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PRIVILEGIA NE IRROGANTO di Mauro
Novelli |
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DOSSIER “CREDITO FIDI AZIENDE” |
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ARCHIVIO GEN. DEL
DOSSIER |
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Banche, ora assegni e bonifici più veloci Sul conto in un
giorno ( da "Corriere.it"
del 18-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Abstract: disponibilità dei fidi. Invece così non è stato e gli
emendamenti, che rappresentano un ulteriore giro di vite, sono stati votati e
approvati in commissione Bilancio della Camera. Il primo precisa che i giorni
di valuta per ottenere la disponibilità degli assegni circolari e bancari, già
ridotti dal decreto rispettivamente a uno e a tre sono da intendersi non giorni
lavorativi ma sola
(...) le piccole e medie imprese sta correndo ai ripari con
molto ritardo. ( da "Tempo, Il"
del 18-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Abstract: ad un atteggiamento negativo da parte del sistema bancario
nel concedere fondi, da un lato e da un aumento notevole di richieste di
rientri e sospensioni di linee di fido, senza che al cliente venga dato un
congruo preavviso. È evidente che chiedere ad un piccolo e medio imprenditore
il rientro dei crediti concessi, spesso all'improvviso ed ancora più spesso in
tempi strettissimi,
Un solo giorno di valuta sui bonifici E più vincoli per il
massimo scoperto ( da "Corriere della Sera"
del 18-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Abstract: 9 Un solo giorno di valuta sui bonifici E più vincoli per
il massimo scoperto Importo per i fidi non oltre lo 0,5% trimestrale, sui tassi
extra tetti al 5% MILANO Fidi, assegni, bonifici, conti correnti e tassi: sono
gli ingredienti della nuova tornata di modifiche al decreto anticrisi, che
riguardano direttamente chi deposita soldi, o chiede finanziamenti, alle
banche.
Lo sceicco e il superbond da un miliardo di dollari
restituito ( da "Corriere della Sera"
del 18-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Abstract: In Mediolanum mi fidavo di una persona e ho deciso di
aprire lì un conto deposito. Il primo trasferimento, quello del bond da 25
milioni di dollari, è andato bene. I problemi sono arrivati con il secondo
bond, che oltre ad avere un valore nominale più elevato (un miliardo di
dollari, appunto) era anche molto più complesso.
Un solo giorno di valuta sui bonifici E più vincoli per il
massimo scoperto ( da "Corriere del Veneto"
del 18-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Abstract: 9 Un solo giorno di valuta sui bonifici E più vincoli per
il massimo scoperto Importo per i fidi non oltre lo 0,5% trimestrale, sui tassi
extra tetti al 5% MILANO Fidi, assegni, bonifici, conti correnti e tassi: sono gli
ingredienti della nuova tornata di modifiche al decreto anticrisi, che
riguardano direttamente chi deposita soldi, o chiede finanziamenti, alle
banche.
Un solo giorno di valuta sui bonifici E più vincoli per il
massimo scoperto ( da "Corriere del
Mezzogiorno" del 18-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Abstract: 9 Un solo giorno di valuta sui bonifici E più vincoli per
il massimo scoperto Importo per i fidi non oltre lo 0,5% trimestrale, sui tassi
extra tetti al 5% MILANO Fidi, assegni, bonifici, conti correnti e tassi: sono
gli ingredienti della nuova tornata di modifiche al decreto anticrisi, che
riguardano direttamente chi deposita soldi, o chiede finanziamenti, alle
banche.
Lo sceicco e il superbond da un miliardo di dollari
restituito ( da "Corriere del Veneto"
del 18-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Abstract: In Mediolanum mi fidavo di una persona e ho deciso di
aprire lì un conto deposito. Il primo trasferimento, quello del bond da 25
milioni di dollari, è andato bene. I problemi sono arrivati con il secondo
bond, che oltre ad avere un valore nominale più elevato (un miliardo di
dollari, appunto) era anche molto più complesso.
Lo sceicco e il superbond da un miliardo di dollari
restituito ( da "Corriere del
Mezzogiorno" del 18-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Abstract: In Mediolanum mi fidavo di una persona e ho deciso di
aprire lì un conto deposito. Il primo trasferimento, quello del bond da 25
milioni di dollari, è andato bene. I problemi sono arrivati con il secondo
bond, che oltre ad avere un valore nominale più elevato (un miliardo di
dollari, appunto) era anche molto più complesso.
ABRUZZO/REGIONE: AL VIA PACCHETTO ANTICRISI PER 10 MILIONI
DI EURO. ( da "Asca"
del 18-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Abstract: ad una seria riforma dei Consorzi Fidi ed alla creazione
di una Finanziaria regionale che faccia davvero gli interessi del territorio''.
Intanto, per l'autunno, con il probabile sblocco dei Fondi FAS (Fondo Aree
Sottoutilizzate) e del Fondo unico nazionale delle attivita' produttive, queste
misure potranno essere rifinanziate per allargare ulteriormente la platea dei
beneficiari.
Pacchetto anticrisi: siglato accordo per il credito alle
imprese ( da "PrimaDaNoi.it"
del 19-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Abstract: portare ad una seria riforma dei Consorzi Fidi ed alla
creazione di una Finanziaria regionale che faccia davvero gli interessi del
territorio». Intanto, per l'autunno, con il probabile sblocco dei Fondi FAS
(Fondo Aree Sottoutilizzate) e del Fondo unico nazionale delle attività
produttive, queste misure potranno essere rifinanziate per allargare
ulteriormente la platea dei beneficiari.
Badile: "Vessati dalle banche" (
da "Corriere Adriatico" del 19-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Abstract: concessaci dalla Regione di 500mila euro ci ha revocato
tutti i fidi perchè sono cambiate le direttive aziendali. Paghiamo certamente
la scarsa affidabilità dimostrata dalle precedenti gestioni e anche la crisi
finanziaria che ha portato le banche a stringere ancora di più i cordoni, ma
nessuno ci è mai venuto incontro concretamente per consentirci di poter
lavorare serenamente.
Consorzio di bonifica senza soldi, dipendenti sul piede di
guerra ( da "Unione Sarda, L' (Nazionale)"
del 19-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Abstract: avendo raggiunto il massimo fido consentito, e si è al
limite del collasso funzionale con la conseguente incapacità di operare». Non
basta, oltre cento avventizi non hanno ancora percepito la busta paga di
giugno, «e si profila la medesima situazione anche per il personale fisso,
circa 110 persone, per la retribuzione di questo mese».
Pasticcio Celtic, mano alle carte (
da "Tribuna di Treviso, La" del 20-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Abstract: fidi bancari) degli 8 milioni di euro chiesti dalla
Magners League oltre a caratteristiche logistiche e altro. Roma e Viadana ce
l'avevano? E se no, perché sono state messe ai voti? Forse per questo Dondi,
che (a fronte del 95% dei consensi avuti pochi mesi fa) non ha saputo gestire
un'assemblea così importante per il futuro del rugby azzurro (
pasticcio celtic, mano alle carte (
da "Nuova Venezia, La" del 20-07-2009)
+ 1 altra fonte
Argomenti: Revoca fidi
Abstract: fidi bancari) degli 8 milioni di euro chiesti dalla
Magners League oltre a caratteristiche logistiche e altro. Roma e Viadana ce
l'avevano? E se no, perché sono state messe ai voti? Forse per questo Dondi,
che (a fronte del 95% dei consensi avuti pochi mesi fa) non ha saputo gestire
un'assemblea così importante per il futuro del rugby azzurro (
E anche le sofferenze si concentrano su poche realtà (
da "Affari e Finanza (La Repubblica)"
del 20-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Abstract: Dove i sistemi dei Consorzi Fidi sono più radicati, ci
sono ottimi rapporti con gli istituti di credito, ma i casi credo che si
possano contare sulle dita della mano». La strada dei Confidi e degli accordi
tra i principali attori del settore si è arricchita negli ultimi mesi di nuove
proposte: tra le più interessanti l?
Confidi, un ponte verso le banche (
da "Affari e Finanza (La Repubblica)"
del 20-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Abstract: I Confidi sono dei consorzi di garanzia collettiva dei
fidi che svolgono attività di prestazione di garanzie per agevolare le imprese
nell?accesso ai finanziamenti, a breve medio e lungo termine, destinati allo
sviluppo delle attività economiche e produttive. Le banche delineano i modelli
di rating delle imprese basandosi su moduli statistici e tendo conto dell?
Principio dell'affidamento: tra normativa tributaria e
normativa comunitaria ( da "AltaLex"
del 20-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Abstract: Damato, Revoca di decisione illegittima e legittimo
affidamento nel diritto comunitario, in Il Diritto dell?Unione Europea, 2/1999,
299; J.Schwarze, European Administrative Law, cit, 979 ss; A. Ardito, Autotutela,
affidamento e concorrenza nella giurisprudenza comunitaria, in Dir.
Cittadinanza europea: sopravvenuta acquisizione e
punibilità di condotte pregresse ( da "AltaLex"
del 20-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Abstract: revoca delle sentenze di condanna già passate in giudicato
(art. 673 c.p.p.). Per un?esatta soluzione delle varie problematiche implicate
appare utile ripercorrere le tappe più significative della legislazione in tema
di immigrazione, a cui seguirà un essenziale commento delle principali
fattispecie incriminatrici rispetto alle quali emerge il problema di diritto
intertemporale enunciato,
LO SCIOCCO E LO SCEICCO - ALLA BANCA DI DORIS, MEDIOLANUM,
UN SIGNORE DEPOSITA UN BOND DA 1 MLD $ PER CONTO DELLO SCEICCO DEL QATAR,
QUELLO CHE SI STA COMPRANDO LA PORSCHE - NON CI (
da "Dagospia.com" del 20-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Abstract: In Mediolanum mi fidavo di una persona e ho deciso di
aprire lì un conto deposito. Il primo trasferimento, quello del bond da 25
milioni di dollari, è andato bene. I problemi sono arrivati con il secondo
bond, che oltre ad avere un valore nominale più elevato (un miliardo di
dollari, appunto) era anche molto più complesso.
DEBITI IN AGRICOLTURA: CIA BASILICATA, UN PACCHETTO DI
MISURE URGENTI ( da "marketpress.info"
del 21-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Abstract: il sistema bancario nazionale e locale, il Parlamento e il
Governo. In attesa di un tavolo specifico con l?Abi regionale, assessore
all?Agricoltura, organizzazioni professionali, il sistema di Consorzi fidi può
rappresentare uno strumento operativo regionale per attivare attraverso il
sistema bancario prestiti di conduzione,
Banche sarde in aiuto delle aziende (
da "Unione Sarda, L' (Nazionale)" del 21-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Abstract: con il loro sistema di rating - che misura il merito di
credito delle aziende - rendono ancora più difficile l'accesso ai fidi bancari.
Andrebbero rivisti i parametri di assegnazione stabiliti dalle regole di
Basilea 2», conclude Porcu, «tenendo conto dell'indebolimento patrimoniale delle
imprese a causa della crisi». LANFRANCO OLIVIERI
Artigiani, più finanziamenti con il Confiab (
da "Eco di Bergamo, L'" del 22-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Abstract: ha rimarcato come il consorzio fidi abbia erogato nel 2009
quasi il 100% in più dei finanziamenti rispetto ai primi 6 mesi dell'anno
scorso a riprova che le banche si sentono più garantite (fino al 60-70%)
attraverso i consorzi fidi e non hanno stretto i cordoni nei confronti di tutte
le richieste di finanziamento.
Argomenti: Revoca fidi
Abstract: Consorzi Fidi e delle Cooperative di garanzia. « Ora che
il termine crisi pare essere l'unico capace di dominare le scene, il nostro
intendimento è invece di trasformare la paura in energia positiva, in
possibilità. In fiducia». D'altra parte, prosegue Bruno Filetti «a breve si prospetta
un settembre in cui per molte realtà potrebbero emergere ulteriori difficoltà
con cui confrontarsi.
Il segno della crisi. (
da "Sole 24 Ore, Il" del 22-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Abstract: fidi perché il rischio fisiologico che possono sopportare
è dell'1-2%, non del 10%», ammette un imprenditore friulano. E non solo le
grandi banche, anche quelle locali, che coprono il 67,5% degli sportelli delle
principali province manifatturiere, dove tra ottobre 2008 e aprile 2009 circa
il 40% di nuove posizioni aperte altro non sono che una diversificazione
creditizia di pmi
Consorzi fidi in crescita: +83% in Emilia Romagna (
da "Gazzetta di Parma (abbonati)" del 22-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Abstract: MA RALLENTANO LE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO» Consorzi fidi
in crescita: +83% in Emilia Romagna In 6 mesi richieste di garanzia per 290 mln
di finanziamenti BOLOGNA Giorgia Chicarella evitare una stretta sul credito che
rischia solo di fare terra bruciata del nostro sistema imprenditoriale II
Garanzie finanziarie: date o ricevute, l'importante è che ci siano.
Racket, solo 14 denunce Il commissario antiusura: ancora
troppa omertà ( da "Corriere della Sera"
del 22-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Abstract: dei fidi, sono quasi raddoppiate nell'ultimo anno le
domande presentate da «soggetti rifiutai dal sistema bancario». Poi c'è
un'altro capitolo. Quello delle finanziarie: a Milano sono 1.200, il 31% del dato
nazionale. «Un mondo che resta privo di regole e controlli adeguati», attacca
il commissario Marino: «L'unica risposta resta quella della denuncia e quella
della prevenzione.
Racket, solo 14 denunce Il commissario antiusura: ancora
troppa omertà ( da "Corriere del
Mezzogiorno" del 22-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Abstract: dei fidi, sono quasi raddoppiate nell'ultimo anno le
domande presentate da «soggetti rifiutai dal sistema bancario». Poi c'è
un'altro capitolo. Quello delle finanziarie: a Milano sono 1.200, il 31% del
dato nazionale. «Un mondo che resta privo di regole e controlli adeguati»,
attacca il commissario Marino: «L'unica risposta resta quella della denuncia e
quella della prevenzione.
Consorzi fidi in crescita: +83% in Emilia Romagna (
da "Gazzetta di Parma Online, La" del 22-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Abstract: Consorzi fidi in crescita: +83% in Emilia Romagna di
Giorgia Chicarella Garanzie finanziarie: date o ricevute, l?importante è che ci
siano. Perché in tempo di crisi sono la chiave per aprire i forzieri delle
banche e assicurare credito alle imprese. Servono per sostenere le aziende,
rassicurare gli istituti di credito,
Secondo la responsabile degli edili di Confartigianato il
problema è finanziario ( da "Cittadino, Il"
del 23-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Abstract: perché sono tutti compratori fidati - afferma la Boaretto
-. Per riscuotere i soldi immediatamente, emettiamo ricevute bancarie. Qui
nascono i problemi, e la colpa è solo delle banche». In sintesi, il meccanismo
di una ricevuta bancaria è il seguente: l'impresa che vende immobili compila la
ricevuta contestualmente alla fattura, quindi la consegna alla propria banca.
Faissola: emendamenti rischiosi per il credito (
da "Giornale di Brescia" del 23-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Abstract: quella per lo sconfinamento del fido. Oppure quelle che
consentono innalzamenti frazionali del tasso di interesse in caso di modifiche
ai contratti bancari. Viene digerita a fatica anche la disposizione relativa ai
limiti di tempo per il riconoscimento della disponibilità in conto corrente
delle somme depositate con assegni o bonifici.
stretta sulle banche, retromarcia del governo - roberto
petrini ( da "Repubblica, La"
del 23-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Abstract: vigore dopo le limitazioni alla commissione di massimo
scoperto) e quella per lo sconfinamento dal fido. L´altra norma riguarda le
modifiche unilaterali dei contratti ad opera delle banche: anche in questo caso
è previsto un «tetto» all´aumento dei tassi pari allo 0,5 per cento. E nel
mondo bancario c´è chi lamenta con questa misura il ritorno di una sorta di
«prezzi amministrati».
leopoldine, chiarezza sui tempi del cantiere (
da "Tirreno, Il" del 23-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Abstract: intervento di Fidi Toscana e in particolare vi è certezza
che, nell'ipotesi in cui concludesse l'operazione portante relativa all'ultimo
aumento di capitale, Fidi stessa provvederà al trasferimento delle azioni in
favore della Regione? Quali azioni politiche intende intraprendere per ottenere
il finanziamento pubblico dal Ministero dei beni culturali per il restauro del
Tettuccio?
Nuova tegola sui conti delle banche (
da "Milano Finanza (MF)" del 23-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Abstract: impresa ha ottenuto un fido dalla sua banca di 100 mila
euro e ha sconfinato a 120-150 mila euro dovrà pagare la stessa commissione
percentuale. Una norma che secondo le banche renderebbe del tutto aleatoria la
cifra del fido pattuito. Tra le altre novità, il termine per reagire alla
modifica unilaterale delle condizioni contrattuali sale da
Terme , timori per il futuro Sensi chiede lumi al sindaco (
da "Nazione, La (Pistoia)" del 23-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Abstract: sui soggetti che avranno l'eventuale compito di vendere e
chi controllerà la procedura; informazioni sullo stato di salute delle Terme,
sulle iniziative assunte per risanare l'azienda contenendo i costi e sui
rapporti con Fidi Toscana. Sensi pone infine alcune domande sul futuro progetto
delle piscine ludiche alla Salute.
Così tramonta il sogno californiano (
da "Sole 24 Ore, Il" del 23-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Abstract: reperire fondi sul mercato e svincolarsi così dalla morsa
dei costosi fidi bancari. E sono proprio personaggi come Milken a rappresentare
l'inventiva, l'originalità, lo spirito avventuroso e imprenditoriale della
mitica California. Uno stato che è esploso dopo la Grande depressione offrendo
opportunità economiche a tutti, villette a basso prezzo, infrastrutture nuove
ed efficienti,
I crucci allo sportello (
da "Sole 24 Ore, Il" del 23-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Abstract: Dovrei mantenere un fido in piedi in attesa di cosa?
Sarebbe un accanimento terapeutico inutile: è il capitalismo che impone di fare
morire ciò che non ha più mercato e/o prodotti che sono soppiantati. Il tema
che io vivo è una crisi del consumo, la classe media non ha più soldi per
pagarsi un bel mobileo una vacanza media.
Imab vanta crediti per 1,4 milioni verso Emmelunga (
da "Sole 24 Ore, Il" del 23-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Abstract: da crediti potenzialmente incagliati corrispondenti al 10
per cento dell'intero fatturato, dunque a rischio tagliola bancaria secondo
un'applicazione letterale dei fidi bancari e delle regole occhiute di Basilea
2. Nel frattempo, i problemi di liquidità soprattutto dei piccoli fornitori
dell'indotto del mobile restano intatti, complice la crisi economica in corso.
L'Abi: a rischio l'erogazione del credito per le aziende (
da "Gazzetta di Parma (abbonati)" del 23-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Abstract: quella per lo sconfinamento del fido. Oppure quelle che
consentono innalzamenti frazionali del tasso di interesse in caso di modifiche
ai contratti bancari. Viene digerita a fatica anche la disposizione relativa ai
limiti di tempo per il riconoscimento della disponibilità in conto corrente
delle somme depositate con assegni o bonifici.
I banchieri: prestiti, attenti a non bloccarli (
da "Corriere della Sera" del 23-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Abstract: perché mai un cliente dovrebbe chiedere un fido di 50 mila
euro quando può sconfinare senza penalizzazione? Può benissimo chiederlo di 40
o di 30 mila e poi allargarsi. Anche la riduzione a tre giorni del termine per
ottenere la disponibilità degli assegni metterebbe in difficoltà le banche che
non farebbero in tempo a verificarne la copertura.
basta, dovete cambiare registro (
da "Tirreno, Il" del 23-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Abstract: quando siamo andati a chiedere a una banca un aumento del
fido, in modo da concentrare su un unico istituto tutto il nostro passivo, ci
hanno creato dei problemi. Abbiamo trovato la cosa molto fastidiosa. Ci hanno
perfino chiesto di visionare i bilanci ancor prima dell'approvazione». Qual è
l'effetto di questa politica del credito sull'economia reale?
Le banche: tagli al credito con il decreto anticrisi (
da "Avvenire" del 23-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Abstract: fidi e la variazione delle condizioni contrattuali di
finanziamento, su cui il provvedimento impone limiti stringenti. Si tratta di
disposizioni contenute nell'articolo 2, intitolato «Contenimento del costo
delle commissioni bancarie». Nel primo caso il corrispettivo massimo dello
0,50% per trimestre sullo scoperto è stato esteso anche «
Decreto legge anti crisi, le banche frenano (
da "Gazzettino, Il" del 23-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Abstract: quella per lo sconfinamento del fido. Oppure quelle che
consentono innalzamenti frazionali del tasso di interesse in caso di modifiche
ai contratti bancari. Viene digerita a fatica anche la disposizione relativa ai
limiti di tempo per il riconoscimento della disponibilità in conto corrente
delle somme depositate con assegni o bonifici.
( da "Corriere.it" del
18-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Allo
sportello Banche, ora assegni e bonifici più veloci Sul conto in un giorno ROMA
- Sembrava che questa volta il ministro dell'Economia, Giulio Tremonti non
volesse infierire contro le banche. E che quindi avesse intenzione di dare
parere negativo agli emendamenti presentati dai relatori di maggioranza alle
norme del decreto anticrisi che riguardano le banche. Cioè le misure che
riducono i giorni di valuta per assegni e bonifici e mettono un tetto alle
commissioni sulla disponibilità dei fidi. Invece così non
è stato e gli emendamenti, che rappresentano un ulteriore giro di vite, sono
stati votati e approvati in commissione Bilancio della Camera. Il primo precisa
che i giorni di valuta per ottenere la disponibilità degli assegni circolari e
bancari, già ridotti dal decreto rispettivamente a uno e a tre sono da
intendersi non giorni lavorativi ma solari. Quanto ai bonifici è
prevista la riduzione dei tempi di disponibilità da quattro a un giorno con la
possibilità fino al 2011 di concordare termini diversi, fino ad un massimo di
tre-quattro giorni. Il secondo dispone che il tetto dello 0,5% previsto per
le commissioni sulla messa a disposizione dei fondi vale anche per gli
eventuali sconfinamenti, cioè per gli extrafidi. Infine viene previsto che le
condizioni definite nei contratti bancari non possano essere elevate
unilateralmente più del 5%. In pratica se il tasso concordato fosse per esempio
del 10% l'aumento non potrebbe essere superiore allo 0,5%. S.Ta. stampa |
( da "Tempo, Il" del
18-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
stampa
(...) le piccole e medie imprese sta correndo ai ripari con molto ritardo. La
verità è questa e si respira un po' ovunque: il acredito» delle Pmi è finito.
Sia nel senso letterale (le banche, nonostante l'affidamento ai prefetti di una
supervigilanza, restano rigide), sia nel senso politico, al punto che Dario Di
Vico sul Corriere ha auspicato una sorta di secessione da un esecutivo cui sono
oggettivamente e culturalmente legate. Per non, parlare poi, delle
rappresentanze istituzionali, tutte in crisi di governance e di numeri reali.
Il nodo da sciogliere, quindi, è soprattutto quello bancario
Sono partito da queste considerazioni, per presentare una proposta di legge che
tende ad introdurre, ad esempio, alcuni correttivi alla normativa relativa ai
contratti bancari, stipulati da piccoli e medi imprenditori e artigiani per
reperire le risorse necessarie per far fronte alle spese, o al ritardo dei
pagamenti. L'affidamento in conto corrente, ed il factoring sono le forme più
classiche e più comunemente utilizzate dalle piccole e medie imprese, che da
sempre contano su questi strumenti per sopperire alle esigenze immediate di
cassa e per sostenere la propria attività nel breve periodo. Da tempo
assistiamo, come ho già detto, ad un atteggiamento negativo
da parte del sistema bancario nel concedere fondi, da un lato e da un aumento notevole di
richieste di rientri e sospensioni di linee di fido, senza che al cliente venga
dato un congruo preavviso. È evidente che chiedere ad un piccolo e medio
imprenditore il rientro dei crediti concessi, spesso all'improvviso ed ancora
più spesso in tempi strettissimi, nel mentre che questo imprenditore
deve comunque mandare avanti la propria azienda , significa colpire mortalmente
le aziende e spesso spedirle nel «mondo» degli strozzini. E ciò avviene proprio
nel momento in cui tutti hanno posto l'accento sulla necessità di tutelare le
iccole e medie imprese come cuore pulsante della nostra economia. Pertanto la
proposta di legge, da me presentata, nel nome della trasparenza banche-cliente,
si prefigge lo scopo di permettere al piccolo e medio imprenditore ed artigiano,
qualora il credito concessogli venga revocato dalla banca, di essere messo
nelle condizioni di reperire, nel breve periodo, strumenti finanziari
alternativi, in modo da evitare danni irreparabili all'equilibrio
finanziario-economico dell'azienda.A tal riguardo la proposta di legge
nell'articolo uno recita: «Nei contratti, comunque denominati, in forza dei
quali una banca accorda un credito tramite conto corrente il diritto della
banca di chiedere, in qualsiasi momento, la sospensione del credito concesso, ovvero
dell'anticipo accordato sui crediti verso terzi derivanti da contratto o da
fatture, può essere esercitato solo previo preavviso scritto di sei mesi». *
Deputato Pdl Vice presidente commissione Trasporti
( da "Corriere della Sera"
del 18-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Corriere
della Sera sezione: Primo Piano data: 18/07/2009 - pag: 9
Un solo giorno di valuta sui bonifici E più vincoli per il massimo scoperto
Importo per i fidi non oltre lo 0,5% trimestrale, sui tassi extra tetti al 5%
MILANO Fidi, assegni, bonifici, conti correnti e tassi: sono gli ingredienti
della nuova tornata di modifiche al decreto anticrisi, che riguardano
direttamente chi deposita soldi, o chiede finanziamenti, alle banche.
Ecco i principali punti sul tavolo delle Commissioni Bilancio e Finanze della
Camera. Che cosa cambia sul fronte degli assegni? A partire dal 1 gennaio la
data di valuta e di disponibiltà riconosciuta al beneficiario di assegni
circolari o bancari non potrà mai superare, rispettivamente, uno e tre giorni
successivi al versamento. Se il versamento avviene di venerdì? Il calcolo è sui
giorni solari, e non lavorativi, quindi vanno presi in considerazione anche il
sabato e la domenica. E per i bonifici? Dal momento della ricezione
dell'ordine, l'importo deve essere accreditato entro la fine della giornata
operativa successiva. Si tratta di un termine inappellabile? Fino al 1 gennaio
( da "Corriere della Sera"
del 18-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Corriere
della Sera sezione: Cronache data: 18/07/2009 - pag: 21 La storia La Procura di
Milano lo aveva sequestrato, denunciando il socio torinese per riciclaggio. Ora
la svolta del Riesame Lo sceicco e il superbond da un miliardo di dollari
restituito MILANO Lo sceicco del Qatar. Il socio torinese. Banca Mediolanum. E
il bond da un miliardo di dollari. Ovvero: la strana storia di chi voleva
portare titoli in Italia ed è stato denunciato. «Perché devono aver pensato che
soltanto un pazzo o un truffatore può mettersi in testa di trasferire nel
nostro Paese soldi dall'estero quando tutti fanno il contrario». È questa la
spiegazione che si dà il socio torinese dello sceicco Mohamed Al Thani, Antonio
Castelli, attualmente indagato per riciclaggio dalla Procura di Milano. Ma
cominciamo dall'inizio. Due mesi fa alla Procura di Milano arriva una
segnalazione da parte di Mediolanum. La banca evidenzia che la società
«Inprogramme», sua cliente da febbraio e facente capo ad Antonio Castelli, ha
un fatturato incompatibile (400mila euro, ndr) con l'entità di un titolo
depositato. La Procura dispone il sequestro del titolo per riciclaggio. Ma che
cosa era successo? «Con lo sceicco sono socio in diverse società racconta
Antonio Castelli . Io che vivo anche a Torino ho proposto di trasferire alcune
attività in Italia. In Mediolanum mi fidavo di una persona
e ho deciso di aprire lì un conto deposito. Il primo trasferimento, quello del
bond da 25 milioni di dollari, è andato bene. I problemi sono arrivati con il
secondo bond, che oltre ad avere un valore nominale più elevato (un miliardo di
dollari, appunto) era anche molto più complesso. Da lì la banca si è
fatta l'idea che fosse finto e che io avrei millantato relazioni con un
fantomatico sceicco». In pratica, quando la Inprogramme trasferisce il secondo
bond, Mediolanum si insospettisce. E contatta la Procura. «Quello che mi
stupisce maggiormente dice l'avvocato Andrea Dondè, legale di Castelli è che la
banca non abbia prima chiesto spiegazioni al suo cliente. Un cliente che tengo
a specificare non è andato in banca con una valigetta 24 ore di coccodrillo
piena di titoli, ma ha trasferito il titolo dal Crédit Suisse». Per intenderci,
uno dei primi istituti bancari d'Europa. «E poi rincara la dose il legale non
hanno voluto ascoltare nemmeno lo sceicco, che si era detto disponibile a
parlare. La banca pare abbia trovato come unico momento possibile un venerdì,
che per i musulmani è un giorno sacro e festivo». Dunque? Dunque la Procura
mette sotto indagine penale Antonio Castelli e negli atti dell'inchiesta
definisce Mohamed Al Thani un «sedicente» sceicco. Da notare che il «sedicente»
sceicco è cugino primo dell'emiro del Qatar, nonché colui che sta trattando per
rilevare il 20% di Volkswagen, quota per cui avrebbe offerto circa sette
miliardi di euro. Quando lo sceicco trasmette una lettera con la quale
rivendica la correttezza dell'operazione con la Improgramme di cui è
beneficiario economico, il tribunale del Riesame ordina il dissequestro. Ma il
pubblico ministero Stefano Civardi dispone un altro sequestro, questa volta con
l'ipotesi di reato di aggiotaggio e tentata truffa. Ma ancora una volta i
giudici del Riesame danno ragione ai legali di Castelli, che però è ancora
sotto indagine penale. Morale: lo sceicco è indispettito, il socio torinese
Antonio Castelli sta cercando oltre che di risolvere le beghe giudiziarie altri
canali bancari per operare in Italia. E Mediolanum si è giocata un'operazione
da oltre un miliardo di dollari. Fausta Chiesa Il sospetto I giudici danno di
nuovo ragione all'uomo d'affari del Qatar. A insospettirsi era stata Mediolanum
Chi è Mohamed Al Thani, sceicco del Qatar, è cugino dell'emiro che sta
trattando per rilevare il 20 per cento di Volkswagen. L'uomo ha cercato di portare
in Italia un bond da un miliardo di dollari, che è stato però messo sotto
sequestro dalla procura di Milano
( da "Corriere del Veneto"
del 18-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Corriere
del Veneto sezione: Primo Piano data: 18/07/2009 - pag: 9
Un solo giorno di valuta sui bonifici E più vincoli per il massimo scoperto
Importo per i fidi non oltre lo 0,5% trimestrale, sui tassi extra tetti al 5%
MILANO Fidi, assegni, bonifici, conti correnti e tassi: sono gli ingredienti
della nuova tornata di modifiche al decreto anticrisi, che riguardano
direttamente chi deposita soldi, o chiede finanziamenti, alle banche.
Ecco i principali punti sul tavolo delle Commissioni Bilancio e Finanze della
Camera. Che cosa cambia sul fronte degli assegni? A partire dal 1 gennaio la
data di valuta e di disponibiltà riconosciuta al beneficiario di assegni
circolari o bancari non potrà mai superare, rispettivamente, uno e tre giorni
successivi al versamento. Se il versamento avviene di venerdì? Il calcolo è sui
giorni solari, e non lavorativi, quindi vanno presi in considerazione anche il
sabato e la domenica. E per i bonifici? Dal momento della ricezione
dell'ordine, l'importo deve essere accreditato entro la fine della giornata
operativa successiva. Si tratta di un termine inappellabile? Fino al 1 gennaio
( da "Corriere del Mezzogiorno"
del 18-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Corriere
del Mezzogiorno sezione: Primo Piano data: 18/07/2009 - pag: 9 Un solo giorno di valuta sui bonifici E più vincoli per il
massimo scoperto Importo per i fidi non oltre lo 0,5% trimestrale, sui tassi
extra tetti al 5% MILANO Fidi, assegni, bonifici, conti correnti e tassi: sono
gli ingredienti della nuova tornata di modifiche al decreto anticrisi, che
riguardano direttamente chi deposita soldi, o chiede finanziamenti, alle
banche. Ecco i principali punti sul tavolo delle Commissioni Bilancio e
Finanze della Camera. Che cosa cambia sul fronte degli assegni? A partire dal 1
gennaio la data di valuta e di disponibiltà riconosciuta al beneficiario di
assegni circolari o bancari non potrà mai superare, rispettivamente, uno e tre
giorni successivi al versamento. Se il versamento avviene di venerdì? Il
calcolo è sui giorni solari, e non lavorativi, quindi vanno presi in
considerazione anche il sabato e la domenica. E per i bonifici? Dal momento
della ricezione dell'ordine, l'importo deve essere accreditato entro la fine
della giornata operativa successiva. Si tratta di un termine inappellabile?
Fino al 1 gennaio
( da "Corriere del Veneto"
del 18-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Corriere
del Veneto sezione: Cronache data: 18/07/2009 - pag: 21 La storia La Procura di
Milano lo aveva sequestrato, denunciando il socio torinese per riciclaggio. Ora
la svolta del Riesame Lo sceicco e il superbond da un miliardo di dollari
restituito MILANO Lo sceicco del Qatar. Il socio torinese. Banca Mediolanum. E
il bond da un miliardo di dollari. Ovvero: la strana storia di chi voleva
portare titoli in Italia ed è stato denunciato. «Perché devono aver pensato che
soltanto un pazzo o un truffatore può mettersi in testa di trasferire nel
nostro Paese soldi dall'estero quando tutti fanno il contrario». È questa la
spiegazione che si dà il socio torinese dello sceicco Mohamed Al Thani, Antonio
Castelli, attualmente indagato per riciclaggio dalla Procura di Milano. Ma
cominciamo dall'inizio. Due mesi fa alla Procura di Milano arriva una
segnalazione da parte di Mediolanum. La banca evidenzia che la società
«Inprogramme», sua cliente da febbraio e facente capo ad Antonio Castelli, ha
un fatturato incompatibile (400mila euro, ndr) con l'entità di un titolo
depositato. La Procura dispone il sequestro del titolo per riciclaggio. Ma che
cosa era successo? «Con lo sceicco sono socio in diverse società racconta
Antonio Castelli . Io che vivo anche a Torino ho proposto di trasferire alcune
attività in Italia. In Mediolanum mi fidavo di una persona
e ho deciso di aprire lì un conto deposito. Il primo trasferimento, quello del
bond da 25 milioni di dollari, è andato bene. I problemi sono arrivati con il
secondo bond, che oltre ad avere un valore nominale più elevato (un miliardo di
dollari, appunto) era anche molto più complesso. Da lì la banca si è
fatta l'idea che fosse finto e che io avrei millantato relazioni con un
fantomatico sceicco». In pratica, quando la Inprogramme trasferisce il secondo
bond, Mediolanum si insospettisce. E contatta la Procura. «Quello che mi
stupisce maggiormente dice l'avvocato Andrea Dondè, legale di Castelli è che la
banca non abbia prima chiesto spiegazioni al suo cliente. Un cliente che tengo
a specificare non è andato in banca con una valigetta 24 ore di coccodrillo
piena di titoli, ma ha trasferito il titolo dal Crédit Suisse». Per intenderci,
uno dei primi istituti bancari d'Europa. «E poi rincara la dose il legale non
hanno voluto ascoltare nemmeno lo sceicco, che si era detto disponibile a
parlare. La banca pare abbia trovato come unico momento possibile un venerdì,
che per i musulmani è un giorno sacro e festivo». Dunque? Dunque la Procura
mette sotto indagine penale Antonio Castelli e negli atti dell'inchiesta
definisce Mohamed Al Thani un «sedicente» sceicco. Da notare che il «sedicente»
sceicco è cugino primo dell'emiro del Qatar, nonché colui che sta trattando per
rilevare il 20% di Volkswagen, quota per cui avrebbe offerto circa sette
miliardi di euro. Quando lo sceicco trasmette una lettera con la quale
rivendica la correttezza dell'operazione con la Improgramme di cui è
beneficiario economico, il tribunale del Riesame ordina il dissequestro. Ma il
pubblico ministero Stefano Civardi dispone un altro sequestro, questa volta con
l'ipotesi di reato di aggiotaggio e tentata truffa. Ma ancora una volta i
giudici del Riesame danno ragione ai legali di Castelli, che però è ancora
sotto indagine penale. Morale: lo sceicco è indispettito, il socio torinese
Antonio Castelli sta cercando oltre che di risolvere le beghe giudiziarie altri
canali bancari per operare in Italia. E Mediolanum si è giocata un'operazione
da oltre un miliardo di dollari. Fausta Chiesa Il sospetto I giudici danno di
nuovo ragione all'uomo d'affari del Qatar. A insospettirsi era stata Mediolanum
Chi è Mohamed Al Thani, sceicco del Qatar, è cugino dell'emiro che sta
trattando per rilevare il 20 per cento di Volkswagen. L'uomo ha cercato di
portare in Italia un bond da un miliardo di dollari, che è stato però messo
sotto sequestro dalla procura di Milano
( da "Corriere del Mezzogiorno"
del 18-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Corriere
del Mezzogiorno sezione: Cronache data: 18/07/2009 - pag: 21 La storia La
Procura di Milano lo aveva sequestrato, denunciando il socio torinese per
riciclaggio. Ora la svolta del Riesame Lo sceicco e il superbond da un miliardo
di dollari restituito MILANO Lo sceicco del Qatar. Il socio torinese. Banca
Mediolanum. E il bond da un miliardo di dollari. Ovvero: la strana storia di
chi voleva portare titoli in Italia ed è stato denunciato. «Perché devono aver
pensato che soltanto un pazzo o un truffatore può mettersi in testa di
trasferire nel nostro Paese soldi dall'estero quando tutti fanno il contrario».
È questa la spiegazione che si dà il socio torinese dello sceicco Mohamed Al
Thani, Antonio Castelli, attualmente indagato per riciclaggio dalla Procura di
Milano. Ma cominciamo dall'inizio. Due mesi fa alla Procura di Milano arriva
una segnalazione da parte di Mediolanum. La banca evidenzia che la società
«Inprogramme», sua cliente da febbraio e facente capo ad Antonio Castelli, ha
un fatturato incompatibile (400mila euro, ndr) con l'entità di un titolo
depositato. La Procura dispone il sequestro del titolo per riciclaggio. Ma che
cosa era successo? «Con lo sceicco sono socio in diverse società racconta
Antonio Castelli . Io che vivo anche a Torino ho proposto di trasferire alcune
attività in Italia. In Mediolanum mi fidavo di una persona
e ho deciso di aprire lì un conto deposito. Il primo trasferimento, quello del
bond da 25 milioni di dollari, è andato bene. I problemi sono arrivati con il
secondo bond, che oltre ad avere un valore nominale più elevato (un miliardo di
dollari, appunto) era anche molto più complesso. Da lì la banca si è
fatta l'idea che fosse finto e che io avrei millantato relazioni con un
fantomatico sceicco». In pratica, quando la Inprogramme trasferisce il secondo
bond, Mediolanum si insospettisce. E contatta la Procura. «Quello che mi
stupisce maggiormente dice l'avvocato Andrea Dondè, legale di Castelli è che la
banca non abbia prima chiesto spiegazioni al suo cliente. Un cliente che tengo
a specificare non è andato in banca con una valigetta 24 ore di coccodrillo
piena di titoli, ma ha trasferito il titolo dal Crédit Suisse». Per intenderci,
uno dei primi istituti bancari d'Europa. «E poi rincara la dose il legale non
hanno voluto ascoltare nemmeno lo sceicco, che si era detto disponibile a
parlare. La banca pare abbia trovato come unico momento possibile un venerdì,
che per i musulmani è un giorno sacro e festivo». Dunque? Dunque la Procura
mette sotto indagine penale Antonio Castelli e negli atti dell'inchiesta
definisce Mohamed Al Thani un «sedicente» sceicco. Da notare che il «sedicente»
sceicco è cugino primo dell'emiro del Qatar, nonché colui che sta trattando per
rilevare il 20% di Volkswagen, quota per cui avrebbe offerto circa sette
miliardi di euro. Quando lo sceicco trasmette una lettera con la quale
rivendica la correttezza dell'operazione con la Improgramme di cui è
beneficiario economico, il tribunale del Riesame ordina il dissequestro. Ma il
pubblico ministero Stefano Civardi dispone un altro sequestro, questa volta con
l'ipotesi di reato di aggiotaggio e tentata truffa. Ma ancora una volta i
giudici del Riesame danno ragione ai legali di Castelli, che però è ancora
sotto indagine penale. Morale: lo sceicco è indispettito, il socio torinese
Antonio Castelli sta cercando oltre che di risolvere le beghe giudiziarie altri
canali bancari per operare in Italia. E Mediolanum si è giocata un'operazione
da oltre un miliardo di dollari. Fausta Chiesa Il sospetto I giudici danno di
nuovo ragione all'uomo d'affari del Qatar. A insospettirsi era stata Mediolanum
Chi è Mohamed Al Thani, sceicco del Qatar, è cugino dell'emiro che sta
trattando per rilevare il 20 per cento di Volkswagen. L'uomo ha cercato di
portare in Italia un bond da un miliardo di dollari, che è stato però messo
sotto sequestro dalla procura di Milano
( da "Asca" del
18-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
ABRUZZO/REGIONE:
AL VIA PACCHETTO ANTICRISI PER 10 MILIONI DI EURO (ASCA)- L'Aquila, 18 lug - Ha
un plafond complessivo di 10 milioni 500 mila euro il programma di misure
straordinarie per le piccole e medie imprese e per i consumatori varato dalla
Giunta regionale dell'Abruzzo in collaborazione con l'Associazione bancaria
italiana (ABI) e con l'Unicredit Mediocredito Centrale. Il cosiddetto
''pacchetto anti-crisi'' e' stato presentato dal vice presidente della Regione
ed assessore allo Sviluppo Economico, Alfredo Castiglione, dal presidente della
commissione regionale ABI, Antonio Di Matteo, dal direttore di ABI Abruzzo,
Angelo Bonanni, dal responsabile rapporti istituzionali di Unicredit
Mediocredito Centrrale, Rosaria Bonincontro, e dal referente per i rapporti con
la Regione Abruzzo, Pier Paolo Proietti. L'accordo e' stato siglato
contestualmente alla presentazione da Regione Abruzzo, ABI ed Unicredit
Mediocredito Centrale. ''Oltre ad attivare il microcredito che dara' la
possibilita' alle microimprese, anche singoli professionisti, di avviare la
microattivita' con 10 mila euro che potranno essere restituiti in cinque anni -
ha sottolineato Castiglione - questo programma mostra un'attenzione particolare
anche verso il consolidamento dei debiti a breve per le piccole e medie imprese
per circa 6 milioni e mezzo di euro. Invece, per chi ha perso il posto di
lavoro, e' in cassa integrazione o deve pagare il mutuo della prima casa, la
Regione Abruzzo, attraverso l'accordo con l'ABI, congela per due anni il
pagamento del mutuo stesso, accollandosi i tassi di interesse delle rate di
mutuo''. Ma il ''pacchetto'' comprende anche il rifinanziamanto delle legge
anti-usura e anti-racket ed una convenzione con Italia Lavoro che prevede, in
alcuni distretti, benefici per quelle aziende artigiane che dovessero fare
assunzioni. L'incentivo annuale previsto e' di 5 mila euro. ''La firma odierna
- ha affermato il vice presidente della Regione - va ad aggiungersi a quella di
ieri con l'Artigiancassa che ha sbloccato 4 milioni e 500 mila euro a beneficio
del sistema della piccole e medie imprese del settore. Si tratta - ha
proseguito l'Assessore - di una ulteriore boccata d'ossigeno per la nostra
realta' territoriale fatta di tante famiglie monoreddito e di piccole realta'
imprenditoriali. Il prossimo passo - ha concluso - ci dovra' portare ad una seria riforma dei Consorzi Fidi ed alla creazione di una
Finanziaria regionale che faccia davvero gli interessi del territorio''.
Intanto, per l'autunno, con il probabile sblocco dei Fondi FAS (Fondo Aree
Sottoutilizzate) e del Fondo unico nazionale delle attivita' produttive, queste
misure potranno essere rifinanziate per allargare ulteriormente la platea dei
beneficiari. iso/sam/ss (Asca)
( da "PrimaDaNoi.it" del
19-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
REGIONE
- Tutte Pacchetto anticrisi: siglato accordo per il credito alle imprese -->
Inviato da Redazione--> il 18/7/2009 15:43:21 --> 171 letture)-->
--> ABRUZZO. Ha un plafond complessivo di 10 milioni 500 mila euro il
programma di misure straordinarie per le piccole e medie imprese e per i
consumatori varato dalla Giunta regionale in collaborazione con l'Associazione
bancaria italiana (ABI) e con l'Unicredit Mediocredito Centrale. Il cosiddetto
"pacchetto anti-crisi" è stato presentato, questa mattina a Pescara,
nella della Regione, nel corso di una conferenza stampa, dal vice presidente
della Regione ed assessore allo Sviluppo Economico, Alfredo Castiglione, dal
presidente della commissione regionale ABI, Antonio Di Matteo, dal direttore di
ABI Abruzzo, Angelo Bonanni, dal responsabile rapporti istituzionali di
Unicredit Mediocredito Centrrale, Rosaria Bonincontro, e dal referente per i
rapporti con la Regione Abruzzo, Pier Paolo Proietti. L'accordo è stato siglato
contestualmente alla presentazione da Regione Abruzzo, ABI ed Unicredit
Mediocredito Centrale. «Oltre ad attivare il microcredito che darà la
possibilità alle microimprese, anche singoli professionisti, di avviare la
microattività con 10 mila euro che potranno essere restituiti in cinque anni - ha
sottolineato Castiglione -, questo programma mostra un'attenzione particolare
anche verso il consolidamento dei debiti a breve per le piccole e medie imprese
per circa 6 milioni e mezzo di euro. Invece, per chi ha perso il posto di
lavoro, è in cassa integrazione o deve pagare il mutuo della prima casa, la
Regione Abruzzo, attraverso l'accordo con l'ABI, congela per due anni il
pagamento del mutuo stesso accollandosi i tassi di interesse delle rate di
mutuo». Ma il "pacchetto" comprende anche il rifinanziamento delle
legge anti-usura e anti-racket ed una convenzione con Italia Lavoro che
prevede, in alcuni distretti, benefici per quelle aziende artigiane che
dovessero fare assunzioni. L'incentivo annuale previsto è di 5 mila euro. «La
firma odierna - ha affermato il vice presidente della Regione - va ad
aggiungersi a quella di ieri con l'Artigiancassa che ha sbloccato 4 milioni e
500 mila euro a beneficio del sistema della piccole e medie imprese del
settore. Si tratta - proseguito l'assessore - di una ulteriore boccata
d'ossigeno per la nostra realtà territoriale fatta di tante famiglie
monoreddito e di piccole realtà imprenditoriali. Il prossimo passo - ha
concluso - ci dovrà portare ad una seria riforma dei
Consorzi Fidi ed alla creazione di una Finanziaria regionale che faccia davvero
gli interessi del territorio». Intanto, per l'autunno, con il probabile sblocco
dei Fondi FAS (Fondo Aree Sottoutilizzate) e del Fondo unico nazionale delle
attività produttive, queste misure potranno essere rifinanziate per allargare
ulteriormente la platea dei beneficiari. Questo, nel dettaglio, il
prospetto degli interventi previsti all'interno del "pacchetto
anti-crisi": 1) programma regionale di microcredito (1 milione di euro a
beneficio di soggetti residenti in Abruzzo che intendano avviare o consolidare
microimprese in forma di ditte individuali o microattività anche di natura
professionale. Tali soggetti (persone fisiche) devono essere privi di redditi
di lavoro dipendente e/o autonomo, nonchè di proprietà immobiliari, fatta
eccezione per la prima casa di abitazione e delle relative pertinenze; tale
finanziamento non può essere superiore a 10 mila euro e dovrà avere durata
massima di cinque anni); 2) fondo regionale di solidarietà del valore di 2
milioni di euro a vantaggio di famiglie che versano in difficoltà economiche
dovute alla perdita di lavoro di almeno un appartenente al nucleo familiare. Le
difficoltà devono essere tali da incidere sul reddito complessivo in misura non
inferiore al 30 per cento e la situazione economica familiare non deve superare
il valore ISEE (indicatore di situazione economica equivalente) di 15 mila euro
annui; la Regione si impegna a corrispondere al massimo per 24 mesi la quota
interessi; 3) un fondo regionale di 6 milioni 500 mila euro per il
consolidamento delle passività a breve a beneficio delle piccole e medie
iscritte nel registro delle imprese aventi unità produttive nel territorio
abruzzese con esclusione di quelle operanti in agricoltura, pesca,
piscicoltura, acquacoltura, industria carboniera, attività connesse
all'esportazione e poche altre eccezioni. Il finanziamento ha una durata
massima non superiore a 5 anni e l'importo del consolidamento non potrà
eccedere i 250 mila euro; 4) adesione al progetto Arco promosso da Ministero
del Lavoro ed Italia Lavoro per la crescita dell'occupazione attraverso una
compartecipazione pari a 500 mila euro; 5) rifinanziamento delle legge
regionale 7/03 e del relativo regolamento per un importo pari a 500 mila euro.
Il provvedimento è in favore di imprese vittime di usura e racket.
«L'operatività di questo accordo - ha assicurato l'assessore Castiglione -
scatterà entro settembre grazie anche alla collaborazione delle associazioni di
categoria che sono in grado di fare animazione sul territorio. Intanto, mi
preme sottolineare che forse per la prima volta nella storia della Regione - ha
spiegato il vice presidente della Regione - è stato avviato un importante ed
articolato discorso di collaborazione con il mondo del credito che darà i suoi
frutti a breve. Presto saranno anche rese note le modalità di accesso ai
finanziamenti e posso assicurare alle famiglie ed alle imprese interessate a
queste misure che la burocrazia non rappresenterà affatto un ostacolo».
18/07/2009 15.41
( da "Corriere Adriatico"
del 19-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Badile:
"Vessati dalle banche" Pelletterie 1907, il presidente rileva come la
gestione sia attiva Tolentino Mentre permane la situazione di stallo a
Pelletterie 1907, dove gli operai stanno scioperando ormai da quindici giorni,
anche la proprietà fa sentire la sua voce. E attacca duramente soprattutto il
mondo bancario. A parlare è Paolo Badile, presidente
del consiglio di amministrazione di Pelletterie 1907. Per prima cosa vorrei
partire dal bilancio della società che si chiuderà con una perdita ingente.
Che, però, non dipende dalla nostra gestione. A testimoniarlo c'è la relazione
sul bilancio del collegio sindacale, organo di controllo esterno all'azienda,
che invece sottolinea la redditività di Pelletterie 1907. La nostra è
un'azienda che oggi ha lavoro e crea redditività. Se ci troviamo in questa
situazione lo dobbiamo soprattutto agli istituti bancari che non ci hanno mai
sostenuto. Anzi, ci hanno affossato. Recentemente una banca dell'Anconetano con
la quale lavoravamo di più e che doveva essere l'istituto che ci avrebbe
scontato la garanzia fidejussoria concessaci dalla Regione
di 500mila euro ci ha revocato tutti i fidi perchè sono cambiate le direttive
aziendali. Paghiamo certamente la scarsa affidabilità dimostrata dalle
precedenti gestioni e anche la crisi finanziaria che ha portato le banche a
stringere ancora di più i cordoni, ma nessuno ci è mai venuto incontro
concretamente per consentirci di poter lavorare serenamente. L'attuale
proprietà ha finanziato l'azienda con 3 milioni di euro. Ma il sistema bancario ci ha messo in crisi perchè quei soldi sono stati
utilizzati per rientrare dello loro esposizioni e non per far crescere
l'azienda. Badile passa poi a parlare dei dipendenti. Sono mortificato per la
situazione che stanno vivendo le maestranze. Allo stesso tempo non capisco
perchè si è creata improvvisamente tutta questa rigidità. In passato abbiamo
vissuto momenti come questo. Noi non vorremmo licenziare nessuno, eppure
continua uno sciopero che mette a rischio la continuità aziendale. Purtroppo,
oltre allo sciopero sono state rilasciate dichiarazioni alla stampa demolitorie
che di fatto sgretolano il valore aggiunto dell'azienda. Posso garantire che la
proprietà sta lavorando celermente per sistemare i problemi finanziari che
hanno causato il ritardo nel pagamento degli stipendi. ROBERTO SCORCELLA,
( da "Unione Sarda, L' (Nazionale)"
del 19-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Oristano
e Provincia Pagina 4034 oristano Consorzio di bonifica senza soldi, dipendenti
sul piede di guerra Oristano --> Consorzio di bonifica al collasso. Tanto
che non ha i soldi ne per operare ne per pagare i dipendenti fissi e
stagionali. A denunciare questa situazione i rappresentanti di Cgil, Cisl e
Uil. In un documento inviato, tra gli altri, agli amministratori regionali e al
prefetto si denuncia che «il Consorzio ha una insostenibile esposizione
bancaria, ed è incapace di esigere i costi reali determinati dal servizio reso
agli utenti. Colpa - secondo i sindacalisti - di un'azione di riordino dovuta
in parte alla maggior ingerenza politica, in parte alla scarsa capacità
gestionale dimostrata dagli amministratori che si sono succeduti nel tempo». «Tra
le cause principali l'ingerenza degli assessori regionali all'Agricoltura che
hanno bloccato l'emissione dei ruoli ad ogni minimo allarme lanciato dalle
associazioni agricole; l'abitudine di non voler pagare i ruoli e comunque
pagarli il più tardi possibile; la mancata applicazione della Legge regionale
di riforma e la mancata applicazione del risanamento finanziario», si legge
nella nota. E nessuno, secondo Cgil, Cisl e Uil, si è preoccupato della
situazione in cui si trovano i dipendenti «che convivono col patema d'animo
legato alla mancanza di risorse e col rischio di non ricevere la retribuzione.
Oggi il Consorzio di Bonifica non gode più della fiducia delle banche, avendo raggiunto il massimo fido consentito, e si è al limite del
collasso funzionale con la conseguente incapacità di operare». Non basta, oltre
cento avventizi non hanno ancora percepito la busta paga di giugno, «e si
profila la medesima situazione anche per il personale fisso, circa 110 persone,
per la retribuzione di questo mese».
( da "Tribuna di Treviso, La"
del 20-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
di
Fabrizio Zupo Pasticcio Celtic, mano alle carte A Bologna franchigie non in
ordine e patti da bocciofila per qualche carica Il Veneto con i numeri giusti
per avere la squadra ma si è diviso e qualche consigliere non ha votato Treviso
Magari chiamarli Giuda è un po' eccessivo per questioni di misura rispetto l'evento,
ma com'è che Roma con due consiglieri becca 10 voti e porta a casa la Celtic
League e il Veneto con 7 consiglieri su 19 si ferma a 9? Semplice, c'è chi non
ha votato Treviso. E sarebbe bastato che delle due preferenze i veneti ne
avessero espressa solo una per demolire le velleità avversarie. Quindi Veneto
diviso, Calvisano e Roma unite (ma che c'azzecca?, cari leghisti
"lumbard"). Complimenti. Ecco la pattuglia veneta sabato a Bologna:
Enore Bagatin, Andrea Rinaldo, Luigi Torretti, Zeno Zanandrea come emanazione
dei club; Carlo Checchinato e Francesco Mazzariol in quota giocatori, Moreno
"Isi" Trevisiol in quota tecnici. Nessun'altra "etnia
rugbistica" è così rappresentata nella Fir. Rappresentano Padova, Rovigo,
Treviso, Venezia: tutta gente che ha visto o ha giocato nei Dogi, una selezione
che per un ventennio (fra i '70 e i '90) si prendeva la briga di battere gli
Harlequins a Twickenham, i Welsh Academicals, il Newport, i Wasps senza
chiedere il permesso a nessuno, e solo per citare i club forti allora e che
sono ancora al top o sede di franchigie (come i Dragons gallesi di Newport).
Eppure qui va cercata l'anomalia di un gruppo che non fa lobby, sistema e
neppure sa che con due preferenze ci si vota e si vota qualcuno che ti vota a
sua volta. Aritmetica da bocciofila. Solo applicata da altri in maniera
lineare. Non ci si può lamentare se Roma e Duchi fanno squadra. Con i
Praetorians (pare brutto un nome in italiano?) che hanno avuto Coppa Celtica e
dei Campioni, ma Calvisano e Parma invece cosa?. La prima aveva già rinunciato
al Super 10, abbandonata dagli sponsor e travolta dalla crisi economica,
l'altra in procinto di seguire l'esempio salvo iscriversi venerdì 10 luglio,
ultimo giorno utile. Che ha avuto in cambio? Sul verbale del Consiglio Federale
Fir di Bologna c'è solo una votazione che riguarda la società bresciana: la
delega ad Alfredo Gavazzi (presidente del club) al Torneo delle 6 Nazioni. Una
carica avuta a scapito di Andrea Rinaldo, professore dell'ateneo padovano, che
in tema di delusioni ne ha già subito un'altra in pochi mesi: avrebbe dovuto
essere vicepresidente del nuovo C.F. Che senso aveva ancora la candidatura dei
Duchi vista la situazione sportiva. Forse solo quella di avere il diritto di
partecipare al "tavolo" di Bologna. Però qui si apre uno scenario da
chiarire e che sarà materia per alimentare la telenovela celtica per i prossimi
mesi. Chi aveva diritto di essere votato? Riassumendo: dopo la presentazione
delle candidature (erano 6), andavano ribadite rispondendo ai quesiti della
Fir, infine andavano depositate le garanzie reali (fidi
bancari) degli 8 milioni di euro chiesti dalla Magners League oltre a
caratteristiche logistiche e altro. Roma e Viadana ce l'avevano? E se no,
perché sono state messe ai voti? Forse per questo Dondi, che (a fronte del 95%
dei consensi avuti pochi mesi fa) non ha saputo gestire un'assemblea così
importante per il futuro del rugby azzurro (la Nazionale senza il
Veneto, corre su una gamba sola), ha chiesto due commissioni. Ironia della
sorte entrambe presiedute da due "trevigiani": Zanandrea con
Signorini e Grenti quella finanziaria, Checchinato con Ascione e Saccà quella
tecnica. La prima deve capire se Roma e Viadana hanno i soldi e, soprattutto,
se li avevano al 6 giugno (come le garanzie degli enti Regione Lazio e
Provincia di Roma). La seconda se una franchigia con tanti giocatori fuori
dalle liste azzurre, servirà alla causa della nazionale. Entro il 30 settembre
il responso. Se sì le indicazioni saranno spedite al Board della Magners
League, altrimenti si rifà tutto. E qui nascerà il secondo pasticcio, perché
Pretoriani (col trevigiano Andrea Cavinato in pole per la panchina) e Aironi
avranno già messo in moto, legittimamente, la macchina organizzativa. E quindi
saranno prevedibili ricorsi e nuova confusione. Forse Dondi s'è distratto con
la questione Mondiale che sarà decisa a giorni, paventando anche di dimettersi
dall'International Board e non ha capito le mosse dei suoi colonnelli. Ma a
Bologna, come in un giallo di Agata Christie sono tutti colpevoli. Ognuno ha
tirato la sua "privata" coltellata al rugby italiano.
