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3.
Per fare funzionare al meglio i mercati gradualmente aperti alla concorrenza,
le Autorit ( da "Unita, L'"
del 02-03-2008)
Argomenti: Proposte di legge , Esempi esteri
Abstract:
maggioranza
di due terzi e tale quorum di consensi va richiesto anche per l'elezione
parlamentare di organi indipendenti; vanno introdotti il referendum
propositivo, nel caso in cui una proposta di legge di iniziativa popolare con
un milione di firme sia ignorata dal Parlamento per un
biennio, e norme rigorose contro tutti i conflitti di interesse e il cumulo di
cariche pubbliche;
UE/
GB, VOTO PER POSTA: 88% VUOLE REFERENDUM SU TRATTATO LISBONA
( da "Virgilio
Notizie" del
03-03-2008)
Argomenti: Proposte di legge
Abstract:
Bel colpo per
i promotori del referendum europeo sul Trattato di Lisbona in Gran Bretagna. A
due giorni dalla votazione sulla questione in Camera dei Comuni, voti postali
non ufficiali in dieci circoscrizioni elettorali hanno evidenziato che l'88 per
cento dei cittadini è favorevole a un referendum, con un'affluenza
sorprendentemente elevata.
Giudizio
sull'ammissibilita' del ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello
Stato. Referendum - Comitato promotore della richiesta - Titolarita' di un
potere teso a gar ( da "Gazzetta Ufficiale.it(Corte Costituzionale)" del
03-03-2008)
Argomenti: Proposte di legge
Abstract:
controverse
della riforma elettorale del 2005", riscuotendo "un ampio quanto
trasversale consenso", grazie alla sottoscrizione di ben 820.916 cittadini
per le tre proposte di referendum; che, con ordinanza del 28 novembre 2007, l'Ufficio centrale
per il referendum presso la Corte di cassazione ha
dichiarato conformi alle prescrizioni di legge le tre richieste di referendum
popolare,
( da "Unita, L'" del
02-03-2008)
Argomenti: Proposte di legge , Esempi esteri
Stai consultando
l'edizione del 3. Per fare funzionare al meglio i mercati gradualmente aperti
alla concorrenza, le Autorità di regolazione sono essenziali. Va quindi: a.
realizzata la riforma e l'armonizzazione dei meccanismi di nomina dei vertici
di tutte le Autorità indipendenti: proposta del Governo e parere vincolante
delle commissioni parlamentari competenti; procedimento trasparente, preceduto
dalla pubblicazione dei profili dei nominativi proposti dal governo (se non
addirittura di call pubblico delle candidature) e audizioni parlamentari per
ciascuno di essi. In definitiva, il deterrente migliore è il controllo sociale
(o il suo timore); b. previsto che i componenti di ciascuna Autorità scadano in
tempi diversi, come accade nel caso della Corte Costituzionale; c. introdotta e
rafforzata l'attività di regolazione nei settori privi di Autorità (ad esempio,
i trasporti), e previsto il coordinamento statale della regolazione dei servizi
pubblici erogati da Regioni e Comuni: può provvedervi un'Autorità nazionale,
espressione congiunta dello Stato, delle Regioni e dei Comuni. 4. Nel settore
dei servizi bancari vanno conseguiti la riduzione dei costi dei servizi
offerti, la trasparenza e la semplificazione dei contratti, la diffusione degli
strumenti di pagamento elettronici, il miglioramento delle opportunità di
finanziamento di famiglie e imprese, attraverso l'introduzione di forme di
autoregolamentazione del settore e intese tra Governo, associazioni di
rappresentanza e parti sociali interessate. b) Servizi pubblici di qualità, a
prezzi più bassi La qualità e l'efficienza dei servizi pubblici rappresentano
una variabile fondamentale per la qualità della vita di una collettività (anche
ai fini della tutela effettiva degli strati più deboli della popolazione) e per
la competitività del sistema economico. L'obiettivo è
la garanzia universale dei servizi pubblici al massimo livello di qualità, al
minimo costo di produzione e con la più ampia trasparenza dei meccanismi di
determinazione delle tariffe. Per garantire la qualità e l'universalità di
questi "servizi di interesse generale", il "pubblico" deve
definire, a livello nazionale, gli standard minimi di qualità, associati a
controlli rigorosi e a sanzioni incisive. Nei controlli sarà necessario
coinvolgere a pieno titolo i cittadini-utenti, con forme sistematiche
e trasparenti di raccolta dei reclami, delle segnalazioni, dei suggerimenti e
con la garanzia del rimborso dei danni subiti a causa del mancato rispetto
degli standard minimi. Un ulteriore fattore di modernizzazione dei servizi
pubblici è costituito dall'aumento del grado di concorrenza nella loro
erogazione. E' indispensabile che i cittadini/clienti (siano essi famiglie o
imprese) possano godere dei vantaggi derivanti da un mercato nel quale più
operatori competono tra loro sul prezzo e sulla qualità del servizio, al fine
di aggiudicarsi la preferenza dei clienti: la possibilità di scegliere tra
offerte diverse è quindi un presupposto indispensabile. Là dove questo non sia
tecnicamente possibile (ad esempio nella gestione di reti), il fornitore del
servizio, per un tempo predefinito (che consenta gli investimenti necessari, ma
non pregiudichi la possibilità di nuovi, futuri fornitori) va individuato
attraverso gare che siano aggiudicate sulla base del fondamentale criterio di
incrementare i benefici per i cittadini/clienti, sia attraverso una diminuzione
dei prezzi loro applicati, sia attraverso la previsione di investimenti che
garantiscano la sicurezza del servizio e la diminuzione futura dei costi,
incentivando l'efficienza del processo di fornitura. c) Professionisti in
Società Anche per valorizzare le capacità dei giovani professionisti, che non
