Sezione
principale: Revoca fidi
di
OLIVIA POSANI ROMA VENTITRÈ miliardi per le imprese. ...
( da "Nazione,
La (Firenze)" del 01-07-2009) + 2 altre fonti
Argomenti: Revoca fidi
Abstract:
che famiglie
e imprese otterranno con la riduzione delle commissioni bancarie. PER FAR
CAPIRE la portata del provvedimento Tremonti ha fatto esempi pratici: per una
famiglia con fido da 10mila euro, il risparmio trimestrale oscilla tra i 30 e i
70 euro (120-180 euro l'anno). Per un'impresa con fido da 50 mila euro il
risparmio trimestrale sarà compreso tra 150 a 350 euro (600-1.
e
imprese> ( da "Nazione, La (Firenze)"
del 01-07-2009) + 2 altre fonti
Argomenti: Revoca fidi
Abstract:
che famiglie
e imprese otterranno con la riduzione delle commissioni bancarie. PER FAR CAPIRE
la portata del provvedimento Tremonti ha fatto esempi pratici: per una famiglia
con fido da 10mila euro, il risparmio trimestrale oscilla tra i 30 e i 70 euro
(120-180 euro l'anno). Per un'impresa con fido da 50 mila euro il risparmio
trimestrale sarà compreso tra 150
a 350 euro (600-1.
"sbloccati
23 miliardi per i debiti dello stato" - luca iezzi
( da "Repubblica,
La" del 01-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Abstract:
Va sommato
anche il taglio delle commissioni bancarie (a cominciare dal massimo scoperto)
che dovrebbero produrre 2 miliardi di risparmi per famiglie e imprese. «Abbiamo
stimato che - spiega Tremonti - che una famiglia con un fido risparmierà 30-70
euro in un trimestre e 120-180 euro l´anno.
Tremonti:
23 miliardi per le imprese ( da "Corriere della Sera"
del 01-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Abstract:
Una famiglia
con un fido di 10 mila euro avrebbe un risparmio annuo tra 120 e 280 euro e un'
impresa con un fido di 50 mila tra 600 e 1.400 euro. Se le banche tenteranno di
aggirare il tetto, ha detto il ministro, «interverremo ». Sostegni anche sul
fronte dell'export.
Credimpresa
apre a Catania ( da "Sole 24 Ore, Il (Sud)"
del 01-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Abstract:
articolo 107
del Testo unico bancario. Lo scorso anno Credimpresa ha garantito, nonostante
la crisi economica, finanziamenti per 67 milioni di euro per un trend di crescita
del 15 per cento. In questi 14 anni di attività il consorzio fidi ha garantito
finanziamenti per oltre 300 milioni di euro di cui 140 milioni solo negli
ultimi due anni ai 5.
Tremonti:
23 miliardi per le imprese ( da "Corriere del Mezzogiorno"
del 01-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Abstract:
Una famiglia
con un fido di 10 mila euro avrebbe un risparmio annuo tra 120 e 280 euro e un'
impresa con un fido di 50 mila tra 600 e 1.400 euro. Se le banche tenteranno di
aggirare il tetto, ha detto il ministro, «interverremo ». Sostegni anche sul
fronte dell'export.
Tremonti:
23 miliardi per le imprese ( da "Corriere del Veneto"
del 01-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Abstract:
Una famiglia
con un fido di 10 mila euro avrebbe un risparmio annuo tra 120 e 280 euro e un'
impresa con un fido di 50 mila tra 600 e 1.400 euro. Se le banche tenteranno di
aggirare il tetto, ha detto il ministro, «interverremo ». Sostegni anche sul
fronte dell'export.
Potrebbe
valere intorno ai 2 miliardi, su base annua, il beneficio per famiglie e
imprese indotto da... ( da "Messaggero, Il"
del 01-07-2009)
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Abstract:
il beneficio
per famiglie e imprese indotto dalla stretta sulle commissioni bancarie. Il
ministero dell'Economia ha fatto in particolare alcune simulazioni sulla
riduzione della commissione di massimo scoperto, che avrà un tetto massimo
dello 0,5 per cento. Per una famiglia con un fido di 10.000 euro, questo vuol
dire un risparmio trimestrale che va dai 30 ai 70 euro.
per
ridare ossigeno al mercato va sostenuto il reddito familiare
( da "Tirreno,
Il" del 01-07-2009)
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Abstract:
il ruolo dei
Consorzi Fidi. Apprezziamo il sostegno pubblico del presidente Pacini ad alcuni
nostri cavalli di battaglia. Dal riferimento a più incisive politiche
d'accoglienza e di accompagnamento verso i milioni di turisti che affollano la
nostra città, alla richiesta di una migliore riqualificazione del centro
storico.
Manovra
anticrisi: detassazione degli utili, opere pubbliche, energia, Alitalia
( da "AltaLex"
del 01-07-2009)
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Abstract:
eventuale
revoca della dichiarazione di indifferibilità degli interventi, al venire meno
dei relativi presupposti."; c) all?articolo 5, dopo il comma 4, inserire
il seguente comma: "4-bis. Per la realizzazione delle opere, delle
infrastrutture e degli investimenti di cui all?
Fnaarc:
le banche indirizzino più attenzione alle piccole imprese
( da "Libertà"
del 02-07-2009)
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Abstract:
Italia
attraverso la garanzia dei consorzi fidi elevata al 70% grazie ai finanziamenti
regionali e camerali, resta alta ed è la preoccupazione emersa in occasione del
recente Roadshow su credito e pmi promosso da Confcommercio. Purtroppo i nostri
associati denunciano questa diffusa rigidità del sistema bancario verso
l'erogazione del credito.
(
da "Eco
di Bergamo, L'" del 02-07-2009)
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Abstract:
si sono
fidati del loro consulente, della banca locale con cui avevano un rapporto
eccellente da una vita, ma anche quel funzionario non era poi così consapevole
della complessità di certi prodotti o del fatto che si basavano su Lehman
Brothers piuttosto che su tutta una serie di istituzioni che non apparivano.
Legge
antiusura: i tassi usurari per il periodo luglio-settembre 2009
( da "AltaLex"
del 02-07-2009)
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Abstract:
fido per
tutte le operazioni in essere. In relazione al complesso delle operazioni, il
valore della maggiorazione percentuale media e' stato posto a confronto con il
tasso medio rilevato. Allegato A RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI
GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA (*) MEDIE ARITMETICHE DEI TASSI
SULLE SINGOLE OPERAZIONI DELLE BANCHE E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI
Verso
la ripresa: il ruolo delle banche
( da "Giornale.it,
Il" del 02-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Abstract:
sono molti
modi per mettere in difficoltà le aziende artigiane da parte delle banche: non
concedere fidi anche di piccola entità, ridurre i finanziamenti già garantiti,
sottoporre gli affidamenti a continue tensioni e revisioni, esercitare forti
pressioni per i rientri sui fidi, aumentare il costo del denaro non legato al
tasso di interesse ma allo spread, dilatare i tempi dell?
l'abi:
no al tetto sulle commissioni ( da "Tirreno, Il"
del 03-07-2009)
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Abstract:
importo
ottenuto come fido bancario il tetto massimo per le provvigioni chieste al
titolare di un affidamento, e per la sola tenuta a disposizione dei fondi.
Misura approvata venerdì a Palazzo Chigi. «Noi, come sempre siamo nettamente
contrari a interventi legislativi che definiscono prezzi attinenti alla nostra
attività - ha detto Faissola -
ALTA
VALSUGANA - Si sta sfilacciando la compagine sociale di Panarotta spa, società
a capitale quasi interamente pubblico
( da "Adige,
L'" del 03-07-2009)
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Abstract:
rinnovare i
fidi bancari, pari a 250.000 euro, e non è detto che le banche, rigorosissime
ora con il privato, siano invece di manica larga con la società. Ed è in
scadenza il mandato del presidente Maurizio Fontanari che ha voluto chiarire la
situazione durante l'incontro tra una decina di comuni soci ed il presidente
della Provincia Lorenzo Dellai nella serata di mercoledì a Trento.
l'abi:
no al tetto sulle commissioni ( da "Centro, Il"
del 03-07-2009) + 1 altra fonte
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Abstract:
importo
ottenuto come fido bancario il tetto massimo per le provvigioni chieste al
titolare di un affidamento, e per la sola tenuta a disposizione dei fondi.
Misura approvata venerdì a Palazzo Chigi. «Noi, come sempre siamo nettamente
contrari a interventi legislativi che definiscono prezzi attinenti alla nostra
attività - ha detto Faissola -
Savigliano:
grande partecipazione all'assemblea annuale Anga
( da "Targatocn.it"
del 03-07-2009)
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Abstract:
di
interlocutore tra il mondo bacario e quello delle imprese svolto dai consorzi
di garanzia fidi. ?Scopo di Unionfidi - ha ribadito Piatti - è quello di
aiutare le aziende a crescere: lavora costantemente insieme a numerosi enti per
la progettazione e l?attivazione di nuovi servizi e nuovi prodotti che mettano
le imprese in condizione di essere sempre più competitive sui mercati?
L'Abi:
no al tetto sulle commissioni ( da "Corriere delle Alpi"
del 03-07-2009) + 6 altre fonti
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Abstract:
importo
ottenuto come fido bancario il tetto massimo per le provvigioni chieste al
titolare di un affidamento, e per la sola tenuta a disposizione dei fondi.
Misura approvata venerdì a Palazzo Chigi. «Noi, come sempre siamo nettamente
contrari a interventi legislativi che definiscono prezzi attinenti alla nostra
attività - ha detto Faissola -
Porte
chiuse in banca ( da "Miaeconomia"
del 03-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Abstract:
cooperative
di garanzia fidi". "I nostri dati più recenti dicono che il 41% delle
piccole imprese e il 46% di quelle medie stanno reagendo alle difficoltà.
Proponendo prodotti innovativi, rafforzando il proprio marchio, fidelizzando i
clienti. E le aziende che prevedono un aumento degli ordinativi esteri nel
secondo semestre del 2009 tornano a essere superiori a quelle che vedono nero?
INTESA
SANPAOLO: ACCORDO CON CONFINDUSTRIA PER LIQUIDITA' ALLE PMI.
( da "Asca"
del 03-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Abstract:
Intesa
Sanpaolo ha accordato fidi al sistema Italia per quasi 500 miliardi di euro,
pari a circa un terzo del pil italiano di cui circa il 67% alle imprese,
soprattutto a quelle di piccole e media dimensione (50% degli affidamenti
complessivi al sistema Italia). Il gruppo bancario sottolinea che ''non ha
ridotto il credito alle imprese italiane anche negli ultimi 12 mesi,
Crisi,
il credito resta uno dei principali problemi per le imprese: indagine
( da "Sestopotere.com"
del 03-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Abstract:
Molto stanno
facendo i consorzi e le cooperative di garanzia fidi. Le Camere lo hanno capito
e sono presenti in 300 Confidi, più della metà di quelli esistenti. Inoltre,
nei primi tre mesi di quest?anno, nella fase più acuta dell?emergenza, le
Camere hanno immesso nel sistema più di 80 milioni di euro, il doppio delle
risorse dell?
CdC
Verbano Cusio Ossola: riduzione dei tassi di interesse alle imprese
( da "Sestopotere.com"
del 03-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Abstract:
consorzi di
garanzia fidi. “Questo meccanismo fa sì che l?impresa non debba attendere il
pagamento di una somma di denaro. Più semplicemente paga un tasso di interesse
più basso" – precisa il Presidente Ruschetti. I requisiti per ottenere il
contributo: · iscrizione alla Camera di commercio del Verbano Cusio Ossola ·
regolarità nel pagamento del diritto annuale camerale ·
Intesa
San Paolo: Accordo con Confindustria, 5 mld per le Pmi
( da "Velino.it,
Il" del 03-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Abstract:
miliardi di
nuovi fidi accordati, se richiesti. Inoltre, nelle previsioni del gruppo
bancario per i prossimi 36 mesi ci sono nuove erogazioni per un totale di circa
50 o 60 miliardi di euro. Ma Passera ha parlato anche di altro, per esempio del
funzionamento degli Osservatori regionali sul credito istituiti presso i
Prefetti nei mesi scorsi e fortemente voluti dal ministro dell?
BORSE
PIATTE (FTSE MIB +0.07%) INTESA: 50-60 MLD DI PRESTITI NEI PROSSIMI 3 ANNI -
Rcs salira' al 37, 2% in Fineldo - Londra pronta ad aiutare Magna - Siemens
chiude fabbrica a ( da "Dagospia.com"
del 03-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Abstract:
Intesa spiega
che 60 miliardi di euro di fidi sono stati gia' accordati e attualmente non
sono utilizzati a cui si sommano 30 miliardi di nuovi fidi accordati, se
richiesti. Complessivamente il credito dal Gruppo Intesa al Sistema Italia e'
di 500 miliardi di euro in termini di fidi accordati, pari a circa un terzo del
Pil del Paese, di cui il 67% alle imprese,
Aiuti
alle imprese Se lo Stato non c'è arrivano le banche
( da "Riformista,
Il" del 04-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Abstract:
altro lato le
banche dicono di avere liquiodità ma di non fidarsi delle idee delle imprese.
La scorsa settimana Corrado Passera, capo esecutivo di Intesa Sanpaolo ha
detto: «Abbiamo decine di miliardi di liquidità che non riusciamo a dare: se ci
sono bravi imprenditori con buone idee che non riescono a ricevere credito per
le loro imprese, che vengano da noi».
Credito,
da Intesa 5 miliardi a piccole e medie imprese
( da "Eco
di Bergamo, L'" del 04-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Abstract:
di cui 60
miliardi in termini di fidi già accordati e attualmente utilizzati e per circa
30 miliardi in termini di nuovi fidi accordati, se richiesti. L'obiettivo è
infatti quello di «star vicino alle imprese» perché la banca cresce «se
crescono le aziende». Passera tuttavia non deflette sul ruolo, che deve
rimanere alle banche, di selezione e di valutazione del merito di credito:
Tassi/1:
il Tuof a Lumezzane crea malumori
( da "Giornale
di Brescia" del 04-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Abstract:
ossia il
tasso debitore in caso d'utilizzazione di denaro oltre il fido. Che succede? Se
uno «esce dal fido», come usa dire in gergo popolare, si applica il tasso
debitore sull'intero importo del saldo e non solamente sullo sconfinamento. Il
Tuof è applicato per il numero di giorni in cui si determina lo scoperto.
sos
di emma marcegaglia al sistema bancario agevolate il credito
( da "Tirreno,
Il" del 04-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Abstract:
Presenti tra
il pubblico anche i dirigenti di Fidi Toscana, il cui "sistema" di
erogazione del credito alle imprese (come denunciò un mese fa Giannetti) si era
"inceppato" per le troppe domande di contributo. Sul provvedimento
anticrisi del Governo la Marcegaglia esprime un giudizio «sostanzialmente
positivo», specie sulla detassazione degli utili reinvestiti,
D
CURO l'amministrazione di una piccola azienda artigiana. Ricevo dalla mia banca
(1... ( da "Nazione, La (Firenze)"
del 05-07-2009) + 2 altre fonti
Argomenti: Revoca fidi
Abstract:
spese per la
gestione pratica di fido e diritti di sconfinamento oltre il fido). In
sostituzione, la banca sembra sia autorizzata da una legge incomprensibile ad
applicare un corrispettivo di disponibilità creditizia (Cdc), in pratica una
commissione percentuale sul fido accordato, che la legge non quantifica.
Sportello
artigiano ( da "Corriere del Veneto"
del 05-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Abstract:
I servizi
saranno accessibili direttamente presso l'associazione di categoria, senza
doversi recare ad uno sportello bancario. «Questa convenzione - spiega
presidente di Fidi Artigiani Angelo Bressanelli - permette a Fidi Artigiani di
aumentare sensibilmente la gamma dei servizi offerti alle aziende e di
avvicinarle ulteriormente alla nostra struttura del credito.
nasce
la forza della tradizione : rilanceremo il turismo interno
( da "Nuova
Sardegna, La" del 05-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Abstract:
di diversi
istituti di credito e di un consorzio fidi. Fanno parte dell'associazione
operatori economici locali che vogliono investire sul turismo interno. Poiché
Luras è oggetto di un programma che migliorerà il centro storico, si è pensato
che le risorse connesse al turismo rurale possono rappresentare un buon
trampolino di lancio per creare un centro commerciale naturale che,
Riannodare
il legame virtuoso tra imprese e territorio
( da "Avvenire"
del 05-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Abstract:
oltre a
negare nuovi fidi, chiedono perentoriamente il «rientro» a coloro che si
trovano in difficoltà. Da qui la delicatezza della situazione. Correttamente,
crediamo, Emma Marcegaglia, dal pulpito confindustriale, non si preoccupa dei
«grandi soci», che hanno strumenti e mezzi (anche di pressione politica) per
superare l'impasse .
Servizi
finanziari: nuovo strumento proposto dall'Agci (
da "Giornale
di Brescia" del 06-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Abstract:
Consorzi
Fidi, oltre ai Fondi per la promozione e lo sviluppo. Agci si è posta
l'obiettivo di utilizzare al meglio, attraverso collegamenti di rete, gli
strumenti creditizi e finanziari di cui dispone per aiutare a consolidare, far
crescere e svilupparsi il mondo delle Pmi (cooperative e non): Banca Agci spa,
Invest Banca,
Sul
credito l'esame prefetto ( da "Sole 24 Ore, Il"
del 06-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Abstract:
diritto a
ottenere automaticamente una revisione della pratica di fido » quando piuttosto
l'obiettivo iniziale è «un più agevole e rapido processo di esame dell'istanza
da parte della banca». Rispetto alle polemiche dei mesi passati appare però
chiaro dal protocollo che il Prefetto si occuperà direttamente delle richieste
di credito sottoposte alle singole banche.
Conti
in affanno, ma ora il problema è la reputazione
( da "Corriere
Economia" del 06-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Abstract:
commerciante
o al piccolo industriale che sfoggia il Porsche Cayenne di metterci anche
capitali propri oltre a pretendere fidi più larghi. Ma ne hanno meno quando
consolidano i debiti delle grandi imprese senza metterne in discussione la
gerenza e sena pretendere adeguate iniezioni di capitali da parte dei soci
eccellenti, magari colleghi nei consigli di amministrazione che contano.
Azzi:
questa è la rivincita dei Lillipuziani del credito
( da "Corriere
Economia" del 06-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Abstract:
significa che
c'è incertezza, che la gente non si fida, non vuole osare. Ma gli impieghi
complessivi del sistema sono aumentati nell'ultimo anno del 2 per cento, quelli
delle Bcc del 10 per cento. Non siamo più bravi, solamente conosciamo meglio
chi ci sta di fronte». E al tempo della finanza transnazionale non è cosa da
poco.
Socialfidi
si fida di Trebo ( da "Alto Adige"
del 07-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Abstract:
credito alle
associazioni impegnate nel sociale Socialfidi si fida di Trebo Succede a
Kiesswetter alla guida del sodalizio economico BOLZANO. Pepi Trebo è il nuovo
presidente del consiglio di gestione di Socialfidi, la cooperativa di garanzia
nata, nell'ambito della Federazione provinciale delle associazioni sociali, per
consentire un migliore accesso al credito ad associazioni,
Uno
sportello bancario nella sede di Casartigiani
( da "Arena,
L'" del 07-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Abstract:
concessi da
qualsiasi istituto bancario nazionale) e Angelo Bressanelli, presidente di Fidi
Artigiani hanno siglato un accordo in virtù del quale sarà aperto negli uffici
di Casartigiani Verona (www.artigianiverona.it) in via Torricelli 71, l'Artigiancassa Point.
Grazie all'intesa, Fidi Artigiani sarà la prima struttura in provincia che avrà
funzione di sportello bancario,
"un
gran giurì per ridurre i conflitti tra banche e pmi" - emilio vettori
( da "Repubblica,
La" del 07-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Abstract:
partire uno
studio di fattibilità che coinvolgerebbe tutte le associazioni territoriali, i
Consorzi Fidi, le banche che dovranno fare sinergia per arrivare a definire un
metodo d´azione univoco, fornire valutazioni congiunte e ripartire i rischi. Si
potrebbe arrivare a definire uno strumento in più contro la crisi».
«Considerando in quali difficili acque naviga oggi un imprenditore ?
Con
il Confidi si apre lo studio ( da "Sole 24 Ore, Il (Nord Est)"
del 08-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Abstract:
Venezia
Giulia e nell'intero Nord- Est, ha siglato con il Consorzio garanzia fidi
commercio di Pordenone, presieduto da Roberto Cao, una convenzione, che risale
al dicembre scorso, ma che solo ora sta entrando a regime e si prevede
diventerà operativa verso settembre. «Stiamo lavorando per far finalmente
decollare il progetto –
Allarme
della Cna (
da "Corriere
Alto Adige" del 08-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Abstract:
aziende in
questa situazione spiega Salvadori possono ottenere liquidità dalle banche
sotto forma di fido, ad un tasso massimo del 4,5%. La differenza tra questo
tasso e quello richiesto dalle banche, è a carico del fondo di rotazione della
Provincia, che autorizza l'iter con provevdimento di giunta, mentre le garanzie
vengono fornite dai Consorzi fidi, nel nostro caso Fidimpresa.
Un
popolo di cattivi pagatori ( da "Miaeconomia"
del 08-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Abstract:
vale a dire
gli archivi a cui tutto il sistema bancario fa affluire dati riguardanti i
finanziamenti accordati e la regolarita? dei rimborsi relativi a prestiti,
mutui, carte di credito e fidi di conto corrente. Banche e societa? di
finanziamento, prima di concedere un credito ai propri clienti e durante la
restituzione del prestito, si informano infatti della loro solvibilita?
Credito,
le aziende chiedono aiutoper la garanzia pubblica in banca
( da "Sicilia,
La" del 08-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Abstract:
imprese nei
confronti del sistema bancario o rischiamo il collasso - dice Salvo Politino,
direttore di Confesercenti - Non è un caso che Confesercenti Catania abbia
messo in campo il Consorzio Fidi CO.SVI.G. (Consorzio per lo Sviluppo delle
Garanzie) che attraverso il fondo di Medio Credito Centrale garantisce l'80%
dell'importo deliberato dagli Istituti di Credito convenzionati.
Finanziamenti
anti-crisia 200 imprese savonesi ( da "Secolo XIX, Il"
del 09-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Abstract:
per
rafforzare il patrimonio stesso dei consorzi fidi. «Noi abbiamo dei dati
relativi al milione di euro messo a disposizione dei Confidi - aggiunge il
presidente della Camera di Commercio -. A metà giugno le imprese savonesi che
avevano chiesto il sostegno dei consorzi fidi erano 180, per un importo di 9
milioni di finanziamento richiesto.
San
Marino, no di Anis e banche all'accordo anticrisi
( da "Dire"
del 09-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Abstract:
istituzione
di un fondo di garanzia per il consorzio fidi e dello sportello unico per le
imprese. "Al Paese serve un patto sociale- sottolinea il collega al Lavoro
Gian Marco Marcucci- per creare le condizioni per uscire dalla crisi. L'accordo
contiene questi concetti: fare sistema per la tutela del Paese, delle imprese,
dei lavoratore e delle famiglie".
(
da "Resto
del Carlino, Il (Ferrara)" del
10-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Abstract:
promosse
dagli enti locali e territoriali e dalle Fondazioni bancarie". Molto bene
anche gli accordi sul credito messi in campo da Camera di Commercio ed enti
locali volti a sostenere l'attività, divenuta fondamentale, dei Consorzi Fidi.
"E valutiamo positivamente anche l'attività di accesso al credito svolto
dalle banche locali, contrariamente a quelle nazionali ed internazionali"
DOPO
l'entrata in vigore delle norme che dichiarano illegittim...
( da "Resto
del Carlino, Il (Pesaro)" del
10-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Abstract:
commissione
di massimo scoperto molti istituti bancari hanno provveduto ad applicare altre
gabelle quali la commissione di disponibilità credito. In pratica applicano una
commissione sulla disponibilità dei fidi indipendentemente dal fatto che
vengano utilizzati o meno. La situazione diventa quindi peggiorativa per gli
utenti che chiedono il fido per sicurezza ma poi non lo usano.
Massimo
scoperto troppo caro ( da "Gazzettino, Il (Rovigo)"
del 10-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Abstract:
a titolo di
fido di c/c, linea di credito oggetto della commissione di massimo scoperto),
l'importo annuo stimato a carico delle aziende artigiane ed a favore del
sistema bancario supera i due milioni di euro! Un salasso -prosegue Astolfi-
soprattutto se si tiene in considerazione che molte convenzioni prevedevano la
vecchia commissione di massimo scoperto franca,
Le
recenti Istruzioni della Banca d'Italia in tema di usura
( da "AltaLex"
del 10-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Abstract:
aveva
sollecitato il mondo bancario a sostituirla con una commissione più chiara,
parametrata alla dimensione del fido accordato, come avviene da tempo in altri
paesi. Ed anche il Presidente dell?Antitrust, lo scorso anno, le aveva puntato
il dito contro, definendola una prassi iniqua che doveva essere abolita.
Le
'ndrine, la bancaria e gli affidamenti azzardati
( da "Sole
24 Ore, Il (Plus)" del 11-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Abstract:
dei limiti di
fido superati per i quali sarebbe stato necessario informare dei finanziamenti
la catena di comando della banca e avviare le procedure interne del caso. Una
facoltà di delibera già di suo piuttosto elevata, 1.150.000 euro per singolo
cliente, per una bancaria che aveva 90 clienti tra cui aziende di un certo
rilievo.
Truffano
anziana per 33mila euro, napoletani denunciati
( da "Metropolis
web" del 11-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Abstract:
Fidandosi dei
due individui, la vittima aveva loro affidato il suo carnet di assegni perché
loro stessi ne compilassero due per la cifra pattuita, firmando inoltre in
bianco un modulo prospettatole come proposta di acquisto dei manoscritti. La
figlia dell´anziana ha raccontato ai poliziotti di avere avuto il forte
sospetto della truffa dopo essersi accorta di come dal carnet della
La
ricetta per la rinascita "Nulla sarà più come prima investiamo
sull'innovazione" ( da "Affari e Finanza (La Repubblica)"
del 13-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Abstract:
questione del
credito che non riguarda solo il livello bancario. Il problema è vedersi
abbassare i fidi da un momento all?altro. Oggi avere soldi è diventato molto
più complicato. Ma non tanto per l?azienda, quanto per il suo cliente che da un
fido di ventimila euro passa a uno di cinquemila ed è costretto a chiamarti per
dirti che non può pagarti e la fattura di ritorna indietro.
COMMERCIO,
CONFESERCENTI: MORATORIA SUI DEBITI PMI
( da "Basilicanet.it"
del 13-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Abstract:
ma preoccupa
in molti casi la esposizione bancaria per il ricorso sempre più¹ indispensabile
al credito. In proposito, lâ??Osservatorio Congiunturale della Confesercenti,
rielaborando dati del sistema dei Confidi aderenti a Fedart Fidi, evidenzia che
in media ogni anno i Confidi garantiscono finanziamenti per una quarantina di
milioni di euro,
IL
DILEMMA DEL BANCHIERE NELLA STRETTA CREDITIZIA
( da "Lavoce.info"
del 14-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Abstract:
idea che
un'azienda è in difficoltà, tutti gli istituti bancari chiedono
contemporaneamente il rientro dei fidi. Condannandola al fallimento. La
soluzione si può trovare in forme di coordinamento fra le banche creditrici.
Diventerebbe più facile anche la ristrutturazione del debito. Come è accaduto,
ad esempio, per la Fiat.
accordo
con la federazione che rappresenta i confidi di categoria
( da "Repubblica,
La" del 14-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Abstract:
accordo
siglato con Fedart Fidi, che rappresenta il sistema di garanzia
dell´artigianato a livello nazionale, promosso da Confartigianato, Cna e
Casartigiani. «Con questo importante accordo si riavvia - ha dichiarato Daniele
Alberani, presidente di Fedart Fidi - una organica collaborazione tra il
sistema dei Confidi artigiani e uno dei principali gruppi bancari italiani.
un
fondo di 40 milioni per le microimprese
( da "Tirreno,
Il" del 14-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Abstract:
società
consortili di garanzia fidi e cooperative di garanzie. Grazie a queste misure
di intervento le imprese del territorio potranno beneficiare della concessione
di contributi in conto interessi sui microfinanziamenti e delle agevolazioni
finanziarie per l'accesso al microcredito compreso il fondo rotativo rivolto
alle imprese innovative.
Se
lo Stato è lento a pagare le imprese, non chieda subito il saldo delle tasse
( da "Milano
Finanza (MF)" del 14-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Abstract:
mantenere i
fidi in essere. Non si tratta di ridurre le imposte in termini di competenza,
ma di allungare i pagamenti.Bisogna soprattutto desincronizzare velocemente il
ciclo fiscale rispetto a quello economico: i versamenti e gli anticipi di
imposta drenano liquidità preziosa, ed un loro rinvio può essere
particolarmente opportuno in un momento di flessione del ciclo economico.
BASILICATA:
COMMERCIO, CONFESERCENTI: MORATORIA SUI DEBITI PMI
( da "marketpress.info"
del 14-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Abstract:
ma preoccupa
in molti casi la esposizione bancaria per il ricorso sempre più indispensabile
al credito. In proposito, l?Osservatorio Congiunturale della Confesercenti,
rielaborando dati del sistema dei Confidi aderenti a Fedart Fidi, evidenzia che
in media ogni anno i Confidi garantiscono finanziamenti per una quarantina di
milioni di euro, attutendo notevolmente l?
(
da "Eco
di Bergamo, L'" del 14-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Abstract:
Questo fido
ha scadenza temporanea di 7 mesi e, potenzialmente, è prorogabile per altri 2
mesi, in modo da garantire la copertura dei tempi tecnici che, normalmente
distingue la concessione dei trattamento di Cassa. Il fido viene regolato con
un tasso pari all'Euribor a un mese (ora allo 0,80% circa ndr) più uno spread
pari allo 0,
Crisi,
in diminuzione la crescita dei prestiti bancari a famiglie e imprese venete
( da "Sestopotere.com"
del 14-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Abstract:
sulla base
delle indicazioni fornite da parte dei rappresentanti dei Consorzi Fidi, si è
avanzata la proposta di individuare tempi certi di risposta alle richieste di
concessione di credito, individuati nel termine massimo di 30 giorni, nonché la
definizione di un modello di business plan comune, da utilizzarsi nei rapporti
banca-impresa.
Nuovo
Confidi, nasce Kampanom ( da "Denaro, Il"
del 14-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Abstract:
In Campania
nasce un nuovo consorzio di garanzia fidi. Si chiama Kampanom Confidi ed è
presieduto da Rosario Manes Rossi. "E' per rispondere ai bisogni di
strutture più adeguate ai servizi prestati, di maggiore professionalità e di
maggiori dimensioni che nasce il consorzio", spiega Manes Rossi,
annunciando che il Confidi sarà un intermediario finanziario vigilato dalla
Banca d'
Le
difficoltà dei mercati finanziari allontanano sempre più gli italiani da Piazza
Affari.... ( da "Mattino, Il (Nazionale)"
del 14-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Abstract:
tra Fidia e
Prima Industrie, che ha portato all'applicazione di sanzioni nei confronti di
due persone fisiche e della stessa Fidia. Un altro caso di abuso di
informazioni accertato riguarda poi la compravendita di azioni Interbanca da
parte di un componente del patto di sindacato che governava banca Antonveneta.
Venezia.
Presentato il primo rapporto sul monitoraggio dei flussi di credito in Veneto
( da "Sestopotere.com"
del 14-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Abstract:
sulla base
delle indicazioni fornite da parte dei rappresentanti dei Consorzi Fidi, si è
avanzata la proposta di individuare tempi certi di risposta alle richieste di
concessione di credito, individuati nel termine massimo di 30 giorni, nonché la
definizione di un modello di business plan comune, da utilizzarsi nei rapporti
banca-impresa.