( da "Nuova Venezia, La"
del 20-07-2009)
Pubblicato anche in: (Mattino di
Padova, Il)
Argomenti: Revoca fidi
di
Fabrizio Zupo Pasticcio Celtic, mano alle carte A Bologna franchigie non in
ordine e patti da bocciofila per qualche carica Il Veneto con i numeri giusti
per avere la squadra ma si è diviso e qualche consigliere non ha votato Treviso
Magari chiamarli Giuda è un po' eccessivo per questioni di misura rispetto
l'evento, ma com'è che Roma con due consiglieri becca 10 voti e porta a casa la
Celtic League e il Veneto con 7 consiglieri su 19 si ferma a 9? Semplice, c'è
chi non ha votato Treviso. E sarebbe bastato che delle due preferenze i veneti
ne avessero espressa solo una per demolire le velleità avversarie. Quindi
Veneto diviso, Calvisano e Roma unite (ma che c'azzecca?, cari leghisti "lumbard").
Complimenti. Ecco la pattuglia veneta sabato a Bologna: Enore Bagatin, Andrea
Rinaldo, Luigi Torretti, Zeno Zanandrea come emanazione dei club; Carlo
Checchinato e Francesco Mazzariol in quota giocatori, Moreno "Isi"
Trevisiol in quota tecnici. Nessun'altra "etnia rugbistica" è così
rappresentata nella Fir. Rappresentano Padova, Rovigo, Treviso, Venezia: tutta
gente che ha visto o ha giocato nei Dogi, una selezione che per un ventennio
(fra i '70 e i '90) si prendeva la briga di battere gli Harlequins a
Twickenham, i Welsh Academicals, il Newport, i Wasps senza chiedere il permesso
a nessuno, e solo per citare i club forti allora e che sono ancora al top o
sede di franchigie (come i Dragons gallesi di Newport). Eppure qui va cercata
l'anomalia di un gruppo che non fa lobby, sistema e neppure sa che con due
preferenze ci si vota e si vota qualcuno che ti vota a sua volta. Aritmetica da
bocciofila. Solo applicata da altri in maniera lineare. Non ci si può lamentare
se Roma e Duchi fanno squadra. Con i Praetorians (pare brutto un nome in
italiano?) che hanno avuto Coppa Celtica e dei Campioni, ma Calvisano e Parma
invece cosa?. La prima aveva già rinunciato al Super 10, abbandonata dagli
sponsor e travolta dalla crisi economica, l'altra in procinto di seguire
l'esempio salvo iscriversi venerdì 10 luglio, ultimo giorno utile. Che ha avuto
in cambio? Sul verbale del Consiglio Federale Fir di Bologna c'è solo una
votazione che riguarda la società bresciana: la delega ad Alfredo Gavazzi
(presidente del club) al Torneo delle 6 Nazioni. Una carica avuta a scapito di
Andrea Rinaldo, professore dell'ateneo padovano, che in tema di delusioni ne ha
già subito un'altra in pochi mesi: avrebbe dovuto essere vicepresidente del
nuovo C.F. Che senso aveva ancora la candidatura dei Duchi vista la situazione
sportiva. Forse solo quella di avere il diritto di partecipare al
"tavolo" di Bologna. Però qui si apre uno scenario da chiarire e che
sarà materia per alimentare la telenovela celtica per i prossimi mesi. Chi
aveva diritto di essere votato? Riassumendo: dopo la presentazione delle
candidature (erano 6), andavano ribadite rispondendo ai quesiti della Fir,
infine andavano depositate le garanzie reali (fidi bancari)
degli 8 milioni di euro chiesti dalla Magners League oltre a caratteristiche
logistiche e altro. Roma e Viadana ce l'avevano? E se no, perché sono state
messe ai voti? Forse per questo Dondi, che (a fronte del 95% dei consensi avuti
pochi mesi fa) non ha saputo gestire un'assemblea così importante per il futuro
del rugby azzurro (la Nazionale senza il Veneto, corre su una gamba
sola), ha chiesto due commissioni. Ironia della sorte entrambe presiedute da
due "trevigiani": Zanandrea con Signorini e Grenti quella
finanziaria, Checchinato con Ascione e Saccà quella tecnica. La prima deve
capire se Roma e Viadana hanno i soldi e, soprattutto, se li avevano al 6
giugno (come le garanzie degli enti Regione Lazio e Provincia di Roma). La
seconda se una franchigia con tanti giocatori fuori dalle liste azzurre,
servirà alla causa della nazionale. Entro il 30 settembre il responso. Se sì le
indicazioni saranno spedite al Board della Magners League, altrimenti si rifà
tutto. E qui nascerà il secondo pasticcio, perché Pretoriani (col trevigiano
Andrea Cavinato in pole per la panchina) e Aironi avranno già messo in moto,
legittimamente, la macchina organizzativa. E quindi saranno prevedibili ricorsi
e nuova confusione. Forse Dondi s'è distratto con la questione Mondiale che
sarà decisa a giorni, paventando anche di dimettersi dall'International Board e
non ha capito le mosse dei suoi colonnelli. Ma a Bologna, come in un giallo di
Agata Christie sono tutti colpevoli. Ognuno ha tirato la sua
"privata" coltellata al rugby italiano.
( da "Affari e Finanza (La Repubblica)"
del 20-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
E anche
le sofferenze si concentrano su poche realtà La Fina Bank, un istituto di
credito specializzato nel finanziamento alle piccole e medie imprese in Kenya,
Uganda e Ruanda ha annunciato qualche giorno fa che per la concessione di un
prestito destinato allapertura di una nuova azienda
non chiederà più garanzie patrimoniali ma sottoporrà il richiedente a un esame
psicometrico, condotto da esperti dellUniversità
di Harvard, per valutarne il talento imprenditoriale. Idea balzana, oppure ipotesi da
prendere in considerazione anche in Italia? La crisi sta mettendo a dura prova
tutti, dalle grandi imprese alle famiglie, ma le Pmi soffrono in maniera
particolare a causa delle restrizioni del credito bancario.
Lallarme non viene solo dalle associazioni di
categoria, ma da tutte le principali istituzioni economiche, da Bankitalia
allIstat alla Consob. Il monito più recente arriva proprio dal presidente
della Borsa, Lamberto Cardia, che in occasione dellassemblea annuale, ha lanciato un forte grido
dallarme: «Gran parte delle imprese mediopiccole trova difficoltà e
potrebbe correre rischi di asfissia finanziaria. Si sta interrompendo un processo di
ristrutturazione industriale del settore che negli anni scorsi aveva cominciato
a produrre risultati incoraggianti in termini di produttività e competitività
internazionale». Come evitare questo tracollo? Le aziende hanno bisogno di
credito, le banche sono più che mai restie a concederlo alle Pmi, alla maggior
parte delle imprese, se si considera che in base agli ultimi dati Istat in
Italia operano nellindustria e nei servizi poco
meno di 4,5 milioni di aziende, e che tra queste oltre quattro milioni hanno
meno di 10 addetti. Soltanto 3.630 imprese, corrispondenti allo 0,08 per cento,
impiegano 250 addetti e più, (assorbendo, tuttavia, il 20% delloccupazione complessiva). Per le grandi imprese tuttavia i problemi sono
minori, anche adesso: «Il 10% di esse ottiene dalle banche oltre il 75% degli
affidamenti», denuncia Giuseppe Bortolussi, segretario della Cgia di Mestre.
Peccato che poi, fa notare lo stesso Bortolussi, «il 10% dele aziende raccoglie
anche il 75% delle sofferenze. Questo perché alla fine le banche tendono a far
credito a chi è del gruppo, del giro, a chi è amico». Penalizzando i piccoli. E
allora lunica soluzione è inserire le piccole e piccolissime
imprese in un "giro" giusto, che può condurle al credito, sempre che abbiano i
requisiti per ottenerlo. La strada maestra è quella dei Confidi, i consorzi
costituiti per fornire garanzie collettive che favoriscano la concessione dei
finanziamenti. «I sistemi dei Confidi conferma
Mauro Bussoni,
vicedirettore Confesercenti aiutano sia le Pmi che
le banche. Si tratta di un sistema virtuoso in cui vengono premiate le imprese
con possibilità di sviluppo, ma vengono anche create condizioni di uscita non
traumatica per quelle che non hanno più le condizioni per stare sul mercato. Dove i
sistemi dei Consorzi Fidi sono più radicati, ci sono ottimi rapporti con gli
istituti di credito, ma i casi credo che si possano contare sulle dita della
mano». La strada dei Confidi e degli accordi tra i principali attori del
settore si è arricchita negli ultimi mesi di nuove proposte: tra le più
interessanti laccordo sottoscritto il 30
giugno da Abi (Associazione Bancaria Italiana) e il Gruppo Sace, che prevede,
tra le altre cose, la garanzia Sace sui finanziamenti erogati dalle banche alle Pmi
con provvista della Cassa Depositi e Prestiti. (r. am.) Scopri come ricevere
sul tuo cellulare Repubblica Gold condividi
( da "Affari e Finanza (La Repubblica)"
del 20-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Confidi,
un ponte verso le banche ADRIANO BONAFEDE I Confidi assistono in questo momento
circa l1,3 per cento del credito erogato in Italia con una
garanzia mediamente del 50 per cento su ciascun finanziamento. Sfruttando il
loro patrimonio in modo efficiente e con contributi pubblici "in
sussidiarietà" i Confidi possono aumentare questa soglia di un terzo in
due/tre anni, raggiungendo il 2 per cento del totale. Con un beneficio notevole
per le piccole e medie imprese, a cui finiscono i prestiti garantiti dai
Confidi. I Confidi sono dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi che
svolgono attività di prestazione di garanzie per agevolare le imprese nellaccesso ai finanziamenti, a breve medio e lungo termine,
destinati allo sviluppo delle attività economiche e produttive. Le banche delineano i
modelli di rating delle imprese basandosi su moduli statistici e tendo conto
dellandamento economico; i Confidi forniscono un
parametro qualitativo, grazie alla conoscenza dellimpresa, che consente
valutazioni più efficienti sulla sostenibilità finanziaria dellinvestimento. I Confidi riescono a valutare le prospettive
di sviluppo territoriali e di settore e ad ottenere una serie di informazioni
sullazienda e sulla sua reputazione, in virtù del rapporto di fiducia che normalmente sinstaura tra confidi ed associato. «I Confidi dice
Alessandro Carpinella, associate partner di Kpmg Advisory svolgono
unattività fondamentale: garantiscono il credito non alle imprese più o
meno decotte, ma a quelle che hanno un merito creditizio più sostanziale che formale». I
Confidi nascono come espressione delle associazioni imprenditoriali di
categoria nei vari comparti (industria, commercio, artigianato e agricoltura).
I primi consorzi fidi, o cooperative di garanzia, vengono costituiti già nel
1956 per facilitare laccesso al credito alle piccole
imprese. Il governo ha chiamato di recente i Confidi a svolgere un ruolo più
incisivo nellassicurare i finanziamenti alle piccole e medie imprese,
necessario per fronteggiare gli effetti deleteri della recessione in atto, che colpisce
con più virulenza proprio le piccole e medie imprese. Per questo motivo è stata
varata una norma che favorisce un processo di aggregazione tra le strutture.
Per il sistema dei Confidi nazionale è infatti appena iniziata una nuova
importante stagione di cambiamento. Per i Confidi che superano la soglia di 75
milioni di attività finanziaria (in termini di garanzie al credito) scatta
infatti l'obbligo previsto dallarticolo 107 del Testo
Unico Bancario di iscrizione all'albo degli intermediari finanziari. La
trasformazione dei Confidi in intermediari finanziari fa rientrare a pieno
titolo la loro attività nel perimetro della vigilanza di Banca d'Italia. Questo
comporta notevoli cambiamenti sotto il profilo organizzativo ed operativo. I
Confidi che saranno iscritti all'albo dovranno istituire nuove funzioni (IT,
Internal Audit, Vigilanza), ma soprattutto per molti di loro c'è la necessità
di aggregarsi per raggiungere la soglia prevista dal TUB ai fini dell'iscrizione
all'albo. Kpmg Advisory stima che delle circa 800 strutture attualmente
esistenti in Italia, già per la fine di quest'anno e per l'inizio del prossimo,
il 75% del mercato si consoliderà nelle mani di 3540 operatori. Un buon
rapporto dei Confidi con le banche è essenziale per garantire alle Pmi un
flusso di finanziamenti. Le due più grandi banche, Unicredit e Intesa Sanpaolo,
hanno fatto entrambe degli sforzi particolari per raggiungere un buon
risultato. Impresa Italia, il progetto da 7 miliardi di finanziamenti a tassi
agevolati lanciato da Unicredit Group a favore delle pmi italiane (di cui 3
miliardi destinati alle microimprese), è pienamente entrato nella sua fase 2:
dopo lattivazione delle convenzioni con circa 360 Confidi
locali, si è registrata una partenza in forte accelerazione delle delibere di nuovi
finanziamenti, che procedono per le piccole imprese al ritmo sostenuto di 45
milioni alla settimana. Nonostante la partenza record, il plafond resta
comunque in grado di continuare a garantire erogazioni a condizioni agevolate
almeno per 18 mesi. Nello specifico, il progetto Impresa Italia ha avuto un
vero e proprio boom nella regione Emilia Romagna, seguita dalla Sicilia, dal
Piemonte e dal Lazio. Accanto ai 7 miliardi destinati al progetto Impresa Italia,
Unicredit ha proseguito nella sua ordinaria attività di concessione di
finanziamenti alle piccole imprese. A metà giugno le tre banche retail hanno
continuato il loro sostegno alle microimprese che accusano maggiormente la
crisi mettendo a disposizione oltre 4,8 miliardi di finanziamenti a breve e a
mediolungo termine per circa 80 mila pratiche, rispondendo positivamente alle
richieste di tre piccole imprese su quattro. Intesa Sanpaolo ha invece siglato
nei giorni scori un accordo per favorire laccesso al credito delle
Pmi: nei prossimi tre anni listituto erogherà
finanziamenti fino a 60 miliardi di euro. Lintesa prevede un plafond di 5
miliardi per laccesso al credito delle piccole e medie imprese. Un tema
emergente è se adesso i criteri di Basilea 2 siano o no troppo stringenti e debbano
essere sospesi, soprattutto per le piccole imprese, finché non sia passata la
recessione. Questa, ad esempio è la posizione della Confindustria. AllAbi, però, non sono daccordo: «Quello su cui si
discute adesso è, come ha chiesto il ministro Tremonti, di allungare i piani di
ammortamento dei finanziamenti alle imprese o di effettuare una moratoria di
alcuni mesi». Scopri come ricevere sul tuo cellulare Repubblica Gold condividi
( da "AltaLex" del
20-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Principio
dellaffidamento: tra normativa
tributaria e normativa comunitaria Articolo di Maurizio Villani 20.07.2009
Commenta | Stampa | Segnala | Condividi Principio dellaffidamento: tra normativa
tributaria e normativa comunitaria di Maurizio Villani Prima di procedere ad
illustrare largomento, occorre preliminarmente rendere chiaro,
dal punto di vista definitorio, loggetto
della presente trattazione. È opportuno, innanzitutto, operare una distinzione
nellambito di due principi che si presentano in simbiosi: la buona fede e
laffidamento. Nonostante il loro tanto acclamato ingresso allart. 10, L. 27 luglio 2000, n. 212, ''Disposizioni in
materia di Statuto dei diritti del contribuente'', attraverso il quale è stato
positivamente fissato il binomio buona fede-affidamento, si può dimostrare
come i suddetti principi abbiano fondamento e applicazione coevi non solo allo
Statuto stesso e alla L. 7 agosto 1990, n. 241 recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi1, ma anche in epoca
precedente alla Costituzione. La buona fede, principio storicamente collegabile alla
bona fides romana, ha risentito, in ambito amministrativo e quindi tributario,
della diffidenza della dottrina in ordine alla sua applicazione a materie che
non prevedevano nei loro rapporti tipici, una parità tra le parti, portatrici
di interessi contrapposti. Prima dellavvento
dello stato pluriclasse, infatti, si sosteneva che da un lato ci fossero gli
interessi dei privati, retti dal principio dellautonomia privata; mentre,
dallaltro, vi fosse linteresse pubblico, ossia
linteresse generale collettivo, che prevaleva sui primi. Tale scenario è
ora in fase di mutamento, soprattutto per via della nuova veste data alla P.A.
dalle modifiche del procedimento amministrativo, grazie alla quale gli amministrati
sembra siano maggiormente tutelati2. La prevalente dottrina è concorde nellaffermare come la buona fede sia suddivisibile in due
componenti, una soggettiva ed una oggettiva3, portatrici entrambe della
convinzione della bontà del proprio comportamento. Sotto questultimo profilo, la buona fede ben si distingue dallaffidamento in quanto questultimo prevede una forma di fiducia circa la bontà del
comportamento altrui. Infatti, pur sembrando un unico concetto autorevole, la
dottrina sottolinea come laffidamento sia una situazione
soggettiva preliminare e autonoma rispetto al principio di buona fede, la cui
tutela è assicurata dallesistenza di tale
principio4. Esso trova il suo antecedente logico in una situazione di
apparenza caratterizzata da elementi oggettivi (comportamenti precedenti della P.A.,
atti a favore del cittadino, ma anche inerzia) che creano nellamministrato (al quale corrisponderà una diligenza più o
meno elevata) delle aspettative: egli si attende che la situazione con cui ha a che fare sia
reale, consolidata, in altre parole certa5, e, quindi, non più unilateralmente
mutabile ad opera dellamministrazione stessa. Egli
confida in tale situazione a tal punto che spesso si determina in scelte
proprio in ragione di tale affidamento, cosicché la sua violazione
comporterà non solo conseguenze sanzionatorie dirette, ma anche danni derivanti
dalle scelte precedentemente fatte. Un grande giurista esperto sullargomento, F. Merusi, definì la buona fede quale norma
verticale, un principio di integrazione dell'intera gerarchia delle fonti. La
buona fede è norma di integrazione di ogni ordine di produzione codificata del
diritto, costituzionale, legislativa, regolamentare e ora anche comunitaria6, dal carattere universale e di importanza tale da poterlo
qualificare principio costituzionale non scritto, travalicando il rapporto
contribuente-fisco, allargandosi ad uno spettro di rapporti pressoché
illimitato nellambito della comunità civile e
abbracciando ogni branca dellordinamento. Esso è applicabile, infatti, in ambito
civile, amministrativo, tributario, comunitario e internazionale. Forme di
tutela quali il principio di correttezza dellagire
amministrativo, di tutela del legittimo affidamento del
contribuente, nonché lesimente delle obiettive
condizioni di incertezza della norma tributaria, (introdotta nel sistema
normativo già nel 19297), rappresentano tutte il tentativo di creare un clima
collaborativo e di certezza dei rapporti giuridici, sinonimo di ordine e di
sviluppo sociale. Ma mentre in ambito amministrativo ci si è avviati in un
lento ma significativo processo di trasformazione dellapparato improntato in ottica privatistica e paritaria sul
piano dei rapporti, in ambito tributario permangono ancora difficoltà
nellaccettare il superamento dellottica pro
fisco8. Di difficile mutamento la posizione della Corte Costituzionale che, se
si eccettuano quelle che possono essere definite clausole di stile, nelle sue
sentenze non sembra offrire una tutela decisiva per le posizioni di aspettativa dei
cittadini amministrati. Diversa posizione quella della Corte di Cassazione9, la
quale, invece, tende ad avvalorare sia il ruolo dello Statuto del Contribuente
che a sostenere le ragioni dei contribuenti in controversie in cui sia messa in
dubbio la tutela del legittimo affidamento. Lattuale valore concreto dello Statuto del Contribuente: le
due Corti a confronto La L. 27 luglio 2000, n. 212, allarticolo 10, comma
1, statuisce che i rapporti tra contribuente ed Amministrazione finanziaria sono improntati al
principio della collaborazione e della buona fede.
Stabilendo ai successivi commi che Non sono irrogate sanzioni né
richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a
indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorché
successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo
comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente
conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa e Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la
violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e
sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una
mera violazione formale senza alcun debito di imposta. Le violazioni di
disposizioni di rilievo esclusivamente tributario non possono essere causa di
nullità del contratto. Stando alla lettera della
norma, verrebbe tutelato il contribuente in buona fede, non solo nel caso in
cui egli agisca in conformità di unindicazione preferenziale
dellAmministrazione finanziaria (e in tal caso non potranno essere
richiesti interessi e irrogate sanzioni amministrative)10; bensì anche nel caso
di affidamento prestato ad un atto dellAmministrazione dal contenuto univocabilmente
interpretabile, nel cui caso nulla sarà dovuto anche dal punto di vista
impositivo11. La Corte di Cassazione avalla questa posizione pro-contribuente
affermando che il principio di tutela del legittimo affidamento
del cittadino, reso esplicito in materia tributaria dallart. 10, comma 1, L. n. 212 del 2000, e trovando origine
negli articoli 3, 23, 53 e 97 Cost., è immanente in tutti i rapporti di diritto
pubblico e costituisce uno dei fondamenti dello Stato di diritto nelle sue diverse
articolazioni, limitandone l'attività legislativa e amministrativa12. Ma se quanto detto aderisce agli orientamenti della
Corte di Cassazione, ciò non è parimenti vero per la posizione assunta dalla
Corte
Costituzionale, la quale mostra di avere una netta posizione di contrasto con
la filosofia dello Statuto del Contribuente, come si può dedurre dalla
permissività circa le leggi retroattive in materia tributaria. Infatti,
nonostante a norma dellart. 1, comma 2, dello Statuto
del Contribuente l'adozione di norme interpretative in materia tributaria possa
essere disposta soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria,
qualificando come tali le disposizioni di interpretazione autentica, e
nonostante ancora allart. 3, comma 1 dello stesso
Statuto venga stabilito che salvo quanto previsto dallarticolo 1, comma
2, le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo, la Corte non
sembra mutare indirizzo affermando che una legge tributaria retroattiva non comporta di per sé
violazione del principio della capacità contributiva, occorrendo verificare,
invece, di volta in volta, se la legge stessa, nell'assumere a presupposto
della prestazione un fatto o una situazione passati, abbia spezzato il rapporto
che deve sussistere tra imposizione e capacità stessa, violando così il
precetto costituzionale sancito dallart.
53 (Corte Cost., sent. 20 luglio 1994, n. 315; nello stesso senso vedi
Corte Cost., sent. 10 novembre 1994 n. 385, e ancor più risalente Corte Cost., sent. 16 giugno
1964, n. 45; recentemente v. anche Corte Cost., sentt. 6 febbraio 2002, n. 16 e
4 agosto 2003, n. 291). La Corte Costituzionale, dopo aver affermato, in Corte
Cost., ord. 6 luglio 2004, n. 216, chele
disposizioni della legge n. 212 del 2000, proprio in ragione della loro qualificazione in
termini di principi generali dellordinamento,
rappresentano (non già norme interposte ma) criteri di interpretazione
adeguatrice della legislazione tributaria, anche antecedente chiarisce
nella recentissima
Corte Cost., sent. 27 febbraio 2009 sentenza n. 58 che non hanno rango costituzionale - neppure come norme interposte - le
previsioni della legge n. 212 del 2000 (ordinanze n. 41 del 2008, n. 180 del
2007 e n. 428 del 2006). Cassazione e Corte Costituzionale in tema di retroattività
delle norme: problema dellinterpretazione autentica e
delle norme innovative con effetto retroattivo Le leggi tributarie retroattive
possono essere sia leggi di interpretazione autentica, sia leggi innovative con
efficacia
retroattiva in virtù di una specifica regolazione dello stesso legislatore13.
In particolare, le leggi di interpretazione autentica (o leggi interpretative)
possono essere definite come quelle leggi che
stabiliscono quale significato deve essere attribuito a un enunciato di altra precedente
legge14. Leffetto retroattivo di una norma può
pregiudicare i cittadini incidendo in maniera diversa su situazioni giuridiche
che li vedono coinvolti: essi potrebbero avere già maturato una posizione al
verificarsi
delleffetto retroattivo e, quindi, richiedere una tutela
dei diritti quesiti; ancora potrebbero essere in pendenza di procedimenti atti
a ottenere, ad es., un determinato provvedimento e ciò potrebbe comportare
degli effetti negativi; infine, potrebbero semplicemente nutrire unaspettativa non avendo ancora intrapreso alcuna attività
procedimentale. La Corte Costituzionale, sin dalla sua prima pronuncia15, ha
preso posizione circa le norme dinterpretazione autentica, definendone,
nelle sentenze successive, i criteri alla stregua dei quali possano essere emanate,
sottolineando come nellordinamento italiano il divieto
di retroattività, pur costituendo valore fondamentale di evoluzione giuridica e
principio generale cui il legislatore in linea di principio si attiene16, non
è stato elevato a rango costituzionale, fatta eccezione per la previsione dellart. 25, Cost. relativo alla legge penale. Fuori da tale
ambito, quindi, il legislatore in linea di massima può emanare norme con
efficacia retroattiva17. Per identificare la legge interpretativa con Corte Cost. sent. 3
marzo 1988, n. 233, la Corte afferma preliminarmente che una legge che si
autoqualifichi e sia formulata come legge interpretativa, non la esime dal verificare, ai fini del giudizio di legittimità
costituzionale, se la qualificazione e la formulazione siano veramente
rispondenti al contenuto dispositivo della legge medesima. In un successivo capo della sentenza, poi, la Corte passa
a definire i caratteri identificativi di una legge interpretativa: Siffatta qualificazione giuridica spetta, infatti, a quelle
leggi o a quelle disposizioni che riferendosi e saldandosi con altre
disposizioni (quelle interpretate), intervengono esclusivamente sul significato
normativo di queste ultime (senza, perciò, intaccarne o integrarne il dato
testuale), chiarendone o esplicitandone il senso (ove considerato oscuro)
ovvero escludendone o enucleandone uno dei sensi ritenuti possibili, al fine,
in ogni caso, di imporre allinterprete un
determinato significato normativo della disposizione interpretata. Simili concetti sono espressi nelle sentenze 4 aprile
1990, n.15518 e 3 giugno 1992, n. 24619. In Corte Cost., sent. 12 luglio 1995,
n. 311 si legge, a chiarimento: La riconosciuta natura effettivamente
interpretativa
di una legge non è sufficiente ad escludere che la stessa determini violazioni
costituzionali. Invero, la sovrana volontà del legislatore nellemanare dette leggi incontra una serie di limiti20 che
questa Corte ha da tempo individuato, e che attengono alla salvaguardia,
oltre che di norme costituzionali, di fondamentali valori di civiltà giuridica
posti a tutela dei destinatari della norma e dello stesso ordinamento, tra i
quali vanno ricompresi il rispetto del principio generale di ragionevolezza che
ridonda nel divieto di introdurre ingiustificate disparità di trattamento
(sentenze nn. 397 e 6 del 1994; 424 e 283 del 1993; 440 del 1992 e 429 del
1993); la tutela dellaffidamento legittimamente sorto
nei soggetti quale principio connaturato allo Stato di diritto (sentenze nn.
397 e 6 del 1994; 429 del 1993; 822 del 1988); il rispetto delle funzioni
costituzionalmente riservate al potere giudiziario21. In passato le leggi dinterpretazione autentica non
erano frequenti e venivano alla luce con il preciso scopo di rendere più chiaro il
significato di una legge precedente che poteva essere oscura. La finalità di
tali strumenti, quindi, era proprio quella di fare chiarezza sul significato di
una norma, in modo tale da poterci fare affidamento,
ma solo successivamente allemanazione di tali
norme22. Un
affidamento che non poteva, quindi, esistere a monte
basandosi su un significato incerto. Una posizione del genere mostra larretratezza della dottrina del tempo nel non comprendere
come laffidamento non può rimanere nel limbo del non
consolidarsi, in presenza di leggi che, per quanto oscure, quantomeno
determinano ipotesi interpretative nei suoi destinatari e quindi una situazione
prodromica di affidamento che andrebbe comunque
tutelata come diritto alla certezza23. Tale posizione potrebbe sembrare quasi
sinonimo di mancanza di civiltà giuridica se si pensa che altri ordinamenti,
come quello tedesco, hanno riconosciuto, sia a livello giurisprudenziale che
dottrinale, la tutela dellaffidamento in relazione alle
problematiche prodotte da leggi retroattive24. In un periodo di inflazione
legislativa come il nostro, in cui, peraltro, le leggi di interpretazione
autentica sono tuttaltro che rare25, quando la
Corte si trova a vagliare se vi sia stata lesione del principio di legittimo affidamento, essa afferma lesigenza
di verificare se laffidamento eventualmente violato
possa ritenersi legittimato da interpretazioni costanti delle leggi poi oggetto
di interpretazione autentica26. Si legge in Corte Cost., sent. 20 maggio 2008,
n. 162, in materia tributaria: proprio l'esistenza di
tali divergenze interpretative escluderebbe dunque che si possa essere creato
alcun affidamento in capo ai contribuenti27. Quindi nelle sentenze più recenti della Corte, la legge
di interpretazione
autentica, in presenza di dubbi interpretativi circa disposizioni di legge,
sembra non legittimare laffidamento, con laggravio di una possibilità di interpretazione autentica
anche in presenza di indirizzi interpretativi omogenei. La presenza di interpretazioni
molteplici o controverse è fenomeno fisiologico del diritto, aggravato spesso
da tecniche di redazione delle leggi criticabili od opportunistiche28 e dallavvicendarsi di fazioni politiche29 nel ruolo di
legislatore: in mancanza di una certezza giuridica
sembrerebbe allora quasi impossibile trovare uno spazio per un affidamento
legittimo. Sembra improponibile, in questi termini, il dover costringere un
cittadino a rimanere in balìa di situazioni che, per fisiologica mancanza di
certezza, non permettono il consolidarsi di un affidamento.
Sotto tale profilo, laffidamento andrebbe tutelato come
diritto allaffidamento, come diritto alla certezza e alla stabilità di situazioni
giuridiche. Si legge, poi, nella recente Corte Cost., sent. 28 marzo 2008, n. 74, a
conferma della mancanza di concreta propensione da parte della Corte
costituzionale per la tutela delle ragioni degli amministrati: Questa Corte ha avuto modo di affermare, in più di
unoccasione (da ultimo, sentenza n. 234 del 2007), che non è decisivo
verificare se la norma censurata abbia carattere effettivamente interpretativo
(e sia perciò retroattiva) ovvero sia innovativa con efficacia retroattiva,
trattandosi in entrambi i casi di accertare se la retroattività della legge, il
cui divieto non è stato elevato a dignità costituzionale, salvo che per la
materia penale, trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e
non contrasti con altri valori ed interessi costituzionalmente protetti. Sicché
la norma censurata, ove considerata espressione di funzione di interpretazione
autentica, non può considerarsi lesiva dei canoni costituzionali di
ragionevolezza, e dei principi generali di tutela del legittimo affidamento e di certezza delle situazioni giuridiche,
atteso che essa si limita ad assegnare alla disposizione interpretata un
significato riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario
(si veda anche la sentenza n. 274 del 2006), senza, peraltro, che siffatta
operazione debba essere necessariamente volta a comporre contrasti
giurisprudenziali, ben potendo il legislatore precisare il significato di norme
in presenza di indirizzi omogenei (sentenze n. 374 del 2002, n. 29 del 2002 e
n. 525 del 2000)30. Sarebbe così ampliato lo
spazio per le correzioni di tiro del legislatore, che
potrebbe modificare linterpretazione di norme con portata retroattiva non
solo in presenza di contrasti giurisprudenziali31, ma anche in presenza
di un indirizzo omogeneo della Corte di cassazione, quando la scelta imposta dalla legge rientri
tra le possibili varianti di senso del testo originario, con ciò vincolando un
significato ascrivibile alla norma anteriore32. Sembra
che, a parte le formule stereotipate che decantano limportanza del
principio dellaffidamento e della certezza del
diritto come principi di civiltà giuridica33, in realtà ci sia uno spazio
estremamente ridotto per la tutela di tali situazioni, legato al labile filo
della ragionevolezza34, a volte utilizzata in modo palesemente lato per non
tacciare di incostituzionalità norme che sono utili alle casse dello Stato35.
Se passiamo in rassegna le sentenze della Corte si può notare come nonostante
le formule che decantino una tutela per il cittadino, in realtà chi lamenta
lesione allaffidamento rimane la maggior
parte delle volte deluso36, e nemmeno la mancanza di una qualificazione come
legge interpretativa data dal suo disattento autore è sufficiente per
contrastarne la subdola produzione. La posizione della Cassazione in relazione
alle norme di interpretazione autentica e allabuso
del loro impiego37 quale causa di lesione dellaffidamento, è decisamente più
favorevole al contribuente. La giurisprudenza, anche recente, dimostra come la
Suprema Corte sia generalmente contraria al fenomeno della retroattività di
norme tributarie, che vengono spesso strumentalizzate per esigenze di cassa, a
scapito dei contribuenti38, aderendo quindi alla linea tracciata dal
legislatore con lo Statuto. La divergenza di posizioni delle due Corti circa la
portata delle norme della L. 212/00 contribuisce a creare sconforto nei
meccanismi posti a tutela del contribuente. Sarebbe quindi opportuno che le due
Corti trovassero un punto di equilibrio per garantire massima espansione defficienza della L. 212/00, per creare un clima di certezza che possa
permettere linstaurarsi di un rapporto di fiducia tra
contribuenti e Fisco, che rispecchia lettera e ratio dello Statuto del
Contribuente. Tutela dellaffidamento nellesperienza comunitaria Così come per lordinamento
interno, anche per quello comunitario è molto importante la certezza del diritto:
gli atti delle istituzioni europee non solo devono essere chiari ma devono
anche essere portati a conoscenza del soggetto interessato con mezzi idonei, in
modo tale da permettere a questultimo di valutare gli
effetti prodotti dallemanazione dellatto.
Quello che si può definire principio della certezza del diritto39 è
complementare a quello dellaffidamento (legitimate
expectation)40. Occorre ricordare, inoltre, che tale tutela non opera soltanto
a livello orizzontale, cioè tra singoli cittadini od operatori economici dellUnione, ma anche tra cittadino e Stato membro e tra
questultimo e gli organi dellUnione, e che la violazione del
principio di legittimo affidamento riguarda non solo gli atti
di tipo amministrativo ma anche quelli di tipo legislativo. Tutti gli
ordinamenti giuridici non possono ignorare un problema a cui i sistemi
giuridici vanno irrimediabilmente incontro: cioè il dover regolare situazioni
in cui le pubbliche amministrazioni, talvolta, possano41 o meno poter tornare
sulle proprie precedenti decisioni, anche eventualmente su quelle per mezzo
delle quali si attribuivano vantaggi o si creavano situazioni favorevoli ai
loro destinatari o a terzi, sia che ciò accada in conseguenza di una
rivalutazione della legittimità o in virtù della modificazione dellassetto dinteressi contemperati nellambito del
precedente operato. In tutti gli ordinamenti dellUnione si è reso
necessario (ma tale esigenza è sentita anche a livello internazionale)42, fissare
dei criteri di risoluzione del problema di come regolare il rapporto fra le
decisioni dellamministrazione, le situazioni
create in capo ai cittadini e il decorso del tempo. Se non è ipotizzabile
unassoluta negazione della possibilità di dare allamministrazione
la possibilità di mutare posizione circa soluzioni e posizioni adottate, e dare
ad essa il potere di adattare le soluzioni e di modificare gli assetti rispetto
a nuove esigenze, a mutati indirizzi giurisprudenziali, alle evoluzioni tecniche,
politiche ed economiche, se, insomma, è di evidente necessità garantire allazione pubblica una certa flessibilità, sorge però la
conseguente contropartita della necessaria determinazione della misura con cui
si voglia attribuire tutela alle aspettative di chi, sulla base di precedenti o precise
decisioni che gli avessero permesso specifiche possibilità di azione, avrebbe
confidato nella continuità e nella stabilità della situazione a lui favorevole,
e in base o in vista della quale ha posto in essere atti, determinando proprie
scelte di tipo economico, che possono influire anche sulla propria intera
prospettiva di vita, in base alle statuizioni o alle normative esistenti in un
certo momento. Risulta ormai indispensabile fare riferimento al principio di
tutela dellaffidamento elaborato in ambito
comunitario43, esigenza resa ancor più forte, relativamente allordinamento italiano, per via dello specifico richiamo dato
ai principi dellordinamento comunitariodal nuovo art. 1 della
L. 7 agosto 1990,
n. 241, come modificato dalla L. 11 febbraio 2005, n. 15, applicabili anche in
ambito tributario, e specificamente introdotti nel 2000 con lo Statuto del
Contribuente. I limiti allinterno dei quali opera il
legittimo affidamento Quello di affidamento è
un principio ormai da tempo consolidato nella giurisprudenza comunitaria44, un
principio non scritto, in quanto nulla sarebbe esplicitamente previsto a
riguardo nei Trattati, che pare sia alquanto affine alla rule of law del
sistema giuridico inglese45 secondo la quale lamministrazione,
soprattutto in sede di esercizio del potere di autotutela46, deve salvaguardare
le situazioni soggettive che si sono consolidate per effetto di atti o
comportamenti della stessa amministrazione, idonei ad ingenerare un ragionevole affidamento nel destinatario dellatto. La presenza di tale principio è confermata
dallaffermazione esplicita sul piano sostanziale in materia doganale,
contenuta nel Regolamento (CEE) n. 1967/72 della Commissione, del 14 settembre
1972, e ribadita
dal Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che
istituisce un codice doganale comunitario 47. Si può cercare di seguire il
percorso evolutivo giurisprudenziale seguito dalla Corte di giustizia delle
Comunità Europee per delineare i parametri in base ai quali è possibile
determinare i confini entro in quali è tutelabile laffidamento, definito da alcune
pronunce come parte dellordinamento
giuridico comunitario48. Punto di partenza di tale cammino evolutivo
sembra essere una sentenza del 195749. In tale pronuncia, la Corte svolge, nelle sue
motivazioni, un ragionamento che permette di delineare il comportamento che la
stessa considera corretto nellambito della revoca
di atti, dinanzi al sorgere di un affidamento sia nel
caso in cui esso sorga in conseguenza di un atto legittimo e sia nel caso in
cui trovi fonte in un atto illegittimo50. Si ritiene, infatti, che se il
provvedimento è conforme alle norme che ne disciplinano lemanazione ed ha determinato la produzione di effetti previsti dallordinamento, facendo sorgere diritti in capo ad un
determinato soggetto, allora non possa essere revocato, in
quanto quei diritti sarebbero irrimediabilmente lesi se si procedesse allannullamento dellatto che li ha posti in essere, in
contrasto
con il principio giuridico che impone di salvaguardare laffidamento51; diverso è, invece,
il caso di un provvedimento non conforme al diritto: esso potrebbe essere revocato ex tunc, ove non fosse dostacolo la notevole durata del tempo trascorso tra la sua emanazione e la
revoca. La Corte fissò quindi, per la prima volta, un
limite al potere di autotutela della PA.: la necessità di tener conto del lasso
di tempo decorso dallemanazione del provvedimento,
la cui consistenza fosse tale da giustificare linsorgere
di un affidamento nella conservazione della situazione acquisita,
talvolta precludendo persino lesercizio della potestà
amministrativa di ritiro dellatto52. Ciò che consegue è che una
situazione di vantaggio, assicurata al privato per mezzo di uno specifico atto
dellamministrazione, non può essere rimossa in un
momento successivo, salvo indennizzo per la lesione derivante dalla rimozione
della posizione acquisita. La tutela dellaffidamento risponde, anche in
ambito comunitario, a ragioni di certezza e stabilità dei rapporti giuridici:
essa, infatti, prevede il consolidamento della situazione di vantaggio nellambito della sfera del cittadino, in quanto
questultimo deve aver mantenuto il bene o la situazione giuridica per un
certo lasso di tempo, determinando così lo stabilizzarsi del convincimento circa la
spettanza del bene stesso o della situazione in questione. Si tratta di quelli
che vengono denominati vested rights (diritti quesiti)53, che consistono in
quei diritti che vengono costituiti dalla P.A. attraverso degli atti con la
parvenza del carattere della legittimità: essi non possono essere
successivamente sacrificati in quanto hanno determinato la convinzione di
essere diritti acquisiti al patrimonio
del cittadino beneficiario54. Tuttavia, occorre considerare che, nella stessa
giurisprudenza della Corte, lapproccio che fissa nel
decorso del tempo un fattore definitivamente stabilizzante dellaffidamento, e a precludere, di
conseguenza, lesercizio del potere di
autotutela, non presenta carattere di continuità, poiché si ritiene che seppur tale
fattore sia destinato a consolidare progressivamente laffidamento, esso non osti
inevitabilmente allesercizio del potere di ritiro
dellatto, che sarebbe subordinato di fronte allemersione di un interesse pubblico
più consistente55. Secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia56, la
rimozione di un atto illegittimo sarebbe ammissibile ma a condizione che
risponda ad un interesse pubblico concreto e attuale da bilanciare con altri
interessi dei quali si richiede tutela e che configgono con linteresse pubblico in questione. Sono un esempio di tale
ulteriore limite eventuale le pronunce con cui la Corte riconosce la
legittimità dellattività di recupero di aiuti di Stato che vengano
concessi
dallo Stato membro in difetto dei presupposti sostanziali e procedurali
prescritti57. Si tratta di tipologie di fattispecie nelle quali la
giurisprudenza comunitaria sottolinea non solo lillegittimità
del soggetto ad ottenere un aiuto percepito in violazione delle procedure
previste dalla normativa europea, ma riconosce anche lobbligo del recupero dellaiuto concesso, anche nel
caso in cui sussistano legittimate expectations58. Linteresse pubblico,
quindi, emerge come secondo limite, anche se in realtà non si può sempre dire
che ove latto venga revocato in presenza
di un interesse pubblico superiore, laffidamento non venga tutelato,
poiché il soggetto danneggiato potrebbe essere ristorato adeguatamente tramite
lindennizzo o richiedere eventualmente il risarcimento del
danno allo Stato se abbia in buona fede fatto affidamento
nellaiuto ripetuto59. Il potere di revoca
attraverso lautotutela dellamministrazione viene talvolta
indicato in maniera specifica nelle stesse norme comunitarie60; anche se, generalmente, tale potere
di autotutela, nella giurisprudenza comunitaria, viene legittimato dallo stesso
potere di porre in essere latto che poi verrà revocato61.
Si aggiunga che nel bilanciamento degli interessi contrapposti viene
considerato dalla Corte anche il comportamento del soggetto controinteressato
alla eliminazione del provvedimento, poiché, giustamente, non merita tutela laffidamento illegittimo di chi,
cooperando con la propria condotta, ha determinato lemanazione di un provvedimento anchesso illegittimo fornendo,
ad es., false o inesatte informazioni, tali da indurre in errore lautorità emanante62. Daltra parte un affidamento,
perché possa qualificarsi legittimo, non può consolidarsi quando il
destinatario dellatto sia ab origine consapevole dei difetti di
legittimità dello stesso, per averli eventualmente prodotti con il suo
comportamento di mala fede63; o quando lillegittimità
risulti in maniera evidente dal provvedimento stesso e, quindi, si presume una
conoscenza delloperatore; oppure quando lamministrazione
abbia tempestivamente informato il destinatario del provvedimento dei dubbi
circa la legittimità dello stesso, producendo, attraverso tali informazioni o
contestazioni, la conseguenza che laffidamento venga rapidamente scalzato64; o quando
lamministrazione abbia espressamente avvisato il destinatario di volersi
riservare la facoltà di revoca dellatto, qualificando questultimo come provvisorio65. La
giurisprudenza comunitaria, quindi, ha dato spesso rilevanza al profilo
soggettivo dellaffidamento: nelle pronunce, si è
sottolineata limprescindibile presenza
dellelemento della diligenza delloperatore nella valutazione delle
circostanze che determinerebbero laffidamento, in quanto lassenza di quella determinerebbe la perdita della possibilità
di tutela, trattandosi di affidamento non legittimo.
Il legislatore comunitario, infatti, soprattutto per via delle materie in
continua evoluzione che ricadono nella competenza dellUnione, dispone di un ampio potere discrezionale, purché venga
rispettato il Trattato, e purché le scelte, che possono essere modificate nel
tempo, siano proporzionate agli obiettivi. Pertanto, loperatore economico, in qualità di soggetto che per sua
definizione sopporta un rischio che caratterizza la natura stessa dellattività economica e produttiva66, deve essere prudente ed
avveduto e prevedere che la normativa potrà essere modificata anche sopprimendo
posizioni a suo vantaggio67. Levoluzione giurisprudenziale comunitaria,
in definitiva,
ha portato a ritenere necessaria, ai fini della tutela delle legittime
aspettative, la sussistenza di una pluralità di elementi: quello oggettivo,
consistente nellesistenza di un provvedimento
amministrativo (se tale provvedimento è legittimo diviene più certa la
tutela della situazione daffidamento formatasi) o di un
comportamento chiaro e univoco della PA; quello soggettivo della buona fede del
destinatario del provvedimento o del comportamento, consistente nellassenza di dolo o colpa in ordine al determinarsi dellillegittimità del provvedimento o alla ignoranza non
colpevole circa lillegittimità, in modo che laspettativa del
privato venga tutelata in coerenza con il principio della buona fede oggettiva;
e il fattore temporale, tale da consentire la stabilizzazione del rapporto
giuridico sotteso allatto amministrativo che la P.A.
intende rimuovere in via di autotutela, al quale la giurisprudenza comunitaria
dà rilievo al fine di assicurare anche la tutela del principio di certezza del
diritto, e
che assume particolare rilevanza quando laffidamento in buona fede del
soggetto si protrae per un lungo lasso di tempo. Per tali caratteristiche, il
principio dellaffidamento è applicabile a tutte
le situazioni non espressamente disciplinate dalle regole, talvolta
prescindendo dalle stesse, ed è tutelabile anche quando il privato assuma di
essere stato leso da un comportamento del fisco che si è modificato rispetto
alla precedente normativa, nonostante le restrittive interpretazioni della
Corte Costituzionale, soprattutto in tema di credito dimposta investimenti (ordinanze n. 124/06 e n. 180/07;
articolo di Alessandro ed Amedeo Sacrestano in Il Sole 24-Ore di sabato 27
giugno 2009). ________________ 1 In Cass., sez. trib., 23 gennaio 2006, n.
1236, si
afferma i principi generali dell'attività amministrativa
stabiliti dalla L. 7 agosto 1990, n. 241, che si applicano, salva la
specialità, anche per il procedimento amministrativo tributario. Conforme
indirizzo in Cass., Sez. 5, sent. 12 marzo 2008, n. 6591. 2 E. Giardino,
Partecipazione al procedimento amministrativo, in La nuova disciplina
dell'azione amministrativa - commento alla legge n. 241 del 1990 aggiornato
alle leggi n. 15 e n. 80 del 2005, 2005. 3 Per uninteressante
contributo sullargomento si rimanda a G. M. Uda, l'oggettività
della buona fede nella esecuzione del contratto, in
www.dirittoestoria.it. 4 In F. Merusi, Buona fede ed affidamento
nel diritto pubblico. Dagli anni trenta allalternanza,
2001, 10 e 35 ss.. 5 In G. Zagrebelsky, Manuale di Diritto costituzionale, I, 1987, 91,
troviamo la definizione secondo cui per principio dell'affidamento
si intende che "il singolo deve poter conoscere lo stato del diritto in
base al quale opera e tale stato del diritto non deve poi essere modificato
retroattivamente". 6 F. Merusi, Buona fede e affidamento
nel diritto pubblico, cit., 7. 7 V. art. 2 R.D. n. 360 del 1929. La norma è
stata poi più volte oggetto di successive novellazioni: art. 15 R.D. n. 1608
del 1931, art. 248 D.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645, artt. 46 e 55 D.P.R. 29
settembre 1973 n. 600, art. 48 D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, art. 39 bis
D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633. Più di recente, lesimente
ha trovato cittadinanza nellart. 8 D.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546
(recante le norme sul nuovo processo tributario), nellart. 6
D.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 (recante la riforma del sistema sanzionatorio
tributario non penale), nellart. 15 D.lgs. 10 marzo 2000 n. 74
(concernente la repressione dei reati fiscali) e, infine, nellart. 10
della l.
27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del
contribuente). 8 Cass., SS.UU., 28 settembre 2006, n. 25506. 9 Cass., Sez.
trib., sent. 21 aprile 2001, n. 5931, Cass. Sez. V, sent. 10 dicembre 2002, n.
17576, Cass. Sez. V, sent. 14 aprile 2004, n. 7080, Cass. Sez. V, 6 ottobre
2006, n. 21513, Cass. Sez. I., ord. 12 dicembre 2006, n. 26505. 10 Cass., Sez.
trib., sent. 14 febbraio 2002, n. 2133. 11 Cass., Sez. trib., sent. 10 dicembre
2002, n. 17576. 12 Cass., Sez. trib., sent. 6 ottobre 2006, n. 21513; Cass.,
Sez. trib, sent. 14 aprile 2004, n. 7080, Cass., Sez. V trib., sent. 10
dicembre 2002, n. 17576 e la recente Cass., Sez. V trib., sent. 13 maggio 2009,
n.10982. 13 I giudici hanno tuttavia limitato la rilevanza pratica della
distinzione tra norme interpretative e norme innovative con efficacia
retroattiva (per un equivalenza nei loro effetti
vedi Corte Cost., sent. 8 luglio 1957, n. 118, sent. 13 febbraio 1985 n. 36 e
sent. 2 febbraio 1988, n. 123). 14 G. Tarello, Linterpretazione della legge,
in Trattato di diritto civile e commerciale, II, 1980, 241. 15 V. Corte Cost.,
sent. 8 luglio 1957, n. 118 ove si legge: la
Costituzione non esclude la possibilità di leggi interpretative, e, come tali,
retroattive. Manca nella Carta costituzionale qualsiasi limitazione di ordine generale
al riguardo. Si tratta, del resto, di un istituto comunemente ammesso da altri
ordinamenti statali, che posseggono i caratteri di Stato di diritto e di Stato
democratico e Anche se le si volesse, poi, riconoscere
carattere innovativo, la legge non avrebbe violato nessun principio
costituzionale, perché la Costituzione non vieta che le leggi civili possano
essere retroattive e l'art. 11 delle disposizioni preliminari al Codice civile
contiene solo un canone d'interpretazione. Tale
posizione è divenuta poi granitica, essendo poi stata portata
avanti in tutte le successive pronunce a riguardo. 16 Secondo C. Mortati,
Sull'eccesso di potere legislativo, in Giur. it., I, 1949, sarebbe un principio
avente carattere costituzionale, indipendentemente dalla sua
inserzione nella carta fondamentale; A. Pizzorusso, La responsabilità
dello Stato per atti legislativi in Italia, in Foro it., V, 2003, propone
invece lutilità di operare una valorizzazione così da ritenerla
strumentalmente rivolta alla tutela di qualunque tipo di situazioni giuridiche
soggettive che l'ordinamento giuridico tuteli fino
al punto che non parrebbe pertanto incongruo uno sforzo interpretativo
volto a costruire tale regola come espressione di un principio costituzionale non
scritto, implicito in tutta una serie di disposizioni di rango costituzionale. 17 Vivacemente contrariato alluso di tali leggi R.
Quadri, Applicazione della legge in generale, in A. Scialoja e G. Branca (a
cura di),
Commentario del Codice Civile, Disposizioni sulla legge in generale artt.
10-15, in Foro it., 1974, 153, il quale addita come un grave errore il supporre che la potestas legiferandi
comprenda, quasi a fortiori, anche nello Stato moderno, la potestas interpretandi che tanto varrebbe limitarsi a dire puramente e
semplicemente che la volontà del legislatore è sovrana, sia o meno
in contrasto con la giurisprudenza concorde o quasi concorde e che
non si può ammettere un limite alla sua possibilità di disporre in modo
retroattivo. Nella stessa direzione anche G. Marzano,
Linterpretazione della legge con particolare riguardo ai rapporti fra
interpretazione autentica e giurisprudenziale, 1955, 156 ss., il quale afferma
che linterpretazione autentica appare, sul piano costituzionale, in uno stato
come il nostro, organizzato democraticamente, del
tutto illegittima e inopportuna e che i redattori della
Costituzione vigente, distaccandosi dai precedenti storici, vollero, col
silenzio serbato, dimostrare che listituto deve considerarsi
ignorato dal nostro sistema. Il silenzio della Costituzione in tema di
interpretazione autentica è richiamato per sottolineare la non ammissibilità al
ricorso del legislatore a leggi interpretative anche da M. Zingales, Aspetti peculiari dellattuale legislazione, in Foro amm., 1980, 1874 ss.. 18 Con
Corte Cost., sent. 4 aprile 1990, n.155, si precisa nuovamente quali debbano
essere le caratteristiche delle leggi interpretative, affermando che è tale
solo quella legge che fermo il tenore testuale della norma interpretata, ne
chiarisce il significato normativo, ovvero privilegia una fra le tante
interpretazioni possibili, di guisa che il contenuto precettivo è espresso
dalla coesistenza delle due norme le quali rimangono entrambe in vigore e sono
quindi anche idonee ad essere modificate separatamente. 19 Luso impreciso del termine norma
verrà poi chiarito in una successiva sentenza, dove si precisa che la natura di
legge interpretativa va desunta da un rapporto tra norme e disposizioni (Corte Cost., sent. 3 dicembre 1993, n. 424, richiamata
successivamente da Corte Cost., sent. 23 novembre 1994, n. 397). 20 In Corte
Cost., sent. 5 novembre 1996 n. 386, si legge: si richiede, per
attribuire il carattere di norma di interpretazione autentica, che la previsione sia
diretta a chiarire il senso di disposizioni preesistenti, ovvero ad escludere o
ad enucleare uno dei significati tra quelli ragionevolmente ascrivibili alle
statuizioni interpretate, occorrendo comunque che la scelta assunta dal
precetto interpretativo rientri tra le varianti di senso compatibili con il
tenore letterale del testo interpretato. 21 Nonché
in Corte Cost., sent. 26 luglio 1995, n. 390: Questa Corte ha già avuto
occasione di affermare (v. sentenze n. 573 del 1990, n. 822 del 1988 e n. 349 del
1985) che nel nostro sistema costituzionale non è affatto interdetto al
legislatore di emanare disposizioni le quali vengano a modificare in senso
sfavorevole per i beneficiari la disciplina dei rapporti di durata, anche se
l'oggetto di questi sia costituito da diritti soggettivi perfetti (salvo,
ovviamente, in caso di norme retroattive, il limite imposto in materia penale
dall'art. 25, secondo comma, della Costituzione). Unica condizione essenziale è
che tali disposizioni non trasmodino in un regolamento irrazionale, frustrando,
con riguardo a situazioni sostanziali fondate sulle leggi precedenti, l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica, da
intendersi quale elemento fondamentale dello stato di diritto. 22 F. Cammeo, Linterpretazione autentica, in Giur.
it., 1907, 310. Vedi argomento proposto da E. Libone, La fisionomia delle leggi
di interpretazione autentica, in A. Anzon (a cura di), Le leggi di
interpretazione autentica tra Corte costituzionale e legislatore - Atti del
seminario di Roma del 5 ottobre 2000, 2001, 138. 23 A. Pizzorusso, Certezza del
diritto. Profili applicativi, in Enc. giur., VI, 1988; l. Pegoraro, Linguaggio
e certezza della legge nella giurisprudenza della Corte costituzionale, 1988;
R. Guastini, La certezza del diritto come principio di diritto positivo? in Le
Regioni, 1986. 24 F. Merusi, Buona fede e affidamento,
cit., 2223, sottolinea come lesigenza di certezza del
cittadino nei termini di tutela dellaffidamento ha portato la Corte
costituzionale tedesca ad analizzare il problema della retroattività propria
(che si verifica nellipotesi in cui la precettività
della nuova disciplina si estende anche a fattispecie esauritesi prima della
sua entrata in vigore) e quello della retroattività impropria (che comprende lincidenza che la nuova legge può avere sulle fattispecie
concluse). La Corte tedesca infatti, a differenza della posizione mutata solo
in rare occasioni e di recente, muove da una visione del potere con
discrezionalità più limitata. Vedi a tal proposito G. Di Gaspare, Il potere nel
diritto pubblico, 1992; G. Sala, Potere amministrativo e principi dellordinamento, 1993. 25 A questo proposito vedi P. Giocolo
Nacci, Lanti-Montesquieu, (tramonto del principio della distinzione delle
funzioni),1989, 42 ss; l. Nogler, Sulluso
dellinterpretazione autentica e delle leggi retroattive in materia
previdenziale, in Giur. it., 1993, I, 383; per Gardino Carli, Il legislatore
interprete, 1997, 50, la legge interpretativa "da extrema ratio per ripristinare
la certezza del diritto, è diventata ormai uno strumento di routine". In
G. Verde, Alcune considerazioni sulle leggi interpretative nell'esperienza più
recente, in U. De Siervo (a cura di) Osservatorio delle fonti, 1996, 31, vi è
un conteggio che testimonia lincremento
delluso esponenziale delle leggi di interpretazione autentica: da 6 leggi
approvate sotto la vigenza dello Statuto Albertino si è passati a 150 nei primi
quarant'anni della Repubblica e 18 nel solo quadriennio 1991-1995, conteggio limitato
alle sole leggi che recano nel titolo la dizione di "interpretazione
autentica", quindi autoqualificatesi come tali. 26 Vedi ad es. Corte
Cost., sent. 11 giugno 1999, n. 229, ove si parla di obiettivo dubbio ermeneutico, il quale non permetterebbe linstaurarsi di un affidamento in
quanto mancherebbe una costante interpretazione alla quale affidarsi. Vedi
Corte Cost., sent. 10 dicembre 1981, n. 187 e ord. 26 gennaio 1988, n. 91 per
pronunce più datate in proposito. Vedi anche Corte Cost., sentt. 23 luglio
2002, n. 374 e 25 febbraio 2002, n. 29. 27 Laffidamento non è invocabile in
presenza di una giurisprudenza oscillante (come nella già citata Corte Cost.,
11 giugno 1999, n. 229 o nella sent. 2 maggio 1991, n. 193) e in presenza di interpretazioni
autentiche diverse da quelle affermatesi presso i giudici di merito purché
ricavabili dal tenore letterale della disposizione interpretata (Corte Cost.,
sent. 3 dicembre 1993, n. 424 e sent. 19 maggio 1994, n.153). 28 La dottrina
non ha mancato di sottolineare come l'oscurità della legge originaria sia in
casi non infrequenti volutamente ricercata, con lo scopo di consentire
l'approvazione della legge, per poi con un successivo intervento interpretativo
effettuare la specificazione del contenuto precettivo o modificarla con una
sostanza più gradita: così A. Gardino Carli Il legislatore interprete, 1997, 49
e ss. Per le scelte politiche di
reinterpretazione M. Ainis La legge oscura, 1997, 60 e ss., o addirittura per
come la chiarificazione della legge interpretativa sia assurdamente inutile o ancor più
oscura della norma che si dovrebbe interpretare M. Fiorillo Il legislatore
retroattivo in Rass. Parlam., 1997, 780 e ss.. 29 Per R. Quadri, Applicazione
della legge in generale, cit, 115, lobbligo di coerenza del
legislatore varrebbe solo sul piano politico, poiché non esiste una norma generale che tuteli i diritti acquisiti
nel senso che le situazioni giuridiche costituite nel passato debbono
continuare anche per lavvenire. La legge nuova, salvo gli eventuali
limiti stabiliti dalla Costituzione, ha a tal riguardo piena discrezione. 30 Vedi anche Corte Cost., ord. 27 luglio 1992, n. 376 e
sent. 12 luglio 1995, n. 311, per le quali non sarebbe necessario il contrasto
giurisprudenziale per giustificare lintervento di una legge
dinterpretazione autentica. Si legge in Corte Cost.. sent. 18 novembre
1993, n. 402: "la volontà del legislatore è sovrana, sia o meno in
contrasto con la giurisprudenza concorde o quasi concorde, e incontra soltanto
il limite
dei principi costituzionali". 31 Si legge in Corte Cost., sent. 11 giugno
1999, n. 229, La rilevata sussistenza di un
obiettivo contrasto interpretativo in sede giurisdizionale induce innanzitutto
ad escludere la violazione del principio dellaffidamento. Nessun legittimo affidamento poteva infatti sorgere sulla base di una
interpretazione della norma tuttaltro che pacifica e
consolidata ed anzi fortemente contrastata nella giurisprudenza di
merito. La Corte costituzionale ravvisa come presupposto del ricorso alla legge
interpretativa nellesistenza di gravi ed
insuperabili anfibologie (in Corte Cost., sent. 10 dicembre 1981, n. 187,
con la quale viene dichiarata incostituzionale una legge regionale, ma che non
tocca largomento del principio dellaffidamento), o quando lintervento del legislatore è giustificato da obiettivi
dubbi ermeneutici e non é affatto decisivo verificare se la norma
censurata abbia carattere effettivamente interpretativo ovvero sia una norma
innovativa con efficacia retroattiva. Questa Corte ha infatti ripetutamente precisato
che il divieto di retroattività della legge - pur costituendo fondamentale
valore di civiltà giuridica e principio generale dellordinamento, cui il legislatore deve in linea di principio
attenersi -
non é stato tuttavia elevato a dignità costituzionale, se si eccettua la
previsione dellart. 25 Cost., limitatamente
alla legge penale (ex plurimis, sentenze n. 397 del 1994, n. 155 del 1990, n.
