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PRIVILEGIA NE IRROGANTO     di  Mauro Novelli         

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DOSSIER “CREDITO FIDI AZIENDE”

 

 

 

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Report "Revoca fidi"   18-23 luglio 2009


Indice degli articoli

Sezione principale: Revoca fidi

Banche, ora assegni e bonifici più veloci Sul conto in un giorno ( da "Corriere.it" del 18-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi

Abstract: disponibilità dei fidi. Invece così non è stato e gli emendamenti, che rappresentano un ulteriore giro di vite, sono stati votati e approvati in commissione Bilancio della Camera. Il primo precisa che i giorni di valuta per ottenere la di­sponibilità degli assegni circolari e bancari, già ridotti dal decreto rispettivamente a uno e a tre sono da intendersi non giorni lavorativi ma sola­

(...) le piccole e medie imprese sta correndo ai ripari con molto ritardo. ( da "Tempo, Il" del 18-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi

Abstract: ad un atteggiamento negativo da parte del sistema bancario nel concedere fondi, da un lato e da un aumento notevole di richieste di rientri e sospensioni di linee di fido, senza che al cliente venga dato un congruo preavviso. È evidente che chiedere ad un piccolo e medio imprenditore il rientro dei crediti concessi, spesso all'improvviso ed ancora più spesso in tempi strettissimi,

Un solo giorno di valuta sui bonifici E più vincoli per il massimo scoperto ( da "Corriere della Sera" del 18-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi

Abstract: 9 Un solo giorno di valuta sui bonifici E più vincoli per il massimo scoperto Importo per i fidi non oltre lo 0,5% trimestrale, sui tassi extra tetti al 5% MILANO Fidi, assegni, bonifici, conti correnti e tassi: sono gli ingredienti della nuova tornata di modifiche al decreto anticrisi, che riguardano direttamente chi deposita soldi, o chiede finanziamenti, alle banche.

Lo sceicco e il superbond da un miliardo di dollari restituito ( da "Corriere della Sera" del 18-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi

Abstract: In Mediolanum mi fidavo di una persona e ho deciso di aprire lì un conto deposito. Il primo trasferimento, quello del bond da 25 milioni di dollari, è andato bene. I problemi sono arrivati con il secondo bond, che oltre ad avere un valore nominale più elevato (un miliardo di dollari, appunto) era anche molto più complesso.

Un solo giorno di valuta sui bonifici E più vincoli per il massimo scoperto ( da "Corriere del Veneto" del 18-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi

Abstract: 9 Un solo giorno di valuta sui bonifici E più vincoli per il massimo scoperto Importo per i fidi non oltre lo 0,5% trimestrale, sui tassi extra tetti al 5% MILANO Fidi, assegni, bonifici, conti correnti e tassi: sono gli ingredienti della nuova tornata di modifiche al decreto anticrisi, che riguardano direttamente chi deposita soldi, o chiede finanziamenti, alle banche.

Un solo giorno di valuta sui bonifici E più vincoli per il massimo scoperto ( da "Corriere del Mezzogiorno" del 18-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi

Abstract: 9 Un solo giorno di valuta sui bonifici E più vincoli per il massimo scoperto Importo per i fidi non oltre lo 0,5% trimestrale, sui tassi extra tetti al 5% MILANO Fidi, assegni, bonifici, conti correnti e tassi: sono gli ingredienti della nuova tornata di modifiche al decreto anticrisi, che riguardano direttamente chi deposita soldi, o chiede finanziamenti, alle banche.

Lo sceicco e il superbond da un miliardo di dollari restituito ( da "Corriere del Veneto" del 18-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi

Abstract: In Mediolanum mi fidavo di una persona e ho deciso di aprire lì un conto deposito. Il primo trasferimento, quello del bond da 25 milioni di dollari, è andato bene. I problemi sono arrivati con il secondo bond, che oltre ad avere un valore nominale più elevato (un miliardo di dollari, appunto) era anche molto più complesso.

Lo sceicco e il superbond da un miliardo di dollari restituito ( da "Corriere del Mezzogiorno" del 18-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi

Abstract: In Mediolanum mi fidavo di una persona e ho deciso di aprire lì un conto deposito. Il primo trasferimento, quello del bond da 25 milioni di dollari, è andato bene. I problemi sono arrivati con il secondo bond, che oltre ad avere un valore nominale più elevato (un miliardo di dollari, appunto) era anche molto più complesso.

ABRUZZO/REGIONE: AL VIA PACCHETTO ANTICRISI PER 10 MILIONI DI EURO. ( da "Asca" del 18-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi

Abstract: ad una seria riforma dei Consorzi Fidi ed alla creazione di una Finanziaria regionale che faccia davvero gli interessi del territorio''. Intanto, per l'autunno, con il probabile sblocco dei Fondi FAS (Fondo Aree Sottoutilizzate) e del Fondo unico nazionale delle attivita' produttive, queste misure potranno essere rifinanziate per allargare ulteriormente la platea dei beneficiari.

Pacchetto anticrisi: siglato accordo per il credito alle imprese ( da "PrimaDaNoi.it" del 19-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi

Abstract: portare ad una seria riforma dei Consorzi Fidi ed alla creazione di una Finanziaria regionale che faccia davvero gli interessi del territorio». Intanto, per l'autunno, con il probabile sblocco dei Fondi FAS (Fondo Aree Sottoutilizzate) e del Fondo unico nazionale delle attività produttive, queste misure potranno essere rifinanziate per allargare ulteriormente la platea dei beneficiari.

Badile: "Vessati dalle banche" ( da "Corriere Adriatico" del 19-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi

Abstract: concessaci dalla Regione di 500mila euro ci ha revocato tutti i fidi perchè sono cambiate le direttive aziendali. Paghiamo certamente la scarsa affidabilità dimostrata dalle precedenti gestioni e anche la crisi finanziaria che ha portato le banche a stringere ancora di più i cordoni, ma nessuno ci è mai venuto incontro concretamente per consentirci di poter lavorare serenamente.

Consorzio di bonifica senza soldi, dipendenti sul piede di guerra ( da "Unione Sarda, L' (Nazionale)" del 19-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi

Abstract: avendo raggiunto il massimo fido consentito, e si è al limite del collasso funzionale con la conseguente incapacità di operare». Non basta, oltre cento avventizi non hanno ancora percepito la busta paga di giugno, «e si profila la medesima situazione anche per il personale fisso, circa 110 persone, per la retribuzione di questo mese».

Pasticcio Celtic, mano alle carte ( da "Tribuna di Treviso, La" del 20-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi

Abstract: fidi bancari) degli 8 milioni di euro chiesti dalla Magners League oltre a caratteristiche logistiche e altro. Roma e Viadana ce l'avevano? E se no, perché sono state messe ai voti? Forse per questo Dondi, che (a fronte del 95% dei consensi avuti pochi mesi fa) non ha saputo gestire un'assemblea così importante per il futuro del rugby azzurro (

pasticcio celtic, mano alle carte ( da "Nuova Venezia, La" del 20-07-2009) + 1 altra fonte
Argomenti: Revoca fidi

Abstract: fidi bancari) degli 8 milioni di euro chiesti dalla Magners League oltre a caratteristiche logistiche e altro. Roma e Viadana ce l'avevano? E se no, perché sono state messe ai voti? Forse per questo Dondi, che (a fronte del 95% dei consensi avuti pochi mesi fa) non ha saputo gestire un'assemblea così importante per il futuro del rugby azzurro (

E anche le sofferenze si concentrano su poche realtà ( da "Affari e Finanza (La Repubblica)" del 20-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi

Abstract: Dove i sistemi dei Consorzi Fidi sono più radicati, ci sono ottimi rapporti con gli istituti di credito, ma i casi credo che si possano contare sulle dita della mano». La strada dei Confidi e degli accordi tra i principali attori del settore si è arricchita negli ultimi mesi di nuove proposte: tra le più interessanti l?

Confidi, un ponte verso le banche ( da "Affari e Finanza (La Repubblica)" del 20-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi

Abstract: I Confidi sono dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi che svolgono attività di prestazione di garanzie per agevolare le imprese nell?accesso ai finanziamenti, a breve medio e lungo termine, destinati allo sviluppo delle attività economiche e produttive. Le banche delineano i modelli di rating delle imprese basandosi su moduli statistici e tendo conto dell?

Principio dell'affidamento: tra normativa tributaria e normativa comunitaria ( da "AltaLex" del 20-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi

Abstract: Damato, Revoca di decisione illegittima e legittimo affidamento nel diritto comunitario, in Il Diritto dell?Unione Europea, 2/1999, 299; J.Schwarze, European Administrative Law, cit, 979 ss; A. Ardito, Autotutela, affidamento e concorrenza nella giurisprudenza comunitaria, in Dir.

Cittadinanza europea: sopravvenuta acquisizione e punibilità di condotte pregresse ( da "AltaLex" del 20-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi

Abstract: revoca delle sentenze di condanna già passate in giudicato (art. 673 c.p.p.). Per un?esatta soluzione delle varie problematiche implicate appare utile ripercorrere le tappe più significative della legislazione in tema di immigrazione, a cui seguirà un essenziale commento delle principali fattispecie incriminatrici rispetto alle quali emerge il problema di diritto intertemporale enunciato,

LO SCIOCCO E LO SCEICCO - ALLA BANCA DI DORIS, MEDIOLANUM, UN SIGNORE DEPOSITA UN BOND DA 1 MLD $ PER CONTO DELLO SCEICCO DEL QATAR, QUELLO CHE SI STA COMPRANDO LA PORSCHE - NON CI ( da "Dagospia.com" del 20-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi

Abstract: In Mediolanum mi fidavo di una persona e ho deciso di aprire lì un conto deposito. Il primo trasferimento, quello del bond da 25 milioni di dollari, è andato bene. I problemi sono arrivati con il secondo bond, che oltre ad avere un valore nominale più elevato (un miliardo di dollari, appunto) era anche molto più complesso.

DEBITI IN AGRICOLTURA: CIA BASILICATA, UN PACCHETTO DI MISURE URGENTI ( da "marketpress.info" del 21-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi

Abstract: il sistema bancario nazionale e locale, il Parlamento e il Governo. In attesa di un tavolo specifico con l?Abi regionale, assessore all?Agricoltura, organizzazioni professionali, il sistema di Consorzi fidi può rappresentare uno strumento operativo regionale per attivare attraverso il sistema bancario prestiti di conduzione,

Banche sarde in aiuto delle aziende ( da "Unione Sarda, L' (Nazionale)" del 21-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi

Abstract: con il loro sistema di rating - che misura il merito di credito delle aziende - rendono ancora più difficile l'accesso ai fidi bancari. Andrebbero rivisti i parametri di assegnazione stabiliti dalle regole di Basilea 2», conclude Porcu, «tenendo conto dell'indebolimento patrimoniale delle imprese a causa della crisi». LANFRANCO OLIVIERI

Artigiani, più finanziamenti con il Confiab ( da "Eco di Bergamo, L'" del 22-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi

Abstract: ha rimarcato come il consorzio fidi abbia erogato nel 2009 quasi il 100% in più dei finanziamenti rispetto ai primi 6 mesi dell'anno scorso a riprova che le banche si sentono più garantite (fino al 60-70%) attraverso i consorzi fidi e non hanno stretto i cordoni nei confronti di tutte le richieste di finanziamento.

Piazza Mercanzia aumenta i suoi contributi ( da "Resto del Carlino, Il (Bologna)" del 22-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi

Abstract: Consorzi Fidi e delle Cooperative di garanzia. « Ora che il termine crisi pare essere l'unico capace di dominare le scene, il nostro intendimento è invece di trasformare la paura in energia positiva, in possibilità. In fiducia». D'altra parte, prosegue Bruno Filetti «a breve si prospetta un settembre in cui per molte realtà potrebbero emergere ulteriori difficoltà con cui confrontarsi.

Il segno della crisi. ( da "Sole 24 Ore, Il" del 22-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi

Abstract: fidi perché il rischio fisiologico che possono sopportare è dell'1-2%, non del 10%», ammette un imprenditore friulano. E non solo le grandi banche, anche quelle locali, che coprono il 67,5% degli sportelli delle principali province manifatturiere, dove tra ottobre 2008 e aprile 2009 circa il 40% di nuove posizioni aperte altro non sono che una diversificazione creditizia di pmi

Consorzi fidi in crescita: +83% in Emilia Romagna ( da "Gazzetta di Parma (abbonati)" del 22-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi

Abstract: MA RALLENTANO LE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO» Consorzi fidi in crescita: +83% in Emilia Romagna In 6 mesi richieste di garanzia per 290 mln di finanziamenti BOLOGNA Giorgia Chicarella evitare una stretta sul credito che rischia solo di fare terra bruciata del nostro sistema imprenditoriale II Garanzie finanziarie: date o ricevute, l'importante è che ci siano.

Racket, solo 14 denunce Il commissario antiusura: ancora troppa omertà ( da "Corriere della Sera" del 22-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi

Abstract: dei fidi, sono quasi raddoppiate nell'ultimo anno le domande presentate da «soggetti rifiutai dal sistema bancario». Poi c'è un'altro capitolo. Quello delle finanziarie: a Milano sono 1.200, il 31% del dato nazionale. «Un mondo che resta privo di regole e controlli adeguati», attacca il commissario Marino: «L'unica risposta resta quella della denuncia e quella della prevenzione.

Racket, solo 14 denunce Il commissario antiusura: ancora troppa omertà ( da "Corriere del Mezzogiorno" del 22-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi

Abstract: dei fidi, sono quasi raddoppiate nell'ultimo anno le domande presentate da «soggetti rifiutai dal sistema bancario». Poi c'è un'altro capitolo. Quello delle finanziarie: a Milano sono 1.200, il 31% del dato nazionale. «Un mondo che resta privo di regole e controlli adeguati», attacca il commissario Marino: «L'unica risposta resta quella della denuncia e quella della prevenzione.

Consorzi fidi in crescita: +83% in Emilia Romagna ( da "Gazzetta di Parma Online, La" del 22-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi

Abstract: Consorzi fidi in crescita: +83% in Emilia Romagna di Giorgia Chicarella Garanzie finanziarie: date o ricevute, l?importante è che ci siano. Perché in tempo di crisi sono la chiave per aprire i forzieri delle banche e assicurare credito alle imprese. Servono per sostenere le aziende, rassicurare gli istituti di credito,

Secondo la responsabile degli edili di Confartigianato il problema è finanziario ( da "Cittadino, Il" del 23-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi

Abstract: perché sono tutti compratori fidati - afferma la Boaretto -. Per riscuotere i soldi immediatamente, emettiamo ricevute bancarie. Qui nascono i problemi, e la colpa è solo delle banche». In sintesi, il meccanismo di una ricevuta bancaria è il seguente: l'impresa che vende immobili compila la ricevuta contestualmente alla fattura, quindi la consegna alla propria banca.

Faissola: emendamenti rischiosi per il credito ( da "Giornale di Brescia" del 23-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi

Abstract: quella per lo sconfinamento del fido. Oppure quelle che consentono innalzamenti frazionali del tasso di interesse in caso di modifiche ai contratti bancari. Viene digerita a fatica anche la disposizione relativa ai limiti di tempo per il riconoscimento della disponibilità in conto corrente delle somme depositate con assegni o bonifici.

stretta sulle banche, retromarcia del governo - roberto petrini ( da "Repubblica, La" del 23-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi

Abstract: vigore dopo le limitazioni alla commissione di massimo scoperto) e quella per lo sconfinamento dal fido. L´altra norma riguarda le modifiche unilaterali dei contratti ad opera delle banche: anche in questo caso è previsto un «tetto» all´aumento dei tassi pari allo 0,5 per cento. E nel mondo bancario c´è chi lamenta con questa misura il ritorno di una sorta di «prezzi amministrati».

leopoldine, chiarezza sui tempi del cantiere ( da "Tirreno, Il" del 23-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi

Abstract: intervento di Fidi Toscana e in particolare vi è certezza che, nell'ipotesi in cui concludesse l'operazione portante relativa all'ultimo aumento di capitale, Fidi stessa provvederà al trasferimento delle azioni in favore della Regione? Quali azioni politiche intende intraprendere per ottenere il finanziamento pubblico dal Ministero dei beni culturali per il restauro del Tettuccio?

Nuova tegola sui conti delle banche ( da "Milano Finanza (MF)" del 23-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi

Abstract: impresa ha ottenuto un fido dalla sua banca di 100 mila euro e ha sconfinato a 120-150 mila euro dovrà pagare la stessa commissione percentuale. Una norma che secondo le banche renderebbe del tutto aleatoria la cifra del fido pattuito. Tra le altre novità, il termine per reagire alla modifica unilaterale delle condizioni contrattuali sale da 60 a 120 giorni.

Terme , timori per il futuro Sensi chiede lumi al sindaco ( da "Nazione, La (Pistoia)" del 23-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi

Abstract: sui soggetti che avranno l'eventuale compito di vendere e chi controllerà la procedura; informazioni sullo stato di salute delle Terme, sulle iniziative assunte per risanare l'azienda contenendo i costi e sui rapporti con Fidi Toscana. Sensi pone infine alcune domande sul futuro progetto delle piscine ludiche alla Salute.

Così tramonta il sogno californiano ( da "Sole 24 Ore, Il" del 23-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi

Abstract: reperire fondi sul mercato e svincolarsi così dalla morsa dei costosi fidi bancari. E sono proprio personaggi come Milken a rappresentare l'inventiva, l'originalità, lo spirito avventuroso e imprenditoriale della mitica California. Uno stato che è esploso dopo la Grande depressione offrendo opportunità economiche a tutti, villette a basso prezzo, infrastrutture nuove ed efficienti,

I crucci allo sportello ( da "Sole 24 Ore, Il" del 23-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi

Abstract: Dovrei mantenere un fido in piedi in attesa di cosa? Sarebbe un accanimento terapeutico inutile: è il capitalismo che impone di fare morire ciò che non ha più mercato e/o prodotti che sono soppiantati. Il tema che io vivo è una crisi del consumo, la classe media non ha più soldi per pagarsi un bel mobileo una vacanza media.

Imab vanta crediti per 1,4 milioni verso Emmelunga ( da "Sole 24 Ore, Il" del 23-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi

Abstract: da crediti potenzialmente incagliati corrispondenti al 10 per cento dell'intero fatturato, dunque a rischio tagliola bancaria secondo un'applicazione letterale dei fidi bancari e delle regole occhiute di Basilea 2. Nel frattempo, i problemi di liquidità soprattutto dei piccoli fornitori dell'indotto del mobile restano intatti, complice la crisi economica in corso.

L'Abi: a rischio l'erogazione del credito per le aziende ( da "Gazzetta di Parma (abbonati)" del 23-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi

Abstract: quella per lo sconfinamento del fido. Oppure quelle che consentono innalzamenti frazionali del tasso di interesse in caso di modifiche ai contratti bancari. Viene digerita a fatica anche la disposizione relativa ai limiti di tempo per il riconoscimento della disponibilità in conto corrente delle somme depositate con assegni o bonifici.

I banchieri: prestiti, attenti a non bloccarli ( da "Corriere della Sera" del 23-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi

Abstract: perché mai un cliente dovrebbe chiedere un fido di 50 mila euro quando può sconfinare senza penalizzazione? Può benissimo chiederlo di 40 o di 30 mila e poi allargarsi. Anche la riduzione a tre giorni del termine per ottenere la disponibilità degli assegni metterebbe in difficoltà le banche che non farebbero in tempo a verificarne la copertura.

basta, dovete cambiare registro ( da "Tirreno, Il" del 23-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi

Abstract: quando siamo andati a chiedere a una banca un aumento del fido, in modo da concentrare su un unico istituto tutto il nostro passivo, ci hanno creato dei problemi. Abbiamo trovato la cosa molto fastidiosa. Ci hanno perfino chiesto di visionare i bilanci ancor prima dell'approvazione». Qual è l'effetto di questa politica del credito sull'economia reale?

Le banche: tagli al credito con il decreto anticrisi ( da "Avvenire" del 23-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi

Abstract: fidi e la variazione delle condizioni contrattuali di finanziamento, su cui il provvedimento impone limiti stringenti. Si tratta di disposizioni contenute nell'articolo 2, intitolato «Contenimento del costo delle commissioni bancarie». Nel primo caso il corrispettivo massimo dello 0,50% per trimestre sullo scoperto è stato esteso anche «

Decreto legge anti crisi, le banche frenano ( da "Gazzettino, Il" del 23-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi

Abstract: quella per lo sconfinamento del fido. Oppure quelle che consentono innalzamenti frazionali del tasso di interesse in caso di modifiche ai contratti bancari. Viene digerita a fatica anche la disposizione relativa ai limiti di tempo per il riconoscimento della disponibilità in conto corrente delle somme depositate con assegni o bonifici.


Articoli

Banche, ora assegni e bonifici più veloci Sul conto in un giorno (sezione: Revoca fidi)

( da "Corriere.it" del 18-07-2009)

Argomenti: Revoca fidi

Allo sportello Banche, ora assegni e bonifici più veloci Sul conto in un giorno ROMA - Sembrava che questa volta il ministro dell'Economia, Giulio Tremonti non volesse infie­rire contro le banche. E che quindi avesse inten­zione di dare parere negativo agli emendamenti presentati dai relatori di maggioranza alle norme del decreto anticrisi che riguardano le banche. Cioè le misure che riducono i giorni di valuta per assegni e bonifici e mettono un tetto alle commis­sioni sulla disponibilità dei fidi. Invece così non è stato e gli emendamenti, che rappresentano un ulteriore giro di vite, sono stati votati e approvati in commissione Bilancio della Camera. Il primo precisa che i giorni di valuta per ottenere la di­sponibilità degli assegni circolari e bancari, già ridotti dal decreto rispettivamente a uno e a tre sono da intendersi non giorni lavorativi ma sola­ri. Quanto ai bonifici è prevista la riduzione dei tempi di disponibilità da quattro a un giorno con la possibilità fino al 2011 di concordare termini diversi, fino ad un massimo di tre-quattro gior­ni. Il secondo dispone che il tetto dello 0,5% pre­visto per le commissioni sulla messa a disposizio­ne dei fondi vale anche per gli eventuali sconfina­menti, cioè per gli extrafidi. Infine viene previsto che le condizioni definite nei contratti bancari non possano essere elevate unilateralmente più del 5%. In pratica se il tasso concordato fosse per esempio del 10% l'aumento non potrebbe essere superiore allo 0,5%. S.Ta. stampa |

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(...) le piccole e medie imprese sta correndo ai ripari con molto ritardo. (sezione: Revoca fidi)

( da "Tempo, Il" del 18-07-2009)

Argomenti: Revoca fidi

stampa (...) le piccole e medie imprese sta correndo ai ripari con molto ritardo. La verità è questa e si respira un po' ovunque: il acredito» delle Pmi è finito. Sia nel senso letterale (le banche, nonostante l'affidamento ai prefetti di una supervigilanza, restano rigide), sia nel senso politico, al punto che Dario Di Vico sul Corriere ha auspicato una sorta di secessione da un esecutivo cui sono oggettivamente e culturalmente legate. Per non, parlare poi, delle rappresentanze istituzionali, tutte in crisi di governance e di numeri reali. Il nodo da sciogliere, quindi, è soprattutto quello bancario Sono partito da queste considerazioni, per presentare una proposta di legge che tende ad introdurre, ad esempio, alcuni correttivi alla normativa relativa ai contratti bancari, stipulati da piccoli e medi imprenditori e artigiani per reperire le risorse necessarie per far fronte alle spese, o al ritardo dei pagamenti. L'affidamento in conto corrente, ed il factoring sono le forme più classiche e più comunemente utilizzate dalle piccole e medie imprese, che da sempre contano su questi strumenti per sopperire alle esigenze immediate di cassa e per sostenere la propria attività nel breve periodo. Da tempo assistiamo, come ho già detto, ad un atteggiamento negativo da parte del sistema bancario nel concedere fondi, da un lato e da un aumento notevole di richieste di rientri e sospensioni di linee di fido, senza che al cliente venga dato un congruo preavviso. È evidente che chiedere ad un piccolo e medio imprenditore il rientro dei crediti concessi, spesso all'improvviso ed ancora più spesso in tempi strettissimi, nel mentre che questo imprenditore deve comunque mandare avanti la propria azienda , significa colpire mortalmente le aziende e spesso spedirle nel «mondo» degli strozzini. E ciò avviene proprio nel momento in cui tutti hanno posto l'accento sulla necessità di tutelare le iccole e medie imprese come cuore pulsante della nostra economia. Pertanto la proposta di legge, da me presentata, nel nome della trasparenza banche-cliente, si prefigge lo scopo di permettere al piccolo e medio imprenditore ed artigiano, qualora il credito concessogli venga revocato dalla banca, di essere messo nelle condizioni di reperire, nel breve periodo, strumenti finanziari alternativi, in modo da evitare danni irreparabili all'equilibrio finanziario-economico dell'azienda.A tal riguardo la proposta di legge nell'articolo uno recita: «Nei contratti, comunque denominati, in forza dei quali una banca accorda un credito tramite conto corrente il diritto della banca di chiedere, in qualsiasi momento, la sospensione del credito concesso, ovvero dell'anticipo accordato sui crediti verso terzi derivanti da contratto o da fatture, può essere esercitato solo previo preavviso scritto di sei mesi». * Deputato Pdl Vice presidente commissione Trasporti

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Un solo giorno di valuta sui bonifici E più vincoli per il massimo scoperto (sezione: Revoca fidi)

( da "Corriere della Sera" del 18-07-2009)

Argomenti: Revoca fidi

Corriere della Sera sezione: Primo Piano data: 18/07/2009 - pag: 9 Un solo giorno di valuta sui bonifici E più vincoli per il massimo scoperto Importo per i fidi non oltre lo 0,5% trimestrale, sui tassi extra tetti al 5% MILANO Fidi, assegni, bonifici, conti correnti e tassi: sono gli ingredienti della nuova tornata di modifiche al decreto anticrisi, che riguardano direttamente chi deposita soldi, o chiede finanziamenti, alle banche. Ecco i principali punti sul tavolo delle Commissioni Bilancio e Finanze della Camera. Che cosa cambia sul fronte degli assegni? A partire dal 1 gennaio la data di valuta e di disponibiltà riconosciuta al beneficiario di assegni circolari o bancari non potrà mai superare, rispettivamente, uno e tre giorni successivi al versamento. Se il versamento avviene di venerdì? Il calcolo è sui giorni solari, e non lavorativi, quindi vanno presi in considerazione anche il sabato e la domenica. E per i bonifici? Dal momento della ricezione dell'ordine, l'importo deve essere accreditato entro la fine della giornata operativa successiva. Si tratta di un termine inappellabile? Fino al 1 gennaio 2012 l'ordinante e il beneficiario possono concordare di applicare un termine di esecuzione diverso che non può comunque essere superiore a tre giornate operative. Le scadenze possono poi essere prorogate d'intesa tra le stesse parti di un'ulteriore giornata per operazioni di pagamento disposte su supporto cartaceo. Quali sono le novità sul fronte del massimo scoperto? Le commissioni da pagare per la concessione, da parte della banca, di affidamenti non potranno superare lo 0,5% per trimestre dell'importo del fido. Oltre, naturalmente, agli interessi passivi. Altrimenti? Altrimenti il patto di remunerazione è nullo. Che cosa succede per l'extrafido? In questo tetto viene compreso anche quanto eventualmente richiesto dalla banca come commissioni per lo «sforamento» del fido. Sono previsti altri tetti? La modifica delle condizioni del contratto «non può avere per effetto l'innalzamento del tasso di interesse in misura superiore al 5% di quello originariamente convenuto», si legge nel nuovo emendamento. Quindi, in concreto? Le interpretazioni sono due: dipende se per 5% si intendono cinque punti percentuali in più, o il 5% del tasso originario. Nel primo caso, se un prestito parte con un tasso del 6%, ogni successiva modifica delle condizioni contrattuali non potrà portare il saggio d'interesse sopra l'11% (6% più 5%). Nel secondo caso, invece, il tetto non superabile sarebbe il 6,3% (6% più il 5% del 6%). Quanto tempo avranno i clienti per «dire la loro» sulle modifiche? I clienti delle banche avranno 60 giorni di tempo in più per rispondere alle comunicazioni degli istituti di credito che annunciano modifiche delle condizioni contrattuali: gli attuali 60 giorni a disposizione raddoppiano infatti a 120 giorni. Per quanto riguarda i mutui, il decreto prevede già delle novità sulle surroghe, vale a dire il trasferimento del debito a un altro istituto. Che cosa cambia? Se la surroga non si perfeziona entro il termine di trenta giorni dalla data della richiesta dell'avvio delle procedure da parte della banca cessionaria alla banca cedente, la seconda è tenuta a risarcire il cliente con l'1% del valore del mutuo per ciascun mese di ritardo. Resta naturalmente la possibilità per la banca cedente di rivalersi sulla cessionaria se il ritardo è dovuto a cause imputabili a quest'ultima. E sul fronte dei tassi? Sui contratti di credito non regolati in conto corrente, ad esempio i mutui, è previsto il nuovo «saggio di interesse annuo effettivo globale». L'obiettivo è dare ai clienti un'indicazione sul costo totale del credito. Giovanni Stringa

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Lo sceicco e il superbond da un miliardo di dollari restituito (sezione: Revoca fidi)

( da "Corriere della Sera" del 18-07-2009)

Argomenti: Revoca fidi

Corriere della Sera sezione: Cronache data: 18/07/2009 - pag: 21 La storia La Procura di Milano lo aveva sequestrato, denunciando il socio torinese per riciclaggio. Ora la svolta del Riesame Lo sceicco e il superbond da un miliardo di dollari restituito MILANO Lo sceicco del Qatar. Il socio torinese. Banca Mediolanum. E il bond da un miliardo di dollari. Ovvero: la strana storia di chi voleva portare titoli in Italia ed è stato denunciato. «Perché devono aver pensato che soltanto un pazzo o un truffatore può mettersi in testa di trasferire nel nostro Paese soldi dall'estero quando tutti fanno il contrario». È questa la spiegazione che si dà il socio torinese dello sceicco Mohamed Al Thani, Antonio Castelli, attualmente indagato per riciclaggio dalla Procura di Milano. Ma cominciamo dall'inizio. Due mesi fa alla Procura di Milano arriva una segnalazione da parte di Mediolanum. La banca evidenzia che la società «Inprogramme», sua cliente da febbraio e facente capo ad Antonio Castelli, ha un fatturato incompatibile (400mila euro, ndr) con l'entità di un titolo depositato. La Procura dispone il sequestro del titolo per riciclaggio. Ma che cosa era successo? «Con lo sceicco sono socio in diverse società racconta Antonio Castelli . Io che vivo anche a Torino ho proposto di trasferire alcune attività in Italia. In Mediolanum mi fidavo di una persona e ho deciso di aprire lì un conto deposito. Il primo trasferimento, quello del bond da 25 milioni di dollari, è andato bene. I problemi sono arrivati con il secondo bond, che oltre ad avere un valore nominale più elevato (un miliardo di dollari, appunto) era anche molto più complesso. Da lì la banca si è fatta l'idea che fosse finto e che io avrei millantato relazioni con un fantomatico sceicco». In pratica, quando la Inprogramme trasferisce il secondo bond, Mediolanum si insospettisce. E contatta la Procura. «Quello che mi stupisce maggiormente dice l'avvocato Andrea Dondè, legale di Castelli è che la banca non abbia prima chiesto spiegazioni al suo cliente. Un cliente che tengo a specificare non è andato in banca con una valigetta 24 ore di coccodrillo piena di titoli, ma ha trasferito il titolo dal Crédit Suisse». Per intenderci, uno dei primi istituti bancari d'Europa. «E poi rincara la dose il legale non hanno voluto ascoltare nemmeno lo sceicco, che si era detto disponibile a parlare. La banca pare abbia trovato come unico momento possibile un venerdì, che per i musulmani è un giorno sacro e festivo». Dunque? Dunque la Procura mette sotto indagine penale Antonio Castelli e negli atti dell'inchiesta definisce Mohamed Al Thani un «sedicente» sceicco. Da notare che il «sedicente» sceicco è cugino primo dell'emiro del Qatar, nonché colui che sta trattando per rilevare il 20% di Volkswagen, quota per cui avrebbe offerto circa sette miliardi di euro. Quando lo sceicco trasmette una lettera con la quale rivendica la correttezza dell'operazione con la Improgramme di cui è beneficiario economico, il tribunale del Riesame ordina il dissequestro. Ma il pubblico ministero Stefano Civardi dispone un altro sequestro, questa volta con l'ipotesi di reato di aggiotaggio e tentata truffa. Ma ancora una volta i giudici del Riesame danno ragione ai legali di Castelli, che però è ancora sotto indagine penale. Morale: lo sceicco è indispettito, il socio torinese Antonio Castelli sta cercando oltre che di risolvere le beghe giudiziarie altri canali bancari per operare in Italia. E Mediolanum si è giocata un'operazione da oltre un miliardo di dollari. Fausta Chiesa Il sospetto I giudici danno di nuovo ragione all'uomo d'affari del Qatar. A insospettirsi era stata Mediolanum Chi è Mohamed Al Thani, sceicco del Qatar, è cugino dell'emiro che sta trattando per rilevare il 20 per cento di Volkswagen. L'uomo ha cercato di portare in Italia un bond da un miliardo di dollari, che è stato però messo sotto sequestro dalla procura di Milano

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Un solo giorno di valuta sui bonifici E più vincoli per il massimo scoperto (sezione: Revoca fidi)

( da "Corriere del Veneto" del 18-07-2009)

Argomenti: Revoca fidi

Corriere del Veneto sezione: Primo Piano data: 18/07/2009 - pag: 9 Un solo giorno di valuta sui bonifici E più vincoli per il massimo scoperto Importo per i fidi non oltre lo 0,5% trimestrale, sui tassi extra tetti al 5% MILANO Fidi, assegni, bonifici, conti correnti e tassi: sono gli ingredienti della nuova tornata di modifiche al decreto anticrisi, che riguardano direttamente chi deposita soldi, o chiede finanziamenti, alle banche. Ecco i principali punti sul tavolo delle Commissioni Bilancio e Finanze della Camera. Che cosa cambia sul fronte degli assegni? A partire dal 1 gennaio la data di valuta e di disponibiltà riconosciuta al beneficiario di assegni circolari o bancari non potrà mai superare, rispettivamente, uno e tre giorni successivi al versamento. Se il versamento avviene di venerdì? Il calcolo è sui giorni solari, e non lavorativi, quindi vanno presi in considerazione anche il sabato e la domenica. E per i bonifici? Dal momento della ricezione dell'ordine, l'importo deve essere accreditato entro la fine della giornata operativa successiva. Si tratta di un termine inappellabile? Fino al 1 gennaio 2012 l'ordinante e il beneficiario possono concordare di applicare un termine di esecuzione diverso che non può comunque essere superiore a tre giornate operative. Le scadenze possono poi essere prorogate d'intesa tra le stesse parti di un'ulteriore giornata per operazioni di pagamento disposte su supporto cartaceo. Quali sono le novità sul fronte del massimo scoperto? Le commissioni da pagare per la concessione, da parte della banca, di affidamenti non potranno superare lo 0,5% per trimestre dell'importo del fido. Oltre, naturalmente, agli interessi passivi. Altrimenti? Altrimenti il patto di remunerazione è nullo. Che cosa succede per l'extrafido? In questo tetto viene compreso anche quanto eventualmente richiesto dalla banca come commissioni per lo «sforamento» del fido. Sono previsti altri tetti? La modifica delle condizioni del contratto «non può avere per effetto l'innalzamento del tasso di interesse in misura superiore al 5% di quello originariamente convenuto», si legge nel nuovo emendamento. Quindi, in concreto? Le interpretazioni sono due: dipende se per 5% si intendono cinque punti percentuali in più, o il 5% del tasso originario. Nel primo caso, se un prestito parte con un tasso del 6%, ogni successiva modifica delle condizioni contrattuali non potrà portare il saggio d'interesse sopra l'11% (6% più 5%). Nel secondo caso, invece, il tetto non superabile sarebbe il 6,3% (6% più il 5% del 6%). Quanto tempo avranno i clienti per «dire la loro» sulle modifiche? I clienti delle banche avranno 60 giorni di tempo in più per rispondere alle comunicazioni degli istituti di credito che annunciano modifiche delle condizioni contrattuali: gli attuali 60 giorni a disposizione raddoppiano infatti a 120 giorni. Per quanto riguarda i mutui, il decreto prevede già delle novità sulle surroghe, vale a dire il trasferimento del debito a un altro istituto. Che cosa cambia? Se la surroga non si perfeziona entro il termine di trenta giorni dalla data della richiesta dell'avvio delle procedure da parte della banca cessionaria alla banca cedente, la seconda è tenuta a risarcire il cliente con l'1% del valore del mutuo per ciascun mese di ritardo. Resta naturalmente la possibilità per la banca cedente di rivalersi sulla cessionaria se il ritardo è dovuto a cause imputabili a quest'ultima. E sul fronte dei tassi? Sui contratti di credito non regolati in conto corrente, ad esempio i mutui, è previsto il nuovo «saggio di interesse annuo effettivo globale». L'obiettivo è dare ai clienti un'indicazione sul costo totale del credito. Giovanni Stringa

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Un solo giorno di valuta sui bonifici E più vincoli per il massimo scoperto (sezione: Revoca fidi)

( da "Corriere del Mezzogiorno" del 18-07-2009)

Argomenti: Revoca fidi

Corriere del Mezzogiorno sezione: Primo Piano data: 18/07/2009 - pag: 9 Un solo giorno di valuta sui bonifici E più vincoli per il massimo scoperto Importo per i fidi non oltre lo 0,5% trimestrale, sui tassi extra tetti al 5% MILANO Fidi, assegni, bonifici, conti correnti e tassi: sono gli ingredienti della nuova tornata di modifiche al decreto anticrisi, che riguardano direttamente chi deposita soldi, o chiede finanziamenti, alle banche. Ecco i principali punti sul tavolo delle Commissioni Bilancio e Finanze della Camera. Che cosa cambia sul fronte degli assegni? A partire dal 1 gennaio la data di valuta e di disponibiltà riconosciuta al beneficiario di assegni circolari o bancari non potrà mai superare, rispettivamente, uno e tre giorni successivi al versamento. Se il versamento avviene di venerdì? Il calcolo è sui giorni solari, e non lavorativi, quindi vanno presi in considerazione anche il sabato e la domenica. E per i bonifici? Dal momento della ricezione dell'ordine, l'importo deve essere accreditato entro la fine della giornata operativa successiva. Si tratta di un termine inappellabile? Fino al 1 gennaio 2012 l'ordinante e il beneficiario possono concordare di applicare un termine di esecuzione diverso che non può comunque essere superiore a tre giornate operative. Le scadenze possono poi essere prorogate d'intesa tra le stesse parti di un'ulteriore giornata per operazioni di pagamento disposte su supporto cartaceo. Quali sono le novità sul fronte del massimo scoperto? Le commissioni da pagare per la concessione, da parte della banca, di affidamenti non potranno superare lo 0,5% per trimestre dell'importo del fido. Oltre, naturalmente, agli interessi passivi. Altrimenti? Altrimenti il patto di remunerazione è nullo. Che cosa succede per l'extrafido? In questo tetto viene compreso anche quanto eventualmente richiesto dalla banca come commissioni per lo «sforamento» del fido. Sono previsti altri tetti? La modifica delle condizioni del contratto «non può avere per effetto l'innalzamento del tasso di interesse in misura superiore al 5% di quello originariamente convenuto», si legge nel nuovo emendamento. Quindi, in concreto? Le interpretazioni sono due: dipende se per 5% si intendono cinque punti percentuali in più, o il 5% del tasso originario. Nel primo caso, se un prestito parte con un tasso del 6%, ogni successiva modifica delle condizioni contrattuali non potrà portare il saggio d'interesse sopra l'11% (6% più 5%). Nel secondo caso, invece, il tetto non superabile sarebbe il 6,3% (6% più il 5% del 6%). Quanto tempo avranno i clienti per «dire la loro» sulle modifiche? I clienti delle banche avranno 60 giorni di tempo in più per rispondere alle comunicazioni degli istituti di credito che annunciano modifiche delle condizioni contrattuali: gli attuali 60 giorni a disposizione raddoppiano infatti a 120 giorni. Per quanto riguarda i mutui, il decreto prevede già delle novità sulle surroghe, vale a dire il trasferimento del debito a un altro istituto. Che cosa cambia? Se la surroga non si perfeziona entro il termine di trenta giorni dalla data della richiesta dell'avvio delle procedure da parte della banca cessionaria alla banca cedente, la seconda è tenuta a risarcire il cliente con l'1% del valore del mutuo per ciascun mese di ritardo. Resta naturalmente la possibilità per la banca cedente di rivalersi sulla cessionaria se il ritardo è dovuto a cause imputabili a quest'ultima. E sul fronte dei tassi? Sui contratti di credito non regolati in conto corrente, ad esempio i mutui, è previsto il nuovo «saggio di interesse annuo effettivo globale». L'obiettivo è dare ai clienti un'indicazione sul costo totale del credito. Giovanni Stringa

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Lo sceicco e il superbond da un miliardo di dollari restituito (sezione: Revoca fidi)

( da "Corriere del Veneto" del 18-07-2009)

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Corriere del Veneto sezione: Cronache data: 18/07/2009 - pag: 21 La storia La Procura di Milano lo aveva sequestrato, denunciando il socio torinese per riciclaggio. Ora la svolta del Riesame Lo sceicco e il superbond da un miliardo di dollari restituito MILANO Lo sceicco del Qatar. Il socio torinese. Banca Mediolanum. E il bond da un miliardo di dollari. Ovvero: la strana storia di chi voleva portare titoli in Italia ed è stato denunciato. «Perché devono aver pensato che soltanto un pazzo o un truffatore può mettersi in testa di trasferire nel nostro Paese soldi dall'estero quando tutti fanno il contrario». È questa la spiegazione che si dà il socio torinese dello sceicco Mohamed Al Thani, Antonio Castelli, attualmente indagato per riciclaggio dalla Procura di Milano. Ma cominciamo dall'inizio. Due mesi fa alla Procura di Milano arriva una segnalazione da parte di Mediolanum. La banca evidenzia che la società «Inprogramme», sua cliente da febbraio e facente capo ad Antonio Castelli, ha un fatturato incompatibile (400mila euro, ndr) con l'entità di un titolo depositato. La Procura dispone il sequestro del titolo per riciclaggio. Ma che cosa era successo? «Con lo sceicco sono socio in diverse società racconta Antonio Castelli . Io che vivo anche a Torino ho proposto di trasferire alcune attività in Italia. In Mediolanum mi fidavo di una persona e ho deciso di aprire lì un conto deposito. Il primo trasferimento, quello del bond da 25 milioni di dollari, è andato bene. I problemi sono arrivati con il secondo bond, che oltre ad avere un valore nominale più elevato (un miliardo di dollari, appunto) era anche molto più complesso. Da lì la banca si è fatta l'idea che fosse finto e che io avrei millantato relazioni con un fantomatico sceicco». In pratica, quando la Inprogramme trasferisce il secondo bond, Mediolanum si insospettisce. E contatta la Procura. «Quello che mi stupisce maggiormente dice l'avvocato Andrea Dondè, legale di Castelli è che la banca non abbia prima chiesto spiegazioni al suo cliente. Un cliente che tengo a specificare non è andato in banca con una valigetta 24 ore di coccodrillo piena di titoli, ma ha trasferito il titolo dal Crédit Suisse». Per intenderci, uno dei primi istituti bancari d'Europa. «E poi rincara la dose il legale non hanno voluto ascoltare nemmeno lo sceicco, che si era detto disponibile a parlare. La banca pare abbia trovato come unico momento possibile un venerdì, che per i musulmani è un giorno sacro e festivo». Dunque? Dunque la Procura mette sotto indagine penale Antonio Castelli e negli atti dell'inchiesta definisce Mohamed Al Thani un «sedicente» sceicco. Da notare che il «sedicente» sceicco è cugino primo dell'emiro del Qatar, nonché colui che sta trattando per rilevare il 20% di Volkswagen, quota per cui avrebbe offerto circa sette miliardi di euro. Quando lo sceicco trasmette una lettera con la quale rivendica la correttezza dell'operazione con la Improgramme di cui è beneficiario economico, il tribunale del Riesame ordina il dissequestro. Ma il pubblico ministero Stefano Civardi dispone un altro sequestro, questa volta con l'ipotesi di reato di aggiotaggio e tentata truffa. Ma ancora una volta i giudici del Riesame danno ragione ai legali di Castelli, che però è ancora sotto indagine penale. Morale: lo sceicco è indispettito, il socio torinese Antonio Castelli sta cercando oltre che di risolvere le beghe giudiziarie altri canali bancari per operare in Italia. E Mediolanum si è giocata un'operazione da oltre un miliardo di dollari. Fausta Chiesa Il sospetto I giudici danno di nuovo ragione all'uomo d'affari del Qatar. A insospettirsi era stata Mediolanum Chi è Mohamed Al Thani, sceicco del Qatar, è cugino dell'emiro che sta trattando per rilevare il 20 per cento di Volkswagen. L'uomo ha cercato di portare in Italia un bond da un miliardo di dollari, che è stato però messo sotto sequestro dalla procura di Milano

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Lo sceicco e il superbond da un miliardo di dollari restituito (sezione: Revoca fidi)

( da "Corriere del Mezzogiorno" del 18-07-2009)

Argomenti: Revoca fidi

Corriere del Mezzogiorno sezione: Cronache data: 18/07/2009 - pag: 21 La storia La Procura di Milano lo aveva sequestrato, denunciando il socio torinese per riciclaggio. Ora la svolta del Riesame Lo sceicco e il superbond da un miliardo di dollari restituito MILANO Lo sceicco del Qatar. Il socio torinese. Banca Mediolanum. E il bond da un miliardo di dollari. Ovvero: la strana storia di chi voleva portare titoli in Italia ed è stato denunciato. «Perché devono aver pensato che soltanto un pazzo o un truffatore può mettersi in testa di trasferire nel nostro Paese soldi dall'estero quando tutti fanno il contrario». È questa la spiegazione che si dà il socio torinese dello sceicco Mohamed Al Thani, Antonio Castelli, attualmente indagato per riciclaggio dalla Procura di Milano. Ma cominciamo dall'inizio. Due mesi fa alla Procura di Milano arriva una segnalazione da parte di Mediolanum. La banca evidenzia che la società «Inprogramme», sua cliente da febbraio e facente capo ad Antonio Castelli, ha un fatturato incompatibile (400mila euro, ndr) con l'entità di un titolo depositato. La Procura dispone il sequestro del titolo per riciclaggio. Ma che cosa era successo? «Con lo sceicco sono socio in diverse società racconta Antonio Castelli . Io che vivo anche a Torino ho proposto di trasferire alcune attività in Italia. In Mediolanum mi fidavo di una persona e ho deciso di aprire lì un conto deposito. Il primo trasferimento, quello del bond da 25 milioni di dollari, è andato bene. I problemi sono arrivati con il secondo bond, che oltre ad avere un valore nominale più elevato (un miliardo di dollari, appunto) era anche molto più complesso. Da lì la banca si è fatta l'idea che fosse finto e che io avrei millantato relazioni con un fantomatico sceicco». In pratica, quando la Inprogramme trasferisce il secondo bond, Mediolanum si insospettisce. E contatta la Procura. «Quello che mi stupisce maggiormente dice l'avvocato Andrea Dondè, legale di Castelli è che la banca non abbia prima chiesto spiegazioni al suo cliente. Un cliente che tengo a specificare non è andato in banca con una valigetta 24 ore di coccodrillo piena di titoli, ma ha trasferito il titolo dal Crédit Suisse». Per intenderci, uno dei primi istituti bancari d'Europa. «E poi rincara la dose il legale non hanno voluto ascoltare nemmeno lo sceicco, che si era detto disponibile a parlare. La banca pare abbia trovato come unico momento possibile un venerdì, che per i musulmani è un giorno sacro e festivo». Dunque? Dunque la Procura mette sotto indagine penale Antonio Castelli e negli atti dell'inchiesta definisce Mohamed Al Thani un «sedicente» sceicco. Da notare che il «sedicente» sceicco è cugino primo dell'emiro del Qatar, nonché colui che sta trattando per rilevare il 20% di Volkswagen, quota per cui avrebbe offerto circa sette miliardi di euro. Quando lo sceicco trasmette una lettera con la quale rivendica la correttezza dell'operazione con la Improgramme di cui è beneficiario economico, il tribunale del Riesame ordina il dissequestro. Ma il pubblico ministero Stefano Civardi dispone un altro sequestro, questa volta con l'ipotesi di reato di aggiotaggio e tentata truffa. Ma ancora una volta i giudici del Riesame danno ragione ai legali di Castelli, che però è ancora sotto indagine penale. Morale: lo sceicco è indispettito, il socio torinese Antonio Castelli sta cercando oltre che di risolvere le beghe giudiziarie altri canali bancari per operare in Italia. E Mediolanum si è giocata un'operazione da oltre un miliardo di dollari. Fausta Chiesa Il sospetto I giudici danno di nuovo ragione all'uomo d'affari del Qatar. A insospettirsi era stata Mediolanum Chi è Mohamed Al Thani, sceicco del Qatar, è cugino dell'emiro che sta trattando per rilevare il 20 per cento di Volkswagen. L'uomo ha cercato di portare in Italia un bond da un miliardo di dollari, che è stato però messo sotto sequestro dalla procura di Milano

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ABRUZZO/REGIONE: AL VIA PACCHETTO ANTICRISI PER 10 MILIONI DI EURO. (sezione: Revoca fidi)

( da "Asca" del 18-07-2009)

Argomenti: Revoca fidi

ABRUZZO/REGIONE: AL VIA PACCHETTO ANTICRISI PER 10 MILIONI DI EURO (ASCA)- L'Aquila, 18 lug - Ha un plafond complessivo di 10 milioni 500 mila euro il programma di misure straordinarie per le piccole e medie imprese e per i consumatori varato dalla Giunta regionale dell'Abruzzo in collaborazione con l'Associazione bancaria italiana (ABI) e con l'Unicredit Mediocredito Centrale. Il cosiddetto ''pacchetto anti-crisi'' e' stato presentato dal vice presidente della Regione ed assessore allo Sviluppo Economico, Alfredo Castiglione, dal presidente della commissione regionale ABI, Antonio Di Matteo, dal direttore di ABI Abruzzo, Angelo Bonanni, dal responsabile rapporti istituzionali di Unicredit Mediocredito Centrrale, Rosaria Bonincontro, e dal referente per i rapporti con la Regione Abruzzo, Pier Paolo Proietti. L'accordo e' stato siglato contestualmente alla presentazione da Regione Abruzzo, ABI ed Unicredit Mediocredito Centrale. ''Oltre ad attivare il microcredito che dara' la possibilita' alle microimprese, anche singoli professionisti, di avviare la microattivita' con 10 mila euro che potranno essere restituiti in cinque anni - ha sottolineato Castiglione - questo programma mostra un'attenzione particolare anche verso il consolidamento dei debiti a breve per le piccole e medie imprese per circa 6 milioni e mezzo di euro. Invece, per chi ha perso il posto di lavoro, e' in cassa integrazione o deve pagare il mutuo della prima casa, la Regione Abruzzo, attraverso l'accordo con l'ABI, congela per due anni il pagamento del mutuo stesso, accollandosi i tassi di interesse delle rate di mutuo''. Ma il ''pacchetto'' comprende anche il rifinanziamanto delle legge anti-usura e anti-racket ed una convenzione con Italia Lavoro che prevede, in alcuni distretti, benefici per quelle aziende artigiane che dovessero fare assunzioni. L'incentivo annuale previsto e' di 5 mila euro. ''La firma odierna - ha affermato il vice presidente della Regione - va ad aggiungersi a quella di ieri con l'Artigiancassa che ha sbloccato 4 milioni e 500 mila euro a beneficio del sistema della piccole e medie imprese del settore. Si tratta - ha proseguito l'Assessore - di una ulteriore boccata d'ossigeno per la nostra realta' territoriale fatta di tante famiglie monoreddito e di piccole realta' imprenditoriali. Il prossimo passo - ha concluso - ci dovra' portare ad una seria riforma dei Consorzi Fidi ed alla creazione di una Finanziaria regionale che faccia davvero gli interessi del territorio''. Intanto, per l'autunno, con il probabile sblocco dei Fondi FAS (Fondo Aree Sottoutilizzate) e del Fondo unico nazionale delle attivita' produttive, queste misure potranno essere rifinanziate per allargare ulteriormente la platea dei beneficiari. iso/sam/ss (Asca)

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Pacchetto anticrisi: siglato accordo per il credito alle imprese (sezione: Revoca fidi)

( da "PrimaDaNoi.it" del 19-07-2009)

Argomenti: Revoca fidi

REGIONE - Tutte Pacchetto anticrisi: siglato accordo per il credito alle imprese --> Inviato da Redazione--> il 18/7/2009 15:43:21 --> 171 letture)--> --> ABRUZZO. Ha un plafond complessivo di 10 milioni 500 mila euro il programma di misure straordinarie per le piccole e medie imprese e per i consumatori varato dalla Giunta regionale in collaborazione con l'Associazione bancaria italiana (ABI) e con l'Unicredit Mediocredito Centrale. Il cosiddetto "pacchetto anti-crisi" è stato presentato, questa mattina a Pescara, nella della Regione, nel corso di una conferenza stampa, dal vice presidente della Regione ed assessore allo Sviluppo Economico, Alfredo Castiglione, dal presidente della commissione regionale ABI, Antonio Di Matteo, dal direttore di ABI Abruzzo, Angelo Bonanni, dal responsabile rapporti istituzionali di Unicredit Mediocredito Centrrale, Rosaria Bonincontro, e dal referente per i rapporti con la Regione Abruzzo, Pier Paolo Proietti. L'accordo è stato siglato contestualmente alla presentazione da Regione Abruzzo, ABI ed Unicredit Mediocredito Centrale. «Oltre ad attivare il microcredito che darà la possibilità alle microimprese, anche singoli professionisti, di avviare la microattività con 10 mila euro che potranno essere restituiti in cinque anni - ha sottolineato Castiglione -, questo programma mostra un'attenzione particolare anche verso il consolidamento dei debiti a breve per le piccole e medie imprese per circa 6 milioni e mezzo di euro. Invece, per chi ha perso il posto di lavoro, è in cassa integrazione o deve pagare il mutuo della prima casa, la Regione Abruzzo, attraverso l'accordo con l'ABI, congela per due anni il pagamento del mutuo stesso accollandosi i tassi di interesse delle rate di mutuo». Ma il "pacchetto" comprende anche il rifinanziamento delle legge anti-usura e anti-racket ed una convenzione con Italia Lavoro che prevede, in alcuni distretti, benefici per quelle aziende artigiane che dovessero fare assunzioni. L'incentivo annuale previsto è di 5 mila euro. «La firma odierna - ha affermato il vice presidente della Regione - va ad aggiungersi a quella di ieri con l'Artigiancassa che ha sbloccato 4 milioni e 500 mila euro a beneficio del sistema della piccole e medie imprese del settore. Si tratta - proseguito l'assessore - di una ulteriore boccata d'ossigeno per la nostra realtà territoriale fatta di tante famiglie monoreddito e di piccole realtà imprenditoriali. Il prossimo passo - ha concluso - ci dovrà portare ad una seria riforma dei Consorzi Fidi ed alla creazione di una Finanziaria regionale che faccia davvero gli interessi del territorio». Intanto, per l'autunno, con il probabile sblocco dei Fondi FAS (Fondo Aree Sottoutilizzate) e del Fondo unico nazionale delle attività produttive, queste misure potranno essere rifinanziate per allargare ulteriormente la platea dei beneficiari. Questo, nel dettaglio, il prospetto degli interventi previsti all'interno del "pacchetto anti-crisi": 1) programma regionale di microcredito (1 milione di euro a beneficio di soggetti residenti in Abruzzo che intendano avviare o consolidare microimprese in forma di ditte individuali o microattività anche di natura professionale. Tali soggetti (persone fisiche) devono essere privi di redditi di lavoro dipendente e/o autonomo, nonchè di proprietà immobiliari, fatta eccezione per la prima casa di abitazione e delle relative pertinenze; tale finanziamento non può essere superiore a 10 mila euro e dovrà avere durata massima di cinque anni); 2) fondo regionale di solidarietà del valore di 2 milioni di euro a vantaggio di famiglie che versano in difficoltà economiche dovute alla perdita di lavoro di almeno un appartenente al nucleo familiare. Le difficoltà devono essere tali da incidere sul reddito complessivo in misura non inferiore al 30 per cento e la situazione economica familiare non deve superare il valore ISEE (indicatore di situazione economica equivalente) di 15 mila euro annui; la Regione si impegna a corrispondere al massimo per 24 mesi la quota interessi; 3) un fondo regionale di 6 milioni 500 mila euro per il consolidamento delle passività a breve a beneficio delle piccole e medie iscritte nel registro delle imprese aventi unità produttive nel territorio abruzzese con esclusione di quelle operanti in agricoltura, pesca, piscicoltura, acquacoltura, industria carboniera, attività connesse all'esportazione e poche altre eccezioni. Il finanziamento ha una durata massima non superiore a 5 anni e l'importo del consolidamento non potrà eccedere i 250 mila euro; 4) adesione al progetto Arco promosso da Ministero del Lavoro ed Italia Lavoro per la crescita dell'occupazione attraverso una compartecipazione pari a 500 mila euro; 5) rifinanziamento delle legge regionale 7/03 e del relativo regolamento per un importo pari a 500 mila euro. Il provvedimento è in favore di imprese vittime di usura e racket. «L'operatività di questo accordo - ha assicurato l'assessore Castiglione - scatterà entro settembre grazie anche alla collaborazione delle associazioni di categoria che sono in grado di fare animazione sul territorio. Intanto, mi preme sottolineare che forse per la prima volta nella storia della Regione - ha spiegato il vice presidente della Regione - è stato avviato un importante ed articolato discorso di collaborazione con il mondo del credito che darà i suoi frutti a breve. Presto saranno anche rese note le modalità di accesso ai finanziamenti e posso assicurare alle famiglie ed alle imprese interessate a queste misure che la burocrazia non rappresenterà affatto un ostacolo». 18/07/2009 15.41

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Badile: "Vessati dalle banche" (sezione: Revoca fidi)

( da "Corriere Adriatico" del 19-07-2009)

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Badile: "Vessati dalle banche" Pelletterie 1907, il presidente rileva come la gestione sia attiva Tolentino Mentre permane la situazione di stallo a Pelletterie 1907, dove gli operai stanno scioperando ormai da quindici giorni, anche la proprietà fa sentire la sua voce. E attacca duramente soprattutto il mondo bancario. A parlare è Paolo Badile, presidente del consiglio di amministrazione di Pelletterie 1907. Per prima cosa vorrei partire dal bilancio della società che si chiuderà con una perdita ingente. Che, però, non dipende dalla nostra gestione. A testimoniarlo c'è la relazione sul bilancio del collegio sindacale, organo di controllo esterno all'azienda, che invece sottolinea la redditività di Pelletterie 1907. La nostra è un'azienda che oggi ha lavoro e crea redditività. Se ci troviamo in questa situazione lo dobbiamo soprattutto agli istituti bancari che non ci hanno mai sostenuto. Anzi, ci hanno affossato. Recentemente una banca dell'Anconetano con la quale lavoravamo di più e che doveva essere l'istituto che ci avrebbe scontato la garanzia fidejussoria concessaci dalla Regione di 500mila euro ci ha revocato tutti i fidi perchè sono cambiate le direttive aziendali. Paghiamo certamente la scarsa affidabilità dimostrata dalle precedenti gestioni e anche la crisi finanziaria che ha portato le banche a stringere ancora di più i cordoni, ma nessuno ci è mai venuto incontro concretamente per consentirci di poter lavorare serenamente. L'attuale proprietà ha finanziato l'azienda con 3 milioni di euro. Ma il sistema bancario ci ha messo in crisi perchè quei soldi sono stati utilizzati per rientrare dello loro esposizioni e non per far crescere l'azienda. Badile passa poi a parlare dei dipendenti. Sono mortificato per la situazione che stanno vivendo le maestranze. Allo stesso tempo non capisco perchè si è creata improvvisamente tutta questa rigidità. In passato abbiamo vissuto momenti come questo. Noi non vorremmo licenziare nessuno, eppure continua uno sciopero che mette a rischio la continuità aziendale. Purtroppo, oltre allo sciopero sono state rilasciate dichiarazioni alla stampa demolitorie che di fatto sgretolano il valore aggiunto dell'azienda. Posso garantire che la proprietà sta lavorando celermente per sistemare i problemi finanziari che hanno causato il ritardo nel pagamento degli stipendi. ROBERTO SCORCELLA,

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Consorzio di bonifica senza soldi, dipendenti sul piede di guerra (sezione: Revoca fidi)

( da "Unione Sarda, L' (Nazionale)" del 19-07-2009)

Argomenti: Revoca fidi

Oristano e Provincia Pagina 4034 oristano Consorzio di bonifica senza soldi, dipendenti sul piede di guerra Oristano --> Consorzio di bonifica al collasso. Tanto che non ha i soldi ne per operare ne per pagare i dipendenti fissi e stagionali. A denunciare questa situazione i rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil. In un documento inviato, tra gli altri, agli amministratori regionali e al prefetto si denuncia che «il Consorzio ha una insostenibile esposizione bancaria, ed è incapace di esigere i costi reali determinati dal servizio reso agli utenti. Colpa - secondo i sindacalisti - di un'azione di riordino dovuta in parte alla maggior ingerenza politica, in parte alla scarsa capacità gestionale dimostrata dagli amministratori che si sono succeduti nel tempo». «Tra le cause principali l'ingerenza degli assessori regionali all'Agricoltura che hanno bloccato l'emissione dei ruoli ad ogni minimo allarme lanciato dalle associazioni agricole; l'abitudine di non voler pagare i ruoli e comunque pagarli il più tardi possibile; la mancata applicazione della Legge regionale di riforma e la mancata applicazione del risanamento finanziario», si legge nella nota. E nessuno, secondo Cgil, Cisl e Uil, si è preoccupato della situazione in cui si trovano i dipendenti «che convivono col patema d'animo legato alla mancanza di risorse e col rischio di non ricevere la retribuzione. Oggi il Consorzio di Bonifica non gode più della fiducia delle banche, avendo raggiunto il massimo fido consentito, e si è al limite del collasso funzionale con la conseguente incapacità di operare». Non basta, oltre cento avventizi non hanno ancora percepito la busta paga di giugno, «e si profila la medesima situazione anche per il personale fisso, circa 110 persone, per la retribuzione di questo mese».

