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DOSSIER “RIFORMA ELETTORALE!”

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Report "Riforma elettorale"

3. Per fare funzionare al meglio i mercati gradualmente aperti alla concorrenza, le Autorit ( da "Unita, L'" del 02-03-2008)
Argomenti: Proposte di legge , Esempi esteri

Abstract: maggioranza di due terzi e tale quorum di consensi va richiesto anche per l'elezione parlamentare di organi indipendenti; vanno introdotti il referendum propositivo, nel caso in cui una proposta di legge di iniziativa popolare con un milione di firme sia ignorata dal Parlamento per un biennio, e norme rigorose contro tutti i conflitti di interesse e il cumulo di cariche pubbliche;

UE/ GB, VOTO PER POSTA: 88% VUOLE REFERENDUM SU TRATTATO LISBONA ( da "Virgilio Notizie" del 03-03-2008)
Argomenti: Proposte di legge

Abstract: Bel colpo per i promotori del referendum europeo sul Trattato di Lisbona in Gran Bretagna. A due giorni dalla votazione sulla questione in Camera dei Comuni, voti postali non ufficiali in dieci circoscrizioni elettorali hanno evidenziato che l'88 per cento dei cittadini è favorevole a un referendum, con un'affluenza sorprendentemente elevata.

Giudizio sull'ammissibilita' del ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. Referendum - Comitato promotore della richiesta - Titolarita' di un potere teso a gar ( da "Gazzetta Ufficiale.it(Corte Costituzionale)" del 03-03-2008)
Argomenti: Proposte di legge

Abstract: controverse della riforma elettorale del 2005", riscuotendo "un ampio quanto trasversale consenso", grazie alla sottoscrizione di ben 820.916 cittadini per le tre proposte di referendum; che, con ordinanza del 28 novembre 2007, l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha dichiarato conformi alle prescrizioni di legge le tre richieste di referendum popolare,


Articoli

3. Per fare funzionare al meglio i mercati gradualmente aperti alla concorrenza, le Autorit (sezione: Riforma elettorale)

( da "Unita, L'" del 02-03-2008)