13 del 1977). Il legislatore ordinario, pertanto, nel rispetto del suddetto
limite, può emanare norme con efficacia retroattiva, interpretative o
innovative che esse siano, a condizione però che la retroattività trovi
adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non si ponga in
contrasto con altri valori ed interessi costituzionalmente protetti (ancora,
tra le tante, sentenze n. 432 del 1997, n. 376 del 1995, n. 153 del 1994). Ed é
proprio sotto l'aspetto del controllo di ragionevolezza che può venire in
considerazione la c.d. funzione di interpretazione autentica che una norma sia
chiamata a svolgere con efficacia retroattiva; o
ancora, in Corte Cost., sent. 16 maggio 1997, n. 133, è diretto ad di
eliminare eventuali incertezze interpretative (sentenze n. 163 del 1991 e n.
413 del 1988), sia per rimediare ad interpretazioni giurisprudenziali divergenti con la
linea di politica del diritto perseguita dal legislatore (ex multis, n. 311 del
1995 e nn. 397 e 6 del 1994). 32 Corte Cost., sent.
22 novembre 2000, n. 525, in Rass. trib., 2000, 1889. 33 Per le definizioni del
ruolo del principio dellaffidamento vedi Corte Cost.,
sent. 26 luglio 1995, n. 390 (l'affidamento del cittadino nella
sicurezza giuridica, da intendersi quale elemento fondamentale dello stato di
diritto e quell'affidamento da questa Corte
ritenuto di valore costituzionalmente protetto);
Corte Cost., sent. 4 novembre 1999, n. 416, (Al legislatore ordinario,
pertanto, fuori della materia penale, non è inibito emanare norme con efficacia
retroattiva, a condizione però che la retroattività trovi adeguata giustificazione sul
piano della ragionevolezza e non si ponga in contrasto con altri valori e
interessi costituzionalmente protetti. Tra questi la giurisprudenza
costituzionale annovera, come è noto, laffidamento del cittadino nella sicurezza
giuridica che, quale essenziale elemento dello Stato di diritto, non può essere
leso da disposizioni retroattive, le quali trasmodino in un regolamento
irrazionale di situazioni sostanziali fondate su leggi precedenti (v. sentenze
nn. 211 del 1997 e 390 del 1995). Vedi in Corte Cost.,
sent. 4 aprile 1990, n.155: la certezza dei rapporti preteriti
costituisce un indubbio cardine della civile convivenza e della tranquillità
dei cittadini. 34 Si vedano, tra gli esempi di sentenze di leggi considerate ragionevolmente
interpretative, Corte Cost., sentt. 15 maggio 1990, n. 240 e 31 luglio 1990, n.
380. 35 V. Corte Cost., 11 giugno 1999, n. 229 in G. Amoroso, T. Groppi, G.
Parodi, Annuario di giurisprudenza costituzionale, 2000, 200 e ss.. 36 V. in
proposito: Corte Cost., sent. 13 ottobre 2000, n. 419 (manifesta infondatezza
della questione poiché la lesione è ragionevole in quanto dettata da una
situazione di urgenza ), e ord. 24 luglio 2000, n. 341, ove la normativa (in
specie di tipo tributario) non lede irragionevolmente gli interessi
costituzionalmente protetti quali laffidamento. Per la dottrina vedi
A. Pugiotto, La labirintica giurisprudenza costituzionale in tema di leggi di
interpretazione autentica, in Studium juris, 1997, 64; A. Pugiotto, La Legge
interpretativa e i suoi giudici. Strategie argomentative e rimedi
giurisdizionali, 267 ss. e 320 ss.; M. Gelmetti, Osservazioni sulla recente
giurisprudenza costituzionale in tema di interpretazione autentica e
retroattività delle leggi, in Giur. It., 1994, IV, 71; G. L. Soana, Legge di
interpretazione autentica e principio dell'affidamento,
nota a Corte Cost., sent. 2 maggio 1991, n. 193, in Giur. Cost., 1991, 1812. 37
Vedi Cass., 28 settembre 2006, n. 25506 e Sez. V trib., sent. 13 maggio 2009,
n. 10982. 38 Vedi Cass., sent. 6 ottobre 2006, n. 21513. 39 J. Braithwaite,
Rules and Principles: A Theory of legal certainty, in Australian Journal of
legal Philosophy, XXVII, 47-82, 2002 . 40 F. Capelli, La tutela del legittimo affidamento nel diritto comunitario e nel diritto italiano
(con particolare riferimento alla normativa Cee in materia agricola), in Dir.
com. sc. int., 1989, 97; vedi S. Schonberg, Legittimate Expectations, in
Administrative Law, 2000, e relativa recensione di D. De Pretis, in Dir. pubbl.,
2001, 1191 ss. 41 La prima pronuncia della Corte di Giustizia in tema di revoca sembra essere la CGCE, sent.12 luglio 1957, Algera ed
altri c. Assemblea Comune, cause congiunte 7/56 e 3-7/57, in Racc., 81. La
pronuncia sottolineò che il principio generale della revocabilità
degli atti amministrativi illegittimi era riconosciuto con varianti nella sua
applicazione in tutti gli ordinamenti degli allora sei Stati membri. 42 Trib. I
Grado Comunità Europee, 22 gennaio 1997, n.115, in Riv dir. int. 1997, 817 si
legge: Il principio di buona fede è una norma di diritto
internazionale consuetudinario che vincola la Comunità e Il
principio di buona fede è il corollario, nel diritto internazionale pubblico,
del principio di tutela del legittimo affidamento che fa
parte dell'ordinamento giuridico comunitario. In una situazione in cui le
Comunità hanno depositato i loro strumenti di approvazione di un accordo
internazionale e dove è nota la data di entrata in vigore dell'accordo stesso,
gli operatori economici possono invocare il principio della tutela del
legittimo affidamento per opporsi all'adozione da
parte delle istituzioni, nel periodo precedente all'entrata in vigore di
siffatto accordo, di qualsiasi atto contrario alle disposizioni di quest'ultimo
che, dopo l'entrata in vigore dell'accordo, producano effetti diretti nei loro
confronti. 43 P. Mengozzi, Da un case by case balance of
interest a un two step analysis approach nella giurisprudenza comunitaria in
materia di legittimo affidamento?, in Scritti in onore di
Giuseppe Federico Mancini, 1998, II, 633. 44Per una disamina accurata della
giurisprudenza in materia di tutela dellaffidamento in ambito comunitario
vedi H.J. Blanke, Vertrauensschutz im deutschen und europäischen
Verwaltungsrecht, 2000; M.P Chiti, The Role of the European Courts of Justice
in the Development of the General Principles and Their Possible Codification,
in Riv. it. dir. pubbl. com. 1995, 661 ss; si può appurare come esso venga
definito principio fondamentale della comunità con la
pronuncia
CGCE, 5 maggio 1981, Dürbeck/ Hauptzollamt Frankfurt am Main-Flughafen,
C-112/80. 45Di questa opinione J. Schwarze, European Administrative Law, 1992,
872 ss; A.J. Mackenzie Stuart, The european communities and the rule of law,
1977; l. Antoniolli, Interpretazione e rule of law nella giurisprudenza della
Corte di Giustizia, in Riv. crit. dir. priv., 1997. II, 355-366. 46Per unanalisi dellesercizio del potere di autotutela in
ambito comunitario vedi A. Damato, Revoca di decisione illegittima e legittimo affidamento
nel diritto comunitario, in Il Diritto dellUnione
Europea, 2/1999, 299; J.Schwarze, European Administrative Law, cit, 979 ss; A.
Ardito, Autotutela, affidamento e concorrenza nella
giurisprudenza comunitaria, in Dir. amm., 2008, III, 631-690; P. Ferrari,
Annullamento in autotutela di provvedimenti contrastanti con il diritto
comunitario (con commento a Tar Sicilia, Palermo, sez. II, 2 ottobre 2007, n.
2049), in Giur. it., 2008, IV, 1286-1292. 47 Il principio di affidamento
delloperatore è desumibile inoltre dallart. 5, n. 2, del regolamento CEE n. 1697/7 del Consiglio,
del 24 luglio 1979, e dallart. 220, par. 2, lettera b), del regolamento
CEE n. 2913/9 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che preclude
allAmministrazione il recupero dei diritti doganali non riscossi, purché il
debitore abbia agito in buona fede ed osservato le disposizioni previste dalla
regolamentazione vigente per la sua dichiarazione alla dogana. 48 CGCE, sent. 3
maggio 1978, Töpfer, C-112/77. 49 CGCE, sent. 12 luglio 1957, Algera ed altri
c. Assemblea Comune, cause congiunte 7/56 e 3-7/57, in Racc., 1957, 81. 50
CGCE, sent. 13 luglio 1965, Lemmerz-Werke c. Alta Autorità, causa 111/63, in
Racc. 1965, 972; sent. 3 marzo 1982, Alpha Steel c. Commissione, causa 14/81,
in Racc. 1982, 749; sent. 26 febbraio 1987, Consorzio Cooperative. DAbruzzo c. Commissione, causa 15/85, in Racc. 1987, 1005,
punti 12-17; sent. 20 giugno 1991, Cargill c. Commissione, causa C-248/89, in
Racc. 1991, I-2987, punto 20; sent. 17 aprile 1997, De Compte c. Parlamento, in
causa C-90/95, in Racc. 1997, I-1999, punto 35; Trib. I grado, sent. 21 luglio
1998, Mellet c. CGCE, cause riunite T-66/96 e T-121/97, in Racc.1998, II-1305,
punti 120-121. 51 In CGCE, sent. 30 novembre 1983, Ferriere San Carlo, causa
352/82 abbiamo invece un esempio in cui il principio della tutela dellaffidamento è stato applicato
quale eccezione del principio della certezza del diritto: tale è, ad es., il
caso dellefficacia nel tempo degli atti, che non può essere
retroattiva in ossequio al principio della certezza, ma che può essere oggetto
di una deroga quando lo esiga lo scopo da conseguire
e purché sia fatto salvo il legittimo affidamento degli
interessati; per una recente analisi vedi M. Gigante, Mutamenti
nella regolazione dei rapporti giuridici e legittimo affidamento.
Tra diritto comunitario e diritto interno, 2008, che propone una riflessione
sul principio di tutela del legittimo affidamento,
come delineato nel diritto comunitario e recepito nell''ordinamento interno, analizzando,
a tal scopo, la giurisprudenza comunitaria, articolandola in due diversi
raggruppamenti, a seconda che l'affidamento si
riconnetta ad un atto legittimo o ad un atto illegittimo. Manca una disciplina
specifica che operi la distinzione tra figure di provvedimenti eliminatori di
provvedimenti e atti comunitari anche se M..Airoldi, Lineamenti di diritto
amministrativo comunitario, 1990 cit., osserva che nel corso della sua
evoluzione la giurisprudenza ha dato spesso limpressione
appoggiarsi alla distinzione, operata dellordinamento
francese, tra retrait, cioè la rimozione ex tunc di atti illegittimi, e
abrogation, ossia leliminazione ex nunc dellatto anche legittimo,
fatti salvi i vested rights, i cd. diritti quesiti. 52 Per CGCE, sent. 26
febbraio
1987, Consorzio Cooperative dAbruzzo/Commissione,
C-15/85, la revoca di un atto illegittimo è
consentita solo entro un termine ragionevole e se listituzione da cui emana ha adeguatamente tenuto conto della
misura in cui il destinatario dellatto ha potuto eventualmente fare affidamento sulla legittimità dello stesso. Se queste
condizioni non sono soddisfatte, la revoca lede i
principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento
e deve essere annullata; vedi anche CGCE 3 marzo 1982,
Alpha Steel/Commissione,
C-14/81 e Tribunale di I grado, 26 gennaio 1995, De Compte/Parlement T-90/91 e
T-62/92 ). 53 Cfr. per la dottrina italiana V. Cerulli Irelli, Verso un più
compiuto assetto della disciplina generale dellazione
amministrativa, Un primo commento alla legge 11 febbraio 2005, n. 15, recante modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241,
in Astrid Rassegna, IV, 2005, 25: forti limitazioni sussistono alla
rimozione (da intendersi comprensiva anche della revoca ex
nunc) di precedenti provvedimenti che hanno costituito in capo a terzi
situazioni di vantaggio (vested rights); G.
Ubertazzi, La tutela dei diritti quesiti e del legittimo affidamento
nel diritto comunitario, in Dir. com. sc. int., 1978, 425 ss. 54 Cfr. Reg. CE
n. 17/62, art., 8, par. 3, in materia di intese restrittive della concorrenza.
55 CGCE, sent. 22 marzo 1961, in cause 42 e 39/59. 56 C. Contaldi La Grotteria,
Diritti soggettivi ed interessi legittimi nella giurisprudenza della Corte di
Giustizia CE: spunti di riflessione alla luce della sentenza Cass. SS. UU., n.
500/99, in Riv. amm., 1999, I, 725 ss. 57 CGCE, sent. 18 luglio 2007 C-119/05;
sempre CGCE, sez. I, 19.9.2006 cause C-392/04 e C-422/04, ha individuato nel
riesame e nellautotutela, poteri idonei e
necessari da esercitare (art. 10 trattato CE) per le ipotesi in cui vi sia un
contrasto tra atto amministrativo e diritto comunitario; vedi in proposito, per
le conseguenza problematiche che ne derivano, G. Gruner, Lannullamento dufficio in bilico tra i principi di
preminenza ed effettività del diritto comunitario, da un lato, ed i principi
della certezza del diritto e lautonomia procedurale degli Stati membri,
dallaltro, in Dir. proc. amm., 2007, I, 240 ss.; C. Consolo, La sentenza Lucchini della Corte di Giustizia: quale possibile
adattamento degli ordinamenti processuali interni e in specie nel nostro?, in
Riv. dir. proc., 2007, I, 225 ss., ipotizza, dopo la relativizzazione dellart. 2909 c.c., ritenuto in contrasto con lordinamento
comunitario, lesigenza di una revocazione straordinaria. Nello stesso senso è Tar Palermo, II sez., 28
settembre 2007 n. 2049,che parla di autoannullamento doveroso per latto che si ponga in contrasto con la norma comunitaria o
decisione di carattere vincolante della C.E.; M. Sinisi, La doverosità dellesercizio del potere di
autotutela in presenza di un atto amministrativo contrastante con i regolamenti
comunitari, in Foro amm., Tar, 2007, X, 3265 ss. che pone il problema del
contemperamento tra affidamento ed autotutela. 58 In
particolare, secondo i giudici della Corte di Giustizia, nella categoria vi
rientrerebbe non soltanto il finanziamento diretto di determinati operatori ma
anche lintervento indiretto sotto forma di sgravi fiscali o
altre simili agevolazioni che abbiano comunque leffetto di alleviare gli
oneri che di norma graverebbero sul bilancio delle imprese. Tra questi,
indiscutibilmente, gli oneri tributari obbligatori. A tal proposito si può
notare come di recente la Corte di Giustizia, con la sentenza 15 dicembre 2005
(causa C-148/04) ha bloccato in maniera perentoria le agevolazioni fiscali
concesse in occasione della privatizzazione degli istituti bancari di diritto pubblico,
per effetto della L. 30 luglio 1990, n. 218 (c.d. legge Amato), cammino
culminato nella legge delega 23 dicembre 1998, n. 461 che con la creazione
delle fondazioni bancarie private. In tal caso, infatti, non vi sarebbe, a
parere della Corte di Giustizia, spazio per un legittimo affidamento
da parte dei beneficiari in ordine al mantenimento dei benefici conseguiti.
Sarebbe ostativo a riguardo il fatto che non è stato rispettato liter procedurale ex articolo 88 del Trattato, poiché vi
sarebbe in ogni caso un onere minimo di diligenza in capo ai destinatari delle
agevolazioni, in quanto: un operatore economico
diligente deve normalmente essere in grado di accertarsi che tale procedura sia
stata rispettata. In CGCE., VI sez., sent. 7 marzo 2002, causa C-310/99, Repubblica
italiana/Commissione, La possibilità, per il
beneficiario di un aiuto illegittimamente affidamento circa la
regolarità dell'aiuto e di opporsi, quindi, alla sua ripetizione non può
certamente escludersi. In un caso siffatto spetta al giudice nazionale,
eventualmente adito, valutare le circostanze del caso di specie, dopo aver
proposto alla Corte, se necessario, questioni pregiudiziali di interpretazione
(v. sentenza Commissione/Germania, già citata, punto 16). A tali principi, stabiliti dalla Corte di giustizia, si è uniformata
anche la Corte di Cassazione (Sez. I, sent. 25 marzo 2003, n. 4353) che,
proprio in tema d'aiuti di Stato, ha affermato che "E' principio
giurisprudenziale stabilmente affermato dalla Corte del Lussemburgo che il
legittimo affidamento è in realtà affidamento
nella regolarità delle procedure che a loro volta sono destinate ad accertare
la compatibilità della concreta concessione dell'aiuto comunitario con le norme
comunitarie che lo prevedono e che ne regolano il regime. Ciò anzitutto in
quanto l'obbligo di sopprimere un aiuto incompatibile con il trattato è
assoluto. Vedi Tar Sardegna, sent., 11 gennaio 2000, n. 424,
ove viene stabilito lobbligo di restituzione dellaiuto, ma limitato
alla somma capitale, esclusa la corresponsione ex tunc degli interessi legali. 59 G.
Guarino, Costituzione italiana e integrazione europea: aiuti di stato, distrazione amministrativa e costi impropri per le
imprese, consultabile sul sito www.giurCost.org; vedi anche la recente CGCE, I sez., sent. 4
ottobre 2007 (C-217/06) che ha condannato l'Italia per violazione della
direttiva 71/305/Cee in materia di appalti pubblici. Tale sentenza ha stabilito
che le convenzioni affidate direttamente senza gara sono in contrasto con le
normative comunitarie in materia di appalti di lavori e non possono essere
mantenute in vita sul presupposto di un affidamento in
capo allimpresa affidataria. Nei confronti della difesa di
parte italiana, per la quale ormai era sorto un «legittimo affidamento»
in capo allimpresa, i giudici precisano che un legittimo affidamento
non può basarsi sul fatto di poter beneficiare di un trattamento in contrasto
con il diritto comunitario, perché l`irregolarita` rispetto al diritto
comunitario impedisce che possa sorgere un legittimo affidamento. 60 Sono previsti poteri di revoca di atti
soprattutto dalla normativa in materia di concorrenza, che attribuisce alla
Commissione la possibilità di revocare esenzioni dal
divieto di pratiche restrittive da essa stessa in precedenza accordate. In
particolare, si richiamano del Tratt. CECA lart. 65,
par. 2, e del Reg. CE 17/62, lart. 8, par. 3, adottato in base al Tratt.
CE art. 81 (ex 85), par. 3. Norme espresse in materia sono contenute, inoltre,
nello Statuto del Personale comunitario (cfr. gli artt. 50, 51, 86). Degna di nota è
anche la previsione di cui allarticolo 4, n. 3 del
reg. (CE, Euratom) n. 2988/95, relativo alla tutela degli interessi finanziari
delle Comunità, il quale dispone che gli atti per i quali si stabilisce che hanno per
scopo il conseguimento di un vantaggio contrario agli obiettivi del diritto
comunitario applicabile nella fattispecie, creando artificialmente le
condizioni necessarie per ottenere detto vantaggio, comportano, a seconda dei
casi, il mancato conseguimento oppure la revoca del
vantaggio stesso. 61 Tale potere di revoca
nel diritto comunitario ha caratteri particolari: per il diritto comunitario
vedi J. Schwarze, European Administrative Law, cit., 979 ss.; A. Damato, Revoca
di decisione illegittima e legittimo affidamento nel
diritto comunitario, cit., 299. 62 Il legittimo affidamento
non potrà mai essere invocato nel caso in cui loperatore
economico si rendesse autore di una violazione manifesta della normativa
comunitaria, come si può leggere in Tribunale di I grado, sent. del 26/9/2002, causa
T-199/99, Sgaravatti Mediterranea Srl,/Commissione, dove la Comunità si era
vista costretta a sopprimere un contributo, inizialmente accordato ad unazienda per sviluppare un progetto pilota dingegneria naturalistica, per
accertata frode comunitaria. 63 In CGCE, sent. 20 marzo 1997, C-24/95, Alcan
Deutschland, si statuisce che tenuto conto del
carattere imperativo della vigilanza sugli aiuti statali operata dalla
Commissione ai sensi dellart. 93 del Trattato, le imprese beneficiarie di un
aiuto possono fare legittimo affidamento, in linea di
principio, sulla regolarità dellaiuto solamente qualora
questultimo sia stato concesso nel rispetto della procedura prevista dal
menzionato articolo. Nellimpostazione della giurisprudenza comunitaria,
quindi, la consapevolezza della illegittimità è idonea ad impedire la nascita
di un legittimo affidamento e può essere presunta in
ragione della qualità professionale del soggetto che deve operare in modo
diligente. Vedi CGCE, sent. 19 settebre 2002, n. 336, Republik
Osterreich/Martin Huber, in Foro amm., Cds, 1003, 1933 ss, ove si spiega come
il principio della tutela dellaffidamento e della certezza del
diritto sarebbero applicabili al fine di poter escludere la restituzione di
aiuti di stato cofinanziati dalla Comunità ed indebitamente erogati, a
condizione di tenere conto non solo dellinteresse
della stessa Comunità, ma considerando che lapplicazione della
tutela del legittimo affidamento presuppone che venga
accertata la buona fede del beneficiario. 64
Tribunale I grado, sent. 26 gennaio 1995, T-90/91 e T-62/92, De
Compte/Parlamento; la pronuncia citata è stata però poi capovolta da CGCE,
sent. 17 aprile 1997, causa C-90/95 P, De Compte, con nota di A. Damato, in Il Diritto
dellUnione Europea, n. 2/99, 299 e ss., che ha statuito
che la
revoca di un atto amministrativo favorevole è
generalmente soggetta a condizioni molto rigorose. Quindi, pur se è innegabile
che ogni istituzione comunitaria che accerta che un atto da essa appena emanato
è viziato da illegittimità ha il diritto di revocarlo
entro un termine ragionevole con effetto retroattivo, tale diritto può essere
limitato dalla necessità di rispettare il legittimo affidamento
del destinatario dell'atto che può aver fatto affidamento
nella legittimità dello stesso. A questo proposito, il momento determinante per
stabilire quando nasce il legittimo affidamento del
destinatario di un atto amministrativo è la notifica dell'atto e non la data
dell'adozione o della revoca dello stesso. Una volta
acquisito, il legittimo affidamento nella legittimità
di un atto amministrativo favorevole non può poi venir scalzato. 65 In CGCE, sez. VI, sent. 7 marzo 2002, causa C-310/99,
Repubblica italiana/Commissione si legge: Per quanto
riguarda il principio del rispetto del legittimo affidamento,
si deve ricordare che, con comunicazione pubblicata sulla Gazzetta ufficiale
delle Comunità europee, la Commissione (GU 1983 C 318, pag. 3) ha informato i
potenziali beneficiari di aiuti statali della precarietà degli aiuti che siano
stati loro illegittimamente concessi, nel senso che essi potrebbero essere
tenuti a restituirli (v. sentenza 20 settembre 1990, causa C-5/89,
Commissione/Germania, Racc. pag. I-3437, punto 15). 66 E. Sharpstone, Legittimate expectations and Economic Reality,
15, in European Law Rev., 1990, 103, parla di tale interesse pubblico alla
rimozione dellatto come una sorta di
rischio normativo di cui loperatore diligente deve tenere
debitamente conto nellesercizio della sua attività economica. 67 Vedi in proposito
CGCE, sent. 15 dicembre 2005 (causa C-148/04), secondo la qualeun operatore economico diligente deve normalmente essere in
grado di accertarsi che tale procedura sia stata rispettata. Commenta | Stampa | Segnala |
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( da "AltaLex" del
20-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Cittadinanza
europea: sopravvenuta acquisizione e punibilità di condotte pregresse Articolo
di Gwendoline Guccione 17.07.2009 Commenta | Stampa | Segnala | Condividi La
sopravvenuta acquisizione della cittadinanza europea e lattuale punibilità delle condotte pregresse integranti i reati dimmigrazione ex D. Lgs., 25 luglio 1998, n. 286: le Sezioni
unite escludono labolitio criminis parziale in caso di successione c.d.
mediata di norme penali di Gwendoline Guccione Sommario: 1. La questione interpretativa:
considerazioni introduttive; 2. Quadro normativo in materia di immigrazione:
cronologia; 3. Favoreggiamento dellimmigrazione
clandestina: la fattispecie base; 3.1 Segue: le ipotesi aggravate ex art.12,
commi 3, 3-bis e 3-ter, T.U. Imm.; 3.2 Segue: il delitto di favoreggiamento della
permanenza illegale; 4. Delitto di indebito trattenimento dello straniero
espulso, 5. Criteri interpretativi per distinguere lipotesi di abolitio criminis e abrogatio sine abolitione in
caso di modifica immediata di fattispecie penale; 5.1 Segue: le posizioni dottrinali
e giurisprudenziali; 6. La successione mediata di norme penali; 6.1 Segue: gli
indirizzi dottrinali; 6.2 Segue: il panorama giurisprudenziale; 7. La qualità
di straniero: mero presupposto od elemento integrativo dei
reati in materia di immigrazione?; 7.1 Segue: limpostazione
estensiva della giurisprudenza di merito; 7.2 Segue:
lorientamento restrittivo della giurisprudenza di
legittimità: la sentenza delle Sezioni unite penali della Corte di Cassazione 27 settembre
2007 16 gennaio 2008, n. 2451; 8. Spunti critici per la
corretta ricostruzione della vicenda successoria in esame; 8.1 Segue:
conclusioni. 1. La questione interpretativa: considerazioni introduttive
Originariamente costituita dai sei Stati fondatori, lUnione
europea è giunta ad includere, con lingresso di Romania e Bulgaria1 a
decorrere dal primo gennaio 2007, ventisette Stati membri. Trattasi di un
processo di allargamento ben lungi dallessersi esaurito, avendo altri
Paesi europei
presentato domanda di adesione allUnione. Tra
gli effetti derivanti da tale ampliamento è da annoverare lacquisizione
della cittadinanza europea e dei diritti che ad essa afferiscono da parte dei
cittadini dei nuovi Stati membri, nei cui confronti, pertanto, non trovano
più applicazione le disposizioni del D.Lgs., 25 luglio 1998 n. 286 (Testo unico
sull'immigrazione)2, bensì le norme europee sulle libertà di circolazione3 e
stabilimento delle persone4, da intendersi la prima come il diritto di ogni cittadino
comunitario di ricercare o di svolgere un'attività, retribuita o meno, in uno
Stato membro dell'Unione diverso da quello di cui è cittadino, e la seconda
come il diritto di fissare la propria residenza in uno dei Paesi aderenti5. In
seguito a tale progressiva estensione, in giurisprudenza si è posto il problema
dellattuale punibilità del reato di favoreggiamento
dellimmigrazione clandestina anteriormente commesso in danno di
stranieri, a cui è ora riconosciuto lo status di cittadino comunitario6. Più in generale la
questione della sopravvenuta irrilevanza delle condotte tenute in epoca
anteriore alla ratifica del Trattato di adesione, abbraccia tutte le norme
incriminatrici previste dal T.U. sullimmigrazione,
il cui ambito applicativo è espressamente circoscritto dallart.1, comma 1, ai cittadini di Stati non appartenenti
allUnione europea e agli apolidi, di seguito indicati come
stranieri. Tale interrogativo, che si inserisce nella più ampia tematica
della successione mediata della fattispecie penale, ha, di recente, assunto un grande
rilievo nel dibattito penalistico: si discute, in particolare, se la modifica
della norma extrapenale, che definisce la nozione di straniero, determini
esclusivamente una variazione della rilevanza penale del fatto, con decorrenza
dalla emanazione della successiva ratifica, rimanendo immutato il disvalore
penale del fatto anteriormente commesso, ovvero se essa, concorrendo a
delineare il precetto penale, generi unipotesi di
abolitio criminis parziale sottoposta al regime dellart.2,
comma 2, c.p., con conseguente e necessaria revoca delle
sentenze di condanna già passate in giudicato (art. 673 c.p.p.). Per unesatta soluzione delle varie problematiche implicate appare
utile ripercorrere le tappe più significative della legislazione in tema di
immigrazione, a cui seguirà un essenziale commento delle principali fattispecie
incriminatrici rispetto alle quali emerge il problema di diritto intertemporale
enunciato, nello specifico le ipotesi di favoreggiamento dellimmigrazione clandestina e di illegale permanenza sul territorio dello
Stato, rispettivamente disciplinate agli artt. 12 e 14 commi 5-ter e 5-quater,
T.U. Imm.7. Si ritiene, altresì, opportuno soffermarsi brevemente sul variegato
panorama interpretativo formatosi in tema di successione di leggi penali nel
tempo, la cui analisi permette di cogliere tutti gli aspetti giuridici sottesi
alla questione in esame. Tale disamina, giova sottolinearlo, non ha pretese di
esaustività e mira essenzialmente a soddisfare esigenze di chiarezza
espositiva, fornendo allinterprete un quadro
ricostruttivo degli istituti rilevanti per una corretta collocazione
sistematica delloggetto specifico del presente lavoro. 2. Quadro
normativo in materia di immigrazione: cronologia Negli ultimi anni lItalia si è trasformata da Paese tradizionalmente di
emigrazione a Paese di forte immigrazione, soprattutto a causa della sua
posizione geografica, che la rende terra di transito obbligato per raggiungere
altri Stati europei od extraeuropei8. Lart. 10 Cost. dispone che la condizione
giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e
dei trattati internazionali9. Nel nostro ordinamento la nozione di straniero
viene, pertanto, desunta da diverse discipline normative che consentono di
distinguerne vari tipi: il cittadino comunitario, il cittadino
extracomunitario, gli apolidi e i rifugiati politici. La posizione giuridica
dello straniero era precedentemente regolata dal R. D., 18 giugno 1931, n. 773
(Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza), che, stante la relativa
esiguità della pressione migratoria nella realtà italiana dellepoca, inquadrava il problema dellimmigrazione
soltanto in termini di sicurezza e tutela dellordine pubblico nazionale.
La prima legge che ha inteso regolamentare la condizione dello straniero in Italia è la
L. n. 30 dicembre 1986, n. 943 (Norme in materia di collocamento e di
trattamento dei lavoratori extracomunitari immigrati e contro le immigrazioni
clandestine), tesa principalmente a stabilire la parificazione sul piano
lavorativo dello straniero al cittadino italiano. Successivamente viene
adottata la L., 21 febbraio 1990, n. 39 (c.d. Legge Martelli), che rimane per
lungo tempo il testo di riferimento in tema di immigrazione. Tale disciplina,
pur rimanendo caratterizzata da interventi finalizzati a gestire limmigrazione come un fenomeno di emergenza e di ordine
pubblico, introduce per la prima volta la programmazione dei flussi migratori,
nonché le norme relative a ingresso, soggiorno, espulsione ed asilo
politico10. La materia de qua viene di seguito ridisciplinata dal D.Lgs. 25
luglio 1998, n. 286 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dellimmigrazione e norme sulla condizione dello
straniero), che riunisce e coordina le norme contenute nella L. 6 marzo 1998, n. 40
(c.d. Legge Turco-Napolitano), fissando gli obiettivi della politica italiana
in materia di immigrazione: regolamentazione dellingresso
e del soggiorno dei cittadini stranieri, integrazione sociale dei soggetti regolarmente presenti
nel territorio e contrasto all'attività criminale diretta a favorire
l'immigrazione clandestina. Con riguardo a questultimo
punto, al pari di altri Paesi di destinazione, anche lItalia cerca di
fronteggiare il problema del sempre più massiccio ingresso abusivo di migranti
attraverso ladozione di politiche di contenimento, partendo dal
presupposto che gli stranieri siano una minaccia alla sicurezza interna e non
una risorsa sul piano sia economico che culturale11. A distanza di pochi anni dalla sua
approvazione, il presente testo unico viene in parte modificato dalla L. 30
luglio 2002, n. 189 (c.d. Legge Bossi-Fini) e successive modifiche (L. 12
novembre 2004, n. 271, di conversione del D. L. 14 settembre, 2004, n. 241),
avente come unica finalità la lotta allimmigrazione
illegale perseguita attraverso linasprimento del regime delle
espulsioni12 e la previsione di un rapporto più cogente tra lavoro e diritti
degli immigrati, giustificando lingresso e la permanenza dello straniero per soggiorni duraturi
solo a fronte delleffettivo svolgimento di
unattività lavorativa legale. Più nello specifico, al fine di garantire
la collettività contro lingresso illegale, le ipotesi di reato già
previste vengono delineate in maniera più dettagliata ed afflittiva: le modificazioni apportate con la legge 189/02 hanno
accentuato il carattere di tutela dellordine e della sicurezza pubblica
in parte capovolgendo la visione solidaristica in una esclusivamente
repressiva13. La legislazione in materia di immigrazione presenta, in sostanza, i
caratteri tipici di un diritto penale del nemico14, quali, ad esempio, una
sensibile anticipazione della soglia di criminalizzazione mediante fattispecie
a pericolo astratto15, in cui il tentativo viene punito come delitto consumato;
una netta sproporzione fra trattamento sanzionatorio e gravità ed idoneità
lesiva del fatto; una progressiva soggettivizzazione e differenziazione dello
statuto penale per tipi di autore; una strutturale indeterminatezza della norma,
nonché una connotazione poliziesca dellintera
funzione giudiziaria ed unaccentuazione del contenuto segregativo ed
affittivo, non già risocializzante, della pena16. Peraltro, sul piano
dellaccertamento processuale, lintroduzione di fattispecie incriminatrici in assenza di
un loro coordinamento organico e sistematico conduce ad una sovrapposizione di
norme penali in relazione al medesimo oggetto, foriera di applicazioni
giurisprudenziali difformi, che inevitabilmente incidono sulla qualità ed
efficacia della risposta giudiziaria17. Le tensioni che segnano il fenomeno
dellimmigrazione e la connessa stratificazione degli
interventi legislativi sul tema, comportano la continua insorgenza di contrasti
interpretativi, nonché di dubbi concernenti la legittimità costituzionale
della disciplina. Si è rilevato che la normativa in questione si innesta in un
meccanismo di involuzione del diritto penale, che passa da strumento di tutela
di beni a strumento di tutela di funzioni18, con lasservimento
del diritto e della procedura penale dei loro
principi e dei loro scopi - allattività amministrativa funzionale
allallontanamento dello straniero irregolare19. Ciò posto, si
procederà ora allesame delle fattispecie incriminatrici indicate in
premessa, alla luce della travagliata elaborazione dottrinale e pretoria, che, nello
sforzo, pregevole, di ricondurre ad unità le molte problematiche di ordine
costituzionale emerse, ha cercato, comunque, di offrire un quadro
sistematicamente coerente e completo della materia. 3. Favoreggiamento dellimmigrazione clandestina: la fattispecie base Tra le
disposizioni dettate al fine di contrastare il fenomeno dellimmigrazione
clandestina, va annoverato lart. 12, D.Lgs. n. 286 del 1998 (come
sostituito dall'art. 11, comma 1, L. 189 del 2002 e modificato dalla L. n. 271 del
2004, di conversione del D. L. n. 241 del 2004, nonchè, da ultimo dalla L. n.
125 del 2008, di conversione del D.L. n. 92 del 2008), che criminalizza ogni
attività di assistenza ai flussi irregolari20 in entrata, distinguendo fra una
fattispecie base contemplata al comma 1 ed ipotesi aggravate previste nei commi
successivi21. Tale articolo punisce il favoreggiamento dellimmigrazione clandestina (c.d. smuggling of migrants,
letteralmente contrabbando di clandestini22), che deve essere tenuto distinto dalla
tratta di esseri umani (c.d. trafficking of human beings23) finalizzato al
successivo sfruttamento delle persone, che ne sono oggetto24. Il filo che
separa lo smuggling dal trafficking è molto sottile, essendo assai frequenti i
casi in cui il traffico di migranti si trasforma in vera e propria tratta25.
Ciononostante, si è voluto tenere distinti le due ipotesi sia per ragioni di
carattere investigativo che politico. Stante il rapporto di specialità fra le
medesime intercorrente, il lavoro di ricostruzione degli elementi che
compongono le diverse fattispecie ad esse riconducibili si presenta alquanto
arduo. In estrema sintesi un primo elemento di differenziazione concettuale è
dato dalla diversa dimensione temporale, che nel caso dello smuggling
tendenzialmente coincide con la durata del viaggio, ove, nel trafficking,
invece, il rapporto di sfruttamento, oltre a costituirne la finalità, si
protrae anche nel Paese di destinazione. In tale ultimo caso, poi, non deve necessariamente
trattarsi di trasferimento di una persona da uno Stato allaltro, potendosi verificare casi di c.d. tratta interna, nè,
parimenti, di ingresso illegale, qualora il trafficato venga spostato da uno
Paese allaltro; circa, poi, i metodi usati dai trafficanti, nel caso del
trafficking essi sono spesso violenti, minacciosi, fraudolenti o abusivi di una
situazione di vulnerabilità, intesa come qualsiasi situazione, in cui la
persona non abbia una reale e accettabile alternativa che non sottomettersi allabuso. Un ulteriore discrimine poggia, infine, sul diverso
ruolo svolto dal migrante nei confronti dei trafficanti: nel caso di
favoreggiamento allimmigrazione, è generalmente la persona trafficata a
richiedere il servizio di ingresso migratorio illegale, investendo un capitale proprio,
sicché viene a mancare il profilo di offesa alla libertà di autodeterminazione
della vittima riscontrabile, invece, nella tratta. Tornando ora allesame dellart. 12 T.U. Immigrazione, il comma 1, dopo
aver contemplato la clausola di salvezza, salvo che
il fatto costituisca più grave reato, punisce chiunque in
violazione delle disposizioni del presente testo unico compie atti diretti a
procurare l'ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero ovvero atti
diretti a
procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è
cittadina o non ha titolo di residenza permanente. A
differenza della precedente previsione che, peraltro, puniva le attività
dirette a favorire lingresso illegale in Italia, vengono ora
sanzionate anche le condotte consistenti nel procurare limmigrazione clandestina in un diverso Stato attraverso il
transito su territorio italiano26. Il reato di favoreggiamento può essere
compiuto da chiunque27, ma ha come specifico presupposto la condizione di
straniero del soggetto passivo28. Il bene giuridico tutelato può essere
individuato nella necessità di reprimere i flussi immigratori di stranieri
privi dei prescritti requisiti di legge. Nelloggetto
della condotta sanzionata non rientra il comportamento tenuto dal migrante. Il
semplice ingresso in forma clandestina o irregolare29 non è punito di per sé
come reato dal nostro ordinamento avendo valenza di mero illecito
amministrativo sanzionato con il respingimento e lespulsione. La prima critica concerne proprio il fatto che
venga criminalizzata unattività di per sé penalmente
irrilevante, ossia labusivo ingresso dello straniero30, riservando la
sanzione penale solo allipotesi dello straniero già espulso e colpito da
divieto di rientro, salva la speciale autorizzazione del Ministro dellInterno di cui allart.13, D. Lgs n. 286 del 1998.
Appare, pertanto, evidente unanomalia rispetto alle altre ipotesi di
favoreggiamento previste dal codice penale agli artt. 378 e 379, in cui si presuppone che lattività penalmente favorita sia a sua volta illecita31. Non
è, inoltre, prevista la presenza di unorganizzazione quale presupposto
materiale dellillecito: la natura associativa è, infatti, contemplata
come ipotesi aggravata, ampliandosi così enormemente le possibilità di concreta
configurazione del delitto. Trattandosi di reato di mera condotta, esso si
consuma con il compimento dellattività che procura
limmigrazione clandestina, indipendentemente dalleffettivo ingresso
dello straniero, purché la condotta realizzata, oltre che diretta a tale scopo32,
sia anche idonea a realizzarlo. Occorre, poi, che la condotta sia avvenuta
almeno in parte nel territorio italiano, non essendo punibili i comportamenti
realizzati interamente all'estero. In ordine allelemento
soggettivo, il reato si perfeziona con il dolo, inteso quale coscienza e
volontà di commettere atti di agevolazione dellingresso. Si tratta, poi,
di un reato di pericolo, in quanto per la punibilità del fatto non è necessario
che si verifichi
in concreto alcun danno33. E, dunque, evidente la
sussumibilità della fattispecie di favoreggiamento dellingresso illegale,
nella categoria dei delitti di attentato e nel più ampio genus dei reati a
consumazione anticipata, con larretramento della soglia di punibilità
al compimento di un fatto diretto alla realizzazione del risultato indicato,
senza che occorra leffettiva realizzazione. Stante
lassimilazione sul piano strutturale di attentato e tentativo, va da sé
che il giudizio di idoneità della condotta al raggiungimento del risultato descritto
deve essere eseguito in maniera alquanto rigorosa34, al fine di circoscrivere
la criminalizzazione di una condotta agevolatrice di unattività di per sé penalmente irrilevante, qual è
lingresso illegale dello straniero. Ne deriva che lillegalità
dellingresso rilevante ai fini dellapplicazione della norma de qua
deve essere stabilita sulla base delle disposizioni di cui al T.U.
Immigrazione. Ciò significa che la fattispecie del favoreggiamento potrà dirsi perfezionata,
solo quando lingresso dello straniero sia
avvenuto in elusione delle prescrizioni ivi previste35. Anche
lidentificazione dellelemento di illiceità speciale costituito
dalla illegalità dellingresso non è scevra da difficoltà ermeneutiche. Va, infatti,
ricordato come parte della dottrina36 abbia, anche di recente, denunciato la
preoccupante indeterminatezza e vaghezza della formula letterale contenuta
nella prima parte delle fattispecie in parola, laddove si dà rilievo penale ad
ogni tipo di violazione delle disposizioni del testo unico37. Tali critiche non
hanno, però, trovato accoglimento nella giurisprudenza della Corte di
Cassazione38, la quale proprio nel rigettare leccezione
di legittimità costituzionale della fattispecie di cui allart. 12, comma 1, per violazione del principio di
tassatività e determinatezza, ha ritenuto la relativa questione manifestamente
infondata in considerazione del fatto che tale norma, pur se omnicomprensiva,
non sacrifica tali caratteri, potendo da essa derivare solo
una maggiore difficoltà di individuazione della fattispecie concreta, ma non
anche della tipicità della fattispecie astratta, in sé compiutamente definita e
comprendente ogni possibile combinazione della prevista attività diretta a
favorire
l'ingresso di stranieri in Italia con la violazione di ciascuna delle
specifiche disposizioni del D.Lgs. in esame39. Circa
la questione se la fattispecie integri un reato di pericolo astratto o
concreto, è da segnalare che la giurisprudenza40 non ha tenuto in debita
considerazione il mutamento testuale della norma, in seguito al quale non
dovrebbero assumere rilevanza penale quelle condotte, anche prodromiche e
successive allingresso nel territorio
nazionale, che non siano indirizzate a realizzare in via principale il valico
illegale delle frontiere41, con la conseguenza che, ove emerga dagli atti uno
scopo diverso, la punibilità ex art. 12, comma 1, dovrebbe escludersi. In
particolare, il giudice di legittimità 42 ha precisato che al fine di stabilire
la riconducibilità al reato di cui allart.12,
comma 1, anche della condotta agevolatrice successiva allingresso dello
straniero, occorre verificare la sussistenza di un duplice presupposto: la
rilevanza causale rispetto a tale ingresso, ossia il legale eziologico tra la condotta
successiva ed il risultato individuato dalla norma incriminatrice, e la
cointeressenza dellattività di chi ha operato in
Italia dopo lingresso irregolare e chi ha operato allestero prima
di tale ingresso. In realtà si è dellavviso che unanalisi
più articolata e soddisfacente degli elementi costitutivi della fattispecie in
esame presupponga una lettura della norma de qua in combinato disposto con il
successivo comma 5, che prevede il reato di agevolazione della permanenza
illegale.
Ciò significa che al fine di evitare una illegittima sovrapposizione di norme,
al duplice criterio sopra richiamato sarebbe opportuno aggiungerne un terzo
teso a valorizzare anche lo spazio temporale, in cui la condotta agevolatrice
successiva allingresso dello straniero
viene tenuta, potendosi ancora rientrare nellambito
di applicazione del comma 1, solo ove il suddetto contributo si realizzi
immediatamente dopo lingresso nel territorio dello Stato e nelle
immediate adiacenze del luogo di ingresso43. Successivamente a tale momento, atti o
comportamenti posteriori si porrebbero, per contro, al di fuori dellattività di favoreggiamento strettamente intesa. 3.1 Segue:
le ipotesi aggravate ex art.12, commi 3, 3-bis e 3-ter, T.U. Imm Lart.
12, comma 3, punisce chiunque, al fine di trarre
profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno
nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo
unico, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non
è cittadina o non ha titolo di residenza permanente. Anche la fattispecie de qua rimane unipotesi
residuale, per lapposizione della clausola di salvezza salvo che il
fatto non costituisca un più grave reato44. A seguito delle modificazioni apportate
dalla novella del 2004, la suddetta disposizione prevede esclusivamente una
fattispecie incriminatrice in rapporto di specialità con il delitto di
favoreggiamento dellingresso45. Lelemento
specializzate rispetto alla figura base è rappresentato dal dolo specifico di trarre
profitto anche indiretto dalla condotta46. La norma non prevede che il profitto
debba essere ingiusto e che debba derivare dalla condizione di illegalità dello
straniero, in ciò ulteriormente differenziandosi rispetto alla configurazione
del dolo specifico offerto dal successivo comma 5 con riferimento al delitto di
favoreggiamento della permanenza illegale47. Tale previsione è connotata dalle
medesime ambiguità dellillecito di procurare
lingresso, per lincidenza della condotta criminosa su di un fatto
penalmente non rilevante, la cui strutturale indeterminatezza non risulta, del
resto, compensata dal dolo specifico a cui non è attribuibile alcuna funzione
selettiva. Si è, in altri termini, in presenza di unipotesi reato a dolo specifico differenziale, con funzione cioè
differenziatrice della punibilità rispetto al fatto di favoreggiamento semplice, di pari offensività oggettiva. È
insegnamento di autorevole manualistica, infatti, che un consimile impianto
soggettivistico
collida con il principio di offensività48, facendosi dipendere la diversità
della sanzione da una mera intenzione offensiva, e ciò è tanto più grave ove un
simile modello acceda ad uno schema di reato di attentato. L'unico correttivo
per evitare straripamenti soggettivistici sembrerebbe
consistere nell'apprezzamento dell'obiettiva idoneità della condotta a
realizzare l'intenzione profittatrice, ovvero la riconversione
ermeneutica del modello del dolo specifico differenziale in reato di pericolo concreto con dolo di
danno. Anteriormente allodierna novella, lipotesi
criminosa in esame risultava integrata anche quando il favoreggiamento fosse
realizzato da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi
internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque
illegalmente ottenuti (art. 12, comma 3, secondo periodo, precedente
formulazione). Oggi, per contro, a seguito della legge n. 271 del 2004,
siffatte ipotesi comportamentali vengono espunte ed inserite nel corpo del
comma 3-bis attraverso la previsione di una nuova lettera, la c bis e con ciò trasformate in elementi integratori di
circostanze ad efficacia comune. Viene, inoltre, riformulato lesordio del
comma 3-bis al fine di estendere le circostanze ivi previste anche al
delitto di favoreggiamento allingresso illegale di
cui al comma 1. Tra le ipotesi aggravate del delitto di favoreggiamento
dellingresso clandestino, accanto a quella contemplata dallart. 12,
comma 3, vanno annoverate quelle disciplinate, rispettivamente ai commi 3-bis e 3-ter,
espressamente qualificate dalla giurisprudenza della Cassazione come
circostanze aggravanti ad effetto speciale49, che in linea con il rigore
repressivo che caratterizza lintera normativa,
vengono sottratte al giudizio di bilanciamento. Inoltre, al fine di rafforzare leffetto deterrente delle norme in esame, lart.12,
comma 4, prevede, nei casi di cui ai commi 1 e 3, da un lato,
lobbligatorietà dell'arresto in flagranza50 e la confisca obbligatoria51
del mezzo
utilizzato per il trasporto dei clandestini anche nel caso di applicazione
della pena su richiesta delle parti contrariamente a quanto previsto dallart. 444 c.p.p. in tema di sanzioni accessorie;
dallaltro, quanto al rito, che si proceda comunque con giudizio direttissimo52, con leccezione dellipotesi in cui occorra
svolgere speciali indagini. 3.2 Segue: il delitto di favoreggiamento della
permanenza illegale La disposizione di cui allart. 12, comma 5, integrato
da ultimo dalla L. n. 125 del 2008, di conversione del D. L. n. 92 del 200853, ha
anchessa natura residuale per espressa previsione
legislativa, ricorrendo fuori dei casi di favoreggiamento dellingresso
illegale e salvo che il fatto non costituisca più grave reato. Essa prevede
unipotesi di reato aggravata, che presenta elementi di connessione fra lo
smuggling e il trafficking54, che rendono estremamente problematica la
fissazione di confini chiari fra le diverse attività55. Più nello specifico
tale norma punisce chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto
dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività
punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel
territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico. Sul piano descrittivo esistono tre importanti differenze fra la
fattispecie de qua e lipotesi semplice di
favoreggiamento. Innanzitutto la diversa formula usata favorisce la
permanenza sancirebbe per il delitto in esame labbandono della
tecnica della consumazione anticipata, rendendo qualificabile tale figura come reato
di evento56. Ma lindirizzo giurisprudenziale
prevalente è nel senso di ritenere anche il delitto di agevolazione della
permanenza illegale un reato di mera condotta, nonostante la diversità lessicale che lo
connota rispetto al reato di favoreggiamento dellingresso
clandestino. La permanenza dello straniero protrattasi per un certo periodo di
tempo non assurge, infatti, ad elemento costitutivo della fattispecie, bastando
il compimento di attività dirette a favorirla al fine di trarne ingiusto profitto57. In
secondo luogo, un altro elemento di differenziazione riguarda latteggiamento soggettivo che deve qualificare le condotte
interdette. Mentre, infatti, il delitto di favoreggiamento dellingresso clandestino è
costruito come fattispecie a dolo generico, il reato di favoreggiamento della
permanenza prevede la particolare configurazione del dolo specifico di
profitto, che deve essere ingiusto e derivare dalla condizione di illegalità
dello straniero: è richiesta una precisa correlazione tra la condizione di
illegalità ed il profitto che da esso deriva, che si sviluppa non già solo sul
piano oggettivo, ma su quello delle finalità assunte dallagente. Il favorire la permanenza dello straniero nel territorio dello Stato
è punita, inoltre, quando lagente abbia operato
nellambito delle attività punite a norma del presente
articolo. Difficile appare, invero, lesegesi di questa
disposizione. Si ritiene che questultima precisazione induca il passaggio della fattispecie
delittuosa dallambito del traffico di migranti
a quello di tratta di persone a scopo di sfruttamento. La giurisprudenza ha
ritenuto che la norma, per quanto ambigua e mal formulata, si riferisca alle
condotte di agevolazione del soggiorno in Italia caratterizzate dallintento di reclutare persone da destinare alla prostituzione
o minori da sfruttare in attività illecite58. Tale esegesi è condivisibile e
tiene in debita considerazione la natura residuale della norma. In altri
termini, una
corretta interpretazione della locuzione nellambito
delle attività punite a norma del presente articolo comporta la rilevanza
delle sole circostanze aggravanti del fine di prostituzione e di sfruttamento
di minori, non anche di altre condotte, che concreterebbero più propriamente modalità
di esecuzione del solo favoreggiamento dellingresso
clandestino, sia esso a dolo generico o a dolo specifico59. 4. Delitto di
indebito trattenimento dello straniero espulso Tra i reati previsti in
collegamento allespulsione60, lipotesi più frequente
nelle aule di giustizia è quella contemplata allart.14, comma 5-ter, T.U.
Immigrazione, attraverso cui si è inteso incriminare il comportamento dello
straniero che, senza un giustificato motivo61, ometta di lasciare il territorio italiano
nel termine di legge. Lillecito, a seconda delle
ragioni sottese allespulsione, presenta natura di delitto (primo periodo
della disposizione) o di contravvenzione (secondo periodo). Una volta accertato
che linteressato
si è trattenuto indebitamente nel territorio dello Stato, lamministrazione deve procedere in ogni caso
alladozione di un nuovo provvedimento di espulsione con
accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica (terzo
periodo)62. Il successivo comma 5-quater stabilisce che debba rispondere di uno
specifico reato, punito più o meno gravemente, lo straniero che venga trovato
nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico
dopo essere già stato espulso ai sensi del comma 5-ter primo periodo (reclusione fino a cinque
anni) e del comma 5-ter secondo periodo (reclusione per un massimo
di quattro anni)63. Sul piano strutturale la fattispecie in esame rileva
affinità con le figure di reato incentrate sullosservanza di un provvedimento
amministrativo64. Lordine di allontanamento del
questore ex art. 14, comma 5-bis65, la cui violazione integra lipotesi di
indebito trattenimento di cui al primo periodo della norma in commento,
costituisce una modalità di esecuzione dellespulsione66, che presuppone limpossibilità di trattenere lo straniero presso un centro di
permanenza temporanea o di accompagnarlo alla frontiera, con ciò riversandosi
discutibilmente sullo straniero lonere di eseguire lespulsione,
laddove lo Stato non riesca a farvi fronte con mezzi propri67. La legittimità dellordine del questore dipende, inoltre, dalla legittimità del
provvedimento con cui, a monte, è stata disposta lespulsione dello
straniero alla cui esecuzione mira il provvedimento di allontanamento disatteso e che costituisce
un antecedente logico68 del reato in esame; ciò
assume ancor più rilevanza a seguito delle modifiche apportate dalla legge n.
