Sezione
principale: Revoca fidi
di
OLIVIA POSANI ROMA VENTITRÈ miliardi per le imprese. ...
( da "Nazione,
La (Firenze)" del 01-07-2009) + 2 altre fonti
Argomenti: Revoca fidi
Abstract:
che famiglie
e imprese otterranno con la riduzione delle commissioni bancarie. PER FAR
CAPIRE la portata del provvedimento Tremonti ha fatto esempi pratici: per una
famiglia con fido da 10mila euro, il risparmio trimestrale oscilla tra i 30 e i
70 euro (120-180 euro l'anno). Per un'impresa con fido da 50 mila euro il
risparmio trimestrale sarà compreso tra 150 a 350 euro (600-1.
e
imprese> ( da "Nazione, La (Firenze)"
del 01-07-2009) + 2 altre fonti
Argomenti: Revoca fidi
Abstract:
che famiglie
e imprese otterranno con la riduzione delle commissioni bancarie. PER FAR CAPIRE
la portata del provvedimento Tremonti ha fatto esempi pratici: per una famiglia
con fido da 10mila euro, il risparmio trimestrale oscilla tra i 30 e i 70 euro
(120-180 euro l'anno). Per un'impresa con fido da 50 mila euro il risparmio
trimestrale sarà compreso tra 150
a 350 euro (600-1.
"sbloccati
23 miliardi per i debiti dello stato" - luca iezzi
( da "Repubblica,
La" del 01-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Abstract:
Va sommato
anche il taglio delle commissioni bancarie (a cominciare dal massimo scoperto)
che dovrebbero produrre 2 miliardi di risparmi per famiglie e imprese. «Abbiamo
stimato che - spiega Tremonti - che una famiglia con un fido risparmierà 30-70
euro in un trimestre e 120-180 euro l´anno.
Tremonti:
23 miliardi per le imprese ( da "Corriere della Sera"
del 01-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Abstract:
Una famiglia
con un fido di 10 mila euro avrebbe un risparmio annuo tra 120 e 280 euro e un'
impresa con un fido di 50 mila tra 600 e 1.400 euro. Se le banche tenteranno di
aggirare il tetto, ha detto il ministro, «interverremo ». Sostegni anche sul
fronte dell'export.
Credimpresa
apre a Catania ( da "Sole 24 Ore, Il (Sud)"
del 01-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Abstract:
articolo 107
del Testo unico bancario. Lo scorso anno Credimpresa ha garantito, nonostante
la crisi economica, finanziamenti per 67 milioni di euro per un trend di crescita
del 15 per cento. In questi 14 anni di attività il consorzio fidi ha garantito
finanziamenti per oltre 300 milioni di euro di cui 140 milioni solo negli
ultimi due anni ai 5.
Tremonti:
23 miliardi per le imprese ( da "Corriere del Mezzogiorno"
del 01-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Abstract:
Una famiglia
con un fido di 10 mila euro avrebbe un risparmio annuo tra 120 e 280 euro e un'
impresa con un fido di 50 mila tra 600 e 1.400 euro. Se le banche tenteranno di
aggirare il tetto, ha detto il ministro, «interverremo ». Sostegni anche sul
fronte dell'export.
Tremonti:
23 miliardi per le imprese ( da "Corriere del Veneto"
del 01-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Abstract:
Una famiglia
con un fido di 10 mila euro avrebbe un risparmio annuo tra 120 e 280 euro e un'
impresa con un fido di 50 mila tra 600 e 1.400 euro. Se le banche tenteranno di
aggirare il tetto, ha detto il ministro, «interverremo ». Sostegni anche sul
fronte dell'export.
Potrebbe
valere intorno ai 2 miliardi, su base annua, il beneficio per famiglie e
imprese indotto da... ( da "Messaggero, Il"
del 01-07-2009)
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Abstract:
il beneficio
per famiglie e imprese indotto dalla stretta sulle commissioni bancarie. Il
ministero dell'Economia ha fatto in particolare alcune simulazioni sulla
riduzione della commissione di massimo scoperto, che avrà un tetto massimo
dello 0,5 per cento. Per una famiglia con un fido di 10.000 euro, questo vuol
dire un risparmio trimestrale che va dai 30 ai 70 euro.
per
ridare ossigeno al mercato va sostenuto il reddito familiare
( da "Tirreno,
Il" del 01-07-2009)
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Abstract:
il ruolo dei
Consorzi Fidi. Apprezziamo il sostegno pubblico del presidente Pacini ad alcuni
nostri cavalli di battaglia. Dal riferimento a più incisive politiche
d'accoglienza e di accompagnamento verso i milioni di turisti che affollano la
nostra città, alla richiesta di una migliore riqualificazione del centro
storico.
Manovra
anticrisi: detassazione degli utili, opere pubbliche, energia, Alitalia
( da "AltaLex"
del 01-07-2009)
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Abstract:
eventuale
revoca della dichiarazione di indifferibilità degli interventi, al venire meno
dei relativi presupposti."; c) all?articolo 5, dopo il comma 4, inserire
il seguente comma: "4-bis. Per la realizzazione delle opere, delle
infrastrutture e degli investimenti di cui all?
Fnaarc:
le banche indirizzino più attenzione alle piccole imprese
( da "Libertà"
del 02-07-2009)
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Abstract:
Italia
attraverso la garanzia dei consorzi fidi elevata al 70% grazie ai finanziamenti
regionali e camerali, resta alta ed è la preoccupazione emersa in occasione del
recente Roadshow su credito e pmi promosso da Confcommercio. Purtroppo i nostri
associati denunciano questa diffusa rigidità del sistema bancario verso
l'erogazione del credito.
(
da "Eco
di Bergamo, L'" del 02-07-2009)
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Abstract:
si sono
fidati del loro consulente, della banca locale con cui avevano un rapporto
eccellente da una vita, ma anche quel funzionario non era poi così consapevole
della complessità di certi prodotti o del fatto che si basavano su Lehman
Brothers piuttosto che su tutta una serie di istituzioni che non apparivano.
Legge
antiusura: i tassi usurari per il periodo luglio-settembre 2009
( da "AltaLex"
del 02-07-2009)
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Abstract:
fido per
tutte le operazioni in essere. In relazione al complesso delle operazioni, il
valore della maggiorazione percentuale media e' stato posto a confronto con il
tasso medio rilevato. Allegato A RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI
GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA (*) MEDIE ARITMETICHE DEI TASSI
SULLE SINGOLE OPERAZIONI DELLE BANCHE E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI
Verso
la ripresa: il ruolo delle banche
( da "Giornale.it,
Il" del 02-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Abstract:
sono molti
modi per mettere in difficoltà le aziende artigiane da parte delle banche: non
concedere fidi anche di piccola entità, ridurre i finanziamenti già garantiti,
sottoporre gli affidamenti a continue tensioni e revisioni, esercitare forti
pressioni per i rientri sui fidi, aumentare il costo del denaro non legato al
tasso di interesse ma allo spread, dilatare i tempi dell?
l'abi:
no al tetto sulle commissioni ( da "Tirreno, Il"
del 03-07-2009)
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Abstract:
importo
ottenuto come fido bancario il tetto massimo per le provvigioni chieste al
titolare di un affidamento, e per la sola tenuta a disposizione dei fondi.
Misura approvata venerdì a Palazzo Chigi. «Noi, come sempre siamo nettamente
contrari a interventi legislativi che definiscono prezzi attinenti alla nostra
attività - ha detto Faissola -
ALTA
VALSUGANA - Si sta sfilacciando la compagine sociale di Panarotta spa, società
a capitale quasi interamente pubblico
( da "Adige,
L'" del 03-07-2009)
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Abstract:
rinnovare i
fidi bancari, pari a 250.000 euro, e non è detto che le banche, rigorosissime
ora con il privato, siano invece di manica larga con la società. Ed è in
scadenza il mandato del presidente Maurizio Fontanari che ha voluto chiarire la
situazione durante l'incontro tra una decina di comuni soci ed il presidente
della Provincia Lorenzo Dellai nella serata di mercoledì a Trento.
l'abi:
no al tetto sulle commissioni ( da "Centro, Il"
del 03-07-2009) + 1 altra fonte
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Abstract:
importo
ottenuto come fido bancario il tetto massimo per le provvigioni chieste al
titolare di un affidamento, e per la sola tenuta a disposizione dei fondi.
Misura approvata venerdì a Palazzo Chigi. «Noi, come sempre siamo nettamente
contrari a interventi legislativi che definiscono prezzi attinenti alla nostra
attività - ha detto Faissola -
Savigliano:
grande partecipazione all'assemblea annuale Anga
( da "Targatocn.it"
del 03-07-2009)
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Abstract:
di
interlocutore tra il mondo bacario e quello delle imprese svolto dai consorzi
di garanzia fidi. ?Scopo di Unionfidi - ha ribadito Piatti - è quello di
aiutare le aziende a crescere: lavora costantemente insieme a numerosi enti per
la progettazione e l?attivazione di nuovi servizi e nuovi prodotti che mettano
le imprese in condizione di essere sempre più competitive sui mercati?
L'Abi:
no al tetto sulle commissioni ( da "Corriere delle Alpi"
del 03-07-2009) + 6 altre fonti
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Abstract:
importo
ottenuto come fido bancario il tetto massimo per le provvigioni chieste al
titolare di un affidamento, e per la sola tenuta a disposizione dei fondi.
Misura approvata venerdì a Palazzo Chigi. «Noi, come sempre siamo nettamente
contrari a interventi legislativi che definiscono prezzi attinenti alla nostra
attività - ha detto Faissola -
Porte
chiuse in banca ( da "Miaeconomia"
del 03-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Abstract:
cooperative
di garanzia fidi". "I nostri dati più recenti dicono che il 41% delle
piccole imprese e il 46% di quelle medie stanno reagendo alle difficoltà.
Proponendo prodotti innovativi, rafforzando il proprio marchio, fidelizzando i
clienti. E le aziende che prevedono un aumento degli ordinativi esteri nel
secondo semestre del 2009 tornano a essere superiori a quelle che vedono nero?
INTESA
SANPAOLO: ACCORDO CON CONFINDUSTRIA PER LIQUIDITA' ALLE PMI.
( da "Asca"
del 03-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Abstract:
Intesa
Sanpaolo ha accordato fidi al sistema Italia per quasi 500 miliardi di euro,
pari a circa un terzo del pil italiano di cui circa il 67% alle imprese,
soprattutto a quelle di piccole e media dimensione (50% degli affidamenti
complessivi al sistema Italia). Il gruppo bancario sottolinea che ''non ha
ridotto il credito alle imprese italiane anche negli ultimi 12 mesi,
Crisi,
il credito resta uno dei principali problemi per le imprese: indagine
( da "Sestopotere.com"
del 03-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Abstract:
Molto stanno
facendo i consorzi e le cooperative di garanzia fidi. Le Camere lo hanno capito
e sono presenti in 300 Confidi, più della metà di quelli esistenti. Inoltre,
nei primi tre mesi di quest?anno, nella fase più acuta dell?emergenza, le
Camere hanno immesso nel sistema più di 80 milioni di euro, il doppio delle
risorse dell?
CdC
Verbano Cusio Ossola: riduzione dei tassi di interesse alle imprese
( da "Sestopotere.com"
del 03-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Abstract:
consorzi di
garanzia fidi. “Questo meccanismo fa sì che l?impresa non debba attendere il
pagamento di una somma di denaro. Più semplicemente paga un tasso di interesse
più basso" – precisa il Presidente Ruschetti. I requisiti per ottenere il
contributo: · iscrizione alla Camera di commercio del Verbano Cusio Ossola ·
regolarità nel pagamento del diritto annuale camerale ·
Intesa
San Paolo: Accordo con Confindustria, 5 mld per le Pmi
( da "Velino.it,
Il" del 03-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Abstract:
miliardi di
nuovi fidi accordati, se richiesti. Inoltre, nelle previsioni del gruppo
bancario per i prossimi 36 mesi ci sono nuove erogazioni per un totale di circa
50 o 60 miliardi di euro. Ma Passera ha parlato anche di altro, per esempio del
funzionamento degli Osservatori regionali sul credito istituiti presso i
Prefetti nei mesi scorsi e fortemente voluti dal ministro dell?
BORSE
PIATTE (FTSE MIB +0.07%) INTESA: 50-60 MLD DI PRESTITI NEI PROSSIMI 3 ANNI -
Rcs salira' al 37, 2% in Fineldo - Londra pronta ad aiutare Magna - Siemens
chiude fabbrica a ( da "Dagospia.com"
del 03-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Abstract:
Intesa spiega
che 60 miliardi di euro di fidi sono stati gia' accordati e attualmente non
sono utilizzati a cui si sommano 30 miliardi di nuovi fidi accordati, se
richiesti. Complessivamente il credito dal Gruppo Intesa al Sistema Italia e'
di 500 miliardi di euro in termini di fidi accordati, pari a circa un terzo del
Pil del Paese, di cui il 67% alle imprese,
Aiuti
alle imprese Se lo Stato non c'è arrivano le banche
( da "Riformista,
Il" del 04-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Abstract:
altro lato le
banche dicono di avere liquiodità ma di non fidarsi delle idee delle imprese.
La scorsa settimana Corrado Passera, capo esecutivo di Intesa Sanpaolo ha
detto: «Abbiamo decine di miliardi di liquidità che non riusciamo a dare: se ci
sono bravi imprenditori con buone idee che non riescono a ricevere credito per
le loro imprese, che vengano da noi».
Credito,
da Intesa 5 miliardi a piccole e medie imprese
( da "Eco
di Bergamo, L'" del 04-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Abstract:
di cui 60
miliardi in termini di fidi già accordati e attualmente utilizzati e per circa
30 miliardi in termini di nuovi fidi accordati, se richiesti. L'obiettivo è
infatti quello di «star vicino alle imprese» perché la banca cresce «se
crescono le aziende». Passera tuttavia non deflette sul ruolo, che deve
rimanere alle banche, di selezione e di valutazione del merito di credito:
Tassi/1:
il Tuof a Lumezzane crea malumori
( da "Giornale
di Brescia" del 04-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Abstract:
ossia il
tasso debitore in caso d'utilizzazione di denaro oltre il fido. Che succede? Se
uno «esce dal fido», come usa dire in gergo popolare, si applica il tasso
debitore sull'intero importo del saldo e non solamente sullo sconfinamento. Il
Tuof è applicato per il numero di giorni in cui si determina lo scoperto.
sos
di emma marcegaglia al sistema bancario agevolate il credito
( da "Tirreno,
Il" del 04-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Abstract:
Presenti tra
il pubblico anche i dirigenti di Fidi Toscana, il cui "sistema" di
erogazione del credito alle imprese (come denunciò un mese fa Giannetti) si era
"inceppato" per le troppe domande di contributo. Sul provvedimento
anticrisi del Governo la Marcegaglia esprime un giudizio «sostanzialmente
positivo», specie sulla detassazione degli utili reinvestiti,
D
CURO l'amministrazione di una piccola azienda artigiana. Ricevo dalla mia banca
(1... ( da "Nazione, La (Firenze)"
del 05-07-2009) + 2 altre fonti
Argomenti: Revoca fidi
Abstract:
spese per la
gestione pratica di fido e diritti di sconfinamento oltre il fido). In
sostituzione, la banca sembra sia autorizzata da una legge incomprensibile ad
applicare un corrispettivo di disponibilità creditizia (Cdc), in pratica una
commissione percentuale sul fido accordato, che la legge non quantifica.
Sportello
artigiano ( da "Corriere del Veneto"
del 05-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Abstract:
I servizi
saranno accessibili direttamente presso l'associazione di categoria, senza
doversi recare ad uno sportello bancario. «Questa convenzione - spiega
presidente di Fidi Artigiani Angelo Bressanelli - permette a Fidi Artigiani di
aumentare sensibilmente la gamma dei servizi offerti alle aziende e di
avvicinarle ulteriormente alla nostra struttura del credito.
nasce
la forza della tradizione : rilanceremo il turismo interno
( da "Nuova
Sardegna, La" del 05-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Abstract:
di diversi
istituti di credito e di un consorzio fidi. Fanno parte dell'associazione
operatori economici locali che vogliono investire sul turismo interno. Poiché
Luras è oggetto di un programma che migliorerà il centro storico, si è pensato
che le risorse connesse al turismo rurale possono rappresentare un buon
trampolino di lancio per creare un centro commerciale naturale che,
Riannodare
il legame virtuoso tra imprese e territorio
( da "Avvenire"
del 05-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Abstract:
oltre a
negare nuovi fidi, chiedono perentoriamente il «rientro» a coloro che si
trovano in difficoltà. Da qui la delicatezza della situazione. Correttamente,
crediamo, Emma Marcegaglia, dal pulpito confindustriale, non si preoccupa dei
«grandi soci», che hanno strumenti e mezzi (anche di pressione politica) per
superare l'impasse .
Servizi
finanziari: nuovo strumento proposto dall'Agci (
da "Giornale
di Brescia" del 06-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Abstract:
Consorzi
Fidi, oltre ai Fondi per la promozione e lo sviluppo. Agci si è posta
l'obiettivo di utilizzare al meglio, attraverso collegamenti di rete, gli
strumenti creditizi e finanziari di cui dispone per aiutare a consolidare, far
crescere e svilupparsi il mondo delle Pmi (cooperative e non): Banca Agci spa,
Invest Banca,
Sul
credito l'esame prefetto ( da "Sole 24 Ore, Il"
del 06-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Abstract:
diritto a
ottenere automaticamente una revisione della pratica di fido » quando piuttosto
l'obiettivo iniziale è «un più agevole e rapido processo di esame dell'istanza
da parte della banca». Rispetto alle polemiche dei mesi passati appare però
chiaro dal protocollo che il Prefetto si occuperà direttamente delle richieste
di credito sottoposte alle singole banche.
Conti
in affanno, ma ora il problema è la reputazione
( da "Corriere
Economia" del 06-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Abstract:
commerciante
o al piccolo industriale che sfoggia il Porsche Cayenne di metterci anche
capitali propri oltre a pretendere fidi più larghi. Ma ne hanno meno quando
consolidano i debiti delle grandi imprese senza metterne in discussione la
gerenza e sena pretendere adeguate iniezioni di capitali da parte dei soci
eccellenti, magari colleghi nei consigli di amministrazione che contano.
Azzi:
questa è la rivincita dei Lillipuziani del credito
( da "Corriere
Economia" del 06-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Abstract:
significa che
c'è incertezza, che la gente non si fida, non vuole osare. Ma gli impieghi
complessivi del sistema sono aumentati nell'ultimo anno del 2 per cento, quelli
delle Bcc del 10 per cento. Non siamo più bravi, solamente conosciamo meglio
chi ci sta di fronte». E al tempo della finanza transnazionale non è cosa da
poco.
Socialfidi
si fida di Trebo ( da "Alto Adige"
del 07-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Abstract:
credito alle
associazioni impegnate nel sociale Socialfidi si fida di Trebo Succede a
Kiesswetter alla guida del sodalizio economico BOLZANO. Pepi Trebo è il nuovo
presidente del consiglio di gestione di Socialfidi, la cooperativa di garanzia
nata, nell'ambito della Federazione provinciale delle associazioni sociali, per
consentire un migliore accesso al credito ad associazioni,
Uno
sportello bancario nella sede di Casartigiani
( da "Arena,
L'" del 07-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Abstract:
concessi da
qualsiasi istituto bancario nazionale) e Angelo Bressanelli, presidente di Fidi
Artigiani hanno siglato un accordo in virtù del quale sarà aperto negli uffici
di Casartigiani Verona (www.artigianiverona.it) in via Torricelli 71, l'Artigiancassa Point.
Grazie all'intesa, Fidi Artigiani sarà la prima struttura in provincia che avrà
funzione di sportello bancario,
"un
gran giurì per ridurre i conflitti tra banche e pmi" - emilio vettori
( da "Repubblica,
La" del 07-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Abstract:
partire uno
studio di fattibilità che coinvolgerebbe tutte le associazioni territoriali, i
Consorzi Fidi, le banche che dovranno fare sinergia per arrivare a definire un
metodo d´azione univoco, fornire valutazioni congiunte e ripartire i rischi. Si
potrebbe arrivare a definire uno strumento in più contro la crisi».
«Considerando in quali difficili acque naviga oggi un imprenditore ?
Con
il Confidi si apre lo studio ( da "Sole 24 Ore, Il (Nord Est)"
del 08-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Abstract:
Venezia
Giulia e nell'intero Nord- Est, ha siglato con il Consorzio garanzia fidi
commercio di Pordenone, presieduto da Roberto Cao, una convenzione, che risale
al dicembre scorso, ma che solo ora sta entrando a regime e si prevede
diventerà operativa verso settembre. «Stiamo lavorando per far finalmente
decollare il progetto –
Allarme
della Cna (
da "Corriere
Alto Adige" del 08-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Abstract:
aziende in
questa situazione spiega Salvadori possono ottenere liquidità dalle banche
sotto forma di fido, ad un tasso massimo del 4,5%. La differenza tra questo
tasso e quello richiesto dalle banche, è a carico del fondo di rotazione della
Provincia, che autorizza l'iter con provevdimento di giunta, mentre le garanzie
vengono fornite dai Consorzi fidi, nel nostro caso Fidimpresa.
Un
popolo di cattivi pagatori ( da "Miaeconomia"
del 08-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Abstract:
vale a dire
gli archivi a cui tutto il sistema bancario fa affluire dati riguardanti i
finanziamenti accordati e la regolarita? dei rimborsi relativi a prestiti,
mutui, carte di credito e fidi di conto corrente. Banche e societa? di
finanziamento, prima di concedere un credito ai propri clienti e durante la
restituzione del prestito, si informano infatti della loro solvibilita?
Credito,
le aziende chiedono aiutoper la garanzia pubblica in banca
( da "Sicilia,
La" del 08-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Abstract:
imprese nei
confronti del sistema bancario o rischiamo il collasso - dice Salvo Politino,
direttore di Confesercenti - Non è un caso che Confesercenti Catania abbia
messo in campo il Consorzio Fidi CO.SVI.G. (Consorzio per lo Sviluppo delle
Garanzie) che attraverso il fondo di Medio Credito Centrale garantisce l'80%
dell'importo deliberato dagli Istituti di Credito convenzionati.
Finanziamenti
anti-crisia 200 imprese savonesi ( da "Secolo XIX, Il"
del 09-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Abstract:
per
rafforzare il patrimonio stesso dei consorzi fidi. «Noi abbiamo dei dati
relativi al milione di euro messo a disposizione dei Confidi - aggiunge il
presidente della Camera di Commercio -. A metà giugno le imprese savonesi che
avevano chiesto il sostegno dei consorzi fidi erano 180, per un importo di 9
milioni di finanziamento richiesto.
San
Marino, no di Anis e banche all'accordo anticrisi
( da "Dire"
del 09-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Abstract:
istituzione
di un fondo di garanzia per il consorzio fidi e dello sportello unico per le
imprese. "Al Paese serve un patto sociale- sottolinea il collega al Lavoro
Gian Marco Marcucci- per creare le condizioni per uscire dalla crisi. L'accordo
contiene questi concetti: fare sistema per la tutela del Paese, delle imprese,
dei lavoratore e delle famiglie".
(
da "Resto
del Carlino, Il (Ferrara)" del
10-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Abstract:
promosse
dagli enti locali e territoriali e dalle Fondazioni bancarie". Molto bene
anche gli accordi sul credito messi in campo da Camera di Commercio ed enti
locali volti a sostenere l'attività, divenuta fondamentale, dei Consorzi Fidi.
"E valutiamo positivamente anche l'attività di accesso al credito svolto
dalle banche locali, contrariamente a quelle nazionali ed internazionali"
DOPO
l'entrata in vigore delle norme che dichiarano illegittim...
( da "Resto
del Carlino, Il (Pesaro)" del
10-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Abstract:
commissione
di massimo scoperto molti istituti bancari hanno provveduto ad applicare altre
gabelle quali la commissione di disponibilità credito. In pratica applicano una
commissione sulla disponibilità dei fidi indipendentemente dal fatto che
vengano utilizzati o meno. La situazione diventa quindi peggiorativa per gli
utenti che chiedono il fido per sicurezza ma poi non lo usano.
Massimo
scoperto troppo caro ( da "Gazzettino, Il (Rovigo)"
del 10-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Abstract:
a titolo di
fido di c/c, linea di credito oggetto della commissione di massimo scoperto),
l'importo annuo stimato a carico delle aziende artigiane ed a favore del
sistema bancario supera i due milioni di euro! Un salasso -prosegue Astolfi-
soprattutto se si tiene in considerazione che molte convenzioni prevedevano la
vecchia commissione di massimo scoperto franca,
Le
recenti Istruzioni della Banca d'Italia in tema di usura
( da "AltaLex"
del 10-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Abstract:
aveva
sollecitato il mondo bancario a sostituirla con una commissione più chiara,
parametrata alla dimensione del fido accordato, come avviene da tempo in altri
paesi. Ed anche il Presidente dell?Antitrust, lo scorso anno, le aveva puntato
il dito contro, definendola una prassi iniqua che doveva essere abolita.
Le
'ndrine, la bancaria e gli affidamenti azzardati
( da "Sole
24 Ore, Il (Plus)" del 11-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Abstract:
dei limiti di
fido superati per i quali sarebbe stato necessario informare dei finanziamenti
la catena di comando della banca e avviare le procedure interne del caso. Una
facoltà di delibera già di suo piuttosto elevata, 1.150.000 euro per singolo
cliente, per una bancaria che aveva 90 clienti tra cui aziende di un certo
rilievo.
Truffano
anziana per 33mila euro, napoletani denunciati
( da "Metropolis
web" del 11-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Abstract:
Fidandosi dei
due individui, la vittima aveva loro affidato il suo carnet di assegni perché
loro stessi ne compilassero due per la cifra pattuita, firmando inoltre in
bianco un modulo prospettatole come proposta di acquisto dei manoscritti. La
figlia dell´anziana ha raccontato ai poliziotti di avere avuto il forte
sospetto della truffa dopo essersi accorta di come dal carnet della
La
ricetta per la rinascita "Nulla sarà più come prima investiamo
sull'innovazione" ( da "Affari e Finanza (La Repubblica)"
del 13-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Abstract:
questione del
credito che non riguarda solo il livello bancario. Il problema è vedersi
abbassare i fidi da un momento all?altro. Oggi avere soldi è diventato molto
più complicato. Ma non tanto per l?azienda, quanto per il suo cliente che da un
fido di ventimila euro passa a uno di cinquemila ed è costretto a chiamarti per
dirti che non può pagarti e la fattura di ritorna indietro.
COMMERCIO,
CONFESERCENTI: MORATORIA SUI DEBITI PMI
( da "Basilicanet.it"
del 13-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Abstract:
ma preoccupa
in molti casi la esposizione bancaria per il ricorso sempre più¹ indispensabile
al credito. In proposito, lâ??Osservatorio Congiunturale della Confesercenti,
rielaborando dati del sistema dei Confidi aderenti a Fedart Fidi, evidenzia che
in media ogni anno i Confidi garantiscono finanziamenti per una quarantina di
milioni di euro,
IL
DILEMMA DEL BANCHIERE NELLA STRETTA CREDITIZIA
( da "Lavoce.info"
del 14-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Abstract:
idea che
un'azienda è in difficoltà, tutti gli istituti bancari chiedono
contemporaneamente il rientro dei fidi. Condannandola al fallimento. La
soluzione si può trovare in forme di coordinamento fra le banche creditrici.
Diventerebbe più facile anche la ristrutturazione del debito. Come è accaduto,
ad esempio, per la Fiat.
accordo
con la federazione che rappresenta i confidi di categoria
( da "Repubblica,
La" del 14-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Abstract:
accordo
siglato con Fedart Fidi, che rappresenta il sistema di garanzia
dell´artigianato a livello nazionale, promosso da Confartigianato, Cna e
Casartigiani. «Con questo importante accordo si riavvia - ha dichiarato Daniele
Alberani, presidente di Fedart Fidi - una organica collaborazione tra il
sistema dei Confidi artigiani e uno dei principali gruppi bancari italiani.
un
fondo di 40 milioni per le microimprese
( da "Tirreno,
Il" del 14-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Abstract:
società
consortili di garanzia fidi e cooperative di garanzie. Grazie a queste misure
di intervento le imprese del territorio potranno beneficiare della concessione
di contributi in conto interessi sui microfinanziamenti e delle agevolazioni
finanziarie per l'accesso al microcredito compreso il fondo rotativo rivolto
alle imprese innovative.
Se
lo Stato è lento a pagare le imprese, non chieda subito il saldo delle tasse
( da "Milano
Finanza (MF)" del 14-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Abstract:
mantenere i
fidi in essere. Non si tratta di ridurre le imposte in termini di competenza,
ma di allungare i pagamenti.Bisogna soprattutto desincronizzare velocemente il
ciclo fiscale rispetto a quello economico: i versamenti e gli anticipi di
imposta drenano liquidità preziosa, ed un loro rinvio può essere
particolarmente opportuno in un momento di flessione del ciclo economico.
BASILICATA:
COMMERCIO, CONFESERCENTI: MORATORIA SUI DEBITI PMI
( da "marketpress.info"
del 14-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Abstract:
ma preoccupa
in molti casi la esposizione bancaria per il ricorso sempre più indispensabile
al credito. In proposito, l?Osservatorio Congiunturale della Confesercenti,
rielaborando dati del sistema dei Confidi aderenti a Fedart Fidi, evidenzia che
in media ogni anno i Confidi garantiscono finanziamenti per una quarantina di
milioni di euro, attutendo notevolmente l?
(
da "Eco
di Bergamo, L'" del 14-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Abstract:
Questo fido
ha scadenza temporanea di 7 mesi e, potenzialmente, è prorogabile per altri 2
mesi, in modo da garantire la copertura dei tempi tecnici che, normalmente
distingue la concessione dei trattamento di Cassa. Il fido viene regolato con
un tasso pari all'Euribor a un mese (ora allo 0,80% circa ndr) più uno spread
pari allo 0,
Crisi,
in diminuzione la crescita dei prestiti bancari a famiglie e imprese venete
( da "Sestopotere.com"
del 14-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Abstract:
sulla base
delle indicazioni fornite da parte dei rappresentanti dei Consorzi Fidi, si è
avanzata la proposta di individuare tempi certi di risposta alle richieste di
concessione di credito, individuati nel termine massimo di 30 giorni, nonché la
definizione di un modello di business plan comune, da utilizzarsi nei rapporti
banca-impresa.
Nuovo
Confidi, nasce Kampanom ( da "Denaro, Il"
del 14-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Abstract:
In Campania
nasce un nuovo consorzio di garanzia fidi. Si chiama Kampanom Confidi ed è
presieduto da Rosario Manes Rossi. "E' per rispondere ai bisogni di
strutture più adeguate ai servizi prestati, di maggiore professionalità e di
maggiori dimensioni che nasce il consorzio", spiega Manes Rossi,
annunciando che il Confidi sarà un intermediario finanziario vigilato dalla
Banca d'
Le
difficoltà dei mercati finanziari allontanano sempre più gli italiani da Piazza
Affari.... ( da "Mattino, Il (Nazionale)"
del 14-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Abstract:
tra Fidia e
Prima Industrie, che ha portato all'applicazione di sanzioni nei confronti di
due persone fisiche e della stessa Fidia. Un altro caso di abuso di
informazioni accertato riguarda poi la compravendita di azioni Interbanca da
parte di un componente del patto di sindacato che governava banca Antonveneta.
Venezia.
Presentato il primo rapporto sul monitoraggio dei flussi di credito in Veneto
( da "Sestopotere.com"
del 14-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Abstract:
sulla base
delle indicazioni fornite da parte dei rappresentanti dei Consorzi Fidi, si è
avanzata la proposta di individuare tempi certi di risposta alle richieste di
concessione di credito, individuati nel termine massimo di 30 giorni, nonché la
definizione di un modello di business plan comune, da utilizzarsi nei rapporti
banca-impresa.
Crisi,
finanziamenti ( da "Nazione, La (La Spezia)"
del 15-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Abstract:
Banca Carispe
e i consorzi fidi Confart, Creditcom, Fidicom, Fidimpresa e Mediacom hanno
firmato l'intesa. Un accordo che consentirà di liberare finanziamenti a favore
del mondo imprenditoriale per un totale di 11 milioni e 125mila euro. Le
risorse messe a disposizione da Camera di Commercio, Provincia e Comune
ammontano a 700mila euro.
PENSAVATE
che il Comune di Montecatini fosse proprietario delle Terme al 50% e al...
( da "Nazione,
La (Pistoia)" del 15-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Abstract:
chiedere alla
Regione di riprendersi le quote di proprietà in mano all'istituto bancario. In
pratica Fidi Toscana ha anticipato i capitali che la Regione non poteva
stanziare subito, ma in un secondo momento. «Tale soluzione era stato detto
nell'Osservatorio termale del 19 marzo dal dirigente regionale Antonino Melara
non comporta però mutamenti nei rapporti di proprietà delle Terme,
Maxiconfidi
in porto nel 2011 ( da "Sole 24 Ore, Il (Nord Ovest)"
del 15-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Abstract:
Definiti
cronoprogramma e modalità attuative del nuovo Rete Fidi Liguria Maxiconfidi in
porto nel 2011 Dalla Regione sei milioni di fondi in aggiunta agli attuali 50
GENOVA PAGINA A CURA DI Marco
Fontana Sono giorni decisivi per il processo di fusione dei Confidi liguri in
un unico soggetto, con natura intersettoriale e governance mista, che sia
pronto per entrare prima possibile nell'
PESARO
_ L'accesso al credito rappresenta uno dei nodi cruciali della possibilità ...
( da "Messaggero,
Il (Pesaro)" del 15-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Abstract:
che si basa
su più di un milione di accessi al fido bancario di 150mila micro-imprese
italiane tra gennaio 2004 e dicembre 2006, i cui autori Alberto Alesina, Emilio
Mistrulli e Francesca Lotti evidenziano che le imprenditrici pagano un
interesse più alto di 30-50 punti base e che a loro viene spesso chiesta una
garanzia esterna.
Cambiare
i criteri... ( da "Giornale di Brescia"
del 16-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Abstract:
bancari (e
non del solo rischio di credito). È necessario invece che i grandi gruppi
bancari attribuiscano un rilievo maggiore alle componenti qualitative e di
valutazione soggettiva delle analisi del fido, recuperando la consapevolezza
che l'incentivo a sganciarsi dal rapporto con le piccole e medie imprese a
fronte delle loro difficoltà finanziarie è un atteggiamento miope che
Non
sparate sul bancario ( da "Sole 24 Ore, Il"
del 16-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Abstract:
Male, anzi
malissimo, se la rabbia si scatena contro i bancari. Due giorni fa, a Settimo
Torinese, un negoziante ha preso a pistolettate nelle gambe un direttore di
filiale che aveva rifiutato un fido. Si rischia la faida tra chi sta nella
trincea dell'economia. Non sparate sul bancario. (Al.G.)
Legge
comunitaria 2008 ( da "AltaLex"
del 16-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Abstract:
dal momento
in cui è esercitata, fino a quando non sia revocata e, in ogni caso, fino al compimento
del biennio successivo all'anno solare nel corso del quale è esercitata; la
revoca deve essere comunicata all'ufficio nella dichiarazione annuale ed ha
effetto dall'anno in corso»; d) l'articolo 43 è sostituito dal seguente: «Art.
DEBITI
IN AGRICOLTURA: CIA, UN PACCHETTO DI MISURE URGENTI
( da "Basilicanet.it"
del 16-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Abstract:
il sistema
bancario nazionale e locale, il Parlamento e il Governo. In attesa di un tavolo
specifico con lâ??Abi regionale, assessore allâ??Agricoltura, organizzazioni
professionali, il sistema di Consorzi fidi può² rappresentare uno strumento
operativo regionale per attivare attraverso il sistema bancario prestiti di
conduzione,
BORSE
DEBOLI (FTSE ALLA SHARE -0.15%) 600 MLN (DA 6 BANCHE) PER SORGENIA L'ASTA DEGLI
IMMOBILI DI RICUCCI VA DESERTA - IMPREGILO AMPLIERà IL CANALE DI PANAMA LA VIA
SPAGNOL ( da "Dagospia.com"
del 16-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Abstract:
se la rabbia
si scatena contro i bancari. Due giorni fa, a Settimo Torinese, un negoziante
ha preso a pistolettate nelle gambe un direttore di filiale che aveva rifiutato
un fido. Si rischia la faida tra chi sta nella trincea dell'economia. Non
sparate sul bancario. (Al.G.) ferrari 9 - La Ferrari in Spagna corre sul
velluto.
Finanziamenti
anticrisi per le imprese spezzine
( da "Cittàdellaspezia.com"
del 16-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Abstract:
Comune della
Spezia e Consorzi Fidi, con il riferimento bancario unicamente di CARISPE,
prendono avvio due nuovi prodotti del credito agevolato, relativi
rispettivamente ad "interventi a sostegno di nuove iniziative
economiche" per imprese costituite da non oltre 36 mesi e per un importo
massimo di â?
In
difesa dei Confidi I rappresentanti di: Creditart - Artigiancredito - Centrale
Garanzia... ( da "Mattino, Il (Nazionale)"
del 16-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Abstract:
Centrale
Garanzia Fidi - Italconfidi - Co.Na.Ga. s.c.p.a. - NAPOLI Vogliamo qui
replicare ad alcune affermazioni rilasciate dal dott. Nucci, direttore generale
del Banco di Napoli s.p.a., sul sistema confidi in Campania nel corso del
convegno «Confidi, imprese e territorio: un rapporto in evoluzione - le
prospettive del Mezzogiorno» tenutosi il 18.
Confartigianato:
le banche sostengano i piccoli imprenditori che vogliono investire
( da "Riviera24.it"
del 16-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Abstract:
necessario
che gli istituti bancari utilizzino di più strumenti già esistenti, come i
Consorzi Fidi che, offrendo alle banche garanzie sui prestiti al 50%,
costituiscono un supporto alle insolvenze. Il ruolo dei Consorzi è fondamentale
non solo per aiutare l?impresa a facilitare il suo rapporto con le banche, ma
per evitare che,
Imperia:
Confartigianato sul riscio asfissia finanziaria
( da "Sanremo
news" del 16-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Abstract:
necessario
che gli istituti bancari utilizzino di più strumenti già esistenti, come i
Consorzi Fidi che, offrendo alle banche garanzie sui prestiti al 50%,
costituiscono un supporto alle insolvenze. Il ruolo dei Consorzi è fondamentale
non solo per aiutare l?impresa a facilitare il suo rapporto con le banche, ma
per evitare che,
La
Cia risponde con Agriconfidi alla crisi del credito alle imprese
( da "Finanza
e Mercati" del 17-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Abstract:
Si tratta di
un nuovo Consorzio fidi nazionale costituito proprio per rispondere in tempi
brevi e con efficacia alle mutate necessità degli imprenditori alle prese con
una congiuntura complessa, dove spiccano gli aumenti dei costi produttivi e una
caduta verticale dei prezzi praticati nei campi (meno 15,6% nel mese di
giugno).
Confcommercio:
con l'intesa sul credito nuovi prodotti a favore delle imprese
( da "Nazione,
La (La Spezia)" del 17-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Abstract:
Comune della
Spezia e Consorzi Fidi, con il riferimento bancario unicamente di Carispe,
prendono avvio due nuovi prodotti del credito agevolato, I due prodotti sono
relativi rispettivamente ad «interventi a sostegno di nuove iniziative
economiche» per imprese costituite da non oltre 36 mesi e per un importo
massimo di 100.
Un
tetto per scoperti e spese ( da "Sole 24 Ore, Il"
del 17-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Abstract:
è presumibile
attendersi che le banche sposteranno la loro remunerazione sull'innalzamento
dei tassi, ma con il rischio che i conti affidati e non utilizzati diventino di
gestione troppo costosa (costi di istruttoria, tesoreria, tenuta conto
eccetera) e che quindi le banche siano sospinte alla revoca dei fidi. ©
RIPRODUZIONE RISERVATA
Sgravi
per le piccole imprese che rafforzano il capitale
( da "Corriere
della Sera" del 17-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Abstract:
il tetto
previsto per la messa a disposizione dei fidi viene stabilito anche per gli
sconfinamenti e viene definito il limite del 5% al rialzo delle condizioni,
tassi compresi, previste nei contratti bancari. Stefania Tamburello 5 anni: il
periodo nel quale si potrà beneficiare dello sconto Ires
Banche,
ora assegni e bonifici più veloci Sul conto in un giorno
( da "Corriere
della Sera" del 17-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Abstract:
disponibilità
dei fidi. Invece così non è stato e gli emendamenti, che rappresentano un
ulteriore giro di vite, sono stati votati e approvati in commissione Bilancio
della Camera. Il primo precisa che i giorni di valuta per ottenere la
disponibilità degli assegni circolari e bancari, già ridotti dal decreto
rispettivamente a uno e a tre sono da intendersi non giorni lavorativi ma
solari.
E
a Parma intesa tra Abi e prefetto
( da "Gazzetta
di Parma (abbonati)" del 17-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Abstract:
L'accordo,
ovviamente, non ha il fine di garantire automaticamente al richiedente una
revisione della pratica di fido, ma rendere più agevole e rapido il processo di
esame da parte delle banche. Accordo Il prefetto Paolo Scarpis (a sinistra) con
Erico Verderi (Abi).
Sgravi
per le piccole imprese che rafforzano il capitale
( da "Corriere
del Veneto" del 17-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Abstract:
il tetto
previsto per la messa a disposizione dei fidi viene stabilito anche per gli
sconfinamenti e viene definito il limite del 5% al rialzo delle condizioni,
tassi compresi, previste nei contratti bancari. Stefania Tamburello 5 anni: il
periodo nel quale si potrà beneficiare dello sconto Ires
Banche,
ora assegni e bonifici più veloci Sul conto in un giorno
( da "Corriere
del Veneto" del 17-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Abstract:
disponibilità
dei fidi. Invece così non è stato e gli emendamenti, che rappresentano un
ulteriore giro di vite, sono stati votati e approvati in commissione Bilancio
della Camera. Il primo precisa che i giorni di valuta per ottenere la
disponibilità degli assegni circolari e bancari, già ridotti dal decreto
rispettivamente a uno e a tre sono da intendersi non giorni lavorativi ma
solari.
Sgravi
per le piccole imprese che rafforzano il capitale
( da "Corriere
del Mezzogiorno" del 17-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Abstract:
il tetto
previsto per la messa a disposizione dei fidi viene stabilito anche per gli
sconfinamenti e viene definito il limite del 5% al rialzo delle condizioni,
tassi compresi, previste nei contratti bancari. Stefania Tamburello 5 anni: il
periodo nel quale si potrà beneficiare dello sconto Ires
Banche,
ora assegni e bonifici più veloci Sul conto in un giorno
( da "Corriere
del Mezzogiorno" del 17-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Abstract:
disponibilità
dei fidi. Invece così non è stato e gli emendamenti, che rappresentano un
ulteriore giro di vite, sono stati votati e approvati in commissione Bilancio
della Camera. Il primo precisa che i giorni di valuta per ottenere la
disponibilità degli assegni circolari e bancari, già ridotti dal decreto
rispettivamente a uno e a tre sono da intendersi non giorni lavorativi ma
solari.
Sgravi
per le piccole imprese ( da "Corriere.it"
del 17-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Abstract:
che diventano
solari e non più lavorativi, per la disponibilità dei bonifici; il tetto
previsto per la messa a disposizione dei fidi viene stabilito anche per gli
sconfinamenti e viene definito il limite del 5% al rialzo delle condizioni,
tassi compresi, previste nei contratti bancari. Stefania Tamburello stampa |
SARDEGNA/CONSIGLIO:
COMMISSIONE INDUSTRIA, SI' A PROCEDURA 'A SPORTELLO'.
( da "Asca"
del 17-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Abstract:
realizzare
con l'utilizzo di un Consorzio fidi abilitato, in alternativa al sistema
bancario. Come si legge nella relazione che accompagna il provvedimento del
Presidente Rassu, ''L'esame della proposta di legge e' stato preceduto
dall'audizione delle associazioni di categoria Confcommercio e Confesercenti e
dall'assessore competente.
La
sopravvenuta acquisizione della cittadinanza europea e l'attuale punibilità
delle condotte pregresse integranti i reati d'immigrazione
( da "AltaLex"
del 17-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Abstract:
revoca delle
sentenze di condanna già passate in giudicato (art. 673 c.p.p.). Per un?esatta
soluzione delle varie problematiche implicate appare utile ripercorrere le
tappe più significative della legislazione in tema di immigrazione, a cui
seguirà un essenziale commento delle principali fattispecie incriminatrici
rispetto alle quali emerge il problema di diritto intertemporale enunciato,
Assegni
e bonifici piu' veloci ( da "Miaeconomia"
del 17-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Abstract:
Era, infatti,
la clausola del contratto bancario di apertura di credito (detto anche fido o
affidamento), in base alla quale ai normali interessi andava aggiunta
un?ulteriore percentuale calcolata sulla massima esposizione avuta sul proprio
conto corrente nel trimestre di riferimento.
ARTIGIANI
Garbo (Confidi): Crisi e ritardi dei pagamenti banche eccessive
( da "Gazzettino,
Il (Rovigo)" del 17-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Abstract:
semestrale
degli sportelli fidi di Casartigiani del Veneto. «Fino al 30 giugno 2009, le
nuove richieste sono 1017 con aumento del 25% rispetto allo stesso periodo del
2008 - spiega Garbo - Il fattore più preoccupante è che le richieste sono per
la maggior parte finalizzate ad avere una maggiore liquidità, una scelta
dettata dagli aumenti dei crediti e dalla diminuzione di commesse,
Commercio:
credito agevolato più rapido ( da "Sardegna oggi"
del 17-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Abstract:
utilizzo di
un Consorzio fidi abilitato, in alternativa al sistema bancario. Come si legge
nella relazione che accompagna il provvedimento, ?l?esame della proposta di
legge è stato preceduto dall?audizione delle associazioni di categoria
Confcommercio e Confesercenti e dall?
( da "Nazione, La (Firenze)"
del 01-07-2009)
Pubblicato anche in: (Resto
del Carlino, Il (Bologna)) (Giorno, Il (Milano))
Argomenti: Revoca fidi
POLITICA pag. 14 di
OLIVIA POSANI ROMA VENTITRÈ miliardi per le imprese. ... di OLIVIA POSANI ROMA
VENTITRÈ miliardi per le imprese. Le amministrazioni dello Stato cominceranno a
saldare in modo più consistente del previsto i debiti che hanno con il sistema
delle aziende. All'operazione pagamenti rapidi da 5 miliardi, decisa con il
decreto anticrisi, vanno infatti sommati altri 18 miliardi contenuti nel disegno
di legge per l'assestamento del bilancio, anch'esso varato venerdì. A tirare le
somme e a spiegare punto per punto i quattro documenti (decreto, assestamento
di bilancio, Dpef e piano industriale per la Cassa depositi e prestiti) cui sta
lavorando il governo è Giulio Tremonti. I provvedimenti non creano deficit,
anzi, assicura il ministro dell'Economia, possono avere un impatto «molto
forte» sull'economia: i volumi in atto sono di 30-40 miliardi». Ovviamente non
si tratta solo di soldi cash iniettati nel sistema economico, ma della capacità
di movimentare risorse. Alla cifra si arriva con i 23 miliardi della prima
fetta di crediti restituiti (ma secondo Confindustria lo Stato è debitore
addirittura per 60-70 miliardi). Altri 2 miliardi arriveranno alle imprese
grazie alla detassazione degli utili reinvestiti. E «al contrario di quanto si
è detto», ha tenuto a precisare il titolare di via XX Settembre, i benefici non
ci saranno nel 2011: arriveranno già con la dichiarazione del 2010 in fase di acconto.
Altri 2 miliardi sono rappresentati dai risparmi che
famiglie e imprese otterranno con la riduzione delle commissioni bancarie. PER
FAR CAPIRE la portata del provvedimento Tremonti ha fatto esempi pratici: per
una famiglia con fido da 10mila euro, il risparmio trimestrale oscilla tra i 30
e i 70 euro (120-180 euro l'anno). Per un'impresa con fido da 50 mila euro il
risparmio trimestrale sarà compreso tra 150 a 350 euro (600-1.400 euro in un
anno). Poi ci sono le grandi opere. Il decrteto fiscale sarà probabilmente
promulgato oggi, i primi giorni di luglio arriverà invece il Dpef. Come è noto
lo scorso anno è stata varata una manovra economica triennale, dunque alla
finanziaria 2011 spetterà giusto il compito di raddrizzare qualche conto, fare
un po' di manutenzione: «La manovra di aggiustamento nel 2009 sarà di 1-1,5
miliardi, di 3-4 miliardi nel 2010. Tutto volutamente contenuto perchè non
siamo intenzionati ad aumentare il deficit». Quanto al Pil, Tremonti rinuncia
alle polemiche degli ultimi tempi con l'Istat sui livelli occupazionali, e
quelle di Berlusconi con chi diffonde cifre «spargendo panico». «Ci saranno
numeri di consenso», assicura il ministro dell'Economia, che spiega: «Quando ho
definito congetture le previsioni dell'andamento dei conti non era con intento
polemico. Sono meccanismi congetturali e purtroppo tali si sono confermati». Ed
è vero anche che le entrate fiscali sono in calo di 37 miliardi, «ma si tratta
di una comparazione con il vecchio Dpef, l'andamento delle entrate ha garntito
Tremonti è in linea con le nostre previsioni». GRANDE IMPORTANZA viene data dal
titolare di via XX Settembre alla lotta ai paradisi fiscali decisa durante il
G20 di Londra: «Contiene l'inversione della prova. I capitali detenuti
illegalmente all'estero sono ritenuti evasione fiscale, salvo prova contraria».
Resta il rebus dello scudo fiscale (cioè la sanatoria per chi riporta i
capitali in patria). Gli americani lo hanno già approvato e l'Italia quando lo
farà? «Boh, stiamo seguendo i materiali tecnici dell'Ocse». Infine le riforme.
Dopo il federalismo fiscale e la scuola, occorre riformare l'Università. Sul
lavoro bisogna invece andare cauti «perchè non si può chiedere a un precario di
essere ancora più flessibile». Quanto alla riforma delle pensioni, Tremonti ha ironizzato
sugli industriali: «Non vogliono operai di 60 anni, ma ci chiedono di aumentare
l'età di pensionamento».
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( da "Nazione, La (Firenze)"
del 01-07-2009)
Pubblicato anche in: (Resto
del Carlino, Il (Bologna)) (Giorno, Il (Milano))
Argomenti: Revoca fidi
POLITICA pag. 15 e
imprese» d'estate sui conti dello Stato di OLIVIA POSANI ROMA VENTITRÈ miliardi
per le imprese. Le amministrazioni dello Stato cominceranno a saldare in modo
più consistente del previsto i debiti che hanno con il sistema delle aziende.
All'operazione pagamenti rapidi da 5 miliardi, decisa con il decreto anticrisi,
vanno infatti sommati altri 18 miliardi contenuti nel disegno di legge per
l'assestamento del bilancio, anch'esso varato venerdì. A tirare le somme e a
spiegare punto per punto i quattro documenti (decreto, assestamento di
bilancio, Dpef e piano industriale per la Cassa depositi e prestiti) cui sta
lavorando il governo è Giulio Tremonti. I provvedimenti non creano deficit,
anzi, assicura il ministro dell'Economia, possono avere un impatto «molto
forte» sull'economia: i volumi in atto sono di 30-40 miliardi». Ovviamente non
si tratta solo di soldi cash iniettati nel sistema economico, ma della capacità
di movimentare risorse. Alla cifra si arriva con i 23 miliardi della prima
fetta di crediti restituiti (ma secondo Confindustria lo Stato è debitore
addirittura per 60-70 miliardi). Altri 2 miliardi arriveranno alle imprese grazie
alla detassazione degli utili reinvestiti. E «al contrario di quanto si è
detto», ha tenuto a precisare il titolare di via XX Settembre, i benefici non
ci saranno nel 2011: arriveranno già con la dichiarazione del 2010 in fase di acconto.
Altri 2 miliardi sono rappresentati dai risparmi che
famiglie e imprese otterranno con la riduzione delle commissioni bancarie. PER
FAR CAPIRE la portata del provvedimento Tremonti ha fatto esempi pratici: per
una famiglia con fido da 10mila euro, il risparmio trimestrale oscilla tra i 30
e i 70 euro (120-180 euro l'anno). Per un'impresa con fido da 50 mila euro il
risparmio trimestrale sarà compreso tra 150 a 350 euro (600-1.400 euro in un
anno). Poi ci sono le grandi opere. Il decrteto fiscale sarà probabilmente
promulgato oggi, i primi giorni di luglio arriverà invece il Dpef. Come è noto
lo scorso anno è stata varata una manovra economica triennale, dunque alla
finanziaria 2011 spetterà giusto il compito di raddrizzare qualche conto, fare
un po' di manutenzione: «La manovra di aggiustamento nel 2009 sarà di 1-1,5
miliardi, di 3-4 miliardi nel 2010. Tutto volutamente contenuto perchè non
siamo intenzionati ad aumentare il deficit». Quanto al Pil, Tremonti rinuncia
alle polemiche degli ultimi tempi con l'Istat sui livelli occupazionali, e
quelle di Berlusconi con chi diffonde cifre «spargendo panico». «Ci saranno
numeri di consenso», assicura il ministro dell'Economia, che spiega: «Quando ho
definito congetture le previsioni dell'andamento dei conti non era con intento
polemico. Sono meccanismi congetturali e purtroppo tali si sono confermati». Ed
è vero anche che le entrate fiscali sono in calo di 37 miliardi, «ma si tratta
di una comparazione con il vecchio Dpef, l'andamento delle entrate ha garntito
Tremonti è in linea con le nostre previsioni». GRANDE IMPORTANZA viene data dal
titolare di via XX Settembre alla lotta ai paradisi fiscali decisa durante il
G20 di Londra: «Contiene l'inversione della prova. I capitali detenuti
illegalmente all'estero sono ritenuti evasione fiscale, salvo prova contraria».
Resta il rebus dello scudo fiscale (cioè la sanatoria per chi riporta i
capitali in patria). Gli americani lo hanno già approvato e l'Italia quando lo
farà? «Boh, stiamo seguendo i materiali tecnici dell'Ocse». Infine le riforme.
Dopo il federalismo fiscale e la scuola, occorre riformare l'Università. Sul
lavoro bisogna invece andare cauti «perchè non si può chiedere a un precario di
essere ancora più flessibile». Quanto alla riforma delle pensioni, Tremonti ha
ironizzato sugli industriali: «Non vogliono operai di 60 anni, ma ci chiedono
di aumentare l'età di pensionamento».
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( da "Repubblica, La"
del 01-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Pagina 23 - Economia
Il ministro dell´Economia, Tremonti, ha spiegato i dettagli della manovra
d´estate. "Risparmi da 2 miliardi con il tetto alle commissioni
bancarie" "Sbloccati 23 miliardi per i debiti dello Stato"
"Manovrina da 5,5 miliardi. Errore sui dati, social card da
ritarare". L´ipotesi scudo fiscale resta LUCA IEZZI ROMA - Una manovrina
da 5,5 miliardi grazie al decreto fiscale e alla legge di compensazione del
bilancio. Dopo la frettolosa approvazione di venerdì, il ministro dell´Economia
Giulio Tremonti torna sui provvedimenti approvati dal consiglio dei ministri
per specificare le cifre dell´ultimo decreto anticrisi: «Non crea deficit,
tutte le detassazioni, come quella sugli utili reinvestiti, sono coperte, anzi
produrrà degli avanzi che finiranno in un fondo gestito da Palazzo Chigi. Ma
quello che è importante è l´effetto leva da 30-40 miliardi sull´economia». La
parte del leone la fanno i 23 miliardi di crediti verso la pubblica
amministrazione sbloccati: «Saranno operativi non appena verrà approvato in
Parlamento l´assestamento di bilancio. Noi speriamo entro agosto altrimenti
sarà subito dopo l´estate». Va sommato anche il taglio
delle commissioni bancarie (a cominciare dal massimo scoperto) che dovrebbero
produrre 2 miliardi di risparmi per famiglie e imprese. «Abbiamo stimato che -
spiega Tremonti - che una famiglia con un fido risparmierà 30-70 euro in un
trimestre e 120-180 euro l´anno. Per un´impresa il risparmio si aggira
intorno a 150-250 euro a trimestre e 600-1.400 annui». Inoltre via XX settembre
assicura che terrà alta la guardia: «La nostra impressione è che il
provvedimento non sarà aggirato, ma non possiamo garantire nulla. Se
verificheremo che è stato inventato un altro congegno agiremo contro». Il
ministro si è soffermato è l´alleanza tra Cdp e Sace per garantire e assicurare
i crediti alle imprese che esportano: «La Cdp fornirà 2 miliardi l´anno per tre
anni, ma l´effetto sarà maggiore, perché la Cassa praticherà tassi più bassi
della media delle altre banche e le costringerà ad adeguarsi». Altri risparmi
arriveranno dai 5 miliardi di metri cubi di gas a prezzi ridotti per imprese
energivore e le famiglie: «In Parlamento si deciderà come ripartirli». Piccola
autocritica sulla social card: «Pensavamo che ne avrebbero usufruito 1,3
milioni di persone, ma in base ai nostri dati è stata usata da 600-700 mila
persone. Va ritarata, ma non con la banca dati attuali perché è insufficiente».
L´effetto sul bilancio del decreto è minimo: «Il fabbisogno si aggira tra 1-1,5
miliardi per il 2009 e 3-4 miliardi per lievi aggiustamenti, cifre piccole e
facilmente gestibili». Tremonti ha lasciato aperta l´ipotesi di uno scudo
fiscale per favorire il rientro dei capitali all´estero, visto chi li possiede
dovrà dimostrarne la legalità o saranno considerati frutto di evasione: «Stiamo
seguendo tutti i materiali tecnici e l´Ocse. I primi a muoversi sono gli Stati
Uniti, seguirà l´Inghilterra, vedremo». Il ministro ha ribadito che la Cassa
depositi diventerà uno strumento importante di spesa pubblica tanto da
rimandare all´approvazione del piano industriale della società guidata da
Massimo Varazzani attesa per luglio. Probabilmente qualche giorno dopo
l´approvazione del Dpef in arrivo, secondo Tremonti, «nei primi giorni di
luglio, come è nella tradizione». Sul documento le stime del Pil «seguiranno i
numeri di consenso fatti dagli organismi internazionali» mentre non ci saranno
sorprese dalle entrate fiscali: «Nonostante la diminuzione per effetto del
ciclo economico, sono in linea con le nostre previsioni».
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( da "Corriere della Sera"
del 01-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Corriere della Sera
sezione: Economia data: 01/07/2009 - pag: 34 Il bilancio sulle misure L'effetto
dei pagamenti della pubblica amministrazione, sulle commissioni bancarie
risparmi di due miliardi Tremonti: 23 miliardi per le imprese «Entrate fiscali
in linea con le previsioni». Tariffe del gas giù del 7,7%, la luce cala
dell'1,1% ROMA Per lo sblocco dei pagamenti della pubblica amministrazione a
fronte di forniture e appalti ci sono a disposizione 23 miliardi. La nuova
quantificazione è stata fatta ieri dal ministro dell'Economia, Giulio Tremonti.
Che ha spiegato come i 5 miliardi di cui aveva parlato venerdì dopo il varo del
decreto anticrisi «sono aggiuntivi ». In realtà, ha continuato, nel disegno di
legge di assestamento di bilancio all'esame del Parlamento ci sono altri 18
miliardi, «che davo per scontati ». In tutto 23 miliardi. Che potranno andare
verso le aziende che vantano appunto crediti, maturati fino a tutto il 2008,
nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Che, per i crediti successivi,
adotteranno, entro il 31 dicembre 2009, dice il decreto, «le opportune misure
organizzative per garantire il tempestivo pagamento». Lo stesso provvedimento
esclude però dalla nuove procedure la sanità. Tremonti, nella conferenza stampa
di ieri per spiegare la manovra, ha sottolineato anche il valore del tetto
dello 0,5% alle commissioni sostitutive del massimo scoperto: «Il risparmio per
famiglie e imprese può essere stimato intorno ai 2 miliardi ». E ha fatto
alcuni esempi. Una famiglia con un fido di 10 mila euro
avrebbe un risparmio annuo tra 120 e 280 euro e un' impresa con un fido di 50
mila tra 600 e 1.400 euro. Se le banche tenteranno di aggirare il tetto, ha
detto il ministro, «interverremo ». Sostegni anche sul fronte dell'export.
La Cassa depositi e prestiti e la Sace entreranno in sinergia e la prima, ha
detto l'amministratore delegato Massimo Varazzani, metterà a disposizione «2
miliardi per 2-3 anni», ma l'effetto maggiore è atteso sulle banche che
«saranno costrette ad abbassare i tassi», prevede Tremonti. Maggiori entrate,
ha detto il ministro, sono attese dalla norma sui paradisi fiscali: i capitali
detenuti illegalmente all'estero saranno infatti considerati evasione, salvo
prova contraria. Alla domanda se anche la questione dell'eredità dell'Avvocato
Agnelli possa rientrare nella norma il direttore generale delle Entrate,
Attilio Befera, ha risposto: «Potrebbe rientrarci: non è da escludere ma è
tutto da vedere». Il decreto di venerdì, sulla manovra stretta di bilancio,
inciderà per 1,5 miliardi nel 2009 e per 3-4 miliardi nel 2010, ha detto il
ministro, «ma senza creare nuovo deficit perché tutto è coperto». In
prospettiva Tremonti punta sul federalismo fiscale, anche per la lotta
all'evasione. Per il Sud, «emergenza nazionale», sarebbe favorevole a «rifare
la Cassa per il Mezzogiorno». Sulla riforma delle pensioni, invece, dice che se
ne può discutere, «ma fuori dai salotti radical chic». E ha aggiunto: «Più
flessibilità del mercato del lavoro? Andate a dirlo a un precario». Enrico
Marro
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( da "Sole 24 Ore, Il (Sud)"
del 01-07-2009)
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Sud sezione:
ECONOMIA E IMPRESE - SICILIA data: 2009-07-01 - pag: 17 autore: Il consorzio
fidi di Confartigianato cambia presidente e strategia Credimpresa apre a
Catania PALERMO «In questi mesi le banche hanno incrementato a dismisura gli
spread con la conseguenza che anche se i tassi di sconto sono diminuiti di
fatto i tassi di interesse sono rimasti gli stessi o aumentati». Ad accusare
gli istituti di credito nel momento di crisi economica e di difficoltà delle
aziende è Vincenzo Geloso, neopresidente del cda di Credimpresa, Consorzio di
garanzia fidi siciliano di Asa Confargianato. «Si è passati da spread per il
breve termine dall'1,5% al 2% per il migliore mentre nel medio e lungo periodo
questi sono anche raddoppiati» aggiunge Geloso. Un rapporto ancora difficile
quello tra banche e imprese nel mezzo del quale si collocano i Confidi che
assumono sempre più il ruolo non solo di garanti ma anche di appoggio per le
aziende che si trovano a dover contrattare con gli istituti di credito prestiti
e che quindi hanno bisogno di consulenza e aiuto nella gestione dei rapporti
con le banche. «Nel prossimo futuro intendiamo intensificare la nostra azione –
afferma il presidente che nel 1995
ha contribuito alla nascita di Artigianfidi Palermo,
oggi Credimpresa –ed essere più presenti con le imprese anche in termini di
procedure per velocizzare l'accesso al credito. Stiamo pensando a nuove formule
per salvare i finanziamenti alle imprese, per esempio stiamo valutando
l'ipotesi per garantire lo spostamento di una rata alle aziende che potrebbe
essere un aiuto concreto e utile in questo momento». Il Confidi, che già opera
in tutta la Sicilia dal 2005 grazie a una rete di collaboratori, conta di
aprire entro luglio una sede a Catania (in Viale Ionio, 30) per puntare in modo
più capillare alla parte orientale dell'Isola. Il piano di sviluppo di
Credimpresa infatti prevede l'apertura di una sede in ogni provincia siciliana
per promuovere e gestire da vicino le attività svolte nei territori: l'apertura
sulla piazza di Catania si muove proprio in questo senso. Sono già state
avviate invece le procedure per passare da Confidi 106 a Confidi 107, ovvero per
avere l'iscrizione nell'elenco speciale degli intermediari finanziari vigilati
dalla Banca d'Italia così come previsto dall'articolo 107
del Testo unico bancario.
Lo scorso anno Credimpresa ha garantito, nonostante la crisi economica,
finanziamenti per 67 milioni di euro per un trend di crescita del 15 per cento.
In questi 14 anni di attività il consorzio fidi ha garantito finanziamenti per
oltre 300 milioni di euro di cui 140 milioni solo negli ultimi due anni ai 5.500
soci. Per il 2009 le prospettive, affermano da Credimpresa, sono positive e si
prevede una crescita in linea con i trend degli anni precedenti: nei primi
cinque mesi infatti il numero di soci è lievitato a 6.100 mentre ci sono
richieste di altri 700 potenziali soci ancora in attesa della delibera delle
banche per il finanziamento (sono 15 le banche convenzionate con il Confidi di
cui sei Bcc) per un ammontare complessivo di circa 60 milioni. © RIPRODUZIONE
RISERVATA Neopresidente. Vincenzo Geloso, al vertice di Credimpresa
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( da "Corriere del Mezzogiorno"
del 01-07-2009)
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Corriere del
Mezzogiorno sezione: Economia data: 01/07/2009 - pag: 34 Il bilancio sulle
misure L'effetto dei pagamenti della pubblica amministrazione, sulle
commissioni bancarie risparmi di due miliardi Tremonti: 23 miliardi per le
imprese «Entrate fiscali in linea con le previsioni». Tariffe del gas giù del
7,7%, la luce cala dell'1,1% ROMA Per lo sblocco dei pagamenti della pubblica
amministrazione a fronte di forniture e appalti ci sono a disposizione 23
miliardi. La nuova quantificazione è stata fatta ieri dal ministro
dell'Economia, Giulio Tremonti. Che ha spiegato come i 5 miliardi di cui aveva
parlato venerdì dopo il varo del decreto anticrisi «sono aggiuntivi ». In
realtà, ha continuato, nel disegno di legge di assestamento di bilancio
all'esame del Parlamento ci sono altri 18 miliardi, «che davo per scontati ».
In tutto 23 miliardi. Che potranno andare verso le aziende che vantano appunto
crediti, maturati fino a tutto il 2008, nei confronti delle amministrazioni
pubbliche. Che, per i crediti successivi, adotteranno, entro il 31 dicembre
2009, dice il decreto, «le opportune misure organizzative per garantire il
tempestivo pagamento». Lo stesso provvedimento esclude però dalla nuove
procedure la sanità. Tremonti, nella conferenza stampa di ieri per spiegare la
manovra, ha sottolineato anche il valore del tetto dello 0,5% alle commissioni
sostitutive del massimo scoperto: «Il risparmio per famiglie e imprese può
essere stimato intorno ai 2 miliardi ». E ha fatto alcuni esempi. Una famiglia con un fido di 10 mila euro avrebbe un risparmio
annuo tra 120 e 280 euro e un' impresa con un fido di 50 mila tra 600 e 1.400
euro. Se le banche tenteranno di aggirare il tetto, ha detto il ministro,
«interverremo ». Sostegni anche sul fronte dell'export. La Cassa depositi
e prestiti e la Sace entreranno in sinergia e la prima, ha detto
l'amministratore delegato Massimo Varazzani, metterà a disposizione «2 miliardi
per 2-3 anni», ma l'effetto maggiore è atteso sulle banche che «saranno
costrette ad abbassare i tassi», prevede Tremonti. Maggiori entrate, ha detto
il ministro, sono attese dalla norma sui paradisi fiscali: i capitali detenuti
illegalmente all'estero saranno infatti considerati evasione, salvo prova
contraria. Alla domanda se anche la questione dell'eredità dell'Avvocato
Agnelli possa rientrare nella norma il direttore generale delle Entrate,
Attilio Befera, ha risposto: «Potrebbe rientrarci: non è da escludere ma è
tutto da vedere». Il decreto di venerdì, sulla manovra stretta di bilancio,
inciderà per 1,5 miliardi nel 2009 e per 3-4 miliardi nel 2010, ha detto il
ministro, «ma senza creare nuovo deficit perché tutto è coperto». In
prospettiva Tremonti punta sul federalismo fiscale, anche per la lotta
all'evasione. Per il Sud, «emergenza nazionale», sarebbe favorevole a «rifare
la Cassa per il Mezzogiorno». Sulla riforma delle pensioni, invece, dice che se
ne può discutere, «ma fuori dai salotti radical chic». E ha aggiunto: «Più
flessibilità del mercato del lavoro? Andate a dirlo a un precario». Enrico Marro
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( da "Corriere del Veneto"
del 01-07-2009)
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Corriere del Veneto
sezione: Economia data: 01/07/2009 - pag: 34 Il bilancio sulle misure L'effetto
dei pagamenti della pubblica amministrazione, sulle commissioni bancarie
risparmi di due miliardi Tremonti: 23 miliardi per le imprese «Entrate fiscali
in linea con le previsioni». Tariffe del gas giù del 7,7%, la luce cala
dell'1,1% ROMA Per lo sblocco dei pagamenti della pubblica amministrazione a
fronte di forniture e appalti ci sono a disposizione 23 miliardi. La nuova
quantificazione è stata fatta ieri dal ministro dell'Economia, Giulio Tremonti.
Che ha spiegato come i 5 miliardi di cui aveva parlato venerdì dopo il varo del
decreto anticrisi «sono aggiuntivi ». In realtà, ha continuato, nel disegno di
legge di assestamento di bilancio all'esame del Parlamento ci sono altri 18
miliardi, «che davo per scontati ». In tutto 23 miliardi. Che potranno andare
verso le aziende che vantano appunto crediti, maturati fino a tutto il 2008,
nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Che, per i crediti successivi,
adotteranno, entro il 31 dicembre 2009, dice il decreto, «le opportune misure
organizzative per garantire il tempestivo pagamento». Lo stesso provvedimento
esclude però dalla nuove procedure la sanità. Tremonti, nella conferenza stampa
di ieri per spiegare la manovra, ha sottolineato anche il valore del tetto dello
0,5% alle commissioni sostitutive del massimo scoperto: «Il risparmio per
famiglie e imprese può essere stimato intorno ai 2 miliardi ». E ha fatto
alcuni esempi. Una famiglia con un fido di 10 mila euro
avrebbe un risparmio annuo tra 120 e 280 euro e un' impresa con un fido di 50
mila tra 600 e 1.400 euro. Se le banche tenteranno di aggirare il tetto, ha
detto il ministro, «interverremo ». Sostegni anche sul fronte dell'export.
La Cassa depositi e prestiti e la Sace entreranno in sinergia e la prima, ha
detto l'amministratore delegato Massimo Varazzani, metterà a disposizione «2
miliardi per 2-3 anni», ma l'effetto maggiore è atteso sulle banche che
«saranno costrette ad abbassare i tassi», prevede Tremonti. Maggiori entrate,
ha detto il ministro, sono attese dalla norma sui paradisi fiscali: i capitali
detenuti illegalmente all'estero saranno infatti considerati evasione, salvo
prova contraria. Alla domanda se anche la questione dell'eredità dell'Avvocato
Agnelli possa rientrare nella norma il direttore generale delle Entrate,
Attilio Befera, ha risposto: «Potrebbe rientrarci: non è da escludere ma è
tutto da vedere». Il decreto di venerdì, sulla manovra stretta di bilancio,
inciderà per 1,5 miliardi nel 2009 e per 3-4 miliardi nel 2010, ha detto il ministro,
«ma senza creare nuovo deficit perché tutto è coperto». In prospettiva Tremonti
punta sul federalismo fiscale, anche per la lotta all'evasione. Per il Sud,
«emergenza nazionale», sarebbe favorevole a «rifare la Cassa per il
Mezzogiorno». Sulla riforma delle pensioni, invece, dice che se ne può
discutere, «ma fuori dai salotti radical chic». E ha aggiunto: «Più
flessibilità del mercato del lavoro? Andate a dirlo a un precario». Enrico
Marro
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( da "Messaggero, Il"
del 01-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Mercoledì 01 Luglio
2009 Chiudi Potrebbe valere intorno ai 2 miliardi, su base annua, il beneficio per famiglie e imprese indotto dalla stretta sulle
commissioni bancarie. Il ministero dell'Economia ha fatto in particolare alcune
simulazioni sulla riduzione della commissione di massimo scoperto, che avrà un
tetto massimo dello 0,5 per cento. Per una famiglia con un fido di 10.000 euro,
questo vuol dire un risparmio trimestrale che va dai 30 ai 70 euro.
Mentre per un'impresa con un fido di 50.000 euro il beneficio, sempre su base
trimestrale, oscillerebbe tra i 150 e i 350 euro. Ovviamente questi valori
vanno moltiplicati per quattro per ottenere gli importi risparmiati su base
annua da queste due tipologie di clienti.
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( da "Tirreno, Il"
del 01-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Pagina 5 - Pisa Per
ridare ossigeno al mercato va sostenuto il reddito familiare di Federico
Pieragnoli O ccorre fermezza e tranquillità nell'analizzare i freddi e
desolanti dati sulla situazione economica della provincia di Pisa. Un
territorio che, se da un lato vede il tracollo nell'ultimo anno delle
esportazioni (-5%) e della produzione industriale (-4,7%) dall'altro sembra
conservare alcuni settori, ancora in grado di resistere all'onda d'urto della
crisi. Penso al commercio al dettaglio, che ha accusato nel 2008 una flessione
del proprio volume d'affari pari a -1,6%, un dato comunque inferiore rispetto
alla media regionale e penso al turismo, che registra un leggero aumento delle
presenze (+0,2%). Certo il calo delle vendite è andato a colpire soprattutto le
piccole e medie strutture e da questo punto di vista, anche grazie al nuovo
regolamento regionale sul commercio, è necessario un deciso cambio di rotta
delle amministrazioni pubbliche nel sostenere questo tipo di attività, vitali
per la sopravvivenza dei nostri centri storici. A livello sistemico si registra
un deciso rallentamento delle spinte inflazionistiche e un progressivo
abbassamento dei tassi bancari. In più, anche l'ultimo dato sull'indice di
fiducia dei commercianti è cresciuto. L'ultima indagine Isae sul clima di
fiducia della categoria segnala un inequivocabile miglioramento (da 94,7 a 98,5). Sono dati
importanti, piccoli segnali di ottimismo, che non possono essere sottovalutati,
ma che richiedono invece il sostegno forte da parte delle politiche pubbliche.
Come associazione imprenditoriale, per alcune possibili soluzioni, chiediamo
nell'immediato misure concrete volte a ridare ossigeno al mercato, attraverso
un deciso sostegno ai redditi e ai consumi delle famiglie, al fine di
rilanciare una domanda interna debole da troppo tempo. Dall'altra, ci sembra
sempre più necessario un rapporto tra banche e piccole e medie imprese, che
assuma le caratteristiche di una vera e propria partnership e che valorizzi, in
particolare, il ruolo dei Consorzi Fidi. Apprezziamo il
sostegno pubblico del presidente Pacini ad alcuni nostri cavalli di battaglia.
Dal riferimento a più incisive politiche d'accoglienza e di accompagnamento
verso i milioni di turisti che affollano la nostra città, alla richiesta di una
migliore riqualificazione del centro storico. (direttore della
Confcommercio)
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( da "AltaLex" del
01-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Manovra anticrisi:
detassazione degli utili, opere pubbliche, energia, Alitalia Decreto Legge
approvato dal Consiglio dei Ministri del 26.06.2009 Commenta | Stampa | Segnala
| Condividi È escluso dallimposizione sul reddito di impresa il 50
per cento del valore degli investimenti in macchinari ed apparecchiature [...] fatti a decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2010
(lesclusione vale a decorrere dal periodo di imposta 2010). E'
questa una delle misure contenute nel Decreto Legge approvato dal Consiglio dei Ministri
nella riunione del 26 giugno 2009
a sostegno della crisi. Tra gli interventi principali
previsti: Alitalia: sale ad euro 0,262589 per singola obbligazione
(corrispondente al 70,97% del valore nominale) il rimborso previsto per gli
obbligazionisti; previste anche misure a favore degli azionisti; commissioni
bancarie: a decorrere dal 1° novembre 2009, la data di valuta per il
beneficiario per tutti i bonifici, gli assegni circolari e quelli bancari non
può mai superare, rispettivamente, uno, uno e tre giorni lavorativi successivi
alla data del versamento; contrasto ai paradisi fiscali: istituzione di una
unità speciale per il contrasto della evasione ed elusione internazionale, per
lacquisizione di informazioni utili alla individuazione dei predetti fenomeni
illeciti ed il rafforzamento della cooperazione internazionale; energia: misure
per rendere meno cari gas ed energia elettrica; invalidità civile: nuove norme
di contrasto alle frodi; missioni di pace: proroga al 31 ottobre 2009 di
iniziative di cooperazione in favore di Afghanistan, Iraq, Libano, Pakistan,
Sudan e Somalia. (Altalex, 1° luglio 2009) DECRETO LEGGE 26 GIUGNO 2009 Testo
approvato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 26 giugno 2009. PARTE I
ECONOMIA REALE TITOLO I - INTERVENTI ANTICRISI Art. 1 Premio di occupazione e
potenziamento degli ammortizzatori sociali 1. Al fine di incentivare la
conservazione e la valorizzazione del capitale umano nelle imprese, in via
sperimentale per gli anni 2009 e 2010, i lavoratori percettori di trattamenti
di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, possono essere
utilizzati dallimpresa di appartenenza in progetti di
formazione o riqualificazione che possono includere attività produttiva
connessa allapprendimento. Linserimento del lavoratore nelle attività
del progetto può avvenire sulla base di uno specifico accordo stipulato in sede
di Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali stipulato dalle
medesime parti sociali che sottoscrivono laccordo relativo agli ammortizzatori. Al
lavoratore spetta a titolo retributivo da parte dei datori di lavoro la
differenza tra trattamento di sostegno al reddito e retribuzione. 2. Lonere
derivante dal comma 1 è valutato in 20 milioni di euro per lanno 2009 e in 150 milioni di euro per lanno
2010 cui si provvede
mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sociale per loccupazione
e la formazione di cui allarticolo 18, comma 1, lettera a) del decreto
legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,
trasferite al medesimo con delibera Cipe n. 2 del 6 marzo 2009. 3. Con decreto
del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro delleconomia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni
dallentrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le
modalità attuative del comma 1, avuto particolare riguardo ai procedimenti del
relativo accordo, alla previsione di coniugazione dei medesimi con gli interventi di politica attiva a valere
sulle risorse alluopo destinate ai sensi dellAccordo
Stato- Regioni del 12 febbraio 2009, alle procedure di comunicazione
allINPS anche ai fini del tempestivo monitoraggio di cui al comma 4. 4.
Il Ministro delleconomia e delle finanze provvede sulla base dei dati comunicati dallINPS
al monitoraggio degli oneri, anche ai fini delladozione dei provvedimenti
correttivi di cui allarticolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi dellarticolo
11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge. 5. Per il rifinanziamento
delle proroghe a 24 mesi della cassa integrazione guadagni straordinaria per
cessazione di attività, di cui allarticolo 1, comma 1, del decreto legge 5 ottobre 2004, n.
249, convertito con modificazioni dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e
successive modificazioni, sono destinati 25 milioni di euro per lanno
2009, a
valere sulle risorse del Fondo sociale per loccupazione e formazione di cui allarticolo
18, comma 1, lettera a), del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito
con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, trasferite al medesimo con
delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009. 6. In via sperimentale per gli anni 2009 e 2010 lammontare
del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà di cui
allarticolo 1 del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con
modificazioni dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, è aumentato nella misura del venti per cento
del trattamento perso a seguito della riduzione di orario nel limite massimo di
40 milioni di euro per lanno 2009 e di 80 milioni di euro per
lanno 2010. Lonere della presente disposizione, derivante
dallincremento del
venti per cento dei trattamenti, è posto a carico delle risorse per lanno
2009 e 2010 del Fondo sociale per loccupazione e formazione di cui
allarticolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legge 29 novembre 2008,
n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2., trasferite al medesimo
con delibera Cipe n. 2 del 6 marzo 2009. Con decreto del Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delleconomia
e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma e il relativo
raccordo con i complessivi interventi di ammortizzatori sociali in deroga come
disciplinati ai sensi dellAccordo tra Stato e Regioni del 12 febbraio
2009. LINPS, secondo le linee guida definite nel decreto di cui al presente comma,
provvede al monitoraggio dei provvedimenti autorizzativi consentendo lerogazione
dei medesimi nei limiti delle relative risorse come disciplinate dallo stesso
decreto. 7. Allarticolo 7-ter, comma 7, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con
modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 sono aggiunti i seguenti
periodi: "Lincentivo di cui al primo periodo è erogato
al lavoratore destinatario del trattamento di sostegno al reddito nel caso in
cui il medesimo ne
faccia richiesta per intraprendere una attività autonoma, avviare una auto o
micro impresa, o per associarsi in cooperativa in conformità alle norme
vigenti. In caso di cassa integrazione in deroga, il lavoratore,
successivamente allammissione al beneficio e prima dellerogazione
del medesimo, deve dimettersi dallimpresa di appartenenza. Le somme
corrisposte sono cumulabili con il beneficio di cui allarticolo 17 della
legge 27 febbraio 1985, n. 49." Con decreto del Ministro del lavoro della
salute e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro delleconomia
e delle finanze, sono determinate le modalità e le condizioni per
lapplicazione di quanto previsto al presente e successivo comma. 8. In via sperimentale per
gli anni 2009 e 2010, al lavoratore già percettore del trattamento di cassa integrazione guadagni per
crisi aziendale a seguito di cessazione totale o parziale dellimpresa,
di procedura concorsuale o comunque nei casi in cui il lavoratore sospeso sia
stato dichiarato esubero strutturale, nel caso in cui il medesimo ne faccia richiesta per
intraprendere una attività autonoma, per avviare una auto o micro impresa o per
associarsi in cooperativa in conformità alle norme vigenti, è liquidato il
trattamento di integrazione salariale straordinaria per un numero di mensilità
pari a quelle deliberate non ancora percepite, e, se il medesimo lavoratore
rientri nelle previsioni di cui allarticolo 16, comma 1,
della legge 23 luglio 1991, n. 223, il trattamento di mobilità per un numero di
mesi massimo pari a
12. Il lavoratore, successivamente allammissione al beneficio
e prima dellerogazione del medesimo, deve dimettersi dallimpresa di
appartenenza. Le somme corrisposte sono cumulabili con il beneficio di cui
allarticolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49. Art. 2 Contenimento del costo delle
commissioni bancarie 1. A
decorrere dal 1° novembre 2009, la data di valuta per il beneficiario per tutti
i bonifici, gli assegni circolari e quelli bancari non può mai superare,
rispettivamente, uno, uno e tre giorni lavorativi successivi alla data del
versamento. Per i medesimi titoli, a decorrere dal 1° novembre 2009, la data di
disponibilità economica per il beneficiario non può mai superare,
rispettivamente, quattro, quattro e cinque giorni lavorativi successivi alla
data del versamento. A decorrere dal 1° aprile 2010, la data di disponibilità
economica non può mai superare i quattro giorni per tutti i titoli. È nulla
ogni pattuizione contraria. Resta fermo quanto previsto dallart.
120, comma 1, del decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385. 2. Allo scopo di accelerare e rendere
effettivi i benefici derivanti dal divieto della commissione di massimo
scoperto, allart. 2-bis, del decreto legge 29 novembre
2008, n. 185, art. 1, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, alla fine del comma 1 è
aggiunto il seguente periodo: "Lammontare del
corrispettivo omnicomprensivo di cui al periodo precedente non può comunque
superare lo 0,5 per cento, per trimestre, dellimporto dellaffidamento, a pena di nullità del patto di
remunerazione. Il Ministro delleconomia e delle finanze assicura,
con propri provvedimenti, la vigilanza sullosservanza delle prescrizioni
del presente articolo.". 3. Al comma 5-quater dellarticolo 2 del
decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Nel caso
in cui la surrogazione del mutuo non si perfezioni entro il termine di 30
giorni dalla data della richiesta da parte della banca cessionaria alla banca
cedente dellavvio delle procedure di collaborazione interbancarie ai fini delloperazione
di surrogazione, la banca cedente è comunque tenuta a risarcire il cliente in
misura pari all1% del valore del mutuo per ciascun mese o frazione di
mese di ritardo. Resta ferma la possibilità per la banca cedente di rivalersi sulla banca
cessionaria nel caso il ritardo sia dovuto a cause imputabili a questultima.".
4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 del presente articolo entrano in vigore a
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto
legge. Art. 3 Riduzione del costo dellenergia per imprese e
famiglie 1. Al fine di promuovere lefficienza e la concorrenza nei
mercati dellenergia, nella prospettiva delleventuale revisione
della normativa in materia,
entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il
Ministro dello sviluppo economico, su proposta dellAutorità
per lenergia elettrica e il gas, adotta con decreto, in conformità al
comma 10-ter dellarticolo 3 della decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con
modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, misure che vincolano, per lanno
termico 2009-2010, ciascun soggetto che nellanno termico 2007-2008 ha immesso nella rete
nazionale di trasporto, direttamente o tramite società controllate, controllanti o controllate
da una medesima controllante, una quota superiore al 40% del gas naturale
complessivamente destinato al mercato nazionale ad offrire in vendita al punto
di scambio virtuale un volume di gas pari a 5 miliardi di standard metri cubi,
modulabile su base mensile tenuto conto dei limiti di flessibilità
contrattuale, mediante procedure concorrenziali non discriminatorie alle
condizioni e modalità determinate dallAutorità per
lenergia elettrica e il gas nel rispetto degli indirizzi definiti nel medesimo decreto
del Ministro dello sviluppo economico. 2. Il prezzo da riconoscere a ciascun
soggetto cedente il gas naturale nelle procedure di cui al comma 1 è fissato,
con proprio decreto, dal Ministro dello sviluppo economico su proposta dellAutorità
per lenergia elettrica e il gas, formulata con riferimento ai prezzi medi
dei mercati europei rilevanti e prevedendo anche un riscontro di congruenza tra
il prezzo da riconoscere e la struttura dei costi di approvvigionamento sostenuti dal cedente.
Leventuale differenza positiva tra il prezzo di vendita
corrisposto dagli acquirenti e quello da riconoscere al soggetto cedente è
destinata a vantaggio dei clienti finali industriali che, sulla base del
profilo medio di
consumo degli ultimi 3 anni, evidenzino un elevato coefficiente di utilizzo dei
prelievi del gas secondo criteri definiti dal Ministro dello sviluppo economico
su proposta della medesima Autorità, tenendo conto dei mandati dei clienti. 3.
Al fine di consentire unefficiente gestione dei volumi di gas
ceduto attraverso le procedure concorrenziali di cui al comma 1,
lAutorità per lenergia elettrica e il gas, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto: a) introduce nelle tariffe di trasporto del gas naturale
misure di degressività che tengano conto della struttura costi del servizio in
ragione del coefficiente di utilizzo a valere dallinizio
del prossimo periodo di regolazione tariffaria del trasporto; b) adegua la
disciplina del
bilanciamento del gas naturale, adottando gli opportuni meccanismi di
flessibilità a vantaggio dei clienti finali, anche industriali; c) promuove,
sentito il Ministero dello sviluppo economico, lofferta dei
servizi di punta per il sistema del gas naturale e la fruizione dei servizi di stoccaggio ai clienti
finali industriali e termoelettrici, nel rispetto dei vigenti livelli di
sicurezza degli approvvigionamenti e delle forniture. 4. In caso di mancato
rispetto dei termini per gli adempimenti di cui al presente articolo, i
relativi provvedimenti sono adottati, in via transitoria e sino alladozione
dei provvedimenti di cui ai commi precedenti, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri. Art. 4 Interventi urgenti per le reti dellenergia
1. Alla legge 24
febbraio 1992, n. 225, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1,
dellarticolo 2, dopo la lettera c), è inserita la seguente: "d)
interventi relativi a reti per la trasmissione e distribuzione
dellenergia realizzati con capitale prevalentemente o interamente privato, per i quali ricorrano
particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico e
che devono essere effettuati con mezzi e poteri straordinari."; b) dopo il
comma 1 dellarticolo 5 è inserito il seguente: "1-bis Al verificarsi delle condizioni di
cui allarticolo 2, comma 1, lettera d), il Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti sentito il Ministro per la semplificazione normativa, e dintesa
con le regioni interessate, dichiara lindifferibilità della realizzazione
degli interventi, determinandone durata ed estensione territoriale e provvede
alla nomina del Commissario delegato. Con le medesime modalità si procede alleventuale revoca della
dichiarazione di indifferibilità degli interventi, al venire meno dei relativi
presupposti."; c) allarticolo 5, dopo il comma 4, inserire il
seguente comma: "4-bis. Per la realizzazione delle opere, delle
infrastrutture e degli
investimenti di cui allarticolo 2, comma 1, lett. d), il
Commissario delegato emana gli atti e i provvedimenti, nonché cura tutte le
attività occorrenti al finanziamento, alla progettazione,
allautorizzazione, alla realizzazione e alleffettiva realizzazione dellintervento,
nel rispetto delle disposizioni comunitarie e in deroga alle competenze delle
altre amministrazioni interessate, il cui parere deve comunque essere
richiesto. Con i provvedimenti di cui al comma 1-bis sono altresì individuati le strutture di cui si avvale il
Commissario straordinario, senza che ciò comporti ulteriori oneri a carico del
bilancio dello Stato, nonché i poteri di controllo e di vigilanza del Ministro
per la semplificazione normativa e degli altri Ministri competenti.". Art.
5 Detassazione degli utili reinvestiti in macchinari 1. È escluso dallimposizione
sul reddito di impresa il 50 per cento del valore degli investimenti in
macchinari ed apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella ATECO,
di cui al provvedimento
del Direttore dellAgenzia delle entrate del 16 novembre 2007,
fatti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino
al 30 giugno 2010. Lesclusione vale a decorrere dal periodo di imposta
2010. 2. I soggetti titolari di attività industriali a rischio di incidenti sul lavoro, individuate
ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, come modificato dal
decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238, possono usufruire degli
incentivi di cui al comma 1 solo se è documentato ladempimento
degli obblighi e delle prescrizioni di cui al citato decreto. 3.
Lincentivo fiscale è
revocato se limprenditore cede a
terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee
allesercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo allacquisto.
Art. 6 Accelerazione dellammortamento sui beni strumentali di impresa 1.
Per tenere conto della mutata incidenza sui processi produttivi dei beni a più
avanzata tecnologia o che producono risparmio energetico, entro il 31 dicembre 2009 si
provvede alla revisione dei coefficienti di ammortamento, di cui al decreto del
Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta ufficiale
della Repubblica italiana 2 febbraio 1989, n. 27, compensandola con diversi
coefficienti per i beni industrialmente meno strategici. Art. 7 Ulteriore
svalutazione fiscale di crediti in sofferenza 1. Allarticolo
106 del TUIR sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 3, è
inserito il seguente comma: "3-bis: Per i nuovi crediti di cui al comma 3 erogati a decorrere
dallesercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009,
limitatamente allammontare che eccede la media dei crediti erogati nei
due periodi dimposta precedenti, diversi da quelli assistiti da garanzia o da misure agevolative
in qualsiasi forma concesse dallo Stato, da enti pubblici e da altri enti
controllati direttamente o indirettamente dallo Stato, le percentuali di cui
allo stesso comma sono elevate allo 0,50 per cento. Lammontare
delle svalutazioni
eccedenti il detto limite è deducibile in quote costanti nei nove esercizi
successivi."; b) nel comma 5 dopo le parole "di cui al comma 3"
sono aggiunte le parole "e di cui al comma 3-bis". 2. Per il periodo
dimposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, la disposizione
di cui al comma 3-bis dellarticolo 106 del TUIR si applica ai crediti
erogati a partire dalla data di entrata in vigore del decreto stesso e la media
ivi prevista è commisurata alla residua durata del suddetto periodo dimposta. 3. Per
evitare indebiti effetti di sostituzione e novazione, lAgenzia delle
entrate dispone controlli mirati alla verifica della corretta applicazione
delle disposizioni di cui al presente articolo. In caso di violazioni, le sanzioni di cui allarticolo
1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, si applicano in ogni caso
nella misura massima. Art. 8 Sistema "export banca" 1. Il Ministro
delleconomia e delle finanze con propri decreti autorizza e disciplina le
attività di Cassa
depositi e prestiti s.p.a. al servizio di SACE s.p.a. per dare vita, a
condizioni di mercato, ad un sistema integrato di "export banca". A
questo fine tra le operazioni di interesse pubblico che possono essere attivate
dalla Cassa depositi e prestiti s.p.a. con lutilizzo dei fondi di
cui allarticolo 22, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che
integra larticolo 5, comma 7, lettera a), del decreto-legge n. 269 del 2003 rientrano anche le operazioni
per sostenere linternazionalizzazione delle imprese quando
le operazioni sono assistite da garanzia o assicurazione della SACE s.p.a. 10
Art. 9 Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni 1. In attuazione della direttiva 2000/35/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta
contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, recepita con il
decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, è disposto quanto segue: ù a) per
il futuro: 1. le pubbliche amministrazioni incluse nellelenco
Istat pubblicato in applicazione del comma 5 dellarticolo 1 della legge
30 dicembre 2004, n. 311, adottano entro il 31 dicembre 2009, senza nuovi o
maggiori oneri, le opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle
somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti. Le misure adottate
sono pubblicate sul sito internet dellamministrazione; 2.
nelle amministrazioni di cui al punto 1, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di
debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che comportano
impegni di spesa ha lobbligo di accertare preventivamente che il
programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti
di bilancio e con le
regole di finanza pubblica; la violazione dellobbligo comporta
responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di
bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte allobbligo
contrattuale, lamministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile,
amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi.
Le disposizioni del presente punto non si applicano alle aziende sanitarie,
ospedaliere, ospedaliere universitarie, ivi compresi i policlinici
universitari, agli IRCCS pubblici, anche trasformati in fondazioni; 3. allo
scopo di ottimizzare lutilizzo delle risorse ed evitare la
formazione di nuove situazioni debitorie, lattività di analisi e
revisione delle procedure
di spesa e dellallocazione delle relative risorse in
bilancio prevista per i Ministeri dallart. 9, comma 1-ter, del decreto
legge n. 185 del 2008 è effettuata anche dalle altre pubbliche amministrazioni
di cui allelenco Istat pubblicato in attuazione del comma 5 dellarticolo
1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, escluse le Regioni e le Province
autonome per le quali la presente disposizione costituisce principio
fondamentale di coordinamento della finanza pubblica. I risultati delle analisi
sono illustrati in
appositi rapporti redatti in conformità con quanto stabilito dal comma 1-quater
del citato articolo 9. 4. er le amministrazioni dello Stato, il Ministero
dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato, anche attraverso gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie
territoriali dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni
di cui alla presente lettera, secondo procedure da definire con apposito
decreto del Ministero delleconomia e delle finanze, da emanarsi entro trenta
giorni dallentrata in vigore del presente decreto. Per gli enti ed
organismi pubblici non territoriali gli organi interni di revisione e di
controllo provvedono agli analoghi adempimenti di vigilanza. I rapporti di cui
al comma 4 sono
inviati ai Ministeri vigilanti; per gli enti locali e gli enti del servizio
sanitario nazionale i rapporti sono allegati alle relazioni rispettivamente
previste nellart. 1, commi 166 e 170, della legge 23
dicembre 2005, n. 266. b) per il passato: 1. lammontare dei crediti esigibili nei
confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2008, iscritti nel conto dei
residui passivi del bilancio dello Stato per lanno 2009 ed in essere alla
data di pubblicazione del presente decreto, per somministrazioni, forniture ed appalti, è
accertato, allesito di una rilevazione straordinaria, con
decreto del Ministro delleconomia e delle finanze; i predetti crediti
sono resi liquidabili nei limiti delle risorse a tal fine stanziate con la
legge di assestamento
del bilancio dello Stato. Art. 10 Incremento delle compensazioni dei crediti
fiscali 1. Per contrastare gli abusi e corrispondentemente per incrementare la
liquidità delle imprese, il sistema delle compensazioni fiscali è reso più
rigoroso e riorganizzato come segue: a) contrasto agli abusi: 1. all'articolo
17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è aggiunto il
seguente periodo: "La compensazione del credito annuale o relativo a
periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, per importi
superiori a 10.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal giorno
sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dellistanza
da cui il credito emerge."; 2. al regolamento di cui al decreto del
Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni: a)
all'articolo 3, comma 1, è aggiunto il seguente periodo: "In deroga a
quanto previsto dal secondo periodo i contribuenti che intendono utilizzare in
compensazione ovvero chiedere a rimborso il credito risultante dalla
dichiarazione annuale ai fini dellimposta sul valore
aggiunto possono non comprendere tale dichiarazione in quella unificata."
b) all'articolo 8, comma 4, ultimo periodo, dopo le parole; "è anche
presentata," sono
aggiunte le seguenti: "in via telematica ed"; c) all'articolo 8-bis,
comma 2, primo periodo, il numero: "88" è sostituito dal seguente:
"74" e le parole: "a lire 50 milioni" sono sostituite dalle
seguenti: "a euro 25.000 "; d) all'articolo 8-bis, comma 2, è
aggiunto il seguente periodo: "Sono inoltre esonerati i contribuenti che
presentano la dichiarazione annuale entro il mese di febbraio."; 3. allarticolo
38-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
sono apportate le
seguenti modificazioni: a) al primo comma, lottavo e nono periodo
sono sostituiti dal seguente: "Con provvedimento del Direttore
dellAgenzia delle Entrate sono definite le ulteriori modalità ed i
termini per lesecuzione dei rimborsi previsti dal presente articolo."; b) al sesto
comma, dopo le parole: "Se successivamente al rimborso " sono
aggiunte le seguenti: "o alla compensazione", dopo le parole:
"indebitamente rimborsate" sono aggiunte le seguenti: "o compensate"
e dopo le parole "dalla data del rimborso" sono aggiunte le seguenti:
"o della compensazione"; 4. fino allemanazione del
provvedimento di cui al precedente n. 3, lettera a), continuano ad applicarsi
le disposizioni vigenti prima dellentrata in vigore del presente decreto;
5. all'articolo 8,
comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14
ottobre 1999, n. 542, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Tali
compensazioni possono essere effettuate solo successivamente alla presentazione
dell'istanza di cui al comma 2."; 6. allarticolo 37 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 49 è inserito il seguente: "49-bis. I
soggetti di cui al comma precedente che intendono effettuare la compensazione prevista dallarticolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, del credito annuale o
relativo a periodi inferiori 12 allanno dellimposta sul valore
aggiunto per importi superiori a 10.000 euro annui, sono tenuti ad utilizzare
esclusivamente i
servizi telematici messi a disposizione dallAgenzia delle
entrate."; 7. i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione
crediti relativi all'imposta sul valore aggiunto per importi superiori a 10.000
euro annui, hanno lobbligo di richiedere lapposizione del visto di conformità
di cui allarticolo 35, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, da parte dei soggetti di cui allarticolo 3, comma 3,
lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, relativamente alle
dichiarazioni dalle quali emerge il credito. In alternativa la dichiarazione è
sottoscritta, oltre che dai soggetti di cui allarticolo 1, comma
4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dai soggetti di cui allarticolo
1, comma 5, del medesimo decreto, relativamente ai contribuenti per i quali è
esercitato il controllo contabile di cui allarticolo 2409-bis del codice
civile, attestante lesecuzione dei controlli di cui allarticolo 2,
comma 2, del decreto
31 maggio 1999, n. 164. Linfedele attestazione dellesecuzione
dei controlli di cui al precedente periodo comporta lapplicazione della
sanzione di cui allarticolo 39, comma 1, lettera a) primo periodo del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni
particolarmente gravi, è effettuata apposita segnalazione agli organi
competenti per ladozione di ulteriori provvedimenti. In
relazione alle disposizioni di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo, le dotazioni
finanziarie della missione di spesa «Politiche economico-finanziarie e di
bilancio» sono ridotte di 200 milioni di euro per l'anno 2009 e di 1.000
milioni di euro a decorrere dall'anno 2010; 8. allarticolo
27, comma 18 del decreto
legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Per
le sanzioni previste nel presente comma, in nessun caso si applica la
definizione agevolata prevista dallarticolo 16, comma 3 e
17, comma 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472."; b)
incremento delle compensazioni fiscali: 1. allarticolo 34, comma 1, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Tenendo conto
delle esigenze di bilancio, con decreto del Ministro delleconomia
e delle finanze, il limite di cui al periodo precedente può essere elevato, a
decorrere dal 1° gennaio 2010, fino a 700.000 euro". Art. 11 Analisi e
studi economico-sociali 1. I sistemi informativi del Ministero delleconomia
e delle finanze, del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali nonché dei soggetti ad essi collegati o da essi vigilati o controllati,
sono, senza oneri aggiuntivi, utilizzabili in modo coordinato ed integrato al fine di poter
disporre di una base unitaria di dati funzionale ad analisi e studi mirati alla
elaborazione delle politiche economiche e sociali. TITOLO II INTERVENTI
ANTIEVASIONE E ANTIELUSIONE INTERNAZIONALE E NAZIONALE Art. 12 Contrasto ai
paradisi fiscali 1. Le norme del presente articolo danno attuazione alle intese
raggiunte tra gli Stati aderenti alla Organizzazione per la cooperazione e lo
sviluppo economico in materia di emersione di attività economiche e finanziarie
detenute in Paesi aventi regimi fiscali privilegiati, allo scopo di migliorare
lattuale insoddisfacente livello di trasparenza fiscale e di
scambio di informazioni, nonchè di incrementare la cooperazione amministrativa
tra Stati. 2. In
deroga ad ogni vigente disposizione di legge, gli investimenti e le attività di natura
finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di
cui al decreto del Ministro delle Finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 10 maggio 1999, n. 110, e al
decreto del Ministro delleconomia e delle finanze 21 novembre 2001,
pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 23 novembre
2001, n. 273, senza tener conto delle limitazioni ivi previste, in violazione
degli obblighi di
dichiarazione di cui ai commi 1, 2 e 3 dellarticolo 4 del
decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n.
227, ai soli fini fiscali si presumono costituite, salva la prova contraria,
mediante redditi sottratti a tassazione. In tale caso, le sanzioni previste dallarticolo
1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono raddoppiate. 3. Al
fine di garantire la massima efficacia allazione di controllo ai fini
fiscali per la prevenzione e repressione dei fenomeni di illecito trasferimento e detenzione di
attività economiche e finanziarie allestero, lAgenzia
delle entrate istituisce, in coordinamento con la Guardia di finanza e nei
limiti dei propri stanziamenti di bilancio, una unità speciale per il contrasto della evasione ed elusione
internazionale, per lacquisizione di informazioni utili alla
individuazione dei predetti fenomeni illeciti ed il rafforzamento della
cooperazione internazionale. Art. 13 Contrasto agli arbitraggi fiscali
internazionali 1. Per
analogia e armonizzazione con quanto già disposto in altri ordinamenti europei,
allo scopo di evitare indebiti arbitraggi fiscali laccesso
a regimi che possono favorire disparità di trattamento, con particolare
riferimento ad operazioni infragruppo, è sottoposto ad una verifica di effettività sostanziale. A
tal fine nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti
modifiche: a) allarticolo 167, nel comma 5, la lettera a) è sostituita dalla
seguente "a) la società o altro ente non residente svolga uneffettiva
attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nel mercato
dello stato o territorio di insediamento; per le attività bancarie, finanziarie e assicurative questultima
condizione si ritiene soddisfatta quando la maggior parte delle fonti, degli
impieghi o dei ricavi originano nello Stato o territorio di insediamento
"; b) allarticolo 167, dopo il comma 5, è aggiunto il
seguente:"5-bis.
La previsione di cui alla lettera a) del comma precedente non si applica
qualora i proventi della società o altro ente non residente provengono per più
del 50% dalla gestione, dalla detenzione o dall'investimento in titoli,
partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie, dalla cessione o dalla
concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprietà industriale,
letteraria o artistica, nonché dalla prestazione di servizi nei confronti di
soggetti che direttamente o indirettamente controllano la società o l'ente non
residente, ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società che
controlla la società o l'ente non residente, ivi compresi i servizi
finanziari.". c) allarticolo 167, dopo lultimo comma,
sono aggiunti i seguenti: "8-bis. La disciplina di cui al comma 1 trova applicazione
anche nellipotesi in cui i soggetti controllati ai sensi dello stesso
comma sono localizzati in stati o territori diversi da quelli ivi richiamati,
qualora ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: a) sono assoggettati a
tassazione effettiva inferiore a più della metà di quella a cui sarebbero stati
soggetti ove residenti in Italia; b) hanno conseguito proventi derivanti per
più del 50% dalla gestione, dalla detenzione o dall'investimento in titoli,
partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie, dalla cessione o dalla
concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprietà industriale,
letteraria o artistica nonché dalla prestazione di servizi nei confronti di
soggetti che direttamente o indirettamente controllano la società o l'ente non
residente, ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società che
controlla la società o l' ente non residente, ivi compresi i servizi
finanziari. 8-ter. Le disposizioni del comma 8-bis non si applicano se il
soggetto residente dimostra che linsediamento
allestero non rappresenta una costruzione artificiosa volta a conseguire
un indebito vantaggio fiscale. Ai fini del presente comma il contribuente deve
interpellare l'amministrazione finanziaria secondo le modalità indicate nel precedente comma
5". d) nellarticolo 168, comma 1, dopo le parole
"di cui all'art. 167" sono aggiunte le seguenti: ", con
l'esclusione di quanto disposto al comma 8-bis". Art. 14 Imposta sulle
plusvalenze su oro non
industriale di società ed enti 1. Le plusvalenze iscritte in bilancio derivanti
dalla valutazione ai corsi di fine esercizio delle disponibilità in metalli
preziosi per uso non industriale di cui allarticolo 1 del decreto
legislativo 22 maggio 1999, n. 251, anche se depositate presso terzi o risultanti da conti bancari
disponibili, escluse quelle conferite in adempimento di obblighi derivanti dallappartenenza
alle Comunità europee, sono assoggettate a tassazione separatamente
dallimponibile complessivo mediante applicazione di unimposta sostitutiva
delle imposte sui redditi e relative addizionali nonché dellimposta
regionale sulle attività produttive, con laliquota del 6 per cento. 2. Le
disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal periodo dimposta in corso
alla data di entrata in vigore del presente decreto, sempre che i termini di
presentazione della relativa dichiarazione dei redditi non siano ancora
scaduti. Per il predetto periodo di imposta, limposta sostitutiva,
commisurata ai dati risultanti
dal bilancio relativo al periodo di imposta precedente, è versata, a titolo di
acconto, entro il termine di scadenza del secondo acconto delle imposte sui
redditi relative al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore
del presente decreto, ovvero, a scelta del contribuente, per il 50 per cento
alla predetta data e per la restante parte in due rate di pari importo entro il
termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi 3. Limposta
sostitutiva non è deducibile ai fini della determinazione del reddito. Per laccertamento,
la liquidazione, la riscossione e il contenzioso si applicano le disposizioni
in materia di imposte sui redditi. Le disposizioni del presente articolo sono
in deroga ad ogni altra disposizione di legge ed entrano in vigore a decorrere dalla data si entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto. Art. 15
Potenziamento della riscossione 1.
A decorrere dal 1° gennaio 2010, al fine di semplificare
le attività di verifica sulle situazioni reddituali di cui allarticolo
13 della legge 30 dicembre 1991 n. 412, lAmministrazione finanziaria e
ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a
determinare limporto delle prestazioni previdenziali ed assistenziali
collegate al reddito
dei beneficiari, sono tenute a fornire all INPS, in via
telematica e in forma disaggregata per singola tipologia di redditi, le
predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione,
relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali
residenti in Italia. 2 Allart. 21, comma 15 della legge 27 dicembre
1997 n. 449, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "In
questultima ipotesi, in caso di pagamento eseguito mediante pignoramento presso terzi, questi ultimi, se
rivestono la qualifica di sostituti dimposta ai sensi
dellarticolo 23 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973 n. 600, devono operare allatto del pagamento delle somme
la ritenuta nella misura
del 20%, secondo modalità stabilite con provvedimento del Direttore dellAgenzia
delle entrate." 3. Allarticolo 19, comma 2, lettera a), del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112, le parole da "entro" a
"nonché" sono sostituite dalle seguenti: "prima del decorso del nono
mese successivo alla consegna del ruolo e". 4. Le disposizioni di cui al
comma 3 si applicano ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a
decorrere dal 31 ottobre 2009. 5. Allarticolo 1 della legge
24 dicembre 2007, n.
244, il comma 148 è abrogato. 6. Allarticolo 2, comma 2,
del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, dopo le
parole: "entro il termine del versamento a saldo dellimposta sul
reddito" sono aggiunte le seguenti: "e con le modalità previste per i pagamenti rateali
delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte dallarticolo
20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241." 7. La firma autografa
prevista sugli atti di liquidazione, accertamento e riscossione dalle norme che disciplinano le entrate
tributarie erariali amministrate dalle Agenzie fiscali e dallAmministrazione
Autonoma dei Monopoli di Stato può essere sostituita dall'indicazione a stampa
del nominativo del soggetto responsabile dell'adozione dell'atto in tutti i casi in cui gli atti
medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati. 8. Con
provvedimento dei Direttori delle Agenzie fiscali e del Direttore generale dellAmministrazione
autonoma dei monopoli di Stato sono individuati gli atti di cui al comma 7. PARTE II BILANCIO
PUBBLICO Art. 16 Flussi finanziari 1. Alle minori entrate ed alle maggiori
spese derivanti dallarticolo 5, dallarticolo 7,
dallarticolo 19, comma 4, dallarticolo 24, commi 74 e 75, e
dallarticolo 25, commi 1, 2 e 3, pari complessivamente a 1.334,7 milioni di euro per l'anno 2009, a 2.141,5 milioni di
euro per l'anno 2010, a
2.469 milioni di euro per l'anno 2011 e a 336 milioni di euro per lanno
2012, si provvede: a) mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate recate dallarticolo
5, dallarticolo 10, dallarticolo 12, dallarticolo 13,
dallarticolo 14, dallarticolo 15, dallarticolo 21 e
dallarticolo 25, commi 2 e 3, pari a 1.324,7 milioni di euro per l'anno 2009, a 2.034,4 milioni di
euro per l'anno 2010, a 1.371,9 milioni di euro per
l'anno 2011, e a 336 milioni di euro per lanno 2012; b) mediante
utilizzo delle minori spese recate rispettivamente dallarticolo 10,
dallarticolo 16, dallarticolo 19, dallarticolo 20,
dallarticolo 22 e dallarticolo 25, pari 107,1 milioni di euro per l'anno 2010, e a
1.097,1 milioni di euro per lanno 2011; c) quanto a 10 milioni
di euro per lanno 2009, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa
di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il finanziamento della
partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace. 2. La dotazione
del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo
10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementata di 2,4
milioni di euro per l'anno 2009, di 3,4 milioni di euro per l'anno 2010, di 3,9
milioni di euro per lanno 2011 e di 1.907,4 milioni di euro per
lanno 2012 mediante lutilizzazione di quota parte delle maggiori entrate e delle
minori spese derivanti dal presente decreto e non utilizzate a copertura dello
stesso. 3. Le risorse di cui al comma 2 sono integralmente destinate, in
conformità con le indicazioni contenute nel DPEF per gli anni 2010-2013, allattuazione
della manovra di bilancio per lanno 2010 e seguenti. 4. Il Ministro
dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le
occorrenti variazioni di bilancio. Art. 17 Enti pubblici: economie, controlli, Corte dei conti 1. Allarticolo
26 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel comma 1 sono apportate le seguenti
modificazioni: a) nel secondo periodo le parole "31 marzo 2009" sono sostituite dalle
seguenti:"31 ottobre 2009"; b) dopo il secondo periodo è aggiunto il
seguente: "Il predetto termine si intende comunque rispettato con lapprovazione
preliminare del Consiglio dei Ministri degli schemi dei regolamenti di
riordino.". 2. Allarticolo
2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le parole "30 giugno
2009" sono sostituite dalle seguenti : "31 ottobre 2009" e le
parole da "su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e
linnovazione" fino a "Ministri interessati" sono sostituite dalle seguenti:
"su proposta del Ministro o dei Ministri interessati, di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione e linnovazione, il
Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per lattuazione
del programma di
Governo e il Ministro delleconomia e delle finanze". 3. Con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministero per la pubblica amministrazione e linnovazione, da adottare
entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, a ciascuna amministrazione
vigilante sono assegnati, tenuto conto dei rispettivi settori e aree di
riferimento, nonché degli effetti derivanti dagli interventi di contenimento
della spesa di cui ai successivi commi 5, 6 e 7 del presente articolo, gli
obiettivi dei risparmi di spesa da conseguire a decorrere dallanno
2009, nella misura complessivamente indicata dallarticolo 1, comma 483,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le amministrazioni vigilanti competenti
trasmettono tempestivamente
i rispettivi piani di razionalizzazione con indicazione degli enti assoggettati
a riordino. 4. Nelle more della definizione degli obiettivi di risparmio di cui
al comma 3, il Ministro delleconomia e delle finanze è
autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile in maniera lineare, una quota delle
risorse disponibili delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato,
individuate ai sensi dellarticolo 60, comma 3, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai
fini dellinvarianza degli effetti sull'indebitamento netto della pubblica
amministrazione. 5. Le amministrazioni vigilanti, previa verifica delle
economie già conseguite dagli enti ed organismi pubblici vigilati in relazione ai rispettivi provvedimenti di
riordino, adottano interventi di contenimento strutturale della spesa dei
predetti enti e organismi pubblici, ulteriori rispetto a quelli già previsti a
legislazione vigente, idonei a garantire lintegrale conseguimento
dei risparmi di cui al
comma 3. 6. Allarticolo 2, comma 634, della legge 24
dicembre 2007, n. 244 sono aggiunte le seguenti lettere: "h) la riduzione
del numero degli uffici dirigenziali esistenti presso gli enti con
corrispondente riduzione degli organici del personale dirigenziale e non dirigenziale ed il
contenimento delle spese relative alla logistica ed al funzionamento; i) la
riduzione da parte delle amministrazioni vigilanti del numero dei propri uffici
dirigenziali con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche del
personale dirigenziale e non dirigenziale nonché il contenimento della spesa
per la logistica ed il funzionamento. ". 20 7. Dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, e sino al conseguimento degli obiettivi di contenimento
della spesa assegnati a ciascuna amministrazione ai sensi del comma 3, le
amministrazioni e gli enti interessati dallattuazione del comma 3
del presente articolo non possono procedere a nuove assunzioni di personale a
tempo determinato e indeterminato, ivi comprese quelle già autorizzate e quelle previste da
disposizioni di carattere speciale. Sono fatte salve le assunzioni dei corpi di
polizia, delle forze armate, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, delle
università, degli enti di ricerca, del personale di magistratura e del comparto
scuola nei limiti consentiti dalla normativa vigente. 8. Entro il 30 novembre
2009 le amministrazioni di cui al comma 3 comunicano, per il tramite dei
competenti uffici centrali di bilancio, al Ministero delleconomia e delle finanze
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ed al Dipartimento della
Funzione Pubblica le economie conseguite in via strutturale in riferimento alle
misure relative agli enti ed organismi pubblici vigilati ed, eventualmente,
alle spese relative al
proprio apparato organizzativo. Le economie conseguite dagli enti pubblici che
non ricevono contributi a carico dello Stato, inclusi nellelenco
ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dellarticolo 1 della legge 30
dicembre 2004, n. 311,
sono rese indisponibili fino a diversa determinazione del Ministro delleconomia
e delle finanze di concerto con i Ministri interessati. Ove gli obiettivi di
contenimento della spesa assegnati ai sensi del comma 3 non risultino
conseguiti o siano stati
conseguiti in modo parziale, fermo restando quanto previsto dal comma 7, trova
applicazione la clausola di salvaguardia di cui allarticolo
2, comma 641, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 9. In esito alla
comunicazione da parte delle amministrazioni delle suddette economie di cui al comma 8, con
decreto del Ministro dellEconomia e delle Finanze, dintesa con
il Ministro per la pubblica amministrazione e linnovazione e i Ministri
interessati, è determinata la quota da portare in riduzione degli stati di previsione della spesa, in
relazione ai minori risparmi conseguiti in termini di indebitamento netto
rispetto agli obiettivi assegnati ai sensi del comma 3, in esito alla conclusione
o alla mancata attivazione del processo di riordino, di trasformazione o
soppressione e messa in liquidazione degli enti ed organismi pubblici vigilati,
previsto dallart. 2, comma 634, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, come integrato dal presente articolo. 10. Nel triennio 2010-2012,
le amministrazioni pubbliche di cui allarticolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto della programmazione triennale
del fabbisogno nonché dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente
in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale secondo i rispettivi regimi
limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, e per le amministrazioni
interessate, previo espletamento della procedura di cui allarticolo
35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono bandire
concorsi per le assunzioni a tempo indeterminato con una riserva di posti, non
superiore al 40 per cento dei posti messi a concorso, per il personale non
dirigenziale in possesso dei requisiti di cui allarticolo 1, commi
519 e 558, della legge
27 dicembre 2006, n. 296 e dellarticolo 3, comma 90, della legge
24 dicembre 2007, n. 244. 11. Nel triennio 2010-2012, le amministrazioni di cui
al comma 10, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno nonché
dei vincoli finanziari
previsti dalla normativa vigente in materia di assunzioni e di contenimento
della spesa di personale secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai
documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni interessate, previo
espletamento della procedura di cui allarticolo 35, comma 4,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,
possono altresì bandire concorsi pubblici per titoli ed esami, finalizzati a
valorizzare con apposito punteggio lesperienza professionale maturata dal personale di cui al
comma 10 del presente articolo nonché del personale di cui allarticolo
3, comma 94, lettera b), della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 12. Per il
triennio 2010-2012, le amministrazioni di cui al comma 10, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti in
materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale, secondo i
rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, possono
assumere, limitatamente alle qualifiche di cui allarticolo
16 della legge 28
febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, il personale in possesso dei
requisiti di anzianità previsti dal comma 10 del presente articolo maturati
nelle medesime qualifiche e nella stessa amministrazione. Sono a tal fine
predisposte da ciascuna amministrazione apposite graduatorie, previa prova di
idoneità ove non già svolta allatto dellassunzione. Le
predette graduatorie hanno efficacia non oltre il 31 dicembre 2012. 13. Per il
triennio 2010-2012 le amministrazioni di cui al comma 10 possono destinare il 40 per cento
delle risorse finanziarie disponibili ai sensi dalla normativa vigente in
materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo
i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, per
le assunzioni dei vincitori delle procedure concorsuali bandite ai sensi dei
commi 10 e 11. 14. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a
tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nellanno
2007, di cui allarticolo 1, commi 523 e 643 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e
successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative
autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 dicembre 2009. 15. Il
termine per procedere alle stabilizzazioni di personale relative alle
cessazioni verificatesi nellanno 2007, di cui allarticolo
1, comma 526 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, è
prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere
concesse entro il 31 dicembre 2009. 16. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a
tempo indeterminato di cui allarticolo 1, comma 527 della legge
27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre
2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 dicembre 2009. 17. Il termine
per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle
cessazioni verificatesi nellanno 2008, di cui allarticolo
66, commi 3, 5 e 14 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è prorogato al
31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il
31 marzo 2010 18. Il termine per procedere alle assunzioni di personale
relative alle cessazioni verificatesi nellanno 2008, di cui
allarticolo 66, comma 13 decreto legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive
modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2010. 19. Le graduatorie dei concorsi pubblici per
assunzioni a tempo indeterminato , relative alle amministrazioni pubbliche
soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 1°
gennaio 2004, sono prorogate al 31 dicembre 2010. 20. Allarticolo 4 del decreto legislativo 12
febbraio 1993, n. 39, le parole: «due membri», ovunque ricorrano, sono
sostituite dalle seguenti: «tre membri». 21. Allarticolo 4, comma
2, del decreto legislativo n. 39 del 1993, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Ai fini delle deliberazioni
del Collegio del CNIPA, in caso di parità di voti, prevale quello del
presidente. 22. L'articolo
2, comma 602, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è abrogato. 23. Allarticolo
71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1-bis è
sostituito dal seguente: «1-bis. A decorrere dallanno 2009,
limitatamente alle assenze per malattia di cui al comma 1 del personale del comparto sicurezza e difesa
nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, gli emolumenti
di carattere continuativo correlati allo specifico status e alle peculiari
condizioni di impiego di tale personale sono equiparati al trattamento
economico fondamentale»; b) al comma 2 dopo le parole: «mediante presentazione
di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica» sono
aggiunte le seguenti: «o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario
nazionale»; c) al comma 3 è soppresso il secondo periodo; d) il comma 5 è
abrogato. Gli effetti di tale abrogazione concernono le assenze effettuate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto; e) dopo il
comma 5, sono inseriti i seguenti: "5-bis. Gli accertamenti medico-legali
sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende
sanitarie locali su richiesta delle Amministrazioni pubbliche interessate
rientrano nei compiti istituzionali del Servizio sanitario nazionale;
conseguentemente i relativi oneri restano comunque a carico delle aziende
sanitarie locali. 5-ter. A decorrere dallanno 2010 in sede di riparto
delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale è
individuata una quota di finanziamento destinata agli scopi di cui al comma 5- bis,
ripartita fra le regioni tenendo conto dellincidenza sui propri
territori di dipendenti pubblici; gli accertamenti di cui al comma 1 sono
effettuati nei limiti delle ordinarie risorse disponibili a tale scopo.".