Argomenti: Proposte di legge , Esempi esteri

Stai consultando l'edizione del 3. Per fare funzionare al meglio i mercati gradualmente aperti alla concorrenza, le Autorità di regolazione sono essenziali. Va quindi: a. realizzata la riforma e l'armonizzazione dei meccanismi di nomina dei vertici di tutte le Autorità indipendenti: proposta del Governo e parere vincolante delle commissioni parlamentari competenti; procedimento trasparente, preceduto dalla pubblicazione dei profili dei nominativi proposti dal governo (se non addirittura di call pubblico delle candidature) e audizioni parlamentari per ciascuno di essi. In definitiva, il deterrente migliore è il controllo sociale (o il suo timore); b. previsto che i componenti di ciascuna Autorità scadano in tempi diversi, come accade nel caso della Corte Costituzionale; c. introdotta e rafforzata l'attività di regolazione nei settori privi di Autorità (ad esempio, i trasporti), e previsto il coordinamento statale della regolazione dei servizi pubblici erogati da Regioni e Comuni: può provvedervi un'Autorità nazionale, espressione congiunta dello Stato, delle Regioni e dei Comuni. 4. Nel settore dei servizi bancari vanno conseguiti la riduzione dei costi dei servizi offerti, la trasparenza e la semplificazione dei contratti, la diffusione degli strumenti di pagamento elettronici, il miglioramento delle opportunità di finanziamento di famiglie e imprese, attraverso l'introduzione di forme di autoregolamentazione del settore e intese tra Governo, associazioni di rappresentanza e parti sociali interessate. b) Servizi pubblici di qualità, a prezzi più bassi La qualità e l'efficienza dei servizi pubblici rappresentano una variabile fondamentale per la qualità della vita di una collettività (anche ai fini della tutela effettiva degli strati più deboli della popolazione) e per la competitività del sistema economico. L'obiettivo è la garanzia universale dei servizi pubblici al massimo livello di qualità, al minimo costo di produzione e con la più ampia trasparenza dei meccanismi di determinazione delle tariffe. Per garantire la qualità e l'universalità di questi "servizi di interesse generale", il "pubblico" deve definire, a livello nazionale, gli standard minimi di qualità, associati a controlli rigorosi e a sanzioni incisive. Nei controlli sarà necessario coinvolgere a pieno titolo i cittadini-utenti, con forme sistematiche e trasparenti di raccolta dei reclami, delle segnalazioni, dei suggerimenti e con la garanzia del rimborso dei danni subiti a causa del mancato rispetto degli standard minimi. Un ulteriore fattore di modernizzazione dei servizi pubblici è costituito dall'aumento del grado di concorrenza nella loro erogazione. E' indispensabile che i cittadini/clienti (siano essi famiglie o imprese) possano godere dei vantaggi derivanti da un mercato nel quale più operatori competono tra loro sul prezzo e sulla qualità del servizio, al fine di aggiudicarsi la preferenza dei clienti: la possibilità di scegliere tra offerte diverse è quindi un presupposto indispensabile. Là dove questo non sia tecnicamente possibile (ad esempio nella gestione di reti), il fornitore del servizio, per un tempo predefinito (che consenta gli investimenti necessari, ma non pregiudichi la possibilità di nuovi, futuri fornitori) va individuato attraverso gare che siano aggiudicate sulla base del fondamentale criterio di incrementare i benefici per i cittadini/clienti, sia attraverso una diminuzione dei prezzi loro applicati, sia attraverso la previsione di investimenti che garantiscano la sicurezza del servizio e la diminuzione futura dei costi, incentivando l'efficienza del processo di fornitura. c) Professionisti in Società Anche per valorizzare le capacità dei giovani professionisti, che non dispongono (ancora) dei capitali necessari ad organizzare studi associati competitivi, è necessario consentire la costituzione di società di capitali, secondo gli ordinari modelli societari previsti dal libro V del Codice civile, aventi per oggetto esclusivo l'esercizio della professione o di più professioni (società multiprofessionali)(21). d) Valorizzare le Associazioni dei consumatori Per incidere sulle cause strutturali del carovita è necessario combinare lo strumento della concorrenza (già vigorosamente utilizzato dal Governo Prodi) con quello della regolazione, incentivando processi di razionalizzazione e ammodernamento delle infrastrutture logistiche essenziali. Dovrà essere valorizzata la voce delle associazioni "consumeristiche" in adeguate forme di coordinamento che ne superino l'attuale frammentazione. 10 SUD E MEDITERRANEO: puntare tutto sulle infrastrutture materiali e immateriali e sul miglioramento della qualità dei servizi pubblici Per far ripartire il Sud e renderlo una opportunità-Paese bisogna ricordare, innanzitutto, che dove sta bene un cittadino sta bene un'impresa. Ciò significa riduzione degli incentivi finanziari a vantaggio degli investimenti sul capitale sociale e, in particolare, significa dare rilevanza strategica agli obiettivi di servizio, finanziando con adeguate premialità target misurabili in campi come acqua, istruzione di base, servizi di cura per infanzia e anziani, così da restituire una cittadinanza piena agli individui attraverso l'acquisizione di diritti e mettere le basi per creare un contesto favorevole allo sviluppo economico. Lo stesso vale per il tema della sicurezza, sulla quale è giusto convogliare consistenti risorse della politica regionale, nazionale e comunitaria. Occorre una drastica revisione dei programmi, e un altrettanto drastico accentramento delle risorse su pochi obiettivi, quantificabili e controllabili. Il nostro obiettivo è quello di portare entro il 2013 la rete delle infrastrutture e dei servizi per i cittadini, le imprese e le istituzioni del Mezzogiorno a dimezzare il gap accumulato rispetto al Centro-Nord. Si tratta, in primo luogo, delle infrastrutture della mobilità: strade, ferrovie, porti, aeroporti e autostrade del mare. Almeno il 50% delle risorse comunitarie sarà impegnato su questi progetti. E poi, servizi pubblici essenziali, per i quali vanno stabiliti obiettivi-standard: dal servizio idrico all'ambiente, dall'energia alla scuola, dalla giustizia alle università. Per realizzare questa strategia - spendere i fondi comunitari sulle effettive priorità e spenderli con un sistema di valutazione e di premialità basato sulla qualità dei servizi e non più sulla velocità della spesa - è indispensabile rafforzare il ruolo di coordinamento e di indirizzo del Governo nazionale. Le Regioni del Mezzogiorno non devono essere lasciate sole, ma non devono neppure rifiutare un aiuto, sempre più necessario, per migliorare la qualità, la competenza e la verificabilità dei risultati dell'intervento pubblico, in aree e in contesti in cui le istituzioni e la legalità vanno protette e salvaguardate come il primo bene pubblico. 11 LA DEMOCRAZIA GOVERNANTE a) Valorizzare la sovranità popolare Le scelte di riforma devono essere condivise dalle principali forze politiche, per resistere alle possibili alternanze di governo(22). Per questo, ferme restando queste finalità, siamo disponibili alle più ampie convergenze sia rispetto ai mezzi più efficaci, sia alle procedure più condivise. La democrazia governante richiede anzitutto il pieno esercizio della sovranità popolare. E' inaccettabile ritenere gli elettori italiani, solo sul piano nazionale, dei minorenni incapaci di scelte chiare e dirette. Per questo, anche per rispondere tempestivamente e responsabilmente ai referendum elettorali, appare necessaria la scelta diretta di soli 470 deputati in collegi uninominali maggioritari a doppio turno. Un sistema di primarie regolate per legge garantirebbe apertura democratica nella scelta dei candidati; per i deputati che si presentano con lo stesso simbolo va previsto - in attuazione dell'art. 51 della Costituzione - il vincolo di presentare metà candidati uomini e metà donne. Quel sistema elettorale ben si presterebbe a stabilizzare un bipolarismo fondato su grandi partiti a vocazione maggioritaria, quale si va configurando già in questa elezione, a partire dalle scelte unilaterali fatte dal PD. Il PD è disponibile anche ad esaminare ipotesi di sistemi elettorali diversi, a condizione che possano corrispondere alla medesima finalità. Quanto alla forma di governo, si tratta di verificare quale tra i modelli delle grandi democrazie contemporanee possa incontrare il maggiore consenso. In ogni caso, qualora si convenisse di muoversi nel solco dell'attuale assetto parlamentare, il Presidente del Consiglio, nominato