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Pasticcio Celtic, mano alle carte (sezione: Revoca fidi)

( da "Tribuna di Treviso, La" del 20-07-2009)

Argomenti: Revoca fidi

di Fabrizio Zupo Pasticcio Celtic, mano alle carte A Bologna franchigie non in ordine e patti da bocciofila per qualche carica Il Veneto con i numeri giusti per avere la squadra ma si è diviso e qualche consigliere non ha votato Treviso Magari chiamarli Giuda è un po' eccessivo per questioni di misura rispetto l'evento, ma com'è che Roma con due consiglieri becca 10 voti e porta a casa la Celtic League e il Veneto con 7 consiglieri su 19 si ferma a 9? Semplice, c'è chi non ha votato Treviso. E sarebbe bastato che delle due preferenze i veneti ne avessero espressa solo una per demolire le velleità avversarie. Quindi Veneto diviso, Calvisano e Roma unite (ma che c'azzecca?, cari leghisti "lumbard"). Complimenti. Ecco la pattuglia veneta sabato a Bologna: Enore Bagatin, Andrea Rinaldo, Luigi Torretti, Zeno Zanandrea come emanazione dei club; Carlo Checchinato e Francesco Mazzariol in quota giocatori, Moreno "Isi" Trevisiol in quota tecnici. Nessun'altra "etnia rugbistica" è così rappresentata nella Fir. Rappresentano Padova, Rovigo, Treviso, Venezia: tutta gente che ha visto o ha giocato nei Dogi, una selezione che per un ventennio (fra i '70 e i '90) si prendeva la briga di battere gli Harlequins a Twickenham, i Welsh Academicals, il Newport, i Wasps senza chiedere il permesso a nessuno, e solo per citare i club forti allora e che sono ancora al top o sede di franchigie (come i Dragons gallesi di Newport). Eppure qui va cercata l'anomalia di un gruppo che non fa lobby, sistema e neppure sa che con due preferenze ci si vota e si vota qualcuno che ti vota a sua volta. Aritmetica da bocciofila. Solo applicata da altri in maniera lineare. Non ci si può lamentare se Roma e Duchi fanno squadra. Con i Praetorians (pare brutto un nome in italiano?) che hanno avuto Coppa Celtica e dei Campioni, ma Calvisano e Parma invece cosa?. La prima aveva già rinunciato al Super 10, abbandonata dagli sponsor e travolta dalla crisi economica, l'altra in procinto di seguire l'esempio salvo iscriversi venerdì 10 luglio, ultimo giorno utile. Che ha avuto in cambio? Sul verbale del Consiglio Federale Fir di Bologna c'è solo una votazione che riguarda la società bresciana: la delega ad Alfredo Gavazzi (presidente del club) al Torneo delle 6 Nazioni. Una carica avuta a scapito di Andrea Rinaldo, professore dell'ateneo padovano, che in tema di delusioni ne ha già subito un'altra in pochi mesi: avrebbe dovuto essere vicepresidente del nuovo C.F. Che senso aveva ancora la candidatura dei Duchi vista la situazione sportiva. Forse solo quella di avere il diritto di partecipare al "tavolo" di Bologna. Però qui si apre uno scenario da chiarire e che sarà materia per alimentare la telenovela celtica per i prossimi mesi. Chi aveva diritto di essere votato? Riassumendo: dopo la presentazione delle candidature (erano 6), andavano ribadite rispondendo ai quesiti della Fir, infine andavano depositate le garanzie reali (fidi bancari) degli 8 milioni di euro chiesti dalla Magners League oltre a caratteristiche logistiche e altro. Roma e Viadana ce l'avevano? E se no, perché sono state messe ai voti? Forse per questo Dondi, che (a fronte del 95% dei consensi avuti pochi mesi fa) non ha saputo gestire un'assemblea così importante per il futuro del rugby azzurro (la Nazionale senza il Veneto, corre su una gamba sola), ha chiesto due commissioni. Ironia della sorte entrambe presiedute da due "trevigiani": Zanandrea con Signorini e Grenti quella finanziaria, Checchinato con Ascione e Saccà quella tecnica. La prima deve capire se Roma e Viadana hanno i soldi e, soprattutto, se li avevano al 6 giugno (come le garanzie degli enti Regione Lazio e Provincia di Roma). La seconda se una franchigia con tanti giocatori fuori dalle liste azzurre, servirà alla causa della nazionale. Entro il 30 settembre il responso. Se sì le indicazioni saranno spedite al Board della Magners League, altrimenti si rifà tutto. E qui nascerà il secondo pasticcio, perché Pretoriani (col trevigiano Andrea Cavinato in pole per la panchina) e Aironi avranno già messo in moto, legittimamente, la macchina organizzativa. E quindi saranno prevedibili ricorsi e nuova confusione. Forse Dondi s'è distratto con la questione Mondiale che sarà decisa a giorni, paventando anche di dimettersi dall'International Board e non ha capito le mosse dei suoi colonnelli. Ma a Bologna, come in un giallo di Agata Christie sono tutti colpevoli. Ognuno ha tirato la sua "privata" coltellata al rugby italiano.

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pasticcio celtic, mano alle carte (sezione: Revoca fidi)

( da "Nuova Venezia, La" del 20-07-2009)
Pubblicato anche in: (Mattino di Padova, Il)

Argomenti: Revoca fidi

di Fabrizio Zupo Pasticcio Celtic, mano alle carte A Bologna franchigie non in ordine e patti da bocciofila per qualche carica Il Veneto con i numeri giusti per avere la squadra ma si è diviso e qualche consigliere non ha votato Treviso Magari chiamarli Giuda è un po' eccessivo per questioni di misura rispetto l'evento, ma com'è che Roma con due consiglieri becca 10 voti e porta a casa la Celtic League e il Veneto con 7 consiglieri su 19 si ferma a 9? Semplice, c'è chi non ha votato Treviso. E sarebbe bastato che delle due preferenze i veneti ne avessero espressa solo una per demolire le velleità avversarie. Quindi Veneto diviso, Calvisano e Roma unite (ma che c'azzecca?, cari leghisti "lumbard"). Complimenti. Ecco la pattuglia veneta sabato a Bologna: Enore Bagatin, Andrea Rinaldo, Luigi Torretti, Zeno Zanandrea come emanazione dei club; Carlo Checchinato e Francesco Mazzariol in quota giocatori, Moreno "Isi" Trevisiol in quota tecnici. Nessun'altra "etnia rugbistica" è così rappresentata nella Fir. Rappresentano Padova, Rovigo, Treviso, Venezia: tutta gente che ha visto o ha giocato nei Dogi, una selezione che per un ventennio (fra i '70 e i '90) si prendeva la briga di battere gli Harlequins a Twickenham, i Welsh Academicals, il Newport, i Wasps senza chiedere il permesso a nessuno, e solo per citare i club forti allora e che sono ancora al top o sede di franchigie (come i Dragons gallesi di Newport). Eppure qui va cercata l'anomalia di un gruppo che non fa lobby, sistema e neppure sa che con due preferenze ci si vota e si vota qualcuno che ti vota a sua volta. Aritmetica da bocciofila. Solo applicata da altri in maniera lineare. Non ci si può lamentare se Roma e Duchi fanno squadra. Con i Praetorians (pare brutto un nome in italiano?) che hanno avuto Coppa Celtica e dei Campioni, ma Calvisano e Parma invece cosa?. La prima aveva già rinunciato al Super 10, abbandonata dagli sponsor e travolta dalla crisi economica, l'altra in procinto di seguire l'esempio salvo iscriversi venerdì 10 luglio, ultimo giorno utile. Che ha avuto in cambio? Sul verbale del Consiglio Federale Fir di Bologna c'è solo una votazione che riguarda la società bresciana: la delega ad Alfredo Gavazzi (presidente del club) al Torneo delle 6 Nazioni. Una carica avuta a scapito di Andrea Rinaldo, professore dell'ateneo padovano, che in tema di delusioni ne ha già subito un'altra in pochi mesi: avrebbe dovuto essere vicepresidente del nuovo C.F. Che senso aveva ancora la candidatura dei Duchi vista la situazione sportiva. Forse solo quella di avere il diritto di partecipare al "tavolo" di Bologna. Però qui si apre uno scenario da chiarire e che sarà materia per alimentare la telenovela celtica per i prossimi mesi. Chi aveva diritto di essere votato? Riassumendo: dopo la presentazione delle candidature (erano 6), andavano ribadite rispondendo ai quesiti della Fir, infine andavano depositate le garanzie reali (fidi bancari) degli 8 milioni di euro chiesti dalla Magners League oltre a caratteristiche logistiche e altro. Roma e Viadana ce l'avevano? E se no, perché sono state messe ai voti? Forse per questo Dondi, che (a fronte del 95% dei consensi avuti pochi mesi fa) non ha saputo gestire un'assemblea così importante per il futuro del rugby azzurro (la Nazionale senza il Veneto, corre su una gamba sola), ha chiesto due commissioni. Ironia della sorte entrambe presiedute da due "trevigiani": Zanandrea con Signorini e Grenti quella finanziaria, Checchinato con Ascione e Saccà quella tecnica. La prima deve capire se Roma e Viadana hanno i soldi e, soprattutto, se li avevano al 6 giugno (come le garanzie degli enti Regione Lazio e Provincia di Roma). La seconda se una franchigia con tanti giocatori fuori dalle liste azzurre, servirà alla causa della nazionale. Entro il 30 settembre il responso. Se sì le indicazioni saranno spedite al Board della Magners League, altrimenti si rifà tutto. E qui nascerà il secondo pasticcio, perché Pretoriani (col trevigiano Andrea Cavinato in pole per la panchina) e Aironi avranno già messo in moto, legittimamente, la macchina organizzativa. E quindi saranno prevedibili ricorsi e nuova confusione. Forse Dondi s'è distratto con la questione Mondiale che sarà decisa a giorni, paventando anche di dimettersi dall'International Board e non ha capito le mosse dei suoi colonnelli. Ma a Bologna, come in un giallo di Agata Christie sono tutti colpevoli. Ognuno ha tirato la sua "privata" coltellata al rugby italiano.

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E anche le sofferenze si concentrano su poche realtà (sezione: Revoca fidi)

( da "Affari e Finanza (La Repubblica)" del 20-07-2009)

Argomenti: Revoca fidi

E anche le sofferenze si concentrano su poche realtà La Fina Bank, un istituto di credito specializzato nel finanziamento alle piccole e medie imprese in Kenya, Uganda e Ruanda ha annunciato qualche giorno fa che per la concessione di un prestito destinato all’apertura di una nuova azienda non chiederà più garanzie patrimoniali ma sottoporrà il richiedente a un esame psicometrico, condotto da esperti dell’Università di Harvard, per valutarne il talento imprenditoriale. Idea balzana, oppure ipotesi da prendere in considerazione anche in Italia? La crisi sta mettendo a dura prova tutti, dalle grandi imprese alle famiglie, ma le Pmi soffrono in maniera particolare a causa delle restrizioni del credito bancario. L’allarme non viene solo dalle associazioni di categoria, ma da tutte le principali istituzioni economiche, da Bankitalia all’Istat alla Consob. Il monito più recente arriva proprio dal presidente della Borsa, Lamberto Cardia, che in occasione dell’assemblea annuale, ha lanciato un forte grido d’allarme: «Gran parte delle imprese mediopiccole trova difficoltà e potrebbe correre rischi di asfissia finanziaria. Si sta interrompendo un processo di ristrutturazione industriale del settore che negli anni scorsi aveva cominciato a produrre risultati incoraggianti in termini di produttività e competitività internazionale». Come evitare questo tracollo? Le aziende hanno bisogno di credito, le banche sono più che mai restie a concederlo alle Pmi, alla maggior parte delle imprese, se si considera che in base agli ultimi dati Istat in Italia operano nell’industria e nei servizi poco meno di 4,5 milioni di aziende, e che tra queste oltre quattro milioni hanno meno di 10 addetti. Soltanto 3.630 imprese, corrispondenti allo 0,08 per cento, impiegano 250 addetti e più, (assorbendo, tuttavia, il 20% dell’occupazione complessiva). Per le grandi imprese tuttavia i problemi sono minori, anche adesso: «Il 10% di esse ottiene dalle banche oltre il 75% degli affidamenti», denuncia Giuseppe Bortolussi, segretario della Cgia di Mestre. Peccato che poi, fa notare lo stesso Bortolussi, «il 10% dele aziende raccoglie anche il 75% delle sofferenze. Questo perché alla fine le banche tendono a far credito a chi è del gruppo, del giro, a chi è amico». Penalizzando i piccoli. E allora l’unica soluzione è inserire le piccole e piccolissime imprese in un "giro" giusto, che può condurle al credito, sempre che abbiano i requisiti per ottenerlo. La strada maestra è quella dei Confidi, i consorzi costituiti per fornire garanzie collettive che favoriscano la concessione dei finanziamenti. «I sistemi dei Confidi — conferma Mauro Bussoni, vicedirettore Confesercenti — aiutano sia le Pmi che le banche. Si tratta di un sistema virtuoso in cui vengono premiate le imprese con possibilità di sviluppo, ma vengono anche create condizioni di uscita non traumatica per quelle che non hanno più le condizioni per stare sul mercato. Dove i sistemi dei Consorzi Fidi sono più radicati, ci sono ottimi rapporti con gli istituti di credito, ma i casi credo che si possano contare sulle dita della mano». La strada dei Confidi e degli accordi tra i principali attori del settore si è arricchita negli ultimi mesi di nuove proposte: tra le più interessanti l’accordo sottoscritto il 30 giugno da Abi (Associazione Bancaria Italiana) e il Gruppo Sace, che prevede, tra le altre cose, la garanzia Sace sui finanziamenti erogati dalle banche alle Pmi con provvista della Cassa Depositi e Prestiti. (r. am.) Scopri come ricevere sul tuo cellulare Repubblica Gold condividi

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Confidi, un ponte verso le banche (sezione: Revoca fidi)

( da "Affari e Finanza (La Repubblica)" del 20-07-2009)

Argomenti: Revoca fidi

Confidi, un ponte verso le banche ADRIANO BONAFEDE I Confidi assistono in questo momento circa l’1,3 per cento del credito erogato in Italia con una garanzia mediamente del 50 per cento su ciascun finanziamento. Sfruttando il loro patrimonio in modo efficiente e con contributi pubblici "in sussidiarietà" i Confidi possono aumentare questa soglia di un terzo in due/tre anni, raggiungendo il 2 per cento del totale. Con un beneficio notevole per le piccole e medie imprese, a cui finiscono i prestiti garantiti dai Confidi. I Confidi sono dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi che svolgono attività di prestazione di garanzie per agevolare le imprese nell’accesso ai finanziamenti, a breve medio e lungo termine, destinati allo sviluppo delle attività economiche e produttive. Le banche delineano i modelli di rating delle imprese basandosi su moduli statistici e tendo conto dell’andamento economico; i Confidi forniscono un parametro qualitativo, grazie alla conoscenza dell’impresa, che consente valutazioni più efficienti sulla sostenibilità finanziaria dell’investimento. I Confidi riescono a valutare le prospettive di sviluppo territoriali e di settore e ad ottenere una serie di informazioni sull’azienda e sulla sua reputazione, in virtù del rapporto di fiducia che normalmente s’instaura tra confidi ed associato. «I Confidi dice Alessandro Carpinella, associate partner di Kpmg Advisory svolgono un’attività fondamentale: garantiscono il credito non alle imprese più o meno decotte, ma a quelle che hanno un merito creditizio più sostanziale che formale». I Confidi nascono come espressione delle associazioni imprenditoriali di categoria nei vari comparti (industria, commercio, artigianato e agricoltura). I primi consorzi fidi, o cooperative di garanzia, vengono costituiti già nel 1956 per facilitare l’accesso al credito alle piccole imprese. Il governo ha chiamato di recente i Confidi a svolgere un ruolo più incisivo nell’assicurare i finanziamenti alle piccole e medie imprese, necessario per fronteggiare gli effetti deleteri della recessione in atto, che colpisce con più virulenza proprio le piccole e medie imprese. Per questo motivo è stata varata una norma che favorisce un processo di aggregazione tra le strutture. Per il sistema dei Confidi nazionale è infatti appena iniziata una nuova importante stagione di cambiamento. Per i Confidi che superano la soglia di 75 milioni di attività finanziaria (in termini di garanzie al credito) scatta infatti l'obbligo previsto dall’articolo 107 del Testo Unico Bancario di iscrizione all'albo degli intermediari finanziari. La trasformazione dei Confidi in intermediari finanziari fa rientrare a pieno titolo la loro attività nel perimetro della vigilanza di Banca d'Italia. Questo comporta notevoli cambiamenti sotto il profilo organizzativo ed operativo. I Confidi che saranno iscritti all'albo dovranno istituire nuove funzioni (IT, Internal Audit, Vigilanza), ma soprattutto per molti di loro c'è la necessità di aggregarsi per raggiungere la soglia prevista dal TUB ai fini dell'iscrizione all'albo. Kpmg Advisory stima che delle circa 800 strutture attualmente esistenti in Italia, già per la fine di quest'anno e per l'inizio del prossimo, il 75% del mercato si consoliderà nelle mani di 3540 operatori. Un buon rapporto dei Confidi con le banche è essenziale per garantire alle Pmi un flusso di finanziamenti. Le due più grandi banche, Unicredit e Intesa Sanpaolo, hanno fatto entrambe degli sforzi particolari per raggiungere un buon risultato. Impresa Italia, il progetto da 7 miliardi di finanziamenti a tassi agevolati lanciato da Unicredit Group a favore delle pmi italiane (di cui 3 miliardi destinati alle microimprese), è pienamente entrato nella sua fase 2: dopo l’attivazione delle convenzioni con circa 360 Confidi locali, si è registrata una partenza in forte accelerazione delle delibere di nuovi finanziamenti, che procedono per le piccole imprese al ritmo sostenuto di 45 milioni alla settimana. Nonostante la partenza record, il plafond resta comunque in grado di continuare a garantire erogazioni a condizioni agevolate almeno per 18 mesi. Nello specifico, il progetto Impresa Italia ha avuto un vero e proprio boom nella regione Emilia Romagna, seguita dalla Sicilia, dal Piemonte e dal Lazio. Accanto ai 7 miliardi destinati al progetto Impresa Italia, Unicredit ha proseguito nella sua ordinaria attività di concessione di finanziamenti alle piccole imprese. A metà giugno le tre banche retail hanno continuato il loro sostegno alle microimprese che accusano maggiormente la crisi mettendo a disposizione oltre 4,8 miliardi di finanziamenti a breve e a mediolungo termine per circa 80 mila pratiche, rispondendo positivamente alle richieste di tre piccole imprese su quattro. Intesa Sanpaolo ha invece siglato nei giorni scori un accordo per favorire l’accesso al credito delle Pmi: nei prossimi tre anni l’istituto erogherà finanziamenti fino a 60 miliardi di euro. L’intesa prevede un plafond di 5 miliardi per l’accesso al credito delle piccole e medie imprese. Un tema emergente è se adesso i criteri di Basilea 2 siano o no troppo stringenti e debbano essere sospesi, soprattutto per le piccole imprese, finché non sia passata la recessione. Questa, ad esempio è la posizione della Confindustria. All’Abi, però, non sono d’accordo: «Quello su cui si discute adesso è, come ha chiesto il ministro Tremonti, di allungare i piani di ammortamento dei finanziamenti alle imprese o di effettuare una moratoria di alcuni mesi». Scopri come ricevere sul tuo cellulare Repubblica Gold condividi

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Principio dell'affidamento: tra normativa tributaria e normativa comunitaria (sezione: Revoca fidi)

( da "AltaLex" del 20-07-2009)

Argomenti: Revoca fidi

Principio dellaffidamento: tra normativa tributaria e normativa comunitaria Articolo di Maurizio Villani 20.07.2009 Commenta | Stampa | Segnala | Condividi Principio dellaffidamento: tra normativa tributaria e normativa comunitaria di Maurizio Villani Prima di procedere ad illustrare l’argomento, occorre preliminarmente rendere chiaro, dal punto di vista definitorio, l’oggetto della presente trattazione. È opportuno, innanzitutto, operare una distinzione nell’ambito di due principi che si presentano in simbiosi: la buona fede e l’affidamento. Nonostante il loro tanto acclamato ingresso all’art. 10, L. 27 luglio 2000, n. 212, ''Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente'', attraverso il quale è stato positivamente fissato il binomio buona fede-affidamento, si può dimostrare come i suddetti principi abbiano fondamento e applicazione coevi non solo allo Statuto stesso e alla L. 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”1, ma anche in epoca precedente alla Costituzione. La buona fede, principio storicamente collegabile alla bona fides romana, ha risentito, in ambito amministrativo e quindi tributario, della diffidenza della dottrina in ordine alla sua applicazione a materie che non prevedevano nei loro rapporti tipici, una parità tra le parti, portatrici di interessi contrapposti. Prima dell’avvento dello stato pluriclasse, infatti, si sosteneva che da un lato ci fossero gli interessi dei privati, retti dal principio dell’autonomia privata; mentre, dall’altro, vi fosse l’interesse pubblico, ossia l’interesse generale collettivo, che prevaleva sui primi. Tale scenario è ora in fase di mutamento, soprattutto per via della nuova veste data alla P.A. dalle modifiche del procedimento amministrativo, grazie alla quale gli amministrati sembra siano maggiormente tutelati2. La prevalente dottrina è concorde nell’affermare come la buona fede sia suddivisibile in due componenti, una soggettiva ed una oggettiva3, portatrici entrambe della convinzione della bontà del proprio comportamento. Sotto quest’ultimo profilo, la buona fede ben si distingue dall’affidamento in quanto quest’ultimo prevede una forma di fiducia circa la bontà del comportamento altrui. Infatti, pur sembrando un unico concetto autorevole, la dottrina sottolinea come “l’affidamento sia una situazione soggettiva preliminare e autonoma rispetto al principio di buona fede, la cui tutela è assicurata dall’esistenza di tale principio”4. Esso trova il suo antecedente logico in una situazione di apparenza caratterizzata da elementi oggettivi (comportamenti precedenti della P.A., atti a favore del cittadino, ma anche inerzia) che creano nell’amministrato (al quale corrisponderà una diligenza più o meno elevata) delle aspettative: egli si attende che la situazione con cui ha a che fare sia reale, consolidata, in altre parole certa5, e, quindi, non più unilateralmente mutabile ad opera dell’amministrazione stessa. Egli confida in tale situazione a tal punto che spesso si determina in scelte proprio in ragione di tale affidamento, cosicché la sua violazione comporterà non solo conseguenze sanzionatorie dirette, ma anche danni derivanti dalle scelte precedentemente fatte. Un grande giurista esperto sull’argomento, F. Merusi, definì la buona fede quale “norma verticale, un principio di integrazione dell'intera gerarchia delle fonti. La buona fede è norma di integrazione di ogni ordine di produzione codificata del diritto, costituzionale, legislativa, regolamentare e ora anche comunitaria”6, dal carattere universale e di importanza tale da poterlo qualificare principio costituzionale non scritto, travalicando il rapporto contribuente-fisco, allargandosi ad uno spettro di rapporti pressoché illimitato nell’ambito della comunità civile e abbracciando ogni branca dell’ordinamento. Esso è applicabile, infatti, in ambito civile, amministrativo, tributario, comunitario e internazionale. Forme di tutela quali il principio di correttezza dell’agire amministrativo, di tutela del legittimo affidamento del contribuente, nonché l’esimente delle obiettive condizioni di incertezza della norma tributaria, (introdotta nel sistema normativo già nel 19297), rappresentano tutte il tentativo di creare un clima collaborativo e di certezza dei rapporti giuridici, sinonimo di ordine e di sviluppo sociale. Ma mentre in ambito amministrativo ci si è avviati in un lento ma significativo processo di trasformazione dell’apparato improntato in ottica privatistica e paritaria sul piano dei rapporti, in ambito tributario permangono ancora difficoltà nell’accettare il superamento dell’ottica pro fisco8. Di difficile mutamento la posizione della Corte Costituzionale che, se si eccettuano quelle che possono essere definite clausole di stile, nelle sue sentenze non sembra offrire una tutela decisiva per le posizioni di aspettativa dei cittadini amministrati. Diversa posizione quella della Corte di Cassazione9, la quale, invece, tende ad avvalorare sia il ruolo dello Statuto del Contribuente che a sostenere le ragioni dei contribuenti in controversie in cui sia messa in dubbio la tutela del legittimo affidamento. L’attuale valore concreto dello Statuto del Contribuente: le due Corti a confronto La L. 27 luglio 2000, n. 212, all’articolo 10, comma 1, statuisce che “i rapporti tra contribuente ed Amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede”. Stabilendo ai successivi commi che “Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa” e “Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta. Le violazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente tributario non possono essere causa di nullità del contratto”. Stando alla lettera della norma, verrebbe tutelato il contribuente in buona fede, non solo nel caso in cui egli agisca in conformità di un’indicazione preferenziale dell’Amministrazione finanziaria (e in tal caso non potranno essere richiesti interessi e irrogate sanzioni amministrative)10; bensì anche nel caso di affidamento prestato ad un atto dell’Amministrazione dal contenuto univocabilmente interpretabile, nel cui caso nulla sarà dovuto anche dal punto di vista impositivo11. La Corte di Cassazione avalla questa posizione pro-contribuente affermando che “il principio di tutela del legittimo affidamento del cittadino, reso esplicito in materia tributaria dall’art. 10, comma 1, L. n. 212 del 2000, e trovando origine negli articoli 3, 23, 53 e 97 Cost., è immanente in tutti i rapporti di diritto pubblico e costituisce uno dei fondamenti dello Stato di diritto nelle sue diverse articolazioni, limitandone l'attività legislativa e amministrativa”12. Ma se quanto detto aderisce agli orientamenti della Corte di Cassazione, ciò non è parimenti vero per la posizione assunta dalla Corte Costituzionale, la quale mostra di avere una netta posizione di contrasto con la filosofia dello Statuto del Contribuente, come si può dedurre dalla permissività circa le leggi retroattive in materia tributaria. Infatti, nonostante a norma dell’art. 1, comma 2, dello Statuto del Contribuente l'adozione di norme interpretative in materia tributaria possa essere disposta soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali le disposizioni di interpretazione autentica, e nonostante ancora all’art. 3, comma 1 dello stesso Statuto venga stabilito che salvo quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo, la Corte non sembra mutare indirizzo affermando che “una legge tributaria retroattiva non comporta di per sé violazione del principio della capacità contributiva, occorrendo verificare, invece, di volta in volta, se la legge stessa, nell'assumere a presupposto della prestazione un fatto o una situazione passati, abbia spezzato il rapporto che deve sussistere tra imposizione e capacità stessa, violando così il precetto costituzionale sancito dall’art. 53” (Corte Cost., sent. 20 luglio 1994, n. 315; nello stesso senso vedi Corte Cost., sent. 10 novembre 1994 n. 385, e ancor più risalente Corte Cost., sent. 16 giugno 1964, n. 45; recentemente v. anche Corte Cost., sentt. 6 febbraio 2002, n. 16 e 4 agosto 2003, n. 291). La Corte Costituzionale, dopo aver affermato, in Corte Cost., ord. 6 luglio 2004, n. 216, che“le disposizioni della legge n. 212 del 2000, proprio in ragione della loro qualificazione in termini di principi generali dell’ordinamento, rappresentano (non già norme interposte ma) criteri di interpretazione adeguatrice della legislazione tributaria, anche antecedente” chiarisce nella recentissima Corte Cost., sent. 27 febbraio 2009 sentenza n. 58 che non hanno “rango costituzionale - neppure come norme interposte - le previsioni della legge n. 212 del 2000 (ordinanze n. 41 del 2008, n. 180 del 2007 e n. 428 del 2006)”. Cassazione e Corte Costituzionale in tema di retroattività delle norme: problema dell’interpretazione autentica e delle norme innovative con effetto retroattivo Le leggi tributarie retroattive possono essere sia leggi di interpretazione autentica, sia leggi innovative con efficacia retroattiva in virtù di una specifica regolazione dello stesso legislatore13. In particolare, le leggi di interpretazione autentica (o leggi interpretative) possono essere definite come quelle “leggi che stabiliscono quale significato deve essere attribuito a un enunciato di altra precedente legge”14. L’effetto retroattivo di una norma può pregiudicare i cittadini incidendo in maniera diversa su situazioni giuridiche che li vedono coinvolti: essi potrebbero avere già maturato una posizione al verificarsi dell’effetto retroattivo e, quindi, richiedere una tutela dei diritti quesiti; ancora potrebbero essere in pendenza di procedimenti atti a ottenere, ad es., un determinato provvedimento e ciò potrebbe comportare degli effetti negativi; infine, potrebbero semplicemente nutrire un’aspettativa non avendo ancora intrapreso alcuna attività procedimentale. La Corte Costituzionale, sin dalla sua prima pronuncia15, ha preso posizione circa le norme d’interpretazione autentica, definendone, nelle sentenze successive, i criteri alla stregua dei quali possano essere emanate, sottolineando come nell’ordinamento italiano il divieto di retroattività, pur costituendo valore fondamentale di evoluzione giuridica e principio generale cui il legislatore in linea di principio si attiene16, non è stato elevato a rango costituzionale, fatta eccezione per la previsione dell’art. 25, Cost. relativo alla legge penale. Fuori da tale ambito, quindi, il legislatore in linea di massima può emanare norme con efficacia retroattiva17. Per identificare la legge interpretativa con Corte Cost. sent. 3 marzo 1988, n. 233, la Corte afferma preliminarmente che una legge che si autoqualifichi e sia formulata come legge interpretativa, non la esime “dal verificare, ai fini del giudizio di legittimità costituzionale, se la qualificazione e la formulazione siano veramente rispondenti al contenuto dispositivo della legge medesima”. In un successivo capo della sentenza, poi, la Corte passa a definire i caratteri identificativi di una legge interpretativa: “Siffatta qualificazione giuridica spetta, infatti, a quelle leggi o a quelle disposizioni che riferendosi e saldandosi con altre disposizioni (quelle interpretate), intervengono esclusivamente sul significato normativo di queste ultime (senza, perciò, intaccarne o integrarne il dato testuale), chiarendone o esplicitandone il senso (ove considerato oscuro) ovvero escludendone o enucleandone uno dei sensi ritenuti possibili, al fine, in ogni caso, di imporre all’interprete un determinato significato normativo della disposizione interpretata”. Simili concetti sono espressi nelle sentenze 4 aprile 1990, n.15518 e 3 giugno 1992, n. 24619. In Corte Cost., sent. 12 luglio 1995, n. 311 si legge, a chiarimento: “La riconosciuta natura effettivamente interpretativa di una legge non è sufficiente ad escludere che la stessa determini violazioni costituzionali. Invero, la sovrana volontà del legislatore nell’emanare dette leggi incontra una serie di limiti20 che questa Corte ha da tempo individuato, e che attengono alla salvaguardia, oltre che di norme costituzionali, di fondamentali valori di civiltà giuridica posti a tutela dei destinatari della norma e dello stesso ordinamento, tra i quali vanno ricompresi il rispetto del principio generale di ragionevolezza che ridonda nel divieto di introdurre ingiustificate disparità di trattamento (sentenze nn. 397 e 6 del 1994; 424 e 283 del 1993; 440 del 1992 e 429 del 1993); la tutela dellaffidamento legittimamente sorto nei soggetti quale principio connaturato allo Stato di diritto (sentenze nn. 397 e 6 del 1994; 429 del 1993; 822 del 1988); il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario”21. In passato le leggi d’interpretazione autentica non erano frequenti e venivano alla luce con il preciso scopo di rendere più chiaro il significato di una legge precedente che poteva essere oscura. La finalità di tali strumenti, quindi, era proprio quella di fare chiarezza sul significato di una norma, in modo tale da poterci fare affidamento, ma solo successivamente all’emanazione di tali norme22. Un affidamento che non poteva, quindi, esistere a monte basandosi su un significato incerto. Una posizione del genere mostra l’arretratezza della dottrina del tempo nel non comprendere come l’affidamento non può rimanere nel limbo del non consolidarsi, in presenza di leggi che, per quanto oscure, quantomeno determinano ipotesi interpretative nei suoi destinatari e quindi una situazione prodromica di affidamento che andrebbe comunque tutelata come diritto alla certezza23. Tale posizione potrebbe sembrare quasi sinonimo di mancanza di civiltà giuridica se si pensa che altri ordinamenti, come quello tedesco, hanno riconosciuto, sia a livello giurisprudenziale che dottrinale, la tutela dellaffidamento in relazione alle problematiche prodotte da leggi retroattive24. In un periodo di inflazione legislativa come il nostro, in cui, peraltro, le leggi di interpretazione autentica sono tutt’altro che rare25, quando la Corte si trova a vagliare se vi sia stata lesione del principio di legittimo affidamento, essa afferma l’esigenza di verificare se l’affidamento eventualmente violato possa ritenersi legittimato da interpretazioni costanti delle leggi poi oggetto di interpretazione autentica26. Si legge in Corte Cost., sent. 20 maggio 2008, n. 162, in materia tributaria: “proprio l'esistenza di tali divergenze interpretative escluderebbe dunque che si possa essere creato alcun affidamento in capo ai contribuenti”27. Quindi nelle sentenze più recenti della Corte, la legge di interpretazione autentica, in presenza di dubbi interpretativi circa disposizioni di legge, sembra non legittimare laffidamento, con l’aggravio di una possibilità di interpretazione autentica anche in presenza di indirizzi interpretativi omogenei. La presenza di interpretazioni molteplici o controverse è fenomeno fisiologico del diritto, aggravato spesso da tecniche di redazione delle leggi criticabili od opportunistiche28 e dall’avvicendarsi di fazioni politiche29 nel ruolo di legislatore: in mancanza di una “certezza giuridica” sembrerebbe allora quasi impossibile trovare uno spazio per un affidamento legittimo. Sembra improponibile, in questi termini, il dover costringere un cittadino a rimanere in balìa di situazioni che, per fisiologica mancanza di certezza, non permettono il consolidarsi di un affidamento. Sotto tale profilo, laffidamento andrebbe tutelato come “diritto all’affidamento”, come diritto alla certezza e alla stabilità di situazioni giuridiche. Si legge, poi, nella recente Corte Cost., sent. 28 marzo 2008, n. 74, a conferma della mancanza di concreta propensione da parte della Corte costituzionale per la tutela delle ragioni degli amministrati: “Questa Corte ha avuto modo di affermare, in più di un’occasione (da ultimo, sentenza n. 234 del 2007), che non è decisivo verificare se la norma censurata abbia carattere effettivamente interpretativo (e sia perciò retroattiva) ovvero sia innovativa con efficacia retroattiva, trattandosi in entrambi i casi di accertare se la retroattività della legge, il cui divieto non è stato elevato a dignità costituzionale, salvo che per la materia penale, trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non contrasti con altri valori ed interessi costituzionalmente protetti. Sicché la norma censurata, ove considerata espressione di funzione di interpretazione autentica, non può considerarsi lesiva dei canoni costituzionali di ragionevolezza, e dei principi generali di tutela del legittimo affidamento e di certezza delle situazioni giuridiche, atteso che essa si limita ad assegnare alla disposizione interpretata un significato riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario (si veda anche la sentenza n. 274 del 2006), senza, peraltro, che siffatta operazione debba essere necessariamente volta a comporre contrasti giurisprudenziali, ben potendo il legislatore precisare il significato di norme in presenza di indirizzi omogenei (sentenze n. 374 del 2002, n. 29 del 2002 e n. 525 del 2000)”30. Sarebbe così ampliato lo spazio per le correzioni di “tiro” del legislatore, che potrebbe modificare l’interpretazione di norme con portata retroattiva non solo in presenza di contrasti giurisprudenziali31, “ma anche in presenza di un indirizzo omogeneo della Corte di cassazione, quando la scelta imposta dalla legge rientri tra le possibili varianti di senso del testo originario, con ciò vincolando un significato ascrivibile alla norma anteriore”32. Sembra che, a parte le formule stereotipate che decantano l’importanza del principio dell’affidamento e della certezza del diritto come principi di civiltà giuridica33, in realtà ci sia uno spazio estremamente ridotto per la tutela di tali situazioni, legato al labile filo della ragionevolezza34, a volte utilizzata in modo palesemente lato per non tacciare di incostituzionalità norme che sono utili alle casse dello Stato35. Se passiamo in rassegna le sentenze della Corte si può notare come nonostante le formule che decantino una tutela per il cittadino, in realtà chi lamenta lesione allaffidamento rimane la maggior parte delle volte deluso36, e nemmeno la mancanza di una qualificazione come legge interpretativa data dal suo disattento autore è sufficiente per contrastarne la subdola produzione. La posizione della Cassazione in relazione alle norme di interpretazione autentica e all’abuso del loro impiego37 quale causa di lesione dell’affidamento, è decisamente più favorevole al contribuente. La giurisprudenza, anche recente, dimostra come la Suprema Corte sia generalmente contraria al fenomeno della retroattività di norme tributarie, che vengono spesso strumentalizzate per esigenze di cassa, a scapito dei contribuenti38, aderendo quindi alla linea tracciata dal legislatore con lo Statuto. La divergenza di posizioni delle due Corti circa la portata delle norme della L. 212/00 contribuisce a creare sconforto nei meccanismi posti a tutela del contribuente. Sarebbe quindi opportuno che le due Corti trovassero un punto di equilibrio per garantire massima espansione d’efficienza della L. 212/00, per creare un clima di certezza che possa permettere l’instaurarsi di un rapporto di fiducia tra contribuenti e Fisco, che rispecchia lettera e ratio dello Statuto del Contribuente. Tutela dell’affidamento nell’esperienza comunitaria Così come per l’ordinamento interno, anche per quello comunitario è molto importante la certezza del diritto: gli atti delle istituzioni europee non solo devono essere chiari ma devono anche essere portati a conoscenza del soggetto interessato con mezzi idonei, in modo tale da permettere a quest’ultimo di valutare gli effetti prodotti dall’emanazione dell’atto. Quello che si può definire principio della certezza del diritto39 è complementare a quello dell’affidamento (legitimate expectation)40. Occorre ricordare, inoltre, che tale tutela non opera soltanto a livello orizzontale, cioè tra singoli cittadini od operatori economici dell’Unione, ma anche tra cittadino e Stato membro e tra quest’ultimo e gli organi dell’Unione, e che la violazione del principio di legittimo affidamento riguarda non solo gli atti di tipo amministrativo ma anche quelli di tipo legislativo. Tutti gli ordinamenti giuridici non possono ignorare un problema a cui i sistemi giuridici vanno irrimediabilmente incontro: cioè il dover regolare situazioni in cui le pubbliche amministrazioni, talvolta, possano41 o meno poter tornare sulle proprie precedenti decisioni, anche eventualmente su quelle per mezzo delle quali si attribuivano vantaggi o si creavano situazioni favorevoli ai loro destinatari o a terzi, sia che ciò accada in conseguenza di una rivalutazione della legittimità o in virtù della modificazione dell’assetto d’interessi contemperati nell’ambito del precedente operato. In tutti gli ordinamenti dell’Unione si è reso necessario (ma tale esigenza è sentita anche a livello internazionale)42, fissare dei criteri di risoluzione del problema di come regolare il rapporto fra le decisioni dell’amministrazione, le situazioni create in capo ai cittadini e il decorso del tempo. Se non è ipotizzabile un’assoluta negazione della possibilità di dare all’amministrazione la possibilità di mutare posizione circa soluzioni e posizioni adottate, e dare ad essa il potere di adattare le soluzioni e di modificare gli assetti rispetto a nuove esigenze, a mutati indirizzi giurisprudenziali, alle evoluzioni tecniche, politiche ed economiche, se, insomma, è di evidente necessità garantire all’azione pubblica una certa flessibilità, sorge però la conseguente contropartita della necessaria determinazione della misura con cui si voglia attribuire tutela alle aspettative di chi, sulla base di precedenti o precise decisioni che gli avessero permesso specifiche possibilità di azione, avrebbe confidato nella continuità e nella stabilità della situazione a lui favorevole, e in base o in vista della quale ha posto in essere atti, determinando proprie scelte di tipo economico, che possono influire anche sulla propria intera prospettiva di vita, in base alle statuizioni o alle normative esistenti in un certo momento. Risulta ormai indispensabile fare riferimento al principio di tutela dellaffidamento elaborato in ambito comunitario43, esigenza resa ancor più forte, relativamente all’ordinamento italiano, per via dello specifico richiamo dato ai “principi dell’ordinamento comunitario”dal nuovo art. 1 della L. 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dalla L. 11 febbraio 2005, n. 15, applicabili anche in ambito tributario, e specificamente introdotti nel 2000 con lo Statuto del Contribuente. I limiti all’interno dei quali opera il legittimo affidamento Quello di affidamento è un principio ormai da tempo consolidato nella giurisprudenza comunitaria44, un principio non scritto, in quanto nulla sarebbe esplicitamente previsto a riguardo nei Trattati, che pare sia alquanto affine alla rule of law del sistema giuridico inglese45 secondo la quale l’amministrazione, soprattutto in sede di esercizio del potere di autotutela46, deve salvaguardare le situazioni soggettive che si sono consolidate per effetto di atti o comportamenti della stessa amministrazione, idonei ad ingenerare un ragionevole affidamento nel destinatario dell’atto. La presenza di tale principio è confermata dall’affermazione esplicita sul piano sostanziale in materia doganale, contenuta nel Regolamento (CEE) n. 1967/72 della Commissione, del 14 settembre 1972, e ribadita dal Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario 47. Si può cercare di seguire il percorso evolutivo giurisprudenziale seguito dalla Corte di giustizia delle Comunità Europee per delineare i parametri in base ai quali è possibile determinare i confini entro in quali è tutelabile laffidamento, definito da alcune pronunce come “parte dell’ordinamento giuridico comunitario”48. Punto di partenza di tale cammino evolutivo sembra essere una sentenza del 195749. In tale pronuncia, la Corte svolge, nelle sue motivazioni, un ragionamento che permette di delineare il comportamento che la stessa considera corretto nell’ambito della revoca di atti, dinanzi al sorgere di un affidamento sia nel caso in cui esso sorga in conseguenza di un atto legittimo e sia nel caso in cui trovi fonte in un atto illegittimo50. Si ritiene, infatti, che se il provvedimento è conforme alle norme che ne disciplinano l’emanazione ed ha determinato la produzione di effetti previsti dall’ordinamento, facendo sorgere diritti in capo ad un determinato soggetto, allora non possa essere revocato, in quanto quei diritti sarebbero irrimediabilmente lesi se si procedesse all’annullamento dell’atto che li ha posti in essere, in contrasto con il principio giuridico che impone di salvaguardare laffidamento51; diverso è, invece, il caso di un provvedimento non conforme al diritto: esso potrebbe essere revocato ex tunc, ove non fosse d’ostacolo la notevole durata del tempo trascorso tra la sua emanazione e la revoca. La Corte fissò quindi, per la prima volta, un limite al potere di autotutela della PA.: la necessità di tener conto del lasso di tempo decorso dall’emanazione del provvedimento, la cui consistenza fosse tale da giustificare l’insorgere di un affidamento nella conservazione della situazione acquisita, talvolta precludendo persino l’esercizio della potestà amministrativa di ritiro dell’atto52. Ciò che consegue è che una situazione di vantaggio, assicurata al privato per mezzo di uno specifico atto dell’amministrazione, non può essere rimossa in un momento successivo, salvo indennizzo per la lesione derivante dalla rimozione della posizione acquisita. La tutela dell’affidamento risponde, anche in ambito comunitario, a ragioni di certezza e stabilità dei rapporti giuridici: essa, infatti, prevede il consolidamento della situazione di vantaggio nell’ambito della sfera del cittadino, in quanto quest’ultimo deve aver mantenuto il bene o la situazione giuridica per un certo lasso di tempo, determinando così lo stabilizzarsi del convincimento circa la spettanza del bene stesso o della situazione in questione. Si tratta di quelli che vengono denominati vested rights (diritti quesiti)53, che consistono in quei diritti che vengono costituiti dalla P.A. attraverso degli atti con la parvenza del carattere della legittimità: essi non possono essere successivamente sacrificati in quanto hanno determinato la convinzione di essere diritti “acquisiti” al patrimonio del cittadino beneficiario54. Tuttavia, occorre considerare che, nella stessa giurisprudenza della Corte, l’approccio che fissa nel decorso del tempo un fattore definitivamente stabilizzante dell’affidamento, e a precludere, di conseguenza, l’esercizio del potere di autotutela, non presenta carattere di continuità, poiché si ritiene che seppur tale fattore sia destinato a consolidare progressivamente laffidamento, esso non osti inevitabilmente all’esercizio del potere di ritiro dell’atto, che sarebbe subordinato di fronte all’emersione di un interesse pubblico più consistente55. Secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia56, la rimozione di un atto illegittimo sarebbe ammissibile ma a condizione che risponda ad un interesse pubblico concreto e attuale da bilanciare con altri interessi dei quali si richiede tutela e che configgono con l’interesse pubblico in questione. Sono un esempio di tale ulteriore limite eventuale le pronunce con cui la Corte riconosce la legittimità dell’attività di recupero di aiuti di Stato che vengano concessi dallo Stato membro in difetto dei presupposti sostanziali e procedurali prescritti57. Si tratta di tipologie di fattispecie nelle quali la giurisprudenza comunitaria sottolinea non solo l’illegittimità del soggetto ad ottenere un aiuto percepito in violazione delle procedure previste dalla normativa europea, ma riconosce anche l’obbligo del recupero dell’aiuto concesso, anche nel caso in cui sussistano legittimate expectations58. L’interesse pubblico, quindi, emerge come secondo limite, anche se in realtà non si può sempre dire che ove l’atto venga revocato in presenza di un interesse pubblico superiore, laffidamento non venga tutelato, poiché il soggetto danneggiato potrebbe essere ristorato adeguatamente tramite l’indennizzo o richiedere eventualmente il risarcimento del danno allo Stato se abbia in buona fede fatto affidamento nell’aiuto ripetuto59. Il potere di revoca attraverso l’autotutela dell’amministrazione viene talvolta indicato in maniera specifica nelle stesse norme comunitarie60; anche se, generalmente, tale potere di autotutela, nella giurisprudenza comunitaria, viene legittimato dallo stesso potere di porre in essere l’atto che poi verrà revocato61. Si aggiunga che nel bilanciamento degli interessi contrapposti viene considerato dalla Corte anche il comportamento del soggetto controinteressato alla eliminazione del provvedimento, poiché, giustamente, non merita tutela laffidamento illegittimo di chi, cooperando con la propria condotta, ha determinato l’emanazione di un provvedimento anch’esso illegittimo fornendo, ad es., false o inesatte informazioni, tali da indurre in errore l’autorità emanante62. D’altra parte un affidamento, perché possa qualificarsi legittimo, non può consolidarsi quando il destinatario dell’atto sia ab origine consapevole dei difetti di legittimità dello stesso, per averli eventualmente prodotti con il suo comportamento di mala fede63; o quando l’illegittimità risulti in maniera evidente dal provvedimento stesso e, quindi, si presume una conoscenza dell’operatore; oppure quando l’amministrazione abbia tempestivamente informato il destinatario del provvedimento dei dubbi circa la legittimità dello stesso, producendo, attraverso tali informazioni o contestazioni, la conseguenza che l’affidamento venga “rapidamente scalzato”64; o quando l’amministrazione abbia espressamente avvisato il destinatario di volersi riservare la facoltà di revoca dell’atto, qualificando quest’ultimo come provvisorio65. La giurisprudenza comunitaria, quindi, ha dato spesso rilevanza al profilo soggettivo dellaffidamento: nelle pronunce, si è sottolineata l’imprescindibile presenza dell’elemento della diligenza dell’operatore nella valutazione delle circostanze che determinerebbero l’affidamento, in quanto l’assenza di quella determinerebbe la perdita della possibilità di tutela, trattandosi di affidamento non legittimo. Il legislatore comunitario, infatti, soprattutto per via delle materie in continua evoluzione che ricadono nella competenza dell’Unione, dispone di un ampio potere discrezionale, purché venga rispettato il Trattato, e purché le scelte, che possono essere modificate nel tempo, siano proporzionate agli obiettivi. Pertanto, l’operatore economico, in qualità di soggetto che per sua definizione sopporta un rischio che caratterizza la natura stessa dell’attività economica e produttiva66, deve essere prudente ed avveduto e prevedere che la normativa potrà essere modificata anche sopprimendo posizioni a suo vantaggio67. L’evoluzione giurisprudenziale comunitaria, in definitiva, ha portato a ritenere necessaria, ai fini della tutela delle legittime aspettative, la sussistenza di una pluralità di elementi: quello oggettivo, consistente nell’esistenza di un provvedimento amministrativo (se tale provvedimento è legittimo diviene più certa la tutela della situazione daffidamento formatasi) o di un comportamento chiaro e univoco della PA; quello soggettivo della buona fede del destinatario del provvedimento o del comportamento, consistente nell’assenza di dolo o colpa in ordine al determinarsi dell’illegittimità del provvedimento o alla ignoranza non colpevole circa l’illegittimità, in modo che l’aspettativa del privato venga tutelata in coerenza con il principio della buona fede oggettiva; e il fattore temporale, tale da consentire la stabilizzazione del rapporto giuridico sotteso all’atto amministrativo che la P.A. intende rimuovere in via di autotutela, al quale la giurisprudenza comunitaria dà rilievo al fine di assicurare anche la tutela del principio di certezza del diritto, e che assume particolare rilevanza quando laffidamento in buona fede del soggetto si protrae per un lungo lasso di tempo. Per tali caratteristiche, il principio dellaffidamento è applicabile a tutte le situazioni non espressamente disciplinate dalle regole, talvolta prescindendo dalle stesse, ed è tutelabile anche quando il privato assuma di essere stato leso da un comportamento del fisco che si è modificato rispetto alla precedente normativa, nonostante le restrittive interpretazioni della Corte Costituzionale, soprattutto in tema di credito d’imposta investimenti (ordinanze n. 124/06 e n. 180/07; articolo di Alessandro ed Amedeo Sacrestano in Il Sole 24-Ore di sabato 27 giugno 2009). ________________ 1 In Cass., sez. trib., 23 gennaio 2006, n. 1236, si afferma “i principi generali dell'attività amministrativa stabiliti dalla L. 7 agosto 1990, n. 241, che si applicano, salva la specialità, anche per il procedimento amministrativo tributario”. Conforme indirizzo in Cass., Sez. 5, sent. 12 marzo 2008, n. 6591. 2 E. Giardino, Partecipazione al procedimento amministrativo, in La nuova disciplina dell'azione amministrativa - commento alla legge n. 241 del 1990 aggiornato alle leggi n. 15 e n. 80 del 2005, 2005. 3 Per un’interessante contributo sull’argomento si rimanda a G. M. Uda, “l'oggettività della buona fede nella esecuzione del contratto”, in www.dirittoestoria.it. 4 In F. Merusi, Buona fede ed affidamento nel diritto pubblico. Dagli anni trenta all’alternanza, 2001, 10 e 35 ss.. 5 In G. Zagrebelsky, Manuale di Diritto costituzionale, I, 1987, 91, troviamo la definizione secondo cui per principio dell'affidamento si intende che "il singolo deve poter conoscere lo stato del diritto in base al quale opera e tale stato del diritto non deve poi essere modificato retroattivamente". 6 F. Merusi, Buona fede e affidamento nel diritto pubblico, cit., 7. 7 V. art. 2 R.D. n. 360 del 1929. La norma è stata poi più volte oggetto di successive novellazioni: art. 15 R.D. n. 1608 del 1931, art. 248 D.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645, artt. 46 e 55 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, art. 48 D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, art. 39 bis D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633. Più di recente, l’esimente ha trovato cittadinanza nell’art. 8 D.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 (recante le norme sul nuovo processo tributario), nell’art. 6 D.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 (recante la riforma del sistema sanzionatorio tributario non penale), nell’art. 15 D.lgs. 10 marzo 2000 n. 74 (concernente la repressione dei reati fiscali) e, infine, nell’art. 10 della l. 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente). 8 Cass., SS.UU., 28 settembre 2006, n. 25506. 9 Cass., Sez. trib., sent. 21 aprile 2001, n. 5931, Cass. Sez. V, sent. 10 dicembre 2002, n. 17576, Cass. Sez. V, sent. 14 aprile 2004, n. 7080, Cass. Sez. V, 6 ottobre 2006, n. 21513, Cass. Sez. I., ord. 12 dicembre 2006, n. 26505. 10 Cass., Sez. trib., sent. 14 febbraio 2002, n. 2133. 11 Cass., Sez. trib., sent. 10 dicembre 2002, n. 17576. 12 Cass., Sez. trib., sent. 6 ottobre 2006, n. 21513; Cass., Sez. trib, sent. 14 aprile 2004, n. 7080, Cass., Sez. V trib., sent. 10 dicembre 2002, n. 17576 e la recente Cass., Sez. V trib., sent. 13 maggio 2009, n.10982. 13 I giudici hanno tuttavia limitato la rilevanza pratica della distinzione tra norme interpretative e norme innovative con efficacia retroattiva (per un’ equivalenza nei loro effetti vedi Corte Cost., sent. 8 luglio 1957, n. 118, sent. 13 febbraio 1985 n. 36 e sent. 2 febbraio 1988, n. 123). 14 G. Tarello, L’interpretazione della legge, in Trattato di diritto civile e commerciale, II, 1980, 241. 15 V. Corte Cost., sent. 8 luglio 1957, n. 118 ove si legge: “la Costituzione non esclude la possibilità di leggi interpretative, e, come tali, retroattive. Manca nella Carta costituzionale qualsiasi limitazione di ordine generale al riguardo. Si tratta, del resto, di un istituto comunemente ammesso da altri ordinamenti statali, che posseggono i caratteri di Stato di diritto e di Stato democratico” e “Anche se le si volesse, poi, riconoscere carattere innovativo, la legge non avrebbe violato nessun principio costituzionale, perché la Costituzione non vieta che le leggi civili possano essere retroattive e l'art. 11 delle disposizioni preliminari al Codice civile contiene solo un canone d'interpretazione”. Tale posizione è divenuta poi “granitica”, essendo poi stata portata avanti in tutte le successive pronunce a riguardo. 16 Secondo C. Mortati, Sull'eccesso di potere legislativo, in Giur. it., I, 1949, sarebbe un principio avente “carattere costituzionale, indipendentemente dalla sua inserzione nella carta fondamentale”; A. Pizzorusso, La responsabilità dello Stato per atti legislativi in Italia, in Foro it., V, 2003, propone invece l’utilità di operare una valorizzazione “così da ritenerla strumentalmente rivolta alla tutela di qualunque tipo di situazioni giuridiche soggettive che l'ordinamento giuridico tuteli” fino al punto che “non parrebbe pertanto incongruo uno sforzo interpretativo volto a costruire tale regola come espressione di un principio costituzionale non scritto, implicito in tutta una serie di disposizioni di rango costituzionale”. 17 Vivacemente contrariato all’uso di tali leggi R. Quadri, Applicazione della legge in generale, in A. Scialoja e G. Branca (a cura di), Commentario del Codice Civile, Disposizioni sulla legge in generale artt. 10-15, in Foro it., 1974, 153, il quale addita come un “grave errore il supporre che la potestas legiferandi comprenda, quasi a fortiori, anche nello Stato moderno, la potestas interpretandi” che “tanto varrebbe limitarsi a dire puramente e semplicemente che la “volontà” del legislatore è sovrana, sia o meno in contrasto con la “giurisprudenza concorde o quasi concorde” e che non si può ammettere un limite alla sua possibilità di disporre in modo retroattivo”. Nella stessa direzione anche G. Marzano, L’interpretazione della legge con particolare riguardo ai rapporti fra interpretazione autentica e giurisprudenziale, 1955, 156 ss., il quale afferma che l’interpretazione autentica appare, sul piano costituzionale, in uno stato come il nostro, organizzato democraticamente, “del tutto illegittima e inopportuna” e che “i redattori della Costituzione vigente, distaccandosi dai precedenti storici, vollero, col silenzio serbato, dimostrare che l’istituto deve considerarsi ignorato dal nostro sistema”. Il silenzio della Costituzione in tema di interpretazione autentica è richiamato per sottolineare la non ammissibilità al ricorso del legislatore a leggi interpretative anche da M. Zingales, Aspetti peculiari dell’attuale legislazione, in Foro amm., 1980, 1874 ss.. 18 Con Corte Cost., sent. 4 aprile 1990, n.155, si precisa nuovamente quali debbano essere le caratteristiche delle leggi interpretative, affermando che è tale solo quella legge che “fermo il tenore testuale della norma interpretata, ne chiarisce il significato normativo, ovvero privilegia una fra le tante interpretazioni possibili, di guisa che il contenuto precettivo è espresso dalla coesistenza delle due norme le quali rimangono entrambe in vigore e sono quindi anche idonee ad essere modificate separatamente”. 19 L’uso impreciso del termine ‘norma’ verrà poi chiarito in una successiva sentenza, dove si precisa che la natura di legge interpretativa “va desunta da un rapporto tra norme e disposizioni” (Corte Cost., sent. 3 dicembre 1993, n. 424, richiamata successivamente da Corte Cost., sent. 23 novembre 1994, n. 397). 20 In Corte Cost., sent. 5 novembre 1996 n. 386, si legge: “si richiede, per attribuire il carattere di norma di interpretazione autentica, che la previsione sia diretta a chiarire il senso di disposizioni preesistenti, ovvero ad escludere o ad enucleare uno dei significati tra quelli ragionevolmente ascrivibili alle statuizioni interpretate, occorrendo comunque che la scelta assunta dal precetto interpretativo rientri tra le varianti di senso compatibili con il tenore letterale del testo interpretato”. 21 Nonché in Corte Cost., sent. 26 luglio 1995, n. 390: “Questa Corte ha già avuto occasione di affermare (v. sentenze n. 573 del 1990, n. 822 del 1988 e n. 349 del 1985) che nel nostro sistema costituzionale non è affatto interdetto al legislatore di emanare disposizioni le quali vengano a modificare in senso sfavorevole per i beneficiari la disciplina dei rapporti di durata, anche se l'oggetto di questi sia costituito da diritti soggettivi perfetti (salvo, ovviamente, in caso di norme retroattive, il limite imposto in materia penale dall'art. 25, secondo comma, della Costituzione). Unica condizione essenziale è che tali disposizioni non trasmodino in un regolamento irrazionale, frustrando, con riguardo a situazioni sostanziali fondate sulle leggi precedenti, l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica, da intendersi quale elemento fondamentale dello stato di diritto”. 22 F. Cammeo, L’interpretazione autentica, in Giur. it., 1907, 310. Vedi argomento proposto da E. Libone, La fisionomia delle leggi di interpretazione autentica, in A. Anzon (a cura di), Le leggi di interpretazione autentica tra Corte costituzionale e legislatore - Atti del seminario di Roma del 5 ottobre 2000, 2001, 138. 23 A. Pizzorusso, Certezza del diritto. Profili applicativi, in Enc. giur., VI, 1988; l. Pegoraro, Linguaggio e certezza della legge nella giurisprudenza della Corte costituzionale, 1988; R. Guastini, La certezza del diritto come principio di diritto positivo? in Le Regioni, 1986. 24 F. Merusi, Buona fede e affidamento, cit., 22–23, sottolinea come l’esigenza di certezza del cittadino nei termini di tutela dell’affidamento ha portato la Corte costituzionale tedesca ad analizzare il problema della retroattività propria (che si verifica nell’ipotesi in cui la precettività della nuova disciplina si estende anche a fattispecie esauritesi prima della sua entrata in vigore) e quello della retroattività impropria (che comprende l’incidenza che la nuova legge può avere sulle fattispecie concluse). La Corte tedesca infatti, a differenza della posizione mutata solo in rare occasioni e di recente, muove da una visione del potere con discrezionalità più limitata. Vedi a tal proposito G. Di Gaspare, Il potere nel diritto pubblico, 1992; G. Sala, Potere amministrativo e principi dell’ordinamento, 1993. 25 A questo proposito vedi P. Giocolo Nacci, L’anti-Montesquieu, (tramonto del principio della distinzione delle funzioni),1989, 42 ss; l. Nogler, Sull’uso dell’interpretazione autentica e delle leggi retroattive in materia previdenziale, in Giur. it., 1993, I, 383; per Gardino Carli, Il legislatore interprete, 1997, 50, la legge interpretativa "da extrema ratio per ripristinare la certezza del diritto, è diventata ormai uno strumento di routine". In G. Verde, Alcune considerazioni sulle leggi interpretative nell'esperienza più recente, in U. De Siervo (a cura di) Osservatorio delle fonti, 1996, 31, vi è un conteggio che testimonia l’incremento dell’uso esponenziale delle leggi di interpretazione autentica: da 6 leggi approvate sotto la vigenza dello Statuto Albertino si è passati a 150 nei primi quarant'anni della Repubblica e 18 nel solo quadriennio 1991-1995, conteggio limitato alle sole leggi che recano nel titolo la dizione di "interpretazione autentica", quindi autoqualificatesi come tali. 26 Vedi ad es. Corte Cost., sent. 11 giugno 1999, n. 229, ove si parla di “obiettivo dubbio ermeneutico”, il quale non permetterebbe l’instaurarsi di un affidamento in quanto mancherebbe una costante interpretazione alla quale affidarsi. Vedi Corte Cost., sent. 10 dicembre 1981, n. 187 e ord. 26 gennaio 1988, n. 91 per pronunce più datate in proposito. Vedi anche Corte Cost., sentt. 23 luglio 2002, n. 374 e 25 febbraio 2002, n. 29. 27 Laffidamento non è invocabile in presenza di una giurisprudenza oscillante (come nella già citata Corte Cost., 11 giugno 1999, n. 229 o nella sent. 2 maggio 1991, n. 193) e in presenza di interpretazioni autentiche diverse da quelle affermatesi presso i giudici di merito purché ricavabili dal tenore letterale della disposizione interpretata (Corte Cost., sent. 3 dicembre 1993, n. 424 e sent. 19 maggio 1994, n.153). 28 La dottrina non ha mancato di sottolineare come l'oscurità della legge originaria sia in casi non infrequenti volutamente ricercata, con lo scopo di consentire l'approvazione della legge, per poi con un successivo intervento interpretativo effettuare la specificazione del contenuto precettivo o modificarla con una sostanza più gradita: così A. Gardino Carli Il legislatore interprete, 1997, 49 e ss. Per le scelte “politiche” di reinterpretazione M. Ainis La legge oscura, 1997, 60 e ss., o addirittura per come la chiarificazione della legge interpretativa sia assurdamente inutile o ancor più oscura della norma che si dovrebbe interpretare M. Fiorillo Il legislatore retroattivo in Rass. Parlam., 1997, 780 e ss.. 29 Per R. Quadri, Applicazione della legge in generale, cit, 115, l’obbligo di coerenza del legislatore varrebbe solo sul piano politico, poiché “non esiste una norma generale che tuteli i diritti acquisiti nel senso che le situazioni giuridiche costituite nel passato debbono continuare anche per l’avvenire. La legge nuova, salvo gli eventuali limiti stabiliti dalla Costituzione, ha a tal riguardo piena discrezione”. 30 Vedi anche Corte Cost., ord. 27 luglio 1992, n. 376 e sent. 12 luglio 1995, n. 311, per le quali non sarebbe necessario il contrasto giurisprudenziale per giustificare l’intervento di una legge d’interpretazione autentica. Si legge in Corte Cost.. sent. 18 novembre 1993, n. 402: "la volontà del legislatore è sovrana, sia o meno in contrasto con la giurisprudenza concorde o quasi concorde, e incontra soltanto il limite dei principi costituzionali". 31 Si legge in Corte Cost., sent. 11 giugno 1999, n. 229, “La rilevata sussistenza di un obiettivo contrasto interpretativo in sede giurisdizionale induce innanzitutto ad escludere la violazione del principio dell’affidamento. Nessun legittimo affidamento poteva infatti sorgere sulla base di una interpretazione della norma tutt’altro che pacifica e consolidata ed anzi fortemente contrastata nella giurisprudenza di merito”. La Corte costituzionale ravvisa come presupposto del ricorso alla legge interpretativa nell’esistenza di “gravi ed insuperabili anfibologie” (in Corte Cost., sent. 10 dicembre 1981, n. 187, con la quale viene dichiarata incostituzionale una legge regionale, ma che non tocca l’argomento del principio dellaffidamento), o quando l’intervento del legislatore è giustificato da “obiettivi dubbi ermeneutici” e “non é affatto decisivo verificare se la norma censurata abbia carattere effettivamente interpretativo ovvero sia una norma innovativa con efficacia retroattiva. Questa Corte ha infatti ripetutamente precisato che il divieto di retroattività della legge - pur costituendo fondamentale valore di civiltà giuridica e principio generale dell’ordinamento, cui il legislatore deve in linea di principio attenersi - non é stato tuttavia elevato a dignità costituzionale, se si eccettua la previsione dell’art. 25 Cost., limitatamente alla legge penale (ex plurimis, sentenze n. 397 del 1994, n. 155 del 1990, n. 13 del 1977). Il legislatore ordinario, pertanto, nel rispetto del suddetto limite, può emanare norme con efficacia retroattiva, interpretative o innovative che esse siano, a condizione però che la retroattività trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non si ponga in contrasto con altri valori ed interessi costituzionalmente protetti (ancora, tra le tante, sentenze n. 432 del 1997, n. 376 del 1995, n. 153 del 1994). Ed é proprio sotto l'aspetto del controllo di ragionevolezza che può venire in considerazione la c.d. funzione di interpretazione autentica che una norma sia chiamata a svolgere con efficacia retroattiva”; o ancora, in Corte Cost., sent. 16 maggio 1997, n. 133, è diretto ad “di eliminare eventuali incertezze interpretative (sentenze n. 163 del 1991 e n. 413 del 1988), sia per rimediare ad interpretazioni giurisprudenziali divergenti con la linea di politica del diritto perseguita dal legislatore (ex multis, n. 311 del 1995 e nn. 397 e 6 del 1994)”. 32 Corte Cost., sent. 22 novembre 2000, n. 525, in Rass. trib., 2000, 1889. 33 Per le definizioni del ruolo del principio dellaffidamento vedi Corte Cost., sent. 26 luglio 1995, n. 390 (“l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica, da intendersi quale elemento fondamentale dello stato di diritto” e “quell'affidamento da questa Corte ritenuto di valore costituzionalmente protetto”); Corte Cost., sent. 4 novembre 1999, n. 416, (“Al legislatore ordinario, pertanto, fuori della materia penale, non è inibito emanare norme con efficacia retroattiva, a condizione però che la retroattività trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non si ponga in contrasto con altri valori e interessi costituzionalmente protetti. Tra questi la giurisprudenza costituzionale annovera, come è noto, laffidamento del cittadino nella sicurezza giuridica che, quale essenziale elemento dello Stato di diritto, non può essere leso da disposizioni retroattive, le quali trasmodino in un regolamento irrazionale di situazioni sostanziali fondate su leggi precedenti (v. sentenze nn. 211 del 1997 e 390 del 1995)”. Vedi in Corte Cost., sent. 4 aprile 1990, n.155: “la certezza dei rapporti preteriti costituisce un indubbio cardine della civile convivenza e della tranquillità dei cittadini”. 34 Si vedano, tra gli esempi di sentenze di leggi considerate ragionevolmente interpretative, Corte Cost., sentt. 15 maggio 1990, n. 240 e 31 luglio 1990, n. 380. 35 V. Corte Cost., 11 giugno 1999, n. 229 in G. Amoroso, T. Groppi, G. Parodi, Annuario di giurisprudenza costituzionale, 2000, 200 e ss.. 36 V. in proposito: Corte Cost., sent. 13 ottobre 2000, n. 419 (manifesta infondatezza della questione poiché la lesione è ragionevole in quanto dettata da una situazione di urgenza ), e ord. 24 luglio 2000, n. 341, ove la normativa (in specie di tipo tributario) non lede irragionevolmente gli interessi costituzionalmente protetti quali laffidamento. Per la dottrina vedi A. Pugiotto, La labirintica giurisprudenza costituzionale in tema di leggi di interpretazione autentica, in Studium juris, 1997, 64; A. Pugiotto, La Legge interpretativa e i suoi giudici. Strategie argomentative e rimedi giurisdizionali, 267 ss. e 320 ss.; M. Gelmetti, Osservazioni sulla recente giurisprudenza costituzionale in tema di interpretazione autentica e retroattività delle leggi, in Giur. It., 1994, IV, 71; G. L. Soana, Legge di interpretazione autentica e principio dell'affidamento, nota a Corte Cost., sent. 2 maggio 1991, n. 193, in Giur. Cost., 1991, 1812. 37 Vedi Cass., 28 settembre 2006, n. 25506 e Sez. V trib., sent. 13 maggio 2009, n. 10982. 38 Vedi Cass., sent. 6 ottobre 2006, n. 21513. 39 J. Braithwaite, Rules and Principles: A Theory of legal certainty, in Australian Journal of legal Philosophy, XXVII, 47-82, 2002 . 40 F. Capelli, La tutela del legittimo affidamento nel diritto comunitario e nel diritto italiano (con particolare riferimento alla normativa Cee in materia agricola), in Dir. com. sc. int., 1989, 97; vedi S. Schonberg, Legittimate Expectations, in Administrative Law, 2000, e relativa recensione di D. De Pretis, in Dir. pubbl., 2001, 1191 ss. 41 La prima pronuncia della Corte di Giustizia in tema di revoca sembra essere la CGCE, sent.12 luglio 1957, Algera ed altri c. Assemblea Comune, cause congiunte 7/56 e 3-7/57, in Racc., 81. La pronuncia sottolineò che il principio generale della revocabilità degli atti amministrativi illegittimi era riconosciuto con varianti nella sua applicazione in tutti gli ordinamenti degli allora sei Stati membri. 42 Trib. I Grado Comunità Europee, 22 gennaio 1997, n.115, in Riv dir. int. 1997, 817 si legge: “Il principio di buona fede è una norma di diritto internazionale consuetudinario che vincola la Comunità” e “Il principio di buona fede è il corollario, nel diritto internazionale pubblico, del principio di tutela del legittimo affidamento che fa parte dell'ordinamento giuridico comunitario. In una situazione in cui le Comunità hanno depositato i loro strumenti di approvazione di un accordo internazionale e dove è nota la data di entrata in vigore dell'accordo stesso, gli operatori economici possono invocare il principio della tutela del legittimo affidamento per opporsi all'adozione da parte delle istituzioni, nel periodo precedente all'entrata in vigore di siffatto accordo, di qualsiasi atto contrario alle disposizioni di quest'ultimo che, dopo l'entrata in vigore dell'accordo, producano effetti diretti nei loro confronti”. 43 P. Mengozzi, Da un case by case balance of interest a un two step analysis approach nella giurisprudenza comunitaria in materia di legittimo affidamento?, in Scritti in onore di Giuseppe Federico Mancini, 1998, II, 633. 44Per una disamina accurata della giurisprudenza in materia di tutela dellaffidamento in ambito comunitario vedi H.J. Blanke, Vertrauensschutz im deutschen und europäischen Verwaltungsrecht, 2000; M.P Chiti, The Role of the European Courts of Justice in the Development of the General Principles and Their Possible Codification, in Riv. it. dir. pubbl. com. 1995, 661 ss; si può appurare come esso venga definito “principio fondamentale della comunità” con la pronuncia CGCE, 5 maggio 1981, Dürbeck/ Hauptzollamt Frankfurt am Main-Flughafen, C-112/80. 45Di questa opinione J. Schwarze, European Administrative Law, 1992, 872 ss; A.J. Mackenzie Stuart, The european communities and the rule of law, 1977; l. Antoniolli, Interpretazione e rule of law nella giurisprudenza della Corte di Giustizia, in Riv. crit. dir. priv., 1997. II, 355-366. 46Per un’analisi dell’esercizio del potere di autotutela in ambito comunitario vedi A. Damato, Revoca di decisione illegittima e legittimo affidamento nel diritto comunitario, in Il Diritto dell’Unione Europea, 2/1999, 299; J.Schwarze, European Administrative Law, cit, 979 ss; A. Ardito, Autotutela, affidamento e concorrenza nella giurisprudenza comunitaria, in Dir. amm., 2008, III, 631-690; P. Ferrari, Annullamento in autotutela di provvedimenti contrastanti con il diritto comunitario (con commento a Tar Sicilia, Palermo, sez. II, 2 ottobre 2007, n. 2049), in Giur. it., 2008, IV, 1286-1292. 47 Il principio di affidamento dell’operatore è desumibile inoltre dall’art. 5, n. 2, del regolamento CEE n. 1697/7 del Consiglio, del 24 luglio 1979, e dall’art. 220, par. 2, lettera b), del regolamento CEE n. 2913/9 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che preclude all’Amministrazione il recupero dei diritti doganali non riscossi, purché il debitore abbia agito in buona fede ed osservato le disposizioni previste dalla regolamentazione vigente per la sua dichiarazione alla dogana. 48 CGCE, sent. 3 maggio 1978, Töpfer, C-112/77. 49 CGCE, sent. 12 luglio 1957, Algera ed altri c. Assemblea Comune, cause congiunte 7/56 e 3-7/57, in Racc., 1957, 81. 50 CGCE, sent. 13 luglio 1965, Lemmerz-Werke c. Alta Autorità, causa 111/63, in Racc. 1965, 972; sent. 3 marzo 1982, Alpha Steel c. Commissione, causa 14/81, in Racc. 1982, 749; sent. 26 febbraio 1987, Consorzio Cooperative. D’Abruzzo c. Commissione, causa 15/85, in Racc. 1987, 1005, punti 12-17; sent. 20 giugno 1991, Cargill c. Commissione, causa C-248/89, in Racc. 1991, I-2987, punto 20; sent. 17 aprile 1997, De Compte c. Parlamento, in causa C-90/95, in Racc. 1997, I-1999, punto 35; Trib. I grado, sent. 21 luglio 1998, Mellet c. CGCE, cause riunite T-66/96 e T-121/97, in Racc.1998, II-1305, punti 120-121. 51 In CGCE, sent. 30 novembre 1983, Ferriere San Carlo, causa 352/82 abbiamo invece un esempio in cui il principio della tutela dellaffidamento è stato applicato quale eccezione del principio della certezza del diritto: tale è, ad es., il caso dell’efficacia nel tempo degli atti, che non può essere retroattiva in ossequio al principio della certezza, ma che può essere oggetto di una deroga quando “lo esiga lo scopo da conseguire e purché sia fatto salvo il legittimo affidamento degli interessati”; per una recente analisi vedi M. Gigante, Mutamenti nella regolazione dei rapporti giuridici e legittimo affidamento. Tra diritto comunitario e diritto interno, 2008, che propone una riflessione sul principio di tutela del legittimo affidamento, come delineato nel diritto comunitario e recepito nell''ordinamento interno, analizzando, a tal scopo, la giurisprudenza comunitaria, articolandola in due diversi raggruppamenti, a seconda che l'affidamento si riconnetta ad un atto legittimo o ad un atto illegittimo. Manca una disciplina specifica che operi la distinzione tra figure di provvedimenti eliminatori di provvedimenti e atti comunitari anche se M..Airoldi, Lineamenti di diritto amministrativo comunitario, 1990 cit., osserva che nel corso della sua evoluzione la giurisprudenza ha dato spesso l’impressione appoggiarsi alla distinzione, operata dell’ordinamento francese, tra retrait, cioè la rimozione ex tunc di atti illegittimi, e abrogation, ossia l’eliminazione ex nunc dell’atto anche legittimo, fatti salvi i vested rights, i cd. diritti quesiti. 52 Per CGCE, sent. 26 febbraio 1987, Consorzio Cooperative d’Abruzzo/Commissione, C-15/85, “la revoca di un atto illegittimo è consentita solo entro un termine ragionevole e se l’istituzione da cui emana ha adeguatamente tenuto conto della misura in cui il destinatario dell’atto ha potuto eventualmente fare affidamento sulla legittimità dello stesso. Se queste condizioni non sono soddisfatte, la revoca lede i principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento e deve essere annullata”; vedi anche CGCE 3 marzo 1982, Alpha Steel/Commissione, C-14/81 e Tribunale di I grado, 26 gennaio 1995, De Compte/Parlement T-90/91 e T-62/92 ). 53 Cfr. per la dottrina italiana V. Cerulli Irelli, Verso un più compiuto assetto della disciplina generale dell’azione amministrativa, Un primo commento alla legge 11 febbraio 2005, n. 15, recante “modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, in Astrid Rassegna, IV, 2005, 25: “forti limitazioni sussistono alla rimozione (da intendersi comprensiva anche della revoca ex nunc) di precedenti provvedimenti che hanno costituito in capo a terzi situazioni di vantaggio (vested rights)”; G. Ubertazzi, La tutela dei diritti quesiti e del legittimo affidamento nel diritto comunitario, in Dir. com. sc. int., 1978, 425 ss. 54 Cfr. Reg. CE n. 17/62, art., 8, par. 3, in materia di intese restrittive della concorrenza. 55 CGCE, sent. 22 marzo 1961, in cause 42 e 39/59. 56 C. Contaldi La Grotteria, Diritti soggettivi ed interessi legittimi nella giurisprudenza della Corte di Giustizia CE: spunti di riflessione alla luce della sentenza Cass. SS. UU., n. 500/99, in Riv. amm., 1999, I, 725 ss. 57 CGCE, sent. 18 luglio 2007 C-119/05; sempre CGCE, sez. I, 19.9.2006 cause C-392/04 e C-422/04, ha individuato nel riesame e nell’autotutela, poteri idonei e necessari da esercitare (art. 10 trattato CE) per le ipotesi in cui vi sia un contrasto tra atto amministrativo e diritto comunitario; vedi in proposito, per le conseguenza problematiche che ne derivano, G. Gruner, L’annullamento d’ufficio in bilico tra i principi di preminenza ed effettività del diritto comunitario, da un lato, ed i principi della certezza del diritto e l’autonomia procedurale degli Stati membri, dall’altro, in Dir. proc. amm., 2007, I, 240 ss.; C. Consolo, La sentenza “Lucchini” della Corte di Giustizia: quale possibile adattamento degli ordinamenti processuali interni e in specie nel nostro?, in Riv. dir. proc., 2007, I, 225 ss., ipotizza, dopo la relativizzazione dell’art. 2909 c.c., ritenuto in contrasto con l’ordinamento comunitario, l’esigenza di una “revocazione straordinaria”. Nello stesso senso è Tar Palermo, II sez., 28 settembre 2007 n. 2049,che parla di autoannullamento doveroso per l’atto che si ponga in contrasto con la norma comunitaria o decisione di carattere vincolante della C.E.; M. Sinisi, La “doverosità” dell’esercizio del potere di autotutela in presenza di un atto amministrativo contrastante con i regolamenti comunitari, in Foro amm., – Tar, 2007, X, 3265 ss. che pone il problema del contemperamento tra affidamento ed autotutela. 58 In particolare, secondo i giudici della Corte di Giustizia, nella categoria vi rientrerebbe non soltanto il finanziamento diretto di determinati operatori ma anche l’intervento indiretto sotto forma di sgravi fiscali o altre simili agevolazioni che abbiano comunque l’effetto di alleviare gli oneri che di norma graverebbero sul bilancio delle imprese. Tra questi, indiscutibilmente, gli oneri tributari obbligatori. A tal proposito si può notare come di recente la Corte di Giustizia, con la sentenza 15 dicembre 2005 (causa C-148/04) ha bloccato in maniera perentoria le agevolazioni fiscali concesse in occasione della privatizzazione degli istituti bancari di diritto pubblico, per effetto della L. 30 luglio 1990, n. 218 (c.d. legge Amato), cammino culminato nella legge delega 23 dicembre 1998, n. 461 che con la creazione delle fondazioni bancarie private. In tal caso, infatti, non vi sarebbe, a parere della Corte di Giustizia, spazio per un legittimo affidamento da parte dei beneficiari in ordine al mantenimento dei benefici conseguiti. Sarebbe ostativo a riguardo il fatto che non è stato rispettato l’iter procedurale ex articolo 88 del Trattato, poiché vi sarebbe in ogni caso un onere minimo di diligenza in capo ai destinatari delle agevolazioni, in quanto: “un operatore economico diligente deve normalmente essere in grado di accertarsi che tale procedura sia stata rispettata”. In CGCE., VI sez., sent. 7 marzo 2002, causa C-310/99, Repubblica italiana/Commissione, “La possibilità, per il beneficiario di un aiuto illegittimamente affidamento circa la regolarità dell'aiuto e di opporsi, quindi, alla sua ripetizione non può certamente escludersi. In un caso siffatto spetta al giudice nazionale, eventualmente adito, valutare le circostanze del caso di specie, dopo aver proposto alla Corte, se necessario, questioni pregiudiziali di interpretazione (v. sentenza Commissione/Germania, già citata, punto 16)”. A tali principi, stabiliti dalla Corte di giustizia, si è uniformata anche la Corte di Cassazione (Sez. I, sent. 25 marzo 2003, n. 4353) che, proprio in tema d'aiuti di Stato, ha affermato che "E' principio giurisprudenziale stabilmente affermato dalla Corte del Lussemburgo che il legittimo affidamento è in realtà affidamento nella regolarità delle procedure che a loro volta sono destinate ad accertare la compatibilità della concreta concessione dell'aiuto comunitario con le norme comunitarie che lo prevedono e che ne regolano il regime. Ciò anzitutto in quanto l'obbligo di sopprimere un aiuto incompatibile con il trattato è assoluto”. Vedi Tar Sardegna, sent., 11 gennaio 2000, n. 424, ove viene stabilito l’obbligo di restituzione dell’aiuto, ma limitato alla somma capitale, esclusa la corresponsione ex tunc degli interessi legali. 59 G. Guarino, Costituzione italiana e integrazione europea: aiuti di stato, “distrazione” amministrativa e costi impropri per le imprese, consultabile sul sito www.giurCost.org; vedi anche la recente CGCE, I sez., sent. 4 ottobre 2007 (C-217/06) che ha condannato l'Italia per violazione della direttiva 71/305/Cee in materia di appalti pubblici. Tale sentenza ha stabilito che le convenzioni affidate direttamente senza gara sono in contrasto con le normative comunitarie in materia di appalti di lavori e non possono essere mantenute in vita sul presupposto di un affidamento in capo all’impresa affidataria. Nei confronti della difesa di parte italiana, per la quale ormai era sorto un «legittimo affidamento» in capo all’impresa, i giudici precisano che “un legittimo affidamento non può basarsi sul fatto di poter beneficiare di un trattamento in contrasto con il diritto comunitario, perché l`irregolarita` rispetto al diritto comunitario impedisce che possa sorgere un legittimo affidamento”. 60 Sono previsti poteri di revoca di atti soprattutto dalla normativa in materia di concorrenza, che attribuisce alla Commissione la possibilità di revocare esenzioni dal divieto di pratiche restrittive da essa stessa in precedenza accordate. In particolare, si richiamano del Tratt. CECA l’art. 65, par. 2, e del Reg. CE 17/62, l’art. 8, par. 3, adottato in base al Tratt. CE art. 81 (ex 85), par. 3. Norme espresse in materia sono contenute, inoltre, nello Statuto del Personale comunitario (cfr. gli artt. 50, 51, 86). Degna di nota è anche la previsione di cui all’articolo 4, n. 3 del reg. (CE, Euratom) n. 2988/95, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità, il quale dispone che “gli atti per i quali si stabilisce che hanno per scopo il conseguimento di un vantaggio contrario agli obiettivi del diritto comunitario applicabile nella fattispecie, creando artificialmente le condizioni necessarie per ottenere detto vantaggio, comportano, a seconda dei casi, il mancato conseguimento oppure la revoca del vantaggio stesso”. 61 Tale potere di revoca nel diritto comunitario ha caratteri particolari: per il diritto comunitario vedi J. Schwarze, European Administrative Law, cit., 979 ss.; A. Damato, Revoca di decisione illegittima e legittimo affidamento nel diritto comunitario, cit., 299. 62 Il legittimo affidamento non potrà mai essere invocato nel caso in cui l’operatore economico si rendesse autore di una violazione manifesta della normativa comunitaria, come si può leggere in Tribunale di I grado, sent. del 26/9/2002, causa T-199/99, Sgaravatti Mediterranea Srl,/Commissione, dove la Comunità si era vista costretta a sopprimere un contributo, inizialmente accordato ad un’azienda per sviluppare un progetto pilota d’ingegneria naturalistica, per accertata frode comunitaria. 63 In CGCE, sent. 20 marzo 1997, C-24/95, Alcan Deutschland, si statuisce che “tenuto conto del carattere imperativo della vigilanza sugli aiuti statali operata dalla Commissione ai sensi dell’art. 93 del Trattato, le imprese beneficiarie di un aiuto possono fare legittimo affidamento, in linea di principio, sulla regolarità dell’aiuto solamente qualora quest’ultimo sia stato concesso nel rispetto della procedura prevista dal menzionato articolo”. Nell’impostazione della giurisprudenza comunitaria, quindi, la consapevolezza della illegittimità è idonea ad impedire la nascita di un legittimo affidamento e può essere presunta in ragione della qualità professionale del soggetto che deve operare in modo diligente. Vedi CGCE, sent. 19 settebre 2002, n. 336, Republik Osterreich/Martin Huber, in Foro amm., Cds, 1003, 1933 ss, ove si spiega come il principio della tutela dellaffidamento e della certezza del diritto sarebbero applicabili al fine di poter escludere la restituzione di aiuti di stato cofinanziati dalla Comunità ed indebitamente erogati, a condizione di tenere conto non solo dell’interesse della stessa Comunità, ma considerando che “l’applicazione della tutela del legittimo affidamento presuppone che venga accertata la buona fede del beneficiario”. 64 Tribunale I grado, sent. 26 gennaio 1995, T-90/91 e T-62/92, De Compte/Parlamento; la pronuncia citata è stata però poi capovolta da CGCE, sent. 17 aprile 1997, causa C-90/95 P, De Compte, con nota di A. Damato, in Il Diritto dell’Unione Europea, n. 2/99, 299 e ss., che ha statuito che “la revoca di un atto amministrativo favorevole è generalmente soggetta a condizioni molto rigorose. Quindi, pur se è innegabile che ogni istituzione comunitaria che accerta che un atto da essa appena emanato è viziato da illegittimità ha il diritto di revocarlo entro un termine ragionevole con effetto retroattivo, tale diritto può essere limitato dalla necessità di rispettare il legittimo affidamento del destinatario dell'atto che può aver fatto affidamento nella legittimità dello stesso. A questo proposito, il momento determinante per stabilire quando nasce il legittimo affidamento del destinatario di un atto amministrativo è la notifica dell'atto e non la data dell'adozione o della revoca dello stesso. Una volta acquisito, il legittimo affidamento nella legittimità di un atto amministrativo favorevole non può poi venir scalzato”. 65 In CGCE, sez. VI, sent. 7 marzo 2002, causa C-310/99, Repubblica italiana/Commissione si legge: “Per quanto riguarda il principio del rispetto del legittimo affidamento, si deve ricordare che, con comunicazione pubblicata sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, la Commissione (GU 1983 C 318, pag. 3) ha informato i potenziali beneficiari di aiuti statali della precarietà degli aiuti che siano stati loro illegittimamente concessi, nel senso che essi potrebbero essere tenuti a restituirli (v. sentenza 20 settembre 1990, causa C-5/89, Commissione/Germania, Racc. pag. I-3437, punto 15)”. 66 E. Sharpstone, Legittimate expectations and Economic Reality, 15, in European Law Rev., 1990, 103, parla di tale interesse pubblico alla rimozione dell’atto come una sorta di “rischio normativo” di cui l’operatore diligente deve tenere debitamente conto nell’esercizio della sua attività economica. 67 Vedi in proposito CGCE, sent. 15 dicembre 2005 (causa C-148/04), secondo la quale“un operatore economico diligente deve normalmente essere in grado di accertarsi che tale procedura sia stata rispettata”. Commenta | Stampa | Segnala | Condividi |