24. Agli oneri
derivanti dallattuazione delle disposizioni introdotte
dal comma 23, lettera a), pari a 9,1 milioni di euro annui a decorrere
dallanno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione
dellautorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di
cui allarticolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 25.
Il comma 11 dellart. 72 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è sostituito dal seguente:
"11. Per gli anni 2009, 2010, e 2011, le pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono,
a decorrere dal compimento dellanzianità massima contributiva, di
40 anni del personale dipendente, nellesercizio dei poteri di cui
allart. 5 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, risolvere
unilateralmente il rapporto di lavoro ed il contratto individuale, anche del personale dirigenziale, con
un preavviso di sei mesi fermo restando quanto previsto dalla disciplina
vigente in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici. Con appositi
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa delibera
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e linnovazione, di concerto con i Ministri
delleconomia e delle finanze, dellinterno, della difesa e degli affari esteri,
sono definiti gli specifici criteri e le modalità applicative dei principi
della disposizione di cui al presente comma relativamente al personale dei
comparti sicurezza, difesa ed esteri, tenendo conto delle rispettive peculiarità
ordinamentali. La disposizione di cui al presente comma si applica anche nei
confronti dei soggetti 23 che abbiano beneficiato dellart.
3, comma 57 della legge 24.12.2003, n. 350. Le disposizioni di cui al presente
comma non si applicano a magistrati, ai professori universitari ed ai dirigenti medici responsabili
di struttura complessa." 26. Restano ferme tutte le cessazioni dal
servizio per effetto della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro a
causa del compimento dellanzianità massima contributiva di 40 anni, decise
dalle amministrazioni pubbliche di cui allarticolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in
applicazione dellart. 72, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo vigente prima dellentrata
in vigore della legge 4 marzo 2009, n. 15 e della modifica apportata
dall'articolo 6, comma 3, della stessa legge, nonché i preavvisi che le
amministrazioni hanno
disposto prima della medesima data in ragione del compimento dellanzianità
massima contributiva di 40 anni e le conseguenti cessazioni dal servizio che ne
derivano. 27. Allart. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
sono apportate le seguenti
modifiche: a) al comma 2, penultimo periodo, dopo le parole
"somministrazione di lavoro" sono aggiunte le seguenti "ed il
lavoro accessorio di cui alla lettera d), del comma 1, dellarticolo
70 del d.lgs. 276/2003 e successive modificazioni ed integrazioni"; b) il comma 3 è così
sostituito: "3. Al fine di combattere gli abusi nell'utilizzo del lavoro
flessibile, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di apposite
istruzioni fornite con Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e
linnovazione,
le amministrazioni redigono un analitico rapporto informativo sulle tipologie
di lavoro flessibile utilizzate da trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun
anno, ai nuclei di valutazione o ai servizi di controllo interno di cui al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nonché alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica che
redige una relazione annuale al Parlamento. Al dirigente responsabile di
irregolarità nellutilizzo del lavoro flessibile non può essere erogata la retribuzione di
risultato." c) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Le
amministrazioni pubbliche comunicano, nellambito del rapporto di
cui al precedente comma 3, anche le informazioni concernenti l'utilizzo dei
lavoratori socialmente
utili." d) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma: "6. Le
disposizioni previste dallarticolo 5, commi 4-quater, 4-quinquies e
4-sexies del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 si applicano
esclusivamente al personale reclutato secondo le procedure di cui allarticolo
36, comma 1, lettera b)." 28. Allarticolo 7, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo lultimo periodo è aggiunto il
seguente: "Si applicano le disposizioni previste dallart. 36, comma
3, del presente decreto."
29. Allarticolo 65, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, recante il Codice dellamministrazione digitale, dopo la lettera c) è
inserita la seguente: "c-bis) ovvero quando lautore è identificato
dal sistema informatico attraverso le credenziali di accesso relative allutenza
personale di posta elettronica certificata di cui allarticolo 16-bis del
decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n.2.". 30. Dopo larticolo 57 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
è inserito il seguente: "Art. 57-bis (Indice degli indirizzi delle
pubbliche amministrazioni) 1. Al fine di assicurare la trasparenza delle
attività istituzionali è istituito lindice degli indirizzi
delle amministrazioni
pubbliche, nel quale sono indicati la struttura organizzativa, lelenco
dei servizi offerti e le informazioni relative al loro utilizzo, gli indirizzi
di posta elettronica da utilizzare 24 per le comunicazioni e per lo scambio di
informazioni e per linvio di documenti a tutti gli effetti di legge fra le amministrazioni e
fra le amministrazioni ed i cittadini. 2. Per la realizzazione e la gestione
dellindice si applicano le regole tecniche di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 272 del 21 novembre 2000. La realizzazione e la gestione dellindice
è affidato al Centro Nazionale per linformatica nella pubblica
amministrazione (CNIPA). 3. Le amministrazioni aggiornano gli indirizzi ed i contenuti dellindice
con cadenza almeno semestrale, salvo diversa indicazione del CNIPA. La mancata
comunicazione degli elementi necessari al completamento dellindice e del
loro aggiornamento è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e dellattribuzione
della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili.". 31.
Allarticolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo la
lettera f), sono inserite le seguenti: "f-bis) atti e contratti di cui
allarticolo 7, comma
6, del decreto legislativo n. 165 del 2001; f-ter) atti e contratti concernenti
studi e consulenze di cui allarticolo 1, comma 9, della legge 23
dicembre 2005, n. 266;". 32. Al fine di garantire la coerenza
nellunitaria attività svolta dalla Corte dei conti per le funzioni che ad essa
spettano in materia di coordinamento della finanza pubblica, anche in relazione
al federalismo fiscale, il Presidente della Corte medesima può disporre che le
sezioni riunite adottino pronunce di orientamento generale sulle questioni
risolte in maniera difforme dalle sezioni regionali di controllo nonché sui
casi che presentano una questione di massima di particolare rilevanza. Tutte le
sezioni regionali di controllo si conformano alle pronunce di orientamento
generale adottate dalle sezioni riunite. 33. Allarticolo 2 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma 46, è aggiunto il seguente comma:
"46- bis. Nelle more dellemanazione del regolamento di cui
allarticolo 62, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 , le regioni di cui al comma
46 sono autorizzate, ove sussistano eccezionali condizioni economiche e dei
mercati finanziari, a ristrutturare le operazioni derivate in essere. La predetta
ristrutturazione, finalizzata esclusivamente alla salvaguardia del beneficio e
della sostenibilità delle posizioni finanziarie, si svolge con il supporto delladvisor
finanziario previsto nellambito del piano di rientro di cui
allarticolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, previa autorizzazione e sotto
la vigilanza del Ministero delleconomia e delle finanze.".
34. Fermo restando quanto previsto dallarticolo 45, del decreto del
Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, lEnte nazionale per laviazione
civile (ENAC) è autorizzato ad utilizzare la parte dellavanzo di
amministrazione derivante da trasferimenti correnti statali, ad esclusione dei
fondi a destinazione vincolata, per far fronte a spese di investimento e per la
ricerca, finalizzate
anche alla sicurezza. 35. Entro il 31 luglio 2009, lENAC
comunica lentità delle risorse individuate ai sensi del comma 34 relative
allanno 2008 al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che
individua, con proprio decreto gli investimenti da finanziare a valere sulle medesime risorse.
36. Gli interventi di cui ai commi 17 e 18 dellarticolo 2 della
legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono sostituiti, nel limite delle risorse non
utilizzate e allo scopo finalizzate, con interventi per la prosecuzione delle misure di
cui allarticolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 25
451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, per la
protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione, anche con riferimento agli oneri relativi allutilizzo
delle infrastrutture. A tal fine, le risorse accertate disponibili sono
riassegnate ai pertinenti capitoli di bilancio. Art. 18 Tesoreria statale 1.
Con decreti del Ministro dellEconomia e delle Finanze di natura non regolamentare sono fissati,
per le società non quotate totalmente possedute dallo Stato, direttamente o
indirettamente, e per gli enti pubblici nazionali inclusi nel conto economico
consolidato delle amministrazioni pubbliche di cui allarticolo
1, comma 5, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311 i criteri, le modalità e la tempistica per lutilizzo
delle disponibilità esistenti sui conti di Tesoreria dello Stato, assicurando
che il ricorso a qualsiasi forma di indebitamento avvenga solo in assenza di disponibilità e per effettive
esigenze di spesa. 2. Con uno o più decreti del Ministro dellEconomia
e delle Finanze di natura non regolamentare può essere stabilito che i soggetti
indicati al comma 1 devono detenere le proprie disponibilità finanziarie in appositi conti correnti presso la
Tesoreria dello Stato. Con gli stessi decreti sono stabiliti leventuale
tasso di interesse da riconoscere sulla predetta giacenza, per la parte non
proveniente dal bilancio dello Stato, e le altre modalità tecniche per lattuazione del presente comma. Il
tasso dinteresse non può superare quello riconosciuto sul conto di
disponibilità del Tesoro. 3. Con decreti del Ministro dellEconomia e
delle Finanze di natura non regolamentare sono fissati i criteri per
lintegrazione dei
flussi informativi dei conti accesi presso la Tesoreria dello Stato, al fine di
ottimizzare i flussi di cassa, in entrata ed in uscita, e di consentire una
riduzione dei costi associati a tale gestione. 4. Con separati decreti del
Ministro delleconomia e delle Finanze di natura non regolamentare i
provvedimenti di cui ai commi precedenti possono essere estesi alle
Amministrazioni incluse nel conto economico consolidato delle amministrazioni
pubbliche richiamato al comma 1 con esclusione degli enti previdenziali di
diritto privato, delle regioni, delle province autonome, degli enti, di
rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale, degli enti locali e
degli enti del settore camerale, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e
delle Autorità indipendenti nonché degli Organi costituzionali e degli Organi a
rilevanza costituzionale. Art. 19 Società pubbliche 1. Allarticolo
18 del decreto legge n. 112 del 2008 convertito con legge 133 del 2008, dopo il
comma 2, è inserito il seguente: "2-bis. Le disposizioni che stabiliscono, a carico delle
amministrazioni di cui allarticolo 1, comma 2, del decreto
legislativo n. 165 del 2001, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale
si applicano, in relazione al regime previsto per lamministrazione controllante, anche alle società a
partecipazione pubblica totale o di controllo che siano titolari di affidamenti
diretti di servizi senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare
esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale,
ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a
supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica. Le predette
società adeguano inoltre le proprie politiche di personale alle disposizioni
vigenti per le amministrazioni controllanti in materia di contenimento degli
oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e
per consulenze." 2. Allart. 3 della legge 244 del 2007
sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 28, in fine, è aggiunto il seguente
periodo: "La delibera di cui al presente comma è trasmessa alla sezione
competente della Corte dei Conti."; b) al comma 29, primo periodo, le
parole: "Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge", sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 30 settembre
2009"; in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Il mancato avvio
delle procedure finalizzate alla cessione determina responsabilità
erariale". 3. Larticolo 7-octies del decreto legge 10
febbraio 2009, n. 5,
convertito, con modificazioni, in legge 9 aprile 2009, n. 33 è modificato come
segue: a) la rubrica dellarticolo è sostituita dalla seguente
"Misure a favore degli obbligazionisti e dei piccoli azionisti Alitalia
Linee aeree italiane Spa"; b) il comma 1 è abrogato c) al comma 3, lettera a), le parole
"ridotto del 50 per cento" sono sostituite dalle seguenti parole
"pari ad euro 0,262589 per singola obbligazione, corrispondente al 70,97%
del valore nominale"; d) al comma 3, dopo la lettera a), è introdotta la
seguente lettera: "a-bis) ai titolari di azioni della società Alitalia -
Linee aeree italiane Spa, ora in amministrazione straordinaria, viene
attribuito il diritto di cedere al Ministero dell'economia e delle finanze i
propri titoli per un controvalore determinato sulla base del prezzo medio di
borsa delle azioni nell'ultimo mese di negoziazione ridotto del 50 per cento,
pari a 0,2722 euro per singola azione, e comunque nei limiti di cui alla
successiva lettera b), in cambio di titoli di Stato di nuova emissione, senza
cedola, con scadenza 31 dicembre 2012 e con taglio minimo unitario di euro
1.000. Il diritto è condizionato all'osservanza delle condizioni e modalità di
seguito specificate;"; e) al comma 3, lettera b), le parole "di cui
alla lettera a) non potranno risultare superiori a euro 100.000 per ciascun
obbligazionista" sono sostituite dalle seguenti parole "di cui alle
lettere a) e a-bis) non potranno risultare superiori rispettivamente a euro
100.000 per ciascun 28 obbligazionista e a euro 50.000 per ciascun
azionista"; dopo le parole "controvalore delle obbligazioni"
sono aggiunte le seguenti parole: "e delle azioni; f) al comma 3, lettera
b) è aggiunto infine il seguente periodo: " le assegnazioni di titoli di
Stato agli obbligazionisti non potranno superare per lanno
2009 il limite complessivo di spesa di cui al comma 2, le restanti
assegnazioni, ivi incluse quelle in favore degli azionisti di cui alla lettera
a-bis), sono effettuate nellanno 2010"; g) al comma 4, primo
periodo, le parole
"I titolari di obbligazioni di cui al comma 3" sono sostituite dalle
seguenti parole: "I titolari di obbligazioni o di azioni di cui al comma
3"; le parole "entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle
seguenti parole "entro il 31 agosto 2009"; h) al comma 4, alla
lettera a), dopo le parole "dei titoli obbligazionari" sono aggiunte
le seguenti parole: "e azionari"; i) al comma 5, primo periodo, dopo
le parole "gli intermediari finanziari, sotto la propria responsabilità,
trasmettono" sono aggiunte le parole "in cartaceo e su supporto
informatico"; j) al comma 5 lettera a), dopo le parole "titolari
delle obbligazioni" sono aggiunte le seguenti parole "e delle
azioni"; le parole "delle quantità di detti titoli obbligazionari
detenuta alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto" sono sostituite dalle seguenti parole "delle quantità di
detti titoli obbligazionari e azionari detenute alla data di presentazione
della dichiarazione di cui al comma 4"; k) al comma 5, lettera c), dopo le
parole "quantità di titoli obbligazionari" sono aggiunte le seguenti
parole: "e azionari"; dopo le parole "soggetti titolari delle obbligazioni"
sono aggiunte le seguenti parole "e delle azioni"; l) al comma 6,
primo periodo, dopo le parole "titoli obbligazionari" sono aggiunte
le seguenti parole "e azionari"; m) al comma 6, secondo periodo, dopo
le parole "trasferimento delle obbligazioni" sono aggiunte le
seguenti parole: "e delle azioni"; n) al comma 7 le parole
"entro il 31 dicembre 2009" sono sostituite con le parole "
entro il 31 dicembre 2010" o) dopo il comma 7, è introdotto il seguente
comma: "7-bis Alle operazioni previste dal presente articolo non si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 102 e seguenti e agli articoli
114 e seguenti del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58."; p) è
abrogato il comma 8 q) il comma 9 è sostituito dal seguente comma: "9. E'
abrogato il comma 2 dell'articolo 3 del decreto legge 28 agosto 2008, n. 134,
convertito, con modificazioni, in legge 27 ottobre 2008, n. 166."; r) è
abrogato il comma 10 4. Ai fini dellammissione ai benefici
di cui allarticolo 7-octies, comma 3, lettera a), del decreto legge n. 10
febbraio 2009, n.5,
convertito, con modificazioni, in legge 9 aprile 2009, n.33, come modificato
dal comma 1 del presente articolo, si considerano valide le richieste
presentate dai titolari di obbligazioni del prestito obbligazionario
"Alitalia 7,5 per cento 2002-2010 convertibile" emesso da Alitalia -
Linee aeree italiane Spa, ora in amministrazione straordinaria, sulla base
della normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto
legge. Al fine di provvedere alla copertura dei maggiori oneri derivanti dal
comma 3 lautorizzazione di spesa di cui allarticolo 7- octies,
comma 2, del decreto legge n. 10 febbraio 2009, n.5, convertito, con
modificazioni, con legge 9 aprile 2009, n.33, è incrementata di 230 milioni di
euro per lanno 2010. 5. Le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge
fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel
rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale
interamente pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo
analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria
attività quasi esclusivamente 29 nei confronti dellamministrazione
dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi
relativi ai fondi sono
a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi. 6. Larticolo
2497, primo comma, del codice civile, si interpreta nel senso che per enti si
intendono i soggetti giuridici collettivi, diversi dallo Stato, che detengono
la partecipazione
sociale nellambito della propria attività imprenditoriale ovvero per
finalità di natura economica o finanziaria. 7. Larticolo 3, comma 12,
lettera b) della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, è
sostituito dal seguente: "b) prevedere che previa delibera dellassemblea
dei soci, sulle materie delegabili, al presidente possano essere attribuite
deleghe operative da parte dellorgano di amministrazione che provvede a
determinarne in concreto il contenuto ed il compenso ai sensi dellarticolo 2389, comma 3,
del codice civile;". 8. Larticolo 3, comma 12, lettera d) della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, è sostituito dal
seguente: "d) prevedere che lorgano di amministrazione, fermo quanto
previsto ai sensi
della lettera b), possa delegare proprie attribuzioni a un solo componente, al
quale possono essere riconosciuti compensi ai sensi dellarticolo
2389, terzo comma, del codice civile unitamente al Presidente nel caso di
attribuzione di deleghe operative di cui alla lettera b);". 9. Larticolo
1, comma 459, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è soppresso. 10.
Larticolo 3, comma 13 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è sostituito
dal seguente: "13. Le modifiche statutarie, ad eccezione di quelle di cui
alle lettere b) e d)
del comma 12, hanno effetto a decorrere dal primo rinnovo degli organi
societari successivo alle modifiche stesse.". 11. Con atto di indirizzo
strategico del Ministro delleconomia e delle finanze sono
ridefiniti i compiti e le funzioni della Società di cui allarticolo 1 della
legge 13 luglio 1966, n. 559, come modificata dallarticolo 1 del decreto
legislativo 21 aprile 1999, n. 116. 12. Il consiglio di amministrazione della
società di cui al comma 11 del presente articolo è conseguentemente rinnovato nel numero di
cinque consiglieri entro 45 giorni dalla data di emanazione dei relativi atti
di indirizzo strategico, senza applicazione dellarticolo 2383,
comma 3, del codice civile. Il relativo statuto dovrà conformarsi, entro il
richiamato termine,
alle previsioni di cui al comma 12, dellarticolo 3 della legge
24 dicembre 2007, n.244. 13. Allarticolo 3, comma 12, primo periodo della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, dopo le parole:
"ovvero da eventuali disposizioni speciali" sono inserite le parole: "nonché
dai provvedimenti di attuazione dellarticolo 5, comma 4,
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326". Art. 20 Contrasto alle frodi in materia di invalidità civile 1. A decorrere dal 1° gennaio
2010 ai fini degli accertamenti sanitari di invalidità civile, cecità civile,
sordità civile, handicap e disabilità le Commissioni mediche delle Aziende
sanitarie locali sono integrate da un medico dellINPS quale
componente effettivo. In ogni caso laccertamento definitivo è effettuato
dallINPS. Ai fini dellattuazione del presente articolo lINPS
medesimo si avvale delle proprie risorse umane, finanziarie e strumentali, anche
attraverso una razionalizzazione
delle stesse, come integrate ai sensi del DPCM del 30 marzo 2007 concernente il
trasferimento delle competenze residue dal Ministero delleconomia
e delle finanze allINPS. 2. LINPS accerta altresì la permanenza dei
requisiti sanitari nei confronti dei titolari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile,
handicap e disabilità. In caso di comprovata insussistenza dei prescritti
requisiti sanitari, si applica larticolo 5, comma 5 del Regolamento
di cui al D.P.R. 21 settembre 1994, n. 698. 3.
A
decorrere dal 1° gennaio 2010 le domande volte ad ottenere i benefici in
materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e
disabilità, complete della certificazione medica attestante la natura delle
infermità invalidanti, sono presentate allIstituto Nazionale della
Previdenza Sociale (INPS), secondo modalità stabilite dallente medesimo.
LIstituto trasmette, in tempo reale e in via telematica, le domande alle
Aziende Sanitarie Locali. 4. Con accordo quadro tra il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, da concludere entro e non oltre
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
disciplinate le modalità attraverso le quali sono affidate allINPS
le attività relative allesercizio delle funzioni concessorie nei
procedimenti di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e
disabilità. Nei sessanta giorni successivi, le regioni stipulano con lINPS
apposita convenzione che regola gli aspetti tecnico- procedurali dei flussi
informativi necessari per la gestione del procedimento per lerogazione
dei trattamenti connessi allo stato di invalidità civile. 5. Allarticolo 10, comma 6, del decreto-legge
30 settembre 2005, n. 203, convertito nella legge 2 dicembre 2005, n. 248 sono
apportate le seguenti modificazioni: a) nel primo periodo è soppressa la parola
"anche"; b) nel secondo periodo sono soppresse le parole "sia
presso gli uffici dellAvvocatura dello Stato, ai sensi
dellarticolo 11 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, sia"; c) nel
terzo periodo sono soppresse le parole "è litisconsorte necessario ai
sensi dellarticolo 102 del codice di procedura civile e"; d) è aggiunto, infine il seguente comma:
"6-bis: Nei procedimenti giurisdizionali civili relativi a prestazioni
sanitarie previdenziali ed assistenziali, nel caso in cui il giudice nomini un
consulente tecnico dufficio, alle indagini assiste un medico
legale dell
ente, su richiesta, formulata, a pena di nullità, del consulente nominato dal
giudice, il quale provvede ad inviare apposita comunicazione al direttore della
sede provinciale dellINPS competente. Al predetto componente competono le
facoltà indicate nel
secondo comma dellart. 194 del codice di procedura civile
Nellipotesi di sentenze di condanna relative a ricorsi depositati a far
data dal 1 aprile 2007 a
carico del Ministero dellEconomia e delle Finanze o del medesimo in
solido con lINPS, allonere delle spese legali, di consulenza tecnica o del
beneficio assistenziale provvede comunque lINPS..". 6. Entro
trenta giorni dallentrata in vigore delle presenti disposizioni, è
nominata dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dellEconomia
e delle finanze una Commissione con il compito di aggiornare le tabelle
indicative delle percentuali dell'invalidità civile, già approvate con decreto
del Ministro della Sanità del 5 febbraio 1992, e successive modificazioni. Dalla attuazione del
presente comma non devono derivare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
Art. 21 Rilascio di concessioni in materia di giochi 1. Per garantire la tutela
di preminenti interessi pubblici nelle attività di raccolta del gioco, qualora
attribuite a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, la gestione di
queste attività è sempre affidata in concessione attribuita, nel rispetto dei
principi e delle regole comunitarie e nazionali, di norma ad una pluralità di
soggetti scelti mediante procedure aperte, competitive e non discriminatorie.
Conseguentemente, per assicurare altresì la maggiore concorrenzialità,
economicità e capillarità distributiva della raccolta delle lotterie nazionali
ad estrazione istantanea e differita, in previsione della prossima scadenza
della vigente concessione per lesercizio di tale forma di gioco,
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il
Ministero delleconomia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato
avvia le procedure occorrenti per conseguire tempestivamente laggiudicazione
della concessione ai più qualificati operatori di gioco, nazionali e
comunitari, individuati mediante selezione concorrenziale basata sul criterio
dellofferta economicamente più vantaggiosa, nellambito della quale
valore prioritario è attribuito: a) al rialzo delle offerte economiche rispetto
alla base predefinita, comunque in grado di assicurare maggiori entrate in
misura non inferiore complessivamente a 500 milioni euro nellanno
2009 e a 100 milioni di euro per lanno 2010; b) al ribasso
dellaggio per il concessionario, alla misura del 12 per cento della
raccolta, comunque comprensivo del compenso dovuto ai punti vendita; c) alla
capillarità della distribuzione, attraverso una rete, esclusiva per concessionario, costituita
da un numero non inferiore a 15.000 punti vendita; d) allofferta
di standard qualitativi che garantiscano la sicurezza dei biglietti venduti e
laffidabilità del sistema di pagamento delle vincite; e) previsione, per ciascun
concessionario, di un valore medio di restituzione della raccolta in vincite
non superiore al 75 per cento. 2. Le concessioni attribuite ai sensi del comma
1, eventualmente rinnovabili per non più di una volta, hanno una durata massima
pari, di norma, a 9 anni, comunque suddivisi in due periodi rispettivamente di
5 e 4 anni. La prosecuzione della concessione per il secondo periodo è
subordinato alla positiva valutazione dellandamento della
gestione da parte dellamministrazione concedente, da esprimere entro il 1° semestre del 5
anno di concessione. Art. 22 Settore sanitario 1. Allarticolo
79, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1-bis le parole: "entro il 31
ottobre 2008" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 15 settembre
2009"; b) al comma 1-ter le parole «entro il 31 ottobre 2008» sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 15 settembre 2009». 2. E
istituito un fondo con dotazione pari a 800 milioni di euro a decorrere dallanno
2010, destinato ad interventi relativi al settore sanitario, da definirsi con
decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di
concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, sentita la Conferenza
Stato-Regioni. 3. Il fondo di cui al comma 2 è alimentato dalle economie
conseguenti alle disposizioni di cui allarticolo 13, comma 1,
lettera b), del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito.., e
allattività amministrativa
dellAgenzia italiana del farmaco nella determinazione del prezzo dei
medicinali equivalenti di cui allarticolo 7, comma 1, del decreto-legge
16 novembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
novembre 2001, n. 405 e successive modificazioni. A tal fine il tetto di spesa per lassistenza
farmaceutica territoriale di cui allarticolo 5, comma 1, del decreto
legge 1° ottobre 2007, n.159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
novembre 2007, n. 222, è rideterminato in riduzione in valore assoluto di 800 milioni di euro a
decorrere dallanno 2010 e in termini percentuali nella
misura del 13,3 per cento a decorrere dal medesimo anno 2010. Conseguentemente
il livello del finanziamento a cui concorre ordinariamente lo Stato è ridotto di 800 milioni di euro a
decorrere dallanno 2010. In sede di riparto
del finanziamento del servizio sanitario nazionale è determinata la quota che
le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano
riversano in entrata al bilancio dello Stato. 4. Attesa la straordinaria necessità ed urgenza di
tutelare lerogazione delle prestazioni sanitarie comprese nei Livelli
Essenziali di Assistenza, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 30 novembre 2001, e di assicurare il risanamento, il riequilibrio economico-finanziario
e la riorganizzazione del sistema sanitario regionale della Regione Calabria,
anche sotto il profilo amministrativo e contabile, tenuto conto 34 dei
risultati delle verifiche del Comitato e del Tavolo, di cui agli articoli 9 e
12 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 relativamente agli anni 2007 e
2008, si applicano le seguenti disposizioni: a) il Presidente del Consiglio dei
Ministri, con la procedura di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno
2003, n. 131, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali,
sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, diffida la regione a
predisporre entro trenta giorni un Piano di rientro contenente misure di
riorganizzazione e riqualificazione del Servizio sanitario regionale, da
sottoscriversi con lAccordo di cui allarticolo 180 della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché a provvedere a quanto previsto dallarticolo 1, comma
174 della medesima legge; b) decorso inutilmente tale termine, ovvero ove il
Piano presentato sia valutato non congruo a seguito di istruttoria congiunta
del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro, della
salute e delle
politiche sociali e del Ministero per i rapporti con le regioni, sulle cui
conclusioni è sentita la regione in apposita riunione, il Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentito il
Ministro per i rapporti con le regioni, nomina un Commissario per la
predisposizione di un Piano triennale di rientro dai disavanzi, recante
indicazione dei necessari interventi di contenimento strutturale della spesa,
da redigere allesito del riaccertamento dei debiti
pregressi nonché dellattivazione delle procedure amministrativo-contabili
minime necessarie per valutare positivamente lattendibilità degli stessi
conti. Alla riunione del Consigli dei Ministri partecipa il Presidente della giunta
regionale ai sensi dellarticolo 8, comma 1, della legge 5 giugno
2003, n. 131 c) lanzidetto Piano è approvato dal Consiglio dei Ministri,
che ne affida contestualmente lattuazione al Commissario nominato ai sensi della precedente lettera
b). Nello svolgimento dei compiti affidatigli e per tutto il periodo di vigenza
del Piano di rientro, il Commissario, che può avvalersi del Commissario
delegato di cui allordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri 21 dicembre
2007, n. 3635, sostituisce gli organi della Regione nellesercizio
delle attribuzioni necessarie allattuazione del Piano stesso; d) ai
crediti interessati dalle procedure di accertamento e riconciliazione del
debito pregresso al 31 dicembre 2008 si applicano le disposizioni di cui allarticolo
4, comma 2-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Si applicano inoltre le
disposizioni di cui allarticolo 4, comma 2, del citato decreto-legge n. 159 del
2007, che non siano in contrasto con le disposizioni del presente comma. 35. 5. In sede di verifica sullattuazione
dei Piani di rientro, al fine di prevenire situazioni di conflitto di interesse
e di assicurare piena indipendenza e imparzialità di giudizio, i componenti designati dalla
Conferenza delle regioni e delle Province autonome, appartenenti alla regione
assoggettata alla valutazione, non possono partecipare alle relative riunioni
del Comitato e del Tavolo, di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa Stato-
Regioni del 23 marzo 2005.
In tali casi, la predetta Conferenza provvede alla
tempestiva designazione di altrettanti componenti supplenti, fermo restando che
nelle more di tale designazione, allo scopo di non ritardare le necessarie
azioni di contrasto alle situazioni di criticità in essere, Comitato e Tavolo
possono proseguire e concludere i propri lavori. Restano salvi gli atti e le
attività già espletati da Comitato e Tavolo anteriormente allentrata
in vigore della presente
disposizione. 6. Per la specificità che assume la struttura indicata dallarticolo
articolo 1 comma 164, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nellambito
del sistema sanitario nazionale ed internazionale e per le riconosciute
caratteristiche di specificità
ed innovatività dellassistenza, a valere su apposito capitolo
di spesa dello stato di previsione del Ministero dellEconomia e delle
Finanze è istituito un fondo di 50 milioni di euro a decorrere dallanno
2009 per lerogazione, a favore della medesima struttura sanitaria, di un contributo annuo fisso
di 50 milioni di euro. Conseguentemente, allarticolo 79, comma 1,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella
legge 6 agosto 2008, n.133: a) per il triennio 2009-2011 il finanziamento del Servizio
sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato è rideterminato in
diminuzione dellimporto di 50 milioni di euro; b) le parole
da "comprensivi" fino a "15 febbraio 1995" sono soppresse.
7. Limporto di 50 milioni di euro previsto per gli anni 2007 e 2008 dallarticolo
1, comma 796, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato
dallarticolo 43, comma 1-bis, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248,
convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, è erogato alla struttura sanitaria di cui
al comma 6 per le medesime finalità di cui al comma 6. 8. Ai fini della
verifica degli adempimenti in materia di acquisto di beni e servizi, di cui allAllegato
1, comma 2, lettera b) dellIntesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, il Tavolo di
verifica degli adempimenti di cui allarticolo 12 della
medesima Intesa procede alla valutazione sentita la CONSIP. Art. 23 Proroga di
termini 1. Allarticolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 ottobre 2008, n.158, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n.199, le parole "30 giugno
2009," sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2009,". 2.
Allarticolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009,
n.5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33, le parole "fino al 30
giugno 2009." sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre
2009.". 3. Ai commi 1 e 4 dellart. 41 del decreto
legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole:
"entro il 30 giugno 2009." sono sostituite dalle seguenti:
"entro il 30 settembre 2009.". 4. Al fine di assicurare lassunzione
nella qualifica di vigile del fuoco delle unità autorizzate per lanno
2009, tenuto conto della
vigenza delle sole graduatorie dei concorsi per titoli ed esami riservati ai
vigili volontari ausiliari collocati in congedo negli anni 2004 e 2005, dalle
quali attingere in parti uguali, il termine di scadenza relativo alla
graduatoria per il 2004, è prorogato al 31 dicembre 2009. E
altresì prorogata al 31 dicembre 2009 la graduatoria del concorso pubblico per
esami a 28 posti di direttore antincendi della posizione C2. 5. All'articolo
28, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 2008, n. 31, le parole: "30 giugno 2009" sono sostituite
dalle seguenti: "30 giugno 2010". 6. Allarticolo
159, comma 1, primo, secondo e quarto periodo, del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, le parole: "30 giugno 2009", sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2009". 7. Al comma 14 dellarticolo
19 del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, le parole "e
comunque non oltre il 30 giugno 2009" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque non oltre
il 31 dicembre 2009. 8. Allart. 8, comma 1, lettera c), terzo
periodo, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: "30 giugno
2009" sono sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2009". 9. Il termine stabilito
dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, come da
ultimo modificato dal comma 10, dellarticolo 4-bis, del decreto-legge 3 giugno
2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129,
per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle
strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti
alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno in data 9
aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, è
prorogato al 31 dicembre 2010. La proroga del termine di cui al presente comma,
si applica anche alle strutture ricettive per le quali venga presentato, entro
60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al Comando
provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio, il progetto di
adeguamento per l'acquisizione del parere di conformità previsto dall'articolo
2 del decreto del Presidente della 37 Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37. In pendenza del termine
per la presentazione del progetto di cui al presente comma, restano sospesi i
procedimenti volti allaccertamento dellottemperanza agli
obblighi previsti dal decreto del Ministro dell'interno in data 9 aprile 1994,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994. 10.
Allarticolo 26, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge 31 dicembre
2007, n. 248, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: "fino
al 30 giugno 2009" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30
settembre 2009". 11. Allarticolo 14, comma 2,del decreto
legislativo 20 novembre 2008, n. 188, le parole "sei mesi " sono sostituite dalle
seguenti: "nove mesi". 12. Allarticolo 354, comma 4,
del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, come da ultimo modificato dallarticolo 16, comma
1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2009, n. 14, le parole: "e comunque non oltre diciotto mesi dopo
il termine previsto dal comma 2 dellarticolo 355" sono
sostituite dalle seguenti: "e comunque non oltre ventiquattro mesi dopo il termine previsto dal
comma 2 dellarticolo 355". 13. Allarticolo 9, comma 8, del
decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge
2 aprile 2007, n. 40, le parole: "dal sessantesimo giorno successivo dalla
data di entrata in
vigore del decreto di cui al comma 7, primo periodo" sono sostituite dalle
seguenti: "dal 1° ottobre 2009". 14. Per le popolazioni dei comuni
interessati dagli eventi sismici, che hanno colpito la regione Abruzzo a
partire dal mese di aprile 2009, come identificati con il decreto del
Commissario delegato 16 aprile 2009, n. 3, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 89 del 17 aprile 2009, i termini di cui agli articoli 191, comma 2, 192,
comma 2, e 193, comma 2, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono
prorogati di sei mesi. La richiesta di cui allarticolo 191,
comma 2 e 192, comma 2, nonché listanza di cui allarticolo 193,
comma 2, del citato decreto legislativo n. 30 del 2005, deve essere
accompagnata unicamente dallautocertificazione da cui risulti la condizione di residente in uno
dei comuni di cui al presente comma. 15. Al fine di agevolare la ripresa delle
attività nelle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009, lavvio
delle procedure per il rinnovo degli organi delle Camere di commercio, industria,
artigianato, agricoltura dell'Abruzzo, di cui al D.M. 24 luglio 1996, n. 501, è
prorogato al 30 aprile 2010, con la conseguente proroga del termine di scadenza
degli organi delle Camere di commercio stesse. 16. Allarticolo
2, comma 447, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, come da ultimo modificato dallarticolo
19, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: "decorsi diciotto
mesi"sono sostituite dalle seguenti: "decorsi ventiquattro mesi". 17. Il secondo
periodo, del comma 4, dellarticolo 50, del decreto legislativo 1°
agosto 2003, n. 259, è sostituito dal seguente: "Fino alla completa
attuazione delle procedure di cui al presente comma, per lanno 2009, la conformità al sistema di
contabilità dei costi è verificata da parte di una società di revisione, scelta
dallAutorità nellambito di un elenco di società individuate
dalloperatore interessato tra quante risultano iscritte allapposito
albo tenuto presso la
Commissione nazionale per le società e la borsa, ai sensi dellarticolo
161 del testo unico delle disposizioni in materia di 38 intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e nominata
dalloperatore interessato
che sostiene i costi relativi alle verifiche.". 18. Il Consiglio della
magistratura militare nellattuale composizione è prorogato fino al 13
novembre 2009, ai fini dellattuazione degli adempimenti correlati alle
modifiche previste dal comma 19. 19. Allarticolo 1 della legge 30 dicembre 1988, n.
561, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1: 1) la lettera c),
è sostituita dalla seguente: "c) due componenti eletti dai magistrati
militari;"; 2) la lettera d), è sostituita dalla seguente: " d) un componente estraneo
alla magistratura militare, che assume le funzioni di vice presidente, scelto
d'intesa tra i Presidenti delle due Camere fra professori ordinari di
università in materie giuridiche e avvocati con almeno quindici anni di esercizio
professionale; il componente estraneo alla magistratura militare non può
esercitare attività professionale suscettibile di interferire con le funzioni
della magistratura militare né può esercitare attività professionale
nell'interesse o per conto, ovvero contro l'amministrazione militare."; b)
dopo il comma 1, è inserito il seguente: ""1-bis. Ferma restando la
dotazione organica di cui allarticolo 2, comma 603, lettera c),
primo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, i
magistrati militari componenti elettivi del Consiglio della magistratura
militare sono collocati fuori ruolo per la durata del mandato ed il posto di
organico è reso indisponibile per la medesima durata."; c) il comma 2, è
sostituito dal seguente: "2. Lattività e
lattuazione delle deliberazioni del Consiglio della magistratura militare
sono promosse dal presidente, sostituito, in caso di impedimento, dal vice
presidente."; d) al comma 4, le parole "almeno cinque componenti, di cui tre elettivi."
sono sostituite dalle seguenti: "almeno tre componenti, di cui uno
elettivo."; e) al comma 6, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) le
parole "dei componenti non magistrati" sono sostituite dalle
seguenti: "del componente non magistrato"; 2) le parole "tali
componenti" sono sostituite dalle seguenti: "tale componente";
f) al comma 8, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Con decreto
del Ministro della difesa è rideterminata la dotazione organica dellufficio
di segreteria del
Consiglio della magistratura militare, in riduzione rispetto a quella
attuale.". 20. È abrogato il comma 604 dellarticolo 2 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244. Le prime elezioni per il rinnovo del Consiglio
della magistratura militare, successive alla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono indette con decreto del Presidente del Consiglio della magistratura
militare da adottarsi tra il sessantesimo e il novantesimo giorno antecedente
la data di scadenza di cui al primo periodo del presente comma. 21. Il termine
di cui allarticolo 4bis, comma 18, del decreto legge 3 giugno 2008, n. 97,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, è prorogato,
senza oneri per la finanza pubblica, fino al completamento delle procedure occorrenti a rendere
effettivamente operativa lAgenzia Nazionale per la Valutazione
dellUniversità e della Ricerca (ANVUR) e comunque non oltre il 31
dicembre 2009. 22. Allarticolo 5, comma 2-quater, del decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, le
parole: "30 giugno 2009", sono sostituite dalle seguenti: "31
dicembre 2009". Art. 24 Proroga missioni di pace 1. Per iniziative di
cooperazione in favore di Afghanistan, Iraq, Libano, Pakistan, Sudan e Somalia
volte ad assicurare il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione
e dei rifugiati nei Paesi limitrofi, nonché il sostegno alla ricostruzione
civile, è autorizzata, fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto
di cui al comma 75 ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26
febbraio 1987, n. 49, come determinati nella Tabella C - Ministero degli affari
esteri della legge 22 dicembre 2008 n. 203, nonché la spesa stabilita
con il decreto di cui al comma
75 per gli interventi previsti dalla legge 7 marzo 2001, n. 58. Nellambito
del predetto stanziamento il Ministro degli affari esteri, con proprio decreto,
può destinare risorse, fino ad un massimo del 15%, per iniziative di
cooperazione in altre aree
di crisi, per le quali emergano urgenti necessità di intervento, nel periodo di
vigenza del presente decreto. 2. Per le finalità e nei limiti temporali di cui
al presente articolo, il Ministero degli affari esteri è autorizzato, nei casi
di necessità e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in
economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello
Stato. 3. Al personale di cui allarticolo 16 della legge
n. 49 del 1987, inviato in breve missione per le attività e le iniziative di cui al presente articolo, è
corrisposta lindennità di missione di cui al regio
decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura intera incrementata del trenta per
cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita,
Emirati Arabi Uniti e
Oman. 4. Per quanto non diversamente previsto, alle attività e alle iniziative
di cui al presente articolo si applicano larticolo 57, commi 6 e
7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché larticolo 3,
commi 1 e 5, e larticolo 4, comma 2, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2003, n. 219. 5. Nei limiti
delle risorse di cui al comma 1, nonché dei residui degli stanziamenti di cui
allarticolo 1, comma 1, e allarticolo 2, comma 3, del decreto-legge 31 gennaio
2008, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n. 45, e
allarticolo 01, comma 1, decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, sono
convalidati gli atti
adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate dal 1° gennaio 2009
fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, conformi alla
disciplina contenuta nel presente articolo, con particolare riferimento alle
disposizioni dei commi da 1 a
23. Sono altresì convalidati gli incarichi conferiti e i contratti stipulati in
base allarticolo 01, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.
209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e
allarticolo 1, comma
3, e allarticolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 8 del 2008,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008, conformi alla
disciplina contenuta nel presente articolo. 6. Larticolo 01, comma 1, del
decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, della legge n. 12 del 2009, si
interpreta nel senso che le somme ivi previste, non impegnate entro il 30
giugno 2009, possono essere impegnate nel corso dellintero
esercizio finanziario 2009 e di quello successivo. Larticolo 1, comma 1, e larticolo
2, comma 3, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 45 del 2008, si interpretano nel senso che le somme ivi
previste, non impegnate entro il 31 dicembre 2008, possono essere impegnate nel
corso dellintero
esercizio 2009. 7. Ai residui non impegnati dei fondi assegnati dallarticolo
1, comma 1, e dallarticolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 8 del 2008,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008, e dallarticolo
01, comma 1, del decreto-legge
n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009, si
applicano i commi 5 e 6 del presente articolo. 8. Le somme di cui al presente
articolo, non impegnate nellesercizio di competenza, possono
essere impegnate nellesercizio successivo. 9. Alle spese previste dal presente
articolo non si applica larticolo 60, comma 15, del decreto-legge n.
112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008. 10.
Al fine di sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il
ripristino dei servizi essenziali, i comandanti dei contingenti militari che
partecipano alle missioni internazionali, previa autorizzazione del Capo di
stato maggiore della difesa e secondo modalità stabilite con decreto del
Ministro della difesa, possono disporre interventi urgenti o acquisti e lavori
da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità
generale dello Stato, utilizzando le risorse messe a tal fine a disposizione da
amministrazioni dello Stato, enti e organismi pubblici sulla base di specifici
accordi, stipulati ai sensi dellarticolo 15 della legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni, e secondo le procedure di spesa e
contabili di cui allarticolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994,
n. 367, e allarticolo 48 del decreto del Presidente
della Repubblica 21 febbraio 2006, n. 167. 1 1. E autorizzata, fino al 31
ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 75 per lerogazione del
contributo italiano al
Tribunale Speciale delle Nazioni Unite per il Libano. 12. E
autorizzata, fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui
al comma 75 per la partecipazione italiana ai Fondi fiduciari della NATO
destinati allassistenza alle autorità locali per la riforma del settore sicurezza in Kosovo e
al reinserimento nella vita civile dei militari in esubero in Bosnia Erzegovina
1 3. E autorizzata, fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il
decreto di cui al comma 75 per assicurare la partecipazione dellItalia
alle operazioni civili di mantenimento della pace e di diplomazia preventiva,
nonché ai progetti di cooperazione dellOrganizzazione per la Sicurezza e
la Cooperazione in Europa (OSCE). 14. E autorizzata, fino al 30 ottobre 2009, la spesa stabilita
con il decreto di cui al comma 75 per la prosecuzione degli interventi di
ricostruzione, operativi di emergenza e di sicurezza per la tutela dei
cittadini e degli interessi italiani nei territori bellici e ad alto rischio. Al
personale inviato in missione in Iraq per la realizzazione delle attività di
cui al presente comma, è corrisposta lindennità di missione
di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura intera incrementata
del 30 per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati
Arabi Uniti e Oman. 15. E autorizzata, fino al 31 ottobre 2009, la
spesa stabilita con il decreto di cui al comma 75 per linvio in missione
di personale non diplomatico presso le Ambasciate Italiane in Baghdad e Kabul. Il relativo
trattamento economico è determinato secondo i criteri di cui allarticolo
204 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e
successive modificazioni. 16. E autorizzata, fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di
cui al comma 75 per la partecipazione di funzionari diplomatici alle operazioni
internazionali di gestione delle crisi, comprese le missioni PESD e gli Uffici
dei Rappresentanti Speciali UE. Ai predetti funzionari è corrisposta unindennità,
detratta quella eventualmente concessa dallOrganizzazione internazionale
di riferimento e senza assegno di rappresentanza, pari all80% di quella
determinata ai sensi dellarticolo 171 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 18 del
1967, e successive modificazioni. Per incarichi presso contingente italiano in
missioni internazionali, lindennità non può comunque superare il
trattamento attribuito per la stessa missione allorgano di vertice del
predetto contingente. 17. E autorizzata, fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il
decreto di cui al comma 75 per la partecipazione di funzionari diplomatici alle
operazioni internazionali di gestione delle crisi, comprese le missioni PESD e
gli Uffici dei Rappresentanti Speciali UE. 18. Per la realizzazione degli
interventi e delle iniziative a sostegno dei processi di pace e di
rafforzamento della sicurezza in Africa sub sahariana è autorizzata, fino al 31
ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 75 per la Somalia,
per il Sudan e per la Repubblica Democratica del Congo, ad integrazione degli
stanziamenti già assegnati per lanno 2009 per lattuazione
della legge 6 febbraio 1992, n. 180. 19. E autorizzata, fino al 31 ottobre
2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 75 per la copertura degli oneri
derivanti dalla partecipazione italiana al meccanismo europeo Athena. 20. E
autorizzata, fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui
al comma 75 per linvio in missione di un funzionario diplomatico con lincarico
di assistere la presenza italiana in Kurdistan. Al predetto funzionario è
corrisposta unindennità pari all80% di quella determinata ai sensi
dellarticolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del
1967, e successive
modificazioni, ed il rimborso forfettario degli oneri derivanti dalle attività
in Kurdistan, commisurato alla diaria per i viaggi di servizio allinterno
dellIraq. Per lespletamento delle sue attività, il predetto
funzionario può avvalersi del supporto di due unità da reperire in loco, con contratto a tempo
determinato, di durata comunque inferiore alla scadenza del presente decreto.
21. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009,
la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 75, per la proroga della
partecipazione di personale militare impiegato in Iraq in attività di
consulenza, formazione e addestramento delle Forze armate e di polizia
irachene, e per la realizzazione di attività di cooperazione militare nel
settore navale. 22. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31
ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 75 per la
partecipazione di personale militare alladdestramento delle
Forze armate serbe per lutilizzazione delle apparecchiature per lo sminamento e del materiale di
protezione individuale di cui allarticolo 3, comma 14,
del decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 marzo 2008, n. 45. 23. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31
ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 75 per la
prosecuzione dell'attività formativa in Italia relativa al corso in materia
penitenziaria per magistrati e funzionari iracheni, a cura del Ministero della
giustizia, nell'ambito della missione integrata dell'Unione europea denominata
EUJUST LEX, di cui allarticolo 2, comma 9, del decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio
2009, n. 12. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono stabilite la misura delle indennità orarie e dei rimborsi
forfettari delle spese di viaggio per i docenti e gli interpreti, la misura
delle indennità giornaliere e delle spese di vitto per i partecipanti ai corsi
e la misura delle spese per i sussidi didattici. I programmi del corso di
formazione si conformano al diritto umanitario internazionale e ai più recenti
sviluppi del diritto penale internazionale, nonché alle regole di procedura e
prova contenute negli statuti dei tribunali penali ad hoc, delle corti speciali
internazionali e della Corte penale internazionale. 24. È autorizzata, fino al
31 ottobre 2009, la partecipazione dellItalia ad una missione
di stabilizzazione
economica, sociale e umanitaria in Pakistan e in Afghanistan, al fine di
fornire sostegno al Governo pakistano e al Governo afghano nello svolgimento
delle attività prioritarie nell'ambito del processo di sviluppo e
consolidamento delle istituzioni locali e nell'assistenza alla popolazione. 25.
Nell'ambito degli obiettivi e delle finalità individuate nel corso dei colloqui
internazionali e in particolare nella Conferenza dei donatori dell'area, le
attività operative della missione sono finalizzate alla realizzazione di
iniziative concordate con il Governo pakistano e destinate, tra l'altro: a) al
sostegno al settore sanitario; b) al sostegno istituzionale e tecnico; c) al
sostegno della piccola e media impresa, con particolare riguardo all'area di
frontiera tra il Pakistan e l'Afghanistan; d) al sostegno dei mezzi di
comunicazione locali. 26. Per lorganizzazione della missione di
cui ai commi da 24 a
31 è autorizzata la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 75. Per il
finanziamento degli interventi sono utilizzati gli ordinari stanziamenti di bilancio, nonché le
risorse di cui ai commi da 1 a
10. 27. L'organizzazione
delle attività di coordinamento degli interventi di cui ai commi da 24 a 31 è definita con uno o
più decreti di natura non regolamentare del Ministro degli affari esteri, con
il quale sono stabilite: a) le modalità di organizzazione e svolgimento della
missione e di raccordo con le autorità e le strutture amministrative locali e
di governo; b) listituzione e la composizione, presso il Ministero degli affari esteri, di
una apposita struttura ("Task Force"), con il compito di individuare,
gestire e coordinare gli interventi di cui al comma 25; c) listituzione
di un comitato di controllo degli interventi. 28. Agli interventi di cui ai commi da 24 a 31 si applicano: a) i
commi 2, 3, 4, 6, 7 e 8 del presente articolo; b) le disposizioni di cui alla
legge 26 febbraio 1987, n. 49, ed al decreto-legge 1 luglio 1996, n. 347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 426, in quanto compatibili;
c) le disposizioni di cui alla legge 6 febbraio 1992, n. 180, anche con
riguardo all'invio in missione del personale, all'affidamento
degli incarichi e alla stipula dei contratti di cui all'articolo 4, comma 1,
del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1 agosto 2003, n. 219, nonché all'acquisizione delle dotazioni materiali
e strumentali di cui al medesimo articolo. 29. Per gli interventi di
ripristino, riabilitazione e risanamento di opere distrutte o danneggiate, di
importo inferiore a 5 milioni di euro, il Ministero degli affari esteri può
procedere ai sensi dellarticolo 57 del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. Per le procedure in materia di
appalti pubblici di
servizi si applicano le disposizioni di cui alla parte II, titolo I, capi II e
III, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006. 30. Le disposizioni di cui
ai commi 28 e 29 si applicano in deroga a quanto previsto dalla disciplina in
materia di spese in economia. 31. Il Ministero degli affari esteri identifica
le misure volte ad agevolare l'intervento di organizzazioni non governative che
intendano operare in Pakistan e in Afghanistan per fini umanitari. 32. E'
autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa
di euro stabilita con il decreto di cui al comma 75 per la proroga della
partecipazione di personale militare alle missioni in Afghanistan, denominate
International Security Assistance Force (ISAF) ed EUPOL AFGHANISTAN, di cui
all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12. 33. E'
autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa
stabilita con il decreto di cui al comma 75 per la proroga della partecipazione
del contingente militare italiano alla missione delle Nazioni Unite in Libano,
denominata United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), compreso l'impiego
di unità navali nella UNIFIL Maritime Task Force, di cui allarticolo
3, comma 2, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 12 del 2009. 34. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009
e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 75 per la proroga
della partecipazione di personale militare alla missione 43 nel Mediterraneo
denominata Active Endeavour, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge
n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009. 35.
E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la
spesa stabilita con il decreto di cui al comma 75 per la proroga della
partecipazione di personale militare alle missioni nei Balcani, di cui
all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009, di seguito elencate: a)
Multinational Specialized Unit (MSU), Criminal Intelligence Unit (CIU),
European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), Security Force
Training Plan in Kosovo; b) Joint Enterprise. 36. E' autorizzata, a decorrere
dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto
di cui al comma 75 per la proroga della partecipazione di personale militare
alla missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, nel
cui ambito opera la missione denominata Integrated Police Unit (IPU), di cui
all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009. 37. E' autorizzata, a decorrere dal
1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di
cui al comma 75 per la proroga della partecipazione di personale militare alla
missione denominata Temporary International Presence in Hebron (TIPH 2), di cui
all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009. 38. E' autorizzata, a decorrere dal
1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di
cui al comma 75 per la proroga della partecipazione di personale militare alla
missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di
Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM
Rafah), di cui all'articolo 3, comma 7, del decretolegge n. 209 del 2008,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009. 39. E' autorizzata,
a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita
con il decreto di cui al comma 75 per la proroga della partecipazione di
personale militare alla missione delle Nazioni Unite e dell'Unione Africana in
Sudan, denominata United Nations/African Union Mission in Darfur (UNAMID). Il
termine di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009, è prorogato fino al 31 ottobre
2009. 40. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre
2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 75 per la proroga della
partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea nella
Repubblica democratica del Congo denominata EUPOL RD CONGO, di cui all'articolo
3, comma 10, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 12 del 2009. 41. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009
e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 75
per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle
Nazioni Unite denominata United Nations Peacekeeping Force in Cipro (UNFICYP),
di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009. 42. E' autorizzata, a decorrere
dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto
di cui al comma 75 per la prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze
armate albanesi, di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto-legge n. 209 del
2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009. 43. E'
autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa
stabilita con il decreto di cui al comma 75 per la proroga della partecipazione
di personale militare alla missione di 44 vigilanza dell'Unione europea in
Georgia, denominata EUMM Georgia, di cui all'articolo 3, comma 13, del
decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12
del 2009. 44. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31
ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 75 per la
proroga della partecipazione di personale militare all'operazione militare
dell'Unione europea denominata Atalanta, di cui allarticolo
3, comma 14, del decretolegge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 12 del 2009, e per la partecipazione alloperazione della NATO
per il contrasto della pirateria. 45. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio
2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al
comma 75 per l'impiego di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein e a
Tampa per esigenze connesse con le missioni in Afghanistan e in Iraq. 46. Il
Ministero della difesa è autorizzato a cedere, a titolo gratuito, materiali per
lallestimento di un campo tende alle Forze armate afgane, dispositivi per lo sminamento e per la
rilevazione di esplosivi e sostanze stupefacenti alle Forze armate libanesi.
Per le cessioni di cui al presente articolo è autorizzata, per lanno
2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 75. 47. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009
e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 75
per la prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia
italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, di cui all'articolo 3,
comma 20, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 12 del 2009. 48. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009
e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 75
per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla
missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo)
e per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla
missione denominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui allarticolo
3, comma 21, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 12 del 2009. 49. E autorizzata, a decorrere dal 1° luglio
2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 75 per
la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla
missione dellUnione europea di assistenza per la
gestione delle frontiere e i controlli doganali in Moldova e Ucraina, di cui
allarticolo 3, comma
22, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 12 del 2009. 50. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino
al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 75 per la
proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione
in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian
Territories (EUPOL COPPS), di cui all'articolo 3, comma 23, del decreto-legge
n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009. 51.
E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la
spesa stabilita con il decreto di cui al comma 75 per la proroga della
partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri e della Polizia di Stato
alla missione in Bosnia-Erzegovina, denominata European Union Police Mission
(EUPM), di cui all'articolo 3, comma 24, del decreto-legge n. 209 del 2008,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009. 52. È autorizzata, a
decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con
il decreto di cui al comma 75 per la proroga della partecipazione di personale
del Corpo della Guardia di finanza alla missione in Libia, di cui allarticolo
3, comma 25, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 12 del 2009 e per garantire la manutenzione ordinaria e lefficienza
delle unità navali cedute dal Governo italiano al Governo libico, in esecuzione
degli accordi di cooperazione sottoscritti tra la Repubblica italiana e la Gran Giamahiria Araba
Libica Popolare Socialista per fronteggiare il fenomeno dellimmigrazione
clandestina e della tratta degli esseri umani. 45 53. È autorizzata, a
decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui
al comma 75 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della
Guardia di finanza alle missioni in Afghanistan, denominate International
Security Assistance Force (ISAF) ed EUPOL Afghanistan, di cui allarticolo 3, comma 26, del
decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12
del 2009. 54. È autorizzata, a decorrere 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre
2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 75 per la proroga della
partecipazione di personale del Corpo della Guardia di finanza alla missione
denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), di cui
allarticolo 3, comma 27, del decreto-legge n. 209 del 2008,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009. 55. È autorizzata, a decorrere dal
1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di
cui al comma 75 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo
della Guardia di finanza alla missione dell'Unione europea di assistenza alle
frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance
Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui allarticolo 3, comma 28,
del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009. 56. È autorizzata,
a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita
con il decreto di cui al comma 75 per la proroga della partecipazione di
personale del Corpo della Guardia di finanza alle unità di coordinamento
interforze denominate Joint Multimodal Operational Units (JMOUs) costituite in
Afghanistan e negli Emirati Arabi Uniti, di cui allarticolo
3, comma 30, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 12 del 2009. 57. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31
ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 75 per la
proroga della partecipazione di sei magistrati collocati fuori ruolo, personale
della Polizia penitenziaria e personale amministrativo del Ministero della
giustizia alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo
(EULEX Kosovo), di cui allarticolo 3, comma 31, del decreto-legge n.
209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009. 58. E' autorizzata, a decorrere dal 1°
luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui
al comma 75 per la proroga della partecipazione di personale appartenente alla
Croce Rossa Italiana ausiliario delle Forze armate alla missione ISAF in
Afghanistan e per la proroga della partecipazione di personale appartenente al
corpo militare dell'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano Militare
Ordine di Malta alla missione Joint Enterprise nei Balcani. 59. Con decorrenza
dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio
aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il
rientro nel territorio nazionale per fine missione, al personale che partecipa
alle missioni internazionali di cui al presente articolo è corrisposta al netto
delle ritenute per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o
alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennità di
missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nelle misure di seguito
indicate, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti allo stesso
titolo agli interessati direttamente dagli organismi internazionali: a) misura
del 98 per cento al personale che partecipa alle missioni MSU, EULEX Kosovo,
Security Force Training Plan, Joint Enterprise, ALTHEA, UNMIK, TIPH 2, EUBAM
Rafah; b) misura del 98 per cento, calcolata sulla diaria prevista con
riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman, al personale che
partecipa alle missioni ISAF ed EUPOL AFGHANISTAN, UNIFIL, compreso il
personale facente parte della struttura attivata presso le Nazioni Unite,
nonché al personale impiegato negli Emirati Arabi Uniti e in Iraq, al personale
46 impiegato nelle unità di coordinamento JMOUs, al personale dell'Arma dei
carabinieri in servizio di sicurezza presso le sedi diplomatiche di Kabul e di
Herat; c) misura intera al personale che partecipa alla missione EUPOL COPPS in
Palestina e alla missione dellUnione europea in Moldova e
Ucraina; d) misura intera
incrementata del 30 per cento, se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto
e alloggio gratuiti, al personale che partecipa alle missioni CIU, UNAMID,
EUPOL RD CONGO, UNFICYP, Atalanta in Gran Bretagna, EUPM, nonché al personale
impiegato presso il Military Liason Office della missione Joint Enterprise e il
NATO HQ Tirana; e) misura intera incrementata del 30 per cento, calcolata sulla
diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman,
se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, al
personale impiegato in Iraq, in Bahrein e a Tampa; f) misura del 98 per cento
ovvero intera incrementata del 30 per cento se non usufruisce, a qualsiasi
titolo, di vitto e alloggio gratuiti, calcolata sulla diaria prevista con
riferimento alla Turchia, al personale che partecipa alla missione EUMM
Georgia. 60. All'indennità di cui al comma 59 e al trattamento economico
corrisposto al personale che partecipa alle attività di assistenza alle Forze
armate albanesi di cui al comma 42, non si applica l'articolo 28, comma 1, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 agosto 2006, n. 248. 61. Al personale che partecipa ai programmi di
cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area
balcanica e alla missione in Libia si applica il trattamento economico previsto
dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, e l'indennità speciale, di cui all'articolo
3 della medesima legge, nella misura del 50 per cento dell'assegno di lungo
servizio all'estero. Non si applica l'articolo 28, comma 1, del decreto-legge
n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006.
62. Per il periodo dal 1° luglio 2009 al 31 ottobre 2009, ai militari
inquadrati nei contingenti impiegati nelle missioni internazionali di cui al
presente articolo, in sostituzione dell'indennità di impiego operativo ovvero
dell'indennità pensionabile percepita, è corrisposta, se più favorevole,
l'indennità di impiego operativo nella misura uniforme pari al 185%
dell'indennità di impiego operativo di base di cui all'articolo 2, primo comma,
della legge 23 marzo 1983, n. 78, e successive modificazioni, se militari in
servizio permanente o volontari in ferma breve trattenuti in servizio e a euro
70, se volontari in ferma prefissata. Si applicano l'articolo 19, primo comma,
del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili
e militari dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre 1973, n. 1092, e l'articolo 51, comma 6, del testo unico delle imposte
sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni. 63. Il personale militare impiegato
dall'ONU nelle missioni internazionali con contratto individuale conserva il
trattamento economico fisso e continuativo e percepisce l'indennità di missione
prevista dalle disposizioni vigenti, con spese di vitto e alloggio a carico
dell'Amministrazione. Eventuali retribuzioni o altri compensi corrisposti direttamente
dall'ONU allo stesso titolo, con esclusione di indennità e rimborsi per servizi
fuori sede, sono versati all'Amministrazione al netto delle ritenute, fino a
concorrenza dell'importo corrispondente alla somma del trattamento economico
fisso e continuativo e dell'indennità di missione percepiti, al netto delle
ritenute, e delle spese di vitto e alloggio. 64. I periodi di comando, di
attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle
Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, presso i comandi, le unità, i
reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali
e per le attività di concorso con le Forze di 47 polizia sono validi ai fini
dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai
decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298, e
successive modificazioni. 65. Per esigenze connesse con le missioni
internazionali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 64 della legge 10
aprile 1954, n. 113, possono essere richiamati in servizio a domanda, secondo
le modalità di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n.
215, e successive modificazioni, gli ufficiali appartenenti alla riserva di
complemento, nei limiti del contingente annuale stabilito dalla legge di
bilancio per gli ufficiali delle forze di completamento. 66. Nei limiti delle
risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle consistenze annuali
previste dalle disposizioni vigenti, per esigenze connesse con le missioni internazionali,
il periodo di ferma dei volontari in ferma prefissata di un anno può essere
prolungato, previo consenso degli interessati, per un massimo di sei mesi. 67.
Al personale che partecipa alle missioni internazionali si applicano gli
articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7 e 13 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n.
451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15. 68. Il
personale in possesso del diploma di infermiera volontaria della Croce rossa
italiana, di cui allarticolo 31 del regio decreto 12 maggio 1942, n. 918 e
successive modificazioni, equivalente allattestato di qualifica
di operatore socio-sanitario specializzato, esclusivamente nellambito dei
servizi resi, nellassolvimento dei compiti propri, per le Forze armate e la Croce rossa italiana, è
abilitato a prestare servizio di emergenza e assistenza sanitaria con le
funzioni e attività proprie della professione infermieristica. 69. Alle
missioni internazionali di cui al presente articolo si applicano le
disposizioni di cui allarticolo 5 del decreto-legge 30 dicembre
2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n.
12, e successive modificazioni. 70. Per esigenze connesse con le missioni
internazionali, in presenza di situazioni di necessità e urgenza, gli Stati maggiori di
Forza armata, e per essi i competenti ispettorati, ovvero il Comando generale
dellArma dei carabinieri o il Comando generale del Corpo della
guardia di finanza, anche in deroga alle vigenti disposizioni di contabilità
generale dello Stato,
possono : a) accertata l'impossibilità di provvedere attraverso contratti
accentrati già eseguibili, disporre l'attivazione delle procedure d'urgenza
previste dalla vigente normativa per l'acquisizione di forniture e servizi; b)
acquisire in economia lavori, servizi e forniture, per la revisione generale di
mezzi da combattimento e da trasporto, lesecuzione di opere
infrastrutturali aggiuntive e integrative, lacquisizione di apparati di
comunicazione, apparati per la difesa nucleare, biologica e chimica, materiali darmamento,
equipaggiamenti individuali, materiali informatici, entro il limite complessivo
di 50 milioni di euro annui, a valere sulle risorse finanziarie stanziate per
le missioni internazionali. 71. Nellambito delle risorse finanziarie di cui al comma 75,
le spese per i compensi per lavoro straordinario reso nellambito
di attività operative o addestrative propedeutiche allimpiego del
personale nelle missioni internazionali sono effettuate in deroga al limite di
cui allarticolo
3, comma 82, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 72. Le armi, le munizioni,
gli esplosivi e gli altri materiali di interesse militare sequestrati e
acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca dellautorità
giudiziaria possono
essere assegnati al Ministero della difesa per finalità istituzionali, con
decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri della difesa e
delleconomia e delle finanze. Si provvede con decreto del Ministro
della difesa, di concerto con
il Ministro delleconomia e delle finanze nel caso in cui la
confisca è stata disposta dallautorità giudiziaria militare. Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle armi, alle
munizioni, agli esplosivi e agli altri materiali 48 dinteresse militare
per i quali, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto,
è stata disposta ma non ancora eseguita la distruzione. 73. Alla legge 3 agosto
2007, n. 124, sono apportate le seguenti modifiche: a) allarticolo 4,
comma 3, la lettera l)
è sostituita dalla seguente: "l) assicura lattuazione delle
disposizioni impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri con apposito
regolamento adottato ai sensi dellarticolo 1, comma 2, ai fini della
tutela amministrativa del segreto di Stato e delle classifiche di segretezza, vigilando altresì
sulla loro corretta applicazione;"; b) allarticolo 9: 1) al
comma 2, lettera b), la parola "misure" è sostituita dalle seguenti:
"disposizioni esplicative"; 2) al comma 3: 2.1) al primo periodo, le parole "altre
classifiche di segretezza" sono sostituite dalle seguenti:
"classifiche segreto e riservatissimo"; 2.2) al secondo periodo, le
parole "classifiche di segretezza" sono sostituite dalle seguenti:
"tre classifiche di segretezza citate"; c) allarticolo
42: 1) al comma 1, le parole "e siano a ciò abilitati" sono
soppresse; 2) dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Per la
trattazione di informazioni classificate segretissimo, segreto e riservatissimo è necessario
altresì il possesso del nulla osta di sicurezza (NOS)."; 3) dopo il comma
5, è inserito il seguente: "5-bis. Per le informazioni, documenti, atti,
attività o cose, ai quali sia stata già attribuita una classifica di segretezza
secondo le disposizioni di cui allarticolo 5 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 3 febbraio 2006, i termini individuati dal comma 5
si applicano a far data dallentrata in vigore del regolamento
previsto dal comma 7." 74. Al fine di assicurare la prosecuzione del
concorso delle Forze
armate nel controllo del territorio, a decorrere dal 4 agosto 2009 il piano di
impiego di cui allarticolo 7-bis, comma 1, ultimo periodo,
del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 luglio 2008, n. 125, può essere prorogato per due ulteriori semestri per un contingente di
militari incrementato con ulteriori 1.250 unità, interamente destinate a
servizi di perlustrazione e pattuglia in concorso e congiuntamente alle Forze
di polizia. Il personale è posto a disposizione dei prefetti delle province per
limpiego nei comuni ove si rende maggiormente necessario. Ai fini
dellimpiego del personale delle Forze armate nei servizi di cui al
presente comma, si applicano le disposizioni di cui allarticolo 7-bis
commi 1, 2 e 3 del
decreto legge n. 92 del 2008.
A tal fine è autorizzata la spesa di 27,7 milioni di
euro per lanno 2009 e di 39,5 milioni di euro per lanno 2010. 75.
Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, con esclusione di
quelle di cui al comma
74, per lanno 2009, la spesa complessiva di 510 milioni di euro. Con
decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro degli affari
esteri e del Ministro delleconomia e delle finanze, da emanare entro
dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e da comunicare alle competenti
commissioni parlamentari, si provvede a ripartire il predetto importo tra le
singole voci di spesa indicate nelle disposizioni del presente articolo. Art.
25 Spese indifferibili 1. Al fine di adempiere agli impegni dello Stato
italiano derivanti dalla partecipazione a banche e fondi internazionali è
autorizzata la spesa di 284 milioni di euro per lanno 2009, in soli termini di
competenza. 2. La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione
disposta dallarticolo 1 dellordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3780 del 6 giugno 2009, avviene, senza
lapplicazione di sanzioni ed interessi, mediante 24 rate mensili di pari
importo a decorrere dal
mese di gennaio 2010. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non
eseguiti per effetto della predetta sospensione sono effettuati entro il mese
di marzo 2010. Le modalità per l'effettuazione dei versamenti e degli
adempimenti non eseguiti per effetto della citata sospensione sono stabilite
con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. 3. La riscossione
dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per lassicurazione
obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali non versati per effetto
della sospensione di cui allarticolo 2, comma 1,
dellordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9
aprile 2009 avviene, senza applicazione di oneri accessori, mediante 24 rate
mensili di pari importo a
decorrere dal mese di gennaio 2010. 4. Il fondo per la compensazione degli
effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di cui allart.
6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è incrementato di 55 milioni di euro per lanno
2009, 289 milioni di euro per lanno 2010 e 84 milioni di euro per
lanno 2011. 5. Allarticolo 14, comma 1-bis, del decreto legge n. 39
del 2009, le parole: "23 milioni di euro per lanno 2009, 190 milioni di euro per lanno
2010", sono sostituite dalle seguenti: "78 milioni di euro per
lanno 2009, 479 milioni di euro per lanno 2010, 84 milioni di euro
per lanno 2011". Alla compensazione degli effetti finanziari recati
dal presente comma si provvede
mediante corrispondente utilizzo della ridotazione del fondo di cui al
precedente comma 4. 6. Allarticolo 1, comma 1, quarto periodo, della
legge 18 giugno 2009, n. 69, dopo le parole: "con una dotazione",
sono inserite le seguenti "fino ad un massimo". Art. 26 Entrata in vigore 1. Il presente
decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la
conversione in legge. Commenta | Stampa | Segnala | Condividi |
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( da "Libertà" del
02-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Fnaarc: le banche
indirizzino più attenzione alle piccole imprese Costi bancari elevati e grande
difficoltà di accesso al credito. E' forte la preoccupazione di Fnaarc, la
Federazione nazionale degli agenti e rappresentanti di commercio e numerose
sono le segnalazioni che giungono a Fnaarc dagli agenti e rappresentanti di
commercio (200.000 in
tutta Italia). "La situazione è particolarmente seria - ha affermato
Enrico Zangrandi, presidente di Fnaarc-Piacenza - per le nostre imprese perché
gli agenti di commercio ricevono le provvigioni dalle loro case mandanti di
norma 30 giorni dopo la fine di ogni trimestre. Questo vuol dire che in alcuni
periodi dell'anno, come ad esempio quello dei pagamenti delle imposte, gli
agenti e rappresentanti soffrono una crisi di liquidità, sia pure temporanea,
ed hanno necessità di anticipazioni bancarie che possono essere restituite
entro breve tempo". Ma dalle banche i rubinetti restano troppo spesso
chiusi: "La difficoltà di accesso al credito - ha rilevato Zangrandi -
nonostante condizioni migliorate in alcune regioni d'Italia
attraverso la garanzia dei consorzi fidi elevata al 70% grazie ai finanziamenti
regionali e camerali, resta alta ed è la preoccupazione emersa in occasione del
recente Roadshow su credito e pmi promosso da Confcommercio. Purtroppo i nostri
associati denunciano questa diffusa rigidità del sistema bancario verso l'erogazione del credito.
Registriamo a tale proposito una chiusura verso le nostre richieste così come
registriamo e denunciamo che solo una piccola parte dell'intero ammontare dei
finanziamenti erogati (meno del 10%) è riservato alle nostre piccole e medie
imprese". Il presidente di Fnaarc Zangrandi è anche molto preoccupato per
le commissioni introdotte dalle principali banche al posto di quelle legate al
massimo scoperto: "Ciò porrà molti dei nostri operatori in situazione di
oggettiva difficoltà con il rischio di arrivare anche alla chiusura delle
attività". L'appello di Fnaarc è quello di una maggiore attenzione da
parte del sistema bancario verso le piccole imprese
che hanno, oggi più che mai, necessità di un "polmone" finanziario
che permetta di superare i momenti di crisi di liquidità, coperti
successivamente - nel caso degli agenti di commercio - dal regolare incasso
delle provvigioni maturate. "In questa fase così delicata per la nostra
economia, in cui i contraccolpi della recessione vengono avvertiti in
particolar modo dai nostri agenti di commercio - conclude il presidente- è più
che mai necessario essere uniti. Occorre quindi partecipare attivamente alla
vita della nostra Associazione per vigilare affinché venga adottate tutte le
misure possibili per tutelare i nostri diritti". 02/07/2009
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( da "Eco di Bergamo, L'"
del 02-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
«La finanza corre
troppo per la politica» --> È gente molto sveglia nel far soldi: in tutto il
mondo chi governa agisce più lentamente e deve inseguirli In questi anni hanno
sviluppato molti nuovi strumenti: vanno regolamentati, ma fino a un certo punto
Giovedì 02 Luglio 2009 GENERALI, pagina 12 e-mail print All'Aquila sta per
cominciare il G8: lei pensa che questo strumento sia adeguato a far fronte alla
difficile situazione dei mercati globali oppure sarebbe meglio ritrovarsi in un
G20, con Paesi come Cina, India, Brasile stabilmente al tavolo dei grandi? «In
teoria un gruppo di 20 Paesi può fare molto più di uno di 8, perché è difficile
poi che quegli 8 possano dire a tutti gli altri ciò che devono fare. Bisogna
però tenere presenti le varie personalità in campo, le dinamiche politiche, che
sono complesse... È una materia empirica questa, non scientifica. In linea di
principio avere più giocatori al tavolo dovrebbe essere un vantaggio ma per affrontare
la realtà a volte quella dei principi può essere la strada peggiore. Per quanto
sia arduo fare delle predizioni in campo economico, è sempre più difficile
prevedere le decisioni della politica». Come vanno le cose in Borsa? Si
intravede un miglioramento? «Nessuno può dire come evolverà questa crisi, o
quando comincerà a diminuire la portata del suo impatto. I mercati finanziari
sono sospesi tra una possibile ripresa e l'ipotesi che la crisi invece
prosegua. Alcune piazze sembrano stabili, altre migliorano, altre vanno peggio.
C'è forse una leggera attesa di un piccolo miglioramento nei prossimi mesi, ma
si sconta ancora una notevole incertezza. Vorrei essere cauto». Abbiamo vissuto
per anni in un mondo finanziario ad altissimo rischio, anche nascosto. Ora si
sta riducendo? «C'è stato un rischio elevato, questo è vero, ma una parte di
esso era assolutamente evidente. Quando la crisi ha avuto inizio le predizioni
sul rischio erano salite in maniera terribile: erano raddoppiate o triplicate.
Ora si stanno riducendo, ma c'è ancora una forte percezione da parte di chi
investe che esista nel sistema un rischio molto più alto di quello che si
valutava cinque anni fa. L'intervento del governo federale americano ha
diminuito il rischio, ma non l'ha certo annullato. Io non sono fra coloro che
pensano che l'amministrazione Obama abbia fatto troppo. Al contrario». Perché
l'incertezza è salita così? «Accanto al sistema bancario
tradizionale in questi anni si è sviluppato un sistema bancario-ombra,
composto da istituzioni nuove e ancora poco conosciute. Molte banche di
investimento, hedge funds, creatori di derivati prima non esistevano. È in
questo sistema-ombra che si è manifestata la crisi del credito. Forse avremmo
potuto anticipare e calibrare il rischio che era all'orizzonte, e probabilmente
c'è stato qualche raro caso di persone che lo avevano previsto. Ma l'unica cosa
sicura oggi è che il danno c'è stato, e quello che possiamo e dobbiamo fare ora
è cercare di ripararlo, ridurre il rischio che possa capitare di nuovo. È molto
difficile, però, quantificare anche solo le perdite, perché si tratta di
strumenti nuovi, di cui abbiamo poca esperienza». Cosa potrebbe cambiare ora?
«Alcuni mesi fa pensavo che si andasse verso un maggior controllo sul settore
dei derivati. Non sono più sicuro che questo avverrà. Ciò che forse vedremo è
una riduzione della complessità di certi strumenti finanziari, e una maggiore
trasparenza. Soprattutto, sarebbero necessarie maggiori regole e controlli per
quanto riguarda le agenzie di rating, che sono un problema serio. Negli Stati
Uniti le valutazioni economiche, per legge, devono essere fatte da una
ristretta cerchia di agenzie, che hanno molto potere. Ma chi paga l'agenzia di
rating per ottenere la valutazione delle risorse? La stessa società che le
offre sul mercato. Le pare che queste agenzie possano essere completamente
indipendenti, scevre da ogni pregiudizio? Forse. Ma forse anche no». La
politica è in grado di mettere sotto controllo la finanza? «Non c'è dubbio che
oggi sia molto difficile, per qualsiasi tipo di governo, tenere sotto controllo
gli ingegneri finanziari che operano a Wall Street e nel mondo. Tante novità
sono state introdotte molto in fretta da gente estremamente intelligente e
anche molto sveglia nel cercare di far soldi. I politici, ovunque, si muovono
più lentamente, più a ragion veduta. Nel mondo finanziario c'è sempre qualcuno
che corre avanti e il governo che lo insegue per imporre regole e forme di
controllo; poi gli ingegneri finanziari trovano la maniera di mettersi in riga
dal punto di vista ufficiale e di continuare però, in sostanza, a fare quello
che vogliono. È un problema molto difficile da risolvere in un'era di rapida
innovazione come la nostra. Tutto ciò che possiamo sperare è che il sistema
politico sia capace di individuare i passi giusti per controllare queste nuove
istituzioni finanziarie, senza distruggerle. Per evitare un'altra crisi del
genere, che nel futuro è tutt'altro che impossibile. Ma, al momento, non
sappiamo ancora come farlo». Siamo stati travolti dagli «animal spirits» del
capitalismo, da forze psicologiche preponderanti, come dicono economisti famosi
come Akerlof e Schiller? «Nel 2007,
in piena euforia per i futures, io ho scritto un libro
su "Investitori e mercati". Non credo molto nell'economia
"comportamentistica": fra questi "spiriti animali" che ci
abitano alcuni sono ottimisti, altri pessimisti... Il fatto è, piuttosto, che
fra gli investitori non ci sono solo degli esseri umani ma anche squali, rane e
diversi tipi di animali poco raccomandabili». Non era possibile accorgersi che
qualcosa non andava nella valutazione di certi titoli? «Io non posso dire che
in questo momento le azioni di Hewlett-Packard o di General Electric siano
sopravvalutate. Il loro prezzo è quello fissato dal mercato. Se fosse facile
immaginare dove il mercato nasconde qualcosa di sbagliato, tanti potrebbero
arricchirsi facilmente». La scienza economica non può prevedere i disastri?
«Due famosi cattedratici, che hanno ottenuto il Premio Nobel per l'economia,
negli anni scorsi si sono coinvolti in un hedge fund che cercava di individuare
inefficienze nei mercati, i punti dove i prezzi delle risorse erano fuori linea
rispetto ai rendimenti attesi, per sfruttarle. Le cose sono andate molto bene
per un po' di tempo; poi sono andate molto male. Dopo il crash e la messa
all'angolo di quel fondo, patrocinata dalla stessa Federal reserve, la stampa
ha scritto: ecco, questo mostra chiaramente che le teorie finanziarie sono
spazzatura perché qui erano coinvolti due dei maggiori economisti viventi e
hanno perso tutti i loro soldi. È stato difficile per noi far capire alla gente
che il fatto che questi luminari avessero preso un granchio del genere era
assolutamente in accordo con le nostre teorie finanziarie: esse dicevano, sì,
che una volta acquistate determinate posizioni, se il mercato fosse salito
avrebbero fatto un sacco di soldi, ma dicevano anche che se fosse sceso ne
avrebbero persi moltissimi: e questo è esattamente ciò che è accaduto». La
colpa è tutta dei «derivati»? «Sono secoli ormai che i derivati vengono
utilizzati, e spesso anche in modo egregio. Certo, in futuro dovrebbero essere
meglio regolamentati. Già nel '700 i futures permettevano di arricchirsi in
fretta, ma generavano anche inflazione, un'espansione del credito e una leva
finanziaria eccessivi, come dimostrò la bolla scoppiata nel 1720: e questo è
molto simile alla situazione che abbiamo vissuto negli ultimi anni». Perché i
futures hanno avuto così successo? «Perché sono riusciti a ridurre molto quello
che viene chiamato il "rischio di controparte". Ma oltre ai derivati
scambiati in Borsa ce ne sono altri non regolamentati, soprattutto negli Stati
Uniti, gli "Otc": dal punto di vista economico sono molto più
importanti rispetto ai primi, il loro valore in Borsa si è quintuplicato. E
sono questi che hanno creato molti problemi. Sono stati l'occhio del ciclone di
questa crisi finanziaria, che è partita proprio da lì». Come funzionano i
derivati? «Più o meno così: tu mi versi del denaro e io ti prometto che ti darò
altro denaro più avanti nel tempo. Ma, c'è scritto sul contratto, "se
potrò". Questa piccola clausola a volte non viene neanche menzionata.
Questi prodotti sono stati venduti come se avessero un rischio quasi pari a
zero. Il valore di un titolo derivato dipende dal valore di altre cose, che
vengono chiamate "il sottostante". Chi li offriva non ha spiegato le
possibili conseguenze: se il "sottostante" sono i mutui subprime
americani il rischio può diventare improvvisamente alto. I piccoli investitori,
soprattutto i pensionati, si sono fidati del loro
consulente, della banca locale con cui avevano un rapporto eccellente da una
vita, ma anche quel funzionario non era poi così consapevole della complessità
di certi prodotti o del fatto che si basavano su Lehman Brothers piuttosto che
su tutta una serie di istituzioni che non apparivano. Sì - dicevano ai
clienti - esiste una possibilità remota che i rendimenti siano inferiori a
quelli attesi, ma solo se una fra le più sicure e consolidate istituzioni internazionali
dovesse risultare inadempiente sulle sue obbligazioni primarie: e parliamo di
società, di banche che erano al di sopra di ogni sospetto, come Merrill Lynch o
Bank of America. Molti hanno comprato questi strumenti senza aver capito che
esisteva una probabilità, per quanto remota, di perdere i risparmi di tutta una
vita. La probabilità di un esito disastroso dell'investimento, invece, deve
sempre essere tenuta in giusta considerazione. Questi venivano presentati come
prodotti "difensivi", per clienti disponibili a esporsi sono con
attività finanziarie di alto livello che fornissero cedole regolari
accattivanti. Alla fine è venuto fuori che potevano esserci fino a 150
istituzioni coinvolte in una catena complessa di garanzie, impegni, obblighi, promesse.
È questo che chiamiamo "sistema bancario-ombra"».
Ora bisogna stare lontani dai derivati? «L'ultima cosa che vogliamo fare è
eliminare dal mercato i derivati. Certo, dobbiamo occuparcene con attenzione.
Bisogna riprendere il controllo della governance, aumentare la vigilanza, le
revisioni, valutare in modo nuovo le interazioni far settore pubblico e
privati. Contratti come i derivati possono essere di grande validità, lo
abbiamo visto con i futures per centinaia di anni. I derivati scambiati sulla borsa
di Chicago non hanno avuto una grave crisi in tutto un secolo. Non penso
neppure che tutti gli swap fuori Borsa siano inutili, alcuni a volte possono
avere un forte valore sociale: l'agricoltore che si assicura contro il calo del
prezzo del frumento, la compagnia aerea che si assicura contro il rischio di un
aumento del petrolio. Come si fa quindi a trovare il giusto equilibrio? Io
penso che dovremmo orientarci un po' di più verso una standardizzazione, una
trasparenza delle garanzie. Però fino a che punto ci dovremmo spingere non è
facile dirlo: oltre un certo livello di regole non si potrà in ogni caso
andare». Sono solo le grandi istituzioni come Federal reserve o Bce a fare la
politica economica, o hanno un peso anche le decisioni prese a livello locale?
«Negli attuali sistemi finanziari, a causa delle economie di scala, gli
istituti sono diventati veramente molto grandi e per gli enti o le associazioni
locali è difficile contrastare o comunque bilanciare la loro azione. Bisogna
però dire che anche questi non sono inattivi nel sistema. Negli Stati Uniti
molte persone oggi vedono in modo molto positivo il fatto che le autorità
federali finanzino direttamente i singoli Stati e in alcuni casi anche le
municipalità perché sono istituzioni più vicine ai cittadini, sanno spendere
meglio i fondi e farli rendere di più: in un'area locale sanno quale è la
strada giusta da costruire ed evitano di costruirne una che non serve». Che
consigli darebbe, oggi, a un risparmiatore non esperto? «I consigli sono quelli
di sempre. Per prima cosa dovrebbe diversificare i suoi investimenti.
Soprattutto, è importante capire la propria situazione personale per sapere
quale livello di rischio ogni persona può assumersi a seconda delle proprie
capacità e della propria situazione economica. Se la linea che uno ha scelto
nel passato si è dimostrata adeguata, se in questi anni aveva già impostato un
buon mix tra obbligazioni e azioni gli direi di non modificarlo. Non
consiglieri a nessuno, per intenderci, di vendere tutte le azioni che ha per
comprare delle obbligazioni. È sempre meglio, poi, puntare su un portafoglio
globale. Io credo fortemente nella diversificazione internazionale degli
investimenti, penso che il portafoglio-base dovrebbe essere impostato sul
mercato globale. Guarderei nel tuo carrello della spesa: che cosa consumi? Se
nel tuo sacchetto il 40% dei prodotti viene dall'estero, investirei il 40% dei
risparmi all'estero. Investire in proporzione al consumo, per quanto un po'
brutale, per un individuo è un buon criterio, una buona base - diciamo - per
cominciare ad affrontare il problema». Carlo Dignola 02/07/2009 nascosto-->
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( da "AltaLex" del
02-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Legge antiusura: i
tassi usurari per il periodo luglio-settembre 2009 Decreto Ministero Economia e
finanze 24.06.2009, G.U. 30.06.2009 Commenta | Stampa | Segnala | Condividi
Fissata la soglia dei tassi anti-usura per i mutui da applicare per il periodo dal
1° luglio al 30 settembre 2009. Con il Decreto 24 giugno 2009 il Ministero
dell'Economia e delle Finanze ha stabilito i tassi di interesse effettivi
globali medi rilevati ai sensi della legge sullusura (L.
108/1996). Si ricorda che il tasso è considerato dalla legge usurario qualora superi il dato
rilevato maggiorato della metà. (Altalex, 2 luglio 2009) MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, DECRETO 24 giugno 2009 Rilevazione dei tassi
effettivi globali medi. Periodo rilevazione: 1° gennaio-31 marzo 2009.
Applicazione dal 1° luglio fino al 30 settembre 2009 (legge 7 marzo 1996, n.
108). (09A07473) (GU n. 149 del 30-6-2009) IL CAPO DELLA DIREZIONE
V del dipartimento del Tesoro Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante
disposizioni in materia di usura e, in particolare, l'art. 2, comma 1, in base al quale «il
Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi,
rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di
commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per
imposte e tasse, riferito ad anno degli interessi praticati dalle banche e
dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio
italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre
precedente per operazioni della stessa natura»; Visto il proprio decreto del 23
settembre 2008, recante la «classificazione delle operazioni creditizie per
categorie omogenee ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi
praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari»; Visto da ultimo il
proprio decreto del 26 marzo 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75
del 31 marzo 2009 e, in particolare, l'art. 3, comma 3, che attribuisce alla
Banca d'Italia il compito di procedere per il trimestre 1° gennaio 2009-31
marzo 2009 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle
banche e dagli intermediari finanziari; Avute presenti le «istruzioni per la rilevazione
del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura» emanate
dalla Banca d'Italia nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari
iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del decreto legislativo n.
385/1993 (pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 2006) e
dall'Ufficio italiano dei cambi nei confronti degli intermediari finanziari
iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del medesimo decreto
legislativo (pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 2006);
Vista la rilevazione dei valori medi dei tassi effettivi globali segnalati
dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento al periodo 1°
gennaio 2009-31 marzo 2009 e tenuto conto della variazione, nel periodo successivo
al trimestre di riferimento, del valore medio del tasso applicato alle
operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema determinato dal
Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, la cui misura sostituisce
quella del tasso determinato dalla Banca d'Italia ai sensi del decreto
legislativo 24 giugno 1998, n. 213,
in sostituzione del tasso ufficiale di sconto; Visti il
decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, convertito, con modificazioni, nella
legge 28 febbraio 2001, n. 24, recante interpretazione autentica della legge 7
marzo 1996, n. 108, e l'indagine statistica effettuata a fini conoscitivi dalla
Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi, condotta su un campione di
intermediari secondo le modalita' indicate nella nota metodologica,
relativamente alla maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di
ritardato pagamento; Vista la direttiva del Ministro in data 12 maggio 1999,
concernente l'attuazione del decreto legislativo n. 29/1993, e successive
modificazioni e integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di
responsabilita' del vertice politico e di quello amministrativo; Atteso che,
per effetto di tale direttiva, il provvedimento di rilevazione dei tassi
effettivi globali medi ai sensi dell'art. 2 della legge n. 108/1996, rientra
nell'ambito di responsabilita' del vertice amministrativo; Avuto presente
l'art. 62 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2007 che ha disposto la soppressione
dell'Ufficio italiano dei cambi e il passaggio di competenze e poteri alla
Banca d'Italia; Sentita la Banca d'Italia; Decreta: Art. 1. 1. I tassi
effettivi globali medi, riferiti ad anno, praticati dalle banche e dagli
intermediari finanziari, determinati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge
7 marzo 1996, n. 108, relativamente al trimestre 1° gennaio 2009-31 marzo 2009,
sono indicati nella tabella riportata in allegato (Allegato A). 2. I tassi non
sono comprensivi della commissione di massimo scoperto eventualmente applicata.
La percentuale media della commissione di massimo scoperto rilevata nel
trimestre di riferimento e' riportata separatamente in nota alla tabella. Art.
2. 1. Il presente decreto entra in vigore il 1° luglio 2009. 2. A decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 settembre 2009, ai fini
della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2, comma 4,
della legge 7 marzo 1996, n. 108, i tassi riportati nella tabella indicata
all'articolo 1 del presente decreto devono essere aumentati della meta'. Art.
3. 1. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad affiggere in
ciascuna sede o dipendenza aperta al pubblico in modo facilmente visibile la
tabella riportata in allegato (Allegato A). 2. Le banche e gli intermediari
finanziari, al fine di verificare il rispetto del limite di cui all'art. 2,
comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, si attengono ai criteri di calcolo
delle «istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi
della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano
dei cambi. 3. La Banca d'Italia procede per il trimestre 1° aprile 2009-30
giugno 2009 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle
banche e dagli intermediari finanziari con riferimento alle categorie di
operazioni indicate nell'apposito decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze. 4. I tassi effettivi globali medi di cui all'art. 1, comma 1, del
presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente
previsti per i casi di ritardato pagamento. L'indagine statistica condotta a
fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi ha
rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione
di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i
casi di ritardato pagamento e' mediamente pari a 2,1 punti percentuali. Il
presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. Roma, 24 giugno 2009. Il capo della Direzione: Maresca. RILEVAZIONE
DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA
Nota metodologica La legge 7 marzo 1996, n. 108, volta a contrastare il
fenomeno dell'usura, prevede che siano resi noti con cadenza trimestrale i
tassi effettivi globali medi, comprensivi di commissioni, spese e remunerazioni
a qualsiasi titolo connesse col finanziamento, praticati dalle banche e dagli
intermediari finanziari. Il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze
del 23 settembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29
settembre 2008, ha
ripartito le operazioni di credito in categorie omogenee attribuendo alla Banca
d'Italia il compito di rilevare i tassi. La rilevazione dei dati per ciascuna
categoria riguarda le medie aritmetiche dei tassi praticati sulle operazioni
censite nel trimestre di riferimento. Essa e' condotta per classi di importo;
limitatamente a talune categorie e' data rilevanza alla durata, all'esistenza
di garanzie e alla natura della controparte. Non sono incluse nella rilevazione
alcune fattispecie di operazioni condotte a tassi che non riflettono le
condizioni del mercato (ad es. operazioni a tassi agevolati in virtu' di
provvedimenti legislativi). Per le operazioni di «credito personale», «credito
finalizzato», «leasing», «mutuo», «altri finanziamenti» e «prestiti contro
cessione del quinto dello stipendio» i tassi rilevati si riferiscono ai
rapporti di finanziamento accesi nel trimestre; per esse e' adottato un
indicatore del costo del credito analogo al TAEG definito dalla normativa
comunitaria sul credito al consumo. Per le «aperture di credito in conto
corrente», il «credito revolving e con utilizzo di carte di credito», gli
«anticipi su crediti e sconto di portafoglio commerciale» e il «factoring» - i
cui tassi sono continuamente sottoposti a revisione - vengono rilevati i tassi
praticati per tutte le operazioni in essere nel trimestre, computati sulla base
dell'effettivo utilizzo. La commissione di massimo scoperto non e' compresa nel
calcolo del tasso ed e' oggetto di autonoma rilevazione e pubblicazione nella
misura media praticata. La rilevazione interessa l'intero sistema bancario e il complesso degli intermediari finanziari
iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del Testo unico bancario.
I dati relativi agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui
all'art. 106 del medesimo Testo unico sono stimati sulla base di una
rilevazione campionaria. Nella costruzione del campione si tiene conto delle
variazioni intervenute nell'universo di riferimento rispetto alla precedente
rilevazione. La scelta degli intermediari presenti nel campione avviene per
estrazione casuale e riflette la distribuzione per area geografica. Mediante
opportune tecniche di stratificazione dei dati, il numero di operazioni
rilevate viene esteso all'intero universo attraverso l'utilizzo di coefficienti
di espansione, calcolati come rapporto tra la numerosita' degli strati
nell'universo e quella degli strati del campione. La Banca d'Italia procede ad
aggregazioni tra dati omogenei al fine di agevolare la consultazione e
l'utilizzo della rilevazione. Le categorie di finanziamento sono definite
considerando l'omogeneita' delle operazioni evidenziata dalle forme tecniche
adottate e dal livello dei tassi di mercato rilevati. La tabella - che e' stata
definita sentita la Banca d'Italia - e' composta da 19 tassi che fanno
riferimento alle predette categorie di operazioni. Le classi di importo
riportate nella tabella sono aggregate sulla base della distribuzione delle
operazioni tra le diverse classi presenti nella rilevazione statistica; lo
scostamento dei tassi aggregati rispetto al dato segnalato per ciascuna classe
di importo e' contenuto. A decorrere dal decreto trimestrale del 19 dicembre
2008, per la categoria «credito finalizzato all'acquisto rateale e credito
revolving», e' stato eliminato il dettaglio delle operazioni «fino a 1.500
euro», per uniformita' rispetto alle altre operazioni retail e tenuto conto
della sostanziale omogeneita' dei tassi medi con la classe successiva («da 1.500 a 5.000 euro»). I
mercati nei quali operano le banche e gli intermediari finanziari si
differenziano talvolta in modo significativo in relazione alla natura e alla
rischiosita' delle operazioni. Per tenere conto di tali specificita', alcune
categorie di operazioni sono evidenziate distintamente per le banche e gli
intermediari finanziari. Data la metodologia della segnalazione, i tassi
d'interesse bancari riportati nella tabella differiscono da quelli rilevati dalla
Banca d'Italia nell'ambito delle statistiche dei tassi armonizzati e di quelle
della Centrale dei rischi, orientate ai fini dell'analisi economica e
dell'esame della congiuntura. Queste rilevazioni si riferiscono a campioni, tra
loro diversi, di banche; i tassi armonizzati non sono comprensivi degli oneri
accessori e sono ponderati con l'importo delle operazioni; i tassi della
Centrale dei rischi si riferiscono alle operazioni di finanziamento di importo
superiore a 30.000,00 euro. Secondo quanto previsto dalla legge, i tassi medi
rilevati vengono corretti in relazione alla variazione del valore medio del
tasso ufficiale di sconto nel periodo successivo al trimestre di riferimento. A
decorrere dal 1° gennaio 2004, si fa riferimento alle variazioni del tasso
applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema
determinato dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, la cui misura
sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto. Dopo aver
aumentato i tassi della meta', cosi' come prescrive la legge, si ottiene il
limite oltre il quale gli interessi sono da considerarsi usurari. Rilevazione
degli interessi di mora. Nell'anno 2002 la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano
dei cambi hanno proceduto a una rilevazione statistica riguardante la misura
media degli interessi di mora stabiliti contrattualmente. La rilevazione ha
riguardato un campione di banche e di societa' finanziarie individuato sulla
base della distribuzione territoriale e della ripartizione tra le categorie
istituzionali. In relazione ai contratti accesi nel terzo trimestre del 2001
sono state verificate le condizioni previste contrattualmente; per le aperture
di credito in conto corrente sono state rilevate le condizioni previste nei
casi di revoca del fido per tutte le operazioni in essere.
In relazione al complesso delle operazioni, il valore della maggiorazione
percentuale media e' stato posto a confronto con il tasso medio rilevato.
Allegato A RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI
DELLA LEGGE SULL'USURA (*) MEDIE ARITMETICHE DEI TASSI SULLE SINGOLE OPERAZIONI
DELLE BANCHE E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI NON BANCARI, CORRETTE PER
LA VARIAZIONE DEL VALORE MEDIO DEL TASSO APPLICATO ALLE OPERAZIONI DI
RIFINANZIAMENTO PRINCIPALI DELL'EUROSISTEMA PERIODO DI RIFERIMENTO DELLA
RILEVAZIONE: 1° GENNAIO - 31 MARZO 2009 APPLICAZIONE DAL 1° LUGLIO FINO AL 30
SETTEMBRE 2009 CATEGORIE DI OPERAZIONI CLASSI DI IMPORTO in unità di euro TASSI
MEDI (su base annua) APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE fino a 5.000 11,59
oltre 5.000 8,32 ANTICIPI, SCONTI COMMERCIALI E ALTRI FINANZIAMENTI ALLE
IMPRESE EFFETTUATI DALLE BANCHE fino a 5.000 6,34 oltre 5.000 5,19 FACTORING
fino a 50.000 5,54 oltre 50.000 4,38 CREDITI PERSONALI E ALTRI FINANZIAMENTI
ALLE FAMIGLIE EFFETTUATI DALLE BANCHE 9,53 ANTICIPI, SCONTI COMMERCIALI,
CREDITI PERSONALI E ALTRI FINANZIAMENTI EFFETTUATI DAGLI INTERMEDIARI NON
BANCARI fino a 5.000 14,11 oltre 5.000 10,73 PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL
QUINTO DELLO STIPENDIO fino a 5.000 12,58 oltre 5.000 9,21 LEASING fino a 5.000
11,57 oltre 5.000 fino a 25.000 8,19 oltre 25.000 fino a 50.000 6,91 oltre
50.000 5,58 CREDITO FINALIZZATO ALL'ACQUISTO RATEALE E CREDITO REVOLVING fino a
5.000 16,35 oltre 5.000 10,13 MUTUI CON GARANZIA IPOTECARIA: - A TASSO FISSO
4,46 - A TASSO VARIABILE 3,39 AVVERTENZA: AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEGLI
INTERESSI USURARI AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE N. 108/96, I TASSI RILEVATI
DEVONO ESSERE AUMENTATI DELLA METÀ. (*) Per i criteri di rilevazione dei dati e
di compilazione della tabella si veda la nota metodologica allegata al Decreto;
per la definizione delle voci riportate nella tabella si veda l'Allegato A al
medesimo decreto. - I tassi non comprendono la commissione di massimo scoperto
che, nella media delle operazioni rilevate, si ragguaglia a 0,65 punti
percentuali. Legenda delle categorie di operazioni (Decreto del Ministero
dell'Economia e delle Finanze del 23.9.2008; Istruzioni applicative della Banca
d'Italia e dell'Ufficio italiano dei cambi): (1) Aperture di credito in conto
corrente con e senza garanzia. (7) Credito finalizzato all'acquisto rateale di
beni di consumo; credito revolving e con utilizzo di carte di credito. (8)
Mutui con durata superiore a cinque anni. (2) Banche: finanziamenti per anticipi
su crediti e documenti - sconto di portafoglio commerciale; altri finanziamenti
a breve e a medio e lungo termine alle unità produttive private. (3) Factoring:
anticipi su crediti acquistati e su crediti futuri. (4) Banche: crediti
personali, a breve e a medio e lungo termine; altri finanziamenti alle famiglie
di consumatori, a breve e a medio e lungo termine. (5) Intermediari finanziari
non bancari: finanziamenti per anticipi su crediti e documenti - sconto di
portafoglio commerciale; crediti personali, a breve e a medio e lungo termine;
altri finanziamenti a famiglie di consumatori e a unità produttive private, a
breve e a medio e lungo termine. (6) Prestiti contro cessione del quinto dello
stipendio; i tassi si riferiscono ai finanziamenti erogati ai sensi del D.P.R.
n. 180 del 1950 o secondo schemi contrattuali ad esso assimilabili. Commenta |
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( da "Giornale.it, Il"
del 02-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
n. 158 del
2009-07-02 pagina 0 Verso la ripresa: il ruolo delle banche di Redazione
Imprese e famiglie accusano gli istituti di credito. Che rispondono: stiamo
attenti alla qualità. Le parti si sono confrontate lo scorso 21 maggio a
Rimini, nel convegno organizzato da BancaFinanza e Morningstar. «Verso la
ripresa, il ruolo delle banche». Questo è stato il tema del convegno
organizzato lo scorso 21 maggio da BancaFinanza e da Morningstar al Palacongressi
di Rimini allinterno dellIt Forum 2009 (investment & trading), la Fiera del
trading e del risparmio. Numerosi erano i relatori perché largomento
affrontato è di grande attualità in questo momento di crisi: diventa,infatti,
sempre più strategico
il ruolo delle banche nel rilancio delleconomia reale, e nella
prospettiva di una ripresa che si spera vicina. Le banche e la finanza sono la
benzina nel motore delleconomia, e se la benzina manca o scarseggia, le
aziende e le famiglie non possono andare lontane. confronto AllIt
Forum di Rimini, banchieri, associazioni imprenditoriali e consumatori hanno
discusso su come il credito è intervenuto a supportare aziende e famiglie e
sullevoluzione del rapporto banche-mercato. Partendo proprio da queste premesse, il dibattito è stato
animato. Anche perché erano presenti, fianco a fianco, manager di banca e
rappresentanti di associazioni di categorie produttive e dei consumatori. Non
ostili certamente fra loro, ma con particolari e specifici interessi da
motivare e difendere. Ma prima di entrare nel vivo della discussione, è stata
utile lanalisi sul mercato internazionale tracciata da Salvatore
Capasso, professore associato di Economia alluniversità di Napoli. Il
quale è partito da due domande: come è potuto accadere questo tsunami che ha messo il mondo in
ginocchio? E quali lezioni bisogna trarre da questa crisi? Vediamo. RADICI E
LEZIONI DELLA CRISI Secondo il docente, le radici dello scossone finanziario ed
economico stanno in quei prodotti complessi che neanche chi li ha emessi sapeva
quali conseguenze avrebbero causato, nella scarsa trasparenza nellemissione
e nella struttura dei titoli “incriminati”, nelleccessiva
cartolarizzazione e nellinadeguato controllo sui soggetti finanziari
protagonisti dello
sconquasso». Se queste sono state le cause, quali sono stati, invece, gli
effetti? Capasso li ha elencati, partendo da quello principale: la riduzione
del credito. «Le banche», ha spiegato, «hanno iniziato a non prestarsi più i
soldi fra loro e, disponendo di meno liquidità, sono diventati minori gli
impieghi alle imprese». Le aziende, a loro volta, quando la crisi finanziaria
ha investito leconomia reale, hanno avuto un tracollo
degli ordini. «Da qui è, poi, nato lincremento delle insolvenze. Il sistema, quindi, sta davvero
rischiando grosso». Ed è su questo fronte, ha aggiunto Capasso, che si sta
giocando la vera partita. Anche perché gli istituti di credito, almeno alcuni,
non sono usciti indenni dal terremoto iniziato dai subprime americani. Hanno
cominciato ad accumulare perdite più o meno ingenti. «E le perdite hanno reso
necessaria la ricapitalizzazione degli istituti stessi». è il gatto che si
morde la coda, insomma. Riassumendo: la crisi finanziaria è stata devastante,
ha eroso bilanci e patrimoni degli istituti di credito i quali, scossi dal
panico, non si sono più prestati denaro fra loro e non lhanno
prestato neppure alle aziende che, a loro volta, hanno visto precipitare le
commesse, sono andate in sofferenza e, bisognose di liquidità, se la vedono offrire solo con il
contagocce dalle banche. Comera, infatti, la situazione a fine
maggio, al momento del convegno? I segnali descritti da Capasso non potevano
non dirsi preoccupanti: «Si è ridotto il flusso del commercio internazionale,
si è ridotto quello
finanziario verso i Paesi emergenti, il sistema ha avuto una percezione
altissima del grado di rischio del mondo bancario.
Cioè sono stati in moltia credere che gli istituti di credito fossero sotto il
rischio di default». La congiuntura resta nebulosa. Opacità è la parola
utilizzata dal docente universitario per descrivere la situazione. E in futuro?
«A breve i mercati finanziari si stabilizzeranno, ma leconomia
reale continuerà a mantenersi sotto shock». Perché, purtroppo, «i fattori
negativi che hanno
causato la recessione sono capitati tutti nello stesso momento». E questi lhanno
resa più cruenta. Quali lezioni trarre? Capasso ne ha elencate cinque: vanno
regolamentati «i nuovi prodotti che possono essere rischiosi per la stabilità
dei mercati
finanziari»; totale deve essere la trasparenza degli strumenti finanziari: «Il
mercato deve sapere che cosa cè dentro il titolo e chi ci sta
dietro»; vanno riviste leregole contabili, perché se gli asset fossero valutati
«ai prezzi di mercato, le perdite sarebbero enormi» e, «quindi, per ora, serve la flessibilità»
nella loro classificazione; è necessaria una migliore valutazione del rischio
(«Il problema non è il credito rischioso, ma quando il rischio non è ben
visibile») e, infine «non ci deve essere collusione fra chi deve controllare e
chi è controllato». PRODOTTI COMPLESSI Proprio dagli strumenti derivati è
partita la catena degli eventi negativi che ha travolto finanza ed economia.
Sono, per questo, da mettere al bando? Il professor Francesco Saita, direttore
del Dipartimento finanza della Bocconi di Milano, non è daccordo.
Due sono state le sue considerazioni. «è un mercato che avrà certo una crescita
meno prorompente», ma non si fermerà. Con i derivati bisognerà sempre fare i
conti. Quindi, se «lauspicio
è che questi mercati diventino sempre più responsabili e trasparenti»,e se è
positivo il fatto che la Consob chieda di «specificare meglio quali sono quelli
adatti alla clientela», è anche vero che «bisogna elevare il livello di
competenza degli
investitori». Anche se, purtroppo, ha avvertito Saita, «manca ancora lo sforzo
a capire di più». Daccordo. Ma, a parte i prodotti complessi
come i derivati, si sta parlando molto, in questi tempi, di banche di
prossimità: cioè di istituti che sono vicini alle famiglie e alle imprese dei territori nei quali
hanno robuste le loro radici. Sono, poi, le banche che, anche in questo momento
di crisi, hanno siglato buoni bilanci e trimestrali. MENO FIDUCIA Eppure, in
generale, qual è il grado di fiducia delle famiglie nei confronti del mondo del
credito? Lintervento di Fabio Picciolini, segretario nazionale di
Adiconsum, è stato un atto daccusa verso il settore bancario.
Il grado di fiducia delle famiglie, ha avvertito, è crollato a picco. «A
cominciare dai crack finanziari degli ultimi tempi ai recenti default di Lehman
e dei prodotti islandesi». Non solo, infatti, le banche hanno venduto prodotti
che, poi, si sono rivelati cattivi investimenti per i budget degli italiani, ma
«le famiglie non hanno visto le banche partecipare attivamente a risolvere i
loro problemi». Picciolini ha ricordato, a questo proposito, il problema mutui.
Negli anni 2002-2003, altissima («il 70%-75% addirittura», ha rimarcato) era
stata la preferenza dei correntisti accordata ai tassi variabili che in seguito
li ha, invece, sfavoriti. «Piuttosto che venire incontro alle famiglie in
difficoltà, il sistema bancario ha fatto muro,
cavillando per un anno sulle virgole e, intanto, i clienti erano ormai entrati
in forte affanno». Se, insomma, «gli italiani si aspettavano che le banche li
aiutassero in questi momenti di difficoltà», laiuto non
cè stato. Meglio hanno fatto le assicurazioni. «L80% delle
compagnie ha saputo, per esempio, dare una risposta positiva ai risparmiatori
ai quali avevano
venduto le Lehman». Ma non è stato il solo affondo di Picciolini. Ne ha
prodotto diversi altri. «I Patti Chiari non sono stati sufficienti» a creare un
rapporto difiducia fra banche e clienti. «Cè, inoltre, un forte
restringimento nellerogazione del credito. Soprattutto al sud dove la gente non ce la fa
più a pagare le rate del mutuo. Ma anche il sistema confidi, che garantisce per
le imprese, è in forte apprensione». Un jaccuse in piena regola.
Infine, ha concluso Picciolini, ai risparmiatori se è derivato un vantaggio da questa
crisi è che oggi i cittadini «sono diventati più attenti. E si fanno sentire».
Premendo sul sistema bancario finché, come sul caso
Lehman, «molti istituti hanno risarcito i danni provocati». Accuse che non
potevano passare sotto silenzio. E, infatti, immediata è stata la reazione di
Rodolfo Ortolani, direttore generale di Unicredit Banca. Il quale ha voluto
iniziare da una premessa da lui considerata fondamentale: «La fiducia si
costruisce con la buona comunicazione», ha sottolineato. Che, a suo dire, non cè
stata. E qui sta la «irresponsabilità dei mezzi di comunicazione». Ed è a
questo punto che Ortolani ha svelato un retroscena avvenuto nei momenti più
terribili della crisi finanziaria che aveva investito anche lItalia. «Il Paese aveva solo una settimana
per evitare il disastro finanziario. Draghi, Berlusconi e Tremonti si riunirono
e misero in moto unazione forte. Puntando sul sistema bancario,
il quale con le sue gambe ha supportato la crisi. Questa è la verità. Questo è
comunicare le situazioni reali». Si è capito subito che Ortolani voleva mettere
molti puntini sulle «i». E, infatti, anche il suo è stato un discorso forte.
«Deve essere ben chiaro che le banche non sono tutte uguali. Ci sono stati
istituti di credito che hanno venduto titoli per ridurre la loro esposizione
trasferendo le passività in capo ai risparmiatori. Questo si chiama
truffa.Altri, invece, si sono comportati diversamente». Laffare
Lehman,per esempio. Ortolani si è tolto non uno, ma tanti sassolini. «Capitalia», ha spiegato, aveva
venduto strumenti derivati. Anche le Lehman. Unicredit se le è trovate in
pancia con la fusione. Ma ha rimborsato il 100% a chi aveva subito delle
perdite». I mutui. «Il 75% delle famiglie aveva preferito il tasso variabile
perché era conveniente, in quanto le rate erano meno pesanti rispettoal fisso.
Sarebbe stato un patrimonio da tenere lì a disposizione,uno zainetto sul quale
contare nel caso in cui il tasso variabile fosse aumentato per qualche mese. Lavevamo
detto ai clienti. Non
cè stato niente da fare. Chi è passato dal variabile al fisso,
ora piange». Istituti sordi alle esigenze delle famiglie? Ortolani sorride: «E
allora come si spiega che Unicredit abbia bloccato il pagamento delle rate del
mutuo per un anno, caricando
i versamenti più avanti nel tempo, per le famiglie che non riescono a pagare la
rata a causa di eventi particolari come la perdita del posto di lavoro, la
cassa integrazione, la separazione o il divorzio, il decesso di uno degli
intestatari del mutuostesso?». IL RAPPORTO CON IL TERRITORIO Infine, la
risposta di Ortolani allaccusa rivolta ai grandi gruppi di non
essere radicati sul territorio e di creare, anzi, ulteriori difficoltà agli
imprenditori che non hanno più un vero referente a cui rivolgersi, uno che conosca bene la storia
della loro azienda, perché manager e funzionari cambiano in continuazione. Una
risposta secca: «Siamo sì un grande gruppo, ma Unicredit è formato da banche
radicate sul territorio. è nel nostro Dna essere banca locale, concentrati su
famiglie e piccole e medie imprese. Così come abbiamo rapporti molto stretti
con i Confidi e le associazioni di categoria. Ma la voglio dire tutta: un
funzionario non viene spostato dalla zona a cui è stato assegnato prima di
quattro o cinque anni: e poi ci dite che gli imprenditori non hanno un
referente?». A gettare un po di acqua sul fuoco è stato Fabio
Fulvio, direttore dellarea marketing e credito di Confcommercio. Non fa
certo da pompiere questo manager, ma è voluto partire da una realtà innegabile: «Non si può dire che
le imprese del terziario e dei servizi vadano a gonfie vele. Se, però, i ricavi
sono minori del 2008, loccupazione in questi settori è rimasta
invariata». Il motivo? Semplice: «Stiamo parlando di piccole realtà», ha sottolineato Fulvio, «che hanno, a
volte, quattro dipendenti al massimo. Prima di licenziare, limprenditore
ci pensa dieci volte. Se, infatti, dovesse mandarne via due, perderebbe il 50%
della sua forza lavoro. E, prima di trovarne altri che sappiano sostituirli degnamente, gli costerebbe molto
in formazione». Se questa è la situazione, e in questo momento di crisi, non è
giusto incolpare le banche di avere chiuso i cordoni della borsa. «Nel primo
trimestre di questanno solo un quarto delle aziende associate
ha chiesto un fido. La
ragione poggia sul fatto che i fatturati sono scesi e che gli imprenditori si
erano convinti che, comunque, non lavrebbero ottenuto».
Chi, invece, lo ha domandato alla banca, ha sostenuto Fulvio, nel 60% dei casi
lha avuto e solo il
20%-22% delle richieste è stato bocciato. «è vero, le banche sono diventate più
selettive,e più lazienda è a rischio, più listituto di
credito è attento a concedere un affidamento. Ma a quasi tutti viene data
almeno una parte del fido richiesto per non scontentare i clienti». Basilea 2: da una parte, le norme
introdotte sono «positive perché è stata inserita una correlazione fra il
rischio e il costo del denaro. Dallaltra parte, però, si è
spersonalizzato, purtroppo, il rapporto fra banca e azienda. Che è doveroso recuperare. E in questo
caso giocano un ruolo importante i confidi che conoscono bene gli imprenditori,
la loro storia e il loro business». LACCESSO AL CREDITO
Frasi, concetti, affermazioni che sono state bene accolte da Franco Baronio,
amministratore
delegato della Popolare di Verona, San Geminiano e San Prospero del gruppo
Banco Popolare. «Quando ci sono le crisi, cè sempre un crollo
della domanda di credito», ha detto. «Ma il credito, oggi, è più puntato sulle
ristrutturazioni. Passiamo, infatti, la maggior parte del nostro tempo sulle situazioni aziendali
critiche per trovare, insieme agli imprenditori,una via duscita».
