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PRIVILEGIA NE IRROGANTO     di  Mauro Novelli         

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DOSSIER “CREDITO FIDI AZIENDE”

 

 

 

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Report "Revoca fidi"  1-17 LUGLIO 2009


Indice degli articoli

Sezione principale: Revoca fidi

di OLIVIA POSANI ROMA VENTITRÈ miliardi per le imprese. ... ( da "Nazione, La (Firenze)" del 01-07-2009) + 2 altre fonti
Argomenti: Revoca fidi

Abstract: che famiglie e imprese otterranno con la riduzione delle commissioni bancarie. PER FAR CAPIRE la portata del provvedimento Tremonti ha fatto esempi pratici: per una famiglia con fido da 10mila euro, il risparmio trimestrale oscilla tra i 30 e i 70 euro (120-180 euro l'anno). Per un'impresa con fido da 50 mila euro il risparmio trimestrale sarà compreso tra 150 a 350 euro (600-1.

e imprese> ( da "Nazione, La (Firenze)" del 01-07-2009) + 2 altre fonti
Argomenti: Revoca fidi

Abstract: che famiglie e imprese otterranno con la riduzione delle commissioni bancarie. PER FAR CAPIRE la portata del provvedimento Tremonti ha fatto esempi pratici: per una famiglia con fido da 10mila euro, il risparmio trimestrale oscilla tra i 30 e i 70 euro (120-180 euro l'anno). Per un'impresa con fido da 50 mila euro il risparmio trimestrale sarà compreso tra 150 a 350 euro (600-1.

"sbloccati 23 miliardi per i debiti dello stato" - luca iezzi ( da "Repubblica, La" del 01-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi

Abstract: Va sommato anche il taglio delle commissioni bancarie (a cominciare dal massimo scoperto) che dovrebbero produrre 2 miliardi di risparmi per famiglie e imprese. «Abbiamo stimato che - spiega Tremonti - che una famiglia con un fido risparmierà 30-70 euro in un trimestre e 120-180 euro l´anno.

Tremonti: 23 miliardi per le imprese ( da "Corriere della Sera" del 01-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi

Abstract: Una famiglia con un fido di 10 mila euro avrebbe un risparmio annuo tra 120 e 280 euro e un' impresa con un fido di 50 mila tra 600 e 1.400 euro. Se le banche tenteranno di aggirare il tetto, ha detto il ministro, «interverremo ». Sostegni anche sul fronte dell'export.

Credimpresa apre a Catania ( da "Sole 24 Ore, Il (Sud)" del 01-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi

Abstract: articolo 107 del Testo unico bancario. Lo scorso anno Credimpresa ha garantito, nonostante la crisi economica, finanziamenti per 67 milioni di euro per un trend di crescita del 15 per cento. In questi 14 anni di attività il consorzio fidi ha garantito finanziamenti per oltre 300 milioni di euro di cui 140 milioni solo negli ultimi due anni ai 5.

Tremonti: 23 miliardi per le imprese ( da "Corriere del Mezzogiorno" del 01-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi

Abstract: Una famiglia con un fido di 10 mila euro avrebbe un risparmio annuo tra 120 e 280 euro e un' impresa con un fido di 50 mila tra 600 e 1.400 euro. Se le banche tenteranno di aggirare il tetto, ha detto il ministro, «interverremo ». Sostegni anche sul fronte dell'export.

Tremonti: 23 miliardi per le imprese ( da "Corriere del Veneto" del 01-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi

Abstract: Una famiglia con un fido di 10 mila euro avrebbe un risparmio annuo tra 120 e 280 euro e un' impresa con un fido di 50 mila tra 600 e 1.400 euro. Se le banche tenteranno di aggirare il tetto, ha detto il ministro, «interverremo ». Sostegni anche sul fronte dell'export.

Potrebbe valere intorno ai 2 miliardi, su base annua, il beneficio per famiglie e imprese indotto da... ( da "Messaggero, Il" del 01-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi

Abstract: il beneficio per famiglie e imprese indotto dalla stretta sulle commissioni bancarie. Il ministero dell'Economia ha fatto in particolare alcune simulazioni sulla riduzione della commissione di massimo scoperto, che avrà un tetto massimo dello 0,5 per cento. Per una famiglia con un fido di 10.000 euro, questo vuol dire un risparmio trimestrale che va dai 30 ai 70 euro.

per ridare ossigeno al mercato va sostenuto il reddito familiare ( da "Tirreno, Il" del 01-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi

Abstract: il ruolo dei Consorzi Fidi. Apprezziamo il sostegno pubblico del presidente Pacini ad alcuni nostri cavalli di battaglia. Dal riferimento a più incisive politiche d'accoglienza e di accompagnamento verso i milioni di turisti che affollano la nostra città, alla richiesta di una migliore riqualificazione del centro storico.

Manovra anticrisi: detassazione degli utili, opere pubbliche, energia, Alitalia ( da "AltaLex" del 01-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi

Abstract: eventuale revoca della dichiarazione di indifferibilità degli interventi, al venire meno dei relativi presupposti."; c) all?articolo 5, dopo il comma 4, inserire il seguente comma: "4-bis. Per la realizzazione delle opere, delle infrastrutture e degli investimenti di cui all?

Fnaarc: le banche indirizzino più attenzione alle piccole imprese ( da "Libertà" del 02-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi

Abstract: Italia attraverso la garanzia dei consorzi fidi elevata al 70% grazie ai finanziamenti regionali e camerali, resta alta ed è la preoccupazione emersa in occasione del recente Roadshow su credito e pmi promosso da Confcommercio. Purtroppo i nostri associati denunciano questa diffusa rigidità del sistema bancario verso l'erogazione del credito.

( da "Eco di Bergamo, L'" del 02-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi

Abstract: si sono fidati del loro consulente, della banca locale con cui avevano un rapporto eccellente da una vita, ma anche quel funzionario non era poi così consapevole della complessità di certi prodotti o del fatto che si basavano su Lehman Brothers piuttosto che su tutta una serie di istituzioni che non apparivano.

Legge antiusura: i tassi usurari per il periodo luglio-settembre 2009 ( da "AltaLex" del 02-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi

Abstract: fido per tutte le operazioni in essere. In relazione al complesso delle operazioni, il valore della maggiorazione percentuale media e' stato posto a confronto con il tasso medio rilevato. Allegato A RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA (*) MEDIE ARITMETICHE DEI TASSI SULLE SINGOLE OPERAZIONI DELLE BANCHE E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI

Verso la ripresa: il ruolo delle banche ( da "Giornale.it, Il" del 02-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi

Abstract: sono molti modi per mettere in difficoltà le aziende artigiane da parte delle banche: non concedere fidi anche di piccola entità, ridurre i finanziamenti già garantiti, sottoporre gli affidamenti a continue tensioni e revisioni, esercitare forti pressioni per i rientri sui fidi, aumentare il costo del denaro non legato al tasso di interesse ma allo spread, dilatare i tempi dell?

l'abi: no al tetto sulle commissioni ( da "Tirreno, Il" del 03-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi

Abstract: importo ottenuto come fido bancario il tetto massimo per le provvigioni chieste al titolare di un affidamento, e per la sola tenuta a disposizione dei fondi. Misura approvata venerdì a Palazzo Chigi. «Noi, come sempre siamo nettamente contrari a interventi legislativi che definiscono prezzi attinenti alla nostra attività - ha detto Faissola -

ALTA VALSUGANA - Si sta sfilacciando la compagine sociale di Panarotta spa, società a capitale quasi interamente pubblico ( da "Adige, L'" del 03-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi

Abstract: rinnovare i fidi bancari, pari a 250.000 euro, e non è detto che le banche, rigorosissime ora con il privato, siano invece di manica larga con la società. Ed è in scadenza il mandato del presidente Maurizio Fontanari che ha voluto chiarire la situazione durante l'incontro tra una decina di comuni soci ed il presidente della Provincia Lorenzo Dellai nella serata di mercoledì a Trento.

l'abi: no al tetto sulle commissioni ( da "Centro, Il" del 03-07-2009) + 1 altra fonte
Argomenti: Revoca fidi

Abstract: importo ottenuto come fido bancario il tetto massimo per le provvigioni chieste al titolare di un affidamento, e per la sola tenuta a disposizione dei fondi. Misura approvata venerdì a Palazzo Chigi. «Noi, come sempre siamo nettamente contrari a interventi legislativi che definiscono prezzi attinenti alla nostra attività - ha detto Faissola -

Savigliano: grande partecipazione all'assemblea annuale Anga ( da "Targatocn.it" del 03-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi

Abstract: di interlocutore tra il mondo bacario e quello delle imprese svolto dai consorzi di garanzia fidi. ?Scopo di Unionfidi - ha ribadito Piatti - è quello di aiutare le aziende a crescere: lavora costantemente insieme a numerosi enti per la progettazione e l?attivazione di nuovi servizi e nuovi prodotti che mettano le imprese in condizione di essere sempre più competitive sui mercati?

L'Abi: no al tetto sulle commissioni ( da "Corriere delle Alpi" del 03-07-2009) + 6 altre fonti
Argomenti: Revoca fidi

Abstract: importo ottenuto come fido bancario il tetto massimo per le provvigioni chieste al titolare di un affidamento, e per la sola tenuta a disposizione dei fondi. Misura approvata venerdì a Palazzo Chigi. «Noi, come sempre siamo nettamente contrari a interventi legislativi che definiscono prezzi attinenti alla nostra attività - ha detto Faissola -

Porte chiuse in banca ( da "Miaeconomia" del 03-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi

Abstract: cooperative di garanzia fidi". "I nostri dati più recenti dicono che il 41% delle piccole imprese e il 46% di quelle medie stanno reagendo alle difficoltà. Proponendo prodotti innovativi, rafforzando il proprio marchio, fidelizzando i clienti. E le aziende che prevedono un aumento degli ordinativi esteri nel secondo semestre del 2009 tornano a essere superiori a quelle che vedono nero?

INTESA SANPAOLO: ACCORDO CON CONFINDUSTRIA PER LIQUIDITA' ALLE PMI. ( da "Asca" del 03-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi

Abstract: Intesa Sanpaolo ha accordato fidi al sistema Italia per quasi 500 miliardi di euro, pari a circa un terzo del pil italiano di cui circa il 67% alle imprese, soprattutto a quelle di piccole e media dimensione (50% degli affidamenti complessivi al sistema Italia). Il gruppo bancario sottolinea che ''non ha ridotto il credito alle imprese italiane anche negli ultimi 12 mesi,

Crisi, il credito resta uno dei principali problemi per le imprese: indagine ( da "Sestopotere.com" del 03-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi

Abstract: Molto stanno facendo i consorzi e le cooperative di garanzia fidi. Le Camere lo hanno capito e sono presenti in 300 Confidi, più della metà di quelli esistenti. Inoltre, nei primi tre mesi di quest?anno, nella fase più acuta dell?emergenza, le Camere hanno immesso nel sistema più di 80 milioni di euro, il doppio delle risorse dell?

CdC Verbano Cusio Ossola: riduzione dei tassi di interesse alle imprese ( da "Sestopotere.com" del 03-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi

Abstract: consorzi di garanzia fidi. “Questo meccanismo fa sì che l?impresa non debba attendere il pagamento di una somma di denaro. Più semplicemente paga un tasso di interesse più basso" – precisa il Presidente Ruschetti. I requisiti per ottenere il contributo: · iscrizione alla Camera di commercio del Verbano Cusio Ossola · regolarità nel pagamento del diritto annuale camerale ·

Intesa San Paolo: Accordo con Confindustria, 5 mld per le Pmi ( da "Velino.it, Il" del 03-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi

Abstract: miliardi di nuovi fidi accordati, se richiesti. Inoltre, nelle previsioni del gruppo bancario per i prossimi 36 mesi ci sono nuove erogazioni per un totale di circa 50 o 60 miliardi di euro. Ma Passera ha parlato anche di altro, per esempio del funzionamento degli Osservatori regionali sul credito istituiti presso i Prefetti nei mesi scorsi e fortemente voluti dal ministro dell?

BORSE PIATTE (FTSE MIB +0.07%) INTESA: 50-60 MLD DI PRESTITI NEI PROSSIMI 3 ANNI - Rcs salira' al 37, 2% in Fineldo - Londra pronta ad aiutare Magna - Siemens chiude fabbrica a ( da "Dagospia.com" del 03-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi

Abstract: Intesa spiega che 60 miliardi di euro di fidi sono stati gia' accordati e attualmente non sono utilizzati a cui si sommano 30 miliardi di nuovi fidi accordati, se richiesti. Complessivamente il credito dal Gruppo Intesa al Sistema Italia e' di 500 miliardi di euro in termini di fidi accordati, pari a circa un terzo del Pil del Paese, di cui il 67% alle imprese,

Aiuti alle imprese Se lo Stato non c'è arrivano le banche ( da "Riformista, Il" del 04-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi

Abstract: altro lato le banche dicono di avere liquiodità ma di non fidarsi delle idee delle imprese. La scorsa settimana Corrado Passera, capo esecutivo di Intesa Sanpaolo ha detto: «Abbiamo decine di miliardi di liquidità che non riusciamo a dare: se ci sono bravi imprenditori con buone idee che non riescono a ricevere credito per le loro imprese, che vengano da noi».

Credito, da Intesa 5 miliardi a piccole e medie imprese ( da "Eco di Bergamo, L'" del 04-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi

Abstract: di cui 60 miliardi in termini di fidi già accordati e attualmente utilizzati e per circa 30 miliardi in termini di nuovi fidi accordati, se richiesti. L'obiettivo è infatti quello di «star vicino alle imprese» perché la banca cresce «se crescono le aziende». Passera tuttavia non deflette sul ruolo, che deve rimanere alle banche, di selezione e di valutazione del merito di credito:

Tassi/1: il Tuof a Lumezzane crea malumori ( da "Giornale di Brescia" del 04-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi

Abstract: ossia il tasso debitore in caso d'utilizzazione di denaro oltre il fido. Che succede? Se uno «esce dal fido», come usa dire in gergo popolare, si applica il tasso debitore sull'intero importo del saldo e non solamente sullo sconfinamento. Il Tuof è applicato per il numero di giorni in cui si determina lo scoperto.

sos di emma marcegaglia al sistema bancario agevolate il credito ( da "Tirreno, Il" del 04-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi

Abstract: Presenti tra il pubblico anche i dirigenti di Fidi Toscana, il cui "sistema" di erogazione del credito alle imprese (come denunciò un mese fa Giannetti) si era "inceppato" per le troppe domande di contributo. Sul provvedimento anticrisi del Governo la Marcegaglia esprime un giudizio «sostanzialmente positivo», specie sulla detassazione degli utili reinvestiti,

D CURO l'amministrazione di una piccola azienda artigiana. Ricevo dalla mia banca (1... ( da "Nazione, La (Firenze)" del 05-07-2009) + 2 altre fonti
Argomenti: Revoca fidi

Abstract: spese per la gestione pratica di fido e diritti di sconfinamento oltre il fido). In sostituzione, la banca sembra sia autorizzata da una legge incomprensibile ad applicare un corrispettivo di disponibilità creditizia (Cdc), in pratica una commissione percentuale sul fido accordato, che la legge non quantifica.

Sportello artigiano ( da "Corriere del Veneto" del 05-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi

Abstract: I servizi saranno accessibili direttamente presso l'associazione di categoria, senza doversi recare ad uno sportello bancario. «Questa convenzione - spiega presidente di Fidi Artigiani Angelo Bressanelli - permette a Fidi Artigiani di aumentare sensibilmente la gamma dei servizi offerti alle aziende e di avvicinarle ulteriormente alla nostra struttura del credito.

nasce la forza della tradizione : rilanceremo il turismo interno ( da "Nuova Sardegna, La" del 05-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi

Abstract: di diversi istituti di credito e di un consorzio fidi. Fanno parte dell'associazione operatori economici locali che vogliono investire sul turismo interno. Poiché Luras è oggetto di un programma che migliorerà il centro storico, si è pensato che le risorse connesse al turismo rurale possono rappresentare un buon trampolino di lancio per creare un centro commerciale naturale che,

Riannodare il legame virtuoso tra imprese e territorio ( da "Avvenire" del 05-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi

Abstract: oltre a negare nuovi fidi, chiedono perentoriamente il «rientro» a coloro che si trovano in difficoltà. Da qui la delicatezza della situazione. Correttamente, crediamo, Emma Marcegaglia, dal pulpito confindustriale, non si preoccupa dei «grandi soci», che hanno strumenti e mezzi (anche di pressione politica) per superare l'impasse .

Servizi finanziari: nuovo strumento proposto dall'Agci ( da "Giornale di Brescia" del 06-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi

Abstract: Consorzi Fidi, oltre ai Fondi per la promozione e lo sviluppo. Agci si è posta l'obiettivo di utilizzare al meglio, attraverso collegamenti di rete, gli strumenti creditizi e finanziari di cui dispone per aiutare a consolidare, far crescere e svilupparsi il mondo delle Pmi (cooperative e non): Banca Agci spa, Invest Banca,

Sul credito l'esame prefetto ( da "Sole 24 Ore, Il" del 06-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi

Abstract: diritto a ottenere automaticamente una revisione della pratica di fido » quando piuttosto l'obiettivo iniziale è «un più agevole e rapido processo di esame dell'istanza da parte della banca». Rispetto alle polemiche dei mesi passati appare però chiaro dal protocollo che il Prefetto si occuperà direttamente delle richieste di credito sottoposte alle singole banche.

Conti in affanno, ma ora il problema è la reputazione ( da "Corriere Economia" del 06-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi

Abstract: commerciante o al piccolo industriale che sfoggia il Porsche Cayenne di metterci anche capitali propri oltre a pretendere fidi più larghi. Ma ne hanno meno quando consolidano i debiti delle grandi imprese senza metterne in discussione la gerenza e sena pretendere adeguate iniezioni di capitali da parte dei soci eccellenti, magari colleghi nei consigli di amministrazione che contano.

Azzi: questa è la rivincita dei Lillipuziani del credito ( da "Corriere Economia" del 06-07-2009)
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Abstract: significa che c'è incertezza, che la gente non si fida, non vuole osare. Ma gli impieghi complessivi del sistema sono aumentati nell'ultimo anno del 2 per cento, quelli delle Bcc del 10 per cento. Non siamo più bravi, solamente conosciamo meglio chi ci sta di fronte». E al tempo della finanza transnazionale non è cosa da poco.

Socialfidi si fida di Trebo ( da "Alto Adige" del 07-07-2009)
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Abstract: credito alle associazioni impegnate nel sociale Socialfidi si fida di Trebo Succede a Kiesswetter alla guida del sodalizio economico BOLZANO. Pepi Trebo è il nuovo presidente del consiglio di gestione di Socialfidi, la cooperativa di garanzia nata, nell'ambito della Federazione provinciale delle associazioni sociali, per consentire un migliore accesso al credito ad associazioni,

Uno sportello bancario nella sede di Casartigiani ( da "Arena, L'" del 07-07-2009)
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Abstract: concessi da qualsiasi istituto bancario nazionale) e Angelo Bressanelli, presidente di Fidi Artigiani hanno siglato un accordo in virtù del quale sarà aperto negli uffici di Casartigiani Verona (www.artigianiverona.it) in via Torricelli 71, l'Artigiancassa Point. Grazie all'intesa, Fidi Artigiani sarà la prima struttura in provincia che avrà funzione di sportello bancario,

"un gran giurì per ridurre i conflitti tra banche e pmi" - emilio vettori ( da "Repubblica, La" del 07-07-2009)
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Abstract: partire uno studio di fattibilità che coinvolgerebbe tutte le associazioni territoriali, i Consorzi Fidi, le banche che dovranno fare sinergia per arrivare a definire un metodo d´azione univoco, fornire valutazioni congiunte e ripartire i rischi. Si potrebbe arrivare a definire uno strumento in più contro la crisi». «Considerando in quali difficili acque naviga oggi un imprenditore ?

Con il Confidi si apre lo studio ( da "Sole 24 Ore, Il (Nord Est)" del 08-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi

Abstract: Venezia Giulia e nell'intero Nord- Est, ha siglato con il Consorzio garanzia fidi commercio di Pordenone, presieduto da Roberto Cao, una convenzione, che risale al dicembre scorso, ma che solo ora sta entrando a regime e si prevede diventerà operativa verso settembre. «Stiamo lavorando per far finalmente decollare il progetto –

Allarme della Cna ( da "Corriere Alto Adige" del 08-07-2009)
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Abstract: aziende in questa situazione spiega Salvadori possono ottenere liquidità dalle banche sotto forma di fido, ad un tasso massimo del 4,5%. La differenza tra questo tasso e quello richiesto dalle banche, è a carico del fondo di rotazione della Provincia, che autorizza l'iter con provevdimento di giunta, mentre le garanzie vengono fornite dai Consorzi fidi, nel nostro caso Fidimpresa.

Un popolo di cattivi pagatori ( da "Miaeconomia" del 08-07-2009)
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Abstract: vale a dire gli archivi a cui tutto il sistema bancario fa affluire dati riguardanti i finanziamenti accordati e la regolarita? dei rimborsi relativi a prestiti, mutui, carte di credito e fidi di conto corrente. Banche e societa? di finanziamento, prima di concedere un credito ai propri clienti e durante la restituzione del prestito, si informano infatti della loro solvibilita?

Credito, le aziende chiedono aiutoper la garanzia pubblica in banca ( da "Sicilia, La" del 08-07-2009)
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Abstract: imprese nei confronti del sistema bancario o rischiamo il collasso - dice Salvo Politino, direttore di Confesercenti - Non è un caso che Confesercenti Catania abbia messo in campo il Consorzio Fidi CO.SVI.G. (Consorzio per lo Sviluppo delle Garanzie) che attraverso il fondo di Medio Credito Centrale garantisce l'80% dell'importo deliberato dagli Istituti di Credito convenzionati.

Finanziamenti anti-crisia 200 imprese savonesi ( da "Secolo XIX, Il" del 09-07-2009)
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Abstract: per rafforzare il patrimonio stesso dei consorzi fidi. «Noi abbiamo dei dati relativi al milione di euro messo a disposizione dei Confidi - aggiunge il presidente della Camera di Commercio -. A metà giugno le imprese savonesi che avevano chiesto il sostegno dei consorzi fidi erano 180, per un importo di 9 milioni di finanziamento richiesto.

San Marino, no di Anis e banche all'accordo anticrisi ( da "Dire" del 09-07-2009)
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Abstract: istituzione di un fondo di garanzia per il consorzio fidi e dello sportello unico per le imprese. "Al Paese serve un patto sociale- sottolinea il collega al Lavoro Gian Marco Marcucci- per creare le condizioni per uscire dalla crisi. L'accordo contiene questi concetti: fare sistema per la tutela del Paese, delle imprese, dei lavoratore e delle famiglie".

( da "Resto del Carlino, Il (Ferrara)" del 10-07-2009)
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Abstract: promosse dagli enti locali e territoriali e dalle Fondazioni bancarie". Molto bene anche gli accordi sul credito messi in campo da Camera di Commercio ed enti locali volti a sostenere l'attività, divenuta fondamentale, dei Consorzi Fidi. "E valutiamo positivamente anche l'attività di accesso al credito svolto dalle banche locali, contrariamente a quelle nazionali ed internazionali"

DOPO l'entrata in vigore delle norme che dichiarano illegittim... ( da "Resto del Carlino, Il (Pesaro)" del 10-07-2009)
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Abstract: commissione di massimo scoperto molti istituti bancari hanno provveduto ad applicare altre gabelle quali la commissione di disponibilità credito. In pratica applicano una commissione sulla disponibilità dei fidi indipendentemente dal fatto che vengano utilizzati o meno. La situazione diventa quindi peggiorativa per gli utenti che chiedono il fido per sicurezza ma poi non lo usano.

Massimo scoperto troppo caro ( da "Gazzettino, Il (Rovigo)" del 10-07-2009)
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Abstract: a titolo di fido di c/c, linea di credito oggetto della commissione di massimo scoperto), l'importo annuo stimato a carico delle aziende artigiane ed a favore del sistema bancario supera i due milioni di euro! Un salasso -prosegue Astolfi- soprattutto se si tiene in considerazione che molte convenzioni prevedevano la vecchia commissione di massimo scoperto franca,

Le recenti Istruzioni della Banca d'Italia in tema di usura ( da "AltaLex" del 10-07-2009)
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Abstract: aveva sollecitato il mondo bancario a sostituirla con una commissione più chiara, parametrata alla dimensione del fido accordato, come avviene da tempo in altri paesi. Ed anche il Presidente dell?Antitrust, lo scorso anno, le aveva puntato il dito contro, definendola una prassi iniqua che doveva essere abolita.

Le 'ndrine, la bancaria e gli affidamenti azzardati ( da "Sole 24 Ore, Il (Plus)" del 11-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi

Abstract: dei limiti di fido superati per i quali sarebbe stato necessario informare dei finanziamenti la catena di comando della banca e avviare le procedure interne del caso. Una facoltà di delibera già di suo piuttosto elevata, 1.150.000 euro per singolo cliente, per una bancaria che aveva 90 clienti tra cui aziende di un certo rilievo.

Truffano anziana per 33mila euro, napoletani denunciati ( da "Metropolis web" del 11-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi

Abstract: Fidandosi dei due individui, la vittima aveva loro affidato il suo carnet di assegni perché loro stessi ne compilassero due per la cifra pattuita, firmando inoltre in bianco un modulo prospettatole come proposta di acquisto dei manoscritti. La figlia dell´anziana ha raccontato ai poliziotti di avere avuto il forte sospetto della truffa dopo essersi accorta di come dal carnet della

La ricetta per la rinascita "Nulla sarà più come prima investiamo sull'innovazione" ( da "Affari e Finanza (La Repubblica)" del 13-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi

Abstract: questione del credito che non riguarda solo il livello bancario. Il problema è vedersi abbassare i fidi da un momento all?altro. Oggi avere soldi è diventato molto più complicato. Ma non tanto per l?azienda, quanto per il suo cliente che da un fido di ventimila euro passa a uno di cinquemila ed è costretto a chiamarti per dirti che non può pagarti e la fattura di ritorna indietro.

COMMERCIO, CONFESERCENTI: MORATORIA SUI DEBITI PMI ( da "Basilicanet.it" del 13-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi

Abstract: ma preoccupa in molti casi la esposizione bancaria per il ricorso sempre più¹ indispensabile al credito. In proposito, lâ??Osservatorio Congiunturale della Confesercenti, rielaborando dati del sistema dei Confidi aderenti a Fedart Fidi, evidenzia che in media ogni anno i Confidi garantiscono finanziamenti per una quarantina di milioni di euro,

IL DILEMMA DEL BANCHIERE NELLA STRETTA CREDITIZIA ( da "Lavoce.info" del 14-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi

Abstract: idea che un'azienda è in difficoltà, tutti gli istituti bancari chiedono contemporaneamente il rientro dei fidi. Condannandola al fallimento. La soluzione si può trovare in forme di coordinamento fra le banche creditrici. Diventerebbe più facile anche la ristrutturazione del debito. Come è accaduto, ad esempio, per la Fiat.

accordo con la federazione che rappresenta i confidi di categoria ( da "Repubblica, La" del 14-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi

Abstract: accordo siglato con Fedart Fidi, che rappresenta il sistema di garanzia dell´artigianato a livello nazionale, promosso da Confartigianato, Cna e Casartigiani. «Con questo importante accordo si riavvia - ha dichiarato Daniele Alberani, presidente di Fedart Fidi - una organica collaborazione tra il sistema dei Confidi artigiani e uno dei principali gruppi bancari italiani.

un fondo di 40 milioni per le microimprese ( da "Tirreno, Il" del 14-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi

Abstract: società consortili di garanzia fidi e cooperative di garanzie. Grazie a queste misure di intervento le imprese del territorio potranno beneficiare della concessione di contributi in conto interessi sui microfinanziamenti e delle agevolazioni finanziarie per l'accesso al microcredito compreso il fondo rotativo rivolto alle imprese innovative.

Se lo Stato è lento a pagare le imprese, non chieda subito il saldo delle tasse ( da "Milano Finanza (MF)" del 14-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi

Abstract: mantenere i fidi in essere. Non si tratta di ridurre le imposte in termini di competenza, ma di allungare i pagamenti.Bisogna soprattutto desincronizzare velocemente il ciclo fiscale rispetto a quello economico: i versamenti e gli anticipi di imposta drenano liquidità preziosa, ed un loro rinvio può essere particolarmente opportuno in un momento di flessione del ciclo economico.

BASILICATA: COMMERCIO, CONFESERCENTI: MORATORIA SUI DEBITI PMI ( da "marketpress.info" del 14-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi

Abstract: ma preoccupa in molti casi la esposizione bancaria per il ricorso sempre più indispensabile al credito. In proposito, l?Osservatorio Congiunturale della Confesercenti, rielaborando dati del sistema dei Confidi aderenti a Fedart Fidi, evidenzia che in media ogni anno i Confidi garantiscono finanziamenti per una quarantina di milioni di euro, attutendo notevolmente l?

( da "Eco di Bergamo, L'" del 14-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi

Abstract: Questo fido ha scadenza temporanea di 7 mesi e, potenzialmente, è prorogabile per altri 2 mesi, in modo da garantire la copertura dei tempi tecnici che, normalmente distingue la concessione dei trattamento di Cassa. Il fido viene regolato con un tasso pari all'Euribor a un mese (ora allo 0,80% circa ndr) più uno spread pari allo 0,

Crisi, in diminuzione la crescita dei prestiti bancari a famiglie e imprese venete ( da "Sestopotere.com" del 14-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi

Abstract: sulla base delle indicazioni fornite da parte dei rappresentanti dei Consorzi Fidi, si è avanzata la proposta di individuare tempi certi di risposta alle richieste di concessione di credito, individuati nel termine massimo di 30 giorni, nonché la definizione di un modello di business plan comune, da utilizzarsi nei rapporti banca-impresa.

Nuovo Confidi, nasce Kampanom ( da "Denaro, Il" del 14-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi

Abstract: In Campania nasce un nuovo consorzio di garanzia fidi. Si chiama Kampanom Confidi ed è presieduto da Rosario Manes Rossi. "E' per rispondere ai bisogni di strutture più adeguate ai servizi prestati, di maggiore professionalità e di maggiori dimensioni che nasce il consorzio", spiega Manes Rossi, annunciando che il Confidi sarà un intermediario finanziario vigilato dalla Banca d'

Le difficoltà dei mercati finanziari allontanano sempre più gli italiani da Piazza Affari.... ( da "Mattino, Il (Nazionale)" del 14-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi

Abstract: tra Fidia e Prima Industrie, che ha portato all'applicazione di sanzioni nei confronti di due persone fisiche e della stessa Fidia. Un altro caso di abuso di informazioni accertato riguarda poi la compravendita di azioni Interbanca da parte di un componente del patto di sindacato che governava banca Antonveneta.

Venezia. Presentato il primo rapporto sul monitoraggio dei flussi di credito in Veneto ( da "Sestopotere.com" del 14-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi

Abstract: sulla base delle indicazioni fornite da parte dei rappresentanti dei Consorzi Fidi, si è avanzata la proposta di individuare tempi certi di risposta alle richieste di concessione di credito, individuati nel termine massimo di 30 giorni, nonché la definizione di un modello di business plan comune, da utilizzarsi nei rapporti banca-impresa.

Crisi, finanziamenti ( da "Nazione, La (La Spezia)" del 15-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi

Abstract: Banca Carispe e i consorzi fidi Confart, Creditcom, Fidicom, Fidimpresa e Mediacom hanno firmato l'intesa. Un accordo che consentirà di liberare finanziamenti a favore del mondo imprenditoriale per un totale di 11 milioni e 125mila euro. Le risorse messe a disposizione da Camera di Commercio, Provincia e Comune ammontano a 700mila euro.

PENSAVATE che il Comune di Montecatini fosse proprietario delle Terme al 50% e al... ( da "Nazione, La (Pistoia)" del 15-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi

Abstract: chiedere alla Regione di riprendersi le quote di proprietà in mano all'istituto bancario. In pratica Fidi Toscana ha anticipato i capitali che la Regione non poteva stanziare subito, ma in un secondo momento. «Tale soluzione era stato detto nell'Osservatorio termale del 19 marzo dal dirigente regionale Antonino Melara non comporta però mutamenti nei rapporti di proprietà delle Terme,

Maxiconfidi in porto nel 2011 ( da "Sole 24 Ore, Il (Nord Ovest)" del 15-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi

Abstract: Definiti cronoprogramma e modalità attuative del nuovo Rete Fidi Liguria Maxiconfidi in porto nel 2011 Dalla Regione sei milioni di fondi in aggiunta agli attuali 50 GENOVA PAGINA A CURA DI Marco Fontana Sono giorni decisivi per il processo di fusione dei Confidi liguri in un unico soggetto, con natura intersettoriale e governance mista, che sia pronto per entrare prima possibile nell'

PESARO _ L'accesso al credito rappresenta uno dei nodi cruciali della possibilità ... ( da "Messaggero, Il (Pesaro)" del 15-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi

Abstract: che si basa su più di un milione di accessi al fido bancario di 150mila micro-imprese italiane tra gennaio 2004 e dicembre 2006, i cui autori Alberto Alesina, Emilio Mistrulli e Francesca Lotti evidenziano che le imprenditrici pagano un interesse più alto di 30-50 punti base e che a loro viene spesso chiesta una garanzia esterna.

Cambiare i criteri... ( da "Giornale di Brescia" del 16-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi

Abstract: bancari (e non del solo rischio di credito). È necessario invece che i grandi gruppi bancari attribuiscano un rilievo maggiore alle componenti qualitative e di valutazione soggettiva delle analisi del fido, recuperando la consapevolezza che l'incentivo a sganciarsi dal rapporto con le piccole e medie imprese a fronte delle loro difficoltà finanziarie è un atteggiamento miope che

Non sparate sul bancario ( da "Sole 24 Ore, Il" del 16-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi

Abstract: Male, anzi malissimo, se la rabbia si scatena contro i bancari. Due giorni fa, a Settimo Torinese, un negoziante ha preso a pistolettate nelle gambe un direttore di filiale che aveva rifiutato un fido. Si rischia la faida tra chi sta nella trincea dell'economia. Non sparate sul bancario. (Al.G.)

Legge comunitaria 2008 ( da "AltaLex" del 16-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi

Abstract: dal momento in cui è esercitata, fino a quando non sia revocata e, in ogni caso, fino al compimento del biennio successivo all'anno solare nel corso del quale è esercitata; la revoca deve essere comunicata all'ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno in corso»; d) l'articolo 43 è sostituito dal seguente: «Art.

DEBITI IN AGRICOLTURA: CIA, UN PACCHETTO DI MISURE URGENTI ( da "Basilicanet.it" del 16-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi

Abstract: il sistema bancario nazionale e locale, il Parlamento e il Governo. In attesa di un tavolo specifico con lâ??Abi regionale, assessore allâ??Agricoltura, organizzazioni professionali, il sistema di Consorzi fidi può² rappresentare uno strumento operativo regionale per attivare attraverso il sistema bancario prestiti di conduzione,

BORSE DEBOLI (FTSE ALLA SHARE -0.15%) 600 MLN (DA 6 BANCHE) PER SORGENIA L'ASTA DEGLI IMMOBILI DI RICUCCI VA DESERTA - IMPREGILO AMPLIERà IL CANALE DI PANAMA LA VIA SPAGNOL ( da "Dagospia.com" del 16-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi

Abstract: se la rabbia si scatena contro i bancari. Due giorni fa, a Settimo Torinese, un negoziante ha preso a pistolettate nelle gambe un direttore di filiale che aveva rifiutato un fido. Si rischia la faida tra chi sta nella trincea dell'economia. Non sparate sul bancario. (Al.G.) ferrari 9 - La Ferrari in Spagna corre sul velluto.

Finanziamenti anticrisi per le imprese spezzine ( da "Cittàdellaspezia.com" del 16-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi

Abstract: Comune della Spezia e Consorzi Fidi, con il riferimento bancario unicamente di CARISPE, prendono avvio due nuovi prodotti del credito agevolato, relativi rispettivamente ad "interventi a sostegno di nuove iniziative economiche" per imprese costituite da non oltre 36 mesi e per un importo massimo di â?

In difesa dei Confidi I rappresentanti di: Creditart - Artigiancredito - Centrale Garanzia... ( da "Mattino, Il (Nazionale)" del 16-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi

Abstract: Centrale Garanzia Fidi - Italconfidi - Co.Na.Ga. s.c.p.a. - NAPOLI Vogliamo qui replicare ad alcune affermazioni rilasciate dal dott. Nucci, direttore generale del Banco di Napoli s.p.a., sul sistema confidi in Campania nel corso del convegno «Confidi, imprese e territorio: un rapporto in evoluzione - le prospettive del Mezzogiorno» tenutosi il 18.

Confartigianato: le banche sostengano i piccoli imprenditori che vogliono investire ( da "Riviera24.it" del 16-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi

Abstract: necessario che gli istituti bancari utilizzino di più strumenti già esistenti, come i Consorzi Fidi che, offrendo alle banche garanzie sui prestiti al 50%, costituiscono un supporto alle insolvenze. Il ruolo dei Consorzi è fondamentale non solo per aiutare l?impresa a facilitare il suo rapporto con le banche, ma per evitare che,

Imperia: Confartigianato sul riscio asfissia finanziaria ( da "Sanremo news" del 16-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi

Abstract: necessario che gli istituti bancari utilizzino di più strumenti già esistenti, come i Consorzi Fidi che, offrendo alle banche garanzie sui prestiti al 50%, costituiscono un supporto alle insolvenze. Il ruolo dei Consorzi è fondamentale non solo per aiutare l?impresa a facilitare il suo rapporto con le banche, ma per evitare che,

La Cia risponde con Agriconfidi alla crisi del credito alle imprese ( da "Finanza e Mercati" del 17-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi

Abstract: Si tratta di un nuovo Consorzio fidi nazionale costituito proprio per rispondere in tempi brevi e con efficacia alle mutate necessità degli imprenditori alle prese con una congiuntura complessa, dove spiccano gli aumenti dei costi produttivi e una caduta verticale dei prezzi praticati nei campi (meno 15,6% nel mese di giugno).

Confcommercio: con l'intesa sul credito nuovi prodotti a favore delle imprese ( da "Nazione, La (La Spezia)" del 17-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi

Abstract: Comune della Spezia e Consorzi Fidi, con il riferimento bancario unicamente di Carispe, prendono avvio due nuovi prodotti del credito agevolato, I due prodotti sono relativi rispettivamente ad «interventi a sostegno di nuove iniziative economiche» per imprese costituite da non oltre 36 mesi e per un importo massimo di 100.

Un tetto per scoperti e spese ( da "Sole 24 Ore, Il" del 17-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi

Abstract: è presumibile attendersi che le banche sposteranno la loro remunerazione sull'innalzamento dei tassi, ma con il rischio che i conti affidati e non utilizzati diventino di gestione troppo costosa (costi di istruttoria, tesoreria, tenuta conto eccetera) e che quindi le banche siano sospinte alla revoca dei fidi. © RIPRODUZIONE RISERVATA

Sgravi per le piccole imprese che rafforzano il capitale ( da "Corriere della Sera" del 17-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi

Abstract: il tetto previsto per la messa a disposizione dei fidi viene stabilito anche per gli sconfinamenti e viene definito il limite del 5% al rialzo delle condizioni, tassi compresi, previste nei contratti bancari. Stefania Tamburello 5 anni: il periodo nel quale si potrà beneficiare dello sconto Ires

Banche, ora assegni e bonifici più veloci Sul conto in un giorno ( da "Corriere della Sera" del 17-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi

Abstract: disponibilità dei fidi. Invece così non è stato e gli emendamenti, che rappresentano un ulteriore giro di vite, sono stati votati e approvati in commissione Bilancio della Camera. Il primo precisa che i giorni di valuta per ottenere la disponibilità degli assegni circolari e bancari, già ridotti dal decreto rispettivamente a uno e a tre sono da intendersi non giorni lavorativi ma solari.

E a Parma intesa tra Abi e prefetto ( da "Gazzetta di Parma (abbonati)" del 17-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi

Abstract: L'accordo, ovviamente, non ha il fine di garantire automaticamente al richiedente una revisione della pratica di fido, ma rendere più agevole e rapido il processo di esame da parte delle banche. Accordo Il prefetto Paolo Scarpis (a sinistra) con Erico Verderi (Abi).

Sgravi per le piccole imprese che rafforzano il capitale ( da "Corriere del Veneto" del 17-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi

Abstract: il tetto previsto per la messa a disposizione dei fidi viene stabilito anche per gli sconfinamenti e viene definito il limite del 5% al rialzo delle condizioni, tassi compresi, previste nei contratti bancari. Stefania Tamburello 5 anni: il periodo nel quale si potrà beneficiare dello sconto Ires

Banche, ora assegni e bonifici più veloci Sul conto in un giorno ( da "Corriere del Veneto" del 17-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi

Abstract: disponibilità dei fidi. Invece così non è stato e gli emendamenti, che rappresentano un ulteriore giro di vite, sono stati votati e approvati in commissione Bilancio della Camera. Il primo precisa che i giorni di valuta per ottenere la disponibilità degli assegni circolari e bancari, già ridotti dal decreto rispettivamente a uno e a tre sono da intendersi non giorni lavorativi ma solari.

Sgravi per le piccole imprese che rafforzano il capitale ( da "Corriere del Mezzogiorno" del 17-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi

Abstract: il tetto previsto per la messa a disposizione dei fidi viene stabilito anche per gli sconfinamenti e viene definito il limite del 5% al rialzo delle condizioni, tassi compresi, previste nei contratti bancari. Stefania Tamburello 5 anni: il periodo nel quale si potrà beneficiare dello sconto Ires

Banche, ora assegni e bonifici più veloci Sul conto in un giorno ( da "Corriere del Mezzogiorno" del 17-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi

Abstract: disponibilità dei fidi. Invece così non è stato e gli emendamenti, che rappresentano un ulteriore giro di vite, sono stati votati e approvati in commissione Bilancio della Camera. Il primo precisa che i giorni di valuta per ottenere la disponibilità degli assegni circolari e bancari, già ridotti dal decreto rispettivamente a uno e a tre sono da intendersi non giorni lavorativi ma solari.

Sgravi per le piccole imprese ( da "Corriere.it" del 17-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi

Abstract: che diventano solari e non più lavorativi, per la disponibilità dei bonifici; il tetto previsto per la messa a disposizione dei fidi viene stabilito anche per gli sconfinamenti e viene definito il limite del 5% al rialzo delle condizioni, tassi compresi, pre­viste nei contratti bancari. Stefania Tamburello stampa |

SARDEGNA/CONSIGLIO: COMMISSIONE INDUSTRIA, SI' A PROCEDURA 'A SPORTELLO'. ( da "Asca" del 17-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi

Abstract: realizzare con l'utilizzo di un Consorzio fidi abilitato, in alternativa al sistema bancario. Come si legge nella relazione che accompagna il provvedimento del Presidente Rassu, ''L'esame della proposta di legge e' stato preceduto dall'audizione delle associazioni di categoria Confcommercio e Confesercenti e dall'assessore competente.

La sopravvenuta acquisizione della cittadinanza europea e l'attuale punibilità delle condotte pregresse integranti i reati d'immigrazione ( da "AltaLex" del 17-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi

Abstract: revoca delle sentenze di condanna già passate in giudicato (art. 673 c.p.p.). Per un?esatta soluzione delle varie problematiche implicate appare utile ripercorrere le tappe più significative della legislazione in tema di immigrazione, a cui seguirà un essenziale commento delle principali fattispecie incriminatrici rispetto alle quali emerge il problema di diritto intertemporale enunciato,

Assegni e bonifici piu' veloci ( da "Miaeconomia" del 17-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi

Abstract: Era, infatti, la clausola del contratto bancario di apertura di credito (detto anche fido o affidamento), in base alla quale ai normali interessi andava aggiunta un?ulteriore percentuale calcolata sulla massima esposizione avuta sul proprio conto corrente nel trimestre di riferimento.

ARTIGIANI Garbo (Confidi): Crisi e ritardi dei pagamenti banche eccessive ( da "Gazzettino, Il (Rovigo)" del 17-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi

Abstract: semestrale degli sportelli fidi di Casartigiani del Veneto. «Fino al 30 giugno 2009, le nuove richieste sono 1017 con aumento del 25% rispetto allo stesso periodo del 2008 - spiega Garbo - Il fattore più preoccupante è che le richieste sono per la maggior parte finalizzate ad avere una maggiore liquidità, una scelta dettata dagli aumenti dei crediti e dalla diminuzione di commesse,

Commercio: credito agevolato più rapido ( da "Sardegna oggi" del 17-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi

Abstract: utilizzo di un Consorzio fidi abilitato, in alternativa al sistema bancario. Come si legge nella relazione che accompagna il provvedimento, ?l?esame della proposta di legge è stato preceduto dall?audizione delle associazioni di categoria Confcommercio e Confesercenti e dall?


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di OLIVIA POSANI ROMA VENTITRÈ miliardi per le imprese. ... (sezione: Revoca fidi)

( da "Nazione, La (Firenze)" del 01-07-2009)
Pubblicato anche in: (Resto del Carlino, Il (Bologna)) (Giorno, Il (Milano))

Argomenti: Revoca fidi

POLITICA pag. 14 di OLIVIA POSANI ROMA VENTITRÈ miliardi per le imprese. ... di OLIVIA POSANI ROMA VENTITRÈ miliardi per le imprese. Le amministrazioni dello Stato cominceranno a saldare in modo più consistente del previsto i debiti che hanno con il sistema delle aziende. All'operazione pagamenti rapidi da 5 miliardi, decisa con il decreto anticrisi, vanno infatti sommati altri 18 miliardi contenuti nel disegno di legge per l'assestamento del bilancio, anch'esso varato venerdì. A tirare le somme e a spiegare punto per punto i quattro documenti (decreto, assestamento di bilancio, Dpef e piano industriale per la Cassa depositi e prestiti) cui sta lavorando il governo è Giulio Tremonti. I provvedimenti non creano deficit, anzi, assicura il ministro dell'Economia, possono avere un impatto «molto forte» sull'economia: i volumi in atto sono di 30-40 miliardi». Ovviamente non si tratta solo di soldi cash iniettati nel sistema economico, ma della capacità di movimentare risorse. Alla cifra si arriva con i 23 miliardi della prima fetta di crediti restituiti (ma secondo Confindustria lo Stato è debitore addirittura per 60-70 miliardi). Altri 2 miliardi arriveranno alle imprese grazie alla detassazione degli utili reinvestiti. E «al contrario di quanto si è detto», ha tenuto a precisare il titolare di via XX Settembre, i benefici non ci saranno nel 2011: arriveranno già con la dichiarazione del 2010 in fase di acconto. Altri 2 miliardi sono rappresentati dai risparmi che famiglie e imprese otterranno con la riduzione delle commissioni bancarie. PER FAR CAPIRE la portata del provvedimento Tremonti ha fatto esempi pratici: per una famiglia con fido da 10mila euro, il risparmio trimestrale oscilla tra i 30 e i 70 euro (120-180 euro l'anno). Per un'impresa con fido da 50 mila euro il risparmio trimestrale sarà compreso tra 150 a 350 euro (600-1.400 euro in un anno). Poi ci sono le grandi opere. Il decrteto fiscale sarà probabilmente promulgato oggi, i primi giorni di luglio arriverà invece il Dpef. Come è noto lo scorso anno è stata varata una manovra economica triennale, dunque alla finanziaria 2011 spetterà giusto il compito di raddrizzare qualche conto, fare un po' di manutenzione: «La manovra di aggiustamento nel 2009 sarà di 1-1,5 miliardi, di 3-4 miliardi nel 2010. Tutto volutamente contenuto perchè non siamo intenzionati ad aumentare il deficit». Quanto al Pil, Tremonti rinuncia alle polemiche degli ultimi tempi con l'Istat sui livelli occupazionali, e quelle di Berlusconi con chi diffonde cifre «spargendo panico». «Ci saranno numeri di consenso», assicura il ministro dell'Economia, che spiega: «Quando ho definito congetture le previsioni dell'andamento dei conti non era con intento polemico. Sono meccanismi congetturali e purtroppo tali si sono confermati». Ed è vero anche che le entrate fiscali sono in calo di 37 miliardi, «ma si tratta di una comparazione con il vecchio Dpef, l'andamento delle entrate ha garntito Tremonti è in linea con le nostre previsioni». GRANDE IMPORTANZA viene data dal titolare di via XX Settembre alla lotta ai paradisi fiscali decisa durante il G20 di Londra: «Contiene l'inversione della prova. I capitali detenuti illegalmente all'estero sono ritenuti evasione fiscale, salvo prova contraria». Resta il rebus dello scudo fiscale (cioè la sanatoria per chi riporta i capitali in patria). Gli americani lo hanno già approvato e l'Italia quando lo farà? «Boh, stiamo seguendo i materiali tecnici dell'Ocse». Infine le riforme. Dopo il federalismo fiscale e la scuola, occorre riformare l'Università. Sul lavoro bisogna invece andare cauti «perchè non si può chiedere a un precario di essere ancora più flessibile». Quanto alla riforma delle pensioni, Tremonti ha ironizzato sugli industriali: «Non vogliono operai di 60 anni, ma ci chiedono di aumentare l'età di pensionamento».

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e imprese> (sezione: Revoca fidi)

( da "Nazione, La (Firenze)" del 01-07-2009)
Pubblicato anche in: (Resto del Carlino, Il (Bologna)) (Giorno, Il (Milano))

Argomenti: Revoca fidi

POLITICA pag. 15 e imprese» d'estate sui conti dello Stato di OLIVIA POSANI ROMA VENTITRÈ miliardi per le imprese. Le amministrazioni dello Stato cominceranno a saldare in modo più consistente del previsto i debiti che hanno con il sistema delle aziende. All'operazione pagamenti rapidi da 5 miliardi, decisa con il decreto anticrisi, vanno infatti sommati altri 18 miliardi contenuti nel disegno di legge per l'assestamento del bilancio, anch'esso varato venerdì. A tirare le somme e a spiegare punto per punto i quattro documenti (decreto, assestamento di bilancio, Dpef e piano industriale per la Cassa depositi e prestiti) cui sta lavorando il governo è Giulio Tremonti. I provvedimenti non creano deficit, anzi, assicura il ministro dell'Economia, possono avere un impatto «molto forte» sull'economia: i volumi in atto sono di 30-40 miliardi». Ovviamente non si tratta solo di soldi cash iniettati nel sistema economico, ma della capacità di movimentare risorse. Alla cifra si arriva con i 23 miliardi della prima fetta di crediti restituiti (ma secondo Confindustria lo Stato è debitore addirittura per 60-70 miliardi). Altri 2 miliardi arriveranno alle imprese grazie alla detassazione degli utili reinvestiti. E «al contrario di quanto si è detto», ha tenuto a precisare il titolare di via XX Settembre, i benefici non ci saranno nel 2011: arriveranno già con la dichiarazione del 2010 in fase di acconto. Altri 2 miliardi sono rappresentati dai risparmi che famiglie e imprese otterranno con la riduzione delle commissioni bancarie. PER FAR CAPIRE la portata del provvedimento Tremonti ha fatto esempi pratici: per una famiglia con fido da 10mila euro, il risparmio trimestrale oscilla tra i 30 e i 70 euro (120-180 euro l'anno). Per un'impresa con fido da 50 mila euro il risparmio trimestrale sarà compreso tra 150 a 350 euro (600-1.400 euro in un anno). Poi ci sono le grandi opere. Il decrteto fiscale sarà probabilmente promulgato oggi, i primi giorni di luglio arriverà invece il Dpef. Come è noto lo scorso anno è stata varata una manovra economica triennale, dunque alla finanziaria 2011 spetterà giusto il compito di raddrizzare qualche conto, fare un po' di manutenzione: «La manovra di aggiustamento nel 2009 sarà di 1-1,5 miliardi, di 3-4 miliardi nel 2010. Tutto volutamente contenuto perchè non siamo intenzionati ad aumentare il deficit». Quanto al Pil, Tremonti rinuncia alle polemiche degli ultimi tempi con l'Istat sui livelli occupazionali, e quelle di Berlusconi con chi diffonde cifre «spargendo panico». «Ci saranno numeri di consenso», assicura il ministro dell'Economia, che spiega: «Quando ho definito congetture le previsioni dell'andamento dei conti non era con intento polemico. Sono meccanismi congetturali e purtroppo tali si sono confermati». Ed è vero anche che le entrate fiscali sono in calo di 37 miliardi, «ma si tratta di una comparazione con il vecchio Dpef, l'andamento delle entrate ha garntito Tremonti è in linea con le nostre previsioni». GRANDE IMPORTANZA viene data dal titolare di via XX Settembre alla lotta ai paradisi fiscali decisa durante il G20 di Londra: «Contiene l'inversione della prova. I capitali detenuti illegalmente all'estero sono ritenuti evasione fiscale, salvo prova contraria». Resta il rebus dello scudo fiscale (cioè la sanatoria per chi riporta i capitali in patria). Gli americani lo hanno già approvato e l'Italia quando lo farà? «Boh, stiamo seguendo i materiali tecnici dell'Ocse». Infine le riforme. Dopo il federalismo fiscale e la scuola, occorre riformare l'Università. Sul lavoro bisogna invece andare cauti «perchè non si può chiedere a un precario di essere ancora più flessibile». Quanto alla riforma delle pensioni, Tremonti ha ironizzato sugli industriali: «Non vogliono operai di 60 anni, ma ci chiedono di aumentare l'età di pensionamento».

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"sbloccati 23 miliardi per i debiti dello stato" - luca iezzi (sezione: Revoca fidi)

( da "Repubblica, La" del 01-07-2009)

Argomenti: Revoca fidi

Pagina 23 - Economia Il ministro dell´Economia, Tremonti, ha spiegato i dettagli della manovra d´estate. "Risparmi da 2 miliardi con il tetto alle commissioni bancarie" "Sbloccati 23 miliardi per i debiti dello Stato" "Manovrina da 5,5 miliardi. Errore sui dati, social card da ritarare". L´ipotesi scudo fiscale resta LUCA IEZZI ROMA - Una manovrina da 5,5 miliardi grazie al decreto fiscale e alla legge di compensazione del bilancio. Dopo la frettolosa approvazione di venerdì, il ministro dell´Economia Giulio Tremonti torna sui provvedimenti approvati dal consiglio dei ministri per specificare le cifre dell´ultimo decreto anticrisi: «Non crea deficit, tutte le detassazioni, come quella sugli utili reinvestiti, sono coperte, anzi produrrà degli avanzi che finiranno in un fondo gestito da Palazzo Chigi. Ma quello che è importante è l´effetto leva da 30-40 miliardi sull´economia». La parte del leone la fanno i 23 miliardi di crediti verso la pubblica amministrazione sbloccati: «Saranno operativi non appena verrà approvato in Parlamento l´assestamento di bilancio. Noi speriamo entro agosto altrimenti sarà subito dopo l´estate». Va sommato anche il taglio delle commissioni bancarie (a cominciare dal massimo scoperto) che dovrebbero produrre 2 miliardi di risparmi per famiglie e imprese. «Abbiamo stimato che - spiega Tremonti - che una famiglia con un fido risparmierà 30-70 euro in un trimestre e 120-180 euro l´anno. Per un´impresa il risparmio si aggira intorno a 150-250 euro a trimestre e 600-1.400 annui». Inoltre via XX settembre assicura che terrà alta la guardia: «La nostra impressione è che il provvedimento non sarà aggirato, ma non possiamo garantire nulla. Se verificheremo che è stato inventato un altro congegno agiremo contro». Il ministro si è soffermato è l´alleanza tra Cdp e Sace per garantire e assicurare i crediti alle imprese che esportano: «La Cdp fornirà 2 miliardi l´anno per tre anni, ma l´effetto sarà maggiore, perché la Cassa praticherà tassi più bassi della media delle altre banche e le costringerà ad adeguarsi». Altri risparmi arriveranno dai 5 miliardi di metri cubi di gas a prezzi ridotti per imprese energivore e le famiglie: «In Parlamento si deciderà come ripartirli». Piccola autocritica sulla social card: «Pensavamo che ne avrebbero usufruito 1,3 milioni di persone, ma in base ai nostri dati è stata usata da 600-700 mila persone. Va ritarata, ma non con la banca dati attuali perché è insufficiente». L´effetto sul bilancio del decreto è minimo: «Il fabbisogno si aggira tra 1-1,5 miliardi per il 2009 e 3-4 miliardi per lievi aggiustamenti, cifre piccole e facilmente gestibili». Tremonti ha lasciato aperta l´ipotesi di uno scudo fiscale per favorire il rientro dei capitali all´estero, visto chi li possiede dovrà dimostrarne la legalità o saranno considerati frutto di evasione: «Stiamo seguendo tutti i materiali tecnici e l´Ocse. I primi a muoversi sono gli Stati Uniti, seguirà l´Inghilterra, vedremo». Il ministro ha ribadito che la Cassa depositi diventerà uno strumento importante di spesa pubblica tanto da rimandare all´approvazione del piano industriale della società guidata da Massimo Varazzani attesa per luglio. Probabilmente qualche giorno dopo l´approvazione del Dpef in arrivo, secondo Tremonti, «nei primi giorni di luglio, come è nella tradizione». Sul documento le stime del Pil «seguiranno i numeri di consenso fatti dagli organismi internazionali» mentre non ci saranno sorprese dalle entrate fiscali: «Nonostante la diminuzione per effetto del ciclo economico, sono in linea con le nostre previsioni».

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Tremonti: 23 miliardi per le imprese (sezione: Revoca fidi)

( da "Corriere della Sera" del 01-07-2009)

Argomenti: Revoca fidi

Corriere della Sera sezione: Economia data: 01/07/2009 - pag: 34 Il bilancio sulle misure L'effetto dei pagamenti della pubblica amministrazione, sulle commissioni bancarie risparmi di due miliardi Tremonti: 23 miliardi per le imprese «Entrate fiscali in linea con le previsioni». Tariffe del gas giù del 7,7%, la luce cala dell'1,1% ROMA Per lo sblocco dei pagamenti della pubblica amministrazione a fronte di forniture e appalti ci sono a disposizione 23 miliardi. La nuova quantificazione è stata fatta ieri dal ministro dell'Economia, Giulio Tremonti. Che ha spiegato come i 5 miliardi di cui aveva parlato venerdì dopo il varo del decreto anticrisi «sono aggiuntivi ». In realtà, ha continuato, nel disegno di legge di assestamento di bilancio all'esame del Parlamento ci sono altri 18 miliardi, «che davo per scontati ». In tutto 23 miliardi. Che potranno andare verso le aziende che vantano appunto crediti, maturati fino a tutto il 2008, nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Che, per i crediti successivi, adotteranno, entro il 31 dicembre 2009, dice il decreto, «le opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento». Lo stesso provvedimento esclude però dalla nuove procedure la sanità. Tremonti, nella conferenza stampa di ieri per spiegare la manovra, ha sottolineato anche il valore del tetto dello 0,5% alle commissioni sostitutive del massimo scoperto: «Il risparmio per famiglie e imprese può essere stimato intorno ai 2 miliardi ». E ha fatto alcuni esempi. Una famiglia con un fido di 10 mila euro avrebbe un risparmio annuo tra 120 e 280 euro e un' impresa con un fido di 50 mila tra 600 e 1.400 euro. Se le banche tenteranno di aggirare il tetto, ha detto il ministro, «interverremo ». Sostegni anche sul fronte dell'export. La Cassa depositi e prestiti e la Sace entreranno in sinergia e la prima, ha detto l'amministratore delegato Massimo Varazzani, metterà a disposizione «2 miliardi per 2-3 anni», ma l'effetto maggiore è atteso sulle banche che «saranno costrette ad abbassare i tassi», prevede Tremonti. Maggiori entrate, ha detto il ministro, sono attese dalla norma sui paradisi fiscali: i capitali detenuti illegalmente all'estero saranno infatti considerati evasione, salvo prova contraria. Alla domanda se anche la questione dell'eredità dell'Avvocato Agnelli possa rientrare nella norma il direttore generale delle Entrate, Attilio Befera, ha risposto: «Potrebbe rientrarci: non è da escludere ma è tutto da vedere». Il decreto di venerdì, sulla manovra stretta di bilancio, inciderà per 1,5 miliardi nel 2009 e per 3-4 miliardi nel 2010, ha detto il ministro, «ma senza creare nuovo deficit perché tutto è coperto». In prospettiva Tremonti punta sul federalismo fiscale, anche per la lotta all'evasione. Per il Sud, «emergenza nazionale», sarebbe favorevole a «rifare la Cassa per il Mezzogiorno». Sulla riforma delle pensioni, invece, dice che se ne può discutere, «ma fuori dai salotti radical chic». E ha aggiunto: «Più flessibilità del mercato del lavoro? Andate a dirlo a un precario». Enrico Marro

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Credimpresa apre a Catania (sezione: Revoca fidi)

( da "Sole 24 Ore, Il (Sud)" del 01-07-2009)

Argomenti: Revoca fidi

Sud sezione: ECONOMIA E IMPRESE - SICILIA data: 2009-07-01 - pag: 17 autore: Il consorzio fidi di Confartigianato cambia presidente e strategia Credimpresa apre a Catania PALERMO «In questi mesi le banche hanno incrementato a dismisura gli spread con la conseguenza che anche se i tassi di sconto sono diminuiti di fatto i tassi di interesse sono rimasti gli stessi o aumentati». Ad accusare gli istituti di credito nel momento di crisi economica e di difficoltà delle aziende è Vincenzo Geloso, neopresidente del cda di Credimpresa, Consorzio di garanzia fidi siciliano di Asa Confargianato. «Si è passati da spread per il breve termine dall'1,5% al 2% per il migliore mentre nel medio e lungo periodo questi sono anche raddoppiati» aggiunge Geloso. Un rapporto ancora difficile quello tra banche e imprese nel mezzo del quale si collocano i Confidi che assumono sempre più il ruolo non solo di garanti ma anche di appoggio per le aziende che si trovano a dover contrattare con gli istituti di credito prestiti e che quindi hanno bisogno di consulenza e aiuto nella gestione dei rapporti con le banche. «Nel prossimo futuro intendiamo intensificare la nostra azione – afferma il presidente che nel 1995 ha contribuito alla nascita di Artigianfidi Palermo, oggi Credimpresa –ed essere più presenti con le imprese anche in termini di procedure per velocizzare l'accesso al credito. Stiamo pensando a nuove formule per salvare i finanziamenti alle imprese, per esempio stiamo valutando l'ipotesi per garantire lo spostamento di una rata alle aziende che potrebbe essere un aiuto concreto e utile in questo momento». Il Confidi, che già opera in tutta la Sicilia dal 2005 grazie a una rete di collaboratori, conta di aprire entro luglio una sede a Catania (in Viale Ionio, 30) per puntare in modo più capillare alla parte orientale dell'Isola. Il piano di sviluppo di Credimpresa infatti prevede l'apertura di una sede in ogni provincia siciliana per promuovere e gestire da vicino le attività svolte nei territori: l'apertura sulla piazza di Catania si muove proprio in questo senso. Sono già state avviate invece le procedure per passare da Confidi 106 a Confidi 107, ovvero per avere l'iscrizione nell'elenco speciale degli intermediari finanziari vigilati dalla Banca d'Italia così come previsto dall'articolo 107 del Testo unico bancario. Lo scorso anno Credimpresa ha garantito, nonostante la crisi economica, finanziamenti per 67 milioni di euro per un trend di crescita del 15 per cento. In questi 14 anni di attività il consorzio fidi ha garantito finanziamenti per oltre 300 milioni di euro di cui 140 milioni solo negli ultimi due anni ai 5.500 soci. Per il 2009 le prospettive, affermano da Credimpresa, sono positive e si prevede una crescita in linea con i trend degli anni precedenti: nei primi cinque mesi infatti il numero di soci è lievitato a 6.100 mentre ci sono richieste di altri 700 potenziali soci ancora in attesa della delibera delle banche per il finanziamento (sono 15 le banche convenzionate con il Confidi di cui sei Bcc) per un ammontare complessivo di circa 60 milioni. © RIPRODUZIONE RISERVATA Neopresidente. Vincenzo Geloso, al vertice di Credimpresa

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Tremonti: 23 miliardi per le imprese (sezione: Revoca fidi)

( da "Corriere del Mezzogiorno" del 01-07-2009)

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Corriere del Mezzogiorno sezione: Economia data: 01/07/2009 - pag: 34 Il bilancio sulle misure L'effetto dei pagamenti della pubblica amministrazione, sulle commissioni bancarie risparmi di due miliardi Tremonti: 23 miliardi per le imprese «Entrate fiscali in linea con le previsioni». Tariffe del gas giù del 7,7%, la luce cala dell'1,1% ROMA Per lo sblocco dei pagamenti della pubblica amministrazione a fronte di forniture e appalti ci sono a disposizione 23 miliardi. La nuova quantificazione è stata fatta ieri dal ministro dell'Economia, Giulio Tremonti. Che ha spiegato come i 5 miliardi di cui aveva parlato venerdì dopo il varo del decreto anticrisi «sono aggiuntivi ». In realtà, ha continuato, nel disegno di legge di assestamento di bilancio all'esame del Parlamento ci sono altri 18 miliardi, «che davo per scontati ». In tutto 23 miliardi. Che potranno andare verso le aziende che vantano appunto crediti, maturati fino a tutto il 2008, nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Che, per i crediti successivi, adotteranno, entro il 31 dicembre 2009, dice il decreto, «le opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento». Lo stesso provvedimento esclude però dalla nuove procedure la sanità. Tremonti, nella conferenza stampa di ieri per spiegare la manovra, ha sottolineato anche il valore del tetto dello 0,5% alle commissioni sostitutive del massimo scoperto: «Il risparmio per famiglie e imprese può essere stimato intorno ai 2 miliardi ». E ha fatto alcuni esempi. Una famiglia con un fido di 10 mila euro avrebbe un risparmio annuo tra 120 e 280 euro e un' impresa con un fido di 50 mila tra 600 e 1.400 euro. Se le banche tenteranno di aggirare il tetto, ha detto il ministro, «interverremo ». Sostegni anche sul fronte dell'export. La Cassa depositi e prestiti e la Sace entreranno in sinergia e la prima, ha detto l'amministratore delegato Massimo Varazzani, metterà a disposizione «2 miliardi per 2-3 anni», ma l'effetto maggiore è atteso sulle banche che «saranno costrette ad abbassare i tassi», prevede Tremonti. Maggiori entrate, ha detto il ministro, sono attese dalla norma sui paradisi fiscali: i capitali detenuti illegalmente all'estero saranno infatti considerati evasione, salvo prova contraria. Alla domanda se anche la questione dell'eredità dell'Avvocato Agnelli possa rientrare nella norma il direttore generale delle Entrate, Attilio Befera, ha risposto: «Potrebbe rientrarci: non è da escludere ma è tutto da vedere». Il decreto di venerdì, sulla manovra stretta di bilancio, inciderà per 1,5 miliardi nel 2009 e per 3-4 miliardi nel 2010, ha detto il ministro, «ma senza creare nuovo deficit perché tutto è coperto». In prospettiva Tremonti punta sul federalismo fiscale, anche per la lotta all'evasione. Per il Sud, «emergenza nazionale», sarebbe favorevole a «rifare la Cassa per il Mezzogiorno». Sulla riforma delle pensioni, invece, dice che se ne può discutere, «ma fuori dai salotti radical chic». E ha aggiunto: «Più flessibilità del mercato del lavoro? Andate a dirlo a un precario». Enrico Marro

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Tremonti: 23 miliardi per le imprese (sezione: Revoca fidi)

( da "Corriere del Veneto" del 01-07-2009)

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Corriere del Veneto sezione: Economia data: 01/07/2009 - pag: 34 Il bilancio sulle misure L'effetto dei pagamenti della pubblica amministrazione, sulle commissioni bancarie risparmi di due miliardi Tremonti: 23 miliardi per le imprese «Entrate fiscali in linea con le previsioni». Tariffe del gas giù del 7,7%, la luce cala dell'1,1% ROMA Per lo sblocco dei pagamenti della pubblica amministrazione a fronte di forniture e appalti ci sono a disposizione 23 miliardi. La nuova quantificazione è stata fatta ieri dal ministro dell'Economia, Giulio Tremonti. Che ha spiegato come i 5 miliardi di cui aveva parlato venerdì dopo il varo del decreto anticrisi «sono aggiuntivi ». In realtà, ha continuato, nel disegno di legge di assestamento di bilancio all'esame del Parlamento ci sono altri 18 miliardi, «che davo per scontati ». In tutto 23 miliardi. Che potranno andare verso le aziende che vantano appunto crediti, maturati fino a tutto il 2008, nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Che, per i crediti successivi, adotteranno, entro il 31 dicembre 2009, dice il decreto, «le opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento». Lo stesso provvedimento esclude però dalla nuove procedure la sanità. Tremonti, nella conferenza stampa di ieri per spiegare la manovra, ha sottolineato anche il valore del tetto dello 0,5% alle commissioni sostitutive del massimo scoperto: «Il risparmio per famiglie e imprese può essere stimato intorno ai 2 miliardi ». E ha fatto alcuni esempi. Una famiglia con un fido di 10 mila euro avrebbe un risparmio annuo tra 120 e 280 euro e un' impresa con un fido di 50 mila tra 600 e 1.400 euro. Se le banche tenteranno di aggirare il tetto, ha detto il ministro, «interverremo ». Sostegni anche sul fronte dell'export. La Cassa depositi e prestiti e la Sace entreranno in sinergia e la prima, ha detto l'amministratore delegato Massimo Varazzani, metterà a disposizione «2 miliardi per 2-3 anni», ma l'effetto maggiore è atteso sulle banche che «saranno costrette ad abbassare i tassi», prevede Tremonti. Maggiori entrate, ha detto il ministro, sono attese dalla norma sui paradisi fiscali: i capitali detenuti illegalmente all'estero saranno infatti considerati evasione, salvo prova contraria. Alla domanda se anche la questione dell'eredità dell'Avvocato Agnelli possa rientrare nella norma il direttore generale delle Entrate, Attilio Befera, ha risposto: «Potrebbe rientrarci: non è da escludere ma è tutto da vedere». Il decreto di venerdì, sulla manovra stretta di bilancio, inciderà per 1,5 miliardi nel 2009 e per 3-4 miliardi nel 2010, ha detto il ministro, «ma senza creare nuovo deficit perché tutto è coperto». In prospettiva Tremonti punta sul federalismo fiscale, anche per la lotta all'evasione. Per il Sud, «emergenza nazionale», sarebbe favorevole a «rifare la Cassa per il Mezzogiorno». Sulla riforma delle pensioni, invece, dice che se ne può discutere, «ma fuori dai salotti radical chic». E ha aggiunto: «Più flessibilità del mercato del lavoro? Andate a dirlo a un precario». Enrico Marro

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Potrebbe valere intorno ai 2 miliardi, su base annua, il beneficio per famiglie e imprese indotto da... (sezione: Revoca fidi)

( da "Messaggero, Il" del 01-07-2009)

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Mercoledì 01 Luglio 2009 Chiudi Potrebbe valere intorno ai 2 miliardi, su base annua, il beneficio per famiglie e imprese indotto dalla stretta sulle commissioni bancarie. Il ministero dell'Economia ha fatto in particolare alcune simulazioni sulla riduzione della commissione di massimo scoperto, che avrà un tetto massimo dello 0,5 per cento. Per una famiglia con un fido di 10.000 euro, questo vuol dire un risparmio trimestrale che va dai 30 ai 70 euro. Mentre per un'impresa con un fido di 50.000 euro il beneficio, sempre su base trimestrale, oscillerebbe tra i 150 e i 350 euro. Ovviamente questi valori vanno moltiplicati per quattro per ottenere gli importi risparmiati su base annua da queste due tipologie di clienti.