dispongono (ancora) dei capitali necessari ad organizzare studi associati
competitivi, è necessario consentire la costituzione di società di capitali,
secondo gli ordinari modelli societari previsti dal libro V del Codice civile,
aventi per oggetto esclusivo l'esercizio della professione o di più professioni
(società multiprofessionali)(21). d) Valorizzare le
Associazioni dei consumatori Per incidere sulle cause strutturali del carovita
è necessario combinare lo strumento della concorrenza (già vigorosamente
utilizzato dal Governo Prodi) con quello della regolazione, incentivando
processi di razionalizzazione e ammodernamento delle infrastrutture logistiche
essenziali. Dovrà essere valorizzata la voce delle associazioni "consumeristiche"
in adeguate forme di coordinamento che ne superino l'attuale frammentazione. 10
SUD E MEDITERRANEO: puntare tutto sulle infrastrutture materiali e immateriali
e sul miglioramento della qualità dei servizi pubblici Per far ripartire il Sud
e renderlo una opportunità-Paese bisogna ricordare,
innanzitutto, che dove sta bene un cittadino sta bene un'impresa. Ciò significa
riduzione degli incentivi finanziari a vantaggio degli investimenti sul
capitale sociale e, in particolare, significa dare rilevanza strategica agli
obiettivi di servizio, finanziando con adeguate premialità
target misurabili in campi come acqua, istruzione di base, servizi di
cura per infanzia e anziani, così da restituire una cittadinanza piena agli
individui attraverso l'acquisizione di diritti e mettere le basi per creare un
contesto favorevole allo sviluppo economico. Lo stesso vale per il tema della
sicurezza, sulla quale è giusto convogliare consistenti risorse della politica
regionale, nazionale e comunitaria. Occorre una drastica revisione dei
programmi, e un altrettanto drastico accentramento delle risorse su pochi
obiettivi, quantificabili e controllabili. Il nostro obiettivo è quello di
portare entro il 2013 la rete delle infrastrutture e dei servizi per i
cittadini, le imprese e le istituzioni del Mezzogiorno a dimezzare il gap
accumulato rispetto al Centro-Nord. Si tratta, in primo luogo, delle
infrastrutture della mobilità: strade, ferrovie, porti, aeroporti e autostrade
del mare. Almeno il 50% delle risorse comunitarie sarà impegnato su questi
progetti. E poi, servizi pubblici essenziali, per i quali vanno stabiliti
obiettivi-standard: dal servizio idrico all'ambiente, dall'energia alla scuola,
dalla giustizia alle università. Per realizzare questa strategia - spendere i
fondi comunitari sulle effettive priorità e spenderli con un sistema
di valutazione e di premialità basato sulla qualità dei servizi e non più sulla
velocità della spesa - è indispensabile rafforzare il ruolo di coordinamento e
di indirizzo del Governo nazionale. Le Regioni del Mezzogiorno non devono
essere lasciate sole, ma non devono neppure rifiutare un aiuto, sempre più
necessario, per migliorare la qualità, la competenza e la verificabilità dei
risultati dell'intervento pubblico, in aree e in contesti in cui le istituzioni
e la legalità vanno protette e salvaguardate come il primo bene pubblico. 11 LA
DEMOCRAZIA GOVERNANTE a) Valorizzare la sovranità popolare Le scelte di riforma
devono essere condivise dalle principali forze politiche, per resistere alle
possibili alternanze di governo(22). Per questo, ferme
restando queste finalità, siamo disponibili alle più ampie convergenze sia
rispetto ai mezzi più efficaci, sia alle procedure più condivise. La democrazia
governante richiede anzitutto il pieno esercizio della sovranità popolare. E'
inaccettabile ritenere gli elettori italiani, solo sul
piano nazionale, dei minorenni incapaci di scelte chiare e dirette. Per questo,
anche per rispondere tempestivamente e responsabilmente ai referendum
elettorali, appare necessaria la scelta diretta di soli 470 deputati in collegi
uninominali maggioritari a doppio turno. Un sistema di
primarie regolate per legge garantirebbe apertura
democratica nella scelta dei candidati; per i deputati che si presentano con lo
stesso simbolo va previsto - in attuazione dell'art. 51 della Costituzione - il
vincolo di presentare metà candidati uomini e metà donne. Quel sistema elettorale ben si
presterebbe a stabilizzare un bipolarismo fondato su grandi partiti a vocazione
maggioritaria, quale si va configurando già in questa elezione, a partire dalle
scelte unilaterali fatte dal PD. Il PD è disponibile anche ad esaminare ipotesi
di sistemi elettorali diversi, a condizione che possano corrispondere alla
medesima finalità. Quanto alla forma di governo, si tratta di verificare quale
tra i modelli delle grandi democrazie contemporanee possa incontrare il
maggiore consenso. In ogni caso, qualora si convenisse di muoversi nel solco
dell'attuale assetto parlamentare, il Presidente del Consiglio, nominato dal
Capo dello Stato sulla base dei risultati della Camera, dovrebbe ricevere da
solo la fiducia esclusivamente dalla Camera, dovrebbe poter richiedere al Capo
dello Stato la revoca dei ministri; e i disegni di legge
approvati dal Governo dovrebbero essere votati entro una data certa, comunque
non oltre due mesi. La legge Finanziaria, finalmente
ricondotta al suo contenuto proprio, sarebbe votata nel testo predisposto dalla
Commissione Bilancio. Le leggi, tranne quelle costituzionali, di revisione
costituzionale e quelle che ordinano i rapporti tra centro e periferia,
dovrebbero - in caso di conflitto persistente - essere approvate dalla sola
Camera. Un Governo di un Paese moderno, integrato in Europa e con forte
articolazione periferica dei poteri, non ha bisogno di più di 12 Ministeri.