dal Capo dello Stato sulla base dei risultati della Camera, dovrebbe ricevere da solo la fiducia esclusivamente dalla Camera, dovrebbe poter richiedere al Capo dello Stato la revoca dei ministri; e i disegni di legge approvati dal Governo dovrebbero essere votati entro una data certa, comunque non oltre due mesi. La legge Finanziaria, finalmente ricondotta al suo contenuto proprio, sarebbe votata nel testo predisposto dalla Commissione Bilancio. Le leggi, tranne quelle costituzionali, di revisione costituzionale e quelle che ordinano i rapporti tra centro e periferia, dovrebbero - in caso di conflitto persistente - essere approvate dalla sola Camera. Un Governo di un Paese moderno, integrato in Europa e con forte articolazione periferica dei poteri, non ha bisogno di più di 12 Ministeri. L'Esecutivo nel suo complesso, compresi i Ministri, deve essere composto da non più di 60 persone, un numero più che ragionevole per assicurare efficienza interna e un rapporto costante col Parlamento. Questi limiti vanno inseriti in Costituzione, per evitare che possano essere aggirati con leggi ordinarie, come avvenuto in passato. Vanno, infine, eliminati i privilegi insiti nel trattamento previdenziale dei parlamentari, uniformando il metodo di calcolo dei vitalizi a quello previsto per la generalità dei lavoratori. Nella riforma dei sistemi elettorali, si deve prevedere il diritto di voto ai 16enni nelle elezioni amministrative, per spostare l'attenzione sui temi dei giovani. Il Senato rinnovato di 100 membri scelti dalle autonomie regionali e locali è la sede della collaborazione tra lo Stato e tali autonomie. L'opportuna revisione dell'elenco di materie del Titolo V con una clausola di supremazia, trasversale alle materie, per il livello federale, col consenso del Senato, consentirebbe di superare la conflittualità permanente. Il PD, riconoscendo le peculiari esigenze che trovano espressione nelle Regioni a statuto speciale, promuove la collaborazione e l'intesa dello Stato con le stesse. b) Un quadro di contrappesi e pluralismo di poteri La democrazia governante richiede seri contrappesi: una serie di scelte non devono essere effettuate dalla sola maggioranza di Governo. La regolarità delle elezioni di deputati e senatori deve essere decisa dalla Corte costituzionale; la Prima Parte della Costituzione deve essere revisionabile solo a maggioranza di due terzi e tale quorum di consensi va richiesto anche per l'elezione parlamentare di organi indipendenti; vanno introdotti il referendum propositivo, nel caso in cui una proposta di legge di iniziativa popolare con un milione di firme sia ignorata dal Parlamento per un biennio, e norme rigorose contro tutti i conflitti di interesse e il cumulo di cariche pubbliche; il quorum di partecipazione per la validità dei referendum va ricondotto alla metà più uno dei partecipanti politicamente attivi, quelli che hanno votato alle precedenti elezioni politiche; alla Camera va previsto un significativo Statuto dell'Opposizione, a cominciare dalle Commissioni parlamentari d'inchiesta, che devono essere decise su richiesta di un quarto dei deputati. c) Diritti e doveri più chiari, se le leggi sono poche e chiare Le leggi in vigore vanno rispettate ed attuate, anche attraverso la sistematica verifica parlamentare dei risultati raggiunti da ognuna di esse. Ma le leggi devono essere poche e chiare. Una o più commissioni tecniche ad hoc devono essere insediate nei primi due mesi di governo, con l'incarico di procedere alla redazione di testi unici di settore(23), da adottare successivamente per legge, con l'abrogazione esplicita di tutte le disposizioni contrastanti o superflue. Deve poi prendere avvio una vasta operazione di delegificazione, individuando per legge principi e criteri direttivi e rinviando discipline di dettaglio a fonti normative di rango secondario. I soggetti titolati ad emanare tali norme secondarie dovrebbero esercitare la propria potestà normativa entro un termine preciso, scaduto il quale si attiva una competenza surrogatoria. d) Contro le nomine clientelari Per ogni nomina(24), devono essere predeterminati e resi pubblici criteri di scelta fondati sulle competenze; attivate procedure di sollecitazione pubblica delle candidature; organizzate pubbliche audizioni dei candidati e, infine, pubblicati lo stato e gli esiti delle procedure di selezione. Il PD non può disporre per altri partiti. Ma per se stesso, sia attraverso il codice etico, sia attraverso norme statutarie relative ai comportamenti di suoi iscritti eletti nelle istituzioni, il PD stabilisce indicazioni rigorose sulla qualità delle nomine. La normativa introdotta nel 1990 sulla ineleggibilità e la sospensione degli eletti condannati per reati gravissimi, come quelli connessi alla mafia, alle varie forme di criminalità organizzata, corruzione, concussione e così via - oggi limitata a Regioni e Enti locali - va estesa senza indugio anche ai parlamentari. e) La risorsa degli italiani all'estero L'Italia può riconquistare una posizione di eccellenza nell'economia globale se utilizza pienamente una risorsa troppo a lungo trascurata: gli italiani residenti all'estero. 1. Informazione circolare - dall'Italia agli italiani all'estero e tra questi ultimi, e viceversa - sulla cultura italiana e le esperienze della nostra comunità all'estero, utilizzando anzitutto il servizio pubblico radio televisivo italiano, anche rimuovendo i programmi criptati. 2. Promozione della lingua e della cultura italiana, con la riforma - già promossa dai Parlamentari eletti all'estero - delle leggi e dei relativi Regolamenti. Essenziale, a questo scopo, la riforma dei Comites (Comitati degli Italiani all'Estero) e del CGIE (Consiglio Generale degli Italiani all'Estero). 3. Legge per il riacquisto della cittadinanza. 4. Riorganizzazione dei Consolati, utilizzando le professionalità degli italiani all'estero nei servizi consolari, nell'informazione, nelle attività di promozione della lingua, della cultura e del Made in Italy, e valorizzando le Associazioni a scopo non lucrativo degli italiani residenti all'estero, i servizi dei Patronati. 5. Diversa regolazione della imposizione fiscale e tariffaria (ICI, TARSU) sulle abitazioni di proprietà in Italia degli italiani residenti per quasi tutto l'anno all'estero e piena attuazione della Finanziaria 2008, in tema di assegno di solidarietà. 6. Valorizzazione delle eccellenze italiane nel mondo. Sostegno di scambi di esperienze e progetti tra Università italiane e straniere, con il coinvolgimento di professionalità italiane operanti all'estero. 12 OLTRE IL DUOPOLIO, LA TV DELL'ERA DIGITALE L'Italia deve poter entrare nell'era della TV digitale con più libertà, più concorrenza, più qualità. 1. Il superamento del duopolio è oggi reso possibile dall'aumento di capacità trasmissiva garantito dalla TV digitale. Per andare oltre il duopolio occorre correggere gli eccessi di concentrazione delle risorse economiche, accrescendo così il grado di pluralismo e di libertà del sistema. 2. Negli anni che ci separano dal passaggio al digitale (2012) ricondurremo il regime di assegnazione delle frequenze ai principi della normativa europea e della giurisprudenza della Corte costituzionale. I criteri di proporzionalità, non discriminazione, trasparenza e apertura a nuovi entranti che sono stati adottati per la transizione in Sardegna saranno alla base della transizione nazionale, nel rispetto delle direttive europee, delle sentenze della Corte Costituzionale e delle norme antitrust. 3. Subito, nuove regole per il governo della RAI. Una Fondazione titolare delle azioni, che ridefinisce la missione del servizio pubblico nell'epoca della multimedialità e delle multipiattaforme, nomina un amministratore unico del servizio pubblico responsabile della gestione. 4. I contenuti distribuiti dalle reti televisive attivano - per la loro produzione - un'importante filiera industriale, con punte di eccellenza artistica, culturale, tecnologica. Non sempre, però, i rapporti fra distribuzione e produzione sono equilibrati. Il regime duopolistico ha fortemente rafforzato la posizione contrattuale delle televisioni nei confronti dei produttori di contenuti. La nostra proposta è di destinare - come accade in altri Paesi del mondo - una quota del 2% dell'intero fatturato pubblicitario delle reti televisive al finanziamento di produzioni di qualità, che abbiano un valore culturale e artistico. Si tratta, in sostanza, di dar vita ad un Fondo, pari a circa 100 milioni di euro, da destinare al finanziamento di produzioni audiovisive, cinematografiche, teatrali e musicali.

