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toARTICOLI DEL 14-31 Luglio 2008
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articoli
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Articoli
Scuola (18)
Sezione
principale: Scuola
Manovra, scuola: con i tagli previsti scompariranno
oltre 87.000 cattedre ( da "Legambiente"
del 14-07-2008)
Argomenti: Scuola
Abstract:
nostro
sistema scolastico rappresentata da alcuni elementi come gli insegnanti di
sostegno e il tempo pieno, a vantaggio del potenziamento delle scuole private”.
Legambiente lancia l'allarme anche sul rischio di chiusura delle scuole situate
nelle aree più marginali del Paese, che faticano a rispettare gli standard
numerici richiesti per mantenere il presidio scolastico. “
Zoom
- maurizio barbato ( da "Repubblica, La"
del 20-07-2008)
Argomenti: Scuola
Abstract:
Pagina XIX -
Palermo ZOOM FORMAZIONE PRIVATA MAURIZIO BARBATO Ho visto in città la
pubblicità di una scuola privata che presenta un campus davvero ben attrezzato
e non il solito tre-anni-in-uno. Diventa lucroso investire nella privata. Fra
poco, sarà ovvio a tutti che la scuola pubblica gratuita è un inutile
ferrovecchio.
Eutanasia,
legittimità, presupposti, comparazione tra interessi contrapposti, prevalenza
( da "AltaLex"
del 21-07-2008)
Argomenti: Scuola
Abstract:
dopo aver
frequentato la scuola pubblica fino alla terza media, presso un liceo
linguistico privato gestito da suore nella sua città di residenza (liceo che ?
a suo dire - si era trovata "costretta" a frequentare, perché non vi
era in loco altro liceo linguistico pubblico, e non per particolari motivazioni
religiose, in quanto Eluana non era una cattolica praticante,
Maturità,
aumentano i 110 e lode Le ragazze si confermano più brave
( da "Stampaweb,
La" del 22-07-2008)
Argomenti: Scuola
Abstract:
ROMA
Aumentano i 100 e lode alla Maturità e le ragazze sono sempre più brave dei loro
colleghi maschi, ma per la matematica è emergenza didattica. è quanto si evince
dai dati resi noti dal ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca. Negli
esami di stato di quest'anno infatti il 98% delle donne ammesse all'esame si è
diplomato, mentre tra i ragazzi ammessi si è diplomato il 96,
Ministero
Istruzione: "Studenti del Sud più bravi". Risultati scrutini finali e
esami di Stato ( da "Sestopotere.com"
del 22-07-2008)
Argomenti: Scuola
Abstract:
dalle rilevazioni
effettuate dal Ministero sugli scrutini finali della scuola secondaria di
secondo grado e sui risultati relativi agli esami di Stato 2007-2008. Le
promozioni sono aumentate del 10% rispetto allo scorso anno, un dato che
potrebbe significare come il sistema del recupero dei debiti formativi abbia
innescato un meccanismo virtuoso che ha responsabilizzato gli studenti.
Scuola,
ita e mate bestie nere ( da "Giornale di Brescia"
del 23-07-2008)
Argomenti: Scuola
Abstract:
rilevazioni
effettuate dal Ministero sugli scrutini finali della scuola secondaria di
secondo grado e sui risultati relativi agli esami di Stato 2007-2008. Le
promozioni sono aumentate del 10% rispetto allo scorso anno, un "dato che
potrebbe significare come il sistema del recupero dei debiti formativi abbia
innescato un meccanismo virtuoso che ha responsabilizzato gli studenti.
Più
promossi, ma la bestia nera è la matematica - marina cavallieri
( da "Repubblica,
La" del 23-07-2008)
Argomenti: Scuola
Abstract:
Cronaca Più
promossi, ma la bestia nera è la matematica Crisi nelle materie scientifiche:
69,3% dei sospesi. Nella maturità le donne meglio dei maschi La seconda grave lacuna
è la lingua straniera, con il 30,6 di debiti. Il Sud supera il Nord MARINA
CAVALLIERI ROMA - Aumentano i promossi, le ragazze continuano ad essere le più
brave ma nessuno,
Debito
di matematica per metà degli studenti Il ministero: per il 46% difficoltà nelle
materie scientifiche. Al secondo posto le lingue
( da "Unita,
L'" del 23-07-2008)
Argomenti: Scuola
Abstract:
forse anche
grazie all'introduzione del recupero estivo dei "debiti formativi"
introdotto l'anno passato. È la fotografia degli studenti italiani delle scuole
superiori, secondo i risultati degli scrutini di fine anno stilati nelle scorse
settimane e degli esami di Stato fotografati dal Ministero dell'Istruzione,
Università e Ricerca.
Maturità,
più 100 e lode. Ma a scuola è allarme matematica
( da "Eco
di Bergamo, L'" del 23-07-2008)
Argomenti: Scuola
Abstract:
8% in più di
promossi). Gli istituti professionali, invece, si confermano una delle
tipologie di scuola in cui ci sono meno promossi: solo il 48,2%, infatti, è
stato promosso senza debito. Agli esami di Stato, la maggior parte degli
studenti ha avuto un voto tra il 61 e il 70 (30,6%), quindi tra l'81 ed il 90
(15,
Più
bravi al Sud Il Nord-Est è in coda
( da "Arena,
L'" del 23-07-2008)
Argomenti: Scuola
Abstract:
promosso il
98% contro il 96,7% Più bravi al Sud Il Nord-Est è in coda ROMA Sono di sesso
femminile e del Sud gli studenti italiani che hanno dimostrato le migliori
performance agli ultimi esami di maturità. Secondo i dati forniti dal Miur, il
ministero dell'Istruzione, università e ricerca, infatti, la maggiore
concentrazione di ragazzi promossi è in Calabria,
Scuola,
quasi metà studenti rimandati ha debito in matematica
( da "Reuters
Italia" del 23-07-2008)
Argomenti: Scuola
Abstract:
quando si
deciderà la sorte del 26,9% degli studenti ammessi con debito (erano il 36% lo
scorso anno). Friuli e Veneto sono le regioni con più bocciati, la Calabria con
più promossi. AUMENTANO I MATURI CON 110 E LODE, PRIMATO AL SUD Quanto agli
esami di stato, il ministero dice che sono aumentati i promossi con il massimo
dei voti.
Maturità,
promosso il 97% dei candidati ( da "Sole 24 Ore, Il"
del 23-07-2008)
Argomenti: Scuola
Abstract:
I promossi
senza debiti (la maggior parte in Calabria) sono in aumento di quasi il 10%
rispetto all'anno scorso; un dato che, come spiega il ministero
dell'Istruzione, "potrebbe significare come il sistema del recupero dei
debiti formativi abbia innescato un meccanismo che ha responsabilizzato gli
studenti".
La
Gelmini lancia "l'Sos matematica" Maturità, le più brave sono le
ragazze ( da "Quotidiano.net"
del 23-07-2008)
Argomenti: Scuola
Abstract:
forse anche
grazie all'introduzione del recupero estivo dei 'debiti formativi' introdotto
l'anno passato. è la fotografia degli studenti italiani delle scuole superiori,
secondo i risultati degli scrutini di fine anno stilati nelle scorse settimane
e degli esami di Stato fotografati dal Ministero dell'Istruzione, Università e
Ricerca.
SCUOLA/
BERGONZI (PDCI): MAI RIDUZIONE COSI' PESANTE AL
( da "Virgilio
Notizie" del 23-07-2008)
Argomenti: Scuola
Abstract:
dichiarata
intenzione di finanziare le scuole private". Secondo il responsabile
scuola del Pdci il governo farebbe ancora in tempo a tornare sui suoi passi.
"Il presupposto per garantire la stabilizzazione degli insegnanti precari
- sostiene Bergonzi - è la modifica del decreto legislativo 112 in discussione al Senato
e che oggi prevede il taglio di 100 mila insegnanti in tre anni.
Maturità
ok, ma senza lode ( da "Stampa, La"
del 26-07-2008)
Argomenti: Scuola
Abstract:
Anche
presidenti e componenti delle 21 commissioni di esame ci hanno fatto sapere di
essere stati contenti della preparazione di ragazze e ragazzi". Per la
prima volta, i risultati della Maturità sono stati anonimi, senza i consueti
tabelloni che erano a disposizione di tutti, diretti interessati, parenti,
amici, ma anche semplici curiosi.
In
matematica metà di rimandati ( da "Italia Oggi (Azienda Scuola)"
del 29-07-2008)
Argomenti: Scuola
Abstract:
si confermano
una delle tipologie di scuola in cui ci sono meno promossi: mano della metà dei
frequentanti (48,2%), infatti, è stato promosso senza debito formativo. Primato
delle bocciature per Veneto e Friuli-Venezia Giulia, mentre la Calabria brilla
per maggiore concentrazione di ragazzi promossi.
Recupero
debiti arrivano i primi bocciati ( da "Stampaweb, La"
del 31-07-2008)
Argomenti: Scuola
Abstract:
del liceo
scientifico Kennedy di Roma, dove i 156 studenti ammessi con "sospensione
di giudizio" sono stati chiamati a sostenere le verifiche in settimana,
con il risultato di 145 "promossi" e 11 "bocciati". Un
effetto concreto della "stretta" voluta dall'ex ministro Giuseppe
Fioroni e portata avanti dall'attuale titolare di viale Trastevere,
Il
ministro: tutto pronto per il ritorno del voto in condotta
( da "Gazzettino,
Il" del 31-07-2008)
Argomenti: Scuola
Abstract:
obbligo di
recuperare i debiti formativi prima dell'avvio del successivo anno scolastico.
Mentre sono ancora in corso in molte scuole i corsi organizzati per consentire
ai ragazzi di colmare le lacune mostrate durante l'anno, qualche istituto si è
rimboccato le maniche per tempo e ha già ultimato le verifiche post-recupero
mostrando una percentuale di bocciati ritoccata all'
( da "Legambiente" del 14-07-2008)
Argomenti: Scuola
Comunicati stampa
14/07/2008 12:54 Manovra, scuola: con i tagli previsti
scompariranno oltre 87.000 cattedre Legambiente: “Una scure per la qualità dell'insegnamento
e per le scuole dei piccoli comuni” Una drastica dieta dimagrante per un
paziente già in agonia. I tagli alla scuola previsti
dal Decreto in discussione in Parlamento, mettono in serio pericolo la tenuta
dell'intero sistema scolastico italiano: oltre 87.000 cattedre in meno che
andranno a diminuire l'attuale rapporto docenti /alunni, a scapito della
qualità dell'insegnamento nella scuola pubblica
italiana. La denuncia arriva da Legambiente che anticipa i contenuti di un
dossier sui tagli alla Scuola Pubblica nei giorni di discussione della manovra
finanziaria 2009. “L'Italia è tra i Paesi europei che investono di meno nella scuola, neanche il 2% del PIL – ha dichiarato Vanessa
Pallucchi, responsabile del settore Scuola e Formazione di Legambiente – e
nonostante questo, continua a sottrarre risorse al sistema scolastico, che ha
già avuto anni bui di riforme e controriforme, tagli continui agli organici e
ai finanziamenti”. Legambiente sottolinea infatti che se è vero che il rapporto
alunni/docente è inferiore rispetto agli standard europei, nel computo dei
docenti delle nostre scuole, ci sono almeno tre specificità rispetto alle
scuole degli altri Paesi: la presenza degli insegnanti di sostegno (circa
88.441), che rappresentano un elemento di qualità dell'insegnamento e
dell'inclusione sociale che gli altri Paesi non hanno; la presenza degli
insegnanti di religione cattolica (circa 26.000), non
presenti in quei paesi e soprattutto non pagati dallo Stato; la conformazione
del nostro territorio: ricco di presidi abitativi di montagna e piccole isole.
Se sottraiamo la somma degli insegnanti di sostegno e religione (circa 115.000)
dal numero totale degli insegnanti che è di 843.040 - spiega ancora Legambiente
- il rapporto alunni-docenti si eleva già di un punto, avvicinandosi agli altri
Paesi europei. “Ci domandiamo dunque – prosegue Pallucchi - chi farà le spese
di questi tagli? E la risposta non può essere che la qualità del nostro sistema scolastico rappresentata da alcuni elementi come
gli insegnanti di sostegno e il tempo pieno, a vantaggio del potenziamento
delle scuole private”. Legambiente lancia l'allarme anche sul rischio di
chiusura delle scuole situate nelle aree più marginali del Paese, che faticano
a rispettare gli standard numerici richiesti per mantenere il presidio
scolastico. “Non parliamo di realtà di secondaria importanza. I piccoli
comuni al di sotto dei 5000 abitanti sono ben il 72% dei comuni italiani -
sottolinea Vanessa Pallucchi –. Legambiente durante lo scorso anno scolastico
ha denunciato il rischio chiusura delle scuole dei piccoli comuni e delle isole
minori per effetto dei tagli dell'organico già previsti dallo scorso Governo e
ha chiesto che per queste realtà vengano applicati specifici criteri di calcolo
del rapporto alunni per classe e degli organici del personale che tengano conto
delle situazioni territoriali, poiché avrebbero un disagio sociale e culturale
con conseguenze gravi anche sulla qualità dell'insegnamento”. L'Ufficio stampa
Legambiente (06.86268379-53) [Torna all'elenco delle notizie].
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( da "Repubblica, La" del 20-07-2008)
Argomenti: Scuola
Pagina
XIX - Palermo ZOOM FORMAZIONE PRIVATA MAURIZIO BARBATO Ho visto in città la
pubblicità di una scuola privata che presenta
un campus davvero ben attrezzato e non il solito tre-anni-in-uno. Diventa
lucroso investire nella privata. Fra poco,
sarà ovvio a tutti che la scuola pubblica gratuita è un inutile
ferrovecchio.
Un altro segno viene dalla Fiat che affida ai salesiani la formazione delle
maestranze per Termini Imerese: e di che piangere, se non piangere di vergogna
sui corsi professionali dell'Ente Dannoso Regione? Insomma, è ben avviata la privatizzazione
del principale bene collettivo, l'istruzione. Non è solo che lo stato spoglia
la scuola pubblica trasferendo soldi alla privata. C'è tutta una cultura dei progetti vacuo-modernista
che agevola l'esproprio, mentre il lento salesiano crede sempre che
l'istruzione sia un insegnante che spiega e interroga, e uno studente che
studia e risponde. L'ultimo titolo di un progetto l'ho letto su una maglietta
gadget: "Educare al futuro". L'ha visto anche Marchionne.
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( da "AltaLex" del 21-07-2008)
Argomenti: Scuola
Corte d'Appello
Milano, sez. I civile, decreto 09.07.2008 Stampa Eutanasia - legittimità -
presupposti - comparazione tra interessi contrapposti - prevalenza Alla luce
della logica orizzontale compositiva della ragionevolezza, nel caso di stato
vegetativo permanente e, quindi, irreversibile, è possibile disporre l'interruzione
del trattamento di sostegno vitale artificiale, laddove emerga
l'inconciliabilità della propria concezione sulla dignità della vita con la
perdita totale ed irrecuperabile delle proprie facoltà motorie e psichiche e
con la sopravvivenza solo biologica del corpo in uno stato di assoluta
soggezione all'altrui volere. (1) (2) (3) (1) Si consiglia la lettura
dell'ottima nota di Giuseppe Buffone sul punto. (2) In materia di diritto di
vita ed eutanasia, si veda Cassazione civile 21748/2007. (3) Sul tema dell'eutanasia
e della necessità di un curatore speciale, si veda Cassazione civile 8291/2005,
con nota di Viola. Tra i contributi più recenti della dottrina, si vedano: -
BALLARINO, Eutanasia e testamento biologico nel conflitto di leggi, in Rivista
di diritto civile, 2008, n. 1, CEDAM, parte I, p. 69; - CAVALLA, Diritto alla
vita, diritto sulla vita. Alle origini delle discussioni sull'eutanasia, in
Diritto e società, 2008, n. 1, CEDAM, p. 1; - PASSAGLIA, Eutanasia di un
diritto (la triste parabola dell'asilo), in Foro italiano (Il), 2006, n. 10,
ZANICHELLI, parte I, p. 2851. (Fonte: Altalex Massimario 27/2008. Cfr. nota di
Giuseppe Buffone) Corte d'Appello Milano Sezione I Civile Decreto 9 luglio 2008
La Corte d'Appello di Milano Prima Sezione Civile composta dai Sigg.ri
Magistrati: 1) Dott. Giuseppe Patrone ..???? Presidente 2) Dott. Paolo Negri
della Torre .????Consigliere 3) Dott. Filippo Lamanna ?Consigliere rel. est. ha
pronunciato il seguente DECRETO nel procedimento di reclamo in grado d'appello
ex art. 739 c.p.c. rubricato al numero di ruolo di volontaria giurisdizione
sopra indicato, promosso, a seguito di cassazione con rinvio pronunciata dalla
Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 21748 in data 16 ottobre
2007, con ricorso in riassunzione depositato in data 5 febbraio 2008, e
vertente tra Beppino Englaro, quale tutore della figlia interdetta Eluana
Englaro, rappresentato e difeso dagli avvocati Vittorio Angiolini e Marco
Cuniberti ed elettivamente domiciliato presso il loro studio, in Milano,
Galleria del Corso n. 1, giusta procura rilasciata in calce al ricorso in
riassunzione rICORRENTE IN RIASSUNZIONE - ReclamantE e Avv. Franca Alessio,
quale curatrice speciale di Eluana Englaro, con studio in Lecco, via Roma n. 45
resistente e con l'intervento del Pubblico Ministero in sede, in persona del
Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Maria Antonietta Pezza. In fatto e in
diritto 1. Cenni sugli antecedenti di fatto e processuali e sul contenuto della
sentenza di cassazione con rinvio da cui ha tratto causa l'attuale fase
decisoria. Il 18 gennaio 1992 si verificò un incidente stradale a seguito del
quale fu diagnosticato ad Eluana Englaro, che vi era rimasta coinvolta, e che
era allora appena ventunenne (essendo nata il 25 novembre 1970), un gravissimo
trauma cranio-encefalico con lesione di alcuni tessuti cerebrali corticali e
subcorticali, da cui derivò prima una condizione di coma profondo, e poi, in
progresso di tempo, un persistente Stato Vegetativo con tetraparesi spastica e
perdita di ogni facoltà psichica superiore, quindi di ogni funzione percettiva
e cognitiva e della capacità di avere contatti con l'ambiente esterno. Dopo
circa quattro anni dall'incidente, Eluana Englaro - essendo stata accertata la
mancanza di qualunque modificazione del suo stato - fu dichiarata interdetta
per assoluta incapacità con sentenza del Tribunale di Lecco in data 19 dicembre
1996. Fu nominato tutore il padre, Beppino Englaro. Dopo altri tre anni circa
prese avvio una lunga vicenda giudiziaria snodatasi in tre principali
procedimenti consecutivi, nei quali il tutore, deducendo l' impossibilità per
Eluana di riprendere coscienza, nonché l'inguaribilità/irreversibilità della
sua patologia e l'inconciliabilità di tale stato e del trattamento di sostegno
forzato che le consentiva artificialmente di sopravvivere
(alimentazione/idratazione con sondino naso-gastrico) con le sue precedenti
convinzioni sulla vita e sulla dignità individuale, e più in generale con la
sua personalità, ha ripetutamente chiesto, nell'interesse e in vece della
rappresentata, l'emanazione di un provvedimento che disponesse l'interruzione
della terapia di sostegno vitale. Nel primo procedimento, instaurato con
ricorso ex art. 732 c.p.c. depositato in data 19 gennaio 1999, l'istanza del tutore
fu dichiarata inammissibile dal Tribunale di Lecco (perché ritenuta
incompatibile con l'art. 2 della Costituzione, letto ed inteso come norma
implicante una tutela assoluta e inderogabile del diritto alla vita) con
decreto depositato il 2 marzo 1999, poi confermato in sede di reclamo dalla
Sezione "Persone Minori e Famiglia" della Corte d'Appello di Milano
con decreto del 31 dicembre 1999 (da questo Giudice reputandosi invece
sussistente una situazione d'incertezza normativa tale da non consentire l'adozione
di una precisa decisione in merito all'istanza d'interruzione del trattamento
di alimentazione/idratazione forzata). Nel secondo procedimento, instaurato con
ricorso depositato il 26 febbraio 2002, la medesima istanza fu disattesa dal
Tribunale di Lecco con decreto depositato il 20 luglio 2002 (con cui si
ribadiva il principio di necessaria e inderogabile prevalenza della vita umana
anche innanzi a qualunque condizione patologica e a qualunque contraria
espressione di volontà del malato), ancora una volta poi confermato dalla
predetta Sezione della Corte d'Appello di Milano, in sede di reclamo, con
decreto del 17 ottobre 2003 (ivi reputandosi comunque inopportuna
un'interpretazione integrativa volta ad attuare il principio di
autodeterminazione della persona umana in caso di "paziente in SVP").