Cè da esserne soddisfatti? Baronio si è posto questa domanda e ha trovato
due risposte. Che poggiano sulle debolezze delle banche e delle imprese. Alle prime servono,
attraverso una maggiore formazione, più competenze tecniche per capire le
aziende. Ma anche «più voglia di alzarsi dalle sedie e andare a studiare sul
campo le varie situazioni». Gli imprenditori, a loro volta, devono fornire
«business plan seri e informazioni vere»; in caso contrario, «i nervi» dei
responsabili di banca «diventano scoperti quando, nel visionare le pratiche,
trovano strada facendo problemi non detti e comunicazioni mai svelate». Anche
sui confidi, Baronio ha qualcosa da ridire: «Non possono essere solo una
centrale dacquisto, ma veri partner degli istituti di credito». Insomma,
se è giusto che le banche facciano la loro parte, è opportuno «che anche
imprenditori e confidi facciano la loro. Uscire dalla crisi si può se lavoriamo tutti insieme». Lamministratore
delegato di Popolare di Verona, San Geminiano e San Prospero, come in
precedenza Ortolani, ha voluto anche rispondere alle osservazioni avanzate da
Picciolini. In breve. Patti Chiari: forse, qualcosa non ha funzionato, ma «si è pronti a
ripartire». Titoli Lehman: erano stati percepiti come un prodotto sicuro; così,
poi, non è stato, «ma abbiamo pagato di tasca nostra le perdite dei
sottoscrittori, anche per non mettere in difficoltà i colleghi che, nei vari
territori, sono il tramite fra la banca e i clienti». Infine, servono «una
nuova regolamentazione nel definire i parametri di base per la compilazione dei
bilanci e degli utili» e risposte chiare e certe, che ancora non ci sono, sulle
società di rating per eliminare qualsiasi conflitto di interessi: «Il
linguaggio dellafinanza si regge sul rating e non sullinglese»,
ha commentato Baronio. ASSOCIAZIONI E CONFIDI Se banchieri, docenti
universitari e rappresentanti dei consumatori hanno detto la loro, che cosa ne pensano le
associazioni di categoria, quelle che conoscono bene le imprese e i confidi che
garantiscono per le aziende nei confronti delle banche? Anche da loro è
arrivata una disanima puntuale. Mario Bettini è presidente lombardo di
Casartigiani, unorganizzazione che in questa regione ha una
particolare rilevanza. è andato subito al sodo: «Limpresa è solo la
vittima di una situazione finanziaria della quale non ha né colpa né pena.
Eppure gli istituti hanno ristretto gli affidamenti e i tempi di erogazione sono
diventati più lunghi. Certo, ci sono banche e banche. Non voglio fare lelenco
dei buoni e dei cattivi. Ma, in generale, il mondo del credito non ha
unattenzione particolare verso lartigianato che, a parole, tutti
dicono sia la spina
dorsale delleconomia nazionale». Infatti, lindagine di Unioncamere
Lombardia è sulla stessa lunghezza donda espressa da Bettini: il 48% delle
imprese giudica meno favorevole le condizioni di accesso al credito rispetto a
un anno fa. «Un dato macroscopico. Ed è ancora più importante questa
percentuale se si pensa che il settore dellartigianato ha come
canale privilegiato, se non unico, quello bancario». è un vero e proprio
grido dallarme. Già lanciato anche dal presidente nazionale di
Casartigiani, Giacomo Basso: «Bisogna necessariamente partire da un dato di
fatto univocamente riconosciuto e confermato ufficialmente anche dalla denuncia
della Bce: il sistema
creditizio italiano sta, ormai, attuando, in termini assoluti, una drastica
riduzione della erogazione del credito, nei confronti delle imprese artigiane e
delle microimprese, spingendole verso la condanna definitiva». Nel dettaglio,
le cose che non vanno le ha elencate proprio Bettini: «Ci sono molti modi per
mettere in difficoltà le aziende artigiane da parte delle banche: non concedere
fidi anche di piccola entità, ridurre i finanziamenti già garantiti, sottoporre
gli affidamenti a continue tensioni e revisioni, esercitare forti pressioni per
i rientri sui fidi, aumentare il costo del denaro non legato al tasso di
interesse ma allo spread, dilatare i tempi dellistruttoria,
rispondere in pericoloso ritardo, chiedere garanzie impossibili». La situazione, infatti, è diventata
drammatica anche se la «Regione Lombardia e le Camere di commercio hanno dato
soldi veri alle aziende». Il problema è che gli artigiani si trovano nel mezzo
di una situazione paradossale, ha spiegato Bettini: «Da una parte devono pagare
subito i loro fornitori, dallaltra vengono pagati in ritardo dai
clienti e dalla pubblica amministrazione, e dallaltra ancora il sistema
del credito gli ha chiuso le porte in faccia». Gli artigiani, in questo
momento, hanno quindi bisogno soprattutto diliquidità. Oltre che di finanziamenti. Perché, ha
osservato il presidente lombardo di Casartigiani, si sta correndo un grave
rischio: «Che le aziende, quando ci sarà la ripresa, sitrovino con dipendenti
scarsamente formati e macchinari obsoleti. Il disastro sarebbe dietro langolo».
Gli esperti dicono che oggi lo scoglio più duro per gli impieghi sono le
sofferenze. è vero? «In parte», risponde Bettini: «Sappiamo che le banche sono
alle prese con un fardello di crediti difficili i quali, a loro volta, sono il riflesso delle
difficoltà in cui versano imprese e famiglie. Le magagne, insomma, vengono dai
prestiti. Ma cè da sottolineare che le sofferenze dovute
agli artigiani sono davvero marginali, lo 0,6%. Grazie anche e soprattutto ai
confidi. Gli istituti
di credito lo sanno bene e possono dormire sonni tranquilli». Sulla stessa
lunghezza donda è Lino Pompili, vicepresidente nazionale di Cna. Il quale
ha invitato gli istituti di credito a fidarsi delle associazioni di categoria e
dei confidi. Che oggi
sanno fare anche consulenza finanziaria, sanno redigere un business plan,
stanno organizzando le reti di imprese, conoscono gli imprenditori e la loro
storia. «Queste associazioni possono diventare un tesoro che le banche devono
sapere sfruttare. Senza avere la minima paura perché lartigiano
paga sempre. E noi sappiamo chi, dei nostri associati, è corretto e leale, ha
voglia di lavorare e desidera concretizzare un progetto aziendale serio. A
questi diciamo di fare credito». IL RUOLO DELLE RAPPRESENTANZE Pompili è anche presidente di
Artigiancassa. Che, partecipata al 73,8% da Bnl e al 26,2% (tramite Agart Spa)
da Confartigianato, Cna, Casartigiani e Fedart Fidi, dal 1° gennaio ha dato le
gambe e il cuore a un progetto innovativo. Quale? è presto detto: Artigiancassa,
con il proprio marchio, sta supportando la distribuzione di prodotti creditizi
e finanziari del gruppo Bnp Paribas tarati sulle esigenze delle imprese
artigiane per accompagnarne lo sviluppo e la crescita. Lo sta attuando grazie a
una piattaforma informatica innovativa a livello tecnologico che non ha, forse,
né precedenti né uguali in Italia. Infatti, nelle sedi delle associazioni
artigiane di categoria e dei loro confidi, sono stati situati gli Artigiancassa
point, muniti di terminali che hanno il compito di interfacciare la fabbrica
prodott con il canale distributivo. Un esempio su tutti: «Se un artigiano ha
bisogno di un finanziamento a medio-lungo termine per acquistare un tornio, non
va più in banca, ma si reca nella sede della sua associazione di categoria dove
un addetto, che ha seguito uno specifico corso di formazione, lo supporta nelle
operazioni al computer», ha detto Pompili. «Per avviare la fase dacquisto
bastano poche operazioni. Così come è veloce la risposta: servono solo quattro o cinque giorni per sapere se
il finanziamento è accettato o respinto. Ma cè un altro valore
aggiunto: lartigiano non è più costretto, andando in banca, a spiegare le
sue necessità a funzionari che usano termini spesso incomprensibili a chi è
abituato più a
produrre che a parlare di finanza». Recandosi, invece, nella sua associazione o
nel suo confidi, lartigiano e
laddettoallArtigiancassa point parlano lo stesso linguaggio. «Ho
studiato questo modello», racconta Pompili, «quando ero ancora consigliere di Artigiancassa. Lho
spiegato a tutto il management, ma ho faticato a far capire il progetto. Poi
Jean-Laurent Bonnafé, che era lallora amministratore delegato della
banca, ha creato un gruppo di studio per verificare la bontà o meno
delliniziativa.
è bastato questo per chiudere in 14 mesi la vecchia Artigiancassa e aprire
quella nuova». Quali lezioni si possono trarre da questo modello? «Tre: le
banche devono osare di più, avere più clienti per diminuire i costi, ed essere
più veloci nellerogare il credito». © SOCIETà EUROPEA DI EDIZIONI SPA - Via G.
Negri 4 - 20123 Milano
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( da "Tirreno, Il"
del 03-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Pagina 11 - Economia
L'Abi: no al tetto sulle commissioni Fidi, le banche criticano il limite dello
0,5%: non rispetta il mercato ROMA. Botta e risposta sul massimo scoperto. In
un'audizione alla Camera il presidente dell'Abi, Corrado Faissola, ha definito
il tetto alle provvigioni imposto dal Governo un «intervento inopinato». Solo
«la diretta conseguenza dell'attività delle banche», ha replicato il presidente
della commissione Finanze, Gianfranco Conte. Il presidente dell'associzione
delle banche italiane ha così criticato il decreto legge che fissa allo 0,5%
dell'importo ottenuto come fido bancario il tetto massimo per le provvigioni chieste al titolare di un
affidamento, e per la sola tenuta a disposizione dei fondi. Misura approvata
venerdì a Palazzo Chigi. «Noi, come sempre siamo nettamente contrari a
interventi legislativi che definiscono prezzi attinenti alla nostra attività -
ha detto Faissola - in questo senso anche il decreto legge fiscale con
interventi di questo tipo non è per noi condivisibile». Ha anche aggiunto: «La
definizione per legge di un prezzo costituisce una misura antitetica alla
logica del mercato e al dispiegarsi della concorrenza». Per Faissola, insomma,
l'imposizione di un tetto potrebbe danneggiare la stessa clientela, eliminando
la possibilità di corrispettivi liberamente pattuiti per servizi resi. Pronta
la risposta della maggioranza: la norma sulle banche contenuta nel decreto
anticrisi è «la diretta conseguenza dell'attività delle banche». A dirlo il
presidente della commissione Finanze della Camera, Gianfranco Conte, al termine
dell'audizione di Faissola. Il fatto è, ha detto Conte, che le banche «di
fronte a una norma del Parlamento» che abolisce la commissione di massimo
scoperto «hanno cercato vie traverse per applicare lo stesso la commissione.
Bisogna collaborare di più». E non è mancata la voce delle associazioni dei
consumatori: Elio Lannutti, presidente di Adusbef, ha calcolato che anche con
il tetto dello 0,5%, le commissioni omnicomprensive per la messa a disposizione
di fondi dalle banche ai clienti produrranno «un ulteriore ricavo, oltre agli
oneri sui tassi, pari ad almeno 2,2 miliardi di euro su 440 miliardi di
sconfinamenti medi annui. «Una vera legnata sulle tasche delle famiglie e delle
piccole e medie imprese che ricorrono ai prestiti bancari - ha detto Elio
Lannutti - non esiste alcun paese dove, oltre al tasso di interesse pattuito,
le banche applicano il'pizzo' della commissione di massimo scoperto, che
proprio per la sua illegalità era stato abrogato, in una causa patrocinata
dalla nostra associazione, dalla Corte di Cassazione».
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( da "Adige, L'" del
03-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
ALTA VALSUGANA - Si
sta sfilacciando la compagine sociale di Panarotta spa, società a capitale
quasi interamente pubblico ALTA VALSUGANA - Si sta sfilacciando la compagine
sociale di Panarotta spa, società a capitale quasi interamente pubblico. Tre
Comuni soci, Calceranica, Fornace e Civezzano, recalcitranti, hanno segnalato
tutte le loro perplessità, e preferirebbero uscire; invece i Comuni soci maggiori,
Pergine e Levico, si dicono disponibili ad acquistare le quote azionarie dei
probabili cedenti, ma la situazione sociale è quanto mai fluida. La spa deve rinnovare i fidi bancari, pari a 250.000 euro, e non è detto che
le banche, rigorosissime ora con il privato, siano invece di manica larga con
la società. Ed è in scadenza il mandato del presidente Maurizio Fontanari che
ha voluto chiarire la situazione durante l'incontro tra una decina di comuni
soci ed il presidente della Provincia Lorenzo Dellai nella serata di mercoledì
a Trento. È Stefano Dellai , sindaco di Civezzano, il portavoce dei tre.
«Noi siamo quantomeno perplessi. Da anni leggiamo nel bilancio della società
impiantistica costi per 800.000 euro ed entrate per 400.000, dunque perdite
costanti. Un Comune come il mio, che detiene circa il 3 per cento del capitale
sociale, perde ogni anno dai 15 ai 20 mila euro per la partecipazione, in
quanto il capitale si impoverisce costantemente. Come poter continuare in
questo modo? Qualunque cittadino, ma non solo, può obiettare su questo modo di
gestire il denaro pubblico. La Provincia garantisce di partecipare all'aumento
del capitale sociale di Panarotta spa con 300.000 euro, finanziandolo al 95 per
cento, ma allora perché non entra direttamente nella società, togliendoci dal
ruolo di passacarte nel quale noi Comuni siamo relegati e che ci appesantisce i
bilanci?» Dal canto suo, il presidente Dellai ha garantito il sostegno
provinciale, assicurando che le perdite delle società minori sarebbero coperte
da ricavi assai superiori dovuti all'indotto che essere creano. Ha garantito
pure che la nuova funivia Levico-Vetriolo-Panarotta sarà attiva dalla primavera
del 2011, costruita da Trentino Sviluppo spa. Sempre che, naturalmente, i
Comuni dell'Alta Valsugana sostengano ancora la spa. Silvano Corradi , sindaco
a Pergine, Comune maggior azionista con il 40 per cento del capitale sociale,
assicura il suo appoggio. «Possiamo rilevare le quote che eventualmente vendono
i tre Comuni in sofferenza. Quanto al fido bancario di
difficile rinnovo, potremmo anche pensare di garantire noi presso le banche per
il suo innalzamento». Sostegno esprime anche Carlo Stefenelli , sindaco a
Levico. «Meglio se escono i Comuni poco interessati, la spa dovrebbe essere
governata dai pochi veramente coinvolti, puntando decisamente alla funivia per
l'estate sul modello di Malcesine del Garda». M. A. 03/07/2009
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( da "Centro, Il" del
03-07-2009)
Pubblicato anche in: (Nuova
Sardegna, La)
Argomenti: Revoca fidi
Pagina 14 - Economia
L'Abi: no al tetto sulle commissioni Fidi, le banche criticano il limite dello
0,5%: non rispetta il mercato ROMA. Botta e risposta sul massimo scoperto. In
un'audizione alla Camera il presidente dell'Abi, Corrado Faissola, ha definito
il tetto alle provvigioni imposto dal Governo un «intervento inopinato». Solo
«la diretta conseguenza dell'attività delle banche», ha replicato il presidente
della commissione Finanze, Gianfranco Conte. Il presidente dell'associzione
delle banche italiane ha così criticato il decreto legge che fissa allo 0,5%
dell'importo ottenuto come fido bancario il tetto massimo per le provvigioni chieste al titolare di un
affidamento, e per la sola tenuta a disposizione dei fondi. Misura approvata
venerdì a Palazzo Chigi. «Noi, come sempre siamo nettamente contrari a
interventi legislativi che definiscono prezzi attinenti alla nostra attività -
ha detto Faissola - in questo senso anche il decreto legge fiscale con
interventi di questo tipo non è per noi condivisibile». Ha anche aggiunto: «La
definizione per legge di un prezzo costituisce una misura antitetica alla
logica del mercato e al dispiegarsi della concorrenza». Per Faissola, insomma,
l'imposizione di un tetto potrebbe danneggiare la stessa clientela, eliminando
la possibilità di corrispettivi liberamente pattuiti per servizi resi. Pronta
la risposta della maggioranza: la norma sulle banche contenuta nel decreto
anticrisi è «la diretta conseguenza dell'attività delle banche». A dirlo il
presidente della commissione Finanze della Camera, Gianfranco Conte, al termine
dell'audizione di Faissola. Il fatto è, ha detto Conte, che le banche «di
fronte a una norma del Parlamento» che abolisce la commissione di massimo
scoperto «hanno cercato vie traverse per applicare lo stesso la commissione.
Bisogna collaborare di più». E non è mancata la voce delle associazioni dei
consumatori: Elio Lannutti, presidente di Adusbef, ha calcolato che anche con
il tetto dello 0,5%, le commissioni omnicomprensive per la messa a disposizione
di fondi dalle banche ai clienti produrranno «un ulteriore ricavo, oltre agli
oneri sui tassi, pari ad almeno 2,2 miliardi di euro su 440 miliardi di
sconfinamenti medi annui. «Una vera legnata sulle tasche delle famiglie e delle
piccole e medie imprese che ricorrono ai prestiti bancari - ha detto Elio
Lannutti - non esiste alcun paese dove, oltre al tasso di interesse pattuito,
le banche applicano il'pizzo' della commissione di massimo scoperto, che
proprio per la sua illegalità era stato abrogato, in una causa patrocinata
dalla nostra associazione, dalla Corte di Cassazione».
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( da "Targatocn.it"
del 03-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Savigliano: grande
partecipazione allassemblea annuale Anga Quando un giovane subentra nella
conduzione dellazienda di famiglia deve avere la
possibilità di far valere le proprie scelte e non quelle del genitore. Questo
noi oggi chiediamo al mondo bancario, di prendere in considerazione la
bontà delle idee dei giovani agricoltori e di non valutare limpresa
sulla base delle scelte effettuate dai padri. Così il direttore di
Confagricoltura Cuneo, Roberto Abellonio, è intervenuto al convegno organizzato
dallAnga, lAssociazione Nazionale Giovani Agricoltori di Confagricoltura sul tema 'Opportunità di
accesso al credito in agricoltura'. Grande partecipazione, lo scorso 26 giugno,
presso il ristorante 'La Cascina' di Savigliano allannuale
assemblea provinciale degli imprenditori agricoli under 40 dellUnione
Provinciale
Agricoltori, che questanno ha avuto come filo conduttore un tema
di grande attualità, specie in questa particolare congiuntura economica. A fare
gli onori casa è stato il presidente dellAnga di Cuneo, Andrea Ingaramo,
che ha ricordato le finalità dellassociazione e le numerose attività che
hanno visto impegnate, nel corso dellanno, lAnga provinciale.
Come Anga, da Cuneo fino a Roma ha ricordato in chiusura del suo
intervento il presidente dellAnga -, siamo impegnati affinché vengano
intraprese politiche
agricole a lungo termine che ci permettano di programmare scelte ed
investimenti che ci diano la forza di contrastare i continui aumenti di costi e
le vergognose speculazioni sui prezzi dei nostri prodotti.
Quindi, ha preso la parola il presidente di Confagricoltura Cuneo, Roberto Arione, che ha voluto
portare il saluto dellassociazione ai giovani imprenditori
agricoli riuniti in assemblea. In seguito, il direttore dellUnione
Provinciale Agricoltori, Roberto Abellonio, ha esortato il mondo bancario ad
essere vicino e a sostenere limpresa condotta da giovani
agricoltori. Quindi, Davide Piatti, responsabile del Credito Agrario di
Unionfidi, ha ricordato il ruolo di interlocutore tra il mondo bacario e quello
delle imprese svolto dai consorzi di garanzia fidi. Scopo di Unionfidi - ha
ribadito Piatti - è quello di aiutare le aziende a crescere: lavora
costantemente insieme a numerosi enti per la progettazione e lattivazione
di nuovi servizi e nuovi prodotti che mettano le imprese in condizione di essere sempre più competitive sui
mercati. Infine, sono intervenuti Ugo Giletta, responsabile del Credito
Agrario della Cassa di Risparmio di Savigliano e Francesco De Giovanni,
dellUfficio Commerciale Credito della Cassa di Risparmio di Asti, che
hanno ricordato come i
loro rispettivi istituti di credito siano impegnati a sostenere il settore
agricolo. Al momento istituzionale ha fatto seguito quello conviviale con la
cena e la tradizionale festa dellassociazione.
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( da "Corriere delle Alpi"
del 03-07-2009)
Pubblicato anche in: (Nuova
Ferrara, La) (Provincia Pavese, La) (Tribuna di Treviso, La) (Gazzetta di
Modena,La) (Alto Adige) (Gazzetta di Mantova, La)
Argomenti: Revoca fidi
L'Abi: no al tetto
sulle commissioni Fidi, le banche criticano il limite dello 0,5%: non rispetta
il mercato ROMA. Botta e risposta sul massimo scoperto. In un'audizione alla
Camera il presidente dell'Abi, Corrado Faissola, ha definito il tetto alle
provvigioni imposto dal Governo un «intervento inopinato». Solo «la diretta
conseguenza dell'attività delle banche», ha replicato il presidente della
commissione Finanze, Gianfranco Conte. Il presidente dell'associzione delle
banche italiane ha così criticato il decreto legge che fissa allo 0,5% dell'importo ottenuto come fido bancario il tetto massimo per le provvigioni chieste al titolare di un
affidamento, e per la sola tenuta a disposizione dei fondi. Misura approvata
venerdì a Palazzo Chigi. «Noi, come sempre siamo nettamente contrari a
interventi legislativi che definiscono prezzi attinenti alla nostra attività -
ha detto Faissola - in questo senso anche il decreto legge fiscale con
interventi di questo tipo non è per noi condivisibile». Ha anche aggiunto: «La
definizione per legge di un prezzo costituisce una misura antitetica alla
logica del mercato e al dispiegarsi della concorrenza». Per Faissola, insomma,
l'imposizione di un tetto potrebbe danneggiare la stessa clientela, eliminando
la possibilità di corrispettivi liberamente pattuiti per servizi resi. Pronta
la risposta della maggioranza: la norma sulle banche contenuta nel decreto
anticrisi è «la diretta conseguenza dell'attività delle banche». A dirlo il
presidente della commissione Finanze della Camera, Gianfranco Conte, al termine
dell'audizione di Faissola. Il fatto è, ha detto Conte, che le banche «di
fronte a una norma del Parlamento» che abolisce la commissione di massimo
scoperto «hanno cercato vie traverse per applicare lo stesso la commissione.
Bisogna collaborare di più». E non è mancata la voce delle associazioni dei
consumatori: Elio Lannutti, presidente di Adusbef, ha calcolato che anche con
il tetto dello 0,5%, le commissioni omnicomprensive per la messa a disposizione
di fondi dalle banche ai clienti produrranno «un ulteriore ricavo, oltre agli
oneri sui tassi, pari ad almeno 2,2 miliardi di euro su 440 miliardi di
sconfinamenti medi annui. «Una vera legnata sulle tasche delle famiglie e delle
piccole e medie imprese che ricorrono ai prestiti bancari - ha detto Elio
Lannutti - non esiste alcun paese dove, oltre al tasso di interesse pattuito,
le banche applicano il'pizzo' della commissione di massimo scoperto, che
proprio per la sua illegalità era stato abrogato, in una causa patrocinata
dalla nostra associazione, dalla Corte di Cassazione».
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( da "Miaeconomia"
del 03-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Gli ultimi articoli
da: Esperto conti correnti Cambiali scadute 15 anni faTrasferimento assegno
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ipotecaRifinanziamento del mutuoObblighi garante di mutuoMorosita' dell'inquilinoObblighi
del cointestatario del mutuo IMPRESE » News Porte chiuse in banca (03/07/2009)
La discussione ormai va avanti da mesi, le banche accusate di incassare aiuti e
soldi dalle famiglie e di approfittarne per mettere a posto i loro conti anche
a danno delle imprese. Gli istituti che reclamano invece la loro correttezza
nei confronti di tutti, spiegando che sono le imprese a non avere più requisiti
adeguati mentre da parte loro ci sarebbe tutta la disponibilità. Il fatto è che
il credito resta uno dei principali problemi per le imprese in un periodo
delicato come questo. Da una indagine del Centro studi di Unioncamere,
effettuata a giugno, risulta pari al 20,7% la quota di quelle che dichiara di
aver avuto difficoltà nellaccesso al credito bancario negli
ultimi sei mesi, mentre un altro 43,3% non segnala alcun aggravio e un restante
35,9% che non ha invece richiesto prestiti e finanziamenti alle banche nel
corso dello stesso periodo. Facendo le proporzioni tra le imprese che quindi si
sono rivolte alle banche, ben il 32,4% negli ultimi sei mesi ha dovuto
fronteggiare problemi legati alla limitazione nellammontare
del credito erogabile, allincremento degli spread, alla richiesta di maggiori garanzie reali
o, addirittura, si sono viste respingere la richiesta di finanziamento. Per
questo il presidente di Unioncamere, Ferruccio Dardanello, ha sottolineato che
"l'emergenza credito resta alta. Crescono le imprese che bussano alla
porta delle banche, ma in un caso su tre incontrano ostacoli a ottenere i
finanziamenti". Come se non bastasse Dardanello spiega anche che il 71%
delle aziende industriali dichiara problemi di liquidità, per ritardi
insostenibili nei tempi di pagamento di clienti e committenti e sul fronte
della liquidità "molto stanno facendo i consorzi e le cooperative di
garanzia fidi". "I nostri dati più recenti dicono che il 41% delle
piccole imprese e il 46% di quelle medie stanno reagendo alle difficoltà.
Proponendo prodotti innovativi, rafforzando il proprio marchio, fidelizzando i
clienti. E le aziende che prevedono un aumento degli ordinativi esteri nel
secondo semestre del 2009 tornano a essere superiori a quelle che vedono nero,
incalza il presidente
di Unioncamere. In questo scenario i grandi gruppi bancari si sono dimostrati
meno disponibili a concedere credito (il saldo tra aziende le cui richieste
hanno avuto esito positivo e quelle che hanno avuto esito negativo è pari a 1,8
punti percentuali)
rispetto alle piccole banche locali e a quelle di credito cooperativo (lanalogo
saldo si attesta al +3,9 punti percentuali). 5 voti - » Vota questa notizia »
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( da "Asca" del
03-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
INTESA SANPAOLO:
ACCORDO CON CONFINDUSTRIA PER LIQUIDITA' ALLE PMI (ASCA) - Roma, 3 lug - Intesa
Sanpaolo conferma l'impegno a crescere insieme alle imprese con iniziative
dedicate, tra le quali l'accordo con la Confindustria per la liquidita' e la
ricapitalizzazione delle Pmi. Intesa Sanpaolo ha accordato
fidi al sistema Italia per quasi 500 miliardi di euro, pari a circa un terzo
del pil italiano di cui circa il 67% alle imprese, soprattutto a quelle di
piccole e media dimensione (50% degli affidamenti complessivi al sistema
Italia). Il gruppo bancario
sottolinea che ''non ha ridotto il credito alle imprese italiane anche negli ultimi
12 mesi, nonostante il forte calo della domanda di credito e il
significativo aumento della rischiosita' con un ammontare di credito per cassa
utilizzato dalle imprese di piccola dimensione che si e' mantenuto sui 152
miliardi e con forti erogazioni di prestiti a medio e lungo termine, a sostegno
degli investimenti, pari a 18 miliardi di euro nel periodo. did/sam/bra
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( da "Sestopotere.com"
del 03-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Crisi, il credito
resta uno dei principali problemi per le imprese: indagine (3/7/2009 10:23) |
(Sesto Potere) - Roma - 3 luglio 2009 -Dallindagine del Centro studi di Unioncamere,
effettuata a giugno, risulta pari al 20,7% la quota di quelle che dichiara di
aver avuto difficoltà nellaccesso al credito bancario negli
ultimi sei mesi, a fronte di un 43,3% che non segnala alcun aggravio e un
restante 35,9% che non ha invece richiesto prestiti e finanziamenti alle banche
nel corso dello stesso periodo. Questo significa che il 32,4% delle aziende che
si sono rivolte alle banche negli ultimi sei mesi - per sostenere gli
investimenti o per tener testa a necessità gestionali – hanno dovuto
fronteggiare problemi legati alla limitazione nellammontare
del credito erogabile, allincremento degli spread, alla richiesta di
maggiori garanzie reali o, addirittura, si sono viste respingere la richiesta
di finanziamento. “Lemergenza
credito resta alta”, ha sottolineato il presidente di Unioncamere, Ferruccio
Dardanello. “Crescono le imprese che bussano alla porta delle banche, ma in un
caso su tre incontrano ostacoli a ottenere i finanziamenti. Il 71% delle
aziende industriali
dichiara problemi di liquidità, per ritardi insostenibili nei tempi di
pagamento di clienti e committenti. Molto stanno facendo i consorzi e le
cooperative di garanzia fidi. Le Camere lo hanno capito e sono presenti in 300
Confidi, più della metà di quelli esistenti. Inoltre, nei primi tre mesi di
questanno, nella fase più acuta dellemergenza, le Camere hanno
immesso nel sistema più di 80 milioni di euro, il doppio delle risorse
dellintero 2008, che sono in grado di attivare finanziamenti garantiti per almeno 1,7 miliardi di euro.
E stiamo lavorando per una collaborazione più stretta con le Fondazioni
bancarie. Sono una goccia nelloceano, ma sono interventi
indispensabili per sostenere il cauto ottimismo che circola tra gli operatori
economici. I nostri
dati più recenti dicono che il 41% delle piccole imprese e il 46% di quelle
medie stanno reagendo alle difficoltà. Proponendo prodotti innovativi,
rafforzando il proprio marchio, fidelizzando i clienti. E le aziende che
prevedono un aumento degli ordinativi esteri nel secondo semestre del 2009
tornano a essere superiori a quelle che vedono nero”. Quasi un terzo delle
imprese che ha richiesto finanziamenti ha cercato in questi mesi di ottenerli
da istituti di credito diversi da quelli utilizzati nel passato. Ma con
risultati molto differenti. Secondo le imprese, infatti, i grandi gruppi
bancari si sono dimostrati meno disponibili a concedere credito (il saldo tra
aziende le cui richieste hanno avuto esito positivo e quelle che hanno avuto
esito negativo è pari a –1,8 punti percentuali) rispetto alle piccole banche
locali e a quelle di credito cooperativo (lanalogo saldo si
attesta al +3,9 punti percentuali). Particolare poi la situazione vissuta dalle
imprese del Mezzogiorno, che mostrano di ricorrere meno di quelle del Centro-Nord al
credito bancario (61,8% contro 65,0%), anche a causa
di condizioni creditizie meno vantaggiose rispetto alle altre aree del Paese
(il 36,3% delle imprese meridionali che si rivolgono alle banche segnala
difficoltà, contro il 30,9% di quelle centro-settentrionali). Se a queste
problematiche si aggiunge un continuo peggioramento dei tempi di pagamento da
parte di clienti e committenti (come segnala il 61,6% delle aziende
intervistate, con un picco del 71% nellindustria), risulta evidente un grave problema di
liquidità vissuto dalle nostre imprese, proprio nel momento in cui avrebbero
invece bisogno di maggiori risorse per operare investimenti competitivi e poter
così agganciare la ripresa.
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( da "Sestopotere.com"
del 03-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
CdC Verbano Cusio
Ossola: riduzione dei tassi di interesse alle imprese (3/7/2009 12:00) | (Sesto
Potere) - Verbano Cusio Ossola - 3 luglio 2009 - La Camera di commercio offre
alle imprese provinciali un concreto contributo per accedere ai finanziamenti
bancari. “Da anni lente dedica 100.000 euro lanno per
labbattimento
dei tassi di interesse praticati alle imprese provinciali" – dichiara
Tarcisio Ruschetti, Presidente della Camera di commercio. Grazie al contributo
camerale le imprese che vogliono accedere ad un finanziamento bancario possono ottenere un tasso di interesse reale
ridotto e condizioni più favorevoli. Oggi, in un momento di particolare
difficoltà, riteniamo necessario stanziare risorse aggiuntive per supportare
concretamente le nostre piccole e medie imprese. Già nel 2008 lente
aveva messo a disposizione
150.000 euro, che sono stati portati oggi a 180.000 euro, l80%
in più quindi della media degli ultimi anni”. Il contributo viene concesso
dalla Camera di commercio tramite cooperative e consorzi di garanzia fidi.
“Questo meccanismo fa sì che limpresa non debba attendere il pagamento di una somma di
denaro. Più semplicemente paga un tasso di interesse più basso" – precisa
il Presidente Ruschetti. I requisiti per ottenere il contributo: · iscrizione
alla Camera di commercio del Verbano Cusio Ossola · regolarità nel pagamento
del diritto annuale camerale · iscrizione ad un consorzio o cooperativa di
garanzia fidi · finanziamento concesso da parte di un istituto di credito
convenzionato con la cooperativa o consorzio. Il contributo per labbattimento
interessi viene
calcolato sul finanziamento erogato dallistituto di credito
fino al tetto massimo di 55.000 euro, con percentuali diverse a seconda del
settore economico: si va dal 4% di commercio e turismo sino al 2% di
artigianato ed industria. Lo stanziamento per il 2009 tiene conto degli andamenti degli anni
precedenti. Le somme eventualmente non utilizzate da un settore vengono
ridistribuite a copertura di eventuali maggiori esigenze di altri settori. Con
questo meccanismo la Camera di commercio tutti gli anni utilizza integralmente
lo stanziamento. I recapiti dei consorzi e cooperative attivi nel territorio
sono disponibili sul sito camerale - sezione Finanziamenti.
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( da "Velino.it, Il"
del 03-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Il Velino presenta,
in esclusiva per gli abbonati, le notizie via via che vengono inserite. ECO -
Intesa San Paolo: Accordo con Confindustria, 5 mld per le Pmi Passera: Noi
responsabili, ma guai a erogare credito indistintamente Roma, 3 lug (Velino) -
Un accordo per fornire liquidità e favorire la ricapitalizzazione delle piccole
e medie imprese italiane. è questo il succo dellintesa siglata
oggi dallamministratore delegato di Intesa Sanpaolo, Corrado Passera, e
dal vice presidente di Confindustria, Giuseppe Morandini. In particolare, Intesa Sanpaolo metterà a
disposizione un plafond fino a 5 miliardi di euro di linee di credito e
finanziamenti per le Pmi. Nel dettaglio, per soddisfare il bisogno di liquidità
delle imprese, laccordo prevede il sostegno al capitale circolante, effettuato
attraverso il conto insoluti, grazie al quale le
aziende riceveranno una specifica linea di credito che consentirà di addebitare
gli insoluti del trimestre su un conto corrente appositamente dedicato senza
intaccare il conto
corrente ordinario dellimpresa. Solo alla scadenza del trimestre
il saldo debitore verrà riaddebitato sul conto ordinario. Inoltre, sempre sul
fronte del sostegno al credito, lintesa prevede il rinvio delle rate di
mutui e leasing per un periodo massimo di 12 mesi. Quanto agli interventi di rafforzamento
patrimoniale e ricapitalizzazione, alla base dellaccordo tra
Intesa e Confindustria cè la creazione di un finanziamento (fino a un
massimo di 3 milioni di euro con durata tra i 3 e i 5 anni) per le società che assumono limpegno
a migliorare la struttura patrimoniale dellazienda entro un dato periodo.
Oppure, per le società che effettuano un aumento di capitale, è disponibile un
finanziamento di importo pari a un multiplo dellaumento effettivamente versato dai soci, con un massimo
di 5 milioni di euro per una durata tra i 5 e i 10 anni. “Sono misure
concordate con Confindustria per venire incontro alle esigenze delle imprese –
ha spiegato Passera in conferenza stampa – Noi dobbiamo crescere insieme alle
Pmi” perché per uscire dalla crisi economica e finanziaria in corso “o
cresciamo tutti e due insieme, o non cresce nessuno dei due”. Ma attenzione, ha
ammonito lad di Intesa San Paolo, “guai a ragionare come se il credito
fosse indistinto e come se non ci fosse una responsabilità della banca nel selezionare le aziende.
Sarebbe assurdo trattare in maniera omogenea una platea così diversa”. Il
compito delle banche infatti “non è quello di dare credito a chiunque – ha
sottolineato Passera – ma dare credito a chi lo merita. Esiste un buon credito
e un cattivo credito, e il buon credito è quello che torna indietro”.
Ovviamente questo non vuol dire che Intesa San Paolo intende rinunciare al suo
ruolo di sostegno alle imprese e, di conseguenza, alleconomia.
“I nostri interessi
non divaricano – ha puntualizzato il top manager – Come banca i nostri ricavi
derivano dal credito erogato” e “noi vogliamo concedere credito” ma a patto
“che il credito sia buon credito”. Daltra parte, ha
ricordato Passera, finora Intesa San Paolo ha già erogato al tessuto produttivo italiano quasi 500
miliardi di euro come fidi accordati, più o meno un terzo del Pil nazionale.
Quanto alla disponibilità di risorse creditizie per le Pmi, sono stati già
concessi 60 miliardi di euro di fidi attualmente ancora non utilizzati, a cui
si sommano 30 miliardi di nuovi fidi accordati, se richiesti. Inoltre, nelle
previsioni del gruppo bancario per i prossimi 36 mesi
ci sono nuove erogazioni per un totale di circa 50 o 60 miliardi di euro. Ma
Passera ha parlato anche di altro, per esempio del funzionamento degli
Osservatori regionali sul credito istituiti presso i Prefetti nei mesi scorsi e
fortemente voluti dal ministro dellEconomia Giulio
Tremonti. “Non dobbiamo dare credito a chi non lo merita – ha ribadito lad
di Intesa – Il buon credito è quello che ritorna e rende i soldi disponibili
per altre iniziative” ma “comunque, prima di togliere il credito alle imprese
ci sono diversi meccanismi e gradi di giudizio” e in particolare “cè la
collaborazione con i
Prefetti, che è giusta e funziona”. Ma per uscire dalla recessione, ha
proseguito il top manager, non è solo necessario sostenere le imprese, serve
anche correggere certi criteri previsti per le banche da Basilea 2. “Dobbiamo
correggere Basilea 2 dagli elementi prociclici – ha sostenuto Passera – Se nei
momenti ciclici non si può mettere fieno in cascina e usare le riserve quando
le cose vanno male, esasperiamo landamento del ciclo”
economico, quindi bisogna “correggere lesasperazione dei meccanismi automatici e prociclici”.
Infine Passera è tornato anche su questioni più legate al gruppo bancario. Il nuovo piano industriale triennale di Intesa
Sanpaolo sarà preparato “quando le condizioni macroeconomiche si
stabilizzeranno. In questo momento – ha affermato – nessuna banca presenta
piani triennali perché le previsioni cambiano continuamente”. E sulla
formulazione del nuovo patto, più leggero rispetto al precedente, tra Generali
e il Credit Agricole sul 10,9 per cento della banca, ha commentato: “Sono
convinto che i nostri azionisti non creeranno mai problemi” allistituto
e questo “è un passo molto importante nella direzione che auspicavamo”. Ora, ha
concluso Passera, “toccherà allAntitrust esprimersi”. (sis) 3 lug 2009
18:02
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( da "Dagospia.com"
del 03-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
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articolo --> BORSE PIATTE (FTSE MIB +0.07%) INTESA: 50-60
MLD DI PRESTITI NEI PROSSIMI 3 ANNI - Rcs salira' al 37, 2% in Fineldo -
Londra pronta ad aiutare Magna - Siemens chiude fabbrica a Praga - +13% passeggeri PER Ryanair
1 - BORSA: SENZA WS CHIUDE PIATTA CON EUROPA, FTSE MIB +0,07%... (AGI) - Chiusura poco mossa per Piazza Affari, che
conclude la settimana con gli indici nei pressi della parita': l'ultimo Ftse
Mib segna +0,07% a
18.942 punti, mentre l'All Share si ferma in leggero ribasso, a -0,05%. Su
Milano, che si e' mossa in linea con le altre piazze europee mentre Wall Street
e' rimasta chiusa alla vigilia del giorno dell'indipendenza, pesano ancora i
dati negativi sul mercato del lavoro che hanno fatto crollare ieri i mercati;
in una seduta priva di nuovi spunti, sono risultate estremamente ridotte le
attivita', con gli scambi appena sopra il miliardo di controvalore. CORRADO
PASSERA - copyright Pizzi Sul listino, prevalgono i segni positivi per i
bancari dopo il tonfo di ieri, guidati dal rimbalzo di Banco Popolare; ancora
deboli gli energetici, con il petrolio ancora in calo e sotto i 67 dollari al
barile. Netto ribasso, tra gli industriali, per Pirelli (ieri tra i pochi
titoli positivi) e Fiat; in recupero Prysmian, ieri particolarmente
penalizzata, e Telecom Italia. Contrastati gli assicurativi e il lusso, mentre
perdono terreno gli editoriali, nonostante la promozione del settore a livello
europeo da parte di Credit Suisse. 2 - BORSE EUROPEE: CHIUDONO CONTRASTATE... (AGI) - Chiusura contrastata per le Borse europee. A
Londra l'indice Ftse 100 chiude in leggero rialzo a +0,04% a 4.236,28 punti, fa
un po' meglio il Cac 40 di Parigi a +0,10% a 3.119,51 punti, negativo invece il
Dax di Francoforte che perde lo 0,2% a 4.708,21 punti. COLANINNO 3 - INTESA
SANPAOLO: NEI PROSSIMI TRE ANNI 50-60 MLD EURO DI EROGAZIONI PRESTITI...
(Adnkronos) - Il Gruppo Intesa Sanpaolo prevede nei prossimi 36 mesi una somma
di 50-60 miliardi di euro di nuove erogazioni di prestiti a medio e lungo
periodo. Negli ultimi sei mesi la somma e' stata di 8 miliardi. Lo annuncia il
Gruppo guidato da Corrado Passera. Quanto alla disponibilita' di risorse
creditizie per la piccola e media impresa, Intesa spiega
che 60 miliardi di euro di fidi sono stati gia' accordati e attualmente non
sono utilizzati a cui si sommano 30 miliardi di nuovi fidi accordati, se
richiesti. Complessivamente il credito dal Gruppo Intesa al Sistema Italia e'
di 500 miliardi di euro in termini di fidi accordati, pari a circa un terzo del
Pil del Paese, di cui il 67% alle imprese, soprattutto Pmi. 4 - INTESA
SANPAOLO: PASSERA, SU PATTO GENERALI-CREDIT AGRICOLE PASSO MOLTO IMPORTANTE...
(Adnkronos) - 'I nostri azionisti non creeranno mai problemi alla banca. Si
tratta di un patto molto importante nella direzione giusta'. Cosi' Corrado
Passera, ad di Intesa Sanpaolo, a margine di un accordo siglato con
Confindustria per il sostegno alle Pmi, sulla modifica apportata al patto di
consultazione tra gli azionisti dell'istituto Generali e Credit Agricole. 'Ora
- ha aggiunto Passera - aspettiamo che sia l'Antitrust ad esprimersi'. 5 -
PIAGGIO: COLANINNO, NON PREVEDIAMO ALLEANZE FINANZIARIE... (Adnkronos) -
'Alleanze finanziarie non ce ne sono, le altre sono collaborazioni in atto da
tempo come quella con la Daihatsu o come le collaborazioni tecniche che abbiamo
in India mentre in Italia stiamo sviluppando motori ibridi con le unversita' di
Pisa e altre universita' italiane'. Questa la strategia del gruppo Piaggio,
spiegata ai giornalisti dal presidente e ad Roberto Colaninno, dopo la
presentazione del piano strategico 2009-2012 agli analisti. Quanto al
dividendo, dopo l'ultimo a 0,06 euro per azione , Colaninno a chi gli chiedeva
se ci sara' un cambiamento sulla politica dei dividendi ha rispoto che questa
e' 'in funzione degli utili che riusciamo a realizzare. La politica dei
dividendi deve essere attenta a fare i dividendi veri e coerenti con la
situazione finanziaria. Questo e' un principio che sara' alla base delle nostre
decisioni come azionisti'. Durante la presentazione del piano il direttore
generale della Finanza Michele Pallottini aveva spiegato che il piano 2009-2012
e' stato fatto sull' assunto che la politica dei dividendi resti invariata. 6 -
Rcs: salira' al 37, 2% in Fineldo... (ANSA)
- Rcs, Alberto Hazan e gli altri soci del gruppo Fineldo hanno modificato gli
accordi siglati nel 2007. Il nuovo patto parasociale durera' fino al 2014 e
prevede fra l'altro un aumento di capitale del gruppo radiofonico, che
controlla Radio 105, Rmc e Virgin
Radio, per 10 milioni di euro a seguito del quale Rcs aumentera' la sua quota
dal 34,6 al 37,2%. 7 - Terremoto: Cdp- Abi, arrivano 2 mld... (ANSA) - Via libera al finanziamento di 2 miliardi da
Cassa Depositi e Abi per la ricostruzione in Abruzzo. Ne ha dato notizia il
premier dicendosi' basito dalla generosita' dell'offerta della Cassa depositi e
prestiti e dell'Abi. E' la prima volta che vediamo un intervento cosi' senza
nessun onere da pagare per i cittadini'. Alla convenzione, hanno aderito anche
altre banche. Alberto Hazan 8 - Fiat: Pomigliano, nuova cig... (ANSA) - Nuova cassa integrazione per gli operai
della Fiat di Pomigliano d'Arco, che sono fermi da ieri dopo una ripresa
produttiva di 3 giorni. L'azienda, secondo quanto reso noto dallo Slai Cobas,
ha comunicato la nuova Cig anche per il mese di agosto. La Fiat aveva
comunicato nei giorni scorsi la cig di luglio, ed il fermo produttivo fino al 2
agosto. Gli operai dallo scorso anno lavorano con una media di una settimana al
mese. 9 - Opel: Londra pronta ad aiutare Magna... (ANSA)
- Il governo britannico sarebbe pronto ad offrire un pacchetto di aiuti a Magna
per permetterle di completare l'acquisto di Opel. Lo ha detto il ministro
dell'Economia Peter Mandelson. 'Siamo pronti a sottoscrivere un accordo del
genere', ha detto Mandelson dopo un incontro con i vertici di Vauxhall, la
controllata britannica di GM. Gli aiuti, ha spiegato, prenderebbero la forma di
prestiti e garanzie sui prestiti 'per i quali dovremmo avere pagato un
interesse e dei titoli'. 10 - Opel: GM rinuncia a opzione buy back... (ANSA) - La Gm ha rinunciato all'opzione di
riacquisto della Opel, aprendo cosi' la strada alla vendita della casa
automobilistica al gruppo Magna. Secondo quanto scrive il quotidiano
Handelsblatt, il gruppo Usa non intende piu' vincolare la vendita della Opel
alla possibilita' di riacquistarla una volta terminata la ristrutturazione. La
decisione determina una svolta nelle trattative, poiche' elimina uno degli
ostacoli che finora hanno impedito al produttore austro-canadese di arrivare a
un accordo. 11 - Ima acquisisce 51% di Pharmasiena... (ANSA)
- Il Gruppo Ima ha acquisito, attraverso la controllata Ima Life srl, il 51% di
PharmaSiena. Ima si occupa di progettazione e produzione di macchine
automatiche per il confezionamento di prodotti farmaceutici e te',mentre
PharmaSiena e' una societa' che opera nella progettazione e produzione di
sistemi per il riempimento di fiale e siringhe.Il valore dell'operazione e' di
1,3 mln, e prevede la possibilita' per Ima Life di rilevare un ulteriore 19%.
POMIGLIANO - FIAT 12 - Agricoltura: stanziati 316, 5 mln... (ANSA) - E' di 316,5 milioni di euro il plafond per
sostegni mirati in agricoltura per il 2010 predisposto dal Ministero delle
politiche agricole. In vista del decreto attuativo dell'articolo 68 del
regolamento Ue 73/2009 di gennaio. Il decreto portera' sostegno alle produzioni
di qualita' nel settore zootecnico, dell'olio e del latte, con supporto anche
ai settori in crisi del tabacco e dello zucchero, e senza dimenticare le zone
meridionali. OPEL 13 - ROLLS ROYCE: VINCE CONTRATTO DA 470 MLN DOLLARI DA
TURKISH AIRLINES... (Adnkronos) - Rolls-Royce, societa' globale in sistemi di
propulsione e energia, ha vinto un contratto 470 milioni di dollari (a prezzi
di listino) da Turkish Airlines (Turk Hava Yollari) per motori Trent per
equipaggiare sette aerei. Il contratto comprende l'assistenza a lungo termine
TotalCare. La consegna degli aerei iniziera' nel 2010. L'ordine, per motori
Trent 700EP per l'Airbus A330, rientra nella strategia del vettore di bandiera
turca di accrescere la propria flotta e di ottimizzare la sua efficienza e il
rendimento economico e di ridurre il suo impatto ambientale. Il Trent 700 e'
l'unico motore progettato specificamente per l'A330, ed e' leader di mercato
sull'aereo, con oltre il 70% degli ordini stipulati negli ultimi tre anni. La
nuova versione Trent 700EP consente un ulteriore miglioramento delle
performance del motore del 1,3%, confermando la sua posizione come miglior
motore sull'A330 in termini di consumi, emissioni, spinta e rumore sull'A330.
14 - Siemens: chiude fabbrica a Praga... (ANSA)
- La societa' Siemens-Veicoli Ferroviari chiude definitivamente la sua fabbrica
a Praga, mandando a casa un migliaio di dipendenti. Lo ha reso noto il
portavoce Petr Sedlacek, precisando che la chiusura si e' resa necessaria
perche' non e' stato possibile trovare nessun investitore interessato a
continuare nella produzione. All'inizio di agosto saranno licenziati circa
mille dipendenti. La Siemens e' in difficolta' dall'estate scorsa. 15 -
Ryanair: in aumento passeggeri, +13%... (ANSA)
- In aumento il numero di passeggeri di Ryanair a giugno. Il vettore irlandese
ha segnato un incremento del 13% rispetto allo stesso mese del 2008. Il dato
significa che si e' arrivati a 5,84 milioni di passeggeri. Lo ha comunicato la
stessa societa' in una nota, aggiungendo che nell'arco dell'anno, giugno
2008-giugno 2009, il numero dei passeggeri trasportati dalla compagnia low cost
ha toccato quota 60 milioni. [03-07-2009] RyanAir
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( da "Riformista, Il"
del 04-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Aiuti alle imprese
Se lo Stato non c'è arrivano le banche Economia reale. Ieri, Intesa Sanpaolo e
Confindustria hanno firmato un accordo per assicurare liquidità alle Pmi: messo
in campo un plafond da 5 miliardi di euro. Per lo stesso scopo Unicredit ha
creato un fondo da 7 miliardi. L'Abi contro Giulio Tremonti. di Gianmaria Pica
In questi giorni i grandi gruppi bancari (Unicredit e Intesa Sanpaolo in testa)
stanno presentando iniziative a sostegno delle piccole e medie imprese. Pmi
che, a loro volta, si lamentano di non ricevere finanziamenti dagli istituti
bancari: colpa del credit crunch, dicono gli imprenditori. In questo momento la
stretta credizia impone alle banche di concedere prestiti a condizioni più rigide,
chiedendo più garanzie al richiedente. Il Governatore della Banca d'Italia,
Mario Draghi, nelle Considerazioni finali del 31 maggio ha evidenziato «un
progressivo irrigidimento dei criteri di concessione dei finanziamenti alle
società». In un recente rapporto della Cgia di Mestre (associazione veneta
degli artigiani) si legge che in Italia le sofferenze bancarie (che si
manifestano quando il debitore salta due o più rate di pagamento) a carico del
primo 10 per cento dei maggiori affidati è pari al 76,8 per cento: «Appare
evidente - ha detto Giuseppe Bortolussi, presidente dell'associazione - che
questo 10 per cento è costituito quasi esclusivamente da grandi società». La
Cgia, in pratica attacca i grandi gruppi industriali «sempre più cattivi
pagatori» con «le banche vittime delle grandi imprese». Dall'altro lato le banche dicono di avere liquiodità ma di non fidarsi
delle idee delle imprese. La scorsa settimana Corrado Passera, capo esecutivo
di Intesa Sanpaolo ha detto: «Abbiamo decine di miliardi di liquidità che non
riusciamo a dare: se ci sono bravi imprenditori con buone idee che non riescono
a ricevere credito per le loro imprese, che vengano da noi». Ieri
proprio Passera ha sottoscritto ieri a Milano un accordo con Confindustria
finalizzato al sostegno delle Pmi: un fondo di 5 miliardi di euro da destinare
alle piccole e medie imprese sotto forma di linee di credito e finanziamento
(vedi box sotto). L'iniziativa di Passera è in linea con quella messa in campo
dal principale concorrente: l'Unicredit di Alessandro Profumo. A novembre 2008
Profumo ha presentato Impresa Italia, un progetto da 7 miliardi a favore delle
Pmi italiane, di cui 3 miliardi per le microimprese (le aziende con un
fatturato inferiore ai 3 milioni di euro). Iniziativa in collaborazione con i
Confidi regionali (consorzi di garanzia). Secondo i dati Unicredit i nuovi
finanziamenti - da inizio anno allo scorso 12 giugno - hanno superato i 4,86
miliardi di euro, concessi a quasi 50 mila società. Il progetto è stato
rilanciato con una campagna pubblicitaria sui quotidiani nazionali. Queste
iniziative hanno una duplice valenza: sono iniziative private a sostegno
dell'economia, in un momento in cui le misure a favore delle imprese dello
Stato italiano sono modeste; e sono anche la risposta dei primi due istituti
bancari italiani alle pressioni del ministro dell'Economia Giulio Tremonti, che
ha scelto le banche come obietivo politico e le invita a dare liquidità alle
imprese. I rapporti tra il ministero dell'Economia e le banche sono molto dialettici.
L'Abi mercoledì scorso, ha inviato una lettera ai ministeri dell'Economia e
dell'Interno in cui chiede chiarimenti sull'attività di monitoraggio: secondo
l'Abi, i Prefetti sarebbero andati oltre i paletti della normativa prevista nel
decreto anticrisi. Il giorno successivo il presidente dell'associazione,
Corrado Faissola, si è espresso contro la manovra fiscale secondo cui la
commissione di massimo scoperto non può superare lo 0,5 per cento per trimestre
dell'importo dell'affidamento: «Noi siamo sempre nettamente contrari - ha detto
Faissola - a interventi legislativi che definiscono prezzi attinenti alla
nostra attività». Ora bisognerà capire in che modo i tre protagonisti -
Faissola, Tremonti e Draghi - affronteranno, mercoledì prossimo, l'assemblea
dell'Abi. C'è chi dice che la relazione di Tremonti, in vista del G8, sarà più
di carattere generale; mentre Faissola, come richiesto da tempo da banchieri di
peso, farà in modo da dare all'Abi una più forte e marcata linea. Magari
chiedendo al governo (come suggerito da Draghi in più di un'occasione) maggiori
garanzie statali affinché riprenda l'erogazione di finanziamenti alle imprese.
04/07/2009
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( da "Eco di Bergamo, L'"
del 04-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Credito, da Intesa 5
miliardi a piccole e medie imprese --> Sabato 04 Luglio 2009 GENERALI,
pagina 7 e-mail print ROMANon si arresta la dialettica fra imprese e banche con
il presidente degli industriali Emma Marcegaglia che è tornata a parlare di
«emergenza forte» per il credito e lanciato un appello al sistema. Un passo
verso un maggiore coordinamento lo ha fatto IntesaSanpaolo firmando proprio con
Confindustria un accordo per mettere a disposizione un plafond fino a 5
miliardi di euro, destinati a ricapitalizzare e dare liquidità alle Pmi e
ricordando di aver erogato, nei 12 mesi scorsi, 152 miliardi alle piccole e
medie imprese e aver pronti ulteriori 90 miliardi. Dalle banche 5 miliardi alle
Pmi La firma segue al confronto fra il presidente dell'Abi Corrado Faissola e i
deputati della commissione Finanze della Camera. Alle banche sono giunte
critiche da parte dei parlamentari e l'appello a uno sforzo comune pena un
forte contraccolpo sull'economia. L'istituto guidato da Corrado Passera
puntualizza, comunque, di non aver ridotto il credito alle imprese negli ultimi
12 mesi ma di aver erogato alle Pmi 152 miliardi e di aver pronti ulteriori 90
miliardi nei prossimi 36 mesi di cui 60 miliardi in termini
di fidi già accordati e attualmente utilizzati e per circa 30 miliardi in
termini di nuovi fidi accordati, se richiesti. L'obiettivo è infatti quello di
«star vicino alle imprese» perché la banca cresce «se crescono le aziende».
Passera tuttavia non deflette sul ruolo, che deve rimanere alle banche, di
selezione e di valutazione del merito di credito: «a una banca come la
nostra basta sbagliare dell'1% per chiudere in perdita. Sull'erogazione di
prestiti per 400 miliardi un errore dell'1% vale 4 miliardi» ha ammonito il
banchiere. Moody's: due anni difficili Intanto Moody's non è ottimista. Per il
sistema finanziario italiano «saranno due anni difficili: ci aspettiamo una
recessione per quest'anno e forse stagnazione per il 2010», ha dichiarato il
vicepresidente dell'agenzia di rating, Henry MacNevin a margine di un briefing
che si è tenuto nel capoluogo lombardo. All'interno di questo quadro piuttosto
pessimista il numero due dell'agenzia di rating ha poi aggiunto: «Per le banche
italiane prevediamo una situazione difficile ma forse il punto chiave è che non
vediamo proprio il pericolo di sprofondare come è avvenuto negli altri Paesi».
Questo perché, spiega MacNevin, «in Italia non vediamo "bolle", eccessi
di indebitamento, ma una situazione più "tradizionale" mentre in
altri Paesi sono scoppiati i sistemi bancari e gli Stati hanno dovuto salvare
le banche». L'agenzia di rating ha stimato per il 2009 un Prodotto interno
lordo italiano in calo del 4,4% e una leggera ripresa (+0,1%) per il 2010. L'inflazione si
attesterà, rispettivamente, sull'1 e sull'1,8 per cento. In Italia, conclude
Moody's, «c'è spazio per un consolidamento bancario,
ma dopo la crisi: ora la situazione della finanza e del credito è stazionaria».
04/07/2009 nascosto-->
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( da "Giornale di Brescia"
del 04-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Edizione: 04/07/2009
testata: Giornale di Brescia sezione:economia Tassi/1: il Tuof a Lumezzane crea
malumori LUMEZZANEC'è un sommesso subbuglio a Lumezzane per le nuove
commissioni sui conti correnti bancari, stabilite dagli istituti di credito con
circolari giunte alle imprese come «proposta di modifica unilaterale di
contratto d'apertura di credito in conto corrente». Dal 28 giugno, non saranno
più applicate la commissione di massimo scoperto, quella di mancato utilizzo,
le spese per la gestione d'apertura di credito per liquidazione, le spese
trimestrali d'istruttoria e gestione degli affidamenti complessivi. Lo ha
stabilito il decreto di legge n° 185, divenuto legge n. 2, il 28 gennaio
scorso. Le imprese avevano tirato un sospiro di sollievo. Meno commissioni,
meno spese bancarie, un piccolo respiro in più, soprattutto per le piccole
aziende. Invece ecco che in maggio e giugno (una delle circolari è del giorno
25) le banche inviano ai clienti le comunicazione delle nuove commissioni. La
commissione trimestrale Ma come? La legge abolisce quelle antiche per farne
nascere delle nuove e, a detta degli interessati, ben più onerose? Così è. Dal
1O luglio eccoti servita la commissione trimestrale di disponibilità fondi,
ovvero una «gabellina», chiamiamola così, per il semplice fatto che la banca
mette a disposizione dei fondi, che siano poi utilizzati o meno. Ogni trimestre
verrà calcolato l'importo dovuto, applicando la percentuale alla media
dell'importo delle aperture di credito in essere durante il trimestre stesso.
Abolito il massimo scoperto, largo al Tuof, ossia il tasso
debitore in caso d'utilizzazione di denaro oltre il fido. Che succede? Se uno
«esce dal fido», come usa dire in gergo popolare, si applica il tasso debitore
sull'intero importo del saldo e non solamente sullo sconfinamento. Il Tuof è
applicato per il numero di giorni in cui si determina lo scoperto.
Allora, una delle imprese (4 milioni di Euro di fatturato) che, bisogna dire
con qualcosa di più del disappunto, ha sollecitato il cronista «perché devi
mettere questa cosa sul giornale», ha calcolato grosso modo che le novità
bancarie le costeranno circa duemila Euro all'anno. Ora, gli istituti di
credito fanno il loro interesse, ci mancherebbe, ma che sapore dare ad una
commissione tolta e poi risuscitata sotto altra forma? Ovviamente i clienti,
entro 60 giorni dal ricevimento della modifica unilaterale del contratto,
possono recedere, senza spese e versando quanto dovuto in base alle precedenti
condizioni praticate. Ma chi recede se si ha bisogno di sostegno come in questo
momento? Egidio Bonomi
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( da "Tirreno, Il"
del 04-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Pagina 2 - Grosseto
Sos di Emma Marcegaglia al sistema bancario «Agevolate
il credito» La presidente nazionale di Confindustria "madrina" del
cambio della guardia in provincia CASTIGLIONE. «Siamo ancora nell'emergenza e
le banche devono aiutare le imprese. Dalla tenuta dell'Andana Emma Marcegaglia,
presidente di Confindustria nazionale, continua il suo pressing al sistema
creditizio. L'occasione è l'assemblea annuale di Confindustria Grosseto che
ieri ha sancito il passaggio di consegne da Aristide Giannetti al nuovo
presidente Mario Salvestroni. A fianco di Antonella Mansi (presidente
regionale), la Marcegaglia ha rinnovato il suo appello alle banche; ma si
rivolge anche alle Camere di Commercio. «Il punto vero - spiega - è che non si
tratta solo di attivare strumenti di capitalizzazione, ma anche di renderli
operativi. Se il credito arriva dopo 6-7 mesi l'azienda magari è morta». Presenti tra il pubblico anche i dirigenti di Fidi Toscana, il
cui "sistema" di erogazione del credito alle imprese (come denunciò
un mese fa Giannetti) si era "inceppato" per le troppe domande di
contributo. Sul provvedimento anticrisi del Governo la Marcegaglia esprime un
giudizio «sostanzialmente positivo», specie sulla detassazione degli utili
reinvestiti, specificando che «senza le grandi riforme non andiamo da
nessuna parte: tagliare gli enti inutili, sburocratizzare la Pa e lavorare
sulle pensioni». Sulle infrastrutture, procedere con le grandi opere ma è
vitale aprire i piccoli cantieri. Infine, sulla crisi e gli "umori"
da tenere, per la Marcegaglia «più che ottimisti o pessimisti bisogna essere
pragmatici. Forse il peggio lo abbiamo alle spalle, ma non bisogna abbassare la
guardia». Elisabetta Giorgi
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( da "Nazione, La (Firenze)"
del 05-07-2009)
Pubblicato anche in: (Giorno,
Il (Milano)) (Resto del Carlino, Il (Bologna))
Argomenti: Revoca fidi
FAMIGLIA SPA pag. 25
D CURO l'amministrazione di una piccola azienda artigiana. Ricevo dalla mia
banca (1... D CURO l'amministrazione di una piccola azienda artigiana. Ricevo
dalla mia banca (13/5/2009) una lettera nella quale mi si informa che a seguito
dell'entrata in vigore delle norme del decreto anticrisi (legge n. 2 del 28
gennaio 2009) d' ora in poi verrò esentato dal pagamento di alcuni balzelli che
le banche facevano gravare sui clienti affidati (commissioni di massimo
scoperto, spese per la gestione pratica di fido e diritti
di sconfinamento oltre il fido). In sostituzione, la banca sembra sia
autorizzata da una legge incomprensibile ad applicare un corrispettivo di
disponibilità creditizia (Cdc), in pratica una commissione percentuale sul fido
accordato, che la legge non quantifica. Detta banca quindi mi formula
una proposta di modifica unilaterale di contratto in cui mi propone un Cdc
dell'1,50% calcolato sull'ammontare del fido concesso; attenzione: sia che esso
sia utilizzato sia che non lo sia. Ho un fido cassa di 40mila euro; il Cdc è
pari a 600 euro l' anno. Lo scorso anno il mio utilizzo medio fu di circa
10mila euro a fronte del quale pagai interessi per circa 700 euro, pari ad un
tasso di circa il 7%. Con la nuova offerta quest' anno, a parità di utilizzo,
pagherei 700+600= 1.300 euro, pari ad un tasso di circa il 13%. In cambio
risparmierò 100 euro di allestimento pratica di fido. Non so chi devo
ringraziare per questo. Una cosa è certa: in questa situazione le aziende
dovranno di loro iniziativa ridurre le richieste di fido per non pagare inutili
commissioni. Con quali prospettive per il tanto agognato rilancio della
produttività? Ultima considerazione: ma questa CDC verrà compresa nelle voci
che concorrono a determinare il tasso di usura? Paolo Vegetti - email R E'
ASSAI DIFFICILE che il corrispettivo di disponibilità creditizia (Cdc) possa
essere compreso nel tasso di usura. Formalmente, si tratta infatti di una
normale commissione bancaria e non di un tasso passivo (cioè una quota di
interessi applicata periodicamente sul debito residuo di un finanziamento). Del
resto, occorre ricordare che anche la commissione di massimo scoperto (la Cms,
che il Cdc ha sostituito) purtroppo non veniva conteggiata dall'Ufficio
italiano cambi nella determinazione degli interessi usurari. Per quel che
riguarda il suo amaro sfogo, c'è ben poco da aggiungere: l'introduzione del Cdc
è un escamotage' con cui le banche sono riuscite ad aggirare l'eliminazione
della commissione di massimo scoperto, stabilita per legge da diversi
provvedimenti approvati dal Parlamento, sia nella scorsa, sia nell'attuale
legislatura.
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( da "Corriere del Veneto"
del 05-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Corriere del Veneto
sezione: PRIMOPIANO data: 05/07/2009 - pag: 3 L'accordo «Fidi point» Sportello artigiano
VERONA Il direttore della sede regionale di Artigiancassa Ettore Filippi ed il
presidente di Fidi Artigiani Angelo Bressanelli hanno siglato un accordo in
virtù del quale verrà aperto presso gli uffici di Casartigiani Verona in via
Torricelli, 71 l'Artigiancassa
Point. Grazie all'intesa, Fidi Artigiani sarà la prima struttura sul territorio
provinciale che fungerà da sportello bancario,
offrendo ai propri associati una vasta gamma di prodotti e servizi inerenti al
credito come finanziamenti, pos, carte di credito, leasing , conti correnti e
noleggio a lungo termine di vetture aziendali. I servizi
saranno accessibili direttamente presso l'associazione di categoria, senza
doversi recare ad uno sportello bancario. «Questa convenzione - spiega presidente di Fidi Artigiani
Angelo Bressanelli - permette a Fidi Artigiani di aumentare sensibilmente la
gamma dei servizi offerti alle aziende e di avvicinarle ulteriormente alla
nostra struttura del credito. Una possibilità che riteniamo importante,
soprattutto alla luce del fatto che in questo momento il rapporto banca-impresa
registra un momento di difficoltà a causa della situazione economica
contingente». C.V.
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( da "Nuova Sardegna, La"
del 05-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Luras, gli obiettivi
dell'associazione dei commercianti Nasce «La forza della tradizione»:
rilanceremo il turismo interno di Pietro Zannoni LURAS. Lunedì 6 luglio, ore
18: è in agenda il primo incontro della neo associazione commerciale
"Luras, la forza della tradizione" promosso dall'amministrazione
comunale attraverso lo Sportello per le Imprese. La riunione è aperta a tutti e
sono attesi nuovi aderenti. Saranno presenti i rappresentanti di diversi istituti di credito e di un consorzio fidi. Fanno
parte dell'associazione operatori economici locali che vogliono investire sul
turismo interno. Poiché Luras è oggetto di un programma che migliorerà il
centro storico, si è pensato che le risorse connesse al turismo rurale possono
rappresentare un buon trampolino di lancio per creare un centro commerciale
naturale che, entro agosto, muoverà i primi passi. A questo punto
l'amministrazione, esaminate le problematiche dei diversi comparti economici locali,
dall'allevamento, alle produzioni agroalimentari, al commercio, ha verificato
che l'ostacolo maggiore è l'accedere alle misure creditizie e, in generale, ai
fondi pubblici. Ecco allora una serie di iniziative con soggetti esterni, tra
cui banche e consorzi di garanzia, per semplificare le procedure di accesso al
mercato del credito. Agendo da filtro tra le iniziative imprenditoriali e i
soggetti bancari, si possono presentare iniziative economiche consistenti e
durature per creare reddito e occupazione e, allo stesso tempo, si riducono le
difficoltà di reperimento di mezzi finanziari. «Attraverso un prodotto bancario studiato appositamente per l'iniziativa - dice
Antonio Carta, responsabile dello Sportello comunale per l'imprese - e grazie
all'estensione in affidamento di un consorzio di garanzia, sarà possibile
accedere a fondi specifici per l'avvio di nuove attività di accoglienza di
turisti (bed & breakfast), servizi accessori (ristorazione, catering,
trasporto di persone, escursioni)». E' tutto nelle intenzioni
dell'amministrazione Careddu, che dovrà collegarsi in un unico sistema
economico locale. Naturalmente il sistema è disponibile per quanti, già
disponendo di attività imprenditoriali, desiderano migliorarle o renderle
maggiormente attrattive. Il sindaco Marisa Careddu guarda all'iniziativa con
interesse. «L'esigenza era forte - sottolinea -: sono bastate tre riunioni ed è
nata l'associazione per lo sviluppo del centro commerciale naturale di Luras. I
partecipanti hanno eletto il consiglio direttivo, approvato lo statuto. Luras
vuole diventare protagonista nella corsa all'accaparramento di una fetta di
turismo interno. Il paese deve essere in grado di accogliere diverse attività.
Cinque gli obiettivi dell'associazione: riqualificazione del paese,
mantenimento di un flusso turistico costante, offerta esclusiva di prodotti,
nascita di nuove offerte commerciali, capacità di competizione nel commercio.
Una bella sfida, per la Luras di oggi».
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( da "Avvenire" del
05-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
POLITICA 05-07-2009
R ESPONSABILITÀ DEL SISTEMA BANCARIO IN QUESTA STAGIONE
Riannodare il legame virtuoso tra imprese e territorio G IANCARLO G ALLI M
entre la crisi economicofinanziaria fatica a placarsi, con un massiccio aumento
del tasso di disoccupazione sia in Usa che in Europa, in Italia sta montando di
tono una contrapposizione (fortunatamente solo dialettica) fra il sistema bancario su un versante e governo più Confindustria
dall'altro. Proviamo a gettare un cono di luce nel buio di una questione
delicata, partendo dalle ripetute dichiarazioni sia di Giulio Tremonti che del
leader degli imprenditori Emma Marcegaglia. In sostanza: le banche
lesinerebbero il credito alle imprese, ponendole in difficoltà. Talvolta
obbligandole a ridurre la produzione, quindi ricorrendo alla cassa integrazione
e in casi estremi a licenziamenti e chiusura delle fabbriche. Replicano
puntuali gli istituti creditizi (con il presidente dell'Abi, Associazione
bancari italiana, Corrado Faissola; i maggiori esponenti dei nostri colossi,
Unicredit e Intesa, Alessandro Profumo e Corrado Passera): «Non è vero!».
Mettendo sul tavolo cifre su cifre, a testimonianza del loro impegno. A chi
credere, partendo dal presupposto che, comunque, entrambi i litiganti
dovrebbero essere in buona fede, e parimenti preoccupati di un rilancio
dell'economia, poiché se la crisi dovesse protrarsi, nessuno ne uscirebbe
indenne? In carenza di certezze, occorre far ricorso per un'analisi non
manichea alla ragione e a quel poco di certo che si sa. La recessione è
partita, ovunque nel mondo, dal settore finanziario, laddove le banche svolgono
una funzione primaria. Molte, in ogni angolo del pianeta, s'erano distinte per
il «credito facile». Bastava chiedere, per ottenere finanziamenti d'ogni sorta.
Trovandosi in prima linea, le banche hanno subito patito l'ondata recessiva. E
si sono trovate costrette, per non fallire, a richiedere sostegni pubblici.
Passando dalla generosità all'avarizia: sempre «interessate», nel senso di
dover rendere credibili i loro bilanci. Hanno davvero ridotto i crediti? Non
per le grandi industrie super-indebitate, che paiono godere di speciali
protezioni, poiché «non possono fallire»; ma nei confronti delle piccole e
medie imprese, questo sì. Eppure i medio-piccoli, sino all'artigianato e al
turismo, costituiscono la spina dorsale del tessuto economico nazionale. Con
però una palla al piede: l'eccesso di indebitamento, avendo spesso compiuto il
passo più lungo della gamba. Tanti e forse troppi nuovi capannoni, nuovi
alberghi, sono sorti grazie al credito facile. Con un'unica garanzia: la
certezza di un continuo sviluppo e l'intraprendenza individuale. Molte banche,
per naturale Dna, si sono riscoperte arcigne innanzi al riflusso dell'economia.
Talvolta, oltre a negare nuovi fidi, chiedono
perentoriamente il «rientro» a coloro che si trovano in difficoltà. Da qui la
delicatezza della situazione. Correttamente, crediamo, Emma Marcegaglia, dal
pulpito confindustriale, non si preoccupa dei «grandi soci», che hanno
strumenti e mezzi (anche di pressione politica) per superare l'impasse .
Piuttosto, invoca lo storico senso di responsabilità, l'attaccamento al
territorio delle banche locali. In Italia infatti, nonostante la recente orgia
di fusioni-acquisizioni, esiste ancora una preziosa e insostituibile rete di
istituti regionali, provinciali, comunali. Anch'essi vanno pagando alcuni eccessi
di grandeur, maturati negli anni dell'euforia, delle vacche grasse. Non sono
però venuti meno alla «missione territoriale». Che significa, in concreto? Se i
big sono ultra condizionati dal clima finanziario mondiale, quindi obbligati ad
allinearsi sulle tendenze dei macrofenomeni industriali e finanziari, le banche
presenti sul territorio ben conoscono il vero stato di salute delle aziende cui
hanno fatto credito. Sanno del padrone, dei dipendenti, dell'incidenza
sull'economia di una valle o di una provincia. Chiedere dunque a questi
benemeriti banchieri coi piedi nella loro terra di avere coraggio, riannodare
il virtuoso legame fra impresa e territorio, non è retorico; al contrario,
appello al realismo. Ancora una volta, almeno in Italia (proprio come accadde
col «miracolo economico» degli Anni cinquanta), l'uscita dalla crisi potrà
avvenire anche da una politica creditizia dei mille campanili, cioè a misura
degli uomini, anziché delle fredde tecnocrazie.
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( da "Giornale di Brescia"
del 06-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Edizione: 06/07/2009
testata: Giornale di Brescia sezione: Servizi finanziari: nuovo strumento
proposto dall'Agci L'Associazione si pone come obiettivo quello di aiutare, far
crescere e sviluppare le piccole e medie imprese Nella foto d'archivio un lavoratore
di una cooperativa Le cooperative, nella loro grande maggioranza, non sono
preparate oggi a rispettare i parametri economico-patrimoniali che Basilea 2
impone, né le conseguenze prevedibili della grande crisi economico-finanziaria
mondiale che ha investito anche il nostro Paese. Anche il ruolo dei Confidi,
che hanno rappresentato per molti anni una delle principali risposte a questa
situazione di strutturale debolezza delle cooperative, si sta modificando, e i
Confidi dovranno, a loro volta, adeguarsi in termini dimensionali e
legislativi. Se si pensa che, fino a oggi, molte nostre cooperative hanno
finanziato la loro crescita prevalentemente attraverso l'indebitamento bancario, viene da sé che, per Agci, era di fondamentale
importanza affrontare subito gli effetti derivanti dall'evoluzione del sistema bancario nazionale, con la necessaria determinazione e gli
opportuni provvedimenti. I classici indicatori di bilancio hanno un significato
preciso per l'impresa capitalistica che ha l'obiettivo primario di massimizzare
i profitti, mentre hanno scarso significato per l'impresa cooperativa, che ha
come obiettivo primario quello di soddisfare il vincolo della solidarietà
interna e della mutualità (interna ed esterna). In questa ottica l'Agci si è
dotata di strumenti finanziari propri, quali le Bcc, le banche di territorio
controllate da cooperative, società finanziarie, Consorzi
Fidi, oltre ai Fondi per la promozione e lo sviluppo. Agci si è posta
l'obiettivo di utilizzare al meglio, attraverso collegamenti di rete, gli
strumenti creditizi e finanziari di cui dispone per aiutare a consolidare, far
crescere e svilupparsi il mondo delle Pmi (cooperative e non): Banca Agci spa,
Invest Banca, Bcc e Banche popolari a noi associate, confidi a noi
associate, Cifap, Generalfond spa, Fin. Coop. Ra srl. Per coordinare al meglio
l'attività degli strumenti finanziari disponibili, si è ritenuto necessario
costituire, lo scorso 3 marzo, sotto forma di società cooperativa, il Consorzio
nazionale servizi finanziari con sede legale a Roma, in via Bargoni 78. Lo
scopo primario dello strumento individuato è riuscire a mettere in rete ed a
far funzionare in modo sinergico le strutture operanti nel settore creditizio,
cercando di offrire servizi finanziari efficienti e di qualità alle nostre
cooperative, aiutandole in questa fase straordinaria di crisi
economico-finanziaria e indirizzandole verso le strategie di fondo. I servizi
sostanzialmente consistono in: finanza agevolata; coordinamento degli
interventi creditizi e finanziari ordinari dei soci del Consorzio nei confronti
delle cooperative associate; assistenza e consulenza finanziario-creditizia
alle società di servizi territoriali e alle singole Pmi ove non ci siano
servizi locali; coordinamento centralizzato dei progetti di sviluppo
territoriali e settoriali, allo scopo di attivare iniziative di sistema fra le
nostre cooperative; europrogettazione; rapporti con l'eventuale Cooperfidi
nazionale e/o con i vari Confidi territoriali.
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( da "Sole 24 Ore, Il"
del 06-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Il Sole-24 Ore
sezione: PRIMO PIANO data: 2009-07-05 - pag: 5 autore: Sul credito l'esame
prefetto Accordo pilota a Roma sull'Osservatorio: risposte dagli istituti in 20
giorni Marco Ludovico ROMA Un patto tra banche, imprese e prefettura. Nasce a
Roma all'interno dell'Osservatorio regionale sul credito e segna una netta
controtendenza rispetto alla «forte interferenza sull'autonomia gestionale e
del credito» di alcuni prefetti denunciata di recente in Parlamento dal
presidente dell'Abi (Associazione bancaria italiana), Corrado Faissola. Nella
capitale, invece, il presidente della commissione regionale Abi, Mario Fiumara,
e il prefetto Giuseppe Pecoraro hanno firmato giovedì scorso un protocollo
d'intesa che poggia anche sul consenso delle associazioni d'impresa. Il testo,
infatti, nasce da un gruppo di lavoro presso la prefettura della capitale
composto, tra gli altri, dai rappresentanti dell'Unione industriali, delle
imprese artigiane e cooperative, della Banca d'Italia, oltre l'Abi e la
prefettura. Prima finora in Italia, l'intesa segna un percorso concreto e
condiviso, innanzitutto, tra i due soggetti più sensibili: prefetto e istituti
di credito. Ma fornisce anche un criterio di selezione e di qualità rispetto
all'obiettivo degli Osservatori: non più luoghi di semplice ricezione delle
istanze di famiglie e imprese insoddisfatte del sistema bancario,
ma nucleo attivo per sostenere l'accesso al credito «delle imprese sane, sotto
ogni profilo, di cui il prefetto può e deve farsi garante » sottolinea Giuseppe
Pecoraro. Nel protocollo si sancisce che il prefetto è «l'unico soggetto
deputato alla trattazione delle singole istanze rappresentate dai clienti,
assicurandone la riservatezzae l'anonimato».Si esclude un«diritto
a ottenere automaticamente una revisione della pratica di fido » quando
piuttosto l'obiettivo iniziale è «un più agevole e rapido processo di esame
dell'istanza da parte della banca». Rispetto alle polemiche dei mesi passati
appare però chiaro dal protocollo che il Prefetto si occuperà direttamente
delle richieste di credito sottoposte alle singole banche. Il testo
prevede anche una sorta «di bollino blu», come lo chiama il prefetto di Roma,
per le aziende che documentano il rispetto delle norme sulla sicurezza nel
lavoro, quelle antimafia, l'assenza di sentenze passate in giudicato in materia
di lavoro nero. La banca riceverà anche la certificazione «dell'avvenuta presentazione
delle dichiarazioni nell'ultimo quinquennio» che risultano al Fisco. In
«presenza di tale qualificazione », scrive il protocollo, «la banca ne terrà
conto e si impegna a dare priorità all'esame dell'istanza e a fornire l'esito
dell'esame al cliente entro 20 giorni ». E dovrà motivarlo allo stesso cliente
e al prefetto. L'accordo ha l'obiettivo evidente di spianare la strada della
verifica delle istanze, per superare diffidenze e incomprensioni ma anche per
dare un percorso concretoe qualificato all'attività dell'Osservatorio. Ma c'è
di più:«Non vogliamo solo creare una corsia preferenziale per le imprese
migliori, anche per evitare la concorrenza sleale delle aziende poco
trasparenti se non in situazioni dubbie. Stiamo anche pensando – annuncia
Pecoraro – di dare priorità ai settori economici più strategici e presenti sul
territorio nella Regione. A Roma penso alle imprese di servizi e
all'immobiliare, a Viterbo il ramo della ceramica». Osserva il responsabile Abi
del Lazio, Mario Fiumara: «L'accordo è utile e ben fatto. Consente a ognuna
delle parti di esprimere il proprio punto di vista. Ma dà anche la possibilità
di lavorare senza innescare conflitti che non servono». All'Osservatorio
regionale del Lazio sono giunte finora una quarantina di istanze, divise a metà
tra imprese e famiglie. La sensazione è che il protocollo possa fornire, oltre
ai criteri «per qualificare le imprese e le famiglie», come premette l'accordo,
un clima quantomeno privo di pregiudizi.Anche perché l'accordo nasce in tempi
non sospetti: «Non in questi giorni –sottolinea Fiumara – ma è frutto di un
confronto iniziato fin dalla prima riunione dell'Osservatorio, il 6 maggio». A
dimostrare, insomma, che una sintesi efficace è possibile superando polemiche e
ostilità reciproche. marco.ludovico@ilsole24ore.com © RIPRODUZIONE RISERVATA LE
VALUTAZIONI Sarà possibile l'istruttoria sul caso sottoposto alla singola
banca. Finora 40 le istanze presentate. Priorità ai settori strategici nel
territorio LE INTERFERENZE Solo alcuni giorni fa l'associazione bancaria aveva
denunciato forti interferenze di alcune prefetture nel resto d'Italia
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( da "Corriere Economia"
del 06-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Corriere Economia
sezione: Economia data: 06/07/2009 - pag: 3 Analisi Istituti italiani ed
europei a confronto. Calo e ripresa della redditività secondo Accenture Conti
in affanno, ma ora il problema è la reputazione DI MASSIMO MUCCHETTI N ella
Milano del 1630, il popolino credeva che i malvagi ungessero le porte delle
case con una sostanza biancastra atta a diffondere la peste. La superstizione
offriva al popolino colpe e colpevoli a buon mercato, e alle autorità impotenti
un comodo alibi. Per l'Italia del secolo XXI, piegata dalla recessione di
origine finanziaria, i nuovi «untori» sarebbero i banchieri, che negano il
credito alle piccole e medie imprese e alle partite Iva in genere, considerate
in blocco meritevoli di fiducia. In realtà, indicare capri espiatori alla
pubblica esecrazione non impediva il contagio nel XVII secolo né oggi risolve
la crisi economica. Certo, i banchieri non sono santi. Ottenere credito è più
difficile. E però la questione vera è un'altra. Questa dura recessione, dopo la
quale ci vorranno anni per tornare ai livelli precedenti la crisi,
richiederebbe sia alle banche che alle imprese di lavorare con più capitale e
meno debito: una riconversione costosa per entrambe. Prima di Lehman, nel
settembre 2008, annota la Banca d'Italia nella Relazione annuale, il sistema
delle imprese italiane aveva debiti finanziari pari allo 0,73% del prodotto
interno lordo contro una media di Eurolandia dello 0,94%. All'interno di questa
minor esposizione, il peso relativo dei prestiti bancari era sostanzialmente
uguale: il 34,3% delle passività, che comprendono anche i titoli, le azioni e i
debiti commerciali, in Italia contro il 34,9% della zona euro. Più in generale,
il complesso delle passività finanziarie era in Italia pari a 2,13 volte il
Pil, un rapporto inferiore a quelli di Usa, Giappone, Regno Unito, Francia e
Spagna e superiore solo a quello della Germania. Dunque, l'economia italiana
avrebbe spazio per aumentare la sua leva finanziaria, ma utilizzando sia la
banca che il capitale, e non solo la banca. Secondo il Fondo monetario
internazionale, del resto, il complesso degli impieghi creditizi italiani è
pari al 97% del Pil contro il 95% tedesco, il 94% francese. Ma conta anche la tendenza.
Nel 2008, i debiti finanziari delle imprese sono aumentati di 103 miliardi e
sono balzati al 182% del valore aggiunto. Il debito è ormai al 48,7% del totale
dei mezzi finanziari delle imprese, 8 punti in più che si spiegano pure con il
calo del valore di mercato del capitale. Tra le 50 mila imprese censite dalla
Centrale dei bilanci, il grado di indebitamento cresce nelle unità con più di
250 dipendenti e cala, pur restando più elevato, nelle minori. E' in questo
quadro che arriva la recessione. Il risultato, a marzo 2009, è un marcato
rallentamento della crescita degli impieghi che scende dal 13% del 2006 al 4%.
Ad aprile siamo al 3,7% e per maggio bisognerà attendere che il ministero
dell'Economia sdogani i dati della Banca d'Italia. A marzo 2009 su marzo 2008,
comunque, i primi 5 gruppi bancari hanno addirittura ridotto del 2,1% gli
impieghi, mentre le banche più piccole hanno continuato a espandere le
erogazioni fino al 10%. Va ricordato, però, che le grandi banche fanno più
credito non solo in assoluto ma anche in relazione ai depositi. E per riuscirci
ricorrono ai prestiti delle banche estere che, nel 2008, sono si sono ridotti
di ben 48 miliardi a causa della crisi di fiducia. Le banche italiane devono
fronteggiare un problema di conti e uno reputazione. Rielaborando i dati
Bankitalia, il ritorno lordo sul capitale dei primi 5 gruppi bancari italiani
cala dal 18,5% del 2007 al 7% del 2008 e, secondo Prometeia, potrebbe scendere
ancora al 4% nel 2010 risalendo a un modesto 5% nel 2011. Secondo la società di
alta consulenza Accenture, i primi 20 gruppi bancari internazionali
precipiterebbero da un Roe lordo del 26% pre crisi a uno del 4% post crisi.
Accenture elenca le ragioni del tracollo: aumento dei requisiti patrimoniali
(meno 5%), minor ricorso al debito (meno 6%), maggiori costi di raccolta (meno
66%), minori commissioni (meno 2%) e maggiori accantonamenti a rischio su
crediti (meno 3%). Potrebbero, queste banche, risalire al 15% nel 2012, per un
terzo tagliano i costi e per il resto attraverso la ristrutturazione
dell'offerta e del profilo di rischio. In Italia, stima Accenture, sempre al
2012 le maggiori banche potrebbero risalire verso il 10-12%. E lì, salvo
eccezioni, ci si fermerà. Il fatto è che le perdite su crediti stanno
aumentando: 5 miliardi nei primi tre mesi del 2009, certifica la Vigilanza. Ma
la realtà è peggiore di quanto mostrano i bilanci, perché le banche, potendo
scontare fiscalmente perdite non superiori allo 0,3% dei prestiti, non hanno
alcun interesse a fare pulizie, pagando pure le tasse sulle perdite. Una
situazione equivoca ( e non migliorata dal decreto anticrisi che alza allo
0,50% la soglia, ma solo per i nuovi crediti, fatalmente pochi) tale da
favorire l'opacità. E questo è un problema per la reputazione. Quando tutto
andava bene, nessuno stava a guardare. Ma adesso si guarda e si confronta. I
banchieri hanno certo ragione di chiedere all'artigiano, al commerciante o al piccolo industriale che sfoggia il Porsche
Cayenne di metterci anche capitali propri oltre a pretendere fidi più larghi.
Ma ne hanno meno quando consolidano i debiti delle grandi imprese senza
metterne in discussione la gerenza e sena pretendere adeguate iniezioni di
capitali da parte dei soci eccellenti, magari colleghi nei consigli di
amministrazione che contano. Non basta per essere considerati untori, ma
certo non aiuta la reputazione in questi tempi bui.
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( da "Corriere Economia"
del 06-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Corriere Economia
sezione: Economia data: 06/07/2009 - pag: 5 L'altra banca Il presidente di Federcasse:
«Basta con la dittatura delle trimestrali» Azzi: questa è la rivincita dei
Lillipuziani del credito Le Casse rurali e le Bcc resistono meglio alla crisi
del mercato Una galassia di 438 istituti con impieghi per 118 miliardi DI
STEFANO RIGHI È il signore incontrastato del credito cooperativo. Alessandro
Azzi, avvocato, da vent'anni è il presidente della Bcc del Garda e da 17 guida
Federcasse, l'associazione delle casse rurali e delle banche di credito
cooperativo. Prese singolarmente sono nulla, ma se si mettono assieme queste
438 banche che vanno da Bolzano a Pachino, da quella di lingua slovena
all'aostana, appare una galassia di 4.044 sportelli, 30 mila dipendenti, 900
mila soci. Azzi sa bene di non essere l'imperatore di quest'impero con l'anima
cooperativa, ma solo il portavoce: «Le nostre banche non sono tutte uguali fra
loro, ma una cosa ci accomuna, la conoscenza della nostra clientela e del
territorio dove operiamo. Sia chiaro, non vogliamo confrontarci né dare lezioni
a nessuno, ma i fatti adesso sono dalla nostra parte». Finanza Nel momento in
cui le organizzazioni imprenditoriali puntano il dito contro il sistema bancario accusando i signori degli sportelli di essere la
causa del credit crunch , la stretta creditizia che soffoca le aziende, la
galassia delle Bcc, le micro banche di paese, ottiene il riconoscimento più ambito,
quello di essere partner affidabile di nuove iniziative imprenditoriali.
Piccole economie, talvolta medie, mai grandi. Sia chiaro: «Io non voglio
giudicare gli altri sottolinea Azzi non credo che la soluzione dei problemi che
affliggono il credito oggi in Italia sia lo spezzatino di Intesa e Unicredit.
Queste banche hanno un ruolo e una funzione ben precisa, ma sono orgoglioso dei
risultati ottenuti dal nostro sistema. Quanto è accaduto nell'ultimo anno
dimostra che il senso della finanza è dare utilità sociale, perché la finanza
fine a se stessa è estremamente pericolosa; che il roe ( return on equity ,
ovvero l'indice di redditività del capitale proprio), è un mito sbagliato; che
l'idolatria del breve termine non era sostenibile nel lungo periodo. Le crisi
rimarcano le differenze. Quando c'è la bassa marea si vede cosa c'è sotto, con
il mare alto sono bravi tutti.». Dimensioni La crisi colpisce piccoli e grandi.
Ma le piccole, le Bcc, hanno deciso di essere diverse. Lo hanno urlato nella
campagna pubblicitaria dello scorso inverno, cercano di dimostrarlo ogni
giorno: questa banca è differente. Anche adesso. «Tutti invocano un ritorno ai
fondamentali, all'analisi dei bilanci, alla solidità. Ben vengano dice Azzi .
Noi continuiamo a sostenere le famiglie e le pmi, a meritare la raccolta e
siamo tranquilli per il livello di patrimonializzazione acquisito nel corso
degli anni. Certo, il momento è difficile e noi soffriamo assieme alle nostre
comunità, la percentuale delle sofferenze aumenta anche per noi, ma non è che
abbiamo perso la capacità di valutare il merito di credito. La conoscenza della
clientela, della sua storia, è la chiave per interpretare il futuro, anche se
sappiamo bene che, al di là della buona volontà, c'è chi non ce la fa proprio».
Tenuta Eppure il sistema tiene. Chiuso il 2008 con depositi da clientela
superiori agli 80 miliardi di euro, il primo trimestre dell'anno in corso ha
segnato una crescita dell'1,1 per cento. Al punto che la difesa del sistema bancario rovescia i termini della questione: sono gli
imprenditori, non le banche, a non osare in questo periodo. «La ragione spesso
sta da due parti chiosa Azzi . Oggi non c'è più un rischio liquidità, la
raccolta bancaria c'è, se resta lì inutilizzata, come si vede anche dai nostri
dati, significa che c'è incertezza, che la gente non si
fida, non vuole osare. Ma gli impieghi complessivi del sistema sono aumentati
nell'ultimo anno del 2 per cento, quelli delle Bcc del 10 per cento. Non siamo
più bravi, solamente conosciamo meglio chi ci sta di fronte». E al tempo della
finanza transnazionale non è cosa da poco. srighi@corriere.it Leader
Alessandro Azzi, presidente di Federcasse e della Bcc del Garda
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( da "Alto Adige" del
07-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
La cooperativa
favorisce il credito alle associazioni impegnate nel
sociale Socialfidi si fida di Trebo Succede a Kiesswetter alla guida del
sodalizio economico BOLZANO. Pepi Trebo è il nuovo presidente del consiglio di
gestione di Socialfidi, la cooperativa di garanzia nata, nell'ambito della
Federazione provinciale delle associazioni sociali, per consentire un migliore
accesso al credito ad associazioni, fondazioni e cooperative del settore
socio-assistenziale e sanitario. Trebo sostituisce Oscar Kiesswetter, che ha
contribuito fin dall'inizio e con successo alla nascita ed allo sviluppo di
Socialfidi. Il nuovo presidente, esperto nel settore economico e finanziario e
per molti anni responsabile di zona di uno dei più importanti istituti di
credito locali, si troverà dunque a ricoprire un ruolo da una prospettiva
opposta rispetto a quella avuta sinora. Offrirà consulenza alle organizzazioni,
dovrà trattare con gli istituti bancari per riuscire a negoziare migliori
condizioni per gli associati. Socialfidi è infatti la cooperativa di garanzia
costituita con l'intento di consentire un migliore accesso al credito ad
associazioni, fondazioni e cooperative del settore socio-assistenziale e
sanitario, mediante il rilascio ai propri soci di una parte delle garanzie da
prestare. Tornando alla guida di Socialfidi, il presidente uscente Oscar
Kiesswetter ha concluso brillantemente l'impegnativa fase di costituzione e sviluppo
di un'istituzione così importante per il terzo settore. A lui va il
ringraziamento di tutti i rappresentanti di Socialfidi per il prezioso lavoro
svolto. «Vogliamo essere sempre più a fianco delle associazioni e delle
cooperative sociali che vivono con crescente disagio la stretta finanziaria e
del credito in atto in questa fase per aiutarle a svolgere in modo ancora più
efficace il loro servizio a favore della comunità locale», sostiene il nuovo
presidente Pepi Trebo, insieme ai soci fondatori di Socialfidi che sono Start -
Fondo mutualistico Legacoopbund, Fonasco - Fondo mutualistico Confcooperative,
Confcooperative Bolzano, Caritas, Fondazione Odar, Legacoopbund, Federazione
provinciale associazioni sociali, Anmic - Associazione nazionale mutilati e invalidi
civili, Arche - Kvw. A Socialfidi possono iscriversi le cooperative,
associazioni e fondazioni attive in provincia di Bolzano nel settore
socio-assistenziale e sanitario; il modulo è sul sito www.socialfidi.coop.
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( da "Arena, L'" del
07-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Martedì 07 Luglio
2009 ECONOMIA Pagina 33 ARTIGIANCASSA Uno sportello bancario
nella sede di Casartigiani Ettore Filippi, Direttore della sede regionale di
Artigiancassa, (www.artigiancassa.it Banca che ha come business la gestione dei
fondi pubblici che permettono ai clienti artigiani, aventi diritto, di
abbattere i tassi di finanziamento, concessi da qualsiasi
istituto bancario
nazionale) e Angelo Bressanelli, presidente di Fidi Artigiani hanno siglato un
accordo in virtù del quale sarà aperto negli uffici di Casartigiani Verona
(www.artigianiverona.it) in via Torricelli 71, l'Artigiancassa Point.
Grazie all'intesa, Fidi Artigiani sarà la prima struttura in provincia che avrà
funzione di sportello bancario, offrendo agli associati prodotti e servizi inerenti al
credito come finanziamenti, pos, carte di credito, leasing , conti correnti e
noleggio a lungo termine di vetture aziendali. I servizi saranno accessibili
all'Associazione di Categoria, senza doversi recare a uno sportello bancario. «La convenzione», ha spiegato Bressanelli,
«permette a Fidi Artigiani di aumentare la gamma di servizi alle aziende e di
avvicinarle alla nostra struttura del credito. Una possibilità importante,
soprattutto alla luce del fatto che il rapporto banca-impresa registra un
momento di difficoltà a causa della situazione economica».
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( da "Repubblica, La"
del 07-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Pagina XI - Torino
La proposta di Costamagna, leader di Confapi Piemonte "Un gran giurì per
ridurre i conflitti tra banche e Pmi" EMILIO VETTORI ISTITUIRE un «Gran
Giurì», una sorta di Comitato d´eccellenza composto da persone autorevoli,
capaci ed indipendenti in grado di analizzare i progetti imprenditoriali
presentati dalle piccole e medie imprese, valutarli e sottoporli con una corsia
preferenziale al sistema bancario. E´ l´idea lanciata
da Livio Costamagna, presidente di Confapi Piemonte (che rappresenta oltre
5mila imprese), per tentare di fornire uno strumento in più nei difficili
rapporti fra Pmi e Istituti di credito, resi ancora più tesi dalla difficile
situazione congiunturale. L´idea è stata lanciata recentemente da Costamagna
che aggiunge: «I progetti delle piccole imprese dovranno essere sottoposti ad
una valutazione sia sotto il profilo economico, sia strategico. Questo primo
screening potrebbe conferire alle aziende una certificazione a garanzia del
loro operato, una specie di Bollino Blu, nei confronti delle banche». Secondo
il vertice di Confapi Piemonte, a questo punto potrebbe «partire uno studio di
fattibilità che coinvolgerebbe tutte le associazioni territoriali, i Consorzi
Fidi, le banche che dovranno fare sinergia per arrivare a definire un metodo
d´azione univoco, fornire valutazioni congiunte e ripartire i rischi. Si
potrebbe arrivare a definire uno strumento in più contro la crisi».
«Considerando in quali difficili acque naviga oggi un imprenditore
spiega poi Costamagna dobbiamo pensare alla banca come ad una fregata
che deve diventare
però una nave cisterna in grado di tenere la barra del timone in modo etico e
lungimirante, per concedere il carburante a quelle imbarcazioni che conoscono
bene la loro rotta, grazie ad un piano di navigazione ben definito. Per poter
navigare nelle acque molto mosse dell´economia attuale, l´imprenditore non
dovrà essere lasciato solo: occorrono flotte capaci, come quella costituita
dalle oltre cinquemila piccole e medie imprese raccolte da Confapi Piemonte, ma
anche navi in grado di fornire aiuto come banche avvedute e lungimiranti».
SEGUE A PAGINA V
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( da "Sole 24 Ore, Il (Nord Est)"
del 08-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Nord-Est sezione:
EST data: 2009-07-08 - pag: 12 autore: Dottori commercialisti. Al via
iniziativa pilota in provincia di Pordenone Con il Confidi si apre lo studio
Prestiti per i giovani ma anche per professionisti in difficoltà Valeria Zanetti
Un aiuto ai giovani dottori commercialisti ed esperti contabili di Pordenone,
che intendono avviare l'attività, ma necessitano di prestiti a condizioni
favorevoli. Ed un sostegno ai colleghi più affermati che, complice la crisi
economica, non sono sempre garantiti nei confronti dei propri clienti, a corto
di liquidità e che quindi, a volte, non risultano in grado di pagare le
parcelle. Con questo obiettivo l'Associazione dei dottori commercialisti ed
esperti contabili della provincia (Adc), per prima nel Friuli-Venezia Giulia e
nell'intero Nord- Est, ha siglato con il Consorzio garanzia fidi commercio di
Pordenone, presieduto da Roberto Cao, una convenzione, che risale al dicembre
scorso, ma che solo ora sta entrando a regime e si prevede diventerà operativa
verso settembre. «Stiamo lavorando per far finalmente decollare il progetto –
spiega Michela Triggiani, componente del direttivo dell'associazione e
consigliere dell'Ordine dei dottori commercialisti pordenonesi –. Ora occorre
nominare una commissione tecnica che sarà incaricata di valutare le domande
presentate: Confidi ha chiesto che sia composta da tre professionisti indicati
dall'associazione, la quale, a propria volta, ha coinvolto nella valutazione
sulla rosa designata l'Ordine». I componenti – secondo l'associazione – possono
essere dottori commercialisti, esperti contabili, ma anche specialisti nella
concessione di fidi, non iscritti all'Ordine. Proprio l'Ordine, tra
l'altro,evidenzia alcuni punti critici della convenzione, siglata dall'associazione.
«L'iniziativa, partita dall'Adc,dovrebbe,a nostro parere coinvolgere tutti i
Confidi, non solo quello dei commercianti», sottolinea Renato Cinelli,
presidente dei commercialisti di Pordenone. «Verissimo –condivide Triggiani –
però era importante fare il primo passo, formulare un modello di convenzione e
far funzionare il meccanismo. Nulla ci impedisce in seguito di siglare simili
accordi con altri enti. L'esperienza potrebbe fare da apripista ad altre
nell'intero Triveneto».Inoltre, sottolinea la professionista, a fine anno
occorrerà sicuramente mettere mano al modello di convenzione, che limita ai
soli professionisti soci dell'Adc provinciale la possibilità di formulare la
domanda di garanzia al consorzio. «La clausola deve essere eliminata per dare l'opportunità
a tutti i colleghi di poter approfittare delle facilitazioni previste
nell'accesso al credito», aggiunge Triggiani. Se dunque l'accordo andrà a
regime, in autunno i dottori commercialisti ed esperti contabili pordenonesi
potranno iniziare ad inviare al Consorzio, tramite l'istituto bancario prescelto (Confidi è convenzionato con 24 istituti
di credito operanti sul mercato), le domande di garanzia corredandole con una
descrizione dettagliata del programma di investimento professionale in funzione
del quale viene presentata la richiesta. Secondo quanto previsto dalla
convenzione la banca destinataria della richiesta di prestito su garanzia di
Confidi curerà l'istruttoria e si esprimerà sulla finanziabilità o meno della
domanda. Il Consorzio assumerà in proprio, nei confronti della banca, il
rischio di ciascuna insolvenza, nella misura del 50% del finanziamento (salvo
espressa previsione diversa che il consorzio definirà con la banca). ©
RIPRODUZIONE RISERVATA Michela Triggiani CONSIGLIERE ORDINE PN Apripista. Ora
occorre nominare una commissione tecnica che valuterà le domande presentate.
L'esperienza potrebbe fare da battistrada in tutto il Triveneto Renato Cinelli
PRESIDENTE COMMERCIALISTI Auspicio. A vantaggio della categoria il progetto, a
nostro parere, dovrebbe coinvolgere tutti i Confidi del territorio, non solo
quello del commercio
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( da "Corriere Alto Adige"
del 08-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Corriere dell'Alto
Adige sezione: 1AECONOMIA data: 08/07/2009 - pag: 9 Artigianato Lunedì
assemblea Allarme della Cna «Clienti morosi Pmi senza liquidi» BOLZANO «Qui non
paga più nessuno, nemmeno la nostra squadra di esperti per il recupero crediti
riesce ad aiutare le nostre Pmi. Aziende sane, piene di lavoro, ma senza
liquidità perché i pagamenti ormai non arrivano più nemmeno dopo 120-130
giorni. Non arrivano e basta». Pino Salvadori, direttore della Cna-Unione
artigiani, denuncia lo stato di malessere delle piccole e medie imprese.
«Lavoro dal 1975 ricorda Salvadori e solo una volta ho vissuto una crisi
epocale, quella di fine anni '70, quando i tassi d'interesse erano schizzati al
22%. Ma quella era inflazione, mentre l'economia comunque cresceva. Ora è
qualcosa di diverso. Gli strumenti tradizionali non sono sufficienti per
arginare la crisi. Il recente provvedimento del governo, che pone un tetto
dello 0,5% al massimo scoperto, modifica il decreto Bersani e vedremo se darà
buoni frutti. Nel frattempo dobbiamo agire a livello locale per sensibilizzare
i nostri associati suo nuovi strumenti messi a disposizione dalla Provincia».
Lunedì sera la Cna terrà un'assemblea proprio per informare i soci, in
particolare le aziende sane che sono in crisi di liquidità per il mancato
pagamento da parte dei clienti. «Le aziende in questa
situazione spiega Salvadori possono ottenere liquidità dalle banche sotto forma
di fido, ad un tasso massimo del 4,5%. La differenza tra questo tasso e quello
richiesto dalle banche, è a carico del fondo di rotazione della Provincia, che
autorizza l'iter con provevdimento di giunta, mentre le garanzie vengono
fornite dai Consorzi fidi, nel nostro caso Fidimpresa. Così evitiamo di
mandare a fondo aziende che hanno tutti i requisiti per sopravvivere, ma si
ritrovano senza ossigeno». La Cna ha anche raccolto numerose segnalazioni delle
imprese che esprimevano «sorpresa e indignazione per l'introduzione di nuove
voci di costo nei rapporti di conto corrente bancario,
a seguito dell'eliminazione della commissione di massimo scoperto. Le banche,
previa una semplice comunicazione scritta al cliente delle variazioni
sfavorevoli, stanno inviando alla clientela la comunicazione dell'eliminazione
dai contratti in essere delle commissioni di massimo scoperto, di quelle
trimestrali di affidamento, di quelle di revisione dell'affidamento e di quelle
relative alle maggiorazioni per l'andamento anomalo del rapporto ma, al tempo
stesso, introducono altre spese collegate alla messa a disposizione di fondi
(fido) e all'utilizzo dei fondi oltre la disponibilità accordata
(sconfinamento). Gli istituti, in pratica, hanno semplicemente sostituito le
precedenti commissioni con altre, probabilmente ancora più onerose». F. E.
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( da "Miaeconomia"
del 08-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
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del cointestatario del mutuo BANCA E MUTUI » Mutui Un popolo di cattivi
pagatori (08/07/2009) Avete richiesto un prestito in banca o ad una finanziaria
e avete avuto qualche problema nel restituirlo? Avete richiesto un mutuo e non ve
lo hanno accordato? Due situazioni che sono allordine del giorno
per migliaia di italiani alle prese ogni mese con la restituzione delle rate
del mutuo di casa e del prestito per lautomobile e che scoprono
cosi lesistenza dei Sistemi di informazioni creditizia (Sic), vale a dire gli
archivi a cui tutto il sistema bancario fa affluire
dati riguardanti i finanziamenti accordati e la regolarita
dei rimborsi relativi a prestiti, mutui, carte di credito e fidi di conto
corrente. Banche e societa di finanziamento, prima di concedere un credito ai propri clienti e
durante la restituzione del prestito, si informano infatti della loro
solvibilita ed affidabilita: in pratica che il debitore, una volta
ricevuto il credito, sia poi in grado di restituirlo senza problemi. In particolare i Sic
registrano e gestiscono i dati personali dei consumatori che abbiano richiesto
e/o ottenuto un finanziamento. Dati fondamentali, quelli gestiti dai Sic,
perché la loro presenza puo comportare il rifiuto ad una
richiesta di finanziamento.
E qui sta la spiegazione a tutti coloro che si chiedono il perché gli venga
negato un prestito. Sulla base delle informazioni cosi
rilevate (entita degli importi richiesti, puntualita o ritardi nei
pagamenti, livello di indebitamento), gli enti finanziari valutano infatti la solvibilita
e laffidabilita dei soggetti censiti, finanziando solamente quanti
offrano maggiori garanzie circa la restituzione dellimporto erogato e
gestendo in questo modo il rischio connesso allattivita creditizia. Ma va anche detto che grazie
al Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi
informativi gestiti da soggetti privati - che disciplina dal 1° gennaio
2005 lattivita dei Sic - sono anche aumentati i diritti dei
consumatori censiti che possono sempre verificare i dati e la propria situazione creditizia
tramite laccesso diretto. Liscritto ha, altresi, il diritto
di fare rettificare ed aggiornare i dati che si rivelino non correttamente
censiti: i dati negativi frutto di errori delle banche o delle societa
finanziarie o frutto
di truffe perpetrate da terzi ai danni del consumatore, possono essere
contestati e, se si prova lerrore o la truffa, rettificati o
cancellati. Le regole sul trattamento dei dati personali hanno cosi messo
fine alle numerose
controversie createsi negli ultimi anni nei confronti dei cattivi pagatori,
poiché oltre allesattezza e alla completezza delle
informazioni, il Codice regolamenta anche i tempi di conservazione dei dati. Si
tratta di tempi ben precisi, al termine dei quali le informazioni vengono automaticamente
cancellati dal sistema. Sono previsti, inoltre, tempi diversi a seconda che si
tratti di dati negativi (ritardi nei pagamenti, sofferenze, cessioni del
credito ecc) o positivi (ad esempio il regolare pagamento del prestito. Ed,
ancora, a seconda della diversa tipologia e della gravita
dellinadempimento. In particolare, le richieste di credito vanno
mantenute non oltre 6 mesi. Ma se la domanda non viene accolta, il Sic ha tempo
30 giorni per provvedere alla
cancellazione dei dati. Mentre per i ritardi successivamente regolarizzati le
informazioni sono visibili: per 1 anno se il ritardo non e
superiore a 2 rate o 2 mesi, mentre per i ritardi superiori si sale a 2 anni
dalla data di regolarizzazione. Invece le informazioni negative circa i ritardi nei pagamenti
non regolarizzati possono essere conservati per 36 mesi dalla data di
cessazione del rapporto contrattuale o, successivamente alla scadenza
contrattuale, dalla data dellaggiornamento relativo ad eventi rilevanti del rapporto di
credito (passaggio a perdita, cessione del credito ecc). Nel caso in cui il
consumatore voglia sapere se i propri dati sono registrati in Sic, quale banca
li abbia trasmessi, ottenere laggiornamento, lintegrazione
o la cancellazione puo
presentare una semplice richiesta alla banca, alla societa o ai Sic che
entro 15 giorni dovranno rispondere in maniera precisa e comprensibile. 2 voti
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( da "Sicilia, La"
del 08-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
confesercenti
Credito, le aziende chiedono aiuto per la garanzia pubblica in banca La crisi
per gli imprenditori si chiama "stretta creditizia". A denunciarla
sono decine di imprenditori di aziende catanesi che in questi giorni hanno
segnalato casi di difficoltà con le banche alle sede provinciale della
Confesercenti. Un boom di richieste di aiuto da parte di oltre cinquanta
aziende catanesi che danno lavoro a centinaia di famiglie. Confesercenti lancia
l'allarme: «O si dà un sostegno alle imprese nei confronti
del sistema bancario o
rischiamo il collasso - dice Salvo Politino, direttore di Confesercenti - Non è
un caso che Confesercenti Catania abbia messo in campo il Consorzio Fidi
CO.SVI.G. (Consorzio per lo Sviluppo delle Garanzie) che attraverso il fondo di
Medio Credito Centrale garantisce l'80% dell'importo deliberato dagli Istituti
di Credito convenzionati. La crisi, sia del credito ma soprattutto del
mercato, coinvolge aziende di tutti i settori e in tutta l´Isola. Molte aziende
in difficoltà che hanno fatto ricorso alla Cig. Molte hanno segnalato alla
Confesercenti situazioni di grave difficoltà creditizia e di mercato,
annunciando cassa integrazione e licenziamenti a breve se non avranno il
sostegno da parte della banche». «Chiedono il sostegno dei nostri Cofidi, ma
soprattutto è importante che le Banche riconoscano la validità della
"garanzia pubblica", di Medio Credito Centrale, garanzia diretta, a
prima richiesta e valida ai fini Basilea 2 - aggiunge Politino - Ci sono poi
imprese in difficoltà per problemi con la burocrazia nelle pubbliche
amministrazioni, che in un momento di crisi generale rischia di mettere ko le
aziende. Ci adopereremo - conclude Politino - affinchè venga recepito in
Sicilia e a Catania l'accordo quadro, firmato tra l'Associazione Bancaria
Italiana e il Ministero dell'Economia».
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( da "Secolo XIX, Il"
del 09-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Finanziamenti
anti-crisia 200 imprese savonesi il successo dell'iniziativa della camera di
commercio Grasso: assegnati 10 milioni con la nostra garanzia. Siamo meglio di
altri savona. Dieci milioni di euro: è l'ammontare dei finanziamenti bancari
alle imprese savonesi che sono stati garantiti nei primi sei mesi dell'anno dal
fondo straordinario deliberato a fine gennaio dalla Camera di Commercio di
Savona per fronteggiare la crisi. Il fondo straordinario è nato con lo
specifico obiettivo di rafforzare le garanzie dei confidi e favorire l'accesso
delle imprese locali al credito bancario. Uno
strumento creditizio che assume ancora maggior importanza in un momento di
crisi come quello attuale e che sta colpendo molte delle imprese attive nel
territorio della provincia savonese. «In soldoni - spiega il presidente di
Palazzo Lamba Doria, Giancarlo Grasso - significa che abbiamo già impegnato
metà di quel milione di euro che la giunta camerale aveva destinato al
rafforzamento delle garanzie con cui i Confidi sostengono le imprese
favorendone l'accesso al credito bancario. Direi che
abbiamo con questo fondo fatto prima e meglio di altri». Il
"pacchetto" di interventi economici aggiuntivi, per un ammontare di
1,5 milioni di euro, comprendeva anche 200 mila euro destinati ad un'iniziativa
elaborata da Filse per conto di Unioncamere e Regione Liguria e uno fondo di
300 mila euro riservato ad un'azione - ancora da definire - per rafforzare il patrimonio stesso dei consorzi fidi. «Noi
abbiamo dei dati relativi al milione di euro messo a disposizione dei Confidi -
aggiunge il presidente della Camera di Commercio -. A metà giugno le imprese
savonesi che avevano chiesto il sostegno dei consorzi fidi erano 180, per un
importo di 9 milioni di finanziamento richiesto. Oggi siamo sicuramente
oltre le 200 domande e i 10 milioni di credito. Di quei 9 milioni, circa 2,2
milioni hanno chiesto e ottenuto la garanzia supplementare offerta dal fondo
camerale, con un impegno di oltre 400 mila euro. Ma riteniamo che oggi siamo
arrivati a mezzo milione, la metà del plafond totale». Il sistema dei confidi
funziona in questo modo: l'impresa "x" va nella banca "y"
per chiedere un finanziamento da destinare a investimenti o per superare crisi
di liquidità. La banca esige delle garanzie e l'impresa si rivolge ad un
consorzio fidi che, di norma, garantisce il 50% del prestito richiesto. La
trattativa è in salita perché la banca, a fronte di garanzie limitate, tende a
stringere i cordoni della borsa, a chiedere un tasso di interesse più elevato
ed a ridurre i tempi di restituzione. In una situazione simile l'impresa
rischia di non riuscire ad ottenere il finanziamento o comunque si trova in
grande difficoltà nella restituzione della somma quando questa viene richiesta
in tempi particolarmente ristretti. E' a questo punto che interviene il fondo
camerale, che rafforza le garanzie del Confidi, elevando la copertura del
finanziamento dal 50% all'80%. «E' così possibile - sottolinea il presidente
Giancarlo Grasso - negoziare con la banca sia un allungamento del periodo di
ammortamento dei prestiti, dai normali 5 anni fino a 8-10 anni, con conseguente
diminuzione dell'importo delle rate a carico delle imprese, sia un abbattimento
degli interessi, limitando il costo finale del denaro al 3-3,5%». Le imprese
che hanno fatto ricorso alle garanzie del sistema confidi sono soprattutto
artigianali e commerciali; limitate le richieste delle aziende turistiche
mentre sono 5 le domande giunte da imprese cooperative. «Il meccanismo sembra
funzionare bene - osserva il presidente camerale - anche se sarebbe necessaria
più elasticità da parte delle banche. Il rischio infatti è di esaurire presto
le risorse a disposizione se gli istituti di credito insisteranno a chiedere
sempre il massimo di contro-garanzie anche se di fronte hanno imprese solide.
Devono invece saper valutare in modo oggettivo sia la capacità di un'azienda di
stare sul mercato sia il valore di un progetto da finanziare». Ma anche tra le
imprese devono essere fatte delle distinzioni, perché sarebbe del tutto inutile
bruciare soldi per tentare di chiudere voragini incolmabili. Non è azzardato
sostenere che la crisi può anche servire a realizzare una sorta di "selezione
della specie" tra le imprese, facendo emergere l'imprenditoria più
credibile, quella in grado di agganciare la ripresa. «Anche le migliori
intenzioni possono portare ad un disastro, perché le risorse disponibili non
sono infinite - conclude Giancarlo Grasso -. Per questo stiamo studiando la
possibilità di trovare gli strumenti che consentano agli enti economici di
entrare nel capitale di aziende con buone idee e buone capacità». Sergio Del
Santo 09/07/2009 ' 09/07/2009 Rafforzato il consorzio fidiIl meccanismo
funziona ma ci vuole più elasticità dalle banche: si rischia di esaurire le
risorse 09/07/2009 ' 09/07/2009 il denaro è meno caroIl fondo permette alle
aziende di negoziare il periodo di ammortamento, limitando rata e interessi
09/07/2009
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( da "Dire" del
09-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
San Marino, no di
Anis e banche all'accordo anticrisi Governo si dice tranquillo: grande
risultato, riporteremo fiducia Guidi (Assobank San Marino) SAN MARINO- Oltre il
50% dei lavoratori sammarinesi del settore privato rimangono senza contratto.
L'accordo tripartito non ha dunque avuto, per ora, l'esito che il governo di
San Marino si aspettava. L'Associazione nazionale degli Industriali (Anis) ha
confermato le sue perplessità, non firmando questa mattina il documento. Una
defezione molto importante, alla quale si aggiunge quella delle associazioni
bancarie, già da tempo ritiratesi dal tavolo: mancano insomma due pilastri
dell'economia sammarinese. Ma il governo ostenta tranquillità.