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UE/ GB, VOTO PER POSTA: 88% VUOLE REFERENDUM SU TRATTATO LISBONA (sezione: Riforma elettorale)

( da "Virgilio Notizie" del 03-03-2008)

Argomenti: Proposte di legge

03-03-2008 09:30 Lo rivela il Guardian Roma, 3 mar. (Apcom) - Bel colpo per i promotori del referendum europeo sul Trattato di Lisbona in Gran Bretagna. A due giorni dalla votazione sulla questione in Camera dei Comuni, voti postali non ufficiali in dieci circoscrizioni elettorali hanno evidenziato che l'88 per cento dei cittadini è favorevole a un referendum, con un'affluenza sorprendentemente elevata. La consultazione, organizzata dalla campagna Iwar (I Want a Referendum) e dai Servizi per la Riforma elettorale, mette secondo il Guardian ulteriore pressione ai liberaldemocratici per sostenere il referendum. Circa un quarto del partito liberaldemocratico è favorevole a questa soluzione, ma i deputati della formazione politica hanno ricevuto la direttiva di astenersi perchè le procedure in Camera dei Comuni non contemplano la loro opzione privilegiata: un referendum con il quesito se la Gran Bretagna debba restare o meno un membro dell'Ue. La campagna Iwar ha espresso grande soddisfazione per questa alta affluenza nella consultazione postale.

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Giudizio sull'ammissibilita' del ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. Referendum - Comitato promotore della richiesta - Titolarita' di un potere teso a gar (sezione: Riforma elettorale)

( da "Gazzetta Ufficiale.it(Corte Costituzionale)" del 03-03-2008)