Quest'ultimo provvedimento fu successivamente impugnato dal tutore con ricorso
straordinario per cassazione (ex art. 111 Costituzione), dichiarato
inammissibile dalla Suprema Corte con ordinanza n. 8291 del 20 aprile 2005 per
difetto di partecipazione al procedimento di un contraddittore ritenuto
necessario, e da individuarsi nella persona di un curatore speciale della
rappresentata incapace ex art. 78 c.p.c.. Nel terzo procedimento, avviato, a
seguito della predetta ordinanza, con ricorso depositato in data 30 settembre
2005, il tutore chiese la previa nomina di un curatore speciale, che fu in
effetti nominato nella persona dell'avv. Franca Alessio (da indicare dunque,
più esattamente, come "curatrice" speciale), la quale prestò adesione
all'istanza del tutore. Tale istanza fu non dimeno dichiarata ancora
inammissibile dall'adìto Tribunale con decreto depositato il 2 febbraio 2006
(questa volta reputandosi che il tutore non fosse legittimato, neppure con
l'assenso della curatrice speciale, a esprimere scelte al posto o
nell'interesse dell'incapace in materia di diritti e "atti
personalissimi"). Il decreto fu però riformato dalla Sezione "Persone
Minori e Famiglia" della Corte d'Appello di Milano, in sede di reclamo,
con provvedimento in data 15 novembre/16 dicembre 2006. In tal caso,
infatti, la Corte, andando di contrario avviso rispetto al Tribunale, reputò
ammissibile il ricorso in ragione del generale potere di cura della persona da
riconoscersi in capo al rappresentante legale dell'incapace ex artt. 357 e 424
c.c.. Tuttavia, esaminando e giudicando nel merito l'istanza del tutore, la
Corte la giudicò insuscettibile di accoglimento, sul rilievo secondo cui
l'attività istruttoria espletata non consentisse di attribuire alle idee
espresse da Eluana all'epoca in cui era ancora pienamente cosciente un'
efficacia tale da renderle idonee anche nell'attualità a valere come
"volontà sicura della stessa contraria alla prosecuzione delle cure e dei
trattamenti che attualmente la tengono in vita". Proposto dal Sig. Beppino
Englaro ricorso per cassazione (notificato il 6 marzo 2007) anche avverso tale
decisione, peraltro autonomamente impugnata anche dalla curatrice speciale con
un ricorso incidentale sostanzialmente adesivo a quello principale, la Suprema
Corte si è infine pronunciata con sentenza n. 21748 in data 16 ottobre
2007 disponendo la cassazione dell'impugnato provvedimento e il rinvio della
"causa" per una nuova decisione, relativamente alle parti cassate
(secondo la disciplina di cui agli artt. 384, 392 e 394 c.p.c.), ad altra
Sezione della medesima Corte d'Appello di Milano. La Suprema Corte, in
particolare, ha accolto i ricorsi proposti sia dal tutore che dalla curatrice
speciale di Eluana Englaro, nei limiti meglio specificati in motivazione,
reputando, in estrema sintesi, che: - in situazioni ove sono in gioco il
diritto alla salute o il diritto alla vita, o più in generale assume rilievo
critico il rapporto tra medico e paziente, il fondamento di ogni soluzione
giuridica transita attraverso il riconoscimento di una regola, presidiata da
norme di rango costituzionale (in particolare gli artt. 2, 3, 13 e 32 della
Costituzione), che colloca al primo posto la libertà di autodeterminazione
terapeutica; - pertanto è la prestazione del consenso informato del malato, il
quale ha come correlato la facoltà non solo di scegliere tra le diverse
possibilità o modalità di erogazione del trattamento medico, ma anche
eventualmente di rifiutare la terapia e di decidere consapevolmente di interromperla
in tutte le fasi della vita, a costituire, di norma, fattore di legittimazione
e fondamento del trattamento sanitario ; - il riconoscimento del diritto
all'autodeterminazione terapeutica non può essere negato nemmeno nel caso in
cui il soggetto adulto non sia più in grado di manifestare la propria volontà a
causa del suo stato di totale incapacità, con la conseguenza che, nel caso in
cui, prima di cadere in tale condizione, egli non abbia specificamente
indicato, attraverso dichiarazioni di volontà anticipate, quali terapie avrebbe
desiderato ricevere e quali invece avrebbe inteso rifiutare nel caso in cui
fosse venuto a trovarsi in uno stato di incoscienza, al posto dell'incapace è
autorizzato ad esprimere tale scelta il suo legale rappresentante (tutore o
amministratore di sostegno), che potrà chiedere anche l'interruzione dei
trattamenti che tengano artificialmente in vita il rappresentato; - tuttavia
questo potere-dovere che fa capo al rappresentante legale dell'incapace non è
incondizionato, ma soffre di limiti "connaturati" al fatto che la
salute è un diritto "personalissimo" di chiunque, anche
dell'incapace, e che la libertà di rifiutare le cure presuppone il ricorso a
valutazioni della vita e della morte che trovano il loro fondamento in concezioni
di natura etica o religiosa, e comunque (anche) extragiuridiche, quindi
squisitamente soggettive, che per ciò stesso devono essere pur sempre
riferibili al soggetto-malato, anche se incapace; - un primo limite,
coessenziale alla scelta del rappresentante, va in particolare ravvisato nella
necessità che tale scelta sia sempre vincolata, come attività rappresentativa,
e nella concretezza del caso, al rispetto del migliore interesse ("best
interest") del rappresentato; - due ulteriori ed indefettibili condizioni
si riassumono poi nel seguente principio di diritto, cui deve conformarsi il
Giudice di rinvio: "Ove il malato giaccia da moltissimi anni (nella
specie, oltre quindici) in stato vegetativo permanente, con conseguente
radicale incapacità di rapportarsi al mondo esterno, e sia tenuto
artificialmente in vita mediante un sondino nasogastrico che provvede alla sua
nutrizione ed idratazione, su richiesta del tutore che lo rappresenta, e nel
contraddittorio con il curatore speciale, il giudice può autorizzare la
disattivazione di tale presidio sanitario (fatta salva l'applicazione delle
misure suggerite dalla scienza e dalla pratica medica nell'interesse del
paziente), unicamente in presenza dei seguenti presupposti: (a) quando la
condizione di stato vegetativo sia, in base ad un rigoroso apprezzamento
clinico, irreversibile e non vi sia alcun fondamento medico, secondo gli
standard scientifici riconosciuti a livello internazionale, che lasci supporre
la benché minima possibilità di un qualche, sia pure flebile, recupero della
coscienza e di ritorno ad una percezione del mondo esterno; e (b) sempre che
tale istanza sia realmente espressiva, in base ad elementi di prova chiari,
univoci e convincenti, della voce del paziente medesimo, tratta dalle sue precedenti
dichiarazioni ovvero dalla sua personalità, dal suo stile di vita e dai suoi
convincimenti, corrispondendo al suo modo di concepire, prima di cadere in
stato di incoscienza, l'idea stessa di dignità della persona. Ove l'uno o
l'altro presupposto non sussista, il giudice deve negare l'autorizzazione,
dovendo allora essere data incondizionata prevalenza al diritto alla vita,
indipendentemente dal grado di salute, di autonomia e di capacità di intendere
e di volere del soggetto interessato e dalla percezione, che altri possano
avere, della qualità della vita stessa"; - alla luce del suddetto
principio, il decreto impugnato, reso dalla Corte d'Appello di Milano nella
pregressa fase del procedimento, non si sottrae alle censure articolate dal
tutore e dal curatore speciale di Eluana Englaro, poiché, pur risultando
"pacificamente dagli atti di causa che nella indicata situazione si trova
Eluana Englaro, la quale giace in stato vegetativo persistente e permanente a
seguito di un grave trauma cranico-encefalico riportato a seguito di un
incidente stradale (occorsole quando era ventenne), e non ha predisposto,
quando era in possesso della capacità di intendere e di volere, alcuna
dichiarazione anticipata di trattamento", la Corte di merito ha comunque
omesso di indagare adeguatamente sulla sussistenza dell'altra imprescindibile
condizione idonea a legittimare la scelta del rappresentante intesa al rifiuto
dell'alimentazione artificiale, ossia non ha ricostruito la "presunta
volontà" di Eluana dando rilievo ai desideri da lei precedentemente
espressi, o più in generale alla sua personalità, al suo stile di vita e ai
suoi più intimi convincimenti; accertamento che dovrà quindi essere effettuato
dal Giudice del rinvio, tenendo conto di tutti gli elementi emersi dall'istruttoria
e della convergente posizione assunta dalle parti in giudizio (tutore e
curatore speciale). A seguito di tale pronuncia, il pregresso procedimento di
reclamo è stato riassunto dal tutore, originario reclamante, con ricorso
depositato in data 5 febbraio 2008 e assegnato - secondo predeterminato
criterio tabellare previsto per il caso di cassazione di provvedimenti emessi
dalla Sezione "Persone Minori e Famiglia" - a questa Prima Sezione
Civile. Nel procedimento si è costituita con propria memoria la curatrice
speciale, non opponendosi, ma aderendo nuovamente all'istanza del tutore. Ha
formulato le sue conclusioni anche l'Ufficio del Pubblico Ministero, in persona
del Sostituto Procuratore Generale designato, chiedendo il rigetto del reclamo
o, in subordine, un supplemento istruttorio. Sentite le parti all'odierna
udienza, e disposta ed esperita in tale frangente un'integrazione probatoria
con l'audizione del Sig. Beppino Englaro, che ha riferito profusamente in
relazione alle concezioni di vita che aveva avuto modo di esprimere Eluana
prima di cadere in stato di permanente incapacità, e più in generale sulla sua
personalità, questa Corte ha assunto la riserva di decidere che provvede ora a
sciogliere. 2. Delimitazione dell'accertamento demandato al Giudice di rinvio.
L'intervenuto giudicato interno sul carattere "irreversibile" dello
Stato Vegetativo : esclusione della possibilità di svolgere un nuovo
accertamento su tale aspetto. In concreto, dev'essere ancora verificata da
questo Collegio giudicante solo la seconda delle due condizioni che ? secondo
il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte ? possono legittimare la
scelta del tutore orientata al rifiuto del trattamento di sostegno vitale;
ossia quella riguardante la corrispondenza di tale scelta alla "volontà
presunta" di Eluana, e non invece la prima, concernente il carattere
irreversibile del suo Stato Vegetativo. Su tale aspetto, infatti, risulta già
espresso nella precorsa fase di reclamo un giudizio accertativo che, essendo
ormai coperto da giudicato interno o comunque da un'equivalente preclusione
endoprocessuale, ha assunto in questo procedimento efficacia definitiva. La
gravità, importanza e delicatezza della decisione da assumere impone però di
dar conto di tale conclusione ? come pure delle altre di cui si darà
giustificazione successivamente - con una motivazione non sintetica, ma
analiticamente estesa ad ogni punto che presenti rilevanza ai fini del
decidere. Si rileva dunque che, in ragione degli accertamenti di diagnostica
strumentale e clinica effettuati su Eluana Englaro sin dal primo ricovero che
fece seguito all'incidente stradale del gennaio 1992, e poi dei successivi
controlli periodicamente posti in essere, il fatto che lei si trovasse in uno
Stato Vegetativo Permanente, e come tale "irreversibile", è sempre
stato considerato comprovato e "pacifico" nelle diverse fasi
processuali pregresse. È stato evidentemente ritenuto di preminente rilievo, in
primo luogo, il fatto che, ai fini della dichiarazione di interdizione, fosse stato
svolto già nel 1996 un accertamento molto accurato, di carattere diagnostico e
prognostico, sulle condizioni di Eluana, sfociato nella certificata persistenza
della sua condizione vegetativa. Ma rilievo conclusivo è stato poi certamente
dato alla circostanza che, nel successivo sviluppo delle fasi processuali
attivate dal tutore, è stata acquisita ulteriore ed aggiornata documentazione
finalizzata a dimostrare sia sul piano clinico la sussistenza e
l'irreversibilità di tale stato, sia a dar conto dei parametri che, sul piano
dei più accreditati studi medici di carattere internazionale in questa materia,
potevano giustificare scientificamente tale diagnosi-prognosi. Quanto a
quest'ultimo tipo di documentazione, in particolare, risulta essere stata prodotta
in causa dal tutore ? proprio a giustificazione della reiterata presentazione
dell'istanza finalizzata all'interruzione del trattamento di sostegno vitale
dopo i primi provvedimenti reiettivi ? copia della Relazione tecnica, di
riconosciuto valore scientifico, redatta da un Gruppo di lavoro
interdisciplinare formato da esperti, in relazione agli obiettivi conoscitivi
di cui ai Decreti del Ministero della Sanità 20.10.2000 prot. ssd/I/4.223.1 e 4
maggio 2001. L'importanza
di tale studio è risultata in effetti talmente significativa che la stessa
elaborazione della sentenza n. 21748/2007 della S. Corte di Cassazione sembra
confermare anche letteralmente alcuni suggerimenti e conclusioni in essa
contenuti (come ad esempio in riferimento alla necessità, che rileva
giustappunto sotto il profilo qui in esame, di valutare la sussistenza dello
Stato Vegetativo Permanente proprio "sulla base" ? come si esprime la
Relazione prima, e la Suprema Corte poi - "di un'osservazione prolungata,
per il tempo necessario secondo gli standard scientifici riconosciuti a livello
internazionale"). Nella Relazione risulta svolta un'ampia disamina delle
differenze tra Stato Vegetativo Permanente ed altre contigue e talora
controverse patologie (stati comatosi, sindrome di deafferentazione, mutismo
acinetico, morte del tronco encefalico, morte dell'encefalo). Quanto, in
particolare, allo Stato Vegetativo Persistente e Permanente, la Relazione
precisa che in esso: "Il paziente ventila, gli occhi possono restare
aperti, le pupille reagiscono, i riflessi del tronco e spinali persistono, ma
non vi è alcun segno di attività psichica e di partecipazione all'ambiente, e
le uniche risposte motorie riflesse consistono in una ridistribuzione del tono
muscolare. Consegue alla totale distruzione della corteccia o delle connessioni
cortico-diencefaliche, mentre il tronco encefalico sopravvive e resta
funzionante. I principali referti neuropatologici sono necrosi laminare della
corteccia cerebrale, il danno diffuso delle vie sottocorticali o la necrosi
bilaterale del talamo, ove originano le proiezioni reticolari per la corteccia.
L'essenza dello Stato vegetativo, come descritto da Jennett e Plum [avvertenza
dell'estensore: nel testo della Relazione risulta una nota con citazioni a pie'
di pagina] è "la mancanza di ogni risposta adattativa all'ambiente
esterno, l'assenza di ogni segno di una mente che riceve e proietta
informazioni, in un paziente che mostra prolungati periodi di veglia".
Questi pazienti sono in grado di respirare spontaneamente, e le loro funzioni
cardiovascolari, gastrointestinali e renali sono conservate (di solito non le
funzioni sfinteriche, e i pazienti sono incontinenti). A volte sembrano
dormire, con gli occhi chiusi, altre volte sembrano svegli, con gli occhi
aperti. Gli stimoli sensoriali intensi possono provocare accelerazione del
respiro, apertura degli occhi, smorfie mimiche o movimenti degli arti. Talora
sono presenti, senza alcuno stimolo, movimenti spontanei automatici
(masticazione, deglutizione ma anche sorrisi o smorfie di pianto). L'EEG può
mostrare una residua attività elettrica corticale. Escludono lo stato
vegetativo la presenza di segni anche minimi di percezione cosciente o di
motilità volontaria, come una risposta riproducibiIe a un comando verbale o
gestuale, anche limitata al semplice battito degli occhi. I concetti di
persistenza e di permanenza vanno distinti. Mentre l'aggettivo persistente si
riferisce solo a una condizione di passata e perdurante disabilità con un
incerto futuro, l'aggettivo permanente implica l'irreversibilità. Può dirsi
quindi che quella di Stato vegetativo persistente sia una diagnosi, mentre
quella di Stato Vegetativo Permanente sia una prognosi. Tale distinzione,
elaborata dalla MultiSociety Task Force on PVS nel lavoro pubblicato
sul New England Journal of Medicine, vol. 330, n. 21 e 22, è condivisa da
questo gruppo di lavoro, che considera quell'elaborato la migliore sintesi
scientifica e clinica oggi disponibile [avvertenza dell'estensore: nel testo
risulta una nota con citazioni a pie' di pagina]. La Task Force ha raggiunto un
accordo su alcuni punti. Uno di essi è che prima di dichiarare permanente, cioè
irreversibile, lo stato vegetativo di origine traumatica di un soggetto adulto
è necessario attendere almeno dodici mesi [avvertenza dell'estensore: nel testo
risulta una nota con citazioni a pie' di pagina, ove in particolare si precisa
che "è sufficiente un lasso di tre mesi per gli adulti e i bambini che
siano in Stato Vegetativo Persistente a seguito di danni di origine non traumatica"].
Trascorso tale lasso di tempo, la probabilità di una ripresa di funzioni
superiori è insignificante (?). Lo Stato Vegetativo Permanente indica una
situazione sia clinica sia giuridica del tutto diversa da quella che, secondo
la legislazione attuale italiana (e di tutti gli altri paesi), può portare alla
certificazione di morte cerebrale. È fuori discussione, dunque, che gli
individui in SVP non rispondono ai criteri per l'accertamento della morte
cerebrale. Resta il fatto, però, che per essi non sarà mai più possibile
un'attività psichica e che in essi è andata perduta definitivamente la funzione
che più di ogni altra identifica l'essenza umana. Essi (?) sono esseri
puramente vegetativi (?)" [N.B. : le enfasi grafiche sono state aggiunte
qui ed ora]. Come dunque emerge dai riportati passaggi della Relazione del
citato Gruppo di studio (costituente organo tecnico di primario livello, la cui
opinione in ordine alla stato della scienza medica in materia di Stato
Vegetativo Permanente poteva essere evidentemente quanto meno equiparata a
quella di un C.T.U. esperto nella materia), deve considerarsi
"Permanente", ossia "Irreversibile" (giacché i due
aggettivi sono da accepire come equivalenti), in caso di adulti (come appunto
è, e già era, Eluana al momento della perdita di coscienza), lo Stato
Vegetativo ? nei termini specificamente enunciati in premessa sempre dalla
Relazione ? di origine traumatica protrattosi oltre i dodici mesi, periodo di
durata che, evidentemente, ha valore non assoluto, ma statistico. La Relazione
si preoccupa dunque di fornire sia gli elementi per definire sul piano
clinico-diagnostico lo Stato Vegetativo, sia gli elementi per connotarlo, ai
fini della formulazione di un giudizio prognostico, nella sua evoluzione
temporale/funzionale, trascorrendo da Stato Persistente a Stato
Permanente/Irreversibile. Sul primo aspetto, la Relazione prende atto degli
studi che, in ambito internazionale, sono pervenuti a definire gli standards
per la definizione di SVP, avvalendosi in particolare dei dati elaborati dalla
MultiSociety Task Force on PVS nel lavoro pubblicato
sul New England Journal of Medicine, vol. 330, n. 21 e 22, considerato "la
migliore sintesi scientifica e clinica oggi disponibile". Quando dunque il
medesimo Gruppo di studio, nel concludere la sua Relazione, fa un richiamo alla
necessità che l'accertamento in ordine alla sussistenza dello Stato Vegetativo
Permanente venga poi effettuato dai medici, nei diversi casi concreti,
"sulla base di un'osservazione prolungata, per il tempo necessario secondo
gli standard scientifici riconosciuti a livello internazionale", in realtà
sembra riferirsi a null'altro che a quegli standards di cui esso stesso ha dato
atto al fine di illustrare, sotto il profilo diagnostico, i caratteri
definitori dello Stato Vegetativo (sussistenza di lesioni della corteccia o
delle connessioni cortico-diencefaliche determinanti sul piano funzionale la
conseguente mancanza di ogni risposta adattativa all'ambiente esterno e
l'assenza di ogni segno di una mente che riceva e proietti informazioni), e,
sotto il profilo prognostico, il tempo di durata senza variazioni di tale
condizione, e quindi, in modo concomitante, il necessario "tempo di
osservazione" della stessa, per poterla definire "Permanente" (ossia
"Irreversibile"), tempo di durata pari ad almeno dodici mesi in caso
di SVP da etiologia traumatica relativa ad un adulto. In presenza della
diagnosi di tale condizione, precisa la Relazione, e trascorso il lasso di
tempo-limite, la prognosi è definitivamente infausta quanto ad un possibile
recupero delle funzioni percettive e cognitive, poiché "la probabilità di
una ripresa di funzioni superiori è insignificante" e "non sarà mai
più possibile un'attività psichica" (conclusione, questa, peraltro avallata
anche da altri studi autorevoli; si deve poi precisare che, nella specifica
patologia in oggetto, la sua irreversibilità va correlata anche al concetto di
inguaribilità sotto il profilo terapeutico, nel senso che qualunque terapia
farmacologica, chirurgica, radioterapica o qualunque altro tipo d'intervento
non è più in grado di modificare lo stato della patologia stessa). Dal che non
avrebbe potuto che derivare anche l'ininfluenza di eventuali opinioni
minoritarie, più o meno scettiche sulla possibilità di effettuare attendibili
valutazioni prognostiche di irreversibilità. Trascorrendo dal piano generale a
quello particolare, la documentazione che la Corte d'Appello ha avuto modo di
compulsare nella pregressa fase processuale in relazione alla concreta
diagnosi/prognosi effettuata sulle condizioni di Eluana Englaro, si è
sostanziata in una relazione medica redatta dal prof. C.A. Defanti, neurologo
di chiara fama e primario del reparto di Neurologia dell'Ospedale Niguarda Ca'
Granda di Milano. Non risulta che la correttezza ed attendibilità scientifica
di tale Relazione sia mai stata posta in dubbio da alcun contraddittore
processuale del tutore (né dal Pubblico Ministero, né dalla curatrice speciale,
la quale ultima ha anzi confermato anche ora, per quanto a sua conoscenza, l'effettiva
mancanza di variazioni nello stato di Eluana rispetto alle risultanze cliniche
di cui si dava atto nella Relazione del prof. Defanti). Deve aggiungersi che a
tale documento non avrebbe fatto difetto neppure alcun ipotetico requisito di
forma, tenuto conto che la Suprema Corte non ha stabilito affatto di quali
mezzi di prova o di valutazione della prova debba avvalersi il Giudice di
merito, che, nella specie, già nella precedente fase avrebbe potuto dunque
certamente basare il suo apprezzamento su tutti quelli ritenuti in concreto più
confacenti, tanto più mancando una disciplina legislativa di carattere
prescrittivo in ordine all'eventuale necessità od opportunità di consultare
istituzionali organi tecnici o specifiche commissioni mediche. Da tale relazione
emerge anzitutto una ricostruzione delle modalità di insorgenza della patologia
in base all' esistente documentazione clinica. Emerge in particolare che, a
seguito dell'incidente stradale del 18 gennaio 1992, derivò ad Eluana il già
detto gravissimo trauma cranio-encefalico con frattura frontale, frattura
dell'epistrofeo e lussazione anteriore di detta vertebra; che Eluana fu
ricoverata in Rianimazione presso l'Ospedale di Lecco, ove giunse con un
punteggio di 3-4 alla "Glasgow Coma Scale" ; che la TC dimostrava
raccolte ematiche intraparenchimali in sede frontotemporale sinistra e
iperdensità, espressione di sofferenza, a livello talamico bilaterale; che la
paziente veniva intubata e ventilata artificialmente; che nei giorni seguenti
si manifestavano i segni di un impegno transtentoriale con atteggiamento in
decerebrazione e crisi vegetative; che parallelamente una TC dimostrava la
comparsa di un'emorragia a livello mesencefalico; che poi gradualmente la
situazione si stabiIizzava e, circa un mese dopo il trauma, la paziente
ricominciava ad aprire gli occhi entrando da quel momento in Stato Vegetativo
Persistente; che nel 1996 veniva ricoverata presso l'U.O. Neurologia degli
Ospedali Riuniti di Bergamo, ove veniva confermata la valutazione diagnostica e
prognostica di stato vegetativo postraumatico; che l'evoluzione successiva
confermava la diagnosi-prognosi allora formulata, non essendosi avuta negli
anni successivi, e neanche in occasione del successivo accertamento svolto nel
2002 previo apposito ricovero all'Ospedale Niguarda di Milano, alcuna
modificazione significativa dello stato clinico e nessuna ripresa di contatto
con l'ambiente; che, pertanto, "malgrado un'osservazione estremamente
accurata e protratta nel tempo, non è mai stato possibile rilevare indizi di
contatto della paziente con l'ambiente circostante". Quanto
all'obiettività neurologica di cui ha dato atto il prof. Defanti, vi è
anzitutto una descrizione delle condizioni di Eluana riassumibile come segue :
giovane donna in buone condizioni generali e di nutrizione, con gli occhi per
lo più aperti, deviazione sghemba dei globi oculari, anisocoria per midriasi
fissa in OD; mioclonia ritmica interessante le labbra, la lingua, la mandibola
e in minor misura le palpebre e i globi oculari stessi (con scosse di tipo
nistagmico); tetraparesi spastica con atteggiamento in flessione delle dita
delle mani e atteggiamento equino dei piedi; respiro spontaneo e valido, senza
ingombro tracheobronchiale; nutrizione indotta tramite sondino nasogastrico; alvo
regolare con minzione autonoma e incontinenza. Il prof. Defanti ha poi dato
atto dei vari esami strumentali eseguiti anche nel 2002 (esami di laboratorio
di routine, ECG, RX al torace) e, in particolare, dell'esito : - di un EEG:
"tracciato caratterizzato da un'attività monotona in banda alfa e 10 Hz,
con sovrimposti artefatti di origine muscolare e oculare, insopprimibili.