"Comprendiamo le ragioni dell'Anis, con le imprese che soffrono è
difficile accettare aumenti contributivi- spiega alla stampa il segretario di
Stato per le Finanze Gabriele Gatti-. Ci manca una firma fondamentale, ma ci
sono le condizioni perché arrivi". Lunedì ci sarà un nuovo incontro del
tavolo tripartito sul programma economico per il 2010 che l'esecutivo sta
ultimando, forse qualcosa potrebbe smuoversi già da lì. Ancora più convinto il
collega alla Sanità, Claudio Podeschi: "Gli Industriali sono pronti a
collaborare e il governo è molto determinato, con l'approvazione dei progetti
di legge su credito agevolato per le imprese e ammortizzatori sociali si creerà
il clima di fiducia per la firma". E anche per le associazioni bancarie
c'è ottimismo. Marco Arzilli L'incontro di questa mattina non è dunque servito
a fare rientrare le divergenze che riguardano tanto la parte normativa e le strategie
di lungo termine, quanto, e forse soprattutto, quella economica che prevede per
i prossimi due anni aumenti dei salari (rispettivamente dell'1,6% e del 2,1%)
ben al di sopra delle previsioni sul tasso di inflazione a fine anno. I toni
durante la riunione, durata poco più di un'ora, si sono riscaldati e all'uscita
le facce erano decisamente scure. Specie quelle dei sindacati, i più delusi
dall'esito della trattativa, che ha visto firmare l'accordo tripartito sui
rinnovi contrattuali e sugli interventi a sostegno dell'economia e
dell'occupazione dal governo, dalle due formazioni sindacali Csdl e Cdls, e
dalle diverse associazioni di categoria, eccezion fatta per l'Anis. Dunque
anche l'Osla, indecisa fino all'ultimo, ha posto la sua firma in calce, assieme
ad artigiani (Unas), operatori del turismo (Usot) e commercianti (Usc). Eppure
il governo non sembra molto preoccupato delle defezioni, convinto che le
perplessità dell'Anis rientreranno in breve tempo. Nella conferenza stampa che
ha seguito l'incontro del tavolo tripartito, Congresso di Stato schierato quasi
al completo. All'appello mancano solo gli Esteri, gli Interni, la Cultura e la
Giustizia. "Oggi è un momento importante, non un punto di arrivo ma di
partenza", sottolinea il segretario di Stato per l'Industria, Marco
Arzilli, riassumendo i punti chiave dell'accordo: aumento dei contratti di
lavoro e delle ore, 12, di flessibilità; allungamento del periodo di prova e
del tempo determinato a 18 mesi; blocco delle tariffe; istituzione
di un fondo di garanzia per il consorzio fidi e dello sportello unico per le
imprese. "Al Paese serve un patto sociale- sottolinea il collega al Lavoro
Gian Marco Marcucci- per creare le condizioni per uscire dalla crisi. L'accordo
contiene questi concetti: fare sistema per la tutela del Paese, delle imprese,
dei lavoratore e delle famiglie". Ed è un documento aperto,
aggiunge, "speriamo in un esame di coscienza dell'Anis. Il Paese ha
bisogno di tante cose, l'ultima è il conflitto sociale". 9 luglio 2009
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( da "Resto del Carlino, Il (Ferrara)"
del 10-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
VETRINA CENTO pag.
12 «Il sistema centese regge la crisi» Animato dibattito in consiglio con molti
interventi: e un piano per l'emergenza ECONOMIA Il pubblico che ha assistito al
dibattito l'altra sera in consiglio di ALBERTO LAZZARINI CENTO IL SISTEMA
economico è in crisi ma il Centese reagisce e cerca di organizzare la riscossa.
Dopo qualche isolato intervento e le prime discussioni, ecco finalmente un
progetto organico: non risolverà certamente i problemi (il mondo globalizzato
non lo permette) ma, almeno su alcune cose, si potrà intervenire. La Cento
politica, economica e finanziaria l'altra sera ha dedicato un maxi incontro al
"che fare? di fronte alla crisi" nel corso di un Consiglio comunale
straordinario che, se inevitabilmente ha dovuto lasciare spazio a molte
(troppe) voci con conseguenti dispersioni, ha però avuto il merito di fare il
punto della situazione e di formulare qualche proposta. Ecco allora che nascerà
un Tavolo permanente sulle emergenze economiche: "Sarà insediato prima
delle ferie", ha annunciato l'assessore alle attività produttive Giorgio
Bertani a conclusione della maratona che ha tagliato il traguardo a mezzanotte
dopo tre ore di interventi. Lo stesso assessore ha sottolineato con
soddisfazione l'avvenuta "condivisione dei problemi" fra le forze
politiche ed economiche, la volontà "di parlarsi" e quella di coordinare
gli interventi sotto la regia istituzionale del Comune. Dopo gli interventi del
presidente del Consiglio comunale Adriano Orlandini e del sindaco Flavio Tuzet,
Bertani aveva dato l'avvio al dibattito con un'approfondita relazione ricca di
dati, ovviamente non positivi sulla congiuntura guerciniana, con la meccanica e
la subfornitura in grossa difficoltà, la cassa integrazione che straripa, il
commercio asfittico e l'agricoltura penalizzata dalla crescita dei costi. Mama
in fin dei conti, anche se consola poco, va meglio che da altre parti. La
conferma è venuta da Paolo Martinelli (Unindustria): il numero delle unità
locali, ha annunciato, è addirittura cresciuto rispetto a due anni fa. Grande,
ha aggiunto, è l'impegno delle aziende ma "I loro sforzi non sono sufficienti
ed è per questo che, come associazione, valutiamo molto positivamente le
politiche di sostegno alle famiglie dei cassaintegrati e di chi ha perso il
lavoro, promosse dagli enti locali e territoriali e dalle
Fondazioni bancarie". Molto bene anche gli accordi sul credito messi in
campo da Camera di Commercio ed enti locali volti a sostenere l'attività,
divenuta fondamentale, dei Consorzi Fidi. "E valutiamo positivamente anche
l'attività di accesso al credito svolto dalle banche locali, contrariamente a
quelle nazionali ed internazionali". Già, il credito. La platea ha
chiesto alle banche un sostegno sempre più forte. Ivan Damiano, direttore
generale di CariCento ha risposto con i dati: "I prestiti erogati dalla
banca a privati e aziende, sono cresciuti in un anno del 15%". Ma il costo
del credito non è destinato a calare, ha pronosticato, perché la rischiosità
sta crescendo e il costo della raccolta è esploso. In più, ha ammonito, è in
atto una concorrenza di fatto sleale da parte di talune banche internazionali.
Giuseppe Accorsi, presidente della Bce, ha a sua volta difeso il ruolo delle
banche locali e, citando la recentissima enciclica papale, ha sottolineato la
necessità di ricondurre il sistema finanziario internazionale a valori etici e
morali. Porte aperte, intanto, agli imprenditori meritevoli. Quanto alle
categorie economiche, il lamento è generale anche se c'è chi, come Stefano
Gallerani (Unione agricoltori) ha messo in luce le capacità di reazione degli
imprenditori, molto attivi nei settori di nicchia. Sono anche intervenuti
Davide Fiocchi (Ascom), Alberto Minarelli (Cna), Costantino Po (Coldiretti),
Gianluca Guaitani (Unicredit) e Giuliano Guietti della Cgil che ha chiesto una
rinnovata attenzione verso i lavoratori colpiti dalla crisi. A conclusione
hanno preso la parola i rappresentanti dei vari gruppi politici consiliari.
Image: 20090710/foto/3470.jpg
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( da "Resto del Carlino, Il (Pesaro)"
del 10-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
PESARO AGENDA pag.
15 DOPO l'entrata in vigore delle norme che dichiarano illegittim... DOPO
l'entrata in vigore delle norme che dichiarano illegittima la commissione di massimo scoperto molti istituti bancari hanno
provveduto ad applicare altre gabelle quali la commissione di disponibilità
credito. In pratica applicano una commissione sulla disponibilità dei fidi
indipendentemente dal fatto che vengano utilizzati o meno. La situazione
diventa quindi peggiorativa per gli utenti che chiedono il fido per sicurezza
ma poi non lo usano. Invitiamo tutti i cittadini a contestare tali
provvedimenti e a rivolgersi anche alle Associazioni dei Consumatori per una
azione efficace a fronte di atteggiamenti vessatori denunciati in questi giorni
anche dal Governatore della Banca d'Italia Draghi. Riteniamo opportuna
un'azione congiunta tra tutte le forze economiche e le associazioni a tutela
dei consumatori per una forte iniziativa nei confronti delle banche che anziché
favorire lo sviluppo economico di imprese, commercianti e artigiani o di venire
incontro alle esigenze delle tante famiglie in difficoltà continuano a
perseguire la politica del massimo profitto per le prebende dei propri
amministratori. Sergio Schiaroli, presidente provinciale della federconsumatori
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( da "Gazzettino, Il (Rovigo)"
del 10-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
«Massimo scoperto
troppo caro» Lo 0,5% trimestale, che significa il 2% l'anno, non basta per
sostenere gli artigiani Venerdì 10 Luglio 2009, "La commissione di massimo
scoperto non superiore allo 0,5% per trimestre (che significa un 2% l'anno!)
dell'importo dell'affidamento, stabilita dal Consiglio dei Ministri nella
cosiddetta "Manovra d'Estate" è ancora troppo cara per le imprese
artigiane". Lo afferma Girolamo Astolfi, presidente della Confartigianato
Imprese di Rovigo che spiega: "Abbiamo valutato l'impatto della norma
sulle nostre imprese. Analizzando i dati dell'accesso al credito di breve
periodo nel 2008 del solo sistema Confartigianato del Veneto (pari a circa
651.600.000 euro di cui circa il 16% a titolo di fido di
c/c, linea di credito oggetto della commissione di massimo scoperto), l'importo
annuo stimato a carico delle aziende artigiane ed a favore del sistema bancario supera i due milioni di euro!
Un salasso -prosegue Astolfi- soprattutto se si tiene in considerazione che
molte convenzioni prevedevano la vecchia commissione di massimo scoperto
franca, cioè a costo zero. Inoltre non è assolutamente chiaro se per i
"non affidati" e gli "extra-fido" restino comunque valide
le condizioni previste dalle lettere inviate ai correntisti di modifica
unilaterale del contratto e soprattutto se lo 0,5% massimo applicabile coprirà
anche i diritti di istruttoria fido". La questione è molto grave, secondo
il presidente di Confartigianato. Se ne comprende la portata dalle
dichiarazioni all'assemblea dell'Abi del Governatore della Banca d'Italia Mario
Draghi: con cui ha esortato le banche a risolvere alla radice la questione del
massimo scoperto a sostituire spontaneamente, una volta per tutte, le
commissioni complesse e opache con commissioni ragionevoli. Astolfi apprezza
infine le proposte avanzate sempre oggi all'Assemblea dell'Abi dal Ministro
dell'Economia Giulio Tremonti per una moratoria volontaria sulle scadenze dei
crediti alle imprese e per sospendere o modificare l'applicazione dei criteri
di Basilea 2. "Sono indicazioni - sottolinea Astolfi - che testimoniano
grande sensibilità alle difficoltà e alle aspettative delle imprese. Mi auguro
che le banche colgano responsabilmente l'invito del Ministro Tremonti. Per le
nostre imprese ciò si tradurrebbe in una salutare boccata d'ossigeno, proprio
in una fase in cui è decisivo creare le condizioni per consentire agli
imprenditori di cogliere i segnali della ripresa. E' estremamente importante
che il sistema bancario recepisca il richiamo del
Ministro dell'Economia ad una comune responsabilità verso il Paese".
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( da "AltaLex" del
10-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Le recenti
Istruzioni della Banca dItalia in tema di usura Articolo 10.07.2009
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in tema di usura di Giorgio Mantovano Sul sito istituzionale della Banca
dItalia è stata pubblicata, per la consultazione e per eventuali
osservazioni e proposte da sottoporre al medesimo organo di vigilanza entro il 22 maggio 2009, la tanto attesa
revisione delle Istruzioni in materia di rilevazione trimestrale dei tassi
effettivi globali medi, ai sensi della normativa anti-usura (Legge n.
108/1996). Lobiettivo dichiarato è quello di adeguare le precedenti
Istruzioni impartite
alle banche ed agli intermediari finanziari, nel febbario 2006, ai mutamenti
del quadro normativo e di superare alcuni rilevanti problemi applicativi
riscontrati nel corso di oltre un decennio di applicazione della normativa
anti-usura. Prima di dar conto delle rilevanti novità non appare superflua
qualche breve considerazione di fondo. Le Istruzioni della Banca dItalia
hanno assunto un valore fondamentale nella normativa penale di contrasto
allusura (art. 644 c.p.), ritenuta parzialmente in bianco, in quanto
rimessa, per gli aspetti più prettamente tecnici, allautorità
amministrativa. Come è noto, le banche e gli intermediari finanziari sono
tenuti ad ossequiare i criteri di calcolo, in esse indicati, per la rilevazione
del T.e.g. (tasso effettivo
globale) e per la conseguente verifica, nel tempo, del superamento o meno del
tasso soglia, oltre il quale il rapporto economico assume
carattere usurario. In passato, le Istruzioni, malgrado alcuni necessari
aggiornamenti, hanno suscitato non poche polemiche, dimostrando di essere il terreno di scontro
elettivo di ogni attività peritale, chiamata a valutare la sussistenza o meno
dellusurarietà, interpretando ed applicando, nelle aule di
giustizia, i criteri metodologici in esse previsti. Tra le principali critiche si è posta la
questione della mancata inclusione, nella formula di calcolo del T.e.g., di
alcuni costi, tra cui spiccava, ad esempio, lopaca commissione
di massimo scoperto (c.m.s.), la cui esistenza si rinviene già nella
manualistica di
tecnica bancaria dei primi decenni del secolo scorso. In effetti, con
riferimento a questa voce che, unitamente agli interessi, risulta una delle
componenti del compenso globale dovuto dal cliente, la Banca dItalia,
sin dalle prime Istruzioni, pubblicate nel 1996, aveva assunto una posizione in qualche modo
ambigua, non includendola tra gli oneri, pur precisando che essa veniva
rilevata separatamente ed espressa in termini percentuali. Non si chiariva,
però, quale significato attribuire a tale separata indicazione. E ciò finiva
con il creare un senso di diffuso disorientamento nella dottrina poiché
trattavasi indubbiamente di un onere, scarsamente trasparente, connesso allerogazione
del credito. Lo stesso Governatore della Banca dItalia, in occasione della consueta relazione annuale del
31 maggio 2008, aveva sollecitato il mondo bancario a
sostituirla con una commissione più chiara, parametrata alla dimensione del
fido accordato, come avviene da tempo in altri paesi. Ed anche il Presidente
dellAntitrust,
lo scorso anno, le aveva puntato il dito contro, definendola una prassi iniqua
che doveva essere abolita. Non si erano sopiti, difatti, gli echi di una
clamorosa sentenza del Tribunale penale di Palmi (la n. 1732 dell8
novembre 2007), che aveva assolto nove imputati, tra cui vari esponenti di vertice del mondo
creditizio, con la formula per non aver commesso il
fatto, pur avendo riconosciuto lesistenza di unusurarietà
oggettiva a carico di un importante gruppo imprenditoriale calabrese,
nellambito di
alcuni rapporti di conto corrente. In quel processo, il perito dufficio,
proveniente dalla Banca dItalia, aveva accertato una serie di sforamenti,
in alcuni trimestri, ora nei confronti del tasso cd. soglia, ora nei confronti
della C.m.s., ora nei confronti
di entrambe le grandezze. Quella sentenza, che non era riuscita ad individuare
un colpevole ed era stata immediatamente impugnata in Corte dAppello
(si attende tuttora lesito), aveva affermato, per la prima volta in
Italia, lautonoma rilevanza penale della c.m.s. nella verifica dellusurarietà
del rapporto. Si era detto che la c.m.s. è un costo collegato
allerogazione del credito e, pertanto, da tenere in considerazione come
elemento potenzialmente produttivo di usura. Il limite oltre il quale essa acquisiva rilevanza penale era,
dal Tribunale di Palmi, individuato nella media, indicata trimestralmente dai
vari Decreti ministeriali, pro-tempore vigenti, aumentata del 50%. Pur
trattandosi di un orientamento non condiviso da altri Giudici, quella pronuncia,
aveva avuto il merito di stimolare ulteriormente il dibattito in corso,
scuotendo il mondo bancario e sollecitando, ancora una
volta, lintervento del legislatore. Come è noto, lart. 2 bis della
legge n. 2 del 28 gennaio 2009
ha dedicato una certa attenzione alla c.m.s. ed alle clausole contrattuali,
comunque denominate, di remunerazione per la messa a disposizione di fondi,
cercando di eliminare le incongruenze e gli aspetti forse più vessatori,
decretandone, al contempo, anche la rilevanza penale ai fini della normativa
anti-usura. Le recenti Istruzioni della Banca dItalia, datate
maggio 2009, si adeguano, ovviamente, a quel disposto normativo ma ampliano,
anche, la platea delle spese e dei costi da includere nel calcolo del T.e.g..
In estrema sintesi,
oltre alla c.m.s. ed agli oneri per la messa a disposizione dei fondi, si
prevedono ulteriori ipotesi di costo da inserire nel conteggio del tasso
effettivo globale. In particolare: il costo dellattività di
mediazione svolta da un terzo, indipendentemente dalla forma tecnica del finanziamento; i costi
relativi alle operazioni di pagamento e di prelievo; i costi connessi allutilizzazione
di un mezzo di pagamento che permetta di effettuare pagamenti e prelievi. La
necessità, poi, di uniformare, ove possibile, la base di calcolo del T.e.g. a quella dellindicatore
di costo (il T.a.e.g.), previsto dalla Direttiva sul Credito al consumo
(2008/48/CE), al fine di migliorare il livello di protezione del consumatore e
le possibilità di raffronto tra le condizioni ed i costi del credito, portano ad includere nel
T.e.g. alcune spese precedentemente escluse dal conteggio. Il riferimento è ai
costi assicurativi obbligatori per legge, ai recuperi di spese, ecc.. Ed
ancora, tra le novità più salienti vi è, senza dubbio, la modifica dei criteri
di rilevazione degli oneri nella formula di calcolo del T.e.g.. Gli oneri su
base annua saranno calcolati includendo, a differenza di prima, tutte le spese
sostenute nei dodici mesi precedenti la fine del trimestre di rilevazione. E
una scelta che differisce rispetto alla temporalità degli interessi, ancorati
alle competenze di pertinenza del trimestre di riferimento. Muta anche lo
schema segnaletico per conformarsi alle statistiche europee, con cambiamenti
previsti per le classi
di durata, di importo e che tiene conto delle diverse condizioni applicate a
famiglie ed imprese. Permane lesclusione dal calcolo degli
interessi di mora. Limpressione finale, leggendo il vasto articolato tecnico, è che,
malgrado alcuni passi in avanti, si sarebbe potuta offrire, su taluni aspetti
(giorni valuta, nozione di portafoglio finanziario, concetto di costo
effettivamente sostenuto dallintermediario, ecc.), una migliore
puntualità, eliminando possibili contraddizioni, anche ricorrendo, laddove ve ne fosse stato bisogno, ad
ipotesi di calcolo esemplificative, che avrebbero di sicuro giovato alla
determinatezza della fattispecie penale. Ma tantè. Il che
dimostra quanto sia ancora impervia la lotta contro il deprecabile fenomeno
dellusura. Commenta
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( da "Sole 24 Ore, Il (Plus)"
del 11-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Plus sezione:
ATTUALITA data: 2009-07-11 - pag: 15 autore: L'inchiesta. La 'ndrangheta
all'Ortomercato Le 'ndrine, la bancaria e gli affidamenti azzardati Credito e
cosche nella Milano da "sniffare" Processo in corso L ucida e
determinata. Tanto da sconfinare in una supponenza che il presidente della
Sesta sezione penale Gemma Gualdi non ha mancato di rimarcare. E.R. ex
funzionaria di Unicredit Banca d'Impresa filiale di via Mecenate a Milano,
accusata di avere favorito e affidato alcune società attive presso
l'Ortomercato di Milano e riconducibili a esponenti del clan calabrese dei
Morabito, si è presentata, per la prima volta, al processo che la vede imputata
per riciclaggio e ha risposto alle domande del Pm della Direzione distrettuale
antimafia Laura Barbaini. L'inchiesta sulle infiltrazioni della criminalità
organizzata calabrese all'Ortomercato, sul traffico di cocaina e sul
riciclaggio di denaro, ha già prodotto numerose condanne con il rito
abbreviato. Ma alcune posizioni, tra cui quella di E.R., sono arrivate sino al
dibattimento in aula. L'accusa a carico della ex funzionaria di UniCredit Banca
d'Impresa, che si è dimessa dopo gli eventi, si regge sull'assunto che gli
affidamenti ottenuti dalle società (in larga parte cooperative e Srl)
riferibili al clan Morabito per il tramite della banca avrebbero ecceduto le
soglie di discrezionalità del funzionario bancario. In
altri termini questi avrebbe omesso di segnalare alla capogruppo e, dunque,
all'archivio unico informatico gli affidamenti accordandoli in modo arbitrario.
Nella fattispecie la donna non avrebbe identificato e segnalato come gruppo una
costellazione di società tutte riconducibili ai medesimi soggetti. Affidandoli
come se fossero indipendenti gli uni dagli altri. La strenua difesa della funzionaria
si è basata sul mancato "sforamento" dei limiti
di fido superati per i quali sarebbe stato necessario informare dei
finanziamenti la catena di comando della banca e avviare le procedure interne
del caso. Una facoltà di delibera già di suo piuttosto elevata, 1.150.000 euro
per singolo cliente, per una bancaria che aveva 90 clienti tra cui aziende di
un certo rilievo. In realtà nel corso dell'ispezione interna di
UniCredit Banca d'Impresa eseguita dal funzionario Rinaldo Rinaldi, sarebbe
emerso che quei limiti sarebbero stati superati abbondantemente: i dati
raccolti dal consulente tecnico dell'accusa Nicola Mainieri, funzionario
dell'Unità di informazione finanziaria (vedere articolo sopra) parlano di fidi
concessi per 2.180.000 euro. Nel corso del rito abbreviato, che si è celebrato
nell'agosto scorso, di fronte al Gip Fabio Paparella, invece, le condanne sono
state 14: da un minimo di quattro anni e 6 mesi a un massimo di 14 anni e 4
mesi. La pena massima è stata inflitta ad Antonino Palamara mentre Salvatore
Morabito nipote del boss Giuseppe Morabito è stato condannato a 13 anni e 8
mesi. © RIPRODUZIONE RISERVATA Nell'immagine, l'ingresso di via Lombroso
dell'Ortomercato di Milano INFOPHOTO
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( da "Metropolis web"
del 11-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Sabato 11 Luglio
2009 PALERMO - Due napoletani I.M. di 32 anni e B.G. 35 di anni, sono stati
denunciati per truffa aggravata ai danni di una anziana, alla quale hanno
sottratto 33.000 euro in assegni. I due hanno proposto libri d´arte e preziosi
manoscritti alla donna, convincendola a firmare due assegni, come anticipo, per
13 mila euro. Fidandosi dei due individui, la vittima aveva
loro affidato il suo carnet di assegni perché loro stessi ne compilassero due
per la cifra pattuita, firmando inoltre in bianco un modulo prospettatole come
proposta di acquisto dei manoscritti. La figlia dell´anziana ha raccontato ai
poliziotti di avere avuto il forte sospetto della truffa dopo essersi accorta
di come dal carnet della madre fossero stati trafugati due assegni in
bianco, staccati insieme ai due autorizzati e firmati dalla madre. I due
complici, non contenti di quanto già sottratto, ieri hanno ricontattato la
vittima per concordare un nuovo acquisto, dandole appuntamento per le 14,
sempre nell´abitazione della donna. Alcuni poliziotti si sono nascosti in una
stanza dell´abitazione e hanno così sorpreso i due napoletani. Addosso a I.M.
sono stati trovati quattro assegni bancari: due per 6.500 euro ciascubno e due
per 10.000 euro, questi ultimi trafugati in un momento di distrazione della
vittima. Nella borsa è stata rinvenuta anche la proposta d´acquisto del manoscritto,
in realtà un modulo di richiesta di finanziamento su carta intestata a un noto
istituto bancario, in bianco, con apposte le firme
della signora che sarebbe servito ai due per accendere una proposta di
finanziamento.
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( da "Affari e Finanza (La Repubblica)"
del 13-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
La ricetta per la
rinascita "Nulla sarà più come prima investiamo sullinnovazione"
AFFARI E FINANZA: La crisi che ha travolto leconomia porterà comunque a
un futuro diverso da quello che abbiamo vissuto fino ad oggi. Questa sembra
essere, al momento, lunica certezza ed è forse meglio così: le crisi spesso sono utili e
spesso servono a qualcosa. Se chi ci sta dentro e ne esce vivo ha imparato la
lezione che le crisi danno. Partiamo allora dal mondo del credito. Le banche in
questo momento hanno un problema di immagine che sarebbe utile analizzare non
da una visuale politica. GIANLUCA JACOBINI (Responsabile della Direzione
Business del Gruppo Banca Popolare di Bari e Presidente ABI per la Basilicata):
«Come tutte le imprese anche le banche hanno subito delle difficoltà che si
sono acuite da settembre 2008. Questi segnali erano presenti più negli ambienti
tecnici. In un certo senso si sta uscendo. Questa crisi ha visto la crisi di un
modello di banca più finanziaria che banca tradizionale ed ha visto un fortissimo
appesantimento del magazzino delle banche per lottenimento della
liquidità fino a minare addirittura il concetto non tradizionale. Accanto a
questo cè stata una crisi industriale. Ha avuto dei riflessi simili a
quelli del sistema bancario ma con sfaccettature molto più complesse. Il
sistema bancario sera distratto dalla sua
attività core business, allontanandosi dalla sua attività tradizionale. Di vero
cè che questa crisi sta riportando le banche alla loro attività
tradizionale, sta pulendo gli eccessi che cerano, in Italia meno che in altre parti
del mondo perché la vigilanza della Banca dItalia ha rappresentato un
grossissimo freno. Quando alcune banche hanno abusato di alcuni comportamenti,
Bankitalia è intervenuta in modo molto drastico. A livello di immagine, le banche sono
uscite molto molto male. Non sono riuscite, infatti, a unirsi per comunicare
allesterno del lavoro che stavano facendo e dallaltro. Ma
analizzando i numeri, con un Pil che scende del 5%, la riduzione
dellincremento sul fronte
del credito, fa ben sperare. Da qui si parte. Non si può valutare il sistema bancario in maniera complessa, senza vedere i numeri. Da
marzo 2009 i numeri sono un po più duri del 2008, soprattutto
sullindustria manifatturiera, però settori come servizi ed edilizia continuano a
crescere. Quindi, nonostante ci sia un incremento delle sofferenze a livello
complessivo, vuol dire che le banche sono dentro la crisi, non ne sono uscite.
Stanno gestendo la crisi, stanno continuando lerogazione al
credito nonostante ci
sia dei pagatori che non stanno onorando i propri debiti. Ovviamente il
ragionamento è complessivo. Poi ci sono gli eccessi positivi e quelli negativi.
In particolare è più facile parlare di banche come la nostra, legate molto al
territorio e quindi molto legate allandamento di quel
territorio. Per questo i rapporti di questa banche con la propria clientela
sono più vincolanti, più stabili. Sostanzialmente, oggi, il credito cooperativo
e quello popolare, stanno erogando cifre più importanti. Nei numeri della Banca Popolare di
Bari, vediamo un incremento del 2% di impieghi alle famiglie, in mutui e
prestiti, e un incremento del 20% di impieghi allindustria. Questo
non vuol dire che diamo credito a tutti. Il credito, anzi, deve rimanere
selettivo. Stiamo
ampliando la base della clientela. Mediamente nella nostra banca rientrano
duemila clienti nuovi al mese. Si tratta nella gran parte di piccole e medie
imprese che non trovano soddisfazione nelle banche nazionali. Sono poche le
imprese che stanno investendo e molte quelle che si stanno affacciando sul
credito locale. In questo momento, il ruolo della banca, è quello di
accompagnare il cliente. E il cliente, oggi, raramente ti viene a chiedere
soldi per compare dieci nuovi macchinari ma viene a chiederti un aiuti per
ristrutturare la finanza della propria azienda. Il ruolo si è fatto più
complesso ed è la discriminante, oggi, per il successo di una banca». AFFARI E
FINANZA: Cosè possibile fare, al di là del ruolo delle banche, per
riattivare il circuito
economico? JACOBINI: «Sul piano legislativo ci sono alcuni aiuti che possono
essere dati. Il sistema dei Cofidi deve svolgere il suo ruolo perché mai come
in questo momento si sente la necessità da parte delle imprese, di
finanziamenti che possono migliorare laccesso al credito.
Ognuno deve fare la sua parte. Da parte delle imprese, serve seguire la regola
del buon padre di famiglia: tagliare i costi, il superfluo, focalizzarsi
moltissimo sulla produzione e sulla clientela. Poi bisogna lavorare per ridurre i ritardi dei pagamenti da
parte della pubblica amministrazione. Noi parliamo di Tremonti bond che servono
alle banche quotate e stanno dando un grande aiuto, sono un esempio per tutta lEuropa
e per gran parte del mondo. Ma probabilmente se la pubblica amministrazione pagasse le sue
fatture i clienti non sarebbero stressati, gli oneri finanziari sarebbero molto
inferiori, i redditi non peggiorerebbero». AFFARI E FINANZA: Questo è il primo
anno, da quando ci sono questi forum, che ci confrontiamo con un dato che non è
positivo: non lo è per nessuno, non lo è nemmeno per la Puglia. Bankitalia ha
fatto la fotografia di una situazione di crisi che è stata molto dura nel terzo
quadrimestre del 2008. Negli ultimi mesi cè stato un picco della
cassa integrazione. Il
settore della moda è stato il primo ad essere colpito. ANGELA DONGHIA
(Presidente e Amministratore Delegato di Nocese Manifatture): «Con le banche
abbiamo sempre avuto un rapporto molto concreto, nel senso che abbiamo sempre
parlato di tutto. Almeno
con quelle che sono in grado di fare consulenza. Con le banche talvolta i
rapporti sono strani, nel senso che quando lazienda è un po
troppo patrimonializzata si ha la necessità di capire come si deve fare. Quando
lazienda non ha il patrimonio ma è strutturata, il tutto diventa un po
complicato come mettersi intorno a un tavolo, leggere le carte, capire se
lazienda può rimanere sul mercato. Si è parlato poco fa della pubblica
amministrazione che paga in ritardo, ma quando ci sono crediti della pubblica amministrazione, le banche
sono pronte a valutarli meglio dei crediti di un qualsiasi altro cliente che
non si chiami Regione Puglia. In questo anno come la pubblica amministrazione,
anche la nostra azienda ha avuto degli spostamenti, perché anche il piccolo
cliente ha avuto una riduzione di credito tra Basilea 2, la stretta creditizia,
la crisi e via dicendo. Quindi tutto si è tradotto in meno affidamenti con una
differenza: dallaltra parte, noi non abbiamo la Regione
Puglia o una qualsiasi pubblica amministrazione ma un cliente con un nome e un cognome. Nel rapporto
con le banche, ci sono aziende che non hanno avuto problemi, altre che ne hanno
avuti tanti proprio perché il rapporto di consulenza, tranne che per i grandi
gruppi, svanisce. Le banche locali dovrebbero migliore su questo fronte. Sul
piano regionale si potrebbe fare qualcosa. Ma si sono lasciati trascorrere otto
mesi senza dare aiuti veloci, perché aziende che fatturano poco non possono
permettersi grandi studi di consulenza per attivare le pratiche regionali.
Abbiamo bisogno di cose semplici. Questo sì che sarebbe stato un grande aiuto.
Su queste cose dobbiamo imparare ad essere più veloci. La crisi. La Puglia è lunica
regione in Italia che ha avuto un calo spaventoso dellexport perché era ed è rimasta un bacino di
fasonisti. La Puglia, in questo campo, è in caduta libera. Al nord si stanno
riprendendo, qui invece si continua a scendere. Bisognerebbe mettere insieme le
forze, capire che certe cose fatte finora non vanno più bene». AFFARI E
FINANZA: Buttiamo lo sguardo oltre la crisi. Come sarà la ripresa e da quali
punti potrebbe ripartire in Puglia? GIANFRANCO VIESTI (economista, ex
presidente Agenzia regionale per linnovazione
tecnologicae oggi neo assessore regionale al Sud): «Bisogna inquadrare quello che succede in
queste regione con quello che succede fuori perché questi che viviamo so AFFARI
E FINANZA: Se cè una cosa buona che le crisi fanno, è che
alla fine ciò che rimane è un ceppo forte. Il mercato della moda, negli ultimi
cinque anni, è stato
inquinato da produttori che vendevano qualsiasi cosa, che hanno fatto disastri
anche dal punto di vista economico ma anche a un certo punto di immagine. Un
know how di qualità in questa regione cè e permetterà ad
alcuni di superare la selezione
del mercato. AUGUSTO ROMANO (Romano Spa, marchio jeans Meltin
Pot): «Si sono creati gli spazi. Sicuramente negli ultimi anni cè stata
uninflazione a tutti i livelli fino a un paio di anni fa. Cè stata
una crescita molto forte che ha tirato dentro tutta una serie di aziende, marchi, negozi,
distributori che non hanno fatto bene il loro il loro mestiere portando il
mercato in una situazione disastrosa. Adesso cosa accade? Il mercato si
ripulisce, si liberano degli spazi, ci sono delle fette nuove anche se la torta
è più piccola. Ma si può approfittare. In che modo? Sicuramente puntando verso
un approccio di qualità, anche in termini di mentalità aziendale. Da noi cè
già, siamo tra i sopravvissuti. Oggi sicuramente le cose sono diventate molto
più difficili. E il
professor Viesti ha ragione: nessuno oggi è in grado di fare previsioni anche
per i prossimi sei mesi. Una cosa è certa: i consumatori hanno cambiato le loro
abitudini di acquisto. Quindi non comprano e non compreranno più come hanno
fatto fino a sei mesi fa. Fanno scelte con criteri diversi. Finchè non si
comprenderà cosa cercano i consumatori. Sarà difficile trovare una strategia
vincente. In questo momento bisogna ridurre costi, rendere più snelle le
aziende, investire nellinnovazione anche se è una parola molto abusata.
Sono convinto che il cliente ti segue se intuisce che vuoi raccontargli
qualcosa di nuovo. Capitolo degli incentivi. E qui le problematiche sono di due
tipi. La questione del credito che non riguarda solo il livello bancario. Il problema è vedersi abbassare i fidi da un
momento allaltro. Oggi avere soldi è diventato molto più complicato. Ma non
tanto per lazienda, quanto per il suo cliente che da un fido di ventimila
euro passa a uno di cinquemila ed è costretto a chiamarti per dirti che non può pagarti e
la fattura di ritorna indietro. Il cliente non è il negozietto di provincia ma
di catene da 50 negozi con milioni di fatturato. Stiamo parlando di clienti che
spostano assegni per mezzi milione di euro. Questo comincia a diventare un
problema serio. Poi diventa una catena, perché in queste condizioni le
assicurazioni non assicurano più crediti. Bisogna ampliare la base della
clientela, ma dove si trovano i clienti in queste condizioni? Sono daccordo
con Montezemolo: con questa
storia degli incentivi si è creata una sovrastruttura sulleconomia,
soprattutto locale, che è una roba massacrante. Dobbiamo pagare un sacco di
soldi, per mettersi nelle mani di una schiera di funzionari e poi devo chiedere
«per favore» di riavere i
miei soldi per fare i progetti di investimento. Allora, scusate, azzeriamo gli
incentivi, abbiamo limposizione fiscale di qualche punto
percentuale e allora coi miei soldi mi faccio i miei progetti di investimento,
semplificando tutto il processo e facendo qualche passo in avanti. Le prospettive credo ci
siano, per quanto lente. Ma questo è lanno peggiore vissuto
nei 40 azienda della nostra azienda di famiglia. Ci siamo posti come obiettivo
di superare i prossimi sei mesi». AFFARI E FINANZA: In situazioni come queste, il primo
investimento che salta è quello nella cultura. Eppure è proprio questo il
settore che è andato in controtendenza rispetto alla crisi: si comprano meno
jeans, spesso anche il cibo, non il libro. CLAUDIA COGA (Edizioni Dedalo): «Sì
è così. Il settore è riuscito sempre a sopravvivere perché non ha mai vissuto
di grandi cifre. A livello generale, il 2008 si è chiuso addirittura con un
incremento. La verità è che investimenti nella cultura non ci sono mai
veramente stati e alla fine, per gli addetti ai lavori non è cambiato molto.
Noi sopravviviamo da 45 anni ma anche perché ci concentriamo su una fascia di
nicchia attenta alla saggistica. Non abbiamo mai pubblicato narrativa,
rinunciando alla possibilità di sfornare best seller. I nostri lettori ci
seguono da anni, sono fidelizzati, si punta sulla qualità che è quella che poi
alla fine paga. In Italia si legge pochissimo. Al Sud ancora meno. La nostra
fortuna è di avere una distribuzione nazionale tanto che il mercato pugliese
copre solo il 4 per cento del nostro fatturato. Ora stiamo provando a fare
nuove collane per ampliare la base dei nostri lettori e ci stiamo concentrando
sui giovani. Certo se ci fosse un po più di attenzione per
potenziare le biblioteche, non sarebbe male. Qui il divario tra Nord e Sud è enorme. Allestero,
le case editrici possono contare già su mille copie in uscita. In Italia tutto
ciò non cè. Nonostante tutto, il 2008 almeno per noi, si è chiuso con un
incremento. Così per i primi mesi del 2009. Il merito un po è anche della
vendita online che ci permette di coprire i buchi della distribuzione». AFFARI
E FINANZA: In questa situazione, le misure messe in campo dal sistema
fieristico? COSIMO LACIRIGNOLA (Presidente Fiera del Levante): «Viviamo le
contraddizioni delle
imprese. Stiamo ristrutturando per cui abbiamo iniziato, abbiamo intercettato
una grossa somma, labbiamo messa sul mercato, abbiamo
resistito alle pressioni esterne, stiamo costruendo qualcosa che lanno
prossimo, rappresenterà un grande padiglione che dimostrerà come la Fiera si sta trasformando. In
tutto questo la crisi ci ha colti in mezzo al guado. Lho
detto due anni che il mondo è cambiato e noi siamo lì, al centro del Levante,
con la Cina e lIndia che premono sul Mediterraneo. Il mondo ormai si è girato. Nel 2010 ci sarà il
libero scambio, i Balcani sono inglobati nellEuropa.
Lasset geopolitico, strategico, economico si sta spostando verso SudEst.
Tutto questo rende il Sud, e la Puglia in particolare, elemento centrale. E la
Fiera può funzionare
come strumento di marketing territoriale. Se le condizioni a contorno
sussistono: ho fatto manifestazioni, ma prima ho fatto educational sul
territorio e solo dopo si sono rinchiusi nella stanzetta della Fiera. Ogni
volta che vengono cè lo stupore della scoperta perché si rendono conto
che non siamo qualcosaltro che si immaginavano. Quindi bisogna
lavorare per sfatare i luoghi comuni e per farlo bisogna costruire qualcosa di
incoming. Perché se la crisi è globale, le risposte alla crisi non possono che essere locali. Per cui parlare di
Puglia, Campania, Calabria, Sicilia, non è parlare di insiemi omogenei. La
scoperta del nostro territorio lo si può fare anche attraverso lo strumento
"Fiera del Levante". È comunque diventato un brand. Intorno a noi cè un mondo, però, che sta reagendo
più velocemente di noi. Poi sul futuro delle fiere, cè
il discorso delle alleanze strategiche. Ma in questo momento cercarne qualcuna
con Milano, Verona, Roma non è facile. È in atto un processo di
cannibalizzazione delle
grandi fiere che hanno alle spalle sponsor istituzionali potenti che si
chiamano Sangalli, Moratti e così via». AFFARI E FINANZA: Sul turismo, invece,
sembra che nonostante il calo, la Puglia tenga. LORENZO RANIERI (Villa
Romanazzi Carducci Spa): «Da 25 anni opero nel turismo e questo è il primo anno
che si registra un trend negativo. Cè un calo del 15 per
cento che parametrato allincremento del 5 per cento dellanno
scorso, ci consente un equilibrio gestionale. La crisi colpisce tutti i
segmenti. Vedi i
congressi: prima non duravano meno di tre giorni, ora anche mezza giornata
quindi non ci sono pernottamenti che è la fetta più grossa nel settore
alberghiero. Sulla banchettistica, idem: la gente festeggia meno. Nonostante
tutto, non intendo licenziare nessuno. Né applicare contratti di solidarietà
che sarebbero un danno dimmagine e nella prospettiva che la
situazione migliori, non intendo privarmi di professionalità che ho formato qui
in tanti anni. Stiamo soffrendo ma né licenzieremo né faremo ricorso alla cassa integrazione. Con altri
imprenditori stiamo realizzando allinterno della Fiera del
Levante un palazzo degli eventi. Poi vorrei suggerire di fare del centro
congresso un simbolo di architettura, sul modello di Bilbao. Vogliamo parlare
del capitolo dei
collegamenti aerei? La Regione ha investito molto su nuove tratte ma linvestimento
va monitorato meglio. Dico tra un BariAtene o un BariMosca, meglio
la capitale russa dalla quale arrivano i pellegrini per san Nicola. Io, poi,
punterei sui Paesi emergenti,
quelli dellEst europeo. Intanto aspettiamo ancora i bandi dei fondi europei
che servono agli albergatori come il pane per migliorare le proprie strutture,
invece di puntare su alberghi nuovi. Dico ai nostri rappresentanti
istituzionali che farebbero
bene a investire sugli imprenditori locali che hanno creduto 25 anni fa, in
solitudine, nelle capacità turistiche di questa regione piuttosto che premiare
imprenditori che vengono da fuori e non sanno manco gestire i grandi complessi
turistici». @AR~Tondo:(a cura di piero ricci) Scopri come ricevere sul tuo
cellulare Repubblica Gold condividi
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( da "Basilicanet.it"
del 13-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
COMMERCIO,
CONFESERCENTI: MORATORIA SUI DEBITI PMI 13/07/2009 11.23.19 [Basilicata] âUna
moratoria, di almeno 18 mesi, sui debiti per le piccole e medie imprese è¨ un
provvedimento ancor più¹ necessario in Basilicata dove nel primo trimestre
dellâanno hanno
chiuso i battenti circa 300 imprese del commercio e servizi e si prevede che a
fine anno diventino almeno un migliaioâ. A sostenerlo è¨ il
presidente provinciale della Confesercenti di Potenza, Prospero Cassino,
rilanciando la proposta nazionale della Confederazione e aggiungendo che âil
confronto sulla moratoria deve comprendere anche uno stop della stessa durata
alle norme di Basilea 2 che creano troppi vincoli e impedimenti nel rapporto
fra banche ed imprese. E' più¹ che mai necessario allora che la trattativa sulla moratoria
dei debiti â continua Cassino - si sviluppi in tempi rapidi e
riconosca un ruolo centrale alle Associazioni delle Pmi. In contemporanea si
tratta di avviare un tavolo regionale con Abi e Regione, tenuto conto che
ammonta a circa 50
milioni di euro lâonere finanziario per le aziende
lucane derivante dal mancato adeguamento dei tassi di mercato applicati dalle
banche a quelli di riferimento Bce (Banca Centrale Europea), di cui 30 milioni
di euro nel Potentino e 20 milioni di euro nel Materano, con un costo medio ad azienda di
circa 800 euro. I titolari delle nostre piccole imprese stanno facendo di tutto
per fronteggiare la crisi caratterizzata essenzialmente da due fattori, il calo
dei consumi-vendite e lâaumento delle spese, ma preoccupa in molti casi la
esposizione bancaria per il ricorso sempre più¹ indispensabile al credito. In
proposito, lâOsservatorio Congiunturale della
Confesercenti, rielaborando dati del sistema dei Confidi aderenti a Fedart
Fidi, evidenzia che in
media ogni anno i Confidi garantiscono finanziamenti per una quarantina di
milioni di euro, attutendo notevolmente lâimpatto del
ricorso al credito. Da parte nostra â conclude Cassino
â teniamo alta la guardia sul problema del credito sollecitando il tavolo Abi-Regione a
rafforzare i sistemi di garanzia per il credito alle imprese in
difficoltà , come più¹ complessivamente il Dipartimento Attività
Produttive della Regione, impegnato nellâapprovazione dei
bandi del PO Basilicata 2007-2013
a favore della competitività delle imprese, a manifestare maggiore
attenzione per la fase de comparto che di fatto scoraggia lâapertura
di nuove attività specie da parte dei giovaniâ. bas 02
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( da "Lavoce.info"
del 14-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
>IL DILEMMA DEL
BANCHIERE NELLA STRETTA CREDITIZIA di Fabiano Schivardi 14.07.2009 In Italia le
imprese ricorrono ai prestiti di più banche. Ma se si diffonde l'idea che un'azienda è in difficoltà, tutti gli istituti bancari
chiedono contemporaneamente il rientro dei fidi. Condannandola al fallimento.
La soluzione si può trovare in forme di coordinamento fra le banche creditrici.
Diventerebbe più facile anche la ristrutturazione del debito. Come è accaduto,
ad esempio, per la Fiat. Il rischio è la collusione fra le banche, con
un rialzo congiunto dei tassi di interesse praticati. Un aspetto sul quale
giocano un ruolo importante le autorità di controllo. Il credito alle imprese
si sta contraendo, come attestato dal governatore Draghi nel suo intervento allassemblea
dellAbi dell8 luglio. Gli ha fatto eco il presidente della Consob
Cardia, sottolineando che le maggiori difficoltà riguardano le piccole e medie imprese. Tagli al
credito da parte di un settore bancario in difficoltà
aggravano una situazione già pesante. Molte imprese sono state colte dalla
crisi a metà di un processo di ristrutturazione che ha richiesto consistenti
investimenti. Il calo di domanda e le restrizioni creditizie possono
trasformare crisi temporanee di liquidità in fallimenti di imprese con buoni
progetti industriali che, passata la crisi, potrebbero tornare a fare utili e
creare occupazione: non sempre si tratta di distruzione creativa. Capire le
ragioni alla base del credit crunch è il primo passo per porvi rimedio.
Dipingere i banchieri come irresponsabili a cui non importa niente del destino
dei loro clienti, come fa spesso il ministro Tremonti, può essere politicamente
conveniente, ma non aiuta ad affrontare concretamente il problema. Meglio
ragionare sulle specificità del sistema produttivo italiano e su come queste
possano amplificare gli effetti delle restrizioni al credito alle imprese. Una di
queste è il multiaffidamento. MULTIAFFIDAMENTO E FIRM RUN Le imprese italiane
si indebitano contemporaneamente con più banche: quelle con meno di 500 addetti
prendono prestiti mediamente da cinque banche, contro le due negli Stati Uniti.
(1) Il multiaffidamento può costituire un fattore di amplificazione della
stretta creditizia. Se una banca è la principale prestatrice di unimpresa,
considererà attentamente le conseguenze delle politiche di credito verso
quellimpresa. Chiedere il rientro dei fidi può equivalere a farla fallire per una
crisi di liquidità: in quel caso, anche i debiti verso la banca diventerebbero
difficili da riscuotere. Se invece la banca detiene solo una quota minoritaria
del debito, allora lincentivo a chiudere le linee di credito è più forte. Poiché la quota è
piccola, chiedere la restituzione dei debiti non porta necessariamente al
fallimento. Ancora più importante, se la banca si aspetta che anche gli altri
istituti chiederanno il rientro dei fidi, allora lincentivo
a farlo per prima,
quando limpresa ha ancora la possibilità di ridurre la propria
esposizione bancaria totale, diventa irresistibile. Ma se tutte fanno questo
ragionamento, tutte chiederanno il rientro con conseguenze negative generali:
limpresa fallirà e le banche vedranno andare in sofferenza i propri crediti. La
situazione è limmagine speculare di un bank run: in quel
caso, i depositanti temono che la banca non sia in grado di restituire i
depositi e si precipitano a ritirarli, facendo fallire la banca anche se è solvente. Analogamente, se si
diffonde lidea che limpresa multiaffidata possa avere problemi a far
fronte ai propri debiti, le banche hanno incentivo a chiedere il rientro dei
fidi, anche se limpresa è solvente, generando un firm run.
Come nel caso dei
depositanti, la banca agisce in modo razionale: siamo di fronte a un classico
caso di fallimento di mercato, dovuto alla mancanza di coordinamento fra le
banche, che, come è giusto che sia in un regime concorrenziale, agiscono senza
consultarsi fra di loro. Non servono banchieri rapaci per spiegare la
restrizione creditizia. Basta il dilemma del
prigioniero. COORDINAMENTO FRA BANCHE È anche possibile che
unimpresa multiaffidata incontri minori difficoltà a sopperire alla
chiusura di una linea di credito ottenendo credito addizionale da una delle banche di cui è già
cliente. La rilevanza del firm run è quindi tutta da verificare
nei dati, ad esempio con la Centrale dei Rischi, che permette di controllare
se, a parità di altre condizioni, le imprese multiaffidate soffrono maggiormente di una riduzione
del credito. Qualche evidenza indiretta suggerisce che il fenomeno potrebbe
essere importante. Sempre nel suo discorso allAbi, Mario Draghi
ha sostenuto che È particolarmente intensa la decelerazione dei prestiti erogati dai gruppi bancari
maggiori. È possibile che le grandi banche siano più interessate dal
multiaffidamento, mente le piccole a vocazione locale tendono di più a essere
il prestatore principale di imprese locali. Se è così, è necessario pensare a politiche che contrastino la
tendenza. Nel caso dei depositi, il rischio di un bank run, diventato concreto
nellautunno scorso, è scongiurato dallassicurazione pubblica
sui depositi. Assicurare lattivo di una banca non è possibile, perché
creerebbe problemi di
azzardo morale enormi: senza più rischi, le banche non avrebbero nessun
incentivo a monitorare la qualità della loro clientela. Come ci insegna la
teoria economica, il dilemma del prigioniero si può risolvere attraverso forme
di coordinamento. Una differenza fondamentale con il caso dei depositi è che le
banche affidatarie sono un numero limitato, cinque in media. Forme di
coordinamento fra le banche creditrici sono quindi possibili e potrebbero
evitare il firm run. Potrebbero anche rendere più facile ristrutturare il
debito dellimpresa, evitando comportamenti opportunistici da parte di
singole banche. Episodi di questo tipo sono numerosi e hanno portato a buoni
risultati. Il caso più noto è quello della ristrutturazione del debito Fiat da
parte di un pool di
banche, che ha permesso allimpresa di rilanciarsi. Estendere
su larga scala questo metodo è complicato, perché richiede il coordinamento
delle scelte creditizie rispetto a migliaia di imprese. Ci sono inoltre rischi
di collusione fra le banche,
che potrebbero utilizzare il coordinamento per alzare congiuntamente i tassi di
interesse praticati allimpresa. In questo momento, tuttavia, la
preoccupazione principale è sulla disponibilità di credito più che sul suo
prezzo. Le autorità competenti possono rivestire un ruolo importante per facilitare il
coordinamento e per monitorare eventuali accordi collusivi a danno delle
imprese. Lalternativa una gestione individuale e non coordinata dei
flussi di credito potrebbe avere conseguenze molto pesanti sul sistema produttivo
italiano. (1) Enrica Detragiache, Paolo Garella and Luigi Guiso, Multiple
versus Single Banking Relationships: Theory and Evidence, The Journal of
Finance, Vol. 55, No. 3 (Jun., 2000), pp. 1133-1161.
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( da "Repubblica, La"
del 14-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Pagina IX - Torino
Accordo con la federazione che rappresenta i Confidi di categoria In breve E´
di 500 milioni di euro il plafond messo a disposizione dalla Divisione banca
dei territori di Intesa Sanpaolo guidata da Francesco Micheli a favore delle
imprese artigiane, per agevolarne l´accesso al credito a costi sostenibili.
Questa la principale novità dell´accordo siglato con Fedart
Fidi, che rappresenta il sistema di garanzia dell´artigianato a livello
nazionale, promosso da Confartigianato, Cna e Casartigiani. «Con questo
importante accordo si riavvia - ha dichiarato Daniele Alberani, presidente di
Fedart Fidi - una organica collaborazione tra il sistema dei Confidi artigiani
e uno dei principali gruppi bancari italiani. La Federazione auspica che
ciò si traduca in un rapporto di partnership di lungo periodo, insieme alle
confederazioni artigiane; la finalità è quella di produrre progetti e servizi
ad elevato valore aggiunto a favore dei Confidi, nell´interesse delle oltre
715.000 imprese associate messe duramente a prova dal contesto del mercato».
(p. v.)
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( da "Tirreno, Il"
del 14-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Pagina 4 - Prato Un
fondo di 40 milioni per le microimprese Accordo tra sei banche, la Camera di
commercio anticipa gli interessi Quattro bandi sono già aperti La novità è il
microcredito disponibile anche per aziende individuali PRATO. Dopo mesi di
pressioni dalle associazioni di categoria e varie assemblee sul tema caldo del
credito, fino all'ultimo grido dall'allarme lanciato dai terzisti artigiani, la
Camera di Commercio tenta una prima risposta. L'ente lancia quattro bandi: tre
direttamente rivolti alle imprese e uno per la concessione di contributi a
consorzi, società consortili di garanzia fidi e cooperative
di garanzie. Grazie a queste misure di intervento le imprese del territorio
potranno beneficiare della concessione di contributi in conto interessi sui
microfinanziamenti e delle agevolazioni finanziarie per l'accesso al
microcredito compreso il fondo rotativo rivolto alle imprese innovative.
Per tutte queste iniziative la Cciaa ha stanziato 960 mila euro. «Il nostro
impegno - dice il presidente Carlo Longo - è mirato a mantenere intatta la
capacità produttiva del distretto, mettendo a disposizione gli strumenti
necessari per sostenere le imprese che soffrono questa crisi, ma che avrebbero
le capacità per andare avanti». La novità assoluta consiste in un bando (già
aperto) per l'accesso ai microfinanziamenti, al quale hanno aderito sei
istituti bancari con un plafond di 40 milioni di euro. Si tratta del Gruppo
Banca Intesa-San Paolo con Cr Firenze (21 milioni); Cariprato (12), Bcc area
pratese (3), Bcc Pistoia (3), Bcc Vignole (3 milioni) e Cassa di Risparmio di
Lucca, Pisa e Livorno (plafond da stabilire). Tra gli altri istituti che stanno
valutando l'adesione c'è anche Mps. Una volta che la banca ha deliberato
l'effettiva concessione del finanziamento per un importo massimo di 20 mila
euro, la Cciaa concede un contributo come rimborso anticipato alla quota di
interessi per il periodo di pre ammortamento (12 mesi) del finanziamento bancario. «Potranno beneficiare di questo strumento le
imprese operative in qualsiasi settore compreso quello agricolo - spiega la
direttrice Catia Baroncelli - a patto che abbiano registrato nel 2008 ricavi
inferiori a 2,5 milioni di euro». Il bando per il microcredito prevede invece
una sorta di prestito d'onore da concedere a imprese individuali, società di
persone in fase di costituzione o costituite da non più di sei mesi, ad alto
tasso d'innovazione. L'agevolazione sta nella concessione di un finanziamento
dai 5 ai 15 mila euro, rimborsabili in un arco di tempo da uno a tre anni (la
domanda corredata da business plan dell'idea da finanziare va presentata entro
il 20 luglio). Il fondo rotativo si rivolge invece a società strutturate in
forma di società di capitali. In questo caso la Camera di commercio investe
risorse proprie per entrare nel capitale di rischio di imprese innovative con
quote inferiori al 25%. Poiché lo scopo è solo di agevolare la fase di
start-up, la Cciaa uscirà dalla compagine sociale nel giro di tre anni. Barbara
Burzi
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( da "Milano Finanza (MF)"
del 14-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
MF sezione: Commenti
& Analisi data: 14/07/2009 - pag: 9 autore: di Guido Salerno Aletta Se lo
Stato è lento a pagare le imprese, non chieda subito il saldo delle tasse È sul
credito alle piccole e medie imprese che si gioca la partita estiva: al
classico quadrilatero, i cui vertici sono rappresentati dal ministro
dell'Economia, dal governatore della Banca d'Italia, dall'Abi e dalla
Confindustria, ora si è aggiunta la Consob, guidata da Lamberto Cardia. Tutti
paventano il rischio di un'ondata di fallimenti e di disoccupati nelle piccole
e medie imprese a causa della restrizione del credito: il tema però si è
spostato dal costo dei finanziamenti all'allungamento delle scadenze sugli
affidamenti in essere. Si tratta di mantenere almeno stabile il circolante, la
liquidità necessaria per fronteggiare la gestione corrente. Di questi tempi,
chiedere a un'azienda di rientrare vuol dire farla chiudere. Si rischia, così,
a partire dal prossimo settembre, di innescare un nuovo effetto domino, questa
volta a danno della struttura produttiva: una crisi di liquidità che ripeta il
paradigma con cui era iniziata la crisi delle banche lo scorso settembre. Crisi
che è stato affrontata dalle banche centrali e dai governi con gigantesche
iniezioni di moneta nel sistema finanziario. Ora la moneta deve rimanere nelle
imprese.La questione è particolarmente rilevante nel nostro Paese, per via di
due aspetti peculiari del nostro sistema produttivo: il grosso peso
dell'occupazione nelle piccole e medie imprese e la struttura
dell'indebitamento delle stesse. Tanto più le imprese sono di dimensione
limitata e finanziariamente esposte sul breve termine, tanto meno hanno forza
contrattuale nei confronti del sistema bancario.
Questo spiega la maggior tutela politica che il ministro dell'Economia intende
apprestare al mondo delle piccole e medie imprese e l'allarme lanciato dal
presidente Cardia.Veniamo al primo punto. In Italia, la struttura del sistema
produttivo è basata su piccole e medie imprese. Secondo le elaborazioni del Csc
sui dati Eurostat, nel 2005 le imprese manifatturiere fino a 49 dipendenti
hanno dato lavoro al 56,9% del totale degli occupati del settore: si tratta di
2,6 milioni di dipendenti su un totale di 4,6 milioni di occupati. In
particolare, alle microimprese, quelle che occupano da 1 a 9 lavoratori, fa capo il
25,7% dell'occupazione, cioè circa 1,2 milioni di occupati. Le microimprese
contribuiscono all'occupazione più di quelle grandi, che cioè contano oltre 250
occupati, cui fa capo invece il 21,9% dell'occupazione, poco più di un milione di
lavoratori. Negli scorsi anni, tale assetto è stato considerato positivamente,
per via della flessibilità e della dinamicità con cui è riuscito ad adeguarsi
alle continue sfide del mercato. Oggi questa frammentazione rappresenta un
fattore di rischio. E soprattutto impone soluzioni diverse da quelle che si
assumono in altri Paesi dove la struttura produttiva è diversa.In Germania,
infatti, nel 2005 la grande impresa ha dato lavoro al 52,7% degli occupati
mentre le microimprese arrivavano appena al 6,9%. Su un totale di 7,1 milioni
di occupati, il loro contributo è stato rispettivamente di 3,7 milioni e di
meno di mezzo milione di lavoratori. È evidente, quindi, che in Germania il
governo possa affrontare la crisi mettendosi al tavolo direttamente con le grandi
imprese e con il sindacato: si tratta sulle strategie industriali, su impegni
di medio e lungo periodo, su grandi progetti di ristrutturazione, affrontati
mediante generalizzate riduzioni delle ore lavorate. In Italia, il sistema
produttivo è parcellizzato e quindi il Governo deve scegliere una strada
diversa. Deve confrontarsi direttamente con le banche non solo perché le pmi
hanno poca forza contrattuale, ma soprattutto perché il loro debito a breve è
ancora elevato rispetto a quello a medio e lungo termine. Sulla base dello
stato patrimoniale aggregato delle medie imprese italiane, pubblicato da
Unioncamere, ancora nel 2006 il rapporto tra queste due grandezze era maggiore
di 2 a
1.Se il problema delle imprese è soprattutto il fabbisogno di liquidità, la
partita risolutiva si gioca sul piano del circolante netto. I crediti verso le
Pubbliche amministrazioni rappresentano oggi un costo eccezionalmente alto per
il nostro sistema economico, tra partite relative ai rimborsi di imposta e
ritardi nei pagamenti: sono poste attive nei bilanci delle imprese su cui le
banche fanno sempre meno affidamento, e che è diventato più problematico
riscontare. Su questo debito per cassa del sistema pubblico verso le imprese il
governo si è già impegnato a intervenire radicalmente. Dopo aver messo in
sicurezza i conti pubblici con la manovra triennale dello scorso luglio, non
basta che il sistema pubblico cominci a saldare tempestivamente i debiti
contratti. Occorre fare di più, modificando il profilo temporale, per cassa, delle
entrate pubbliche: ci vuole un'operazione di allungamento di tutte le scadenze
fiscali. È evidente che i dati dei versamenti di giugno abbiano mostrato una
tendenza riflessiva, e che questa contrazione delle entrate sia un elemento che
concorre alla determinazione del fabbisogno. Ma, oggi, allo Stato finanziarsi a
un anno costa tassi tendenti allo zero: per le imprese, invece, i tassi
applicati sono ben più alti, sempre che riescano a mantenere
i fidi in essere. Non si tratta di ridurre le imposte in termini di competenza,
ma di allungare i pagamenti.Bisogna soprattutto desincronizzare velocemente il
ciclo fiscale rispetto a quello economico: i versamenti e gli anticipi di
imposta drenano liquidità preziosa, ed un loro rinvio può essere particolarmente
opportuno in un momento di flessione del ciclo economico. Se il sistema bancario si troverà di fronte imprese meno stressate sotto
il profilo della liquidità, di certo la soluzione del credito alle piccole e
medie imprese sarà più semplice.
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( da "marketpress.info"
del 14-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Martedì 14 Luglio
2009 BASILICATA: COMMERCIO, CONFESERCENTI: MORATORIA SUI DEBITI PMI Potenza, 14
luglio 2009 - Una moratoria, di almeno 18 mesi, sui
debiti per le piccole e medie imprese è un provvedimento ancor più necessario
in Basilicata dove nel primo trimestre dellanno hanno chiuso i battenti circa 300 imprese del commercio e
servizi e si prevede che a fine anno diventino almeno un migliaio.
A sostenerlo è il presidente
provinciale della Confesercenti di Potenza, Prospero Cassino, rilanciando la
proposta nazionale della Confederazione e aggiungendo che il
confronto sulla moratoria deve comprendere anche uno stop della stessa durata
alle norme di Basilea 2 che creano troppi vincoli e impedimenti nel rapporto
fra banche ed imprese. E´ più che mai necessario allora che la trattativa sulla
moratoria dei debiti
continua Cassino - si sviluppi in tempi rapidi e riconosca un ruolo centrale
alle Associazioni delle Pmi. In contemporanea si tratta di avviare un tavolo
regionale con Abi e Regione, tenuto conto che ammonta a circa 50 milioni di
euro lonere
finanziario per le aziende lucane derivante dal mancato adeguamento dei tassi
di mercato applicati dalle banche a quelli di riferimento Bce (Banca Centrale
Europea), di cui 30 milioni di euro nel Potentino e 20 milioni di euro nel
Materano, con un costo medio ad azienda di circa 800 euro. I titolari delle
nostre piccole imprese stanno facendo di tutto per fronteggiare la crisi
caratterizzata essenzialmente da due fattori, il calo dei consumi-vendite e laumento
delle spese, ma preoccupa in molti casi la esposizione bancaria per il ricorso sempre più
indispensabile al credito. In proposito, lOsservatorio
Congiunturale della Confesercenti, rielaborando dati del sistema dei Confidi
aderenti a Fedart Fidi, evidenzia che in media ogni anno i Confidi garantiscono finanziamenti per una quarantina
di milioni di euro, attutendo notevolmente limpatto del ricorso al
credito. Da parte nostra conclude Cassino teniamo alta la guardia
sul problema del credito sollecitando il tavolo Abi-regione a rafforzare i
sistemi di garanzia
per il credito alle imprese in difficoltà, come più complessivamente il
Dipartimento Attività Produttive della Regione, impegnato nellapprovazione
dei bandi del Po Basilicata 2007-2013
a favore della competitività delle imprese, a
manifestare maggiore
attenzione per la fase de comparto che di fatto scoraggia lapertura
di nuove attività specie da parte dei giovani. . <<BACK
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( da "Eco di Bergamo, L'"
del 14-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
«Rispettati gli
accordi e le persone» --> Martedì 14 Luglio 2009 ECONOMIA, pagina 33 e-mail
print A parlare, per il Credito Bergamasco, sono i numeri: 25 posizioni gestite
nell'ambito dell'accordo della vigilia di Natale sulla copertura dell'anticipo,
da parte delle banche, dei trattamenti di Cassa integrazione speciale. Nessuna
domanda presentata dai lavoratori rigettata dall'istituto di credito: uno solo,
invece, il caso che non ha avuto la possibilità di essere portato a conclusione
«perché l'azienda in cui è occupato il lavoratore nostro cliente e che aveva
fatto domanda, non ha voluto sottoscrivere la documentazione prevista dalle
intese raggiunte lo scorso dicembre». Oreste Invernizzi, responsabile della
direzione generale Retail del Creberg, ci tiene ad essere chiaro: «Perché
l'istituto si è sempre distinto per l'impegno profuso sul territorio in questo
frangente delicato, come attesta, non solo l'adesione all'accordo della vigilia
di Natale, ma anche l'intesa sottoscritta (anticipando l'accordo Abi-Cei) con
Caritas per venire incontro alle necessità delle persone più bisognose». Come
spiega Invernizzi, in questa fase al Creberg non è possibile imputare
responsabilità: «Di norma servono 5 giorni lavorativi per dare il via libera al
finanziamento frutto dell'accordo della vigilia di Natale. Come documentazione
abbiamo bisogno di copia della carta d'identità e del codice fiscale, che sono
in possesso già della banca perché l'anticipo viene fatto a nostri correntisti;
l'originale dell'ultima busta paga; la dichiarazione dell'azienda dove il
cliente lavora che attesti l'avvenuta domanda di Cigs e la richiesta di
domiciliazione del bonifico nella quale si danno le coordinate bancarie
all'Inps per canalizzare i trattamenti di cassa che erogherà l'istituto, al
termine dell'iter autorizzativo. Documentazione, quest'ultima, prevista nello
specifico dal protocollo che venne siglato a dicembre». Chiaro, il responsabile
del Creberg, anche sul fronte delle condizioni: «L'anticipo che è previsto è
pari ad un importo concorrente all'80% delle 7 mensilità percepite dal
lavoratore, per un massimo di 6.750 euro. Questo fido ha
scadenza temporanea di 7 mesi e, potenzialmente, è prorogabile per altri 2
mesi, in modo da garantire la copertura dei tempi tecnici che, normalmente
distingue la concessione dei trattamento di Cassa. Il fido viene regolato con
un tasso pari all'Euribor a un mese (ora allo 0,80% circa ndr) più uno spread
pari allo 0,5%. E il rientro è previsto nel momento della concessione
del trattamento da parte dell'Inps. Tutto a termine dell'intesa di dicembre»
Paolo Perucchini 14/07/2009 nascosto-->
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( da "Sestopotere.com"
del 14-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Crisi, in
diminuzione la crescita dei prestiti bancari a famiglie e imprese venete
(14/7/2009 09:26) | (Sesto Potere) - Venezia - 14 luglio 2009 - E
stato presentato in prefettura di Venezia il Primo rapporto trimestrale di
monitoraggio dellandamento dei flussi di credito nella regione Veneto.
Alla presentazione, avvenuta nel corso riunione plenaria dello Speciale
Osservatorio regionale sul credito e presieduta dal vice prefetto vicario reggente Luigi Pizzi,
hanno partecipato i Prefetti delle province del Veneto, i rappresentanti della
Banca dItalia, dellABI, della Camera di Commercio, della Regione
Veneto, dellAnci e dellUpi, delle associazioni di categoria delle imprese e
delle organizzazioni sindacali. Dal rapporto emerge che in Veneto nel primo
trimestre del 2009 la crescita dei prestiti bancari è risultata in ulteriore
diminuzione: a marzo laumento su dodici mesi è stato
dell1,7%, inferiore
a quello rilevato a livello nazionale. Il tasso di crescita dei prestiti alle
famiglie consumatrici, in diminuzione dal 2006, si è attestato al 2,4%. Anche
il tasso di crescita dei prestiti alle imprese è aumentato nel complesso, del
2,4%. Alla crescita dei finanziamenti alle imprese del settore terziario e
delle costruzioni si è opposto il calo registrato nel comparto industriale. A
marzo i depositi bancari delle famiglie e delle imprese, in accelerazione nel
corso del 2008, hanno rallentato la crescita all8%, mantenendo
tuttavia un tasso di incremento più sostenuto rispetto alla media nazionale.
Laccentuarsi della crisi finanziaria internazionale e le forti pressioni
sul sistema bancario hanno, inoltre, influito sullandamento
economico in Veneto,
determinando una contrazione del Pil. Il settore manifatturiero ha risentito
maggiormente di questa crisi. Infatti, oltre un terzo degli imprenditori veneti
operanti nel manifatturiero ha dichiarato un inasprimento delle condizioni di
credito. Tra i motivi dellinasprimento del credito, le imprese
dichiarano che il principale è la richiesta di maggiori garanzie per i prestiti già concessi; altri
sono la richiesta di rientro – anche parziale – su prestiti già concessi, il
rifiuto di nuovi finanziamenti da parte degli Istituti di credito e la
richiesta di maggiori garanzie sui nuovi finanziamenti. Aumentano anche i tempi
di risposta delle banche alle richieste di concessione di finanziamenti fatte
dalle imprese. Il consolidamento dei prestiti a breve termine e le crescenti
esigenze di far fronte allimpennata di insoluti e alla dilatazione
dei termini di pagamento sono le principali cause del più 65% fatto registrare
nel primi tre mesi dellanno, nel ricorso alle garanzie confidi. Inoltre,
in provincia di Venezia,
ma il fenomeno è esteso in tutta la regione, si rileva in tema di
concentrazione dei rischi, che una piccola fetta dei soggetti economici attira
verso di sé quote importanti del complesso dei finanziamenti concessi dal
sistema bancario. Ad esempio, per la realtà di Venezia
risulta che al 10% dei maggiori affidati (intesi nel senso di soggetti più
importanti da un punto di vista del credito ottenuto) viene destinato oltre il
70% del totale del credito erogato; per converso al restante 90% degli operatori
economici indebitati rimane solo il 30% del totale dei crediti concessi Per
quanto riguarda le iniziative assunte dallo Speciale Osservatorio, sulla base delle indicazioni fornite da parte dei rappresentanti
dei Consorzi Fidi, si è avanzata la proposta di individuare tempi certi di
risposta alle richieste di concessione di credito, individuati nel termine
massimo di 30 giorni, nonché la definizione di un modello di business plan
comune, da utilizzarsi nei rapporti banca-impresa. Il rappresentante
dellABI ha
assicurato che la proposta verrà sottoposta alla valutazione della Commissione
centrale ABI. E stato inoltre fortemente richiesto al
rappresentante dellABI ed anche alla Banca dItalia di stigmatizzare
il comportamento degli Istituti di credito inerente la reintroduzione di commissioni o spese - con
nomi diversi -, per eludere il divieto dellapplicazione della
commissione di massimo scoperto. LABI ha inoltre proposto una serie di
iniziative, a seguito delle criticità emerse, per contrastare le spinte recessive e creare condizioni
più distese sul mercato del credito, che costituiscono il contenuto di una
bozza di protocollo con la Regione Veneto, le Organizzazioni Sindacali,
Confindustria, le Associazioni di categoria e Confidi, in corso di sottoscrizione.
Tra le iniziative più significative, il protocollo prevede misure atte a
contrastare ritardi di pagamento delle Pubbliche Amministrazioni, lanticipo
della Cassa Integrazioni Guadagni Straordinaria, la sospensione temporanea del
pagamento delle rate
di finanziamenti non agevolati a fronte di investimenti in beni strumentali nel
sistema bancario, misure atte a coordinare i fondi di
garanzia vigenti. Sono state inoltre suggerite allOsservatorio
Nazionale diverse modalità di trattazione delle istanze di reclamo presentate al fine di
promuovere un maggiore coinvolgimento delle famiglie e delle imprese nella
trattazione.
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( da "Denaro, Il" del
14-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Campania credito
Nuovo Confidi, nasce Kampanom Il presidente Manes Rossi: Sarà un intermediario
vigilato dalla Banca d'Italia In Campania nasce un nuovo
consorzio di garanzia fidi. Si chiama Kampanom Confidi ed è presieduto da
Rosario Manes Rossi. "E' per rispondere ai bisogni di strutture più
adeguate ai servizi prestati, di maggiore professionalità e di maggiori
dimensioni che nasce il consorzio", spiega Manes Rossi, annunciando che il
Confidi sarà un intermediario finanziario vigilato dalla Banca d'Italia.
Nel consiglio direttivo siedono professionisti e imprenditori regionali. Nadia
Pedicino Nel pieno della crisi globale nasce Kampanom-Confidi, un consorzio di
garanzia collettiva fidi, iscrivibile quale soggetto 107 che sarà vigilato
dalla Banca d'Italia, con un vantaggio in termini di costo e di accesso al
credito da parte delle Pmi. "Gli oltre 50 Confidi presenti in Campania -
dichiara il presidente Rosario Manes Rossi, esperto di diritto bancario - rappresentano solo se stessi e non sono di alcun
aiuto per lo sviluppo del territorio, oltre al fatto che la gran parte del
divario del costo del denaro tra Nord e Sud, pagato dalle imprese, è
addebitabile alla loro scarsa efficienza. E' proprio per rispondere ai bisogni
di strutture più adeguate ai servizi prestati, di maggiore professionalità e di
maggiori dimensioni che nasce Kampanom, il cui direttivo è formato appunto da
un team di professionisti ed imprenditori campani". Il consorzio è
finalizzato allo svolgimento di attività di assistenza e consulenza delle Pmi
associate relativamente al reperimento e miglior utilizzo dei mezzi finanziari
e ad attività rivolte ad agevolare le consorziate nell'accesso al credito bancario, attraverso prestazioni di garanzia mutualistiche
di vario tipo. Lo statuto prevede, inoltre, di istituire borse di studio
finalizzate alla ricerca e al miglioramento delle attività dei Confidi.
L'intento, quindi, è anche quello di promuovere e sviluppare attività di studi,
ricerche e analisi in campo finanziario ed economico da mettere a disposizione
di una rete di realtà aziendali che possano interfacciarsi continuamente e
collaborare per crescere e svilupparsi all'interno della stessa regione.
"Non a caso - osserva Manes Rossi-il Confidi prende la propria
denominazione dall'antico nome greco della Regione Campania. Il Kampanom punta
a offrire servizi reali, conosce e analizza il mercato di riferimento, facendo
ricerche pratiche, sa interpretare le necessità e i bisogni del mercato. Lavora
non per settori, ma in rete per zone, destrutturando l'organizzazione
consortile in cinque province. Questo perché nell'attuale fase di congiuntura
economico-finanziaria estremamente negativa il tema dell'accesso al credito è
sempre più critico. Attualmente - prosegue il presidente - la maggior parte
delle Pmi non supera l'esame del rating ed è per questo che le banche non
concedono credito, ma oggi più che mai c'è bisogno di un patto forte tra banche
ed imprese per far fronte alla crisi. Ecco che entrano in campo i Confidi. Essi
sono o dovrebbero essere l'elemento chiave per impedire il corto circuito tra
il sistema bancario e le imprese". In generale, i
Confidi si basano sui principi di mutualità e fiducia nel rapporto
associato-Confidi-banca e da un lato offrono alle aziende cultura e consulenza
finanziario-assicurativa, ampliamento della capacità di credito e riduzione del
costo del denaro; dall'altro offrono alle banche il reperimento di clientela
selezionata, riduzione del rischio finanziario e valutazione del merito
creditizio dell'impresa. Se dal generale si passa ad analizzare il locale, il
sistema del Confidi campani appare debole e rischia anche, secondo il direttore
generale del Banco di Napoli Antonio Nucci, di essere soppiantato da quello del
Nord. Inoltre, da una ricerca di Srm, emerge che il grado di penetrazione nel
tessuto imprenditoriale, da parte dei Confidi meridionali, si mantiene basso.
Il consiglio Presidente Rosario Manes Rossi Vice presidente Patrizia Varriale
Consigliere Giovanni Pietro Arlandini Consigliere Ciro Barbato Consigliere
Francesco Somma Consigliere Gianluca Squadrilli Consigliere Ileana Capurro Il
presidente del consiglio di amministrazione di Kampanom-Confidi è Rosario Manes
Rossi del 14-07-2009 num.
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( da "Mattino, Il (Nazionale)"
del 14-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Le difficoltà dei
mercati finanziari allontanano sempre più gli italiani da Piazza Affari. È
quanto emerge dalla relazione annuale della Consob per l'anno 2008, in cui si segnala
che «la situazione di turbolenza» ha determinato «un incremento della percentuale
delle famiglie che non ha alcuna esposizione al mercato finanziario».
Complessivamente, la Consob stima che a fine 2008 circa il 62% della ricchezza
finanziaria delle famiglie italiane risultava investita in depositi e titoli di
Stato, contro una quota del 51% a fine 2007. Circa l'11% della ricchezza
finanziaria complessiva si è dunque spostata dai prodotti e strumenti più
rischiosi (come azioni, obbligazioni e risparmio gestito) ai depositi e ai
titoli di Stato, che restano come sempre ben saldi al primo posto tra i
prodotti preferiti, registrando anche un un incremento «del grado di
diffusione». Nel dettaglio, alla fine dello scorso anno il 66% delle famiglie
deteneva soltanto circolante, depositi o prodotti postali, a differenza
dell'anno precedente in cui la soglia si attestava poco sopra il 60 per cento
(62% per l'esattezza). In lieve contrazione, poi, la percentuale delle famiglie
che possiede strumenti finanziari come azioni, obbligazioni o titoli di Stato
in forma di risparmio amministrato: la flessione è pari ad un punto percentuale
(dal 22 al 21 per cento circa). Più consistente invece la riduzione della quota
di famiglie che detiene prodotti del risparmio gestito di natura assicurativa e
previdenziale (dal 21 al 18 per cento). Guardando poi al grado di diffusione
delle diverse categorie di strumenti e prodotti finanziari, nel 2008 si è
notevolmente ridotta la percentuale di famiglie in possesso di fondi comuni
(dal 12 al 7%), così come di azioni di società quotate (dal 6,4% al 5,2%) e
obbligazioni bancarie italiane (dal 9,3% al 7,7%), che sono comunque diventate
il secondo strumento finanziario più diffuso tra gli italiani. Intanto ancora
dal fronte della Consob, dopo le multe record del 2007 per i casi legati alla
Magiste di Stefano Ricucci e a Ifil-Exor, si riduce significativamente
l'ammontare complessivo delle sanzioni comminate dalla Commissione nel corso
del 2008. Nell'esercizio precedente, infatti, la Consob ha adottato 136
provvedimenti sanzionatori (200 nel 2007), a fronte di 156 procedimenti (227 l'anno prima), per
accertate violazioni del «Tuf» e dei regolamenti. Di conseguenza l'ammontare
complessivo delle sanzioni si è ridotto di misura, scendendo a 6,5 milioni di
euro, contro i 43,7 milioni del 2007. Inoltre, in seguito ad accertate fattispecie
di insider trading sono stati sequestrati, e successivamente confiscati, beni
per un controvalore complessivo di 5,5 milioni di euro (39,9 milioni nel 2007).
Più da vicino, nel corso dello scorso anno, i provvedimenti sanzionatori per la
violazione della normativa in materia di abusi di mercato, sono stati 5 contro
gli undici del 2007. E riguardanti tutti casi di abuso di informazioni
privilegiate. Le sanzioni pecuniarie comminate, pari a poco più di 2 milioni di
euro, hanno riguardato in tutto 6 soggetti di cui 5 persone fisiche e una
giuridica. E tra i casi, ricorda la Consob, c'è quello legato al progetto di
fusione, poi venuto meno, tra Fidia e Prima Industrie, che
ha portato all'applicazione di sanzioni nei confronti di due persone fisiche e della
stessa Fidia. Un altro caso di abuso di informazioni accertato riguarda poi la
compravendita di azioni Interbanca da parte di un componente del patto di
sindacato che governava banca Antonveneta.
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( da "Sestopotere.com"
del 14-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Venezia. Presentato
il primo rapporto sul monitoraggio dei flussi di credito in Veneto (14/7/2009
14:52) | (Sesto Potere) - Venezia - 14 luglio 2009 - E
stato presentato in prefettura di Venezia il Primo rapporto trimestrale di
monitoraggio dellandamento dei flussi di credito nella regione Veneto.
Alla presentazione,
avvenuta nel corso riunione plenaria dello Speciale Osservatorio regionale sul
credito e presieduta dal vice prefetto vicario reggente Luigi Pizzi, hanno
partecipato i Prefetti delle province del Veneto, i rappresentanti della Banca
dItalia, dellABI, della Camera di Commercio, della Regione Veneto, dellAnci
e dellUpi, delle associazioni di categoria delle imprese e delle
organizzazioni sindacali. Dal rapporto emerge che in Veneto nel primo trimestre
del 2009 la crescita dei prestiti bancari è risultata in ulteriore diminuzione: a marzo
laumento su dodici mesi è stato dell1,7%, inferiore a
quello rilevato a livello nazionale. Il tasso di crescita dei prestiti alle
famiglie consumatrici, in diminuzione dal 2006, si è attestato al 2,4%. Anche
il tasso di crescita
dei prestiti alle imprese è aumentato nel complesso, del 2,4%. Alla crescita
dei finanziamenti alle imprese del settore terziario e delle costruzioni si è
opposto il calo registrato nel comparto industriale. A marzo i depositi bancari
delle famiglie e delle imprese, in accelerazione nel corso del 2008, hanno
rallentato la crescita all8%, mantenendo tuttavia un tasso di
incremento più sostenuto rispetto alla media nazionale. Laccentuarsi
della crisi finanziaria internazionale e le forti pressioni sul sistema bancario
hanno, inoltre, influito sullandamento economico in Veneto,
determinando una contrazione del Pil. Il settore manifatturiero ha risentito
maggiormente di questa crisi. Infatti, oltre un terzo degli imprenditori veneti
operanti nel manifatturiero
ha dichiarato un inasprimento delle condizioni di credito. Tra i motivi dellinasprimento
del credito, le imprese dichiarano che il principale è la richiesta di maggiori
garanzie per i prestiti già concessi; altri sono la richiesta di rientro – anche parziale – su prestiti già
concessi, il rifiuto di nuovi finanziamenti da parte degli Istituti di credito
e la richiesta di maggiori garanzie sui nuovi finanziamenti. Aumentano anche i
tempi di risposta delle banche alle richieste di concessione di finanziamenti
fatte dalle imprese. Il consolidamento dei prestiti a breve termine e le
crescenti esigenze di far fronte allimpennata di insoluti e
alla dilatazione dei termini di pagamento sono le principali cause del più 65%
fatto registrare nel primi tre mesi dellanno, nel ricorso alle garanzie confidi.
Inoltre, in provincia di Venezia, ma il fenomeno è esteso in tutta la regione,
si rileva in tema di concentrazione dei rischi, che una piccola fetta dei
soggetti economici attira verso di sé quote importanti del complesso dei
finanziamenti concessi dal sistema bancario. Ad
esempio, per la realtà di Venezia risulta che al 10% dei maggiori affidati
(intesi nel senso di soggetti più importanti da un punto di vista del credito
ottenuto) viene destinato oltre il 70% del totale del credito erogato; per
converso al restante 90% degli operatori economici indebitati rimane solo il
30% del totale dei crediti concessi. Per quanto riguarda le iniziative assunte
dallo Speciale Osservatorio, sulla base delle indicazioni
fornite da parte dei rappresentanti dei Consorzi Fidi, si è avanzata la
proposta di individuare tempi certi di risposta alle richieste di concessione
di credito, individuati nel termine massimo di 30 giorni, nonché la definizione
di un modello di business plan comune, da utilizzarsi nei rapporti
banca-impresa. Il rappresentante dellABI ha assicurato che
la proposta verrà sottoposta alla valutazione della Commissione centrale ABI.
E stato inoltre fortemente richiesto al rappresentante dellABI ed
anche alla Banca dItalia
di stigmatizzare il comportamento degli Istituti di credito inerente la
reintroduzione di commissioni o spese - con nomi diversi -, per eludere il
divieto dellapplicazione della commissione di massimo scoperto.
LABI ha inoltre proposto una serie di iniziative, a seguito delle criticità emerse, per
contrastare le spinte recessive e creare condizioni più distese sul mercato del
credito, che costituiscono il contenuto di una bozza di protocollo con la
Regione Veneto, le Organizzazioni Sindacali, Confindustria, le Associazioni di
categoria e Confidi, in corso di sottoscrizione. Tra le iniziative più
significative, il protocollo prevede misure atte a contrastare ritardi di
pagamento delle Pubbliche Amministrazioni, lanticipo della Cassa
Integrazioni Guadagni
Straordinaria, la sospensione temporanea del pagamento delle rate di
finanziamenti non agevolati a fronte di investimenti in beni strumentali nel
sistema bancario, misure atte a coordinare i fondi di
garanzia vigenti. Sono state inoltre suggerite allOsservatorio
Nazionale diverse modalità di trattazione delle istanze di reclamo presentate
al fine di promuovere un maggiore coinvolgimento delle famiglie e delle imprese
nella trattazione.
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( da "Nazione, La (La Spezia)"
del 15-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
PRIMO PIANO LA
SPEZIA pag. 2 Crisi, finanziamenti Attivabili grazie al fondo di controgaranzia
DUE FONDI di controgaranzia per aiutare le imprese spezzine in crisi di
liquidità. Ieri mattina Camera di Commercio, Provincia, Comune, Banca Carispe e i consorzi fidi Confart, Creditcom, Fidicom,
Fidimpresa e Mediacom hanno firmato l'intesa. Un accordo che consentirà di
liberare finanziamenti a favore del mondo imprenditoriale per un totale di 11
milioni e 125mila euro. Le risorse messe a disposizione da Camera di Commercio,
Provincia e Comune ammontano a 700mila euro. Il fondo permetterà di
implementare la capacità di garanzia dei confidi che aderiscono al progetto,
che in tal modo potranno concedere garanzie per una quota di rischio più alta
rispetto a quella tradizionalmente rilasciata e fino ad un massimo dell'80%,
rendendo più semplice ed efficace il sostegno finanziario. IL PRIMO fondo di
controgaranzia conta 450mila euro ed è stato costituito a vantaggio delle nuove
iniziative economiche: potranno beneficiarne le imprese costituite da non oltre
36 mesi e per un importo massimo di controgaranzia per singolo finanziamento
pari a 40mila euro. Grazie all'effetto del moltiplicatore, pari a 6 volte il
valore nominale del fondo, la dotazione consentirà la concessione di
finanziamenti per un importo complessivo massimo di 6 milioni e 750mila euro.
Le risorse saranno messe a disposizione anche di progetti per l'acquisto di
aziende o rami d'azienda e per investimenti produttivi di apertura a nuovi
mercati. Il fondo sarà destinato per il 25% alle attività commerciali e per il
75% ad attività artigianali e industriali. IL SECONDO fondo di controgaranzia
conta invece 250mila euro ed è stato istituito a vantaggio delle piccole
imprese commerciali, le stesse che, in questo momento di crisi, faticano ad
acquistare scorte per il magazzino. L'importo massimo della controgaranzia per
ogni singolo finanziamento ammonta, in questo caso, a 16mila euro. Grazie al
meccanismo del moltiplicare, pari a 7 volte il valore nominale del fondo, la
dotazione consentirà l'erogazione di finanziamenti fino a un importo massimo di
4 milioni e 375mila euro. LE IMPRESE interessate devono fare domanda ai
consorzi fidi firmatari. La banca di riferimento è Carispe, prima banca del
territorio ad aver accettato di sostenere l'iniziativa attraverso
l'applicazione di tassi fortemente agevolati. Alla presentazione
dell'iniziativa, ospitata nella sede della Camera di Commercio, sono
intervenuti, tra gli altri, il segretario generale della Camera di Commercio Stefano
Senese, il presidente della Provincia Marino Fiasella, il sindaco della Spezia
Massimo Federici, il direttore della Carispe Giuseppe Cuccurese, il
viceprefetto Annunziata Gallo, Mauro Strata, presidente Confart, Monica Nolo,
direttore Confart, Aldo Datteri per Creditcom, Paolo Parini, presidente
Fidimpresa e Gianfranco Bianchi, vicepresidente della Camera di Commercio e
presidente di Mediacom. «ABBIAMO lavorato a lungo per arrivare a questo
risultato ha sottolineato il direttore della Camera di Commercio Senese e
quella messa in campo è un'iniziativa che guarda soprattutto al futuro
dell'imprenditoria spezzina. Con il tempo verificheremo l'andamento
dell'intervento e apporteremo eventuali modifiche, incrementando, ove
necessario, la dotazione dei fondi e coinvolgendo nuovi soggetti e tipologie di
impresa». Soddisfatto del risultato raggiunto anche il presidente della
Provincia, Marino Fiasella: «La crisi economica in atto non è un problema che
riguarda soltanto le imprese, ma tutto il territorio. Le istituzioni hanno
quindi il dovere di impegnare proprie risorse, in accordo con il sistema bancario, per consentire un'inversione di tendenza». «Quello
messo in campo con questa iniziativa ha aggiunto il sindaco della Spezia,
Massimo Federici è uno degli interventi più importanti del pacchetto anticrisi
e rappresenta per il commercio e le imprese un'importante boccata di ossigeno.
Ancora una volta istituzioni e istituti di credito hanno dimostrato di saper
fare un ottimo lavoro di squadra». Parole di apprezzamento che tornano anche
nelle riflessioni del direttore generale della Carispe Giuseppe Cuccurese: «La
crisi che ha colpito il mondo della finanza e delle imprese non deve essere
considerata una iattura, ma un'occasione di rilancio. E le banche locali hanno
in questo un'insostituibile funzione di traino». Roberta Della Maggesa
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( da "Nazione, La (Pistoia)"
del 15-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
PRIMO PIANO
MONTECATINI pag. 16 PENSAVATE che il Comune di Montecatini fosse proprietario
delle Terme al 50% e al... PENSAVATE che il Comune di Montecatini fosse
proprietario delle Terme al 50% e altrettanto la Regione? Grosso errore. La
quota è di appena 38,41%, probabilmente la stessa in mano alla Regione. Il
resto (23,18%) è di Fidi Toscana che ha anticipato dei bei milioni di euro per
un aumento di capitale che altrimenti non si sarebbe mai fatto. La sorpresa
della quota delle Terme sensibilmente ridotta arriva da un prospetto del Comune
aggiornato al 30 giugno 2009. Alla riga quota societaria si legge infatti
38,409941%. Tutti possono consultare il documento sul sito web del Comune, cliccando
già dalla homepage su Comune e poi su Società partecipate. Ci spiegheranno che
è «solo» un'operazione di portage finanziario. Fatto sta che poco più del 38% è
quanto oggi Montecatini possiede legalmente delle sue terme. L'ASPETTO curioso
e sorprendente della vicenda è che lo scorso 30 marzo il consiglio comunale
approvò le «linee di indirizzo su riscatto di quote societarie delle Terme
cedute a Fidi Toscana da parte della Regione». L'iniziativa era nata da una
mozione, presentata dall'allora capogruppo del Pd Antonio Checcacci durante la
precedente seduta, che mirava a spingere il Comune a chiedere
alla Regione di riprendersi le quote di proprietà in mano all'istituto bancario. In pratica Fidi Toscana ha
anticipato i capitali che la Regione non poteva stanziare subito, ma in un
secondo momento. «Tale soluzione era stato detto nell'Osservatorio termale del
19 marzo dal dirigente regionale Antonino Melara non comporta però mutamenti
nei rapporti di proprietà delle Terme, che restano paritari al 50% fra
Regione e Comune». Il documento attuale sembra dire invece un'altra cosa. «IL
CONSIGLIO comunale prende atto recitava la mozione del 30 marzo che in città e
in questa stessa assemblea destò preoccupazione e allarme la notizia che la
Regione aveva ceduto parte delle sue quote delle Terme a Fidi Toscana.
Considerato che il consiglio vuol farsi interprete di questi sentimenti,
rafforzati dal timore che la Regione, col passare del tempo, potrebbe sentirsi
meno coinvolta nella soluzione dei problemi termali, in considerazione di
questa sua nuova posizione minoritaria e tenuto presente che la città, in
questi difficili momenti, avverte la necessità di aver vicino un interlocutore
forte che dei problemi termali abbia una visione politica e non solo un
interesse finanziario come è nel profilo statutario di Fidi Toscana, invita la
Regione a riscattare in tempi brevi le quote forzatamente cedute a Fidi
Toscana». E per le quote cedute dal Comune nessuna preoccupazione? Marco A.
Innocenti
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( da "Sole 24 Ore, Il (Nord Ovest)"
del 15-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Nord-Ovest sezione:
ECONOMIA e IMPRESE Liguria data: 2009-07-15 - pag: 17 autore: Finanza. Definiti cronoprogramma e modalità attuative del nuovo Rete Fidi
Liguria Maxiconfidi in porto nel 2011 Dalla Regione sei milioni di fondi in
aggiunta agli attuali 50 GENOVA PAGINA
A CURA DI Marco Fontana Sono giorni decisivi per il processo di fusione dei
Confidi liguri in un unico soggetto, con natura intersettoriale e governance
mista, che sia pronto per entrare prima possibile nell'elenco degli
intermediari finanziari vigilati da Bankitalia. Grazie a un documento
sottoscritto il17 giugno scorso dall'assessore regionale allo Sviluppo
economico, Renzo Guccinelli, dal presidente di Filse, Edoardo Bozzo, e dai
presidenti regionali di Confartigiananto, Cna, Confesercenti, Confcommercio,
Confindustria Liguria, Confcooperative, Lega Coop, Coldiretti, Cia e
Confagricoltura, sono state definite le modalità attuative e il cronoprogramma
del protocollo d'intesa che un anno fa aveva avviato l'iter conferire, entro il
2011, al "nuovo" Rete Fidi Liguria tutto il patrimonio, le garanzie e
le attività degli otto Confidi che hanno sede sul territorio regionale.
L'accordo prevede una fase transitoria di tre anni in cui i singoli consorzi,
che hanno diritto di recesso, potranno continuare a lavorare con la propria
clientela, fungendo da collegamento con le rispettive associazioni di
categoria. Il nuovo Rete Fidi Liguria dovrà accollarsi da subito parte delle
loro garanzie e cominciare a erogare le proprie sulla base del patrimonio
conferito, che non potrà essere inferiore al 70% della consistenza a fine 2008. A settembre saranno
approvati lo statuto e il progetto di aumento di capitale ed entro novembre il
"Confidone" dovrà essere in grado di presentare la domanda di
iscrizione nell'elenco dell'articolo 107 del Testo unico bancario.
«Si tratta – commenta Bozzo – di un progetto che consentirà un intervento più
strutturale per agevolare l'accesso al credito delle Pmi». Anche Guccinelli,
condividendo «i tempi e i modi con i quali si concretizzerà uno strumento
fondamentale per le esigenze delle aziende», si dichiara soddisfatto «per
l'importante passo avanti compiuto con la stipula dell'accordo». A sostegno
dell'iniziativa sono previsti nuovi stanziamenti a valere sulla legge regionale
n. 25/2004, opportunamente modificata, e l'attivazione, presso Filse, di un
apposito fondo di garanzia a valere sul Por 2007/2013. I fondi pubblici
vincolati presenti nel patrimonio dei confidi liguri ammontano oggia circa 50
milioni. Per contribuire alla formazione di un capitale di vigilanza adeguato
sia alle esigenze del "107" sia agli obiettivi di crescita del
tessuto economico locale, la Regione porterà in dote al nuovo Rete Fidi almeno
altri sei milioni. A fine 2008 i confidi con sede in Liguria, a fronte di 637
milioni di finanziamenti in essere, rilasciavano garanzie per circa 287,3
milioni, di cui 109 (il 38% del totale) da parte di Fidimpresa Liguria
(industria), 67 milioni (il 23,4%) da Mediocom (commercio) e poco meno di 38
(il 13,2%) da Confart, uno dei due player dell'artigianato. Sul territorio
regionale sono attivi anche altri protagonisti del sistema, come Eurofidi (che
nel 2008 ha
fornito garanzie per 263,5 milioni, a fronte di 527 milioni di finanziamenti,
con un incremento di circa il 10% sul 2007), Toscana Com-Fidi (che ha quote di
mercato significative) e Unionfidi Piemonte. Tutti insieme contribuiscono a far
salire a circa 600 milioni il valore complessivo delle garanzie e a oltre 1,2
miliardi quello dei finanziamenti in essere. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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( da "Messaggero, Il (Pesaro)"
del 15-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Mercoledì 15 Luglio
2009 Chiudi di SIMONA SPAGNOLI PESARO _ L'accesso al credito rappresenta uno
dei nodi cruciali della possibilità di stare sul mercato. Se in questo momento
è difficile per le imprese accedere ai finanziamenti, per quelle femminili lo è
ancor di più. Lo dimostra la ricerca su "Credito e fiducia
nell'imprenditoria femminile" condotta da Francesca Cesaroni, docente del
corso universitario in Economia aziendale con sede a Fano, su un gruppo di
donne titolari d'azienda del territorio di Pesaro-Urbino. L'indagine arriva
alla conclusione che «a parità di strumenti finanziari - spiega la Cesaroni -
alle donne vengono praticate condizioni accessorie diverse, tassi più alti,
importi concessi più bassi, richieste di maggiori garanzie». L'indagine prende
le mosse dalla ricerca dal titolo "Do Women Pay More for Credit?" che si basa su più di un milione di accessi al fido bancario di 150mila micro-imprese
italiane tra gennaio 2004 e dicembre 2006, i cui autori Alberto Alesina, Emilio
Mistrulli e Francesca Lotti evidenziano che le imprenditrici pagano un
interesse più alto di 30-50 punti base e che a loro viene spesso chiesta una
garanzia esterna. Questo differenziale viene applicato nonostante le
imprenditrici falliscano meno dei loro colleghi maschi: l'1,9% contro il 2,2%.
Dunque, il diverso trattamento non può essere attribuito ad una presunta
maggiore rischiosità delle imprese femminili, né al fatto che queste si
concentrino in settori a bassa capitalizzazione, bensì a una scarsa fiducia
verso il mondo femminile. Uno scetticismo che le imprenditrici percepiscono
chiaramente - come dichiarano nelle interviste dirette effettuate nella ricerca
- «sentendosi considerate poco credibili, poco competenti dal punto di vista
aziendale e finanziario», in pratica di «non essere prese sul serio». Da dove
si origina questa percezione negativa? «C'è una insoddisfazione palese nei
confronti del sistema bancario -spiega la Cesaroni -
le imprenditrici lamentano l'eccessiva lunghezza dei tempi necessari per
ottenere una risposta, la mancanza di chiarezza e la difficoltà di ricominciare
ogni volta il discorso. Una situazione che potrebbe volgere al positivo solo
con un ruolo più incisivo svolto dai Confidi e una maggiore competenza nel
maneggiare gli strumenti finanziari da parte delle donne».
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( da "Giornale di Brescia"
del 16-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Edizione: 16/07/2009
testata: Giornale di Brescia sezione:in primo piano DALLA PRIMA PAGINA Cambiare i criteri... di Antonio Porteri
(...)decisionali dei grandi gruppi bancari, ha fatto sì che questi ultimi si
siano dotati di procedure standardizzate di analisi del credito, basate
principalmente su dati quantitativi e limitatamente sensibili all'inserimento
di valutazioni soggettive. Queste procedure automatizzate non consentono quindi
di distinguere le difficoltà finanziarie che sono frutto di scelte gestionali
inadeguate, da quelle che dipendono invece da accadimenti eccezionali, come
avviene nell'attuale situazione di crisi generalizzata. A fronte delle
difficoltà finanziarie dell'impresa cliente, le procedure segnalano una
situazione di crisi e portano alla decisione di chiudere la linea di credito e
di chiederne il rientro. Una decisione che immediatamente non porta a
conseguenze irrimediabili, in quanto fa conto sull'intervento delle altre
banche finanziatrici, ma che può rivelarsi dirompente se si generalizza,
lasciando di fatto alle sole banche locali il peso e la responsabilità di
affrontare la crisi finanziaria delle piccole e medie imprese. Il problema
dell'accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese non si risolve
allora sospendendo l'Accordo di Basilea 2, che in una situazione come quella
attuale deve invece continuare ad operare imponendo alle banche di dotarsi
delle misure adeguate per la valutazione, la gestione e il controllo dei
principali rischi bancari (e non del solo rischio di
credito). È necessario invece che i grandi gruppi bancari attribuiscano un
rilievo maggiore alle componenti qualitative e di valutazione soggettiva delle
analisi del fido, recuperando la consapevolezza che l'incentivo a sganciarsi
dal rapporto con le piccole e medie imprese a fronte delle loro difficoltà
finanziarie è un atteggiamento miope che pone una seria ipoteca sulle
possibilità di ripresa dell'economia.
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( da "Sole 24 Ore, Il"
del 16-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Il Sole-24 Ore
sezione: FINANZA E MERCATI data: 2009-07-16 - pag: 39 autore: PARTERRE 000 Non
sparate sul bancario B otte da orbi a banche e
banchieri d'Italia. Se fino a poche mesi fa la colpa della crisi mondiale era
attribuita solo alle banche americane, da qualche tempo in Italia ogni
responsabilità è convenzionalmente assegnata agli istituti di credito domestici.
Non lo dicono solo le associazioni degli imprenditori – naturale controparte
delle banche – ma anche la Ue, il Fmi, la Bce, il Governo, la Banca d'Italia e
perfino la Consob. Il coro è: date credito a chi lo merita (ma chi decide quale
impresa è o non è meritevole? I prefetti?). La legittima richiesta di credito
sta alimentando però un clima di linciaggio delle banche che inizia ad avere
risvolti sociali pericolosi. Poco male se viene scalfita l'immagine o le
ambizioni dei ricchi banchieri. Male, anzi malissimo, se la
rabbia si scatena contro i bancari. Due giorni fa, a Settimo Torinese, un
negoziante ha preso a pistolettate nelle gambe un direttore di filiale che
aveva rifiutato un fido. Si rischia la faida tra chi sta nella trincea
dell'economia. Non sparate sul bancario. (Al.G.)
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( da "AltaLex" del
16-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Legge comunitaria
2008 Legge definitivamente approvato dalla Camera il 07.07.2009 n° 88 , G.U.
14.07.2009 Commenta | Stampa | Segnala | Condividi Niente più aranciata
prodotta senza succo d'arancia, modifiche al testo unico in materia
radiotelevisiva, ripristino del divieto di somministrazione di alcolici dopo le
2 di notte. Lo prevede la Legge Comunitaria (Legge 7 luglio 2009, n. 88
pubblicata in Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2009, n. 161) che prevede tutte le
deleghe per l'attuazione degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alla Comunità Europea. Di particolare importanza appare la delega per
l'attuazione della direttiva 2006/123/CE in merito ai servizi nel mercato
interno, con la quale si dovrà tra l'altro: garantire la libertà di concorrenza
secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento
del mercato nonché assicurare agli utenti un livello essenziale ed uniforme di
condizioni di accessibilità all'acquisto di servizi sul territorio nazionale;
promuovere l'elaborazione di codici di condotta e disciplinari, finalizzati, in
particolare, a promuovere la qualità dei servizi; semplificare i procedimenti
amministrativi per l'accesso alle attività di servizi; garantire la libera
circolazione dei servizi forniti da un prestatore stabilito in un altro Stato
membro; prevedere che l'autorizzazione all'accesso o all'esercizio di una
attività di servizi abbia efficacia su tutto il territorio nazionale; prevedere
che le procedure e le formalità per l'accesso e l'esercizio delle attività di
servizi possano essere espletate attraverso gli sportelli unici anche a
distanza e per via elettronica; realizzare l'interoperabilità dei sistemi di
rete, l'impiego non discriminatorio della firma elettronica o digitale ed i
collegamenti tra la rete centrale della pubblica amministrazione e le reti
periferiche; prevedere forme di collaborazione con le autorità competenti degli
altri Stati membri e con la Commissione europea al fine di garantire il
controllo dei prestatori e dei loro servizi. (Altalex, 15 luglio 2009) LEGGE 7
luglio 2009, n. 88 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2008.
(09G0100) (GU n. 161 del 14-7-2009 - Suppl. Ordinario n. 110) La Camera dei
deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA Promulga la seguente legge:) --> Capo I DISPOSIZIONI GENERALI SUI
PROCEDIMENTI PER LADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI Art.
1. (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie) 1. Il Governo è delegato ad
adottare, entro la scadenza del termine di recepimento fissato dalle singole
direttive, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare
attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.
Per le direttive elencate negli allegati A e B il cui termine di recepimento
sia già scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in
vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi
di attuazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge. Per le direttive elencate negli allegati A e B che non prevedono un
termine di recepimento, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. I
decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o
del Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza
istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli
affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri
Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva. 3. Gli schemi dei
decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di
cui all'allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali,
quelli relativi all'attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui
all'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti
dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di
essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi
quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in
mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere
parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai
commi 4 e 8 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti
ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta
giorni. 4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle
direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione
tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni. Su di essi è richiesto anche il parere delle
Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove
non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza
di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione,
ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi
d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni. 5.
Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti
legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi
fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, con la procedura
indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto previsto
dal comma 6. 6. I decreti legislativi, relativi alle direttive di cui agli
allegati A e B, adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della
Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle
province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui
all'articolo 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11. 7. Il Ministro
per le politiche europee, nel caso in cui una o più deleghe di cui al comma 1
non risultino esercitate alla scadenza del termine previsto, trasmette alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dà conto dei
motivi addotti a giustificazione del ritardo dai Ministri con competenza
istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le politiche europee
ogni sei mesi informa altresì la Camera dei deputati e il Senato della
Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e
delle province autonome nelle materie di loro competenza, secondo modalità di
individuazione delle stesse da definire con accordo in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano. 8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli
schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese negli
elenchi di cui agli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con
eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono
emanati anche in mancanza di nuovo parere. Art. 2. (Princìpi e criteri
direttivi generali della delega legislativa) 1. Salvi gli specifici princìpi e
criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui ai capi II e IV, ed in
aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi
di cui all'articolo 1 sono informati ai seguenti princìpi e criteri direttivi
generali: a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono
all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture
amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei
procedimenti e delle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
dei servizi; b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti
per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte
le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, fatti salvi i procedimenti
oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie oggetto di
delegificazione; c) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti,
ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei
decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le
infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei
limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a
tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui
le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente
protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa
all'arresto per le infrazioni che espongono a pericolo o danneggiano
l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per
le infrazioni che recano un danno di particolare gravità. Nelle predette
ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le
sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo
28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La
sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e
non superiore a 150.000 euro è prevista per le infrazioni che ledano o
espongano a pericolo interessi diversi da quelli indicati nei periodi
precedenti. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni
indicate nella presente lettera sono determinate nella loro entità, tenendo
conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna
infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole,
comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o
vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al
colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Entro i
limiti di pena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni identiche
a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per violazioni
omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117, quarto comma, della
Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni. Le
somme derivanti dalle sanzioni di nuova istituzione, stabilite con i
provvedimenti adottati in attuazione della presente legge, sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, entro i limiti
previsti dalla legislazione vigente, con decreti del Ministro dell'economia e
delle finanze, alle amministrazioni competenti all'irrogazione delle stesse; d)
eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano
l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere
previste nei decreti legislativi recanti le norme necessarie per dare
attuazione alle direttive, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli
obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonché
alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione
delle direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già
assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di
rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183; e)
all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con
legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta
ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni
alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;
f) nella predisposizione dei decreti legislativi si tiene conto delle eventuali
modificazioni delle direttive comunitarie comunque intervenute fino al momento
dell'esercizio della delega; g) quando si verifichino sovrapposizioni di
competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze
di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso
le più opportune forme di coordinamento, rispettando i princìpi di
sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le
competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per
salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la
celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara
individuazione dei soggetti responsabili; h) quando non siano d'ostacolo i
diversi termini di recepimento, sono attuate con un unico decreto legislativo
le direttive che riguardano le stesse materie o che comunque comportano
modifiche degli stessi atti normativi. Art. 3. (Delega al Governo per la
disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie) 1. Al fine
di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento
nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad
adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di
obblighi contenuti in provvedimenti attuativi di direttive comunitarie, di
natura regolamentare o amministrativa, emanati ai sensi delle leggi comunitarie
vigenti, o in regolamenti comunitari pubblicati alla data di entrata in vigore
della presente legge, per i quali non sono già previste sanzioni penali o
amministrative. 2. La delega di cui al comma 1 è esercitata con decreti
legislativi adottati ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per
le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri
competenti per materia. I decreti legislativi si informano ai princìpi e
criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c). 3. Gli schemi di
decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte dei
competenti organi parlamentari con le modalità e nei termini previsti dai commi
3 e 8 dell'articolo 1. Art. 4. (Modifica all'articolo 9 della legge 4 febbraio
2005, n. 11, in
materia di oneri relativi a prestazioni e controlli) 1. All'articolo 9 della
legge 4 febbraio 2005, n. 11, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «2-bis.
Le entrate derivanti dalle tariffe determinate ai sensi del comma 2 sono
attribuite, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, alle
amministrazioni che effettuano le prestazioni e i controlli, mediante
riassegnazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 novembre 1999, n. 469». Art. 5. (Delega al Governo per il
riordino normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie) 1. Il
Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, con le modalità e secondo i princìpi e criteri direttivi di
cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni,
entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti
legislativi di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, testi unici o
codici di settore delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe
conferite dalla presente legge per il recepimento di direttive comunitarie, al
fine di coordinare le medesime con le altre norme legislative vigenti nelle
stesse materie. 2. I testi unici e i codici di settore di cui al comma 1
riguardano materie o settori omogenei. Le disposizioni contenute nei testi
unici o nei codici di settore non possono essere abrogate, derogate, sospese o
comunque modificate, se non in modo esplicito mediante l'indicazione puntuale
delle disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o modificare. Art. 6.
(Modifiche alla legge 4 febbraio 2005, n. 11) 1. Alla legge 4 febbraio 2005, n.
11, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo l'articolo 6, è inserito
il seguente: «Art. 6-bis. - (Nomina dei rappresentanti italiani presso il
Comitato delle regioni) - 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri propone
al Consiglio dell'Unione europea i ventiquattro membri titolari e i
ventiquattro membri supplenti del Comitato delle regioni, spettanti all'Italia
in base all'articolo 263 del Trattato istitutivo della Comunità europea. 2. Ai
fini della proposta di cui al comma 1, i membri del Comitato delle regioni sono
così ripartiti tra le autonomie regionali e locali: a) regioni e province
autonome di Trento e di Bolzano: 14 titolari e 8 supplenti. Tale rappresentanza
tiene conto anche delle assemblee legislative regionali; b) province: 3
titolari e 7 supplenti; c) comuni: 7 titolari e 9 supplenti. 3. La proposta di
cui al presente articolo è formulata previa intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
e successive modificazioni. 4.
In caso di modifica del numero dei membri titolari e
supplenti spettanti all'Italia, la ripartizione di cui al comma 2 è effettuata
mantenendo ferme le proporzioni di cui al medesimo comma»; b) all'articolo 8,
comma 5, l'alinea
è sostituito dal seguente: «Nell'ambito della relazione al disegno di legge di
cui al comma 4 il Governo:»; c) all'articolo 11-bis, comma 1, le parole: «per
le quali la Commissione europea si è riservata di adottare disposizioni di
attuazione» sono sostituite dalle seguenti: «che conferiscono alla Commissione
europea il potere di adottare disposizioni di attuazione». d) dopo l'articolo
14, è inserito il seguente: «Art. 14-bis. - (Parità di trattamento) - 1. Le
norme italiane di recepimento e di attuazione di norme e princìpi della
Comunità europea e dell'Unione europea assicurano la parità di trattamento dei
cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione
europea residenti o stabiliti nel territorio nazionale e non possono in ogni
caso comportare un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani. 2. Nei
confronti dei cittadini italiani non trovano appplicazione norme
dell'ordinamento giuridico italiano o prassi interne che producano effetti
discriminatori rispetto alla condizione e al trattamento dei cittadini
comunitari residenti o stabiliti nel territorio nazionale». Capo II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO NONCHÉ PRINCÌPI E CRITERI SPECIFICI DI
DELEGA LEGISLATIVA Art. 7. (Delega al Governo per il coordinamento delle
disposizioni attuative della direttiva 2004/41/CE con la normativa vigente in
materia di alimenti e mangimi e con i regolamenti (CE) nn. 178/2002, 852/2004,
853/2004, 854/2004, 882/2004 e 183/2005) 1. Il Governo è delegato ad adottare,
con le modalità e secondo i princìpi e i criteri di cui all'articolo 20 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, acquisito il parere
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di due anni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi
al fine di coordinare le disposizioni attuative della direttiva 2004/41/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, con la vigente
normativa in materia di alimenti e mangimi, nonché con i regolamenti (CE) n.
178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, nn.
852/2004, 853/2004, 854/2004 e 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 29 aprile 2004, e n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
12 gennaio 2005, e successive modificazioni. 2. I decreti legislativi di cui al
comma 1 sono adottati, su proposta del Ministro per le politiche europee, del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministro del
lavoro, della salute e delle politiche sociali e del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro della giustizia, nel rispetto anche dei seguenti princìpi e criteri
direttivi: a) riordino e coordinamento delle disposizioni vigenti, nel rispetto
delle normative comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia di
armonizzazione della disciplina della produzione e della commercializzazione
dei prodotti alimentari e dei mangimi, anche mediante l'abrogazione totale o
parziale delle vigenti disposizioni in materia; b) rispetto della tutela degli
interessi relativi alla salute dell'uomo, degli animali e dei vegetali,
dell'ambiente, della protezione ed informazione del consumatore e della qualità
dei prodotti, garantendo la libera circolazione, allo scopo di assicurare
competitività alle imprese; c) abrogazione o modificazione delle norme rese
inapplicabili o superate dallo sviluppo tecnologico e non più adeguate
all'evoluzione produttiva e commerciale delle imprese; d) riformulazione,
razionalizzazione e graduazione dell'apparato sanzionatorio, in conformità ai
criteri indicati all'articolo 2, comma 1, lettera c), con previsione di una
sanzione amministrativa il cui importo, non inferiore a 500 euro e non
superiore a 500.000 euro, deve tenere conto anche della dimensione dell'impresa
e del relativo fatturato, al fine di rendere più incisive le sanzioni amministrative
come deterrente effettivo; e) conferma del principio della prescrizione «a
priori» preventiva rispetto all'accertamento ed alla contestazione o
notificazione delle violazioni nel relativo procedimento sanzionatorio; f)
reintroduzione e definizione delle modalità di semplificazione delle procedure
di autocontrollo applicate nelle micro e piccole imprese, in conformità ai
criteri di flessibilità riconosciuti dal regolamento (CE) n. 852/2004; g)
semplificazione delle procedure esistenti in materia di registrazione e
riconoscimento delle imprese del settore alimentare e mangimistico, in
conformità alle disposizioni comunitarie; h) circolazione delle informazioni
tra le Amministrazioni; i) razionalizzazione e coordinamento delle attività
degli organi di vigilanza e controllo nell'attuazione del Piano integrato di
controllo nazionale pluriennale di cui all'articolo 41 del regolamento (CE) n.
882/2004, individuando, per detto Piano, il Ministero del lavoro, della salute
e delle politiche sociali quale punto di contatto con gli organi comunitari; l)
individuazione, da demandare a decreti di natura non regolamentare, di
requisiti e prescrizioni igienico-sanitarie degli alimenti, delle sostanze e
dei materiali destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, delle
sostanze non alimentari impiegate negli e sugli stessi alimenti, compresi i
prodotti fitosanitari, nonché determinazione delle modalità tecniche per
l'effettuazione dei relativi controlli sanitari ufficiali; m) individuazione di
adeguate modalità e procedure di collaborazione tra gli uffici doganali e gli
uffici periferici delle altre amministrazioni coinvolte nel controllo degli
alimenti e dei mangimi; n) definizione delle modalità di coordinamento e delle
procedure di collaborazione ed interscambio delle informazioni tra le
amministrazioni coinvolte nel controllo degli alimenti e dei mangimi e le
autorità di controllo in materia di condizionalità della Politica agricola
comune (PAC); o) programmazione di una capillare e puntuale azione formativa e informativa
rivolta a tutti i soggetti coinvolti e interessati dalle norme in questione. 3.
Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi
di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui ai
commi 1 e 2 e con la procedura di cui ai medesimi commi, il Governo può emanare
disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi. 4. Dall'attuazione
del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica. 5. Le Amministrazioni statali interessate provvedono agli adempimenti
previsti dal presente articolo con le risorse umane e strumentali disponibili a
legislazione vigente. Art. 8. (Delega al Governo per l'attuazione della
direttiva 2007/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre
2007, che modifica la direttiva 90/385/CEE del Consiglio per il riavvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici, la
direttiva 93/42/CEE del Consiglio concernente i dispositivi medici e la direttiva
98/8/CE relativa all'immissione sul mercato dei biocidi) 1. Nella
predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva
2007/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che
modifica la direttiva 90/385/CEE del Consiglio per il riavvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili
attivi, la direttiva 93/42/CEE del Consiglio concernente i dispositivi medici e
la direttiva 98/8/CE relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, il
Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui
all'articolo 2, anche i princìpi e criteri direttivi di cui al comma 2. 2. Il
decreto legislativo di cui al comma 1 provvede, altresì, alla riformulazione
delle disposizioni contenute nei decreti legislativi 14 dicembre 1992, n. 507,
e 24 febbraio 1997, n. 46, al fine di assicurare, nel rispetto della disciplina
comunitaria, una maggiore coerenza fra le due diverse discipline e di eliminare
incongruenze e contraddizioni presenti nelle norme in vigore, assicurando: a)
una più adeguata disciplina della vigilanza sugli incidenti, mediante la
ridefinizione della sfera dei soggetti destinatari delle comunicazioni degli
incidenti e degli eventi da comunicare e una più organizzata gestione dei dati,
da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali; b)
la revisione delle norme sulle indagini cliniche, differenziando le ipotesi
relative alle indagini riguardanti tipi di dispositivi mai utilizzati sull'uomo
da quelle concernenti tipi di dispositivi già utilizzati, specificando le
condizioni in presenza delle quali le indagini possono essere effettuate presso
istituti privati e affidando ai comitati etici previsti per le sperimentazioni
cliniche dei medicinali anche le valutazioni in tema di sperimentazioni con
dispositivi medici; c) la revisione delle norme sull'uso compassionevole dei
dispositivi medici al fine di precisarne i limiti e le modalità per
l'applicabilità, prevedendo, altresì, una specifica modalità per il trattamento
di singoli pazienti in casi eccezionali di necessità e di emergenza, nei limiti
posti dalle disposizioni di cui ai decreti legislativi n. 507 del 1992 e n. 46
del 1997; d) la revisione delle norme sulla pubblicità dei dispositivi medici,
individuando, nell'ambito dei dispositivi per i quali è consentita la
pubblicità sanitaria, le fattispecie che non necessitano di autorizzazione
ministeriale; e) la previsione delle misure necessarie a garantire, con
continuità nel tempo, efficaci collegamenti tra le banche dati nazionali e la
banca dati europea Eudamed; f) la riformulazione delle norme a contenuto
sanzionatorio, prevedendo anche la necessaria armonizzazione con le sanzioni
previste dal decreto legislativo 8 settembre 2000, n. 332. 3. Il Governo è
autorizzato a riformulare le previsioni riguardanti i dispositivi medici per
risonanza magnetica nucleare contenute nel regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, n. 542, assicurando: a) la coerenza
con le disposizioni di carattere generale riguardanti tutti i dispositivi
medici, previsti dalla direttiva 2007/47/CE; b) l'adeguamento allo sviluppo
tecnologico ed alla evoluzione delle conoscenze scientifiche, con particolare
riferimento alla sicurezza d'uso ed alle indicazioni cliniche dei dispositivi
medici in relazione all'intensità del campo magnetico statico espresso in
tesla, modificando in tal senso il sistema autorizzativo per renderlo più
coerente con le competenze regionali e delle province autonome in materia di
programmazione sanitaria previste dalle leggi vigenti, affidando
conseguentemente alle regioni e province autonome l'autorizzazione
all'installazione delle apparecchiature per risonanza, con esclusione delle
sole apparecchiature a risonanza magnetica ritenute di carattere sperimentale.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni pubbliche competenti
provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a
legislazione vigente. Art. 9. (Delega al Governo per l'attuazione della
direttiva 2006/54/CE riguardante l'attuazione del principio delle pari
opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di
occupazione e impiego) 1. Nella predisposizione del decreto legislativo per
l'attuazione della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari
opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di
occupazione ed impiego (rifusione), il Governo è tenuto ad acquisire anche il
parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano. Art. 10. (Delega al Governo per
l'attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria
ambiente e per un'aria più pulita in Europa) 1. Nella predisposizione del
decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2008/50/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria
ambiente e per un'aria più pulita in Europa, il Governo è tenuto ad acquisire
il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, ed a seguire, oltre ai princìpi e
criteri direttivi di cui all'articolo 2, anche i seguenti princìpi e criteri
direttivi: a) prevedere adeguati poteri di coordinamento, di approvazione e di
risoluzione dei casi di inadempimento, diretti a garantire un approccio coerente
ed uniforme in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria
ambiente nel quadro del riparto di competenze tra Stato, regioni ed enti locali
per l'attuazione dei compiti definiti dalla legislazione comunitaria; b)
coordinare la disciplina relativa alla pianificazione ed alla programmazione
della qualità dell'aria ambiente con le norme vigenti in materia di
autorizzazioni alle emissioni, agli impianti termici civili, ai combustibili e
alla circolazione veicolare, allo scopo di permettere l'attuazione dei piani e
programmi mediante gli strumenti e gli interventi previsti da tali norme di
settore; c) introdurre una specifica disciplina e una ripartizione delle
competenze, in materia di qualità dell'aria, relativamente all'approvazione
degli strumenti di campionamento e misura, delle reti di misurazione e dei
metodi di valutazione, all'accreditamento dei laboratori, alla definizione
delle procedure di approvazione e di accreditamento, alla garanzia della
qualità delle misurazioni ed ai connessi controlli, prevedendo, al fine di
garantire criteri omogenei su tutto il territorio nazionale, che le relative
linee guida siano definite dall'Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale (ISPRA); d) in considerazione della particolare situazione
di inquinamento dell'aria presente nella pianura padana, promuovere l'adozione
di specifiche strategie di intervento nell'area interessata, anche attraverso
un maggiore coordinamento tra le regioni che insistono sul predetto bacino; e)
al fine di unificare la normativa nazionale in materia di qualità dell'aria
ambiente, abrogare espressamente le disposizioni con cui sono state attuate le
direttive 96/62/CE del Consiglio, del 27 settembre 1996, 1999/30/CE del
Consiglio, del 22 aprile 1999, 2000/69/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 novembre 2000, 2002/3/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 febbraio 2002, e 2004/107/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 dicembre 2004, nonché le relative norme di esecuzione, e
prevedere le opportune modifiche che assicurino la coerenza della parte quinta
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, inerente la tutela dell'aria e
la riduzione delle emissioni in atmosfera, con il nuovo quadro normativo in
materia di qualità dell'aria. 2. Ai fini dell'adozione del decreto legislativo
di cui al presente articolo, resta fermo quanto stabilito dall'articolo 1,
comma 4. Art. 11. (Delega al Governo per il riordino della disciplina in
materia di inquinamento acustico) 1. Al fine di garantire la piena integrazione
nell'ordinamento nazionale delle disposizioni contenute nella direttiva
2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa
alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale, e di assicurare la
coerenza e l'omogeneità della normativa di settore, il Governo è delegato ad
adottare, con le modalità e secondo i princìpi e criteri direttivi di cui
all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più
decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in
materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo
dall'inquinamento acustico, di requisiti acustici degli edifici e di
determinazione e gestione del rumore ambientale, in conformità all'articolo 117
della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, nonché alle relative norme di
attuazione. 2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati anche nel rispetto dei
seguenti princìpi e criteri direttivi: a) riordino, coordinamento e revisione
delle disposizioni vigenti, con particolare riferimento all'armonizzazione
delle previsioni contenute nella legge 26 ottobre 1995, n. 447, con quelle
recate dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, nel rispetto della
normativa comunitaria in materia; b) definizione dei criteri per la
progettazione, esecuzione e ristrutturazione delle costruzioni edilizie e delle
infrastrutture dei trasporti nonché determinazione dei requisiti acustici
passivi degli edifici nel rispetto dell'impianto normativo comunitario in
materia di inquinamento acustico, con particolare riferimento alla direttiva
2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002. 3. I
decreti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro del
lavoro, della salute e delle politiche sociali, con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti nonché con gli altri Ministri competenti per
materia, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Gli
schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del
Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato
della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro quaranta giorni dalla
data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i
profili finanziari. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in
mancanza dei pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri
parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la
scadenza dei termini previsti per l'esercizio della delega, questi ultimi sono
prorogati di tre mesi. 4. Contestualmente all'attuazione della delega di cui al
comma 1 ed entro lo stesso termine il Governo provvede all'adozione di tutti
gli atti di sua competenza previsti dalla legislazione vigente e al loro
coordinamento e aggiornamento, anche alla luce di quanto disposto dagli
emanandi decreti legislativi di cui al comma 1. 5. In attesa del riordino
della materia, la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli
edifici e dei loro componenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), della
legge 26 ottobre 1995, n. 447, non trova applicazione nei rapporti tra privati
e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi
sorti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. 6. L'articolo 10 del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 194, è abrogato. 7. Dall'attuazione del presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 12. (Modifica all'articolo 5 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante
nuova disciplina delle denominazioni di origine) 1. Al comma 1 dell'articolo 5
della legge 10 febbraio 1992, n. 164, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«In tale zona non si possono impiantare e iscrivere vigneti all'albo dei
vigneti del Chianti DOCG, né produrre vini Chianti DOCG.». Art. 13. (Delega al
Governo per il riordino e la revisione della disciplina in materia di
fertilizzanti) 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge e con le modalità di cui all'articolo
1, un decreto legislativo di riordino e revisione della disciplina in materia
di fertilizzanti, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a)
adeguamento e ammodernamento delle definizioni di «concime» e delle sue
molteplici specificazioni, di «fabbricante» e di «immissione sul mercato», ai
sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 13 ottobre 2003; b) utilizzo della forma delle indicazioni
obbligatorie come stabilita dall'articolo 6 del citato regolamento (CE) n.
2003/2003 per i concimi immessi sul mercato con l'indicazione «concimi CE»; c)
individuazione delle misure ufficiali di controllo per valutare la conformità
dei concimi, ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n.
2003/2003; d) revisione delle sanzioni da irrogare in base ai princìpi di
effettività, proporzionalità e dissuasività, ai sensi dell'articolo 36 del
regolamento (CE) n. 2003/2003. 2. Dalla data di entrata in vigore del decreto
legislativo di cui al comma 1 è abrogato il decreto legislativo 29 aprile 2006,
n. 217. 3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica. Le
Amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal presente articolo
con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente. Art. 14. (Disposizioni sanzionatorie per l'applicazione del
regolamento (CE) n. 479/2008 e del regolamento (CE) n. 555/2008, relativi
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo) 1. Ai sensi dell'articolo
86 del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, i produttori
regolarizzano le superfici vitate, impiantate prima del 1º settembre 1998 senza
disporre dei corrispondenti diritti di impianto, mediante versamento di una
somma di 6.000 euro per ettaro; il versamento non è dovuto per le superfici
regolarizzate ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n.
1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999. 2. Se il versamento previsto dal
comma 1 non è effettuato entro il 31 dicembre 2009 o la relativa superficie non
è estirpata entro il 30 giugno 2010, si applica, a decorrere dal 1º luglio
2010, la sanzione di cui al comma 3. 3. Chiunque, alla data del 31 dicembre
2008, non ha estirpato le superfici vitate impiantate dopo il 31 agosto 1998
senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto, è punito con la sanzione
amministrativa di 12.000 euro per ettaro. 4. Chiunque ha impiantato dopo il 3
luglio 2008 superfici vitate senza disporre dei corrispondenti diritti di
impianto è punito con la sanzione di cui al comma 3. 5. Le sanzioni di cui ai
commi 2, 3 e 4 si applicano ogni dodici mesi, secondo le modalità previste
all'articolo 55 del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27
giugno 2008. 6. Il termine entro il quale i produttori comunicano, ai sensi
dell'articolo 57 del regolamento (CE) n. 555/2008, alle regioni e alle province
autonome di Trento e di Bolzano, l'intenzione di ricorrere alla vendemmia verde
o alla distillazione, è il 31 maggio di ciascuna campagna. 7. Le facoltà
previste dall'articolo 57 del regolamento (CE) n. 555/2008 sono attribuite alle
regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nei limiti delle loro
competenze. 8. Il produttore che detiene una superficie vitata superiore a 0,1 ettari e non
ottempera o ottempera in modo incompleto o inesatto agli obblighi previsti
dall'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 555/2008 è punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 6.000, per
ogni ettaro o frazione di ettaro di superficie. 9. La sanzione di cui al comma
8 si applica a decorrere dai seguenti termini: a) in caso di mancata
presentazione del contratto di distillazione, un mese dopo la data di cui al
comma 6 o dalla diversa data fissata dalle regioni e dalle province autonome di
Trento e di Bolzano, nei limiti delle loro competenze; b) in caso di mancata
osservanza delle disposizioni in materia di vendemmia verde, il 1º settembre
dell'anno civile considerato. 10. Per le sanzioni amministrative pecuniarie
previste dal presente articolo, ad eccezione di quelle previste dal comma 8, non
è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24
novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. 11. Ai sensi dell'articolo
117, quinto comma, della Costituzione ed in attuazione di quanto previsto
dall'articolo 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, le disposizioni
del presente articolo si applicano, per le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano che non abbiano ancora provveduto al recepimento delle
disposizioni dei regolamenti (CE) n. 479/2008 e n. 555/2008, fino alla data di
entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e
provincia autonoma nei limiti delle loro competenze. 12. Le sanzioni
amministrative pecuniarie previste nel presente articolo sono applicate dalle
regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti delle loro
competenze. 13. Se i produttori non eseguono l'estirpazione delle viti, come
prescritto ai commi 2, 3 e 4, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano possono provvedere, nei limiti delle loro competenze, alla rimozione
degli impianti, ponendo a carico degli stessi produttori le relative spese.
Art. 15. (Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al
regolamento (CE) n. 479/2008, relativo all'organizzazione comune del mercato
vitivinicolo) 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per le
politiche europee, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
e del Ministro della giustizia, acquisito il parere della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, uno o più decreti legislativi per l'attuazione del regolamento (CE) n.
479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, al fine di assicurare la piena
integrazione tra l'organizzazione comune del mercato del vino e la normativa
nazionale, apportando specifiche integrazioni e modificazioni alla normativa
vigente, secondo le procedure previste dall'articolo 1, commi 2, 3 e 4, e nel
rispetto dei princìpi e criteri generali di cui all'articolo 2, nonché dei
seguenti ulteriori princìpi e criteri direttivi: a) preservare e promuovere
l'elevato livello qualitativo e di riconoscibilità dei vini a denominazione di
origine e indicazione geografica; b) ridefinire il ruolo del Comitato nazionale
per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini; c) assicurare strumenti per la
trasparenza del settore vitivinicolo e la tutela dei consumatori e delle
imprese rispetto ai fenomeni di contraffazione, usurpazione e imitazione; d)
perseguire il massimo coordinamento amministrativo tra il Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali e le regioni, in particolare per
quanto concerne la gestione del settore dei vini a denominazione di origine
protetta e a indicazione geografica protetta; e) individuare le sedi
amministrative e gli strumenti di semplificazione amministrativa in ordine agli
adempimenti procedurali a carico dei produttori vitivinicoli; f) rivedere il
sistema dei controlli e il sistema sanzionatorio secondo i criteri di efficacia
e applicabilità, individuando gli organismi e le azioni per garantire l'elevato
livello qualitativo delle produzioni vitivinicole nell'interesse dei produttori
e dei consumatori. 2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica. Art.
16. (Modifiche alla legge 8 luglio 1997, n. 213, e al decreto legislativo 29
gennaio 2004, n. 58) 1. Alla legge 8 luglio 1997, n. 213, sono apportate le
seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, dopo il comma 1, è inserito il
seguente: «1-bis. Tutte le carcasse o mezzene di bovini di età non superiore a
dodici mesi alla macellazione sono classificate dai responsabili delle
strutture di macellazione ai sensi dell'allegato XI-bis del regolamento (CE) n.
1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, e dell'articolo 2 del decreto del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 8 agosto 2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 2008.»; b) il comma 1
dell'articolo 3 è sostituito dal seguente: «1. Salvo che il fatto costituisca
reato, il titolare dello stabilimento, che viola l'obbligo di identificazione e
di classificazione di cui all'articolo 1, commi 1 e 1-bis, è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 18.000.»; c)
il comma 2 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente: «2. Il titolare dello
stabilimento che utilizza una marchiatura o etichettatura difforme da quanto
previsto dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro per le
politiche agricole 4 maggio 1998, n. 298, e dall'articolo 2 del decreto del Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali 8 agosto 2008, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 2008, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000». 2.
All'articolo 5 del decreto legislativo 29 gennaio 2004, n. 58, dopo il comma 1,
è inserito il seguente: «1-bis. Salvo che il fatto costituisca reato,
l'operatore o l'organizzazione, come definiti dall'articolo 12 del regolamento
(CE) n. 1760/2000, che in ogni fase della produzione e della
commercializzazione non apponga, o apponga in maniera errata, sulle carni
ottenute da bovini di età non superiore a dodici mesi un'etichetta recante le
indicazioni obbligatorie, previste dagli articoli 13, paragrafi 2 e 5, e 14 del
medesimo regolamento, e dal punto IV dell'allegato XI-bis del regolamento (CE)
n. 1234/2007, secondo le modalità indicate dagli articoli 2 e 3 del regolamento
(CE) n. 1825/2000 e dall'articolo 3 del decreto del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali 8 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 2008, è soggetto al pagamento di una sanzione
amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro». Art. 17. (Disposizioni
per l'applicazione del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 15 gennaio 2008, e del regolamento (CE) n. 1019/2002 della
Commissione, del 13 giugno 2002) 1. Al fine di dare attuazione al regolamento
(CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, in materia di
bevande spiritose, la lettera a) del comma 1 dell'articolo 12 del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1997, n. 297, è
abrogata. 2. Le imprese di condizionamento sono tenute a indicare
nell'etichetta l'origine degli oli extravergini di oliva e degli oli di oliva
vergini, ai sensi del regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione, del 13
giugno 2002, e successive modificazioni. 3. I frantoi oleari e tutti i soggetti
che commercializzano gli oli extravergini di oliva e gli oli di oliva vergini
sono tenuti al rispetto delle prescrizioni e alla tenuta della documentazione,
stabilita secondo le modalità di cui al comma 5, per l'identificazione
dell'origine del prodotto e per la verifica della conformità alle indicazioni
facoltative, qualora utilizzate, di cui al citato regolamento (CE) n.
1019/2002, e successive modificazioni. 4. Ai controlli previsti dal presente
articolo provvede l'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei
prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali. 5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinate le
modalità di attuazione del presente articolo e dell'articolo 23 del regio
decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito dalla legge 18 marzo 1926,
n. 562, e successive modificazioni. 6. Il Governo, fatte salve le norme penali
vigenti, è delegato ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, le disposizioni sanzionatorie amministrative
per le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo e al citato
regolamento (CE) n. 1019/2002, e successive modificazioni. 7. Dall'attuazione
delle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato. Art. 18. (Modifiche all'articolo 2
della legge 23 dicembre 1986, n. 898, in tema di sanzioni amministrative e
penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo) 1. All'articolo 2
della legge 23 dicembre 1986, n. 898, di conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, sono apportate le
seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «del Fondo europeo agricolo
di orientamento e garanzia» sono sostituite dalle seguenti: «del Fondo europeo
agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale» e le
parole: «a lire sette milioni settecentoquarantacinquemila» sono sostituite
dalle seguenti: «ad euro 3.999,96»; b) al comma 2, le parole: «del Fondo
europeo agricolo di orientamento e garanzia» sono sostituite dalle seguenti:
«del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale» e le parole: «detto Fondo» sono sostituite dalle seguenti:
«detti Fondi». Art. 19. (Disposizioni per il parziale recepimento della
direttiva 2007/61/CE che modifica la direttiva 2001/114/CE relativa a taluni
tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato
all'alimentazione umana) 1. L'articolo
2 del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 49, di attuazione della
direttiva 2001/114/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa a taluni
tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato
all'alimentazione umana, è abrogato. Art. 20. (Disposizioni per l'attuazione
della direttiva 2008/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11
marzo 2008) 1. All'elenco A allegato alla legge 16 aprile 1987, n. 183, le
parole: «84/539 Direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984 per il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi
elettrici utilizzati in medicina umana e veterinaria» sono soppresse. 2. Il decreto
del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 28 novembre 1987,
n. 597, recante attuazione della direttiva n. 84/539/CEE, relativa agli
apparecchi elettrici utilizzati in medicina umana e veterinaria, è abrogato.
Art. 21. (Modifica al decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, recante
attuazione della direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature
terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro
conformità) 1. Il comma 4 dell'articolo 13 del decreto legislativo 9 maggio
2001, n. 269, è sostituito dal seguente: «4. Ciascun apparecchio è
contraddistinto dal fabbricante mediante l'indicazione del modello, del lotto
e/o dei numeri di serie e del nome del fabbricante o della persona responsabile
dell'immissione sul mercato.». Art. 22. (Modifiche al codice del consumo di cui
al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206) 1. Al codice del consumo di
cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono apportate le seguenti
modificazioni: a) all'articolo 67, comma 6, le parole: «conformemente alle
disposizioni di cui al presente articolo» sono sostituite dalle seguenti:
«conformemente alle disposizioni di cui alla presente sezione»; b) l'articolo
144-bis è sostituito dal seguente: «Art. 144-bis. - (Cooperazione tra le
autorità nazionali per la tutela dei consumatori). - 1. Il Ministero dello
sviluppo economico, salve le disposizioni in materia bancaria, finanziaria,
assicurativa e di sistemi di pagamento e le competenze delle autorità
indipendenti di settore, che continuano a svolgere le funzioni di autorità
competente ai sensi dell'articolo 3, lettera c), del regolamento (CE) n.
2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, nonché
le disposizioni vigenti nelle ulteriori materie per le quali è prevista la
competenza di altre autorità nazionali, svolge le funzioni di autorità
competente, ai sensi del medesimo articolo 3, lettera c), del citato
regolamento (CE) n. 2006/2004, in materia di: a) servizi turistici, di cui alla
parte III, titolo IV, capo II; b) clausole abusive nei contratti stipulati con
i consumatori, di cui alla parte III, titolo I; c) garanzia nella vendita dei
beni di consumo, di cui alla parte IV, titolo III, capo I; d) credito al
consumo, di cui alla parte III, titolo II, capo II, sezione I; e) commercio
elettronico, di cui alla parte III, titolo III, capo II; f) contratti negoziati
fuori dai locali commerciali, di cui alla parte III, titolo III, capo I,
sezione I; g) contratti a distanza, di cui alla parte III, titolo III, capo I,
sezione II; h) contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento
ripartito di beni immobili, di cui alla parte III, titolo IV, capo I. 2. Il
Ministero dello sviluppo economico esercita tutti i poteri di cui al citato
regolamento (CE) n. 2006/2004, nelle materie di cui al comma 1, anche con
riferimento alle infrazioni lesive degli interessi collettivi dei consumatori
in ambito nazionale. 3. Per lo svolgimento dei compiti di cui ai commi 1 e 2,
il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, nonché del Corpo della Guardia di finanza
che agisce con i poteri ad esso attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul
valore aggiunto e delle imposte sui redditi. Può inoltre definire forme di
collaborazione con altre pubbliche amministrazioni. Limitatamente ai poteri di
cui all'articolo 139, può avvalersi delle associazioni dei consumatori e degli
utenti di cui all'articolo 137. 4. Ferme restando la disciplina sanzionatoria
in materia di indicazione dei prezzi di cui all'articolo 17 del presente codice
e le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 114, ai fini dell'applicazione del regolamento (CE) n. 2006/2004
il Ministero dello sviluppo economico, per lo svolgimento delle funzioni di cui
al comma 1, può avvalersi, in particolare, dei comuni. 5. Le procedure
istruttorie relative ai poteri di cui al comma 2, nonché relativamente
all'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 6 e 7, sono stabilite con
regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera d), della legge
23 agosto 1988, n. 400, in
modo da garantire il contraddittorio, la piena cognizione degli atti e la
verbalizzazione. 6. Nei casi di rifiuto, omissione o ritardo, senza
giustificato motivo, di esibire i documenti o di fornire le informazioni
richieste, nell'ambito delle proprie competenze, dal Ministero dello sviluppo
economico, riguardanti fattispecie di infrazioni nazionali o intracomunitarie,
nonché nel caso in cui siano esibiti documenti o fornite informazioni non
veritiere, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 27, comma 4. 7. Nei
casi di inottemperanza ad impegni assunti nei confronti del Ministero dello
sviluppo economico dai soggetti interessati, per porre fine a infrazioni
nazionali o intracomunitarie, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 27,
comma 12. 8. Ai sensi degli articoli 3, lettera c), e 4, del citato regolamento
(CE) n. 2006/2004, in materia di pratiche commerciali scorrette di cui alla
parte II, titolo III, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27,
commi 1 e 2, in
relazione alle funzioni di autorità competente attribuite all'Autorità garante
della concorrenza e del mercato. Per i profili sanzionatori, nell'ambito delle
proprie competenze, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato provvede
ai sensi dell'articolo 27. 9. Il Ministero dello sviluppo economico designa
l'ufficio unico di collegamento responsabile dell'applicazione del citato
regolamento (CE) n. 2006/2004». 2. Alle attività e agli adempimenti di cui
all'articolo 144-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206, come sostituito dal comma 1, lettera b), del presente
articolo, si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Art. 23. (Abrogazione
dell'articolo 1 della legge 3 aprile 1961, n. 286) 1. In conformità alle linee
di indirizzo contenute nella strategia comunitaria in materia di riduzione dei
danni derivanti dal consumo di alcol, di cui alla comunicazione della
Commissione europea COM (2006) 625 def., del 24 ottobre 2006, dopo l'articolo
14 della legge 30 marzo 2001, n. 125, è inserito il seguente: «Art. 14-bis. -
(Vendita e somministrazione di bevande alcoliche in aree pubbliche). - 1. La
somministrazione di alcolici e il loro consumo sul posto, dalle ore 24 alle ore
7, possono essere effettuati esclusivamente negli esercizi muniti della licenza
prevista dall'articolo 86, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni. 2. Chiunque vende o somministra alcolici su spazi o aree
pubblici diversi dalle pertinenze degli esercizi di cui al comma 1 è punito con
la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000. Se il
fatto è commesso dalle ore 24 alle ore 7, anche attraverso distributori
automatici, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000. Per le
violazioni di cui al presente comma è disposta anche la confisca della merce e
delle attrezzature utilizzate. 3. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 14
della presente legge, dall'articolo 6-bis del decreto-legge 27 giugno 2003, n.
151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2003, n. 214, e
dall'articolo 6 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni». (Ndr.) La
parte che seguiva che è stata eliminata [1] Art. 24. (Adeguamento comunitario
di disposizioni tributarie) 1. Il comma 3 dell'articolo 27 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal
seguente: «3. La ritenuta è operata a titolo d'imposta e con l'aliquota del 27
per cento sugli utili corrisposti a soggetti non residenti nel territorio dello
Stato diversi dalle società ed enti indicati nel comma 3-ter, in relazione alle
partecipazioni, agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2,
lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e ai contratti di
associazione in partecipazione di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b),
del medesimo testo unico, non relative a stabili organizzazioni nel territorio
dello Stato. L'aliquota della ritenuta è ridotta al 12,50 per cento per gli
utili pagati ad azionisti di risparmio. L'aliquota della ritenuta è ridotta
all'11 per cento sugli utili corrisposti ai fondi pensione istituiti negli
Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo
spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I soggetti non residenti, diversi dagli azionisti
di risparmio, dai fondi pensione di cui al periodo precedente e dalle società
ed enti indicati nel comma 3-ter, hanno diritto al rimborso, fino a concorrenza
dei quattro noni della ritenuta, dell'imposta che dimostrino di aver pagato
all'estero in via definitiva sugli stessi utili mediante certificazione del
competente ufficio fiscale dello Stato estero». 2. Le disposizioni di cui al
comma 1 si applicano agli utili distribuiti a decorrere dalla data di entrata
in vigore della presente legge. 3. Fino all'emanazione del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del comma 3
dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, come modificato dal comma 1 del presente articolo, gli Stati aderenti
all'Accordo sullo spazio economico europeo sono quelli inclusi nella lista di
cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, emanato in attuazione
dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1º aprile 1996,
n. 239. 4. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 7, quarto comma, la
lettera f-quinquies) è sostituita dalla seguente: «f-quinquies) le prestazioni
di intermediazione, relative ad operazioni diverse da quelle di cui alla
lettera d) del presente comma e da quelle di cui all'articolo 40, commi 5 e 6,
del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 ottobre 1993, n. 427, si considerano effettuate nel territorio dello
Stato quando le operazioni oggetto dell'intermediazione si considerano ivi
effettuate, a meno che non siano commesse da soggetto passivo in un altro Stato
membro dell'Unione europea; le suddette prestazioni si considerano in ogni caso
effettuate nel territorio dello Stato se il committente delle stesse è ivi
soggetto passivo d'imposta, sempre che le operazioni cui le intermediazioni si
riferiscono siano effettuate nel territorio della Comunità»; b) l'articolo 13 è
sostituito dal seguente: «Art. 13. - (Base imponibile) - 1. La base imponibile
delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è costituita
dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore
secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri e le spese inerenti
all'esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi accollati al cessionario o
al committente, aumentato delle integrazioni direttamente connesse con i
corrispettivi dovuti da altri soggetti. 2. Agli effetti del comma 1 i
corrispettivi sono costituiti: a) per le cessioni di beni e le prestazioni di
servizi dipendenti da atto della pubblica autorità, dall'indennizzo comunque
denominato; b) per i passaggi di beni dal committente al commissionario o dal
commissionario al committente, di cui al numero 3) del secondo comma
dell'articolo 2, rispettivamente dal prezzo di vendita pattuito dal
commissionario, diminuito della provvigione, e dal prezzo di acquisto pattuito
dal commissionario, aumentato della provvigione; per le prestazioni di servizi
rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza, di cui al terzo periodo del
terzo comma dell'articolo 3, rispettivamente dal prezzo di fornitura del
servizio pattuito dal mandatario, diminuito della provvigione, e dal prezzo di
acquisto del servizio ricevuto dal mandatario, aumentato della provvigione; c)
per le cessioni indicate ai numeri 4), 5) e 6) del secondo comma dell'articolo
2, dal prezzo di acquisto o, in mancanza, dal prezzo di costo dei beni o di
beni simili, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni; per
le prestazioni di servizi di cui al primo e al secondo periodo del terzo comma
dell'articolo 3, dalle spese sostenute dal soggetto passivo per l'esecuzione
dei servizi medesimi; d) per le cessioni e le prestazioni di servizi di cui
all'articolo 11, dal valore normale dei beni e dei servizi che formano oggetto
di ciascuna di esse; e) per le cessioni di beni vincolati al regime della
temporanea importazione, dal corrispettivo della cessione diminuito del valore
accertato dall'ufficio doganale all'atto della temporanea importazione. 3. In deroga al comma 1: a)
per le operazioni imponibili effettuate nei confronti di un soggetto per il
quale l'esercizio del diritto alla detrazione è limitato a norma del comma 5
dell'articolo 19, anche per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-bis, la
base imponibile è costituita dal valore normale dei beni e dei servizi se è
dovuto un corrispettivo inferiore a tale valore e se le operazioni sono
effettuate da società che direttamente o indirettamente controllano tale
soggetto, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che
controlla il predetto soggetto; b) per le operazioni esenti effettuate da un
soggetto per il quale l'esercizio del diritto alla detrazione è limitato a
norma del comma 5 dell'articolo 19, la base imponibile è costituita dal valore
normale dei beni e dei servizi se è dovuto un corrispettivo inferiore a tale
valore e se le operazioni sono effettuate nei confronti di società che
direttamente o indirettamente controllano tale soggetto, ne sono controllate o
sono controllate dalla stessa società che controlla il predetto soggetto; c)
per le operazioni imponibili, nonché per quelle assimilate agli effetti del
diritto alla detrazione, effettuate da un soggetto per il quale l'esercizio del
diritto alla detrazione è limitato a norma del comma 5 dell'articolo 19, la
base imponibile è costituita dal valore normale dei beni e dei servizi se è
dovuto un corrispettivo superiore a tale valore e se le operazioni sono
effettuate nei confronti di società che direttamente o indirettamente
controllano tale soggetto, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa
società che controlla il predetto soggetto; d) per la messa a disposizione di
veicoli stradali a motore nonché delle apparecchiature terminali per il
servizio radiomobile pubblico terrestre di telecomunicazioni e delle relative
prestazioni di gestione effettuata dal datore di lavoro nei confronti del
proprio personale dipendente la base imponibile è costituita dal valore normale
dei servizi se è dovuto un corrispettivo inferiore a tale valore. 4. Ai fini
della determinazione della base imponibile i corrispettivi dovuti e le spese e
gli oneri sostenuti in valuta estera sono computati secondo il cambio del
giorno in cui è stata effettuata l'operazione e, in mancanza, secondo il cambio
del giorno antecedente più prossimo. 5. Per le cessioni che hanno per oggetto
beni per il cui acquisto o importazione la detrazione è stata ridotta ai sensi
dell'articolo 19-bis.1 o di altre disposizioni di indetraibilità oggettiva, la
base imponibile è determinata moltiplicando per la percentuale detraibile ai
sensi di tali disposizioni l'importo determinato ai sensi dei commi
precedenti.»; c) l'articolo 14 è sostituito dal seguente: «Art. 14. - (Determinazione
del valore normale) - 1. Per valore normale si intende l'intero importo che il
cessionario o il committente, al medesimo stadio di commercializzazione di
quello in cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi, dovrebbe
pagare, in condizioni di libera concorrenza, ad un cedente o prestatore
indipendente per ottenere i beni o servizi in questione nel tempo e nel luogo
di tale cessione o prestazione. 2. Qualora non siano accertabili cessioni di
beni o prestazioni di servizi analoghe, per valore normale si intende: a) per
le cessioni di beni, il prezzo di acquisto dei beni o di beni simili o, in
mancanza, il prezzo di costo, determinati nel momento in cui si effettuano tali
operazioni; b) per le prestazioni di servizi, le spese sostenute dal soggetto
passivo per l'esecuzione dei servizi medesimi. 3. Per le operazioni indicate
nell'articolo 13, comma 3, lettera d), con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze sono stabiliti appositi criteri per l'individuazione del valore
normale.»; d) all'articolo 17, il terzo comma è sostituito dal seguente: «Gli
obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi
effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti, che non si
siano identificati direttamente ai sensi dell'articolo 35-ter, né abbiano
nominato un rappresentante fiscale ai sensi del secondo comma, sono adempiuti
dai cessionari o committenti, residenti nel territorio dello Stato, che
acquistano i beni o utilizzano i servizi nell'esercizio di imprese, arti o professioni.
La disposizione non si applica relativamente alle operazioni imponibili ai
sensi dell'articolo 7, quarto comma, lettera f), effettuate da soggetti
domiciliati o residenti o con stabili organizzazioni operanti nei territori
esclusi a norma del primo comma, lettera a), dello stesso articolo 7. Gli
obblighi relativi alle cessioni di cui all'articolo 7, secondo comma, terzo
periodo, ed alle prestazioni di servizi di cui all'articolo 7, quarto comma,
lettere d) e f-quinquies), rese da soggetti non residenti a soggetti
domiciliati nel territorio dello Stato, a soggetti ivi residenti che non
abbiano stabilito il domicilio all'estero ovvero a stabili organizzazioni in
Italia di soggetti domiciliati e residenti all'estero, sono adempiuti dai
cessionari e dai committenti medesimi qualora agiscano nell'esercizio di
imprese, arti o professioni.»; e) all'articolo 38-ter, primo comma, il primo
periodo è sostituito dal seguente: «I soggetti domiciliati e residenti negli
Stati membri dell'Unione europea, che non si siano identificati direttamente ai
sensi dell'articolo 35-ter e che non abbiano nominato un rappresentante ai
sensi del secondo comma dell'articolo 17, assoggettati all'imposta nello Stato
in cui hanno il domicilio o la residenza, che non hanno effettuato operazioni
in Italia, ad eccezione delle prestazioni di trasporto e relative prestazioni
accessorie non imponibili ai sensi dell'articolo 9, nonché delle operazioni
indicate nell'articolo 17, commi terzo, quinto, sesto e settimo, e
nell'articolo 74, commi settimo ed ottavo, del presente decreto e nell'articolo
44, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, possono ottenere, in
relazione a periodi inferiori all'anno, il rimborso dell'imposta, se detraibile
a norma dell'articolo 19 del presente decreto, relativa ai beni mobili e ai
servizi importati o acquistati, sempreché di importo complessivo non inferiore
a duecento euro.»; f) all'articolo 54, il terzo comma è sostituito dal seguente:
«L'ufficio può tuttavia procedere alla rettifica indipendentemente dalla previa
ispezione della contabilità del contribuente qualora l'esistenza di operazioni
imponibili per ammontare superiore a quello indicato nella dichiarazione, o
l'inesattezza delle indicazioni relative alle operazioni che danno diritto alla
detrazione, risulti in modo certo e diretto, e non in via presuntiva, da
verbali, questionari e fatture di cui ai numeri 2), 3) e 4) del secondo comma
dell'articolo 51, dagli elenchi allegati alle dichiarazioni di altri
contribuenti o da verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri
contribuenti, nonché da altri atti e documenti in suo possesso». 5. Il primo
comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, è sostituito dal seguente: «Per i redditi d'impresa delle persone
fisiche l'ufficio procede alla rettifica: a) se gli elementi indicati nella
dichiarazione non corrispondono a quelli del bilancio, del conto dei profitti e
delle perdite e dell'eventuale prospetto di cui al comma 1 dell'articolo 3; b)
se non sono state esattamente applicate le disposizioni del titolo I, capo VI
del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni; c) se
l'incompletezza, la falsità o l'inesattezza degli elementi indicati nella
dichiarazione e nei relativi allegati risulta in modo certo e diretto dai
verbali e dai questionari di cui ai numeri 2) e 4) del primo comma
dell'articolo 32, dagli atti, documenti e registri esibiti o trasmessi ai sensi
del numero 3) dello stesso comma, dalle dichiarazioni di altri soggetti
previste negli articoli 6 e 7, dai verbali relativi ad ispezioni eseguite nei
confronti di altri contribuenti o da altri atti e documenti in possesso
dell'ufficio; d) se l'incompletezza, la falsità o l'inesattezza degli elementi
indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta dall'ispezione
delle scritture contabili e dalle altre verifiche di cui all'articolo 33 ovvero
dal controllo della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni
contabili sulla scorta delle fatture e degli altri atti e documenti relativi
all'impresa nonché dei dati e delle notizie raccolti dall'ufficio nei modi previsti
dall'articolo 32. L'esistenza
di attività non dichiarate o la inesistenza di passività dichiarate è
desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi,
precise e concordanti». 6. Il decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal comma 4, lettera c),
del presente articolo, è emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge. Fino alla data dalla quale trovano applicazione
le disposizioni del suddetto decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, per la messa a disposizione di veicoli stradali a motore da parte del
datore di lavoro nei confronti del personale dipendente si assume come valore
normale quello determinato a norma dell'articolo 51, comma 4, lettera a), del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, comprensivo delle somme eventualmente
trattenute al dipendente e al netto dell'imposta sul valore aggiunto compresa
in detto importo. 7. Nel decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono apportate le seguenti
modifiche: a) all'articolo 38: 1) dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4-bis. Agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, costituiscono prodotti
soggetti ad accisa l'alcole, le bevande alcoliche, i tabacchi lavorati ed i
prodotti energetici, esclusi il gas fornito dal sistema di distribuzione di gas
naturale e l'energia elettrica, quali definiti dalle disposizioni comunitarie
in vigore»; 2) al comma 5, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) gli
acquisti di beni, diversi dai mezzi di trasporto nuovi e da quelli soggetti ad
accisa, effettuati dai soggetti indicati nel comma 3, lettera c), dai soggetti
passivi per i quali l'imposta è totalmente indetraibile a norma dell'articolo
19, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, e dai produttori agricoli di cui all'articolo 34 dello stesso decreto
che non abbiano optato per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari se
l'ammontare complessivo degli acquisti intracomunitari e degli acquisti di cui
all'articolo 40, comma 3, del presente decreto, effettuati nell'anno solare
precedente, non ha superato 10.000 euro e fino a quando, nell'anno in corso,
tale limite non è superato. L'ammontare complessivo degli acquisti è assunto al
netto dell'imposta sul valore aggiunto e al netto degli acquisti di mezzi di
trasporto nuovi di cui al comma 4 del presente articolo e degli acquisti di
prodotti soggetti ad accisa»; b) all'articolo 40: 1) il comma 4 è sostituito
dal seguente: «4. Le disposizioni del comma 3 non si applicano: a) alle
cessioni di mezzi di trasporto nuovi e a quelle di beni da installare, montare
o assiemare ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; b) alle cessioni di beni, diversi da
quelli soggetti ad accisa, effettuate nel territorio dello Stato, fino ad un
ammontare nel corso dell'anno solare non superiore a 35.000 euro e sempreché
tale limite non sia stato superato nell'anno precedente. La disposizione non
opera per le cessioni di cui al comma 3 effettuate da parte di soggetti passivi
in altro Stato membro che hanno ivi optato per l'applicazione dell'imposta nel
territorio dello Stato»; 2) il comma 8 è abrogato; 3) il comma 9 è sostituito
dal seguente: «9. Non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le
cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 41 nonché le prestazioni di
servizio, le prestazioni di trasporto intracomunitario, quelle accessorie e le
prestazioni di intermediazione di cui ai commi 4-bis, 5 e 6 rese a soggetti
passivi d'imposta in altro Stato membro»; c) all'articolo 41, comma 1, la
lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) le cessioni in base a cataloghi,
per corrispondenza e simili, di beni diversi da quelli soggetti ad accisa,
spediti o trasportati dal cedente o per suo conto nel territorio di altro Stato
membro nei confronti di cessionari ivi non tenuti ad applicare l'imposta sugli
acquisti intracomunitari e che non hanno optato per l'applicazione della
stessa. La disposizione non si applica per le cessioni di mezzi di trasporto
nuovi e di beni da installare, montare o assiemare ai sensi della lettera c).
La disposizione non si applica altresì se l'ammontare delle cessioni effettuate
in altro Stato membro non ha superato nell'anno solare precedente e non supera
in quello in corso 100.000 euro, ovvero l'eventuale minore ammontare al
riguardo stabilito da questo Stato a norma dell'articolo 34 della direttiva
2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006. In tal caso è
ammessa l'opzione per l'applicazione dell'imposta nell'altro Stato membro
dandone comunicazione all'ufficio nella dichiarazione, ai fini dell'imposta sul
valore aggiunto, relativa all'anno precedente ovvero nella dichiarazione di
inizio dell'attività o comunque anteriormente all'effettuazione della prima operazione
non imponibile. L'opzione ha effetto, se esercitata nella dichiarazione
relativa all'anno precedente, dal 1º gennaio dell'anno in corso e, negli altri
casi, dal momento in cui è esercitata, fino a quando non
sia revocata e, in ogni
caso, fino al compimento del biennio successivo all'anno solare nel corso del
quale è esercitata; la revoca deve essere comunicata all'ufficio nella dichiarazione annuale
ed ha effetto dall'anno in corso»; d) l'articolo 43 è sostituito dal seguente:
«Art. 43. - (Base imponibile ed aliquota). - 1. Per gli acquisti
intracomunitari di beni la base imponibile è determinata secondo le
disposizioni di cui agli articoli 13, escluso il comma 4, 14 e 15 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Per i beni soggetti ad
accisa concorre a formare la base imponibile anche l'ammontare di detta
imposta, se assolta o esigibile in dipendenza dell'acquisto. 2. La base
imponibile, nell'ipotesi di cui all'articolo 40, comma 2, primo periodo, è
ridotta dell'ammontare assoggettato ad imposta nello Stato membro di
destinazione del bene. 3. Ai fini della determinazione della base imponibile i
corrispettivi, le spese e gli oneri di cui all'articolo 13 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in valuta estera sono
computati secondo il cambio del giorno, se indicato nella fattura, di
effettuazione dell'operazione o, in mancanza di tale indicazione, della data
della fattura. 4. Per le introduzioni di cui all'articolo 38, comma 3, lettera
b), e per gli invii di cui all'articolo 41, comma 2, lettera c), la base
imponibile è costituita dal prezzo di acquisto o, in mancanza, dal prezzo di
costo dei beni o di beni simili, determinati nel momento in cui si effettuano
tali operazioni. 5. Per gli acquisti intracomunitari di beni si applica
l'aliquota relativa ai beni, secondo le disposizioni di cui all'articolo 16 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633»; e)
all'articolo 44, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. In deroga al comma 1, l'imposta è dovuta: a) per
le cessioni di cui al comma 7 dell'articolo 38, dal cessionario designato con
l'osservanza degli adempimenti di cui agli articoli 46, 47 e 50, comma 6; b)
per le prestazioni di cui all'articolo 40, commi 4-bis, 5 e 6, rese da soggetti
passivi d'imposta non residenti, dal committente se soggetto passivo nel
territorio dello Stato»; f) l'articolo 46 è sostituito dal seguente: «Art. 46.
- (Fatturazione delle operazioni intracomunitarie). - 1. La fattura relativa
all'acquisto intracomunitario deve essere numerata e integrata dal cessionario
o committente con l'indicazione del controvalore in euro del corrispettivo e
degli altri elementi che concorrono a formare la base imponibile
dell'operazione, espressi in valuta estera, nonché dell'ammontare dell'imposta,
calcolata secondo l'aliquota dei beni o servizi acquistati. La disposizione si
applica anche alle fatture relative alle prestazioni di cui all'articolo 40,
commi 4-bis, 5 e 6, rese a soggetti passivi d'imposta nel territorio dello
Stato. Se trattasi di acquisto intracomunitario senza pagamento dell'imposta o
non imponibile o esente, in luogo dell'ammontare dell'imposta nella fattura
deve essere indicato il titolo unitamente alla relativa norma. 2. Per le
cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 41 e per le prestazioni di cui
all'articolo 40, commi 4-bis, 5 e 6, non soggette all'imposta, deve essere
emessa fattura numerata a norma dell'articolo 21 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con l'indicazione, in luogo
dell'ammontare dell'imposta, che trattasi di operazione non imponibile o non
soggetta all'imposta, con la specificazione della relativa norma. La fattura
deve inoltre contenere l'indicazione del numero di identificazione attribuito, agli
effetti dell'imposta sul valore aggiunto, al cessionario o committente dallo
Stato membro di appartenenza; in caso di consegna del bene al cessionario di
questi in diverso Stato membro, dalla fattura deve risultare specifico
riferimento. La fattura emessa per la cessione di beni, spediti o trasportati
da uno Stato membro in altro Stato membro, acquistati senza pagamento
dell'imposta a norma dell'articolo 40, comma 2, secondo periodo, deve contenere
il numero di identificazione attribuito al cessionario dallo Stato membro di
destinazione dei beni e la designazione dello stesso quale debitore
dell'imposta. 3. La fattura di cui al comma 2, se trattasi di beni spediti o
trasportati dal soggetto passivo o per suo conto, ai sensi dell'articolo 41,
comma 2, lettera c), nel territorio di altro Stato membro, deve recare anche
l'indicazione del numero di identificazione allo stesso attribuito da tale
Stato; se trattasi di cessioni di beni in base a cataloghi, per corrispondenza
e simili, di cui all'articolo 41, comma 1, lettera b), non si applica la
disposizione di cui al secondo periodo del comma 2. 4. Se la cessione riguarda
mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 38, comma 4, nella fattura devono
essere indicati anche i dati di identificazione degli stessi; se la cessione
non è effettuata nell'esercizio di imprese, arti e professioni tiene luogo
della fattura l'atto relativo alla cessione o altra documentazione
equipollente. 5. Il cessionario o committente di un acquisto intracomunitario
di cui all'articolo 38, commi 2 e 3, lettere b) e c), o committente delle
prestazioni di cui all'articolo 40, commi 4-bis, 5 e 6, che non ha ricevuto la
relativa fattura entro il mese successivo a quello di effettuazione
dell'operazione deve emettere entro il mese seguente, in unico esemplare, la
fattura di cui al comma 1 con l'indicazione anche del numero di identificazione
attribuito, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, al cedente o
prestatore dallo Stato membro di appartenenza; se ha ricevuto una fattura
indicante un corrispettivo inferiore a quello reale deve emettere fattura
integrativa entro il quindicesimo giorno successivo alla registrazione della
fattura originaria»; g) all'articolo 50, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 41, commi 1, lettera a), e
2, lettera c), e le prestazioni di cui all'articolo 40, commi 4-bis, 5 e 6,
sono effettuate senza applicazione dell'imposta nei confronti dei cessionari e
dei committenti che abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi
attribuito dallo Stato membro di appartenenza»; h) all'articolo 50, il comma 3
è sostituito dal seguente: «3. Chi effettua acquisti intracomunitari o commette
le prestazioni di cui all'articolo 40, commi 4-bis, 5 e 6, soggetti all'imposta
deve comunicare all'altra parte contraente il proprio numero di partita IVA,
come integrato agli effetti delle operazioni intracomunitarie, tranne che per
l'ipotesi di acquisto di mezzi di trasporto nuovi da parte di persone fisiche
non operanti nell'esercizio di imprese, arti e professioni». 8. Le disposizioni
di cui al comma 4, lettere b) e c), e al comma 7, lettera d), si applicano alle
operazioni effettuate dal sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in
vigore della presente legge. 9. Le altre disposizioni di cui ai commi 4 e 7 si
applicano a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della presente legge; tuttavia, per le operazioni effettuate
a decorrere dal 1º gennaio 2008 per le quali sia stata già applicata la
disciplina risultante da tali disposizioni, resta fermo il trattamento fiscale
applicato. 10. Il Governo, entro il termine di cui all'articolo 1, comma 1,
ultimo periodo, della presente legge, può adottare decreti legislativi
contenenti disposizioni modificative ed integrative di quelle di cui ai commi
da 4 a 9
del presente articolo, al fine di effettuare ulteriori coordinamenti con la
normativa comunitaria in tema di imposta sul valore aggiunto. 11. Al fine di
contrastare in Italia la diffusione del gioco irregolare ed illegale, nonché di
perseguire la tutela dei consumatori e dell'ordine pubblico, la tutela dei
minori e la lotta al gioco minorile ed alle infiltrazioni della criminalità
organizzata nel settore dei giochi, tenuto conto del monopolio statale in
materia di giochi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 14 aprile 1948,
n. 496, e nel rispetto degli articoli 43 e 49 del Trattato CE, oltre che delle
disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché dei princìpi di non discriminazione,
necessità, proporzionalità e trasparenza, i commi da 12 a 26 del presente articolo
recano disposizioni in materia di esercizio e di raccolta a distanza dei
seguenti giochi: a) scommesse, a quota fissa e a totalizzatore, su eventi,
anche simulati, sportivi, inclusi quelli relativi alle corse dei cavalli,
nonché su altri eventi; b) concorsi a pronostici sportivi e ippici; c) giochi
di ippica nazionale; d) giochi di abilità; e) scommesse a quota fissa con
interazione diretta tra i giocatori; f) bingo; g) giochi numerici a
totalizzatore nazionale; h) lotterie ad estrazione istantanea e differita. 12.
La disciplina dei giochi di cui al comma 11 è introdotta ovvero adeguata con
regolamenti emanati ai sensi degli articoli 16 della legge 13 maggio 1999, n.
133, e successive modificazioni, e 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e
successive modificazioni. Nel rispetto della predetta disciplina, con
provvedimenti del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato si provvede alla istituzione di singoli giochi, alla definizione delle
condizioni generali di gioco e delle relative regole tecniche, anche
d'infrastruttura, della posta unitaria di partecipazione al gioco, anche sotto
forma di prezzo di acquisto del titolo di legittimazione alla partecipazione al
gioco, nonché della relativa variazione in funzione dell'andamento del gioco,
considerato singolarmente ovvero in rapporto ad altri, alla individuazione
della misura di aggi, diritti o proventi da corrispondere in caso di
organizzazione indiretta del gioco, alla variazione della misura del prelievo,
anche per imposte, nell'ambito della misura massima prevista per ciascun gioco
ed in funzione del predetto andamento. 13. L'esercizio e la raccolta a distanza di uno
o più dei giochi di cui al comma 11, lettere da a) a f), ferma la facoltà
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di stabilire, ai sensi del
comma 26, in
funzione delle effettive esigenze di mercato, in un numero massimo di duecento,
le concessioni di cui alla lettera a) del presente comma da attribuire in fase
di prima applicazione, è consentito: a) ai soggetti in possesso dei requisiti e
che assumono gli obblighi di cui al comma 15, ai quali l'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato attribuisce concessione per la durata di nove
anni; b) ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge,
sono già titolari di concessione per l'esercizio e la raccolta di uno o più dei
giochi di cui al comma 11 attraverso rete fisica, rete di raccolta a distanza,
ovvero entrambe. 14. L'esercizio
e la raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 11, lettere g) e h), sono
effettuati fino alla data di scadenza delle relative concessioni dai soggetti
che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono titolari unici
di concessione per la gestione e lo sviluppo dei medesimi giochi. Su
autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, la raccolta
a distanza dei giochi di cui al comma 11, lettere g) e h), è altresì consentita
ai soggetti di cui al comma 13 ai quali i titolari unici di concessione abbiano
dato licenza con la previsione di un aggio non inferiore a quello percepito dai
titolari di punti di vendita dei medesimi giochi che fanno parte della rete
fisica di raccolta dei predetti titolari unici di concessione. 15. La
concessione richiesta dai soggetti di cui al comma 13, lettera a), è rilasciata
subordinatamente al rispetto di tutti i seguenti requisiti e condizioni: a)
esercizio dell'attività di gestione e di raccolta di giochi, anche a distanza,
in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, avendovi sede legale ovvero
operativa, sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato
secondo le disposizioni vigenti nell'ordinamento di tale Stato, con un
fatturato complessivo, ricavato da tale attività, non inferiore ad euro
1.500.000 nel corso degli ultimi due esercizi chiusi anteriormente alla data di
presentazione della domanda; b) fuori dai casi di cui alla lettera a), possesso
di una capacità tecnico-infrastrutturale non inferiore a quella richiesta dal
capitolato tecnico sottoscritto dai soggetti di cui al comma 16, lettera b),
comprovata da relazione tecnica sottoscritta da soggetto indipendente, nonché
rilascio all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di una garanzia
bancaria ovvero assicurativa, a prima richiesta e di durata biennale, di
importo non inferiore ad euro 1.500.000; c) costituzione in forma giuridica di
società di capitali, con sede legale in uno degli Stati dello Spazio economico
europeo, anteriormente al rilascio della concessione ed alla sottoscrizione
della relativa convenzione accessiva; d) possesso da parte del presidente,
degli amministratori e dei procuratori dei requisiti di affidabilità e
professionalità richiesti alle corrispondenti figure dei soggetti di cui al
comma 16, lettera b); e) residenza delle infrastrutture tecnologiche, hardware
e software, dedicate alle attività oggetto di concessione in uno degli Stati
dello Spazio economico europeo; f) versamento all'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato di un corrispettivo una tantum, per la durata della
concessione e a titolo di contributo spese per la gestione tecnica ed
amministrativa dell'attività di monitoraggio e controllo, pari ad euro 300.000,
più IVA, per le domande di concessione riferite ai giochi di cui al comma 11,
lettere da a) ad e), e ad euro 50.000, più IVA, per le domande di concessione
riferite al gioco di cui al comma 11, lettera f); g) sottoscrizione dell'atto
d'obbligo di cui al comma 17. 16. I soggetti di cui al comma 13, lettera b),
che chiedono la concessione per l'esercizio e la raccolta a distanza dei giochi
di cui al comma 11, lettere da a) a f), al fine di ampliare ovvero completare
la gamma dei giochi per i quali gli stessi sono già abilitati all'esercizio e
alla raccolta a distanza, versano all'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato il contributo di cui al comma 15, lettera f), nelle seguenti misure: a)
euro 300.000, per i concessionari del gioco previsto dal regolamento di cui al
decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, relativamente a
domande di concessione riferite ai giochi di cui al comma 11, lettere da a) ad
e); b) euro 50.000, per i concessionari di esercizio a distanza dei giochi di
cui all'articolo 1, comma 287, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e
successive modificazioni, e all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248, relativamente a domande di concessione riferite al gioco di cui al
comma 11, lettera f); c) euro 350.000, per i concessionari di rimanenti giochi,
non già abilitati alla loro raccolta a distanza, relativamente a domande di
concessione riferite ai giochi di cui al comma 11, lettere da a) a f). 17. La
sottoscrizione della domanda di concessione, il cui modello è reso disponibile
dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sul proprio sito web,
implica altresì l'assunzione da parte del soggetto richiedente dei seguenti
obblighi valevoli per l'intera durata della concessione: a) dimostrazione, su
richiesta dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, della
persistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al comma 15, lettere da a)
a e); b) comunicazione all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di
ogni variazione relativa ai requisiti ed alle condizioni di cui al comma 15,
lettere da a) ad e); c) accesso dei giocatori all'area operativa del sito web
del concessionario dedicata all'offerta dei giochi di cui al comma 11, lettere
da a) a f), esclusivamente sub registrazione telematica da parte del sistema
centrale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; d) esclusione dei
consumatori residenti in Italia dall'offerta dei giochi di cui al comma 11,
lettere da a) a f), attraverso siti diversi da quelli gestiti dai concessionari
in aderenza a quanto previsto dalla concessione, ancorché gestiti dallo stesso
concessionario, direttamente ovvero attraverso società controllanti,
controllate o collegate; e) adozione ovvero messa a disposizione di strumenti
ed accorgimenti per l'autolimitazione ovvero per l'autoesclusione dal gioco,
l'esclusione dall'accesso al gioco da parte di minori, nonché l'esposizione del
relativo divieto in modo visibile negli ambienti virtuali di gioco gestiti dal
concessionario; f) promozione di comportamenti responsabili di gioco e
vigilanza sulla loro adozione da parte dei giocatori, nonché di misure a tutela
del consumatore previste dal codice del consumo, di cui al decreto legislativo
6 settembre 2005, n. 206; g) nell'ambito dell'esercizio e della raccolta dei
giochi di cui al comma 11, svolgimento dell'eventuale attività di
commercializzazione esclusivamente mediante il canale prescelto; h) trasmissione
al sistema centrale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato delle
informazioni anonime relative alle singole giocate, ai prelievi ed ai
versamenti effettuati sui singoli conti di gioco, ai relativi saldi, nonché,
utilizzando protocolli di comunicazione stabiliti con provvedimento
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai movimenti, da
identificare con apposita codifica, relativi ad attività di gioco effettuate
dal giocatore mediante canali che non prevedono la sub registrazione da parte
del sistema centrale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; i)
messa a disposizione, nei tempi e con le modalità indicati dall'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato all'atto della sua richiesta, di tutti i
documenti e le informazioni occorrenti per l'espletamento delle attività di
vigilanza e controllo della medesima Amministrazione; l) consenso
all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'accesso, nei tempi e
con le modalità indicati dalla stessa Amministrazione, di suoi dipendenti o
incaricati alle sedi del concessionario a fini di controllo e ispezione,
nonché, ai medesimi fini, impegno di massima assistenza e collaborazione a tali
dipendenti o incaricati; m) utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati
alla gestione delle somme depositate sui conti di gioco di titolarità dei
giocatori. 18. L'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato effettua l'istruttoria delle domande di
concessione entro novanta giorni dalla data del loro ricevimento complete di tutta
la documentazione occorrente per il riscontro dei requisiti e delle condizioni
di cui al comma 15. In
caso di incompletezza della domanda ovvero della relativa documentazione, il
termine è sospeso fino alla data della sua regolarizzazione. Il termine è
altresì sospeso, in caso di richiesta di integrazioni documentali ovvero di
chiarimenti chiesti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dalla
data della richiesta e fino alla loro ricezione. In deroga alle disposizioni
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, fatti, stati e qualità relativi ai requisiti ovvero alle
condizioni di cui al comma 15 non possono essere attestati nella forma
dell'autocertificazione ovvero della dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorietà. In caso di decorso del termine per l'istruttoria senza l'adozione di
un provvedimento conclusivo espresso da parte dell'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato, la domanda di concessione si intende respinta. 19. La raccolta
a distanza dei giochi di cui al comma 11 è subordinata alla stipula, anche per
via telematica, di un contratto di conto di gioco tra il giocatore e il
concessionario. Lo schema di riferimento del contratto di conto di gioco, reso
disponibile dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sul proprio
sito web, è predisposto nel rispetto delle seguenti condizioni minime, cui
restano senz'altro soggetti i contratti di conto di gioco in essere alla data
di entrata in vigore della presente legge: a) accettazione da parte del
concessionario della regolazione del contratto secondo la legge dello Stato
italiano e che italiano sia il foro competente per le eventuali controversie,
nel rispetto delle norme vigenti anche di fonte comunitaria, con esclusione di
forme di risoluzione arbitrale delle controversie medesime; b) utilizzo del
conto di gioco in osservanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo
21 novembre 2007, n. 231, di attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente
la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei
proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della
direttiva 2006/70/CE recante disposizioni per la relativa esecuzione; c)
unicità del contratto di conto di gioco con ciascun giocatore, divieto di
utilizzazione del conto di gioco di un giocatore per la raccolta o
l'intermediazione di giocate altrui, improduttività di frutti del conto di
gioco per il giocatore, nonché gratuità della relativa utilizzazione per il
giocatore; d) indisponibilità da parte del concessionario delle somme
depositate sul conto di gioco, fatte salve le operazioni di addebito e di
accredito direttamente connesse all'esercizio dei giochi oggetto di
concessione; e) tempestiva contabilizzazione e messa a disposizione al
giocatore delle vincite e delle relative somme, comunque non oltre un'ora dalla
certificazione ufficiale del verificarsi dell'evento che determina la vincita,
salvo specifica diversa disposizione prevista dal regolamento di un singolo gioco;
f) accredito al giocatore, entro e non oltre sette giorni dalla richiesta e con
valuta corrispondente al giorno della richiesta, delle somme giacenti sul conto
di gioco di cui il giocatore chieda al concessionario il prelievo; g) durata
del contratto di conto di gioco non superiore alla data di scadenza della
concessione; h) informativa relativa al trattamento dei dati personali
rispettosa della normativa vigente in materia; i) assenso preventivo ed
incondizionato del giocatore alla trasmissione da parte del concessionario
all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, su richiesta di
quest'ultima, di tutti i dati relativi ai movimenti e ai saldi del conto di
gioco; l) devoluzione all'erario dell'intero saldo del conto di gioco decorsi
tre anni dalla data della sua ultima movimentazione. 20. Con provvedimento del
direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato i
contributi di cui ai commi 15, lettera f), e 16 possono essere adeguati in
aumento ogni tre anni sulla base dell'indice nazionale dei prezzi al consumo
per l'intera collettività (NIC) pubblicato dall'ISTAT. 21. L'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato adotta la carta dei servizi in materia di giochi
al fine di assicurare la più corretta informazione dei giocatori, anche in tema
di doveri di condotta dei concessionari, con particolare riguardo a quelli di
cui al comma 17, lettera e). 22. Entro novanta giorni dalla data stabilita ai
sensi del comma 26, i soggetti di cui al comma 13, lettera b), ai quali sono
già consentiti l'esercizio e la raccolta a distanza dei giochi di cui al comma
11, sottoscrivono l'atto di integrazione della convenzione accessiva alla
concessione occorrente per adeguarne i contenuti alle disposizioni dei commi da
11 a 26.
23. All'articolo 4, comma 1, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive
modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «È punito altresì
con la reclusione da sei mesi a tre anni chiunque organizza, esercita e
raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco
istituito o disciplinato dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e
raccoglie a distanza qualsiasi gioco isituito o disciplinato dall'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato con modalità e tecniche diverse da quelle
previste dalla legge è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con
l'ammenda da euro 500 a
euro 5.000». 24. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inadempimento
da parte del concessionario delle disposizioni di cui ai commi 17 e 19, l'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato dispone: a) per l'inadempimento delle
disposizioni di cui al comma 17, lettere a), b), d), e), f), i) e l), nonché
delle disposizioni di cui al comma 19, la sospensione della concessione fino
alla data in cui il concessionario non ottemperi alle prescrizioni comunicate
dalla Amministrazione, e, nel caso in cui l'inadempimento perduri per i trenta
giorni successivi alla comunicazione, la revoca della
concessione; b) per l'inadempimento delle disposizioni di cui al comma 17,
lettera h), la sospensione della concessione fino alla data in cui il
concessionario non ottemperi alle prescrizioni comunicate dalla
Amministrazione, e, nel caso in cui l'inadempimento perduri per i dieci giorni
successivi alla comunicazione, la revoca della
concessione; c) al primo inadempimento delle disposizioni di cui al comma 17,
lettera m), la sospensione della concessione per la durata di quindici giorni;
al secondo inadempimento delle medesime disposizioni, la sospensione della
concessione per trenta giorni; al terzo inadempimento la revoca
della concessione; d) in ogni caso al terzo inadempimento delle disposizioni di
cui ai commi 17 e 19 l'Amministrazione
dispone la revoca della concessione. 25. I termini di
cui alle lettere a) e b) del comma 24 sono ridotti a metà in caso di nuovo
inadempimento rilevato prima che siano trascorsi dodici mesi dalla notifica del
primo. In caso di terzo inadempimento nell'arco di dodici mesi, è disposta la revoca della concessione. 26. Con provvedimento del
direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sulla
base di apposito progetto di fattibilità tecnica redatto dal partner
tecnologico, è stabilita la data dalla quale decorrono, in tutto o in parte,
gli obblighi di cui ai commi da 11
a 25. Fino a tale data i concessionari continuano ad
effettuare al partner tecnologico dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato la trasmissione dei dati in conformità alla disciplina a tale riguardo
vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. 27.
Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge 13
maggio 1999, n. 133, adottato di concerto con il Ministro dell'interno, sono
disciplinati i tornei non a distanza di poker sportivo; con il medesimo
regolamento sono altresì determinati l'importo massimo della quota di modico
valore di partecipazione al torneo e le modalità che escludono i fini di lucro
e la ulteriore partecipazione al torneo una volta esaurita la predetta quota,
nonché l'impossibilità per gli organizzatori di prevedere più tornei nella
stessa giornata e nella stessa località. 28. Nel rispetto dell'articolo 1 del
decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, ratificato con legge 22 aprile
1953, n. 342, della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 ottobre 2005, recepita con il decreto legislativo 21 novembre
2007, n. 231, e degli articoli 43 e 49 del Trattato istitutivo della Comunità
europea, l'esercizio e la raccolta dei tornei di poker sportivo non a distanza
sono consentiti ai soggetti titolari di concessione per l'esercizio e la
raccolta di uno o più dei giochi di cui al comma 11 attraverso rete fisica
nonché ai soggetti che rispettino i requisiti e le condizioni di cui al comma
15 previa autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. 29.
Il Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è
integrato di 6 milioni di euro per l'anno 2009 e di 15 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2010. Al relativo onere nonché alle minori entrate recate
dai commi da 1 a
3 del presente articolo, valutate in 22 milioni di euro dall'anno 2009, si
provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi da 11 a 26 del presente articolo,
al netto dei costi sostenuti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato per la realizzazione e la gestione degli strumenti informatici
occorrenti. 30. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al
monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, anche ai fini
dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7,
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. 31. Il Ministro
dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le
occorrenti variazioni di bilancio. 32. All'articolo 1, comma 287, lettera h),
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come sostituita dall'articolo 38, comma
2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: «venticinquemila» e
«settemilacinquecento» sono sostituite dalle seguenti: «cinquantamila» e
«diciassettemilacinquecento». Art. 25. (Modifica all'articolo 41 del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207) 1. Nel rispetto degli obblighi derivanti
dalla direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura
il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e
dell'elettricità, all'articolo 41 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, dopo il
comma 16-sexiesdecies è inserito il seguente: «16-sexiesdecies.1. Al fine di
ridurre la concorrenzialità delle rivendite di benzina e gasolio utilizzati
come carburante per autotrazione situate nella Repubblica di San Marino e nel
rispetto della normativa comunitaria vigente è istituito, in favore delle
regioni confinanti con la stessa, un fondo per l'erogazione di contributi alle
persone fisiche per la riduzione del prezzo della benzina e del gasolio per autotrazione
alla pompa. Il fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 2 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2009. Le modalità di erogazione e i criteri di ripartizione
del predetto fondo sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni.
All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 39-ter, comma 2, del
decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 novembre 2007, n. 222. Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente comma è subordinata
all'autorizzazione del Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 19
della direttiva 2003/96/CE». Art. 26. (Delega al Governo per l'attuazione della
direttiva 2007/65/CE) 1. Nella predisposizione del decreto legislativo per
l'attuazione della direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio,
relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle
attività televisive, attraverso le opportune modifiche al testo unico della
radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, il
Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui
all'articolo 2, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi: a) l'inserimento
di prodotti è ammesso nel rispetto di tutte le condizioni e i divieti previsti
dall'articolo 3-octies, paragrafi 2, 3 e 4, della direttiva 89/552/CEE, come
introdotto dalla citata direttiva 2007/65/CE; b) per le violazioni delle
condizioni e dei divieti di cui alla lettera a) si applicano le sanzioni
previste dall'articolo 51 del testo unico di cui al decreto legislativo 31
luglio 2005, n. 177, per la violazione delle disposizioni in materia di
pubblicità, sponsorizzazione e televendite, fatto salvo il divieto di
inserimento di prodotti nei programmi per bambini, per la cui violazione si
applica la sanzione di cui all'articolo 35, comma 2, del medesimo decreto
legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Art. 27. (Disposizioni per l'attuazione
della direttiva 2007/68/CE) 1.
In attuazione della direttiva 2007/68/CE della
Commissione, del 27 novembre 2007, che modifica l'allegato III-bis della
direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto
concerne l'inclusione di alcuni ingredienti alimentari, all'Allegato 2 del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, sono apportate le seguenti
modificazioni: a) la sezione III è sostituita dalla seguente: «Sezione III
Allergeni alimentari 1. Cereali contenenti glutine (cioè grano, segale, orzo,
avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati) e prodotti derivati, tranne: a)
sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio, e prodotti derivati,
purché il processo subito non aumenti il livello di allergenicità valutato
dall'EFSA per il prodotto di base dal quale sono derivati; b) maltodestrine a
base di grano e prodotti derivati, purché il processo subito non aumenti il
livello di allergenicità valutato dall'EFSA per il prodotto di base dal quale
sono derivati; c) sciroppi di glucosio a base d'orzo; d) cereali utilizzati per
la fabbricazione di distillati o di alcol etilico di origine agricola per
liquori ed altre bevande alcoliche. 2. Crostacei e prodotti derivati. 3. Uova e
prodotti derivati. 4. Pesce e prodotti derivati, tranne: a) gelatina di pesce
utilizzata come supporto per preparati di vitamine o carotenoidi; b) gelatina o
colla di pesce utilizzata come chiarificante nella birra e nel vino. 5.
Arachidi e prodotti derivati. 6. Soia e prodotti derivati, tranne: a) olio e
grasso di soia raffinato e prodotti derivati, purché il processo subito non
aumenti il livello di allergenicità valutato dall'EFSA per il prodotto di base
dal quale sono derivati; b) tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa
naturale, tocoferolo acetato D-alfa naturale, tocoferolo succinato D-alfa naturale
a base di soia; c) oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a
base di soia; d) estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio
vegetale a base di soia. 7. Latte e prodotti derivati, incluso lattosio,
tranne: a) siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati o di
alcol etilico di origine agricola per liquori ed altre bevande alcoliche; b)
lattitolo. 8. Frutta a guscio, cioè mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole
(Corylus avellana), noci comuni (Juglans regia), noci di anacardi (Anacardium
occidentale), noci di pecan (Carya illinoiesis (Wangenh) K. Koch), noci del
Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci del Queensland
(Macadamia ternifolia) e prodotti derivati, tranne frutta a guscio utilizzata
per la fabbricazione di distillati o di alcol etilico di origine agricola per
liquori ed altre bevande alcoliche. 9. Sedano e prodotti derivati. 10. Senape e
prodotti derivati. 11. Semi di sesamo e prodotti derivati. 12. Anidride
solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/Kg o 10 mg/l espressi
come SO2. 13. Lupini e prodotti derivati. 14. Molluschi e prodotti derivati.»;
b) la sezione IV è abrogata. 2. È autorizzata la commercializzazione, fino ad
esaurimento delle scorte, dei prodotti alimentari, conformi alle disposizioni
del decreto legislativo 8 febbraio 2006, n. 114, immessi sul mercato od
etichettati prima del 31 maggio 2009. 3. All'articolo 29 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-bis. Le modifiche della sezione III dell'Allegato 2, rese necessarie per il
recepimento di direttive comunitarie in materia, sono adottate con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, previo parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta». 4. Sono
abrogati l'articolo 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo 8 febbraio 2006, n.
114, ed il secondo periodo del comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni. Art. 28.
(Delega al Governo per la modifica della disciplina in materia di composizione
e denominazione degli estratti alimentari e dei prodotti affini, in esecuzione
della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 19 giugno
1990, nella causa C-177/89) 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità di
cui all'articolo 1 e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui
all'articolo 2, un decreto legislativo al fine di dare piena e completa
esecuzione alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 19
giugno 1990, nella causa C-177/89, con particolare riferimento alle
disposizioni in materia di composizione e denominazione degli estratti
alimentari e dei prodotti affini. 2. Il Governo è autorizzato ad apportare,
entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di
cui al comma 1, le conseguenti modifiche ed integrazioni al regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1953, n. 567. Art. 29.
(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa
all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici) 1. Nella predisposizione
del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2007/23/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all'immissione
sul mercato di articoli pirotecnici, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai
princìpi e criteri direttivi di cui agli articoli 1 e 2, anche i seguenti
princìpi e criteri direttivi: a) disciplinare, mediante sistemi informatizzati
di trattamento dei dati e di gestione delle procedure, le domande ed i
procedimenti per l'accertamento della conformità degli articoli pirotecnici ai
requisiti di sicurezza della direttiva medesima e le ulteriori procedure per il
riconoscimento dei prodotti pirotecnici destinati ad organismi diversi; b)
armonizzare le norme di recepimento con le disposizioni vigenti in materia di
sicurezza, ivi compresi gli aspetti di prevenzione incendi, delle fabbriche,
dei depositi, del trasporto, degli esercizi di vendita dei prodotti esplodenti;
c) assicurare la produzione, l'uso e lo smaltimento ecocompatibili dei prodotti
esplodenti, compresi quelli pirotecnici per uso nautico, e dei rifiuti prodotti
dall'accensione di pirotecnici di qualsiasi specie, prevedendo una disciplina
specifica per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti di tali prodotti e dei
prodotti scaduti; d) prevedere la procedura di etichettatura degli artifici
pirotecnici, che consenta, nella intera filiera commerciale ed anche mediante
l'adozione di codici alfanumerici, la corretta ed univoca individuazione dei
prodotti esplodenti nel territorio nazionale, la migliore tracciabilità
amministrativa degli stessi ed il rispetto dei princìpi in materia di tutela
della salute ed incolumità pubblica; e) prevedere specifiche licenze e modalità
di etichettatura per i prodotti pirotecnici fabbricati ai fini di ricerca,
sviluppo e prova; f) prevedere ogni misura volta al rispetto delle esigenze di
ordine e di sicurezza pubblica e di prevenzione incendi nell'acquisizione,
detenzione ed uso degli artifici pirotecnici e ad escludere dal possesso di
tali prodotti persone comunque ritenute pericolose; g) determinare le
attribuzioni e la composizione del comitato competente al controllo delle
attività degli organismi notificati responsabili delle verifiche di conformità,
assicurandone l'alta competenza e l'indipendenza dei componenti; h) prevedere,
per le infrazioni alle disposizioni della legislazione nazionale di attuazione
della direttiva 2007/23/CE, l'introduzione di sanzioni, anche di natura penale,
nei limiti di pena stabiliti per le contravvenzioni e per i delitti dalla legge
2 ottobre 1967, n. 895, e dalla legge 18 aprile 1975, n. 110, ferme le
disposizioni penali vigenti in materia, a tutela dell'ordine pubblico, della
sicurezza pubblica, dell'incolumità delle persone e della protezione
ambientale. 2. Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le
amministrazioni pubbliche competenti provvedono agli adempimenti di cui al
presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente. Ai componenti del comitato di cui al comma 1, lettera g),
non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso spese. Art. 30. (Delega
al Governo per l'attuazione della direttiva 2008/43/CE relativa
all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE, di un sistema di
identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile) 1. Nella
predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva
2008/43/CE della Commissione, del 4 aprile 2008, relativa all'istituzione, a
norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un sistema di identificazione
e tracciabilità degli esplosivi per uso civile, il Governo è tenuto a seguire,
oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, anche i seguenti
princìpi e criteri direttivi: a) prevedere che il sistema per assicurare la
trattazione dei procedimenti e la conservazione dei dati concernenti le licenze
di pubblica sicurezza relativi alla fabbricazione, importazione, esportazione,
transito, trasferimento comunitario, trasporto, tracciabilità amministrativa ed
identificazione univoca degli esplosivi, e quelli relativi ai titolari delle
stesse, sia assicurato dal Ministero dell'interno, con le risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, e dai titolari
delle licenze mediante procedure automatizzate; b) prevedere, per gli esplosivi
ammessi nel mercato civile, modalità di etichettature atte a distinguere la
destinazione, rispetto a quelle riservate ad uso militare o delle forze di
polizia; c) prevedere l'introduzione di sanzioni penali, nei limiti di pena di
cui alla legge 2 ottobre 1967, n. 895, per le violazioni al divieto di
detenzione e di introduzione nel territorio nazionale degli esplodenti di cui
al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, sprovvisti dei sistemi armonizzati
di identificazione univoca e di tracciabilità; prevedere, inoltre,
l'introduzione di sanzioni, anche di natura penale, per le altre infrazioni
alla legislazione nazionale di attuazione della citata direttiva 2008/43/CE. 2.
Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Art. 31. (Delega al
Governo per l'attuazione della direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di
società quotate) 1. Nella predisposizione del decreto legislativo per
l'attuazione della direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti
di società quotate, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri
direttivi di cui all'articolo 2,
in quanto compatibili, anche i seguenti princìpi e
criteri direttivi: a) definire l'ambito di applicazione delle norme di
recepimento della direttiva 2007/36/CE emanate ai sensi della delega di cui al
presente articolo, escludendo da esso gli organismi di investimento collettivo,
armonizzati e non armonizzati, e le società cooperative; b) individuare le
norme di recepimento della direttiva 2007/36/CE emanate ai sensi della delega
di cui al presente articolo applicabili alle società emittenti azioni diffuse
tra il pubblico in misura rilevante e alle società emittenti valori mobiliari
diversi dalle azioni con diritto di voto negoziati in mercati regolamentati o
diffusi tra il pubblico in misura rilevante; c) indicare il termine minimo che
deve intercorrere fra la pubblicazione dell'avviso di convocazione e la data di
svolgimento dell'assemblea in prima convocazione, tenendo conto dell'interesse
a un'adeguata informativa degli azionisti e dell'esigenza di una tempestiva
convocazione dell'assemblea in determinate circostanze, e assicurando il
necessario coordinamento con le disposizioni di attuazione degli articoli 6 e 7
della direttiva 2007/36/CE; d) adeguare la disciplina del contenuto dell'avviso
di convocazione a quanto previsto dall'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva
2007/36/CE e disciplinarne le modalità di diffusione, al fine di garantirne
l'effettiva diffusione nell'Unione europea, tenendo conto degli oneri
amministrativi a carico della società emittente; e) adeguare la disciplina del
diritto dei soci di integrare l'ordine del giorno dell'assemblea di cui
all'articolo 126-bis del testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, a
quanto previsto dagli articoli 5 e 6 della direttiva 2007/36/CE, non
avvalendosi dell'opzione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, e
confermando la partecipazione minima per il suo esercizio nella misura del
quarantesimo del capitale sociale, nonché quanto previsto dal citato articolo
126-bis, comma 3; f) adeguare la disciplina della legittimazione all'intervento
in assemblea e all'esercizio del voto a quanto previsto dall'articolo 7 della
direttiva 2007/36/CE, introducendo le opportune modifiche ed adeguamenti delle
norme in materia di legittimazione all'esercizio dei diritti sociali conferiti
da strumenti finanziari in gestione accentrata, nonché in materia di disciplina
dell'assemblea, di impugnazione delle delibere assembleari e di diritto di
recesso, e procedere ad un riordino delle disposizioni normative in materia di
gestione accentrata e dematerializzazione; g) individuare la data di
registrazione tenendo conto dell'interesse a garantire una corretta
rappresentazione della compagine azionaria e ad agevolare la partecipazione
all'assemblea, anche tramite un rappresentante, dell'azionista, nonché
dell'esigenza di adeguata organizzazione della riunione assembleare; h) al fine
di agevolare l'esercizio dei diritti sociali, riordinare la disciplina vigente
in materia di aggiornamento del libro dei soci, valutando altresì
l'introduzione di un meccanismo di identificazione degli azionisti, per il
tramite degli intermediari; i) disciplinare il diritto dell'azionista di porre
domande connesse all'ordine del giorno prima dell'assemblea, prevedendo che la
società fornisca una risposta, anche unitaria alle domande con lo stesso
contenuto, al più tardi nella riunione assembleare, tenuto conto di quanto
previsto dall'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2007/36/CE; l) rivedere
la disciplina della rappresentanza in assemblea, al fine di rendere più agevoli
ed efficienti le procedure per l'esercizio del voto per delega, adeguandola
altresì all'articolo 10 della direttiva 2007/36/CE, avvalendosi delle facoltà
di cui al paragrafo 2, secondo comma, e al paragrafo 4, secondo comma, del
medesimo articolo e confermando quanto previsto dall'articolo 2372, secondo,
terzo e quarto comma, del codice civile; m) identificare le fattispecie di
potenziale conflitto di interessi fra il rappresentante e l'azionista
rappresentato, avvalendosi delle opzioni di cui all'articolo 10, paragrafo 3,
lettere a), b) e c), della direttiva 2007/36/CE; n) rivedere e semplificare la
disciplina della sollecitazione delle deleghe di voto, coordinandola con le
modifiche introdotte alla disciplina della rappresentanza in assemblea in
attuazione della delega di cui al presente articolo e preservando un adeguato
livello di affidabilità e trasparenza; o) disciplinare, ove necessario,
l'esercizio tramite mezzi elettronici dei diritti sociali presi in considerazione
dalla direttiva 2007/36/CE; p) eventualmente prevedere i poteri regolamentari
necessari per l'attuazione delle norme emanate ai sensi della delega di cui al
presente articolo; q) prevedere per la violazione delle disposizioni adottate
in attuazione della direttiva 2007/36/CE l'applicazione di sanzioni
amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a euro 500 e non superiori
nel massimo a euro 500.000. 2. Dall'esercizio della delega di cui al presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 32. (Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2007/64/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi
di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE,
2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, e abrogazione della direttiva 97/5/CE) 1.
Nella predisposizione dei decreti legislativi per l'attuazione della direttiva
2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007,
relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle
direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva
97/5/CE, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi
di cui all'articolo 2, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi: a)
definire il quadro giuridico per la realizzazione dell'Area unica dei pagamenti
in euro (SEPA), in conformità con il principio di massima armonizzazione
contenuto nella direttiva; b) favorire la riduzione dell'uso di contante nelle
operazioni di pagamento e privilegiare l'utilizzo da parte delle pubbliche
amministrazioni, a livello nazionale e locale, di strumenti di pagamento
elettronici. La pubblica amministrazione dovrà provvedervi con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente; c) ridurre
gli oneri a carico delle imprese e dei fornitori di servizi di pagamento, anche
tenendo conto delle scelte effettuate in altri Paesi dell'Unione europea e
della necessità di preservare la posizione competitiva del nostro sistema
finanziario ed imprenditoriale; d) favorire lo sviluppo di un mercato
concorrenziale dei servizi di pagamento; e) istituire la categoria degli
istituti di pagamento abilitati alla prestazione di servizi di pagamento con esclusione
delle attività di raccolta di depositi e di emissione di moneta elettronica; f)
individuare nella Banca d'Italia l'autorità competente ad autorizzare l'avvio
dell'esercizio dell'attività e a esercitare il controllo sugli istituti di
pagamento abilitati, nonché a verificare il rispetto delle condizioni previste
dalla direttiva per l'esecuzione delle operazioni di pagamento; g) individuare
nella Banca d'Italia l'autorità competente a specificare le regole che
disciplinano l'accesso ai sistemi di pagamento, assicurando condizioni di
parità concorrenziale tra le diverse categorie di prestatori di servizi di
pagamento; h) recepire gli obblighi di trasparenza posti in capo ai prestatori
di servizi di pagamento al fine di consentire agli utenti di tali servizi di
effettuare scelte consapevoli, graduando i requisiti informativi in relazione
alle esigenze degli utenti stessi, al rilievo economico del contratto concluso
e al valore dello strumento di pagamento; i) recepire i divieti per i
prestatori di servizi di pagamento di applicare spese aggiuntive agli utenti di
detti servizi per l'esercizio del loro diritto nei casi previsti dalla
direttiva; l) assicurare una chiara e corretta ripartizione di responsabilità
tra i prestatori di servizi di pagamento coinvolti nell'esecuzione di
un'operazione di pagamento, al fine di garantirne il reciproco affidamento nonché il regolare funzionamento dei servizi di
pagamento; m) prevedere procedure di reclamo degli utenti nei confronti dei
fornitori di servizi di pagamento; n) prevedere procedure per la risoluzione
stragiudiziale delle controversie relative all'utilizzazione di servizi di
pagamento; o) prevedere disposizioni transitorie in base alle quali i soggetti
che hanno iniziato a prestare i servizi di pagamento di cui all'allegato alla
direttiva 2007/64/CE conformemente al diritto nazionale vigente prima della
data di entrata in vigore del decreto legislativo possano continuare tale
attività fino al 30 aprile 2011; p) individuare nella Banca d'Italia l'autorità
competente a emanare la normativa di attuazione del decreto legislativo e a
recepire afferenti misure di attuazione adottate dalla Commissione europea con
procedura di comitato; q) introdurre le occorrenti modificazioni alla normativa
vigente, anche di derivazione comunitaria, per i singoli settori interessati
dalla normativa da attuare, al fine di realizzarne il migliore coordinamento;
r) prevedere per la violazione delle disposizioni dettate in attuazione della
direttiva l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori
nel minimo a euro 500 e non superiori nel massimo a euro 500.000. 2.
Dall'esercizio della delega di cui al presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Art. 33. (Delega al Governo per
l'attuazione della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che
abroga la direttiva 87/102/CEE e previsione di modifiche ed integrazioni alla
disciplina relativa ai soggetti operanti nel settore finanziario di cui al
decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, ai mediatori creditizi ed agli
agenti in attività finanziaria) 1. Nella predisposizione dei decreti
legislativi per l'attuazione della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai
consumatori, che provvederanno ad apportare al testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993,
n. 385, le necessarie modifiche e integrazioni, il Governo è tenuto a seguire,
oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, anche i seguenti
princìpi e criteri direttivi: a) estendere, in tutto o in parte, gli strumenti
di protezione del contraente debole previsti in attuazione della direttiva
2008/48/CE ad altre tipologie di finanziamento a favore dei consumatori,
qualora ricorrano analoghe esigenze di tutela alla luce delle caratteristiche
ovvero delle finalità del finanziamento; b) rafforzare ed estendere i poteri
amministrativi inibitori e l'applicazione delle sanzioni amministrative
previste dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 per
contrastare le violazioni delle disposizioni del titolo VI di tale testo unico,
anche se concernenti rapporti diversi dal credito al consumo, al fine di
assicurare un'adeguata reazione a fronte dei comportamenti scorretti a danno
della clientela. La misura delle sanzioni amministrative è pari a quella
prevista dall'articolo 144 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385
del 1993, e successive modificazioni, e dall'articolo 39, comma 3, della legge
28 dicembre 2005, n. 262, e successive modificazioni; c) coordinare, al fine di
evitare sovrapposizioni normative, il titolo VI del testo unico di cui al
decreto legislativo n. 385 del 1993 con le altre disposizioni legislative
aventi a oggetto operazioni e servizi disciplinati dal medesimo titolo VI e
contenute nel decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, nel decreto-legge 31 gennaio
2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e
nel decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, applicando, per garantire il rispetto di
queste ultime disposizioni, i meccanismi di controllo e di tutela del cliente
previsti dal citato titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo n.
385 del 1993; d) rimodulare la disciplina delle attività e dei soggetti operanti
nel settore finanziario di cui al titolo V e all'articolo 155 del testo unico
di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, sulla base dei seguenti
ulteriori criteri direttivi a tutela dei consumatori: 1) rideterminare i
requisiti per l'iscrizione al fine di consentire l'operatività nei confronti
del pubblico soltanto ai soggetti che assicurino affidabilità e correttezza
dell'iniziativa imprenditoriale; 2) prevedere strumenti di controllo più
efficaci, modulati anche sulla base delle attività svolte dall'intermediario;
3) garantire la semplificazione, la trasparenza, la celerità, l'economicità e
l'efficacia dell'azione amministrativa e dei procedimenti sanzionatori,
attribuendo i poteri sanzionatori e di intervento alla Banca d'Italia; 4)
prevedere sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie e forme di intervento
effettive, dissuasive e proporzionate, quali, tra l'altro, il divieto di
intraprendere nuove operazioni e il potere di sospensione, rafforzando, nel
contempo, il potere di cancellazione; e) rivedere la disciplina dei mediatori
creditizi di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108, e la disciplina degli agenti
in attività finanziaria di cui al decreto legislativo 25 settembre 1999, n.
374, introducendola nel testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, in modo da: 1)
assicurare la trasparenza dell'operato e la professionalità delle sopraindicate
categorie professionali, prevedendo l'innalzamento dei requisiti professionali;
2) istituire un organismo avente personalità giuridica, con autonomia
organizzativa e statutaria, ed eventuali articolazioni territoriali, costituito
da soggetti nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
scelti tra le categorie dei mediatori creditizi, degli agenti in attività
finanziaria, delle banche e degli intermediari finanziari, con il compito di
gestire gli elenchi dei mediatori creditizi e degli agenti in attività
finanziaria. Detto organismo sarà sottoposto alla vigilanza della Banca
d'Italia, che, in caso di grave inerzia o malfunzionamento, potrà proporne lo
scioglimento al Ministro dell'economia e delle finanze; 3) prevedere che con
regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze adottato, previo parere
delle Commissioni parlamentari competenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Banca d'Italia, siano
determinate le modalità di funzionamento dell'organismo di cui al numero 2) e
sia individuata la disciplina: dei poteri dell'organismo e delle sue eventuali
articolazioni territoriali, necessari ad assicurare un efficace svolgimento
delle funzioni di gestione degli elenchi, ivi compresi poteri di verifica e
sanzionatori; dell'iscrizione negli elenchi dei mediatori creditizi e degli
agenti in attività finanziaria, con le relative forme di pubblicità; della
determinazione e riscossione, da parte dell'organismo o delle sue eventuali
articolazioni territoriali, di contributi o di altre somme dovute dagli
iscritti e dai richiedenti l'iscrizione, nella misura necessaria per garantire
lo svolgimento dell'attività; delle modalità di tenuta della documentazione
concernente l'attività svolta dai mediatori creditizi e dagli agenti in
attività finanziaria; delle modalità di aggiornamento professionale di tali
soggetti; 4) applicare, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo VI
del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, e successive
modificazioni, prevedendo altresì che la Banca d'Italia possa prescrivere
specifiche regole di condotta. Con riferimento alle commissioni di mediazione e
agli altri costi accessori, dovranno essere assicurate la trasparenza nonché
l'applicazione delle disposizioni previste per la determinazione degli
interessi usurari dagli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108, e
dall'articolo 1815 del codice civile; 5) disciplinare le sanzioni pecuniarie,
nonché la sospensione e la cancellazione dagli elenchi e le sanzioni
accessorie, prevedendo che l'organismo sia competente per i provvedimenti
connessi alla gestione degli elenchi e la Banca d'Italia per quelli relativi
alle violazioni delle disposizioni di cui al numero 4); 6) individuare cause di
incompatibilità, tra cui la contestuale iscrizione in entrambi gli elenchi, al
fine di assicurare la professionalità e l'autonomia dell'operatività; 7) prescrivere
l'obbligo di stipulare polizze assicurative per responsabilità civile per danni
arrecati nell'esercizio delle attività di pertinenza; 8) prevedere disposizioni
transitorie per disciplinare il trasferimento nei nuovi elenchi dei mediatori e
degli agenti in attività finanziaria già abilitati, purché in possesso dei
requisiti previsti dalla nuova disciplina; 9) per i mediatori creditizi
prevedere l'obbligo di indipendenza da banche e intermediari e l'obbligo di
adozione di una forma giuridica societaria per l'esercizio dell'attività;
introdurre ulteriori forme di controllo per le società di mediazione creditizia
di maggiori dimensioni; 10) prevedere per gli agenti in attività finanziaria
forme di responsabilità del soggetto che si avvale del loro operato, anche con
riguardo ai danni causati ai clienti; f) coordinare il testo unico di cui al
decreto legislativo n. 385 del 1993 e le altre disposizioni legislative aventi
come oggetto la tutela del consumatore, definendo le informazioni che devono
essere fornite al cliente in fase precontrattuale e le modalità di
illustrazione, con la specifica, in caso di offerta congiunta di più prodotti,
dell'obbligatorietà o facoltatività degli stessi. 2. Dall'attuazione del
presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. Art. 34. (Modifiche al decreto legislativo 24 aprile 2006, n.
219, recante attuazione della direttiva 2001/83/CE, e successive direttive di
modifica, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso
umano, nonché della direttiva 2003/94/CE) 1. Al decreto legislativo 24 aprile
2006, n. 219, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 dell'articolo
1, dopo la lettera c) è inserita la seguente: «c-bis) medicinale per terapia
avanzata: un prodotto quale definito all'articolo 2 del regolamento (CE) n.
1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, sui
medicinali per terapie avanzate»; b) al comma 1 dell'articolo 3, è aggiunta, in
fine, la seguente lettera: «f-bis) a qualsiasi medicinale per terapia avanzata,
quale definito nel regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 novembre 2007, preparato su base non ripetitiva,
conformemente a specifici requisiti di qualità e utilizzato in un ospedale,
sotto l'esclusiva responsabilità professionale di un medico, in esecuzione di
una prescrizione medica individuale per un prodotto specifico destinato ad un
determinato paziente. La produzione di questi prodotti è autorizzata dall'AIFA.
La stessa Agenzia provvede affinché la tracciabilità nazionale e i requisiti di
farmacovigilanza, nonché gli specifici requisiti di qualità di cui alla
presente lettera, siano equivalenti a quelli previsti a livello comunitario per
quanto riguarda i medicinali per terapie avanzate per i quali è richiesta
l'autorizzazione a norma del regolamento (CE) n. 726/2004.»; c) il comma 1
dell'articolo 6 è sostituito dal seguente: «1. Nessun medicinale può essere
immesso in commercio sul territorio nazionale senza aver ottenuto un'autorizzazione
dell'AIFA o un'autorizzazione comunitaria a norma del regolamento (CE) n.
726/2004 in combinato disposto con il regolamento (CE) n. 1394/2007»; d) al
comma 5 dell'articolo 119, le parole: «farmaceutica, che è titolare di altre
AIC o di un'autorizzazione alla produzione di medicinali» sono soppresse. Art.
35. (Termine del procedimento di cui all'articolo 2 della legge 13 luglio 1965,
n. 825) 1. All'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive
modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Il termine per la
conclusione del procedimento di cui al presente articolo è di novanta giorni
decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta». 2. Il comma 2
dell'articolo 4 del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, è abrogato. 3. Il nuovo
termine di cui all'articolo 2, terzo comma, della legge 13 luglio 1965, n. 825,
introdotto dal comma 1 del presente articolo, trova applicazione anche per le
richieste di inserimento nella tariffa di vendita al pubblico dei tabacchi
lavorati o di variazioni dei prezzi di vendita al dettaglio il cui procedimento
non è ancora concluso alla data di entrata in vigore della presente legge. Art.
36. (Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2008/51/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la
direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e
della detenzione di armi) 1. Nella predisposizione del decreto legislativo per
l'attuazione della direttiva 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio,
relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi, il Governo
è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui
all'articolo 2, anche i seguenti ulteriori princìpi e criteri direttivi: a)
prevedere la definizione delle armi da fuoco, delle loro parti, delle loro
parti essenziali e delle munizioni, nonché delle armi per uso scenico e
disattivate, degli strumenti per la segnalazione acustica e per quelle comunque
riproducenti o trasformabili in armi, individuando le modalità per assicurarne
il più efficace controllo; b) adeguare la disciplina relativa all'iscrizione nel
Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, anche al fine di assicurare, in
armonia con le disposizioni della Convenzione sul reciproco riconoscimento
delle punzonature di prova delle armi da fuoco portatili, adottata a Bruxelles
il 1º luglio 1969, di cui alla legge 12 dicembre 1973, n. 993, la pronta
tracciabilità delle armi da fuoco, delle loro parti, delle loro parti
essenziali e delle munizioni; c) razionalizzare e semplificare le procedure in
materia di marcatura delle armi da fuoco, delle loro parti essenziali e delle
munizioni, attribuendo al Ministero dell'interno le relative competenze di
indirizzo e vigilanza, al fine della pronta tracciabilità e del controllo
sull'uso delle stesse, anche mediante il rilascio di speciali autorizzazioni su
tutte le attività di tiro e sulla ricarica delle munizioni; d) prevedere la
graduale sostituzione dei registri cartacei con registrazioni informatizzate ai
fini dell'attività di annotazione delle operazioni giornaliere svolte,
richieste ai titolari delle licenze di pubblica sicurezza concernenti le armi e
le munizioni, garantendo l'interoperabilità con i relativi sistemi
automatizzati del Ministero dell'interno e la conservazione dei dati per un
periodo minimo di cinquanta anni dalla data dell'annotazione stessa; e)
prevedere il controllo dell'immissione sul mercato civile di armi da fuoco
provenienti dalle scorte governative, nonché procedure speciali per la loro
catalogazione e marcatura; f) prevedere speciali procedimenti per la
catalogazione e la verifica delle armi semiautomatiche di derivazione militare,
anche ai fini dell'autorizzazione per la loro detenzione; g) adeguare la
disciplina in materia di tracciabilità e tutela delle armi antiche, artistiche
e rare e delle relative attività di raccolta ai fini culturali e
collezionistici; h) determinare le procedure, ordinarie e speciali, per
l'acquisizione e la detenzione delle armi, anche attraverso la previsione dei
requisiti necessari, anche fisici e psichici, degli interessati
all'acquisizione e alla detenzione di armi, al fine di evitare pericoli per gli
stessi, nonché per l'ordine e la sicurezza pubblica, prevedendo a tal fine
un'idonea informazione alle persone conviventi con il richiedente e anche lo
scambio protetto dei dati informatizzati tra il Servizio sanitario nazionale e
gli uffici delle Forze dell'ordine, utili a prevenire possibili abusi da parte
di soggetti detentori di armi da fuoco; i) adeguare la disciplina per il
rilascio, rinnovo e uso della Carta europea d'arma da fuoco; l) disciplinare, nel
quadro delle autorizzazioni contemplate nell'articolo 31 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, le
licenze di polizia per l'esercizio delle attività di intermediazione delle armi
e per l'effettuazione delle singole operazioni; m) prevedere specifiche norme
che disciplinino l'utilizzazione, il trasporto, il deposito e la custodia delle
armi, anche al fine di prevenirne furti o smarrimenti; n) prevedere
l'introduzione di sanzioni penali, nei limiti di pena di cui alla legge 2
ottobre 1967, n. 895, ed alla legge 18 aprile 1975, n. 110, per le infrazioni
alle disposizioni della legislazione nazionale di attuazione della direttiva
2008/51/CE. 2. Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 3. Agli
adempimenti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo
le Amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente. Art. 37. (Disposizioni relative
all'attuazione dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e n. 589/2008
della Commissione, per quanto riguarda la commercializzazione delle uova,
nonché delle direttive 1999/74/CE del Consiglio e 2002/4/CE della Commissione,
concernenti la protezione delle galline ovaiole) 1. Qualora i centri
d'imballaggio delle uova, definiti all'articolo 1 del regolamento (CE) n.
589/2008 della Commissione, del 23 giugno 2008, non soddisfino più le
condizioni previste dall'articolo 5 del medesimo regolamento, si applicano i
provvedimenti amministrativi della revoca e della
sospensione dell'autorizzazione. 2.
In caso d'inosservanza delle disposizioni contenute
nella specifica normativa comunitaria e nazionale, sempre che il fatto non
costituisca reato, si applicano le seguenti sanzioni: a) da euro 300 a euro 1.800 a carico di chiunque,
senza le prescritte autorizzazioni: 1) effettui l'imballaggio, il reimballaggio
e la classificazione di uova in categorie di qualità e di peso; 2) svolga
l'attività di raccoglitore, oppure produca o commercializzi uova; b) da euro 200 a euro 1.200 nei
confronti di coloro che mescolano, al fine di venderle, le uova di gallina con
quelle di altre specie; c) da euro 750 a euro 4.500 nei confronti degli operatori
che omettono o non aggiornano o non tengono correttamente o non conservano, per
almeno dodici mesi, ai sensi dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 589/2008,
le registrazioni di cui agli articoli 20, 21 e 22 del medesimo regolamento,
secondo le modalità stabilite dalle disposizioni nazionali applicative; d) da
euro 150 a
euro 900 nei confronti dei titolari dei centri di imballaggio e dei
raccoglitori che omettono di comunicare alla regione o provincia autonoma di
appartenenza ed al competente dipartimento del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, entro trenta giorni dall'avvenimento, le
variazioni tecniche, societarie o d'indirizzo e la cessazione dell'attività; e)
da euro 150 a
euro 900 a
carico, a seconda dei casi, dei titolari dei centri d'imballaggio, dei
produttori e, limitatamente agli articoli 14 e 16, relativi rispettivamente
all'utilizzo della dicitura «EXTRA» e alla vendita di uova sfuse, a carico dei
rivenditori, per la violazione dei seguenti articoli del regolamento (CE) n.
589/2008: 1) articoli 2 e 4, relativi alle caratteristiche qualitative, al
divieto di trattamenti per la conservazione ed ai criteri di classificazione
delle uova; 2) articolo 5, relativo alla dotazione di attrezzature dei centri d'imballaggio;
3) articoli 6 e 11, relativi ai termini temporali per la lavorazione delle uova
e alla stampigliatura degli imballaggi e delle uova; 4) articoli 7, 12, 14, 16,
17 e 18, relativi all'etichettatura degli imballaggi e delle uova; f) da euro 750 a euro 4.500 nei
confronti di coloro che violano le norme di cui agli articoli 8, 13, 19 e 30
del regolamento (CE) n. 589/2008, relative alla stampigliatura delle uova
importate da Paesi terzi o scambiate con Paesi comunitari, all'indicazione
della durata minima ed al reimballaggio; g) da euro 200 a euro 1.200 nei
confronti di coloro che omettono di riportare una o più diciture obbligatorie
ai sensi della normativa vigente oppure violano quanto prescritto agli articoli
7, 8, 9 e 10 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 13 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 22
dicembre 2007, relativi all'uso di diciture facoltative; h) da euro 750 a euro 4.500 nei
confronti dei titolari dei centri d'imballaggio e dei produttori che violano le
norme sulla stampigliatura delle uova con il codice del produttore, di cui
all'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22
ottobre 2007, ed all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 589/2008, nonché all'articolo
15 del regolamento (CE) n. 589/2008, relativo all'indicazione del tipo di
alimentazione. 3. Per le sanzioni di cui al comma 2, gli importi si intendono
aumentati del doppio se la partita di merce irregolare è superiore alle 50.000
uova. 4. In
caso di reiterazione della violazione, le sanzioni di cui al comma 2 sono
aumentate da un terzo alla metà. 5. Per l'applicazione delle sanzioni si
applica il procedimento previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. 6. Nel
caso di partite di uova commercializzate che risultano non conformi alle
disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, l'Ispettorato
centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari (ICQ) attua
le disposizioni di cui all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n.
589/2008, fino a quando la partita stessa non è in regola. 7. Con apposito
accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono definite, nell'ambito delle rispettive competenze, le modalità di
attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, nonché modalità uniformi per
l'attività di controllo ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative
di cui ai commi 2, 3 e 4. 8. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali esercita il controllo per l'applicazione delle disposizioni del
presente articolo tramite l'Ispettorato centrale per il controllo della qualità
dei prodotti agroalimentari (ICQ) che è anche l'Autorità competente, ai sensi
dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ad irrogare le sanzioni
amministrative pecuniarie previste dal comma 2 del presente articolo. 9. Al
fine di dare piena attuazione alle direttive 1999/74/CE del Consiglio, del 19
luglio 1999, e 2002/4/CE della Commissione, del 30 gennaio 2002, concernenti la
protezione delle galline ovaiole, il Governo è delegato ad adottare, entro
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più
decreti legislativi recanti disposizioni per la riorganizzazione del settore
nazionale della produzione di uova, in conformità ai seguenti princìpi e
criteri direttivi: a) interventi per la riconversione, delocalizzazione in aree
conformi alle norme urbanistiche o acquisizione di strutture di allevamento che
adottano, al momento della realizzazione, le norme relative alla protezione
delle galline ovaiole allevate in batteria o con sistemi alternativi (a terra o
all'aperto), come indicato dalla direttiva 1999/74/CE sul benessere degli
animali; b) priorità agli interventi di riconversione, delocalizzazione o
acquisizione di allevamenti il cui beneficiario autonomamente adotta
disciplinari di produzione che migliorano ulteriormente le condizioni di
benessere animale previste dalla direttiva 1999/74/CE; c) realizzazione di
filiere certificate che integrano le varie fasi del ciclo produttivo:
allevamento, produzione di mangime, lavorazione, trasformazione e distribuzione
dei prodotti finiti (uova fresche od ovoprodotti); d) priorità per le filiere
integrate e certificate che utilizzano materie prime di provenienza
esclusivamente nazionale; e) priorità per la realizzazione di filiere integrate
per la produzione di uova e ovoprodotti biologici; f) interventi per
l'acquisizione e la ristrutturazione di mangimifici e strutture di stoccaggio
specifici a supporto delle filiere di produzione; g) interventi per
l'ammodernamento e la realizzazione di impianti di calibratura, selezione e
produzione di ovoprodotti; h) interventi per la promozione e la
commercializzazione di uova e ovoprodotti italiani sui mercati esteri; i)
interventi per favorire la ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti in
collaborazione con università e centri di ricerca; l) interventi per il
trattamento e la valorizzazione delle eiezioni tramite il recupero di energia.
10. Dopo l'articolo 3 del decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267, è
inserito il seguente: «Art. 3-bis. - (Adeguamento degli impianti). 1. La
realizzazione e l'adeguamento degli impianti, al fine della sostituzione delle
gabbie di cui al numero 1 dell'allegato C, possono avvenire con il ricorso alle
misure di cui agli accordi di programma quadro, promossi dalle regioni e
sottoscritti ai sensi del comma 203 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre
1996, n. 662, e successive modificazioni, oppure ai contratti di filiera e di
distretto previsti dal decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali 1º agosto 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 29
settembre 2003». 11. Dalle disposizioni di cui ai commi 9 e 10 non derivano
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Art. 38. (Controlli
della Commissione europea, a tutela della concorrenza, in locali non societari)
1. Nei casi di accertamenti disposti dalla Commissione europea ai sensi
dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio,
del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di
cui agli articoli 81 e 82 del Trattato CE, l'esecuzione delle decisioni è
autorizzata dal procuratore della Repubblica, che provvede in conformità
all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento. Art. 39. (Modifiche al decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante attuazione dell'articolo 1 della
legge 3 agosto 2007, n. 123,
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro. Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa in
data 25 luglio 2008 nella causa C-504/06. Procedura di infrazione n. 2005/2200)
1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti
modificazioni: a) all'articolo 90, il comma 11 è sostituito dal seguente: «11.
La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori privati non soggetti
a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo
inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la
progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori.»; b)
all'articolo 91, comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: «b-bis)
coordina l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 90, comma 1».
Art. 40. (Disposizioni per l'accreditamento dei laboratori di autocontrollo del
settore alimentare) 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai:
a) laboratori non annessi alle imprese alimentari che effettuano analisi
nell'ambito delle procedure di autocontrollo per le imprese alimentari; b)
laboratori annessi alle imprese alimentari che effettuano analisi ai fini
dell'autocontrollo per conto di altre imprese alimentari facenti capo a
soggetti giuridici diversi. 2. I laboratori di cui al comma 1, lettere a) e b),
di seguito indicati come «laboratori», devono essere accreditati, secondo la
norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, per le singole prove o gruppi di prove, da un
organismo di accreditamento riconosciuto e operante ai sensi della norma UNI
CEI EN ISO/IEC 17011. 3. Con apposito accordo tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'ambito delle
rispettive competenze, sono definite le modalità operative di iscrizione,
aggiornamento, cancellazione in appositi elenchi dei laboratori, nonché
modalità uniformi per l'effettuazione delle verifiche ispettive finalizzate
alla valutazione della conformità dei laboratori ai requisiti di cui al comma
2. 4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica. 5. Le
amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal presente articolo
con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente. 6. Le spese relative alle procedure di riconoscimento, alle
iscrizioni, agli aggiornamenti e alle cancellazioni relative all'elenco dei
laboratori sono poste a carico delle imprese secondo tariffe e modalità di
versamento da stabilire con successive disposizioni regionali, sulla base del
costo effettivo del servizio, determinato mediante apposito accordo tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Art. 41.
(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato
interno) 1. Nella predisposizione dei decreti legislativi per l'attuazione
della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12
dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, da adottare su proposta
del Ministro per le politiche europee e del Ministro dello sviluppo economico
ovvero del Ministro con competenza prevalente in materia, di concerto con i
Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la
semplificazione normativa e con gli altri Ministri interessati, acquisito il
parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, realizzando il necessario
coordinamento con le altre disposizioni vigenti, il Governo è tenuto a seguire,
oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, anche i
seguenti princìpi e criteri direttivi: a) garantire la libertà di concorrenza
secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento
del mercato nonché assicurare agli utenti un livello essenziale ed uniforme di
condizioni di accessibilità all'acquisto di servizi sul territorio nazionale,
ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) ed m), della
Costituzione; b) promuovere l'elaborazione di codici di condotta e
disciplinari, finalizzati, in particolare, a promuovere la qualità dei servizi,
tenendo conto delle loro caratteristiche specifiche; c) prevedere che le
disposizioni dei decreti legislativi si applichino a tutti i servizi non
esplicitamente esclusi dall'articolo 2, paragrafi 2 e 3, e, relativamente alla
libera prestazione di servizi, anche dall'articolo 17 della direttiva; d)
definire puntualmente l'ambito oggettivo di applicazione; e) semplificare i
procedimenti amministrativi per l'accesso alle attività di servizi, anche al
fine di renderli uniformi sul piano nazionale, subordinando altresì la
previsione di regimi autorizzatori al ricorrere dei presupposti di cui
all'articolo 9 della direttiva e prevedendo che, per tali regimi, da elencare
in allegato al decreto legislativo di cui al presente articolo, la
dichiarazione di inizio attività rappresenti la regola generale salvo che
motivate esigenze impongano il rilascio di un atto autorizzatorio esplicito; f)
garantire che, laddove consentiti dalla normativa comunitaria, i regimi di
autorizzazione ed i requisiti eventualmente previsti per l'accesso ad
un'attività di servizi o per l'esercizio della medesima siano conformi ai
princìpi di trasparenza, proporzionalità e parità di trattamento; g) garantire
la libera circolazione dei servizi forniti da un prestatore stabilito in un altro
Stato membro, imponendo requisiti relativi alla prestazione di attività di
servizi solo qualora siano giustificati da motivi di ordine pubblico, di
pubblica sicurezza, di sanità pubblica o tutela dell'ambiente, nel rispetto dei
princìpi di non discriminazione e di proporzionalità; h) prevedere che
l'autorizzazione all'accesso o all'esercizio di una attività di servizi abbia
efficacia su tutto il territorio nazionale. Limitazioni territoriali
dell'efficacia dell'autorizzazione possono essere giustificate solo da un
motivo imperativo di interesse generale; i) ferma restando l'applicazione del
principio di prevalenza di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva,
anche al fine di garantire, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, della
direttiva, il carattere unitario nazionale dell'individuazione delle figure
professionali con i relativi profili ed eventuali titoli abilitanti,
individuare espressamente, per tutti i servizi rientranti nell'ambito di
applicazione della direttiva, gli eventuali requisiti compatibili con la
direttiva medesima e necessari per l'accesso alla relativa attività e per il
suo esercizio; l) prevedere che lo svolgimento di tutte le procedure e le
formalità necessarie per l'accesso all'attività di servizi e per il suo
esercizio avvenga attraverso sportelli unici usufruibili da tutti i prestatori
di servizi a prescindere che questi siano stabiliti sul territorio nazionale o
di altro Stato membro, in coerenza con quanto già previsto al riguardo
dall'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e regolando il conseguente
coordinamento fra le relative disposizioni; m) prevedere che le procedure e le
formalità per l'accesso e l'esercizio delle attività di servizi possano essere
espletate attraverso gli sportelli unici anche a distanza e per via
elettronica; n) realizzare l'interoperabilità dei sistemi di rete, l'impiego
non discriminatorio della firma elettronica o digitale ed i collegamenti tra la
rete centrale della pubblica amministrazione e le reti periferiche; o)
prevedere forme di collaborazione con le autorità competenti degli altri Stati
membri e con la Commissione europea al fine di garantire il controllo dei
prestatori e dei loro servizi, in particolare fornendo al più presto e per via
elettronica, tramite la rete telematica IMI, realizzata dalla Commissione
europea, le informazioni richieste da altri Stati membri o dalla Commissione.
Lo scambio di informazioni può riguardare le azioni disciplinari o amministrative
promosse o le sanzioni penali irrogate e le decisioni definitive relative
all'insolvenza o alla bancarotta fraudolenta assunte dalle autorità competenti
nei confronti di un prestatore e che siano direttamente pertinenti alla
competenza del prestatore o alla sua affidabilità professionale, nel rispetto
dei presupposti stabiliti dalla direttiva; p) prevedere che, relativamente alle
materie di competenza regionale, le norme per l'adeguamento, il coordinamento e
la semplificazione dei procedimenti autorizzatori concernenti l'esercizio della
libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi siano adottate
dallo Stato, in caso di inadempienza normativa delle regioni, in conformità
all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione e che, in caso di
inadempienza amministrativa, sia esercitato il potere sostitutivo di cui
all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione; q) prevedere che tutte le
disposizioni di attuazione della direttiva nell'ambito dell'ordinamento
nazionale siano finalizzate a rendere effettivo l'esercizio della libertà di
stabilimento e la libera circolazione dei servizi garantite dagli articoli 43 e
49 del Trattato CE, perseguendo in particolare i seguenti obiettivi: 1) la
crescita economica e la creazione di posti di lavoro sul territorio nazionale;
2) la semplificazione amministrativa; 3) la riduzione degli oneri
amministrativi per l'accesso ad una attività di servizi e per il suo esercizio;
4) l'effettività dei diritti dei destinatari di servizi; r) prevedere che tutte
le misure adottate in attuazione della direttiva siano emanate in conformità ai
seguenti ulteriori princìpi e criteri: 1) salvaguardia dell'unitarietà dei
processi decisionali, della trasparenza, dell'efficacia e dell'economicità
dell'azione amministrativa e chiara individuazione dei soggetti responsabili;
2) semplificazione, accorpamento, accelerazione, omogeneità, chiarezza e
trasparenza delle procedure; 3) agevole accessibilità per prestatori e
destinatari di servizi a tutte le informazioni afferenti alle attività di
servizi, in attuazione degli articoli 7, 21 e 22 della direttiva; 4) adozione
di adeguate forme di pubblicità, di informazione e di conoscibilità degli atti
procedimentali anche mediante utilizzo di sistemi telematici; s) garantire
l'applicazione della normativa legislativa e contrattuale del lavoro del luogo
in cui viene effettuata la prestazione di servizi, fatti salvi trattamenti più
favorevoli al prestatore previsti contrattualmente, ovvero assicurati dai Paesi
di provenienza con oneri a carico di questi ultimi, evitando effetti
discriminatori nonché eventuali danni ai consumatori in termini di sicurezza ed
eventuali danni all'ambiente; t) prevedere idonee modalità al fine di
assicurare un'effettiva applicazione del principio di parità di trattamento dei
cittadini italiani rispetto a quelli degli altri Stati membri dell'Unione
europea, ed evitare effetti discriminatori a danno dei prestatori italiani di
servizi, nonché eventuali danni ai consumatori in termini di sicurezza ed
eventuali danni all'ambiente. 2. Nel rispetto dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della
Costituzione, entro il 28 dicembre 2009, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano adeguano le proprie disposizioni normative al contenuto
della direttiva nonché ai princìpi e criteri di cui al comma 1. 3. Dai
provvedimenti attuativi del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica. Art. 42. (Disposizioni in materia di
recepimento della direttiva 2003/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 luglio 2003, che modifica la direttiva 68/151/CEE del Consiglio per
quanto riguarda i requisiti di pubblicità di taluni tipi di società) 1.
All'articolo 2250 del codice civile, dopo il quarto comma sono aggiunti i
seguenti: «Gli atti delle società costituite secondo uno dei tipi regolati nei
capi V, VI e VII del presente titolo, per i quali è obbligatoria l'iscrizione o
il deposito, possono essere altresì pubblicati in apposita sezione del registro
delle imprese in altra lingua ufficiale delle Comunità europee, con traduzione
giurata di un esperto. In caso di discordanza con gli atti pubblicati in lingua
italiana, quelli pubblicati in altra lingua ai sensi del quinto comma non possono
essere opposti ai terzi, ma questi possono avvalersene, salvo che la società
dimostri che essi erano a conoscenza della loro versione in lingua italiana. Le
società di cui al quinto comma che dispongono di uno spazio elettronico
destinato alla comunicazione collegato ad una rete telematica ad accesso
pubblico forniscono, attraverso tale mezzo, tutte le informazioni di cui al
primo, secondo, terzo e quarto comma». 2. All'articolo 2630, primo comma, del
codice civile, dopo le parole: «registro delle imprese» sono inserite le
seguenti: «, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella
rete telematica le informazioni prescritte dall'articolo 2250, primo, secondo,
terzo e quarto comma,». Art. 43. (Modifica al decreto-legge 6 novembre 2008, n.
172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210,
recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello
smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela
ambientale) 1. Il comma 2 dell'articolo 2-ter del decreto-legge 6 novembre
2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n.
210, è abrogato. Art. 44. (Delega al Governo per l'attuazione della direttiva
2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che
modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda
il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia di
aggiudicazione degli appalti pubblici) 1. Il Governo è delegato ad adottare,
entro il termine e con le modalità di cui all'articolo 1, uno o più decreti
legislativi volti a recepire la direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e
92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia
delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici.