Argomenti: Proposte di legge

N. 38 ORDINANZA Giudizio sull'ammissibilita' del ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. Referendum - Comitato promotore della richiesta - Titolarita' di un potere teso a garantire che sia concretamente effettuata la competizione referendaria - Limiti - Esclusione della possibilita' di interferire sulla scelta governativa delle date di indizione e di svolgimento del referendum, nonche' della possibilita' di agire a tutela di un presunto interesse degli elettori alla sollecita celebrazione del referendum. - Deliberazione del Consiglio dei mini .......... LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, sorto a seguito della deliberazione del Consiglio dei ministri del 5 febbraio 2008 che ha fissato al 18 maggio 2008 la data di svolgimento dei referendum dichiarati ammissibili con sentenze della Corte costituzionale numeri 15, 16 e 17 del 2008, di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente e della automatica sospensione - determinata dall'art. 34, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo) - dei medesimi referendum, promosso con ricorso dei signori prof. Giovanni Guzzetta, prof. Mariotto Giovanni Battista Segni e on. dott. Natale Maria Alfonso D'Amico, nella qualita' di promotori e presentatori delle tre richieste di referendum popolare in questione, depositato in cancelleria il 19 febbraio 2008 ed iscritto al n. 3 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2008, fase di ammissibilita'. Udito nella Camera di consiglio del 20 febbraio 2008 il giudice relatore Alfonso Quaranta. Ritenuto che, con ricorso depositato presso la cancelleria della Corte costituzionale in data 19 febbraio 2008, i signori prof. Giovanni Guzzetta, prof. Mariotto Giovanni Battista Segni, on. dott. Natale Maria Alfonso D'Amico - in qualita' di promotori e presentatori di tre richieste di referendum popolare concernenti alcuni articoli del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modifiche (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati), e del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modifiche (Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica) - hanno promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della "Camera dei deputati, in persona del suo Presidente in carica", "del Senato della Repubblica, in persona del suo Presidente in carica", e "del Governo, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri"; che i ricorrenti hanno chiesto alla Corte costituzionale di volere "in via cautelare accordare i necessari provvedimenti d'urgenza per consentire lo svolgimento dei referendum il 18 maggio 2008 o comunque entro il 15 giugno 2008"; che hanno, inoltre, chiesto, nel merito, di dichiarare "che non spettava al Governo deliberare la data di svolgimento dei referendum prima dello scioglimento anticipato delle Camere con l'effetto di determinarne la sospensione", ed inoltre "che sussiste il diritto allo svolgimento delle operazioni di voto referendario, una volta compiuta la procedura di verifica della legittimita' e dell'ammissibilita' delle relative domande, entro termini ragionevoli, mantenendo ferma la data del 18 maggio 2008 ovvero entro il 15 giugno 2008", nonche', infine, di "annullare in conseguenza, in parte qua, la deliberazione del Consiglio dei ministri 5 febbraio 2008 con la quale e' stata decisa la data di svolgimento del referendum ovvero l'art. 34, secondo comma, della legge n. 352 del 1970, nella parte in cui prevede, in caso di scioglimento delle Camere, l'automatica sospensione dei referendum e la ripresa del decorso dei termini solo a partire dal 365 giorno dallo svolgimento delle elezioni"; che i ricorrenti rammentano, innanzitutto, i dubbi sollevati, sia in sede politica che in ambito dottrinario, in ordine alla legge 21 dicembre 2005, n. 270 (Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica), e sottolineano, inoltre, che i piu' incisivi mutamenti apportati alle leggi elettorali e al sistema politico centrale, negli ultimi venti anni, sono stati sempre approvati per via referendaria; che, cio' premesso, i ricorrenti evidenziano di avere avviato il procedimento previsto dalla legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo), per la raccolta delle firme su tre proposte di referendum popolare finalizzate "ad abrogare le parti piu' controverse della riforma elettorale del 2005", riscuotendo "un ampio quanto trasversale consenso", grazie alla sottoscrizione di ben 820.916 cittadini per le tre proposte di referendum; che, con ordinanza del 28 novembre 2007, l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha dichiarato conformi alle prescrizioni di legge le tre richieste di referendum popolare, e la Corte costituzionale, con le sentenze numeri 15, 16 e 17, depositate in data 30 gennaio 2008, ha dichiarato ammissibili le suddette richieste di referendum abrogativo; che, tuttavia, ancor prima che venissero pubblicate le menzionate sentenze di ammissibilita', iniziava la crisi di Governo, sfociata poi nelle dimissioni presentate dal Presidente del Consiglio dei ministri in data 24 gennaio 2008, apparendo immediatamente evidente il fortissimo rischio di uno slittamento della consultazione popolare sui referendum elettorali; che, difatti, ai sensi dell'art. 34, secondo e terzo comma, della legge n. 352 del 1970, "nel caso di anticipato scioglimento delle Camere o di una di esse, il referendum gia' indetto si intende automaticamente sospeso all'atto della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente della Repubblica di indizione dei comizi elettorali per la elezione delle nuove Camere o di una di esse", prevedendosi, inoltre, che i "termini del procedimento per il referendum riprendono a decorrere a datare dal 365 giorno successivo alla data della elezione"; che, cio' nondimeno, altrettanto forte - si sottolinea sempre nel ricorso - "e' apparso il rischio che l'anticipato ritorno alle urne per l'elezione di un nuovo Parlamento avvenisse con una legge elettorale che e' oggetto di un referendum popolare", tanto che il Presidente della Repubblica ha affidato al Presidente del Senato, in data 30 gennaio, un incarico volto a "verificare le possibilita' di consenso su una riforma della legge elettorale e di sostegno a un Governo funzionale all'approvazione di tale riforma e all'assunzione delle decisioni piu' urgenti"; che, proseguono i ricorrenti, fallito il tentativo di formazione di un nuovo Governo, "nell'arco di soli tre giorni hanno trovato conferma e si sono concretizzati i rischi sopra paventati", atteso che lunedi' 4 febbraio, rimesso dal Presidente del Senato della Repubblica il mandato conferitogli dal Capo dello Stato, "la mattina successiva (martedi' 5) il Consiglio dei ministri, pur consapevole che il referendum sarebbe potuto slittare per effetto dell'imminente scioglimento delle Camere, si riuniva per fissare al 18 maggio 2008 la data di svolgimento dei referendum e conseguentemente il Presidente della Repubblica indiceva il referendum per quella data"; che il giorno successivo, conclusosi il procedimento ex art. 88 della Costituzione, "lo stesso Presidente della Repubblica firmava il decreto di scioglimento delle Camere nonche' il decreto di convocazione dei comizi elettorali per lo svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica nei giorni 13 e 14 aprile 2008"; che si realizzavano, cosi', le condizioni di legge fissate dal sopra menzionato art. 34 della legge n. 352 del 1970 per la sospensione automatica del referendum, con l'effetto di far slittare il voto referendario di almeno un anno, con conseguente lesione - secondo i ricorrenti - del "diritto costituzionale dei cittadini a votare per il referendum sulla legge elettorale e quello dei sottoscrittori dell'iniziativa a provocare la consultazione popolare entro un termine ragionevole"; che avverso "il suddetto illegittimo slittamento" e' stato promosso il presente conflitto di attribuzione; che, cio' premesso in fatto, i ricorrenti evidenziano come nessun dubbio si possa configurare, anzitutto, in ordine alla