti, nel suo atto d'accusa, fa esempi concreti. In caso di partecipazione alle 70 sedute minime previste, il singolo consigliere percepirebbe 5.600 euro col gettone di presenza (fissato a 80 euro a seduta), mentre percepirebbe 9.600 euro con l'indennità. Se dividiamo 9.600 per 70 otteniamo una cifra di 137,14 euro che è di gran lunga superiore agli 80 euro del gettone di presenza. Contro questa delibera, in sede di discussione, si scagliò il consigliere Giacomino Granchi. A quel punto, era scattata l'indagine. Il nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza aveva sequestrato gli atti in Comune e nel febbraio scorso i 41, ora imputati, avevano ricevuto l'avviso di garanzia.

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Ex consiglieri sotto processo (sezione: Costi dei politici)

( da "Tirreno, Il" del 29-08-2008)

Argomenti: Costi della politica

Pisa. La Corte dei Conti di Firenze ha fissato l'udienza per 41 persone fra cui anche tre dirigenti Ex consiglieri sotto processo Avrebbero percepito più soldi di quanto prevede la legge PISA. Un epilogo che in molti non si aspettavano. Invece, la Corte dei Conti di Firenze ha fissato la data dell'udienza. Il 14 gennaio del prossimo anno sarà processato l'ex consiglio comunale di Pisa oltre a tre dirigenti. In tutto saranno 41 persone a presentarsi davanti al giudice. Al centro del caso una delibera approvata dal consiglio comunale il 9 giugno 2005 in cui si votava a favore dell'indennità mensile che di fatto sostituiva il gettone di presenza. Secondo l'accusa, attraverso questa scelta, i consiglieri avrebbero percepito più soldi rispetto a quanto previsto dalla legge. PARLATO in Pisa I SEGUE A PAGINA 1.

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L'ex consiglio comunale a processo - giovanni parlato (sezione: Costi dei politici)

( da "Tirreno, Il" del 29-08-2008)

Argomenti: Costi della politica

Pisa L'ex consiglio comunale a processo Sotto accusa l'indennità al posto del gettone di presenza. Udienza il 14 gennaio 2009 GIOVANNI PARLATO PISA. Alla fine è scoppiata la bomba. I consiglieri comunali della passata legislatura saranno processati. E con loro il presidente del consiglio di allora (Andrea Serfogli, ora assessore), il segretario generale e il vicesegretario (Angela Nobile e Pietro Pescatore), il dirigente del servizio di risorse finanziarie (Claudio Sassetti), il sindaco di allora, Paolo Fontanelli. In tutto 41 persone. La Corte dei Conti di Firenze ha fissato l'udienza per il 14 gennaio del prossimo anno. Al centro del caso una delibera approvata dal consiglio comunale in cui si approvava l'indennità mensile a scapito del gettone di presenza che veniva diminuito. Secondo l'accusa, attraverso questa scelta, i consiglieri avrebbero percepito più soldi rispetto a quanto prevede la legge. Per il pubblico ministero della Corte dei Conti avrebbero causato un danno complessivo alle casse del Comune di 319.641 euro. I dirigenti sarebbero finiti anche loro sul tavolo degli accusati per non avere esercitato i necessari controlli. Sarebbe stata sufficiente una verifica per accorgersi dello squilibrio a favore dei consiglieri e riequilibrare i conti con un conguaglio. Nella delibera approvata nel giugno 2005 dal consiglio comunale, venne presentato un emendamento per abbassare il gettone di presenza da 103 euro lordi a 80. Ma l'indennità di presenza venne aumentata, a partire da aprile, ad 800 euro mensili lordi. E qui sta il punto su cui la Corte punta il dito. Il pm sostiene nel suo atto di citazione che questa manovra non rispetta la disposizione dell'articolo 82 comma 4 del Tuel (Testo unico enti locali) "la quale impone che la trasformazione del gettone di presenza in indennità di funzione comporti pari o minori oneri finanziari per l'ente". Proprio il sistema d'indennità avrebbe determinato una maggiore spesa per il Comune. E la Corte dei Conti, nel suo atto d'accusa, fa esempi concreti. In caso di partecipazione alle 70 sedute minime previste, il singolo consigliere percepirebbe 5.600 euro col gettone di presenza (fissato a 80 euro a seduta), mentre percepirebbe 9.600 euro con l'indennità. Se dividiamo 9.600 per 70 otteniamo una cifra di 137,14 euro che è di gran lunga superiore agli 80 euro del gettone di presenza. Contro questa delibera, in sede di discussione, si scagliò il consigliere Giacomino Granchi. "Avevo sollevato l'illegittimità della delibera - aveva sostenuto Granchi - al presidente del consiglio, al prefetto, ai dirigenti responsabili per dire che la variassero. In coerenza con l'abbassamento del gettone, dovevano abbassare anche il mensile. Hanno fatto finta di nulla e, quindi, ho sollevato la questione alla Corte dei Conti". A quel punto, era scattata l'indagine. Il nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza aveva sequestrato gli atti in Comune e nel febbraio scorso i 41, ora imputati, avevano ricevuto l'avviso di garanzia. Nella tabella pubblicata ci sono presenti dei nomi che non hanno ricevuto la citazione perché avrebbero dovuto dare cifre basse o perché non sono rimasti coinvolti in quest'operazione. Sono Giacomino Granchi (che ha optato per il gettone), Vincenzo Mastantuono (anche lui ha poi scelto il gettone), Roberta Fantozzi (poi eletta in Regione), Massimo Bronzini (che poi ha sostituito Daniela Pioli), Michele Conti (ora direttore del Consorzio Agrario), Alberto Rossetti (deceduto) e Giuseppe Ventura (che ha sostituito Rossetti).