L'Esecutivo nel suo complesso, compresi i Ministri, deve essere composto da non
più di 60 persone, un numero più che ragionevole per assicurare efficienza
interna e un rapporto costante col Parlamento. Questi limiti vanno inseriti in
Costituzione, per evitare che possano essere aggirati con leggi ordinarie, come
avvenuto in passato. Vanno, infine, eliminati i privilegi insiti nel
trattamento previdenziale dei parlamentari, uniformando il metodo di calcolo
dei vitalizi a quello previsto per la generalità dei lavoratori. Nella riforma
dei sistemi elettorali, si deve prevedere il diritto di voto ai 16enni nelle
elezioni amministrative, per spostare l'attenzione sui temi dei giovani. Il
Senato rinnovato di 100 membri scelti dalle autonomie regionali e locali è la
sede della collaborazione tra lo Stato e tali autonomie. L'opportuna revisione
dell'elenco di materie del Titolo V con una clausola di supremazia, trasversale
alle materie, per il livello federale, col consenso del Senato, consentirebbe
di superare la conflittualità permanente. Il PD, riconoscendo le peculiari
esigenze che trovano espressione nelle Regioni a statuto speciale, promuove la
collaborazione e l'intesa dello Stato con le stesse. b) Un quadro di
contrappesi e pluralismo di poteri La democrazia governante richiede seri
contrappesi: una serie di scelte non devono essere effettuate dalla sola
maggioranza di Governo. La regolarità delle elezioni di deputati e senatori
deve essere decisa dalla Corte costituzionale; la Prima Parte della
Costituzione deve essere revisionabile solo a maggioranza
di due terzi e tale quorum di consensi va richiesto anche per l'elezione
parlamentare di organi indipendenti; vanno introdotti il referendum propositivo, nel caso in cui una proposta di legge di iniziativa popolare con un milione di firme sia ignorata dal
Parlamento per un biennio, e norme rigorose contro tutti i conflitti di
interesse e il cumulo di cariche pubbliche; il quorum di partecipazione
per la validità dei referendum va ricondotto alla metà
più uno dei partecipanti politicamente attivi, quelli che hanno votato alle
precedenti elezioni politiche; alla Camera va previsto un significativo Statuto
dell'Opposizione, a cominciare dalle Commissioni parlamentari d'inchiesta, che
devono essere decise su richiesta di un quarto dei deputati. c) Diritti e
doveri più chiari, se le leggi sono poche e chiare Le leggi in vigore vanno
rispettate ed attuate, anche attraverso la sistematica
verifica parlamentare dei risultati raggiunti da ognuna di esse. Ma le leggi
devono essere poche e chiare. Una o più commissioni tecniche ad hoc devono
essere insediate nei primi due mesi di governo, con l'incarico di procedere
alla redazione di testi unici di settore(23), da
adottare successivamente per legge, con l'abrogazione
esplicita di tutte le disposizioni contrastanti o superflue. Deve poi prendere
avvio una vasta operazione di delegificazione, individuando per legge principi e criteri direttivi e rinviando discipline di
dettaglio a fonti normative di rango secondario. I soggetti titolati ad emanare
tali norme secondarie dovrebbero esercitare la propria potestà normativa entro
un termine preciso, scaduto il quale si attiva una competenza surrogatoria. d)
Contro le nomine clientelari Per ogni nomina(24),
devono essere predeterminati e resi pubblici criteri di scelta fondati sulle
competenze; attivate procedure di sollecitazione pubblica delle candidature;
organizzate pubbliche audizioni dei candidati e, infine, pubblicati lo stato e
gli esiti delle procedure di selezione. Il PD non può disporre per altri
partiti. Ma per se stesso, sia attraverso il codice etico, sia attraverso norme
statutarie relative ai comportamenti di suoi iscritti eletti nelle istituzioni,
il PD stabilisce indicazioni rigorose sulla qualità delle nomine. La normativa
introdotta nel 1990 sulla ineleggibilità e la
sospensione degli eletti condannati per reati gravissimi, come quelli connessi
alla mafia, alle varie forme di criminalità organizzata, corruzione,
concussione e così via - oggi limitata a Regioni e Enti locali - va estesa
senza indugio anche ai parlamentari. e) La risorsa degli italiani all'estero
L'Italia può riconquistare una posizione di eccellenza nell'economia globale se
utilizza pienamente una risorsa troppo a lungo trascurata: gli italiani
residenti all'estero. 1. Informazione circolare - dall'Italia agli italiani
all'estero e tra questi ultimi, e viceversa - sulla cultura italiana e le
esperienze della nostra comunità all'estero, utilizzando anzitutto il servizio
pubblico radio televisivo italiano, anche rimuovendo i programmi criptati. 2.
Promozione della lingua e della cultura italiana, con la riforma - già promossa
dai Parlamentari eletti all'estero - delle leggi e dei relativi Regolamenti.
Essenziale, a questo scopo, la riforma dei Comites (Comitati degli Italiani
all'Estero) e del CGIE (Consiglio Generale degli Italiani all'Estero). 3. Legge
per il riacquisto della cittadinanza. 4. Riorganizzazione dei Consolati,
utilizzando le professionalità degli italiani all'estero nei servizi consolari,
nell'informazione, nelle attività di promozione della lingua, della cultura e
del Made in Italy, e valorizzando le Associazioni a scopo non lucrativo degli
italiani residenti all'estero, i servizi dei Patronati. 5. Diversa regolazione della imposizione fiscale e tariffaria (ICI, TARSU) sulle
abitazioni di proprietà in Italia degli italiani residenti per quasi tutto
l'anno all'estero e piena attuazione della Finanziaria 2008, in tema di assegno
di solidarietà. 6. Valorizzazione delle eccellenze italiane nel mondo. Sostegno
di scambi di esperienze e progetti tra Università italiane e straniere, con il
coinvolgimento di professionalità italiane operanti all'estero. 12 OLTRE IL
DUOPOLIO, LA TV DELL'ERA DIGITALE L'Italia deve poter entrare nell'era della TV
digitale con più libertà, più concorrenza, più qualità. 1. Il superamento del
duopolio è oggi reso possibile dall'aumento di capacità trasmissiva garantito
dalla TV digitale. Per andare oltre il duopolio occorre correggere gli eccessi
di concentrazione delle risorse economiche, accrescendo così il grado di
pluralismo e di libertà del sistema. 2. Negli anni che
ci separano dal passaggio al digitale (2012) ricondurremo il regime di
assegnazione delle frequenze ai principi della normativa europea e della
giurisprudenza della Corte costituzionale. I criteri di proporzionalità, non
discriminazione, trasparenza e apertura a nuovi entranti che sono stati
adottati per la transizione in Sardegna saranno alla base della transizione
nazionale, nel rispetto delle direttive europee, delle sentenze della Corte
Costituzionale e delle norme antitrust. 3. Subito, nuove regole per il governo
della RAI. Una Fondazione titolare delle azioni, che ridefinisce la missione
del servizio pubblico nell'epoca della multimedialità e delle multipiattaforme,
nomina un amministratore unico del servizio pubblico responsabile della
gestione. 4. I contenuti distribuiti dalle reti televisive attivano - per la
loro produzione - un'importante filiera industriale, con punte di eccellenza
artistica, culturale, tecnologica. Non sempre, però, i rapporti fra
distribuzione e produzione sono equilibrati. Il regime duopolistico ha
fortemente rafforzato la posizione contrattuale delle televisioni nei confronti
dei produttori di contenuti. La nostra proposta è di destinare - come accade in
altri Paesi del mondo - una quota del 2% dell'intero fatturato pubblicitario
delle reti televisive al finanziamento di produzioni di qualità, che abbiano un
valore culturale e artistico. Si tratta, in sostanza, di dar vita ad un Fondo,
pari a circa 100 milioni di euro, da destinare al finanziamento di produzioni
audiovisive, cinematografiche, teatrali e musicali.
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( da "Virgilio Notizie" del
03-03-2008)
Argomenti: Proposte di legge
03-03-2008 09:30 Lo
rivela il Guardian Roma, 3 mar. (Apcom) - Bel colpo per i
promotori del referendum europeo sul Trattato di Lisbona in Gran Bretagna. A due giorni
dalla votazione sulla questione in Camera dei Comuni, voti postali non
ufficiali in dieci circoscrizioni elettorali hanno evidenziato che l'88 per
cento dei cittadini è favorevole a un referendum, con
un'affluenza sorprendentemente elevata. La consultazione, organizzata
dalla campagna Iwar (I Want a Referendum) e dai Servizi per la Riforma elettorale, mette secondo il Guardian ulteriore
pressione ai liberaldemocratici per sostenere il referendum.