Nessuna reattività allo stimolo algico. Il tracciato è compatibile con un
"alfa coma""; - nonché di una RM all'encefalo particolarmente
eloquente: "esame eseguito in sedazione farmacologica. In fossa posteriore
vi è un marcato ampliamento del quarto ventricolo e delle cisterne dell'angolo
pontocerebellare e degli spazi corticali con importante atrofia delle strutture
della fossa posteriore. In particolare estremamente atrofico si presenta il
mesencefalo, che è caratterizzato da una netta alterazione di segnale
ipointensa in FFE T2 da residui emosiderinici di pregressa emorragia (tipo
Duret). Marcata alterazione di segnale iperintensa in entrambi gli echi
interessante la sostanza bianca periventricolare attorno alle celle medie ed
estesa ad interessare la corona raggiata di entrambi i lati sino alla giunzione
corticale-sotto corticale da danno assonale diffuso cronico. Massiva atrofia del
corpo calloso con alterazione di segnale da danno assonale. Piccoli segnali di
alterato segnale sono riconoscibili nella capsula interna di ambo i lati con
residui emosiderinici; altri piccoli focolai consimili da esiti di focolai
contusivi appaiono localizzati in sede nucleocapsulare bilaterale, temporale
sinistra, nel ginochio del corpo calloso, in sede parasagittale e frontale
sinistra posteriore cortico-sottocorticale". Traendo dunque le somme dalle
indagini strumentali e sintomatologiche compiute, il prof. Defanti ha
confermato la conclusione, diagnostica e prognostica, già risalente al 1996,
secondo cui : "la paziente si trova in uno stato vegetativo permanente,
cioè irreversibile. Nessun recupero della vita cognitiva è ormai possibile.. Le
indagini ora effettuate, e in particolare la Risonanza Magnetica, corroborano
l'ipotesi del danno assonale diffuso come meccanismo fisiopatologico del danno
cerebrale che ha portato al tragico sbocco attuale" [N.B. : enfasi
grafiche qui ed ora aggiunte]. Tale conclusione, di carattere clinico,
rispondeva e risponde dunque pienamente, nella sua elaborazione
inferenziale-scientifica, proprio a quei criteri ? distillati alla luce degli
studi e degli standards internazionali - cui ha fatto riferimento sia la
Relazione redatta dal citato Gruppo di lavoro, che la Suprema Corte nella
sentenza di cassazione con rinvio, ponendo in evidenza come lo Stato Vegetativo
di Eluana, da reputarsi tale in ragione della obiettivamente accertata
irreparabile lesione cerebrale (per consolidata alterazione/atrofia di alcuni
tessuti corticali e subcorticali, del mesencefalo e degli assoni, ossia della
sostanza bianca che interessa l'encefalo e il tronco cerebrale con conseguente
disconnessione anche tra queste due parti, senza più evidenza di una coscienza
di sé e dell'ambiente, di risposte comportamentali intenzionali o volontarie a
stimoli esterni, di comprensione o espressione del linguaggio, pur in presenza
di riflessi del tronco cerebrale conservati), abbia certamente assunto carattere
irreversibile per la sua straordinaria durata, cui corrisponde, peraltro, quel
parallelo e necessario prolungarsi del periodo di osservazione medica (che va
ben oltre il limite dei dodici mesi necessario e sufficiente, come s'è visto,
per un'attendibile prognosi di Stato vegetativo permanente/irreversibile nei
casi da etiologia traumatica) che integra uno dei parametri ? insieme alla
natura delle lesioni cerebrali e alla perdita di funzionalità di tipo
percettivo, cognitivo ed emotivo - cui riferirsi per valutare la rispondenza
della diagnosi-prognosi (svolta in concreto) a "standard scientifici
riconosciuti a livello internazionale". La lunghissima ed invariata durata
del predetto stato, peraltro, sembra in effetti superare di molto quella già considerata
in altri noti precedenti giudiziari come idonea a suggellare l'irreversibilità
della patologia in oggetto (solo a titolo esemplificativo può ricordarsi, fra i
vari casi che hanno assunto rilievo internazionale e di cui si ha traccia negli
atti del procedimento, che in Francia, nel caso Hervé Pierra, vicenda di SVP
tra le più lunghe, è stata disposta l'interruzione dell'alimentazione con
sondino naso-gastrico che teneva in vita una donna in Stato Vegetativo
Permanente da otto anni, mentre in Gran Bretagna, nel caso Toni Blands, lo
Stato Vegetativo Permanente durava da soli tre anni). Ad ogni modo, di tutti i
sopra illustrati elementi conoscitivi ha già preso atto la Corte d'Appello
nella pregressa fase del procedimento, e in particolare ha preso atto della conclusione
prognostica testè riferita, secondo cui "Nessun recupero della vita
cognitiva è ormai possibile", pervenendo alla duplice conclusione che tali
elementi fossero idonei ad attestare sia il fatto che Eluana versasse in Stato
Vegetativo, sia che tale condizione fosse irreversibile. La motivazione addotta
al riguardo è inequivocabile. Già nel decreto pronunciato in data 17 ottobre/10
dicembre 2003, non impugnato sul punto con il primo ricorso innanzi alla
Suprema Corte, la Corte d'Appello aveva osservato che, pur avendo avvertito nel
corso della trattazione del procedimento l'esigenza di acquisire uno specifico
profilo clinico della patologia di Eluana, doveva considerarsi del tutto
"superflua la consulenza tecnica, in quanto alla stregua delle risultanze
processuali non sussistono dubbi sulla diagnosi, la prognosi e la condizione
clinica attuale di Eluana, quale paziente in stato vegetativo permanente con il
quadro prognostico di irreversibilità descritto nella letteratura
scientifica". Si trattò, tuttavia, di un accertamento svolto, in
apparenza, in via meramente incidentale, nel contesto di un provvedimento che
si limitò a confermare il decreto reiettivo emanato dal Tribunale di Lecco.
Diversa la situazione, invece, in occasione della pronuncia del successivo
decreto in data 15 novembre/16 dicembre 2006. In tal caso la Corte
d'Appello non ha confermato affatto la declaratoria d' inammissibilità
dell'istanza del tutore resa dal Tribunale di Lecco sulla base dell'opinione
secondo cui il legale rappresentante dell'incapace non sarebbe stato
legittimato (neppure con l'assenso della curatrice speciale) a esprimere scelte
al posto o nell'interesse del rappresentato; ha al contrario ritenuto che
l'istanza fosse ammissibile in ragione del generale potere di cura della
persona da riconoscersi in capo al rappresentante legale dell'incapace ex artt.
357 e 424 c.c.. Proprio per tale ragione la Corte ha riformato il decreto
reclamato e ha dovuto esaminare e giudicare la fondatezza dell'istanza del
tutore nel merito, a tal fine affrontando proprio il problema circa il se
sussistessero in concreto entrambe quelle due condizioni di legittimità della
scelta del tutore cui proprio la Suprema Corte ha fatto poi riferimento. Quanto
alla prima, quella dell'irreversibilità dello Stato Vegetativo, la Corte
d'Appello ha dovuto esaminarla per prima, poiché di carattere logicamente
prioritario, atteso che, senza di essa, sarebbe stato in effetti incongruo
procedere ad accertare l'ulteriore condizione riguardante la ricostruibilità di
una precedente o presunta volontà di Eluana orientata verso un rifiuto del
trattamento di sostegno vitale. Dopo aver risolto positivamente tale prima
questione, ha quindi affrontato la seconda, in tal caso risolvendola
negativamente sul rilievo secondo cui l'attività istruttoria espletata non
avrebbe consentito di attribuire alle idee espresse da Eluana all'epoca in cui
era ancora pienamente cosciente un' efficacia tale da renderle idonee anche
nell'attualità a valere come "volontà sicura della stessa contraria alla
prosecuzione delle cure e dei trattamenti che attualmente la tengono in
vita". Solo tale secondo punto della decisione è stato poi impugnato per
cassazione, e solo in ordine ad esso la S. Corte ha pronunciato la sentenza di
annullamento, imponendo la rinnovazione dell'accertamento di merito in sede di
rinvio. Il tema del decidere si ripresenta dunque in questa sede esattamente in
tale stato e con il suddetto contenuto : da un lato l'accertamento sul
carattere dell'irreversibilità è stato già effettuato e, non essendo stato
impugnato, è divenuto definitivo e immodificabile in questo procedimento;
dall'altro, occorre rinnovare invece l'accertamento riguardante la
ricostruzione della "volontà presunta" di Eluana, in quanto impugnato
innanzi alla Suprema Corte e da questa annullato perché non correttamente
svolto dalla Corte di merito. Che l'accertamento sullo stato d'irreversibilità
sia stato già effettuato, e con esame svolto pure in via principale, si evince
con estrema chiarezza dalla motivazione del decreto in data 15 novembre/16
dicembre 2006. Preso atto della documentazione anche di natura clinica
acquisita, la Corte ha ritenuto al riguardo provato, appunto, che Eluana
effettivamente si trovasse "in Stato Vegetativo Permanente, condizione clinica
che, secondo la scienza medica, è caratteristica di un soggetto che
"ventila, in cui gli occhi possono rimanere aperti, le pupille reagiscono,
i riflessi del tronco e spinali persistono, ma non vi è alcun segno di attività
psichica e di partecipazione all'ambiente e le uniche risposte motorie riflesse
consistono in una redistribuzione del tono muscolare". Questo stato (?) è
caratterizzato da un "quadro prognostico di irreversibilità" (?). è
accertato che lo stato vegetativo di Eluana è immodificato dal 1992, è
irreversibile e che la cessazione della alimentazione a mezzo del sondino
nasogastrico, richiesta dal tutore e dal curatore speciale, la condurrebbe a
sicura morte nel giro di pochissimi giorni" [N.B. : enfasi grafiche
aggiunte qui ed ora]. In definitiva, l'accertamento sulla sussistenza di uno
stato Vegetativo Permanente/Irreversibile è stato effettuato già nella precorsa
fase del procedimento, in via principale e non meramente incidentale, e appare
ormai coperto da giudicato interno, o in ogni caso da un effetto preclusivo
endoprocessuale di stabilità/immodificabilità del tutto equiparabile al
giudicato (dovendo solo ricordarsi a questo proposito che il concetto di
giudicato interno è più ampio di quello di giudicato esterno, perché non
attiene solo ai diritti, o ai fatti-diritti, che per di più siano oggetto solo
di statuizioni di accoglimento della domanda, ma anche a tutti i fatti semplici
e a tutte le possibili questioni sostanziali e processuali che possono
insorgere nel processo ed essere oggetto di esame da parte del Giudicante con
esito accertativo positivo o negativo). Effetto, questo del giudicato o di una
preclusione ad esso equivalente, nemmeno incompatibile (forse è il caso di
precisarlo, per quanto possa apparire superfluo) con la struttura formale del
presente procedimento, ancorché basata sul modello cd. camerale, considerata la
natura della pronuncia terminativa cui il procedimento tende : essa implica,
infatti, all'evidenza, una decisione su diritti soggettivi (perdippiù
costituzionalmente garantiti, come il diritto alla vita, all'autodeterminazione
terapeutica, alla libertà personale), idonea ad assumere efficacia definitiva
(sia per difetto di ulteriore impugnabilità nel merito, ma anche - come effetto
correlato all'oggettiva natura della materia trattata - a causa dell'efficacia
definitiva che sulla residua aspettativa di vita di Eluana non potrebbe non
avere un provvedimento di autorizzazione all'interruzione del sostegno vitale
di cui è stata chiesta la pronuncia; oltre che in ragione del fatto stesso che
il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. sia stato ritenuto
ammissibile dalla Suprema Corte, tale ammissibilità potendo predicarsi solo in
caso di impugnativa riguardante diritti, avverso una decisione atta a divenire
definitiva), sì da essere equiparabile a una sentenza in senso sostanziale. Ciò
esclude che tale accertamento, già divenuto definitivo e immodificabile, possa
essere sottoposto ad una rinnovata verifica, la quale sarebbe, prima ancora che
ultronea, processualmente inammissibile. È forse opportuno rimarcare che la
sussistenza del giudicato interno è poi tanto più indiscutibile in quanto, alla
luce della motivazione contenuta nella sentenza n. 21748/2007, la medesima
Suprema Corte sembra aver dato atto, in sostanza, del prodursi di tale effetto,
ed è principio giurisprudenziale ormai ricevuto che, quando l'interpretazione
del giudicato interno possa considerarsi in tutto o in parte compiuta dalla
stessa Corte di Cassazione (nella sentenza di cassazione con rinvio), essa
vincoli e condizioni, in modo irreversibile, i poteri del Giudice di rinvio
(Cass. Sez. Un. 23 aprile 1971, n. 1175; Cass. 11 luglio 1968, n. 2433). La
Suprema Corte, infatti, ha apertamente riconosciuto come sia emerso
"pacificamente dagli atti di causa che nella indicata situazione si trova
Eluana Englaro, la quale giace in stato vegetativo persistente e permanente a
seguito di un grave trauma cranico-encefalico riportato a seguito di un
incidente stradale (occorsole quando era ventenne)" [N.B. : enfasi
grafiche aggiunte qui ed ora]. La Suprema Corte ha anche descritto la
condizione di Eluana come un dato di fatto obiettivo, evidenziando i caratteri
del suo Stato Vegetativo Permanente: "In ragione del suo stato, Eluana,
pur essendo in grado di respirare spontaneamente, e pur conservando le funzioni
cardiovascolari, gastrointestinali e renali, è radicalmente incapace di vivere
esperienze cognitive ed emotive, e quindi di avere alcun contatto con
l'ambiente esterno: i suoi riflessi del tronco e spinali persistono, ma non vi
è in lei alcun segno di attività psichica e di partecipazione all'ambiente, né
vi è alcuna capacità di risposta comportamentale volontaria agli stimoli
sensoriali esterni (visivi, uditivi, tattili, dolorifici), le sue uniche attività
motorie riflesse consistendo in una redistribuzione del tono muscolare".
Si tratta evidentemente della presa d'atto dell'accertamento già contenuto nel
predetto decreto della Corte d'Appello, accertamento che, non essendo stato
impugnato (come invece quello relativo all'impossibilità di ricostruire la
volontà di Eluana), non poteva che essere considerato definitivo anche dalla
Suprema Corte. Non a caso essa, per indicare in presenza di quali presupposti
il Giudice possa autorizzare una scelta del rappresentante legale dell'incapace
orientata alla disattivazione del trattamento di sostegno artificiale, è
partita esplicitamente proprio dalla constatazione effettuale ? basata su
quanto emerso in concreto dalle risultanze processuali del presente giudizio ?
che, di fatto, Eluana giaceva già "da moltissimi anni (nella specie, oltre
quindici) in stato vegetativo permanente, con conseguente radicale incapacità
di rapportarsi al mondo esterno". Ora è del tutto evidente che, nel
rilevare che nel caso di specie il malato ? ossia Eluana Englaro - versava
concretamente in Stato Vegetativo Permanente da oltre quindici anni (al momento
in cui la Cassazione ha redatto la sua sentenza, ma ora gli anni sono già
divenuti sedici e passa), la Suprema Corte ha necessariamente riconosciuto che
tale stato, prolungatosi per un lasso di tempo straordinario (comunque ben
oltre il termine di dodici mesi riconosciuto idoneo, statisticamente e
scientificamente, per formulare una prognosi di irreversibilità secondo le
indicazioni e gli studi internazionali di cui s'è detto), nel caso di Eluana è
diventato, appunto, definitivo e come tale non più soggetto a regressione o a
guarigione, anche solo parziali, l'aggettivo "Permanente" -
certamente utilizzato dalla Suprema Corte con piena consapevolezza del dato
scientifico - equivalendo, come si è visto, all'aggettivo
"Irreversibile" (che a sua volta, per definizione, esprime un
significato di immodificabilità/irrecuperabilità/inguaribilità di carattere
assoluto, escludendo, per ciò stesso, "la benché minima possibilità di un
qualche, sia pure flebile, recupero della coscienza e di ritorno ad una
percezione del mondo esterno", che, se fossero possibili, contraddirebbero
in re ipsa la nozione di irreversibilità). Sarebbe dunque anche logicamente
contraddittorio, in via consequenziale, oltre che contrario all'intervenuto
effetto sostanziale e processuale di giudicato (o a quello analogo di
stabilità/preclusione comunque prodottosi), ipotizzare ora che un tale
presupposto ? l'irreversibilità - possa non più sussistere. Sul che sembra
peraltro aver concordato lo stesso Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore Generale intervenuto in causa, visto che, pur concludendo per il
rigetto del reclamo ? com'era ovviamente suo pieno diritto in virtù della
personale valutazione delle risultanze processuali che era chiamato ad
esprimere -, ha comunque riconosciuto nel suo parere conclusivo che "in
base alle conoscenze mediche Eluana si trova in condizione di Stato Vegetativo
Permanente, non essendosi evoluto lo stato di coma derivato dalle lesioni
riportate nel sinistro automobilistico da lei subito nel gennaio 1992"
[N.B. : enfasi grafica aggiunta qui ed ora], conclusione sulla quale questo
Collegio giudicante non avrebbe potuto comunque che concordare, alla luce degli
elementi conoscitivi acquisiti, anche nel caso in cui, se il giudicato non
avesse avuto modo di formarsi, fosse stato chiamato ad esprimere ex novo il
giudizio già anteriormente espresso dalla medesima Corte d'Appello, in quanto meritevole
senza dubbio, in fatto, di essere condiviso. Infine, non può non rimarcarsi
ancora che la Suprema Corte, una volta ricostruito il principio di diritto da
applicare al caso, ha espressamente cassato il decreto emesso dalla Sezione
"Persone Minori e Famiglia" di questa Corte solo con riferimento al
mancato accertamento circa la sussistenza della seconda condizione, quella di
carattere soggettivo, riguardante la ricostruzione della "volontà
presunta" di Eluana, attribuendo ad altra designanda Sezione della
medesima Corte territoriale il compito di svolgere appunto (soltanto) tale
residuo accertamento. La Suprema Corte, infatti, alla stregua del limitativo e
specifico contenuto delle impugnative proposte da tutore e curatrice speciale,
ha esclusivamente sanzionato il fatto che i Giudici della Corte di merito, pur
preso atto delle convinzioni e dichiarazioni a suo tempo espresse da Eluana,
così come emerse in istruttoria, non abbiano "affatto verificato se tali
dichiarazioni ? della cui attendibilità non hanno peraltro dubitato -, ritenute
inidonee a configurarsi come un testamento di vita, valessero comunque a
delineare, unitamente alle altre risultanze dell'istruttoria, la personalità di
Eluana e il suo modo di concepire, prima di cadere in stato di incoscienza,
l'idea stessa di dignità della persona". Ha quindi concluso, la Suprema
Corte, che (proprio) "tale accertamento dovrà essere effettuato dal
giudice del rinvio". Tutto ciò autorizza pertanto, senza altri residui
dubbi, a procedere con carattere di novità alla sola indagine riguardante
l'unico punto di fatto relativamente al quale la sentenza rescindente della
Suprema Corte ha mostrato di voler disporre il rinvio all'attuale giudizio
rescissorio: quello riguardante la ricostruzione della "volontà presunta"
di Eluana. 3. Opportunità e doverosità di un'indagine incidentale e preliminare
sull'eventuale sussistenza di plausibili dubbi di legittimità costituzionale
del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte. Reputa peraltro questa
Corte di non potersi considerare esentata, prima di concentrarsi su tale
aspetto, dallo svolgere ancora un'ulteriore indagine di carattere preliminare
ed incidentale. Tale esigenza trae causa dal fatto che, poco tempo dopo
l'emanazione della sentenza n. 21748/2007, la Suprema Corte, con un'altra
pronuncia ampiamente motivata (Cass. 21 dicembre 2007, n. 27082), abbandonando
un suo precedente indirizzo propugnato in apparente contrasto con quello della
Corte Costituzionale, ha compiuto un deciso revirement riguardo alla questione
circa il se, il Giudice di rinvio, possa rilevare profili di sospetta
incostituzionalità del principio di diritto che, a seguito di sentenze di
cassazione con rinvio, egli sia tenuto ad applicare. Ha in particolare ritenuto
che il principio di diritto, almeno nei casi e nei limiti in cui la Corte di
Cassazione sia pervenuta ad affermarlo senza esaminare esplicitamente specifici
profili della sua conformità alla Costituzione, dovrebbe ritenersi pur esso
ancora soggetto ad un autonomo controllo di costituzionalità da parte del
Giudice di rinvio. Questa, appunto, è sempre stata l'interpretazione della
Corte costituzionale, secondo la quale la contraria interpretazione si porrebbe
in contrasto "con il chiaro disposto della Legge Cost. n. 1 del 1948, art.
1 e L. n. 87 del 1953, art. 23, secondo cui tali questioni possono essere
sollevate nel corso del giudizio, senza alcuna specifica limitazione (?)