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Chi votò a favore e contro la delibera (sezione: Costi dei politici)

( da "Tirreno, Il" del 29-08-2008)

Argomenti: Costi della politica

Pisa Chi votò a favore e contro la delibera PISA. Era il 9 giugno del 2005 quando il consiglio comunale approvò la delibera n.31 che aveva per oggetto "Determinazione del gettone di presenza e indennità di funzione dei consiglieri comunali". Un consiglio comunale che venne preceduto da due riunioni della IV commissione e dalla consulenza del vicesegretario Pietro Pescatore. Ecco chi approvò e chi votò contro la delibera. La delibera venne così approvata. Favorevoli: Fabio Armani, Maurizio Bini, Alberto Bozzi, Giuseppe Carlesi, Valter Ceccarelli, Enzo Cini, Antonio Dell'Omodarme,, Michele Di Lupo, Enrico Fiorini, Paolo Fontanelli, Giuseppe Forte, Nicola Gagliardi, Antonio Ghionzoli, Pierantonio Macchia, Franca Melfi, Sandro Nicola Modafferi, Marco Monaco, Ernesto Muscatello, Armando Paolicchi, Daniela Pioli, Paolo Rindi, Alberto Rossetti, Maila Scarpellini, Andrea Serfogli, Stefano Teotino, Ylenia Zambito. Astenuti: Giuliano Bani, Giovanni Garzella, Roberta Luperini. Contrari: Riccardo Buscemi, Giacomino Granchi, Mariano Tramontana, Silvia Silvestri, Gino Logli, Diego Petrucci, Paolo Mancini. Assenti: Mario Biasci, Francesco Capecchi, Alessandro Gorreri, Vincenzo Mastantuono, Michele Mezzanotte. La delibera è stata assunta con l'assistenza del segretario comunale supplente Pietro Pescatore con parere favorevole ex art. 49 Tuel di regolarità tecnica e contabile emessi rispettivamente dal dirigente del servizio Pietro Pescatore, e dal dirigente del servizio risorse finanziarie Claudio Sassetti. La delibera scaturiva dalla proposta del presidente del consiglio comunale di allora, Andrea Serfogli, e materialmente predisposta dal vice-segretario generale Pietro Pescatore. Quindi veniva preceduta dall'istruttoria svolta dalla IV commissione consiliare permanente nella seduta del 1 giugno del 2005 in cui erano presenti i consiglieri: Armani, Bini, Cini, Gagliardi, Mancini, Mezzanotte, Modafferi, Paolicchi, Tramontana, nonché il segretario generale Nobile. L'argomento veniva discusso anche in una successiva riunione della IV commissione (8 giugno 2005) e si procedeva alla votazione del testo che venva poi sottoposto al consiglio comunale.

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Questa riforma o sarà risparmiosa o non sarà (sezione: Costi dei politici)

( da "Eco di Bergamo, L'" del 29-08-2008)

Argomenti: Costi della politica

Segue da pagina 1 luogo quella delle spese correnti, cioè degli stipendi? Bisogna pur chiedersi perché il ministro più amato è Brunetta, il crociato antispreco, e il libro più venduto è "La casta" di Stella e Rizzo. Quando si legge che la soppressione degli enti inutili è solo annunciata ma non realizzata ? perché l'ente continua a vivere nella gestione liquidatoria oppure perché si trasforma in fondazione ? il cittadino si sente impotente e vuole una scorciatoia per far sentire la sua voce. Il federalismo ha la sua ragione d'essere nella lotta allo spreco e nel desiderio di efficienza dei servizi della pubblica amministrazione. Per il Nord è una questione di sopravvivenza: se la merce delle sue industrie è recapitata per tempo, viaggia in tempi veloci, non è sovraccaricata da balzelli inutili e funzionali solo al mantenimento di una casta politico-amministrativa improduttiva, allora la parte avanzata del Paese può evitare il declino. Il desiderio di decentrare nasce dalla speranza di ritrovare lo slancio perduto. Con la crescita a zero risorse da distribuire non ce ne sono, sono finiti i sussidi al Sud e anche alle imprese del Nord, con questa differenza: il sistema produttivo deve misurarsi con la concorrenza internazionale e quindi ha bisogno di una struttura pubblica che funzioni. Per questo paga tasse e imposte. La Confindustria per bocca del suo vice Andrea Moltrasio è stata chiara: basta fondi strutturali al Sud. Non cambiano niente e vengono intercettati dalla criminalità organizzata. La Corte dei Conti lo mette nero su bianco: nel solo 2005 vi sono state distrazioni illegittime del Fondo sociale europeo per 98 milioni di euro. Si parla di frodi accertate, le altre restano silenti. Per la spesa statale regionalizzata riferita ai trasferimenti di parte corrente i dati resi noti nel novembre del 2007 dal ministero dell'Economia recitano: nel 2005, 2111 euro per abitante nella Regione Sicilia, 1248 euro nella Regione Calabria, 603 euro a residente in Lombardia, 838 al Piemonte. La Regione Lombardia ha circa 3.800 dipendenti, la Campania oltre novemila. Ma il rapporto fra dipendenti regionali e popolazione è in Piemonte dello 0,78 ogni mille abitanti in Calabria tre volte tanto: 2,28. Eccoci quindi al punto: le risorse dello Stato sono erogate per il mantenimento dei livelli occupazionali al Sud. La mano pubblica tiene in piedi una struttura che tra apparato statale e locale si quantifica in Sicilia nell'ordine di 60,4 addetti per mille residenti. Come dire che una parte consistente della popolazione vive dei contributi della mano pubblica espressi in forma di impiego pubblico. Ma il dato che preoccupa è che la Liguria, regione che non ha ancora risolto la crisi dell'industria siderurgica a partecipazione statale, ha dati simili alla Sicilia. Ora delle due l'una: o lo Stato smette di fare l'ammortizzatore sociale, facilita l'incremento delle attività individuali e induce i suoi cittadini a imitare le imprese nella creatività lavorativa e associativa ? cioè a darsi da fare ? oppure il federalismo può trasformarsi in un'altra bufala all'italiana dove tutto cambia per restare com'è. Alberto Krali.