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Cittadinanza europea: sopravvenuta acquisizione e punibilità di condotte pregresse (sezione: Revoca fidi)

( da "AltaLex" del 20-07-2009)

Argomenti: Revoca fidi

Cittadinanza europea: sopravvenuta acquisizione e punibilità di condotte pregresse Articolo di Gwendoline Guccione 17.07.2009 Commenta | Stampa | Segnala | Condividi La sopravvenuta acquisizione della cittadinanza europea e l’attuale punibilità delle condotte pregresse integranti i reati d’immigrazione ex D. Lgs., 25 luglio 1998, n. 286: le Sezioni unite escludono l’abolitio criminis parziale in caso di successione c.d. mediata di norme penali di Gwendoline Guccione Sommario: 1. La questione interpretativa: considerazioni introduttive; 2. Quadro normativo in materia di immigrazione: cronologia; 3. Favoreggiamento dell’immigrazione clandestina: la fattispecie base; 3.1 Segue: le ipotesi aggravate ex art.12, commi 3, 3-bis e 3-ter, T.U. Imm.; 3.2 Segue: il delitto di favoreggiamento della permanenza illegale; 4. Delitto di indebito trattenimento dello straniero espulso, 5. Criteri interpretativi per distinguere l’ipotesi di abolitio criminis e abrogatio sine abolitione in caso di modifica immediata di fattispecie penale; 5.1 Segue: le posizioni dottrinali e giurisprudenziali; 6. La successione mediata di norme penali; 6.1 Segue: gli indirizzi dottrinali; 6.2 Segue: il panorama giurisprudenziale; 7. La qualità di straniero: “mero” presupposto od elemento integrativo dei reati in materia di immigrazione?; 7.1 Segue: l’impostazione “estensiva” della giurisprudenza di merito; 7.2 Segue: l’orientamento “restrittivo” della giurisprudenza di legittimità: la sentenza delle Sezioni unite penali della Corte di Cassazione 27 settembre 2007 – 16 gennaio 2008, n. 2451; 8. Spunti critici per la corretta ricostruzione della vicenda successoria in esame; 8.1 Segue: conclusioni. 1. La questione interpretativa: considerazioni introduttive Originariamente costituita dai sei Stati fondatori, l’Unione europea è giunta ad includere, con l’ingresso di Romania e Bulgaria1 a decorrere dal primo gennaio 2007, ventisette Stati membri. Trattasi di un processo di allargamento ben lungi dall’essersi esaurito, avendo altri Paesi europei presentato domanda di adesione all’Unione. Tra gli effetti derivanti da tale ampliamento è da annoverare l’acquisizione della cittadinanza europea e dei diritti che ad essa afferiscono da parte dei cittadini dei nuovi Stati membri, nei cui confronti, pertanto, non trovano più applicazione le disposizioni del D.Lgs., 25 luglio 1998 n. 286 (Testo unico sull'immigrazione)2, bensì le norme europee sulle libertà di circolazione3 e stabilimento delle persone4, da intendersi la prima come il diritto di ogni cittadino comunitario di ricercare o di svolgere un'attività, retribuita o meno, in uno Stato membro dell'Unione diverso da quello di cui è cittadino, e la seconda come il diritto di fissare la propria residenza in uno dei Paesi aderenti5. In seguito a tale progressiva estensione, in giurisprudenza si è posto il problema dell’attuale punibilità del reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina anteriormente commesso in danno di stranieri, a cui è ora riconosciuto lo status di cittadino comunitario6. Più in generale la questione della sopravvenuta irrilevanza delle condotte tenute in epoca anteriore alla ratifica del Trattato di adesione, abbraccia tutte le norme incriminatrici previste dal T.U. sull’immigrazione, il cui ambito applicativo è espressamente circoscritto dall’art.1, comma 1, “ai cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea e agli apolidi, di seguito indicati come stranieri”. Tale interrogativo, che si inserisce nella più ampia tematica della successione mediata della fattispecie penale, ha, di recente, assunto un grande rilievo nel dibattito penalistico: si discute, in particolare, se la modifica della norma extrapenale, che definisce la nozione di straniero, determini esclusivamente una variazione della rilevanza penale del fatto, con decorrenza dalla emanazione della successiva ratifica, rimanendo immutato il disvalore penale del fatto anteriormente commesso, ovvero se essa, concorrendo a delineare il precetto penale, generi un’ipotesi di abolitio criminis parziale sottoposta al regime dell’art.2, comma 2, c.p., con conseguente e necessaria revoca delle sentenze di condanna già passate in giudicato (art. 673 c.p.p.). Per un’esatta soluzione delle varie problematiche implicate appare utile ripercorrere le tappe più significative della legislazione in tema di immigrazione, a cui seguirà un essenziale commento delle principali fattispecie incriminatrici rispetto alle quali emerge il problema di diritto intertemporale enunciato, nello specifico le ipotesi di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e di illegale permanenza sul territorio dello Stato, rispettivamente disciplinate agli artt. 12 e 14 commi 5-ter e 5-quater, T.U. Imm.7. Si ritiene, altresì, opportuno soffermarsi brevemente sul variegato panorama interpretativo formatosi in tema di successione di leggi penali nel tempo, la cui analisi permette di cogliere tutti gli aspetti giuridici sottesi alla questione in esame. Tale disamina, giova sottolinearlo, non ha pretese di esaustività e mira essenzialmente a soddisfare esigenze di chiarezza espositiva, fornendo all’interprete un quadro ricostruttivo degli istituti rilevanti per una corretta collocazione sistematica dell’oggetto specifico del presente lavoro. 2. Quadro normativo in materia di immigrazione: cronologia Negli ultimi anni l’Italia si è trasformata da Paese tradizionalmente di emigrazione a Paese di forte immigrazione, soprattutto a causa della sua posizione geografica, che la rende terra di transito obbligato per raggiungere altri Stati europei od extraeuropei8. L’art. 10 Cost. dispone che la condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali9. Nel nostro ordinamento la nozione di straniero viene, pertanto, desunta da diverse discipline normative che consentono di distinguerne vari tipi: il cittadino comunitario, il cittadino extracomunitario, gli apolidi e i rifugiati politici. La posizione giuridica dello straniero era precedentemente regolata dal R. D., 18 giugno 1931, n. 773 (Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza), che, stante la relativa esiguità della pressione migratoria nella realtà italiana dell’epoca, inquadrava il problema dell’immigrazione soltanto in termini di sicurezza e tutela dell’ordine pubblico nazionale. La prima legge che ha inteso regolamentare la condizione dello straniero in Italia è la L. n. 30 dicembre 1986, n. 943 (Norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori extracomunitari immigrati e contro le immigrazioni clandestine), tesa principalmente a stabilire la parificazione sul piano lavorativo dello straniero al cittadino italiano. Successivamente viene adottata la L., 21 febbraio 1990, n. 39 (c.d. Legge Martelli), che rimane per lungo tempo il testo di riferimento in tema di immigrazione. Tale disciplina, pur rimanendo caratterizzata da interventi finalizzati a gestire l’immigrazione come un fenomeno di emergenza e di ordine pubblico, introduce per la prima volta la programmazione dei flussi migratori, nonché le norme relative a ingresso, soggiorno, espulsione ed asilo politico10. La materia de qua viene di seguito ridisciplinata dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), che riunisce e coordina le norme contenute nella L. 6 marzo 1998, n. 40 (c.d. Legge Turco-Napolitano), fissando gli obiettivi della politica italiana in materia di immigrazione: regolamentazione dell’ingresso e del soggiorno dei cittadini stranieri, integrazione sociale dei soggetti regolarmente presenti nel territorio e contrasto all'attività criminale diretta a favorire l'immigrazione clandestina. Con riguardo a quest’ultimo punto, al pari di altri Paesi di destinazione, anche l’Italia cerca di fronteggiare il problema del sempre più massiccio ingresso abusivo di migranti attraverso l’adozione di politiche di contenimento, partendo dal presupposto che gli stranieri siano una minaccia alla sicurezza interna e non una risorsa sul piano sia economico che culturale11. A distanza di pochi anni dalla sua approvazione, il presente testo unico viene in parte modificato dalla L. 30 luglio 2002, n. 189 (c.d. Legge Bossi-Fini) e successive modifiche (L. 12 novembre 2004, n. 271, di conversione del D. L. 14 settembre, 2004, n. 241), avente come unica finalità la lotta all’immigrazione illegale perseguita attraverso l’inasprimento del regime delle espulsioni12 e la previsione di un rapporto più cogente tra lavoro e diritti degli immigrati, giustificando l’ingresso e la permanenza dello straniero per soggiorni duraturi solo a fronte dell’effettivo svolgimento di un’attività lavorativa legale. Più nello specifico, al fine di garantire la collettività contro l’ingresso illegale, le ipotesi di reato già previste vengono delineate in maniera più dettagliata ed afflittiva: “le modificazioni apportate con la legge 189/02 hanno accentuato il carattere di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica … in parte capovolgendo la visione solidaristica in una esclusivamente repressiva”13. La legislazione in materia di immigrazione presenta, in sostanza, i caratteri tipici di un diritto penale del nemico14, quali, ad esempio, una sensibile anticipazione della soglia di criminalizzazione mediante fattispecie a pericolo astratto15, in cui il tentativo viene punito come delitto consumato; una netta sproporzione fra trattamento sanzionatorio e gravità ed idoneità lesiva del fatto; una progressiva soggettivizzazione e differenziazione dello statuto penale per tipi di autore; una strutturale indeterminatezza della norma, nonché una connotazione poliziesca dell’intera funzione giudiziaria ed un’accentuazione del contenuto segregativo ed affittivo, non già risocializzante, della pena16. Peraltro, sul piano dell’accertamento processuale, l’introduzione di fattispecie incriminatrici in assenza di un loro coordinamento organico e sistematico conduce ad una sovrapposizione di norme penali in relazione al medesimo oggetto, foriera di applicazioni giurisprudenziali difformi, che inevitabilmente incidono sulla qualità ed efficacia della risposta giudiziaria17. Le tensioni che segnano il fenomeno dell’immigrazione e la connessa stratificazione degli interventi legislativi sul tema, comportano la continua insorgenza di contrasti interpretativi, nonché di dubbi concernenti la legittimità costituzionale della disciplina. Si è rilevato che la normativa in questione si innesta in un meccanismo di involuzione del diritto penale, che passa da strumento di tutela di beni a strumento di tutela di funzioni18, con “l’asservimento del diritto e della procedura penale – dei loro principi e dei loro scopi - all’attività amministrativa funzionale all’allontanamento dello straniero irregolare”19. Ciò posto, si procederà ora all’esame delle fattispecie incriminatrici indicate in premessa, alla luce della travagliata elaborazione dottrinale e pretoria, che, nello sforzo, pregevole, di ricondurre ad unità le molte problematiche di ordine costituzionale emerse, ha cercato, comunque, di offrire un quadro sistematicamente coerente e completo della materia. 3. Favoreggiamento dell’immigrazione clandestina: la fattispecie base Tra le disposizioni dettate al fine di contrastare il fenomeno dell’immigrazione clandestina, va annoverato l’art. 12, D.Lgs. n. 286 del 1998 (come sostituito dall'art. 11, comma 1, L. 189 del 2002 e modificato dalla L. n. 271 del 2004, di conversione del D. L. n. 241 del 2004, nonchè, da ultimo dalla L. n. 125 del 2008, di conversione del D.L. n. 92 del 2008), che criminalizza ogni attività di assistenza ai flussi irregolari20 in entrata, distinguendo fra una fattispecie base contemplata al comma 1 ed ipotesi aggravate previste nei commi successivi21. Tale articolo punisce il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina (c.d. smuggling of migrants, letteralmente contrabbando di clandestini22), che deve essere tenuto distinto dalla tratta di esseri umani (c.d. trafficking of human beings23) finalizzato al successivo sfruttamento delle persone, che ne sono oggetto24. Il filo che separa lo smuggling dal trafficking è molto sottile, essendo assai frequenti i casi in cui il traffico di migranti si trasforma in vera e propria tratta25. Ciononostante, si è voluto tenere distinti le due ipotesi sia per ragioni di carattere investigativo che politico. Stante il rapporto di specialità fra le medesime intercorrente, il lavoro di ricostruzione degli elementi che compongono le diverse fattispecie ad esse riconducibili si presenta alquanto arduo. In estrema sintesi un primo elemento di differenziazione concettuale è dato dalla diversa dimensione temporale, che nel caso dello smuggling tendenzialmente coincide con la durata del viaggio, ove, nel trafficking, invece, il rapporto di sfruttamento, oltre a costituirne la finalità, si protrae anche nel Paese di destinazione. In tale ultimo caso, poi, non deve necessariamente trattarsi di trasferimento di una persona da uno Stato all’altro, potendosi verificare casi di c.d. tratta interna, nè, parimenti, di ingresso illegale, qualora il trafficato venga spostato da uno Paese all’altro; circa, poi, i metodi usati dai trafficanti, nel caso del trafficking essi sono spesso violenti, minacciosi, fraudolenti o abusivi di una situazione di vulnerabilità, intesa come qualsiasi situazione, in cui la persona non abbia una reale e accettabile alternativa che non sottomettersi all’abuso. Un ulteriore discrimine poggia, infine, sul diverso ruolo svolto dal migrante nei confronti dei trafficanti: nel caso di favoreggiamento all’immigrazione, è generalmente la persona trafficata a richiedere il servizio di ingresso migratorio illegale, investendo un capitale proprio, sicché viene a mancare il profilo di offesa alla libertà di autodeterminazione della vittima riscontrabile, invece, nella tratta. Tornando ora all’esame dell’art. 12 T.U. Immigrazione, il comma 1, dopo aver contemplato la clausola di salvezza, “salvo che il fatto costituisca più grave reato”, punisce “chiunque in violazione delle disposizioni del presente testo unico compie atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero ovvero atti diretti a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente”. A differenza della precedente previsione che, peraltro, puniva “le attività dirette a favorire” l’ingresso illegale in Italia, vengono ora sanzionate anche le condotte consistenti nel procurare l’immigrazione clandestina in un diverso Stato attraverso il transito su territorio italiano26. Il reato di favoreggiamento può essere compiuto da chiunque27, ma ha come specifico presupposto la condizione di straniero del soggetto passivo28. Il bene giuridico tutelato può essere individuato nella necessità di reprimere i flussi immigratori di stranieri privi dei prescritti requisiti di legge. Nell’oggetto della condotta sanzionata non rientra il comportamento tenuto dal migrante. Il semplice ingresso in forma clandestina o irregolare29 non è punito di per sé come reato dal nostro ordinamento avendo valenza di mero illecito amministrativo sanzionato con il respingimento e l’espulsione. La prima critica concerne proprio il fatto che venga criminalizzata un’attività di per sé penalmente irrilevante, ossia l’abusivo ingresso dello straniero30, riservando la sanzione penale solo all’ipotesi dello straniero già espulso e colpito da divieto di rientro, salva la speciale autorizzazione del Ministro dell’Interno di cui all’art.13, D. Lgs n. 286 del 1998. Appare, pertanto, evidente un’anomalia rispetto alle altre ipotesi di favoreggiamento previste dal codice penale agli artt. 378 e 379, in cui si presuppone che l’attività penalmente favorita sia a sua volta illecita31. Non è, inoltre, prevista la presenza di un’organizzazione quale presupposto materiale dell’illecito: la natura associativa è, infatti, contemplata come ipotesi aggravata, ampliandosi così enormemente le possibilità di concreta configurazione del delitto. Trattandosi di reato di mera condotta, esso si consuma con il compimento dell’attività che procura l’immigrazione clandestina, indipendentemente dall’effettivo ingresso dello straniero, purché la condotta realizzata, oltre che diretta a tale scopo32, sia anche idonea a realizzarlo. Occorre, poi, che la condotta sia avvenuta almeno in parte nel territorio italiano, non essendo punibili i comportamenti realizzati interamente all'estero. In ordine all’elemento soggettivo, il reato si perfeziona con il dolo, inteso quale coscienza e volontà di commettere atti di agevolazione dell’ingresso. Si tratta, poi, di un reato di pericolo, in quanto per la punibilità del fatto non è necessario che si verifichi in concreto alcun danno33. E’, dunque, evidente la sussumibilità della fattispecie di favoreggiamento dell’ingresso illegale, nella categoria dei delitti di attentato e nel più ampio genus dei reati a consumazione anticipata, con l’arretramento della soglia di punibilità al compimento di un fatto diretto alla realizzazione del risultato indicato, senza che occorra l’effettiva realizzazione. Stante l’assimilazione sul piano strutturale di attentato e tentativo, va da sé che il giudizio di idoneità della condotta al raggiungimento del risultato descritto deve essere eseguito in maniera alquanto rigorosa34, al fine di circoscrivere la criminalizzazione di una condotta agevolatrice di un’attività di per sé penalmente irrilevante, qual è l’ingresso illegale dello straniero. Ne deriva che l’illegalità dell’ingresso rilevante ai fini dell’applicazione della norma de qua deve essere stabilita sulla base delle disposizioni di cui al T.U. Immigrazione. Ciò significa che la fattispecie del favoreggiamento potrà dirsi perfezionata, solo quando l’ingresso dello straniero sia avvenuto in elusione delle prescrizioni ivi previste35. Anche l’identificazione dell’elemento di illiceità speciale costituito dalla illegalità dell’ingresso non è scevra da difficoltà ermeneutiche. Va, infatti, ricordato come parte della dottrina36 abbia, anche di recente, denunciato la preoccupante indeterminatezza e vaghezza della formula letterale contenuta nella prima parte delle fattispecie in parola, laddove si dà rilievo penale ad ogni tipo di violazione delle disposizioni del testo unico37. Tali critiche non hanno, però, trovato accoglimento nella giurisprudenza della Corte di Cassazione38, la quale proprio nel rigettare l’eccezione di legittimità costituzionale della fattispecie di cui all’art. 12, comma 1, per violazione del principio di tassatività e determinatezza, ha ritenuto la relativa questione manifestamente infondata in considerazione del fatto che tale norma, pur se omnicomprensiva, non sacrifica tali caratteri, potendo da essa derivare “solo una maggiore difficoltà di individuazione della fattispecie concreta, ma non anche della tipicità della fattispecie astratta, in sé compiutamente definita e comprendente ogni possibile combinazione della prevista attività diretta a favorire l'ingresso di stranieri in Italia con la violazione di ciascuna delle specifiche disposizioni del D.Lgs. in esame”39. Circa la questione se la fattispecie integri un reato di pericolo astratto o concreto, è da segnalare che la giurisprudenza40 non ha tenuto in debita considerazione il mutamento testuale della norma, in seguito al quale non dovrebbero assumere rilevanza penale quelle condotte, anche prodromiche e successive all’ingresso nel territorio nazionale, che non siano indirizzate a realizzare in via principale il valico illegale delle frontiere41, con la conseguenza che, ove emerga dagli atti uno scopo diverso, la punibilità ex art. 12, comma 1, dovrebbe escludersi. In particolare, il giudice di legittimità 42 ha precisato che al fine di stabilire la riconducibilità al reato di cui all’art.12, comma 1, anche della condotta agevolatrice successiva all’ingresso dello straniero, occorre verificare la sussistenza di un duplice presupposto: la rilevanza causale rispetto a tale ingresso, ossia il legale eziologico tra la condotta successiva ed il risultato individuato dalla norma incriminatrice, e la cointeressenza dell’attività di chi ha operato in Italia dopo l’ingresso irregolare e chi ha operato all’estero prima di tale ingresso. In realtà si è dell’avviso che un’analisi più articolata e soddisfacente degli elementi costitutivi della fattispecie in esame presupponga una lettura della norma de qua in combinato disposto con il successivo comma 5, che prevede il reato di agevolazione della permanenza illegale. Ciò significa che al fine di evitare una illegittima sovrapposizione di norme, al duplice criterio sopra richiamato sarebbe opportuno aggiungerne un terzo teso a valorizzare anche lo spazio temporale, in cui la condotta agevolatrice successiva all’ingresso dello straniero viene tenuta, potendosi ancora rientrare nell’ambito di applicazione del comma 1, solo ove il suddetto contributo si realizzi immediatamente dopo l’ingresso nel territorio dello Stato e nelle immediate adiacenze del luogo di ingresso43. Successivamente a tale momento, atti o comportamenti posteriori si porrebbero, per contro, al di fuori dell’attività di favoreggiamento strettamente intesa. 3.1 Segue: le ipotesi aggravate ex art.12, commi 3, 3-bis e 3-ter, T.U. Imm L’art. 12, comma 3, punisce “chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente”. Anche la fattispecie de qua rimane un’ipotesi residuale, per l’apposizione della clausola di salvezza “salvo che il fatto non costituisca un più grave reato”44. A seguito delle modificazioni apportate dalla novella del 2004, la suddetta disposizione prevede esclusivamente una fattispecie incriminatrice in rapporto di specialità con il delitto di favoreggiamento dell’ingresso45. L’elemento specializzate rispetto alla figura base è rappresentato dal dolo specifico di trarre profitto anche indiretto dalla condotta46. La norma non prevede che il profitto debba essere ingiusto e che debba derivare dalla condizione di illegalità dello straniero, in ciò ulteriormente differenziandosi rispetto alla configurazione del dolo specifico offerto dal successivo comma 5 con riferimento al delitto di favoreggiamento della permanenza illegale47. Tale previsione è connotata dalle medesime ambiguità dell’illecito di procurare l’ingresso, per l’incidenza della condotta criminosa su di un fatto penalmente non rilevante, la cui strutturale indeterminatezza non risulta, del resto, compensata dal dolo specifico a cui non è attribuibile alcuna funzione selettiva. Si è, in altri termini, in presenza di un’ipotesi reato a dolo specifico differenziale, con funzione cioè differenziatrice della punibilità rispetto al fatto di favoreggiamento “semplice”, di pari offensività oggettiva. È insegnamento di autorevole manualistica, infatti, che un consimile impianto soggettivistico collida con il principio di offensività48, facendosi dipendere la diversità della sanzione da una mera intenzione offensiva, e ciò è tanto più grave ove un simile modello acceda ad uno schema di reato di attentato. L'unico correttivo per evitare “straripamenti” soggettivistici sembrerebbe consistere nell'apprezzamento dell'obiettiva idoneità della condotta a realizzare l'intenzione profittatrice, ovvero la “riconversione” ermeneutica del modello del dolo specifico differenziale in reato di pericolo concreto con dolo di danno. Anteriormente all’odierna novella, l’ipotesi criminosa in esame risultava integrata anche quando il favoreggiamento fosse realizzato da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti (art. 12, comma 3, secondo periodo, precedente formulazione). Oggi, per contro, a seguito della legge n. 271 del 2004, siffatte ipotesi comportamentali vengono espunte ed inserite nel corpo del comma 3-bis attraverso la previsione di una nuova lettera, la “c bis” e con ciò trasformate in elementi integratori di circostanze ad efficacia comune. Viene, inoltre, riformulato l’esordio del comma 3-bis al fine di estendere le circostanze ivi previste anche al delitto di favoreggiamento all’ingresso illegale di cui al comma 1. Tra le ipotesi aggravate del delitto di favoreggiamento dell’ingresso clandestino, accanto a quella contemplata dall’art. 12, comma 3, vanno annoverate quelle disciplinate, rispettivamente ai commi 3-bis e 3-ter, espressamente qualificate dalla giurisprudenza della Cassazione come circostanze aggravanti ad effetto speciale49, che in linea con il rigore repressivo che caratterizza l’intera normativa, vengono sottratte al giudizio di bilanciamento. Inoltre, al fine di rafforzare l’effetto deterrente delle norme in esame, l’art.12, comma 4, prevede, nei casi di cui ai commi 1 e 3, da un lato, l’obbligatorietà dell'arresto in flagranza50 e la confisca obbligatoria51 del mezzo utilizzato per il trasporto dei clandestini anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti contrariamente a quanto previsto dall’art. 444 c.p.p. in tema di sanzioni accessorie; dall’altro, quanto al rito, che si proceda “comunque con giudizio direttissimo”52, con l’eccezione dell’ipotesi in cui occorra svolgere speciali indagini. 3.2 Segue: il delitto di favoreggiamento della permanenza illegale La disposizione di cui all’art. 12, comma 5, integrato da ultimo dalla L. n. 125 del 2008, di conversione del D. L. n. 92 del 200853, ha anch’essa natura residuale per espressa previsione legislativa, ricorrendo fuori dei casi di favoreggiamento dell’ingresso illegale e salvo che il fatto non costituisca più grave reato. Essa prevede un’ipotesi di reato aggravata, che presenta elementi di connessione fra lo smuggling e il trafficking54, che rendono estremamente problematica la fissazione di confini chiari fra le diverse attività55. Più nello specifico tale norma punisce “chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico”. Sul piano descrittivo esistono tre importanti differenze fra la fattispecie de qua e l’ipotesi semplice di favoreggiamento. Innanzitutto la diversa formula usata “favorisce la permanenza” sancirebbe per il delitto in esame l’abbandono della tecnica della consumazione anticipata, rendendo qualificabile tale figura come reato di evento56. Ma l’indirizzo giurisprudenziale prevalente è nel senso di ritenere anche il delitto di agevolazione della permanenza illegale un reato di mera condotta, nonostante la diversità lessicale che lo connota rispetto al reato di favoreggiamento dell’ingresso clandestino. La permanenza dello straniero protrattasi per un certo periodo di tempo non assurge, infatti, ad elemento costitutivo della fattispecie, bastando il compimento di attività dirette a favorirla al fine di trarne ingiusto profitto57. In secondo luogo, un altro elemento di differenziazione riguarda l’atteggiamento soggettivo che deve qualificare le condotte interdette. Mentre, infatti, il delitto di favoreggiamento dell’ingresso clandestino è costruito come fattispecie a dolo generico, il reato di favoreggiamento della permanenza prevede la particolare configurazione del dolo specifico di profitto, che deve essere ingiusto e derivare dalla condizione di illegalità dello straniero: è richiesta una precisa correlazione tra la condizione di illegalità ed il profitto che da esso deriva, che si sviluppa non già solo sul piano oggettivo, ma su quello delle finalità assunte dall’agente. Il favorire la permanenza dello straniero nel territorio dello Stato è punita, inoltre, quando l’agente abbia operato “nell’ambito delle attività punite a norma del presente articolo”. Difficile appare, invero, l’esegesi di questa disposizione. Si ritiene che quest’ultima precisazione induca il passaggio della fattispecie delittuosa dall’ambito del traffico di migranti a quello di tratta di persone a scopo di sfruttamento. La giurisprudenza ha ritenuto che la norma, per quanto ambigua e mal formulata, si riferisca alle condotte di agevolazione del soggiorno in Italia caratterizzate dall’intento di reclutare persone da destinare alla prostituzione o minori da sfruttare in attività illecite58. Tale esegesi è condivisibile e tiene in debita considerazione la natura residuale della norma. In altri termini, una corretta interpretazione della locuzione “nell’ambito delle attività punite a norma del presente articolo” comporta la rilevanza delle sole circostanze aggravanti del fine di prostituzione e di sfruttamento di minori, non anche di altre condotte, che concreterebbero più propriamente modalità di esecuzione del solo favoreggiamento dell’ingresso clandestino, sia esso a dolo generico o a dolo specifico59. 4. Delitto di indebito trattenimento dello straniero espulso Tra i reati previsti in collegamento all’espulsione60, l’ipotesi più frequente nelle aule di giustizia è quella contemplata all’art.14, comma 5-ter, T.U. Immigrazione, attraverso cui si è inteso incriminare il comportamento dello straniero che, senza un giustificato motivo61, ometta di lasciare il territorio italiano nel termine di legge. L’illecito, a seconda delle ragioni sottese all’espulsione, presenta natura di delitto (primo periodo della disposizione) o di contravvenzione (secondo periodo). Una volta accertato che l’interessato si è trattenuto indebitamente nel territorio dello Stato, l’amministrazione deve procedere “in ogni caso” all’adozione “di un nuovo provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica” (terzo periodo)62. Il successivo comma 5-quater stabilisce che debba rispondere di uno specifico reato, punito più o meno gravemente, lo straniero che venga trovato nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico dopo essere già stato espulso ai sensi del comma 5-ter primo periodo” (reclusione fino a cinque anni) e del comma 5-ter “secondo periodo” (reclusione per un massimo di quattro anni”)63. Sul piano strutturale la fattispecie in esame rileva affinità con le figure di reato incentrate sull’osservanza di un provvedimento amministrativo64. L’ordine di allontanamento del questore ex art. 14, comma 5-bis65, la cui violazione integra l’ipotesi di indebito trattenimento di cui al primo periodo della norma in commento, costituisce una modalità di esecuzione dell’espulsione66, che presuppone l’impossibilità di trattenere lo straniero presso un centro di permanenza temporanea o di accompagnarlo alla frontiera, con ciò riversandosi discutibilmente sullo straniero l’onere di eseguire l’espulsione, laddove lo Stato non riesca a farvi fronte con mezzi propri67. La legittimità dell’ordine del questore dipende, inoltre, dalla legittimità del provvedimento con cui, a monte, è stata disposta l’espulsione dello straniero alla cui esecuzione mira il provvedimento di allontanamento disatteso e che costituisce un “antecedente logico”68 del reato in esame; ciò assume ancor più rilevanza a seguito delle modifiche apportate dalla legge n. 271 del 2004, in base alle quali le pene edittali si differenziano a seconda del provvedimento espulsivo comminato in origine, che, dunque, diventa un “discrimen tra fattispecie delittuose e fattispecie contravvenzionale”69. Nella previsione originaria la fattispecie penale in esame era prevista come illecito contravvenzionale passibile di arresto obbligatorio. La Corte costituzionale con sentenza 15 luglio 2004, n. 223 dichiarava l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-quinquies per violazione degli artt. 3 e 13 Cost. “nella parte in cui stabilisce che per il reato previsto dal comma 5-ter del medesimo articolo 14 è obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto”, risultando priva di senso l’adozione di un provvedimento precautelare, laddove non possa essere validamente disposta, in sede di convalida, la misura cautelare in carcere né alcun altra misura coercitiva di tipo cautelare stante il disposto dell’art.380 c.p.p70. L’arresto, pertanto, non essendo finalizzato alla successiva adozione di un provvedimento cautelare, “si risolve in una limitazione “provvisoria” della libertà personale priva di qualsiasi funzione processuale ed è quindi, sotto questo aspetto, manifestamente irragionevole”. La novella del 2004 interviene a colmare il vuoto legislativo creato dalla declaratoria di incostituzionalità, attraverso una riformulazione della norma censurata, che disattende il contenuto garantistica dell’intervento della Consulta: il primo periodo dell’art.14, comma 5-ter prevede ora la violazione dell’ordine di allontanamento come delitto punibile con la reclusione da uno a quattro anni (ad eccezione del caso di espulsione motivato dall’essere scaduto il permesso di soggiorno, per cui viene ancora mantenuta la pena dell’arresto da sei mesi a un anno). L’inasprimento della pena è, infatti, precondizione per l’obbligatorietà dell’arresto prevista al successivo comma 5-quinquies71. Il testo novellato, come era prevedibile, viene nuovamente sottoposto al vaglio della Corte Costituzionale. Un primo profilo di costituzionalità sorge in merito alla manifesta ed irragionevole sproporzione della pena prevista per l’inosservanza dell’ordine del questore rispetto non soltanto alla pena precedentemente comminata, non trovando tale inasprimento sanzionatorio giustificazione in significativi mutamenti del contesto sociale di riferimento, ma anche con riguardo alle pene previste per le ipotesi analoghe di cui agli artt. 650 c.p. e 2, L. 27 dicembre 1956, n. 142372. In particolare, si obietta che la condizione di straniero irregolare non può di per sé rappresentare un situazione di pericolosità sociale tale da giustificare una siffatta disparità di trattamento, soprattutto quando si pensi che del reato possono essere chiamati a rispondere soggetti non pericolosi, né mai processati o condannati per altri comportamenti criminosi73. Si ritiene, inoltre, che la pena prevista dallart. 14 ,comma 5-ter non sembra avere alcun fine rieducativo, ma sia volta alla soddisfazione di mere esigenza processuali (quali quella di consentire l’immediato arresto obbligatorio in flagranza, il rito direttissimo immediato o nei 15 giorni74, e l’espulsione immediata), con ciò ripristinando in forma aggravata ciò che la Consulta aveva censurato con la sentenza n. 223 del 2004 richiamata75. La Corte costituzionale con sentenza 2 febbraio 2007, n. 22 dichiara questa volta inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 14 commi 5-ter e 5-quinquies del D.Lgs. n. 286 del 1998, in riferimento agli artt. 2, 3 e 27 Cost., nella parte in cui la norma prevede la pena della reclusione da uno a quattro anni per lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio italiano in violazione dell’ordine di espulsione del Questore, nonché l’arresto obbligatorio, sollevate dai Tribunali di Genova, Bologna, Ancona, Gorizia, Trieste, Milano, Trani76 e Verona, ma invita il legislatore a eliminare al più presto gli squilibri, le sproporzioni e le disarmonie che caratterizzano il quadro normativo in materia di immigrazione77. A parere della Consulta il controllo dei flussi migratori rappresenta un grave problema sociale, umanitario ed economico, che implica valutazioni di politica legislativa non riconducibili a mere esigenze generali di ordine e sicurezza pubblica né sovrapponibili o assimilabili a problematiche diverse, legate alla pericolosità di alcuni soggetti e di alcuni comportamenti che nulla hanno a che fare con il fenomeno dell’immigrazione. Il sindacato di costituzionalità può investire le pene scelte dal legislatore solo se sia evidente la violazione del principio di ragionevolezza, ossia solo nel caso in cui esistono fattispecie di reato sostanzialmente identiche, ma sottoposte a diverso trattamento sanzionatorio. La Corte ritiene, in altri termini, che il caso di specie non integri una di quelle ipotesi in cui la stessa può legittimamente verificare l’uso della discrezionalità legislativa nella determinazione della qualità e quantità della sanzione penale, in quanto non si riscontra una sostanziale identità tra le fattispecie prese in considerazione. In realtà, tale lettura non convince, ritenendosi che le norme richiamate siano legate da un rapporto di affinità, che vede l’ipotesi di cui all’art. 14, comma 5-ter, in buona sostanza, nient’altro che una specificazione dell’art. 650 c.p.. Peraltro, nelle ordinanze di rimessione de quibus l’art.3 Cost. si asserisce violato non solo in comparazione con altre norme penali che prevedono fattispecie simili, ma anche per intrinseca irragionevolezza, avuto riguardo al rapporto di proporzionalità necessaria tra gravità del disvalore sociale del fatto ed entità delle sanzioni. Va a tal proposito menzionata quell’evoluzione giurisprudenziale secondo cui il rispetto di tale principio nel diritto penale “equivale a negare legittimità alle incriminazioni che, anche se presumibilmente idonee a raggiungere finalità statuali di prevenzione, producono, attraverso la pena, danni all’individuo (ai suoi diritti fondamentali) ed alla società sproporzionatamente maggiori dei vantaggi ottenuti (o da ottenere) da quest’ultima con la tutela dei beni e valori offesi dalle predette incriminazioni”78. In sintesi il suddetto orientamento ha portato il giudice delle leggi ad affermare che la finalità rieducativa della pena di cui all’art. 27, comma 3, Cost. non sia limitata alla sola fase dell’esecuzione, come precedentemente affermato79, ma costituisca “una delle qualità essenziali e generali che caratterizzano la pena nel suo contenuto ontologico, e l’accompagnano da quando nasce, nell’astratta previsione normativa, fino a quando in concreto si estingue”80, implicando, quindi, un costante “principio di proporzione” tra qualità e quantità della sanzione, da una parte, e offesa, dall’altra81. Pertanto, ancorando il giudizio di ragionevolezza e proporzionalità ai suddetti parametri costituzionali così come interpretati dalla giurisprudenza costituzionale più lungimirante82, la Consulta avrebbe dovuto pronunciare la declaratoria di illegittimità costituzionale della disposizione in esame, nella convinzione della palese incongruenza della previsione sanzionatoria impugnata. Non vi è, infatti, dubbio che la norma, fortemente punitiva sotto il profilo sia sostanziale che processuale, introduca una forma di diritto speciale penale per l’immigrato clandestino, concepita nel segno della differenziazione tra cittadini e, appunto, non cittadini. Viene, infatti, conferita rilevanza alla mera condizione soggettiva di straniero irregolare inottemperante, a cui si ricollegano conseguenze giuridiche diverse, segnatamente assai più severe, senza che a tale qualifica sia possibile imputare una reale pericolosità sociale, tenuto, altresì, conto di altri casi di arresto obbligatorio, ove si rinvengono situazioni concrete di danno ad interessi protetti di rango costituzionale83. 5. Criteri interpretativi per distinguere l’ipotesi di abolitio criminis e abrogatio sine abolitione in caso di modifica immediata di fattispecie penale Nell’ambito della più ampia materia della successione di leggi penali nel tempo, si inserisce il fenomeno della c.d. abolitio criminis, che può verificarsi in due modi, o mediante abolizione84 di una fattispecie incriminatrice o sua sostituzione85. Sono, infatti, frequenti i casi di modifiche legislative articolate nell'abrogazione espressa di una precedente fattispecie e nella contestuale previsione, nell'ambito della stessa materia, di nuove incriminazioni, che rispetto alle previgenti possono risultare strutturalmente eterogenee, oppure presentare un’omogeneità logico-strutturale, al cui accertamento segue l’analisi del tipo di specialità (rapporto di genere a specie o viceversa) esistente fra le norme succedutesi nel tempo. In genere, la riformulazione del bene giuridico protetto o delle modalità di offesa determina una restrizione dell’ambito applicativo dell'incriminazione, così specializzando la tutela penale86. Ovviamente anche la degradazione di un reato ad illecito amministrativo (c.d. depenalizzazione) dà luogo ad abrogazione87. Con l’abrogazione di una norma viene meno il precedente giudizio di disvalore astratto, eliminandosi la qualificazione di illiceità penale di un determinato comportamento. Invero, tale fenomeno non si produce automaticamente, ossia in tutti i casi in cui si verifica l’espressa abrogazione di una disposizione88. L'interprete è, infatti, tenuto a verificare se tale abolizione89 o la modifica di un enunciato legislativo abbia effettivamente prodotto una abolitio criminis vera e propria oppure una c.d. abrogatio sine abolitione: nonostante l'espressa abrogazione da parte del legislatore di una disposizione incriminatrice, la fattispecie legalmente contemplata come reato (ovvero una o più delle sottofattispecie legali) continua ad essere penalmente rilevante90. In altri termini si è in presenza di un fenomeno di abolitio criminis parziale91, quando vi è stata successione soltanto modificativa fra le norme incriminatrici: la norma successiva toglie vigore a quelle condotte legali ricomprese nella norma previgente non più richiamate. Pertanto, la norma di riferimento sarà per la porzione di incriminazione eliminata l’art. 2, comma 2, c.p., per la parte, invece, che continua ad essere vigente, il successivo comma 4 della suddetta disposizione, alla cui stregua troverà applicazione la lex mitior, salvo il caso in cui sia già stata pronunciata una sentenza irrevocabile92. Più precisamente, l'ipotesi di abolizione parziale di una incriminazione ricorre in presenza di due norme incriminatrici che si avvicendano nel tempo, e che si pongono in rapporto di specialità tra loro. Come ha chiarito la giurisprudenza di legittimità93, per stabilire se tra due norme sussista o meno continuità normativa, occorre innanzitutto valutare se vi è omogeneità strutturale tra fattispecie astratte, in caso di esito positivo, occorre, inoltre, individuare la relazione di specialità tra le stesse intercorrente. Tale rapporto di specialità può essere per specificazione o per aggiunta: ricorre la prima ipotesi quando venga a realizzarsi un rapporto di genere a specie fra uno o più elementi delle due fattispecie, nel secondo caso, invece, la norma speciale presenta alcuni elementi specializzanti, che si aggiungono a quelli costitutivi della norma generale, determinando un restringimento della sua sfera di applicazione. Di talché, mentre nella specialità per specificazione la fattispecie generale include sempre tutti gli elementi descrittivi della fattispecie speciale, nella specialità per aggiunta è, piuttosto, la fattispecie speciale a includere tutti gli elementi descrittivi di quella generale, oltre all'elemento aggiuntivo che la caratterizza94 . Tanto nel primo quanto nel secondo caso, quindi, “sarebbe riscontrabile una situazione di doppia punibilità in astratto, cui si ricollega una relazione di continuità” 95 normativa. Più nello specifico, nell’ipotesi di specialità per specificazione, il legislatore prevede con la nuova disciplina lo stesso reato, ma conferma la punibilità di solo una parte dei fatti prima sanzionati; ne segue che per quei fatti per cui permane l’illiceità, non c’è abolitio criminis, ma una vicenda modificativa di disciplina; per quelli per cui, all’opposto, l’illiceità penale non è confermata, non si può che sostenere la sussistenza del fenomeno abrogativo parziale. Nella seconda ipotesi di specialità, invece, la valutazione di continuità o meno non può prescindere dall’esame dell’elemento speciale introdotto: in tali casi, infatti, non si ha mai un fenomeno abrogativo parziale per le condotte di cui non è ribadita la penale rilevanza, in quanto se l’elemento specializzante ha una portata tale da esprimere la volontà del legislatore di punire un diverso disvalore, e quindi, di mutare la propria scelta punitiva, si verifica un’abolitio criminis totale; nel caso contrario, in cui non è ravvisabile tale mutamento, dato che la norma non riduce l’ambito di penale rilevanza dei fatti già puniti, ma, anzi, introduce un ulteriore elemento aggiuntivo, non si ha alcuna abolitio criminis, ma modificazione di disciplina ex art.2, comma 4, c.p.96. Il tema in esame è oggetto di un vasto dibattito sia giurisprudenziale che dottrinale, alimentato dalle numerose vicende legislative, che hanno recentemente apportato modifiche a vari settori dell’ordinamento e nel cui ambito non è sempre risultato agevole distinguere le ipotesi di abrogazione da quelle di successione di leggi penali meramente modificative. Ciò detto, per una corretta impostazione del problema si ritiene opportuno passare ora in rassegna, anche se non in modo compiuto, le varie impostazioni teoriche avanzate da dottrina e giurisprudenza, al fine di stabilire quando vi sia o meno continuità normativa fra due fattispecie penali97. 5.1 Segue: le posizioni dottrinali e giurisprudenziali Nonostante gli sforzi compiuti, la dottrina e la giurisprudenza non sono ancora giunte ad una posizione unitaria circa l’individuazione dei criteri e requisiti, alla stregua dei quali una legge o disposizione possa definirsi speciale rispetto ad un’altra; il problema centrale verte sull’estensione del principio di specialità non solo alle ipotesi di integrale sovrapposizione delle fattispecie astratte concorrenti, ma anche al caso in cui la sovrapposizione risulti solo parziale98. Diverse le teorie elaborate e variamente applicate, di cui darà ora breve lettura. Una prima impostazione, risalente nel tempo, ritiene che per verificare se si è in presenza di un rapporto di continuità normativa occorre accertare, se il fatto storico concreto rientri nell’ambito di applicazione tanto della norma precedente, quanto di quella riformulata (c.d. “teoria del fatto concreto”)99; in tale ipotesi, infatti, il giudizio di disvalore permarrà, essendosi verificata una mera successione nel tempo di norme modificatrici e non una vera e propria abrogazione. Nonostante la sua estrema facilità applicativa, il limite più evidente di tale teoria è che, focalizzando l’attenzione sulle condotte concrete, non permette di tracciare a priori i confini precisi fra lecito ed illecito, il che comporta il rischio di applicazioni retroattive della nuova incriminazione. Un secondo indirizzo elabora un criterio di natura sostanzialistico-valoriale, volto a delineare la continuità d’incriminazione, laddove alle norme poste in successione sia comune un nucleo di disvalore, determinato dal bene giuridico tutelato e dalle modalità dell’offesa, tipizzate dalle fattispecie poste a confronto100. Secondo la teoria della continuità del tipo di illecito, pertanto, si verifica un fenomeno successorio, allorquando, nonostante la novazione legislativa, nel passaggio dalla previgente alla nuova norma, tali parametri di valutazione permangono sostanzialmente invariati101. A tale impostazione si muovono, tuttavia, due critiche fondamentali: si è in primo luogo obiettato che a fronte di una verifica rigorosa circa l'identità del bene offeso e delle modalità aggressive, il criterio avrebbe un ambito di applicazione assai ristretto; se, invece, al contrario tale indagine si avvalesse di criteri di natura eminentemente valutativa, il principio interpretativo sarebbe suscettibile di apprezzamenti di valore labili ed incerti, alla stregua dei quali si finirebbe per conferire rilevanza a profili del fatto che non dovrebbero averne, col conseguente rischio di violazione del principio di irretroattività102. A tale teoria si contrappone, quindi, un terzo criterio, di natura formale, definito della piena continenza103, poi integrato e sostituto dalla teoria dei rapporti strutturali fra due fattispecie incriminatrici succedutesi nel tempo, che fonda il giudizio di continuità normativa sulla sostanziale omogeneità degli elementi costitutivi caratterizzanti la norma precedente e quella sopravvenuta. In base a quest'ultima impostazione, il fenomeno successorio è, quindi, riscontrabile, ogniqualvolta il legislatore, nel riformulare la fattispecie, abbia previsto una condotta caratterizzata da elementi pienamente sovrapponibili a quelli contemplati nella versione precedente, tale per cui possa tra le stesse instaurarsi una relazione di genere a specie. Naturalmente può rinvenirsi un rapporto di specialità reciproca, nel senso che sussisterebbe continuità di incriminazione tanto nel caso in cui la nuova norma sia speciale rispetto alla precedente (limitatamente all’area di illecito delineata dalla nuova norma), quanto nel caso inverso, in cui la precedente norma sia speciale rispetto alla nuova (limitatamente all’area di illecito delineata dalla vecchia norma)104. Fra le pronunce in cui si assiste ad un allontanamento dal criterio della continuità del tipo di illecito a favore di quello incentrato sul raffronto formale tra le fattispecie vale la pena annoverare, a titolo esemplificativo, una recente sentenza105 delle Sezioni Unite in materia di false comunicazioni sociali e bancarotta fraudolenta impropria. Il Supremo Collegio, prendendo le mosse dalle vicende legislative rispettivamente concernenti gli artt. 2621 c.c. e 223, comma 2, L. Fall. (R. D., 16 marzo 1942, n. 267), ha precisato che, ai fini della distinzione tra abolitio criminis e successione di leggi penali nel tempo, il criterio da seguire è costituito dalla comparazione strutturale tra le fattispecie astratte, ulteriormente specificando che lo stesso si basa sulla ricerca di un’area di coincidenza tra gli elementi oggettivi e soggettivi, individuati dalle leggi succedutesi nel tempo, a prescindere dalle valutazioni concernenti i beni oggetto della tutela penalistica e le modalità dell’offesa, parametri che si sarebbero dimostrati, alla prova dei fatti, inidonei a “condurre ad approdi interpretativi sicuri”. La Corte stabilisce, inoltre, che il ricorso ad un controllo bifasico, che faccia seguire ad un verifica strutturale una verifica valutativa, “non sia di regola necessario e debba avvenire solo se vi sono elementi univocamente indicativi di una volontà legislativa totalmente abolitrice”, che, peraltro, nel caso di specie è già desumibile dall'esame logico-strutturale delle norme in successione. 6. La successione mediata di norme penali Come noto, il criterio di formulazione della norma penale consiste nella descrizione materiale di un determinato comportamento. Talora la legge, nell’indicazione degli elementi di una fattispecie incriminatrice, può fare ricorso anche ad elementi normativi106. Trattasi di dati rilevanti per l'ordinamento giuridico richiamati dalla norma incriminatrice e caratterizzati da un parametro valutativo variabile al mutare dei tempi e dei luoghi. Essi, per un corretto inquadramento, possono necessitare di eterointegrazione giuridica o extragiuridica107, che ne precisi la portata. L’interrogativo che si pone in questa sede è se la modifica di una norma giuridica richiamata da un elemento normativo108 dia luogo ad una vicenda successoria riconducibile nell’alveo di applicazione dell’art. 2 c.p.. Numerose sono le ipotesi prospettabili: da quella classica dell’abrogazione del reato rispetto al quale è stata presentata una denuncia di calunnia, ai casi in cui venga meno, a seguito di un provvedimento legislativo o amministrativo, la qualità di pubblico ufficiale. Trattatasi di un problema alquanto dibattuto e ricorrente, soprattutto a causa della necessità di adeguare le fattispecie di reato ad una realtà fattuale in continuo cambiamento, che comporta una crescente interdipendenza degli ordinamenti giuridici, nonché dei vari rami di cui gli stessi, singolarmente considerati, si compongono. 6.1 Segue: gli indirizzi dottrinali Anche nella materia de qua è, pertanto, ravvisabile una varietà di opinioni dottrinali109 più articolata rispetto alle draconiane decisioni della giurisprudenza, indirizzate bruscamente o verso l’assoluta irrilevanza o, viceversa, verso la piena rilevanza delle modifiche mediate della fattispecie penale. In via di estrema sintesi, l’orientamento tradizionale ritiene che l’art. 2 c.p. non trovi applicazione nell’ipotesi di successione di mere norme integratrici della legge penale, in quanto esse influirebbero sulla previsione incriminatrice senza, però, farne parte110. Si obietta, però, in chiave critica, che una siffatta interpretazione finirebbe per dare rilievo a fatti che in seguito alla sopravvenuta modifica hanno perso di rilevanza. L’interpretazione estensiva sarebbe, peraltro, suffragata dal dato testuale dell’art. 2 c.p., che, pur se intitolato “successione di leggi penali”, descrive, poi, il suddetto fenomeno in modo asettico, parlando genericamente di “legge”. Occorre, invero, stabilire, se in seguito all’abrogazione della norma integratrice della fattispecie penale111, sia venuto meno il disvalore penale del fatto criminoso anteriormente commesso e di conseguenza la ratio puniendi ad esso sottesa. Nell’ambito di tale ultima impostazione dottrinale sono enucleabili diversi indirizzi interpretativi112, che non permettono di pervenire ad una soluzione univoca. Basti dire che secondo alcuni interpreti, i parametri alla cui stregua deve essere compiuta l’indagine ermeneutica circa la coincidenza dell’area di illiceità, andrebbero individuati nella modalità di aggressione e nel bene giuridico tutelato, la persistenza dei quali, pur nella riscrittura della norma, escluderebbe il fenomeno abolitivo113. Altra parte della dottrina114, invece, utilizza un criterio rigorosamente normativo. Forti contrasti si registrano, ad esempio, in riferimento applicabilità dell’art. 2, comma 2, c.p. nel caso di abrogazione del reato presupposto nel delitto di calunnia. Ad avviso di alcuni, la calunnia, avendo natura di reato di pericolo, si consuma con l’insorgere della semplice possibilità che si instauri un processo penale e che, quindi, venga condannato un innocente115, senza che possa incidere sul disvalore del fatto la successiva depenalizzazione del delitto oggetto di falsa incolpazione. A parere d’altri, al contrario, la depenalizzazione del reato presupposto inciderebbe in modo decisivo sul disvalore penale del fatto commesso, con conseguente operatività della disciplina di cui all’art. 2, comma 2, c.p.116 Contrapposizioni si verificano, altresì, in relazione al mutamento che abbia ad oggetto norme integratrici extragiuridiche che rinviano, com’è noto, a criteri di tipo socio-culturale: si pensi, ad esempio, al caso in cui cambi il parametro sociale alla stregua del quale si valuta l’oscenità di una determinata condotta. A fronte di un orientamento dottrinale favorevole all’applicabilità anche a tali casi della disciplina di cui all’art.2 c.p.117, vi è un altro indirizzo che, invece, la nega recisamente118. Invero, in rapporto ai concetti normativi etico-sociali, non si potrebbe parlare propriamente di modifiche mediate della fattispecie, posto che il mutamento di una norma di costume non integrerebbe, a rigore, un fenomeno di successione di leggi nel tempo. In questo caso, si pone semmai, con ogni probabilità, un distinto, ma non per questo meno importante, problema di interpretazione evolutiva della fattispecie incriminatrice. In ordine, poi, alle c.d. norme penali in bianco, la posizione prevalente119 è quella secondo cui l’abrogazione della disposizione realmente integratrice, agendo in via non indiretta, ma diretta sulla norma, importa quella liceità del comportamento alla stregua del giudizio di valore astratto che è essenziale nell’art. 2, comma 2, c.p.120. 