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per ridare ossigeno al mercato va sostenuto il reddito familiare (sezione: Revoca fidi)

( da "Tirreno, Il" del 01-07-2009)

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Pagina 5 - Pisa Per ridare ossigeno al mercato va sostenuto il reddito familiare di Federico Pieragnoli O ccorre fermezza e tranquillità nell'analizzare i freddi e desolanti dati sulla situazione economica della provincia di Pisa. Un territorio che, se da un lato vede il tracollo nell'ultimo anno delle esportazioni (-5%) e della produzione industriale (-4,7%) dall'altro sembra conservare alcuni settori, ancora in grado di resistere all'onda d'urto della crisi. Penso al commercio al dettaglio, che ha accusato nel 2008 una flessione del proprio volume d'affari pari a -1,6%, un dato comunque inferiore rispetto alla media regionale e penso al turismo, che registra un leggero aumento delle presenze (+0,2%). Certo il calo delle vendite è andato a colpire soprattutto le piccole e medie strutture e da questo punto di vista, anche grazie al nuovo regolamento regionale sul commercio, è necessario un deciso cambio di rotta delle amministrazioni pubbliche nel sostenere questo tipo di attività, vitali per la sopravvivenza dei nostri centri storici. A livello sistemico si registra un deciso rallentamento delle spinte inflazionistiche e un progressivo abbassamento dei tassi bancari. In più, anche l'ultimo dato sull'indice di fiducia dei commercianti è cresciuto. L'ultima indagine Isae sul clima di fiducia della categoria segnala un inequivocabile miglioramento (da 94,7 a 98,5). Sono dati importanti, piccoli segnali di ottimismo, che non possono essere sottovalutati, ma che richiedono invece il sostegno forte da parte delle politiche pubbliche. Come associazione imprenditoriale, per alcune possibili soluzioni, chiediamo nell'immediato misure concrete volte a ridare ossigeno al mercato, attraverso un deciso sostegno ai redditi e ai consumi delle famiglie, al fine di rilanciare una domanda interna debole da troppo tempo. Dall'altra, ci sembra sempre più necessario un rapporto tra banche e piccole e medie imprese, che assuma le caratteristiche di una vera e propria partnership e che valorizzi, in particolare, il ruolo dei Consorzi Fidi. Apprezziamo il sostegno pubblico del presidente Pacini ad alcuni nostri cavalli di battaglia. Dal riferimento a più incisive politiche d'accoglienza e di accompagnamento verso i milioni di turisti che affollano la nostra città, alla richiesta di una migliore riqualificazione del centro storico. (direttore della Confcommercio)

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Manovra anticrisi: detassazione degli utili, opere pubbliche, energia, Alitalia (sezione: Revoca fidi)

( da "AltaLex" del 01-07-2009)

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Manovra anticrisi: detassazione degli utili, opere pubbliche, energia, Alitalia Decreto Legge approvato dal Consiglio dei Ministri del 26.06.2009 Commenta | Stampa | Segnala | Condividi È escluso dall’imposizione sul reddito di impresa il 50 per cento del valore degli investimenti in macchinari ed apparecchiature [...] fatti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2010 (l’esclusione vale a decorrere dal periodo di imposta 2010). E' questa una delle misure contenute nel Decreto Legge approvato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 26 giugno 2009 a sostegno della crisi. Tra gli interventi principali previsti: Alitalia: sale ad euro 0,262589 per singola obbligazione (corrispondente al 70,97% del valore nominale) il rimborso previsto per gli obbligazionisti; previste anche misure a favore degli azionisti; commissioni bancarie: a decorrere dal 1° novembre 2009, la data di valuta per il beneficiario per tutti i bonifici, gli assegni circolari e quelli bancari non può mai superare, rispettivamente, uno, uno e tre giorni lavorativi successivi alla data del versamento; contrasto ai paradisi fiscali: istituzione di una unità speciale per il contrasto della evasione ed elusione internazionale, per l’acquisizione di informazioni utili alla individuazione dei predetti fenomeni illeciti ed il rafforzamento della cooperazione internazionale; energia: misure per rendere meno cari gas ed energia elettrica; invalidità civile: nuove norme di contrasto alle frodi; missioni di pace: proroga al 31 ottobre 2009 di iniziative di cooperazione in favore di Afghanistan, Iraq, Libano, Pakistan, Sudan e Somalia. (Altalex, 1° luglio 2009) DECRETO LEGGE 26 GIUGNO 2009 Testo approvato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 26 giugno 2009. PARTE I ECONOMIA REALE TITOLO I - INTERVENTI ANTICRISI Art. 1 Premio di occupazione e potenziamento degli ammortizzatori sociali 1. Al fine di incentivare la conservazione e la valorizzazione del capitale umano nelle imprese, in via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, i lavoratori percettori di trattamenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, possono essere utilizzati dall’impresa di appartenenza in progetti di formazione o riqualificazione che possono includere attività produttiva connessa all’apprendimento. L’inserimento del lavoratore nelle attività del progetto può avvenire sulla base di uno specifico accordo stipulato in sede di Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali stipulato dalle medesime parti sociali che sottoscrivono l’accordo relativo agli ammortizzatori. Al lavoratore spetta a titolo retributivo da parte dei datori di lavoro la differenza tra trattamento di sostegno al reddito e retribuzione. 2. L’onere derivante dal comma 1 è valutato in 20 milioni di euro per l’anno 2009 e in 150 milioni di euro per l’anno 2010 cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, trasferite al medesimo con delibera Cipe n. 2 del 6 marzo 2009. 3. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalità attuative del comma 1, avuto particolare riguardo ai procedimenti del relativo accordo, alla previsione di coniugazione dei medesimi con gli interventi di politica attiva a valere sulle risorse all’uopo destinate ai sensi dell’Accordo Stato- Regioni del 12 febbraio 2009, alle procedure di comunicazione all’INPS anche ai fini del tempestivo monitoraggio di cui al comma 4. 4. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede sulla base dei dati comunicati dall’INPS al monitoraggio degli oneri, anche ai fini dell’adozione dei provvedimenti correttivi di cui all’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge. 5. Per il rifinanziamento delle proroghe a 24 mesi della cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione di attività, di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito con modificazioni dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, sono destinati 25 milioni di euro per l’anno 2009, a valere sulle risorse del Fondo sociale per l’occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, trasferite al medesimo con delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009. 6. In via sperimentale per gli anni 2009 e 2010 l’ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà di cui all’articolo 1 del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, è aumentato nella misura del venti per cento del trattamento perso a seguito della riduzione di orario nel limite massimo di 40 milioni di euro per l’anno 2009 e di 80 milioni di euro per l’anno 2010. L’onere della presente disposizione, derivante dall’incremento del venti per cento dei trattamenti, è posto a carico delle risorse per l’anno 2009 e 2010 del Fondo sociale per l’occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2., trasferite al medesimo con delibera Cipe n. 2 del 6 marzo 2009. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma e il relativo raccordo con i complessivi interventi di ammortizzatori sociali in deroga come disciplinati ai sensi dell’Accordo tra Stato e Regioni del 12 febbraio 2009. L’INPS, secondo le linee guida definite nel decreto di cui al presente comma, provvede al monitoraggio dei provvedimenti autorizzativi consentendo l’erogazione dei medesimi nei limiti delle relative risorse come disciplinate dallo stesso decreto. 7. All’articolo 7-ter, comma 7, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 sono aggiunti i seguenti periodi: "L’incentivo di cui al primo periodo è erogato al lavoratore destinatario del trattamento di sostegno al reddito nel caso in cui il medesimo ne faccia richiesta per intraprendere una attività autonoma, avviare una auto o micro impresa, o per associarsi in cooperativa in conformità alle norme vigenti. In caso di cassa integrazione in deroga, il lavoratore, successivamente all’ammissione al beneficio e prima dell’erogazione del medesimo, deve dimettersi dall’impresa di appartenenza. Le somme corrisposte sono cumulabili con il beneficio di cui all’articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49." Con decreto del Ministro del lavoro della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono determinate le modalità e le condizioni per l’applicazione di quanto previsto al presente e successivo comma. 8. In via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, al lavoratore già percettore del trattamento di cassa integrazione guadagni per crisi aziendale a seguito di cessazione totale o parziale dell’impresa, di procedura concorsuale o comunque nei casi in cui il lavoratore sospeso sia stato dichiarato esubero strutturale, nel caso in cui il medesimo ne faccia richiesta per intraprendere una attività autonoma, per avviare una auto o micro impresa o per associarsi in cooperativa in conformità alle norme vigenti, è liquidato il trattamento di integrazione salariale straordinaria per un numero di mensilità pari a quelle deliberate non ancora percepite, e, se il medesimo lavoratore rientri nelle previsioni di cui all’articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, il trattamento di mobilità per un numero di mesi massimo pari a 12. Il lavoratore, successivamente all’ammissione al beneficio e prima dell’erogazione del medesimo, deve dimettersi dall’impresa di appartenenza. Le somme corrisposte sono cumulabili con il beneficio di cui all’articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49. Art. 2 Contenimento del costo delle commissioni bancarie 1. A decorrere dal 1° novembre 2009, la data di valuta per il beneficiario per tutti i bonifici, gli assegni circolari e quelli bancari non può mai superare, rispettivamente, uno, uno e tre giorni lavorativi successivi alla data del versamento. Per i medesimi titoli, a decorrere dal 1° novembre 2009, la data di disponibilità economica per il beneficiario non può mai superare, rispettivamente, quattro, quattro e cinque giorni lavorativi successivi alla data del versamento. A decorrere dal 1° aprile 2010, la data di disponibilità economica non può mai superare i quattro giorni per tutti i titoli. È nulla ogni pattuizione contraria. Resta fermo quanto previsto dall’art. 120, comma 1, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. 2. Allo scopo di accelerare e rendere effettivi i benefici derivanti dal divieto della commissione di massimo scoperto, all’art. 2-bis, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, art. 1, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, alla fine del comma 1 è aggiunto il seguente periodo: "L’ammontare del corrispettivo omnicomprensivo di cui al periodo precedente non può comunque superare lo 0,5 per cento, per trimestre, dell’importo dell’affidamento, a pena di nullità del patto di remunerazione. Il Ministro dell’economia e delle finanze assicura, con propri provvedimenti, la vigilanza sull’osservanza delle prescrizioni del presente articolo.". 3. Al comma 5-quater dell’articolo 2 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Nel caso in cui la surrogazione del mutuo non si perfezioni entro il termine di 30 giorni dalla data della richiesta da parte della banca cessionaria alla banca cedente dell’avvio delle procedure di collaborazione interbancarie ai fini dell’operazione di surrogazione, la banca cedente è comunque tenuta a risarcire il cliente in misura pari all’1% del valore del mutuo per ciascun mese o frazione di mese di ritardo. Resta ferma la possibilità per la banca cedente di rivalersi sulla banca cessionaria nel caso il ritardo sia dovuto a cause imputabili a quest’ultima.". 4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 del presente articolo entrano in vigore a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge. Art. 3 Riduzione del costo dell’energia per imprese e famiglie 1. Al fine di promuovere l’efficienza e la concorrenza nei mercati dell’energia, nella prospettiva dell’eventuale revisione della normativa in materia, entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, adotta con decreto, in conformità al comma 10-ter dell’articolo 3 della decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, misure che vincolano, per l’anno termico 2009-2010, ciascun soggetto che nell’anno termico 2007-2008 ha immesso nella rete nazionale di trasporto, direttamente o tramite società controllate, controllanti o controllate da una medesima controllante, una quota superiore al 40% del gas naturale complessivamente destinato al mercato nazionale ad offrire in vendita al punto di scambio virtuale un volume di gas pari a 5 miliardi di standard metri cubi, modulabile su base mensile tenuto conto dei limiti di flessibilità contrattuale, mediante procedure concorrenziali non discriminatorie alle condizioni e modalità determinate dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas nel rispetto degli indirizzi definiti nel medesimo decreto del Ministro dello sviluppo economico. 2. Il prezzo da riconoscere a ciascun soggetto cedente il gas naturale nelle procedure di cui al comma 1 è fissato, con proprio decreto, dal Ministro dello sviluppo economico su proposta dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, formulata con riferimento ai prezzi medi dei mercati europei rilevanti e prevedendo anche un riscontro di congruenza tra il prezzo da riconoscere e la struttura dei costi di approvvigionamento sostenuti dal cedente. L’eventuale differenza positiva tra il prezzo di vendita corrisposto dagli acquirenti e quello da riconoscere al soggetto cedente è destinata a vantaggio dei clienti finali industriali che, sulla base del profilo medio di consumo degli ultimi 3 anni, evidenzino un elevato coefficiente di utilizzo dei prelievi del gas secondo criteri definiti dal Ministro dello sviluppo economico su proposta della medesima Autorità, tenendo conto dei mandati dei clienti. 3. Al fine di consentire un’efficiente gestione dei volumi di gas ceduto attraverso le procedure concorrenziali di cui al comma 1, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto: a) introduce nelle tariffe di trasporto del gas naturale misure di degressività che tengano conto della struttura costi del servizio in ragione del coefficiente di utilizzo a valere dall’inizio del prossimo periodo di regolazione tariffaria del trasporto; b) adegua la disciplina del bilanciamento del gas naturale, adottando gli opportuni meccanismi di flessibilità a vantaggio dei clienti finali, anche industriali; c) promuove, sentito il Ministero dello sviluppo economico, l’offerta dei servizi di punta per il sistema del gas naturale e la fruizione dei servizi di stoccaggio ai clienti finali industriali e termoelettrici, nel rispetto dei vigenti livelli di sicurezza degli approvvigionamenti e delle forniture. 4. In caso di mancato rispetto dei termini per gli adempimenti di cui al presente articolo, i relativi provvedimenti sono adottati, in via transitoria e sino all’adozione dei provvedimenti di cui ai commi precedenti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Art. 4 Interventi urgenti per le reti dell’energia 1. Alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, dell’articolo 2, dopo la lettera c), è inserita la seguente: "d) interventi relativi a reti per la trasmissione e distribuzione dell’energia realizzati con capitale prevalentemente o interamente privato, per i quali ricorrano particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico e che devono essere effettuati con mezzi e poteri straordinari."; b) dopo il comma 1 dell’articolo 5 è inserito il seguente: "1-bis Al verificarsi delle condizioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentito il Ministro per la semplificazione normativa, e d’intesa con le regioni interessate, dichiara l’indifferibilità della realizzazione degli interventi, determinandone durata ed estensione territoriale e provvede alla nomina del Commissario delegato. Con le medesime modalità si procede all’eventuale revoca della dichiarazione di indifferibilità degli interventi, al venire meno dei relativi presupposti."; c) all’articolo 5, dopo il comma 4, inserire il seguente comma: "4-bis. Per la realizzazione delle opere, delle infrastrutture e degli investimenti di cui all’articolo 2, comma 1, lett. d), il Commissario delegato emana gli atti e i provvedimenti, nonché cura tutte le attività occorrenti al finanziamento, alla progettazione, all’autorizzazione, alla realizzazione e all’effettiva realizzazione dell’intervento, nel rispetto delle disposizioni comunitarie e in deroga alle competenze delle altre amministrazioni interessate, il cui parere deve comunque essere richiesto. Con i provvedimenti di cui al comma 1-bis sono altresì individuati le strutture di cui si avvale il Commissario straordinario, senza che ciò comporti ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, nonché i poteri di controllo e di vigilanza del Ministro per la semplificazione normativa e degli altri Ministri competenti.". Art. 5 Detassazione degli utili reinvestiti in macchinari 1. È escluso dall’imposizione sul reddito di impresa il 50 per cento del valore degli investimenti in macchinari ed apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella ATECO, di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 16 novembre 2007, fatti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2010. L’esclusione vale a decorrere dal periodo di imposta 2010. 2. I soggetti titolari di attività industriali a rischio di incidenti sul lavoro, individuate ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, come modificato dal decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238, possono usufruire degli incentivi di cui al comma 1 solo se è documentato l’adempimento degli obblighi e delle prescrizioni di cui al citato decreto. 3. L’incentivo fiscale è revocato se l’imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all’esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all’acquisto. Art. 6 Accelerazione dell’ammortamento sui beni strumentali di impresa 1. Per tenere conto della mutata incidenza sui processi produttivi dei beni a più avanzata tecnologia o che producono risparmio energetico, entro il 31 dicembre 2009 si provvede alla revisione dei coefficienti di ammortamento, di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana 2 febbraio 1989, n. 27, compensandola con diversi coefficienti per i beni industrialmente meno strategici. Art. 7 Ulteriore svalutazione fiscale di crediti in sofferenza 1. All’articolo 106 del TUIR sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 3, è inserito il seguente comma: "3-bis: Per i nuovi crediti di cui al comma 3 erogati a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009, limitatamente all’ammontare che eccede la media dei crediti erogati nei due periodi d’imposta precedenti, diversi da quelli assistiti da garanzia o da misure agevolative in qualsiasi forma concesse dallo Stato, da enti pubblici e da altri enti controllati direttamente o indirettamente dallo Stato, le percentuali di cui allo stesso comma sono elevate allo 0,50 per cento. L’ammontare delle svalutazioni eccedenti il detto limite è deducibile in quote costanti nei nove esercizi successivi."; b) nel comma 5 dopo le parole "di cui al comma 3" sono aggiunte le parole "e di cui al comma 3-bis". 2. Per il periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, la disposizione di cui al comma 3-bis dell’articolo 106 del TUIR si applica ai crediti erogati a partire dalla data di entrata in vigore del decreto stesso e la media ivi prevista è commisurata alla residua durata del suddetto periodo d’imposta. 3. Per evitare indebiti effetti di sostituzione e novazione, l’Agenzia delle entrate dispone controlli mirati alla verifica della corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo. In caso di violazioni, le sanzioni di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, si applicano in ogni caso nella misura massima. Art. 8 Sistema "export banca" 1. Il Ministro dell’economia e delle finanze con propri decreti autorizza e disciplina le attività di Cassa depositi e prestiti s.p.a. al servizio di SACE s.p.a. per dare vita, a condizioni di mercato, ad un sistema integrato di "export banca". A questo fine tra le operazioni di interesse pubblico che possono essere attivate dalla Cassa depositi e prestiti s.p.a. con l’utilizzo dei fondi di cui all’articolo 22, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che integra l’articolo 5, comma 7, lettera a), del decreto-legge n. 269 del 2003 rientrano anche le operazioni per sostenere l’internazionalizzazione delle imprese quando le operazioni sono assistite da garanzia o assicurazione della SACE s.p.a. 10 Art. 9 Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni 1. In attuazione della direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, recepita con il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, è disposto quanto segue: ù a) per il futuro: 1. le pubbliche amministrazioni incluse nell’elenco Istat pubblicato in applicazione del comma 5 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, adottano entro il 31 dicembre 2009, senza nuovi o maggiori oneri, le opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti. Le misure adottate sono pubblicate sul sito internet dell’amministrazione; 2. nelle amministrazioni di cui al punto 1, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l’obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; la violazione dell’obbligo comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all’obbligo contrattuale, l’amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi. Le disposizioni del presente punto non si applicano alle aziende sanitarie, ospedaliere, ospedaliere universitarie, ivi compresi i policlinici universitari, agli IRCCS pubblici, anche trasformati in fondazioni; 3. allo scopo di ottimizzare l’utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie, l’attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell’allocazione delle relative risorse in bilancio prevista per i Ministeri dall’art. 9, comma 1-ter, del decreto legge n. 185 del 2008 è effettuata anche dalle altre pubbliche amministrazioni di cui all’elenco Istat pubblicato in attuazione del comma 5 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, escluse le Regioni e le Province autonome per le quali la presente disposizione costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica. I risultati delle analisi sono illustrati in appositi rapporti redatti in conformità con quanto stabilito dal comma 1-quater del citato articolo 9. 4. er le amministrazioni dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui alla presente lettera, secondo procedure da definire con apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto. Per gli enti ed organismi pubblici non territoriali gli organi interni di revisione e di controllo provvedono agli analoghi adempimenti di vigilanza. I rapporti di cui al comma 4 sono inviati ai Ministeri vigilanti; per gli enti locali e gli enti del servizio sanitario nazionale i rapporti sono allegati alle relazioni rispettivamente previste nell’art. 1, commi 166 e 170, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. b) per il passato: 1. l’ammontare dei crediti esigibili nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2008, iscritti nel conto dei residui passivi del bilancio dello Stato per l’anno 2009 ed in essere alla data di pubblicazione del presente decreto, per somministrazioni, forniture ed appalti, è accertato, all’esito di una rilevazione straordinaria, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze; i predetti crediti sono resi liquidabili nei limiti delle risorse a tal fine stanziate con la legge di assestamento del bilancio dello Stato. Art. 10 Incremento delle compensazioni dei crediti fiscali 1. Per contrastare gli abusi e corrispondentemente per incrementare la liquidità delle imprese, il sistema delle compensazioni fiscali è reso più rigoroso e riorganizzato come segue: a) contrasto agli abusi: 1. all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è aggiunto il seguente periodo: "La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, per importi superiori a 10.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge."; 2. al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 3, comma 1, è aggiunto il seguente periodo: "In deroga a quanto previsto dal secondo periodo i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione ovvero chiedere a rimborso il credito risultante dalla dichiarazione annuale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto possono non comprendere tale dichiarazione in quella unificata." b) all'articolo 8, comma 4, ultimo periodo, dopo le parole; "è anche presentata," sono aggiunte le seguenti: "in via telematica ed"; c) all'articolo 8-bis, comma 2, primo periodo, il numero: "88" è sostituito dal seguente: "74" e le parole: "a lire 50 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "a euro 25.000 "; d) all'articolo 8-bis, comma 2, è aggiunto il seguente periodo: "Sono inoltre esonerati i contribuenti che presentano la dichiarazione annuale entro il mese di febbraio."; 3. all’articolo 38-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, l’ottavo e nono periodo sono sostituiti dal seguente: "Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sono definite le ulteriori modalità ed i termini per l’esecuzione dei rimborsi previsti dal presente articolo."; b) al sesto comma, dopo le parole: "Se successivamente al rimborso " sono aggiunte le seguenti: "o alla compensazione", dopo le parole: "indebitamente rimborsate" sono aggiunte le seguenti: "o compensate" e dopo le parole "dalla data del rimborso" sono aggiunte le seguenti: "o della compensazione"; 4. fino all’emanazione del provvedimento di cui al precedente n. 3, lettera a), continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima dell’entrata in vigore del presente decreto; 5. all'articolo 8, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Tali compensazioni possono essere effettuate solo successivamente alla presentazione dell'istanza di cui al comma 2."; 6. all’articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 49 è inserito il seguente: "49-bis. I soggetti di cui al comma precedente che intendono effettuare la compensazione prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, del credito annuale o relativo a periodi inferiori 12 all’anno dell’imposta sul valore aggiunto per importi superiori a 10.000 euro annui, sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate."; 7. i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti relativi all'imposta sul valore aggiunto per importi superiori a 10.000 euro annui, hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, da parte dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito. In alternativa la dichiarazione è sottoscritta, oltre che dai soggetti di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dai soggetti di cui all’articolo 1, comma 5, del medesimo decreto, relativamente ai contribuenti per i quali è esercitato il controllo contabile di cui all’articolo 2409-bis del codice civile, attestante l’esecuzione dei controlli di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto 31 maggio 1999, n. 164. L’infedele attestazione dell’esecuzione dei controlli di cui al precedente periodo comporta l’applicazione della sanzione di cui all’articolo 39, comma 1, lettera a) primo periodo del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è effettuata apposita segnalazione agli organi competenti per l’adozione di ulteriori provvedimenti. In relazione alle disposizioni di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo, le dotazioni finanziarie della missione di spesa «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» sono ridotte di 200 milioni di euro per l'anno 2009 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010; 8. all’articolo 27, comma 18 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Per le sanzioni previste nel presente comma, in nessun caso si applica la definizione agevolata prevista dall’articolo 16, comma 3 e 17, comma 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472."; b) incremento delle compensazioni fiscali: 1. all’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tenendo conto delle esigenze di bilancio, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, il limite di cui al periodo precedente può essere elevato, a decorrere dal 1° gennaio 2010, fino a 700.000 euro". Art. 11 Analisi e studi economico-sociali 1. I sistemi informativi del Ministero dell’economia e delle finanze, del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali nonché dei soggetti ad essi collegati o da essi vigilati o controllati, sono, senza oneri aggiuntivi, utilizzabili in modo coordinato ed integrato al fine di poter disporre di una base unitaria di dati funzionale ad analisi e studi mirati alla elaborazione delle politiche economiche e sociali. TITOLO II INTERVENTI ANTIEVASIONE E ANTIELUSIONE INTERNAZIONALE E NAZIONALE Art. 12 Contrasto ai paradisi fiscali 1. Le norme del presente articolo danno attuazione alle intese raggiunte tra gli Stati aderenti alla Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in materia di emersione di attività economiche e finanziarie detenute in Paesi aventi regimi fiscali privilegiati, allo scopo di migliorare l’attuale insoddisfacente livello di trasparenza fiscale e di scambio di informazioni, nonchè di incrementare la cooperazione amministrativa tra Stati. 2. In deroga ad ogni vigente disposizione di legge, gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro delle Finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 10 maggio 1999, n. 110, e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 23 novembre 2001, n. 273, senza tener conto delle limitazioni ivi previste, in violazione degli obblighi di dichiarazione di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, ai soli fini fiscali si presumono costituite, salva la prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione. In tale caso, le sanzioni previste dall’articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono raddoppiate. 3. Al fine di garantire la massima efficacia all’azione di controllo ai fini fiscali per la prevenzione e repressione dei fenomeni di illecito trasferimento e detenzione di attività economiche e finanziarie all’estero, l’Agenzia delle entrate istituisce, in coordinamento con la Guardia di finanza e nei limiti dei propri stanziamenti di bilancio, una unità speciale per il contrasto della evasione ed elusione internazionale, per l’acquisizione di informazioni utili alla individuazione dei predetti fenomeni illeciti ed il rafforzamento della cooperazione internazionale. Art. 13 Contrasto agli arbitraggi fiscali internazionali 1. Per analogia e armonizzazione con quanto già disposto in altri ordinamenti europei, allo scopo di evitare indebiti arbitraggi fiscali l’accesso a regimi che possono favorire disparità di trattamento, con particolare riferimento ad operazioni infragruppo, è sottoposto ad una verifica di effettività sostanziale. A tal fine nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modifiche: a) all’articolo 167, nel comma 5, la lettera a) è sostituita dalla seguente "a) la società o altro ente non residente svolga un’effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nel mercato dello stato o territorio di insediamento; per le attività bancarie, finanziarie e assicurative quest’ultima condizione si ritiene soddisfatta quando la maggior parte delle fonti, degli impieghi o dei ricavi originano nello Stato o territorio di insediamento "; b) all’articolo 167, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:"5-bis. La previsione di cui alla lettera a) del comma precedente non si applica qualora i proventi della società o altro ente non residente provengono per più del 50% dalla gestione, dalla detenzione o dall'investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie, dalla cessione o dalla concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprietà industriale, letteraria o artistica, nonché dalla prestazione di servizi nei confronti di soggetti che direttamente o indirettamente controllano la società o l'ente non residente, ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società che controlla la società o l'ente non residente, ivi compresi i servizi finanziari.". c) all’articolo 167, dopo l’ultimo comma, sono aggiunti i seguenti: "8-bis. La disciplina di cui al comma 1 trova applicazione anche nell’ipotesi in cui i soggetti controllati ai sensi dello stesso comma sono localizzati in stati o territori diversi da quelli ivi richiamati, qualora ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: a) sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore a più della metà di quella a cui sarebbero stati soggetti ove residenti in Italia; b) hanno conseguito proventi derivanti per più del 50% dalla gestione, dalla detenzione o dall'investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie, dalla cessione o dalla concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprietà industriale, letteraria o artistica nonché dalla prestazione di servizi nei confronti di soggetti che direttamente o indirettamente controllano la società o l'ente non residente, ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società che controlla la società o l' ente non residente, ivi compresi i servizi finanziari. 8-ter. Le disposizioni del comma 8-bis non si applicano se il soggetto residente dimostra che l’insediamento all’estero non rappresenta una costruzione artificiosa volta a conseguire un indebito vantaggio fiscale. Ai fini del presente comma il contribuente deve interpellare l'amministrazione finanziaria secondo le modalità indicate nel precedente comma 5". d) nell’articolo 168, comma 1, dopo le parole "di cui all'art. 167" sono aggiunte le seguenti: ", con l'esclusione di quanto disposto al comma 8-bis". Art. 14 Imposta sulle plusvalenze su oro non industriale di società ed enti 1. Le plusvalenze iscritte in bilancio derivanti dalla valutazione ai corsi di fine esercizio delle disponibilità in metalli preziosi per uso non industriale di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, anche se depositate presso terzi o risultanti da conti bancari disponibili, escluse quelle conferite in adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza alle Comunità europee, sono assoggettate a tassazione separatamente dall’imponibile complessivo mediante applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali nonché dell’imposta regionale sulle attività produttive, con l’aliquota del 6 per cento. 2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sempre che i termini di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi non siano ancora scaduti. Per il predetto periodo di imposta, l’imposta sostitutiva, commisurata ai dati risultanti dal bilancio relativo al periodo di imposta precedente, è versata, a titolo di acconto, entro il termine di scadenza del secondo acconto delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero, a scelta del contribuente, per il 50 per cento alla predetta data e per la restante parte in due rate di pari importo entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi 3. L’imposta sostitutiva non è deducibile ai fini della determinazione del reddito. Per l’accertamento, la liquidazione, la riscossione e il contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi. Le disposizioni del presente articolo sono in deroga ad ogni altra disposizione di legge ed entrano in vigore a decorrere dalla data si entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Art. 15 Potenziamento della riscossione 1. A decorrere dal 1° gennaio 2010, al fine di semplificare le attività di verifica sulle situazioni reddituali di cui all’articolo 13 della legge 30 dicembre 1991 n. 412, l’Amministrazione finanziaria e ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l’importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all’ INPS, in via telematica e in forma disaggregata per singola tipologia di redditi, le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. 2 All’art. 21, comma 15 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "In quest’ultima ipotesi, in caso di pagamento eseguito mediante pignoramento presso terzi, questi ultimi, se rivestono la qualifica di sostituti d’imposta ai sensi dell’articolo 23 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, devono operare all’atto del pagamento delle somme la ritenuta nella misura del 20%, secondo modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate." 3. All’articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, le parole da "entro" a "nonché" sono sostituite dalle seguenti: "prima del decorso del nono mese successivo alla consegna del ruolo e". 4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 31 ottobre 2009. 5. All’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il comma 148 è abrogato. 6. All’articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, dopo le parole: "entro il termine del versamento a saldo dell’imposta sul reddito" sono aggiunte le seguenti: "e con le modalità previste per i pagamenti rateali delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte dall’articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241." 7. La firma autografa prevista sugli atti di liquidazione, accertamento e riscossione dalle norme che disciplinano le entrate tributarie erariali amministrate dalle Agenzie fiscali e dall’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato può essere sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile dell'adozione dell'atto in tutti i casi in cui gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati. 8. Con provvedimento dei Direttori delle Agenzie fiscali e del Direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono individuati gli atti di cui al comma 7. PARTE II BILANCIO PUBBLICO Art. 16 Flussi finanziari 1. Alle minori entrate ed alle maggiori spese derivanti dall’articolo 5, dall’articolo 7, dall’articolo 19, comma 4, dall’articolo 24, commi 74 e 75, e dall’articolo 25, commi 1, 2 e 3, pari complessivamente a 1.334,7 milioni di euro per l'anno 2009, a 2.141,5 milioni di euro per l'anno 2010, a 2.469 milioni di euro per l'anno 2011 e a 336 milioni di euro per l’anno 2012, si provvede: a) mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate recate dall’articolo 5, dall’articolo 10, dall’articolo 12, dall’articolo 13, dall’articolo 14, dall’articolo 15, dall’articolo 21 e dall’articolo 25, commi 2 e 3, pari a 1.324,7 milioni di euro per l'anno 2009, a 2.034,4 milioni di euro per l'anno 2010, a 1.371,9 milioni di euro per l'anno 2011, e a 336 milioni di euro per l’anno 2012; b) mediante utilizzo delle minori spese recate rispettivamente dall’articolo 10, dall’articolo 16, dall’articolo 19, dall’articolo 20, dall’articolo 22 e dall’articolo 25, pari 107,1 milioni di euro per l'anno 2010, e a 1.097,1 milioni di euro per l’anno 2011; c) quanto a 10 milioni di euro per l’anno 2009, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace. 2. La dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementata di 2,4 milioni di euro per l'anno 2009, di 3,4 milioni di euro per l'anno 2010, di 3,9 milioni di euro per l’anno 2011 e di 1.907,4 milioni di euro per l’anno 2012 mediante l’utilizzazione di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto e non utilizzate a copertura dello stesso. 3. Le risorse di cui al comma 2 sono integralmente destinate, in conformità con le indicazioni contenute nel DPEF per gli anni 2010-2013, all’attuazione della manovra di bilancio per l’anno 2010 e seguenti. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. Art. 17 Enti pubblici: economie, controlli, Corte dei conti 1. All’articolo 26 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel secondo periodo le parole "31 marzo 2009" sono sostituite dalle seguenti:"31 ottobre 2009"; b) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Il predetto termine si intende comunque rispettato con l’approvazione preliminare del Consiglio dei Ministri degli schemi dei regolamenti di riordino.". 2. All’articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le parole "30 giugno 2009" sono sostituite dalle seguenti : "31 ottobre 2009" e le parole da "su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione" fino a "Ministri interessati" sono sostituite dalle seguenti: "su proposta del Ministro o dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per l’attuazione del programma di Governo e il Ministro dell’economia e delle finanze". 3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero per la pubblica amministrazione e l’innovazione, da adottare entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, a ciascuna amministrazione vigilante sono assegnati, tenuto conto dei rispettivi settori e aree di riferimento, nonché degli effetti derivanti dagli interventi di contenimento della spesa di cui ai successivi commi 5, 6 e 7 del presente articolo, gli obiettivi dei risparmi di spesa da conseguire a decorrere dall’anno 2009, nella misura complessivamente indicata dall’articolo 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le amministrazioni vigilanti competenti trasmettono tempestivamente i rispettivi piani di razionalizzazione con indicazione degli enti assoggettati a riordino. 4. Nelle more della definizione degli obiettivi di risparmio di cui al comma 3, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile in maniera lineare, una quota delle risorse disponibili delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, individuate ai sensi dell’articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai fini dell’invarianza degli effetti sull'indebitamento netto della pubblica amministrazione. 5. Le amministrazioni vigilanti, previa verifica delle economie già conseguite dagli enti ed organismi pubblici vigilati in relazione ai rispettivi provvedimenti di riordino, adottano interventi di contenimento strutturale della spesa dei predetti enti e organismi pubblici, ulteriori rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente, idonei a garantire l’integrale conseguimento dei risparmi di cui al comma 3. 6. All’articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono aggiunte le seguenti lettere: "h) la riduzione del numero degli uffici dirigenziali esistenti presso gli enti con corrispondente riduzione degli organici del personale dirigenziale e non dirigenziale ed il contenimento delle spese relative alla logistica ed al funzionamento; i) la riduzione da parte delle amministrazioni vigilanti del numero dei propri uffici dirigenziali con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale nonché il contenimento della spesa per la logistica ed il funzionamento. ". 20 7. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e sino al conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa assegnati a ciascuna amministrazione ai sensi del comma 3, le amministrazioni e gli enti interessati dall’attuazione del comma 3 del presente articolo non possono procedere a nuove assunzioni di personale a tempo determinato e indeterminato, ivi comprese quelle già autorizzate e quelle previste da disposizioni di carattere speciale. Sono fatte salve le assunzioni dei corpi di polizia, delle forze armate, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, delle università, degli enti di ricerca, del personale di magistratura e del comparto scuola nei limiti consentiti dalla normativa vigente. 8. Entro il 30 novembre 2009 le amministrazioni di cui al comma 3 comunicano, per il tramite dei competenti uffici centrali di bilancio, al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ed al Dipartimento della Funzione Pubblica le economie conseguite in via strutturale in riferimento alle misure relative agli enti ed organismi pubblici vigilati ed, eventualmente, alle spese relative al proprio apparato organizzativo. Le economie conseguite dagli enti pubblici che non ricevono contributi a carico dello Stato, inclusi nell’elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono rese indisponibili fino a diversa determinazione del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con i Ministri interessati. Ove gli obiettivi di contenimento della spesa assegnati ai sensi del comma 3 non risultino conseguiti o siano stati conseguiti in modo parziale, fermo restando quanto previsto dal comma 7, trova applicazione la clausola di salvaguardia di cui all’articolo 2, comma 641, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 9. In esito alla comunicazione da parte delle amministrazioni delle suddette economie di cui al comma 8, con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, d’intesa con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e i Ministri interessati, è determinata la quota da portare in riduzione degli stati di previsione della spesa, in relazione ai minori risparmi conseguiti in termini di indebitamento netto rispetto agli obiettivi assegnati ai sensi del comma 3, in esito alla conclusione o alla mancata attivazione del processo di riordino, di trasformazione o soppressione e messa in liquidazione degli enti ed organismi pubblici vigilati, previsto dall’art. 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come integrato dal presente articolo. 10. Nel triennio 2010-2012, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno nonché dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, e per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui all’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono bandire concorsi per le assunzioni a tempo indeterminato con una riserva di posti, non superiore al 40 per cento dei posti messi a concorso, per il personale non dirigenziale in possesso dei requisiti di cui all’articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell’articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 11. Nel triennio 2010-2012, le amministrazioni di cui al comma 10, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno nonché dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui all’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono altresì bandire concorsi pubblici per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare con apposito punteggio l’esperienza professionale maturata dal personale di cui al comma 10 del presente articolo nonché del personale di cui all’articolo 3, comma 94, lettera b), della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 12. Per il triennio 2010-2012, le amministrazioni di cui al comma 10, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, possono assumere, limitatamente alle qualifiche di cui all’articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, il personale in possesso dei requisiti di anzianità previsti dal comma 10 del presente articolo maturati nelle medesime qualifiche e nella stessa amministrazione. Sono a tal fine predisposte da ciascuna amministrazione apposite graduatorie, previa prova di idoneità ove non già svolta all’atto dell’assunzione. Le predette graduatorie hanno efficacia non oltre il 31 dicembre 2012. 13. Per il triennio 2010-2012 le amministrazioni di cui al comma 10 possono destinare il 40 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi dalla normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, per le assunzioni dei vincitori delle procedure concorsuali bandite ai sensi dei commi 10 e 11. 14. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell’anno 2007, di cui all’articolo 1, commi 523 e 643 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 dicembre 2009. 15. Il termine per procedere alle stabilizzazioni di personale relative alle cessazioni verificatesi nell’anno 2007, di cui all’articolo 1, comma 526 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 dicembre 2009. 16. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all’articolo 1, comma 527 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 dicembre 2009. 17. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell’anno 2008, di cui all’articolo 66, commi 3, 5 e 14 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 marzo 2010 18. Il termine per procedere alle assunzioni di personale relative alle cessazioni verificatesi nell’anno 2008, di cui all’articolo 66, comma 13 decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2010. 19. Le graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato , relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 1° gennaio 2004, sono prorogate al 31 dicembre 2010. 20. All’articolo 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, le parole: «due membri», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «tre membri». 21. All’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 39 del 1993, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Ai fini delle deliberazioni del Collegio del CNIPA, in caso di parità di voti, prevale quello del presidente. 22. L'articolo 2, comma 602, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è abrogato. 23. All’articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: «1-bis. A decorrere dall’anno 2009, limitatamente alle assenze per malattia di cui al comma 1 del personale del comparto sicurezza e difesa nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, gli emolumenti di carattere continuativo correlati allo specifico status e alle peculiari condizioni di impiego di tale personale sono equiparati al trattamento economico fondamentale»; b) al comma 2 dopo le parole: «mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica» sono aggiunte le seguenti: «o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale»; c) al comma 3 è soppresso il secondo periodo; d) il comma 5 è abrogato. Gli effetti di tale abrogazione concernono le assenze effettuate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto; e) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti: "5-bis. Gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali su richiesta delle Amministrazioni pubbliche interessate rientrano nei compiti istituzionali del Servizio sanitario nazionale; conseguentemente i relativi oneri restano comunque a carico delle aziende sanitarie locali. 5-ter. A decorrere dall’anno 2010 in sede di riparto delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale è individuata una quota di finanziamento destinata agli scopi di cui al comma 5- bis, ripartita fra le regioni tenendo conto dell’incidenza sui propri territori di dipendenti pubblici; gli accertamenti di cui al comma 1 sono effettuati nei limiti delle ordinarie risorse disponibili a tale scopo.". 24. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni introdotte dal comma 23, lettera a), pari a 9,1 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 25. Il comma 11 dell’art. 72 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è sostituito dal seguente: "11. Per gli anni 2009, 2010, e 2011, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono, a decorrere dal compimento dell’anzianità massima contributiva, di 40 anni del personale dipendente, nell’esercizio dei poteri di cui all’art. 5 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro ed il contratto individuale, anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici. Con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, dell’interno, della difesa e degli affari esteri, sono definiti gli specifici criteri e le modalità applicative dei principi della disposizione di cui al presente comma relativamente al personale dei comparti sicurezza, difesa ed esteri, tenendo conto delle rispettive peculiarità ordinamentali. La disposizione di cui al presente comma si applica anche nei confronti dei soggetti 23 che abbiano beneficiato dell’art. 3, comma 57 della legge 24.12.2003, n. 350. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano a magistrati, ai professori universitari ed ai dirigenti medici responsabili di struttura complessa." 26. Restano ferme tutte le cessazioni dal servizio per effetto della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro a causa del compimento dell’anzianità massima contributiva di 40 anni, decise dalle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in applicazione dell’art. 72, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo vigente prima dell’entrata in vigore della legge 4 marzo 2009, n. 15 e della modifica apportata dall'articolo 6, comma 3, della stessa legge, nonché i preavvisi che le amministrazioni hanno disposto prima della medesima data in ragione del compimento dell’anzianità massima contributiva di 40 anni e le conseguenti cessazioni dal servizio che ne derivano. 27. All’art. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2, penultimo periodo, dopo le parole "somministrazione di lavoro" sono aggiunte le seguenti "ed il lavoro accessorio di cui alla lettera d), del comma 1, dell’articolo 70 del d.lgs. 276/2003 e successive modificazioni ed integrazioni"; b) il comma 3 è così sostituito: "3. Al fine di combattere gli abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di apposite istruzioni fornite con Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, le amministrazioni redigono un analitico rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate da trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei di valutazione o ai servizi di controllo interno di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica che redige una relazione annuale al Parlamento. Al dirigente responsabile di irregolarità nell’utilizzo del lavoro flessibile non può essere erogata la retribuzione di risultato." c) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Le amministrazioni pubbliche comunicano, nell’ambito del rapporto di cui al precedente comma 3, anche le informazioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili." d) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma: "6. Le disposizioni previste dall’articolo 5, commi 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 si applicano esclusivamente al personale reclutato secondo le procedure di cui all’articolo 36, comma 1, lettera b)." 28. All’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo l’ultimo periodo è aggiunto il seguente: "Si applicano le disposizioni previste dall’art. 36, comma 3, del presente decreto." 29. All’articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell’amministrazione digitale, dopo la lettera c) è inserita la seguente: "c-bis) ovvero quando l’autore è identificato dal sistema informatico attraverso le credenziali di accesso relative all’utenza personale di posta elettronica certificata di cui all’articolo 16-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2.". 30. Dopo l’articolo 57 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è inserito il seguente: "Art. 57-bis (Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni) 1. Al fine di assicurare la trasparenza delle attività istituzionali è istituito l’indice degli indirizzi delle amministrazioni pubbliche, nel quale sono indicati la struttura organizzativa, l’elenco dei servizi offerti e le informazioni relative al loro utilizzo, gli indirizzi di posta elettronica da utilizzare 24 per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l’invio di documenti a tutti gli effetti di legge fra le amministrazioni e fra le amministrazioni ed i cittadini. 2. Per la realizzazione e la gestione dell’indice si applicano le regole tecniche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 272 del 21 novembre 2000. La realizzazione e la gestione dell’indice è affidato al Centro Nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA). 3. Le amministrazioni aggiornano gli indirizzi ed i contenuti dell’indice con cadenza almeno semestrale, salvo diversa indicazione del CNIPA. La mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell’indice e del loro aggiornamento è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e dell’attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili.". 31. All’articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo la lettera f), sono inserite le seguenti: "f-bis) atti e contratti di cui all’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001; f-ter) atti e contratti concernenti studi e consulenze di cui all’articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;". 32. Al fine di garantire la coerenza nell’unitaria attività svolta dalla Corte dei conti per le funzioni che ad essa spettano in materia di coordinamento della finanza pubblica, anche in relazione al federalismo fiscale, il Presidente della Corte medesima può disporre che le sezioni riunite adottino pronunce di orientamento generale sulle questioni risolte in maniera difforme dalle sezioni regionali di controllo nonché sui casi che presentano una questione di massima di particolare rilevanza. Tutte le sezioni regionali di controllo si conformano alle pronunce di orientamento generale adottate dalle sezioni riunite. 33. All’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma 46, è aggiunto il seguente comma: "46- bis. Nelle more dell’emanazione del regolamento di cui all’articolo 62, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 , le regioni di cui al comma 46 sono autorizzate, ove sussistano eccezionali condizioni economiche e dei mercati finanziari, a ristrutturare le operazioni derivate in essere. La predetta ristrutturazione, finalizzata esclusivamente alla salvaguardia del beneficio e della sostenibilità delle posizioni finanziarie, si svolge con il supporto dell’advisor finanziario previsto nell’ambito del piano di rientro di cui all’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, previa autorizzazione e sotto la vigilanza del Ministero dell’economia e delle finanze.". 34. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 45, del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, l’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC) è autorizzato ad utilizzare la parte dell’avanzo di amministrazione derivante da trasferimenti correnti statali, ad esclusione dei fondi a destinazione vincolata, per far fronte a spese di investimento e per la ricerca, finalizzate anche alla sicurezza. 35. Entro il 31 luglio 2009, l’ENAC comunica l’entità delle risorse individuate ai sensi del comma 34 relative all’anno 2008 al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che individua, con proprio decreto gli investimenti da finanziare a valere sulle medesime risorse. 36. Gli interventi di cui ai commi 17 e 18 dell’articolo 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono sostituiti, nel limite delle risorse non utilizzate e allo scopo finalizzate, con interventi per la prosecuzione delle misure di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 25 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, per la protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione, anche con riferimento agli oneri relativi all’utilizzo delle infrastrutture. A tal fine, le risorse accertate disponibili sono riassegnate ai pertinenti capitoli di bilancio. Art. 18 Tesoreria statale 1. Con decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze di natura non regolamentare sono fissati, per le società non quotate totalmente possedute dallo Stato, direttamente o indirettamente, e per gli enti pubblici nazionali inclusi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 i criteri, le modalità e la tempistica per l’utilizzo delle disponibilità esistenti sui conti di Tesoreria dello Stato, assicurando che il ricorso a qualsiasi forma di indebitamento avvenga solo in assenza di disponibilità e per effettive esigenze di spesa. 2. Con uno o più decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze di natura non regolamentare può essere stabilito che i soggetti indicati al comma 1 devono detenere le proprie disponibilità finanziarie in appositi conti correnti presso la Tesoreria dello Stato. Con gli stessi decreti sono stabiliti l’eventuale tasso di interesse da riconoscere sulla predetta giacenza, per la parte non proveniente dal bilancio dello Stato, e le altre modalità tecniche per l’attuazione del presente comma. Il tasso d’interesse non può superare quello riconosciuto sul conto di disponibilità del Tesoro. 3. Con decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze di natura non regolamentare sono fissati i criteri per l’integrazione dei flussi informativi dei conti accesi presso la Tesoreria dello Stato, al fine di ottimizzare i flussi di cassa, in entrata ed in uscita, e di consentire una riduzione dei costi associati a tale gestione. 4. Con separati decreti del Ministro dell’economia e delle Finanze di natura non regolamentare i provvedimenti di cui ai commi precedenti possono essere estesi alle Amministrazioni incluse nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche richiamato al comma 1 con esclusione degli enti previdenziali di diritto privato, delle regioni, delle province autonome, degli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale, degli enti locali e degli enti del settore camerale, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e delle Autorità indipendenti nonché degli Organi costituzionali e degli Organi a rilevanza costituzionale. Art. 19 Società pubbliche 1. All’articolo 18 del decreto legge n. 112 del 2008 convertito con legge 133 del 2008, dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-bis. Le disposizioni che stabiliscono, a carico delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale si applicano, in relazione al regime previsto per l’amministrazione controllante, anche alle società a partecipazione pubblica totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica. Le predette società adeguano inoltre le proprie politiche di personale alle disposizioni vigenti per le amministrazioni controllanti in materia di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze." 2. All’art. 3 della legge 244 del 2007 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 28, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "La delibera di cui al presente comma è trasmessa alla sezione competente della Corte dei Conti."; b) al comma 29, primo periodo, le parole: "Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge", sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 30 settembre 2009"; in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Il mancato avvio delle procedure finalizzate alla cessione determina responsabilità erariale". 3. L’articolo 7-octies del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, in legge 9 aprile 2009, n. 33 è modificato come segue: a) la rubrica dell’articolo è sostituita dalla seguente "Misure a favore degli obbligazionisti e dei piccoli azionisti Alitalia – Linee aeree italiane Spa"; b) il comma 1 è abrogato c) al comma 3, lettera a), le parole "ridotto del 50 per cento" sono sostituite dalle seguenti parole "pari ad euro 0,262589 per singola obbligazione, corrispondente al 70,97% del valore nominale"; d) al comma 3, dopo la lettera a), è introdotta la seguente lettera: "a-bis) ai titolari di azioni della società Alitalia - Linee aeree italiane Spa, ora in amministrazione straordinaria, viene attribuito il diritto di cedere al Ministero dell'economia e delle finanze i propri titoli per un controvalore determinato sulla base del prezzo medio di borsa delle azioni nell'ultimo mese di negoziazione ridotto del 50 per cento, pari a 0,2722 euro per singola azione, e comunque nei limiti di cui alla successiva lettera b), in cambio di titoli di Stato di nuova emissione, senza cedola, con scadenza 31 dicembre 2012 e con taglio minimo unitario di euro 1.000. Il diritto è condizionato all'osservanza delle condizioni e modalità di seguito specificate;"; e) al comma 3, lettera b), le parole "di cui alla lettera a) non potranno risultare superiori a euro 100.000 per ciascun obbligazionista" sono sostituite dalle seguenti parole "di cui alle lettere a) e a-bis) non potranno risultare superiori rispettivamente a euro 100.000 per ciascun 28 obbligazionista e a euro 50.000 per ciascun azionista"; dopo le parole "controvalore delle obbligazioni" sono aggiunte le seguenti parole: "e delle azioni; f) al comma 3, lettera b) è aggiunto infine il seguente periodo: " le assegnazioni di titoli di Stato agli obbligazionisti non potranno superare per l’anno 2009 il limite complessivo di spesa di cui al comma 2, le restanti assegnazioni, ivi incluse quelle in favore degli azionisti di cui alla lettera a-bis), sono effettuate nell’anno 2010"; g) al comma 4, primo periodo, le parole "I titolari di obbligazioni di cui al comma 3" sono sostituite dalle seguenti parole: "I titolari di obbligazioni o di azioni di cui al comma 3"; le parole "entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti parole "entro il 31 agosto 2009"; h) al comma 4, alla lettera a), dopo le parole "dei titoli obbligazionari" sono aggiunte le seguenti parole: "e azionari"; i) al comma 5, primo periodo, dopo le parole "gli intermediari finanziari, sotto la propria responsabilità, trasmettono" sono aggiunte le parole "in cartaceo e su supporto informatico"; j) al comma 5 lettera a), dopo le parole "titolari delle obbligazioni" sono aggiunte le seguenti parole "e delle azioni"; le parole "delle quantità di detti titoli obbligazionari detenuta alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti parole "delle quantità di detti titoli obbligazionari e azionari detenute alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 4"; k) al comma 5, lettera c), dopo le parole "quantità di titoli obbligazionari" sono aggiunte le seguenti parole: "e azionari"; dopo le parole "soggetti titolari delle obbligazioni" sono aggiunte le seguenti parole "e delle azioni"; l) al comma 6, primo periodo, dopo le parole "titoli obbligazionari" sono aggiunte le seguenti parole "e azionari"; m) al comma 6, secondo periodo, dopo le parole "trasferimento delle obbligazioni" sono aggiunte le seguenti parole: "e delle azioni"; n) al comma 7 le parole "entro il 31 dicembre 2009" sono sostituite con le parole " entro il 31 dicembre 2010" o) dopo il comma 7, è introdotto il seguente comma: "7-bis Alle operazioni previste dal presente articolo non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 102 e seguenti e agli articoli 114 e seguenti del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58."; p) è abrogato il comma 8 q) il comma 9 è sostituito dal seguente comma: "9. E' abrogato il comma 2 dell'articolo 3 del decreto legge 28 agosto 2008, n. 134, convertito, con modificazioni, in legge 27 ottobre 2008, n. 166."; r) è abrogato il comma 10 4. Ai fini dell’ammissione ai benefici di cui all’articolo 7-octies, comma 3, lettera a), del decreto legge n. 10 febbraio 2009, n.5, convertito, con modificazioni, in legge 9 aprile 2009, n.33, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si considerano valide le richieste presentate dai titolari di obbligazioni del prestito obbligazionario "Alitalia 7,5 per cento 2002-2010 convertibile" emesso da Alitalia - Linee aeree italiane Spa, ora in amministrazione straordinaria, sulla base della normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto legge. Al fine di provvedere alla copertura dei maggiori oneri derivanti dal comma 3 l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 7- octies, comma 2, del decreto legge n. 10 febbraio 2009, n.5, convertito, con modificazioni, con legge 9 aprile 2009, n.33, è incrementata di 230 milioni di euro per l’anno 2010. 5. Le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente 29 nei confronti dell’amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi. 6. L’articolo 2497, primo comma, del codice civile, si interpreta nel senso che per enti si intendono i soggetti giuridici collettivi, diversi dallo Stato, che detengono la partecipazione sociale nell’ambito della propria attività imprenditoriale ovvero per finalità di natura economica o finanziaria. 7. L’articolo 3, comma 12, lettera b) della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "b) prevedere che previa delibera dell’assemblea dei soci, sulle materie delegabili, al presidente possano essere attribuite deleghe operative da parte dell’organo di amministrazione che provvede a determinarne in concreto il contenuto ed il compenso ai sensi dell’articolo 2389, comma 3, del codice civile;". 8. L’articolo 3, comma 12, lettera d) della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "d) prevedere che l’organo di amministrazione, fermo quanto previsto ai sensi della lettera b), possa delegare proprie attribuzioni a un solo componente, al quale possono essere riconosciuti compensi ai sensi dell’articolo 2389, terzo comma, del codice civile unitamente al Presidente nel caso di attribuzione di deleghe operative di cui alla lettera b);". 9. L’articolo 1, comma 459, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è soppresso. 10. L’articolo 3, comma 13 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è sostituito dal seguente: "13. Le modifiche statutarie, ad eccezione di quelle di cui alle lettere b) e d) del comma 12, hanno effetto a decorrere dal primo rinnovo degli organi societari successivo alle modifiche stesse.". 11. Con atto di indirizzo strategico del Ministro dell’economia e delle finanze sono ridefiniti i compiti e le funzioni della Società di cui all’articolo 1 della legge 13 luglio 1966, n. 559, come modificata dall’articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116. 12. Il consiglio di amministrazione della società di cui al comma 11 del presente articolo è conseguentemente rinnovato nel numero di cinque consiglieri entro 45 giorni dalla data di emanazione dei relativi atti di indirizzo strategico, senza applicazione dell’articolo 2383, comma 3, del codice civile. Il relativo statuto dovrà conformarsi, entro il richiamato termine, alle previsioni di cui al comma 12, dell’articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n.244. 13. All’articolo 3, comma 12, primo periodo della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, dopo le parole: "ovvero da eventuali disposizioni speciali" sono inserite le parole: "nonché dai provvedimenti di attuazione dell’articolo 5, comma 4, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326". Art. 20 Contrasto alle frodi in materia di invalidità civile 1. A decorrere dal 1° gennaio 2010 ai fini degli accertamenti sanitari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità le Commissioni mediche delle Aziende sanitarie locali sono integrate da un medico dell’INPS quale componente effettivo. In ogni caso l’accertamento definitivo è effettuato dall’INPS. Ai fini dell’attuazione del presente articolo l’INPS medesimo si avvale delle proprie risorse umane, finanziarie e strumentali, anche attraverso una razionalizzazione delle stesse, come integrate ai sensi del DPCM del 30 marzo 2007 concernente il trasferimento delle competenze residue dal Ministero dell’economia e delle finanze all’INPS. 2. L’INPS accerta altresì la permanenza dei requisiti sanitari nei confronti dei titolari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità. In caso di comprovata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari, si applica l’articolo 5, comma 5 del Regolamento di cui al D.P.R. 21 settembre 1994, n. 698. 3. A decorrere dal 1° gennaio 2010 le domande volte ad ottenere i benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, complete della certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti, sono presentate all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), secondo modalità stabilite dall’ente medesimo. L’Istituto trasmette, in tempo reale e in via telematica, le domande alle Aziende Sanitarie Locali. 4. Con accordo quadro tra il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da concludere entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità attraverso le quali sono affidate all’INPS le attività relative all’esercizio delle funzioni concessorie nei procedimenti di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità. Nei sessanta giorni successivi, le regioni stipulano con l’INPS apposita convenzione che regola gli aspetti tecnico- procedurali dei flussi informativi necessari per la gestione del procedimento per l’erogazione dei trattamenti connessi allo stato di invalidità civile. 5. All’articolo 10, comma 6, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito nella legge 2 dicembre 2005, n. 248 sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel primo periodo è soppressa la parola "anche"; b) nel secondo periodo sono soppresse le parole "sia presso gli uffici dell’Avvocatura dello Stato, ai sensi dell’articolo 11 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, sia"; c) nel terzo periodo sono soppresse le parole "è litisconsorte necessario ai sensi dell’articolo 102 del codice di procedura civile e"; d) è aggiunto, infine il seguente comma: "6-bis: Nei procedimenti giurisdizionali civili relativi a prestazioni sanitarie previdenziali ed assistenziali, nel caso in cui il giudice nomini un consulente tecnico d’ufficio, alle indagini assiste un medico legale dell’ ente, su richiesta, formulata, a pena di nullità, del consulente nominato dal giudice, il quale provvede ad inviare apposita comunicazione al direttore della sede provinciale dell’INPS competente. Al predetto componente competono le facoltà indicate nel secondo comma dell’art. 194 del codice di procedura civile Nell’ipotesi di sentenze di condanna relative a ricorsi depositati a far data dal 1 aprile 2007 a carico del Ministero dell’Economia e delle Finanze o del medesimo in solido con l’INPS, all’onere delle spese legali, di consulenza tecnica o del beneficio assistenziale provvede comunque l’INPS..". 6. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore delle presenti disposizioni, è nominata dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze una Commissione con il compito di aggiornare le tabelle indicative delle percentuali dell'invalidità civile, già approvate con decreto del Ministro della Sanità del 5 febbraio 1992, e successive modificazioni. Dalla attuazione del presente comma non devono derivare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Art. 21 Rilascio di concessioni in materia di giochi 1. Per garantire la tutela di preminenti interessi pubblici nelle attività di raccolta del gioco, qualora attribuite a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, la gestione di queste attività è sempre affidata in concessione attribuita, nel rispetto dei principi e delle regole comunitarie e nazionali, di norma ad una pluralità di soggetti scelti mediante procedure aperte, competitive e non discriminatorie. Conseguentemente, per assicurare altresì la maggiore concorrenzialità, economicità e capillarità distributiva della raccolta delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea e differita, in previsione della prossima scadenza della vigente concessione per l’esercizio di tale forma di gioco, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministero dell’economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato avvia le procedure occorrenti per conseguire tempestivamente l’aggiudicazione della concessione ai più qualificati operatori di gioco, nazionali e comunitari, individuati mediante selezione concorrenziale basata sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, nell’ambito della quale valore prioritario è attribuito: a) al rialzo delle offerte economiche rispetto alla base predefinita, comunque in grado di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore complessivamente a 500 milioni euro nell’anno 2009 e a 100 milioni di euro per l’anno 2010; b) al ribasso dell’aggio per il concessionario, alla misura del 12 per cento della raccolta, comunque comprensivo del compenso dovuto ai punti vendita; c) alla capillarità della distribuzione, attraverso una rete, esclusiva per concessionario, costituita da un numero non inferiore a 15.000 punti vendita; d) all’offerta di standard qualitativi che garantiscano la sicurezza dei biglietti venduti e l’affidabilità del sistema di pagamento delle vincite; e) previsione, per ciascun concessionario, di un valore medio di restituzione della raccolta in vincite non superiore al 75 per cento. 2. Le concessioni attribuite ai sensi del comma 1, eventualmente rinnovabili per non più di una volta, hanno una durata massima pari, di norma, a 9 anni, comunque suddivisi in due periodi rispettivamente di 5 e 4 anni. La prosecuzione della concessione per il secondo periodo è subordinato alla positiva valutazione dell’andamento della gestione da parte dell’amministrazione concedente, da esprimere entro il 1° semestre del 5 anno di concessione. Art. 22 Settore sanitario 1. All’articolo 79, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1-bis le parole: "entro il 31 ottobre 2008" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 15 settembre 2009"; b) al comma 1-ter le parole «entro il 31 ottobre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 settembre 2009». 2. E’ istituito un fondo con dotazione pari a 800 milioni di euro a decorrere dall’anno 2010, destinato ad interventi relativi al settore sanitario, da definirsi con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni. 3. Il fondo di cui al comma 2 è alimentato dalle economie conseguenti alle disposizioni di cui all’articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito.., e all’attività amministrativa dell’Agenzia italiana del farmaco nella determinazione del prezzo dei medicinali equivalenti di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 novembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 e successive modificazioni. A tal fine il tetto di spesa per l’assistenza farmaceutica territoriale di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legge 1° ottobre 2007, n.159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è rideterminato in riduzione in valore assoluto di 800 milioni di euro a decorrere dall’anno 2010 e in termini percentuali nella misura del 13,3 per cento a decorrere dal medesimo anno 2010. Conseguentemente il livello del finanziamento a cui concorre ordinariamente lo Stato è ridotto di 800 milioni di euro a decorrere dall’anno 2010. In sede di riparto del finanziamento del servizio sanitario nazionale è determinata la quota che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano riversano in entrata al bilancio dello Stato. 4. Attesa la straordinaria necessità ed urgenza di tutelare l’erogazione delle prestazioni sanitarie comprese nei Livelli Essenziali di Assistenza, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 novembre 2001, e di assicurare il risanamento, il riequilibrio economico-finanziario e la riorganizzazione del sistema sanitario regionale della Regione Calabria, anche sotto il profilo amministrativo e contabile, tenuto conto 34 dei risultati delle verifiche del Comitato e del Tavolo, di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 relativamente agli anni 2007 e 2008, si applicano le seguenti disposizioni: a) il Presidente del Consiglio dei Ministri, con la procedura di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, diffida la regione a predisporre entro trenta giorni un Piano di rientro contenente misure di riorganizzazione e riqualificazione del Servizio sanitario regionale, da sottoscriversi con l’Accordo di cui all’articolo 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché a provvedere a quanto previsto dall’articolo 1, comma 174 della medesima legge; b) decorso inutilmente tale termine, ovvero ove il Piano presentato sia valutato non congruo a seguito di istruttoria congiunta del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del Ministero per i rapporti con le regioni, sulle cui conclusioni è sentita la regione in apposita riunione, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, nomina un Commissario per la predisposizione di un Piano triennale di rientro dai disavanzi, recante indicazione dei necessari interventi di contenimento strutturale della spesa, da redigere all’esito del riaccertamento dei debiti pregressi nonché dell’attivazione delle procedure amministrativo-contabili minime necessarie per valutare positivamente l’attendibilità degli stessi conti. Alla riunione del Consigli dei Ministri partecipa il Presidente della giunta regionale ai sensi dell’articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131 c) l’anzidetto Piano è approvato dal Consiglio dei Ministri, che ne affida contestualmente l’attuazione al Commissario nominato ai sensi della precedente lettera b). Nello svolgimento dei compiti affidatigli e per tutto il periodo di vigenza del Piano di rientro, il Commissario, che può avvalersi del Commissario delegato di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2007, n. 3635, sostituisce gli organi della Regione nell’esercizio delle attribuzioni necessarie all’attuazione del Piano stesso; d) ai crediti interessati dalle procedure di accertamento e riconciliazione del debito pregresso al 31 dicembre 2008 si applicano le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 2-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Si applicano inoltre le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 2, del citato decreto-legge n. 159 del 2007, che non siano in contrasto con le disposizioni del presente comma. 35. 5. In sede di verifica sull’attuazione dei Piani di rientro, al fine di prevenire situazioni di conflitto di interesse e di assicurare piena indipendenza e imparzialità di giudizio, i componenti designati dalla Conferenza delle regioni e delle Province autonome, appartenenti alla regione assoggettata alla valutazione, non possono partecipare alle relative riunioni del Comitato e del Tavolo, di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa Stato- Regioni del 23 marzo 2005. In tali casi, la predetta Conferenza provvede alla tempestiva designazione di altrettanti componenti supplenti, fermo restando che nelle more di tale designazione, allo scopo di non ritardare le necessarie azioni di contrasto alle situazioni di criticità in essere, Comitato e Tavolo possono proseguire e concludere i propri lavori. Restano salvi gli atti e le attività già espletati da Comitato e Tavolo anteriormente all’entrata in vigore della presente disposizione. 6. Per la specificità che assume la struttura indicata dall’articolo articolo 1 comma 164, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nell’ambito del sistema sanitario nazionale ed internazionale e per le riconosciute caratteristiche di specificità ed innovatività dell’assistenza, a valere su apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze è istituito un fondo di 50 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009 per l’erogazione, a favore della medesima struttura sanitaria, di un contributo annuo fisso di 50 milioni di euro. Conseguentemente, all’articolo 79, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n.133: a) per il triennio 2009-2011 il finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato è rideterminato in diminuzione dell’importo di 50 milioni di euro; b) le parole da "comprensivi" fino a "15 febbraio 1995" sono soppresse. 7. L’importo di 50 milioni di euro previsto per gli anni 2007 e 2008 dall’articolo 1, comma 796, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall’articolo 43, comma 1-bis, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, è erogato alla struttura sanitaria di cui al comma 6 per le medesime finalità di cui al comma 6. 8. Ai fini della verifica degli adempimenti in materia di acquisto di beni e servizi, di cui all’Allegato 1, comma 2, lettera b) dell’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, il Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all’articolo 12 della medesima Intesa procede alla valutazione sentita la CONSIP. Art. 23 Proroga di termini 1. All’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 ottobre 2008, n.158, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n.199, le parole "30 giugno 2009," sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2009,". 2. All’articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n.5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33, le parole "fino al 30 giugno 2009." sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2009.". 3. Ai commi 1 e 4 dell’art. 41 del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: "entro il 30 giugno 2009." sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 settembre 2009.". 4. Al fine di assicurare l’assunzione nella qualifica di vigile del fuoco delle unità autorizzate per l’anno 2009, tenuto conto della vigenza delle sole graduatorie dei concorsi per titoli ed esami riservati ai vigili volontari ausiliari collocati in congedo negli anni 2004 e 2005, dalle quali attingere in parti uguali, il termine di scadenza relativo alla graduatoria per il 2004, è prorogato al 31 dicembre 2009. E’ altresì prorogata al 31 dicembre 2009 la graduatoria del concorso pubblico per esami a 28 posti di direttore antincendi della posizione C2. 5. All'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: "30 giugno 2009" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2010". 6. All’articolo 159, comma 1, primo, secondo e quarto periodo, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, le parole: "30 giugno 2009", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2009". 7. Al comma 14 dell’articolo 19 del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, le parole "e comunque non oltre il 30 giugno 2009" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2009. 8. All’art. 8, comma 1, lettera c), terzo periodo, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: "30 giugno 2009" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2009". 9. Il termine stabilito dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, come da ultimo modificato dal comma 10, dell’articolo 4-bis, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno in data 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, è prorogato al 31 dicembre 2010. La proroga del termine di cui al presente comma, si applica anche alle strutture ricettive per le quali venga presentato, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio, il progetto di adeguamento per l'acquisizione del parere di conformità previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della 37 Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37. In pendenza del termine per la presentazione del progetto di cui al presente comma, restano sospesi i procedimenti volti all’accertamento dell’ottemperanza agli obblighi previsti dal decreto del Ministro dell'interno in data 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994. 10. All’articolo 26, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: "fino al 30 giugno 2009" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 settembre 2009". 11. All’articolo 14, comma 2,del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, le parole "sei mesi " sono sostituite dalle seguenti: "nove mesi". 12. All’articolo 354, comma 4, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come da ultimo modificato dall’articolo 16, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: "e comunque non oltre diciotto mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell’articolo 355" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque non oltre ventiquattro mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell’articolo 355". 13. All’articolo 9, comma 8, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, le parole: "dal sessantesimo giorno successivo dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 7, primo periodo" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° ottobre 2009". 14. Per le popolazioni dei comuni interessati dagli eventi sismici, che hanno colpito la regione Abruzzo a partire dal mese di aprile 2009, come identificati con il decreto del Commissario delegato 16 aprile 2009, n. 3, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2009, i termini di cui agli articoli 191, comma 2, 192, comma 2, e 193, comma 2, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono prorogati di sei mesi. La richiesta di cui all’articolo 191, comma 2 e 192, comma 2, nonché l’istanza di cui all’articolo 193, comma 2, del citato decreto legislativo n. 30 del 2005, deve essere accompagnata unicamente dall’autocertificazione da cui risulti la condizione di residente in uno dei comuni di cui al presente comma. 15. Al fine di agevolare la ripresa delle attività nelle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009, l’avvio delle procedure per il rinnovo degli organi delle Camere di commercio, industria, artigianato, agricoltura dell'Abruzzo, di cui al D.M. 24 luglio 1996, n. 501, è prorogato al 30 aprile 2010, con la conseguente proroga del termine di scadenza degli organi delle Camere di commercio stesse. 16. All’articolo 2, comma 447, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come da ultimo modificato dall’articolo 19, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: "decorsi diciotto mesi"sono sostituite dalle seguenti: "decorsi ventiquattro mesi". 17. Il secondo periodo, del comma 4, dell’articolo 50, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è sostituito dal seguente: "Fino alla completa attuazione delle procedure di cui al presente comma, per l’anno 2009, la conformità al sistema di contabilità dei costi è verificata da parte di una società di revisione, scelta dall’Autorità nell’ambito di un elenco di società individuate dall’operatore interessato tra quante risultano iscritte all’apposito albo tenuto presso la Commissione nazionale per le società e la borsa, ai sensi dell’articolo 161 del testo unico delle disposizioni in materia di 38 intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e nominata dall’operatore interessato che sostiene i costi relativi alle verifiche.". 18. Il Consiglio della magistratura militare nell’attuale composizione è prorogato fino al 13 novembre 2009, ai fini dell’attuazione degli adempimenti correlati alle modifiche previste dal comma 19. 19. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 1988, n. 561, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1: 1) la lettera c), è sostituita dalla seguente: "c) due componenti eletti dai magistrati militari;"; 2) la lettera d), è sostituita dalla seguente: " d) un componente estraneo alla magistratura militare, che assume le funzioni di vice presidente, scelto d'intesa tra i Presidenti delle due Camere fra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno quindici anni di esercizio professionale; il componente estraneo alla magistratura militare non può esercitare attività professionale suscettibile di interferire con le funzioni della magistratura militare né può esercitare attività professionale nell'interesse o per conto, ovvero contro l'amministrazione militare."; b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: ""1-bis. Ferma restando la dotazione organica di cui all’articolo 2, comma 603, lettera c), primo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, i magistrati militari componenti elettivi del Consiglio della magistratura militare sono collocati fuori ruolo per la durata del mandato ed il posto di organico è reso indisponibile per la medesima durata."; c) il comma 2, è sostituito dal seguente: "2. L’attività e l’attuazione delle deliberazioni del Consiglio della magistratura militare sono promosse dal presidente, sostituito, in caso di impedimento, dal vice presidente."; d) al comma 4, le parole "almeno cinque componenti, di cui tre elettivi." sono sostituite dalle seguenti: "almeno tre componenti, di cui uno elettivo."; e) al comma 6, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) le parole "dei componenti non magistrati" sono sostituite dalle seguenti: "del componente non magistrato"; 2) le parole "tali componenti" sono sostituite dalle seguenti: "tale componente"; f) al comma 8, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Con decreto del Ministro della difesa è rideterminata la dotazione organica dell’ufficio di segreteria del Consiglio della magistratura militare, in riduzione rispetto a quella attuale.". 20. È abrogato il comma 604 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Le prime elezioni per il rinnovo del Consiglio della magistratura militare, successive alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono indette con decreto del Presidente del Consiglio della magistratura militare da adottarsi tra il sessantesimo e il novantesimo giorno antecedente la data di scadenza di cui al primo periodo del presente comma. 21. Il termine di cui all’articolo 4bis, comma 18, del decreto legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, è prorogato, senza oneri per la finanza pubblica, fino al completamento delle procedure occorrenti a rendere effettivamente operativa l’Agenzia Nazionale per la Valutazione dell’Università e della Ricerca (ANVUR) e comunque non oltre il 31 dicembre 2009. 22. All’articolo 5, comma 2-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, le parole: "30 giugno 2009", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2009". Art. 24 Proroga missioni di pace 1. Per iniziative di cooperazione in favore di Afghanistan, Iraq, Libano, Pakistan, Sudan e Somalia volte ad assicurare il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati nei Paesi limitrofi, nonché il sostegno alla ricostruzione civile, è autorizzata, fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 75 ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati nella Tabella C - Ministero degli affari esteri – della legge 22 dicembre 2008 n. 203, nonché la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 75 per gli interventi previsti dalla legge 7 marzo 2001, n. 58. Nell’ambito del predetto stanziamento il Ministro degli affari esteri, con proprio decreto, può destinare risorse, fino ad un massimo del 15%, per iniziative di cooperazione in altre aree di crisi, per le quali emergano urgenti necessità di intervento, nel periodo di vigenza del presente decreto. 2. Per le finalità e nei limiti temporali di cui al presente articolo, il Ministero degli affari esteri è autorizzato, nei casi di necessità e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato. 3. Al personale di cui all’articolo 16 della legge n. 49 del 1987, inviato in breve missione per le attività e le iniziative di cui al presente articolo, è corrisposta l’indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura intera incrementata del trenta per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman. 4. Per quanto non diversamente previsto, alle attività e alle iniziative di cui al presente articolo si applicano l’articolo 57, commi 6 e 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché l’articolo 3, commi 1 e 5, e l’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2003, n. 219. 5. Nei limiti delle risorse di cui al comma 1, nonché dei residui degli stanziamenti di cui all’articolo 1, comma 1, e all’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n. 45, e all’articolo 01, comma 1, decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate dal 1° gennaio 2009 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, conformi alla disciplina contenuta nel presente articolo, con particolare riferimento alle disposizioni dei commi da 1 a 23. Sono altresì convalidati gli incarichi conferiti e i contratti stipulati in base all’articolo 01, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e all’articolo 1, comma 3, e all’articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008, conformi alla disciplina contenuta nel presente articolo. 6. L’articolo 01, comma 1, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, della legge n. 12 del 2009, si interpreta nel senso che le somme ivi previste, non impegnate entro il 30 giugno 2009, possono essere impegnate nel corso dell’intero esercizio finanziario 2009 e di quello successivo. L’articolo 1, comma 1, e l’articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008, si interpretano nel senso che le somme ivi previste, non impegnate entro il 31 dicembre 2008, possono essere impegnate nel corso dell’intero esercizio 2009. 7. Ai residui non impegnati dei fondi assegnati dall’articolo 1, comma 1, e dall’articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008, e dall’articolo 01, comma 1, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009, si applicano i commi 5 e 6 del presente articolo. 8. Le somme di cui al presente articolo, non impegnate nell’esercizio di competenza, possono essere impegnate nell’esercizio successivo. 9. Alle spese previste dal presente articolo non si applica l’articolo 60, comma 15, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008. 10. Al fine di sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, i comandanti dei contingenti militari che partecipano alle missioni internazionali, previa autorizzazione del Capo di stato maggiore della difesa e secondo modalità stabilite con decreto del Ministro della difesa, possono disporre interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, utilizzando le risorse messe a tal fine a disposizione da amministrazioni dello Stato, enti e organismi pubblici sulla base di specifici accordi, stipulati ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e secondo le procedure di spesa e contabili di cui all’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, e all’articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2006, n. 167. 1 1. E’ autorizzata, fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 75 per l’erogazione del contributo italiano al Tribunale Speciale delle Nazioni Unite per il Libano. 12. E’ autorizzata, fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 75 per la partecipazione italiana ai Fondi fiduciari della NATO destinati all’assistenza alle autorità locali per la riforma del settore sicurezza in Kosovo e al reinserimento nella vita civile dei militari in esubero in Bosnia Erzegovina 1 3. E’ autorizzata, fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 75 per assicurare la partecipazione dell’Italia alle operazioni civili di mantenimento della pace e di diplomazia preventiva, nonché ai progetti di cooperazione dell’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE). 14. E’ autorizzata, fino al 30 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 75 per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione, operativi di emergenza e di sicurezza per la tutela dei cittadini e degli interessi italiani nei territori bellici e ad alto rischio. Al personale inviato in missione in Iraq per la realizzazione delle attività di cui al presente comma, è corrisposta l’indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura intera incrementata del 30 per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman. 15. E’ autorizzata, fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 75 per l’invio in missione di personale non diplomatico presso le Ambasciate Italiane in Baghdad e Kabul. Il relativo trattamento economico è determinato secondo i criteri di cui all’articolo 204 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. 16. E’ autorizzata, fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 75 per la partecipazione di funzionari diplomatici alle operazioni internazionali di gestione delle crisi, comprese le missioni PESD e gli Uffici dei Rappresentanti Speciali UE. Ai predetti funzionari è corrisposta un’indennità, detratta quella eventualmente concessa dall’Organizzazione internazionale di riferimento e senza assegno di rappresentanza, pari all’80% di quella determinata ai sensi dell’articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, e successive modificazioni. Per incarichi presso contingente italiano in missioni internazionali, l’indennità non può comunque superare il trattamento attribuito per la stessa missione all’organo di vertice del predetto contingente. 17. E’ autorizzata, fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 75 per la partecipazione di funzionari diplomatici alle operazioni internazionali di gestione delle crisi, comprese le missioni PESD e gli Uffici dei Rappresentanti Speciali UE. 18. Per la realizzazione degli interventi e delle iniziative a sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza in Africa sub sahariana è autorizzata, fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 75 per la Somalia, per il Sudan e per la Repubblica Democratica del Congo, ad integrazione degli stanziamenti già assegnati per l’anno 2009 per l’attuazione della legge 6 febbraio 1992, n. 180. 19. E autorizzata, fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 75 per la copertura degli oneri derivanti dalla partecipazione italiana al meccanismo europeo Athena. 20. E’ autorizzata, fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 75 per l’invio in missione di un funzionario diplomatico con l’incarico di assistere la presenza italiana in Kurdistan. Al predetto funzionario è corrisposta un’indennità pari all’80% di quella determinata ai sensi dell’articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, e successive modificazioni, ed il rimborso forfettario degli oneri derivanti dalle attività in Kurdistan, commisurato alla diaria per i viaggi di servizio all’interno dell’Iraq. Per l’espletamento delle sue attività, il predetto funzionario può avvalersi del supporto di due unità da reperire in loco, con contratto a tempo determinato, di durata comunque inferiore alla scadenza del presente decreto. 21. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 75, per la proroga della partecipazione di personale militare impiegato in Iraq in attività di consulenza, formazione e addestramento delle Forze armate e di polizia irachene, e per la realizzazione di attività di cooperazione militare nel settore navale. 22. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 75 per la partecipazione di personale militare all’addestramento delle Forze armate serbe per l’utilizzazione delle apparecchiature per lo sminamento e del materiale di protezione individuale di cui all’articolo 3, comma 14, del decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n. 45. 23. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 75 per la prosecuzione dell'attività formativa in Italia relativa al corso in materia penitenziaria per magistrati e funzionari iracheni, a cura del Ministero della giustizia, nell'ambito della missione integrata dell'Unione europea denominata EUJUST LEX, di cui all’articolo 2, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite la misura delle indennità orarie e dei rimborsi forfettari delle spese di viaggio per i docenti e gli interpreti, la misura delle indennità giornaliere e delle spese di vitto per i partecipanti ai corsi e la misura delle spese per i sussidi didattici. I programmi del corso di formazione si conformano al diritto umanitario internazionale e ai più recenti sviluppi del diritto penale internazionale, nonché alle regole di procedura e prova contenute negli statuti dei tribunali penali ad hoc, delle corti speciali internazionali e della Corte penale internazionale. 24. È autorizzata, fino al 31 ottobre 2009, la partecipazione dell’Italia ad una missione di stabilizzazione economica, sociale e umanitaria in Pakistan e in Afghanistan, al fine di fornire sostegno al Governo pakistano e al Governo afghano nello svolgimento delle attività prioritarie nell'ambito del processo di sviluppo e consolidamento delle istituzioni locali e nell'assistenza alla popolazione. 25. Nell'ambito degli obiettivi e delle finalità individuate nel corso dei colloqui internazionali e in particolare nella Conferenza dei donatori dell'area, le attività operative della missione sono finalizzate alla realizzazione di iniziative concordate con il Governo pakistano e destinate, tra l'altro: a) al sostegno al settore sanitario; b) al sostegno istituzionale e tecnico; c) al sostegno della piccola e media impresa, con particolare riguardo all'area di frontiera tra il Pakistan e l'Afghanistan; d) al sostegno dei mezzi di comunicazione locali. 26. Per l’organizzazione della missione di cui ai commi da 24 a 31 è autorizzata la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 75. Per il finanziamento degli interventi sono utilizzati gli ordinari stanziamenti di bilancio, nonché le risorse di cui ai commi da 1 a 10. 27. L'organizzazione delle attività di coordinamento degli interventi di cui ai commi da 24 a 31 è definita con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro degli affari esteri, con il quale sono stabilite: a) le modalità di organizzazione e svolgimento della missione e di raccordo con le autorità e le strutture amministrative locali e di governo; b) l’istituzione e la composizione, presso il Ministero degli affari esteri, di una apposita struttura ("Task Force"), con il compito di individuare, gestire e coordinare gli interventi di cui al comma 25; c) l’istituzione di un comitato di controllo degli interventi. 28. Agli interventi di cui ai commi da 24 a 31 si applicano: a) i commi 2, 3, 4, 6, 7 e 8 del presente articolo; b) le disposizioni di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, ed al decreto-legge 1 luglio 1996, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 426, in quanto compatibili; c) le disposizioni di cui alla legge 6 febbraio 1992, n. 180, anche con riguardo all'invio in missione del personale, all'affidamento degli incarichi e alla stipula dei contratti di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2003, n. 219, nonché all'acquisizione delle dotazioni materiali e strumentali di cui al medesimo articolo. 29. Per gli interventi di ripristino, riabilitazione e risanamento di opere distrutte o danneggiate, di importo inferiore a 5 milioni di euro, il Ministero degli affari esteri può procedere ai sensi dell’articolo 57 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. Per le procedure in materia di appalti pubblici di servizi si applicano le disposizioni di cui alla parte II, titolo I, capi II e III, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006. 30. Le disposizioni di cui ai commi 28 e 29 si applicano in deroga a quanto previsto dalla disciplina in materia di spese in economia. 31. Il Ministero degli affari esteri identifica le misure volte ad agevolare l'intervento di organizzazioni non governative che intendano operare in Pakistan e in Afghanistan per fini umanitari. 32. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa di euro stabilita con il decreto di cui al comma 75 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni in Afghanistan, denominate International Security Assistance Force (ISAF) ed EUPOL AFGHANISTAN, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12. 33. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 75 per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle Nazioni Unite in Libano, denominata United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), compreso l'impiego di unità navali nella UNIFIL Maritime Task Force, di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009. 34. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 75 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione 43 nel Mediterraneo denominata Active Endeavour, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009. 35. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 75 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni nei Balcani, di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009, di seguito elencate: a) Multinational Specialized Unit (MSU), Criminal Intelligence Unit (CIU), European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), Security Force Training Plan in Kosovo; b) Joint Enterprise. 36. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 75 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, nel cui ambito opera la missione denominata Integrated Police Unit (IPU), di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009. 37. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 75 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione denominata Temporary International Presence in Hebron (TIPH 2), di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009. 38. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 75 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all'articolo 3, comma 7, del decretolegge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009. 39. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 75 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite e dell'Unione Africana in Sudan, denominata United Nations/African Union Mission in Darfur (UNAMID). Il termine di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009, è prorogato fino al 31 ottobre 2009. 40. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 75 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea nella Repubblica democratica del Congo denominata EUPOL RD CONGO, di cui all'articolo 3, comma 10, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009. 41. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 75 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Peacekeeping Force in Cipro (UNFICYP), di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009. 42. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 75 per la prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi, di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009. 43. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 75 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione di 44 vigilanza dell'Unione europea in Georgia, denominata EUMM Georgia, di cui all'articolo 3, comma 13, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009. 44. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 75 per la proroga della partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea denominata Atalanta, di cui all’articolo 3, comma 14, del decretolegge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009, e per la partecipazione all’operazione della NATO per il contrasto della pirateria. 45. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 75 per l'impiego di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein e a Tampa per esigenze connesse con le missioni in Afghanistan e in Iraq. 46. Il Ministero della difesa è autorizzato a cedere, a titolo gratuito, materiali per l’allestimento di un campo tende alle Forze armate afgane, dispositivi per lo sminamento e per la rilevazione di esplosivi e sostanze stupefacenti alle Forze armate libanesi. Per le cessioni di cui al presente articolo è autorizzata, per l’anno 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 75. 47. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 75 per la prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, di cui all'articolo 3, comma 20, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009. 48. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 75 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo) e per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione denominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all’articolo 3, comma 21, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009. 49. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 75 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione dell’Unione europea di assistenza per la gestione delle frontiere e i controlli doganali in Moldova e Ucraina, di cui all’articolo 3, comma 22, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009. 50. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 75 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS), di cui all'articolo 3, comma 23, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009. 51. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 75 per la proroga della partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri e della Polizia di Stato alla missione in Bosnia-Erzegovina, denominata European Union Police Mission (EUPM), di cui all'articolo 3, comma 24, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009. 52. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 75 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della Guardia di finanza alla missione in Libia, di cui all’articolo 3, comma 25, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009 e per garantire la manutenzione ordinaria e l’efficienza delle unità navali cedute dal Governo italiano al Governo libico, in esecuzione degli accordi di cooperazione sottoscritti tra la Repubblica italiana e la Gran Giamahiria Araba Libica Popolare Socialista per fronteggiare il fenomeno dell’immigrazione clandestina e della tratta degli esseri umani. 45 53. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 75 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della Guardia di finanza alle missioni in Afghanistan, denominate International Security Assistance Force (ISAF) ed EUPOL Afghanistan, di cui all’articolo 3, comma 26, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009. 54. È autorizzata, a decorrere 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 75 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della Guardia di finanza alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), di cui all’articolo 3, comma 27, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009. 55. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 75 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della Guardia di finanza alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all’articolo 3, comma 28, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009. 56. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 75 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della Guardia di finanza alle unità di coordinamento interforze denominate Joint Multimodal Operational Units (JMOUs) costituite in Afghanistan e negli Emirati Arabi Uniti, di cui all’articolo 3, comma 30, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009. 57. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 75 per la proroga della partecipazione di sei magistrati collocati fuori ruolo, personale della Polizia penitenziaria e personale amministrativo del Ministero della giustizia alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), di cui all’articolo 3, comma 31, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009. 58. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 75 per la proroga della partecipazione di personale appartenente alla Croce Rossa Italiana ausiliario delle Forze armate alla missione ISAF in Afghanistan e per la proroga della partecipazione di personale appartenente al corpo militare dell'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta alla missione Joint Enterprise nei Balcani. 59. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale per fine missione, al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente articolo è corrisposta al netto delle ritenute per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nelle misure di seguito indicate, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti allo stesso titolo agli interessati direttamente dagli organismi internazionali: a) misura del 98 per cento al personale che partecipa alle missioni MSU, EULEX Kosovo, Security Force Training Plan, Joint Enterprise, ALTHEA, UNMIK, TIPH 2, EUBAM Rafah; b) misura del 98 per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman, al personale che partecipa alle missioni ISAF ed EUPOL AFGHANISTAN, UNIFIL, compreso il personale facente parte della struttura attivata presso le Nazioni Unite, nonché al personale impiegato negli Emirati Arabi Uniti e in Iraq, al personale 46 impiegato nelle unità di coordinamento JMOUs, al personale dell'Arma dei carabinieri in servizio di sicurezza presso le sedi diplomatiche di Kabul e di Herat; c) misura intera al personale che partecipa alla missione EUPOL COPPS in Palestina e alla missione dell’Unione europea in Moldova e Ucraina; d) misura intera incrementata del 30 per cento, se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, al personale che partecipa alle missioni CIU, UNAMID, EUPOL RD CONGO, UNFICYP, Atalanta in Gran Bretagna, EUPM, nonché al personale impiegato presso il Military Liason Office della missione Joint Enterprise e il NATO HQ Tirana; e) misura intera incrementata del 30 per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman, se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, al personale impiegato in Iraq, in Bahrein e a Tampa; f) misura del 98 per cento ovvero intera incrementata del 30 per cento se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, calcolata sulla diaria prevista con riferimento alla Turchia, al personale che partecipa alla missione EUMM Georgia. 60. All'indennità di cui al comma 59 e al trattamento economico corrisposto al personale che partecipa alle attività di assistenza alle Forze armate albanesi di cui al comma 42, non si applica l'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. 61. Al personale che partecipa ai programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica e alla missione in Libia si applica il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, e l'indennità speciale, di cui all'articolo 3 della medesima legge, nella misura del 50 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero. Non si applica l'articolo 28, comma 1, del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006. 62. Per il periodo dal 1° luglio 2009 al 31 ottobre 2009, ai militari inquadrati nei contingenti impiegati nelle missioni internazionali di cui al presente articolo, in sostituzione dell'indennità di impiego operativo ovvero dell'indennità pensionabile percepita, è corrisposta, se più favorevole, l'indennità di impiego operativo nella misura uniforme pari al 185% dell'indennità di impiego operativo di base di cui all'articolo 2, primo comma, della legge 23 marzo 1983, n. 78, e successive modificazioni, se militari in servizio permanente o volontari in ferma breve trattenuti in servizio e a euro 70, se volontari in ferma prefissata. Si applicano l'articolo 19, primo comma, del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e l'articolo 51, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. 63. Il personale militare impiegato dall'ONU nelle missioni internazionali con contratto individuale conserva il trattamento economico fisso e continuativo e percepisce l'indennità di missione prevista dalle disposizioni vigenti, con spese di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione. Eventuali retribuzioni o altri compensi corrisposti direttamente dall'ONU allo stesso titolo, con esclusione di indennità e rimborsi per servizi fuori sede, sono versati all'Amministrazione al netto delle ritenute, fino a concorrenza dell'importo corrispondente alla somma del trattamento economico fisso e continuativo e dell'indennità di missione percepiti, al netto delle ritenute, e delle spese di vitto e alloggio. 64. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, presso i comandi, le unità, i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali e per le attività di concorso con le Forze di 47 polizia sono validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni. 65. Per esigenze connesse con le missioni internazionali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 64 della legge 10 aprile 1954, n. 113, possono essere richiamati in servizio a domanda, secondo le modalità di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, gli ufficiali appartenenti alla riserva di complemento, nei limiti del contingente annuale stabilito dalla legge di bilancio per gli ufficiali delle forze di completamento. 66. Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle consistenze annuali previste dalle disposizioni vigenti, per esigenze connesse con le missioni internazionali, il periodo di ferma dei volontari in ferma prefissata di un anno può essere prolungato, previo consenso degli interessati, per un massimo di sei mesi. 67. Al personale che partecipa alle missioni internazionali si applicano gli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7 e 13 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15. 68. Il personale in possesso del diploma di infermiera volontaria della Croce rossa italiana, di cui all’articolo 31 del regio decreto 12 maggio 1942, n. 918 e successive modificazioni, equivalente all’attestato di qualifica di operatore socio-sanitario specializzato, esclusivamente nell’ambito dei servizi resi, nell’assolvimento dei compiti propri, per le Forze armate e la Croce rossa italiana, è abilitato a prestare servizio di emergenza e assistenza sanitaria con le funzioni e attività proprie della professione infermieristica. 69. Alle missioni internazionali di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e successive modificazioni. 70. Per esigenze connesse con le missioni internazionali, in presenza di situazioni di necessità e urgenza, gli Stati maggiori di Forza armata, e per essi i competenti ispettorati, ovvero il Comando generale dell’Arma dei carabinieri o il Comando generale del Corpo della guardia di finanza, anche in deroga alle vigenti disposizioni di contabilità generale dello Stato, possono : a) accertata l'impossibilità di provvedere attraverso contratti accentrati già eseguibili, disporre l'attivazione delle procedure d'urgenza previste dalla vigente normativa per l'acquisizione di forniture e servizi; b) acquisire in economia lavori, servizi e forniture, per la revisione generale di mezzi da combattimento e da trasporto, l’esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative, l’acquisizione di apparati di comunicazione, apparati per la difesa nucleare, biologica e chimica, materiali d’armamento, equipaggiamenti individuali, materiali informatici, entro il limite complessivo di 50 milioni di euro annui, a valere sulle risorse finanziarie stanziate per le missioni internazionali. 71. Nell’ambito delle risorse finanziarie di cui al comma 75, le spese per i compensi per lavoro straordinario reso nell’ambito di attività operative o addestrative propedeutiche all’impiego del personale nelle missioni internazionali sono effettuate in deroga al limite di cui all’articolo 3, comma 82, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 72. Le armi, le munizioni, gli esplosivi e gli altri materiali di interesse militare sequestrati e acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca dell’autorità giudiziaria possono essere assegnati al Ministero della difesa per finalità istituzionali, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri della difesa e dell’economia e delle finanze. Si provvede con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze nel caso in cui la confisca è stata disposta dall’autorità giudiziaria militare. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle armi, alle munizioni, agli esplosivi e agli altri materiali 48 d’interesse militare per i quali, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, è stata disposta ma non ancora eseguita la distruzione. 73. Alla legge 3 agosto 2007, n. 124, sono apportate le seguenti modifiche: a) all’articolo 4, comma 3, la lettera l) è sostituita dalla seguente: "l) assicura l’attuazione delle disposizioni impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri con apposito regolamento adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 2, ai fini della tutela amministrativa del segreto di Stato e delle classifiche di segretezza, vigilando altresì sulla loro corretta applicazione;"; b) all’articolo 9: 1) al comma 2, lettera b), la parola "misure" è sostituita dalle seguenti: "disposizioni esplicative"; 2) al comma 3: 2.1) al primo periodo, le parole "altre classifiche di segretezza" sono sostituite dalle seguenti: "classifiche segreto e riservatissimo"; 2.2) al secondo periodo, le parole "classifiche di segretezza" sono sostituite dalle seguenti: "tre classifiche di segretezza citate"; c) all’articolo 42: 1) al comma 1, le parole "e siano a ciò abilitati" sono soppresse; 2) dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Per la trattazione di informazioni classificate segretissimo, segreto e riservatissimo è necessario altresì il possesso del nulla osta di sicurezza (NOS)."; 3) dopo il comma 5, è inserito il seguente: "5-bis. Per le informazioni, documenti, atti, attività o cose, ai quali sia stata già attribuita una classifica di segretezza secondo le disposizioni di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 febbraio 2006, i termini individuati dal comma 5 si applicano a far data dall’entrata in vigore del regolamento previsto dal comma 7." 74. Al fine di assicurare la prosecuzione del concorso delle Forze armate nel controllo del territorio, a decorrere dal 4 agosto 2009 il piano di impiego di cui all’articolo 7-bis, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, può essere prorogato per due ulteriori semestri per un contingente di militari incrementato con ulteriori 1.250 unità, interamente destinate a servizi di perlustrazione e pattuglia in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia. Il personale è posto a disposizione dei prefetti delle province per l’impiego nei comuni ove si rende maggiormente necessario. Ai fini dell’impiego del personale delle Forze armate nei servizi di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 7-bis commi 1, 2 e 3 del decreto – legge n. 92 del 2008. A tal fine è autorizzata la spesa di 27,7 milioni di euro per l’anno 2009 e di 39,5 milioni di euro per l’anno 2010. 75. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, con esclusione di quelle di cui al comma 74, per l’anno 2009, la spesa complessiva di 510 milioni di euro. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro degli affari esteri e del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e da comunicare alle competenti commissioni parlamentari, si provvede a ripartire il predetto importo tra le singole voci di spesa indicate nelle disposizioni del presente articolo. Art. 25 Spese indifferibili 1. Al fine di adempiere agli impegni dello Stato italiano derivanti dalla partecipazione a banche e fondi internazionali è autorizzata la spesa di 284 milioni di euro per l’anno 2009, in soli termini di competenza. 2. La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione disposta dall’articolo 1 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3780 del 6 giugno 2009, avviene, senza l’applicazione di sanzioni ed interessi, mediante 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2010. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della predetta sospensione sono effettuati entro il mese di marzo 2010. Le modalità per l'effettuazione dei versamenti e degli adempimenti non eseguiti per effetto della citata sospensione sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. 3. La riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali non versati per effetto della sospensione di cui all’articolo 2, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 avviene, senza applicazione di oneri accessori, mediante 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2010. 4. Il fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di cui all’art. 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è incrementato di 55 milioni di euro per l’anno 2009, 289 milioni di euro per l’anno 2010 e 84 milioni di euro per l’anno 2011. 5. All’articolo 14, comma 1-bis, del decreto legge n. 39 del 2009, le parole: "23 milioni di euro per l’anno 2009, 190 milioni di euro per l’anno 2010", sono sostituite dalle seguenti: "78 milioni di euro per l’anno 2009, 479 milioni di euro per l’anno 2010, 84 milioni di euro per l’anno 2011". Alla compensazione degli effetti finanziari recati dal presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo della ridotazione del fondo di cui al precedente comma 4. 6. All’articolo 1, comma 1, quarto periodo, della legge 18 giugno 2009, n. 69, dopo le parole: "con una dotazione", sono inserite le seguenti "fino ad un massimo". Art. 26 Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Commenta | Stampa | Segnala | Condividi |