altrimenti, la Corte costituzionale non potrebbe pronunciarsi sulle questioni
di legittimità costituzionale relative a norme che devono ancora ricevere
applicazione nella fase di rinvio, con conseguente violazione della
disposizione costituzionale sopra indicata" (Corte cost. nn. 138/1977,
11/1981, 21/1982, 2/1987, 345/1987, 30/1990, 138/1993, 257/1994, 321/1995,
58/1995, 78/2007). Il contrastante indirizzo della Suprema Corte sul punto
(secondo cui invece non sarebbe stato possibile effettuare tale accertamento
nel giudizio rescissorio di rinvio, benché il principio di diritto altro non
sia che il sostanziarsi di una norma di legge ordinaria, come tale soggetta a
valutazione incidentale di legittimità costituzionale da parte del Giudice
chiamato a farne applicazione) risulta dunque ora ? e almeno per il momento -
superato in forza della sopra citata pronuncia n. 27082 del dicembre 2007, con
la conseguenza che anche questa Corte d'Appello, nella presente sede, non solo
ha la possibilità/facoltà, ma ancor prima il dovere, di valutare, anche ex
officio (tanto più in ragione dei molti commenti, anche critici sul piano della
legittimità costituzionale, che si sono registrati dopo la pronuncia di
cassazione con rinvio in oggetto, della grande delicatezza del tema trattato e
dell'enorme importanza degli interessi e dei valori coinvolti), se il principio
di diritto enunciato dalla Suprema Corte ? in mancanza peraltro, fino ad oggi,
di uno jus superveniens di segno contrario rispetto ad esso - non si ponga in
eventuale contrasto con norme di rango costituzionale, non risultando svolta da
essa alcuna indagine in tal senso, o, comunque, nella parte in cui non ha
svolto esplicitamente una siffatta indagine. La quale può proporsi,
virtualmente, con riferimento ad entrambi i punti problematici principali del
ragionamento sviluppato dalla Suprema Corte : quello del fondamento del diritto
di scelta terapeutica che viene esercitato dall'incapace, attraverso il proprio
tutore, rifiutando il trattamento di sostegno alimentare forzato; e quello dei
limiti ? ritenuti coessenziali ("connaturati") ? all'espressione di
tale opzione volitiva da parte del tutore. Indagine il cui esito, tuttavia,
sembra non poter essere che negativo. Quanto, infatti, al primo punto del
ragionamento giuridico sviluppato dalla Suprema Corte, è davvero poco
plausibile ipotizzare un qualunque tipo di eventuale contrasto con principi
costituzionali, se non altro perché la premessa maggiore da cui muove il suo
argomentare a sostegno del pieno diritto di autodeterminazione terapeutica del
malato, anche se incapace, si racchiude nella ? in effetti ineccepibile ? valorizzazione,
sul piano giuridico, della preminenza della persona umana e della sua potestà
di autodeterminazione terapeutica, che hanno un diretto fondamento normativo
proprio in norme di rango costituzionale (artt. 2, 3, 13 e 32 della
Costituzione). Il valore-uomo (nel suo essere "dato" e nel suo essere
"presupposto" come "valore etico in sé") non viene
disgiunto dalla Suprema Corte, nella sua lettura delle norme costituzionali (ma
com'è del resto congruente anche in senso logico nel rapporto tra soggetto e suoi
predicati giuridici), dagli stessi diritti che l'ordinamento costituzionale repubblicano gli riconosce. Tale correlazione si esprime anche
rispetto al diritto alla salute e alla vita; chiarimento, questo, certo non
nuovo, per quanto di copernicana importanza nell'interpretazione dell'art. 2
della Costituzione, che è norma fondazionale ? nel nostro ordinamento - del
riconoscimento dei diritti inviolabili dell'uomo, e chiarissima nel riferire
tali diritti, appunto, all'uomo, quali predicati del soggetto-titolare cui essi
appartengono. La Suprema Corte ha voluto dunque eliminare ogni possibile
fraintendimento, respingendo la contraria concezione che considera il diritto
alla salute o alla vita, in certo senso, come un'entità esterna all'uomo, che
possa imporsi, in questa sua oggettivata, ipostatizzata autonomia, anche contro
e a dispetto della volontà dell'uomo. Laddove, in particolare, la Suprema Corte
ha posto in evidenza che la prosecuzione della vita non può essere imposta a
nessun malato, mediante trattamenti artificiali, quando il malato stesso
liberamente decida di rifiutarli, nemmeno quando il malato versi in stato di
assoluta incapacità, ha prospettato un'interpretazione che appare in effetti in
grado di attuare, più che di contrastare, il principio di uguaglianza nei
diritti di cui all'art. 3 della Costituzione, che evidentemente non va
riguardato solo nella finalità di assicurare sostegno materiale agli individui
più deboli o in difficoltà, come gli incapaci, ma anche in quella di rendere
possibile la libera espressione della loro personalità, della loro dignità e
dei loro valori. E tale diritto non può che ? necessariamente ? esprimersi
attraverso la mediazione di "qualcun altro", nella specie non
irragionevolmente individuato in un legale rappresentante (peraltro
"istituzionale"), ossia il tutore o l'amministratore di sostegno,
giacché, se non vi fosse nessun "mediatore" abilitato ad esprimere la
"voce" del malato-incapace, non potrebbe neppure attuarsi, per
definizione, quel diritto "personalissimo" all'autodeterminazione
terapeutica che pure non può non essergli riconosciuto . Risulta altresì ben
chiaro come l'orientamento della Suprema Corte non avalli comunque l'esistenza
di un diritto assoluto di morire (inteso come negazione o contraddizione del
diritto di vivere), ma si limiti a riconoscere l'esistenza di un diritto, di
matrice costituzionale ? ma che prima ancora incarna la necessità di
assecondare un inevitabile destino biologico ? a lasciare che la vita segua il
suo corso "naturale" fino alla morte senza interventi
"artificiali" esterni quando essi siano più dannosi che utili per il
malato, o non proporzionati, né da lui tollerabili; senza potersi confondere
tale diritto, dunque, con quello, certamente fino ad oggi non riconosciuto dal
nostro ordinamento, di eutanasia. Ma da ciò la conseguenza che,
paradossalmente, eventuali profili di disformità costituzionale potrebbero
tutt'al più ipotizzarsi, sia pure solo in astratto, non già in rapporto al
riconoscimento del diritto di autodeterminazione terapeutica anche in favore
del malato incapace, ma semmai, piuttosto, con riferimento alle condizioni
limitative poste dalla Suprema Corte all'esercizio del diritto stesso da parte
del tutore per conto di lui, in quanto potenzialmente idonee a far emergere,
appunto, un disparitario trattamento in danno del malato incapace (rispetto a
quello pienamente capace e cosciente), in violazione dell'art. 3 della
Costituzione appena citato. Sennonché, nemmeno in tal caso un dubbio di
costituzionalità ha motivo di porsi plausibilmente in concreto, almeno a
giudizio di questo Collegio giudicante, e nei limiti consentiti da una mera
delibazione incidentale e sommaria, potendo al più ravvisarsi, nel
pronunciamento della Suprema Corte, un semplice parziale difetto di enunciazione
dei fondamenti logici atti a giustificare l'operare delle condizioni limitative
da essa dettate (fondamenti logici che però, come ora si dirà, appaiono
comunque enucleabili proprio in quanto le dette condizioni limitative sono
state considerate dalla Suprema Corte come "connaturate" alla
necessità di far capo alla volontà dell'incapace), e non un difetto di
conformità a parametri costituzionali. Così, dove la Suprema Corte ha ritenuto
che l'opzione del tutore orientata al rifiuto del trattamento medico non sia
del tutto libera, ma debba comunque essere espressione del reale sentire e
della "voce" dell'incapace da ricostruire in via presuntiva, essa ha
sì posto una condizione limitativa, senza peraltro aver modo di esplicitarne in
modo più esteso il fondamento logico di carattere generale (e nemmeno
normativo, questo non apparendo del tutto surrogabile, forse, con il richiamo,
apparentemente analogico, all'art. 5 del d.lgs. n. 211 del 2003, a tenore del quale il
consenso del rappresentante legale alla sperimentazione clinica ? dunque
rispetto ad una ipotesi del tutto speciale - deve corrispondere alla
"presunta volontà" dell'adulto incapace), ma pur sempre una
condizione che si muove all'interno della sfera logica del principio di libera
autodeterminazione terapeutica del malato, poiché mira in effetti solo a
ricostruire compiutamente proprio quella volontà del soggetto incapace senza la
quale non potrebbe per definizione realizzarsi il suo diritto di
autodeterminazione. Si tratta quindi, in effetti, di un limite di natura logica
coessenziale all'espressione del diritto "personalissimo" (come
precisa la Suprema Corte, ponendolo in connessione con i limiti nascenti dalla
"funzionalizzazione del potere di rappresentanza") di autodeterminazione
volitiva orientata al rifiuto del trattamento, e dunque all'interno di quella
tutela di tale diritto basata sulle norme costituzionali sopra citate. In tal
senso, il suddetto limite non sembra dunque porsi specificamente in contrasto
con il principio di uguaglianza, ma piuttosto realizzarlo. Parimenti, ove si è
ritenuto che solo il carattere irreversibile dello stato vegetativo del malato
possa in via di principio conferire legittimità al rifiuto del tutore al
trattamento, anche in tal caso la condizione limitativa sembra muoversi sempre
all'interno della sfera logica dell'autodeterminazione. La Suprema Corte non ha
avuto modo di motivare con ampiezza neppure il fondamento logico di tale
condizione limitativa, ma è ragionevole ritenere che essa si sia mossa partendo
dall'implicito, ma evidente presupposto che, se il tutore potesse esprimere una
volontà orientata al rifiuto anche in caso di patologia reversibile, come si è
ritenuto che possa fare motu proprio un malato non incapace (dal che
l'eventuale dubbio di trattamento diseguale), finirebbe per privare il malato,
nella prospettiva di un recupero delle sue facoltà psichiche (reso possibile
appunto dal carattere reversibile della patologia), della potestà di esprimersi
un domani lui stesso, direttamente e personalmente, in merito a tale scelta;
privazione, questa, che finirebbe per contraddire logicamente proprio quel
diritto di autodeterminazione terapeutica del malato che trae fondamento dagli
artt. 2, 3, 13 e 32 della Costituzione (e proprio per questo motivo tale diritto
potrebbe tradursi invece, senza indegradati residui, in una valida espressione
di volontà del tutore in caso di un'incapacità patologica del malato che, in
quanto irreversibile, escluda in re ipsa la possibilità di un futuro ripristino
della sua possibilità di determinazione volitiva). In tal caso, perciò,
l'estrapolazione della condizione di irreversibilità della patologia che
determina il diverso modo di operare della volontà a seconda che il malato sia
o meno capace di esprimerla validamente e direttamente al fine
dell'interruzione delle cure mediche, non sembra tradursi affatto in un'
ipotesi di discriminazione ingiustificata; la quale, peraltro, nemmeno avrebbe
rilevanza nel presente giudizio ai fini del decidere, considerato che, come si
è visto, nel caso di specie effettivamente sussiste, in base ad un già
effettuato e definitivo apprezzamento di fatto, secondo l'accertamento compiuto
nella pregressa fase del procedimento, appunto quel carattere della
permanenza/irreversibilità dello stato vegetativo in cui versa l'incapace, che
la Suprema Corte ha considerato imprescindibile. Resta infine da rilevare che
un plausibile dubbio di eventuale disformità costituzionale per disparità di
trattamento non ha modo di porsi nemmeno con riferimento all'ultimo e più
generale profilo, enucleabile - allo stato attuale del dibattito giuridico - ai
fini di tale indagine : quello attinente, cioè, al ribaltamento di prospettiva
cui sembra dar luogo il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte
laddove essa ha prospettato che, mentre per il malato capace di esprimersi,
sempre e soltanto la prestazione di un valido consenso informato al trattamento
medico possa legittimare quest'ultimo; al contrario, per il malato incapace, il
trattamento sia da considerare di per sè legittimo, salvo motivato e valido
rifiuto del tutore alla sua erogazione (e sempre che risulti espresso
conformemente alle richiamate condizioni limitative). Tale distinzione
risponde, infatti, proprio all'evidente diversità di situazione oggettiva che
accompagna chi cada non già in una qualunque situazione di incapacità, più o
meno totale e più o meno transitoria, ma solo chi cada in quella del tutto
speciale condizione-limite definibile Stato Vegetativo Permanente. Ove
sopravvenga tale stato, il trattamento di sostegno alimentare forzato non può
che autolegittimarsi sempre, nell'immediatezza, anche in mancanza di esplicito
consenso, e non solo per un elementare principio di precauzione, ma ancor prima
per il suo carattere di cura medica doverosa sin dall'inizio, in quanto
finalizzata al rispetto del diritto alla vita del malato incapace. Ma, proprio
per questo, la legittimità del trattamento non può venir meno sic et
simpliciter successivamente, almeno fino al momento in cui non sopravvenga una
valida espressione di volontà contraria del tutore (nei termini e secondo i
requisiti già detti) o altra giusta causa legalmente riconosciuta come idonea a
determinare la cessazione della terapia. La possibilità di considerare
legittima una richiesta del tutore volta all'interruzione del trattamento di
sostegno vitale non può essere poi esclusa (nemmeno ora che una disciplina
legislativa specifica non è stata ancora emanata su tale problematica) neppure
nei casi in cui sia di fatto impossibile ricostruire una volontà presunta
dell'incapace orientata al rifiuto del trattamento (ipotesi di impossibilità -
di esperire un substituted judgment di carattere soggettivo/volontaristico ?
rispetto alla quale potrebbe in effetti apparire ingiustamente sfornito di
tutela il diritto alla dignità individuale del malato incapace, da un lato non
potendosi affermare, ma neppure escludere, che egli sarebbe stato contrario al
trattamento, e dall'altro correndo egli il rischio di restare indefinitivamente
esposto a trattamenti che potrebbero anche essere ? prima ancora che per
soggettiva opinione - obiettivamente degradanti), anche se tale soluzione
potrebbe sembrare a prima vista incoerente con l'opinione della Suprema Corte,
laddove questa, ad oggettiva confutazione della contraria prospettazione del
tutore, ha ritenuto che non sia ravvisabile nel trattamento alimentare forzato
con sondino naso-gastrico una forma di accanimento terapeutico in sè, dando
così adito alla possibilità di inferirne che l'interruzione del trattamento
stesso non potrebbe mai considerarsi come il "best interest" del
malato incapace. Il convincimento espresso dal S. Collegio circa la non
configurabilità oggettiva di un'ipotesi di accanimento terapeutico sembra
infatti prospettato e riguardare solo, nella concreta situazione esaminata (e
dunque sulla base, in apparenza, di un apprezzamento più di fatto, che di
natura nomofilattica), la specifica terapia costituita dall'alimentazione con
sondino naso-gastrico erogata ad una malata in condizioni di riceverla senza particolare
difficoltà o intolleranza fisica, e non qualunque altro genere di trattamento
medico di sostegno vitale che risultasse pure in concreto praticato con
carattere intollerabilmente invasivo e secondo le mutevoli prassi operative
della scienza medica (peraltro soggette ad evolversi anche in tale ambito).
Vero è che tale convincimento sembra poi essersi riflesso in senso restrittivo
nell'enunciazione del principio di diritto (poiché questo risulta
perentoriamente formulato come se non vi fosse mai spazio per un giudizio di
sproporzionalità oggettiva della cura quando non fosse possibile ricostruire la
volontà presunta del malato incapace); tuttavia, siccome il principio enunciato
può vincolare solo questo Giudice nel presente giudizio e solo in relazione
alla ritenuta non sproporzionalità della specifica terapia di alimentazione
forzata che le parti ricorrenti in cassazione avevano considerato e chiesto di
considerare come accanimento terapeutico (appunto l'alimentazione/idratazione
forzata con sondino naso-gastrico erogata ad Eluana), è lecito inferirne che la
forma espressiva utilizzata dalla Suprema Corte per formulare il detto
principio vada al di là delle sue stesse intenzioni, e che nulla comunque
impedisca di ritenere che il tutore possa adire l'Autorità Giudiziaria quando,
pur non essendo in grado di ricostruire il pregresso quadro personologico del
rappresentato incapace che si trovi in Stato Vegetativo Permanente, comunque
ritenga, e riesca a dimostrare che, il (diverso) trattamento medico in concreto
erogato sia oggettivamente contrario alla dignità di qualunque uomo e quindi
anche di qualunque malato incapace, o che sia aliunde non proporzionato, e come
tale una forma di non consentito accanimento terapeutico, e quindi un
trattamento in ogni caso contrario al "best interest" del
rappresentato, quale criterio, quest'ultimo, da utilizzare come dirimente
fattore diacritico in via surrogatoria per una decisione di interruzione del
trattamento. Da un lato, infatti, se si esamina l'intera motivazione, emerge
come la Suprema Corte abbia comunque fatto salvo il ricorso al criterio
generale del "best interest", il quale, è appena il caso di notarlo,
avendo sempre come referente l'utilità del malato, non può restare confinato in
senso meramente soggettivistico solo nell'area di un'indagine riguardante la
volontà/personalità. Dall'altro, poi, il riferimento alla specifica tipologia
del trattamento di sostegno alimentare sembra assumere, nell'enunciato
principio di diritto, ed alla stregua del valore attribuito all'indagine sulla
volontà presunta dell'incapace, un rilievo logicamente secondario : la Suprema
Corte, infatti, si preoccupa sì di chiarire che l'alimentazione forzata non è
una forma di accanimento terapeutico, ma richiede al Giudice di rinvio, prima
ancora di accertare se Eluana avrebbe o meno accettato tale trattamento in
particolare, di valutare piuttosto se, in ragione delle sue concezioni di vita
e in ispecie di dignità della vita, lei avrebbe comunque accettato o meno di
sopravvivere in una condizione di totale menomazione fisio-psichica e senza più
la possibilità di recuperare le sue funzioni percettive e cognitive. Pertanto,
con il principio di diritto in esame, la Suprema Corte sembra essersi peritata
più di rimarcare questo rapporto logico, che di escludere in via di principio,
e con riferimento ad ogni altra ipotesi, il rilievo che potrebbe assumere il
carattere oggettivamente degradante o sproporzionato di un singolo trattamento
di sostegno vitale (non a caso, del resto, la stessa Suprema Corte ha
evidenziato che, finanche quando tale trattamento ancora consista
nell'alimentazione indotta con sondino naso-gastrico, la quale, di norma, non
dovrebbe considerarsi, secondo la sua opinione, una forma di accanimento
terapeutico, essa può non dimeno assumere tale connotazione in alcune
particolari situazioni, a loro volta indicate dalla Suprema Corte, ma
chiaramente soltanto a titolo esemplificativo, con riferimento ai due casi in
cui, nell'imminenza della morte : a) l'organismo non sia più in grado di
assimilare le sostanze fornite; b) oppure sopraggiunga uno stato di
intolleranza, clinicamente rilevabile, collegato alla particolare forma di
alimentazione; si tratta peraltro di casi ? per quanto controversi - riportati
anche nella sopra citata Relazione redatta dal Gruppo di esperti del Ministero
della Sanità, e si suppone che, ove tali casi ricorrano, possa farsi luogo ad
un provvedimento di autorizzazione all'interruzione del trattamento anche se
manchi la possibilità di ricostruire la volontà presunta dell'incapace). Ne
consegue il superamento del rischio di ravvisare un vuoto di tutela
ingiustificato del malato incapace (potenzialmente tale da concretare una
lesione al paradigma di cui all'art. 3 della Costituzione) nei casi in cui sia
impossibile ricostruire una sua volontà presunta chiaramente rivolta al rifiuto
del trattamento, almeno se, ed in quanto, l'opinione della Suprema Corte venga
recepita, come sembra più corretto, nei termini appena indicati, e dunque con
interpretazione coerente rispetto al suo dictum e anche costituzionalmente
orientata. Nessun particolare dubbio sul piano della disformità costituzionale
sembra porre, infine, l'enunciazione del principio di diritto laddove, in forza
del ragionamento della Suprema Corte, deve ritenersi ormai accertato - sulla
base di un'interpretazione che, se non propriamente di natura nomofilattica,
comunque rende non più controversa la questione nel presente giudizio ai fini
del decidere - che l'alimentazione/idratazione artificiale con sondino naso-gastrico
sia un trattamento di natura medica, giusta la specificazione con cui la
Suprema Corte ha ritenuto di dover confutare la contraria opinione espressa in
proposito dalla Sezione "Persone Minori e Famiglia" di questa Corte
d'Appello nel decreto emesso all'esito della precedente fase processuale. Su
tale aspetto, si tratta solo di prendere francamente atto che l'accertamento
della Suprema Corte fa stato in questa sede, e non può quindi essere
revisionato. Per il che, non potendo ormai più individuarsi alcun ostacolo atto
ad impedirlo, deve infine procedersi a trattare del profilo tematico
riguardante la corrispondenza alla presunta volontà di Eluana della richiesta
di autorizzazione del tutore orientata al rifiuto del trattamento di sostegno
vitale. 4. Il residuo accertamento demandato al Giudice di rinvio: valutazione
in ordine all'attendibilità della ricostruzione effettuata dal tutore sulla
"volontà presunta" di Eluana orientata al rifiuto del trattamento di
sostegno vitale. Parametri di riferimento cui attenersi ai fini
dell'apprezzamento di fatto. Al riguardo, peraltro, tre elementi di giudizio
contenuti nella motivazione della sentenza n. 21748/2007 ed un altro contenuto
nel decreto di questa Corte in data 15 novembre/16 dicembre 2006 rendono almeno
in parte già compiuta tale indagine, il che allevia non poco la responsabilità
del decidere che compete a questo Collegio giudicante. La Suprema Corte,
infatti, proprio nello specificare la condizione consistente nella necessità di
ricostruire la volontà presunta, ha puntualizzato (v. paragrafo 9 della
sentenza): a) che nell'indagine istruttoria già svolta nella pregressa fase del
procedimento è stato "appurato, per testi, che Eluana, esprimendosi su una
situazione prossima a quella in cui ella stessa sarebbe venuta, poi, a
trovarsi, aveva manifestato l'opinione che sarebbe stato per lei preferibile
morire piuttosto che vivere artificialmente in una situazione di coma"; b)
che in tal modo sono stati acquisiti convincimenti e dichiarazioni di Eluana "della
cui attendibilità [leggasi : "i Giudici della Corte d'Appello"] non
hanno peraltro dubitato"; c) che l'accertamento demandato ai Giudici del
rinvio va da essi effettuato tenendo conto di tutti gli elementi emersi
dall'istruttoria, compresa la "convergente posizione assunta dalle parti
in giudizio (tutore e curatore speciale) nella ricostruzione della personalità
della ragazza". Alla luce di tale triplice puntualizzazione, costituente
presupposto ? e quindi per ciò stesso parte connotativa e costitutiva - del principio
di diritto posto a base della pronuncia di cassazione con rinvio, deve
ritenersi dunque già "appurato, per testi, che Eluana (?) aveva
manifestato l'opinione che sarebbe stato per lei preferibile morire piuttosto
che vivere artificialmente in una situazione di coma"; che comunque sulle
idee e sulle dichiarazioni espresse da Eluana a tale riguardo è stato già
espresso un giudizio orientato a considerarle indubitabilmente attendibili; e
che ai fini della conclusiva valutazione circa la conformità dell'
interpretazione data dal tutore in ordine alla presunta volontà di Eluana
assume rilievo anche la circostanza che la curatrice speciale abbia in effetti
completamente confermato e avallato tale interpretazione, aderendo in tutto e
per tutto alle allegazioni e alle istanze del tutore. Quanto al decreto di
questa Corte in data 15 novembre/16 dicembre 2006, ivi risulta affermato, con
riferimento alle testimonianze rese dalle amiche di Eluana, che il relativo
contenuto, "benché sia indicativo della personalità di Eluana,
caratterizzata da un forte senso di indipendenza, intollerante delle regole e
degli schemi, amante della libertà e della vita dinamica, molto ferma nelle sue
convinzioni, non può essere tuttavia utilizzato al fine di evincere una volontà
sicura della stessa contraria alla prosecuzione delle cure e dei trattamenti
che attualmente la tengono in vita". Come si è detto, la Suprema Corte ha
considerato erronea la conclusione di tale ragionamento, ma non la sua premessa
valutativa, che pertanto assume anch'essa in questa fase del procedimento il
significato di un apprezzamento di fatto non più controverso, nel senso che le
prove testimoniali assunte sono state già considerate "indicative della
personalità di Eluana, caratterizzata da un forte senso di indipendenza,
intollerante delle regole e degli schemi, amante della libertà e della vita
dinamica, molto ferma nelle sue convinzioni". Può allora ritenersi che,
anche in tal caso, anche all'interno dello specifico accertamento riguardante
la "volontà presunta", il giudizio di fatto demandato a questa Corte
sia alquanto più ristretto di quanto non appaia ad una prima sommaria lettura
del principio di diritto enunciato dal Supremo Collegio. Ad ogni modo può
essere utile ricordare che tale giudizio, secondo il principio enunciato dal
Supremo Collegio, deve intendersi finalizzato in generale ad accertare
complessivamente (comprese cioè le predette circostanze già appurate) : 1)
quale sia - nei suoi aspetti essenziali - la ricostruzione effettuata dal tutore
in ordine alla presunta volontà di Eluana; 2) se tale ricostruzione, laddove
suppone che la decisione ipotetica che Eluana avrebbe assunto ove fosse stata
capace sarebbe stata quella del rifiuto del trattamento di sostegno vitale,
possa considerarsi attendibile e non quindi espressione del giudizio sulla
qualità della vita proprio del rappresentante, né in alcun modo condizionata
dalla particolare gravosità della situazione; 3) se la ricostruzione della
volontà ipotetica abbia riscontro nei vari elementi conoscitivi emersi
dall'istruttoria, che devono connotarsi come elementi di prova chiari, univoci
e convincenti; 4) se e in che misura la curatrice speciale abbia assunto una
posizione convergente con quella del tutore; 5) se la ricostruzione effettuata
dal tutore e riscontrata con gli elementi di prova sopra indicati tenga conto,
con riferimento al passato di Eluana: 5a) della sua personalità; 5b) della sua
identità complessiva; 5c) del suo stile di vita e del carattere della sua vita;
5d) del suo senso dell'integrità; 5e) dei suoi interessi critici e di
esperienza; 5f)
dei suoi desideri; 5g) delle sue precedenti dichiarazioni; 5h) del suo modo di
concepire l'idea di dignità della persona (alla luce dei suoi valori di
riferimento e dei convincimenti etici, religiosi, culturali e filosofici che
orientavano le sue determinazioni volitive). 4.1. Aspetti salienti della
ricostruzione effettuata dal tutore in ordine alla "volontà presunta"
di Eluana ; convergente posizione della curatrice speciale. Cominciando dal primo
aspetto, quello riguardante il contenuto della ricostruzione della volontà di
Eluana effettuata dal tutore, ne costituiscono fonte sia i molteplici scritti
difensivi, sia alcune specifiche dichiarazioni rese in alcuni documenti, sia le
dichiarazioni raccolte a verbale in sede di interrogatorio. Questa Corte ha
infatti ritenuto opportuno interrogare direttamente e nuovamente il Sig.
Englaro nel corso dell'udienza camerale odierna, ponendogli molteplici domande
e richieste di chiarimento, nella convinzione non solo che l'istruttoria, in
questa fase rescissoria del procedimento, per la parte ancora oggetto di
giudizio, dovesse estendersi ? per quanto possibile - a recepire ogni ulteriore
ed utile elemento informativo oltre alle prove già acquisite, ma anche che
parte della valutazione di credibilità della ricostruzione offerta dal tutore
dipendesse anche dal modo in cui egli fosse riuscito oralmente ad esporre di
persona, e convincentemente, le esperienze e le convinzioni di vita di Eluana
ed esposto di persona le ragioni della sua istanza di autorizzazione
all'interruzione del trattamento. In questa occasione il Sig. Englaro ha
fornito una rappresentazione globale della personalità di Eluana, che, a questo
Collegio giudicante, è parsa lucida e precisa, pienamente in linea con il
quadro personologico tratteggiato già nei precedenti scritti difensivi. Egli ha
in particolare raffigurato ? anche con l'ausilio del riferimento a specifici
episodi ? una ragazza dalla precoce ed acuta intelligenza e dalla vibrante sensibilità,
responsabile, indipendente, estranea a qualunque compromesso o ipocrisia, piena
di voglia di vivere con intensità la sua vita, franca ed aperta alle esperienze
con gli altri, con la voglia di viaggiare e vedere il mondo, un autentico
"purosangue della libertà" (questa la definizione datane dai genitori
anche in una congiunta dichiarazione scritta recante la data del 15.12.2005).