6.2 Segue: il panorama giurisprudenziale Negli ultimi anni la tematica della successione di elementi normativi della fattispecie è stata spesso oggetto di indagine giurisprudenziale; si pensi, a titolo esemplificativo, ai casi concernenti la depenalizzazione del reato presupposto nella calunnia e nell’omessa denuncia, l’abolitio criminis del reato-scopo nei delitti associativi, la perdita della qualifica soggettiva ad opera di legge extrapenale nei c.d. reati propri, la punibilità del rifiuto di prestare il servizio militare in seguito all’abrogazione del servizio di leva obbligatorio e, più di recente, la nozione di imprenditore fallibile alla luce del nuovo assetto normativo ex D. Lgs., 9 gennaio 2006, n. 5, che ridisegna i criteri soggettivi rilevanti ai fini dell’assoggettabilità alla procedura fallimentare ed ai relativi illeciti penali. La questione ha trovato divergenti soluzioni e, nonostante la maturità e diffusione di alcune tesi, non è possibile risalire a criteri diagnostici sufficientemente stabili, mediante i quali sia consentito ai giudici di applicare nel caso concreto un istituto piuttosto che un altro. In questa sede, non potendosi procedere ad un’elencazione esaustiva della relativa casistica, attese le peculiarità che connotano ogni singola vicenda giudiziaria, maggior rilievo verrà dato soprattutto a quelle pronunce, in cui l’interprete ha optato per l’operatività dell’istituto successorio a norma dell’art. 2, comma 2, c.p. nell’ipotesi di modifica di norma extrapenale. Emblematico delle suddette difficoltà ermeneutiche può considerarsi il caso relativo alla trasformazione dell’ENEL in società per azioni ad opera della L. 8 agosto 1992, n. 359, in seguito a cui è sorto il problema se il novum legislativo avesse inciso sulla struttura della fattispecie sanzionata dall’art. 468 c.p., commessa anteriormente all’entrata in vigore della succitata legge di privatizzazione. Al riguardo si sono sostanzialmente registrati due diversi indirizzi interpretativi: secondo un primo orientamento l’intervenuto mutamento del regime giuridico dell’ENEL non “ha affatto modificato il contenuto delle norme incriminatrici e perciò rimane immutata la punibilità della contraffazione dei sigilli, strumentale alla sottrazione di energia elettrica commessa”121 in data anteriore, in base alla considerazione che la modifica mediata di una fattispecie incriminatrice, attraverso la modificazione o l’abrogazione di norme extrapenali che implicitamente ne determinano l’ambito applicativo, non è automaticamente ascrivibile al fenomeno della successione di leggi nel tempo. A conclusioni diverse giungono, invece, altre pronunce in cui si afferma che tale trasformazione “non rende più configurabile la fattispecie di contraffazione del sigillo di un ente pubblico, prevista dall’art. 468 c.p.”122. Tale norma, infatti, al fine di individuare un elemento essenziale del precetto penale (l’ente pubblico), fa rinvio alla norma (extrapenale) che specifica la natura dell’ente, la quale, pertanto, non può che qualificarsi come norma penale integrativa; né vale osservare che la legge n. 359 del 1982, essendo una tipica legge-provvedimento e, quindi, un atto sostanzialmente amministrativo, non è tale da modificare la norma incriminatrice, dato che anche la norma amministrativa può integrare o costituire il precetto penale123. Secondo tale, preferibile, impostazione, in altri termini, la ratio della diretta applicazione dell’art.2, comma 2, c.p., anche alle norme (extrapenali) integratrici della fattispecie penale, va individuata nel venir meno, con la modifica della disciplina, del disvalore sociale del fatto124, ossia il presupposto logico, ragionevole ed imprescindibile della sanzione penale. Analogamente, in applicazione dei criteri suddetti, la Corte di Cassazione, ha ritenuto non configurabili i reati di peculato e malversazione in capo ad operatori bancari, per fatti precedentemente compiuti, asserendo che la perdita della qualifica pubblicistica seguita al cambiamento della natura giuridica dell’ente di appartenenza125 possa considerarsi come una successione mediata abolitrice della norma penale. Alle stesse conclusioni la giurisprudenza è, altresì, pervenuta, nell’ipotesi della maggiore età, passata da 21 anni a 18 a partire dall’entrata in vigore della legge 8 marzo 1975, n. 39 126. Del medesimo avviso, inoltre, le pronunce, ove si afferma il venir meno del reato di violazione di domicilio, quando per legge extrapenale viene modificato il concetto di domicilio127, nonché del delitto di contrabbando, quando la normativa fiscale abolisce l’imposizione dei diritti di confine128. Lo stesso esito viene, parimenti, raggiunto con riguardo al delitto di esercizio abusivo della professione previsto dall’art. 348 c.p.: come noto tale previsione integra una norma penale in bianco, che, come già accennato, postula per la sua stessa natura l'esistenza di altre fonti normative destinate a stabilire le condizioni oggettive e soggettive integranti il contenuto precettivo della fattispecie incriminatrice129. Ergo, per accertare se un’attività sia stata esercitata in mancanza del titolo richiesto, ossia abusivamente, occorre avere preliminarmente chiari i limiti ed i contenuti delle varie normative di settore, a cui si deve fare di volta in volta rinvio. Circa, poi, la rilevanza di modifiche concernenti atti giuridici non normativi, come, ad esempio, il provvedimento di natura amministrativa richiamato dal reato di cui all’art. 650 c.p., parte della giurisprudenza130 ritiene l’emanazione di nuovi atti o il mutamento del loro contenuto irrilevante, poiché gli stessi sono da considerarsi elementi del fatto, o elementi occasionali, che devono sussistere solo al momento della commissione del reato. A parere di altro orientamento131, invece, la soluzione non può ritenersi automatica, dovendosi sempre effettuare una valutazione concreta del permanere del disvalore penale del fatto ai sensi dell’art. 49, comma 2, c.p., anche con riguardo alle integrazioni non normative. Relativamente agli effetti dello jus superveniens sulla punibilità del delitto di calunnia, il giudice di legittimità mostra, invece, di prediligere un orientamento rigoristico, nel senso di escludere tout court l’applicazione dell’art. 2 c.p., nel caso in cui il fatto oggetto di falsa incolpazione non costituisca più reato (o diventi procedibile a querela e questa non sia stata proposta)132. Va, altresì, segnalato il dibattito giurisprudenziale, che si è sviluppato con riguardo alla punibilità della condotta di rifiuto a prestare il servizio militare posta in essere prima dell’entrata in vigore della L., 14 novembre 2000, n. 331, che ha istituito il servizio militare professionale ed ha previsto la sostituzione dei militari in servizio obbligatorio di leva con volontari di truppa e con personale civile del Ministero della Difesa133. L’introduzione della suddetta normativa ha dato luogo ad un acceso contrasto interpretativo, anche a causa di un dettato legislativo caratterizzato da un certo pressappochismo linguistico: l’interrogativo è se tale riforma abbia o meno comportato l’abolizione del reato di cui all’art.151 c.p.m.p. (così come ogni altra norma incriminatrice di condotte di rifiuto del servizio militare), che punisce il mancato rispetto della chiamata c.d. obbligatoria alle armi, ovvero abbia dato luogo ad un mero fenomeno di successione di norme. A fronte di un indirizzo interpretativo favorevole alla tesi dell’intervenuta abolitio criminis del reato in esame in conseguenza della totale e generalizzata eliminazione del servizio militare obbligatorio134, si registrano sentenze di senso contrario135, che inquadrano il rapporto fra nuova e previgente disciplina in tema di servizio militare obbligatorio nell'ambito dell’art. 2, comma 4, anziché dell’art. 2, comma 2, c.p. Trattasi di un indirizzo prevalente, secondo cui, più nello specifico, la nuova disciplina avrebbe semplicemente fatto venir meno una norma integratrice del precetto penale, che riguarda esclusivamente i giovani nati prima del 1985, assoggettati all'obbligo di leva sino al 31 ottobre 2005 (data di cessazione dal servizio dell'ultimo contingente chiamato alle armi il 31 dicembre 2004 ex art. 1, L. 23 agosto 2004 n. 226), poiché fino a tale data permane la fattispecie incriminatrice. Successivamente al 31 ottobre 2005, l’abolizione del servizio di leva obbligatorio determina un’abolitio criminis e, quindi, la non punibilità del reo in applicazione dell’art. 2, comma 2, c.p.. Di poco successivo alla sentenza in commento è, poi, un altro importante arresto giurisprudenziale, anch’esso emesso a Sezioni unite, secondo cui la modifica della definizione legale di “piccolo imprenditore” prevista dall’art. 1, L. Fall., ad opera dell’art. 1, D.Lgs., 9 gennaio 2006, n. 5 e ss. modifiche, non ha dato luogo, in relazione al reato di bancarotta fraudolenta (art. 216 L. Fall.), ad una successione di norme integratrici del precetto penale, rilevante a norma dell’art.2, comma 2, c.p., in quanto non incidente su un elemento strutturale della fattispecie penale. Ne consegue che permane la punibilità dell’imprenditore, dichiarato fallito sulla base della pregressa normativa, anche se in un momento successivo alla commissione del fatto non possa essergli più attribuita, in forza della nuova norma definitoria, la qualifica di “piccolo imprenditore”, come tale non soggetto alla disciplina del fallimento. La Corte, aderendo al più risalente indirizzo interpretativo, conclude, quindi, nel senso della vincolatività in sede penale dell’accertamento dello status di imprenditore contenuto nella declaratoria di fallimento pronunciata dal giudice civile136. Dalle sentenze passate in rassegna, si evince chiaramente che l’orientamento della prassi applicativa in subiecta materia non è affatto omogeneo e compatto. Ad aggravare la situazione, contribuisce, altresì, la circostanza che, in diverse pronunce, i passaggi argomentativi a supporto o meno della natura integrativa della fonte che subisce la modifica, sono alquanto scarni e apodittici, in quanto non enunciano in termini chiari e convincenti il criterio generale ed univoco in grado di determinare non soltanto l’incidenza della norma extrapenale sulla portata del precetto, ma anche l’ambito di estensione del meccanismo di successione di leggi penali nel tempo in tutte le sue configurazioni. 7. La qualità di straniero: “mero” presupposto od elemento integrativo dei reati in materia di immigrazione? Come si è si enunciato in premessa, un’ulteriore questione di diritto intertemporale, che ha, di recente, assunto grande rilievo nel dibattito penalistico, concerne le fattispecie criminose previste nel T.U. sull’immigrazione. L’interrogativo che si pone è se la ratifica dei trattati di adesione alla U.E., intervenendo su norme integratrici del precetto penale, incida o meno sull’antigiuridicità delle condotte commesse in epoca anteriore, dando luogo ad un fenomeno successorio riconducibile all’ambito di applicazione dell’art.2, comma 2, c.p.. Sull’argomento si registrano sostanzialmente due indirizzi interpretativi. Invero, è possibile rilevare sul punto una netta contrapposizione fra i giudici di legittimità e quelli di merito, la quale dà la misura di quanto la giurisprudenza si divarichi sul tema della successione mediata di leggi penali, ora affermando l’estraneità fra norma penale e fonte esterna di riferimento (sia essa legislativa, regolamentare od amministrativa), ora, per contro, riconoscendo a quest’ultima natura di norma integratrice. 7.1 Segue: l’impostazione “estensiva” della giurisprudenza di merito Secondo un primo orientamento, nell’individuare i limiti all'applicabilità della disciplina dell'art. 2 c.p. alle modifiche legislative “indirette o mediate”, non può prescindersi dall'ossequio ai principi costituzionali di uguaglianza e di garanzia che governano la materia della successione delle leggi nel tempo, laddove con essa si tenta di dirimere quelle sperequate differenziazioni nel trattamento punitivo penale, che si potrebbero creare tutte le volte in cui non si tenga conto dell'esistenza di situazioni omogenee, non più percepite e normativamente considerate quali reato, che per una mera questione temporale o di tempi della giustizia dovessero essere disciplinate da normative differenti, con conseguenti differenti trattamenti e ingiuste diversificazioni nella risposta sanzionatoria di natura repressiva penale incidente sui massimi valori della persona, quale la libertà personale. In quest'ottica si reputa più corretta e condivisibile l'adesione alla tesi favorevole137 a ricondurre anche tale modifica “mediata” della legge penale nel regime regolato dall'art. 2 c.p., sul presupposto che sul campo di applicazione della norma incriminatrice esplicano diretta incidenza tutte quelle fonti normative, che contribuiscono a concretare il contenuto del precetto penale, con la conseguenza che una modificazione di quelle fonti si riflette sulla ampiezza della fattispecie e sul disvalore del fatto138. Più nello specifico, secondo tale indirizzo l'art. 2 c.p. si applica anche nell'ipotesi in cui venga modificata una norma “definitoria”, ossia “una disposizione attraverso la quale il legislatore chiarisce il significato di termini usati in una o più disposizioni incriminatrici, concorrendo a individuare il contenuto del precetto penale”139, categoria in cui rientra la legge che individua i diversi Stati appartenenti all'Unione europea, che assume rilievo nell’individuazione dell’ambito di applicazione della disciplina sull’immigrazione, stante il rinvio alla nozione di cittadino extracomunitario operato dallo stesso art.1 del presente testo unico140. L’abrogazione o restrizione del significato di una norma extrapenale richiamata da un elemento normativo della fattispecie criminosa, concorre a configurare l’illecito penale, eliminando, con ciò, il disvalore sociale della condotta incriminata141. Ne segue che, verificandosi un mutamento dei precetto penale in relazione al variato ambito applicativo della norma, è consequenziale il riconoscimento dell'operatività della disciplina dell'art. 2, comma 2, c.p., tanto più che l'applicabilità di quest'ultima disposizione appare indubbia quando si consideri che l'entrata nell'Unione europea, comportando l'esercizio del diritto di libera circolazione sancito dal Trattato istitutivo della Comunità Europea, di riflesso integra una causa di giustificazione, che elimina l'antigiuridicità delle condotte criminose. Si può, pertanto, dire che le fattispecie incriminatrici in esame, richiamando la nozione di cittadino straniero al fine della loro configurabilità, sono qualificabili come norme penali in bianco142, ossia norme con sanzione determinata, ma con precetto di carattere generico che deve essere specificato da altri atti normativi anche di grado inferiore. Infatti, il fenomeno della successione di leggi penali nel tempo non può essere circoscritto ai soli casi di modificazione diretta della norma penale. Di conseguenza, tale modifica incidendo direttamente su tutta la normativa amministrativa che disciplina l’ingresso degli stranieri in Italia, incide, altresì, sugli illeciti penali applicabili. Il venir meno dello status di cittadino extracomunitario, contribuendo ad integrare il contenuto del precetto penale, finisce per incidere, eliminandolo, sul disvalore penale del fatto complessivamente considerato143. Questioni di ragionevolezza suggeriscono che la verifica della sussistenza della condizione di straniero rilevabile ai fini dell’applicazione della disciplina dell’immigrazione, debba essere compiuta dal giudice con riferimento alla legge del momento, e non alle precedenti, giacché le norme extrapenali si integrano in maniera indissolubile con le fattispecie criminose144, potendosene, anzi dovendosene, pertanto, ammettere l’assoggettabilità alla disciplina di cui all’art. 2 c.p.. Soccorre la predetta tesi non solo il dato formale della portata innovativa ed integratrice della ratifica sul senso ed il significato da attribuirsi, alla luce di tale modifica, all'art. 1, T.U. Immigrazione, bensì anche quello sostanziale del valore giuridico tutelato non più recepito o percepibile come tale a seguito dell'innovazione ordinamentale voluta dal legislatore. Per valutare con coerenza il grado ed i limiti di influenza della norma extrapenale su quella penale, l’interprete è tenuto a ricostruire i singoli tipi in conformità ai principi costituzionali, al fine di evitare, in primo luogo, qualsiasi disparità di trattamento che si possa tradurre in una violazione del principio di uguaglianza sancito all’art.3 Cost. ed in particolare del principio di necessaria offensività, sicché dovranno considerarsi non conformi alla lettera della legge i comportamenti non più offensivi del bene protetto. Il riferimento all’interesse tutelato dalle singole fattispecie incriminatrici è, quindi, indispensabile per affermare, o viceversa escludere, la rilevanza di un fenomeno di successione mediata di leggi penali. Secondo tale orientamento sarebbe allora necessario verificare, volta per volta, se la variazione legislativa che interessa la norma extrapenale richiamata influisca o meno sulla situazione che l’ordinamento intende proteggere, atteso, appunto, che la significatività di un elemento di fattispecie deve esser valutata in relazione all’offesa, quale nucleo centrale del reato. Lo imporrebbe, a prescindere da qualunque altra considerazione sulla “rilevanza normativa” della intervenuta modifica, la ratio di eguaglianza che ispira la norma dell’art. 2, comma 2, c.p., nonché lo stesso principio rieducativo che la riempie di contenuto. Tale confronto fra la rilevanza penale dello stesso fatto commesso prima e dopo la modifica, consente, infatti, di ipotizzare una violazione del suddetto principio nella persistente punibilità di condotte concrete pregresse, qualora le stesse non siano più idonee a ledere il bene giuridico protetto dalla norma penale di riferimento. Si tratta di una criterio opinabile, posto che a volte è difficile stabilire quale sia la situazione che il legislatore ha inteso tutelare, ma che nel caso di specie si crede possa fornire un utile parametro orientativo, stante la chiarezza della ratio puniendi della normativa in materia di immigrazione. Come già osservato, l’oggettività giuridica sottesa alla suddetta disciplina può essere senz’altro ricercata e fissata nella “difesa delle frontiere nazionali”, la cui tutela viene garantita sanzionando penalmente il compimento di tutti quegli atti, che realizzano l’ingresso e la permanenza di stranieri in violazione delle norme del presente testo unico (artt.4 e 10), in particolare mediante sottrazione ai controlli di frontiera. Conseguentemente, con l’allargamento dell’Unione europea tramite la ratifica dei trattati di adesione, il legislatore esprime la volontà statuale di non avvertire più tale necessità di difesa nei confronti dei cittadini dei nuovi Paesi aderenti145. 7.2 Segue: l’orientamento “restrittivo” della giurisprudenza di legittimità: la sentenza delle Sezioni unite penali della Corte di Cassazione 27 settembre 2007 – 16 gennaio 2008, n. 2451 L’orientamento prevalente della Corte di Cassazione146 mostra di prediligere un approccio rigoristico, che, affermando l’autonomia del diritto penale rispetto alle definizioni di altre branche del diritto, stabilisce tout court l’irrilevanza delle modifiche mediate della fattispecie, sulla base di un richiamo tralatizio al disvalore penale del fatto, non suscettibile di venire intaccato in seguito alla successione di norme extrapenali. Tale linea interpretativa riprende e sviluppa quell’indirizzo di legittimità, secondo il quale nell’ambito di operatività dell’istituto successorio non rientrano “le vicende successorie di norme extra-penali che non integrano la fattispecie incriminatrice né quelle di atti o fatti amministrativi che, pur influendo sulla punibilità o meno di determinate condotte, non implicano una modifica della disposizione sanzionatoria penale, che resta, pertanto, immutata e, quindi, in vigore. Ne consegue che, in tale ipotesi, non viene meno il disvalore penale del fatto anteriormente commesso”147. Stante il controverso indirizzo della giurisprudenza di merito, la Prima Sezione Penale, con ordinanza 16 aprile 2007, n. 17578, rimette alle Sezioni Unite la quaestio iuris “se la sopravvenuta circostanza che dal 1° gennaio 2007 la Romania è entrata a far parte dell'Unione Europea giustifichi l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2 c.p. e debba, quindi, fare pronunciare l'assoluzione con la formula "perché il fatto non è previsto dalla legge come reato", nel processo a carico di un cittadino rumeno imputato del reato previsto dall'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286 del 1998 per l'inosservanza dell'ordine di lasciare il territorio italiano anteriormente emesso dal questore a seguito del decreto prefettizio di espulsione”. La decisione 27 settembre 2007, n. 2451 delle Sezioni unite148 si inserisce nel solco interpretativo già tracciato, espressione, a detta della stessa Corte, di “una linea di fondo prevalente nella giurisprudenza di legittimità”, ove si ribadisce l’orientamento secondo cui l’entrata della Romania nel novero dei Paesi comunitari non ha determinato la depenalizzazione del reato di illegittima permanenza nel territorio dello Stato149 e, quindi, una situazione riconducibile alla figura dell'abolitio criminis, fosse pure parziale, come tale rilevante ai sensi dell'art. 2, comma 2, c.p.. Lo ius superveniens, in altri termini, pur agendo su elementi che certamente contribuiscono alla descrizione della fattispecie tipica, risulta su un piano strutturale del tutto inidoneo a fondare un giudizio di discontinuità normativa, dando esclusivamente luogo ad una variazione della rilevanza penale del fatto con decorrenza dalla emanazione del successivo provvedimento di adesione da parte del nuovo Paese alla U.E. In definitiva il Supremo Collegio, sulla base di una ricognizione degli orientamenti in materia di successione di leggi del tempo150, afferma che le modifiche normative sopravvenute non incidono sul contenuto di disvalore del fatto costituente il fondamento della sua incriminazione, che, anzi, resta immutato dal punto di vista sostanziale151. “Perciò non può ritenersi che i cittadini rumeni, ai fini penali, vadano trattati come se fossero sempre stati cittadini dell'Unione e che i reati commessi quando essi erano stranieri siano divenuti non punibili in forza dell’art. 2, comma 2, c.p.. La situazione di fatto e di diritto antecedente all’adesione e quella successiva sono diverse e richiedono quindi logicamente trattamenti anche penali, diversi”. La Corte di Cassazione ha sottolineato che un'interpretazione diversa dei disposti normativi potrebbe indurre lo straniero, il cui paese di origine è prossimo all'ingresso nell'Unione Europea, a commettere senza alcun timore uno dei reati di cui al T.U., “confidando poi nella successiva abolitio criminis”152. Il percorso motivazionale seguito dalla Corte non appare convincente; vediamolo più nel dettaglio. La Corte precisa opportunamente che nel caso di specie viene in rilievo l’applicazione del solo art. 2, comma 2, c.p. e non anche del successivo comma 4, dovendosi stabilire se la modifica della qualità di straniero abbia determinato un’abrogazione parziale della fattispecie astratta, oppure abbia comportato una nuova e diversa situazione di fatto. Si enuncia, poi, che l’indagine sugli effetti penali della successione mediata va condotta con riguardo alla fattispecie in astratto e non in concreto, nel senso che occorre accertare se la fattispecie risultante dal collegamento fra la disposizione incriminatrice, rimasta letteralmente invariata, e la norma extrapenale modificata sia cambiata o meno. Sulla base di tali premesse il Supremo Collegio afferma che l’ingresso di uno Stato nell’Unione costituisce un “mero dato di fatto”, che ha lasciato sostanzialmente invariata l’ipotesi criminosa in argomento. Più precisamente la ratifica del Trattato di adesione non può considerarsi norma integratrice del precetto penale sottoposta al regime di cui all’art. 2, comma 2, c.p., né, tantomeno, elemento esterno che ridisegna la fattispecie penale, che tale resta in relazione a tutti i soggetti, a cui sia attribuibile la qualifica di cittadini di stati non appartenenti alla Unione europea ai sensi dell’art. 1, T.U. Immigrazione. Alle medesime conclusioni si giunge anche adottando quella diversa impostazione dottrinale, secondo cui il concetto di “fatto costituente reato” preso in considerazione dall’art. 2 c.p. debba assumere il medesimo significato tanto nel primo, quanto nel secondo comma, e vada inteso come fatto “storicamente determinato in tutti i suoi aspetti rilevanti ai fini dell’applicazione della disposizione incriminatrice, ivi compresi quelli disciplinati dalle norme extrapenali”. Tale corrispondenza è, invero, riscontrabile solo se ed in quanto la legge extrapenale integri il divieto penale153. La modifica di una norma extrapenale, che non concorre in modo essenziale alla formazione della fattispecie incriminatrice, non può, infatti, avere effetto retroattivo, così come non può far venire meno la punibilità di fatti precedentemente commessi. A titolo esemplificativo, la Corte instaura un parallelismo tra il caso di specie e la modifica, che abbia ad oggetto un provvedimento adottato dal pubblico dipendente od incaricato di pubblico servizio in violazione di legge ex art. 323 c.p.: al fine della configurazione dell’abuso d’ufficio la conformità dell’atto alla legge deve sussistere al momento della commissione del fatto, a nulla rilevando le modifiche legislative successivamente intervenute, in seguito alle quali tale conformità venga meno. Parimenti, la vicenda successoria de qua, non avendo ad oggetto norme extrapenali integratrici della fattispecie penale, non incide sulla lesività del fatto, ma costituisce un mero dato di fatto, anche se frutto di attività normativa. A sostegno di tale approdo ermeneutico la Corte richiama brevemente l’art. 47, comma 3, c.p., stabilendo che la previsione di una disciplina diversa dell’errore su “legge diversa da quella penale”, giustifichi un trattamento differenziato delle norme extrapenali anche agli effetti dell’art. 2 c.p.. Ad opposta conclusione sarebbe corretto pervenire se a cambiare fosse la definizione di straniero contenuta all’art. 1 del presente testo unico, così da escludere dalla sua sfera di applicazione il cittadino di uno Stato in attesa di adesione. In tal caso “sarebbe la stessa fattispecie penale a risultare diversa” e la modifica darebbe luogo ad un fenomeno successorio di abolitio criminis parziale, riconducibile all’art. 2, comma 2, c.p.. A conclusione del suo iter argomentativo la Corte afferma che nessun argomento decisivo per sostenere la rilevanza delle modifiche mediate può desumersi dal precedente in senso diverso delle stesse Sezioni unite (sentenza 23 maggio 1987, Tuzet, cit.), in cui si afferma che per legge incriminatrice deve intendersi “il complesso di tutti gli elementi rilevanti ai fini della descrizione del fatto: tra questi elementi, nei reati propri, è indubbiamente compresa la qualità del soggetto attivo” 154. La Corte, nel tentativo di screditare il valore ermeneutico di suddetta pronuncia, sottolinea come alle Sezioni unite di allora non fosse stata sottoposta specificamente la questione relativa alla rilevanza delle modifiche mediate della norma penale e come la soluzione adottata non fosse rimasta, comunque, immune da critiche, non avendo di fatto impedito alla giurisprudenza successiva di riaffermare il più rigoroso orientamento precedente. In altri termini, nella sentenza Tuzet, la “diversa qualificazione data ai dipendenti bancari, più che una modificazione normativa, era stata il frutto di una diversa interpretazione”, a cui le Sezioni unite hanno voluto riconoscere effetto retroattivo. 8. Spunti critici per la corretta ricostruzione della vicenda successoria in esame Si è visto che la Suprema Corte sancisce in modo perentorio l’irrilevanza delle c.d. “modifiche mediate” della fattispecie incriminatrice con riguardo ai reati esaminati, in quanto il novum legislativo, non intaccando la configurazione tipica della norma incriminatrice, non fa venir meno il disvalore penale del fatto anteriormente commesso. Il punto di partenza, assolutamente condivisibile, del ragionamento della Corte è rappresentato dalla pacifica constatazione che non è intervenuta alcuna legge, che abbia modificato direttamente le fattispecie criminose de quibus, scriminando o depenalizzando le disposizioni sanzionatorie ivi previste. A ben vedere, la modifica delle legge extrapenale ha modificato il contenuto del precetto sanzionato penalmente, non già cambiando la configurazione astratta della norma incriminatrice, ma il suo effettivo ambito di operatività. Dato, questo, che non induce affatto, in sé e per sé, ad escludere a priori una rilevanza “mediata” delle norme extrapenali nella materia della successione di leggi. In realtà, per capire se siffatto fenomeno successorio esuli dall’ambito di applicazione dell’art. 2 c.p., e, quindi, se l’orientamento del giudice di legittimità sia condivisibile oppure sia piuttosto il frutto di una presa di posizione del tutto aprioristica, bisogna risolvere alcune questioni logicamente preliminari. È, innanzitutto, necessario accertare il tipo di rapporto esistente tra norme extrapenali e norme penali. Trattasi di argomento, come si è visto, assai complesso, stante l’eterogeneità dei contesti in cui le modifiche mediate della fattispecie incriminatrice possono, in concreto, rilevare. In secondo luogo, occorre stabilire se il nucleo attorno a cui ruotano le previsioni in tema di successione di leggi penali sia la fattispecie astratta ovvero il fatto concreto costituente reato. Questa puntualizzazione appare, in effetti, essenziale tanto in rapporto ai casi di modifica immediata, quanto in relazione alle ipotesi di successione di norme extrapenali richiamate da un elemento normativo della fattispecie: proprio da essa dipende, anzi, l’intera portata applicativa dell’art. 2, c.p.. Con riguardo al primo quesito, occorre valutare quale sia il ruolo svolto dall’elemento normativo nella struttura della fattispecie, richiamando quella giurisprudenza formatasi in materia di errore su legge extrapenale, in cui si riconosce, attraverso una sostanziale interpretatio abrogans dell’art. 47, comma 3, c.p., un rapporto di necessaria integrazione fra norma penale ed extrapenale, sul presupposto, che la norma extrapenale integri sempre la norma penale, contribuendo addirittura a definire il senso del divieto. A tal proposito vale la pena ricordare, in via esemplificativa, quell’elaborazione pretoria, che afferma la rilevanza dell’errore su legge extrapenale, nell’ipotesi in cui l’imprenditore dimostri di aver errato sulla propria qualifica soggettiva, ovvero di essersi considerato quale piccolo imprenditore ai sensi dell’art. 2083 c.c. e, di conseguenza, di non essere obbligato a tenere le scritture contabili. La Corte di Cassazione, rifacendosi al criterio dell’efficacia integratrice della norma extrapenale rispetto al precetto penalistico, sostiene che, avendo le norme di diritto civile disciplinanti lo status di imprenditore carattere integrativo della disposizione, che incrimina la bancarotta semplice, l’errore ricadente su suddetta qualifica si risolve in ignoranza della norma penale, che scusa nei limiti dell’art. 5 c.p.155 . La dottrina assolutamente dominante è orientata nel ritenere che l’erroneo convincimento di essere piccolo imprenditore, esclude il dolo a norma dell’art. 47, comma 3, c.p., trattandosi di un errore su una legge diversa da quella penale, che si risolve in un errore sul fatto che costituisce il reato, id est sulla qualità personale richiesta per l’esistenza dell’obbligo156. Opportunamente si precisa che l’opinione va intesa nel senso che l’erronea convinzione del soggetto deve cadere sugli elementi di fatto, da cui deriverebbe la qualifica di piccolo imprenditore (quali, ad esempio, le dimensioni dell’azienda e la natura dell’attività esercitata), poiché l’articolo 47, comma 3, c.p., nell’attribuire rilievo all’errore su legge extrapenale, esige pur sempre che esso si risolva in un errore sul fatto che costituisce il reato157: il dolo viene escluso perché il soggetto si è rappresentato ed ha voluto un “fatto” diverso da quello tipico. In conclusione, la concezione dolosa del reato in esame rende maggiormente rilevante l’errore su legge extrapenale, in quanto ha determinato un errore sulla qualità personale richiesta per la sussistenza dell’obbligo158. Ciò posto, appare, ora, contraddittorio affermare che la norma extrapenale integra la fattispecie penale sul solo versante applicativo dell’art. 47 c.p. e non anche su quello dell’art. 2 c.p.: il ruolo svolto dagli elementi normativi della fattispecie penale, dovrebbe, in altri termini, essere il medesimo tanto nella delicata materia dell’errore, quanto nell’insidioso territorio delle modifiche mediate della fattispecie incriminatrice. L’efficacia integratrice della legge extrapenale, come evidenziato in precedenza, viene pervicacemente ribadita sul territorio dell’art. 47, comma 3 c.p., onde rendere praticamente nullo l’effetto esclusivo del dolo derivante da errore su legge diversa da quella penale, che incida su di un elemento normativo della fattispecie. Viceversa, nella prospettiva della successione di leggi nel tempo, legge penale e legge extrapenale tornano a rappresentare, per l’interprete, due entità distinte ed inidonee, come tali, ad “integrarsi” a vicenda, con conseguente irrilevanza di ogni ipotesi di successione “mediata”. Occorre, poi, in secondo luogo stabilire cosa debba intendersi per “fatto costituente reato” ai sensi dell’art. 2 c.p. e, di conseguenza, individuare se le previsioni ivi previste pongono a base della successione di leggi un fatto costituente (o non più costituente) reato, assumendo come ulteriore punto di riferimento il tempo in cui fu commesso: fatto concreto e fattispecie astratta sono, dunque, due dati logicamente distinti, su cui, in momenti diversi, si valuta l’abolitio criminis eventualmente intervenuta159. Un orientamento particolarmente meritevole di apprezzamento evidenzia come sia proprio il fatto costituente reato, e non la fattispecie astratta, il nucleo essenziale da cui bisogna partire per risolvere tutte le vicende applicative dell’art. 2 c.p.. Sulla base di tale rilievo, quindi, il fatto che la norma incriminatrice tipizzata dal legislatore non subisca, nel caso di specie, alcuna modifica formale non esclude, che la (diversa) delimitazione della portata concettuale di uno dei suoi elementi essenziali incida in modo rilevante sul suo ambito di effettiva operatività: il concetto di “fatto” a risultare decisivo nella risoluzione della questione, comprende, appunto, l’insieme di tutti i presupposti rilevanti in concreto ai fini dell’applicazione della fattispecie incriminatrice160. In questa prospettiva, le norme extrapenali richiamate dall’art. 1 del presente testo unico sono chiaramente norme giuridiche integratrici dell’elemento normativo, in quanto incidono in modo assai significativo sull’operatività delle fattispecie penali ivi previste, circoscrivendone, in modo determinante per il caso concreto, l’ambito di estensione161. Sulla base delle brevi considerazioni svolte non può, pertanto, trovare accoglimento la tesi espressa dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la condizione di cittadino extracomunitario non rientra nel novero di quelle situazioni integratrici della fattispecie criminosa e che, pertanto, la sua modifica non si riflette sulla struttura stessa del precetto penale, con la conseguente inoperatività dell’art. 2, comma 2, c.p.. Il Supremo Collegio, come si è visto, per stabilire se la normativa extrapenale contribuisca a definire il “precetto penale” nella sua astratta dimensione, opera un distinguo all'interno del fatto di reato tra gli elementi che compongono il presupposto e quelli che riguardano la condotta tipica, ritenendo la riconducibilità solo dei secondi alla dimensione precettiva della norma penale. A ben vedere, il percorso motivazionale non chiarisce quale sia il discrimine fra elemento del fatto che contribuisce a definire il precetto penale, delimitandone la portata e ciò che, invece, andrebbe qualificato in termini di mero presupposto della condotta, il quale, pur conferendo significato al precetto (contribuendo ad individuarne il contenuto offensivo), è posto, nondimeno, al di fuori di esso162. Invero, si deve preliminarmente osservare che l’affermazione dell'estraneità del presupposto al precetto penale non è di per sé idonea ad escluderne una qualsivoglia rilevanza, ai fini della configurabilità del reato, in quanto l’art. 2, comma 2, c.p. riguarda tutte le norme che definiscono la natura sostanziale o circostanziale del reato, comprese non solo le norme extrapenali richiamate espressamente ad integrazione della fattispecie incriminatrice, bensì anche quelle fonti normative extrapenali primarie costituenti indispensabile presupposto o, comunque, concorrenti ad individuare il contenuto sostanziale del precetto. Per poter affermare o viceversa escludere la rilevanza della successione indiretta, occorre in primo luogo accertare se la variazione legislativa, che interessa la norma extrapenale richiamata influisca o meno sulla situazione che l’ordinamento intende tutelare. Lo spirito della legge sull’immigrazione, nel suo complesso, è quello di punire il compimento di tutti gli atti, che, come già evidenziato, realizzano l’ingresso e la permanenza di stranieri in violazione delle norme del presente testo unico. Ne segue che la situazione di illegalità perdura fino a quando il soggetto, che entra o permane contra ius nel territorio nazionale, resti uno straniero nel senso inteso dal suddetto art. 1, mentre la stessa cesserà una volta che questi abbia acquisito la cittadinanza di un Paese appartenente alla U.E.. Il richiamo alla ratio legis, operato anche dalla stessa Corte, sembrerebbe implicitamente confortare l’opinione, secondo cui il mutamento successivo della qualificazione soggettiva faccia venir meno l’antigiuridicità di quelle condotte criminose tenute anche in epoca anteriore, posto che esso dà luogo ad una restrizione del penalmente rilevante limitatamente a quegli stranieri, che nelle more del giudizio o successivamente ad esso siano divenuti cittadini comunitari, con conseguente applicazione dell’art. 129 c.p.p., nonché eliminazione di tutte le sentenze di condanna pronunciate nel periodo della sua vigenza. Sarebbe proprio lo “spirito” della legge ad avvalorare la correttezza giuridica di tale ultima conclusione. In altri termini, essendo le ipotesi delittuose de quibus delimitate soggettivamente, la ratifica del Trattato di adesione alla U.E., al pari delle ratifiche di altri analoghi trattati, che hanno negli anni recenti sancito l’ingresso di numerosi nuovi Stati163, si incorporano nel precetto, in quanto lo completano di dati senza i quali il tipo di illecito non risulta definito164, nel senso che la norma extrapenale individua il contenuto precettivo, concorrendo a contrassegnarne il disvalore165, per cui potrà parlarsi di abolito criminis, se pure “in via mediata”. L’intera architettura delle disposizioni concernenti l’immigrazione ruota, in sostanza, sul già più volte criticato discrimine fra cittadino comunitario e straniero, e non v’è dubbio alcuno, in ragione del richiamo testuale, che tale distinguo incida sulla punibilità attuale della condotte criminose commesse anteriormente alla modifica della nozione di straniero. Il concetto di immigrazione clandestina è un concetto unitario dal punto di vista tecnico-giuridico, concernente sia i cittadini di Stati terzi, che entrano in uno Stato membro senza rispettare i requisiti giuridici per l'ingresso, come il visto o i documenti validi di viaggio, sia coloro che restano in uno Stato membro nonostante sia scaduto il proprio permesso di soggiorno, senza aver diritto ad una proroga o un rinnovo di tale titolo. Il carattere di illiceità dell’ingresso o della permanenza è, quindi, un elemento tipizzante, da ricavarsi tenendo conto della normativa extrapenale, che fornisce la nozione di straniero: solo tale illegalità renderebbe antigiuridica una condotta che, altrimenti, si risolverebbe nella mera agevolazione dell'esercizio di un diritto della persona, ossia quello di emigrare da uno Stato membro all’altro. La norma di cui all’art. 1, stabilendo l’inapplicabilità dell’intero D.Lgs. n. 286 del 1998, dunque anche delle norme penali, al cittadino comunitario, non fa altro che prevedere uno speciale criterio di applicazione delle norme nel tempo, il quale risulta indubbiamente fondato sul presupposto del previsto allargamento dell’Unione europea, ed adottato nell’evidente intento di favorire l’integrazione e di evitare il protrarsi di conseguenze dannose per i cittadini di Stati, in procinto di entrare a far parte della U.E. Diversamente opinando, si determinerebbe una palese e illegittima disparità di trattamento tra i cittadini. Ne segue che si appalesa ultronea la necessità, evidenziata dalla Corte, di individuare espressamente “i cittadini di uno Stato in attesa di adesione”, quale ulteriore categoria di soggetti da sottrarre dall’ambito di applicazione della normativa contenuta nel T.U. Immigrazione, dal momento che allo stesso risultato si perviene attraverso un’interpretazione adeguatrice della nozione di straniero. La non appartenenza o appartenenza di un cittadino alle U.E. costituisce il discrimine tra l’applicazione o meno della disciplina contenuta nel suddetto decreto legislativo, che deve essere accertata dal giudice alla stregua di un elemento costitutivo della fattispecie, venendo a partecipare della sua natura. Il rapporto di integrazione fra norma penale ed extrapenale non deve, infatti, essere inteso in senso stretto, risultando la norma extrapenale richiamata del tutto autonoma dalla ratio sottesa al precetto penale. Il criterio discretivo che consente di distinguere i casi di novazione legislativa, che comportano una abolitio criminis da quelli che, invece, la escludono, poggia, in realtà, sulla circostanza che la norma extrapenale contribuisca o meno alla compiuta definizione della fattispecie penale. Va, poi, ribadito che la disposizione di cui all’art. 2 c.p. non allude ad un fenomeno successorio di natura diretta o mediata, ma richiama l’eventualità che un fatto non integri più gli estremi di un reato in rapporto ad una legge, anche extrapenale, posteriore al momento della sua commissione: come si è già evidenziato, il fatto costituente reato altro non è che il “fatto storicamente determinato in tutti gli aspetti rilevanti ai fini dell’applicazione di una disposizione incriminatrice”. Pertanto, il principio di retroattività della legge più favorevole ivi stabilito può trovare applicazione, anche se la fattispecie astratta sia rimasta virtualmente immutata. Come noto, il principio del favor rei enunciato all’art. 2 c.p. corrisponde a due diverse rationes: mentre il principio di irretroattività costituzionalizzato all’art. 25 Cost.166 tende a garantire i cittadini dagli abusi del potere legislativo, la retroattività in bonam partem, pur non trovando espresso riconoscimento a livello costituzionale, è strettamente collegata al principio di uguaglianza sancito all’art. 3 Cost. Come affermato anche dalla Corte Costituzionale, tale legame poggia sulla concezione oggettivistica del diritto penale, accolta “dal complessivo tessuto dei precetti costituzionali” e dal principio di offensività, per cui la pena deve essere posta a presidio di interessi che il legislatore, in quanto “interprete della coscienza sociale”167, si prefigge di tutelare con la sanzione penale. Pertanto, una volta che la legge e, presumibilmente, la coscienza sociale sono mutate, non ha senso punire ancora con la legge più severa in vigore al momento del fatto: la distinzione, pur sussistente, tra rimproverabilità dei fatti commessi nel vigore della precedente norma più severa e rimproverabilità dei medesimi fatti commessi nel vigore della successiva norma più mite, non deve influire, quindi, sul trattamento sanzionatorio. In quadro normativo del genere, può ben dirsi che sulla configurazione del soggetto attivo dei reati propri in tema di espulsione – ossia sulla qualificazione di un soggetto come “non appartenente all’Unione Europea” - si concentra il disvalore penale del fatto criminoso, il che impone, di fronte alla vicenda normativa relativa all’ingresso di un nuovo Stato nell’Unione, l’applicazione della disciplina ex art. 2 c.p. e, segnatamente, di quella relativa all’abolitio criminis168, in linea con quanto affermato anche dalla sentenza Tuzet, che fornisce alcune importanti coordinate metodologiche per orientare l'interprete in materia di successione mediata169. Orbene, facendo applicazione di detti principi al caso di specie, non vi è dubbio che la novatio legis incidente sulla qualità di straniero170 non possa non rilevare in favore dei nuovi cittadini comunitari, in virtù del principio di retroattività della legge più favorevole affermato dall’art. 2, comma 2, c.p., la cui formulazione letterale è chiara nell’escludere la punibilità per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce più reato171. E’ appena il caso di notare che in alcune sentenze, sulla base del diverso ruolo giocato, nelle varie fattispecie, dallo status di straniero quale elemento normativo, si afferma che il successivo venir meno della suddetta qualificazione incida in modo diverso sull’antigiuridicità delle condotte criminose pregresse, a seconda che la speciale condizione connoti l’autore del fatto oppure la persona offesa dal reato. Essa, infatti, inciderebbe solo in merito alla fattispecie di cui all’art.14, comma 5-ter, che delinea un reato proprio, la cui configurazione ha come necessario presupposto, in capo al soggetto attivo, la qualifica di straniero ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, T.U. Immigrazione, laddove nei delitti di cui agli artt. 12 e 22, essa costituirebbe il mero presupposto di un reato comune, riguardando, in entrambi i casi, la sola persona offesa dal reato (di cui le norme incriminatrici intendono vietare lo sfruttamento, anche a fini lavorativi), di talché ben se ne può sostenere l’ultrattività dopo che i favoreggiati sono divenuti cittadini dell’Unione. Invero, tale trattamento differenziato non è auspicabile: non è, infatti, ragionevole ammettere l’avvenuta depenalizzazione dei soli reati propri commessi da cittadini neocomunitari, ma non già di quelli che postulano la qualifica di straniero in capo alle vittime dell'altrui condotta criminosa. Si è del parere che un siffatto modo di ragionare, oltre a porsi in palese contrasto con il principio di uguaglianza, non è, parimenti, corretto dal punto di vista dogmatico, perché o la norma modificata fa corpo con il precetto penale e allora la sua abrogazione fa venir meno anche questo, o essa rappresenta un semplice elemento di concretizzazione del precetto penale e allora la modifica nel frattempo intervenuta è irrilevante per la qualificazione giuridica dei fatti in precedenza commessi, senza che possa essere di rilievo la circostanza che in alcuni casi la nozione di straniero afferisca al soggetto agente, mentre in altri a coloro in danno dei quali il reato viene posto in essere. L'aspetto importante sta, dunque, nella precisazione che, in entrambe le ipotesi, si tratta di un elemento costitutivo del fatto, il cui venir meno implica la mancata integrazione della fattispecie. In sostanza, la tesi preferibile è che si tratti di mutamento dall’indubbia portata generale, estendibile in via di principio, a tutte le fattispecie penali d’immigrazione coinvolgenti, a diverso titolo, cittadini “neocomunitari”. 8.1 Segue: conclusioni Sulla base delle argomentazioni esposte, l’orientamento della giurisprudenza di legittimità appare fin troppo severo e contraddittorio sul ruolo svolto dagli elementi normativi all’interno della fattispecie penale. La decisione delle Sezioni unite in commento presta il fianco a critiche significative, la più rilevante delle quali è che la Corte non individua il discrimine, dogmaticamente fondato, tra mutamento di valore e mutamento fattuale della fattispecie incriminatrice, che si traduca in un criterio seriamente verificabile, alla cui stregua sindacare la correttezza del percorso logico seguito dall’interprete per sostenere o negare l’applicazione dell’art. 2, comma 2, c.p.172. La Corte riconosce sì che la materia è di quelle assai discusse, tanto da rendere difficile una pur sintetica indicazione delle varie posizioni emerse nel dibattito, ma anziché procedere ad una loro puntuale disamina, offre una panoramica degli orientamenti giurisprudenziali non tutti, peraltro, direttamente incidenti sulla fattispecie oggetto di giudizio. Il richiamo alla natura integrativa o meno della norma extrapenale è l'unica indicazione che le Sezioni unite forniscono, ma si tratta appunto di una indicazione generica e tautologica, che non si sostanzia in un criterio logico-giuridico in forza del quale poter accertare in concreto la ricorrenza dell’una o dell’altra ipotesi. La soluzione ermeneutica adottata dal Supremo Collegio determina conseguenze non condivisibili, nella misura in cui afferma l’irretroattività di una modifica in bonam partem e sottrae al giudice il compito istituzionale di ricostruire il bene protetto dalla fattispecie penale, anche alla luce della normativa sopraggiunta. Fortemente criticabile è, peraltro, l’affermazione secondo cui l’adozione di un’interpretazione “estensiva” è inammissibile in quanto creerebbe larghe sacche di impunità, incoraggiando comportamenti opportunistici173. A tal proposito giova ricordare che le stesse esigenze di tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico salvaguardate dal presente testo unico, possono venire altrimenti soddisfatte, senza che sia necessario il ricorso a letture costituzionalmente censurabili dell’art.2 c.p.: può ricordarsi, in via esemplificativa, la recente emanazione del fortemente contestato “decreto-espulsioni” 174, che, a parziale modifica del D.Lgs. n. 30 del 2007, anticipava alcune disposizioni del disegno di legge in materia di sicurezza urbana, facilitando, in sostanza, le espulsioni dei cittadini comunitari175. Nella giurisprudenza della Corte di Cassazione a Sezioni unite, non mancano altri casi di interpretazione opinabili. A differenza di altri sistemi, nel nostro ordinamento il precedente non è mai vincolante e l’effettività della funzione nomofilattica176 non è affidata solo all’autorevolezza dell'organo decidente177, ma anche, anzi soprattutto, alla forza della argomentazione logico-razionale della decisione. Laddove quest'ultima manchi o sia insufficiente non solo è difficile che venga assicurata un’uniforme interpretazione del diritto, ma rischia di risultarne inficiata anche l'autorevolezza della istituzione cui quel compito è affidato. In questo caso non può non rilevarsi come la capacità persuasiva della decisione delle Sezioni unite sia alquanto debole. Tuttavia, il percorso di affrancamento da tale sentenza, che l’elaborazione pretoria successiva vorrà eventualmente intraprendere, non potrà non tener conto dell'intero corpo di precedenti ora ricondotti a sistema dalla pronuncia in questione. Si è consapevoli che siffatto arresto giurisprudenziale avrà ricadute incisive sulla giurisprudenza di merito, che difficilmente si discosterà da esso nella consapevolezza che una eventuale decisione difforme verrà cassata in sede di legittimità; id est il giudice di merito, al fine di evitare una probabile censura da parte della Suprema Corte, è facile che segua pedissequamente e senza alcun spirito critico i precedenti delle Sezioni unite, limitando notevolmente l’evoluzione giuridica (e giurisprudenziale, in particolare). Ciononostante, si auspica che la giurisprudenza successiva dia luogo a tale processo di affrancamento, che, valorizzando la funzione di “elemento respiratore” connessa agli elementi normativi della fattispecie, insista per la sicura rilevanza della successione extrapenale, almeno quando essa riguardi norme giuridiche non regolamentari. Giova ricordare che la posizione favorevole all'applicazione dell'art. 2 c.p. in caso di modifiche “mediate” della legge penale, conseguenti alla successione di norme integrative del precetto penale, costituiva, peraltro, una linea di fondo prevalente nella stessa giurisprudenza di legittimità178 anche recente, secondo cui “l’istituto della successione delle leggi penali nel tempo riguarda le norme che definiscono la struttura essenziale e circostanziata del reato e, conseguentemente, ai fini dell'applicabilità dell'articolo 2, c.p., si deve tenere conto anche di quelle fonti normative che, pur non comprese nel precetto penale, ne integrano tuttavia il contenuto”179. Decisivo appare, in particolare, il riferimento alle costanti e ripetute applicazioni del principio del disvalore sociale del fatto, quale criterio attuativo del principio di necessaria offensività (art. 49, comma 2, c.p.), in cui si afferma che la modifica di una norma extrapenale può essere sussunta nell’ipotesi di abolitio criminis, ogniqualvolta essa incida sul predetto disvalore, privando la condotta concreta in tutto o in parte del suo necessario contenuto lesivo, avuto riguardo alla ratio puniendi sottesa all’ipotesi di reato contestata; circostanza, questa, puntualmente verificatasi nel caso di specie. Ciò posto, sembra corretto concludere, che, a seguito della ratifica del trattato di adesione alla U.E., le condotte poste in essere da chi o nei confronti di chi, oggi, non rivesta più la qualifica di straniero, abbiano perso il loro necessario carattere offensivo, essendo venuto meno un elemento essenziale delle fattispecie penali in oggetto, con conseguente operatività dell’istituto successorio di cui all’art. 2, comma 2, c.p.. ______________ 1 Lo Stato Italiano con L. 9 gennaio 2006, n. 16, (in G. U., 25 gennaio 2006, n. 20) ha ratificato il Trattato di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea, sottoscritto a Lussemburgo il 25 aprile 2005 (in G. U. dell’Unione europea del 21 giugno 2005). 2 L'art.1, comma 2, D. Lgs. n. 286 del 1998 precisa che “il presente testo unico non si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, se non in quanto si tratti di norme più favorevoli, e salvo il disposto dell'articolo 45 della legge 6 marzo 1998, n. 40”. 3 Il Trattato istitutivo dell’Unione europea agli artt.39-42 ha, peraltro, previsto che, per un periodo transitorio minimo di due anni successivi all’allargamento, ognuno degli Stati membri potrà non applicare nei confronti dei neocittadini comunitari le norme europee sulla libera circolazione dei lavoratori ed applicarne invece di nazionali eventualmente (ma non necessariamente) più restrittive, al fine di scongiurare l’eventualità di un esodo in massa dai nuovi Stati dell'Unione. Relativamente alla situazione italiana, si rende noto che con circolare del 31 luglio 2006, n. 21 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha deciso di porre fine al regime transitorio restrittivo, imposto dal precedente governo con D.P.C.M. 20 aprile 2004 (Programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori cittadini dei nuovi Stati membri della UE nel territorio dello Stato per l'anno 2004, in G.U., 3 maggio 2004, n. 102), dando in tal modo piena applicazione al libero ingresso di tutti i cittadini neocomunitari al mercato del lavoro italiano. 4 Cfr. artt. 43 e ss. Trattato CE. 5 Cfr. D. Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30 (da ultimo modificato dal D. Lgs., 28 febbraio 2008, n. 32), recante disposizioni sulla libera circolazione ed il soggiorno dei cittadini dell’Unione e i loro familiari nel territorio degli Stati membri, che dà attuazione alla Direttiva comunitaria 2004/38/CE del 29 aprile 2004. 6 Il problema interpretativo ha riguardato non solo la fattispecie delittuosa di cui all’art.12, D. Lgs. n. 286 del 1998, ma anche quella, più ricorrente nelle aule di giustizia, prevista dal successivo art.14, commi 5-ter e 5-quater. 7 Esula dalla presente trattazione l’esame delle ipotesi di violazione del divieto di reingresso (art.13, commi 13 e 13-bis, T.U. Imm.), nonché di assunzione del lavoratore straniero privo del permesso di soggiorno (art.22, comma 12, T.U. Imm.); alcune delle problematiche ad esse relative verranno, nondimeno, accennate in nota. 8 Ultimamente si registra una aumento della pressione migratoria alle frontiere esterne dell’area esterna a Schengen, in particolare, focolaio dell’immigrazione clandestina sono le coste dell’Italia meridionale, ove si intercetta un numero consistente di persone provenienti dal Corno d'Africa, compresi Sudan, Egitto, Sierra Leone, Costa d'Avorio e Liberia (zone in cui sono spesso in atto guerre civili). 9 Cfr. A. Cassese, Art. 10, in Commentario della Costituzione (a cura di G. Branca), Bologna – Roma, 1975, p. 510, secondo cui la ratio della riserva di legge rinforzata ivi prevista, è insita nella volontà di “sottrarre alla regolamentazione della pubblica amministrazione un campo nel quale l’autorità pubblica del passato regime fascista si era ispirata a bieche ideologie nazionalistiche e xenofobe”, ossia di evitare nella materia “l’arbitrio dell’esecutivo”. 10 Tale legge ha avuto il merito di aver abolito, in materia di asilo politico, la riserva geografica alla Convenzione di Ginevra del 1951, che limitava il riconoscimento dello status ai rifugiati provenienti dall'Europa. Tra i vari punti deboli della normativa l’inefficacia del sistema delle espulsione: cfr., sul punto, A. Caputo, Espulsione e detenzione amministrativa degli stranieri, in Quest. Giust., 1999, p. 426. 11 Cfr. B. Nascimbene, Nuove norme in materia di immigrazione. La legge Bossi - Fini: perplessità e critiche, in Corr. Giur., n. 4, 2003, p. 532-540 e bibliografia ivi citata; Id., Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero. Il commento, in Dir. Pen. Proc., 1998, p. 421 ss. 12 Tra le misure di contrasto all’immigrazione clandestina si segnalano i nuovi poteri riconosciuti alle forze di polizia in tema di controlli alla frontiera e l’impiego di navi della marina militare in ausilio e supplemento rispetto a quelle in normale servizio di polizia, al fine di fermare e ispezionare le imbarcazioni sospettate di trasportare clandestini. Si prevedono, inoltre, tre ipotesi di espulsione: l’art.13 disciplina la c.d. espulsione amministrativa disposta dal Ministro dell’interno o, su sua delega, dal prefetto, che in seguito all’abrogazione dell’art.13, comma 3-sexies ad opera dell’art.3, comma 7, L., 31 luglio 2005, n. 155, può essere disposta, oltre che nelle ipotesi generali ed in quelle richiamate dal suddetto art.3, L. n. 155 del 2005 (ossia nei casi in cui vi siano fondati motivi di ritenere che la permanenza dello straniero nel territorio nazionale possa in qualsiasi modo agevolare organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali), anche in relazione allo straniero nei cui confronti si proceda per uno dei delitti di cui agli artt.407, comma 2, c.p.p. e 12, T.U. Imm.; l’art.15 prevede la c.d. espulsione a titolo di misura di sicurezza; l’art.16, infine, regola la c.d. espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione, le cui eccezioni di illegittimità costituzionale per violazione dell’art.27, comma 3, Cost. sono state respinte dalla Corte Costituzionale con ordd. 15 luglio 2004, n. 226 e 23 dicembre 2004, n. 422, in ragione della ritenuta natura esclusivamente amministrativa della misura. 13 Cfr. Corte Cass. Pen., Sez. III, 23 gennaio 2003, n. 3162, in Giur. It. 2004, p. 1122. Sul piano processuale si ricorda che la legge Bossi-Fini ha previsto il ricorso al giudizio direttissimo anche nei confronti di persone colpevoli di essere rientrate nel territorio dopo essere state colpite da provvedimento di espulsione amministrativa o di non avere ottemperato all’ordine di allontanamento del questore, oltre alla parziale inoperatività della legge sull’ordinamento penitenziario (L., 26 luglio 1975, n. 354) nei confronti degli stranieri, con conseguente estensione agli stessi del regime carcerario previsto per i reati di maggiore gravità. Si segnala, peraltro, in materia di esecuzione della pena detentiva, una recente sentenza delle Sezioni Unite (Corte Cass. Pen., Sez. Un., 28 marzo 2006, n. 14500, in Guida Dir., 2006, n. 22, p. 50), ove si stabilisce che le misure alternative alla detenzione in carcere (nella specie, affidamento in prova al servizio sociale) possono essere applicate anche al cittadino extracomunitario, qualora ricorrano le condizioni stabilite dall’ordinamento penitenziario. 