propria legittimazione attiva, avendo la Corte costituzionale gia' "riconosciuto agli elettori, in numero non inferiore a 500.000, sottoscrittori della richiesta di referendum -- dei quali i promotori sono competenti a dichiarare la volonta' in sede di conflitto - la titolarita', nell'ambito della procedura referendaria, di una funzione costituzionalmente rilevante e garantita, in quanto essi attivano la sovranita' popolare nell'esercizio dei poteri referendari" (cosi' testualmente l'ordinanza n. 198 del 2005; sono citate, inoltre, le sentenze n. 502 del 2000, n. 49 del 1998 e n. 102 del 1997, oltre alle ordinanze n. 195 del 2003 e n. 131 del 1997); che, del pari, va riconosciuta - secondo i ricorrenti - "la legittimazione passiva tanto del Governo, in persona del Presidente del Consiglio, quanto del Parlamento, in persona dei Presidenti delle due Camere"; ed invero, il presente conflitto risulta promosso nei confronti dell'Esecutivo "in quanto lesiva delle attribuzioni costituzionali di cui si chiede in questa sede tutela e' la scelta del Governo di deliberare la data dello svolgimento del referendum prima dello scioglimento delle Camere cosi' da determinarne la sospensione"; che il conflitto, inoltre, investe anche il Parlamento "in considerazione del fatto che il contestato automatismo della sospensione e' fissato dall'art. 34, secondo comma, della legge n. 352 del 1970, per cui la lesione qui lamentata discende anche dall'esercizio del potere legislativo"; che, sul piano oggettivo, i ricorrenti evidenziano, poi, che le attribuzioni costituzionali delle quali chiedono tutela "riguardano il diritto allo svolgimento delle operazioni di voto referendario, una volta compiuta la procedura di verifica della legittimita' e della ammissibilita' delle relative domande, entro termini ragionevoli", termini da individuare in quelli intercorrenti "tra il 15 aprile e il 15 giugno dello stesso anno in cui e' avvenuta la dichiarazione di ammissibilita' del referendum pronunciata dalla Corte costituzionale, pena un sostanziale svuotamento della carica innovativa dello strumento referendario"; che il ricorso, pertanto, mira a "veder riconosciuto il diritto a votare per il referendum in data 18 maggio 2008 (e comunque entro il 15 giugno di questo anno)", diritto acquisito - sottolineano i ricorrenti - a seguito delle sentenze della Corte costituzionale numeri 15, 16 e 17 del 2008, nonche' della successiva indizione del referendum effettuata con d.P.R. 5 febbraio 2008; che i ricorrenti deducono, che, nel caso di specie, la "lamentata lesione del diritto a votare in termini ragionevoli" costituisce un "effetto della automatica sospensione del procedimento per il referendum, determinatasi, ai sensi dell'art. 34, secondo comma, della legge n. 352 del 1970"; che tale e', dunque, la novita' - si afferma sempre nel ricorso - della questione portata all'attenzione della Corte costituzionale, rispetto ai casi definiti con le ordinanze n. 198 del 2005 e n. 131 del 1997, nei quali i comitati promotori pretendevano di interferire "sulla scelta governativa, tra le molteplici legittime opzioni, della data all'interno del periodo prestabilito"; che nel presente caso, per contro, viene in questione - si sottolinea sempre nel ricorso - "il diritto a votare in termini ragionevoli (e comunque nel corrente anno) e la conseguente illegittimita' dello slittamento di almeno un anno (ma potenzialmente anche di due) del voto referendario"; che tale diritto risulterebbe, pertanto, leso "dal cattivo uso fatto dal Governo del potere di deliberare la data di svolgimento del referendum" e "dall'automatismo della sospensione del referendum indetto", che si determina ai sensi dell'art. 34, secondo comma, della legge n. 352 del 1970; che, tanto premesso, i ricorrenti - non senza rammentare che l'indizione del referendum abrogativo ex art. 87, sesto comma, Cost. e' "atto dovuto" quanto all'an , rimanendo invece caratterizzato da "una non indifferente discrezionalita' relativamente al quando" - sottolineano come, "in assenza di un obbligo costituzionale di immediata indizione ed in considerazione del principio del favor per il referendum, il cui svolgimento non tollera immotivate dilazioni", tale discrezionalita' del Governo sia "duplice"; che, "da un lato vi e' la discrezionalita' nella scelta della data all'interno del ristretto arco temporale previsto dalla legge" (tra il 15 aprile e il 15 giugno), scelta non altrimenti vincolata "salvo che sussistano oggettive situazioni di carattere eccezionale" idonee "a determinare una effettiva menomazione del diritto di voto referendario" (e' richiamata l'ordinanza n. 131 del 1997); che, dall'altro, "vi e' discrezionalita' nella scelta del momento in cui deliberare la data di fissazione, la quale deve essere esercitata nel rispetto del principio del favor del referendum e quindi in modo tale da permettere il suo sollecito svolgimento piuttosto che la sua sospensione"; che, nel caso di specie, secondo i ricorrenti, verrebbe in considerazione "esclusivamente il cattivo esercizio di questa seconda discrezionalita"; che, in particolare, male avrebbe fatto il Governo "ad indire il referendum qualche ora prima dello scioglimento delle Camere con l'effetto di concretizzare le condiciones legali necessarie per determinare la sospensione del relativo iter", ai sensi di quanto previsto dall'art. 34, secondo e terzo comma, della legge n. 352 del 1970; che, per contro, il Governo stesso "avrebbe dovuto piuttosto differire la decisione, in un'ottica di leale collaborazione fra poteri dello Stato", o "ad un momento successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto di convocazione dei comizi elettorali per le nuove Camere" (cosi' da consentire effettivamente che le votazioni per il referendum si svolgessero il 18 maggio 2008), ovvero "ad un momento successivo allo svolgimento delle elezioni politiche, in modo tale da assicurare lo svolgimento del referendum entro il 15 giugno 2008"; che, viceversa, il Governo ha escluso entrambe tali opzioni, le quali sarebbero state in grado di evitare la sospensione dello svolgimento della consultazione referendaria; che, difatti, certamente idonea a tale scopo sarebbe stata la prima soluzione (e' cioe' il differimento della decisione ad un momento successivo allo scioglimento delle Camere), non potendo certo ritenersi - a dire dei ricorrenti - che la sospensione prevista dall'art. 34 della legge n. 352 del 1970 possa riguardare "anche i referendum non ancora indetti"; che ad escludere, infatti, tale opzione ermeneutica - si sottolinea sempre nel ricorso - possono invocarsi il "chiarissimo ed insuperabile dato letterale", la "prassi applicativa" (analiticamente ricostruita dai ricorrenti) e una "lettura costituzionalmente orientata" del suddetto art. 34, da condurre alla stregua di quanto previsto dagli artt. 1, 2, 48 e 75 Cost.; che le menzionate norme costituzionali impongono, difatti, una "interpretazione restrittiva degli impedimenti allo svolgimento del referendum (tra cui la sospensione)" in ossequio al "principio del favore per l'esercizio dei diritti politici" connesso all'art. 2 Cost. e discendente anche dai principi comuni (sono richiamate le sentenze n. 277 del 1990 e n. 23 del 1979 e l'ordinanza n. 321 del 2001); che, d'altra parte, altrettanto idonea ad evitare la sospensione del referendum - sottolineano sempre i ricorrenti - sarebbe stata l'ulteriore opzione a disposizione del Governo, consistente nell'indire i referendum "in un momento successivo alle elezioni politiche, secondo modalita' che avrebbero ben potuto garantirne lo svolgimento entro il 15 giugno 2008" e dunque nel rispetto del termine di cui alla legge n. 352 del 1970; che una scelta siffatta, oltre che conforme al "quadro normativo costituzionale e ordinario richiamato", nel quale "non e' possibile ravvisare traccia alcuna di un obbligo di immediata indizione dei referendum dichiarati ammissibili dalla Corte costituzionale", sarebbe stata, oltretutto, in linea con "la prassi seguita in occasione delle numerose consultazioni referendarie