Sugli schemi dei decreti legislativi è acquisito il parere del Consiglio di
Stato. Decorsi quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono
emanati anche in mancanza del parere. 2. Entro due anni dalla data di entrata
in vigore dei decreti legislativi previsti dal comma 1, possono essere emanate
disposizioni correttive e integrative nel rispetto delle medesime procedure di
cui al citato comma 1. 3. Ai fini della delega di cui al presente articolo, per
stazione appaltante si intendono i soggetti di cui agli articoli 32 e 207 del
codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, e ogni
altro soggetto tenuto, secondo il diritto comunitario o nazionale, al rispetto
di procedure o princìpi di evidenza pubblica nell'affidamento
di contratti relativi a lavori, servizi o forniture. I decreti legislativi di
cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi
generali di cui all'articolo 2, nonché dei seguenti princìpi e criteri
direttivi specifici: a) circoscrivere il recepimento alle disposizioni elencate
nel presente articolo e comunque a quanto necessario per rendere il quadro
normativo vigente in tema di tutela giurisdizionale conforme alle direttive
89/665/CEE e 92/13/CEE, come modificate dalla direttiva 2007/66/CE, previa
verifica della coerenza con tali direttive degli istituti processuali già
vigenti e già adeguati, anche alla luce della giurisprudenza comunitaria e
nazionale, e inserendo coerentemente i nuovi istituti nel vigente sistema
processuale, nel rispetto del diritto di difesa e dei princìpi di effettività
della tutela giurisdizionale e di ragionevole durata del processo; b)
assicurare un quadro processuale omogeneo per tutti i contratti contemplati dal
citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ancorché
non rientranti nell'ambito di applicazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE, e operare un recepimento unitario delle direttive 89/665/CEE e
92/13/CEE, come modificate dalla direttiva 2007/66/CE; c) assicurare il
coordinamento con il vigente sistema processuale, prevedendo le abrogazioni
necessarie; d) recepire integralmente l'articolo 1, paragrafo 4, della
direttiva 89/665/CEE e l'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 92/13/CEE,
come modificati dalla direttiva 2007/66/CE, prevedendo, inoltre, che la stazione
appaltante, tempestivamente informata dell'imminente proposizione di un ricorso
giurisdizionale, con una indicazione sommaria dei relativi motivi, si pronunci
valutando se intervenire o meno in autotutela; e) recepire gli articoli 2-bis e
2-ter, lettera b), della direttiva 89/665/CEE e gli articoli 2-bis e 2-ter,
lettera b), della direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva
2007/66/CE, fissando un termine dilatorio per la stipula del contratto e
prevedendo termini e mezzi certi per la comunicazione a tutti gli interessati
del provvedimento di aggiudicazione e degli altri provvedimenti adottati in
corso di procedura; f) recepire l'articolo 2, paragrafo 6, e l'articolo
2-quater della direttiva 89/665/CEE, nonché l'articolo 2, paragrafo 1, ultimo capoverso,
e l'articolo 2-quater della direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla
direttiva 2007/66/CE, prevedendo: 1) che i provvedimenti delle procedure di affidamento sono impugnati entro un termine non superiore a
trenta giorni dalla ricezione e i bandi entro un termine non superiore a trenta
giorni dalla pubblicazione; 2) che i bandi, ove immediatamente lesivi, e le
esclusioni sono impugnati autonomamente e non possono essere contestati con
l'impugnazione dell'aggiudicazione definitiva, mentre tutti gli altri atti
delle procedure di affidamento sono impugnati con
l'aggiudicazione definitiva, fatta comunque salva l'eventuale riunione dei
procedimenti; 3) che il rito processuale davanti al giudice amministrativo si
svolge con la massima celerità e immediatezza nel rispetto del contraddittorio
e della prova, con razionalizzazione e abbreviazione dei vigenti termini di
deposito del ricorso, costituzione delle altre parti, motivi aggiunti, ricorsi
incidentali; 4) che tutti i ricorsi e scritti di parte e provvedimenti del
giudice hanno forma sintetica; 5) che tutti i ricorsi relativi alla medesima
procedura di affidamento sono concentrati nel medesimo
giudizio ovvero riuniti, se ciò non ostacoli le esigenze di celere definizione;
g) recepire l'articolo 2, paragrafi 3 e 4, della direttiva 89/665/CEE e
l'articolo 2, paragrafi 3 e 3-bis, della direttiva 92/13/CEE, come modificati
dalla direttiva 2007/66/CE, prevedendo la sospensione della stipulazione del
contratto in caso di proposizione di ricorso giurisdizionale avverso un
provvedimento di aggiudicazione definitiva, accompagnato da contestuale domanda
cautelare, e rivolto al giudice competente, con i seguenti criteri: 1) la
competenza, sia territoriale che per materia, è inderogabile e rilevabile
d'ufficio prima di ogni altra questione; 2) la preclusione alla stipulazione
del contratto opera fino alla pubblicazione del provvedimento cautelare
definitivo, ovvero fino alla pubblicazione del dispositivo della sentenza di
primo grado, in udienza o entro i successivi sette giorni, se la causa può
essere decisa nel merito nella camera di consiglio fissata per l'esame della
domanda cautelare; 3) il termine per l'impugnazione del provvedimento cautelare
è di quindici giorni dalla sua comunicazione o dall'eventuale notifica, se
anteriore; h) recepire gli articoli 2, paragrafo 7, 2-quinquies, 2-sexies e
3-bis della direttiva 89/665/CEE e gli articoli 2, paragrafo 6, 2-quinquies,
2-sexies e 3-bis della direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva
2007/66/CE, nell'ambito di una giurisdizione esclusiva e di merito, con i
seguenti criteri: 1) prevedere la privazione di effetti del contratto nei casi
di cui all'articolo 2-quinquies, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva
89/665/CEE e all'articolo 2-quinquies, paragrafo 1, lettere a) e b), della
direttiva 92/13/CEE, con le deroghe e i temperamenti ivi previsti, lasciando al
giudice che annulla l'aggiudicazione la scelta, in funzione del bilanciamento
degli interessi coinvolti nei casi concreti, tra privazione di effetti
retroattiva o limitata alle prestazioni da eseguire; 2) nel caso di cui
all'articolo 2-sexies, paragrafo 1, della direttiva 89/665/CEE e all'articolo
2-sexies, paragrafo 1, della direttiva 92/13/CEE, lasciare al giudice che
annulla l'aggiudicazione la scelta, in funzione del bilanciamento degli
interessi coinvolti nei casi concreti, tra privazione di effetti del contratto
e relativa decorrenza, e sanzioni alternative; 3) fuori dei casi di cui ai
numeri 1) e 2), lasciare al giudice che annulla l'aggiudicazione la scelta, in
funzione del bilanciamento degli interessi coinvolti nei casi concreti, tra
privazione di effetti del contratto e relativa decorrenza, ovvero risarcimento
per equivalente del danno subito e comprovato; 4) disciplinare le sanzioni
alternative fissando i limiti minimi e massimi delle stesse; i) recepire
l'articolo 2-septies della direttiva 89/665/CEE e l'articolo 2-septies della
direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE, prevedendo i
termini minimi di ricorso di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), dei citati
articoli 2-septies, e il termine di trenta giorni nel caso di cui al paragrafo
2 dei citati articoli 2-septies; l) recepire gli articoli 3 e 4 della direttiva
89/665/CEE e gli articoli 8 e 12 della direttiva 92/13/CEE, come modificati
dalla direttiva 2007/66/CE, individuando il Ministero competente e il
procedimento; m) dettare disposizioni razionalizzatrici dell'arbitrato, secondo
i seguenti criteri: 1) incentivare l'accordo bonario; 2) prevedere l'arbitrato
come ordinario rimedio alternativo al giudizio civile; 3) prevedere che le
stazioni appaltanti indichino fin dal bando o avviso di indizione della gara se
il contratto conterrà o meno la clausola arbitrale, proibendo contestualmente
il ricorso al negozio compromissorio successivamente alla stipula del
contratto; 4) contenere i costi del giudizio arbitrale; 5) prevedere misure
acceleratorie del giudizio di impugnazione del lodo arbitrale. 4. Resta ferma
la disciplina di cui all'articolo 20, comma 8, del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,
nei limiti temporali ivi previsti. 5. Dall'attuazione del presente articolo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 6. Le amministrazioni
provvedono agli adempimenti previsti dall'attuazione del presente articolo con
le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
Art. 45. (Modifica all'articolo 8-novies del decreto-legge 8 aprile 2008, n.
59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101. Parere
motivato nell'ambito della procedura d'infrazione n. 2005/5086) 1. All'articolo
8-novies, comma 4, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, le parole: «in base alle
procedure definite dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nella
deliberazione n. 603/07/CONS del 21 novembre 2007, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2007, e successive modificazioni e integrazioni»
sono sostituite dalle seguenti: «in conformità ai criteri di cui alla
deliberazione n. 181/09/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,
del 7 aprile 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile
2009». Capo III ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) n. 1082/2006 DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 5 LUGLIO 2006, RELATIVO A UN GRUPPO EUROPEO DI
COOPERAZIONE TERRITORIALE (GECT) Art. 46. (Costituzione e natura giuridica dei
GECT) 1. I gruppi europei di cooperazione territoriale (GECT) istituiti ai
sensi del regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 5 luglio 2006, e del presente capo, aventi sede legale nel territorio
nazionale, perseguono l'obiettivo di facilitare e promuovere la cooperazione
transfrontaliera, transnazionale o interregionale al fine esclusivo di
rafforzare la coesione economica e sociale e comunque senza fini di lucro. 2. I
GECT aventi sede in Italia sono dotati di personalità giuridica di diritto
pubblico. Il GECT acquista la personalità giuridica con l'iscrizione nel
Registro dei gruppi europei di cooperazione territoriale, di seguito denominato
«Registro», istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Segretariato generale, ai sensi dell'articolo 47. 3. Possono essere membri di
un GECT i soggetti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del citato regolamento
(CE) n. 1082/2006. Ai fini della costituzione o partecipazione ad un GECT, per
«autorità regionali» e «autorità locali» di cui all'articolo 3, paragrafo 1,
del citato regolamento, si intendono rispettivamente le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali di cui all'articolo 2, comma
1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 4. La convenzione e lo statuto di
un GECT, previsti dagli articoli 8 e 9 del citato regolamento (CE) n.1082/2006,
sono approvati all'unanimità dei suoi membri e sono redatti in forma pubblica
ai sensi degli articoli 2699 e seguenti del codice civile, a pena di nullità.
Gli organi di un GECT avente sede in Italia, nonché le modalità di
funzionamento, le rispettive competenze e il numero di rappresentanti dei
membri in detti organi, sono stabiliti nello statuto. Le finalità specifiche del
GECT ed i compiti ad esse connessi sono definiti dai membri del GECT nella
convenzione istitutiva. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 7,
paragrafi 1, 2, 4 e 5, del citato regolamento (CE) n. 1082/2006 i membri
possono in particolare affidare al GECT: a) il ruolo di Autorità di gestione,
l'esercizio dei compiti del segretariato tecnico congiunto, la promozione e
l'attuazione di operazioni nell'ambito dei programmi operativi cofinanziati dai
fondi strutturali comunitari e riconducibili all'obiettivo «Cooperazione
territoriale europea», nonché la promozione e l'attuazione di azioni di
cooperazione interregionale inserite nell'ambito degli altri programmi
operativi cofinanziati dai fondi strutturali comunitari; b) la promozione e
l'attuazione di operazioni inserite nell'ambito di programmi e progetti
finanziati dal Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289,
in attuazione del quadro strategico nazionale 2007-2013,
purché tali operazioni siano coerenti con le priorità elencate dall'articolo 6
del citato regolamento (CE) n. 1080/2006 e contribuiscano, mediante interventi
congiunti con altre regioni europee, a raggiungere più efficacemente gli
obiettivi stabiliti per tali programmi o progetti, con benefici per i territori
nazionali. 5. In
aggiunta ai compiti di cui al comma 4, al GECT può essere affidata la
realizzazione anche di altre azioni specifiche di cooperazione territoriale,
purché coerenti con il fine di rafforzare la coesione economica e sociale,
nonché nel rispetto degli impegni internazionali dello Stato. Art. 47.
(Autorizzazione alla costituzione di un GECT) 1. I membri potenziali di un GECT
presentano alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Segretariato generale,
una richiesta, anche congiunta, di autorizzazione a partecipare alla
costituzione di un GECT, corredata di copia della convenzione e dello statuto
proposti. Su tale richiesta, la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Segretariato generale provvede nel termine di novanta giorni dalla ricezione,
previa acquisizione dei pareri conformi del Ministero degli affari esteri per
quanto attiene alla corrispondenza con gli indirizzi nazionali di politica
estera, del Ministero dell'interno per quanto attiene alla corrispondenza
all'ordine pubblico e alla pubblica sicurezza, del Ministero dell'economia e
delle finanze per quanto attiene alla corrispondenza con le norme finanziarie e
contabili, del Ministero dello sviluppo economico per quanto attiene ai profili
concernenti la corrispondenza con le politiche di coesione, della Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie per
quanto attiene ai profili concernenti le compatibilità comunitarie, del
Dipartimento per gli affari regionali per quanto attiene alla compatibilità con
l'interesse nazionale della partecipazione al GECT di regioni, province
autonome ed enti locali, e delle altre amministrazioni centrali eventualmente
competenti per i settori in cui il GECT intende esercitare le proprie attività.
2. Entro il termine massimo di sei mesi dalla comunicazione
dell'autorizzazione, decorso il quale essa diventa inefficace, ciascuno dei
membri del GECT, o il relativo organo di gestione, se già operante, chiede
l'iscrizione del GECT nel Registro istituito presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri - Segretariato generale, allegando all'istanza copia autentica
della convenzione e dello statuto. La Presidenza del Consiglio dei ministri -
Segretariato generale, verificata nei trenta giorni successivi la tempestività
della domanda di iscrizione, nonché la conformità della convenzione e dello
statuto approvati rispetto a quelli proposti, iscrive il GECT nel Registro e
dispone che lo statuto e la convenzione siano pubblicati, a cura e spese del
GECT, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dell'avvenuta
iscrizione è data comunicazione alle amministrazioni che hanno partecipato al
procedimento. 3. Le modifiche alla convenzione e allo statuto del GECT sono
altresì iscritte nel Registro, secondo le modalità ed entro gli stessi termini
previsti nei commi 1 e 2. Di esse va data altresì comunicazione con
pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea. Copia integrale o parziale di ogni
atto per il quale è prescritta l'iscrizione, a norma dei commi 1 e 2, è
rilasciata a chiunque ne faccia richiesta, anche per corrispondenza; il costo
di tale copia non può eccedere il costo amministrativo. 4. L'autorizzazione è revocata nei casi previsti dall'articolo 13 del regolamento
(CE) n.1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006. 5.
Ferma restando la disciplina vigente in materia di controlli qualora i compiti
di un GECT riguardino azioni cofinanziate dall'Unione europea, di cui
all'articolo 6 del citato regolamento (CE) n.1082/2006, il controllo sulla
gestione e sul corretto utilizzo dei fondi pubblici è svolto, nell'ambito delle
rispettive attribuzioni, dal Ministero dell'economia e delle finanze, dalla
Corte dei conti e dalla Guardia di finanza. 6. Alla partecipazione di un
soggetto italiano a un GECT già costituito e alle modifiche della convenzione,
nonché alle modifiche dello statuto comportanti, direttamente o indirettamente,
una modifica della convenzione, si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni del presente articolo. Art. 48. (Norme in materia di contabilità e
bilanci del GECT) 1. Il GECT redige il bilancio economico preventivo annuale e
pluriennale, lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto
finanziario e la nota integrativa e li sottopone ai membri, che li approvano
sentite le amministrazioni vigilanti, di cui all'articolo 47, comma 5. 2. Al
fine di conferire struttura uniforme alle voci dei bilanci pluriennali e
annuali, nonché dei conti consuntivi annuali e di rendere omogenei i valori
inseriti in tali voci, in modo da consentire alle amministrazioni vigilanti
dello Stato ove ha sede il GECT, alle omologhe amministrazioni degli Stati di
appartenenza degli altri membri del GECT, nonché ai competenti organi
dell'Unione europea, di comparare le gestioni dei GECT, il Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico, previa
intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, adottano, con decreto
interministeriale, le norme per la gestione economica, finanziaria e
patrimoniale, conformemente a princìpi contabili internazionali del settore
pubblico. I soggetti che costituiscono un GECT recepiscono nella convenzione e
nello statuto le predette norme. 3. Dall'attuazione del presente articolo e
degli articoli 46 e 47 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono
all'attuazione del presente articolo e degli articoli 46 e 47 con le risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Capo IV
DISPOSIZIONI OCCORRENTI PER DARE ATTUAZIONE A DECISIONI QUADRO ADOTTATE
NELL'AMBITO DELLA COOPERAZIONE DI POLIZIA E GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE Art.
49. (Delega al Governo per l'attuazione di decisioni quadro) 1. Il Governo è
delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti
per dare attuazione alle seguenti decisioni quadro: a) decisione quadro
2006/783/GAI del Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa all'applicazione del
principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca; b)
decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa
alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le
autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione
della legge; c) decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre
2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle
sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà
personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea. 2. I decreti
legislativi di cui al comma 1, lettere a) e c), del presente articolo sono
adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le
politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri
degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, dell'interno e con gli
altri Ministri interessati. 3. Il decreto legislativo di cui al comma 1,
lettera b), del presente articolo, è adottato, nel rispetto dell'articolo 14
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio
dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro
dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati. 4. Gli
schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei
competenti organi parlamentari. Decorsi sessanta giorni dalla data di
trasmissione, il decreto è emanato anche in mancanza del parere. Qualora il
termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma,
ovvero i diversi termini previsti dai commi 5 e 7, scadano nei trenta giorni che
precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 6, o successivamente,
questi ultimi sono prorogati di quaranta giorni. 5. Gli schemi dei decreti
legislativi recanti attuazione delle decisioni quadro che comportano
conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni
parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda
conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire
il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette
alle Camere il testo, corredato dei necessari elementi integrativi
d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari
competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti
giorni. 6. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno
dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri
direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, con la
procedura indicata nei commi 2, 3, 4 e 5, disposizioni integrative e correttive
dei decreti legislativi adottati ai sensi del citato comma 1. 7. Il Governo,
quando non intende conformarsi ai pareri delle Commissioni parlamentari di cui
al comma 4, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i
testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti
giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza
di nuovo parere. Art. 50. (Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della
decisione quadro 2006/783/GAI relativa all'applicazione del principio del
reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca) 1. Il Governo adotta il
decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla
decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa
all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di
confisca, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi generali stabiliti
dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), e), f) e g),
nonché delle disposizioni previste dalla decisione quadro medesima, nelle parti
in cui non richiedono uno specifico adattamento dell'ordinamento italiano, e
sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi, realizzando il necessario
coordinamento con le altre disposizioni vigenti: a) prevedere che le
definizioni siano quelle di cui all'articolo 2 della decisione quadro; b)
prevedere che l'autorità centrale ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2,
della decisione quadro sia individuata nel Ministero della giustizia; c)
prevedere che la richiesta di riconoscimento possa essere avanzata
dall'autorità giudiziaria italiana anche per le confische disposte ai sensi
dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive
modificazioni, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), punto iii),
della decisione quadro; d) prevedere che l'autorità competente a chiedere il
riconoscimento e l'esecuzione ai sensi dell'articolo 4 della decisione quadro
sia l'autorità giudiziaria italiana procedente; e) prevedere che la trasmissione
dei provvedimenti di riconoscimento della confisca di beni emessi dall'autorità
giudiziaria di un altro Stato membro avvenga nelle forme della cooperazione
giudiziaria diretta, avvalendosi, se del caso, dei punti di contatto della Rete
giudiziaria europea, anche al fine di individuare l'autorità competente, e
assicurando in ogni caso modalità di trasmissione degli atti che consentano
all'autorità giudiziaria italiana di stabilirne l'autenticità; f) prevedere che
l'autorità giudiziaria italiana che ha emesso, nell'ambito di un procedimento
penale, un provvedimento di confisca concernente cose che si trovano sul
territorio di un altro Stato membro si possa rivolgere direttamente
all'autorità giudiziaria di tale Stato per avanzare la richiesta di riconoscimento
e di esecuzione del provvedimento medesimo; prevedere la possibilità di
avvalersi dei punti di contatto della Rete giudiziaria europea, anche al fine
di individuare l'autorità competente; g) prevedere, nei casi di inoltro diretto
di cui alle lettere e) ed f), adeguate forme di comunicazione e informazione
nei riguardi del Ministro della giustizia, anche a fini statistici; h)
prevedere la trasmissione d'ufficio delle richieste provenienti dalle autorità
di un altro Stato membro, da parte dell'autorità giudiziaria italiana che si
ritiene incompetente, direttamente all'autorità giudiziaria italiana
competente, dandone comunicazione all'autorità giudiziaria dello Stato di
emissione; i) prevedere che, nei procedimenti di riconoscimento ed esecuzione
delle decisioni di confisca, l'autorità giudiziaria italiana non proceda alla
verifica della doppia incriminabilità nei casi e per i reati previsti
dall'articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro; l) prevedere che, nei
procedimenti di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni di confisca emesse
da autorità giudiziarie di altri Stati membri per reati diversi da quelli
previsti dall'articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro, l'autorità
giudiziaria italiana proceda alla verifica della doppia incriminabilità; m)
prevedere che possano essere esperiti i rimedi di impugnazione ordinari
previsti dal codice di procedura penale, anche a tutela dei terzi di buona
fede, avverso il riconoscimento e l'esecuzione di provvedimenti di blocco e di
sequestro, ma che l'impugnazione non possa mai concernere il merito della
decisione giudiziaria adottata dallo Stato di emissione; n) prevedere che
l'autorità giudiziaria, in veste di autorità competente dello Stato di
esecuzione, possa rifiutare l'esecuzione di una decisione di confisca quando:
1) l'esecuzione della decisione di confisca sarebbe in contrasto con il
principio del ne bis in idem; 2) in uno dei casi di cui all'articolo 6,
paragrafo 3, della decisione quadro, la decisione di confisca riguarda fatti
che non costituiscono reato ai sensi della legislazione dello Stato di
esecuzione; tuttavia, in materia di tasse o di imposte, di dogana e di cambio,
l'esecuzione della decisione di confisca non può essere rifiutata in base al
fatto che la legislazione dello Stato di esecuzione non impone lo stesso tipo
di tasse o di imposte, o non contiene lo stesso tipo di disciplina in materia
di tasse o di imposte, di dogana e di cambio, della legislazione dello Stato di
emissione; 3) vi sono immunità o privilegi a norma del diritto dello Stato
italiano che impedirebbero l'esecuzione di una decisione di confisca nazionale
dei beni in questione; 4) i diritti delle parti interessate, compresi i terzi
di buona fede, a norma del diritto dello Stato italiano, rendono impossibile
l'esecuzione della decisione di confisca, anche quando tale impossibilità
risulti conseguenza dell'applicazione di mezzi di impugnazione di cui alla
lettera m); 5) la decisione di confisca si basa su procedimenti penali per
reati che devono considerarsi commessi in tutto o in parte in territorio
italiano; 6) la decisione di confisca si basa su procedimenti penali per reati
che sono stati commessi, secondo la legge italiana, al di fuori del territorio
dello Stato di emissione, e il reato è improcedibile ai sensi degli articoli 7
e seguenti del codice penale; o) prevedere che, prima di rifiutare il
riconoscimento e l'esecuzione di una confisca richiesta da uno Stato di
emissione, l'autorità giudiziaria italiana procedente attivi procedure di
consultazione con l'autorità competente dello Stato di emissione, anche tramite
l'autorità centrale di cui alla lettera b); p) prevedere che l'autorità
giudiziaria, in veste di autorità competente dello Stato di esecuzione, possa
rinviare l'esecuzione di una decisione di confisca: 1) quando il bene è già
oggetto di un procedimento di confisca nazionale, anche nell'ambito di un
procedimento di prevenzione; 2) quando sono stati proposti i mezzi di
impugnazione di cui alla lettera m) e fino alla decisione definitiva; 3) nel
caso di una decisione di confisca concernente una somma di denaro, qualora
ritenga che vi sia il rischio che il valore totale risultante dalla sua
esecuzione possa superare l'importo specificato nella decisione suddetta a
causa dell'esecuzione simultanea della stessa in più di uno Stato membro; 4)
qualora l'esecuzione della decisione di confisca possa pregiudicare un'indagine
penale o procedimenti penali in corso; q) prevedere che l'autorità giudiziaria,
in veste di autorità competente dello Stato di emissione, possa convenire con
l'autorità dello Stato di esecuzione che la confisca abbia ad oggetto somme di
denaro o altri beni di valore equivalente a quello confiscato, salvo che si
tratti di cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, ovvero
il cui porto o detenzione siano vietati dalla legge; r) prevedere, ai sensi
dell'articolo 12, paragrafo 1, della decisione quadro, che quando lo Stato
italiano opera in veste di Stato di esecuzione la decisione di confisca in
relazione alla quale è stato effettuato il riconoscimento sia eseguita: 1) sui
mobili e sui crediti secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile
per il pignoramento presso il debitore o presso il terzo, in quanto
applicabili; 2) sugli immobili o mobili registrati con la trascrizione del
provvedimento presso i competenti uffici; 3) sui beni aziendali organizzati per
l'esercizio di un'impresa, con l'iscrizione del provvedimento nel registro
delle imprese o con le modalità previste per i singoli beni sequestrati; 4)
sulle azioni e sulle quote sociali, con l'annotazione nei libri sociali e con
l'iscrizione nel registro delle imprese; 5) sugli strumenti finanziari
dematerializzati, ivi compresi i titoli del debito pubblico, con la
registrazione nell'apposito conto tenuto dall'intermediario ai sensi
dell'articolo 34 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213. Si applica
l'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170; s)
prevedere che, dopo l'esecuzione delle formalità di cui alla lettera r),
l'ufficiale giudiziario proceda all'apprensione materiale dei beni con, ove
disposta, l'assistenza della polizia giudiziaria; prevedere altresì i casi in
cui sia possibile procedere allo sgombero di immobili confiscati mediante
ausilio della forza pubblica; t) prevedere che i sequestri e le confische
disposti dall'autorità giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale, ad
eccezione del sequestro probatorio, ovvero nell'ambito di un procedimento di
prevenzione patrimoniale, si eseguano nei modi previsti alle lettere q) e r); u)
prevedere la destinazione delle somme conseguite dallo Stato italiano nei casi
previsti dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a) e b), e dall'articolo 18,
paragrafo 1, della decisione quadro; v) prevedere che, nei casi indicati
all'articolo 16, paragrafo 2, della decisione quadro, quando la confisca sia
stata disposta ai sensi dell'articolo 3 della decisione quadro 2005/212/GAI del
Consiglio, del 24 febbraio 2005, alla destinazione dei beni confiscati si
applichi la disciplina relativa alla destinazione dei beni oggetto di confisca
di prevenzione; z) prevedere, in caso di responsabilità dello Stato italiano
per i danni causati dall'esecuzione di un provvedimento di confisca richiesto
dall'autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione, l'esperibilità del
procedimento previsto dalla decisione quadro per il rimborso degli importi
versati dallo Stato italiano a titolo di risarcimento alla parte lesa. 2. Alle
attività previste dal comma 1 si provvede con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente. Art. 51. (Princìpi e criteri
direttivi per l'attuazione della decisione quadro 2006/960/GAI relativa alla
semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità
degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della
legge) 1. Il Governo adotta il decreto legislativo recante le norme occorrenti
per dare attuazione alla decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18
dicembre 2006, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e
intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate
dell'applicazione della legge, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi
generali stabiliti dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere
a), e), f) e g), nonché sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi,
realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti: a)
prevedere che: 1) per «autorità competente incaricata dell'applicazione della
legge» debba intendersi quanto definito dall'articolo 2, lettera a), della
decisione quadro; 2) per «indagine penale» debba intendersi quanto definito
dall'articolo 2, lettera b), della decisione quadro; 3) per «operazione di
intelligence criminale» debba intendersi quanto definito dall'articolo 2,
lettera c), della decisione quadro; 4) per «informazione e/o intelligence»
debba intendersi quanto definito dall'articolo 2, lettera d), della decisione
quadro; 5) per «reati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione
quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato di
arresto europeo» debbano intendersi i reati previsti dalla legislazione
nazionale che corrispondono o sono equivalenti a quelli enunciati nella
suddetta disposizione, nonché, ove non inclusi tra i precedenti, quelli
connessi al furto di identità relativo ai dati personali; b) prevedere modalità
procedurali affinché le informazioni possano essere comunicate alle autorità
competenti di altri Stati membri ai fini dello svolgimento di indagini penali o
di operazioni di intelligence criminale, specificando i termini delle
comunicazioni medesime, secondo quanto stabilito dall'articolo 4 della
decisione quadro; c) prevedere che le informazioni possano essere richieste ai
fini dell'individuazione, della prevenzione o dell'indagine su un reato quando
vi sia motivo di fatto di ritenere che le informazioni e l'intelligence
pertinenti siano disponibili in un altro Stato membro, e che la richiesta debba
precisare i motivi di fatto nonché le finalità cui sono destinate
l'informazione e l'intelligence nonché il nesso tra le finalità e la persona
oggetto delle informazioni e dell'intelligence; d) prevedere i canali e la
lingua di comunicazione secondo i criteri fissati dall'articolo 6 della
decisione quadro; e) prevedere misure volte ad assicurare il soddisfacimento
delle esigenze di tutela dei dati personali e della segretezza dell'indagine,
secondo quanto previsto dalla normativa vigente; f) prevedere, fatti salvi i
casi indicati all'articolo 10 della decisione quadro, modalità procedurali per
lo scambio spontaneo di informazioni e di intelligence; g) prevedere che, fatti
salvi i casi indicati all'articolo 3, paragrafo 3, della decisione quadro,
un'autorità competente possa rifiutarsi di fornire le informazioni e l'intelligence
solo nel caso in cui sussistano le ragioni indicate all'articolo 10 della
medesima decisione quadro; h) prevedere, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4,
della decisione quadro, che quando le informazioni o l'intelligence richieste
da altro Stato membro siano correlate a un procedimento penale la trasmissione
delle stesse da parte dell'autorità nazionale richiesta sia subordinata
all'autorizzazione dell'autorità giudiziaria procedente; i) prevedere che
autorizzazione analoga a quella prevista dalla lettera h) sia richiesta nei
casi in cui l'autorità nazionale competente intenda procedere a uno scambio
spontaneo di informazioni e di intelligence con le autorità competenti di altro
Stato membro, ai sensi dell'articolo 7 della decisione quadro, quando esse
siano correlate a un procedimento penale. 2. Alle attività previste dal comma 1
si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente. Art. 52. (Princìpi e criteri direttivi di attuazione
della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008,
relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle
sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà
personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea) 1. Il Governo
adotta il decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione
alla decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008,
relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle
sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà
personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea, nel rispetto dei
princìpi e criteri direttivi generali stabiliti dalle disposizioni di cui
all'articolo 2, comma 1, lettere a), e), f) e g), nonché nel rispetto delle
disposizioni previste dalla decisione quadro medesima e sulla base dei seguenti
princìpi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le
altre disposizioni vigenti: a) introdurre una o più disposizioni in base alle
quali è consentito all'autorità giudiziaria italiana, anche su richiesta della
persona condannata ovvero dello Stato di esecuzione, che abbia emesso una
sentenza penale di condanna definitiva, di trasmetterla, unitamente a un
certificato conforme al modello allegato alla decisione quadro e con qualsiasi
mezzo che lasci una traccia scritta in condizioni che consentano allo Stato di
esecuzione di accertarne l'autenticità, all'autorità competente di un altro
Stato membro dell'Unione europea, ai fini della sua esecuzione in quello Stato,
alle seguenti condizioni: 1) che l'esecuzione sia finalizzata a favorire il
reinserimento sociale della persona condannata; 2) che la persona condannata si
trovi sul territorio dello Stato italiano o in quello dello Stato di
esecuzione; 3) che la persona condannata, debitamente informata in una lingua
che essa comprende, abbia prestato, in forme idonee a rendere certa la
manifestazione di volontà, il proprio consenso al trasferimento, salvi i casi
nei quali il consenso non è richiesto ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2,
della decisione quadro; 4) che il reato per il quale la persona è stata
condannata sia punito in Italia con una pena detentiva della durata massima non
inferiore a tre anni, sola o congiunta a una pena pecuniaria, o con una misura
di sicurezza privativa della libertà personale della medesima durata; 5) che lo
Stato di esecuzione rientri tra quelli verso i quali, alla data di emissione
della sentenza, la decisione quadro consente il trasferimento ai sensi
dell'articolo 6 della decisione quadro; b) introdurre una o più disposizioni in
base alle quali prevedere la possibilità per l'autorità giudiziaria italiana di
riconoscere, ai fini della sua esecuzione nello Stato, una sentenza penale di
condanna definitiva trasmessa, unitamente a un certificato conforme al modello
allegato alla decisione quadro, dall'autorità competente di un altro Stato
membro dell'Unione europea, alle medesime condizioni indicate alla lettera a),
nonché alle seguenti: 1) che il reato per il quale la persona è stata
condannata sia punito in Italia con una pena detentiva della durata massima non
inferiore a tre anni, sola o congiunta a una pena pecuniaria, e sia
riconducibile a una delle ipotesi elencate nell'articolo 7, paragrafo 1, della
decisione quadro, indipendentemente dalla doppia incriminazione; 2) che, fuori
dalle ipotesi elencate nell'articolo 7, paragrafo 1, della decisione quadro, il
fatto per il quale la persona è stata condannata nello Stato membro di
emissione costituisca reato anche ai sensi della legge italiana,
indipendentemente dagli elementi costitutivi del reato e dalla sua
qualificazione giuridica; 3) che la durata e la natura della pena inflitta
nello Stato di emissione siano compatibili con la legislazione italiana, salva
la possibilità di suo adattamento nei limiti stabiliti dall'articolo 8 della
decisione quadro; c) prevedere i motivi di rifiuto di riconoscimento e di
esecuzione della sentenza di condanna definitiva trasmessa da un altro Stato
membro ai sensi della lettera b), individuando i motivi tra quelli indicati
all'articolo 9 della decisione quadro e con le procedure ivi descritte, ferma
la possibilità di dare riconoscimento ed esecuzione parziali alla sentenza
trasmessa, nonché di acconsentire a una nuova trasmissione della sentenza, in
caso di incompletezza del certificato o di sua manifesta difformità rispetto
alla sentenza, ai sensi degli articoli 10 e 11 della decisione quadro; d)
introdurre una o più disposizioni relative al procedimento di riconoscimento di
cui alla lettera b), con riferimento all'autorità giudiziaria competente, ai
termini e alle forme da osservare, nel rispetto dei princìpi del giusto
processo; e) prevedere che, a meno che non esista un motivo di rinvio a norma
dell'articolo 11 o dell'articolo 23, paragrafo 3, della decisione quadro, la
decisione definitiva sul riconoscimento della sentenza e sull'esecuzione della
pena sia comunque presa entro novanta giorni dal ricevimento della sentenza e
del certificato; f) prevedere che nel procedimento di riconoscimento di cui
alla lettera b), su richiesta dello Stato di emissione, l'autorità giudiziaria
italiana possa adottare nei confronti della persona condannata che si trovi sul
territorio dello Stato misure cautelari provvisorie, anche a seguito
dell'arresto di cui alla lettera i), allo scopo di assicurare la sua permanenza
nel territorio e in attesa del riconoscimento della sentenza emessa da un altro
Stato membro; g) prevedere, in relazione alle misure cautelari provvisorie di
cui alla lettera f): 1) che esse possano essere adottate alle condizioni
previste dalla legislazione italiana vigente per l'applicazione delle misure
cautelari e che la loro durata non possa superare i limiti previsti dalla
medesima legislazione; 2) che il periodo di detenzione per tale motivo non
possa determinare un aumento della pena inflitta dallo Stato di emissione; 3)
che esse perdano efficacia in caso di mancato riconoscimento della sentenza
trasmessa dallo Stato di emissione e in ogni caso decorsi sessanta giorni dalla
loro esecuzione, salva la possibilità di prorogare il termine di trenta giorni
in caso di forza maggiore; h) prevedere che la polizia giudiziaria possa
procedere all'arresto provvisorio della persona condannata per la quale vi sia
una richiesta di riconoscimento ai sensi della lettera b), allo scopo di
assicurare la sua permanenza nel territorio e in attesa del riconoscimento
della sentenza emessa da un altro Stato membro; i) prevedere, in caso di
arresto provvisorio, che la persona arrestata sia messa immediatamente, e,
comunque, non oltre ventiquattro ore, a disposizione dell'autorità giudiziaria,
che questa proceda al giudizio di convalida entro quarantotto ore dalla
ricezione del verbale d'arresto e che, in caso di mancata convalida, la persona
arrestata sia immediatamente posta in libertà; l) introdurre una o più
disposizioni relative al trasferimento e alla presa in consegna della persona
condannata a seguito del riconoscimento, nelle ipotesi di cui alle lettere a) e
b); m) introdurre una o più disposizioni relative al procedimento di esecuzione
della pena a seguito del riconoscimento di cui alla lettera b), anche con
riferimento all'ipotesi di mancata o parziale esecuzione e ai benefìci di cui
la persona condannata può godere in base alla legislazione italiana, nel
rispetto degli obblighi di consultazione e informazione di cui agli articoli
17, 20 e 21 della decisione quadro; n) introdurre una o più disposizioni
relative alle condizioni e ai presupposti per la concessione della liberazione anticipata
o condizionale, dell'amnistia, della grazia o della revisione della sentenza,
ai sensi degli articoli 17 e 19 della decisione quadro; o) introdurre una o più
disposizioni relative all'applicazione del principio di specialità, in base
alle quali la persona trasferita in Italia per l'esecuzione della pena non può
essere perseguita, condannata o altrimenti privata della libertà personale per
un reato commesso in data anteriore al trasferimento di cui alla lettera b),
diverso da quello per cui ha avuto luogo il trasferimento, facendo
espressamente salve le ipotesi previste dall'articolo 18, paragrafo 2, della
decisione quadro; p) introdurre una o più disposizioni relative al transito sul
territorio italiano della persona condannata in uno Stato membro, in vista
dell'esecuzione della pena in un altro Stato membro, nel rispetto dei criteri
di rapidità, sicurezza e tracciabilità del transito, con facoltà di trattenere
in custodia la persona condannata per il tempo strettamente necessario al
transito medesimo e nel rispetto di quanto previsto alle lettere g), h), i) ed
l); q) introdurre una o più disposizioni relative al tipo e alle modalità di
trasmissione delle informazioni che devono essere fornite dall'autorità
giudiziaria italiana nel procedimento di trasferimento attivo e passivo. 2. I
compiti e le attività previsti dalla decisione quadro di cui al comma 1 in relazione ai rapporti con
autorità straniere sono svolti da organi di autorità amministrative e
giudiziarie esistenti, nei limiti delle risorse di cui le stesse già
dispongono, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. Art. 53.
(Principi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2008/841/GAI
del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata)
1. Il Governo adotta un decreto legislativo recante le norme occorrenti per
dare attuazione alla decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24
ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata, nel
rispetto dei princìpi e criteri direttivi generali stabiliti dalla presente
legge e con le modalità di cui ai commi 3, 4, 5, 6, e 7 dell'articolo 49 .
ALLEGATI Allegato A (Articolo 1, commi 1 e 3) 2007/47/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che modifica la direttiva 90/385/CEE del
Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative
ai dispositivi medici impiantabili attivi, la direttiva 93/42/CEE del Consiglio
concernente i dispositivi medici, e la direttiva 98/8/CE relativa
all'immissione sul mercato di biocidi; 2007/63/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 novembre 2007, che modifica le direttive 78/855/CEE e
82/891/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'obbligo di far elaborare ad un
esperto indipendente una relazione in occasione di una fusione o di una
scissione di società per azioni; 2008/43/CE della Commissione, del 4 aprile
2008, relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE del
Consiglio, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per
uso civile; 2008/62/CE della Commissione, del 20 giugno 2008, recante deroghe
per l'ammissione di ecotipi e varietà agricole naturalmente adattate alle
condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica, nonché per la
commercializzazione di sementi e di tuberi di patata a semina di tali ecotipi e
varietà; 2008/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre
2008, che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio concernente il divieto
d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle
sostanze ß-agoniste nelle produzioni animali. Allegato B (Articolo 1, commi 1 e
3) 2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente l'accordo tra la
Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori
dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori
mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore
ferroviario; 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure
comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva
92/40/CEE; 2006/17/CE della Commissione, dell'8 febbraio 2006, che attua la
direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda
determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il
controllo di tessuti e cellule umani; 2006/38/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 maggio 2006, che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa
alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci
su strada per l'uso di alcune infrastrutture; 2006/42/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la
direttiva 95/16/CE (rifusione); 2006/43/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali
e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del
Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio; 2006/54/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione
del principio delle pari opportunità e delle parità di trattamento fra uomini e
donne in materia di occupazione ed impiego (rifusione); 2006/86/CE della
Commissione, del 24 ottobre 2006, che attua la direttiva 2004/23/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema
di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e
determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione,
lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani; 2006/112/CE del
Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul
valore aggiunto; 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12
dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno; 2006/126/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la
patente di guida (rifusione); 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione
territoriale nella Comunità europea (Inspire); 2007/23/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all'immissione sul
mercato di articoli pirotecnici; 2007/30/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 giugno 2007, che modifica la direttiva 89/391/CEE del
Consiglio, le sue direttive particolari e le direttive del Consiglio
83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33/CE ai fini della semplificazione e
della razionalizzazione delle relazioni sull'attuazione pratica; 2007/36/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativa all'esercizio
di alcuni diritti degli azionisti di società quotate; 2007/43/CE del Consiglio,
del 28 giugno 2007, che stabilisce norme minime per la protezione dei polli
allevati per la produzione di carne; 2007/44/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 5 settembre 2007, che modifica la direttiva 92/49/CEE del
Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE e 2006/48/CE per
quanto riguarda le regole procedurali e i criteri per la valutazione
prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore
finanziario; 2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre
2007, che reca disposizioni sulle quantità nominali dei prodotti
preconfezionati, abroga le direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE del Consiglio e
modifica la direttiva 76/211/CEE del Consiglio; 2007/58/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, che modifica la direttiva
91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie e la
direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di
infrastruttura ferroviaria e all'imposizione dei diritti per l'utilizzo
dell'infrastruttura ferroviaria; 2007/59/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti
addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della
Comunità; 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre
2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007,
relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle
direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva
97/5/CE; 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre
2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al
coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività
televisive; 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre
2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto
riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia
d'aggiudicazione degli appalti pubblici; 2008/5/CE della Commissione, del 30
gennaio 2008, relativa alla specificazione sull'etichetta di alcuni prodotti
alimentari di altre indicazioni obbligatorie oltre a quelle previste dalla
direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (versione
codificata); 2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che modifica la
direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di
servizi; 2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che stabilisce norme
dettagliate per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, previsto dalla
direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di
rimborso, ma in un altro Stato membro; 2008/48/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori
e che abroga la direttiva 87/102/CEE; 2008/49/CE della Commissione, del 16
aprile 2008, recante modifica dell'allegato II della direttiva 2004/36/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i criteri per
l'effettuazione delle ispezioni a terra sugli aeromobili che utilizzano
aeroporti comunitari; 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21
maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita
in Europa; 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio
2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo
dell'acquisizione e della detenzione di armi; 2008/52/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della
mediazione in materia civile e commerciale; 2008/56/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione
comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro
sulla strategia per l'ambiente marino); 2008/57/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilità del sistema
ferroviario comunitario (rifusione); 2008/59/CE del Consiglio, del 12 giugno
2008, che adegua la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna a motivo
dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania; 2008/63/CE della
Commissione, del 20 giugno 2008, relativa alla concorrenza sui mercati delle
apparecchiature terminali di telecomunicazioni; 2008/68/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno
di merci pericolose; 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa
all'identificazione e alla registrazione dei suini; 2008/73/CE del Consiglio,
del 15 luglio 2008, che semplifica le procedure di redazione degli elenchi e di
diffusione dell'informazione in campo veterinario e zootecnico e che modifica
le direttive 64/432/CEE, 77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE,
89/556/CEE, 90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE,
91/68/CEE, 91/496/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 94/28/CE,
2000/75/CE, la decisione 2000/258/CE nonché le direttive 2001/89/CE, 2002/60/CE
e 2005/94/CE; 2008/87/CE della Commissione, del 22 settembre 2008, che modifica
la direttiva 2006/87/CE del Parlamento e del Consiglio che fissa i requisiti
tecnici per le navi della navigazione interna; 2008/90/CE del Consiglio, del 29
settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di
moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla
produzione di frutti (rifusione); 2008/98/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune
direttive; 2008/100/CE della Commissione, del 28 ottobre 2008, che modifica la
direttiva 90/496/CEE del Consiglio relativa all'etichettatura nutrizionale dei
prodotti alimentari per quanto riguarda le razioni giornaliere raccomandate, i
coefficienti di conversione per il calcolo del valore energetico e le
definizioni; 2008/117/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante modifica
della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore
aggiunto, per combattere la frode fiscale connessa alle operazioni
intracomunitarie; 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al
regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE. Commenta |
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( da "Basilicanet.it"
del 16-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
DEBITI IN
AGRICOLTURA: CIA, UN PACCHETTO DI MISURE URGENTI 16/07/2009 11.06.04
[Basilicata] âAlla proposta per una moratoria, di
almeno 18 mesi, sul debito delle piccole e medie imprese, che viene sostenuta
da associazioni di
categoria dellâindustria, commercio e artigianato,
ovviamente estesa alle aziende agricole, noi aggiungiamo quella di una legge
regionale per la rinegoziazione dei mutui in agricoltura e per il ripianamento
della complessa situazione debitoria delle nostre aziende agricole e zootecnicheâ.
Eâ quanto sostiene il presidente regionale della Basilicata della
Cia-Confederazione Italiana Agricoltori Donato Distefano rilanciando la
âvertenza credito, quale condizione fondamentale â
sottolinea â per non vanificare gli effetti delle misure che si
stanno definendo in questi giorni per fronteggiare i danni ingenti provocati
dalle calamità naturali e favorire la ripresa oltre che per mettere le
aziende agricole in condizione di buona partenza in vista dellâattuazione
del Psr. Lâimpresa agricola â evidenzia Distefano
â non può² continuare a sentire il fiato sul collo del sistema bancario
che costringe, purtroppo, tanti imprenditori specie meridionali ad assumere
impegni sempre più¹ in sofferenza, sino al fallimento come testimoniano le
oltre 500 aziende cancellate dagli Albi delle Cciia i Basilicata ogni anno. Il
risanamento finanziario delle aziende è¨ perciò² la condizione principale per
superare lo stato di grave indebitamente al quale devono concorrere le Regioni,
il sistema bancario nazionale e locale, il Parlamento
e il Governo. In attesa di un tavolo specifico con lâAbi
regionale, assessore allâAgricoltura, organizzazioni professionali,
il sistema di Consorzi fidi può² rappresentare uno strumento operativo regionale per attivare
attraverso il sistema bancario prestiti di conduzione,
mutui a tasso agevolato e fornire garanzie sussidiarie alle imprese, al fine di
fornire liquidità al sistema e diluire le passività a breve.
Occorre un intervento urgente per istituire un fondo significativo a fianco
degli Enti locali che permetta ai consorzi fidi di accompagnare il recupero di
liquidità delle aziende e metterle in condizioni di uscire da questa
stretta, in condizione di rilanciarsi e di innovarsi per una vera ripartenza.
Altre misure urgenti che la Cia ha indicato da tempo - e da collegare alla
programmazione i sede regionale del Psr e dei Fas - sono la detassazione
parziale dei redditi, la sospensione degli oneri previdenziali per almeno sei
mesi, la stabilizzazione degli oneri contributivi per le aree montane e
svantaggiate, la ridefinizione del regime del credito di imposta,
l'introduzione di incentivi volti a garantire interventi per l'innovazione
degli strumenti e dei macchinari utilizzati, l'incremento del Fondo di
solidarietà nazionale. Allâinterno del
pacchetto anti-crisi del Governo, câè¨ bisogno di dare risposte ai
comparti agricoli e produttivi che non possono essere abbandonati a se stessi o
peggio discriminati rispetto ad altri settori. Siamo convinti che il Governo debba lavorare ad un
piano complessivo di rilancio dellâagricoltura
mettendo in agenda a breve la Conferenza sullâAgricoltura".
bas 02
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( da "Dagospia.com"
del 16-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
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articolo --> BORSE DEBOLI (FTSE ALLA SHARE -0.15%)
600 MLN (DA 6 BANCHE) PER SORGENIA LASTA DEGLI IMMOBILI DI
RICUCCI VA DESERTA - IMPREGILO AMPLIERà IL CANALE DI PANAMA LA VIA
SPAGNOLA DELLA FERRARI
BA lancia il bond e spera nelle nozze con Iberia
1 -
Borse europee deboli. A Milano acquisti su Fiat... Da
"ilsole24ore.com" - Borse europee contrastate a metà mattina con il
Ftse All Share che arretra dello 0,15% e il Ftse Mib dello 0,19%. Parigi, per contro, sale dello 0,11% e
Amsterdam dello 0,19%, mentre Francoforte arretra dello 0,12% e Londra dello
0,23%. Sui mercati prevale la prudenza dopo tre sedute consecutive positive,
mentre per questo pomeriggio c'è attesa per la divulgazione dagli Usa dell'indice
Fed di Filadelfia di luglio. Impero FIAT A Milano i titoli sono volatili: le
UniCredit, ad esempio, dopo un avvio debole, sono rimbalzate con vivacità, per
poi tornare perdere punti (-0,5%). Questa mattina l'istituto ha rivisto il
computo del proprio patrimonio di vigilanza «nel rispetto delle disposizioni
della Banca d'Italia». La revisione ha comportato un impatto positivo di 31
punti base sul core tier 1 al 31 marzo 2009, che così é salito al 6,69%, e di
15 punti base su quello al 31 dicembre 2008, prima dell'aumento di capitale
(6,02%). Sono deboli le altre banche: se Ubi arretra dello 0,33%,
IntesaSanPaolo cede lo 0,3%, Bpm lo 0,62%, Mps lo 0,26% e Banco Popolare
l'1,9%. Le azioni del Banco stanno battendo in ritirata dopo la volata di quasi
il 7% della vigilia, innescata dalle parole di ottimismo sul semestre del
consigliere delegato Pier Francesco Saviotti. La controllata Italease é in asta
di volatilità (dopo aver fatto un ultimo prezzo di 1,67 euro, pari a +13%),
all'indomani del termine dell'opa chiusa con adesioni pari a poco più dell'88%
del capitale. Vanno bene le Fiat (+2,7%), grazie al giudizio positivo di Bank
of America Merrill Lynch e all'indomani dei dati sulle immatricolazioni
europee. Prese di beneficio piovono inoltre sulle St (-1%) e sulle Pirelli
(-0,4%). Tra le azioni a capitalizzazione minore, volano le Richard Ginori
(+14%), mentre arretrano dell'8% le Rosss. SORGENIA 2 - Ricucci: deserta asta
immobili... (ANSA) - L'asta dei
palazzi di Stefano Ricucci va deserta e verra' aggiornata a dopo l'estate. In
vendita, a colpi di rilanci da 10 mila euro, tre degli immobili che fanno capo
alla Magiste, la societa' dell'immobiliarista capitolino. L'ammontare minimo
richiesto per i tre edifici era di 149 milioni di euro. Si tratta di tre palazzi
del centro di Milano in via Borromei, attuale sede di Meliorbanca, in via
Silvio Pellico e in via Bassano Porrone. 3 - Unicredit: migliora patrimonio...
(ANSA) - Migliorano i coefficienti
patrimoniali di Unicredit grazie all'applicazione di alcune disposizioni di
Bankitalia. Il Core tier 1, il principale indicatore di solidita' patrimoniale,
ha registrato un impatto positivo di 31 punti base al 31 marzo 2009 portandosi
cosi' dal 6,38% al 6,69% mentre il Tier 1 e' salito dal 7,19% al 7,50%. Lo
comunica la banca in una nota. Stefano Ricucci 4 - Novartis: utile - 10%... (ANSA) - Il gruppo farmaceutico svizzero Novartis
chiude il secondo trimestre con un utile in calo del 10%.L'utile, che e' in
linea con le attese degli analisti, e' stato pari a 2,04 miliardi di dollari,
contro i 2,25 dello stesso periodo dello scorso anno. Le vendite si sono
contratte del 2% a 10,5 miliardi di dollari. A pesare sui conti e' stata in
particolare la forza del dollaro nei confronti dell'euro. 5 - Impregilo: lavori
per Canale Panama... (ANSA) -
L'italiana Impregilo si e' aggiudicata i lavori per l'ampliamento del Canale di
Panama.Si tratta di una cordata con la spagnola Sacyr Vallehermoso, la
portoghese Somague, la belga Jan de Nul e la panamense Cusa. Lo riporta
Bloomberg che cita un comunicato dell'Autorita' del Canale di Panama. 6 -
Sorgenia, 600 milioni da pool di sei banche... Da "la Repubblica" -
Sorgenia ha sottoscritto un nuovo finanziamento da 600 milioni di euro, della
durata di 10 anni, con un pool di sei banche. Sono Mediobanca, Mps, Intesa
Sanpaolo, Unicredit, WestLb e Banco Popolare ad avere accordato all´utility
controllata da Cir una linea di credito che sarà utilizzata per la
realizzazione delle sue centrali termoelettriche. 7 - CONVERTIBILE ALLA
FRANCESE Vittoria Puledda per "la Repubblica" - Decisamente, non è un
buon momento per i bond, sia il convertendo che il convertibile, della Bpm. Il
primo, infatti, verrà riaperto perché è stato sottoscritto solo per un terzo;
il secondo, invece, scadrà in dicembre, per un importo che sfiora i 180 milioni
di euro e con un prezzo di conversione in azioni a 7 euro. Unico
sottoscrittore, quattro anni fa, il Credit Mutuel (di cui un rappresentante
siede stabilmente nel consiglio Bpm). Unicredit Banca Ma, nonostante la voglia di
contare nella popolare, difficilmente il partner francese convertirà: il prezzo
di esercizio è superiore del 75% rispetto ai valori attuali. Certo, quando fu
emesso il bond, la Bpm valeva circa 6 euro: un prezzo di esercizio di 7 euro
poteva sembrare ragionevole. Ora, sembra molto più praticabile l´idea di
rimborsare il prestito. O di emetterne uno nuovo. 8 - Non sparate sul bancario... Da "Il Sole 24 Ore" - Botte da orbi a
banche e banchieri d'Italia. Se fino a poche mesi fa la colpa della crisi
mondiale era attribuita solo alle banche americane, da qualche tempo in Italia
ogni responsabilità è convenzionalmente assegnata agli istituti di credito
domestici. Non lo dicono solo le associazioni degli imprenditori - naturale
controparte delle banche - ma anche la Ue, il Fmi, la Bce, il Governo, la Banca
d'Italia e perfino la Consob. Il coro è: date credito a chi lo merita (ma chi
decide quale impresa è o non è meritevole? I prefetti?). La legittima richiesta
di credito sta alimentando però un clima di linciaggio delle banche che inizia
ad avere risvolti sociali pericolosi. Poco male se viene scalfita l'immagine o
le ambizioni dei ricchi banchieri. Male, anzi malissimo, se
la rabbia si scatena contro i bancari. Due giorni fa, a Settimo Torinese, un
negoziante ha preso a pistolettate nelle gambe un direttore di filiale che
aveva rifiutato un fido. Si rischia la faida tra chi sta nella trincea
dell'economia. Non sparate sul bancario. (Al.G.) ferrari 9 - La Ferrari in Spagna corre sul velluto...
Da "Il Sole 24 Ore" - Ferrari accelera in Spagna, non solo nella
vendita di automobili, ma anche per quanto riguarda i prodotti tessili con il
marchio del Cavallino. È notizia di questi ultimi giorni, infatti, che la casa
di Maranello ha siglato un accordo con il gruppo della grande distribuzione El
Corte Ingles per l'apertura di cinque "corner" Ferrari a Madrid,
Barcellona, Valencia, Palma di Maiorca e Malaga. Ma non è tutto: il gruppo
italiano avrebbe in programma, a partire dalla seconda metà del 2010, di aprire
addirittura dei negozi monomarca in tutto il paese. Certo sarebbe un'ottima
strategia di marketing in vista di assoldare come pilota dei bolidi di Formula
1 il pluricampione del mondo, lo spagnolo Fernando Alonso, sponsorizzato dal
Banco Santander. Istituto di credito tra i migliori a livello internazionale
che anch'esso veste una livrea della casa, molto simile al rosso Ferrari
(Mi.C.) 10 - Lettera-bis di Grübel per dipendenti Ubs... Da "Il Sole 24
Ore" - A Oswald Grübel, ceo di Ubs, piacciono le lettere al personale.
Dopo quella sulla controversia fiscale negli Usa, ne ha scritta un'altra su
risultati e prospettive. Dal punto di vista operativo la situazione è
migliorata nel secondo trimestre, scrive il ceo e «le perdite e gli
ammortamenti sulle posizioni a rischio sono stati ridotti ». Rimane, ammette
Grübel, il problema del deflusso di capitali, acuito proprio dalla vicenda Usa,
e il ceo chiede un forte impegno per fermare questa uscita. Oswald Grubel Ubs
prosegue nel riposizionamento e gli obiettivi più importanti per la banca
svizzera restano «ritornare alla profittabilità e ricostruire la reputazione».
Per la cronaca, nel primo trimestre Ubs ha perso 2 miliardi di franchi e molti
analisti elvetici ora prevedono un rosso attorno a 1,5 miliardi di franchi nel
secondo trimestre. I dati si sapranno il 4 agosto. (L.Te.) 11 - Sears e Kmart
si preparano al Natale... Da "Il Sole 24 Ore" - Da Sears e Kmart lo
shopping è iniziato. Non si tratta però di saldi, ma di uno straordinario
anticipo delle vendite natalizie. Le due catene commerciali a stelle e strisce
hanno aperto un portale, Christmas Lane, che scommette sulla voglia di
risparmio dei propri clienti: perché non comprare i regali ora, iniziare a
pagarli a rate e riceverli in tempo per Natale? Il tutto con forti sconti per
chi acquista entro il 18 luglio. Kmart e Sears, proprietà della stessa holding,
non sono nuovea iniziative del genere. Già lo scorso anno avevano spolverato
questa tecnica di marketing, conosciuta come layway, ripescandola dai ricordi
del passato. La pratica del pagamento rateale e della consegna all'ultima rata
era stata relegata infatti nell'oblio dall'esplosione del mercato delle carte
di credito. Di questi tempi è tornata di moda: il Natale, anche per colpa della
crisi, arriva sempre prima. (G.Ve.) 11 - Hypovereinsbank prenderà il nome di
UniCredit... Da "Il Sole 24 Ore" - Hypovereinsbank, che dal 2005 fa
parte del gruppo UniCredit, vuole assumere la denominazione della capogruppo.
Lo ha detto il presidente del consiglio di gestione Theodor Weimer: «Vogliamo
utilizzare al più presto possibile il nome UniCredit anche per le nostre
attività in Germania», ha detto, «il termine Hypo suona male dopo il quasi
fallimento di Hypo Real Estate». BRITISH AIRWAYS 12 - British Airways lancia il
bond e spera nelle nozze con Iberia... Da "La Stampa" - British
Airways ha ammesso di aver bisogno di nuovo capitale. La compagnia aerea
inglese non può emettere nuove azioni perché la sua situazione è gravata da
troppe incertezze a cui si somma il calo del titolo. Per questo ha scelto la
soluzione di seconda istanza: l'emissione di obbligazioni convertibili (circa
400 milioni di sterline). Serviranno per superare i prossimi mesi. Invece è
quasi impossibile quantificare il capitale di cui Ba avrà bisogno nei prossimi
due anni. Le valutazioni degli analisti sulle perdite operative per l'anno di
esercizio che si concluderà a marzo 2010 variano da 30 a ben 610 milioni. Il
risultato reale dipenderà dal prezzo del combustibile, dall'andamento della
ristrutturazione dell'organico e dalle tendenze del settore. Le prospettive non
sono particolarmente buone. Ba ritiene che la domanda di trasporti di fascia
alta, la sua principale fonte di profitto, difficilmente tornerà ai livelli
precedenti. Facendo la media tra le stime degli analisti, Ba stenterà a
raggiungere il breakeven del flusso di cassa operativo. Dovrà però investire
580 milioni di sterline in nuovi aerei sia quest'anno che il prossimo. Vanta
linee di credito da 3 miliardi per il pagamento dei velivoli, ma non potrà
attingervi per coprire le perdite operative né per rimpinguare le riserve. Date
le circostanze, l'emissione di un'obbligazione convertibile sembra una scelta
intelligente. Sul mercato esiste una domanda per questo tipo di titoli, come
dimostra l'analoga recente emissione di Air France. BLANKFEIN - GOLDMAN SACHS
Tuttavia, una nuova emissione obbligazionaria non farà che aumentare il già
forte indebitamento di Ba. C'è poi il deficit del fondo pensionistico, che per
ammissione della stessa BA potrebbe ammontare a ben 3 miliardi di sterline. La
compagnia aerea non può permettersi di effettuare ulteriori versamenti, ma
potrebbe esservi costretta. Per British Airways non sarà facile rimettere in
sesto il bilancio a medio termine senza ricorrere nuovamente al mercato. Potrebbe
aiutare una fusione con Iberia, più ricca di liquidità, ma l'uscita di scena di
Fernando Conte, il presidente che sosteneva l'accordo, allungherà certamente i
tempi. 13 - Ora Goldman Sachs sta bene. Forse per le banche si riapre la
stagione degli utili... Da "La Stampa" - Goldman Sachs gode di ottima
salute. Gli utili e le retribuzioni elevate sono un tributo alla buona
gestione, alle capacità professionali, e anche al poderoso piano di salvataggio
operato da governi e banche centrali di tutto il mondo. Lo scorso settembre,
Goldman ha cambiato il suo status giuridico per essere accolta sotto l'ala
protettiva della Federal Reserve. L'interrogativo, a quel tempo, era se la
società di intermediazione potesse sostenere asset per 1.100 miliardi di
dollari senza un aiuto ufficiale. Il bilancio della banca si è oggi
ridimensionato del 18% - e presenta un andamento indubbiamente positivo. Le
politiche del governo hanno senz'altro contribuito a rendere così redditizie le
attività di trading, che rappresentano il 65% dei ricavi di Goldman. Senza
parlare del sostegno statale fornito alla compagnia di assicurazioni AIG,
strettamente legata a Goldman. L'intero business sarebbe molto meno vantaggioso
senza i tassi di interesse quasi nulli e gli ampi finanziamenti concessi dalle
banche centrali per gli asset a rischio. Goldman è forse l'esempio più
eclatante, ma è presumibile che anche le altre banche con forti attività di
trading registrino risultati molto positivi. Nell'ottica di questa parte del
sistema finanziario, quella più incline al rischio, i politici sembrano aver
risolto brillantemente il problema della crisi. Altrove, però, i dati non sono
altrettanto brillanti. La disoccupazione sta salendo e la produzione è ancora
in calo. Forse l'inversione di tendenza non è lontana - alcuni economisti
ipotizzano una forte ripresa già entro la fine dell'anno. Ma qui si parla di
scenari futuri. Una delle ragioni per dubitare di un'imminente ripresa è che
gli interventi di salvataggio, così vantaggiosi per il trading, hanno avuto un
impatto di gran lunga più modesto sulle tradizionali attività bancarie. Le
sofferenze e le difficoltà legate alla scarsa disponibilità di capitali
permangono tuttora per le banche che devono svalutare i mutui, i debiti legati
alle carte di credito e i prestiti alle piccole aziende. Senza gli interventi
di salvataggio, l'intero sistema finanziario sarebbe in condizioni peggiori. Ma
è lecito chiedersi se gli aiuti siano andati davvero ai più bisognosi.
[16-07-2009]
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( da "Cittàdellaspezia.com"
del 16-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Finanziamenti
anticrisi per le imprese spezzine A seguito del nuovo accordo siglato in data
14-07-2009 tra C.C.I.A.A., Provincia, Comune della Spezia e Consorzi Fidi, con
il riferimento bancario unicamente di CARISPE,
prendono avvio due nuovi prodotti del credito agevolato, relativi
rispettivamente ad "interventi a sostegno di nuove iniziative
economiche" per imprese costituite da non oltre 36 mesi e per un importo
massimo di ⬠100.000; ed "interventi a sostegno di imprese
commerciali" e per un importo massimo di â¬40.000. I tassi estremamente
agevolati ed una garanzia più alta rispetto a quella tradizionalmente
rilasciata dai Consorzi di garanzia (50%), rendono questi prodotti molto utili
per le aziende per superare l'attuale stato di crisi, di cui si sta discutendo proprio in questi
giorni anche nella nostra provincia e città. Per ulteriori dettagli e
l'eventuale istruttoria delle pratiche, Confcommercio La Spezia invita tutti
gli interessati a contattare la responsabile dell'ufficio credito dell'associazione
spezzina, Dott.ssa Daniela Corradini al recapito telefonico 0187-5985125.
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( da "Mattino, Il (Nazionale)"
del 16-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
In difesa dei
Confidi I rappresentanti di: Creditart - Artigiancredito - Centrale
Garanzia Fidi - Italconfidi - Co.Na.Ga. s.c.p.a. - NAPOLI Vogliamo qui
replicare ad alcune affermazioni rilasciate dal dott. Nucci, direttore generale
del Banco di Napoli s.p.a., sul sistema confidi in Campania nel corso del
convegno «Confidi, imprese e territorio: un rapporto in evoluzione - le
prospettive del Mezzogiorno» tenutosi il 18.06.2009. In particolare il
dott. Nucci ha dichiarato: 1) «In Campania esistono oltre 50 confidi». Al
riguardo è noto nel settore e alle istituzioni che il numero riportato esiste
solo sulla carta, in quanto nella regione Campania sono operanti solo n. 15 confidi.
I restanti sono solo costituiti. 2) «La maggior parte degli oltre 50 confidi
presenti in Campania rappresentano solo se stessi e non sono di alcuno aiuto
per lo sviluppo del territorio». Al riguardo, premessa la assoluta infondatezza
di tale affermazione, si evidenzia che l'85% delle garanzie alle micro e
piccole imprese campane è prestato proprio dai quei confidi considerati
«piccoli», i quali a differenza dei confidi maggiormente capitalizzati
utilizzano tutte le risorse loro disponibili. 3) «Sarebbe necessario non
disperdere i fondi regionali finanziando solo pochi grandi soggetti». Se il
direttore del Banco di Napoli, con l'espressione «pochi grandi soggetti»,
intende riferirsi ai soli confidi convenzionati con l'Istituto da lui
rappresentato, sarebbe opportuno prima verificare il concreto utilizzo da parte
di codesti soggetti dei contributi pubblici incassati e solo dopo,
eventualmente, considerarli una possibile soluzione per le micro e piccole
imprese campane. È provato che i «pochi grandi soggetti» hanno incassato
nell'ultimo decennio la quasi totalità dei contributi pubblici e di converso li
hanno utilizzati solo in misura marginale. Sarebbe opportuno non distinguere i
confidi tra piccoli e grandi, ma unicamente sulla base del volume delle garanzie
prestate in rapporto al patrimonio disponibile e al numero delle imprese
associate e, per l'effetto, aiutare con i contributi pubblici quelli
maggiormente attivi sul territorio, nel comune interesse di aiutare realmente
l'imprenditoria campana. Se il direttore, viceversa, con l'auspicata soluzione
ha inteso sponsorizzare il progetto denominato «La Banca delle Garanzie», che
vede protagonisti grandi gruppi bancari italiani, tra cui quello da lui
rappresentato, e soltanto i confidi maggiormente patrimonializzati, sarebbe
stata gradita una maggiore trasparenza nelle affermazioni rilasciate, affinché
determinati progetti macro finanziari non fossero giustificati con presunte
mancanze dei «piccoli» confidi. È noto che l'unica Banca delle Garanzie
esistente, con sede nella regione Veneto, a fronte di bilanci operativi in
forte perdita, è stata oggetto di operazioni di ricapitalizzazione. In
definitiva, sarebbe auspicabile che gli addetti al settore (le associazione di
categoria, le banche e i confidi attivi) valutassero collegialmente tutte le
problematiche inerenti il sistema, così come auspicato anche dalla recente
normativa regionale, che prevede la costituzione di un consorzio fidi di
secondo livello che non esclude nessuno. Il risentimento di De Simone Cesare
Schiattarella - NAPOLI Apprendo, per la verità senza stupirmi, che il Maestro
De Simone sputa veleno e dice peste e corna sulla condizione della nostra
città. Premesso che sono in linea con il suo risentimento, mi viene da chiedere
al Maestro, dove era covato e celato quando la città ingrata, tramite la sua
amministrazione, gli proponeva incarichi ben remunerati e lo poneva al centro
dell'attenzione come uomo di cultura e di libero pensiero. Detto questo, il mio
pensiero, e forse un appello a tutti gli intellettuali della città e agli
uomini di penna, è che usino la loro fama e la loro autorevolezza per ridare
orgoglio e dignità ad una città e ad un popolo che, un po' per cultura ed un
po' per pigrizia, attende il Caronte di turno che li traghetti verso un futuro
migliore. Cari maestri, non avete il diritto di giudicare in questo modo!
Coalizzatevi tra voi soloni ed aiutateci ad attraversare il guado. Quel bimbo
rom di Ponticelli Antonio Romano, Resp. Caritas Parrocchiale S. Maria delle
Grazie al Felaco - NAPOLI In relazione all'articolo apparso sul mattino di
sabato a firma di Marco di Caterino e relativo al caso di pedofilia di cui è
stato vittima un bambino rom, la Caritas Parrocchiale di Ponticelli tiene a
fare delle precisazioni a onor del vero e soprattutto a tutela dei genitori del
bambino, persone a noi note, che mai e poi mai darebbero il loro bambino in
pasto ad un mostro. Un rappresentate della Caritas ha accompagnato la mattina
di venerdì il papà del bambino alla compagnia dei Carabinieri di Poggioreale a
denunciare la scomparsa del bambino stesso e da quel momento si presume sia
stato dato l'allarme, per cui non si riesce a capire come mai secondo
l'articolo nessuno abbia chiesto notizie del bambino. A tale fine si allega
copia della denuncia. Sempre secondo l'articolo si darebbe la caccia ai
genitori del bambino, quando gli stessi denunciando la scomparsa del ragazzo
hanno fornito contestualmente il luogo di residenza. Il ragazzo oltre ad essere
seguito dai genitori, che pur vivendo in condizioni di grosso disagio economico
fanno il possibile per i loro cinque figli, era seguito dalla nostra Caritas
Parrocchiale per cui quando viveva a Ponticelli ha frequentato la scuola
elementare e adesso che viveva fuori dal quartiere ogni sabato partecipava ad attività
oratoriali in parrocchia e proprio di recente aveva partecipato ad un campo
scuola parrocchiale. In una situazione come questa dove è evidente che la
famiglia del bambino è vittima come il bambino stesso della ferocia e della
brutalità di questo mostro, vedere attribuire delle complicità alla famiglia ci
sembra un atto gratuito di chi scrive l'articolo, non suffragato dai fatti e
lesivo della dignità delle persone. Grazie a chi lavora quando noi dormiamo
Antonio Vespero - NAPOLI Non se ne parla spesso, ma volevo rendere omaggio a
tutte quelle persone che di notte lavorano. Quando tutto il mondo dorme ci sono
persone che fanno turni;
medici,infermieri,guardiani,autotrasportatori....potrei ancora dilungarmi.
Ecco, io credo che non sia facile ,certo ma voi mi direte: si fa l'abitudine.
Beh, non sarei cosi sicuro, io credo che per smaltire i postumi di una notte al
lavoro ci vuole qualche giorno,anche perchè sei spossato, sei nervoso, insomma
non è facile riprendere il ritmo normale. Io stesso mi ricordo quando durante
il servizio di leva facendo la guardia di notte: il giorno dopo ero una
larva... Insomma, grazie per tutto quello che fate. Tra I guai del Pd ci
mancava Grillo Lettera firmata - NAPOLI Mai fatte tante risate. Dopo i quattro
comici, ecco ora spuntare Grillo, il serio che piccona tutto e tutti dall'alto
dei suoi miliardi fatti grazie all'abboccamento dei suoi sparuti fan. Lo vedrei
alla guida del Pd, dopo che i precedenti si erano affannati, direi con
eccellenti risultati, per cercare di consolidare i voti a Berlusconi. Le hanno
provate tutte, dal vituperio allo scandalo gossippario, entrando nella vita
privata del loro nemico e denigrandolo continuamente, andando a scrivere intere
pagine sui giornali londinesi - questi ultimi guardassero i peccatucci loro
che, nella loro storia, son... profumatissimi. E se pensassero a costruire
qualcosa, proporre, invece di stare sulla soglia del pettegolezzo di bassa
linea, volgare, falso a volte, stupido sempre, forse otterrebbero migliori
risultati. E poi che trovassero un leader all'altezza del compito, esauriti gli
incapaci del passato e i candidandi attuali. Vero è che di Berlinguer non ce ne
sono nelle loro file, e questo è un altro vantaggio per il Silvio già
menzionato. E poi come si fa a votare per un partito che vede insieme
Franceschini, Rosi Bindi, Rutelli, Prodi, Veltroni, Casini? Ditemelo voi. Se
tutto va bene, siamo rovinati. I reclusi di Rampe Brancaccio Paolo Caccese
-NAPOLI Salve, abito a Rampe Brancaccio in pieno centro di Napoli e da oltre dieci
giorni stiamo vivendo una situazione paradossale. Via Nicotera chiusa a tempo
indeterminato, e Via Santa Caterina chiusa ormai da dieci giorni fino a quando
non si sa. Morale della favola tutti gli abitanti della zona sono costretti a
fare un unico percorso che porta ai Quartieri spagnoli e sbuca a Via Roma che è
isola pedonale. Un vero e prorio imbuto dove si può peredere anche mezz'ora.
Poi la trappola continua. Chi deve andare verso Chiaia-Fuorigrotta deve passare
per l'altro imbuto della galleria in rifacimento che funziona ad una corsia.
Una vera e propria trappola! Con la speranza che vigili del fuoco e/o
autoambuanze non debbano effettuare interventi di emergenza. Pericolosissimo.
Capitolo a parte meritano le strade. Chi come me ed i miei figli usa le due
ruote rischia di farsi male in continuazione. Rampe Brancaccio rifatta due anni
fa è in condizioni pietose con una grata sollevatasi all altezza del civico 49
che ha creato un buco pericoloso. Ma anche Via Santa Caterina rifatta appena
otto mesi fa è in condizioni pietose. Rotta e piena di buche. Ma chi controlla
che i lavori vengano fatti come si deve? Lo sperpero di danaro pubblico è
incredibile. Con questa lettera speriamo di mettere in mora i responsabili. Nel
frattempo continua la reclusione ed il rischio di andare in scooter. Speriamo
bene.
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( da "Riviera24.it" del
16-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Giovedì 16 Luglio
2009 | Ultimo aggiornamento 17:03 Confartigianato Confartigianato: le banche
sostengano i piccoli imprenditori che vogliono investire Imperia - "Non è
accettabile che a pagare il prezzo più alto della scarsa trasparenza e
correttezza del sistema bancario siano sempre e solo
le piccole imprese" - questo il commento del Presidente di Confartigianato
Imperia Antonio Sindoni Antonio Sindoni «La denuncia del Presidente della
Consob sul rischio di “asfissia finanziaria” delle piccole e medie imprese
avvalora ulteriormente il grido dallarme più volte
lanciato da Confartigianato Imperia in questi anni, e soprattutto negli ultimi
mesi, sul rapporto tra le banche e le imprese che rappresentiamo. Non è accettabile che a pagare il prezzo più
alto della scarsa trasparenza e correttezza del sistema bancario
siano sempre e solo le piccole imprese». E il commento del
Presidente di Confartigianato Imperia Antonio Sindoni dopo lultimo,
autorevole, segnale dallarme per le piccole/medie imprese, ossatura del tessuto
imprenditoriale italiano, penalizzate, in una fase di pesante crisi economica,
anche da restrizioni fortissime nellelargizione del credito
da parte delle banche. Solo le imprese più grandi, ha rilevato la Consob (Commissione Nazionale per
le Società e la Borsa), non hanno problemi a trovare sul mercato capitale
proprio e a collocare prestiti obbligazionari senza gravi difficoltà nè a costi
eccessivi. Per le imprese della nostra provincia, le principali criticità
rilevate dallaccesso al credito riguardano: -
lapplicazione di elevate commissioni di massimo scoperto da parte delle
banche; - leccessiva dilatazione dei tempi di istruttoria, soprattutto
degli istituti bancari di dimensioni maggiori; - lulteriore richiesta di garanzie
personali, nonostante lintervento dei Confidi (il cui compito è
fornire alla Banca garanzia del 50% sui prestiti da erogare alle imprese),
anche per importi di piccole dimensioni; - la resistenza sulle operazioni che
superano i 36 mesi; -
la trasformazione di affidamenti da anticipi sull'ordine in anticipi sul
fatturato. «In questultimo caso – spiega Sindoni - le banche si
garantiscono totalmente. Si capisce facilmente, però, che il tempo che
intercorre tra lordine e la consegna dei manufatti può essere di sei, sette mesi, anche di un
anno, nel corso del quale limpresa può ritrovarsi senza
liquidità». Le criticità sopra elencate sono difficilmente denunciate dagli
imprenditori che temono di esporsi pubblicamente e di non poter più aprire bottega. Si spiega anche
così il numero esiguo di denunce che pervengono allo Speciale Osservatorio
regionale, istituito presso le Prefetture dei capoluoghi di regione per
monitorare l'andamento del credito a famiglie e imprese. «A fronte di queste
realtà – esorta Sindoni - sono necessarie maggior trasparenza e correttezza,
sulla base di regole certe. E necessario che gli istituti
bancari utilizzino di più strumenti già esistenti, come i Consorzi Fidi che,
offrendo alle banche garanzie sui prestiti al 50%, costituiscono un supporto alle insolvenze. Il
ruolo dei Consorzi è fondamentale non solo per aiutare limpresa
a facilitare il suo rapporto con le banche, ma per evitare che, caso di
insolvenza, a pagare siano non solo lattività ma anche le risorse personali dellimprenditore».
E importante, dunque, che gli imprenditori si rivolgano con fiducia alle
sedi di Confartigianato Imperia, poiché attraverso le sue strutture possono
essere certi di trovare risposte adeguate a tutte le loro esigenze in materia di credito. 16/07/2009
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( da "Sanremo news"
del 16-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Imperia: Confartigianato
sul riscio asfissia finanziaria "La denuncia del Presidente della Consob
sul rischio di 'asfissia finanziaria' delle piccole e medie imprese avvalora
ulteriormente il grido dallarme più volte lanciato da
Confartigianato Imperia in questi anni, e soprattutto negli ultimi mesi, sul rapporto tra le
banche e le imprese che rappresentiamo. Non è accettabile che a pagare il
prezzo più alto della scarsa trasparenza e correttezza del sistema bancario siano sempre e solo le piccole imprese". E
il commento del
Presidente di Confartigianato Imperia Antonio Sindoni dopo lultimo,
autorevole, segnale dallarme per le piccole/medie imprese, ossatura del
tessuto imprenditoriale italiano, penalizzate, in una fase di pesante crisi
economica, anche da restrizioni fortissime nellelargizione del credito da parte delle
banche. Solo le imprese più grandi, ha rilevato la Consob (Commissione
Nazionale per le Società e la Borsa), non hanno problemi a trovare sul mercato
capitale proprio e a collocare prestiti obbligazionari senza gravi difficoltà nè a costi eccessivi.
Per le imprese della nostra provincia, le principali criticità rilevate dallaccesso
al credito riguardano: lapplicazione di elevate commissioni di massimo
scoperto da parte delle banche; leccessiva dilatazione dei tempi di istruttoria,
soprattutto degli istituti bancari di dimensioni maggiori; lulteriore
richiesta di garanzie personali, nonostante lintervento dei Confidi (il
cui compito è fornire alla Banca garanzia del 50% sui prestiti da erogare alle imprese), anche per importi di
piccole dimensioni; la resistenza sulle operazioni che superano i 36 mesi; la
trasformazione di affidamenti da anticipi sull'ordine in anticipi sul
fatturato. "In questultimo caso spiega Sindoni - le
banche si garantiscono
totalmente. Si capisce facilmente, però, che il tempo che intercorre tra lordine
e la consegna dei manufatti può essere di sei, sette mesi, anche di un anno,
nel corso del quale limpresa può ritrovarsi senza liquidità. Le criticità
sopra elencate sono difficilmente
denunciate dagli imprenditori che temono di esporsi pubblicamente e di non
poter più aprire bottega. Si spiega anche così il numero esiguo di denunce che
pervengono allo Speciale Osservatorio regionale, istituito presso le Prefetture
dei capoluoghi di regione per monitorare l'andamento del credito a famiglie e
imprese. A fronte di queste realtà esorta Sindoni - sono
necessarie maggior trasparenza e correttezza, sulla base di regole certe.
E necessario che gli istituti bancari utilizzino di più strumenti già esistenti, come i
Consorzi Fidi che, offrendo alle banche garanzie sui prestiti al 50%,
costituiscono un supporto alle insolvenze. Il ruolo dei Consorzi è fondamentale
non solo per aiutare limpresa a facilitare il suo rapporto con le
banche, ma per evitare
che, caso di insolvenza, a pagare siano non solo lattività
ma anche le risorse personali dellimprenditore. E importante,
dunque, che gli imprenditori si rivolgano con fiducia alle sedi di
Confartigianato Imperia, poiché attraverso le sue strutture possono essere certi di trovare
risposte adeguate a tutte le loro esigenze in materia di credito".
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( da "Finanza e Mercati"
del 17-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
La Cia risponde con
Agriconfidi alla crisi del credito alle imprese da Finanza&Mercati del
17-07-2009 Davanti a un credito bancario sempre più
con il contagocce per le imprese agricole e alle difficoltà degli agricoltori
con i pagamenti e con le garanzie richieste dalle banche, la Cia,
Confederazione italiana agricoltori, è corsa immediatamente ai ripari e ha
creato Agriconfidi. Si tratta di un nuovo Consorzio fidi
nazionale costituito proprio per rispondere in tempi brevi e con efficacia alle
mutate necessità degli imprenditori alle prese con una congiuntura complessa,
dove spiccano gli aumenti dei costi produttivi e una caduta verticale dei
prezzi praticati nei campi (meno 15,6% nel mese di giugno). «Gli
agricoltori, dovendo necessariamente ammodernare le strutture aziendali,
diversificare i processi produttivi e adeguarsi a nuove esigenze della domanda,
hanno bisogno - sottolinea il presidente della Cia Giuseppe Politi - di risorse
da investire. Le difficoltà attuali stanno frenando in maniera preoccupante il
rinnovo e la crescita strutturale di gran parte del settore primario. Per
questo i consorzi e le cooperative di garanzia sono sempre più importanti per
le piccole e medie imprese, anche perché in cicli economici quali quello
attuale, le banche ipotizzando un aumento del rischio di insolvenza tendono a
definire l'ammontare del prestito concedibile in funzione delle garanzie che il
cliente può offrire nonché delle prospettive macroeconomiche». «La crescita
della realtà dei confidi è, quindi, di grande attualità e politiche di
aggregazione si sono rese indispensabili per rafforzarne la
patrimonializzazione. In questo, la nostra Confederazione - rimarca il
presidente della Cia - può vantare una certa lungimiranza, visto che ha portato
a termine un processo di fusione di taluni dei propri consorzi di garanzia
dando vita ad un unico confidi agricolo operante a livello nazionale, appunto Agriconfidi».
Agriconfidi, evidenzia ancora l'associazione, è nato come soggetto di diritto
ed è stato ideato così per operare in network: in pratica, vi è sia una
gestione centrale e integrata con il sistema dei servizi confederali che un
sistema di sedi territoriali. La gestione è improntata sul principio della
sussidiarietà, sulla vicinanza agli imprenditori e agli istituti bancari locali
nonché sul coordinamento nazionale finalizzato ad agevolare il lavoro delle
sedi periferiche e contenere la probabilità di concessione di garanzie a
soggetti con alta probabilità di default.
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( da "Nazione, La (La Spezia)"
del 17-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
AGENDA LA SPEZIA
pag. 19 Confcommercio: con l'intesa sul credito nuovi prodotti a favore delle
imprese A SEGUITO del nuovo accordo che è stato siglato come si sa lo scorso il
14 luglio tra Camera di commercio, Provincia, Comune della
Spezia e Consorzi Fidi, con il riferimento bancario unicamente di Carispe, prendono avvio due nuovi prodotti del
credito agevolato, I due prodotti sono relativi rispettivamente ad «interventi
a sostegno di nuove iniziative economiche» per imprese costituite da non oltre
36 mesi e per un importo massimo di 100.000 euro e «interventi a
sostegno di imprese commerciali» e per un importo massimo di 40.000 euro. I
TASSI estremamente agevolati ed una garanzia più alta rispetto a quella
tradizionalmente rilasciata dai Consorzi di garanzia (50%), rendono questi
prodotti molto utili per le aziende per superare l'attuale stato di crisi, di
cui si sta discutendo proprio in questi giorni anche nella nostra provincia e
città. PER ULTERIORI dettagli e l'eventuale istruttoria delle pratiche,
Confcommercio La Spezia invita tutti gli interessati a contattare la
responsabile dell'ufficio credito dell'associazione spezzina, dottoressa
Daniela Corradini al recapito telefonico 0187-5985125.
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( da "Sole 24 Ore, Il"
del 17-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Il Sole-24 Ore
sezione: NORME E TRIBUTI data: 2009-07-17 - pag: 29 autore: Manovra d'estate.
Gli emendamenti presentati alla Camera confermano le tutele introdotte per i
risparmiatori Un tetto per «scoperti» e spese Commissione massima allo 0,5% -
Revisione dei tassi con soglia al 5% Angelo Busani L'ammontare del
corrispettivo per il servizio di messa a disposizione di somme a favore del
cliente, da parte delle banche, non potrà superare lo 0,5% per trimestre
dell'importo dell'affidamento, a pena di nullità del
patto di remunerazione. Con la manovra d'estate (Dl 78/09) continua così
l'offensiva per le clausole dei contratti bancari che applicano commissioni
sugli scoperti di conto. Numerose, al riguardo, le domande inviate dai lettori
tramite lo «Speciale manovra d'estate» del sito internet www.ilsole24ore.com. I
dubbi sull'argomento sono iniziati con l'articolo 2-bis del Dl 185/08 (quale
risultante dalla conversione operata dalla legge 2/09) che ha sancito la
nullità: • delle commissioni di massimo scoperto (Cms) se il saldo del cliente
risulta a debito per meno di 30 giorni continuativi; • delle Cms applicate per
utilizzi in assenza di fido; • delle commissioni applicate indipendentemente
dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi; • delle commissioni
applicate per la messa a disposizione di fondi, indipendentemente
dall'effettivo prelevamento. In quest'ultima ipotesi,peraltro, la clausola è
legittima se commissione e tasso debitore sono predeterminati in misura
onnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente. Con il Dl 78/09 – nella
versione in vigore, dal 1Úluglio scorso – viene specificato che questo omnicomprensivo
ammontare non potrà superare lo 0,5%, per trimestre, dell'importo dell'affidamento. Negli emendamenti presentati alla Camera (si
veda, nella scheda, il testo dell'articolo 2 ricostruito in base alle modifiche
proposte) viene compreso in questo 0,5% quanto eventualmente richiesto dalla
banca a titolo di corrispettivo per sconfinamenti oltre l'affidamento
richiesto. Sono dunque tuttora legittime, sulla base del decreto legge 78/ 09:
e le commissioni di massimo scoperto per il caso del saldo del cliente a debito
per oltre 30 giorni continuativi (in questa ipotesi non c'è il limite dello
0,5% sull'ammontare dell'importo affidato); r le commissioni applicate per la
messa a disposizione di fondi indipendentemente dall'effettivo prelevamento, a
condizione che la commissione e il tasso debitore siano predeterminati in
misura onnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente, e comunque in misura non
superiore allo 0,5 per cento, per trimestre, dell'importo dell'affidamento; t le commissioni applicate indipendentemente
dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi. Altresì, dovrebbe non dar
luogo a problemi di validità la clausola per effetto della quale il tasso
debitore si innalza se il cliente sconfina rispetto ai limiti del fido; e pure
la clausola che impone una commissione (ad esempio: 3 euro al giorno per ogni
mille euro di sconfino) nel caso in cui la banca tolleri che il cliente mandi
in rosso il conto non affidato. Infatti, la nullità riguarda le Cms applicate
per utilizzi in assenza di fido (quindi le clausole che permettevano alla banca
il prelievo di una commissione percentuale sull'importo massimo utilizzato) ma
non altre forme commissionali che prescindano da questo calcolo percentuale sul
massimo scoperto. Il tetto dello 0,5% sarà vigente dal giorno di entrata in
vigore della legge di conversione; non è chiaro se riguarderà solo i giorni del
trimestre restanti dopo il giorno di entrata in vigore oppure se comprenderà
anche la parte già trascorsa del trimestre ( ma in questo caso si avrebbe una
discutibile applicazione retroattiva). Una considerazione più generale è poi
quella che concerne l'impatto della cessazione di questi proventi, che sono di
notevole rilevanza sui bilanci bancari: è presumibile
attendersi che le banche sposteranno la loro remunerazione sull'innalzamento
dei tassi, ma con il rischio che i conti affidati e non utilizzati diventino di
gestione troppo costosa (costi di istruttoria, tesoreria, tenuta conto
eccetera) e che quindi le banche siano sospinte alla revoca dei fidi. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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( da "Corriere della Sera"
del 17-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Corriere della Sera
sezione: Primo Piano data: 17/07/2009 - pag: 3 Aziende Accordo
Confindustria-Tesoro. Assegni e fidi, stretta sulle banche Sgravi per le piccole
imprese che rafforzano il capitale Bonus del 3%. Debiti, un anno di tempo per
restituire i prestiti ROMA Il primo risultato concreto dell'incontro tra
banche, imprese e governo lo ha annunciato il presidente della Confindustria
Emma Marcegaglia: «Il ministro dell'Economia, Giulio Tremonti, ha concesso la
detassazione degli aumenti di capitale delle imprese » ha detto spiegando che a
riguardo è stato subito presentato un emendamento al decreto anticrisi in
discussione in Parlamento. In sostanza lo sconto fiscale funzionerebbe così:
sugli aumenti di capitale fino a 500 mila euro le aziende potranno detrarre
dall'Ires fino al 3% per 5 anni. Si tratta di una misura che la Confindustria
chiedeva da tempo e che ha ottenuto ieri a latere del tavolo principale del
confronto. L'impegno delle aziende a rafforzare i patrimoni netti è comunque
uno dei pilastri della proposta di accordo a tre banche, imprese e governo
avanzata da Tremonti nel corso dell'assemblea del-- l'Abi, l'8 luglio scorso.
L'altro è la moratoria che gli istituti di credito dovranno concedere alle
aziende e il terzo è l'intervento del governo con gli sconti fiscali per
facilitare il tutto. Ebbene, ieri sulla moratoria è stato stabilito che durerà
un anno e riguarderà i rimborsi del capitale e non il pagamento degli interessi
che invece verranno corrisposti alle scadenze originarie. Il presidente
dell'Abi, Corrado Faissola, ha riaffermato che l'adesione delle banche
all'accordo, quando verrà raggiunto, sarà su base volontaria. Ed il ministro
Tremonti, ritrovando i toni duri di qualche settimana fa, ha avvertito gli
istituti di credito che gli eventuali benefici fiscali, cioè gli aumenti delle
detrazioni delle perdite sui crediti, verranno definiti solo dopo aver
constatato il livello di partecipazione delle banche all'intesa. Magari
prevedendo modulazioni che vadano a vantaggio solo di chi è andato incontro
alle esigenze delle imprese. «Primum vivere...» ha detto il ministro aprendo
l'incontro che si è svolto ieri mattina nella sede della Confindustria per
esortare il raggiungimento di un accordo. Attorno al tavolo oltre alla
presidente della Confederazione degli industriali e al presidente dell'Abi vi
erano anche i presidenti della Piccola industria Giuseppe Morandini, della
Confcommercio, Carlo Sangalli, e della Confesercenti Marco Venturi, il
segretario della Confartigianato Giorgio Guerrini e il presidente di Cna Ivan
Malavasi che si sono detti tutti soddisfatti del primo scambio di vedute. Gli
incontri proseguiranno la prossima settimana in sede tecnica per arrivare, ha
detto Marcegaglia, ad un'intesa «prima delle ferie». Oggetto della trattativa,
ha aggiunto, saranno anche «i leasing e i mutui. Ma approfondiremo pure le
altre forme di finanziamento come lo scoperto di conto corrente o lo smobilizzo
delle fatture». Per Faissola «è importante superare la dialettica polemica
perché se ci si mette a litigare non si risolve nulla». Il protocollo, ha
spiegato insistendo sull'importanza dell'allargamento del confronto anche alle
associazioni dei commercianti e degli artigiani, «sarà tra le confederazioni
delle imprese e l'associazione delle banche; gli eventuali interventi del
governo sul piano fiscale li vedremo dopo aver raggiunto l'accordo, ma voglio
ricordare che le banche hanno una fiscalità pesante su una molto parziale
deducibilità delle perdite». Ma intanto ieri per le banche è arrivato un altro
giro di vite con l'approvazione in commissione alla Camera di alcuni
emendamenti al decreto anticrisi presentati dalla maggioranza a cui in un primo
tempo il governo sembrava contrario. In particolare vengono ridotti i giorni,
che diventano solari e non più lavorativi, per la disponibilità dei bonifici; il tetto previsto per la messa a disposizione dei fidi viene
stabilito anche per gli sconfinamenti e viene definito il limite del 5% al
rialzo delle condizioni, tassi compresi, previste nei contratti bancari.
Stefania Tamburello 5 anni: il periodo nel quale si potrà beneficiare dello
sconto Ires
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( da "Corriere della Sera"
del 17-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Corriere della Sera
sezione: Primo Piano data: 17/07/2009 - pag: 5 Allo sportello Banche, ora
assegni e bonifici più veloci Sul conto in un giorno ROMA - Sembrava che questa
volta il ministro dell'Economia, Giulio Tremonti non volesse infierire contro
le banche. E che quindi avesse intenzione di dare parere negativo agli emendamenti
presentati dai relatori di maggioranza alle norme del decreto anticrisi che
riguardano le banche. Cioè le misure che riducono i giorni di valuta per
assegni e bonifici e mettono un tetto alle commissioni sulla disponibilità dei fidi. Invece così non è stato e gli
emendamenti, che rappresentano un ulteriore giro di vite, sono stati votati e
approvati in commissione Bilancio della Camera. Il primo precisa che i giorni
di valuta per ottenere la disponibilità degli assegni circolari e bancari, già
ridotti dal decreto rispettivamente a uno e a tre sono da intendersi non giorni
lavorativi ma solari. Quanto ai bonifici è prevista la riduzione dei
tempi di disponibilità da quattro a un giorno con la possibilità fino al 2011
di concordare termini diversi, fino ad un massimo di tre-quattro giorni. Il
secondo dispone che il tetto dello 0,5% previsto per le commissioni sulla messa
a disposizione dei fondi vale anche per gli eventuali sconfinamenti, cioè per
gli extrafidi. Infine viene previsto che le condizioni definite nei contratti
bancari non possano essere elevate unilateralmente più del 5%. In pratica se il
tasso concordato fosse per esempio del 10% l'aumento non potrebbe essere
superiore allo 0,5%. S.Ta.
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( da "Gazzetta di Parma (abbonati)"
del 17-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
ECONOMIA 17-07-2009
CREDITO SIGLATO IL PROTOCOLLO. LA PREFETTURA VERIFICA LE POSIZIONI, LE BANCHE
RISPONDONO IN 20 GIORNI E a Parma intesa tra Abi e prefetto Verranno
velocizzate le pratiche relative ai finanziamenti a imprese e famiglie Roberta
Marcuccilli II La prefettura di Parma e l'Abi (Associazione bancaria italiana)
hanno firmato un protocollo d'intesa per velocizzare le pratiche relative ai
finanziamenti, da parte delle banche, a imprese e famiglie in difficoltà. Paolo
Scarpis, prefetto di Parma, ha spiegato come: «Secondo la normativa vigente -
ha detto - è compito del prefetto raccogliere le istanze dei richiedenti per
far riesaminare le pratiche non andate a buon fine». Con il nuovo protocollo,
invece, il prefetto si impegna a trasmettere alla banca tutte le informazioni
necessarie sulla posizione di regolarità, o meno, di chi chiede il credito. «Ad
esempio - ha continuato Scarpis -, nel caso di un'impresa sarò io a comunicare
all'Abi se è in regola con le normative fiscali, le disposizioni riguardanti la
sicurezza sul lavoro e quelle fissate dal codice antimafia». Il prefetto,
inoltre, fornirà alla banca la certificazione dell'avve - nuta presentazione
delle dichiarazioni nell'ultimo quinquennio, risultanti al sistema informativo
dell'anagrafe tributaria. Nonché un attestato che provi l'assenza di sentenze
di condanna passate in giudicato in materia di lavoro in nero. L'Abi, a sua
volta, si impegnerà a garantire una risposta sia al prefetto che
all'interessato entro venti giorni, motivando la decisione presa. L'obiettivo è
facilitare l'esame, da parte delle banche, delle istanze presentate da imprese
e famiglie. Tanto più in un quadro economico come quello attuale. «Naturalmente
- ha concluso Scarpis - è necessario un forte impegno degli istituti di credito
per superare le difficoltà che oggi caratterizzano il sistema di impresa». «Per
l'Abi - ha aggiunto Erico Verderi, componente della commissione regionale Abi e
presidente della delegazione provinciale dell'associazione - la sottoscrizione
del nuovo protocollo è motivo di grande soddisfazione. Quest'intesa testimonia
e favorisce ulteriormente il dialogo tra il Governo, nello specifico il
prefetto di Parma, e il sistema bancario. E
razionalizza, rendendolo più efficiente, lo strumento del reclamo ottimizzando
e velocizzando le procedure burocratiche». Secondo quanto previsto dal
protocollo, il prefetto sarà l'unico soggetto autorizzato alla trattazione
delle singole istanze presentate dai clienti. Tutelandone la riservatezza e
l'anonimato. L'accordo, ovviamente, non ha il fine di
garantire automaticamente al richiedente una revisione della pratica di fido,
ma rendere più agevole e rapido il processo di esame da parte delle banche.
Accordo Il prefetto Paolo Scarpis (a sinistra) con Erico Verderi (Abi).
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( da "Corriere del Veneto"
del 17-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Corriere del Veneto
sezione: Primo Piano data: 17/07/2009 - pag: 3 Aziende Accordo
Confindustria-Tesoro. Assegni e fidi, stretta sulle banche Sgravi per le
piccole imprese che rafforzano il capitale Bonus del 3%. Debiti, un anno di
tempo per restituire i prestiti ROMA Il primo risultato concreto dell'incontro
tra banche, imprese e governo lo ha annunciato il presidente della
Confindustria Emma Marcegaglia: «Il ministro dell'Economia, Giulio Tremonti, ha
concesso la detassazione degli aumenti di capitale delle imprese » ha detto
spiegando che a riguardo è stato subito presentato un emendamento al decreto
anticrisi in discussione in Parlamento. In sostanza lo sconto fiscale
funzionerebbe così: sugli aumenti di capitale fino a 500 mila euro le aziende
potranno detrarre dall'Ires fino al 3% per 5 anni. Si tratta di una misura che
la Confindustria chiedeva da tempo e che ha ottenuto ieri a latere del tavolo
principale del confronto. L'impegno delle aziende a rafforzare i patrimoni
netti è comunque uno dei pilastri della proposta di accordo a tre banche,
imprese e governo avanzata da Tremonti nel corso dell'assemblea del-- l'Abi,
l'8 luglio scorso. L'altro è la moratoria che gli istituti di credito dovranno
concedere alle aziende e il terzo è l'intervento del governo con gli sconti
fiscali per facilitare il tutto. Ebbene, ieri sulla moratoria è stato stabilito
che durerà un anno e riguarderà i rimborsi del capitale e non il pagamento
degli interessi che invece verranno corrisposti alle scadenze originarie. Il
presidente dell'Abi, Corrado Faissola, ha riaffermato che l'adesione delle
banche all'accordo, quando verrà raggiunto, sarà su base volontaria. Ed il
ministro Tremonti, ritrovando i toni duri di qualche settimana fa, ha avvertito
gli istituti di credito che gli eventuali benefici fiscali, cioè gli aumenti
delle detrazioni delle perdite sui crediti, verranno definiti solo dopo aver
constatato il livello di partecipazione delle banche all'intesa. Magari
prevedendo modulazioni che vadano a vantaggio solo di chi è andato incontro
alle esigenze delle imprese. «Primum vivere...» ha detto il ministro aprendo
l'incontro che si è svolto ieri mattina nella sede della Confindustria per
esortare il raggiungimento di un accordo. Attorno al tavolo oltre alla
presidente della Confederazione degli industriali e al presidente dell'Abi vi
erano anche i presidenti della Piccola industria Giuseppe Morandini, della
Confcommercio, Carlo Sangalli, e della Confesercenti Marco Venturi, il
segretario della Confartigianato Giorgio Guerrini e il presidente di Cna Ivan
Malavasi che si sono detti tutti soddisfatti del primo scambio di vedute. Gli
incontri proseguiranno la prossima settimana in sede tecnica per arrivare, ha
detto Marcegaglia, ad un'intesa «prima delle ferie». Oggetto della trattativa,
ha aggiunto, saranno anche «i leasing e i mutui. Ma approfondiremo pure le altre
forme di finanziamento come lo scoperto di conto corrente o lo smobilizzo delle
fatture». Per Faissola «è importante superare la dialettica polemica perché se
ci si mette a litigare non si risolve nulla». Il protocollo, ha spiegato
insistendo sull'importanza dell'allargamento del confronto anche alle
associazioni dei commercianti e degli artigiani, «sarà tra le confederazioni
delle imprese e l'associazione delle banche; gli eventuali interventi del
governo sul piano fiscale li vedremo dopo aver raggiunto l'accordo, ma voglio
ricordare che le banche hanno una fiscalità pesante su una molto parziale
deducibilità delle perdite». Ma intanto ieri per le banche è arrivato un altro
giro di vite con l'approvazione in commissione alla Camera di alcuni emendamenti
al decreto anticrisi presentati dalla maggioranza a cui in un primo tempo il
governo sembrava contrario. In particolare vengono ridotti i giorni, che
diventano solari e non più lavorativi, per la disponibilità dei bonifici; il tetto previsto per la messa a disposizione dei fidi viene
stabilito anche per gli sconfinamenti e viene definito il limite del 5% al
rialzo delle condizioni, tassi compresi, previste nei contratti bancari.
Stefania Tamburello 5 anni: il periodo nel quale si potrà beneficiare dello sconto
Ires
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( da "Corriere del Veneto"
del 17-07-2009)
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Corriere del Veneto
sezione: Primo Piano data: 17/07/2009 - pag: 5 Allo sportello Banche, ora
assegni e bonifici più veloci Sul conto in un giorno ROMA - Sembrava che questa
volta il ministro dell'Economia, Giulio Tremonti non volesse infierire contro
le banche. E che quindi avesse intenzione di dare parere negativo agli
emendamenti presentati dai relatori di maggioranza alle norme del decreto
anticrisi che riguardano le banche. Cioè le misure che riducono i giorni di
valuta per assegni e bonifici e mettono un tetto alle commissioni sulla disponibilità dei fidi. Invece così non è stato e gli
emendamenti, che rappresentano un ulteriore giro di vite, sono stati votati e
approvati in commissione Bilancio della Camera. Il primo precisa che i giorni
di valuta per ottenere la disponibilità degli assegni circolari e bancari, già
ridotti dal decreto rispettivamente a uno e a tre sono da intendersi non giorni
lavorativi ma solari. Quanto ai bonifici è prevista la riduzione dei
tempi di disponibilità da quattro a un giorno con la possibilità fino al 2011
di concordare termini diversi, fino ad un massimo di tre-quattro giorni. Il
secondo dispone che il tetto dello 0,5% previsto per le commissioni sulla messa
a disposizione dei fondi vale anche per gli eventuali sconfinamenti, cioè per gli
extrafidi. Infine viene previsto che le condizioni definite nei contratti
bancari non possano essere elevate unilateralmente più del 5%. In pratica se il
tasso concordato fosse per esempio del 10% l'aumento non potrebbe essere
superiore allo 0,5%. S.Ta.
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( da "Corriere del Mezzogiorno"
del 17-07-2009)
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Corriere del
Mezzogiorno sezione: Primo Piano data: 17/07/2009 - pag: 3 Aziende Accordo
Confindustria-Tesoro. Assegni e fidi, stretta sulle banche Sgravi per le
piccole imprese che rafforzano il capitale Bonus del 3%. Debiti, un anno di
tempo per restituire i prestiti ROMA Il primo risultato concreto dell'incontro
tra banche, imprese e governo lo ha annunciato il presidente della
Confindustria Emma Marcegaglia: «Il ministro dell'Economia, Giulio Tremonti, ha
concesso la detassazione degli aumenti di capitale delle imprese » ha detto
spiegando che a riguardo è stato subito presentato un emendamento al decreto
anticrisi in discussione in Parlamento. In sostanza lo sconto fiscale
funzionerebbe così: sugli aumenti di capitale fino a 500 mila euro le aziende
potranno detrarre dall'Ires fino al 3% per 5 anni. Si tratta di una misura che
la Confindustria chiedeva da tempo e che ha ottenuto ieri a latere del tavolo
principale del confronto. L'impegno delle aziende a rafforzare i patrimoni
netti è comunque uno dei pilastri della proposta di accordo a tre banche,
imprese e governo avanzata da Tremonti nel corso dell'assemblea del-- l'Abi,
l'8 luglio scorso. L'altro è la moratoria che gli istituti di credito dovranno
concedere alle aziende e il terzo è l'intervento del governo con gli sconti
fiscali per facilitare il tutto. Ebbene, ieri sulla moratoria è stato stabilito
che durerà un anno e riguarderà i rimborsi del capitale e non il pagamento
degli interessi che invece verranno corrisposti alle scadenze originarie. Il presidente
dell'Abi, Corrado Faissola, ha riaffermato che l'adesione delle banche
all'accordo, quando verrà raggiunto, sarà su base volontaria. Ed il ministro
Tremonti, ritrovando i toni duri di qualche settimana fa, ha avvertito gli
istituti di credito che gli eventuali benefici fiscali, cioè gli aumenti delle
detrazioni delle perdite sui crediti, verranno definiti solo dopo aver
constatato il livello di partecipazione delle banche all'intesa. Magari
prevedendo modulazioni che vadano a vantaggio solo di chi è andato incontro
alle esigenze delle imprese. «Primum vivere...» ha detto il ministro aprendo
l'incontro che si è svolto ieri mattina nella sede della Confindustria per
esortare il raggiungimento di un accordo. Attorno al tavolo oltre alla
presidente della Confederazione degli industriali e al presidente dell'Abi vi
erano anche i presidenti della Piccola industria Giuseppe Morandini, della
Confcommercio, Carlo Sangalli, e della Confesercenti Marco Venturi, il
segretario della Confartigianato Giorgio Guerrini e il presidente di Cna Ivan
Malavasi che si sono detti tutti soddisfatti del primo scambio di vedute. Gli
incontri proseguiranno la prossima settimana in sede tecnica per arrivare, ha
detto Marcegaglia, ad un'intesa «prima delle ferie». Oggetto della trattativa,
ha aggiunto, saranno anche «i leasing e i mutui. Ma approfondiremo pure le
altre forme di finanziamento come lo scoperto di conto corrente o lo smobilizzo
delle fatture». Per Faissola «è importante superare la dialettica polemica
perché se ci si mette a litigare non si risolve nulla». Il protocollo, ha
spiegato insistendo sull'importanza dell'allargamento del confronto anche alle
associazioni dei commercianti e degli artigiani, «sarà tra le confederazioni
delle imprese e l'associazione delle banche; gli eventuali interventi del
governo sul piano fiscale li vedremo dopo aver raggiunto l'accordo, ma voglio
ricordare che le banche hanno una fiscalità pesante su una molto parziale
deducibilità delle perdite». Ma intanto ieri per le banche è arrivato un altro
giro di vite con l'approvazione in commissione alla Camera di alcuni
emendamenti al decreto anticrisi presentati dalla maggioranza a cui in un primo
tempo il governo sembrava contrario. In particolare vengono ridotti i giorni,
che diventano solari e non più lavorativi, per la disponibilità dei bonifici; il tetto previsto per la messa a disposizione dei fidi viene
stabilito anche per gli sconfinamenti e viene definito il limite del 5% al
rialzo delle condizioni, tassi compresi, previste nei contratti bancari.
Stefania Tamburello 5 anni: il periodo nel quale si potrà beneficiare dello
sconto Ires
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( da "Corriere del Mezzogiorno"
del 17-07-2009)
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Corriere del
Mezzogiorno sezione: Primo Piano data: 17/07/2009 - pag: 5 Allo sportello
Banche, ora assegni e bonifici più veloci Sul conto in un giorno ROMA -
Sembrava che questa volta il ministro dell'Economia, Giulio Tremonti non
volesse infierire contro le banche. E che quindi avesse intenzione di dare
parere negativo agli emendamenti presentati dai relatori di maggioranza alle
norme del decreto anticrisi che riguardano le banche. Cioè le misure che
riducono i giorni di valuta per assegni e bonifici e mettono un tetto alle
commissioni sulla disponibilità dei fidi. Invece così non è
stato e gli emendamenti, che rappresentano un ulteriore giro di vite, sono
stati votati e approvati in commissione Bilancio della Camera. Il primo precisa
che i giorni di valuta per ottenere la disponibilità degli assegni circolari e
bancari, già ridotti dal decreto rispettivamente a uno e a tre sono da
intendersi non giorni lavorativi ma solari. Quanto ai bonifici è
prevista la riduzione dei tempi di disponibilità da quattro a un giorno con la
possibilità fino al 2011 di concordare termini diversi, fino ad un massimo di
tre-quattro giorni. Il secondo dispone che il tetto dello 0,5% previsto per le
commissioni sulla messa a disposizione dei fondi vale anche per gli eventuali
sconfinamenti, cioè per gli extrafidi. Infine viene previsto che le condizioni
definite nei contratti bancari non possano essere elevate unilateralmente più
del 5%. In pratica se il tasso concordato fosse per esempio del 10% l'aumento
non potrebbe essere superiore allo 0,5%. S.Ta.
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( da "Corriere.it"
del 17-07-2009)
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Aziende Accordo
Confindustria-Tesoro. Assegni e fidi, stretta sulle banche Sgravi per le
piccole imprese che rafforzano il capitale Bonus del 3%. Debiti, un anno di
tempo per restituire i prestiti ROMA Il primo risultato concreto dell'incontro
tra banche, imprese e governo lo ha annunciato il presidente della
Confindustria Emma Marcegaglia: «Il ministro dell'Economia, Giulio Tremonti,
ha concesso la detassazione degli aumenti di capitale delle imprese » ha
detto spiegando che a riguardo è stato subito presentato un emendamento al
decreto anticrisi in discussione in Parlamento. In sostanza lo sconto fiscale
funzionerebbe così: sugli aumenti di capitale fino a 500 mila euro le aziende
potranno detrarre dall'Ires fino al 3% per 5 anni. Si tratta di una misura che
la Confindustria chiedeva da tempo e che ha ottenuto ieri a latere del tavolo
principale del confronto. L'impegno delle aziende a rafforzare i patrimoni
netti è comunque uno dei pilastri della proposta di accordo a tre banche,
imprese e governo avanzata da Tremonti nel corso dell'assemblea dell'Abi,
l'8 luglio scorso. L'altro è la moratoria che gli istituti di credito dovranno
concedere alle aziende e il terzo è l'intervento del governo con gli sconti
fiscali per facilitare il tutto. Ebbene, ieri sulla moratoria è stato
stabilito che durerà un anno e riguarderà i rimborsi del capitale e non il
pagamento degli interessi che invece verranno corrisposti alle scadenze
originarie. Il presidente dell'Abi, Corrado Faissola, ha riaffermato che
l'adesione delle banche all'accordo, quando verrà raggiunto, sarà su base volontaria.
Ed il ministro Tremonti, ritrovando i toni duri di qualche settimana fa, ha
avvertito gli istituti di credito che gli eventuali benefici fiscali, cioè gli
aumenti delle detrazioni delle perdite sui crediti, verranno definiti solo
dopo aver constatato il livello di partecipazione delle banche all'intesa.
Magari prevedendo modulazioni che vadano a vantaggio solo di chi è andato
incontro alle esigenze delle imprese. «Primum vivere...» ha detto il ministro
aprendo l'incontro che si è svolto ieri mattina nella sede della Confindustria
per esortare il raggiungimento di un accordo. Attorno al tavolo oltre alla
presidente della Confederazione degli industriali e al presidente dell'Abi vi
erano anche i presidenti della Piccola industria Giuseppe Morandini, della
Confcommercio, Carlo Sangalli, e della Confesercenti Marco Venturi, il
segretario della Confartigianato Giorgio Guerrini e il presidente di Cna Ivan
Malavasi che si sono detti tutti soddisfatti del primo scambio di vedute. Gli
incontri proseguiranno la prossima settimana in sede tecnica per arrivare, ha
detto Marcegaglia, ad un'intesa «prima delle ferie». Oggetto della trattativa,
ha aggiunto, saranno anche «i leasing e i mutui. Ma approfondiremo pure le
altre forme di finanziamento come lo scoperto di conto corrente o lo smobilizzo
delle fatture». Per Faissola «è importante superare la dialettica polemica
perché se ci si mette a litigare non si risolve nulla». Il protocollo, ha
spiegato insistendo sull'importanza dell'allargamento del confronto anche alle
associazioni dei commercianti e degli artigiani, «sarà tra le confederazioni
delle imprese e l'associazione delle banche; gli eventuali interventi del governo
sul piano fiscale li vedremo dopo aver raggiunto l'accordo, ma voglio ricordare
che le banche hanno una fiscalità pesante su una molto parziale deducibilità
delle perdite». Ma intanto ieri per le banche è arrivato un altro giro di vite
con l'approvazione in commissione alla Camera di alcuni emendamenti al decreto
anticrisi presentati dalla maggioranza a cui in un primo tempo il governo
sembrava contrario. In particolare vengono ridotti i giorni, che diventano solari e non più lavorativi, per la disponibilità
dei bonifici; il tetto previsto per la messa a disposizione dei fidi viene
stabilito anche per gli sconfinamenti e viene definito il limite del 5% al
rialzo delle condizioni, tassi compresi, previste nei contratti bancari.
Stefania Tamburello stampa |
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( da "Asca" del
17-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
SARDEGNA/CONSIGLIO:
COMMISSIONE INDUSTRIA, SI' A PROCEDURA 'A SPORTELLO' (ASCA) - Cagliari, 17 lug
- Credito agevolato piu' facile e veloce alle imprese commerciali della
Sardegna con la proposta di legge approvata dalla Commissione Industria e
Commercio, presieduta da Nicola Rassu, che prevede la concessione degli aiuti
soltanto mediante la procedura ''a sportello''. Eliminando la procedura ''a
bando'', infatti sara' piu' facile, soprattutto per le imprese di minori
dimensioni accedere agli aiuti. Il provvedimento, che ha avuto l'unanimita' dei
consensi in Commissione, passa ora all'esame dell'aula per l'approvazione
finale. ''Il ripristino della modalita' a sportello, in alternativa alla
procedura a bando sinora in uso - ha ricordato il Rassu, primo firmatario del
provvedimento - consente alle imprese commerciali sarde di accedere al credito
agevolato allorquando si presenta la necessita', senza dover attendere la
pubblicazione dei bandi ed affrontare i tempi lunghi delle modalita' di
ademopimento''. Ulteriore snellimento, e' stato sottolineato, si potra' realizzare con l'utilizzo di un Consorzio fidi abilitato, in
alternativa al sistema bancario. Come si legge nella relazione che accompagna il provvedimento
del Presidente Rassu, ''L'esame della proposta di legge e' stato preceduto
dall'audizione delle associazioni di categoria Confcommercio e Confesercenti e
dall'assessore competente. E' emerso un ampio consenso sull'esigenza che
l'erogazione degli incentivi debba essere improntata ad automatismi procedurali''.
''Si e' pertanto ritenuto di escludere - prosegue il testo - la procedura a
bando perche' non si e' rivelata efficace ai fini della tempwestivita' di
erogazione, che di fatto penalizza normalmente le imprese piu' deboli''.
res/sam/alf (Asca)
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( da "AltaLex" del
17-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
La sopravvenuta
acquisizione della cittadinanza europea e lattuale punibilità
delle condotte pregresse integranti i reati dimmigrazione Articolo di
Gwendoline Guccione 17.07.2009 Commenta | Stampa | Segnala | Condividi La sopravvenuta acquisizione
della cittadinanza europea e lattuale punibilità delle condotte
pregresse integranti i reati dimmigrazione ex D. Lgs., 25 luglio 1998, n.
286: le Sezioni unite escludono labolitio criminis parziale in caso di
successione c.d.
mediata di norme penali di Gwendoline Guccione Sommario: 1. La questione
interpretativa: considerazioni introduttive; 2. Quadro normativo in materia di
immigrazione: cronologia; 3. Favoreggiamento dellimmigrazione
clandestina: la fattispecie base; 3.1 Segue: le ipotesi aggravate ex art.12, commi 3, 3-bis
e 3-ter, T.U. Imm.; 3.2 Segue: il delitto di favoreggiamento della permanenza
illegale; 4. Delitto di indebito trattenimento dello straniero espulso, 5.
Criteri interpretativi per distinguere lipotesi di abolitio criminis e
abrogatio sine abolitione in caso di modifica immediata di fattispecie penale;
5.1 Segue: le posizioni dottrinali e giurisprudenziali; 6. La successione
mediata di norme penali; 6.1 Segue: gli indirizzi dottrinali; 6.2 Segue: il
panorama giurisprudenziale; 7. La qualità di straniero: mero
presupposto od elemento integrativo dei reati in materia di immigrazione?; 7.1
Segue: limpostazione estensiva della giurisprudenza di
merito; 7.2 Segue: lorientamento restrittivo della giurisprudenza di legittimità: la
sentenza delle Sezioni unite penali della Corte di Cassazione 27 settembre 2007
16 gennaio 2008, n. 2451; 8. Spunti critici per la corretta
ricostruzione della vicenda successoria in esame; 8.1 Segue: conclusioni. 1. La
questione
interpretativa: considerazioni introduttive Originariamente costituita dai sei
Stati fondatori, lUnione europea è giunta ad includere, con
lingresso di Romania e Bulgaria1 a decorrere dal primo gennaio 2007,
ventisette Stati membri. Trattasi di un processo di allargamento ben lungi dallessersi
esaurito, avendo altri Paesi europei presentato domanda di adesione
allUnione. Tra gli effetti derivanti da tale ampliamento è da annoverare
lacquisizione della cittadinanza europea e dei diritti che ad essa afferiscono da parte dei
cittadini dei nuovi Stati membri, nei cui confronti, pertanto, non trovano più
applicazione le disposizioni del D.Lgs., 25 luglio 1998 n. 286 (Testo unico
sull'immigrazione)2, bensì le norme europee sulle libertà di circolazione3 e
stabilimento delle persone4, da intendersi la prima come il diritto di ogni
cittadino comunitario di ricercare o di svolgere un'attività, retribuita o
meno, in uno Stato membro dell'Unione diverso da quello di cui è cittadino, e
la seconda come il diritto di fissare la propria residenza in uno dei Paesi
aderenti5. In seguito a tale progressiva estensione, in giurisprudenza si è
posto il problema dellattuale punibilità del reato di
favoreggiamento dellimmigrazione clandestina anteriormente commesso in danno di stranieri, a cui è ora
riconosciuto lo status di cittadino comunitario6. Più in generale la questione
della sopravvenuta irrilevanza delle condotte tenute in epoca anteriore alla
ratifica del Trattato di adesione, abbraccia tutte le norme incriminatrici
previste dal T.U. sullimmigrazione, il cui ambito applicativo è
espressamente circoscritto dallart.1, comma 1, ai cittadini di
Stati non appartenenti allUnione europea e agli apolidi, di seguito
indicati come stranieri. Tale interrogativo, che si inserisce nella più ampia
tematica della successione mediata della fattispecie penale, ha, di recente,
assunto un grande rilievo nel dibattito penalistico: si discute, in
particolare, se la modifica della norma extrapenale, che definisce la nozione di
straniero, determini esclusivamente una variazione della rilevanza penale del
fatto, con decorrenza dalla emanazione della successiva ratifica, rimanendo
immutato il disvalore penale del fatto anteriormente commesso, ovvero se essa,
concorrendo a delineare il precetto penale, generi unipotesi
di abolitio criminis parziale sottoposta al regime dellart.2, comma 2,
c.p., con conseguente e necessaria revoca delle sentenze di
condanna già passate in giudicato (art. 673 c.p.p.). Per unesatta
soluzione delle varie
problematiche implicate appare utile ripercorrere le tappe più significative
della legislazione in tema di immigrazione, a cui seguirà un essenziale
commento delle principali fattispecie incriminatrici rispetto alle quali emerge
il problema di diritto intertemporale enunciato, nello specifico le ipotesi di
favoreggiamento dellimmigrazione clandestina e di illegale
permanenza sul territorio dello Stato, rispettivamente disciplinate agli artt.