Crisi,
finanziamenti ( da "Nazione, La (La Spezia)"
del 15-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Abstract:
Banca Carispe
e i consorzi fidi Confart, Creditcom, Fidicom, Fidimpresa e Mediacom hanno
firmato l'intesa. Un accordo che consentirà di liberare finanziamenti a favore
del mondo imprenditoriale per un totale di 11 milioni e 125mila euro. Le
risorse messe a disposizione da Camera di Commercio, Provincia e Comune
ammontano a 700mila euro.
PENSAVATE
che il Comune di Montecatini fosse proprietario delle Terme al 50% e al...
( da "Nazione,
La (Pistoia)" del 15-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Abstract:
chiedere alla
Regione di riprendersi le quote di proprietà in mano all'istituto bancario. In
pratica Fidi Toscana ha anticipato i capitali che la Regione non poteva
stanziare subito, ma in un secondo momento. «Tale soluzione era stato detto
nell'Osservatorio termale del 19 marzo dal dirigente regionale Antonino Melara
non comporta però mutamenti nei rapporti di proprietà delle Terme,
Maxiconfidi
in porto nel 2011 ( da "Sole 24 Ore, Il (Nord Ovest)"
del 15-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Abstract:
Definiti
cronoprogramma e modalità attuative del nuovo Rete Fidi Liguria Maxiconfidi in
porto nel 2011 Dalla Regione sei milioni di fondi in aggiunta agli attuali 50
GENOVA PAGINA A CURA DI Marco
Fontana Sono giorni decisivi per il processo di fusione dei Confidi liguri in
un unico soggetto, con natura intersettoriale e governance mista, che sia
pronto per entrare prima possibile nell'
PESARO
_ L'accesso al credito rappresenta uno dei nodi cruciali della possibilità ...
( da "Messaggero,
Il (Pesaro)" del 15-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Abstract:
che si basa
su più di un milione di accessi al fido bancario di 150mila micro-imprese
italiane tra gennaio 2004 e dicembre 2006, i cui autori Alberto Alesina, Emilio
Mistrulli e Francesca Lotti evidenziano che le imprenditrici pagano un
interesse più alto di 30-50 punti base e che a loro viene spesso chiesta una
garanzia esterna.
Cambiare
i criteri... ( da "Giornale di Brescia"
del 16-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Abstract:
bancari (e
non del solo rischio di credito). È necessario invece che i grandi gruppi
bancari attribuiscano un rilievo maggiore alle componenti qualitative e di
valutazione soggettiva delle analisi del fido, recuperando la consapevolezza
che l'incentivo a sganciarsi dal rapporto con le piccole e medie imprese a
fronte delle loro difficoltà finanziarie è un atteggiamento miope che
Non
sparate sul bancario ( da "Sole 24 Ore, Il"
del 16-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Abstract:
Male, anzi
malissimo, se la rabbia si scatena contro i bancari. Due giorni fa, a Settimo
Torinese, un negoziante ha preso a pistolettate nelle gambe un direttore di
filiale che aveva rifiutato un fido. Si rischia la faida tra chi sta nella
trincea dell'economia. Non sparate sul bancario. (Al.G.)
Legge
comunitaria 2008 ( da "AltaLex"
del 16-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Abstract:
dal momento
in cui è esercitata, fino a quando non sia revocata e, in ogni caso, fino al compimento
del biennio successivo all'anno solare nel corso del quale è esercitata; la
revoca deve essere comunicata all'ufficio nella dichiarazione annuale ed ha
effetto dall'anno in corso»; d) l'articolo 43 è sostituito dal seguente: «Art.
DEBITI
IN AGRICOLTURA: CIA, UN PACCHETTO DI MISURE URGENTI
( da "Basilicanet.it"
del 16-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Abstract:
il sistema
bancario nazionale e locale, il Parlamento e il Governo. In attesa di un tavolo
specifico con lâ??Abi regionale, assessore allâ??Agricoltura, organizzazioni
professionali, il sistema di Consorzi fidi può² rappresentare uno strumento
operativo regionale per attivare attraverso il sistema bancario prestiti di
conduzione,
BORSE
DEBOLI (FTSE ALLA SHARE -0.15%) 600 MLN (DA 6 BANCHE) PER SORGENIA L'ASTA DEGLI
IMMOBILI DI RICUCCI VA DESERTA - IMPREGILO AMPLIERà IL CANALE DI PANAMA LA VIA
SPAGNOL ( da "Dagospia.com"
del 16-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Abstract:
se la rabbia
si scatena contro i bancari. Due giorni fa, a Settimo Torinese, un negoziante
ha preso a pistolettate nelle gambe un direttore di filiale che aveva rifiutato
un fido. Si rischia la faida tra chi sta nella trincea dell'economia. Non
sparate sul bancario. (Al.G.) ferrari 9 - La Ferrari in Spagna corre sul
velluto.
Finanziamenti
anticrisi per le imprese spezzine
( da "Cittàdellaspezia.com"
del 16-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Abstract:
Comune della
Spezia e Consorzi Fidi, con il riferimento bancario unicamente di CARISPE,
prendono avvio due nuovi prodotti del credito agevolato, relativi
rispettivamente ad "interventi a sostegno di nuove iniziative
economiche" per imprese costituite da non oltre 36 mesi e per un importo
massimo di â?
In
difesa dei Confidi I rappresentanti di: Creditart - Artigiancredito - Centrale
Garanzia... ( da "Mattino, Il (Nazionale)"
del 16-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Abstract:
Centrale
Garanzia Fidi - Italconfidi - Co.Na.Ga. s.c.p.a. - NAPOLI Vogliamo qui
replicare ad alcune affermazioni rilasciate dal dott. Nucci, direttore generale
del Banco di Napoli s.p.a., sul sistema confidi in Campania nel corso del
convegno «Confidi, imprese e territorio: un rapporto in evoluzione - le
prospettive del Mezzogiorno» tenutosi il 18.
Confartigianato:
le banche sostengano i piccoli imprenditori che vogliono investire
( da "Riviera24.it"
del 16-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Abstract:
necessario
che gli istituti bancari utilizzino di più strumenti già esistenti, come i
Consorzi Fidi che, offrendo alle banche garanzie sui prestiti al 50%,
costituiscono un supporto alle insolvenze. Il ruolo dei Consorzi è fondamentale
non solo per aiutare l?impresa a facilitare il suo rapporto con le banche, ma
per evitare che,
Imperia:
Confartigianato sul riscio asfissia finanziaria
( da "Sanremo
news" del 16-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Abstract:
necessario
che gli istituti bancari utilizzino di più strumenti già esistenti, come i
Consorzi Fidi che, offrendo alle banche garanzie sui prestiti al 50%,
costituiscono un supporto alle insolvenze. Il ruolo dei Consorzi è fondamentale
non solo per aiutare l?impresa a facilitare il suo rapporto con le banche, ma
per evitare che,
La
Cia risponde con Agriconfidi alla crisi del credito alle imprese
( da "Finanza
e Mercati" del 17-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Abstract:
Si tratta di
un nuovo Consorzio fidi nazionale costituito proprio per rispondere in tempi
brevi e con efficacia alle mutate necessità degli imprenditori alle prese con
una congiuntura complessa, dove spiccano gli aumenti dei costi produttivi e una
caduta verticale dei prezzi praticati nei campi (meno 15,6% nel mese di
giugno).
Confcommercio:
con l'intesa sul credito nuovi prodotti a favore delle imprese
( da "Nazione,
La (La Spezia)" del 17-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Abstract:
Comune della
Spezia e Consorzi Fidi, con il riferimento bancario unicamente di Carispe,
prendono avvio due nuovi prodotti del credito agevolato, I due prodotti sono
relativi rispettivamente ad «interventi a sostegno di nuove iniziative
economiche» per imprese costituite da non oltre 36 mesi e per un importo
massimo di 100.
Un
tetto per scoperti e spese ( da "Sole 24 Ore, Il"
del 17-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Abstract:
è presumibile
attendersi che le banche sposteranno la loro remunerazione sull'innalzamento
dei tassi, ma con il rischio che i conti affidati e non utilizzati diventino di
gestione troppo costosa (costi di istruttoria, tesoreria, tenuta conto
eccetera) e che quindi le banche siano sospinte alla revoca dei fidi. ©
RIPRODUZIONE RISERVATA
Sgravi
per le piccole imprese che rafforzano il capitale
( da "Corriere
della Sera" del 17-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Abstract:
il tetto
previsto per la messa a disposizione dei fidi viene stabilito anche per gli
sconfinamenti e viene definito il limite del 5% al rialzo delle condizioni,
tassi compresi, previste nei contratti bancari. Stefania Tamburello 5 anni: il
periodo nel quale si potrà beneficiare dello sconto Ires
Banche,
ora assegni e bonifici più veloci Sul conto in un giorno
( da "Corriere
della Sera" del 17-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Abstract:
disponibilità
dei fidi. Invece così non è stato e gli emendamenti, che rappresentano un
ulteriore giro di vite, sono stati votati e approvati in commissione Bilancio
della Camera. Il primo precisa che i giorni di valuta per ottenere la
disponibilità degli assegni circolari e bancari, già ridotti dal decreto
rispettivamente a uno e a tre sono da intendersi non giorni lavorativi ma
solari.
E
a Parma intesa tra Abi e prefetto
( da "Gazzetta
di Parma (abbonati)" del 17-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Abstract:
L'accordo,
ovviamente, non ha il fine di garantire automaticamente al richiedente una
revisione della pratica di fido, ma rendere più agevole e rapido il processo di
esame da parte delle banche. Accordo Il prefetto Paolo Scarpis (a sinistra) con
Erico Verderi (Abi).
Sgravi
per le piccole imprese che rafforzano il capitale
( da "Corriere
del Veneto" del 17-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Abstract:
il tetto
previsto per la messa a disposizione dei fidi viene stabilito anche per gli
sconfinamenti e viene definito il limite del 5% al rialzo delle condizioni,
tassi compresi, previste nei contratti bancari. Stefania Tamburello 5 anni: il
periodo nel quale si potrà beneficiare dello sconto Ires
Banche,
ora assegni e bonifici più veloci Sul conto in un giorno
( da "Corriere
del Veneto" del 17-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Abstract:
disponibilità
dei fidi. Invece così non è stato e gli emendamenti, che rappresentano un
ulteriore giro di vite, sono stati votati e approvati in commissione Bilancio
della Camera. Il primo precisa che i giorni di valuta per ottenere la
disponibilità degli assegni circolari e bancari, già ridotti dal decreto
rispettivamente a uno e a tre sono da intendersi non giorni lavorativi ma
solari.
Sgravi
per le piccole imprese che rafforzano il capitale
( da "Corriere
del Mezzogiorno" del 17-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Abstract:
il tetto
previsto per la messa a disposizione dei fidi viene stabilito anche per gli
sconfinamenti e viene definito il limite del 5% al rialzo delle condizioni,
tassi compresi, previste nei contratti bancari. Stefania Tamburello 5 anni: il
periodo nel quale si potrà beneficiare dello sconto Ires
Banche,
ora assegni e bonifici più veloci Sul conto in un giorno
( da "Corriere
del Mezzogiorno" del 17-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Abstract:
disponibilità
dei fidi. Invece così non è stato e gli emendamenti, che rappresentano un
ulteriore giro di vite, sono stati votati e approvati in commissione Bilancio
della Camera. Il primo precisa che i giorni di valuta per ottenere la
disponibilità degli assegni circolari e bancari, già ridotti dal decreto
rispettivamente a uno e a tre sono da intendersi non giorni lavorativi ma
solari.
Sgravi
per le piccole imprese ( da "Corriere.it"
del 17-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Abstract:
che diventano
solari e non più lavorativi, per la disponibilità dei bonifici; il tetto
previsto per la messa a disposizione dei fidi viene stabilito anche per gli
sconfinamenti e viene definito il limite del 5% al rialzo delle condizioni,
tassi compresi, previste nei contratti bancari. Stefania Tamburello stampa |
SARDEGNA/CONSIGLIO:
COMMISSIONE INDUSTRIA, SI' A PROCEDURA 'A SPORTELLO'.
( da "Asca"
del 17-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Abstract:
realizzare
con l'utilizzo di un Consorzio fidi abilitato, in alternativa al sistema
bancario. Come si legge nella relazione che accompagna il provvedimento del
Presidente Rassu, ''L'esame della proposta di legge e' stato preceduto
dall'audizione delle associazioni di categoria Confcommercio e Confesercenti e
dall'assessore competente.
La
sopravvenuta acquisizione della cittadinanza europea e l'attuale punibilità
delle condotte pregresse integranti i reati d'immigrazione
( da "AltaLex"
del 17-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Abstract:
revoca delle
sentenze di condanna già passate in giudicato (art. 673 c.p.p.). Per un?esatta
soluzione delle varie problematiche implicate appare utile ripercorrere le
tappe più significative della legislazione in tema di immigrazione, a cui
seguirà un essenziale commento delle principali fattispecie incriminatrici
rispetto alle quali emerge il problema di diritto intertemporale enunciato,
Assegni
e bonifici piu' veloci ( da "Miaeconomia"
del 17-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Abstract:
Era, infatti,
la clausola del contratto bancario di apertura di credito (detto anche fido o
affidamento), in base alla quale ai normali interessi andava aggiunta
un?ulteriore percentuale calcolata sulla massima esposizione avuta sul proprio
conto corrente nel trimestre di riferimento.
ARTIGIANI
Garbo (Confidi): Crisi e ritardi dei pagamenti banche eccessive
( da "Gazzettino,
Il (Rovigo)" del 17-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Abstract:
semestrale
degli sportelli fidi di Casartigiani del Veneto. «Fino al 30 giugno 2009, le
nuove richieste sono 1017 con aumento del 25% rispetto allo stesso periodo del
2008 - spiega Garbo - Il fattore più preoccupante è che le richieste sono per
la maggior parte finalizzate ad avere una maggiore liquidità, una scelta
dettata dagli aumenti dei crediti e dalla diminuzione di commesse,
Commercio:
credito agevolato più rapido ( da "Sardegna oggi"
del 17-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Abstract:
utilizzo di
un Consorzio fidi abilitato, in alternativa al sistema bancario. Come si legge
nella relazione che accompagna il provvedimento, ?l?esame della proposta di
legge è stato preceduto dall?audizione delle associazioni di categoria
Confcommercio e Confesercenti e dall?
( da "Nazione, La (Firenze)"
del 01-07-2009)
Pubblicato anche in: (Resto
del Carlino, Il (Bologna)) (Giorno, Il (Milano))
Argomenti: Revoca fidi
POLITICA pag. 14 di
OLIVIA POSANI ROMA VENTITRÈ miliardi per le imprese. ... di OLIVIA POSANI ROMA
VENTITRÈ miliardi per le imprese. Le amministrazioni dello Stato cominceranno a
saldare in modo più consistente del previsto i debiti che hanno con il sistema
delle aziende. All'operazione pagamenti rapidi da 5 miliardi, decisa con il
decreto anticrisi, vanno infatti sommati altri 18 miliardi contenuti nel disegno
di legge per l'assestamento del bilancio, anch'esso varato venerdì. A tirare le
somme e a spiegare punto per punto i quattro documenti (decreto, assestamento
di bilancio, Dpef e piano industriale per la Cassa depositi e prestiti) cui sta
lavorando il governo è Giulio Tremonti. I provvedimenti non creano deficit,
anzi, assicura il ministro dell'Economia, possono avere un impatto «molto
forte» sull'economia: i volumi in atto sono di 30-40 miliardi». Ovviamente non
si tratta solo di soldi cash iniettati nel sistema economico, ma della capacità
di movimentare risorse. Alla cifra si arriva con i 23 miliardi della prima
fetta di crediti restituiti (ma secondo Confindustria lo Stato è debitore
addirittura per 60-70 miliardi). Altri 2 miliardi arriveranno alle imprese
grazie alla detassazione degli utili reinvestiti. E «al contrario di quanto si
è detto», ha tenuto a precisare il titolare di via XX Settembre, i benefici non
ci saranno nel 2011: arriveranno già con la dichiarazione del 2010 in fase di acconto.
Altri 2 miliardi sono rappresentati dai risparmi che
famiglie e imprese otterranno con la riduzione delle commissioni bancarie. PER
FAR CAPIRE la portata del provvedimento Tremonti ha fatto esempi pratici: per
una famiglia con fido da 10mila euro, il risparmio trimestrale oscilla tra i 30
e i 70 euro (120-180 euro l'anno). Per un'impresa con fido da 50 mila euro il
risparmio trimestrale sarà compreso tra 150 a 350 euro (600-1.400 euro in un
anno). Poi ci sono le grandi opere. Il decrteto fiscale sarà probabilmente
promulgato oggi, i primi giorni di luglio arriverà invece il Dpef. Come è noto
lo scorso anno è stata varata una manovra economica triennale, dunque alla
finanziaria 2011 spetterà giusto il compito di raddrizzare qualche conto, fare
un po' di manutenzione: «La manovra di aggiustamento nel 2009 sarà di 1-1,5
miliardi, di 3-4 miliardi nel 2010. Tutto volutamente contenuto perchè non
siamo intenzionati ad aumentare il deficit». Quanto al Pil, Tremonti rinuncia
alle polemiche degli ultimi tempi con l'Istat sui livelli occupazionali, e
quelle di Berlusconi con chi diffonde cifre «spargendo panico». «Ci saranno
numeri di consenso», assicura il ministro dell'Economia, che spiega: «Quando ho
definito congetture le previsioni dell'andamento dei conti non era con intento
polemico. Sono meccanismi congetturali e purtroppo tali si sono confermati». Ed
è vero anche che le entrate fiscali sono in calo di 37 miliardi, «ma si tratta
di una comparazione con il vecchio Dpef, l'andamento delle entrate ha garntito
Tremonti è in linea con le nostre previsioni». GRANDE IMPORTANZA viene data dal
titolare di via XX Settembre alla lotta ai paradisi fiscali decisa durante il
G20 di Londra: «Contiene l'inversione della prova. I capitali detenuti
illegalmente all'estero sono ritenuti evasione fiscale, salvo prova contraria».
Resta il rebus dello scudo fiscale (cioè la sanatoria per chi riporta i
capitali in patria). Gli americani lo hanno già approvato e l'Italia quando lo
farà? «Boh, stiamo seguendo i materiali tecnici dell'Ocse». Infine le riforme.
Dopo il federalismo fiscale e la scuola, occorre riformare l'Università. Sul
lavoro bisogna invece andare cauti «perchè non si può chiedere a un precario di
essere ancora più flessibile». Quanto alla riforma delle pensioni, Tremonti ha ironizzato
sugli industriali: «Non vogliono operai di 60 anni, ma ci chiedono di aumentare
l'età di pensionamento».
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( da "Nazione, La (Firenze)"
del 01-07-2009)
Pubblicato anche in: (Resto
del Carlino, Il (Bologna)) (Giorno, Il (Milano))
Argomenti: Revoca fidi
POLITICA pag. 15 e
imprese» d'estate sui conti dello Stato di OLIVIA POSANI ROMA VENTITRÈ miliardi
per le imprese. Le amministrazioni dello Stato cominceranno a saldare in modo
più consistente del previsto i debiti che hanno con il sistema delle aziende.
All'operazione pagamenti rapidi da 5 miliardi, decisa con il decreto anticrisi,
vanno infatti sommati altri 18 miliardi contenuti nel disegno di legge per
l'assestamento del bilancio, anch'esso varato venerdì. A tirare le somme e a
spiegare punto per punto i quattro documenti (decreto, assestamento di
bilancio, Dpef e piano industriale per la Cassa depositi e prestiti) cui sta
lavorando il governo è Giulio Tremonti. I provvedimenti non creano deficit,
anzi, assicura il ministro dell'Economia, possono avere un impatto «molto
forte» sull'economia: i volumi in atto sono di 30-40 miliardi». Ovviamente non
si tratta solo di soldi cash iniettati nel sistema economico, ma della capacità
di movimentare risorse. Alla cifra si arriva con i 23 miliardi della prima
fetta di crediti restituiti (ma secondo Confindustria lo Stato è debitore
addirittura per 60-70 miliardi). Altri 2 miliardi arriveranno alle imprese grazie
alla detassazione degli utili reinvestiti. E «al contrario di quanto si è
detto», ha tenuto a precisare il titolare di via XX Settembre, i benefici non
ci saranno nel 2011: arriveranno già con la dichiarazione del 2010 in fase di acconto.
Altri 2 miliardi sono rappresentati dai risparmi che
famiglie e imprese otterranno con la riduzione delle commissioni bancarie. PER
FAR CAPIRE la portata del provvedimento Tremonti ha fatto esempi pratici: per
una famiglia con fido da 10mila euro, il risparmio trimestrale oscilla tra i 30
e i 70 euro (120-180 euro l'anno). Per un'impresa con fido da 50 mila euro il
risparmio trimestrale sarà compreso tra 150 a 350 euro (600-1.400 euro in un
anno). Poi ci sono le grandi opere. Il decrteto fiscale sarà probabilmente
promulgato oggi, i primi giorni di luglio arriverà invece il Dpef. Come è noto
lo scorso anno è stata varata una manovra economica triennale, dunque alla
finanziaria 2011 spetterà giusto il compito di raddrizzare qualche conto, fare
un po' di manutenzione: «La manovra di aggiustamento nel 2009 sarà di 1-1,5
miliardi, di 3-4 miliardi nel 2010. Tutto volutamente contenuto perchè non
siamo intenzionati ad aumentare il deficit». Quanto al Pil, Tremonti rinuncia
alle polemiche degli ultimi tempi con l'Istat sui livelli occupazionali, e
quelle di Berlusconi con chi diffonde cifre «spargendo panico». «Ci saranno
numeri di consenso», assicura il ministro dell'Economia, che spiega: «Quando ho
definito congetture le previsioni dell'andamento dei conti non era con intento
polemico. Sono meccanismi congetturali e purtroppo tali si sono confermati». Ed
è vero anche che le entrate fiscali sono in calo di 37 miliardi, «ma si tratta
di una comparazione con il vecchio Dpef, l'andamento delle entrate ha garntito
Tremonti è in linea con le nostre previsioni». GRANDE IMPORTANZA viene data dal
titolare di via XX Settembre alla lotta ai paradisi fiscali decisa durante il
G20 di Londra: «Contiene l'inversione della prova. I capitali detenuti
illegalmente all'estero sono ritenuti evasione fiscale, salvo prova contraria».
Resta il rebus dello scudo fiscale (cioè la sanatoria per chi riporta i
capitali in patria). Gli americani lo hanno già approvato e l'Italia quando lo
farà? «Boh, stiamo seguendo i materiali tecnici dell'Ocse». Infine le riforme.
Dopo il federalismo fiscale e la scuola, occorre riformare l'Università. Sul
lavoro bisogna invece andare cauti «perchè non si può chiedere a un precario di
essere ancora più flessibile». Quanto alla riforma delle pensioni, Tremonti ha
ironizzato sugli industriali: «Non vogliono operai di 60 anni, ma ci chiedono
di aumentare l'età di pensionamento».
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( da "Repubblica, La"
del 01-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Pagina 23 - Economia
Il ministro dell´Economia, Tremonti, ha spiegato i dettagli della manovra
d´estate. "Risparmi da 2 miliardi con il tetto alle commissioni
bancarie" "Sbloccati 23 miliardi per i debiti dello Stato"
"Manovrina da 5,5 miliardi. Errore sui dati, social card da
ritarare". L´ipotesi scudo fiscale resta LUCA IEZZI ROMA - Una manovrina
da 5,5 miliardi grazie al decreto fiscale e alla legge di compensazione del
bilancio. Dopo la frettolosa approvazione di venerdì, il ministro dell´Economia
Giulio Tremonti torna sui provvedimenti approvati dal consiglio dei ministri
per specificare le cifre dell´ultimo decreto anticrisi: «Non crea deficit,
tutte le detassazioni, come quella sugli utili reinvestiti, sono coperte, anzi
produrrà degli avanzi che finiranno in un fondo gestito da Palazzo Chigi. Ma
quello che è importante è l´effetto leva da 30-40 miliardi sull´economia». La
parte del leone la fanno i 23 miliardi di crediti verso la pubblica
amministrazione sbloccati: «Saranno operativi non appena verrà approvato in
Parlamento l´assestamento di bilancio. Noi speriamo entro agosto altrimenti
sarà subito dopo l´estate». Va sommato anche il taglio
delle commissioni bancarie (a cominciare dal massimo scoperto) che dovrebbero
produrre 2 miliardi di risparmi per famiglie e imprese. «Abbiamo stimato che -
spiega Tremonti - che una famiglia con un fido risparmierà 30-70 euro in un
trimestre e 120-180 euro l´anno. Per un´impresa il risparmio si aggira
intorno a 150-250 euro a trimestre e 600-1.400 annui». Inoltre via XX settembre
assicura che terrà alta la guardia: «La nostra impressione è che il
provvedimento non sarà aggirato, ma non possiamo garantire nulla. Se
verificheremo che è stato inventato un altro congegno agiremo contro». Il
ministro si è soffermato è l´alleanza tra Cdp e Sace per garantire e assicurare
i crediti alle imprese che esportano: «La Cdp fornirà 2 miliardi l´anno per tre
anni, ma l´effetto sarà maggiore, perché la Cassa praticherà tassi più bassi
della media delle altre banche e le costringerà ad adeguarsi». Altri risparmi
arriveranno dai 5 miliardi di metri cubi di gas a prezzi ridotti per imprese
energivore e le famiglie: «In Parlamento si deciderà come ripartirli». Piccola
autocritica sulla social card: «Pensavamo che ne avrebbero usufruito 1,3
milioni di persone, ma in base ai nostri dati è stata usata da 600-700 mila
persone. Va ritarata, ma non con la banca dati attuali perché è insufficiente».
L´effetto sul bilancio del decreto è minimo: «Il fabbisogno si aggira tra 1-1,5
miliardi per il 2009 e 3-4 miliardi per lievi aggiustamenti, cifre piccole e
facilmente gestibili». Tremonti ha lasciato aperta l´ipotesi di uno scudo
fiscale per favorire il rientro dei capitali all´estero, visto chi li possiede
dovrà dimostrarne la legalità o saranno considerati frutto di evasione: «Stiamo
seguendo tutti i materiali tecnici e l´Ocse. I primi a muoversi sono gli Stati
Uniti, seguirà l´Inghilterra, vedremo». Il ministro ha ribadito che la Cassa
depositi diventerà uno strumento importante di spesa pubblica tanto da
rimandare all´approvazione del piano industriale della società guidata da
Massimo Varazzani attesa per luglio. Probabilmente qualche giorno dopo
l´approvazione del Dpef in arrivo, secondo Tremonti, «nei primi giorni di
luglio, come è nella tradizione». Sul documento le stime del Pil «seguiranno i
numeri di consenso fatti dagli organismi internazionali» mentre non ci saranno
sorprese dalle entrate fiscali: «Nonostante la diminuzione per effetto del
ciclo economico, sono in linea con le nostre previsioni».
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( da "Corriere della Sera"
del 01-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Corriere della Sera
sezione: Economia data: 01/07/2009 - pag: 34 Il bilancio sulle misure L'effetto
dei pagamenti della pubblica amministrazione, sulle commissioni bancarie
risparmi di due miliardi Tremonti: 23 miliardi per le imprese «Entrate fiscali
in linea con le previsioni». Tariffe del gas giù del 7,7%, la luce cala
dell'1,1% ROMA Per lo sblocco dei pagamenti della pubblica amministrazione a
fronte di forniture e appalti ci sono a disposizione 23 miliardi. La nuova
quantificazione è stata fatta ieri dal ministro dell'Economia, Giulio Tremonti.
Che ha spiegato come i 5 miliardi di cui aveva parlato venerdì dopo il varo del
decreto anticrisi «sono aggiuntivi ». In realtà, ha continuato, nel disegno di
legge di assestamento di bilancio all'esame del Parlamento ci sono altri 18
miliardi, «che davo per scontati ». In tutto 23 miliardi. Che potranno andare
verso le aziende che vantano appunto crediti, maturati fino a tutto il 2008,
nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Che, per i crediti successivi,
adotteranno, entro il 31 dicembre 2009, dice il decreto, «le opportune misure
organizzative per garantire il tempestivo pagamento». Lo stesso provvedimento
esclude però dalla nuove procedure la sanità. Tremonti, nella conferenza stampa
di ieri per spiegare la manovra, ha sottolineato anche il valore del tetto
dello 0,5% alle commissioni sostitutive del massimo scoperto: «Il risparmio per
famiglie e imprese può essere stimato intorno ai 2 miliardi ». E ha fatto
alcuni esempi. Una famiglia con un fido di 10 mila euro
avrebbe un risparmio annuo tra 120 e 280 euro e un' impresa con un fido di 50
mila tra 600 e 1.400 euro. Se le banche tenteranno di aggirare il tetto, ha
detto il ministro, «interverremo ». Sostegni anche sul fronte dell'export.
La Cassa depositi e prestiti e la Sace entreranno in sinergia e la prima, ha
detto l'amministratore delegato Massimo Varazzani, metterà a disposizione «2
miliardi per 2-3 anni», ma l'effetto maggiore è atteso sulle banche che
«saranno costrette ad abbassare i tassi», prevede Tremonti. Maggiori entrate,
ha detto il ministro, sono attese dalla norma sui paradisi fiscali: i capitali
detenuti illegalmente all'estero saranno infatti considerati evasione, salvo
prova contraria. Alla domanda se anche la questione dell'eredità dell'Avvocato
Agnelli possa rientrare nella norma il direttore generale delle Entrate,
Attilio Befera, ha risposto: «Potrebbe rientrarci: non è da escludere ma è
tutto da vedere». Il decreto di venerdì, sulla manovra stretta di bilancio,
inciderà per 1,5 miliardi nel 2009 e per 3-4 miliardi nel 2010, ha detto il
ministro, «ma senza creare nuovo deficit perché tutto è coperto». In
prospettiva Tremonti punta sul federalismo fiscale, anche per la lotta
all'evasione. Per il Sud, «emergenza nazionale», sarebbe favorevole a «rifare
la Cassa per il Mezzogiorno». Sulla riforma delle pensioni, invece, dice che se
ne può discutere, «ma fuori dai salotti radical chic». E ha aggiunto: «Più
flessibilità del mercato del lavoro? Andate a dirlo a un precario». Enrico
Marro
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( da "Sole 24 Ore, Il (Sud)"
del 01-07-2009)
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Sud sezione:
ECONOMIA E IMPRESE - SICILIA data: 2009-07-01 - pag: 17 autore: Il consorzio
fidi di Confartigianato cambia presidente e strategia Credimpresa apre a
Catania PALERMO «In questi mesi le banche hanno incrementato a dismisura gli
spread con la conseguenza che anche se i tassi di sconto sono diminuiti di
fatto i tassi di interesse sono rimasti gli stessi o aumentati». Ad accusare
gli istituti di credito nel momento di crisi economica e di difficoltà delle
aziende è Vincenzo Geloso, neopresidente del cda di Credimpresa, Consorzio di
garanzia fidi siciliano di Asa Confargianato. «Si è passati da spread per il
breve termine dall'1,5% al 2% per il migliore mentre nel medio e lungo periodo
questi sono anche raddoppiati» aggiunge Geloso. Un rapporto ancora difficile
quello tra banche e imprese nel mezzo del quale si collocano i Confidi che
assumono sempre più il ruolo non solo di garanti ma anche di appoggio per le
aziende che si trovano a dover contrattare con gli istituti di credito prestiti
e che quindi hanno bisogno di consulenza e aiuto nella gestione dei rapporti
con le banche. «Nel prossimo futuro intendiamo intensificare la nostra azione –
afferma il presidente che nel 1995
ha contribuito alla nascita di Artigianfidi Palermo,
oggi Credimpresa –ed essere più presenti con le imprese anche in termini di
procedure per velocizzare l'accesso al credito. Stiamo pensando a nuove formule
per salvare i finanziamenti alle imprese, per esempio stiamo valutando
l'ipotesi per garantire lo spostamento di una rata alle aziende che potrebbe
essere un aiuto concreto e utile in questo momento». Il Confidi, che già opera
in tutta la Sicilia dal 2005 grazie a una rete di collaboratori, conta di
aprire entro luglio una sede a Catania (in Viale Ionio, 30) per puntare in modo
più capillare alla parte orientale dell'Isola. Il piano di sviluppo di
Credimpresa infatti prevede l'apertura di una sede in ogni provincia siciliana
per promuovere e gestire da vicino le attività svolte nei territori: l'apertura
sulla piazza di Catania si muove proprio in questo senso. Sono già state
avviate invece le procedure per passare da Confidi 106 a Confidi 107, ovvero per
avere l'iscrizione nell'elenco speciale degli intermediari finanziari vigilati
dalla Banca d'Italia così come previsto dall'articolo 107
del Testo unico bancario.