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C'è chi ha scelto Silone, forse sulla scia delle letture "forzate" dell'ex (sezione: Costi dei politici)

( da "Messaggero, Il (Abruzzo)" del 29-08-2008)

Argomenti: Costi della politica

Governatore, e chi invece si è fatto convincere dalle top ten delle librerie. Ma tra i libri da leggere sotto l'ombrellone ci sono anche i saggi graffianti di Stella e Rizzo. Che sembrano andare a ruba tra i politici nostrani. "Ferie rigorosamente a Pescara" dice Carlo Masci (Udc), che macina sotto l'ombrellone "La Deriva" di Antonio Stella e Sergio Rizzo, libro-inchiesta su un'Italia che non va. Ha scelto un libro leggero, invece, ma dal titolo allusivo Luigi Albore Mascia capogruppo Pdl: "Sto per iniziare a leggere "Una banda di idioti" di John Kennedy Toole: nessun riferimento alle vicende del Comune - dice scherzando -, è un libro di narrativa americana comprato poco prima delle ferie". Riflette sui costi di Palazzi e poltrone il sindaco di Montesilvano, Pasquale Cordoma: "Ho appena finito di leggere per la seconda volta la Casta", dice, mentre per le vacanze in Sardegna ha messo in valigia l'ultimo romanzo della Fallaci, a ruba nelle librerie di Pescara. Con "Un cappello pieno di ciliegie" - epopea familiare che Oriana Fallaci consegna alle stampe a due anni dalla scomparsa - è la narrativa, italiana e straniera, a sbancare nelle librerie pescaresi. Perché un tuffo in storie avvincenti vale contro lo stress quanto un tuffo in acque fresche contro afa e caldo. Tra i più letti "La solitudine dei numeri primi" libro-esordio che è valso a Paolo Giordano il Premio Strega, poi ancora "La notte gioca a dadi" di Mario Lunetta, "Il treno dell'ultima notte" di Dacia Maraini. Impazzano anche a Pescara i casi letterari degli ultimi tempi: la storia di Hamir e degli aquiloni proibiti di Kabul; il raffinato "L'eleganza del riccio" della francese Barbery e il poliziesco "Uomini che odiano le donne" dello svedese scomparso Larsson Stieg. Avventura e thriller, i preferiti dal comandante della capitaneria di Pescara Antonio Basile, che alla lettura sotto l'ombrellone sostituisce quella notturna: "Amo i legal thriller e i gialli. Preferisco Patricia Cornwell e la sua protagonista Kay Scarpetta ma spesso mi concedo letture della mia terra, soprattutto Verga". E' l'amore per la sua terra, l' Abruzzo, a segnare anche le letture di Germano D'Aurelio - in arte 'Nduccio, forse sulla scia di quelle fatte da Del Turco nel chiuso del carcere di Sulmona: "sto facendo una full immersion in Ignazio Silone - racconta 'Nduccio - ed è utile visto il contesto politico e che aiuta a capire meglio le radici della nostra terra. Nelle scorse settimane ho letto Fontamara, il Segreto di Luca, Vino e Pane ed ora ho iniziato il Seme sotto la neve". Si trova alla A del suo dizionario di arte contemporanea comprato al museo Mart di Rovereto, invece, l'assessore alla cultura Paola Marchegiani: "E' un testo molto interessante per comprendere l'arte contemporanea". R. Fr.

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Nel 2003 somme maggiori a chi sceglieva il gettone (sezione: Costi dei politici)

( da "Tirreno, Il" del 30-08-2008)

Argomenti: Costi della politica

Pisa Nel 2003 somme maggiori a chi sceglieva il gettone PISA. La tesi secondo cui con l'indennità il consigliere comunale si sarebbe "arricchito" rispetto a chi optava per il gettone di presenza, almeno per l'anno 2003, è sicuramente destituita di fondamento. è quanto emerge dal prospetto di quell'anno. Giacomino Granchi, l'ex consigliere che si era opposto alla delibera n. 34 del 9 giugno 2005 sollevando il caso, aveva il gettone di presenza il cui importo era di 103,29 euro. Dal giugno al dicembre del 2003 aveva partecipato a 56 sedute con un compenso di 5.784 euro. E come lui, chi più chi meno, chi aveva optato per il gettone. Biasci con 57 sedute aveva percepito 5.887 euro e Mancini con 52 sedute aveva percepito 5.371 euro. Chi aveva scelto l'indennità aveva perpecito un massimo di 4.341 euro. Fra questi, ci sono ex consiglieri che avevano partecipato ad un numero superiore di sedute rispetto a chi aveva il gettone. Il record è di Bozzi con 75 sedute, ma l'amministrazione ne ha pagate solo 42. Giuliano Bani era stato presente 63 volte e Maurizio Bini 62. Tutti hanno preso 4.341 euro, meno dei colleghi che scelsero il gettone.