14 Cfr. F. Resta, Nemici e criminali. Le logiche del controllo, in Ind. Pen., n. 1, 2006, p. 181 ss.; Dal Lago, Non-persone. L’esclusione dei migranti in una società globale, Milano, 1999; A. Caputo, Immigrazione, diritto penale e sicurezza, in Quest. Giust., numero monografico La libertà delle persone, n. 2-3, 2004, p. 379 ss., a cui si deve l’efficace definizione di “diritto della segregazione”. Sugli effetti negativi ascrivibili alle normative restrittive dei flussi migratori in entrata cfr. il Rapporto del Gruppo di esperti sulla tratta degli esseri umani nominato dalla Commissione Europea, Roma, 2005, consultabile all’indirizzo www.ontheroadonlus.it\pubblicazioni.html. In particolare, è proprio alla mancata adozione di politiche di regolarizzazione e integrazione sociale dei migranti, che si riconduce il coinvolgimento della criminalità organizzata nella attività di gestione illegale dei flussi migratori, caratterizzata da un’alta redditività. In altri termini, è la stessa condizione di clandestinità del migrante, che finisce per costituire un importante fattore criminogeno. 15 Cfr. M. Donini, Il volto attuale dell’illecito penale. La democrazia penale tra differenziazione e sussidiarietà, Milano, 2004, p. 53 ss. 16 Anche il sistema di sanzioni amministrative presenta un grado di afflittività talmente alto da avere carattere sostanzialmente penale, apparendo la subordinazione al regime amministrativo meramente funzionale ad eludere le garanzie dello statuto penalistico. In particolare, la misura del trattenimento dello straniero presso i centri di permanenza temporanea (ora denominati “centri di identificazione ed espulsione” dall’art.9, D. L., 23 maggio 2008, n. 92 (meglio noto come “pacchetto sicurezza”, convertito nella L., 24 luglio 2008, n. 125), definita da alcuni magistrati “detenzione amministrativa”, si caratterizza per il suo contenuto afflittivo riconosciuto anche dalla Corte Cost., 10 aprile 2001, n. 105 (in Giur. Cost., 2001, p. 2), che, pur rigettando l’eccezione di costituzionalità stante la limitazione del trattenimento al tempo strettamente necessario all’esecuzione dell’espulsione, ha precisato che tale provvedimento al pari dell’accompagnamento coattivo alla frontiera, deve considerarsi misura incidente sulla libertà personale ai sensi dell’art.13 Cost., il cui carattere di coercitività vale a differenziarlo da misure incidenti unicamente sulla libertà di circolazione. Cfr. C. Longobardo, La disciplina delle espulsioni dei cittadini extracomunitari: presidi penali ed amministrativi al fenomeno dell’immigrazione, in S. Moccia (a cura di), Diritti dell’uomo e sistema penale, II, Napoli, 2002, p. 260. 17 Contro la dilatazione degli strumenti repressivi cfr. F. Favara Relazione sull’amministrazione delle giustizia nell’anno 2004, Bozze di stampa, Roma, 11 gennaio 2005, p. 49-50: “L’efficacia del processo penale è minata alla radice dall’inefficacia della legge penale. In un ordinamento fondato sulla obbligatorietà della legge penale è pertanto contro ogni logica di efficacia l’espansione del diritto penale.” 18 Cfr. Moccia, Dalla tutela dei beni alla tutela delle funzioni: tra illusioni postmoderne e riflussi illiberali, in Riv. It. Dir. Proc. Pen., n. 2, 1995, p. 373 ss.; cfr. A. Caputo, Prime applicazioni delle norme penali della legge Bossi-Fini, in Quest. Giust., n. 1, 2003, p. 126, in base al quale: “I principi e gli scopi dell’ordinamento penale – del diritto e della procedura penale - vengono piegati, asserviti all’attività amministrativa preordinata all’allontanamento del nemico della società, lo straniero”. 19 Cfr. A. Caputo, La libertà personale è uguale per tutti. Corte costituzionale e disciplina dell’immigrazione, in Quest. Giust., n. 5, 2004, p. 1050, che rileva come tuttavia la Corte costituzionale, nella sentenza 15 luglio 2004, n. 223, ha sancito che i provvedimenti di polizia incidenti sulla libertà personale devono avere “natura servente rispetto alla tutela di esigenze previste dalla Costituzione”. 20 Occorre fare una precisazione terminologia con riguardo al significato di clandestino ed irregolare: il clandestino è propriamente colui che entra nel territorio dello Stato senza la documentazione richiesta, l’irregolare è colui che, entrato in Italia secondo le prescrizioni di legge, ha in seguito perso i titoli di legittimazione. Nella prassi, come nel presente lavoro, i due termini vengono sovente usati come sinonimi. 21 Cfr. A. Mangiaracina, Brevi note in tema di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, in Giur. Mer., 2005, n. 5, p. 1163; A. Caputo, Favoreggiamento all'emigrazione: questioni interpretative e dubbi di costituzionalità, in Quest. Giust., 2003, p. 1243 ss.; L. Gizzi, Sulla natura giuridica del delitto di agevolazione dell'immigrazione clandestina, in Giur. It., 2003, p. 1012; Pace, I flussi migratori illegali: disciplina penalistica della materia e tecnica delle indagini, anche nella loro dimensione sovranazionale, relazione tenuta al Primo corso di formazione “Falcone e Borsellino”, Frascati, 26-30 aprile 1999, p. 3 (Doc. n. 1830); E. Lanza, La repressione penale dell’immigrazione clandestina, in Dir. Dir., consultabile all’indirizzo http://www.diritto.it/materiali/penale/lanza.html. 22 In realtà non si ha una perfetta corrispondenza con ciò che a livello internazionale si indica col termine smuggling. Nel Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Air and Sea, Supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, all’art.2, ne è data la seguente definizione: “smuggling of migrants shall mean the procurement, in order to obtain, directly or indirectly, a financial or other material benefit, of the illegal entry of a person into a State Party of which the person is not a national or a permanent resident”. In ambito europeo un’analoga definizione è prevista all’art.27 dell’Accordo di Schengen del 19 giugno 1990, contenente l’impegno per le Parti contraenti a “stabilire sanzioni appropriate nei confronti di chiunque aiuti o tenti di aiutare, a scopo di lucro, uno straniero a entrare o soggiornare nel territorio di una Parte contraente in violazione della legislazione di detta Parte contraente relativa all’ingresso e al soggiorno degli stranieri”. Per un quadro d’insieme in Italia, alla luce della recente legge 16 marzo 2006, n. 146, di ratifica della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001, cfr. G. De Amicis, O. Villoni, La ratifica della Convenzione ONU sulla criminalità organizzata transnazionale e dei suoi protocolli addizionali, in Giur. Mer., 2006, doc. 323, p. 1626 ss.; A. Di Martino, Criminalità organizzata e reato transnazionale, diritto penale nazionale: l’attuazione in Italia della cd. Convenzione di Palermo, in Dir. Proc. Pen, n. 1, 2007, p. 11 e ss. 23 Cfr. il Protocol to prevent, suppress and punish trafficking in persons, especially women and children, che si occupa della tratta a scopo di sfruttamento. 24 Come già evidenziato, il traffico di migranti è un’attività criminale spesso gestita dal crimine organizzato. La normativa penale previgente è stato rinnovata e adeguata agli standards internazionali ed europei con la L., 11 agosto 2003, n. 228 (in G.U., 23 agosto 2003, n. 195), che ha apportato importanti modifiche sul piano sostanziale e processuale, nonché sull’organizzazione delle competenze e degli uffici responsabili in questo settore, riformulando le fattispecie penali di cui agli artt.600, 601, 602 c.p., aventi ad oggetto la tratta e la riduzione in schiavitù, alla luce delle nuove esigenze emerse in questi ultimi anni. In epoca anteriore all’adozione della nuova legge, la giurisprudenza aveva preferito punire i comportamenti legati a tale fenomeno criminale facendo applicazione di reati, quali il reato di sfruttamento della prostituzione di cui alla L., 20 febbraio 1958, n. 75 (c.d. legge Merlin), il sequestro di persona, la violenza sessuale, la minaccia e la violenza privata, nonché di associazione a delinquere, anche di tipo mafioso. Un aspetto, però, merita di essere segnalato: l’art.12, T.U. Imm. prevede (in specie quella indicata al comma 3-ter) ipotesi di traffico di persone, in parte non dissimili da quelle di tratta (come definita nel Protocollo contro il trafficking), e di norma riconducibili ai medesimi ambienti di criminalità organizzata transnazionale, a cui, però, non sono applicabili le menzionate innovazioni legislative (come, ad esempio, l’attribuzione della “competenza” alle Direzioni distrettuali antimafia e la disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia), benché l’Italia abbia sottoscritto l’impegno ad adottarle in quanto previste dalla citata Convenzione della Nazioni Unite e dai Protocolli addizionali. In particolare, l’art.12 cit. non viene ricompreso nell’ambito di applicazione degli artt.51, comma 3-bis, c.p.p. e 416, comma 6, c.p. Tra le prime applicazioni giurisprudenziali in materia di riduzione in schiavitù cfr. Corte Cass., Sez. VI, 4 gennaio 2005, n. 82, ove il Supremo Collegio stabilisce che la nuova formulazione dell’art.600 c.p. non ha apportato alcuna significativa innovazione alla descrizione del fatto tipico, sia che si fondi l’accertamento sulla continuità del tipo di illecito o sul criterio dei rapporti strutturali (cfr. infra), dando così luogo ad un fenomeno di mera modificazione di norme penali ex art.2, comma 4, c.p., e non ad un fenomeno di abrogazione della precedente incriminazione rilevante ai sensi dell’art.2, comma 2, c.p. 25 La necessità di distinguere i due fenomeni nasce soprattutto dal fatto che le due attività sono affidate a diverse agenzie di law enforcement, diversi organismi di polizia o diverse branche operative all’interno dello stesso organismo. In Italia, la competenza per il coordinamento delle attività investigative in materia di traffico finalizzato allo sfruttamento è esercitata, a livello centrale, dalla Direzione centrale della polizia criminale, presso il Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno, mentre le analoghe funzioni riferite alle attività di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina sono svolte, invece, dal Servizio stranieri, collocato all’interno dello stesso Dipartimento di pubblica sicurezza. Questa ripartizione delle funzioni e delle competenze trae origine da considerazioni di ordine storico (l’immigrazione clandestina nasce come problema di ordine pubblico) e burocratico-organizzativo (la lotta alle organizzazioni criminali dedite al trafficking richiede spesso risorse investigative e tecnologiche superiori). In alcuni casi, tuttavia, da tale suddivisione deriva un grado insufficiente di coordinamento tra le due strutture, sia sul versante dell’analisi strategica, sia su quello operativo, che sembra essere di ostacolo ad una comprensione corretta e organica delle dinamiche criminali collegate al traffico. 26 Trattasi di innovazione che in parte si adegua al contenuto del Protocollo addizionale della Convenzione della Nazioni Unite contro la Criminalità organizzata transnazionale per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria già citata. Sul tema, cfr. E. Rosi, La tratta di persone ed il traffico di migranti. Gli strumenti internazionali, in Cass. Pen., 2001, n. 6, p. 731 ss.; Id., Le misure internazionali per la lotta contro le forme di criminalità connesse al fenomeno migratorio, in Riv. Giur. Circ. Trasp., 2002, n. 2, p. 178 ss. 27 Cfr. Corte Cass. Pen., Sez. III, 28 novembre 2002 – 23 gennaio 2003, n. 3162, cit. 28 Sono, pertanto, da escludere ipotesi di imputazione a titolo di concorso nel delitto di favoreggiamento dello straniero favorito, anche qualora sia riscontrabile una partecipazione consensuale e volontaria: in questo senso cfr. M. Cerase, Riformata la disciplina dell’immigrazione: le novità della “Legge Bossi-Fini”, in Dir. Pen. Proc., n. 11, 2002, p. 1347. 29 A tal proposito appare opportuno segnalare che l’art.21 del d.d.l. (A.C. 2180), approvato dal Senato il 5 febbraio 2009 (A.S. 733), contenente (le ennesime) disposizioni in materia di pubblica sicurezza, prevede il nuovo reato di ingresso illegale, punibile con l’ammenda (il testo è consultabile all’indirizzo http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/schedela/trovaschedacamera.asp?PDL=2180). Ma progetti di legge volti alla criminalizzazione di tale condotta non sono mancati anche in periodo anteriore: già in sede di conversione del D. L. n. 241 del 2004, Luigi Bobbio, relatore del provvedimento, aveva presentato e poi ritirato un emendamento che prevedeva l’introduzione del reato di ingresso clandestino; nello stesso senso cfr. il d.d.l. n. 3911, presentato al Senato il 20 aprile 1999 dal sen. Mantica; il p.d.l. n. 5392, presentato alla Camera dei Deputati in data 11 novembre 1998 dall’on. Carlesi, nonchè la proposta di legge n. 5808, d’iniziativa dell’on. Fini ed altri, presentata alla Camera dei Deputati il 15 marzo 1999. 30 Interessante segnalare Corte Cass. Pen., Sez. Un., 27 novembre 2003, n. 45801, la quale ha chiarito che lo stato di clandestinità dello straniero non costituisce giustificato motivo per la mancata esibizione dei documenti, chiarendo così un contrasto interpretativo sorto in riferimento all’art.3, comma 6, D. Lgs. n. 286 del 1998, essendo il destinatario della norma lo straniero in genere, quindi anche quello che sia entrato illegalmente nel territorio dello Stato. 31 Stesse perplessità suscita la previsione di cui all’art.3, n. 8, L. 20 febbraio 1958, n. 75 (c.d. Legge Merlin), che disciplina il delitto di favoreggiamento della prostituzione, che, al pari dell’ingresso clandestino, non costituisce reato. Per una rassegna di condotte rientranti nella fattispecie e per la definizione del contributo minimo ai fini della consumazione del reato, cfr. S. Ardita, Il favoreggiamento della prostituzione tra ambiguità del sistema ed ampiezza della lettera della legge: l'ipotesi dell'accompagnamento sul luogo dell'adescamento, in Cass. Pen., 2002, n. 2, p. 509; più di recente, cfr., per tutte, Corte Cass., Sez. III, 21 gennaio 2005, n. 1716, che ribadisce come non commette favoreggiamento della prostituzione il cliente che riaccompagni la prostituta nel luogo dell’iniziale adescamento o almeno, aggiungono i giudici di legittimità, “non la favorisce più di quanto non faccia la consumazione stessa del congresso carnale, che tuttavia nessuno (ancora) è arrivato a imputare al cliente come favoreggiamento della prostituzione”. 32 A titolo esemplificativo si ricorda che l’art.12, comma 2, sancisce che non sono punite le attività di soccorso ed assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato, con ciò indicano alcuni casi di esclusione dell’antigiuridicità del fatto. Anche la norma de qua ha suscitato qualche dubbio. Innanzitutto ne è stata lamentata l’ultroneità, per essere i fatti scriminabili ai sensi dell’art.12, comma 2, già comunque esenti da reazione penale in virtù dell’esimente generale di cui all’art.54 c.p. Invero, tale previsione è più elastica di quella di cui al richiamato art.54 c.p. e consente di scriminare anche quelle condotte occasionate da esigenze umanitarie, quand’anche non siano realizzati i parametri della “costrizione”, “necessità” e “inevitabilità altrimenti del pericolo” previsti dalla esimente generale per delimitare il proprio ambito di operatività. Ma ciò che ha destato maggior perplessità è la stessa collocazione della disposizione, atteso che essa non pare introdurre un’eccezione alla regola di cui all’art.12, comma 1, bensì dell’ipotesi di cui al successivo comma 5, presupponendo la causa di giustificazione de qua la presenza nel territorio. Vi è da dire, d’altro canto, che il dolo specifico del fine di trarre profitto caratterizzante il delitto di agevolazione della permanenza sia già di per sé idoneo ad escludere lo scopo umanitario di cui al comma 2, come anche le diverse attività punite nello stesso articolo (cfr. E. Lanza, La repressione, cit.). 33 Cfr. Corte Cass. Pen., Sez. I, 16 gennaio 2008, n. 4123, ove si stabilisce che il delitto di cui all’art.12, comma 1, T.U. Imm. è reato di pericolo che si perfeziona per il solo fatto di compiere atti diretti a favorire l’ingresso in altro Stato, senza che abbia alcuna rilevanza la durata della permanenza o la destinazione finale, a meno che non risulti provato che lo straniero clandestino sia diretto al proprio paese di origine. Tale prova non può consistere nelle sole dichiarazioni dei trasportati, sorpresi in transito nel territorio italiano, bensì deve essere valutata in relazione ad elementi che dimostrino la finalità ed i motivi del viaggio (ad esempio, i titoli di viaggio per il successivo percorso), con conseguente onere di allegazione per l’imputato (conformi Id., 20 giugno 2007, n. 29728; Id., 15 giugno 2007, n. 33232, in Cass. Pen., 2008, n. 6, p. 2598; Id., 26 ottobre 2006, n. 42117; Id., 24 gennaio 2006, n. 14545). Contra cfr. Corte Cass. Pen., Sez. I, 3 ottobre 2008, n. 38936, secondo cui il delitto in argomento ha natura di reato di pericolo o a consumazione anticipata, che si perfeziona per il solo fatto che siano compiuti atti diretti a favorire l'ingresso, a prescindere dall'effettività, durata e finalità dell'ingresso medesimo, in quest'ultima incluso il mero transito con destinazione finale il Paese di origine della persona stessa (in senso adesivo Id., 23 settembre 2008, n. 38159; Id., 28 febbraio 2008, n. 11702; Id., 28 febbraio 2008, n. 10716; Id., 31 gennaio 2008, n. 6398; Id., 6 ottobre 2006, n. 34053; Id., 25 gennaio 2005, n. 4201). 34 Il giudice dovrà accertare, caso per caso, l’idoneità della condotta al raggiungimento dello scopo e, dunque, la sussistenza o meno di quella esposizione al pericolo per il bene protetto, che fonda la rilevanza penale della condotta (cfr. A. Caputo, Diritto e Procedura Penale dell’immigrazione, Giappichelli, 2006). 35 A tale riguardo è possibile registrare orientamenti giurisprudenziali difformi. Secondo una prima tesi, modalità “formalmente regolari” dell’ingresso non sono di ostacolo al perfezionamento del delitto di favoreggiamento dell’ingresso illegale (cfr. Corte Cass. Pen., Sez. VI, 16 dicembre 2004 – 9 marzo 2005, n. 9233); secondo un più condivisibile orientamento, invece, “la condotta penalmente rilevante prevista dalla norma in esame è esclusivamente quella tesa a favorire l’ingresso dello straniero in violazione delle norme del testo unico, cioè in assenza di valido documento legittimante l’ingresso o in presenza di documento ottenuto con artifici o in modo illecito (e non anche quella di chi favorisce l’ingresso dello Stato di persona munita di regolare visto, a nulla rilevando i progetti, le intenzioni o le speranze di quest’ultima in ipotesi difformi da quanto consentito dal visto)”: così Corte Cass., Sez. I, 21 ottobre 2004 – 22 dicembre 2004, n. 49258. 36 Cfr. A. Callaioli, M. Cerase, Il Testo Unico delle disposizioni sull’immigrazione, in Leg. Pen., n. 1-2, 1999; A. Caputo, Immigrazione, diritto penale e sicurezza, cit., p. 368 ss. 37 Cfr. Trib. Torino, ord. 17 marzo 2004, con cui il giudice dell’udienza preliminare solleva la questione di legittimità costituzionale dell’art.12, comma 1, nella parte in cui punisce chi compie atti diretti a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, in relazione ai principi di determinatezza e riserva di legge in materia penale di cui all’art.25, comma 2, Cost., nonché di libera immigrazione ex art.35, comma 4, Cost. Trattasi per il giudice a quo di una norma penale in bianco, non precisando, infatti, il parametro normativo, alla cui stregua condurre il giudizio di illegalità dell’ingresso stesso. Dovendosi escludere la possibilità di identificarlo con la disciplina dell’ordinamento italiano (non potendo essa dettare le condizioni di legalità dell’ingresso in altro Paese), il parametro di illegalità dell’ingresso nel territorio dello Stato estero (di cui la persona ‘‘non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente”), sembra doversi identificare con la disciplina dello Stato di destinazione, che regoli la materia, con integrale assorbimento del precetto, quindi, nella normativa estera di riferimento, e con la conseguente denazionalizzazione dell’offesa, parallela all’internazionalizzazione dell’oggettività giuridica sottesa alla norma. La Consulta non entra nel merito della questione sottopostagli, osservando che, successivamente all’ordinanza, il quadro legislativo di riferimento è stato ulteriormente modificato ad opera della legge n. 271 del 2004, di conversione del D. L. n. 241 del 2004. Con ordinanza 29 dicembre 2004, n. 445 (con nota di Natalini, Clandestini e favoreggiamento, si cambia - Previste due fattispecie e tante aggravanti, in Dir. Giust., 2005, n. 4, p. 36), pertanto, restituisce gli atti al giudice de quo al fine di una rivalutazione ex novo della sussistenza della rilevanza e non manifesta infondatezza della questione con riferimento anche allo ius superveniens. La novella non ha inciso sull’elemento specializzante dell’illegalità contenuto nella sottospecie di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina in esame, lasciando così insuperati i dubbi di legittimità costituzionale sollevati dall’ordinanza di rimessione. 38 Cfr. Corte Cass. Pen., Sez. I, 8 maggio 2002 – 5 giugno 2002, n. 22741, Galgano, in Riv. Pen., 2002, p. 669, che, nel respingere la questione di legittimità costituzionale sollevata sul punto, precisa come per ingresso illegale debba intendersi quello avvenuto in violazione delle norme del T.U., nonché nelle ipotesi “in cui il visto di ingresso sia richiesto ed eventualmente ottenuto fraudolentemente e mediante simulazione dei prescritti requisiti”. 39 Così Corte Cass. Pen., Sez. I, 8 maggio - 5 giugno 2002, n. 22741, cit. 40 La giurisprudenza delinea la figura in esame come reato istantaneo e di pericolo astratto, che si perfeziona nel momento in cui vengono posti in essere atti e attività che in qualsiasi modo agevolino l'ingresso irregolare dei clandestini nel territorio nazionale non essendo necessaria l'esistenza di una violenza fisica o psichica (cfr. Corte Cass. Pen., 28 novembre 2002 – 23 gennaio 2003, n. 3162, Hoxha, in Cass. Pen., 2003, p. 1876). 41 Cfr. L. Gizzi , Sulla natura giuridica del delitto, cit., p. 1016. Osserva l'Autore che il soggetto agente deve porre in essere condizioni concretamente favorevoli, che appaiano cioè effettivamente capaci di consentire tale ingresso clandestino di stranieri in territorio italiano. Nel senso che la nuova formulazione abbia determinato una restrizione delle condotte punibili, Trib. Marsala, 12 gennaio 2004, in Giur. It., 2004, II, p. 719. 42 Cfr. Corte Cass. Pen., Sez. I, 8 marzo 2000 – 9 giugno 2000, n. 1744, in Cass. Pen., 2001, 1925. 43 In tal senso, Trib. Gorizia, 19 giugno 1999, in Dir. Imm. Citt., 1999, n. 3, p. 179 ss. 44 Giova ricordare che tale disposizione è stata elevata a fattispecie autonoma con la novella del 2002, l’originaria formulazione prevedendo solo una mera circostanza aggravante ad effetto speciale rispetto all’ipotesi del favoreggiamento di cui al comma 1 (cfr. Corte Cass. Pen., Sez. I, 4 dicembre 2000, n. 5360, Vishe, in Cass. Pen., 2001, 3180). 45 La L. n. 271 del 2004, varata all'indomani della bocciatura da parte della Consulta (sentenze 15 luglio 2004, nn. 222 e 223) di alcune norme della Legge Bossi-Fini, relativamente alle mancate garanzie difensive nel procedimento amministrativo di convalida delle espulsioni e all'illegittimità dell'arresto obbligatorio in flagranza per le ipotesi contravvenzionali di trattenimento clandestino, inasprisce le sanzioni previste per le figure di favoreggiamento e sfruttamento dell'ingresso clandestino di stranieri in Italia o in altri Paesi dei quali la persona non sia cittadina. La ratio ispiratrice sembra essere quella di riequilibrare verso l'alto le pene previste per queste fattispecie, anche in conseguenza degli aumenti di pena compiuti sulle ipotesi di trattenimento senza giustificato motivo (art.14, commi 5-ter e 5-quater), elevate da contravvenzioni (come tali inidonee all'applicazione di misure custodiali) a delitti. 46 Il concetto di profitto quale aspettativa di arricchimento futuro al termine di un azione economica è più ampio di quello di lucro previsto nella precedente formulazione. 47 Da ultimo modificato dal D. L. n. 92 del 2008, convertito con modificazioni dalla L. n. 125 del 2005. Per la nuova ipotesi di reato prevista dal successivo comma 5-bis (anch’esso introdotto dal “pacchetto sicurezza” in argomento) cfr. infra nt. n. 59. 48 Cfr. Caputo, Diritto e procedura, cit., p. 78; Bricola, voce Teoria Generale del Reato, in Noviss. Dig. It., Vol. XIX, Utet, Torino, 1973, p. 87. 49 Cfr. Corte Cass. Pen., Sez. I, 4 dicembre 2000, n. 5360. 50 Il concetto di flagranza dovrebbe essere individuato ai sensi dell’art.382 c.p.p. 51 Si amplia così il novero delle ipotesi in cui ai sensi dell’art.240, comma 2, c.p. la confisca è sempre obbligatoria, andando a colpire in maniera più diretta l’attività svolta dalle organizzazioni criminali dedite al traffico degli stranieri sia in Italia che all’estero. Un’ulteriore ipotesi di confisca obbligatoria è, peraltro, prevista al successivo comma 5-bis (nella specie dell’immobile). 52 Cfr. G. Della Monica, Il giudizio direttissimo dinanzi al tribunale ordinario in composizione monocratica, in Aa.Vv., Le recenti modifiche al codice di procedura penale, Vol. III, in Le innovazioni in tema di riti alternativi, a cura di R. Normando, Milano, 2000, p. 207, che auspica una “riorganizzazione sistematica dell'intera disciplina”. Nel senso che la soluzione normativa di prevedere l'obbligatorietà dell'arresto in flagranza e del rito direttissimo appare inspirata più “da contingenti preoccupazioni di efficienza che dallo sforzo di individuare risposte conformi ai principi generali”, non giustificate in una materia di portata sopranazionale, quale quella della lotta contro l'immigrazione clandestina. Cfr., altresì, A. Casadonte , Capitolo III, Ingresso, soggiorno e allontanamento, Sezione II, Profili penalistici, in Aa.Vv., Il diritto degli stranieri, a cura di B. Nascimbene, Cedam, 2004, p. 672. 53 Che ha introdotto un’ipotesi aggravata di favoreggiamento, qualificabile come circostanza aggravante ad effetto speciale analogamente a quanto previamente osservato con riguardo all’art.12, commi 3-bis e 3-ter, “quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone”. 54 Sulla distinzione già tratteggiata fra i due concetti di trafficking of human beings e smuggling of migrants, cfr. anche l’analisi comparativa in EUROPOL (ed.), Legislation on Trafficking in Human Beings and Illegal Immigrant Smuggling, Bruxelles 2005, in specie 8 ss. (www.europol.eu.int). 55 Dal confluire di più norme incriminatrici nei confronti di un medesimo fatto emerge, come noto, la necessità di individuare i criteri (specialità, sussidiarietà, assorbimento), che consentano di accertare la realtà o l'apparenza di un concorso di reati. Nel caso di specie, lo stesso legislatore ha espressamente previsto il criterio della sussidiarietà come canone ermeneutico per la risoluzione del concorso apparente tra l'art.12, comma 5, T.U. Imm. e l'art.600 c.p. Dati i confini abbastanza fluidi delle due attività, vi è da dire, comunque, che la prima ipotesi delittuosa trova generalmente applicazione, qualora risulti difficile provare il delitto di tratta di persone a scopo di sfruttamento. 56 Cfr. D. Pulitanò, Il favoreggiamento personale fra diritto e processo penale, Giuffrè, Milano, 1984. 57 Cfr., in tal senso, Trib. Monza, 6 - 13 dicembre 1999, in Dir. Imm. Citt., 2000, n. 3, p. 156-157. Sul piano interpretativo si è posto altresì il problema di distinguere l’ipotesi in esame con la previsione di cui all’art.22, comma 12, che punisce “il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato”, con l’arresto da tre mesi ad un anno e con l’ammenda di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato (pene ora sostituite con la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa di 5.000 euro dal D.L. n. 92 del 2008, che trovano applicazione anche nell’ipotesi di lavoro stagionale in virtù del rinvio operato dall’art.24, comma 6, alla suddetta norma. La novella, ha, quindi determinato la trasformazione delle due fattispecie contravvenzionali in delitti). L’impiego di manovalanza clandestina è assai frequente, il datore di lavoro che sfrutta il lavoratore irregolare sottopagandolo e non versando i contributi pone in essere una condotta agevolatrice della sua permanenza. In realtà, le due fattispecie non sono coincidenti, nel reato di cui all’art.22, comma 12, non si richiede il dolo specifico, assenza che dà ragione della maggior pericolosità della condotta di chi agevola la permanenza di stranieri irregolari per approfittarne ingiustamente rispetto all’ipotesi contravvenzionale del datore di lavoro, (sempre) che non persegua tale finalità. 58 Cfr. Trib. Gorizia, sentenza 19 giugno 1999, cit. 59 Secondo alcuni interpreti l’ambito di operatività della norma dovrebbe venire circoscritto ai soli casi in cui, in presenza del dolo specifico, la condotta di agevolazione abbia riguardato la permanenza di chi, entrato regolarmente in Italia, abbia, poi, perso i titoli di legittimazione. Essendo il presupposto del reato l’ingresso irregolare dello straniero, la norma si colloca a completamento della tutela del bene tutelato, quando la sua lesione derivi da condotte ulteriori rispetto alla mera agevolazione dell’ingresso: cfr. E. Lanza, La repressione, cit.; P. Zaccaria, Il delitto di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina alla luce delle modifiche apportate al T.U. 286/1998 dalla L. 189/2002, in Rass. Arma Carab., 2003, n. 2, p. 170 ss.; A. Caputo, Diritto e procedura, cit. Tale lettura riceve, peraltro, conferma dal nuovo illecito delittuoso di cui all’art.12, comma 5-bis, introdotto dal più volte menzionato “pacchetto sicurezza”, che punisce “chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, dà alloggio ad uno straniero, privo di titolo di soggiorno in un immobile di cui abbia disponibilità, ovvero lo cede allo stesso, anche in locazione”. La norma, infatti, sembrerebbe dettare un’ipotesi specifica di favoreggiamento alla permanenza non solo dell’immigrato clandestino, espulso od allontanato, ma anche di colui, cui venga annullato o revocato, per qualsiasi motivo, il permesso di soggiorno. Si ritiene, invero, che tale previsione sia del tutto superflua, in quanto la condotta ivi descritta può essere agevolmente ascritta, in via interpretativa, al generico favoreggiamento di cui al comma 5 in commento. A diversa conclusione si sarebbe potuti pervenire, se in sede di conversione del suddetto decreto fosse stato mantenuto il testo originario della fattispecie incriminatrice, che richiedeva il solo dolo generico: per i fatti rientranti nell’odierna previsione, la giurisprudenza escludeva la generalizzata ricorrenza del delitto di cui all’art.12, comma 5 proprio per mancanza del richiesto dolo specifico, consistente nella finalità di trarre ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero clandestino (cfr., sul punto, Corte Cass. Pen., Sez. I, 29 novembre 2006, n. 40398, secondo cui la condotta di chi fornisce alloggio o cede un immobile a cittadini extracomunitari irregolari integra l’ipotesi criminosa ex art.12, comma 5, solo se “dalla stipula del contratto l’imputato intenda trarre un indebito vantaggio dalla condizione di illegalità in cui si trova lo straniero, sempre in relazione a quel particolare rapporto sinallagmatico”). 60 Le fattispecie in questione muniscono di sanzione penale la disciplina dell’allontanamento e della riammissione dello straniero, nonché i relativi provvedimenti espulsivi ed autorizzativi. 61 Cfr. Corte Cost., 13 gennaio 2004, n. 5, con cui viene dichiarata l’infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art.14, comma 5-ter, sollevata in ragione della scarsa determinatezza della formula “senza giustificato motivo”. La Corte ritiene che la manifesta indigenza dello straniero (cfr., da ultimo, Trib. Rovereto, 1 ottobre 2008), ovvero il ricovero ospedaliero in atto di un prossimo congiunto possano costituire causa di giustificazione all’inosservanza dell’ordine di espulsione. In merito alla ripartizione dell’onus probandi circa la sussistenza del giustificato motivo si stabilisce, poi, che sullo straniero grava un mero onere di allegazione dei motivi non conosciuti o conoscibili dal giudice, “fermo restando il potere-dovere del giudice di rilevare direttamente, quando possibile, l'esistenza di ragioni legittimanti l'inosservanza del precetto penale”; si ritiene, inoltre, che sia compito del giudice verificare caso per caso se l’atto sia stato effettivamente tradotto in una lingua comprensibile all’intimato, e se il significato dell’ordine e le conseguenze della sua violazione siano stati comprese dallo straniero. Nell’ipotesi della non intellegibilità dell’ordine da parte di chi ignori la lingua in cui l’atto è tradotto, va escluso l’elemento psicologico del reato (cfr. Trib. Bologna, 27 settembre 2002, giud. Betti, in cui si accerta la violazione della disciplina legislativa in materia di traduzione degli atti ex art.13, comma 7, T.U. Imm.). Va, altresì, rilevato che la Consulta, chiamata nuovamente a pronunciarsi sulla questione di compatibilità costituzionale della suddetta locuzione, l’ha dichiarata manifestamente inammissibile con ord. 17 dicembre 2008, n. 417, in quanto “non risultano essere stati addotti nuovi profili di censura, diversi da quelli già scrutinati” con la citata sent. n. 5 del 2004. Con riguardo, poi, alla compatibilità di tale onere di allegazione e la presunzione di non colpevolezza dell’imputato sancita all’art.27, comma 2, Cost., vi è da dire, che anche se apparentemente l’accollo di oneri probatori in capo all’imputato circa gli elementi a lui favorevoli sembra contrastare con tale presunzione, in realtà esso non è che la naturale conseguenza della partecipazione della difesa in punto di prova ex art.24, comma 2, Cost. Incombe sulle parti, dunque, l’onere di provare i fatti favorevoli e di falsificare gli elementi sfavorevoli addotti dalla controparte in dibattimento, sede in cui si forma la prova (cfr. Illuminati, La presunzione d’innocenza dell’imputato, Zanichelli, 1979, p. 136; Paulesu, Presunzione di non colpevolezza, in Dig. Disc. Pen., Vol. IX, Utet, 1995; Siracusano, Diritto processuale penale, Giuffrè, 2004). 62 Si segnala a tale riguardo Corte Cass. Pen., Sez. I, 15 marzo 2006, n. 9120, secondo cui l'accompagnamento dello straniero alla frontiera è l'unica forma di esecuzione di un nuovo provvedimento di espulsione adottato nei confronti dello straniero clandestino, che sia stato già condannato per non avere volontariamente ottemperato all'ordine di allontanamento del questore; ne deriva che nei confronti dello straniero sottoposto a giudizio con rito direttissimo, in stato di arresto o libero, il questore deve disporre il trattenimento presso un centro di permanenza temporanea, in vista dell'esecuzione dell'espulsione a mezzo della forza pubblica. 63 Tale ultima disposizione è stata interpretata nel senso di considerare integrata l’ipotesi delittuosa del reingresso illegale nel territorio dello Stato, solo qualora si sia già avuta l’effettiva esecuzione di un precedente provvedimento di espulsione coattiva e non anche nel caso di inottemperanza di un ordine di espulsione reiterato, e cioè adottato a mente dell’ultima parte dell’art.14, comma 5-ter (cfr. Corte Cass. Pen., Sez. I, 30 ottobre 2003, n. 41304, Dudic, in Riv. Pen., 2004, p. 28). 64 Cfr. Corte Cass. Pen., Sez I, 18 dicembre 2007, n. 1479, secondo cui non integra il reato in esame la condotta dello straniero, che si sia trattenuto in Italia successivamente all'ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato entro cinque giorni, emesso a seguito di rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno, atteso che tale provvedimento di diniego non può essere equiparato a quello di revoca o di annullamento del medesimo, a ciò ostando il divieto di applicazione analogica in materia penale (conformi Id., 7 dicembre 2008, n. 244; Id., 11 maggio 2006 n. 31426). In senso difforme, cfr. Id., 16 novembre 2007, n. 45517. 65 Tale ordine ha quale suo antecedente logico il decreto di espulsione emesso da Prefetto, che dichiara l'irregolarità della permanenza dello straniero nel territorio dello Stato, ai sensi dell’art.13, comma 2; cfr. però, Corte Cass. Pen., Sez. I, 19 gennaio 2007, 9826, in Cass. Pen., 2008, n. 6, p. 2598, secondo cui integra il reato in esame “l'ingiustificata inosservanza dell'ordine di allontanamento del Questore che trovi il suo presupposto nel respingimento di cui all'art. 10 del citato” T.U. Imm. 66 Cfr. Corte Cass. Pen., Sez. I, 28 marzo 2006, n. 13314, con nota di Abukar Hayo, La motivazione dell'ordine di allontanamento del questore, in Cass. Pen., 2007, 1, 249. Le tre opzioni esecutive (accompagnamento immediato alla frontiera, soggiorno in un C.P.T. (ora C.I.E.), ordine di allontanamento entro cinque giorni) si inseriscono in un ordine di priorità, prefissato dal legislatore. Ergo ogni passaggio della sequenza deve essere motivato. Deve essere chiaro perché non è stata possibile la prima opzione, se si fa luogo alla seconda; e perché non sono state possibili la prima e la seconda, se si fa luogo alla terza. Solo in questo modo l'autorità amministrativa rispetta la voluntas legis e rende possibile il controllo di legittimità dei suoi atti. In tema di legittimità del provvedimento del Questore che intima allo straniero di allontanarsi ex art.14, comma 5-bis, la giurisprudenza di legittimità più recente (cfr. Corte Cass. Pen. Sez. I, 10 dicembre 2008, n. 394; Id., 28 febbraio 2008, n. 11714, cit.; Id., 11 gennaio 2007, n. 11489; Id., Sez. Un., 27 settembre 2007, n. 2451; Id., Sez. I, 28 settembre 2007, n. 38679; Id., 12 aprile 2006, n. 15259), sembrerebbe aver operato un renvirement di quell’orientamento più risalente, secondo cui sia fini della convalida dell'arresto obbligatorio in flagranza, sia ai fini della configurabilità del reati di cui all'art. 14, commi 5-ter e 5-quinquies, non è necessario che siffatto ordine espliciti le dettagliate ragioni che, ad esempio, hanno impedito il suo trattenimento presso un centro di permanenza temporanea (ora di identificazione ed espulsione) più vicino, nè rileva che la motivazione del provvedimento costituisca, in parte, la ripetizione della formula normativa, se non vi è necessità di specificazioni concrete (cfr., per tutte, Corte Cass. Pen., 23 novembre 2003 n. 40299), stabilendosi, ora, che “gli ordini di allontanamento a carattere intimatorio devono fare espresso riferimento alle ragioni specifiche che rendono impossibile la permanenza dello straniero nei centri di permanenza temporanea, chiarendo se il motivo è proprio il sovraffollamento delle strutture, ...non bastando ... che il decreto si limiti a riprodurre letteralmente la formula della legge”. L’ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale costituisce per lo straniero modalità meno gravosa ed afflittiva rispetto al suo immediato accompagnamento coattivo alla frontiera a mezzo della forza pubblica o al suo trattenimento presso un centro di accoglienza in vista del suo successivo accompagnamento coattivo, anche se indicati in via preferenziale dalla legge come modalità esecutive (in questo senso cfr. Corte Cass. Pen., Sez. I, 22 luglio 2005 n. 27429, Belbettah, in Cass. Pen., 2006, n. 10, p. 3336; Corte Cost., 10 aprile 2001, n. 105, cit.). 67 M. Pavone, Note in tema di illecito trattenimento del cittadino straniero espulso, consultabile all’indirizzo www.filodiritto.com. 68 Cfr. A. Caputo, nota a Corte Cass. Pen., 2 agosto 2005, n. 29221, in Dir. Iimm. Citt., 2006, 2, p. 194. 69 Cfr A. Caputo, op. loc. cit. In dottrina cfr., altresì, M. Gambardella, I reati in materia di immigrazione dopo la legge Bossi-Fini, in Aa.Vv. La condizione giuridica dell’immigrato. Normativa, dottrina, giurisprudenza, in Giur. Merito, suppl. al n. 7-8, 2004, p. 106; A. Casadonte, Profili penalistici, in Aa.Vv. (a cura di B. Nascimbene), Diritto degli stranieri, cit., p. 683. In giurisprudenza, sul potere del giudice di disapplicare gli atti amministrativi illegittimi, che costituiscono il presupposto di condotte penalmente sanzionate (da ravvisare, in primis, nell'ordine del questore ex art. 14, comma 5-bis, poi, nel preventivo decreto di espulsione prefettizio) e, di conseguenza, assolvere il soggetto incriminato per insussistenza del fatto, cfr. Corte Cass. Pen., Sez. I, Sez. I, 26 maggio 2006, Hu Li, Guida Dir., 2006, n. 35, p. 84; Id., 4 maggio 2006, Nefzi, ivi, 2006, n. 31, p. 82; Trib. Bologna 21 giugno 2004, n. 972, ivi, 2004, n. 39, p. 92. In senso contrario cfr. Corte Cass. Pen., Sez. I, 23 ottobre 2003, Fedi, in Riv. Pen., 2004, p. 192; Sez. I, 25 ottobre 2004, Vera Contreras, in Guida Dir., 2004, n. 47, p. 91, ove si esclude che possano essere sollevati in sede penale presunti vizi dell’atto amministrativo presupposto. Con precipuo riferimento al provvedimento prefettizio, si assiste ad un’ulteriore divaricazione giurisprudenziale: a fronte, infatti, di un orientamento che ne ammette la sindacabilità, in quanto contribuisce a descrivere sul piano oggettivo la tipicità dell'illecito (cfr. Corte Cass. Pen., Sez. I, 8 ottobre 2004, n. 47677, in Foro It., 2005, II, p. 409; Trib. Roma, 2 gennaio 2003, in Giur. merito, 2003, p. 1198), si registra un opposto indirizzo che opera un distinguo fra l’ordine di allontanamento emesso dal questore, la cui legittimità può essere valutata in sede penale, ed il decreto del prefetto, la cui cognizione è, invece, riservata al giudice di pace civile, salvo i casi di sua inesistenza (Corte Cass. Pen., Sez I, 3 novembre 2007 n. 2907, in Cass. Pen., 2008, n. 9, p. 3412; Id., 30 marzo 2005, in Riv. pen., 2005, p. 970; Id., 30 marzo 2005, Angheluta, in Foro It., 2006, II, p. 10). 70 Cfr. Corte Cost., 15 luglio, 2004, n. 223, in Giur. Cost., 2004, 4, o in Cass. Pen. 2004, 3990, con nota di Gallucci, Illegittima la previsione dell'arresto da parte della polizia giudiziaria dell'autore di contravvenzioni. 71 L’arresto obbligatorio è esteso anche all’ipotesi di cui al comma 5-quater, che prevede il delitto di reingresso nel territorio dello Stato dello straniero già espulso. 72 Cfr. A. Caputo, Prime note sulle modifiche alle norme penali del testo unico sull’immigrazione, in Quest. Giust., 2005, 252 ss., 73 Va al riguardo segnalato che, proprio sulla base dell’assunto secondo cui la condizione personale di “clandestino” sarebbe di per sè sintomatica di pericolosità sociale, l’art.1, lett. f) del summenzionato “pacchetto sicurezza” (D. L. n. 92 del 2008) ha introdotto, all’art.61, comma 1, c.p., il n. 11-bis, che disciplina una nuova circostanza aggravante comune nel caso in cui il fatto sia “commesso da soggetto che si trovi illegalmente sul territorio nazionale”. Una simile aggravante fa, quindi, conseguire ad una status di mera irregolarità amministrativa una risposta sanzionatoria più severa, con ciò determinando una disparità di trattamento fra soggetti, che pone seri dubbi di legittimità costituzionale. 74 Cfr. Corte Cass. Pen, Sez. VI, 25 ottobre 2006, n. 35828, con nota di A. Natalini, Rito direttissimo atipico: ecco i limiti, in Dir. Giust., 2006, 44, p. 71, in cui il Supremo Collegio stabilisce, in contrasto con il proprio orientamento maggioritario, la perentorietà della previsione temporale di cui all'art.449 c.p.p. in materia di instaurazione del rito direttissimo extra codicem, statuendo l'obbligo per il pubblico ministero di non oltrepassare, ai fini di una regolare vocatio in ius, il quindicesimo giorno dall'inserimento nominativo della notitia criminis nell’apposito registro. 75 In particolare si censura la parificazione esistente fra la pena prevista dalla disposizione in esame e quella fissata dall’art.13, comma 13-bis, nella parte in cui punisce lo straniero che, già colpito da provvedimento giudiziale di espulsione, faccia rientro indebitamente nel territorio dello Stato, che prevede una fattispecie ben più grave di quella del mancato allontanamento dello straniero colpito da un provvedimento di espulsione. Tale articolo introduce un’ipotesi specifica di reato di violazione del divieto di reingresso, in riferimento al quale il provvedimento di espulsione gioca un doppio ruolo, atteggiandosi sia a presupposto positivo della condotta, sia ad elemento che concorre a specificare la condotta materiale del reato. La fattispecie generale è prevista dal precedente comma 13, che punisce il reingresso dello straniero in mancanza dell’autorizzazione del Ministro dell’Interno. L’art.13, comma 13-bis, in particolare, disciplina due figure delittuose relative la prima al già ricordato reingresso illegale dello straniero allontanato sulla base di un’espulsione disposta dal giudice, la seconda al reingresso illegale dello straniero già denunciato per il reato ex art.13, comma 13 ed espulso. Tale ultima ipotesi è stata dichiarata illegittimità dalla Corte Cost. con sentenza 14 – 28 dicembre 2005, n. 466 (con nota di Mantovani, Corte costituzionale e reingresso abusivo dello straniero: un self-restraint davvero opportuno?, in Giur. Cost., n. 1, 2006, p. 674 ss.), nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art.12, L. 30 luglio 2002, n. 189. Non è chiaro se tutti i profili di incostituzionalità siano stati travolti dalla novella del 2004, intervenuta nelle more del giudizio costituzionale. Nella ultima parte della motivazione, infatti, la Corte ambiguamente precisa che nessun rilievo può avere la circostanza che alla denuncia era collegata anche l’espulsione perché, nel regime antecedente la sentenza della Consulta n. 222 del 2004 (declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art.13, comma 13-bis, “nella parte in cui non prevede che il giudizio di convalida debba svolgersi in contraddittorio prima dell’esecuzione del provvedimento di accompagnamento alla frontiera, con le garanzie della difesa”), l’espulsione con accompagnamento alla frontiera era eseguita anche prima dell’eventuale convalida, sicché neppure sotto tale profilo la denuncia era soggetta ad alcuna delibazione processuale. Ottemperando specificatamente ai dettami della suddetta sentenza, la L. n. 241 del 2004 ora dispone che l’esecuzione del provvedimento del Questore di allontanamento dal territorio nazionale è sospesa fino alla decisione sulla convalida. Secondo alcuni interpreti l’introduzione del meccanismo di convalida ad opera del giudice di pace, precedente all’esecuzione dell’espulsione, renderebbe la norma immune dalle censure della Corte, dal momento che la denuncia appare ora assistita in astratto da un minimo di garanzie. Altra parte della dottrina, invece, ritiene che quest’ultima precisazione dimostri come la denuncia “è atto che nulla prova riguardo alla colpevolezza o alla pericolosità del soggetto indicato come autore degli atti che il denunciante riferisce” (cfr. Corte Cost., sentt. 18 febbraio 2005, n. 78 e 13 giugno 1997, n. 173), soprattutto quando non venga sottoposta ad alcuna delibazione processuale, potendosi, pertanto, concludere che la pronuncia di illegittimità costituzionale ha rilievo anche in riferimento al novellato art.13, comma 13-bis (cfr. M. Centini, Automatismi sanzionatori tra principio di non colpevolezza e principio di ragionevolezza, in Giur. Cost., 2006, n. 3, p. 2649). Si ricorda, infine, che la novella del 2004 ha, peraltro, previsto per i suddetti reati l’arresto obbligatorio anche fuori dei casi di flagranza, in aperto contrasto con quanto dispone l’art.13 Cost. in materia di provvedimenti restrittivi della libertà personale da parte della polizia giudiziaria, che dovrebbero venire adottati solo in situazioni di necessità ed urgenza, che in assenza di una flagranza sembrano presunte iuris et de iure. 76 Cfr., per tutte, Trib. Trani, ord. 30 maggio 2005. 77 Cfr., da ultimo, Corte Cost., ordd., 16 gennaio 2009, n. 7, 27 febbraio 2008, n. 52 e 15 luglio 2008, n. 273, che hanno dichiarato manifestamente inammissibili questioni di legittimità costituzionale sostanzialmente identiche a quelle testè enunciate. 78 Cfr. Corte Cost., 18 luglio 1989, n. 409, in Foro It., 1990, I, p. 36 ss., e, più di recente, Id., 3 dicembre 1993, n. 422, ivi, 1994, I, p. 341. 79 Cfr. G. Fiandaca, Commento all’art.27, 3° comma, Cost., in Commentario alla Costituzione, a cura di Branca e Pizzorusso, Bologna, 1991, p. 330. 80 Cfr. Corte Cost., 3 luglio 1990, n. 313, in Giur. Cost., 1990, p. 1981 e ss.; Id., 28 luglio 1993, n. 343, in Foro It., 1994, Bologna, I, p. 342; Id., 3 dicembre 1993, n. 422, cit. 81 Cfr. Corte Cost., 25 luglio 1994, n. 341, in Foro It., 1994, I, p. 2585, che dichiara l’illegittimità dell’art.341 c.p., nella parte in cui prevede per il delitto di oltraggio a un pubblico ufficiale la pena minima di sei mesi di reclusione, per violazione non solo dell’art.3 Cost., per la rilevante ed ingiustificata differenza rispetto al trattamento sanzionatorio previsto per il reato di ingiuria di cui all’art.594 c.p., ma anche del successivo art.27, comma 3, poiché la sproporzione della pena rispetto all’effettivo disvalore del fatto-reato in questione vanifica la finalità rieducativa della pena stessa. 82 A supporto di tale opzione ermeneutica, si segnala la recente giurisprudenza di legittimità formatasi in ordine ai rapporti fra le norme dell’ordinamento penitenziario che regolano la materia delle misure alternative alla detenzione e quelle del testo unico sull’immigrazione, secondo cui la condizione dello straniero clandestino, pur se soggetto ad espulsione amministrativa da eseguire dopo l’espiazione della pena, non sia di per sé ostativa alla concessione di misure extramurarie. Tale linea interpretativa, poi condivisa dalle Sezioni Unite (Corte Cass. Pen., Sez. Un., 28 marzo 2006, n. 14500, già richiamata), considerati i preminenti valori costituzionali dell’uguale dignità delle persone e della funzione rieducativa della pena (artt.2, 3 e 27, comma 3, Cost.), che costituiscono la chiave di lettura delle disposizioni dell’ordinamento penitenziario sulle misure alternative, stabilisce che dette misure devono essere applicate senza distinzioni di nazionalità, essendo dirette a favorire il reinserimento del condannato nella società, posto che, in un’ottica transnazionale, la risocializzazione non può assumere connotati nazionalistici, ma va rapportata alla collaborazione fra gli Stati nel settore della giurisdizione penale. 83 Cfr. A. Pace, Problematica delle libertà costituzionali - Parte generale, Padova 2003, p. 315 ss., in cui l’Autore non manca di chiarire come la disciplina legislativa della condizione dello straniero extracomunitario, in ogni caso, incontri il limite posto dal principio di razionalità/ragionevolezza. 84 Cfr. Corte Cass. Pen., Sez. Un., 11 settembre 2001, n. 33539, Donatelli, in Dir. Prat. Lav., 40, 2001, p. 2747, che, ponendo fine alla querelle interpretativa scaturita dall’abrogazione dell’art.12, comma 2, L. 30 dicembre 1986, n. 943, che incriminava l’assunzione di lavoratori extracomunitari privi dell’autorizzazione al lavoro rilasciata dalle direzioni provinciali del lavoro, e dalla contestuale introduzione dell’art.22, comma 12, T.U. Imm., nega la sussistenza di una continuità normativa fra le due fattispecie incriminatrici, precisando che non è ravvisabile un fenomeno di successione di leggi penali nel tempo, in quanto il proprium delle stesse è assolutamente diverso, poiché del tutto eterogenei sono gli elementi, che concorrono a disegnarne la tipicità: l’atto amministrativo che si inserisce nell'area della rilevanza penale, i procedimenti autorizzatori e organi ai quali spetta il rilascio dei provvedimenti amministrativi e la ratio dell'intervento del legislatore penale. 85 Sul piano processuale, se il fenomeno dell’abolitio criminis si verifica nel corso di un procedimento penale, troverà applicazione l’art.129 c.p.p., che impone al giudice, in ogni stato e grado del processo, di prosciogliere l'imputato quando il fatto non costituisce più reato. In particolare la Corte di Cassazione, ex artt. 129 e 620 lett. a), c.p.p., deve pronunciare sentenza di annullamento senza rinvio se, invece, si realizza quando è già intervenuta una sentenza di condanna irrevocabile, il giudice dell’esecuzione, a norma dell’art.673 c.p.p, deve revocare la sentenza di condanna o il decreto penale, dichiarando che il fatto non è più previsto dalla legge come reato. Cfr. per la dottrina Gambardella, Abolitio criminis: casi e regole processuali, in Cass. Pen., 2005, 5, 1739. La Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Sez. Un., 6 febbraio 2006, n. 4687) ha stabilito che tra gli effetti giuridici pregiudizievoli scaturiti dal giudicato di condanna da eliminare in applicazione della suddetta disposizione, sono da annoverare anche quelli preclusivi alla concessione della sospensione condizionale (“previa formulazione del favorevole giudizio prognostico richiesto dall’art. 164, comma primo, cod. pen., sulla base non solo della situazione esistente al momento in cui era stata pronunciata la condanna in questione, ma anche degli elementi sopravvenuti”), così dirimendo il contrasto precedentemente insorto. 86 Un’ipotesi di continuità normativa può rinvenirsi anche quando ad una norma speciale succeda una norma generale, “poiché è quest'ultima a contenere pienamente la previsione precedente, ed a riprodurne integralmente la tipicità, per quanto stemperata nel più ampio contesto della nuova incriminazione” (così Bisori, L'abrogazione dell'oltraggio tra abolitio criminis e successione di leggi incriminatrici, in Cass. Pen., 2000, n. 11, p. 3025). 87 Cfr. Marinucci-Dolcini, Manuale di diritto penale. Parte generale, 2006, Milano, p. 61. 88 Cfr. Donini, Discontinuità del tipo di illecito e amnistia. Profili costituzionali, in Cass. Pen., 2003, n. 9, p. 2857. Segnala l'esigenza che la nuova legge disponga sempre per le situazioni pregresse attraverso una espressa disciplina di diritto transitorio Romano, Commentario sistematico del codice penale, I, Milano, 2004, p. 61. 89 Si ricorda, altresì, che danno luogo al fenomeno di successione di leggi sia l’innesto di una nuova fattispecie interferente con l’ambito d’applicazione di altre pregresse, che l’abrogazione di una norma e contestuale riespansione di una formula incriminatrice previgente. In tale ultimo caso, la circostanza che all'abrogazione di un reato non abbia fatto seguito l'introduzione di nuove o diverse figure di reato non esclude la possibilità che la condotta già tipica del delitto abrogato possa integrare altra fattispecie criminosa tuttora prevista e punita dalla legge penale. Emblematica a questo riguardo la vicenda processuale scaturita dall’abrogazione del delitto di oltraggio (art.341 c.p.) e alla possibile applicazione del delitto di ingiuria aggravata (artt.594 e 671, n. 10 c.p.). Non sembra condivisibile quanto affermato dalle Sezioni Unite (Corte Cass. Pen., Sez. Un., 27 giugno 2001, n. 29023, Avitabile, in Cass. Pen.., 2002, p. 482, con nota di Lazzari, L'abrogazione del reato di oltraggio: la parola delle Sezioni unite), secondo cui la vicenda legislativa in questione “non configura una ipotesi di successione intertemporale di leggi penali, di cui al comma 3 [ora 4] dell'art. 2 c.p. Infatti quest'ultima disposizione ha per presupposto una diversità di norme incriminatrici, di cui una cronologicamente precedente all'altra”. Secondo parte della dottrina, infatti nel concetto di “legge successiva”, rientra anche quella che, pur preesistente, non risulti però applicabile in una certa epoca: come nel caso in cui la norma generale diventi applicabile ad un dato tipo di fatto storico soltanto in seguito all'abrogazione della norma speciale derogatoria. È sufficiente, invero, per la sussistenza di una “successione di leggi penali” ai sensi dell'art.2 c.p., che cambi la disciplina giuridica applicabile al caso concreto per qualsivoglia mutamento normativo intervenuto dopo la realizzazione del fatto. In questo senso cfr. Pulitanò, Legalità discontinua? Paradigmi e problemi di diritto intertemporale, in Riv. It. Dir. Proc. Pen., 2002, p. 1274 ss.; Frosali, Concorso di norme e concorso di reati, 1971, p. 530, per il quale nel caso di una successiva abrogazione della norma speciale si ha successione di leggi penali ex art. 2 c.p. 90 Cfr. Pulitanò, Legalità discontinua?, cit., p. 1271; Padovani, Tipicità e successione di leggi penali. La modificazione legislativa degli elementi della fattispecie penale incriminatrice o della sua sfera di applicazione nell’ambito dell’art. 2, commi 2 e 3, c.p., in Riv. It. Dir. Proc. Pen., 1982, p. 1369 ss.; più di recente Micheletti, I nessi tra politica criminale e diritto intertemporale nello specchio della riforma dei reati societari, in Riv. Trim. Dir. Pen. Econ., 2003, p. 1113 ss. 91 Riguardo alle conseguenze della abolizione parziale del reato sui procedimenti penali ancora non terminati, si può osservare, in linea generale, che il pubblico ministero, di regola, deve modificare l'imputazione e contestarla all'imputato, in modo che la descrizione del fatto addebitato rientri nelle condotte punite alla stregua della nuova disposizione incriminatrice. Cfr. Padovani, Il cammello e la cruna dell'ago, I problemi della successione di leggi penali relativa alle nuove fattispecie di false comunicazioni sociali, in Cass. Pen., 2002, p. 1607 ss.; Avenati Bassi, L'attività di accertamento degli illeciti societari, Incontro di studio sul tema La riforma del diritto societario, Consiglio Superiore della Magistratura, Roma, 6-8 febbraio 2003, p. 6 ss. (dattiloscritto). 