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Fnaarc: le banche indirizzino più attenzione alle piccole imprese (sezione: Revoca fidi)

( da "Libertà" del 02-07-2009)

Argomenti: Revoca fidi

Fnaarc: le banche indirizzino più attenzione alle piccole imprese Costi bancari elevati e grande difficoltà di accesso al credito. E' forte la preoccupazione di Fnaarc, la Federazione nazionale degli agenti e rappresentanti di commercio e numerose sono le segnalazioni che giungono a Fnaarc dagli agenti e rappresentanti di commercio (200.000 in tutta Italia). "La situazione è particolarmente seria - ha affermato Enrico Zangrandi, presidente di Fnaarc-Piacenza - per le nostre imprese perché gli agenti di commercio ricevono le provvigioni dalle loro case mandanti di norma 30 giorni dopo la fine di ogni trimestre. Questo vuol dire che in alcuni periodi dell'anno, come ad esempio quello dei pagamenti delle imposte, gli agenti e rappresentanti soffrono una crisi di liquidità, sia pure temporanea, ed hanno necessità di anticipazioni bancarie che possono essere restituite entro breve tempo". Ma dalle banche i rubinetti restano troppo spesso chiusi: "La difficoltà di accesso al credito - ha rilevato Zangrandi - nonostante condizioni migliorate in alcune regioni d'Italia attraverso la garanzia dei consorzi fidi elevata al 70% grazie ai finanziamenti regionali e camerali, resta alta ed è la preoccupazione emersa in occasione del recente Roadshow su credito e pmi promosso da Confcommercio. Purtroppo i nostri associati denunciano questa diffusa rigidità del sistema bancario verso l'erogazione del credito. Registriamo a tale proposito una chiusura verso le nostre richieste così come registriamo e denunciamo che solo una piccola parte dell'intero ammontare dei finanziamenti erogati (meno del 10%) è riservato alle nostre piccole e medie imprese". Il presidente di Fnaarc Zangrandi è anche molto preoccupato per le commissioni introdotte dalle principali banche al posto di quelle legate al massimo scoperto: "Ciò porrà molti dei nostri operatori in situazione di oggettiva difficoltà con il rischio di arrivare anche alla chiusura delle attività". L'appello di Fnaarc è quello di una maggiore attenzione da parte del sistema bancario verso le piccole imprese che hanno, oggi più che mai, necessità di un "polmone" finanziario che permetta di superare i momenti di crisi di liquidità, coperti successivamente - nel caso degli agenti di commercio - dal regolare incasso delle provvigioni maturate. "In questa fase così delicata per la nostra economia, in cui i contraccolpi della recessione vengono avvertiti in particolar modo dai nostri agenti di commercio - conclude il presidente- è più che mai necessario essere uniti. Occorre quindi partecipare attivamente alla vita della nostra Associazione per vigilare affinché venga adottate tutte le misure possibili per tutelare i nostri diritti". 02/07/2009

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(sezione: Revoca fidi)

( da "Eco di Bergamo, L'" del 02-07-2009)

Argomenti: Revoca fidi

«La finanza corre troppo per la politica» --> È gente molto sveglia nel far soldi: in tutto il mondo chi governa agisce più lentamente e deve inseguirli In questi anni hanno sviluppato molti nuovi strumenti: vanno regolamentati, ma fino a un certo punto Giovedì 02 Luglio 2009 GENERALI, pagina 12 e-mail print All'Aquila sta per cominciare il G8: lei pensa che questo strumento sia adeguato a far fronte alla difficile situazione dei mercati globali oppure sarebbe meglio ritrovarsi in un G20, con Paesi come Cina, India, Brasile stabilmente al tavolo dei grandi? «In teoria un gruppo di 20 Paesi può fare molto più di uno di 8, perché è difficile poi che quegli 8 possano dire a tutti gli altri ciò che devono fare. Bisogna però tenere presenti le varie personalità in campo, le dinamiche politiche, che sono complesse... È una materia empirica questa, non scientifica. In linea di principio avere più giocatori al tavolo dovrebbe essere un vantaggio ma per affrontare la realtà a volte quella dei principi può essere la strada peggiore. Per quanto sia arduo fare delle predizioni in campo economico, è sempre più difficile prevedere le decisioni della politica». Come vanno le cose in Borsa? Si intravede un miglioramento? «Nessuno può dire come evolverà questa crisi, o quando comincerà a diminuire la portata del suo impatto. I mercati finanziari sono sospesi tra una possibile ripresa e l'ipotesi che la crisi invece prosegua. Alcune piazze sembrano stabili, altre migliorano, altre vanno peggio. C'è forse una leggera attesa di un piccolo miglioramento nei prossimi mesi, ma si sconta ancora una notevole incertezza. Vorrei essere cauto». Abbiamo vissuto per anni in un mondo finanziario ad altissimo rischio, anche nascosto. Ora si sta riducendo? «C'è stato un rischio elevato, questo è vero, ma una parte di esso era assolutamente evidente. Quando la crisi ha avuto inizio le predizioni sul rischio erano salite in maniera terribile: erano raddoppiate o triplicate. Ora si stanno riducendo, ma c'è ancora una forte percezione da parte di chi investe che esista nel sistema un rischio molto più alto di quello che si valutava cinque anni fa. L'intervento del governo federale americano ha diminuito il rischio, ma non l'ha certo annullato. Io non sono fra coloro che pensano che l'amministrazione Obama abbia fatto troppo. Al contrario». Perché l'incertezza è salita così? «Accanto al sistema bancario tradizionale in questi anni si è sviluppato un sistema bancario-ombra, composto da istituzioni nuove e ancora poco conosciute. Molte banche di investimento, hedge funds, creatori di derivati prima non esistevano. È in questo sistema-ombra che si è manifestata la crisi del credito. Forse avremmo potuto anticipare e calibrare il rischio che era all'orizzonte, e probabilmente c'è stato qualche raro caso di persone che lo avevano previsto. Ma l'unica cosa sicura oggi è che il danno c'è stato, e quello che possiamo e dobbiamo fare ora è cercare di ripararlo, ridurre il rischio che possa capitare di nuovo. È molto difficile, però, quantificare anche solo le perdite, perché si tratta di strumenti nuovi, di cui abbiamo poca esperienza». Cosa potrebbe cambiare ora? «Alcuni mesi fa pensavo che si andasse verso un maggior controllo sul settore dei derivati. Non sono più sicuro che questo avverrà. Ciò che forse vedremo è una riduzione della complessità di certi strumenti finanziari, e una maggiore trasparenza. Soprattutto, sarebbero necessarie maggiori regole e controlli per quanto riguarda le agenzie di rating, che sono un problema serio. Negli Stati Uniti le valutazioni economiche, per legge, devono essere fatte da una ristretta cerchia di agenzie, che hanno molto potere. Ma chi paga l'agenzia di rating per ottenere la valutazione delle risorse? La stessa società che le offre sul mercato. Le pare che queste agenzie possano essere completamente indipendenti, scevre da ogni pregiudizio? Forse. Ma forse anche no». La politica è in grado di mettere sotto controllo la finanza? «Non c'è dubbio che oggi sia molto difficile, per qualsiasi tipo di governo, tenere sotto controllo gli ingegneri finanziari che operano a Wall Street e nel mondo. Tante novità sono state introdotte molto in fretta da gente estremamente intelligente e anche molto sveglia nel cercare di far soldi. I politici, ovunque, si muovono più lentamente, più a ragion veduta. Nel mondo finanziario c'è sempre qualcuno che corre avanti e il governo che lo insegue per imporre regole e forme di controllo; poi gli ingegneri finanziari trovano la maniera di mettersi in riga dal punto di vista ufficiale e di continuare però, in sostanza, a fare quello che vogliono. È un problema molto difficile da risolvere in un'era di rapida innovazione come la nostra. Tutto ciò che possiamo sperare è che il sistema politico sia capace di individuare i passi giusti per controllare queste nuove istituzioni finanziarie, senza distruggerle. Per evitare un'altra crisi del genere, che nel futuro è tutt'altro che impossibile. Ma, al momento, non sappiamo ancora come farlo». Siamo stati travolti dagli «animal spirits» del capitalismo, da forze psicologiche preponderanti, come dicono economisti famosi come Akerlof e Schiller? «Nel 2007, in piena euforia per i futures, io ho scritto un libro su "Investitori e mercati". Non credo molto nell'economia "comportamentistica": fra questi "spiriti animali" che ci abitano alcuni sono ottimisti, altri pessimisti... Il fatto è, piuttosto, che fra gli investitori non ci sono solo degli esseri umani ma anche squali, rane e diversi tipi di animali poco raccomandabili». Non era possibile accorgersi che qualcosa non andava nella valutazione di certi titoli? «Io non posso dire che in questo momento le azioni di Hewlett-Packard o di General Electric siano sopravvalutate. Il loro prezzo è quello fissato dal mercato. Se fosse facile immaginare dove il mercato nasconde qualcosa di sbagliato, tanti potrebbero arricchirsi facilmente». La scienza economica non può prevedere i disastri? «Due famosi cattedratici, che hanno ottenuto il Premio Nobel per l'economia, negli anni scorsi si sono coinvolti in un hedge fund che cercava di individuare inefficienze nei mercati, i punti dove i prezzi delle risorse erano fuori linea rispetto ai rendimenti attesi, per sfruttarle. Le cose sono andate molto bene per un po' di tempo; poi sono andate molto male. Dopo il crash e la messa all'angolo di quel fondo, patrocinata dalla stessa Federal reserve, la stampa ha scritto: ecco, questo mostra chiaramente che le teorie finanziarie sono spazzatura perché qui erano coinvolti due dei maggiori economisti viventi e hanno perso tutti i loro soldi. È stato difficile per noi far capire alla gente che il fatto che questi luminari avessero preso un granchio del genere era assolutamente in accordo con le nostre teorie finanziarie: esse dicevano, sì, che una volta acquistate determinate posizioni, se il mercato fosse salito avrebbero fatto un sacco di soldi, ma dicevano anche che se fosse sceso ne avrebbero persi moltissimi: e questo è esattamente ciò che è accaduto». La colpa è tutta dei «derivati»? «Sono secoli ormai che i derivati vengono utilizzati, e spesso anche in modo egregio. Certo, in futuro dovrebbero essere meglio regolamentati. Già nel '700 i futures permettevano di arricchirsi in fretta, ma generavano anche inflazione, un'espansione del credito e una leva finanziaria eccessivi, come dimostrò la bolla scoppiata nel 1720: e questo è molto simile alla situazione che abbiamo vissuto negli ultimi anni». Perché i futures hanno avuto così successo? «Perché sono riusciti a ridurre molto quello che viene chiamato il "rischio di controparte". Ma oltre ai derivati scambiati in Borsa ce ne sono altri non regolamentati, soprattutto negli Stati Uniti, gli "Otc": dal punto di vista economico sono molto più importanti rispetto ai primi, il loro valore in Borsa si è quintuplicato. E sono questi che hanno creato molti problemi. Sono stati l'occhio del ciclone di questa crisi finanziaria, che è partita proprio da lì». Come funzionano i derivati? «Più o meno così: tu mi versi del denaro e io ti prometto che ti darò altro denaro più avanti nel tempo. Ma, c'è scritto sul contratto, "se potrò". Questa piccola clausola a volte non viene neanche menzionata. Questi prodotti sono stati venduti come se avessero un rischio quasi pari a zero. Il valore di un titolo derivato dipende dal valore di altre cose, che vengono chiamate "il sottostante". Chi li offriva non ha spiegato le possibili conseguenze: se il "sottostante" sono i mutui subprime americani il rischio può diventare improvvisamente alto. I piccoli investitori, soprattutto i pensionati, si sono fidati del loro consulente, della banca locale con cui avevano un rapporto eccellente da una vita, ma anche quel funzionario non era poi così consapevole della complessità di certi prodotti o del fatto che si basavano su Lehman Brothers piuttosto che su tutta una serie di istituzioni che non apparivano. Sì - dicevano ai clienti - esiste una possibilità remota che i rendimenti siano inferiori a quelli attesi, ma solo se una fra le più sicure e consolidate istituzioni internazionali dovesse risultare inadempiente sulle sue obbligazioni primarie: e parliamo di società, di banche che erano al di sopra di ogni sospetto, come Merrill Lynch o Bank of America. Molti hanno comprato questi strumenti senza aver capito che esisteva una probabilità, per quanto remota, di perdere i risparmi di tutta una vita. La probabilità di un esito disastroso dell'investimento, invece, deve sempre essere tenuta in giusta considerazione. Questi venivano presentati come prodotti "difensivi", per clienti disponibili a esporsi sono con attività finanziarie di alto livello che fornissero cedole regolari accattivanti. Alla fine è venuto fuori che potevano esserci fino a 150 istituzioni coinvolte in una catena complessa di garanzie, impegni, obblighi, promesse. È questo che chiamiamo "sistema bancario-ombra"». Ora bisogna stare lontani dai derivati? «L'ultima cosa che vogliamo fare è eliminare dal mercato i derivati. Certo, dobbiamo occuparcene con attenzione. Bisogna riprendere il controllo della governance, aumentare la vigilanza, le revisioni, valutare in modo nuovo le interazioni far settore pubblico e privati. Contratti come i derivati possono essere di grande validità, lo abbiamo visto con i futures per centinaia di anni. I derivati scambiati sulla borsa di Chicago non hanno avuto una grave crisi in tutto un secolo. Non penso neppure che tutti gli swap fuori Borsa siano inutili, alcuni a volte possono avere un forte valore sociale: l'agricoltore che si assicura contro il calo del prezzo del frumento, la compagnia aerea che si assicura contro il rischio di un aumento del petrolio. Come si fa quindi a trovare il giusto equilibrio? Io penso che dovremmo orientarci un po' di più verso una standardizzazione, una trasparenza delle garanzie. Però fino a che punto ci dovremmo spingere non è facile dirlo: oltre un certo livello di regole non si potrà in ogni caso andare». Sono solo le grandi istituzioni come Federal reserve o Bce a fare la politica economica, o hanno un peso anche le decisioni prese a livello locale? «Negli attuali sistemi finanziari, a causa delle economie di scala, gli istituti sono diventati veramente molto grandi e per gli enti o le associazioni locali è difficile contrastare o comunque bilanciare la loro azione. Bisogna però dire che anche questi non sono inattivi nel sistema. Negli Stati Uniti molte persone oggi vedono in modo molto positivo il fatto che le autorità federali finanzino direttamente i singoli Stati e in alcuni casi anche le municipalità perché sono istituzioni più vicine ai cittadini, sanno spendere meglio i fondi e farli rendere di più: in un'area locale sanno quale è la strada giusta da costruire ed evitano di costruirne una che non serve». Che consigli darebbe, oggi, a un risparmiatore non esperto? «I consigli sono quelli di sempre. Per prima cosa dovrebbe diversificare i suoi investimenti. Soprattutto, è importante capire la propria situazione personale per sapere quale livello di rischio ogni persona può assumersi a seconda delle proprie capacità e della propria situazione economica. Se la linea che uno ha scelto nel passato si è dimostrata adeguata, se in questi anni aveva già impostato un buon mix tra obbligazioni e azioni gli direi di non modificarlo. Non consiglieri a nessuno, per intenderci, di vendere tutte le azioni che ha per comprare delle obbligazioni. È sempre meglio, poi, puntare su un portafoglio globale. Io credo fortemente nella diversificazione internazionale degli investimenti, penso che il portafoglio-base dovrebbe essere impostato sul mercato globale. Guarderei nel tuo carrello della spesa: che cosa consumi? Se nel tuo sacchetto il 40% dei prodotti viene dall'estero, investirei il 40% dei risparmi all'estero. Investire in proporzione al consumo, per quanto un po' brutale, per un individuo è un buon criterio, una buona base - diciamo - per cominciare ad affrontare il problema». Carlo Dignola 02/07/2009 nascosto-->

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Legge antiusura: i tassi usurari per il periodo luglio-settembre 2009 (sezione: Revoca fidi)

( da "AltaLex" del 02-07-2009)

Argomenti: Revoca fidi

Legge antiusura: i tassi usurari per il periodo luglio-settembre 2009 Decreto Ministero Economia e finanze 24.06.2009, G.U. 30.06.2009 Commenta | Stampa | Segnala | Condividi Fissata la soglia dei tassi anti-usura per i mutui da applicare per il periodo dal 1° luglio al 30 settembre 2009. Con il Decreto 24 giugno 2009 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha stabilito i tassi di interesse effettivi globali medi rilevati ai sensi della legge sull’usura (L. 108/1996). Si ricorda che il tasso è considerato dalla legge usurario qualora superi il dato rilevato maggiorato della metà. (Altalex, 2 luglio 2009) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, DECRETO 24 giugno 2009 Rilevazione dei tassi effettivi globali medi. Periodo rilevazione: 1° gennaio-31 marzo 2009. Applicazione dal 1° luglio fino al 30 settembre 2009 (legge 7 marzo 1996, n. 108). (09A07473) (GU n. 149 del 30-6-2009) IL CAPO DELLA DIREZIONE V del dipartimento del Tesoro Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura e, in particolare, l'art. 2, comma 1, in base al quale «il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura»; Visto il proprio decreto del 23 settembre 2008, recante la «classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari»; Visto da ultimo il proprio decreto del 26 marzo 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 2009 e, in particolare, l'art. 3, comma 3, che attribuisce alla Banca d'Italia il compito di procedere per il trimestre 1° gennaio 2009-31 marzo 2009 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari; Avute presenti le «istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del decreto legislativo n. 385/1993 (pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 2006) e dall'Ufficio italiano dei cambi nei confronti degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del medesimo decreto legislativo (pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 2006); Vista la rilevazione dei valori medi dei tassi effettivi globali segnalati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento al periodo 1° gennaio 2009-31 marzo 2009 e tenuto conto della variazione, nel periodo successivo al trimestre di riferimento, del valore medio del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema determinato dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, la cui misura sostituisce quella del tasso determinato dalla Banca d'Italia ai sensi del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in sostituzione del tasso ufficiale di sconto; Visti il decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2001, n. 24, recante interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, e l'indagine statistica effettuata a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi, condotta su un campione di intermediari secondo le modalita' indicate nella nota metodologica, relativamente alla maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento; Vista la direttiva del Ministro in data 12 maggio 1999, concernente l'attuazione del decreto legislativo n. 29/1993, e successive modificazioni e integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilita' del vertice politico e di quello amministrativo; Atteso che, per effetto di tale direttiva, il provvedimento di rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi dell'art. 2 della legge n. 108/1996, rientra nell'ambito di responsabilita' del vertice amministrativo; Avuto presente l'art. 62 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2007 che ha disposto la soppressione dell'Ufficio italiano dei cambi e il passaggio di competenze e poteri alla Banca d'Italia; Sentita la Banca d'Italia; Decreta: Art. 1. 1. I tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, relativamente al trimestre 1° gennaio 2009-31 marzo 2009, sono indicati nella tabella riportata in allegato (Allegato A). 2. I tassi non sono comprensivi della commissione di massimo scoperto eventualmente applicata. La percentuale media della commissione di massimo scoperto rilevata nel trimestre di riferimento e' riportata separatamente in nota alla tabella. Art. 2. 1. Il presente decreto entra in vigore il 1° luglio 2009. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 settembre 2009, ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, i tassi riportati nella tabella indicata all'articolo 1 del presente decreto devono essere aumentati della meta'. Art. 3. 1. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad affiggere in ciascuna sede o dipendenza aperta al pubblico in modo facilmente visibile la tabella riportata in allegato (Allegato A). 2. Le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del limite di cui all'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, si attengono ai criteri di calcolo delle «istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi. 3. La Banca d'Italia procede per il trimestre 1° aprile 2009-30 giugno 2009 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento alle categorie di operazioni indicate nell'apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. 4. I tassi effettivi globali medi di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento. L'indagine statistica condotta a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento e' mediamente pari a 2,1 punti percentuali. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 giugno 2009. Il capo della Direzione: Maresca. RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA Nota metodologica La legge 7 marzo 1996, n. 108, volta a contrastare il fenomeno dell'usura, prevede che siano resi noti con cadenza trimestrale i tassi effettivi globali medi, comprensivi di commissioni, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo connesse col finanziamento, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari. Il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23 settembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2008, ha ripartito le operazioni di credito in categorie omogenee attribuendo alla Banca d'Italia il compito di rilevare i tassi. La rilevazione dei dati per ciascuna categoria riguarda le medie aritmetiche dei tassi praticati sulle operazioni censite nel trimestre di riferimento. Essa e' condotta per classi di importo; limitatamente a talune categorie e' data rilevanza alla durata, all'esistenza di garanzie e alla natura della controparte. Non sono incluse nella rilevazione alcune fattispecie di operazioni condotte a tassi che non riflettono le condizioni del mercato (ad es. operazioni a tassi agevolati in virtu' di provvedimenti legislativi). Per le operazioni di «credito personale», «credito finalizzato», «leasing», «mutuo», «altri finanziamenti» e «prestiti contro cessione del quinto dello stipendio» i tassi rilevati si riferiscono ai rapporti di finanziamento accesi nel trimestre; per esse e' adottato un indicatore del costo del credito analogo al TAEG definito dalla normativa comunitaria sul credito al consumo. Per le «aperture di credito in conto corrente», il «credito revolving e con utilizzo di carte di credito», gli «anticipi su crediti e sconto di portafoglio commerciale» e il «factoring» - i cui tassi sono continuamente sottoposti a revisione - vengono rilevati i tassi praticati per tutte le operazioni in essere nel trimestre, computati sulla base dell'effettivo utilizzo. La commissione di massimo scoperto non e' compresa nel calcolo del tasso ed e' oggetto di autonoma rilevazione e pubblicazione nella misura media praticata. La rilevazione interessa l'intero sistema bancario e il complesso degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del Testo unico bancario. I dati relativi agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'art. 106 del medesimo Testo unico sono stimati sulla base di una rilevazione campionaria. Nella costruzione del campione si tiene conto delle variazioni intervenute nell'universo di riferimento rispetto alla precedente rilevazione. La scelta degli intermediari presenti nel campione avviene per estrazione casuale e riflette la distribuzione per area geografica. Mediante opportune tecniche di stratificazione dei dati, il numero di operazioni rilevate viene esteso all'intero universo attraverso l'utilizzo di coefficienti di espansione, calcolati come rapporto tra la numerosita' degli strati nell'universo e quella degli strati del campione. La Banca d'Italia procede ad aggregazioni tra dati omogenei al fine di agevolare la consultazione e l'utilizzo della rilevazione. Le categorie di finanziamento sono definite considerando l'omogeneita' delle operazioni evidenziata dalle forme tecniche adottate e dal livello dei tassi di mercato rilevati. La tabella - che e' stata definita sentita la Banca d'Italia - e' composta da 19 tassi che fanno riferimento alle predette categorie di operazioni. Le classi di importo riportate nella tabella sono aggregate sulla base della distribuzione delle operazioni tra le diverse classi presenti nella rilevazione statistica; lo scostamento dei tassi aggregati rispetto al dato segnalato per ciascuna classe di importo e' contenuto. A decorrere dal decreto trimestrale del 19 dicembre 2008, per la categoria «credito finalizzato all'acquisto rateale e credito revolving», e' stato eliminato il dettaglio delle operazioni «fino a 1.500 euro», per uniformita' rispetto alle altre operazioni retail e tenuto conto della sostanziale omogeneita' dei tassi medi con la classe successiva («da 1.500 a 5.000 euro»). I mercati nei quali operano le banche e gli intermediari finanziari si differenziano talvolta in modo significativo in relazione alla natura e alla rischiosita' delle operazioni. Per tenere conto di tali specificita', alcune categorie di operazioni sono evidenziate distintamente per le banche e gli intermediari finanziari. Data la metodologia della segnalazione, i tassi d'interesse bancari riportati nella tabella differiscono da quelli rilevati dalla Banca d'Italia nell'ambito delle statistiche dei tassi armonizzati e di quelle della Centrale dei rischi, orientate ai fini dell'analisi economica e dell'esame della congiuntura. Queste rilevazioni si riferiscono a campioni, tra loro diversi, di banche; i tassi armonizzati non sono comprensivi degli oneri accessori e sono ponderati con l'importo delle operazioni; i tassi della Centrale dei rischi si riferiscono alle operazioni di finanziamento di importo superiore a 30.000,00 euro. Secondo quanto previsto dalla legge, i tassi medi rilevati vengono corretti in relazione alla variazione del valore medio del tasso ufficiale di sconto nel periodo successivo al trimestre di riferimento. A decorrere dal 1° gennaio 2004, si fa riferimento alle variazioni del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema determinato dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto. Dopo aver aumentato i tassi della meta', cosi' come prescrive la legge, si ottiene il limite oltre il quale gli interessi sono da considerarsi usurari. Rilevazione degli interessi di mora. Nell'anno 2002 la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi hanno proceduto a una rilevazione statistica riguardante la misura media degli interessi di mora stabiliti contrattualmente. La rilevazione ha riguardato un campione di banche e di societa' finanziarie individuato sulla base della distribuzione territoriale e della ripartizione tra le categorie istituzionali. In relazione ai contratti accesi nel terzo trimestre del 2001 sono state verificate le condizioni previste contrattualmente; per le aperture di credito in conto corrente sono state rilevate le condizioni previste nei casi di revoca del fido per tutte le operazioni in essere. In relazione al complesso delle operazioni, il valore della maggiorazione percentuale media e' stato posto a confronto con il tasso medio rilevato. Allegato A RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA (*) MEDIE ARITMETICHE DEI TASSI SULLE SINGOLE OPERAZIONI DELLE BANCHE E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI NON BANCARI, CORRETTE PER LA VARIAZIONE DEL VALORE MEDIO DEL TASSO APPLICATO ALLE OPERAZIONI DI RIFINANZIAMENTO PRINCIPALI DELL'EUROSISTEMA PERIODO DI RIFERIMENTO DELLA RILEVAZIONE: 1° GENNAIO - 31 MARZO 2009 APPLICAZIONE DAL 1° LUGLIO FINO AL 30 SETTEMBRE 2009 CATEGORIE DI OPERAZIONI CLASSI DI IMPORTO in unità di euro TASSI MEDI (su base annua) APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE fino a 5.000 11,59 oltre 5.000 8,32 ANTICIPI, SCONTI COMMERCIALI E ALTRI FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE EFFETTUATI DALLE BANCHE fino a 5.000 6,34 oltre 5.000 5,19 FACTORING fino a 50.000 5,54 oltre 50.000 4,38 CREDITI PERSONALI E ALTRI FINANZIAMENTI ALLE FAMIGLIE EFFETTUATI DALLE BANCHE 9,53 ANTICIPI, SCONTI COMMERCIALI, CREDITI PERSONALI E ALTRI FINANZIAMENTI EFFETTUATI DAGLI INTERMEDIARI NON BANCARI fino a 5.000 14,11 oltre 5.000 10,73 PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO fino a 5.000 12,58 oltre 5.000 9,21 LEASING fino a 5.000 11,57 oltre 5.000 fino a 25.000 8,19 oltre 25.000 fino a 50.000 6,91 oltre 50.000 5,58 CREDITO FINALIZZATO ALL'ACQUISTO RATEALE E CREDITO REVOLVING fino a 5.000 16,35 oltre 5.000 10,13 MUTUI CON GARANZIA IPOTECARIA: - A TASSO FISSO 4,46 - A TASSO VARIABILE 3,39 AVVERTENZA: AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI USURARI AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE N. 108/96, I TASSI RILEVATI DEVONO ESSERE AUMENTATI DELLA METÀ. (*) Per i criteri di rilevazione dei dati e di compilazione della tabella si veda la nota metodologica allegata al Decreto; per la definizione delle voci riportate nella tabella si veda l'Allegato A al medesimo decreto. - I tassi non comprendono la commissione di massimo scoperto che, nella media delle operazioni rilevate, si ragguaglia a 0,65 punti percentuali. Legenda delle categorie di operazioni (Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23.9.2008; Istruzioni applicative della Banca d'Italia e dell'Ufficio italiano dei cambi): (1) Aperture di credito in conto corrente con e senza garanzia. (7) Credito finalizzato all'acquisto rateale di beni di consumo; credito revolving e con utilizzo di carte di credito. (8) Mutui con durata superiore a cinque anni. (2) Banche: finanziamenti per anticipi su crediti e documenti - sconto di portafoglio commerciale; altri finanziamenti a breve e a medio e lungo termine alle unità produttive private. (3) Factoring: anticipi su crediti acquistati e su crediti futuri. (4) Banche: crediti personali, a breve e a medio e lungo termine; altri finanziamenti alle famiglie di consumatori, a breve e a medio e lungo termine. (5) Intermediari finanziari non bancari: finanziamenti per anticipi su crediti e documenti - sconto di portafoglio commerciale; crediti personali, a breve e a medio e lungo termine; altri finanziamenti a famiglie di consumatori e a unità produttive private, a breve e a medio e lungo termine. (6) Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio; i tassi si riferiscono ai finanziamenti erogati ai sensi del D.P.R. n. 180 del 1950 o secondo schemi contrattuali ad esso assimilabili. Commenta | Stampa | Segnala | Condividi |

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Verso la ripresa: il ruolo delle banche (sezione: Revoca fidi)

( da "Giornale.it, Il" del 02-07-2009)

Argomenti: Revoca fidi

n. 158 del 2009-07-02 pagina 0 Verso la ripresa: il ruolo delle banche di Redazione Imprese e famiglie accusano gli istituti di credito. Che rispondono: stiamo attenti alla qualità. Le parti si sono confrontate lo scorso 21 maggio a Rimini, nel convegno organizzato da BancaFinanza e Morningstar. «Verso la ripresa, il ruolo delle banche». Questo è stato il tema del convegno organizzato lo scorso 21 maggio da BancaFinanza e da Morningstar al Palacongressi di Rimini all’interno dell’It Forum 2009 (investment & trading), la Fiera del trading e del risparmio. Numerosi erano i relatori perché l’argomento affrontato è di grande attualità in questo momento di crisi: diventa,infatti, sempre più strategico il ruolo delle banche nel rilancio dell’economia reale, e nella prospettiva di una ripresa che si spera vicina. Le banche e la finanza sono la benzina nel motore dell’economia, e se la benzina manca o scarseggia, le aziende e le famiglie non possono andare lontane. confronto All’It Forum di Rimini, banchieri, associazioni imprenditoriali e consumatori hanno discusso su come il credito è intervenuto a supportare aziende e famiglie e sull’evoluzione del rapporto banche-mercato. Partendo proprio da queste premesse, il dibattito è stato animato. Anche perché erano presenti, fianco a fianco, manager di banca e rappresentanti di associazioni di categorie produttive e dei consumatori. Non ostili certamente fra loro, ma con particolari e specifici interessi da motivare e difendere. Ma prima di entrare nel vivo della discussione, è stata utile l’analisi sul mercato internazionale tracciata da Salvatore Capasso, professore associato di Economia all’università di Napoli. Il quale è partito da due domande: come è potuto accadere questo tsunami che ha messo il mondo in ginocchio? E quali lezioni bisogna trarre da questa crisi? Vediamo. RADICI E LEZIONI DELLA CRISI Secondo il docente, le radici dello scossone finanziario ed economico stanno in quei prodotti complessi che neanche chi li ha emessi sapeva quali conseguenze avrebbero causato, nella scarsa trasparenza nell’emissione e nella struttura dei titoli “incriminati”, nell’eccessiva cartolarizzazione e nell’inadeguato controllo sui soggetti finanziari protagonisti dello sconquasso». Se queste sono state le cause, quali sono stati, invece, gli effetti? Capasso li ha elencati, partendo da quello principale: la riduzione del credito. «Le banche», ha spiegato, «hanno iniziato a non prestarsi più i soldi fra loro e, disponendo di meno liquidità, sono diventati minori gli impieghi alle imprese». Le aziende, a loro volta, quando la crisi finanziaria ha investito l’economia reale, hanno avuto un tracollo degli ordini. «Da qui è, poi, nato l’incremento delle insolvenze. Il sistema, quindi, sta davvero rischiando grosso». Ed è su questo fronte, ha aggiunto Capasso, che si sta giocando la vera partita. Anche perché gli istituti di credito, almeno alcuni, non sono usciti indenni dal terremoto iniziato dai subprime americani. Hanno cominciato ad accumulare perdite più o meno ingenti. «E le perdite hanno reso necessaria la ricapitalizzazione degli istituti stessi». è il gatto che si morde la coda, insomma. Riassumendo: la crisi finanziaria è stata devastante, ha eroso bilanci e patrimoni degli istituti di credito i quali, scossi dal panico, non si sono più prestati denaro fra loro e non l’hanno prestato neppure alle aziende che, a loro volta, hanno visto precipitare le commesse, sono andate in sofferenza e, bisognose di liquidità, se la vedono offrire solo con il contagocce dalle banche. Com’era, infatti, la situazione a fine maggio, al momento del convegno? I segnali descritti da Capasso non potevano non dirsi preoccupanti: «Si è ridotto il flusso del commercio internazionale, si è ridotto quello finanziario verso i Paesi emergenti, il sistema ha avuto una percezione altissima del grado di rischio del mondo bancario. Cioè sono stati in moltia credere che gli istituti di credito fossero sotto il rischio di default». La congiuntura resta nebulosa. Opacità è la parola utilizzata dal docente universitario per descrivere la situazione. E in futuro? «A breve i mercati finanziari si stabilizzeranno, ma l’economia reale continuerà a mantenersi sotto shock». Perché, purtroppo, «i fattori negativi che hanno causato la recessione sono capitati tutti nello stesso momento». E questi l’hanno resa più cruenta. Quali lezioni trarre? Capasso ne ha elencate cinque: vanno regolamentati «i nuovi prodotti che possono essere rischiosi per la stabilità dei mercati finanziari»; totale deve essere la trasparenza degli strumenti finanziari: «Il mercato deve sapere che cosa c’è dentro il titolo e chi ci sta dietro»; vanno riviste leregole contabili, perché se gli asset fossero valutati «ai prezzi di mercato, le perdite sarebbero enormi» e, «quindi, per ora, serve la flessibilità» nella loro classificazione; è necessaria una migliore valutazione del rischio («Il problema non è il credito rischioso, ma quando il rischio non è ben visibile») e, infine «non ci deve essere collusione fra chi deve controllare e chi è controllato». PRODOTTI COMPLESSI Proprio dagli strumenti derivati è partita la catena degli eventi negativi che ha travolto finanza ed economia. Sono, per questo, da mettere al bando? Il professor Francesco Saita, direttore del Dipartimento finanza della Bocconi di Milano, non è d’accordo. Due sono state le sue considerazioni. «è un mercato che avrà certo una crescita meno prorompente», ma non si fermerà. Con i derivati bisognerà sempre fare i conti. Quindi, se «l’auspicio è che questi mercati diventino sempre più responsabili e trasparenti»,e se è positivo il fatto che la Consob chieda di «specificare meglio quali sono quelli adatti alla clientela», è anche vero che «bisogna elevare il livello di competenza degli investitori». Anche se, purtroppo, ha avvertito Saita, «manca ancora lo sforzo a capire di più». D’accordo. Ma, a parte i prodotti complessi come i derivati, si sta parlando molto, in questi tempi, di banche di prossimità: cioè di istituti che sono vicini alle famiglie e alle imprese dei territori nei quali hanno robuste le loro radici. Sono, poi, le banche che, anche in questo momento di crisi, hanno siglato buoni bilanci e trimestrali. MENO FIDUCIA Eppure, in generale, qual è il grado di fiducia delle famiglie nei confronti del mondo del credito? L’intervento di Fabio Picciolini, segretario nazionale di Adiconsum, è stato un atto d’accusa verso il settore bancario. Il grado di fiducia delle famiglie, ha avvertito, è crollato a picco. «A cominciare dai crack finanziari degli ultimi tempi ai recenti default di Lehman e dei prodotti islandesi». Non solo, infatti, le banche hanno venduto prodotti che, poi, si sono rivelati cattivi investimenti per i budget degli italiani, ma «le famiglie non hanno visto le banche partecipare attivamente a risolvere i loro problemi». Picciolini ha ricordato, a questo proposito, il problema mutui. Negli anni 2002-2003, altissima («il 70%-75% addirittura», ha rimarcato) era stata la preferenza dei correntisti accordata ai tassi variabili che in seguito li ha, invece, sfavoriti. «Piuttosto che venire incontro alle famiglie in difficoltà, il sistema bancario ha fatto muro, cavillando per un anno sulle virgole e, intanto, i clienti erano ormai entrati in forte affanno». Se, insomma, «gli italiani si aspettavano che le banche li aiutassero in questi momenti di difficoltà», l’aiuto non c’è stato. Meglio hanno fatto le assicurazioni. «L’80% delle compagnie ha saputo, per esempio, dare una risposta positiva ai risparmiatori ai quali avevano venduto le Lehman». Ma non è stato il solo affondo di Picciolini. Ne ha prodotto diversi altri. «I Patti Chiari non sono stati sufficienti» a creare un rapporto difiducia fra banche e clienti. «C’è, inoltre, un forte restringimento nell’erogazione del credito. Soprattutto al sud dove la gente non ce la fa più a pagare le rate del mutuo. Ma anche il sistema confidi, che garantisce per le imprese, è in forte apprensione». Un j’accuse in piena regola. Infine, ha concluso Picciolini, ai risparmiatori se è derivato un vantaggio da questa crisi è che oggi i cittadini «sono diventati più attenti. E si fanno sentire». Premendo sul sistema bancario finché, come sul caso Lehman, «molti istituti hanno risarcito i danni provocati». Accuse che non potevano passare sotto silenzio. E, infatti, immediata è stata la reazione di Rodolfo Ortolani, direttore generale di Unicredit Banca. Il quale ha voluto iniziare da una premessa da lui considerata fondamentale: «La fiducia si costruisce con la buona comunicazione», ha sottolineato. Che, a suo dire, non c’è stata. E qui sta la «irresponsabilità dei mezzi di comunicazione». Ed è a questo punto che Ortolani ha svelato un retroscena avvenuto nei momenti più terribili della crisi finanziaria che aveva investito anche l’Italia. «Il Paese aveva solo una settimana per evitare il disastro finanziario. Draghi, Berlusconi e Tremonti si riunirono e misero in moto un’azione forte. Puntando sul sistema bancario, il quale con le sue gambe ha supportato la crisi. Questa è la verità. Questo è comunicare le situazioni reali». Si è capito subito che Ortolani voleva mettere molti puntini sulle «i». E, infatti, anche il suo è stato un discorso forte. «Deve essere ben chiaro che le banche non sono tutte uguali. Ci sono stati istituti di credito che hanno venduto titoli per ridurre la loro esposizione trasferendo le passività in capo ai risparmiatori. Questo si chiama truffa.Altri, invece, si sono comportati diversamente». L’affare Lehman,per esempio. Ortolani si è tolto non uno, ma tanti sassolini. «Capitalia», ha spiegato, aveva venduto strumenti derivati. Anche le Lehman. Unicredit se le è trovate in pancia con la fusione. Ma ha rimborsato il 100% a chi aveva subito delle perdite». I mutui. «Il 75% delle famiglie aveva preferito il tasso variabile perché era conveniente, in quanto le rate erano meno pesanti rispettoal fisso. Sarebbe stato un patrimonio da tenere lì a disposizione,uno zainetto sul quale contare nel caso in cui il tasso variabile fosse aumentato per qualche mese. L’avevamo detto ai clienti. Non c’è stato niente da fare. Chi è passato dal variabile al fisso, ora piange». Istituti sordi alle esigenze delle famiglie? Ortolani sorride: «E allora come si spiega che Unicredit abbia bloccato il pagamento delle rate del mutuo per un anno, caricando i versamenti più avanti nel tempo, per le famiglie che non riescono a pagare la rata a causa di eventi particolari come la perdita del posto di lavoro, la cassa integrazione, la separazione o il divorzio, il decesso di uno degli intestatari del mutuostesso?». IL RAPPORTO CON IL TERRITORIO Infine, la risposta di Ortolani all’accusa rivolta ai grandi gruppi di non essere radicati sul territorio e di creare, anzi, ulteriori difficoltà agli imprenditori che non hanno più un vero referente a cui rivolgersi, uno che conosca bene la storia della loro azienda, perché manager e funzionari cambiano in continuazione. Una risposta secca: «Siamo sì un grande gruppo, ma Unicredit è formato da banche radicate sul territorio. è nel nostro Dna essere banca locale, concentrati su famiglie e piccole e medie imprese. Così come abbiamo rapporti molto stretti con i Confidi e le associazioni di categoria. Ma la voglio dire tutta: un funzionario non viene spostato dalla zona a cui è stato assegnato prima di quattro o cinque anni: e poi ci dite che gli imprenditori non hanno un referente?». A gettare un po’ di acqua sul fuoco è stato Fabio Fulvio, direttore dell’area marketing e credito di Confcommercio. Non fa certo da pompiere questo manager, ma è voluto partire da una realtà innegabile: «Non si può dire che le imprese del terziario e dei servizi vadano a gonfie vele. Se, però, i ricavi sono minori del 2008, l’occupazione in questi settori è rimasta invariata». Il motivo? Semplice: «Stiamo parlando di piccole realtà», ha sottolineato Fulvio, «che hanno, a volte, quattro dipendenti al massimo. Prima di licenziare, l’imprenditore ci pensa dieci volte. Se, infatti, dovesse mandarne via due, perderebbe il 50% della sua forza lavoro. E, prima di trovarne altri che sappiano sostituirli degnamente, gli costerebbe molto in formazione». Se questa è la situazione, e in questo momento di crisi, non è giusto incolpare le banche di avere chiuso i cordoni della borsa. «Nel primo trimestre di quest’anno solo un quarto delle aziende associate ha chiesto un fido. La ragione poggia sul fatto che i fatturati sono scesi e che gli imprenditori si erano convinti che, comunque, non l’avrebbero ottenuto». Chi, invece, lo ha domandato alla banca, ha sostenuto Fulvio, nel 60% dei casi l’ha avuto e solo il 20%-22% delle richieste è stato bocciato. «è vero, le banche sono diventate più selettive,e più l’azienda è a rischio, più l’istituto di credito è attento a concedere un affidamento. Ma a quasi tutti viene data almeno una parte del fido richiesto per non scontentare i clienti». Basilea 2: da una parte, le norme introdotte sono «positive perché è stata inserita una correlazione fra il rischio e il costo del denaro. Dall’altra parte, però, si è spersonalizzato, purtroppo, il rapporto fra banca e azienda. Che è doveroso recuperare. E in questo caso giocano un ruolo importante i confidi che conoscono bene gli imprenditori, la loro storia e il loro business». L’ACCESSO AL CREDITO Frasi, concetti, affermazioni che sono state bene accolte da Franco Baronio, amministratore delegato della Popolare di Verona, San Geminiano e San Prospero del gruppo Banco Popolare. «Quando ci sono le crisi, c’è sempre un crollo della domanda di credito», ha detto. «Ma il credito, oggi, è più puntato sulle ristrutturazioni. Passiamo, infatti, la maggior parte del nostro tempo sulle situazioni aziendali critiche per trovare, insieme agli imprenditori,una via d’uscita». C’è da esserne soddisfatti? Baronio si è posto questa domanda e ha trovato due risposte. Che poggiano sulle debolezze delle banche e delle imprese. Alle prime servono, attraverso una maggiore formazione, più competenze tecniche per capire le aziende. Ma anche «più voglia di alzarsi dalle sedie e andare a studiare sul campo le varie situazioni». Gli imprenditori, a loro volta, devono fornire «business plan seri e informazioni vere»; in caso contrario, «i nervi» dei responsabili di banca «diventano scoperti quando, nel visionare le pratiche, trovano strada facendo problemi non detti e comunicazioni mai svelate». Anche sui confidi, Baronio ha qualcosa da ridire: «Non possono essere solo una centrale d’acquisto, ma veri partner degli istituti di credito». Insomma, se è giusto che le banche facciano la loro parte, è opportuno «che anche imprenditori e confidi facciano la loro. Uscire dalla crisi si può se lavoriamo tutti insieme». L’amministratore delegato di Popolare di Verona, San Geminiano e San Prospero, come in precedenza Ortolani, ha voluto anche rispondere alle osservazioni avanzate da Picciolini. In breve. Patti Chiari: forse, qualcosa non ha funzionato, ma «si è pronti a ripartire». Titoli Lehman: erano stati percepiti come un prodotto sicuro; così, poi, non è stato, «ma abbiamo pagato di tasca nostra le perdite dei sottoscrittori, anche per non mettere in difficoltà i colleghi che, nei vari territori, sono il tramite fra la banca e i clienti». Infine, servono «una nuova regolamentazione nel definire i parametri di base per la compilazione dei bilanci e degli utili» e risposte chiare e certe, che ancora non ci sono, sulle società di rating per eliminare qualsiasi conflitto di interessi: «Il linguaggio dellafinanza si regge sul rating e non sull’inglese», ha commentato Baronio. ASSOCIAZIONI E CONFIDI Se banchieri, docenti universitari e rappresentanti dei consumatori hanno detto la loro, che cosa ne pensano le associazioni di categoria, quelle che conoscono bene le imprese e i confidi che garantiscono per le aziende nei confronti delle banche? Anche da loro è arrivata una disanima puntuale. Mario Bettini è presidente lombardo di Casartigiani, un’organizzazione che in questa regione ha una particolare rilevanza. è andato subito al sodo: «L’impresa è solo la vittima di una situazione finanziaria della quale non ha né colpa né pena. Eppure gli istituti hanno ristretto gli affidamenti e i tempi di erogazione sono diventati più lunghi. Certo, ci sono banche e banche. Non voglio fare l’elenco dei buoni e dei cattivi. Ma, in generale, il mondo del credito non ha un’attenzione particolare verso l’artigianato che, a parole, tutti dicono sia la spina dorsale dell’economia nazionale». Infatti, l’indagine di Unioncamere Lombardia è sulla stessa lunghezza d’onda espressa da Bettini: il 48% delle imprese giudica meno favorevole le condizioni di accesso al credito rispetto a un anno fa. «Un dato macroscopico. Ed è ancora più importante questa percentuale se si pensa che il settore dell’artigianato ha come canale privilegiato, se non unico, quello bancario». è un vero e proprio grido d’allarme. Già lanciato anche dal presidente nazionale di Casartigiani, Giacomo Basso: «Bisogna necessariamente partire da un dato di fatto univocamente riconosciuto e confermato ufficialmente anche dalla denuncia della Bce: il sistema creditizio italiano sta, ormai, attuando, in termini assoluti, una drastica riduzione della erogazione del credito, nei confronti delle imprese artigiane e delle microimprese, spingendole verso la condanna definitiva». Nel dettaglio, le cose che non vanno le ha elencate proprio Bettini: «Ci sono molti modi per mettere in difficoltà le aziende artigiane da parte delle banche: non concedere fidi anche di piccola entità, ridurre i finanziamenti già garantiti, sottoporre gli affidamenti a continue tensioni e revisioni, esercitare forti pressioni per i rientri sui fidi, aumentare il costo del denaro non legato al tasso di interesse ma allo spread, dilatare i tempi dell’istruttoria, rispondere in pericoloso ritardo, chiedere garanzie impossibili». La situazione, infatti, è diventata drammatica anche se la «Regione Lombardia e le Camere di commercio hanno dato soldi veri alle aziende». Il problema è che gli artigiani si trovano nel mezzo di una situazione paradossale, ha spiegato Bettini: «Da una parte devono pagare subito i loro fornitori, dall’altra vengono pagati in ritardo dai clienti e dalla pubblica amministrazione, e dall’altra ancora il sistema del credito gli ha chiuso le porte in faccia». Gli artigiani, in questo momento, hanno quindi bisogno soprattutto diliquidità. Oltre che di finanziamenti. Perché, ha osservato il presidente lombardo di Casartigiani, si sta correndo un grave rischio: «Che le aziende, quando ci sarà la ripresa, sitrovino con dipendenti scarsamente formati e macchinari obsoleti. Il disastro sarebbe dietro l’angolo». Gli esperti dicono che oggi lo scoglio più duro per gli impieghi sono le sofferenze. è vero? «In parte», risponde Bettini: «Sappiamo che le banche sono alle prese con un fardello di crediti difficili i quali, a loro volta, sono il riflesso delle difficoltà in cui versano imprese e famiglie. Le magagne, insomma, vengono dai prestiti. Ma c’è da sottolineare che le sofferenze dovute agli artigiani sono davvero marginali, lo 0,6%. Grazie anche e soprattutto ai confidi. Gli istituti di credito lo sanno bene e possono dormire sonni tranquilli». Sulla stessa lunghezza d’onda è Lino Pompili, vicepresidente nazionale di Cna. Il quale ha invitato gli istituti di credito a fidarsi delle associazioni di categoria e dei confidi. Che oggi sanno fare anche consulenza finanziaria, sanno redigere un business plan, stanno organizzando le reti di imprese, conoscono gli imprenditori e la loro storia. «Queste associazioni possono diventare un tesoro che le banche devono sapere sfruttare. Senza avere la minima paura perché l’artigiano paga sempre. E noi sappiamo chi, dei nostri associati, è corretto e leale, ha voglia di lavorare e desidera concretizzare un progetto aziendale serio. A questi diciamo di fare credito». IL RUOLO DELLE RAPPRESENTANZE Pompili è anche presidente di Artigiancassa. Che, partecipata al 73,8% da Bnl e al 26,2% (tramite Agart Spa) da Confartigianato, Cna, Casartigiani e Fedart Fidi, dal 1° gennaio ha dato le gambe e il cuore a un progetto innovativo. Quale? è presto detto: Artigiancassa, con il proprio marchio, sta supportando la distribuzione di prodotti creditizi e finanziari del gruppo Bnp Paribas tarati sulle esigenze delle imprese artigiane per accompagnarne lo sviluppo e la crescita. Lo sta attuando grazie a una piattaforma informatica innovativa a livello tecnologico che non ha, forse, né precedenti né uguali in Italia. Infatti, nelle sedi delle associazioni artigiane di categoria e dei loro confidi, sono stati situati gli Artigiancassa point, muniti di terminali che hanno il compito di interfacciare la fabbrica prodott con il canale distributivo. Un esempio su tutti: «Se un artigiano ha bisogno di un finanziamento a medio-lungo termine per acquistare un tornio, non va più in banca, ma si reca nella sede della sua associazione di categoria dove un addetto, che ha seguito uno specifico corso di formazione, lo supporta nelle operazioni al computer», ha detto Pompili. «Per avviare la fase d’acquisto bastano poche operazioni. Così come è veloce la risposta: servono solo quattro o cinque giorni per sapere se il finanziamento è accettato o respinto. Ma c’è un altro valore aggiunto: l’artigiano non è più costretto, andando in banca, a spiegare le sue necessità a funzionari che usano termini spesso incomprensibili a chi è abituato più a produrre che a parlare di finanza». Recandosi, invece, nella sua associazione o nel suo confidi, l’artigiano e l’addettoall’Artigiancassa point parlano lo stesso linguaggio. «Ho studiato questo modello», racconta Pompili, «quando ero ancora consigliere di Artigiancassa. L’ho spiegato a tutto il management, ma ho faticato a far capire il progetto. Poi Jean-Laurent Bonnafé, che era l’allora amministratore delegato della banca, ha creato un gruppo di studio per verificare la bontà o meno dell’iniziativa. è bastato questo per chiudere in 14 mesi la vecchia Artigiancassa e aprire quella nuova». Quali lezioni si possono trarre da questo modello? «Tre: le banche devono osare di più, avere più clienti per diminuire i costi, ed essere più veloci nell’erogare il credito». © SOCIETà EUROPEA DI EDIZIONI SPA - Via G. Negri 4 - 20123 Milano

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l'abi: no al tetto sulle commissioni (sezione: Revoca fidi)

( da "Tirreno, Il" del 03-07-2009)

Argomenti: Revoca fidi

Pagina 11 - Economia L'Abi: no al tetto sulle commissioni Fidi, le banche criticano il limite dello 0,5%: non rispetta il mercato ROMA. Botta e risposta sul massimo scoperto. In un'audizione alla Camera il presidente dell'Abi, Corrado Faissola, ha definito il tetto alle provvigioni imposto dal Governo un «intervento inopinato». Solo «la diretta conseguenza dell'attività delle banche», ha replicato il presidente della commissione Finanze, Gianfranco Conte. Il presidente dell'associzione delle banche italiane ha così criticato il decreto legge che fissa allo 0,5% dell'importo ottenuto come fido bancario il tetto massimo per le provvigioni chieste al titolare di un affidamento, e per la sola tenuta a disposizione dei fondi. Misura approvata venerdì a Palazzo Chigi. «Noi, come sempre siamo nettamente contrari a interventi legislativi che definiscono prezzi attinenti alla nostra attività - ha detto Faissola - in questo senso anche il decreto legge fiscale con interventi di questo tipo non è per noi condivisibile». Ha anche aggiunto: «La definizione per legge di un prezzo costituisce una misura antitetica alla logica del mercato e al dispiegarsi della concorrenza». Per Faissola, insomma, l'imposizione di un tetto potrebbe danneggiare la stessa clientela, eliminando la possibilità di corrispettivi liberamente pattuiti per servizi resi. Pronta la risposta della maggioranza: la norma sulle banche contenuta nel decreto anticrisi è «la diretta conseguenza dell'attività delle banche». A dirlo il presidente della commissione Finanze della Camera, Gianfranco Conte, al termine dell'audizione di Faissola. Il fatto è, ha detto Conte, che le banche «di fronte a una norma del Parlamento» che abolisce la commissione di massimo scoperto «hanno cercato vie traverse per applicare lo stesso la commissione. Bisogna collaborare di più». E non è mancata la voce delle associazioni dei consumatori: Elio Lannutti, presidente di Adusbef, ha calcolato che anche con il tetto dello 0,5%, le commissioni omnicomprensive per la messa a disposizione di fondi dalle banche ai clienti produrranno «un ulteriore ricavo, oltre agli oneri sui tassi, pari ad almeno 2,2 miliardi di euro su 440 miliardi di sconfinamenti medi annui. «Una vera legnata sulle tasche delle famiglie e delle piccole e medie imprese che ricorrono ai prestiti bancari - ha detto Elio Lannutti - non esiste alcun paese dove, oltre al tasso di interesse pattuito, le banche applicano il'pizzo' della commissione di massimo scoperto, che proprio per la sua illegalità era stato abrogato, in una causa patrocinata dalla nostra associazione, dalla Corte di Cassazione».

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ALTA VALSUGANA - Si sta sfilacciando la compagine sociale di Panarotta spa, società a capitale quasi interamente pubblico (sezione: Revoca fidi)

( da "Adige, L'" del 03-07-2009)

Argomenti: Revoca fidi

ALTA VALSUGANA - Si sta sfilacciando la compagine sociale di Panarotta spa, società a capitale quasi interamente pubblico ALTA VALSUGANA - Si sta sfilacciando la compagine sociale di Panarotta spa, società a capitale quasi interamente pubblico. Tre Comuni soci, Calceranica, Fornace e Civezzano, recalcitranti, hanno segnalato tutte le loro perplessità, e preferirebbero uscire; invece i Comuni soci maggiori, Pergine e Levico, si dicono disponibili ad acquistare le quote azionarie dei probabili cedenti, ma la situazione sociale è quanto mai fluida. La spa deve rinnovare i fidi bancari, pari a 250.000 euro, e non è detto che le banche, rigorosissime ora con il privato, siano invece di manica larga con la società. Ed è in scadenza il mandato del presidente Maurizio Fontanari che ha voluto chiarire la situazione durante l'incontro tra una decina di comuni soci ed il presidente della Provincia Lorenzo Dellai nella serata di mercoledì a Trento. È Stefano Dellai , sindaco di Civezzano, il portavoce dei tre. «Noi siamo quantomeno perplessi. Da anni leggiamo nel bilancio della società impiantistica costi per 800.000 euro ed entrate per 400.000, dunque perdite costanti. Un Comune come il mio, che detiene circa il 3 per cento del capitale sociale, perde ogni anno dai 15 ai 20 mila euro per la partecipazione, in quanto il capitale si impoverisce costantemente. Come poter continuare in questo modo? Qualunque cittadino, ma non solo, può obiettare su questo modo di gestire il denaro pubblico. La Provincia garantisce di partecipare all'aumento del capitale sociale di Panarotta spa con 300.000 euro, finanziandolo al 95 per cento, ma allora perché non entra direttamente nella società, togliendoci dal ruolo di passacarte nel quale noi Comuni siamo relegati e che ci appesantisce i bilanci?» Dal canto suo, il presidente Dellai ha garantito il sostegno provinciale, assicurando che le perdite delle società minori sarebbero coperte da ricavi assai superiori dovuti all'indotto che essere creano. Ha garantito pure che la nuova funivia Levico-Vetriolo-Panarotta sarà attiva dalla primavera del 2011, costruita da Trentino Sviluppo spa. Sempre che, naturalmente, i Comuni dell'Alta Valsugana sostengano ancora la spa. Silvano Corradi , sindaco a Pergine, Comune maggior azionista con il 40 per cento del capitale sociale, assicura il suo appoggio. «Possiamo rilevare le quote che eventualmente vendono i tre Comuni in sofferenza. Quanto al fido bancario di difficile rinnovo, potremmo anche pensare di garantire noi presso le banche per il suo innalzamento». Sostegno esprime anche Carlo Stefenelli , sindaco a Levico. «Meglio se escono i Comuni poco interessati, la spa dovrebbe essere governata dai pochi veramente coinvolti, puntando decisamente alla funivia per l'estate sul modello di Malcesine del Garda». M. A. 03/07/2009

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l'abi: no al tetto sulle commissioni (sezione: Revoca fidi)

( da "Centro, Il" del 03-07-2009)
Pubblicato anche in: (Nuova Sardegna, La)

Argomenti: Revoca fidi

Pagina 14 - Economia L'Abi: no al tetto sulle commissioni Fidi, le banche criticano il limite dello 0,5%: non rispetta il mercato ROMA. Botta e risposta sul massimo scoperto. In un'audizione alla Camera il presidente dell'Abi, Corrado Faissola, ha definito il tetto alle provvigioni imposto dal Governo un «intervento inopinato». Solo «la diretta conseguenza dell'attività delle banche», ha replicato il presidente della commissione Finanze, Gianfranco Conte. Il presidente dell'associzione delle banche italiane ha così criticato il decreto legge che fissa allo 0,5% dell'importo ottenuto come fido bancario il tetto massimo per le provvigioni chieste al titolare di un affidamento, e per la sola tenuta a disposizione dei fondi. Misura approvata venerdì a Palazzo Chigi. «Noi, come sempre siamo nettamente contrari a interventi legislativi che definiscono prezzi attinenti alla nostra attività - ha detto Faissola - in questo senso anche il decreto legge fiscale con interventi di questo tipo non è per noi condivisibile». Ha anche aggiunto: «La definizione per legge di un prezzo costituisce una misura antitetica alla logica del mercato e al dispiegarsi della concorrenza». Per Faissola, insomma, l'imposizione di un tetto potrebbe danneggiare la stessa clientela, eliminando la possibilità di corrispettivi liberamente pattuiti per servizi resi. Pronta la risposta della maggioranza: la norma sulle banche contenuta nel decreto anticrisi è «la diretta conseguenza dell'attività delle banche». A dirlo il presidente della commissione Finanze della Camera, Gianfranco Conte, al termine dell'audizione di Faissola. Il fatto è, ha detto Conte, che le banche «di fronte a una norma del Parlamento» che abolisce la commissione di massimo scoperto «hanno cercato vie traverse per applicare lo stesso la commissione. Bisogna collaborare di più». E non è mancata la voce delle associazioni dei consumatori: Elio Lannutti, presidente di Adusbef, ha calcolato che anche con il tetto dello 0,5%, le commissioni omnicomprensive per la messa a disposizione di fondi dalle banche ai clienti produrranno «un ulteriore ricavo, oltre agli oneri sui tassi, pari ad almeno 2,2 miliardi di euro su 440 miliardi di sconfinamenti medi annui. «Una vera legnata sulle tasche delle famiglie e delle piccole e medie imprese che ricorrono ai prestiti bancari - ha detto Elio Lannutti - non esiste alcun paese dove, oltre al tasso di interesse pattuito, le banche applicano il'pizzo' della commissione di massimo scoperto, che proprio per la sua illegalità era stato abrogato, in una causa patrocinata dalla nostra associazione, dalla Corte di Cassazione».

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Savigliano: grande partecipazione all'assemblea annuale Anga (sezione: Revoca fidi)

( da "Targatocn.it" del 03-07-2009)

Argomenti: Revoca fidi

Savigliano: grande partecipazione all’assemblea annuale Anga “Quando un giovane subentra nella conduzione dell’azienda di famiglia deve avere la possibilità di far valere le proprie scelte e non quelle del genitore. Questo noi oggi chiediamo al mondo bancario, di prendere in considerazione la bontà delle idee dei giovani agricoltori e di non valutare l’impresa sulla base delle scelte effettuate dai padri”. Così il direttore di Confagricoltura Cuneo, Roberto Abellonio, è intervenuto al convegno organizzato dall’Anga, l’Associazione Nazionale Giovani Agricoltori di Confagricoltura sul tema 'Opportunità di accesso al credito in agricoltura'. Grande partecipazione, lo scorso 26 giugno, presso il ristorante 'La Cascina' di Savigliano all’annuale assemblea provinciale degli imprenditori agricoli under 40 dell’Unione Provinciale Agricoltori, che quest’anno ha avuto come filo conduttore un tema di grande attualità, specie in questa particolare congiuntura economica. A fare gli onori casa è stato il presidente dell’Anga di Cuneo, Andrea Ingaramo, che ha ricordato le finalità dell’associazione e le numerose attività che hanno visto impegnate, nel corso dell’anno, l’Anga provinciale. “Come Anga, da Cuneo fino a Roma – ha ricordato in chiusura del suo intervento il presidente dell’Anga -, siamo impegnati affinché vengano intraprese politiche agricole a lungo termine che ci permettano di programmare scelte ed investimenti che ci diano la forza di contrastare i continui aumenti di costi e le vergognose speculazioni sui prezzi dei nostri prodotti”. Quindi, ha preso la parola il presidente di Confagricoltura Cuneo, Roberto Arione, che ha voluto portare il saluto dell’associazione ai giovani imprenditori agricoli riuniti in assemblea. In seguito, il direttore dell’Unione Provinciale Agricoltori, Roberto Abellonio, ha esortato il mondo bancario ad essere vicino e a sostenere l’impresa condotta da giovani agricoltori. Quindi, Davide Piatti, responsabile del Credito Agrario di Unionfidi, ha ricordato il ruolo di interlocutore tra il mondo bacario e quello delle imprese svolto dai consorzi di garanzia fidi. “Scopo di Unionfidi - ha ribadito Piatti - è quello di aiutare le aziende a crescere: lavora costantemente insieme a numerosi enti per la progettazione e l’attivazione di nuovi servizi e nuovi prodotti che mettano le imprese in condizione di essere sempre più competitive sui mercati”. Infine, sono intervenuti Ugo Giletta, responsabile del Credito Agrario della Cassa di Risparmio di Savigliano e Francesco De Giovanni, dell’Ufficio Commerciale Credito della Cassa di Risparmio di Asti, che hanno ricordato come i loro rispettivi istituti di credito siano impegnati a sostenere il settore agricolo. Al momento istituzionale ha fatto seguito quello conviviale con la cena e la tradizionale festa dell’associazione.

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L'Abi: no al tetto sulle commissioni (sezione: Revoca fidi)

( da "Corriere delle Alpi" del 03-07-2009)
Pubblicato anche in: (Nuova Ferrara, La) (Provincia Pavese, La) (Tribuna di Treviso, La) (Gazzetta di Modena,La) (Alto Adige) (Gazzetta di Mantova, La)

Argomenti: Revoca fidi

L'Abi: no al tetto sulle commissioni Fidi, le banche criticano il limite dello 0,5%: non rispetta il mercato ROMA. Botta e risposta sul massimo scoperto. In un'audizione alla Camera il presidente dell'Abi, Corrado Faissola, ha definito il tetto alle provvigioni imposto dal Governo un «intervento inopinato». Solo «la diretta conseguenza dell'attività delle banche», ha replicato il presidente della commissione Finanze, Gianfranco Conte. Il presidente dell'associzione delle banche italiane ha così criticato il decreto legge che fissa allo 0,5% dell'importo ottenuto come fido bancario il tetto massimo per le provvigioni chieste al titolare di un affidamento, e per la sola tenuta a disposizione dei fondi. Misura approvata venerdì a Palazzo Chigi. «Noi, come sempre siamo nettamente contrari a interventi legislativi che definiscono prezzi attinenti alla nostra attività - ha detto Faissola - in questo senso anche il decreto legge fiscale con interventi di questo tipo non è per noi condivisibile». Ha anche aggiunto: «La definizione per legge di un prezzo costituisce una misura antitetica alla logica del mercato e al dispiegarsi della concorrenza». Per Faissola, insomma, l'imposizione di un tetto potrebbe danneggiare la stessa clientela, eliminando la possibilità di corrispettivi liberamente pattuiti per servizi resi. Pronta la risposta della maggioranza: la norma sulle banche contenuta nel decreto anticrisi è «la diretta conseguenza dell'attività delle banche». A dirlo il presidente della commissione Finanze della Camera, Gianfranco Conte, al termine dell'audizione di Faissola. Il fatto è, ha detto Conte, che le banche «di fronte a una norma del Parlamento» che abolisce la commissione di massimo scoperto «hanno cercato vie traverse per applicare lo stesso la commissione. Bisogna collaborare di più». E non è mancata la voce delle associazioni dei consumatori: Elio Lannutti, presidente di Adusbef, ha calcolato che anche con il tetto dello 0,5%, le commissioni omnicomprensive per la messa a disposizione di fondi dalle banche ai clienti produrranno «un ulteriore ricavo, oltre agli oneri sui tassi, pari ad almeno 2,2 miliardi di euro su 440 miliardi di sconfinamenti medi annui. «Una vera legnata sulle tasche delle famiglie e delle piccole e medie imprese che ricorrono ai prestiti bancari - ha detto Elio Lannutti - non esiste alcun paese dove, oltre al tasso di interesse pattuito, le banche applicano il'pizzo' della commissione di massimo scoperto, che proprio per la sua illegalità era stato abrogato, in una causa patrocinata dalla nostra associazione, dalla Corte di Cassazione».

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Porte chiuse in banca (sezione: Revoca fidi)

( da "Miaeconomia" del 03-07-2009)

Argomenti: Revoca fidi

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INTESA SANPAOLO: ACCORDO CON CONFINDUSTRIA PER LIQUIDITA' ALLE PMI. (sezione: Revoca fidi)

( da "Asca" del 03-07-2009)

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INTESA SANPAOLO: ACCORDO CON CONFINDUSTRIA PER LIQUIDITA' ALLE PMI (ASCA) - Roma, 3 lug - Intesa Sanpaolo conferma l'impegno a crescere insieme alle imprese con iniziative dedicate, tra le quali l'accordo con la Confindustria per la liquidita' e la ricapitalizzazione delle Pmi. Intesa Sanpaolo ha accordato fidi al sistema Italia per quasi 500 miliardi di euro, pari a circa un terzo del pil italiano di cui circa il 67% alle imprese, soprattutto a quelle di piccole e media dimensione (50% degli affidamenti complessivi al sistema Italia). Il gruppo bancario sottolinea che ''non ha ridotto il credito alle imprese italiane anche negli ultimi 12 mesi, nonostante il forte calo della domanda di credito e il significativo aumento della rischiosita' con un ammontare di credito per cassa utilizzato dalle imprese di piccola dimensione che si e' mantenuto sui 152 miliardi e con forti erogazioni di prestiti a medio e lungo termine, a sostegno degli investimenti, pari a 18 miliardi di euro nel periodo. did/sam/bra

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Crisi, il credito resta uno dei principali problemi per le imprese: indagine (sezione: Revoca fidi)

( da "Sestopotere.com" del 03-07-2009)

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Crisi, il credito resta uno dei principali problemi per le imprese: indagine (3/7/2009 10:23) | (Sesto Potere) - Roma - 3 luglio 2009 -Dall’indagine del Centro studi di Unioncamere, effettuata a giugno, risulta pari al 20,7% la quota di quelle che dichiara di aver avuto difficoltà nell’accesso al credito bancario negli ultimi sei mesi, a fronte di un 43,3% che non segnala alcun aggravio e un restante 35,9% che non ha invece richiesto prestiti e finanziamenti alle banche nel corso dello stesso periodo. Questo significa che il 32,4% delle aziende che si sono rivolte alle banche negli ultimi sei mesi - per sostenere gli investimenti o per tener testa a necessità gestionali – hanno dovuto fronteggiare problemi legati alla limitazione nell’ammontare del credito erogabile, all’incremento degli spread, alla richiesta di maggiori garanzie reali o, addirittura, si sono viste respingere la richiesta di finanziamento. “L’emergenza credito resta alta”, ha sottolineato il presidente di Unioncamere, Ferruccio Dardanello. “Crescono le imprese che bussano alla porta delle banche, ma in un caso su tre incontrano ostacoli a ottenere i finanziamenti. Il 71% delle aziende industriali dichiara problemi di liquidità, per ritardi insostenibili nei tempi di pagamento di clienti e committenti. Molto stanno facendo i consorzi e le cooperative di garanzia fidi. Le Camere lo hanno capito e sono presenti in 300 Confidi, più della metà di quelli esistenti. Inoltre, nei primi tre mesi di quest’anno, nella fase più acuta dell’emergenza, le Camere hanno immesso nel sistema più di 80 milioni di euro, il doppio delle risorse dell’intero 2008, che sono in grado di attivare finanziamenti garantiti per almeno 1,7 miliardi di euro. E stiamo lavorando per una collaborazione più stretta con le Fondazioni bancarie. Sono una goccia nell’oceano, ma sono interventi indispensabili per sostenere il cauto ottimismo che circola tra gli operatori economici. I nostri dati più recenti dicono che il 41% delle piccole imprese e il 46% di quelle medie stanno reagendo alle difficoltà. Proponendo prodotti innovativi, rafforzando il proprio marchio, fidelizzando i clienti. E le aziende che prevedono un aumento degli ordinativi esteri nel secondo semestre del 2009 tornano a essere superiori a quelle che vedono nero”. Quasi un terzo delle imprese che ha richiesto finanziamenti ha cercato in questi mesi di ottenerli da istituti di credito diversi da quelli utilizzati nel passato. Ma con risultati molto differenti. Secondo le imprese, infatti, i grandi gruppi bancari si sono dimostrati meno disponibili a concedere credito (il saldo tra aziende le cui richieste hanno avuto esito positivo e quelle che hanno avuto esito negativo è pari a –1,8 punti percentuali) rispetto alle piccole banche locali e a quelle di credito cooperativo (l’analogo saldo si attesta al +3,9 punti percentuali). Particolare poi la situazione vissuta dalle imprese del Mezzogiorno, che mostrano di ricorrere meno di quelle del Centro-Nord al credito bancario (61,8% contro 65,0%), anche a causa di condizioni creditizie meno vantaggiose rispetto alle altre aree del Paese (il 36,3% delle imprese meridionali che si rivolgono alle banche segnala difficoltà, contro il 30,9% di quelle centro-settentrionali). Se a queste problematiche si aggiunge un continuo peggioramento dei tempi di pagamento da parte di clienti e committenti (come segnala il 61,6% delle aziende intervistate, con un picco del 71% nell’industria), risulta evidente un grave problema di liquidità vissuto dalle nostre imprese, proprio nel momento in cui avrebbero invece bisogno di maggiori risorse per operare investimenti competitivi e poter così agganciare la ripresa.

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CdC Verbano Cusio Ossola: riduzione dei tassi di interesse alle imprese (sezione: Revoca fidi)

( da "Sestopotere.com" del 03-07-2009)

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CdC Verbano Cusio Ossola: riduzione dei tassi di interesse alle imprese (3/7/2009 12:00) | (Sesto Potere) - Verbano Cusio Ossola - 3 luglio 2009 - La Camera di commercio offre alle imprese provinciali un concreto contributo per accedere ai finanziamenti bancari. “Da anni l’ente dedica 100.000 euro l’anno per l’abbattimento dei tassi di interesse praticati alle imprese provinciali" – dichiara Tarcisio Ruschetti, Presidente della Camera di commercio. Grazie al contributo camerale le imprese che vogliono accedere ad un finanziamento bancario possono ottenere un tasso di interesse reale ridotto e condizioni più favorevoli. Oggi, in un momento di particolare difficoltà, riteniamo necessario stanziare risorse aggiuntive per supportare concretamente le nostre piccole e medie imprese. Già nel 2008 l’ente aveva messo a disposizione 150.000 euro, che sono stati portati oggi a 180.000 euro, l’80% in più quindi della media degli ultimi anni”. Il contributo viene concesso dalla Camera di commercio tramite cooperative e consorzi di garanzia fidi. “Questo meccanismo fa sì che l’impresa non debba attendere il pagamento di una somma di denaro. Più semplicemente paga un tasso di interesse più basso" – precisa il Presidente Ruschetti. I requisiti per ottenere il contributo: · iscrizione alla Camera di commercio del Verbano Cusio Ossola · regolarità nel pagamento del diritto annuale camerale · iscrizione ad un consorzio o cooperativa di garanzia fidi · finanziamento concesso da parte di un istituto di credito convenzionato con la cooperativa o consorzio. Il contributo per l’abbattimento interessi viene calcolato sul finanziamento erogato dall’istituto di credito fino al tetto massimo di 55.000 euro, con percentuali diverse a seconda del settore economico: si va dal 4% di commercio e turismo sino al 2% di artigianato ed industria. Lo stanziamento per il 2009 tiene conto degli andamenti degli anni precedenti. Le somme eventualmente non utilizzate da un settore vengono ridistribuite a copertura di eventuali maggiori esigenze di altri settori. Con questo meccanismo la Camera di commercio tutti gli anni utilizza integralmente lo stanziamento. I recapiti dei consorzi e cooperative attivi nel territorio sono disponibili sul sito camerale - sezione Finanziamenti.