Ha ricordato ? tra gli episodi più sintomatici della precocità di Eluana ? che,
già quando non aveva ancora compiuto dieci anni, era riuscita a colpire e
carpire, durante una lunga passeggiata, l'attenzione del suo anziano nonno
(imprenditore e insegnante in una scuola tecnica, e
certamente in grado di dare un giudizio culturalmente adeguato) per come aveva
dialogato con lui su argomenti riguardanti in generale la vita e la morte,
lasciando sorpreso il nonno di tanta già acquisita maturità di pensiero e del
suo manifestarsi come "spirito libero". Ha detto di essere stato
sempre impressionato proprio dall'intensità della voglia di libertà di Eluana,
che mostrava "di voler essere a tal punto libera e responsabile da reagire
con forza in qualunque occasione le stesse sembrando che gli altri la
forzassero a fare o a dire qualcosa" contro la sua volontà. A questo riguardo
ha anche menzionato ? tra gli altri - un ulteriore episodio particolarmente
significativo, accaduto quando Eluana aveva circa tredici anni, allorché,
trovandosi in vacanza al mare ("lei adorava il mare"), reagì in
maniera "sorprendentemente intensa" alla proibizione impostale dal
padre di non uscire di casa oltre una certa ora : cominciò a sudare tanto
profusamente che la nonna, presente alla scena, preoccupata di questo tipo di
reazione, "fulminò il padre con lo sguardo" affinché recedesse dalla
sua imposizione. Nel riferire di tali ed altri particolari episodi, peraltro, è
bene sottolineare che il Sig. Englaro non ha mostrato di voler trarre da essi
alcuna conclusione generale sul piano della correttezza comportamentale di
Eluana, né di voler farsi vanto del modo di agire "ribelle" di
Eluana, ma ha mostrato solo di voler dare un quadro quanto più verace possibile
della personalità "indipendente" della figlia e delle sue convinzioni
di vita, che egli si sente, in sostanza, "vincolato" a rispettare e
far rispettare in una situazione in cui Eluana non è più in grado di farlo da
sola. In quest'ordine di idee il Sig. Englaro ha posto in luce anche lo stato
di disagio e di sofferenza che ha accompagnato una parte dell'esperienza
scolastica di Eluana, quella riguardante i cinque anni trascorsi, dopo aver frequentato la scuola pubblica
fino alla terza media, presso un liceo linguistico privato gestito da suore
nella sua città di residenza (liceo che ? a suo dire - si era trovata
"costretta" a frequentare, perché non vi era in loco altro liceo
linguistico pubblico, e non per particolari motivazioni religiose, in quanto
Eluana non era una cattolica praticante, ma anzi piuttosto ribelle alle regole che una
qualunque istituzione pretendesse di imporle dall'alto), essendosi dovuta
adattare ad un contesto ambientale e ad un corpo docente che, nel giudizio di
Eluana, sarebbero stati del tutto refrattari al confronto e al dialogo, mentre
lei considerava questi ultimi di essenziale importanza. Tale esperienza le
avrebbe creato una così forte crisi di rigetto e di insofferenza da indurla a
cercare, dopo i primi tre anni di frequenza, di transitare ancora alla scuola pubblica, ma trovandosi ancora impedita a farlo
perché il liceo linguistico pubblico nel frattempo istituito non prevedeva
ancora i corsi per la quarta e la quinta classe. Ha evidenziato il Sig. Englaro
che nemmeno la successiva iscrizione di Eluana al corso di laurea in
Giurisprudenza presso l'Università Statale di Milano, pur fatta per sua libera
scelta, riuscì ad appagarne l'inquieto spirito, tanto che, desiderosa di
intraprendere poi una carriera che le potesse permettere di viaggiare il più
possibile e di valorizzare al massimo le sue abilità linguistiche in modo da
moltiplicare le sue possibilità di avere scambi e contatti con gli altri, mutò
successivamente indirizzo di studi passando a frequentare una facoltà
linguistica di tipo turistico-manageriale; segno anche questo, a detta del
padre, della sua "irrefrenabile esplosività", che non le consentiva
di "appagarsi se non attraverso un continuo confronto, libero e profondo,
con tutte le esperienze della vita". Questo modo di intendere la vita è
stato ritenuto dal Sig. Englaro del tutto inconciliabile con l'attuale
condizione di Eluana e con le scelte che lei avrebbe verosimilmente fatto se
avesse potuto decidere. A conferma di tale convincimento sono stati fatti anche
altri riferimenti, che risultano poi ancor più profusi negli scritti difensivi,
in ordine alle reazioni manifestate da Eluana con specifico riferimento ad
eventi tragici che avevano determinato il coma, o comunque condizioni di
assoluta incapacità di locomozione o di percezione, di amici suoi o di
personaggi noti (come lo sciatore Leonardo David della Nazionale azzurra, la
cui analoga tragedia, sfociata, dopo vari anni di "coma" - come si
affermava genericamente all'epoca - nella morte avvenuta nel 1985, secondo
quanto è stato riferito dal Sig. Englaro in udienza anche con memoria del
riferimento temporale, sarebbe stata pure molto commentata da Eluana, anche
perché il noto sciatore pare abbia passato un certo tempo proprio in Lecco,
città di residenza della ragazza). In vari frangenti Eluana avrebbe manifestato
la ferma convinzione che restare in quelle condizioni non sarebbe stato, per
lei, un vero vivere, perché solo una vita piena, o comunque in condizioni di
capacità di muoversi, di pensare, di comunicare e di rapportarsi con gli altri
avrebbe meritato di essere vissuta, mentre non lo sarebbe stato una vita
meramente biologica. Più volte il tutore ha ripetuto il concetto che, in ogni
caso, Eluana non avrebbe sopportato di sopravvivere in condizioni tali da dover
dipendere dall'altrui costante assistenza o tali da renderla un semplice
oggetto sottoposto all'altrui volontà, e ha sostenuto che lei stessa avrebbe in
varie occasioni manifestato tale idea. Il Sig. Englaro ha in conclusione
evidenziato che "sarebbe stato per lei inconcepibile che qualcun altro
potesse disporre della sua vita contro la sua volontà e le sue scelte" (?)
e ha indicato proprio nel rispetto di tale sentire l'iniziativa processuale da
lui intrapresa : "tutta la vicenda che ancora conduce al presente
procedimento nasce proprio anche dalla convinzione paterna e materna che Eluana
avesse diritto all'affermazione di questo suo modo di essere e di
pensare". Ciò premesso, deve segnalarsi che le dichiarazioni rese
nell'odierna udienza dal Sig. Englaro appaiono credibili anzitutto, come già
rilevato poc'anzi, per le modalità con cui sono state espresse, avendo potuto notare
questa Corte il suo atteggiamento pacato, ma fermo e preciso nel delineare la
figura di Eluana. Non è trapelata, in particolare, ad onta delle molteplici
sollecitazioni con cui si è cercato di approfondire le sue dichiarazioni,
alcuna tendenza a "mettere in bocca" ad Eluana parole del tutore, che
invece ha più volte voluto precisare che determinate frasi ed espressioni da
lui utilizzate per descrivere la personalità di Eluana erano proprio quelle che
aveva pronunciato quest'ultima. Un ulteriore e significativo elemento di
conforto in ordine alla credibilità di quanto dichiarato dal Sig. Englaro
deriva dalla già ricordata "convergente posizione" assunta dalla
curatrice speciale. Merita rimarcare, a tal proposito, che, secondo il senso
apparente della direttiva interpretativa della Suprema Corte, tale convergenza
di posizione gioca un ruolo rilevante non solo sul piano probatorio, ma, ancor
prima, sul piano della stessa intrinseca credibilità della ricostruzione della
volontà presunta dell'incapace offerta dal tutore, tale effetto derivando
appunto dal fatto che a quella sorta di "interpretazione autentica"
della volontà, dei desideri e della personalità di Eluana che si richiedeva
fornisse, e che ha in concreto fornito, il tutore, quale suo "fiduciario"
istituzionale, si è aggiunta, convergendo con essa, l' identica versione data
dalla curatrice speciale, nominata al fine di eliminare ogni possibile rischio
derivante da un eventuale conflitto d'interessi tra rappresentante e
rappresentata. Integrazione ? di valutazione e di volontà - che non può non
rivestire un rilevante significato ai fini decisori, data la funzione di
garanzia e di controllo che alla curatrice speciale è stata demandata, come
soggetto imparziale, proprio al fine di verificare in via di principio la
genuinità e trasparenza delle intenzioni e dei fini che possono aver mosso il
tutore, onde depurarli da ogni possibile rischio d' interesse egoistico.
Rischio peraltro che, nella specie, sembra quasi da doversi escludere in re
ipsa già sul piano puramente economico-materialistico-logistico, considerate le
modalità di cura di cui ha sempre fruito e ancora fruisce Eluana (pacificamente
risultando ricoverata presso una struttura ospedaliera esterna che non richiede
l'assistenza domiciliare continua dei familiari, e con costo integralmente a
carico del S.S.N.) e tenuto conto che, trattandosi di persona incontestatamente
nullatenente, non viene in gioco neppure alcun interesse ereditario dei
genitori (nei confronti dei quali, del resto, è difficile anche ipotizzare un
generico interesse a liberare eventualmente altri figli, specie rispetto al
futuro, dal "peso" di Eluana, visto che lei era, ed è rimasta, figlia
unica). La curatrice speciale ha inoltre pienamente confermato nei suoi
contenuti la genuinità ed attendibilità della ricostruzione effettuata dal
tutore, basandosi sulle indagini da lei stessa personalmente svolte, escludendo
espressamente che ? a suo giudizio - la suddetta scelta possa essere stata
condizionata da particolari interessi egoistici. Può essere utile rimarcare,
incidentalmente, che le dichiarazioni del tutore risultano avallate anche dalla
madre di Eluana, la Sig.ra Saturna Minuti, che ha sottoscritto due lettere
inviate ad Autorità istituzionali con cui entrambi i genitori di Eluana hanno
concordemente ricostruito la lunga vicenda umana e processuale della figlia e
descritto nei suoi tratti essenziali la sua personalità libera e la sua
convinzione di non poter vivere in uno stato di assoluta menomazione e
soggezione. Infine, rende anche credibile la genuinità del sentimento che ha
portato il tutore ad effettuare la sua scelta, una lettera ? acquisita in atti
e mai contestata - scritta da Eluana ai genitori in prossimità delle ultime
festività natalizie cadenti poco prima dell'incidente stradale in cui restò
coinvolta. In essa Eluana dichiarò l'intenzione di voler comunicare e
trasfondere al padre e alla madre tutta la fiducia e il grande affetto che
provava per loro, la sua riconoscenza per quello che essi erano come persone,
per come avevano sempre dialogato con lei, per come le erano stati sempre
vicini, per come l'avevano curata, educata e trattata, e per quello che erano
riusciti a fare di lei. Si tratta di espressioni che contribuiscono a rendere
recessivo il dubbio sulla possibilità che la scelta a difesa di Eluana, come
delineata dal tutore, possa essere stata inquinata o appannata da interessi o
fini secondi, piuttosto che essere stata dettata semplicemente da affetto e
rispetto. 4.2. I riscontri testimoniali. Valutazione finale e conseguenze
dell'esito istruttorio. Il dato probatorio più rilevante non può che restare
comunque, a parere di questa Corte, la conferma della ricostruzione effettuata
dal tutore così come emergente dalle dichiarazioni testimoniali rese da alcune
amiche di Eluana (Francesca Dall'Osso, Laura Portaluppi e Cristina Stucchi) sui
fatti indicati nei capitoli di prova che la curatrice speciale (e non il
tutore, si badi) ha potuto comporre e formulare dopo aver svolto lei stessa
indagini sul passato di Eluana. Reputa questa Corte che le testimoni abbiano
offerto un decisivo contributo conoscitivo, tanto più credibile in quanto tali
amiche hanno quasi tutte frequentato Eluana sin dall'infanzia (e dunque hanno
avuto modo di conoscerla profondamente) e non hanno riferito solo di singoli
episodi, ma hanno tratteggiato anch'esse una sorta di modello personologico di
Eluana. In ogni caso è proprio nel rapporto di amicizia fra coetanei, forse
ancor di più che nel rapporto con genitori o fratelli, che ciascuno esprime la maggior
parte delle proprie convinzioni, delle ansie, delle angosce, del suo vero modo
di essere. Da qui il valore inevitabilmente molto rilevante che assumono le
dichiarazioni di amici ed amiche (oltre che dei familiari), specie quando siano
passati molti anni dal momento in cui una persona ha avuto modo ? come nel caso
di Eluana - di esprimere se stessa, poiché solo l'immagine che si forma nella
memoria di chi è stato con essa in una relazione di maggiore intimità può
riuscire, almeno in parte, a sfuggire ai deleteri effetti del tempo e del
distacco. Questo senza poi considerare che, come già s'è rilevato prima, almeno
parte della valutazione sull'attendibilità delle prove testimoniali e sul loro
significato (sia sulla personalità indipendente, ribelle e irremovibile di
Eluana, sia sulla sua concezione di una vita degna solo se vissuta con pienezza
di facoltà motorie e psichiche) è stata già compiuta dalla Sezione
"Persone Minori e Famiglia" di questa Corte con il decreto del
15.11/16.12.2006, come rilevato anche dalla Suprema Corte. Ad ogni modo, in
relazione appunto a quella che è stata ? con espressione sintetica - la
"Weltanshauung" di Eluana, presentano considerevole interesse le
seguenti dichiarazioni estratte dalle complessive deposizioni testimoniali. Ha
riferito la teste Francesca Dall'Osso : "Eluana era molto vivace, sempre
allegra, con mille interessi (?). Le sarebbe piaciuto fare qualcosa che avesse
attinenza con i viaggi. Voleva fare una professione che le consentisse di
viaggiare . La sua indipendenza non le consentiva di essere inquadrata nelle
regole, ad esempio a scuola. Eluana dava un valore
molto profondo alla vita che però, secondo lei, doveva essere vissuta fino in
fondo. Non avrebbe mai accettato una vita con limitazioni sia di tipo fisico
che mentale (?). L'andare a scuola dalle suore era una
scelta forzata, perché era il solo liceo linguistico in zona (?). L'incidente
di Eluana è avvenuto quando la stessa aveva circa venti anni e quindi quasi un
anno dopo che aveva cambiato università, anzi pochi mesi dopo, perché
l'università è iniziata ad ottobre e l'incidente è avvenuto a gennaio. Eluana
aveva cambiato facoltà da giurisprudenza a lingue". Ha soggiunto la teste
Laura Portaluppi: "Eluana aveva il sogno di lavorare con me e andare in
giro per il mondo con il nostro lavoro, una attività di movimento e non certo
sedentaria. Eluana non era sportivissima, ma sempre in movimento e molto, molto
vivace". Infine, per la teste Cristina Stucchi: "Eluana era
vivacissima - non stava mai ferma - doveva sempre fare qualcosa - diventava
matta all' idea di stare un pomeriggio in casa - era lei che organizzava e
animava la compagnia degli amici". Si tratta di dichiarazioni in effetti
conformi alla descrizione di alcuni significativi tratti della personalità di
Eluana fatta dal Sig. Englaro e confermano senza dubbio lo spiccato spirito di
libertà e di indipendenza di Eluana, la sua insofferenza a qualunque
costrizione. La credibilità dei riferimenti alla voglia di essere libera ed
indipendente trae anche conforto dai contestuali riferimenti all'indole di
Eluana, descritta come "vivacissima", come una che "non stava
mai ferma", che non voleva "essere inquadrata nelle regole",
alla sua voglia di muoversi e viaggiare per il mondo. Particolarmente
importante è poi il significato che, nel giudizio di Eluana, come riferito
dalla prima teste, doveva attribuirsi alla vita: "Eluana dava un valore
molto profondo alla vita che però, secondo lei, doveva essere vissuta fino in
fondo" e senza limitazioni. Appare dunque sin da questi tratti una ragazza
che, prima nel suo intimo essere, e poi anche nelle sue convinzioni, era
espressione di un innato, genuino spirito di libertà e di indipendenza, che
amava muoversi di continuo, che voleva vivere intensamente. Il suo senso della vita,
poi, appare non meramente astratto o metafisico, ma concreto. Proprio il suo
grande amore per la vita esprimeva una condizione limitativa di senso : vita
(amata e da amare) era solo quella che poteva essere vissuta pienamente. Dunque
la valutazione già espressa dalla Sezione "Persone Minori e Famiglia"
di questa Corte nel decreto del 15.11/16.12.2006, con specifico riferimento al
fatto che il contenuto delle suddette testimonianze fosse e sia
"indicativo della personalità di Eluana, caratterizzata da un forte senso
di indipendenza, intollerante delle regole e degli schemi, amante della libertà
e della vita dinamica, molto ferma nelle sue convinzioni", appare, oltre
che conclusione valutativa ormai definitiva in quanto non specificamente
impugnata, anche e comunque frutto di un accertamento pienamente corrispondente
alle prove acquisite. Quanto, poi, al relazionarsi di Eluana con problematiche
specificamente attinenti alla vita e alla morte, e in particolare alla scelta
verso cui si sarebbe diretta la sua volontà in caso di assoggettamento a un
trattamento di sostegno alimentare forzato in una situazione di assoluta
perdita delle sue capacità di locomozione, percezione e cognizione, si è già
detto che il predetto decreto ha anche definitivamente riconosciuto che Eluana
ha più volte espresso l'idea che sarebbe stato meglio per lei morire subito
piuttosto che restare costretta ad un'indefinita sopravvivenza meramente
biologica. E in effetti, l'opzione del rifiuto alla prosecuzione del
trattamento espressa dal tutore, e confermata e condivisa dalla curatrice
speciale, trova in altre dichiarazioni delle amiche di Eluana assunte come
testimoni un'ulteriore precisa ed inequivoca conferma. La teste Dall'Osso ha su
questo aspetto riferito che: "Eluana mi ha parlato di Alessandro, un suo
amico, eravamo già all'università. Alessandro aveva avuto un incidente in moto
ed era in coma. Eluana era andato a trovarlo in ospedale ed era rimasta
sconvolta dalla situazione e mi aveva confidato che secondo lei era meglio se
fosse morto perché quella non poteva considerarsi vita. Non so quale sia stata
poi la evoluzione delle situazione di Alessandro. Eluana mi ha però ripetuto
più volte la frase che mi aveva riferito sul fatto che quella non era vita, sia
riferita ad Alessandro, sia riferita ad altre persone che avevano avuto vicende
analoghe. Mi ricordo in particolare due episodi. In particolare di Filippo, un
altro nostro amico che aveva avuto un incidente in macchina ed era morto sul
colpo. Era l'ultimo anno di liceo. Ricordo che Eluana mi aveva detto che
Filippo, nella sua disgrazia, era stato fortunato perché era morto sul colpo e
non era rimasto immobilizzato in coma, o comunque paralizzato o incosciente.
L'altro episodio si riferisce ad un racconto delle suore di Maria Ausiliatrice
presso le quali noi abbiamo frequentato il liceo. Il racconto si riferiva ad
una ragazza che viveva in un polmone d'acciaio e le suore parlavano del
coraggio di questa ragazza che, pur vivendo in queste condizioni, riusciva a
confortare gli altri e a godere della vita, pure essendo in quelle condizioni.
Io, Eluana ed altre compagne siamo rimaste molto impressionate e ci siamo
chieste come fosse possibile vivere in condizioni del genere (?)". Quanto
alla teste Laura Portaluppi, ella ha riferito che: "Quando Eluana ha perso
un anno all'università perché si era in precedenza iscritta a giurisprudenza,
si è trovata mia compagna di università al primo anno della facoltà di lingue.
In quegli anni abbiamo avuto alcuni amici che hanno avuto sinistri stradali,
tra cui Filippo e Stefano che sono deceduti sul colpo. In questo caso eravamo
rimaste colpite, ma non abbiamo fatto commenti. Quando però un suo amico (solo
di Eluana), Alessandro, detto Furio, era in coma in ospedale a seguito di un
sinistro, lei era andato a trovarlo ed era rimasta traumatizzata. Mi ha detto
che subito dopo era andata in chiesa ed aveva acceso una candela per chiedere
per lui la grazia di morire piuttosto che vivere così. Ciò mi aveva colpito
perché Eluana, accendendo la candela non aveva neppure pensato o accennato di
chiedere che Alessandro migliorasse e guarisse. Non aveva neppure pensato che
Alessandro potesse guarire o migliorare. Per molti anni sono andata a trovare
Eluana, soprattutto quando era degente a Sondrio. Mi aveva molto colpito il
fatto che ogni volta che doveva essere mossa bisognava usare un paranco, cioè
una imbracatura. Ho pensato che ciò non fosse dignitoso, soprattutto per
Eluana, che avrebbe spaccato il mondo e non avrebbe mai accettato una
situazione del genere". Infine, la teste Cristina Stucchi ha dichiarato:
"(?) eravamo molto amiche ed avevamo amici comuni. Filippo (Rota)
l'avevamo conosciuto entrambe, perché frequentava le elementari nella nostra
stessa scuola, ma in classi diverse. Era una domenica
mattina di dicembre 1988 ed eravamo andate a Messa con Filippo e ci eravamo
fermati sul piazzale della chiesa per concordare di passare il pomeriggio in
discoteca in Valsassina. Io poi non ero andata. Alla sera della domenica ho
appreso che Filippo era morto in un sinistro stradale. Ho visto Eluana il
lunedì mattina che era venuta a casa mia prima di andare a scuola
per commentare la vicenda di Filippo. Era scossa. Ricordo in particolare una
sua frase che mi aveva lasciata scossa: e cioè che era meglio che fosse morto
piuttosto che rimanere immobile in un ospedale in balia di altri attaccato a un
tubo - per cui era meglio morire. (?) Io quel lunedì avevo cercato di dirle che
per me la vita era importante, ma lei era ferma nella sua opinione. Eluana era
così. Non c'era verso di farle cambiare idea - era molto determinata nelle sue
convinzioni (?)". Alla luce di tali deposizioni testimoniali, è
indubitabile la correttezza dell'interpretazione prospettata dal tutore in
ordine alla scelta (orientata all'interruzione del trattamento di sostegno
vitale) che presumibilmente Eluana avrebbe fatto o farebbe nella tragica
condizione in cui versa, se avesse potuto o potesse esprimersi direttamente e
liberamente. In sostanza, risulta che Eluana dava un peso preminente sia alla
possibilità di muoversi liberamente ed autonomamente, sia di esprimere una
volontà cosciente interagendo con il mondo attraverso le sue facoltà
intellettive-percettive-cognitive. Tali facoltà, in sostanza, erano da lei
viste come i soli strumenti capaci di dare senso alla vita. Si tratta di una
concezione personale, ma certo non rara, e comunque non nuova, essendo anzi un
antico portato della stessa scienza medica : "E l'uomo deve sapere che
soltanto dal cervello derivano le gioie e i piaceri e la serenità e il riso e
lo scherzo, e le tristezze, i dolori, l'avvilimento e il pianto. E per merito
suo acquisiamo saggezza e conoscenza, e vediamo e sentiamo e giudichiamo e
impariamo cos'è giusto e cos'è sbagliato, cos' è dolce e cos' è amaro?"
(Ippocrate, "Sulla malattia sacra", 400 circa A.C.). Può ritenersi
dunque che, effettivamente, per Eluana sarebbe stato inconcepibile vivere senza
essere cosciente, senza essere capace di avere esperienze e contatti con gli
altri. Sarebbe davvero poco coerente con la realtà dei fatti non riconoscere
che le indicazioni testimoniali su questo punto sono di una tale chiarezza,
univocità, concordanza e ricchezza di dettagli da non poter dare adito a dubbi.