12 e 14 commi 5-ter e 5-quater, T.U. Imm.7. Si ritiene, altresì, opportuno soffermarsi
brevemente sul variegato panorama interpretativo formatosi in tema di
successione di leggi penali nel tempo, la cui analisi permette di cogliere
tutti gli aspetti giuridici sottesi alla questione in esame. Tale disamina,
giova sottolinearlo, non ha pretese di esaustività e mira essenzialmente a
soddisfare esigenze di chiarezza espositiva, fornendo allinterprete
un quadro ricostruttivo degli istituti rilevanti per una corretta collocazione
sistematica delloggetto specifico del presente lavoro. 2. Quadro normativo in materia di
immigrazione: cronologia Negli ultimi anni lItalia si è trasformata
da Paese tradizionalmente di emigrazione a Paese di forte immigrazione,
soprattutto a causa della sua posizione geografica, che la rende terra di transito obbligato per
raggiungere altri Stati europei od extraeuropei8. Lart.
10 Cost. dispone che la condizione giuridica dello straniero è regolata dalla
legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali9. Nel nostro
ordinamento la nozione
di straniero viene, pertanto, desunta da diverse discipline normative che
consentono di distinguerne vari tipi: il cittadino comunitario, il cittadino
extracomunitario, gli apolidi e i rifugiati politici. La posizione giuridica
dello straniero era precedentemente regolata dal R. D., 18 giugno 1931, n. 773
(Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza), che, stante la relativa
esiguità della pressione migratoria nella realtà italiana dellepoca,
inquadrava il problema dellimmigrazione soltanto in termini di sicurezza e tutela dellordine
pubblico nazionale. La prima legge che ha inteso regolamentare la condizione
dello straniero in Italia è la L. n. 30 dicembre 1986, n. 943 (Norme in materia
di collocamento e di trattamento dei lavoratori extracomunitari immigrati e contro le
immigrazioni clandestine), tesa principalmente a stabilire la parificazione sul
piano lavorativo dello straniero al cittadino italiano. Successivamente viene
adottata la L., 21 febbraio 1990, n. 39 (c.d. Legge Martelli), che rimane per
lungo tempo il testo di riferimento in tema di immigrazione. Tale disciplina,
pur rimanendo caratterizzata da interventi finalizzati a gestire limmigrazione
come un fenomeno di emergenza e di ordine pubblico, introduce per la prima
volta la programmazione
dei flussi migratori, nonché le norme relative a ingresso, soggiorno,
espulsione ed asilo politico10. La materia de qua viene di seguito
ridisciplinata dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dellimmigrazione e norme
sulla condizione dello straniero), che riunisce e coordina le norme contenute
nella L. 6 marzo 1998, n. 40 (c.d. Legge Turco-Napolitano), fissando gli
obiettivi della politica italiana in materia di immigrazione: regolamentazione
dellingresso
e del soggiorno dei cittadini stranieri, integrazione sociale dei soggetti
regolarmente presenti nel territorio e contrasto all'attività criminale diretta
a favorire l'immigrazione clandestina. Con riguardo a questultimo punto,
al pari di altri Paesi
di destinazione, anche lItalia cerca di fronteggiare il problema
del sempre più massiccio ingresso abusivo di migranti attraverso
ladozione di politiche di contenimento, partendo dal presupposto che gli
stranieri siano una minaccia alla sicurezza interna e non una risorsa sul piano sia economico che
culturale11. A distanza di pochi anni dalla sua approvazione, il presente testo
unico viene in parte modificato dalla L. 30 luglio 2002, n. 189 (c.d. Legge
Bossi-Fini) e successive modifiche (L. 12 novembre 2004, n. 271, di conversione
del D. L. 14 settembre, 2004, n. 241), avente come unica finalità la lotta allimmigrazione
illegale perseguita attraverso linasprimento del regime delle
espulsioni12 e la previsione di un rapporto più cogente tra lavoro e diritti degli immigrati,
giustificando lingresso e la permanenza dello straniero
per soggiorni duraturi solo a fronte delleffettivo svolgimento di
unattività lavorativa legale. Più nello specifico, al fine di garantire
la collettività contro lingresso illegale, le ipotesi di reato già previste vengono
delineate in maniera più dettagliata ed afflittiva: le
modificazioni apportate con la legge 189/02 hanno accentuato il carattere di
tutela dellordine e della sicurezza pubblica
in parte capovolgendo
la visione
solidaristica in una esclusivamente repressiva13. La
legislazione in materia di immigrazione presenta, in sostanza, i caratteri
tipici di un diritto penale del nemico14, quali, ad esempio, una sensibile
anticipazione della soglia di criminalizzazione mediante fattispecie a pericolo astratto15, in cui
il tentativo viene punito come delitto consumato; una netta sproporzione fra
trattamento sanzionatorio e gravità ed idoneità lesiva del fatto; una
progressiva soggettivizzazione e differenziazione dello statuto penale per tipi
di autore; una strutturale indeterminatezza della norma, nonché una
connotazione poliziesca dellintera funzione giudiziaria ed
unaccentuazione del contenuto segregativo ed affittivo, non già
risocializzante, della pena16. Peraltro, sul piano dellaccertamento
processuale, lintroduzione di fattispecie incriminatrici in assenza di un
loro coordinamento organico e sistematico conduce ad una sovrapposizione di
norme penali in relazione al medesimo oggetto, foriera di applicazioni giurisprudenziali difformi, che
inevitabilmente incidono sulla qualità ed efficacia della risposta
giudiziaria17. Le tensioni che segnano il fenomeno dellimmigrazione
e la connessa stratificazione degli interventi legislativi sul tema, comportano
la continua insorgenza
di contrasti interpretativi, nonché di dubbi concernenti la legittimità
costituzionale della disciplina. Si è rilevato che la normativa in questione si
innesta in un meccanismo di involuzione del diritto penale, che passa da
strumento di tutela di beni a strumento di tutela di funzioni18, con lasservimento
del diritto e della procedura penale dei loro principi e dei loro scopi
- allattività amministrativa funzionale allallontanamento dello
straniero irregolare19. Ciò posto, si procederà ora allesame
delle fattispecie incriminatrici indicate in premessa, alla luce della
travagliata elaborazione dottrinale e pretoria, che, nello sforzo, pregevole,
di ricondurre ad unità le molte problematiche di ordine costituzionale emerse,
ha cercato, comunque,
di offrire un quadro sistematicamente coerente e completo della materia. 3.
Favoreggiamento dellimmigrazione clandestina: la fattispecie
base Tra le disposizioni dettate al fine di contrastare il fenomeno
dellimmigrazione clandestina, va annoverato lart. 12, D.Lgs. n. 286 del 1998
(come sostituito dall'art. 11, comma 1, L. 189 del 2002 e modificato dalla L. n. 271
del 2004, di conversione del D. L. n. 241 del 2004, nonchè, da ultimo dalla L.
n. 125 del 2008, di conversione del D.L. n. 92 del 2008), che criminalizza ogni
attività di assistenza ai flussi irregolari20 in entrata, distinguendo fra una
fattispecie base contemplata al comma 1 ed ipotesi aggravate previste nei commi
successivi21. Tale articolo punisce il favoreggiamento dellimmigrazione clandestina (c.d. smuggling of
migrants, letteralmente contrabbando di clandestini22), che deve essere tenuto
distinto dalla tratta di esseri umani (c.d. trafficking of human beings23)
finalizzato al successivo sfruttamento delle persone, che ne sono oggetto24. Il
filo che separa lo smuggling dal trafficking è molto sottile, essendo assai
frequenti i casi in cui il traffico di migranti si trasforma in vera e propria
tratta25. Ciononostante, si è voluto tenere distinti le due ipotesi sia per
ragioni di carattere investigativo che politico. Stante il rapporto di
specialità fra le medesime intercorrente, il lavoro di ricostruzione degli
elementi che compongono le diverse fattispecie ad esse riconducibili si
presenta alquanto arduo. In estrema sintesi un primo elemento di
differenziazione concettuale è dato dalla diversa dimensione temporale, che nel
caso dello smuggling tendenzialmente coincide con la durata del viaggio, ove,
nel trafficking, invece, il rapporto di sfruttamento, oltre a costituirne la
finalità, si protrae anche nel Paese di destinazione. In tale ultimo caso, poi,
non deve necessariamente trattarsi di trasferimento di una persona da uno Stato
allaltro, potendosi verificare casi di c.d. tratta interna, nè,
parimenti, di ingresso illegale, qualora il trafficato venga spostato da uno Paese allaltro;
circa, poi, i metodi usati dai trafficanti, nel caso del trafficking essi sono
spesso violenti, minacciosi, fraudolenti o abusivi di una situazione di
vulnerabilità, intesa come qualsiasi situazione, in cui la persona non abbia una reale e accettabile
alternativa che non sottomettersi allabuso. Un ulteriore
discrimine poggia, infine, sul diverso ruolo svolto dal migrante nei confronti
dei trafficanti: nel caso di favoreggiamento allimmigrazione, è generalmente la persona trafficata a
richiedere il servizio di ingresso migratorio illegale, investendo un capitale
proprio, sicché viene a mancare il profilo di offesa alla libertà di
autodeterminazione della vittima riscontrabile, invece, nella tratta. Tornando
ora allesame dellart. 12 T.U. Immigrazione, il comma 1, dopo aver
contemplato la clausola di salvezza, salvo che il fatto costituisca più
grave reato, punisce chiunque in violazione delle disposizioni del
presente testo unico compie atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio dello Stato di uno
straniero ovvero atti diretti a procurare l'ingresso illegale in altro Stato
del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente.
A differenza della precedente previsione che, peraltro, puniva le attività dirette a
favorire lingresso illegale in Italia, vengono ora sanzionate anche
le condotte consistenti nel procurare limmigrazione clandestina in un
diverso Stato attraverso il transito su territorio italiano26. Il reato di favoreggiamento può essere
compiuto da chiunque27, ma ha come specifico presupposto la condizione di
straniero del soggetto passivo28. Il bene giuridico tutelato può essere
individuato nella necessità di reprimere i flussi immigratori di stranieri privi
dei prescritti requisiti di legge. Nelloggetto della condotta
sanzionata non rientra il comportamento tenuto dal migrante. Il semplice
ingresso in forma clandestina o irregolare29 non è punito di per sé come reato
dal nostro ordinamento avendo valenza di mero illecito amministrativo sanzionato con il
respingimento e lespulsione. La prima critica concerne
proprio il fatto che venga criminalizzata unattività di per sé penalmente
irrilevante, ossia labusivo ingresso dello straniero30, riservando la
sanzione penale solo
allipotesi dello straniero già espulso e colpito da divieto di
rientro, salva la speciale autorizzazione del Ministro dellInterno di cui
allart.13, D. Lgs n. 286 del 1998. Appare, pertanto, evidente
unanomalia rispetto alle altre ipotesi di favoreggiamento previste dal codice penale agli
artt. 378 e 379, in
cui si presuppone che lattività penalmente favorita sia a sua
volta illecita31. Non è, inoltre, prevista la presenza di
unorganizzazione quale presupposto materiale dellillecito: la natura associativa è, infatti,
contemplata come ipotesi aggravata, ampliandosi così enormemente le possibilità
di concreta configurazione del delitto. Trattandosi di reato di mera condotta,
esso si consuma con il compimento dellattività che procura
limmigrazione
clandestina, indipendentemente dalleffettivo ingresso
dello straniero, purché la condotta realizzata, oltre che diretta a tale
scopo32, sia anche idonea a realizzarlo. Occorre, poi, che la condotta sia
avvenuta almeno in parte nel territorio italiano, non essendo punibili i comportamenti realizzati
interamente all'estero. In ordine allelemento soggettivo, il
reato si perfeziona con il dolo, inteso quale coscienza e volontà di commettere
atti di agevolazione dellingresso. Si tratta, poi, di un reato di pericolo, in quanto per
la punibilità del fatto non è necessario che si verifichi in concreto alcun
danno33. E, dunque, evidente la sussumibilità della fattispecie di
favoreggiamento dellingresso illegale, nella categoria dei delitti di
attentato e nel più
ampio genus dei reati a consumazione anticipata, con larretramento
della soglia di punibilità al compimento di un fatto diretto alla realizzazione
del risultato indicato, senza che occorra leffettiva realizzazione.
Stante lassimilazione sul piano strutturale di attentato e tentativo, va da sé che il giudizio
di idoneità della condotta al raggiungimento del risultato descritto deve
essere eseguito in maniera alquanto rigorosa34, al fine di circoscrivere la
criminalizzazione di una condotta agevolatrice di unattività
di per sé penalmente irrilevante, qual è lingresso illegale dello
straniero. Ne deriva che lillegalità dellingresso rilevante ai fini
dellapplicazione della norma de qua deve essere stabilita sulla base
delle disposizioni di cui
al T.U. Immigrazione. Ciò significa che la fattispecie del favoreggiamento
potrà dirsi perfezionata, solo quando lingresso dello
straniero sia avvenuto in elusione delle prescrizioni ivi previste35. Anche
lidentificazione dellelemento di illiceità speciale costituito dalla illegalità
dellingresso non è scevra da difficoltà ermeneutiche. Va, infatti,
ricordato come parte della dottrina36 abbia, anche di recente, denunciato la
preoccupante indeterminatezza e vaghezza della formula letterale contenuta nella prima parte delle fattispecie
in parola, laddove si dà rilievo penale ad ogni tipo di violazione delle
disposizioni del testo unico37. Tali critiche non hanno, però, trovato
accoglimento nella giurisprudenza della Corte di Cassazione38, la quale proprio
nel rigettare leccezione di legittimità costituzionale
della fattispecie di cui allart. 12, comma 1, per violazione del
principio di tassatività e determinatezza, ha ritenuto la relativa questione
manifestamente infondata in considerazione del fatto che tale norma, pur se
omnicomprensiva, non sacrifica tali caratteri, potendo da essa derivare solo
una maggiore difficoltà di individuazione della fattispecie concreta, ma non
anche della tipicità della fattispecie astratta, in sé compiutamente definita e comprendente ogni possibile
combinazione della prevista attività diretta a favorire l'ingresso di stranieri
in Italia con la violazione di ciascuna delle specifiche disposizioni del
D.Lgs. in esame39. Circa la questione se la fattispecie
integri un reato di
pericolo astratto o concreto, è da segnalare che la giurisprudenza40 non ha
tenuto in debita considerazione il mutamento testuale della norma, in seguito
al quale non dovrebbero assumere rilevanza penale quelle condotte, anche
prodromiche e successive allingresso nel territorio nazionale,
che non siano indirizzate a realizzare in via principale il valico illegale
delle frontiere41, con la conseguenza che, ove emerga dagli atti uno scopo
diverso, la punibilità ex art. 12, comma 1, dovrebbe escludersi. In particolare, il giudice di
legittimità 42 ha
precisato che al fine di stabilire la riconducibilità al reato di cui allart.12,
comma 1, anche della condotta agevolatrice successiva allingresso dello
straniero, occorre verificare la sussistenza di un duplice presupposto: la rilevanza
causale rispetto a tale ingresso, ossia il legale eziologico tra la condotta
successiva ed il risultato individuato dalla norma incriminatrice, e la
cointeressenza dellattività di chi ha operato in Italia dopo
lingresso irregolare
e chi ha operato allestero prima di tale ingresso. In realtà si
è dellavviso che unanalisi più articolata e soddisfacente degli
elementi costitutivi della fattispecie in esame presupponga una lettura della
norma de qua in combinato disposto con il successivo comma 5, che prevede il reato di
agevolazione della permanenza illegale. Ciò significa che al fine di evitare
una illegittima sovrapposizione di norme, al duplice criterio sopra richiamato
sarebbe opportuno aggiungerne un terzo teso a valorizzare anche lo spazio
temporale, in cui la condotta agevolatrice successiva allingresso
dello straniero viene tenuta, potendosi ancora rientrare nellambito di
applicazione del comma 1, solo ove il suddetto contributo si realizzi
immediatamente dopo lingresso nel territorio dello Stato e nelle immediate adiacenze del luogo
di ingresso43. Successivamente a tale momento, atti o comportamenti posteriori
si porrebbero, per contro, al di fuori dellattività di
favoreggiamento strettamente intesa. 3.1 Segue: le ipotesi aggravate ex art.12, commi
3, 3-bis e 3-ter, T.U. Imm Lart. 12, comma 3, punisce
chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti
a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle
disposizioni del
presente testo unico, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del
quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente.
Anche la fattispecie de qua rimane unipotesi residuale, per
lapposizione della clausola di salvezza salvo che il fatto non costituisca
un più grave reato44. A seguito delle modificazioni apportate dalla
novella del 2004, la suddetta disposizione prevede esclusivamente una
fattispecie incriminatrice in rapporto di specialità con il delitto di favoreggiamento dellingresso45.
Lelemento specializzate rispetto alla figura base è rappresentato dal
dolo specifico di trarre profitto anche indiretto dalla condotta46. La norma
non prevede che il profitto debba essere ingiusto e che debba derivare dalla condizione di illegalità dello
straniero, in ciò ulteriormente differenziandosi rispetto alla configurazione
del dolo specifico offerto dal successivo comma 5 con riferimento al delitto di
favoreggiamento della permanenza illegale47. Tale previsione è connotata dalle
medesime ambiguità dellillecito di procurare lingresso, per
lincidenza della condotta criminosa su di un fatto penalmente non
rilevante, la cui strutturale indeterminatezza non risulta, del resto,
compensata dal dolo specifico a cui non è attribuibile alcuna funzione selettiva. Si è, in altri
termini, in presenza di unipotesi reato a dolo specifico
differenziale, con funzione cioè differenziatrice della punibilità rispetto al
fatto di favoreggiamento semplice, di pari offensività oggettiva. È insegnamento di autorevole
manualistica, infatti, che un consimile impianto soggettivistico collida con il
principio di offensività48, facendosi dipendere la diversità della sanzione da
una mera intenzione offensiva, e ciò è tanto più grave ove un simile modello
acceda ad uno schema di reato di attentato. L'unico correttivo per evitare straripamenti
soggettivistici sembrerebbe consistere nell'apprezzamento dell'obiettiva
idoneità della condotta a realizzare l'intenzione profittatrice, ovvero la
riconversione
ermeneutica del modello del dolo specifico differenziale in reato di pericolo
concreto con dolo di danno. Anteriormente allodierna novella,
lipotesi criminosa in esame risultava integrata anche quando il
favoreggiamento fosse realizzato da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi
internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque
illegalmente ottenuti (art. 12, comma 3, secondo periodo, precedente
formulazione). Oggi, per contro, a seguito della legge n. 271 del 2004,
siffatte ipotesi comportamentali vengono espunte ed inserite nel corpo del
comma 3-bis attraverso la previsione di una nuova lettera, la c
bis e con ciò trasformate in elementi integratori di circostanze ad
efficacia comune. Viene, inoltre,
riformulato lesordio del comma 3-bis al fine di
estendere le circostanze ivi previste anche al delitto di favoreggiamento
allingresso illegale di cui al comma 1. Tra le ipotesi aggravate del
delitto di favoreggiamento dellingresso clandestino, accanto a quella contemplata dallart.
12, comma 3, vanno annoverate quelle disciplinate, rispettivamente ai commi
3-bis e 3-ter, espressamente qualificate dalla giurisprudenza della Cassazione
come circostanze aggravanti ad effetto speciale49, che in linea con il rigore repressivo che
caratterizza lintera normativa, vengono sottratte al
giudizio di bilanciamento. Inoltre, al fine di rafforzare leffetto
deterrente delle norme in esame, lart.12, comma 4, prevede, nei casi di
cui ai commi 1 e 3, da un lato, lobbligatorietà dell'arresto in flagranza50 e la confisca
obbligatoria51 del mezzo utilizzato per il trasporto dei clandestini anche nel
caso di applicazione della pena su richiesta delle parti contrariamente a
quanto previsto dallart. 444 c.p.p. in tema di sanzioni accessorie; dallaltro,
quanto al rito, che si proceda comunque con giudizio
direttissimo52, con leccezione dellipotesi in cui occorra
svolgere speciali indagini. 3.2 Segue: il delitto di favoreggiamento della
permanenza illegale La disposizione di cui allart. 12, comma 5, integrato da
ultimo dalla L. n. 125 del 2008, di conversione del D. L. n. 92 del 200853, ha
anchessa natura residuale per espressa previsione legislativa, ricorrendo
fuori dei casi di favoreggiamento dellingresso illegale e salvo che il fatto non
costituisca più grave reato. Essa prevede unipotesi di reato
aggravata, che presenta elementi di connessione fra lo smuggling e il
trafficking54, che rendono estremamente problematica la fissazione di confini
chiari fra le diverse
attività55. Più nello specifico tale norma punisce chiunque,
al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello
straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo,
favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del
presente testo unico. Sul piano descrittivo esistono tre
importanti differenze fra la fattispecie de qua e lipotesi semplice di
favoreggiamento. Innanzitutto la diversa formula usata favorisce la permanenza
sancirebbe per il delitto in esame labbandono della tecnica della
consumazione anticipata, rendendo qualificabile tale figura come reato di
evento56. Ma lindirizzo giurisprudenziale prevalente è nel senso di
ritenere anche il delitto di agevolazione della permanenza illegale un reato di mera
condotta, nonostante la diversità lessicale che lo connota rispetto al reato di
favoreggiamento dellingresso clandestino. La permanenza dello
straniero protrattasi per un certo periodo di tempo non assurge, infatti, ad elemento costitutivo
della fattispecie, bastando il compimento di attività dirette a favorirla al
fine di trarne ingiusto profitto57. In secondo luogo, un altro elemento di
differenziazione riguarda latteggiamento soggettivo che deve
qualificare le
condotte interdette. Mentre, infatti, il delitto di favoreggiamento dellingresso
clandestino è costruito come fattispecie a dolo generico, il reato di
favoreggiamento della permanenza prevede la particolare configurazione del dolo
specifico di profitto,
che deve essere ingiusto e derivare dalla condizione di illegalità dello
straniero: è richiesta una precisa correlazione tra la condizione di illegalità
ed il profitto che da esso deriva, che si sviluppa non già solo sul piano
oggettivo, ma su quello delle finalità assunte dallagente.
Il favorire la permanenza dello straniero nel territorio dello Stato è punita,
inoltre, quando lagente abbia operato nellambito delle
attività punite a norma del presente articolo. Difficile appare, invero,
lesegesi di
questa disposizione. Si ritiene che questultima precisazione
induca il passaggio della fattispecie delittuosa dallambito del traffico
di migranti a quello di tratta di persone a scopo di sfruttamento. La
giurisprudenza ha ritenuto che la norma, per quanto ambigua e mal formulata, si riferisca alle
condotte di agevolazione del soggiorno in Italia caratterizzate dallintento
di reclutare persone da destinare alla prostituzione o minori da sfruttare in
attività illecite58. Tale esegesi è condivisibile e tiene in debita considerazione la
natura residuale della norma. In altri termini, una corretta interpretazione
della locuzione nellambito delle attività punite a
norma del presente articolo comporta la rilevanza delle sole circostanze
aggravanti del fine di
prostituzione e di sfruttamento di minori, non anche di altre condotte, che
concreterebbero più propriamente modalità di esecuzione del solo
favoreggiamento dellingresso clandestino, sia esso a dolo
generico o a dolo specifico59. 4. Delitto di indebito trattenimento dello straniero espulso Tra i
reati previsti in collegamento allespulsione60,
lipotesi più frequente nelle aule di giustizia è quella contemplata
allart.14, comma 5-ter, T.U. Immigrazione, attraverso cui si è inteso
incriminare il comportamento
dello straniero che, senza un giustificato motivo61, ometta di lasciare il
territorio italiano nel termine di legge. Lillecito, a seconda
delle ragioni sottese allespulsione, presenta natura di delitto (primo
periodo della disposizione) o di contravvenzione (secondo periodo). Una volta accertato che
linteressato si è trattenuto indebitamente nel territorio dello
Stato, lamministrazione deve procedere in ogni caso
alladozione di un nuovo provvedimento di espulsione con
accompagnamento alla
frontiera a mezzo della forza pubblica (terzo periodo)62. Il
successivo comma 5-quater stabilisce che debba rispondere di uno specifico
reato, punito più o meno gravemente, lo straniero che venga trovato nel
territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico dopo essere già stato
espulso ai sensi del comma 5-ter primo periodo
(reclusione fino a cinque anni) e del comma 5-ter secondo periodo
(reclusione per un massimo di quattro anni)63. Sul piano strutturale la
fattispecie in esame
rileva affinità con le figure di reato incentrate sullosservanza
di un provvedimento
amministrativo64. Lordine di allontanamento del questore ex
art. 14, comma 5-bis65, la cui violazione integra lipotesi di indebito
trattenimento di cui al primo periodo della norma in commento, costituisce una modalità di esecuzione
dellespulsione66, che presuppone limpossibilità di trattenere
lo straniero presso un centro di permanenza temporanea o di accompagnarlo alla
frontiera, con ciò riversandosi discutibilmente sullo straniero lonere di eseguire
lespulsione, laddove lo Stato non riesca a farvi fronte con mezzi
propri67. La legittimità dellordine del questore dipende, inoltre, dalla
legittimità del provvedimento con cui, a monte, è stata disposta lespulsione dello straniero alla cui
esecuzione mira il provvedimento di allontanamento disatteso e che costituisce
un antecedente logico68 del reato in esame; ciò assume ancor
più rilevanza a seguito delle modifiche apportate dalla legge n. 271 del 2004, in base alle quali le pene edittali si
differenziano a seconda del provvedimento espulsivo comminato in origine, che,
dunque, diventa un discrimen tra fattispecie delittuose e
fattispecie contravvenzionale69. Nella previsione originaria la
fattispecie penale in
esame era prevista come illecito contravvenzionale passibile di arresto
obbligatorio. La Corte costituzionale con sentenza 15 luglio 2004, n. 223
dichiarava lillegittimità costituzionale dellart. 14, comma
5-quinquies per violazione degli artt. 3 e 13 Cost. nella parte in cui
stabilisce che per il reato previsto dal comma 5-ter del medesimo articolo 14 è
obbligatorio larresto dellautore del fatto, risultando priva
di senso ladozione di un provvedimento precautelare, laddove non possa
essere validamente
disposta, in sede di convalida, la misura cautelare in carcere né alcun altra
misura coercitiva di tipo cautelare stante il disposto dellart.380
c.p.p70. Larresto, pertanto, non essendo finalizzato alla successiva
adozione di un provvedimento cautelare, si risolve in una limitazione
provvisoria della libertà personale priva di qualsiasi funzione
processuale ed è quindi, sotto questo aspetto, manifestamente
irragionevole. La novella del 2004 interviene a colmare il vuoto
legislativo creato dalla declaratoria
di incostituzionalità, attraverso una riformulazione della norma censurata, che
disattende il contenuto garantistica dellintervento della
Consulta: il primo periodo dellart.14, comma 5-ter prevede ora la
violazione dellordine di allontanamento come delitto punibile con la reclusione da uno a
quattro anni (ad eccezione del caso di espulsione motivato dallessere
scaduto il permesso di soggiorno, per cui viene ancora mantenuta la pena
dellarresto da sei mesi a un anno). Linasprimento della pena è, infatti, precondizione per lobbligatorietà
dellarresto prevista al successivo comma 5-quinquies71. Il testo
novellato, come era prevedibile, viene nuovamente sottoposto al vaglio della
Corte Costituzionale. Un primo profilo di costituzionalità sorge in merito alla manifesta ed
irragionevole sproporzione della pena prevista per linosservanza
dellordine del questore rispetto non soltanto alla pena precedentemente
comminata, non trovando tale inasprimento sanzionatorio giustificazione in
significativi
mutamenti del contesto sociale di riferimento, ma anche con riguardo alle pene
previste per le ipotesi analoghe di cui agli artt. 650 c.p. e 2, L. 27 dicembre 1956, n. 142372. In particolare,
si obietta che la condizione di straniero irregolare non può di per sé
rappresentare un situazione di pericolosità sociale tale da giustificare una
siffatta disparità di trattamento, soprattutto quando si pensi che del reato
possono essere chiamati a rispondere soggetti non pericolosi, né mai processati
o condannati per altri comportamenti criminosi73. Si ritiene, inoltre, che la
pena prevista dallart. 14 ,comma 5-ter non sembra avere alcun
fine rieducativo, ma sia volta alla soddisfazione di mere esigenza processuali
(quali quella di consentire limmediato arresto obbligatorio in flagranza, il rito
direttissimo immediato o nei 15 giorni74, e lespulsione
immediata), con ciò ripristinando in forma aggravata ciò che la Consulta aveva
censurato con la sentenza n. 223 del 2004 richiamata75. La Corte costituzionale
con sentenza 2
febbraio 2007, n. 22 dichiara questa volta inammissibili le questioni di
legittimità costituzionale dellart. 14 commi 5-ter e 5-quinquies
del D.Lgs. n. 286 del 1998,
in riferimento agli artt. 2, 3 e 27 Cost., nella parte
in cui la norma prevede la
pena della reclusione da uno a quattro anni per lo straniero che senza
giustificato motivo si trattiene nel territorio italiano in violazione dellordine
di espulsione del Questore, nonché larresto obbligatorio, sollevate dai
Tribunali di Genova, Bologna, Ancona, Gorizia, Trieste, Milano, Trani76 e Verona, ma invita il
legislatore a eliminare al più presto gli squilibri, le sproporzioni e le
disarmonie che caratterizzano il quadro normativo in materia di immigrazione77.
A parere della Consulta il controllo dei flussi migratori rappresenta un grave
problema sociale, umanitario ed economico, che implica valutazioni di politica
legislativa non riconducibili a mere esigenze generali di ordine e sicurezza
pubblica né sovrapponibili o assimilabili a problematiche diverse, legate alla
pericolosità di alcuni soggetti e di alcuni comportamenti che nulla hanno a che
fare con il fenomeno dellimmigrazione. Il sindacato di
costituzionalità può investire le pene scelte dal legislatore solo se sia
evidente la violazione
del principio di ragionevolezza, ossia solo nel caso in cui esistono
fattispecie di reato sostanzialmente identiche, ma sottoposte a diverso
trattamento sanzionatorio. La Corte ritiene, in altri termini, che il caso di
specie non integri una di quelle ipotesi in cui la stessa può legittimamente
verificare luso della discrezionalità legislativa nella determinazione della
qualità e quantità della sanzione penale, in quanto non si riscontra una
sostanziale identità tra le fattispecie prese in considerazione. In realtà, tale lettura non
convince, ritenendosi che le norme richiamate siano legate da un rapporto di
affinità, che vede lipotesi di cui allart. 14, comma
5-ter, in buona sostanza, nientaltro che una specificazione
dellart. 650 c.p.. Peraltro, nelle ordinanze di rimessione de quibus lart.3
Cost. si asserisce violato non solo in comparazione con altre norme penali che
prevedono fattispecie simili, ma anche per intrinseca irragionevolezza, avuto
riguardo al rapporto di proporzionalità necessaria tra gravità del disvalore sociale del
fatto ed entità delle sanzioni. Va a tal proposito menzionata quellevoluzione
giurisprudenziale secondo cui il rispetto di tale principio nel diritto penale
equivale a negare legittimità alle incriminazioni che, anche se presumibilmente idonee a
raggiungere finalità statuali di prevenzione, producono, attraverso la pena,
danni allindividuo (ai suoi diritti fondamentali) ed alla società
sproporzionatamente maggiori dei vantaggi ottenuti (o da ottenere) da
questultima con
la tutela dei beni e valori offesi dalle predette incriminazioni78.
In sintesi il suddetto orientamento ha portato il giudice delle leggi ad
affermare che la finalità rieducativa della pena di cui allart. 27, comma
3, Cost. non sia limitata alla sola fase dellesecuzione, come precedentemente
affermato79, ma costituisca una delle qualità essenziali e generali che
caratterizzano la pena nel suo contenuto ontologico, e laccompagnano da
quando nasce, nellastratta previsione normativa, fino a quando in concreto si estingue80,
implicando, quindi, un costante principio di proporzione tra
qualità e quantità della sanzione, da una parte, e offesa, dallaltra81.
Pertanto, ancorando il giudizio di ragionevolezza e proporzionalità ai suddetti
parametri costituzionali
così come interpretati dalla giurisprudenza costituzionale più lungimirante82,
la Consulta avrebbe dovuto pronunciare la declaratoria di illegittimità
costituzionale della disposizione in esame, nella convinzione della palese
incongruenza della previsione sanzionatoria impugnata. Non vi è, infatti,
dubbio che la norma, fortemente punitiva sotto il profilo sia sostanziale che
processuale, introduca una forma di diritto speciale penale per limmigrato
clandestino, concepita nel segno della differenziazione tra cittadini e, appunto, non
cittadini. Viene, infatti, conferita rilevanza alla mera condizione soggettiva
di straniero irregolare inottemperante, a cui si ricollegano conseguenze
giuridiche diverse, segnatamente assai più severe, senza che a tale qualifica
sia possibile imputare una reale pericolosità sociale, tenuto, altresì, conto
di altri casi di arresto obbligatorio, ove si rinvengono situazioni concrete di
danno ad interessi protetti di rango costituzionale83. 5. Criteri
interpretativi per distinguere lipotesi di abolitio criminis e
abrogatio sine abolitione in caso di modifica immediata di fattispecie penale
Nellambito della più ampia materia della successione di leggi penali nel
tempo, si inserisce il fenomeno della c.d. abolitio criminis, che può verificarsi in due modi, o
mediante abolizione84 di una fattispecie incriminatrice o sua sostituzione85.
Sono, infatti, frequenti i casi di modifiche legislative articolate
nell'abrogazione espressa di una precedente fattispecie e nella contestuale
previsione, nell'ambito della stessa materia, di nuove incriminazioni, che
rispetto alle previgenti possono risultare strutturalmente eterogenee, oppure
presentare unomogeneità logico-strutturale, al cui
accertamento segue lanalisi del tipo di specialità (rapporto di genere a specie o
viceversa) esistente fra le norme succedutesi nel tempo. In genere, la
riformulazione del bene giuridico protetto o delle modalità di offesa determina
una restrizione dellambito applicativo dell'incriminazione,
così specializzando la
tutela penale86. Ovviamente anche la degradazione di un reato ad illecito
amministrativo (c.d. depenalizzazione) dà luogo ad abrogazione87. Con labrogazione
di una norma viene meno il precedente giudizio di disvalore astratto,
eliminandosi la qualificazione
di illiceità penale di un determinato comportamento. Invero, tale fenomeno non
si produce automaticamente, ossia in tutti i casi in cui si verifica lespressa
abrogazione di una disposizione88. L'interprete è, infatti, tenuto a verificare
se tale abolizione89 o
la modifica di un enunciato legislativo abbia effettivamente prodotto una
abolitio criminis vera e propria oppure una c.d. abrogatio sine abolitione:
nonostante l'espressa abrogazione da parte del legislatore di una disposizione
incriminatrice, la fattispecie legalmente contemplata come reato (ovvero una o
più delle sottofattispecie legali) continua ad essere penalmente rilevante90.
In altri termini si è in presenza di un fenomeno di abolitio criminis
parziale91, quando vi è stata successione soltanto modificativa fra le norme
incriminatrici: la norma successiva toglie vigore a quelle condotte legali
ricomprese nella norma previgente non più richiamate. Pertanto, la norma di
riferimento sarà per la porzione di incriminazione eliminata lart. 2, comma 2, c.p., per la
parte, invece, che continua ad essere vigente, il successivo comma 4 della
suddetta disposizione, alla cui stregua troverà applicazione la lex mitior,
salvo il caso in cui sia già stata pronunciata una sentenza irrevocabile92. Più precisamente, l'ipotesi di abolizione
parziale di una incriminazione ricorre in presenza di due norme incriminatrici
che si avvicendano nel tempo, e che si pongono in rapporto di specialità tra
loro. Come ha chiarito la giurisprudenza di legittimità93, per stabilire se tra
due norme sussista o meno continuità normativa, occorre innanzitutto valutare
se vi è omogeneità strutturale tra fattispecie astratte, in caso di esito
positivo, occorre, inoltre, individuare la relazione di specialità tra le stesse
intercorrente. Tale rapporto di specialità può essere per specificazione o per
aggiunta: ricorre la prima ipotesi quando venga a realizzarsi un rapporto di
genere a specie fra uno o più elementi delle due fattispecie, nel secondo caso,
invece, la norma speciale presenta alcuni elementi specializzanti, che si
aggiungono a quelli costitutivi della norma generale, determinando un
restringimento della sua sfera di applicazione. Di talché, mentre nella
specialità per specificazione la fattispecie generale include sempre tutti gli
elementi descrittivi della fattispecie speciale, nella specialità per aggiunta
è, piuttosto, la fattispecie speciale a includere tutti gli elementi
descrittivi di quella generale, oltre all'elemento aggiuntivo che la
caratterizza94 . Tanto nel primo quanto nel secondo caso, quindi, sarebbe
riscontrabile una situazione di doppia punibilità in astratto, cui si ricollega
una relazione di continuità 95 normativa. Più nello specifico,
nellipotesi di specialità per specificazione, il legislatore prevede con la nuova
disciplina lo stesso reato, ma conferma la punibilità di solo una parte dei
fatti prima sanzionati; ne segue che per quei fatti per cui permane lilliceità,
non cè abolitio criminis, ma una vicenda modificativa di disciplina; per quelli per cui, allopposto,
lilliceità penale non è confermata, non si può che sostenere la
sussistenza del fenomeno abrogativo parziale. Nella seconda ipotesi di
specialità, invece, la valutazione di continuità o meno non può prescindere
dallesame dellelemento
speciale introdotto: in tali casi, infatti, non si ha mai un fenomeno
abrogativo parziale per le condotte di cui non è ribadita la penale rilevanza,
in quanto se lelemento specializzante ha una portata tale da esprimere la
volontà del legislatore
di punire un diverso disvalore, e quindi, di mutare la propria scelta punitiva,
si verifica unabolitio criminis totale; nel caso
contrario, in cui non è ravvisabile tale mutamento, dato che la norma non
riduce lambito di penale rilevanza dei fatti già puniti, ma, anzi, introduce un
ulteriore elemento aggiuntivo, non si ha alcuna abolitio criminis, ma
modificazione di disciplina ex art.2, comma 4, c.p.96. Il tema in esame è
oggetto di un vasto dibattito sia giurisprudenziale che dottrinale, alimentato
dalle numerose vicende legislative, che hanno recentemente apportato modifiche
a vari settori dellordinamento e nel cui ambito non è sempre
risultato agevole distinguere le ipotesi di abrogazione da quelle di
successione di leggi penali meramente modificative. Ciò detto, per una corretta impostazione del
problema si ritiene opportuno passare ora in rassegna, anche se non in modo
compiuto, le varie impostazioni teoriche avanzate da dottrina e giurisprudenza,
al fine di stabilire quando vi sia o meno continuità normativa fra due
fattispecie penali97. 5.1 Segue: le posizioni dottrinali e giurisprudenziali
Nonostante gli sforzi compiuti, la dottrina e la giurisprudenza non sono ancora
giunte ad una posizione unitaria circa lindividuazione dei
criteri e requisiti,
alla stregua dei quali una legge o disposizione possa definirsi speciale
rispetto ad unaltra; il problema centrale verte
sullestensione del principio di specialità non solo alle ipotesi di
integrale sovrapposizione delle fattispecie astratte concorrenti, ma anche al caso in cui la
sovrapposizione risulti solo parziale98. Diverse le teorie elaborate e
variamente applicate, di cui darà ora breve lettura. Una prima impostazione,
risalente nel tempo, ritiene che per verificare se si è in presenza di un rapporto
di continuità normativa occorre accertare, se il fatto storico concreto rientri
nellambito di applicazione tanto della norma precedente, quanto di
quella riformulata (c.d. teoria del fatto concreto)99; in tale
ipotesi, infatti, il giudizio di disvalore permarrà, essendosi verificata una mera successione
nel tempo di norme modificatrici e non una vera e propria abrogazione.
Nonostante la sua estrema facilità applicativa, il limite più evidente di tale
teoria è che, focalizzando lattenzione sulle condotte concrete, non permette di
tracciare a priori i confini precisi fra lecito ed illecito, il che comporta il
rischio di applicazioni retroattive della nuova incriminazione. Un secondo
indirizzo elabora un criterio di natura sostanzialistico-valoriale, volto a
delineare la continuità dincriminazione, laddove alle norme poste in successione
sia comune un nucleo di disvalore, determinato dal bene giuridico tutelato e
dalle modalità delloffesa, tipizzate dalle fattispecie poste a
confronto100. Secondo la teoria
della continuità del tipo di illecito, pertanto, si verifica un fenomeno
successorio, allorquando, nonostante la novazione legislativa, nel passaggio
dalla previgente alla nuova norma, tali parametri di valutazione permangono
sostanzialmente invariati101. A tale impostazione si muovono, tuttavia, due
critiche fondamentali: si è in primo luogo obiettato che a fronte di una
verifica rigorosa circa l'identità del bene offeso e delle modalità aggressive,
il criterio avrebbe un ambito di applicazione assai ristretto; se, invece, al
contrario tale indagine si avvalesse di criteri di natura eminentemente
valutativa, il principio interpretativo sarebbe suscettibile di apprezzamenti
di valore labili ed incerti, alla stregua dei quali si finirebbe per conferire
rilevanza a profili del fatto che non dovrebbero averne, col conseguente
rischio di violazione del principio di irretroattività102. A tale teoria si
contrappone, quindi, un terzo criterio, di natura formale, definito della piena
continenza103, poi integrato e sostituto dalla teoria dei rapporti strutturali
fra due fattispecie incriminatrici succedutesi nel tempo, che fonda il giudizio
di continuità normativa sulla sostanziale omogeneità degli elementi costitutivi
caratterizzanti la norma precedente e quella sopravvenuta. In base a
quest'ultima impostazione, il fenomeno successorio è, quindi, riscontrabile,
ogniqualvolta il legislatore, nel riformulare la fattispecie, abbia previsto
una condotta caratterizzata da elementi pienamente sovrapponibili a quelli contemplati
nella versione precedente, tale per cui possa tra le stesse instaurarsi una
relazione di genere a specie. Naturalmente può rinvenirsi un rapporto di
specialità reciproca, nel senso che sussisterebbe continuità di incriminazione
tanto nel caso in cui la nuova norma sia speciale rispetto alla precedente
(limitatamente allarea di illecito delineata dalla nuova
norma), quanto nel caso inverso, in cui la precedente norma sia speciale
rispetto alla nuova (limitatamente allarea di illecito delineata dalla vecchia norma)104. Fra le
pronunce in cui si assiste ad un allontanamento dal criterio della continuità
del tipo di illecito a favore di quello incentrato sul raffronto formale tra le
fattispecie vale la pena annoverare, a titolo esemplificativo, una recente
sentenza105 delle Sezioni Unite in materia di false comunicazioni sociali e
bancarotta fraudolenta impropria. Il Supremo Collegio, prendendo le mosse dalle
vicende legislative rispettivamente concernenti gli artt. 2621 c.c. e 223,
comma 2, L.
Fall. (R. D., 16 marzo 1942, n. 267), ha precisato che, ai fini della
distinzione tra abolitio criminis e successione di leggi penali nel tempo, il
criterio da seguire è costituito dalla comparazione strutturale tra le
fattispecie astratte, ulteriormente specificando che lo stesso si basa sulla
ricerca di unarea di coincidenza tra gli elementi
oggettivi e soggettivi, individuati dalle leggi succedutesi nel tempo, a
prescindere dalle valutazioni concernenti i beni oggetto della tutela
penalistica e le modalità delloffesa, parametri che si sarebbero dimostrati, alla prova dei
fatti, inidonei a condurre ad approdi interpretativi sicuri. La
Corte stabilisce, inoltre, che il ricorso ad un controllo bifasico, che faccia
seguire ad un verifica strutturale una verifica valutativa, non sia di regola
necessario e debba avvenire solo se vi sono elementi univocamente indicativi di
una volontà legislativa totalmente abolitrice, che, peraltro, nel caso di
specie è già desumibile dall'esame logico-strutturale delle norme in successione. 6. La successione
mediata di norme penali Come noto, il criterio di formulazione della norma
penale consiste nella descrizione materiale di un determinato comportamento.
Talora la legge, nellindicazione degli elementi di una
fattispecie incriminatrice,
può fare ricorso anche ad elementi normativi106. Trattasi di dati rilevanti per
l'ordinamento giuridico richiamati dalla norma incriminatrice e caratterizzati
da un parametro valutativo variabile al mutare dei tempi e dei luoghi. Essi,
per un corretto inquadramento, possono necessitare di eterointegrazione
giuridica o extragiuridica107, che ne precisi la portata. Linterrogativo
che si pone in questa sede è se la modifica di una norma giuridica richiamata
da un elemento normativo108 dia luogo ad una vicenda successoria riconducibile nellalveo
di applicazione dellart. 2 c.p.. Numerose sono le ipotesi prospettabili:
da quella classica dellabrogazione del reato rispetto al quale è stata
presentata una denuncia di calunnia, ai casi in cui venga meno, a seguito di un provvedimento
legislativo o amministrativo, la qualità di pubblico ufficiale. Trattatasi di
un problema alquanto dibattuto e ricorrente, soprattutto a causa della
necessità di adeguare le fattispecie di reato ad una realtà fattuale in continuo
cambiamento, che comporta una crescente interdipendenza degli ordinamenti
giuridici, nonché dei vari rami di cui gli stessi, singolarmente considerati,
si compongono. 6.1 Segue: gli indirizzi dottrinali Anche nella materia de qua
è, pertanto, ravvisabile una varietà di opinioni dottrinali109 più articolata
rispetto alle draconiane decisioni della giurisprudenza, indirizzate
bruscamente o verso lassoluta irrilevanza o, viceversa, verso la
piena rilevanza delle modifiche mediate della fattispecie penale. In via di estrema sintesi, lorientamento
tradizionale ritiene che lart. 2 c.p. non trovi applicazione
nellipotesi di successione di mere norme integratrici della legge penale,
in quanto esse influirebbero sulla previsione incriminatrice senza, però, farne parte110. Si obietta,
però, in chiave critica, che una siffatta interpretazione finirebbe per dare
rilievo a fatti che in seguito alla sopravvenuta modifica hanno perso di
rilevanza. Linterpretazione estensiva sarebbe, peraltro, suffragata dal dato testuale dellart.
2 c.p., che, pur se intitolato successione di leggi penali,
descrive, poi, il suddetto fenomeno in modo asettico, parlando genericamente di
legge. Occorre, invero, stabilire, se in seguito
allabrogazione della norma integratrice della fattispecie penale111, sia venuto meno il
disvalore penale del fatto criminoso anteriormente commesso e di conseguenza la
ratio puniendi ad esso sottesa. Nellambito di tale ultima
impostazione dottrinale sono enucleabili diversi indirizzi interpretativi112, che non permettono di
pervenire ad una soluzione univoca. Basti dire che secondo alcuni interpreti, i
parametri alla cui stregua deve essere compiuta lindagine
ermeneutica circa la coincidenza dellarea di illiceità, andrebbero
individuati nella modalità
di aggressione e nel bene giuridico tutelato, la persistenza dei quali, pur
nella riscrittura della norma, escluderebbe il fenomeno abolitivo113. Altra
parte della dottrina114, invece, utilizza un criterio rigorosamente normativo.
Forti contrasti si registrano, ad esempio, in riferimento applicabilità dellart.
2, comma 2, c.p. nel caso di abrogazione del reato presupposto nel delitto di
calunnia. Ad avviso di alcuni, la calunnia, avendo natura di reato di pericolo,
si consuma con linsorgere della semplice possibilità che si instauri un processo penale e
che, quindi, venga condannato un innocente115, senza che possa incidere sul
disvalore del fatto la successiva depenalizzazione del delitto oggetto di falsa
incolpazione. A parere daltri, al contrario, la depenalizzazione del reato
presupposto inciderebbe in modo decisivo sul disvalore penale del fatto
commesso, con conseguente operatività della disciplina di cui allart.
2, comma 2, c.p.116 Contrapposizioni si verificano, altresì, in relazione al mutamento che abbia ad oggetto norme
integratrici extragiuridiche che rinviano, comè noto, a criteri
di tipo socio-culturale: si pensi, ad esempio, al caso in cui cambi il
parametro sociale alla stregua del quale si valuta loscenità di una
determinata condotta.
A fronte di un orientamento dottrinale favorevole allapplicabilità
anche a tali casi della disciplina di cui allart.2 c.p.117, vi è un altro
indirizzo che, invece, la nega recisamente118. Invero, in rapporto ai concetti
normativi etico-sociali, non si potrebbe parlare propriamente di modifiche mediate della
fattispecie, posto che il mutamento di una norma di costume non integrerebbe, a
rigore, un fenomeno di successione di leggi nel tempo. In questo caso, si pone
semmai, con ogni probabilità, un distinto, ma non per questo meno importante,
problema di interpretazione evolutiva della fattispecie incriminatrice. In
ordine, poi, alle c.d. norme penali in bianco, la posizione prevalente119 è
quella secondo cui labrogazione della disposizione realmente integratrice, agendo in via non
indiretta, ma diretta sulla norma, importa quella liceità del comportamento
alla stregua del giudizio di valore astratto che è essenziale nellart.
2, comma 2, c.p.120. 6.2 Segue: il panorama giurisprudenziale Negli ultimi anni la tematica della successione
di elementi normativi della fattispecie è stata spesso oggetto di indagine
giurisprudenziale; si pensi, a titolo esemplificativo, ai casi concernenti la
depenalizzazione del reato presupposto nella calunnia e nellomessa
denuncia, labolitio
criminis del reato-scopo nei delitti associativi, la perdita della qualifica
soggettiva ad opera di legge extrapenale nei c.d. reati propri, la punibilità
del rifiuto di prestare il servizio militare in seguito allabrogazione
del servizio di leva
obbligatorio e, più di recente, la nozione di imprenditore fallibile alla luce
del nuovo assetto normativo ex D. Lgs., 9 gennaio 2006, n. 5, che ridisegna i
criteri soggettivi rilevanti ai fini dellassoggettabilità alla
procedura fallimentare ed
ai relativi illeciti penali. La questione ha trovato divergenti soluzioni e,
nonostante la maturità e diffusione di alcune tesi, non è possibile risalire a
criteri diagnostici sufficientemente stabili, mediante i quali sia consentito
ai giudici di applicare nel caso concreto un istituto piuttosto che un altro.
In questa sede, non potendosi procedere ad unelencazione
esaustiva della relativa casistica, attese le peculiarità che connotano ogni
singola vicenda giudiziaria, maggior rilievo verrà dato soprattutto a quelle pronunce, in cui linterprete
ha optato per loperatività dellistituto successorio a norma
dellart. 2, comma 2, c.p. nellipotesi di modifica di norma
extrapenale. Emblematico delle suddette difficoltà ermeneutiche può
considerarsi il caso
relativo alla trasformazione dellENEL in società per
azioni ad opera della L. 8 agosto 1992, n. 359, in seguito a cui è
sorto il problema se il novum legislativo avesse inciso sulla struttura della
fattispecie sanzionata dallart. 468 c.p., commessa anteriormente allentrata
in vigore della succitata legge di privatizzazione. Al riguardo si sono
sostanzialmente registrati due diversi indirizzi interpretativi: secondo un
primo orientamento lintervenuto mutamento del regime giuridico
dellENEL non ha affatto modificato il contenuto delle norme incriminatrici e perciò rimane
immutata la punibilità della contraffazione dei sigilli, strumentale alla
sottrazione di energia elettrica commessa121 in data anteriore,
in base alla considerazione che la modifica mediata di una fattispecie incriminatrice, attraverso
la modificazione o labrogazione di norme extrapenali che
implicitamente ne determinano lambito applicativo, non è automaticamente
ascrivibile al fenomeno della successione di leggi nel tempo. A conclusioni diverse giungono, invece, altre
pronunce in cui si afferma che tale trasformazione non
rende più configurabile la fattispecie di contraffazione del sigillo di un ente
pubblico, prevista dallart. 468 c.p.122. Tale norma, infatti, al
fine di individuare un
elemento essenziale del precetto penale (lente pubblico), fa
rinvio alla norma (extrapenale) che specifica la natura dellente, la
quale, pertanto, non può che qualificarsi come norma penale integrativa; né
vale osservare che la legge n. 359 del 1982, essendo una tipica legge-provvedimento e, quindi, un
atto sostanzialmente amministrativo, non è tale da modificare la norma
incriminatrice, dato che anche la norma amministrativa può integrare o
costituire il precetto penale123. Secondo tale, preferibile, impostazione, in
altri termini, la ratio della diretta applicazione dellart.2,
comma 2, c.p., anche alle norme (extrapenali) integratrici della fattispecie
penale, va individuata nel venir meno, con la modifica della disciplina, del
disvalore sociale del
fatto124, ossia il presupposto logico, ragionevole ed imprescindibile della
sanzione penale. Analogamente, in applicazione dei criteri suddetti, la Corte
di Cassazione, ha ritenuto non configurabili i reati di peculato e
malversazione in capo ad operatori bancari, per fatti precedentemente compiuti,
asserendo che la perdita della qualifica pubblicistica seguita al cambiamento
della natura giuridica dellente di appartenenza125 possa
considerarsi come una successione mediata abolitrice della norma penale. Alle stesse conclusioni la
giurisprudenza è, altresì, pervenuta, nellipotesi della maggiore
età, passata da 21 anni a 18 a
partire dallentrata in vigore della legge 8 marzo 1975, n. 39 126. Del
medesimo avviso, inoltre, le pronunce, ove si afferma il venir meno del reato di violazione di
domicilio, quando per legge extrapenale viene modificato il concetto di
domicilio127, nonché del delitto di contrabbando, quando la normativa fiscale
abolisce limposizione dei diritti di confine128. Lo stesso esito viene, parimenti, raggiunto con
riguardo al delitto di esercizio abusivo della professione previsto dallart.
348 c.p.: come noto tale previsione integra una norma penale in bianco, che,
come già accennato, postula per la sua stessa natura l'esistenza di altre fonti normative destinate a
stabilire le condizioni oggettive e soggettive integranti il contenuto
precettivo della fattispecie incriminatrice129. Ergo, per accertare se unattività
sia stata esercitata in mancanza del titolo richiesto, ossia abusivamente, occorre avere preliminarmente
chiari i limiti ed i contenuti delle varie normative di settore, a cui si deve
fare di volta in volta rinvio. Circa, poi, la rilevanza di modifiche
concernenti atti giuridici non normativi, come, ad esempio, il provvedimento di
natura amministrativa richiamato dal reato di cui allart.
650 c.p., parte della giurisprudenza130 ritiene lemanazione di nuovi atti
o il mutamento del loro contenuto irrilevante, poiché gli stessi sono da
considerarsi elementi del fatto, o elementi occasionali, che devono sussistere solo al momento
della commissione del reato. A parere di altro orientamento131, invece, la
soluzione non può ritenersi automatica, dovendosi sempre effettuare una
valutazione concreta del permanere del disvalore penale del fatto ai sensi dellart.
49, comma 2, c.p., anche con riguardo alle integrazioni non normative.
Relativamente agli effetti dello jus superveniens sulla punibilità del delitto
di calunnia, il giudice di legittimità mostra, invece, di prediligere un
orientamento
rigoristico, nel senso di escludere tout court lapplicazione
dellart. 2 c.p., nel caso in cui il fatto oggetto di falsa incolpazione
non costituisca più reato (o diventi procedibile a querela e questa non sia
stata proposta)132. Va, altresì, segnalato il dibattito giurisprudenziale, che si è sviluppato
con riguardo alla punibilità della condotta di rifiuto a prestare il servizio
militare posta in essere prima dellentrata in vigore della
L., 14 novembre 2000, n. 331, che ha istituito il servizio militare professionale ed ha previsto
la sostituzione dei militari in servizio obbligatorio di leva con volontari di
truppa e con personale civile del Ministero della Difesa133. Lintroduzione
della suddetta normativa ha dato luogo ad un acceso contrasto interpretativo, anche a causa di un
dettato legislativo caratterizzato da un certo pressappochismo linguistico: linterrogativo
è se tale riforma abbia o meno comportato labolizione del reato di cui
allart.151 c.p.m.p. (così come ogni altra norma incriminatrice di condotte di rifiuto del
servizio militare), che punisce il mancato rispetto della chiamata c.d.
obbligatoria alle armi, ovvero abbia dato luogo ad un mero fenomeno di
successione di norme. A fronte di un indirizzo interpretativo favorevole alla
tesi dellintervenuta abolitio criminis del reato in esame in conseguenza
della totale e generalizzata eliminazione del servizio militare
obbligatorio134, si registrano sentenze di senso contrario135, che inquadrano
il rapporto fra nuova e previgente disciplina in tema di servizio militare obbligatorio nell'ambito
dellart. 2, comma 4, anziché dellart. 2, comma 2, c.p.
Trattasi di un indirizzo prevalente, secondo cui, più nello specifico, la nuova
disciplina avrebbe semplicemente fatto venir meno una norma integratrice del precetto penale, che
riguarda esclusivamente i giovani nati prima del 1985, assoggettati all'obbligo
di leva sino al 31 ottobre 2005 (data di cessazione dal servizio dell'ultimo
contingente chiamato alle armi il 31 dicembre 2004 ex art. 1, L. 23 agosto 2004 n. 226),
poiché fino a tale data permane la fattispecie incriminatrice. Successivamente
al 31 ottobre 2005, labolizione del servizio di leva
obbligatorio determina unabolitio criminis e, quindi, la non punibilità
del reo in applicazione dellart.
2, comma 2, c.p.. Di poco successivo alla sentenza in commento è, poi, un altro
importante arresto giurisprudenziale, anchesso emesso a Sezioni unite,
secondo cui la modifica della definizione legale di piccolo
imprenditore prevista dallart. 1, L. Fall., ad opera dellart.
1, D.Lgs., 9 gennaio 2006, n. 5 e ss. modifiche, non ha dato luogo, in
relazione al reato di bancarotta fraudolenta (art. 216 L. Fall.), ad una
successione di norme integratrici del precetto penale, rilevante a norma
dellart.2, comma
2, c.p., in quanto non incidente su un elemento strutturale della fattispecie
penale. Ne consegue che permane la punibilità dellimprenditore,
dichiarato fallito sulla base della pregressa normativa, anche se in un momento
successivo alla commissione
del fatto non possa essergli più attribuita, in forza della nuova norma
definitoria, la qualifica di piccolo imprenditore, come
tale non soggetto alla disciplina del fallimento. La Corte, aderendo al più
risalente indirizzo interpretativo, conclude, quindi, nel senso della vincolatività in sede
penale dellaccertamento dello status di imprenditore contenuto nella
declaratoria di fallimento pronunciata dal giudice civile136. Dalle sentenze
passate in rassegna, si evince chiaramente che lorientamento della prassi applicativa in
subiecta materia non è affatto omogeneo e compatto. Ad aggravare la situazione,
contribuisce, altresì, la circostanza che, in diverse pronunce, i passaggi
argomentativi a supporto o meno della natura integrativa della fonte che subisce
la modifica, sono alquanto scarni e apodittici, in quanto non enunciano in
termini chiari e convincenti il criterio generale ed univoco in grado di
determinare non soltanto lincidenza della norma extrapenale sulla
portata del precetto, ma anche lambito di estensione del meccanismo di successione di
leggi penali nel tempo in tutte le sue configurazioni. 7. La qualità di
straniero: mero presupposto od elemento integrativo dei reati in
materia di immigrazione? Come si è si enunciato in premessa, unulteriore
questione di diritto intertemporale, che ha, di recente, assunto grande rilievo
nel dibattito penalistico, concerne le fattispecie criminose previste nel T.U.
sullimmigrazione. Linterrogativo che si pone è se la ratifica dei trattati
di adesione alla U.E.,
intervenendo su norme integratrici del precetto penale, incida o meno sullantigiuridicità
delle condotte commesse in epoca anteriore, dando luogo ad un fenomeno
successorio riconducibile allambito di applicazione dellart.2,
comma 2, c.p.. Sullargomento
si registrano sostanzialmente due indirizzi interpretativi. Invero, è possibile
rilevare sul punto una netta contrapposizione fra i giudici di legittimità e
quelli di merito, la quale dà la misura di quanto la giurisprudenza si
divarichi sul tema
della successione mediata di leggi penali, ora affermando lestraneità
fra norma penale e fonte esterna di riferimento (sia essa legislativa,
regolamentare od amministrativa), ora, per contro, riconoscendo a
questultima natura di norma integratrice. 7.1 Segue: limpostazione
estensiva della giurisprudenza di merito Secondo un primo
orientamento, nellindividuare i limiti all'applicabilità della disciplina
dell'art. 2 c.p. alle modifiche legislative indirette o mediate,
non può prescindersi dall'ossequio ai principi costituzionali di uguaglianza e di garanzia che
governano la materia della successione delle leggi nel tempo, laddove con essa
si tenta di dirimere quelle sperequate differenziazioni nel trattamento
punitivo penale, che si potrebbero creare tutte le volte in cui non si tenga
conto dell'esistenza di situazioni omogenee, non più percepite e normativamente
considerate quali reato, che per una mera questione temporale o di tempi della
giustizia dovessero essere disciplinate da normative differenti, con
conseguenti differenti trattamenti e ingiuste diversificazioni nella risposta
sanzionatoria di natura repressiva penale incidente sui massimi valori della
persona, quale la libertà personale. In quest'ottica si reputa più corretta e
condivisibile l'adesione alla tesi favorevole137 a ricondurre anche tale
modifica mediata della legge penale nel regime regolato dall'art. 2
c.p., sul presupposto che sul campo di applicazione della norma incriminatrice
esplicano diretta incidenza tutte quelle fonti normative, che contribuiscono a concretare il
contenuto del precetto penale, con la conseguenza che una modificazione di
quelle fonti si riflette sulla ampiezza della fattispecie e sul disvalore del
fatto138. Più nello specifico, secondo tale indirizzo l'art. 2 c.p. si applica
anche nell'ipotesi in cui venga modificata una norma definitoria,
ossia una disposizione attraverso la quale il legislatore chiarisce il
significato di termini usati in una o più disposizioni incriminatrici,
concorrendo a individuare
il contenuto del precetto penale139, categoria in cui rientra la
legge che individua i diversi Stati appartenenti all'Unione europea, che assume
rilievo nellindividuazione dellambito di applicazione della
disciplina sullimmigrazione, stante il rinvio alla nozione di cittadino extracomunitario
operato dallo stesso art.1 del presente testo unico140. Labrogazione
o restrizione del significato di una norma extrapenale richiamata da un
elemento normativo della fattispecie criminosa, concorre a configurare lillecito penale,
eliminando, con ciò, il disvalore sociale della condotta incriminata141. Ne
segue che, verificandosi un mutamento dei precetto penale in relazione al
variato ambito applicativo della norma, è consequenziale il riconoscimento
dell'operatività della
disciplina dell'art. 2, comma 2, c.p., tanto più che l'applicabilità di
quest'ultima disposizione appare indubbia quando si consideri che l'entrata
nell'Unione europea, comportando l'esercizio del diritto di libera circolazione
sancito dal Trattato istitutivo della Comunità Europea, di riflesso integra una
causa di giustificazione, che elimina l'antigiuridicità delle condotte
criminose. Si può, pertanto, dire che le fattispecie incriminatrici in esame,
richiamando la nozione di cittadino straniero al fine della loro
configurabilità, sono qualificabili come norme penali in bianco142, ossia norme
con sanzione determinata, ma con precetto di carattere generico che deve essere
specificato da altri atti normativi anche di grado inferiore. Infatti, il
fenomeno della successione di leggi penali nel tempo non può essere
circoscritto ai soli casi di modificazione diretta della norma penale. Di
conseguenza, tale modifica incidendo direttamente su tutta la normativa
amministrativa che disciplina lingresso degli stranieri in Italia,
incide, altresì, sugli illeciti penali applicabili. Il venir meno dello status
di cittadino extracomunitario, contribuendo ad integrare il contenuto del
precetto penale, finisce per incidere, eliminandolo, sul disvalore penale del
fatto complessivamente considerato143. Questioni di ragionevolezza suggeriscono
che la verifica della sussistenza della condizione di straniero rilevabile ai
fini dellapplicazione della disciplina dellimmigrazione, debba
essere compiuta dal giudice con riferimento alla legge del momento, e non alle precedenti, giacché
le norme extrapenali si integrano in maniera indissolubile con le fattispecie
criminose144, potendosene, anzi dovendosene, pertanto, ammettere lassoggettabilità
alla disciplina di cui allart.
2 c.p.. Soccorre la predetta tesi non solo il dato formale della portata
innovativa ed integratrice della ratifica sul senso ed il significato da
attribuirsi, alla luce di tale modifica, all'art. 1, T.U. Immigrazione, bensì
anche quello sostanziale
del valore giuridico tutelato non più recepito o percepibile come tale a
seguito dell'innovazione ordinamentale voluta dal legislatore. Per valutare con
coerenza il grado ed i limiti di influenza della norma extrapenale su quella
penale, linterprete è tenuto a ricostruire i singoli tipi in conformità ai principi
costituzionali, al fine di evitare, in primo luogo, qualsiasi disparità di
trattamento che si possa tradurre in una violazione del principio di
uguaglianza sancito allart.3 Cost. ed in particolare del principio di necessaria
offensività, sicché dovranno considerarsi non conformi alla lettera della legge
i comportamenti non più offensivi del bene protetto. Il riferimento allinteresse
tutelato dalle singole fattispecie incriminatrici è, quindi, indispensabile per affermare, o
viceversa escludere, la rilevanza di un fenomeno di successione mediata di
leggi penali. Secondo tale orientamento sarebbe allora necessario verificare,
volta per volta, se la variazione legislativa che interessa la norma extrapenale
richiamata influisca o meno sulla situazione che lordinamento
intende proteggere, atteso, appunto, che la significatività di un elemento di
fattispecie deve esser valutata in relazione alloffesa, quale nucleo
centrale del reato. Lo imporrebbe, a prescindere da qualunque altra considerazione sulla rilevanza
normativa della intervenuta modifica, la ratio di eguaglianza che ispira
la norma dellart. 2, comma 2, c.p., nonché lo stesso principio
rieducativo che la riempie di contenuto. Tale confronto fra la rilevanza penale dello
stesso fatto commesso prima e dopo la modifica, consente, infatti, di
ipotizzare una violazione del suddetto principio nella persistente punibilità
di condotte concrete pregresse, qualora le stesse non siano più idonee a ledere
il bene giuridico protetto dalla norma penale di riferimento. Si tratta di una
criterio opinabile, posto che a volte è difficile stabilire quale sia la
situazione che il legislatore ha inteso tutelare, ma che nel caso di specie si
crede possa fornire un utile parametro orientativo, stante la chiarezza della
ratio puniendi della normativa in materia di immigrazione. Come già osservato,
loggettività giuridica sottesa alla suddetta disciplina può
essere senzaltro ricercata e fissata nella difesa delle frontiere nazionali,
la cui tutela viene garantita sanzionando penalmente il compimento di tutti
quegli atti, che realizzano lingresso e la permanenza di stranieri in
violazione delle norme del presente testo unico (artt.4 e 10), in particolare
mediante sottrazione
ai controlli di frontiera. Conseguentemente, con lallargamento
dellUnione europea tramite la ratifica dei trattati di adesione, il
legislatore esprime la volontà statuale di non avvertire più tale necessità di
difesa nei confronti dei cittadini dei nuovi Paesi aderenti145. 7.2 Segue: lorientamento
restrittivo della giurisprudenza di legittimità: la sentenza delle
Sezioni unite penali della Corte di Cassazione 27 settembre 2007 16
gennaio 2008, n. 2451 Lorientamento prevalente della Corte di Cassazione146 mostra di
prediligere un approccio rigoristico, che, affermando lautonomia
del diritto penale rispetto alle definizioni di altre branche del diritto,
stabilisce tout court lirrilevanza delle modifiche mediate della
fattispecie, sulla base di
un richiamo tralatizio al disvalore penale del fatto, non suscettibile di
venire intaccato in seguito alla successione di norme extrapenali. Tale linea
interpretativa riprende e sviluppa quellindirizzo di
legittimità, secondo il quale nellambito di operatività dellistituto
successorio non rientrano le vicende successorie di norme extra-penali
che non integrano la fattispecie incriminatrice né quelle di atti o fatti
amministrativi che, pur influendo sulla punibilità o meno di determinate
condotte, non
implicano una modifica della disposizione sanzionatoria penale, che resta,
pertanto, immutata e, quindi, in vigore. Ne consegue che, in tale ipotesi, non
viene meno il disvalore penale del fatto anteriormente commesso147.
Stante il controverso indirizzo della giurisprudenza di merito, la Prima Sezione Penale, con ordinanza
16 aprile 2007, n. 17578, rimette alle Sezioni Unite la quaestio iuris se
la sopravvenuta circostanza che dal 1° gennaio 2007 la Romania è entrata a far
parte dell'Unione Europea giustifichi l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2 c.p. e
debba, quindi, fare pronunciare l'assoluzione con la formula "perché il
fatto non è previsto dalla legge come reato", nel processo a carico di un
cittadino rumeno imputato del reato previsto dall'art. 14, comma 5-ter, d.lgs.
n. 286 del 1998 per l'inosservanza dell'ordine di lasciare il territorio
italiano anteriormente emesso dal questore a seguito del decreto prefettizio di
espulsione. La decisione 27 settembre 2007, n. 2451 delle Sezioni unite148 si inserisce nel solco
interpretativo già tracciato, espressione, a detta della stessa Corte, di una
linea di fondo prevalente nella giurisprudenza di legittimità, ove si
ribadisce lorientamento secondo cui lentrata della Romania nel
novero dei Paesi
comunitari non ha determinato la depenalizzazione del reato di illegittima
permanenza nel territorio dello Stato149 e, quindi, una situazione
riconducibile alla figura dell'abolitio criminis, fosse pure parziale, come
tale rilevante ai sensi dell'art. 2, comma 2, c.p.. Lo ius superveniens, in
altri termini, pur agendo su elementi che certamente contribuiscono alla
descrizione della fattispecie tipica, risulta su un piano strutturale del tutto
inidoneo a fondare un giudizio di discontinuità normativa, dando esclusivamente
luogo ad una variazione della rilevanza penale del fatto con decorrenza dalla
emanazione del successivo provvedimento di adesione da parte del nuovo Paese
alla U.E. In definitiva il Supremo Collegio, sulla base di una ricognizione degli
orientamenti in materia di successione di leggi del tempo150, afferma che le
modifiche normative sopravvenute non incidono sul contenuto di disvalore del
fatto costituente il fondamento della sua incriminazione, che, anzi, resta
immutato dal punto di vista sostanziale151. Perciò non può
ritenersi che i cittadini rumeni, ai fini penali, vadano trattati come se
fossero sempre stati cittadini dell'Unione e che i reati commessi quando essi
erano stranieri siano divenuti non punibili in forza dellart. 2, comma 2, c.p.. La situazione di fatto
e di diritto antecedente alladesione e quella successiva sono
diverse e richiedono quindi logicamente trattamenti anche penali,
diversi. La Corte di Cassazione ha sottolineato che un'interpretazione
diversa dei disposti
normativi potrebbe indurre lo straniero, il cui paese di origine è prossimo
all'ingresso nell'Unione Europea, a commettere senza alcun timore uno dei reati
di cui al T.U., confidando poi nella successiva abolitio
criminis152. Il percorso motivazionale seguito dalla Corte non appare convincente;
vediamolo più nel dettaglio. La Corte precisa opportunamente che nel caso di
specie viene in rilievo lapplicazione del solo art. 2, comma 2, c.p.
e non anche del successivo comma 4, dovendosi stabilire se la modifica della qualità di straniero
abbia determinato unabrogazione parziale della fattispecie
astratta, oppure abbia comportato una nuova e diversa situazione di fatto. Si
enuncia, poi, che lindagine sugli effetti penali della successione
mediata va condotta
con riguardo alla fattispecie in astratto e non in concreto, nel senso che
occorre accertare se la fattispecie risultante dal collegamento fra la
disposizione incriminatrice, rimasta letteralmente invariata, e la norma
extrapenale modificata sia cambiata o meno. Sulla base di tali premesse il
Supremo Collegio afferma che lingresso di uno Stato
nellUnione costituisce un mero dato di fatto, che ha lasciato
sostanzialmente invariata lipotesi criminosa in argomento. Più
precisamente la ratifica del Trattato di adesione non può considerarsi norma integratrice
del precetto penale sottoposta al regime di cui allart.
2, comma 2, c.p., né, tantomeno, elemento esterno che ridisegna la fattispecie
penale, che tale resta in relazione a tutti i soggetti, a cui sia attribuibile la qualifica di
cittadini di stati non appartenenti alla Unione europea ai sensi dellart.
1, T.U. Immigrazione. Alle medesime conclusioni si giunge anche adottando
quella diversa impostazione dottrinale, secondo cui il concetto di fatto
costituente reato
preso in considerazione dallart. 2 c.p. debba assumere il medesimo
significato tanto nel primo, quanto nel secondo comma, e vada inteso come fatto
storicamente determinato in tutti i suoi aspetti rilevanti ai fini
dellapplicazione della disposizione incriminatrice, ivi compresi quelli disciplinati dalle
norme extrapenali. Tale corrispondenza è, invero,
riscontrabile solo se ed in quanto la legge extrapenale integri il divieto
penale153. La modifica di una norma extrapenale, che non concorre in modo essenziale alla
formazione della fattispecie incriminatrice, non può, infatti, avere effetto
retroattivo, così come non può far venire meno la punibilità di fatti
precedentemente commessi. A titolo esemplificativo, la Corte instaura un parallelismo
tra il caso di specie e la modifica, che abbia ad oggetto un provvedimento
adottato dal pubblico dipendente od incaricato di pubblico servizio in
violazione di legge ex art. 323 c.p.: al fine della configurazione dellabuso
dufficio la conformità dellatto alla legge deve sussistere al momento della commissione del
fatto, a nulla rilevando le modifiche legislative successivamente intervenute,
in seguito alle quali tale conformità venga meno. Parimenti, la vicenda
successoria de qua, non avendo ad oggetto norme extrapenali integratrici della fattispecie
penale, non incide sulla lesività del fatto, ma costituisce un mero dato di
fatto, anche se frutto di attività normativa. A sostegno di tale approdo
ermeneutico la Corte richiama brevemente lart. 47, comma 3, c.p., stabilendo che la
previsione di una disciplina diversa dellerrore su legge
diversa da quella penale, giustifichi un trattamento differenziato delle
norme extrapenali anche agli effetti dellart. 2 c.p.. Ad opposta
conclusione sarebbe corretto
pervenire se a cambiare fosse la definizione di straniero contenuta allart.
1 del presente testo unico, così da escludere dalla sua sfera di applicazione
il cittadino di uno Stato in attesa di adesione. In tal caso sarebbe la
stessa fattispecie penale
a risultare diversa e la modifica darebbe luogo ad un fenomeno
successorio di abolitio criminis parziale, riconducibile allart. 2, comma
2, c.p.. A conclusione del suo iter argomentativo la Corte afferma che nessun
argomento decisivo per sostenere la rilevanza delle modifiche mediate può desumersi dal
precedente in senso diverso delle stesse Sezioni unite (sentenza 23 maggio
1987, Tuzet, cit.), in cui si afferma che per legge incriminatrice deve
intendersi il complesso di tutti gli elementi rilevanti ai fini della descrizione del
fatto: tra questi elementi, nei reati propri, è indubbiamente compresa la
qualità del soggetto attivo 154. La Corte, nel tentativo di
screditare il valore ermeneutico di suddetta pronuncia, sottolinea come alle
Sezioni unite di
allora non fosse stata sottoposta specificamente la questione relativa alla
rilevanza delle modifiche mediate della norma penale e come la soluzione
adottata non fosse rimasta, comunque, immune da critiche, non avendo di fatto
impedito alla giurisprudenza successiva di riaffermare il più rigoroso
orientamento precedente. In altri termini, nella sentenza Tuzet, la diversa
qualificazione data ai dipendenti bancari, più che una modificazione normativa,
era stata il frutto di una diversa interpretazione, a cui le Sezioni unite hanno voluto
riconoscere effetto retroattivo. 8. Spunti critici per la corretta
ricostruzione della vicenda successoria in esame Si è visto che la Suprema
Corte sancisce in modo perentorio lirrilevanza delle c.d.
modifiche mediate della fattispecie incriminatrice con riguardo ai reati esaminati, in
quanto il novum legislativo, non intaccando la configurazione tipica della
norma incriminatrice, non fa venir meno il disvalore penale del fatto
anteriormente commesso. Il punto di partenza, assolutamente condivisibile, del
ragionamento della Corte è rappresentato dalla pacifica constatazione che non è
intervenuta alcuna legge, che abbia modificato direttamente le fattispecie
criminose de quibus, scriminando o depenalizzando le disposizioni sanzionatorie
ivi previste. A ben vedere, la modifica delle legge extrapenale ha modificato
il contenuto del precetto sanzionato penalmente, non già cambiando la
configurazione astratta della norma incriminatrice, ma il suo effettivo ambito
di operatività. Dato, questo, che non induce affatto, in sé e per sé, ad
escludere a priori una rilevanza mediata delle
norme extrapenali nella materia della successione di leggi. In realtà, per
capire se siffatto fenomeno successorio esuli dallambito di applicazione dellart.
2 c.p., e, quindi, se lorientamento del giudice di legittimità sia
condivisibile oppure sia piuttosto il frutto di una presa di posizione del
tutto aprioristica, bisogna risolvere alcune questioni logicamente preliminari.
È, innanzitutto, necessario
accertare il tipo di rapporto esistente tra norme extrapenali e norme penali.
Trattasi di argomento, come si è visto, assai complesso, stante leterogeneità
dei contesti in cui le modifiche mediate della fattispecie incriminatrice
possono, in concreto,
rilevare. In secondo luogo, occorre stabilire se il nucleo attorno a cui
ruotano le previsioni in tema di successione di leggi penali sia la fattispecie
astratta ovvero il fatto concreto costituente reato. Questa puntualizzazione
appare, in effetti, essenziale tanto in rapporto ai casi di modifica immediata,
quanto in relazione alle ipotesi di successione di norme extrapenali richiamate
da un elemento normativo della fattispecie: proprio da essa dipende, anzi, lintera
portata applicativa dellart. 2, c.p.. Con riguardo al primo quesito, occorre valutare quale
sia il ruolo svolto dallelemento normativo nella struttura della
fattispecie, richiamando quella giurisprudenza formatasi in materia di errore
su legge extrapenale, in cui si riconosce, attraverso una sostanziale interpretatio
abrogans dellart. 47, comma 3, c.p., un rapporto di
necessaria integrazione fra norma penale ed extrapenale, sul presupposto, che
la norma extrapenale integri sempre la norma penale, contribuendo addirittura a
definire il senso del
divieto. A tal proposito vale la pena ricordare, in via esemplificativa, quellelaborazione
pretoria, che afferma la rilevanza dellerrore su legge extrapenale,
nellipotesi in cui limprenditore dimostri di aver errato sulla
propria qualifica soggettiva,
ovvero di essersi considerato quale piccolo imprenditore ai sensi dellart.
2083 c.c. e, di conseguenza, di non essere obbligato a tenere le scritture
contabili. La Corte di Cassazione, rifacendosi al criterio dellefficacia
integratrice della norma
extrapenale rispetto al precetto penalistico, sostiene che, avendo le norme di
diritto civile disciplinanti lo status di imprenditore carattere integrativo
della disposizione, che incrimina la bancarotta semplice, lerrore
ricadente su suddetta qualifica si risolve in ignoranza della norma penale, che scusa nei limiti dellart.
5 c.p.155 . La dottrina assolutamente dominante è orientata nel ritenere che
lerroneo convincimento di essere piccolo imprenditore, esclude il dolo a
norma dellart. 47, comma 3, c.p., trattandosi di un errore su una legge diversa da quella
penale, che si risolve in un errore sul fatto che costituisce il reato, id est
sulla qualità personale richiesta per lesistenza
dellobbligo156. Opportunamente si precisa che lopinione va intesa nel senso che lerronea
convinzione del soggetto deve cadere sugli elementi di fatto, da cui
deriverebbe la qualifica di piccolo imprenditore (quali, ad esempio, le
dimensioni dellazienda e la natura dellattività esercitata), poiché
larticolo 47, comma
3, c.p., nellattribuire rilievo allerrore su legge
extrapenale, esige pur sempre che esso si risolva in un errore sul fatto che
costituisce il reato157: il dolo viene escluso perché il soggetto si è
rappresentato ed ha voluto un fatto diverso da quello tipico. In conclusione, la
concezione dolosa del reato in esame rende maggiormente rilevante lerrore
su legge extrapenale, in quanto ha determinato un errore sulla qualità
personale richiesta per la sussistenza dellobbligo158. Ciò posto, appare,
ora, contraddittorio
affermare che la norma extrapenale integra la fattispecie penale sul solo
versante applicativo dellart. 47 c.p. e non anche su quello
dellart. 2 c.p.: il ruolo svolto dagli elementi normativi della
fattispecie penale, dovrebbe, in altri termini, essere il medesimo tanto nella delicata materia
dellerrore, quanto nellinsidioso territorio delle modifiche
mediate della fattispecie incriminatrice. Lefficacia integratrice della
legge extrapenale, come evidenziato in precedenza, viene pervicacemente ribadita sul territorio
dellart. 47, comma 3 c.p., onde rendere praticamente nullo
leffetto esclusivo del dolo derivante da errore su legge diversa da
quella penale, che incida su di un elemento normativo della fattispecie.
Viceversa, nella prospettiva
della successione di leggi nel tempo, legge penale e legge extrapenale tornano
a rappresentare, per linterprete, due entità distinte ed
inidonee, come tali, ad integrarsi a vicenda, con conseguente
irrilevanza di ogni ipotesi di successione mediata. Occorre, poi,
in secondo luogo stabilire cosa debba intendersi per fatto costituente
reato ai sensi dellart. 2 c.p. e, di conseguenza, individuare se le
previsioni ivi previste pongono a base della successione di leggi un fatto costituente
(o non più
costituente) reato, assumendo come ulteriore punto di riferimento il tempo in
cui fu commesso: fatto concreto e fattispecie astratta sono, dunque, due dati
logicamente distinti, su cui, in momenti diversi, si valuta labolitio
criminis eventualmente intervenuta159.
Un orientamento particolarmente meritevole di apprezzamento evidenzia come sia
proprio il fatto costituente reato, e non la fattispecie astratta, il nucleo
essenziale da cui bisogna partire per risolvere tutte le vicende applicative
dellart. 2
c.p.. Sulla base di tale rilievo, quindi, il fatto che la norma incriminatrice
tipizzata dal legislatore non subisca, nel caso di specie, alcuna modifica
formale non esclude, che la (diversa) delimitazione della portata concettuale
di uno dei suoi elementi essenziali incida in modo rilevante sul suo ambito di
effettiva operatività: il concetto di fatto a risultare
decisivo nella risoluzione della questione, comprende, appunto, linsieme
di tutti i presupposti rilevanti in concreto ai fini dellapplicazione della fattispecie
incriminatrice160. In questa prospettiva, le norme extrapenali richiamate dallart.
1 del presente testo unico sono chiaramente norme giuridiche integratrici
dellelemento normativo, in quanto incidono in modo assai significativo
sulloperatività
delle fattispecie penali ivi previste, circoscrivendone, in modo determinante
per il caso concreto, lambito di estensione161. Sulla base delle brevi
considerazioni svolte non può, pertanto, trovare accoglimento la tesi espressa
dalla giurisprudenza
di legittimità, secondo cui la condizione di cittadino extracomunitario non
rientra nel novero di quelle situazioni integratrici della fattispecie
criminosa e che, pertanto, la sua modifica non si riflette sulla struttura
stessa del precetto penale, con la conseguente inoperatività dellart.
2, comma 2, c.p.. Il Supremo Collegio, come si è visto, per stabilire se la
normativa extrapenale contribuisca a definire il precetto penale
nella sua astratta dimensione, opera un distinguo all'interno del fatto di reato tra gli elementi che
compongono il presupposto e quelli che riguardano la condotta tipica, ritenendo
la riconducibilità solo dei secondi alla dimensione precettiva della norma
penale. A ben vedere, il percorso motivazionale non chiarisce quale sia il
discrimine fra elemento del fatto che contribuisce a definire il precetto
penale, delimitandone la portata e ciò che, invece, andrebbe qualificato in
termini di mero presupposto della condotta, il quale, pur conferendo
significato al precetto (contribuendo ad individuarne il contenuto offensivo),
è posto, nondimeno, al di fuori di esso162. Invero, si deve preliminarmente
osservare che laffermazione dell'estraneità del
presupposto al precetto penale non è di per sé idonea ad escluderne una
qualsivoglia
rilevanza, ai fini della configurabilità del reato, in quanto lart.
2, comma 2, c.p. riguarda tutte le norme che definiscono la natura sostanziale
o circostanziale del reato, comprese non solo le norme extrapenali richiamate
espressamente ad integrazione
della fattispecie incriminatrice, bensì anche quelle fonti normative
extrapenali primarie costituenti indispensabile presupposto o, comunque,
concorrenti ad individuare il contenuto sostanziale del precetto. Per poter
affermare o viceversa escludere la rilevanza della successione indiretta,
occorre in primo luogo accertare se la variazione legislativa, che interessa la
norma extrapenale richiamata influisca o meno sulla situazione che lordinamento
intende tutelare. Lo spirito della legge sullimmigrazione, nel suo complesso, è quello di
punire il compimento di tutti gli atti, che, come già evidenziato, realizzano lingresso
e la permanenza di stranieri in violazione delle norme del presente testo
unico. Ne segue che la situazione di illegalità perdura fino a quando il soggetto, che entra
o permane contra ius nel territorio nazionale, resti uno straniero nel senso
inteso dal suddetto art. 1, mentre la stessa cesserà una volta che questi abbia
acquisito la cittadinanza di un Paese appartenente alla U.E.. Il richiamo alla
ratio legis, operato anche dalla stessa Corte, sembrerebbe implicitamente
confortare lopinione, secondo cui il mutamento successivo della
qualificazione soggettiva faccia venir meno lantigiuridicità di quelle
condotte criminose tenute anche in epoca anteriore, posto che esso dà luogo ad una restrizione del
penalmente rilevante limitatamente a quegli stranieri, che nelle more del
giudizio o successivamente ad esso siano divenuti cittadini comunitari, con
conseguente applicazione dellart. 129 c.p.p., nonché eliminazione di
tutte le sentenze di condanna pronunciate nel periodo della sua vigenza.
Sarebbe proprio lo spirito della legge ad avvalorare la
correttezza giuridica di tale ultima conclusione. In altri termini, essendo le
ipotesi delittuose de
quibus delimitate soggettivamente, la ratifica del Trattato di adesione alla
U.E., al pari delle ratifiche di altri analoghi trattati, che hanno negli anni
recenti sancito lingresso di numerosi nuovi Stati163, si
incorporano nel precetto, in quanto lo completano di dati senza i quali il tipo di illecito non
risulta definito164, nel senso che la norma extrapenale individua il contenuto
precettivo, concorrendo a contrassegnarne il disvalore165, per cui potrà
parlarsi di abolito criminis, se pure in via mediata.
Lintera architettura delle disposizioni concernenti limmigrazione
ruota, in sostanza, sul già più volte criticato discrimine fra cittadino
comunitario e straniero, e non vè dubbio alcuno, in ragione del richiamo
testuale, che tale distinguo
incida sulla punibilità attuale della condotte criminose commesse anteriormente
alla modifica della nozione di straniero. Il concetto di immigrazione
clandestina è un concetto unitario dal punto di vista tecnico-giuridico,
concernente sia i cittadini di Stati terzi, che entrano in uno Stato membro
senza rispettare i requisiti giuridici per l'ingresso, come il visto o i
documenti validi di viaggio, sia coloro che restano in uno Stato membro
nonostante sia scaduto il proprio permesso di soggiorno, senza aver diritto ad
una proroga o un rinnovo di tale titolo. Il carattere di illiceità dellingresso
o della permanenza è, quindi, un elemento tipizzante, da ricavarsi tenendo
conto della normativa extrapenale, che fornisce la nozione di straniero: solo
tale illegalità
renderebbe antigiuridica una condotta che, altrimenti, si risolverebbe nella
mera agevolazione dell'esercizio di un diritto della persona, ossia quello di
emigrare da uno Stato membro allaltro. La norma di cui
allart. 1, stabilendo linapplicabilità dellintero D.Lgs. n. 286
del 1998, dunque anche delle norme penali, al cittadino comunitario, non fa
altro che prevedere uno speciale criterio di applicazione delle norme nel
tempo, il quale risulta indubbiamente fondato sul presupposto del previsto allargamento dellUnione
europea, ed adottato nellevidente intento di favorire lintegrazione
e di evitare il protrarsi di conseguenze dannose per i cittadini di Stati, in
procinto di entrare a far parte della U.E. Diversamente opinando, si
determinerebbe una
palese e illegittima disparità di trattamento tra i cittadini. Ne segue che si
appalesa ultronea la necessità, evidenziata dalla Corte, di individuare
espressamente i cittadini di uno Stato in attesa di
adesione, quale ulteriore categoria di soggetti da sottrarre dallambito
di applicazione della normativa contenuta nel T.U. Immigrazione, dal momento
che allo stesso risultato si perviene attraverso uninterpretazione
adeguatrice della nozione di straniero. La non appartenenza o appartenenza di
un cittadino alle U.E.
costituisce il discrimine tra lapplicazione o meno della
disciplina contenuta nel suddetto decreto legislativo, che deve essere
accertata dal giudice alla stregua di un elemento costitutivo della
fattispecie, venendo a partecipare della sua natura. Il rapporto di integrazione fra norma penale ed
extrapenale non deve, infatti, essere inteso in senso stretto, risultando la
norma extrapenale richiamata del tutto autonoma dalla ratio sottesa al precetto
penale. Il criterio discretivo che consente di distinguere i casi di novazione
legislativa, che comportano una abolitio criminis da quelli che, invece, la
escludono, poggia, in realtà, sulla circostanza che la norma extrapenale
contribuisca o meno alla compiuta definizione della fattispecie penale. Va,
poi, ribadito che la disposizione di cui allart. 2 c.p. non allude
ad un fenomeno successorio di natura diretta o mediata, ma richiama
leventualità che un fatto non integri più gli estremi di un reato in
rapporto ad una legge, anche extrapenale, posteriore al momento della sua commissione: come si è già
evidenziato, il fatto costituente reato altro non è che il fatto
storicamente determinato in tutti gli aspetti rilevanti ai fini
dellapplicazione di una disposizione incriminatrice. Pertanto, il principio di retroattività della
legge più favorevole ivi stabilito può trovare applicazione, anche se la
fattispecie astratta sia rimasta virtualmente immutata. Come noto, il principio
del favor rei enunciato allart. 2 c.p. corrisponde a due
diverse rationes:
mentre il principio di irretroattività costituzionalizzato allart.
25 Cost.166 tende a garantire i cittadini dagli abusi del potere legislativo,
la retroattività in bonam partem, pur non trovando espresso riconoscimento a
livello costituzionale, è strettamente
collegata al principio di uguaglianza sancito allart. 3 Cost. Come
affermato anche dalla Corte Costituzionale, tale legame poggia sulla concezione
oggettivistica del diritto penale, accolta dal complessivo tessuto dei
precetti costituzionali e dal principio di offensività, per cui la pena
deve essere posta a presidio di interessi che il legislatore, in quanto
interprete della coscienza sociale167, si prefigge di tutelare con
la sanzione penale. Pertanto, una volta che la legge e, presumibilmente, la coscienza sociale sono
mutate, non ha senso punire ancora con la legge più severa in vigore al momento
del fatto: la distinzione, pur sussistente, tra rimproverabilità dei fatti
commessi nel vigore della precedente norma più severa e rimproverabilità dei
medesimi fatti commessi nel vigore della successiva norma più mite, non deve
influire, quindi, sul trattamento sanzionatorio. In quadro normativo del
genere, può ben dirsi che sulla configurazione del soggetto attivo dei reati
propri in tema di espulsione ossia sulla qualificazione di un
soggetto come non appartenente allUnione Europea - si
concentra il disvalore penale del fatto criminoso, il che impone, di fronte
alla vicenda normativa relativa allingresso di un nuovo Stato
nellUnione, lapplicazione
della disciplina ex art. 2 c.p. e, segnatamente, di quella relativa allabolitio
criminis168, in linea con quanto affermato anche dalla sentenza Tuzet, che
fornisce alcune importanti coordinate metodologiche per orientare l'interprete
in materia di
successione mediata169. Orbene, facendo applicazione di detti principi al caso
di specie, non vi è dubbio che la novatio legis incidente sulla qualità di
straniero170 non possa non rilevare in favore dei nuovi cittadini comunitari,
in virtù del principio di retroattività della legge più favorevole affermato
dallart. 2, comma 2, c.p., la cui formulazione letterale è chiara
nellescludere la punibilità per un fatto che, secondo una legge
posteriore, non costituisce più reato171. E appena il caso di notare che in alcune sentenze, sulla
base del diverso ruolo giocato, nelle varie fattispecie, dallo status di
straniero quale elemento normativo, si afferma che il successivo venir meno
della suddetta qualificazione incida in modo diverso sullantigiuridicità delle condotte criminose
pregresse, a seconda che la speciale condizione connoti lautore
del fatto oppure la persona offesa dal reato. Essa, infatti, inciderebbe solo
in merito alla fattispecie di cui allart.14, comma 5-ter, che delinea un
reato proprio, la cui
configurazione ha come necessario presupposto, in capo al soggetto attivo, la
qualifica di straniero ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, T.U.
Immigrazione, laddove nei delitti di cui agli artt. 12 e 22, essa costituirebbe
il mero presupposto di un reato comune, riguardando, in entrambi i casi, la
sola persona offesa dal reato (di cui le norme incriminatrici intendono vietare
lo sfruttamento, anche a fini lavorativi), di talché ben se ne può sostenere lultrattività
dopo che i favoreggiati
sono divenuti cittadini dellUnione. Invero, tale trattamento
differenziato non è auspicabile: non è, infatti, ragionevole ammettere
lavvenuta depenalizzazione dei soli reati propri commessi da cittadini
neocomunitari, ma non già di quelli che postulano la qualifica di straniero in capo alle vittime
dell'altrui condotta criminosa. Si è del parere che un siffatto modo di
ragionare, oltre a porsi in palese contrasto con il principio di uguaglianza,
non è, parimenti, corretto dal punto di vista dogmatico, perché o la norma
modificata fa corpo con il precetto penale e allora la sua abrogazione fa venir
meno anche questo, o essa rappresenta un semplice elemento di concretizzazione
del precetto penale e allora la modifica nel frattempo intervenuta è irrilevante
per la qualificazione giuridica dei fatti in precedenza commessi, senza che
possa essere di rilievo la circostanza che in alcuni casi la nozione di
straniero afferisca al soggetto agente, mentre in altri a coloro in danno dei
quali il reato viene posto in essere. L'aspetto importante sta, dunque, nella
precisazione che, in entrambe le ipotesi, si tratta di un elemento costitutivo
del fatto, il cui venir meno implica la mancata integrazione della fattispecie.
In sostanza, la tesi preferibile è che si tratti di mutamento dallindubbia
portata generale, estendibile in via di principio, a tutte le fattispecie
penali dimmigrazione coinvolgenti, a diverso titolo, cittadini
neocomunitari. 8.1 Segue: conclusioni Sulla base delle
argomentazioni esposte, lorientamento della giurisprudenza di legittimità appare fin troppo
severo e contraddittorio sul ruolo svolto dagli elementi normativi allinterno
della fattispecie penale. La decisione delle Sezioni unite in commento presta
il fianco a critiche significative, la più rilevante delle quali è che la Corte non individua
il discrimine, dogmaticamente fondato, tra mutamento di valore e mutamento
fattuale della fattispecie incriminatrice, che si traduca in un criterio
seriamente verificabile, alla cui stregua sindacare la correttezza del percorso
logico seguito dallinterprete per sostenere o negare
lapplicazione dellart. 2, comma 2, c.p.172. La Corte riconosce sì
che la materia è di quelle assai discusse, tanto da rendere difficile una pur
sintetica indicazione delle
varie posizioni emerse nel dibattito, ma anziché procedere ad una loro puntuale
disamina, offre una panoramica degli orientamenti giurisprudenziali non tutti,
peraltro, direttamente incidenti sulla fattispecie oggetto di giudizio. Il
richiamo alla natura integrativa o meno della norma extrapenale è l'unica
indicazione che le Sezioni unite forniscono, ma si tratta appunto di una
indicazione generica e tautologica, che non si sostanzia in un criterio
logico-giuridico in forza del quale poter accertare in concreto la ricorrenza
delluna o dellaltra ipotesi. La soluzione ermeneutica adottata
dal Supremo Collegio determina conseguenze non condivisibili, nella misura in
cui afferma lirretroattività di una modifica in bonam partem e sottrae al
giudice il compito
istituzionale di ricostruire il bene protetto dalla fattispecie penale, anche
alla luce della normativa sopraggiunta. Fortemente criticabile è, peraltro, laffermazione
secondo cui ladozione di uninterpretazione estensiva è
inammissibile in quanto creerebbe
larghe sacche di impunità, incoraggiando comportamenti opportunistici173. A tal
proposito giova ricordare che le stesse esigenze di tutela della sicurezza e
dellordine pubblico salvaguardate dal presente testo unico, possono
venire altrimenti soddisfatte,
senza che sia necessario il ricorso a letture costituzionalmente censurabili
dellart.2 c.p.: può ricordarsi, in via esemplificativa, la recente
emanazione del fortemente contestato decreto-espulsioni 174, che, a
parziale modifica del D.Lgs. n. 30 del 2007, anticipava alcune disposizioni del disegno di legge in
materia di sicurezza urbana, facilitando, in sostanza, le espulsioni dei
cittadini comunitari175. Nella giurisprudenza della Corte di Cassazione a
Sezioni unite, non mancano altri casi di interpretazione opinabili. A
differenza di altri sistemi, nel nostro ordinamento il precedente non è mai
vincolante e leffettività della funzione nomofilattica176
non è affidata solo allautorevolezza dell'organo decidente177, ma anche,
anzi soprattutto, alla
forza della argomentazione logico-razionale della decisione. Laddove
quest'ultima manchi o sia insufficiente non solo è difficile che venga
assicurata ununiforme interpretazione del diritto, ma
rischia di risultarne inficiata anche l'autorevolezza della istituzione cui quel compito è
affidato. In questo caso non può non rilevarsi come la capacità persuasiva
della decisione delle Sezioni unite sia alquanto debole. Tuttavia, il percorso
di affrancamento da tale sentenza, che lelaborazione pretoria
successiva vorrà
eventualmente intraprendere, non potrà non tener conto dell'intero corpo di
precedenti ora ricondotti a sistema dalla pronuncia in questione. Si è
consapevoli che siffatto arresto giurisprudenziale avrà ricadute incisive sulla
giurisprudenza di merito, che difficilmente si discosterà da esso nella
consapevolezza che una eventuale decisione difforme verrà cassata in sede di
legittimità; id est il giudice di merito, al fine di evitare una probabile
censura da parte della Suprema Corte, è facile che segua pedissequamente e
senza alcun spirito critico i precedenti delle Sezioni unite, limitando
notevolmente levoluzione giuridica (e giurisprudenziale,
in particolare). Ciononostante, si auspica che la giurisprudenza successiva dia
luogo a tale processo
di affrancamento, che, valorizzando la funzione di elemento
respiratore connessa agli elementi normativi della fattispecie, insista
per la sicura rilevanza della successione extrapenale, almeno quando essa
riguardi norme giuridiche non regolamentari. Giova ricordare che la posizione favorevole
all'applicazione dell'art. 2 c.p. in caso di modifiche mediate
della legge penale, conseguenti alla successione di norme integrative del
precetto penale, costituiva, peraltro, una linea di fondo prevalente nella stessa giurisprudenza di
legittimità178 anche recente, secondo cui listituto della
successione delle leggi penali nel tempo riguarda le norme che definiscono la
struttura essenziale e circostanziata del reato e, conseguentemente, ai fini
dell'applicabilità
dell'articolo 2, c.p., si deve tenere conto anche di quelle fonti normative
che, pur non comprese nel precetto penale, ne integrano tuttavia il contenuto179.
Decisivo appare, in particolare, il riferimento alle costanti e ripetute
applicazioni del principio
del disvalore sociale del fatto, quale criterio attuativo del principio di
necessaria offensività (art. 49, comma 2, c.p.), in cui si afferma che la
modifica di una norma extrapenale può essere sussunta nellipotesi
di abolitio criminis, ogniqualvolta essa incida sul predetto disvalore, privando la condotta concreta
in tutto o in parte del suo necessario contenuto lesivo, avuto riguardo alla
ratio puniendi sottesa allipotesi di reato contestata; circostanza,
questa, puntualmente verificatasi nel caso di specie. Ciò posto, sembra corretto concludere, che,
a seguito della ratifica del trattato di adesione alla U.E., le condotte poste
in essere da chi o nei confronti di chi, oggi, non rivesta più la qualifica di
straniero, abbiano perso il loro necessario carattere offensivo, essendo venuto
meno un elemento essenziale delle fattispecie penali in oggetto, con
conseguente operatività dellistituto successorio di cui
allart. 2, comma 2, c.p.. ______________ 1 Lo Stato Italiano con L. 9
gennaio 2006, n. 16,
(in G. U., 25 gennaio 2006, n. 20) ha ratificato il Trattato di adesione della
Repubblica di Bulgaria e della Romania allUnione europea,
sottoscritto a Lussemburgo il 25 aprile 2005 (in G. U. dellUnione europea
del 21 giugno 2005). 2 L'art.1,
comma 2, D. Lgs. n.
286 del 1998 precisa che il presente testo unico non si applica ai
cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, se non in quanto si tratti di
norme più favorevoli, e salvo il disposto dell'articolo 45 della legge 6 marzo
1998, n. 40. 3 Il
Trattato istitutivo dellUnione europea agli artt.39-42 ha, peraltro, previsto
che, per un periodo transitorio minimo di due anni successivi
allallargamento, ognuno degli Stati membri potrà non applicare nei
confronti dei neocittadini comunitari le norme europee sulla libera circolazione dei lavoratori ed
applicarne invece di nazionali eventualmente (ma non necessariamente) più
restrittive, al fine di scongiurare leventualità di un esodo
in massa dai nuovi Stati dell'Unione. Relativamente alla situazione italiana, si rende noto che con
circolare del 31 luglio 2006, n. 21 il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali ha deciso di porre fine al regime transitorio restrittivo, imposto dal
precedente governo con D.P.C.M. 20 aprile 2004 (Programmazione dei flussi di
ingresso dei lavoratori cittadini dei nuovi Stati membri della UE nel
territorio dello Stato per l'anno 2004, in G.U., 3 maggio 2004, n. 102), dando in
tal modo piena applicazione al libero ingresso di tutti i cittadini
neocomunitari al mercato del lavoro italiano. 4 Cfr. artt. 43 e ss. Trattato
CE. 5 Cfr. D. Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30 (da ultimo modificato dal D. Lgs., 28
febbraio 2008, n. 32), recante disposizioni sulla libera circolazione ed il
soggiorno dei cittadini dellUnione e i loro familiari nel territorio degli Stati
membri, che dà attuazione alla Direttiva comunitaria 2004/38/CE del 29 aprile
2004. 6 Il problema interpretativo ha riguardato non solo la fattispecie
delittuosa di cui allart.12, D. Lgs. n. 286 del 1998, ma anche
quella, più ricorrente
nelle aule di giustizia, prevista dal successivo art.14, commi 5-ter e
5-quater. 7 Esula dalla presente trattazione lesame delle
ipotesi di violazione del divieto di reingresso (art.13, commi 13 e 13-bis,
T.U. Imm.), nonché di assunzione del lavoratore straniero privo del permesso di soggiorno
(art.22, comma 12, T.U. Imm.); alcune delle problematiche ad esse relative
verranno, nondimeno, accennate in nota. 8 Ultimamente si registra una aumento
della pressione migratoria alle frontiere esterne dellarea
esterna a Schengen, in particolare, focolaio dellimmigrazione clandestina
sono le coste dellItalia meridionale, ove si intercetta un numero
consistente di persone provenienti dal Corno d'Africa, compresi Sudan, Egitto,
Sierra Leone, Costa d'Avorio
e Liberia (zone in cui sono spesso in atto guerre civili). 9 Cfr. A. Cassese,
Art. 10, in
Commentario della Costituzione (a cura di G. Branca), Bologna
Roma, 1975, p. 510, secondo cui la ratio della riserva di legge rinforzata ivi
prevista, è insita
nella volontà di sottrarre alla regolamentazione della
pubblica amministrazione un campo nel quale lautorità pubblica del
passato regime fascista si era ispirata a bieche ideologie nazionalistiche e
xenofobe, ossia di evitare nella materia larbitrio dellesecutivo.
10 Tale legge ha avuto il merito di aver abolito, in materia di asilo politico,
la riserva geografica alla Convenzione di Ginevra del 1951, che limitava il
riconoscimento dello status ai rifugiati provenienti dall'Europa. Tra i vari
punti deboli della
normativa linefficacia del sistema delle espulsione: cfr., sul punto, A.
Caputo, Espulsione e detenzione amministrativa degli stranieri, in Quest.
Giust., 1999, p. 426. 11 Cfr. B. Nascimbene, Nuove norme in materia di
immigrazione. La legge
Bossi - Fini: perplessità e critiche, in Corr. Giur., n. 4, 2003, p. 532-540 e
bibliografia ivi citata; Id., Disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero. Il commento, in Dir. Pen. Proc., 1998, p. 421 ss.
12 Tra le misure di contrasto allimmigrazione
clandestina si segnalano i nuovi poteri riconosciuti alle forze di polizia in
tema di controlli alla frontiera e limpiego di navi della marina militare
in ausilio e supplemento rispetto a quelle in normale servizio di polizia, al
fine di fermare e
ispezionare le imbarcazioni sospettate di trasportare clandestini. Si
prevedono, inoltre, tre ipotesi di espulsione: lart.13 disciplina
la c.d. espulsione amministrativa disposta dal Ministro dellinterno o, su
sua delega, dal prefetto, che in seguito allabrogazione dellart.13, comma
3-sexies ad opera dellart.3, comma 7, L., 31 luglio 2005, n. 155, può essere
disposta, oltre che nelle ipotesi generali ed in quelle richiamate dal suddetto
art.3, L. n. 155 del 2005 (ossia nei casi in cui vi siano fondati motivi di ritenere
che la permanenza dello straniero nel territorio nazionale possa in qualsiasi
modo agevolare organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali),
anche in relazione allo straniero nei cui confronti si proceda per uno dei
delitti di cui agli artt.407, comma 2, c.p.p. e 12, T.U. Imm.; lart.15
prevede la c.d. espulsione a titolo di misura di sicurezza; lart.16,
infine, regola la c.d. espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o
alternativa alla detenzione, le cui eccezioni di illegittimità costituzionale per violazione
dellart.27, comma 3, Cost. sono state respinte dalla Corte
Costituzionale con ordd. 15 luglio 2004, n. 226 e 23 dicembre 2004, n. 422, in ragione della
ritenuta natura esclusivamente amministrativa della misura. 13 Cfr. Corte Cass. Pen., Sez. III,
23 gennaio 2003, n. 3162,
in Giur. It. 2004, p. 1122. Sul piano processuale si
ricorda che la legge Bossi-Fini ha previsto il ricorso al giudizio direttissimo
anche nei confronti di persone colpevoli di essere rientrate nel territorio
dopo essere state colpite da provvedimento di espulsione amministrativa o di
non avere ottemperato allordine di allontanamento del questore,
oltre alla parziale inoperatività della legge sullordinamento
penitenziario (L., 26
luglio 1975, n. 354) nei confronti degli stranieri, con conseguente estensione
agli stessi del regime carcerario previsto per i reati di maggiore gravità. Si
segnala, peraltro, in materia di esecuzione della pena detentiva, una recente
sentenza delle Sezioni Unite (Corte Cass. Pen., Sez. Un., 28 marzo 2006, n. 14500, in Guida Dir.,
2006, n. 22, p. 50), ove si stabilisce che le misure alternative alla
detenzione in carcere (nella specie, affidamento in
prova al servizio sociale) possono essere applicate anche al cittadino
extracomunitario, qualora ricorrano le condizioni stabilite dallordinamento
penitenziario. 14 Cfr. F. Resta, Nemici e criminali. Le logiche del controllo,
in Ind. Pen., n. 1, 2006, p. 181 ss.; Dal Lago, Non-persone. Lesclusione
dei migranti in una
società globale, Milano, 1999; A. Caputo, Immigrazione, diritto penale e
sicurezza, in Quest. Giust., numero monografico La libertà delle persone, n.
2-3, 2004, p. 379 ss., a cui si deve lefficace definizione di
diritto della segregazione. Sugli effetti negativi ascrivibili alle normative restrittive
dei flussi migratori in entrata cfr. il Rapporto del Gruppo di esperti sulla
tratta degli esseri umani nominato dalla Commissione Europea, Roma, 2005,
consultabile allindirizzo www.ontheroadonlus.it\pubblicazioni.html. In
particolare, è proprio alla mancata adozione di politiche di regolarizzazione e
integrazione sociale dei migranti, che si riconduce il coinvolgimento della
criminalità organizzata nella attività di gestione illegale dei flussi migratori,
caratterizzata da unalta redditività. In altri termini, è la
stessa condizione di clandestinità del migrante, che finisce per costituire un
importante fattore criminogeno. 15 Cfr. M. Donini, Il volto attuale
dellillecito penale. La democrazia penale tra differenziazione e sussidiarietà, Milano, 2004, p.
53 ss. 16 Anche il sistema di sanzioni amministrative presenta un grado di
afflittività talmente alto da avere carattere sostanzialmente penale, apparendo
la subordinazione al regime amministrativo meramente funzionale ad eludere le
garanzie dello statuto penalistico. In particolare, la misura del trattenimento
dello straniero presso i centri di permanenza temporanea (ora denominati centri
di identificazione ed espulsione dallart.9, D. L., 23 maggio 2008, n. 92 (meglio noto come pacchetto
sicurezza, convertito nella L., 24 luglio 2008, n. 125), definita da
alcuni magistrati detenzione amministrativa, si caratterizza per il
suo contenuto afflittivo riconosciuto anche dalla Corte Cost., 10 aprile 2001, n. 105 (in Giur. Cost.,
2001, p. 2), che, pur rigettando leccezione di
costituzionalità stante la limitazione del trattenimento al tempo strettamente
necessario allesecuzione dellespulsione, ha precisato che tale
provvedimento al pari dellaccompagnamento coattivo alla frontiera, deve considerarsi
misura incidente sulla libertà personale ai sensi dellart.13
Cost., il cui carattere di coercitività vale a differenziarlo da misure
incidenti unicamente sulla libertà di circolazione. Cfr. C. Longobardo, La disciplina delle espulsioni
dei cittadini extracomunitari: presidi penali ed amministrativi al fenomeno
dellimmigrazione, in S. Moccia (a cura di), Diritti delluomo e
sistema penale, II, Napoli, 2002, p. 260. 17 Contro la dilatazione degli
strumenti repressivi
cfr. F. Favara Relazione sullamministrazione delle giustizia
nellanno 2004, Bozze di stampa, Roma, 11 gennaio 2005, p. 49-50:
Lefficacia del processo penale è minata alla radice
dallinefficacia della legge penale. In un ordinamento fondato sulla obbligatorietà della legge
penale è pertanto contro ogni logica di efficacia lespansione
del diritto penale. 18 Cfr. Moccia, Dalla tutela dei beni alla tutela
delle funzioni: tra illusioni postmoderne e riflussi illiberali, in Riv. It.
Dir. Proc. Pen., n. 2,
1995, p. 373 ss.; cfr. A. Caputo, Prime applicazioni delle norme penali della
legge Bossi-Fini, in Quest. Giust., n. 1, 2003, p. 126, in base al quale: I
principi e gli scopi dellordinamento penale del diritto e della
procedura penale - vengono
piegati, asserviti allattività amministrativa preordinata allallontanamento
del nemico della società, lo straniero. 19 Cfr. A. Caputo, La libertà
personale è uguale per tutti. Corte costituzionale e disciplina
dellimmigrazione, in Quest. Giust., n. 5, 2004, p. 1050, che rileva come tuttavia la Corte
costituzionale, nella sentenza 15 luglio 2004, n. 223, ha sancito che i
provvedimenti di polizia incidenti sulla libertà personale devono avere natura
servente rispetto alla tutela di esigenze previste dalla Costituzione. 20 Occorre fare
una precisazione terminologia con riguardo al significato di clandestino ed
irregolare: il clandestino è propriamente colui che entra nel territorio dello
Stato senza la documentazione richiesta, lirregolare è colui che, entrato in Italia secondo le
prescrizioni di legge, ha in seguito perso i titoli di legittimazione. Nella
prassi, come nel presente lavoro, i due termini vengono sovente usati come
sinonimi. 21 Cfr. A. Mangiaracina, Brevi note in tema di favoreggiamento
dell'immigrazione clandestina, in Giur. Mer., 2005, n. 5, p. 1163; A. Caputo,
Favoreggiamento all'emigrazione: questioni interpretative e dubbi di
costituzionalità, in Quest. Giust., 2003, p. 1243 ss.; L. Gizzi, Sulla natura
giuridica del delitto di agevolazione dell'immigrazione clandestina, in Giur.
It., 2003, p. 1012; Pace, I flussi migratori illegali: disciplina penalistica
della materia e tecnica delle indagini, anche nella loro dimensione
sovranazionale, relazione tenuta al Primo corso di formazione Falcone
e Borsellino, Frascati, 26-30 aprile 1999, p. 3 (Doc. n. 1830); E. Lanza,
La repressione penale dellimmigrazione clandestina, in Dir. Dir.,
consultabile allindirizzo
http://www.diritto.it/materiali/penale/lanza.html. 22 In realtà non si ha una perfetta corrispondenza con ciò
che a livello internazionale si indica col termine smuggling. Nel Protocol
against the Smuggling of Migrants by Land, Air and Sea, Supplementing the
United Nations Convention against Transnational Organized Crime, allart.2, ne è data la seguente
definizione: smuggling of migrants shall mean the
procurement, in order to obtain, directly or indirectly, a financial or other
material benefit, of the illegal entry of a person into a State Party of which
the person is not a national
or a permanent resident. In ambito europeo unanaloga
definizione è prevista allart.27 dellAccordo di Schengen del 19
giugno 1990, contenente limpegno per le Parti contraenti a
stabilire sanzioni appropriate nei confronti di chiunque aiuti o tenti di aiutare, a scopo di lucro,
uno straniero a entrare o soggiornare nel territorio di una Parte contraente in
violazione della legislazione di detta Parte contraente relativa allingresso
e al soggiorno degli stranieri. Per un quadro dinsieme in Italia, alla luce della recente legge
16 marzo 2006, n. 146, di ratifica della Convenzione e dei Protocolli delle
Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dallAssemblea
generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001, cfr. G. De Amicis, O. Villoni, La ratifica
della Convenzione ONU sulla criminalità organizzata transnazionale e dei suoi
protocolli addizionali, in Giur. Mer., 2006, doc. 323, p. 1626 ss.; A. Di
Martino, Criminalità organizzata e reato transnazionale, diritto penale nazionale:
lattuazione in Italia della cd. Convenzione di Palermo, in Dir.
Proc. Pen, n. 1, 2007, p. 11 e ss. 23 Cfr. il Protocol to prevent, suppress and
punish trafficking in persons, especially women and children, che si occupa
della tratta a scopo di sfruttamento.
24 Come già evidenziato, il traffico di migranti è unattività
criminale spesso gestita dal crimine organizzato. La normativa penale
previgente è stato rinnovata e adeguata agli standards internazionali ed
europei con la L., 11 agosto 2003, n. 228 (in G.U., 23 agosto 2003, n. 195), che ha apportato
importanti modifiche sul piano sostanziale e processuale, nonché sullorganizzazione
delle competenze e degli uffici responsabili in questo settore, riformulando le
fattispecie penali di cui agli artt.600, 601, 602 c.p., aventi ad oggetto la tratta e la
riduzione in schiavitù, alla luce delle nuove esigenze emerse in questi ultimi
anni. In epoca anteriore alladozione della nuova legge, la
giurisprudenza aveva preferito punire i comportamenti legati a tale fenomeno criminale facendo
applicazione di reati, quali il reato di sfruttamento della prostituzione di
cui alla L., 20 febbraio 1958, n. 75 (c.d. legge Merlin), il sequestro di
persona, la violenza sessuale, la minaccia e la violenza privata, nonché di
associazione a delinquere, anche di tipo mafioso. Un aspetto, però, merita di
essere segnalato: lart.12, T.U. Imm. prevede (in specie quella
indicata al comma 3-ter) ipotesi di traffico di persone, in parte non dissimili
da quelle di tratta (come definita nel Protocollo contro il trafficking), e di norma riconducibili
ai medesimi ambienti di criminalità organizzata transnazionale, a cui, però,
non sono applicabili le menzionate innovazioni legislative (come, ad esempio, lattribuzione
della competenza alle Direzioni distrettuali antimafia e la
disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che
collaborano con la giustizia), benché lItalia abbia sottoscritto
limpegno ad adottarle in quanto previste dalla citata Convenzione della Nazioni Unite e dai Protocolli
addizionali. In particolare, lart.12 cit. non viene ricompreso
nellambito di applicazione degli artt.51, comma 3-bis, c.p.p. e 416,
comma 6, c.p. Tra le prime applicazioni giurisprudenziali in materia di
riduzione in schiavitù
cfr. Corte Cass., Sez. VI, 4 gennaio 2005, n. 82, ove il Supremo Collegio
stabilisce che la nuova formulazione dellart.600 c.p. non ha
apportato alcuna significativa innovazione alla descrizione del fatto tipico,
sia che si fondi laccertamento sulla continuità del tipo di illecito o sul criterio dei
rapporti strutturali (cfr. infra), dando così luogo ad un fenomeno di mera
modificazione di norme penali ex art.2, comma 4, c.p., e non ad un fenomeno di
abrogazione della precedente incriminazione rilevante ai sensi dellart.2,
comma 2, c.p. 25 La necessità di distinguere i due fenomeni nasce soprattutto
dal fatto che le due attività sono affidate a diverse agenzie di law
enforcement, diversi organismi di polizia o diverse branche operative
allinterno dello
stesso organismo. In Italia, la competenza per il coordinamento delle attività
investigative in materia di traffico finalizzato allo sfruttamento è
esercitata, a livello centrale, dalla Direzione centrale della polizia
criminale, presso il Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dellInterno,
mentre le analoghe funzioni riferite alle attività di favoreggiamento
dellimmigrazione clandestina sono svolte, invece, dal Servizio stranieri,
collocato allinterno dello stesso Dipartimento di pubblica sicurezza. Questa ripartizione
delle funzioni e delle competenze trae origine da considerazioni di ordine
storico (limmigrazione clandestina nasce come problema di ordine pubblico)
e burocratico-organizzativo (la lotta alle organizzazioni criminali dedite al trafficking richiede spesso
risorse investigative e tecnologiche superiori). In alcuni casi, tuttavia, da
tale suddivisione deriva un grado insufficiente di coordinamento tra le due
strutture, sia sul versante dellanalisi strategica, sia su quello
operativo, che sembra
essere di ostacolo ad una comprensione corretta e organica delle dinamiche
criminali collegate al traffico. 26 Trattasi di innovazione che in parte si
adegua al contenuto del Protocollo addizionale della Convenzione della Nazioni
Unite contro la Criminalità organizzata transnazionale per combattere il
traffico di migranti via terra, via mare e via aria già citata. Sul tema, cfr.