che hanno caratterizzato la storia costituzionale repubblicana"; che, cio' premesso quanto alla decisione del Governo di indire i referendum alla data del 18 maggio 2008, i ricorrenti ribadiscono, altresi', che "la lesione della attribuzione costituzionale di cui si chiede in questa sede tutela" deriva anche, direttamente, dalla previsione dell'art. 34, secondo comma, della legge n. 352 del 1970, e cio' "in virtu' dell'automatismo della sospensione prevista dalla suddetta disposizione"; che ne deriva, pertanto, la necessita' di affrontare - si sottolinea sempre nel ricorso - "la questione relativa all'ammissibilita' di un conflitto, come quello qui sollevato, che sorge a seguito di atti legislativi"; che i ricorrenti - pur consapevoli "dell'orientamento restrittivo che ha assunto al riguardo la giurisprudenza costituzionale" - si dicono, tuttavia, convinti "che nel caso di specie venga soddisfatta quella condizione di residualita' che rende ammissibile il conflitto"; che escluso, infatti, che l'ammissibilita' possa essere "negata sulla sola base della natura legislativa degli atti ai quali venga riferita la lesione delle attribuzioni costituzionali del ricorrente" (e' richiamata la sentenza n. 457 del 1999), si sottolinea come tale esito processuale sia stato limitato dalla giurisprudenza costituzionale ai soli casi in cui "la legge, dalla quale, in ipotesi, deriva la lesione delle competenze, sia denunciabile dal soggetto interessato nel giudizio incidentale" (e' citata la sentenza n. 221 del 2002); che i ricorrenti - richiamate, inoltre, le sentenze n. 284 del 2005 e n. 343 del 2003, che hanno ribadito tali principi - sottolineano che il caso di specie configurerebbe "proprio una ipotesi nella quale non sussiste neanche in astratto la possibilita' di un giudizio che consenta di sollevare la questione in via incidentale"; che, invero, oggetto del conflitto "e' l'automatismo della sospensione del referendum" che si determina in ragione di quanto previsto dall'art. 34, secondo comma, della legge n. 352 del 1970 e che si atteggia "come effetto ineludibile" tanto dell'anticipato scioglimento delle Camere, quanto della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente della Repubblica di indizione dei comizi elettorali per la elezione delle nuove Camere; che ne consegue, quindi, che, in mancanza "di un formale atto di sospensione impugnabile innanzi alla competente autorita' giudiziaria, non e' neanche astrattamente immaginabile un giudizio a quo nel quale poter sollevare la questione di legittimita' costituzionale della legge, sicche' l'unico strumento per poter tutelare le attribuzioni costituzionali lese dall'automatismo della sospensione e' rappresentato dal conflitto di attribuzione contro la legge"; che quanto, infine, alla sussistenza della lesione delle competenze costituzionalmente garantite ai promotori del referendum, in violazione degli artt. 1, 48 e 75 Cost., i ricorrenti rilevano come il suddetto art. 34, secondo comma, della legge n. 352 del 1970 detti una duplice previsione "contraddistinta da un pregiudiziale e ingiustificato sfavore per l'esercizio del referendum abrogativo"; che, infatti, la "presunta volonta' di porre "al riparo" il Parlamento appena eletto dagli effetti derivanti dallo svolgimento di un referendum immediatamente successivo alle elezioni troverebbe giustificazione solo in una concezione di rigida e astorica separazione fra i circuiti della democrazia rappresentativa e i circuiti della democrazia diretta"; che siffatta ratio , inoltre, non appare in linea con il disposto dell'art. 1 Cost., il quale, "nell'attribuire sovranita' al popolo "che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione", impone al legislatore ordinario di adottare soluzioni organizzative e procedurali che non sacrifichino l'un circuito della democrazia (quello diretto, previsto dall'art. 75 Cost.) all'altro (quello rappresentativo, previsto dagli artt. 55-70 Cost.)"; che, inoltre, ove anche "si volesse ritenere che tale ratio di separazione e contrapposizione fosse ancora giustificabile in una prima fase di attuazione dell'art. 75" Cost., la successiva prassi costituzionale - si sottolinea sempre nel ricorso, richiamando anche le deroghe espresse al disposto del citato art. 34 che il legislatore, per talune consultazioni referendarie, ha inteso introdurre (art. 1 della legge 7 agosto 1987, n. 332, che reca "Deroghe alla legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di referendum") - avrebbe dimostrato come detta ratio "sia divenuta nel tempo palesemente irragionevole, alla luce degli esiti fortemente dilatori a cui puo' condurre"; che, d'altra parte, neppure appare senza significato - proseguono i ricorrenti - la circostanza che "un principio di non sovrapposizione tra consultazioni referendarie e consultazioni politiche" sia "del tutto assente con riferimento al referendum costituzionale, referendum che, con tutta evidenza, incide in profondita' sul rapporto di rappresentanza politica e piu' in generale sulla forma di governo"; che, del pari, non irrilevante - osservano conclusivamente i ricorrenti - appare la circostanza che la legge n. 352 del 1970 "ha gia' evidenziato carenze importanti anche sotto altri profili", costringendo la Corte costituzionale "a pronunciarsi con sentenza additiva sulla portata di alcune disposizioni (e' il caso dell'art. 39, che formo' oggetto della nota sentenza n. 68 del 1978)"; che, tutto cio' premesso, i ricorrenti hanno rassegnato le conclusioni gia' sopra illustrate. Considerato che, in questa fase, la Corte e' chiamata, a norma dell'articolo 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, a delibare esclusivamente se il ricorso sia ammissibile, valutando, senza contraddittorio tra le parti, se sussistano i requisiti soggettivo e oggettivo di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato; che, sotto il profilo soggettivo, la giurisprudenza di questa Corte e' costante nel ritenere che va riconosciuto agli elettori, in numero non inferiore a 500.000, sottoscrittori della richiesta di referendum - dei quali i promotori sono competenti a dichiarare la volonta' in sede di conflitto - la titolarita', nell'ambito della procedura referendaria, di una funzione costituzionalmente rilevante e garantita, in quanto essi attivano la sovranita' popolare nell'esercizio dei poteri referendari (vedi, ex multis , ordinanze n. 198 del 2005 e n. 137 del 2000); che, ancora sotto il profilo soggettivo, il conflitto, secondo la prospettazione effettuata nel ricorso, e' proponibile sia nei confronti del Governo, sia nei confronti del Parlamento; che, in relazione al requisito oggettivo, occorre verificare se la controversia instaurata attenga alla salvaguardia di una sfera di attribuzioni del comitato promotore che tragga origine da norme costituzionali; che, nella specie, i ricorrenti assumono che le suddette attribuzioni sarebbero state lese: in primo luogo, dal cattivo uso fatto dal Governo del potere di fissare la data di svolgimento della consultazione referendaria; in secondo luogo, dall'automatismo della sospensione del referendum gia' indetto previsto dal secondo comma dell'art. 34 della legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa legislativa del popolo); che, secondo l'assunto dei ricorrenti, il Governo, in assenza di un obbligo costituzionale di immediata indizione, avrebbe esercitato in maniera non corretta la discrezionalita' nella scelta del momento in cui deliberare la data di fissazione delle operazioni elettorali referendarie, con cio' determinando una violazione del diritto degli elettori a partecipare, in tempi ragionevoli, alla consultazione stessa; che, piu' in particolare, al fine di garantire il principio del favor per il referendum e in un'ottica di leale collaborazione tra poteri dello Stato, il Governo non avrebbe dovuto indire il referendum stesso "qualche ora prima dello scioglimento delle Camere con l'effetto di concretizzare le condiciones legali necessarie per determinare la sospensione del relativo iter ai sensi dell'art. 34, secondo