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Consapevoli di prendere di più (sezione: Costi dei politici)

( da "Tirreno, Il" del 30-08-2008)

Argomenti: Costi della politica

Pisa "Consapevoli di prendere di più" L'atto di citazione del sostituto procuratore della Corte PISA. Nel suo atto di citazione ai 41 imputati, il pubblico ministero Nicola Bontempo della Corte dei Conti di Firenze, spiega in 64 pagine i motivi per cui ha chiesto che l'ex consiglio comunale oltre ai tre dirigenti Angela Nobile, Pietro Pescatore e Claudio Sassetti fossero processati. L'udienza è stata fissata per il 14 gennaio. La sentenza di primo grado è appellabile alla Corte dei Conti di Roma. Di fatto, siamo al primo atto di un possibile percorso giudiziario. Di seguito, riportiamo alcuni stralci della citazione firmata dal pubblico ministero Bontempo. Il pm parla del danno erariale causato dall'approvazione della delibera. "Di tale danno - scrive il sostituto procuratore - debbono essere chiamati a rispondere i componenti del consiglio comunale che approvarono la delibera n. 34/2005 (Armani, Bini, Bozzi, Carlesi, Ceccarelli, Cini, Dell'Omodarme, Di Lupo, Fiorini, Fontanelli, Forte, Gagliardi, Ghionzoli, Macchia, Melfi, Modafferi, Monaco, Muscatello, Paolicchi, Pioli, Rindi, Scarpellini, Serfogli, Teotino, Zambito; eccezione fatta per Rossetti, medio tempore deceduto, il 23 gennaio 2007 e in relazione alla cui posizione può ritenersi, stante l'entità delle somme e la loro riscossione frazionata nel tempo, che difettino le condizioni per la traslazione ereditaria della responsabilità), così determinando la condizione perché fossero ai consiglieri corrisposte somme maggiori di quelle massime spettanti per legge". Secondo Bontempo i consiglieri furono consapevoli di percepire una cifra superiore: "Ciò avendo o comunque dovendo e potendo avere consapevolezza che in tal modo l'esercizio dell'opzione in favore dell'indennità in luogo del gettone di presenza avrebbe determinato la corresponsione di somme maggiori di quelle massime previste per legge, con pari danno per il Comune; e che inoltre, provvedendo essi stessi a esercitare l'opzione per l'indennità in luogo del gettone di presenza, determinavano i presupposti - sostiene il pubblico ministero - perché fossero loro corrisposte somme potenzialmente maggiori di quelle massime spettanti per legge, e che susseguentemente riscuotevano somme maggiori di quelle loro spettanti per legge; ciò avendo o comunque dovendo e potendo avere consapevolezza che in tal modo venivano loro corrisposte somme maggiori di quelle massime previste per legge, con pari danno per il Comune". Per il pubblico ministero, sia i consiglieri che approvarono la delibera che coloro che pensavano diversamente hanno contribuito al danno erariale. Da questa storia, ne escono Fantozzi e Conti. "è appena il caso di precisare - si legge nella citazione - che nessun addebito può essere formulato a carico dei già consiglieri Michele Conti e Roberta Fantozzi atteso che, in disparte l'esiguità delle maggior somma da essi percepita (rispettivamente 464.77 euro e 182.86 euro) relativamente al periodo aprile/maggio 2005, essi non hanno preso parte all'adunanza del consiglio comunale del 9 giugno 2005, di cui non facevano più parte, né hanno formulato l'opzione a seguito di detta delibera". E, rispetto agli altri, più attenuata appare la posizione dei consiglieri Biasci e Tramontana che hanno presentato una memoria scritta al giudice il quale nella sua citazione scrive "che risponderanno in solido, ma della sola parte di danno relativa alle maggiori somme da ciascuno percepite", mentre gli altri risponderanno "in solido dell'intero danno sofferto dall'amministrazione comunele". Quindi, si entra nel merito dell'operato di Pescatore. "Il vice segretario comunale avv. Pietro Pescatore che redasse la proposta di delibera su richiesta della presidenza del consiglio comunale", ma che assistette anche alle due sedute della IV Commissione consiliare permanente e allo stesso consiglio comunale del 9 giugno 2005 "in cui fu approvata la citata delibera senza rilevare e/o far rilevare la sua illegittimità (nonostante vi fosse tenuto ex art. 97 Tuel: v. ex plurimis da ultimo C. Conti, Toscana, 505/2006); e ciò pur essendo peraltro a conoscenza per sua stessa ammissione dei sopracitati pareri del ministero dell'Interno; così determinando la condizione affinché - ovvero non impedendo, avendo l'obbligo di farlo - che, ai consiglieri comunali esercitanti l'opzione fossero corrisposte somme maggiori di quelle massime spettanti per legge, con correlativo indebito esborso e danno per il Comune". E simili accuse vengono additate anche a Claudio Sassetti (dirigente del servizio di risorse finanziarie) che "espresse parere favorevole di regolarità contabile" e Angela Nobile (segretario generale) che "ometteva di rilevare o fare rilevare alcunché".