271 del 2004, in base alle quali le pene edittali si differenziano a seconda
del provvedimento espulsivo comminato in origine, che, dunque, diventa un discrimen tra fattispecie delittuose e fattispecie
contravvenzionale69. Nella previsione originaria la fattispecie penale in
esame era prevista come illecito contravvenzionale passibile di arresto
obbligatorio.
La Corte costituzionale con sentenza 15 luglio 2004, n. 223 dichiarava lillegittimità costituzionale dellart. 14, comma
5-quinquies per violazione degli artt. 3 e 13 Cost. nella parte in cui
stabilisce che per il reato previsto dal comma 5-ter del medesimo articolo 14 è
obbligatorio larresto dellautore del
fatto, risultando priva di senso ladozione di un provvedimento
precautelare, laddove non possa essere validamente disposta, in sede di
convalida, la misura cautelare in carcere né alcun altra misura coercitiva di
tipo cautelare stante il disposto dellart.380
c.p.p70. Larresto, pertanto, non essendo finalizzato alla successiva
adozione di un provvedimento cautelare, si risolve in una limitazione
provvisoria della libertà personale priva di qualsiasi funzione
processuale ed è quindi, sotto questo aspetto, manifestamente irragionevole. La novella del 2004 interviene a colmare il vuoto
legislativo creato dalla declaratoria di incostituzionalità, attraverso una
riformulazione della norma censurata, che disattende il contenuto garantistica
dellintervento della Consulta: il primo periodo
dellart.14, comma 5-ter prevede ora la violazione dellordine di
allontanamento come delitto punibile con la reclusione da uno a quattro anni
(ad eccezione del caso di espulsione motivato dallessere
scaduto il permesso di soggiorno, per cui viene ancora mantenuta la pena
dellarresto da sei mesi a un anno). Linasprimento della pena è,
infatti, precondizione per lobbligatorietà dellarresto prevista al
successivo
comma 5-quinquies71. Il testo novellato, come era prevedibile, viene nuovamente
sottoposto al vaglio della Corte Costituzionale. Un primo profilo di
costituzionalità sorge in merito alla manifesta ed irragionevole sproporzione
della pena prevista per linosservanza dellordine del questore rispetto non soltanto alla pena
precedentemente comminata, non trovando tale inasprimento sanzionatorio
giustificazione in significativi mutamenti del contesto sociale di riferimento,
ma anche con riguardo alle pene previste per le ipotesi analoghe di cui agli
artt. 650 c.p. e 2, L. 27 dicembre 1956, n. 142372. In particolare, si obietta
che la condizione di straniero irregolare non può di per sé rappresentare un
situazione di pericolosità sociale tale da giustificare una siffatta disparità
di trattamento, soprattutto quando si pensi che del reato possono essere
chiamati a rispondere soggetti non pericolosi, né mai processati o condannati
per altri comportamenti criminosi73. Si ritiene, inoltre, che la pena prevista
dallart. 14 ,comma 5-ter non sembra avere alcun fine
rieducativo, ma sia volta alla soddisfazione di mere esigenza processuali
(quali quella di consentire limmediato arresto
obbligatorio in flagranza, il rito direttissimo immediato o nei 15 giorni74, e
lespulsione
immediata), con ciò ripristinando in forma aggravata ciò che la Consulta aveva
censurato con la sentenza n. 223 del 2004 richiamata75. La Corte costituzionale
con sentenza 2 febbraio 2007, n. 22 dichiara questa volta inammissibili le
questioni di legittimità costituzionale dellart. 14
commi 5-ter e 5-quinquies del D.Lgs. n. 286 del 1998, in riferimento agli artt.
2, 3 e 27 Cost., nella parte in cui la norma prevede la pena della reclusione
da uno a quattro anni per lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene
nel territorio italiano in violazione dellordine di
espulsione del Questore, nonché larresto obbligatorio, sollevate dai
Tribunali di Genova, Bologna, Ancona, Gorizia, Trieste, Milano, Trani76 e
Verona, ma invita il legislatore a eliminare al più presto gli squilibri, le
sproporzioni e le disarmonie che caratterizzano il quadro normativo in materia
di immigrazione77. A parere della Consulta il controllo dei flussi migratori
rappresenta un grave problema sociale, umanitario ed economico, che implica
valutazioni di politica legislativa non riconducibili a mere esigenze generali
di ordine e sicurezza pubblica né sovrapponibili o assimilabili a problematiche
diverse, legate alla pericolosità di alcuni soggetti e di alcuni comportamenti che
nulla hanno a che fare con il fenomeno dellimmigrazione.
Il sindacato di costituzionalità può investire le pene scelte dal legislatore
solo se sia evidente la violazione del principio di ragionevolezza, ossia solo
nel caso in cui esistono fattispecie di reato sostanzialmente identiche, ma
sottoposte a diverso trattamento sanzionatorio. La Corte ritiene, in altri
termini, che il caso di specie non integri una di quelle ipotesi in cui la
stessa può legittimamente verificare luso della
discrezionalità legislativa nella determinazione della qualità e quantità della
sanzione penale, in quanto non si riscontra una sostanziale identità tra le
fattispecie prese in considerazione. In realtà, tale lettura non convince,
ritenendosi che le norme richiamate siano legate da un rapporto di affinità,
che vede lipotesi di cui allart. 14, comma 5-ter, in
buona sostanza, nientaltro che una specificazione dellart. 650
c.p.. Peraltro, nelle ordinanze di rimessione de quibus lart.3 Cost. si
asserisce violato non solo in comparazione con altre norme penali che prevedono
fattispecie simili, ma anche per intrinseca irragionevolezza, avuto riguardo al
rapporto di proporzionalità necessaria tra gravità del disvalore sociale del
fatto ed entità delle sanzioni. Va a tal proposito menzionata quellevoluzione giurisprudenziale secondo cui il rispetto di tale
principio nel diritto penale equivale a negare legittimità alle
incriminazioni che, anche se presumibilmente idonee a raggiungere finalità
statuali di prevenzione, producono, attraverso la pena, danni allindividuo (ai suoi diritti fondamentali) ed alla società
sproporzionatamente maggiori dei vantaggi ottenuti (o da ottenere) da
questultima con la tutela dei beni e valori offesi dalle predette
incriminazioni78. In sintesi il suddetto orientamento ha portato il giudice
delle leggi ad affermare che la finalità rieducativa della pena di cui allart. 27, comma 3, Cost. non sia limitata alla sola fase
dellesecuzione, come precedentemente affermato79, ma costituisca una delle qualità essenziali e generali che caratterizzano
la pena nel suo contenuto ontologico, e laccompagnano
da quando nasce, nellastratta previsione normativa, fino a quando in
concreto si estingue80, implicando, quindi, un costante principio
di proporzione tra qualità e quantità della sanzione, da una parte, e offesa, dallaltra81. Pertanto, ancorando il giudizio di ragionevolezza e
proporzionalità ai suddetti parametri costituzionali così come interpretati
dalla giurisprudenza costituzionale più lungimirante82, la Consulta avrebbe
dovuto pronunciare la declaratoria di illegittimità costituzionale della
disposizione in esame, nella convinzione della palese incongruenza della
previsione sanzionatoria impugnata. Non vi è, infatti, dubbio che la norma,
fortemente punitiva sotto il profilo sia sostanziale che processuale, introduca
una forma di diritto speciale penale per limmigrato
clandestino, concepita nel segno della differenziazione tra cittadini e,
appunto, non cittadini. Viene, infatti, conferita rilevanza alla mera condizione
soggettiva di straniero irregolare inottemperante, a cui si ricollegano
conseguenze giuridiche diverse, segnatamente assai più severe, senza che a tale
qualifica sia possibile imputare una reale pericolosità sociale, tenuto,
altresì, conto di altri casi di arresto obbligatorio, ove si rinvengono
situazioni concrete di danno ad interessi protetti di rango costituzionale83.
5. Criteri interpretativi per distinguere lipotesi di
abolitio criminis e abrogatio sine abolitione in caso di modifica immediata di
fattispecie penale Nellambito della più ampia materia
della successione di leggi penali nel tempo, si inserisce il fenomeno della
c.d. abolitio criminis, che può verificarsi in due modi, o mediante
abolizione84 di una fattispecie incriminatrice o sua sostituzione85. Sono, infatti,
frequenti i casi di modifiche legislative articolate nell'abrogazione espressa
di una precedente fattispecie e nella contestuale previsione, nell'ambito della
stessa materia, di nuove incriminazioni, che rispetto alle previgenti possono
risultare strutturalmente eterogenee, oppure presentare unomogeneità logico-strutturale, al cui accertamento segue
lanalisi del tipo di specialità (rapporto di genere a specie o viceversa)
esistente fra le norme succedutesi nel tempo. In genere, la riformulazione del bene
giuridico protetto o delle modalità di offesa determina una restrizione dellambito applicativo dell'incriminazione, così specializzando
la tutela penale86. Ovviamente anche la degradazione di un reato ad illecito amministrativo (c.d.
depenalizzazione) dà luogo ad abrogazione87. Con labrogazione di una norma viene meno il precedente giudizio
di disvalore astratto, eliminandosi la qualificazione di illiceità penale di un
determinato comportamento. Invero, tale fenomeno non si produce automaticamente, ossia in
tutti i casi in cui si verifica lespressa
abrogazione di una disposizione88. L'interprete è, infatti, tenuto a verificare
se tale abolizione89 o la modifica di un enunciato legislativo abbia
effettivamente prodotto una abolitio criminis vera e propria oppure una c.d.
abrogatio sine abolitione: nonostante l'espressa abrogazione da parte del
legislatore di una disposizione incriminatrice, la fattispecie legalmente
contemplata come reato (ovvero una o più delle sottofattispecie legali)
continua ad essere penalmente rilevante90. In altri termini si è in presenza di
un fenomeno di abolitio criminis parziale91, quando vi è stata successione
soltanto modificativa fra le norme incriminatrici: la norma successiva toglie
vigore a quelle condotte legali ricomprese nella norma previgente non più
richiamate. Pertanto, la norma di riferimento sarà per la porzione di
incriminazione eliminata lart. 2, comma 2, c.p., per la
parte, invece, che continua ad essere vigente, il successivo comma 4 della
suddetta disposizione, alla cui stregua troverà applicazione la lex mitior,
salvo il caso in cui sia già stata pronunciata una sentenza irrevocabile92. Più precisamente, l'ipotesi di abolizione
parziale di una incriminazione ricorre in presenza di due norme incriminatrici
che si avvicendano nel tempo, e che si pongono in rapporto di specialità tra
loro. Come ha chiarito la giurisprudenza di legittimità93, per stabilire se tra
due norme sussista o meno continuità normativa, occorre innanzitutto valutare
se vi è omogeneità strutturale tra fattispecie astratte, in caso di esito
positivo, occorre, inoltre, individuare la relazione di specialità tra le
stesse intercorrente. Tale rapporto di specialità può essere per specificazione
o per aggiunta: ricorre la prima ipotesi quando venga a realizzarsi un rapporto
di genere a specie fra uno o più elementi delle due fattispecie, nel secondo
caso, invece, la norma speciale presenta alcuni elementi specializzanti, che si
aggiungono a quelli costitutivi della norma generale, determinando un
restringimento della sua sfera di applicazione. Di talché, mentre nella
specialità per specificazione la fattispecie generale include sempre tutti gli
elementi descrittivi della fattispecie speciale, nella specialità per aggiunta
è, piuttosto, la fattispecie speciale a includere tutti gli elementi
descrittivi di quella generale, oltre all'elemento aggiuntivo che la
caratterizza94 . Tanto nel primo quanto nel secondo caso, quindi, sarebbe riscontrabile una situazione di doppia punibilità in
astratto, cui si ricollega una relazione di continuità 95 normativa. Più nello specifico, nellipotesi di
specialità per specificazione, il legislatore prevede con la nuova disciplina
lo stesso reato, ma conferma la punibilità di solo una parte dei fatti prima
sanzionati; ne segue che per quei fatti per cui permane lilliceità, non cè abolitio criminis, ma una vicenda
modificativa di disciplina; per quelli per cui, allopposto,
lilliceità penale non è confermata, non si può che sostenere la sussistenza
del fenomeno abrogativo parziale. Nella seconda ipotesi di specialità, invece,
la valutazione di continuità o meno non può prescindere dallesame dellelemento speciale introdotto: in tali casi,
infatti, non si ha mai un fenomeno abrogativo parziale per le condotte di cui non è
ribadita la penale rilevanza, in quanto se lelemento
specializzante ha una portata tale da esprimere la volontà del legislatore di
punire un diverso disvalore, e quindi, di mutare la propria scelta punitiva, si verifica unabolitio criminis totale; nel caso contrario, in cui non è
ravvisabile tale mutamento, dato che la norma non riduce lambito di
penale rilevanza dei fatti già puniti, ma, anzi, introduce un ulteriore
elemento aggiuntivo, non si ha alcuna abolitio criminis, ma modificazione di disciplina
ex art.2, comma 4, c.p.96. Il tema in esame è oggetto di un vasto dibattito sia
giurisprudenziale che dottrinale, alimentato dalle numerose vicende
legislative, che hanno recentemente apportato modifiche a vari settori dellordinamento e nel cui ambito non è sempre risultato agevole
distinguere le ipotesi di abrogazione da quelle di successione di leggi penali
meramente modificative. Ciò detto, per una corretta impostazione del problema
si ritiene opportuno passare ora in rassegna, anche se non in modo compiuto, le varie
impostazioni teoriche avanzate da dottrina e giurisprudenza, al fine di
stabilire quando vi sia o meno continuità normativa fra due fattispecie
penali97. 5.1 Segue: le posizioni dottrinali e giurisprudenziali Nonostante gli
sforzi compiuti, la dottrina e la giurisprudenza non sono ancora giunte ad una
posizione unitaria circa lindividuazione dei criteri e
requisiti, alla stregua dei quali una legge o disposizione possa definirsi
speciale rispetto ad unaltra; il problema centrale
verte sullestensione del principio di specialità non solo alle ipotesi di
integrale sovrapposizione delle fattispecie astratte concorrenti, ma anche al
caso in cui la sovrapposizione risulti solo parziale98. Diverse le teorie elaborate e
variamente applicate, di cui darà ora breve lettura. Una prima impostazione,
risalente nel tempo, ritiene che per verificare se si è in presenza di un
rapporto di continuità normativa occorre accertare, se il fatto storico
concreto rientri nellambito di applicazione tanto
della norma precedente, quanto di quella riformulata (c.d. teoria del
fatto concreto)99; in tale ipotesi, infatti, il giudizio di disvalore
permarrà, essendosi verificata una mera successione nel tempo di norme modificatrici e non una vera e
propria abrogazione. Nonostante la sua estrema facilità applicativa, il limite
più evidente di tale teoria è che, focalizzando lattenzione
sulle condotte concrete, non permette di tracciare a priori i confini precisi
fra lecito ed illecito, il che comporta il rischio di applicazioni retroattive
della nuova incriminazione. Un secondo indirizzo elabora un criterio di natura
sostanzialistico-valoriale, volto a delineare la continuità dincriminazione, laddove alle norme poste in successione sia comune un
nucleo di disvalore, determinato dal bene giuridico tutelato e dalle modalità
delloffesa, tipizzate dalle fattispecie poste a
confronto100. Secondo la teoria della continuità del tipo di illecito,
pertanto, si verifica un fenomeno successorio, allorquando, nonostante la novazione
legislativa, nel passaggio dalla previgente alla nuova norma, tali parametri di
valutazione permangono sostanzialmente invariati101. A tale impostazione si
muovono, tuttavia, due critiche fondamentali: si è in primo luogo obiettato che
a fronte di una verifica rigorosa circa l'identità del bene offeso e delle
modalità aggressive, il criterio avrebbe un ambito di applicazione assai
ristretto; se, invece, al contrario tale indagine si avvalesse di criteri di
natura eminentemente valutativa, il principio interpretativo sarebbe
suscettibile di apprezzamenti di valore labili ed incerti, alla stregua dei
quali si finirebbe per conferire rilevanza a profili del fatto che non
dovrebbero averne, col conseguente rischio di violazione del principio di
irretroattività102. A tale teoria si contrappone, quindi, un terzo criterio, di
natura formale, definito della piena continenza103, poi integrato e sostituto
dalla teoria dei rapporti strutturali fra due fattispecie incriminatrici
succedutesi nel tempo, che fonda il giudizio di continuità normativa sulla
sostanziale omogeneità degli elementi costitutivi caratterizzanti la norma
precedente e quella sopravvenuta. In base a quest'ultima impostazione, il
fenomeno successorio è, quindi, riscontrabile, ogniqualvolta il legislatore,
nel riformulare la fattispecie, abbia previsto una condotta caratterizzata da
elementi pienamente sovrapponibili a quelli contemplati nella versione
precedente, tale per cui possa tra le stesse instaurarsi una relazione di
genere a specie. Naturalmente può rinvenirsi un rapporto di specialità
reciproca, nel senso che sussisterebbe continuità di incriminazione tanto nel
caso in cui la nuova norma sia speciale rispetto alla precedente (limitatamente
allarea di illecito delineata dalla nuova norma), quanto
nel caso inverso, in cui la precedente norma sia speciale rispetto alla nuova
(limitatamente allarea di illecito delineata
dalla vecchia norma)104. Fra le pronunce in cui si assiste ad un allontanamento
dal criterio
della continuità del tipo di illecito a favore di quello incentrato sul
raffronto formale tra le fattispecie vale la pena annoverare, a titolo
esemplificativo, una recente sentenza105 delle Sezioni Unite in materia di
false comunicazioni sociali e bancarotta fraudolenta impropria. Il Supremo
Collegio, prendendo le mosse dalle vicende legislative rispettivamente
concernenti gli artt. 2621 c.c. e 223, comma 2, L. Fall. (R. D., 16 marzo 1942,
n. 267), ha precisato che, ai fini della distinzione tra abolitio criminis e
successione di leggi penali nel tempo, il criterio da seguire è costituito
dalla comparazione strutturale tra le fattispecie astratte, ulteriormente
specificando che lo stesso si basa sulla ricerca di unarea di coincidenza tra gli elementi oggettivi e
soggettivi, individuati dalle leggi succedutesi nel tempo, a prescindere dalle
valutazioni concernenti i beni oggetto della tutela penalistica e le modalità
delloffesa, parametri che si sarebbero dimostrati, alla
prova dei fatti, inidonei a condurre ad approdi interpretativi
sicuri. La Corte stabilisce, inoltre, che il ricorso ad un controllo
bifasico, che faccia seguire ad un verifica strutturale una verifica
valutativa, non sia di regola necessario e debba avvenire solo se vi sono
elementi
univocamente indicativi di una volontà legislativa totalmente abolitrice, che, peraltro, nel caso di specie è già desumibile
dall'esame logico-strutturale delle norme in successione. 6. La successione
mediata di norme penali Come noto, il criterio di formulazione della norma
penale consiste nella descrizione materiale di un determinato comportamento.
Talora la legge, nellindicazione degli elementi di
una fattispecie incriminatrice, può fare ricorso anche ad elementi
normativi106. Trattasi di dati rilevanti per l'ordinamento giuridico richiamati
dalla norma incriminatrice e caratterizzati da un parametro valutativo
variabile al mutare dei tempi e dei luoghi. Essi, per un corretto
inquadramento, possono necessitare di eterointegrazione giuridica o extragiuridica107,
che ne precisi la portata. Linterrogativo che si
pone in questa sede è se la modifica di una norma giuridica richiamata da un
elemento normativo108 dia luogo ad una vicenda successoria riconducibile
nellalveo di applicazione dellart. 2 c.p.. Numerose sono le
ipotesi prospettabili: da quella classica dellabrogazione
del reato rispetto al quale è stata presentata una denuncia di calunnia, ai
casi in cui venga meno, a seguito di un provvedimento legislativo o
amministrativo, la qualità di pubblico ufficiale. Trattatasi di un problema
alquanto dibattuto e ricorrente, soprattutto a causa della necessità di
adeguare le fattispecie di reato ad una realtà fattuale in continuo
cambiamento, che comporta una crescente interdipendenza degli ordinamenti giuridici,
nonché dei vari rami di cui gli stessi, singolarmente considerati, si
compongono. 6.1 Segue: gli indirizzi dottrinali Anche nella materia de qua è,
pertanto, ravvisabile una varietà di opinioni dottrinali109 più articolata
rispetto alle draconiane decisioni della giurisprudenza, indirizzate
bruscamente o verso lassoluta irrilevanza o,
viceversa, verso la piena rilevanza delle modifiche mediate della fattispecie
penale. In via di estrema sintesi, lorientamento tradizionale ritiene che
lart. 2 c.p. non trovi applicazione nellipotesi di
successione di mere norme integratrici della legge penale, in quanto esse
influirebbero sulla previsione incriminatrice senza, però, farne parte110. Si
obietta, però, in chiave critica, che una siffatta interpretazione finirebbe per dare
rilievo a fatti che in seguito alla sopravvenuta modifica hanno perso di
rilevanza. Linterpretazione estensiva sarebbe, peraltro,
suffragata dal dato testuale dellart. 2 c.p., che, pur se intitolato
successione di leggi penali, descrive, poi, il suddetto fenomeno in modo
asettico, parlando genericamente di legge.
Occorre, invero, stabilire, se in seguito allabrogazione della norma
integratrice della fattispecie penale111, sia venuto meno il disvalore penale
del fatto criminoso anteriormente commesso e di conseguenza la ratio puniendi ad esso
sottesa. Nellambito di tale ultima
impostazione dottrinale sono enucleabili diversi indirizzi interpretativi112,
che non permettono di pervenire ad una soluzione univoca. Basti dire che secondo alcuni
interpreti, i parametri alla cui stregua deve essere compiuta lindagine ermeneutica circa la coincidenza dellarea di
illiceità, andrebbero individuati nella modalità di aggressione e nel bene
giuridico tutelato, la persistenza dei quali, pur nella riscrittura della norma,
escluderebbe il fenomeno abolitivo113. Altra parte della dottrina114, invece,
utilizza un criterio rigorosamente normativo. Forti contrasti si registrano, ad
esempio, in riferimento applicabilità dellart. 2,
comma 2, c.p. nel caso di abrogazione del reato presupposto nel delitto di
calunnia. Ad avviso di alcuni, la calunnia, avendo natura di reato di pericolo,
si consuma con linsorgere della semplice
possibilità che si instauri un processo penale e che, quindi, venga condannato un
innocente115, senza che possa incidere sul disvalore del fatto la successiva
depenalizzazione del delitto oggetto di falsa incolpazione. A parere daltri, al contrario, la depenalizzazione del reato
presupposto inciderebbe in modo decisivo sul disvalore penale del fatto commesso, con
conseguente operatività della disciplina di cui allart. 2, comma 2, c.p.116 Contrapposizioni si verificano,
altresì, in relazione al mutamento che abbia ad oggetto norme integratrici
extragiuridiche che rinviano, comè noto, a criteri di tipo socio-culturale: si
pensi, ad esempio, al caso in cui cambi il parametro sociale alla stregua del
quale si valuta loscenità di una determinata
condotta. A fronte di un orientamento dottrinale favorevole
allapplicabilità anche a tali casi della disciplina di cui allart.2 c.p.117, vi è un altro indirizzo che, invece, la nega
recisamente118. Invero, in rapporto ai concetti normativi etico-sociali, non si
potrebbe parlare propriamente di modifiche mediate della fattispecie, posto che il mutamento di una
norma di costume non integrerebbe, a rigore, un fenomeno di successione di
leggi nel tempo. In questo caso, si pone semmai, con ogni probabilità, un
distinto, ma non per questo meno importante, problema di interpretazione
evolutiva della fattispecie incriminatrice. In ordine, poi, alle c.d. norme
penali in bianco, la posizione prevalente119 è quella secondo cui labrogazione della disposizione realmente integratrice,
agendo in via non indiretta, ma diretta sulla norma, importa quella liceità del comportamento
alla stregua del giudizio di valore astratto che è essenziale nellart. 2, comma 2, c.p.120. 6.2 Segue: il panorama
giurisprudenziale Negli ultimi anni la tematica della successione di elementi
normativi della fattispecie è stata spesso oggetto di indagine giurisprudenziale; si
pensi, a titolo esemplificativo, ai casi concernenti la depenalizzazione del
reato presupposto nella calunnia e nellomessa
denuncia, labolitio criminis del reato-scopo nei delitti associativi, la
perdita della
qualifica soggettiva ad opera di legge extrapenale nei c.d. reati propri, la
punibilità del rifiuto di prestare il servizio militare in seguito allabrogazione del servizio di leva obbligatorio e, più di
recente, la nozione di imprenditore fallibile alla luce del nuovo assetto normativo ex D.
Lgs., 9 gennaio 2006, n. 5, che ridisegna i criteri soggettivi rilevanti ai
fini dellassoggettabilità alla procedura fallimentare ed ai
relativi illeciti penali. La questione ha trovato divergenti soluzioni e, nonostante la maturità e
diffusione di alcune tesi, non è possibile risalire a criteri diagnostici
sufficientemente stabili, mediante i quali sia consentito ai giudici di
applicare nel caso concreto un istituto piuttosto che un altro. In questa sede,
non potendosi procedere ad unelencazione esaustiva
della relativa casistica, attese le peculiarità che connotano ogni singola
vicenda giudiziaria, maggior rilievo verrà dato soprattutto a quelle pronunce,
in cui linterprete ha optato per loperatività dellistituto successorio a norma
dellart. 2, comma 2, c.p. nellipotesi di modifica
di norma extrapenale. Emblematico delle suddette difficoltà ermeneutiche può
considerarsi il caso relativo alla trasformazione dellENEL in società per
azioni ad opera della L. 8 agosto 1992, n. 359, in seguito a cui è sorto il problema se
il novum legislativo avesse inciso sulla struttura della fattispecie sanzionata
dallart. 468 c.p., commessa anteriormente
allentrata in vigore della succitata legge di privatizzazione. Al riguardo si sono
sostanzialmente registrati due diversi indirizzi interpretativi: secondo un
primo orientamento lintervenuto mutamento del
regime giuridico dellENEL non ha affatto modificato il contenuto
delle norme incriminatrici e perciò rimane immutata la punibilità della
contraffazione dei sigilli, strumentale alla sottrazione di energia elettrica
commessa121 in data anteriore, in base alla considerazione
che la modifica mediata di una fattispecie incriminatrice, attraverso la
modificazione o labrogazione di norme extrapenali che implicitamente ne
determinano lambito applicativo, non è
automaticamente ascrivibile al fenomeno della successione di leggi nel tempo. A
conclusioni diverse giungono, invece, altre pronunce in cui si afferma che tale
trasformazione
non rende più configurabile la fattispecie di
contraffazione del sigillo di un ente pubblico, prevista dallart. 468
c.p.122. Tale norma, infatti, al fine di individuare un elemento
essenziale del precetto penale (lente pubblico), fa rinvio alla norma (extrapenale) che
specifica la natura dellente, la quale, pertanto, non
può che qualificarsi come norma penale integrativa; né vale osservare che la
legge n. 359 del 1982, essendo una tipica legge-provvedimento e, quindi, un
atto sostanzialmente amministrativo, non è tale da modificare la norma incriminatrice,
dato che anche la norma amministrativa può integrare o costituire il precetto
penale123. Secondo tale, preferibile, impostazione, in altri termini, la ratio
della diretta applicazione dellart.2, comma 2, c.p., anche
alle norme (extrapenali) integratrici della fattispecie penale, va individuata
nel venir meno, con la modifica della disciplina, del disvalore sociale del
fatto124, ossia il presupposto logico, ragionevole ed imprescindibile della sanzione
penale. Analogamente, in applicazione dei criteri suddetti, la Corte di
Cassazione, ha ritenuto non configurabili i reati di peculato e malversazione
in capo ad operatori bancari, per fatti precedentemente compiuti, asserendo che
la perdita della qualifica pubblicistica seguita al cambiamento della natura
giuridica dellente di appartenenza125 possa
considerarsi come una successione mediata abolitrice della norma penale. Alle
stesse conclusioni la giurisprudenza è, altresì, pervenuta, nellipotesi
della
maggiore età, passata da 21 anni a 18 a partire dallentrata in vigore della legge 8 marzo 1975, n. 39 126. Del
medesimo avviso, inoltre, le pronunce, ove si afferma il venir meno del reato
di violazione di domicilio, quando per legge extrapenale viene modificato il concetto di
domicilio127, nonché del delitto di contrabbando, quando la normativa fiscale
abolisce limposizione dei diritti di confine128. Lo stesso
esito viene, parimenti, raggiunto con riguardo al delitto di esercizio abusivo
della professione previsto dallart. 348 c.p.: come
noto tale previsione integra una norma penale in bianco, che, come già
accennato, postula per la sua stessa natura l'esistenza di altre fonti
normative destinate a stabilire le condizioni oggettive e soggettive integranti il contenuto
precettivo della fattispecie incriminatrice129. Ergo, per accertare se unattività sia stata esercitata in mancanza del titolo
richiesto, ossia abusivamente, occorre avere preliminarmente chiari i limiti ed
i contenuti delle varie normative di settore, a cui si deve fare di volta in
volta rinvio. Circa, poi, la rilevanza di modifiche concernenti atti giuridici
non normativi, come, ad esempio, il provvedimento di natura amministrativa
richiamato dal reato di cui allart. 650 c.p., parte
della
giurisprudenza130 ritiene lemanazione di nuovi
atti o il mutamento del loro contenuto irrilevante, poiché gli stessi sono da
considerarsi elementi del fatto, o elementi occasionali, che devono sussistere
solo al momento della commissione del reato. A parere di altro
orientamento131, invece, la soluzione non può ritenersi automatica, dovendosi
sempre effettuare una valutazione concreta del permanere del disvalore penale
del fatto ai sensi dellart. 49, comma 2, c.p., anche
con riguardo alle integrazioni non normative. Relativamente agli effetti dello
jus superveniens sulla punibilità del delitto di calunnia, il giudice di
legittimità mostra, invece, di prediligere un orientamento rigoristico, nel
senso di escludere tout court lapplicazione
dellart. 2 c.p., nel caso in cui il fatto oggetto di falsa incolpazione non
costituisca più reato (o diventi procedibile a querela e questa non sia stata
proposta)132. Va, altresì, segnalato il dibattito giurisprudenziale, che si è
sviluppato con riguardo alla punibilità della condotta di rifiuto a prestare il
servizio militare posta in essere prima dellentrata in
vigore della L., 14 novembre 2000, n. 331, che ha istituito il servizio
militare professionale ed ha previsto la sostituzione dei militari in servizio
obbligatorio
di leva con volontari di truppa e con personale civile del Ministero della
Difesa133. Lintroduzione della suddetta normativa ha dato luogo
ad un acceso contrasto interpretativo, anche a causa di un dettato legislativo
caratterizzato da un certo pressappochismo linguistico: linterrogativo
è se tale riforma abbia o meno comportato labolizione del reato di cui
allart.151 c.p.m.p. (così come ogni altra norma incriminatrice di
condotte di rifiuto del servizio militare), che punisce il mancato rispetto della chiamata c.d.
obbligatoria alle armi, ovvero abbia dato luogo ad un mero fenomeno di
successione di norme. A fronte di un indirizzo interpretativo favorevole alla
tesi dellintervenuta abolitio criminis del reato in esame in
conseguenza della totale e generalizzata eliminazione del servizio militare obbligatorio134,
si registrano sentenze di senso contrario135, che inquadrano il rapporto fra
nuova e previgente disciplina in tema di servizio militare obbligatorio
nell'ambito dellart. 2, comma 4, anziché dellart. 2, comma 2, c.p. Trattasi di un indirizzo prevalente,
secondo cui, più nello specifico, la nuova disciplina avrebbe semplicemente
fatto venir meno una norma integratrice del precetto penale, che riguarda
esclusivamente i giovani nati prima del 1985, assoggettati all'obbligo di leva sino al
31 ottobre 2005 (data di cessazione dal servizio dell'ultimo contingente
chiamato alle armi il 31 dicembre 2004 ex art. 1, L. 23 agosto 2004 n. 226),
poiché fino a tale data permane la fattispecie incriminatrice. Successivamente
al 31 ottobre 2005, labolizione del servizio di leva
obbligatorio determina unabolitio criminis e, quindi, la non punibilità
del reo in applicazione dellart. 2, comma 2, c.p.. Di poco successivo
alla sentenza in commento è, poi, un altro importante arresto giurisprudenziale,
anchesso emesso a Sezioni unite, secondo cui la modifica
della definizione legale di piccolo imprenditore prevista
dallart. 1, L. Fall., ad opera dellart. 1, D.Lgs., 9 gennaio 2006,
n. 5 e ss. modifiche, non ha dato luogo, in relazione al reato di bancarotta fraudolenta
(art. 216 L. Fall.), ad una successione di norme integratrici del precetto
penale, rilevante a norma dellart.2, comma 2, c.p.,
in quanto non incidente su un elemento strutturale della fattispecie penale. Ne consegue
che permane la punibilità dellimprenditore,
dichiarato fallito sulla base della pregressa normativa, anche se in un momento
successivo alla commissione del fatto non possa essergli più attribuita, in
forza della nuova norma definitoria, la qualifica di piccolo
imprenditore, come tale non soggetto alla disciplina del fallimento. La
Corte, aderendo al più risalente indirizzo interpretativo, conclude, quindi,
nel senso della vincolatività in sede penale dellaccertamento dello
status di
imprenditore contenuto nella declaratoria di fallimento pronunciata dal giudice
civile136. Dalle sentenze passate in rassegna, si evince chiaramente che lorientamento della prassi applicativa in subiecta materia
non è affatto omogeneo e compatto. Ad aggravare la situazione, contribuisce, altresì,
la circostanza che, in diverse pronunce, i passaggi argomentativi a supporto o
meno della natura integrativa della fonte che subisce la modifica, sono
alquanto scarni e apodittici, in quanto non enunciano in termini chiari e
convincenti il criterio generale ed univoco in grado di determinare non
soltanto lincidenza della norma extrapenale sulla portata del
precetto, ma anche lambito di estensione del meccanismo di successione di
leggi penali nel tempo in tutte le sue configurazioni. 7. La qualità di straniero: mero presupposto od elemento integrativo dei reati in
materia di immigrazione? Come si è si enunciato in premessa, unulteriore
questione di diritto intertemporale, che ha, di recente, assunto grande rilievo nel dibattito
penalistico, concerne le fattispecie criminose previste nel T.U. sullimmigrazione. Linterrogativo che si pone è se la
ratifica dei trattati di adesione alla U.E., intervenendo su norme integratrici
del precetto penale, incida o meno sullantigiuridicità
delle condotte commesse in epoca anteriore, dando luogo ad un fenomeno
successorio riconducibile allambito di applicazione dellart.2,
comma 2, c.p.. Sullargomento si registrano sostanzialmente due indirizzi
interpretativi. Invero, è possibile rilevare sul punto una netta contrapposizione fra i
giudici di legittimità e quelli di merito, la quale dà la misura di quanto la
giurisprudenza si divarichi sul tema della successione mediata di leggi penali,
ora affermando lestraneità fra norma penale e fonte
esterna di riferimento (sia essa legislativa, regolamentare od amministrativa),
ora, per contro, riconoscendo a questultima
natura di norma integratrice. 7.1 Segue: limpostazione
estensiva della giurisprudenza di merito Secondo un primo orientamento, nellindividuare i limiti all'applicabilità della disciplina
dell'art. 2 c.p. alle modifiche legislative indirette o mediate,
non può prescindersi dall'ossequio ai principi costituzionali di uguaglianza e
di garanzia che governano la materia della successione delle leggi nel tempo, laddove con
essa si tenta di dirimere quelle sperequate differenziazioni nel trattamento
punitivo penale, che si potrebbero creare tutte le volte in cui non si tenga
conto dell'esistenza di situazioni omogenee, non più percepite e normativamente
considerate quali reato, che per una mera questione temporale o di tempi della
giustizia dovessero essere disciplinate da normative differenti, con
conseguenti differenti trattamenti e ingiuste diversificazioni nella risposta
sanzionatoria di natura repressiva penale incidente sui massimi valori della
persona, quale la libertà personale. In quest'ottica si reputa più corretta e
condivisibile l'adesione alla tesi favorevole137 a ricondurre anche tale
modifica mediata della legge penale nel regime regolato dall'art.
2 c.p., sul presupposto che sul campo di applicazione della norma
incriminatrice esplicano diretta incidenza tutte quelle fonti normative, che
contribuiscono a concretare il contenuto del precetto penale, con la
conseguenza che una modificazione di quelle fonti si riflette sulla ampiezza
della fattispecie e sul disvalore del fatto138. Più nello specifico, secondo
tale indirizzo l'art. 2 c.p. si applica anche nell'ipotesi in cui venga
modificata una norma definitoria, ossia una disposizione attraverso la quale il
legislatore chiarisce il significato di termini usati in una o più disposizioni
incriminatrici, concorrendo a individuare il contenuto del precetto
penale139, categoria in cui rientra la legge che individua i diversi Stati
appartenenti all'Unione europea, che assume rilievo nellindividuazione dellambito di applicazione della
disciplina sullimmigrazione, stante il rinvio alla nozione di cittadino
extracomunitario operato dallo stesso art.1 del presente testo unico140. Labrogazione o restrizione del significato di una norma
extrapenale richiamata da un elemento normativo della fattispecie criminosa,
concorre a configurare lillecito penale, eliminando, con ciò, il
disvalore sociale della condotta incriminata141. Ne segue che, verificandosi un
mutamento dei precetto penale in relazione al variato ambito applicativo della
norma, è consequenziale il riconoscimento dell'operatività della disciplina
dell'art. 2, comma 2, c.p., tanto più che l'applicabilità di quest'ultima
disposizione appare indubbia quando si consideri che l'entrata nell'Unione
europea, comportando l'esercizio del diritto di libera circolazione sancito dal
Trattato istitutivo della Comunità Europea, di riflesso integra una causa di
giustificazione, che elimina l'antigiuridicità delle condotte criminose. Si
può, pertanto, dire che le fattispecie incriminatrici in esame, richiamando la
nozione di cittadino straniero al fine della loro configurabilità, sono
qualificabili come norme penali in bianco142, ossia norme con sanzione
determinata, ma con precetto di carattere generico che deve essere specificato
da altri atti normativi anche di grado inferiore. Infatti, il fenomeno della
successione di leggi penali nel tempo non può essere circoscritto ai soli casi
di modificazione diretta della norma penale. Di conseguenza, tale modifica
incidendo direttamente su tutta la normativa amministrativa che disciplina lingresso degli stranieri in Italia, incide, altresì, sugli
illeciti penali applicabili. Il venir meno dello status di cittadino extracomunitario,
contribuendo ad integrare il contenuto del precetto penale, finisce per
incidere, eliminandolo, sul disvalore penale del fatto complessivamente
considerato143. Questioni di ragionevolezza suggeriscono che la verifica della
sussistenza della condizione di straniero rilevabile ai fini dellapplicazione della disciplina dellimmigrazione, debba
essere compiuta dal giudice con riferimento alla legge del momento, e non alle
precedenti, giacché le norme extrapenali si integrano in maniera indissolubile
con le fattispecie criminose144, potendosene, anzi dovendosene, pertanto,
ammettere lassoggettabilità alla disciplina di cui
allart. 2 c.p.. Soccorre la predetta tesi non solo il dato formale della
portata innovativa
ed integratrice della ratifica sul senso ed il significato da attribuirsi, alla
luce di tale modifica, all'art. 1, T.U. Immigrazione, bensì anche quello
sostanziale del valore giuridico tutelato non più recepito o percepibile come
tale a seguito dell'innovazione ordinamentale voluta dal legislatore. Per
valutare con coerenza il grado ed i limiti di influenza della norma extrapenale
su quella penale, linterprete è tenuto a
ricostruire i singoli tipi in conformità ai principi costituzionali, al fine di evitare, in primo
luogo, qualsiasi disparità di trattamento che si possa tradurre in una
violazione del principio di uguaglianza sancito allart.3 Cost. ed in particolare del principio di necessaria
offensività, sicché dovranno considerarsi non conformi alla lettera della
legge i comportamenti non più offensivi del bene protetto. Il riferimento allinteresse tutelato dalle singole fattispecie incriminatrici
è, quindi, indispensabile per affermare, o viceversa escludere, la rilevanza di
un fenomeno di successione mediata di leggi penali. Secondo tale orientamento
sarebbe allora necessario verificare, volta per volta, se la variazione
legislativa che interessa la norma extrapenale richiamata influisca o meno
sulla situazione che lordinamento intende proteggere, atteso, appunto,
che la significatività di un elemento di fattispecie deve esser valutata in
relazione alloffesa, quale nucleo centrale
del reato. Lo imporrebbe, a prescindere da qualunque altra considerazione sulla
rilevanza normativa della intervenuta modifica, la ratio di eguaglianza che
ispira la norma dellart. 2, comma 2, c.p., nonché
lo stesso principio rieducativo che la riempie di contenuto. Tale confronto fra
la rilevanza penale dello stesso fatto commesso prima e dopo la modifica,
consente,
infatti, di ipotizzare una violazione del suddetto principio nella persistente
punibilità di condotte concrete pregresse, qualora le stesse non siano più
idonee a ledere il bene giuridico protetto dalla norma penale di riferimento.
Si tratta di una criterio opinabile, posto che a volte è difficile stabilire
quale sia la situazione che il legislatore ha inteso tutelare, ma che nel caso
di specie si crede possa fornire un utile parametro orientativo, stante la
chiarezza della ratio puniendi della normativa in materia di immigrazione. Come
già osservato, loggettività giuridica sottesa
alla suddetta disciplina può essere senzaltro ricercata e fissata nella
difesa delle frontiere nazionali, la cui tutela viene garantita
sanzionando penalmente il compimento di tutti quegli atti, che realizzano lingresso e la permanenza di stranieri in violazione delle
norme del presente testo unico (artt.4 e 10), in particolare mediante
sottrazione ai controlli di frontiera. Conseguentemente, con
lallargamento dellUnione europea tramite la ratifica dei trattati di
adesione, il legislatore esprime la volontà statuale di non avvertire più tale
necessità di difesa nei confronti dei cittadini dei nuovi Paesi aderenti145.
7.2 Segue: lorientamento restrittivo della giurisprudenza di legittimità:
la sentenza delle Sezioni unite penali della Corte di Cassazione 27 settembre
2007 16 gennaio 2008, n. 2451 Lorientamento
prevalente della Corte di Cassazione146 mostra di prediligere un approccio
rigoristico, che, affermando lautonomia del diritto penale rispetto alle
definizioni di altre branche del diritto, stabilisce tout court lirrilevanza delle modifiche mediate della fattispecie, sulla
base di un richiamo tralatizio al disvalore penale del fatto, non suscettibile
di venire intaccato
in seguito alla successione di norme extrapenali. Tale linea interpretativa
riprende e sviluppa quellindirizzo di legittimità,
secondo il quale nellambito di operatività dellistituto successorio
non rientrano le vicende successorie di norme extra-penali che non
integrano la fattispecie incriminatrice né quelle di atti o fatti
amministrativi che, pur influendo sulla punibilità o meno di determinate
condotte, non implicano una modifica della disposizione sanzionatoria penale,
che resta, pertanto, immutata e, quindi, in vigore. Ne consegue che, in tale
ipotesi, non viene meno il disvalore penale del fatto anteriormente commesso147. Stante il controverso indirizzo della giurisprudenza di
merito, la Prima Sezione Penale, con ordinanza 16 aprile 2007, n. 17578, rimette
alle Sezioni Unite la quaestio iuris se la
sopravvenuta circostanza che dal 1° gennaio 2007 la Romania è entrata a far
parte dell'Unione Europea giustifichi l'applicazione delle disposizioni di cui
all'art. 2 c.p. e debba, quindi, fare pronunciare l'assoluzione con la formula
"perché il fatto non è previsto dalla legge come reato", nel processo
a carico di un cittadino rumeno imputato del reato previsto dall'art. 14, comma
5-ter, d.lgs. n. 286 del 1998 per l'inosservanza dell'ordine di lasciare il
territorio italiano anteriormente emesso dal questore a seguito del decreto
prefettizio di espulsione. La decisione 27 settembre
2007, n. 2451 delle Sezioni unite148 si inserisce nel solco interpretativo già
tracciato, espressione, a detta della stessa Corte, di una linea di fondo prevalente nella giurisprudenza di
legittimità, ove si ribadisce lorientamento secondo cui
lentrata della Romania nel novero dei Paesi comunitari non ha determinato
la depenalizzazione del reato di illegittima permanenza nel territorio dello Stato149
e, quindi, una situazione riconducibile alla figura dell'abolitio criminis,
fosse pure parziale, come tale rilevante ai sensi dell'art. 2, comma 2, c.p..
Lo ius superveniens, in altri termini, pur agendo su elementi che certamente
contribuiscono alla descrizione della fattispecie tipica, risulta su un piano
strutturale del tutto inidoneo a fondare un giudizio di discontinuità
normativa, dando esclusivamente luogo ad una variazione della rilevanza penale
del fatto con decorrenza dalla emanazione del successivo provvedimento di
adesione da parte del nuovo Paese alla U.E. In definitiva il Supremo Collegio,
sulla base di una ricognizione degli orientamenti in materia di successione di
leggi del tempo150, afferma che le modifiche normative sopravvenute non
incidono sul contenuto di disvalore del fatto costituente il fondamento della
sua incriminazione, che, anzi, resta immutato dal punto di vista
sostanziale151. Perciò non può ritenersi che i
cittadini rumeni, ai fini penali, vadano trattati come se fossero sempre stati cittadini
dell'Unione e che i reati commessi quando essi erano stranieri siano divenuti
non punibili in forza dellart. 2, comma 2, c.p.. La
situazione di fatto e di diritto antecedente alladesione e quella successiva sono diverse
e richiedono quindi logicamente trattamenti anche penali, diversi. La Corte di Cassazione ha sottolineato che
un'interpretazione diversa dei disposti normativi potrebbe indurre lo straniero, il cui paese di
origine è prossimo all'ingresso nell'Unione Europea, a commettere senza alcun
timore uno dei reati di cui al T.U., confidando
poi nella successiva abolitio criminis152. Il percorso motivazionale
seguito dalla Corte non appare convincente; vediamolo più nel dettaglio. La
Corte precisa
opportunamente che nel caso di specie viene in rilievo lapplicazione del solo art. 2, comma 2, c.p. e non anche del
successivo comma 4, dovendosi stabilire se la modifica della qualità di
straniero abbia determinato unabrogazione parziale della fattispecie astratta,
oppure abbia comportato una nuova e diversa situazione di fatto. Si enuncia,
poi, che lindagine sugli effetti penali della successione
mediata va condotta con riguardo alla fattispecie in astratto e non in
concreto, nel senso che occorre accertare se la fattispecie risultante dal collegamento
fra la disposizione incriminatrice, rimasta letteralmente invariata, e la norma
extrapenale modificata sia cambiata o meno. Sulla base di tali premesse il
Supremo Collegio afferma che lingresso di uno Stato nellUnione costituisce un mero dato di fatto, che ha
lasciato sostanzialmente invariata lipotesi criminosa in argomento. Più
precisamente la ratifica del Trattato di adesione non può considerarsi norma
integratrice del precetto penale sottoposta al regime di cui allart. 2, comma 2, c.p., né, tantomeno, elemento esterno che
ridisegna la fattispecie penale, che tale resta in relazione a tutti i
soggetti, a cui sia attribuibile la qualifica di cittadini di stati non
appartenenti alla Unione europea ai sensi dellart. 1,
T.U. Immigrazione. Alle medesime conclusioni si giunge anche adottando quella
diversa impostazione dottrinale, secondo cui il concetto di fatto
costituente reato preso in considerazione dallart. 2 c.p. debba
assumere il medesimo significato tanto nel primo, quanto nel secondo comma, e vada
inteso come fatto storicamente determinato in
tutti i suoi aspetti rilevanti ai fini dellapplicazione della
disposizione incriminatrice, ivi compresi quelli disciplinati dalle norme
extrapenali. Tale corrispondenza è, invero, riscontrabile solo se ed in
quanto la legge extrapenale integri il divieto penale153. La modifica di una
norma extrapenale, che non concorre in modo essenziale alla formazione della
fattispecie incriminatrice, non può, infatti, avere effetto retroattivo, così come
non può far venire meno la punibilità di fatti precedentemente commessi. A
titolo esemplificativo, la Corte instaura un parallelismo tra il caso di specie
e la modifica, che abbia ad oggetto un provvedimento adottato dal pubblico
dipendente od incaricato di pubblico servizio in violazione di legge ex art.
323 c.p.: al fine della configurazione dellabuso
dufficio la conformità dellatto alla legge deve sussistere al
momento della commissione del fatto, a nulla rilevando le modifiche legislative
successivamente intervenute, in seguito alle quali tale conformità venga meno.
Parimenti, la vicenda successoria de qua, non avendo ad oggetto norme
extrapenali integratrici della fattispecie penale, non incide sulla lesività
del fatto, ma costituisce un mero dato di fatto, anche se frutto di attività
normativa. A sostegno di tale approdo ermeneutico la Corte richiama brevemente
lart. 47, comma 3, c.p., stabilendo che la previsione
di una disciplina diversa dellerrore su legge
diversa da quella penale, giustifichi un trattamento differenziato delle
norme extrapenali anche agli effetti dellart. 2 c.p.. Ad opposta
conclusione sarebbe corretto pervenire se a cambiare fosse la definizione di
straniero contenuta allart. 1 del presente testo unico, così da escludere
dalla sua sfera di applicazione il cittadino di uno Stato in attesa di
adesione. In tal caso sarebbe la stessa fattispecie
penale a risultare diversa e la modifica darebbe luogo ad un fenomeno
successorio di abolitio criminis parziale, riconducibile allart. 2, comma 2, c.p.. A conclusione del suo iter
argomentativo la Corte afferma che nessun argomento decisivo per sostenere la
rilevanza delle modifiche mediate può desumersi dal precedente in senso diverso
delle
stesse Sezioni unite (sentenza 23 maggio 1987, Tuzet, cit.), in cui si afferma
che per legge incriminatrice deve intendersi il
complesso di tutti gli elementi rilevanti ai fini della descrizione del fatto:
tra questi elementi, nei reati propri, è indubbiamente compresa la qualità del soggetto
attivo 154. La Corte, nel tentativo di screditare il
valore ermeneutico di suddetta pronuncia, sottolinea come alle Sezioni unite di
allora non fosse stata sottoposta specificamente la questione relativa alla
rilevanza
delle modifiche mediate della norma penale e come la soluzione adottata non
fosse rimasta, comunque, immune da critiche, non avendo di fatto impedito alla
giurisprudenza successiva di riaffermare il più rigoroso orientamento
precedente. In altri termini, nella sentenza Tuzet, la diversa qualificazione data ai dipendenti bancari, più che
una modificazione normativa, era stata il frutto di una diversa
interpretazione, a cui le Sezioni unite hanno voluto riconoscere effetto
retroattivo. 8. Spunti critici per la corretta ricostruzione della vicenda successoria
in esame Si è visto che la Suprema Corte sancisce in modo perentorio lirrilevanza delle c.d. modifiche mediate della
fattispecie incriminatrice con riguardo ai reati esaminati, in quanto il novum legislativo, non
intaccando la configurazione tipica della norma incriminatrice, non fa venir
meno il disvalore penale del fatto anteriormente commesso. Il punto di
partenza, assolutamente condivisibile, del ragionamento della Corte è
rappresentato dalla pacifica constatazione che non è intervenuta alcuna legge,
che abbia modificato direttamente le fattispecie criminose de quibus,
scriminando o depenalizzando le disposizioni sanzionatorie ivi previste. A ben
vedere, la modifica delle legge extrapenale ha modificato il contenuto del
precetto sanzionato penalmente, non già cambiando la configurazione astratta
della norma incriminatrice, ma il suo effettivo ambito di operatività. Dato,
questo, che non induce affatto, in sé e per sé, ad escludere a priori una rilevanza
mediata delle norme extrapenali nella materia
della successione di leggi. In realtà, per capire se siffatto fenomeno
successorio esuli dallambito di applicazione dellart. 2 c.p., e,
quindi, se lorientamento del giudice di legittimità sia condivisibile oppure sia
piuttosto il frutto di una presa di posizione del tutto aprioristica, bisogna
risolvere alcune questioni logicamente preliminari. È, innanzitutto, necessario
accertare il tipo di rapporto esistente tra norme extrapenali e norme penali.
Trattasi di argomento, come si è visto, assai complesso, stante leterogeneità dei contesti in cui le modifiche mediate della
fattispecie incriminatrice possono, in concreto, rilevare. In secondo luogo,
occorre stabilire se il nucleo attorno a cui ruotano le previsioni in tema
di successione di leggi penali sia la fattispecie astratta ovvero il fatto
concreto costituente reato. Questa puntualizzazione appare, in effetti,
essenziale tanto in rapporto ai casi di modifica immediata, quanto in relazione
alle ipotesi di successione di norme extrapenali richiamate da un elemento
normativo della fattispecie: proprio da essa dipende, anzi, lintera portata applicativa dellart. 2, c.p.. Con
riguardo al primo quesito, occorre valutare quale sia il ruolo svolto
dallelemento
normativo nella struttura della fattispecie, richiamando quella giurisprudenza
formatasi in materia di errore su legge extrapenale, in cui si riconosce,
attraverso una sostanziale interpretatio abrogans dellart. 47, comma 3, c.p., un rapporto di necessaria integrazione
fra norma penale ed extrapenale, sul presupposto, che la norma extrapenale
integri sempre la norma penale, contribuendo addirittura a definire il senso
del divieto. A tal proposito vale la pena ricordare, in via esemplificativa, quellelaborazione pretoria, che afferma la rilevanza
dellerrore su legge extrapenale, nellipotesi in cui
limprenditore dimostri di aver errato sulla propria qualifica soggettiva,
ovvero di essersi considerato quale piccolo imprenditore ai sensi dellart. 2083 c.c. e, di conseguenza, di non essere obbligato a tenere le
scritture contabili. La Corte di Cassazione, rifacendosi al criterio dellefficacia integratrice della norma extrapenale rispetto al
precetto penalistico, sostiene che, avendo le norme di diritto civile
disciplinanti lo status di imprenditore carattere integrativo della
disposizione, che incrimina la bancarotta semplice, lerrore ricadente su suddetta qualifica si risolve in
ignoranza della norma penale, che scusa nei limiti dellart. 5 c.p.155 . La dottrina
assolutamente dominante è orientata nel ritenere che lerroneo convincimento di essere piccolo imprenditore,
esclude il dolo a norma dellart. 47, comma 3, c.p., trattandosi di un
errore su una legge diversa da quella penale, che si risolve in un errore sul fatto
che costituisce il reato, id est sulla qualità personale richiesta per lesistenza dellobbligo156. Opportunamente si precisa
che lopinione va intesa nel senso che lerronea convinzione del
soggetto deve cadere sugli elementi di fatto, da cui deriverebbe la qualifica di
piccolo imprenditore (quali, ad esempio, le dimensioni dellazienda e la natura dellattività esercitata), poiché
larticolo 47, comma 3, c.p., nellattribuire rilievo allerrore
su legge extrapenale, esige pur sempre che esso si risolva in un errore sul fatto
che costituisce il reato157: il dolo viene escluso perché il soggetto si è
rappresentato ed ha voluto un fatto diverso da
quello tipico. In conclusione, la concezione dolosa del reato in esame rende
maggiormente
rilevante lerrore su legge extrapenale, in quanto ha
determinato un errore sulla qualità personale richiesta per la sussistenza
dellobbligo158. Ciò posto, appare, ora, contraddittorio affermare che la
norma extrapenale integra la fattispecie penale sul solo versante
applicativo dellart. 47 c.p. e non anche su
quello dellart. 2 c.p.: il ruolo svolto dagli elementi normativi della
fattispecie penale, dovrebbe, in altri termini, essere il medesimo tanto nella
delicata materia dellerrore, quanto nellinsidioso territorio
delle modifiche mediate della fattispecie incriminatrice. Lefficacia integratrice della legge extrapenale, come
evidenziato in precedenza, viene pervicacemente ribadita sul territorio
dellart. 47, comma 3 c.p., onde rendere praticamente nullo leffetto esclusivo del dolo derivante da errore su legge
diversa da quella penale, che incida su di un elemento normativo della
fattispecie. Viceversa, nella prospettiva della successione di leggi nel tempo,
legge penale e legge extrapenale tornano a rappresentare, per linterprete, due entità distinte ed inidonee, come tali, ad
integrarsi a vicenda, con conseguente irrilevanza di ogni ipotesi
di successione mediata. Occorre, poi, in secondo luogo stabilire
cosa debba intendersi per fatto costituente reato ai
sensi dellart. 2 c.p. e, di conseguenza, individuare se le previsioni ivi
previste pongono a base della successione di leggi un fatto costituente (o non
più costituente) reato, assumendo come ulteriore punto di riferimento il tempo
in cui fu
commesso: fatto concreto e fattispecie astratta sono, dunque, due dati
logicamente distinti, su cui, in momenti diversi, si valuta labolitio criminis eventualmente intervenuta159. Un
orientamento particolarmente meritevole di apprezzamento evidenzia come sia proprio il
fatto costituente reato, e non la fattispecie astratta, il nucleo essenziale da
cui bisogna partire per risolvere tutte le vicende applicative dellart. 2 c.p.. Sulla base di tale rilievo, quindi, il fatto
che la norma incriminatrice tipizzata dal legislatore non subisca, nel caso di specie,
alcuna modifica formale non esclude, che la (diversa) delimitazione della
portata concettuale di uno dei suoi elementi essenziali incida in modo
rilevante sul suo ambito di effettiva operatività: il concetto di fatto a risultare decisivo nella risoluzione della
questione, comprende, appunto, linsieme di tutti i presupposti rilevanti
in concreto ai fini dellapplicazione della fattispecie incriminatrice160.