e terzo comma, della legge n. 352 del 1970"; che, in relazione al secondo aspetto, in via sostanzialmente subordinata, i ricorrenti sottolineano la valenza lesiva del citato secondo comma dell'art. 34, il quale prevede che "nel caso di anticipato scioglimento delle Camere o di una di esse, il referendum gia' indetto si intende automaticamente sospeso all'atto della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente della Repubblica di indizione dei comizi elettorali per la elezione delle nuove Camere o di una di esse"; che tale norma si porrebbe in contrasto con gli artt. 1, 2, 48 e 75 della Costituzione, "introducendo una previsione contraddistinta da un pregiudiziale e ingiustificato sfavore per l'esercizio del referendum abrogativo"; che, in particolare, nel ricorso si osserva come l'art. 1 della Costituzione, nell'attribuire la sovranita' al popolo, "impone al legislatore ordinario di adottare soluzioni organizzative e procedurali che non sacrifichino l'un circuito della democrazia (quello diretto, previsto dall'art. 75 Cost.) all'altro (quello rappresentativo, previsto dagli artt. 55-70 Cost.)"; che, ai fini della esatta individuazione del thema decidendum del presente conflitto, appare opportuno indicare la sequenza degli eventi che fanno da sfondo al ricorso proposto: questa Corte, con le sentenze numeri 15, 16 e 17 depositate in data 30 gennaio 2008, ha dichiarato ammissibili le richieste di referendum popolare per l'abrogazione di alcune disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modifiche (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati) e del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modifiche (Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica); i referendum sono stati indetti con d.P.R. 5 febbraio 2008 per domenica 18 maggio del corrente anno e per il lunedi' successivo; le Camere sono state sciolte con decreto del Presidente della Repubblica del 6 febbraio 2008, n. 19; i comizi elettorali per la elezione delle nuove Camere sono stati convocati con decreto del Presidente della Repubblica n. 20 emanato e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in pari data; la sospensione del referendum si e' prodotta a decorrere dalla suddetta pubblicazione per effetto di quanto previsto dal citato secondo comma dell'art. 34 della legge n. 352 del 1970; che, chiarito cio', deve rilevarsi, in relazione alla contestata lesivita' del d.P.R. 5 febbraio 2008 di indizione del referendum, come il suddetto atto non sia idoneo ad incidere, neanche astrattamente, sulla sfera di attribuzioni costituzionalmente garantite al comitato promotore; che, infatti, l'art. 34, primo comma, della citata legge n. 352 del 1970 attribuisce al Consiglio dei ministri un ampio potere di valutazione nell'effettuare la proposta al Presidente della Repubblica - cui spetta l'adozione del relativo provvedimento formale - sia in ordine al momento di indizione del referendum, sia per quanto attiene alla fissazione della data della consultazione referendaria, ponendo quale unico limite indeclinabile che le relative operazioni di voto si svolgano tra il 15 aprile e il 15 giugno; che, a tale proposito, questa Corte - in relazione ad una fattispecie che, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, ha evidenti aspetti di analogia con la presente - ha gia' avuto modo di affermare che "rientra nella sfera delle attribuzioni del comitato la pretesa allo svolgimento delle operazioni di voto referendario, una volta compiuta la procedura di verifica della legittimita' e della costituzionalita' delle relative domande; ma non anche - in assenza di situazioni eccezionali - la pretesa di interferire sulla scelta governativa, tra le molteplici, legittime opzioni, della data all'interno del periodo prestabilito" (cosi' ordinanze n. 198 del 2005 e n. 131 del 1997); che, ribadendo la validita' del suddetto indirizzo interpretativo, questa Corte ritiene che tra le "molteplici, legittime opzioni" rientra per certo anche quella concernente la data in cui adottare, dopo la declaratoria di ammissibilita' del referendum da parte della Corte, il provvedimento di indizione del referendum stesso (nella specie, 5 febbraio 2008) e quella relativa allo svolgimento delle operazioni di voto (nella specie, 18 maggio 2008); che, pertanto, deve escludersi che rientri nella sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantita, del comitato promotore, il potere di sindacare, adducendo una sorta di eccesso di potere da "sviamento dalla causa tipica", la scelta governativa in ordine al momento in cui procedere all'espletamento delle operazioni di voto; che, in altri termini, il comitato promotore, nella sua veste di organismo competente a dichiarare la volonta' dei sottoscrittori del referendum, pur essendo indubbiamente titolare di un potere, di natura costituzionale, teso a garantire che sia concretamente effettuata la competizione referendaria, non puo' vedere esteso siffatto potere anche per quanto attiene alle specifiche modalita' organizzative di essa, rispetto alle quali operano pienamente le facolta' del Governo; di tal che', mentre e' suscettibile di essere sindacata con lo strumento del conflitto di attribuzioni ogni iniziativa di altri poteri, eventualmente diretta a paralizzare quella referendaria, non puo' ritenersi consentito al comitato promotore di contestare con il medesimo mezzo i momenti procedurali lasciati alla valutazione di altri soggetti istituzionali, che non siano incompatibili con la certezza della effettuazione del referendum stesso; che neppure e' ipotizzabile, contrariamente a quanto ritengono i ricorrenti, che il comitato possa agire a salvaguardia del diritto degli elettori ad esprimere il voto in tempi da loro ritenuti ragionevoli, in quanto non e' rinvenibile alcuna norma nell'ordinamento che, a salvaguardia di un presunto interesse degli elettori costituzionalmente rilevante alla sollecita celebrazione del referendum, abiliti il comitato ad agire, sicche' - anche sotto tale aspetto - difetta il presupposto stesso della doglianza dal punto di vista oggettivo; che, per quanto attiene all'ulteriore profilo concernente l'asserita violazione delle attribuzioni costituzionali dei ricorrenti derivante direttamente dall'art. 34, secondo comma, della legge n. 352 del 1970, deve, in via preliminare, rilevarsi come la piu' recente giurisprudenza di questa Corte abbia ammesso, in linea di principio, la configurabilita' del conflitto di attribuzione in relazione ad una norma di legge tutte le volte in cui da essa "possono derivare lesioni dirette dell'ordine costituzionale delle competenze" (ordinanza n. 343 del 2003), ad eccezione dei casi in cui esista un "giudizio nel quale tale norma debba trovare applicazione e quindi possa essere sollevata la questione incidentale sulla legge" (sentenza n. 222 del 2002; in senso analogo sentenza n. 284 del 2005); che, nella specie, anche a volere considerare sussistenti i presupposti che legittimano un conflitto avente ad oggetto un atto di rango legislativo, nondimeno deve rilevarsi come neanche di tale atto sia configurabile una incidenza sulla sfera costituzionalmente tutelata del comitato promotore, in relazione alle modalita' di svolgimento del procedimento referendario; che, difatti, tale conclusione si impone sempre in ragione della gia' rilevata inesistenza, nell'ordinamento, di una norma che attribuisca rilievo costituzionale al presunto interesse degli elettori alla sollecita celebrazione del referendum e che abiliti il comitato promotore ad agire a tutela dello stesso; che, sotto entrambi i profili esaminati, il ricorso promosso deve dunque ritenersi inammissibile per mancanza del requisito oggettivo del conflitto di attribuzione. Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato indicato in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 2008. Il Presidente: Bile Il redattore: Quaranta Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 25 febbraio 2008. Il direttore della cancelleria: Di Paola.

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