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Gli ex consiglieri: ma quale danno all'erario... - giovanni parlato (sezione: Costi dei politici)

( da "Tirreno, Il" del 30-08-2008)

Argomenti: Costi della politica

Pisa Gli ex consiglieri: ma quale danno all'erario... L'avvocato Toscano: rispetto al gettone, l'indennità non costa di più GIOVANNI PARLATO PISA. "Ma quale danno all'erario. Non c'è né in via di principio né in via di fatto. L'indennità ai consiglieri ha razionalizzato la spesa pubblica". Chi parla è l'avvocato Giuseppe Toscano che difende trenta degli ex consiglieri della passata legislatura. Oggi, è il giorno della replica all'atto d'accusa formulato dal pubblico ministero della Corte dei Conti. L'avvocato Toscano entra nel merito della questione e contesta il criterio del calcolo eseguito dal pm secondo cui col gettone di presenza il consigliere avrebbe percepito 5.600 euro, mentre con l'indennità di presenza ne avrebbe percepito 9.600. L'avvocato critica questa operazione matematica rifacendosi, come del resto la stessa Corte dei Conti, all'articolo 82 comma 4 del Tuel (Testo unico enti locali) "la quale impone che la trasformazione del gettone di presenza in indennità di funzione comporti pari o minori oneri finanziari per l'ente". Le parole chiave sono proprio le ultime. "Gli oneri finanziari per l'ente sono un concetto ben diverso di una somma o di una moltiplicazione - spiega l'avvocato Toscano -. Non è affatto scontato che il gettone di presenza non superi l'indennità. Il regime del gettone può pervenire a risultati economici ben superiori rispetto anche all'indennità. In questo modo, le spese che ruotano intorno all'amministrazione comunale possono essere superiori rispetto all'indennità. Il gettone scatta non solo presenziando in consiglio comunale, ma anche nelle varie sedute delle commissioni ed altre sedute connesse alla carica. è un calcolo che può variare di mese in mese al contrario di un'indennità stabilita. Attraverso la via dell'indennità, gli oneri finanziari per il Comune non sono aumentati, sono stati semplicemente razionalizzati". Un processo contabile come quello che si svolgerà a Firenze presuppone il danno all'erario per colpa grave o dolo. "è chiaro che i consiglieri comunali - spiega ancora l'avvocato - hanno optato per un regime che aveva avuto i pareri favorevoli dei soggetti deputati a farlo, ovvero dei tre dirigenti comunali". Gli ex consiglieri e dirigenti sarebbero accusati di colpa grave o dolo eventuale. Abbiamo telefonato direttamente al vice-segretario Pietro Pescatore il quale ha preferito non rilasciare alcuna dichiarazione. All'ipotesi che ci sia stata un'intenzione da parte dei dirigenti di favorire i consiglieri creando un danno all'erario, in Comune non ci crede nessuno. Evidentemente, i dirigenti hanno analizzato l'indennità proprio sugli oneri finanziari come spiegato dallo stesso avvocato Toscano. Inoltre, l'indennità di presenza dei consiglieri pisani è fra i più bassi della Toscana. E venti ex consiglieri sono intervenuti firmando una nota comune dove, fra i vari argomenti, si fa riferimento a questo tema. "Non si comprende come mai sia stata aperta una simile inchiesta nei confronti dei consiglieri pisani - si legge nella nota -, quando i consigli comunali di altri capoluoghi di provincia toscani e non solo hanno stabilito gettoni o indennità di gran lunga superiori a quelli fissati con la delibera in oggetto, cosa che peraltro avrebbe potuto fare anche il consiglio comunale di Pisa, nella sua discrezionalità, e sempre nel rispetto delle norme di legge. Ci difenderemo pertanto dinanzi alla Corte dei Conti, con la forza e la trasparenza dei nostri argomenti". Tra gli ex consiglieri comunali interessati e reperibili che hanno firmato questa nota ci sono Fabio Armani, Giuliano Bani, Alberto Bozzi, Giuseppe Carlesi, Valter Ceccarelli, Enzo Cini, Antonio Dell'Omodarme, Michele Di Lupo, Enrico Fiorini, Giuseppe Forte, Nicola Gagliardi, Antonio Ghionzoli, Pierantonio Macchia, Paolo Mancini, Marco Monaco, Armando Paolicchi, Daniela Pioli, Paolo Rindi, Maila Scarpellini, Andrea Serfogli, Ylenia Zambito.

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Chiede spazio e nuova fiducia (sezione: Costi dei politici)

( da "Bresciaoggi(Abbonati)" del 30-08-2008)

Argomenti: Costi della politica

Inserti pag. 75 Chiede spazio e nuova fiducia CENTROCAMPISTA. Agile e ricco di inventiva, nato a Beni Amir (Marocco) il primo giugno 1983, ma da sempre a Calcinato, Abderrazzak Jadid è cresciuto nella Voluntas e nel Brescia. TALENTO. Nel 2001 ha partecipato all'Intertoto. Prestato in C1 al Lumezzane di D'Astoli (21 gare, 3 gol contro Lecco, Triestina e Alzano), ha debuttato in serie A coi biancazzurri di Mazzone. Un delicato intervento chirurgico a un nervo del ginocchio lo ha bloccato nel 2003-04. Prestato in C1 al Pisa (10 presenze e una rete) e, successivamente al Pescara in serie B (29 gettoni e 4 gol), nel 2006-07 ha giocato 23 partite col Brescia con una rete al Treviso. Dopo il prestito al Bari, è tornato alla base. In un primo tempo Corioni ha fatto capire che non rientrava più nei piani, un colloquio ha chiarito tutto.