92 Anche se entrambe le disposizioni sono ispirate al favor rei, la revoca delle sentenze di condanna passate in giudicato è interdetta nell’ipotesi di mera successione di norme penali, in quanto l’art 673 c.p.p. prevede tale possibilità soltanto in caso di abolitio criminis vera e propria. 93 Cfr. Corte Cass. Pen., Sez. V, 16 ottobre 2002, n. 34622. 94 Le ipotesi fin qui descritte rientrano nella c.d. specialità “unilaterale”, mentre una parte della dottrina e della giurisprudenza ritengono che il congegno predisposto dall'art.15 c.p. sarebbe applicabile anche quando un fatto concreto risulti sussumibile in più fattispecie astratte, che presentino alcuni elementi comuni tra loro ed altri, generici o tipizzanti, diversi, fenomeno questo meglio descritto come specialità “bilaterale” o “reciproca”. Cfr. Corte Cass. Pen., Sez. V, 21 novembre 1999 in Riv. Pen., 2001, 559, secondo cui “le fattispecie criminose previste, rispettivamente, dall'art. 648 c.p. e dall'art. 12 d.l. 3 maggio 1991 n. 143, convertito con modificazioni in l. 5 luglio 1991 n. 197 sono tra loro in relazione di specialità reciproca. Tra le due, quindi, deve trovare applicazione quella caratterizzata da maggiore specialità rispetto all'altra”. In dottrina cfr. Padovani, Diritto penale, Milano, 2006, p. 378; Caraccioli, Manuale di diritto penale. Parte generale, Padova, 2005, p. 190 (che fa rientrare anche la specialità in concreto nella specialità reciproca o bilaterale). Si oppongono alla tesi che riconduce la specialità reciproca alla previsione dell'art.15 c.p. Marinucci-Dolcini, Manuale di diritto penale, cit., p. 385. 95 Cfr. Corte Cass. Pen., Sez. Un., 16 giugno 2003, n. 25887, Giordano, in Cass. Pen., 2003, p. 3310, con nota di Padovani, Bancarotta fraudolenta impropria e successione di leggi: il bandolo della legalità nelle mani delle Sezioni unite. 96 Cfr. Corte Cass. Pen., Sez. V, 16 ottobre 2002, in Dir. Pen. Proc., 2003, n. 6, p. 712, con nota di D. Micheletti, La continuità intertemporale della bancarotta fraudolenta “cagionata” tramite reati societari. L’avvicendamento di due fattispecie incriminatrici comporta sempre un’abolitio criminis totale, e dunque la costante applicazione dell’art.2, comma 2, c.p., qualora intercorra tra le stesse un rapporto di specialità per aggiunta e l’elemento costitutivo speciale abbia un “peso” tale da ascrivere al fatto di reato un significato lesivo diverso da quello sottostante alla fattispecie generale. Secondo tale ricostruzione, se tra falso in comunicazioni sociali vecchia e nuova ipotesi sussiste un’omogeneità strutturale, nel senso di una specialità per specificazione, tra bancarotta impropria vecchia e nuova formula esiste un rapporto di specialità per aggiunta, in cui l’elemento nuovo (nesso di causalità tra reato presupposto e dissesto dell’impresa) ha quel peso e quella rilevanza che esprimono una mutata volontà legis e determinano la sussistenza di una abrogazione totale della norma precedente. Cfr. Corte Cass. Pen., Sez. Un., 26 marzo 2003, Giordano, cit., secondo cui in tema di diritto intertemporale sussiste la punibilità della condotte di falsità e delle omissioni previste dagli artt.2621 e ss. c.c., poste in essere prima della riforma introdotta con il D. Lgs., 11 aprile 2002, n. 61, solo quando siano state superate le soglie di punibilità previste dalla nuova disciplina. Nel stesso senso sembra orientata Corte Cass. Pen., Sez. V, 23 aprile 2003, Ruocco, in Dir. Pen. Proc., 2003, p. 3747, o in Impr., 2004, n. 7/8, p. 1278 ss., ove si stabilisce che la Corte deve annullare senza rinvio la sentenza impugnata, qualora dalla stessa non risulta possibile stabilire se le soglie di punibilità siano state superate o meno. Ancora così (almeno in parte) Corte Cass. Pen., Sez. V, 3 ottobre 2003, Fodde, in C.E.D. Cass., n. 226918, secondo cui al fine di verificare se i fatti commessi prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 61 del 2002 siano sussumibili nell'attuale fattispecie criminosa di cui all'art.2622 c.c., occorre che tutti gli elementi richiesti dalla nuova disciplina (quali ad esempio il superamento delle soglie di punibilità) siano stati contestati e abbiano formato oggetto di accertamento in contraddittorio. Ne consegue che nel giudizio di cassazione, nel quale la Corte è chiamata a decidere sulla base di un accertamento già compiuto dal giudice di merito, se i nuovi elementi non hanno formato oggetto di valutazione nella decisione impugnata, il fatto-reato rientra nell'ambito dell'abolitio criminis. 97 In argomento cfr. l'approfondito studio di Ambrosetti, Abolitio criminis e modifica della fattispecie, Cedam, 2004, p. 37. 98 Nella manualistica penale, cfr. C. Fiore-S. Fiore, Diritto penale. Parte generale, Utet, 2004, p. 86 ss., secondo cui per stabilire quando una norma penale abbia cessato di essere in vigore è necessario fare riferimento alla disciplina posta dall'art.15, disp. prel. c.c. 99 Per un'applicazione giurisprudenziale della teoria, in riferimento alla soluzione del problema, seguito alla riforma avvenuta con L., 26 aprile 1990, n. 86, della continuità normativa fra alcuni dei reati dei pubblici ufficiali commessi in danno dell'Amministrazione, cfr. Trib. Genova, 13 giugno 1990, Giuffrè, in Foro it., 1990, II, p. 639 ss. 100 Cfr. Musco, La riformulazione dei reati. Profili di diritto intertemporale, Giuffrè, 2000, p. 109 ss. 101 Cfr. Padovani, Diritto Penale, cit. Cfr. Corte Cass. Pen., Sez. Un., 20 giugno 1990, n. 10893, in Giust. Pen., 1990, II, p. 513 ss., con nota di Fiandaca, Questioni di diritto transitorio in seguito alla riforma dei reati di interesse privato e abuso innominato di ufficio. 102 Cfr. Bisori, L'abrogazione dell'oltraggio, cit., p. 3025. In alcune sentenze si è cercato di superare i suddetti limiti, da più parti denunciati, attraverso il richiamo alla teoria della persistente modalità d'offesa del medesimo bene giuridico: cfr. Corte Cass., Sez. Un., 13 dicembre 2000, n. 35, in Cass. Pen., 2001, p. 2643, con nota di Micheletti, La riformulazione del reato tributario di omessa dichiarazione. A proposito della distinzione tra abolitio criminis e abrogatio sine abolitione; in argomento cfr., altresì, l’ampio lavoro monografico di Musco, op. loc. cit. 103 Più nello specifico sussiste continuità d’incriminazione quando la fattispecie successiva è “contenuta”, appunto, in quella precedente: cioè quando la norma abrogatrice è speciale rispetto alla norma abrogata. Si è, però, obiettato che tale interpretazione restringerebbe troppo l’ambito applicativo del fenomeno della successione, che, invero, andrebbe esteso “anche nel caso in cui la norma successiva ampli il contenuto di una precedente più specifica” (cfr. Fiandaca-Musco, Diritto penale. Parte generale, Bologna, 2008, p. 89). 104 Cfr. Padovani, Tipicità e successione di leggi penali, cit., p. 1354. 105 Cfr. Corte Cass. Pen., Sez. Un., 26 marzo 2003, n. 25887, cit.; Id., Sez. Un. 13 dicembre 2000, n. 35, cit., che richiama i criteri ermeneutici elaborati dalla precedente sentenza Corte Cass. Pen., Sez. Un., 25 ottobre 2000, n. 27, Di Mauro, in Cass. Pen., n. 2, 2001, p. 448 ss., con nota di Musco, La riformulazione dei reati tributari e gli incerti confini dell’abolitio criminis, che nel valutare se vi sia o meno una continuità normativa tra il reato di cui all'art.4, comma 1, lett. d), L. n. 516 del 1982 (utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti) e la nuova fattispecie di cui all'art.2, D. Lgs. n. 74 del 2000 (dichiarazione fraudolenta nella quale ci si avvalga di fatture per operazioni inesistenti), opera un’ampia disamina dei criteri utilizzabili al fine di stabilire se sussista nel caso di specie abolitio criminis o abrogatio sine abolitione, pervenendo, poi, all'esclusione di detta continuità sulla base della teoria dei rapporti strutturali tra le fattispecie (in realtà la sentenza utilizza tale criterio ad adiuvandum, ossia per dimostrare come il risultato interpretativo resti invariato sia che si consideri il rapporto strutturale tra le fattispecie a confronto, sia che si fondi l'accertamento sulla continuità del tipo di illecito, come anche sulla base del teoria dell’applicazione in concreto. Per un recente impiego “combinato” dei suddetti parametri cfr. Corte Cass. Pen., Sez. VI, 23 novembre 2004, n. 81, in tema di riduzione in schiavitù). Diversamente cfr. Corte Cass. Pen., Sez. Un., 15 gennaio 2001, Sagone, in Dir. Pen. Proc., 2001, p. 878 ss., con nota di Dovere, L’omessa dichiarazione dei redditi: una nuova ipotesi di abolitio criminis, che accoglie, invece, il canone sostanzialistico-valoriale della c.d. “continuità del tipo di illecito”, anche se con argomentazioni “prudenziali”, a dimostrazione delle difficoltà di rintracciare un criterio univoco valido in tutti i casi. 106 Cfr. Palazzo, L'errore su legge extrapenale, 1974, Milano, p. 17: “Si denomina elemento normativo della fattispecie penale ogni elemento per la cui determinazione ... l'interprete deve servirsi di una norma diversa da quella incriminatrice, richiamata appunto dall'elemento normativo, già esistente nell'ambito di un ordinamento giuridico od extragiuridico”. 107 Nei delitti contro l’onore ed il pudore sessuale, ad esempio, l’oscenità è elemento normativo extragiuridico variabile al mutare dei tempi e dei luoghi. Cfr. Fiandaca-Musco, Diritto Penale, cit., p. 83, secondo cui, nel caso di elementi normativi rinvianti a norme sociali e di costume, “il parametro di riferimento diventa inevitabilmente incerto e sorgono forti dubbi circa il limite discretivo tra rispetto di un sufficiente livello di determinatezza e carattere indefinito dell'elemento del fatto di reato”. 108 Cfr., per tutti, Padovani, Tipicità e successione di leggi penali, cit., p. 1356; Petrone, L’abolitio criminis, Milano, 1985, p. 25; Del Corso, Successione di leggi penali, in Dig. Disc. Pen., Vol. XIV, Torino, 1999, p. 98; Musco, La riformulazione dei reati. Profili di, cit., p. 47 ss. Circa la questione altrettanto complessa dell’errore su legge extrapenale, che abbia cagionato un errore sul fatto che costituisce reato (art.47, comma 3, c.p.) cfr., ex pluribus, Pagliaro, Dolo ed errore: problemi in giurisprudenza, in Cass. Pen., 2000, p. 9, 2493; Montagni, La divergenza tra rappresentazione e volontà, in Giur. Mer., 2004, n. 9, p. 1905. 109 Le stesse, peraltro, già enunciate in riferimento al fenomeno successorio conseguenza di modificazioni immediate della fattispecie penale. Per un quadro delle posizioni dottrinali italiane si rinvia alla recente monografia di Micheletti, Legge penale e successione di norme integratrici, Torino, 2006, e per quelle tedesche al volume di Dannecker., Das intertemporale Strafrecht, , Tübingen, 1993, p. 495 ss. 110 Sul punto, cfr., fra gli altri, Grosso, Successione di norme integratrici di legge penale e successione di leggi penali, in Riv. It. Dir. Proc. Pen., 1960, 1206 ss.; Pulitanò, L’errore di diritto nella teoria del reato, Milano, 1976, 314. Cfr., per la giurisprudenza, Trib. di Perugia 12 febbraio 2005, in Rass. Giur. Umbra, 2006, p. 213, con nota di Bisacci, L’abolitio del delitto presupposto nel quadro delle coordinate di diritto intertemporale. 111 In tal senso, Marinucci-Dolcini, Corso di diritto penale, Milano, 2001, p. 273; Mantovani, Diritto penale. Parte generale, Padova, 2007, p. 83-84; Pagliaro, Principi di diritto penale. Parte generale, Milano, 2003, p. 132 ss. 112 È questa la posizione, fra gli altri, di Padovani, Diritto penale, cit., p. 43-44; Fiandaca-Musco, Diritto penale, cit., p. 94 ss.; Iori, Abrogazione di norma extrapenale integratrice, in Riv. It. Dir. Proc. Pen., 1976, p. 349 ss. 113 Cfr. Mantovani, Diritto penale, cit. 114 Cfr. Fiandaca-Musco, Diritto penale, cit. 115 Così, Mantovani, Diritto penale, cit., p. 84 (ma si veda, contra, lo stesso autore, ivi, p. 90, con riferimento al delitto di associazione costituita per la realizzazione di fatti delittuosi divenuti successivamente leciti); Marinucci-Dolcini, Corso di diritto penale, cit., p. 273. 116 In questo senso cfr. Pagliaro, Il delitto di calunnia, Palermo 1961, p. 37, secondo il quale, invece, qualora successivamente alla falsa incolpazione il legislatore sancisca l’irrilevanza penale del fatto falsamente addebitato, viene meno di riflesso anche il reato di calunnia per effetto dell’art.2 c.p. 117 Cfr. Fiandaca-Musco, Diritto penale, p. 96. 118 Cfr. Pagliaro, Principi di diritto penale, cit., p. 127. 119 Cfr., per tutti, Romano, Commentario sistematico, cit., p. 59; Petrone, L’abolitio criminis, cit., 26; Marinucci-Dolcini, Corso di diritto penale, cit., p. 276. 120 L’ipotesi di scuola è rappresentata dall’annullamento o modifica dell’atto amministrativo richiamato dall’art.650 c.p. Cfr. Mantovani, Diritto penale, cit., p. 90, secondo cui l’abolizione del provvedimento ex art.650 c.p. ricade sotto il disposto dell’art.2 c.p., poiché, in tal caso, viene a cessare la tutela penale dell’interesse prima protetto. 121 Cfr. Corte Cass. Pen., Sez. I, 11 dicembre 1997, Prestigiacomo, in Cass. Pen., 1999, p. 858. In termini analoghi, si è pronunciata la Corte di Cassazione con riferimento anche al delitto di truffa, stabilendo il principio che la modifica del regime giuridico dell’Enel non ha configurato una successione di leggi penali e che, pertanto, si può escludere una efficacia retroattiva della legge più favorevole; Id., Sez. V, 25 febbraio 1997, n. 4114: “L'art. 2 c.p., che regola la successione nel tempo della legge penale, riguarda quelle norme che definiscono la natura sostanziale e circostanziale del reato, comprese quelle norme extrapenali richiamate espressamente ad integrazione della fattispecie incriminatrice, nonché le leggi costituenti indispensabile presupposto o comunque concorrenti ad individuare il contenuto sostanziale del precetto. Esula da tale normativa la successione di atti o fatti amministrativi che, senza modificare la norma incriminatrice o comunque su di essa influire, agiscano sugli elementi di fatto - modificandoli - sì da non renderli più sussumibili sotto l'astratta fattispecie normativa. (Fattispecie in tema di rigetto di eccepita inapplicabilità dell'art.468 c.p., alla contraffazione dei sigilli posti sulla calotta del contatore elettrico per non essere più l’Enel, a seguito della l. n. 359 del 1992, ente pubblico economico)”; Id., Sez. II, 21 settembre 1993, Cusimano, in Cass. Pen., 1994, 3010; Id., Sez. III, 28 aprile 1993, Azzarito, in Cass. Pen., 1994, 3010). 122 Cfr. Corte Cass. Pen, Sez. V, 18 marzo 1998, Gambino, in Cass. Pen., 1999, p. 3127. 123 Va ricordato che è rimesso, comunque, allinterprete il compito di accertate la natura giuridica della privatizzazione di cui è causa: se, cioè, la stessa possa essere ricondotta ad una privatizzazione debole, o formale, nella quale il cambiamento ontologico non incide affatto sul servizio prestato, che conserva i suoi canoni di pubblicità e di essenzialità; oppure ad una privatizzazione sostanziale, o forte, nella quale, invece, si evinca senza ombra di dubbio il passaggio dell’ente pubblico alla forma societaria, il mutamento della qualifica soggettiva rilevando, infatti, soltanto in tale ultima ipotesi. 124 Cfr., in tal senso, Corte Cass. Pen., 4 febbraio 2005, n. 8045: “Nel novero delle norme integratrici della legge penale, cui è applicabile il principio di retroattività della legge più favorevole, ai sensi dell’art. 2, comma terzo, cod. pen., debbono ricomprendersi tutte quelle che intervengano nell’area di rilevanza penale di un fatto umano, escludendola, riducendola o comunque modificandola in senso migliorativo per l’agente; e ciò quand’anche la nuova norma non rechi testuale statuizione in tal senso ma, comunque, regoli significativamente il fatto in termini incompatibili con la precedente disciplina penalistica ovvero incidenti, per il nuovo caso regolato, nella struttura della norma incriminatrice o, quanto meno, sul giudizio di disvalore in essa espresso. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che potesse valere ad escludere la configurabilità del reato di violazione di domicilio – addebitato ad un esponente di un’associazione per la tutela degli animali per essersi egli introdotto e trattenuto, per dichiarate finalità ispettive, contro la volontà del proprietario, in un locale privato adibito a canile – la sopravvenuta emanazione di una norma regionale che imponeva ai gestori di strutture di ricovero per animali di consentire l’accesso, senza bisogno di speciali procedure o autorizzazioni, ai responsabili locali delle associazioni protezionistiche o animalistiche)”. 125 Cfr. Corte Cass. Pen., Sez. Un., 23 maggio 1987, n. 8342, Tuzet, in CED Cass., rv. 176406: “Qualora un fatto perda il carattere di illecito penale a seguito di una modifica legislativa intervenuta successivamente che concerna la disciplina normativa extra-penale di riferimento per attribuire la qualità di soggetto attivo di un reato proprio si applica il principio di retroattività della legge più favorevole affermato dall’art. 2 cod. pen. Perché per legge incriminatrice deve intendersi il complesso di tutti gli elementi rilevanti ai fini della descrizione del fatto tra cui, nei reati propri è indubbiamente compresa la qualità del soggetto attivo (nella fattispecie è stata ritenuta non più ravvisabile l’ipotesi del reato di peculato nella condotta di un dipendente di una cassa di risparmio perché è stata esclusa, a seguito di novatio legis, l’attribuibilità allo stesso della qualifica di pubblico ufficiale)”. 126 Cfr. Corte Cass. Pen., Sez. II, 4 febbraio 2004, n. 4296, trattasi di una modifica concernente una norma “definitoria”, ossia una disposizione attraverso la quale il legislatore chiarisce il significato di termini usati in una o più incriminazioni, concorrendo a individuare il contenuto del precetto penale; Id., 8 aprile 1975, n. 7422. 127 Cfr. Corte Cass. Pen., 4 febbraio 2005, n. 8045, cit. 128 Cfr. Corte Cass. Pen., 4 febbraio 2003, n. 14329: “Sussiste l’abolitio criminis del reato di contrabbando doganale (art. 282 DPR n. 43 del 1973) consistente nell’omissione del pagamento del dazio ad valorem del 6% gravante sull’alluminio in pani proveniente dalla Repubblica Federale Yugoslavia in virtù della sopravvenienza del regolamento comunitario n. 2007 del 2000, integrato e modificato dal regolamento n. 2563 del 2000 che ha sottratto tale merce ai diritti di confine sulla stessa gravanti, in quanto le norme impositive del dazio costituiscono norme extrapenali integratrici del precetto penale ed, in quanto tali, rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 2 cod. pen.”; Id., 26 giugno 2002 n. 33934. 129 Cfr. Corte Cass. Pen., Sez. VI 9 dicembre 2002 - 16 gennaio 2003, n. 1751, Di Campli Finore, rv. 223341: “Non integra il reato di esercizio abusivo di una professione la condotta del praticante avvocato, abilitato al patrocinio, il quale abbia assunto la difesa di un minore nell’udienza di convalida dell’arresto tenuta dal GIP del tribunale per i minorenni, in quanto, nei limiti in cui tale attività difensionale è consentita dalla norma sopravvenuta di cui all’art. 7 1.16 dicembre 1999, n. 47, la modifica della norma extrapenale si riflette sulla struttura stessa del precetto penale ed opera, dunque, il principio di retroattività della legge più favorevole (art. 2, cpv. cod. pen)”; relativamente al delitto di associazione per delinquere cfr. Id., 9 marzo 2005, n. 13382, in Cass. Pen., 2006, n. 6, p. 2070, con nota di Restignoli, Esclusa la configurabilità del reato di associazione per delinquere per la sopravvenuta depenalizzazione del reato fine, secondo cui lo stesso viene meno, qualora venga depenalizzata la fattispecie dei reati fine, perché vi è la “perdita della rilevanza criminale del fatto, non già dalla data della modifica legislativa, ma ex tunc”. 130 Cfr. Corte Cass. Pen., Sez. III, 24 settembre 1996, n. 9163, secondo cui “quando la legge punisce condotte contrarie a prescrizioni poste con atto amministrativo, che influisce su singoli casi, l'emanazione di nuovi atti, o il mutamento del loro contenuto, non costituiscono novazione legislativa rilevante ex art.2, comma 2, c.p., in quanto non si prospetta alcuna modificazione di regole generali di condotta. Invero tale atto amministrativo ... integra il precetto penale in un elemento normativo della fattispecie; cioè l'atto amministrativo è il presupposto di fatto della legge penale incriminatrice, la quale ne sanziona la trasgressione. Ne deriva che il mutamento dell'atto amministrativo non comporta una differente valutazione della fattispecie legale astratta, bensì determina la modifica del precetto e l'instaurazione di una nuova fattispecie incriminatrice, sicché regolando le due norme fatti storicamente diversi, non sorge problema di successione di leggi”; Id., 8 maggio 1978, in Foro It., 1979, II, 577; Id., Sez., VI, 4 giugno 1986, n. 9530, ivi, 1987, II, p. 156. 131 Cfr. Corte Cass. Pen., 1 febbraio 2005 n. 9482: “L’istituto della successione delle leggi penali nel tempo riguarda le norme che definiscono la struttura essenziale e circostanziata del reato; pertanto, ai fini dell’applicabilità dell’art. 2 cod. pen. si deve tenere conto anche di quelle fonti normative subprimarie che, pur non ricompresse nel precetto penale, ne integrano tuttavia il contenuto. (Nel caso di specie, relativo al reato di esercizio di attività venatoria nei parchi, la Corte ha ritenuto che la riperimetrazione della riserva naturale ad opera di un provvedimento amministrativo della Regione Sicilia avesse eliminato il disvalore penale del fatto commesso, in quanto era venuta successivamente a mancare la qualifica di parco dell’area di svolgimento dell’attività venatoria, elemento costitutivo della condotta punibile)”. 132 Cfr. Corte Cass. Pen., Sez. VI, 21 novembre 1988, Caronna, in Cass. Pen., 1990, p. 28; Id., 26 settembre 1986, Dotto, ivi, 1988, p. 254; Id., 5 novembre 2003, n. 48525; Id., 11 giungo 2003, n. 34481. Si è quindi ritenuto che nella calunnia la falsa attribuzione di un fatto costituente reato è un elemento materiale della fattispecie, e la sua esistenza va valutata nel momento della falsa attribuzione ad altri del fatto stesso, senza che sulla configurabilità del delitto di di cui all’art.368 c.p. possano influire modifiche legislative incidenti sulla definizione del reato falsamente attribuito, che nulla hanno a che vedere con il principio stabilito dall’art.2 c.p. Per la casistica giurisprudenziale contraria a ritenere applicabile la disciplina di cui all’art.2 c.p. nel caso di abrogazione del reato presupposto nell’ipotesi di ricettazione, calunnia e omessa denuncia, nonché di caducazione di un atto amministrativo, la cui emissione costituiva una condotta abusiva ai sensi dell'art.323 c.p., cfr. Piergallini, Sub art. 2 c.p., in Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina, a cura di Lattanzi-Lupo, Vol. I, Giuffrè, 2000, p. 65 ss. 133 Per un quadro delle diverse posizioni giurisprudenziali si rinvia a Natalini, La leva volontaria è un’abolitio criminis - La corte aggiusta il tiro: non rileva la gradualità della riforma, in Dir. Giust., 2006, n. 15, p. 74. 134 Cfr. Corte Cass. Pen., Sez. I, 25 maggio 2006, n. 20382; Id., 10 febbraio 2005 n. 12316; Id., Sez. I, 24 gennaio 2006, n. 7628, Bova: “Tra il sistema di coscrizione volontaria introdotto dalla l. 331/00 ed il preesistente sistema di coscrizione obbligatoria sussiste una netta soluzione di continuità, con la conseguenza che l'abolizione del servizio militare obbligatorio ha comportato l'abrogazione del delitto di rifiuto di prestare detto servizio da parte dei cittadini ad esso tenuti per chiamata di leva e ha determinato - ex art. 2, comma 2, c.p. - la non punibilità della condotta di chi in precedenza, allorché detto servizio era obbligatorio, ha rifiutato di prestarlo ovvero la cessazione dell'esecuzione e degli effetti penali della condanna eventualmente intervenuta”. 135 Cfr. Corte Cass. Pen., Sez. I, 4 luglio 2007, n. 25812; Id., 13 luglio 2006, n. 24270; Id., Sez. I, 24 maggio 2006, n. 7852; Id., 28 agosto 2006 n. 19168; in senso conforme Brunelli, Rilevanza penale dell’abolizione del servizio militare o obbligatorio: tra successione di norme e "scomparsa" del fatto tipico, in Cass. Pen., 2006, 5, 1680. 136 Cfr. Corte Cass. Pen., Sez. Un., 28 febbraio 2008, n. 19601, in Fall., n. 10, p. 1187, con nota di Tetto, Il nuovo statuto dell'impresa fallibile ed i riflessi nei giudizi di bancarotta; contra Id., Sez. V, 18 ottobre 2007, n. 43076; Trib. Trieste, Sez. Pen., 9 gennaio 2007 e Trib. Pordenone, Sez. Pen., 10 ottobre 2007, ivi, n. 4, p. 451 ss., con nota di Id., Il concetto di imprenditore “fallibile” penalmente rilevante e vicende successorie di norme extrapenali ex art. 2 c.p.; dello stesso avviso in dottrina Socci, Gli effetti delle riforme del fallimento e del diritto societario sui reati fallimentari e societari. Successione di leggi non penali e conseguenze sulle fattispecie penali, in Giur. Mer., n. 11, 2007, p. 3054, secondo cui gli imprenditori dichiarati falliti in base alla legge previgente, che, in seguito al mutamento di disciplina, non rientrano più nell’area dei soggetti sottoponibili al fallimento, devono essere assolti dai reati fallimentari con la formula perché il fatto non sussiste (manca l’elemento oggettivo del reato), o perché il “il fatto non è - più – previsto dalla legge (penale, così come integrata dalla successione di norme non penali) come reato”, giacché il disvalore sociale del fatto è venuto meno; Cò, Applicabilità della nuova legge più favorevole tra vecchi e nuovi contrasti sullo status di imprenditore nei reati di bancarotta, in Fall., n. 3, 2008, p. 278 ss.; Ambrosetti, I riflessi penalistici derivanti dalla modifica della nozione di piccolo imprenditore nella legge fallimentare al vaglio delle Sezioni unite, in Cass. Pen., 2008, n. 10, p. 3602. 137 A favore dell’abolitio criminis cfr Trib. Reggio Calabria, 23 gennaio 2007, n. 76, che assolve l’imputato cittadino rumeno in riferimento al reato di cui all’art.14, comma 5-ter, D. Lgs. 286 del 1998, perché il fatto non costituisce più reato in seguito all’adesione della Romania alla U.E., la cui la ratifica, ha infatti, determinato non un mero caso di successione di leggi nel tempo, ma un’abolitio criminis, con conseguente applicabilità del disposto dell'art.2, comma 2, c.p. e non del successivo comma 3 (ora 4); Trib. Catanzaro, 14 marzo 2007, n. 174; Trib. Milano, Sez. III Penale, 17 febbraio 2007, n. 816 ; Trib. Viterbo, 11 gennaio 2007, n. 15 (Est. Centaro, Imp. Dottori); Trib. Roma, 25 novembre 2005 (Est. Iulia, Imp. Yarga), in Cass. Pen., 2006, p. 2270 ss. Anche nell’imminenza dell’adesione alla U.E. di Romani e Bulgaria la giurisprudenza di merito si era, peraltro, orientata nel senso dell’inapplicabilità del T.U. Imm.: cfr. Trib. Livorno, 15 ottobre 2004, n. 1122 che, riportandosi al principio affermato dalla sentenza Corte Cass. Pen., Sez III, 27 gennaio 2000, n. 439 (in Riv. Pen., 2001, p. 181), ha affermato che l’inapplicabilità delle norme del presente testo unico ai cittadini degli Stati membri dell’Unione, si estende in via analogica, anche ai cittadini degli Stati candidati a data certa ad entrare a farne parte; diversamente opinando, si creerebbe una disparità di trattamento difficilmente giustificabile; Giudice di pace Messina, 19 luglio 2005; Trib. Catanzaro, 2 luglio 2006, n. 396. Per completezza espositiva, occorre rilevare che in alcune pronunce si sottolinea come, secondo un indirizzo presente nella stessa giurisprudenza di legittimità, l'ingresso della Romania nell'U.E. potrebbe corrispondere ad una vicenda successoria di leggi penali nel tempo riconducibile non già nella situazione di abolitio criminis prefigurata nell’art.2, 2 comma, c.p., ma nella particolare previsione del successivo comma 4, di cui è stata fatta applicazione nella materia dei reati di rifiuto del servizio militare. Va, poi, aggiunto, che la questione di diritto intertemporale è emersa anche in riferimento all’art.22, comma 12, T.U. Imm., che punisce l’assunzione di cittadini extracomunitari senza permesso di soggiorno. Dal punto di vista strutturale le fattispecie incriminatrici di cui agli artt.12 e 22 presentano un’affinità, dal momento che in entrambe le ipotesi la qualifica soggettiva connota la persona offesa dal reato, non già il soggetto agente. 138 La giurisprudenza, afferma che tale posizione interpretativa è, peraltro, il linea con quanto affermato più volte dal Supremo Collegio circa la rilevanza delle modifiche "mediate” della legge penale, la cui principale espressione è rintracciabile nella sentenza delle Sezioni unite già richiamata (Corte Cass. Pen., Sez. Un., 23 maggio 1987, Tuzet), riguardante la disciplina introdotta dal D.P.R., 27 giugno 1985, n. 350, che, nel recepire la Direttiva comunitaria 77/780/CEE, riconobbe natura privatistica all'attività bancaria, ritenendo, pertanto, sussistente un'ipotesi di abolitio criminis con riguardo ai delitti di malversazione e di peculato precedentemente commessi dagli operatori bancari, per effetto del mutamento di disciplina extrapenale, a cui il precetto faceva riferimento. In tale sentenza, seppur risalente, la Corte enuncia in termini chiari e convincenti un principio di immutato valore logico-sistematico, ossia che per legge incriminatrice deve intendersi il complesso di tutti gli elementi rilevanti ai fini della descrizione del fatto. Tra questi elementi, nei reati propri, è indubbiamente compresa la qualità del soggetto attivo. Se ne deve dedurre che, se la novatio legis riguarda la qualità del soggetto attivo, nel senso che, come nella specie, fa venire meno al dipendente bancario la qualità di incaricato di pubblico servizio, necessaria per integrare il reato di peculato, non può non applicarsi in favore di quel dipendente il principio di retroattività della legge più favorevole affermato dall'art.2 c.p. 139 Cfr. Corte Cass. Pen., Sez. II, 4 febbraio 2004, n. 4296, cit. 140 Conformi, peraltro, seppur in ambiti diversi, Corte Cass. Pen., Sez. V del 2 marzo 2005, n. 8045, cit.; Id., Sez. I, 24 gennaio 2006, n. 7628, cit., in materia di rifiuto di prestare il servizio militare e l'abolizione del servizio militare obbligatorio a seguito dell'introduzione di forze armate esclusivamente professionali, realizzata con l'art.1, comma 6, L. 14 novembre 2000, n. 331, che secondo la Corte avrebbe ridisegnato la fattispecie penale del rifiuto della relativa prestazione “eliminando il disvalore sociale della condotta incriminata (ancorché antecedentemente commessa)”, con la conseguente applicazione dell'art.2, comma 2, c.p. Medesimo principio di diritto viene ribadito, questa volta in materia di contrabbando, dalla Corte Cass. Pen., Sez. III, 4 febbraio 2003 n. 172 in fattispecie attinente al mancato versamento di un dazio che, successivamente alla commissione del fatto, era stato abrogato da una norma che doveva ritenersi integratrice del precetto penale, con conseguente abolitio criminis. 141 Cfr., nello stesso senso, Trib. Trieste, Sez. Pen., 9 gennaio 2007; Trib. Pordenone, Sez. Pen., 10 ottobre 2007, cit. 142 Circa i problemi di costituzionalità delle norme penali in bianco con riferimento ai principi di tassatività e tipicità dell’illecito penale, nonché alla riserva di legge in materia penale cfr. Corte Cost., 9 giugno 1986, n. 132, in Cass. Pen., 1987, p. 3, secondo cui le stesse sono da ritenersi rispettose dell’art.25 Cost., purché la fattispecie penale sia descritta nei suoi elementi costitutivi. 143Il disvalore penale della fattispecie di cui all’art.14, comma 5-ter, T.U. Imm. non si incentra sulla mera inosservanza ad un ordine dell’autorità, ma sulla qualifica di straniero del soggetto inottemperante (cfr. Trib. Roma, 25 novembre 2005, cit.). Analogamente il delitto di favoreggiamento dell'ingresso illegale di cui all’art.12 T.U. Imm. contemplerebbe solamente la condotta di ingresso clandestino sicché, potendo i cittadini di nazionalità polacca, rumena e bulgara oggi entrare legalmente in Italia in quanto comunitari, il fatto non costituirebbe più reato, ai sensi dell'art.2, comma 2, c.p. 144 Cfr. Corte Cass. Pen., Sez. V, 25 febbraio 1997, n. 4141, De Lisi, cit. 145 A questo proposito depone anche la scelta amministrativa seguita dai responsabili dell'esecutivo, allorché con la circolare congiunta del Ministro dell'Interno e del Ministro della Solidarietà Sociale, 28 dicembre 2006, n. 2, si chiarisce che ai cittadini rumeni e bulgari non si applicano più le disposizioni del testo unico sull’immigrazione, ma quelle del D.P.R., 18 gennaio 2002, n. 54 ed, in particolare l'art.7, che prevede che i cittadini comunitari non possono essere espulsi (nel caso di specie a decorrere dal 1 gennaio 2007), ma solo allontanati per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica. Ciò significa che laddove il bene tutelato dall'ordine amministrativo, la cui violazione è penalmente rilevante, sia esclusivamente il rispetto del confine nazionale (stranieri espulsi perché irregolarmente entrati o soggiornanti in Italia), il medesimo atto amministrativo presupposto di quella condotta illecita non possa più trovare efficacia, trattandosi di decreto emesso a tutela di valori non più riferibili ai suddetti cittadini comunitari, nei cui confronti le barriere nazionali interne non sono oramai opponibili per scelta legislativa, quindi astratta ed impersonale, ed esecutiva dello Stato italiano. 146 Contrarie all’abolitio criminis, con riferimento all’art.12 T.U. Imm., Corte Cass. Pen., Sez. I, 22 gennaio 2007 n. 1815, con cui viene respinto il ricorso di un imputato condannato a tre anni e due mesi di reclusione per aver favorito, a fini di lucro, l’ingresso illegale in Italia e comunque la permanenza di due cittadine polacche poi avviate al lavoro di “badanti”, dal dicembre del 2000 all’aprile del 2001, in epoca cioè anteriore all’ingresso della Polonia nell’Unione europea (avvenuto a far data dal 2004). La circostanza che la Polonia sia entrata a far parte dell’U.E. dal 2004, con la conseguente libera circolazione (così come ribadita, da ultimo, dalla circolare ministeriale n. 2 del 2006, cit.) dei cittadini polacchi nell’ambito dei Paesi aderenti, non ha alcuna influenza sulle condotte criminose commesse in data antecedente alla ratifica del Trattato di adesione, poiché la qualifica di cittadino di Stato non appartenente alla U.E. è un presupposto della condotta, che però non concorre a delineare il precetto penale previsto dall’art.12, D. Lgs. n. 286 del 1998. Ne consegue che, qualora il Paese di appartenenza dell’imputato venga a far parte della U.E. in epoca successiva alla commissione del reato, si verifica una successione di norme extrapenali, che non integrano la fattispecie incriminatrice, sì che non è consentita l’applicazione della disciplina prevista dall’art.2, commi 2 e 4, c.p. Sempre in materia di favoreggiamento dell’ingresso illegale dello straniero la medesima posizione è stata da ultimo affermata da Corte Cass. Pen., 20 luglio 2007, n. 29728, in cui si afferma che l’adesione successiva alla U.E. determina una variazione della rilevanza penale del fatto per le violazioni commesse successivamente a tale evento, con la conseguente inapplicabilità dell’art.2 c.p. al caso di specie. Già nel 2004 il Supremo Collegio (Corte Cass. Pen., Sez. VI, 16 dicembre 2004, n. 9233, Buglione ed altro, in CED Cass., rv. 23095) aveva negato, rispetto all’analogo caso della Lettonia, l’efficacia diretta di una modifica (di favore) della norma comunitaria di riferimento, “non vertendosi evidentemente in un caso di abolitio criminis”, pur precisando incidentalmente che l’applicazione del testo unico è limitata ai (soli) cittadini di Stati non appartenenti all’U.E. (art.1). Il giudice di legittimità “liquidò” la questione in queste pochissime righe, senza fornire alcuna giustificazione a supporto della tesi della irrilevanza dell’adesione; Id., 7 aprile 2004, n. 17973; Id., Sez. I, 12 maggio 2004, Deinita, RV. 228254; Id., Sez. I, 27 ottobre 2004, Passaro, RV. 229823; Id., Sez. II, 2 dicembre 2003, n. 4296, Stellaccio, rv. 228152. 147 Così ad esempio Corte Cass. Pen., 1 febbraio 2005, n. 9482, cit.; Id., Sez. III, 19 marzo 1999, n. 5457, Arlati, in CED Cass., rv. 213465. 148 Per un’analisi critica alla impostazione adottata dal Supremo Collegio cfr. Risicato, La restaurata ostilità delle Sezioni unite nei confronti delle modifiche mediate della fattispecie penale, in Dir. Pen. Proc., n. 3, 2008, p. 307 ss., Gambardella, Nuovi cittadini dell’Unione europea ed abolitio criminis parziale dei reati in materia di immigrazione, in Cass. Pen., n. 3, 2008, p. 909 ss.; Gargani, Il controverso tema della modifiche mediate della fattispecie incriminatrice al vaglio delle Sezioni unite, ivi, n. 6, 2008, p. 2694 ss.; in senso adesivo cfr., invece, Natalini, Le norme del Trattato comunitario non integrano il precetto penale, in Guida Dir., n. 9, 2008, p. 50 ss. 149 Cfr. Corte Cass. Pen., 20 luglio 2007, n. 29728, cit., che richiama i principi ermeneutici enunciati da Corte Cass. Pen., Sez. Un., 26 marzo 2003 n. 25887, Giordano, cit. 150 Fra cui, in particolare, Corte Cass. Pen, Sez. Un., 26 marzo 2003 n. 25887, Giordano, cit. 151 Cfr. Corte Cass. Pen., Sez. I, 20 luglio 2007, n. 29728, cit. 152 È evidente che la Corte, nel dare soluzione alla questione di diritto intertemporale sottoposta al suo esame, abbia voluto scongiurare il rischio di un indebolimento della tenuta del sistema punitivo, che sarebbe seguito all’eventuale riconoscimento di un fenomeno di abolitio criminis parziale. E ciò in deroga al principio dell’applicazione retroattiva della lex mitior o abrogatrice, a cui, peraltro, viene ormai pacificamente assegnato rango costituzionale in base al superiore principio dell’eguaglianza di trattamento (art.3 Cost.); nello stesso senso cfr. Gambardella, Nuovi cittadini, cit., p. 922 ss., secondo cui la decisione vuole soddisfare ragioni di “politica criminale”, al fine di contenere gli effetti dell’“amnistia occulta” (cfr. Donini, Discontinuità del tipo di illecito e amnistia, cit., p. 2857 ss.), riconducibili alla novatio legis in argomento (come anche a molti dei recenti provvedimenti di riforma del sistema penale), anche se ciò comporta una sostanziale abdicazione di quei canoni ermeneutici, rispettosi del principio del favor rei, di cui è stata fatta, invece, applicazione in altre pronunce. 153 A parere della Corte rientrano nella categoria delle norme extrapenali integratrici della fattispecie sia le disposizioni definitorie sia le norme penali in bianco, che “possono addirittura costituire il precetto, anche se in questo caso, vista la funzione che svolgono, si parla forse impropriamente di norme extrapenali”. Più in generale, “l'art. 2 c.p. può trovare applicazione rispetto a norme extrapenali che siano esse stesse, esplicitamente o implicitamente, retroattive, quando nella fattispecie penale non rilevano solo per la qualificazione di un elemento ma per l'assetto giuridico che realizzano, come può accadere per le norme penali richiamate dalla norma incriminatrice (e da considerare perciò alla stregua di norme extrapenali, nel senso di norme esterne a quella penale descrittiva del reato)”. 154 Cfr. Corte Cass. Pen, Sez. Un. 23 maggio – 16 luglio 1987, Tuzet, cit. Come già ricordato, la vicenda riguardava la sussistenza e permanenza del reato di peculato ai sensi dell’originario testo dell’art.314 c.p., in capo agli operatori di un istituto bancario di diritto pubblico, costantemente considerati dalla giurisprudenza incaricati di pubblico servizio anche dopo l’intervenuta privatizzazione del settore. La Corte, attraverso il riferimento al fatto concreto, ritiene applicabile l’art. 2, comma 2, c.p. sulla base della considerazione che la novatio legis ha fatto venire meno, in capo al dipendente bancario, la qualità di incaricato di pubblico servizio necessaria ai fini dell’integrazione del reato di peculato (nella specie per distrazione): “Quel fatto storico, illecito nel momento in cui fu commesso, non corrisponde più alla fattispecie astratta di reato”. 155 Perfettamente in linea con l’orientamento della Corte Costituzionale sancito nella nota sentenza 23 marzo 1988, n. 364, sull’ignoranza della legge penale inevitabile (“E' costituzionalmente illegittimo l'art. 5 cod. pen. nella parte in cui non esclude dall'inescusabilità dell'ignoranza della legge penale l'ignoranza inevitabile”), la decisione assolutoria del Pretore di Reggio Emilia, 13 giugno 1988, n. 458, in Riv. Trim. Dir. Pen. Econ., 1988, p. 998, con la quale, in applicazione dell’art.5 c.p., si è deciso che “è inevitabile l’ignoranza della legge penale dell’artigiano il quale in base a un’informazione avuta dalla CNA, ritiene di essere piccolo imprenditore e dunque non tiene i libri e le scritture contabili prescritti dalla legge. Egli va dunque assolto dall’imputazione di bancarotta semplice documentale perché il fatto non costituisce reato”. Alcuni Autori sottolineano, però, giustamente la necessità di affermare in ipotesi simili la sussistenza di un errore su legge extrapenale, che determina un errore sul fatto del reato. Diversamente si corre il rischio di ridurre ulteriormente, con una indiscriminata applicazione dell’art.5 c.p., il già ristretto ambito di operatività dell’articolo 47, comma, 3 c.p. (cfr. Patrono, Problematiche attuali dell’errore nel diritto penale dell’economia, ivi, 1988, p. 117 ss.). In giurisprudenza aderisce alla tesi della dottrina dominante secondo cui in materia si avrebbe un errore sul fatto, Corte Cass. Pen., 31 maggio 1952, in Dir. Fall., 1953, II, p. 40, ove, in applicazione dell’art.47, comma 1, c.p., si afferma che quando si ha errore determinato da colpa, la punibilità della bancarotta semplice documentale non è esclusa, perché trattasi di fatto previsto dalla legge anche come delitto colposo. 156 Cfr. Ghidini, Imputabilità e punibilità per bancarotta semplice, in Dir. Fall., 1953, p. 40; Antolisei, Manuale di diritto penale. Leggi complementari. Reati fallimentari, Milano, 2001, p. 117; Nuvolone, Il diritto penale del fallimento e delle procedure concorsuali, Milano, 1955, p. 91; La Monica, I reati fallimentari, Milano, 1999, p. 424; Antonioni, La bancarotta semplice, Napoli, 1952, p. 237; Lugnano, Aspetti problematici nell'elaborazione giurisprudenziale dei reati di bancarotta, in Dir. Fall., I, 1983, p. 415; Tencati, La tenuta dei documenti contabili nel delitto di bancarotta, in Riv. Pen., 1986, p. 234; Contra, Santoriello, I reati di bancarotta, Torino, 2000, p. 248; Pagliaro, Il delitto di bancarotta, Palermo, 1957, p. 139, che ritiene trattarsi di errore sul fatto derivante da errore di fatto. 157 Cfr. Conti, I reati fallimentari, Torino, 1991, p. 274. 158 Cfr. Antonioni, La bancarotta semplice, cit., p. 238, individua anche altre situazioni di rilevanza dell’errore, ad esempio il caso dell’amministratore che ignora il fatto dell’avvenuta nomina e, pertanto, non ritiene di essere obbligato a tenere i libri e le scritture contabili; qui l’errore ricade nell’ambito dell’ipotesi i cui all’art.47, comma 1, c.p.: errore sul fatto derivante da errore di fatto. 159 A tal proposito occorre precisare che il legislatore, formulando l'art.2 c.p. non parla di leggi che debbano essere necessariamente penali, sicché è, ormai, convinzione unanime che l'abolizione di una disposizione incriminatrice ben possa essere cagionata da successiva legge “non penale”, che contribuisca ad integrarne il precetto. 160 L’individuazione del fatto concreto come fulcro dell’efficacia della legge penale nel tempo si rivela, in realtà, importante anche per la definizione delle ipotesi di successione diretta di norme penali. Cfr. per la dottrina, Delitala, Il fatto nella teoria generale del reato, Milano 1976, p. 145: “L'espressione "legge penale", contenuta nell'art. 2 comma terzo cod. Pen., deve ritenersi comprensiva non solo delle leggi extrapenali espressamente richiamate dalla norma penale, e integranti il precetto, ma anche di quelle leggi che ne costituiscono l'indispensabile presupposto o che concorrono a determinarne, anche parzialmente e implicitamente, il sostanziale contenuto o dalle quali comunque non può prescindersi nel valutare gli elementi penalmente rilevanti della condotta”. 161 Cfr. Corte Cass. Pen., 16 aprile 1984, n. 3478, ove si afferma che la legge notarile deve ritenersi integratrice dell'art.479 c.p. sulla base dell'art. 2 c.p. (nella specie era stato ritenuto che, ai fini dell'indagine sulla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di falso ideologico commesso da notaio nell'autenticazione di firma, il disposto dell'art.72 della legge notarile, il quale prevede che il notaio stesso nell'autenticare sottoscrizioni apposte su scritture private deve dichiarare che le medesime sono state apposte “in sua presenza”, non ha subito modifiche per effetto dell'art.1, L. 10 maggio 1976, n. 333, che ha soltanto previsto la possibilità per il notaio di formare il suo convincimento, al momento della attestazione, circa la identità personale delle parti mediante la valutazione di ogni elemento utile; analogamente cfr. Corte Cass. Pen., 20 ottobre 1981, n. 9219, in Giust. Pen., 1983, II, p. 25). Per la dottrina cfr. Casu, Sull'acquisizione da parte del notaio della certezza dell'identità del sottoscrittore, in Riv. Notariato, 2005, n. 2, p. 320. 162 La Corte opera un richiamo a quella giurisprudenza, già citata, formatasi in materia di contrabbando e di esercizio abusivo della professione, la quale ha riconosciuto che la norma amministrativa sopravvenuta, consentendo ora di importare le merci dalla Jugoslavia o di assumere la difesa penale anche al praticante avvocato, incide sul precetto, facendolo venir meno. Nel caso di specie, infatti, il valore normativo del fatto è dato dalla combinazione della norma penale che pone il divieto, apprestando la relativa sanzione in caso di sua violazione e la norma amministrativa che ha funzione di completamento del precetto; ciò succede quando la norma extrapenale qualifica l'oggetto o le modalità della condotta, ponendo, quindi, concorrere a delineare il precetto penale già nella sua dimensione astratta; per contro, ciò non potrebbe mai accadere quando essa definisce un presupposto della condotta, potendosi unicamente riflettere sulla rilevanza penale del fatto concreto. Non sarebbe, peraltro, ravvisabile alcun divieto di applicazione retroattiva di tale norma, che, secondo la corrente opinione si ritiene operi solo per la condotta e non anche per gli estremi materiali che fungono da presupposto, i quali pertanto possono anche venire ad esistenza prima dell'entrata in vigore della norme incriminatrice. Alcuni interpreti ritengono questa distinzione insufficiente a tratteggiare compiutamente il fenomeno e sostengono, invece, che occorra indagare volta per volta il bene giuridico tutelato dalle norme passata e presente, al fine di stabilire se l’innovazione legislativa influisca o meno sulla situazione sottoposta alla tutela della legge penale (cfr. in materia di rilevanza penale dell'omessa bonifica dei siti inquinati ex art.51-bis, D. Lgs., 5 febbraio 1997, n. 22 (sostituito dall’art.257, D. Lgs., 3 aprile 2006, n. 152), cfr. Corte Cass. Pen., Sez. III, 28 aprile 2000, Pizzuti, 2002, in Cass. Pen., 2001, p. 2479, ove si stabilisce che fra i soggetti tenuti alla bonifica vanno inclusi anche coloro che hanno inquinato prima dell'entrata in vigore delle norme, che impongono penalmente tale obbligo; in senso critico, Micheletti, Il reato di contaminazione ambientale, in Riv. Trim. Dir. Pen. Econ., 2004, p. 145 ss. La circostanza che ai fini della sussistenza del reato, i presupposti devono sussistere, preesistere od essere concomitanti alla condotta, oltre che conosciuti o conoscibili da parte dell’agente, e che, nella specie, il legislatore abbia configurato un fatto-presupposto “atipico”, che dipende dalla condotta dello stesso soggetto, tenuto poi all’adempimento dell’obbligo di decontaminazione del sito, non può condurre a ritenere irrilevante il momento causativo del fatto di inquinamento, da cui origina l’obbligo di bonifica, il cui inadempimento è penalmente sanzionato dall’art.51-bis, cit. Pertanto, se non si vuol violare il precetto di cui all’art.11, disp. prel. c.c., e conseguentemente stravolgere la portata dell’art.51-bis, occorre ritenere che il nuovo regime sulla bonifica dei siti contaminati sia operante esclusivamente con riferimento ai fatti di inquinamento “cagionati” dopo l’entrata in vigore del nuovo regime ed, in specie, dopo il 16 dicembre 1999, data in cui sono entrati in vigore i limiti di accettabilità previsti dall’art.17, comma 2). 163 Leggi in forza delle quali, come noto, i cittadini dei nuovi Stati membri, presenti sul territorio italiano, sono destinati a perdere la qualifica di clandestini e ad acquisire i diritti di libera circolazione e di libero stabilimento spettanti ai cittadini comunitari. 164 La normativa che individua i diversi Stati appartenenti all’Unione europea fornisce la definizione della nozione di straniero, la cui sostanziale modifica incide in modo essenziale sulla portata del precetto, rendendo, pertanto, applicabile la disciplina di cui all’art.2 c.p. Da ciò discende che gli imputati di reati commessi sulla base di una qualificazione soggettiva non più esistente debbano essere assolti con la formula “perché il fatto non è previsto (più) dalla legge come reato” ai sensi dell’art. 129 c.p.p.. 165 Tale precisazione è vieppiù doverosa con riguardo a quelle previsioni, come ad esempio quelle contemplata dall’art.14 comma 5-ter, D. Lgs. n. 286 del 1988, che configurano non già un reato comune, bensì un reato proprio dello straniero. In secondo luogo, risulta del tutto evidente come il fulcro del disvalore del fatto si incentra sull’elemento normativo sopra indicato, tanto che l’intera normativa di cui al D. Lgs. n. 286 del 1998 concerne “la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, inapplicabile, per espressa disposizione di legge, a chi straniero non sia. 166 Cfr. Pulitanò, Principio di uguaglianza e norme penali di favore, in Corr. Mer., n. 2, 2007, p. 212. 167 Cfr. Corte Cost., 23 novembre 2006, n. 394. In dottrina Marinucci, Irretroattività e retroattività nella materia penale: gli orientamenti della Corte costituzionale, in Dir. Pen. Giur. Cost., Napoli, 2006, p. 89. 168 Cfr. Romano, Commentario sistematico, cit., p. 66: “Quando una nuova legge modificatrice restringe l’area di illiceità della precedente, continuano bensì ad essere illeciti i tipi di condotte che, reati secondo la legge abrogata, lo siano anche per la nuova, ma cessano di esserlo, invece, i tipi di condotte mancanti di elementi da essa richiesta. Per questi si ha un’abolitio criminis parziale”. Nella giurisprudenza di merito, a favore dell’applicabilità dell’art.2, comma 2, c.p., cfr., per tutte, Trib. Roma, 25 novembre 2005, cit. 169 Nella valutazione complessiva della fattispecie criminosa devono ricomprendersi tutti gli elementi rilevanti ai fini della integrazione del fatto-reato, e tra questi elementi significativi, che incidono sulla dimensione lesiva del fatto, sono indubbiamente ricomprese le qualifiche soggettive. 170 Il fenomeno successorio coinvolgente la qualifica di straniero è avvenuto, più nello specifico, mediante l’emanazione di Trattati ed Atti comunitari, ossia mediante fonti normative “super primarie”, che l’Italia, in base al Trattato istitutivo dell’Unione europea, si è impegnata a rispettare. 171 In questo senso cfr. Corte Cass. Pen., Sez. Un., 23 maggio 1987, Tuzet, cit.; Id., Sez. III, 29 gennaio 1998, n. 4176, Sciacchiano, in CED Cass., rv. 210696. Così, per tutti, Palazzo, Corso di diritto penale. Parte generale, Torino, 2005, p. 156: tale tesi, in ossequio ai principi costituzionali di uguaglianza e di garanzia che governano la materia della successione di leggi nel tempo, tiene conto della differenza di trattamento giuridico-penale derivante, per lo stesso fatto, dalla modifica legislativa sia pure “mediata”, cosicchè, di fronte alla diversità di disciplina giuridica, tra quella vigente al momento del fatto e quella vigente al momento del giudizio, il principio generale sovraordinato all’intera materia esige che trovi applicazione quella normativa, da cui discende il trattamento più favorevole per il reo. 172 Cfr. Micheletti, Legge penale e successione di norme integratrici, cit. 173 “La consapevolezza dell’agente che di lì a breve il proprio Stato entrerà nella CE lo indurrebbe a trasgredire senza alcun timore l’art. 14, comma 5-ter, d. lgs. 286 del 1998, confidando poi nella successiva abolitio criminis”; per una recente applicazione giurisprudenziale della sentenza in commento cfr. Corte Cass. Pen., Sez. I, 23 aprile 2008, n. 16786, che annulla con rinvio la pronuncia assolutoria adottata nei confronti di un imputato di nazionalità rumena per il reato ex art.14, comma 5-ter, T.U. Imm., “in quanto - come recentemente stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte - è da escludere che l'ingresso della Romania nell'Unione Europea dia origine ad un fenomeno di successione di leggi penali nel tempo a norma dell’art.2 c.p. e che, quindi, per le precedenti violazioni delle norme in materia di immigrazione clandestina sia giustificato il proscioglimento dell'imputato perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato”. 174 Ci si riferisce al D. L., 1 novembre 2007, n. 181 (in G.U. 2 novembre 2007, n. 255), contenente Disposizioni urgenti in materia di allontanamento dal territorio nazionale per esigenze di pubblica sicurezza, decaduto per mancata conversione, le cui disposizioni sono poi state inserite nel D. L., 29 Dicembre 2007, n. 249, anch’esso decaduto. La relativa normativa è, infine, confluita in larga misura nel D. Lgs., 28 febbraio 2008, n. 32. 175 Fra le novità più significative introdotte dal già citato “pacchetto sicurezza” (D. L. n. 92 del 2008), va, altresì, menzionata la riformulazione degli artt.235 e 312 c.p., (adesso rubricati Espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato), che ora prevedono, accanto alla misura di sicurezza dell’espulsione dello straniero, anche l’allontanamento del cittadino “appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea”. Tale aggiunta è da ritenersi superflua, in quanto la nozione codicistica di straniero di cui all’art.4 c.p. è già comprensiva del cittadino comunitario, differendo da quella recepita dall’art.1 T.U. Imm. di cui si è già dato conto. 176 Come noto, l’art.65, R. D., 30 gennaio 1941, n. 12, attribuisce alla Corte di Cassazione il delicato compito di assicurare la uniforme interpretazione del diritto, definito nella prassi funzione nomofilattica. L'interpretazione data dalla Corte non ha, comunque, alcun valore vincolante, stante i principi sanciti a livello costituzione di soggezione del giudice solo alla legge (art.101, comma 2, Cost.) e di uguaglianza tra magistrati, che si distinguono tra loro “solo per diversità di funzioni” (art.107, comma 3, Cost.), nonché del principio del libero convincimento dettato in materia di valutazione della prova. Infatti, interpretazioni difformi sono ammissibili, purché il giudice dia conto dell’iter che ha portato alla formazione del proprio convincimento, iter che deve connotarsi per la sua logicità e corrispondenza a canoni di completezza e razionalità, onde evitare che tale libertà si trasformi in puro arbitrio interpretativo. Ne consegue che nel nostro ordinamento, pur non potendosi configurare un dovere di conformità alla interpretazione resa dalla Corte, nondimeno il giudice che decida di discostarsi dal principio interpretativo enunciato sarà tenuto alla soddisfazione di un obbligo motivazionale più stringente ex art.111 Cost. In altri termini, lo stesso dovrà esercitare un convincimento “libero”, ma “ponderato”, soprattutto tenuto conto della posizione di vertice che l'organo dotato di tale funzione ricopre nel sistema delle impugnazioni. Circa la funzione nomofilattica delle Sezioni unite civili, cfr., invece il D. Lgs., 2 febbraio 2006, n. 40, di attuazione della legge delega per la competitività del 14 maggio 2005, n. 80: al fine di ridefinire l’assetto giuridico relativo al rapporto tra Sezioni unite e Sezioni semplici della Cassazione, con la novella in esame è stato stabilito che “se la sezione semplice ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle sezioni unite, rimette a queste ultime, con ordinanza motivata, la decisione del ricorso”, imponendo all’interprete di tener presente l’esistenza di un nuovo principio giuridico, in base al quale la decisione della Suprema Corte, presa a Sezioni unite, è vincolante (seppur non in modo assoluto) per le Sezioni semplici, nel senso che, queste ultime, non potranno discostarsene e decidere la quaestio iuris in modo difforme. 177 Quella che gli anglosassoni definirebbero persuasive authority. 178 Nelle sentenze passate in rassegna, nonché nei precedenti ivi citati, si è visto che la normativa extrapenale può venire in considerazione ai fini dell'applicazione della norma penale essendo richiamata da uno qualsiasi degli elementi del fatto di reato: nel caso del contrabbando doganale serve per individuare l'oggetto della condotta (merci sottoposte ai diritti di confine), nel caso dell'esercizio abusivo della professione serve per individuare il carattere abusivo della condotta. 179 Cfr., per tutte, Corte Cass. Pen., Sez. III, 1 febbraio - 10 marzo 2005, Pitrella, rv. 231228; Id., Sez. III, 12 marzo - 14 maggio 2002, Pata, rv. 221943; Id., Sez. Un. n. 8342 del 1987, cit. Commenta | Stampa | Segnala | Condividi |