Lo scorso anno Credimpresa ha garantito, nonostante la crisi economica,
finanziamenti per 67 milioni di euro per un trend di crescita del 15 per cento.
In questi 14 anni di attività il consorzio fidi ha garantito finanziamenti per
oltre 300 milioni di euro di cui 140 milioni solo negli ultimi due anni ai 5.500
soci. Per il 2009 le prospettive, affermano da Credimpresa, sono positive e si
prevede una crescita in linea con i trend degli anni precedenti: nei primi
cinque mesi infatti il numero di soci è lievitato a 6.100 mentre ci sono
richieste di altri 700 potenziali soci ancora in attesa della delibera delle
banche per il finanziamento (sono 15 le banche convenzionate con il Confidi di
cui sei Bcc) per un ammontare complessivo di circa 60 milioni. © RIPRODUZIONE
RISERVATA Neopresidente. Vincenzo Geloso, al vertice di Credimpresa
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( da "Corriere del Mezzogiorno"
del 01-07-2009)
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Corriere del
Mezzogiorno sezione: Economia data: 01/07/2009 - pag: 34 Il bilancio sulle
misure L'effetto dei pagamenti della pubblica amministrazione, sulle
commissioni bancarie risparmi di due miliardi Tremonti: 23 miliardi per le
imprese «Entrate fiscali in linea con le previsioni». Tariffe del gas giù del
7,7%, la luce cala dell'1,1% ROMA Per lo sblocco dei pagamenti della pubblica
amministrazione a fronte di forniture e appalti ci sono a disposizione 23
miliardi. La nuova quantificazione è stata fatta ieri dal ministro
dell'Economia, Giulio Tremonti. Che ha spiegato come i 5 miliardi di cui aveva
parlato venerdì dopo il varo del decreto anticrisi «sono aggiuntivi ». In
realtà, ha continuato, nel disegno di legge di assestamento di bilancio
all'esame del Parlamento ci sono altri 18 miliardi, «che davo per scontati ».
In tutto 23 miliardi. Che potranno andare verso le aziende che vantano appunto
crediti, maturati fino a tutto il 2008, nei confronti delle amministrazioni
pubbliche. Che, per i crediti successivi, adotteranno, entro il 31 dicembre
2009, dice il decreto, «le opportune misure organizzative per garantire il
tempestivo pagamento». Lo stesso provvedimento esclude però dalla nuove
procedure la sanità. Tremonti, nella conferenza stampa di ieri per spiegare la
manovra, ha sottolineato anche il valore del tetto dello 0,5% alle commissioni
sostitutive del massimo scoperto: «Il risparmio per famiglie e imprese può
essere stimato intorno ai 2 miliardi ». E ha fatto alcuni esempi. Una famiglia con un fido di 10 mila euro avrebbe un risparmio
annuo tra 120 e 280 euro e un' impresa con un fido di 50 mila tra 600 e 1.400
euro. Se le banche tenteranno di aggirare il tetto, ha detto il ministro,
«interverremo ». Sostegni anche sul fronte dell'export. La Cassa depositi
e prestiti e la Sace entreranno in sinergia e la prima, ha detto
l'amministratore delegato Massimo Varazzani, metterà a disposizione «2 miliardi
per 2-3 anni», ma l'effetto maggiore è atteso sulle banche che «saranno
costrette ad abbassare i tassi», prevede Tremonti. Maggiori entrate, ha detto
il ministro, sono attese dalla norma sui paradisi fiscali: i capitali detenuti
illegalmente all'estero saranno infatti considerati evasione, salvo prova
contraria. Alla domanda se anche la questione dell'eredità dell'Avvocato
Agnelli possa rientrare nella norma il direttore generale delle Entrate,
Attilio Befera, ha risposto: «Potrebbe rientrarci: non è da escludere ma è
tutto da vedere». Il decreto di venerdì, sulla manovra stretta di bilancio,
inciderà per 1,5 miliardi nel 2009 e per 3-4 miliardi nel 2010, ha detto il
ministro, «ma senza creare nuovo deficit perché tutto è coperto». In
prospettiva Tremonti punta sul federalismo fiscale, anche per la lotta
all'evasione. Per il Sud, «emergenza nazionale», sarebbe favorevole a «rifare
la Cassa per il Mezzogiorno». Sulla riforma delle pensioni, invece, dice che se
ne può discutere, «ma fuori dai salotti radical chic». E ha aggiunto: «Più
flessibilità del mercato del lavoro? Andate a dirlo a un precario». Enrico Marro
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( da "Corriere del Veneto"
del 01-07-2009)
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Corriere del Veneto
sezione: Economia data: 01/07/2009 - pag: 34 Il bilancio sulle misure L'effetto
dei pagamenti della pubblica amministrazione, sulle commissioni bancarie
risparmi di due miliardi Tremonti: 23 miliardi per le imprese «Entrate fiscali
in linea con le previsioni». Tariffe del gas giù del 7,7%, la luce cala
dell'1,1% ROMA Per lo sblocco dei pagamenti della pubblica amministrazione a
fronte di forniture e appalti ci sono a disposizione 23 miliardi. La nuova
quantificazione è stata fatta ieri dal ministro dell'Economia, Giulio Tremonti.
Che ha spiegato come i 5 miliardi di cui aveva parlato venerdì dopo il varo del
decreto anticrisi «sono aggiuntivi ». In realtà, ha continuato, nel disegno di
legge di assestamento di bilancio all'esame del Parlamento ci sono altri 18
miliardi, «che davo per scontati ». In tutto 23 miliardi. Che potranno andare
verso le aziende che vantano appunto crediti, maturati fino a tutto il 2008,
nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Che, per i crediti successivi,
adotteranno, entro il 31 dicembre 2009, dice il decreto, «le opportune misure
organizzative per garantire il tempestivo pagamento». Lo stesso provvedimento
esclude però dalla nuove procedure la sanità. Tremonti, nella conferenza stampa
di ieri per spiegare la manovra, ha sottolineato anche il valore del tetto dello
0,5% alle commissioni sostitutive del massimo scoperto: «Il risparmio per
famiglie e imprese può essere stimato intorno ai 2 miliardi ». E ha fatto
alcuni esempi. Una famiglia con un fido di 10 mila euro
avrebbe un risparmio annuo tra 120 e 280 euro e un' impresa con un fido di 50
mila tra 600 e 1.400 euro. Se le banche tenteranno di aggirare il tetto, ha
detto il ministro, «interverremo ». Sostegni anche sul fronte dell'export.
La Cassa depositi e prestiti e la Sace entreranno in sinergia e la prima, ha
detto l'amministratore delegato Massimo Varazzani, metterà a disposizione «2
miliardi per 2-3 anni», ma l'effetto maggiore è atteso sulle banche che
«saranno costrette ad abbassare i tassi», prevede Tremonti. Maggiori entrate,
ha detto il ministro, sono attese dalla norma sui paradisi fiscali: i capitali
detenuti illegalmente all'estero saranno infatti considerati evasione, salvo
prova contraria. Alla domanda se anche la questione dell'eredità dell'Avvocato
Agnelli possa rientrare nella norma il direttore generale delle Entrate,
Attilio Befera, ha risposto: «Potrebbe rientrarci: non è da escludere ma è
tutto da vedere». Il decreto di venerdì, sulla manovra stretta di bilancio,
inciderà per 1,5 miliardi nel 2009 e per 3-4 miliardi nel 2010, ha detto il ministro,
«ma senza creare nuovo deficit perché tutto è coperto». In prospettiva Tremonti
punta sul federalismo fiscale, anche per la lotta all'evasione. Per il Sud,
«emergenza nazionale», sarebbe favorevole a «rifare la Cassa per il
Mezzogiorno». Sulla riforma delle pensioni, invece, dice che se ne può
discutere, «ma fuori dai salotti radical chic». E ha aggiunto: «Più
flessibilità del mercato del lavoro? Andate a dirlo a un precario». Enrico
Marro
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( da "Messaggero, Il"
del 01-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Mercoledì 01 Luglio
2009 Chiudi Potrebbe valere intorno ai 2 miliardi, su base annua, il beneficio per famiglie e imprese indotto dalla stretta sulle
commissioni bancarie. Il ministero dell'Economia ha fatto in particolare alcune
simulazioni sulla riduzione della commissione di massimo scoperto, che avrà un
tetto massimo dello 0,5 per cento. Per una famiglia con un fido di 10.000 euro,
questo vuol dire un risparmio trimestrale che va dai 30 ai 70 euro.
Mentre per un'impresa con un fido di 50.000 euro il beneficio, sempre su base
trimestrale, oscillerebbe tra i 150 e i 350 euro. Ovviamente questi valori
vanno moltiplicati per quattro per ottenere gli importi risparmiati su base
annua da queste due tipologie di clienti.
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( da "Tirreno, Il"
del 01-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Pagina 5 - Pisa Per
ridare ossigeno al mercato va sostenuto il reddito familiare di Federico
Pieragnoli O ccorre fermezza e tranquillità nell'analizzare i freddi e
desolanti dati sulla situazione economica della provincia di Pisa. Un
territorio che, se da un lato vede il tracollo nell'ultimo anno delle
esportazioni (-5%) e della produzione industriale (-4,7%) dall'altro sembra
conservare alcuni settori, ancora in grado di resistere all'onda d'urto della
crisi. Penso al commercio al dettaglio, che ha accusato nel 2008 una flessione
del proprio volume d'affari pari a -1,6%, un dato comunque inferiore rispetto
alla media regionale e penso al turismo, che registra un leggero aumento delle
presenze (+0,2%). Certo il calo delle vendite è andato a colpire soprattutto le
piccole e medie strutture e da questo punto di vista, anche grazie al nuovo
regolamento regionale sul commercio, è necessario un deciso cambio di rotta
delle amministrazioni pubbliche nel sostenere questo tipo di attività, vitali
per la sopravvivenza dei nostri centri storici. A livello sistemico si registra
un deciso rallentamento delle spinte inflazionistiche e un progressivo
abbassamento dei tassi bancari. In più, anche l'ultimo dato sull'indice di
fiducia dei commercianti è cresciuto. L'ultima indagine Isae sul clima di
fiducia della categoria segnala un inequivocabile miglioramento (da 94,7 a 98,5). Sono dati
importanti, piccoli segnali di ottimismo, che non possono essere sottovalutati,
ma che richiedono invece il sostegno forte da parte delle politiche pubbliche.
Come associazione imprenditoriale, per alcune possibili soluzioni, chiediamo
nell'immediato misure concrete volte a ridare ossigeno al mercato, attraverso
un deciso sostegno ai redditi e ai consumi delle famiglie, al fine di
rilanciare una domanda interna debole da troppo tempo. Dall'altra, ci sembra
sempre più necessario un rapporto tra banche e piccole e medie imprese, che
assuma le caratteristiche di una vera e propria partnership e che valorizzi, in
particolare, il ruolo dei Consorzi Fidi. Apprezziamo il
sostegno pubblico del presidente Pacini ad alcuni nostri cavalli di battaglia.
Dal riferimento a più incisive politiche d'accoglienza e di accompagnamento
verso i milioni di turisti che affollano la nostra città, alla richiesta di una
migliore riqualificazione del centro storico. (direttore della
Confcommercio)
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( da "AltaLex" del
01-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Manovra anticrisi:
detassazione degli utili, opere pubbliche, energia, Alitalia Decreto Legge
approvato dal Consiglio dei Ministri del 26.06.2009 Commenta | Stampa | Segnala
| Condividi È escluso dallimposizione sul reddito di impresa il 50
per cento del valore degli investimenti in macchinari ed apparecchiature [...] fatti a decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2010
(lesclusione vale a decorrere dal periodo di imposta 2010). E'
questa una delle misure contenute nel Decreto Legge approvato dal Consiglio dei Ministri
nella riunione del 26 giugno 2009
a sostegno della crisi. Tra gli interventi principali
previsti: Alitalia: sale ad euro 0,262589 per singola obbligazione
(corrispondente al 70,97% del valore nominale) il rimborso previsto per gli
obbligazionisti; previste anche misure a favore degli azionisti; commissioni
bancarie: a decorrere dal 1° novembre 2009, la data di valuta per il
beneficiario per tutti i bonifici, gli assegni circolari e quelli bancari non
può mai superare, rispettivamente, uno, uno e tre giorni lavorativi successivi
alla data del versamento; contrasto ai paradisi fiscali: istituzione di una
unità speciale per il contrasto della evasione ed elusione internazionale, per
lacquisizione di informazioni utili alla individuazione dei predetti fenomeni
illeciti ed il rafforzamento della cooperazione internazionale; energia: misure
per rendere meno cari gas ed energia elettrica; invalidità civile: nuove norme
di contrasto alle frodi; missioni di pace: proroga al 31 ottobre 2009 di
iniziative di cooperazione in favore di Afghanistan, Iraq, Libano, Pakistan,
Sudan e Somalia. (Altalex, 1° luglio 2009) DECRETO LEGGE 26 GIUGNO 2009 Testo
approvato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 26 giugno 2009. PARTE I
ECONOMIA REALE TITOLO I - INTERVENTI ANTICRISI Art. 1 Premio di occupazione e
potenziamento degli ammortizzatori sociali 1. Al fine di incentivare la
conservazione e la valorizzazione del capitale umano nelle imprese, in via
sperimentale per gli anni 2009 e 2010, i lavoratori percettori di trattamenti
di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, possono essere
utilizzati dallimpresa di appartenenza in progetti di
formazione o riqualificazione che possono includere attività produttiva
connessa allapprendimento. Linserimento del lavoratore nelle attività
del progetto può avvenire sulla base di uno specifico accordo stipulato in sede
di Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali stipulato dalle
medesime parti sociali che sottoscrivono laccordo relativo agli ammortizzatori. Al
lavoratore spetta a titolo retributivo da parte dei datori di lavoro la
differenza tra trattamento di sostegno al reddito e retribuzione. 2. Lonere
derivante dal comma 1 è valutato in 20 milioni di euro per lanno 2009 e in 150 milioni di euro per lanno
2010 cui si provvede
mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sociale per loccupazione
e la formazione di cui allarticolo 18, comma 1, lettera a) del decreto
legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,
trasferite al medesimo con delibera Cipe n. 2 del 6 marzo 2009. 3. Con decreto
del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro delleconomia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni
dallentrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le
modalità attuative del comma 1, avuto particolare riguardo ai procedimenti del
relativo accordo, alla previsione di coniugazione dei medesimi con gli interventi di politica attiva a valere
sulle risorse alluopo destinate ai sensi dellAccordo
Stato- Regioni del 12 febbraio 2009, alle procedure di comunicazione
allINPS anche ai fini del tempestivo monitoraggio di cui al comma 4. 4.
Il Ministro delleconomia e delle finanze provvede sulla base dei dati comunicati dallINPS
al monitoraggio degli oneri, anche ai fini delladozione dei provvedimenti
correttivi di cui allarticolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi dellarticolo
11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge. 5. Per il rifinanziamento
delle proroghe a 24 mesi della cassa integrazione guadagni straordinaria per
cessazione di attività, di cui allarticolo 1, comma 1, del decreto legge 5 ottobre 2004, n.
249, convertito con modificazioni dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e
successive modificazioni, sono destinati 25 milioni di euro per lanno
2009, a
valere sulle risorse del Fondo sociale per loccupazione e formazione di cui allarticolo
18, comma 1, lettera a), del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito
con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, trasferite al medesimo con
delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009. 6. In via sperimentale per gli anni 2009 e 2010 lammontare
del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà di cui
allarticolo 1 del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con
modificazioni dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, è aumentato nella misura del venti per cento
del trattamento perso a seguito della riduzione di orario nel limite massimo di
40 milioni di euro per lanno 2009 e di 80 milioni di euro per
lanno 2010. Lonere della presente disposizione, derivante
dallincremento del
venti per cento dei trattamenti, è posto a carico delle risorse per lanno
2009 e 2010 del Fondo sociale per loccupazione e formazione di cui
allarticolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legge 29 novembre 2008,
n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2., trasferite al medesimo
con delibera Cipe n. 2 del 6 marzo 2009. Con decreto del Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delleconomia
e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma e il relativo
raccordo con i complessivi interventi di ammortizzatori sociali in deroga come
disciplinati ai sensi dellAccordo tra Stato e Regioni del 12 febbraio
2009. LINPS, secondo le linee guida definite nel decreto di cui al presente comma,
provvede al monitoraggio dei provvedimenti autorizzativi consentendo lerogazione
dei medesimi nei limiti delle relative risorse come disciplinate dallo stesso
decreto. 7. Allarticolo 7-ter, comma 7, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con
modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 sono aggiunti i seguenti
periodi: "Lincentivo di cui al primo periodo è erogato
al lavoratore destinatario del trattamento di sostegno al reddito nel caso in
cui il medesimo ne
faccia richiesta per intraprendere una attività autonoma, avviare una auto o
micro impresa, o per associarsi in cooperativa in conformità alle norme
vigenti. In caso di cassa integrazione in deroga, il lavoratore,
successivamente allammissione al beneficio e prima dellerogazione
del medesimo, deve dimettersi dallimpresa di appartenenza. Le somme
corrisposte sono cumulabili con il beneficio di cui allarticolo 17 della
legge 27 febbraio 1985, n. 49." Con decreto del Ministro del lavoro della
salute e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro delleconomia
e delle finanze, sono determinate le modalità e le condizioni per
lapplicazione di quanto previsto al presente e successivo comma. 8. In via sperimentale per
gli anni 2009 e 2010, al lavoratore già percettore del trattamento di cassa integrazione guadagni per
crisi aziendale a seguito di cessazione totale o parziale dellimpresa,
di procedura concorsuale o comunque nei casi in cui il lavoratore sospeso sia
stato dichiarato esubero strutturale, nel caso in cui il medesimo ne faccia richiesta per
intraprendere una attività autonoma, per avviare una auto o micro impresa o per
associarsi in cooperativa in conformità alle norme vigenti, è liquidato il
trattamento di integrazione salariale straordinaria per un numero di mensilità
pari a quelle deliberate non ancora percepite, e, se il medesimo lavoratore
rientri nelle previsioni di cui allarticolo 16, comma 1,
della legge 23 luglio 1991, n. 223, il trattamento di mobilità per un numero di
mesi massimo pari a
12. Il lavoratore, successivamente allammissione al beneficio
e prima dellerogazione del medesimo, deve dimettersi dallimpresa di
appartenenza. Le somme corrisposte sono cumulabili con il beneficio di cui
allarticolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49. Art. 2 Contenimento del costo delle
commissioni bancarie 1. A
decorrere dal 1° novembre 2009, la data di valuta per il beneficiario per tutti
i bonifici, gli assegni circolari e quelli bancari non può mai superare,
rispettivamente, uno, uno e tre giorni lavorativi successivi alla data del
versamento. Per i medesimi titoli, a decorrere dal 1° novembre 2009, la data di
disponibilità economica per il beneficiario non può mai superare,
rispettivamente, quattro, quattro e cinque giorni lavorativi successivi alla
data del versamento. A decorrere dal 1° aprile 2010, la data di disponibilità
economica non può mai superare i quattro giorni per tutti i titoli. È nulla
ogni pattuizione contraria. Resta fermo quanto previsto dallart.
120, comma 1, del decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385. 2. Allo scopo di accelerare e rendere
effettivi i benefici derivanti dal divieto della commissione di massimo
scoperto, allart. 2-bis, del decreto legge 29 novembre
2008, n. 185, art. 1, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, alla fine del comma 1 è
aggiunto il seguente periodo: "Lammontare del
corrispettivo omnicomprensivo di cui al periodo precedente non può comunque
superare lo 0,5 per cento, per trimestre, dellimporto dellaffidamento, a pena di nullità del patto di
remunerazione. Il Ministro delleconomia e delle finanze assicura,
con propri provvedimenti, la vigilanza sullosservanza delle prescrizioni
del presente articolo.". 3. Al comma 5-quater dellarticolo 2 del
decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Nel caso
in cui la surrogazione del mutuo non si perfezioni entro il termine di 30
giorni dalla data della richiesta da parte della banca cessionaria alla banca
cedente dellavvio delle procedure di collaborazione interbancarie ai fini delloperazione
di surrogazione, la banca cedente è comunque tenuta a risarcire il cliente in
misura pari all1% del valore del mutuo per ciascun mese o frazione di
mese di ritardo. Resta ferma la possibilità per la banca cedente di rivalersi sulla banca
cessionaria nel caso il ritardo sia dovuto a cause imputabili a questultima.".
4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 del presente articolo entrano in vigore a
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto
legge. Art. 3 Riduzione del costo dellenergia per imprese e
famiglie 1. Al fine di promuovere lefficienza e la concorrenza nei
mercati dellenergia, nella prospettiva delleventuale revisione
della normativa in materia,
entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il
Ministro dello sviluppo economico, su proposta dellAutorità
per lenergia elettrica e il gas, adotta con decreto, in conformità al
comma 10-ter dellarticolo 3 della decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con
modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, misure che vincolano, per lanno
termico 2009-2010, ciascun soggetto che nellanno termico 2007-2008 ha immesso nella rete
nazionale di trasporto, direttamente o tramite società controllate, controllanti o controllate
da una medesima controllante, una quota superiore al 40% del gas naturale
complessivamente destinato al mercato nazionale ad offrire in vendita al punto
di scambio virtuale un volume di gas pari a 5 miliardi di standard metri cubi,
modulabile su base mensile tenuto conto dei limiti di flessibilità
contrattuale, mediante procedure concorrenziali non discriminatorie alle
condizioni e modalità determinate dallAutorità per
lenergia elettrica e il gas nel rispetto degli indirizzi definiti nel medesimo decreto
del Ministro dello sviluppo economico. 2. Il prezzo da riconoscere a ciascun
soggetto cedente il gas naturale nelle procedure di cui al comma 1 è fissato,
con proprio decreto, dal Ministro dello sviluppo economico su proposta dellAutorità
per lenergia elettrica e il gas, formulata con riferimento ai prezzi medi
dei mercati europei rilevanti e prevedendo anche un riscontro di congruenza tra
il prezzo da riconoscere e la struttura dei costi di approvvigionamento sostenuti dal cedente.
Leventuale differenza positiva tra il prezzo di vendita
corrisposto dagli acquirenti e quello da riconoscere al soggetto cedente è
destinata a vantaggio dei clienti finali industriali che, sulla base del
profilo medio di
consumo degli ultimi 3 anni, evidenzino un elevato coefficiente di utilizzo dei
prelievi del gas secondo criteri definiti dal Ministro dello sviluppo economico
su proposta della medesima Autorità, tenendo conto dei mandati dei clienti. 3.
Al fine di consentire unefficiente gestione dei volumi di gas
ceduto attraverso le procedure concorrenziali di cui al comma 1,
lAutorità per lenergia elettrica e il gas, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto: a) introduce nelle tariffe di trasporto del gas naturale
misure di degressività che tengano conto della struttura costi del servizio in
ragione del coefficiente di utilizzo a valere dallinizio
del prossimo periodo di regolazione tariffaria del trasporto; b) adegua la
disciplina del
bilanciamento del gas naturale, adottando gli opportuni meccanismi di
flessibilità a vantaggio dei clienti finali, anche industriali; c) promuove,
sentito il Ministero dello sviluppo economico, lofferta dei
servizi di punta per il sistema del gas naturale e la fruizione dei servizi di stoccaggio ai clienti
finali industriali e termoelettrici, nel rispetto dei vigenti livelli di
sicurezza degli approvvigionamenti e delle forniture. 4. In caso di mancato
rispetto dei termini per gli adempimenti di cui al presente articolo, i
relativi provvedimenti sono adottati, in via transitoria e sino alladozione
dei provvedimenti di cui ai commi precedenti, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri. Art. 4 Interventi urgenti per le reti dellenergia
1. Alla legge 24
febbraio 1992, n. 225, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1,
dellarticolo 2, dopo la lettera c), è inserita la seguente: "d)
interventi relativi a reti per la trasmissione e distribuzione
dellenergia realizzati con capitale prevalentemente o interamente privato, per i quali ricorrano
particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico e
che devono essere effettuati con mezzi e poteri straordinari."; b) dopo il
comma 1 dellarticolo 5 è inserito il seguente: "1-bis Al verificarsi delle condizioni di
cui allarticolo 2, comma 1, lettera d), il Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti sentito il Ministro per la semplificazione normativa, e dintesa
con le regioni interessate, dichiara lindifferibilità della realizzazione
degli interventi, determinandone durata ed estensione territoriale e provvede
alla nomina del Commissario delegato. Con le medesime modalità si procede alleventuale revoca della
dichiarazione di indifferibilità degli interventi, al venire meno dei relativi
presupposti."; c) allarticolo 5, dopo il comma 4, inserire il
seguente comma: "4-bis. Per la realizzazione delle opere, delle
infrastrutture e degli
investimenti di cui allarticolo 2, comma 1, lett. d), il
Commissario delegato emana gli atti e i provvedimenti, nonché cura tutte le
attività occorrenti al finanziamento, alla progettazione,
allautorizzazione, alla realizzazione e alleffettiva realizzazione dellintervento,
nel rispetto delle disposizioni comunitarie e in deroga alle competenze delle
altre amministrazioni interessate, il cui parere deve comunque essere
richiesto. Con i provvedimenti di cui al comma 1-bis sono altresì individuati le strutture di cui si avvale il
Commissario straordinario, senza che ciò comporti ulteriori oneri a carico del
bilancio dello Stato, nonché i poteri di controllo e di vigilanza del Ministro
per la semplificazione normativa e degli altri Ministri competenti.". Art.
5 Detassazione degli utili reinvestiti in macchinari 1. È escluso dallimposizione
sul reddito di impresa il 50 per cento del valore degli investimenti in
macchinari ed apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella ATECO,
di cui al provvedimento
del Direttore dellAgenzia delle entrate del 16 novembre 2007,
fatti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino
al 30 giugno 2010. Lesclusione vale a decorrere dal periodo di imposta
2010. 2. I soggetti titolari di attività industriali a rischio di incidenti sul lavoro, individuate
ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, come modificato dal
decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238, possono usufruire degli
incentivi di cui al comma 1 solo se è documentato ladempimento
degli obblighi e delle prescrizioni di cui al citato decreto. 3.
Lincentivo fiscale è
revocato se limprenditore cede a
terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee
allesercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo allacquisto.
Art. 6 Accelerazione dellammortamento sui beni strumentali di impresa 1.
Per tenere conto della mutata incidenza sui processi produttivi dei beni a più
avanzata tecnologia o che producono risparmio energetico, entro il 31 dicembre 2009 si
provvede alla revisione dei coefficienti di ammortamento, di cui al decreto del
Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta ufficiale
della Repubblica italiana 2 febbraio 1989, n. 27, compensandola con diversi
coefficienti per i beni industrialmente meno strategici. Art. 7 Ulteriore
svalutazione fiscale di crediti in sofferenza 1. Allarticolo
106 del TUIR sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 3, è
inserito il seguente comma: "3-bis: Per i nuovi crediti di cui al comma 3 erogati a decorrere
dallesercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009,
limitatamente allammontare che eccede la media dei crediti erogati nei
due periodi dimposta precedenti, diversi da quelli assistiti da garanzia o da misure agevolative
in qualsiasi forma concesse dallo Stato, da enti pubblici e da altri enti
controllati direttamente o indirettamente dallo Stato, le percentuali di cui
allo stesso comma sono elevate allo 0,50 per cento. Lammontare
delle svalutazioni
eccedenti il detto limite è deducibile in quote costanti nei nove esercizi
successivi."; b) nel comma 5 dopo le parole "di cui al comma 3"
sono aggiunte le parole "e di cui al comma 3-bis". 2. Per il periodo
dimposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, la disposizione
di cui al comma 3-bis dellarticolo 106 del TUIR si applica ai crediti
erogati a partire dalla data di entrata in vigore del decreto stesso e la media
ivi prevista è commisurata alla residua durata del suddetto periodo dimposta. 3. Per
evitare indebiti effetti di sostituzione e novazione, lAgenzia delle
entrate dispone controlli mirati alla verifica della corretta applicazione
delle disposizioni di cui al presente articolo. In caso di violazioni, le sanzioni di cui allarticolo
1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, si applicano in ogni caso
nella misura massima. Art. 8 Sistema "export banca" 1. Il Ministro
delleconomia e delle finanze con propri decreti autorizza e disciplina le
attività di Cassa
depositi e prestiti s.p.a. al servizio di SACE s.p.a. per dare vita, a
condizioni di mercato, ad un sistema integrato di "export banca". A
questo fine tra le operazioni di interesse pubblico che possono essere attivate
dalla Cassa depositi e prestiti s.p.a. con lutilizzo dei fondi di
cui allarticolo 22, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che
integra larticolo 5, comma 7, lettera a), del decreto-legge n. 269 del 2003 rientrano anche le operazioni
per sostenere linternazionalizzazione delle imprese quando
le operazioni sono assistite da garanzia o assicurazione della SACE s.p.a. 10
Art. 9 Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni 1. In attuazione della direttiva 2000/35/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta
contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, recepita con il
decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, è disposto quanto segue: ù a) per
il futuro: 1. le pubbliche amministrazioni incluse nellelenco
Istat pubblicato in applicazione del comma 5 dellarticolo 1 della legge
30 dicembre 2004, n. 311, adottano entro il 31 dicembre 2009, senza nuovi o
maggiori oneri, le opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle
somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti. Le misure adottate
sono pubblicate sul sito internet dellamministrazione; 2.
nelle amministrazioni di cui al punto 1, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di
debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che comportano
impegni di spesa ha lobbligo di accertare preventivamente che il
programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti
di bilancio e con le
regole di finanza pubblica; la violazione dellobbligo comporta
responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di
bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte allobbligo
contrattuale, lamministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile,
amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi.