In questa prospettiva, le norme extrapenali richiamate dallart. 1 del presente testo unico sono chiaramente norme
giuridiche integratrici dellelemento normativo, in quanto incidono in
modo assai significativo sulloperatività delle fattispecie penali ivi
previste, circoscrivendone, in modo determinante per il caso concreto, lambito di estensione161. Sulla base delle brevi
considerazioni svolte non può, pertanto, trovare accoglimento la tesi espressa
dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la condizione di cittadino
extracomunitario non rientra nel novero di quelle situazioni integratrici della
fattispecie criminosa e che, pertanto, la sua modifica non si riflette sulla
struttura stessa del precetto penale, con la conseguente inoperatività dellart. 2, comma 2, c.p.. Il Supremo Collegio, come si è visto, per
stabilire se la normativa extrapenale contribuisca a definire il precetto penale nella sua astratta dimensione, opera
un distinguo all'interno del fatto di reato tra gli elementi che compongono il
presupposto e quelli che riguardano la condotta tipica, ritenendo la
riconducibilità solo dei secondi alla dimensione precettiva della norma penale.
A ben vedere, il percorso motivazionale non chiarisce quale sia il discrimine
fra elemento del fatto che contribuisce a definire il precetto penale,
delimitandone la portata e ciò che, invece, andrebbe qualificato in termini di
mero presupposto della condotta, il quale, pur conferendo significato al
precetto (contribuendo ad individuarne il contenuto offensivo), è posto,
nondimeno, al di fuori di esso162. Invero, si deve preliminarmente osservare
che laffermazione dell'estraneità del presupposto al
precetto penale non è di per sé idonea ad escluderne una qualsivoglia
rilevanza, ai fini della configurabilità del reato, in quanto lart. 2,
comma 2,
c.p. riguarda tutte le norme che definiscono la natura sostanziale o
circostanziale del reato, comprese non solo le norme extrapenali richiamate
espressamente ad integrazione della fattispecie incriminatrice, bensì anche
quelle fonti normative extrapenali primarie costituenti indispensabile
presupposto o, comunque, concorrenti ad individuare il contenuto sostanziale
del precetto. Per poter affermare o viceversa escludere la rilevanza della
successione indiretta, occorre in primo luogo accertare se la variazione
legislativa, che interessa la norma extrapenale richiamata influisca o meno
sulla situazione che lordinamento intende tutelare.
Lo spirito della legge sullimmigrazione, nel suo complesso, è quello di
punire il compimento di tutti gli atti, che, come già evidenziato, realizzano lingresso e la permanenza di stranieri in violazione delle
norme del presente testo unico. Ne segue che la situazione di illegalità
perdura fino a quando il soggetto, che entra o permane contra ius nel
territorio nazionale, resti uno straniero nel senso inteso dal suddetto art. 1, mentre la
stessa cesserà una volta che questi abbia acquisito la cittadinanza di un Paese
appartenente alla U.E.. Il richiamo alla ratio legis, operato anche dalla
stessa Corte, sembrerebbe implicitamente confortare lopinione, secondo cui il mutamento successivo della
qualificazione soggettiva faccia venir meno lantigiuridicità di quelle
condotte criminose tenute anche in epoca anteriore, posto che esso dà luogo ad
una restrizione del penalmente rilevante limitatamente a quegli stranieri, che
nelle more del giudizio o successivamente ad esso siano divenuti cittadini
comunitari, con conseguente applicazione dellart.
129 c.p.p., nonché eliminazione di tutte le sentenze di condanna pronunciate
nel periodo
della sua vigenza. Sarebbe proprio lo spirito
della legge ad avvalorare la correttezza giuridica di tale ultima conclusione.
In altri termini, essendo le ipotesi delittuose de quibus delimitate
soggettivamente, la ratifica del Trattato di adesione alla U.E., al pari delle
ratifiche di altri analoghi trattati, che hanno negli anni recenti sancito lingresso di numerosi nuovi Stati163, si incorporano nel
precetto, in quanto lo completano di dati senza i quali il tipo di
illecito non risulta definito164, nel senso che la norma extrapenale individua
il contenuto precettivo, concorrendo a contrassegnarne il disvalore165, per cui
potrà parlarsi di abolito criminis, se pure in via
mediata. Lintera architettura delle disposizioni concernenti
limmigrazione ruota, in sostanza, sul già più volte criticato discrimine fra
cittadino comunitario e straniero, e non vè dubbio
alcuno, in ragione del richiamo testuale, che tale distinguo incida sulla
punibilità attuale della condotte criminose commesse anteriormente alla modifica della
nozione di straniero. Il concetto di immigrazione clandestina è un concetto
unitario dal punto di vista tecnico-giuridico, concernente sia i cittadini di
Stati terzi, che entrano in uno Stato membro senza rispettare i requisiti
giuridici per l'ingresso, come il visto o i documenti validi di viaggio, sia
coloro che restano in uno Stato membro nonostante sia scaduto il proprio
permesso di soggiorno, senza aver diritto ad una proroga o un rinnovo di tale
titolo. Il carattere di illiceità dellingresso o
della permanenza è, quindi, un elemento tipizzante, da ricavarsi tenendo conto
della normativa extrapenale, che fornisce la nozione di straniero: solo tale
illegalità renderebbe antigiuridica una condotta che, altrimenti, si
risolverebbe nella mera agevolazione dell'esercizio di un diritto della persona,
ossia quello di emigrare da uno Stato membro allaltro.
La norma di cui allart. 1, stabilendo linapplicabilità
dellintero D.Lgs. n. 286 del 1998, dunque anche delle norme penali, al
cittadino
comunitario, non fa altro che prevedere uno speciale criterio di applicazione
delle norme nel tempo, il quale risulta indubbiamente fondato sul presupposto
del previsto allargamento dellUnione europea, ed
adottato nellevidente intento di favorire lintegrazione e di evitare
il protrarsi di conseguenze dannose per i cittadini di Stati, in procinto di
entrare a far parte della U.E. Diversamente opinando, si determinerebbe una
palese e illegittima disparità di trattamento tra i cittadini. Ne segue che si appalesa
ultronea la necessità, evidenziata dalla Corte, di individuare espressamente i cittadini di uno Stato in attesa di adesione, quale
ulteriore categoria di soggetti da sottrarre dallambito di applicazione
della normativa contenuta nel T.U. Immigrazione, dal momento che allo stesso risultato
si perviene attraverso uninterpretazione adeguatrice
della nozione di straniero. La non appartenenza o appartenenza di un cittadino
alle U.E. costituisce il discrimine tra lapplicazione o meno della
disciplina
contenuta nel suddetto decreto legislativo, che deve essere accertata dal
giudice alla stregua di un elemento costitutivo della fattispecie, venendo a
partecipare della sua natura. Il rapporto di integrazione fra norma penale ed
extrapenale non deve, infatti, essere inteso in senso stretto, risultando la
norma extrapenale richiamata del tutto autonoma dalla ratio sottesa al precetto
penale. Il criterio discretivo che consente di distinguere i casi di novazione
legislativa, che comportano una abolitio criminis da quelli che, invece, la
escludono, poggia, in realtà, sulla circostanza che la norma extrapenale
contribuisca o meno alla compiuta definizione della fattispecie penale. Va,
poi, ribadito che la disposizione di cui allart. 2 c.p.
non allude ad un fenomeno successorio di natura diretta o mediata, ma richiama leventualità che un fatto non integri più gli estremi di un
reato in rapporto ad una legge, anche extrapenale, posteriore al momento della
sua commissione: come si è già evidenziato, il fatto costituente reato altro
non è che il fatto storicamente determinato
in tutti gli aspetti rilevanti ai fini dellapplicazione di una
disposizione incriminatrice. Pertanto, il principio di retroattività
della legge più favorevole ivi stabilito può trovare applicazione, anche se la
fattispecie astratta sia rimasta virtualmente immutata. Come noto, il principio
del favor rei enunciato allart. 2 c.p. corrisponde
a due diverse rationes: mentre il principio di irretroattività
costituzionalizzato allart. 25 Cost.166 tende a garantire i cittadini dagli abusi
del potere legislativo, la retroattività in bonam partem, pur non trovando
espresso riconoscimento a livello costituzionale, è strettamente collegata al
principio di uguaglianza sancito allart. 3
Cost. Come affermato anche dalla Corte Costituzionale, tale legame poggia sulla
concezione oggettivistica del diritto penale, accolta dal complessivo tessuto dei precetti costituzionali e
dal principio di offensività, per cui la pena deve essere posta a presidio di
interessi
che il legislatore, in quanto interprete della
coscienza sociale167, si prefigge di tutelare con la sanzione penale.
Pertanto, una volta che la legge e, presumibilmente, la coscienza sociale sono
mutate, non ha senso punire ancora con la legge più severa in vigore al
momento del fatto: la distinzione, pur sussistente, tra rimproverabilità dei
fatti commessi nel vigore della precedente norma più severa e rimproverabilità
dei medesimi fatti commessi nel vigore della successiva norma più mite, non deve
influire, quindi, sul trattamento sanzionatorio. In quadro normativo del
genere, può ben dirsi che sulla configurazione del soggetto attivo dei reati
propri in tema di espulsione ossia sulla
qualificazione di un soggetto come non appartenente allUnione Europea - si concentra il disvalore penale del fatto criminoso, il
che impone, di fronte alla vicenda normativa relativa allingresso di un
nuovo Stato nellUnione, lapplicazione della disciplina ex art. 2
c.p. e, segnatamente, di quella relativa allabolitio criminis168, in
linea con quanto affermato anche dalla sentenza Tuzet, che fornisce alcune
importanti coordinate metodologiche per orientare l'interprete in materia di
successione mediata169. Orbene, facendo applicazione di detti principi al caso di specie, non vi è
dubbio che la novatio legis incidente sulla qualità di straniero170 non possa
non rilevare in favore dei nuovi cittadini comunitari, in virtù del principio
di retroattività della legge più favorevole affermato dallart. 2, comma 2, c.p., la cui formulazione letterale è chiara nellescludere la punibilità per un fatto che, secondo una legge
posteriore, non costituisce più reato171. E appena il caso di notare che
in alcune sentenze, sulla base del diverso ruolo giocato, nelle varie fattispecie, dallo status di
straniero quale elemento normativo, si afferma che il successivo venir meno
della suddetta qualificazione incida in modo diverso sullantigiuridicità delle condotte criminose pregresse, a
seconda che la speciale condizione connoti lautore del fatto oppure la
persona offesa dal reato. Essa, infatti, inciderebbe solo in merito alla
fattispecie di cui allart.14, comma 5-ter, che delinea un reato proprio,
la cui configurazione ha come necessario presupposto, in capo al soggetto
attivo, la
qualifica di straniero ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, T.U.
Immigrazione, laddove nei delitti di cui agli artt. 12 e 22, essa costituirebbe
il mero presupposto di un reato comune, riguardando, in entrambi i casi, la
sola persona offesa dal reato (di cui le norme incriminatrici intendono vietare
lo sfruttamento, anche a fini lavorativi), di talché ben se ne può sostenere lultrattività dopo che i favoreggiati sono divenuti cittadini
dellUnione. Invero, tale trattamento differenziato non è auspicabile: non è,
infatti, ragionevole ammettere lavvenuta
depenalizzazione dei soli reati propri commessi da cittadini neocomunitari, ma
non già di quelli che postulano la qualifica di straniero in capo alle vittime
dell'altrui condotta criminosa. Si è del parere che un siffatto modo di
ragionare, oltre a porsi in palese contrasto con il principio di uguaglianza,
non è, parimenti, corretto dal punto di vista dogmatico, perché o la norma
modificata fa corpo con il precetto penale e allora la sua abrogazione fa venir
meno anche questo, o essa rappresenta un semplice elemento di concretizzazione
del precetto penale e allora la modifica nel frattempo intervenuta è
irrilevante per la qualificazione giuridica dei fatti in precedenza commessi,
senza che possa essere di rilievo la circostanza che in alcuni casi la nozione
di straniero afferisca al soggetto agente, mentre in altri a coloro in danno
dei quali il reato viene posto in essere. L'aspetto importante sta, dunque,
nella precisazione che, in entrambe le ipotesi, si tratta di un elemento
costitutivo del fatto, il cui venir meno implica la mancata integrazione della
fattispecie. In sostanza, la tesi preferibile è che si tratti di mutamento dallindubbia portata generale, estendibile in via di principio,
a tutte le
fattispecie penali dimmigrazione coinvolgenti, a
diverso titolo, cittadini neocomunitari. 8.1 Segue: conclusioni
Sulla base delle argomentazioni esposte, lorientamento della
giurisprudenza di legittimità appare fin troppo severo e contraddittorio sul ruolo svolto
dagli elementi normativi allinterno della
fattispecie penale. La decisione delle Sezioni unite in commento presta il
fianco a critiche significative, la più rilevante delle quali è che la Corte
non individua il discrimine, dogmaticamente fondato, tra mutamento di valore e
mutamento fattuale della fattispecie incriminatrice, che si traduca in un
criterio seriamente verificabile, alla cui stregua sindacare la correttezza del
percorso logico seguito dallinterprete per
sostenere o negare lapplicazione dellart. 2,
comma 2, c.p.172. La Corte riconosce sì che la materia è di quelle assai
discusse, tanto da rendere difficile una pur sintetica indicazione delle varie
posizioni emerse nel dibattito, ma anziché procedere ad una loro puntuale disamina, offre una
panoramica degli orientamenti giurisprudenziali non tutti, peraltro,
direttamente incidenti sulla fattispecie oggetto di giudizio. Il richiamo alla
natura integrativa o meno della norma extrapenale è l'unica indicazione che le
Sezioni unite forniscono, ma si tratta appunto di una indicazione generica e
tautologica, che non si sostanzia in un criterio logico-giuridico in forza del
quale poter accertare in concreto la ricorrenza delluna o dellaltra ipotesi. La soluzione ermeneutica
adottata
dal Supremo Collegio determina conseguenze non condivisibili, nella misura in
cui afferma lirretroattività di una modifica
in bonam partem e sottrae al giudice il compito istituzionale di ricostruire il
bene protetto dalla fattispecie penale, anche alla luce della normativa
sopraggiunta. Fortemente criticabile è, peraltro, laffermazione secondo cui ladozione di
uninterpretazione estensiva è inammissibile in quanto
creerebbe larghe sacche di impunità, incoraggiando comportamenti
opportunistici173. A tal proposito giova ricordare che le stesse esigenze di tutela
della sicurezza e dellordine pubblico salvaguardate
dal presente testo unico, possono venire altrimenti soddisfatte, senza che sia
necessario il ricorso a letture costituzionalmente censurabili dellart.2 c.p.: può ricordarsi, in via esemplificativa, la
recente emanazione del fortemente contestato decreto-espulsioni
174, che, a parziale modifica del D.Lgs. n. 30 del 2007, anticipava alcune
disposizioni del disegno di legge in materia di sicurezza urbana,
facilitando, in sostanza, le espulsioni dei cittadini comunitari175. Nella
giurisprudenza della Corte di Cassazione a Sezioni unite, non mancano altri
casi di interpretazione opinabili. A differenza di altri sistemi, nel nostro
ordinamento il precedente non è mai vincolante e leffettività della funzione nomofilattica176 non è affidata
solo allautorevolezza dell'organo decidente177, ma anche, anzi
soprattutto, alla forza della argomentazione logico-razionale della decisione.
Laddove quest'ultima manchi o sia insufficiente non solo è difficile che venga
assicurata ununiforme interpretazione del
diritto, ma rischia di risultarne inficiata anche l'autorevolezza della
istituzione cui quel compito è affidato. In questo caso non può non rilevarsi
come la
capacità persuasiva della decisione delle Sezioni unite sia alquanto debole.
Tuttavia, il percorso di affrancamento da tale sentenza, che lelaborazione pretoria successiva vorrà eventualmente
intraprendere, non potrà non tener conto dell'intero corpo di precedenti ora
ricondotti a sistema dalla pronuncia in questione. Si è consapevoli che
siffatto arresto giurisprudenziale avrà ricadute incisive sulla giurisprudenza
di merito, che difficilmente si discosterà da esso nella consapevolezza che una
eventuale decisione difforme verrà cassata in sede di legittimità; id est il
giudice di merito, al fine di evitare una probabile censura da parte della
Suprema Corte, è facile che segua pedissequamente e senza alcun spirito critico
i precedenti delle Sezioni unite, limitando notevolmente levoluzione giuridica (e giurisprudenziale, in particolare).
Ciononostante, si auspica che la giurisprudenza successiva dia luogo a tale
processo di affrancamento, che, valorizzando la funzione di elemento
respiratore connessa agli elementi normativi della fattispecie, insista per la sicura
rilevanza della successione extrapenale, almeno quando essa riguardi norme
giuridiche non regolamentari. Giova ricordare che la posizione favorevole
all'applicazione dell'art. 2 c.p. in caso di modifiche mediate della legge penale, conseguenti alla
successione di norme integrative del precetto penale, costituiva, peraltro, una
linea di fondo prevalente nella stessa giurisprudenza di legittimità178 anche
recente, secondo cui listituto della successione delle leggi penali nel
tempo riguarda le norme che definiscono la struttura essenziale e
circostanziata del reato e, conseguentemente, ai fini dell'applicabilità
dell'articolo 2, c.p., si deve tenere conto anche di quelle fonti normative che,
pur non comprese nel precetto penale, ne integrano tuttavia il contenuto179. Decisivo appare, in particolare, il riferimento alle
costanti e ripetute applicazioni del principio del disvalore sociale del fatto,
quale criterio attuativo del principio di necessaria offensività (art. 49, comma 2,
c.p.), in cui si afferma che la modifica di una norma extrapenale può essere
sussunta nellipotesi di abolitio criminis,
ogniqualvolta essa incida sul predetto disvalore, privando la condotta concreta
in tutto o in parte del suo necessario contenuto lesivo, avuto riguardo alla
ratio puniendi sottesa allipotesi di reato contestata;
circostanza, questa, puntualmente verificatasi nel caso di specie. Ciò posto,
sembra corretto concludere, che, a seguito della ratifica del trattato di adesione
alla U.E., le condotte poste in essere da chi o nei confronti di chi, oggi, non
rivesta più la qualifica di straniero, abbiano perso il loro necessario
carattere offensivo, essendo venuto meno un elemento essenziale delle fattispecie
penali in oggetto, con conseguente operatività dellistituto successorio di cui allart. 2, comma 2, c.p..
______________ 1 Lo Stato Italiano con L. 9 gennaio 2006, n. 16, (in G. U., 25
gennaio 2006, n. 20) ha ratificato il Trattato di adesione della Repubblica di Bulgaria e
della Romania allUnione europea, sottoscritto a
Lussemburgo il 25 aprile 2005 (in G. U. dellUnione europea del 21 giugno
2005). 2 L'art.1, comma 2, D. Lgs. n. 286 del 1998 precisa che il
presente testo unico non si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea,
se non in quanto si tratti di norme più favorevoli, e salvo il disposto
dell'articolo 45 della legge 6 marzo 1998, n. 40. 3
Il Trattato istitutivo dellUnione europea agli artt.39-42 ha, peraltro,
previsto che, per un periodo transitorio minimo di due anni successivi allallargamento, ognuno degli Stati membri potrà non applicare
nei confronti dei neocittadini comunitari le norme europee sulla libera
circolazione dei lavoratori ed applicarne invece di nazionali eventualmente (ma non
necessariamente) più restrittive, al fine di scongiurare leventualità di un esodo in massa dai nuovi Stati
dell'Unione. Relativamente alla situazione italiana, si rende noto che con
circolare del 31 luglio 2006, n. 21 il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali ha deciso di porre fine al regime transitorio restrittivo,
imposto dal precedente governo con D.P.C.M. 20 aprile 2004 (Programmazione dei
flussi di ingresso dei lavoratori cittadini dei nuovi Stati membri della UE nel
territorio dello Stato per l'anno 2004, in G.U., 3 maggio 2004, n. 102), dando
in tal modo piena applicazione al libero ingresso di tutti i cittadini
neocomunitari al mercato del lavoro italiano. 4 Cfr. artt. 43 e ss. Trattato
CE. 5 Cfr. D. Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30 (da ultimo modificato dal D. Lgs., 28
febbraio 2008, n. 32), recante disposizioni sulla libera circolazione ed il
soggiorno dei cittadini dellUnione e i loro
familiari nel territorio degli Stati membri, che dà attuazione alla Direttiva
comunitaria
2004/38/CE del 29 aprile 2004. 6 Il problema interpretativo ha riguardato non
solo la fattispecie delittuosa di cui allart.12, D.
Lgs. n. 286 del 1998, ma anche quella, più ricorrente nelle aule di giustizia,
prevista dal successivo art.14, commi 5-ter e 5-quater. 7 Esula dalla presente
trattazione lesame delle ipotesi di
violazione del divieto di reingresso (art.13, commi 13 e 13-bis, T.U. Imm.),
nonché di assunzione del lavoratore straniero privo del permesso di soggiorno
(art.22, comma 12, T.U. Imm.); alcune delle problematiche ad esse relative verranno,
nondimeno, accennate in nota. 8 Ultimamente si registra una aumento della
pressione migratoria alle frontiere esterne dellarea
esterna a Schengen, in particolare, focolaio dellimmigrazione clandestina sono le coste dellItalia meridionale, ove si intercetta un numero consistente
di persone provenienti dal Corno d'Africa, compresi Sudan, Egitto, Sierra
Leone, Costa d'Avorio e Liberia (zone in cui sono spesso in atto guerre
civili). 9 Cfr. A. Cassese, Art. 10, in Commentario della Costituzione (a cura di G.
Branca), Bologna Roma, 1975, p. 510, secondo
cui la ratio della riserva di legge rinforzata ivi prevista, è insita nella
volontà di sottrarre alla regolamentazione della pubblica amministrazione
un campo
nel quale lautorità pubblica del passato regime fascista si era
ispirata a bieche ideologie nazionalistiche e xenofobe, ossia di evitare
nella materia larbitrio dellesecutivo. 10 Tale legge ha
avuto il merito di aver abolito, in materia di asilo politico, la riserva geografica
alla Convenzione di Ginevra del 1951, che limitava il riconoscimento dello
status ai rifugiati provenienti dall'Europa. Tra i vari punti deboli della
normativa linefficacia del sistema delle espulsione: cfr., sul
punto, A.
Caputo, Espulsione e detenzione amministrativa degli stranieri, in Quest.
Giust., 1999, p. 426. 11 Cfr. B. Nascimbene, Nuove norme in materia di
immigrazione. La legge Bossi - Fini: perplessità e critiche, in Corr. Giur., n.
4, 2003, p. 532-540 e bibliografia ivi citata; Id., Disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero. Il commento, in
Dir. Pen. Proc., 1998, p. 421 ss. 12 Tra le misure di contrasto allimmigrazione clandestina si segnalano i nuovi poteri
riconosciuti alle forze di polizia in tema di controlli alla frontiera e limpiego di navi della marina militare in ausilio e
supplemento rispetto a quelle in normale servizio di polizia, al fine di
fermare e ispezionare le imbarcazioni sospettate di trasportare clandestini. Si prevedono, inoltre,
tre ipotesi di espulsione: lart.13 disciplina la
c.d. espulsione amministrativa disposta dal Ministro dellinterno o, su
sua delega, dal prefetto, che in seguito allabrogazione dellart.13,
comma 3-sexies ad opera dellart.3, comma 7, L., 31 luglio 2005, n. 155, può essere
disposta, oltre che nelle ipotesi generali ed in quelle richiamate dal suddetto
art.3, L. n. 155 del 2005 (ossia nei casi in cui vi siano fondati motivi di
ritenere che la permanenza dello straniero nel territorio nazionale possa in
qualsiasi modo agevolare organizzazioni o attività terroristiche, anche
internazionali), anche in relazione allo straniero nei cui confronti si proceda
per uno dei delitti di cui agli artt.407, comma 2, c.p.p. e 12, T.U. Imm.; lart.15 prevede la c.d. espulsione a titolo di misura di sicurezza;
lart.16, infine, regola la c.d. espulsione a titolo
di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione, le cui eccezioni di
illegittimità costituzionale per violazione dellart.27, comma 3, Cost. sono state respinte
dalla Corte Costituzionale con ordd. 15 luglio 2004, n. 226 e 23 dicembre 2004,
n. 422, in ragione della ritenuta natura esclusivamente amministrativa della
misura. 13 Cfr. Corte Cass. Pen., Sez. III, 23 gennaio 2003, n. 3162, in Giur.
It. 2004, p. 1122. Sul piano processuale si ricorda che la legge Bossi-Fini ha
previsto il ricorso al giudizio direttissimo anche nei confronti di persone
colpevoli di essere rientrate nel territorio dopo essere state colpite da
provvedimento di espulsione amministrativa o di non avere ottemperato allordine di allontanamento del questore, oltre alla parziale
inoperatività della legge sullordinamento penitenziario (L., 26 luglio
1975, n. 354) nei confronti degli stranieri, con conseguente estensione agli stessi del regime
carcerario previsto per i reati di maggiore gravità. Si segnala, peraltro, in
materia di esecuzione della pena detentiva, una recente sentenza delle Sezioni
Unite (Corte Cass. Pen., Sez. Un., 28 marzo 2006, n. 14500, in Guida Dir., 2006,
n. 22, p. 50), ove si stabilisce che le misure alternative alla detenzione in
carcere (nella specie, affidamento in prova al
servizio sociale) possono essere applicate anche al cittadino extracomunitario,
qualora ricorrano le condizioni stabilite dallordinamento penitenziario.
14 Cfr. F. Resta, Nemici e criminali. Le logiche del controllo, in Ind. Pen.,
n. 1, 2006, p. 181 ss.; Dal Lago, Non-persone. Lesclusione
dei migranti in una società globale, Milano, 1999; A. Caputo, Immigrazione,
diritto penale e sicurezza, in Quest. Giust., numero monografico La libertà delle
persone, n. 2-3, 2004, p. 379 ss., a cui si deve lefficace definizione di diritto della
segregazione. Sugli effetti negativi ascrivibili alle normative
restrittive dei flussi migratori in entrata cfr. il Rapporto del Gruppo di esperti
sulla tratta degli esseri umani nominato dalla Commissione Europea, Roma, 2005,
consultabile allindirizzo
www.ontheroadonlus.it\pubblicazioni.html. In particolare, è proprio alla
mancata adozione di politiche di regolarizzazione e integrazione sociale dei migranti,
che si riconduce il coinvolgimento della criminalità organizzata nella attività
di gestione illegale dei flussi migratori, caratterizzata da unalta redditività. In altri termini, è la stessa condizione di clandestinità
del migrante, che finisce per costituire un importante fattore criminogeno. 15
Cfr. M. Donini, Il volto attuale dellillecito
penale. La democrazia penale tra differenziazione e sussidiarietà, Milano,
2004, p. 53 ss. 16 Anche il sistema di sanzioni amministrative presenta un grado
di afflittività talmente alto da avere carattere sostanzialmente penale,
apparendo la subordinazione al regime amministrativo meramente funzionale ad
eludere le garanzie dello statuto penalistico. In particolare, la misura del
trattenimento dello straniero presso i centri di permanenza temporanea (ora
denominati centri di identificazione ed espulsione
dallart.9, D. L., 23 maggio 2008, n. 92 (meglio noto come pacchetto
sicurezza, convertito nella L., 24 luglio 2008, n. 125), definita da alcuni
magistrati detenzione amministrativa, si caratterizza per
il suo contenuto afflittivo riconosciuto anche dalla Corte Cost., 10 aprile
2001, n. 105 (in Giur. Cost., 2001, p. 2), che, pur rigettando leccezione
di costituzionalità
stante la limitazione del trattenimento al tempo strettamente necessario allesecuzione dellespulsione, ha precisato che tale
provvedimento al pari dellaccompagnamento coattivo alla frontiera, deve
considerarsi misura incidente sulla libertà personale ai sensi dellart.13 Cost., il cui carattere di coercitività vale a
differenziarlo da misure incidenti unicamente sulla libertà di circolazione.
Cfr. C. Longobardo, La disciplina delle espulsioni dei cittadini
extracomunitari: presidi penali ed amministrativi al fenomeno dellimmigrazione, in S. Moccia (a cura di), Diritti
delluomo e sistema penale, II, Napoli, 2002, p. 260. 17 Contro la
dilatazione degli strumenti repressivi cfr. F. Favara Relazione sullamministrazione delle giustizia nellanno 2004, Bozze di
stampa, Roma, 11 gennaio 2005, p. 49-50: Lefficacia
del processo penale è minata alla radice dallinefficacia della legge
penale. In un ordinamento fondato sulla obbligatorietà della legge penale è
pertanto contro ogni logica di efficacia lespansione
del diritto penale. 18 Cfr. Moccia, Dalla tutela dei beni alla tutela
delle funzioni: tra illusioni postmoderne e riflussi illiberali, in Riv. It.
Dir. Proc. Pen., n. 2, 1995, p. 373 ss.; cfr. A. Caputo, Prime applicazioni
delle norme penali della legge Bossi-Fini, in Quest. Giust., n. 1, 2003, p. 126, in
base al quale: I principi e gli scopi
dellordinamento penale del diritto e della procedura penale -
vengono piegati, asserviti allattività amministrativa preordinata
allallontanamento del nemico della società, lo straniero. 19 Cfr. A. Caputo, La libertà personale è uguale per
tutti. Corte costituzionale e disciplina dellimmigrazione, in Quest.
Giust., n. 5, 2004, p. 1050, che rileva come tuttavia la Corte costituzionale,
nella sentenza
15 luglio 2004, n. 223, ha sancito che i provvedimenti di polizia incidenti
sulla libertà personale devono avere natura
servente rispetto alla tutela di esigenze previste dalla Costituzione. 20
Occorre fare una precisazione terminologia con riguardo al significato di
clandestino ed irregolare: il clandestino è propriamente colui che entra nel
territorio dello Stato senza la documentazione richiesta, lirregolare è colui che, entrato in Italia secondo le
prescrizioni di legge, ha in seguito perso i titoli di legittimazione. Nella prassi, come
nel presente lavoro, i due termini vengono sovente usati come sinonimi. 21 Cfr.
A. Mangiaracina, Brevi note in tema di favoreggiamento dell'immigrazione
clandestina, in Giur. Mer., 2005, n. 5, p. 1163; A. Caputo, Favoreggiamento
all'emigrazione: questioni interpretative e dubbi di costituzionalità, in
Quest. Giust., 2003, p. 1243 ss.; L. Gizzi, Sulla natura giuridica del delitto
di agevolazione dell'immigrazione clandestina, in Giur. It., 2003, p. 1012;
Pace, I flussi migratori illegali: disciplina penalistica della materia e
tecnica delle indagini, anche nella loro dimensione sovranazionale, relazione
tenuta al Primo corso di formazione Falcone e
Borsellino, Frascati, 26-30 aprile 1999, p. 3 (Doc. n. 1830); E. Lanza, La repressione
penale dellimmigrazione clandestina, in Dir. Dir., consultabile
allindirizzo http://www.diritto.it/materiali/penale/lanza.html. 22 In
realtà non si ha una perfetta corrispondenza con ciò che a livello
internazionale si indica col termine smuggling. Nel Protocol against the
Smuggling of Migrants by Land, Air and Sea, Supplementing the United Nations
Convention against Transnational Organized Crime, allart.2, ne è data la seguente definizione: smuggling of
migrants shall mean the procurement, in order to obtain, directly or indirectly, a
financial or other material benefit, of the illegal entry of a person into a
State Party of which the person is not a national or a permanent resident. In ambito europeo unanaloga definizione è prevista allart.27 dellAccordo di Schengen del 19 giugno 1990,
contenente limpegno per le Parti contraenti a stabilire sanzioni
appropriate nei confronti di chiunque aiuti o tenti di aiutare, a scopo di
lucro, uno straniero a entrare o soggiornare nel territorio di una Parte
contraente in violazione della legislazione di detta Parte contraente relativa
allingresso e al soggiorno degli stranieri. Per
un quadro dinsieme in Italia, alla luce della recente legge 16 marzo
2006, n. 146, di ratifica della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro
il crimine organizzato transnazionale, adottati dallAssemblea generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001,
cfr. G. De Amicis, O. Villoni, La ratifica della Convenzione ONU sulla
criminalità organizzata transnazionale e dei suoi protocolli addizionali, in Giur. Mer.,
2006, doc. 323, p. 1626 ss.; A. Di Martino, Criminalità organizzata e reato
transnazionale, diritto penale nazionale: lattuazione
in Italia della cd. Convenzione di Palermo, in Dir. Proc. Pen, n. 1, 2007, p. 11 e
ss. 23 Cfr. il Protocol to prevent, suppress and punish trafficking in persons,
especially women and children, che si occupa della tratta a scopo di
sfruttamento. 24 Come già evidenziato, il traffico di migranti è unattività criminale spesso gestita dal crimine organizzato. La
normativa penale previgente è stato rinnovata e adeguata agli standards
internazionali ed europei con la L., 11 agosto 2003, n. 228 (in G.U., 23 agosto
2003, n. 195), che ha apportato importanti modifiche sul piano sostanziale e
processuale, nonché sullorganizzazione delle competenze
e degli uffici responsabili in questo settore, riformulando le fattispecie
penali di cui agli artt.600, 601, 602 c.p., aventi ad oggetto la tratta e la
riduzione in schiavitù, alla luce delle nuove esigenze emerse in questi ultimi anni. In
epoca anteriore alladozione della nuova legge, la
giurisprudenza aveva preferito punire i comportamenti legati a tale fenomeno
criminale facendo applicazione di reati, quali il reato di sfruttamento della prostituzione
di cui alla L., 20 febbraio 1958, n. 75 (c.d. legge Merlin), il sequestro di
persona, la violenza sessuale, la minaccia e la violenza privata, nonché di
associazione a delinquere, anche di tipo mafioso. Un aspetto, però, merita di essere
segnalato: lart.12, T.U. Imm. prevede (in specie quella indicata
al comma 3-ter) ipotesi di traffico di persone, in parte non dissimili da
quelle di tratta (come definita nel Protocollo contro il trafficking), e di
norma riconducibili ai medesimi ambienti di criminalità organizzata
transnazionale, a cui, però, non sono applicabili le menzionate innovazioni
legislative (come, ad esempio, lattribuzione della
competenza alle Direzioni distrettuali antimafia e la disciplina
della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la
giustizia), benché lItalia abbia sottoscritto
limpegno ad adottarle in quanto previste dalla citata Convenzione della
Nazioni Unite e dai Protocolli addizionali. In particolare, lart.12 cit.
non viene
ricompreso nellambito di applicazione degli
artt.51, comma 3-bis, c.p.p. e 416, comma 6, c.p. Tra le prime applicazioni
giurisprudenziali in materia di riduzione in schiavitù cfr. Corte Cass., Sez.
VI, 4 gennaio 2005, n. 82, ove il Supremo Collegio stabilisce che la nuova
formulazione dellart.600 c.p. non ha apportato
alcuna significativa innovazione alla descrizione del fatto tipico, sia che si
fondi laccertamento sulla continuità del tipo di illecito o sul criterio
dei rapporti strutturali (cfr. infra), dando così luogo ad un fenomeno di mera
modificazione di norme penali ex art.2, comma 4, c.p., e non ad un fenomeno di
abrogazione della precedente incriminazione rilevante ai sensi dellart.2, comma 2, c.p. 25 La necessità di distinguere i due
fenomeni
nasce soprattutto dal fatto che le due attività sono affidate a diverse agenzie
di law enforcement, diversi organismi di polizia o diverse branche operative
allinterno dello stesso organismo. In Italia, la
competenza per il coordinamento delle attività investigative in materia di traffico
finalizzato allo sfruttamento è esercitata, a livello centrale, dalla Direzione
centrale della polizia criminale, presso il Dipartimento di pubblica sicurezza
del Ministero dellInterno, mentre le analoghe
funzioni riferite alle attività di favoreggiamento dellimmigrazione clandestina sono svolte, invece, dal Servizio
stranieri, collocato allinterno dello stesso Dipartimento di pubblica
sicurezza. Questa ripartizione delle funzioni e delle competenze trae origine
da considerazioni
di ordine storico (limmigrazione clandestina nasce
come problema di ordine pubblico) e burocratico-organizzativo (la lotta alle
organizzazioni criminali dedite al trafficking richiede spesso risorse
investigative e tecnologiche superiori). In alcuni casi, tuttavia, da tale suddivisione
deriva un grado insufficiente di coordinamento tra le due strutture, sia sul
versante dellanalisi strategica, sia su
quello operativo, che sembra essere di ostacolo ad una comprensione corretta e
organica delle dinamiche criminali collegate al traffico. 26 Trattasi di
innovazione che in parte si adegua al contenuto del Protocollo addizionale
della Convenzione della Nazioni Unite contro la Criminalità organizzata
transnazionale per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via
aria già citata. Sul tema, cfr. E. Rosi, La tratta di persone ed il traffico di
migranti. Gli strumenti internazionali, in Cass. Pen., 2001, n. 6, p. 731 ss.;
Id., Le misure internazionali per la lotta contro le forme di criminalità
connesse al fenomeno migratorio, in Riv. Giur. Circ. Trasp., 2002, n. 2, p. 178
ss. 27 Cfr. Corte Cass. Pen., Sez. III, 28 novembre 2002 23 gennaio 2003, n. 3162, cit. 28 Sono, pertanto, da
escludere ipotesi di imputazione a titolo di concorso nel delitto di
favoreggiamento dello straniero favorito, anche qualora sia riscontrabile una
partecipazione consensuale e volontaria: in questo senso cfr. M. Cerase,
Riformata la disciplina dellimmigrazione: le novità
della Legge Bossi-Fini, in Dir. Pen. Proc., n. 11, 2002, p.
1347. 29 A tal proposito appare opportuno segnalare che lart.21 del d.d.l. (A.C. 2180), approvato dal Senato il 5
febbraio 2009 (A.S. 733), contenente (le ennesime) disposizioni in materia di
pubblica sicurezza, prevede il nuovo reato di ingresso illegale, punibile con lammenda (il testo è consultabile allindirizzo
http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/schedela/trovaschedacamera.asp?PDL=2180).
Ma progetti di legge volti alla criminalizzazione di tale condotta non sono
mancati anche
in periodo anteriore: già in sede di conversione del D. L. n. 241 del 2004,
Luigi Bobbio, relatore del provvedimento, aveva presentato e poi ritirato un
emendamento che prevedeva lintroduzione del reato
di ingresso clandestino; nello stesso senso cfr. il d.d.l. n. 3911,
presentato al Senato il 20 aprile 1999 dal sen. Mantica; il p.d.l. n. 5392,
presentato alla Camera dei Deputati in data 11 novembre 1998 dallon. Carlesi, nonchè la proposta di legge n. 5808,
diniziativa dellon. Fini ed altri, presentata alla Camera dei
Deputati il 15 marzo 1999. 30 Interessante segnalare Corte Cass. Pen., Sez.
Un., 27 novembre 2003, n. 45801, la quale ha chiarito che lo stato di
clandestinità dello straniero non costituisce giustificato motivo per la
mancata esibizione dei documenti, chiarendo così un contrasto interpretativo
sorto in riferimento allart.3, comma 6, D. Lgs. n. 286
del 1998, essendo il destinatario della norma lo straniero in genere, quindi
anche quello che sia entrato illegalmente nel territorio dello Stato. 31 Stesse
perplessità suscita la previsione di cui allart.3, n.
8, L. 20 febbraio 1958, n. 75 (c.d. Legge Merlin), che disciplina il delitto di
favoreggiamento della prostituzione, che, al pari dellingresso
clandestino, non costituisce reato. Per una rassegna di condotte rientranti nella
fattispecie e per la definizione del contributo minimo ai fini della
consumazione del reato, cfr. S. Ardita, Il favoreggiamento della prostituzione
tra ambiguità del sistema ed ampiezza della lettera della legge: l'ipotesi
dell'accompagnamento sul luogo dell'adescamento, in Cass. Pen., 2002, n. 2, p.
509; più di recente, cfr., per tutte, Corte Cass., Sez. III, 21 gennaio 2005,
n. 1716, che ribadisce come non commette favoreggiamento della prostituzione il
cliente che riaccompagni la prostituta nel luogo delliniziale adescamento o almeno, aggiungono i giudici di
legittimità, non la favorisce più di quanto non faccia la consumazione
stessa del congresso carnale, che tuttavia nessuno (ancora) è arrivato a
imputare al cliente come favoreggiamento della prostituzione. 32 A titolo esemplificativo si ricorda che lart.12,
comma 2, sancisce che non sono punite le attività di soccorso ed assistenza
umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque
presenti nel territorio dello Stato, con ciò indicano alcuni casi di esclusione
dellantigiuridicità del fatto. Anche la norma de qua ha
suscitato qualche dubbio. Innanzitutto ne è stata lamentata lultroneità,
per essere i fatti scriminabili ai sensi dellart.12,
comma 2, già comunque esenti da reazione penale in virtù dellesimente
generale di cui allart.54 c.p. Invero, tale previsione è più elastica di
quella di cui al richiamato art.54 c.p. e consente di scriminare anche quelle
condotte
occasionate da esigenze umanitarie, quandanche non
siano realizzati i parametri della costrizione,
necessità e inevitabilità altrimenti del pericolo
previsti dalla esimente generale per delimitare il proprio ambito di
operatività. Ma ciò che ha destato maggior perplessità è la stessa collocazione della
disposizione, atteso che essa non pare introdurre uneccezione alla regola di cui allart.12, comma 1, bensì
dellipotesi di cui al successivo comma 5, presupponendo la causa di
giustificazione de qua la presenza nel territorio. Vi è da dire, daltro canto, che il dolo specifico del fine di trarre
profitto caratterizzante il delitto di agevolazione della permanenza sia già di
per sé idoneo ad escludere lo scopo umanitario di cui al comma 2, come anche le diverse attività
punite nello stesso articolo (cfr. E. Lanza, La repressione, cit.). 33 Cfr.
Corte Cass. Pen., Sez. I, 16 gennaio 2008, n. 4123, ove si stabilisce che il
delitto di cui allart.12, comma 1, T.U. Imm. è
reato di pericolo che si perfeziona per il solo fatto di compiere atti diretti a
favorire lingresso in altro Stato, senza che abbia alcuna
rilevanza la durata della permanenza o la destinazione finale, a meno che non
risulti provato che lo straniero clandestino sia diretto al proprio paese di origine. Tale prova
non può consistere nelle sole dichiarazioni dei trasportati, sorpresi in
transito nel territorio italiano, bensì deve essere valutata in relazione ad
elementi che dimostrino la finalità ed i motivi del viaggio (ad esempio, i
titoli di viaggio per il successivo percorso), con conseguente onere di
allegazione per limputato (conformi Id., 20
giugno 2007, n. 29728; Id., 15 giugno 2007, n. 33232, in Cass. Pen., 2008, n.
6, p. 2598; Id., 26 ottobre 2006, n. 42117; Id., 24 gennaio 2006, n. 14545). Contra cfr.
Corte Cass. Pen., Sez. I, 3 ottobre 2008, n. 38936, secondo cui il delitto in
argomento ha natura di reato di pericolo o a consumazione anticipata, che si
perfeziona per il solo fatto che siano compiuti atti diretti a favorire l'ingresso,
a prescindere dall'effettività, durata e finalità dell'ingresso medesimo, in
quest'ultima incluso il mero transito con destinazione finale il Paese di
origine della persona stessa (in senso adesivo Id., 23 settembre 2008, n.
38159; Id., 28 febbraio 2008, n. 11702; Id., 28 febbraio 2008, n. 10716; Id.,
31 gennaio 2008, n. 6398; Id., 6 ottobre 2006, n. 34053; Id., 25 gennaio 2005,
n. 4201). 34 Il giudice dovrà accertare, caso per caso, lidoneità della condotta al raggiungimento dello scopo e,
dunque, la sussistenza
o meno di quella esposizione al pericolo per il bene protetto, che fonda la
rilevanza penale della condotta (cfr. A. Caputo, Diritto e Procedura Penale
dellimmigrazione, Giappichelli, 2006). 35 A tale
riguardo è possibile registrare orientamenti giurisprudenziali difformi. Secondo una
prima tesi, modalità formalmente regolari
dellingresso non sono di ostacolo al perfezionamento del delitto di
favoreggiamento dellingresso illegale (cfr. Corte Cass. Pen., Sez. VI, 16
dicembre 2004 9 marzo 2005, n. 9233); secondo un più condivisibile orientamento,
invece, la condotta penalmente rilevante prevista dalla
norma in esame è esclusivamente quella tesa a favorire lingresso dello
straniero in violazione delle norme del testo unico, cioè in assenza di valido documento
legittimante lingresso o in presenza di
documento ottenuto con artifici o in modo illecito (e non anche quella di chi
favorisce lingresso dello Stato di persona munita di regolare visto, a
nulla rilevando i progetti, le intenzioni o le speranze di questultima in ipotesi difformi da quanto consentito dal
visto): così Corte Cass., Sez. I, 21 ottobre 2004 22 dicembre
2004, n. 49258. 36 Cfr. A. Callaioli, M. Cerase, Il Testo Unico delle disposizioni sullimmigrazione, in Leg. Pen., n. 1-2, 1999; A. Caputo,
Immigrazione, diritto penale e sicurezza, cit., p. 368 ss. 37 Cfr. Trib.
Torino, ord. 17 marzo 2004, con cui il giudice delludienza preliminare solleva la questione di legittimità
costituzionale dellart.12, comma 1, nella parte in cui punisce chi compie
atti diretti a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la
persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, in relazione
ai principi di determinatezza e riserva di legge in materia penale di cui allart.25, comma 2, Cost., nonché di libera immigrazione ex art.35, comma
4, Cost. Trattasi per il giudice a quo di una norma penale in bianco, non
precisando, infatti, il parametro normativo, alla cui stregua condurre il
giudizio di illegalità dellingresso stesso. Dovendosi escludere
la possibilità di identificarlo con la disciplina dellordinamento italiano (non potendo essa dettare le condizioni
di legalità dellingresso in altro Paese), il parametro di illegalità
dellingresso nel territorio dello Stato estero (di cui la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza
permanente), sembra doversi identificare con la disciplina dello Stato di
destinazione, che regoli la materia, con integrale assorbimento del precetto,
quindi, nella normativa estera di riferimento, e con la conseguente
denazionalizzazione delloffesa, parallela
allinternazionalizzazione delloggettività giuridica sottesa alla
norma. La Consulta non entra nel merito della questione sottopostagli,
osservando che, successivamente allordinanza, il quadro legislativo di riferimento
è stato ulteriormente modificato ad opera della legge n. 271 del 2004, di
conversione del D. L. n. 241 del 2004. Con ordinanza 29 dicembre 2004, n. 445
(con nota di Natalini, Clandestini e favoreggiamento, si cambia - Previste due
fattispecie e tante aggravanti, in Dir. Giust., 2005, n. 4, p. 36), pertanto,
restituisce gli atti al giudice de quo al fine di una rivalutazione ex novo
della sussistenza della rilevanza e non manifesta infondatezza della questione
con riferimento anche allo ius superveniens. La novella non ha inciso sullelemento specializzante dellillegalità contenuto nella
sottospecie di favoreggiamento dellimmigrazione clandestina in esame,
lasciando così insuperati i dubbi di legittimità costituzionale sollevati dallordinanza di rimessione. 38 Cfr. Corte Cass. Pen., Sez. I, 8
maggio 2002 5 giugno 2002, n. 22741, Galgano, in Riv. Pen., 2002, p.
669, che, nel respingere la questione di legittimità costituzionale sollevata
sul punto, precisa come per ingresso illegale debba intendersi quello avvenuto in
violazione delle norme del T.U., nonché nelle ipotesi in cui il visto di ingresso sia richiesto ed eventualmente
ottenuto fraudolentemente e mediante simulazione dei prescritti
requisiti. 39 Così Corte Cass. Pen., Sez. I, 8 maggio - 5 giugno 2002, n. 22741,
cit. 40 La giurisprudenza delinea la figura in esame come reato istantaneo e di
pericolo astratto, che si perfeziona nel momento in cui vengono posti in essere
atti e attività che in qualsiasi modo agevolino l'ingresso irregolare dei
clandestini nel territorio nazionale non essendo necessaria l'esistenza di una
violenza fisica o psichica (cfr. Corte Cass. Pen., 28 novembre 2002 23 gennaio 2003, n. 3162, Hoxha, in Cass. Pen., 2003, p.
1876). 41 Cfr. L. Gizzi , Sulla natura giuridica del delitto, cit., p. 1016.
Osserva l'Autore che il soggetto agente deve porre in essere condizioni
concretamente favorevoli, che appaiano cioè effettivamente capaci di consentire
tale ingresso clandestino di stranieri in territorio italiano. Nel senso che la
nuova formulazione abbia determinato una restrizione delle condotte punibili,
Trib. Marsala, 12 gennaio 2004, in Giur. It., 2004, II, p. 719. 42 Cfr. Corte
Cass. Pen., Sez. I, 8 marzo 2000 9 giugno
2000, n. 1744, in Cass. Pen., 2001, 1925. 43 In tal senso, Trib. Gorizia, 19 giugno
1999, in Dir. Imm. Citt., 1999, n. 3, p. 179 ss. 44 Giova ricordare che tale
disposizione è stata elevata a fattispecie autonoma con la novella del 2002, loriginaria formulazione prevedendo solo una mera
circostanza aggravante ad effetto speciale rispetto allipotesi del favoreggiamento di cui al comma 1 (cfr. Corte
Cass. Pen., Sez. I, 4 dicembre 2000, n. 5360, Vishe, in Cass. Pen., 2001,
3180). 45 La L. n. 271 del 2004, varata all'indomani della bocciatura da
parte della Consulta (sentenze 15 luglio 2004, nn. 222 e 223) di alcune norme
della Legge Bossi-Fini, relativamente alle mancate garanzie difensive nel
procedimento amministrativo di convalida delle espulsioni e all'illegittimità
dell'arresto obbligatorio in flagranza per le ipotesi contravvenzionali di
trattenimento clandestino, inasprisce le sanzioni previste per le figure di
favoreggiamento e sfruttamento dell'ingresso clandestino di stranieri in Italia
o in altri Paesi dei quali la persona non sia cittadina. La ratio ispiratrice
sembra essere quella di riequilibrare verso l'alto le pene previste per queste
fattispecie, anche in conseguenza degli aumenti di pena compiuti sulle ipotesi
di trattenimento senza giustificato motivo (art.14, commi 5-ter e 5-quater),
elevate da contravvenzioni (come tali inidonee all'applicazione di misure
custodiali) a delitti. 46 Il concetto di profitto quale aspettativa di
arricchimento futuro al termine di un azione economica è più ampio di quello di
lucro previsto nella precedente formulazione. 47 Da ultimo modificato dal D. L.
n. 92 del 2008, convertito con modificazioni dalla L. n. 125 del 2005. Per la
nuova ipotesi di reato prevista dal successivo comma 5-bis (anchesso introdotto dal pacchetto sicurezza in argomento) cfr. infra nt. n. 59. 48 Cfr. Caputo, Diritto
e procedura, cit., p. 78; Bricola, voce Teoria Generale del Reato, in Noviss.
Dig. It., Vol. XIX, Utet, Torino, 1973, p. 87. 49 Cfr. Corte Cass. Pen., Sez.
I, 4 dicembre 2000, n. 5360. 50 Il concetto di flagranza dovrebbe essere
individuato ai sensi dellart.382 c.p.p. 51 Si amplia
così il novero delle ipotesi in cui ai sensi dellart.240, comma 2, c.p.
la confisca è sempre obbligatoria, andando a colpire in maniera più diretta
lattività svolta dalle organizzazioni criminali dedite al traffico degli
stranieri sia in Italia che allestero.
Unulteriore ipotesi di confisca obbligatoria è, peraltro, prevista al
successivo comma 5-bis (nella specie dellimmobile). 52 Cfr. G. Della
Monica, Il giudizio direttissimo dinanzi al tribunale ordinario in composizione
monocratica, in Aa.Vv., Le recenti modifiche al codice di procedura penale,
Vol. III, in Le innovazioni in tema di riti alternativi, a cura di R. Normando,
Milano, 2000, p. 207, che auspica una riorganizzazione
sistematica dell'intera disciplina. Nel senso che la soluzione normativa
di prevedere l'obbligatorietà dell'arresto in flagranza e del rito direttissimo
appare inspirata più da contingenti preoccupazioni di efficienza che
dallo sforzo
di individuare risposte conformi ai principi generali, non giustificate in una materia di portata sopranazionale,
quale quella della lotta contro l'immigrazione clandestina. Cfr., altresì, A.
Casadonte , Capitolo III, Ingresso, soggiorno e allontanamento, Sezione II, Profili
penalistici, in Aa.Vv., Il diritto degli stranieri, a cura di B. Nascimbene,
Cedam, 2004, p. 672. 53 Che ha introdotto unipotesi
aggravata di favoreggiamento, qualificabile come circostanza aggravante ad
effetto speciale analogamente a quanto previamente osservato con riguardo allart.12, commi 3-bis e 3-ter, quando il fatto è
commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di
cinque o più persone. 54 Sulla distinzione già tratteggiata fra i due
concetti di trafficking
of human beings e smuggling of migrants, cfr. anche lanalisi comparativa in EUROPOL (ed.), Legislation on
Trafficking in Human Beings and Illegal Immigrant Smuggling, Bruxelles 2005, in
specie 8 ss. (www.europol.eu.int). 55 Dal confluire di più norme incriminatrici
nei confronti di un medesimo fatto emerge, come noto, la necessità di
individuare i criteri (specialità, sussidiarietà, assorbimento), che consentano
di accertare la realtà o l'apparenza di un concorso di reati. Nel caso di
specie, lo stesso legislatore ha espressamente previsto il criterio della
sussidiarietà come canone ermeneutico per la risoluzione del concorso apparente
tra l'art.12, comma 5, T.U. Imm. e l'art.600 c.p. Dati i confini abbastanza
fluidi delle due attività, vi è da dire, comunque, che la prima ipotesi
delittuosa trova generalmente applicazione, qualora risulti difficile provare
il delitto di tratta di persone a scopo di sfruttamento. 56 Cfr. D. Pulitanò,
Il favoreggiamento personale fra diritto e processo penale, Giuffrè, Milano,
1984. 57 Cfr., in tal senso, Trib. Monza, 6 - 13 dicembre 1999, in Dir. Imm.
Citt., 2000, n. 3, p. 156-157. Sul piano interpretativo si è posto altresì il
problema di distinguere lipotesi in esame con la
previsione di cui allart.22, comma 12, che punisce il
datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi
del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui
permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge,
il rinnovo,
revocato o annullato, con
larresto da tre mesi ad un anno e con lammenda di 5.000 euro per
ogni lavoratore impiegato (pene ora sostituite con la reclusione da sei mesi a
tre anni e la multa di 5.000 euro dal D.L. n. 92 del 2008, che trovano applicazione anche nellipotesi di lavoro stagionale in virtù del rinvio operato
dallart.24, comma 6, alla suddetta norma. La novella, ha, quindi
determinato la trasformazione delle due fattispecie contravvenzionali in
delitti). Limpiego di manovalanza clandestina è assai frequente, il datore di
lavoro che sfrutta il lavoratore irregolare sottopagandolo e non versando i
contributi pone in essere una condotta agevolatrice della sua permanenza. In
realtà, le due fattispecie non sono coincidenti, nel reato di cui allart.22, comma 12, non si richiede il dolo specifico, assenza
che dà ragione della maggior pericolosità della condotta di chi agevola la
permanenza di stranieri irregolari per approfittarne ingiustamente rispetto
allipotesi contravvenzionale del datore di lavoro, (sempre) che non persegua tale
finalità. 58 Cfr. Trib. Gorizia, sentenza 19 giugno 1999, cit. 59 Secondo
alcuni interpreti lambito di operatività della
norma dovrebbe venire circoscritto ai soli casi in cui, in presenza del dolo
specifico, la condotta di agevolazione abbia riguardato la permanenza di chi,
entrato regolarmente in Italia, abbia, poi, perso i titoli di legittimazione.
Essendo il presupposto del reato lingresso
irregolare dello straniero, la norma si colloca a completamento della tutela del bene tutelato,
quando la sua lesione derivi da condotte ulteriori rispetto alla mera
agevolazione dellingresso: cfr. E. Lanza, La
repressione, cit.; P. Zaccaria, Il delitto di favoreggiamento
dellimmigrazione clandestina alla luce delle modifiche apportate al T.U.
286/1998 dalla L. 189/2002, in Rass. Arma Carab., 2003, n. 2, p. 170 ss.; A.
Caputo, Diritto e procedura, cit. Tale lettura riceve, peraltro, conferma dal
nuovo illecito delittuoso di cui allart.12,
comma 5-bis, introdotto dal più volte menzionato pacchetto
sicurezza, che punisce chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre
ingiusto profitto, dà alloggio ad uno straniero, privo di titolo di soggiorno
in un immobile di cui abbia disponibilità, ovvero lo cede allo stesso, anche in
locazione. La norma, infatti, sembrerebbe dettare unipotesi
specifica di favoreggiamento alla permanenza non solo dellimmigrato
clandestino, espulso od allontanato, ma anche di colui, cui venga annullato o revocato,
per qualsiasi motivo, il permesso di soggiorno. Si ritiene, invero, che tale
previsione sia del tutto superflua, in quanto la condotta ivi descritta può
essere agevolmente ascritta, in via interpretativa, al generico favoreggiamento
di cui al comma 5 in commento. A diversa conclusione si sarebbe potuti
pervenire, se in sede di conversione del suddetto decreto fosse stato mantenuto
il testo originario della fattispecie incriminatrice, che richiedeva il solo
dolo generico: per i fatti rientranti nellodierna
previsione, la giurisprudenza escludeva la generalizzata ricorrenza del delitto di cui
allart.12, comma 5 proprio per mancanza del richiesto
dolo specifico, consistente nella finalità di trarre ingiusto profitto dalla
condizione di illegalità dello straniero clandestino (cfr., sul punto, Corte Cass. Pen., Sez. I, 29
novembre 2006, n. 40398, secondo cui la condotta di chi fornisce alloggio o
cede un immobile a cittadini extracomunitari irregolari integra lipotesi criminosa ex art.12, comma 5, solo se dalla
stipula del contratto limputato intenda trarre un indebito vantaggio dalla
condizione di illegalità in cui si trova lo straniero, sempre in relazione a
quel particolare rapporto sinallagmatico). 60 Le
fattispecie in questione muniscono di sanzione penale la disciplina
dellallontanamento e della riammissione dello straniero, nonché i relativi
provvedimenti espulsivi ed autorizzativi. 61 Cfr. Corte Cost., 13 gennaio 2004,
n. 5, con cui viene dichiarata linfondatezza della
questione di legittimità costituzionale dellart.14, comma 5-ter, sollevata in ragione della
scarsa determinatezza della formula senza
giustificato motivo. La Corte ritiene che la manifesta indigenza dello
straniero (cfr., da ultimo, Trib. Rovereto, 1 ottobre 2008), ovvero il ricovero
ospedaliero in atto di un prossimo congiunto possano costituire causa di
giustificazione allinosservanza dellordine
di espulsione. In merito alla ripartizione dellonus probandi circa la
sussistenza del giustificato motivo si stabilisce, poi, che sullo straniero
grava un mero onere di allegazione dei motivi non conosciuti o conoscibili dal giudice, fermo restando il potere-dovere del giudice di rilevare
direttamente, quando possibile, l'esistenza di ragioni legittimanti
l'inosservanza del precetto penale; si ritiene, inoltre, che sia compito del giudice verificare
caso per caso se latto sia stato effettivamente
tradotto in una lingua comprensibile allintimato, e se il significato
dellordine e le conseguenze della sua violazione siano stati comprese
dallo straniero. Nellipotesi della non intellegibilità dellordine da parte di chi ignori la lingua in cui latto è
tradotto, va escluso lelemento psicologico del reato (cfr. Trib. Bologna,
27 settembre 2002, giud. Betti, in cui si accerta la violazione della
disciplina legislativa in materia di traduzione degli atti ex art.13, comma 7,
T.U. Imm.). Va, altresì, rilevato che la Consulta, chiamata nuovamente a
pronunciarsi sulla questione di compatibilità costituzionale della suddetta
locuzione, lha dichiarata manifestamente inammissibile con ord. 17 dicembre 2008, n.