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Intesa San Paolo: Accordo con Confindustria, 5 mld per le Pmi (sezione: Revoca fidi)

( da "Velino.it, Il" del 03-07-2009)

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Il Velino presenta, in esclusiva per gli abbonati, le notizie via via che vengono inserite. ECO - Intesa San Paolo: Accordo con Confindustria, 5 mld per le Pmi Passera: Noi responsabili, ma guai a erogare credito indistintamente Roma, 3 lug (Velino) - Un accordo per fornire liquidità e favorire la ricapitalizzazione delle piccole e medie imprese italiane. è questo il succo dell’intesa siglata oggi dall’amministratore delegato di Intesa Sanpaolo, Corrado Passera, e dal vice presidente di Confindustria, Giuseppe Morandini. In particolare, Intesa Sanpaolo metterà a disposizione un plafond fino a 5 miliardi di euro di linee di credito e finanziamenti per le Pmi. Nel dettaglio, per soddisfare il bisogno di liquidità delle imprese, l’accordo prevede il sostegno al capitale circolante, effettuato attraverso il ‘conto insoluti’, grazie al quale le aziende riceveranno una specifica linea di credito che consentirà di addebitare gli insoluti del trimestre su un conto corrente appositamente dedicato senza intaccare il conto corrente ordinario dell’impresa. Solo alla scadenza del trimestre il saldo debitore verrà riaddebitato sul conto ordinario. Inoltre, sempre sul fronte del sostegno al credito, l’intesa prevede il rinvio delle rate di mutui e leasing per un periodo massimo di 12 mesi. Quanto agli interventi di rafforzamento patrimoniale e ricapitalizzazione, alla base dell’accordo tra Intesa e Confindustria c’è la creazione di un finanziamento (fino a un massimo di 3 milioni di euro con durata tra i 3 e i 5 anni) per le società che assumono l’impegno a migliorare la struttura patrimoniale dell’azienda entro un dato periodo. Oppure, per le società che effettuano un aumento di capitale, è disponibile un finanziamento di importo pari a un multiplo dell’aumento effettivamente versato dai soci, con un massimo di 5 milioni di euro per una durata tra i 5 e i 10 anni. “Sono misure concordate con Confindustria per venire incontro alle esigenze delle imprese – ha spiegato Passera in conferenza stampa – Noi dobbiamo crescere insieme alle Pmi” perché per uscire dalla crisi economica e finanziaria in corso “o cresciamo tutti e due insieme, o non cresce nessuno dei due”. Ma attenzione, ha ammonito l’ad di Intesa San Paolo, “guai a ragionare come se il credito fosse indistinto e come se non ci fosse una responsabilità della banca nel selezionare le aziende. Sarebbe assurdo trattare in maniera omogenea una platea così diversa”. Il compito delle banche infatti “non è quello di dare credito a chiunque – ha sottolineato Passera – ma dare credito a chi lo merita. Esiste un buon credito e un cattivo credito, e il buon credito è quello che torna indietro”. Ovviamente questo non vuol dire che Intesa San Paolo intende rinunciare al suo ruolo di sostegno alle imprese e, di conseguenza, all’economia. “I nostri interessi non divaricano – ha puntualizzato il top manager – Come banca i nostri ricavi derivano dal credito erogato” e “noi vogliamo concedere credito” ma a patto “che il credito sia buon credito”. D’altra parte, ha ricordato Passera, finora Intesa San Paolo ha già erogato al tessuto produttivo italiano quasi 500 miliardi di euro come fidi accordati, più o meno un terzo del Pil nazionale. Quanto alla disponibilità di risorse creditizie per le Pmi, sono stati già concessi 60 miliardi di euro di fidi attualmente ancora non utilizzati, a cui si sommano 30 miliardi di nuovi fidi accordati, se richiesti. Inoltre, nelle previsioni del gruppo bancario per i prossimi 36 mesi ci sono nuove erogazioni per un totale di circa 50 o 60 miliardi di euro. Ma Passera ha parlato anche di altro, per esempio del funzionamento degli Osservatori regionali sul credito istituiti presso i Prefetti nei mesi scorsi e fortemente voluti dal ministro dell’Economia Giulio Tremonti. “Non dobbiamo dare credito a chi non lo merita – ha ribadito l’ad di Intesa – Il buon credito è quello che ritorna e rende i soldi disponibili per altre iniziative” ma “comunque, prima di togliere il credito alle imprese ci sono diversi meccanismi e gradi di giudizio” e in particolare “c’è la collaborazione con i Prefetti, che è giusta e funziona”. Ma per uscire dalla recessione, ha proseguito il top manager, non è solo necessario sostenere le imprese, serve anche correggere certi criteri previsti per le banche da Basilea 2. “Dobbiamo correggere Basilea 2 dagli elementi prociclici – ha sostenuto Passera – Se nei momenti ciclici non si può mettere fieno in cascina e usare le riserve quando le cose vanno male, esasperiamo l’andamento del ciclo” economico, quindi bisogna “correggere l’esasperazione dei meccanismi automatici e prociclici”. Infine Passera è tornato anche su questioni più legate al gruppo bancario. Il nuovo piano industriale triennale di Intesa Sanpaolo sarà preparato “quando le condizioni macroeconomiche si stabilizzeranno. In questo momento – ha affermato – nessuna banca presenta piani triennali perché le previsioni cambiano continuamente”. E sulla formulazione del nuovo patto, più leggero rispetto al precedente, tra Generali e il Credit Agricole sul 10,9 per cento della banca, ha commentato: “Sono convinto che i nostri azionisti non creeranno mai problemi” all’istituto e questo “è un passo molto importante nella direzione che auspicavamo”. Ora, ha concluso Passera, “toccherà all’Antitrust esprimersi”. (sis) 3 lug 2009 18:02

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BORSE PIATTE (FTSE MIB +0.07%) INTESA: 50-60 MLD DI PRESTITI NEI PROSSIMI 3 ANNI - Rcs salira' al 37, 2% in Fineldo - Londra pronta ad aiutare Magna - Siemens chiude fabbrica a (sezione: Revoca fidi)

( da "Dagospia.com" del 03-07-2009)

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HomePage | Segnala articolo --> BORSE PIATTE (FTSE MIB +0.07%) – INTESA: 50-60 MLD € DI PRESTITI NEI PROSSIMI 3 ANNI - Rcs salira' al 37, 2% in Fineldo - Londra pronta ad aiutare Magna - Siemens chiude fabbrica a Praga - +13% passeggeri PER Ryanair… 1 - BORSA: SENZA WS CHIUDE PIATTA CON EUROPA, FTSE MIB +0,07%... (AGI) - Chiusura poco mossa per Piazza Affari, che conclude la settimana con gli indici nei pressi della parita': l'ultimo Ftse Mib segna +0,07% a 18.942 punti, mentre l'All Share si ferma in leggero ribasso, a -0,05%. Su Milano, che si e' mossa in linea con le altre piazze europee mentre Wall Street e' rimasta chiusa alla vigilia del giorno dell'indipendenza, pesano ancora i dati negativi sul mercato del lavoro che hanno fatto crollare ieri i mercati; in una seduta priva di nuovi spunti, sono risultate estremamente ridotte le attivita', con gli scambi appena sopra il miliardo di controvalore. CORRADO PASSERA - copyright Pizzi Sul listino, prevalgono i segni positivi per i bancari dopo il tonfo di ieri, guidati dal rimbalzo di Banco Popolare; ancora deboli gli energetici, con il petrolio ancora in calo e sotto i 67 dollari al barile. Netto ribasso, tra gli industriali, per Pirelli (ieri tra i pochi titoli positivi) e Fiat; in recupero Prysmian, ieri particolarmente penalizzata, e Telecom Italia. Contrastati gli assicurativi e il lusso, mentre perdono terreno gli editoriali, nonostante la promozione del settore a livello europeo da parte di Credit Suisse. 2 - BORSE EUROPEE: CHIUDONO CONTRASTATE... (AGI) - Chiusura contrastata per le Borse europee. A Londra l'indice Ftse 100 chiude in leggero rialzo a +0,04% a 4.236,28 punti, fa un po' meglio il Cac 40 di Parigi a +0,10% a 3.119,51 punti, negativo invece il Dax di Francoforte che perde lo 0,2% a 4.708,21 punti. COLANINNO 3 - INTESA SANPAOLO: NEI PROSSIMI TRE ANNI 50-60 MLD EURO DI EROGAZIONI PRESTITI... (Adnkronos) - Il Gruppo Intesa Sanpaolo prevede nei prossimi 36 mesi una somma di 50-60 miliardi di euro di nuove erogazioni di prestiti a medio e lungo periodo. Negli ultimi sei mesi la somma e' stata di 8 miliardi. Lo annuncia il Gruppo guidato da Corrado Passera. Quanto alla disponibilita' di risorse creditizie per la piccola e media impresa, Intesa spiega che 60 miliardi di euro di fidi sono stati gia' accordati e attualmente non sono utilizzati a cui si sommano 30 miliardi di nuovi fidi accordati, se richiesti. Complessivamente il credito dal Gruppo Intesa al Sistema Italia e' di 500 miliardi di euro in termini di fidi accordati, pari a circa un terzo del Pil del Paese, di cui il 67% alle imprese, soprattutto Pmi. 4 - INTESA SANPAOLO: PASSERA, SU PATTO GENERALI-CREDIT AGRICOLE PASSO MOLTO IMPORTANTE... (Adnkronos) - 'I nostri azionisti non creeranno mai problemi alla banca. Si tratta di un patto molto importante nella direzione giusta'. Cosi' Corrado Passera, ad di Intesa Sanpaolo, a margine di un accordo siglato con Confindustria per il sostegno alle Pmi, sulla modifica apportata al patto di consultazione tra gli azionisti dell'istituto Generali e Credit Agricole. 'Ora - ha aggiunto Passera - aspettiamo che sia l'Antitrust ad esprimersi'. 5 - PIAGGIO: COLANINNO, NON PREVEDIAMO ALLEANZE FINANZIARIE... (Adnkronos) - 'Alleanze finanziarie non ce ne sono, le altre sono collaborazioni in atto da tempo come quella con la Daihatsu o come le collaborazioni tecniche che abbiamo in India mentre in Italia stiamo sviluppando motori ibridi con le unversita' di Pisa e altre universita' italiane'. Questa la strategia del gruppo Piaggio, spiegata ai giornalisti dal presidente e ad Roberto Colaninno, dopo la presentazione del piano strategico 2009-2012 agli analisti. Quanto al dividendo, dopo l'ultimo a 0,06 euro per azione , Colaninno a chi gli chiedeva se ci sara' un cambiamento sulla politica dei dividendi ha rispoto che questa e' 'in funzione degli utili che riusciamo a realizzare. La politica dei dividendi deve essere attenta a fare i dividendi veri e coerenti con la situazione finanziaria. Questo e' un principio che sara' alla base delle nostre decisioni come azionisti'. Durante la presentazione del piano il direttore generale della Finanza Michele Pallottini aveva spiegato che il piano 2009-2012 e' stato fatto sull' assunto che la politica dei dividendi resti invariata. 6 - Rcs: salira' al 37, 2% in Fineldo... (ANSA) - Rcs, Alberto Hazan e gli altri soci del gruppo Fineldo hanno modificato gli accordi siglati nel 2007. Il nuovo patto parasociale durera' fino al 2014 e prevede fra l'altro un aumento di capitale del gruppo radiofonico, che controlla Radio 105, Rmc e Virgin Radio, per 10 milioni di euro a seguito del quale Rcs aumentera' la sua quota dal 34,6 al 37,2%. 7 - Terremoto: Cdp- Abi, arrivano 2 mld... (ANSA) - Via libera al finanziamento di 2 miliardi da Cassa Depositi e Abi per la ricostruzione in Abruzzo. Ne ha dato notizia il premier dicendosi' basito dalla generosita' dell'offerta della Cassa depositi e prestiti e dell'Abi. E' la prima volta che vediamo un intervento cosi' senza nessun onere da pagare per i cittadini'. Alla convenzione, hanno aderito anche altre banche. Alberto Hazan 8 - Fiat: Pomigliano, nuova cig... (ANSA) - Nuova cassa integrazione per gli operai della Fiat di Pomigliano d'Arco, che sono fermi da ieri dopo una ripresa produttiva di 3 giorni. L'azienda, secondo quanto reso noto dallo Slai Cobas, ha comunicato la nuova Cig anche per il mese di agosto. La Fiat aveva comunicato nei giorni scorsi la cig di luglio, ed il fermo produttivo fino al 2 agosto. Gli operai dallo scorso anno lavorano con una media di una settimana al mese. 9 - Opel: Londra pronta ad aiutare Magna... (ANSA) - Il governo britannico sarebbe pronto ad offrire un pacchetto di aiuti a Magna per permetterle di completare l'acquisto di Opel. Lo ha detto il ministro dell'Economia Peter Mandelson. 'Siamo pronti a sottoscrivere un accordo del genere', ha detto Mandelson dopo un incontro con i vertici di Vauxhall, la controllata britannica di GM. Gli aiuti, ha spiegato, prenderebbero la forma di prestiti e garanzie sui prestiti 'per i quali dovremmo avere pagato un interesse e dei titoli'. 10 - Opel: GM rinuncia a opzione buy back... (ANSA) - La Gm ha rinunciato all'opzione di riacquisto della Opel, aprendo cosi' la strada alla vendita della casa automobilistica al gruppo Magna. Secondo quanto scrive il quotidiano Handelsblatt, il gruppo Usa non intende piu' vincolare la vendita della Opel alla possibilita' di riacquistarla una volta terminata la ristrutturazione. La decisione determina una svolta nelle trattative, poiche' elimina uno degli ostacoli che finora hanno impedito al produttore austro-canadese di arrivare a un accordo. 11 - Ima acquisisce 51% di Pharmasiena... (ANSA) - Il Gruppo Ima ha acquisito, attraverso la controllata Ima Life srl, il 51% di PharmaSiena. Ima si occupa di progettazione e produzione di macchine automatiche per il confezionamento di prodotti farmaceutici e te',mentre PharmaSiena e' una societa' che opera nella progettazione e produzione di sistemi per il riempimento di fiale e siringhe.Il valore dell'operazione e' di 1,3 mln, e prevede la possibilita' per Ima Life di rilevare un ulteriore 19%. POMIGLIANO - FIAT 12 - Agricoltura: stanziati 316, 5 mln... (ANSA) - E' di 316,5 milioni di euro il plafond per sostegni mirati in agricoltura per il 2010 predisposto dal Ministero delle politiche agricole. In vista del decreto attuativo dell'articolo 68 del regolamento Ue 73/2009 di gennaio. Il decreto portera' sostegno alle produzioni di qualita' nel settore zootecnico, dell'olio e del latte, con supporto anche ai settori in crisi del tabacco e dello zucchero, e senza dimenticare le zone meridionali. OPEL 13 - ROLLS ROYCE: VINCE CONTRATTO DA 470 MLN DOLLARI DA TURKISH AIRLINES... (Adnkronos) - Rolls-Royce, societa' globale in sistemi di propulsione e energia, ha vinto un contratto 470 milioni di dollari (a prezzi di listino) da Turkish Airlines (Turk Hava Yollari) per motori Trent per equipaggiare sette aerei. Il contratto comprende l'assistenza a lungo termine TotalCare. La consegna degli aerei iniziera' nel 2010. L'ordine, per motori Trent 700EP per l'Airbus A330, rientra nella strategia del vettore di bandiera turca di accrescere la propria flotta e di ottimizzare la sua efficienza e il rendimento economico e di ridurre il suo impatto ambientale. Il Trent 700 e' l'unico motore progettato specificamente per l'A330, ed e' leader di mercato sull'aereo, con oltre il 70% degli ordini stipulati negli ultimi tre anni. La nuova versione Trent 700EP consente un ulteriore miglioramento delle performance del motore del 1,3%, confermando la sua posizione come miglior motore sull'A330 in termini di consumi, emissioni, spinta e rumore sull'A330. 14 - Siemens: chiude fabbrica a Praga... (ANSA) - La societa' Siemens-Veicoli Ferroviari chiude definitivamente la sua fabbrica a Praga, mandando a casa un migliaio di dipendenti. Lo ha reso noto il portavoce Petr Sedlacek, precisando che la chiusura si e' resa necessaria perche' non e' stato possibile trovare nessun investitore interessato a continuare nella produzione. All'inizio di agosto saranno licenziati circa mille dipendenti. La Siemens e' in difficolta' dall'estate scorsa. 15 - Ryanair: in aumento passeggeri, +13%... (ANSA) - In aumento il numero di passeggeri di Ryanair a giugno. Il vettore irlandese ha segnato un incremento del 13% rispetto allo stesso mese del 2008. Il dato significa che si e' arrivati a 5,84 milioni di passeggeri. Lo ha comunicato la stessa societa' in una nota, aggiungendo che nell'arco dell'anno, giugno 2008-giugno 2009, il numero dei passeggeri trasportati dalla compagnia low cost ha toccato quota 60 milioni. [03-07-2009] RyanAir

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Aiuti alle imprese Se lo Stato non c'è arrivano le banche (sezione: Revoca fidi)

( da "Riformista, Il" del 04-07-2009)

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Aiuti alle imprese Se lo Stato non c'è arrivano le banche Economia reale. Ieri, Intesa Sanpaolo e Confindustria hanno firmato un accordo per assicurare liquidità alle Pmi: messo in campo un plafond da 5 miliardi di euro. Per lo stesso scopo Unicredit ha creato un fondo da 7 miliardi. L'Abi contro Giulio Tremonti. di Gianmaria Pica In questi giorni i grandi gruppi bancari (Unicredit e Intesa Sanpaolo in testa) stanno presentando iniziative a sostegno delle piccole e medie imprese. Pmi che, a loro volta, si lamentano di non ricevere finanziamenti dagli istituti bancari: colpa del credit crunch, dicono gli imprenditori. In questo momento la stretta credizia impone alle banche di concedere prestiti a condizioni più rigide, chiedendo più garanzie al richiedente. Il Governatore della Banca d'Italia, Mario Draghi, nelle Considerazioni finali del 31 maggio ha evidenziato «un progressivo irrigidimento dei criteri di concessione dei finanziamenti alle società». In un recente rapporto della Cgia di Mestre (associazione veneta degli artigiani) si legge che in Italia le sofferenze bancarie (che si manifestano quando il debitore salta due o più rate di pagamento) a carico del primo 10 per cento dei maggiori affidati è pari al 76,8 per cento: «Appare evidente - ha detto Giuseppe Bortolussi, presidente dell'associazione - che questo 10 per cento è costituito quasi esclusivamente da grandi società». La Cgia, in pratica attacca i grandi gruppi industriali «sempre più cattivi pagatori» con «le banche vittime delle grandi imprese». Dall'altro lato le banche dicono di avere liquiodità ma di non fidarsi delle idee delle imprese. La scorsa settimana Corrado Passera, capo esecutivo di Intesa Sanpaolo ha detto: «Abbiamo decine di miliardi di liquidità che non riusciamo a dare: se ci sono bravi imprenditori con buone idee che non riescono a ricevere credito per le loro imprese, che vengano da noi». Ieri proprio Passera ha sottoscritto ieri a Milano un accordo con Confindustria finalizzato al sostegno delle Pmi: un fondo di 5 miliardi di euro da destinare alle piccole e medie imprese sotto forma di linee di credito e finanziamento (vedi box sotto). L'iniziativa di Passera è in linea con quella messa in campo dal principale concorrente: l'Unicredit di Alessandro Profumo. A novembre 2008 Profumo ha presentato Impresa Italia, un progetto da 7 miliardi a favore delle Pmi italiane, di cui 3 miliardi per le microimprese (le aziende con un fatturato inferiore ai 3 milioni di euro). Iniziativa in collaborazione con i Confidi regionali (consorzi di garanzia). Secondo i dati Unicredit i nuovi finanziamenti - da inizio anno allo scorso 12 giugno - hanno superato i 4,86 miliardi di euro, concessi a quasi 50 mila società. Il progetto è stato rilanciato con una campagna pubblicitaria sui quotidiani nazionali. Queste iniziative hanno una duplice valenza: sono iniziative private a sostegno dell'economia, in un momento in cui le misure a favore delle imprese dello Stato italiano sono modeste; e sono anche la risposta dei primi due istituti bancari italiani alle pressioni del ministro dell'Economia Giulio Tremonti, che ha scelto le banche come obietivo politico e le invita a dare liquidità alle imprese. I rapporti tra il ministero dell'Economia e le banche sono molto dialettici. L'Abi mercoledì scorso, ha inviato una lettera ai ministeri dell'Economia e dell'Interno in cui chiede chiarimenti sull'attività di monitoraggio: secondo l'Abi, i Prefetti sarebbero andati oltre i paletti della normativa prevista nel decreto anticrisi. Il giorno successivo il presidente dell'associazione, Corrado Faissola, si è espresso contro la manovra fiscale secondo cui la commissione di massimo scoperto non può superare lo 0,5 per cento per trimestre dell'importo dell'affidamento: «Noi siamo sempre nettamente contrari - ha detto Faissola - a interventi legislativi che definiscono prezzi attinenti alla nostra attività». Ora bisognerà capire in che modo i tre protagonisti - Faissola, Tremonti e Draghi - affronteranno, mercoledì prossimo, l'assemblea dell'Abi. C'è chi dice che la relazione di Tremonti, in vista del G8, sarà più di carattere generale; mentre Faissola, come richiesto da tempo da banchieri di peso, farà in modo da dare all'Abi una più forte e marcata linea. Magari chiedendo al governo (come suggerito da Draghi in più di un'occasione) maggiori garanzie statali affinché riprenda l'erogazione di finanziamenti alle imprese. 04/07/2009

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Credito, da Intesa 5 miliardi a piccole e medie imprese (sezione: Revoca fidi)

( da "Eco di Bergamo, L'" del 04-07-2009)

Argomenti: Revoca fidi

Credito, da Intesa 5 miliardi a piccole e medie imprese --> Sabato 04 Luglio 2009 GENERALI, pagina 7 e-mail print ROMANon si arresta la dialettica fra imprese e banche con il presidente degli industriali Emma Marcegaglia che è tornata a parlare di «emergenza forte» per il credito e lanciato un appello al sistema. Un passo verso un maggiore coordinamento lo ha fatto IntesaSanpaolo firmando proprio con Confindustria un accordo per mettere a disposizione un plafond fino a 5 miliardi di euro, destinati a ricapitalizzare e dare liquidità alle Pmi e ricordando di aver erogato, nei 12 mesi scorsi, 152 miliardi alle piccole e medie imprese e aver pronti ulteriori 90 miliardi. Dalle banche 5 miliardi alle Pmi La firma segue al confronto fra il presidente dell'Abi Corrado Faissola e i deputati della commissione Finanze della Camera. Alle banche sono giunte critiche da parte dei parlamentari e l'appello a uno sforzo comune pena un forte contraccolpo sull'economia. L'istituto guidato da Corrado Passera puntualizza, comunque, di non aver ridotto il credito alle imprese negli ultimi 12 mesi ma di aver erogato alle Pmi 152 miliardi e di aver pronti ulteriori 90 miliardi nei prossimi 36 mesi di cui 60 miliardi in termini di fidi già accordati e attualmente utilizzati e per circa 30 miliardi in termini di nuovi fidi accordati, se richiesti. L'obiettivo è infatti quello di «star vicino alle imprese» perché la banca cresce «se crescono le aziende». Passera tuttavia non deflette sul ruolo, che deve rimanere alle banche, di selezione e di valutazione del merito di credito: «a una banca come la nostra basta sbagliare dell'1% per chiudere in perdita. Sull'erogazione di prestiti per 400 miliardi un errore dell'1% vale 4 miliardi» ha ammonito il banchiere. Moody's: due anni difficili Intanto Moody's non è ottimista. Per il sistema finanziario italiano «saranno due anni difficili: ci aspettiamo una recessione per quest'anno e forse stagnazione per il 2010», ha dichiarato il vicepresidente dell'agenzia di rating, Henry MacNevin a margine di un briefing che si è tenuto nel capoluogo lombardo. All'interno di questo quadro piuttosto pessimista il numero due dell'agenzia di rating ha poi aggiunto: «Per le banche italiane prevediamo una situazione difficile ma forse il punto chiave è che non vediamo proprio il pericolo di sprofondare come è avvenuto negli altri Paesi». Questo perché, spiega MacNevin, «in Italia non vediamo "bolle", eccessi di indebitamento, ma una situazione più "tradizionale" mentre in altri Paesi sono scoppiati i sistemi bancari e gli Stati hanno dovuto salvare le banche». L'agenzia di rating ha stimato per il 2009 un Prodotto interno lordo italiano in calo del 4,4% e una leggera ripresa (+0,1%) per il 2010. L'inflazione si attesterà, rispettivamente, sull'1 e sull'1,8 per cento. In Italia, conclude Moody's, «c'è spazio per un consolidamento bancario, ma dopo la crisi: ora la situazione della finanza e del credito è stazionaria». 04/07/2009 nascosto-->

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Tassi/1: il Tuof a Lumezzane crea malumori (sezione: Revoca fidi)

( da "Giornale di Brescia" del 04-07-2009)

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Edizione: 04/07/2009 testata: Giornale di Brescia sezione:economia Tassi/1: il Tuof a Lumezzane crea malumori LUMEZZANEC'è un sommesso subbuglio a Lumezzane per le nuove commissioni sui conti correnti bancari, stabilite dagli istituti di credito con circolari giunte alle imprese come «proposta di modifica unilaterale di contratto d'apertura di credito in conto corrente». Dal 28 giugno, non saranno più applicate la commissione di massimo scoperto, quella di mancato utilizzo, le spese per la gestione d'apertura di credito per liquidazione, le spese trimestrali d'istruttoria e gestione degli affidamenti complessivi. Lo ha stabilito il decreto di legge n° 185, divenuto legge n. 2, il 28 gennaio scorso. Le imprese avevano tirato un sospiro di sollievo. Meno commissioni, meno spese bancarie, un piccolo respiro in più, soprattutto per le piccole aziende. Invece ecco che in maggio e giugno (una delle circolari è del giorno 25) le banche inviano ai clienti le comunicazione delle nuove commissioni. La commissione trimestrale Ma come? La legge abolisce quelle antiche per farne nascere delle nuove e, a detta degli interessati, ben più onerose? Così è. Dal 1O luglio eccoti servita la commissione trimestrale di disponibilità fondi, ovvero una «gabellina», chiamiamola così, per il semplice fatto che la banca mette a disposizione dei fondi, che siano poi utilizzati o meno. Ogni trimestre verrà calcolato l'importo dovuto, applicando la percentuale alla media dell'importo delle aperture di credito in essere durante il trimestre stesso. Abolito il massimo scoperto, largo al Tuof, ossia il tasso debitore in caso d'utilizzazione di denaro oltre il fido. Che succede? Se uno «esce dal fido», come usa dire in gergo popolare, si applica il tasso debitore sull'intero importo del saldo e non solamente sullo sconfinamento. Il Tuof è applicato per il numero di giorni in cui si determina lo scoperto. Allora, una delle imprese (4 milioni di Euro di fatturato) che, bisogna dire con qualcosa di più del disappunto, ha sollecitato il cronista «perché devi mettere questa cosa sul giornale», ha calcolato grosso modo che le novità bancarie le costeranno circa duemila Euro all'anno. Ora, gli istituti di credito fanno il loro interesse, ci mancherebbe, ma che sapore dare ad una commissione tolta e poi risuscitata sotto altra forma? Ovviamente i clienti, entro 60 giorni dal ricevimento della modifica unilaterale del contratto, possono recedere, senza spese e versando quanto dovuto in base alle precedenti condizioni praticate. Ma chi recede se si ha bisogno di sostegno come in questo momento? Egidio Bonomi

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sos di emma marcegaglia al sistema bancario agevolate il credito (sezione: Revoca fidi)

( da "Tirreno, Il" del 04-07-2009)

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Pagina 2 - Grosseto Sos di Emma Marcegaglia al sistema bancario «Agevolate il credito» La presidente nazionale di Confindustria "madrina" del cambio della guardia in provincia CASTIGLIONE. «Siamo ancora nell'emergenza e le banche devono aiutare le imprese. Dalla tenuta dell'Andana Emma Marcegaglia, presidente di Confindustria nazionale, continua il suo pressing al sistema creditizio. L'occasione è l'assemblea annuale di Confindustria Grosseto che ieri ha sancito il passaggio di consegne da Aristide Giannetti al nuovo presidente Mario Salvestroni. A fianco di Antonella Mansi (presidente regionale), la Marcegaglia ha rinnovato il suo appello alle banche; ma si rivolge anche alle Camere di Commercio. «Il punto vero - spiega - è che non si tratta solo di attivare strumenti di capitalizzazione, ma anche di renderli operativi. Se il credito arriva dopo 6-7 mesi l'azienda magari è morta». Presenti tra il pubblico anche i dirigenti di Fidi Toscana, il cui "sistema" di erogazione del credito alle imprese (come denunciò un mese fa Giannetti) si era "inceppato" per le troppe domande di contributo. Sul provvedimento anticrisi del Governo la Marcegaglia esprime un giudizio «sostanzialmente positivo», specie sulla detassazione degli utili reinvestiti, specificando che «senza le grandi riforme non andiamo da nessuna parte: tagliare gli enti inutili, sburocratizzare la Pa e lavorare sulle pensioni». Sulle infrastrutture, procedere con le grandi opere ma è vitale aprire i piccoli cantieri. Infine, sulla crisi e gli "umori" da tenere, per la Marcegaglia «più che ottimisti o pessimisti bisogna essere pragmatici. Forse il peggio lo abbiamo alle spalle, ma non bisogna abbassare la guardia». Elisabetta Giorgi

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D CURO l'amministrazione di una piccola azienda artigiana. Ricevo dalla mia banca (1... (sezione: Revoca fidi)

( da "Nazione, La (Firenze)" del 05-07-2009)
Pubblicato anche in: (Giorno, Il (Milano)) (Resto del Carlino, Il (Bologna))

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FAMIGLIA SPA pag. 25 D CURO l'amministrazione di una piccola azienda artigiana. Ricevo dalla mia banca (1... D CURO l'amministrazione di una piccola azienda artigiana. Ricevo dalla mia banca (13/5/2009) una lettera nella quale mi si informa che a seguito dell'entrata in vigore delle norme del decreto anticrisi (legge n. 2 del 28 gennaio 2009) d' ora in poi verrò esentato dal pagamento di alcuni balzelli che le banche facevano gravare sui clienti affidati (commissioni di massimo scoperto, spese per la gestione pratica di fido e diritti di sconfinamento oltre il fido). In sostituzione, la banca sembra sia autorizzata da una legge incomprensibile ad applicare un corrispettivo di disponibilità creditizia (Cdc), in pratica una commissione percentuale sul fido accordato, che la legge non quantifica. Detta banca quindi mi formula una proposta di modifica unilaterale di contratto in cui mi propone un Cdc dell'1,50% calcolato sull'ammontare del fido concesso; attenzione: sia che esso sia utilizzato sia che non lo sia. Ho un fido cassa di 40mila euro; il Cdc è pari a 600 euro l' anno. Lo scorso anno il mio utilizzo medio fu di circa 10mila euro a fronte del quale pagai interessi per circa 700 euro, pari ad un tasso di circa il 7%. Con la nuova offerta quest' anno, a parità di utilizzo, pagherei 700+600= 1.300 euro, pari ad un tasso di circa il 13%. In cambio risparmierò 100 euro di allestimento pratica di fido. Non so chi devo ringraziare per questo. Una cosa è certa: in questa situazione le aziende dovranno di loro iniziativa ridurre le richieste di fido per non pagare inutili commissioni. Con quali prospettive per il tanto agognato rilancio della produttività? Ultima considerazione: ma questa CDC verrà compresa nelle voci che concorrono a determinare il tasso di usura? Paolo Vegetti - email R E' ASSAI DIFFICILE che il corrispettivo di disponibilità creditizia (Cdc) possa essere compreso nel tasso di usura. Formalmente, si tratta infatti di una normale commissione bancaria e non di un tasso passivo (cioè una quota di interessi applicata periodicamente sul debito residuo di un finanziamento). Del resto, occorre ricordare che anche la commissione di massimo scoperto (la Cms, che il Cdc ha sostituito) purtroppo non veniva conteggiata dall'Ufficio italiano cambi nella determinazione degli interessi usurari. Per quel che riguarda il suo amaro sfogo, c'è ben poco da aggiungere: l'introduzione del Cdc è un escamotage' con cui le banche sono riuscite ad aggirare l'eliminazione della commissione di massimo scoperto, stabilita per legge da diversi provvedimenti approvati dal Parlamento, sia nella scorsa, sia nell'attuale legislatura.

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Sportello artigiano (sezione: Revoca fidi)

( da "Corriere del Veneto" del 05-07-2009)

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Corriere del Veneto sezione: PRIMOPIANO data: 05/07/2009 - pag: 3 L'accordo «Fidi point» Sportello artigiano VERONA Il direttore della sede regionale di Artigiancassa Ettore Filippi ed il presidente di Fidi Artigiani Angelo Bressanelli hanno siglato un accordo in virtù del quale verrà aperto presso gli uffici di Casartigiani Verona in via Torricelli, 71 l'Artigiancassa Point. Grazie all'intesa, Fidi Artigiani sarà la prima struttura sul territorio provinciale che fungerà da sportello bancario, offrendo ai propri associati una vasta gamma di prodotti e servizi inerenti al credito come finanziamenti, pos, carte di credito, leasing , conti correnti e noleggio a lungo termine di vetture aziendali. I servizi saranno accessibili direttamente presso l'associazione di categoria, senza doversi recare ad uno sportello bancario. «Questa convenzione - spiega presidente di Fidi Artigiani Angelo Bressanelli - permette a Fidi Artigiani di aumentare sensibilmente la gamma dei servizi offerti alle aziende e di avvicinarle ulteriormente alla nostra struttura del credito. Una possibilità che riteniamo importante, soprattutto alla luce del fatto che in questo momento il rapporto banca-impresa registra un momento di difficoltà a causa della situazione economica contingente». C.V.

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nasce la forza della tradizione : rilanceremo il turismo interno (sezione: Revoca fidi)

( da "Nuova Sardegna, La" del 05-07-2009)

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Luras, gli obiettivi dell'associazione dei commercianti Nasce «La forza della tradizione»: rilanceremo il turismo interno di Pietro Zannoni LURAS. Lunedì 6 luglio, ore 18: è in agenda il primo incontro della neo associazione commerciale "Luras, la forza della tradizione" promosso dall'amministrazione comunale attraverso lo Sportello per le Imprese. La riunione è aperta a tutti e sono attesi nuovi aderenti. Saranno presenti i rappresentanti di diversi istituti di credito e di un consorzio fidi. Fanno parte dell'associazione operatori economici locali che vogliono investire sul turismo interno. Poiché Luras è oggetto di un programma che migliorerà il centro storico, si è pensato che le risorse connesse al turismo rurale possono rappresentare un buon trampolino di lancio per creare un centro commerciale naturale che, entro agosto, muoverà i primi passi. A questo punto l'amministrazione, esaminate le problematiche dei diversi comparti economici locali, dall'allevamento, alle produzioni agroalimentari, al commercio, ha verificato che l'ostacolo maggiore è l'accedere alle misure creditizie e, in generale, ai fondi pubblici. Ecco allora una serie di iniziative con soggetti esterni, tra cui banche e consorzi di garanzia, per semplificare le procedure di accesso al mercato del credito. Agendo da filtro tra le iniziative imprenditoriali e i soggetti bancari, si possono presentare iniziative economiche consistenti e durature per creare reddito e occupazione e, allo stesso tempo, si riducono le difficoltà di reperimento di mezzi finanziari. «Attraverso un prodotto bancario studiato appositamente per l'iniziativa - dice Antonio Carta, responsabile dello Sportello comunale per l'imprese - e grazie all'estensione in affidamento di un consorzio di garanzia, sarà possibile accedere a fondi specifici per l'avvio di nuove attività di accoglienza di turisti (bed & breakfast), servizi accessori (ristorazione, catering, trasporto di persone, escursioni)». E' tutto nelle intenzioni dell'amministrazione Careddu, che dovrà collegarsi in un unico sistema economico locale. Naturalmente il sistema è disponibile per quanti, già disponendo di attività imprenditoriali, desiderano migliorarle o renderle maggiormente attrattive. Il sindaco Marisa Careddu guarda all'iniziativa con interesse. «L'esigenza era forte - sottolinea -: sono bastate tre riunioni ed è nata l'associazione per lo sviluppo del centro commerciale naturale di Luras. I partecipanti hanno eletto il consiglio direttivo, approvato lo statuto. Luras vuole diventare protagonista nella corsa all'accaparramento di una fetta di turismo interno. Il paese deve essere in grado di accogliere diverse attività. Cinque gli obiettivi dell'associazione: riqualificazione del paese, mantenimento di un flusso turistico costante, offerta esclusiva di prodotti, nascita di nuove offerte commerciali, capacità di competizione nel commercio. Una bella sfida, per la Luras di oggi».

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Riannodare il legame virtuoso tra imprese e territorio (sezione: Revoca fidi)

( da "Avvenire" del 05-07-2009)

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POLITICA 05-07-2009 R ESPONSABILITÀ DEL SISTEMA BANCARIO IN QUESTA STAGIONE Riannodare il legame virtuoso tra imprese e territorio G IANCARLO G ALLI M entre la crisi economicofinanziaria fatica a placarsi, con un massiccio aumento del tasso di disoccupazione sia in Usa che in Europa, in Italia sta montando di tono una contrapposizione (fortunatamente solo dialettica) fra il sistema bancario su un versante e governo più Confindustria dall'altro. Proviamo a gettare un cono di luce nel buio di una questione delicata, partendo dalle ripetute dichiarazioni sia di Giulio Tremonti che del leader degli imprenditori Emma Marcegaglia. In sostanza: le banche lesinerebbero il credito alle imprese, ponendole in difficoltà. Talvolta obbligandole a ridurre la produzione, quindi ricorrendo alla cassa integrazione e in casi estremi a licenziamenti e chiusura delle fabbriche. Replicano puntuali gli istituti creditizi (con il presidente dell'Abi, Associazione bancari italiana, Corrado Faissola; i maggiori esponenti dei nostri colossi, Unicredit e Intesa, Alessandro Profumo e Corrado Passera): «Non è vero!». Mettendo sul tavolo cifre su cifre, a testimonianza del loro impegno. A chi credere, partendo dal presupposto che, comunque, entrambi i litiganti dovrebbero essere in buona fede, e parimenti preoccupati di un rilancio dell'economia, poiché se la crisi dovesse protrarsi, nessuno ne uscirebbe indenne? In carenza di certezze, occorre far ricorso per un'analisi non manichea alla ragione e a quel poco di certo che si sa. La recessione è partita, ovunque nel mondo, dal settore finanziario, laddove le banche svolgono una funzione primaria. Molte, in ogni angolo del pianeta, s'erano distinte per il «credito facile». Bastava chiedere, per ottenere finanziamenti d'ogni sorta. Trovandosi in prima linea, le banche hanno subito patito l'ondata recessiva. E si sono trovate costrette, per non fallire, a richiedere sostegni pubblici. Passando dalla generosità all'avarizia: sempre «interessate», nel senso di dover rendere credibili i loro bilanci. Hanno davvero ridotto i crediti? Non per le grandi industrie super-indebitate, che paiono godere di speciali protezioni, poiché «non possono fallire»; ma nei confronti delle piccole e medie imprese, questo sì. Eppure i medio-piccoli, sino all'artigianato e al turismo, costituiscono la spina dorsale del tessuto economico nazionale. Con però una palla al piede: l'eccesso di indebitamento, avendo spesso compiuto il passo più lungo della gamba. Tanti e forse troppi nuovi capannoni, nuovi alberghi, sono sorti grazie al credito facile. Con un'unica garanzia: la certezza di un continuo sviluppo e l'intraprendenza individuale. Molte banche, per naturale Dna, si sono riscoperte arcigne innanzi al riflusso dell'economia. Talvolta, oltre a negare nuovi fidi, chiedono perentoriamente il «rientro» a coloro che si trovano in difficoltà. Da qui la delicatezza della situazione. Correttamente, crediamo, Emma Marcegaglia, dal pulpito confindustriale, non si preoccupa dei «grandi soci», che hanno strumenti e mezzi (anche di pressione politica) per superare l'impasse . Piuttosto, invoca lo storico senso di responsabilità, l'attaccamento al territorio delle banche locali. In Italia infatti, nonostante la recente orgia di fusioni-acquisizioni, esiste ancora una preziosa e insostituibile rete di istituti regionali, provinciali, comunali. Anch'essi vanno pagando alcuni eccessi di grandeur, maturati negli anni dell'euforia, delle vacche grasse. Non sono però venuti meno alla «missione territoriale». Che significa, in concreto? Se i big sono ultra condizionati dal clima finanziario mondiale, quindi obbligati ad allinearsi sulle tendenze dei macrofenomeni industriali e finanziari, le banche presenti sul territorio ben conoscono il vero stato di salute delle aziende cui hanno fatto credito. Sanno del padrone, dei dipendenti, dell'incidenza sull'economia di una valle o di una provincia. Chiedere dunque a questi benemeriti banchieri coi piedi nella loro terra di avere coraggio, riannodare il virtuoso legame fra impresa e territorio, non è retorico; al contrario, appello al realismo. Ancora una volta, almeno in Italia (proprio come accadde col «miracolo economico» degli Anni cinquanta), l'uscita dalla crisi potrà avvenire anche da una politica creditizia dei mille campanili, cioè a misura degli uomini, anziché delle fredde tecnocrazie.

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Servizi finanziari: nuovo strumento proposto dall'Agci (sezione: Revoca fidi)

( da "Giornale di Brescia" del 06-07-2009)

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Edizione: 06/07/2009 testata: Giornale di Brescia sezione: Servizi finanziari: nuovo strumento proposto dall'Agci L'Associazione si pone come obiettivo quello di aiutare, far crescere e sviluppare le piccole e medie imprese Nella foto d'archivio un lavoratore di una cooperativa Le cooperative, nella loro grande maggioranza, non sono preparate oggi a rispettare i parametri economico-patrimoniali che Basilea 2 impone, né le conseguenze prevedibili della grande crisi economico-finanziaria mondiale che ha investito anche il nostro Paese. Anche il ruolo dei Confidi, che hanno rappresentato per molti anni una delle principali risposte a questa situazione di strutturale debolezza delle cooperative, si sta modificando, e i Confidi dovranno, a loro volta, adeguarsi in termini dimensionali e legislativi. Se si pensa che, fino a oggi, molte nostre cooperative hanno finanziato la loro crescita prevalentemente attraverso l'indebitamento bancario, viene da sé che, per Agci, era di fondamentale importanza affrontare subito gli effetti derivanti dall'evoluzione del sistema bancario nazionale, con la necessaria determinazione e gli opportuni provvedimenti. I classici indicatori di bilancio hanno un significato preciso per l'impresa capitalistica che ha l'obiettivo primario di massimizzare i profitti, mentre hanno scarso significato per l'impresa cooperativa, che ha come obiettivo primario quello di soddisfare il vincolo della solidarietà interna e della mutualità (interna ed esterna). In questa ottica l'Agci si è dotata di strumenti finanziari propri, quali le Bcc, le banche di territorio controllate da cooperative, società finanziarie, Consorzi Fidi, oltre ai Fondi per la promozione e lo sviluppo. Agci si è posta l'obiettivo di utilizzare al meglio, attraverso collegamenti di rete, gli strumenti creditizi e finanziari di cui dispone per aiutare a consolidare, far crescere e svilupparsi il mondo delle Pmi (cooperative e non): Banca Agci spa, Invest Banca, Bcc e Banche popolari a noi associate, confidi a noi associate, Cifap, Generalfond spa, Fin. Coop. Ra srl. Per coordinare al meglio l'attività degli strumenti finanziari disponibili, si è ritenuto necessario costituire, lo scorso 3 marzo, sotto forma di società cooperativa, il Consorzio nazionale servizi finanziari con sede legale a Roma, in via Bargoni 78. Lo scopo primario dello strumento individuato è riuscire a mettere in rete ed a far funzionare in modo sinergico le strutture operanti nel settore creditizio, cercando di offrire servizi finanziari efficienti e di qualità alle nostre cooperative, aiutandole in questa fase straordinaria di crisi economico-finanziaria e indirizzandole verso le strategie di fondo. I servizi sostanzialmente consistono in: finanza agevolata; coordinamento degli interventi creditizi e finanziari ordinari dei soci del Consorzio nei confronti delle cooperative associate; assistenza e consulenza finanziario-creditizia alle società di servizi territoriali e alle singole Pmi ove non ci siano servizi locali; coordinamento centralizzato dei progetti di sviluppo territoriali e settoriali, allo scopo di attivare iniziative di sistema fra le nostre cooperative; europrogettazione; rapporti con l'eventuale Cooperfidi nazionale e/o con i vari Confidi territoriali.

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Sul credito l'esame prefetto (sezione: Revoca fidi)

( da "Sole 24 Ore, Il" del 06-07-2009)

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Il Sole-24 Ore sezione: PRIMO PIANO data: 2009-07-05 - pag: 5 autore: Sul credito l'esame prefetto Accordo pilota a Roma sull'Osservatorio: risposte dagli istituti in 20 giorni Marco Ludovico ROMA Un patto tra banche, imprese e prefettura. Nasce a Roma all'interno dell'Osservatorio regionale sul credito e segna una netta controtendenza rispetto alla «forte interferenza sull'autonomia gestionale e del credito» di alcuni prefetti denunciata di recente in Parlamento dal presidente dell'Abi (Associazione bancaria italiana), Corrado Faissola. Nella capitale, invece, il presidente della commissione regionale Abi, Mario Fiumara, e il prefetto Giuseppe Pecoraro hanno firmato giovedì scorso un protocollo d'intesa che poggia anche sul consenso delle associazioni d'impresa. Il testo, infatti, nasce da un gruppo di lavoro presso la prefettura della capitale composto, tra gli altri, dai rappresentanti dell'Unione industriali, delle imprese artigiane e cooperative, della Banca d'Italia, oltre l'Abi e la prefettura. Prima finora in Italia, l'intesa segna un percorso concreto e condiviso, innanzitutto, tra i due soggetti più sensibili: prefetto e istituti di credito. Ma fornisce anche un criterio di selezione e di qualità rispetto all'obiettivo degli Osservatori: non più luoghi di semplice ricezione delle istanze di famiglie e imprese insoddisfatte del sistema bancario, ma nucleo attivo per sostenere l'accesso al credito «delle imprese sane, sotto ogni profilo, di cui il prefetto può e deve farsi garante » sottolinea Giuseppe Pecoraro. Nel protocollo si sancisce che il prefetto è «l'unico soggetto deputato alla trattazione delle singole istanze rappresentate dai clienti, assicurandone la riservatezzae l'anonimato».Si esclude un«diritto a ottenere automaticamente una revisione della pratica di fido » quando piuttosto l'obiettivo iniziale è «un più agevole e rapido processo di esame dell'istanza da parte della banca». Rispetto alle polemiche dei mesi passati appare però chiaro dal protocollo che il Prefetto si occuperà direttamente delle richieste di credito sottoposte alle singole banche. Il testo prevede anche una sorta «di bollino blu», come lo chiama il prefetto di Roma, per le aziende che documentano il rispetto delle norme sulla sicurezza nel lavoro, quelle antimafia, l'assenza di sentenze passate in giudicato in materia di lavoro nero. La banca riceverà anche la certificazione «dell'avvenuta presentazione delle dichiarazioni nell'ultimo quinquennio» che risultano al Fisco. In «presenza di tale qualificazione », scrive il protocollo, «la banca ne terrà conto e si impegna a dare priorità all'esame dell'istanza e a fornire l'esito dell'esame al cliente entro 20 giorni ». E dovrà motivarlo allo stesso cliente e al prefetto. L'accordo ha l'obiettivo evidente di spianare la strada della verifica delle istanze, per superare diffidenze e incomprensioni ma anche per dare un percorso concretoe qualificato all'attività dell'Osservatorio. Ma c'è di più:«Non vogliamo solo creare una corsia preferenziale per le imprese migliori, anche per evitare la concorrenza sleale delle aziende poco trasparenti se non in situazioni dubbie. Stiamo anche pensando – annuncia Pecoraro – di dare priorità ai settori economici più strategici e presenti sul territorio nella Regione. A Roma penso alle imprese di servizi e all'immobiliare, a Viterbo il ramo della ceramica». Osserva il responsabile Abi del Lazio, Mario Fiumara: «L'accordo è utile e ben fatto. Consente a ognuna delle parti di esprimere il proprio punto di vista. Ma dà anche la possibilità di lavorare senza innescare conflitti che non servono». All'Osservatorio regionale del Lazio sono giunte finora una quarantina di istanze, divise a metà tra imprese e famiglie. La sensazione è che il protocollo possa fornire, oltre ai criteri «per qualificare le imprese e le famiglie», come premette l'accordo, un clima quantomeno privo di pregiudizi.Anche perché l'accordo nasce in tempi non sospetti: «Non in questi giorni –sottolinea Fiumara – ma è frutto di un confronto iniziato fin dalla prima riunione dell'Osservatorio, il 6 maggio». A dimostrare, insomma, che una sintesi efficace è possibile superando polemiche e ostilità reciproche. marco.ludovico@ilsole24ore.com © RIPRODUZIONE RISERVATA LE VALUTAZIONI Sarà possibile l'istruttoria sul caso sottoposto alla singola banca. Finora 40 le istanze presentate. Priorità ai settori strategici nel territorio LE INTERFERENZE Solo alcuni giorni fa l'associazione bancaria aveva denunciato forti interferenze di alcune prefetture nel resto d'Italia

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Conti in affanno, ma ora il problema è la reputazione (sezione: Revoca fidi)

( da "Corriere Economia" del 06-07-2009)

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Corriere Economia sezione: Economia data: 06/07/2009 - pag: 3 Analisi Istituti italiani ed europei a confronto. Calo e ripresa della redditività secondo Accenture Conti in affanno, ma ora il problema è la reputazione DI MASSIMO MUCCHETTI N ella Milano del 1630, il popolino credeva che i malvagi ungessero le porte delle case con una sostanza biancastra atta a diffondere la peste. La superstizione offriva al popolino colpe e colpevoli a buon mercato, e alle autorità impotenti un comodo alibi. Per l'Italia del secolo XXI, piegata dalla recessione di origine finanziaria, i nuovi «untori» sarebbero i banchieri, che negano il credito alle piccole e medie imprese e alle partite Iva in genere, considerate in blocco meritevoli di fiducia. In realtà, indicare capri espiatori alla pubblica esecrazione non impediva il contagio nel XVII secolo né oggi risolve la crisi economica. Certo, i banchieri non sono santi. Ottenere credito è più difficile. E però la questione vera è un'altra. Questa dura recessione, dopo la quale ci vorranno anni per tornare ai livelli precedenti la crisi, richiederebbe sia alle banche che alle imprese di lavorare con più capitale e meno debito: una riconversione costosa per entrambe. Prima di Lehman, nel settembre 2008, annota la Banca d'Italia nella Relazione annuale, il sistema delle imprese italiane aveva debiti finanziari pari allo 0,73% del prodotto interno lordo contro una media di Eurolandia dello 0,94%. All'interno di questa minor esposizione, il peso relativo dei prestiti bancari era sostanzialmente uguale: il 34,3% delle passività, che comprendono anche i titoli, le azioni e i debiti commerciali, in Italia contro il 34,9% della zona euro. Più in generale, il complesso delle passività finanziarie era in Italia pari a 2,13 volte il Pil, un rapporto inferiore a quelli di Usa, Giappone, Regno Unito, Francia e Spagna e superiore solo a quello della Germania. Dunque, l'economia italiana avrebbe spazio per aumentare la sua leva finanziaria, ma utilizzando sia la banca che il capitale, e non solo la banca. Secondo il Fondo monetario internazionale, del resto, il complesso degli impieghi creditizi italiani è pari al 97% del Pil contro il 95% tedesco, il 94% francese. Ma conta anche la tendenza. Nel 2008, i debiti finanziari delle imprese sono aumentati di 103 miliardi e sono balzati al 182% del valore aggiunto. Il debito è ormai al 48,7% del totale dei mezzi finanziari delle imprese, 8 punti in più che si spiegano pure con il calo del valore di mercato del capitale. Tra le 50 mila imprese censite dalla Centrale dei bilanci, il grado di indebitamento cresce nelle unità con più di 250 dipendenti e cala, pur restando più elevato, nelle minori. E' in questo quadro che arriva la recessione. Il risultato, a marzo 2009, è un marcato rallentamento della crescita degli impieghi che scende dal 13% del 2006 al 4%. Ad aprile siamo al 3,7% e per maggio bisognerà attendere che il ministero dell'Economia sdogani i dati della Banca d'Italia. A marzo 2009 su marzo 2008, comunque, i primi 5 gruppi bancari hanno addirittura ridotto del 2,1% gli impieghi, mentre le banche più piccole hanno continuato a espandere le erogazioni fino al 10%. Va ricordato, però, che le grandi banche fanno più credito non solo in assoluto ma anche in relazione ai depositi. E per riuscirci ricorrono ai prestiti delle banche estere che, nel 2008, sono si sono ridotti di ben 48 miliardi a causa della crisi di fiducia. Le banche italiane devono fronteggiare un problema di conti e uno reputazione. Rielaborando i dati Bankitalia, il ritorno lordo sul capitale dei primi 5 gruppi bancari italiani cala dal 18,5% del 2007 al 7% del 2008 e, secondo Prometeia, potrebbe scendere ancora al 4% nel 2010 risalendo a un modesto 5% nel 2011. Secondo la società di alta consulenza Accenture, i primi 20 gruppi bancari internazionali precipiterebbero da un Roe lordo del 26% pre crisi a uno del 4% post crisi. Accenture elenca le ragioni del tracollo: aumento dei requisiti patrimoniali (meno 5%), minor ricorso al debito (meno 6%), maggiori costi di raccolta (meno 66%), minori commissioni (meno 2%) e maggiori accantonamenti a rischio su crediti (meno 3%). Potrebbero, queste banche, risalire al 15% nel 2012, per un terzo tagliano i costi e per il resto attraverso la ristrutturazione dell'offerta e del profilo di rischio. In Italia, stima Accenture, sempre al 2012 le maggiori banche potrebbero risalire verso il 10-12%. E lì, salvo eccezioni, ci si fermerà. Il fatto è che le perdite su crediti stanno aumentando: 5 miliardi nei primi tre mesi del 2009, certifica la Vigilanza. Ma la realtà è peggiore di quanto mostrano i bilanci, perché le banche, potendo scontare fiscalmente perdite non superiori allo 0,3% dei prestiti, non hanno alcun interesse a fare pulizie, pagando pure le tasse sulle perdite. Una situazione equivoca ( e non migliorata dal decreto anticrisi che alza allo 0,50% la soglia, ma solo per i nuovi crediti, fatalmente pochi) tale da favorire l'opacità. E questo è un problema per la reputazione. Quando tutto andava bene, nessuno stava a guardare. Ma adesso si guarda e si confronta. I banchieri hanno certo ragione di chiedere all'artigiano, al commerciante o al piccolo industriale che sfoggia il Porsche Cayenne di metterci anche capitali propri oltre a pretendere fidi più larghi. Ma ne hanno meno quando consolidano i debiti delle grandi imprese senza metterne in discussione la gerenza e sena pretendere adeguate iniezioni di capitali da parte dei soci eccellenti, magari colleghi nei consigli di amministrazione che contano. Non basta per essere considerati untori, ma certo non aiuta la reputazione in questi tempi bui.

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Azzi: questa è la rivincita dei Lillipuziani del credito (sezione: Revoca fidi)

( da "Corriere Economia" del 06-07-2009)

Argomenti: Revoca fidi

Corriere Economia sezione: Economia data: 06/07/2009 - pag: 5 L'altra banca Il presidente di Federcasse: «Basta con la dittatura delle trimestrali» Azzi: questa è la rivincita dei Lillipuziani del credito Le Casse rurali e le Bcc resistono meglio alla crisi del mercato Una galassia di 438 istituti con impieghi per 118 miliardi DI STEFANO RIGHI È il signore incontrastato del credito cooperativo. Alessandro Azzi, avvocato, da vent'anni è il presidente della Bcc del Garda e da 17 guida Federcasse, l'associazione delle casse rurali e delle banche di credito cooperativo. Prese singolarmente sono nulla, ma se si mettono assieme queste 438 banche che vanno da Bolzano a Pachino, da quella di lingua slovena all'aostana, appare una galassia di 4.044 sportelli, 30 mila dipendenti, 900 mila soci. Azzi sa bene di non essere l'imperatore di quest'impero con l'anima cooperativa, ma solo il portavoce: «Le nostre banche non sono tutte uguali fra loro, ma una cosa ci accomuna, la conoscenza della nostra clientela e del territorio dove operiamo. Sia chiaro, non vogliamo confrontarci né dare lezioni a nessuno, ma i fatti adesso sono dalla nostra parte». Finanza Nel momento in cui le organizzazioni imprenditoriali puntano il dito contro il sistema bancario accusando i signori degli sportelli di essere la causa del credit crunch , la stretta creditizia che soffoca le aziende, la galassia delle Bcc, le micro banche di paese, ottiene il riconoscimento più ambito, quello di essere partner affidabile di nuove iniziative imprenditoriali. Piccole economie, talvolta medie, mai grandi. Sia chiaro: «Io non voglio giudicare gli altri sottolinea Azzi non credo che la soluzione dei problemi che affliggono il credito oggi in Italia sia lo spezzatino di Intesa e Unicredit. Queste banche hanno un ruolo e una funzione ben precisa, ma sono orgoglioso dei risultati ottenuti dal nostro sistema. Quanto è accaduto nell'ultimo anno dimostra che il senso della finanza è dare utilità sociale, perché la finanza fine a se stessa è estremamente pericolosa; che il roe ( return on equity , ovvero l'indice di redditività del capitale proprio), è un mito sbagliato; che l'idolatria del breve termine non era sostenibile nel lungo periodo. Le crisi rimarcano le differenze. Quando c'è la bassa marea si vede cosa c'è sotto, con il mare alto sono bravi tutti.». Dimensioni La crisi colpisce piccoli e grandi. Ma le piccole, le Bcc, hanno deciso di essere diverse. Lo hanno urlato nella campagna pubblicitaria dello scorso inverno, cercano di dimostrarlo ogni giorno: questa banca è differente. Anche adesso. «Tutti invocano un ritorno ai fondamentali, all'analisi dei bilanci, alla solidità. Ben vengano dice Azzi . Noi continuiamo a sostenere le famiglie e le pmi, a meritare la raccolta e siamo tranquilli per il livello di patrimonializzazione acquisito nel corso degli anni. Certo, il momento è difficile e noi soffriamo assieme alle nostre comunità, la percentuale delle sofferenze aumenta anche per noi, ma non è che abbiamo perso la capacità di valutare il merito di credito. La conoscenza della clientela, della sua storia, è la chiave per interpretare il futuro, anche se sappiamo bene che, al di là della buona volontà, c'è chi non ce la fa proprio». Tenuta Eppure il sistema tiene. Chiuso il 2008 con depositi da clientela superiori agli 80 miliardi di euro, il primo trimestre dell'anno in corso ha segnato una crescita dell'1,1 per cento. Al punto che la difesa del sistema bancario rovescia i termini della questione: sono gli imprenditori, non le banche, a non osare in questo periodo. «La ragione spesso sta da due parti chiosa Azzi . Oggi non c'è più un rischio liquidità, la raccolta bancaria c'è, se resta lì inutilizzata, come si vede anche dai nostri dati, significa che c'è incertezza, che la gente non si fida, non vuole osare. Ma gli impieghi complessivi del sistema sono aumentati nell'ultimo anno del 2 per cento, quelli delle Bcc del 10 per cento. Non siamo più bravi, solamente conosciamo meglio chi ci sta di fronte». E al tempo della finanza transnazionale non è cosa da poco. srighi@corriere.it Leader Alessandro Azzi, presidente di Federcasse e della Bcc del Garda

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Socialfidi si fida di Trebo (sezione: Revoca fidi)

( da "Alto Adige" del 07-07-2009)

Argomenti: Revoca fidi

La cooperativa favorisce il credito alle associazioni impegnate nel sociale Socialfidi si fida di Trebo Succede a Kiesswetter alla guida del sodalizio economico BOLZANO. Pepi Trebo è il nuovo presidente del consiglio di gestione di Socialfidi, la cooperativa di garanzia nata, nell'ambito della Federazione provinciale delle associazioni sociali, per consentire un migliore accesso al credito ad associazioni, fondazioni e cooperative del settore socio-assistenziale e sanitario. Trebo sostituisce Oscar Kiesswetter, che ha contribuito fin dall'inizio e con successo alla nascita ed allo sviluppo di Socialfidi. Il nuovo presidente, esperto nel settore economico e finanziario e per molti anni responsabile di zona di uno dei più importanti istituti di credito locali, si troverà dunque a ricoprire un ruolo da una prospettiva opposta rispetto a quella avuta sinora. Offrirà consulenza alle organizzazioni, dovrà trattare con gli istituti bancari per riuscire a negoziare migliori condizioni per gli associati. Socialfidi è infatti la cooperativa di garanzia costituita con l'intento di consentire un migliore accesso al credito ad associazioni, fondazioni e cooperative del settore socio-assistenziale e sanitario, mediante il rilascio ai propri soci di una parte delle garanzie da prestare. Tornando alla guida di Socialfidi, il presidente uscente Oscar Kiesswetter ha concluso brillantemente l'impegnativa fase di costituzione e sviluppo di un'istituzione così importante per il terzo settore. A lui va il ringraziamento di tutti i rappresentanti di Socialfidi per il prezioso lavoro svolto. «Vogliamo essere sempre più a fianco delle associazioni e delle cooperative sociali che vivono con crescente disagio la stretta finanziaria e del credito in atto in questa fase per aiutarle a svolgere in modo ancora più efficace il loro servizio a favore della comunità locale», sostiene il nuovo presidente Pepi Trebo, insieme ai soci fondatori di Socialfidi che sono Start - Fondo mutualistico Legacoopbund, Fonasco - Fondo mutualistico Confcooperative, Confcooperative Bolzano, Caritas, Fondazione Odar, Legacoopbund, Federazione provinciale associazioni sociali, Anmic - Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, Arche - Kvw. A Socialfidi possono iscriversi le cooperative, associazioni e fondazioni attive in provincia di Bolzano nel settore socio-assistenziale e sanitario; il modulo è sul sito www.socialfidi.coop.

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Uno sportello bancario nella sede di Casartigiani (sezione: Revoca fidi)

( da "Arena, L'" del 07-07-2009)

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Martedì 07 Luglio 2009 ECONOMIA Pagina 33 ARTIGIANCASSA Uno sportello bancario nella sede di Casartigiani Ettore Filippi, Direttore della sede regionale di Artigiancassa, (www.artigiancassa.it Banca che ha come business la gestione dei fondi pubblici che permettono ai clienti artigiani, aventi diritto, di abbattere i tassi di finanziamento, concessi da qualsiasi istituto bancario nazionale) e Angelo Bressanelli, presidente di Fidi Artigiani hanno siglato un accordo in virtù del quale sarà aperto negli uffici di Casartigiani Verona (www.artigianiverona.it) in via Torricelli 71, l'Artigiancassa Point. Grazie all'intesa, Fidi Artigiani sarà la prima struttura in provincia che avrà funzione di sportello bancario, offrendo agli associati prodotti e servizi inerenti al credito come finanziamenti, pos, carte di credito, leasing , conti correnti e noleggio a lungo termine di vetture aziendali. I servizi saranno accessibili all'Associazione di Categoria, senza doversi recare a uno sportello bancario. «La convenzione», ha spiegato Bressanelli, «permette a Fidi Artigiani di aumentare la gamma di servizi alle aziende e di avvicinarle alla nostra struttura del credito. Una possibilità importante, soprattutto alla luce del fatto che il rapporto banca-impresa registra un momento di difficoltà a causa della situazione economica».  

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"un gran giurì per ridurre i conflitti tra banche e pmi" - emilio vettori (sezione: Revoca fidi)

( da "Repubblica, La" del 07-07-2009)

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Pagina XI - Torino La proposta di Costamagna, leader di Confapi Piemonte "Un gran giurì per ridurre i conflitti tra banche e Pmi" EMILIO VETTORI ISTITUIRE un «Gran Giurì», una sorta di Comitato d´eccellenza composto da persone autorevoli, capaci ed indipendenti in grado di analizzare i progetti imprenditoriali presentati dalle piccole e medie imprese, valutarli e sottoporli con una corsia preferenziale al sistema bancario. E´ l´idea lanciata da Livio Costamagna, presidente di Confapi Piemonte (che rappresenta oltre 5mila imprese), per tentare di fornire uno strumento in più nei difficili rapporti fra Pmi e Istituti di credito, resi ancora più tesi dalla difficile situazione congiunturale. L´idea è stata lanciata recentemente da Costamagna che aggiunge: «I progetti delle piccole imprese dovranno essere sottoposti ad una valutazione sia sotto il profilo economico, sia strategico. Questo primo screening potrebbe conferire alle aziende una certificazione a garanzia del loro operato, una specie di Bollino Blu, nei confronti delle banche». Secondo il vertice di Confapi Piemonte, a questo punto potrebbe «partire uno studio di fattibilità che coinvolgerebbe tutte le associazioni territoriali, i Consorzi Fidi, le banche che dovranno fare sinergia per arrivare a definire un metodo d´azione univoco, fornire valutazioni congiunte e ripartire i rischi. Si potrebbe arrivare a definire uno strumento in più contro la crisi». «Considerando in quali difficili acque naviga oggi un imprenditore – spiega poi Costamagna – dobbiamo pensare alla banca come ad una fregata che deve diventare però una nave cisterna in grado di tenere la barra del timone in modo etico e lungimirante, per concedere il carburante a quelle imbarcazioni che conoscono bene la loro rotta, grazie ad un piano di navigazione ben definito. Per poter navigare nelle acque molto mosse dell´economia attuale, l´imprenditore non dovrà essere lasciato solo: occorrono flotte capaci, come quella costituita dalle oltre cinquemila piccole e medie imprese raccolte da Confapi Piemonte, ma anche navi in grado di fornire aiuto come banche avvedute e lungimiranti». SEGUE A PAGINA V

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Con il Confidi si apre lo studio (sezione: Revoca fidi)

( da "Sole 24 Ore, Il (Nord Est)" del 08-07-2009)

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Nord-Est sezione: EST data: 2009-07-08 - pag: 12 autore: Dottori commercialisti. Al via iniziativa pilota in provincia di Pordenone Con il Confidi si apre lo studio Prestiti per i giovani ma anche per professionisti in difficoltà Valeria Zanetti Un aiuto ai giovani dottori commercialisti ed esperti contabili di Pordenone, che intendono avviare l'attività, ma necessitano di prestiti a condizioni favorevoli. Ed un sostegno ai colleghi più affermati che, complice la crisi economica, non sono sempre garantiti nei confronti dei propri clienti, a corto di liquidità e che quindi, a volte, non risultano in grado di pagare le parcelle. Con questo obiettivo l'Associazione dei dottori commercialisti ed esperti contabili della provincia (Adc), per prima nel Friuli-Venezia Giulia e nell'intero Nord- Est, ha siglato con il Consorzio garanzia fidi commercio di Pordenone, presieduto da Roberto Cao, una convenzione, che risale al dicembre scorso, ma che solo ora sta entrando a regime e si prevede diventerà operativa verso settembre. «Stiamo lavorando per far finalmente decollare il progetto – spiega Michela Triggiani, componente del direttivo dell'associazione e consigliere dell'Ordine dei dottori commercialisti pordenonesi –. Ora occorre nominare una commissione tecnica che sarà incaricata di valutare le domande presentate: Confidi ha chiesto che sia composta da tre professionisti indicati dall'associazione, la quale, a propria volta, ha coinvolto nella valutazione sulla rosa designata l'Ordine». I componenti – secondo l'associazione – possono essere dottori commercialisti, esperti contabili, ma anche specialisti nella concessione di fidi, non iscritti all'Ordine. Proprio l'Ordine, tra l'altro,evidenzia alcuni punti critici della convenzione, siglata dall'associazione. «L'iniziativa, partita dall'Adc,dovrebbe,a nostro parere coinvolgere tutti i Confidi, non solo quello dei commercianti», sottolinea Renato Cinelli, presidente dei commercialisti di Pordenone. «Verissimo –condivide Triggiani – però era importante fare il primo passo, formulare un modello di convenzione e far funzionare il meccanismo. Nulla ci impedisce in seguito di siglare simili accordi con altri enti. L'esperienza potrebbe fare da apripista ad altre nell'intero Triveneto».Inoltre, sottolinea la professionista, a fine anno occorrerà sicuramente mettere mano al modello di convenzione, che limita ai soli professionisti soci dell'Adc provinciale la possibilità di formulare la domanda di garanzia al consorzio. «La clausola deve essere eliminata per dare l'opportunità a tutti i colleghi di poter approfittare delle facilitazioni previste nell'accesso al credito», aggiunge Triggiani. Se dunque l'accordo andrà a regime, in autunno i dottori commercialisti ed esperti contabili pordenonesi potranno iniziare ad inviare al Consorzio, tramite l'istituto bancario prescelto (Confidi è convenzionato con 24 istituti di credito operanti sul mercato), le domande di garanzia corredandole con una descrizione dettagliata del programma di investimento professionale in funzione del quale viene presentata la richiesta. Secondo quanto previsto dalla convenzione la banca destinataria della richiesta di prestito su garanzia di Confidi curerà l'istruttoria e si esprimerà sulla finanziabilità o meno della domanda. Il Consorzio assumerà in proprio, nei confronti della banca, il rischio di ciascuna insolvenza, nella misura del 50% del finanziamento (salvo espressa previsione diversa che il consorzio definirà con la banca). © RIPRODUZIONE RISERVATA Michela Triggiani CONSIGLIERE ORDINE PN Apripista. Ora occorre nominare una commissione tecnica che valuterà le domande presentate. L'esperienza potrebbe fare da battistrada in tutto il Triveneto Renato Cinelli PRESIDENTE COMMERCIALISTI Auspicio. A vantaggio della categoria il progetto, a nostro parere, dovrebbe coinvolgere tutti i Confidi del territorio, non solo quello del commercio

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Allarme della Cna (sezione: Revoca fidi)

( da "Corriere Alto Adige" del 08-07-2009)

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Corriere dell'Alto Adige sezione: 1AECONOMIA data: 08/07/2009 - pag: 9 Artigianato Lunedì assemblea Allarme della Cna «Clienti morosi Pmi senza liquidi» BOLZANO «Qui non paga più nessuno, nemmeno la nostra squadra di esperti per il recupero crediti riesce ad aiutare le nostre Pmi. Aziende sane, piene di lavoro, ma senza liquidità perché i pagamenti ormai non arrivano più nemmeno dopo 120-130 giorni. Non arrivano e basta». Pino Salvadori, direttore della Cna-Unione artigiani, denuncia lo stato di malessere delle piccole e medie imprese. «Lavoro dal 1975 ricorda Salvadori e solo una volta ho vissuto una crisi epocale, quella di fine anni '70, quando i tassi d'interesse erano schizzati al 22%. Ma quella era inflazione, mentre l'economia comunque cresceva. Ora è qualcosa di diverso. Gli strumenti tradizionali non sono sufficienti per arginare la crisi. Il recente provvedimento del governo, che pone un tetto dello 0,5% al massimo scoperto, modifica il decreto Bersani e vedremo se darà buoni frutti. Nel frattempo dobbiamo agire a livello locale per sensibilizzare i nostri associati suo nuovi strumenti messi a disposizione dalla Provincia». Lunedì sera la Cna terrà un'assemblea proprio per informare i soci, in particolare le aziende sane che sono in crisi di liquidità per il mancato pagamento da parte dei clienti. «Le aziende in questa situazione spiega Salvadori possono ottenere liquidità dalle banche sotto forma di fido, ad un tasso massimo del 4,5%. La differenza tra questo tasso e quello richiesto dalle banche, è a carico del fondo di rotazione della Provincia, che autorizza l'iter con provevdimento di giunta, mentre le garanzie vengono fornite dai Consorzi fidi, nel nostro caso Fidimpresa. Così evitiamo di mandare a fondo aziende che hanno tutti i requisiti per sopravvivere, ma si ritrovano senza ossigeno». La Cna ha anche raccolto numerose segnalazioni delle imprese che esprimevano «sorpresa e indignazione per l'introduzione di nuove voci di costo nei rapporti di conto corrente bancario, a seguito dell'eliminazione della commissione di massimo scoperto. Le banche, previa una semplice comunicazione scritta al cliente delle variazioni sfavorevoli, stanno inviando alla clientela la comunicazione dell'eliminazione dai contratti in essere delle commissioni di massimo scoperto, di quelle trimestrali di affidamento, di quelle di revisione dell'affidamento e di quelle relative alle maggiorazioni per l'andamento anomalo del rapporto ma, al tempo stesso, introducono altre spese collegate alla messa a disposizione di fondi (fido) e all'utilizzo dei fondi oltre la disponibilità accordata (sconfinamento). Gli istituti, in pratica, hanno semplicemente sostituito le precedenti commissioni con altre, probabilmente ancora più onerose». F. E.

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Un popolo di cattivi pagatori (sezione: Revoca fidi)

( da "Miaeconomia" del 08-07-2009)

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Gli ultimi articoli da: Esperto conti correnti Cambiali scadute 15 anni faTrasferimento assegno pensioneC/c per protestatiApertura c/c a protestatoProtesto e c/cC/c cointestato e de cuiusAssegno bancario pretestatoProtesto assegnoRichiesta c/c baseC/c per soggetti protestati Gli ultimi articoli da: Esperto mutui casa Documenti mutuoDetrazione mutuo per nuda proprieta’Separazione coniugi e mutuo cointestatoMutuo per immobile donatoVendita immobile intestato a minoreCancellazione ipotecaRifinanziamento del mutuoObblighi garante di mutuoMorosita' dell'inquilinoObblighi del cointestatario del mutuo BANCA E MUTUI » Mutui Un popolo di cattivi pagatori (08/07/2009) Avete richiesto un prestito in banca o ad una finanziaria e avete avuto qualche problema nel restituirlo? Avete richiesto un mutuo e non ve lo hanno accordato? Due situazioni che sono all’ordine del giorno per migliaia di italiani alle prese ogni mese con la restituzione delle rate del mutuo di casa e del prestito per l’automobile e che scoprono cosi’ l’esistenza dei Sistemi di informazioni creditizia (Sic), vale a dire gli archivi a cui tutto il sistema bancario fa affluire dati riguardanti i finanziamenti accordati e la regolarita’ dei rimborsi relativi a prestiti, mutui, carte di credito e fidi di conto corrente. Banche e societa’ di finanziamento, prima di concedere un credito ai propri clienti e durante la restituzione del prestito, si informano infatti della loro solvibilita’ ed affidabilita’: in pratica che il debitore, una volta ricevuto il credito, sia poi in grado di restituirlo senza problemi. In particolare i Sic registrano e gestiscono i dati personali dei consumatori che abbiano richiesto e/o ottenuto un finanziamento. Dati fondamentali, quelli gestiti dai Sic, perché la loro presenza puo’ comportare il rifiuto ad una richiesta di finanziamento. E qui sta la spiegazione a tutti coloro che si chiedono il perché gli venga negato un prestito. Sulla base delle informazioni cosi’ rilevate (entita’ degli importi richiesti, puntualita’ o ritardi nei pagamenti, livello di indebitamento), gli enti finanziari valutano infatti la solvibilita’ e l’affidabilita’ dei soggetti censiti, finanziando solamente quanti offrano maggiori garanzie circa la restituzione dell’importo erogato e gestendo in questo modo il rischio connesso all’attivita’ creditizia. Ma va anche detto che grazie al “Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati” - che disciplina dal 1° gennaio 2005 l’attivita’ dei Sic - sono anche aumentati i diritti dei consumatori censiti che possono sempre verificare i dati e la propria situazione creditizia tramite l’accesso diretto. L’iscritto ha, altresi’, il diritto di fare rettificare ed aggiornare i dati che si rivelino non correttamente censiti: i dati negativi frutto di errori delle banche o delle societa’ finanziarie o frutto di truffe perpetrate da terzi ai danni del consumatore, possono essere contestati e, se si prova l’errore o la truffa, rettificati o cancellati. Le regole sul trattamento dei dati personali hanno cosi’ messo fine alle numerose controversie createsi negli ultimi anni nei confronti dei cattivi pagatori, poiché oltre all’esattezza e alla completezza delle informazioni, il Codice regolamenta anche i tempi di conservazione dei dati. Si tratta di tempi ben precisi, al termine dei quali le informazioni vengono automaticamente cancellati dal sistema. Sono previsti, inoltre, tempi diversi a seconda che si tratti di dati negativi (ritardi nei pagamenti, sofferenze, cessioni del credito ecc) o positivi (ad esempio il regolare pagamento del prestito. Ed, ancora, a seconda della diversa tipologia e della gravita’ dell’inadempimento. In particolare, le richieste di credito vanno mantenute non oltre 6 mesi. Ma se la domanda non viene accolta, il Sic ha tempo 30 giorni per provvedere alla cancellazione dei dati. Mentre per i ritardi successivamente regolarizzati le informazioni sono visibili: per 1 anno se il ritardo non e’ superiore a 2 rate o 2 mesi, mentre per i ritardi superiori si sale a 2 anni dalla data di regolarizzazione. Invece le informazioni negative circa i ritardi nei pagamenti non regolarizzati possono essere conservati per 36 mesi dalla data di cessazione del rapporto contrattuale o, successivamente alla scadenza contrattuale, dalla data dell’aggiornamento relativo ad eventi rilevanti del rapporto di credito (passaggio a perdita, cessione del credito ecc). Nel caso in cui il consumatore voglia sapere se i propri dati sono registrati in Sic, quale banca li abbia trasmessi, ottenere l’aggiornamento, l’integrazione o la cancellazione puo’ presentare una semplice richiesta alla banca, alla societa’ o ai Sic che entro 15 giorni dovranno rispondere in maniera precisa e comprensibile. 2 voti - » Vota questa notizia »

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Credito, le aziende chiedono aiutoper la garanzia pubblica in banca (sezione: Revoca fidi)

( da "Sicilia, La" del 08-07-2009)

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confesercenti Credito, le aziende chiedono aiuto per la garanzia pubblica in banca La crisi per gli imprenditori si chiama "stretta creditizia". A denunciarla sono decine di imprenditori di aziende catanesi che in questi giorni hanno segnalato casi di difficoltà con le banche alle sede provinciale della Confesercenti. Un boom di richieste di aiuto da parte di oltre cinquanta aziende catanesi che danno lavoro a centinaia di famiglie. Confesercenti lancia l'allarme: «O si dà un sostegno alle imprese nei confronti del sistema bancario o rischiamo il collasso - dice Salvo Politino, direttore di Confesercenti - Non è un caso che Confesercenti Catania abbia messo in campo il Consorzio Fidi CO.SVI.G. (Consorzio per lo Sviluppo delle Garanzie) che attraverso il fondo di Medio Credito Centrale garantisce l'80% dell'importo deliberato dagli Istituti di Credito convenzionati. La crisi, sia del credito ma soprattutto del mercato, coinvolge aziende di tutti i settori e in tutta l´Isola. Molte aziende in difficoltà che hanno fatto ricorso alla Cig. Molte hanno segnalato alla Confesercenti situazioni di grave difficoltà creditizia e di mercato, annunciando cassa integrazione e licenziamenti a breve se non avranno il sostegno da parte della banche». «Chiedono il sostegno dei nostri Cofidi, ma soprattutto è importante che le Banche riconoscano la validità della "garanzia pubblica", di Medio Credito Centrale, garanzia diretta, a prima richiesta e valida ai fini Basilea 2 - aggiunge Politino - Ci sono poi imprese in difficoltà per problemi con la burocrazia nelle pubbliche amministrazioni, che in un momento di crisi generale rischia di mettere ko le aziende. Ci adopereremo - conclude Politino - affinchè venga recepito in Sicilia e a Catania l'accordo quadro, firmato tra l'Associazione Bancaria Italiana e il Ministero dell'Economia».

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Finanziamenti anti-crisia 200 imprese savonesi (sezione: Revoca fidi)

( da "Secolo XIX, Il" del 09-07-2009)

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Finanziamenti anti-crisia 200 imprese savonesi il successo dell'iniziativa della camera di commercio Grasso: assegnati 10 milioni con la nostra garanzia. Siamo meglio di altri savona. Dieci milioni di euro: è l'ammontare dei finanziamenti bancari alle imprese savonesi che sono stati garantiti nei primi sei mesi dell'anno dal fondo straordinario deliberato a fine gennaio dalla Camera di Commercio di Savona per fronteggiare la crisi. Il fondo straordinario è nato con lo specifico obiettivo di rafforzare le garanzie dei confidi e favorire l'accesso delle imprese locali al credito bancario. Uno strumento creditizio che assume ancora maggior importanza in un momento di crisi come quello attuale e che sta colpendo molte delle imprese attive nel territorio della provincia savonese. «In soldoni - spiega il presidente di Palazzo Lamba Doria, Giancarlo Grasso - significa che abbiamo già impegnato metà di quel milione di euro che la giunta camerale aveva destinato al rafforzamento delle garanzie con cui i Confidi sostengono le imprese favorendone l'accesso al credito bancario. Direi che abbiamo con questo fondo fatto prima e meglio di altri». Il "pacchetto" di interventi economici aggiuntivi, per un ammontare di 1,5 milioni di euro, comprendeva anche 200 mila euro destinati ad un'iniziativa elaborata da Filse per conto di Unioncamere e Regione Liguria e uno fondo di 300 mila euro riservato ad un'azione - ancora da definire - per rafforzare il patrimonio stesso dei consorzi fidi. «Noi abbiamo dei dati relativi al milione di euro messo a disposizione dei Confidi - aggiunge il presidente della Camera di Commercio -. A metà giugno le imprese savonesi che avevano chiesto il sostegno dei consorzi fidi erano 180, per un importo di 9 milioni di finanziamento richiesto. Oggi siamo sicuramente oltre le 200 domande e i 10 milioni di credito. Di quei 9 milioni, circa 2,2 milioni hanno chiesto e ottenuto la garanzia supplementare offerta dal fondo camerale, con un impegno di oltre 400 mila euro. Ma riteniamo che oggi siamo arrivati a mezzo milione, la metà del plafond totale». Il sistema dei confidi funziona in questo modo: l'impresa "x" va nella banca "y" per chiedere un finanziamento da destinare a investimenti o per superare crisi di liquidità. La banca esige delle garanzie e l'impresa si rivolge ad un consorzio fidi che, di norma, garantisce il 50% del prestito richiesto. La trattativa è in salita perché la banca, a fronte di garanzie limitate, tende a stringere i cordoni della borsa, a chiedere un tasso di interesse più elevato ed a ridurre i tempi di restituzione. In una situazione simile l'impresa rischia di non riuscire ad ottenere il finanziamento o comunque si trova in grande difficoltà nella restituzione della somma quando questa viene richiesta in tempi particolarmente ristretti. E' a questo punto che interviene il fondo camerale, che rafforza le garanzie del Confidi, elevando la copertura del finanziamento dal 50% all'80%. «E' così possibile - sottolinea il presidente Giancarlo Grasso - negoziare con la banca sia un allungamento del periodo di ammortamento dei prestiti, dai normali 5 anni fino a 8-10 anni, con conseguente diminuzione dell'importo delle rate a carico delle imprese, sia un abbattimento degli interessi, limitando il costo finale del denaro al 3-3,5%». Le imprese che hanno fatto ricorso alle garanzie del sistema confidi sono soprattutto artigianali e commerciali; limitate le richieste delle aziende turistiche mentre sono 5 le domande giunte da imprese cooperative. «Il meccanismo sembra funzionare bene - osserva il presidente camerale - anche se sarebbe necessaria più elasticità da parte delle banche. Il rischio infatti è di esaurire presto le risorse a disposizione se gli istituti di credito insisteranno a chiedere sempre il massimo di contro-garanzie anche se di fronte hanno imprese solide. Devono invece saper valutare in modo oggettivo sia la capacità di un'azienda di stare sul mercato sia il valore di un progetto da finanziare». Ma anche tra le imprese devono essere fatte delle distinzioni, perché sarebbe del tutto inutile bruciare soldi per tentare di chiudere voragini incolmabili. Non è azzardato sostenere che la crisi può anche servire a realizzare una sorta di "selezione della specie" tra le imprese, facendo emergere l'imprenditoria più credibile, quella in grado di agganciare la ripresa. «Anche le migliori intenzioni possono portare ad un disastro, perché le risorse disponibili non sono infinite - conclude Giancarlo Grasso -. Per questo stiamo studiando la possibilità di trovare gli strumenti che consentano agli enti economici di entrare nel capitale di aziende con buone idee e buone capacità». Sergio Del Santo 09/07/2009 ' 09/07/2009 Rafforzato il consorzio fidiIl meccanismo funziona ma ci vuole più elasticità dalle banche: si rischia di esaurire le risorse 09/07/2009 ' 09/07/2009 il denaro è meno caroIl fondo permette alle aziende di negoziare il periodo di ammortamento, limitando rata e interessi 09/07/2009

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San Marino, no di Anis e banche all'accordo anticrisi (sezione: Revoca fidi)

( da "Dire" del 09-07-2009)

Argomenti: Revoca fidi

San Marino, no di Anis e banche all'accordo anticrisi Governo si dice tranquillo: grande risultato, riporteremo fiducia Guidi (Assobank San Marino) SAN MARINO- Oltre il 50% dei lavoratori sammarinesi del settore privato rimangono senza contratto. L'accordo tripartito non ha dunque avuto, per ora, l'esito che il governo di San Marino si aspettava. L'Associazione nazionale degli Industriali (Anis) ha confermato le sue perplessità, non firmando questa mattina il documento. Una defezione molto importante, alla quale si aggiunge quella delle associazioni bancarie, già da tempo ritiratesi dal tavolo: mancano insomma due pilastri dell'economia sammarinese. Ma il governo ostenta tranquillità. "Comprendiamo le ragioni dell'Anis, con le imprese che soffrono è difficile accettare aumenti contributivi- spiega alla stampa il segretario di Stato per le Finanze Gabriele Gatti-. Ci manca una firma fondamentale, ma ci sono le condizioni perché arrivi". Lunedì ci sarà un nuovo incontro del tavolo tripartito sul programma economico per il 2010 che l'esecutivo sta ultimando, forse qualcosa potrebbe smuoversi già da lì. Ancora più convinto il collega alla Sanità, Claudio Podeschi: "Gli Industriali sono pronti a collaborare e il governo è molto determinato, con l'approvazione dei progetti di legge su credito agevolato per le imprese e ammortizzatori sociali si creerà il clima di fiducia per la firma". E anche per le associazioni bancarie c'è ottimismo. Marco Arzilli L'incontro di questa mattina non è dunque servito a fare rientrare le divergenze che riguardano tanto la parte normativa e le strategie di lungo termine, quanto, e forse soprattutto, quella economica che prevede per i prossimi due anni aumenti dei salari (rispettivamente dell'1,6% e del 2,1%) ben al di sopra delle previsioni sul tasso di inflazione a fine anno. I toni durante la riunione, durata poco più di un'ora, si sono riscaldati e all'uscita le facce erano decisamente scure. Specie quelle dei sindacati, i più delusi dall'esito della trattativa, che ha visto firmare l'accordo tripartito sui rinnovi contrattuali e sugli interventi a sostegno dell'economia e dell'occupazione dal governo, dalle due formazioni sindacali Csdl e Cdls, e dalle diverse associazioni di categoria, eccezion fatta per l'Anis. Dunque anche l'Osla, indecisa fino all'ultimo, ha posto la sua firma in calce, assieme ad artigiani (Unas), operatori del turismo (Usot) e commercianti (Usc). Eppure il governo non sembra molto preoccupato delle defezioni, convinto che le perplessità dell'Anis rientreranno in breve tempo. Nella conferenza stampa che ha seguito l'incontro del tavolo tripartito, Congresso di Stato schierato quasi al completo. All'appello mancano solo gli Esteri, gli Interni, la Cultura e la Giustizia. "Oggi è un momento importante, non un punto di arrivo ma di partenza", sottolinea il segretario di Stato per l'Industria, Marco Arzilli, riassumendo i punti chiave dell'accordo: aumento dei contratti di lavoro e delle ore, 12, di flessibilità; allungamento del periodo di prova e del tempo determinato a 18 mesi; blocco delle tariffe; istituzione di un fondo di garanzia per il consorzio fidi e dello sportello unico per le imprese. "Al Paese serve un patto sociale- sottolinea il collega al Lavoro Gian Marco Marcucci- per creare le condizioni per uscire dalla crisi. L'accordo contiene questi concetti: fare sistema per la tutela del Paese, delle imprese, dei lavoratore e delle famiglie". Ed è un documento aperto, aggiunge, "speriamo in un esame di coscienza dell'Anis. Il Paese ha bisogno di tante cose, l'ultima è il conflitto sociale". 9 luglio 2009

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(sezione: Revoca fidi)

( da "Resto del Carlino, Il (Ferrara)" del 10-07-2009)

Argomenti: Revoca fidi

VETRINA CENTO pag. 12 «Il sistema centese regge la crisi» Animato dibattito in consiglio con molti interventi: e un piano per l'emergenza ECONOMIA Il pubblico che ha assistito al dibattito l'altra sera in consiglio di ALBERTO LAZZARINI CENTO IL SISTEMA economico è in crisi ma il Centese reagisce e cerca di organizzare la riscossa. Dopo qualche isolato intervento e le prime discussioni, ecco finalmente un progetto organico: non risolverà certamente i problemi (il mondo globalizzato non lo permette) ma, almeno su alcune cose, si potrà intervenire. La Cento politica, economica e finanziaria l'altra sera ha dedicato un maxi incontro al "che fare? di fronte alla crisi" nel corso di un Consiglio comunale straordinario che, se inevitabilmente ha dovuto lasciare spazio a molte (troppe) voci con conseguenti dispersioni, ha però avuto il merito di fare il punto della situazione e di formulare qualche proposta. Ecco allora che nascerà un Tavolo permanente sulle emergenze economiche: "Sarà insediato prima delle ferie", ha annunciato l'assessore alle attività produttive Giorgio Bertani a conclusione della maratona che ha tagliato il traguardo a mezzanotte dopo tre ore di interventi. Lo stesso assessore ha sottolineato con soddisfazione l'avvenuta "condivisione dei problemi" fra le forze politiche ed economiche, la volontà "di parlarsi" e quella di coordinare gli interventi sotto la regia istituzionale del Comune. Dopo gli interventi del presidente del Consiglio comunale Adriano Orlandini e del sindaco Flavio Tuzet, Bertani aveva dato l'avvio al dibattito con un'approfondita relazione ricca di dati, ovviamente non positivi sulla congiuntura guerciniana, con la meccanica e la subfornitura in grossa difficoltà, la cassa integrazione che straripa, il commercio asfittico e l'agricoltura penalizzata dalla crescita dei costi. Mama in fin dei conti, anche se consola poco, va meglio che da altre parti. La conferma è venuta da Paolo Martinelli (Unindustria): il numero delle unità locali, ha annunciato, è addirittura cresciuto rispetto a due anni fa. Grande, ha aggiunto, è l'impegno delle aziende ma "I loro sforzi non sono sufficienti ed è per questo che, come associazione, valutiamo molto positivamente le politiche di sostegno alle famiglie dei cassaintegrati e di chi ha perso il lavoro, promosse dagli enti locali e territoriali e dalle Fondazioni bancarie". Molto bene anche gli accordi sul credito messi in campo da Camera di Commercio ed enti locali volti a sostenere l'attività, divenuta fondamentale, dei Consorzi Fidi. "E valutiamo positivamente anche l'attività di accesso al credito svolto dalle banche locali, contrariamente a quelle nazionali ed internazionali". Già, il credito. La platea ha chiesto alle banche un sostegno sempre più forte. Ivan Damiano, direttore generale di CariCento ha risposto con i dati: "I prestiti erogati dalla banca a privati e aziende, sono cresciuti in un anno del 15%". Ma il costo del credito non è destinato a calare, ha pronosticato, perché la rischiosità sta crescendo e il costo della raccolta è esploso. In più, ha ammonito, è in atto una concorrenza di fatto sleale da parte di talune banche internazionali. Giuseppe Accorsi, presidente della Bce, ha a sua volta difeso il ruolo delle banche locali e, citando la recentissima enciclica papale, ha sottolineato la necessità di ricondurre il sistema finanziario internazionale a valori etici e morali. Porte aperte, intanto, agli imprenditori meritevoli. Quanto alle categorie economiche, il lamento è generale anche se c'è chi, come Stefano Gallerani (Unione agricoltori) ha messo in luce le capacità di reazione degli imprenditori, molto attivi nei settori di nicchia. Sono anche intervenuti Davide Fiocchi (Ascom), Alberto Minarelli (Cna), Costantino Po (Coldiretti), Gianluca Guaitani (Unicredit) e Giuliano Guietti della Cgil che ha chiesto una rinnovata attenzione verso i lavoratori colpiti dalla crisi. A conclusione hanno preso la parola i rappresentanti dei vari gruppi politici consiliari. Image: 20090710/foto/3470.jpg

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DOPO l'entrata in vigore delle norme che dichiarano illegittim... (sezione: Revoca fidi)

( da "Resto del Carlino, Il (Pesaro)" del 10-07-2009)

Argomenti: Revoca fidi

PESARO AGENDA pag. 15 DOPO l'entrata in vigore delle norme che dichiarano illegittim... DOPO l'entrata in vigore delle norme che dichiarano illegittima la commissione di massimo scoperto molti istituti bancari hanno provveduto ad applicare altre gabelle quali la commissione di disponibilità credito. In pratica applicano una commissione sulla disponibilità dei fidi indipendentemente dal fatto che vengano utilizzati o meno. La situazione diventa quindi peggiorativa per gli utenti che chiedono il fido per sicurezza ma poi non lo usano. Invitiamo tutti i cittadini a contestare tali provvedimenti e a rivolgersi anche alle Associazioni dei Consumatori per una azione efficace a fronte di atteggiamenti vessatori denunciati in questi giorni anche dal Governatore della Banca d'Italia Draghi. Riteniamo opportuna un'azione congiunta tra tutte le forze economiche e le associazioni a tutela dei consumatori per una forte iniziativa nei confronti delle banche che anziché favorire lo sviluppo economico di imprese, commercianti e artigiani o di venire incontro alle esigenze delle tante famiglie in difficoltà continuano a perseguire la politica del massimo profitto per le prebende dei propri amministratori. Sergio Schiaroli, presidente provinciale della federconsumatori

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Massimo scoperto troppo caro (sezione: Revoca fidi)

( da "Gazzettino, Il (Rovigo)" del 10-07-2009)

Argomenti: Revoca fidi

«Massimo scoperto troppo caro» Lo 0,5% trimestale, che significa il 2% l'anno, non basta per sostenere gli artigiani Venerdì 10 Luglio 2009, "La commissione di massimo scoperto non superiore allo 0,5% per trimestre (che significa un 2% l'anno!) dell'importo dell'affidamento, stabilita dal Consiglio dei Ministri nella cosiddetta "Manovra d'Estate" è ancora troppo cara per le imprese artigiane". Lo afferma Girolamo Astolfi, presidente della Confartigianato Imprese di Rovigo che spiega: "Abbiamo valutato l'impatto della norma sulle nostre imprese. Analizzando i dati dell'accesso al credito di breve periodo nel 2008 del solo sistema Confartigianato del Veneto (pari a circa 651.600.000 euro di cui circa il 16% a titolo di fido di c/c, linea di credito oggetto della commissione di massimo scoperto), l'importo annuo stimato a carico delle aziende artigiane ed a favore del sistema bancario supera i due milioni di euro! Un salasso -prosegue Astolfi- soprattutto se si tiene in considerazione che molte convenzioni prevedevano la vecchia commissione di massimo scoperto franca, cioè a costo zero. Inoltre non è assolutamente chiaro se per i "non affidati" e gli "extra-fido" restino comunque valide le condizioni previste dalle lettere inviate ai correntisti di modifica unilaterale del contratto e soprattutto se lo 0,5% massimo applicabile coprirà anche i diritti di istruttoria fido". La questione è molto grave, secondo il presidente di Confartigianato. Se ne comprende la portata dalle dichiarazioni all'assemblea dell'Abi del Governatore della Banca d'Italia Mario Draghi: con cui ha esortato le banche a risolvere alla radice la questione del massimo scoperto a sostituire spontaneamente, una volta per tutte, le commissioni complesse e opache con commissioni ragionevoli. Astolfi apprezza infine le proposte avanzate sempre oggi all'Assemblea dell'Abi dal Ministro dell'Economia Giulio Tremonti per una moratoria volontaria sulle scadenze dei crediti alle imprese e per sospendere o modificare l'applicazione dei criteri di Basilea 2. "Sono indicazioni - sottolinea Astolfi - che testimoniano grande sensibilità alle difficoltà e alle aspettative delle imprese. Mi auguro che le banche colgano responsabilmente l'invito del Ministro Tremonti. Per le nostre imprese ciò si tradurrebbe in una salutare boccata d'ossigeno, proprio in una fase in cui è decisivo creare le condizioni per consentire agli imprenditori di cogliere i segnali della ripresa. E' estremamente importante che il sistema bancario recepisca il richiamo del Ministro dell'Economia ad una comune responsabilità verso il Paese".