Le disposizioni del presente punto non si applicano alle aziende sanitarie,
ospedaliere, ospedaliere universitarie, ivi compresi i policlinici
universitari, agli IRCCS pubblici, anche trasformati in fondazioni; 3. allo
scopo di ottimizzare lutilizzo delle risorse ed evitare la
formazione di nuove situazioni debitorie, lattività di analisi e
revisione delle procedure
di spesa e dellallocazione delle relative risorse in
bilancio prevista per i Ministeri dallart. 9, comma 1-ter, del decreto
legge n. 185 del 2008 è effettuata anche dalle altre pubbliche amministrazioni
di cui allelenco Istat pubblicato in attuazione del comma 5 dellarticolo
1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, escluse le Regioni e le Province
autonome per le quali la presente disposizione costituisce principio
fondamentale di coordinamento della finanza pubblica. I risultati delle analisi
sono illustrati in
appositi rapporti redatti in conformità con quanto stabilito dal comma 1-quater
del citato articolo 9. 4. er le amministrazioni dello Stato, il Ministero
dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato, anche attraverso gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie
territoriali dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni
di cui alla presente lettera, secondo procedure da definire con apposito
decreto del Ministero delleconomia e delle finanze, da emanarsi entro trenta
giorni dallentrata in vigore del presente decreto. Per gli enti ed
organismi pubblici non territoriali gli organi interni di revisione e di
controllo provvedono agli analoghi adempimenti di vigilanza. I rapporti di cui
al comma 4 sono
inviati ai Ministeri vigilanti; per gli enti locali e gli enti del servizio
sanitario nazionale i rapporti sono allegati alle relazioni rispettivamente
previste nellart. 1, commi 166 e 170, della legge 23
dicembre 2005, n. 266. b) per il passato: 1. lammontare dei crediti esigibili nei
confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2008, iscritti nel conto dei
residui passivi del bilancio dello Stato per lanno 2009 ed in essere alla
data di pubblicazione del presente decreto, per somministrazioni, forniture ed appalti, è
accertato, allesito di una rilevazione straordinaria, con
decreto del Ministro delleconomia e delle finanze; i predetti crediti
sono resi liquidabili nei limiti delle risorse a tal fine stanziate con la
legge di assestamento
del bilancio dello Stato. Art. 10 Incremento delle compensazioni dei crediti
fiscali 1. Per contrastare gli abusi e corrispondentemente per incrementare la
liquidità delle imprese, il sistema delle compensazioni fiscali è reso più
rigoroso e riorganizzato come segue: a) contrasto agli abusi: 1. all'articolo
17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è aggiunto il
seguente periodo: "La compensazione del credito annuale o relativo a
periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, per importi
superiori a 10.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal giorno
sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dellistanza
da cui il credito emerge."; 2. al regolamento di cui al decreto del
Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni: a)
all'articolo 3, comma 1, è aggiunto il seguente periodo: "In deroga a
quanto previsto dal secondo periodo i contribuenti che intendono utilizzare in
compensazione ovvero chiedere a rimborso il credito risultante dalla
dichiarazione annuale ai fini dellimposta sul valore
aggiunto possono non comprendere tale dichiarazione in quella unificata."
b) all'articolo 8, comma 4, ultimo periodo, dopo le parole; "è anche
presentata," sono
aggiunte le seguenti: "in via telematica ed"; c) all'articolo 8-bis,
comma 2, primo periodo, il numero: "88" è sostituito dal seguente:
"74" e le parole: "a lire 50 milioni" sono sostituite dalle
seguenti: "a euro 25.000 "; d) all'articolo 8-bis, comma 2, è
aggiunto il seguente periodo: "Sono inoltre esonerati i contribuenti che
presentano la dichiarazione annuale entro il mese di febbraio."; 3. allarticolo
38-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
sono apportate le
seguenti modificazioni: a) al primo comma, lottavo e nono periodo
sono sostituiti dal seguente: "Con provvedimento del Direttore
dellAgenzia delle Entrate sono definite le ulteriori modalità ed i
termini per lesecuzione dei rimborsi previsti dal presente articolo."; b) al sesto
comma, dopo le parole: "Se successivamente al rimborso " sono
aggiunte le seguenti: "o alla compensazione", dopo le parole:
"indebitamente rimborsate" sono aggiunte le seguenti: "o compensate"
e dopo le parole "dalla data del rimborso" sono aggiunte le seguenti:
"o della compensazione"; 4. fino allemanazione del
provvedimento di cui al precedente n. 3, lettera a), continuano ad applicarsi
le disposizioni vigenti prima dellentrata in vigore del presente decreto;
5. all'articolo 8,
comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14
ottobre 1999, n. 542, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Tali
compensazioni possono essere effettuate solo successivamente alla presentazione
dell'istanza di cui al comma 2."; 6. allarticolo 37 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 49 è inserito il seguente: "49-bis. I
soggetti di cui al comma precedente che intendono effettuare la compensazione prevista dallarticolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, del credito annuale o
relativo a periodi inferiori 12 allanno dellimposta sul valore
aggiunto per importi superiori a 10.000 euro annui, sono tenuti ad utilizzare
esclusivamente i
servizi telematici messi a disposizione dallAgenzia delle
entrate."; 7. i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione
crediti relativi all'imposta sul valore aggiunto per importi superiori a 10.000
euro annui, hanno lobbligo di richiedere lapposizione del visto di conformità
di cui allarticolo 35, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, da parte dei soggetti di cui allarticolo 3, comma 3,
lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, relativamente alle
dichiarazioni dalle quali emerge il credito. In alternativa la dichiarazione è
sottoscritta, oltre che dai soggetti di cui allarticolo 1, comma
4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dai soggetti di cui allarticolo
1, comma 5, del medesimo decreto, relativamente ai contribuenti per i quali è
esercitato il controllo contabile di cui allarticolo 2409-bis del codice
civile, attestante lesecuzione dei controlli di cui allarticolo 2,
comma 2, del decreto
31 maggio 1999, n. 164. Linfedele attestazione dellesecuzione
dei controlli di cui al precedente periodo comporta lapplicazione della
sanzione di cui allarticolo 39, comma 1, lettera a) primo periodo del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni
particolarmente gravi, è effettuata apposita segnalazione agli organi
competenti per ladozione di ulteriori provvedimenti. In
relazione alle disposizioni di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo, le dotazioni
finanziarie della missione di spesa «Politiche economico-finanziarie e di
bilancio» sono ridotte di 200 milioni di euro per l'anno 2009 e di 1.000
milioni di euro a decorrere dall'anno 2010; 8. allarticolo
27, comma 18 del decreto
legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Per
le sanzioni previste nel presente comma, in nessun caso si applica la
definizione agevolata prevista dallarticolo 16, comma 3 e
17, comma 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472."; b)
incremento delle compensazioni fiscali: 1. allarticolo 34, comma 1, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Tenendo conto
delle esigenze di bilancio, con decreto del Ministro delleconomia
e delle finanze, il limite di cui al periodo precedente può essere elevato, a
decorrere dal 1° gennaio 2010, fino a 700.000 euro". Art. 11 Analisi e
studi economico-sociali 1. I sistemi informativi del Ministero delleconomia
e delle finanze, del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali nonché dei soggetti ad essi collegati o da essi vigilati o controllati,
sono, senza oneri aggiuntivi, utilizzabili in modo coordinato ed integrato al fine di poter
disporre di una base unitaria di dati funzionale ad analisi e studi mirati alla
elaborazione delle politiche economiche e sociali. TITOLO II INTERVENTI
ANTIEVASIONE E ANTIELUSIONE INTERNAZIONALE E NAZIONALE Art. 12 Contrasto ai
paradisi fiscali 1. Le norme del presente articolo danno attuazione alle intese
raggiunte tra gli Stati aderenti alla Organizzazione per la cooperazione e lo
sviluppo economico in materia di emersione di attività economiche e finanziarie
detenute in Paesi aventi regimi fiscali privilegiati, allo scopo di migliorare
lattuale insoddisfacente livello di trasparenza fiscale e di
scambio di informazioni, nonchè di incrementare la cooperazione amministrativa
tra Stati. 2. In
deroga ad ogni vigente disposizione di legge, gli investimenti e le attività di natura
finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di
cui al decreto del Ministro delle Finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 10 maggio 1999, n. 110, e al
decreto del Ministro delleconomia e delle finanze 21 novembre 2001,
pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 23 novembre
2001, n. 273, senza tener conto delle limitazioni ivi previste, in violazione
degli obblighi di
dichiarazione di cui ai commi 1, 2 e 3 dellarticolo 4 del
decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n.
227, ai soli fini fiscali si presumono costituite, salva la prova contraria,
mediante redditi sottratti a tassazione. In tale caso, le sanzioni previste dallarticolo
1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono raddoppiate. 3. Al
fine di garantire la massima efficacia allazione di controllo ai fini
fiscali per la prevenzione e repressione dei fenomeni di illecito trasferimento e detenzione di
attività economiche e finanziarie allestero, lAgenzia
delle entrate istituisce, in coordinamento con la Guardia di finanza e nei
limiti dei propri stanziamenti di bilancio, una unità speciale per il contrasto della evasione ed elusione
internazionale, per lacquisizione di informazioni utili alla
individuazione dei predetti fenomeni illeciti ed il rafforzamento della
cooperazione internazionale. Art. 13 Contrasto agli arbitraggi fiscali
internazionali 1. Per
analogia e armonizzazione con quanto già disposto in altri ordinamenti europei,
allo scopo di evitare indebiti arbitraggi fiscali laccesso
a regimi che possono favorire disparità di trattamento, con particolare
riferimento ad operazioni infragruppo, è sottoposto ad una verifica di effettività sostanziale. A
tal fine nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti
modifiche: a) allarticolo 167, nel comma 5, la lettera a) è sostituita dalla
seguente "a) la società o altro ente non residente svolga uneffettiva
attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nel mercato
dello stato o territorio di insediamento; per le attività bancarie, finanziarie e assicurative questultima
condizione si ritiene soddisfatta quando la maggior parte delle fonti, degli
impieghi o dei ricavi originano nello Stato o territorio di insediamento
"; b) allarticolo 167, dopo il comma 5, è aggiunto il
seguente:"5-bis.
La previsione di cui alla lettera a) del comma precedente non si applica
qualora i proventi della società o altro ente non residente provengono per più
del 50% dalla gestione, dalla detenzione o dall'investimento in titoli,
partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie, dalla cessione o dalla
concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprietà industriale,
letteraria o artistica, nonché dalla prestazione di servizi nei confronti di
soggetti che direttamente o indirettamente controllano la società o l'ente non
residente, ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società che
controlla la società o l'ente non residente, ivi compresi i servizi
finanziari.". c) allarticolo 167, dopo lultimo comma,
sono aggiunti i seguenti: "8-bis. La disciplina di cui al comma 1 trova applicazione
anche nellipotesi in cui i soggetti controllati ai sensi dello stesso
comma sono localizzati in stati o territori diversi da quelli ivi richiamati,
qualora ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: a) sono assoggettati a
tassazione effettiva inferiore a più della metà di quella a cui sarebbero stati
soggetti ove residenti in Italia; b) hanno conseguito proventi derivanti per
più del 50% dalla gestione, dalla detenzione o dall'investimento in titoli,
partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie, dalla cessione o dalla
concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprietà industriale,
letteraria o artistica nonché dalla prestazione di servizi nei confronti di
soggetti che direttamente o indirettamente controllano la società o l'ente non
residente, ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società che
controlla la società o l' ente non residente, ivi compresi i servizi
finanziari. 8-ter. Le disposizioni del comma 8-bis non si applicano se il
soggetto residente dimostra che linsediamento
allestero non rappresenta una costruzione artificiosa volta a conseguire
un indebito vantaggio fiscale. Ai fini del presente comma il contribuente deve
interpellare l'amministrazione finanziaria secondo le modalità indicate nel precedente comma
5". d) nellarticolo 168, comma 1, dopo le parole
"di cui all'art. 167" sono aggiunte le seguenti: ", con
l'esclusione di quanto disposto al comma 8-bis". Art. 14 Imposta sulle
plusvalenze su oro non
industriale di società ed enti 1. Le plusvalenze iscritte in bilancio derivanti
dalla valutazione ai corsi di fine esercizio delle disponibilità in metalli
preziosi per uso non industriale di cui allarticolo 1 del decreto
legislativo 22 maggio 1999, n. 251, anche se depositate presso terzi o risultanti da conti bancari
disponibili, escluse quelle conferite in adempimento di obblighi derivanti dallappartenenza
alle Comunità europee, sono assoggettate a tassazione separatamente
dallimponibile complessivo mediante applicazione di unimposta sostitutiva
delle imposte sui redditi e relative addizionali nonché dellimposta
regionale sulle attività produttive, con laliquota del 6 per cento. 2. Le
disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal periodo dimposta in corso
alla data di entrata in vigore del presente decreto, sempre che i termini di
presentazione della relativa dichiarazione dei redditi non siano ancora
scaduti. Per il predetto periodo di imposta, limposta sostitutiva,
commisurata ai dati risultanti
dal bilancio relativo al periodo di imposta precedente, è versata, a titolo di
acconto, entro il termine di scadenza del secondo acconto delle imposte sui
redditi relative al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore
del presente decreto, ovvero, a scelta del contribuente, per il 50 per cento
alla predetta data e per la restante parte in due rate di pari importo entro il
termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi 3. Limposta
sostitutiva non è deducibile ai fini della determinazione del reddito. Per laccertamento,
la liquidazione, la riscossione e il contenzioso si applicano le disposizioni
in materia di imposte sui redditi. Le disposizioni del presente articolo sono
in deroga ad ogni altra disposizione di legge ed entrano in vigore a decorrere dalla data si entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto. Art. 15
Potenziamento della riscossione 1.
A decorrere dal 1° gennaio 2010, al fine di semplificare
le attività di verifica sulle situazioni reddituali di cui allarticolo
13 della legge 30 dicembre 1991 n. 412, lAmministrazione finanziaria e
ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a
determinare limporto delle prestazioni previdenziali ed assistenziali
collegate al reddito
dei beneficiari, sono tenute a fornire all INPS, in via
telematica e in forma disaggregata per singola tipologia di redditi, le
predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione,
relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali
residenti in Italia. 2 Allart. 21, comma 15 della legge 27 dicembre
1997 n. 449, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "In
questultima ipotesi, in caso di pagamento eseguito mediante pignoramento presso terzi, questi ultimi, se
rivestono la qualifica di sostituti dimposta ai sensi
dellarticolo 23 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973 n. 600, devono operare allatto del pagamento delle somme
la ritenuta nella misura
del 20%, secondo modalità stabilite con provvedimento del Direttore dellAgenzia
delle entrate." 3. Allarticolo 19, comma 2, lettera a), del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112, le parole da "entro" a
"nonché" sono sostituite dalle seguenti: "prima del decorso del nono
mese successivo alla consegna del ruolo e". 4. Le disposizioni di cui al
comma 3 si applicano ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a
decorrere dal 31 ottobre 2009. 5. Allarticolo 1 della legge
24 dicembre 2007, n.
244, il comma 148 è abrogato. 6. Allarticolo 2, comma 2,
del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, dopo le
parole: "entro il termine del versamento a saldo dellimposta sul
reddito" sono aggiunte le seguenti: "e con le modalità previste per i pagamenti rateali
delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte dallarticolo
20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241." 7. La firma autografa
prevista sugli atti di liquidazione, accertamento e riscossione dalle norme che disciplinano le entrate
tributarie erariali amministrate dalle Agenzie fiscali e dallAmministrazione
Autonoma dei Monopoli di Stato può essere sostituita dall'indicazione a stampa
del nominativo del soggetto responsabile dell'adozione dell'atto in tutti i casi in cui gli atti
medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati. 8. Con
provvedimento dei Direttori delle Agenzie fiscali e del Direttore generale dellAmministrazione
autonoma dei monopoli di Stato sono individuati gli atti di cui al comma 7. PARTE II BILANCIO
PUBBLICO Art. 16 Flussi finanziari 1. Alle minori entrate ed alle maggiori
spese derivanti dallarticolo 5, dallarticolo 7,
dallarticolo 19, comma 4, dallarticolo 24, commi 74 e 75, e
dallarticolo 25, commi 1, 2 e 3, pari complessivamente a 1.334,7 milioni di euro per l'anno 2009, a 2.141,5 milioni di
euro per l'anno 2010, a
2.469 milioni di euro per l'anno 2011 e a 336 milioni di euro per lanno
2012, si provvede: a) mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate recate dallarticolo
5, dallarticolo 10, dallarticolo 12, dallarticolo 13,
dallarticolo 14, dallarticolo 15, dallarticolo 21 e
dallarticolo 25, commi 2 e 3, pari a 1.324,7 milioni di euro per l'anno 2009, a 2.034,4 milioni di
euro per l'anno 2010, a 1.371,9 milioni di euro per
l'anno 2011, e a 336 milioni di euro per lanno 2012; b) mediante
utilizzo delle minori spese recate rispettivamente dallarticolo 10,
dallarticolo 16, dallarticolo 19, dallarticolo 20,
dallarticolo 22 e dallarticolo 25, pari 107,1 milioni di euro per l'anno 2010, e a
1.097,1 milioni di euro per lanno 2011; c) quanto a 10 milioni
di euro per lanno 2009, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa
di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il finanziamento della
partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace. 2. La dotazione
del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo
10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementata di 2,4
milioni di euro per l'anno 2009, di 3,4 milioni di euro per l'anno 2010, di 3,9
milioni di euro per lanno 2011 e di 1.907,4 milioni di euro per
lanno 2012 mediante lutilizzazione di quota parte delle maggiori entrate e delle
minori spese derivanti dal presente decreto e non utilizzate a copertura dello
stesso. 3. Le risorse di cui al comma 2 sono integralmente destinate, in
conformità con le indicazioni contenute nel DPEF per gli anni 2010-2013, allattuazione
della manovra di bilancio per lanno 2010 e seguenti. 4. Il Ministro
dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le
occorrenti variazioni di bilancio. Art. 17 Enti pubblici: economie, controlli, Corte dei conti 1. Allarticolo
26 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel comma 1 sono apportate le seguenti
modificazioni: a) nel secondo periodo le parole "31 marzo 2009" sono sostituite dalle
seguenti:"31 ottobre 2009"; b) dopo il secondo periodo è aggiunto il
seguente: "Il predetto termine si intende comunque rispettato con lapprovazione
preliminare del Consiglio dei Ministri degli schemi dei regolamenti di
riordino.". 2. Allarticolo
2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le parole "30 giugno
2009" sono sostituite dalle seguenti : "31 ottobre 2009" e le
parole da "su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e
linnovazione" fino a "Ministri interessati" sono sostituite dalle seguenti:
"su proposta del Ministro o dei Ministri interessati, di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione e linnovazione, il
Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per lattuazione
del programma di
Governo e il Ministro delleconomia e delle finanze". 3. Con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministero per la pubblica amministrazione e linnovazione, da adottare
entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, a ciascuna amministrazione
vigilante sono assegnati, tenuto conto dei rispettivi settori e aree di
riferimento, nonché degli effetti derivanti dagli interventi di contenimento
della spesa di cui ai successivi commi 5, 6 e 7 del presente articolo, gli
obiettivi dei risparmi di spesa da conseguire a decorrere dallanno
2009, nella misura complessivamente indicata dallarticolo 1, comma 483,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le amministrazioni vigilanti competenti
trasmettono tempestivamente
i rispettivi piani di razionalizzazione con indicazione degli enti assoggettati
a riordino. 4. Nelle more della definizione degli obiettivi di risparmio di cui
al comma 3, il Ministro delleconomia e delle finanze è
autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile in maniera lineare, una quota delle
risorse disponibili delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato,
individuate ai sensi dellarticolo 60, comma 3, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai
fini dellinvarianza degli effetti sull'indebitamento netto della pubblica
amministrazione. 5. Le amministrazioni vigilanti, previa verifica delle
economie già conseguite dagli enti ed organismi pubblici vigilati in relazione ai rispettivi provvedimenti di
riordino, adottano interventi di contenimento strutturale della spesa dei
predetti enti e organismi pubblici, ulteriori rispetto a quelli già previsti a
legislazione vigente, idonei a garantire lintegrale conseguimento
dei risparmi di cui al
comma 3. 6. Allarticolo 2, comma 634, della legge 24
dicembre 2007, n. 244 sono aggiunte le seguenti lettere: "h) la riduzione
del numero degli uffici dirigenziali esistenti presso gli enti con
corrispondente riduzione degli organici del personale dirigenziale e non dirigenziale ed il
contenimento delle spese relative alla logistica ed al funzionamento; i) la
riduzione da parte delle amministrazioni vigilanti del numero dei propri uffici
dirigenziali con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche del
personale dirigenziale e non dirigenziale nonché il contenimento della spesa
per la logistica ed il funzionamento. ". 20 7. Dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, e sino al conseguimento degli obiettivi di contenimento
della spesa assegnati a ciascuna amministrazione ai sensi del comma 3, le
amministrazioni e gli enti interessati dallattuazione del comma 3
del presente articolo non possono procedere a nuove assunzioni di personale a
tempo determinato e indeterminato, ivi comprese quelle già autorizzate e quelle previste da
disposizioni di carattere speciale. Sono fatte salve le assunzioni dei corpi di
polizia, delle forze armate, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, delle
università, degli enti di ricerca, del personale di magistratura e del comparto
scuola nei limiti consentiti dalla normativa vigente. 8. Entro il 30 novembre
2009 le amministrazioni di cui al comma 3 comunicano, per il tramite dei
competenti uffici centrali di bilancio, al Ministero delleconomia e delle finanze
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ed al Dipartimento della
Funzione Pubblica le economie conseguite in via strutturale in riferimento alle
misure relative agli enti ed organismi pubblici vigilati ed, eventualmente,
alle spese relative al
proprio apparato organizzativo. Le economie conseguite dagli enti pubblici che
non ricevono contributi a carico dello Stato, inclusi nellelenco
ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dellarticolo 1 della legge 30
dicembre 2004, n. 311,
sono rese indisponibili fino a diversa determinazione del Ministro delleconomia
e delle finanze di concerto con i Ministri interessati. Ove gli obiettivi di
contenimento della spesa assegnati ai sensi del comma 3 non risultino
conseguiti o siano stati
conseguiti in modo parziale, fermo restando quanto previsto dal comma 7, trova
applicazione la clausola di salvaguardia di cui allarticolo
2, comma 641, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 9. In esito alla
comunicazione da parte delle amministrazioni delle suddette economie di cui al comma 8, con
decreto del Ministro dellEconomia e delle Finanze, dintesa con
il Ministro per la pubblica amministrazione e linnovazione e i Ministri
interessati, è determinata la quota da portare in riduzione degli stati di previsione della spesa, in
relazione ai minori risparmi conseguiti in termini di indebitamento netto
rispetto agli obiettivi assegnati ai sensi del comma 3, in esito alla conclusione
o alla mancata attivazione del processo di riordino, di trasformazione o
soppressione e messa in liquidazione degli enti ed organismi pubblici vigilati,
previsto dallart. 2, comma 634, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, come integrato dal presente articolo. 10. Nel triennio 2010-2012,
le amministrazioni pubbliche di cui allarticolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto della programmazione triennale
del fabbisogno nonché dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente
in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale secondo i rispettivi regimi
limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, e per le amministrazioni
interessate, previo espletamento della procedura di cui allarticolo
35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono bandire
concorsi per le assunzioni a tempo indeterminato con una riserva di posti, non
superiore al 40 per cento dei posti messi a concorso, per il personale non
dirigenziale in possesso dei requisiti di cui allarticolo 1, commi
519 e 558, della legge
27 dicembre 2006, n. 296 e dellarticolo 3, comma 90, della legge
24 dicembre 2007, n. 244. 11. Nel triennio 2010-2012, le amministrazioni di cui
al comma 10, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno nonché
dei vincoli finanziari
previsti dalla normativa vigente in materia di assunzioni e di contenimento
della spesa di personale secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai
documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni interessate, previo
espletamento della procedura di cui allarticolo 35, comma 4,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,
possono altresì bandire concorsi pubblici per titoli ed esami, finalizzati a
valorizzare con apposito punteggio lesperienza professionale maturata dal personale di cui al
comma 10 del presente articolo nonché del personale di cui allarticolo
3, comma 94, lettera b), della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 12. Per il
triennio 2010-2012, le amministrazioni di cui al comma 10, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti in
materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale, secondo i
rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, possono
assumere, limitatamente alle qualifiche di cui allarticolo
16 della legge 28
febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, il personale in possesso dei
requisiti di anzianità previsti dal comma 10 del presente articolo maturati
nelle medesime qualifiche e nella stessa amministrazione. Sono a tal fine
predisposte da ciascuna amministrazione apposite graduatorie, previa prova di
idoneità ove non già svolta allatto dellassunzione. Le
predette graduatorie hanno efficacia non oltre il 31 dicembre 2012. 13. Per il
triennio 2010-2012 le amministrazioni di cui al comma 10 possono destinare il 40 per cento
delle risorse finanziarie disponibili ai sensi dalla normativa vigente in
materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo
i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, per
le assunzioni dei vincitori delle procedure concorsuali bandite ai sensi dei
commi 10 e 11. 14. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a
tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nellanno
2007, di cui allarticolo 1, commi 523 e 643 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e
successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative
autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 dicembre 2009. 15. Il
termine per procedere alle stabilizzazioni di personale relative alle
cessazioni verificatesi nellanno 2007, di cui allarticolo
1, comma 526 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, è
prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere
concesse entro il 31 dicembre 2009. 16. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a
tempo indeterminato di cui allarticolo 1, comma 527 della legge
27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre
2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 dicembre 2009. 17. Il termine
per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle
cessazioni verificatesi nellanno 2008, di cui allarticolo
66, commi 3, 5 e 14 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è prorogato al
31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il
31 marzo 2010 18. Il termine per procedere alle assunzioni di personale
relative alle cessazioni verificatesi nellanno 2008, di cui
allarticolo 66, comma 13 decreto legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive
modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2010. 19. Le graduatorie dei concorsi pubblici per
assunzioni a tempo indeterminato , relative alle amministrazioni pubbliche
soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 1°
gennaio 2004, sono prorogate al 31 dicembre 2010. 20. Allarticolo 4 del decreto legislativo 12
febbraio 1993, n. 39, le parole: «due membri», ovunque ricorrano, sono
sostituite dalle seguenti: «tre membri». 21. Allarticolo 4, comma
2, del decreto legislativo n. 39 del 1993, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Ai fini delle deliberazioni
del Collegio del CNIPA, in caso di parità di voti, prevale quello del
presidente. 22. L'articolo
2, comma 602, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è abrogato. 23. Allarticolo
71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1-bis è
sostituito dal seguente: «1-bis. A decorrere dallanno 2009,
limitatamente alle assenze per malattia di cui al comma 1 del personale del comparto sicurezza e difesa
nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, gli emolumenti
di carattere continuativo correlati allo specifico status e alle peculiari
condizioni di impiego di tale personale sono equiparati al trattamento
economico fondamentale»; b) al comma 2 dopo le parole: «mediante presentazione
di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica» sono
aggiunte le seguenti: «o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario
nazionale»; c) al comma 3 è soppresso il secondo periodo; d) il comma 5 è
abrogato. Gli effetti di tale abrogazione concernono le assenze effettuate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto; e) dopo il
comma 5, sono inseriti i seguenti: "5-bis. Gli accertamenti medico-legali
sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende
sanitarie locali su richiesta delle Amministrazioni pubbliche interessate
rientrano nei compiti istituzionali del Servizio sanitario nazionale;
conseguentemente i relativi oneri restano comunque a carico delle aziende
sanitarie locali. 5-ter. A decorrere dallanno 2010 in sede di riparto
delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale è
individuata una quota di finanziamento destinata agli scopi di cui al comma 5- bis,
ripartita fra le regioni tenendo conto dellincidenza sui propri
territori di dipendenti pubblici; gli accertamenti di cui al comma 1 sono
effettuati nei limiti delle ordinarie risorse disponibili a tale scopo.".
24. Agli oneri
derivanti dallattuazione delle disposizioni introdotte
dal comma 23, lettera a), pari a 9,1 milioni di euro annui a decorrere
dallanno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione
dellautorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di
cui allarticolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 25.
Il comma 11 dellart. 72 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è sostituito dal seguente:
"11. Per gli anni 2009, 2010, e 2011, le pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono,
a decorrere dal compimento dellanzianità massima contributiva, di
40 anni del personale dipendente, nellesercizio dei poteri di cui
allart. 5 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, risolvere
unilateralmente il rapporto di lavoro ed il contratto individuale, anche del personale dirigenziale, con
un preavviso di sei mesi fermo restando quanto previsto dalla disciplina
vigente in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici. Con appositi
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa delibera
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e linnovazione, di concerto con i Ministri
delleconomia e delle finanze, dellinterno, della difesa e degli affari esteri,
sono definiti gli specifici criteri e le modalità applicative dei principi
della disposizione di cui al presente comma relativamente al personale dei
comparti sicurezza, difesa ed esteri, tenendo conto delle rispettive peculiarità
ordinamentali. La disposizione di cui al presente comma si applica anche nei
confronti dei soggetti 23 che abbiano beneficiato dellart.
3, comma 57 della legge 24.12.2003, n. 350. Le disposizioni di cui al presente
comma non si applicano a magistrati, ai professori universitari ed ai dirigenti medici responsabili
di struttura complessa." 26. Restano ferme tutte le cessazioni dal
servizio per effetto della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro a
causa del compimento dellanzianità massima contributiva di 40 anni, decise
dalle amministrazioni pubbliche di cui allarticolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in
applicazione dellart. 72, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo vigente prima dellentrata
in vigore della legge 4 marzo 2009, n. 15 e della modifica apportata
dall'articolo 6, comma 3, della stessa legge, nonché i preavvisi che le
amministrazioni hanno
disposto prima della medesima data in ragione del compimento dellanzianità
massima contributiva di 40 anni e le conseguenti cessazioni dal servizio che ne
derivano. 27. Allart. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
sono apportate le seguenti
modifiche: a) al comma 2, penultimo periodo, dopo le parole
"somministrazione di lavoro" sono aggiunte le seguenti "ed il
lavoro accessorio di cui alla lettera d), del comma 1, dellarticolo
70 del d.lgs. 276/2003 e successive modificazioni ed integrazioni"; b) il comma 3 è così
sostituito: "3. Al fine di combattere gli abusi nell'utilizzo del lavoro
flessibile, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di apposite
istruzioni fornite con Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e
linnovazione,
le amministrazioni redigono un analitico rapporto informativo sulle tipologie
di lavoro flessibile utilizzate da trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun
anno, ai nuclei di valutazione o ai servizi di controllo interno di cui al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nonché alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica che
redige una relazione annuale al Parlamento. Al dirigente responsabile di
irregolarità nellutilizzo del lavoro flessibile non può essere erogata la retribuzione di
risultato." c) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Le
amministrazioni pubbliche comunicano, nellambito del rapporto di
cui al precedente comma 3, anche le informazioni concernenti l'utilizzo dei
lavoratori socialmente
utili." d) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma: "6. Le
disposizioni previste dallarticolo 5, commi 4-quater, 4-quinquies e
4-sexies del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 si applicano
esclusivamente al personale reclutato secondo le procedure di cui allarticolo
36, comma 1, lettera b)." 28. Allarticolo 7, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo lultimo periodo è aggiunto il
seguente: "Si applicano le disposizioni previste dallart. 36, comma
3, del presente decreto."
29. Allarticolo 65, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, recante il Codice dellamministrazione digitale, dopo la lettera c) è
inserita la seguente: "c-bis) ovvero quando lautore è identificato
dal sistema informatico attraverso le credenziali di accesso relative allutenza
personale di posta elettronica certificata di cui allarticolo 16-bis del
decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n.2.". 30. Dopo larticolo 57 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
è inserito il seguente: "Art. 57-bis (Indice degli indirizzi delle
pubbliche amministrazioni) 1. Al fine di assicurare la trasparenza delle
attività istituzionali è istituito lindice degli indirizzi
delle amministrazioni
pubbliche, nel quale sono indicati la struttura organizzativa, lelenco
dei servizi offerti e le informazioni relative al loro utilizzo, gli indirizzi
di posta elettronica da utilizzare 24 per le comunicazioni e per lo scambio di
informazioni e per linvio di documenti a tutti gli effetti di legge fra le amministrazioni e
fra le amministrazioni ed i cittadini. 2. Per la realizzazione e la gestione
dellindice si applicano le regole tecniche di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 272 del 21 novembre 2000. La realizzazione e la gestione dellindice
è affidato al Centro Nazionale per linformatica nella pubblica
amministrazione (CNIPA). 3. Le amministrazioni aggiornano gli indirizzi ed i contenuti dellindice
con cadenza almeno semestrale, salvo diversa indicazione del CNIPA. La mancata
comunicazione degli elementi necessari al completamento dellindice e del
loro aggiornamento è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e dellattribuzione
della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili.". 31.
Allarticolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo la
lettera f), sono inserite le seguenti: "f-bis) atti e contratti di cui
allarticolo 7, comma
6, del decreto legislativo n. 165 del 2001; f-ter) atti e contratti concernenti
studi e consulenze di cui allarticolo 1, comma 9, della legge 23
dicembre 2005, n. 266;". 32. Al fine di garantire la coerenza
nellunitaria attività svolta dalla Corte dei conti per le funzioni che ad essa
spettano in materia di coordinamento della finanza pubblica, anche in relazione
al federalismo fiscale, il Presidente della Corte medesima può disporre che le
sezioni riunite adottino pronunce di orientamento generale sulle questioni
risolte in maniera difforme dalle sezioni regionali di controllo nonché sui
casi che presentano una questione di massima di particolare rilevanza. Tutte le
sezioni regionali di controllo si conformano alle pronunce di orientamento
generale adottate dalle sezioni riunite. 33. Allarticolo 2 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma 46, è aggiunto il seguente comma:
"46- bis. Nelle more dellemanazione del regolamento di cui
allarticolo 62, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 , le regioni di cui al comma
46 sono autorizzate, ove sussistano eccezionali condizioni economiche e dei
mercati finanziari, a ristrutturare le operazioni derivate in essere. La predetta
ristrutturazione, finalizzata esclusivamente alla salvaguardia del beneficio e
della sostenibilità delle posizioni finanziarie, si svolge con il supporto delladvisor
finanziario previsto nellambito del piano di rientro di cui
allarticolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, previa autorizzazione e sotto
la vigilanza del Ministero delleconomia e delle finanze.".
34. Fermo restando quanto previsto dallarticolo 45, del decreto del
Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, lEnte nazionale per laviazione
civile (ENAC) è autorizzato ad utilizzare la parte dellavanzo di
amministrazione derivante da trasferimenti correnti statali, ad esclusione dei
fondi a destinazione vincolata, per far fronte a spese di investimento e per la
ricerca, finalizzate
anche alla sicurezza. 35. Entro il 31 luglio 2009, lENAC
comunica lentità delle risorse individuate ai sensi del comma 34 relative
allanno 2008 al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che
individua, con proprio decreto gli investimenti da finanziare a valere sulle medesime risorse.
36. Gli interventi di cui ai commi 17 e 18 dellarticolo 2 della
legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono sostituiti, nel limite delle risorse non
utilizzate e allo scopo finalizzate, con interventi per la prosecuzione delle misure di
cui allarticolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 25
451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, per la
protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione, anche con riferimento agli oneri relativi allutilizzo
delle infrastrutture. A tal fine, le risorse accertate disponibili sono
riassegnate ai pertinenti capitoli di bilancio. Art. 18 Tesoreria statale 1.
Con decreti del Ministro dellEconomia e delle Finanze di natura non regolamentare sono fissati,
per le società non quotate totalmente possedute dallo Stato, direttamente o
indirettamente, e per gli enti pubblici nazionali inclusi nel conto economico
consolidato delle amministrazioni pubbliche di cui allarticolo
1, comma 5, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311 i criteri, le modalità e la tempistica per lutilizzo
delle disponibilità esistenti sui conti di Tesoreria dello Stato, assicurando
che il ricorso a qualsiasi forma di indebitamento avvenga solo in assenza di disponibilità e per effettive
esigenze di spesa. 2. Con uno o più decreti del Ministro dellEconomia
e delle Finanze di natura non regolamentare può essere stabilito che i soggetti
indicati al comma 1 devono detenere le proprie disponibilità finanziarie in appositi conti correnti presso la
Tesoreria dello Stato. Con gli stessi decreti sono stabiliti leventuale
tasso di interesse da riconoscere sulla predetta giacenza, per la parte non
proveniente dal bilancio dello Stato, e le altre modalità tecniche per lattuazione del presente comma. Il
tasso dinteresse non può superare quello riconosciuto sul conto di
disponibilità del Tesoro. 3. Con decreti del Ministro dellEconomia e
delle Finanze di natura non regolamentare sono fissati i criteri per
lintegrazione dei
flussi informativi dei conti accesi presso la Tesoreria dello Stato, al fine di
ottimizzare i flussi di cassa, in entrata ed in uscita, e di consentire una
riduzione dei costi associati a tale gestione. 4. Con separati decreti del
Ministro delleconomia e delle Finanze di natura non regolamentare i
provvedimenti di cui ai commi precedenti possono essere estesi alle
Amministrazioni incluse nel conto economico consolidato delle amministrazioni
pubbliche richiamato al comma 1 con esclusione degli enti previdenziali di
diritto privato, delle regioni, delle province autonome, degli enti, di
rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale, degli enti locali e
degli enti del settore camerale, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e
delle Autorità indipendenti nonché degli Organi costituzionali e degli Organi a
rilevanza costituzionale. Art. 19 Società pubbliche 1. Allarticolo
18 del decreto legge n. 112 del 2008 convertito con legge 133 del 2008, dopo il
comma 2, è inserito il seguente: "2-bis. Le disposizioni che stabiliscono, a carico delle
amministrazioni di cui allarticolo 1, comma 2, del decreto
legislativo n. 165 del 2001, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale
si applicano, in relazione al regime previsto per lamministrazione controllante, anche alle società a
partecipazione pubblica totale o di controllo che siano titolari di affidamenti
diretti di servizi senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare
esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale,
ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a
supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica. Le predette
società adeguano inoltre le proprie politiche di personale alle disposizioni
vigenti per le amministrazioni controllanti in materia di contenimento degli
oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e
per consulenze." 2. Allart. 3 della legge 244 del 2007
sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 28, in fine, è aggiunto il seguente
periodo: "La delibera di cui al presente comma è trasmessa alla sezione
competente della Corte dei Conti."; b) al comma 29, primo periodo, le
parole: "Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge", sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 30 settembre
2009"; in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Il mancato avvio
delle procedure finalizzate alla cessione determina responsabilità
erariale". 3. Larticolo 7-octies del decreto legge 10
febbraio 2009, n. 5,
convertito, con modificazioni, in legge 9 aprile 2009, n. 33 è modificato come
segue: a) la rubrica dellarticolo è sostituita dalla seguente
"Misure a favore degli obbligazionisti e dei piccoli azionisti Alitalia
Linee aeree italiane Spa"; b) il comma 1 è abrogato c) al comma 3, lettera a), le parole
"ridotto del 50 per cento" sono sostituite dalle seguenti parole
"pari ad euro 0,262589 per singola obbligazione, corrispondente al 70,97%
del valore nominale"; d) al comma 3, dopo la lettera a), è introdotta la
seguente lettera: "a-bis) ai titolari di azioni della società Alitalia -
Linee aeree italiane Spa, ora in amministrazione straordinaria, viene
attribuito il diritto di cedere al Ministero dell'economia e delle finanze i
propri titoli per un controvalore determinato sulla base del prezzo medio di
borsa delle azioni nell'ultimo mese di negoziazione ridotto del 50 per cento,
pari a 0,2722 euro per singola azione, e comunque nei limiti di cui alla
successiva lettera b), in cambio di titoli di Stato di nuova emissione, senza
cedola, con scadenza 31 dicembre 2012 e con taglio minimo unitario di euro
1.000. Il diritto è condizionato all'osservanza delle condizioni e modalità di
seguito specificate;"; e) al comma 3, lettera b), le parole "di cui
alla lettera a) non potranno risultare superiori a euro 100.000 per ciascun
obbligazionista" sono sostituite dalle seguenti parole "di cui alle
lettere a) e a-bis) non potranno risultare superiori rispettivamente a euro
100.000 per ciascun 28 obbligazionista e a euro 50.000 per ciascun
azionista"; dopo le parole "controvalore delle obbligazioni"
sono aggiunte le seguenti parole: "e delle azioni; f) al comma 3, lettera
b) è aggiunto infine il seguente periodo: " le assegnazioni di titoli di
Stato agli obbligazionisti non potranno superare per lanno
2009 il limite complessivo di spesa di cui al comma 2, le restanti
assegnazioni, ivi incluse quelle in favore degli azionisti di cui alla lettera
a-bis), sono effettuate nellanno 2010"; g) al comma 4, primo
periodo, le parole
"I titolari di obbligazioni di cui al comma 3" sono sostituite dalle
seguenti parole: "I titolari di obbligazioni o di azioni di cui al comma
3"; le parole "entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle
seguenti parole "entro il 31 agosto 2009"; h) al comma 4, alla
lettera a), dopo le parole "dei titoli obbligazionari" sono aggiunte
le seguenti parole: "e azionari"; i) al comma 5, primo periodo, dopo
le parole "gli intermediari finanziari, sotto la propria responsabilità,
trasmettono" sono aggiunte le parole "in cartaceo e su supporto
informatico"; j) al comma 5 lettera a), dopo le parole "titolari
delle obbligazioni" sono aggiunte le seguenti parole "e delle
azioni"; le parole "delle quantità di detti titoli obbligazionari
detenuta alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto" sono sostituite dalle seguenti parole "delle quantità di
detti titoli obbligazionari e azionari detenute alla data di presentazione
della dichiarazione di cui al comma 4"; k) al comma 5, lettera c), dopo le
parole "quantità di titoli obbligazionari" sono aggiunte le seguenti
parole: "e azionari"; dopo le parole "soggetti titolari delle obbligazioni"
sono aggiunte le seguenti parole "e delle azioni"; l) al comma 6,
primo periodo, dopo le parole "titoli obbligazionari" sono aggiunte
le seguenti parole "e azionari"; m) al comma 6, secondo periodo, dopo
le parole "trasferimento delle obbligazioni" sono aggiunte le
seguenti parole: "e delle azioni"; n) al comma 7 le parole
"entro il 31 dicembre 2009" sono sostituite con le parole "
entro il 31 dicembre 2010" o) dopo il comma 7, è introdotto il seguente
comma: "7-bis Alle operazioni previste dal presente articolo non si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 102 e seguenti e agli articoli
114 e seguenti del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58."; p) è
abrogato il comma 8 q) il comma 9 è sostituito dal seguente comma: "9. E'
abrogato il comma 2 dell'articolo 3 del decreto legge 28 agosto 2008, n. 134,
convertito, con modificazioni, in legge 27 ottobre 2008, n. 166."; r) è
abrogato il comma 10 4. Ai fini dellammissione ai benefici
di cui allarticolo 7-octies, comma 3, lettera a), del decreto legge n. 10
febbraio 2009, n.5,
convertito, con modificazioni, in legge 9 aprile 2009, n.33, come modificato
dal comma 1 del presente articolo, si considerano valide le richieste
presentate dai titolari di obbligazioni del prestito obbligazionario
"Alitalia 7,5 per cento 2002-2010 convertibile" emesso da Alitalia -
Linee aeree italiane Spa, ora in amministrazione straordinaria, sulla base
della normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto
legge. Al fine di provvedere alla copertura dei maggiori oneri derivanti dal
comma 3 lautorizzazione di spesa di cui allarticolo 7- octies,
comma 2, del decreto legge n. 10 febbraio 2009, n.5, convertito, con
modificazioni, con legge 9 aprile 2009, n.33, è incrementata di 230 milioni di
euro per lanno 2010. 5. Le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge
fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel
rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale
interamente pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo
analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria
attività quasi esclusivamente 29 nei confronti dellamministrazione
dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi
relativi ai fondi sono
a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi. 6. Larticolo
2497, primo comma, del codice civile, si interpreta nel senso che per enti si
intendono i soggetti giuridici collettivi, diversi dallo Stato, che detengono
la partecipazione
sociale nellambito della propria attività imprenditoriale ovvero per
finalità di natura economica o finanziaria. 7. Larticolo 3, comma 12,
lettera b) della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, è
sostituito dal seguente: "b) prevedere che previa delibera dellassemblea
dei soci, sulle materie delegabili, al presidente possano essere attribuite
deleghe operative da parte dellorgano di amministrazione che provvede a
determinarne in concreto il contenuto ed il compenso ai sensi dellarticolo 2389, comma 3,
del codice civile;". 8. Larticolo 3, comma 12, lettera d) della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, è sostituito dal
seguente: "d) prevedere che lorgano di amministrazione, fermo quanto
previsto ai sensi
della lettera b), possa delegare proprie attribuzioni a un solo componente, al
quale possono essere riconosciuti compensi ai sensi dellarticolo
2389, terzo comma, del codice civile unitamente al Presidente nel caso di
attribuzione di deleghe operative di cui alla lettera b);". 9. Larticolo
1, comma 459, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è soppresso. 10.
Larticolo 3, comma 13 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è sostituito
dal seguente: "13. Le modifiche statutarie, ad eccezione di quelle di cui
alle lettere b) e d)
del comma 12, hanno effetto a decorrere dal primo rinnovo degli organi
societari successivo alle modifiche stesse.". 11. Con atto di indirizzo
strategico del Ministro delleconomia e delle finanze sono
ridefiniti i compiti e le funzioni della Società di cui allarticolo 1 della
legge 13 luglio 1966, n. 559, come modificata dallarticolo 1 del decreto
legislativo 21 aprile 1999, n. 116. 12. Il consiglio di amministrazione della
società di cui al comma 11 del presente articolo è conseguentemente rinnovato nel numero di
cinque consiglieri entro 45 giorni dalla data di emanazione dei relativi atti
di indirizzo strategico, senza applicazione dellarticolo 2383,
comma 3, del codice civile. Il relativo statuto dovrà conformarsi, entro il
richiamato termine,
alle previsioni di cui al comma 12, dellarticolo 3 della legge
24 dicembre 2007, n.244. 13. Allarticolo 3, comma 12, primo periodo della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, dopo le parole:
"ovvero da eventuali disposizioni speciali" sono inserite le parole: "nonché
dai provvedimenti di attuazione dellarticolo 5, comma 4,
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326". Art. 20 Contrasto alle frodi in materia di invalidità civile 1. A decorrere dal 1° gennaio
2010 ai fini degli accertamenti sanitari di invalidità civile, cecità civile,
sordità civile, handicap e disabilità le Commissioni mediche delle Aziende
sanitarie locali sono integrate da un medico dellINPS quale
componente effettivo. In ogni caso laccertamento definitivo è effettuato
dallINPS. Ai fini dellattuazione del presente articolo lINPS
medesimo si avvale delle proprie risorse umane, finanziarie e strumentali, anche
attraverso una razionalizzazione
delle stesse, come integrate ai sensi del DPCM del 30 marzo 2007 concernente il
trasferimento delle competenze residue dal Ministero delleconomia
e delle finanze allINPS. 2. LINPS accerta altresì la permanenza dei
requisiti sanitari nei confronti dei titolari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile,
handicap e disabilità. In caso di comprovata insussistenza dei prescritti
requisiti sanitari, si applica larticolo 5, comma 5 del Regolamento
di cui al D.P.R. 21 settembre 1994, n. 698. 3.
A
decorrere dal 1° gennaio 2010 le domande volte ad ottenere i benefici in
materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e
disabilità, complete della certificazione medica attestante la natura delle
infermità invalidanti, sono presentate allIstituto Nazionale della
Previdenza Sociale (INPS), secondo modalità stabilite dallente medesimo.
LIstituto trasmette, in tempo reale e in via telematica, le domande alle
Aziende Sanitarie Locali. 4. Con accordo quadro tra il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, da concludere entro e non oltre
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
disciplinate le modalità attraverso le quali sono affidate allINPS
le attività relative allesercizio delle funzioni concessorie nei
procedimenti di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e
disabilità. Nei sessanta giorni successivi, le regioni stipulano con lINPS
apposita convenzione che regola gli aspetti tecnico- procedurali dei flussi
informativi necessari per la gestione del procedimento per lerogazione
dei trattamenti connessi allo stato di invalidità civile. 5. Allarticolo 10, comma 6, del decreto-legge
30 settembre 2005, n. 203, convertito nella legge 2 dicembre 2005, n. 248 sono
apportate le seguenti modificazioni: a) nel primo periodo è soppressa la parola
"anche"; b) nel secondo periodo sono soppresse le parole "sia
presso gli uffici dellAvvocatura dello Stato, ai sensi
dellarticolo 11 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, sia"; c) nel
terzo periodo sono soppresse le parole "è litisconsorte necessario ai
sensi dellarticolo 102 del codice di procedura civile e"; d) è aggiunto, infine il seguente comma:
"6-bis: Nei procedimenti giurisdizionali civili relativi a prestazioni
sanitarie previdenziali ed assistenziali, nel caso in cui il giudice nomini un
consulente tecnico dufficio, alle indagini assiste un medico
legale dell
ente, su richiesta, formulata, a pena di nullità, del consulente nominato dal
giudice, il quale provvede ad inviare apposita comunicazione al direttore della
sede provinciale dellINPS competente. Al predetto componente competono le
facoltà indicate nel
secondo comma dellart. 194 del codice di procedura civile
Nellipotesi di sentenze di condanna relative a ricorsi depositati a far
data dal 1 aprile 2007 a
carico del Ministero dellEconomia e delle Finanze o del medesimo in
solido con lINPS, allonere delle spese legali, di consulenza tecnica o del
beneficio assistenziale provvede comunque lINPS..". 6. Entro
trenta giorni dallentrata in vigore delle presenti disposizioni, è
nominata dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dellEconomia
e delle finanze una Commissione con il compito di aggiornare le tabelle
indicative delle percentuali dell'invalidità civile, già approvate con decreto
del Ministro della Sanità del 5 febbraio 1992, e successive modificazioni. Dalla attuazione del
presente comma non devono derivare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
Art. 21 Rilascio di concessioni in materia di giochi 1. Per garantire la tutela
di preminenti interessi pubblici nelle attività di raccolta del gioco, qualora
attribuite a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, la gestione di
queste attività è sempre affidata in concessione attribuita, nel rispetto dei
principi e delle regole comunitarie e nazionali, di norma ad una pluralità di
soggetti scelti mediante procedure aperte, competitive e non discriminatorie.
Conseguentemente, per assicurare altresì la maggiore concorrenzialità,
economicità e capillarità distributiva della raccolta delle lotterie nazionali
ad estrazione istantanea e differita, in previsione della prossima scadenza
della vigente concessione per lesercizio di tale forma di gioco,
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il
Ministero delleconomia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato
avvia le procedure occorrenti per conseguire tempestivamente laggiudicazione
della concessione ai più qualificati operatori di gioco, nazionali e
comunitari, individuati mediante selezione concorrenziale basata sul criterio
dellofferta economicamente più vantaggiosa, nellambito della quale
valore prioritario è attribuito: a) al rialzo delle offerte economiche rispetto
alla base predefinita, comunque in grado di assicurare maggiori entrate in
misura non inferiore complessivamente a 500 milioni euro nellanno
2009 e a 100 milioni di euro per lanno 2010; b) al ribasso
dellaggio per il concessionario, alla misura del 12 per cento della
raccolta, comunque comprensivo del compenso dovuto ai punti vendita; c) alla
capillarità della distribuzione, attraverso una rete, esclusiva per concessionario, costituita
da un numero non inferiore a 15.000 punti vendita; d) allofferta
di standard qualitativi che garantiscano la sicurezza dei biglietti venduti e
laffidabilità del sistema di pagamento delle vincite; e) previsione, per ciascun
concessionario, di un valore medio di restituzione della raccolta in vincite
non superiore al 75 per cento. 2. Le concessioni attribuite ai sensi del comma
1, eventualmente rinnovabili per non più di una volta, hanno una durata massima
pari, di norma, a 9 anni, comunque suddivisi in due periodi rispettivamente di
5 e 4 anni. La prosecuzione della concessione per il secondo periodo è
subordinato alla positiva valutazione dellandamento della
gestione da parte dellamministrazione concedente, da esprimere entro il 1° semestre del 5
anno di concessione. Art. 22 Settore sanitario 1. Allarticolo
79, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1-bis le parole: "entro il 31
ottobre 2008" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 15 settembre
2009"; b) al comma 1-ter le parole «entro il 31 ottobre 2008» sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 15 settembre 2009». 2. E
istituito un fondo con dotazione pari a 800 milioni di euro a decorrere dallanno
2010, destinato ad interventi relativi al settore sanitario, da definirsi con
decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di
concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, sentita la Conferenza
Stato-Regioni. 3. Il fondo di cui al comma 2 è alimentato dalle economie
conseguenti alle disposizioni di cui allarticolo 13, comma 1,
lettera b), del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito.., e
allattività amministrativa
dellAgenzia italiana del farmaco nella determinazione del prezzo dei
medicinali equivalenti di cui allarticolo 7, comma 1, del decreto-legge
16 novembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
novembre 2001, n. 405 e successive modificazioni. A tal fine il tetto di spesa per lassistenza
farmaceutica territoriale di cui allarticolo 5, comma 1, del decreto
legge 1° ottobre 2007, n.159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
novembre 2007, n. 222, è rideterminato in riduzione in valore assoluto di 800 milioni di euro a
decorrere dallanno 2010 e in termini percentuali nella
misura del 13,3 per cento a decorrere dal medesimo anno 2010. Conseguentemente
il livello del finanziamento a cui concorre ordinariamente lo Stato è ridotto di 800 milioni di euro a
decorrere dallanno 2010. In sede di riparto
del finanziamento del servizio sanitario nazionale è determinata la quota che
le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano
riversano in entrata al bilancio dello Stato. 4. Attesa la straordinaria necessità ed urgenza di
tutelare lerogazione delle prestazioni sanitarie comprese nei Livelli
Essenziali di Assistenza, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 30 novembre 2001, e di assicurare il risanamento, il riequilibrio economico-finanziario
e la riorganizzazione del sistema sanitario regionale della Regione Calabria,
anche sotto il profilo amministrativo e contabile, tenuto conto 34 dei
risultati delle verifiche del Comitato e del Tavolo, di cui agli articoli 9 e
12 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 relativamente agli anni 2007 e
2008, si applicano le seguenti disposizioni: a) il Presidente del Consiglio dei
Ministri, con la procedura di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno
2003, n. 131, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali,
sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, diffida la regione a
predisporre entro trenta giorni un Piano di rientro contenente misure di
riorganizzazione e riqualificazione del Servizio sanitario regionale, da
sottoscriversi con lAccordo di cui allarticolo 180 della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché a provvedere a quanto previsto dallarticolo 1, comma
174 della medesima legge; b) decorso inutilmente tale termine, ovvero ove il
Piano presentato sia valutato non congruo a seguito di istruttoria congiunta
del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro, della
salute e delle
politiche sociali e del Ministero per i rapporti con le regioni, sulle cui
conclusioni è sentita la regione in apposita riunione, il Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentito il
Ministro per i rapporti con le regioni, nomina un Commissario per la
predisposizione di un Piano triennale di rientro dai disavanzi, recante
indicazione dei necessari interventi di contenimento strutturale della spesa,
da redigere allesito del riaccertamento dei debiti
pregressi nonché dellattivazione delle procedure amministrativo-contabili
minime necessarie per valutare positivamente lattendibilità degli stessi
conti. Alla riunione del Consigli dei Ministri partecipa il Presidente della giunta
regionale ai sensi dellarticolo 8, comma 1, della legge 5 giugno
2003, n. 131 c) lanzidetto Piano è approvato dal Consiglio dei Ministri,
che ne affida contestualmente lattuazione al Commissario nominato ai sensi della precedente lettera
b). Nello svolgimento dei compiti affidatigli e per tutto il periodo di vigenza
del Piano di rientro, il Commissario, che può avvalersi del Commissario
delegato di cui allordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri 21 dicembre
2007, n. 3635, sostituisce gli organi della Regione nellesercizio
delle attribuzioni necessarie allattuazione del Piano stesso; d) ai
crediti interessati dalle procedure di accertamento e riconciliazione del
debito pregresso al 31 dicembre 2008 si applicano le disposizioni di cui allarticolo
4, comma 2-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Si applicano inoltre le
disposizioni di cui allarticolo 4, comma 2, del citato decreto-legge n. 159 del
2007, che non siano in contrasto con le disposizioni del presente comma. 35. 5. In sede di verifica sullattuazione
dei Piani di rientro, al fine di prevenire situazioni di conflitto di interesse
e di assicurare piena indipendenza e imparzialità di giudizio, i componenti designati dalla
Conferenza delle regioni e delle Province autonome, appartenenti alla regione
assoggettata alla valutazione, non possono partecipare alle relative riunioni
del Comitato e del Tavolo, di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa Stato-
Regioni del 23 marzo 2005.
In tali casi, la predetta Conferenza provvede alla
tempestiva designazione di altrettanti componenti supplenti, fermo restando che
nelle more di tale designazione, allo scopo di non ritardare le necessarie
azioni di contrasto alle situazioni di criticità in essere, Comitato e Tavolo
possono proseguire e concludere i propri lavori. Restano salvi gli atti e le
attività già espletati da Comitato e Tavolo anteriormente allentrata
in vigore della presente
disposizione. 6. Per la specificità che assume la struttura indicata dallarticolo
articolo 1 comma 164, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nellambito
del sistema sanitario nazionale ed internazionale e per le riconosciute
caratteristiche di specificità
ed innovatività dellassistenza, a valere su apposito capitolo
di spesa dello stato di previsione del Ministero dellEconomia e delle
Finanze è istituito un fondo di 50 milioni di euro a decorrere dallanno
2009 per lerogazione, a favore della medesima struttura sanitaria, di un contributo annuo fisso
di 50 milioni di euro. Conseguentemente, allarticolo 79, comma 1,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella
legge 6 agosto 2008, n.133: a) per il triennio 2009-2011 il finanziamento del Servizio
sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato è rideterminato in
diminuzione dellimporto di 50 milioni di euro; b) le parole
da "comprensivi" fino a "15 febbraio 1995" sono soppresse.
7. Limporto di 50 milioni di euro previsto per gli anni 2007 e 2008 dallarticolo
1, comma 796, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato
dallarticolo 43, comma 1-bis, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248,
convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, è erogato alla struttura sanitaria di cui
al comma 6 per le medesime finalità di cui al comma 6. 8. Ai fini della
verifica degli adempimenti in materia di acquisto di beni e servizi, di cui allAllegato
1, comma 2, lettera b) dellIntesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, il Tavolo di
verifica degli adempimenti di cui allarticolo 12 della
medesima Intesa procede alla valutazione sentita la CONSIP. Art. 23 Proroga di
termini 1. Allarticolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 ottobre 2008, n.158, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n.199, le parole "30 giugno
2009," sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2009,". 2.
Allarticolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009,
n.5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33, le parole "fino al 30
giugno 2009." sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre
2009.". 3. Ai commi 1 e 4 dellart. 41 del decreto
legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole:
"entro il 30 giugno 2009." sono sostituite dalle seguenti:
"entro il 30 settembre 2009.". 4. Al fine di assicurare lassunzione
nella qualifica di vigile del fuoco delle unità autorizzate per lanno
2009, tenuto conto della
vigenza delle sole graduatorie dei concorsi per titoli ed esami riservati ai
vigili volontari ausiliari collocati in congedo negli anni 2004 e 2005, dalle
quali attingere in parti uguali, il termine di scadenza relativo alla
graduatoria per il 2004, è prorogato al 31 dicembre 2009. E
altresì prorogata al 31 dicembre 2009 la graduatoria del concorso pubblico per
esami a 28 posti di direttore antincendi della posizione C2. 5. All'articolo
28, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 2008, n. 31, le parole: "30 giugno 2009" sono sostituite
dalle seguenti: "30 giugno 2010". 6. Allarticolo
159, comma 1, primo, secondo e quarto periodo, del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, le parole: "30 giugno 2009", sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2009". 7. Al comma 14 dellarticolo
19 del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, le parole "e
comunque non oltre il 30 giugno 2009" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque non oltre
il 31 dicembre 2009. 8. Allart. 8, comma 1, lettera c), terzo
periodo, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: "30 giugno
2009" sono sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2009". 9. Il termine stabilito
dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, come da
ultimo modificato dal comma 10, dellarticolo 4-bis, del decreto-legge 3 giugno
2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129,
per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle
strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti
alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno in data 9
aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, è
prorogato al 31 dicembre 2010. La proroga del termine di cui al presente comma,
si applica anche alle strutture ricettive per le quali venga presentato, entro
60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al Comando
provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio, il progetto di
adeguamento per l'acquisizione del parere di conformità previsto dall'articolo
2 del decreto del Presidente della 37 Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37. In pendenza del termine
per la presentazione del progetto di cui al presente comma, restano sospesi i
procedimenti volti allaccertamento dellottemperanza agli
obblighi previsti dal decreto del Ministro dell'interno in data 9 aprile 1994,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994. 10.
Allarticolo 26, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge 31 dicembre
2007, n. 248, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: "fino
al 30 giugno 2009" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30
settembre 2009". 11. Allarticolo 14, comma 2,del decreto
legislativo 20 novembre 2008, n. 188, le parole "sei mesi " sono sostituite dalle
seguenti: "nove mesi". 12. Allarticolo 354, comma 4,
del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, come da ultimo modificato dallarticolo 16, comma
1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2009, n. 14, le parole: "e comunque non oltre diciotto mesi dopo
il termine previsto dal comma 2 dellarticolo 355" sono
sostituite dalle seguenti: "e comunque non oltre ventiquattro mesi dopo il termine previsto dal
comma 2 dellarticolo 355". 13. Allarticolo 9, comma 8, del
decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge
2 aprile 2007, n. 40, le parole: "dal sessantesimo giorno successivo dalla
data di entrata in
vigore del decreto di cui al comma 7, primo periodo" sono sostituite dalle
seguenti: "dal 1° ottobre 2009". 14. Per le popolazioni dei comuni
interessati dagli eventi sismici, che hanno colpito la regione Abruzzo a
partire dal mese di aprile 2009, come identificati con il decreto del
Commissario delegato 16 aprile 2009, n. 3, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 89 del 17 aprile 2009, i termini di cui agli articoli 191, comma 2, 192,
comma 2, e 193, comma 2, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono
prorogati di sei mesi. La richiesta di cui allarticolo 191,
comma 2 e 192, comma 2, nonché listanza di cui allarticolo 193,
comma 2, del citato decreto legislativo n. 30 del 2005, deve essere
accompagnata unicamente dallautocertificazione da cui risulti la condizione di residente in uno
dei comuni di cui al presente comma. 15. Al fine di agevolare la ripresa delle
attività nelle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009, lavvio
delle procedure per il rinnovo degli organi delle Camere di commercio, industria,
artigianato, agricoltura dell'Abruzzo, di cui al D.M. 24 luglio 1996, n. 501, è
prorogato al 30 aprile 2010, con la conseguente proroga del termine di scadenza
degli organi delle Camere di commercio stesse. 16. Allarticolo
2, comma 447, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, come da ultimo modificato dallarticolo
19, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: "decorsi diciotto
mesi"sono sostituite dalle seguenti: "decorsi ventiquattro mesi". 17. Il secondo
periodo, del comma 4, dellarticolo 50, del decreto legislativo 1°
agosto 2003, n. 259, è sostituito dal seguente: "Fino alla completa
attuazione delle procedure di cui al presente comma, per lanno 2009, la conformità al sistema di
contabilità dei costi è verificata da parte di una società di revisione, scelta
dallAutorità nellambito di un elenco di società individuate
dalloperatore interessato tra quante risultano iscritte allapposito
albo tenuto presso la
Commissione nazionale per le società e la borsa, ai sensi dellarticolo
161 del testo unico delle disposizioni in materia di 38 intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e nominata
dalloperatore interessato
che sostiene i costi relativi alle verifiche.". 18. Il Consiglio della
magistratura militare nellattuale composizione è prorogato fino al 13
novembre 2009, ai fini dellattuazione degli adempimenti correlati alle
modifiche previste dal comma 19. 19. Allarticolo 1 della legge 30 dicembre 1988, n.
561, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1: 1) la lettera c),
è sostituita dalla seguente: "c) due componenti eletti dai magistrati
militari;"; 2) la lettera d), è sostituita dalla seguente: " d) un componente estraneo
alla magistratura militare, che assume le funzioni di vice presidente, scelto
d'intesa tra i Presidenti delle due Camere fra professori ordinari di
università in materie giuridiche e avvocati con almeno quindici anni di esercizio
professionale; il componente estraneo alla magistratura militare non può
esercitare attività professionale suscettibile di interferire con le funzioni
della magistratura militare né può esercitare attività professionale
nell'interesse o per conto, ovvero contro l'amministrazione militare."; b)
dopo il comma 1, è inserito il seguente: ""1-bis. Ferma restando la
dotazione organica di cui allarticolo 2, comma 603, lettera c),
primo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, i
magistrati militari componenti elettivi del Consiglio della magistratura
militare sono collocati fuori ruolo per la durata del mandato ed il posto di
organico è reso indisponibile per la medesima durata."; c) il comma 2, è
sostituito dal seguente: "2. Lattività e
lattuazione delle deliberazioni del Consiglio della magistratura militare
sono promosse dal presidente, sostituito, in caso di impedimento, dal vice
presidente."; d) al comma 4, le parole "almeno cinque componenti, di cui tre elettivi."
sono sostituite dalle seguenti: "almeno tre componenti, di cui uno
elettivo."; e) al comma 6, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) le
parole "dei componenti non magistrati" sono sostituite dalle
seguenti: "del componente non magistrato"; 2) le parole "tali
componenti" sono sostituite dalle seguenti: "tale componente";
f) al comma 8, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Con decreto
del Ministro della difesa è rideterminata la dotazione organica dellufficio
di segreteria del
Consiglio della magistratura militare, in riduzione rispetto a quella
attuale.". 20. È abrogato il comma 604 dellarticolo 2 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244. Le prime elezioni per il rinnovo del Consiglio
della magistratura militare, successive alla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono indette con decreto del Presidente del Consiglio della magistratura
militare da adottarsi tra il sessantesimo e il novantesimo giorno antecedente
la data di scadenza di cui al primo periodo del presente comma. 21. Il termine
di cui allarticolo 4bis, comma 18, del decreto legge 3 giugno 2008, n. 97,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, è prorogato,
senza oneri per la finanza pubblica, fino al completamento delle procedure occorrenti a rendere
effettivamente operativa lAgenzia Nazionale per la Valutazione
dellUniversità e della Ricerca (ANVUR) e comunque non oltre il 31
dicembre 2009. 22. Allarticolo 5, comma 2-quater, del decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, le
parole: "30 giugno 2009", sono sostituite dalle seguenti: "31
dicembre 2009". Art. 24 Proroga missioni di pace 1. Per iniziative di
cooperazione in favore di Afghanistan, Iraq, Libano, Pakistan, Sudan e Somalia
volte ad assicurare il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione
e dei rifugiati nei Paesi limitrofi, nonché il sostegno alla ricostruzione
civile, è autorizzata, fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto
di cui al comma 75 ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26
febbraio 1987, n. 49, come determinati nella Tabella C - Ministero degli affari
esteri della legge 22 dicembre 2008 n. 203, nonché la spesa stabilita
con il decreto di cui al comma
75 per gli interventi previsti dalla legge 7 marzo 2001, n. 58. Nellambito
del predetto stanziamento il Ministro degli affari esteri, con proprio decreto,
può destinare risorse, fino ad un massimo del 15%, per iniziative di
cooperazione in altre aree
di crisi, per le quali emergano urgenti necessità di intervento, nel periodo di
vigenza del presente decreto. 2. Per le finalità e nei limiti temporali di cui
al presente articolo, il Ministero degli affari esteri è autorizzato, nei casi
di necessità e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in
economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello
Stato. 3. Al personale di cui allarticolo 16 della legge
n. 49 del 1987, inviato in breve missione per le attività e le iniziative di cui al presente articolo, è
corrisposta lindennità di missione di cui al regio
decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura intera incrementata del trenta per
cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita,
Emirati Arabi Uniti e
Oman. 4. Per quanto non diversamente previsto, alle attività e alle iniziative
di cui al presente articolo si applicano larticolo 57, commi 6 e
7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché larticolo 3,
commi 1 e 5, e larticolo 4, comma 2, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2003, n. 219. 5. Nei limiti
delle risorse di cui al comma 1, nonché dei residui degli stanziamenti di cui
allarticolo 1, comma 1, e allarticolo 2, comma 3, del decreto-legge 31 gennaio
2008, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n. 45, e
allarticolo 01, comma 1, decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, sono
convalidati gli atti
adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate dal 1° gennaio 2009
fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, conformi alla
disciplina contenuta nel presente articolo, con particolare riferimento alle
disposizioni dei commi da 1 a
23. Sono altresì convalidati gli incarichi conferiti e i contratti stipulati in
base allarticolo 01, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.
209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e
allarticolo 1, comma
3, e allarticolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 8 del 2008,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008, conformi alla
disciplina contenuta nel presente articolo. 6. Larticolo 01, comma 1, del
decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, della legge n. 12 del 2009, si
interpreta nel senso che le somme ivi previste, non impegnate entro il 30
giugno 2009, possono essere impegnate nel corso dellintero
esercizio finanziario 2009 e di quello successivo. Larticolo 1, comma 1, e larticolo
2, comma 3, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 45 del 2008, si interpretano nel senso che le somme ivi
previste, non impegnate entro il 31 dicembre 2008, possono essere impegnate nel
corso dellintero
esercizio 2009. 7. Ai residui non impegnati dei fondi assegnati dallarticolo
1, comma 1, e dallarticolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 8 del 2008,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008, e dallarticolo
01, comma 1, del decreto-legge
n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009, si
applicano i commi 5 e 6 del presente articolo. 8. Le somme di cui al presente
articolo, non impegnate nellesercizio di competenza, possono
essere impegnate nellesercizio successivo. 9. Alle spese previste dal presente
articolo non si applica larticolo 60, comma 15, del decreto-legge n.
112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008. 10.
Al fine di sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il
ripristino dei servizi essenziali, i comandanti dei contingenti militari che
partecipano alle missioni internazionali, previa autorizzazione del Capo di
stato maggiore della difesa e secondo modalità stabilite con decreto del
Ministro della difesa, possono disporre interventi urgenti o acquisti e lavori
da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità
generale dello Stato, utilizzando le risorse messe a tal fine a disposizione da
amministrazioni dello Stato, enti e organismi pubblici sulla base di specifici
accordi, stipulati ai sensi dellarticolo 15 della legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni, e secondo le procedure di spesa e
contabili di cui allarticolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994,
n. 367, e allarticolo 48 del decreto del Presidente
della Repubblica 21 febbraio 2006, n. 167. 1 1. E autorizzata, fino al 31
ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 75 per lerogazione del
contributo italiano al
Tribunale Speciale delle Nazioni Unite per il Libano. 12. E
autorizzata, fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui
al comma 75 per la partecipazione italiana ai Fondi fiduciari della NATO
destinati allassistenza alle autorità locali per la riforma del settore sicurezza in Kosovo e
al reinserimento nella vita civile dei militari in esubero in Bosnia Erzegovina
1 3. E autorizzata, fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il
decreto di cui al comma 75 per assicurare la partecipazione dellItalia
alle operazioni civili di mantenimento della pace e di diplomazia preventiva,
nonché ai progetti di cooperazione dellOrganizzazione per la Sicurezza e
la Cooperazione in Europa (OSCE). 14. E autorizzata, fino al 30 ottobre 2009, la spesa stabilita
con il decreto di cui al comma 75 per la prosecuzione degli interventi di
ricostruzione, operativi di emergenza e di sicurezza per la tutela dei
cittadini e degli interessi italiani nei territori bellici e ad alto rischio. Al
personale inviato in missione in Iraq per la realizzazione delle attività di
cui al presente comma, è corrisposta lindennità di missione
di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura intera incrementata
del 30 per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati
Arabi Uniti e Oman. 15. E autorizzata, fino al 31 ottobre 2009, la
spesa stabilita con il decreto di cui al comma 75 per linvio in missione
di personale non diplomatico presso le Ambasciate Italiane in Baghdad e Kabul. Il relativo
trattamento economico è determinato secondo i criteri di cui allarticolo
204 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e
successive modificazioni. 16. E autorizzata, fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di
cui al comma 75 per la partecipazione di funzionari diplomatici alle operazioni
internazionali di gestione delle crisi, comprese le missioni PESD e gli Uffici
dei Rappresentanti Speciali UE. Ai predetti funzionari è corrisposta unindennità,
detratta quella eventualmente concessa dallOrganizzazione internazionale
di riferimento e senza assegno di rappresentanza, pari all80% di quella
determinata ai sensi dellarticolo 171 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 18 del
1967, e successive modificazioni. Per incarichi presso contingente italiano in
missioni internazionali, lindennità non può comunque superare il
trattamento attribuito per la stessa missione allorgano di vertice del
predetto contingente. 17. E autorizzata, fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il
decreto di cui al comma 75 per la partecipazione di funzionari diplomatici alle
operazioni internazionali di gestione delle crisi, comprese le missioni PESD e
gli Uffici dei Rappresentanti Speciali UE. 18. Per la realizzazione degli
interventi e delle iniziative a sostegno dei processi di pace e di
rafforzamento della sicurezza in Africa sub sahariana è autorizzata, fino al 31
ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 75 per la Somalia,
per il Sudan e per la Repubblica Democratica del Congo, ad integrazione degli
stanziamenti già assegnati per lanno 2009 per lattuazione
della legge 6 febbraio 1992, n. 180. 19. E autorizzata, fino al 31 ottobre
2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 75 per la copertura degli oneri
derivanti dalla partecipazione italiana al meccanismo europeo Athena. 20. E
autorizzata, fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui
al comma 75 per linvio in missione di un funzionario diplomatico con lincarico
di assistere la presenza italiana in Kurdistan. Al predetto funzionario è
corrisposta unindennità pari all80% di quella determinata ai sensi
dellarticolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del
1967, e successive
modificazioni, ed il rimborso forfettario degli oneri derivanti dalle attività
in Kurdistan, commisurato alla diaria per i viaggi di servizio allinterno
dellIraq. Per lespletamento delle sue attività, il predetto
funzionario può avvalersi del supporto di due unità da reperire in loco, con contratto a tempo
determinato, di durata comunque inferiore alla scadenza del presente decreto.
21. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009,
la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 75, per la proroga della
partecipazione di personale militare impiegato in Iraq in attività di
consulenza, formazione e addestramento delle Forze armate e di polizia
irachene, e per la realizzazione di attività di cooperazione militare nel
settore navale. 22. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31
ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 75 per la
partecipazione di personale militare alladdestramento delle
Forze armate serbe per lutilizzazione delle apparecchiature per lo sminamento e del materiale di
protezione individuale di cui allarticolo 3, comma 14,
del decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 marzo 2008, n. 45. 23. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31
ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 75 per la
prosecuzione dell'attività formativa in Italia relativa al corso in materia
penitenziaria per magistrati e funzionari iracheni, a cura del Ministero della
giustizia, nell'ambito della missione integrata dell'Unione europea denominata
EUJUST LEX, di cui allarticolo 2, comma 9, del decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio
2009, n. 12. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono stabilite la misura delle indennità orarie e dei rimborsi
forfettari delle spese di viaggio per i docenti e gli interpreti, la misura
delle indennità giornaliere e delle spese di vitto per i partecipanti ai corsi
e la misura delle spese per i sussidi didattici. I programmi del corso di
formazione si conformano al diritto umanitario internazionale e ai più recenti
sviluppi del diritto penale internazionale, nonché alle regole di procedura e
prova contenute negli statuti dei tribunali penali ad hoc, delle corti speciali
internazionali e della Corte penale internazionale. 24. È autorizzata, fino al
31 ottobre 2009, la partecipazione dellItalia ad una missione
di stabilizzazione
economica, sociale e umanitaria in Pakistan e in Afghanistan, al fine di
fornire sostegno al Governo pakistano e al Governo afghano nello svolgimento
delle attività prioritarie nell'ambito del processo di sviluppo e
consolidamento delle istituzioni locali e nell'assistenza alla popolazione. 25.
Nell'ambito degli obiettivi e delle finalità individuate nel corso dei colloqui
internazionali e in particolare nella Conferenza dei donatori dell'area, le
attività operative della missione sono finalizzate alla realizzazione di
iniziative concordate con il Governo pakistano e destinate, tra l'altro: a) al
sostegno al settore sanitario; b) al sostegno istituzionale e tecnico; c) al
sostegno della piccola e media impresa, con particolare riguardo all'area di
frontiera tra il Pakistan e l'Afghanistan; d) al sostegno dei mezzi di
comunicazione locali. 26. Per lorganizzazione della missione di
cui ai commi da 24 a
31 è autorizzata la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 75. Per il
finanziamento degli interventi sono utilizzati gli ordinari stanziamenti di bilancio, nonché le
risorse di cui ai commi da 1 a
10. 27. L'organizzazione
delle attività di coordinamento degli interventi di cui ai commi da 24 a 31 è definita con uno o
più decreti di natura non regolamentare del Ministro degli affari esteri, con
il quale sono stabilite: a) le modalità di organizzazione e svolgimento della
missione e di raccordo con le autorità e le strutture amministrative locali e
di governo; b) listituzione e la composizione, presso il Ministero degli affari esteri, di
una apposita struttura ("Task Force"), con il compito di individuare,
gestire e coordinare gli interventi di cui al comma 25; c) listituzione
di un comitato di controllo degli interventi. 28. Agli interventi di cui ai commi da 24 a 31 si applicano: a) i
commi 2, 3, 4, 6, 7 e 8 del presente articolo; b) le disposizioni di cui alla
legge 26 febbraio 1987, n. 49, ed al decreto-legge 1 luglio 1996, n. 347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 426, in quanto compatibili;
c) le disposizioni di cui alla legge 6 febbraio 1992, n. 180, anche con
riguardo all'invio in missione del personale, all'affidamento
degli incarichi e alla stipula dei contratti di cui all'articolo 4, comma 1,
del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1 agosto 2003, n. 219, nonché all'acquisizione delle dotazioni materiali
e strumentali di cui al medesimo articolo. 29. Per gli interventi di
ripristino, riabilitazione e risanamento di opere distrutte o danneggiate, di
importo inferiore a 5 milioni di euro, il Ministero degli affari esteri può
procedere ai sensi dellarticolo 57 del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. Per le procedure in materia di
appalti pubblici di
servizi si applicano le disposizioni di cui alla parte II, titolo I, capi II e
III, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006. 30. Le disposizioni di cui
ai commi 28 e 29 si applicano in deroga a quanto previsto dalla disciplina in
materia di spese in economia. 31. Il Ministero degli affari esteri identifica
le misure volte ad agevolare l'intervento di organizzazioni non governative che
intendano operare in Pakistan e in Afghanistan per fini umanitari. 32. E'
autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa
di euro stabilita con il decreto di cui al comma 75 per la proroga della
partecipazione di personale militare alle missioni in Afghanistan, denominate
International Security Assistance Force (ISAF) ed EUPOL AFGHANISTAN, di cui
all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12. 33. E'
autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa
stabilita con il decreto di cui al comma 75 per la proroga della partecipazione
del contingente militare italiano alla missione delle Nazioni Unite in Libano,
denominata United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), compreso l'impiego
di unità navali nella UNIFIL Maritime Task Force, di cui allarticolo
3, comma 2, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 12 del 2009. 34. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009
e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 75 per la proroga
della partecipazione di personale militare alla missione 43 nel Mediterraneo
denominata Active Endeavour, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge
n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009. 35.
E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la
spesa stabilita con il decreto di cui al comma 75 per la proroga della
partecipazione di personale militare alle missioni nei Balcani, di cui
all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009, di seguito elencate: a)
Multinational Specialized Unit (MSU), Criminal Intelligence Unit (CIU),
European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), Security Force
Training Plan in Kosovo; b) Joint Enterprise. 36. E' autorizzata, a decorrere
dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto
di cui al comma 75 per la proroga della partecipazione di personale militare
alla missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, nel
cui ambito opera la missione denominata Integrated Police Unit (IPU), di cui
all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009. 37. E' autorizzata, a decorrere dal
1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di
cui al comma 75 per la proroga della partecipazione di personale militare alla
missione denominata Temporary International Presence in Hebron (TIPH 2), di cui
all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009. 38. E' autorizzata, a decorrere dal
1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di
cui al comma 75 per la proroga della partecipazione di personale militare alla
missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di
Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM
Rafah), di cui all'articolo 3, comma 7, del decretolegge n. 209 del 2008,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009. 39. E' autorizzata,
a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita
con il decreto di cui al comma 75 per la proroga della partecipazione di
personale militare alla missione delle Nazioni Unite e dell'Unione Africana in
Sudan, denominata United Nations/African Union Mission in Darfur (UNAMID). Il
termine di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009, è prorogato fino al 31 ottobre
2009. 40. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre
2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 75 per la proroga della
partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea nella
Repubblica democratica del Congo denominata EUPOL RD CONGO, di cui all'articolo
3, comma 10, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 12 del 2009. 41. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009
e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 75
per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle
Nazioni Unite denominata United Nations Peacekeeping Force in Cipro (UNFICYP),
di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009. 42. E' autorizzata, a decorrere
dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto
di cui al comma 75 per la prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze
armate albanesi, di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto-legge n. 209 del
2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009. 43. E'
autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa
stabilita con il decreto di cui al comma 75 per la proroga della partecipazione
di personale militare alla missione di 44 vigilanza dell'Unione europea in
Georgia, denominata EUMM Georgia, di cui all'articolo 3, comma 13, del
decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12
del 2009. 44. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31
ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 75 per la
proroga della partecipazione di personale militare all'operazione militare
dell'Unione europea denominata Atalanta, di cui allarticolo
3, comma 14, del decretolegge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 12 del 2009, e per la partecipazione alloperazione della NATO
per il contrasto della pirateria. 45. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio
2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al
comma 75 per l'impiego di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein e a
Tampa per esigenze connesse con le missioni in Afghanistan e in Iraq. 46. Il
Ministero della difesa è autorizzato a cedere, a titolo gratuito, materiali per
lallestimento di un campo tende alle Forze armate afgane, dispositivi per lo sminamento e per la
rilevazione di esplosivi e sostanze stupefacenti alle Forze armate libanesi.
Per le cessioni di cui al presente articolo è autorizzata, per lanno
2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 75. 47. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009
e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 75
per la prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia
italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, di cui all'articolo 3,
comma 20, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 12 del 2009. 48. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009
e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 75
per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla
missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo)
e per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla
missione denominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui allarticolo
3, comma 21, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 12 del 2009. 49. E autorizzata, a decorrere dal 1° luglio
2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 75 per
la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla
missione dellUnione europea di assistenza per la
gestione delle frontiere e i controlli doganali in Moldova e Ucraina, di cui
allarticolo 3, comma
22, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 12 del 2009. 50. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino
al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 75 per la
proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione
in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian
Territories (EUPOL COPPS), di cui all'articolo 3, comma 23, del decreto-legge
n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009. 51.
E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la
spesa stabilita con il decreto di cui al comma 75 per la proroga della
partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri e della Polizia di Stato
alla missione in Bosnia-Erzegovina, denominata European Union Police Mission
(EUPM), di cui all'articolo 3, comma 24, del decreto-legge n. 209 del 2008,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009. 52. È autorizzata, a
decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con
il decreto di cui al comma 75 per la proroga della partecipazione di personale
del Corpo della Guardia di finanza alla missione in Libia, di cui allarticolo
3, comma 25, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 12 del 2009 e per garantire la manutenzione ordinaria e lefficienza
delle unità navali cedute dal Governo italiano al Governo libico, in esecuzione
degli accordi di cooperazione sottoscritti tra la Repubblica italiana e la Gran Giamahiria Araba
Libica Popolare Socialista per fronteggiare il fenomeno dellimmigrazione
clandestina e della tratta degli esseri umani. 45 53. È autorizzata, a
decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui
al comma 75 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della
Guardia di finanza alle missioni in Afghanistan, denominate International
Security Assistance Force (ISAF) ed EUPOL Afghanistan, di cui allarticolo 3, comma 26, del
decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12
del 2009. 54. È autorizzata, a decorrere 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre
2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 75 per la proroga della
partecipazione di personale del Corpo della Guardia di finanza alla missione
denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), di cui
allarticolo 3, comma 27, del decreto-legge n. 209 del 2008,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009. 55. È autorizzata, a decorrere dal
1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di
cui al comma 75 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo
della Guardia di finanza alla missione dell'Unione europea di assistenza alle
frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance
Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui allarticolo 3, comma 28,
del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009. 56. È autorizzata,
a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita
con il decreto di cui al comma 75 per la proroga della partecipazione di
personale del Corpo della Guardia di finanza alle unità di coordinamento
interforze denominate Joint Multimodal Operational Units (JMOUs) costituite in
Afghanistan e negli Emirati Arabi Uniti, di cui allarticolo
3, comma 30, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 12 del 2009. 57. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31
ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 75 per la
proroga della partecipazione di sei magistrati collocati fuori ruolo, personale
della Polizia penitenziaria e personale amministrativo del Ministero della
giustizia alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo
(EULEX Kosovo), di cui allarticolo 3, comma 31, del decreto-legge n.
209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009. 58. E' autorizzata, a decorrere dal 1°
luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui
al comma 75 per la proroga della partecipazione di personale appartenente alla
Croce Rossa Italiana ausiliario delle Forze armate alla missione ISAF in
Afghanistan e per la proroga della partecipazione di personale appartenente al
corpo militare dell'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano Militare
Ordine di Malta alla missione Joint Enterprise nei Balcani. 59. Con decorrenza
dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio
aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il
rientro nel territorio nazionale per fine missione, al personale che partecipa
alle missioni internazionali di cui al presente articolo è corrisposta al netto
delle ritenute per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o
alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennità di
missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nelle misure di seguito
indicate, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti allo stesso
titolo agli interessati direttamente dagli organismi internazionali: a) misura
del 98 per cento al personale che partecipa alle missioni MSU, EULEX Kosovo,
Security Force Training Plan, Joint Enterprise, ALTHEA, UNMIK, TIPH 2, EUBAM
Rafah; b) misura del 98 per cento, calcolata sulla diaria prevista con
riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman, al personale che
partecipa alle missioni ISAF ed EUPOL AFGHANISTAN, UNIFIL, compreso il
personale facente parte della struttura attivata presso le Nazioni Unite,
nonché al personale impiegato negli Emirati Arabi Uniti e in Iraq, al personale
46 impiegato nelle unità di coordinamento JMOUs, al personale dell'Arma dei
carabinieri in servizio di sicurezza presso le sedi diplomatiche di Kabul e di
Herat; c) misura intera al personale che partecipa alla missione EUPOL COPPS in
Palestina e alla missione dellUnione europea in Moldova e
Ucraina; d) misura intera
incrementata del 30 per cento, se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto
e alloggio gratuiti, al personale che partecipa alle missioni CIU, UNAMID,
EUPOL RD CONGO, UNFICYP, Atalanta in Gran Bretagna, EUPM, nonché al personale
impiegato presso il Military Liason Office della missione Joint Enterprise e il
NATO HQ Tirana; e) misura intera incrementata del 30 per cento, calcolata sulla
diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman,
se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, al
personale impiegato in Iraq, in Bahrein e a Tampa; f) misura del 98 per cento
ovvero intera incrementata del 30 per cento se non usufruisce, a qualsiasi
titolo, di vitto e alloggio gratuiti, calcolata sulla diaria prevista con
riferimento alla Turchia, al personale che partecipa alla missione EUMM
Georgia. 60. All'indennità di cui al comma 59 e al trattamento economico
corrisposto al personale che partecipa alle attività di assistenza alle Forze
armate albanesi di cui al comma 42, non si applica l'articolo 28, comma 1, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 agosto 2006, n. 248. 61. Al personale che partecipa ai programmi di
cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area
balcanica e alla missione in Libia si applica il trattamento economico previsto
dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, e l'indennità speciale, di cui all'articolo
3 della medesima legge, nella misura del 50 per cento dell'assegno di lungo
servizio all'estero. Non si applica l'articolo 28, comma 1, del decreto-legge
n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006.
62. Per il periodo dal 1° luglio 2009 al 31 ottobre 2009, ai militari
inquadrati nei contingenti impiegati nelle missioni internazionali di cui al
presente articolo, in sostituzione dell'indennità di impiego operativo ovvero
dell'indennità pensionabile percepita, è corrisposta, se più favorevole,
l'indennità di impiego operativo nella misura uniforme pari al 185%
dell'indennità di impiego operativo di base di cui all'articolo 2, primo comma,
della legge 23 marzo 1983, n. 78, e successive modificazioni, se militari in
servizio permanente o volontari in ferma breve trattenuti in servizio e a euro
70, se volontari in ferma prefissata. Si applicano l'articolo 19, primo comma,
del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili
e militari dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre 1973, n. 1092, e l'articolo 51, comma 6, del testo unico delle imposte
sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni. 63. Il personale militare impiegato
dall'ONU nelle missioni internazionali con contratto individuale conserva il
trattamento economico fisso e continuativo e percepisce l'indennità di missione
prevista dalle disposizioni vigenti, con spese di vitto e alloggio a carico
dell'Amministrazione. Eventuali retribuzioni o altri compensi corrisposti direttamente
dall'ONU allo stesso titolo, con esclusione di indennità e rimborsi per servizi
fuori sede, sono versati all'Amministrazione al netto delle ritenute, fino a
concorrenza dell'importo corrispondente alla somma del trattamento economico
fisso e continuativo e dell'indennità di missione percepiti, al netto delle
ritenute, e delle spese di vitto e alloggio. 64. I periodi di comando, di
attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle
Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, presso i comandi, le unità, i
reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali
e per le attività di concorso con le Forze di 47 polizia sono validi ai fini
dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai
decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298, e
successive modificazioni. 65. Per esigenze connesse con le missioni
internazionali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 64 della legge 10
aprile 1954, n. 113, possono essere richiamati in servizio a domanda, secondo
le modalità di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n.
215, e successive modificazioni, gli ufficiali appartenenti alla riserva di
complemento, nei limiti del contingente annuale stabilito dalla legge di
bilancio per gli ufficiali delle forze di completamento. 66. Nei limiti delle
risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle consistenze annuali
previste dalle disposizioni vigenti, per esigenze connesse con le missioni internazionali,
il periodo di ferma dei volontari in ferma prefissata di un anno può essere
prolungato, previo consenso degli interessati, per un massimo di sei mesi. 67.
Al personale che partecipa alle missioni internazionali si applicano gli
articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7 e 13 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n.
451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15. 68. Il
personale in possesso del diploma di infermiera volontaria della Croce rossa
italiana, di cui allarticolo 31 del regio decreto 12 maggio 1942, n. 918 e
successive modificazioni, equivalente allattestato di qualifica
di operatore socio-sanitario specializzato, esclusivamente nellambito dei
servizi resi, nellassolvimento dei compiti propri, per le Forze armate e la Croce rossa italiana, è
abilitato a prestare servizio di emergenza e assistenza sanitaria con le
funzioni e attività proprie della professione infermieristica. 69. Alle
missioni internazionali di cui al presente articolo si applicano le
disposizioni di cui allarticolo 5 del decreto-legge 30 dicembre
2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n.
12, e successive modificazioni. 70. Per esigenze connesse con le missioni
internazionali, in presenza di situazioni di necessità e urgenza, gli Stati maggiori di
Forza armata, e per essi i competenti ispettorati, ovvero il Comando generale
dellArma dei carabinieri o il Comando generale del Corpo della
guardia di finanza, anche in deroga alle vigenti disposizioni di contabilità
generale dello Stato,
possono : a) accertata l'impossibilità di provvedere attraverso contratti
accentrati già eseguibili, disporre l'attivazione delle procedure d'urgenza
previste dalla vigente normativa per l'acquisizione di forniture e servizi; b)
acquisire in economia lavori, servizi e forniture, per la revisione generale di
mezzi da combattimento e da trasporto, lesecuzione di opere
infrastrutturali aggiuntive e integrative, lacquisizione di apparati di
comunicazione, apparati per la difesa nucleare, biologica e chimica, materiali darmamento,
equipaggiamenti individuali, materiali informatici, entro il limite complessivo
di 50 milioni di euro annui, a valere sulle risorse finanziarie stanziate per
le missioni internazionali. 71. Nellambito delle risorse finanziarie di cui al comma 75,
le spese per i compensi per lavoro straordinario reso nellambito
di attività operative o addestrative propedeutiche allimpiego del
personale nelle missioni internazionali sono effettuate in deroga al limite di
cui allarticolo
3, comma 82, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 72. Le armi, le munizioni,
gli esplosivi e gli altri materiali di interesse militare sequestrati e
acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca dellautorità
giudiziaria possono
essere assegnati al Ministero della difesa per finalità istituzionali, con
decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri della difesa e
delleconomia e delle finanze. Si provvede con decreto del Ministro
della difesa, di concerto con
il Ministro delleconomia e delle finanze nel caso in cui la
confisca è stata disposta dallautorità giudiziaria militare. Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle armi, alle
munizioni, agli esplosivi e agli altri materiali 48 dinteresse militare
per i quali, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto,
è stata disposta ma non ancora eseguita la distruzione. 73. Alla legge 3 agosto
2007, n. 124, sono apportate le seguenti modifiche: a) allarticolo 4,
comma 3, la lettera l)
è sostituita dalla seguente: "l) assicura lattuazione delle
disposizioni impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri con apposito
regolamento adottato ai sensi dellarticolo 1, comma 2, ai fini della
tutela amministrativa del segreto di Stato e delle classifiche di segretezza, vigilando altresì
sulla loro corretta applicazione;"; b) allarticolo 9: 1) al
comma 2, lettera b), la parola "misure" è sostituita dalle seguenti:
"disposizioni esplicative"; 2) al comma 3: 2.1) al primo periodo, le parole "altre
classifiche di segretezza" sono sostituite dalle seguenti:
"classifiche segreto e riservatissimo"; 2.2) al secondo periodo, le
parole "classifiche di segretezza" sono sostituite dalle seguenti:
"tre classifiche di segretezza citate"; c) allarticolo
42: 1) al comma 1, le parole "e siano a ciò abilitati" sono
soppresse; 2) dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Per la
trattazione di informazioni classificate segretissimo, segreto e riservatissimo è necessario
altresì il possesso del nulla osta di sicurezza (NOS)."; 3) dopo il comma
5, è inserito il seguente: "5-bis. Per le informazioni, documenti, atti,
attività o cose, ai quali sia stata già attribuita una classifica di segretezza
secondo le disposizioni di cui allarticolo 5 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 3 febbraio 2006, i termini individuati dal comma 5
si applicano a far data dallentrata in vigore del regolamento
previsto dal comma 7." 74. Al fine di assicurare la prosecuzione del
concorso delle Forze
armate nel controllo del territorio, a decorrere dal 4 agosto 2009 il piano di
impiego di cui allarticolo 7-bis, comma 1, ultimo periodo,
del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 luglio 2008, n. 125, può essere prorogato per due ulteriori semestri per un contingente di
militari incrementato con ulteriori 1.250 unità, interamente destinate a
servizi di perlustrazione e pattuglia in concorso e congiuntamente alle Forze
di polizia. Il personale è posto a disposizione dei prefetti delle province per
limpiego nei comuni ove si rende maggiormente necessario. Ai fini
dellimpiego del personale delle Forze armate nei servizi di cui al
presente comma, si applicano le disposizioni di cui allarticolo 7-bis
commi 1, 2 e 3 del
decreto legge n. 92 del 2008.