E. Rosi, La tratta di persone ed il traffico di migranti. Gli strumenti
internazionali, in Cass. Pen., 2001, n. 6, p. 731 ss.; Id., Le misure
internazionali per la lotta contro le forme di criminalità connesse al fenomeno
migratorio, in Riv. Giur. Circ. Trasp., 2002, n. 2, p. 178 ss. 27 Cfr. Corte
Cass. Pen., Sez. III, 28 novembre 2002 23 gennaio 2003, n.
3162, cit. 28 Sono,
pertanto, da escludere ipotesi di imputazione a titolo di concorso nel delitto
di favoreggiamento dello straniero favorito, anche qualora sia riscontrabile
una partecipazione consensuale e volontaria: in questo senso cfr. M. Cerase,
Riformata la disciplina dellimmigrazione: le novità della
Legge Bossi-Fini, in Dir. Pen. Proc., n. 11, 2002, p. 1347. 29 A tal proposito appare
opportuno segnalare che lart.21 del d.d.l. (A.C. 2180), approvato dal
Senato il 5 febbraio 2009 (A.S. 733), contenente (le ennesime) disposizioni in materia di pubblica
sicurezza, prevede il nuovo reato di ingresso illegale, punibile con lammenda
(il testo è consultabile allindirizzo
http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/schedela/trovaschedacamera.asp?PDL=2180).
Ma progetti di legge
volti alla criminalizzazione di tale condotta non sono mancati anche in periodo
anteriore: già in sede di conversione del D. L. n. 241 del 2004, Luigi Bobbio,
relatore del provvedimento, aveva presentato e poi ritirato un emendamento che
prevedeva lintroduzione del reato di ingresso clandestino; nello stesso
senso cfr. il d.d.l. n. 3911, presentato al Senato il 20 aprile 1999 dal sen.
Mantica; il p.d.l. n. 5392, presentato alla Camera dei Deputati in data 11
novembre 1998 dallon. Carlesi, nonchè la proposta di legge n. 5808, diniziativa
dellon. Fini ed altri, presentata alla Camera dei Deputati il 15 marzo
1999. 30 Interessante segnalare Corte Cass. Pen., Sez. Un., 27 novembre 2003,
n. 45801, la quale ha chiarito che lo stato di clandestinità dello straniero non
costituisce giustificato motivo per la mancata esibizione dei documenti,
chiarendo così un contrasto interpretativo sorto in riferimento allart.3,
comma 6, D. Lgs. n. 286 del 1998, essendo il destinatario della norma lo
straniero in genere,
quindi anche quello che sia entrato illegalmente nel territorio dello Stato. 31
Stesse perplessità suscita la previsione di cui allart.3,
n. 8, L.
20 febbraio 1958, n. 75 (c.d. Legge Merlin), che disciplina il delitto di
favoreggiamento della prostituzione,
che, al pari dellingresso clandestino, non costituisce
reato. Per una rassegna di condotte rientranti nella fattispecie e per la
definizione del contributo minimo ai fini della consumazione del reato, cfr. S.
Ardita, Il favoreggiamento della prostituzione tra ambiguità del sistema ed ampiezza della lettera
della legge: l'ipotesi dell'accompagnamento sul luogo dell'adescamento, in
Cass. Pen., 2002, n. 2, p. 509; più di recente, cfr., per tutte, Corte Cass.,
Sez. III, 21 gennaio 2005, n. 1716, che ribadisce come non commette
favoreggiamento della prostituzione il cliente che riaccompagni la prostituta
nel luogo delliniziale adescamento o almeno, aggiungono i
giudici di legittimità, non la favorisce più di quanto non faccia la
consumazione stessa
del congresso carnale, che tuttavia nessuno (ancora) è arrivato a imputare al
cliente come favoreggiamento della prostituzione. 32 A titolo esemplificativo si
ricorda che lart.12, comma 2, sancisce che non sono punite le attività di
soccorso ed assistenza
umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di
bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato, con ciò indicano alcuni
casi di esclusione dellantigiuridicità del fatto. Anche la norma
de qua ha suscitato qualche dubbio. Innanzitutto ne è stata lamentata lultroneità,
per essere i fatti scriminabili ai sensi dellart.12, comma 2, già
comunque esenti da reazione penale in virtù dellesimente generale di cui
allart.54 c.p. Invero, tale previsione è più elastica di quella di cui al richiamato art.54
c.p. e consente di scriminare anche quelle condotte occasionate da esigenze
umanitarie, quandanche non siano realizzati i parametri
della costrizione, necessità e inevitabilità
altrimenti del pericolo previsti dalla esimente generale per delimitare il proprio ambito
di operatività. Ma ciò che ha destato maggior perplessità è la stessa
collocazione della disposizione, atteso che essa non pare introdurre uneccezione
alla regola di cui allart.12, comma 1, bensì dellipotesi di cui al successivo comma 5,
presupponendo la causa di giustificazione de qua la presenza nel territorio. Vi
è da dire, daltro canto, che il dolo specifico del fine di trarre profitto
caratterizzante il delitto di agevolazione della permanenza sia già di per sé idoneo ad escludere
lo scopo umanitario di cui al comma 2, come anche le diverse attività punite
nello stesso articolo (cfr. E. Lanza, La repressione, cit.). 33 Cfr. Corte
Cass. Pen., Sez. I, 16 gennaio 2008, n. 4123, ove si stabilisce che il delitto
di cui allart.12, comma 1, T.U. Imm. è reato di pericolo che si perfeziona
per il solo fatto di compiere atti diretti a favorire lingresso in altro
Stato, senza che abbia alcuna rilevanza la durata della permanenza o la
destinazione finale, a meno
che non risulti provato che lo straniero clandestino sia diretto al proprio
paese di origine. Tale prova non può consistere nelle sole dichiarazioni dei
trasportati, sorpresi in transito nel territorio italiano, bensì deve essere
valutata in relazione ad elementi che dimostrino la finalità ed i motivi del
viaggio (ad esempio, i titoli di viaggio per il successivo percorso), con
conseguente onere di allegazione per limputato (conformi Id.,
20 giugno 2007, n. 29728; Id., 15 giugno 2007, n. 33232, in Cass. Pen., 2008, n. 6, p. 2598; Id., 26
ottobre 2006, n. 42117; Id., 24 gennaio 2006, n. 14545). Contra cfr. Corte
Cass. Pen., Sez. I, 3 ottobre 2008, n. 38936, secondo cui il delitto in
argomento ha natura di reato di pericolo o a consumazione anticipata, che si
perfeziona per il solo fatto che siano compiuti atti diretti a favorire
l'ingresso, a prescindere dall'effettività, durata e finalità dell'ingresso
medesimo, in quest'ultima incluso il mero transito con destinazione finale il
Paese di origine della persona stessa (in senso adesivo Id., 23 settembre 2008,
n. 38159; Id., 28 febbraio 2008, n. 11702; Id., 28 febbraio 2008, n. 10716;
Id., 31 gennaio 2008, n. 6398; Id., 6 ottobre 2006, n. 34053; Id., 25 gennaio
2005, n. 4201). 34 Il giudice dovrà accertare, caso per caso, lidoneità
della condotta al raggiungimento dello scopo e, dunque, la sussistenza o meno
di quella esposizione al pericolo per il bene protetto, che fonda la rilevanza
penale della condotta (cfr. A. Caputo, Diritto e Procedura Penale dellimmigrazione, Giappichelli, 2006). 35 A tale riguardo è possibile
registrare orientamenti giurisprudenziali difformi. Secondo una prima tesi,
modalità formalmente regolari dellingresso non sono di
ostacolo al perfezionamento del delitto di favoreggiamento dellingresso illegale
(cfr. Corte Cass. Pen., Sez. VI, 16 dicembre 2004 9 marzo 2005, n.
9233); secondo un più condivisibile orientamento, invece, la condotta
penalmente rilevante prevista dalla norma in esame è esclusivamente quella tesa
a favorire lingresso
dello straniero in violazione delle norme del testo unico, cioè in assenza di
valido documento legittimante lingresso o in presenza di documento
ottenuto con artifici o in modo illecito (e non anche quella di chi favorisce
lingresso dello Stato di persona munita di regolare visto, a nulla rilevando i progetti, le
intenzioni o le speranze di questultima in ipotesi
difformi da quanto consentito dal visto): così Corte Cass., Sez. I, 21
ottobre 2004 22 dicembre 2004, n. 49258. 36 Cfr. A. Callaioli, M. Cerase, Il Testo Unico delle
disposizioni sullimmigrazione, in Leg. Pen., n. 1-2, 1999;
A. Caputo, Immigrazione, diritto penale e sicurezza, cit., p. 368 ss. 37 Cfr.
Trib. Torino, ord. 17 marzo 2004, con cui il giudice delludienza
preliminare solleva la
questione di legittimità costituzionale dellart.12, comma 1, nella
parte in cui punisce chi compie atti diretti a procurare l'ingresso illegale in
altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza
permanente, in relazione
ai principi di determinatezza e riserva di legge in materia penale di cui allart.25,
comma 2, Cost., nonché di libera immigrazione ex art.35, comma 4, Cost.
Trattasi per il giudice a quo di una norma penale in bianco, non precisando,
infatti, il parametro
normativo, alla cui stregua condurre il giudizio di illegalità dellingresso
stesso. Dovendosi escludere la possibilità di identificarlo con la disciplina
dellordinamento italiano (non potendo essa dettare le condizioni di
legalità dellingresso in altro Paese), il parametro di illegalità dellingresso
nel territorio dello Stato estero (di cui la persona non è
cittadina o non ha titolo di residenza permanente), sembra doversi
identificare con la disciplina dello Stato di destinazione, che regoli la materia, con integrale assorbimento
del precetto, quindi, nella normativa estera di riferimento, e con la
conseguente denazionalizzazione delloffesa, parallela
allinternazionalizzazione delloggettività giuridica sottesa alla
norma. La Consulta non entra nel merito della questione sottopostagli, osservando che,
successivamente allordinanza, il quadro legislativo di
riferimento è stato ulteriormente modificato ad opera della legge n. 271 del
2004, di conversione del D. L. n. 241 del 2004. Con ordinanza 29 dicembre 2004, n. 445 (con nota di
Natalini, Clandestini e favoreggiamento, si cambia - Previste due fattispecie e
tante aggravanti, in Dir. Giust., 2005, n. 4, p. 36), pertanto, restituisce gli
atti al giudice de quo al fine di una rivalutazione ex novo della sussistenza
della rilevanza e non manifesta infondatezza della questione con riferimento
anche allo ius superveniens. La novella non ha inciso sullelemento
specializzante dellillegalità contenuto nella sottospecie di
favoreggiamento dellimmigrazione clandestina in esame, lasciando così insuperati i dubbi
di legittimità costituzionale sollevati dallordinanza di
rimessione. 38 Cfr. Corte Cass. Pen., Sez. I, 8 maggio 2002 5 giugno
2002, n. 22741, Galgano, in Riv. Pen., 2002, p. 669, che, nel respingere la questione di legittimità
costituzionale sollevata sul punto, precisa come per ingresso illegale debba
intendersi quello avvenuto in violazione delle norme del T.U., nonché nelle
ipotesi in cui il visto di ingresso sia richiesto ed eventualmente ottenuto fraudolentemente e mediante
simulazione dei prescritti requisiti. 39 Così Corte Cass.
Pen., Sez. I, 8 maggio - 5 giugno 2002, n. 22741, cit. 40 La giurisprudenza
delinea la figura in esame come reato istantaneo e di pericolo astratto, che si
perfeziona nel momento
in cui vengono posti in essere atti e attività che in qualsiasi modo agevolino
l'ingresso irregolare dei clandestini nel territorio nazionale non essendo
necessaria l'esistenza di una violenza fisica o psichica (cfr. Corte Cass.
Pen., 28 novembre 2002 23 gennaio 2003, n. 3162, Hoxha, in Cass.
Pen., 2003, p. 1876). 41 Cfr. L. Gizzi , Sulla natura giuridica del delitto,
cit., p. 1016. Osserva l'Autore che il soggetto agente deve porre in essere
condizioni concretamente favorevoli, che appaiano cioè effettivamente capaci di consentire tale
ingresso clandestino di stranieri in territorio italiano. Nel senso che la
nuova formulazione abbia determinato una restrizione delle condotte punibili,
Trib. Marsala, 12 gennaio 2004,
in Giur. It., 2004, II, p. 719. 42 Cfr. Corte Cass.
Pen., Sez. I, 8 marzo 2000 9 giugno 2000, n. 1744, in Cass. Pen., 2001,
1925. 43 In
tal senso, Trib. Gorizia, 19 giugno 1999, in Dir. Imm. Citt., 1999, n. 3, p. 179
ss. 44 Giova ricordare che tale disposizione è stata elevata a fattispecie autonoma con la
novella del 2002, loriginaria formulazione prevedendo solo una
mera circostanza aggravante ad effetto speciale rispetto allipotesi del
favoreggiamento di cui al comma 1 (cfr. Corte Cass. Pen., Sez. I, 4 dicembre
2000, n. 5360, Vishe,
in Cass. Pen., 2001, 3180). 45 La L. n. 271 del 2004, varata all'indomani della
bocciatura da parte della Consulta (sentenze 15 luglio 2004, nn. 222 e 223) di
alcune norme della Legge Bossi-Fini, relativamente alle mancate garanzie
difensive nel procedimento amministrativo di convalida delle espulsioni e
all'illegittimità dell'arresto obbligatorio in flagranza per le ipotesi
contravvenzionali di trattenimento clandestino, inasprisce le sanzioni previste
per le figure di favoreggiamento e sfruttamento dell'ingresso clandestino di
stranieri in Italia o in altri Paesi dei quali la persona non sia cittadina. La
ratio ispiratrice sembra essere quella di riequilibrare verso l'alto le pene
previste per queste fattispecie, anche in conseguenza degli aumenti di pena
compiuti sulle ipotesi di trattenimento senza giustificato motivo (art.14,
commi 5-ter e 5-quater), elevate da contravvenzioni (come tali inidonee
all'applicazione di misure custodiali) a delitti. 46 Il concetto di profitto
quale aspettativa di arricchimento futuro al termine di un azione economica è
più ampio di quello di lucro previsto nella precedente formulazione. 47 Da
ultimo modificato dal D. L. n. 92 del 2008, convertito con modificazioni dalla
L. n. 125 del 2005. Per la nuova ipotesi di reato prevista dal successivo comma
5-bis (anchesso introdotto dal pacchetto sicurezza in
argomento) cfr. infra nt. n. 59. 48 Cfr. Caputo, Diritto e procedura, cit., p.
78; Bricola, voce Teoria Generale del Reato, in Noviss. Dig. It., Vol. XIX,
Utet, Torino, 1973, p.
87. 49 Cfr. Corte Cass. Pen., Sez. I, 4 dicembre 2000, n. 5360. 50 Il concetto
di flagranza dovrebbe essere individuato ai sensi dellart.382
c.p.p. 51 Si amplia così il novero delle ipotesi in cui ai sensi
dellart.240, comma 2, c.p. la confisca è sempre obbligatoria, andando a colpire in maniera
più diretta lattività svolta dalle organizzazioni
criminali dedite al traffico degli stranieri sia in Italia che allestero.
Unulteriore ipotesi di confisca obbligatoria è, peraltro, prevista al successivo comma 5-bis (nella specie
dellimmobile). 52 Cfr. G. Della Monica, Il giudizio direttissimo
dinanzi al tribunale ordinario in composizione monocratica, in Aa.Vv., Le
recenti modifiche al codice di procedura penale, Vol. III, in Le innovazioni in
tema di riti
alternativi, a cura di R. Normando, Milano, 2000, p. 207, che auspica una riorganizzazione
sistematica dell'intera disciplina. Nel senso che la soluzione normativa
di prevedere l'obbligatorietà dell'arresto in flagranza e del rito direttissimo appare inspirata più da
contingenti preoccupazioni di efficienza che dallo sforzo di individuare
risposte conformi ai principi generali, non giustificate in una materia
di portata sopranazionale, quale quella della lotta contro l'immigrazione
clandestina. Cfr.,
altresì, A. Casadonte , Capitolo III, Ingresso, soggiorno e allontanamento,
Sezione II, Profili penalistici, in Aa.Vv., Il diritto degli stranieri, a cura
di B. Nascimbene, Cedam, 2004, p. 672. 53 Che ha introdotto unipotesi
aggravata di favoreggiamento,
qualificabile come circostanza aggravante ad effetto speciale analogamente a
quanto previamente osservato con riguardo allart.12, commi
3-bis e 3-ter, quando il fatto è commesso in concorso da due o più
persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone. 54 Sulla distinzione
già tratteggiata fra i due concetti di trafficking of human beings e smuggling
of migrants, cfr. anche lanalisi comparativa in EUROPOL (ed.),
Legislation on Trafficking in Human Beings and Illegal Immigrant Smuggling, Bruxelles 2005, in specie 8 ss.
(www.europol.eu.int). 55 Dal confluire di più norme incriminatrici nei
confronti di un medesimo fatto emerge, come noto, la necessità di individuare i
criteri (specialità, sussidiarietà, assorbimento), che consentano di accertare
la realtà o l'apparenza di un concorso di reati. Nel caso di specie, lo stesso
legislatore ha espressamente previsto il criterio della sussidiarietà come
canone ermeneutico per la risoluzione del concorso apparente tra l'art.12,
comma 5, T.U. Imm. e l'art.600 c.p. Dati i confini abbastanza fluidi delle due
attività, vi è da dire, comunque, che la prima ipotesi delittuosa trova
generalmente applicazione, qualora risulti difficile provare il delitto di
tratta di persone a scopo di sfruttamento. 56 Cfr. D. Pulitanò, Il
favoreggiamento personale fra diritto e processo penale, Giuffrè, Milano, 1984.
57 Cfr., in tal senso, Trib. Monza, 6 - 13 dicembre 1999, in Dir. Imm. Citt.,
2000, n. 3, p. 156-157. Sul piano interpretativo si è posto altresì il problema
di distinguere lipotesi in esame con la previsione di cui allart.22,
comma 12, che punisce il datore di lavoro che occupa alle proprie
dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal
presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei
termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato,
con larresto da tre mesi ad un anno e con lammenda di 5.000 euro
per ogni lavoratore impiegato (pene ora sostituite con la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa di 5.000
euro dal D.L. n. 92 del 2008, che trovano applicazione anche nellipotesi
di lavoro stagionale in virtù del rinvio operato dallart.24, comma 6,
alla suddetta norma. La novella, ha, quindi determinato la trasformazione delle due fattispecie
contravvenzionali in delitti). Limpiego di manovalanza clandestina
è assai frequente, il datore di lavoro che sfrutta il lavoratore irregolare
sottopagandolo e non versando i contributi pone in essere una condotta
agevolatrice della sua
permanenza. In realtà, le due fattispecie non sono coincidenti, nel reato di
cui allart.22, comma 12, non si richiede il dolo specifico, assenza che
dà ragione della maggior pericolosità della condotta di chi agevola la
permanenza di stranieri irregolari per approfittarne ingiustamente rispetto allipotesi
contravvenzionale del datore di lavoro, (sempre) che non persegua tale
finalità. 58 Cfr. Trib. Gorizia, sentenza 19 giugno 1999, cit. 59 Secondo
alcuni interpreti lambito di operatività della norma dovrebbe venire circoscritto ai soli
casi in cui, in presenza del dolo specifico, la condotta di agevolazione abbia
riguardato la permanenza di chi, entrato regolarmente in Italia, abbia, poi,
perso i titoli di legittimazione. Essendo il presupposto del reato lingresso
irregolare dello straniero, la norma si colloca a completamento della tutela
del bene tutelato, quando la sua lesione derivi da condotte ulteriori rispetto
alla mera agevolazione dellingresso: cfr. E. Lanza, La repressione, cit.;
P. Zaccaria, Il
delitto di favoreggiamento dellimmigrazione clandestina alla luce
delle modifiche apportate al T.U. 286/1998 dalla L. 189/2002, in Rass. Arma
Carab., 2003, n. 2, p. 170 ss.; A. Caputo, Diritto e procedura, cit. Tale
lettura riceve, peraltro, conferma dal nuovo illecito delittuoso di cui allart.12,
comma 5-bis, introdotto dal più volte menzionato pacchetto
sicurezza, che punisce chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre
ingiusto profitto, dà alloggio ad uno straniero, privo di titolo di soggiorno in un immobile di cui abbia
disponibilità, ovvero lo cede allo stesso, anche in locazione.
La norma, infatti, sembrerebbe dettare unipotesi specifica di
favoreggiamento alla permanenza non solo dellimmigrato clandestino,
espulso od allontanato, ma anche di colui, cui venga annullato o revocato,
per qualsiasi motivo, il permesso di soggiorno. Si ritiene, invero, che tale
previsione sia del tutto superflua, in quanto la condotta ivi descritta può
essere agevolmente ascritta, in via interpretativa, al generico favoreggiamento
di cui al comma 5 in
commento. A diversa conclusione si sarebbe potuti pervenire, se in sede di
conversione del suddetto decreto fosse stato mantenuto il testo originario
della fattispecie incriminatrice, che richiedeva il solo dolo generico: per i
fatti rientranti nellodierna previsione, la giurisprudenza
escludeva la generalizzata ricorrenza del delitto di cui allart.12, comma
5 proprio per mancanza del richiesto dolo specifico, consistente nella finalità
di trarre ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero clandestino (cfr., sul
punto, Corte Cass. Pen., Sez. I, 29 novembre 2006, n. 40398, secondo cui la
condotta di chi fornisce alloggio o cede un immobile a cittadini
extracomunitari irregolari integra lipotesi criminosa ex art.12, comma 5, solo
se dalla stipula del contratto limputato intenda trarre un
indebito vantaggio dalla condizione di illegalità in cui si trova lo straniero,
sempre in relazione a quel particolare rapporto sinallagmatico). 60 Le
fattispecie in
questione muniscono di sanzione penale la disciplina dellallontanamento
e della riammissione dello straniero, nonché i relativi provvedimenti espulsivi
ed autorizzativi. 61 Cfr. Corte Cost., 13 gennaio 2004, n. 5, con cui viene
dichiarata linfondatezza
della questione di legittimità costituzionale dellart.14,
comma 5-ter, sollevata in ragione della scarsa determinatezza della formula
senza giustificato motivo. La Corte ritiene che la manifesta
indigenza dello straniero (cfr., da ultimo, Trib. Rovereto, 1 ottobre 2008), ovvero il
ricovero ospedaliero in atto di un prossimo congiunto possano costituire causa
di giustificazione allinosservanza dellordine di
espulsione. In merito alla ripartizione dellonus probandi circa la
sussistenza del giustificato
motivo si stabilisce, poi, che sullo straniero grava un mero onere di
allegazione dei motivi non conosciuti o conoscibili dal giudice, fermo
restando il potere-dovere del giudice di rilevare direttamente, quando
possibile, l'esistenza di ragioni legittimanti l'inosservanza del precetto penale;
si ritiene, inoltre, che sia compito del giudice verificare caso per caso se
latto sia stato effettivamente tradotto in una lingua comprensibile
allintimato, e se il significato dellordine e le conseguenze della sua violazione siano stati
comprese dallo straniero. Nellipotesi della non intellegibilità
dellordine da parte di chi ignori la lingua in cui latto è
tradotto, va escluso lelemento psicologico del reato (cfr. Trib. Bologna,
27 settembre 2002, giud.
Betti, in cui si accerta la violazione della disciplina legislativa in materia
di traduzione degli atti ex art.13, comma 7, T.U. Imm.). Va, altresì, rilevato
che la Consulta, chiamata nuovamente a pronunciarsi sulla questione di
compatibilità costituzionale della suddetta locuzione, lha
dichiarata manifestamente inammissibile con ord. 17 dicembre 2008, n. 417, in quanto non
risultano essere stati addotti nuovi profili di censura, diversi da quelli già
scrutinati con la citata sent. n. 5 del 2004. Con riguardo, poi, alla compatibilità
di tale onere di allegazione e la presunzione di non colpevolezza dellimputato
sancita allart.27, comma 2, Cost., vi è da dire, che anche se
apparentemente laccollo di oneri probatori in capo allimputato
circa gli elementi a
lui favorevoli sembra contrastare con tale presunzione, in realtà esso non è
che la naturale conseguenza della partecipazione della difesa in punto di prova
ex art.24, comma 2, Cost. Incombe sulle parti, dunque, lonere
di provare i fatti favorevoli e di falsificare gli elementi sfavorevoli addotti dalla controparte
in dibattimento, sede in cui si forma la prova (cfr. Illuminati, La presunzione
dinnocenza dellimputato, Zanichelli, 1979, p. 136; Paulesu,
Presunzione di non colpevolezza, in Dig. Disc. Pen., Vol. IX, Utet, 1995; Siracusano, Diritto
processuale penale, Giuffrè, 2004). 62 Si segnala a tale riguardo Corte Cass.
Pen., Sez. I, 15 marzo 2006, n. 9120, secondo cui l'accompagnamento dello
straniero alla frontiera è l'unica forma di esecuzione di un nuovo
provvedimento di espulsione adottato nei confronti dello straniero clandestino,
che sia stato già condannato per non avere volontariamente ottemperato
all'ordine di allontanamento del questore; ne deriva che nei confronti dello
straniero sottoposto a giudizio con rito direttissimo, in stato di arresto o
libero, il questore deve disporre il trattenimento presso un centro di
permanenza temporanea, in vista dell'esecuzione dell'espulsione a mezzo della
forza pubblica. 63 Tale ultima disposizione è stata interpretata nel senso di
considerare integrata lipotesi delittuosa del reingresso illegale
nel territorio dello Stato, solo qualora si sia già avuta leffettiva
esecuzione di un precedente provvedimento di espulsione coattiva e non anche
nel caso di
inottemperanza di un ordine di espulsione reiterato, e cioè adottato a mente
dellultima parte dellart.14, comma 5-ter (cfr. Corte Cass.
Pen., Sez. I, 30 ottobre 2003, n. 41304, Dudic, in Riv. Pen., 2004, p. 28). 64
Cfr. Corte Cass. Pen.,
Sez I, 18 dicembre 2007, n. 1479, secondo cui non integra il reato in esame la
condotta dello straniero, che si sia trattenuto in Italia successivamente
all'ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato entro cinque
giorni, emesso a seguito di rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno,
atteso che tale provvedimento di diniego non può essere equiparato a quello di revoca o di annullamento del medesimo, a ciò ostando il
divieto di applicazione analogica in materia penale (conformi Id., 7 dicembre
2008, n. 244; Id., 11 maggio 2006 n. 31426). In senso difforme, cfr. Id., 16
novembre 2007, n. 45517. 65 Tale ordine ha quale suo antecedente logico il
decreto di espulsione emesso da Prefetto, che dichiara l'irregolarità della
permanenza dello straniero nel territorio dello Stato, ai sensi dellart.13,
comma 2; cfr. però, Corte Cass. Pen., Sez. I, 19 gennaio 2007, 9826, in Cass. Pen., 2008,
n. 6, p. 2598, secondo cui integra il reato in esame l'ingiustificata
inosservanza dell'ordine di allontanamento del Questore che trovi il suo presupposto nel
respingimento di cui all'art. 10 del citato T.U. Imm. 66 Cfr.
Corte Cass. Pen., Sez. I, 28 marzo 2006, n. 13314, con nota di Abukar Hayo, La
motivazione dell'ordine di allontanamento del questore, in Cass. Pen., 2007, 1,
249. Le tre opzioni
esecutive (accompagnamento immediato alla frontiera, soggiorno in un C.P.T.
(ora C.I.E.), ordine di allontanamento entro cinque giorni) si inseriscono in
un ordine di priorità, prefissato dal legislatore. Ergo ogni passaggio della
sequenza deve essere motivato. Deve essere chiaro perché non è stata possibile
la prima opzione, se si fa luogo alla seconda; e perché non sono state
possibili la prima e la seconda, se si fa luogo alla terza. Solo in questo modo
l'autorità amministrativa rispetta la voluntas legis e rende possibile il
controllo di legittimità dei suoi atti. In tema di legittimità del
provvedimento del Questore che intima allo straniero di allontanarsi ex art.14,
comma 5-bis, la giurisprudenza di legittimità più recente (cfr. Corte Cass.
Pen. Sez. I, 10 dicembre 2008, n. 394; Id., 28 febbraio 2008, n. 11714, cit.;
Id., 11 gennaio 2007, n. 11489; Id., Sez. Un., 27 settembre 2007, n. 2451; Id.,
Sez. I, 28 settembre 2007, n. 38679; Id., 12 aprile 2006, n. 15259),
sembrerebbe aver operato un renvirement di quellorientamento più
risalente, secondo cui sia fini della convalida dell'arresto obbligatorio in
flagranza, sia ai fini della configurabilità del reati di cui all'art. 14,
commi 5-ter e 5-quinquies, non è necessario che siffatto ordine espliciti le dettagliate
ragioni che, ad esempio, hanno impedito il suo trattenimento presso un centro
di permanenza temporanea (ora di identificazione ed espulsione) più vicino, nè
rileva che la motivazione del provvedimento costituisca, in parte, la
ripetizione della formula normativa, se non vi è necessità di specificazioni
concrete (cfr., per tutte, Corte Cass. Pen., 23 novembre 2003 n. 40299),
stabilendosi, ora, che gli ordini di allontanamento a carattere
intimatorio devono fare espresso riferimento alle ragioni specifiche che rendono impossibile la
permanenza dello straniero nei centri di permanenza temporanea, chiarendo se il
motivo è proprio il sovraffollamento delle strutture, ...non bastando ... che
il decreto si limiti a riprodurre letteralmente la formula della legge.
Lordine del Questore di lasciare il territorio nazionale costituisce per
lo straniero modalità meno gravosa ed afflittiva rispetto al suo immediato
accompagnamento coattivo alla frontiera a mezzo della forza pubblica o al suo trattenimento presso un centro
di accoglienza in vista del suo successivo accompagnamento coattivo, anche se
indicati in via preferenziale dalla legge come modalità esecutive (in questo
senso cfr. Corte Cass. Pen., Sez. I, 22 luglio 2005 n. 27429, Belbettah, in
Cass. Pen., 2006, n. 10, p. 3336; Corte Cost., 10 aprile 2001, n. 105, cit.). 67 M. Pavone, Note in tema di
illecito trattenimento del cittadino straniero espulso, consultabile allindirizzo
www.filodiritto.com. 68 Cfr. A. Caputo, nota a Corte Cass. Pen., 2 agosto 2005, n. 29221, in Dir. Iimm.
Citt., 2006, 2, p. 194. 69 Cfr A. Caputo, op. loc. cit. In dottrina cfr.,
altresì, M. Gambardella, I reati in materia di immigrazione dopo la legge
Bossi-Fini, in Aa.Vv. La condizione giuridica dellimmigrato. Normativa, dottrina,
giurisprudenza, in Giur. Merito, suppl. al n. 7-8, 2004, p. 106; A. Casadonte,
Profili penalistici, in Aa.Vv. (a cura di B. Nascimbene), Diritto degli
stranieri, cit., p. 683. In
giurisprudenza, sul potere del giudice di disapplicare gli atti amministrativi
illegittimi, che costituiscono il presupposto di condotte penalmente sanzionate
(da ravvisare, in primis, nell'ordine del questore ex art. 14, comma 5-bis,
poi, nel preventivo decreto di espulsione prefettizio) e, di conseguenza, assolvere
il soggetto incriminato per insussistenza del fatto, cfr. Corte Cass. Pen.,
Sez. I, Sez. I, 26 maggio 2006, Hu Li, Guida Dir., 2006, n. 35, p. 84; Id., 4
maggio 2006, Nefzi, ivi, 2006, n. 31, p. 82; Trib. Bologna 21 giugno 2004, n.
972, ivi, 2004, n. 39, p. 92.
In senso contrario cfr. Corte Cass. Pen., Sez. I, 23
ottobre 2003, Fedi, in Riv. Pen., 2004, p. 192; Sez. I, 25 ottobre 2004, Vera
Contreras, in Guida Dir., 2004, n. 47, p. 91, ove si esclude che possano essere
sollevati in sede penale presunti vizi dellatto amministrativo
presupposto. Con precipuo riferimento al provvedimento prefettizio, si assiste
ad unulteriore divaricazione giurisprudenziale: a fronte, infatti, di un
orientamento che ne ammette la sindacabilità, in quanto contribuisce a descrivere sul piano oggettivo la
tipicità dell'illecito (cfr. Corte Cass. Pen., Sez. I, 8 ottobre 2004, n. 47677, in Foro It., 2005,
II, p. 409; Trib. Roma, 2 gennaio 2003, in Giur. merito, 2003, p. 1198), si
registra un opposto indirizzo che opera un distinguo fra lordine
di allontanamento emesso dal questore, la cui legittimità può essere valutata
in sede penale, ed il decreto del prefetto, la cui cognizione è, invece,
riservata al giudice di pace civile, salvo i casi di sua inesistenza (Corte
Cass. Pen., Sez I, 3
novembre 2007 n. 2907, in
Cass. Pen., 2008, n. 9, p. 3412; Id., 30 marzo 2005, in Riv. pen., 2005,
p. 970; Id., 30 marzo 2005, Angheluta, in Foro It., 2006, II, p. 10). 70 Cfr.
Corte Cost., 15 luglio, 2004, n. 223, in Giur. Cost., 2004, 4, o in Cass. Pen.
2004, 3990, con nota di Gallucci, Illegittima la previsione dell'arresto da
parte della polizia giudiziaria dell'autore di contravvenzioni. 71 Larresto
obbligatorio è esteso anche allipotesi di cui al comma 5-quater, che
prevede il delitto di
reingresso nel territorio dello Stato dello straniero già espulso. 72 Cfr. A.
Caputo, Prime note sulle modifiche alle norme penali del testo unico sullimmigrazione,
in Quest. Giust., 2005, 252 ss., 73 Va al riguardo segnalato che, proprio sulla
base dellassunto
secondo cui la condizione personale di clandestino sarebbe di per
sè sintomatica di pericolosità sociale, lart.1, lett. f) del
summenzionato pacchetto sicurezza (D. L. n. 92 del 2008) ha
introdotto, allart.61, comma 1, c.p., il n. 11-bis, che disciplina una nuova
circostanza aggravante comune nel caso in cui il fatto sia commesso
da soggetto che si trovi illegalmente sul territorio nazionale. Una
simile aggravante fa, quindi, conseguire ad una status di mera irregolarità
amministrativa una
risposta sanzionatoria più severa, con ciò determinando una disparità di
trattamento fra soggetti, che pone seri dubbi di legittimità costituzionale. 74
Cfr. Corte Cass. Pen, Sez. VI, 25 ottobre 2006, n. 35828, con nota di A.
Natalini, Rito direttissimo atipico: ecco i limiti, in Dir. Giust., 2006, 44,
p. 71, in
cui il Supremo Collegio stabilisce, in contrasto con il proprio orientamento
maggioritario, la perentorietà della previsione temporale di cui all'art.449
c.p.p. in materia di instaurazione del rito direttissimo extra codicem,
statuendo l'obbligo per il pubblico ministero di non oltrepassare, ai fini di
una regolare vocatio in ius, il quindicesimo giorno dall'inserimento nominativo
della notitia criminis nellapposito registro. 75 In particolare si censura la parificazione esistente
fra la pena prevista dalla disposizione in esame e quella fissata dallart.13,
comma 13-bis, nella parte in cui punisce lo straniero che, già colpito da
provvedimento giudiziale di espulsione, faccia rientro indebitamente nel territorio dello Stato, che
prevede una fattispecie ben più grave di quella del mancato allontanamento
dello straniero colpito da un provvedimento di espulsione. Tale articolo
introduce unipotesi specifica di reato di violazione del divieto di reingresso, in riferimento al quale il
provvedimento di espulsione gioca un doppio ruolo, atteggiandosi sia a
presupposto positivo della condotta, sia ad elemento che concorre a specificare
la condotta materiale del reato. La fattispecie generale è prevista dal precedente
comma 13, che punisce il reingresso dello straniero in mancanza dellautorizzazione
del Ministro dellInterno. Lart.13, comma 13-bis, in particolare,
disciplina due figure delittuose relative la prima al già ricordato reingresso
illegale dello straniero
allontanato sulla base di unespulsione disposta dal giudice, la
seconda al reingresso illegale dello straniero già denunciato per il reato ex
art.13, comma 13 ed espulso. Tale ultima ipotesi è stata dichiarata
illegittimità dalla Corte Cost. con sentenza 14 28 dicembre 2005, n.
466 (con nota di Mantovani, Corte costituzionale e reingresso abusivo dello
straniero: un self-restraint davvero opportuno?, in Giur. Cost., n. 1, 2006, p.
674 ss.), nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art.12, L. 30 luglio 2002, n. 189.
Non è chiaro se tutti i profili di incostituzionalità siano stati travolti
dalla novella del 2004, intervenuta nelle more del giudizio costituzionale.
Nella ultima parte della motivazione, infatti, la Corte ambiguamente precisa
che nessun rilievo può avere la circostanza che alla denuncia era collegata
anche lespulsione perché, nel regime antecedente la sentenza della
Consulta n. 222 del 2004 (declaratoria di illegittimità costituzionale
dellart.13, comma 13-bis, nella parte in cui non prevede che il giudizio di convalida
debba svolgersi in contraddittorio prima dellesecuzione del
provvedimento di accompagnamento alla frontiera, con le garanzie della
difesa), lespulsione con accompagnamento alla frontiera era
eseguita anche prima
delleventuale convalida, sicché neppure sotto tale profilo la
denuncia era soggetta ad alcuna delibazione processuale. Ottemperando
specificatamente ai dettami della suddetta sentenza, la L. n. 241 del 2004 ora
dispone che lesecuzione del provvedimento del Questore di allontanamento dal territorio
nazionale è sospesa fino alla decisione sulla convalida. Secondo alcuni
interpreti lintroduzione del meccanismo di convalida ad opera del giudice di
pace, precedente allesecuzione dellespulsione, renderebbe la norma immune dalle
censure della Corte, dal momento che la denuncia appare ora assistita in
astratto da un minimo di garanzie. Altra parte della dottrina, invece, ritiene
che questultima precisazione dimostri come la denuncia è atto che
nulla prova riguardo
alla colpevolezza o alla pericolosità del soggetto indicato come autore degli
atti che il denunciante riferisce (cfr. Corte Cost.,
sentt. 18 febbraio 2005, n. 78 e 13 giugno 1997, n. 173), soprattutto quando
non venga sottoposta ad alcuna delibazione processuale, potendosi, pertanto, concludere che la
pronuncia di illegittimità costituzionale ha rilievo anche in riferimento al
novellato art.13, comma 13-bis (cfr. M. Centini, Automatismi sanzionatori tra
principio di non colpevolezza e principio di ragionevolezza, in Giur. Cost.,
2006, n. 3, p. 2649). Si ricorda, infine, che la novella del 2004 ha, peraltro, previsto
per i suddetti reati larresto obbligatorio anche fuori dei casi
di flagranza, in aperto contrasto con quanto dispone lart.13 Cost. in materia di provvedimenti
restrittivi della libertà personale da parte della polizia giudiziaria, che
dovrebbero venire adottati solo in situazioni di necessità ed urgenza, che in
assenza di una flagranza sembrano presunte iuris et de iure. 76 Cfr., per
tutte, Trib. Trani, ord. 30 maggio 2005. 77 Cfr., da ultimo, Corte Cost.,
ordd., 16 gennaio 2009, n. 7, 27 febbraio 2008, n. 52 e 15 luglio 2008, n. 273,
che hanno dichiarato manifestamente inammissibili questioni di legittimità
costituzionale sostanzialmente identiche a quelle testè enunciate. 78 Cfr.
Corte Cost., 18 luglio 1989, n. 409,
in Foro It., 1990, I, p. 36 ss., e, più di recente, Id.,
3 dicembre 1993, n. 422, ivi, 1994, I, p. 341. 79 Cfr. G. Fiandaca, Commento
allart.27, 3° comma, Cost., in Commentario alla Costituzione, a cura di Branca e
Pizzorusso, Bologna, 1991, p. 330. 80 Cfr. Corte Cost., 3 luglio 1990, n. 313, in Giur. Cost., 1990,
p. 1981 e ss.; Id., 28 luglio 1993, n. 343, in Foro It., 1994, Bologna, I, p. 342;
Id., 3 dicembre 1993, n. 422, cit. 81 Cfr. Corte Cost., 25 luglio 1994, n. 341, in Foro It., 1994, I,
p. 2585, che dichiara lillegittimità dellart.341 c.p., nella
parte in cui prevede per il delitto di oltraggio a un pubblico ufficiale la
pena minima di sei mesi di reclusione, per violazione non solo dellart.3
Cost., per la rilevante ed ingiustificata differenza rispetto al trattamento
sanzionatorio previsto per il reato di ingiuria di cui allart.594 c.p.,
ma anche del successivo art.27, comma 3, poiché la sproporzione della pena rispetto alleffettivo
disvalore del fatto-reato in questione vanifica la finalità rieducativa della
pena stessa. 82 A
supporto di tale opzione ermeneutica, si segnala la recente giurisprudenza di
legittimità formatasi in ordine ai rapporti fra le norme dellordinamento
penitenziario che regolano la materia delle misure alternative alla detenzione
e quelle del testo unico sullimmigrazione, secondo cui la condizione
dello straniero clandestino, pur se soggetto ad espulsione amministrativa da
eseguire dopo lespiazione
della pena, non sia di per sé ostativa alla concessione di misure extramurarie.
Tale linea interpretativa, poi condivisa dalle Sezioni Unite (Corte Cass. Pen.,
Sez. Un., 28 marzo 2006, n. 14500, già richiamata), considerati i preminenti valori costituzionali delluguale
dignità delle persone e della funzione rieducativa della pena (artt.2, 3 e 27,
comma 3, Cost.), che costituiscono la chiave di lettura delle disposizioni
dellordinamento penitenziario sulle misure alternative, stabilisce che dette misure devono essere
applicate senza distinzioni di nazionalità, essendo dirette a favorire il
reinserimento del condannato nella società, posto che, in unottica
transnazionale, la risocializzazione non può assumere connotati nazionalistici,
ma va rapportata alla
collaborazione fra gli Stati nel settore della giurisdizione penale. 83 Cfr. A.
Pace, Problematica delle libertà costituzionali - Parte generale, Padova 2003,
p. 315 ss., in cui lAutore non manca di chiarire come la
disciplina legislativa
della condizione dello straniero extracomunitario, in ogni caso, incontri il
limite posto dal principio di razionalità/ragionevolezza. 84 Cfr. Corte Cass.
Pen., Sez. Un., 11 settembre 2001, n. 33539, Donatelli, in Dir. Prat. Lav., 40,
2001, p. 2747, che, ponendo fine alla querelle interpretativa scaturita dallabrogazione
dellart.12, comma 2, L.
30 dicembre 1986, n. 943, che incriminava lassunzione di lavoratori
extracomunitari privi dellautorizzazione al lavoro rilasciata dalle
direzioni provinciali
del lavoro, e dalla contestuale introduzione dellart.22, comma 12,
T.U. Imm., nega la sussistenza di una continuità normativa fra le due
fattispecie incriminatrici, precisando che non è ravvisabile un fenomeno di
successione di leggi penali nel tempo, in quanto il proprium delle stesse è assolutamente diverso,
poiché del tutto eterogenei sono gli elementi, che concorrono a disegnarne la
tipicità: latto amministrativo che si inserisce nell'area della rilevanza
penale, i procedimenti autorizzatori e organi ai quali spetta il rilascio dei provvedimenti
amministrativi e la ratio dell'intervento del legislatore penale. 85 Sul piano
processuale, se il fenomeno dellabolitio criminis si verifica nel
corso di un procedimento
penale, troverà applicazione lart.129 c.p.p., che impone al giudice, in
ogni stato e grado del processo, di prosciogliere l'imputato quando il fatto
non costituisce più reato. In particolare la Corte di Cassazione, ex artt. 129
e 620 lett. a), c.p.p., deve pronunciare sentenza di annullamento senza rinvio
se, invece, si realizza quando è già intervenuta una sentenza di condanna irrevocabile, il giudice dellesecuzione, a
norma dellart.673 c.p.p, deve revocare la sentenza di condanna
o il decreto penale, dichiarando che il fatto non è più previsto dalla legge
come reato. Cfr. per la dottrina Gambardella, Abolitio criminis: casi e regole
processuali, in Cass. Pen., 2005, 5, 1739. La Corte di Cassazione a Sezioni
Unite (Sez. Un., 6 febbraio 2006, n. 4687) ha stabilito che tra gli effetti
giuridici pregiudizievoli scaturiti dal giudicato di condanna da eliminare in
applicazione della suddetta disposizione, sono da annoverare anche quelli
preclusivi alla concessione della sospensione condizionale (previa
formulazione del favorevole giudizio prognostico richiesto dallart. 164, comma primo,
cod. pen., sulla base non solo della situazione esistente al momento in cui era
stata pronunciata la condanna in questione, ma anche degli elementi
sopravvenuti), così dirimendo il contrasto precedentemente insorto. 86 Unipotesi
di continuità normativa può rinvenirsi anche quando ad una norma speciale
succeda una norma generale, poiché è quest'ultima a contenere pienamente
la previsione precedente, ed a riprodurne integralmente la tipicità, per quanto
stemperata nel più
ampio contesto della nuova incriminazione (così Bisori,
L'abrogazione dell'oltraggio tra abolitio criminis e successione di leggi
incriminatrici, in Cass. Pen., 2000, n. 11, p. 3025). 87 Cfr.
Marinucci-Dolcini, Manuale di diritto penale. Parte generale, 2006, Milano, p. 61. 88
Cfr. Donini, Discontinuità del tipo di illecito e amnistia. Profili
costituzionali, in Cass. Pen., 2003, n. 9, p. 2857. Segnala l'esigenza che la
nuova legge disponga sempre per le situazioni pregresse attraverso una espressa
disciplina di diritto transitorio Romano, Commentario sistematico del codice
penale, I, Milano, 2004, p. 61. 89 Si ricorda, altresì, che danno luogo al
fenomeno di successione di leggi sia linnesto di una nuova
fattispecie interferente con lambito dapplicazione di altre pregresse, che
labrogazione di una norma e contestuale riespansione di una
formula incriminatrice previgente. In tale ultimo caso, la circostanza che
all'abrogazione di un reato non abbia fatto seguito l'introduzione di nuove o
diverse figure di
reato non esclude la possibilità che la condotta già tipica del delitto
abrogato possa integrare altra fattispecie criminosa tuttora prevista e punita
dalla legge penale. Emblematica a questo riguardo la vicenda processuale
scaturita dallabrogazione del delitto di oltraggio (art.341 c.p.) e alla
possibile applicazione del delitto di ingiuria aggravata (artt.594 e 671, n. 10
c.p.). Non sembra condivisibile quanto affermato dalle Sezioni Unite (Corte
Cass. Pen., Sez. Un., 27 giugno 2001, n. 29023, Avitabile, in Cass. Pen..,
2002, p. 482, con nota di Lazzari, L'abrogazione del reato di oltraggio: la
parola delle Sezioni unite), secondo cui la vicenda legislativa in questione non
configura una ipotesi di successione intertemporale di leggi penali, di cui al comma 3 [ora 4] dell'art.
2 c.p. Infatti quest'ultima disposizione ha per presupposto una diversità di
norme incriminatrici, di cui una cronologicamente precedente all'altra.
Secondo parte della dottrina, infatti nel concetto di legge successiva, rientra anche
quella che, pur preesistente, non risulti però applicabile in una certa epoca:
come nel caso in cui la norma generale diventi applicabile ad un dato tipo di
fatto storico soltanto in seguito all'abrogazione della norma speciale derogatoria. È sufficiente, invero, per la
sussistenza di una successione di leggi penali ai sensi
dell'art.2 c.p., che cambi la disciplina giuridica applicabile al caso concreto
per qualsivoglia mutamento normativo intervenuto dopo la realizzazione del
fatto. In questo senso
cfr. Pulitanò, Legalità discontinua? Paradigmi e problemi di diritto
intertemporale, in Riv. It. Dir. Proc. Pen., 2002, p. 1274 ss.; Frosali,
Concorso di norme e concorso di reati, 1971, p. 530, per il quale nel caso di
una successiva abrogazione della norma speciale si ha successione di leggi
penali ex art. 2 c.p. 90 Cfr. Pulitanò, Legalità discontinua?, cit., p. 1271;
Padovani, Tipicità e successione di leggi penali. La modificazione legislativa
degli elementi della fattispecie penale incriminatrice o della sua sfera di
applicazione nellambito dellart. 2, commi 2 e 3, c.p.,
in Riv. It. Dir. Proc. Pen., 1982, p. 1369 ss.; più di recente Micheletti, I
nessi tra politica criminale e diritto intertemporale nello specchio della
riforma dei reati societari,
in Riv. Trim. Dir. Pen. Econ., 2003, p. 1113 ss. 91 Riguardo alle conseguenze
della abolizione parziale del reato sui procedimenti penali ancora non
terminati, si può osservare, in linea generale, che il pubblico ministero, di
regola, deve modificare l'imputazione e contestarla all'imputato, in modo che
la descrizione del fatto addebitato rientri nelle condotte punite alla stregua
della nuova disposizione incriminatrice. Cfr. Padovani, Il cammello e la cruna
dell'ago, I problemi della successione di leggi penali relativa alle nuove
fattispecie di false comunicazioni sociali, in Cass. Pen., 2002, p. 1607 ss.;
Avenati Bassi, L'attività di accertamento degli illeciti societari, Incontro di
studio sul tema La riforma del diritto societario, Consiglio Superiore della
Magistratura, Roma, 6-8 febbraio 2003, p. 6 ss. (dattiloscritto). 92 Anche se
entrambe le disposizioni sono ispirate al favor rei, la revoca
delle sentenze di condanna passate in giudicato è interdetta nellipotesi
di mera successione di norme
penali, in quanto lart 673 c.p.p. prevede tale possibilità
soltanto in caso di abolitio criminis vera e propria. 93 Cfr. Corte Cass. Pen.,
Sez. V, 16 ottobre 2002, n. 34622. 94 Le ipotesi fin qui descritte rientrano
nella c.d. specialità unilaterale, mentre una parte della dottrina e della
giurisprudenza ritengono che il congegno predisposto dall'art.15 c.p. sarebbe
applicabile anche quando un fatto concreto risulti sussumibile in più
fattispecie astratte, che presentino alcuni elementi comuni tra loro ed altri,
generici o tipizzanti, diversi, fenomeno questo meglio descritto come
specialità bilaterale o reciproca. Cfr. Corte Cass. Pen.,
Sez. V, 21 novembre 1999 in
Riv. Pen., 2001, 559, secondo cui le fattispecie criminose previste,
rispettivamente,
dall'art. 648 c.p. e dall'art. 12 d.l. 3 maggio 1991 n. 143, convertito con
modificazioni in l. 5 luglio 1991 n. 197 sono tra loro in relazione di
specialità reciproca. Tra le due, quindi, deve trovare applicazione quella
caratterizzata da maggiore specialità rispetto all'altra.
In dottrina cfr. Padovani, Diritto penale, Milano, 2006, p. 378; Caraccioli,
Manuale di diritto penale. Parte generale, Padova, 2005, p. 190 (che fa
rientrare anche la specialità in concreto nella specialità reciproca o bilaterale). Si oppongono alla tesi che
riconduce la specialità reciproca alla previsione dell'art.15 c.p.
Marinucci-Dolcini, Manuale di diritto penale, cit., p. 385. 95 Cfr. Corte Cass.
Pen., Sez. Un., 16 giugno 2003, n. 25887, Giordano, in Cass. Pen., 2003, p. 3310,
con nota di Padovani, Bancarotta fraudolenta impropria e successione di leggi:
il bandolo della legalità nelle mani delle Sezioni unite. 96 Cfr. Corte Cass.
Pen., Sez. V, 16 ottobre 2002,
in Dir. Pen. Proc., 2003, n. 6, p. 712, con nota di D.
Micheletti, La continuità intertemporale della bancarotta fraudolenta cagionata
tramite reati societari. Lavvicendamento di due fattispecie
incriminatrici comporta sempre unabolitio criminis totale, e dunque la
costante applicazione dellart.2, comma 2, c.p., qualora intercorra tra le stesse
un rapporto di specialità per aggiunta e lelemento costitutivo
speciale abbia un peso tale da ascrivere al fatto di reato un significato lesivo diverso
da quello sottostante alla fattispecie generale. Secondo tale ricostruzione, se
tra falso in comunicazioni sociali vecchia e nuova ipotesi sussiste unomogeneità
strutturale, nel senso di una specialità per specificazione, tra bancarotta
impropria vecchia e nuova formula esiste un rapporto di specialità per
aggiunta, in cui lelemento
nuovo (nesso di causalità tra reato presupposto e dissesto dellimpresa)
ha quel peso e quella rilevanza che esprimono una mutata volontà legis e
determinano la sussistenza di una abrogazione totale della norma precedente.
Cfr. Corte Cass. Pen.,
Sez. Un., 26 marzo 2003, Giordano, cit., secondo cui in tema di diritto
intertemporale sussiste la punibilità della condotte di falsità e delle
omissioni previste dagli artt.2621 e ss. c.c., poste in essere prima della
riforma introdotta con il D. Lgs., 11 aprile 2002, n. 61, solo quando siano
state superate le soglie di punibilità previste dalla nuova disciplina. Nel
stesso senso sembra orientata Corte Cass. Pen., Sez. V, 23 aprile 2003, Ruocco,
in Dir. Pen. Proc., 2003, p. 3747, o in Impr., 2004, n. 7/8, p. 1278 ss., ove
si stabilisce che la Corte deve annullare senza rinvio la sentenza impugnata,
qualora dalla stessa non risulta possibile stabilire se le soglie di punibilità
siano state superate o meno. Ancora così (almeno in parte) Corte Cass. Pen., Sez.
V, 3 ottobre 2003, Fodde, in C.E.D. Cass., n. 226918, secondo cui al fine di
verificare se i fatti commessi prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 61
del 2002 siano sussumibili nell'attuale fattispecie criminosa di cui
all'art.2622 c.c., occorre che tutti gli elementi richiesti dalla nuova
disciplina (quali ad esempio il superamento delle soglie di punibilità) siano
stati contestati e abbiano formato oggetto di accertamento in contraddittorio.
Ne consegue che nel giudizio di cassazione, nel quale la Corte è chiamata a
decidere sulla base di un accertamento già compiuto dal giudice di merito, se i
nuovi elementi non hanno formato oggetto di valutazione nella decisione
impugnata, il fatto-reato rientra nell'ambito dell'abolitio criminis. 97 In argomento cfr.
l'approfondito studio di Ambrosetti, Abolitio criminis e modifica della
fattispecie, Cedam, 2004, p. 37. 98 Nella manualistica penale, cfr. C. Fiore-S.
Fiore, Diritto penale. Parte generale, Utet, 2004, p. 86 ss., secondo cui per
stabilire quando una norma penale abbia cessato di essere in vigore è
necessario fare riferimento alla disciplina posta dall'art.15, disp. prel. c.c.
99 Per un'applicazione giurisprudenziale della teoria, in riferimento alla
soluzione del problema, seguito alla riforma avvenuta con L., 26 aprile 1990,
n. 86, della continuità normativa fra alcuni dei reati dei pubblici ufficiali
commessi in danno dell'Amministrazione, cfr. Trib. Genova, 13 giugno 1990,
Giuffrè, in Foro it., 1990, II, p. 639 ss. 100 Cfr. Musco, La riformulazione
dei reati. Profili di diritto intertemporale, Giuffrè, 2000, p. 109 ss. 101
Cfr. Padovani, Diritto Penale, cit. Cfr. Corte Cass. Pen., Sez. Un., 20 giugno
1990, n. 10893, in
Giust. Pen., 1990, II, p. 513 ss., con nota di Fiandaca, Questioni di diritto transitorio
in seguito alla riforma dei reati di interesse privato e abuso innominato di
ufficio. 102 Cfr. Bisori, L'abrogazione dell'oltraggio, cit., p. 3025. In alcune sentenze
si è cercato di superare i suddetti limiti, da più parti denunciati, attraverso
il richiamo alla teoria della persistente modalità d'offesa del medesimo bene
giuridico: cfr. Corte Cass., Sez. Un., 13 dicembre 2000, n. 35, in Cass. Pen., 2001, p.
2643, con nota di Micheletti, La riformulazione del reato tributario di omessa
dichiarazione. A proposito della distinzione tra abolitio criminis e abrogatio
sine abolitione; in argomento cfr., altresì, lampio lavoro
monografico di Musco, op. loc. cit. 103 Più nello specifico sussiste continuità
dincriminazione quando la fattispecie successiva è contenuta,
appunto, in quella precedente: cioè quando la norma abrogatrice è speciale
rispetto alla norma abrogata. Si è, però, obiettato che tale interpretazione
restringerebbe troppo lambito applicativo del fenomeno della successione,
che, invero, andrebbe
esteso anche nel caso in cui la norma successiva ampli il contenuto di
una precedente più specifica (cfr. Fiandaca-Musco, Diritto penale. Parte
generale, Bologna, 2008, p. 89). 104 Cfr. Padovani, Tipicità e successione di
leggi penali, cit., p.
1354. 105 Cfr. Corte Cass. Pen., Sez. Un., 26 marzo 2003, n. 25887, cit.; Id.,
Sez. Un. 13 dicembre 2000, n. 35, cit., che richiama i criteri ermeneutici
elaborati dalla precedente sentenza Corte Cass. Pen., Sez. Un., 25 ottobre
2000, n. 27, Di Mauro, in Cass. Pen., n. 2, 2001, p. 448 ss., con nota di
Musco, La riformulazione dei reati tributari e gli incerti confini dellabolitio
criminis, che nel valutare se vi sia o meno una continuità normativa tra il
reato di cui all'art.4, comma 1, lett. d), L. n. 516 del 1982 (utilizzazione di fatture per
operazioni inesistenti) e la nuova fattispecie di cui all'art.2, D. Lgs. n. 74
del 2000 (dichiarazione fraudolenta nella quale ci si avvalga di fatture per
operazioni inesistenti), opera unampia disamina dei criteri utilizzabili al fine di
stabilire se sussista nel caso di specie abolitio criminis o abrogatio sine
abolitione, pervenendo, poi, all'esclusione di detta continuità sulla base
della teoria dei rapporti strutturali tra le fattispecie (in realtà la sentenza
utilizza tale criterio ad adiuvandum, ossia per dimostrare come il risultato
interpretativo resti invariato sia che si consideri il rapporto strutturale tra
le fattispecie a confronto, sia che si fondi l'accertamento sulla continuità
del tipo di illecito, come anche sulla base del teoria dellapplicazione
in concreto. Per un recente impiego combinato dei suddetti
parametri cfr. Corte Cass. Pen., Sez. VI, 23 novembre 2004, n. 81, in tema di riduzione in
schiavitù). Diversamente cfr. Corte Cass. Pen., Sez. Un., 15 gennaio 2001, Sagone, in Dir. Pen.
Proc., 2001, p. 878 ss., con nota di Dovere, Lomessa
dichiarazione dei redditi: una nuova ipotesi di abolitio criminis, che
accoglie, invece, il canone sostanzialistico-valoriale della c.d.
continuità del tipo
di illecito, anche se con argomentazioni prudenziali, a
dimostrazione delle difficoltà di rintracciare un criterio univoco valido in
tutti i casi. 106 Cfr. Palazzo, L'errore su legge extrapenale, 1974, Milano, p.
17: Si denomina elemento normativo della fattispecie penale ogni elemento per la cui
determinazione ... l'interprete deve servirsi di una norma diversa da quella
incriminatrice, richiamata appunto dall'elemento normativo, già esistente
nell'ambito di un ordinamento giuridico od extragiuridico.
107 Nei delitti contro lonore ed il pudore sessuale, ad esempio,
loscenità è elemento normativo extragiuridico variabile al mutare dei
tempi e dei luoghi. Cfr. Fiandaca-Musco, Diritto Penale, cit., p. 83, secondo
cui, nel caso di elementi normativi rinvianti a norme sociali e di costume, il
parametro di riferimento diventa inevitabilmente incerto e sorgono forti dubbi
circa il limite discretivo tra rispetto di un sufficiente livello di
determinatezza e carattere indefinito dell'elemento del fatto di reato. 108 Cfr., per
tutti, Padovani, Tipicità e successione di leggi penali, cit., p. 1356;
Petrone, Labolitio criminis, Milano, 1985, p. 25; Del Corso, Successione
di leggi penali, in Dig. Disc. Pen., Vol. XIV, Torino, 1999, p. 98; Musco, La
riformulazione dei
reati. Profili di, cit., p. 47 ss. Circa la questione altrettanto complessa
dellerrore su legge extrapenale, che abbia cagionato un errore sul
fatto che costituisce reato (art.47, comma 3, c.p.) cfr., ex pluribus,
Pagliaro, Dolo ed errore: problemi in giurisprudenza, in Cass. Pen., 2000, p. 9, 2493; Montagni, La
divergenza tra rappresentazione e volontà, in Giur. Mer., 2004, n. 9, p. 1905.
109 Le stesse, peraltro, già enunciate in riferimento al fenomeno successorio
conseguenza di modificazioni immediate della fattispecie penale. Per un quadro
delle posizioni dottrinali italiane si rinvia alla recente monografia di
Micheletti, Legge penale e successione di norme integratrici, Torino, 2006, e
per quelle tedesche al volume di Dannecker., Das intertemporale Strafrecht, ,
Tübingen, 1993, p. 495 ss. 110 Sul punto, cfr., fra gli altri, Grosso,
Successione di norme integratrici di legge penale e successione di leggi
penali, in Riv. It. Dir. Proc. Pen., 1960, 1206 ss.; Pulitanò, Lerrore
di diritto nella teoria
del reato, Milano, 1976, 314. Cfr., per la giurisprudenza, Trib. di Perugia 12
febbraio 2005, in
Rass. Giur. Umbra, 2006, p. 213, con nota di Bisacci, Labolitio
del delitto presupposto nel quadro delle coordinate di diritto intertemporale. 111 In tal senso, Marinucci-Dolcini, Corso di
diritto penale, Milano, 2001, p. 273; Mantovani, Diritto penale. Parte
generale, Padova, 2007, p. 83-84; Pagliaro, Principi di diritto penale. Parte
generale, Milano, 2003, p. 132 ss. 112 È questa la posizione, fra gli altri, di
Padovani, Diritto penale, cit., p. 43-44; Fiandaca-Musco, Diritto penale, cit.,
p. 94 ss.; Iori, Abrogazione di norma extrapenale integratrice, in Riv. It.
Dir. Proc. Pen., 1976, p. 349 ss. 113 Cfr. Mantovani, Diritto penale, cit. 114
Cfr. Fiandaca-Musco, Diritto penale, cit. 115 Così, Mantovani, Diritto penale,
cit., p. 84 (ma si veda, contra, lo stesso autore, ivi, p. 90, con riferimento
al delitto di associazione costituita per la realizzazione di fatti delittuosi
divenuti successivamente leciti); Marinucci-Dolcini, Corso di diritto penale,
cit., p. 273. 116 In
questo senso cfr. Pagliaro, Il delitto di calunnia, Palermo 1961, p. 37,
secondo il quale, invece, qualora successivamente alla falsa incolpazione il
legislatore sancisca lirrilevanza penale del fatto falsamente
addebitato, viene meno di riflesso anche il reato di calunnia per effetto dellart.2
c.p. 117 Cfr. Fiandaca-Musco, Diritto penale, p. 96. 118 Cfr. Pagliaro,
Principi di diritto penale, cit., p. 127. 119 Cfr., per tutti, Romano, Commentario sistematico, cit., p. 59;
Petrone, Labolitio criminis, cit., 26; Marinucci-Dolcini, Corso di diritto
penale, cit., p. 276. 120 Lipotesi di scuola è rappresentata
dallannullamento o modifica dellatto amministrativo richiamato
dallart.650 c.p. Cfr.
Mantovani, Diritto penale, cit., p. 90, secondo cui labolizione
del provvedimento ex art.650 c.p. ricade sotto il disposto dellart.2
c.p., poiché, in tal caso, viene a cessare la tutela penale dellinteresse
prima protetto. 121 Cfr. Corte Cass. Pen., Sez. I, 11 dicembre 1997, Prestigiacomo, in Cass. Pen.,
1999, p. 858. In
termini analoghi, si è pronunciata la Corte di Cassazione con riferimento anche
al delitto di truffa, stabilendo il principio che la modifica del regime
giuridico dellEnel non ha configurato una successione di leggi penali e che,
pertanto, si può escludere una efficacia retroattiva della legge più
favorevole; Id., Sez. V, 25 febbraio 1997, n. 4114: L'art.
2 c.p., che regola la successione nel tempo della legge penale, riguarda quelle norme che definiscono la natura
sostanziale e circostanziale del reato, comprese quelle norme extrapenali
richiamate espressamente ad integrazione della fattispecie incriminatrice,
nonché le leggi costituenti indispensabile presupposto o comunque concorrenti
ad individuare il contenuto sostanziale del precetto. Esula da tale normativa
la successione di atti o fatti amministrativi che, senza modificare la norma
incriminatrice o comunque su di essa influire, agiscano sugli elementi di fatto
- modificandoli - sì da non renderli più sussumibili sotto l'astratta
fattispecie normativa. (Fattispecie in tema di rigetto di eccepita
inapplicabilità dell'art.468 c.p., alla contraffazione dei sigilli posti sulla
calotta del contatore elettrico per non essere più lEnel, a seguito della l. n. 359 del
1992, ente pubblico economico); Id., Sez. II, 21 settembre 1993,
Cusimano, in Cass. Pen., 1994, 3010; Id., Sez. III, 28 aprile 1993, Azzarito,
in Cass. Pen., 1994, 3010). 122 Cfr. Corte Cass. Pen, Sez. V, 18 marzo 1998, Gambino, in Cass. Pen., 1999, p.
3127. 123 Va ricordato che è rimesso, comunque, allinterprete
il compito di accertate la natura giuridica della privatizzazione di cui è
causa: se, cioè, la stessa possa essere ricondotta ad una privatizzazione
debole, o formale,
nella quale il cambiamento ontologico non incide affatto sul servizio prestato,
che conserva i suoi canoni di pubblicità e di essenzialità; oppure ad una
privatizzazione sostanziale, o forte, nella quale, invece, si evinca senza
ombra di dubbio il passaggio dellente pubblico alla
forma societaria, il mutamento della qualifica soggettiva rilevando, infatti,
soltanto in tale ultima ipotesi. 124 Cfr., in tal senso, Corte Cass. Pen., 4
febbraio 2005, n. 8045: Nel novero delle norme integratrici della legge penale, cui è applicabile il
principio di retroattività della legge più favorevole, ai sensi dellart.
2, comma terzo, cod. pen., debbono ricomprendersi tutte quelle che intervengano
nellarea di rilevanza penale di un fatto umano, escludendola, riducendola o comunque modificandola in
senso migliorativo per lagente; e ciò quandanche la nuova
norma non rechi testuale statuizione in tal senso ma, comunque, regoli
significativamente il fatto in termini incompatibili con la precedente
disciplina penalistica
ovvero incidenti, per il nuovo caso regolato, nella struttura della norma
incriminatrice o, quanto meno, sul giudizio di disvalore in essa espresso.
(Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che
potesse valere ad escludere la configurabilità del reato di violazione di
domicilio addebitato ad un esponente di unassociazione per la
tutela degli animali per essersi egli introdotto e trattenuto, per dichiarate
finalità ispettive, contro la volontà del proprietario, in un locale privato adibito a canile
la sopravvenuta emanazione di una norma regionale che imponeva ai gestori di
strutture di ricovero per animali di consentire laccesso, senza bisogno
di speciali procedure o autorizzazioni, ai responsabili locali delle associazioni protezionistiche o
animalistiche). 125 Cfr. Corte Cass. Pen., Sez. Un., 23
maggio 1987, n. 8342, Tuzet, in CED Cass., rv. 176406: Qualora un fatto
perda il carattere di illecito penale a seguito di una modifica legislativa
intervenuta successivamente
che concerna la disciplina normativa extra-penale di riferimento per attribuire
la qualità di soggetto attivo di un reato proprio si applica il principio di
retroattività della legge più favorevole affermato dallart.
2 cod. pen. Perché per legge incriminatrice deve intendersi il complesso di tutti gli elementi
rilevanti ai fini della descrizione del fatto tra cui, nei reati propri è
indubbiamente compresa la qualità del soggetto attivo (nella fattispecie è
stata ritenuta non più ravvisabile lipotesi del reato di peculato nella condotta
di un dipendente di una cassa di risparmio perché è stata esclusa, a seguito di
novatio legis, lattribuibilità allo stesso della qualifica
di pubblico ufficiale). 126 Cfr. Corte Cass. Pen., Sez. II, 4 febbraio
2004, n. 4296,
trattasi di una modifica concernente una norma definitoria,
ossia una disposizione attraverso la quale il legislatore chiarisce il
significato di termini usati in una o più incriminazioni, concorrendo a
individuare il contenuto del precetto penale; Id., 8 aprile 1975, n. 7422. 127 Cfr. Corte Cass.
Pen., 4 febbraio 2005, n. 8045, cit. 128 Cfr. Corte Cass. Pen., 4 febbraio
2003, n. 14329: Sussiste labolitio criminis del reato
di contrabbando doganale (art. 282 DPR n. 43 del 1973) consistente
nellomissione
del pagamento del dazio ad valorem del 6% gravante sullalluminio
in pani proveniente dalla Repubblica Federale Yugoslavia in virtù della
sopravvenienza del regolamento comunitario n. 2007 del 2000, integrato e
modificato dal regolamento n. 2563 del 2000 che ha sottratto tale merce ai diritti di confine
sulla stessa gravanti, in quanto le norme impositive del dazio costituiscono
norme extrapenali integratrici del precetto penale ed, in quanto tali,
rientranti nellambito di applicazione dellart. 2 cod. pen.;
Id., 26 giugno 2002 n. 33934. 129 Cfr. Corte Cass. Pen., Sez. VI 9 dicembre
2002 - 16 gennaio 2003, n. 1751, Di Campli Finore, rv. 223341: Non integra il
reato di esercizio abusivo di una professione la condotta del praticante
avvocato, abilitato al
patrocinio, il quale abbia assunto la difesa di un minore nelludienza
di convalida dellarresto tenuta dal GIP del tribunale per i minorenni, in
quanto, nei limiti in cui tale attività difensionale è consentita dalla norma
sopravvenuta di cui allart. 7 1.16 dicembre 1999, n. 47, la modifica della norma extrapenale si
riflette sulla struttura stessa del precetto penale ed opera, dunque, il
principio di retroattività della legge più favorevole (art. 2, cpv. cod. pen);
relativamente al delitto di associazione per delinquere cfr. Id., 9 marzo 2005, n. 13382, in Cass. Pen.,
2006, n. 6, p. 2070, con nota di Restignoli, Esclusa la configurabilità del
reato di associazione per delinquere per la sopravvenuta depenalizzazione del
reato fine, secondo cui lo stesso viene meno, qualora venga depenalizzata la
fattispecie dei reati fine, perché vi è la perdita della rilevanza
criminale del fatto, non già dalla data della modifica legislativa, ma ex
tunc. 130 Cfr. Corte Cass. Pen., Sez. III, 24 settembre 1996, n. 9163, secondo cui quando
la legge punisce condotte contrarie a prescrizioni poste con atto
amministrativo, che influisce su singoli casi, l'emanazione di nuovi atti, o il
mutamento del loro contenuto, non costituiscono novazione legislativa rilevante
ex art.2, comma 2,
c.p., in quanto non si prospetta alcuna modificazione di regole generali di
condotta. Invero tale atto amministrativo ... integra il precetto penale in un
elemento normativo della fattispecie; cioè l'atto amministrativo è il
presupposto di fatto della legge penale incriminatrice, la quale ne sanziona la
trasgressione. Ne deriva che il mutamento dell'atto amministrativo non comporta
una differente valutazione della fattispecie legale astratta, bensì determina
la modifica del precetto e l'instaurazione di una nuova fattispecie
incriminatrice, sicché regolando le due norme fatti storicamente diversi, non
sorge problema di successione di leggi; Id., 8 maggio 1978, in Foro It., 1979,
II, 577; Id., Sez., VI, 4 giugno 1986, n. 9530, ivi, 1987, II, p. 156. 131 Cfr. Corte Cass. Pen., 1
febbraio 2005 n. 9482: Listituto della successione delle
leggi penali nel tempo riguarda le norme che definiscono la struttura
essenziale e circostanziata del reato; pertanto, ai fini
dellapplicabilità dellart. 2 cod. pen. si deve tenere conto anche di quelle fonti
normative subprimarie che, pur non ricompresse nel precetto penale, ne
integrano tuttavia il contenuto. (Nel caso di specie, relativo al reato di
esercizio di attività venatoria nei parchi, la Corte ha ritenuto che la
riperimetrazione della riserva naturale ad opera di un provvedimento
amministrativo della Regione Sicilia avesse eliminato il disvalore penale del
fatto commesso, in quanto era venuta successivamente a mancare la qualifica di
parco dellarea di
svolgimento dellattività venatoria, elemento costitutivo
della condotta punibile). 132 Cfr. Corte Cass. Pen., Sez. VI, 21 novembre
1988, Caronna, in Cass. Pen., 1990, p. 28; Id., 26 settembre 1986, Dotto, ivi,
1988, p. 254; Id., 5 novembre 2003, n. 48525; Id., 11 giungo 2003, n. 34481. Si è quindi ritenuto che
nella calunnia la falsa attribuzione di un fatto costituente reato è un
elemento materiale della fattispecie, e la sua esistenza va valutata nel
momento della falsa attribuzione ad altri del fatto stesso, senza che sulla
configurabilità del delitto di di cui allart.368 c.p. possano
influire modifiche legislative incidenti sulla definizione del reato falsamente
attribuito, che nulla hanno a che vedere con il principio stabilito
dallart.2 c.p. Per la
casistica giurisprudenziale contraria a ritenere applicabile la disciplina di
cui allart.2 c.p. nel caso di abrogazione del reato presupposto
nellipotesi di ricettazione, calunnia e omessa denuncia, nonché di
caducazione di un atto amministrativo, la cui emissione costituiva una condotta abusiva ai sensi
dell'art.323 c.p., cfr. Piergallini, Sub art. 2 c.p., in Codice penale.
Rassegna di giurisprudenza e di dottrina, a cura di Lattanzi-Lupo, Vol. I,
Giuffrè, 2000, p. 65 ss. 133 Per un quadro delle diverse posizioni
giurisprudenziali si rinvia a Natalini, La leva volontaria è unabolitio
criminis - La corte aggiusta il tiro: non rileva la gradualità della riforma,
in Dir. Giust., 2006, n. 15, p. 74. 134 Cfr. Corte Cass. Pen., Sez. I, 25
maggio 2006, n. 20382;
Id., 10 febbraio 2005 n. 12316; Id., Sez. I, 24 gennaio 2006, n. 7628, Bova: Tra
il sistema di coscrizione volontaria introdotto dalla l. 331/00 ed il
preesistente sistema di coscrizione obbligatoria sussiste una netta soluzione
di continuità, con la conseguenza
che l'abolizione del servizio militare obbligatorio ha comportato l'abrogazione
del delitto di rifiuto di prestare detto servizio da parte dei cittadini ad
esso tenuti per chiamata di leva e ha determinato - ex art. 2, comma 2, c.p. -
la non punibilità della condotta di chi in precedenza, allorché detto servizio
era obbligatorio, ha rifiutato di prestarlo ovvero la cessazione
dell'esecuzione e degli effetti penali della condanna eventualmente intervenuta.
135 Cfr. Corte Cass. Pen., Sez. I, 4 luglio 2007, n. 25812; Id., 13 luglio 2006, n. 24270; Id.,
Sez. I, 24 maggio 2006, n. 7852; Id., 28 agosto 2006 n. 19168; in senso
conforme Brunelli, Rilevanza penale dellabolizione del servizio
militare o obbligatorio: tra successione di norme e "scomparsa" del fatto tipico, in Cass.
Pen., 2006, 5, 1680. 136 Cfr. Corte Cass. Pen., Sez. Un., 28 febbraio 2008, n. 19601, in Fall., n. 10,
p. 1187, con nota di Tetto, Il nuovo statuto dell'impresa fallibile ed i
riflessi nei giudizi di bancarotta; contra Id., Sez. V, 18 ottobre 2007, n.
43076; Trib. Trieste, Sez. Pen., 9 gennaio 2007 e Trib. Pordenone, Sez. Pen.,
10 ottobre 2007, ivi, n. 4, p. 451 ss., con nota di Id., Il concetto di
imprenditore fallibile penalmente rilevante e
vicende successorie di norme extrapenali ex art. 2 c.p.; dello stesso avviso in dottrina
Socci, Gli effetti delle riforme del fallimento e del diritto societario sui
reati fallimentari e societari. Successione di leggi non penali e conseguenze
sulle fattispecie penali, in Giur. Mer., n. 11, 2007, p. 3054, secondo cui gli
imprenditori dichiarati falliti in base alla legge previgente, che, in seguito
al mutamento di disciplina, non rientrano più nellarea
dei soggetti sottoponibili al fallimento, devono essere assolti dai reati
fallimentari con la
formula perché il fatto non sussiste (manca lelemento
oggettivo del reato), o perché il il fatto non è - più previsto
dalla legge (penale, così come integrata dalla successione di norme non penali)
come reato, giacché il disvalore sociale del fatto è venuto meno; Cò,
Applicabilità della nuova legge più favorevole tra vecchi e nuovi contrasti
sullo status di imprenditore nei reati di bancarotta, in Fall., n. 3, 2008, p.
278 ss.; Ambrosetti, I riflessi penalistici derivanti dalla modifica della nozione
di piccolo imprenditore nella legge fallimentare al vaglio delle Sezioni unite,
in Cass. Pen., 2008, n. 10, p. 3602. 137 A favore dellabolitio criminis
cfr Trib. Reggio Calabria, 23 gennaio 2007, n. 76, che assolve limputato
cittadino rumeno in riferimento
al reato di cui allart.14, comma 5-ter, D. Lgs. 286 del 1998,
perché il fatto non costituisce più reato in seguito alladesione della
Romania alla U.E., la cui la ratifica, ha infatti, determinato non un mero caso
di successione di leggi nel tempo, ma unabolitio criminis, con conseguente
applicabilità del disposto dell'art.2, comma 2, c.p. e non del successivo comma
3 (ora 4); Trib. Catanzaro, 14 marzo 2007, n. 174; Trib. Milano, Sez. III
Penale, 17 febbraio 2007, n. 816 ; Trib. Viterbo, 11 gennaio 2007, n. 15 (Est. Centaro, Imp.
Dottori); Trib. Roma, 25 novembre 2005 (Est. Iulia, Imp. Yarga), in Cass. Pen.,
2006, p. 2270 ss. Anche nellimminenza delladesione alla
U.E. di Romani e Bulgaria la giurisprudenza di merito si era, peraltro,
orientata nel senso
dellinapplicabilità del T.U. Imm.: cfr. Trib. Livorno, 15 ottobre
2004, n. 1122 che, riportandosi al principio affermato dalla sentenza Corte Cass. Pen., Sez
III, 27 gennaio 2000, n. 439 (in Riv. Pen., 2001, p. 181), ha affermato che linapplicabilità delle norme del presente
testo unico ai cittadini degli Stati membri dellUnione, si
estende in via analogica, anche ai cittadini degli Stati candidati a data certa
ad entrare a farne parte; diversamente opinando, si creerebbe una disparità di
trattamento
difficilmente giustificabile; Giudice di pace Messina, 19 luglio 2005; Trib.
Catanzaro, 2 luglio 2006, n. 396. Per completezza espositiva, occorre rilevare
che in alcune pronunce si sottolinea come, secondo un indirizzo presente nella
stessa giurisprudenza di legittimità, l'ingresso della Romania nell'U.E.
potrebbe corrispondere ad una vicenda successoria di leggi penali nel tempo
riconducibile non già nella situazione di abolitio criminis prefigurata nellart.2,
2 comma, c.p., ma nella particolare previsione del successivo comma 4, di cui è stata fatta
applicazione nella materia dei reati di rifiuto del servizio militare. Va, poi,
aggiunto, che la questione di diritto intertemporale è emersa anche in
riferimento allart.22, comma 12, T.U. Imm., che punisce lassunzione
di cittadini extracomunitari senza permesso di soggiorno. Dal punto di vista
strutturale le fattispecie incriminatrici di cui agli artt.12 e 22 presentano
unaffinità, dal momento che in entrambe le ipotesi la qualifica
soggettiva connota la
persona offesa dal reato, non già il soggetto agente. 138 La giurisprudenza,
afferma che tale posizione interpretativa è, peraltro, il linea con quanto
affermato più volte dal Supremo Collegio circa la rilevanza delle modifiche
"mediate della legge penale, la cui principale
espressione è rintracciabile nella sentenza delle Sezioni unite già richiamata
(Corte Cass. Pen., Sez. Un., 23 maggio 1987, Tuzet), riguardante la disciplina
introdotta dal D.P.R., 27 giugno 1985, n. 350, che, nel recepire la Direttiva
comunitaria 77/780/CEE, riconobbe natura privatistica all'attività bancaria,
ritenendo, pertanto, sussistente un'ipotesi di abolitio criminis con riguardo
ai delitti di malversazione e di peculato precedentemente commessi dagli
operatori bancari, per effetto del mutamento di disciplina extrapenale, a cui
il precetto faceva riferimento. In tale sentenza, seppur risalente, la Corte
enuncia in termini chiari e convincenti un principio di immutato valore
logico-sistematico, ossia che per legge incriminatrice deve intendersi il
complesso di tutti gli elementi rilevanti ai fini della descrizione del fatto.
Tra questi elementi, nei reati propri, è indubbiamente compresa la qualità del
soggetto attivo. Se ne deve dedurre che, se la novatio legis riguarda la qualità
del soggetto attivo, nel senso che, come nella specie, fa venire meno al
dipendente bancario la qualità di incaricato di pubblico servizio, necessaria
per integrare il reato di peculato, non può non applicarsi in favore di quel
dipendente il principio di retroattività della legge più favorevole affermato
dall'art.2 c.p. 139 Cfr. Corte Cass. Pen., Sez. II, 4 febbraio 2004, n. 4296,
cit. 140 Conformi, peraltro, seppur in ambiti diversi, Corte Cass. Pen., Sez. V
del 2 marzo 2005, n. 8045, cit.; Id., Sez. I, 24 gennaio 2006, n. 7628, cit.,
in materia di rifiuto di prestare il servizio militare e l'abolizione del
servizio militare obbligatorio a seguito dell'introduzione di forze armate
esclusivamente professionali, realizzata con l'art.1, comma 6, L. 14 novembre 2000, n.
331, che secondo la Corte avrebbe ridisegnato la fattispecie penale del rifiuto
della relativa prestazione eliminando il disvalore sociale
della condotta incriminata (ancorché antecedentemente commessa), con la
conseguente applicazione dell'art.2, comma 2, c.p. Medesimo principio di diritto viene ribadito,
questa volta in materia di contrabbando, dalla Corte Cass. Pen., Sez. III, 4
febbraio 2003 n. 172 in
fattispecie attinente al mancato versamento di un dazio che, successivamente
alla commissione del fatto, era stato abrogato da una norma che doveva
ritenersi integratrice del precetto penale, con conseguente abolitio criminis.
141 Cfr., nello stesso senso, Trib. Trieste, Sez. Pen., 9 gennaio 2007; Trib.
Pordenone, Sez. Pen., 10 ottobre 2007, cit. 142 Circa i problemi di
costituzionalità delle norme penali in bianco con riferimento ai principi di
tassatività e tipicità dellillecito penale, nonché alla
riserva di legge in materia penale cfr. Corte Cost., 9 giugno 1986, n. 132, in Cass. Pen., 1987, p. 3, secondo cui le stesse
sono da ritenersi rispettose dellart.25 Cost., purché la
fattispecie penale sia descritta nei suoi elementi costitutivi. 143Il disvalore
penale della fattispecie di cui allart.14, comma 5-ter, T.U. Imm. non si
incentra sulla mera
inosservanza ad un ordine dellautorità, ma sulla qualifica di
straniero del soggetto inottemperante (cfr. Trib. Roma, 25 novembre 2005,
cit.). Analogamente il delitto di favoreggiamento dell'ingresso illegale di cui
allart.12 T.U. Imm. contemplerebbe solamente la condotta di ingresso clandestino
sicché, potendo i cittadini di nazionalità polacca, rumena e bulgara oggi
entrare legalmente in Italia in quanto comunitari, il fatto non costituirebbe
più reato, ai sensi dell'art.2, comma 2, c.p. 144 Cfr. Corte Cass. Pen., Sez.
V, 25 febbraio 1997, n. 4141, De Lisi, cit. 145 A questo proposito depone
anche la scelta amministrativa seguita dai responsabili dell'esecutivo,
allorché con la circolare congiunta del Ministro dell'Interno e del Ministro
della Solidarietà Sociale, 28 dicembre 2006, n. 2, si chiarisce che ai
cittadini rumeni e bulgari non si applicano più le disposizioni del testo unico
sullimmigrazione, ma quelle del D.P.R., 18 gennaio 2002, n. 54 ed,
in particolare l'art.7, che prevede che i cittadini comunitari non possono essere espulsi (nel caso
di specie a decorrere dal 1 gennaio 2007), ma solo allontanati per motivi di
ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica. Ciò significa che
laddove il bene tutelato dall'ordine amministrativo, la cui violazione è
penalmente rilevante, sia esclusivamente il rispetto del confine nazionale
(stranieri espulsi perché irregolarmente entrati o soggiornanti in Italia), il
medesimo atto amministrativo presupposto di quella condotta illecita non possa
più trovare efficacia, trattandosi di decreto emesso a tutela di valori non più
riferibili ai suddetti cittadini comunitari, nei cui confronti le barriere
nazionali interne non sono oramai opponibili per scelta legislativa, quindi
astratta ed impersonale, ed esecutiva dello Stato italiano. 146 Contrarie allabolitio
criminis, con riferimento allart.12 T.U. Imm., Corte Cass. Pen., Sez. I,
22 gennaio 2007 n. 1815, con cui viene respinto il ricorso di un imputato
condannato a tre anni e due mesi di reclusione per aver favorito, a fini di lucro, lingresso
illegale in Italia e comunque la permanenza di due cittadine polacche poi
avviate al lavoro di badanti, dal dicembre del 2000 allaprile
del 2001, in
epoca cioè anteriore allingresso della Polonia nellUnione europea
(avvenuto a far data dal 2004). La circostanza che la Polonia sia entrata a far
parte dellU.E. dal 2004, con la conseguente libera circolazione (così
come ribadita, da ultimo, dalla circolare ministeriale n. 2 del 2006, cit.) dei
cittadini polacchi
nellambito dei Paesi aderenti, non ha alcuna influenza sulle
condotte criminose commesse in data antecedente alla ratifica del Trattato di
adesione, poiché la qualifica di cittadino di Stato non appartenente alla U.E.
è un presupposto della condotta,
che però non concorre a delineare il precetto penale previsto dallart.12,
D. Lgs. n. 286 del 1998. Ne consegue che, qualora il Paese di appartenenza
dellimputato venga a far parte della U.E. in epoca successiva alla
commissione del reato, si verifica una successione di norme extrapenali, che non integrano la
fattispecie incriminatrice, sì che non è consentita lapplicazione
della disciplina prevista dallart.2, commi 2 e 4, c.p. Sempre in materia
di favoreggiamento dellingresso illegale dello straniero la medesima posizione è
stata da ultimo affermata da Corte Cass. Pen., 20 luglio 2007, n. 29728, in cui si afferma
che ladesione
successiva alla U.E. determina una variazione della rilevanza penale del fatto
per le violazioni commesse successivamente a tale evento, con la conseguente
inapplicabilità dellart.2 c.p. al caso di specie. Già nel 2004
il Supremo Collegio (Corte Cass. Pen., Sez. VI, 16 dicembre 2004, n. 9233,
Buglione ed altro, in CED Cass., rv. 23095) aveva negato, rispetto
allanalogo caso
della Lettonia, lefficacia diretta di una modifica (di
favore) della norma comunitaria di riferimento, non vertendosi
evidentemente in un caso di abolitio criminis, pur precisando
incidentalmente che lapplicazione del testo unico è limitata ai (soli) cittadini di Stati non
appartenenti allU.E. (art.1). Il giudice di legittimità
liquidò la questione in queste pochissime righe, senza fornire
alcuna giustificazione a supporto della tesi della irrilevanza
delladesione; Id., 7 aprile 2004, n. 17973; Id., Sez. I, 12 maggio 2004, Deinita, RV. 228254;
Id., Sez. I, 27 ottobre 2004, Passaro, RV. 229823; Id., Sez. II, 2 dicembre
2003, n. 4296, Stellaccio, rv. 228152. 147 Così ad esempio Corte Cass. Pen., 1
febbraio 2005, n. 9482, cit.; Id., Sez. III, 19 marzo 1999, n. 5457, Arlati, in
CED Cass., rv. 213465. 148 Per unanalisi critica alla
impostazione adottata dal Supremo Collegio cfr. Risicato, La restaurata
ostilità delle Sezioni unite nei confronti delle modifiche mediate della
fattispecie penale, in Dir.
Pen. Proc., n. 3, 2008, p. 307 ss., Gambardella, Nuovi cittadini dellUnione
europea ed abolitio criminis parziale dei reati in materia di immigrazione, in
Cass. Pen., n. 3, 2008, p. 909 ss.; Gargani, Il controverso tema della
modifiche mediate della fattispecie incriminatrice al vaglio delle Sezioni unite, ivi, n. 6,
2008, p. 2694 ss.; in senso adesivo cfr., invece, Natalini, Le norme del
Trattato comunitario non integrano il precetto penale, in Guida Dir., n. 9,
2008, p. 50 ss. 149 Cfr. Corte Cass. Pen., 20 luglio 2007, n. 29728, cit., che
richiama i principi ermeneutici enunciati da Corte Cass. Pen., Sez. Un., 26
marzo 2003 n. 25887, Giordano, cit. 150 Fra cui, in particolare, Corte Cass.
Pen, Sez. Un., 26 marzo 2003 n. 25887, Giordano, cit. 151 Cfr. Corte Cass.
Pen., Sez. I, 20 luglio 2007, n. 29728, cit. 152 È evidente che la Corte, nel
dare soluzione alla questione di diritto intertemporale sottoposta al suo
esame, abbia voluto scongiurare il rischio di un indebolimento della tenuta del
sistema punitivo, che sarebbe seguito alleventuale
riconoscimento di un fenomeno di abolitio criminis parziale. E ciò in deroga al
principio dellapplicazione retroattiva della lex mitior o abrogatrice, a
cui, peraltro, viene ormai pacificamente assegnato rango costituzionale in base al superiore
principio delleguaglianza di trattamento (art.3 Cost.);
nello stesso senso cfr. Gambardella, Nuovi cittadini, cit., p. 922 ss., secondo
cui la decisione vuole soddisfare ragioni di politica criminale, al
fine di contenere gli
effetti dellamnistia occulta (cfr. Donini, Discontinuità del
tipo di illecito e amnistia, cit., p. 2857 ss.), riconducibili alla novatio
legis in argomento (come anche a molti dei recenti provvedimenti di riforma del
sistema penale), anche se ciò comporta una sostanziale abdicazione di quei canoni
ermeneutici, rispettosi del principio del favor rei, di cui è stata fatta,
invece, applicazione in altre pronunce. 153 A parere della Corte rientrano nella
categoria delle norme extrapenali integratrici della fattispecie sia le
disposizioni definitorie sia le norme penali in bianco, che possono
addirittura costituire il precetto, anche se in questo caso, vista la funzione
che svolgono, si parla forse impropriamente di norme extrapenali. Più in
generale, l'art.
2 c.p. può trovare applicazione rispetto a norme extrapenali che siano esse
stesse, esplicitamente o implicitamente, retroattive, quando nella fattispecie
penale non rilevano solo per la qualificazione di un elemento ma per l'assetto
giuridico che realizzano, come può accadere per le norme penali richiamate
dalla norma incriminatrice (e da considerare perciò alla stregua di norme
extrapenali, nel senso di norme esterne a quella penale descrittiva del reato).
154 Cfr. Corte Cass. Pen, Sez. Un. 23 maggio 16 luglio 1987, Tuzet, cit. Come già
ricordato, la vicenda riguardava la sussistenza e permanenza del reato di
peculato ai sensi delloriginario testo dellart.314 c.p., in capo
agli operatori di un istituto bancario di diritto pubblico, costantemente considerati dalla giurisprudenza
incaricati di pubblico servizio anche dopo lintervenuta
privatizzazione del settore. La Corte, attraverso il riferimento al fatto
concreto, ritiene applicabile lart. 2, comma 2, c.p. sulla base della
considerazione che la novatio
legis ha fatto venire meno, in capo al dipendente bancario, la qualità di
incaricato di pubblico servizio necessaria ai fini dellintegrazione
del reato di peculato (nella specie per distrazione): Quel fatto storico,
illecito nel momento in cui fu commesso, non corrisponde più alla fattispecie astratta di reato.
155 Perfettamente in linea con lorientamento della Corte Costituzionale
sancito nella nota sentenza 23 marzo 1988, n. 364, sullignoranza della
legge penale inevitabile (E' costituzionalmente illegittimo l'art. 5 cod. pen. nella parte in
cui non esclude dall'inescusabilità dell'ignoranza della legge penale
l'ignoranza inevitabile), la decisione assolutoria del Pretore di
Reggio Emilia, 13 giugno 1988, n. 458, in Riv. Trim. Dir. Pen. Econ., 1988, p. 998, con la quale, in
applicazione dellart.5 c.p., si è deciso che è
inevitabile lignoranza della legge penale dellartigiano il quale in
base a uninformazione avuta dalla CNA, ritiene di essere piccolo
imprenditore e dunque non tiene i libri e le scritture contabili prescritti dalla legge. Egli
va dunque assolto dallimputazione di bancarotta semplice
documentale perché il fatto non costituisce reato. Alcuni Autori
sottolineano, però, giustamente la necessità di affermare in ipotesi simili la sussistenza di un errore su
legge extrapenale, che determina un errore sul fatto del reato. Diversamente si
corre il rischio di ridurre ulteriormente, con una indiscriminata applicazione
dellart.5 c.p., il già ristretto ambito di operatività
dellarticolo 47,
comma, 3 c.p. (cfr. Patrono, Problematiche attuali dellerrore
nel diritto penale delleconomia, ivi, 1988, p. 117 ss.). In
giurisprudenza aderisce alla tesi della dottrina dominante secondo cui in
materia si avrebbe un errore sul fatto, Corte Cass. Pen., 31 maggio 1952, in Dir. Fall., 1953,
II, p. 40, ove, in applicazione dellart.47, comma 1, c.p.,
si afferma che quando si ha errore determinato da colpa, la punibilità della
bancarotta semplice documentale non è esclusa, perché trattasi di fatto previsto dalla legge anche come
delitto colposo. 156 Cfr. Ghidini, Imputabilità e punibilità per bancarotta
semplice, in Dir. Fall., 1953, p. 40; Antolisei, Manuale di diritto penale.
Leggi complementari. Reati fallimentari, Milano, 2001, p. 117; Nuvolone, Il
diritto penale del fallimento e delle procedure concorsuali, Milano, 1955, p.
91; La Monica, I reati fallimentari, Milano, 1999, p. 424; Antonioni, La
bancarotta semplice, Napoli, 1952, p. 237; Lugnano, Aspetti problematici
nell'elaborazione giurisprudenziale dei reati di bancarotta, in Dir. Fall., I,
1983, p. 415; Tencati, La tenuta dei documenti contabili nel delitto di
bancarotta, in Riv. Pen., 1986, p. 234; Contra, Santoriello, I reati di
bancarotta, Torino, 2000, p. 248; Pagliaro, Il delitto di bancarotta, Palermo,
1957, p. 139, che ritiene trattarsi di errore sul fatto derivante da errore di
fatto. 157 Cfr. Conti, I reati fallimentari, Torino, 1991, p. 274. 158 Cfr.
Antonioni, La bancarotta semplice, cit., p. 238, individua anche altre
situazioni di rilevanza dellerrore, ad esempio il caso
dellamministratore che ignora il fatto dellavvenuta nomina e,
pertanto, non ritiene di essere obbligato a tenere i libri e le scritture
contabili; qui lerrore ricade nellambito dellipotesi i cui
allart.47, comma
1, c.p.: errore sul fatto derivante da errore di fatto. 159 A tal proposito occorre
precisare che il legislatore, formulando l'art.2 c.p. non parla di leggi che
debbano essere necessariamente penali, sicché è, ormai, convinzione unanime che
l'abolizione di una disposizione incriminatrice ben possa essere cagionata da
successiva legge non penale, che contribuisca ad
integrarne il precetto. 160 Lindividuazione del fatto concreto come
fulcro dellefficacia della legge penale nel tempo si rivela, in realtà, importante anche per la
definizione delle ipotesi di successione diretta di norme penali. Cfr. per la
dottrina, Delitala, Il fatto nella teoria generale del reato, Milano 1976, p.
145: L'espressione "legge penale", contenuta nell'art. 2
comma terzo cod. Pen.,
deve ritenersi comprensiva non solo delle leggi extrapenali espressamente
richiamate dalla norma penale, e integranti il precetto, ma anche di quelle
leggi che ne costituiscono l'indispensabile presupposto o che concorrono a
determinarne, anche parzialmente e implicitamente, il sostanziale contenuto o
dalle quali comunque non può prescindersi nel valutare gli elementi penalmente
rilevanti della condotta. 161 Cfr. Corte Cass. Pen., 16 aprile
1984, n. 3478, ove si afferma che la legge notarile deve ritenersi integratrice
dell'art.479 c.p. sulla base dell'art. 2 c.p. (nella specie era stato ritenuto
che, ai fini dell'indagine sulla sussistenza degli elementi costitutivi del
reato di falso ideologico commesso da notaio nell'autenticazione di firma, il
disposto dell'art.72 della legge notarile, il quale prevede che il notaio
stesso nell'autenticare sottoscrizioni apposte su scritture private deve
dichiarare che le medesime sono state apposte in sua
presenza, non ha subito modifiche per effetto dell'art.1, L. 10 maggio 1976, n. 333, che
ha soltanto previsto la possibilità per il notaio di formare il suo
convincimento, al momento della attestazione, circa la identità personale delle
parti mediante la valutazione di ogni elemento utile; analogamente cfr. Corte
Cass. Pen., 20 ottobre 1981, n. 9219, in Giust. Pen., 1983, II, p. 25). Per la
dottrina cfr. Casu, Sull'acquisizione da parte del notaio della certezza
dell'identità del sottoscrittore, in Riv. Notariato, 2005, n. 2, p. 320. 162 La
Corte opera un richiamo a quella giurisprudenza, già citata, formatasi in
materia di contrabbando e di esercizio abusivo della professione, la quale ha
riconosciuto che la norma amministrativa sopravvenuta, consentendo ora di
importare le merci dalla Jugoslavia o di assumere la difesa penale anche al
praticante avvocato, incide sul precetto, facendolo venir meno. Nel caso di
specie, infatti, il valore normativo del fatto è dato dalla combinazione della
norma penale che pone il divieto, apprestando la relativa sanzione in caso di
sua violazione e la norma amministrativa che ha funzione di completamento del
precetto; ciò succede quando la norma extrapenale qualifica l'oggetto o le
modalità della condotta, ponendo, quindi, concorrere a delineare il precetto
penale già nella sua dimensione astratta; per contro, ciò non potrebbe mai
accadere quando essa definisce un presupposto della condotta, potendosi
unicamente riflettere sulla rilevanza penale del fatto concreto. Non sarebbe,
peraltro, ravvisabile alcun divieto di applicazione retroattiva di tale norma,
che, secondo la corrente opinione si ritiene operi solo per la condotta e non
anche per gli estremi materiali che fungono da presupposto, i quali pertanto
possono anche venire ad esistenza prima dell'entrata in vigore della norme
incriminatrice. Alcuni interpreti ritengono questa distinzione insufficiente a
tratteggiare compiutamente il fenomeno e sostengono, invece, che occorra
indagare volta per volta il bene giuridico tutelato dalle norme passata e
presente, al fine di stabilire se linnovazione legislativa
influisca o meno sulla situazione sottoposta alla tutela della legge penale
(cfr. in materia di rilevanza penale dell'omessa bonifica dei siti inquinati ex
art.51-bis, D. Lgs., 5 febbraio 1997, n. 22 (sostituito dallart.257, D. Lgs., 3 aprile 2006, n. 152),
cfr. Corte Cass. Pen., Sez. III, 28 aprile 2000, Pizzuti, 2002, in Cass. Pen., 2001,
p. 2479, ove si stabilisce che fra i soggetti tenuti alla bonifica vanno
inclusi anche coloro che hanno inquinato prima dell'entrata in vigore delle
norme, che impongono penalmente tale obbligo; in senso critico, Micheletti, Il
reato di contaminazione ambientale, in Riv. Trim. Dir. Pen. Econ., 2004, p. 145
ss. La circostanza che ai fini della sussistenza del reato, i presupposti
devono sussistere, preesistere od essere concomitanti alla condotta, oltre che
conosciuti o conoscibili da parte dellagente, e che, nella
specie, il legislatore abbia configurato un fatto-presupposto
atipico, che dipende dalla condotta dello stesso soggetto, tenuto poi alladempimento
dellobbligo di decontaminazione del sito, non può condurre a ritenere
irrilevante il momento causativo del fatto di inquinamento, da cui origina
lobbligo di bonifica, il cui inadempimento è penalmente sanzionato
dallart.51-bis, cit.
Pertanto, se non si vuol violare il precetto di cui allart.11,
disp. prel. c.c., e conseguentemente stravolgere la portata
dellart.51-bis, occorre ritenere che il nuovo regime sulla bonifica dei
siti contaminati sia operante esclusivamente con riferimento ai fatti di inquinamento cagionati
dopo lentrata in vigore del nuovo regime ed, in specie, dopo il 16
dicembre 1999, data in cui sono entrati in vigore i limiti di accettabilità
previsti dallart.17, comma 2). 163 Leggi in forza delle quali, come noto, i cittadini dei nuovi Stati
membri, presenti sul territorio italiano, sono destinati a perdere la qualifica
di clandestini e ad acquisire i diritti di libera circolazione e di libero
stabilimento spettanti ai cittadini comunitari. 164 La normativa che individua
i diversi Stati appartenenti allUnione europea fornisce la
definizione della nozione di straniero, la cui sostanziale modifica incide in
modo essenziale sulla portata del precetto, rendendo, pertanto, applicabile la
disciplina di cui allart.2 c.p. Da ciò discende che gli imputati di reati commessi
sulla base di una qualificazione soggettiva non più esistente debbano essere
assolti con la formula perché il fatto non è previsto (più) dalla
legge come reato ai sensi dellart. 129 c.p.p.. 165 Tale precisazione è vieppiù doverosa
con riguardo a quelle previsioni, come ad esempio quelle contemplata dallart.14
comma 5-ter, D. Lgs. n. 286 del 1988, che configurano non già un reato comune,
bensì un reato proprio dello straniero. In secondo luogo, risulta del tutto evidente come il
fulcro del disvalore del fatto si incentra sullelemento
normativo sopra indicato, tanto che lintera normativa di cui al D. Lgs.
n. 286 del 1998 concerne la disciplina dellimmigrazione e norme
sulla condizione dello straniero, inapplicabile, per espressa disposizione di legge, a chi
straniero non sia. 166 Cfr. Pulitanò, Principio di uguaglianza e norme penali
di favore, in Corr. Mer., n. 2, 2007, p. 212. 167 Cfr. Corte Cost., 23 novembre
2006, n. 394. In
dottrina Marinucci,
Irretroattività e retroattività nella materia penale: gli orientamenti della
Corte costituzionale, in Dir. Pen. Giur. Cost., Napoli, 2006, p. 89. 168 Cfr.
Romano, Commentario sistematico, cit., p. 66: Quando una nuova
legge modificatrice restringe larea di illiceità della precedente, continuano bensì ad essere
illeciti i tipi di condotte che, reati secondo la legge abrogata, lo siano
anche per la nuova, ma cessano di esserlo, invece, i tipi di condotte mancanti
di elementi da essa richiesta. Per questi si ha unabolitio
criminis parziale. Nella giurisprudenza di merito, a favore
dellapplicabilità dellart.2, comma 2, c.p., cfr., per tutte, Trib.
Roma, 25 novembre 2005, cit. 169 Nella valutazione complessiva della
fattispecie criminosa devono ricomprendersi tutti gli elementi rilevanti ai fini della
integrazione del fatto-reato, e tra questi elementi significativi, che incidono
sulla dimensione lesiva del fatto, sono indubbiamente ricomprese le qualifiche
soggettive. 170 Il fenomeno successorio coinvolgente la qualifica di straniero
è avvenuto, più nello specifico, mediante lemanazione di Trattati
ed Atti comunitari, ossia mediante fonti normative super primarie,
che lItalia, in base al Trattato istitutivo dellUnione europea, si
è impegnata a rispettare.
171 In
questo senso cfr. Corte Cass. Pen., Sez. Un., 23 maggio 1987, Tuzet, cit.; Id.,
Sez. III, 29 gennaio 1998, n. 4176, Sciacchiano, in CED Cass., rv. 210696.
Così, per tutti, Palazzo, Corso di diritto penale. Parte generale, Torino,
2005, p. 156: tale tesi, in ossequio ai principi costituzionali di uguaglianza
e di garanzia che governano la materia della successione di leggi nel tempo,
tiene conto della differenza di trattamento giuridico-penale derivante, per lo
stesso fatto, dalla modifica legislativa sia pure mediata,
cosicchè, di fronte alla diversità di disciplina giuridica, tra quella vigente
al momento del fatto e quella vigente al momento del giudizio, il principio
generale sovraordinato allintera materia esige che trovi applicazione quella normativa, da cui discende il
trattamento più favorevole per il reo. 172 Cfr. Micheletti, Legge penale e
successione di norme integratrici, cit. 173 La consapevolezza
dellagente che di lì a breve il proprio Stato entrerà nella CE lo
indurrebbe a trasgredire
senza alcun timore lart. 14, comma 5-ter, d. lgs. 286 del 1998,
confidando poi nella successiva abolitio criminis; per una recente
applicazione giurisprudenziale della sentenza in commento cfr. Corte Cass.
Pen., Sez. I, 23 aprile 2008, n. 16786, che annulla con rinvio la pronuncia assolutoria adottata nei
confronti di un imputato di nazionalità rumena per il reato ex art.14, comma
5-ter, T.U. Imm., in quanto - come recentemente stabilito
dalle Sezioni Unite di questa Corte - è da escludere che l'ingresso della Romania nell'Unione
Europea dia origine ad un fenomeno di successione di leggi penali nel tempo a
norma dellart.2 c.p. e che, quindi, per le precedenti violazioni delle
norme in materia di immigrazione clandestina sia giustificato il proscioglimento dell'imputato perchè il
fatto non è più previsto dalla legge come reato. 174 Ci si
riferisce al D. L., 1 novembre 2007, n. 181 (in G.U. 2 novembre 2007, n. 255),
contenente Disposizioni urgenti in materia di allontanamento dal territorio
nazionale per esigenze
di pubblica sicurezza, decaduto per mancata conversione, le cui disposizioni
sono poi state inserite nel D. L., 29 Dicembre 2007, n. 249, anchesso
decaduto. La relativa normativa è, infine, confluita in larga misura nel D.
Lgs., 28 febbraio 2008,
n. 32. 175 Fra le novità più significative introdotte dal già citato pacchetto
sicurezza (D. L. n. 92 del 2008), va, altresì, menzionata la
riformulazione degli artt.235 e 312 c.p., (adesso rubricati Espulsione od
allontanamento dello straniero dallo Stato), che ora prevedono, accanto alla misura di
sicurezza dellespulsione dello straniero, anche
lallontanamento del cittadino appartenente ad uno Stato membro
dell'Unione europea. Tale aggiunta è da ritenersi superflua, in quanto la
nozione codicistica di
straniero di cui allart.4 c.p. è già comprensiva del cittadino
comunitario, differendo da quella recepita dallart.1 T.U. Imm. di cui si
è già dato conto. 176 Come noto, lart.65, R. D., 30 gennaio 1941, n. 12,
attribuisce alla Corte di Cassazione il delicato compito di assicurare la uniforme
interpretazione del diritto, definito nella prassi funzione nomofilattica.
L'interpretazione data dalla Corte non ha, comunque, alcun valore vincolante,
stante i principi sanciti a livello costituzione di soggezione del giudice solo
alla legge (art.101, comma 2, Cost.) e di uguaglianza tra magistrati, che si
distinguono tra loro solo per diversità di funzioni
(art.107, comma 3, Cost.), nonché del principio del libero convincimento
dettato in materia di valutazione della prova. Infatti, interpretazioni difformi sono
ammissibili, purché il giudice dia conto delliter che ha
portato alla formazione del proprio convincimento, iter che deve connotarsi per
la sua logicità e corrispondenza a canoni di completezza e razionalità, onde evitare che tale
libertà si trasformi in puro arbitrio interpretativo. Ne consegue che nel
nostro ordinamento, pur non potendosi configurare un dovere di conformità alla
interpretazione resa dalla Corte, nondimeno il giudice che decida di
discostarsi dal principio interpretativo enunciato sarà tenuto alla
soddisfazione di un obbligo motivazionale più stringente ex art.111 Cost. In
altri termini, lo stesso dovrà esercitare un convincimento libero,
ma ponderato, soprattutto tenuto conto della posizione di vertice che
l'organo dotato di tale funzione ricopre nel sistema delle impugnazioni. Circa
la funzione nomofilattica delle Sezioni unite civili, cfr., invece il D. Lgs.,
2 febbraio 2006, n. 40, di attuazione della legge delega per la competitività
del 14 maggio 2005, n. 80: al fine di ridefinire lassetto
giuridico relativo al rapporto tra Sezioni unite e Sezioni semplici della
Cassazione, con la novella in esame è stato stabilito che se la sezione
semplice ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle sezioni unite,
rimette a queste ultime, con ordinanza motivata, la decisione del ricorso,
imponendo allinterprete di tener presente lesistenza di un nuovo
principio giuridico, in base al quale la decisione della Suprema Corte, presa a Sezioni unite, è
vincolante (seppur non in modo assoluto) per le Sezioni semplici, nel senso
che, queste ultime, non potranno discostarsene e decidere la quaestio iuris in
modo difforme. 177 Quella che gli anglosassoni definirebbero persuasive
authority. 178 Nelle sentenze passate in rassegna, nonché nei precedenti ivi
citati, si è visto che la normativa extrapenale può venire in considerazione ai
fini dell'applicazione della norma penale essendo richiamata da uno qualsiasi
degli elementi del fatto di reato: nel caso del contrabbando doganale serve per
individuare l'oggetto della condotta (merci sottoposte ai diritti di confine),
nel caso dell'esercizio abusivo della professione serve per individuare il
carattere abusivo della condotta. 179 Cfr., per tutte, Corte Cass. Pen., Sez.
III, 1 febbraio - 10 marzo 2005, Pitrella, rv. 231228; Id., Sez. III, 12 marzo
- 14 maggio 2002, Pata, rv. 221943; Id., Sez. Un. n. 8342 del 1987, cit.
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( da "Miaeconomia"
del 17-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
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(17/07/2009) Il pacchetto di emendamenti presentati dal Governo e dai relatori
Chiara Moroni e Maurizio Fugatte
al decreto legge anticrisi e corposo e include misure assai
varie: temi importanti si mescolano a provvedimenti legati a settori specifici,
come quello bancario. E larticolo 2 del d.l. n.
78/2009 che reca, infatti, misure finalizzate a rendere piu chiaro il
rapporto tra banca e cliente, grazie al contenimento del costo delle
commissioni bancarie. In particolare, la disposizione del primo comma fissa, a
decorrere dal prossimo 1° novembre 2009, termini massimi per la data di valuta a favore del beneficiario
di bonifici (un giorno), di assegni circolari (sempre un giorno) e di assegni
bancari (tre giorni). I termini si riferiscono ai giorni lavorativi successivi
alla data del versamento e sono da intendersi solari e non piu
lavorativi. Per lo stesso
tipo di titoli - e sempre a decorrere dal 1° novembre 2009 - la data di
disponibilita economica per il beneficiario non
potra mai superare un termine prefissato: quattro giorni lavorativi per
bonifici e assegni circolari, cinque giorni per gli assegni bancari. In ogni caso, dal 1°
aprile 2010, la data di disponibilita economica per tutti i
titoli non potra mai sconfinare i quattro giorni lavorativi. Nei commi 2
e 3 dellarticolo 2 sono invece dettate disposizioni a favore dei clienti
delle banche per cio
che riguarda la commissione di massimo scoperto e la surrogazione dei mutui che
si applicheranno a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del decreto. Il massimo scoperto, va ricordato, e stato
abolito da una legge dello
Stato perché considerato iniquo dalla Banca dItalia e
dallAntitrust. Era, infatti, la clausola del contratto bancario di
apertura di credito (detto anche fido o affidamento), in base alla quale ai
normali interessi andava aggiunta unulteriore percentuale calcolata sulla massima
esposizione avuta sul proprio conto corrente nel trimestre di riferimento. E
il caso, piu semplicemente, in cui una famiglia o unimpresa vanno
in rosso sul conto corrente - anche per un solo giorno - perché hanno
utilizzato tutta la
cifra dello scoperto, concordata con la banca, facendo quindi scattare gli
interessi a debito, parecchio salati. Ma ora, grazie al comma 2 dellarticolo
2 del Dl 78/2009, viene stabilito che lammontare del corrispettivo
omnicomprensivo non potra comunque superare lo 0,5%, per trimestre, dellimporto
dellaffidamento, a pena di nullita del patto di
remunerazione. Il terzo comma dellarticolo 2 si occupa infine della
surrogazione dei mutui, sancendo che nel caso in cui non si perfezioni
entro il termine di 30
giorni dalla data della richiesta da parte della banca cessionaria alla banca
cedente dellavvio delle procedure di collaborazione interbancarie ai fini
delloperazione di surrogazione, listituto bancario cedente
dovra comunque risarcire il cliente per ciascun mese o frazione di mese di ritardo
per un importo pari all1% del valore del mutuo. 7 voti - » Vota
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( da "Gazzettino, Il (Rovigo)"
del 17-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
ARTIGIANI Garbo
(Confidi): «Crisi e ritardi dei pagamenti banche eccessive» Venerdì 17 Luglio
2009, «Le cifre stanziate dai nostri Confidi Provinciali hanno avuto un
incremento del 51%: dai 48.680.000 euro siamo passati a 73.774.000 in Veneto.
È sempre forte la richiesta di liquidità, che è aumentata del 35% rispetto al
2008 e corrisponde al 78% di tutto il deliberato». Così Andrea Garbo,
presidente Venetofidi, (consorzio regionale di secondo grado dei confidi delle
province del veneto della Casartigiani) annuncia il primo bilancio semestrale degli sportelli fidi di Casartigiani del Veneto. «Fino
al 30 giugno 2009, le nuove richieste sono 1017 con aumento del 25% rispetto
allo stesso periodo del 2008 - spiega Garbo - Il fattore più preoccupante è che
le richieste sono per la maggior parte finalizzate ad avere una maggiore
liquidità, una scelta dettata dagli aumenti dei crediti e dalla diminuzione di
commesse, in relazione ad uscite costanti come i costi del personale e
della struttura. Se questa situazione riguarda il primo semestre 2009, fino al
30 giugno, in questo scampolo di luglio ci stanno già arrivando ulteriori
segnali di crisi per pagare le scadenze delle tasse di agosto. Il forte ritardo
del pagamento dei crediti da parte della Pubblica amministrazione sta assumendo
rilevanza drammatica con forti ricadute anche nei pagamenti delle transazioni
commerciali tra privati, letteralmente schiacciati dal peso di rispettare le
scadenze, pagamenti in ritardo e le garanzie da dover offrire agli istituti
bancari, che non si fermano più al 50% ma che arrivano anche al 70%. Purtroppo
devo riscontrare comportamenti non conformi da parte di alcuni istituiti di
credito che inoltre richiedono alle ditte la sottoscrizione di titoli della
banca per il rimanente 30% a garanzia del residuo e per avere una copertura
totale del 100%». Garbo lancia alcune proposte. «È necessario che il Comitato
del Credito Regionale istituito presso la prefettura di Venezia, costituito per
volontà del Ministro Tremonti esamini queste situazioni. Inoltre in Regione è
periodo di assestamento di bilancio e chiediamo che la Giunta e il Consiglio
Veneto trovino la giusta chiave per aumentare il sostegno ai consorzi fidi
perché rappresentano l'ultima scialuppa di salvataggio per le categorie
artigiane, senza discriminazioni tra consorzi grandi e piccoli, fra
intermediari finanziari vigilati e non. L'unico parametro degno di considerazione
deve essere l'operatività e l'efficacia svolta. "Rispetto ai colossi del
credito, i consorzi fidi di categoria funzionano perché alla base c'è il
rapporto a misura d'uomo e diretto con i propri associati».
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( da "Sardegna oggi"
del 17-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
venerdì, 17 luglio
2009 Commercio: credito agevolato più rapido Credito agevolato più facile e
veloce alle imprese commerciali con la proposta di legge approvata dalla
Commissione Industria e Commercio, presieduta da Nicola Rassu, che prevede la
concessione degli aiuti soltanto mediante la procedura a
sportello. Eliminando la procedura a bando, infatti sarà più facile, soprattutto per
le imprese di minori dimensioni accedere agli aiuti. Il provvedimento, che ha
avuto lunanimità dei consensi in Commissione, passa ora allesame
dellAula per lapprovazione finale. -->CAGLIARI - Con la procedura a sportello credito
più rapido per le imprese commerciali sarde. Il via libera è arrivato dalla
commissione industria e commercio del Consiglio regionale. Il
ripristino della modalità a sportello, in alternativa alla procedura a bando
sinora in uso ha ricordato il Presidente della Commissione, Rassu, primo firmatario
del provvedimento - consente alle imprese commerciali sarde di accedere al
credito agevolato allorquando si presenta la necessità, senza dover attendere
la pubblicazione dei bandi ed affrontare i tempi lunghi delle modalità di
ademopimento. Ulteriore snellimento, è stato sottolineato, si potrà
realizzare con lutilizzo di un Consorzio fidi abilitato, in alternativa
al sistema bancario. Come si legge nella relazione che accompagna il
provvedimento, lesame della proposta di legge è stato
preceduto dallaudizione delle associazioni di categoria Confcommercio e
Confesercenti e dallassessore competente. E emerso un ampio consenso sullesigenza
che lerogazione degli incentivi debba essere improntata ad automatismi procedurali.
Si è pertanto ritenuto di escludere la procedura a bando perchè non si è
rivelata efficace ai fini della tempestività di erogazione, che di fatto
penalizza normalmente le imprese più deboli. -->
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