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LO SCIOCCO E LO SCEICCO - ALLA BANCA DI DORIS, MEDIOLANUM, UN SIGNORE DEPOSITA UN BOND DA 1 MLD $ PER CONTO DELLO SCEICCO DEL QATAR, QUELLO CHE SI STA COMPRANDO LA PORSCHE - NON CI (sezione: Revoca fidi)

( da "Dagospia.com" del 20-07-2009)

Argomenti: Revoca fidi

HomePage | Segnala articolo --> LO SCIOCCO E LO SCEICCO - ALLA BANCA DI DORIS, MEDIOLANUM, UN SIGNORE DEPOSITA UN BOND DA 1 MLD $ PER CONTO DELLO SCEICCO DEL QATAR, QUELLO CHE SI STA COMPRANDO LA PORSCHE - NON CI CREDONO E LO DENUNCIANO ALLA PROCURA SENZA AVVISARE IL CLIENTE… Fausta Chiesa per il "Corriere della Sera" ENNIO DORIS - copyright Pizzi Lo sceicco del Qatar. Il socio torinese. Banca Mediolanum. E il bond da un miliardo di dollari. Ovvero: la strana storia di chi voleva portare titoli in Italia ed è stato denunciato. «Perché devono aver pensato che soltanto un pazzo o un truffatore può mettersi in testa di trasferire nel nostro Paese soldi dall'estero quando tutti fanno il contrario». È questa la spiegazione che si dà il socio torinese dello sceicco Mohamed Al Thani, Antonio Castelli, attualmente indagato per riciclaggio dalla Procura di Milano. Ma cominciamo dall'inizio. Due mesi fa alla Procura di Milano arriva una segnalazione da parte di Mediolanum. La banca evidenzia che la società «Inprogramme», sua cliente da febbraio e facente capo ad Antonio Castelli, ha un fatturato incompatibile (400mila euro, ndr) con l'entità di un titolo depositato. La Procura dispone il sequestro del titolo per riciclaggio. Ma che cosa era successo? MOHAMED AL THANI, SCEICCO QATAR «Con lo sceicco sono socio in diverse società - racconta Antonio Castelli -. Io che vivo anche a Torino ho proposto di trasferire alcune attività in Italia. In Mediolanum mi fidavo di una persona e ho deciso di aprire lì un conto deposito. Il primo trasferimento, quello del bond da 25 milioni di dollari, è andato bene. I problemi sono arrivati con il secondo bond, che oltre ad avere un valore nominale più elevato (un miliardo di dollari, appunto) era anche molto più complesso. Da lì la banca si è fatta l'idea che fosse finto e che io avrei millantato relazioni con un fantomatico sceicco». MOHAMED AL THANI, SCEICCO DEL QATAR In pratica, quando la Inprogramme trasferisce il secondo bond, Mediolanum si insospettisce. E contatta la Procura. «Quello che mi stupisce maggiormente - dice l'avvocato Andrea Dondè, legale di Castelli - è che la banca non abbia prima chiesto spiegazioni al suo cliente. Un cliente che - tengo a specificare - non è andato in banca con una valigetta 24 ore di coccodrillo piena di titoli, ma ha trasferito il titolo dal Crédit Suisse». Per intenderci, uno dei primi istituti bancari d'Europa. «E poi - rincara la dose il legale - non hanno voluto ascoltare nemmeno lo sceicco, che si era detto disponibile a parlare. La banca pare abbia trovato come unico momento possibile un venerdì, che per i musulmani è un giorno sacro e festivo». Dunque? Dunque la Procura mette sotto indagine penale Antonio Castelli e negli atti dell'inchiesta definisce Mohamed Al Thani un «sedicente» sceicco. Da notare che il «sedicente» sceicco è cugino primo dell'emiro del Qatar, nonché colui che sta trattando per rilevare il 20% di Volkswagen, quota per cui avrebbe offerto circa sette miliardi di euro. Quando lo sceicco trasmette una lettera con la quale rivendica la correttezza dell'operazione con la Improgramme di cui è beneficiario economico, il tribunale del Riesame ordina il dissequestro. Ma il pubblico ministero Stefano Civardi dispone un altro sequestro, questa volta con l'ipotesi di reato di aggiotaggio e tentata truffa. Ma ancora una volta i giudici del Riesame danno ragione ai legali di Castelli, che però è ancora sotto indagine penale. Morale: lo sceicco è indispettito, il socio torinese Antonio Castelli sta cercando - oltre che di risolvere le beghe giudiziarie - altri canali bancari per operare in Italia. E Mediolanum si è giocata un'operazione da oltre un miliardo di dollari. [20-07-2009]

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DEBITI IN AGRICOLTURA: CIA BASILICATA, UN PACCHETTO DI MISURE URGENTI (sezione: Revoca fidi)

( da "marketpress.info" del 21-07-2009)

Argomenti: Revoca fidi

Martedì 21 Luglio 2009 DEBITI IN AGRICOLTURA: CIA BASILICATA, UN PACCHETTO DI MISURE URGENTI “Alla proposta per una moratoria, di almeno 18 mesi, sul debito delle piccole e medie imprese, che viene sostenuta da associazioni di categoria dell’industria, commercio e artigianato, ovviamente estesa alle aziende agricole, noi aggiungiamo quella di una legge regionale per la rinegoziazione dei mutui in agricoltura e per il ripianamento della complessa situazione debitoria delle nostre aziende agricole e zootecniche”. E’ quanto sostiene il presidente regionale della Basilicata della Cia-confederazione Italiana Agricoltori Donato Distefano rilanciando la “vertenza credito, quale condizione fondamentale – sottolinea – per non vanificare gli effetti delle misure che si stanno definendo in questi giorni per fronteggiare i danni ingenti provocati dalle calamità naturali e favorire la ripresa oltre che per mettere le aziende agricole in condizione di buona partenza in vista dell’attuazione del Psr. L’impresa agricola – evidenzia Distefano – non può continuare a sentire il fiato sul collo del sistema bancario che costringe, purtroppo, tanti imprenditori specie meridionali ad assumere impegni sempre più in sofferenza, sino al fallimento come testimoniano le oltre 500 aziende cancellate dagli Albi delle Cciia i Basilicata ogni anno. Il risanamento finanziario delle aziende è perciò la condizione principale per superare lo stato di grave indebitamente al quale devono concorrere le Regioni, il sistema bancario nazionale e locale, il Parlamento e il Governo. In attesa di un tavolo specifico con l’Abi regionale, assessore all’Agricoltura, organizzazioni professionali, il sistema di Consorzi fidi può rappresentare uno strumento operativo regionale per attivare attraverso il sistema bancario prestiti di conduzione, mutui a tasso agevolato e fornire garanzie sussidiarie alle imprese, al fine di fornire liquidità al sistema e diluire le passività a breve. Occorre un intervento urgente per istituire un fondo significativo a fianco degli Enti locali che permetta ai consorzi fidi di accompagnare il recupero di liquidità delle aziende e metterle in condizioni di uscire da questa stretta, in condizione di rilanciarsi e di innovarsi per una vera ripartenza. Altre misure urgenti che la Cia ha indicato da tempo - e da collegare alla programmazione i sede regionale del Psr e dei Fas - sono la detassazione parziale dei redditi, la sospensione degli oneri previdenziali per almeno sei mesi, la stabilizzazione degli oneri contributivi per le aree montane e svantaggiate, la ridefinizione del regime del credito di imposta, l´introduzione di incentivi volti a garantire interventi per l´innovazione degli strumenti e dei macchinari utilizzati, l´incremento del Fondo di solidarietà nazionale. All’interno del pacchetto anti-crisi del Governo, c’è bisogno di dare risposte ai comparti agricoli e produttivi che non possono essere abbandonati a se stessi o peggio discriminati rispetto ad altri settori. Siamo convinti che il Governo debba lavorare ad un piano complessivo di rilancio dell’agricoltura mettendo in agenda a breve la Conferenza sull’Agricoltura". . <<BACK

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Banche sarde in aiuto delle aziende (sezione: Revoca fidi)

( da "Unione Sarda, L' (Nazionale)" del 21-07-2009)

Argomenti: Revoca fidi

Economia Pagina 211 Secondo la Prefettura di Cagliari sono solo due i reclami contro gli istituti. Le imprese: la stretta esiste, situazione difficile Banche sarde in aiuto delle aziende Secondo la Prefettura di Cagliari sono solo due i reclami contro gli istituti. Le imprese: la stretta esiste, situazione difficile «Nell'Isola il credito cresce oltre la media nazionale» --> «Nell'Isola il credito cresce oltre la media nazionale» Pochi reclami contro le banche e credito in crescita oltre la media nazionale: è il bilancio della Prefettura di Cagliari. «La bufera soffia sull'economia isolana, ma la colpa non è delle banche». Salvatore Gullotta, prefetto di Cagliari, è sicuro di sé. I numeri, d'altronde, sono dalla sua parte. «Fino ad oggi, i reclami inviati ai nostri uffici dalla imprese sono stati solo due: ciò significa che le banche non hanno stretto così tanto i cordoni del credito». IL BILANCIO È tempo di bilanci nelle prefetture italiane. E anche in Sardegna il monitoraggio territoriale degli Osservatori anti-crisi (creati a fine marzo dal Governo) sta cominciando a produrre i suoi frutti. «Abbiamo riscontrato un rallentamento dei finanziamenti bancari: tuttavia, la crescita non si è arrestata e nei primi tre mesi del 2009 ha raggiunto il 5,6% (contro il +7,4% di fine 2008), superiore alla media nazionale». Insomma, secondo Gullotta, non si può parlare di «stretta creditizia» in Sardegna: «Credo che sia corretto parlare di una frenata dei prestiti, dovuta principalmente al calo della domanda di famiglie e aziende. Inoltre», sottolinea Gullotta, «va messo in evidenza un altro dato: i tassi di interesse, rispetto al 2008, sono crollati, andando ad alleggerire i costi sui prestiti». LA CRISI E se è vero che le richieste sono scese, è anche vero che la flessione sia dipesa dalla crisi: «Molte persone hanno perso il lavoro in questi ultimi mesi e non hanno chiesto nuovi mutui. Idem per le imprese: molte hanno chiuso l'attività e di conseguenza hanno interrotto i rifornimenti di credito allo sportello». La conferma, per Gullotta, è nei numeri: «Da una analisi dei dati contenuti nei rapporti pervenuti dai componenti dell'Osservatorio», sindacati e associazioni di categoria, «si evince che il 2008», spiega il prefetto, «è risultato negativo per l'economia sarda: il prodotto interno lordo ha subito una diminuzione dell'1%». Particolarmente colpiti, «sono stati l'industria di base, eccetto la raffinazione petrolifera, le costruzioni - le ore lavorate sono diminuite del 4,5% - i servizi e il commercio, con un inevitabile calo dell'occupazione e della domanda delle famiglie». I RECLAMI Il prefetto di Cagliari, per sostenere la validità delle sue indagini, elenca i reclami presentati dalle imprese: «Nell'Isola sono soltanto due, uno a Oristano, un altro a Cagliari», commenta. «La verità è che il credito in Sardegna non è mancato. E il merito va dato soprattutto alle banche isolane: Banco di Sardegna, Banca di Sassari e Banca di credito sardo. Senza di loro», aggiunge, «i prestiti alle imprese sarde, probabilmente, avrebbero registrato il segno meno». Ma i ricorsi inviati alle prefetture col contagocce non sono solo un fenomeno sardo. In Italia il totale è di 200, mentre sono stati appena 50 in Lombardia, 15 in Piemonte, 30 in Emilia Romagna e 10 in Calabria. LE IMPRESE L'esiguità dei risultati è la prova, spiegano le imprese isolane, che il sistema messo a punto dal Governo (per monitorare anomalie nell'erogazione del credito) sia poco efficace. «È una questione psicologica», osserva Massimo Putzu, presidente regionale della Confindustria. «Quale impresa sarebbe disposta a esporsi con un reclamo, sapendo che con quella banca deve continuare a lavorarci anche in futuro?». Ma per Putzu c'è di più. «Non mi sembra di poter condividere i numeri presentati dall'Osservatorio della prefettura: a noi imprenditori risulta che il credito sia diminuito, e parecchio». È dello stesso parere Italo Senes, numero uno dell'Api sarda: «I finanziamenti sono scesi nel 2009, è indubbio». LE VALUTAZIONI «Le banche», prosegue Senes, «sono diventate meno disponibili anche con i Consorzi fidi». Sulla stessa scia gli artigiani della Cna. «La situazione non è rassicurante», sbotta il segretario regionale dell'associazione, Francesco Porcu. «Le banche, con il loro sistema di rating - che misura il merito di credito delle aziende - rendono ancora più difficile l'accesso ai fidi bancari. Andrebbero rivisti i parametri di assegnazione stabiliti dalle regole di Basilea 2», conclude Porcu, «tenendo conto dell'indebolimento patrimoniale delle imprese a causa della crisi». LANFRANCO OLIVIERI

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Artigiani, più finanziamenti con il Confiab (sezione: Revoca fidi)

( da "Eco di Bergamo, L'" del 22-07-2009)

Argomenti: Revoca fidi

Artigiani, più finanziamenti con il Confiab --> Mercoledì 22 Luglio 2009 ECONOMIA, pagina 36 e-mail print Imprenditori artigiani e sistema bancario a confronto, lunedì sera, ad Albino dove si è svolto un convegno sul tema del credito alle imprese organizzato dall'Associazione artigiani di Bergamo per il polo locale, che si estende da Nembro a Colzate e comprende la Valgandino e l'altopiano di Selvino e Aviatico. L'iniziativa, il cui contenuto era «La risposta dell'Associazione artigiani alle difficoltà di accesso al credito delle imprese», aveva lo scopo di mettere al corrente gli artigiani delle opportunità di finanziamento offerte dagli accordi tra il consorzio fidi dell'Associazione (Confiab) e gli istituti di credito convenzionati, rappresentate da strumenti già esistenti ma non pienamente utilizzati e da strumenti nuovi. L'argomento è stato introdotto dal presidente dell'Associazione artigiani, Angelo Carrara, che ha rilevato come, stando alla relazione della Banca d'Italia, in questi ultimi anni, delle prime 2 mila imprese italiane la metà è in sofferenza ma l'altra metà sta acquisendo posizioni di rilievo, segno di un cambio di mentalità sul modo di fare impresa e di rimettersi in gioco. Questo per dire che, nel pieno della crisi, con l'aiuto di banche e confidi è possibile sostenere questa inversione di tendenza. Nel merito delle opportunità di credito di cui gli artigiani possono fruire è entrata Antonella Bardoni, direttore del Confiab. Sono stati illustrati i contenuti dell'Accordo fiducia raggiunto fra Camera di Commercio di Bergamo, consorzi fidi e banche, il «Progetto confiducia» costituito da interventi straordinari per favorire l'accesso al credito attraverso il rafforzamento delle garanzie dei confidi e il Fondo regionale per le agevolazioni finanziarie sull'artigianato previsto dalla legge regionale 1 del 2007 che comprende microcredito, operazioni di credito e leasing agevolato. Per ogni intervento sono state presentate le modalità di accesso: beneficiari, importo massimo del finanziamento, finalità, tasso di interesse, rimborso e garanzie rilasciate dal consorzio alle banche. Angelo Ondei, presidente del Confiab, ha rimarcato come il consorzio fidi abbia erogato nel 2009 quasi il 100% in più dei finanziamenti rispetto ai primi 6 mesi dell'anno scorso a riprova che le banche si sentono più garantite (fino al 60-70%) attraverso i consorzi fidi e non hanno stretto i cordoni nei confronti di tutte le richieste di finanziamento. Nel dialogo a più voci con il pubblico è stato ricordato inoltre il recente «Patto per la casa» siglato sotto la regia della Camera di Commercio dalla Banca Popolare di Bergamo e dalla Cassa rurale di Treviglio insieme alle organizzazioni imprenditoriali e sindacali per definire interventi di sostegno che aiutino da una parte il comparto e dall'altra i privati fornendo ad esempio all'acquirente la copertura assicurativa contro il rischio di perdita del posto di lavoro o altre misure che lo agevolino come il contenimento del costo del mutuo e agevolazioni nell'accesso al credito con particolare attenzione a richieste provenienti da categorie come i lavoratori atipici e a tempo determinato. Franco Irranca 22/07/2009 nascosto-->

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Piazza Mercanzia aumenta i suoi contributi (sezione: Revoca fidi)

( da "Resto del Carlino, Il (Bologna)" del 22-07-2009)

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IL MONDO DELLE IMPRESE pag. 10 «Diamo fiducia ai giovani» Piazza Mercanzia aumenta i suoi contributi Per chi ha meno di 40 anni o rinnova l'azienda DAVANTI a tanti meno' che contraddistinguono i dati economici di questi giorni la Camera di commercio mette a segno, ancora, un più'. Piazza della Mercanzia ha infatti deciso di incentivare la fiducia ed aumentare ulteriormente i contributi per le imprese bolognesi. «Giovani e imprese che vogliono investire sono i destinatari mirati di questo aumento che ha l'obiettivo di stimolare in provincia oltre 7 milioni di euro di investimenti e attività», spiega il numero uno della Camera di commercio, Bruno Filetti. Per il presidente «la situazione richiede da parte di tutti il massimo impegno. Già da settembre 2008, nonostante certe previsioni rassicuranti dalle quali abbiamo preferito da subito mantenerci distanti, avevamo colto e compresa la complessa criticità economica e la reticenza di una parte del sistema bancario. Ne era scaturita la decisione di raddoppiare nel 2009 gli investimenti per l'accesso al credito e di dare vita ad un fondo straordinario di garanzia di un milione di euro. Ma oggi la situazione ci induce a considerare utile e opportuno intervenire ulteriormente». Ecco quindi la scelta di mirare l'ulteriore sforzo della Camera di commercio in due direzioni specifiche, i giovani imprenditori e l'acquisto di beni strumentali, che, come spiega il presidente, «sono leve positive per tutti: dare fondi, e quindi fiducia concreta, ai giovani e alle aziende che rinnovano i propri impianti, significa moltiplicare ciò che altrimenti, da solo, sarebbe troppo piccolo, o addirittura non potrebbe partire». CON l'intervento camerale i giovani imprenditori (sotto i 40 anni) possono tagliare il costo degli interessi del 2,5%, che diventa il 2,7% nel caso di imprese femminili. E' destinato invece a tutte le aziende il contributo per gli investimenti in beni strumentali, con uguali percentuali di abbattimento degli interessi e agevolazioni. Consente, ad esempio, l'acquisto di impianti, macchinari, camion e macchine aziendali. Questi sono i contributi che la Camera di commercio ha aumentato in questi giorni, ma restano sempre valide tutte le altre misure: da quella per il finanziamento bancario a medio-lungo termine, anche per la ricontrattazione dei piani di rientro, agli interventi sulle garanzie, ai contributi per l'aggregazione con altre aziende, a quelli per la partecipazione a fiere all'estero. Un mix di risorse a fondo perduto e per l'abbattimento degli interessi, queste ultime erogate dalla Camera di commercio con il supporto operativo dei Consorzi Fidi e delle Cooperative di garanzia. « Ora che il termine crisi pare essere l'unico capace di dominare le scene, il nostro intendimento è invece di trasformare la paura in energia positiva, in possibilità. In fiducia». D'altra parte, prosegue Bruno Filetti «a breve si prospetta un settembre in cui per molte realtà potrebbero emergere ulteriori difficoltà con cui confrontarsi. Ferie anticipate, cassa integrazione, sono strumenti che non possono essere soluzioni. Le scelte strategiche, lo studio di nuovi prodotti e l'acquisizione di nuovi mercati hanno necessariamente bisogno di orizzonti temporali più ampi. E' a questa domanda che il nostro ulteriore impegno vuole rispondere».

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Il segno della crisi. (sezione: Revoca fidi)

( da "Sole 24 Ore, Il" del 22-07-2009)

Argomenti: Revoca fidi

Il Sole-24 Ore sezione: ECONOMIA E IMPRESE data: 2009-07-22 - pag: 19 autore: Il segno della crisi. Le difficoltà finanziarie del gruppo dell'arredo si riflettono su decine di fornitori Il triste domino del caso Emmelunga di Marco Alfieri «è un momento di rallentamento nei pagamenti, è in atto il passaggio di proprietà, ma tutto si aggiusterà presto...», smorza un dirigente da Barberino del Mugello, dove l'azienda è nata e ha il suo quartier generale. Ma basta parlare con qualche fornitore o scavare nella pancia della filiera dell'arredamento in apnea da troppi mesi, per capire che la situazione di Emmelunga è preoccupante. La catena nazionale di negozi al dettaglio, ribattezzata pomposamente qualche anno fa nientemeno che l'Ikea italiana, vive infatti una congiuntura tremenda nella fascia dell'arredamento popolare. Attraversare per credere qualsiasi viale di ingresso nelle città di mezza Italia, dove i grandi store del mobile uno in fila all'altro incarnano plasticamente la feroce concorrenza atterrata sul mercato domestico da ormai un quindicennio buono. In realtà Emmelunga aveva provato a rilanciarsi esattamente un anno fa,con l'arrivo di un nuovo direttore commerciale: prodotti a stock, pronta consegna e prezzi/qualità bassi. Ma non è bastato. Così da fine giugno anche l'azienda toscana è finita inglobata dal redivivo marchio Semeraro/ Aiazzone - quello del compianto Guido Angeli e del mitico claim «in tutta Italia, isole comprese... » - a sua volta fusosi recentemente con la Mete Spa (PerSempre Arredamenti e Mister Convenienza) nella newco paritetica B& S Spa. Eppure nonostante la nuova proprietà e le rassicurazioni interne, il gruppo è impigliato in difficoltà tali da non poter garantire il pagamento a molti fornitori. Solo il Gruppo Imab di Fermignano, 450 addetti nel pesarese, uno dei distretti del legno più importanti d'Italia, rischia di mandare in fumo crediti per 7 milioni di euro, praticamente il 10% del suo fatturato. All'altro capo della provincia italiana, nel Nord Est sotto stress, la Veneta Cucine di Biancade (Treviso) vanta crediti per 10 milioni, e su questo livello di sofferenze viaggiano altre 3-4 aziende del Quartiere del Piave e del Pesarese. Secondo fonti sindacali, il "buco" di Emmelunga si aggirerebbe sugli 80 milioni su un fatturato 2007, l'ultimo disponibile nelle comunicazioni aziendali, di circa 110. Non bastasse, qualche mese fa il fallimento della catena inglese Mfi aveva già colpito, solo in Triveneto, alcune grosse aziende come la Mobilclan, la Friulintagli e la Media Profili, che hanno lasciato per strada dai 10 ai 25 milioni ciascuna di crediti non riscossi, oltre ad una quota di fatturato che vale circa il 40% dell'intero turnover. Perché poi è questo uno dei bachi che la vicenda Emmelunga e delle grandi catene popolari in affanno, sta alimentando: trovarsi improvvisamente i crediti clienti dimezzati insieme al rubinetto bancario chiuso a lucchetto. Tanto più in un comparto "arredamento" importantissimo che vale 23 miliardi di euro ( per 230mila addetti) addensato soprattutto tra Treviso e Pordenone, in Brianza, a Pesaro-Urbino e nel murgiano. Eccolo insomma un altro spicchio della crisi spesso sottaciuto: c'è il rapporto malato con la Pa, che paga a 135 giorni, con punte di 400 al Sud contro una media Ue di 65. C'è la stretta bancaria sui piccoli. C'è una sottocapitalizzazione endemica delle imprese tricolore. Ma poi c'è la crisi di liquidità tra privati dovuta ai crediti bloccati o inesigibili che mandano in sofferenza i bilanci di migliaia di pmi fornitrici. Venete, pesaresi o pugliesi (la Brianza è un po' più al riparo lavorando sul made in Italy di Altagamma), in quell'indotto dove pescano le grandi catene del mobile. Imprese che negli anni d'oro sono state ben contente di legarsi ad un grande marchio che fa quantità e lavora a ciclo integrato, pur tirando eccessivamente sui prezzi. A cascata, quindi, il mobiliere che a fine mese non viene pagato dalle grandi catene, inevitabilmente slitta il pagamento al terzista da 60 a 150 giorni il quale, a sua volta, in un domino impazzito, offre uno sconto secco dell'8-10%, pur di avere liquidità immediata. E questo dà la misura del baco che va a togliere benzina al motore di un sistema a rischio moria. Incassi dopo e devi pagare prima, è questo il cortocircuito. Perché le materie prime o le paghi alla scadenza o il fornitore ti molla. E le banche? «A loro volta sono costrette a fare il proprio mestiere. Se su un bilancio aziendale di 5 milioni di euro ci sono 500mila euro di crediti inesigibili, gli istituti si regolano di conseguenza - Basilea 2 non perdona e ti chiudono i fidi perché il rischio fisiologico che possono sopportare è dell'1-2%, non del 10%», ammette un imprenditore friulano. E non solo le grandi banche, anche quelle locali, che coprono il 67,5% degli sportelli delle principali province manifatturiere, dove tra ottobre 2008 e aprile 2009 circa il 40% di nuove posizioni aperte altro non sono che una diversificazione creditizia di pmi e artigiani alla disperata ricerca di nuova liquidità per saldare debiti correnti. «Anche se una cernita precisa è molto difficile- prosegue il nostro imprenditore - perché c'è omertà diffusa sugli incagli dei piccoli, pochi vogliono mettere in piazza le proprie magagne». In attesa di una ripresa che sembra un Godot che non arriva mai. L'outlook di settore, infatti, sposta in avanti la ripartenza. «Ancora a giugno il fatturato è crollato del 12% mentre le ore di cassa sono state 2,3 milioni, quanto tutte quelle del 2008», ragiona Mauro Livi, segretario nazionale Fillea Cgil, «con il distretto del salotto di Bari/Matera piagato dalla fine della Nicoletti e dalla crisi interminabile della Natuzzi (3mila addetti di cui la metà in cassa), e la moria del comprensorio della sedia, in Friuli, che soffre tremendamente il crollo dei mercati dell'Est (il 35% dell'arredo italiano è destinato ai mercati internazionali)». Sperando, da settembre, in qualche segnale incoraggiante. © RIPRODUZIONE RISERVATA L'ESPOSIZIONE Secondo i sindacati la società avrebbe debiti per 80 milioni a fronte di ricavi 2007 pari a circa 110 milioni

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Consorzi fidi in crescita: +83% in Emilia Romagna (sezione: Revoca fidi)

( da "Gazzetta di Parma (abbonati)" del 22-07-2009)

Argomenti: Revoca fidi

ECONOMIA 22-07-2009 CREDITO VOLTA (FIDINDUSTRIA): «MA RALLENTANO LE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO» Consorzi fidi in crescita: +83% in Emilia Romagna In 6 mesi richieste di garanzia per 290 mln di finanziamenti BOLOGNA Giorgia Chicarella evitare una stretta sul credito che rischia solo di fare terra bruciata del nostro sistema imprenditoriale II Garanzie finanziarie: date o ricevute, l'importante è che ci siano. Perché in tempo di crisi sono la chiave per aprire i forzieri delle banche e assicurare credito alle imprese. Servono per sostenere le aziende, rassicurare gli istituti di credito, aiutare le famiglie. Insomma, sono il solo farmaco capace di tenere testa alla recessione economica e sociale. A somministrarlo a ritmo sempre più serrato sono i tre consorzi fidi della nostra regione - Fidindustria, Cooperfidi, Cofiter - che nei primi sei mesi del 2009 hanno sostenuto le attività di un numero sempre più ampio di piccole, medie e grandi imprese: oltre 290 milioni di euro con un incremento dell'83% rispetto al 2008. E' emerso nel corso della conferenza stampa che ieri ha chiamato in platea esponenti della Regione, imprenditori, mondo bancario e Camera di commercio. Eppure, nonostante la crescita, «un rallentamento delle procedure di affidamento da parte delle banche con alcuni casi di revoca di delibere già prese c'è stato» osserva Alessandro Volta, presidente di Fidindustria. E proprio al sistema del credito Volta rivolge il suo appello: «servono comportamenti corretti e trasparenti per dare maggiore sostegno al mondo produttivo». Ma l'attuale presidente di Confidi servizi, società che riunisce i tre consorzi, non si ferma qui e spiega come uscire da quello che lui stesso definisce «il tunnel più profondo degli ultimi 30 anni». «Dobbiamo sviluppare una cultura finanziaria nuova ed ». Poi, tessendo le lodi dei risultati raggiunti dal patto anticrisi firmato a fine 2008 con la Regione - misura che ha permesso a Fidindustria di raddoppiare in un solo semestre il numero delle garanzie, 64 per 176 milioni di euro - Volta guarda avanti. «Per mantenere questi trend di attività - precisa - i consorzi hanno bisogno di nuove risorse finanziarie: tutti i fondi, anche i più piccoli, devono confluire in unico sistema di garanzia». Un monito condiviso anche da Daniele Passini, presidente di Cooperfidi che guardando al mondo delle cooperative - la cui copertura finanziaria è cresciuta nell'ultimo semestre del 120% - ammette: «Dobbiamo fare cultura d'impresa sollecitando i soci a incrementare il capitale sociale delle loro cooperative, arrivando entro la fine del 2009 all'iscrizione all'albo della 107, legge che ci permette di patrimonializzare e quindi di avere più voce in capitolo nei confronti del mondo bancario». Una scelta già compiuta da Cofiter che, rammenta il presidente Ottavio Righini, oggi «andrà in Banca d'Italia a depositare la sua firma ». «Ma dobbiamo fare di più perché il futuro è nei sistemi di garanzia», ammonisce Righini che, osservando il comportamento dei grandi gruppi bancari, senza tanti giri di parole ammette: «al momento delle fusioni hanno guardato più lontano, poi hanno cambiato atteggiamento e negli ultimi periodi hanno cominciato a interessarsi in maniera diversa anche alle realtà più piccole». Finanziamenti Cresce l'attività dei consorzi fidi in regione.