417, in quanto non risultano essere stati
addotti nuovi profili di censura, diversi da quelli già scrutinati con la
citata sent. n. 5 del 2004. Con riguardo, poi, alla compatibilità di tale onere
di allegazione e la presunzione di non colpevolezza dellimputato sancita allart.27, comma 2, Cost., vi è da
dire, che anche se apparentemente laccollo di oneri probatori in capo
allimputato circa gli elementi a lui favorevoli sembra contrastare con
tale presunzione, in realtà esso non è che la naturale conseguenza della
partecipazione della difesa in punto di prova ex art.24, comma 2, Cost. Incombe
sulle parti, dunque, lonere di provare i fatti
favorevoli e di falsificare gli elementi sfavorevoli addotti dalla controparte
in dibattimento, sede in cui si forma la prova (cfr. Illuminati, La presunzione dinnocenza dellimputato, Zanichelli, 1979, p. 136;
Paulesu, Presunzione di non colpevolezza, in Dig. Disc. Pen., Vol. IX, Utet,
1995; Siracusano, Diritto processuale penale, Giuffrè, 2004). 62 Si segnala a tale
riguardo Corte Cass. Pen., Sez. I, 15 marzo 2006, n. 9120, secondo cui
l'accompagnamento dello straniero alla frontiera è l'unica forma di esecuzione
di un nuovo provvedimento di espulsione adottato nei confronti dello straniero
clandestino, che sia stato già condannato per non avere volontariamente
ottemperato all'ordine di allontanamento del questore; ne deriva che nei
confronti dello straniero sottoposto a giudizio con rito direttissimo, in stato
di arresto o libero, il questore deve disporre il trattenimento presso un
centro di permanenza temporanea, in vista dell'esecuzione dell'espulsione a
mezzo della forza pubblica. 63 Tale ultima disposizione è stata interpretata
nel senso di considerare integrata lipotesi
delittuosa del reingresso illegale nel territorio dello Stato, solo qualora si sia già
avuta leffettiva esecuzione di un precedente provvedimento
di espulsione coattiva e non anche nel caso di inottemperanza di un ordine di
espulsione reiterato, e cioè adottato a mente dellultima parte dellart.14, comma 5-ter (cfr. Corte Cass. Pen., Sez. I, 30
ottobre 2003, n. 41304, Dudic, in Riv. Pen., 2004, p. 28). 64 Cfr. Corte Cass.
Pen., Sez I, 18 dicembre 2007, n. 1479, secondo cui non integra il reato in
esame la condotta dello straniero, che si sia trattenuto in Italia successivamente
all'ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato entro cinque
giorni, emesso a seguito di rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno,
atteso che tale provvedimento di diniego non può essere equiparato a quello di revoca o di annullamento del medesimo, a ciò ostando il
divieto di applicazione analogica in materia penale (conformi Id., 7 dicembre
2008, n. 244; Id., 11 maggio 2006 n. 31426). In senso difforme, cfr. Id., 16
novembre 2007, n. 45517. 65 Tale ordine ha quale suo antecedente logico il
decreto di espulsione emesso da Prefetto, che dichiara l'irregolarità della
permanenza dello straniero nel territorio dello Stato, ai sensi dellart.13, comma 2; cfr. però, Corte Cass. Pen., Sez. I, 19 gennaio 2007, 9826,
in Cass. Pen., 2008, n. 6, p. 2598, secondo cui integra il reato in esame l'ingiustificata inosservanza dell'ordine di allontanamento
del Questore che trovi il suo presupposto nel respingimento di cui all'art. 10
del citato T.U. Imm. 66 Cfr. Corte Cass. Pen., Sez. I, 28 marzo 2006, n. 13314, con
nota di Abukar Hayo, La motivazione dell'ordine di allontanamento del questore,
in Cass. Pen., 2007, 1, 249. Le tre opzioni esecutive (accompagnamento
immediato alla frontiera, soggiorno in un C.P.T. (ora C.I.E.), ordine di
allontanamento entro cinque giorni) si inseriscono in un ordine di priorità,
prefissato dal legislatore. Ergo ogni passaggio della sequenza deve essere
motivato. Deve essere chiaro perché non è stata possibile la prima opzione, se
si fa luogo alla seconda; e perché non sono state possibili la prima e la
seconda, se si fa luogo alla terza. Solo in questo modo l'autorità
amministrativa rispetta la voluntas legis e rende possibile il controllo di
legittimità dei suoi atti. In tema di legittimità del provvedimento del
Questore che intima allo straniero di allontanarsi ex art.14, comma 5-bis, la
giurisprudenza di legittimità più recente (cfr. Corte Cass. Pen. Sez. I, 10
dicembre 2008, n. 394; Id., 28 febbraio 2008, n. 11714, cit.; Id., 11 gennaio
2007, n. 11489; Id., Sez. Un., 27 settembre 2007, n. 2451; Id., Sez. I, 28
settembre 2007, n. 38679; Id., 12 aprile 2006, n. 15259), sembrerebbe aver
operato un renvirement di quellorientamento più
risalente, secondo cui sia fini della convalida dell'arresto obbligatorio in
flagranza, sia ai fini della configurabilità del reati di cui all'art. 14,
commi 5-ter e 5-quinquies, non è necessario che siffatto ordine espliciti le
dettagliate ragioni che, ad esempio, hanno impedito il suo trattenimento presso
un centro di permanenza temporanea (ora di identificazione ed espulsione) più
vicino, nè rileva che la motivazione del provvedimento costituisca, in parte,
la ripetizione della formula normativa, se non vi è necessità di specificazioni
concrete (cfr., per tutte, Corte Cass. Pen., 23 novembre 2003 n. 40299),
stabilendosi, ora, che gli ordini di allontanamento a
carattere intimatorio devono fare espresso riferimento alle ragioni specifiche
che rendono impossibile la permanenza dello straniero nei centri di
permanenza temporanea, chiarendo se il motivo è proprio il sovraffollamento
delle strutture, ...non bastando ... che il decreto si limiti a riprodurre
letteralmente la formula della legge.
Lordine del Questore di lasciare il territorio nazionale costituisce per
lo straniero modalità meno gravosa ed afflittiva rispetto al suo immediato
accompagnamento coattivo alla frontiera a mezzo della forza pubblica o al suo
trattenimento presso un centro di accoglienza in vista del suo successivo accompagnamento
coattivo, anche se indicati in via preferenziale dalla legge come modalità
esecutive (in questo senso cfr. Corte Cass. Pen., Sez. I, 22 luglio 2005 n.
27429, Belbettah, in Cass. Pen., 2006, n. 10, p. 3336; Corte Cost., 10 aprile
2001, n. 105, cit.). 67 M. Pavone, Note in tema di illecito trattenimento del
cittadino straniero espulso, consultabile allindirizzo
www.filodiritto.com. 68 Cfr. A. Caputo, nota a Corte Cass. Pen., 2 agosto 2005,
n. 29221, in Dir. Iimm. Citt., 2006, 2, p. 194. 69 Cfr A. Caputo, op. loc. cit. In
dottrina cfr., altresì, M. Gambardella, I reati in materia di immigrazione dopo
la legge Bossi-Fini, in Aa.Vv. La condizione giuridica dellimmigrato. Normativa, dottrina, giurisprudenza, in Giur.
Merito, suppl. al n. 7-8, 2004, p. 106; A. Casadonte, Profili penalistici, in
Aa.Vv. (a cura di B. Nascimbene), Diritto degli stranieri, cit., p. 683. In
giurisprudenza, sul potere del giudice di disapplicare gli atti amministrativi
illegittimi, che costituiscono il presupposto di condotte penalmente sanzionate
(da ravvisare, in primis, nell'ordine del questore ex art. 14, comma 5-bis,
poi, nel preventivo decreto di espulsione prefettizio) e, di conseguenza,
assolvere il soggetto incriminato per insussistenza del fatto, cfr. Corte Cass.
Pen., Sez. I, Sez. I, 26 maggio 2006, Hu Li, Guida Dir., 2006, n. 35, p. 84;
Id., 4 maggio 2006, Nefzi, ivi, 2006, n. 31, p. 82; Trib. Bologna 21 giugno
2004, n. 972, ivi, 2004, n. 39, p. 92. In senso contrario cfr. Corte Cass.
Pen., Sez. I, 23 ottobre 2003, Fedi, in Riv. Pen., 2004, p. 192; Sez. I, 25
ottobre 2004, Vera Contreras, in Guida Dir., 2004, n. 47, p. 91, ove si esclude
che possano essere sollevati in sede penale presunti vizi dellatto amministrativo presupposto. Con precipuo riferimento al
provvedimento
prefettizio, si assiste ad unulteriore divaricazione
giurisprudenziale: a fronte, infatti, di un orientamento che ne ammette la
sindacabilità, in quanto contribuisce a descrivere sul piano oggettivo la
tipicità dell'illecito (cfr. Corte Cass. Pen., Sez. I, 8 ottobre 2004, n. 47677, in Foro
It., 2005, II, p. 409; Trib. Roma, 2 gennaio 2003, in Giur. merito, 2003, p.
1198), si registra un opposto indirizzo che opera un distinguo fra lordine di allontanamento emesso dal questore, la cui
legittimità può essere valutata in sede penale, ed il decreto del prefetto, la cui
cognizione è, invece, riservata al giudice di pace civile, salvo i casi di sua
inesistenza (Corte Cass. Pen., Sez I, 3 novembre 2007 n. 2907, in Cass. Pen.,
2008, n. 9, p. 3412; Id., 30 marzo 2005, in Riv. pen., 2005, p. 970; Id., 30
marzo 2005, Angheluta, in Foro It., 2006, II, p. 10). 70 Cfr. Corte Cost., 15
luglio, 2004, n. 223, in Giur. Cost., 2004, 4, o in Cass. Pen. 2004, 3990, con
nota di Gallucci, Illegittima la previsione dell'arresto da parte della polizia
giudiziaria dell'autore di contravvenzioni. 71 Larresto
obbligatorio è esteso anche allipotesi di cui al comma 5-quater, che
prevede il delitto di reingresso nel territorio dello Stato dello straniero già
espulso. 72 Cfr. A. Caputo, Prime note sulle modifiche alle norme penali del testo unico
sullimmigrazione, in Quest. Giust., 2005, 252 ss., 73 Va
al riguardo segnalato che, proprio sulla base dellassunto secondo cui la
condizione personale di clandestino sarebbe di per sè sintomatica di
pericolosità sociale, lart.1, lett. f) del
summenzionato pacchetto sicurezza (D. L. n. 92 del 2008) ha
introdotto, allart.61, comma 1, c.p., il n. 11-bis, che disciplina una
nuova circostanza aggravante comune nel caso in cui il fatto sia commesso
da soggetto che si trovi illegalmente sul territorio nazionale. Una
simile aggravante fa, quindi, conseguire ad una status di mera irregolarità amministrativa
una risposta sanzionatoria più severa, con ciò determinando una disparità di
trattamento fra soggetti, che pone seri dubbi di legittimità costituzionale. 74
Cfr. Corte Cass. Pen, Sez. VI, 25 ottobre 2006, n. 35828, con nota di A.
Natalini, Rito direttissimo atipico: ecco i limiti, in Dir. Giust., 2006, 44,
p. 71, in cui il Supremo Collegio stabilisce, in contrasto con il proprio
orientamento maggioritario, la perentorietà della previsione temporale di cui
all'art.449 c.p.p. in materia di instaurazione del rito direttissimo extra
codicem, statuendo l'obbligo per il pubblico ministero di non oltrepassare, ai
fini di una regolare vocatio in ius, il quindicesimo giorno dall'inserimento
nominativo della notitia criminis nellapposito
registro. 75 In particolare si censura la parificazione esistente fra la pena
prevista dalla disposizione in esame e quella fissata dallart.13, comma 13-bis, nella parte in cui punisce lo
straniero che, già colpito da provvedimento giudiziale di espulsione, faccia
rientro indebitamente nel territorio dello Stato, che prevede una fattispecie
ben più grave di quella del mancato allontanamento dello straniero colpito da un
provvedimento di espulsione. Tale articolo introduce unipotesi specifica di reato di violazione del divieto di
reingresso, in riferimento al quale il provvedimento di espulsione gioca un
doppio ruolo, atteggiandosi sia a presupposto positivo della condotta, sia ad
elemento che concorre a specificare la condotta materiale del reato. La
fattispecie generale è prevista dal precedente comma 13, che punisce il
reingresso dello straniero in mancanza dellautorizzazione del Ministro
dellInterno. Lart.13, comma 13-bis, in
particolare, disciplina due figure delittuose relative la prima al già
ricordato reingresso illegale dello straniero allontanato sulla base di
unespulsione disposta dal giudice, la seconda al reingresso illegale
dello straniero già denunciato per il reato ex art.13, comma 13 ed espulso.
Tale ultima ipotesi è stata dichiarata illegittimità dalla Corte Cost. con
sentenza 14 28 dicembre 2005, n. 466 (con nota di Mantovani,
Corte costituzionale e reingresso abusivo dello straniero: un self-restraint davvero
opportuno?, in Giur. Cost., n. 1, 2006, p. 674 ss.), nel testo risultante dalle
modifiche introdotte dall'art.12, L. 30 luglio 2002, n. 189. Non è chiaro se
tutti i profili di incostituzionalità siano stati travolti dalla novella del
2004, intervenuta nelle more del giudizio costituzionale. Nella ultima parte
della motivazione, infatti, la Corte ambiguamente precisa che nessun rilievo
può avere la circostanza che alla denuncia era collegata anche lespulsione perché, nel regime antecedente la sentenza della
Consulta n. 222 del 2004 (declaratoria di illegittimità costituzionale
dellart.13, comma 13-bis, nella parte in cui non prevede che il
giudizio di convalida debba svolgersi in contraddittorio prima dellesecuzione del provvedimento di accompagnamento alla
frontiera, con le garanzie della difesa), lespulsione con
accompagnamento alla frontiera era eseguita anche prima delleventuale
convalida, sicché neppure sotto tale profilo la denuncia era soggetta ad alcuna
delibazione processuale. Ottemperando specificatamente ai dettami della
suddetta sentenza, la L. n. 241 del 2004 ora dispone che lesecuzione del provvedimento del Questore di allontanamento
dal territorio nazionale è sospesa fino alla decisione sulla convalida. Secondo alcuni
interpreti lintroduzione del meccanismo di convalida ad opera
del giudice di pace, precedente allesecuzione dellespulsione,
renderebbe la norma immune dalle censure della Corte, dal momento che la
denuncia appare
ora assistita in astratto da un minimo di garanzie. Altra parte della dottrina,
invece, ritiene che questultima precisazione dimostri
come la denuncia è atto che nulla prova riguardo alla colpevolezza o alla
pericolosità del soggetto indicato come autore degli atti che il denunciante riferisce (cfr. Corte Cost., sentt. 18 febbraio 2005, n. 78 e 13
giugno 1997, n. 173), soprattutto quando non venga sottoposta ad alcuna
delibazione processuale, potendosi, pertanto, concludere che la pronuncia di
illegittimità
costituzionale ha rilievo anche in riferimento al novellato art.13, comma
13-bis (cfr. M. Centini, Automatismi sanzionatori tra principio di non
colpevolezza e principio di ragionevolezza, in Giur. Cost., 2006, n. 3, p.
2649). Si ricorda, infine, che la novella del 2004 ha, peraltro, previsto per i
suddetti reati larresto obbligatorio anche
fuori dei casi di flagranza, in aperto contrasto con quanto dispone
lart.13 Cost. in materia di provvedimenti restrittivi della libertà
personale da parte della polizia giudiziaria, che dovrebbero venire adottati solo in
situazioni di necessità ed urgenza, che in assenza di una flagranza sembrano
presunte iuris et de iure. 76 Cfr., per tutte, Trib. Trani, ord. 30 maggio
2005. 77 Cfr., da ultimo, Corte Cost., ordd., 16 gennaio 2009, n. 7, 27
febbraio 2008, n. 52 e 15 luglio 2008, n. 273, che hanno dichiarato
manifestamente inammissibili questioni di legittimità costituzionale
sostanzialmente identiche a quelle testè enunciate. 78 Cfr. Corte Cost., 18
luglio 1989, n. 409, in Foro It., 1990, I, p. 36 ss., e, più di recente, Id., 3
dicembre 1993, n. 422, ivi, 1994, I, p. 341. 79 Cfr. G. Fiandaca, Commento allart.27, 3° comma, Cost., in Commentario alla Costituzione, a
cura di Branca e Pizzorusso, Bologna, 1991, p. 330. 80 Cfr. Corte Cost., 3 luglio 1990,
n. 313, in Giur. Cost., 1990, p. 1981 e ss.; Id., 28 luglio 1993, n. 343, in
Foro It., 1994, Bologna, I, p. 342; Id., 3 dicembre 1993, n. 422, cit. 81 Cfr.
Corte Cost., 25 luglio 1994, n. 341, in Foro It., 1994, I, p. 2585, che
dichiara lillegittimità dellart.341 c.p., nella parte in
cui prevede per il delitto di oltraggio a un pubblico ufficiale la pena minima
di sei mesi di reclusione, per violazione non solo dellart.3 Cost., per
la rilevante ed ingiustificata differenza rispetto al trattamento sanzionatorio
previsto per il reato di ingiuria di cui allart.594
c.p., ma anche del successivo art.27, comma 3, poiché la sproporzione della
pena rispetto alleffettivo disvalore del fatto-reato in questione
vanifica la finalità rieducativa della pena stessa. 82 A supporto di tale
opzione ermeneutica, si segnala la recente giurisprudenza di legittimità
formatasi in ordine ai rapporti fra le norme dellordinamento
penitenziario che regolano la materia delle misure alternative alla detenzione e
quelle del testo unico sullimmigrazione, secondo
cui la condizione dello straniero clandestino, pur se soggetto ad espulsione
amministrativa da eseguire dopo lespiazione della pena, non sia di per sé
ostativa alla concessione di misure extramurarie. Tale linea interpretativa,
poi condivisa dalle Sezioni Unite (Corte Cass. Pen., Sez. Un., 28 marzo 2006,
n. 14500, già richiamata), considerati i preminenti valori costituzionali delluguale dignità delle persone e della funzione rieducativa della pena (artt.2,
3 e 27, comma 3, Cost.), che costituiscono la chiave di lettura delle
disposizioni dellordinamento penitenziario sulle
misure alternative, stabilisce che dette misure devono essere applicate senza
distinzioni di nazionalità, essendo dirette a favorire il reinserimento del
condannato nella società, posto che, in unottica
transnazionale, la risocializzazione non può assumere connotati nazionalistici,
ma va rapportata alla collaborazione fra gli Stati nel settore della
giurisdizione penale. 83 Cfr. A. Pace, Problematica delle libertà costituzionali -
Parte generale, Padova 2003, p. 315 ss., in cui lAutore
non manca di chiarire come la disciplina legislativa della condizione dello
straniero extracomunitario, in ogni caso, incontri il limite posto dal
principio di razionalità/ragionevolezza. 84 Cfr. Corte Cass. Pen., Sez. Un., 11
settembre 2001, n. 33539, Donatelli, in Dir. Prat. Lav., 40, 2001, p. 2747,
che, ponendo fine alla querelle interpretativa scaturita dallabrogazione dellart.12, comma 2, L. 30 dicembre 1986, n. 943,
che incriminava lassunzione di lavoratori
extracomunitari privi dellautorizzazione al lavoro
rilasciata dalle direzioni provinciali del lavoro, e dalla contestuale
introduzione dellart.22, comma 12, T.U. Imm., nega la sussistenza di una
continuità normativa fra le due fattispecie incriminatrici, precisando che non
è ravvisabile un fenomeno di successione di leggi penali nel tempo, in quanto
il proprium delle stesse è assolutamente diverso, poiché del tutto eterogenei
sono gli elementi, che concorrono a disegnarne la tipicità: latto amministrativo che si inserisce nell'area della
rilevanza penale, i procedimenti autorizzatori e organi ai quali spetta il
rilascio dei provvedimenti amministrativi e la ratio dell'intervento del legislatore
penale. 85 Sul piano processuale, se il fenomeno dellabolitio criminis si verifica nel corso di un procedimento
penale, troverà applicazione lart.129 c.p.p., che impone al giudice, in
ogni stato e grado del processo, di prosciogliere l'imputato quando il fatto non
costituisce più reato. In particolare la Corte di Cassazione, ex artt. 129 e
620 lett. a), c.p.p., deve pronunciare sentenza di annullamento senza rinvio
se, invece, si realizza quando è già intervenuta una sentenza di condanna irrevocabile, il giudice dellesecuzione,
a norma dellart.673 c.p.p, deve revocare la sentenza
di condanna o il decreto penale, dichiarando che il fatto non è più previsto
dalla legge come reato. Cfr. per la dottrina Gambardella, Abolitio criminis: casi
e regole processuali, in Cass. Pen., 2005, 5, 1739. La Corte di Cassazione a
Sezioni Unite (Sez. Un., 6 febbraio 2006, n. 4687) ha stabilito che tra gli
effetti giuridici pregiudizievoli scaturiti dal giudicato di condanna da
eliminare in applicazione della suddetta disposizione, sono da annoverare anche
quelli preclusivi alla concessione della sospensione condizionale (previa formulazione del favorevole giudizio prognostico
richiesto dallart. 164, comma primo, cod. pen., sulla base non solo della
situazione
esistente al momento in cui era stata pronunciata la condanna in questione, ma
anche degli elementi sopravvenuti), così
dirimendo il contrasto precedentemente insorto. 86 Unipotesi di
continuità normativa può rinvenirsi anche quando ad una norma speciale succeda una
norma generale, poiché è quest'ultima a
contenere pienamente la previsione precedente, ed a riprodurne integralmente la
tipicità, per quanto stemperata nel più ampio contesto della nuova
incriminazione (così Bisori, L'abrogazione dell'oltraggio tra
abolitio criminis e successione di leggi incriminatrici, in Cass. Pen., 2000,
n. 11, p. 3025). 87 Cfr. Marinucci-Dolcini, Manuale di diritto penale. Parte
generale, 2006, Milano, p. 61. 88 Cfr. Donini, Discontinuità del tipo di
illecito e amnistia. Profili costituzionali, in Cass. Pen., 2003, n. 9, p.
2857. Segnala l'esigenza che la nuova legge disponga sempre per le situazioni
pregresse attraverso una espressa disciplina di diritto transitorio Romano,
Commentario sistematico del codice penale, I, Milano, 2004, p. 61. 89 Si
ricorda, altresì, che danno luogo al fenomeno di successione di leggi sia linnesto di una nuova fattispecie interferente con
lambito dapplicazione di altre pregresse, che labrogazione di
una norma e contestuale riespansione di una formula incriminatrice previgente. In tale
ultimo caso, la circostanza che all'abrogazione di un reato non abbia fatto
seguito l'introduzione di nuove o diverse figure di reato non esclude la
possibilità che la condotta già tipica del delitto abrogato possa integrare
altra fattispecie criminosa tuttora prevista e punita dalla legge penale.
Emblematica a questo riguardo la vicenda processuale scaturita dallabrogazione del delitto di oltraggio (art.341 c.p.) e alla
possibile applicazione del delitto di ingiuria aggravata (artt.594 e 671, n. 10 c.p.).
Non sembra condivisibile quanto affermato dalle Sezioni Unite (Corte Cass.
Pen., Sez. Un., 27 giugno 2001, n. 29023, Avitabile, in Cass. Pen.., 2002, p.
482, con nota di Lazzari, L'abrogazione del reato di oltraggio: la parola delle
Sezioni unite), secondo cui la vicenda legislativa in questione non configura una ipotesi di successione intertemporale di
leggi penali, di cui al comma 3 [ora 4] dell'art. 2 c.p. Infatti quest'ultima
disposizione ha per presupposto una diversità di norme incriminatrici, di cui una
cronologicamente precedente all'altra. Secondo
parte della dottrina, infatti nel concetto di legge successiva,
rientra anche quella che, pur preesistente, non risulti però applicabile in una
certa
epoca: come nel caso in cui la norma generale diventi applicabile ad un dato
tipo di fatto storico soltanto in seguito all'abrogazione della norma speciale
derogatoria. È sufficiente, invero, per la sussistenza di una successione di leggi penali ai sensi dell'art.2 c.p.,
che cambi la disciplina giuridica applicabile al caso concreto per qualsivoglia
mutamento normativo intervenuto dopo la realizzazione del fatto. In questo
senso cfr. Pulitanò, Legalità discontinua? Paradigmi e problemi di diritto intertemporale,
in Riv. It. Dir. Proc. Pen., 2002, p. 1274 ss.; Frosali, Concorso di norme e
concorso di reati, 1971, p. 530, per il quale nel caso di una successiva
abrogazione della norma speciale si ha successione di leggi penali ex art. 2
c.p. 90 Cfr. Pulitanò, Legalità discontinua?, cit., p. 1271; Padovani, Tipicità
e successione di leggi penali. La modificazione legislativa degli elementi
della fattispecie penale incriminatrice o della sua sfera di applicazione nellambito dellart. 2, commi 2 e 3, c.p., in Riv. It. Dir.
Proc. Pen., 1982, p. 1369 ss.; più di recente Micheletti, I nessi tra politica
criminale e diritto intertemporale nello specchio della riforma dei reati
societari, in Riv. Trim. Dir. Pen. Econ., 2003, p. 1113 ss. 91 Riguardo alle
conseguenze della abolizione parziale del reato sui procedimenti penali ancora
non terminati, si può osservare, in linea generale, che il pubblico ministero,
di regola, deve modificare l'imputazione e contestarla all'imputato, in modo
che la descrizione del fatto addebitato rientri nelle condotte punite alla
stregua della nuova disposizione incriminatrice. Cfr. Padovani, Il cammello e
la cruna dell'ago, I problemi della successione di leggi penali relativa alle
nuove fattispecie di false comunicazioni sociali, in Cass. Pen., 2002, p. 1607
ss.; Avenati Bassi, L'attività di accertamento degli illeciti societari,
Incontro di studio sul tema La riforma del diritto societario, Consiglio
Superiore della Magistratura, Roma, 6-8 febbraio 2003, p. 6 ss.
(dattiloscritto). 92 Anche se entrambe le disposizioni sono ispirate al favor
rei, la revoca delle sentenze di condanna passate in
giudicato è interdetta nellipotesi di mera
successione di norme penali, in quanto lart 673 c.p.p. prevede tale
possibilità soltanto in caso di abolitio criminis vera e propria. 93 Cfr. Corte Cass.
Pen., Sez. V, 16 ottobre 2002, n. 34622. 94 Le ipotesi fin qui descritte
rientrano nella c.d. specialità unilaterale,
mentre una parte della dottrina e della giurisprudenza ritengono che il
congegno predisposto
dall'art.15 c.p. sarebbe applicabile anche quando un fatto concreto risulti
sussumibile in più fattispecie astratte, che presentino alcuni elementi comuni
tra loro ed altri, generici o tipizzanti, diversi, fenomeno questo meglio
descritto come specialità bilaterale o
reciproca. Cfr. Corte Cass. Pen., Sez. V, 21 novembre 1999 in Riv.
Pen., 2001, 559, secondo cui le fattispecie criminose previste,
rispettivamente, dall'art. 648 c.p. e dall'art. 12 d.l. 3 maggio 1991 n. 143,
convertito con modificazioni in l. 5 luglio 1991 n. 197 sono tra loro in relazione di
specialità reciproca. Tra le due, quindi, deve trovare applicazione quella
caratterizzata da maggiore specialità rispetto all'altra. In dottrina cfr. Padovani, Diritto penale, Milano, 2006, p. 378; Caraccioli,
Manuale di diritto penale. Parte generale, Padova, 2005, p. 190 (che fa
rientrare anche la specialità in concreto nella specialità reciproca o
bilaterale). Si oppongono alla tesi che riconduce la specialità reciproca alla
previsione dell'art.15 c.p. Marinucci-Dolcini, Manuale di diritto penale, cit.,
p. 385. 95 Cfr. Corte Cass. Pen., Sez. Un., 16 giugno 2003, n. 25887, Giordano,
in Cass. Pen., 2003, p. 3310, con nota di Padovani, Bancarotta fraudolenta
impropria e successione di leggi: il bandolo della legalità nelle mani delle
Sezioni unite. 96 Cfr. Corte Cass. Pen., Sez. V, 16 ottobre 2002, in Dir. Pen.
Proc., 2003, n. 6, p. 712, con nota di D. Micheletti, La continuità
intertemporale della bancarotta fraudolenta cagionata
tramite reati
societari. Lavvicendamento di due fattispecie incriminatrici
comporta sempre unabolitio criminis totale, e dunque la costante
applicazione dellart.2, comma 2, c.p., qualora intercorra tra le stesse
un rapporto di specialità per aggiunta e lelemento costitutivo speciale
abbia un peso tale da ascrivere al fatto di reato un
significato lesivo diverso da quello sottostante alla fattispecie generale.
Secondo tale ricostruzione, se tra falso in comunicazioni sociali vecchia e
nuova ipotesi sussiste unomogeneità strutturale, nel senso di una specialità per
specificazione, tra bancarotta impropria vecchia e nuova formula esiste un
rapporto di specialità per aggiunta, in cui lelemento
nuovo (nesso di causalità tra reato presupposto e dissesto dellimpresa) ha quel peso e
quella rilevanza che esprimono una mutata volontà legis e determinano la
sussistenza di una abrogazione totale della norma precedente. Cfr. Corte Cass.
Pen., Sez. Un., 26 marzo 2003, Giordano, cit., secondo cui in tema di diritto
intertemporale sussiste la punibilità della condotte di falsità e delle
omissioni previste dagli artt.2621 e ss. c.c., poste in essere prima della
riforma introdotta con il D. Lgs., 11 aprile 2002, n. 61, solo quando siano
state superate le soglie di punibilità previste dalla nuova disciplina. Nel
stesso senso sembra orientata Corte Cass. Pen., Sez. V, 23 aprile 2003, Ruocco,
in Dir. Pen. Proc., 2003, p. 3747, o in Impr., 2004, n. 7/8, p. 1278 ss., ove
si stabilisce che la Corte deve annullare senza rinvio la sentenza impugnata,
qualora dalla stessa non risulta possibile stabilire se le soglie di punibilità
siano state superate o meno. Ancora così (almeno in parte) Corte Cass. Pen.,
Sez. V, 3 ottobre 2003, Fodde, in C.E.D. Cass., n. 226918, secondo cui al fine
di verificare se i fatti commessi prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. n.
61 del 2002 siano sussumibili nell'attuale fattispecie criminosa di cui
all'art.2622 c.c., occorre che tutti gli elementi richiesti dalla nuova
disciplina (quali ad esempio il superamento delle soglie di punibilità) siano
stati contestati e abbiano formato oggetto di accertamento in contraddittorio.
Ne consegue che nel giudizio di cassazione, nel quale la Corte è chiamata a
decidere sulla base di un accertamento già compiuto dal giudice di merito, se i
nuovi elementi non hanno formato oggetto di valutazione nella decisione
impugnata, il fatto-reato rientra nell'ambito dell'abolitio criminis. 97 In
argomento cfr. l'approfondito studio di Ambrosetti, Abolitio criminis e
modifica della fattispecie, Cedam, 2004, p. 37. 98 Nella manualistica penale,
cfr. C. Fiore-S. Fiore, Diritto penale. Parte generale, Utet, 2004, p. 86 ss.,
secondo cui per stabilire quando una norma penale abbia cessato di essere in
vigore è necessario fare riferimento alla disciplina posta dall'art.15, disp.
prel. c.c. 99 Per un'applicazione giurisprudenziale della teoria, in
riferimento alla soluzione del problema, seguito alla riforma avvenuta con L.,
26 aprile 1990, n. 86, della continuità normativa fra alcuni dei reati dei
pubblici ufficiali commessi in danno dell'Amministrazione, cfr. Trib. Genova,
13 giugno 1990, Giuffrè, in Foro it., 1990, II, p. 639 ss. 100 Cfr. Musco, La
riformulazione dei reati. Profili di diritto intertemporale, Giuffrè, 2000, p.
109 ss. 101 Cfr. Padovani, Diritto Penale, cit. Cfr. Corte Cass. Pen., Sez.
Un., 20 giugno 1990, n. 10893, in Giust. Pen., 1990, II, p. 513 ss., con nota
di Fiandaca, Questioni di diritto transitorio in seguito alla riforma dei reati
di interesse privato e abuso innominato di ufficio. 102 Cfr. Bisori,
L'abrogazione dell'oltraggio, cit., p. 3025. In alcune sentenze si è cercato di
superare i suddetti limiti, da più parti denunciati, attraverso il richiamo
alla teoria della persistente modalità d'offesa del medesimo bene giuridico:
cfr. Corte Cass., Sez. Un., 13 dicembre 2000, n. 35, in Cass. Pen., 2001, p.
2643, con nota di Micheletti, La riformulazione del reato tributario di omessa
dichiarazione. A proposito della distinzione tra abolitio criminis e abrogatio
sine abolitione; in argomento cfr., altresì, lampio
lavoro monografico di Musco, op. loc. cit. 103 Più nello specifico sussiste
continuità dincriminazione quando la fattispecie successiva è
contenuta, appunto, in quella precedente: cioè quando la norma
abrogatrice è
speciale rispetto alla norma abrogata. Si è, però, obiettato che tale
interpretazione restringerebbe troppo lambito
applicativo del fenomeno della successione, che, invero, andrebbe esteso
anche nel caso in cui la norma successiva ampli il contenuto di una precedente più
specifica (cfr. Fiandaca-Musco, Diritto penale. Parte
generale, Bologna, 2008, p. 89). 104 Cfr. Padovani, Tipicità e successione di
leggi penali, cit., p. 1354. 105 Cfr. Corte Cass. Pen., Sez. Un., 26 marzo
2003, n. 25887, cit.; Id., Sez. Un. 13 dicembre 2000, n. 35, cit., che richiama i
criteri ermeneutici elaborati dalla precedente sentenza Corte Cass. Pen., Sez.
Un., 25 ottobre 2000, n. 27, Di Mauro, in Cass. Pen., n. 2, 2001, p. 448 ss.,
con nota di Musco, La riformulazione dei reati tributari e gli incerti confini
dellabolitio criminis, che nel valutare se vi sia o meno
una continuità normativa tra il reato di cui all'art.4, comma 1, lett. d), L.
n. 516 del 1982 (utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti) e la
nuova fattispecie
di cui all'art.2, D. Lgs. n. 74 del 2000 (dichiarazione fraudolenta nella quale
ci si avvalga di fatture per operazioni inesistenti), opera unampia disamina dei criteri utilizzabili al fine di stabilire
se sussista nel caso di specie abolitio criminis o abrogatio sine abolitione,
pervenendo, poi, all'esclusione di detta continuità sulla base della teoria dei
rapporti strutturali tra le fattispecie (in realtà la sentenza utilizza tale
criterio ad adiuvandum, ossia per dimostrare come il risultato interpretativo
resti invariato sia che si consideri il rapporto strutturale tra le fattispecie
a confronto, sia che si fondi l'accertamento sulla continuità del tipo di
illecito, come anche sulla base del teoria dellapplicazione
in concreto. Per un recente impiego combinato dei
suddetti parametri cfr. Corte Cass. Pen., Sez. VI, 23 novembre 2004, n. 81, in
tema di riduzione in schiavitù). Diversamente cfr. Corte Cass. Pen., Sez. Un.,
15 gennaio 2001, Sagone, in Dir. Pen. Proc., 2001, p. 878 ss., con nota di Dovere, Lomessa dichiarazione dei redditi: una nuova ipotesi di
abolitio criminis, che accoglie, invece, il canone sostanzialistico-valoriale
della c.d. continuità del tipo di illecito, anche se con
argomentazioni prudenziali, a dimostrazione delle difficoltà di
rintracciare un criterio univoco valido in tutti i casi. 106 Cfr. Palazzo,
L'errore su legge extrapenale, 1974, Milano, p. 17: Si denomina elemento normativo della fattispecie penale ogni
elemento per la cui determinazione ... l'interprete deve servirsi di una norma
diversa da quella incriminatrice, richiamata appunto dall'elemento normativo,
già esistente nell'ambito di un ordinamento giuridico od extragiuridico. 107 Nei delitti contro lonore ed il pudore sessuale,
ad esempio, loscenità è elemento normativo extragiuridico variabile al mutare dei
tempi e dei luoghi. Cfr. Fiandaca-Musco, Diritto Penale, cit., p. 83, secondo
cui, nel caso di elementi normativi rinvianti a norme sociali e di costume, il parametro di riferimento diventa inevitabilmente incerto e
sorgono forti dubbi circa il limite discretivo tra rispetto di un sufficiente
livello di determinatezza e carattere indefinito dell'elemento del fatto di
reato. 108 Cfr., per tutti, Padovani, Tipicità e
successione di leggi penali, cit., p. 1356; Petrone, Labolitio criminis, Milano, 1985, p. 25; Del Corso, Successione di
leggi penali, in Dig. Disc. Pen., Vol. XIV, Torino, 1999, p. 98; Musco, La
riformulazione dei reati. Profili di, cit., p. 47 ss. Circa la questione
altrettanto complessa dellerrore su legge extrapenale,
che abbia cagionato un errore sul fatto che costituisce reato (art.47, comma 3,
c.p.) cfr., ex pluribus, Pagliaro, Dolo ed errore: problemi in giurisprudenza,
in Cass. Pen., 2000, p. 9, 2493; Montagni, La divergenza tra rappresentazione e
volontà, in Giur. Mer., 2004, n. 9, p. 1905. 109 Le stesse, peraltro, già
enunciate in riferimento al fenomeno successorio conseguenza di modificazioni
immediate della fattispecie penale. Per un quadro delle posizioni dottrinali
italiane si rinvia alla recente monografia di Micheletti, Legge penale e
successione di norme integratrici, Torino, 2006, e per quelle tedesche al
volume di Dannecker., Das intertemporale Strafrecht, , Tübingen, 1993, p. 495
ss. 110 Sul punto, cfr., fra gli altri, Grosso, Successione di norme
integratrici di legge penale e successione di leggi penali, in Riv. It. Dir.
Proc. Pen., 1960, 1206 ss.; Pulitanò, Lerrore di
diritto nella teoria del reato, Milano, 1976, 314. Cfr., per la giurisprudenza,
Trib. di Perugia 12 febbraio 2005, in Rass. Giur. Umbra, 2006, p. 213, con nota di
Bisacci, Labolitio del delitto presupposto nel quadro delle
coordinate di diritto intertemporale. 111 In tal senso, Marinucci-Dolcini,
Corso di diritto penale, Milano, 2001, p. 273; Mantovani, Diritto penale. Parte
generale, Padova, 2007, p. 83-84; Pagliaro, Principi di diritto penale. Parte
generale, Milano, 2003, p. 132 ss. 112 È questa la posizione, fra gli altri, di
Padovani, Diritto penale, cit., p. 43-44; Fiandaca-Musco, Diritto penale, cit.,
p. 94 ss.; Iori, Abrogazione di norma extrapenale integratrice, in Riv. It.
Dir. Proc. Pen., 1976, p. 349 ss. 113 Cfr. Mantovani, Diritto penale, cit. 114
Cfr. Fiandaca-Musco, Diritto penale, cit. 115 Così, Mantovani, Diritto penale,
cit., p. 84 (ma si veda, contra, lo stesso autore, ivi, p. 90, con riferimento
al delitto di associazione costituita per la realizzazione di fatti delittuosi
divenuti successivamente leciti); Marinucci-Dolcini, Corso di diritto penale,
cit., p. 273. 116 In questo senso cfr. Pagliaro, Il delitto di calunnia,
Palermo 1961, p. 37, secondo il quale, invece, qualora successivamente alla
falsa incolpazione il legislatore sancisca lirrilevanza
penale del fatto falsamente addebitato, viene meno di riflesso anche il reato
di calunnia
per effetto dellart.2 c.p. 117 Cfr.
Fiandaca-Musco, Diritto penale, p. 96. 118 Cfr. Pagliaro, Principi di diritto
penale, cit., p. 127. 119 Cfr., per tutti, Romano, Commentario sistematico,
cit., p. 59; Petrone, Labolitio criminis, cit., 26; Marinucci-Dolcini, Corso di
diritto penale, cit., p. 276. 120 Lipotesi di
scuola è rappresentata dallannullamento o modifica dellatto
amministrativo richiamato dallart.650 c.p. Cfr. Mantovani, Diritto
penale, cit., p. 90, secondo cui labolizione del provvedimento ex art.650 c.p.
ricade sotto il disposto dellart.2 c.p., poiché, in
tal caso, viene a cessare la tutela penale dellinteresse prima protetto.
121 Cfr. Corte Cass. Pen., Sez. I, 11 dicembre 1997, Prestigiacomo, in Cass.
Pen., 1999, p. 858. In termini analoghi, si è pronunciata la Corte di Cassazione con
riferimento anche al delitto di truffa, stabilendo il principio che la modifica
del regime giuridico dellEnel non ha configurato una
successione di leggi penali e che, pertanto, si può escludere una efficacia retroattiva
della legge più favorevole; Id., Sez. V, 25 febbraio 1997, n. 4114: L'art. 2 c.p., che regola la successione nel tempo della
legge penale, riguarda quelle norme che definiscono la natura sostanziale e
circostanziale del reato, comprese quelle norme extrapenali richiamate
espressamente ad integrazione della fattispecie incriminatrice, nonché le leggi
costituenti indispensabile presupposto o comunque concorrenti ad individuare il
contenuto sostanziale del precetto. Esula da tale normativa la successione di
atti o fatti amministrativi che, senza modificare la norma incriminatrice o
comunque su di essa influire, agiscano sugli elementi di fatto - modificandoli
- sì da non renderli più sussumibili sotto l'astratta fattispecie normativa.
(Fattispecie in tema di rigetto di eccepita inapplicabilità dell'art.468 c.p.,
alla contraffazione dei sigilli posti sulla calotta del contatore elettrico per
non essere più lEnel, a seguito della l. n. 359
del 1992, ente pubblico economico); Id., Sez. II, 21 settembre 1993,
Cusimano, in Cass. Pen., 1994, 3010; Id., Sez. III, 28 aprile 1993, Azzarito,
in Cass. Pen., 1994, 3010). 122 Cfr. Corte Cass. Pen, Sez. V, 18 marzo 1998,
Gambino, in Cass. Pen., 1999, p. 3127. 123 Va ricordato che è rimesso,
comunque, allinterprete il compito di accertate la
natura giuridica della privatizzazione di cui è causa: se, cioè, la stessa
possa essere ricondotta ad una privatizzazione debole, o formale, nella quale
il cambiamento ontologico non incide affatto sul servizio prestato, che
conserva i suoi canoni di pubblicità e di essenzialità; oppure ad una
privatizzazione sostanziale, o forte, nella quale, invece, si evinca senza
ombra di dubbio il passaggio dellente
pubblico alla forma societaria, il mutamento della qualifica soggettiva rilevando,
infatti, soltanto in tale ultima ipotesi. 124 Cfr., in tal senso, Corte Cass.
Pen., 4 febbraio 2005, n. 8045: Nel novero delle norme
integratrici della legge penale, cui è applicabile il principio di
retroattività della legge più favorevole, ai sensi dellart. 2, comma terzo, cod. pen., debbono ricomprendersi tutte
quelle che intervengano nellarea di rilevanza penale di un fatto umano,
escludendola, riducendola o comunque modificandola in senso migliorativo per
lagente; e ciò quandanche la nuova norma non rechi testuale
statuizione in tal senso ma, comunque, regoli significativamente il fatto in
termini incompatibili con la precedente disciplina penalistica ovvero
incidenti, per il nuovo caso regolato, nella struttura della norma incriminatrice
o, quanto meno, sul giudizio di disvalore in essa espresso. (Nella specie, in
applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che potesse valere ad
escludere la configurabilità del reato di violazione di domicilio addebitato ad un esponente di unassociazione
per la tutela degli animali per essersi egli introdotto e trattenuto, per
dichiarate finalità ispettive, contro la volontà del proprietario, in un locale
privato adibito a canile la sopravvenuta emanazione di una norma
regionale che imponeva ai gestori di strutture di ricovero per animali di
consentire laccesso, senza bisogno di speciali procedure o
autorizzazioni, ai responsabili locali delle associazioni protezionistiche o
animalistiche). 125 Cfr. Corte Cass. Pen., Sez. Un., 23 maggio 1987, n. 8342,
Tuzet, in CED Cass., rv. 176406: Qualora un
fatto perda il carattere di illecito penale a seguito di una modifica
legislativa intervenuta successivamente che concerna la disciplina normativa
extra-penale di riferimento per attribuire la qualità di soggetto attivo di un reato
proprio si applica il principio di retroattività della legge più favorevole
affermato dallart. 2 cod. pen. Perché per
legge incriminatrice deve intendersi il complesso di tutti gli elementi
rilevanti ai fini della descrizione del fatto tra cui, nei reati propri è indubbiamente
compresa la qualità del soggetto attivo (nella fattispecie è stata ritenuta non
più ravvisabile lipotesi del reato di peculato
nella condotta di un dipendente di una cassa di risparmio perché è stata esclusa, a
seguito di novatio legis, lattribuibilità allo
stesso della qualifica di pubblico ufficiale). 126 Cfr. Corte Cass. Pen.,
Sez. II, 4 febbraio 2004, n. 4296, trattasi di una modifica concernente una
norma definitoria, ossia una disposizione attraverso la quale il legislatore
chiarisce il significato di termini usati in una o più incriminazioni,
concorrendo a individuare il contenuto del precetto penale; Id., 8 aprile 1975,
n. 7422. 127 Cfr. Corte Cass. Pen., 4 febbraio 2005, n. 8045, cit. 128 Cfr.
Corte Cass. Pen., 4 febbraio 2003, n. 14329: Sussiste
labolitio criminis del reato di contrabbando doganale (art. 282 DPR n. 43
del 1973) consistente nellomissione del pagamento del dazio ad valorem
del 6% gravante sullalluminio in pani proveniente dalla Repubblica Federale
Yugoslavia in virtù della sopravvenienza del regolamento comunitario n. 2007
del 2000, integrato e modificato dal regolamento n. 2563 del 2000 che ha
sottratto tale merce ai diritti di confine sulla stessa gravanti, in quanto le
norme impositive del dazio costituiscono norme extrapenali integratrici del
precetto penale ed, in quanto tali, rientranti nellambito di applicazione dellart. 2 cod. pen.;
Id., 26 giugno 2002 n. 33934. 129 Cfr. Corte Cass. Pen., Sez. VI 9 dicembre 2002 - 16 gennaio
2003, n. 1751, Di Campli Finore, rv. 223341: Non
integra il reato di esercizio abusivo di una professione la condotta del
praticante avvocato, abilitato al patrocinio, il quale abbia assunto la difesa
di un minore nelludienza di convalida dellarresto
tenuta dal GIP del tribunale per i minorenni, in quanto, nei limiti in cui tale
attività difensionale è consentita dalla norma sopravvenuta di cui
allart. 7 1.16 dicembre 1999, n. 47, la modifica della norma extrapenale
si riflette sulla struttura stessa del precetto penale ed opera, dunque, il
principio di retroattività della legge più favorevole (art. 2, cpv. cod. pen); relativamente al delitto di associazione per delinquere
cfr. Id., 9 marzo 2005, n. 13382, in Cass. Pen., 2006, n. 6, p. 2070, con nota di
Restignoli, Esclusa la configurabilità del reato di associazione per delinquere
per la sopravvenuta depenalizzazione del reato fine, secondo cui lo stesso
viene meno, qualora venga depenalizzata la fattispecie dei reati fine, perché vi
è la perdita della rilevanza criminale del fatto, non già
dalla data della modifica legislativa, ma ex tunc. 130 Cfr. Corte Cass.
Pen., Sez. III, 24 settembre 1996, n. 9163, secondo cui quando la legge
punisce condotte contrarie a prescrizioni poste con atto amministrativo, che influisce su
singoli casi, l'emanazione di nuovi atti, o il mutamento del loro contenuto,
non costituiscono novazione legislativa rilevante ex art.2, comma 2, c.p., in
quanto non si prospetta alcuna modificazione di regole generali di condotta.
Invero tale atto amministrativo ... integra il precetto penale in un elemento
normativo della fattispecie; cioè l'atto amministrativo è il presupposto di
fatto della legge penale incriminatrice, la quale ne sanziona la trasgressione.
Ne deriva che il mutamento dell'atto amministrativo non comporta una differente
valutazione della fattispecie legale astratta, bensì determina la modifica del
precetto e l'instaurazione di una nuova fattispecie incriminatrice, sicché
regolando le due norme fatti storicamente diversi, non sorge problema di
successione di leggi; Id., 8 maggio 1978, in Foro
It., 1979, II, 577; Id., Sez., VI, 4 giugno 1986, n. 9530, ivi, 1987, II, p.
156. 131 Cfr. Corte Cass. Pen., 1 febbraio 2005 n. 9482: Listituto
della successione delle leggi penali nel tempo riguarda le norme che
definiscono la struttura essenziale e circostanziata del reato; pertanto, ai
fini dellapplicabilità dellart. 2 cod. pen. si deve
tenere conto anche di quelle fonti normative subprimarie che, pur non ricompresse nel
precetto penale, ne integrano tuttavia il contenuto. (Nel caso di specie,
relativo al reato di esercizio di attività venatoria nei parchi, la Corte ha
ritenuto che la riperimetrazione della riserva naturale ad opera di un
provvedimento amministrativo della Regione Sicilia avesse eliminato il
disvalore penale del fatto commesso, in quanto era venuta successivamente a
mancare la qualifica di parco dellarea di
svolgimento dellattività venatoria, elemento costitutivo della condotta
punibile). 132 Cfr. Corte Cass. Pen., Sez. VI, 21 novembre 1988, Caronna,
in Cass. Pen., 1990, p. 28; Id., 26 settembre 1986, Dotto, ivi, 1988, p. 254;
Id., 5 novembre 2003, n. 48525; Id., 11 giungo 2003, n. 34481. Si è quindi
ritenuto che nella calunnia la falsa attribuzione di un fatto costituente reato
è un elemento materiale della fattispecie, e la sua esistenza va valutata nel
momento della falsa attribuzione ad altri del fatto stesso, senza che sulla
configurabilità del delitto di di cui allart.368
c.p. possano
influire modifiche legislative incidenti sulla definizione del reato falsamente
attribuito, che nulla hanno a che vedere con il principio stabilito dallart.2 c.p. Per la casistica giurisprudenziale contraria a
ritenere applicabile la disciplina di cui allart.2 c.p.
nel caso di abrogazione del reato presupposto nellipotesi di
ricettazione, calunnia e omessa denuncia, nonché di caducazione di un atto
amministrativo, la cui emissione costituiva una condotta abusiva ai sensi
dell'art.323 c.p., cfr. Piergallini, Sub art. 2 c.p., in Codice penale. Rassegna di
giurisprudenza e di dottrina, a cura di Lattanzi-Lupo, Vol. I, Giuffrè, 2000,
p. 65 ss. 133 Per un quadro delle diverse posizioni giurisprudenziali si rinvia
a Natalini, La leva volontaria è unabolitio criminis - La corte
aggiusta il tiro: non rileva la gradualità della riforma, in Dir. Giust., 2006,
n. 15, p. 74. 134 Cfr. Corte Cass. Pen., Sez. I, 25 maggio 2006, n. 20382; Id.,
10 febbraio 2005 n. 12316; Id., Sez. I, 24 gennaio 2006, n. 7628, Bova: Tra il sistema di coscrizione volontaria introdotto dalla l. 331/00
ed il preesistente sistema di coscrizione obbligatoria sussiste una netta
soluzione di continuità, con la conseguenza che l'abolizione del servizio
militare obbligatorio ha comportato l'abrogazione del delitto di rifiuto di
prestare detto servizio da parte dei cittadini ad esso tenuti per chiamata di
leva e ha determinato - ex art. 2, comma 2, c.p. - la non punibilità della
condotta di chi in precedenza, allorché detto servizio era obbligatorio, ha
rifiutato di prestarlo ovvero la cessazione dell'esecuzione e degli effetti
penali della condanna eventualmente intervenuta. 135
Cfr. Corte Cass. Pen., Sez. I, 4 luglio 2007, n. 25812; Id., 13 luglio 2006, n.
24270; Id., Sez. I, 24 maggio 2006, n. 7852; Id., 28 agosto 2006 n. 19168; in senso
conforme Brunelli, Rilevanza penale dellabolizione
del servizio militare o obbligatorio: tra successione di norme e
"scomparsa" del fatto tipico, in Cass. Pen., 2006, 5, 1680. 136 Cfr.
Corte Cass. Pen., Sez. Un., 28 febbraio 2008, n. 19601, in Fall., n. 10, p. 1187, con nota
di Tetto, Il nuovo statuto dell'impresa fallibile ed i riflessi nei giudizi di
bancarotta; contra Id., Sez. V, 18 ottobre 2007, n. 43076; Trib. Trieste, Sez.
Pen., 9 gennaio 2007 e Trib. Pordenone, Sez. Pen., 10 ottobre 2007, ivi, n. 4,
p. 451 ss., con nota di Id., Il concetto di imprenditore fallibile penalmente rilevante e vicende successorie
di norme extrapenali ex art. 2 c.p.; dello stesso avviso in dottrina Socci, Gli
effetti delle riforme del fallimento e del diritto societario sui reati
fallimentari e societari. Successione di leggi non penali e conseguenze sulle
fattispecie penali, in Giur. Mer., n. 11, 2007, p. 3054, secondo cui gli
imprenditori dichiarati falliti in base alla legge previgente, che, in seguito
al mutamento di disciplina, non rientrano più nellarea dei soggetti sottoponibili al fallimento, devono essere
assolti dai reati fallimentari con la formula perché il fatto non sussiste
(manca lelemento oggettivo del reato), o perché il il fatto non è - più previsto dalla legge (penale,
così come integrata dalla successione di norme non penali) come reato,
giacché il disvalore sociale del fatto è venuto meno; Cò, Applicabilità della
nuova legge più favorevole tra vecchi e nuovi contrasti sullo status di imprenditore
nei reati di bancarotta, in Fall., n. 3, 2008, p. 278 ss.; Ambrosetti, I
riflessi penalistici derivanti dalla modifica della nozione di piccolo
imprenditore nella legge fallimentare al vaglio delle Sezioni unite, in Cass.
Pen., 2008, n. 10, p. 3602. 137 A favore dellabolitio
criminis cfr Trib. Reggio Calabria, 23 gennaio 2007, n. 76, che assolve
limputato cittadino rumeno in riferimento al reato di cui
allart.14, comma 5-ter, D. Lgs. 286 del 1998, perché il fatto non costituisce più
reato in seguito alladesione della Romania alla
U.E., la cui la ratifica, ha infatti, determinato non un mero caso di
successione di leggi nel tempo, ma unabolitio criminis, con conseguente
applicabilità del disposto dell'art.2, comma 2, c.p. e non del successivo comma 3 (ora
4); Trib. Catanzaro, 14 marzo 2007, n. 174; Trib. Milano, Sez. III Penale, 17
febbraio 2007, n. 816 ; Trib. Viterbo, 11 gennaio 2007, n. 15 (Est. Centaro,
Imp. Dottori); Trib. Roma, 25 novembre 2005 (Est. Iulia, Imp. Yarga), in Cass.
Pen., 2006, p. 2270 ss. Anche nellimminenza
delladesione alla U.E. di Romani e Bulgaria la giurisprudenza di merito
si era, peraltro, orientata nel senso dellinapplicabilità del T.U. Imm.:
cfr. Trib. Livorno, 15 ottobre 2004, n. 1122 che, riportandosi al principio affermato
dalla sentenza Corte Cass. Pen., Sez III, 27 gennaio 2000, n. 439 (in Riv.