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Le recenti Istruzioni della Banca d'Italia in tema di usura (sezione: Revoca fidi)

( da "AltaLex" del 10-07-2009)

Argomenti: Revoca fidi

Le recenti Istruzioni della Banca d’Italia in tema di usura Articolo 10.07.2009 Commenta | Stampa | Segnala | Condividi Le recenti Istruzioni della Banca d’Italia in tema di usura di Giorgio Mantovano Sul sito istituzionale della Banca d’Italia è stata pubblicata, per la consultazione e per eventuali osservazioni e proposte da sottoporre al medesimo organo di vigilanza entro il 22 maggio 2009, la tanto attesa revisione delle Istruzioni in materia di rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi, ai sensi della normativa anti-usura (Legge n. 108/1996). L’obiettivo dichiarato è quello di adeguare le precedenti Istruzioni impartite alle banche ed agli intermediari finanziari, nel febbario 2006, ai mutamenti del quadro normativo e di superare alcuni rilevanti problemi applicativi riscontrati nel corso di oltre un decennio di applicazione della normativa anti-usura. Prima di dar conto delle rilevanti novità non appare superflua qualche breve considerazione di fondo. Le Istruzioni della Banca d’Italia hanno assunto un valore fondamentale nella normativa penale di contrasto all’usura (art. 644 c.p.), ritenuta parzialmente “in bianco”, in quanto rimessa, per gli aspetti più prettamente tecnici, all’autorità amministrativa. Come è noto, le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad ossequiare i criteri di calcolo, in esse indicati, per la rilevazione del T.e.g. (tasso effettivo globale) e per la conseguente verifica, nel tempo, del superamento o meno del tasso ‘soglia’, oltre il quale il rapporto economico assume carattere usurario. In passato, le Istruzioni, malgrado alcuni necessari aggiornamenti, hanno suscitato non poche polemiche, dimostrando di essere il terreno di scontro elettivo di ogni attività peritale, chiamata a valutare la sussistenza o meno dell’usurarietà, interpretando ed applicando, nelle aule di giustizia, i criteri metodologici in esse previsti. Tra le principali critiche si è posta la questione della mancata inclusione, nella formula di calcolo del T.e.g., di alcuni costi, tra cui spiccava, ad esempio, l’opaca commissione di massimo scoperto (c.m.s.), la cui esistenza si rinviene già nella manualistica di tecnica bancaria dei primi decenni del secolo scorso. In effetti, con riferimento a questa voce che, unitamente agli interessi, risulta una delle componenti del compenso globale dovuto dal cliente, la Banca d’Italia, sin dalle prime Istruzioni, pubblicate nel 1996, aveva assunto una posizione in qualche modo ambigua, non includendola tra gli oneri, pur precisando che essa veniva rilevata separatamente ed espressa in termini percentuali. Non si chiariva, però, quale significato attribuire a tale separata indicazione. E ciò finiva con il creare un senso di diffuso disorientamento nella dottrina poiché trattavasi indubbiamente di un onere, scarsamente trasparente, connesso all’erogazione del credito. Lo stesso Governatore della Banca d’Italia, in occasione della consueta relazione annuale del 31 maggio 2008, aveva sollecitato il mondo bancario a sostituirla con una commissione più chiara, parametrata alla dimensione del fido accordato, come avviene da tempo in altri paesi. Ed anche il Presidente dell’Antitrust, lo scorso anno, le aveva puntato il dito contro, definendola una prassi iniqua che doveva essere abolita. Non si erano sopiti, difatti, gli echi di una clamorosa sentenza del Tribunale penale di Palmi (la n. 1732 dell’8 novembre 2007), che aveva assolto nove imputati, tra cui vari esponenti di vertice del mondo creditizio, con la formula “per non aver commesso il fatto”, pur avendo riconosciuto l’esistenza di un’usurarietà oggettiva a carico di un importante gruppo imprenditoriale calabrese, nell’ambito di alcuni rapporti di conto corrente. In quel processo, il perito d’ufficio, proveniente dalla Banca d’Italia, aveva accertato una serie di sforamenti, in alcuni trimestri, ora nei confronti del tasso cd. soglia, ora nei confronti della C.m.s., ora nei confronti di entrambe le grandezze. Quella sentenza, che non era riuscita ad individuare un colpevole ed era stata immediatamente impugnata in Corte d’Appello (si attende tuttora l’esito), aveva affermato, per la prima volta in Italia, l’autonoma rilevanza penale della c.m.s. nella verifica dell’usurarietà del rapporto. Si era detto che la c.m.s. è un costo collegato all’erogazione del credito e, pertanto, da tenere in considerazione come elemento potenzialmente produttivo di usura. Il limite oltre il quale essa acquisiva rilevanza penale era, dal Tribunale di Palmi, individuato nella media, indicata trimestralmente dai vari Decreti ministeriali, pro-tempore vigenti, aumentata del 50%. Pur trattandosi di un orientamento non condiviso da altri Giudici, quella pronuncia, aveva avuto il merito di stimolare ulteriormente il dibattito in corso, scuotendo il mondo bancario e sollecitando, ancora una volta, l’intervento del legislatore. Come è noto, l’art. 2 bis della legge n. 2 del 28 gennaio 2009 ha dedicato una certa attenzione alla c.m.s. ed alle clausole contrattuali, comunque denominate, di remunerazione per la messa a disposizione di fondi, cercando di eliminare le incongruenze e gli aspetti forse più vessatori, decretandone, al contempo, anche la rilevanza penale ai fini della normativa anti-usura. Le recenti Istruzioni della Banca d’Italia, datate maggio 2009, si adeguano, ovviamente, a quel disposto normativo ma ampliano, anche, la platea delle spese e dei costi da includere nel calcolo del T.e.g.. In estrema sintesi, oltre alla c.m.s. ed agli oneri per la messa a disposizione dei fondi, si prevedono ulteriori ipotesi di costo da inserire nel conteggio del tasso effettivo globale. In particolare: il costo dell’attività di mediazione svolta da un terzo, indipendentemente dalla forma tecnica del finanziamento; i costi relativi alle operazioni di pagamento e di prelievo; i costi connessi all’utilizzazione di un mezzo di pagamento che permetta di effettuare pagamenti e prelievi. La necessità, poi, di uniformare, ove possibile, la base di calcolo del T.e.g. a quella dell’indicatore di costo (il T.a.e.g.), previsto dalla Direttiva sul Credito al consumo (2008/48/CE), al fine di migliorare il livello di protezione del consumatore e le possibilità di raffronto tra le condizioni ed i costi del credito, portano ad includere nel T.e.g. alcune spese precedentemente escluse dal conteggio. Il riferimento è ai costi assicurativi obbligatori per legge, ai recuperi di spese, ecc.. Ed ancora, tra le novità più salienti vi è, senza dubbio, la modifica dei criteri di rilevazione degli oneri nella formula di calcolo del T.e.g.. Gli oneri su base annua saranno calcolati includendo, a differenza di prima, tutte le spese sostenute nei dodici mesi precedenti la fine del trimestre di rilevazione. E’ una scelta che differisce rispetto alla temporalità degli interessi, ancorati alle competenze di pertinenza del trimestre di riferimento. Muta anche lo schema segnaletico per conformarsi alle statistiche europee, con cambiamenti previsti per le classi di durata, di importo e che tiene conto delle diverse condizioni applicate a famiglie ed imprese. Permane l’esclusione dal calcolo degli interessi di mora. L’impressione finale, leggendo il vasto articolato tecnico, è che, malgrado alcuni passi in avanti, si sarebbe potuta offrire, su taluni aspetti (giorni valuta, nozione di portafoglio finanziario, concetto di costo effettivamente sostenuto dall’intermediario, ecc.), una migliore puntualità, eliminando possibili contraddizioni, anche ricorrendo, laddove ve ne fosse stato bisogno, ad ipotesi di calcolo esemplificative, che avrebbero di sicuro giovato alla determinatezza della fattispecie penale. Ma tant’è. Il che dimostra quanto sia ancora impervia la lotta contro il deprecabile fenomeno dell’usura. Commenta | Stampa | Segnala | Condividi |

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Le 'ndrine, la bancaria e gli affidamenti azzardati (sezione: Revoca fidi)

( da "Sole 24 Ore, Il (Plus)" del 11-07-2009)

Argomenti: Revoca fidi

Plus sezione: ATTUALITA data: 2009-07-11 - pag: 15 autore: L'inchiesta. La 'ndrangheta all'Ortomercato Le 'ndrine, la bancaria e gli affidamenti azzardati Credito e cosche nella Milano da "sniffare" Processo in corso L ucida e determinata. Tanto da sconfinare in una supponenza che il presidente della Sesta sezione penale Gemma Gualdi non ha mancato di rimarcare. E.R. ex funzionaria di Unicredit Banca d'Impresa filiale di via Mecenate a Milano, accusata di avere favorito e affidato alcune società attive presso l'Ortomercato di Milano e riconducibili a esponenti del clan calabrese dei Morabito, si è presentata, per la prima volta, al processo che la vede imputata per riciclaggio e ha risposto alle domande del Pm della Direzione distrettuale antimafia Laura Barbaini. L'inchiesta sulle infiltrazioni della criminalità organizzata calabrese all'Ortomercato, sul traffico di cocaina e sul riciclaggio di denaro, ha già prodotto numerose condanne con il rito abbreviato. Ma alcune posizioni, tra cui quella di E.R., sono arrivate sino al dibattimento in aula. L'accusa a carico della ex funzionaria di UniCredit Banca d'Impresa, che si è dimessa dopo gli eventi, si regge sull'assunto che gli affidamenti ottenuti dalle società (in larga parte cooperative e Srl) riferibili al clan Morabito per il tramite della banca avrebbero ecceduto le soglie di discrezionalità del funzionario bancario. In altri termini questi avrebbe omesso di segnalare alla capogruppo e, dunque, all'archivio unico informatico gli affidamenti accordandoli in modo arbitrario. Nella fattispecie la donna non avrebbe identificato e segnalato come gruppo una costellazione di società tutte riconducibili ai medesimi soggetti. Affidandoli come se fossero indipendenti gli uni dagli altri. La strenua difesa della funzionaria si è basata sul mancato "sforamento" dei limiti di fido superati per i quali sarebbe stato necessario informare dei finanziamenti la catena di comando della banca e avviare le procedure interne del caso. Una facoltà di delibera già di suo piuttosto elevata, 1.150.000 euro per singolo cliente, per una bancaria che aveva 90 clienti tra cui aziende di un certo rilievo. In realtà nel corso dell'ispezione interna di UniCredit Banca d'Impresa eseguita dal funzionario Rinaldo Rinaldi, sarebbe emerso che quei limiti sarebbero stati superati abbondantemente: i dati raccolti dal consulente tecnico dell'accusa Nicola Mainieri, funzionario dell'Unità di informazione finanziaria (vedere articolo sopra) parlano di fidi concessi per 2.180.000 euro. Nel corso del rito abbreviato, che si è celebrato nell'agosto scorso, di fronte al Gip Fabio Paparella, invece, le condanne sono state 14: da un minimo di quattro anni e 6 mesi a un massimo di 14 anni e 4 mesi. La pena massima è stata inflitta ad Antonino Palamara mentre Salvatore Morabito nipote del boss Giuseppe Morabito è stato condannato a 13 anni e 8 mesi. © RIPRODUZIONE RISERVATA Nell'immagine, l'ingresso di via Lombroso dell'Ortomercato di Milano INFOPHOTO

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Truffano anziana per 33mila euro, napoletani denunciati (sezione: Revoca fidi)

( da "Metropolis web" del 11-07-2009)

Argomenti: Revoca fidi

Sabato 11 Luglio 2009 PALERMO - Due napoletani I.M. di 32 anni e B.G. 35 di anni, sono stati denunciati per truffa aggravata ai danni di una anziana, alla quale hanno sottratto 33.000 euro in assegni. I due hanno proposto libri d´arte e preziosi manoscritti alla donna, convincendola a firmare due assegni, come anticipo, per 13 mila euro. Fidandosi dei due individui, la vittima aveva loro affidato il suo carnet di assegni perché loro stessi ne compilassero due per la cifra pattuita, firmando inoltre in bianco un modulo prospettatole come proposta di acquisto dei manoscritti. La figlia dell´anziana ha raccontato ai poliziotti di avere avuto il forte sospetto della truffa dopo essersi accorta di come dal carnet della madre fossero stati trafugati due assegni in bianco, staccati insieme ai due autorizzati e firmati dalla madre. I due complici, non contenti di quanto già sottratto, ieri hanno ricontattato la vittima per concordare un nuovo acquisto, dandole appuntamento per le 14, sempre nell´abitazione della donna. Alcuni poliziotti si sono nascosti in una stanza dell´abitazione e hanno così sorpreso i due napoletani. Addosso a I.M. sono stati trovati quattro assegni bancari: due per 6.500 euro ciascubno e due per 10.000 euro, questi ultimi trafugati in un momento di distrazione della vittima. Nella borsa è stata rinvenuta anche la proposta d´acquisto del manoscritto, in realtà un modulo di richiesta di finanziamento su carta intestata a un noto istituto bancario, in bianco, con apposte le firme della signora che sarebbe servito ai due per accendere una proposta di finanziamento.

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La ricetta per la rinascita "Nulla sarà più come prima investiamo sull'innovazione" (sezione: Revoca fidi)

( da "Affari e Finanza (La Repubblica)" del 13-07-2009)

Argomenti: Revoca fidi

La ricetta per la rinascita "Nulla sarà più come prima investiamo sull’innovazione" AFFARI E FINANZA: La crisi che ha travolto l’economia porterà comunque a un futuro diverso da quello che abbiamo vissuto fino ad oggi. Questa sembra essere, al momento, l’unica certezza ed è forse meglio così: le crisi spesso sono utili e spesso servono a qualcosa. Se chi ci sta dentro e ne esce vivo ha imparato la lezione che le crisi danno. Partiamo allora dal mondo del credito. Le banche in questo momento hanno un problema di immagine che sarebbe utile analizzare non da una visuale politica. GIANLUCA JACOBINI (Responsabile della Direzione Business del Gruppo Banca Popolare di Bari e Presidente ABI per la Basilicata): «Come tutte le imprese anche le banche hanno subito delle difficoltà che si sono acuite da settembre 2008. Questi segnali erano presenti più negli ambienti tecnici. In un certo senso si sta uscendo. Questa crisi ha visto la crisi di un modello di banca più finanziaria che banca tradizionale ed ha visto un fortissimo appesantimento del magazzino delle banche per l’ottenimento della liquidità fino a minare addirittura il concetto non tradizionale. Accanto a questo c’è stata una crisi industriale. Ha avuto dei riflessi simili a quelli del sistema bancario ma con sfaccettature molto più complesse. Il sistema bancario s’era distratto dalla sua attività core business, allontanandosi dalla sua attività tradizionale. Di vero c’è che questa crisi sta riportando le banche alla loro attività tradizionale, sta pulendo gli eccessi che c’erano, in Italia meno che in altre parti del mondo perché la vigilanza della Banca d’Italia ha rappresentato un grossissimo freno. Quando alcune banche hanno abusato di alcuni comportamenti, Bankitalia è intervenuta in modo molto drastico. A livello di immagine, le banche sono uscite molto molto male. Non sono riuscite, infatti, a unirsi per comunicare all’esterno del lavoro che stavano facendo e dall’altro. Ma analizzando i numeri, con un Pil che scende del 5%, la riduzione dell’incremento sul fronte del credito, fa ben sperare. Da qui si parte. Non si può valutare il sistema bancario in maniera complessa, senza vedere i numeri. Da marzo 2009 i numeri sono un po’ più duri del 2008, soprattutto sull’industria manifatturiera, però settori come servizi ed edilizia continuano a crescere. Quindi, nonostante ci sia un incremento delle sofferenze a livello complessivo, vuol dire che le banche sono dentro la crisi, non ne sono uscite. Stanno gestendo la crisi, stanno continuando l’erogazione al credito nonostante ci sia dei pagatori che non stanno onorando i propri debiti. Ovviamente il ragionamento è complessivo. Poi ci sono gli eccessi positivi e quelli negativi. In particolare è più facile parlare di banche come la nostra, legate molto al territorio e quindi molto legate all’andamento di quel territorio. Per questo i rapporti di questa banche con la propria clientela sono più vincolanti, più stabili. Sostanzialmente, oggi, il credito cooperativo e quello popolare, stanno erogando cifre più importanti. Nei numeri della Banca Popolare di Bari, vediamo un incremento del 2% di impieghi alle famiglie, in mutui e prestiti, e un incremento del 20% di impieghi all’industria. Questo non vuol dire che diamo credito a tutti. Il credito, anzi, deve rimanere selettivo. Stiamo ampliando la base della clientela. Mediamente nella nostra banca rientrano duemila clienti nuovi al mese. Si tratta nella gran parte di piccole e medie imprese che non trovano soddisfazione nelle banche nazionali. Sono poche le imprese che stanno investendo e molte quelle che si stanno affacciando sul credito locale. In questo momento, il ruolo della banca, è quello di accompagnare il cliente. E il cliente, oggi, raramente ti viene a chiedere soldi per compare dieci nuovi macchinari ma viene a chiederti un aiuti per ristrutturare la finanza della propria azienda. Il ruolo si è fatto più complesso ed è la discriminante, oggi, per il successo di una banca». AFFARI E FINANZA: Cos’è possibile fare, al di là del ruolo delle banche, per riattivare il circuito economico? JACOBINI: «Sul piano legislativo ci sono alcuni aiuti che possono essere dati. Il sistema dei Cofidi deve svolgere il suo ruolo perché mai come in questo momento si sente la necessità da parte delle imprese, di finanziamenti che possono migliorare l’accesso al credito. Ognuno deve fare la sua parte. Da parte delle imprese, serve seguire la regola del buon padre di famiglia: tagliare i costi, il superfluo, focalizzarsi moltissimo sulla produzione e sulla clientela. Poi bisogna lavorare per ridurre i ritardi dei pagamenti da parte della pubblica amministrazione. Noi parliamo di Tremonti bond che servono alle banche quotate e stanno dando un grande aiuto, sono un esempio per tutta l’Europa e per gran parte del mondo. Ma probabilmente se la pubblica amministrazione pagasse le sue fatture i clienti non sarebbero stressati, gli oneri finanziari sarebbero molto inferiori, i redditi non peggiorerebbero». AFFARI E FINANZA: Questo è il primo anno, da quando ci sono questi forum, che ci confrontiamo con un dato che non è positivo: non lo è per nessuno, non lo è nemmeno per la Puglia. Bankitalia ha fatto la fotografia di una situazione di crisi che è stata molto dura nel terzo quadrimestre del 2008. Negli ultimi mesi c’è stato un picco della cassa integrazione. Il settore della moda è stato il primo ad essere colpito. ANGELA D’ONGHIA (Presidente e Amministratore Delegato di Nocese Manifatture): «Con le banche abbiamo sempre avuto un rapporto molto concreto, nel senso che abbiamo sempre parlato di tutto. Almeno con quelle che sono in grado di fare consulenza. Con le banche talvolta i rapporti sono strani, nel senso che quando l’azienda è un po’ troppo patrimonializzata si ha la necessità di capire come si deve fare. Quando l’azienda non ha il patrimonio ma è strutturata, il tutto diventa un po’ complicato come mettersi intorno a un tavolo, leggere le carte, capire se l’azienda può rimanere sul mercato. Si è parlato poco fa della pubblica amministrazione che paga in ritardo, ma quando ci sono crediti della pubblica amministrazione, le banche sono pronte a valutarli meglio dei crediti di un qualsiasi altro cliente che non si chiami Regione Puglia. In questo anno come la pubblica amministrazione, anche la nostra azienda ha avuto degli spostamenti, perché anche il piccolo cliente ha avuto una riduzione di credito tra Basilea 2, la stretta creditizia, la crisi e via dicendo. Quindi tutto si è tradotto in meno affidamenti con una differenza: dall’altra parte, noi non abbiamo la Regione Puglia o una qualsiasi pubblica amministrazione ma un cliente con un nome e un cognome. Nel rapporto con le banche, ci sono aziende che non hanno avuto problemi, altre che ne hanno avuti tanti proprio perché il rapporto di consulenza, tranne che per i grandi gruppi, svanisce. Le banche locali dovrebbero migliore su questo fronte. Sul piano regionale si potrebbe fare qualcosa. Ma si sono lasciati trascorrere otto mesi senza dare aiuti veloci, perché aziende che fatturano poco non possono permettersi grandi studi di consulenza per attivare le pratiche regionali. Abbiamo bisogno di cose semplici. Questo sì che sarebbe stato un grande aiuto. Su queste cose dobbiamo imparare ad essere più veloci. La crisi. La Puglia è l’unica regione in Italia che ha avuto un calo spaventoso dell’export perché era ed è rimasta un bacino di fasonisti. La Puglia, in questo campo, è in caduta libera. Al nord si stanno riprendendo, qui invece si continua a scendere. Bisognerebbe mettere insieme le forze, capire che certe cose fatte finora non vanno più bene». AFFARI E FINANZA: Buttiamo lo sguardo oltre la crisi. Come sarà la ripresa e da quali punti potrebbe ripartire in Puglia? GIANFRANCO VIESTI (economista, ex presidente Agenzia regionale per l’innovazione tecnologicae oggi neo assessore regionale al Sud): «Bisogna inquadrare quello che succede in queste regione con quello che succede fuori perché questi che viviamo so AFFARI E FINANZA: Se c’è una cosa buona che le crisi fanno, è che alla fine ciò che rimane è un ceppo forte. Il mercato della moda, negli ultimi cinque anni, è stato inquinato da produttori che vendevano qualsiasi cosa, che hanno fatto disastri anche dal punto di vista economico ma anche a un certo punto di immagine. Un know how di qualità in questa regione c’è e permetterà ad alcuni di superare la selezione del mercato. AUGUSTO ROMANO (Romano Spa, marchio jeans Meltin’ Pot): «Si sono creati gli spazi. Sicuramente negli ultimi anni c’è stata un’inflazione a tutti i livelli fino a un paio di anni fa. C’è stata una crescita molto forte che ha tirato dentro tutta una serie di aziende, marchi, negozi, distributori che non hanno fatto bene il loro il loro mestiere portando il mercato in una situazione disastrosa. Adesso cosa accade? Il mercato si ripulisce, si liberano degli spazi, ci sono delle fette nuove anche se la torta è più piccola. Ma si può approfittare. In che modo? Sicuramente puntando verso un approccio di qualità, anche in termini di mentalità aziendale. Da noi c’è già, siamo tra i sopravvissuti. Oggi sicuramente le cose sono diventate molto più difficili. E il professor Viesti ha ragione: nessuno oggi è in grado di fare previsioni anche per i prossimi sei mesi. Una cosa è certa: i consumatori hanno cambiato le loro abitudini di acquisto. Quindi non comprano e non compreranno più come hanno fatto fino a sei mesi fa. Fanno scelte con criteri diversi. Finchè non si comprenderà cosa cercano i consumatori. Sarà difficile trovare una strategia vincente. In questo momento bisogna ridurre costi, rendere più snelle le aziende, investire nell’innovazione anche se è una parola molto abusata. Sono convinto che il cliente ti segue se intuisce che vuoi raccontargli qualcosa di nuovo. Capitolo degli incentivi. E qui le problematiche sono di due tipi. La questione del credito che non riguarda solo il livello bancario. Il problema è vedersi abbassare i fidi da un momento all’altro. Oggi avere soldi è diventato molto più complicato. Ma non tanto per l’azienda, quanto per il suo cliente che da un fido di ventimila euro passa a uno di cinquemila ed è costretto a chiamarti per dirti che non può pagarti e la fattura di ritorna indietro. Il cliente non è il negozietto di provincia ma di catene da 50 negozi con milioni di fatturato. Stiamo parlando di clienti che spostano assegni per mezzi milione di euro. Questo comincia a diventare un problema serio. Poi diventa una catena, perché in queste condizioni le assicurazioni non assicurano più crediti. Bisogna ampliare la base della clientela, ma dove si trovano i clienti in queste condizioni? Sono d’accordo con Montezemolo: con questa storia degli incentivi si è creata una sovrastruttura sull’economia, soprattutto locale, che è una roba massacrante. Dobbiamo pagare un sacco di soldi, per mettersi nelle mani di una schiera di funzionari e poi devo chiedere «per favore» di riavere i miei soldi per fare i progetti di investimento. Allora, scusate, azzeriamo gli incentivi, abbiamo l’imposizione fiscale di qualche punto percentuale e allora coi miei soldi mi faccio i miei progetti di investimento, semplificando tutto il processo e facendo qualche passo in avanti. Le prospettive credo ci siano, per quanto lente. Ma questo è l’anno peggiore vissuto nei 40 azienda della nostra azienda di famiglia. Ci siamo posti come obiettivo di superare i prossimi sei mesi». AFFARI E FINANZA: In situazioni come queste, il primo investimento che salta è quello nella cultura. Eppure è proprio questo il settore che è andato in controtendenza rispetto alla crisi: si comprano meno jeans, spesso anche il cibo, non il libro. CLAUDIA COGA (Edizioni Dedalo): «Sì è così. Il settore è riuscito sempre a sopravvivere perché non ha mai vissuto di grandi cifre. A livello generale, il 2008 si è chiuso addirittura con un incremento. La verità è che investimenti nella cultura non ci sono mai veramente stati e alla fine, per gli addetti ai lavori non è cambiato molto. Noi sopravviviamo da 45 anni ma anche perché ci concentriamo su una fascia di nicchia attenta alla saggistica. Non abbiamo mai pubblicato narrativa, rinunciando alla possibilità di sfornare best seller. I nostri lettori ci seguono da anni, sono fidelizzati, si punta sulla qualità che è quella che poi alla fine paga. In Italia si legge pochissimo. Al Sud ancora meno. La nostra fortuna è di avere una distribuzione nazionale tanto che il mercato pugliese copre solo il 4 per cento del nostro fatturato. Ora stiamo provando a fare nuove collane per ampliare la base dei nostri lettori e ci stiamo concentrando sui giovani. Certo se ci fosse un po’ più di attenzione per potenziare le biblioteche, non sarebbe male. Qui il divario tra Nord e Sud è enorme. All’estero, le case editrici possono contare già su mille copie in uscita. In Italia tutto ciò non c’è. Nonostante tutto, il 2008 almeno per noi, si è chiuso con un incremento. Così per i primi mesi del 2009. Il merito un po’ è anche della vendita online che ci permette di coprire i buchi della distribuzione». AFFARI E FINANZA: In questa situazione, le misure messe in campo dal sistema fieristico? COSIMO LACIRIGNOLA (Presidente Fiera del Levante): «Viviamo le contraddizioni delle imprese. Stiamo ristrutturando per cui abbiamo iniziato, abbiamo intercettato una grossa somma, l’abbiamo messa sul mercato, abbiamo resistito alle pressioni esterne, stiamo costruendo qualcosa che l’anno prossimo, rappresenterà un grande padiglione che dimostrerà come la Fiera si sta trasformando. In tutto questo la crisi ci ha colti in mezzo al guado. L’ho detto due anni che il mondo è cambiato e noi siamo lì, al centro del Levante, con la Cina e l’India che premono sul Mediterraneo. Il mondo ormai si è girato. Nel 2010 ci sarà il libero scambio, i Balcani sono inglobati nell’Europa. L’asset geopolitico, strategico, economico si sta spostando verso SudEst. Tutto questo rende il Sud, e la Puglia in particolare, elemento centrale. E la Fiera può funzionare come strumento di marketing territoriale. Se le condizioni a contorno sussistono: ho fatto manifestazioni, ma prima ho fatto educational sul territorio e solo dopo si sono rinchiusi nella stanzetta della Fiera. Ogni volta che vengono c’è lo stupore della scoperta perché si rendono conto che non siamo qualcos’altro che si immaginavano. Quindi bisogna lavorare per sfatare i luoghi comuni e per farlo bisogna costruire qualcosa di incoming. Perché se la crisi è globale, le risposte alla crisi non possono che essere locali. Per cui parlare di Puglia, Campania, Calabria, Sicilia, non è parlare di insiemi omogenei. La scoperta del nostro territorio lo si può fare anche attraverso lo strumento "Fiera del Levante". È comunque diventato un brand. Intorno a noi c’è un mondo, però, che sta reagendo più velocemente di noi. Poi sul futuro delle fiere, c’è il discorso delle alleanze strategiche. Ma in questo momento cercarne qualcuna con Milano, Verona, Roma non è facile. È in atto un processo di cannibalizzazione delle grandi fiere che hanno alle spalle sponsor istituzionali potenti che si chiamano Sangalli, Moratti e così via». AFFARI E FINANZA: Sul turismo, invece, sembra che nonostante il calo, la Puglia tenga. LORENZO RANIERI (Villa Romanazzi Carducci Spa): «Da 25 anni opero nel turismo e questo è il primo anno che si registra un trend negativo. C’è un calo del 15 per cento che parametrato all’incremento del 5 per cento dell’anno scorso, ci consente un equilibrio gestionale. La crisi colpisce tutti i segmenti. Vedi i congressi: prima non duravano meno di tre giorni, ora anche mezza giornata quindi non ci sono pernottamenti che è la fetta più grossa nel settore alberghiero. Sulla banchettistica, idem: la gente festeggia meno. Nonostante tutto, non intendo licenziare nessuno. Né applicare contratti di solidarietà che sarebbero un danno d’immagine e nella prospettiva che la situazione migliori, non intendo privarmi di professionalità che ho formato qui in tanti anni. Stiamo soffrendo ma né licenzieremo né faremo ricorso alla cassa integrazione. Con altri imprenditori stiamo realizzando all’interno della Fiera del Levante un palazzo degli eventi. Poi vorrei suggerire di fare del centro congresso un simbolo di architettura, sul modello di Bilbao. Vogliamo parlare del capitolo dei collegamenti aerei? La Regione ha investito molto su nuove tratte ma l’investimento va monitorato meglio. Dico tra un Bari—Atene o un Bari—Mosca, meglio la capitale russa dalla quale arrivano i pellegrini per san Nicola. Io, poi, punterei sui Paesi emergenti, quelli dell’Est europeo. Intanto aspettiamo ancora i bandi dei fondi europei che servono agli albergatori come il pane per migliorare le proprie strutture, invece di puntare su alberghi nuovi. Dico ai nostri rappresentanti istituzionali che farebbero bene a investire sugli imprenditori locali che hanno creduto 25 anni fa, in solitudine, nelle capacità turistiche di questa regione piuttosto che premiare imprenditori che vengono da fuori e non sanno manco gestire i grandi complessi turistici». @AR~Tondo:(a cura di piero ricci) Scopri come ricevere sul tuo cellulare Repubblica Gold condividi

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COMMERCIO, CONFESERCENTI: MORATORIA SUI DEBITI PMI (sezione: Revoca fidi)

( da "Basilicanet.it" del 13-07-2009)

Argomenti: Revoca fidi

COMMERCIO, CONFESERCENTI: MORATORIA SUI DEBITI PMI 13/07/2009 11.23.19 [Basilicata] “Una moratoria, di almeno 18 mesi, sui debiti per le piccole e medie imprese è¨ un provvedimento ancor più¹ necessario in Basilicata dove nel primo trimestre dell’anno hanno chiuso i battenti circa 300 imprese del commercio e servizi e si prevede che a fine anno diventino almeno un migliaioâ€. A sostenerlo è¨ il presidente provinciale della Confesercenti di Potenza, Prospero Cassino, rilanciando la proposta nazionale della Confederazione e aggiungendo che “il confronto sulla moratoria deve comprendere anche uno stop della stessa durata alle norme di Basilea 2 che creano troppi vincoli e impedimenti nel rapporto fra banche ed imprese. E' più¹ che mai necessario allora che la trattativa sulla moratoria dei debiti – continua Cassino - si sviluppi in tempi rapidi e riconosca un ruolo centrale alle Associazioni delle Pmi. In contemporanea si tratta di avviare un tavolo regionale con Abi e Regione, tenuto conto che ammonta a circa 50 milioni di euro l’onere finanziario per le aziende lucane derivante dal mancato adeguamento dei tassi di mercato applicati dalle banche a quelli di riferimento Bce (Banca Centrale Europea), di cui 30 milioni di euro nel Potentino e 20 milioni di euro nel Materano, con un costo medio ad azienda di circa 800 euro. I titolari delle nostre piccole imprese stanno facendo di tutto per fronteggiare la crisi caratterizzata essenzialmente da due fattori, il calo dei consumi-vendite e l’aumento delle spese, ma preoccupa in molti casi la esposizione bancaria per il ricorso sempre più¹ indispensabile al credito. In proposito, l’Osservatorio Congiunturale della Confesercenti, rielaborando dati del sistema dei Confidi aderenti a Fedart Fidi, evidenzia che in media ogni anno i Confidi garantiscono finanziamenti per una quarantina di milioni di euro, attutendo notevolmente l’impatto del ricorso al credito. Da parte nostra – conclude Cassino – teniamo alta la guardia sul problema del credito sollecitando il tavolo Abi-Regione a rafforzare i sistemi di garanzia per il credito alle imprese in difficoltà , come più¹ complessivamente il Dipartimento Attività  Produttive della Regione, impegnato nell’approvazione dei bandi del PO Basilicata 2007-2013 a favore della competitività  delle imprese, a manifestare maggiore attenzione per la fase de comparto che di fatto scoraggia l’apertura di nuove attività  specie da parte dei giovaniâ€. bas 02

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IL DILEMMA DEL BANCHIERE NELLA STRETTA CREDITIZIA (sezione: Revoca fidi)

( da "Lavoce.info" del 14-07-2009)

Argomenti: Revoca fidi

>IL DILEMMA DEL BANCHIERE NELLA STRETTA CREDITIZIA di Fabiano Schivardi 14.07.2009 In Italia le imprese ricorrono ai prestiti di più banche. Ma se si diffonde l'idea che un'azienda è in difficoltà, tutti gli istituti bancari chiedono contemporaneamente il rientro dei fidi. Condannandola al fallimento. La soluzione si può trovare in forme di coordinamento fra le banche creditrici. Diventerebbe più facile anche la ristrutturazione del debito. Come è accaduto, ad esempio, per la Fiat. Il rischio è la collusione fra le banche, con un rialzo congiunto dei tassi di interesse praticati. Un aspetto sul quale giocano un ruolo importante le autorità di controllo. Il credito alle imprese si sta contraendo, come attestato dal governatore Draghi nel suo intervento all’assemblea dell’Abi dell’8 luglio. Gli ha fatto eco il presidente della Consob Cardia, sottolineando che le maggiori difficoltà riguardano le piccole e medie imprese. Tagli al credito da parte di un settore bancario in difficoltà aggravano una situazione già pesante. Molte imprese sono state colte dalla crisi a metà di un processo di ristrutturazione che ha richiesto consistenti investimenti. Il calo di domanda e le restrizioni creditizie possono trasformare crisi temporanee di liquidità in fallimenti di imprese con buoni progetti industriali che, passata la crisi, potrebbero tornare a fare utili e creare occupazione: non sempre si tratta di distruzione creativa. Capire le ragioni alla base del credit crunch è il primo passo per porvi rimedio. Dipingere i banchieri come irresponsabili a cui non importa niente del destino dei loro clienti, come fa spesso il ministro Tremonti, può essere politicamente conveniente, ma non aiuta ad affrontare concretamente il problema. Meglio ragionare sulle specificità del sistema produttivo italiano e su come queste possano amplificare gli effetti delle restrizioni al credito alle imprese. Una di queste è il multiaffidamento. MULTIAFFIDAMENTO E FIRM RUN Le imprese italiane si indebitano contemporaneamente con più banche: quelle con meno di 500 addetti prendono prestiti mediamente da cinque banche, contro le due negli Stati Uniti. (1) Il multiaffidamento può costituire un fattore di amplificazione della stretta creditizia. Se una banca è la principale prestatrice di un’impresa, considererà attentamente le conseguenze delle politiche di credito verso quell’impresa. Chiedere il rientro dei fidi può equivalere a farla fallire per una crisi di liquidità: in quel caso, anche i debiti verso la banca diventerebbero difficili da riscuotere. Se invece la banca detiene solo una quota minoritaria del debito, allora l’incentivo a chiudere le linee di credito è più forte. Poiché la quota è piccola, chiedere la restituzione dei debiti non porta necessariamente al fallimento. Ancora più importante, se la banca si aspetta che anche gli altri istituti chiederanno il rientro dei fidi, allora l’incentivo a farlo per prima, quando l’impresa ha ancora la possibilità di ridurre la propria esposizione bancaria totale, diventa irresistibile. Ma se tutte fanno questo ragionamento, tutte chiederanno il rientro con conseguenze negative generali: l’impresa fallirà e le banche vedranno andare in sofferenza i propri crediti. La situazione è l’immagine speculare di un bank run: in quel caso, i depositanti temono che la banca non sia in grado di restituire i depositi e si precipitano a ritirarli, facendo fallire la banca anche se è solvente. Analogamente, se si diffonde l’idea che l’impresa multiaffidata possa avere problemi a far fronte ai propri debiti, le banche hanno incentivo a chiedere il rientro dei fidi, anche se l’impresa è solvente, generando un “firm run”. Come nel caso dei depositanti, la banca agisce in modo razionale: siamo di fronte a un classico caso di fallimento di mercato, dovuto alla mancanza di coordinamento fra le banche, che, come è giusto che sia in un regime concorrenziale, agiscono senza consultarsi fra di loro. Non servono banchieri rapaci per spiegare la restrizione creditizia. Basta il “dilemma del prigioniero”. COORDINAMENTO FRA BANCHE È anche possibile che un’impresa multiaffidata incontri minori difficoltà a sopperire alla chiusura di una linea di credito ottenendo credito addizionale da una delle banche di cui è già cliente. La rilevanza del “firm run” è quindi tutta da verificare nei dati, ad esempio con la Centrale dei Rischi, che permette di controllare se, a parità di altre condizioni, le imprese multiaffidate soffrono maggiormente di una riduzione del credito. Qualche evidenza indiretta suggerisce che il fenomeno potrebbe essere importante. Sempre nel suo discorso all’Abi, Mario Draghi ha sostenuto che “È particolarmente intensa la decelerazione dei prestiti erogati dai gruppi bancari maggiori”. È possibile che le grandi banche siano più interessate dal multiaffidamento, mente le piccole a vocazione locale tendono di più a essere il prestatore principale di imprese locali. Se è così, è necessario pensare a politiche che contrastino la tendenza. Nel caso dei depositi, il rischio di un bank run, diventato concreto nell’autunno scorso, è scongiurato dall’assicurazione pubblica sui depositi. Assicurare l’attivo di una banca non è possibile, perché creerebbe problemi di azzardo morale enormi: senza più rischi, le banche non avrebbero nessun incentivo a monitorare la qualità della loro clientela. Come ci insegna la teoria economica, il dilemma del prigioniero si può risolvere attraverso forme di coordinamento. Una differenza fondamentale con il caso dei depositi è che le banche affidatarie sono un numero limitato, cinque in media. Forme di coordinamento fra le banche creditrici sono quindi possibili e potrebbero evitare il firm run. Potrebbero anche rendere più facile ristrutturare il debito dell’impresa, evitando comportamenti opportunistici da parte di singole banche. Episodi di questo tipo sono numerosi e hanno portato a buoni risultati. Il caso più noto è quello della ristrutturazione del debito Fiat da parte di un pool di banche, che ha permesso all’impresa di rilanciarsi. Estendere su larga scala questo metodo è complicato, perché richiede il coordinamento delle scelte creditizie rispetto a migliaia di imprese. Ci sono inoltre rischi di collusione fra le banche, che potrebbero utilizzare il coordinamento per alzare congiuntamente i tassi di interesse praticati all’impresa. In questo momento, tuttavia, la preoccupazione principale è sulla disponibilità di credito più che sul suo prezzo. Le autorità competenti possono rivestire un ruolo importante per facilitare il coordinamento e per monitorare eventuali accordi collusivi a danno delle imprese. L’alternativa – una gestione individuale e non coordinata dei flussi di credito – potrebbe avere conseguenze molto pesanti sul sistema produttivo italiano. (1) Enrica Detragiache, Paolo Garella and Luigi Guiso, “Multiple versus Single Banking Relationships: Theory and Evidence”, The Journal of Finance, Vol. 55, No. 3 (Jun., 2000), pp. 1133-1161.

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accordo con la federazione che rappresenta i confidi di categoria (sezione: Revoca fidi)

( da "Repubblica, La" del 14-07-2009)

Argomenti: Revoca fidi

Pagina IX - Torino Accordo con la federazione che rappresenta i Confidi di categoria In breve E´ di 500 milioni di euro il plafond messo a disposizione dalla Divisione banca dei territori di Intesa Sanpaolo guidata da Francesco Micheli a favore delle imprese artigiane, per agevolarne l´accesso al credito a costi sostenibili. Questa la principale novità dell´accordo siglato con Fedart Fidi, che rappresenta il sistema di garanzia dell´artigianato a livello nazionale, promosso da Confartigianato, Cna e Casartigiani. «Con questo importante accordo si riavvia - ha dichiarato Daniele Alberani, presidente di Fedart Fidi - una organica collaborazione tra il sistema dei Confidi artigiani e uno dei principali gruppi bancari italiani. La Federazione auspica che ciò si traduca in un rapporto di partnership di lungo periodo, insieme alle confederazioni artigiane; la finalità è quella di produrre progetti e servizi ad elevato valore aggiunto a favore dei Confidi, nell´interesse delle oltre 715.000 imprese associate messe duramente a prova dal contesto del mercato». (p. v.)

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un fondo di 40 milioni per le microimprese (sezione: Revoca fidi)

( da "Tirreno, Il" del 14-07-2009)

Argomenti: Revoca fidi

Pagina 4 - Prato Un fondo di 40 milioni per le microimprese Accordo tra sei banche, la Camera di commercio anticipa gli interessi Quattro bandi sono già aperti La novità è il microcredito disponibile anche per aziende individuali PRATO. Dopo mesi di pressioni dalle associazioni di categoria e varie assemblee sul tema caldo del credito, fino all'ultimo grido dall'allarme lanciato dai terzisti artigiani, la Camera di Commercio tenta una prima risposta. L'ente lancia quattro bandi: tre direttamente rivolti alle imprese e uno per la concessione di contributi a consorzi, società consortili di garanzia fidi e cooperative di garanzie. Grazie a queste misure di intervento le imprese del territorio potranno beneficiare della concessione di contributi in conto interessi sui microfinanziamenti e delle agevolazioni finanziarie per l'accesso al microcredito compreso il fondo rotativo rivolto alle imprese innovative. Per tutte queste iniziative la Cciaa ha stanziato 960 mila euro. «Il nostro impegno - dice il presidente Carlo Longo - è mirato a mantenere intatta la capacità produttiva del distretto, mettendo a disposizione gli strumenti necessari per sostenere le imprese che soffrono questa crisi, ma che avrebbero le capacità per andare avanti». La novità assoluta consiste in un bando (già aperto) per l'accesso ai microfinanziamenti, al quale hanno aderito sei istituti bancari con un plafond di 40 milioni di euro. Si tratta del Gruppo Banca Intesa-San Paolo con Cr Firenze (21 milioni); Cariprato (12), Bcc area pratese (3), Bcc Pistoia (3), Bcc Vignole (3 milioni) e Cassa di Risparmio di Lucca, Pisa e Livorno (plafond da stabilire). Tra gli altri istituti che stanno valutando l'adesione c'è anche Mps. Una volta che la banca ha deliberato l'effettiva concessione del finanziamento per un importo massimo di 20 mila euro, la Cciaa concede un contributo come rimborso anticipato alla quota di interessi per il periodo di pre ammortamento (12 mesi) del finanziamento bancario. «Potranno beneficiare di questo strumento le imprese operative in qualsiasi settore compreso quello agricolo - spiega la direttrice Catia Baroncelli - a patto che abbiano registrato nel 2008 ricavi inferiori a 2,5 milioni di euro». Il bando per il microcredito prevede invece una sorta di prestito d'onore da concedere a imprese individuali, società di persone in fase di costituzione o costituite da non più di sei mesi, ad alto tasso d'innovazione. L'agevolazione sta nella concessione di un finanziamento dai 5 ai 15 mila euro, rimborsabili in un arco di tempo da uno a tre anni (la domanda corredata da business plan dell'idea da finanziare va presentata entro il 20 luglio). Il fondo rotativo si rivolge invece a società strutturate in forma di società di capitali. In questo caso la Camera di commercio investe risorse proprie per entrare nel capitale di rischio di imprese innovative con quote inferiori al 25%. Poiché lo scopo è solo di agevolare la fase di start-up, la Cciaa uscirà dalla compagine sociale nel giro di tre anni. Barbara Burzi

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Se lo Stato è lento a pagare le imprese, non chieda subito il saldo delle tasse (sezione: Revoca fidi)

( da "Milano Finanza (MF)" del 14-07-2009)

Argomenti: Revoca fidi

MF sezione: Commenti & Analisi data: 14/07/2009 - pag: 9 autore: di Guido Salerno Aletta Se lo Stato è lento a pagare le imprese, non chieda subito il saldo delle tasse È sul credito alle piccole e medie imprese che si gioca la partita estiva: al classico quadrilatero, i cui vertici sono rappresentati dal ministro dell'Economia, dal governatore della Banca d'Italia, dall'Abi e dalla Confindustria, ora si è aggiunta la Consob, guidata da Lamberto Cardia. Tutti paventano il rischio di un'ondata di fallimenti e di disoccupati nelle piccole e medie imprese a causa della restrizione del credito: il tema però si è spostato dal costo dei finanziamenti all'allungamento delle scadenze sugli affidamenti in essere. Si tratta di mantenere almeno stabile il circolante, la liquidità necessaria per fronteggiare la gestione corrente. Di questi tempi, chiedere a un'azienda di rientrare vuol dire farla chiudere. Si rischia, così, a partire dal prossimo settembre, di innescare un nuovo effetto domino, questa volta a danno della struttura produttiva: una crisi di liquidità che ripeta il paradigma con cui era iniziata la crisi delle banche lo scorso settembre. Crisi che è stato affrontata dalle banche centrali e dai governi con gigantesche iniezioni di moneta nel sistema finanziario. Ora la moneta deve rimanere nelle imprese.La questione è particolarmente rilevante nel nostro Paese, per via di due aspetti peculiari del nostro sistema produttivo: il grosso peso dell'occupazione nelle piccole e medie imprese e la struttura dell'indebitamento delle stesse. Tanto più le imprese sono di dimensione limitata e finanziariamente esposte sul breve termine, tanto meno hanno forza contrattuale nei confronti del sistema bancario. Questo spiega la maggior tutela politica che il ministro dell'Economia intende apprestare al mondo delle piccole e medie imprese e l'allarme lanciato dal presidente Cardia.Veniamo al primo punto. In Italia, la struttura del sistema produttivo è basata su piccole e medie imprese. Secondo le elaborazioni del Csc sui dati Eurostat, nel 2005 le imprese manifatturiere fino a 49 dipendenti hanno dato lavoro al 56,9% del totale degli occupati del settore: si tratta di 2,6 milioni di dipendenti su un totale di 4,6 milioni di occupati. In particolare, alle microimprese, quelle che occupano da 1 a 9 lavoratori, fa capo il 25,7% dell'occupazione, cioè circa 1,2 milioni di occupati. Le microimprese contribuiscono all'occupazione più di quelle grandi, che cioè contano oltre 250 occupati, cui fa capo invece il 21,9% dell'occupazione, poco più di un milione di lavoratori. Negli scorsi anni, tale assetto è stato considerato positivamente, per via della flessibilità e della dinamicità con cui è riuscito ad adeguarsi alle continue sfide del mercato. Oggi questa frammentazione rappresenta un fattore di rischio. E soprattutto impone soluzioni diverse da quelle che si assumono in altri Paesi dove la struttura produttiva è diversa.In Germania, infatti, nel 2005 la grande impresa ha dato lavoro al 52,7% degli occupati mentre le microimprese arrivavano appena al 6,9%. Su un totale di 7,1 milioni di occupati, il loro contributo è stato rispettivamente di 3,7 milioni e di meno di mezzo milione di lavoratori. È evidente, quindi, che in Germania il governo possa affrontare la crisi mettendosi al tavolo direttamente con le grandi imprese e con il sindacato: si tratta sulle strategie industriali, su impegni di medio e lungo periodo, su grandi progetti di ristrutturazione, affrontati mediante generalizzate riduzioni delle ore lavorate. In Italia, il sistema produttivo è parcellizzato e quindi il Governo deve scegliere una strada diversa. Deve confrontarsi direttamente con le banche non solo perché le pmi hanno poca forza contrattuale, ma soprattutto perché il loro debito a breve è ancora elevato rispetto a quello a medio e lungo termine. Sulla base dello stato patrimoniale aggregato delle medie imprese italiane, pubblicato da Unioncamere, ancora nel 2006 il rapporto tra queste due grandezze era maggiore di 2 a 1.Se il problema delle imprese è soprattutto il fabbisogno di liquidità, la partita risolutiva si gioca sul piano del circolante netto. I crediti verso le Pubbliche amministrazioni rappresentano oggi un costo eccezionalmente alto per il nostro sistema economico, tra partite relative ai rimborsi di imposta e ritardi nei pagamenti: sono poste attive nei bilanci delle imprese su cui le banche fanno sempre meno affidamento, e che è diventato più problematico riscontare. Su questo debito per cassa del sistema pubblico verso le imprese il governo si è già impegnato a intervenire radicalmente. Dopo aver messo in sicurezza i conti pubblici con la manovra triennale dello scorso luglio, non basta che il sistema pubblico cominci a saldare tempestivamente i debiti contratti. Occorre fare di più, modificando il profilo temporale, per cassa, delle entrate pubbliche: ci vuole un'operazione di allungamento di tutte le scadenze fiscali. È evidente che i dati dei versamenti di giugno abbiano mostrato una tendenza riflessiva, e che questa contrazione delle entrate sia un elemento che concorre alla determinazione del fabbisogno. Ma, oggi, allo Stato finanziarsi a un anno costa tassi tendenti allo zero: per le imprese, invece, i tassi applicati sono ben più alti, sempre che riescano a mantenere i fidi in essere. Non si tratta di ridurre le imposte in termini di competenza, ma di allungare i pagamenti.Bisogna soprattutto desincronizzare velocemente il ciclo fiscale rispetto a quello economico: i versamenti e gli anticipi di imposta drenano liquidità preziosa, ed un loro rinvio può essere particolarmente opportuno in un momento di flessione del ciclo economico. Se il sistema bancario si troverà di fronte imprese meno stressate sotto il profilo della liquidità, di certo la soluzione del credito alle piccole e medie imprese sarà più semplice.

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BASILICATA: COMMERCIO, CONFESERCENTI: MORATORIA SUI DEBITI PMI (sezione: Revoca fidi)

( da "marketpress.info" del 14-07-2009)

Argomenti: Revoca fidi

Martedì 14 Luglio 2009 BASILICATA: COMMERCIO, CONFESERCENTI: MORATORIA SUI DEBITI PMI Potenza, 14 luglio 2009 - “Una moratoria, di almeno 18 mesi, sui debiti per le piccole e medie imprese è un provvedimento ancor più necessario in Basilicata dove nel primo trimestre dell’anno hanno chiuso i battenti circa 300 imprese del commercio e servizi e si prevede che a fine anno diventino almeno un migliaio”. A sostenerlo è il presidente provinciale della Confesercenti di Potenza, Prospero Cassino, rilanciando la proposta nazionale della Confederazione e aggiungendo che “il confronto sulla moratoria deve comprendere anche uno stop della stessa durata alle norme di Basilea 2 che creano troppi vincoli e impedimenti nel rapporto fra banche ed imprese. E´ più che mai necessario allora che la trattativa sulla moratoria dei debiti – continua Cassino - si sviluppi in tempi rapidi e riconosca un ruolo centrale alle Associazioni delle Pmi. In contemporanea si tratta di avviare un tavolo regionale con Abi e Regione, tenuto conto che ammonta a circa 50 milioni di euro l’onere finanziario per le aziende lucane derivante dal mancato adeguamento dei tassi di mercato applicati dalle banche a quelli di riferimento Bce (Banca Centrale Europea), di cui 30 milioni di euro nel Potentino e 20 milioni di euro nel Materano, con un costo medio ad azienda di circa 800 euro. I titolari delle nostre piccole imprese stanno facendo di tutto per fronteggiare la crisi caratterizzata essenzialmente da due fattori, il calo dei consumi-vendite e l’aumento delle spese, ma preoccupa in molti casi la esposizione bancaria per il ricorso sempre più indispensabile al credito. In proposito, l’Osservatorio Congiunturale della Confesercenti, rielaborando dati del sistema dei Confidi aderenti a Fedart Fidi, evidenzia che in media ogni anno i Confidi garantiscono finanziamenti per una quarantina di milioni di euro, attutendo notevolmente l’impatto del ricorso al credito. Da parte nostra – conclude Cassino – teniamo alta la guardia sul problema del credito sollecitando il tavolo Abi-regione a rafforzare i sistemi di garanzia per il credito alle imprese in difficoltà, come più complessivamente il Dipartimento Attività Produttive della Regione, impegnato nell’approvazione dei bandi del Po Basilicata 2007-2013 a favore della competitività delle imprese, a manifestare maggiore attenzione per la fase de comparto che di fatto scoraggia l’apertura di nuove attività specie da parte dei giovani”. . <<BACK

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(sezione: Revoca fidi)

( da "Eco di Bergamo, L'" del 14-07-2009)

Argomenti: Revoca fidi

«Rispettati gli accordi e le persone» --> Martedì 14 Luglio 2009 ECONOMIA, pagina 33 e-mail print A parlare, per il Credito Bergamasco, sono i numeri: 25 posizioni gestite nell'ambito dell'accordo della vigilia di Natale sulla copertura dell'anticipo, da parte delle banche, dei trattamenti di Cassa integrazione speciale. Nessuna domanda presentata dai lavoratori rigettata dall'istituto di credito: uno solo, invece, il caso che non ha avuto la possibilità di essere portato a conclusione «perché l'azienda in cui è occupato il lavoratore nostro cliente e che aveva fatto domanda, non ha voluto sottoscrivere la documentazione prevista dalle intese raggiunte lo scorso dicembre». Oreste Invernizzi, responsabile della direzione generale Retail del Creberg, ci tiene ad essere chiaro: «Perché l'istituto si è sempre distinto per l'impegno profuso sul territorio in questo frangente delicato, come attesta, non solo l'adesione all'accordo della vigilia di Natale, ma anche l'intesa sottoscritta (anticipando l'accordo Abi-Cei) con Caritas per venire incontro alle necessità delle persone più bisognose». Come spiega Invernizzi, in questa fase al Creberg non è possibile imputare responsabilità: «Di norma servono 5 giorni lavorativi per dare il via libera al finanziamento frutto dell'accordo della vigilia di Natale. Come documentazione abbiamo bisogno di copia della carta d'identità e del codice fiscale, che sono in possesso già della banca perché l'anticipo viene fatto a nostri correntisti; l'originale dell'ultima busta paga; la dichiarazione dell'azienda dove il cliente lavora che attesti l'avvenuta domanda di Cigs e la richiesta di domiciliazione del bonifico nella quale si danno le coordinate bancarie all'Inps per canalizzare i trattamenti di cassa che erogherà l'istituto, al termine dell'iter autorizzativo. Documentazione, quest'ultima, prevista nello specifico dal protocollo che venne siglato a dicembre». Chiaro, il responsabile del Creberg, anche sul fronte delle condizioni: «L'anticipo che è previsto è pari ad un importo concorrente all'80% delle 7 mensilità percepite dal lavoratore, per un massimo di 6.750 euro. Questo fido ha scadenza temporanea di 7 mesi e, potenzialmente, è prorogabile per altri 2 mesi, in modo da garantire la copertura dei tempi tecnici che, normalmente distingue la concessione dei trattamento di Cassa. Il fido viene regolato con un tasso pari all'Euribor a un mese (ora allo 0,80% circa ndr) più uno spread pari allo 0,5%. E il rientro è previsto nel momento della concessione del trattamento da parte dell'Inps. Tutto a termine dell'intesa di dicembre» Paolo Perucchini 14/07/2009 nascosto-->

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Crisi, in diminuzione la crescita dei prestiti bancari a famiglie e imprese venete (sezione: Revoca fidi)

( da "Sestopotere.com" del 14-07-2009)

Argomenti: Revoca fidi

Crisi, in diminuzione la crescita dei prestiti bancari a famiglie e imprese venete (14/7/2009 09:26) | (Sesto Potere) - Venezia - 14 luglio 2009 - E’ stato presentato in prefettura di Venezia il Primo rapporto trimestrale di monitoraggio dell’andamento dei flussi di credito nella regione Veneto. Alla presentazione, avvenuta nel corso riunione plenaria dello Speciale Osservatorio regionale sul credito e presieduta dal vice prefetto vicario reggente Luigi Pizzi, hanno partecipato i Prefetti delle province del Veneto, i rappresentanti della Banca d’Italia, dell’ABI, della Camera di Commercio, della Regione Veneto, dell’Anci e dell’Upi, delle associazioni di categoria delle imprese e delle organizzazioni sindacali. Dal rapporto emerge che in Veneto nel primo trimestre del 2009 la crescita dei prestiti bancari è risultata in ulteriore diminuzione: a marzo l’aumento su dodici mesi è stato dell’1,7%, inferiore a quello rilevato a livello nazionale. Il tasso di crescita dei prestiti alle famiglie consumatrici, in diminuzione dal 2006, si è attestato al 2,4%. Anche il tasso di crescita dei prestiti alle imprese è aumentato nel complesso, del 2,4%. Alla crescita dei finanziamenti alle imprese del settore terziario e delle costruzioni si è opposto il calo registrato nel comparto industriale. A marzo i depositi bancari delle famiglie e delle imprese, in accelerazione nel corso del 2008, hanno rallentato la crescita all’8%, mantenendo tuttavia un tasso di incremento più sostenuto rispetto alla media nazionale. L’accentuarsi della crisi finanziaria internazionale e le forti pressioni sul sistema bancario hanno, inoltre, influito sull’andamento economico in Veneto, determinando una contrazione del Pil. Il settore manifatturiero ha risentito maggiormente di questa crisi. Infatti, oltre un terzo degli imprenditori veneti operanti nel manifatturiero ha dichiarato un inasprimento delle condizioni di credito. Tra i motivi dell’inasprimento del credito, le imprese dichiarano che il principale è la richiesta di maggiori garanzie per i prestiti già concessi; altri sono la richiesta di rientro – anche parziale – su prestiti già concessi, il rifiuto di nuovi finanziamenti da parte degli Istituti di credito e la richiesta di maggiori garanzie sui nuovi finanziamenti. Aumentano anche i tempi di risposta delle banche alle richieste di concessione di finanziamenti fatte dalle imprese. Il consolidamento dei prestiti a breve termine e le crescenti esigenze di far fronte all’impennata di insoluti e alla dilatazione dei termini di pagamento sono le principali cause del più 65% fatto registrare nel primi tre mesi dell’anno, nel ricorso alle garanzie confidi. Inoltre, in provincia di Venezia, ma il fenomeno è esteso in tutta la regione, si rileva in tema di concentrazione dei rischi, che una piccola fetta dei soggetti economici attira verso di sé quote importanti del complesso dei finanziamenti concessi dal sistema bancario. Ad esempio, per la realtà di Venezia risulta che al 10% dei maggiori affidati (intesi nel senso di soggetti più importanti da un punto di vista del credito ottenuto) viene destinato oltre il 70% del totale del credito erogato; per converso al restante 90% degli operatori economici indebitati rimane solo il 30% del totale dei crediti concessi Per quanto riguarda le iniziative assunte dallo Speciale Osservatorio, sulla base delle indicazioni fornite da parte dei rappresentanti dei Consorzi Fidi, si è avanzata la proposta di individuare tempi certi di risposta alle richieste di concessione di credito, individuati nel termine massimo di 30 giorni, nonché la definizione di un modello di business plan comune, da utilizzarsi nei rapporti banca-impresa. Il rappresentante dell’ABI ha assicurato che la proposta verrà sottoposta alla valutazione della Commissione centrale ABI. E’ stato inoltre fortemente richiesto al rappresentante dell’ABI ed anche alla Banca d’Italia di stigmatizzare il comportamento degli Istituti di credito inerente la reintroduzione di commissioni o spese - con nomi diversi -, per eludere il divieto dell’applicazione della commissione di massimo scoperto. L’ABI ha inoltre proposto una serie di iniziative, a seguito delle criticità emerse, per contrastare le spinte recessive e creare condizioni più distese sul mercato del credito, che costituiscono il contenuto di una bozza di protocollo con la Regione Veneto, le Organizzazioni Sindacali, Confindustria, le Associazioni di categoria e Confidi, in corso di sottoscrizione. Tra le iniziative più significative, il protocollo prevede misure atte a contrastare ritardi di pagamento delle Pubbliche Amministrazioni, l’anticipo della Cassa Integrazioni Guadagni Straordinaria, la sospensione temporanea del pagamento delle rate di finanziamenti non agevolati a fronte di investimenti in beni strumentali nel sistema bancario, misure atte a coordinare i fondi di garanzia vigenti. Sono state inoltre suggerite all’Osservatorio Nazionale diverse modalità di trattazione delle istanze di reclamo presentate al fine di promuovere un maggiore coinvolgimento delle famiglie e delle imprese nella trattazione.

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Nuovo Confidi, nasce Kampanom (sezione: Revoca fidi)

( da "Denaro, Il" del 14-07-2009)

Argomenti: Revoca fidi

Campania credito Nuovo Confidi, nasce Kampanom Il presidente Manes Rossi: Sarà un intermediario vigilato dalla Banca d'Italia In Campania nasce un nuovo consorzio di garanzia fidi. Si chiama Kampanom Confidi ed è presieduto da Rosario Manes Rossi. "E' per rispondere ai bisogni di strutture più adeguate ai servizi prestati, di maggiore professionalità e di maggiori dimensioni che nasce il consorzio", spiega Manes Rossi, annunciando che il Confidi sarà un intermediario finanziario vigilato dalla Banca d'Italia. Nel consiglio direttivo siedono professionisti e imprenditori regionali. Nadia Pedicino Nel pieno della crisi globale nasce Kampanom-Confidi, un consorzio di garanzia collettiva fidi, iscrivibile quale soggetto 107 che sarà vigilato dalla Banca d'Italia, con un vantaggio in termini di costo e di accesso al credito da parte delle Pmi. "Gli oltre 50 Confidi presenti in Campania - dichiara il presidente Rosario Manes Rossi, esperto di diritto bancario - rappresentano solo se stessi e non sono di alcun aiuto per lo sviluppo del territorio, oltre al fatto che la gran parte del divario del costo del denaro tra Nord e Sud, pagato dalle imprese, è addebitabile alla loro scarsa efficienza. E' proprio per rispondere ai bisogni di strutture più adeguate ai servizi prestati, di maggiore professionalità e di maggiori dimensioni che nasce Kampanom, il cui direttivo è formato appunto da un team di professionisti ed imprenditori campani". Il consorzio è finalizzato allo svolgimento di attività di assistenza e consulenza delle Pmi associate relativamente al reperimento e miglior utilizzo dei mezzi finanziari e ad attività rivolte ad agevolare le consorziate nell'accesso al credito bancario, attraverso prestazioni di garanzia mutualistiche di vario tipo. Lo statuto prevede, inoltre, di istituire borse di studio finalizzate alla ricerca e al miglioramento delle attività dei Confidi. L'intento, quindi, è anche quello di promuovere e sviluppare attività di studi, ricerche e analisi in campo finanziario ed economico da mettere a disposizione di una rete di realtà aziendali che possano interfacciarsi continuamente e collaborare per crescere e svilupparsi all'interno della stessa regione. "Non a caso - osserva Manes Rossi-il Confidi prende la propria denominazione dall'antico nome greco della Regione Campania. Il Kampanom punta a offrire servizi reali, conosce e analizza il mercato di riferimento, facendo ricerche pratiche, sa interpretare le necessità e i bisogni del mercato. Lavora non per settori, ma in rete per zone, destrutturando l'organizzazione consortile in cinque province. Questo perché nell'attuale fase di congiuntura economico-finanziaria estremamente negativa il tema dell'accesso al credito è sempre più critico. Attualmente - prosegue il presidente - la maggior parte delle Pmi non supera l'esame del rating ed è per questo che le banche non concedono credito, ma oggi più che mai c'è bisogno di un patto forte tra banche ed imprese per far fronte alla crisi. Ecco che entrano in campo i Confidi. Essi sono o dovrebbero essere l'elemento chiave per impedire il corto circuito tra il sistema bancario e le imprese". In generale, i Confidi si basano sui principi di mutualità e fiducia nel rapporto associato-Confidi-banca e da un lato offrono alle aziende cultura e consulenza finanziario-assicurativa, ampliamento della capacità di credito e riduzione del costo del denaro; dall'altro offrono alle banche il reperimento di clientela selezionata, riduzione del rischio finanziario e valutazione del merito creditizio dell'impresa. Se dal generale si passa ad analizzare il locale, il sistema del Confidi campani appare debole e rischia anche, secondo il direttore generale del Banco di Napoli Antonio Nucci, di essere soppiantato da quello del Nord. Inoltre, da una ricerca di Srm, emerge che il grado di penetrazione nel tessuto imprenditoriale, da parte dei Confidi meridionali, si mantiene basso. Il consiglio Presidente Rosario Manes Rossi Vice presidente Patrizia Varriale Consigliere Giovanni Pietro Arlandini Consigliere Ciro Barbato Consigliere Francesco Somma Consigliere Gianluca Squadrilli Consigliere Ileana Capurro Il presidente del consiglio di amministrazione di Kampanom-Confidi è Rosario Manes Rossi del 14-07-2009 num.

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Le difficoltà dei mercati finanziari allontanano sempre più gli italiani da Piazza Affari.... (sezione: Revoca fidi)

( da "Mattino, Il (Nazionale)" del 14-07-2009)

Argomenti: Revoca fidi

Le difficoltà dei mercati finanziari allontanano sempre più gli italiani da Piazza Affari. È quanto emerge dalla relazione annuale della Consob per l'anno 2008, in cui si segnala che «la situazione di turbolenza» ha determinato «un incremento della percentuale delle famiglie che non ha alcuna esposizione al mercato finanziario». Complessivamente, la Consob stima che a fine 2008 circa il 62% della ricchezza finanziaria delle famiglie italiane risultava investita in depositi e titoli di Stato, contro una quota del 51% a fine 2007. Circa l'11% della ricchezza finanziaria complessiva si è dunque spostata dai prodotti e strumenti più rischiosi (come azioni, obbligazioni e risparmio gestito) ai depositi e ai titoli di Stato, che restano come sempre ben saldi al primo posto tra i prodotti preferiti, registrando anche un un incremento «del grado di diffusione». Nel dettaglio, alla fine dello scorso anno il 66% delle famiglie deteneva soltanto circolante, depositi o prodotti postali, a differenza dell'anno precedente in cui la soglia si attestava poco sopra il 60 per cento (62% per l'esattezza). In lieve contrazione, poi, la percentuale delle famiglie che possiede strumenti finanziari come azioni, obbligazioni o titoli di Stato in forma di risparmio amministrato: la flessione è pari ad un punto percentuale (dal 22 al 21 per cento circa). Più consistente invece la riduzione della quota di famiglie che detiene prodotti del risparmio gestito di natura assicurativa e previdenziale (dal 21 al 18 per cento). Guardando poi al grado di diffusione delle diverse categorie di strumenti e prodotti finanziari, nel 2008 si è notevolmente ridotta la percentuale di famiglie in possesso di fondi comuni (dal 12 al 7%), così come di azioni di società quotate (dal 6,4% al 5,2%) e obbligazioni bancarie italiane (dal 9,3% al 7,7%), che sono comunque diventate il secondo strumento finanziario più diffuso tra gli italiani. Intanto ancora dal fronte della Consob, dopo le multe record del 2007 per i casi legati alla Magiste di Stefano Ricucci e a Ifil-Exor, si riduce significativamente l'ammontare complessivo delle sanzioni comminate dalla Commissione nel corso del 2008. Nell'esercizio precedente, infatti, la Consob ha adottato 136 provvedimenti sanzionatori (200 nel 2007), a fronte di 156 procedimenti (227 l'anno prima), per accertate violazioni del «Tuf» e dei regolamenti. Di conseguenza l'ammontare complessivo delle sanzioni si è ridotto di misura, scendendo a 6,5 milioni di euro, contro i 43,7 milioni del 2007. Inoltre, in seguito ad accertate fattispecie di insider trading sono stati sequestrati, e successivamente confiscati, beni per un controvalore complessivo di 5,5 milioni di euro (39,9 milioni nel 2007). Più da vicino, nel corso dello scorso anno, i provvedimenti sanzionatori per la violazione della normativa in materia di abusi di mercato, sono stati 5 contro gli undici del 2007. E riguardanti tutti casi di abuso di informazioni privilegiate. Le sanzioni pecuniarie comminate, pari a poco più di 2 milioni di euro, hanno riguardato in tutto 6 soggetti di cui 5 persone fisiche e una giuridica. E tra i casi, ricorda la Consob, c'è quello legato al progetto di fusione, poi venuto meno, tra Fidia e Prima Industrie, che ha portato all'applicazione di sanzioni nei confronti di due persone fisiche e della stessa Fidia. Un altro caso di abuso di informazioni accertato riguarda poi la compravendita di azioni Interbanca da parte di un componente del patto di sindacato che governava banca Antonveneta.

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Venezia. Presentato il primo rapporto sul monitoraggio dei flussi di credito in Veneto (sezione: Revoca fidi)

( da "Sestopotere.com" del 14-07-2009)

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Venezia. Presentato il primo rapporto sul monitoraggio dei flussi di credito in Veneto (14/7/2009 14:52) | (Sesto Potere) - Venezia - 14 luglio 2009 - E’ stato presentato in prefettura di Venezia il Primo rapporto trimestrale di monitoraggio dell’andamento dei flussi di credito nella regione Veneto. Alla presentazione, avvenuta nel corso riunione plenaria dello Speciale Osservatorio regionale sul credito e presieduta dal vice prefetto vicario reggente Luigi Pizzi, hanno partecipato i Prefetti delle province del Veneto, i rappresentanti della Banca d’Italia, dell’ABI, della Camera di Commercio, della Regione Veneto, dell’Anci e dell’Upi, delle associazioni di categoria delle imprese e delle organizzazioni sindacali. Dal rapporto emerge che in Veneto nel primo trimestre del 2009 la crescita dei prestiti bancari è risultata in ulteriore diminuzione: a marzo l’aumento su dodici mesi è stato dell’1,7%, inferiore a quello rilevato a livello nazionale. Il tasso di crescita dei prestiti alle famiglie consumatrici, in diminuzione dal 2006, si è attestato al 2,4%. Anche il tasso di crescita dei prestiti alle imprese è aumentato nel complesso, del 2,4%. Alla crescita dei finanziamenti alle imprese del settore terziario e delle costruzioni si è opposto il calo registrato nel comparto industriale. A marzo i depositi bancari delle famiglie e delle imprese, in accelerazione nel corso del 2008, hanno rallentato la crescita all’8%, mantenendo tuttavia un tasso di incremento più sostenuto rispetto alla media nazionale. L’accentuarsi della crisi finanziaria internazionale e le forti pressioni sul sistema bancario hanno, inoltre, influito sull’andamento economico in Veneto, determinando una contrazione del Pil. Il settore manifatturiero ha risentito maggiormente di questa crisi. Infatti, oltre un terzo degli imprenditori veneti operanti nel manifatturiero ha dichiarato un inasprimento delle condizioni di credito. Tra i motivi dell’inasprimento del credito, le imprese dichiarano che il principale è la richiesta di maggiori garanzie per i prestiti già concessi; altri sono la richiesta di rientro – anche parziale – su prestiti già concessi, il rifiuto di nuovi finanziamenti da parte degli Istituti di credito e la richiesta di maggiori garanzie sui nuovi finanziamenti. Aumentano anche i tempi di risposta delle banche alle richieste di concessione di finanziamenti fatte dalle imprese. Il consolidamento dei prestiti a breve termine e le crescenti esigenze di far fronte all’impennata di insoluti e alla dilatazione dei termini di pagamento sono le principali cause del più 65% fatto registrare nel primi tre mesi dell’anno, nel ricorso alle garanzie confidi. Inoltre, in provincia di Venezia, ma il fenomeno è esteso in tutta la regione, si rileva in tema di concentrazione dei rischi, che una piccola fetta dei soggetti economici attira verso di sé quote importanti del complesso dei finanziamenti concessi dal sistema bancario. Ad esempio, per la realtà di Venezia risulta che al 10% dei maggiori affidati (intesi nel senso di soggetti più importanti da un punto di vista del credito ottenuto) viene destinato oltre il 70% del totale del credito erogato; per converso al restante 90% degli operatori economici indebitati rimane solo il 30% del totale dei crediti concessi. Per quanto riguarda le iniziative assunte dallo Speciale Osservatorio, sulla base delle indicazioni fornite da parte dei rappresentanti dei Consorzi Fidi, si è avanzata la proposta di individuare tempi certi di risposta alle richieste di concessione di credito, individuati nel termine massimo di 30 giorni, nonché la definizione di un modello di business plan comune, da utilizzarsi nei rapporti banca-impresa. Il rappresentante dell’ABI ha assicurato che la proposta verrà sottoposta alla valutazione della Commissione centrale ABI. E’ stato inoltre fortemente richiesto al rappresentante dell’ABI ed anche alla Banca d’Italia di stigmatizzare il comportamento degli Istituti di credito inerente la reintroduzione di commissioni o spese - con nomi diversi -, per eludere il divieto dell’applicazione della commissione di massimo scoperto. L’ABI ha inoltre proposto una serie di iniziative, a seguito delle criticità emerse, per contrastare le spinte recessive e creare condizioni più distese sul mercato del credito, che costituiscono il contenuto di una bozza di protocollo con la Regione Veneto, le Organizzazioni Sindacali, Confindustria, le Associazioni di categoria e Confidi, in corso di sottoscrizione. Tra le iniziative più significative, il protocollo prevede misure atte a contrastare ritardi di pagamento delle Pubbliche Amministrazioni, l’anticipo della Cassa Integrazioni Guadagni Straordinaria, la sospensione temporanea del pagamento delle rate di finanziamenti non agevolati a fronte di investimenti in beni strumentali nel sistema bancario, misure atte a coordinare i fondi di garanzia vigenti. Sono state inoltre suggerite all’Osservatorio Nazionale diverse modalità di trattazione delle istanze di reclamo presentate al fine di promuovere un maggiore coinvolgimento delle famiglie e delle imprese nella trattazione.