A tal fine è autorizzata la spesa di 27,7 milioni di
euro per lanno 2009 e di 39,5 milioni di euro per lanno 2010. 75.
Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, con esclusione di
quelle di cui al comma
74, per lanno 2009, la spesa complessiva di 510 milioni di euro. Con
decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro degli affari
esteri e del Ministro delleconomia e delle finanze, da emanare entro
dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e da comunicare alle competenti
commissioni parlamentari, si provvede a ripartire il predetto importo tra le
singole voci di spesa indicate nelle disposizioni del presente articolo. Art.
25 Spese indifferibili 1. Al fine di adempiere agli impegni dello Stato
italiano derivanti dalla partecipazione a banche e fondi internazionali è
autorizzata la spesa di 284 milioni di euro per lanno 2009, in soli termini di
competenza. 2. La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione
disposta dallarticolo 1 dellordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3780 del 6 giugno 2009, avviene, senza
lapplicazione di sanzioni ed interessi, mediante 24 rate mensili di pari
importo a decorrere dal
mese di gennaio 2010. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non
eseguiti per effetto della predetta sospensione sono effettuati entro il mese
di marzo 2010. Le modalità per l'effettuazione dei versamenti e degli
adempimenti non eseguiti per effetto della citata sospensione sono stabilite
con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. 3. La riscossione
dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per lassicurazione
obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali non versati per effetto
della sospensione di cui allarticolo 2, comma 1,
dellordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9
aprile 2009 avviene, senza applicazione di oneri accessori, mediante 24 rate
mensili di pari importo a
decorrere dal mese di gennaio 2010. 4. Il fondo per la compensazione degli
effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di cui allart.
6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è incrementato di 55 milioni di euro per lanno
2009, 289 milioni di euro per lanno 2010 e 84 milioni di euro per
lanno 2011. 5. Allarticolo 14, comma 1-bis, del decreto legge n. 39
del 2009, le parole: "23 milioni di euro per lanno 2009, 190 milioni di euro per lanno
2010", sono sostituite dalle seguenti: "78 milioni di euro per
lanno 2009, 479 milioni di euro per lanno 2010, 84 milioni di euro
per lanno 2011". Alla compensazione degli effetti finanziari recati
dal presente comma si provvede
mediante corrispondente utilizzo della ridotazione del fondo di cui al
precedente comma 4. 6. Allarticolo 1, comma 1, quarto periodo, della
legge 18 giugno 2009, n. 69, dopo le parole: "con una dotazione",
sono inserite le seguenti "fino ad un massimo". Art. 26 Entrata in vigore 1. Il presente
decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la
conversione in legge. Commenta | Stampa | Segnala | Condividi |
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( da "Libertà" del
02-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Fnaarc: le banche
indirizzino più attenzione alle piccole imprese Costi bancari elevati e grande
difficoltà di accesso al credito. E' forte la preoccupazione di Fnaarc, la
Federazione nazionale degli agenti e rappresentanti di commercio e numerose
sono le segnalazioni che giungono a Fnaarc dagli agenti e rappresentanti di
commercio (200.000 in
tutta Italia). "La situazione è particolarmente seria - ha affermato
Enrico Zangrandi, presidente di Fnaarc-Piacenza - per le nostre imprese perché
gli agenti di commercio ricevono le provvigioni dalle loro case mandanti di
norma 30 giorni dopo la fine di ogni trimestre. Questo vuol dire che in alcuni
periodi dell'anno, come ad esempio quello dei pagamenti delle imposte, gli
agenti e rappresentanti soffrono una crisi di liquidità, sia pure temporanea,
ed hanno necessità di anticipazioni bancarie che possono essere restituite
entro breve tempo". Ma dalle banche i rubinetti restano troppo spesso
chiusi: "La difficoltà di accesso al credito - ha rilevato Zangrandi -
nonostante condizioni migliorate in alcune regioni d'Italia
attraverso la garanzia dei consorzi fidi elevata al 70% grazie ai finanziamenti
regionali e camerali, resta alta ed è la preoccupazione emersa in occasione del
recente Roadshow su credito e pmi promosso da Confcommercio. Purtroppo i nostri
associati denunciano questa diffusa rigidità del sistema bancario verso l'erogazione del credito.
Registriamo a tale proposito una chiusura verso le nostre richieste così come
registriamo e denunciamo che solo una piccola parte dell'intero ammontare dei
finanziamenti erogati (meno del 10%) è riservato alle nostre piccole e medie
imprese". Il presidente di Fnaarc Zangrandi è anche molto preoccupato per
le commissioni introdotte dalle principali banche al posto di quelle legate al
massimo scoperto: "Ciò porrà molti dei nostri operatori in situazione di
oggettiva difficoltà con il rischio di arrivare anche alla chiusura delle
attività". L'appello di Fnaarc è quello di una maggiore attenzione da
parte del sistema bancario verso le piccole imprese
che hanno, oggi più che mai, necessità di un "polmone" finanziario
che permetta di superare i momenti di crisi di liquidità, coperti
successivamente - nel caso degli agenti di commercio - dal regolare incasso
delle provvigioni maturate. "In questa fase così delicata per la nostra
economia, in cui i contraccolpi della recessione vengono avvertiti in
particolar modo dai nostri agenti di commercio - conclude il presidente- è più
che mai necessario essere uniti. Occorre quindi partecipare attivamente alla
vita della nostra Associazione per vigilare affinché venga adottate tutte le
misure possibili per tutelare i nostri diritti". 02/07/2009
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( da "Eco di Bergamo, L'"
del 02-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
«La finanza corre
troppo per la politica» --> È gente molto sveglia nel far soldi: in tutto il
mondo chi governa agisce più lentamente e deve inseguirli In questi anni hanno
sviluppato molti nuovi strumenti: vanno regolamentati, ma fino a un certo punto
Giovedì 02 Luglio 2009 GENERALI, pagina 12 e-mail print All'Aquila sta per
cominciare il G8: lei pensa che questo strumento sia adeguato a far fronte alla
difficile situazione dei mercati globali oppure sarebbe meglio ritrovarsi in un
G20, con Paesi come Cina, India, Brasile stabilmente al tavolo dei grandi? «In
teoria un gruppo di 20 Paesi può fare molto più di uno di 8, perché è difficile
poi che quegli 8 possano dire a tutti gli altri ciò che devono fare. Bisogna
però tenere presenti le varie personalità in campo, le dinamiche politiche, che
sono complesse... È una materia empirica questa, non scientifica. In linea di
principio avere più giocatori al tavolo dovrebbe essere un vantaggio ma per affrontare
la realtà a volte quella dei principi può essere la strada peggiore. Per quanto
sia arduo fare delle predizioni in campo economico, è sempre più difficile
prevedere le decisioni della politica». Come vanno le cose in Borsa? Si
intravede un miglioramento? «Nessuno può dire come evolverà questa crisi, o
quando comincerà a diminuire la portata del suo impatto. I mercati finanziari
sono sospesi tra una possibile ripresa e l'ipotesi che la crisi invece
prosegua. Alcune piazze sembrano stabili, altre migliorano, altre vanno peggio.
C'è forse una leggera attesa di un piccolo miglioramento nei prossimi mesi, ma
si sconta ancora una notevole incertezza. Vorrei essere cauto». Abbiamo vissuto
per anni in un mondo finanziario ad altissimo rischio, anche nascosto. Ora si
sta riducendo? «C'è stato un rischio elevato, questo è vero, ma una parte di
esso era assolutamente evidente. Quando la crisi ha avuto inizio le predizioni
sul rischio erano salite in maniera terribile: erano raddoppiate o triplicate.
Ora si stanno riducendo, ma c'è ancora una forte percezione da parte di chi
investe che esista nel sistema un rischio molto più alto di quello che si
valutava cinque anni fa. L'intervento del governo federale americano ha
diminuito il rischio, ma non l'ha certo annullato. Io non sono fra coloro che
pensano che l'amministrazione Obama abbia fatto troppo. Al contrario». Perché
l'incertezza è salita così? «Accanto al sistema bancario
tradizionale in questi anni si è sviluppato un sistema bancario-ombra,
composto da istituzioni nuove e ancora poco conosciute. Molte banche di
investimento, hedge funds, creatori di derivati prima non esistevano. È in
questo sistema-ombra che si è manifestata la crisi del credito. Forse avremmo
potuto anticipare e calibrare il rischio che era all'orizzonte, e probabilmente
c'è stato qualche raro caso di persone che lo avevano previsto. Ma l'unica cosa
sicura oggi è che il danno c'è stato, e quello che possiamo e dobbiamo fare ora
è cercare di ripararlo, ridurre il rischio che possa capitare di nuovo. È molto
difficile, però, quantificare anche solo le perdite, perché si tratta di
strumenti nuovi, di cui abbiamo poca esperienza». Cosa potrebbe cambiare ora?
«Alcuni mesi fa pensavo che si andasse verso un maggior controllo sul settore
dei derivati. Non sono più sicuro che questo avverrà. Ciò che forse vedremo è
una riduzione della complessità di certi strumenti finanziari, e una maggiore
trasparenza. Soprattutto, sarebbero necessarie maggiori regole e controlli per
quanto riguarda le agenzie di rating, che sono un problema serio. Negli Stati
Uniti le valutazioni economiche, per legge, devono essere fatte da una
ristretta cerchia di agenzie, che hanno molto potere. Ma chi paga l'agenzia di
rating per ottenere la valutazione delle risorse? La stessa società che le
offre sul mercato. Le pare che queste agenzie possano essere completamente
indipendenti, scevre da ogni pregiudizio? Forse. Ma forse anche no». La
politica è in grado di mettere sotto controllo la finanza? «Non c'è dubbio che
oggi sia molto difficile, per qualsiasi tipo di governo, tenere sotto controllo
gli ingegneri finanziari che operano a Wall Street e nel mondo. Tante novità
sono state introdotte molto in fretta da gente estremamente intelligente e
anche molto sveglia nel cercare di far soldi. I politici, ovunque, si muovono
più lentamente, più a ragion veduta. Nel mondo finanziario c'è sempre qualcuno
che corre avanti e il governo che lo insegue per imporre regole e forme di
controllo; poi gli ingegneri finanziari trovano la maniera di mettersi in riga
dal punto di vista ufficiale e di continuare però, in sostanza, a fare quello
che vogliono. È un problema molto difficile da risolvere in un'era di rapida
innovazione come la nostra. Tutto ciò che possiamo sperare è che il sistema
politico sia capace di individuare i passi giusti per controllare queste nuove
istituzioni finanziarie, senza distruggerle. Per evitare un'altra crisi del
genere, che nel futuro è tutt'altro che impossibile. Ma, al momento, non
sappiamo ancora come farlo». Siamo stati travolti dagli «animal spirits» del
capitalismo, da forze psicologiche preponderanti, come dicono economisti famosi
come Akerlof e Schiller? «Nel 2007,
in piena euforia per i futures, io ho scritto un libro
su "Investitori e mercati". Non credo molto nell'economia
"comportamentistica": fra questi "spiriti animali" che ci
abitano alcuni sono ottimisti, altri pessimisti... Il fatto è, piuttosto, che
fra gli investitori non ci sono solo degli esseri umani ma anche squali, rane e
diversi tipi di animali poco raccomandabili». Non era possibile accorgersi che
qualcosa non andava nella valutazione di certi titoli? «Io non posso dire che
in questo momento le azioni di Hewlett-Packard o di General Electric siano
sopravvalutate. Il loro prezzo è quello fissato dal mercato. Se fosse facile
immaginare dove il mercato nasconde qualcosa di sbagliato, tanti potrebbero
arricchirsi facilmente». La scienza economica non può prevedere i disastri?
«Due famosi cattedratici, che hanno ottenuto il Premio Nobel per l'economia,
negli anni scorsi si sono coinvolti in un hedge fund che cercava di individuare
inefficienze nei mercati, i punti dove i prezzi delle risorse erano fuori linea
rispetto ai rendimenti attesi, per sfruttarle. Le cose sono andate molto bene
per un po' di tempo; poi sono andate molto male. Dopo il crash e la messa
all'angolo di quel fondo, patrocinata dalla stessa Federal reserve, la stampa
ha scritto: ecco, questo mostra chiaramente che le teorie finanziarie sono
spazzatura perché qui erano coinvolti due dei maggiori economisti viventi e
hanno perso tutti i loro soldi. È stato difficile per noi far capire alla gente
che il fatto che questi luminari avessero preso un granchio del genere era
assolutamente in accordo con le nostre teorie finanziarie: esse dicevano, sì,
che una volta acquistate determinate posizioni, se il mercato fosse salito
avrebbero fatto un sacco di soldi, ma dicevano anche che se fosse sceso ne
avrebbero persi moltissimi: e questo è esattamente ciò che è accaduto». La
colpa è tutta dei «derivati»? «Sono secoli ormai che i derivati vengono
utilizzati, e spesso anche in modo egregio. Certo, in futuro dovrebbero essere
meglio regolamentati. Già nel '700 i futures permettevano di arricchirsi in
fretta, ma generavano anche inflazione, un'espansione del credito e una leva
finanziaria eccessivi, come dimostrò la bolla scoppiata nel 1720: e questo è
molto simile alla situazione che abbiamo vissuto negli ultimi anni». Perché i
futures hanno avuto così successo? «Perché sono riusciti a ridurre molto quello
che viene chiamato il "rischio di controparte". Ma oltre ai derivati
scambiati in Borsa ce ne sono altri non regolamentati, soprattutto negli Stati
Uniti, gli "Otc": dal punto di vista economico sono molto più
importanti rispetto ai primi, il loro valore in Borsa si è quintuplicato. E
sono questi che hanno creato molti problemi. Sono stati l'occhio del ciclone di
questa crisi finanziaria, che è partita proprio da lì». Come funzionano i
derivati? «Più o meno così: tu mi versi del denaro e io ti prometto che ti darò
altro denaro più avanti nel tempo. Ma, c'è scritto sul contratto, "se
potrò". Questa piccola clausola a volte non viene neanche menzionata.
Questi prodotti sono stati venduti come se avessero un rischio quasi pari a
zero. Il valore di un titolo derivato dipende dal valore di altre cose, che
vengono chiamate "il sottostante". Chi li offriva non ha spiegato le
possibili conseguenze: se il "sottostante" sono i mutui subprime
americani il rischio può diventare improvvisamente alto. I piccoli investitori,
soprattutto i pensionati, si sono fidati del loro
consulente, della banca locale con cui avevano un rapporto eccellente da una
vita, ma anche quel funzionario non era poi così consapevole della complessità
di certi prodotti o del fatto che si basavano su Lehman Brothers piuttosto che
su tutta una serie di istituzioni che non apparivano. Sì - dicevano ai
clienti - esiste una possibilità remota che i rendimenti siano inferiori a
quelli attesi, ma solo se una fra le più sicure e consolidate istituzioni internazionali
dovesse risultare inadempiente sulle sue obbligazioni primarie: e parliamo di
società, di banche che erano al di sopra di ogni sospetto, come Merrill Lynch o
Bank of America. Molti hanno comprato questi strumenti senza aver capito che
esisteva una probabilità, per quanto remota, di perdere i risparmi di tutta una
vita. La probabilità di un esito disastroso dell'investimento, invece, deve
sempre essere tenuta in giusta considerazione. Questi venivano presentati come
prodotti "difensivi", per clienti disponibili a esporsi sono con
attività finanziarie di alto livello che fornissero cedole regolari
accattivanti. Alla fine è venuto fuori che potevano esserci fino a 150
istituzioni coinvolte in una catena complessa di garanzie, impegni, obblighi, promesse.
È questo che chiamiamo "sistema bancario-ombra"».
Ora bisogna stare lontani dai derivati? «L'ultima cosa che vogliamo fare è
eliminare dal mercato i derivati. Certo, dobbiamo occuparcene con attenzione.
Bisogna riprendere il controllo della governance, aumentare la vigilanza, le
revisioni, valutare in modo nuovo le interazioni far settore pubblico e
privati. Contratti come i derivati possono essere di grande validità, lo
abbiamo visto con i futures per centinaia di anni. I derivati scambiati sulla borsa
di Chicago non hanno avuto una grave crisi in tutto un secolo. Non penso
neppure che tutti gli swap fuori Borsa siano inutili, alcuni a volte possono
avere un forte valore sociale: l'agricoltore che si assicura contro il calo del
prezzo del frumento, la compagnia aerea che si assicura contro il rischio di un
aumento del petrolio. Come si fa quindi a trovare il giusto equilibrio? Io
penso che dovremmo orientarci un po' di più verso una standardizzazione, una
trasparenza delle garanzie. Però fino a che punto ci dovremmo spingere non è
facile dirlo: oltre un certo livello di regole non si potrà in ogni caso
andare». Sono solo le grandi istituzioni come Federal reserve o Bce a fare la
politica economica, o hanno un peso anche le decisioni prese a livello locale?
«Negli attuali sistemi finanziari, a causa delle economie di scala, gli
istituti sono diventati veramente molto grandi e per gli enti o le associazioni
locali è difficile contrastare o comunque bilanciare la loro azione. Bisogna
però dire che anche questi non sono inattivi nel sistema. Negli Stati Uniti
molte persone oggi vedono in modo molto positivo il fatto che le autorità
federali finanzino direttamente i singoli Stati e in alcuni casi anche le
municipalità perché sono istituzioni più vicine ai cittadini, sanno spendere
meglio i fondi e farli rendere di più: in un'area locale sanno quale è la
strada giusta da costruire ed evitano di costruirne una che non serve». Che
consigli darebbe, oggi, a un risparmiatore non esperto? «I consigli sono quelli
di sempre. Per prima cosa dovrebbe diversificare i suoi investimenti.
Soprattutto, è importante capire la propria situazione personale per sapere
quale livello di rischio ogni persona può assumersi a seconda delle proprie
capacità e della propria situazione economica. Se la linea che uno ha scelto
nel passato si è dimostrata adeguata, se in questi anni aveva già impostato un
buon mix tra obbligazioni e azioni gli direi di non modificarlo. Non
consiglieri a nessuno, per intenderci, di vendere tutte le azioni che ha per
comprare delle obbligazioni. È sempre meglio, poi, puntare su un portafoglio
globale. Io credo fortemente nella diversificazione internazionale degli
investimenti, penso che il portafoglio-base dovrebbe essere impostato sul
mercato globale. Guarderei nel tuo carrello della spesa: che cosa consumi? Se
nel tuo sacchetto il 40% dei prodotti viene dall'estero, investirei il 40% dei
risparmi all'estero. Investire in proporzione al consumo, per quanto un po'
brutale, per un individuo è un buon criterio, una buona base - diciamo - per
cominciare ad affrontare il problema». Carlo Dignola 02/07/2009 nascosto-->
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( da "AltaLex" del
02-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Legge antiusura: i
tassi usurari per il periodo luglio-settembre 2009 Decreto Ministero Economia e
finanze 24.06.2009, G.U. 30.06.2009 Commenta | Stampa | Segnala | Condividi
Fissata la soglia dei tassi anti-usura per i mutui da applicare per il periodo dal
1° luglio al 30 settembre 2009. Con il Decreto 24 giugno 2009 il Ministero
dell'Economia e delle Finanze ha stabilito i tassi di interesse effettivi
globali medi rilevati ai sensi della legge sullusura (L.
108/1996). Si ricorda che il tasso è considerato dalla legge usurario qualora superi il dato
rilevato maggiorato della metà. (Altalex, 2 luglio 2009) MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, DECRETO 24 giugno 2009 Rilevazione dei tassi
effettivi globali medi. Periodo rilevazione: 1° gennaio-31 marzo 2009.
Applicazione dal 1° luglio fino al 30 settembre 2009 (legge 7 marzo 1996, n.
108). (09A07473) (GU n. 149 del 30-6-2009) IL CAPO DELLA DIREZIONE
V del dipartimento del Tesoro Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante
disposizioni in materia di usura e, in particolare, l'art. 2, comma 1, in base al quale «il
Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi,
rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di
commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per
imposte e tasse, riferito ad anno degli interessi praticati dalle banche e
dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio
italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre
precedente per operazioni della stessa natura»; Visto il proprio decreto del 23
settembre 2008, recante la «classificazione delle operazioni creditizie per
categorie omogenee ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi
praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari»; Visto da ultimo il
proprio decreto del 26 marzo 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75
del 31 marzo 2009 e, in particolare, l'art. 3, comma 3, che attribuisce alla
Banca d'Italia il compito di procedere per il trimestre 1° gennaio 2009-31
marzo 2009 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle
banche e dagli intermediari finanziari; Avute presenti le «istruzioni per la rilevazione
del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura» emanate
dalla Banca d'Italia nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari
iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del decreto legislativo n.
385/1993 (pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 2006) e
dall'Ufficio italiano dei cambi nei confronti degli intermediari finanziari
iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del medesimo decreto
legislativo (pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 2006);
Vista la rilevazione dei valori medi dei tassi effettivi globali segnalati
dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento al periodo 1°
gennaio 2009-31 marzo 2009 e tenuto conto della variazione, nel periodo successivo
al trimestre di riferimento, del valore medio del tasso applicato alle
operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema determinato dal
Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, la cui misura sostituisce
quella del tasso determinato dalla Banca d'Italia ai sensi del decreto
legislativo 24 giugno 1998, n. 213,
in sostituzione del tasso ufficiale di sconto; Visti il
decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, convertito, con modificazioni, nella
legge 28 febbraio 2001, n. 24, recante interpretazione autentica della legge 7
marzo 1996, n. 108, e l'indagine statistica effettuata a fini conoscitivi dalla
Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi, condotta su un campione di
intermediari secondo le modalita' indicate nella nota metodologica,
relativamente alla maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di
ritardato pagamento; Vista la direttiva del Ministro in data 12 maggio 1999,
concernente l'attuazione del decreto legislativo n. 29/1993, e successive
modificazioni e integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di
responsabilita' del vertice politico e di quello amministrativo; Atteso che,
per effetto di tale direttiva, il provvedimento di rilevazione dei tassi
effettivi globali medi ai sensi dell'art. 2 della legge n. 108/1996, rientra
nell'ambito di responsabilita' del vertice amministrativo; Avuto presente
l'art. 62 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2007 che ha disposto la soppressione
dell'Ufficio italiano dei cambi e il passaggio di competenze e poteri alla
Banca d'Italia; Sentita la Banca d'Italia; Decreta: Art. 1. 1. I tassi
effettivi globali medi, riferiti ad anno, praticati dalle banche e dagli
intermediari finanziari, determinati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge
7 marzo 1996, n. 108, relativamente al trimestre 1° gennaio 2009-31 marzo 2009,
sono indicati nella tabella riportata in allegato (Allegato A). 2. I tassi non
sono comprensivi della commissione di massimo scoperto eventualmente applicata.
La percentuale media della commissione di massimo scoperto rilevata nel
trimestre di riferimento e' riportata separatamente in nota alla tabella. Art.
2. 1. Il presente decreto entra in vigore il 1° luglio 2009. 2. A decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 settembre 2009, ai fini
della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2, comma 4,
della legge 7 marzo 1996, n. 108, i tassi riportati nella tabella indicata
all'articolo 1 del presente decreto devono essere aumentati della meta'. Art.
3. 1. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad affiggere in
ciascuna sede o dipendenza aperta al pubblico in modo facilmente visibile la
tabella riportata in allegato (Allegato A). 2. Le banche e gli intermediari
finanziari, al fine di verificare il rispetto del limite di cui all'art. 2,
comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, si attengono ai criteri di calcolo
delle «istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi
della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano
dei cambi. 3. La Banca d'Italia procede per il trimestre 1° aprile 2009-30
giugno 2009 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle
banche e dagli intermediari finanziari con riferimento alle categorie di
operazioni indicate nell'apposito decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze. 4. I tassi effettivi globali medi di cui all'art. 1, comma 1, del
presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente
previsti per i casi di ritardato pagamento. L'indagine statistica condotta a
fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi ha
rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione
di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i
casi di ritardato pagamento e' mediamente pari a 2,1 punti percentuali. Il
presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. Roma, 24 giugno 2009. Il capo della Direzione: Maresca. RILEVAZIONE
DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA
Nota metodologica La legge 7 marzo 1996, n. 108, volta a contrastare il
fenomeno dell'usura, prevede che siano resi noti con cadenza trimestrale i
tassi effettivi globali medi, comprensivi di commissioni, spese e remunerazioni
a qualsiasi titolo connesse col finanziamento, praticati dalle banche e dagli
intermediari finanziari. Il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze
del 23 settembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29
settembre 2008, ha
ripartito le operazioni di credito in categorie omogenee attribuendo alla Banca
d'Italia il compito di rilevare i tassi. La rilevazione dei dati per ciascuna
categoria riguarda le medie aritmetiche dei tassi praticati sulle operazioni
censite nel trimestre di riferimento. Essa e' condotta per classi di importo;
limitatamente a talune categorie e' data rilevanza alla durata, all'esistenza
di garanzie e alla natura della controparte. Non sono incluse nella rilevazione
alcune fattispecie di operazioni condotte a tassi che non riflettono le
condizioni del mercato (ad es. operazioni a tassi agevolati in virtu' di
provvedimenti legislativi). Per le operazioni di «credito personale», «credito
finalizzato», «leasing», «mutuo», «altri finanziamenti» e «prestiti contro
cessione del quinto dello stipendio» i tassi rilevati si riferiscono ai
rapporti di finanziamento accesi nel trimestre; per esse e' adottato un
indicatore del costo del credito analogo al TAEG definito dalla normativa
comunitaria sul credito al consumo. Per le «aperture di credito in conto
corrente», il «credito revolving e con utilizzo di carte di credito», gli
«anticipi su crediti e sconto di portafoglio commerciale» e il «factoring» - i
cui tassi sono continuamente sottoposti a revisione - vengono rilevati i tassi
praticati per tutte le operazioni in essere nel trimestre, computati sulla base
dell'effettivo utilizzo. La commissione di massimo scoperto non e' compresa nel
calcolo del tasso ed e' oggetto di autonoma rilevazione e pubblicazione nella
misura media praticata. La rilevazione interessa l'intero sistema bancario e il complesso degli intermediari finanziari
iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del Testo unico bancario.
I dati relativi agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui
all'art. 106 del medesimo Testo unico sono stimati sulla base di una
rilevazione campionaria. Nella costruzione del campione si tiene conto delle
variazioni intervenute nell'universo di riferimento rispetto alla precedente
rilevazione. La scelta degli intermediari presenti nel campione avviene per
estrazione casuale e riflette la distribuzione per area geografica. Mediante
opportune tecniche di stratificazione dei dati, il numero di operazioni
rilevate viene esteso all'intero universo attraverso l'utilizzo di coefficienti
di espansione, calcolati come rapporto tra la numerosita' degli strati
nell'universo e quella degli strati del campione. La Banca d'Italia procede ad
aggregazioni tra dati omogenei al fine di agevolare la consultazione e
l'utilizzo della rilevazione. Le categorie di finanziamento sono definite
considerando l'omogeneita' delle operazioni evidenziata dalle forme tecniche
adottate e dal livello dei tassi di mercato rilevati. La tabella - che e' stata
definita sentita la Banca d'Italia - e' composta da 19 tassi che fanno
riferimento alle predette categorie di operazioni. Le classi di importo
riportate nella tabella sono aggregate sulla base della distribuzione delle
operazioni tra le diverse classi presenti nella rilevazione statistica; lo
scostamento dei tassi aggregati rispetto al dato segnalato per ciascuna classe
di importo e' contenuto. A decorrere dal decreto trimestrale del 19 dicembre
2008, per la categoria «credito finalizzato all'acquisto rateale e credito
revolving», e' stato eliminato il dettaglio delle operazioni «fino a 1.500
euro», per uniformita' rispetto alle altre operazioni retail e tenuto conto
della sostanziale omogeneita' dei tassi medi con la classe successiva («da 1.500 a 5.000 euro»). I
mercati nei quali operano le banche e gli intermediari finanziari si
differenziano talvolta in modo significativo in relazione alla natura e alla
rischiosita' delle operazioni. Per tenere conto di tali specificita', alcune
categorie di operazioni sono evidenziate distintamente per le banche e gli
intermediari finanziari. Data la metodologia della segnalazione, i tassi
d'interesse bancari riportati nella tabella differiscono da quelli rilevati dalla
Banca d'Italia nell'ambito delle statistiche dei tassi armonizzati e di quelle
della Centrale dei rischi, orientate ai fini dell'analisi economica e
dell'esame della congiuntura. Queste rilevazioni si riferiscono a campioni, tra
loro diversi, di banche; i tassi armonizzati non sono comprensivi degli oneri
accessori e sono ponderati con l'importo delle operazioni; i tassi della
Centrale dei rischi si riferiscono alle operazioni di finanziamento di importo
superiore a 30.000,00 euro. Secondo quanto previsto dalla legge, i tassi medi
rilevati vengono corretti in relazione alla variazione del valore medio del
tasso ufficiale di sconto nel periodo successivo al trimestre di riferimento. A
decorrere dal 1° gennaio 2004, si fa riferimento alle variazioni del tasso
applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema
determinato dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, la cui misura
sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto. Dopo aver
aumentato i tassi della meta', cosi' come prescrive la legge, si ottiene il
limite oltre il quale gli interessi sono da considerarsi usurari. Rilevazione
degli interessi di mora. Nell'anno 2002 la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano
dei cambi hanno proceduto a una rilevazione statistica riguardante la misura
media degli interessi di mora stabiliti contrattualmente. La rilevazione ha
riguardato un campione di banche e di societa' finanziarie individuato sulla
base della distribuzione territoriale e della ripartizione tra le categorie
istituzionali. In relazione ai contratti accesi nel terzo trimestre del 2001
sono state verificate le condizioni previste contrattualmente; per le aperture
di credito in conto corrente sono state rilevate le condizioni previste nei
casi di revoca del fido per tutte le operazioni in essere.
In relazione al complesso delle operazioni, il valore della maggiorazione
percentuale media e' stato posto a confronto con il tasso medio rilevato.