Non può quindi condividersi (né comunque ed evidentemente può conservare efficacia
alla stregua del pronunciamento della Suprema Corte) l'opinione manifestata a
questo specifico proposito dalla Sezione "Persone Minori e Famiglia"
di questa Corte nel decreto del 15 novembre/16 dicembre 2006, laddove ha
argomentato che l'esito testimoniale "non può tuttavia essere utilizzato
al fine di evincere una volontà sicura della stessa contraria alla prosecuzione
delle cure e dei trattamenti che attualmente la tengono in vita". Dopo
aver consentito l'immissione nel procedimento di tutto il materiale probatorio
che è stato fin qui nuovamente esaminato, e in particolare delle testimonianze
delle amiche di Eluana, che, per di più (come ha segnalato la Suprema Corte),
sono state anche giudicate attendibili (né sussisteva o sussiste alcun
apparente motivo per giudicarle diversamente), non si vede come potesse negarsi
poi a tale materiale probatorio, dopo la sua intervenuta acquisizione,
quell'inequivocabile rilevanza ai fini del decidere che la stessa Sezione
"Persone Minori e Famiglia" gli aveva del resto anticipatamente
riconosciuto già prima, perlomeno in senso astratto e potenziale, nel momento
in cui aveva disposto l'ammissione dei capitoli di prova testimoniale dedotti
dalla curatrice speciale e relativi proprio ai fatti che sono stati in seguito esattamente
confermati dalle amiche di Eluana. D'altronde, proprio tale conclusiva
valutazione negativa in ordine alla rilevanza del materiale probatorio
concretamente acquisito è stata l'oggetto specifico della sanzione cassatoria
della Suprema Corte, la quale, nel giudicarla incoerente (rispetto alla
premessa secondo cui il contenuto delle testimonianze era appunto
"indicativo della personalità di Eluana") ha rilevato che, per
privare di efficacia le suddette deposizioni testimoniali, non sarebbe bastato
neppure ritenere che le convinzioni espresse da Eluana, così come riferite
nelle dette deposizioni, fossero "inidonee a configurarsi come un
testamento di vita", poiché ciò che andava invece appurato era piuttosto
se esse "valessero comunque a delineare, unitamente alle altre risultanze
dell'istruttoria, la personalità di Eluana e il suo modo di concepire, prima di
cadere in stato di incoscienza, l'idea stessa di dignità della persona, alla
luce dei suoi valori di riferimento e dei convincimenti etici, religiosi,
culturali e filosofici che orientavano le sue determinazioni volitive". Da
ciò risulta chiaro che, nello strutturare ed enunciare il principio di diritto,
la Suprema Corte non ha ritenuto che fosse indispensabile la diretta
ricostruzione di una sorta di testamento biologico effettuale di Eluana,
contenente le sue precise dichiarazioni anticipate di trattamento (advance
directives), sia pure rese in modo non formale; ma che fosse necessario e
sufficiente piuttosto "accertare se la richiesta di interruzione del
trattamento formulata dal padre in veste di tutore riflettesse gli orientamenti
di vita della figlia". Dal che ulteriormente si deduce che gli
apprezzamenti contenuti nel precedente decreto di questa Corte in ordine alla
inconferenza/ininfluenza delle dichiarazioni di Eluana non potevano e non
possono considerarsi idonei a sminuire l'importanza delle dichiarazioni stesse,
perchè esse erano comunque idonei elementi informativi concorrenti a definire
in modo univoco il quadro personologico, l'identità, la
"Weltanshauung" di Eluana, come pure la stessa Sezione "Persone
Minori e Famiglia" aveva in premessa riconosciuto. Ma in realtà
dall'espletata istruttoria emerge non solo questo, come si è appena rilevato;
emerge anche qualcosa di più, proprio perché il diretto riferimento a frasi
dette e a commenti fatti in occasione di tragici incidenti capitati ad altri
amici in giovane età (ma anche ad altre persone note, come lo sciatore Leonardo
David di cui s'è detto), sono inequivocabili nell'indicare non solo che Eluana
non avrebbe voluto essere un mero soggetto passivo di un trattamento
finalizzato al mero sostegno artificiale per la sua sopravvivenza biologica, ma
anche le ragioni del "perché" non avrebbe ammesso tale possibilità :
in particolare perchè considerava radicalmente incompatibile con le sue
concezioni di vita uno stato patologico di totale incapacità motoria e di
assoluta deprivazione sensoriale (immobilità da tetraplegica e incoscienza da
lesioni cerebrali in cui poi è effettivamente caduta) che le impedisse
completamente di muoversi, di sentire e di pensare, passivamente restando come
un semplice "oggetto" in balìa dell'altrui volontà. Ecco allora che,
dinanzi alla sorte dell'amico Alessandro, caduto in coma, Eluana confida che
secondo lei sarebbe stato "meglio se fosse morto, perché quella non poteva
considerarsi vita" ; perché una vita, cioè, da passare sempre in un letto,
senza poter più pensare o sentire, "non era vita, sia riferita ad
Alessandro, sia riferita ad altre persone che avevano avuto vicende
analoghe". Tali considerazioni ? che palesemente escludono che Eluana
avrebbe potuto essere anche in minima parte propensa a subire un trattamento
medico purchessia in una situazione di totale deprivazione sensoriale come
quella definita di Stato Vegetativo Permanente, e che lei dunque potesse nella
sua concezione di vita considerare anche la terapia di alimentazione
artificiale e le altre modalità di trattamento del corpo cui ancora è
sottoposta come non lesive della sua dignità individuale (stante
"l'inaccettabilità per sé dell'idea di un corpo destinato, grazie a
terapie mediche, a sopravvivere alla mente", secondo l'incisiva sintesi
fatta dalla Suprema Corte) - emergono con coerenza nelle plurime occasioni,
riferite dalle amiche-testimoni, in cui Eluana ebbe modo di esprimere sempre lo
stesso concetto : che cioè non sarebbe stato possibile vivere
"immobilizzato in coma, o comunque paralizzato o incosciente" o nelle
condizioni di una ragazza messa in "un polmone d'acciaio"; e che
sarebbe stato molto meglio morire "sul colpo". Non potrebbe poi
essere più toccante, e densa di significato ai fini del decidere, la plastica e
vivida immagine di Eluana che accende un cero pregando per?la morte del suo
amico rimasto paralizzato a causa di un incidente stradale, senza aver nemmeno
ipotizzato che potesse essere preferibile per lui la diversa soluzione di
vivere in condizioni di assoluta menomazione. Infine, concorre a tratteggiare
l'inconciliabilità tra il carattere e le intime convinzioni di Eluana da un lato,
e uno stato di costrizione dovuta all'incapacità di sentire, pensare,
comunicare ed agire, dall'altro, anche il riferimento alla scena cui assiste
una delle sue amiche quando va a trovarla nella casa di cura ove Eluana è
ricoverata, quando viene colpita dal "fatto che ogni volta che doveva
essere mossa bisognava usare un paranco, cioè una imbracatura. Ho pensato che
ciò non fosse dignitoso, soprattutto per Eluana, che avrebbe spaccato il mondo
e non avrebbe mai accettato una situazione del genere". Vero è che si
tratta di una valutazione soggettiva dell'amica di Eluana, ma nel contesto
della ricostruzione di una volontà presunta non possono non avere spazio anche
gli apprezzamenti soggettivi di chi più da vicino ha conosciuto Eluana,
naturalmente se ed in quanto comunque correlabili a specifici fatti ed
esperienze, il che però è quanto accade appunto nel caso di specie. In tale
ordine d' idee assume dunque un non irrilevante valore espressivo,
indirettamente utile al fine di tratteggiare quello stato di assoluta
soggezione e costrizione che Eluana non avrebbe sopportato, per l'appunto
quell'immagine del corpo avvolto come un semplice oggetto in un'
"imbracatura" e sollevato da un "paranco" ogni volta in cui
occorre spostarlo, o lavarlo, o massaggiarlo, o altrimenti manipolarlo.
Difficile in effetti dubitare, alla luce del quadro personologico di Eluana fin
qui delineatosi in base alle prove assunte, che lei non avrebbe mai accettato ?
nemmeno per un breve periodo, e men che mai per sedici anni e più -, proprio
come ha pensato la sua amica, di restare inchiodata a tale condizione
costrittiva oggettivamente immutevole e senza speranza. Sembra dunque
ulteriormente confermata l' "interpretazione autentica" della
presunta volontà di Eluana datane dal tutore, laddove ha evidenziato che per
Eluana sarebbe stato inconcepibile subire non solo un trattamento invasivo
finalizzato a tenerla artificialmente in vita in condizioni di totale
soggezione all'altrui volontà, di necessità tali da implicare un' inevitabile
esposizione allo sguardo e alla manipolazione da parte di altri soggetti, ma
più in generale restare immobilizzata a letto come un "oggetto",
indefinitivamente privata della possibilità di vivere
pienamente la sua vita, stato per definizione incomponibile con la sua
concezione di dignità individuale, le condizioni di sopravvivenza meramente
biologica non potendo considerarsi "degne di lei", per come lei
stessa concepiva la dignità e una vita dignitosa. In tal senso emerge, di
conserva, come la scelta del tutore sia conforme anche al "best
interest" della malata incapace, così come da lei stessa inteso, nel
contesto di una concezione della vita talmente radicata - anche in ragione del
temperamento e del carattere - nei profili fin qui evidenziati, da apparire
nemmeno facilmente soggetta ad ipotetici ripensamenti che potessero renderla
inattuale solo per effetto del successivo trascorrere del tempo e delle
esperienze (tanto che l'amica Cristina Stucchi, pur cercando di convincere
Eluana a deflettere dall'idea che fosse "meglio morire piuttosto che
restare in balia di altri attaccato a un tubo" prospettandole che "la
vita era importante", non ha potuto fare altro che dare atto che "lei
era ferma nella sua opinione. Eluana era così. Non c'era verso di farle
cambiare idea - era molto determinata nelle sue convinzioni";
irremovibilità peraltro considerata già comprovata anche nel citato decreto del
15 novembre/16 dicembre 2006). Dinanzi a tale concezione, il fatto,
indubitabile, che nutrire e idratare i malati non autosufficienti e totalmente
incapaci sia un obbligo cogente per il medico ed un irrinunciabile dovere di
solidarietà sociale, perde evidentemente di rilievo, acquisendo prioritaria
importanza, invece, il fatto che Eluana, quando era ancora cosciente, aveva
manifestato una personalità, un modo e uno stile di vita, convincimenti e
desideri, chiaramente indicativi del fatto che non avrebbe voluto essere curata
per nulla nell'evenienza di uno stato di totale immobilità/incapacità
fisio-psichica (dunque nemmeno mediante quella terapia di sostegno-base
costituita dall'alimentazione/idratazione), preferendo che la si lasciasse
morire, ogni intervento esterno in grado di frapporsi alla naturale evoluzione
verso la cessazione di una vita meramente biologica, essendo da lei visto come
una violenza o una lesione degradante della sua dignità di persona. Né contro
tale evidenza - che nell'apprezzamento di fatto demandato in via esclusiva a
questa Corte appare indubitabile - potrebbe giocare alcun ruolo, anche solo
parzialmente confutativo, la circostanza che Eluana, secondo l'opinione
espressa dall'Ufficio del Pubblico Ministero nel suo parere conclusivo, avrebbe
avuto una "formazione religiosa" e una "impostazione conforme a
quella della religione cattolica". Anzitutto
perché poi lo stesso Pubblico Ministero ha correttamente riconosciuto che le
"informazioni raccolte attraverso le testimonianze non parrebbero essere
in antitesi con l'istanza del tutore"; ha cioè ammesso che il tutore ha
correttamente interpretato quelle che sarebbero state le determinazioni
volitive di Eluana nella situazione data, sì che ? a parte la conferma che su
tale conclusione sembra che in fin dei conti siano tutti d'accordo - non è
chiaro come la pura e semplice rilevazione del fatto che Eluana avesse un credo
religioso potrebbe contraddire un' interpretazione della sua volontà già
compiuta e ritenuta corretta alla stregua di tutti gli altri sopra considerati
elementi di giudizio. Ma poi anche perché, anche a voler dare il massimo
rilievo possibile a questo particolare aspetto (dell' "impostazione cattolica") concernente la sfera religiosa di Eluana,
pur al cospetto di un così fuggevole accenno fatto ad esso da parte del
Pubblico Ministero, ma com'è giusto comunque fare in un contesto decisorio
tanto grave, mancano comunque i necessari elementi, sia sul piano generale ed
astratto, che particolare e concreto, per considerarlo antinomico rispetto alla
personalità indipendente e alle convinzioni ed idee di Eluana sulla vita e
sulla dignità individuale. Così, deve segnalarsi anzitutto come non risulti
affatto chiarito, nel citato parere del P.M., sotto quale profilo la formazione
religiosa cattolica avrebbe potuto implicare per
Eluana una scelta contraria all'interruzione del trattamento di sostegno
alimentare artificiale. Ma una tale specificazione sarebbe stata tanto più
necessaria considerato che, come già rilevato prima, il giudizio che la Suprema
Corte ha richiesto di svolgere sulle convinzioni di Eluana, anche di carattere
religioso, non può che essere riferito alla sua specifica e concreta
individualità così come si era già formata ed espressa al momento in cui era
pienamente cosciente, e non certo basarsi in via meramente astratta su quelli
che potrebbero essere in via generale sulla problematica in oggetto i canoni e
le regole morali della Chiesa cattolica (peraltro
rimasti privi, nel fuggevole accenno fattone dal Pubblico Ministero, di
qualsivoglia precisazione contenutistica), che evidentemente ciascuno, anche se
genericamente qualificabile come "credente", o più specificamente
come "credente cattolico", è ben libero ? tanto più in uno Stato
laico che tutela la libertà di coscienza come valore preminente - di
condividere o meno, di applicare o meno nella concretezza della sua esperienza
di vita privata e individuale (è del resto evidente
che una professione di appartenenza ? più o meno formale o generica - ad una
certa confessione religiosa non implica affatto anche la inesorabilità di una
piena condivisione ed osservanza pratica, e in concreto, di tutte le relative
regole, anche morali). In ogni caso, alla luce del quadro personologico di
Eluana emerso in sede istruttoria, e dunque al cospetto della sua già rimarcata
indipendenza di giudizio e della sua insofferenza verso qualunque imposizione
esterna, anche di tipo religioso, sembra ragionevole escludere che, se anche
fosse stato comprovato un preciso ed univoco orientamento della Chiesa cattolica sul tema in oggetto (e con specifico riferimento,
comunque, all'epoca in cui Eluana era pienamente cosciente, e non all'epoca
attuale), esso ? ove in ipotesi consentaneo ad una prosecuzione del sostegno
vitale - avrebbe potuto costituire efficace controindicazione ad una
presumibile scelta di Eluana orientata al rifiuto di tale trattamento. In
concreto, infatti, e con particolare riguardo all' ipotizzata "formazione cattolica" di Eluana, il Sig. Englaro ha posto in
evidenza, e alcune dichiarazioni testimoniali hanno confermato, che la scelta
di Eluana di iscriversi ad una scuola media superiore
gestita da suore cattoliche fu resa inevitabile e "costretta" dalla
mancanza di un equivalente istituto scolastico pubblico, e ha soggiunto che
anzi proprio l'esperienza presso tale scuola le
procurò una reazione di insofferenza per quella che lei riteneva fosse un'
oggettiva impossibilità di dialogo e di confronto con il corpo docente. Il Sig.
Englaro ha poi evidenziato che, pur essendo vissuta nel formale rispetto
dell'istituzione religiosa, Eluana non è mai stata di fatto una cattolica praticante e che, al di là della sua intima
religiosità, è stata sempre critica verso qualunque richiesta istituzionale di
adesione a pratiche o ideologie che fosse basata sul puro e semplice principio
di autorità. Tale più specifico insieme di elementi informativi, dunque,
qualunque sia il grado di efficienza probatoria che gli si voglia riconoscere,
è comunque l'unico da cui emerga una qualche traccia un po' più chiara sulla
dimensione religiosa della personalità di Eluana, e si pone semmai esattamente
agli antipodi del dubbio che il suo intimo credo religioso potesse non
conciliarsi con una scelta orientata verso l'interruzione del trattamento di
sostegno artificiale. Non potrebbe esservi poi nulla di più esplicito nel
dimostrare il modo del tutto soggettivo e libero di interpretare il sentimento
religioso da parte di Eluana, di quella già ricordata ed icastica immagine
consegnata all'istruttoria soprattutto dalla sua amica Laura Portaluppi, in cui
Eluana accende sì un cero in chiesa, ma per chiedere come grazia non che il suo
amico, in coma a causa di un incidente stradale, possa continuare a vivere, ma
che invece possa morire. In tale circostanza si esprime indubbiamente un
profondo sentimento religioso, che nasce e si sublima, nel rapporto con
un'altra persona, nella più empatica pietà per la sua tragica condizione, e che
non rifugge nemmeno dalla speranza o dalla convinzione dell'esistenza di una
divinità trascendente che possa intervenire a risolvere dall'alto le tragedie
umane; ma si esprime al tempo stesso anche la convinzione di come sia intollerabile
e inconcepibile accettare la riduzione di sé a un corpo privo della possibilità
di muoversi, di pensare e di sentire, e in definitiva incapace ormai di vivere
una vita nel senso più umano e completo del concetto. Perchè, a ben vedere,
proprio il suddetto sentimento di pietà, che nell' occasione in cui Eluana
chiese per il suo amico la grazia della morte la indusse ad interpretare questa
come un bene, anziché come un male (ovvero, come dovrebbe o potrebbe dirsi
restando nella sfera terminologica della sentenza di cassazione con rinvio,
come il "best interest" per il suo amico nella condizione in cui
costui si era trovato), altro non pare che il sintomo rivelatore della
proiezione del sé di Eluana, del proprio modo di sentire e concepire la vita e
la morte, del proprio modo di immaginare quale sarebbe stata, anche e in primo
luogo per lei stessa, la soluzione migliore in quella data situazione : poter
morire, assecondando un esito "naturale", e non già consegnarsi al
lungo trascorrere di una vita solo organica ed apparente, senza più contatti
con il mondo esterno, e senza la possibilità di vivere coscientemente e
pienamente la propria esperienza di vita. Ebbene, il compito di questa Corte è
solo quello, per quanto ostico e ingrato, data la gravosa natura delle scelte
del tutore soggette in questa sede a controllo e autorizzazione, che è stato
segnato dalla pronuncia della Suprema Corte; ossia di controllare ? con logico
apprezzamento di fatto delle prove acquisite (insindacabile purchè congruamente
motivato) - la correttezza della determinazione volitiva del legale
rappresentante dell'incapace nella sua conformità alla presumibile scelta che,
nelle condizioni date, avrebbe fatto anche e proprio la rappresentata, di cui
il tutore si fa e deve farsi porta-"voce" : nulla di più e nulla di
meno. Le prove assunte, attendibili, univoche, efficaci e conferenti, e
definitivamente ritenute in buona parte già tali con l' accertamento di fatto
già espresso nel precedente decreto del 15 novembre/16 dicembre 2006,
unitamente alla condivisione della scelta del tutore fatta dalla curatrice
speciale (che ha peraltro svolto in modo apparentemente ineccepibile la sua
attività di controllo imparziale), tranquillizzano in ordine al fatto che la
scelta in questione non sia espressione del giudizio sulla qualità della vita
del rappresentante di Eluana, anziché di quest'ultima, e che non sia stata in
alcun modo condizionata da altro fine o interesse se non quello di rispettare
la sua volontà ed il suo modo di concepire dignità e vita. Per tutte le
precedenti considerazioni, in conclusione, ponderate anche alla luce di quella
"logica orizzontale compositiva della ragionevolezza" indicata dalla
Suprema Corte ? bilanciamento in cui non può non trovare spazio sia la valutazione
della straordinaria durata dello Stato Vegetativo Permanente (e quindi
Irreversibile) di Eluana, sia la, altrettanto straordinaria, tensione del suo
carattere verso la libertà, nonchè la inconciliabilità della sua concezione
sulla dignità della vita con la perdita totale ed irrecuperabile delle proprie
facoltà motorie e psichiche e con la sopravvivenza solo biologica del suo corpo
in uno stato di assoluta soggezione all'altrui volere, tutti fattori che
appaiono e che è ragionevole considerare nella specie prevalenti su una
necessità di tutela della vita biologica in sé e per sé considerata -,
l'istanza di autorizzazione all'interruzione del trattamento di sostegno vitale
artificiale, così come proposta dal tutore di Eluana Englaro e condivisa dalla
curatrice speciale, va inevitabilmente accolta, a tale decisione non potendo
sottrarsi i decidenti, per quanto non senza partecipata personale sofferenza.
5. Disposizioni accessorie cui attenersi in fase attuativa. Resta solo da
precisare, sebbene possa apparire ultroneo alla luce degli stessi accorgimenti
suggeriti dal tutore istante quanto alle modalità con cui attuare
l'interruzione del trattamento di sostegno vitale, ma accogliendosi un
esplicito richiamo della Suprema Corte a impartire qualche ulteriore disposizione
pratica e cautelativa, che, in accordo con il personale medico e paramedico che
attualmente assiste o verrà chiamato ad assistere Eluana, occorrerà fare in
modo che l'interruzione del trattamento di alimentazione e idratazione
artificiale con sondino naso-gastrico, la sospensione dell'erogazione di
presidi medici collaterali (antibiotici o antinfiammatori, ecc.) o di altre
procedure di assistenza strumentale, avvengano, in hospice o altro luogo di
ricovero confacente, ed eventualmente ? se ciò sia opportuno ed indicato in
fatto dalla miglior pratica della scienza medica ? con perdurante
somministrazione di quei soli presidi già attualmente utilizzati atti a
prevenire o eliminare reazioni neuromuscolari paradosse (come sedativi o
antiepilettici) e nel solo dosaggio funzionale a tale scopo, comunque con
modalità tali da garantire un adeguato e dignitoso accudimento accompagnatorio
della persona (ad es. anche con umidificazione frequente delle mucose,
somministrazione di sostanze idonee ad eliminare l'eventuale disagio da carenza
di liquidi, cura dell'igiene del corpo e dell'abbigliamento, ecc.) durante il
periodo in cui la sua vita si prolungherà dopo la sospensione del trattamento,
e in modo da rendere sempre possibili le visite, la presenza e l'assistenza,
almeno, dei suoi più stretti familiari. P (er) Q (uesti) M (otivi) La Corte
d'Appello di Milano - Prima Sezione Civile ? 1) accoglie il reclamo proposto
dal Sig. Beppino Englaro, quale tutore di Eluana Englaro, cui ha aderito anche
la curatrice speciale di quest'ultima, avv. Franca Alessio, e per l'effetto, in
riforma del decreto n. 727/2005 emesso dal Tribunale di Lecco in data 20
dicembre 2005 e depositato in data 2 febbraio 2006, accoglie l'istanza -
conformemente proposta da entrambi i legali rappresentati di Eluana Englaro -
di autorizzazione a disporre l'interruzione del trattamento di sostegno vitale
artificiale di quest'ultima, realizzato mediante alimentazione e idratazione
con sondino naso-gastrico; 2) rinvia per le altre disposizioni relative all'attuazione
in concreto di tale misura alle indicazioni di massima contenute nella parte
conclusiva (punto 5) della sopra estesa motivazione ; 3) manda la cancelleria
per le comunicazioni a tutte le parti del procedimento. Così deciso in Milano,
in data 25 giugno 2008 Il Consigliere relatore-estensore esteestensore Il
Presidente (Dott. Filippo Lamanna) (Dott. Giuseppe Patrone).
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( da "Stampaweb, La" del 22-07-2008)
Argomenti: Scuola
ROMA
Aumentano i 100 e lode alla Maturità e le ragazze sono sempre più brave dei
loro colleghi maschi, ma per la matematica è emergenza didattica. è quanto si evince
dai dati resi noti dal ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca. Negli
esami di stato di quest'anno infatti il 98% delle
donne ammesse all'esame si è diplomato, mentre tra i
ragazzi ammessi si è diplomato il 96,7%. I promossi sono il 59,4% degli
studenti, con giudizio sospeso il 26,9%, bocciati il
13,7%. Le promozioni sono aumentate del 10% rispetto allo scorso anno, "un
dato che potrebbe significare come il sistema del recupero dei debiti formativi
abbia innescato un meccanismo virtuoso che ha responsabilizzato gli studenti -
sottolinea il Miur in una nota -. Ma una valutazione finale potrà essere fatta
solo a settembre con i dati definitivi". Gli studenti della scuola
secondaria di secondo grado promossi quest'anno, sono
stati il 59,4% del totale; l'anno scorso, invece, gli studenti ammessi senza debito alla classe successiva erano il 49,8%. Un reale
confronto dei dati con l'anno scolastico 2006-2007, comunque, sarà possibile
solo a settembre, quando gli studenti con giudizio sospeso, che quest'anno sono
il 26,9% (quelli ammessi con debito erano il 36%),
saranno giudicati nella valutazione finale, dopo aver seguito i corsi di
recupero estivi. La materia in cui gli studenti di tutta Italia incontrano le
maggiori difficoltà è la matematica, anche tenendo conto che si tratta di una
tra le discipline più presenti nei diversi corsi di studi.Tra i diplomati di
quest'anno lo 0,9% ha preso la lode (lo scorso anno lo 0,7%), mentre il 6,6% ha
conseguito il diploma con 100, invece il 12,3% ha preso 60. Il 45,7% dei
ragazzi ammessi con giudizio sospeso all'anno scolastico successivo dovrà
dimostrare di aver superato l'insufficienza in questa disciplina. Da notare
che, rispetto all'anno scorso, in cui c'era il 43,1% degli studenti ammessi con
debito in matematica, c'è stato
un ulteriore aumento di 2,6 punti percentuali. Dopo la matematica la materia
più ostica per gli studenti italiani è la lingua straniera. Il 30,6% degli
studenti ammessi all'anno scolastico successivo con giudizio sospeso ha avuto
un debito formativo in lingua o in letteratura
straniera; seguono le altre discipline scientifiche (fisica, chimica, biologia
etc.) col 23,6%; infine l'italiano con il 14% (percentuale rimasta stabile
rispetto al 14,5% del 2007). Sono gli istituti tecnici quelli in cui ci sono
più alunni con giudizio sospeso (il 30% del totale), mentre nel 2007 gli alunni
degli istituti tecnici con debito alla fine dell'anno
erano il 38,9%. La scuola con meno studenti con giudizio sospeso è il liceo
classico (21,2% del totale), mentre nella stessa tipologia di scuola l'anno
scorso il 28,9% aveva riportato il debito. Tra i
ragazzi con giudizio sospeso, quelli che dovranno dimostrare di aver superato
una sola insufficienza sono il 39,3%, i ragazzi con debiti in due discipline,
invece, sono il 35,3%, mentre gli alunni con tre o più insufficienze sono il
25,4%. Per adesso, comunque, i ragazzi bocciati sono
il 13,7%, mentre i non ammessi alla classe successiva alla fine dell'anno
scolastico 2006-2007 erano il 14,2%. "Un dato invece rimane costante e
resistente ad ogni cambiamento - sottolinea il ministro Mariastella Gelmini -.