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Crisi, finanziamenti (sezione: Revoca fidi)

( da "Nazione, La (La Spezia)" del 15-07-2009)

Argomenti: Revoca fidi

PRIMO PIANO LA SPEZIA pag. 2 Crisi, finanziamenti Attivabili grazie al fondo di controgaranzia DUE FONDI di controgaranzia per aiutare le imprese spezzine in crisi di liquidità. Ieri mattina Camera di Commercio, Provincia, Comune, Banca Carispe e i consorzi fidi Confart, Creditcom, Fidicom, Fidimpresa e Mediacom hanno firmato l'intesa. Un accordo che consentirà di liberare finanziamenti a favore del mondo imprenditoriale per un totale di 11 milioni e 125mila euro. Le risorse messe a disposizione da Camera di Commercio, Provincia e Comune ammontano a 700mila euro. Il fondo permetterà di implementare la capacità di garanzia dei confidi che aderiscono al progetto, che in tal modo potranno concedere garanzie per una quota di rischio più alta rispetto a quella tradizionalmente rilasciata e fino ad un massimo dell'80%, rendendo più semplice ed efficace il sostegno finanziario. IL PRIMO fondo di controgaranzia conta 450mila euro ed è stato costituito a vantaggio delle nuove iniziative economiche: potranno beneficiarne le imprese costituite da non oltre 36 mesi e per un importo massimo di controgaranzia per singolo finanziamento pari a 40mila euro. Grazie all'effetto del moltiplicatore, pari a 6 volte il valore nominale del fondo, la dotazione consentirà la concessione di finanziamenti per un importo complessivo massimo di 6 milioni e 750mila euro. Le risorse saranno messe a disposizione anche di progetti per l'acquisto di aziende o rami d'azienda e per investimenti produttivi di apertura a nuovi mercati. Il fondo sarà destinato per il 25% alle attività commerciali e per il 75% ad attività artigianali e industriali. IL SECONDO fondo di controgaranzia conta invece 250mila euro ed è stato istituito a vantaggio delle piccole imprese commerciali, le stesse che, in questo momento di crisi, faticano ad acquistare scorte per il magazzino. L'importo massimo della controgaranzia per ogni singolo finanziamento ammonta, in questo caso, a 16mila euro. Grazie al meccanismo del moltiplicare, pari a 7 volte il valore nominale del fondo, la dotazione consentirà l'erogazione di finanziamenti fino a un importo massimo di 4 milioni e 375mila euro. LE IMPRESE interessate devono fare domanda ai consorzi fidi firmatari. La banca di riferimento è Carispe, prima banca del territorio ad aver accettato di sostenere l'iniziativa attraverso l'applicazione di tassi fortemente agevolati. Alla presentazione dell'iniziativa, ospitata nella sede della Camera di Commercio, sono intervenuti, tra gli altri, il segretario generale della Camera di Commercio Stefano Senese, il presidente della Provincia Marino Fiasella, il sindaco della Spezia Massimo Federici, il direttore della Carispe Giuseppe Cuccurese, il viceprefetto Annunziata Gallo, Mauro Strata, presidente Confart, Monica Nolo, direttore Confart, Aldo Datteri per Creditcom, Paolo Parini, presidente Fidimpresa e Gianfranco Bianchi, vicepresidente della Camera di Commercio e presidente di Mediacom. «ABBIAMO lavorato a lungo per arrivare a questo risultato ha sottolineato il direttore della Camera di Commercio Senese e quella messa in campo è un'iniziativa che guarda soprattutto al futuro dell'imprenditoria spezzina. Con il tempo verificheremo l'andamento dell'intervento e apporteremo eventuali modifiche, incrementando, ove necessario, la dotazione dei fondi e coinvolgendo nuovi soggetti e tipologie di impresa». Soddisfatto del risultato raggiunto anche il presidente della Provincia, Marino Fiasella: «La crisi economica in atto non è un problema che riguarda soltanto le imprese, ma tutto il territorio. Le istituzioni hanno quindi il dovere di impegnare proprie risorse, in accordo con il sistema bancario, per consentire un'inversione di tendenza». «Quello messo in campo con questa iniziativa ha aggiunto il sindaco della Spezia, Massimo Federici è uno degli interventi più importanti del pacchetto anticrisi e rappresenta per il commercio e le imprese un'importante boccata di ossigeno. Ancora una volta istituzioni e istituti di credito hanno dimostrato di saper fare un ottimo lavoro di squadra». Parole di apprezzamento che tornano anche nelle riflessioni del direttore generale della Carispe Giuseppe Cuccurese: «La crisi che ha colpito il mondo della finanza e delle imprese non deve essere considerata una iattura, ma un'occasione di rilancio. E le banche locali hanno in questo un'insostituibile funzione di traino». Roberta Della Maggesa

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PENSAVATE che il Comune di Montecatini fosse proprietario delle Terme al 50% e al... (sezione: Revoca fidi)

( da "Nazione, La (Pistoia)" del 15-07-2009)

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PRIMO PIANO MONTECATINI pag. 16 PENSAVATE che il Comune di Montecatini fosse proprietario delle Terme al 50% e al... PENSAVATE che il Comune di Montecatini fosse proprietario delle Terme al 50% e altrettanto la Regione? Grosso errore. La quota è di appena 38,41%, probabilmente la stessa in mano alla Regione. Il resto (23,18%) è di Fidi Toscana che ha anticipato dei bei milioni di euro per un aumento di capitale che altrimenti non si sarebbe mai fatto. La sorpresa della quota delle Terme sensibilmente ridotta arriva da un prospetto del Comune aggiornato al 30 giugno 2009. Alla riga quota societaria si legge infatti 38,409941%. Tutti possono consultare il documento sul sito web del Comune, cliccando già dalla homepage su Comune e poi su Società partecipate. Ci spiegheranno che è «solo» un'operazione di portage finanziario. Fatto sta che poco più del 38% è quanto oggi Montecatini possiede legalmente delle sue terme. L'ASPETTO curioso e sorprendente della vicenda è che lo scorso 30 marzo il consiglio comunale approvò le «linee di indirizzo su riscatto di quote societarie delle Terme cedute a Fidi Toscana da parte della Regione». L'iniziativa era nata da una mozione, presentata dall'allora capogruppo del Pd Antonio Checcacci durante la precedente seduta, che mirava a spingere il Comune a chiedere alla Regione di riprendersi le quote di proprietà in mano all'istituto bancario. In pratica Fidi Toscana ha anticipato i capitali che la Regione non poteva stanziare subito, ma in un secondo momento. «Tale soluzione era stato detto nell'Osservatorio termale del 19 marzo dal dirigente regionale Antonino Melara non comporta però mutamenti nei rapporti di proprietà delle Terme, che restano paritari al 50% fra Regione e Comune». Il documento attuale sembra dire invece un'altra cosa. «IL CONSIGLIO comunale prende atto recitava la mozione del 30 marzo che in città e in questa stessa assemblea destò preoccupazione e allarme la notizia che la Regione aveva ceduto parte delle sue quote delle Terme a Fidi Toscana. Considerato che il consiglio vuol farsi interprete di questi sentimenti, rafforzati dal timore che la Regione, col passare del tempo, potrebbe sentirsi meno coinvolta nella soluzione dei problemi termali, in considerazione di questa sua nuova posizione minoritaria e tenuto presente che la città, in questi difficili momenti, avverte la necessità di aver vicino un interlocutore forte che dei problemi termali abbia una visione politica e non solo un interesse finanziario come è nel profilo statutario di Fidi Toscana, invita la Regione a riscattare in tempi brevi le quote forzatamente cedute a Fidi Toscana». E per le quote cedute dal Comune nessuna preoccupazione? Marco A. Innocenti

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Maxiconfidi in porto nel 2011 (sezione: Revoca fidi)

( da "Sole 24 Ore, Il (Nord Ovest)" del 15-07-2009)

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Nord-Ovest sezione: ECONOMIA e IMPRESE Liguria data: 2009-07-15 - pag: 17 autore: Finanza. Definiti cronoprogramma e modalità attuative del nuovo Rete Fidi Liguria Maxiconfidi in porto nel 2011 Dalla Regione sei milioni di fondi in aggiunta agli attuali 50 GENOVA PAGINA A CURA DI Marco Fontana Sono giorni decisivi per il processo di fusione dei Confidi liguri in un unico soggetto, con natura intersettoriale e governance mista, che sia pronto per entrare prima possibile nell'elenco degli intermediari finanziari vigilati da Bankitalia. Grazie a un documento sottoscritto il17 giugno scorso dall'assessore regionale allo Sviluppo economico, Renzo Guccinelli, dal presidente di Filse, Edoardo Bozzo, e dai presidenti regionali di Confartigiananto, Cna, Confesercenti, Confcommercio, Confindustria Liguria, Confcooperative, Lega Coop, Coldiretti, Cia e Confagricoltura, sono state definite le modalità attuative e il cronoprogramma del protocollo d'intesa che un anno fa aveva avviato l'iter conferire, entro il 2011, al "nuovo" Rete Fidi Liguria tutto il patrimonio, le garanzie e le attività degli otto Confidi che hanno sede sul territorio regionale. L'accordo prevede una fase transitoria di tre anni in cui i singoli consorzi, che hanno diritto di recesso, potranno continuare a lavorare con la propria clientela, fungendo da collegamento con le rispettive associazioni di categoria. Il nuovo Rete Fidi Liguria dovrà accollarsi da subito parte delle loro garanzie e cominciare a erogare le proprie sulla base del patrimonio conferito, che non potrà essere inferiore al 70% della consistenza a fine 2008. A settembre saranno approvati lo statuto e il progetto di aumento di capitale ed entro novembre il "Confidone" dovrà essere in grado di presentare la domanda di iscrizione nell'elenco dell'articolo 107 del Testo unico bancario. «Si tratta – commenta Bozzo – di un progetto che consentirà un intervento più strutturale per agevolare l'accesso al credito delle Pmi». Anche Guccinelli, condividendo «i tempi e i modi con i quali si concretizzerà uno strumento fondamentale per le esigenze delle aziende», si dichiara soddisfatto «per l'importante passo avanti compiuto con la stipula dell'accordo». A sostegno dell'iniziativa sono previsti nuovi stanziamenti a valere sulla legge regionale n. 25/2004, opportunamente modificata, e l'attivazione, presso Filse, di un apposito fondo di garanzia a valere sul Por 2007/2013. I fondi pubblici vincolati presenti nel patrimonio dei confidi liguri ammontano oggia circa 50 milioni. Per contribuire alla formazione di un capitale di vigilanza adeguato sia alle esigenze del "107" sia agli obiettivi di crescita del tessuto economico locale, la Regione porterà in dote al nuovo Rete Fidi almeno altri sei milioni. A fine 2008 i confidi con sede in Liguria, a fronte di 637 milioni di finanziamenti in essere, rilasciavano garanzie per circa 287,3 milioni, di cui 109 (il 38% del totale) da parte di Fidimpresa Liguria (industria), 67 milioni (il 23,4%) da Mediocom (commercio) e poco meno di 38 (il 13,2%) da Confart, uno dei due player dell'artigianato. Sul territorio regionale sono attivi anche altri protagonisti del sistema, come Eurofidi (che nel 2008 ha fornito garanzie per 263,5 milioni, a fronte di 527 milioni di finanziamenti, con un incremento di circa il 10% sul 2007), Toscana Com-Fidi (che ha quote di mercato significative) e Unionfidi Piemonte. Tutti insieme contribuiscono a far salire a circa 600 milioni il valore complessivo delle garanzie e a oltre 1,2 miliardi quello dei finanziamenti in essere. © RIPRODUZIONE RISERVATA

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PESARO _ L'accesso al credito rappresenta uno dei nodi cruciali della possibilità ... (sezione: Revoca fidi)

( da "Messaggero, Il (Pesaro)" del 15-07-2009)

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Mercoledì 15 Luglio 2009 Chiudi di SIMONA SPAGNOLI PESARO _ L'accesso al credito rappresenta uno dei nodi cruciali della possibilità di stare sul mercato. Se in questo momento è difficile per le imprese accedere ai finanziamenti, per quelle femminili lo è ancor di più. Lo dimostra la ricerca su "Credito e fiducia nell'imprenditoria femminile" condotta da Francesca Cesaroni, docente del corso universitario in Economia aziendale con sede a Fano, su un gruppo di donne titolari d'azienda del territorio di Pesaro-Urbino. L'indagine arriva alla conclusione che «a parità di strumenti finanziari - spiega la Cesaroni - alle donne vengono praticate condizioni accessorie diverse, tassi più alti, importi concessi più bassi, richieste di maggiori garanzie». L'indagine prende le mosse dalla ricerca dal titolo "Do Women Pay More for Credit?" che si basa su più di un milione di accessi al fido bancario di 150mila micro-imprese italiane tra gennaio 2004 e dicembre 2006, i cui autori Alberto Alesina, Emilio Mistrulli e Francesca Lotti evidenziano che le imprenditrici pagano un interesse più alto di 30-50 punti base e che a loro viene spesso chiesta una garanzia esterna. Questo differenziale viene applicato nonostante le imprenditrici falliscano meno dei loro colleghi maschi: l'1,9% contro il 2,2%. Dunque, il diverso trattamento non può essere attribuito ad una presunta maggiore rischiosità delle imprese femminili, né al fatto che queste si concentrino in settori a bassa capitalizzazione, bensì a una scarsa fiducia verso il mondo femminile. Uno scetticismo che le imprenditrici percepiscono chiaramente - come dichiarano nelle interviste dirette effettuate nella ricerca - «sentendosi considerate poco credibili, poco competenti dal punto di vista aziendale e finanziario», in pratica di «non essere prese sul serio». Da dove si origina questa percezione negativa? «C'è una insoddisfazione palese nei confronti del sistema bancario -spiega la Cesaroni - le imprenditrici lamentano l'eccessiva lunghezza dei tempi necessari per ottenere una risposta, la mancanza di chiarezza e la difficoltà di ricominciare ogni volta il discorso. Una situazione che potrebbe volgere al positivo solo con un ruolo più incisivo svolto dai Confidi e una maggiore competenza nel maneggiare gli strumenti finanziari da parte delle donne».

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Cambiare i criteri... (sezione: Revoca fidi)

( da "Giornale di Brescia" del 16-07-2009)

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Edizione: 16/07/2009 testata: Giornale di Brescia sezione:in primo piano DALLA PRIMA PAGINA Cambiare i criteri... di Antonio Porteri (...)decisionali dei grandi gruppi bancari, ha fatto sì che questi ultimi si siano dotati di procedure standardizzate di analisi del credito, basate principalmente su dati quantitativi e limitatamente sensibili all'inserimento di valutazioni soggettive. Queste procedure automatizzate non consentono quindi di distinguere le difficoltà finanziarie che sono frutto di scelte gestionali inadeguate, da quelle che dipendono invece da accadimenti eccezionali, come avviene nell'attuale situazione di crisi generalizzata. A fronte delle difficoltà finanziarie dell'impresa cliente, le procedure segnalano una situazione di crisi e portano alla decisione di chiudere la linea di credito e di chiederne il rientro. Una decisione che immediatamente non porta a conseguenze irrimediabili, in quanto fa conto sull'intervento delle altre banche finanziatrici, ma che può rivelarsi dirompente se si generalizza, lasciando di fatto alle sole banche locali il peso e la responsabilità di affrontare la crisi finanziaria delle piccole e medie imprese. Il problema dell'accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese non si risolve allora sospendendo l'Accordo di Basilea 2, che in una situazione come quella attuale deve invece continuare ad operare imponendo alle banche di dotarsi delle misure adeguate per la valutazione, la gestione e il controllo dei principali rischi bancari (e non del solo rischio di credito). È necessario invece che i grandi gruppi bancari attribuiscano un rilievo maggiore alle componenti qualitative e di valutazione soggettiva delle analisi del fido, recuperando la consapevolezza che l'incentivo a sganciarsi dal rapporto con le piccole e medie imprese a fronte delle loro difficoltà finanziarie è un atteggiamento miope che pone una seria ipoteca sulle possibilità di ripresa dell'economia.

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Non sparate sul bancario (sezione: Revoca fidi)

( da "Sole 24 Ore, Il" del 16-07-2009)

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Il Sole-24 Ore sezione: FINANZA E MERCATI data: 2009-07-16 - pag: 39 autore: PARTERRE 000 Non sparate sul bancario B otte da orbi a banche e banchieri d'Italia. Se fino a poche mesi fa la colpa della crisi mondiale era attribuita solo alle banche americane, da qualche tempo in Italia ogni responsabilità è convenzionalmente assegnata agli istituti di credito domestici. Non lo dicono solo le associazioni degli imprenditori – naturale controparte delle banche – ma anche la Ue, il Fmi, la Bce, il Governo, la Banca d'Italia e perfino la Consob. Il coro è: date credito a chi lo merita (ma chi decide quale impresa è o non è meritevole? I prefetti?). La legittima richiesta di credito sta alimentando però un clima di linciaggio delle banche che inizia ad avere risvolti sociali pericolosi. Poco male se viene scalfita l'immagine o le ambizioni dei ricchi banchieri. Male, anzi malissimo, se la rabbia si scatena contro i bancari. Due giorni fa, a Settimo Torinese, un negoziante ha preso a pistolettate nelle gambe un direttore di filiale che aveva rifiutato un fido. Si rischia la faida tra chi sta nella trincea dell'economia. Non sparate sul bancario. (Al.G.)

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Legge comunitaria 2008 (sezione: Revoca fidi)

( da "AltaLex" del 16-07-2009)