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Utile la visita agli impianti (sezione: Costi dei politici)

( da "Tribuna di Treviso, La" del 30-08-2008)

Argomenti: Costi della politica

PICCOLI A GRIGOLETTO "Utile la visita agli impianti" Roberto Grigoletto, consigliere comunale del Pd, a titolo personale ha ritenuto tempo perso la visita della commissione Sport, di cui fa parte, agli impianti sportivi di Treviso: "Mille euro di gettoni di presenza per visitare strutture che sapevamo già ottime, sono sprecati". Non la pensa così Domenico Piccoli, presidente della commissione: "Ho organizzato la visita per far conoscere ai consigliere lo stato dell'arte. C'è stata una dettagliata relazione su lavori svolti e le spese sotenute. Ho potuto constatare personalmente la soddisfazione di tutti i commissari durante la visita. Mi spiace quindi la voce fuori dal coro di Grigoletto". (a.z.).

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Razzo sulla fascia (sezione: Costi dei politici)

( da "Gazzetta di Modena,La" del 30-08-2008)

Argomenti: Costi della politica

GIUSEPPE GEMITI Razzo sulla fascia Giuseppe Gemiti. La stagione del riscatto. L'esterno italo-tedesco ha già in mente quello che sarà il suo campionato a Modena, dove non riuscì a sfondare nel 2005 sotto la guida di Pioli. Nato 27 anni fa a Francoforte sul Meno da genitori italiani, inizia la sua carriera nella squadra della sua città, l'Eintracht Francoforte. Esterno offensivo dalla grande spinta, nel 2002 viene acquistato dall'Udinese: in bianconero colleziona 30 presenze in un anno e mezzo, prima di sfondare in serie B con la maglia del Genoa (50 gettoni e 3 gol). 14 presenze a Modena senza incidere, prima di una nuova puntata in A (9 gare col Chievo). Poi due anni a Piacenza, dove viene reinventato come terzino sinistro.

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L'uomo più atteso (sezione: Costi dei politici)

( da "Gazzetta di Modena,La" del 30-08-2008)

Argomenti: Costi della politica

GIUSEPPE CARDONE L'uomo più atteso Giuseppe Cardone. L'esperienza al servizio della squadra. Una vita passata in serie A (201 presenze e 6 gol mesi a segno) con le maglie di Bologna, Milan, Vicenza, Piacenza e Parma. Prima di approdare nella massima serie aveva già collezionato importanti gettoni tra i professionisti a Pavia, Leffe e Lucca. Dopo un infortunio abbastanza serio, all'alba dei 34 anni ha voluto rimettersi in gioco, abbandonando Parma e abbracciando il Cesena, dove è sceso in campo per ben 15 volte. Al Modena è arrivato quest'estate in punta di piedi e si è gudagnato in fretta la fiducia di mister Zoratto, che già lo aveva conosciuto a Parma. Dopo un breve periodo di prova, ha firmato un contratto annuale.

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Brucato, fiducia a gettone (sezione: Costi dei politici)

( da "Gazzetta di Modena,La" del 30-08-2008)

Argomenti: Costi della politica

IL MISTER Brucato, fiducia a gettone Nato a Caltanissetta 48 anni or sono, Giuseppe Brucato si appresta a disputare la sua seconda stagione su una panchina di serie B. Scelto il 25 febbraio dello scorso anno dal presidente Fabrizio Lori per sostituire l'esonerato Attilio Tesser, Brucato si è guadagnato la fiducia della dirigenza virgiliana anche per questa stagione. L'allenatore aveva mosso i primi passi nell'Orbassano (dal 1987 al 1990), prima di guidare Ivrea e Aosta. Brucato vanta anche una promozione in serie C2 con il Moncalieri. Passato alla Biellese, dove resta dal 2001 al 2004, ha guidato poi il Sassuolo e la Pro Vercelli, dove viene esonerato nel febbraio del 2007. Dal 2008 è a Mantova.

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Ciclismo torna la zanza cup, oggi si corre a tromello (sezione: Costi dei politici)

( da "Provincia Pavese, La" del 31-08-2008)