Pen., 2001, p. 181), ha affermato che linapplicabilità
delle norme del presente testo unico ai cittadini degli Stati membri
dellUnione, si estende in via analogica, anche ai cittadini degli Stati
candidati a data certa ad entrare a farne parte; diversamente opinando, si
creerebbe una disparità di trattamento difficilmente giustificabile; Giudice di
pace Messina, 19 luglio 2005; Trib. Catanzaro, 2 luglio 2006, n. 396. Per
completezza espositiva, occorre rilevare che in alcune pronunce si sottolinea
come, secondo un indirizzo presente nella stessa giurisprudenza di legittimità,
l'ingresso della Romania nell'U.E. potrebbe corrispondere ad una vicenda
successoria di leggi penali nel tempo riconducibile non già nella situazione di
abolitio criminis prefigurata nellart.2, 2
comma, c.p., ma nella particolare previsione del successivo comma 4, di cui è
stata fatta applicazione nella materia dei reati di rifiuto del servizio militare. Va,
poi, aggiunto, che la questione di diritto intertemporale è emersa anche in
riferimento allart.22, comma 12, T.U. Imm.,
che punisce lassunzione di cittadini extracomunitari senza permesso di
soggiorno. Dal punto di vista strutturale le fattispecie incriminatrici di cui agli
artt.12 e 22 presentano unaffinità, dal momento che in
entrambe le ipotesi la qualifica soggettiva connota la persona offesa dal
reato, non già il soggetto agente. 138 La giurisprudenza, afferma che tale
posizione interpretativa è, peraltro, il linea con quanto affermato più volte
dal Supremo Collegio circa la rilevanza delle modifiche "mediate della legge penale, la cui principale espressione è
rintracciabile nella sentenza delle Sezioni unite già richiamata (Corte Cass. Pen.,
Sez. Un., 23 maggio 1987, Tuzet), riguardante la disciplina introdotta dal
D.P.R., 27 giugno 1985, n. 350, che, nel recepire la Direttiva comunitaria
77/780/CEE, riconobbe natura privatistica all'attività bancaria, ritenendo,
pertanto, sussistente un'ipotesi di abolitio criminis con riguardo ai delitti
di malversazione e di peculato precedentemente commessi dagli operatori
bancari, per effetto del mutamento di disciplina extrapenale, a cui il precetto
faceva riferimento. In tale sentenza, seppur risalente, la Corte enuncia in
termini chiari e convincenti un principio di immutato valore
logico-sistematico, ossia che per legge incriminatrice deve intendersi il
complesso di tutti gli elementi rilevanti ai fini della descrizione del fatto.
Tra questi elementi, nei reati propri, è indubbiamente compresa la qualità del
soggetto attivo. Se ne deve dedurre che, se la novatio legis riguarda la
qualità del soggetto attivo, nel senso che, come nella specie, fa venire meno
al dipendente bancario la qualità di incaricato di pubblico servizio,
necessaria per integrare il reato di peculato, non può non applicarsi in favore
di quel dipendente il principio di retroattività della legge più favorevole
affermato dall'art.2 c.p. 139 Cfr. Corte Cass. Pen., Sez. II, 4 febbraio 2004,
n. 4296, cit. 140 Conformi, peraltro, seppur in ambiti diversi, Corte Cass.
Pen., Sez. V del 2 marzo 2005, n. 8045, cit.; Id., Sez. I, 24 gennaio 2006, n.
7628, cit., in materia di rifiuto di prestare il servizio militare e
l'abolizione del servizio militare obbligatorio a seguito dell'introduzione di
forze armate esclusivamente professionali, realizzata con l'art.1, comma 6, L.
14 novembre 2000, n. 331, che secondo la Corte avrebbe ridisegnato la
fattispecie penale del rifiuto della relativa prestazione eliminando il disvalore sociale della condotta incriminata
(ancorché antecedentemente commessa), con la conseguente applicazione
dell'art.2, comma 2, c.p. Medesimo principio di diritto viene ribadito, questa
volta in
materia di contrabbando, dalla Corte Cass. Pen., Sez. III, 4 febbraio 2003 n.
172 in fattispecie attinente al mancato versamento di un dazio che,
successivamente alla commissione del fatto, era stato abrogato da una norma che
doveva ritenersi integratrice del precetto penale, con conseguente abolitio
criminis. 141 Cfr., nello stesso senso, Trib. Trieste, Sez. Pen., 9 gennaio
2007; Trib. Pordenone, Sez. Pen., 10 ottobre 2007, cit. 142 Circa i problemi di
costituzionalità delle norme penali in bianco con riferimento ai principi di
tassatività e tipicità dellillecito penale, nonché
alla riserva di legge in materia penale cfr. Corte Cost., 9 giugno 1986, n.
132, in Cass. Pen., 1987, p. 3, secondo cui le stesse sono da ritenersi
rispettose dellart.25 Cost., purché la fattispecie penale sia descritta nei
suoi elementi costitutivi. 143Il disvalore penale della fattispecie di cui allart.14, comma 5-ter, T.U. Imm. non si incentra sulla mera
inosservanza ad un ordine dellautorità, ma sulla qualifica di straniero del soggetto
inottemperante (cfr. Trib. Roma, 25 novembre 2005, cit.). Analogamente il
delitto di favoreggiamento dell'ingresso illegale di cui allart.12 T.U. Imm. contemplerebbe solamente la condotta di
ingresso clandestino sicché, potendo i cittadini di nazionalità polacca,
rumena e bulgara oggi entrare legalmente in Italia in quanto comunitari, il
fatto non costituirebbe più reato, ai sensi dell'art.2, comma 2, c.p. 144 Cfr.
Corte Cass. Pen., Sez. V, 25 febbraio 1997, n. 4141, De Lisi, cit. 145 A questo
proposito depone anche la scelta amministrativa seguita dai responsabili
dell'esecutivo, allorché con la circolare congiunta del Ministro dell'Interno e
del Ministro della Solidarietà Sociale, 28 dicembre 2006, n. 2, si chiarisce
che ai cittadini rumeni e bulgari non si applicano più le disposizioni del
testo unico sullimmigrazione, ma quelle del
D.P.R., 18 gennaio 2002, n. 54 ed, in particolare l'art.7, che prevede che i
cittadini comunitari non possono essere espulsi (nel caso di specie a decorrere
dal 1
gennaio 2007), ma solo allontanati per motivi di ordine pubblico, di pubblica
sicurezza o di sanità pubblica. Ciò significa che laddove il bene tutelato
dall'ordine amministrativo, la cui violazione è penalmente rilevante, sia
esclusivamente il rispetto del confine nazionale (stranieri espulsi perché
irregolarmente entrati o soggiornanti in Italia), il medesimo atto
amministrativo presupposto di quella condotta illecita non possa più trovare
efficacia, trattandosi di decreto emesso a tutela di valori non più riferibili
ai suddetti cittadini comunitari, nei cui confronti le barriere nazionali
interne non sono oramai opponibili per scelta legislativa, quindi astratta ed
impersonale, ed esecutiva dello Stato italiano. 146 Contrarie allabolitio criminis, con riferimento allart.12
T.U. Imm., Corte Cass. Pen., Sez. I, 22 gennaio 2007 n. 1815, con cui viene
respinto il ricorso di un imputato condannato a tre anni e due mesi di
reclusione per aver favorito, a fini di lucro, lingresso illegale in
Italia e comunque la permanenza di due cittadine polacche poi avviate al lavoro di badanti, dal dicembre del 2000 allaprile del
2001, in epoca cioè anteriore allingresso della Polonia nellUnione
europea (avvenuto a far data dal 2004). La circostanza che la Polonia sia entrata a far parte
dellU.E. dal 2004, con la conseguente libera
circolazione (così come ribadita, da ultimo, dalla circolare ministeriale n. 2
del 2006, cit.) dei cittadini polacchi nellambito dei Paesi aderenti, non
ha alcuna influenza sulle condotte criminose commesse in data antecedente alla
ratifica del Trattato di adesione, poiché la qualifica di cittadino di Stato
non appartenente alla U.E. è un presupposto della condotta, che però non
concorre a delineare il precetto penale previsto dallart.12, D. Lgs. n. 286 del 1998. Ne consegue che, qualora il Paese
di appartenenza dellimputato venga a far parte
della U.E. in epoca successiva alla commissione del reato, si verifica una
successione di norme extrapenali, che non integrano la fattispecie incriminatrice, sì che non è
consentita lapplicazione della disciplina prevista
dallart.2, commi 2 e 4, c.p. Sempre in materia di favoreggiamento
dellingresso illegale dello straniero la medesima posizione è stata da
ultimo affermata da Corte Cass. Pen., 20 luglio 2007, n. 29728, in cui si afferma che ladesione successiva alla U.E. determina una variazione della
rilevanza penale del fatto per le violazioni commesse successivamente a tale
evento, con la conseguente inapplicabilità dellart.2 c.p. al caso di specie. Già nel 2004 il
Supremo Collegio (Corte Cass. Pen., Sez. VI, 16 dicembre 2004, n. 9233,
Buglione ed altro, in CED Cass., rv. 23095) aveva negato, rispetto allanalogo caso della Lettonia, lefficacia diretta di una
modifica (di favore) della norma comunitaria di riferimento, non vertendosi evidentemente in un caso di abolitio
criminis, pur precisando incidentalmente che lapplicazione del
testo unico è limitata ai (soli) cittadini di Stati non appartenenti
allU.E. (art.1). Il giudice di legittimità liquidò la
questione in queste pochissime righe, senza fornire alcuna giustificazione a
supporto della tesi della irrilevanza delladesione; Id., 7 aprile 2004,
n. 17973; Id., Sez. I, 12 maggio 2004, Deinita, RV. 228254; Id., Sez. I, 27 ottobre
2004, Passaro,
RV. 229823; Id., Sez. II, 2 dicembre 2003, n. 4296, Stellaccio, rv. 228152. 147
Così ad esempio Corte Cass. Pen., 1 febbraio 2005, n. 9482, cit.; Id., Sez.
III, 19 marzo 1999, n. 5457, Arlati, in CED Cass., rv. 213465. 148 Per unanalisi critica alla impostazione adottata dal Supremo Collegio
cfr. Risicato, La restaurata ostilità delle Sezioni unite nei confronti delle
modifiche mediate della fattispecie penale, in Dir. Pen. Proc., n. 3, 2008, p.
307 ss., Gambardella, Nuovi cittadini dellUnione
europea ed
abolitio criminis parziale dei reati in materia di immigrazione, in Cass. Pen.,
n. 3, 2008, p. 909 ss.; Gargani, Il controverso tema della modifiche mediate
della fattispecie incriminatrice al vaglio delle Sezioni unite, ivi, n. 6,
2008, p. 2694 ss.; in senso adesivo cfr., invece, Natalini, Le norme del
Trattato comunitario non integrano il precetto penale, in Guida Dir., n. 9,
2008, p. 50 ss. 149 Cfr. Corte Cass. Pen., 20 luglio 2007, n. 29728, cit., che
richiama i principi ermeneutici enunciati da Corte Cass. Pen., Sez. Un., 26
marzo 2003 n. 25887, Giordano, cit. 150 Fra cui, in particolare, Corte Cass.
Pen, Sez. Un., 26 marzo 2003 n. 25887, Giordano, cit. 151 Cfr. Corte Cass.
Pen., Sez. I, 20 luglio 2007, n. 29728, cit. 152 È evidente che la Corte, nel
dare soluzione alla questione di diritto intertemporale sottoposta al suo
esame, abbia voluto scongiurare il rischio di un indebolimento della tenuta del
sistema punitivo, che sarebbe seguito alleventuale
riconoscimento di un fenomeno di abolitio criminis parziale. E ciò in deroga al
principio dellapplicazione retroattiva della
lex mitior o abrogatrice, a cui, peraltro, viene ormai pacificamente assegnato
rango costituzionale in base al superiore principio delleguaglianza di
trattamento (art.3 Cost.); nello stesso senso cfr. Gambardella, Nuovi cittadini, cit., p.
922 ss., secondo cui la decisione vuole soddisfare ragioni di politica criminale, al fine di contenere gli effetti
dellamnistia occulta (cfr. Donini, Discontinuità del tipo di
illecito e
amnistia, cit., p. 2857 ss.), riconducibili alla novatio legis in argomento
(come anche a molti dei recenti provvedimenti di riforma del sistema penale),
anche se ciò comporta una sostanziale abdicazione di quei canoni ermeneutici,
rispettosi del principio del favor rei, di cui è stata fatta, invece,
applicazione in altre pronunce. 153 A parere della Corte rientrano nella
categoria delle norme extrapenali integratrici della fattispecie sia le
disposizioni definitorie sia le norme penali in bianco, che possono addirittura costituire il precetto, anche se in questo caso,
vista la funzione che svolgono, si parla forse impropriamente di norme
extrapenali. Più in generale, l'art. 2 c.p. può trovare
applicazione rispetto a norme extrapenali che siano esse stesse, esplicitamente o
implicitamente, retroattive, quando nella fattispecie penale non rilevano solo
per la qualificazione di un elemento ma per l'assetto giuridico che realizzano,
come può accadere per le norme penali richiamate dalla norma incriminatrice (e
da considerare perciò alla stregua di norme extrapenali, nel senso di norme
esterne a quella penale descrittiva del reato). 154
Cfr. Corte Cass. Pen, Sez. Un. 23 maggio 16 luglio 1987, Tuzet, cit.
Come già ricordato, la vicenda riguardava la sussistenza e permanenza del
reato di peculato ai sensi delloriginario testo
dellart.314 c.p., in capo agli operatori di un istituto bancario di
diritto pubblico, costantemente considerati dalla giurisprudenza incaricati di
pubblico servizio anche dopo lintervenuta privatizzazione del settore. La Corte,
attraverso il riferimento al fatto concreto, ritiene applicabile lart. 2, comma 2, c.p. sulla base della considerazione che la
novatio legis ha fatto venire meno, in capo al dipendente bancario, la qualità
di incaricato
di pubblico servizio necessaria ai fini dellintegrazione
del reato di peculato (nella specie per distrazione): Quel fatto storico,
illecito nel momento in cui fu commesso, non corrisponde più alla fattispecie
astratta di reato. 155 Perfettamente in linea con lorientamento
della Corte Costituzionale sancito nella nota sentenza 23 marzo 1988, n. 364,
sullignoranza della legge penale inevitabile (E' costituzionalmente
illegittimo l'art. 5 cod. pen. nella parte in cui non esclude dall'inescusabilità dell'ignoranza
della legge penale l'ignoranza inevitabile), la
decisione assolutoria del Pretore di Reggio Emilia, 13 giugno 1988, n. 458, in
Riv. Trim. Dir. Pen. Econ., 1988, p. 998, con la quale, in applicazione
dellart.5 c.p., si è deciso che è inevitabile lignoranza della legge penale dellartigiano il quale in
base a uninformazione avuta dalla CNA, ritiene di essere piccolo
imprenditore e dunque non tiene i libri e le scritture contabili prescritti
dalla legge. Egli va dunque assolto dallimputazione di bancarotta
semplice documentale perché il fatto non costituisce reato. Alcuni Autori sottolineano, però, giustamente la necessità
di affermare in ipotesi simili la sussistenza di un errore su legge
extrapenale, che determina un errore sul fatto del reato. Diversamente si corre il
rischio di ridurre ulteriormente, con una indiscriminata applicazione dellart.5 c.p., il già ristretto ambito di operatività
dellarticolo 47, comma, 3 c.p. (cfr. Patrono, Problematiche attuali
dellerrore nel diritto penale delleconomia, ivi, 1988, p.
117 ss.). In giurisprudenza aderisce alla tesi della dottrina dominante secondo
cui in materia si avrebbe un errore sul fatto, Corte Cass. Pen., 31 maggio
1952, in Dir. Fall., 1953, II, p. 40, ove, in applicazione dellart.47, comma 1, c.p.,
si afferma che quando si ha errore determinato da colpa, la punibilità della
bancarotta semplice documentale non è esclusa, perché trattasi di fatto
previsto dalla legge anche come delitto colposo. 156 Cfr. Ghidini, Imputabilità
e punibilità per bancarotta semplice, in Dir. Fall., 1953, p. 40; Antolisei,
Manuale di diritto penale. Leggi complementari. Reati fallimentari, Milano,
2001, p. 117; Nuvolone, Il diritto penale del fallimento e delle procedure
concorsuali, Milano, 1955, p. 91; La Monica, I reati fallimentari, Milano,
1999, p. 424; Antonioni, La bancarotta semplice, Napoli, 1952, p. 237; Lugnano,
Aspetti problematici nell'elaborazione giurisprudenziale dei reati di
bancarotta, in Dir. Fall., I, 1983, p. 415; Tencati, La tenuta dei documenti
contabili nel delitto di bancarotta, in Riv. Pen., 1986, p. 234; Contra,
Santoriello, I reati di bancarotta, Torino, 2000, p. 248; Pagliaro, Il delitto
di bancarotta, Palermo, 1957, p. 139, che ritiene trattarsi di errore sul fatto
derivante da errore di fatto. 157 Cfr. Conti, I reati fallimentari, Torino,
1991, p. 274. 158 Cfr. Antonioni, La bancarotta semplice, cit., p. 238,
individua anche altre situazioni di rilevanza dellerrore, ad esempio il caso dellamministratore che
ignora il fatto dellavvenuta nomina e, pertanto,
non ritiene di essere obbligato a tenere i libri e le scritture contabili; qui
lerrore ricade nellambito dellipotesi i cui allart.47,
comma 1, c.p.: errore sul fatto derivante da errore di fatto. 159 A tal
proposito occorre precisare che il legislatore, formulando l'art.2 c.p. non
parla di leggi che debbano essere necessariamente penali, sicché è, ormai,
convinzione unanime che l'abolizione di una disposizione incriminatrice ben
possa essere cagionata da successiva legge non
penale, che contribuisca ad integrarne il precetto. 160
Lindividuazione del fatto concreto come fulcro dellefficacia della
legge penale nel tempo si rivela, in realtà, importante anche per la
definizione delle ipotesi di successione diretta di norme penali. Cfr. per la
dottrina, Delitala, Il fatto nella teoria generale del reato, Milano 1976, p.
145: L'espressione "legge penale", contenuta
nell'art. 2 comma terzo cod. Pen., deve ritenersi comprensiva non solo delle
leggi extrapenali espressamente richiamate dalla norma penale, e integranti il precetto,
ma anche di quelle leggi che ne costituiscono l'indispensabile presupposto o
che concorrono a determinarne, anche parzialmente e implicitamente, il
sostanziale contenuto o dalle quali comunque non può prescindersi nel valutare
gli elementi penalmente rilevanti della condotta. 161
Cfr. Corte Cass. Pen., 16 aprile 1984, n. 3478, ove si afferma che la legge
notarile deve ritenersi integratrice dell'art.479 c.p. sulla base dell'art. 2
c.p. (nella specie era stato ritenuto che, ai fini dell'indagine sulla sussistenza
degli elementi costitutivi del reato di falso ideologico commesso da notaio
nell'autenticazione di firma, il disposto dell'art.72 della legge notarile, il
quale prevede che il notaio stesso nell'autenticare sottoscrizioni apposte su
scritture private deve dichiarare che le medesime sono state apposte in sua presenza, non ha subito modifiche per effetto
dell'art.1, L. 10 maggio 1976, n. 333, che ha soltanto previsto la possibilità
per il notaio
di formare il suo convincimento, al momento della attestazione, circa la
identità personale delle parti mediante la valutazione di ogni elemento utile;
analogamente cfr. Corte Cass. Pen., 20 ottobre 1981, n. 9219, in Giust. Pen.,
1983, II, p. 25). Per la dottrina cfr. Casu, Sull'acquisizione da parte del
notaio della certezza dell'identità del sottoscrittore, in Riv. Notariato,
2005, n. 2, p. 320. 162 La Corte opera un richiamo a quella giurisprudenza, già
citata, formatasi in materia di contrabbando e di esercizio abusivo della
professione, la quale ha riconosciuto che la norma amministrativa sopravvenuta,
consentendo ora di importare le merci dalla Jugoslavia o di assumere la difesa
penale anche al praticante avvocato, incide sul precetto, facendolo venir meno.
Nel caso di specie, infatti, il valore normativo del fatto è dato dalla
combinazione della norma penale che pone il divieto, apprestando la relativa
sanzione in caso di sua violazione e la norma amministrativa che ha funzione di
completamento del precetto; ciò succede quando la norma extrapenale qualifica
l'oggetto o le modalità della condotta, ponendo, quindi, concorrere a delineare
il precetto penale già nella sua dimensione astratta; per contro, ciò non
potrebbe mai accadere quando essa definisce un presupposto della condotta,
potendosi unicamente riflettere sulla rilevanza penale del fatto concreto. Non
sarebbe, peraltro, ravvisabile alcun divieto di applicazione retroattiva di
tale norma, che, secondo la corrente opinione si ritiene operi solo per la
condotta e non anche per gli estremi materiali che fungono da presupposto, i
quali pertanto possono anche venire ad esistenza prima dell'entrata in vigore
della norme incriminatrice. Alcuni interpreti ritengono questa distinzione
insufficiente a tratteggiare compiutamente il fenomeno e sostengono, invece,
che occorra indagare volta per volta il bene giuridico tutelato dalle norme
passata e presente, al fine di stabilire se linnovazione
legislativa influisca o meno sulla situazione sottoposta alla tutela della legge penale
(cfr. in materia di rilevanza penale dell'omessa bonifica dei siti inquinati ex
art.51-bis, D. Lgs., 5 febbraio 1997, n. 22 (sostituito dallart.257, D. Lgs., 3 aprile 2006, n. 152), cfr. Corte Cass.
Pen., Sez. III, 28 aprile 2000, Pizzuti, 2002, in Cass. Pen., 2001, p. 2479,
ove si stabilisce che fra i soggetti tenuti alla bonifica vanno inclusi anche
coloro che hanno inquinato prima dell'entrata in vigore delle norme, che
impongono penalmente tale obbligo; in senso critico, Micheletti, Il reato di
contaminazione ambientale, in Riv. Trim. Dir. Pen. Econ., 2004, p. 145 ss. La
circostanza che ai fini della sussistenza del reato, i presupposti devono
sussistere, preesistere od essere concomitanti alla condotta, oltre che
conosciuti o conoscibili da parte dellagente, e
che, nella specie, il legislatore abbia configurato un fatto-presupposto
atipico, che dipende dalla condotta dello stesso soggetto, tenuto
poi alladempimento dellobbligo di decontaminazione del sito, non
può condurre a ritenere irrilevante il momento causativo del fatto di
inquinamento, da cui origina lobbligo di bonifica, il
cui inadempimento è penalmente sanzionato dallart.51-bis, cit. Pertanto,
se non si vuol violare il precetto di cui allart.11, disp. prel. c.c., e conseguentemente
stravolgere la portata dellart.51-bis, occorre
ritenere che il nuovo regime sulla bonifica dei siti contaminati sia operante
esclusivamente con riferimento ai fatti di inquinamento cagionati
dopo lentrata in vigore del nuovo regime ed, in specie, dopo il 16 dicembre 1999,
data in cui sono entrati in vigore i limiti di accettabilità previsti dallart.17, comma 2). 163 Leggi in forza delle quali, come noto,
i cittadini dei nuovi Stati membri, presenti sul territorio italiano, sono
destinati
a perdere la qualifica di clandestini e ad acquisire i diritti di libera
circolazione e di libero stabilimento spettanti ai cittadini comunitari. 164 La
normativa che individua i diversi Stati appartenenti allUnione europea fornisce la definizione della nozione di
straniero, la cui sostanziale modifica incide in modo essenziale sulla portata
del precetto, rendendo, pertanto, applicabile la disciplina di cui allart.2 c.p. Da ciò discende che gli imputati di reati
commessi sulla base di una qualificazione soggettiva non più esistente debbano
essere assolti con la formula perché il fatto non è
previsto (più) dalla legge come reato ai sensi dellart. 129 c.p.p..
165 Tale precisazione è vieppiù doverosa con riguardo a quelle previsioni, come
ad esempio quelle
contemplata dallart.14 comma 5-ter, D. Lgs. n.
286 del 1988, che configurano non già un reato comune, bensì un reato proprio
dello straniero. In secondo luogo, risulta del tutto evidente come il fulcro
del disvalore del fatto si incentra sullelemento normativo sopra
indicato, tanto che lintera normativa di cui al D.
Lgs. n. 286 del 1998 concerne la disciplina dellimmigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, inapplicabile, per espressa
disposizione di legge, a chi straniero non sia. 166 Cfr. Pulitanò,
Principio di uguaglianza e norme penali di favore, in Corr. Mer., n. 2, 2007,
p. 212. 167 Cfr. Corte Cost., 23 novembre 2006, n. 394. In dottrina Marinucci,
Irretroattività e retroattività nella materia penale: gli orientamenti della
Corte costituzionale, in Dir. Pen. Giur. Cost., Napoli, 2006, p. 89. 168 Cfr.
Romano, Commentario sistematico, cit., p. 66: Quando
una nuova legge modificatrice restringe larea di illiceità della
precedente, continuano bensì ad essere illeciti i tipi di condotte che, reati secondo
la legge abrogata, lo siano anche per la nuova, ma cessano di esserlo, invece,
i tipi di condotte mancanti di elementi da essa richiesta. Per questi si ha unabolitio criminis parziale. Nella giurisprudenza di
merito, a favore dellapplicabilità dellart.2,
comma 2, c.p., cfr., per tutte, Trib. Roma, 25 novembre 2005, cit. 169 Nella
valutazione complessiva della fattispecie criminosa devono ricomprendersi tutti
gli elementi rilevanti ai fini della integrazione del fatto-reato, e tra questi elementi
significativi, che incidono sulla dimensione lesiva del fatto, sono
indubbiamente ricomprese le qualifiche soggettive. 170 Il fenomeno successorio
coinvolgente la qualifica di straniero è avvenuto, più nello specifico,
mediante lemanazione di Trattati ed Atti comunitari, ossia mediante
fonti normative super primarie, che
lItalia, in base al Trattato istitutivo dellUnione europea, si è
impegnata a rispettare. 171 In questo senso cfr. Corte Cass. Pen., Sez. Un., 23
maggio 1987, Tuzet, cit.; Id., Sez. III, 29 gennaio 1998, n. 4176, Sciacchiano, in CED
Cass., rv. 210696. Così, per tutti, Palazzo, Corso di diritto penale. Parte
generale, Torino, 2005, p. 156: tale tesi, in ossequio ai principi
costituzionali di uguaglianza e di garanzia che governano la materia della
successione di leggi nel tempo, tiene conto della differenza di trattamento
giuridico-penale derivante, per lo stesso fatto, dalla modifica legislativa sia
pure mediata, cosicchè, di fronte alla diversità di
disciplina giuridica, tra quella vigente al momento del fatto e quella vigente al
momento del giudizio, il principio generale sovraordinato allintera materia esige che trovi applicazione quella
normativa, da cui discende il trattamento più favorevole per il reo. 172 Cfr.
Micheletti,
Legge penale e successione di norme integratrici, cit. 173 La consapevolezza dellagente che di lì a breve il
proprio Stato entrerà nella CE lo indurrebbe a trasgredire senza alcun timore
lart. 14, comma 5-ter, d. lgs. 286 del 1998, confidando poi nella successiva
abolitio criminis; per una recente applicazione
giurisprudenziale della sentenza in commento cfr. Corte Cass. Pen., Sez. I, 23
aprile 2008, n. 16786, che annulla con rinvio la pronuncia assolutoria adottata
nei confronti di un imputato di nazionalità rumena per il reato ex art.14, comma 5-ter,
T.U. Imm., in quanto - come recentemente stabilito dalle
Sezioni Unite di questa Corte - è da escludere che l'ingresso della Romania
nell'Unione Europea dia origine ad un fenomeno di successione di leggi penali nel
tempo a norma dellart.2 c.p. e che, quindi, per
le precedenti violazioni delle norme in materia di immigrazione clandestina sia
giustificato il proscioglimento dell'imputato perchè il fatto non è più
previsto dalla legge come reato. 174 Ci si riferisce al D. L., 1 novembre 2007,
n. 181 (in G.U. 2 novembre 2007, n. 255), contenente Disposizioni urgenti in
materia di allontanamento dal territorio nazionale per esigenze di pubblica
sicurezza, decaduto per mancata conversione, le cui disposizioni sono poi state
inserite nel D. L., 29 Dicembre 2007, n. 249, anchesso decaduto. La relativa normativa è, infine, confluita in
larga misura nel D. Lgs., 28 febbraio 2008, n. 32. 175 Fra le novità più
significative introdotte dal già citato pacchetto sicurezza (D. L. n. 92 del 2008), va, altresì, menzionata la
riformulazione degli artt.235 e 312 c.p., (adesso rubricati Espulsione od
allontanamento dello straniero dallo Stato), che ora prevedono, accanto alla
misura di sicurezza dellespulsione dello straniero, anche lallontanamento del cittadino appartenente ad uno Stato
membro dell'Unione europea. Tale aggiunta è da ritenersi superflua, in
quanto la nozione codicistica di straniero di cui allart.4 c.p. è già
comprensiva del cittadino comunitario, differendo da quella recepita dallart.1 T.U. Imm. di cui si è già dato conto. 176 Come noto,
lart.65, R. D., 30 gennaio 1941, n. 12, attribuisce alla Corte di
Cassazione il delicato compito di assicurare la uniforme interpretazione del
diritto, definito nella prassi funzione nomofilattica. L'interpretazione data
dalla Corte non ha, comunque, alcun valore vincolante, stante i principi
sanciti a livello costituzione di soggezione del giudice solo alla legge
(art.101, comma 2, Cost.) e di uguaglianza tra magistrati, che si distinguono
tra loro solo per diversità di funzioni (art.107, comma
3, Cost.), nonché del principio del libero convincimento dettato in materia di
valutazione della prova. Infatti, interpretazioni difformi sono ammissibili,
purché il giudice
dia conto delliter che ha portato alla
formazione del proprio convincimento, iter che deve connotarsi per la sua
logicità e corrispondenza a canoni di completezza e razionalità, onde evitare
che tale libertà si trasformi in puro arbitrio interpretativo. Ne consegue che
nel nostro ordinamento, pur non potendosi configurare un dovere di conformità
alla interpretazione resa dalla Corte, nondimeno il giudice che decida di
discostarsi dal principio interpretativo enunciato sarà tenuto alla
soddisfazione di un obbligo motivazionale più stringente ex art.111 Cost. In
altri termini, lo stesso dovrà esercitare un convincimento libero, ma ponderato, soprattutto tenuto
conto della posizione di vertice che l'organo dotato di tale funzione ricopre
nel sistema delle
impugnazioni. Circa la funzione nomofilattica delle Sezioni unite civili, cfr.,
invece il D. Lgs., 2 febbraio 2006, n. 40, di attuazione della legge delega per
la competitività del 14 maggio 2005, n. 80: al fine di ridefinire lassetto giuridico relativo al rapporto tra Sezioni unite e Sezioni
semplici della Cassazione, con la novella in esame è stato stabilito che se la sezione semplice ritiene di non condividere il
principio di diritto enunciato dalle sezioni unite, rimette a queste ultime,
con ordinanza
motivata, la decisione del ricorso, imponendo
allinterprete di tener presente lesistenza di un nuovo principio
giuridico, in base al quale la decisione della Suprema Corte, presa a Sezioni
unite, è vincolante (seppur non in modo assoluto) per le Sezioni semplici, nel
senso che, queste ultime, non potranno discostarsene e decidere la quaestio
iuris in modo difforme. 177 Quella che gli anglosassoni definirebbero
persuasive authority. 178 Nelle sentenze passate in rassegna, nonché nei
precedenti ivi citati, si è visto che la normativa extrapenale può venire in
considerazione ai fini dell'applicazione della norma penale essendo richiamata
da uno qualsiasi degli elementi del fatto di reato: nel caso del contrabbando
doganale serve per individuare l'oggetto della condotta (merci sottoposte ai
diritti di confine), nel caso dell'esercizio abusivo della professione serve
per individuare il carattere abusivo della condotta. 179 Cfr., per tutte, Corte
Cass. Pen., Sez. III, 1 febbraio - 10 marzo 2005, Pitrella, rv. 231228; Id.,
Sez. III, 12 marzo - 14 maggio 2002, Pata, rv. 221943; Id., Sez. Un. n. 8342
del 1987, cit. Commenta | Stampa | Segnala | Condividi |
( da "Dagospia.com" del
20-07-2009)
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| Segnala articolo --> LO SCIOCCO E LO SCEICCO - ALLA BANCA DI DORIS,
MEDIOLANUM, UN SIGNORE DEPOSITA UN BOND DA 1 MLD $ PER CONTO DELLO SCEICCO DEL
QATAR, QUELLO CHE SI STA COMPRANDO LA PORSCHE - NON CI CREDONO E LO DENUNCIANO
ALLA PROCURA SENZA AVVISARE IL CLIENTE
Fausta
Chiesa per il "Corriere della Sera" ENNIO DORIS - copyright Pizzi Lo sceicco
del Qatar. Il socio torinese. Banca Mediolanum. E il bond da un miliardo di
dollari. Ovvero: la strana storia di chi voleva portare titoli in Italia ed è
stato denunciato. «Perché devono aver pensato che soltanto un pazzo o un
truffatore può mettersi in testa di trasferire nel nostro Paese soldi
dall'estero quando tutti fanno il contrario». È questa la spiegazione che si dà
il socio torinese dello sceicco Mohamed Al Thani, Antonio Castelli, attualmente
indagato per riciclaggio dalla Procura di Milano. Ma cominciamo dall'inizio.
Due mesi fa alla Procura di Milano arriva una segnalazione da parte di
Mediolanum. La banca evidenzia che la società «Inprogramme», sua cliente da
febbraio e facente capo ad Antonio Castelli, ha un fatturato incompatibile
(400mila euro, ndr) con l'entità di un titolo depositato. La Procura dispone il
sequestro del titolo per riciclaggio. Ma che cosa era successo? MOHAMED AL
THANI, SCEICCO QATAR «Con lo sceicco sono socio in diverse società - racconta
Antonio Castelli -. Io che vivo anche a Torino ho proposto di trasferire alcune
attività in Italia. In Mediolanum mi fidavo di una persona
e ho deciso di aprire lì un conto deposito. Il primo trasferimento, quello del
bond da 25 milioni di dollari, è andato bene. I problemi sono arrivati con il
secondo bond, che oltre ad avere un valore nominale più elevato (un miliardo di
dollari, appunto) era anche molto più complesso. Da lì la banca si è
fatta l'idea che fosse finto e che io avrei millantato relazioni con un
fantomatico sceicco». MOHAMED AL THANI, SCEICCO DEL QATAR In pratica, quando la
Inprogramme trasferisce il secondo bond, Mediolanum si insospettisce. E
contatta la Procura. «Quello che mi stupisce maggiormente - dice l'avvocato
Andrea Dondè, legale di Castelli - è che la banca non abbia prima chiesto
spiegazioni al suo cliente. Un cliente che - tengo a specificare - non è andato
in banca con una valigetta 24 ore di coccodrillo piena di titoli, ma ha
trasferito il titolo dal Crédit Suisse». Per intenderci, uno dei primi istituti
bancari d'Europa. «E poi - rincara la dose il legale - non hanno voluto
ascoltare nemmeno lo sceicco, che si era detto disponibile a parlare. La banca
pare abbia trovato come unico momento possibile un venerdì, che per i musulmani
è un giorno sacro e festivo». Dunque? Dunque la Procura mette sotto indagine
penale Antonio Castelli e negli atti dell'inchiesta definisce Mohamed Al Thani
un «sedicente» sceicco. Da notare che il «sedicente» sceicco è cugino primo
dell'emiro del Qatar, nonché colui che sta trattando per rilevare il 20% di
Volkswagen, quota per cui avrebbe offerto circa sette miliardi di euro. Quando
lo sceicco trasmette una lettera con la quale rivendica la correttezza
dell'operazione con la Improgramme di cui è beneficiario economico, il
tribunale del Riesame ordina il dissequestro. Ma il pubblico ministero Stefano
Civardi dispone un altro sequestro, questa volta con l'ipotesi di reato di
aggiotaggio e tentata truffa. Ma ancora una volta i giudici del Riesame danno
ragione ai legali di Castelli, che però è ancora sotto indagine penale. Morale:
lo sceicco è indispettito, il socio torinese Antonio Castelli sta cercando -
oltre che di risolvere le beghe giudiziarie - altri canali bancari per operare
in Italia. E Mediolanum si è giocata un'operazione da oltre un miliardo di
dollari. [20-07-2009]
( da "marketpress.info"
del 21-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Martedì
21 Luglio 2009 DEBITI IN AGRICOLTURA: CIA BASILICATA, UN PACCHETTO DI MISURE
URGENTI Alla proposta per una moratoria, di almeno 18 mesi, sul debito delle
piccole e medie imprese, che viene sostenuta da associazioni di categoria dellindustria, commercio e artigianato, ovviamente estesa alle
aziende agricole, noi aggiungiamo quella di una legge regionale per la
rinegoziazione dei mutui in agricoltura e per il ripianamento della complessa situazione
debitoria delle nostre aziende agricole e zootecniche. E quanto sostiene il presidente regionale della
Basilicata della Cia-confederazione Italiana Agricoltori Donato Distefano
rilanciando la
vertenza credito, quale condizione fondamentale
sottolinea per non vanificare gli effetti delle misure che si
stanno definendo in questi giorni per fronteggiare i danni ingenti provocati
dalle calamità naturali e favorire la ripresa oltre che per mettere le aziende
agricole in condizione di buona partenza in vista dellattuazione del Psr. Limpresa agricola evidenzia
Distefano non può continuare a sentire il fiato sul collo del sistema bancario
che costringe, purtroppo, tanti imprenditori specie meridionali ad assumere
impegni sempre più in sofferenza, sino al fallimento come testimoniano le oltre
500 aziende cancellate dagli Albi delle Cciia i Basilicata ogni anno. Il
risanamento finanziario delle aziende è perciò la condizione principale per superare
lo stato di grave indebitamente al quale devono concorrere le Regioni, il
sistema bancario nazionale e locale, il Parlamento e
il Governo. In attesa di un tavolo specifico con lAbi regionale, assessore allAgricoltura,
organizzazioni professionali, il sistema di Consorzi fidi può rappresentare uno
strumento operativo regionale per attivare attraverso il sistema bancario prestiti di conduzione, mutui a tasso agevolato e
fornire garanzie sussidiarie alle imprese, al fine di fornire liquidità al
sistema e diluire le passività a breve. Occorre un intervento urgente per
istituire un fondo significativo a fianco degli Enti locali che permetta ai
consorzi fidi di accompagnare il recupero di liquidità delle aziende e metterle
in condizioni di uscire da questa stretta, in condizione di rilanciarsi e di
innovarsi per una vera ripartenza. Altre misure urgenti che la Cia ha indicato
da tempo - e da collegare alla programmazione i sede regionale del Psr e dei
Fas - sono la detassazione parziale dei redditi, la sospensione degli oneri
previdenziali per almeno sei mesi, la stabilizzazione degli oneri contributivi
per le aree montane e svantaggiate, la ridefinizione del regime del credito di
imposta, l´introduzione di incentivi volti a garantire interventi per l´innovazione
degli strumenti e dei macchinari utilizzati, l´incremento del Fondo di
solidarietà nazionale. Allinterno del pacchetto
anti-crisi del Governo, cè bisogno di dare risposte ai comparti agricoli
e produttivi che non possono essere abbandonati a se stessi o peggio
discriminati rispetto ad altri settori. Siamo convinti che il Governo debba
lavorare ad un piano complessivo di rilancio dellagricoltura
mettendo in agenda a breve la Conferenza sullAgricoltura". . <<BACK
( da "Unione Sarda, L' (Nazionale)"
del 21-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Economia
Pagina 211 Secondo la Prefettura di Cagliari sono solo due i reclami contro gli
istituti. Le imprese: la stretta esiste, situazione difficile Banche sarde in
aiuto delle aziende Secondo la Prefettura di Cagliari sono solo due i reclami
contro gli istituti. Le imprese: la stretta esiste, situazione difficile
«Nell'Isola il credito cresce oltre la media nazionale» --> «Nell'Isola il
credito cresce oltre la media nazionale» Pochi reclami contro le banche e
credito in crescita oltre la media nazionale: è il bilancio della Prefettura di
Cagliari. «La bufera soffia sull'economia isolana, ma la colpa non è delle
banche». Salvatore Gullotta, prefetto di Cagliari, è sicuro di sé. I numeri,
d'altronde, sono dalla sua parte. «Fino ad oggi, i reclami inviati ai nostri
uffici dalla imprese sono stati solo due: ciò significa che le banche non hanno
stretto così tanto i cordoni del credito». IL BILANCIO È tempo di bilanci nelle
prefetture italiane. E anche in Sardegna il monitoraggio territoriale degli
Osservatori anti-crisi (creati a fine marzo dal Governo) sta cominciando a
produrre i suoi frutti. «Abbiamo riscontrato un rallentamento dei finanziamenti
bancari: tuttavia, la crescita non si è arrestata e nei primi tre mesi del 2009
ha raggiunto il 5,6% (contro il +7,4% di fine 2008), superiore alla media
nazionale». Insomma, secondo Gullotta, non si può parlare di «stretta
creditizia» in Sardegna: «Credo che sia corretto parlare di una frenata dei
prestiti, dovuta principalmente al calo della domanda di famiglie e aziende.
Inoltre», sottolinea Gullotta, «va messo in evidenza un altro dato: i tassi di
interesse, rispetto al 2008, sono crollati, andando ad alleggerire i costi sui
prestiti». LA CRISI E se è vero che le richieste sono scese, è anche vero che
la flessione sia dipesa dalla crisi: «Molte persone hanno perso il lavoro in
questi ultimi mesi e non hanno chiesto nuovi mutui. Idem per le imprese: molte
hanno chiuso l'attività e di conseguenza hanno interrotto i rifornimenti di
credito allo sportello». La conferma, per Gullotta, è nei numeri: «Da una
analisi dei dati contenuti nei rapporti pervenuti dai componenti
dell'Osservatorio», sindacati e associazioni di categoria, «si evince che il
2008», spiega il prefetto, «è risultato negativo per l'economia sarda: il prodotto
interno lordo ha subito una diminuzione dell'1%». Particolarmente colpiti,
«sono stati l'industria di base, eccetto la raffinazione petrolifera, le
costruzioni - le ore lavorate sono diminuite del 4,5% - i servizi e il
commercio, con un inevitabile calo dell'occupazione e della domanda delle
famiglie». I RECLAMI Il prefetto di Cagliari, per sostenere la validità delle
sue indagini, elenca i reclami presentati dalle imprese: «Nell'Isola sono
soltanto due, uno a Oristano, un altro a Cagliari», commenta. «La verità è che
il credito in Sardegna non è mancato. E il merito va dato soprattutto alle
banche isolane: Banco di Sardegna, Banca di Sassari e Banca di credito sardo.
Senza di loro», aggiunge, «i prestiti alle imprese sarde, probabilmente,
avrebbero registrato il segno meno». Ma i ricorsi inviati alle prefetture col
contagocce non sono solo un fenomeno sardo. In Italia il totale è di 200,
mentre sono stati appena 50 in Lombardia, 15 in Piemonte, 30 in Emilia Romagna
e 10 in Calabria. LE IMPRESE L'esiguità dei risultati è la prova, spiegano le
imprese isolane, che il sistema messo a punto dal Governo (per monitorare
anomalie nell'erogazione del credito) sia poco efficace. «È una questione
psicologica», osserva Massimo Putzu, presidente regionale della Confindustria.
«Quale impresa sarebbe disposta a esporsi con un reclamo, sapendo che con
quella banca deve continuare a lavorarci anche in futuro?». Ma per Putzu c'è di
più. «Non mi sembra di poter condividere i numeri presentati dall'Osservatorio
della prefettura: a noi imprenditori risulta che il credito sia diminuito, e
parecchio». È dello stesso parere Italo Senes, numero uno dell'Api sarda: «I
finanziamenti sono scesi nel 2009, è indubbio». LE VALUTAZIONI «Le banche»,
prosegue Senes, «sono diventate meno disponibili anche con i Consorzi fidi».
Sulla stessa scia gli artigiani della Cna. «La situazione non è rassicurante»,
sbotta il segretario regionale dell'associazione, Francesco Porcu. «Le banche, con il loro sistema di rating - che misura il merito di credito
delle aziende - rendono ancora più difficile l'accesso ai fidi bancari.
Andrebbero rivisti i parametri di assegnazione stabiliti dalle regole di
Basilea 2», conclude Porcu, «tenendo conto dell'indebolimento patrimoniale
delle imprese a causa della crisi». LANFRANCO OLIVIERI
( da "Eco di Bergamo, L'"
del 22-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Artigiani,
più finanziamenti con il Confiab --> Mercoledì 22 Luglio 2009 ECONOMIA,
pagina 36 e-mail print Imprenditori artigiani e sistema bancario
a confronto, lunedì sera, ad Albino dove si è svolto un convegno sul tema del
credito alle imprese organizzato dall'Associazione artigiani di Bergamo per il
polo locale, che si estende da Nembro a Colzate e comprende la Valgandino e
l'altopiano di Selvino e Aviatico. L'iniziativa, il cui contenuto era «La
risposta dell'Associazione artigiani alle difficoltà di accesso al credito
delle imprese», aveva lo scopo di mettere al corrente gli artigiani delle
opportunità di finanziamento offerte dagli accordi tra il consorzio fidi
dell'Associazione (Confiab) e gli istituti di credito convenzionati,
rappresentate da strumenti già esistenti ma non pienamente utilizzati e da
strumenti nuovi. L'argomento è stato introdotto dal presidente
dell'Associazione artigiani, Angelo Carrara, che ha rilevato come, stando alla
relazione della Banca d'Italia, in questi ultimi anni, delle prime 2 mila
imprese italiane la metà è in sofferenza ma l'altra metà sta acquisendo
posizioni di rilievo, segno di un cambio di mentalità sul modo di fare impresa
e di rimettersi in gioco. Questo per dire che, nel pieno della crisi, con
l'aiuto di banche e confidi è possibile sostenere questa inversione di
tendenza. Nel merito delle opportunità di credito di cui gli artigiani possono
fruire è entrata Antonella Bardoni, direttore del Confiab. Sono stati
illustrati i contenuti dell'Accordo fiducia raggiunto fra Camera di Commercio
di Bergamo, consorzi fidi e banche, il «Progetto confiducia» costituito da
interventi straordinari per favorire l'accesso al credito attraverso il
rafforzamento delle garanzie dei confidi e il Fondo regionale per le
agevolazioni finanziarie sull'artigianato previsto dalla legge regionale 1 del
2007 che comprende microcredito, operazioni di credito e leasing agevolato. Per
ogni intervento sono state presentate le modalità di accesso: beneficiari,
importo massimo del finanziamento, finalità, tasso di interesse, rimborso e
garanzie rilasciate dal consorzio alle banche. Angelo Ondei, presidente del
Confiab, ha rimarcato come il consorzio fidi abbia erogato
nel 2009 quasi il 100% in più dei finanziamenti rispetto ai primi 6 mesi
dell'anno scorso a riprova che le banche si sentono più garantite (fino al
60-70%) attraverso i consorzi fidi e non hanno stretto i cordoni nei confronti
di tutte le richieste di finanziamento. Nel dialogo a più voci con il
pubblico è stato ricordato inoltre il recente «Patto per la casa» siglato sotto
la regia della Camera di Commercio dalla Banca Popolare di Bergamo e dalla
Cassa rurale di Treviglio insieme alle organizzazioni imprenditoriali e
sindacali per definire interventi di sostegno che aiutino da una parte il
comparto e dall'altra i privati fornendo ad esempio all'acquirente la copertura
assicurativa contro il rischio di perdita del posto di lavoro o altre misure
che lo agevolino come il contenimento del costo del mutuo e agevolazioni
nell'accesso al credito con particolare attenzione a richieste provenienti da
categorie come i lavoratori atipici e a tempo determinato. Franco Irranca
22/07/2009 nascosto-->
( da "Resto del Carlino, Il (Bologna)"
del 22-07-2009)
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IL MONDO
DELLE IMPRESE pag. 10 «Diamo fiducia ai giovani» Piazza Mercanzia aumenta i
suoi contributi Per chi ha meno di 40 anni o rinnova l'azienda DAVANTI a tanti
meno' che contraddistinguono i dati economici di questi giorni la Camera di
commercio mette a segno, ancora, un più'. Piazza della Mercanzia ha infatti
deciso di incentivare la fiducia ed aumentare ulteriormente i contributi per le
imprese bolognesi. «Giovani e imprese che vogliono investire sono i destinatari
mirati di questo aumento che ha l'obiettivo di stimolare in provincia oltre 7
milioni di euro di investimenti e attività», spiega il numero uno della Camera
di commercio, Bruno Filetti. Per il presidente «la situazione richiede da parte
di tutti il massimo impegno. Già da settembre 2008, nonostante certe previsioni
rassicuranti dalle quali abbiamo preferito da subito mantenerci distanti,
avevamo colto e compresa la complessa criticità economica e la reticenza di una
parte del sistema bancario. Ne era scaturita la
decisione di raddoppiare nel 2009 gli investimenti per l'accesso al credito e
di dare vita ad un fondo straordinario di garanzia di un milione di euro. Ma
oggi la situazione ci induce a considerare utile e opportuno intervenire
ulteriormente». Ecco quindi la scelta di mirare l'ulteriore sforzo della Camera
di commercio in due direzioni specifiche, i giovani imprenditori e l'acquisto
di beni strumentali, che, come spiega il presidente, «sono leve positive per
tutti: dare fondi, e quindi fiducia concreta, ai giovani e alle aziende che rinnovano
i propri impianti, significa moltiplicare ciò che altrimenti, da solo, sarebbe
troppo piccolo, o addirittura non potrebbe partire». CON l'intervento camerale
i giovani imprenditori (sotto i 40 anni) possono tagliare il costo degli
interessi del 2,5%, che diventa il 2,7% nel caso di imprese femminili. E'
destinato invece a tutte le aziende il contributo per gli investimenti in beni
strumentali, con uguali percentuali di abbattimento degli interessi e
agevolazioni. Consente, ad esempio, l'acquisto di impianti, macchinari, camion
e macchine aziendali. Questi sono i contributi che la Camera di commercio ha
aumentato in questi giorni, ma restano sempre valide tutte le altre misure: da
quella per il finanziamento bancario a medio-lungo
termine, anche per la ricontrattazione dei piani di rientro, agli interventi
sulle garanzie, ai contributi per l'aggregazione con altre aziende, a quelli
per la partecipazione a fiere all'estero. Un mix di risorse a fondo perduto e
per l'abbattimento degli interessi, queste ultime erogate dalla Camera di
commercio con il supporto operativo dei Consorzi Fidi e
delle Cooperative di garanzia. « Ora che il termine crisi pare essere l'unico
capace di dominare le scene, il nostro intendimento è invece di trasformare la
paura in energia positiva, in possibilità. In fiducia». D'altra parte, prosegue
Bruno Filetti «a breve si prospetta un settembre in cui per molte realtà
potrebbero emergere ulteriori difficoltà con cui confrontarsi. Ferie
anticipate, cassa integrazione, sono strumenti che non possono essere
soluzioni. Le scelte strategiche, lo studio di nuovi prodotti e l'acquisizione
di nuovi mercati hanno necessariamente bisogno di orizzonti temporali più ampi.
E' a questa domanda che il nostro ulteriore impegno vuole rispondere».
( da "Sole 24 Ore, Il" del
22-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Il
Sole-24 Ore sezione: ECONOMIA E IMPRESE data: 2009-07-22 - pag: 19 autore: Il
segno della crisi. Le difficoltà finanziarie del gruppo dell'arredo si
riflettono su decine di fornitori Il triste domino del caso Emmelunga di Marco
Alfieri «è un momento di rallentamento nei pagamenti, è in atto il passaggio di
proprietà, ma tutto si aggiusterà presto...», smorza un dirigente da Barberino
del Mugello, dove l'azienda è nata e ha il suo quartier generale. Ma basta
parlare con qualche fornitore o scavare nella pancia della filiera
dell'arredamento in apnea da troppi mesi, per capire che la situazione di
Emmelunga è preoccupante. La catena nazionale di negozi al dettaglio,
ribattezzata pomposamente qualche anno fa nientemeno che l'Ikea italiana, vive
infatti una congiuntura tremenda nella fascia dell'arredamento popolare.
Attraversare per credere qualsiasi viale di ingresso nelle città di mezza
Italia, dove i grandi store del mobile uno in fila all'altro incarnano
plasticamente la feroce concorrenza atterrata sul mercato domestico da ormai un
quindicennio buono. In realtà Emmelunga aveva provato a rilanciarsi esattamente
un anno fa,con l'arrivo di un nuovo direttore commerciale: prodotti a stock,
pronta consegna e prezzi/qualità bassi. Ma non è bastato. Così da fine giugno
anche l'azienda toscana è finita inglobata dal redivivo marchio Semeraro/
Aiazzone - quello del compianto Guido Angeli e del mitico claim «in tutta
Italia, isole comprese... » - a sua volta fusosi recentemente con la Mete Spa
(PerSempre Arredamenti e Mister Convenienza) nella newco paritetica B& S
Spa. Eppure nonostante la nuova proprietà e le rassicurazioni interne, il
gruppo è impigliato in difficoltà tali da non poter garantire il pagamento a
molti fornitori. Solo il Gruppo Imab di Fermignano, 450 addetti nel pesarese,
uno dei distretti del legno più importanti d'Italia, rischia di mandare in fumo
crediti per 7 milioni di euro, praticamente il 10% del suo fatturato. All'altro
capo della provincia italiana, nel Nord Est sotto stress, la Veneta Cucine di
Biancade (Treviso) vanta crediti per 10 milioni, e su questo livello di sofferenze
viaggiano altre 3-4 aziende del Quartiere del Piave e del Pesarese. Secondo
fonti sindacali, il "buco" di Emmelunga si aggirerebbe sugli 80
milioni su un fatturato 2007, l'ultimo disponibile nelle comunicazioni
aziendali, di circa 110. Non bastasse, qualche mese fa il fallimento della
catena inglese Mfi aveva già colpito, solo in Triveneto, alcune grosse aziende
come la Mobilclan, la Friulintagli e la Media Profili, che hanno lasciato per
strada dai 10 ai 25 milioni ciascuna di crediti non riscossi, oltre ad una
quota di fatturato che vale circa il 40% dell'intero turnover. Perché poi è
questo uno dei bachi che la vicenda Emmelunga e delle grandi catene popolari in
affanno, sta alimentando: trovarsi improvvisamente i crediti clienti dimezzati
insieme al rubinetto bancario chiuso a lucchetto.
Tanto più in un comparto "arredamento" importantissimo che vale 23
miliardi di euro ( per 230mila addetti) addensato soprattutto tra Treviso e
Pordenone, in Brianza, a Pesaro-Urbino e nel murgiano. Eccolo insomma un altro
spicchio della crisi spesso sottaciuto: c'è il rapporto malato con la Pa, che
paga a 135 giorni, con punte di 400 al Sud contro una media Ue di 65. C'è la
stretta bancaria sui piccoli. C'è una sottocapitalizzazione endemica delle
imprese tricolore. Ma poi c'è la crisi di liquidità tra privati dovuta ai
crediti bloccati o inesigibili che mandano in sofferenza i bilanci di migliaia
di pmi fornitrici. Venete, pesaresi o pugliesi (la Brianza è un po' più al
riparo lavorando sul made in Italy di Altagamma), in quell'indotto dove pescano
le grandi catene del mobile. Imprese che negli anni d'oro sono state ben
contente di legarsi ad un grande marchio che fa quantità e lavora a ciclo
integrato, pur tirando eccessivamente sui prezzi. A cascata, quindi, il
mobiliere che a fine mese non viene pagato dalle grandi catene, inevitabilmente
slitta il pagamento al terzista da 60 a 150 giorni il quale, a sua volta, in un
domino impazzito, offre uno sconto secco dell'8-10%, pur di avere liquidità
immediata. E questo dà la misura del baco che va a togliere benzina al motore
di un sistema a rischio moria. Incassi dopo e devi pagare prima, è questo il
cortocircuito. Perché le materie prime o le paghi alla scadenza o il fornitore
ti molla. E le banche? «A loro volta sono costrette a fare il proprio mestiere.
Se su un bilancio aziendale di 5 milioni di euro ci sono 500mila euro di
crediti inesigibili, gli istituti si regolano di conseguenza - Basilea 2 non
perdona e ti chiudono i fidi perché il rischio fisiologico
che possono sopportare è dell'1-2%, non del 10%», ammette un imprenditore
friulano. E non solo le grandi banche, anche quelle locali, che coprono il
67,5% degli sportelli delle principali province manifatturiere, dove tra
ottobre 2008 e aprile 2009 circa il 40% di nuove posizioni aperte altro non
sono che una diversificazione creditizia di pmi e artigiani alla
disperata ricerca di nuova liquidità per saldare debiti correnti. «Anche se una
cernita precisa è molto difficile- prosegue il nostro imprenditore - perché c'è
omertà diffusa sugli incagli dei piccoli, pochi vogliono mettere in piazza le
proprie magagne». In attesa di una ripresa che sembra un Godot che non arriva
mai. L'outlook di settore, infatti, sposta in avanti la ripartenza. «Ancora a
giugno il fatturato è crollato del 12% mentre le ore di cassa sono state 2,3
milioni, quanto tutte quelle del 2008», ragiona Mauro Livi, segretario
nazionale Fillea Cgil, «con il distretto del salotto di Bari/Matera piagato
dalla fine della Nicoletti e dalla crisi interminabile della Natuzzi (3mila
addetti di cui la metà in cassa), e la moria del comprensorio della sedia, in
Friuli, che soffre tremendamente il crollo dei mercati dell'Est (il 35%
dell'arredo italiano è destinato ai mercati internazionali)». Sperando, da settembre,
in qualche segnale incoraggiante. © RIPRODUZIONE RISERVATA L'ESPOSIZIONE
Secondo i sindacati la società avrebbe debiti per 80 milioni a fronte di ricavi
2007 pari a circa 110 milioni
( da "Gazzetta di Parma (abbonati)"
del 22-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
ECONOMIA
22-07-2009 CREDITO VOLTA (FIDINDUSTRIA): «MA RALLENTANO LE
PROCEDURE DI AFFIDAMENTO» Consorzi fidi in crescita: +83% in Emilia Romagna In
6 mesi richieste di garanzia per 290 mln di finanziamenti BOLOGNA Giorgia
Chicarella evitare una stretta sul credito che rischia solo di fare terra
bruciata del nostro sistema imprenditoriale II Garanzie finanziarie: date o
ricevute, l'importante è che ci siano. Perché in tempo di crisi sono la
chiave per aprire i forzieri delle banche e assicurare credito alle imprese.