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Legge comunitaria 2008 Legge definitivamente approvato dalla Camera il 07.07.2009 n° 88 , G.U. 14.07.2009 Commenta | Stampa | Segnala | Condividi Niente più aranciata prodotta senza succo d'arancia, modifiche al testo unico in materia radiotelevisiva, ripristino del divieto di somministrazione di alcolici dopo le 2 di notte. Lo prevede la Legge Comunitaria (Legge 7 luglio 2009, n. 88 pubblicata in Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2009, n. 161) che prevede tutte le deleghe per l'attuazione degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea. Di particolare importanza appare la delega per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE in merito ai servizi nel mercato interno, con la quale si dovrà tra l'altro: garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato nonché assicurare agli utenti un livello essenziale ed uniforme di condizioni di accessibilità all'acquisto di servizi sul territorio nazionale; promuovere l'elaborazione di codici di condotta e disciplinari, finalizzati, in particolare, a promuovere la qualità dei servizi; semplificare i procedimenti amministrativi per l'accesso alle attività di servizi; garantire la libera circolazione dei servizi forniti da un prestatore stabilito in un altro Stato membro; prevedere che l'autorizzazione all'accesso o all'esercizio di una attività di servizi abbia efficacia su tutto il territorio nazionale; prevedere che le procedure e le formalità per l'accesso e l'esercizio delle attività di servizi possano essere espletate attraverso gli sportelli unici anche a distanza e per via elettronica; realizzare l'interoperabilità dei sistemi di rete, l'impiego non discriminatorio della firma elettronica o digitale ed i collegamenti tra la rete centrale della pubblica amministrazione e le reti periferiche; prevedere forme di collaborazione con le autorità competenti degli altri Stati membri e con la Commissione europea al fine di garantire il controllo dei prestatori e dei loro servizi. (Altalex, 15 luglio 2009) LEGGE 7 luglio 2009, n. 88 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2008. (09G0100) (GU n. 161 del 14-7-2009 - Suppl. Ordinario n. 110) La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:) --> Capo I DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L’ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI Art. 1. (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie) 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro la scadenza del termine di recepimento fissato dalle singole direttive, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B. Per le direttive elencate negli allegati A e B il cui termine di recepimento sia già scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per le direttive elencate negli allegati A e B che non prevedono un termine di recepimento, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva. 3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni. 4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni. 5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6. 6. I decreti legislativi, relativi alle direttive di cui agli allegati A e B, adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11. 7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o più deleghe di cui al comma 1 non risultino esercitate alla scadenza del termine previsto, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dà conto dei motivi addotti a giustificazione del ritardo dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le politiche europee ogni sei mesi informa altresì la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza, secondo modalità di individuazione delle stesse da definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere. Art. 2. (Princìpi e criteri direttivi generali della delega legislativa) 1. Salvi gli specifici princìpi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui ai capi II e IV, ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono informati ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali: a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi; b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, fatti salvi i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie oggetto di delegificazione; c) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongono a pericolo o danneggiano l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che recano un danno di particolare gravità. Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro è prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli indicati nei periodi precedenti. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate nella presente lettera sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Entro i limiti di pena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni. Le somme derivanti dalle sanzioni di nuova istituzione, stabilite con i provvedimenti adottati in attuazione della presente legge, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, entro i limiti previsti dalla legislazione vigente, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, alle amministrazioni competenti all'irrogazione delle stesse; d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti le norme necessarie per dare attuazione alle direttive, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183; e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata; f) nella predisposizione dei decreti legislativi si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive comunitarie comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega; g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i princìpi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili; h) quando non siano d'ostacolo i diversi termini di recepimento, sono attuate con un unico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi. Art. 3. (Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie) 1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in provvedimenti attuativi di direttive comunitarie, di natura regolamentare o amministrativa, emanati ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, o in regolamenti comunitari pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative. 2. La delega di cui al comma 1 è esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informano ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c). 3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari con le modalità e nei termini previsti dai commi 3 e 8 dell'articolo 1. Art. 4. (Modifica all'articolo 9 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, in materia di oneri relativi a prestazioni e controlli) 1. All'articolo 9 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «2-bis. Le entrate derivanti dalle tariffe determinate ai sensi del comma 2 sono attribuite, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, alle amministrazioni che effettuano le prestazioni e i controlli, mediante riassegnazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469». Art. 5. (Delega al Governo per il riordino normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie) 1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con le modalità e secondo i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, testi unici o codici di settore delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite dalla presente legge per il recepimento di direttive comunitarie, al fine di coordinare le medesime con le altre norme legislative vigenti nelle stesse materie. 2. I testi unici e i codici di settore di cui al comma 1 riguardano materie o settori omogenei. Le disposizioni contenute nei testi unici o nei codici di settore non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate, se non in modo esplicito mediante l'indicazione puntuale delle disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o modificare. Art. 6. (Modifiche alla legge 4 febbraio 2005, n. 11) 1. Alla legge 4 febbraio 2005, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo l'articolo 6, è inserito il seguente: «Art. 6-bis. - (Nomina dei rappresentanti italiani presso il Comitato delle regioni) - 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri propone al Consiglio dell'Unione europea i ventiquattro membri titolari e i ventiquattro membri supplenti del Comitato delle regioni, spettanti all'Italia in base all'articolo 263 del Trattato istitutivo della Comunità europea. 2. Ai fini della proposta di cui al comma 1, i membri del Comitato delle regioni sono così ripartiti tra le autonomie regionali e locali: a) regioni e province autonome di Trento e di Bolzano: 14 titolari e 8 supplenti. Tale rappresentanza tiene conto anche delle assemblee legislative regionali; b) province: 3 titolari e 7 supplenti; c) comuni: 7 titolari e 9 supplenti. 3. La proposta di cui al presente articolo è formulata previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. 4. In caso di modifica del numero dei membri titolari e supplenti spettanti all'Italia, la ripartizione di cui al comma 2 è effettuata mantenendo ferme le proporzioni di cui al medesimo comma»; b) all'articolo 8, comma 5, l'alinea è sostituito dal seguente: «Nell'ambito della relazione al disegno di legge di cui al comma 4 il Governo:»; c) all'articolo 11-bis, comma 1, le parole: «per le quali la Commissione europea si è riservata di adottare disposizioni di attuazione» sono sostituite dalle seguenti: «che conferiscono alla Commissione europea il potere di adottare disposizioni di attuazione». d) dopo l'articolo 14, è inserito il seguente: «Art. 14-bis. - (Parità di trattamento) - 1. Le norme italiane di recepimento e di attuazione di norme e princìpi della Comunità europea e dell'Unione europea assicurano la parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea residenti o stabiliti nel territorio nazionale e non possono in ogni caso comportare un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani. 2. Nei confronti dei cittadini italiani non trovano appplicazione norme dell'ordinamento giuridico italiano o prassi interne che producano effetti discriminatori rispetto alla condizione e al trattamento dei cittadini comunitari residenti o stabiliti nel territorio nazionale». Capo II DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO NONCHÉ PRINCÌPI E CRITERI SPECIFICI DI DELEGA LEGISLATIVA Art. 7. (Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni attuative della direttiva 2004/41/CE con la normativa vigente in materia di alimenti e mangimi e con i regolamenti (CE) nn. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004, 882/2004 e 183/2005) 1. Il Governo è delegato ad adottare, con le modalità e secondo i princìpi e i criteri di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di coordinare le disposizioni attuative della direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, con la vigente normativa in materia di alimenti e mangimi, nonché con i regolamenti (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, nn. 852/2004, 853/2004, 854/2004 e 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, e successive modificazioni. 2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, su proposta del Ministro per le politiche europee, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia, nel rispetto anche dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a) riordino e coordinamento delle disposizioni vigenti, nel rispetto delle normative comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia di armonizzazione della disciplina della produzione e della commercializzazione dei prodotti alimentari e dei mangimi, anche mediante l'abrogazione totale o parziale delle vigenti disposizioni in materia; b) rispetto della tutela degli interessi relativi alla salute dell'uomo, degli animali e dei vegetali, dell'ambiente, della protezione ed informazione del consumatore e della qualità dei prodotti, garantendo la libera circolazione, allo scopo di assicurare competitività alle imprese; c) abrogazione o modificazione delle norme rese inapplicabili o superate dallo sviluppo tecnologico e non più adeguate all'evoluzione produttiva e commerciale delle imprese; d) riformulazione, razionalizzazione e graduazione dell'apparato sanzionatorio, in conformità ai criteri indicati all'articolo 2, comma 1, lettera c), con previsione di una sanzione amministrativa il cui importo, non inferiore a 500 euro e non superiore a 500.000 euro, deve tenere conto anche della dimensione dell'impresa e del relativo fatturato, al fine di rendere più incisive le sanzioni amministrative come deterrente effettivo; e) conferma del principio della prescrizione «a priori» preventiva rispetto all'accertamento ed alla contestazione o notificazione delle violazioni nel relativo procedimento sanzionatorio; f) reintroduzione e definizione delle modalità di semplificazione delle procedure di autocontrollo applicate nelle micro e piccole imprese, in conformità ai criteri di flessibilità riconosciuti dal regolamento (CE) n. 852/2004; g) semplificazione delle procedure esistenti in materia di registrazione e riconoscimento delle imprese del settore alimentare e mangimistico, in conformità alle disposizioni comunitarie; h) circolazione delle informazioni tra le Amministrazioni; i) razionalizzazione e coordinamento delle attività degli organi di vigilanza e controllo nell'attuazione del Piano integrato di controllo nazionale pluriennale di cui all'articolo 41 del regolamento (CE) n. 882/2004, individuando, per detto Piano, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali quale punto di contatto con gli organi comunitari; l) individuazione, da demandare a decreti di natura non regolamentare, di requisiti e prescrizioni igienico-sanitarie degli alimenti, delle sostanze e dei materiali destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, delle sostanze non alimentari impiegate negli e sugli stessi alimenti, compresi i prodotti fitosanitari, nonché determinazione delle modalità tecniche per l'effettuazione dei relativi controlli sanitari ufficiali; m) individuazione di adeguate modalità e procedure di collaborazione tra gli uffici doganali e gli uffici periferici delle altre amministrazioni coinvolte nel controllo degli alimenti e dei mangimi; n) definizione delle modalità di coordinamento e delle procedure di collaborazione ed interscambio delle informazioni tra le amministrazioni coinvolte nel controllo degli alimenti e dei mangimi e le autorità di controllo in materia di condizionalità della Politica agricola comune (PAC); o) programmazione di una capillare e puntuale azione formativa e informativa rivolta a tutti i soggetti coinvolti e interessati dalle norme in questione. 3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui ai commi 1 e 2 e con la procedura di cui ai medesimi commi, il Governo può emanare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi. 4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 5. Le Amministrazioni statali interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. Art. 8. (Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2007/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che modifica la direttiva 90/385/CEE del Consiglio per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici, la direttiva 93/42/CEE del Consiglio concernente i dispositivi medici e la direttiva 98/8/CE relativa all'immissione sul mercato dei biocidi) 1. Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2007/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che modifica la direttiva 90/385/CEE del Consiglio per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi, la direttiva 93/42/CEE del Consiglio concernente i dispositivi medici e la direttiva 98/8/CE relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, anche i princìpi e criteri direttivi di cui al comma 2. 2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 provvede, altresì, alla riformulazione delle disposizioni contenute nei decreti legislativi 14 dicembre 1992, n. 507, e 24 febbraio 1997, n. 46, al fine di assicurare, nel rispetto della disciplina comunitaria, una maggiore coerenza fra le due diverse discipline e di eliminare incongruenze e contraddizioni presenti nelle norme in vigore, assicurando: a) una più adeguata disciplina della vigilanza sugli incidenti, mediante la ridefinizione della sfera dei soggetti destinatari delle comunicazioni degli incidenti e degli eventi da comunicare e una più organizzata gestione dei dati, da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali; b) la revisione delle norme sulle indagini cliniche, differenziando le ipotesi relative alle indagini riguardanti tipi di dispositivi mai utilizzati sull'uomo da quelle concernenti tipi di dispositivi già utilizzati, specificando le condizioni in presenza delle quali le indagini possono essere effettuate presso istituti privati e affidando ai comitati etici previsti per le sperimentazioni cliniche dei medicinali anche le valutazioni in tema di sperimentazioni con dispositivi medici; c) la revisione delle norme sull'uso compassionevole dei dispositivi medici al fine di precisarne i limiti e le modalità per l'applicabilità, prevedendo, altresì, una specifica modalità per il trattamento di singoli pazienti in casi eccezionali di necessità e di emergenza, nei limiti posti dalle disposizioni di cui ai decreti legislativi n. 507 del 1992 e n. 46 del 1997; d) la revisione delle norme sulla pubblicità dei dispositivi medici, individuando, nell'ambito dei dispositivi per i quali è consentita la pubblicità sanitaria, le fattispecie che non necessitano di autorizzazione ministeriale; e) la previsione delle misure necessarie a garantire, con continuità nel tempo, efficaci collegamenti tra le banche dati nazionali e la banca dati europea Eudamed; f) la riformulazione delle norme a contenuto sanzionatorio, prevedendo anche la necessaria armonizzazione con le sanzioni previste dal decreto legislativo 8 settembre 2000, n. 332. 3. Il Governo è autorizzato a riformulare le previsioni riguardanti i dispositivi medici per risonanza magnetica nucleare contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, n. 542, assicurando: a) la coerenza con le disposizioni di carattere generale riguardanti tutti i dispositivi medici, previsti dalla direttiva 2007/47/CE; b) l'adeguamento allo sviluppo tecnologico ed alla evoluzione delle conoscenze scientifiche, con particolare riferimento alla sicurezza d'uso ed alle indicazioni cliniche dei dispositivi medici in relazione all'intensità del campo magnetico statico espresso in tesla, modificando in tal senso il sistema autorizzativo per renderlo più coerente con le competenze regionali e delle province autonome in materia di programmazione sanitaria previste dalle leggi vigenti, affidando conseguentemente alle regioni e province autonome l'autorizzazione all'installazione delle apparecchiature per risonanza, con esclusione delle sole apparecchiature a risonanza magnetica ritenute di carattere sperimentale. 4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni pubbliche competenti provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. Art. 9. (Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2006/54/CE riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego) 1. Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione ed impiego (rifusione), il Governo è tenuto ad acquisire anche il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Art. 10. (Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa) 1. Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, il Governo è tenuto ad acquisire il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ed a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi: a) prevedere adeguati poteri di coordinamento, di approvazione e di risoluzione dei casi di inadempimento, diretti a garantire un approccio coerente ed uniforme in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente nel quadro del riparto di competenze tra Stato, regioni ed enti locali per l'attuazione dei compiti definiti dalla legislazione comunitaria; b) coordinare la disciplina relativa alla pianificazione ed alla programmazione della qualità dell'aria ambiente con le norme vigenti in materia di autorizzazioni alle emissioni, agli impianti termici civili, ai combustibili e alla circolazione veicolare, allo scopo di permettere l'attuazione dei piani e programmi mediante gli strumenti e gli interventi previsti da tali norme di settore; c) introdurre una specifica disciplina e una ripartizione delle competenze, in materia di qualità dell'aria, relativamente all'approvazione degli strumenti di campionamento e misura, delle reti di misurazione e dei metodi di valutazione, all'accreditamento dei laboratori, alla definizione delle procedure di approvazione e di accreditamento, alla garanzia della qualità delle misurazioni ed ai connessi controlli, prevedendo, al fine di garantire criteri omogenei su tutto il territorio nazionale, che le relative linee guida siano definite dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA); d) in considerazione della particolare situazione di inquinamento dell'aria presente nella pianura padana, promuovere l'adozione di specifiche strategie di intervento nell'area interessata, anche attraverso un maggiore coordinamento tra le regioni che insistono sul predetto bacino; e) al fine di unificare la normativa nazionale in materia di qualità dell'aria ambiente, abrogare espressamente le disposizioni con cui sono state attuate le direttive 96/62/CE del Consiglio, del 27 settembre 1996, 1999/30/CE del Consiglio, del 22 aprile 1999, 2000/69/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2000, 2002/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2002, e 2004/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, nonché le relative norme di esecuzione, e prevedere le opportune modifiche che assicurino la coerenza della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, inerente la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera, con il nuovo quadro normativo in materia di qualità dell'aria. 2. Ai fini dell'adozione del decreto legislativo di cui al presente articolo, resta fermo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 4. Art. 11. (Delega al Governo per il riordino della disciplina in materia di inquinamento acustico) 1. Al fine di garantire la piena integrazione nell'ordinamento nazionale delle disposizioni contenute nella direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale, e di assicurare la coerenza e l'omogeneità della normativa di settore, il Governo è delegato ad adottare, con le modalità e secondo i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, di requisiti acustici degli edifici e di determinazione e gestione del rumore ambientale, in conformità all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché alle relative norme di attuazione. 2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati anche nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a) riordino, coordinamento e revisione delle disposizioni vigenti, con particolare riferimento all'armonizzazione delle previsioni contenute nella legge 26 ottobre 1995, n. 447, con quelle recate dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, nel rispetto della normativa comunitaria in materia; b) definizione dei criteri per la progettazione, esecuzione e ristrutturazione delle costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei trasporti nonché determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici nel rispetto dell'impianto normativo comunitario in materia di inquinamento acustico, con particolare riferimento alla direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002. 3. I decreti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nonché con gli altri Ministri competenti per materia, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti per l'esercizio della delega, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. 4. Contestualmente all'attuazione della delega di cui al comma 1 ed entro lo stesso termine il Governo provvede all'adozione di tutti gli atti di sua competenza previsti dalla legislazione vigente e al loro coordinamento e aggiornamento, anche alla luce di quanto disposto dagli emanandi decreti legislativi di cui al comma 1. 5. In attesa del riordino della materia, la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, non trova applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi sorti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. 6. L'articolo 10 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, è abrogato. 7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Art. 12. (Modifica all'articolo 5 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine) 1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In tale zona non si possono impiantare e iscrivere vigneti all'albo dei vigneti del Chianti DOCG, né produrre vini Chianti DOCG.». Art. 13. (Delega al Governo per il riordino e la revisione della disciplina in materia di fertilizzanti) 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e con le modalità di cui all'articolo 1, un decreto legislativo di riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a) adeguamento e ammodernamento delle definizioni di «concime» e delle sue molteplici specificazioni, di «fabbricante» e di «immissione sul mercato», ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003; b) utilizzo della forma delle indicazioni obbligatorie come stabilita dall'articolo 6 del citato regolamento (CE) n. 2003/2003 per i concimi immessi sul mercato con l'indicazione «concimi CE»; c) individuazione delle misure ufficiali di controllo per valutare la conformità dei concimi, ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2003/2003; d) revisione delle sanzioni da irrogare in base ai princìpi di effettività, proporzionalità e dissuasività, ai sensi dell'articolo 36 del regolamento (CE) n. 2003/2003. 2. Dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 è abrogato il decreto legislativo 29 aprile 2006, n. 217. 3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Art. 14. (Disposizioni sanzionatorie per l'applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 e del regolamento (CE) n. 555/2008, relativi all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo) 1. Ai sensi dell'articolo 86 del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, i produttori regolarizzano le superfici vitate, impiantate prima del 1º settembre 1998 senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto, mediante versamento di una somma di 6.000 euro per ettaro; il versamento non è dovuto per le superfici regolarizzate ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999. 2. Se il versamento previsto dal comma 1 non è effettuato entro il 31 dicembre 2009 o la relativa superficie non è estirpata entro il 30 giugno 2010, si applica, a decorrere dal 1º luglio 2010, la sanzione di cui al comma 3. 3. Chiunque, alla data del 31 dicembre 2008, non ha estirpato le superfici vitate impiantate dopo il 31 agosto 1998 senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto, è punito con la sanzione amministrativa di 12.000 euro per ettaro. 4. Chiunque ha impiantato dopo il 3 luglio 2008 superfici vitate senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto è punito con la sanzione di cui al comma 3. 5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si applicano ogni dodici mesi, secondo le modalità previste all'articolo 55 del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008. 6. Il termine entro il quale i produttori comunicano, ai sensi dell'articolo 57 del regolamento (CE) n. 555/2008, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, l'intenzione di ricorrere alla vendemmia verde o alla distillazione, è il 31 maggio di ciascuna campagna. 7. Le facoltà previste dall'articolo 57 del regolamento (CE) n. 555/2008 sono attribuite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nei limiti delle loro competenze. 8. Il produttore che detiene una superficie vitata superiore a 0,1 ettari e non ottempera o ottempera in modo incompleto o inesatto agli obblighi previsti dall'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 555/2008 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 6.000, per ogni ettaro o frazione di ettaro di superficie. 9. La sanzione di cui al comma 8 si applica a decorrere dai seguenti termini: a) in caso di mancata presentazione del contratto di distillazione, un mese dopo la data di cui al comma 6 o dalla diversa data fissata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nei limiti delle loro competenze; b) in caso di mancata osservanza delle disposizioni in materia di vendemmia verde, il 1º settembre dell'anno civile considerato. 10. Per le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo, ad eccezione di quelle previste dal comma 8, non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. 11. Ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione ed in attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, le disposizioni del presente articolo si applicano, per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che non abbiano ancora provveduto al recepimento delle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 479/2008 e n. 555/2008, fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nei limiti delle loro competenze. 12. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste nel presente articolo sono applicate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti delle loro competenze. 13. Se i produttori non eseguono l'estirpazione delle viti, come prescritto ai commi 2, 3 e 4, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono provvedere, nei limiti delle loro competenze, alla rimozione degli impianti, ponendo a carico degli stessi produttori le relative spese. Art. 15. (Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (CE) n. 479/2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo) 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per le politiche europee, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro della giustizia, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno o più decreti legislativi per l'attuazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, al fine di assicurare la piena integrazione tra l'organizzazione comune del mercato del vino e la normativa nazionale, apportando specifiche integrazioni e modificazioni alla normativa vigente, secondo le procedure previste dall'articolo 1, commi 2, 3 e 4, e nel rispetto dei princìpi e criteri generali di cui all'articolo 2, nonché dei seguenti ulteriori princìpi e criteri direttivi: a) preservare e promuovere l'elevato livello qualitativo e di riconoscibilità dei vini a denominazione di origine e indicazione geografica; b) ridefinire il ruolo del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini; c) assicurare strumenti per la trasparenza del settore vitivinicolo e la tutela dei consumatori e delle imprese rispetto ai fenomeni di contraffazione, usurpazione e imitazione; d) perseguire il massimo coordinamento amministrativo tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e le regioni, in particolare per quanto concerne la gestione del settore dei vini a denominazione di origine protetta e a indicazione geografica protetta; e) individuare le sedi amministrative e gli strumenti di semplificazione amministrativa in ordine agli adempimenti procedurali a carico dei produttori vitivinicoli; f) rivedere il sistema dei controlli e il sistema sanzionatorio secondo i criteri di efficacia e applicabilità, individuando gli organismi e le azioni per garantire l'elevato livello qualitativo delle produzioni vitivinicole nell'interesse dei produttori e dei consumatori. 2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica. Art. 16. (Modifiche alla legge 8 luglio 1997, n. 213, e al decreto legislativo 29 gennaio 2004, n. 58) 1. Alla legge 8 luglio 1997, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Tutte le carcasse o mezzene di bovini di età non superiore a dodici mesi alla macellazione sono classificate dai responsabili delle strutture di macellazione ai sensi dell'allegato XI-bis del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, e dell'articolo 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 8 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 2008.»; b) il comma 1 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente: «1. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare dello stabilimento, che viola l'obbligo di identificazione e di classificazione di cui all'articolo 1, commi 1 e 1-bis, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 18.000.»; c) il comma 2 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente: «2. Il titolare dello stabilimento che utilizza una marchiatura o etichettatura difforme da quanto previsto dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole 4 maggio 1998, n. 298, e dall'articolo 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 8 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 2008, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000». 2. All'articolo 5 del decreto legislativo 29 gennaio 2004, n. 58, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore o l'organizzazione, come definiti dall'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1760/2000, che in ogni fase della produzione e della commercializzazione non apponga, o apponga in maniera errata, sulle carni ottenute da bovini di età non superiore a dodici mesi un'etichetta recante le indicazioni obbligatorie, previste dagli articoli 13, paragrafi 2 e 5, e 14 del medesimo regolamento, e dal punto IV dell'allegato XI-bis del regolamento (CE) n. 1234/2007, secondo le modalità indicate dagli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 1825/2000 e dall'articolo 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 8 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 2008, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro». Art. 17. (Disposizioni per l'applicazione del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, e del regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione, del 13 giugno 2002) 1. Al fine di dare attuazione al regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, in materia di bevande spiritose, la lettera a) del comma 1 dell'articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1997, n. 297, è abrogata. 2. Le imprese di condizionamento sono tenute a indicare nell'etichetta l'origine degli oli extravergini di oliva e degli oli di oliva vergini, ai sensi del regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione, del 13 giugno 2002, e successive modificazioni. 3. I frantoi oleari e tutti i soggetti che commercializzano gli oli extravergini di oliva e gli oli di oliva vergini sono tenuti al rispetto delle prescrizioni e alla tenuta della documentazione, stabilita secondo le modalità di cui al comma 5, per l'identificazione dell'origine del prodotto e per la verifica della conformità alle indicazioni facoltative, qualora utilizzate, di cui al citato regolamento (CE) n. 1019/2002, e successive modificazioni. 4. Ai controlli previsti dal presente articolo provvede l'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. 5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinate le modalità di attuazione del presente articolo e dell'articolo 23 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni. 6. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni sanzionatorie amministrative per le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo e al citato regolamento (CE) n. 1019/2002, e successive modificazioni. 7. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Art. 18. (Modifiche all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, in tema di sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo) 1. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia» sono sostituite dalle seguenti: «del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale» e le parole: «a lire sette milioni settecentoquarantacinquemila» sono sostituite dalle seguenti: «ad euro 3.999,96»; b) al comma 2, le parole: «del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia» sono sostituite dalle seguenti: «del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale» e le parole: «detto Fondo» sono sostituite dalle seguenti: «detti Fondi». Art. 19. (Disposizioni per il parziale recepimento della direttiva 2007/61/CE che modifica la direttiva 2001/114/CE relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana) 1. L'articolo 2 del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 49, di attuazione della direttiva 2001/114/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana, è abrogato. Art. 20. (Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2008/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008) 1. All'elenco A allegato alla legge 16 aprile 1987, n. 183, le parole: «84/539 Direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi elettrici utilizzati in medicina umana e veterinaria» sono soppresse. 2. Il decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 28 novembre 1987, n. 597, recante attuazione della direttiva n. 84/539/CEE, relativa agli apparecchi elettrici utilizzati in medicina umana e veterinaria, è abrogato. Art. 21. (Modifica al decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, recante attuazione della direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità) 1. Il comma 4 dell'articolo 13 del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, è sostituito dal seguente: «4. Ciascun apparecchio è contraddistinto dal fabbricante mediante l'indicazione del modello, del lotto e/o dei numeri di serie e del nome del fabbricante o della persona responsabile dell'immissione sul mercato.». Art. 22. (Modifiche al codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206) 1. Al codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 67, comma 6, le parole: «conformemente alle disposizioni di cui al presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «conformemente alle disposizioni di cui alla presente sezione»; b) l'articolo 144-bis è sostituito dal seguente: «Art. 144-bis. - (Cooperazione tra le autorità nazionali per la tutela dei consumatori). - 1. Il Ministero dello sviluppo economico, salve le disposizioni in materia bancaria, finanziaria, assicurativa e di sistemi di pagamento e le competenze delle autorità indipendenti di settore, che continuano a svolgere le funzioni di autorità competente ai sensi dell'articolo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, nonché le disposizioni vigenti nelle ulteriori materie per le quali è prevista la competenza di altre autorità nazionali, svolge le funzioni di autorità competente, ai sensi del medesimo articolo 3, lettera c), del citato regolamento (CE) n. 2006/2004, in materia di: a) servizi turistici, di cui alla parte III, titolo IV, capo II; b) clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, di cui alla parte III, titolo I; c) garanzia nella vendita dei beni di consumo, di cui alla parte IV, titolo III, capo I; d) credito al consumo, di cui alla parte III, titolo II, capo II, sezione I; e) commercio elettronico, di cui alla parte III, titolo III, capo II; f) contratti negoziati fuori dai locali commerciali, di cui alla parte III, titolo III, capo I, sezione I; g) contratti a distanza, di cui alla parte III, titolo III, capo I, sezione II; h) contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento ripartito di beni immobili, di cui alla parte III, titolo IV, capo I. 2. Il Ministero dello sviluppo economico esercita tutti i poteri di cui al citato regolamento (CE) n. 2006/2004, nelle materie di cui al comma 1, anche con riferimento alle infrazioni lesive degli interessi collettivi dei consumatori in ambito nazionale. 3. Per lo svolgimento dei compiti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché del Corpo della Guardia di finanza che agisce con i poteri ad esso attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi. Può inoltre definire forme di collaborazione con altre pubbliche amministrazioni. Limitatamente ai poteri di cui all'articolo 139, può avvalersi delle associazioni dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 137. 4. Ferme restando la disciplina sanzionatoria in materia di indicazione dei prezzi di cui all'articolo 17 del presente codice e le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, ai fini dell'applicazione del regolamento (CE) n. 2006/2004 il Ministero dello sviluppo economico, per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, può avvalersi, in particolare, dei comuni. 5. Le procedure istruttorie relative ai poteri di cui al comma 2, nonché relativamente all'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 6 e 7, sono stabilite con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, in modo da garantire il contraddittorio, la piena cognizione degli atti e la verbalizzazione. 6. Nei casi di rifiuto, omissione o ritardo, senza giustificato motivo, di esibire i documenti o di fornire le informazioni richieste, nell'ambito delle proprie competenze, dal Ministero dello sviluppo economico, riguardanti fattispecie di infrazioni nazionali o intracomunitarie, nonché nel caso in cui siano esibiti documenti o fornite informazioni non veritiere, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 27, comma 4. 7. Nei casi di inottemperanza ad impegni assunti nei confronti del Ministero dello sviluppo economico dai soggetti interessati, per porre fine a infrazioni nazionali o intracomunitarie, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 27, comma 12. 8. Ai sensi degli articoli 3, lettera c), e 4, del citato regolamento (CE) n. 2006/2004, in materia di pratiche commerciali scorrette di cui alla parte II, titolo III, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, in relazione alle funzioni di autorità competente attribuite all'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Per i profili sanzionatori, nell'ambito delle proprie competenze, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato provvede ai sensi dell'articolo 27. 9. Il Ministero dello sviluppo economico designa l'ufficio unico di collegamento responsabile dell'applicazione del citato regolamento (CE) n. 2006/2004». 2. Alle attività e agli adempimenti di cui all'articolo 144-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, come sostituito dal comma 1, lettera b), del presente articolo, si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Art. 23. (Abrogazione dell'articolo 1 della legge 3 aprile 1961, n. 286) 1. In conformità alle linee di indirizzo contenute nella strategia comunitaria in materia di riduzione dei danni derivanti dal consumo di alcol, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM (2006) 625 def., del 24 ottobre 2006, dopo l'articolo 14 della legge 30 marzo 2001, n. 125, è inserito il seguente: «Art. 14-bis. - (Vendita e somministrazione di bevande alcoliche in aree pubbliche). - 1. La somministrazione di alcolici e il loro consumo sul posto, dalle ore 24 alle ore 7, possono essere effettuati esclusivamente negli esercizi muniti della licenza prevista dall'articolo 86, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni. 2. Chiunque vende o somministra alcolici su spazi o aree pubblici diversi dalle pertinenze degli esercizi di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000. Se il fatto è commesso dalle ore 24 alle ore 7, anche attraverso distributori automatici, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000. Per le violazioni di cui al presente comma è disposta anche la confisca della merce e delle attrezzature utilizzate. 3. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 14 della presente legge, dall'articolo 6-bis del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2003, n. 214, e dall'articolo 6 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni». (Ndr.) La parte che seguiva che è stata eliminata [1] Art. 24. (Adeguamento comunitario di disposizioni tributarie) 1. Il comma 3 dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente: «3. La ritenuta è operata a titolo d'imposta e con l'aliquota del 27 per cento sugli utili corrisposti a soggetti non residenti nel territorio dello Stato diversi dalle società ed enti indicati nel comma 3-ter, in relazione alle partecipazioni, agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e ai contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, non relative a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato. L'aliquota della ritenuta è ridotta al 12,50 per cento per gli utili pagati ad azionisti di risparmio. L'aliquota della ritenuta è ridotta all'11 per cento sugli utili corrisposti ai fondi pensione istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I soggetti non residenti, diversi dagli azionisti di risparmio, dai fondi pensione di cui al periodo precedente e dalle società ed enti indicati nel comma 3-ter, hanno diritto al rimborso, fino a concorrenza dei quattro noni della ritenuta, dell'imposta che dimostrino di aver pagato all'estero in via definitiva sugli stessi utili mediante certificazione del competente ufficio fiscale dello Stato estero». 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano agli utili distribuiti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Fino all'emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del comma 3 dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come modificato dal comma 1 del presente articolo, gli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo sono quelli inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, emanato in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239. 4. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 7, quarto comma, la lettera f-quinquies) è sostituita dalla seguente: «f-quinquies) le prestazioni di intermediazione, relative ad operazioni diverse da quelle di cui alla lettera d) del presente comma e da quelle di cui all'articolo 40, commi 5 e 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando le operazioni oggetto dell'intermediazione si considerano ivi effettuate, a meno che non siano commesse da soggetto passivo in un altro Stato membro dell'Unione europea; le suddette prestazioni si considerano in ogni caso effettuate nel territorio dello Stato se il committente delle stesse è ivi soggetto passivo d'imposta, sempre che le operazioni cui le intermediazioni si riferiscono siano effettuate nel territorio della Comunità»; b) l'articolo 13 è sostituito dal seguente: «Art. 13. - (Base imponibile) - 1. La base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri e le spese inerenti all'esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi accollati al cessionario o al committente, aumentato delle integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti. 2. Agli effetti del comma 1 i corrispettivi sono costituiti: a) per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi dipendenti da atto della pubblica autorità, dall'indennizzo comunque denominato; b) per i passaggi di beni dal committente al commissionario o dal commissionario al committente, di cui al numero 3) del secondo comma dell'articolo 2, rispettivamente dal prezzo di vendita pattuito dal commissionario, diminuito della provvigione, e dal prezzo di acquisto pattuito dal commissionario, aumentato della provvigione; per le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza, di cui al terzo periodo del terzo comma dell'articolo 3, rispettivamente dal prezzo di fornitura del servizio pattuito dal mandatario, diminuito della provvigione, e dal prezzo di acquisto del servizio ricevuto dal mandatario, aumentato della provvigione; c) per le cessioni indicate ai numeri 4), 5) e 6) del secondo comma dell'articolo 2, dal prezzo di acquisto o, in mancanza, dal prezzo di costo dei beni o di beni simili, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni; per le prestazioni di servizi di cui al primo e al secondo periodo del terzo comma dell'articolo 3, dalle spese sostenute dal soggetto passivo per l'esecuzione dei servizi medesimi; d) per le cessioni e le prestazioni di servizi di cui all'articolo 11, dal valore normale dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna di esse; e) per le cessioni di beni vincolati al regime della temporanea importazione, dal corrispettivo della cessione diminuito del valore accertato dall'ufficio doganale all'atto della temporanea importazione. 3. In deroga al comma 1: a) per le operazioni imponibili effettuate nei confronti di un soggetto per il quale l'esercizio del diritto alla detrazione è limitato a norma del comma 5 dell'articolo 19, anche per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-bis, la base imponibile è costituita dal valore normale dei beni e dei servizi se è dovuto un corrispettivo inferiore a tale valore e se le operazioni sono effettuate da società che direttamente o indirettamente controllano tale soggetto, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla il predetto soggetto; b) per le operazioni esenti effettuate da un soggetto per il quale l'esercizio del diritto alla detrazione è limitato a norma del comma 5 dell'articolo 19, la base imponibile è costituita dal valore normale dei beni e dei servizi se è dovuto un corrispettivo inferiore a tale valore e se le operazioni sono effettuate nei confronti di società che direttamente o indirettamente controllano tale soggetto, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla il predetto soggetto; c) per le operazioni imponibili, nonché per quelle assimilate agli effetti del diritto alla detrazione, effettuate da un soggetto per il quale l'esercizio del diritto alla detrazione è limitato a norma del comma 5 dell'articolo 19, la base imponibile è costituita dal valore normale dei beni e dei servizi se è dovuto un corrispettivo superiore a tale valore e se le operazioni sono effettuate nei confronti di società che direttamente o indirettamente controllano tale soggetto, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla il predetto soggetto; d) per la messa a disposizione di veicoli stradali a motore nonché delle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di telecomunicazioni e delle relative prestazioni di gestione effettuata dal datore di lavoro nei confronti del proprio personale dipendente la base imponibile è costituita dal valore normale dei servizi se è dovuto un corrispettivo inferiore a tale valore. 4. Ai fini della determinazione della base imponibile i corrispettivi dovuti e le spese e gli oneri sostenuti in valuta estera sono computati secondo il cambio del giorno in cui è stata effettuata l'operazione e, in mancanza, secondo il cambio del giorno antecedente più prossimo. 5. Per le cessioni che hanno per oggetto beni per il cui acquisto o importazione la detrazione è stata ridotta ai sensi dell'articolo 19-bis.1 o di altre disposizioni di indetraibilità oggettiva, la base imponibile è determinata moltiplicando per la percentuale detraibile ai sensi di tali disposizioni l'importo determinato ai sensi dei commi precedenti.»; c) l'articolo 14 è sostituito dal seguente: «Art. 14. - (Determinazione del valore normale) - 1. Per valore normale si intende l'intero importo che il cessionario o il committente, al medesimo stadio di commercializzazione di quello in cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi, dovrebbe pagare, in condizioni di libera concorrenza, ad un cedente o prestatore indipendente per ottenere i beni o servizi in questione nel tempo e nel luogo di tale cessione o prestazione. 2. Qualora non siano accertabili cessioni di beni o prestazioni di servizi analoghe, per valore normale si intende: a) per le cessioni di beni, il prezzo di acquisto dei beni o di beni simili o, in mancanza, il prezzo di costo, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni; b) per le prestazioni di servizi, le spese sostenute dal soggetto passivo per l'esecuzione dei servizi medesimi. 3. Per le operazioni indicate nell'articolo 13, comma 3, lettera d), con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti appositi criteri per l'individuazione del valore normale.»; d) all'articolo 17, il terzo comma è sostituito dal seguente: «Gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti, che non si siano identificati direttamente ai sensi dell'articolo 35-ter, né abbiano nominato un rappresentante fiscale ai sensi del secondo comma, sono adempiuti dai cessionari o committenti, residenti nel territorio dello Stato, che acquistano i beni o utilizzano i servizi nell'esercizio di imprese, arti o professioni. La disposizione non si applica relativamente alle operazioni imponibili ai sensi dell'articolo 7, quarto comma, lettera f), effettuate da soggetti domiciliati o residenti o con stabili organizzazioni operanti nei territori esclusi a norma del primo comma, lettera a), dello stesso articolo 7. Gli obblighi relativi alle cessioni di cui all'articolo 7, secondo comma, terzo periodo, ed alle prestazioni di servizi di cui all'articolo 7, quarto comma, lettere d) e f-quinquies), rese da soggetti non residenti a soggetti domiciliati nel territorio dello Stato, a soggetti ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all'estero ovvero a stabili organizzazioni in Italia di soggetti domiciliati e residenti all'estero, sono adempiuti dai cessionari e dai committenti medesimi qualora agiscano nell'esercizio di imprese, arti o professioni.»; e) all'articolo 38-ter, primo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: «I soggetti domiciliati e residenti negli Stati membri dell'Unione europea, che non si siano identificati direttamente ai sensi dell'articolo 35-ter e che non abbiano nominato un rappresentante ai sensi del secondo comma dell'articolo 17, assoggettati all'imposta nello Stato in cui hanno il domicilio o la residenza, che non hanno effettuato operazioni in Italia, ad eccezione delle prestazioni di trasporto e relative prestazioni accessorie non imponibili ai sensi dell'articolo 9, nonché delle operazioni indicate nell'articolo 17, commi terzo, quinto, sesto e settimo, e nell'articolo 74, commi settimo ed ottavo, del presente decreto e nell'articolo 44, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, possono ottenere, in relazione a periodi inferiori all'anno, il rimborso dell'imposta, se detraibile a norma dell'articolo 19 del presente decreto, relativa ai beni mobili e ai servizi importati o acquistati, sempreché di importo complessivo non inferiore a duecento euro.»; f) all'articolo 54, il terzo comma è sostituito dal seguente: «L'ufficio può tuttavia procedere alla rettifica indipendentemente dalla previa ispezione della contabilità del contribuente qualora l'esistenza di operazioni imponibili per ammontare superiore a quello indicato nella dichiarazione, o l'inesattezza delle indicazioni relative alle operazioni che danno diritto alla detrazione, risulti in modo certo e diretto, e non in via presuntiva, da verbali, questionari e fatture di cui ai numeri 2), 3) e 4) del secondo comma dell'articolo 51, dagli elenchi allegati alle dichiarazioni di altri contribuenti o da verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti, nonché da altri atti e documenti in suo possesso». 5. Il primo comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente: «Per i redditi d'impresa delle persone fisiche l'ufficio procede alla rettifica: a) se gli elementi indicati nella dichiarazione non corrispondono a quelli del bilancio, del conto dei profitti e delle perdite e dell'eventuale prospetto di cui al comma 1 dell'articolo 3; b) se non sono state esattamente applicate le disposizioni del titolo I, capo VI del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni; c) se l'incompletezza, la falsità o l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta in modo certo e diretto dai verbali e dai questionari di cui ai numeri 2) e 4) del primo comma dell'articolo 32, dagli atti, documenti e registri esibiti o trasmessi ai sensi del numero 3) dello stesso comma, dalle dichiarazioni di altri soggetti previste negli articoli 6 e 7, dai verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti o da altri atti e documenti in possesso dell'ufficio; d) se l'incompletezza, la falsità o l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta dall'ispezione delle scritture contabili e dalle altre verifiche di cui all'articolo 33 ovvero dal controllo della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e degli altri atti e documenti relativi all'impresa nonché dei dati e delle notizie raccolti dall'ufficio nei modi previsti dall'articolo 32. L'esistenza di attività non dichiarate o la inesistenza di passività dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti». 6. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal comma 4, lettera c), del presente articolo, è emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino alla data dalla quale trovano applicazione le disposizioni del suddetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, per la messa a disposizione di veicoli stradali a motore da parte del datore di lavoro nei confronti del personale dipendente si assume come valore normale quello determinato a norma dell'articolo 51, comma 4, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, comprensivo delle somme eventualmente trattenute al dipendente e al netto dell'imposta sul valore aggiunto compresa in detto importo. 7. Nel decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 38: 1) dopo il comma 4, è inserito il seguente: «4-bis. Agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, costituiscono prodotti soggetti ad accisa l'alcole, le bevande alcoliche, i tabacchi lavorati ed i prodotti energetici, esclusi il gas fornito dal sistema di distribuzione di gas naturale e l'energia elettrica, quali definiti dalle disposizioni comunitarie in vigore»; 2) al comma 5, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) gli acquisti di beni, diversi dai mezzi di trasporto nuovi e da quelli soggetti ad accisa, effettuati dai soggetti indicati nel comma 3, lettera c), dai soggetti passivi per i quali l'imposta è totalmente indetraibile a norma dell'articolo 19, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dai produttori agricoli di cui all'articolo 34 dello stesso decreto che non abbiano optato per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari se l'ammontare complessivo degli acquisti intracomunitari e degli acquisti di cui all'articolo 40, comma 3, del presente decreto, effettuati nell'anno solare precedente, non ha superato 10.000 euro e fino a quando, nell'anno in corso, tale limite non è superato. L'ammontare complessivo degli acquisti è assunto al netto dell'imposta sul valore aggiunto e al netto degli acquisti di mezzi di trasporto nuovi di cui al comma 4 del presente articolo e degli acquisti di prodotti soggetti ad accisa»; b) all'articolo 40: 1) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Le disposizioni del comma 3 non si applicano: a) alle cessioni di mezzi di trasporto nuovi e a quelle di beni da installare, montare o assiemare ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; b) alle cessioni di beni, diversi da quelli soggetti ad accisa, effettuate nel territorio dello Stato, fino ad un ammontare nel corso dell'anno solare non superiore a 35.000 euro e sempreché tale limite non sia stato superato nell'anno precedente. La disposizione non opera per le cessioni di cui al comma 3 effettuate da parte di soggetti passivi in altro Stato membro che hanno ivi optato per l'applicazione dell'imposta nel territorio dello Stato»; 2) il comma 8 è abrogato; 3) il comma 9 è sostituito dal seguente: «9. Non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 41 nonché le prestazioni di servizio, le prestazioni di trasporto intracomunitario, quelle accessorie e le prestazioni di intermediazione di cui ai commi 4-bis, 5 e 6 rese a soggetti passivi d'imposta in altro Stato membro»; c) all'articolo 41, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) le cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di beni diversi da quelli soggetti ad accisa, spediti o trasportati dal cedente o per suo conto nel territorio di altro Stato membro nei confronti di cessionari ivi non tenuti ad applicare l'imposta sugli acquisti intracomunitari e che non hanno optato per l'applicazione della stessa. La disposizione non si applica per le cessioni di mezzi di trasporto nuovi e di beni da installare, montare o assiemare ai sensi della lettera c). La disposizione non si applica altresì se l'ammontare delle cessioni effettuate in altro Stato membro non ha superato nell'anno solare precedente e non supera in quello in corso 100.000 euro, ovvero l'eventuale minore ammontare al riguardo stabilito da questo Stato a norma dell'articolo 34 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006. In tal caso è ammessa l'opzione per l'applicazione dell'imposta nell'altro Stato membro dandone comunicazione all'ufficio nella dichiarazione, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, relativa all'anno precedente ovvero nella dichiarazione di inizio dell'attività o comunque anteriormente all'effettuazione della prima operazione non imponibile. L'opzione ha effetto, se esercitata nella dichiarazione relativa all'anno precedente, dal 1º gennaio dell'anno in corso e, negli altri casi, dal momento in cui è esercitata, fino a quando non sia revocata e, in ogni caso, fino al compimento del biennio successivo all'anno solare nel corso del quale è esercitata; la revoca deve essere comunicata all'ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno in corso»; d) l'articolo 43 è sostituito dal seguente: «Art. 43. - (Base imponibile ed aliquota). - 1. Per gli acquisti intracomunitari di beni la base imponibile è determinata secondo le disposizioni di cui agli articoli 13, escluso il comma 4, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Per i beni soggetti ad accisa concorre a formare la base imponibile anche l'ammontare di detta imposta, se assolta o esigibile in dipendenza dell'acquisto. 2. La base imponibile, nell'ipotesi di cui all'articolo 40, comma 2, primo periodo, è ridotta dell'ammontare assoggettato ad imposta nello Stato membro di destinazione del bene. 3. Ai fini della determinazione della base imponibile i corrispettivi, le spese e gli oneri di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in valuta estera sono computati secondo il cambio del giorno, se indicato nella fattura, di effettuazione dell'operazione o, in mancanza di tale indicazione, della data della fattura. 4. Per le introduzioni di cui all'articolo 38, comma 3, lettera b), e per gli invii di cui all'articolo 41, comma 2, lettera c), la base imponibile è costituita dal prezzo di acquisto o, in mancanza, dal prezzo di costo dei beni o di beni simili, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni. 5. Per gli acquisti intracomunitari di beni si applica l'aliquota relativa ai beni, secondo le disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633»; e) all'articolo 44, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. In deroga al comma 1, l'imposta è dovuta: a) per le cessioni di cui al comma 7 dell'articolo 38, dal cessionario designato con l'osservanza degli adempimenti di cui agli articoli 46, 47 e 50, comma 6; b) per le prestazioni di cui all'articolo 40, commi 4-bis, 5 e 6, rese da soggetti passivi d'imposta non residenti, dal committente se soggetto passivo nel territorio dello Stato»; f) l'articolo 46 è sostituito dal seguente: «Art. 46. - (Fatturazione delle operazioni intracomunitarie). - 1. La fattura relativa all'acquisto intracomunitario deve essere numerata e integrata dal cessionario o committente con l'indicazione del controvalore in euro del corrispettivo e degli altri elementi che concorrono a formare la base imponibile dell'operazione, espressi in valuta estera, nonché dell'ammontare dell'imposta, calcolata secondo l'aliquota dei beni o servizi acquistati. La disposizione si applica anche alle fatture relative alle prestazioni di cui all'articolo 40, commi 4-bis, 5 e 6, rese a soggetti passivi d'imposta nel territorio dello Stato. Se trattasi di acquisto intracomunitario senza pagamento dell'imposta o non imponibile o esente, in luogo dell'ammontare dell'imposta nella fattura deve essere indicato il titolo unitamente alla relativa norma. 2. Per le cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 41 e per le prestazioni di cui all'articolo 40, commi 4-bis, 5 e 6, non soggette all'imposta, deve essere emessa fattura numerata a norma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con l'indicazione, in luogo dell'ammontare dell'imposta, che trattasi di operazione non imponibile o non soggetta all'imposta, con la specificazione della relativa norma. La fattura deve inoltre contenere l'indicazione del numero di identificazione attribuito, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, al cessionario o committente dallo Stato membro di appartenenza; in caso di consegna del bene al cessionario di questi in diverso Stato membro, dalla fattura deve risultare specifico riferimento. La fattura emessa per la cessione di beni, spediti o trasportati da uno Stato membro in altro Stato membro, acquistati senza pagamento dell'imposta a norma dell'articolo 40, comma 2, secondo periodo, deve contenere il numero di identificazione attribuito al cessionario dallo Stato membro di destinazione dei beni e la designazione dello stesso quale debitore dell'imposta. 3. La fattura di cui al comma 2, se trattasi di beni spediti o trasportati dal soggetto passivo o per suo conto, ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera c), nel territorio di altro Stato membro, deve recare anche l'indicazione del numero di identificazione allo stesso attribuito da tale Stato; se trattasi di cessioni di beni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di cui all'articolo 41, comma 1, lettera b), non si applica la disposizione di cui al secondo periodo del comma 2. 4. Se la cessione riguarda mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 38, comma 4, nella fattura devono essere indicati anche i dati di identificazione degli stessi; se la cessione non è effettuata nell'esercizio di imprese, arti e professioni tiene luogo della fattura l'atto relativo alla cessione o altra documentazione equipollente. 5. Il cessionario o committente di un acquisto intracomunitario di cui all'articolo 38, commi 2 e 3, lettere b) e c), o committente delle prestazioni di cui all'articolo 40, commi 4-bis, 5 e 6, che non ha ricevuto la relativa fattura entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione deve emettere entro il mese seguente, in unico esemplare, la fattura di cui al comma 1 con l'indicazione anche del numero di identificazione attribuito, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, al cedente o prestatore dallo Stato membro di appartenenza; se ha ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale deve emettere fattura integrativa entro il quindicesimo giorno successivo alla registrazione della fattura originaria»; g) all'articolo 50, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Le cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 41, commi 1, lettera a), e 2, lettera c), e le prestazioni di cui all'articolo 40, commi 4-bis, 5 e 6, sono effettuate senza applicazione dell'imposta nei confronti dei cessionari e dei committenti che abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito dallo Stato membro di appartenenza»; h) all'articolo 50, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Chi effettua acquisti intracomunitari o commette le prestazioni di cui all'articolo 40, commi 4-bis, 5 e 6, soggetti all'imposta deve comunicare all'altra parte contraente il proprio numero di partita IVA, come integrato agli effetti delle operazioni intracomunitarie, tranne che per l'ipotesi di acquisto di mezzi di trasporto nuovi da parte di persone fisiche non operanti nell'esercizio di imprese, arti e professioni». 8. Le disposizioni di cui al comma 4, lettere b) e c), e al comma 7, lettera d), si applicano alle operazioni effettuate dal sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge. 9. Le altre disposizioni di cui ai commi 4 e 7 si applicano a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente legge; tuttavia, per le operazioni effettuate a decorrere dal 1º gennaio 2008 per le quali sia stata già applicata la disciplina risultante da tali disposizioni, resta fermo il trattamento fiscale applicato. 10. Il Governo, entro il termine di cui all'articolo 1, comma 1, ultimo periodo, della presente legge, può adottare decreti legislativi contenenti disposizioni modificative ed integrative di quelle di cui ai commi da 4 a 9 del presente articolo, al fine di effettuare ulteriori coordinamenti con la normativa comunitaria in tema di imposta sul valore aggiunto. 11. Al fine di contrastare in Italia la diffusione del gioco irregolare ed illegale, nonché di perseguire la tutela dei consumatori e dell'ordine pubblico, la tutela dei minori e la lotta al gioco minorile ed alle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei giochi, tenuto conto del monopolio statale in materia di giochi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e nel rispetto degli articoli 43 e 49 del Trattato CE, oltre che delle disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché dei princìpi di non discriminazione, necessità, proporzionalità e trasparenza, i commi da 12 a 26 del presente articolo recano disposizioni in materia di esercizio e di raccolta a distanza dei seguenti giochi: a) scommesse, a quota fissa e a totalizzatore, su eventi, anche simulati, sportivi, inclusi quelli relativi alle corse dei cavalli, nonché su altri eventi; b) concorsi a pronostici sportivi e ippici; c) giochi di ippica nazionale; d) giochi di abilità; e) scommesse a quota fissa con interazione diretta tra i giocatori; f) bingo; g) giochi numerici a totalizzatore nazionale; h) lotterie ad estrazione istantanea e differita. 12. La disciplina dei giochi di cui al comma 11 è introdotta ovvero adeguata con regolamenti emanati ai sensi degli articoli 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, e 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni. Nel rispetto della predetta disciplina, con provvedimenti del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato si provvede alla istituzione di singoli giochi, alla definizione delle condizioni generali di gioco e delle relative regole tecniche, anche d'infrastruttura, della posta unitaria di partecipazione al gioco, anche sotto forma di prezzo di acquisto del titolo di legittimazione alla partecipazione al gioco, nonché della relativa variazione in funzione dell'andamento del gioco, considerato singolarmente ovvero in rapporto ad altri, alla individuazione della misura di aggi, diritti o proventi da corrispondere in caso di organizzazione indiretta del gioco, alla variazione della misura del prelievo, anche per imposte, nell'ambito della misura massima prevista per ciascun gioco ed in funzione del predetto andamento. 13. L'esercizio e la raccolta a distanza di uno o più dei giochi di cui al comma 11, lettere da a) a f), ferma la facoltà dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di stabilire, ai sensi del comma 26, in funzione delle effettive esigenze di mercato, in un numero massimo di duecento, le concessioni di cui alla lettera a) del presente comma da attribuire in fase di prima applicazione, è consentito: a) ai soggetti in possesso dei requisiti e che assumono gli obblighi di cui al comma 15, ai quali l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato attribuisce concessione per la durata di nove anni; b) ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono già titolari di concessione per l'esercizio e la raccolta di uno o più dei giochi di cui al comma 11 attraverso rete fisica, rete di raccolta a distanza, ovvero entrambe. 14. L'esercizio e la raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 11, lettere g) e h), sono effettuati fino alla data di scadenza delle relative concessioni dai soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono titolari unici di concessione per la gestione e lo sviluppo dei medesimi giochi. Su autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, la raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 11, lettere g) e h), è altresì consentita ai soggetti di cui al comma 13 ai quali i titolari unici di concessione abbiano dato licenza con la previsione di un aggio non inferiore a quello percepito dai titolari di punti di vendita dei medesimi giochi che fanno parte della rete fisica di raccolta dei predetti titolari unici di concessione. 15. La concessione richiesta dai soggetti di cui al comma 13, lettera a), è rilasciata subordinatamente al rispetto di tutti i seguenti requisiti e condizioni: a) esercizio dell'attività di gestione e di raccolta di giochi, anche a distanza, in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, avendovi sede legale ovvero operativa, sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti nell'ordinamento di tale Stato, con un fatturato complessivo, ricavato da tale attività, non inferiore ad euro 1.500.000 nel corso degli ultimi due esercizi chiusi anteriormente alla data di presentazione della domanda; b) fuori dai casi di cui alla lettera a), possesso di una capacità tecnico-infrastrutturale non inferiore a quella richiesta dal capitolato tecnico sottoscritto dai soggetti di cui al comma 16, lettera b), comprovata da relazione tecnica sottoscritta da soggetto indipendente, nonché rilascio all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di una garanzia bancaria ovvero assicurativa, a prima richiesta e di durata biennale, di importo non inferiore ad euro 1.500.000; c) costituzione in forma giuridica di società di capitali, con sede legale in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, anteriormente al rilascio della concessione ed alla sottoscrizione della relativa convenzione accessiva; d) possesso da parte del presidente, degli amministratori e dei procuratori dei requisiti di affidabilità e professionalità richiesti alle corrispondenti figure dei soggetti di cui al comma 16, lettera b); e) residenza delle infrastrutture tecnologiche, hardware e software, dedicate alle attività oggetto di concessione in uno degli Stati dello Spazio economico europeo; f) versamento all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di un corrispettivo una tantum, per la durata della concessione e a titolo di contributo spese per la gestione tecnica ed amministrativa dell'attività di monitoraggio e controllo, pari ad euro 300.000, più IVA, per le domande di concessione riferite ai giochi di cui al comma 11, lettere da a) ad e), e ad euro 50.000, più IVA, per le domande di concessione riferite al gioco di cui al comma 11, lettera f); g) sottoscrizione dell'atto d'obbligo di cui al comma 17. 16. I soggetti di cui al comma 13, lettera b), che chiedono la concessione per l'esercizio e la raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 11, lettere da a) a f), al fine di ampliare ovvero completare la gamma dei giochi per i quali gli stessi sono già abilitati all'esercizio e alla raccolta a distanza, versano all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato il contributo di cui al comma 15, lettera f), nelle seguenti misure: a) euro 300.000, per i concessionari del gioco previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, relativamente a domande di concessione riferite ai giochi di cui al comma 11, lettere da a) ad e); b) euro 50.000, per i concessionari di esercizio a distanza dei giochi di cui all'articolo 1, comma 287, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, relativamente a domande di concessione riferite al gioco di cui al comma 11, lettera f); c) euro 350.000, per i concessionari di rimanenti giochi, non già abilitati alla loro raccolta a distanza, relativamente a domande di concessione riferite ai giochi di cui al comma 11, lettere da a) a f). 17. La sottoscrizione della domanda di concessione, il cui modello è reso disponibile dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sul proprio sito web, implica altresì l'assunzione da parte del soggetto richiedente dei seguenti obblighi valevoli per l'intera durata della concessione: a) dimostrazione, su richiesta dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, della persistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al comma 15, lettere da a) a e); b) comunicazione all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di ogni variazione relativa ai requisiti ed alle condizioni di cui al comma 15, lettere da a) ad e); c) accesso dei giocatori all'area operativa del sito web del concessionario dedicata all'offerta dei giochi di cui al comma 11, lettere da a) a f), esclusivamente sub registrazione telematica da parte del sistema centrale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; d) esclusione dei consumatori residenti in Italia dall'offerta dei giochi di cui al comma 11, lettere da a) a f), attraverso siti diversi da quelli gestiti dai concessionari in aderenza a quanto previsto dalla concessione, ancorché gestiti dallo stesso concessionario, direttamente ovvero attraverso società controllanti, controllate o collegate; e) adozione ovvero messa a disposizione di strumenti ed accorgimenti per l'autolimitazione ovvero per l'autoesclusione dal gioco, l'esclusione dall'accesso al gioco da parte di minori, nonché l'esposizione del relativo divieto in modo visibile negli ambienti virtuali di gioco gestiti dal concessionario; f) promozione di comportamenti responsabili di gioco e vigilanza sulla loro adozione da parte dei giocatori, nonché di misure a tutela del consumatore previste dal codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206; g) nell'ambito dell'esercizio e della raccolta dei giochi di cui al comma 11, svolgimento dell'eventuale attività di commercializzazione esclusivamente mediante il canale prescelto; h) trasmissione al sistema centrale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato delle informazioni anonime relative alle singole giocate, ai prelievi ed ai versamenti effettuati sui singoli conti di gioco, ai relativi saldi, nonché, utilizzando protocolli di comunicazione stabiliti con provvedimento dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai movimenti, da identificare con apposita codifica, relativi ad attività di gioco effettuate dal giocatore mediante canali che non prevedono la sub registrazione da parte del sistema centrale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; i) messa a disposizione, nei tempi e con le modalità indicati dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato all'atto della sua richiesta, di tutti i documenti e le informazioni occorrenti per l'espletamento delle attività di vigilanza e controllo della medesima Amministrazione; l) consenso all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'accesso, nei tempi e con le modalità indicati dalla stessa Amministrazione, di suoi dipendenti o incaricati alle sedi del concessionario a fini di controllo e ispezione, nonché, ai medesimi fini, impegno di massima assistenza e collaborazione a tali dipendenti o incaricati; m) utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati alla gestione delle somme depositate sui conti di gioco di titolarità dei giocatori. 18. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato effettua l'istruttoria delle domande di concessione entro novanta giorni dalla data del loro ricevimento complete di tutta la documentazione occorrente per il riscontro dei requisiti e delle condizioni di cui al comma 15. In caso di incompletezza della domanda ovvero della relativa documentazione, il termine è sospeso fino alla data della sua regolarizzazione. Il termine è altresì sospeso, in caso di richiesta di integrazioni documentali ovvero di chiarimenti chiesti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dalla data della richiesta e fino alla loro ricezione. In deroga alle disposizioni del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, fatti, stati e qualità relativi ai requisiti ovvero alle condizioni di cui al comma 15 non possono essere attestati nella forma dell'autocertificazione ovvero della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. In caso di decorso del termine per l'istruttoria senza l'adozione di un provvedimento conclusivo espresso da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, la domanda di concessione si intende respinta. 19. La raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 11 è subordinata alla stipula, anche per via telematica, di un contratto di conto di gioco tra il giocatore e il concessionario. Lo schema di riferimento del contratto di conto di gioco, reso disponibile dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sul proprio sito web, è predisposto nel rispetto delle seguenti condizioni minime, cui restano senz'altro soggetti i contratti di conto di gioco in essere alla data di entrata in vigore della presente legge: a) accettazione da parte del concessionario della regolazione del contratto secondo la legge dello Stato italiano e che italiano sia il foro competente per le eventuali controversie, nel rispetto delle norme vigenti anche di fonte comunitaria, con esclusione di forme di risoluzione arbitrale delle controversie medesime; b) utilizzo del conto di gioco in osservanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, di attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE recante disposizioni per la relativa esecuzione; c) unicità del contratto di conto di gioco con ciascun giocatore, divieto di utilizzazione del conto di gioco di un giocatore per la raccolta o l'intermediazione di giocate altrui, improduttività di frutti del conto di gioco per il giocatore, nonché gratuità della relativa utilizzazione per il giocatore; d) indisponibilità da parte del concessionario delle somme depositate sul conto di gioco, fatte salve le operazioni di addebito e di accredito direttamente connesse all'esercizio dei giochi oggetto di concessione; e) tempestiva contabilizzazione e messa a disposizione al giocatore delle vincite e delle relative somme, comunque non oltre un'ora dalla certificazione ufficiale del verificarsi dell'evento che determina la vincita, salvo specifica diversa disposizione prevista dal regolamento di un singolo gioco; f) accredito al giocatore, entro e non oltre sette giorni dalla richiesta e con valuta corrispondente al giorno della richiesta, delle somme giacenti sul conto di gioco di cui il giocatore chieda al concessionario il prelievo; g) durata del contratto di conto di gioco non superiore alla data di scadenza della concessione; h) informativa relativa al trattamento dei dati personali rispettosa della normativa vigente in materia; i) assenso preventivo ed incondizionato del giocatore alla trasmissione da parte del concessionario all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, su richiesta di quest'ultima, di tutti i dati relativi ai movimenti e ai saldi del conto di gioco; l) devoluzione all'erario dell'intero saldo del conto di gioco decorsi tre anni dalla data della sua ultima movimentazione. 20. Con provvedimento del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato i contributi di cui ai commi 15, lettera f), e 16 possono essere adeguati in aumento ogni tre anni sulla base dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) pubblicato dall'ISTAT. 21. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato adotta la carta dei servizi in materia di giochi al fine di assicurare la più corretta informazione dei giocatori, anche in tema di doveri di condotta dei concessionari, con particolare riguardo a quelli di cui al comma 17, lettera e). 22. Entro novanta giorni dalla data stabilita ai sensi del comma 26, i soggetti di cui al comma 13, lettera b), ai quali sono già consentiti l'esercizio e la raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 11, sottoscrivono l'atto di integrazione della convenzione accessiva alla concessione occorrente per adeguarne i contenuti alle disposizioni dei commi da 11 a 26. 23. All'articolo 4, comma 1, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «È punito altresì con la reclusione da sei mesi a tre anni chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco isituito o disciplinato dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000». 24. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inadempimento da parte del concessionario delle disposizioni di cui ai commi 17 e 19, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato dispone: a) per l'inadempimento delle disposizioni di cui al comma 17, lettere a), b), d), e), f), i) e l), nonché delle disposizioni di cui al comma 19, la sospensione della concessione fino alla data in cui il concessionario non ottemperi alle prescrizioni comunicate dalla Amministrazione, e, nel caso in cui l'inadempimento perduri per i trenta giorni successivi alla comunicazione, la revoca della concessione; b) per l'inadempimento delle disposizioni di cui al comma 17, lettera h), la sospensione della concessione fino alla data in cui il concessionario non ottemperi alle prescrizioni comunicate dalla Amministrazione, e, nel caso in cui l'inadempimento perduri per i dieci giorni successivi alla comunicazione, la revoca della concessione; c) al primo inadempimento delle disposizioni di cui al comma 17, lettera m), la sospensione della concessione per la durata di quindici giorni; al secondo inadempimento delle medesime disposizioni, la sospensione della concessione per trenta giorni; al terzo inadempimento la revoca della concessione; d) in ogni caso al terzo inadempimento delle disposizioni di cui ai commi 17 e 19 l'Amministrazione dispone la revoca della concessione. 25. I termini di cui alle lettere a) e b) del comma 24 sono ridotti a metà in caso di nuovo inadempimento rilevato prima che siano trascorsi dodici mesi dalla notifica del primo. In caso di terzo inadempimento nell'arco di dodici mesi, è disposta la revoca della concessione. 26. Con provvedimento del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sulla base di apposito progetto di fattibilità tecnica redatto dal partner tecnologico, è stabilita la data dalla quale decorrono, in tutto o in parte, gli obblighi di cui ai commi da 11 a 25. Fino a tale data i concessionari continuano ad effettuare al partner tecnologico dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la trasmissione dei dati in conformità alla disciplina a tale riguardo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. 27. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, adottato di concerto con il Ministro dell'interno, sono disciplinati i tornei non a distanza di poker sportivo; con il medesimo regolamento sono altresì determinati l'importo massimo della quota di modico valore di partecipazione al torneo e le modalità che escludono i fini di lucro e la ulteriore partecipazione al torneo una volta esaurita la predetta quota, nonché l'impossibilità per gli organizzatori di prevedere più tornei nella stessa giornata e nella stessa località. 28. Nel rispetto dell'articolo 1 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, ratificato con legge 22 aprile 1953, n. 342, della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, recepita con il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e degli articoli 43 e 49 del Trattato istitutivo della Comunità europea, l'esercizio e la raccolta dei tornei di poker sportivo non a distanza sono consentiti ai soggetti titolari di concessione per l'esercizio e la raccolta di uno o più dei giochi di cui al comma 11 attraverso rete fisica nonché ai soggetti che rispettino i requisiti e le condizioni di cui al comma 15 previa autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. 29. Il Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è integrato di 6 milioni di euro per l'anno 2009 e di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Al relativo onere nonché alle minori entrate recate dai commi da 1 a 3 del presente articolo, valutate in 22 milioni di euro dall'anno 2009, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi da 11 a 26 del presente articolo, al netto dei costi sostenuti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la realizzazione e la gestione degli strumenti informatici occorrenti. 30. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. 31. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. 32. All'articolo 1, comma 287, lettera h), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come sostituita dall'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: «venticinquemila» e «settemilacinquecento» sono sostituite dalle seguenti: «cinquantamila» e «diciassettemilacinquecento». Art. 25. (Modifica all'articolo 41 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207) 1. Nel rispetto degli obblighi derivanti dalla direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, all'articolo 41 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, dopo il comma 16-sexiesdecies è inserito il seguente: «16-sexiesdecies.1. Al fine di ridurre la concorrenzialità delle rivendite di benzina e gasolio utilizzati come carburante per autotrazione situate nella Repubblica di San Marino e nel rispetto della normativa comunitaria vigente è istituito, in favore delle regioni confinanti con la stessa, un fondo per l'erogazione di contributi alle persone fisiche per la riduzione del prezzo della benzina e del gasolio per autotrazione alla pompa. Il fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009. Le modalità di erogazione e i criteri di ripartizione del predetto fondo sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 39-ter, comma 2, del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente comma è subordinata all'autorizzazione del Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE». Art. 26. (Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2007/65/CE) 1. Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, attraverso le opportune modifiche al testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi: a) l'inserimento di prodotti è ammesso nel rispetto di tutte le condizioni e i divieti previsti dall'articolo 3-octies, paragrafi 2, 3 e 4, della direttiva 89/552/CEE, come introdotto dalla citata direttiva 2007/65/CE; b) per le violazioni delle condizioni e dei divieti di cui alla lettera a) si applicano le sanzioni previste dall'articolo 51 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per la violazione delle disposizioni in materia di pubblicità, sponsorizzazione e televendite, fatto salvo il divieto di inserimento di prodotti nei programmi per bambini, per la cui violazione si applica la sanzione di cui all'articolo 35, comma 2, del medesimo decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Art. 27. (Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2007/68/CE) 1. In attuazione della direttiva 2007/68/CE della Commissione, del 27 novembre 2007, che modifica l'allegato III-bis della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto concerne l'inclusione di alcuni ingredienti alimentari, all'Allegato 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la sezione III è sostituita dalla seguente: «Sezione III Allergeni alimentari 1. Cereali contenenti glutine (cioè grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati) e prodotti derivati, tranne: a) sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio, e prodotti derivati, purché il processo subito non aumenti il livello di allergenicità valutato dall'EFSA per il prodotto di base dal quale sono derivati; b) maltodestrine a base di grano e prodotti derivati, purché il processo subito non aumenti il livello di allergenicità valutato dall'EFSA per il prodotto di base dal quale sono derivati; c) sciroppi di glucosio a base d'orzo; d) cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati o di alcol etilico di origine agricola per liquori ed altre bevande alcoliche. 2. Crostacei e prodotti derivati. 3. Uova e prodotti derivati. 4. Pesce e prodotti derivati, tranne: a) gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine o carotenoidi; b) gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante nella birra e nel vino. 5. Arachidi e prodotti derivati. 6. Soia e prodotti derivati, tranne: a) olio e grasso di soia raffinato e prodotti derivati, purché il processo subito non aumenti il livello di allergenicità valutato dall'EFSA per il prodotto di base dal quale sono derivati; b) tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo acetato D-alfa naturale, tocoferolo succinato D-alfa naturale a base di soia; c) oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia; d) estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale a base di soia. 7. Latte e prodotti derivati, incluso lattosio, tranne: a) siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati o di alcol etilico di origine agricola per liquori ed altre bevande alcoliche; b) lattitolo. 8. Frutta a guscio, cioè mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci comuni (Juglans regia), noci di anacardi (Anacardium occidentale), noci di pecan (Carya illinoiesis (Wangenh) K. Koch), noci del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci del Queensland (Macadamia ternifolia) e prodotti derivati, tranne frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione di distillati o di alcol etilico di origine agricola per liquori ed altre bevande alcoliche. 9. Sedano e prodotti derivati. 10. Senape e prodotti derivati. 11. Semi di sesamo e prodotti derivati. 12. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/Kg o 10 mg/l espressi come SO2. 13. Lupini e prodotti derivati. 14. Molluschi e prodotti derivati.»; b) la sezione IV è abrogata. 2. È autorizzata la commercializzazione, fino ad esaurimento delle scorte, dei prodotti alimentari, conformi alle disposizioni del decreto legislativo 8 febbraio 2006, n. 114, immessi sul mercato od etichettati prima del 31 maggio 2009. 3. All'articolo 29 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «3-bis. Le modifiche della sezione III dell'Allegato 2, rese necessarie per il recepimento di direttive comunitarie in materia, sono adottate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta». 4. Sono abrogati l'articolo 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo 8 febbraio 2006, n. 114, ed il secondo periodo del comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni. Art. 28. (Delega al Governo per la modifica della disciplina in materia di composizione e denominazione degli estratti alimentari e dei prodotti affini, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 19 giugno 1990, nella causa C-177/89) 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità di cui all'articolo 1 e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, un decreto legislativo al fine di dare piena e completa esecuzione alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 19 giugno 1990, nella causa C-177/89, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di composizione e denominazione degli estratti alimentari e dei prodotti affini. 2. Il Governo è autorizzato ad apportare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, le conseguenti modifiche ed integrazioni al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1953, n. 567. Art. 29. (Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici) 1. Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui agli articoli 1 e 2, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi: a) disciplinare, mediante sistemi informatizzati di trattamento dei dati e di gestione delle procedure, le domande ed i procedimenti per l'accertamento della conformità degli articoli pirotecnici ai requisiti di sicurezza della direttiva medesima e le ulteriori procedure per il riconoscimento dei prodotti pirotecnici destinati ad organismi diversi; b) armonizzare le norme di recepimento con le disposizioni vigenti in materia di sicurezza, ivi compresi gli aspetti di prevenzione incendi, delle fabbriche, dei depositi, del trasporto, degli esercizi di vendita dei prodotti esplodenti; c) assicurare la produzione, l'uso e lo smaltimento ecocompatibili dei prodotti esplodenti, compresi quelli pirotecnici per uso nautico, e dei rifiuti prodotti dall'accensione di pirotecnici di qualsiasi specie, prevedendo una disciplina specifica per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti di tali prodotti e dei prodotti scaduti; d) prevedere la procedura di etichettatura degli artifici pirotecnici, che consenta, nella intera filiera commerciale ed anche mediante l'adozione di codici alfanumerici, la corretta ed univoca individuazione dei prodotti esplodenti nel territorio nazionale, la migliore tracciabilità amministrativa degli stessi ed il rispetto dei princìpi in materia di tutela della salute ed incolumità pubblica; e) prevedere specifiche licenze e modalità di etichettatura per i prodotti pirotecnici fabbricati ai fini di ricerca, sviluppo e prova; f) prevedere ogni misura volta al rispetto delle esigenze di ordine e di sicurezza pubblica e di prevenzione incendi nell'acquisizione, detenzione ed uso degli artifici pirotecnici e ad escludere dal possesso di tali prodotti persone comunque ritenute pericolose; g) determinare le attribuzioni e la composizione del comitato competente al controllo delle attività degli organismi notificati responsabili delle verifiche di conformità, assicurandone l'alta competenza e l'indipendenza dei componenti; h) prevedere, per le infrazioni alle disposizioni della legislazione nazionale di attuazione della direttiva 2007/23/CE, l'introduzione di sanzioni, anche di natura penale, nei limiti di pena stabiliti per le contravvenzioni e per i delitti dalla legge 2 ottobre 1967, n. 895, e dalla legge 18 aprile 1975, n. 110, ferme le disposizioni penali vigenti in materia, a tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza pubblica, dell'incolumità delle persone e della protezione ambientale. 2. Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche competenti provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Ai componenti del comitato di cui al comma 1, lettera g), non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso spese. Art. 30. (Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2008/43/CE relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile) 1. Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2008/43/CE della Commissione, del 4 aprile 2008, relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi: a) prevedere che il sistema per assicurare la trattazione dei procedimenti e la conservazione dei dati concernenti le licenze di pubblica sicurezza relativi alla fabbricazione, importazione, esportazione, transito, trasferimento comunitario, trasporto, tracciabilità amministrativa ed identificazione univoca degli esplosivi, e quelli relativi ai titolari delle stesse, sia assicurato dal Ministero dell'interno, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, e dai titolari delle licenze mediante procedure automatizzate; b) prevedere, per gli esplosivi ammessi nel mercato civile, modalità di etichettature atte a distinguere la destinazione, rispetto a quelle riservate ad uso militare o delle forze di polizia; c) prevedere l'introduzione di sanzioni penali, nei limiti di pena di cui alla legge 2 ottobre 1967, n. 895, per le violazioni al divieto di detenzione e di introduzione nel territorio nazionale degli esplodenti di cui al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, sprovvisti dei sistemi armonizzati di identificazione univoca e di tracciabilità; prevedere, inoltre, l'introduzione di sanzioni, anche di natura penale, per le altre infrazioni alla legislazione nazionale di attuazione della citata direttiva 2008/43/CE. 2. Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Art. 31. (Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate) 1. Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, in quanto compatibili, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi: a) definire l'ambito di applicazione delle norme di recepimento della direttiva 2007/36/CE emanate ai sensi della delega di cui al presente articolo, escludendo da esso gli organismi di investimento collettivo, armonizzati e non armonizzati, e le società cooperative; b) individuare le norme di recepimento della direttiva 2007/36/CE emanate ai sensi della delega di cui al presente articolo applicabili alle società emittenti azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante e alle società emittenti valori mobiliari diversi dalle azioni con diritto di voto negoziati in mercati regolamentati o diffusi tra il pubblico in misura rilevante; c) indicare il termine minimo che deve intercorrere fra la pubblicazione dell'avviso di convocazione e la data di svolgimento dell'assemblea in prima convocazione, tenendo conto dell'interesse a un'adeguata informativa degli azionisti e dell'esigenza di una tempestiva convocazione dell'assemblea in determinate circostanze, e assicurando il necessario coordinamento con le disposizioni di attuazione degli articoli 6 e 7 della direttiva 2007/36/CE; d) adeguare la disciplina del contenuto dell'avviso di convocazione a quanto previsto dall'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2007/36/CE e disciplinarne le modalità di diffusione, al fine di garantirne l'effettiva diffusione nell'Unione europea, tenendo conto degli oneri amministrativi a carico della società emittente; e) adeguare la disciplina del diritto dei soci di integrare l'ordine del giorno dell'assemblea di cui all'articolo 126-bis del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, a quanto previsto dagli articoli 5 e 6 della direttiva 2007/36/CE, non avvalendosi dell'opzione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, e confermando la partecipazione minima per il suo esercizio nella misura del quarantesimo del capitale sociale, nonché quanto previsto dal citato articolo 126-bis, comma 3; f) adeguare la disciplina della legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del voto a quanto previsto dall'articolo 7 della direttiva 2007/36/CE, introducendo le opportune modifiche ed adeguamenti delle norme in materia di legittimazione all'esercizio dei diritti sociali conferiti da strumenti finanziari in gestione accentrata, nonché in materia di disciplina dell'assemblea, di impugnazione delle delibere assembleari e di diritto di recesso, e procedere ad un riordino delle disposizioni normative in materia di gestione accentrata e dematerializzazione; g) individuare la data di registrazione tenendo conto dell'interesse a garantire una corretta rappresentazione della compagine azionaria e ad agevolare la partecipazione all'assemblea, anche tramite un rappresentante, dell'azionista, nonché dell'esigenza di adeguata organizzazione della riunione assembleare; h) al fine di agevolare l'esercizio dei diritti sociali, riordinare la disciplina vigente in materia di aggiornamento del libro dei soci, valutando altresì l'introduzione di un meccanismo di identificazione degli azionisti, per il tramite degli intermediari; i) disciplinare il diritto dell'azionista di porre domande connesse all'ordine del giorno prima dell'assemblea, prevedendo che la società fornisca una risposta, anche unitaria alle domande con lo stesso contenuto, al più tardi nella riunione assembleare, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2007/36/CE; l) rivedere la disciplina della rappresentanza in assemblea, al fine di rendere più agevoli ed efficienti le procedure per l'esercizio del voto per delega, adeguandola altresì all'articolo 10 della direttiva 2007/36/CE, avvalendosi delle facoltà di cui al paragrafo 2, secondo comma, e al paragrafo 4, secondo comma, del medesimo articolo e confermando quanto previsto dall'articolo 2372, secondo, terzo e quarto comma, del codice civile; m) identificare le fattispecie di potenziale conflitto di interessi fra il rappresentante e l'azionista rappresentato, avvalendosi delle opzioni di cui all'articolo 10, paragrafo 3, lettere a), b) e c), della direttiva 2007/36/CE; n) rivedere e semplificare la disciplina della sollecitazione delle deleghe di voto, coordinandola con le modifiche introdotte alla disciplina della rappresentanza in assemblea in attuazione della delega di cui al presente articolo e preservando un adeguato livello di affidabilità e trasparenza; o) disciplinare, ove necessario, l'esercizio tramite mezzi elettronici dei diritti sociali presi in considerazione dalla direttiva 2007/36/CE; p) eventualmente prevedere i poteri regolamentari necessari per l'attuazione delle norme emanate ai sensi della delega di cui al presente articolo; q) prevedere per la violazione delle disposizioni adottate in attuazione della direttiva 2007/36/CE l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a euro 500 e non superiori nel massimo a euro 500.000. 2. Dall'esercizio della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Art. 32. (Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, e abrogazione della direttiva 97/5/CE) 1. Nella predisposizione dei decreti legislativi per l'attuazione della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi: a) definire il quadro giuridico per la realizzazione dell'Area unica dei pagamenti in euro (SEPA), in conformità con il principio di massima armonizzazione contenuto nella direttiva; b) favorire la riduzione dell'uso di contante nelle operazioni di pagamento e privilegiare l'utilizzo da parte delle pubbliche amministrazioni, a livello nazionale e locale, di strumenti di pagamento elettronici. La pubblica amministrazione dovrà provvedervi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente; c) ridurre gli oneri a carico delle imprese e dei fornitori di servizi di pagamento, anche tenendo conto delle scelte effettuate in altri Paesi dell'Unione europea e della necessità di preservare la posizione competitiva del nostro sistema finanziario ed imprenditoriale; d) favorire lo sviluppo di un mercato concorrenziale dei servizi di pagamento; e) istituire la categoria degli istituti di pagamento abilitati alla prestazione di servizi di pagamento con esclusione delle attività di raccolta di depositi e di emissione di moneta elettronica; f) individuare nella Banca d'Italia l'autorità competente ad autorizzare l'avvio dell'esercizio dell'attività e a esercitare il controllo sugli istituti di pagamento abilitati, nonché a verificare il rispetto delle condizioni previste dalla direttiva per l'esecuzione delle operazioni di pagamento; g) individuare nella Banca d'Italia l'autorità competente a specificare le regole che disciplinano l'accesso ai sistemi di pagamento, assicurando condizioni di parità concorrenziale tra le diverse categorie di prestatori di servizi di pagamento; h) recepire gli obblighi di trasparenza posti in capo ai prestatori di servizi di pagamento al fine di consentire agli utenti di tali servizi di effettuare scelte consapevoli, graduando i requisiti informativi in relazione alle esigenze degli utenti stessi, al rilievo economico del contratto concluso e al valore dello strumento di pagamento; i) recepire i divieti per i prestatori di servizi di pagamento di applicare spese aggiuntive agli utenti di detti servizi per l'esercizio del loro diritto nei casi previsti dalla direttiva; l) assicurare una chiara e corretta ripartizione di responsabilità tra i prestatori di servizi di pagamento coinvolti nell'esecuzione di un'operazione di pagamento, al fine di garantirne il reciproco affidamento nonché il regolare funzionamento dei servizi di pagamento; m) prevedere procedure di reclamo degli utenti nei confronti dei fornitori di servizi di pagamento; n) prevedere procedure per la risoluzione stragiudiziale delle controversie relative all'utilizzazione di servizi di pagamento; o) prevedere disposizioni transitorie in base alle quali i soggetti che hanno iniziato a prestare i servizi di pagamento di cui all'allegato alla direttiva 2007/64/CE conformemente al diritto nazionale vigente prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo possano continuare tale attività fino al 30 aprile 2011; p) individuare nella Banca d'Italia l'autorità competente a emanare la normativa di attuazione del decreto legislativo e a recepire afferenti misure di attuazione adottate dalla Commissione europea con procedura di comitato; q) introdurre le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione comunitaria, per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di realizzarne il migliore coordinamento; r) prevedere per la violazione delle disposizioni dettate in attuazione della direttiva l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a euro 500 e non superiori nel massimo a euro 500.000. 2. Dall'esercizio della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Art. 33. (Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE e previsione di modifiche ed integrazioni alla disciplina relativa ai soggetti operanti nel settore finanziario di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, ai mediatori creditizi ed agli agenti in attività finanziaria) 1. Nella predisposizione dei decreti legislativi per l'attuazione della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che provvederanno ad apportare al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, le necessarie modifiche e integrazioni, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi: a) estendere, in tutto o in parte, gli strumenti di protezione del contraente debole previsti in attuazione della direttiva 2008/48/CE ad altre tipologie di finanziamento a favore dei consumatori, qualora ricorrano analoghe esigenze di tutela alla luce delle caratteristiche ovvero delle finalità del finanziamento; b) rafforzare ed estendere i poteri amministrativi inibitori e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 per contrastare le violazioni delle disposizioni del titolo VI di tale testo unico, anche se concernenti rapporti diversi dal credito al consumo, al fine di assicurare un'adeguata reazione a fronte dei comportamenti scorretti a danno della clientela. La misura delle sanzioni amministrative è pari a quella prevista dall'articolo 144 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, e successive modificazioni, e dall'articolo 39, comma 3, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, e successive modificazioni; c) coordinare, al fine di evitare sovrapposizioni normative, il titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 con le altre disposizioni legislative aventi a oggetto operazioni e servizi disciplinati dal medesimo titolo VI e contenute nel decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, nel decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e nel decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, applicando, per garantire il rispetto di queste ultime disposizioni, i meccanismi di controllo e di tutela del cliente previsti dal citato titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993; d) rimodulare la disciplina delle attività e dei soggetti operanti nel settore finanziario di cui al titolo V e all'articolo 155 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, sulla base dei seguenti ulteriori criteri direttivi a tutela dei consumatori: 1) rideterminare i requisiti per l'iscrizione al fine di consentire l'operatività nei confronti del pubblico soltanto ai soggetti che assicurino affidabilità e correttezza dell'iniziativa imprenditoriale; 2) prevedere strumenti di controllo più efficaci, modulati anche sulla base delle attività svolte dall'intermediario; 3) garantire la semplificazione, la trasparenza, la celerità, l'economicità e l'efficacia dell'azione amministrativa e dei procedimenti sanzionatori, attribuendo i poteri sanzionatori e di intervento alla Banca d'Italia; 4) prevedere sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie e forme di intervento effettive, dissuasive e proporzionate, quali, tra l'altro, il divieto di intraprendere nuove operazioni e il potere di sospensione, rafforzando, nel contempo, il potere di cancellazione; e) rivedere la disciplina dei mediatori creditizi di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108, e la disciplina degli agenti in attività finanziaria di cui al decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, introducendola nel testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, in modo da: 1) assicurare la trasparenza dell'operato e la professionalità delle sopraindicate categorie professionali, prevedendo l'innalzamento dei requisiti professionali; 2) istituire un organismo avente personalità giuridica, con autonomia organizzativa e statutaria, ed eventuali articolazioni territoriali, costituito da soggetti nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, scelti tra le categorie dei mediatori creditizi, degli agenti in attività finanziaria, delle banche e degli intermediari finanziari, con il compito di gestire gli elenchi dei mediatori creditizi e degli agenti in attività finanziaria. Detto organismo sarà sottoposto alla vigilanza della Banca d'Italia, che, in caso di grave inerzia o malfunzionamento, potrà proporne lo scioglimento al Ministro dell'economia e delle finanze; 3) prevedere che con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze adottato, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Banca d'Italia, siano determinate le modalità di funzionamento dell'organismo di cui al numero 2) e sia individuata la disciplina: dei poteri dell'organismo e delle sue eventuali articolazioni territoriali, necessari ad assicurare un efficace svolgimento delle funzioni di gestione degli elenchi, ivi compresi poteri di verifica e sanzionatori; dell'iscrizione negli elenchi dei mediatori creditizi e degli agenti in attività finanziaria, con le relative forme di pubblicità; della determinazione e riscossione, da parte dell'organismo o delle sue eventuali articolazioni territoriali, di contributi o di altre somme dovute dagli iscritti e dai richiedenti l'iscrizione, nella misura necessaria per garantire lo svolgimento dell'attività; delle modalità di tenuta della documentazione concernente l'attività svolta dai mediatori creditizi e dagli agenti in attività finanziaria; delle modalità di aggiornamento professionale di tali soggetti; 4) applicare, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, e successive modificazioni, prevedendo altresì che la Banca d'Italia possa prescrivere specifiche regole di condotta. Con riferimento alle commissioni di mediazione e agli altri costi accessori, dovranno essere assicurate la trasparenza nonché l'applicazione delle disposizioni previste per la determinazione degli interessi usurari dagli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108, e dall'articolo 1815 del codice civile; 5) disciplinare le sanzioni pecuniarie, nonché la sospensione e la cancellazione dagli elenchi e le sanzioni accessorie, prevedendo che l'organismo sia competente per i provvedimenti connessi alla gestione degli elenchi e la Banca d'Italia per quelli relativi alle violazioni delle disposizioni di cui al numero 4); 6) individuare cause di incompatibilità, tra cui la contestuale iscrizione in entrambi gli elenchi, al fine di assicurare la professionalità e l'autonomia dell'operatività; 7) prescrivere l'obbligo di stipulare polizze assicurative per responsabilità civile per danni arrecati nell'esercizio delle attività di pertinenza; 8) prevedere disposizioni transitorie per disciplinare il trasferimento nei nuovi elenchi dei mediatori e degli agenti in attività finanziaria già abilitati, purché in possesso dei requisiti previsti dalla nuova disciplina; 9) per i mediatori creditizi prevedere l'obbligo di indipendenza da banche e intermediari e l'obbligo di adozione di una forma giuridica societaria per l'esercizio dell'attività; introdurre ulteriori forme di controllo per le società di mediazione creditizia di maggiori dimensioni; 10) prevedere per gli agenti in attività finanziaria forme di responsabilità del soggetto che si avvale del loro operato, anche con riguardo ai danni causati ai clienti; f) coordinare il testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le altre disposizioni legislative aventi come oggetto la tutela del consumatore, definendo le informazioni che devono essere fornite al cliente in fase precontrattuale e le modalità di illustrazione, con la specifica, in caso di offerta congiunta di più prodotti, dell'obbligatorietà o facoltatività degli stessi. 2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Art. 34. (Modifiche al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante attuazione della direttiva 2001/83/CE, e successive direttive di modifica, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE) 1. Al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 dell'articolo 1, dopo la lettera c) è inserita la seguente: «c-bis) medicinale per terapia avanzata: un prodotto quale definito all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, sui medicinali per terapie avanzate»; b) al comma 1 dell'articolo 3, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «f-bis) a qualsiasi medicinale per terapia avanzata, quale definito nel regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, preparato su base non ripetitiva, conformemente a specifici requisiti di qualità e utilizzato in un ospedale, sotto l'esclusiva responsabilità professionale di un medico, in esecuzione di una prescrizione medica individuale per un prodotto specifico destinato ad un determinato paziente. La produzione di questi prodotti è autorizzata dall'AIFA. La stessa Agenzia provvede affinché la tracciabilità nazionale e i requisiti di farmacovigilanza, nonché gli specifici requisiti di qualità di cui alla presente lettera, siano equivalenti a quelli previsti a livello comunitario per quanto riguarda i medicinali per terapie avanzate per i quali è richiesta l'autorizzazione a norma del regolamento (CE) n. 726/2004.»; c) il comma 1 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente: «1. Nessun medicinale può essere immesso in commercio sul territorio nazionale senza aver ottenuto un'autorizzazione dell'AIFA o un'autorizzazione comunitaria a norma del regolamento (CE) n. 726/2004 in combinato disposto con il regolamento (CE) n. 1394/2007»; d) al comma 5 dell'articolo 119, le parole: «farmaceutica, che è titolare di altre AIC o di un'autorizzazione alla produzione di medicinali» sono soppresse. Art. 35. (Termine del procedimento di cui all'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825) 1. All'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Il termine per la conclusione del procedimento di cui al presente articolo è di novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta». 2. Il comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, è abrogato. 3. Il nuovo termine di cui all'articolo 2, terzo comma, della legge 13 luglio 1965, n. 825, introdotto dal comma 1 del presente articolo, trova applicazione anche per le richieste di inserimento nella tariffa di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati o di variazioni dei prezzi di vendita al dettaglio il cui procedimento non è ancora concluso alla data di entrata in vigore della presente legge. Art. 36. (Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi) 1. Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, anche i seguenti ulteriori princìpi e criteri direttivi: a) prevedere la definizione delle armi da fuoco, delle loro parti, delle loro parti essenziali e delle munizioni, nonché delle armi per uso scenico e disattivate, degli strumenti per la segnalazione acustica e per quelle comunque riproducenti o trasformabili in armi, individuando le modalità per assicurarne il più efficace controllo; b) adeguare la disciplina relativa all'iscrizione nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, anche al fine di assicurare, in armonia con le disposizioni della Convenzione sul reciproco riconoscimento delle punzonature di prova delle armi da fuoco portatili, adottata a Bruxelles il 1º luglio 1969, di cui alla legge 12 dicembre 1973, n. 993, la pronta tracciabilità delle armi da fuoco, delle loro parti, delle loro parti essenziali e delle munizioni; c) razionalizzare e semplificare le procedure in materia di marcatura delle armi da fuoco, delle loro parti essenziali e delle munizioni, attribuendo al Ministero dell'interno le relative competenze di indirizzo e vigilanza, al fine della pronta tracciabilità e del controllo sull'uso delle stesse, anche mediante il rilascio di speciali autorizzazioni su tutte le attività di tiro e sulla ricarica delle munizioni; d) prevedere la graduale sostituzione dei registri cartacei con registrazioni informatizzate ai fini dell'attività di annotazione delle operazioni giornaliere svolte, richieste ai titolari delle licenze di pubblica sicurezza concernenti le armi e le munizioni, garantendo l'interoperabilità con i relativi sistemi automatizzati del Ministero dell'interno e la conservazione dei dati per un periodo minimo di cinquanta anni dalla data dell'annotazione stessa; e) prevedere il controllo dell'immissione sul mercato civile di armi da fuoco provenienti dalle scorte governative, nonché procedure speciali per la loro catalogazione e marcatura; f) prevedere speciali procedimenti per la catalogazione e la verifica delle armi semiautomatiche di derivazione militare, anche ai fini dell'autorizzazione per la loro detenzione; g) adeguare la disciplina in materia di tracciabilità e tutela delle armi antiche, artistiche e rare e delle relative attività di raccolta ai fini culturali e collezionistici; h) determinare le procedure, ordinarie e speciali, per l'acquisizione e la detenzione delle armi, anche attraverso la previsione dei requisiti necessari, anche fisici e psichici, degli interessati all'acquisizione e alla detenzione di armi, al fine di evitare pericoli per gli stessi, nonché per l'ordine e la sicurezza pubblica, prevedendo a tal fine un'idonea informazione alle persone conviventi con il richiedente e anche lo scambio protetto dei dati informatizzati tra il Servizio sanitario nazionale e gli uffici delle Forze dell'ordine, utili a prevenire possibili abusi da parte di soggetti detentori di armi da fuoco; i) adeguare la disciplina per il rilascio, rinnovo e uso della Carta europea d'arma da fuoco; l) disciplinare, nel quadro delle autorizzazioni contemplate nell'articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, le licenze di polizia per l'esercizio delle attività di intermediazione delle armi e per l'effettuazione delle singole operazioni; m) prevedere specifiche norme che disciplinino l'utilizzazione, il trasporto, il deposito e la custodia delle armi, anche al fine di prevenirne furti o smarrimenti; n) prevedere l'introduzione di sanzioni penali, nei limiti di pena di cui alla legge 2 ottobre 1967, n. 895, ed alla legge 18 aprile 1975, n. 110, per le infrazioni alle disposizioni della legislazione nazionale di attuazione della direttiva 2008/51/CE. 2. Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 3. Agli adempimenti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo le Amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Art. 37. (Disposizioni relative all'attuazione dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e n. 589/2008 della Commissione, per quanto riguarda la commercializzazione delle uova, nonché delle direttive 1999/74/CE del Consiglio e 2002/4/CE della Commissione, concernenti la protezione delle galline ovaiole) 1. Qualora i centri d'imballaggio delle uova, definiti all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 589/2008 della Commissione, del 23 giugno 2008, non soddisfino più le condizioni previste dall'articolo 5 del medesimo regolamento, si applicano i provvedimenti amministrativi della revoca e della sospensione dell'autorizzazione. 2. In caso d'inosservanza delle disposizioni contenute nella specifica normativa comunitaria e nazionale, sempre che il fatto non costituisca reato, si applicano le seguenti sanzioni: a) da euro 300 a euro 1.800 a carico di chiunque, senza le prescritte autorizzazioni: 1) effettui l'imballaggio, il reimballaggio e la classificazione di uova in categorie di qualità e di peso; 2) svolga l'attività di raccoglitore, oppure produca o commercializzi uova; b) da euro 200 a euro 1.200 nei confronti di coloro che mescolano, al fine di venderle, le uova di gallina con quelle di altre specie; c) da euro 750 a euro 4.500 nei confronti degli operatori che omettono o non aggiornano o non tengono correttamente o non conservano, per almeno dodici mesi, ai sensi dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 589/2008, le registrazioni di cui agli articoli 20, 21 e 22 del medesimo regolamento, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni nazionali applicative; d) da euro 150 a euro 900 nei confronti dei titolari dei centri di imballaggio e dei raccoglitori che omettono di comunicare alla regione o provincia autonoma di appartenenza ed al competente dipartimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro trenta giorni dall'avvenimento, le variazioni tecniche, societarie o d'indirizzo e la cessazione dell'attività; e) da euro 150 a euro 900 a carico, a seconda dei casi, dei titolari dei centri d'imballaggio, dei produttori e, limitatamente agli articoli 14 e 16, relativi rispettivamente all'utilizzo della dicitura «EXTRA» e alla vendita di uova sfuse, a carico dei rivenditori, per la violazione dei seguenti articoli del regolamento (CE) n. 589/2008: 1) articoli 2 e 4, relativi alle caratteristiche qualitative, al divieto di trattamenti per la conservazione ed ai criteri di classificazione delle uova; 2) articolo 5, relativo alla dotazione di attrezzature dei centri d'imballaggio; 3) articoli 6 e 11, relativi ai termini temporali per la lavorazione delle uova e alla stampigliatura degli imballaggi e delle uova; 4) articoli 7, 12, 14, 16, 17 e 18, relativi all'etichettatura degli imballaggi e delle uova; f) da euro 750 a euro 4.500 nei confronti di coloro che violano le norme di cui agli articoli 8, 13, 19 e 30 del regolamento (CE) n. 589/2008, relative alla stampigliatura delle uova importate da Paesi terzi o scambiate con Paesi comunitari, all'indicazione della durata minima ed al reimballaggio; g) da euro 200 a euro 1.200 nei confronti di coloro che omettono di riportare una o più diciture obbligatorie ai sensi della normativa vigente oppure violano quanto prescritto agli articoli 7, 8, 9 e 10 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 22 dicembre 2007, relativi all'uso di diciture facoltative; h) da euro 750 a euro 4.500 nei confronti dei titolari dei centri d'imballaggio e dei produttori che violano le norme sulla stampigliatura delle uova con il codice del produttore, di cui all'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, ed all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 589/2008, nonché all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 589/2008, relativo all'indicazione del tipo di alimentazione. 3. Per le sanzioni di cui al comma 2, gli importi si intendono aumentati del doppio se la partita di merce irregolare è superiore alle 50.000 uova. 4. In caso di reiterazione della violazione, le sanzioni di cui al comma 2 sono aumentate da un terzo alla metà. 5. Per l'applicazione delle sanzioni si applica il procedimento previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. 6. Nel caso di partite di uova commercializzate che risultano non conformi alle disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, l'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari (ICQ) attua le disposizioni di cui all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 589/2008, fino a quando la partita stessa non è in regola. 7. Con apposito accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite, nell'ambito delle rispettive competenze, le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, nonché modalità uniformi per l'attività di controllo ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 2, 3 e 4. 8. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali esercita il controllo per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo tramite l'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari (ICQ) che è anche l'Autorità competente, ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ad irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 2 del presente articolo. 9. Al fine di dare piena attuazione alle direttive 1999/74/CE del Consiglio, del 19 luglio 1999, e 2002/4/CE della Commissione, del 30 gennaio 2002, concernenti la protezione delle galline ovaiole, il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per la riorganizzazione del settore nazionale della produzione di uova, in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi: a) interventi per la riconversione, delocalizzazione in aree conformi alle norme urbanistiche o acquisizione di strutture di allevamento che adottano, al momento della realizzazione, le norme relative alla protezione delle galline ovaiole allevate in batteria o con sistemi alternativi (a terra o all'aperto), come indicato dalla direttiva 1999/74/CE sul benessere degli animali; b) priorità agli interventi di riconversione, delocalizzazione o acquisizione di allevamenti il cui beneficiario autonomamente adotta disciplinari di produzione che migliorano ulteriormente le condizioni di benessere animale previste dalla direttiva 1999/74/CE; c) realizzazione di filiere certificate che integrano le varie fasi del ciclo produttivo: allevamento, produzione di mangime, lavorazione, trasformazione e distribuzione dei prodotti finiti (uova fresche od ovoprodotti); d) priorità per le filiere integrate e certificate che utilizzano materie prime di provenienza esclusivamente nazionale; e) priorità per la realizzazione di filiere integrate per la produzione di uova e ovoprodotti biologici; f) interventi per l'acquisizione e la ristrutturazione di mangimifici e strutture di stoccaggio specifici a supporto delle filiere di produzione; g) interventi per l'ammodernamento e la realizzazione di impianti di calibratura, selezione e produzione di ovoprodotti; h) interventi per la promozione e la commercializzazione di uova e ovoprodotti italiani sui mercati esteri; i) interventi per favorire la ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti in collaborazione con università e centri di ricerca; l) interventi per il trattamento e la valorizzazione delle eiezioni tramite il recupero di energia. 10. Dopo l'articolo 3 del decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267, è inserito il seguente: «Art. 3-bis. - (Adeguamento degli impianti). 1. La realizzazione e l'adeguamento degli impianti, al fine della sostituzione delle gabbie di cui al numero 1 dell'allegato C, possono avvenire con il ricorso alle misure di cui agli accordi di programma quadro, promossi dalle regioni e sottoscritti ai sensi del comma 203 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, oppure ai contratti di filiera e di distretto previsti dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 1º agosto 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 29 settembre 2003». 11. Dalle disposizioni di cui ai commi 9 e 10 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Art. 38. (Controlli della Commissione europea, a tutela della concorrenza, in locali non societari) 1. Nei casi di accertamenti disposti dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato CE, l'esecuzione delle decisioni è autorizzata dal procuratore della Repubblica, che provvede in conformità all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento. Art. 39. (Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa in data 25 luglio 2008 nella causa C-504/06. Procedura di infrazione n. 2005/2200) 1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 90, il comma 11 è sostituito dal seguente: «11. La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori.»; b) all'articolo 91, comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: «b-bis) coordina l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 90, comma 1». Art. 40. (Disposizioni per l'accreditamento dei laboratori di autocontrollo del settore alimentare) 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai: a) laboratori non annessi alle imprese alimentari che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo per le imprese alimentari; b) laboratori annessi alle imprese alimentari che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo per conto di altre imprese alimentari facenti capo a soggetti giuridici diversi. 2. I laboratori di cui al comma 1, lettere a) e b), di seguito indicati come «laboratori», devono essere accreditati, secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, per le singole prove o gruppi di prove, da un organismo di accreditamento riconosciuto e operante ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011. 3. Con apposito accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'ambito delle rispettive competenze, sono definite le modalità operative di iscrizione, aggiornamento, cancellazione in appositi elenchi dei laboratori, nonché modalità uniformi per l'effettuazione delle verifiche ispettive finalizzate alla valutazione della conformità dei laboratori ai requisiti di cui al comma 2. 4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica. 5. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 6. Le spese relative alle procedure di riconoscimento, alle iscrizioni, agli aggiornamenti e alle cancellazioni relative all'elenco dei laboratori sono poste a carico delle imprese secondo tariffe e modalità di versamento da stabilire con successive disposizioni regionali, sulla base del costo effettivo del servizio, determinato mediante apposito accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Art. 41. (Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno) 1. Nella predisposizione dei decreti legislativi per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, da adottare su proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dello sviluppo economico ovvero del Ministro con competenza prevalente in materia, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa e con gli altri Ministri interessati, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi: a) garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato nonché assicurare agli utenti un livello essenziale ed uniforme di condizioni di accessibilità all'acquisto di servizi sul territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) ed m), della Costituzione; b) promuovere l'elaborazione di codici di condotta e disciplinari, finalizzati, in particolare, a promuovere la qualità dei servizi, tenendo conto delle loro caratteristiche specifiche; c) prevedere che le disposizioni dei decreti legislativi si applichino a tutti i servizi non esplicitamente esclusi dall'articolo 2, paragrafi 2 e 3, e, relativamente alla libera prestazione di servizi, anche dall'articolo 17 della direttiva; d) definire puntualmente l'ambito oggettivo di applicazione; e) semplificare i procedimenti amministrativi per l'accesso alle attività di servizi, anche al fine di renderli uniformi sul piano nazionale, subordinando altresì la previsione di regimi autorizzatori al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 9 della direttiva e prevedendo che, per tali regimi, da elencare in allegato al decreto legislativo di cui al presente articolo, la dichiarazione di inizio attività rappresenti la regola generale salvo che motivate esigenze impongano il rilascio di un atto autorizzatorio esplicito; f) garantire che, laddove consentiti dalla normativa comunitaria, i regimi di autorizzazione ed i requisiti eventualmente previsti per l'accesso ad un'attività di servizi o per l'esercizio della medesima siano conformi ai princìpi di trasparenza, proporzionalità e parità di trattamento; g) garantire la libera circolazione dei servizi forniti da un prestatore stabilito in un altro Stato membro, imponendo requisiti relativi alla prestazione di attività di servizi solo qualora siano giustificati da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanità pubblica o tutela dell'ambiente, nel rispetto dei princìpi di non discriminazione e di proporzionalità; h) prevedere che l'autorizzazione all'accesso o all'esercizio di una attività di servizi abbia efficacia su tutto il territorio nazionale. Limitazioni territoriali dell'efficacia dell'autorizzazione possono essere giustificate solo da un motivo imperativo di interesse generale; i) ferma restando l'applicazione del principio di prevalenza di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva, anche al fine di garantire, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva, il carattere unitario nazionale dell'individuazione delle figure professionali con i relativi profili ed eventuali titoli abilitanti, individuare espressamente, per tutti i servizi rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva, gli eventuali requisiti compatibili con la direttiva medesima e necessari per l'accesso alla relativa attività e per il suo esercizio; l) prevedere che lo svolgimento di tutte le procedure e le formalità necessarie per l'accesso all'attività di servizi e per il suo esercizio avvenga attraverso sportelli unici usufruibili da tutti i prestatori di servizi a prescindere che questi siano stabiliti sul territorio nazionale o di altro Stato membro, in coerenza con quanto già previsto al riguardo dall'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e regolando il conseguente coordinamento fra le relative disposizioni; m) prevedere che le procedure e le formalità per l'accesso e l'esercizio delle attività di servizi possano essere espletate attraverso gli sportelli unici anche a distanza e per via elettronica; n) realizzare l'interoperabilità dei sistemi di rete, l'impiego non discriminatorio della firma elettronica o digitale ed i collegamenti tra la rete centrale della pubblica amministrazione e le reti periferiche; o) prevedere forme di collaborazione con le autorità competenti degli altri Stati membri e con la Commissione europea al fine di garantire il controllo dei prestatori e dei loro servizi, in particolare fornendo al più presto e per via elettronica, tramite la rete telematica IMI, realizzata dalla Commissione europea, le informazioni richieste da altri Stati membri o dalla Commissione. Lo scambio di informazioni può riguardare le azioni disciplinari o amministrative promosse o le sanzioni penali irrogate e le decisioni definitive relative all'insolvenza o alla bancarotta fraudolenta assunte dalle autorità competenti nei confronti di un prestatore e che siano direttamente pertinenti alla competenza del prestatore o alla sua affidabilità professionale, nel rispetto dei presupposti stabiliti dalla direttiva; p) prevedere che, relativamente alle materie di competenza regionale, le norme per l'adeguamento, il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti autorizzatori concernenti l'esercizio della libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi siano adottate dallo Stato, in caso di inadempienza normativa delle regioni, in conformità all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione e che, in caso di inadempienza amministrativa, sia esercitato il potere sostitutivo di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione; q) prevedere che tutte le disposizioni di attuazione della direttiva nell'ambito dell'ordinamento nazionale siano finalizzate a rendere effettivo l'esercizio della libertà di stabilimento e la libera circolazione dei servizi garantite dagli articoli 43 e 49 del Trattato CE, perseguendo in particolare i seguenti obiettivi: 1) la crescita economica e la creazione di posti di lavoro sul territorio nazionale; 2) la semplificazione amministrativa; 3) la riduzione degli oneri amministrativi per l'accesso ad una attività di servizi e per il suo esercizio; 4) l'effettività dei diritti dei destinatari di servizi; r) prevedere che tutte le misure adottate in attuazione della direttiva siano emanate in conformità ai seguenti ulteriori princìpi e criteri: 1) salvaguardia dell'unitarietà dei processi decisionali, della trasparenza, dell'efficacia e dell'economicità dell'azione amministrativa e chiara individuazione dei soggetti responsabili; 2) semplificazione, accorpamento, accelerazione, omogeneità, chiarezza e trasparenza delle procedure; 3) agevole accessibilità per prestatori e destinatari di servizi a tutte le informazioni afferenti alle attività di servizi, in attuazione degli articoli 7, 21 e 22 della direttiva; 4) adozione di adeguate forme di pubblicità, di informazione e di conoscibilità degli atti procedimentali anche mediante utilizzo di sistemi telematici; s) garantire l'applicazione della normativa legislativa e contrattuale del lavoro del luogo in cui viene effettuata la prestazione di servizi, fatti salvi trattamenti più favorevoli al prestatore previsti contrattualmente, ovvero assicurati dai Paesi di provenienza con oneri a carico di questi ultimi, evitando effetti discriminatori nonché eventuali danni ai consumatori in termini di sicurezza ed eventuali danni all'ambiente; t) prevedere idonee modalità al fine di assicurare un'effettiva applicazione del principio di parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto a quelli degli altri Stati membri dell'Unione europea, ed evitare effetti discriminatori a danno dei prestatori italiani di servizi, nonché eventuali danni ai consumatori in termini di sicurezza ed eventuali danni all'ambiente. 2. Nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, entro il 28 dicembre 2009, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano le proprie disposizioni normative al contenuto della direttiva nonché ai princìpi e criteri di cui al comma 1. 3. Dai provvedimenti attuativi del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Art. 42. (Disposizioni in materia di recepimento della direttiva 2003/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, che modifica la direttiva 68/151/CEE del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di pubblicità di taluni tipi di società) 1. All'articolo 2250 del codice civile, dopo il quarto comma sono aggiunti i seguenti: «Gli atti delle società costituite secondo uno dei tipi regolati nei capi V, VI e VII del presente titolo, per i quali è obbligatoria l'iscrizione o il deposito, possono essere altresì pubblicati in apposita sezione del registro delle imprese in altra lingua ufficiale delle Comunità europee, con traduzione giurata di un esperto. In caso di discordanza con gli atti pubblicati in lingua italiana, quelli pubblicati in altra lingua ai sensi del quinto comma non possono essere opposti ai terzi, ma questi possono avvalersene, salvo che la società dimostri che essi erano a conoscenza della loro versione in lingua italiana. Le società di cui al quinto comma che dispongono di uno spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato ad una rete telematica ad accesso pubblico forniscono, attraverso tale mezzo, tutte le informazioni di cui al primo, secondo, terzo e quarto comma». 2. All'articolo 2630, primo comma, del codice civile, dopo le parole: «registro delle imprese» sono inserite le seguenti: «, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall'articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma,». Art. 43. (Modifica al decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale) 1. Il comma 2 dell'articolo 2-ter del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, è abrogato. Art. 44. (Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici) 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine e con le modalità di cui all'articolo 1, uno o più decreti legislativi volti a recepire la direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici. Sugli schemi dei decreti legislativi è acquisito il parere del Consiglio di Stato. Decorsi quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. 2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dal comma 1, possono essere emanate disposizioni correttive e integrative nel rispetto delle medesime procedure di cui al citato comma 1. 3. Ai fini della delega di cui al presente articolo, per stazione appaltante si intendono i soggetti di cui agli articoli 32 e 207 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, e ogni altro soggetto tenuto, secondo il diritto comunitario o nazionale, al rispetto di procedure o princìpi di evidenza pubblica nell'affidamento di contratti relativi a lavori, servizi o forniture. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, nonché dei seguenti princìpi e criteri direttivi specifici: a) circoscrivere il recepimento alle disposizioni elencate nel presente articolo e comunque a quanto necessario per rendere il quadro normativo vigente in tema di tutela giurisdizionale conforme alle direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE, come modificate dalla direttiva 2007/66/CE, previa verifica della coerenza con tali direttive degli istituti processuali già vigenti e già adeguati, anche alla luce della giurisprudenza comunitaria e nazionale, e inserendo coerentemente i nuovi istituti nel vigente sistema processuale, nel rispetto del diritto di difesa e dei princìpi di effettività della tutela giurisdizionale e di ragionevole durata del processo; b) assicurare un quadro processuale omogeneo per tutti i contratti contemplati dal citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ancorché non rientranti nell'ambito di applicazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, e operare un recepimento unitario delle direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE, come modificate dalla direttiva 2007/66/CE; c) assicurare il coordinamento con il vigente sistema processuale, prevedendo le abrogazioni necessarie; d) recepire integralmente l'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 89/665/CEE e l'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE, prevedendo, inoltre, che la stazione appaltante, tempestivamente informata dell'imminente proposizione di un ricorso giurisdizionale, con una indicazione sommaria dei relativi motivi, si pronunci valutando se intervenire o meno in autotutela; e) recepire gli articoli 2-bis e 2-ter, lettera b), della direttiva 89/665/CEE e gli articoli 2-bis e 2-ter, lettera b), della direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE, fissando un termine dilatorio per la stipula del contratto e prevedendo termini e mezzi certi per la comunicazione a tutti gli interessati del provvedimento di aggiudicazione e degli altri provvedimenti adottati in corso di procedura; f) recepire l'articolo 2, paragrafo 6, e l'articolo 2-quater della direttiva 89/665/CEE, nonché l'articolo 2, paragrafo 1, ultimo capoverso, e l'articolo 2-quater della direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE, prevedendo: 1) che i provvedimenti delle procedure di affidamento sono impugnati entro un termine non superiore a trenta giorni dalla ricezione e i bandi entro un termine non superiore a trenta giorni dalla pubblicazione; 2) che i bandi, ove immediatamente lesivi, e le esclusioni sono impugnati autonomamente e non possono essere contestati con l'impugnazione dell'aggiudicazione definitiva, mentre tutti gli altri atti delle procedure di affidamento sono impugnati con l'aggiudicazione definitiva, fatta comunque salva l'eventuale riunione dei procedimenti; 3) che il rito processuale davanti al giudice amministrativo si svolge con la massima celerità e immediatezza nel rispetto del contraddittorio e della prova, con razionalizzazione e abbreviazione dei vigenti termini di deposito del ricorso, costituzione delle altre parti, motivi aggiunti, ricorsi incidentali; 4) che tutti i ricorsi e scritti di parte e provvedimenti del giudice hanno forma sintetica; 5) che tutti i ricorsi relativi alla medesima procedura di affidamento sono concentrati nel medesimo giudizio ovvero riuniti, se ciò non ostacoli le esigenze di celere definizione; g) recepire l'articolo 2, paragrafi 3 e 4, della direttiva 89/665/CEE e l'articolo 2, paragrafi 3 e 3-bis, della direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE, prevedendo la sospensione della stipulazione del contratto in caso di proposizione di ricorso giurisdizionale avverso un provvedimento di aggiudicazione definitiva, accompagnato da contestuale domanda cautelare, e rivolto al giudice competente, con i seguenti criteri: 1) la competenza, sia territoriale che per materia, è inderogabile e rilevabile d'ufficio prima di ogni altra questione; 2) la preclusione alla stipulazione del contratto opera fino alla pubblicazione del provvedimento cautelare definitivo, ovvero fino alla pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado, in udienza o entro i successivi sette giorni, se la causa può essere decisa nel merito nella camera di consiglio fissata per l'esame della domanda cautelare; 3) il termine per l'impugnazione del provvedimento cautelare è di quindici giorni dalla sua comunicazione o dall'eventuale notifica, se anteriore; h) recepire gli articoli 2, paragrafo 7, 2-quinquies, 2-sexies e 3-bis della direttiva 89/665/CEE e gli articoli 2, paragrafo 6, 2-quinquies, 2-sexies e 3-bis della direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE, nell'ambito di una giurisdizione esclusiva e di merito, con i seguenti criteri: 1) prevedere la privazione di effetti del contratto nei casi di cui all'articolo 2-quinquies, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 89/665/CEE e all'articolo 2-quinquies, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 92/13/CEE, con le deroghe e i temperamenti ivi previsti, lasciando al giudice che annulla l'aggiudicazione la scelta, in funzione del bilanciamento degli interessi coinvolti nei casi concreti, tra privazione di effetti retroattiva o limitata alle prestazioni da eseguire; 2) nel caso di cui all'articolo 2-sexies, paragrafo 1, della direttiva 89/665/CEE e all'articolo 2-sexies, paragrafo 1, della direttiva 92/13/CEE, lasciare al giudice che annulla l'aggiudicazione la scelta, in funzione del bilanciamento degli interessi coinvolti nei casi concreti, tra privazione di effetti del contratto e relativa decorrenza, e sanzioni alternative; 3) fuori dei casi di cui ai numeri 1) e 2), lasciare al giudice che annulla l'aggiudicazione la scelta, in funzione del bilanciamento degli interessi coinvolti nei casi concreti, tra privazione di effetti del contratto e relativa decorrenza, ovvero risarcimento per equivalente del danno subito e comprovato; 4) disciplinare le sanzioni alternative fissando i limiti minimi e massimi delle stesse; i) recepire l'articolo 2-septies della direttiva 89/665/CEE e l'articolo 2-septies della direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE, prevedendo i termini minimi di ricorso di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), dei citati articoli 2-septies, e il termine di trenta giorni nel caso di cui al paragrafo 2 dei citati articoli 2-septies; l) recepire gli articoli 3 e 4 della direttiva 89/665/CEE e gli articoli 8 e 12 della direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE, individuando il Ministero competente e il procedimento; m) dettare disposizioni razionalizzatrici dell'arbitrato, secondo i seguenti criteri: 1) incentivare l'accordo bonario; 2) prevedere l'arbitrato come ordinario rimedio alternativo al giudizio civile; 3) prevedere che le stazioni appaltanti indichino fin dal bando o avviso di indizione della gara se il contratto conterrà o meno la clausola arbitrale, proibendo contestualmente il ricorso al negozio compromissorio successivamente alla stipula del contratto; 4) contenere i costi del giudizio arbitrale; 5) prevedere misure acceleratorie del giudizio di impugnazione del lodo arbitrale. 4. Resta ferma la disciplina di cui all'articolo 20, comma 8, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nei limiti temporali ivi previsti. 5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 6. Le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti dall'attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. Art. 45. (Modifica all'articolo 8-novies del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101. Parere motivato nell'ambito della procedura d'infrazione n. 2005/5086) 1. All'articolo 8-novies, comma 4, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, le parole: «in base alle procedure definite dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nella deliberazione n. 603/07/CONS del 21 novembre 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2007, e successive modificazioni e integrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «in conformità ai criteri di cui alla deliberazione n. 181/09/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, del 7 aprile 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 2009». Capo III ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) n. 1082/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 5 LUGLIO 2006, RELATIVO A UN GRUPPO EUROPEO DI COOPERAZIONE TERRITORIALE (GECT) Art. 46. (Costituzione e natura giuridica dei GECT) 1. I gruppi europei di cooperazione territoriale (GECT) istituiti ai sensi del regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, e del presente capo, aventi sede legale nel territorio nazionale, perseguono l'obiettivo di facilitare e promuovere la cooperazione transfrontaliera, transnazionale o interregionale al fine esclusivo di rafforzare la coesione economica e sociale e comunque senza fini di lucro. 2. I GECT aventi sede in Italia sono dotati di personalità giuridica di diritto pubblico. Il GECT acquista la personalità giuridica con l'iscrizione nel Registro dei gruppi europei di cooperazione territoriale, di seguito denominato «Registro», istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Segretariato generale, ai sensi dell'articolo 47. 3. Possono essere membri di un GECT i soggetti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del citato regolamento (CE) n. 1082/2006. Ai fini della costituzione o partecipazione ad un GECT, per «autorità regionali» e «autorità locali» di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del citato regolamento, si intendono rispettivamente le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 4. La convenzione e lo statuto di un GECT, previsti dagli articoli 8 e 9 del citato regolamento (CE) n.1082/2006, sono approvati all'unanimità dei suoi membri e sono redatti in forma pubblica ai sensi degli articoli 2699 e seguenti del codice civile, a pena di nullità. Gli organi di un GECT avente sede in Italia, nonché le modalità di funzionamento, le rispettive competenze e il numero di rappresentanti dei membri in detti organi, sono stabiliti nello statuto. Le finalità specifiche del GECT ed i compiti ad esse connessi sono definiti dai membri del GECT nella convenzione istitutiva. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 7, paragrafi 1, 2, 4 e 5, del citato regolamento (CE) n. 1082/2006 i membri possono in particolare affidare al GECT: a) il ruolo di Autorità di gestione, l'esercizio dei compiti del segretariato tecnico congiunto, la promozione e l'attuazione di operazioni nell'ambito dei programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali comunitari e riconducibili all'obiettivo «Cooperazione territoriale europea», nonché la promozione e l'attuazione di azioni di cooperazione interregionale inserite nell'ambito degli altri programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali comunitari; b) la promozione e l'attuazione di operazioni inserite nell'ambito di programmi e progetti finanziati dal Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in attuazione del quadro strategico nazionale 2007-2013, purché tali operazioni siano coerenti con le priorità elencate dall'articolo 6 del citato regolamento (CE) n. 1080/2006 e contribuiscano, mediante interventi congiunti con altre regioni europee, a raggiungere più efficacemente gli obiettivi stabiliti per tali programmi o progetti, con benefici per i territori nazionali. 5. In aggiunta ai compiti di cui al comma 4, al GECT può essere affidata la realizzazione anche di altre azioni specifiche di cooperazione territoriale, purché coerenti con il fine di rafforzare la coesione economica e sociale, nonché nel rispetto degli impegni internazionali dello Stato. Art. 47. (Autorizzazione alla costituzione di un GECT) 1. I membri potenziali di un GECT presentano alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Segretariato generale, una richiesta, anche congiunta, di autorizzazione a partecipare alla costituzione di un GECT, corredata di copia della convenzione e dello statuto proposti. Su tale richiesta, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Segretariato generale provvede nel termine di novanta giorni dalla ricezione, previa acquisizione dei pareri conformi del Ministero degli affari esteri per quanto attiene alla corrispondenza con gli indirizzi nazionali di politica estera, del Ministero dell'interno per quanto attiene alla corrispondenza all'ordine pubblico e alla pubblica sicurezza, del Ministero dell'economia e delle finanze per quanto attiene alla corrispondenza con le norme finanziarie e contabili, del Ministero dello sviluppo economico per quanto attiene ai profili concernenti la corrispondenza con le politiche di coesione, della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie per quanto attiene ai profili concernenti le compatibilità comunitarie, del Dipartimento per gli affari regionali per quanto attiene alla compatibilità con l'interesse nazionale della partecipazione al GECT di regioni, province autonome ed enti locali, e delle altre amministrazioni centrali eventualmente competenti per i settori in cui il GECT intende esercitare le proprie attività. 2. Entro il termine massimo di sei mesi dalla comunicazione dell'autorizzazione, decorso il quale essa diventa inefficace, ciascuno dei membri del GECT, o il relativo organo di gestione, se già operante, chiede l'iscrizione del GECT nel Registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Segretariato generale, allegando all'istanza copia autentica della convenzione e dello statuto. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Segretariato generale, verificata nei trenta giorni successivi la tempestività della domanda di iscrizione, nonché la conformità della convenzione e dello statuto approvati rispetto a quelli proposti, iscrive il GECT nel Registro e dispone che lo statuto e la convenzione siano pubblicati, a cura e spese del GECT, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dell'avvenuta iscrizione è data comunicazione alle amministrazioni che hanno partecipato al procedimento. 3. Le modifiche alla convenzione e allo statuto del GECT sono altresì iscritte nel Registro, secondo le modalità ed entro gli stessi termini previsti nei commi 1 e 2. Di esse va data altresì comunicazione con pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea. Copia integrale o parziale di ogni atto per il quale è prescritta l'iscrizione, a norma dei commi 1 e 2, è rilasciata a chiunque ne faccia richiesta, anche per corrispondenza; il costo di tale copia non può eccedere il costo amministrativo. 4. L'autorizzazione è revocata nei casi previsti dall'articolo 13 del regolamento (CE) n.1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006. 5. Ferma restando la disciplina vigente in materia di controlli qualora i compiti di un GECT riguardino azioni cofinanziate dall'Unione europea, di cui all'articolo 6 del citato regolamento (CE) n.1082/2006, il controllo sulla gestione e sul corretto utilizzo dei fondi pubblici è svolto, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, dal Ministero dell'economia e delle finanze, dalla Corte dei conti e dalla Guardia di finanza. 6. Alla partecipazione di un soggetto italiano a un GECT già costituito e alle modifiche della convenzione, nonché alle modifiche dello statuto comportanti, direttamente o indirettamente, una modifica della convenzione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente articolo. Art. 48. (Norme in materia di contabilità e bilanci del GECT) 1. Il GECT redige il bilancio economico preventivo annuale e pluriennale, lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario e la nota integrativa e li sottopone ai membri, che li approvano sentite le amministrazioni vigilanti, di cui all'articolo 47, comma 5. 2. Al fine di conferire struttura uniforme alle voci dei bilanci pluriennali e annuali, nonché dei conti consuntivi annuali e di rendere omogenei i valori inseriti in tali voci, in modo da consentire alle amministrazioni vigilanti dello Stato ove ha sede il GECT, alle omologhe amministrazioni degli Stati di appartenenza degli altri membri del GECT, nonché ai competenti organi dell'Unione europea, di comparare le gestioni dei GECT, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adottano, con decreto interministeriale, le norme per la gestione economica, finanziaria e patrimoniale, conformemente a princìpi contabili internazionali del settore pubblico. I soggetti che costituiscono un GECT recepiscono nella convenzione e nello statuto le predette norme. 3. Dall'attuazione del presente articolo e degli articoli 46 e 47 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione del presente articolo e degli articoli 46 e 47 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Capo IV DISPOSIZIONI OCCORRENTI PER DARE ATTUAZIONE A DECISIONI QUADRO ADOTTATE NELL'AMBITO DELLA COOPERAZIONE DI POLIZIA E GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE Art. 49. (Delega al Governo per l'attuazione di decisioni quadro) 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle seguenti decisioni quadro: a) decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca; b) decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge; c) decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea. 2. I decreti legislativi di cui al comma 1, lettere a) e c), del presente articolo sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, dell'interno e con gli altri Ministri interessati. 3. Il decreto legislativo di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo, è adottato, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati. 4. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi sessanta giorni dalla data di trasmissione, il decreto è emanato anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 5 e 7, scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 6, o successivamente, questi ultimi sono prorogati di quaranta giorni. 5. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle decisioni quadro che comportano conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere il testo, corredato dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni. 6. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3, 4 e 5, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati ai sensi del citato comma 1. 7. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri delle Commissioni parlamentari di cui al comma 4, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere. Art. 50. (Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della decisione quadro 2006/783/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca) 1. Il Governo adotta il decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi generali stabiliti dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), e), f) e g), nonché delle disposizioni previste dalla decisione quadro medesima, nelle parti in cui non richiedono uno specifico adattamento dell'ordinamento italiano, e sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti: a) prevedere che le definizioni siano quelle di cui all'articolo 2 della decisione quadro; b) prevedere che l'autorità centrale ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della decisione quadro sia individuata nel Ministero della giustizia; c) prevedere che la richiesta di riconoscimento possa essere avanzata dall'autorità giudiziaria italiana anche per le confische disposte ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), punto iii), della decisione quadro; d) prevedere che l'autorità competente a chiedere il riconoscimento e l'esecuzione ai sensi dell'articolo 4 della decisione quadro sia l'autorità giudiziaria italiana procedente; e) prevedere che la trasmissione dei provvedimenti di riconoscimento della confisca di beni emessi dall'autorità giudiziaria di un altro Stato membro avvenga nelle forme della cooperazione giudiziaria diretta, avvalendosi, se del caso, dei punti di contatto della Rete giudiziaria europea, anche al fine di individuare l'autorità competente, e assicurando in ogni caso modalità di trasmissione degli atti che consentano all'autorità giudiziaria italiana di stabilirne l'autenticità; f) prevedere che l'autorità giudiziaria italiana che ha emesso, nell'ambito di un procedimento penale, un provvedimento di confisca concernente cose che si trovano sul territorio di un altro Stato membro si possa rivolgere direttamente all'autorità giudiziaria di tale Stato per avanzare la richiesta di riconoscimento e di esecuzione del provvedimento medesimo; prevedere la possibilità di avvalersi dei punti di contatto della Rete giudiziaria europea, anche al fine di individuare l'autorità competente; g) prevedere, nei casi di inoltro diretto di cui alle lettere e) ed f), adeguate forme di comunicazione e informazione nei riguardi del Ministro della giustizia, anche a fini statistici; h) prevedere la trasmissione d'ufficio delle richieste provenienti dalle autorità di un altro Stato membro, da parte dell'autorità giudiziaria italiana che si ritiene incompetente, direttamente all'autorità giudiziaria italiana competente, dandone comunicazione all'autorità giudiziaria dello Stato di emissione; i) prevedere che, nei procedimenti di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni di confisca, l'autorità giudiziaria italiana non proceda alla verifica della doppia incriminabilità nei casi e per i reati previsti dall'articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro; l) prevedere che, nei procedimenti di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni di confisca emesse da autorità giudiziarie di altri Stati membri per reati diversi da quelli previsti dall'articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro, l'autorità giudiziaria italiana proceda alla verifica della doppia incriminabilità; m) prevedere che possano essere esperiti i rimedi di impugnazione ordinari previsti dal codice di procedura penale, anche a tutela dei terzi di buona fede, avverso il riconoscimento e l'esecuzione di provvedimenti di blocco e di sequestro, ma che l'impugnazione non possa mai concernere il merito della decisione giudiziaria adottata dallo Stato di emissione; n) prevedere che l'autorità giudiziaria, in veste di autorità competente dello Stato di esecuzione, possa rifiutare l'esecuzione di una decisione di confisca quando: 1) l'esecuzione della decisione di confisca sarebbe in contrasto con il principio del ne bis in idem; 2) in uno dei casi di cui all'articolo 6, paragrafo 3, della decisione quadro, la decisione di confisca riguarda fatti che non costituiscono reato ai sensi della legislazione dello Stato di esecuzione; tuttavia, in materia di tasse o di imposte, di dogana e di cambio, l'esecuzione della decisione di confisca non può essere rifiutata in base al fatto che la legislazione dello Stato di esecuzione non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte, o non contiene lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse o di imposte, di dogana e di cambio, della legislazione dello Stato di emissione; 3) vi sono immunità o privilegi a norma del diritto dello Stato italiano che impedirebbero l'esecuzione di una decisione di confisca nazionale dei beni in questione; 4) i diritti delle parti interessate, compresi i terzi di buona fede, a norma del diritto dello Stato italiano, rendono impossibile l'esecuzione della decisione di confisca, anche quando tale impossibilità risulti conseguenza dell'applicazione di mezzi di impugnazione di cui alla lettera m); 5) la decisione di confisca si basa su procedimenti penali per reati che devono considerarsi commessi in tutto o in parte in territorio italiano; 6) la decisione di confisca si basa su procedimenti penali per reati che sono stati commessi, secondo la legge italiana, al di fuori del territorio dello Stato di emissione, e il reato è improcedibile ai sensi degli articoli 7 e seguenti del codice penale; o) prevedere che, prima di rifiutare il riconoscimento e l'esecuzione di una confisca richiesta da uno Stato di emissione, l'autorità giudiziaria italiana procedente attivi procedure di consultazione con l'autorità competente dello Stato di emissione, anche tramite l'autorità centrale di cui alla lettera b); p) prevedere che l'autorità giudiziaria, in veste di autorità competente dello Stato di esecuzione, possa rinviare l'esecuzione di una decisione di confisca: 1) quando il bene è già oggetto di un procedimento di confisca nazionale, anche nell'ambito di un procedimento di prevenzione; 2) quando sono stati proposti i mezzi di impugnazione di cui alla lettera m) e fino alla decisione definitiva; 3) nel caso di una decisione di confisca concernente una somma di denaro, qualora ritenga che vi sia il rischio che il valore totale risultante dalla sua esecuzione possa superare l'importo specificato nella decisione suddetta a causa dell'esecuzione simultanea della stessa in più di uno Stato membro; 4) qualora l'esecuzione della decisione di confisca possa pregiudicare un'indagine penale o procedimenti penali in corso; q) prevedere che l'autorità giudiziaria, in veste di autorità competente dello Stato di emissione, possa convenire con l'autorità dello Stato di esecuzione che la confisca abbia ad oggetto somme di denaro o altri beni di valore equivalente a quello confiscato, salvo che si tratti di cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, ovvero il cui porto o detenzione siano vietati dalla legge; r) prevedere, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della decisione quadro, che quando lo Stato italiano opera in veste di Stato di esecuzione la decisione di confisca in relazione alla quale è stato effettuato il riconoscimento sia eseguita: 1) sui mobili e sui crediti secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile per il pignoramento presso il debitore o presso il terzo, in quanto applicabili; 2) sugli immobili o mobili registrati con la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici; 3) sui beni aziendali organizzati per l'esercizio di un'impresa, con l'iscrizione del provvedimento nel registro delle imprese o con le modalità previste per i singoli beni sequestrati; 4) sulle azioni e sulle quote sociali, con l'annotazione nei libri sociali e con l'iscrizione nel registro delle imprese; 5) sugli strumenti finanziari dematerializzati, ivi compresi i titoli del debito pubblico, con la registrazione nell'apposito conto tenuto dall'intermediario ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213. Si applica l'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170; s) prevedere che, dopo l'esecuzione delle formalità di cui alla lettera r), l'ufficiale giudiziario proceda all'apprensione materiale dei beni con, ove disposta, l'assistenza della polizia giudiziaria; prevedere altresì i casi in cui sia possibile procedere allo sgombero di immobili confiscati mediante ausilio della forza pubblica; t) prevedere che i sequestri e le confische disposti dall'autorità giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale, ad eccezione del sequestro probatorio, ovvero nell'ambito di un procedimento di prevenzione patrimoniale, si eseguano nei modi previsti alle lettere q) e r); u) prevedere la destinazione delle somme conseguite dallo Stato italiano nei casi previsti dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a) e b), e dall'articolo 18, paragrafo 1, della decisione quadro; v) prevedere che, nei casi indicati all'articolo 16, paragrafo 2, della decisione quadro, quando la confisca sia stata disposta ai sensi dell'articolo 3 della decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, alla destinazione dei beni confiscati si applichi la disciplina relativa alla destinazione dei beni oggetto di confisca di prevenzione; z) prevedere, in caso di responsabilità dello Stato italiano per i danni causati dall'esecuzione di un provvedimento di confisca richiesto dall'autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione, l'esperibilità del procedimento previsto dalla decisione quadro per il rimborso degli importi versati dallo Stato italiano a titolo di risarcimento alla parte lesa. 2. Alle attività previste dal comma 1 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Art. 51. (Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della decisione quadro 2006/960/GAI relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge) 1. Il Governo adotta il decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi generali stabiliti dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), e), f) e g), nonché sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti: a) prevedere che: 1) per «autorità competente incaricata dell'applicazione della legge» debba intendersi quanto definito dall'articolo 2, lettera a), della decisione quadro; 2) per «indagine penale» debba intendersi quanto definito dall'articolo 2, lettera b), della decisione quadro; 3) per «operazione di intelligence criminale» debba intendersi quanto definito dall'articolo 2, lettera c), della decisione quadro; 4) per «informazione e/o intelligence» debba intendersi quanto definito dall'articolo 2, lettera d), della decisione quadro; 5) per «reati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato di arresto europeo» debbano intendersi i reati previsti dalla legislazione nazionale che corrispondono o sono equivalenti a quelli enunciati nella suddetta disposizione, nonché, ove non inclusi tra i precedenti, quelli connessi al furto di identità relativo ai dati personali; b) prevedere modalità procedurali affinché le informazioni possano essere comunicate alle autorità competenti di altri Stati membri ai fini dello svolgimento di indagini penali o di operazioni di intelligence criminale, specificando i termini delle comunicazioni medesime, secondo quanto stabilito dall'articolo 4 della decisione quadro; c) prevedere che le informazioni possano essere richieste ai fini dell'individuazione, della prevenzione o dell'indagine su un reato quando vi sia motivo di fatto di ritenere che le informazioni e l'intelligence pertinenti siano disponibili in un altro Stato membro, e che la richiesta debba precisare i motivi di fatto nonché le finalità cui sono destinate l'informazione e l'intelligence nonché il nesso tra le finalità e la persona oggetto delle informazioni e dell'intelligence; d) prevedere i canali e la lingua di comunicazione secondo i criteri fissati dall'articolo 6 della decisione quadro; e) prevedere misure volte ad assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela dei dati personali e della segretezza dell'indagine, secondo quanto previsto dalla normativa vigente; f) prevedere, fatti salvi i casi indicati all'articolo 10 della decisione quadro, modalità procedurali per lo scambio spontaneo di informazioni e di intelligence; g) prevedere che, fatti salvi i casi indicati all'articolo 3, paragrafo 3, della decisione quadro, un'autorità competente possa rifiutarsi di fornire le informazioni e l'intelligence solo nel caso in cui sussistano le ragioni indicate all'articolo 10 della medesima decisione quadro; h) prevedere, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della decisione quadro, che quando le informazioni o l'intelligence richieste da altro Stato membro siano correlate a un procedimento penale la trasmissione delle stesse da parte dell'autorità nazionale richiesta sia subordinata all'autorizzazione dell'autorità giudiziaria procedente; i) prevedere che autorizzazione analoga a quella prevista dalla lettera h) sia richiesta nei casi in cui l'autorità nazionale competente intenda procedere a uno scambio spontaneo di informazioni e di intelligence con le autorità competenti di altro Stato membro, ai sensi dell'articolo 7 della decisione quadro, quando esse siano correlate a un procedimento penale. 2. Alle attività previste dal comma 1 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Art. 52. (Princìpi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea) 1. Il Governo adotta il decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi generali stabiliti dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), e), f) e g), nonché nel rispetto delle disposizioni previste dalla decisione quadro medesima e sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti: a) introdurre una o più disposizioni in base alle quali è consentito all'autorità giudiziaria italiana, anche su richiesta della persona condannata ovvero dello Stato di esecuzione, che abbia emesso una sentenza penale di condanna definitiva, di trasmetterla, unitamente a un certificato conforme al modello allegato alla decisione quadro e con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta in condizioni che consentano allo Stato di esecuzione di accertarne l'autenticità, all'autorità competente di un altro Stato membro dell'Unione europea, ai fini della sua esecuzione in quello Stato, alle seguenti condizioni: 1) che l'esecuzione sia finalizzata a favorire il reinserimento sociale della persona condannata; 2) che la persona condannata si trovi sul territorio dello Stato italiano o in quello dello Stato di esecuzione; 3) che la persona condannata, debitamente informata in una lingua che essa comprende, abbia prestato, in forme idonee a rendere certa la manifestazione di volontà, il proprio consenso al trasferimento, salvi i casi nei quali il consenso non è richiesto ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, della decisione quadro; 4) che il reato per il quale la persona è stata condannata sia punito in Italia con una pena detentiva della durata massima non inferiore a tre anni, sola o congiunta a una pena pecuniaria, o con una misura di sicurezza privativa della libertà personale della medesima durata; 5) che lo Stato di esecuzione rientri tra quelli verso i quali, alla data di emissione della sentenza, la decisione quadro consente il trasferimento ai sensi dell'articolo 6 della decisione quadro; b) introdurre una o più disposizioni in base alle quali prevedere la possibilità per l'autorità giudiziaria italiana di riconoscere, ai fini della sua esecuzione nello Stato, una sentenza penale di condanna definitiva trasmessa, unitamente a un certificato conforme al modello allegato alla decisione quadro, dall'autorità competente di un altro Stato membro dell'Unione europea, alle medesime condizioni indicate alla lettera a), nonché alle seguenti: 1) che il reato per il quale la persona è stata condannata sia punito in Italia con una pena detentiva della durata massima non inferiore a tre anni, sola o congiunta a una pena pecuniaria, e sia riconducibile a una delle ipotesi elencate nell'articolo 7, paragrafo 1, della decisione quadro, indipendentemente dalla doppia incriminazione; 2) che, fuori dalle ipotesi elencate nell'articolo 7, paragrafo 1, della decisione quadro, il fatto per il quale la persona è stata condannata nello Stato membro di emissione costituisca reato anche ai sensi della legge italiana, indipendentemente dagli elementi costitutivi del reato e dalla sua qualificazione giuridica; 3) che la durata e la natura della pena inflitta nello Stato di emissione siano compatibili con la legislazione italiana, salva la possibilità di suo adattamento nei limiti stabiliti dall'articolo 8 della decisione quadro; c) prevedere i motivi di rifiuto di riconoscimento e di esecuzione della sentenza di condanna definitiva trasmessa da un altro Stato membro ai sensi della lettera b), individuando i motivi tra quelli indicati all'articolo 9 della decisione quadro e con le procedure ivi descritte, ferma la possibilità di dare riconoscimento ed esecuzione parziali alla sentenza trasmessa, nonché di acconsentire a una nuova trasmissione della sentenza, in caso di incompletezza del certificato o di sua manifesta difformità rispetto alla sentenza, ai sensi degli articoli 10 e 11 della decisione quadro; d) introdurre una o più disposizioni relative al procedimento di riconoscimento di cui alla lettera b), con riferimento all'autorità giudiziaria competente, ai termini e alle forme da osservare, nel rispetto dei princìpi del giusto processo; e) prevedere che, a meno che non esista un motivo di rinvio a norma dell'articolo 11 o dell'articolo 23, paragrafo 3, della decisione quadro, la decisione definitiva sul riconoscimento della sentenza e sull'esecuzione della pena sia comunque presa entro novanta giorni dal ricevimento della sentenza e del certificato; f) prevedere che nel procedimento di riconoscimento di cui alla lettera b), su richiesta dello Stato di emissione, l'autorità giudiziaria italiana possa adottare nei confronti della persona condannata che si trovi sul territorio dello Stato misure cautelari provvisorie, anche a seguito dell'arresto di cui alla lettera i), allo scopo di assicurare la sua permanenza nel territorio e in attesa del riconoscimento della sentenza emessa da un altro Stato membro; g) prevedere, in relazione alle misure cautelari provvisorie di cui alla lettera f): 1) che esse possano essere adottate alle condizioni previste dalla legislazione italiana vigente per l'applicazione delle misure cautelari e che la loro durata non possa superare i limiti previsti dalla medesima legislazione; 2) che il periodo di detenzione per tale motivo non possa determinare un aumento della pena inflitta dallo Stato di emissione; 3) che esse perdano efficacia in caso di mancato riconoscimento della sentenza trasmessa dallo Stato di emissione e in ogni caso decorsi sessanta giorni dalla loro esecuzione, salva la possibilità di prorogare il termine di trenta giorni in caso di forza maggiore; h) prevedere che la polizia giudiziaria possa procedere all'arresto provvisorio della persona condannata per la quale vi sia una richiesta di riconoscimento ai sensi della lettera b), allo scopo di assicurare la sua permanenza nel territorio e in attesa del riconoscimento della sentenza emessa da un altro Stato membro; i) prevedere, in caso di arresto provvisorio, che la persona arrestata sia messa immediatamente, e, comunque, non oltre ventiquattro ore, a disposizione dell'autorità giudiziaria, che questa proceda al giudizio di convalida entro quarantotto ore dalla ricezione del verbale d'arresto e che, in caso di mancata convalida, la persona arrestata sia immediatamente posta in libertà; l) introdurre una o più disposizioni relative al trasferimento e alla presa in consegna della persona condannata a seguito del riconoscimento, nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b); m) introdurre una o più disposizioni relative al procedimento di esecuzione della pena a seguito del riconoscimento di cui alla lettera b), anche con riferimento all'ipotesi di mancata o parziale esecuzione e ai benefìci di cui la persona condannata può godere in base alla legislazione italiana, nel rispetto degli obblighi di consultazione e informazione di cui agli articoli 17, 20 e 21 della decisione quadro; n) introdurre una o più disposizioni relative alle condizioni e ai presupposti per la concessione della liberazione anticipata o condizionale, dell'amnistia, della grazia o della revisione della sentenza, ai sensi degli articoli 17 e 19 della decisione quadro; o) introdurre una o più disposizioni relative all'applicazione del principio di specialità, in base alle quali la persona trasferita in Italia per l'esecuzione della pena non può essere perseguita, condannata o altrimenti privata della libertà personale per un reato commesso in data anteriore al trasferimento di cui alla lettera b), diverso da quello per cui ha avuto luogo il trasferimento, facendo espressamente salve le ipotesi previste dall'articolo 18, paragrafo 2, della decisione quadro; p) introdurre una o più disposizioni relative al transito sul territorio italiano della persona condannata in uno Stato membro, in vista dell'esecuzione della pena in un altro Stato membro, nel rispetto dei criteri di rapidità, sicurezza e tracciabilità del transito, con facoltà di trattenere in custodia la persona condannata per il tempo strettamente necessario al transito medesimo e nel rispetto di quanto previsto alle lettere g), h), i) ed l); q) introdurre una o più disposizioni relative al tipo e alle modalità di trasmissione delle informazioni che devono essere fornite dall'autorità giudiziaria italiana nel procedimento di trasferimento attivo e passivo. 2. I compiti e le attività previsti dalla decisione quadro di cui al comma 1 in relazione ai rapporti con autorità straniere sono svolti da organi di autorità amministrative e giudiziarie esistenti, nei limiti delle risorse di cui le stesse già dispongono, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. Art. 53. (Principi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata) 1. Il Governo adotta un decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi generali stabiliti dalla presente legge e con le modalità di cui ai commi 3, 4, 5, 6, e 7 dell'articolo 49 . ALLEGATI Allegato A (Articolo 1, commi 1 e 3) 2007/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che modifica la direttiva 90/385/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi, la direttiva 93/42/CEE del Consiglio concernente i dispositivi medici, e la direttiva 98/8/CE relativa all'immissione sul mercato di biocidi; 2007/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, che modifica le direttive 78/855/CEE e 82/891/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'obbligo di far elaborare ad un esperto indipendente una relazione in occasione di una fusione o di una scissione di società per azioni; 2008/43/CE della Commissione, del 4 aprile 2008, relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile; 2008/62/CE della Commissione, del 20 giugno 2008, recante deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà agricole naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica, nonché per la commercializzazione di sementi e di tuberi di patata a semina di tali ecotipi e varietà; 2008/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze ß-agoniste nelle produzioni animali. Allegato B (Articolo 1, commi 1 e 3) 2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente l'accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario; 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE; 2006/17/CE della Commissione, dell'8 febbraio 2006, che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani; 2006/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture; 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione); 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio; 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e delle parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione ed impiego (rifusione); 2006/86/CE della Commissione, del 24 ottobre 2006, che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani; 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto; 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno; 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (rifusione); 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire); 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici; 2007/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, che modifica la direttiva 89/391/CEE del Consiglio, le sue direttive particolari e le direttive del Consiglio 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33/CE ai fini della semplificazione e della razionalizzazione delle relazioni sull'attuazione pratica; 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate; 2007/43/CE del Consiglio, del 28 giugno 2007, che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne; 2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che modifica la direttiva 92/49/CEE del Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario; 2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che reca disposizioni sulle quantità nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE del Consiglio e modifica la direttiva 76/211/CEE del Consiglio; 2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie e la direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria; 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità; 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni; 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE; 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive; 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici; 2008/5/CE della Commissione, del 30 gennaio 2008, relativa alla specificazione sull'etichetta di alcuni prodotti alimentari di altre indicazioni obbligatorie oltre a quelle previste dalla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (versione codificata); 2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi; 2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro; 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE; 2008/49/CE della Commissione, del 16 aprile 2008, recante modifica dell'allegato II della direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i criteri per l'effettuazione delle ispezioni a terra sugli aeromobili che utilizzano aeroporti comunitari; 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa; 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi; 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale; 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino); 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (rifusione); 2008/59/CE del Consiglio, del 12 giugno 2008, che adegua la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna a motivo dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania; 2008/63/CE della Commissione, del 20 giugno 2008, relativa alla concorrenza sui mercati delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni; 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose; 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini; 2008/73/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, che semplifica le procedure di redazione degli elenchi e di diffusione dell'informazione in campo veterinario e zootecnico e che modifica le direttive 64/432/CEE, 77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE, 90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/68/CEE, 91/496/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, la decisione 2000/258/CE nonché le direttive 2001/89/CE, 2002/60/CE e 2005/94/CE; 2008/87/CE della Commissione, del 22 settembre 2008, che modifica la direttiva 2006/87/CE del Parlamento e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna; 2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (rifusione); 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive; 2008/100/CE della Commissione, del 28 ottobre 2008, che modifica la direttiva 90/496/CEE del Consiglio relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari per quanto riguarda le razioni giornaliere raccomandate, i coefficienti di conversione per il calcolo del valore energetico e le definizioni; 2008/117/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, per combattere la frode fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie; 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE. 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DEBITI IN AGRICOLTURA: CIA, UN PACCHETTO DI MISURE URGENTI (sezione: Revoca fidi)

( da "Basilicanet.it" del 16-07-2009)

Argomenti: Revoca fidi

DEBITI IN AGRICOLTURA: CIA, UN PACCHETTO DI MISURE URGENTI 16/07/2009 11.06.04 [Basilicata] “Alla proposta per una moratoria, di almeno 18 mesi, sul debito delle piccole e medie imprese, che viene sostenuta da associazioni di categoria dell’industria, commercio e artigianato, ovviamente estesa alle aziende agricole, noi aggiungiamo quella di una legge regionale per la rinegoziazione dei mutui in agricoltura e per il ripianamento della complessa situazione debitoria delle nostre aziende agricole e zootecnicheâ€. E’ quanto sostiene il presidente regionale della Basilicata della Cia-Confederazione Italiana Agricoltori Donato Distefano rilanciando la “vertenza credito, quale condizione fondamentale – sottolinea – per non vanificare gli effetti delle misure che si stanno definendo in questi giorni per fronteggiare i danni ingenti provocati dalle calamità  naturali e favorire la ripresa oltre che per mettere le aziende agricole in condizione di buona partenza in vista dell’attuazione del Psr. L’impresa agricola – evidenzia Distefano – non può² continuare a sentire il fiato sul collo del sistema bancario che costringe, purtroppo, tanti imprenditori specie meridionali ad assumere impegni sempre più¹ in sofferenza, sino al fallimento come testimoniano le oltre 500 aziende cancellate dagli Albi delle Cciia i Basilicata ogni anno. Il risanamento finanziario delle aziende è¨ perciò² la condizione principale per superare lo stato di grave indebitamente al quale devono concorrere le Regioni, il sistema bancario nazionale e locale, il Parlamento e il Governo. In attesa di un tavolo specifico con l’Abi regionale, assessore all’Agricoltura, organizzazioni professionali, il sistema di Consorzi fidi può² rappresentare uno strumento operativo regionale per attivare attraverso il sistema bancario prestiti di conduzione, mutui a tasso agevolato e fornire garanzie sussidiarie alle imprese, al fine di fornire liquidità  al sistema e diluire le passività  a breve. Occorre un intervento urgente per istituire un fondo significativo a fianco degli Enti locali che permetta ai consorzi fidi di accompagnare il recupero di liquidità  delle aziende e metterle in condizioni di uscire da questa stretta, in condizione di rilanciarsi e di innovarsi per una vera ripartenza. Altre misure urgenti che la Cia ha indicato da tempo - e da collegare alla programmazione i sede regionale del Psr e dei Fas - sono la detassazione parziale dei redditi, la sospensione degli oneri previdenziali per almeno sei mesi, la stabilizzazione degli oneri contributivi per le aree montane e svantaggiate, la ridefinizione del regime del credito di imposta, l'introduzione di incentivi volti a garantire interventi per l'innovazione degli strumenti e dei macchinari utilizzati, l'incremento del Fondo di solidarietà  nazionale. All’interno del pacchetto anti-crisi del Governo, câ€™è¨ bisogno di dare risposte ai comparti agricoli e produttivi che non possono essere abbandonati a se stessi o peggio discriminati rispetto ad altri settori. Siamo convinti che il Governo debba lavorare ad un piano complessivo di rilancio dell’agricoltura mettendo in agenda a breve la Conferenza sull’Agricoltura". bas 02