Le donne si confermano sempre più studiose degli uomini, un fatto che
costituisce ormai una realtà della scuola italiana. Negli esami di stato di quest'anno infatti il 98% delle donne ammesse all'esame si è diplomato, mentre tra i ragazzi ammessi si è
diplomato il 96,7%. L'anno scorso invece si diplomò il 98% delle studentesse e
il 96% degli studenti ammessi".
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( da "Sestopotere.com" del 22-07-2008)
Argomenti: Scuola
(22/7/2008 12:30) | (Sesto
Potere) - Roma - 22 luglio 2008 - “Dopo quasi 15 anni – ha dichiarato il
Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Mariastella Gelmini -
si ritorna a studiare d'estate per recuperare le insufficienze. Studiare a
luglio e agosto non è certo piacevole per gli studenti ma contribuisce a dare
un po' di serietà e credibilità alla valutazione degli studenti nella scuola
italiana. Si deve purtroppo prendere atto che la matematica costituisce, per la
scuola italiana, un'autentica emergenza didattica. Il problema accomuna gli
studenti dell'intera penisola, senza distinzione di sesso, tipologia di scuola
o dislocazione geografica. Forse è il momento di chiedersi se non siano
necessarie la ricerca e l'applicazione di nuove metodologie d'insegnamento.
Dovremo porci – conclude Gelmini - la stessa domanda anche riguardo allo studio
delle lingue straniere, la seconda più grave lacuna dei nostri ragazzi”.
Matematica La materia in cui gli studenti di tutta Italia incontrano le
maggiori difficoltà è, infatti, la matematica, anche tenendo conto che si
tratta di una tra le discipline più presenti nei diversi corsi di studi: il
45,7% dei ragazzi ammessi con giudizio sospeso all'anno scolastico successivo
dovrà dimostrare di aver superato l'insufficienza in questa disciplina. Da
notare che, rispetto all'anno scorso, in cui c'era il 43,1% degli studenti
ammessi con debito in matematica, c'è stato un ulteriore aumento di 2,6 punti percentuali. Altre
criticità Dopo la matematica la materia più ostica per gli studenti italiani è
la lingua straniera. Il 30,6% degli studenti ammessi all'anno scolastico
successivo con giudizio sospeso ha avuto un debito formativo
in lingua o in letteratura straniera; seguono le altre discipline scientifiche
(fisica, chimica, biologia etc.) col 23,6%; infine l'italiano con il 14%
(percentuale rimasta stabile rispetto al 14,5% del 2007). Aumento promossi agli scrutini Promossi: 59,4%; Giudizio sospeso:
26,9%, Non ammessi: 13,7% Aumentano i promossi
(confrontando il dato con quello relativo agli alunni ammessi senza debito lo scorso anno) alla classe successiva: è quanto
emerge dalle rilevazioni effettuate dal Ministero sugli
scrutini finali della scuola secondaria di secondo grado e sui risultati
relativi agli esami di Stato 2007-2008. Le promozioni sono aumentate del 10%
rispetto allo scorso anno, un dato che potrebbe significare come il sistema del
recupero dei debiti formativi abbia innescato un meccanismo virtuoso che ha
responsabilizzato gli studenti. Ma una valutazione finale potrà essere
fatta solo a settembre con i dati definitivi. Gli studenti della scuola
secondaria di secondo grado promossi quest'anno, sono
stati il 59,4% del totale; l'anno scorso, invece, gli studenti ammessi senza debito alla classe successiva erano il 49,8%. Un reale
confronto dei dati con l'anno scolastico 2006-2007, comunque, sarà possibile
solo a settembre, quando gli studenti con giudizio sospeso, che quest'anno sono
il 26,9% (quelli ammessi con debito erano il 36%),
saranno giudicati nella valutazione finale, dopo aver seguito i corsi di
recupero estivi. Sono gli istituti tecnici quelli in cui ci sono più alunni con
giudizio sospeso (il 30% del totale), mentre nel 2007 gli alunni degli istituti
tecnici con debito alla fine dell'anno erano il 38,9%.
La scuola con meno studenti con giudizio sospeso è il liceo classico (21,2% del
totale), mentre nella stessa tipologia di scuola l'anno scorso il 28,9% aveva
riportato il debito. Tra i ragazzi con giudizio
sospeso, quelli che dovranno dimostrare di aver superato una sola insufficienza
sono il 39,3%, i ragazzi con debiti in due discipline, invece, sono il 35,3%,
mentre gli alunni con tre o più insufficienze sono il 25,4%. Per adesso,
comunque, i ragazzi bocciati sono il 13,7%, mentre i
non ammessi alla classe successiva alla fine dell'anno scolastico 2006-2007
erano il 14,2%. Scuole con più promossi Le tipologie
di scuola in cui si sono avuti più successi sono il liceo classico, con il
73,2% dei promossi senza debito,
con un aumento di 7,9 punti percentuali rispetto all'anno precedente e il liceo
linguistico, anch'esso con il 73,2% (anche qui si è avuto un aumento dei promossi senza debito del 10,5%).
Segue il liceo scientifico con il 68,4% degli ammessi all'anno successivo, con
un 7,8% in più di promossi. Gli istituti
professionali, invece, si confermano una delle tipologie di scuola in cui ci
sono meno promossi; meno della metà dei frequentanti
(il 48,2%), infatti, è stato promosso senza debito. In ogni tipologia di scuola superiore, i passaggi più
critici risultano essere il primo ed il terzo anno. In queste due classi il
maggior numero di studenti non viene promosso. Friuli e Veneto le regioni con
più bocciati, la Calabria con più promossi
Per quanto riguarda la distribuzione geografica la maggiore concentrazione di
ragazzi promossi è in Calabria, a fronte del primato
delle bocciature di Veneto e Friuli-Venezia Giulia. Risultati esami di Stato
100 e lode: 0,9% 100: 6,6% 91-99: 9,2% 81-90: 15,5% 71-80: 24.8% 61-70: 30,6%
60: 12,3% Aumentano i 100 e lode all'esame di Stato.
Tra i diplomati di quest'anno lo 0,9% ha preso la lode (lo scorso anno lo
0,7%), mentre il 6,6% ha conseguito il diploma con 100, invece il 12,3% ha
preso 60. Anche quest'anno la maggior parte dei ragazzi che hanno preso 100 e lode
e 100 all'esame di Stato studia nel Meridione. I 100 e
i 100 e lode, inoltre, sono stati assegnati soprattutto ai ragazzi provenienti
dai licei classici e scientifici. Donne più brave degli uomini “Un dato invece
rimane costante e resistente ad ogni cambiamento” -aggiunge il Ministro Gelmini
- “le donne si confermano sempre più studiose degli uomini, un fatto che
costituisce ormai una realtà della scuola italiana. Negli esami di stato di quest'anno infatti il 98% delle donne ammesse all'esame si è diplomato, mentre tra i ragazzi ammessi si è
diplomato il 96,7%. L'anno scorso invece si diplomò il 98% delle studentesse e
il 96% degli studenti ammessi”. "Il Ministero retto dall'on. Gelmini ha
reso noti i dati relativi agli esami di Maturità e forse noi tutti abbiamo
finalmente capito la radice profonda delle intemerate del Ministro Bossi contro
i professori meridionali. Secondo i dati diffusi dalla Pubblica Istruzione,
infatti, i ragazzi del sud sono più bravi e più studiosi di quelli del nord.
Che dire? Potremmo proporre un programma di integrazione nelle classi
meridionali di quote di studenti settentrionali. Siamo sicuri che, dopo
l'embargo dei professori del sud dal nord, potrebbe rappresentare una misura
efficace". Lo afferma Pino Pisicchio dell'Italia dei Valori in risposta
alle parole del ministro Bossi sui professori meridionali. "Secondo i dati
del Ministero della Pubblica istruzione - continua Pisicchio - non solo
sarebbero concentrati nel sud del paese i 100 e i 110 e lode, ma il Veneto e il
Friuli conquisterebbero il poco gradevole primato delle bocciature. Alla
Calabria, invece, il primato delle promozioni".
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( da "Giornale di Brescia" del 23-07-2008)
Argomenti: Scuola
Edizione: 23/07/2008
testata: Giornale di Brescia sezione:INTERNO Il ministro dell'Istruzione
Gelmini, commenta i risultati quasi definitivi di scrutini ed esami di Stato:
"Matematica emergenza didattica" Scuola, "ita" e
"mate" bestie nere ROMA La matematica, ma anche le lingue straniere,
sono lo spauracchio degli studenti italiani, provocando una situazione di
"emergenza didattica nazionale", con il 45,7% ammessi con "debito". È quanto si evince dai risultati quasi definitivi
degli scrutini resi noti dal ministero Istruzione, Università e Ricerca, da cui
emerge un aumento (+10%) dei promossi. Ecco la
situazione settore per settore. La materia in cui gli studenti di tutta Italia
incontrano le maggiori difficoltà è, infatti, la matematica, anche tenendo
conto che si tratta di una tra le discipline più presenti nei diversi corsi di
studi: il 45,7% dei ragazzi ammessi con giudizio sospeso all'anno scolastico
successivo dovrà dimostrare di aver superato l'insufficienza in questa
disciplina. Da notare che - rileva Viale Trastevere - rispetto all'anno scorso,
in cui c'era il 43,1% degli studenti ammessi con debito
in matematica, c'è stato un ulteriore aumento di 2,6
punti percentuali. Dopo la matematica la materia più ostica per gli studenti
italiani è la lingua straniera. Il 30,6% degli studenti ammessi all'anno
scolastico successivo con giudizio sospeso ha avuto un debito
formativo in lingua o in letteratura straniera; seguono le altre
discipline scientifiche (fisica, chimica, biologia etc.) col 23,6%; infine
l'italiano con il 14% (percentuale rimasta stabile rispetto al 14,5% del 2007).
Sul fronte invece dell'esito finale, i promossi sono
il 59,4%; giudizio sospeso: 26,9%, bocciati: 13,7%
Aumentano i promossi (confrontando il dato con quello
relativo agli alunni ammessi senza debito lo scorso
anno) alla classe successiva: è quanto emerge dalle rilevazioni
effettuate dal Ministero sugli scrutini finali della scuola secondaria di secondo
grado e sui risultati relativi agli esami di Stato 2007-2008. Le promozioni
sono aumentate del 10% rispetto allo scorso anno, un "dato che potrebbe
significare come il sistema del recupero dei debiti formativi abbia innescato
un meccanismo virtuoso che ha responsabilizzato gli studenti. Ma una
valutazione finale potrà essere fatta solo a settembre con i dati
definitivi". Gli studenti della scuola secondaria di secondo grado promossi quest'anno sono stati il 59,4% del totale; l'anno
scorso, invece, gli studenti ammessi senza debito alla
classe successiva erano il 49,8%. Un reale confronto dei dati con l'anno
scolastico 2006-2007, comunque, sarà possibile solo a settembre, quando gli
studenti con giudizio sospeso, che quest'anno sono il 26,9% (quelli ammessi con
debito erano il 36%), saranno giudicati nella
valutazione finale, dopo aver seguito i corsi di recupero estivi. Sono gli
istituti tecnici quelli in cui ci sono più alunni con giudizio sospeso (il 30%
del totale), mentre nel 2007 gli alunni degli istituti tecnici con debito alla fine dell'anno erano il 38,9%. La scuola con
meno studenti con giudizio sospeso è il liceo classico (21,2% del totale),
mentre nella stessa tipologia di scuola l'anno scorso il 28,9% aveva riportato
il debito. "Dopo quasi quindici anni - commenta
il ministro dell'Istruzione Mariastella Gelmini - si ritorna a studiare
d'estate per recuperare le insufficienze. Studiare a luglio ed agosto non è
certo piacevole per gli studenti, ma contribuisce a dare un po' di serietà e
credibilità alla valutazione degli studenti nella scuola italiana. Si deve
purtroppo prendere atto - continua Gelmini - che la matematica costituisce, per
la scuola italiana, un'autentica emergenza didattica. Il problema accomuna gli
studenti dell'intera penisola, senza distinzione di sesso, tipologia di scuola
o dislocazione geografica. Forse è il momento di chiedersi se non siano
necessarie la ricerca e l'applicazione di nuove metodologie
d'insegnamento".
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( da "Repubblica, La" del 23-07-2008)
Argomenti: Scuola
Cronaca
Più promossi, ma la bestia nera è la matematica
Crisi nelle materie scientifiche: 69,3% dei sospesi. Nella maturità le donne
meglio dei maschi La seconda grave lacuna è la lingua straniera, con il 30,6 di
debiti. Il Sud supera il Nord MARINA CAVALLIERI ROMA - Aumentano i promossi, le ragazze
continuano ad essere le più brave ma nessuno, né a nord né a sud, vuole studiare
la matematica: teoremi, equazioni, ellissi e coseni si confermano in Italia
un'emergenza didattica. Con consueta puntualità il ministero dell'Istruzione ha
divulgato i risultati degli scrutini: 59,4 per cento i promossi;
13,7 per cento i bocciati e 26,9 per cento quelli con
"giudizio sospeso". Si definiscono così, oggi, i nuovi
"rimandati", categoria che sembrava spazzata via da una delle tante
riforme scolastiche e invece riesumata dopo 15 anni, nel tentativo estremo di risollevare
gli scarsi livelli di apprendimento degli studenti italiani. Nonostante i
bilanci negativi però qualcosa sta cambiando: rispetto l'anno passato le
promozioni sono aumentate del 10 per cento "un dato che potrebbe
significare come il sistema del recupero dei debiti formativi abbia innescato
un meccanismo virtuoso", scrive in una nota il ministro Mariastella
Gelmini. Rimane l'emergenza matematica. "Il problema accomuna gli studenti
dell'intera penisola - dice il ministro - Forse è il momento di chiedersi se
non siano necessarie la ricerca e l'applicazione di nuove metodologie
d'insegnamento. Dovremo porci la stessa domanda anche riguardo allo studio
delle lingue straniere, la seconda più grave lacuna dei nostri ragazzi".
Sono il 30,6 per cento gli studenti con debito in
inglese mentre arrivano al 45,7 per cento i ragazzi con insufficienza in
matematica, rispetto all'anno scorso c'è stato un
ulteriore aumento di 2,6 punti percentuali. Un'emergenza che investe anche i
professori. Infatti secondo l'"Osservatorio sulle graduatorie 2007"
tra gli aspiranti docenti iscritti nelle graduatorie dei precari ci sono troppi
pochi insegnanti di discipline matematico-scientifiche. Tra qualche anno le
cattedre di matematica, scienze o fisica rischiano di restare scoperte. I
numeri, almeno in questo caso, parlano chiaro. Quelli che aspirano ad entrare
in ruolo sono troppo pochi per garantire il ricambio. Ma non ci sono solo
emergenze nella scuola italiana. Spuntano nuove eccellenze, tra i banchi
discretamente ma con tenacia si sta facendo strada un drappello di bravissimi.
La maturità 2008 ha visto aumentare la quota dei
"secchioni", sono cresciuti i 100 e lode: tra i diplomati di
quest'anno lo 0,9 per cento ha preso la lode, mentre lo scorso anno era lo 0,7.
Il 6,6 per cento ha conseguito il diploma con 100, il 12,3 per cento ha preso
invece 60. Anche quest'anno la maggior parte dei ragazzi che ha ottenuto 100 e
lode e 100 all'esame di stato studia al Sud e il
meridione vanta anche un altro primato: la maggiore concentrazione di ragazzi promossi si trova in Calabria. Il record delle bocciature va
al ricco nord est con il Veneto e il Friuli Venezia Giulia. La scuola anche
quest'anno non smentisce il suo impianto classista: più promossi
ai liceo classico (73,2 per cento), meno negli istituti tecnici (48,2 per
cento). In ogni tipo di scuola superiore, i passaggi più critici, quelli in cui
si abbatte la scure della selezione, sono il primo ed il terzo anno. La scuola
conferma la vocazione femminile agli studi e registra un altro sorpasso rosa:
negli esami di stato il 98 per cento delle donne
ammesse all'esame si è diplomato, mentre tra i ragazzi
ammessi si è diplomato il 96,7. "Un dato rimane costante e resistente ad
ogni cambiamento: le donne si confermano sempre più studiose degli uomini, un
fatto che costituisce ormai una realtà della scuola italiana", ha
commentato con soddisfazione il ministro Gelmini.
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( da "Unita, L'" del 23-07-2008)
Argomenti: Scuola
Stai consultando
l'edizione del Debito di matematica per metà degli studenti Il ministero: per
il 46% difficoltà nelle materie scientifiche. Al secondo posto le lingue / Roma
ANCORA SCARSI in matematica e lingua straniera, ma tutto sommato più studiosi, forse anche grazie all'introduzione del recupero estivo dei
"debiti formativi" introdotto l'anno passato. È la fotografia degli
studenti italiani delle scuole superiori, secondo i risultati degli scrutini di
fine anno stilati nelle scorse settimane e degli esami di Stato fotografati dal
Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca. Secondo i dati del Miur,
infatti, la matematica è la materia nella quale gli studenti di tutta Italia
incontrano le maggiori difficoltà, anche tenendo conto che si tratta di una tra
le discipline più presenti nei diversi corsi di studi: il 45,7% dei ragazzi
ammessi con giudizio sospeso al prossimo anno scolastico dovrà dimostrare di
aver superato l'insufficienza in questa disciplina. In aumento, quindi,
rispetto al 2007, quando erano il 43,1%. Dopo la matematica la materia più
ostica per gli studenti italiani è la lingua straniera, per la quale ha avuto
un debito formativo il 30,6% degli studenti promossi. Seguono le altre discipline scientifiche (fisica,
chimica, biologia) con il 23,6%, infine l'italiano con il 14% (percentuale
rimasta stabile rispetto al 14,5% del 2007). "Dopo quasi 15 anni si
ritorna a studiare d'estate per recuperare le insufficienze", ha
dichiarato il ministro Mariastella Gelmini: "Studiare a luglio e agosto
non è certo piacevole per gli studenti ma contribuisce a dare un po' di serietà
e credibilità alla valutazione degli studenti nella scuola italiana. Si deve
purtroppo prendere atto che la matematica costituisce, per la scuola italiana,
un'autentica emergenza". Il problema accomuna gli studenti dell'intera
penisola, senza distinzione di sesso, tipologia di scuola o dislocazione
geografica. "Forse è il momento di chiedersi se non siano necessarie la
ricerca e l'applicazione di nuove metodologie d'insegnamento. Dovremo porci -
ha concluso Gelmini - la stessa domanda anche riguardo allo studio delle lingue
straniere, la seconda più grave lacuna dei nostri ragazzi".
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( da "Eco di Bergamo, L'" del 23-07-2008)
Argomenti: Scuola
Roma Sono di sesso
femminile e del Sud i titolari delle migliori performance agli ultimi esami di
Stato delle scuole superiori di secondo grado. Secondo i dati forniti dal
ministero dell'Istruzione, università e ricerca, infatti, la maggiore
concentrazione di studenti promossi è in Calabria,
mentre Veneto e Friuli-Venezia Giulia detengono il primato delle bocciature. Le
donne si confermano poi più in gamba e studiose degli uomini: "Negli esami
di Stato il 98% delle ragazze ammesse all'esame si è
diplomato, mentre tra i ragazzi ammessi si è diplomato il 96,7%. L'anno scorso
invece si diplomò il 98% delle studentesse e il 96% degli studenti
ammessi", ha spiegato il ministro Mariastella Gelmini, ricordando che
questo "è un dato che rimane costante e resistente a ogni cambiamento, un
fatto che costituisce ormai una realtà della scuola italiana". Secondo i
dati del ministero ? che oltre a quelli degli esami di maturità
comprendono anche i risultati degli scrutini di fine anno ? tra gli studenti delle
scuole superiori aumentano i promossi: quest'anno i
ragazzi che passeranno alla classe successiva sono infatti il 59,4% del totale,
mentre nel 2007 erano il 49,8%. "Il dato potrebbe significare come il
sistema del recupero dei debiti formativi abbia innescato un meccanismo
virtuoso che ha responsabilizzato gli studenti", spiega il ministero,
"ma una valutazione finale potrà essere fatta solo a settembre con i dati
definitivi". Diminuiscono d'altra parte i ragazzi con giudizio sospeso, che
quest'anno sono il 26,9% (l'anno scorso erano il 36%): di questi, quelli che
dovranno dimostrare di aver superato una sola insufficienza sono il 39,3%, i
ragazzi con debiti in due discipline, invece, sono il 35,3%, mentre gli alunni
con tre o più insufficienze sono il 25,4%. Il 45,7% degli studenti delle
superiori quest'anno deve azzerare entro settembre il debito
in matematica (il 2,6% in più rispetto al 2007), mentre il 30,6% dovrà superare
le lacune nella lingua straniera. Per il ministro Mariastella Gelmini, la matematica
"costituisce, per la scuola italiana, un'autentica emergenza didattica. Il
problema accomuna gli studenti dell'intera penisola, senza distinzione di
sesso, tipologia di scuola o dislocazione geografica". In ogni tipologia
di scuola superiore, i passaggi più critici risultano essere il primo ed il
terzo anno. In queste due classi il maggior numero di studenti non viene
promosso. Gli istituti in cui si sono avuti più successi sono i classici, con
il 73,2% dei promossi senza debito
(+7,9% dall'anno precedente) e i linguistici, anch'esso con il 73,2% (anche qui
si è avuto un aumento dei promossi senza debito del 10,5%); seguono gli scientifici con il 68,4%
degli ammessi all'anno successivo (7,8% in più di promossi). Gli istituti professionali, invece, si confermano una delle
tipologie di scuola in cui ci sono meno promossi: solo il
48,2%, infatti, è stato promosso senza debito. Agli esami di Stato, la
maggior parte degli studenti ha avuto un voto tra il 61 e il 70 (30,6%), quindi
tra l'81 ed il 90 (15,5%), tra il 71 e l'80 (24,8%), il 60 (12,3%), tra
91 e 99 (9,2%), il 100 (6,6%). In aumento i 100 e lode: nel 2007 lo conseguì il
0,7%, quest'anno il 0,9%.
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( da "Arena, L'" del 23-07-2008)
Argomenti: Scuola
SCUOLA. Ragazze
meglio dei maschi: promosso il 98% contro il 96,7% Più
bravi al Sud Il Nord-Est è in coda ROMA Sono di sesso femminile e del Sud gli
studenti italiani che hanno dimostrato le migliori performance agli ultimi
esami di maturità. Secondo i dati forniti dal Miur, il ministero dell'Istruzione,
università e ricerca, infatti, la maggiore concentrazione di ragazzi promossi è in Calabria, mentre Veneto e Friuli-Venezia Giulia
detengono il primato delle bocciature. Le donne si confermano poi più studiose
degli uomini: "Negli esami di Stato il 98% delle donne ammesse all'esame si è diplomato, mentre tra i ragazzi si è diplomato il
96,7%", ha spiegato il ministro Mariastella Gelmini, ricordando che questo
"è un dato che rimane costante e resistente ad ogni cambiamento,
costituendo ormai una realtà della scuola italiana". Secondo i dati del
Miur, tra gli studenti delle scuole superiori aumentano i promossi:
il 59,4%, mentre nel 2007 erano il 49,8%. "Il dato potrebbe significare
come il sistema del recupero dei debiti formativi abbia innescato un meccanismo
virtuoso che ha responsabilizzato gli studenti", spiega il ministero.