Argomenti: Costi della politica

Sport ciclismo Torna la Zanza cup, oggi si corre a Tromello TROMELLO. Tornano i mini-bikers della "Zanza Cup", la challange a punti di mountain-bike riservata alle categorie Giovanissimi (nati tra il 1996 e il 2001). Alle ore 15,30 prenderà il via la prima delle sette corse previste dal "Trofeo Gemini Bike", organizzato dalla Cicli Destro Ristò Pavia con il patrocinio del Comune di Tromello. Si comincerà con i "neofiti" della categoria G-0; a seguire le altre sei categorie, maschili e femminili. La manifestazione è ospitata nell'area verde del Laghetto Gemini di Tromello. Il ritrovo alle ore 13,30. Quella di Tromello è la 13esima delle 16 tappe del calendario. I prossimi appuntamenti: il 14 settembre a Buccinasco, il 21 a San Martino Siccomario, il 28 il gran finale con l'assegnazione delle maglie nel parco di Mezzana Corti. Appuntamento infrasettimanale per 226 cicloamatori al "Criterium Città di Mede", agonistica della Ciclistica Medese. Cinque le categorie vinte dai pavesi. Su tutti spicca l'en-plein tra i Seniores con la vittoria del pavese Giorgio Santo (Team Bergamasca) davanti a Maurizio Rizzo (Rivanazzanese) e Davide Fonlini (Team Bike Casteggio). Tra i Juniores primo Andrea Sazio (Brazzo Certosa) davanti a Stefano Ferrari (Gc Garlasco). Vittoria pesante per Franco Reto (Rivanazzanese) tra i Supergentleman-B mentre, nella fascia A, è stato secondo Sergio Verdi (Destro Ristò Pavia). Due successi nelle fasce intermedie: Silvano Bottarelli (Olympia Pavia) tra i Veterani, terzo il compagno Davide Bertoni. Tra i Gentleman ha brillato la stella di Natalino Moracchiato (Rivanazzanese) con Francesco Bianchi (Team Riboni Pavia) terzo. Il Gc Rivannazzanese ha vinto il trofeo per società, terza la Certosa Brazzo. (p. c.).

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Dopo la bufera si torna al gettone (sezione: Costi dei politici)

( da "Nazione, La (Pisa)" del 31-08-2008)

Argomenti: Costi della politica

CRONACA PISA pag. 4 Dopo la bufera si torna al gettone Indennità aumentata, 41 a giudizio: si corre ai ripari rispolverando il vecchio sistema DOPO LA BUFERA delle indennità, il consiglio comunale pisano è vicino alla re-introduzione del gettone di presenza, abbandonato con la delibera 34 del 2005 che ora è al centro dell'inchiesta della Corte dei Conti che ha rinviato a giudizio 41 fra consiglieri della precedente legislatura e funzionari comunali ritenendo che la trasformazione del gettone di presenza in indennità abbiamo comportato maggiori oneri finanziari rispetto al sistema precedente. Dopo la seduta dello scorso mese di luglio, quando il Centrosinistra si divise sulla re-introduzione del gettone, in autunno la questione tornerà all'odg. INTANTO, sulla vicenda intervengono consiglieri ed ex consiglieri della Sinistra radicale, dopo avere appreso che la Corte dei Conti ha fissato la prima udienza del processo al 14 gennaio. "In realtà non abbiamo ancora ricevuto nessuna comunicazione", spiegano Maurizio Bini (capogruppo di Sinistra Arcobaleno: nel 2005 era capogruppo del Prc), Sandro Modafferi (consigliere di Sa e nel 2005 consigliere di "Per la Sinistra"), Alberto Bozzi (nel 2005 era consigliere del Pdci: ora milita nel Prc) e Stefano Teotino (nel 2005 era consigliere del Prc). "La Corte dei Conti ? proseguono i tre, che peraltro votarono contro la delibera "incriminata", ma per motivi "politici" e non perché la ritenessero illegittima ? ha fatto un calcolo matematico, sostenendo che con l'introduzione dell'indennità abbiamo preso più soldi, per il numero di presenze fatte, di quanti ne avremmo ricevuti se ci fosse stato ancora il gettone di presenza. E' assurdo, perché proprio in virtù di quella delibera, con la quale nel 2005 si passò dal gettone all'indennità, il Comune di Pisa divenne uno dei pochi in Italia, se non l'unico, a razionalizzare le spese facendole diminuire". I consiglieri ed ex consiglieri scendono nei particolari. "Quando fu introdotta l'indennità, si sarebbe potuto portarla fino a 1/4 dello stipendio del sindaco: in realtà fu fissata a circa 1/7, cioè 800 euro lordi mensili (in luogo dei 671 precedenti), a differenza di quanto fecero quasi tutti gli altri Comuni d'Italia. Fu diminuito anche il numero delle commissioni, che scesero a quattro, perché ogni consigliere si concentrasse su una sola commissione. In questo modo fu razionalizzata la spesa, perché se fosse stato lasciato il gettone sarebbe rimasto inviariato anche il numero delle commissioni, quindi il Comune avrebbe speso molto di più. Per questo riteniamo inaccettabili le accuse che ci vengono mosse: siamo forse l'unico Comune d'Italia che ha puntato al contenimento dei costi della politica e siamo gli unici indagati. Pazzesco". ANCHE altri ex consiglieri interessati dalla questione dell'indennità (fra i quali gli attuali assessori comunali Giuseppe Forte, Andrea Serfogli e Ylenia Zambito) sottolineano che "la delibera sul passaggio dal gettone all'indennità è stata assunta in corretta applicazione dell'articolo 82 del Tuel. La delibera fu preceduta da una approfondita istruttoria, riportando i pareri tecnici e di legittimità favorevoli degli uffici competenti. E già in termini previsionali e poi anche a consuntivo è emerso come la quantificazione dell'indennità abbia pienamente rispettato la previsione di legge di non comportare per l'ente maggiori oneri finanziari". Marzio Pelù.