Circa un quarto del partito liberaldemocratico è favorevole a questa soluzione,
ma i deputati della formazione politica hanno ricevuto la direttiva di
astenersi perchè le procedure in Camera dei Comuni non contemplano la loro
opzione privilegiata: un referendum con il quesito se
la Gran Bretagna debba restare o meno un membro
dell'Ue. La campagna Iwar ha espresso grande soddisfazione per questa alta
affluenza nella consultazione postale.
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( da "Gazzetta Ufficiale.it(Corte Costituzionale)"
del 03-03-2008)
Argomenti: Proposte di legge
N. 38 ORDINANZA
Giudizio sull'ammissibilita' del ricorso per conflitto di attribuzione tra
poteri dello Stato. Referendum - Comitato promotore della richiesta -
Titolarita' di un potere teso a garantire che sia concretamente effettuata la
competizione referendaria - Limiti - Esclusione della possibilita' di
interferire sulla scelta governativa delle date di indizione e di svolgimento
del referendum, nonche' della possibilita' di agire a
tutela di un presunto interesse degli elettori alla sollecita celebrazione del referendum. - Deliberazione del Consiglio dei
mini .......... LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente:
Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Paolo
MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA,
Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo
Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio per
conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, sorto a seguito della
deliberazione del Consiglio dei ministri del 5
febbraio 2008 che ha fissato al 18 maggio 2008 la data di svolgimento dei referendum dichiarati ammissibili con sentenze della Corte
costituzionale numeri 15, 16 e 17 del 2008, di ogni altro atto presupposto,
connesso e conseguente e della automatica sospensione - determinata dall'art.
34, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352
(Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e
sulla iniziativa legislativa del popolo) - dei medesimi referendum,
promosso con ricorso dei signori prof. Giovanni Guzzetta, prof. Mariotto
Giovanni Battista Segni e on. dott. Natale Maria Alfonso D'Amico, nella
qualita' di promotori e presentatori delle tre richieste di referendum
popolare in questione, depositato in cancelleria il 19 febbraio 2008 ed
iscritto al n. 3 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2008, fase di
ammissibilita'. Udito nella Camera di consiglio del 20 febbraio 2008 il giudice
relatore Alfonso Quaranta. Ritenuto che, con ricorso depositato presso la
cancelleria della Corte costituzionale in data 19 febbraio 2008, i signori prof. Giovanni Guzzetta, prof. Mariotto Giovanni
Battista Segni, on. dott. Natale Maria Alfonso D'Amico - in qualita' di
promotori e presentatori di tre richieste di referendum
popolare concernenti alcuni articoli del decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modifiche (Approvazione del
testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei
deputati), e del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive
modifiche (Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato
della Repubblica) - hanno promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello
Stato nei confronti della "Camera dei deputati, in persona del suo
Presidente in carica", "del Senato della Repubblica, in persona del
suo Presidente in carica", e "del Governo, in persona del Presidente
del Consiglio dei ministri"; che i ricorrenti hanno chiesto alla Corte
costituzionale di volere "in via cautelare accordare i necessari
provvedimenti d'urgenza per consentire lo svolgimento dei referendum
il 18 maggio 2008 o comunque entro il 15 giugno 2008"; che hanno, inoltre,
chiesto, nel merito, di dichiarare "che non spettava al Governo deliberare
la data di svolgimento dei referendum prima dello
scioglimento anticipato delle Camere con l'effetto di determinarne la
sospensione", ed inoltre "che sussiste il diritto allo svolgimento
delle operazioni di voto referendario, una volta compiuta la procedura di
verifica della legittimita' e dell'ammissibilita' delle relative domande, entro
termini ragionevoli, mantenendo ferma la data del 18 maggio 2008 ovvero entro
il 15 giugno 2008", nonche', infine, di "annullare in conseguenza, in
parte qua, la deliberazione del Consiglio dei ministri 5 febbraio 2008 con la
quale e' stata decisa la data di svolgimento del referendum
ovvero l'art. 34, secondo comma, della legge n. 352
del 1970, nella parte in cui prevede, in caso di scioglimento delle Camere,
l'automatica sospensione dei referendum e la ripresa
del decorso dei termini solo a partire dal 365 giorno dallo svolgimento delle
elezioni"; che i ricorrenti rammentano, innanzitutto, i dubbi sollevati,
sia in sede politica che in ambito dottrinario, in ordine alla legge 21 dicembre 2005, n. 270 (Modifiche alle norme per
l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica), e
sottolineano, inoltre, che i piu' incisivi mutamenti apportati alle leggi
elettorali e al sistema politico centrale, negli ultimi venti anni, sono stati
sempre approvati per via referendaria; che, cio' premesso, i ricorrenti
evidenziano di avere avviato il procedimento previsto dalla legge
25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti
dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo), per la raccolta
delle firme su tre proposte di referendum
popolare finalizzate "ad abrogare le parti piu' controverse
della riforma elettorale del 2005", riscuotendo "un ampio quanto trasversale
consenso", grazie alla sottoscrizione di ben 820.916 cittadini per le tre proposte di referendum; che, con ordinanza del 28 novembre 2007, l'Ufficio centrale
per il referendum presso la Corte di cassazione ha dichiarato conformi alle
prescrizioni di legge le tre richieste di referendum
popolare, e la Corte costituzionale, con le sentenze numeri 15, 16 e 17,
depositate in data 30 gennaio 2008,
ha dichiarato ammissibili le suddette richieste di referendum abrogativo; che, tuttavia, ancor prima che
venissero pubblicate le menzionate sentenze di ammissibilita', iniziava la
crisi di Governo, sfociata poi nelle dimissioni presentate dal Presidente del
Consiglio dei ministri in data 24 gennaio 2008, apparendo immediatamente
evidente il fortissimo rischio di uno slittamento della consultazione popolare
sui referendum elettorali; che, difatti, ai sensi
dell'art. 34, secondo e terzo comma, della legge n.