Servono per sostenere le aziende, rassicurare gli istituti di credito, aiutare
le famiglie. Insomma, sono il solo farmaco capace di tenere testa alla
recessione economica e sociale. A somministrarlo a ritmo sempre più serrato
sono i tre consorzi fidi della nostra regione - Fidindustria, Cooperfidi,
Cofiter - che nei primi sei mesi del 2009 hanno sostenuto le attività di un
numero sempre più ampio di piccole, medie e grandi imprese: oltre 290 milioni
di euro con un incremento dell'83% rispetto al 2008. E' emerso nel corso della
conferenza stampa che ieri ha chiamato in platea esponenti della Regione,
imprenditori, mondo bancario e Camera di commercio.
Eppure, nonostante la crescita, «un rallentamento delle procedure di
affidamento da parte delle banche con alcuni casi di revoca di delibere già
prese c'è stato» osserva Alessandro Volta, presidente di Fidindustria. E
proprio al sistema del credito Volta rivolge il suo appello: «servono
comportamenti corretti e trasparenti per dare maggiore sostegno al mondo
produttivo». Ma l'attuale presidente di Confidi servizi, società che riunisce i
tre consorzi, non si ferma qui e spiega come uscire da quello che lui stesso
definisce «il tunnel più profondo degli ultimi 30 anni». «Dobbiamo sviluppare
una cultura finanziaria nuova ed ». Poi, tessendo le lodi dei risultati
raggiunti dal patto anticrisi firmato a fine 2008 con la Regione - misura che
ha permesso a Fidindustria di raddoppiare in un solo semestre il numero delle
garanzie, 64 per 176 milioni di euro - Volta guarda avanti. «Per mantenere
questi trend di attività - precisa - i consorzi hanno bisogno di nuove risorse
finanziarie: tutti i fondi, anche i più piccoli, devono confluire in unico
sistema di garanzia». Un monito condiviso anche da Daniele Passini, presidente
di Cooperfidi che guardando al mondo delle cooperative - la cui copertura
finanziaria è cresciuta nell'ultimo semestre del 120% - ammette: «Dobbiamo fare
cultura d'impresa sollecitando i soci a incrementare il capitale sociale delle
loro cooperative, arrivando entro la fine del 2009 all'iscrizione all'albo
della 107, legge che ci permette di patrimonializzare e quindi di avere più
voce in capitolo nei confronti del mondo bancario».
Una scelta già compiuta da Cofiter che, rammenta il presidente Ottavio Righini,
oggi «andrà in Banca d'Italia a depositare la sua firma ». «Ma dobbiamo fare di
più perché il futuro è nei sistemi di garanzia», ammonisce Righini che,
osservando il comportamento dei grandi gruppi bancari, senza tanti giri di
parole ammette: «al momento delle fusioni hanno guardato più lontano, poi hanno
cambiato atteggiamento e negli ultimi periodi hanno cominciato a interessarsi
in maniera diversa anche alle realtà più piccole». Finanziamenti Cresce
l'attività dei consorzi fidi in regione.
( da "Corriere della Sera"
del 22-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Corriere
della Sera sezione: Cronaca di Milano data: 22/07/2009 - pag: 42 L'allarme
Questa sera fiaccolata in ricordo del tabaccaio suicida Racket, solo 14 denunce
Il commissario antiusura: ancora troppa omertà Il responsabile nazionale: a
Milano fenomeno in aumento Centomila euro di assegni pagati e spariti nel
nulla. Sono questi i debiti con gli strozzini che opprimevano Andrea
Sannicandro, il tabaccaio 52enne morto suicida lunedì all'alba nel suo bar di
viale Monza. Un debito che, secondo i primi accertamenti disposti dalla squadra
investigativa del commissariato Greco-Turro, si era sommato a una lunga fila di
prestiti personali fino a trasformarsi in un'ossessione. Un tarlo. Come quello
che oggi consuma i poliziotti che tra accertamenti bancari e ricerca di
riscontri, stanno ricostruendo la «strada» di quei soldi che la vittima dice
prestati a usura da un imprenditore bresciano. Milano, e le parole sono quelle
del Commissario straordinario antiracket, il prefetto Giosué Marino, resta una
della capitali dell'usura: «Un fenomeno sommerso e in crescita». Secondo i dati
della Prefettura, sono state 14 le denunce per usura presentate nel 2008 alle
forze dell'ordine. «Dati assolutamente non veritieri, c'è troppa omertà», per
il commissario antiracket. Solo 3 invece le richieste di adesione al fondo di
solidarietà per le vittime di usura. Il problema è che i tempi per l'erogazione
dei fondi spesso superano i cinque anni. Al fondo gestito dall'Unione del
commercio per garantire la copertura dei fidi, sono quasi
raddoppiate nell'ultimo anno le domande presentate da «soggetti rifiutai dal
sistema bancario». Poi c'è
un'altro capitolo. Quello delle finanziarie: a Milano sono 1.200, il 31% del
dato nazionale. «Un mondo che resta privo di regole e controlli adeguati», attacca
il commissario Marino: «L'unica risposta resta quella della denuncia e quella
della prevenzione. Chiudere gli occhi è un regalo agli strozzini» .
Stasera alle 20 proprio davanti al bar Loreto uno, quasi all'angolo con
piazzale Loreto, le associazioni antiracket Sos Usura e Sos Italia Libera hanno
organizzato una fiaccolata. Con loro ci saranno anche i familiari del
tabaccaio. E insieme agli altri negozianti della zona ci sarà anche Giorgio
Montingelli, delegato dell'Unione del commercio da anni in prima fila nella
lotta all'usura. «Il problema del credito per le piccole imprese e i
commercianti è diventato ormai un'emergenza». Ma mentre l'indagine degli uomini
guidati dal vice questore Manfredi Fava avanza resta l'indifferenza e il velo
di ipocrisia a coprire il fenomeno usura. Un'emergenza sommersa. La famiglia di
Sannicandro, nel-- l'attesa del nulla osta per i funerali, ha lamentato il
«silenzio delle istituzioni»: «Andrea aveva sempre aiutato tutti. Nessuno ha
parlato né dal Comune né da altre istituzioni. Milano lo ha abbandonato. Non
lasciateci soli» . Cesare Giuzzi
( da "Corriere del Mezzogiorno"
del 22-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Corriere
del Mezzogiorno sezione: Cronaca di Milano data: 22/07/2009 - pag: 42 L'allarme
Questa sera fiaccolata in ricordo del tabaccaio suicida Racket, solo 14 denunce
Il commissario antiusura: ancora troppa omertà Il responsabile nazionale: a
Milano fenomeno in aumento Centomila euro di assegni pagati e spariti nel
nulla. Sono questi i debiti con gli strozzini che opprimevano Andrea
Sannicandro, il tabaccaio 52enne morto suicida lunedì all'alba nel suo bar di
viale Monza. Un debito che, secondo i primi accertamenti disposti dalla squadra
investigativa del commissariato Greco-Turro, si era sommato a una lunga fila di
prestiti personali fino a trasformarsi in un'ossessione. Un tarlo. Come quello
che oggi consuma i poliziotti che tra accertamenti bancari e ricerca di
riscontri, stanno ricostruendo la «strada» di quei soldi che la vittima dice
prestati a usura da un imprenditore bresciano. Milano, e le parole sono quelle
del Commissario straordinario antiracket, il prefetto Giosué Marino, resta una
della capitali dell'usura: «Un fenomeno sommerso e in crescita». Secondo i dati
della Prefettura, sono state 14 le denunce per usura presentate nel 2008 alle
forze dell'ordine. «Dati assolutamente non veritieri, c'è troppa omertà», per
il commissario antiracket. Solo 3 invece le richieste di adesione al fondo di
solidarietà per le vittime di usura. Il problema è che i tempi per l'erogazione
dei fondi spesso superano i cinque anni. Al fondo gestito dall'Unione del commercio
per garantire la copertura dei fidi, sono quasi raddoppiate
nell'ultimo anno le domande presentate da «soggetti rifiutai dal sistema bancario». Poi c'è un'altro capitolo.
Quello delle finanziarie: a Milano sono 1.200, il 31% del dato nazionale. «Un mondo
che resta privo di regole e controlli adeguati», attacca il commissario Marino:
«L'unica risposta resta quella della denuncia e quella della prevenzione.
Chiudere gli occhi è un regalo agli strozzini» . Stasera alle 20 proprio
davanti al bar Loreto uno, quasi all'angolo con piazzale Loreto, le
associazioni antiracket Sos Usura e Sos Italia Libera hanno organizzato una
fiaccolata. Con loro ci saranno anche i familiari del tabaccaio. E insieme agli
altri negozianti della zona ci sarà anche Giorgio Montingelli, delegato
dell'Unione del commercio da anni in prima fila nella lotta all'usura. «Il
problema del credito per le piccole imprese e i commercianti è diventato ormai
un'emergenza». Ma mentre l'indagine degli uomini guidati dal vice questore
Manfredi Fava avanza resta l'indifferenza e il velo di ipocrisia a coprire il
fenomeno usura. Un'emergenza sommersa. La famiglia di Sannicandro, nel--
l'attesa del nulla osta per i funerali, ha lamentato il «silenzio delle
istituzioni»: «Andrea aveva sempre aiutato tutti. Nessuno ha parlato né dal
Comune né da altre istituzioni. Milano lo ha abbandonato. Non lasciateci soli»
. Cesare Giuzzi
( da "Gazzetta di Parma Online, La"
del 22-07-2009)
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Consorzi
fidi in crescita: +83% in Emilia Romagna di Giorgia Chicarella Garanzie
finanziarie: date o ricevute, limportante è che ci
siano. Perché in tempo di crisi sono la chiave per aprire i forzieri delle banche e
assicurare credito alle imprese. Servono per sostenere le aziende, rassicurare
gli istituti di credito, aiutare le famiglie. Insomma, sono il solo farmaco
capace di tenere testa alla recessione economica e sociale. A somministrarlo a
ritmo sempre più serrato sono i tre consorzi fidi della nostra regione -
Fidindustria, Cooperfidi, Cofiter - che nei primi sei mesi del 2009 hanno
sostenuto le attività di un numero sempre più ampio di piccole, medie e grandi
imprese: oltre 290 milioni di euro con un incremento dell83% rispetto al 2008. E emerso nel corso della
conferenza stampa che ieri ha chiamato in platea esponenti della Regione,
imprenditori, mondo bancario e Camera di commercio. Eppure,
nonostante la crescita, «un rallentamento delle procedure di affidamento da
parte delle banche con alcuni casi di revoca di delibere già prese c'è stato»
osserva Alessandro Volta, presidente di Fidindustria. E proprio al sistema del
credito Volta rivolge il suo appello: «servono comportamenti corretti e
trasparenti per dare maggiore sostegno al mondo produttivo». Ma lattuale presidente di Confidi servizi, società che riunisce
i tre consorzi, non si ferma qui e spiega come uscire da quello che lui stesso
definisce «il tunnel più profondo degli ultimi 30 anni». «Dobbiamo sviluppare una
cultura finanziaria nuova ed evitare una stretta sul credito che rischia solo
di fare terra bruciata del nostro sistema imprenditoriale». Poi, tessendo le
lodi dei risultati raggiunti dal patto anticrisi firmato a fine 2008 con la
Regione - misura che ha permesso a Fidindustria di raddoppiare in un solo
semestre il numero delle garanzie, 64 per 176 milioni di euro - Volta guarda
avanti. «Per mantenere questi trend di attività - precisa - i consorzi hanno
bisogno di nuove risorse finanziarie: tutti i fondi, anche i più piccoli,
devono confluire in unico sistema di garanzia». Un monito condiviso anche da
Daniele Passini, presidente di Cooperfidi che guardando al mondo delle
cooperative - la cui copertura finanziaria è cresciuta nellultimo semestre del 120% - ammette: «Dobbiamo fare cultura
dimpresa sollecitando i soci a incrementare il capitale sociale delle
loro cooperative, arrivando entro la fine del 2009 alliscrizione
allalbo della 107, legge che ci permette di patrimonializzare e quindi di avere più
voce in capitolo nei confronti del mondo bancario».
Una scelta già compiuta da Cofiter che, rammenta il presidente Ottavio Righini,
oggi «andrà in Banca dItalia a depositare la sua
firma». «Ma
dobbiamo fare di più perché il futuro è nei sistemi di garanzia», ammonisce
Righini che, osservando il comportamento dei grandi gruppi bancari, senza tanti
giri di parole ammette: «al momento delle fusioni hanno guardato più lontano,
poi hanno cambiato atteggiamento e negli ultimi periodi hanno cominciato a
interessarsi in maniera diversa anche alle realtà più piccole».
( da "Cittadino, Il" del
23-07-2009)
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Ma i
quattrini dove sono? Per Adriana Boaretto la colpa è delle banche Messo in
grafico, l'andamento del mercato immobiliare lodigiano per l'anno 2009 registra
una impennata del volume d'affari lungo l'asse delle ordinate nel mese di
marzo, quindi un lento e nuovo declino, per arrivare ad una "palude"
prossima allo zero del mese di giugno. «Ripresa e nuova fermata» descrive
laconica Adriana Boaretto, la referente della categoria edili di
Confartigianato. Aleggia un forte pessimismo nel settore delle costruzioni. E
c'è da preoccuparsi, perché dal mattone è partita la cancrena finanziaria che
attanaglia il mondo da venti mesi. Perché si sia verificata una simile
progressione a singhiozzo, è spiegato dalla stessa Boaretto. «Non è la
richiesta di unità abitative a mancare. Piuttosto, i nostri clienti chiedono
dilazioni nei pagamenti, poiché sono in difficoltà economiche. E noi concediamo
di buon grado queste proroghe, perché sono tutti compratori
fidati - afferma la Boaretto -. Per riscuotere i soldi immediatamente,
emettiamo ricevute bancarie. Qui nascono i problemi, e la colpa è solo delle
banche». In sintesi, il meccanismo di una ricevuta bancaria è il seguente:
l'impresa che vende immobili compila la ricevuta contestualmente alla fattura,
quindi la consegna alla propria banca. Tale banca invia il documento
alla banca del compratore, che a sua volta riceve un avviso di pagamento. Alla
scadenza stabilita, il debitore si presenta agli sportelli della propria banca,
effettua il pagamento, ritira la ricevuta bancaria. Nel frattempo, il venditore
riceve un effettivo che vale come "pagamento anticipato" proprio
dalla banca del debitore. Ma ora le banche hanno chiuso i rubinetti del
credito. Niente fidi, niente anticipazioni, niente denaro liquido per nuovi
investimenti. Così l'impresa edile rimane due volte beffata. La Boaretto non ha
mezzi termini: «Tutti i lavori eseguiti in primavera verranno pagati, nella
migliore delle ipotesi, a febbraio 2010. Gli investimenti per l'autunno sono
congelati, abbiamo in mano soldi virtuali, ma con quelli non ci compri un
singolo mattone. Se le banche volevano piegare nuovamente il mercato
immobiliare, ci sono riuscite». Riflettendoci bene, gli edili possono anche
stringere i denti fino a febbraio: a soffrirne di più è l'intera filiera di
artigiani e operatori che gravitano attorno ai cantieri. Fabbri, piastrellisti,
elettricisti, manovali: tutti a macchine ferme in attesa che dall'alto piovano
i soldi. Per la Boaretto ad alimentare ulteriormente la tensione fra gli
operatori del settore è il fatto che la "stretta" delle banche
persista anche dopo le manovre anticrisi dei governi. «Perché i soldi stanziati
non arrivano a professionisti e privati?» si chiede la responsabile di
categoria. Infine, il problema dell'invenduto. Si prenda una città campione
quale Codogno: lungo al circonvallazione, complessi residenziali fantasma,
persiane sprangate, citofoni senza nome. «I mutui a tasso variabile hanno
strangolato le famiglie - conclude la Boaretto -. I requisiti per i garanti di
fidi bancari sono stati inaspriti. Le banche non concedono soldi. Ecco perché
le vendite stagnano. I media creano allarmismo esagerato. I soldi rimangono nel
materasso, e le porte degli appartamenti chiuse».Carlo Cerutti
( da "Giornale di Brescia"
del 23-07-2009)
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Edizione:
23/07/2009 testata: Giornale di Brescia sezione:interno Faissola: emendamenti
rischiosi per il credito ROMAFra gli emendamenti del decreto legge anti-crisi
si nascondono insidie che potrebbero mettere a rischio l'erogazione del credito
al mondo imprenditoriale. L'allarme arriva dal presidente dell'Associazione
Bancaria Italiana, Corrado Faissola, che ha sottolineato come nel decreto che
dovrà essere approvato dal Parlamento «ci sono delle cose che se diventassero
legge bloccherebbero sostanzialmente l'erogazione del credito alle imprese».
Faissola, alla richiesta di maggiori informazioni, ha risposto con un invito a
leggere gli emendamenti del dl, dai quali sembra emergere quali siano i punti
di maggior attrito per il mondo bancario. In
particolare, non piacerebbero alle banche alcune disposizioni che potrebbero
rimandare a situazioni di prezzi amministrati, come quelle che fissano allo
0,5% la commissione per l'affidamento e, in particolare, quella
per lo sconfinamento del fido. Oppure quelle che consentono innalzamenti
frazionali del tasso di interesse in caso di modifiche ai contratti bancari.
Viene digerita a fatica anche la disposizione relativa ai limiti di tempo per
il riconoscimento della disponibilità in conto corrente delle somme depositate
con assegni o bonifici. In questo caso, il timore è che le misure
indicate portino ad un'eccessiva assunzione di rischio da parte delle banche,
che potrebbero scegliere di ridurre il ricorso a tali strumenti, con effetti
negativi soprattutto per le famiglie, che fanno maggiormente ricorso agli
strumenti tipici del conto corrente. Eppure la mattinata per il mondo bancario era iniziata con il piede giusto: «dobbiamo essere
orgogliosi del sistema bancario italiano», ha detto il
presidente del consiglio, Silvio Berlusconi, pur chiedendo agli istituti di
credito «maggior coraggio e meno prudenza». Dichiarazioni che hanno ovviamente
incontrato il favore dello stesso Corrado Faissola: «aspettiamo che il Governo
riesca a tradurre in provvedimenti conseguenti le dichiarazioni che abbiamo
molto apprezzato del presidente Berlusconi», anche se, ha ribadito, «sono molto
preoccupato per l'andamento dei lavori parlamentari per la conversione in legge
del decreto anti-crisi».
( da "Repubblica, La" del
23-07-2009)
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Pagina
23 - Economia Stretta sulle banche, retromarcia del governo Scontro sul decreto
anticrisi, arriva il maxiemendamento con fiducia L´esecutivo voleva un tetto
alle modifiche dei tassi e niente penalità per chi va in rosso ROBERTO PETRINI
ROMA - Sistema bancario in allarme per le norme
contenute nel decreto anticrisi sul quale oggi, con l´arrivo del
maxi-emendamento, il governo porrà la fiducia. Il pressing potrebbe portare
anche a una retromarcia del governo che sembra disponibile a congelare il
pacchetto credito contenuto nel decreto e a non limitare più l´autonomia
finanziaria della Corte dei conti. In mattinata è stato lo stesso presidente
dell´Abi, Corrado Faissola ad esprimere «preoccupazione» per l´andamento dei
lavori parlamentari: «Ci sono delle cose ha detto -
che, se diventassero legge, bloccherebbero sostanzialmente l´erogazione del
credito alle imprese». L´Abi non ha indicato gli emendamenti in questione ma il
testo uscito dall´esame della Commissione emergono le tre norme finite nel
mirino
delle banche. La prima riguarda il tetto dello 0,5 per cento per la commissione
di affidamento (rimasta in vigore dopo le limitazioni alla
commissione di massimo scoperto) e quella per lo sconfinamento dal fido.
L´altra norma riguarda le modifiche unilaterali dei contratti ad opera delle
banche: anche in questo caso è previsto un «tetto» all´aumento dei tassi pari
allo 0,5 per cento. E nel mondo bancario c´è chi lamenta con questa misura il ritorno di una sorta di
«prezzi amministrati». Si segnala infine che il tempo consentito al
cliente per recedere dal contratto in base al
nuovo testo - salirebbe da due a quattro mesi. Infine, una ulteriore
disposizione che non piace al sistema bancario riguarda
gli assegni. Diventano infatti più serrati i tempi per l´accredito degli
assegni bancari: viene stabilito che dal gennaio del 2010 valuta e
disponibilità liquida di bonifici e assegni circolari non potranno superare i
due giorni. In questo caso, il timore delle banche è che le misure indicate
riducano i tempi per le verifiche del caso. La maggioranza di centrodestra fa
invece quadrato e va all´attacco delle banche accusate regolarmente di
stringere i cordoni della borsa e di mettere le aziende alla corda.
«Ultimamente c´è stato un razionamento del credito e quindi per le piccole e
medie imprese non cambierebbe nulla, non ci siamo accorti che negli ultimi mesi
le banche erogassero credito alle piccole e medie imprese», ha detto il
capogruppo della Lega Maurizio Fugatti replicando ai timori espressi dal
presidente dell´Abi. Eppure la mattinata per il mondo bancario
era iniziata con il piede giusto: «Dobbiamo essere orgogliosi del sistema bancario italiano», aveva detto il presidente del consiglio,
Silvio Berlusconi, pur chiedendo agli istituti di credito «maggior coraggio e
meno prudenza». Resta caldo anche il fronte dei conti pubblici. Ieri il Pd ha
chiesto che il ministro dell´Economia, Giulio Tremonti intervenga in Parlamento
per chiarire la situazione dei conti pubblici italiani, che denunciano «uno
sprofondamento mai registrato dal 1992». Da parte sua il governatore della
Sicilia, Raffaele Lombardo, ha detto dopo un incontro con Berlusconi che sul
decreto anticrisi l´Mpa uscirà dall´aula o si asterrà. «Non voteremo contro il
governo», ha chiarito.
( da "Tirreno, Il" del
23-07-2009)
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Pagina 3
- Montecatini Leopoldine, chiarezza sui tempi del cantiere Interrogazione di
Sensi (Pdl) al sindaco anche sui conti della società MONTECATINI. Le Terme al
centro di una interrogazione al sindaco che il consigliere del Pdl, Riccardo
Sensi chiede di inserire all'ordine del giorno del prossimo consiglio comunale.
«L'estate scorsa - scrive Sensi - l'amministratore unico delle Terme
sottoscriveva un piano di finanziamento di circa 34 milioni di euro volto alla
parziale realizzazione del piano Fuksas (Leopoldine) e al completamento di
alcuni lavori di ristrutturazione alle Redi nonché al restauro del Tettuccio.
Il sistema bancario, attesi i non brillanti conti
economici dell'azienda, decise di consentire al finanziamento, ma di
condizionarne il piano di rientro a un deciso miglioramento dello stato di
salute della società, ottenendo, oltre alle normali garanzie che presta ogni
debitore (ipoteche sugli immobili) anche la possibilità di vendere direttamente
o far vendere alcuni immobili di proprietà della società Terme, con esclusione
degli stabilimenti storici, se ad una certa data (2011 o 2012) la società non
avesse raggiunto un margine operativo lordo ampiamente positivo. è fatto
notorio che almeno negli ultimi 15 anni i conti della società, al di là di ogni
artifizio di tecnica di redazione del bilancio, siano in costante
peggioramento». Queste, pertanto, le 15 domande del consigliere Sensi al
sindaco Bellandi. Quando inizieranno i lavori per realizzare la piscina e il
centro benessere delle Leopoldine? Quanto tempo dureranno le opere e quando
sarà offerto al pubblico il nuovo stabilimento così come previsto dal piano
Fuksas? Qual è la data oltrepassata la quale, in caso di Mol non positivo, i
beni immobili delle Terme saranno alienati? è soltanto il Mol il criterio preso
come punto di riferimento al fine di verificare lo stato di salute dell'azienda
e dunque far scattare la procedura di vendita? Chi sarà il soggetto a cui sarà
demandato il compito di curare la procedura di vendita, se sarà necessario ricorrere
a essa? è previsto un controllo da parte dei soci Comune e Regione sulle
procedure di vendita? La vendita, se avverrà, si realizzerà con procedure di
evidenza pubblica? Nella malaugurata ipotesi di doversi procedere con la
vendita, l'indirizzo della sua amministrazione sarà quello di proporre al
consiglio una modifica delle destinazioni urbanistiche dei beni? Quali azioni
sono state assunte nei passati 12 mesi per risanare l'azienda da un punto di
vista del contenimento dei costi? Può informare il consiglio sull'attuale stato
di salute dell'azienda Terme? Quali informazioni ha in merito all'intervento di Fidi Toscana e in particolare vi è certezza che,
nell'ipotesi in cui concludesse l'operazione portante relativa all'ultimo
aumento di capitale, Fidi stessa provvederà al trasferimento delle azioni in
favore della Regione? Quali azioni politiche intende intraprendere per ottenere
il finanziamento pubblico dal Ministero dei beni culturali per il restauro del
Tettuccio? Qual è la sua posizione sul secondo e più importante stralcio
del piano Fuksas, ovvero la realizzazione del sistema di piscine ludico termali
alla Salute e del centro benessere da insediare dopo aver profondamente
ristrutturato l'attuale edificio con approntamento di ampi parcheggi interrati?
Qual è la sua posizione in ordine alla compartecipazione di soggetti privati
all'investimento per il nuovo stabilimento La Salute? Sono in studio da parte
della sua amministrazione proposte per verificare la fattibilità di una
partnership con privati per assicurare il compimento di questa opera?
( da "Milano Finanza (MF)"
del 23-07-2009)
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MF
sezione: Denaro & Politica data: 23/07/2009 - pag: 8 autore: di Franco
Adriano Il presidente dell'Abi, Corrado Faissola, lancia l'allarme
sull'erogazione del credito Nuova tegola sui conti delle banche Nel decreto
anticrisi un emendamento mette un tetto del 5% all'adeguamento dei tassi
rispetto a quelli pattuiti coi clienti Il presidente dell'Abi, Corrado
Faissola, ha tirato il sasso. Prima accennando alla questione, poi facendosi il
segno della bocca cucita. L'occasione è stata offerta dall'inaugurazione di un
tratto dell'autostrada BreBeMi dove, ironia della sorte, Silvio Berlusconi ha
elogiato il sistema bancario italiano. In quel momento
al rappresentante degli istituti di credito bruciavano le parole appena
stampate nel testo del decreto anticrisi pronto per Montecitorio. Dentro,
grazie a un emendamento passato in sordina, è inserita una norma potenzialmente
devastante per i conti delle banche. «La modifica delle condizioni
contrattuali», recita l'emendamento, «non può comunque avere per effetto
l'innalzamento del tasso di interesse in misura superiore al 5 per cento di
quello originariamente convenuto». Il conto è presto fatto: se oggi, per
esempio, un'impresa si avvale di un tasso del 4% e tra un anno i tassi
dovessero salire dell'1% per effetto di una decisione della Bce, la banca si
troverà di fronte al tetto invalicabile del 4,20%, ossia il tasso convenuto
(4%) più il 5% di quella cifra (0,20%). Un meccanismo infernale che ha lasciato
di sasso i banchieri. Tuttavia, così incredibile da raccomandare estrema cautela
nelle reazioni in pubblico. Ad ogni livello. «Per sapere di che si tratta basta
leggere il testo dell'emendamento», si limita ad aggiungere Faissola. L'idea di
trovarsi di fronte a un errore legislativo si fa strada. Anche perché il 4-bis
di modifica al Testo unico bancario è aggiuntivo
rispetto a un altro comma di garanzia a favore del cliente: «Le variazioni dei
tassi di interesse conseguenti a decisioni di politica monetaria riguardano
contestualmente sia i tassi debitori che quelli creditori, e si applicano con
modalità tali da non recare pregiudizio al cliente». Il paradosso, dunque,
potrebbe essere quello di bloccare l'erogazione del credito alle imprese
proprio con una norma che vorrebbe essere a favore di queste ultime. E non è
finita. Il decreto ha esteso il tetto del nuovo corrispettivo della commissione
di massimo scoperto, che non può superare lo 0,5% per trimestre dell'importo
dell'affidamento, anche agli eventuali sconfinamenti. Se, per esempio, un'impresa ha ottenuto un fido dalla sua banca di 100 mila euro e ha
sconfinato a 120-150 mila euro dovrà pagare la stessa commissione percentuale.
Una norma che secondo le banche renderebbe del tutto aleatoria la cifra del
fido pattuito. Tra le altre novità, il termine per reagire alla modifica unilaterale
delle condizioni contrattuali sale da 60 a 120 giorni. Mentre diventano
più serrati i tempi per l'accredito di assegni bancari. È stato stabilito che
dal primo gennaio 2010 sia per la data di valuta sia per la disponibilità
liquida di quanto versato con bonifici e assegni circolari non potrà superare
un giorno, e per gli assegni bancari non potrà estendersi oltre due giorni. Per
i bonifici è poi previsto che dall'1 novembre la banca deve assicurare che
l'importo dell'operazione venga accreditato entro la fine della giornata
operativa successiva. Infine, il decreto prevede un risarcimento a favore del
cliente nel caso in cui la surroga del mutuo non si perfezioni entro il termine
di 30 giorni dalla data della richiesta da parte della banca cessionaria alla
cedente. Il rimborso è pari all'1% del valore del mutuo per ogni mese di
ritardo.
( da "Nazione, La (Pistoia)"
del 23-07-2009)
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PRIMO
PIANO MONTECATINI pag. 16 Terme , timori per il futuro Sensi chiede lumi al
sindaco «I lavori alle Leopoldine non partono. La città rischia» I LAVORI
dell'attesa piscina Fuksas, malgrado i clamorosi proclami di giugno, non sono
partiti e sul rilancio delle Terme cresce la preoccupazione. In questo senso va
l'interrogazione del consigliere di minoranza Riccardo Sensi (Pdl), che delle
Terme è stato consigliere d'amministrazione. «L'estate scorsa scrive
l'amministratore unico sottoscriveva il piano di finanziamento di circa 34
milioni di euro per la parziale realizzazione del piano Fuksas, per completare
la ristrutturazione in essere alle Redi e il restauro del Tettuccio. Il
finanziamento avrebbe dovuto impiegarsi per la piscina termale alle Leopoldine
e per demolire ampie porzione interne in cui allocare il Bagno romano (tre
piscine collegate alle grande esterna), nonché per realizzare un'ampia e
moderna spa o beauty farm. Il sistema bancario, attesi
i non brillanti conti economici dell'azienda, decise di consentire al
finanziamento, ma di condizionarne il piano di rientro a un deciso
miglioramento dello stato di salute della società, ottenendo, oltre alle
normali garanzie ipotecarie, anche la possibilità di vendere alcuni immobili
delle Terme, esclusi gli stabilimenti storici, se a un certa data (2011 o '12)
la società non avesse raggiunto un margine operativo lordo (Mol) ampiamente
positivo». «E' NOTO prosegue che negli ultimi 15 anni i conti effettivi delle
Terme, al di là di ogni artifizio di redazione del bilancio, siano in costante
peggioramento. La proprietà deve aver apprezzato che la celere conclusione dei
lavori alle Leopoldine, e il completamento degli altri interventi a Redi e Tettuccio,
avrebbe garantito una rapida inversione di tendenza e la possibilità di
giungere a un Mol positivo che scongiurasse la iattura per la città e per
l'azienda di vedere venduti gli immobili. Sono trascorsi più di 12 mesi dal
finanziamento, ma i lavori alle Leopoldine non sono principiati, né è dato
sapere quando il fondamentale evento si verificherà. E' fondato il timore che,
se i soldi del finanziamento non verranno usati per le opere, saranno
fagocitati dalla gestione corrente, col rischio di dover di nuovo ricorrere al
credito. Ed è calato un colpevole silenzio sulla realizzazione del sistema di
piscine ludiche termali alla Salute, forse l'opera più importante, da 35
milioni di euro. Interrogo il sindaco per sapere quando inizieranno i lavori
alle Leopoldine; quanto dureranno; qual è la data oltre la quale, in caso di
Mol non positivo, gli immobili delle Terme saranno alienati». SENSI chiede lumi
su altri aspetti del Mol legati a eventuali vendite; sui
soggetti che avranno l'eventuale compito di vendere e chi controllerà la
procedura; informazioni sullo stato di salute delle Terme, sulle iniziative
assunte per risanare l'azienda contenendo i costi e sui rapporti con Fidi
Toscana. Sensi pone infine alcune domande sul futuro progetto delle piscine
ludiche alla Salute.
( da "Sole 24 Ore, Il" del
23-07-2009)
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Il
Sole-24 Ore sezione: MONDO data: 2009-07-23 - pag: 8 autore: L'ottava economia
del mondo costretta a fare i conti con un sistema statale inefficiente e
costoso Così tramonta il sogno californiano Daniela Roveda LOS ANGELES
California dreaming , cantavano i Mamas and Papas nel 1965. La fischiettava
anche Arnold Schwarzenegger quando tre anni dopo arrivò squattrinato da un
paese dell'Austria in cerca di fortuna. Il suo sogno è andato a braccetto con
il sogno californiano; ora sembra infranto insieme al sogno dello stato.
Anziché far storia come primo straniero a guidare il più popoloso stato
d'America, ottava economia del mondo per Pil, Schwarzenegger rischia di finire
i suoi giorni da governatore in tribunale se la provincia di Los Angeles farà
causa allo stato per averle tolto 420 milioni di dollari di finanziamenti già
stanziati. I dipendenti pubblici, condannati a fare ferie non pagate,
minacciano uno sciopero di massa; i repubblicani più conservatori minacciano la
paralisi legislativa se non verrà revocata la scarcerazione anticipata di
27mila prigionieri; gli studenti sono già scesi in piazza ieri per protestare
contro l'aumento delle tasse universitarie. La finanziaria approvata lunedì
sera per colmare l'ultimo buco di 26 milioni di dollari nel bilancio statale ha
scontentato un po' tutti. Ma non poteva andare diversamente data la drammatica
situazione in cui si dibatte la California da un paio d'anni, una crisi
scatenata dallo scoppio della bolla immobi-liare, dalla débcle dei mutui
subprime e dei pignoramenti a catena, e aggravata da problemi cronici di
ingovernabilità, burocrazia bizantina, aziende in fuga oberate da tasse troppo
alte. I media internazionali hanno concluso quindi che il sogno è tramontato.
«Il sogno californiano è almeno temporaneamente sospeso: è troppo presto per
definirlo infranto », tiene a precisare Ross deVol, economista del centro di
ricerca Milken Institute, fondato da uno dei più creativi finanzieri d'America,
il californiano Michael Milken. Fu Milken a inventare i junk bonds, i titoli ad
alto rischio e alto rendimento emessi da società emergenti, lo strumento che
consentì a migliaia di pmi di reperire fondi sul mercato e
svincolarsi così dalla morsa dei costosi fidi bancari. E sono proprio
personaggi come Milken a rappresentare l'inventiva, l'originalità, lo spirito
avventuroso e imprenditoriale della mitica California. Uno stato che è esploso
dopo la Grande depressione offrendo opportunità economiche a tutti, villette a
basso prezzo, infrastrutture nuove ed efficienti, una delle poche
università pubbliche della nazione, un lifestyle informale e libero. E
soprattutto un ambiente favorevole al business che ha dato i natali a colossi
come la Chevron e la Northrop Grunman, ai gioielli dell'alta tecnologia Intel,
Oracle, Google, Apple, Yahoo e eBay, alle major hollywoodiane Warner Brothers,
Universal, 20th Century Fox e MGM, ma anche a Gap, Levi Strauss e Mattel. «La
California ha prosperato perché era uno degli stati più favorevoli al business,
ed è in crisi perché non lo è più», dice l'economista californiano Perry Wong.
«Ma è possibile fare marcia indietro, e il parlamento dello stato sembra
finalmente aver capito». La California ha anche bisogno di riforme
istituzionali, per esempio abolire la maggioranza di due terzi per l'approvazione
della finanziaria e regolamentare l'uso dei referendum con cui i cittadini
approvano con disinvoltura spese senza fornire fonti di finanziamento. Il
progresso è possibile, ma non garantito. Certo, i californiani sorridono quando
l'Economist sostiene che il Texas sta superando la California, il loro
lifestyle non è lontanamente paragonabile a quello del polveroso e
ultraconservatore Texas. Ma troppa sicumera è pericolosa, come attesta il
destino del primo cittadino dello stato. L'excampione di body building, star
del cinema, marito di una Kennedy (Maria Shriver), governatore di un'economia
da 2mila miliardi di dollari oggi viene preso a fischi degli elettori che fino
a tre anni fa gli chiedevano l'autografo ai comizi. Le sorti di Schwarzy sono
lo specchio dello stato. © RIPRODUZIONE RISERVATA QUESTIONE DI FEELING «Questo
posto – commenta l'economista Perry Wong– ha prosperato perché era uno dei più
business friendly ed è in crisi perché non lo è più»
( da "Sole 24 Ore, Il" del
23-07-2009)
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Il
Sole-24 Ore sezione: COMMENTI E INCHIESTE data: 2009-07-23 - pag: 12 autore: I
crucci allo sportello Leggo sempre più spesso (Il Sole 24 Ore di sabato,
reportage dal distretto di Vicenza ) di ristrettezza del credito, nodo
scorsoio. Io sono un bancarioe vivo con i miei clienti
le loro difficoltà, mi emoziono quando gli incaricati conosciuti da anni
vengono licenziati. Ma vi chiedo cosa dovremmo fare? Se affidassi una ditta che
costruisce mobili di qualità che nessuno più compra? Dovrei
mantenere un fido in piedi in attesa di cosa? Sarebbe un accanimento
terapeutico inutile: è il capitalismo che impone di fare morire ciò che non ha
più mercato e/o prodotti che sono soppiantati. Il tema che io vivo è una crisi
del consumo, la classe media non ha più soldi per pagarsi un bel mobileo una
vacanza media. Questo è il problema. Lettera firmata e-mail E cco le
premesse per una sana scazzottata fra il bancario, il
suo principale e il cliente imprenditore. La diseguaglianza sociale sarà anche
aumentata (molti osservatori peraltro lo contestano), ma essa non è comunque
sinonimo di impoverimento: Fabrizio Galimberti ricordava qualche mese fa su
queste colonne che il Pil pro capite è sceso ai livelli di dieci anni fa, ma
resta incommensurabilmente superiore a quello dei decenni precedenti. Altri
studiosi ricordano che oggi si lavora mille ore per acquistare un'automobile
nuova, contro le 4mila di vent'anni fa; e 20 per traversare l'Atlantico in
aereo, anziché 200. Quanto alle imprese, il punto è proprio quello di accompagnarlein
un processo di trasformazione e ristrutturazione che in certi casi è obbligato;
forse molte di loro, soprattutto le più piccole, proprio questo si
aspetterebbero dalle loro banche: essere assistite in questa fase, con
l'obiettivo comune di salvaguardare quel patrimonio produttivo senza il quale
banche, bancari e banchieri resterebbero (in gran parte) sfaccendati. • Il
rispetto della montagna Ogni volta che un alpinista lascia la vita in montagna
immediatamente partono le operazioni per il recupero delle salme. Questa volta
non è stato così, per espressa volontà della vittima nessuno è andato a cercare
di portare a valle il corpo della scalatrice veneta. Ha voluto rimanere la tra
le nevi eterne. Anche gli Alpini cantano nel loro “Signore delle cime” di un
amico che Dio ha chiesto alla montagna. Pregano quindi Dio affinché lasci
l'amico andare per le montagne, chiede a Santa Maria Signora della neve di
coprirlo col bianco soffice mantello. Se la montagna ha voluto così,
rispettiamo il suo volere fino in fondo. Vito Parcher Chiusa (Bz) I piani di
salvataggio Se io proponessi alle Banche con cui opero un piano tipo quelli di
Ricucci, Coppola, Zunino, Zaleskj ecc... il direttore di filiale mi
consiglierebbe un periodo di riposo. Invece i vertici di grandi banche hanno
dato fidi immania questi signori e hanno ricavato grandi perdite. Quante
attività imprenditoriali si sarebbero potute finanziare con gli stessi
capitali, producendo ricchezza, dando lavoro e ottenendo utili? Inoltre i
vertici delle stesse banche invece di essere sostituiti od accusati, ricevono
bonus per il buon lavoro compiuto. Giorgio Ortu e-mail I prezzi delle case
Varato il piano casa, migliaia di nuovi alloggi in costruzione che significa
cementificazione del paesaggio e costruzioni popolari di cui a Genova abbiamo
esempi inquietanti in termini di degrado sociale e sicurezza tecnica. Ma
intervenire sui prezzi degli immobili no? A Genova, basta leggere le inserzioni
di vendite ed affitti di appartamenti per capire che molti sono vuoti, ma offerti
a prezzi che non hanno riscontro con la realtà e le possibilità economiche dei
possibili acquirenti. Giorgio Ghiglia e-mail
( da "Sole 24 Ore, Il" del
23-07-2009)
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Il
Sole-24 Ore sezione: ECONOMIA E IMPRESE data: 2009-07-23 - pag: 20 autore:
Mobili. I conti del gruppo pesarese Imab vanta crediti per 1,4 milioni verso
Emmelunga MILANO Non 7 milioni di euro di esposizione verso Emmelunga, bensì
"solo" 1,4 milioni di euro. Il Gruppo Imab di Fermignano, 70 milioni
di fatturato per 450 addetti e altrettanti in quell'indotto pesarese che
rappresenta uno dei distretti del legno più importanti d'Italia, contesta i
dati riportati ieri dal Il Sole 24 ore nell'articolo «Il triste domino del caso
Emmelunga». Non sarebbe questa l'esatta esposizione nei confronti della nota
catena di negozi al dettaglio con sede a Barberino del Mugello. Secondo i numeri
forniti dall'azienda marchigiana, per quanto riguarda il fatturato 2009 i
mancati crediti, o comunque bloccati, da parte di Emmelunga – da fine giugno
passata sotto il controllo del marchio Semeraro/Aiazzone a sua volta fusosi
recentemente con la Mete Spa (PerSempre Arredamenti e Mister Convenienza) nella
newco paritetica B&S Spa – ammontano infatti a 1,47 milioni di euro. Un
credito ceduto pro-soluto, senza richiesta di nessun anticipo, ad una società
di factoring che ha messo a disposizione del gruppo un plafond di un milione di
euro con garanzia al 100%. Il rischio potenziale di Imab Group nei confronti di
Emmelunga, spiegano da Fermignano, è pertanto ridotto a 477.721 euro. Una cifra
che Imab ritiene comunque, a differenza di fonti sindacali consultate da Il
Sole 24 Ore, di poter recuperare integralmente, poiché la società di garanzia
ha comunicato la indisponibilità a transare i propri crediti nei confronti
della catena toscana. Ma certo distante, riferisce sempre Imab, da crediti potenzialmente incagliati corrispondenti al 10 per
cento dell'intero fatturato, dunque a rischio tagliola bancaria secondo
un'applicazione letterale dei fidi bancari e delle regole occhiute di Basilea
2. Nel frattempo, i problemi di liquidità soprattutto dei piccoli fornitori
dell'indotto del mobile restano intatti, complice la crisi economica in corso.
Così come la crisi di liquidità dovuta ai crediti bloccati o inesigibili che
mandano in sofferenza i bilanci di centinaia e centinaia di piccole e medie
aziende fornitrici di tutta Italia. Specie in un comparto
"arredamento" importantissimo per il nostro paese, che vale 23
miliardi di euro addensato so-prattutto tra le province di Treviso e Pordenone,
nella laboriosa Brianza del made in Italy di altagamma, a PesaroUrbino e nel murgiano.
E che soprattutto esporta circa il 35 per cento dell'intera produzione
nazionale, soprattutto nei mercati emergenti dell'Est Europa (Russia, Ucraina e
Polonia), piegati in questi mesi dalla crisi mondiale. M. Alf. © RIPRODUZIONE
RISERVATA
( da "Gazzetta di Parma (abbonati)"
del 23-07-2009)
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CRONACHE
23-07-2009 Faissola L'Abi: a rischio l'erogazione del credito per le aziende
ROMA II Fra gli emendamenti del decreto legge anti-crisi si nascondono insidie
che potrebbero mettere a rischio l'erogazione del credito al mondo
imprenditoriale. L'allarme arriva dal presidente dell'Associazione Bancaria
Italiana, Corrado Faissola, che ha sottolineato come nel decreto anti-crisi che
dovrà essere approvato dal Parlamento «ci sono delle cose che se diventassero
legge bloccherebbero sostanzialmente l'erogazione del credito alle imprese».
Faissola, alla richiesta di maggiori informazioni, ha risposto con un invito a
leggere gli emendamenti del dl, dai quali sembrano emergere quali siano i punti
di maggior attrito per il mondo bancario. In
particolare, non piacerebbero alle banche alcune disposizioni che potrebbero
rimandare a situazioni di prezzi amministrati, come quelle che fissano allo
0,5% la commissione per l'affidamento e, in particolare, quella
per lo sconfinamento del fido. Oppure quelle che consentono innalzamenti
frazionali del tasso di interesse in caso di modifiche ai contratti bancari.
Viene digerita a fatica anche la disposizione relativa ai limiti di tempo per
il riconoscimento della disponibilità in conto corrente delle somme depositate
con assegni o bonifici. In questo caso, il timore è che le misure
indicate portino ad un'eccessiva assunzione di rischio da parte delle banche,
che potrebbero scegliere di ridurre il ricorso a tali strumenti, con effetti
negativi soprattutto per le famiglie, che fanno maggiormente ricorso agli
strumenti tipici del conto corrente. Le parole di apprezzamento di Berlusconi
nei confronti delle banche hanno comunque fatto piacere a Faissola: «aspettiamo
che il Governo riesca a tradurre in provvedimenti conseguenti le dichiarazioni
che abbiamo molto apprezzato del presidente Berlusconi», anche se, ha ribadito,
«sono molto preoccupato per l'andamento dei lavori parlamentari per la
conversione in legge del decreto anti-crisi».
( da "Corriere della Sera"
del 23-07-2009)
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Corriere
della Sera sezione: Primo Piano data: 23/07/2009 - pag: 5 Corrado Faissola I
banchieri: prestiti, attenti a non bloccarli ROMA Il decreto anticrisi potrebbe
«bloccare l'erogazione del credito alle imprese». Lo dice, senza dar troppe
spiegazioni, il presidente dell'Abi Corrado Faissola, preoccupato per alcuni
emendamenti al provvedimento che oggi arriva al voto della Camera. Non è
difficile individuare i motivi dell'avvertimento di Faissola. Che sembra però
abbia raggiunto l'obiettivo visto che, secondo le indiscrezioni circolate ieri
sera, nel maxiemendamento che sarà presentato oggi la stretta sulle banche
dovrebbe come minimo essere attenuata, se non sparire del tutto. In ogni caso a
far reagire il presidente dell'Abi è stata la norma che stabilisce il divieto
ad aumentare più del 5% le condizioni dei contratti bancari, tassi di interesse
compresi. Ciò vuol dire che se per un affidamento, magari a medio termine, è
previsto un tasso iniziale del 4% questo non può essere alzato più dello 0,20%.
E ciò, fanno notare gli esperti di cose bancarie, anche se nel frattempo la Bce
rialza i tassi o se il cliente è diventato a rischio, non rimborsa più le rate
e quindi ha necessità di rinegoziare, ristrutturandolo, il debito. La seconda
norma che non piace alle banche è quella che consente di applicare il tetto
dello 0,5% per la messa a disposizione di fondi anche agli sconfinamenti. Se
così fosse, dicono sempre le banche, perché mai un cliente
dovrebbe chiedere un fido di 50 mila euro quando può sconfinare senza
penalizzazione? Può benissimo chiederlo di 40 o di 30 mila e poi allargarsi.
Anche la riduzione a tre giorni del termine per ottenere la disponibilità degli
assegni metterebbe in difficoltà le banche che non farebbero in tempo a
verificarne la copertura. In mattinata comunque, in contrasto con le
tensioni suscitate dai lavori parlamentari, l'Abi si è seduta con i
rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali, Confagricoltura compresa,
al tavolo tecnico per costruire la moratoria sui debiti delle piccole e medie
aziende. L'intenzione è di fare in fretta e di limitare la sospensione di un
anno ai rimborsi dei prestiti a medio e lungo termine per la parte di capitale.
Beneficiarie della moratoria sarebbero solo le aziende sostanzialmente sane. Al
tavolo è stato anche trattato l'altro elemento della proposta di «avviso comune
» di banche e imprese avanzata dal ministro dell'Economia Giulio Tremonti. E
cioè il sostegno delle banche alle operazioni di ricapitalizzazione delle
imprese. La discussione tecnica proseguirà martedì prossimo. Stefania
Tamburello Abi Il presidente Corrado Faissola
( da "Tirreno, Il" del
23-07-2009)
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L'ESPERTO
Basta, dovete cambiare registro FIRENZE. «Se fanno storie a noi che siamo
prestatori netti al sistema bancario, figuriamoci che
problemi possono avere le imprese che hanno bisogno». Simone Pratesi,
vicepresidente di Api Firenze e consigliere delegato di B&C Speakers,
società quotata a Piazzaffari, chiede agli istituti di credito un drastico
cambio di atteggiamento. Le banche affermano di non aver stretto i cordoni del
credito. Non è così? «Per dieci mesi l'anno noi prestiamo i soldi alle banche e
utilizziamo gli affidamenti quasi solo in due occasioni: quando dobbiamo pagare
le imposte e al momento della liquidazione dei dividendi. In questi due periodi
dell'anno abbiamo un picco di uscite, mentre per il resto del tempo abbiamo soldi
sul conto. Come azienda, quindi, siamo dei privilegiati. Nonostante questo, quando siamo andati a chiedere a una banca un aumento del fido,
in modo da concentrare su un unico istituto tutto il nostro passivo, ci hanno
creato dei problemi. Abbiamo trovato la cosa molto fastidiosa. Ci hanno perfino
chiesto di visionare i bilanci ancor prima dell'approvazione». Qual è l'effetto
di questa politica del credito sull'economia reale? «Questa situazione
sta creando difficoltà un po' a tutti. La prima conseguenza è il calo drastico
del magazzino. Si tengono le scorte ai livelli minimi e così non si rifinanzia
il circolante netto e questo provoca una paralisi dell'attività economica». Le
banche non possono far deteriorare la qualità del credito, per questo sono esigenti.
La convince la loro autodifesa? «Le banche reagiscono così dopo aver fatto
danni per tanto tempo. In tutti questi anni hanno finanziato operazioni di
private equity con leve finanziarie scandalose e adesso non sanno come
rientrare». (c.b.)
( da "Avvenire" del
23-07-2009)
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ECONOMIA
23-07-2009 Le banche: tagli al credito con il decreto anticrisi dibattito Nel
mirino le norme a favore dei consumatori su mutui e massimo scoperto. Faissola
(Abi): ci saranno problemi nel finanziare le imprese DA R OMA N ICOLA P INI I l
sistema bancario va all'attacco del decreto anticrisi
in corso di approvazione alla Camera: «Ci sono cose che se diventassero legge
bloccherebbero sostanzialmente l'erogazione del credito alle imprese», accusa
il presidente dell'Abi Corrado Faissola con un affondo che ieri ha di nuovo
alzato la temperatura del confronto tra istituti di credito e governo. Nel
mirino dei banchieri le norme che puntano a contenere i costi delle commissioni
e la variazione dei tassi praticati alla clientela. Faissola ha «esternato» a margine
dell'inaugurazione della Brebemi, nel Bresciano, dove poco prima Silvio
Belrusconi nel suo discorso si era detto «orgoglioso del sistema bancario italiano» invitando nel contempo gli istituti «a
essere me- no prudenti e a mostrare più coraggio». Parlando con i giornalisti
il numero uno dell'Abi si è detto «molto soddisfatto» per le dichiarazioni del
premier, ma anche «molto preoccupato dall'andamento dei lavori parlamentari» di
conversione del decreto. Senza chiarire quali siano gli aspetti del decreto che
più lo allarmano, ha invitato a leggere gli emendamenti approvati. Le
variazioni più rilevanti apportate in commissione riguardano le commissioni
sugli extra-fidi e la variazione delle condizioni
contrattuali di finanziamento, su cui il provvedimento impone limiti
stringenti. Si tratta di disposizioni contenute nell'articolo 2, intitolato
«Contenimento del costo delle commissioni bancarie». Nel primo caso il
corrispettivo massimo dello 0,50% per trimestre sullo scoperto è stato esteso
anche «a quanto eventualmente richiesto a titolo di corrispettivo per lo
sconfinamento oltre l'affidamento richiesto». In sostanza al cliente che va in
rosso oltre la quota concordata le banche non potranno imporre una commissione
aggiuntiva. L'altro punto dolente riguarda il comma 4 bis, in base al quale la
modifica delle condizioni contrattuali da parte delle banche non può comportare
un innalzamento del tasso di interesse superiore al 5% di quanto
originariamente convenuto. Se il tasso era ad esempio al 4% non potrà salire
oltre il 4,2%. Mal digerita anche la disposizione che accorcia i tempi di
valuta e disponibilità della somma per i beneficiari di assegni e bonifici. Già
nelle scorse settimane Faissola commentando la prima versione del dl anticrisi
aveva parlato di «legnata» contro le banche e di misure «antitetiche alla
logica del mercato e della concorrenza ». E ieri, di fronte alle novità emerse,
è stato ancora più duro con una frase che più di un allarme qualcuno ha voluto
leggere come una minaccia. In realtà i banchieri, che parlano di interventi
«dirigisti » da «prezzi amministrati», temono che il blocco della
rinegoziazione dei prestiti impedirà loro di cautelarsi rispetto al costo delle
raccolta e al peggioramento della qualità del credito, mentre i clienti saranno
liberi di scorazzare in «rosso» oltre quanto concordato con la banca. Misure
che, avvertono, aumenteranno i rischi e che potrebbero indurre gli istituti a
cautelarsi chiudendo i rubinetti. «Le banche non faranno più crediti alle
imprese? Vorrà dire che le banche chiuderanno», replica a Faissola il relatore
del decreto, il leghista Maurizio Fugatti. «In realtà afferma il parlamentare
non ci eravamo accorti che gli istituti facessero molti prestiti alle piccole e
medie imprese, c'era piuttosto un razionamento. Quindi anche se Faissola ha
ragione non cambierebbe poi molto». Per Fugatti comunque il decreto punta a
migliorare le condizioni per la clientela, specie di quella più in difficoltà,
«dato che su chi ha problemi di solvibilità le banche ci giocano alla grande».
Resta da capire se l'affondo dell'Abi potrà avere conseguenze sul cammino di
conversione del decreto. Di sicuro ieri ci sono stati contatti tra banche e
governo, che oggi dovrebbe porre la fiducia sul testo. Nei giorni scorsi il
presidente della Camera Gianfranco Fini aveva però avvertito che la fiducia
andrà votato sullo stesso testo approvato in Commissione. Chiudendo gli spazi
per nuove modifiche. La tensione tra banche e governo non sembra quindi
destinata a scendere.
( da "Gazzettino, Il" del
23-07-2009)
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Decreto
legge anti crisi, le banche frenano Faissola: «Credito a rischio». Governo
pronto alla fiducia. In pensione più tardi 8.000 donne, trasporti locali in
concorrenza Giovedì 23 Luglio 2009, Roma Dal piano straordinario contro il
gioco illegale alle misure per dar fiato alle imprese abruzzesi, dalla
'mini-liberalizzazione' del trasporto pubblico locale alla porno tax impiegata
per reperire fondi in favore della cultura sono molte le 'micro-novità'
inserite nel decreto anti-crisi contenute nei 115 emendamenti approvati al
provvedimento. Modifiche che vanno ad aggiungersi a interventi di peso come lo
scudo fiscale, le misure per le imprese, la riforma delle pensioni e le norme
per la regolarizzazione di colf e badanti. Ma la polemica politica è accesa,
con l'opposizione che protesta per i troppi emendamenti e la votazione blindata.
Il governo potrebbe decidere l'ennesima fiducia, mentre la Mpa di Lombardo
avverte: «Non voteremo mai contro, al massimo ci asterremo o usciremo
dall'aula». L'Udc Cuffaro chiede ai parlamentari del Sud di coalizzarsi contro
la Lega e Tremonti. Intanto, con le relazioni tecniche al decreto arriva anche
la quantificazione della platea che verrà toccata dalle misure sulla previdenza
delle donne e su chi svolge in nero lavoro di assistenza familiare o domestica.
Nel primo caso l'innalzamento dell'età pensionabile toccherà tra le 8.000 e le
8.550 lavoratrici portando a un risparmio nel 2010 di 120 milioni e nel 2011 a
242 milioni di euro. Mentre le misure su colf e badanti dovrebbero mettere in
regola 300mila lavoratori di cui, più della metà, extracomunitari con un
guadagno di 1,3 miliardi in quattro anni. Ecco i dettagli principali del
provvedimento: le agevolazioni fiscali previste si applicheranno solo «ai
macchinari nuovi e alle nuove apparecchiature». Almeno il 10% dei servizi di
trasporto pubblico locale dovranno essere affidati con gara a imprese private.
Microcredito: lo stanziamento sarà di 1,8 milioni a partire dal 2010 e in parte
sarà utilizzato ai programmi per lo sviluppo economico e la lotta alla povertà.
Ma i punti più controversi sono sulle banche. Fra gli emendamenti del decreto
legge anti-crisi si nascondono insidie che potrebbero mettere a rischio
l'erogazione del credito al mondo imprenditoriale. L'allarme arriva dal
presidente dell'Abi, Corrado Faissola. Faissola, alla richiesta di maggiori informazioni,
ha risposto con un invito a leggere gli emendamenti del dl, dai quali sembrano
emergere quali siano i punti di maggior attrito per il mondo bancario.
In particolare, non piacerebbero alle banche alcune disposizioni che potrebbero
rimandare a situazioni di prezzi amministrati, come quelle che fissano allo
0,5% la commissione per l'affidamento e, in particolare, quella
per lo sconfinamento del fido. Oppure quelle che consentono innalzamenti
frazionali del tasso di interesse in caso di modifiche ai contratti bancari.
Viene digerita a fatica anche la disposizione relativa ai limiti di tempo per
il riconoscimento della disponibilità in conto corrente delle somme depositate
con assegni o bonifici. In questo caso, il timore è che le misure
indicate portino ad un'eccessiva assunzione di rischio da parte delle banche,
che potrebbero scegliere di ridurre il ricorso a tali strumenti, con effetti
negativi soprattutto per le famiglie. Sul massimo scoperto è tornato anche il
governatore Draghi: «La Bankitalia ha fatto sapere alle banche che la
commissione di massimo scoperto verrà conteggiata a fini dell'usura».