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<Noi, forzati della doppia poltrona> (sezione: Costi dei politici)

( da "Unione Sarda, L' (Nazionale)" del 31-08-2008)

Argomenti: Costi della politica

Provincia di Oristano Pagina 4035 Il caso. Sindaci, consiglieri, assessori con nomina in Comune, in Provincia. E in Regione "Noi, forzati della doppia poltrona" Il caso.. Sindaci, consiglieri, assessori con nomina in Comune, in Provincia. E in Regione Accumulo degli incarichi: Gallus e Carrus al top della lista --> Accumulo degli incarichi: Gallus e Carrus al top della lista I collezionisti di incarichi e gettoni. Ma con la finanziaria 2008 ora si deve scegliere. Uno, due e se ci scappa lo scrannetto di sottogoverno anche tre. Il potere sembra non essere mai abbastanza per gli insaziabili del palazzo che collezionano incarichi e gettoni di presenza con gran disinvoltura. Amministratori double face: assessori provinciali che sono anche sindaci oppure consiglieri regionali con la fascia tricolore in tasca. E con buste paga (emolumenti, indennizzi, rimorsi che dir si voglia), nei casi dei comuni più grandi, lievitano anche oltre i 3 mila euro al mese. Sarà anche per questo incentivo che gli amministratori sempre - bene inteso - nell'interesse della comunità trotterellano da un palazzo all'altro, cambiando ruolo e settori di competenza. Eclettici e versatili si adattano a qualsiasi seggiola, ma guai a parlare di attaccamento alla poltrona. Per loro è "puro spirito di servizio". Sarà. Ma nonostante la Finanziaria 2008 abbia fissato rigidi paletti sul cumulo delle cariche, non tutti hanno fatto la loro scelta. E in attesa che si faccia chiarezza sulla normativa, continuano a intascare doppi gettoni. IL QUADRO La carrellata dei politici in duplice veste è molto nutrita. Partendo dall'alto ecco il consigliere regionale di Fp Domenico Gallus nonché sindaco di Paulilatino: tra gli onorevoli emolumenti e l'indennità di primo cittadino va ben oltre i 10 mila euro al mese. In Provincia addirittura sono più numerosi gli amministratori con il doppio ruolo. Gli assessori ai Lavori pubblici Franco Serra e ai Trasporti Renzo Coghe sono anche consiglieri comunali di Oristano. A fine mese tra l'indennità prevista per i membri della Giunta (circa 2 mila 300 euro lordi) e i gettoni di presenza da consigliere comunale (63 euro per ogni assemblea e per ogni riunione di commissione) arrivano a portare a casa complessivamente oltre 3 mila euro. Il vicepresidente Pierfrancesco Garau, l'assessore allo Sport Serafino Corrias e al Bilancio Lorenzo Stevanato sono consiglieri comunali in paesi più piccoli e complessivamente hanno sempre arrotondato intorno ai 2 mila 500 euro complessivi. Da qualche mese nella lista c'è anche l'assessore al Turismo Cristiano Carrus eletto a giugno sindaco di Cabras. Sommando le due cariche in tutto supera i 4 mila euro al mese. Anche se, come lui stesso ha assicurato all'indomani dell'elezione, dovrebbe dimettersi a breve dalla Provincia. Fascia tricolore e incarico di consigliere provinciale anche per Gianpietro Pili sindaco di Terralba, Emanuele Cera di Arcidano, Alfredo Stara di Neoneli e Antonio Cinellu di Tresnuraghes. Tutti con il doppio gettone fino allo scorso gennaio, quando la Finanziaria ha imposto una scelta tra le cariche. LE OPZIONI "Ho scelto per l'indennità da assessore", hanno commentato sia Pierfrancesco Garau che Serafino Corrias. Anche Gianpietro Pili ha voluto precisare di "non prendere più il doppio gettone". In stand bay, invece, i dieci consiglieri sia comunali che provinciali. "La legge non è molto chiara - ha sottolineato Mauro Solinas, - sembra che il divieto di cumulare le cariche valga soltanto per le indennità. Per i gettoni, invece, il discorso sarebbe diverso visto che sono legati alle presenze". Con lui, in attesa di chiarimenti anche Peppino Marras e Antonio Franceschi (consiglieri comunali a Oristano), Stefano Figus e Andrea Casu (Santa Giusta), Sandro Murana (Cabras), Mario Tendas (Solarussa), Danilo Mastinu (Bosa), Salvatorangelo Zedda (Tresnuraghes) e Salvatore Demelas (Samugheo). Molti di loro prendono anche il rimborso spese per il viaggio fino ad Oristano, oltre che i gettoni per le riunioni di consiglio e commissione. "Va chiarito - ha sottolineato Emanuele Cera, - che la somma dei gettoni non può superare un terzo dell'indennità del presidente, il limite è di mille 200 euro lordi". PALAZZO SCOLOPI Commissione capigruppo. In barba a tagli e guerre agli sprechi, in Comune ad Oristano sta per nascere una nuova commissione consiliare: la nona. Un nuovo organo che dovrebbe riunire tutti i capigruppo che ovviamente riceveranno un altro gettone per ogni riunione. "La nona commissione dovrà occuparsi dei regolamenti comunali", ha spiegato il presidente del Consiglio Mario Musinu. Sarà una sorta di formalizzazione per la conferenza dei capigruppo che, finora, non ha mai ricevuto un compenso. L'argomento sarà portato in Consiglio martedì e tutti sembrano d'accordo per dare il via libera alla nuova commissione. VALERIA PINNA.

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