352 del 1970, "nel caso di anticipato scioglimento delle Camere o di una
di esse, il referendum gia' indetto si intende
automaticamente sospeso all'atto della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
del decreto del Presidente della Repubblica di indizione dei comizi elettorali
per la elezione delle nuove Camere o di una di esse", prevedendosi,
inoltre, che i "termini del procedimento per il referendum
riprendono a decorrere a datare dal 365 giorno successivo alla data della
elezione"; che, cio' nondimeno, altrettanto forte - si sottolinea sempre
nel ricorso - "e' apparso il rischio che l'anticipato ritorno alle urne
per l'elezione di un nuovo Parlamento avvenisse con una legge
elettorale che e' oggetto di un referendum
popolare", tanto che il Presidente della Repubblica ha affidato al
Presidente del Senato, in data 30 gennaio, un incarico volto a "verificare
le possibilita' di consenso su una riforma della legge
elettorale e di sostegno a un Governo funzionale
all'approvazione di tale riforma e all'assunzione delle decisioni piu'
urgenti"; che, proseguono i ricorrenti, fallito il tentativo di formazione
di un nuovo Governo, "nell'arco di soli tre giorni hanno trovato conferma
e si sono concretizzati i rischi sopra paventati", atteso che lunedi' 4
febbraio, rimesso dal Presidente del Senato della Repubblica il mandato
conferitogli dal Capo dello Stato, "la mattina successiva (martedi' 5) il
Consiglio dei ministri, pur consapevole che il referendum
sarebbe potuto slittare per effetto dell'imminente scioglimento delle Camere,
si riuniva per fissare al 18 maggio 2008 la data di svolgimento dei referendum e conseguentemente il Presidente della Repubblica
indiceva il referendum per quella data"; che il
giorno successivo, conclusosi il procedimento ex art. 88 della Costituzione,
"lo stesso Presidente della Repubblica firmava il decreto di scioglimento
delle Camere nonche' il decreto di convocazione dei comizi elettorali per lo
svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica nei giorni 13 e 14 aprile 2008"; che si realizzavano, cosi', le
condizioni di legge fissate dal sopra menzionato art.
34 della legge n. 352 del 1970 per la sospensione
automatica del referendum, con l'effetto di far
slittare il voto referendario di almeno un anno, con conseguente lesione -
secondo i ricorrenti - del "diritto costituzionale dei cittadini a votare
per il referendum sulla legge
elettorale e quello dei sottoscrittori dell'iniziativa
a provocare la consultazione popolare entro un termine ragionevole"; che
avverso "il suddetto illegittimo slittamento" e' stato promosso il
presente conflitto di attribuzione; che, cio' premesso in fatto, i ricorrenti
evidenziano come nessun dubbio si possa configurare, anzitutto, in ordine alla
propria legittimazione attiva, avendo la Corte costituzionale gia'
"riconosciuto agli elettori, in numero non inferiore a 500.000,
sottoscrittori della richiesta di referendum -- dei
quali i promotori sono competenti a dichiarare la volonta' in sede di conflitto
- la titolarita', nell'ambito della procedura referendaria, di una funzione
costituzionalmente rilevante e garantita, in quanto essi attivano la sovranita'
popolare nell'esercizio dei poteri referendari" (cosi' testualmente
l'ordinanza n. 198 del 2005; sono citate, inoltre, le sentenze n. 502 del 2000,
n. 49 del 1998 e n. 102 del 1997, oltre alle ordinanze n. 195 del 2003 e n. 131
del 1997); che, del pari, va riconosciuta - secondo i ricorrenti - "la
legittimazione passiva tanto del Governo, in persona del Presidente del
Consiglio, quanto del Parlamento, in persona dei Presidenti delle due
Camere"; ed invero, il presente conflitto risulta promosso nei confronti
dell'Esecutivo "in quanto lesiva delle attribuzioni costituzionali di cui
si chiede in questa sede tutela e' la scelta del Governo di deliberare la data
dello svolgimento del referendum prima dello
scioglimento delle Camere cosi' da determinarne la sospensione"; che il conflitto,
inoltre, investe anche il Parlamento "in considerazione del fatto che il
contestato automatismo della sospensione e' fissato dall'art. 34, secondo
comma, della legge n. 352 del 1970, per cui la lesione
qui lamentata discende anche dall'esercizio del potere
legislativo"; che, sul piano oggettivo, i ricorrenti evidenziano, poi, che
le attribuzioni costituzionali delle quali chiedono tutela "riguardano il
diritto allo svolgimento delle operazioni di voto referendario, una volta
compiuta la procedura di verifica della legittimita' e della ammissibilita'
delle relative domande, entro termini ragionevoli", termini da individuare
in quelli intercorrenti "tra il 15 aprile e il 15 giugno dello stesso anno
in cui e' avvenuta la dichiarazione di ammissibilita' del referendum
pronunciata dalla Corte costituzionale, pena un sostanziale svuotamento della
carica innovativa dello strumento referendario"; che il ricorso, pertanto,
mira a "veder riconosciuto il diritto a votare per il referendum
in data 18 maggio 2008 (e comunque entro il 15 giugno di questo anno)",
diritto acquisito - sottolineano i ricorrenti - a seguito delle sentenze della
Corte costituzionale numeri 15, 16 e 17 del 2008, nonche' della successiva
indizione del referendum effettuata con d.P.R. 5 febbraio
2008; che i ricorrenti deducono, che, nel caso di specie, la "lamentata
lesione del diritto a votare in termini ragionevoli" costituisce un
"effetto della automatica sospensione del procedimento per il referendum, determinatasi, ai sensi dell'art. 34, secondo
comma, della legge n. 352 del 1970"; che tale e',
dunque, la novita' - si afferma sempre nel ricorso - della questione portata
all'attenzione della Corte costituzionale, rispetto ai casi definiti con le
ordinanze n. 198 del 2005 e n. 131 del 1997, nei quali i comitati promotori
pretendevano di interferire "sulla scelta governativa, tra le molteplici
legittime opzioni, della data all'interno del periodo prestabilito"; che
nel presente caso, per contro, viene in questione - si sottolinea sempre nel ricorso
- "il diritto a votare in termini ragionevoli (e comunque nel corrente
anno) e la conseguente illegittimita' dello slittamento di almeno un anno (ma
potenzialmente anche di due) del voto referendario"; che tale diritto
risulterebbe, pertanto, leso "dal cattivo uso fatto dal Governo del potere
di deliberare la data di svolgimento del referendum"
e "dall'automatismo della sospensione del referendum