Allegato A RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI
DELLA LEGGE SULL'USURA (*) MEDIE ARITMETICHE DEI TASSI SULLE SINGOLE OPERAZIONI
DELLE BANCHE E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI NON BANCARI, CORRETTE PER
LA VARIAZIONE DEL VALORE MEDIO DEL TASSO APPLICATO ALLE OPERAZIONI DI
RIFINANZIAMENTO PRINCIPALI DELL'EUROSISTEMA PERIODO DI RIFERIMENTO DELLA
RILEVAZIONE: 1° GENNAIO - 31 MARZO 2009 APPLICAZIONE DAL 1° LUGLIO FINO AL 30
SETTEMBRE 2009 CATEGORIE DI OPERAZIONI CLASSI DI IMPORTO in unità di euro TASSI
MEDI (su base annua) APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE fino a 5.000 11,59
oltre 5.000 8,32 ANTICIPI, SCONTI COMMERCIALI E ALTRI FINANZIAMENTI ALLE
IMPRESE EFFETTUATI DALLE BANCHE fino a 5.000 6,34 oltre 5.000 5,19 FACTORING
fino a 50.000 5,54 oltre 50.000 4,38 CREDITI PERSONALI E ALTRI FINANZIAMENTI
ALLE FAMIGLIE EFFETTUATI DALLE BANCHE 9,53 ANTICIPI, SCONTI COMMERCIALI,
CREDITI PERSONALI E ALTRI FINANZIAMENTI EFFETTUATI DAGLI INTERMEDIARI NON
BANCARI fino a 5.000 14,11 oltre 5.000 10,73 PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL
QUINTO DELLO STIPENDIO fino a 5.000 12,58 oltre 5.000 9,21 LEASING fino a 5.000
11,57 oltre 5.000 fino a 25.000 8,19 oltre 25.000 fino a 50.000 6,91 oltre
50.000 5,58 CREDITO FINALIZZATO ALL'ACQUISTO RATEALE E CREDITO REVOLVING fino a
5.000 16,35 oltre 5.000 10,13 MUTUI CON GARANZIA IPOTECARIA: - A TASSO FISSO
4,46 - A TASSO VARIABILE 3,39 AVVERTENZA: AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEGLI
INTERESSI USURARI AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE N. 108/96, I TASSI RILEVATI
DEVONO ESSERE AUMENTATI DELLA METÀ. (*) Per i criteri di rilevazione dei dati e
di compilazione della tabella si veda la nota metodologica allegata al Decreto;
per la definizione delle voci riportate nella tabella si veda l'Allegato A al
medesimo decreto. - I tassi non comprendono la commissione di massimo scoperto
che, nella media delle operazioni rilevate, si ragguaglia a 0,65 punti
percentuali. Legenda delle categorie di operazioni (Decreto del Ministero
dell'Economia e delle Finanze del 23.9.2008; Istruzioni applicative della Banca
d'Italia e dell'Ufficio italiano dei cambi): (1) Aperture di credito in conto
corrente con e senza garanzia. (7) Credito finalizzato all'acquisto rateale di
beni di consumo; credito revolving e con utilizzo di carte di credito. (8)
Mutui con durata superiore a cinque anni. (2) Banche: finanziamenti per anticipi
su crediti e documenti - sconto di portafoglio commerciale; altri finanziamenti
a breve e a medio e lungo termine alle unità produttive private. (3) Factoring:
anticipi su crediti acquistati e su crediti futuri. (4) Banche: crediti
personali, a breve e a medio e lungo termine; altri finanziamenti alle famiglie
di consumatori, a breve e a medio e lungo termine. (5) Intermediari finanziari
non bancari: finanziamenti per anticipi su crediti e documenti - sconto di
portafoglio commerciale; crediti personali, a breve e a medio e lungo termine;
altri finanziamenti a famiglie di consumatori e a unità produttive private, a
breve e a medio e lungo termine. (6) Prestiti contro cessione del quinto dello
stipendio; i tassi si riferiscono ai finanziamenti erogati ai sensi del D.P.R.
n. 180 del 1950 o secondo schemi contrattuali ad esso assimilabili. Commenta |
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( da "Giornale.it, Il"
del 02-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
n. 158 del
2009-07-02 pagina 0 Verso la ripresa: il ruolo delle banche di Redazione
Imprese e famiglie accusano gli istituti di credito. Che rispondono: stiamo
attenti alla qualità. Le parti si sono confrontate lo scorso 21 maggio a
Rimini, nel convegno organizzato da BancaFinanza e Morningstar. «Verso la
ripresa, il ruolo delle banche». Questo è stato il tema del convegno
organizzato lo scorso 21 maggio da BancaFinanza e da Morningstar al Palacongressi
di Rimini allinterno dellIt Forum 2009 (investment & trading), la Fiera del
trading e del risparmio. Numerosi erano i relatori perché largomento
affrontato è di grande attualità in questo momento di crisi: diventa,infatti,
sempre più strategico
il ruolo delle banche nel rilancio delleconomia reale, e nella
prospettiva di una ripresa che si spera vicina. Le banche e la finanza sono la
benzina nel motore delleconomia, e se la benzina manca o scarseggia, le
aziende e le famiglie non possono andare lontane. confronto AllIt
Forum di Rimini, banchieri, associazioni imprenditoriali e consumatori hanno
discusso su come il credito è intervenuto a supportare aziende e famiglie e
sullevoluzione del rapporto banche-mercato. Partendo proprio da queste premesse, il dibattito è stato
animato. Anche perché erano presenti, fianco a fianco, manager di banca e
rappresentanti di associazioni di categorie produttive e dei consumatori. Non
ostili certamente fra loro, ma con particolari e specifici interessi da
motivare e difendere. Ma prima di entrare nel vivo della discussione, è stata
utile lanalisi sul mercato internazionale tracciata da Salvatore
Capasso, professore associato di Economia alluniversità di Napoli. Il
quale è partito da due domande: come è potuto accadere questo tsunami che ha messo il mondo in
ginocchio? E quali lezioni bisogna trarre da questa crisi? Vediamo. RADICI E
LEZIONI DELLA CRISI Secondo il docente, le radici dello scossone finanziario ed
economico stanno in quei prodotti complessi che neanche chi li ha emessi sapeva
quali conseguenze avrebbero causato, nella scarsa trasparenza nellemissione
e nella struttura dei titoli “incriminati”, nelleccessiva
cartolarizzazione e nellinadeguato controllo sui soggetti finanziari
protagonisti dello
sconquasso». Se queste sono state le cause, quali sono stati, invece, gli
effetti? Capasso li ha elencati, partendo da quello principale: la riduzione
del credito. «Le banche», ha spiegato, «hanno iniziato a non prestarsi più i
soldi fra loro e, disponendo di meno liquidità, sono diventati minori gli
impieghi alle imprese». Le aziende, a loro volta, quando la crisi finanziaria
ha investito leconomia reale, hanno avuto un tracollo
degli ordini. «Da qui è, poi, nato lincremento delle insolvenze. Il sistema, quindi, sta davvero
rischiando grosso». Ed è su questo fronte, ha aggiunto Capasso, che si sta
giocando la vera partita. Anche perché gli istituti di credito, almeno alcuni,
non sono usciti indenni dal terremoto iniziato dai subprime americani. Hanno
cominciato ad accumulare perdite più o meno ingenti. «E le perdite hanno reso
necessaria la ricapitalizzazione degli istituti stessi». è il gatto che si
morde la coda, insomma. Riassumendo: la crisi finanziaria è stata devastante,
ha eroso bilanci e patrimoni degli istituti di credito i quali, scossi dal
panico, non si sono più prestati denaro fra loro e non lhanno
prestato neppure alle aziende che, a loro volta, hanno visto precipitare le
commesse, sono andate in sofferenza e, bisognose di liquidità, se la vedono offrire solo con il
contagocce dalle banche. Comera, infatti, la situazione a fine
maggio, al momento del convegno? I segnali descritti da Capasso non potevano
non dirsi preoccupanti: «Si è ridotto il flusso del commercio internazionale,
si è ridotto quello
finanziario verso i Paesi emergenti, il sistema ha avuto una percezione
altissima del grado di rischio del mondo bancario.
Cioè sono stati in moltia credere che gli istituti di credito fossero sotto il
rischio di default». La congiuntura resta nebulosa. Opacità è la parola
utilizzata dal docente universitario per descrivere la situazione. E in futuro?
«A breve i mercati finanziari si stabilizzeranno, ma leconomia
reale continuerà a mantenersi sotto shock». Perché, purtroppo, «i fattori
negativi che hanno
causato la recessione sono capitati tutti nello stesso momento». E questi lhanno
resa più cruenta. Quali lezioni trarre? Capasso ne ha elencate cinque: vanno
regolamentati «i nuovi prodotti che possono essere rischiosi per la stabilità
dei mercati
finanziari»; totale deve essere la trasparenza degli strumenti finanziari: «Il
mercato deve sapere che cosa cè dentro il titolo e chi ci sta
dietro»; vanno riviste leregole contabili, perché se gli asset fossero valutati
«ai prezzi di mercato, le perdite sarebbero enormi» e, «quindi, per ora, serve la flessibilità»
nella loro classificazione; è necessaria una migliore valutazione del rischio
(«Il problema non è il credito rischioso, ma quando il rischio non è ben
visibile») e, infine «non ci deve essere collusione fra chi deve controllare e
chi è controllato». PRODOTTI COMPLESSI Proprio dagli strumenti derivati è
partita la catena degli eventi negativi che ha travolto finanza ed economia.
Sono, per questo, da mettere al bando? Il professor Francesco Saita, direttore
del Dipartimento finanza della Bocconi di Milano, non è daccordo.
Due sono state le sue considerazioni. «è un mercato che avrà certo una crescita
meno prorompente», ma non si fermerà. Con i derivati bisognerà sempre fare i
conti. Quindi, se «lauspicio
è che questi mercati diventino sempre più responsabili e trasparenti»,e se è
positivo il fatto che la Consob chieda di «specificare meglio quali sono quelli
adatti alla clientela», è anche vero che «bisogna elevare il livello di
competenza degli
investitori». Anche se, purtroppo, ha avvertito Saita, «manca ancora lo sforzo
a capire di più». Daccordo. Ma, a parte i prodotti complessi
come i derivati, si sta parlando molto, in questi tempi, di banche di
prossimità: cioè di istituti che sono vicini alle famiglie e alle imprese dei territori nei quali
hanno robuste le loro radici. Sono, poi, le banche che, anche in questo momento
di crisi, hanno siglato buoni bilanci e trimestrali. MENO FIDUCIA Eppure, in
generale, qual è il grado di fiducia delle famiglie nei confronti del mondo del
credito? Lintervento di Fabio Picciolini, segretario nazionale di
Adiconsum, è stato un atto daccusa verso il settore bancario.
Il grado di fiducia delle famiglie, ha avvertito, è crollato a picco. «A
cominciare dai crack finanziari degli ultimi tempi ai recenti default di Lehman
e dei prodotti islandesi». Non solo, infatti, le banche hanno venduto prodotti
che, poi, si sono rivelati cattivi investimenti per i budget degli italiani, ma
«le famiglie non hanno visto le banche partecipare attivamente a risolvere i
loro problemi». Picciolini ha ricordato, a questo proposito, il problema mutui.
Negli anni 2002-2003, altissima («il 70%-75% addirittura», ha rimarcato) era
stata la preferenza dei correntisti accordata ai tassi variabili che in seguito
li ha, invece, sfavoriti. «Piuttosto che venire incontro alle famiglie in
difficoltà, il sistema bancario ha fatto muro,
cavillando per un anno sulle virgole e, intanto, i clienti erano ormai entrati
in forte affanno». Se, insomma, «gli italiani si aspettavano che le banche li
aiutassero in questi momenti di difficoltà», laiuto non
cè stato. Meglio hanno fatto le assicurazioni. «L80% delle
compagnie ha saputo, per esempio, dare una risposta positiva ai risparmiatori
ai quali avevano
venduto le Lehman». Ma non è stato il solo affondo di Picciolini. Ne ha
prodotto diversi altri. «I Patti Chiari non sono stati sufficienti» a creare un
rapporto difiducia fra banche e clienti. «Cè, inoltre, un forte
restringimento nellerogazione del credito. Soprattutto al sud dove la gente non ce la fa
più a pagare le rate del mutuo. Ma anche il sistema confidi, che garantisce per
le imprese, è in forte apprensione». Un jaccuse in piena regola.
Infine, ha concluso Picciolini, ai risparmiatori se è derivato un vantaggio da questa
crisi è che oggi i cittadini «sono diventati più attenti. E si fanno sentire».
Premendo sul sistema bancario finché, come sul caso
Lehman, «molti istituti hanno risarcito i danni provocati». Accuse che non
potevano passare sotto silenzio. E, infatti, immediata è stata la reazione di
Rodolfo Ortolani, direttore generale di Unicredit Banca. Il quale ha voluto
iniziare da una premessa da lui considerata fondamentale: «La fiducia si
costruisce con la buona comunicazione», ha sottolineato. Che, a suo dire, non cè
stata. E qui sta la «irresponsabilità dei mezzi di comunicazione». Ed è a
questo punto che Ortolani ha svelato un retroscena avvenuto nei momenti più
terribili della crisi finanziaria che aveva investito anche lItalia. «Il Paese aveva solo una settimana
per evitare il disastro finanziario. Draghi, Berlusconi e Tremonti si riunirono
e misero in moto unazione forte. Puntando sul sistema bancario,
il quale con le sue gambe ha supportato la crisi. Questa è la verità. Questo è
comunicare le situazioni reali». Si è capito subito che Ortolani voleva mettere
molti puntini sulle «i». E, infatti, anche il suo è stato un discorso forte.
«Deve essere ben chiaro che le banche non sono tutte uguali. Ci sono stati
istituti di credito che hanno venduto titoli per ridurre la loro esposizione
trasferendo le passività in capo ai risparmiatori. Questo si chiama
truffa.Altri, invece, si sono comportati diversamente». Laffare
Lehman,per esempio. Ortolani si è tolto non uno, ma tanti sassolini. «Capitalia», ha spiegato, aveva
venduto strumenti derivati. Anche le Lehman. Unicredit se le è trovate in
pancia con la fusione. Ma ha rimborsato il 100% a chi aveva subito delle
perdite». I mutui. «Il 75% delle famiglie aveva preferito il tasso variabile
perché era conveniente, in quanto le rate erano meno pesanti rispettoal fisso.
Sarebbe stato un patrimonio da tenere lì a disposizione,uno zainetto sul quale
contare nel caso in cui il tasso variabile fosse aumentato per qualche mese. Lavevamo
detto ai clienti. Non
cè stato niente da fare. Chi è passato dal variabile al fisso,
ora piange». Istituti sordi alle esigenze delle famiglie? Ortolani sorride: «E
allora come si spiega che Unicredit abbia bloccato il pagamento delle rate del
mutuo per un anno, caricando
i versamenti più avanti nel tempo, per le famiglie che non riescono a pagare la
rata a causa di eventi particolari come la perdita del posto di lavoro, la
cassa integrazione, la separazione o il divorzio, il decesso di uno degli
intestatari del mutuostesso?». IL RAPPORTO CON IL TERRITORIO Infine, la
risposta di Ortolani allaccusa rivolta ai grandi gruppi di non
essere radicati sul territorio e di creare, anzi, ulteriori difficoltà agli
imprenditori che non hanno più un vero referente a cui rivolgersi, uno che conosca bene la storia
della loro azienda, perché manager e funzionari cambiano in continuazione. Una
risposta secca: «Siamo sì un grande gruppo, ma Unicredit è formato da banche
radicate sul territorio. è nel nostro Dna essere banca locale, concentrati su
famiglie e piccole e medie imprese. Così come abbiamo rapporti molto stretti
con i Confidi e le associazioni di categoria. Ma la voglio dire tutta: un
funzionario non viene spostato dalla zona a cui è stato assegnato prima di
quattro o cinque anni: e poi ci dite che gli imprenditori non hanno un
referente?». A gettare un po di acqua sul fuoco è stato Fabio
Fulvio, direttore dellarea marketing e credito di Confcommercio. Non fa
certo da pompiere questo manager, ma è voluto partire da una realtà innegabile: «Non si può dire che
le imprese del terziario e dei servizi vadano a gonfie vele. Se, però, i ricavi
sono minori del 2008, loccupazione in questi settori è rimasta
invariata». Il motivo? Semplice: «Stiamo parlando di piccole realtà», ha sottolineato Fulvio, «che hanno, a
volte, quattro dipendenti al massimo. Prima di licenziare, limprenditore
ci pensa dieci volte. Se, infatti, dovesse mandarne via due, perderebbe il 50%
della sua forza lavoro. E, prima di trovarne altri che sappiano sostituirli degnamente, gli costerebbe molto
in formazione». Se questa è la situazione, e in questo momento di crisi, non è
giusto incolpare le banche di avere chiuso i cordoni della borsa. «Nel primo
trimestre di questanno solo un quarto delle aziende associate
ha chiesto un fido. La
ragione poggia sul fatto che i fatturati sono scesi e che gli imprenditori si
erano convinti che, comunque, non lavrebbero ottenuto».
Chi, invece, lo ha domandato alla banca, ha sostenuto Fulvio, nel 60% dei casi
lha avuto e solo il
20%-22% delle richieste è stato bocciato. «è vero, le banche sono diventate più
selettive,e più lazienda è a rischio, più listituto di
credito è attento a concedere un affidamento. Ma a quasi tutti viene data
almeno una parte del fido richiesto per non scontentare i clienti». Basilea 2: da una parte, le norme
introdotte sono «positive perché è stata inserita una correlazione fra il
rischio e il costo del denaro. Dallaltra parte, però, si è
spersonalizzato, purtroppo, il rapporto fra banca e azienda. Che è doveroso recuperare. E in questo
caso giocano un ruolo importante i confidi che conoscono bene gli imprenditori,
la loro storia e il loro business». LACCESSO AL CREDITO
Frasi, concetti, affermazioni che sono state bene accolte da Franco Baronio,
amministratore
delegato della Popolare di Verona, San Geminiano e San Prospero del gruppo
Banco Popolare. «Quando ci sono le crisi, cè sempre un crollo
della domanda di credito», ha detto. «Ma il credito, oggi, è più puntato sulle
ristrutturazioni. Passiamo, infatti, la maggior parte del nostro tempo sulle situazioni aziendali
critiche per trovare, insieme agli imprenditori,una via duscita».
Cè da esserne soddisfatti? Baronio si è posto questa domanda e ha trovato
due risposte. Che poggiano sulle debolezze delle banche e delle imprese. Alle prime servono,
attraverso una maggiore formazione, più competenze tecniche per capire le
aziende. Ma anche «più voglia di alzarsi dalle sedie e andare a studiare sul
campo le varie situazioni». Gli imprenditori, a loro volta, devono fornire
«business plan seri e informazioni vere»; in caso contrario, «i nervi» dei
responsabili di banca «diventano scoperti quando, nel visionare le pratiche,
trovano strada facendo problemi non detti e comunicazioni mai svelate». Anche
sui confidi, Baronio ha qualcosa da ridire: «Non possono essere solo una
centrale dacquisto, ma veri partner degli istituti di credito». Insomma,
se è giusto che le banche facciano la loro parte, è opportuno «che anche
imprenditori e confidi facciano la loro. Uscire dalla crisi si può se lavoriamo tutti insieme». Lamministratore
delegato di Popolare di Verona, San Geminiano e San Prospero, come in
precedenza Ortolani, ha voluto anche rispondere alle osservazioni avanzate da
Picciolini. In breve. Patti Chiari: forse, qualcosa non ha funzionato, ma «si è pronti a
ripartire». Titoli Lehman: erano stati percepiti come un prodotto sicuro; così,
poi, non è stato, «ma abbiamo pagato di tasca nostra le perdite dei
sottoscrittori, anche per non mettere in difficoltà i colleghi che, nei vari
territori, sono il tramite fra la banca e i clienti». Infine, servono «una
nuova regolamentazione nel definire i parametri di base per la compilazione dei
bilanci e degli utili» e risposte chiare e certe, che ancora non ci sono, sulle
società di rating per eliminare qualsiasi conflitto di interessi: «Il
linguaggio dellafinanza si regge sul rating e non sullinglese»,
ha commentato Baronio. ASSOCIAZIONI E CONFIDI Se banchieri, docenti
universitari e rappresentanti dei consumatori hanno detto la loro, che cosa ne pensano le
associazioni di categoria, quelle che conoscono bene le imprese e i confidi che
garantiscono per le aziende nei confronti delle banche? Anche da loro è
arrivata una disanima puntuale. Mario Bettini è presidente lombardo di
Casartigiani, unorganizzazione che in questa regione ha una
particolare rilevanza. è andato subito al sodo: «Limpresa è solo la
vittima di una situazione finanziaria della quale non ha né colpa né pena.
Eppure gli istituti hanno ristretto gli affidamenti e i tempi di erogazione sono
diventati più lunghi. Certo, ci sono banche e banche. Non voglio fare lelenco
dei buoni e dei cattivi. Ma, in generale, il mondo del credito non ha
unattenzione particolare verso lartigianato che, a parole, tutti
dicono sia la spina
dorsale delleconomia nazionale». Infatti, lindagine di Unioncamere
Lombardia è sulla stessa lunghezza donda espressa da Bettini: il 48% delle
imprese giudica meno favorevole le condizioni di accesso al credito rispetto a
un anno fa. «Un dato macroscopico. Ed è ancora più importante questa
percentuale se si pensa che il settore dellartigianato ha come
canale privilegiato, se non unico, quello bancario». è un vero e proprio
grido dallarme. Già lanciato anche dal presidente nazionale di
Casartigiani, Giacomo Basso: «Bisogna necessariamente partire da un dato di
fatto univocamente riconosciuto e confermato ufficialmente anche dalla denuncia
della Bce: il sistema
creditizio italiano sta, ormai, attuando, in termini assoluti, una drastica
riduzione della erogazione del credito, nei confronti delle imprese artigiane e
delle microimprese, spingendole verso la condanna definitiva». Nel dettaglio,
le cose che non vanno le ha elencate proprio Bettini: «Ci sono molti modi per
mettere in difficoltà le aziende artigiane da parte delle banche: non concedere
fidi anche di piccola entità, ridurre i finanziamenti già garantiti, sottoporre
gli affidamenti a continue tensioni e revisioni, esercitare forti pressioni per
i rientri sui fidi, aumentare il costo del denaro non legato al tasso di
interesse ma allo spread, dilatare i tempi dellistruttoria,
rispondere in pericoloso ritardo, chiedere garanzie impossibili». La situazione, infatti, è diventata
drammatica anche se la «Regione Lombardia e le Camere di commercio hanno dato
soldi veri alle aziende». Il problema è che gli artigiani si trovano nel mezzo
di una situazione paradossale, ha spiegato Bettini: «Da una parte devono pagare
subito i loro fornitori, dallaltra vengono pagati in ritardo dai
clienti e dalla pubblica amministrazione, e dallaltra ancora il sistema
del credito gli ha chiuso le porte in faccia». Gli artigiani, in questo
momento, hanno quindi bisogno soprattutto diliquidità. Oltre che di finanziamenti. Perché, ha
osservato il presidente lombardo di Casartigiani, si sta correndo un grave
rischio: «Che le aziende, quando ci sarà la ripresa, sitrovino con dipendenti
scarsamente formati e macchinari obsoleti. Il disastro sarebbe dietro langolo».
Gli esperti dicono che oggi lo scoglio più duro per gli impieghi sono le
sofferenze. è vero? «In parte», risponde Bettini: «Sappiamo che le banche sono
alle prese con un fardello di crediti difficili i quali, a loro volta, sono il riflesso delle
difficoltà in cui versano imprese e famiglie. Le magagne, insomma, vengono dai
prestiti. Ma cè da sottolineare che le sofferenze dovute
agli artigiani sono davvero marginali, lo 0,6%. Grazie anche e soprattutto ai
confidi. Gli istituti
di credito lo sanno bene e possono dormire sonni tranquilli». Sulla stessa
lunghezza donda è Lino Pompili, vicepresidente nazionale di Cna. Il quale
ha invitato gli istituti di credito a fidarsi delle associazioni di categoria e
dei confidi. Che oggi
sanno fare anche consulenza finanziaria, sanno redigere un business plan,
stanno organizzando le reti di imprese, conoscono gli imprenditori e la loro
storia. «Queste associazioni possono diventare un tesoro che le banche devono
sapere sfruttare. Senza avere la minima paura perché lartigiano
paga sempre. E noi sappiamo chi, dei nostri associati, è corretto e leale, ha
voglia di lavorare e desidera concretizzare un progetto aziendale serio. A
questi diciamo di fare credito». IL RUOLO DELLE RAPPRESENTANZE Pompili è anche presidente di
Artigiancassa. Che, partecipata al 73,8% da Bnl e al 26,2% (tramite Agart Spa)
da Confartigianato, Cna, Casartigiani e Fedart Fidi, dal 1° gennaio ha dato le
gambe e il cuore a un progetto innovativo. Quale? è presto detto: Artigiancassa,
con il proprio marchio, sta supportando la distribuzione di prodotti creditizi
e finanziari del gruppo Bnp Paribas tarati sulle esigenze delle imprese
artigiane per accompagnarne lo sviluppo e la crescita. Lo sta attuando grazie a
una piattaforma informatica innovativa a livello tecnologico che non ha, forse,
né precedenti né uguali in Italia. Infatti, nelle sedi delle associazioni
artigiane di categoria e dei loro confidi, sono stati situati gli Artigiancassa
point, muniti di terminali che hanno il compito di interfacciare la fabbrica
prodott con il canale distributivo. Un esempio su tutti: «Se un artigiano ha
bisogno di un finanziamento a medio-lungo termine per acquistare un tornio, non
va più in banca, ma si reca nella sede della sua associazione di categoria dove
un addetto, che ha seguito uno specifico corso di formazione, lo supporta nelle
operazioni al computer», ha detto Pompili. «Per avviare la fase dacquisto
bastano poche operazioni. Così come è veloce la risposta: servono solo quattro o cinque giorni per sapere se
il finanziamento è accettato o respinto. Ma cè un altro valore
aggiunto: lartigiano non è più costretto, andando in banca, a spiegare le
sue necessità a funzionari che usano termini spesso incomprensibili a chi è
abituato più a
produrre che a parlare di finanza». Recandosi, invece, nella sua associazione o
nel suo confidi, lartigiano e
laddettoallArtigiancassa point parlano lo stesso linguaggio. «Ho
studiato questo modello», racconta Pompili, «quando ero ancora consigliere di Artigiancassa. Lho
spiegato a tutto il management, ma ho faticato a far capire il progetto. Poi
Jean-Laurent Bonnafé, che era lallora amministratore delegato della
banca, ha creato un gruppo di studio per verificare la bontà o meno
delliniziativa.
è bastato questo per chiudere in 14 mesi la vecchia Artigiancassa e aprire
quella nuova». Quali lezioni si possono trarre da questo modello? «Tre: le
banche devono osare di più, avere più clienti per diminuire i costi, ed essere
più veloci nellerogare il credito». © SOCIETà EUROPEA DI EDIZIONI SPA - Via G.
Negri 4 - 20123 Milano
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( da "Tirreno, Il"
del 03-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
Pagina 11 - Economia
L'Abi: no al tetto sulle commissioni Fidi, le banche criticano il limite dello
0,5%: non rispetta il mercato ROMA. Botta e risposta sul massimo scoperto. In
un'audizione alla Camera il presidente dell'Abi, Corrado Faissola, ha definito
il tetto alle provvigioni imposto dal Governo un «intervento inopinato». Solo
«la diretta conseguenza dell'attività delle banche», ha replicato il presidente
della commissione Finanze, Gianfranco Conte. Il presidente dell'associzione
delle banche italiane ha così criticato il decreto legge che fissa allo 0,5%
dell'importo ottenuto come fido bancario il tetto massimo per le provvigioni chieste al titolare di un
affidamento, e per la sola tenuta a disposizione dei fondi. Misura approvata
venerdì a Palazzo Chigi. «Noi, come sempre siamo nettamente contrari a
interventi legislativi che definiscono prezzi attinenti alla nostra attività -
ha detto Faissola - in questo senso anche il decreto legge fiscale con
interventi di questo tipo non è per noi condivisibile». Ha anche aggiunto: «La
definizione per legge di un prezzo costituisce una misura antitetica alla
logica del mercato e al dispiegarsi della concorrenza». Per Faissola, insomma,
l'imposizione di un tetto potrebbe danneggiare la stessa clientela, eliminando
la possibilità di corrispettivi liberamente pattuiti per servizi resi. Pronta
la risposta della maggioranza: la norma sulle banche contenuta nel decreto
anticrisi è «la diretta conseguenza dell'attività delle banche». A dirlo il
presidente della commissione Finanze della Camera, Gianfranco Conte, al termine
dell'audizione di Faissola. Il fatto è, ha detto Conte, che le banche «di
fronte a una norma del Parlamento» che abolisce la commissione di massimo
scoperto «hanno cercato vie traverse per applicare lo stesso la commissione.
Bisogna collaborare di più». E non è mancata la voce delle associazioni dei
consumatori: Elio Lannutti, presidente di Adusbef, ha calcolato che anche con
il tetto dello 0,5%, le commissioni omnicomprensive per la messa a disposizione
di fondi dalle banche ai clienti produrranno «un ulteriore ricavo, oltre agli
oneri sui tassi, pari ad almeno 2,2 miliardi di euro su 440 miliardi di
sconfinamenti medi annui. «Una vera legnata sulle tasche delle famiglie e delle
piccole e medie imprese che ricorrono ai prestiti bancari - ha detto Elio
Lannutti - non esiste alcun paese dove, oltre al tasso di interesse pattuito,
le banche applicano il'pizzo' della commissione di massimo scoperto, che
proprio per la sua illegalità era stato abrogato, in una causa patrocinata
dalla nostra associazione, dalla Corte di Cassazione».
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( da "Adige, L'" del
03-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi
ALTA VALSUGANA - Si
sta sfilacciando la compagine sociale di Panarotta spa, società a capitale
quasi interamente pubblico ALTA VALSUGANA - Si sta sfilacciando la compagine
sociale di Panarotta spa, società a capitale quasi interamente pubblico. Tre
Comuni soci, Calceranica, Fornace e Civezzano, recalcitranti, hanno segnalato
tutte le loro perplessità, e preferirebbero uscire; invece i Comuni soci maggiori,
Pergine e Levico, si dicono disponibili ad acquistare le quote azionarie dei
probabili cedenti, ma la situazione sociale è quanto mai fluida. La spa deve rinnovare i fidi bancari, pari a 250.000 euro, e non è detto che
le banche, rigorosissime ora con il privato, siano invece di manica larga con
la società. Ed è in scadenza il mandato del presidente Maurizio Fontanari che
ha voluto chiarire la situazione durante l'incontro tra una decina di comuni
soci ed il presidente della Provincia Lorenzo Dellai nella serata di mercoledì
a Trento. È Stefano Dellai , sindaco di Civezzano, il portavoce dei tre.
«Noi siamo quantomeno perplessi. Da anni leggiamo nel bilancio della società
impiantistica costi per 800.000 euro ed entrate per 400.000, dunque perdite
costanti. Un Comune come il mio, che detiene circa il 3 per cento del capitale
sociale, perde ogni anno dai 15 ai 20 mila euro per la partecipazione, in
quanto il capitale si impoverisce costantemente. Come poter continuare in
questo modo? Qualunque cittadino, ma non solo, può obiettare su questo modo di
gestire il denaro pubblico. La Provincia garantisce di partecipare all'aumento
del capitale sociale di Panarotta spa con 300.000 euro, finanziandolo al 95 per
cento, ma allora perché non entra direttamente nella società, togliendoci dal
ruolo di passacarte nel quale noi Comuni siamo relegati e che ci appesantisce i
bilanci?» Dal canto suo, il presidente Dellai ha garantito il sostegno
provinciale, assicurando che le perdite delle società minori sarebbero coperte
da ricavi assai superiori dovuti all'indotto che essere creano. Ha garantito
pure che la nuova funivia Levico-Vetriolo-Panarotta sarà attiva dalla primavera
del 2011, costruita da Trentino Sviluppo spa. Sempre che, naturalmente, i
Comuni dell'Alta Valsugana sostengano ancora la spa. Silvano Corradi , sindaco
a Pergine, Comune maggior azionista con il 40 per cento del capitale sociale,
assicura il suo appoggio. «Possiamo rilevare le quote che eventualmente vendono
i tre Comuni in sofferenza. Quanto al fido bancario di
difficile rinnovo, potremmo anche pensare di garantire