Diminuiscono d'altra parte i ragazzi con giudizio sospeso, che quest'anno sono
il 26,9% contro il 36% del 2007. I ragazzi bocciati
sono stati il 13,7% (nel 2007 erano il 14,2%). In ogni tipologia di scuola
superiore, i passaggi più critici risultano essere il primo ed il terzo anno.
Gli istituti in cui si sono avuti più successi sono i classici, con il 73,2%
dei promossi senza debito
(+7,9% dall'anno precedente) e i linguistici, anch'esso con il 73,2% (anche qui
si è avuto un aumento dei promossi senza debito del 10,5%); seguono gli scientifici con il 68,4% degli
ammessi all'anno successivo (7,8% in più di promossi).
Gli istituti professionali, invece, si confermano la scuola in cui ci sono meno
promossi: solo il 48,2%, infatti, è stato
promosso senza debito. Quanto alle materie più
critiche, "la matematica è una emergenza didattica nazionale", ha
detto il ministro Gelmini. "Il problema accomuna gli studenti dell'intera
penisola, senza distinzione di sesso, tipologia di scuola o dislocazione
geografica. Forse è il momento di chiedersi se non sia necessario trovare nuove
metodologie d'insegnamento. E dovremo porci la stessa domanda anche riguardo
allo studio delle lingue straniere".
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( da "Reuters Italia" del 23-07-2008)
Argomenti: Scuola
ROMA (Reuters) -
Quasi uno studente su due delle scuole superiori che deve rimettersi sui libri
d'estate per colmare un'insufficienza si cimenterà con la matematica. Lo ha
detto oggi il ministro dell'Istruzione Mariastella Gelmini, che ha reintrodotto
dopo 15 anni l'esame a settembre per recuperare il debito accumulato l'anno prima ed evitare la bocciatura.
"Si deve purtroppo prendere atto che la matematica costituisce, per la scuola
italiana, un'autentica emergenza didattica. Il problema accomuna gli studenti
dell'intera penisola, senza distinzione di sesso, tipologia di scuola o
dislocazione geografica", ha detto il ministro in una nota di riepilogo
degli scrutini delle scuole superiori e degli esami di stato.
Il 45,7% dei ragazzi ammessi con giudizio sospeso all'anno scolastico
successivo dovrà dimostrare di aver superato l'insufficienza in questa
disciplina. Rispetto all'anno scorso, c'è stato un
ulteriore aumento di 2,6 punti percentuali. Dopo la matematica la materia più
ostica per gli studenti italiani è la lingua straniera. Il 30,6% degli studenti
ammessi con giudizio sospeso ha avuto un debito formativo
in lingua o in letteratura straniera. Seguono le altre discipline scientifiche
(fisica, chimica, biologia etc.) col 23,6%; infine l'italiano con il 14%
(percentuale rimasta stabile rispetto al 14,5% del 2007). In compenso,
aumentano i promossi agli scrutini; il 59,4% contro il
49,8% dello scorso anno. Il dato, dice il ministro, "potrebbe significare
come il sistema del recupero dei debiti formativi abbia innescato un meccanismo
virtuoso che ha responsabilizzato gli studenti. Ma una valutazione finale potrà
essere fatta solo a settembre con i dati definitivi, quando
si deciderà la sorte del 26,9% degli studenti ammessi con debito (erano il 36% lo scorso anno). Friuli e Veneto sono le regioni
con più bocciati, la Calabria con più promossi.
AUMENTANO I MATURI CON 110 E LODE, PRIMATO AL SUD Quanto agli esami di stato, il ministero dice che sono aumentati i promossi con il massimo dei voti. Tra i diplomati di quest'anno lo
0,9% ha preso la lode (lo scorso anno lo 0,7%), mentre il 6,6% ha conseguito il
diploma con 100, invece il 12,3% ha preso 60. Continua.
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( da "Sole 24 Ore, Il" del 23-07-2008)
Argomenti: Scuola
Il Sole-24 Ore
sezione: NORME E TRIBUTI data: 2008-07-23 - pag: 28 autore: Scuola. Emergenza
didattica per la matematica Maturità, promosso il 97% dei candidati Emma Farnè
ROMA Alla maturità le ragazze continuano a fare meglio
dei colleghi maschi. Quest'anno il 98% delle candidate si sono diplomate,
contro il 96% dei ragazzi. La matematica resta ancora la materia meno amata:
tra gli studenti con giudizio sospeso a settembre, quasi uno su due trascorrerà
l'estate studiando questa disciplina. Secondo i dati diffusi dal Miur
(ministero dell'Istruzione, università e ricerca) sugli scrutini e gli esami di
Stato, anche nel 2008 le ragazze diplomate sono state più brillanti dei loro
compagni di classe: il dato conferma quello del 2007, mentre scende dello 0,7%
la quota degli studenti che hanno finito le scuole superiori. Buone anche le
prove degli studenti per l'anno scolastico da poco concluso. I promossi senza debiti (la maggior parte in Calabria) sono in aumento di
quasi il 10% rispetto all'anno scorso; un dato che, come spiega il ministero
dell'Istruzione, "potrebbe significare come il sistema del recupero dei
debiti formativi abbia innescato un meccanismo che ha responsabilizzato gli
studenti". In diminuzione i bocciati: sono
il 13,7% dei giovani e vivono per la maggior parte in Veneto e nel
Friuli-Venezia Giulia. In calo anche gli studenti che hanno la promozione in
sospeso fino a settembre, quando con un esame dovranno
recuperare le insufficienze per evitare la bocciatura. Si tratta del 26,9% dei
ragazzi delle scuole superiori, studenti che"tornano a studiare d'estate
", come ha sottolineato Mariastella Gelmini, ministro dell'Istruzione.
"Non è piacevole studiare a luglio e agosto –spiegail ministro –ma
contribuisce a dare un po' di serietà e credibilità alla valutazione degli
studenti nella scuola italiana". Tra le materie più problematiche, la
matematica è al primo posto: il 45,7% dei ragazzi rimandati a settembre dovrà
studiarla di nuovo. Questa materia è "per la scuola italiana un'autentica
emergenza didattica – ha detto Gelmini – e il problema accomuna gli studenti
dell'intera penisola, senza distinzione. Forse è il momento di chiedersi se non
siano necessari nuovi metodi di insegnamento". Mancano peraltro nuovi
insegnanti di matematica, come mostrano i dati dell'osservatorio sulle
graduatorie scolastiche 2007, che evidenziano una diminuzione degli aspiranti
professori in questa materia. "Una notizia un po' tragica: i numeri degli
iscritti alle facoltà di matematica sono sempre più piccoli – ha detto
Piergiorgio Odifreddi, ordinario di Logica matematica –. Serve davvero un
grande lavoro di divulgazione della cultura". Migliora invece l'italiano:
calano dello 0,5% gli studenti con debito formativo
nella lingua nazionale. Si fa invece fatica a parlarne altre: il 30,6% dei promossi "con riserva" ha un debito
in una lingua o letteratura straniera, "la seconda più grave lacuna dei
nostri ragazzi", ha spiegato il ministro Gelmini. Per quanto riguarda le
scuole, sono i licei classici quelli che registrano più successi, con il 73,2%
dei promossi senza debito.
Buono il risultato anche nei licei linguistici e scientifici, con
rispettivamente il 73,2% e il 68,4% di promossi. Meno
bene gli istituti professionali, "scuole che – sottolinea il ministero
dell'Istruzione – hanno meno promossi": quelli
che questa estate non dovranno studiare per recuperare il debito
sono meno della metà, il 48,2 per cento. Brilla invece il Sud per eccellenze
tra i diplomati. La maggior parte dei ragazzi che ha concluso le scuole
superiori con 100 (il 6,6% dei casi) o 100 e lode (0,9%, un dato in aumento)
viene dal meridione e ha frequentato il liceo classico o scientifico. Quasi un
ragazzo su tre (30,6%) ha preso un voto tra 61 e 70, mentre uno su quattro
(24,8%) tra 71 e 80. Ha
invece concluso le scuole con 60, il risultato minimo, il 12,3% dei ragazzi.
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( da "Quotidiano.net" del 23-07-2008)
Argomenti: Scuola
Bilancio di fine anno
per gli studenti italiani: la materia più ostica resta la matematica seguita
dalle lingue straniere e quelle scientifiche. In Friuli e Veneto il primato
delle bocciature
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matematica" Maturità, le più brave sono le ragazze Bilancio di fine anno
per gli studenti italiani: la materia più ostica resta la matematica seguita
dalle lingue straniere e quelle scientifiche. In Friuli e Veneto il primato
delle bocciature Roma, 22 luglio 2008 - Ancora scarsi in matematica e lingua
straniera, ma tutto sommato più studiosi, forse anche
grazie all'introduzione del recupero estivo dei 'debiti formativi' introdotto
l'anno passato. è la fotografia degli studenti italiani delle scuole superiori,
secondo i risultati degli scrutini di fine anno stilati nelle scorse settimane
e degli esami di Stato fotografati dal Ministero dell'Istruzione, Università e
Ricerca. Secondo i dati del Miur, infatti, la matematica è la materia
nella quale gli studenti di tutta Italia incontrano le maggiori difficoltà,
anche tenendo conto che si tratta di una tra le discipline più presenti nei
diversi corsi di studi: il 45,7% dei ragazzi ammessi con giudizio sospeso al
prossimo anno scolastico dovrà dimostrare di aver superato l'insufficienza in
questa disciplina. In aumento, quindi, rispetto al 2007, quando erano il 43,1%.
Dopo la matematica la materia più ostica per gli studenti italiani è la lingua
straniera, per la quale ha avuto un debito formativo
il 30,6% degli studenti promossi. Seguono le altre
discipline scientifiche (fisica, chimica, biologia) con il 23,6%, infine
l'italiano con il 14% (percentuale rimasta stabile rispetto al 14,5% del 2007).
"Dopo quasi 15 anni si ritorna a studiare d'estate per recuperare le
insufficienze", ha dichiarato il ministro Mariastella Gelmini: studiare a
luglio e agosto non è certo piacevole per gli studenti ma contribuisce a dare
un po' di serietà e credibilità alla valutazione degli studenti nella scuola
italiana. Si deve purtroppo prendere atto che la matematica costituisce, per la
scuola italiana, un'autentica emergenza didattica". "Il problema
accomuna gli studenti dell'intera penisola, senza distinzione di sesso,
tipologia di scuola o dislocazione geografica. Forse è il momento di chiedersi
se non siano necessarie la ricerca e l'applicazione di nuove metodologie
d'insegnamento. Dovremo porci - ha concluso Gelmini - la stessa domanda anche
riguardo allo studio delle lingue straniere, la seconda più grave lacuna dei
nostri ragazzi". MATURITà Sono di sesso femminile e del Sud gli studenti
italiani che hanno dimostrato le migliori performance agli ultimi esami di
Stato delle scuole superiori di secondo grado. Secondo i dati forniti dal
Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, infatti, la maggiore
concentrazione di ragazzi promossi è in Calabria,
mentre Veneto e Friuli-Venezia Giulia detengono il primato delle bocciature. Le
donne si confermano poi più in gamba e studiose degli uomini: "Negli esami
di Stato il 98% delle donne ammesse all'esame si è
diplomato, mentre tra i ragazzi ammessi si è diplomato il 96,7%. L'anno scorso
invece si diplomò il 98% delle studentesse e il 96% degli studenti
ammessi", ha spiegato il ministro Mariastella Gelmini, ricordando che
questo "è un dato che rimane costante e resistente ad ogni cambiamento, un
fatto che costituisce ormai una realtà della scuola italiana". Matematica,
materia 'ostica', è vero? Commenti Invia commento Segnala ad un amico Nessun
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( da "Virgilio Notizie" del 23-07-2008)
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PERSONALE In queste
condizioni ogni promessa governo è una falsa promessa postato fa da APCOM
ARTICOLI A TEMA Altri Roma, 23 lug. (Apcom) - La sinistra estrema si è oggi
ritrovata in piazza Montecitorio per protestare per difendere la scuola pubblica: il concetto è stato ribadito da Piergiorgio
Bergonzi, responsabile scuola del Pdci, durante il
sit-in organizzato dai precari della scuola contro i
tagli contenuti in finanziaria. "Sostenere i loro diritti - ha detto
Bergonzi al termine del sit-in - significa battersi per una scuola
statale migliore: i tagli previsti invece comprometterebbero la qualità della scuola pubblica. Mai nella storia della scuola
italiana si è verificata una riduzione così pesante al personale, in presenza
contemporaneamente della dichiarata intenzione di
finanziare le scuole private". Secondo il responsabile scuola del Pdci il governo farebbe ancora in tempo a tornare sui suoi
passi. "Il presupposto per garantire la stabilizzazione degli insegnanti
precari - sostiene Bergonzi - è la modifica del decreto legislativo 112 in discussione al Senato
e che oggi prevede il taglio di 100 mila insegnanti in tre anni. In
presenza di tale decreto, i precari saranno i primi ad essere colpiti. In
queste condizioni ogni promessa del governo è una falsa promessa".
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( da "Stampa, La" del 26-07-2008)
Argomenti: Scuola
SCUOLA.I DATI
Maturità ok, ma senza lode Le fatiche della Maturità hanno premiato i candidati
valdostani. Solo 22 su 681 ammessi (compresi i privatisti delle scuole serali)
non hanno superato la prova finale delle Superiori. A oltrepassare l'ostacolo è
stato il 96,7 per cento, dato solo di poco inferiore
(97,6) a quello registrato nel 2007. Per i valdostani, l'esame
di Stato è stato più lungo rispetto al resto d'Italia,
perché hanno affrontato anche la prova di francese. E' però mancata la
"perla" della lode. Nessuno dei 659 promossi
è riuscito a ottenerla. In 17 hanno però centrato il 100. Più numerosi quelli
che ce l'hanno fatta allo sprint. Sono 71 i candidati che non sono riusciti ad
andare oltre quota sessanta, che dopo la riforma è diventato punteggio minimo.
Il gruppo più numeroso è quello appena più alto, con punteggi tra sessantuno e
settanta. E' un raggruppamento che comprende 238 studenti. Salendo nel
punteggio, i numeri si assottigliano. In 177 hanno totalizzato tra settantuno e
ottanta, 104 tra ottantuno e novanta, 52 si sono fermati tra novantuno e
novantanove. "I risultati sono positivi - dice la sovrintendente agli
studi Patrizia Bongiovanni - in linea con gli anni scorsi. Anche
presidenti e componenti delle 21 commissioni di esame ci hanno
fatto sapere di essere stati contenti della preparazione di ragazze e
ragazzi". Per la prima volta, i risultati della Maturità sono stati
anonimi, senza i consueti tabelloni che erano a disposizione di tutti, diretti
interessati, parenti, amici, ma anche semplici curiosi. Sempre più
informazioni cadono sotto la scure della cosiddetta privacy. "I risultati
della prova di francese sono stati soddisfacenti" dice Bongiovanni. La
bestia nera per gli studenti rimane comunque la terza prova: i quiz
multidisciplinari. "E' sempre molto impegnativa" dice Bongiovanni.
Per rendersene conto, bastava osservare volti e sguardi all'uscita dalle
scuole. Per il futuro, gli studenti valdostani si devono attendere "una
rinnovata attenzione per le eccellenze", e arrendersi al fatto che i
debiti formativi dovranno essere saldati prima dell'inizio dell'anno scolastico
successivo, senza regali. Com'era emerso dall'incontro avuto a Roma
dall'assessore all'Istruzione e Cultura Laurent Viérin (accompagnato dalla
sovrintendente) con il ministro Maria Stella Gelmini.\.
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( da "Italia Oggi (Azienda Scuola)" del
29-07-2008)
Argomenti: Scuola
ItaliaOggi
ItaliaOggi - Azienda Scuola Numero 179, pag. 17 del 29/7/2008
Autore: Pagina a cura di Chiara D'Onofrio Visualizza la pagina in PDF
Ai corsi di recupero obbligatori uno studente su quattro. Le
materie scientifiche la bestia nera In matematica metà di rimandati Riparazione
per il 45,7% degli studenti delle superiori E pensare che un italiano illustre
come Leonardo da Vinci sosteneva "laddove non si può applicare una delle
scienze matematiche, non si può avere la certezza". E se è vero che il
genio di Leonardo non è ereditabile, i giovani italiani, però, pare che non
abbiano nulla, o quasi, dello spirito matematico del talento del rinascimento
italiano. A dimostrarlo sono i dati dei risultati, quasi definitivi, degli
scrutini finali dell'anno scolastico 2007-2008, resi noti dal ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Maristella Gelmini. Quasi uno
studente su due alle superiori ha un'insufficienza in matematica. In altri
termini il 45,7% dei ragazzi ammessi è stato ammesso
all'anno scolastico successivo con giudizio sospeso: dovranno recuperare entro
gli inizi di settembre, ovvero prima che riprendano le lezioni, pena la
bocciatura e la ripetizione dell'anno. Rispetto all'anno scorso i ragazzi che
dovranno recuperare in matematica sono aumentati di 2,6 punti percentuali. Il
ministro ha parlato di "una emergenza didattica nazionale per la
matematica, senza distinzione si sesso, tipologia di scuola o dislocazione
geografica". Il 27% a mare con i libri Promossi con giudizio sospeso il
26,9% degli studenti italiani che a settembre dovranno essere giudicati nella
valutazione finale. Altro che mare. Per molti studenti italiani sarà un'estate
sui libri per recuperare le insufficienze. Le altre pecche Ma gli studenti
italiani non brillano neanche in lingua straniera: il 30,6% di loro ha avuto un
debito formativo in lingua o letteratura straniera. A
seguire le altre discipline scientifiche (fisica, chimica, etc.). Da
sottolineare anche un 14% di ragazzi insufficienti in italiano. Aumentano,
però, i promossi senza debito
formativo: 10% in più rispetto all'anno scorso, quando non erano ancora
partiti i corsi di recupero obbligatori. I più bravi ai classici I più bravi
sono stati gli studenti del liceo classico e il liceo linguistico: 73,2% promossi senza debito (7,9% in più
rispetto all'anno scorso per il liceo classico e 10,5% in più per il liceo
linguistico). Subito dopo ci sono i ragazzi del liceo scientifico con il 68,4%
dei promossi. Gli istituti professionali, invece, si confermano una delle tipologie di scuola in cui ci sono meno promossi: mano della metà dei frequentanti (48,2%), infatti, è stato promosso senza debito formativo. Primato delle
bocciature per Veneto e Friuli-Venezia Giulia, mentre la Calabria brilla per
maggiore concentrazione di ragazzi promossi.
Eppure maturità brillante Eppure la maturità
è andate bene. Anzi. In sede di esame di stato,
risultano aumentati, anche se di poco, i diplomati con 100: lo 0,2% in più
rispetto all'anno scorso. Un dato che rimane costante, invece, conferma che le
ragazze sono più diligenti degli uomini, anche in sede di esame
finale.
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( da "Stampaweb, La" del 31-07-2008)
Argomenti: Scuola
ROMA Sono ancora in corso
i corsi di recupero per colmare i “debiti” in mole scuole ma qualche istituto
ha già concluso anche le verifiche post-recupero. La percentuale di bocciati tende a salire rispetto all'anno passato. è il
caso, tra gli altri, del liceo scientifico Kennedy di Roma,
dove i 156 studenti ammessi con "sospensione di giudizio" sono stati
chiamati a sostenere le verifiche in settimana, con il risultato di 145 "promossi" e 11 "bocciati". Un
effetto concreto della "stretta" voluta dall'ex ministro Giuseppe
Fioroni e portata avanti dall'attuale titolare di viale Trastevere,
Mariastella Gelmini, con una circolare che ha ribadito con forza la necessità
di recuperare i debiti formativi prima dell'avvio del nuovo anno scolastico.
Una scelta di serietà che ha provocato però anche reazioni negativi da parte di
alcuni genitori abituati a una consuetudine per cui i debiti si trascinavano di
anno in anno posticipando, di fatto, la resa dei conti. A livello nazionale,
secondo i dati forniti dal ministero, quest'anno si registra una percentuale di
promossi agli scrutini del 59,4%; 26,9% gli studenti
con giudizio sospeso (e quindi tenuti a seguire i corsi di recupero e la
successiva verifica) e 13,7% i bocciati. Sempre dai
dati ministeriali emerge che la percentuale più alta di alunni con giudizio
sospeso - il 30% - si riscontra negli istituti tecnici. Un risultato definitivo
sui promossi e bocciati per
quanto riguarda i debiti si avrà soltanto a ridosso dell'inizio del prossimo
anno scolastico.
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( da "Gazzettino, Il" del 31-07-2008)
Argomenti: Scuola
SCUOLA Il ministro: tutto
pronto per il ritorno del voto in condotta ROMA - È già sostanzialmente pronto
il disegno di legge con il quale il ministro dell'Istruzione, Mariastella
Gelmini, tra le altre cose, restituirà valore al voto in condotta ai fini del
giudizio complessivo sul rendimento degli studenti. Il provvedimento dovrebbe
essere presentato al consiglio dei ministri già venerdì prossimo. Nel ddl
verranno tracciate alcune linee generali per ripristinare nelle scuole serietà
e disciplina e arginare i tanti episodi di bullismo che la cronaca registra
ogni giorno. "Dopo aver spiegato in commissione quali sono i miei
orientamenti - ha detto il ministro - è ora di passare ai fatti
concreti".Sull'opportunità di ripescare il voto in condotta il ministro
non ha dubbi. "Il giudizio sui ragazzi - ha spiegato in più di una
occasione - deve contemplare certamente l'andamento nelle materie tradizionali
ma anche consentire agli insegnanti un giudizio sul comportamento. Continuiamo
a parlare di disagio giovanile, di bullismo, ma poi non diamo in mano strumenti
ai docenti per intervenire sull'ordine e la disciplina". È probabile che
per consentire che il voto in condotta venga reintrodotto già dal prossimo anno
scolastico, si ricorra, per la questione specifica, a un decreto legge.Ma non è
solo con il voto in condotta che il ministro intende intervenire. Nei giorni
scorsi la Gelmini, accogliendo una proposta lanciata da una giovane
parlamentare in commissione, ha sottolineato l'opportunità di far rimettere il
grembiule agli studenti: "Sono favorevole perché soprattutto nelle
elementari il grembiule può semplificare la vita alle mamme. Molti presidi
hanno accolto positivamente la proposta e credo sia importante come elemento di
uguaglianza. Se ci deve essere competizione deve esserci sui 'saperi' non certo
sui vestiti". E sempre nell'ottica di un maggior rigore potrebbero tornare
anche gli esami di riparazione, mantenendo però i corsi di recupero in modo da
non gravare sui bilanci familiari con il ricorso alle "ripetizioni"
private.Insomma, sarebbe comunque una versione "riveduta e corretta",
anche alla luce dei primi esiti dell'obbligo di recuperare
i debiti formativi prima dell'avvio del successivo anno scolastico. Mentre sono
ancora in corso in molte scuole i corsi organizzati per consentire ai ragazzi
di colmare le lacune mostrate durante l'anno, qualche istituto si è rimboccato
le maniche per tempo e ha già ultimato le verifiche post-recupero mostrando una
percentuale di bocciati ritoccata all'insù rispetto all'anno passato. Secondo i
dati forniti dal ministero, quest'anno si registra una percentuale di promossi agli scrutini del 59,4\%; 26,9\% gli studenti con
giudizio sospeso (e quindi tenuti a seguire i corsi di recupero e la successiva
verifica) e 13,7\% i bocciati. Sempre dai dati ministeriali
emerge che la percentuale più alta di alunni con giudizio sospeso - il 30\% -
si riscontra negli istituti tecnici. Un risultato definitivo sui promossi e bocciati per quanto
riguarda i debiti si avrà soltanto a ridosso dell'inizio del prossimo anno
scolastico.
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