indetto", che si determina ai sensi dell'art. 34, secondo comma, della legge n. 352 del 1970; che, tanto premesso, i ricorrenti -
non senza rammentare che l'indizione del referendum
abrogativo ex art. 87, sesto comma, Cost. e' "atto dovuto" quanto
all'an , rimanendo invece caratterizzato da "una non indifferente
discrezionalita' relativamente al quando" - sottolineano come, "in
assenza di un obbligo costituzionale di immediata indizione ed in
considerazione del principio del favor per il referendum,
il cui svolgimento non tollera immotivate dilazioni", tale
discrezionalita' del Governo sia "duplice"; che, "da un lato vi
e' la discrezionalita' nella scelta della data all'interno del ristretto arco
temporale previsto dalla legge" (tra il 15 aprile
e il 15 giugno), scelta non altrimenti vincolata "salvo che sussistano
oggettive situazioni di carattere eccezionale" idonee "a determinare
una effettiva menomazione del diritto di voto referendario" (e' richiamata
l'ordinanza n. 131 del 1997); che, dall'altro, "vi e' discrezionalita'
nella scelta del momento in cui deliberare la data di fissazione, la quale deve
essere esercitata nel rispetto del principio del favor del referendum
e quindi in modo tale da permettere il suo sollecito svolgimento piuttosto che
la sua sospensione"; che, nel caso di specie, secondo i ricorrenti,
verrebbe in considerazione "esclusivamente il cattivo esercizio di questa
seconda discrezionalita"; che, in particolare, male avrebbe fatto il
Governo "ad indire il referendum qualche ora
prima dello scioglimento delle Camere con l'effetto di concretizzare le
condiciones legali necessarie per determinare la sospensione del relativo
iter", ai sensi di quanto previsto dall'art. 34, secondo e terzo comma,
della legge n. 352 del 1970; che, per contro, il
Governo stesso "avrebbe dovuto piuttosto differire la decisione, in
un'ottica di leale collaborazione fra poteri dello Stato", o "ad un
momento successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto di
convocazione dei comizi elettorali per le nuove Camere" (cosi' da
consentire effettivamente che le votazioni per il referendum
si svolgessero il 18 maggio 2008), ovvero "ad un momento successivo allo
svolgimento delle elezioni politiche, in modo tale da assicurare lo svolgimento
del referendum entro il 15 giugno 2008"; che,
viceversa, il Governo ha escluso entrambe tali opzioni, le quali sarebbero state
in grado di evitare la sospensione dello svolgimento della consultazione
referendaria; che, difatti, certamente idonea a tale scopo sarebbe stata la
prima soluzione (e' cioe' il differimento della decisione ad un momento
successivo allo scioglimento delle Camere), non potendo certo ritenersi - a
dire dei ricorrenti - che la sospensione prevista dall'art. 34 della legge n. 352 del 1970 possa riguardare "anche i referendum non ancora indetti"; che ad escludere,
infatti, tale opzione ermeneutica - si sottolinea sempre nel ricorso - possono
invocarsi il "chiarissimo ed insuperabile dato letterale", la
"prassi applicativa" (analiticamente ricostruita dai ricorrenti) e
una "lettura costituzionalmente orientata" del suddetto art. 34, da
condurre alla stregua di quanto previsto dagli artt. 1, 2, 48 e 75 Cost.; che
le menzionate norme costituzionali impongono, difatti, una
"interpretazione restrittiva degli impedimenti allo svolgimento del referendum (tra cui la sospensione)" in ossequio al
"principio del favore per l'esercizio dei diritti politici" connesso
all'art. 2 Cost. e discendente anche dai principi comuni (sono richiamate le
sentenze n. 277 del 1990 e n. 23 del 1979 e l'ordinanza n. 321 del 2001); che,
d'altra parte, altrettanto idonea ad evitare la sospensione del referendum - sottolineano sempre i ricorrenti - sarebbe
stata l'ulteriore opzione a disposizione del Governo, consistente nell'indire i
referendum "in un momento successivo alle
elezioni politiche, secondo modalita' che avrebbero ben potuto garantirne lo
svolgimento entro il 15 giugno 2008" e dunque nel rispetto del termine di
cui alla legge n. 352 del 1970; che una scelta
siffatta, oltre che conforme al "quadro normativo costituzionale e
ordinario richiamato", nel quale "non e' possibile ravvisare traccia
alcuna di un obbligo di immediata indizione dei referendum
dichiarati ammissibili dalla Corte costituzionale", sarebbe stata,
oltretutto, in linea con "la prassi seguita in occasione delle numerose
consultazioni referendarie che hanno caratterizzato la storia costituzionale
repubblicana"; che, cio' premesso quanto alla decisione del Governo di
indire i referendum alla data del 18 maggio 2008, i
ricorrenti ribadiscono, altresi', che "la lesione della attribuzione
costituzionale di cui si chiede in questa sede tutela" deriva anche,
direttamente, dalla previsione dell'art. 34, secondo comma, della legge n. 352 del 1970, e cio' "in virtu'
dell'automatismo della sospensione prevista dalla suddetta disposizione";
che ne deriva, pertanto, la necessita' di affrontare - si sottolinea sempre nel
ricorso - "la questione relativa all'ammissibilita' di un conflitto, come
quello qui sollevato, che sorge a seguito di atti legislativi"; che i
ricorrenti - pur consapevoli "dell'orientamento restrittivo che ha assunto
al riguardo la giurisprudenza costituzionale" - si dicono, tuttavia,
convinti "che nel caso di specie venga soddisfatta quella condizione di
residualita' che rende ammissibile il conflitto"; che escluso, infatti,
che l'ammissibilita' possa essere "negata sulla sola base della natura
legislativa degli atti ai quali venga riferita la lesione delle attribuzioni
costituzionali del ricorrente" (e' richiamata la sentenza n. 457 del
1999), si sottolinea come tale esito processuale sia stato limitato dalla
giurisprudenza costituzionale ai soli casi in cui "la legge,
dalla quale, in ipotesi, deriva la lesione delle competenze, sia denunciabile
dal soggetto interessato nel giudizio incidentale" (e' citata la sentenza
n. 221 del 2002); che i ricorrenti - richiamate, inoltre,
le sentenze n. 284 del 2005 e n. 343 del 2003, che hanno ribadito tali principi
- sottolineano che il caso di specie configurerebbe "proprio una ipotesi
nella quale non sussiste neanche in astratto la possibilita' di un giudizio che
consenta di sollevare la questione in via incidentale"; che, invero,
oggetto del conflitto "e' l'automatismo della sospensione del referendum" che si determina in ragione di quanto
previsto dall'art. 34, secondo comma, della legge n.