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Racket, solo 14 denunce Il commissario antiusura: ancora troppa omertà (sezione: Revoca fidi)

( da "Corriere della Sera" del 22-07-2009)

Argomenti: Revoca fidi

Corriere della Sera sezione: Cronaca di Milano data: 22/07/2009 - pag: 42 L'allarme Questa sera fiaccolata in ricordo del tabaccaio suicida Racket, solo 14 denunce Il commissario antiusura: ancora troppa omertà Il responsabile nazionale: a Milano fenomeno in aumento Centomila euro di assegni pagati e spariti nel nulla. Sono questi i debiti con gli strozzini che opprimevano Andrea Sannicandro, il tabaccaio 52enne morto suicida lunedì all'alba nel suo bar di viale Monza. Un debito che, secondo i primi accertamenti disposti dalla squadra investigativa del commissariato Greco-Turro, si era sommato a una lunga fila di prestiti personali fino a trasformarsi in un'ossessione. Un tarlo. Come quello che oggi consuma i poliziotti che tra accertamenti bancari e ricerca di riscontri, stanno ricostruendo la «strada» di quei soldi che la vittima dice prestati a usura da un imprenditore bresciano. Milano, e le parole sono quelle del Commissario straordinario antiracket, il prefetto Giosué Marino, resta una della capitali dell'usura: «Un fenomeno sommerso e in crescita». Secondo i dati della Prefettura, sono state 14 le denunce per usura presentate nel 2008 alle forze dell'ordine. «Dati assolutamente non veritieri, c'è troppa omertà», per il commissario antiracket. Solo 3 invece le richieste di adesione al fondo di solidarietà per le vittime di usura. Il problema è che i tempi per l'erogazione dei fondi spesso superano i cinque anni. Al fondo gestito dall'Unione del commercio per garantire la copertura dei fidi, sono quasi raddoppiate nell'ultimo anno le domande presentate da «soggetti rifiutai dal sistema bancario». Poi c'è un'altro capitolo. Quello delle finanziarie: a Milano sono 1.200, il 31% del dato nazionale. «Un mondo che resta privo di regole e controlli adeguati», attacca il commissario Marino: «L'unica risposta resta quella della denuncia e quella della prevenzione. Chiudere gli occhi è un regalo agli strozzini» . Stasera alle 20 proprio davanti al bar Loreto uno, quasi all'angolo con piazzale Loreto, le associazioni antiracket Sos Usura e Sos Italia Libera hanno organizzato una fiaccolata. Con loro ci saranno anche i familiari del tabaccaio. E insieme agli altri negozianti della zona ci sarà anche Giorgio Montingelli, delegato dell'Unione del commercio da anni in prima fila nella lotta all'usura. «Il problema del credito per le piccole imprese e i commercianti è diventato ormai un'emergenza». Ma mentre l'indagine degli uomini guidati dal vice questore Manfredi Fava avanza resta l'indifferenza e il velo di ipocrisia a coprire il fenomeno usura. Un'emergenza sommersa. La famiglia di Sannicandro, nel-- l'attesa del nulla osta per i funerali, ha lamentato il «silenzio delle istituzioni»: «Andrea aveva sempre aiutato tutti. Nessuno ha parlato né dal Comune né da altre istituzioni. Milano lo ha abbandonato. Non lasciateci soli» . Cesare Giuzzi

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Racket, solo 14 denunce Il commissario antiusura: ancora troppa omertà (sezione: Revoca fidi)

( da "Corriere del Mezzogiorno" del 22-07-2009)

Argomenti: Revoca fidi

Corriere del Mezzogiorno sezione: Cronaca di Milano data: 22/07/2009 - pag: 42 L'allarme Questa sera fiaccolata in ricordo del tabaccaio suicida Racket, solo 14 denunce Il commissario antiusura: ancora troppa omertà Il responsabile nazionale: a Milano fenomeno in aumento Centomila euro di assegni pagati e spariti nel nulla. Sono questi i debiti con gli strozzini che opprimevano Andrea Sannicandro, il tabaccaio 52enne morto suicida lunedì all'alba nel suo bar di viale Monza. Un debito che, secondo i primi accertamenti disposti dalla squadra investigativa del commissariato Greco-Turro, si era sommato a una lunga fila di prestiti personali fino a trasformarsi in un'ossessione. Un tarlo. Come quello che oggi consuma i poliziotti che tra accertamenti bancari e ricerca di riscontri, stanno ricostruendo la «strada» di quei soldi che la vittima dice prestati a usura da un imprenditore bresciano. Milano, e le parole sono quelle del Commissario straordinario antiracket, il prefetto Giosué Marino, resta una della capitali dell'usura: «Un fenomeno sommerso e in crescita». Secondo i dati della Prefettura, sono state 14 le denunce per usura presentate nel 2008 alle forze dell'ordine. «Dati assolutamente non veritieri, c'è troppa omertà», per il commissario antiracket. Solo 3 invece le richieste di adesione al fondo di solidarietà per le vittime di usura. Il problema è che i tempi per l'erogazione dei fondi spesso superano i cinque anni. Al fondo gestito dall'Unione del commercio per garantire la copertura dei fidi, sono quasi raddoppiate nell'ultimo anno le domande presentate da «soggetti rifiutai dal sistema bancario». Poi c'è un'altro capitolo. Quello delle finanziarie: a Milano sono 1.200, il 31% del dato nazionale. «Un mondo che resta privo di regole e controlli adeguati», attacca il commissario Marino: «L'unica risposta resta quella della denuncia e quella della prevenzione. Chiudere gli occhi è un regalo agli strozzini» . Stasera alle 20 proprio davanti al bar Loreto uno, quasi all'angolo con piazzale Loreto, le associazioni antiracket Sos Usura e Sos Italia Libera hanno organizzato una fiaccolata. Con loro ci saranno anche i familiari del tabaccaio. E insieme agli altri negozianti della zona ci sarà anche Giorgio Montingelli, delegato dell'Unione del commercio da anni in prima fila nella lotta all'usura. «Il problema del credito per le piccole imprese e i commercianti è diventato ormai un'emergenza». Ma mentre l'indagine degli uomini guidati dal vice questore Manfredi Fava avanza resta l'indifferenza e il velo di ipocrisia a coprire il fenomeno usura. Un'emergenza sommersa. La famiglia di Sannicandro, nel-- l'attesa del nulla osta per i funerali, ha lamentato il «silenzio delle istituzioni»: «Andrea aveva sempre aiutato tutti. Nessuno ha parlato né dal Comune né da altre istituzioni. Milano lo ha abbandonato. Non lasciateci soli» . Cesare Giuzzi

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Consorzi fidi in crescita: +83% in Emilia Romagna (sezione: Revoca fidi)

( da "Gazzetta di Parma Online, La" del 22-07-2009)

Argomenti: Revoca fidi

Consorzi fidi in crescita: +83% in Emilia Romagna di Giorgia Chicarella Garanzie finanziarie: date o ricevute, l’importante è che ci siano. Perché in tempo di crisi sono la chiave per aprire i forzieri delle banche e assicurare credito alle imprese. Servono per sostenere le aziende, rassicurare gli istituti di credito, aiutare le famiglie. Insomma, sono il solo farmaco capace di tenere testa alla recessione economica e sociale. A somministrarlo a ritmo sempre più serrato sono i tre consorzi fidi della nostra regione - Fidindustria, Cooperfidi, Cofiter - che nei primi sei mesi del 2009 hanno sostenuto le attività di un numero sempre più ampio di piccole, medie e grandi imprese: oltre 290 milioni di euro con un incremento dell’83% rispetto al 2008. E’ emerso nel corso della conferenza stampa che ieri ha chiamato in platea esponenti della Regione, imprenditori, mondo bancario e Camera di commercio. Eppure, nonostante la crescita, «un rallentamento delle procedure di affidamento da parte delle banche con alcuni casi di revoca di delibere già prese c'è stato» osserva Alessandro Volta, presidente di Fidindustria. E proprio al sistema del credito Volta rivolge il suo appello: «servono comportamenti corretti e trasparenti per dare maggiore sostegno al mondo produttivo». Ma l’attuale presidente di Confidi servizi, società che riunisce i tre consorzi, non si ferma qui e spiega come uscire da quello che lui stesso definisce «il tunnel più profondo degli ultimi 30 anni». «Dobbiamo sviluppare una cultura finanziaria nuova ed evitare una stretta sul credito che rischia solo di fare terra bruciata del nostro sistema imprenditoriale». Poi, tessendo le lodi dei risultati raggiunti dal patto anticrisi firmato a fine 2008 con la Regione - misura che ha permesso a Fidindustria di raddoppiare in un solo semestre il numero delle garanzie, 64 per 176 milioni di euro - Volta guarda avanti. «Per mantenere questi trend di attività - precisa - i consorzi hanno bisogno di nuove risorse finanziarie: tutti i fondi, anche i più piccoli, devono confluire in unico sistema di garanzia». Un monito condiviso anche da Daniele Passini, presidente di Cooperfidi che guardando al mondo delle cooperative - la cui copertura finanziaria è cresciuta nell’ultimo semestre del 120% - ammette: «Dobbiamo fare cultura d’impresa sollecitando i soci a incrementare il capitale sociale delle loro cooperative, arrivando entro la fine del 2009 all’iscrizione all’albo della 107, legge che ci permette di patrimonializzare e quindi di avere più voce in capitolo nei confronti del mondo bancario». Una scelta già compiuta da Cofiter che, rammenta il presidente Ottavio Righini, oggi «andrà in Banca d’Italia a depositare la sua firma». «Ma dobbiamo fare di più perché il futuro è nei sistemi di garanzia», ammonisce Righini che, osservando il comportamento dei grandi gruppi bancari, senza tanti giri di parole ammette: «al momento delle fusioni hanno guardato più lontano, poi hanno cambiato atteggiamento e negli ultimi periodi hanno cominciato a interessarsi in maniera diversa anche alle realtà più piccole».

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Secondo la responsabile degli edili di Confartigianato il problema è finanziario (sezione: Revoca fidi)

( da "Cittadino, Il" del 23-07-2009)

Argomenti: Revoca fidi

Ma i quattrini dove sono? Per Adriana Boaretto la colpa è delle banche Messo in grafico, l'andamento del mercato immobiliare lodigiano per l'anno 2009 registra una impennata del volume d'affari lungo l'asse delle ordinate nel mese di marzo, quindi un lento e nuovo declino, per arrivare ad una "palude" prossima allo zero del mese di giugno. «Ripresa e nuova fermata» descrive laconica Adriana Boaretto, la referente della categoria edili di Confartigianato. Aleggia un forte pessimismo nel settore delle costruzioni. E c'è da preoccuparsi, perché dal mattone è partita la cancrena finanziaria che attanaglia il mondo da venti mesi. Perché si sia verificata una simile progressione a singhiozzo, è spiegato dalla stessa Boaretto. «Non è la richiesta di unità abitative a mancare. Piuttosto, i nostri clienti chiedono dilazioni nei pagamenti, poiché sono in difficoltà economiche. E noi concediamo di buon grado queste proroghe, perché sono tutti compratori fidati - afferma la Boaretto -. Per riscuotere i soldi immediatamente, emettiamo ricevute bancarie. Qui nascono i problemi, e la colpa è solo delle banche». In sintesi, il meccanismo di una ricevuta bancaria è il seguente: l'impresa che vende immobili compila la ricevuta contestualmente alla fattura, quindi la consegna alla propria banca. Tale banca invia il documento alla banca del compratore, che a sua volta riceve un avviso di pagamento. Alla scadenza stabilita, il debitore si presenta agli sportelli della propria banca, effettua il pagamento, ritira la ricevuta bancaria. Nel frattempo, il venditore riceve un effettivo che vale come "pagamento anticipato" proprio dalla banca del debitore. Ma ora le banche hanno chiuso i rubinetti del credito. Niente fidi, niente anticipazioni, niente denaro liquido per nuovi investimenti. Così l'impresa edile rimane due volte beffata. La Boaretto non ha mezzi termini: «Tutti i lavori eseguiti in primavera verranno pagati, nella migliore delle ipotesi, a febbraio 2010. Gli investimenti per l'autunno sono congelati, abbiamo in mano soldi virtuali, ma con quelli non ci compri un singolo mattone. Se le banche volevano piegare nuovamente il mercato immobiliare, ci sono riuscite». Riflettendoci bene, gli edili possono anche stringere i denti fino a febbraio: a soffrirne di più è l'intera filiera di artigiani e operatori che gravitano attorno ai cantieri. Fabbri, piastrellisti, elettricisti, manovali: tutti a macchine ferme in attesa che dall'alto piovano i soldi. Per la Boaretto ad alimentare ulteriormente la tensione fra gli operatori del settore è il fatto che la "stretta" delle banche persista anche dopo le manovre anticrisi dei governi. «Perché i soldi stanziati non arrivano a professionisti e privati?» si chiede la responsabile di categoria. Infine, il problema dell'invenduto. Si prenda una città campione quale Codogno: lungo al circonvallazione, complessi residenziali fantasma, persiane sprangate, citofoni senza nome. «I mutui a tasso variabile hanno strangolato le famiglie - conclude la Boaretto -. I requisiti per i garanti di fidi bancari sono stati inaspriti. Le banche non concedono soldi. Ecco perché le vendite stagnano. I media creano allarmismo esagerato. I soldi rimangono nel materasso, e le porte degli appartamenti chiuse».Carlo Cerutti

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Faissola: emendamenti rischiosi per il credito (sezione: Revoca fidi)

( da "Giornale di Brescia" del 23-07-2009)

Argomenti: Revoca fidi

Edizione: 23/07/2009 testata: Giornale di Brescia sezione:interno Faissola: emendamenti rischiosi per il credito ROMAFra gli emendamenti del decreto legge anti-crisi si nascondono insidie che potrebbero mettere a rischio l'erogazione del credito al mondo imprenditoriale. L'allarme arriva dal presidente dell'Associazione Bancaria Italiana, Corrado Faissola, che ha sottolineato come nel decreto che dovrà essere approvato dal Parlamento «ci sono delle cose che se diventassero legge bloccherebbero sostanzialmente l'erogazione del credito alle imprese». Faissola, alla richiesta di maggiori informazioni, ha risposto con un invito a leggere gli emendamenti del dl, dai quali sembra emergere quali siano i punti di maggior attrito per il mondo bancario. In particolare, non piacerebbero alle banche alcune disposizioni che potrebbero rimandare a situazioni di prezzi amministrati, come quelle che fissano allo 0,5% la commissione per l'affidamento e, in particolare, quella per lo sconfinamento del fido. Oppure quelle che consentono innalzamenti frazionali del tasso di interesse in caso di modifiche ai contratti bancari. Viene digerita a fatica anche la disposizione relativa ai limiti di tempo per il riconoscimento della disponibilità in conto corrente delle somme depositate con assegni o bonifici. In questo caso, il timore è che le misure indicate portino ad un'eccessiva assunzione di rischio da parte delle banche, che potrebbero scegliere di ridurre il ricorso a tali strumenti, con effetti negativi soprattutto per le famiglie, che fanno maggiormente ricorso agli strumenti tipici del conto corrente. Eppure la mattinata per il mondo bancario era iniziata con il piede giusto: «dobbiamo essere orgogliosi del sistema bancario italiano», ha detto il presidente del consiglio, Silvio Berlusconi, pur chiedendo agli istituti di credito «maggior coraggio e meno prudenza». Dichiarazioni che hanno ovviamente incontrato il favore dello stesso Corrado Faissola: «aspettiamo che il Governo riesca a tradurre in provvedimenti conseguenti le dichiarazioni che abbiamo molto apprezzato del presidente Berlusconi», anche se, ha ribadito, «sono molto preoccupato per l'andamento dei lavori parlamentari per la conversione in legge del decreto anti-crisi».

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stretta sulle banche, retromarcia del governo - roberto petrini (sezione: Revoca fidi)

( da "Repubblica, La" del 23-07-2009)

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Pagina 23 - Economia Stretta sulle banche, retromarcia del governo Scontro sul decreto anticrisi, arriva il maxiemendamento con fiducia L´esecutivo voleva un tetto alle modifiche dei tassi e niente penalità per chi va in rosso ROBERTO PETRINI ROMA - Sistema bancario in allarme per le norme contenute nel decreto anticrisi sul quale oggi, con l´arrivo del maxi-emendamento, il governo porrà la fiducia. Il pressing potrebbe portare anche a una retromarcia del governo che sembra disponibile a congelare il pacchetto credito contenuto nel decreto e a non limitare più l´autonomia finanziaria della Corte dei conti. In mattinata è stato lo stesso presidente dell´Abi, Corrado Faissola ad esprimere «preoccupazione» per l´andamento dei lavori parlamentari: «Ci sono delle cose – ha detto - che, se diventassero legge, bloccherebbero sostanzialmente l´erogazione del credito alle imprese». L´Abi non ha indicato gli emendamenti in questione ma il testo uscito dall´esame della Commissione emergono le tre norme finite nel mirino delle banche. La prima riguarda il tetto dello 0,5 per cento per la commissione di affidamento (rimasta in vigore dopo le limitazioni alla commissione di massimo scoperto) e quella per lo sconfinamento dal fido. L´altra norma riguarda le modifiche unilaterali dei contratti ad opera delle banche: anche in questo caso è previsto un «tetto» all´aumento dei tassi pari allo 0,5 per cento. E nel mondo bancario c´è chi lamenta con questa misura il ritorno di una sorta di «prezzi amministrati». Si segnala infine che il tempo consentito al cliente per recedere dal contratto – in base al nuovo testo - salirebbe da due a quattro mesi. Infine, una ulteriore disposizione che non piace al sistema bancario riguarda gli assegni. Diventano infatti più serrati i tempi per l´accredito degli assegni bancari: viene stabilito che dal gennaio del 2010 valuta e disponibilità liquida di bonifici e assegni circolari non potranno superare i due giorni. In questo caso, il timore delle banche è che le misure indicate riducano i tempi per le verifiche del caso. La maggioranza di centrodestra fa invece quadrato e va all´attacco delle banche accusate regolarmente di stringere i cordoni della borsa e di mettere le aziende alla corda. «Ultimamente c´è stato un razionamento del credito e quindi per le piccole e medie imprese non cambierebbe nulla, non ci siamo accorti che negli ultimi mesi le banche erogassero credito alle piccole e medie imprese», ha detto il capogruppo della Lega Maurizio Fugatti replicando ai timori espressi dal presidente dell´Abi. Eppure la mattinata per il mondo bancario era iniziata con il piede giusto: «Dobbiamo essere orgogliosi del sistema bancario italiano», aveva detto il presidente del consiglio, Silvio Berlusconi, pur chiedendo agli istituti di credito «maggior coraggio e meno prudenza». Resta caldo anche il fronte dei conti pubblici. Ieri il Pd ha chiesto che il ministro dell´Economia, Giulio Tremonti intervenga in Parlamento per chiarire la situazione dei conti pubblici italiani, che denunciano «uno sprofondamento mai registrato dal 1992». Da parte sua il governatore della Sicilia, Raffaele Lombardo, ha detto dopo un incontro con Berlusconi che sul decreto anticrisi l´Mpa uscirà dall´aula o si asterrà. «Non voteremo contro il governo», ha chiarito.

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leopoldine, chiarezza sui tempi del cantiere (sezione: Revoca fidi)

( da "Tirreno, Il" del 23-07-2009)

Argomenti: Revoca fidi

Pagina 3 - Montecatini Leopoldine, chiarezza sui tempi del cantiere Interrogazione di Sensi (Pdl) al sindaco anche sui conti della società MONTECATINI. Le Terme al centro di una interrogazione al sindaco che il consigliere del Pdl, Riccardo Sensi chiede di inserire all'ordine del giorno del prossimo consiglio comunale. «L'estate scorsa - scrive Sensi - l'amministratore unico delle Terme sottoscriveva un piano di finanziamento di circa 34 milioni di euro volto alla parziale realizzazione del piano Fuksas (Leopoldine) e al completamento di alcuni lavori di ristrutturazione alle Redi nonché al restauro del Tettuccio. Il sistema bancario, attesi i non brillanti conti economici dell'azienda, decise di consentire al finanziamento, ma di condizionarne il piano di rientro a un deciso miglioramento dello stato di salute della società, ottenendo, oltre alle normali garanzie che presta ogni debitore (ipoteche sugli immobili) anche la possibilità di vendere direttamente o far vendere alcuni immobili di proprietà della società Terme, con esclusione degli stabilimenti storici, se ad una certa data (2011 o 2012) la società non avesse raggiunto un margine operativo lordo ampiamente positivo. è fatto notorio che almeno negli ultimi 15 anni i conti della società, al di là di ogni artifizio di tecnica di redazione del bilancio, siano in costante peggioramento». Queste, pertanto, le 15 domande del consigliere Sensi al sindaco Bellandi. Quando inizieranno i lavori per realizzare la piscina e il centro benessere delle Leopoldine? Quanto tempo dureranno le opere e quando sarà offerto al pubblico il nuovo stabilimento così come previsto dal piano Fuksas? Qual è la data oltrepassata la quale, in caso di Mol non positivo, i beni immobili delle Terme saranno alienati? è soltanto il Mol il criterio preso come punto di riferimento al fine di verificare lo stato di salute dell'azienda e dunque far scattare la procedura di vendita? Chi sarà il soggetto a cui sarà demandato il compito di curare la procedura di vendita, se sarà necessario ricorrere a essa? è previsto un controllo da parte dei soci Comune e Regione sulle procedure di vendita? La vendita, se avverrà, si realizzerà con procedure di evidenza pubblica? Nella malaugurata ipotesi di doversi procedere con la vendita, l'indirizzo della sua amministrazione sarà quello di proporre al consiglio una modifica delle destinazioni urbanistiche dei beni? Quali azioni sono state assunte nei passati 12 mesi per risanare l'azienda da un punto di vista del contenimento dei costi? Può informare il consiglio sull'attuale stato di salute dell'azienda Terme? Quali informazioni ha in merito all'intervento di Fidi Toscana e in particolare vi è certezza che, nell'ipotesi in cui concludesse l'operazione portante relativa all'ultimo aumento di capitale, Fidi stessa provvederà al trasferimento delle azioni in favore della Regione? Quali azioni politiche intende intraprendere per ottenere il finanziamento pubblico dal Ministero dei beni culturali per il restauro del Tettuccio? Qual è la sua posizione sul secondo e più importante stralcio del piano Fuksas, ovvero la realizzazione del sistema di piscine ludico termali alla Salute e del centro benessere da insediare dopo aver profondamente ristrutturato l'attuale edificio con approntamento di ampi parcheggi interrati? Qual è la sua posizione in ordine alla compartecipazione di soggetti privati all'investimento per il nuovo stabilimento La Salute? Sono in studio da parte della sua amministrazione proposte per verificare la fattibilità di una partnership con privati per assicurare il compimento di questa opera?

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Nuova tegola sui conti delle banche (sezione: Revoca fidi)

( da "Milano Finanza (MF)" del 23-07-2009)

Argomenti: Revoca fidi

MF sezione: Denaro & Politica data: 23/07/2009 - pag: 8 autore: di Franco Adriano Il presidente dell'Abi, Corrado Faissola, lancia l'allarme sull'erogazione del credito Nuova tegola sui conti delle banche Nel decreto anticrisi un emendamento mette un tetto del 5% all'adeguamento dei tassi rispetto a quelli pattuiti coi clienti Il presidente dell'Abi, Corrado Faissola, ha tirato il sasso. Prima accennando alla questione, poi facendosi il segno della bocca cucita. L'occasione è stata offerta dall'inaugurazione di un tratto dell'autostrada BreBeMi dove, ironia della sorte, Silvio Berlusconi ha elogiato il sistema bancario italiano. In quel momento al rappresentante degli istituti di credito bruciavano le parole appena stampate nel testo del decreto anticrisi pronto per Montecitorio. Dentro, grazie a un emendamento passato in sordina, è inserita una norma potenzialmente devastante per i conti delle banche. «La modifica delle condizioni contrattuali», recita l'emendamento, «non può comunque avere per effetto l'innalzamento del tasso di interesse in misura superiore al 5 per cento di quello originariamente convenuto». Il conto è presto fatto: se oggi, per esempio, un'impresa si avvale di un tasso del 4% e tra un anno i tassi dovessero salire dell'1% per effetto di una decisione della Bce, la banca si troverà di fronte al tetto invalicabile del 4,20%, ossia il tasso convenuto (4%) più il 5% di quella cifra (0,20%). Un meccanismo infernale che ha lasciato di sasso i banchieri. Tuttavia, così incredibile da raccomandare estrema cautela nelle reazioni in pubblico. Ad ogni livello. «Per sapere di che si tratta basta leggere il testo dell'emendamento», si limita ad aggiungere Faissola. L'idea di trovarsi di fronte a un errore legislativo si fa strada. Anche perché il 4-bis di modifica al Testo unico bancario è aggiuntivo rispetto a un altro comma di garanzia a favore del cliente: «Le variazioni dei tassi di interesse conseguenti a decisioni di politica monetaria riguardano contestualmente sia i tassi debitori che quelli creditori, e si applicano con modalità tali da non recare pregiudizio al cliente». Il paradosso, dunque, potrebbe essere quello di bloccare l'erogazione del credito alle imprese proprio con una norma che vorrebbe essere a favore di queste ultime. E non è finita. Il decreto ha esteso il tetto del nuovo corrispettivo della commissione di massimo scoperto, che non può superare lo 0,5% per trimestre dell'importo dell'affidamento, anche agli eventuali sconfinamenti. Se, per esempio, un'impresa ha ottenuto un fido dalla sua banca di 100 mila euro e ha sconfinato a 120-150 mila euro dovrà pagare la stessa commissione percentuale. Una norma che secondo le banche renderebbe del tutto aleatoria la cifra del fido pattuito. Tra le altre novità, il termine per reagire alla modifica unilaterale delle condizioni contrattuali sale da 60 a 120 giorni. Mentre diventano più serrati i tempi per l'accredito di assegni bancari. È stato stabilito che dal primo gennaio 2010 sia per la data di valuta sia per la disponibilità liquida di quanto versato con bonifici e assegni circolari non potrà superare un giorno, e per gli assegni bancari non potrà estendersi oltre due giorni. Per i bonifici è poi previsto che dall'1 novembre la banca deve assicurare che l'importo dell'operazione venga accreditato entro la fine della giornata operativa successiva. Infine, il decreto prevede un risarcimento a favore del cliente nel caso in cui la surroga del mutuo non si perfezioni entro il termine di 30 giorni dalla data della richiesta da parte della banca cessionaria alla cedente. Il rimborso è pari all'1% del valore del mutuo per ogni mese di ritardo.

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Terme , timori per il futuro Sensi chiede lumi al sindaco (sezione: Revoca fidi)

( da "Nazione, La (Pistoia)" del 23-07-2009)

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PRIMO PIANO MONTECATINI pag. 16 Terme , timori per il futuro Sensi chiede lumi al sindaco «I lavori alle Leopoldine non partono. La città rischia» I LAVORI dell'attesa piscina Fuksas, malgrado i clamorosi proclami di giugno, non sono partiti e sul rilancio delle Terme cresce la preoccupazione. In questo senso va l'interrogazione del consigliere di minoranza Riccardo Sensi (Pdl), che delle Terme è stato consigliere d'amministrazione. «L'estate scorsa scrive l'amministratore unico sottoscriveva il piano di finanziamento di circa 34 milioni di euro per la parziale realizzazione del piano Fuksas, per completare la ristrutturazione in essere alle Redi e il restauro del Tettuccio. Il finanziamento avrebbe dovuto impiegarsi per la piscina termale alle Leopoldine e per demolire ampie porzione interne in cui allocare il Bagno romano (tre piscine collegate alle grande esterna), nonché per realizzare un'ampia e moderna spa o beauty farm. Il sistema bancario, attesi i non brillanti conti economici dell'azienda, decise di consentire al finanziamento, ma di condizionarne il piano di rientro a un deciso miglioramento dello stato di salute della società, ottenendo, oltre alle normali garanzie ipotecarie, anche la possibilità di vendere alcuni immobili delle Terme, esclusi gli stabilimenti storici, se a un certa data (2011 o '12) la società non avesse raggiunto un margine operativo lordo (Mol) ampiamente positivo». «E' NOTO prosegue che negli ultimi 15 anni i conti effettivi delle Terme, al di là di ogni artifizio di redazione del bilancio, siano in costante peggioramento. La proprietà deve aver apprezzato che la celere conclusione dei lavori alle Leopoldine, e il completamento degli altri interventi a Redi e Tettuccio, avrebbe garantito una rapida inversione di tendenza e la possibilità di giungere a un Mol positivo che scongiurasse la iattura per la città e per l'azienda di vedere venduti gli immobili. Sono trascorsi più di 12 mesi dal finanziamento, ma i lavori alle Leopoldine non sono principiati, né è dato sapere quando il fondamentale evento si verificherà. E' fondato il timore che, se i soldi del finanziamento non verranno usati per le opere, saranno fagocitati dalla gestione corrente, col rischio di dover di nuovo ricorrere al credito. Ed è calato un colpevole silenzio sulla realizzazione del sistema di piscine ludiche termali alla Salute, forse l'opera più importante, da 35 milioni di euro. Interrogo il sindaco per sapere quando inizieranno i lavori alle Leopoldine; quanto dureranno; qual è la data oltre la quale, in caso di Mol non positivo, gli immobili delle Terme saranno alienati». SENSI chiede lumi su altri aspetti del Mol legati a eventuali vendite; sui soggetti che avranno l'eventuale compito di vendere e chi controllerà la procedura; informazioni sullo stato di salute delle Terme, sulle iniziative assunte per risanare l'azienda contenendo i costi e sui rapporti con Fidi Toscana. Sensi pone infine alcune domande sul futuro progetto delle piscine ludiche alla Salute.

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Così tramonta il sogno californiano (sezione: Revoca fidi)

( da "Sole 24 Ore, Il" del 23-07-2009)

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Il Sole-24 Ore sezione: MONDO data: 2009-07-23 - pag: 8 autore: L'ottava economia del mondo costretta a fare i conti con un sistema statale inefficiente e costoso Così tramonta il sogno californiano Daniela Roveda LOS ANGELES California dreaming , cantavano i Mamas and Papas nel 1965. La fischiettava anche Arnold Schwarzenegger quando tre anni dopo arrivò squattrinato da un paese dell'Austria in cerca di fortuna. Il suo sogno è andato a braccetto con il sogno californiano; ora sembra infranto insieme al sogno dello stato. Anziché far storia come primo straniero a guidare il più popoloso stato d'America, ottava economia del mondo per Pil, Schwarzenegger rischia di finire i suoi giorni da governatore in tribunale se la provincia di Los Angeles farà causa allo stato per averle tolto 420 milioni di dollari di finanziamenti già stanziati. I dipendenti pubblici, condannati a fare ferie non pagate, minacciano uno sciopero di massa; i repubblicani più conservatori minacciano la paralisi legislativa se non verrà revocata la scarcerazione anticipata di 27mila prigionieri; gli studenti sono già scesi in piazza ieri per protestare contro l'aumento delle tasse universitarie. La finanziaria approvata lunedì sera per colmare l'ultimo buco di 26 milioni di dollari nel bilancio statale ha scontentato un po' tutti. Ma non poteva andare diversamente data la drammatica situazione in cui si dibatte la California da un paio d'anni, una crisi scatenata dallo scoppio della bolla immobi-liare, dalla débcle dei mutui subprime e dei pignoramenti a catena, e aggravata da problemi cronici di ingovernabilità, burocrazia bizantina, aziende in fuga oberate da tasse troppo alte. I media internazionali hanno concluso quindi che il sogno è tramontato. «Il sogno californiano è almeno temporaneamente sospeso: è troppo presto per definirlo infranto », tiene a precisare Ross deVol, economista del centro di ricerca Milken Institute, fondato da uno dei più creativi finanzieri d'America, il californiano Michael Milken. Fu Milken a inventare i junk bonds, i titoli ad alto rischio e alto rendimento emessi da società emergenti, lo strumento che consentì a migliaia di pmi di reperire fondi sul mercato e svincolarsi così dalla morsa dei costosi fidi bancari. E sono proprio personaggi come Milken a rappresentare l'inventiva, l'originalità, lo spirito avventuroso e imprenditoriale della mitica California. Uno stato che è esploso dopo la Grande depressione offrendo opportunità economiche a tutti, villette a basso prezzo, infrastrutture nuove ed efficienti, una delle poche università pubbliche della nazione, un lifestyle informale e libero. E soprattutto un ambiente favorevole al business che ha dato i natali a colossi come la Chevron e la Northrop Grunman, ai gioielli dell'alta tecnologia Intel, Oracle, Google, Apple, Yahoo e eBay, alle major hollywoodiane Warner Brothers, Universal, 20th Century Fox e MGM, ma anche a Gap, Levi Strauss e Mattel. «La California ha prosperato perché era uno degli stati più favorevoli al business, ed è in crisi perché non lo è più», dice l'economista californiano Perry Wong. «Ma è possibile fare marcia indietro, e il parlamento dello stato sembra finalmente aver capito». La California ha anche bisogno di riforme istituzionali, per esempio abolire la maggioranza di due terzi per l'approvazione della finanziaria e regolamentare l'uso dei referendum con cui i cittadini approvano con disinvoltura spese senza fornire fonti di finanziamento. Il progresso è possibile, ma non garantito. Certo, i californiani sorridono quando l'Economist sostiene che il Texas sta superando la California, il loro lifestyle non è lontanamente paragonabile a quello del polveroso e ultraconservatore Texas. Ma troppa sicumera è pericolosa, come attesta il destino del primo cittadino dello stato. L'excampione di body building, star del cinema, marito di una Kennedy (Maria Shriver), governatore di un'economia da 2mila miliardi di dollari oggi viene preso a fischi degli elettori che fino a tre anni fa gli chiedevano l'autografo ai comizi. Le sorti di Schwarzy sono lo specchio dello stato. © RIPRODUZIONE RISERVATA QUESTIONE DI FEELING «Questo posto – commenta l'economista Perry Wong– ha prosperato perché era uno dei più business friendly ed è in crisi perché non lo è più»

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I crucci allo sportello (sezione: Revoca fidi)

( da "Sole 24 Ore, Il" del 23-07-2009)

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Il Sole-24 Ore sezione: COMMENTI E INCHIESTE data: 2009-07-23 - pag: 12 autore: I crucci allo sportello Leggo sempre più spesso (Il Sole 24 Ore di sabato, reportage dal distretto di Vicenza ) di ristrettezza del credito, nodo scorsoio. Io sono un bancarioe vivo con i miei clienti le loro difficoltà, mi emoziono quando gli incaricati conosciuti da anni vengono licenziati. Ma vi chiedo cosa dovremmo fare? Se affidassi una ditta che costruisce mobili di qualità che nessuno più compra? Dovrei mantenere un fido in piedi in attesa di cosa? Sarebbe un accanimento terapeutico inutile: è il capitalismo che impone di fare morire ciò che non ha più mercato e/o prodotti che sono soppiantati. Il tema che io vivo è una crisi del consumo, la classe media non ha più soldi per pagarsi un bel mobileo una vacanza media. Questo è il problema. Lettera firmata e-mail E cco le premesse per una sana scazzottata fra il bancario, il suo principale e il cliente imprenditore. La diseguaglianza sociale sarà anche aumentata (molti osservatori peraltro lo contestano), ma essa non è comunque sinonimo di impoverimento: Fabrizio Galimberti ricordava qualche mese fa su queste colonne che il Pil pro capite è sceso ai livelli di dieci anni fa, ma resta incommensurabilmente superiore a quello dei decenni precedenti. Altri studiosi ricordano che oggi si lavora mille ore per acquistare un'automobile nuova, contro le 4mila di vent'anni fa; e 20 per traversare l'Atlantico in aereo, anziché 200. Quanto alle imprese, il punto è proprio quello di accompagnarlein un processo di trasformazione e ristrutturazione che in certi casi è obbligato; forse molte di loro, soprattutto le più piccole, proprio questo si aspetterebbero dalle loro banche: essere assistite in questa fase, con l'obiettivo comune di salvaguardare quel patrimonio produttivo senza il quale banche, bancari e banchieri resterebbero (in gran parte) sfaccendati. • Il rispetto della montagna Ogni volta che un alpinista lascia la vita in montagna immediatamente partono le operazioni per il recupero delle salme. Questa volta non è stato così, per espressa volontà della vittima nessuno è andato a cercare di portare a valle il corpo della scalatrice veneta. Ha voluto rimanere la tra le nevi eterne. Anche gli Alpini cantano nel loro “Signore delle cime” di un amico che Dio ha chiesto alla montagna. Pregano quindi Dio affinché lasci l'amico andare per le montagne, chiede a Santa Maria Signora della neve di coprirlo col bianco soffice mantello. Se la montagna ha voluto così, rispettiamo il suo volere fino in fondo. Vito Parcher Chiusa (Bz) I piani di salvataggio Se io proponessi alle Banche con cui opero un piano tipo quelli di Ricucci, Coppola, Zunino, Zaleskj ecc... il direttore di filiale mi consiglierebbe un periodo di riposo. Invece i vertici di grandi banche hanno dato fidi immania questi signori e hanno ricavato grandi perdite. Quante attività imprenditoriali si sarebbero potute finanziare con gli stessi capitali, producendo ricchezza, dando lavoro e ottenendo utili? Inoltre i vertici delle stesse banche invece di essere sostituiti od accusati, ricevono bonus per il buon lavoro compiuto. Giorgio Ortu e-mail I prezzi delle case Varato il piano casa, migliaia di nuovi alloggi in costruzione che significa cementificazione del paesaggio e costruzioni popolari di cui a Genova abbiamo esempi inquietanti in termini di degrado sociale e sicurezza tecnica. Ma intervenire sui prezzi degli immobili no? A Genova, basta leggere le inserzioni di vendite ed affitti di appartamenti per capire che molti sono vuoti, ma offerti a prezzi che non hanno riscontro con la realtà e le possibilità economiche dei possibili acquirenti. Giorgio Ghiglia e-mail

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Imab vanta crediti per 1,4 milioni verso Emmelunga (sezione: Revoca fidi)

( da "Sole 24 Ore, Il" del 23-07-2009)

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Il Sole-24 Ore sezione: ECONOMIA E IMPRESE data: 2009-07-23 - pag: 20 autore: Mobili. I conti del gruppo pesarese Imab vanta crediti per 1,4 milioni verso Emmelunga MILANO Non 7 milioni di euro di esposizione verso Emmelunga, bensì "solo" 1,4 milioni di euro. Il Gruppo Imab di Fermignano, 70 milioni di fatturato per 450 addetti e altrettanti in quell'indotto pesarese che rappresenta uno dei distretti del legno più importanti d'Italia, contesta i dati riportati ieri dal Il Sole 24 ore nell'articolo «Il triste domino del caso Emmelunga». Non sarebbe questa l'esatta esposizione nei confronti della nota catena di negozi al dettaglio con sede a Barberino del Mugello. Secondo i numeri forniti dall'azienda marchigiana, per quanto riguarda il fatturato 2009 i mancati crediti, o comunque bloccati, da parte di Emmelunga – da fine giugno passata sotto il controllo del marchio Semeraro/Aiazzone a sua volta fusosi recentemente con la Mete Spa (PerSempre Arredamenti e Mister Convenienza) nella newco paritetica B&S Spa – ammontano infatti a 1,47 milioni di euro. Un credito ceduto pro-soluto, senza richiesta di nessun anticipo, ad una società di factoring che ha messo a disposizione del gruppo un plafond di un milione di euro con garanzia al 100%. Il rischio potenziale di Imab Group nei confronti di Emmelunga, spiegano da Fermignano, è pertanto ridotto a 477.721 euro. Una cifra che Imab ritiene comunque, a differenza di fonti sindacali consultate da Il Sole 24 Ore, di poter recuperare integralmente, poiché la società di garanzia ha comunicato la indisponibilità a transare i propri crediti nei confronti della catena toscana. Ma certo distante, riferisce sempre Imab, da crediti potenzialmente incagliati corrispondenti al 10 per cento dell'intero fatturato, dunque a rischio tagliola bancaria secondo un'applicazione letterale dei fidi bancari e delle regole occhiute di Basilea 2. Nel frattempo, i problemi di liquidità soprattutto dei piccoli fornitori dell'indotto del mobile restano intatti, complice la crisi economica in corso. Così come la crisi di liquidità dovuta ai crediti bloccati o inesigibili che mandano in sofferenza i bilanci di centinaia e centinaia di piccole e medie aziende fornitrici di tutta Italia. Specie in un comparto "arredamento" importantissimo per il nostro paese, che vale 23 miliardi di euro addensato so-prattutto tra le province di Treviso e Pordenone, nella laboriosa Brianza del made in Italy di altagamma, a PesaroUrbino e nel murgiano. E che soprattutto esporta circa il 35 per cento dell'intera produzione nazionale, soprattutto nei mercati emergenti dell'Est Europa (Russia, Ucraina e Polonia), piegati in questi mesi dalla crisi mondiale. M. Alf. © RIPRODUZIONE RISERVATA

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L'Abi: a rischio l'erogazione del credito per le aziende (sezione: Revoca fidi)

( da "Gazzetta di Parma (abbonati)" del 23-07-2009)

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CRONACHE 23-07-2009 Faissola L'Abi: a rischio l'erogazione del credito per le aziende ROMA II Fra gli emendamenti del decreto legge anti-crisi si nascondono insidie che potrebbero mettere a rischio l'erogazione del credito al mondo imprenditoriale. L'allarme arriva dal presidente dell'Associazione Bancaria Italiana, Corrado Faissola, che ha sottolineato come nel decreto anti-crisi che dovrà essere approvato dal Parlamento «ci sono delle cose che se diventassero legge bloccherebbero sostanzialmente l'erogazione del credito alle imprese». Faissola, alla richiesta di maggiori informazioni, ha risposto con un invito a leggere gli emendamenti del dl, dai quali sembrano emergere quali siano i punti di maggior attrito per il mondo bancario. In particolare, non piacerebbero alle banche alcune disposizioni che potrebbero rimandare a situazioni di prezzi amministrati, come quelle che fissano allo 0,5% la commissione per l'affidamento e, in particolare, quella per lo sconfinamento del fido. Oppure quelle che consentono innalzamenti frazionali del tasso di interesse in caso di modifiche ai contratti bancari. Viene digerita a fatica anche la disposizione relativa ai limiti di tempo per il riconoscimento della disponibilità in conto corrente delle somme depositate con assegni o bonifici. In questo caso, il timore è che le misure indicate portino ad un'eccessiva assunzione di rischio da parte delle banche, che potrebbero scegliere di ridurre il ricorso a tali strumenti, con effetti negativi soprattutto per le famiglie, che fanno maggiormente ricorso agli strumenti tipici del conto corrente. Le parole di apprezzamento di Berlusconi nei confronti delle banche hanno comunque fatto piacere a Faissola: «aspettiamo che il Governo riesca a tradurre in provvedimenti conseguenti le dichiarazioni che abbiamo molto apprezzato del presidente Berlusconi», anche se, ha ribadito, «sono molto preoccupato per l'andamento dei lavori parlamentari per la conversione in legge del decreto anti-crisi».

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I banchieri: prestiti, attenti a non bloccarli (sezione: Revoca fidi)

( da "Corriere della Sera" del 23-07-2009)

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Corriere della Sera sezione: Primo Piano data: 23/07/2009 - pag: 5 Corrado Faissola I banchieri: prestiti, attenti a non bloccarli ROMA Il decreto anticrisi potrebbe «bloccare l'erogazione del credito alle imprese». Lo dice, senza dar troppe spiegazioni, il presidente dell'Abi Corrado Faissola, preoccupato per alcuni emendamenti al provvedimento che oggi arriva al voto della Camera. Non è difficile individuare i motivi dell'avvertimento di Faissola. Che sembra però abbia raggiunto l'obiettivo visto che, secondo le indiscrezioni circolate ieri sera, nel maxiemendamento che sarà presentato oggi la stretta sulle banche dovrebbe come minimo essere attenuata, se non sparire del tutto. In ogni caso a far reagire il presidente dell'Abi è stata la norma che stabilisce il divieto ad aumentare più del 5% le condizioni dei contratti bancari, tassi di interesse compresi. Ciò vuol dire che se per un affidamento, magari a medio termine, è previsto un tasso iniziale del 4% questo non può essere alzato più dello 0,20%. E ciò, fanno notare gli esperti di cose bancarie, anche se nel frattempo la Bce rialza i tassi o se il cliente è diventato a rischio, non rimborsa più le rate e quindi ha necessità di rinegoziare, ristrutturandolo, il debito. La seconda norma che non piace alle banche è quella che consente di applicare il tetto dello 0,5% per la messa a disposizione di fondi anche agli sconfinamenti. Se così fosse, dicono sempre le banche, perché mai un cliente dovrebbe chiedere un fido di 50 mila euro quando può sconfinare senza penalizzazione? Può benissimo chiederlo di 40 o di 30 mila e poi allargarsi. Anche la riduzione a tre giorni del termine per ottenere la disponibilità degli assegni metterebbe in difficoltà le banche che non farebbero in tempo a verificarne la copertura. In mattinata comunque, in contrasto con le tensioni suscitate dai lavori parlamentari, l'Abi si è seduta con i rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali, Confagricoltura compresa, al tavolo tecnico per costruire la moratoria sui debiti delle piccole e medie aziende. L'intenzione è di fare in fretta e di limitare la sospensione di un anno ai rimborsi dei prestiti a medio e lungo termine per la parte di capitale. Beneficiarie della moratoria sarebbero solo le aziende sostanzialmente sane. Al tavolo è stato anche trattato l'altro elemento della proposta di «avviso comune » di banche e imprese avanzata dal ministro dell'Economia Giulio Tremonti. E cioè il sostegno delle banche alle operazioni di ricapitalizzazione delle imprese. La discussione tecnica proseguirà martedì prossimo. Stefania Tamburello Abi Il presidente Corrado Faissola

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basta, dovete cambiare registro (sezione: Revoca fidi)

( da "Tirreno, Il" del 23-07-2009)

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L'ESPERTO Basta, dovete cambiare registro FIRENZE. «Se fanno storie a noi che siamo prestatori netti al sistema bancario, figuriamoci che problemi possono avere le imprese che hanno bisogno». Simone Pratesi, vicepresidente di Api Firenze e consigliere delegato di B&C Speakers, società quotata a Piazzaffari, chiede agli istituti di credito un drastico cambio di atteggiamento. Le banche affermano di non aver stretto i cordoni del credito. Non è così? «Per dieci mesi l'anno noi prestiamo i soldi alle banche e utilizziamo gli affidamenti quasi solo in due occasioni: quando dobbiamo pagare le imposte e al momento della liquidazione dei dividendi. In questi due periodi dell'anno abbiamo un picco di uscite, mentre per il resto del tempo abbiamo soldi sul conto. Come azienda, quindi, siamo dei privilegiati. Nonostante questo, quando siamo andati a chiedere a una banca un aumento del fido, in modo da concentrare su un unico istituto tutto il nostro passivo, ci hanno creato dei problemi. Abbiamo trovato la cosa molto fastidiosa. Ci hanno perfino chiesto di visionare i bilanci ancor prima dell'approvazione». Qual è l'effetto di questa politica del credito sull'economia reale? «Questa situazione sta creando difficoltà un po' a tutti. La prima conseguenza è il calo drastico del magazzino. Si tengono le scorte ai livelli minimi e così non si rifinanzia il circolante netto e questo provoca una paralisi dell'attività economica». Le banche non possono far deteriorare la qualità del credito, per questo sono esigenti. La convince la loro autodifesa? «Le banche reagiscono così dopo aver fatto danni per tanto tempo. In tutti questi anni hanno finanziato operazioni di private equity con leve finanziarie scandalose e adesso non sanno come rientrare». (c.b.)

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Le banche: tagli al credito con il decreto anticrisi (sezione: Revoca fidi)

( da "Avvenire" del 23-07-2009)

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ECONOMIA 23-07-2009 Le banche: tagli al credito con il decreto anticrisi dibattito Nel mirino le norme a favore dei consumatori su mutui e massimo scoperto. Faissola (Abi): ci saranno problemi nel finanziare le imprese DA R OMA N ICOLA P INI I l sistema bancario va all'attacco del decreto anticrisi in corso di approvazione alla Camera: «Ci sono cose che se diventassero legge bloccherebbero sostanzialmente l'erogazione del credito alle imprese», accusa il presidente dell'Abi Corrado Faissola con un affondo che ieri ha di nuovo alzato la temperatura del confronto tra istituti di credito e governo. Nel mirino dei banchieri le norme che puntano a contenere i costi delle commissioni e la variazione dei tassi praticati alla clientela. Faissola ha «esternato» a margine dell'inaugurazione della Brebemi, nel Bresciano, dove poco prima Silvio Belrusconi nel suo discorso si era detto «orgoglioso del sistema bancario italiano» invitando nel contempo gli istituti «a essere me- no prudenti e a mostrare più coraggio». Parlando con i giornalisti il numero uno dell'Abi si è detto «molto soddisfatto» per le dichiarazioni del premier, ma anche «molto preoccupato dall'andamento dei lavori parlamentari» di conversione del decreto. Senza chiarire quali siano gli aspetti del decreto che più lo allarmano, ha invitato a leggere gli emendamenti approvati. Le variazioni più rilevanti apportate in commissione riguardano le commissioni sugli extra-fidi e la variazione delle condizioni contrattuali di finanziamento, su cui il provvedimento impone limiti stringenti. Si tratta di disposizioni contenute nell'articolo 2, intitolato «Contenimento del costo delle commissioni bancarie». Nel primo caso il corrispettivo massimo dello 0,50% per trimestre sullo scoperto è stato esteso anche «a quanto eventualmente richiesto a titolo di corrispettivo per lo sconfinamento oltre l'affidamento richiesto». In sostanza al cliente che va in rosso oltre la quota concordata le banche non potranno imporre una commissione aggiuntiva. L'altro punto dolente riguarda il comma 4 bis, in base al quale la modifica delle condizioni contrattuali da parte delle banche non può comportare un innalzamento del tasso di interesse superiore al 5% di quanto originariamente convenuto. Se il tasso era ad esempio al 4% non potrà salire oltre il 4,2%. Mal digerita anche la disposizione che accorcia i tempi di valuta e disponibilità della somma per i beneficiari di assegni e bonifici. Già nelle scorse settimane Faissola commentando la prima versione del dl anticrisi aveva parlato di «legnata» contro le banche e di misure «antitetiche alla logica del mercato e della concorrenza ». E ieri, di fronte alle novità emerse, è stato ancora più duro con una frase che più di un allarme qualcuno ha voluto leggere come una minaccia. In realtà i banchieri, che parlano di interventi «dirigisti » da «prezzi amministrati», temono che il blocco della rinegoziazione dei prestiti impedirà loro di cautelarsi rispetto al costo delle raccolta e al peggioramento della qualità del credito, mentre i clienti saranno liberi di scorazzare in «rosso» oltre quanto concordato con la banca. Misure che, avvertono, aumenteranno i rischi e che potrebbero indurre gli istituti a cautelarsi chiudendo i rubinetti. «Le banche non faranno più crediti alle imprese? Vorrà dire che le banche chiuderanno», replica a Faissola il relatore del decreto, il leghista Maurizio Fugatti. «In realtà afferma il parlamentare non ci eravamo accorti che gli istituti facessero molti prestiti alle piccole e medie imprese, c'era piuttosto un razionamento. Quindi anche se Faissola ha ragione non cambierebbe poi molto». Per Fugatti comunque il decreto punta a migliorare le condizioni per la clientela, specie di quella più in difficoltà, «dato che su chi ha problemi di solvibilità le banche ci giocano alla grande». Resta da capire se l'affondo dell'Abi potrà avere conseguenze sul cammino di conversione del decreto. Di sicuro ieri ci sono stati contatti tra banche e governo, che oggi dovrebbe porre la fiducia sul testo. Nei giorni scorsi il presidente della Camera Gianfranco Fini aveva però avvertito che la fiducia andrà votato sullo stesso testo approvato in Commissione. Chiudendo gli spazi per nuove modifiche. La tensione tra banche e governo non sembra quindi destinata a scendere.

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Decreto legge anti crisi, le banche frenano (sezione: Revoca fidi)

( da "Gazzettino, Il" del 23-07-2009)

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Decreto legge anti crisi, le banche frenano Faissola: «Credito a rischio». Governo pronto alla fiducia. In pensione più tardi 8.000 donne, trasporti locali in concorrenza Giovedì 23 Luglio 2009, Roma Dal piano straordinario contro il gioco illegale alle misure per dar fiato alle imprese abruzzesi, dalla 'mini-liberalizzazione' del trasporto pubblico locale alla porno tax impiegata per reperire fondi in favore della cultura sono molte le 'micro-novità' inserite nel decreto anti-crisi contenute nei 115 emendamenti approvati al provvedimento. Modifiche che vanno ad aggiungersi a interventi di peso come lo scudo fiscale, le misure per le imprese, la riforma delle pensioni e le norme per la regolarizzazione di colf e badanti. Ma la polemica politica è accesa, con l'opposizione che protesta per i troppi emendamenti e la votazione blindata. Il governo potrebbe decidere l'ennesima fiducia, mentre la Mpa di Lombardo avverte: «Non voteremo mai contro, al massimo ci asterremo o usciremo dall'aula». L'Udc Cuffaro chiede ai parlamentari del Sud di coalizzarsi contro la Lega e Tremonti. Intanto, con le relazioni tecniche al decreto arriva anche la quantificazione della platea che verrà toccata dalle misure sulla previdenza delle donne e su chi svolge in nero lavoro di assistenza familiare o domestica. Nel primo caso l'innalzamento dell'età pensionabile toccherà tra le 8.000 e le 8.550 lavoratrici portando a un risparmio nel 2010 di 120 milioni e nel 2011 a 242 milioni di euro. Mentre le misure su colf e badanti dovrebbero mettere in regola 300mila lavoratori di cui, più della metà, extracomunitari con un guadagno di 1,3 miliardi in quattro anni. Ecco i dettagli principali del provvedimento: le agevolazioni fiscali previste si applicheranno solo «ai macchinari nuovi e alle nuove apparecchiature». Almeno il 10% dei servizi di trasporto pubblico locale dovranno essere affidati con gara a imprese private. Microcredito: lo stanziamento sarà di 1,8 milioni a partire dal 2010 e in parte sarà utilizzato ai programmi per lo sviluppo economico e la lotta alla povertà. Ma i punti più controversi sono sulle banche. Fra gli emendamenti del decreto legge anti-crisi si nascondono insidie che potrebbero mettere a rischio l'erogazione del credito al mondo imprenditoriale. L'allarme arriva dal presidente dell'Abi, Corrado Faissola. Faissola, alla richiesta di maggiori informazioni, ha risposto con un invito a leggere gli emendamenti del dl, dai quali sembrano emergere quali siano i punti di maggior attrito per il mondo bancario. In particolare, non piacerebbero alle banche alcune disposizioni che potrebbero rimandare a situazioni di prezzi amministrati, come quelle che fissano allo 0,5% la commissione per l'affidamento e, in particolare, quella per lo sconfinamento del fido. Oppure quelle che consentono innalzamenti frazionali del tasso di interesse in caso di modifiche ai contratti bancari. Viene digerita a fatica anche la disposizione relativa ai limiti di tempo per il riconoscimento della disponibilità in conto corrente delle somme depositate con assegni o bonifici. In questo caso, il timore è che le misure indicate portino ad un'eccessiva assunzione di rischio da parte delle banche, che potrebbero scegliere di ridurre il ricorso a tali strumenti, con effetti negativi soprattutto per le famiglie. Sul massimo scoperto è tornato anche il governatore Draghi: «La Bankitalia ha fatto sapere alle banche che la commissione di massimo scoperto verrà conteggiata a fini dell'usura».

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