352 del 1970 e che si atteggia "come effetto ineludibile" tanto
dell'anticipato scioglimento delle Camere, quanto della pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente della Repubblica di indizione dei
comizi elettorali per la elezione delle nuove Camere; che ne consegue, quindi,
che, in mancanza "di un formale atto di sospensione impugnabile innanzi
alla competente autorita' giudiziaria, non e' neanche astrattamente
immaginabile un giudizio a quo nel quale poter sollevare la questione di
legittimita' costituzionale della legge, sicche'
l'unico strumento per poter tutelare le attribuzioni costituzionali lese
dall'automatismo della sospensione e' rappresentato dal conflitto di
attribuzione contro la legge"; che quanto,
infine, alla sussistenza della lesione delle competenze costituzionalmente
garantite ai promotori del referendum, in violazione
degli artt. 1, 48 e 75 Cost., i ricorrenti rilevano come il suddetto art. 34,
secondo comma, della legge n. 352 del 1970 detti una
duplice previsione "contraddistinta da un pregiudiziale e ingiustificato
sfavore per l'esercizio del referendum
abrogativo"; che, infatti, la "presunta volonta' di porre "al
riparo" il Parlamento appena eletto dagli effetti derivanti dallo
svolgimento di un referendum immediatamente successivo
alle elezioni troverebbe giustificazione solo in una concezione di rigida e
astorica separazione fra i circuiti della democrazia rappresentativa e i
circuiti della democrazia diretta"; che siffatta ratio , inoltre, non
appare in linea con il disposto dell'art. 1 Cost., il quale,
"nell'attribuire sovranita' al popolo "che la esercita nelle forme e
nei limiti della Costituzione", impone al legislatore ordinario di
adottare soluzioni organizzative e procedurali che non sacrifichino l'un circuito
della democrazia (quello diretto, previsto dall'art. 75 Cost.) all'altro
(quello rappresentativo, previsto dagli artt. 55-70 Cost.)"; che, inoltre,
ove anche "si volesse ritenere che tale ratio di separazione e
contrapposizione fosse ancora giustificabile in una prima fase di attuazione
dell'art. 75" Cost., la successiva prassi costituzionale - si sottolinea
sempre nel ricorso, richiamando anche le deroghe espresse al disposto del
citato art. 34 che il legislatore, per talune consultazioni referendarie, ha
inteso introdurre (art. 1 della legge 7 agosto 1987,
n. 332, che reca "Deroghe alla legge 25 maggio
1970, n. 352, in
materia di referendum") - avrebbe dimostrato come
detta ratio "sia divenuta nel tempo palesemente irragionevole, alla luce
degli esiti fortemente dilatori a cui puo' condurre"; che, d'altra parte,
neppure appare senza significato - proseguono i ricorrenti - la circostanza che
"un principio di non sovrapposizione tra consultazioni referendarie e
consultazioni politiche" sia "del tutto assente con riferimento al referendum costituzionale, referendum
che, con tutta evidenza, incide in profondita' sul rapporto di rappresentanza
politica e piu' in generale sulla forma di governo"; che, del pari, non
irrilevante - osservano conclusivamente i ricorrenti - appare la circostanza
che la legge n. 352 del 1970 "ha gia' evidenziato
carenze importanti anche sotto altri profili", costringendo la Corte
costituzionale "a pronunciarsi con sentenza additiva sulla portata di
alcune disposizioni (e' il caso dell'art. 39, che formo' oggetto della nota
sentenza n. 68 del 1978)"; che, tutto cio' premesso, i ricorrenti hanno
rassegnato le conclusioni gia' sopra illustrate. Considerato che, in questa
fase, la Corte e' chiamata, a norma dell'articolo 37, terzo e quarto comma,
della legge 11 marzo 1953, n. 87, a delibare esclusivamente
se il ricorso sia ammissibile, valutando, senza contraddittorio tra le parti,
se sussistano i requisiti soggettivo e oggettivo di un
conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato; che, sotto il profilo
soggettivo, la giurisprudenza di questa Corte e' costante nel ritenere che va
riconosciuto agli elettori, in numero non inferiore a 500.000, sottoscrittori
della richiesta di referendum - dei quali i promotori
sono competenti a dichiarare la volonta' in sede di conflitto - la titolarita',
nell'ambito della procedura referendaria, di una funzione costituzionalmente
rilevante e garantita, in quanto essi attivano la sovranita' popolare
nell'esercizio dei poteri referendari (vedi, ex multis , ordinanze n. 198 del
2005 e n. 137 del 2000); che, ancora sotto il profilo soggettivo, il conflitto,
secondo la prospettazione effettuata nel ricorso, e' proponibile sia nei
confronti del Governo, sia nei confronti del Parlamento; che, in relazione al
requisito oggettivo, occorre verificare se la controversia instaurata attenga
alla salvaguardia di una sfera di attribuzioni del comitato promotore che
tragga origine da norme costituzionali; che, nella specie, i ricorrenti
assumono che le suddette attribuzioni sarebbero state lese: in primo luogo, dal
cattivo uso fatto dal Governo del potere di fissare la data di svolgimento
della consultazione referendaria; in secondo luogo, dall'automatismo della
sospensione del referendum gia' indetto previsto dal
secondo comma dell'art. 34 della legge 25 maggio 1970,
n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla
Costituzione e sull'iniziativa legislativa del popolo); che, secondo l'assunto
dei ricorrenti, il Governo, in assenza di un obbligo costituzionale di
immediata indizione, avrebbe esercitato in maniera non corretta la
discrezionalita' nella scelta del momento in cui deliberare la data di
fissazione delle operazioni elettorali referendarie, con cio' determinando una
violazione del diritto degli elettori a partecipare, in tempi ragionevoli, alla
consultazione stessa; che, piu' in particolare, al fine di garantire il
principio del favor per il referendum e in un'ottica
di leale collaborazione tra poteri dello Stato, il Governo non avrebbe dovuto
indire il referendum stesso "qualche ora prima
dello scioglimento delle Camere con l'effetto di concretizzare le condiciones
legali necessarie per determinare la sospensione del relativo iter ai sensi
dell'art. 34, secondo e terzo comma, della legge n.
352 del 1970"; che, in relazione al secondo aspetto, in via
sostanzialmente subordinata, i ricorrenti sottolineano la valenza lesiva del
citato secondo comma dell'art. 34, il quale prevede che "nel caso di
anticipato scioglimento delle Camere o di una di esse, il referendum
gia' indetto si intende automaticamente sospeso all'atto della pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente della Repubblica di
indizione dei comizi elettorali per la elezione delle nuove Camere o di una di
esse"; che tale norma si porrebbe in contrasto con gli artt. 1, 2, 48 e 75
della Costituzione, "introducendo una previsione contraddistinta da un
pregiudiziale e ingiustificato sfavore per l'esercizio del referendum
abrogativo"; che, in particolare, nel ricorso si osserva come l'art. 1
della Costituzione, nell'attribuire la sovranita' al popolo, "impone al
legislatore ordinario di adottare soluzioni organizzative e procedurali che non
sacrifichino l'un circuito della democrazia (quello diretto, previsto dall'art.
75 Cost.) all'altro (quello rappresentativo, previsto dagli artt. 55-70
Cost.)"; che, ai fini della esatta individuazione del thema decidendum del
presente conflitto, appare opportuno indicare la sequenza degli eventi che
fanno da sfondo al ricorso proposto: questa Corte, con le sentenze numeri 15,
16 e 17 depositate in data 30 gennaio 2008, ha dichiarato ammissibili le richieste di
referendum popolare per l'abrogazione di alcune
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361,
e successive modifiche (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme
per la elezione della Camera dei deputati) e del decreto legislativo 20
dicembre 1993, n. 533, e successive modifiche (Testo unico delle leggi recanti
norme per l'elezione del Senato della Repubblica); i referendum
sono stati indetti con d.P.R. 5 febbraio 2008 per domenica 18 maggio del
corrente anno e per il lunedi' successivo; le Camere sono state sciolte con
decreto del Presidente della Repubblica del 6 febbraio 2008, n. 19; i comizi
elettorali per la elezione delle nuove Camere sono stati convocati con decreto
del Presidente della Repubblica n. 20 emanato e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale in pari data; la sospensione del referendum
si e' prodotta a decorrere dalla suddetta pubblicazione per effetto di quanto
previsto dal citato secondo comma dell'art. 34 della legge
n. 352 del 1970; che, chiarito cio', deve rilevarsi, in relazione alla
contestata lesivita' del d.P.R. 5 febbraio 2008 di indizione del referendum, come il suddetto atto non sia idoneo ad
incidere, neanche astrattamente, sulla sfera di attribuzioni costituzionalmente
garantite al comitato promotore; che, infatti, l'art. 34, primo comma, della
citata legge n. 352 del 1970 attribuisce al Consiglio
dei ministri un ampio potere di valutazione nell'effettuare la proposta al
Presidente della Repubblica - cui spetta l'adozione del relativo provvedimento
formale - sia in ordine al momento di indizione del referendum,
sia per quanto attiene alla fissazione della data della consultazione
referendaria, ponendo quale unico limite indeclinabile che le relative
operazioni di voto si svolgano tra il 15 aprile e il 15 giugno; che, a tale
proposito, questa Corte - in relazione ad una fattispecie che, contrariamente a
quanto sostenuto dai ricorrenti, ha evidenti aspetti di analogia con la
presente - ha gia' avuto modo di affermare che "rientra nella sfera delle
attribuzioni del comitato la pretesa allo svolgimento delle operazioni di voto
referendario, una volta compiuta la procedura di verifica della legittimita' e
della costituzionalita' delle relative domande; ma non anche - in assenza di
situazioni eccezionali - la pretesa di interferire sulla scelta governativa,
tra le molteplici, legittime opzioni, della data all'interno del periodo
prestabilito" (cosi' ordinanze n. 198 del 2005 e n. 131 del 1997); che,
ribadendo la validita' del suddetto indirizzo interpretativo, questa Corte
ritiene che tra le "molteplici, legittime opzioni" rientra per certo
anche quella concernente la data in cui adottare, dopo la declaratoria di
ammissibilita' del referendum da parte della Corte, il
provvedimento di indizione del referendum stesso
(nella specie, 5 febbraio 2008) e quella relativa allo svolgimento delle
operazioni di voto (nella specie, 18 maggio 2008); che, pertanto, deve
escludersi che rientri nella sfera di attribuzioni, costituzionalmente
garantita, del comitato promotore, il potere di sindacare, adducendo una sorta
di eccesso di potere da "sviamento dalla causa tipica", la scelta
governativa in ordine al momento in cui procedere all'espletamento delle
operazioni di voto; che, in altri termini, il comitato promotore, nella sua
veste di organismo competente a dichiarare la volonta' dei sottoscrittori del referendum, pur essendo indubbiamente titolare di un potere,
di natura costituzionale, teso a garantire che sia concretamente effettuata la
competizione referendaria, non puo' vedere esteso siffatto potere anche per
quanto attiene alle specifiche modalita' organizzative di essa, rispetto alle
quali operano pienamente le facolta' del Governo; di tal che', mentre e'
suscettibile di essere sindacata con lo strumento del conflitto di attribuzioni
ogni iniziativa di altri poteri, eventualmente diretta a paralizzare quella
referendaria, non puo' ritenersi consentito al comitato promotore di contestare
con il medesimo mezzo i momenti procedurali lasciati alla valutazione di altri
soggetti istituzionali, che non siano incompatibili con la certezza
della effettuazione del referendum stesso; che neppure
e' ipotizzabile, contrariamente a quanto ritengono i ricorrenti, che il
comitato possa agire a salvaguardia del diritto degli elettori ad esprimere il
voto in tempi da loro ritenuti ragionevoli, in quanto non e' rinvenibile alcuna
norma nell'ordinamento che, a salvaguardia di un presunto interesse degli
elettori costituzionalmente rilevante alla sollecita celebrazione del referendum, abiliti il comitato ad agire, sicche' - anche
sotto tale aspetto - difetta il presupposto stesso della doglianza dal punto di
vista oggettivo; che, per quanto attiene all'ulteriore profilo concernente
l'asserita violazione delle attribuzioni costituzionali dei ricorrenti
derivante direttamente dall'art. 34, secondo comma, della legge
n. 352 del 1970, deve, in via preliminare, rilevarsi come la piu' recente
giurisprudenza di questa Corte abbia ammesso, in linea di principio, la
configurabilita' del conflitto di attribuzione in relazione ad una norma di legge tutte le volte in cui da essa "possono derivare
lesioni dirette dell'ordine costituzionale delle competenze" (ordinanza n.
343 del 2003), ad eccezione dei casi in cui esista un "giudizio nel quale
tale norma debba trovare applicazione e quindi possa essere sollevata la
questione incidentale sulla legge" (sentenza n.
222 del 2002; in senso analogo sentenza n. 284 del 2005); che, nella specie,
anche a volere considerare sussistenti i presupposti che legittimano un
conflitto avente ad oggetto un atto di rango legislativo, nondimeno deve
rilevarsi come neanche di tale atto sia configurabile una incidenza sulla sfera
costituzionalmente tutelata del comitato promotore, in relazione alle modalita'
di svolgimento del procedimento referendario; che, difatti, tale conclusione si
impone sempre in ragione della gia' rilevata inesistenza, nell'ordinamento, di
una norma che attribuisca rilievo costituzionale al presunto interesse degli
elettori alla sollecita celebrazione del referendum e
che abiliti il comitato promotore ad agire a tutela dello stesso; che, sotto
entrambi i profili esaminati, il ricorso promosso deve dunque ritenersi
inammissibile per mancanza del requisito oggettivo del conflitto di
attribuzione. Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara inammissibile
il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato indicato in
epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 20 febbraio 2008. Il Presidente: Bile Il
redattore: Quaranta Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 25
febbraio 2008. Il direttore della cancelleria: Di Paola.
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