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BORSE DEBOLI (FTSE ALLA SHARE -0.15%) 600 MLN (DA 6 BANCHE) PER SORGENIA L'ASTA DEGLI IMMOBILI DI RICUCCI VA DESERTA - IMPREGILO AMPLIERà IL CANALE DI PANAMA LA VIA SPAGNOL (sezione: Revoca fidi)

( da "Dagospia.com" del 16-07-2009)

Argomenti: Revoca fidi

HomePage | Segnala articolo --> BORSE DEBOLI (FTSE ALLA SHARE -0.15%) – 600 MLN € (DA 6 BANCHE) PER SORGENIA – L’ASTA DEGLI IMMOBILI DI RICUCCI VA DESERTA - IMPREGILO AMPLIERà IL CANALE DI PANAMA – LA VIA SPAGNOLA DELLA FERRARI – BA lancia il bond e spera nelle nozze con Iberia… 1 - Borse europee deboli. A Milano acquisti su Fiat... Da "ilsole24ore.com" - Borse europee contrastate a metà mattina con il Ftse All Share che arretra dello 0,15% e il Ftse Mib dello 0,19%. Parigi, per contro, sale dello 0,11% e Amsterdam dello 0,19%, mentre Francoforte arretra dello 0,12% e Londra dello 0,23%. Sui mercati prevale la prudenza dopo tre sedute consecutive positive, mentre per questo pomeriggio c'è attesa per la divulgazione dagli Usa dell'indice Fed di Filadelfia di luglio. Impero FIAT A Milano i titoli sono volatili: le UniCredit, ad esempio, dopo un avvio debole, sono rimbalzate con vivacità, per poi tornare perdere punti (-0,5%). Questa mattina l'istituto ha rivisto il computo del proprio patrimonio di vigilanza «nel rispetto delle disposizioni della Banca d'Italia». La revisione ha comportato un impatto positivo di 31 punti base sul core tier 1 al 31 marzo 2009, che così é salito al 6,69%, e di 15 punti base su quello al 31 dicembre 2008, prima dell'aumento di capitale (6,02%). Sono deboli le altre banche: se Ubi arretra dello 0,33%, IntesaSanPaolo cede lo 0,3%, Bpm lo 0,62%, Mps lo 0,26% e Banco Popolare l'1,9%. Le azioni del Banco stanno battendo in ritirata dopo la volata di quasi il 7% della vigilia, innescata dalle parole di ottimismo sul semestre del consigliere delegato Pier Francesco Saviotti. La controllata Italease é in asta di volatilità (dopo aver fatto un ultimo prezzo di 1,67 euro, pari a +13%), all'indomani del termine dell'opa chiusa con adesioni pari a poco più dell'88% del capitale. Vanno bene le Fiat (+2,7%), grazie al giudizio positivo di Bank of America Merrill Lynch e all'indomani dei dati sulle immatricolazioni europee. Prese di beneficio piovono inoltre sulle St (-1%) e sulle Pirelli (-0,4%). Tra le azioni a capitalizzazione minore, volano le Richard Ginori (+14%), mentre arretrano dell'8% le Rosss. SORGENIA 2 - Ricucci: deserta asta immobili... (ANSA) - L'asta dei palazzi di Stefano Ricucci va deserta e verra' aggiornata a dopo l'estate. In vendita, a colpi di rilanci da 10 mila euro, tre degli immobili che fanno capo alla Magiste, la societa' dell'immobiliarista capitolino. L'ammontare minimo richiesto per i tre edifici era di 149 milioni di euro. Si tratta di tre palazzi del centro di Milano in via Borromei, attuale sede di Meliorbanca, in via Silvio Pellico e in via Bassano Porrone. 3 - Unicredit: migliora patrimonio... (ANSA) - Migliorano i coefficienti patrimoniali di Unicredit grazie all'applicazione di alcune disposizioni di Bankitalia. Il Core tier 1, il principale indicatore di solidita' patrimoniale, ha registrato un impatto positivo di 31 punti base al 31 marzo 2009 portandosi cosi' dal 6,38% al 6,69% mentre il Tier 1 e' salito dal 7,19% al 7,50%. Lo comunica la banca in una nota. Stefano Ricucci 4 - Novartis: utile - 10%... (ANSA) - Il gruppo farmaceutico svizzero Novartis chiude il secondo trimestre con un utile in calo del 10%.L'utile, che e' in linea con le attese degli analisti, e' stato pari a 2,04 miliardi di dollari, contro i 2,25 dello stesso periodo dello scorso anno. Le vendite si sono contratte del 2% a 10,5 miliardi di dollari. A pesare sui conti e' stata in particolare la forza del dollaro nei confronti dell'euro. 5 - Impregilo: lavori per Canale Panama... (ANSA) - L'italiana Impregilo si e' aggiudicata i lavori per l'ampliamento del Canale di Panama.Si tratta di una cordata con la spagnola Sacyr Vallehermoso, la portoghese Somague, la belga Jan de Nul e la panamense Cusa. Lo riporta Bloomberg che cita un comunicato dell'Autorita' del Canale di Panama. 6 - Sorgenia, 600 milioni da pool di sei banche... Da "la Repubblica" - Sorgenia ha sottoscritto un nuovo finanziamento da 600 milioni di euro, della durata di 10 anni, con un pool di sei banche. Sono Mediobanca, Mps, Intesa Sanpaolo, Unicredit, WestLb e Banco Popolare ad avere accordato all´utility controllata da Cir una linea di credito che sarà utilizzata per la realizzazione delle sue centrali termoelettriche. 7 - CONVERTIBILE ALLA FRANCESE Vittoria Puledda per "la Repubblica" - Decisamente, non è un buon momento per i bond, sia il convertendo che il convertibile, della Bpm. Il primo, infatti, verrà riaperto perché è stato sottoscritto solo per un terzo; il secondo, invece, scadrà in dicembre, per un importo che sfiora i 180 milioni di euro e con un prezzo di conversione in azioni a 7 euro. Unico sottoscrittore, quattro anni fa, il Credit Mutuel (di cui un rappresentante siede stabilmente nel consiglio Bpm). Unicredit Banca Ma, nonostante la voglia di contare nella popolare, difficilmente il partner francese convertirà: il prezzo di esercizio è superiore del 75% rispetto ai valori attuali. Certo, quando fu emesso il bond, la Bpm valeva circa 6 euro: un prezzo di esercizio di 7 euro poteva sembrare ragionevole. Ora, sembra molto più praticabile l´idea di rimborsare il prestito. O di emetterne uno nuovo. 8 - Non sparate sul bancario... Da "Il Sole 24 Ore" - Botte da orbi a banche e banchieri d'Italia. Se fino a poche mesi fa la colpa della crisi mondiale era attribuita solo alle banche americane, da qualche tempo in Italia ogni responsabilità è convenzionalmente assegnata agli istituti di credito domestici. Non lo dicono solo le associazioni degli imprenditori - naturale controparte delle banche - ma anche la Ue, il Fmi, la Bce, il Governo, la Banca d'Italia e perfino la Consob. Il coro è: date credito a chi lo merita (ma chi decide quale impresa è o non è meritevole? I prefetti?). La legittima richiesta di credito sta alimentando però un clima di linciaggio delle banche che inizia ad avere risvolti sociali pericolosi. Poco male se viene scalfita l'immagine o le ambizioni dei ricchi banchieri. Male, anzi malissimo, se la rabbia si scatena contro i bancari. Due giorni fa, a Settimo Torinese, un negoziante ha preso a pistolettate nelle gambe un direttore di filiale che aveva rifiutato un fido. Si rischia la faida tra chi sta nella trincea dell'economia. Non sparate sul bancario. (Al.G.) ferrari 9 - La Ferrari in Spagna corre sul velluto... Da "Il Sole 24 Ore" - Ferrari accelera in Spagna, non solo nella vendita di automobili, ma anche per quanto riguarda i prodotti tessili con il marchio del Cavallino. È notizia di questi ultimi giorni, infatti, che la casa di Maranello ha siglato un accordo con il gruppo della grande distribuzione El Corte Ingles per l'apertura di cinque "corner" Ferrari a Madrid, Barcellona, Valencia, Palma di Maiorca e Malaga. Ma non è tutto: il gruppo italiano avrebbe in programma, a partire dalla seconda metà del 2010, di aprire addirittura dei negozi monomarca in tutto il paese. Certo sarebbe un'ottima strategia di marketing in vista di assoldare come pilota dei bolidi di Formula 1 il pluricampione del mondo, lo spagnolo Fernando Alonso, sponsorizzato dal Banco Santander. Istituto di credito tra i migliori a livello internazionale che anch'esso veste una livrea della casa, molto simile al rosso Ferrari (Mi.C.) 10 - Lettera-bis di Grübel per dipendenti Ubs... Da "Il Sole 24 Ore" - A Oswald Grübel, ceo di Ubs, piacciono le lettere al personale. Dopo quella sulla controversia fiscale negli Usa, ne ha scritta un'altra su risultati e prospettive. Dal punto di vista operativo la situazione è migliorata nel secondo trimestre, scrive il ceo e «le perdite e gli ammortamenti sulle posizioni a rischio sono stati ridotti ». Rimane, ammette Grübel, il problema del deflusso di capitali, acuito proprio dalla vicenda Usa, e il ceo chiede un forte impegno per fermare questa uscita. Oswald Grubel Ubs prosegue nel riposizionamento e gli obiettivi più importanti per la banca svizzera restano «ritornare alla profittabilità e ricostruire la reputazione». Per la cronaca, nel primo trimestre Ubs ha perso 2 miliardi di franchi e molti analisti elvetici ora prevedono un rosso attorno a 1,5 miliardi di franchi nel secondo trimestre. I dati si sapranno il 4 agosto. (L.Te.) 11 - Sears e Kmart si preparano al Natale... Da "Il Sole 24 Ore" - Da Sears e Kmart lo shopping è iniziato. Non si tratta però di saldi, ma di uno straordinario anticipo delle vendite natalizie. Le due catene commerciali a stelle e strisce hanno aperto un portale, Christmas Lane, che scommette sulla voglia di risparmio dei propri clienti: perché non comprare i regali ora, iniziare a pagarli a rate e riceverli in tempo per Natale? Il tutto con forti sconti per chi acquista entro il 18 luglio. Kmart e Sears, proprietà della stessa holding, non sono nuovea iniziative del genere. Già lo scorso anno avevano spolverato questa tecnica di marketing, conosciuta come layway, ripescandola dai ricordi del passato. La pratica del pagamento rateale e della consegna all'ultima rata era stata relegata infatti nell'oblio dall'esplosione del mercato delle carte di credito. Di questi tempi è tornata di moda: il Natale, anche per colpa della crisi, arriva sempre prima. (G.Ve.) 11 - Hypovereinsbank prenderà il nome di UniCredit... Da "Il Sole 24 Ore" - Hypovereinsbank, che dal 2005 fa parte del gruppo UniCredit, vuole assumere la denominazione della capogruppo. Lo ha detto il presidente del consiglio di gestione Theodor Weimer: «Vogliamo utilizzare al più presto possibile il nome UniCredit anche per le nostre attività in Germania», ha detto, «il termine Hypo suona male dopo il quasi fallimento di Hypo Real Estate». BRITISH AIRWAYS 12 - British Airways lancia il bond e spera nelle nozze con Iberia... Da "La Stampa" - British Airways ha ammesso di aver bisogno di nuovo capitale. La compagnia aerea inglese non può emettere nuove azioni perché la sua situazione è gravata da troppe incertezze a cui si somma il calo del titolo. Per questo ha scelto la soluzione di seconda istanza: l'emissione di obbligazioni convertibili (circa 400 milioni di sterline). Serviranno per superare i prossimi mesi. Invece è quasi impossibile quantificare il capitale di cui Ba avrà bisogno nei prossimi due anni. Le valutazioni degli analisti sulle perdite operative per l'anno di esercizio che si concluderà a marzo 2010 variano da 30 a ben 610 milioni. Il risultato reale dipenderà dal prezzo del combustibile, dall'andamento della ristrutturazione dell'organico e dalle tendenze del settore. Le prospettive non sono particolarmente buone. Ba ritiene che la domanda di trasporti di fascia alta, la sua principale fonte di profitto, difficilmente tornerà ai livelli precedenti. Facendo la media tra le stime degli analisti, Ba stenterà a raggiungere il breakeven del flusso di cassa operativo. Dovrà però investire 580 milioni di sterline in nuovi aerei sia quest'anno che il prossimo. Vanta linee di credito da 3 miliardi per il pagamento dei velivoli, ma non potrà attingervi per coprire le perdite operative né per rimpinguare le riserve. Date le circostanze, l'emissione di un'obbligazione convertibile sembra una scelta intelligente. Sul mercato esiste una domanda per questo tipo di titoli, come dimostra l'analoga recente emissione di Air France. BLANKFEIN - GOLDMAN SACHS Tuttavia, una nuova emissione obbligazionaria non farà che aumentare il già forte indebitamento di Ba. C'è poi il deficit del fondo pensionistico, che per ammissione della stessa BA potrebbe ammontare a ben 3 miliardi di sterline. La compagnia aerea non può permettersi di effettuare ulteriori versamenti, ma potrebbe esservi costretta. Per British Airways non sarà facile rimettere in sesto il bilancio a medio termine senza ricorrere nuovamente al mercato. Potrebbe aiutare una fusione con Iberia, più ricca di liquidità, ma l'uscita di scena di Fernando Conte, il presidente che sosteneva l'accordo, allungherà certamente i tempi. 13 - Ora Goldman Sachs sta bene. Forse per le banche si riapre la stagione degli utili... Da "La Stampa" - Goldman Sachs gode di ottima salute. Gli utili e le retribuzioni elevate sono un tributo alla buona gestione, alle capacità professionali, e anche al poderoso piano di salvataggio operato da governi e banche centrali di tutto il mondo. Lo scorso settembre, Goldman ha cambiato il suo status giuridico per essere accolta sotto l'ala protettiva della Federal Reserve. L'interrogativo, a quel tempo, era se la società di intermediazione potesse sostenere asset per 1.100 miliardi di dollari senza un aiuto ufficiale. Il bilancio della banca si è oggi ridimensionato del 18% - e presenta un andamento indubbiamente positivo. Le politiche del governo hanno senz'altro contribuito a rendere così redditizie le attività di trading, che rappresentano il 65% dei ricavi di Goldman. Senza parlare del sostegno statale fornito alla compagnia di assicurazioni AIG, strettamente legata a Goldman. L'intero business sarebbe molto meno vantaggioso senza i tassi di interesse quasi nulli e gli ampi finanziamenti concessi dalle banche centrali per gli asset a rischio. Goldman è forse l'esempio più eclatante, ma è presumibile che anche le altre banche con forti attività di trading registrino risultati molto positivi. Nell'ottica di questa parte del sistema finanziario, quella più incline al rischio, i politici sembrano aver risolto brillantemente il problema della crisi. Altrove, però, i dati non sono altrettanto brillanti. La disoccupazione sta salendo e la produzione è ancora in calo. Forse l'inversione di tendenza non è lontana - alcuni economisti ipotizzano una forte ripresa già entro la fine dell'anno. Ma qui si parla di scenari futuri. Una delle ragioni per dubitare di un'imminente ripresa è che gli interventi di salvataggio, così vantaggiosi per il trading, hanno avuto un impatto di gran lunga più modesto sulle tradizionali attività bancarie. Le sofferenze e le difficoltà legate alla scarsa disponibilità di capitali permangono tuttora per le banche che devono svalutare i mutui, i debiti legati alle carte di credito e i prestiti alle piccole aziende. Senza gli interventi di salvataggio, l'intero sistema finanziario sarebbe in condizioni peggiori. Ma è lecito chiedersi se gli aiuti siano andati davvero ai più bisognosi. [16-07-2009]

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Finanziamenti anticrisi per le imprese spezzine (sezione: Revoca fidi)

( da "Cittàdellaspezia.com" del 16-07-2009)

Argomenti: Revoca fidi

Finanziamenti anticrisi per le imprese spezzine A seguito del nuovo accordo siglato in data 14-07-2009 tra C.C.I.A.A., Provincia, Comune della Spezia e Consorzi Fidi, con il riferimento bancario unicamente di CARISPE, prendono avvio due nuovi prodotti del credito agevolato, relativi rispettivamente ad "interventi a sostegno di nuove iniziative economiche" per imprese costituite da non oltre 36 mesi e per un importo massimo di € 100.000; ed "interventi a sostegno di imprese commerciali" e per un importo massimo di €40.000. I tassi estremamente agevolati ed una garanzia più alta rispetto a quella tradizionalmente rilasciata dai Consorzi di garanzia (50%), rendono questi prodotti molto utili per le aziende per superare l'attuale stato di crisi, di cui si sta discutendo proprio in questi giorni anche nella nostra provincia e città. Per ulteriori dettagli e l'eventuale istruttoria delle pratiche, Confcommercio La Spezia invita tutti gli interessati a contattare la responsabile dell'ufficio credito dell'associazione spezzina, Dott.ssa Daniela Corradini al recapito telefonico 0187-5985125.

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In difesa dei Confidi I rappresentanti di: Creditart - Artigiancredito - Centrale Garanzia... (sezione: Revoca fidi)

( da "Mattino, Il (Nazionale)" del 16-07-2009)

Argomenti: Revoca fidi

In difesa dei Confidi I rappresentanti di: Creditart - Artigiancredito - Centrale Garanzia Fidi - Italconfidi - Co.Na.Ga. s.c.p.a. - NAPOLI Vogliamo qui replicare ad alcune affermazioni rilasciate dal dott. Nucci, direttore generale del Banco di Napoli s.p.a., sul sistema confidi in Campania nel corso del convegno «Confidi, imprese e territorio: un rapporto in evoluzione - le prospettive del Mezzogiorno» tenutosi il 18.06.2009. In particolare il dott. Nucci ha dichiarato: 1) «In Campania esistono oltre 50 confidi». Al riguardo è noto nel settore e alle istituzioni che il numero riportato esiste solo sulla carta, in quanto nella regione Campania sono operanti solo n. 15 confidi. I restanti sono solo costituiti. 2) «La maggior parte degli oltre 50 confidi presenti in Campania rappresentano solo se stessi e non sono di alcuno aiuto per lo sviluppo del territorio». Al riguardo, premessa la assoluta infondatezza di tale affermazione, si evidenzia che l'85% delle garanzie alle micro e piccole imprese campane è prestato proprio dai quei confidi considerati «piccoli», i quali a differenza dei confidi maggiormente capitalizzati utilizzano tutte le risorse loro disponibili. 3) «Sarebbe necessario non disperdere i fondi regionali finanziando solo pochi grandi soggetti». Se il direttore del Banco di Napoli, con l'espressione «pochi grandi soggetti», intende riferirsi ai soli confidi convenzionati con l'Istituto da lui rappresentato, sarebbe opportuno prima verificare il concreto utilizzo da parte di codesti soggetti dei contributi pubblici incassati e solo dopo, eventualmente, considerarli una possibile soluzione per le micro e piccole imprese campane. È provato che i «pochi grandi soggetti» hanno incassato nell'ultimo decennio la quasi totalità dei contributi pubblici e di converso li hanno utilizzati solo in misura marginale. Sarebbe opportuno non distinguere i confidi tra piccoli e grandi, ma unicamente sulla base del volume delle garanzie prestate in rapporto al patrimonio disponibile e al numero delle imprese associate e, per l'effetto, aiutare con i contributi pubblici quelli maggiormente attivi sul territorio, nel comune interesse di aiutare realmente l'imprenditoria campana. Se il direttore, viceversa, con l'auspicata soluzione ha inteso sponsorizzare il progetto denominato «La Banca delle Garanzie», che vede protagonisti grandi gruppi bancari italiani, tra cui quello da lui rappresentato, e soltanto i confidi maggiormente patrimonializzati, sarebbe stata gradita una maggiore trasparenza nelle affermazioni rilasciate, affinché determinati progetti macro finanziari non fossero giustificati con presunte mancanze dei «piccoli» confidi. È noto che l'unica Banca delle Garanzie esistente, con sede nella regione Veneto, a fronte di bilanci operativi in forte perdita, è stata oggetto di operazioni di ricapitalizzazione. In definitiva, sarebbe auspicabile che gli addetti al settore (le associazione di categoria, le banche e i confidi attivi) valutassero collegialmente tutte le problematiche inerenti il sistema, così come auspicato anche dalla recente normativa regionale, che prevede la costituzione di un consorzio fidi di secondo livello che non esclude nessuno. Il risentimento di De Simone Cesare Schiattarella - NAPOLI Apprendo, per la verità senza stupirmi, che il Maestro De Simone sputa veleno e dice peste e corna sulla condizione della nostra città. Premesso che sono in linea con il suo risentimento, mi viene da chiedere al Maestro, dove era covato e celato quando la città ingrata, tramite la sua amministrazione, gli proponeva incarichi ben remunerati e lo poneva al centro dell'attenzione come uomo di cultura e di libero pensiero. Detto questo, il mio pensiero, e forse un appello a tutti gli intellettuali della città e agli uomini di penna, è che usino la loro fama e la loro autorevolezza per ridare orgoglio e dignità ad una città e ad un popolo che, un po' per cultura ed un po' per pigrizia, attende il Caronte di turno che li traghetti verso un futuro migliore. Cari maestri, non avete il diritto di giudicare in questo modo! Coalizzatevi tra voi soloni ed aiutateci ad attraversare il guado. Quel bimbo rom di Ponticelli Antonio Romano, Resp. Caritas Parrocchiale S. Maria delle Grazie al Felaco - NAPOLI In relazione all'articolo apparso sul mattino di sabato a firma di Marco di Caterino e relativo al caso di pedofilia di cui è stato vittima un bambino rom, la Caritas Parrocchiale di Ponticelli tiene a fare delle precisazioni a onor del vero e soprattutto a tutela dei genitori del bambino, persone a noi note, che mai e poi mai darebbero il loro bambino in pasto ad un mostro. Un rappresentate della Caritas ha accompagnato la mattina di venerdì il papà del bambino alla compagnia dei Carabinieri di Poggioreale a denunciare la scomparsa del bambino stesso e da quel momento si presume sia stato dato l'allarme, per cui non si riesce a capire come mai secondo l'articolo nessuno abbia chiesto notizie del bambino. A tale fine si allega copia della denuncia. Sempre secondo l'articolo si darebbe la caccia ai genitori del bambino, quando gli stessi denunciando la scomparsa del ragazzo hanno fornito contestualmente il luogo di residenza. Il ragazzo oltre ad essere seguito dai genitori, che pur vivendo in condizioni di grosso disagio economico fanno il possibile per i loro cinque figli, era seguito dalla nostra Caritas Parrocchiale per cui quando viveva a Ponticelli ha frequentato la scuola elementare e adesso che viveva fuori dal quartiere ogni sabato partecipava ad attività oratoriali in parrocchia e proprio di recente aveva partecipato ad un campo scuola parrocchiale. In una situazione come questa dove è evidente che la famiglia del bambino è vittima come il bambino stesso della ferocia e della brutalità di questo mostro, vedere attribuire delle complicità alla famiglia ci sembra un atto gratuito di chi scrive l'articolo, non suffragato dai fatti e lesivo della dignità delle persone. Grazie a chi lavora quando noi dormiamo Antonio Vespero - NAPOLI Non se ne parla spesso, ma volevo rendere omaggio a tutte quelle persone che di notte lavorano. Quando tutto il mondo dorme ci sono persone che fanno turni; medici,infermieri,guardiani,autotrasportatori....potrei ancora dilungarmi. Ecco, io credo che non sia facile ,certo ma voi mi direte: si fa l'abitudine. Beh, non sarei cosi sicuro, io credo che per smaltire i postumi di una notte al lavoro ci vuole qualche giorno,anche perchè sei spossato, sei nervoso, insomma non è facile riprendere il ritmo normale. Io stesso mi ricordo quando durante il servizio di leva facendo la guardia di notte: il giorno dopo ero una larva... Insomma, grazie per tutto quello che fate. Tra I guai del Pd ci mancava Grillo Lettera firmata - NAPOLI Mai fatte tante risate. Dopo i quattro comici, ecco ora spuntare Grillo, il serio che piccona tutto e tutti dall'alto dei suoi miliardi fatti grazie all'abboccamento dei suoi sparuti fan. Lo vedrei alla guida del Pd, dopo che i precedenti si erano affannati, direi con eccellenti risultati, per cercare di consolidare i voti a Berlusconi. Le hanno provate tutte, dal vituperio allo scandalo gossippario, entrando nella vita privata del loro nemico e denigrandolo continuamente, andando a scrivere intere pagine sui giornali londinesi - questi ultimi guardassero i peccatucci loro che, nella loro storia, son... profumatissimi. E se pensassero a costruire qualcosa, proporre, invece di stare sulla soglia del pettegolezzo di bassa linea, volgare, falso a volte, stupido sempre, forse otterrebbero migliori risultati. E poi che trovassero un leader all'altezza del compito, esauriti gli incapaci del passato e i candidandi attuali. Vero è che di Berlinguer non ce ne sono nelle loro file, e questo è un altro vantaggio per il Silvio già menzionato. E poi come si fa a votare per un partito che vede insieme Franceschini, Rosi Bindi, Rutelli, Prodi, Veltroni, Casini? Ditemelo voi. Se tutto va bene, siamo rovinati. I reclusi di Rampe Brancaccio Paolo Caccese -NAPOLI Salve, abito a Rampe Brancaccio in pieno centro di Napoli e da oltre dieci giorni stiamo vivendo una situazione paradossale. Via Nicotera chiusa a tempo indeterminato, e Via Santa Caterina chiusa ormai da dieci giorni fino a quando non si sa. Morale della favola tutti gli abitanti della zona sono costretti a fare un unico percorso che porta ai Quartieri spagnoli e sbuca a Via Roma che è isola pedonale. Un vero e prorio imbuto dove si può peredere anche mezz'ora. Poi la trappola continua. Chi deve andare verso Chiaia-Fuorigrotta deve passare per l'altro imbuto della galleria in rifacimento che funziona ad una corsia. Una vera e propria trappola! Con la speranza che vigili del fuoco e/o autoambuanze non debbano effettuare interventi di emergenza. Pericolosissimo. Capitolo a parte meritano le strade. Chi come me ed i miei figli usa le due ruote rischia di farsi male in continuazione. Rampe Brancaccio rifatta due anni fa è in condizioni pietose con una grata sollevatasi all altezza del civico 49 che ha creato un buco pericoloso. Ma anche Via Santa Caterina rifatta appena otto mesi fa è in condizioni pietose. Rotta e piena di buche. Ma chi controlla che i lavori vengano fatti come si deve? Lo sperpero di danaro pubblico è incredibile. Con questa lettera speriamo di mettere in mora i responsabili. Nel frattempo continua la reclusione ed il rischio di andare in scooter. Speriamo bene.

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Confartigianato: le banche sostengano i piccoli imprenditori che vogliono investire (sezione: Revoca fidi)

( da "Riviera24.it" del 16-07-2009)

Argomenti: Revoca fidi

Giovedì 16 Luglio 2009 | Ultimo aggiornamento 17:03 Confartigianato Confartigianato: le banche sostengano i piccoli imprenditori che vogliono investire Imperia - "Non è accettabile che a pagare il prezzo più alto della scarsa trasparenza e correttezza del sistema bancario siano sempre e solo le piccole imprese" - questo il commento del Presidente di Confartigianato Imperia Antonio Sindoni Antonio Sindoni «La denuncia del Presidente della Consob sul rischio di “asfissia finanziaria” delle piccole e medie imprese avvalora ulteriormente il grido d’allarme più volte lanciato da Confartigianato Imperia in questi anni, e soprattutto negli ultimi mesi, sul rapporto tra le banche e le imprese che rappresentiamo. Non è accettabile che a pagare il prezzo più alto della scarsa trasparenza e correttezza del sistema bancario siano sempre e solo le piccole imprese». E’ il commento del Presidente di Confartigianato Imperia Antonio Sindoni dopo l’ultimo, autorevole, segnale d’allarme per le piccole/medie imprese, ossatura del tessuto imprenditoriale italiano, penalizzate, in una fase di pesante crisi economica, anche da restrizioni fortissime nell’elargizione del credito da parte delle banche. Solo le imprese più grandi, ha rilevato la Consob (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa), non hanno problemi a trovare sul mercato capitale proprio e a collocare prestiti obbligazionari senza gravi difficoltà nè a costi eccessivi. Per le imprese della nostra provincia, le principali criticità rilevate dall’accesso al credito riguardano: - l’applicazione di elevate commissioni di massimo scoperto da parte delle banche; - l’eccessiva dilatazione dei tempi di istruttoria, soprattutto degli istituti bancari di dimensioni maggiori; - l’ulteriore richiesta di garanzie personali, nonostante l’intervento dei Confidi (il cui compito è fornire alla Banca garanzia del 50% sui prestiti da erogare alle imprese), anche per importi di piccole dimensioni; - la resistenza sulle operazioni che superano i 36 mesi; - la trasformazione di affidamenti da anticipi sull'ordine in anticipi sul fatturato. «In quest’ultimo caso – spiega Sindoni - le banche si garantiscono totalmente. Si capisce facilmente, però, che il tempo che intercorre tra l’ordine e la consegna dei manufatti può essere di sei, sette mesi, anche di un anno, nel corso del quale l’impresa può ritrovarsi senza liquidità». Le criticità sopra elencate sono difficilmente denunciate dagli imprenditori che temono di esporsi pubblicamente e di non poter più aprire bottega. Si spiega anche così il numero esiguo di denunce che pervengono allo Speciale Osservatorio regionale, istituito presso le Prefetture dei capoluoghi di regione per monitorare l'andamento del credito a famiglie e imprese. «A fronte di queste realtà – esorta Sindoni - sono necessarie maggior trasparenza e correttezza, sulla base di regole certe. E’ necessario che gli istituti bancari utilizzino di più strumenti già esistenti, come i Consorzi Fidi che, offrendo alle banche garanzie sui prestiti al 50%, costituiscono un supporto alle insolvenze. Il ruolo dei Consorzi è fondamentale non solo per aiutare l’impresa a facilitare il suo rapporto con le banche, ma per evitare che, caso di insolvenza, a pagare siano non solo l’attività ma anche le risorse personali dell’imprenditore». E’ importante, dunque, che gli imprenditori si rivolgano con fiducia alle sedi di Confartigianato Imperia, poiché attraverso le sue strutture possono essere certi di trovare risposte adeguate a tutte le loro esigenze in materia di credito. 16/07/2009

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Imperia: Confartigianato sul riscio asfissia finanziaria (sezione: Revoca fidi)

( da "Sanremo news" del 16-07-2009)

Argomenti: Revoca fidi

Imperia: Confartigianato sul riscio asfissia finanziaria "La denuncia del Presidente della Consob sul rischio di 'asfissia finanziaria' delle piccole e medie imprese avvalora ulteriormente il grido d’allarme più volte lanciato da Confartigianato Imperia in questi anni, e soprattutto negli ultimi mesi, sul rapporto tra le banche e le imprese che rappresentiamo. Non è accettabile che a pagare il prezzo più alto della scarsa trasparenza e correttezza del sistema bancario siano sempre e solo le piccole imprese". E’ il commento del Presidente di Confartigianato Imperia Antonio Sindoni dopo l’ultimo, autorevole, segnale d’allarme per le piccole/medie imprese, ossatura del tessuto imprenditoriale italiano, penalizzate, in una fase di pesante crisi economica, anche da restrizioni fortissime nell’elargizione del credito da parte delle banche. Solo le imprese più grandi, ha rilevato la Consob (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa), non hanno problemi a trovare sul mercato capitale proprio e a collocare prestiti obbligazionari senza gravi difficoltà nè a costi eccessivi. Per le imprese della nostra provincia, le principali criticità rilevate dall’accesso al credito riguardano: l’applicazione di elevate commissioni di massimo scoperto da parte delle banche; l’eccessiva dilatazione dei tempi di istruttoria, soprattutto degli istituti bancari di dimensioni maggiori; l’ulteriore richiesta di garanzie personali, nonostante l’intervento dei Confidi (il cui compito è fornire alla Banca garanzia del 50% sui prestiti da erogare alle imprese), anche per importi di piccole dimensioni; la resistenza sulle operazioni che superano i 36 mesi; la trasformazione di affidamenti da anticipi sull'ordine in anticipi sul fatturato. "In quest’ultimo caso – spiega Sindoni - le banche si garantiscono totalmente. Si capisce facilmente, però, che il tempo che intercorre tra l’ordine e la consegna dei manufatti può essere di sei, sette mesi, anche di un anno, nel corso del quale l’impresa può ritrovarsi senza liquidità. Le criticità sopra elencate sono difficilmente denunciate dagli imprenditori che temono di esporsi pubblicamente e di non poter più aprire bottega. Si spiega anche così il numero esiguo di denunce che pervengono allo Speciale Osservatorio regionale, istituito presso le Prefetture dei capoluoghi di regione per monitorare l'andamento del credito a famiglie e imprese. A fronte di queste realtà – esorta Sindoni - sono necessarie maggior trasparenza e correttezza, sulla base di regole certe. E’ necessario che gli istituti bancari utilizzino di più strumenti già esistenti, come i Consorzi Fidi che, offrendo alle banche garanzie sui prestiti al 50%, costituiscono un supporto alle insolvenze. Il ruolo dei Consorzi è fondamentale non solo per aiutare l’impresa a facilitare il suo rapporto con le banche, ma per evitare che, caso di insolvenza, a pagare siano non solo l’attività ma anche le risorse personali dell’imprenditore. E’ importante, dunque, che gli imprenditori si rivolgano con fiducia alle sedi di Confartigianato Imperia, poiché attraverso le sue strutture possono essere certi di trovare risposte adeguate a tutte le loro esigenze in materia di credito".

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La Cia risponde con Agriconfidi alla crisi del credito alle imprese (sezione: Revoca fidi)

( da "Finanza e Mercati" del 17-07-2009)

Argomenti: Revoca fidi

La Cia risponde con Agriconfidi alla crisi del credito alle imprese da Finanza&Mercati del 17-07-2009 Davanti a un credito bancario sempre più con il contagocce per le imprese agricole e alle difficoltà degli agricoltori con i pagamenti e con le garanzie richieste dalle banche, la Cia, Confederazione italiana agricoltori, è corsa immediatamente ai ripari e ha creato Agriconfidi. Si tratta di un nuovo Consorzio fidi nazionale costituito proprio per rispondere in tempi brevi e con efficacia alle mutate necessità degli imprenditori alle prese con una congiuntura complessa, dove spiccano gli aumenti dei costi produttivi e una caduta verticale dei prezzi praticati nei campi (meno 15,6% nel mese di giugno). «Gli agricoltori, dovendo necessariamente ammodernare le strutture aziendali, diversificare i processi produttivi e adeguarsi a nuove esigenze della domanda, hanno bisogno - sottolinea il presidente della Cia Giuseppe Politi - di risorse da investire. Le difficoltà attuali stanno frenando in maniera preoccupante il rinnovo e la crescita strutturale di gran parte del settore primario. Per questo i consorzi e le cooperative di garanzia sono sempre più importanti per le piccole e medie imprese, anche perché in cicli economici quali quello attuale, le banche ipotizzando un aumento del rischio di insolvenza tendono a definire l'ammontare del prestito concedibile in funzione delle garanzie che il cliente può offrire nonché delle prospettive macroeconomiche». «La crescita della realtà dei confidi è, quindi, di grande attualità e politiche di aggregazione si sono rese indispensabili per rafforzarne la patrimonializzazione. In questo, la nostra Confederazione - rimarca il presidente della Cia - può vantare una certa lungimiranza, visto che ha portato a termine un processo di fusione di taluni dei propri consorzi di garanzia dando vita ad un unico confidi agricolo operante a livello nazionale, appunto Agriconfidi». Agriconfidi, evidenzia ancora l'associazione, è nato come soggetto di diritto ed è stato ideato così per operare in network: in pratica, vi è sia una gestione centrale e integrata con il sistema dei servizi confederali che un sistema di sedi territoriali. La gestione è improntata sul principio della sussidiarietà, sulla vicinanza agli imprenditori e agli istituti bancari locali nonché sul coordinamento nazionale finalizzato ad agevolare il lavoro delle sedi periferiche e contenere la probabilità di concessione di garanzie a soggetti con alta probabilità di default.

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Confcommercio: con l'intesa sul credito nuovi prodotti a favore delle imprese (sezione: Revoca fidi)

( da "Nazione, La (La Spezia)" del 17-07-2009)

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AGENDA LA SPEZIA pag. 19 Confcommercio: con l'intesa sul credito nuovi prodotti a favore delle imprese A SEGUITO del nuovo accordo che è stato siglato come si sa lo scorso il 14 luglio tra Camera di commercio, Provincia, Comune della Spezia e Consorzi Fidi, con il riferimento bancario unicamente di Carispe, prendono avvio due nuovi prodotti del credito agevolato, I due prodotti sono relativi rispettivamente ad «interventi a sostegno di nuove iniziative economiche» per imprese costituite da non oltre 36 mesi e per un importo massimo di 100.000 euro e «interventi a sostegno di imprese commerciali» e per un importo massimo di 40.000 euro. I TASSI estremamente agevolati ed una garanzia più alta rispetto a quella tradizionalmente rilasciata dai Consorzi di garanzia (50%), rendono questi prodotti molto utili per le aziende per superare l'attuale stato di crisi, di cui si sta discutendo proprio in questi giorni anche nella nostra provincia e città. PER ULTERIORI dettagli e l'eventuale istruttoria delle pratiche, Confcommercio La Spezia invita tutti gli interessati a contattare la responsabile dell'ufficio credito dell'associazione spezzina, dottoressa Daniela Corradini al recapito telefonico 0187-5985125.

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Un tetto per scoperti e spese (sezione: Revoca fidi)

( da "Sole 24 Ore, Il" del 17-07-2009)

Argomenti: Revoca fidi

Il Sole-24 Ore sezione: NORME E TRIBUTI data: 2009-07-17 - pag: 29 autore: Manovra d'estate. Gli emendamenti presentati alla Camera confermano le tutele introdotte per i risparmiatori Un tetto per «scoperti» e spese Commissione massima allo 0,5% - Revisione dei tassi con soglia al 5% Angelo Busani L'ammontare del corrispettivo per il servizio di messa a disposizione di somme a favore del cliente, da parte delle banche, non potrà superare lo 0,5% per trimestre dell'importo dell'affidamento, a pena di nullità del patto di remunerazione. Con la manovra d'estate (Dl 78/09) continua così l'offensiva per le clausole dei contratti bancari che applicano commissioni sugli scoperti di conto. Numerose, al riguardo, le domande inviate dai lettori tramite lo «Speciale manovra d'estate» del sito internet www.ilsole24ore.com. I dubbi sull'argomento sono iniziati con l'articolo 2-bis del Dl 185/08 (quale risultante dalla conversione operata dalla legge 2/09) che ha sancito la nullità: • delle commissioni di massimo scoperto (Cms) se il saldo del cliente risulta a debito per meno di 30 giorni continuativi; • delle Cms applicate per utilizzi in assenza di fido; • delle commissioni applicate indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi; • delle commissioni applicate per la messa a disposizione di fondi, indipendentemente dall'effettivo prelevamento. In quest'ultima ipotesi,peraltro, la clausola è legittima se commissione e tasso debitore sono predeterminati in misura onnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente. Con il Dl 78/09 – nella versione in vigore, dal 1Úluglio scorso – viene specificato che questo omnicomprensivo ammontare non potrà superare lo 0,5%, per trimestre, dell'importo dell'affidamento. Negli emendamenti presentati alla Camera (si veda, nella scheda, il testo dell'articolo 2 ricostruito in base alle modifiche proposte) viene compreso in questo 0,5% quanto eventualmente richiesto dalla banca a titolo di corrispettivo per sconfinamenti oltre l'affidamento richiesto. Sono dunque tuttora legittime, sulla base del decreto legge 78/ 09: e le commissioni di massimo scoperto per il caso del saldo del cliente a debito per oltre 30 giorni continuativi (in questa ipotesi non c'è il limite dello 0,5% sull'ammontare dell'importo affidato); r le commissioni applicate per la messa a disposizione di fondi indipendentemente dall'effettivo prelevamento, a condizione che la commissione e il tasso debitore siano predeterminati in misura onnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente, e comunque in misura non superiore allo 0,5 per cento, per trimestre, dell'importo dell'affidamento; t le commissioni applicate indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi. Altresì, dovrebbe non dar luogo a problemi di validità la clausola per effetto della quale il tasso debitore si innalza se il cliente sconfina rispetto ai limiti del fido; e pure la clausola che impone una commissione (ad esempio: 3 euro al giorno per ogni mille euro di sconfino) nel caso in cui la banca tolleri che il cliente mandi in rosso il conto non affidato. Infatti, la nullità riguarda le Cms applicate per utilizzi in assenza di fido (quindi le clausole che permettevano alla banca il prelievo di una commissione percentuale sull'importo massimo utilizzato) ma non altre forme commissionali che prescindano da questo calcolo percentuale sul massimo scoperto. Il tetto dello 0,5% sarà vigente dal giorno di entrata in vigore della legge di conversione; non è chiaro se riguarderà solo i giorni del trimestre restanti dopo il giorno di entrata in vigore oppure se comprenderà anche la parte già trascorsa del trimestre ( ma in questo caso si avrebbe una discutibile applicazione retroattiva). Una considerazione più generale è poi quella che concerne l'impatto della cessazione di questi proventi, che sono di notevole rilevanza sui bilanci bancari: è presumibile attendersi che le banche sposteranno la loro remunerazione sull'innalzamento dei tassi, ma con il rischio che i conti affidati e non utilizzati diventino di gestione troppo costosa (costi di istruttoria, tesoreria, tenuta conto eccetera) e che quindi le banche siano sospinte alla revoca dei fidi. © RIPRODUZIONE RISERVATA

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Sgravi per le piccole imprese che rafforzano il capitale (sezione: Revoca fidi)

( da "Corriere della Sera" del 17-07-2009)

Argomenti: Revoca fidi

Corriere della Sera sezione: Primo Piano data: 17/07/2009 - pag: 3 Aziende Accordo Confindustria-Tesoro. Assegni e fidi, stretta sulle banche Sgravi per le piccole imprese che rafforzano il capitale Bonus del 3%. Debiti, un anno di tempo per restituire i prestiti ROMA Il primo risultato concreto dell'incontro tra banche, imprese e governo lo ha annunciato il presidente della Confindustria Emma Marcegaglia: «Il ministro dell'Economia, Giulio Tremonti, ha concesso la detassazione degli aumenti di capitale delle imprese » ha detto spiegando che a riguardo è stato subito presentato un emendamento al decreto anticrisi in discussione in Parlamento. In sostanza lo sconto fiscale funzionerebbe così: sugli aumenti di capitale fino a 500 mila euro le aziende potranno detrarre dall'Ires fino al 3% per 5 anni. Si tratta di una misura che la Confindustria chiedeva da tempo e che ha ottenuto ieri a latere del tavolo principale del confronto. L'impegno delle aziende a rafforzare i patrimoni netti è comunque uno dei pilastri della proposta di accordo a tre banche, imprese e governo avanzata da Tremonti nel corso dell'assemblea del-- l'Abi, l'8 luglio scorso. L'altro è la moratoria che gli istituti di credito dovranno concedere alle aziende e il terzo è l'intervento del governo con gli sconti fiscali per facilitare il tutto. Ebbene, ieri sulla moratoria è stato stabilito che durerà un anno e riguarderà i rimborsi del capitale e non il pagamento degli interessi che invece verranno corrisposti alle scadenze originarie. Il presidente dell'Abi, Corrado Faissola, ha riaffermato che l'adesione delle banche all'accordo, quando verrà raggiunto, sarà su base volontaria. Ed il ministro Tremonti, ritrovando i toni duri di qualche settimana fa, ha avvertito gli istituti di credito che gli eventuali benefici fiscali, cioè gli aumenti delle detrazioni delle perdite sui crediti, verranno definiti solo dopo aver constatato il livello di partecipazione delle banche all'intesa. Magari prevedendo modulazioni che vadano a vantaggio solo di chi è andato incontro alle esigenze delle imprese. «Primum vivere...» ha detto il ministro aprendo l'incontro che si è svolto ieri mattina nella sede della Confindustria per esortare il raggiungimento di un accordo. Attorno al tavolo oltre alla presidente della Confederazione degli industriali e al presidente dell'Abi vi erano anche i presidenti della Piccola industria Giuseppe Morandini, della Confcommercio, Carlo Sangalli, e della Confesercenti Marco Venturi, il segretario della Confartigianato Giorgio Guerrini e il presidente di Cna Ivan Malavasi che si sono detti tutti soddisfatti del primo scambio di vedute. Gli incontri proseguiranno la prossima settimana in sede tecnica per arrivare, ha detto Marcegaglia, ad un'intesa «prima delle ferie». Oggetto della trattativa, ha aggiunto, saranno anche «i leasing e i mutui. Ma approfondiremo pure le altre forme di finanziamento come lo scoperto di conto corrente o lo smobilizzo delle fatture». Per Faissola «è importante superare la dialettica polemica perché se ci si mette a litigare non si risolve nulla». Il protocollo, ha spiegato insistendo sull'importanza dell'allargamento del confronto anche alle associazioni dei commercianti e degli artigiani, «sarà tra le confederazioni delle imprese e l'associazione delle banche; gli eventuali interventi del governo sul piano fiscale li vedremo dopo aver raggiunto l'accordo, ma voglio ricordare che le banche hanno una fiscalità pesante su una molto parziale deducibilità delle perdite». Ma intanto ieri per le banche è arrivato un altro giro di vite con l'approvazione in commissione alla Camera di alcuni emendamenti al decreto anticrisi presentati dalla maggioranza a cui in un primo tempo il governo sembrava contrario. In particolare vengono ridotti i giorni, che diventano solari e non più lavorativi, per la disponibilità dei bonifici; il tetto previsto per la messa a disposizione dei fidi viene stabilito anche per gli sconfinamenti e viene definito il limite del 5% al rialzo delle condizioni, tassi compresi, previste nei contratti bancari. Stefania Tamburello 5 anni: il periodo nel quale si potrà beneficiare dello sconto Ires

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Banche, ora assegni e bonifici più veloci Sul conto in un giorno (sezione: Revoca fidi)

( da "Corriere della Sera" del 17-07-2009)

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Corriere della Sera sezione: Primo Piano data: 17/07/2009 - pag: 5 Allo sportello Banche, ora assegni e bonifici più veloci Sul conto in un giorno ROMA - Sembrava che questa volta il ministro dell'Economia, Giulio Tremonti non volesse infierire contro le banche. E che quindi avesse intenzione di dare parere negativo agli emendamenti presentati dai relatori di maggioranza alle norme del decreto anticrisi che riguardano le banche. Cioè le misure che riducono i giorni di valuta per assegni e bonifici e mettono un tetto alle commissioni sulla disponibilità dei fidi. Invece così non è stato e gli emendamenti, che rappresentano un ulteriore giro di vite, sono stati votati e approvati in commissione Bilancio della Camera. Il primo precisa che i giorni di valuta per ottenere la disponibilità degli assegni circolari e bancari, già ridotti dal decreto rispettivamente a uno e a tre sono da intendersi non giorni lavorativi ma solari. Quanto ai bonifici è prevista la riduzione dei tempi di disponibilità da quattro a un giorno con la possibilità fino al 2011 di concordare termini diversi, fino ad un massimo di tre-quattro giorni. Il secondo dispone che il tetto dello 0,5% previsto per le commissioni sulla messa a disposizione dei fondi vale anche per gli eventuali sconfinamenti, cioè per gli extrafidi. Infine viene previsto che le condizioni definite nei contratti bancari non possano essere elevate unilateralmente più del 5%. In pratica se il tasso concordato fosse per esempio del 10% l'aumento non potrebbe essere superiore allo 0,5%. S.Ta.

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E a Parma intesa tra Abi e prefetto (sezione: Revoca fidi)

( da "Gazzetta di Parma (abbonati)" del 17-07-2009)

Argomenti: Revoca fidi

ECONOMIA 17-07-2009 CREDITO SIGLATO IL PROTOCOLLO. LA PREFETTURA VERIFICA LE POSIZIONI, LE BANCHE RISPONDONO IN 20 GIORNI E a Parma intesa tra Abi e prefetto Verranno velocizzate le pratiche relative ai finanziamenti a imprese e famiglie Roberta Marcuccilli II La prefettura di Parma e l'Abi (Associazione bancaria italiana) hanno firmato un protocollo d'intesa per velocizzare le pratiche relative ai finanziamenti, da parte delle banche, a imprese e famiglie in difficoltà. Paolo Scarpis, prefetto di Parma, ha spiegato come: «Secondo la normativa vigente - ha detto - è compito del prefetto raccogliere le istanze dei richiedenti per far riesaminare le pratiche non andate a buon fine». Con il nuovo protocollo, invece, il prefetto si impegna a trasmettere alla banca tutte le informazioni necessarie sulla posizione di regolarità, o meno, di chi chiede il credito. «Ad esempio - ha continuato Scarpis -, nel caso di un'impresa sarò io a comunicare all'Abi se è in regola con le normative fiscali, le disposizioni riguardanti la sicurezza sul lavoro e quelle fissate dal codice antimafia». Il prefetto, inoltre, fornirà alla banca la certificazione dell'avve - nuta presentazione delle dichiarazioni nell'ultimo quinquennio, risultanti al sistema informativo dell'anagrafe tributaria. Nonché un attestato che provi l'assenza di sentenze di condanna passate in giudicato in materia di lavoro in nero. L'Abi, a sua volta, si impegnerà a garantire una risposta sia al prefetto che all'interessato entro venti giorni, motivando la decisione presa. L'obiettivo è facilitare l'esame, da parte delle banche, delle istanze presentate da imprese e famiglie. Tanto più in un quadro economico come quello attuale. «Naturalmente - ha concluso Scarpis - è necessario un forte impegno degli istituti di credito per superare le difficoltà che oggi caratterizzano il sistema di impresa». «Per l'Abi - ha aggiunto Erico Verderi, componente della commissione regionale Abi e presidente della delegazione provinciale dell'associazione - la sottoscrizione del nuovo protocollo è motivo di grande soddisfazione. Quest'intesa testimonia e favorisce ulteriormente il dialogo tra il Governo, nello specifico il prefetto di Parma, e il sistema bancario. E razionalizza, rendendolo più efficiente, lo strumento del reclamo ottimizzando e velocizzando le procedure burocratiche». Secondo quanto previsto dal protocollo, il prefetto sarà l'unico soggetto autorizzato alla trattazione delle singole istanze presentate dai clienti. Tutelandone la riservatezza e l'anonimato. L'accordo, ovviamente, non ha il fine di garantire automaticamente al richiedente una revisione della pratica di fido, ma rendere più agevole e rapido il processo di esame da parte delle banche. Accordo Il prefetto Paolo Scarpis (a sinistra) con Erico Verderi (Abi).

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Sgravi per le piccole imprese che rafforzano il capitale (sezione: Revoca fidi)

( da "Corriere del Veneto" del 17-07-2009)

Argomenti: Revoca fidi

Corriere del Veneto sezione: Primo Piano data: 17/07/2009 - pag: 3 Aziende Accordo Confindustria-Tesoro. Assegni e fidi, stretta sulle banche Sgravi per le piccole imprese che rafforzano il capitale Bonus del 3%. Debiti, un anno di tempo per restituire i prestiti ROMA Il primo risultato concreto dell'incontro tra banche, imprese e governo lo ha annunciato il presidente della Confindustria Emma Marcegaglia: «Il ministro dell'Economia, Giulio Tremonti, ha concesso la detassazione degli aumenti di capitale delle imprese » ha detto spiegando che a riguardo è stato subito presentato un emendamento al decreto anticrisi in discussione in Parlamento. In sostanza lo sconto fiscale funzionerebbe così: sugli aumenti di capitale fino a 500 mila euro le aziende potranno detrarre dall'Ires fino al 3% per 5 anni. Si tratta di una misura che la Confindustria chiedeva da tempo e che ha ottenuto ieri a latere del tavolo principale del confronto. L'impegno delle aziende a rafforzare i patrimoni netti è comunque uno dei pilastri della proposta di accordo a tre banche, imprese e governo avanzata da Tremonti nel corso dell'assemblea del-- l'Abi, l'8 luglio scorso. L'altro è la moratoria che gli istituti di credito dovranno concedere alle aziende e il terzo è l'intervento del governo con gli sconti fiscali per facilitare il tutto. Ebbene, ieri sulla moratoria è stato stabilito che durerà un anno e riguarderà i rimborsi del capitale e non il pagamento degli interessi che invece verranno corrisposti alle scadenze originarie. Il presidente dell'Abi, Corrado Faissola, ha riaffermato che l'adesione delle banche all'accordo, quando verrà raggiunto, sarà su base volontaria. Ed il ministro Tremonti, ritrovando i toni duri di qualche settimana fa, ha avvertito gli istituti di credito che gli eventuali benefici fiscali, cioè gli aumenti delle detrazioni delle perdite sui crediti, verranno definiti solo dopo aver constatato il livello di partecipazione delle banche all'intesa. Magari prevedendo modulazioni che vadano a vantaggio solo di chi è andato incontro alle esigenze delle imprese. «Primum vivere...» ha detto il ministro aprendo l'incontro che si è svolto ieri mattina nella sede della Confindustria per esortare il raggiungimento di un accordo. Attorno al tavolo oltre alla presidente della Confederazione degli industriali e al presidente dell'Abi vi erano anche i presidenti della Piccola industria Giuseppe Morandini, della Confcommercio, Carlo Sangalli, e della Confesercenti Marco Venturi, il segretario della Confartigianato Giorgio Guerrini e il presidente di Cna Ivan Malavasi che si sono detti tutti soddisfatti del primo scambio di vedute. Gli incontri proseguiranno la prossima settimana in sede tecnica per arrivare, ha detto Marcegaglia, ad un'intesa «prima delle ferie». Oggetto della trattativa, ha aggiunto, saranno anche «i leasing e i mutui. Ma approfondiremo pure le altre forme di finanziamento come lo scoperto di conto corrente o lo smobilizzo delle fatture». Per Faissola «è importante superare la dialettica polemica perché se ci si mette a litigare non si risolve nulla». Il protocollo, ha spiegato insistendo sull'importanza dell'allargamento del confronto anche alle associazioni dei commercianti e degli artigiani, «sarà tra le confederazioni delle imprese e l'associazione delle banche; gli eventuali interventi del governo sul piano fiscale li vedremo dopo aver raggiunto l'accordo, ma voglio ricordare che le banche hanno una fiscalità pesante su una molto parziale deducibilità delle perdite». Ma intanto ieri per le banche è arrivato un altro giro di vite con l'approvazione in commissione alla Camera di alcuni emendamenti al decreto anticrisi presentati dalla maggioranza a cui in un primo tempo il governo sembrava contrario. In particolare vengono ridotti i giorni, che diventano solari e non più lavorativi, per la disponibilità dei bonifici; il tetto previsto per la messa a disposizione dei fidi viene stabilito anche per gli sconfinamenti e viene definito il limite del 5% al rialzo delle condizioni, tassi compresi, previste nei contratti bancari. Stefania Tamburello 5 anni: il periodo nel quale si potrà beneficiare dello sconto Ires

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Banche, ora assegni e bonifici più veloci Sul conto in un giorno (sezione: Revoca fidi)

( da "Corriere del Veneto" del 17-07-2009)

Argomenti: Revoca fidi

Corriere del Veneto sezione: Primo Piano data: 17/07/2009 - pag: 5 Allo sportello Banche, ora assegni e bonifici più veloci Sul conto in un giorno ROMA - Sembrava che questa volta il ministro dell'Economia, Giulio Tremonti non volesse infierire contro le banche. E che quindi avesse intenzione di dare parere negativo agli emendamenti presentati dai relatori di maggioranza alle norme del decreto anticrisi che riguardano le banche. Cioè le misure che riducono i giorni di valuta per assegni e bonifici e mettono un tetto alle commissioni sulla disponibilità dei fidi. Invece così non è stato e gli emendamenti, che rappresentano un ulteriore giro di vite, sono stati votati e approvati in commissione Bilancio della Camera. Il primo precisa che i giorni di valuta per ottenere la disponibilità degli assegni circolari e bancari, già ridotti dal decreto rispettivamente a uno e a tre sono da intendersi non giorni lavorativi ma solari. Quanto ai bonifici è prevista la riduzione dei tempi di disponibilità da quattro a un giorno con la possibilità fino al 2011 di concordare termini diversi, fino ad un massimo di tre-quattro giorni. Il secondo dispone che il tetto dello 0,5% previsto per le commissioni sulla messa a disposizione dei fondi vale anche per gli eventuali sconfinamenti, cioè per gli extrafidi. Infine viene previsto che le condizioni definite nei contratti bancari non possano essere elevate unilateralmente più del 5%. In pratica se il tasso concordato fosse per esempio del 10% l'aumento non potrebbe essere superiore allo 0,5%. S.Ta.

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Sgravi per le piccole imprese che rafforzano il capitale (sezione: Revoca fidi)

( da "Corriere del Mezzogiorno" del 17-07-2009)

Argomenti: Revoca fidi

Corriere del Mezzogiorno sezione: Primo Piano data: 17/07/2009 - pag: 3 Aziende Accordo Confindustria-Tesoro. Assegni e fidi, stretta sulle banche Sgravi per le piccole imprese che rafforzano il capitale Bonus del 3%. Debiti, un anno di tempo per restituire i prestiti ROMA Il primo risultato concreto dell'incontro tra banche, imprese e governo lo ha annunciato il presidente della Confindustria Emma Marcegaglia: «Il ministro dell'Economia, Giulio Tremonti, ha concesso la detassazione degli aumenti di capitale delle imprese » ha detto spiegando che a riguardo è stato subito presentato un emendamento al decreto anticrisi in discussione in Parlamento. In sostanza lo sconto fiscale funzionerebbe così: sugli aumenti di capitale fino a 500 mila euro le aziende potranno detrarre dall'Ires fino al 3% per 5 anni. Si tratta di una misura che la Confindustria chiedeva da tempo e che ha ottenuto ieri a latere del tavolo principale del confronto. L'impegno delle aziende a rafforzare i patrimoni netti è comunque uno dei pilastri della proposta di accordo a tre banche, imprese e governo avanzata da Tremonti nel corso dell'assemblea del-- l'Abi, l'8 luglio scorso. L'altro è la moratoria che gli istituti di credito dovranno concedere alle aziende e il terzo è l'intervento del governo con gli sconti fiscali per facilitare il tutto. Ebbene, ieri sulla moratoria è stato stabilito che durerà un anno e riguarderà i rimborsi del capitale e non il pagamento degli interessi che invece verranno corrisposti alle scadenze originarie. Il presidente dell'Abi, Corrado Faissola, ha riaffermato che l'adesione delle banche all'accordo, quando verrà raggiunto, sarà su base volontaria. Ed il ministro Tremonti, ritrovando i toni duri di qualche settimana fa, ha avvertito gli istituti di credito che gli eventuali benefici fiscali, cioè gli aumenti delle detrazioni delle perdite sui crediti, verranno definiti solo dopo aver constatato il livello di partecipazione delle banche all'intesa. Magari prevedendo modulazioni che vadano a vantaggio solo di chi è andato incontro alle esigenze delle imprese. «Primum vivere...» ha detto il ministro aprendo l'incontro che si è svolto ieri mattina nella sede della Confindustria per esortare il raggiungimento di un accordo. Attorno al tavolo oltre alla presidente della Confederazione degli industriali e al presidente dell'Abi vi erano anche i presidenti della Piccola industria Giuseppe Morandini, della Confcommercio, Carlo Sangalli, e della Confesercenti Marco Venturi, il segretario della Confartigianato Giorgio Guerrini e il presidente di Cna Ivan Malavasi che si sono detti tutti soddisfatti del primo scambio di vedute. Gli incontri proseguiranno la prossima settimana in sede tecnica per arrivare, ha detto Marcegaglia, ad un'intesa «prima delle ferie». Oggetto della trattativa, ha aggiunto, saranno anche «i leasing e i mutui. Ma approfondiremo pure le altre forme di finanziamento come lo scoperto di conto corrente o lo smobilizzo delle fatture». Per Faissola «è importante superare la dialettica polemica perché se ci si mette a litigare non si risolve nulla». Il protocollo, ha spiegato insistendo sull'importanza dell'allargamento del confronto anche alle associazioni dei commercianti e degli artigiani, «sarà tra le confederazioni delle imprese e l'associazione delle banche; gli eventuali interventi del governo sul piano fiscale li vedremo dopo aver raggiunto l'accordo, ma voglio ricordare che le banche hanno una fiscalità pesante su una molto parziale deducibilità delle perdite». Ma intanto ieri per le banche è arrivato un altro giro di vite con l'approvazione in commissione alla Camera di alcuni emendamenti al decreto anticrisi presentati dalla maggioranza a cui in un primo tempo il governo sembrava contrario. In particolare vengono ridotti i giorni, che diventano solari e non più lavorativi, per la disponibilità dei bonifici; il tetto previsto per la messa a disposizione dei fidi viene stabilito anche per gli sconfinamenti e viene definito il limite del 5% al rialzo delle condizioni, tassi compresi, previste nei contratti bancari. Stefania Tamburello 5 anni: il periodo nel quale si potrà beneficiare dello sconto Ires

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Banche, ora assegni e bonifici più veloci Sul conto in un giorno (sezione: Revoca fidi)

( da "Corriere del Mezzogiorno" del 17-07-2009)

Argomenti: Revoca fidi

Corriere del Mezzogiorno sezione: Primo Piano data: 17/07/2009 - pag: 5 Allo sportello Banche, ora assegni e bonifici più veloci Sul conto in un giorno ROMA - Sembrava che questa volta il ministro dell'Economia, Giulio Tremonti non volesse infierire contro le banche. E che quindi avesse intenzione di dare parere negativo agli emendamenti presentati dai relatori di maggioranza alle norme del decreto anticrisi che riguardano le banche. Cioè le misure che riducono i giorni di valuta per assegni e bonifici e mettono un tetto alle commissioni sulla disponibilità dei fidi. Invece così non è stato e gli emendamenti, che rappresentano un ulteriore giro di vite, sono stati votati e approvati in commissione Bilancio della Camera. Il primo precisa che i giorni di valuta per ottenere la disponibilità degli assegni circolari e bancari, già ridotti dal decreto rispettivamente a uno e a tre sono da intendersi non giorni lavorativi ma solari. Quanto ai bonifici è prevista la riduzione dei tempi di disponibilità da quattro a un giorno con la possibilità fino al 2011 di concordare termini diversi, fino ad un massimo di tre-quattro giorni. Il secondo dispone che il tetto dello 0,5% previsto per le commissioni sulla messa a disposizione dei fondi vale anche per gli eventuali sconfinamenti, cioè per gli extrafidi. Infine viene previsto che le condizioni definite nei contratti bancari non possano essere elevate unilateralmente più del 5%. In pratica se il tasso concordato fosse per esempio del 10% l'aumento non potrebbe essere superiore allo 0,5%. S.Ta.

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Sgravi per le piccole imprese (sezione: Revoca fidi)

( da "Corriere.it" del 17-07-2009)

Argomenti: Revoca fidi

Aziende Accordo Confindustria-Tesoro. Assegni e fidi, stretta sulle banche Sgravi per le piccole imprese che rafforzano il capitale Bonus del 3%. Debiti, un anno di tempo per restituire i prestiti ROMA Il primo risultato concreto dell'incontro tra ban­che, imprese e governo lo ha annunciato il presidente della Confindustria Emma Marcega­glia: «Il ministro dell'Econo­mia, Giulio Tremonti, ha con­cesso la detassazione degli au­menti di capitale delle impre­se » ha detto spiegando che a ri­guardo è stato subito presenta­to un emendamento al decreto anticrisi in discussione in Par­lamento. In sostanza lo sconto fiscale funzionerebbe così: su­gli aumenti di capitale fino a 500 mila euro le aziende po­tranno detrarre dall'Ires fino al 3% per 5 anni. Si tratta di una misura che la Confindustria chiedeva da tempo e che ha ot­tenuto ieri a latere del tavolo principale del confronto. L'impegno delle aziende a rafforzare i patrimoni netti è comunque uno dei pila­stri della proposta di ac­cordo a tre banche, imprese e governo avanzata da Tre­monti nel corso del­l'assemblea del­­l'Abi, l'8 luglio scor­so. L'altro è la mo­ratoria che gli isti­tuti di credito do­vranno concedere alle aziende e il ter­zo è l'intervento del governo con gli scon­ti fiscali per facilitare il tutto. Ebbene, ieri sulla mo­ratoria è stato stabilito che durerà un anno e riguarderà i rimborsi del capitale e non il pagamento degli interessi che invece verranno corrisposti alle scadenze originarie. Il presiden­te dell'Abi, Corrado Faissola, ha riaffermato che l'adesione delle banche all'accordo, quando ver­rà raggiunto, sarà su base vo­lontaria. Ed il ministro Tremon­ti, ritrovando i toni duri di qual­che settimana fa, ha avvertito gli istituti di credito che gli eventuali benefici fiscali, cioè gli aumenti delle detrazioni del­le perdite sui crediti, verranno definiti solo dopo aver constata­to il livello di partecipazione delle banche all'intesa. Magari prevedendo modulazioni che vadano a vantaggio solo di chi è andato incontro alle esigenze delle imprese. «Primum vivere...» ha detto il ministro aprendo l'incontro che si è svol­to ieri matti­na nella sede della Confin­dustria per esortare il raggiungi­mento di un accordo. Attorno al tavolo ol­tre alla presidente della Confe­derazione degli industriali e al presidente dell'Abi vi erano an­che i presidenti della Piccola in­dustria Giuseppe Morandini, della Confcommercio, Carlo Sangalli, e della Confesercenti Marco Venturi, il segretario della Confartigianato Giorgio Guerrini e il presidente di Cna Ivan Malavasi che si sono detti tutti soddisfatti del primo scambio di vedute. Gli incontri proseguiranno la prossima settimana in sede tecnica per arrivare, ha detto Marcegaglia, ad un'intesa «pri­ma delle ferie». Oggetto della trattativa, ha aggiunto, saranno anche «i leasing e i mutui. Ma approfondiremo pure le altre forme di finanziamento come lo scoperto di conto corrente o lo smobilizzo delle fatture». Per Faissola «è importante superare la dialettica polemica perché se ci si mette a litigare non si risolve nulla». Il proto­collo, ha spiegato insistendo sull'importanza dell'allarga­mento del confronto anche alle associazioni dei commercianti e degli artigiani, «sarà tra le confederazioni delle imprese e l'associazione delle banche; gli eventuali interventi del gover­no sul piano fiscale li vedremo dopo aver raggiunto l'accordo, ma voglio ricordare che le ban­che hanno una fiscalità pesante su una molto parziale deducibi­lità delle perdite». Ma intanto ieri per le banche è arrivato un altro giro di vite con l'approvazione in commis­sione alla Camera di alcuni emendamenti al decreto anticri­si presentati dalla maggioranza a cui in un primo tempo il gover­no sembrava contrario. In parti­colare vengono ridotti i giorni, che diventano solari e non più lavorativi, per la disponibilità dei bonifici; il tetto previsto per la messa a disposizione dei fidi viene stabilito anche per gli sconfinamenti e viene definito il limite del 5% al rialzo delle condizioni, tassi compresi, pre­viste nei contratti bancari. Stefania Tamburello stampa |

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SARDEGNA/CONSIGLIO: COMMISSIONE INDUSTRIA, SI' A PROCEDURA 'A SPORTELLO'. (sezione: Revoca fidi)

( da "Asca" del 17-07-2009)

Argomenti: Revoca fidi

SARDEGNA/CONSIGLIO: COMMISSIONE INDUSTRIA, SI' A PROCEDURA 'A SPORTELLO' (ASCA) - Cagliari, 17 lug - Credito agevolato piu' facile e veloce alle imprese commerciali della Sardegna con la proposta di legge approvata dalla Commissione Industria e Commercio, presieduta da Nicola Rassu, che prevede la concessione degli aiuti soltanto mediante la procedura ''a sportello''. Eliminando la procedura ''a bando'', infatti sara' piu' facile, soprattutto per le imprese di minori dimensioni accedere agli aiuti. Il provvedimento, che ha avuto l'unanimita' dei consensi in Commissione, passa ora all'esame dell'aula per l'approvazione finale. ''Il ripristino della modalita' a sportello, in alternativa alla procedura a bando sinora in uso - ha ricordato il Rassu, primo firmatario del provvedimento - consente alle imprese commerciali sarde di accedere al credito agevolato allorquando si presenta la necessita', senza dover attendere la pubblicazione dei bandi ed affrontare i tempi lunghi delle modalita' di ademopimento''. Ulteriore snellimento, e' stato sottolineato, si potra' realizzare con l'utilizzo di un Consorzio fidi abilitato, in alternativa al sistema bancario. Come si legge nella relazione che accompagna il provvedimento del Presidente Rassu, ''L'esame della proposta di legge e' stato preceduto dall'audizione delle associazioni di categoria Confcommercio e Confesercenti e dall'assessore competente. E' emerso un ampio consenso sull'esigenza che l'erogazione degli incentivi debba essere improntata ad automatismi procedurali''. ''Si e' pertanto ritenuto di escludere - prosegue il testo - la procedura a bando perche' non si e' rivelata efficace ai fini della tempwestivita' di erogazione, che di fatto penalizza normalmente le imprese piu' deboli''. res/sam/alf (Asca)

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La sopravvenuta acquisizione della cittadinanza europea e l'attuale punibilità delle condotte pregresse integranti i reati d'immigrazione (sezione: Revoca fidi)

( da "AltaLex" del 17-07-2009)

Argomenti: Revoca fidi

La sopravvenuta acquisizione della cittadinanza europea e l’attuale punibilità delle condotte pregresse integranti i reati d’immigrazione Articolo di Gwendoline Guccione 17.07.2009 Commenta | Stampa | Segnala | Condividi La sopravvenuta acquisizione della cittadinanza europea e l’attuale punibilità delle condotte pregresse integranti i reati d’immigrazione ex D. Lgs., 25 luglio 1998, n. 286: le Sezioni unite escludono l’abolitio criminis parziale in caso di successione c.d. mediata di norme penali di Gwendoline Guccione Sommario: 1. La questione interpretativa: considerazioni introduttive; 2. Quadro normativo in materia di immigrazione: cronologia; 3. Favoreggiamento dell’immigrazione clandestina: la fattispecie base; 3.1 Segue: le ipotesi aggravate ex art.12, commi 3, 3-bis e 3-ter, T.U. Imm.; 3.2 Segue: il delitto di favoreggiamento della permanenza illegale; 4. Delitto di indebito trattenimento dello straniero espulso, 5. Criteri interpretativi per distinguere l’ipotesi di abolitio criminis e abrogatio sine abolitione in caso di modifica immediata di fattispecie penale; 5.1 Segue: le posizioni dottrinali e giurisprudenziali; 6. La successione mediata di norme penali; 6.1 Segue: gli indirizzi dottrinali; 6.2 Segue: il panorama giurisprudenziale; 7. La qualità di straniero: “mero” presupposto od elemento integrativo dei reati in materia di immigrazione?; 7.1 Segue: l’impostazione “estensiva” della giurisprudenza di merito; 7.2 Segue: l’orientamento “restrittivo” della giurisprudenza di legittimità: la sentenza delle Sezioni unite penali della Corte di Cassazione 27 settembre 2007 – 16 gennaio 2008, n. 2451; 8. Spunti critici per la corretta ricostruzione della vicenda successoria in esame; 8.1 Segue: conclusioni. 1. La questione interpretativa: considerazioni introduttive Originariamente costituita dai sei Stati fondatori, l’Unione europea è giunta ad includere, con l’ingresso di Romania e Bulgaria1 a decorrere dal primo gennaio 2007, ventisette Stati membri. Trattasi di un processo di allargamento ben lungi dall’essersi esaurito, avendo altri Paesi europei presentato domanda di adesione all’Unione. Tra gli effetti derivanti da tale ampliamento è da annoverare l’acquisizione della cittadinanza europea e dei diritti che ad essa afferiscono da parte dei cittadini dei nuovi Stati membri, nei cui confronti, pertanto, non trovano più applicazione le disposizioni del D.Lgs., 25 luglio 1998 n. 286 (Testo unico sull'immigrazione)2, bensì le norme europee sulle libertà di circolazione3 e stabilimento delle persone4, da intendersi la prima come il diritto di ogni cittadino comunitario di ricercare o di svolgere un'attività, retribuita o meno, in uno Stato membro dell'Unione diverso da quello di cui è cittadino, e la seconda come il diritto di fissare la propria residenza in uno dei Paesi aderenti5. In seguito a tale progressiva estensione, in giurisprudenza si è posto il problema dell’attuale punibilità del reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina anteriormente commesso in danno di stranieri, a cui è ora riconosciuto lo status di cittadino comunitario6. Più in generale la questione della sopravvenuta irrilevanza delle condotte tenute in epoca anteriore alla ratifica del Trattato di adesione, abbraccia tutte le norme incriminatrici previste dal T.U. sull’immigrazione, il cui ambito applicativo è espressamente circoscritto dall’art.1, comma 1, “ai cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea e agli apolidi, di seguito indicati come stranieri”. Tale interrogativo, che si inserisce nella più ampia tematica della successione mediata della fattispecie penale, ha, di recente, assunto un grande rilievo nel dibattito penalistico: si discute, in particolare, se la modifica della norma extrapenale, che definisce la nozione di straniero, determini esclusivamente una variazione della rilevanza penale del fatto, con decorrenza dalla emanazione della successiva ratifica, rimanendo immutato il disvalore penale del fatto anteriormente commesso, ovvero se essa, concorrendo a delineare il precetto penale, generi un’ipotesi di abolitio criminis parziale sottoposta al regime dell’art.2, comma 2, c.p., con conseguente e necessaria revoca delle sentenze di condanna già passate in giudicato (art. 673 c.p.p.). Per un’esatta soluzione delle varie problematiche implicate appare utile ripercorrere le tappe più significative della legislazione in tema di immigrazione, a cui seguirà un essenziale commento delle principali fattispecie incriminatrici rispetto alle quali emerge il problema di diritto intertemporale enunciato, nello specifico le ipotesi di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e di illegale permanenza sul territorio dello Stato, rispettivamente disciplinate agli artt. 12 e 14 commi 5-ter e 5-quater, T.U. Imm.7. Si ritiene, altresì, opportuno soffermarsi brevemente sul variegato panorama interpretativo formatosi in tema di successione di leggi penali nel tempo, la cui analisi permette di cogliere tutti gli aspetti giuridici sottesi alla questione in esame. Tale disamina, giova sottolinearlo, non ha pretese di esaustività e mira essenzialmente a soddisfare esigenze di chiarezza espositiva, fornendo all’interprete un quadro ricostruttivo degli istituti rilevanti per una corretta collocazione sistematica dell’oggetto specifico del presente lavoro. 2. Quadro normativo in materia di immigrazione: cronologia Negli ultimi anni l’Italia si è trasformata da Paese tradizionalmente di emigrazione a Paese di forte immigrazione, soprattutto a causa della sua posizione geografica, che la rende terra di transito obbligato per raggiungere altri Stati europei od extraeuropei8. L’art. 10 Cost. dispone che la condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali9. Nel nostro ordinamento la nozione di straniero viene, pertanto, desunta da diverse discipline normative che consentono di distinguerne vari tipi: il cittadino comunitario, il cittadino extracomunitario, gli apolidi e i rifugiati politici. La posizione giuridica dello straniero era precedentemente regolata dal R. D., 18 giugno 1931, n. 773 (Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza), che, stante la relativa esiguità della pressione migratoria nella realtà italiana dell’epoca, inquadrava il problema dell’immigrazione soltanto in termini di sicurezza e tutela dell’ordine pubblico nazionale. La prima legge che ha inteso regolamentare la condizione dello straniero in Italia è la L. n. 30 dicembre 1986, n. 943 (Norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori extracomunitari immigrati e contro le immigrazioni clandestine), tesa principalmente a stabilire la parificazione sul piano lavorativo dello straniero al cittadino italiano. Successivamente viene adottata la L., 21 febbraio 1990, n. 39 (c.d. Legge Martelli), che rimane per lungo tempo il testo di riferimento in tema di immigrazione. Tale disciplina, pur rimanendo caratterizzata da interventi finalizzati a gestire l’immigrazione come un fenomeno di emergenza e di ordine pubblico, introduce per la prima volta la programmazione dei flussi migratori, nonché le norme relative a ingresso, soggiorno, espulsione ed asilo politico10. La materia de qua viene di seguito ridisciplinata dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), che riunisce e coordina le norme contenute nella L. 6 marzo 1998, n. 40 (c.d. Legge Turco-Napolitano), fissando gli obiettivi della politica italiana in materia di immigrazione: regolamentazione dell’ingresso e del soggiorno dei cittadini stranieri, integrazione sociale dei soggetti regolarmente presenti nel territorio e contrasto all'attività criminale diretta a favorire l'immigrazione clandestina. Con riguardo a quest’ultimo punto, al pari di altri Paesi di destinazione, anche l’Italia cerca di fronteggiare il problema del sempre più massiccio ingresso abusivo di migranti attraverso l’adozione di politiche di contenimento, partendo dal presupposto che gli stranieri siano una minaccia alla sicurezza interna e non una risorsa sul piano sia economico che culturale11. A distanza di pochi anni dalla sua approvazione, il presente testo unico viene in parte modificato dalla L. 30 luglio 2002, n. 189 (c.d. Legge Bossi-Fini) e successive modifiche (L. 12 novembre 2004, n. 271, di conversione del D. L. 14 settembre, 2004, n. 241), avente come unica finalità la lotta all’immigrazione illegale perseguita attraverso l’inasprimento del regime delle espulsioni12 e la previsione di un rapporto più cogente tra lavoro e diritti degli immigrati, giustificando l’ingresso e la permanenza dello straniero per soggiorni duraturi solo a fronte dell’effettivo svolgimento di un’attività lavorativa legale. Più nello specifico, al fine di garantire la collettività contro l’ingresso illegale, le ipotesi di reato già previste vengono delineate in maniera più dettagliata ed afflittiva: “le modificazioni apportate con la legge 189/02 hanno accentuato il carattere di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica … in parte capovolgendo la visione solidaristica in una esclusivamente repressiva”13. La legislazione in materia di immigrazione presenta, in sostanza, i caratteri tipici di un diritto penale del nemico14, quali, ad esempio, una sensibile anticipazione della soglia di criminalizzazione mediante fattispecie a pericolo astratto15, in cui il tentativo viene punito come delitto consumato; una netta sproporzione fra trattamento sanzionatorio e gravità ed idoneità lesiva del fatto; una progressiva soggettivizzazione e differenziazione dello statuto penale per tipi di autore; una strutturale indeterminatezza della norma, nonché una connotazione poliziesca dell’intera funzione giudiziaria ed un’accentuazione del contenuto segregativo ed affittivo, non già risocializzante, della pena16. Peraltro, sul piano dell’accertamento processuale, l’introduzione di fattispecie incriminatrici in assenza di un loro coordinamento organico e sistematico conduce ad una sovrapposizione di norme penali in relazione al medesimo oggetto, foriera di applicazioni giurisprudenziali difformi, che inevitabilmente incidono sulla qualità ed efficacia della risposta giudiziaria17. Le tensioni che segnano il fenomeno dell’immigrazione e la connessa stratificazione degli interventi legislativi sul tema, comportano la continua insorgenza di contrasti interpretativi, nonché di dubbi concernenti la legittimità costituzionale della disciplina. Si è rilevato che la normativa in questione si innesta in un meccanismo di involuzione del diritto penale, che passa da strumento di tutela di beni a strumento di tutela di funzioni18, con “l’asservimento del diritto e della procedura penale – dei loro principi e dei loro scopi - all’attività amministrativa funzionale all’allontanamento dello straniero irregolare”19. Ciò posto, si procederà ora all’esame delle fattispecie incriminatrici indicate in premessa, alla luce della travagliata elaborazione dottrinale e pretoria, che, nello sforzo, pregevole, di ricondurre ad unità le molte problematiche di ordine costituzionale emerse, ha cercato, comunque, di offrire un quadro sistematicamente coerente e completo della materia. 3. Favoreggiamento dell’immigrazione clandestina: la fattispecie base Tra le disposizioni dettate al fine di contrastare il fenomeno dell’immigrazione clandestina, va annoverato l’art. 12, D.Lgs. n. 286 del 1998 (come sostituito dall'art. 11, comma 1, L. 189 del 2002 e modificato dalla L. n. 271 del 2004, di conversione del D. L. n. 241 del 2004, nonchè, da ultimo dalla L. n. 125 del 2008, di conversione del D.L. n. 92 del 2008), che criminalizza ogni attività di assistenza ai flussi irregolari20 in entrata, distinguendo fra una fattispecie base contemplata al comma 1 ed ipotesi aggravate previste nei commi successivi21. Tale articolo punisce il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina (c.d. smuggling of migrants, letteralmente contrabbando di clandestini22), che deve essere tenuto distinto dalla tratta di esseri umani (c.d. trafficking of human beings23) finalizzato al successivo sfruttamento delle persone, che ne sono oggetto24. Il filo che separa lo smuggling dal trafficking è molto sottile, essendo assai frequenti i casi in cui il traffico di migranti si trasforma in vera e propria tratta25. Ciononostante, si è voluto tenere distinti le due ipotesi sia per ragioni di carattere investigativo che politico. Stante il rapporto di specialità fra le medesime intercorrente, il lavoro di ricostruzione degli elementi che compongono le diverse fattispecie ad esse riconducibili si presenta alquanto arduo. In estrema sintesi un primo elemento di differenziazione concettuale è dato dalla diversa dimensione temporale, che nel caso dello smuggling tendenzialmente coincide con la durata del viaggio, ove, nel trafficking, invece, il rapporto di sfruttamento, oltre a costituirne la finalità, si protrae anche nel Paese di destinazione. In tale ultimo caso, poi, non deve necessariamente trattarsi di trasferimento di una persona da uno Stato all’altro, potendosi verificare casi di c.d. tratta interna, nè, parimenti, di ingresso illegale, qualora il trafficato venga spostato da uno Paese all’altro; circa, poi, i metodi usati dai trafficanti, nel caso del trafficking essi sono spesso violenti, minacciosi, fraudolenti o abusivi di una situazione di vulnerabilità, intesa come qualsiasi situazione, in cui la persona non abbia una reale e accettabile alternativa che non sottomettersi all’abuso. Un ulteriore discrimine poggia, infine, sul diverso ruolo svolto dal migrante nei confronti dei trafficanti: nel caso di favoreggiamento all’immigrazione, è generalmente la persona trafficata a richiedere il servizio di ingresso migratorio illegale, investendo un capitale proprio, sicché viene a mancare il profilo di offesa alla libertà di autodeterminazione della vittima riscontrabile, invece, nella tratta. Tornando ora all’esame dell’art. 12 T.U. Immigrazione, il comma 1, dopo aver contemplato la clausola di salvezza, “salvo che il fatto costituisca più grave reato”, punisce “chiunque in violazione delle disposizioni del presente testo unico compie atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero ovvero atti diretti a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente”. A differenza della precedente previsione che, peraltro, puniva “le attività dirette a favorire” l’ingresso illegale in Italia, vengono ora sanzionate anche le condotte consistenti nel procurare l’immigrazione clandestina in un diverso Stato attraverso il transito su territorio italiano26. Il reato di favoreggiamento può essere compiuto da chiunque27, ma ha come specifico presupposto la condizione di straniero del soggetto passivo28. Il bene giuridico tutelato può essere individuato nella necessità di reprimere i flussi immigratori di stranieri privi dei prescritti requisiti di legge. Nell’oggetto della condotta sanzionata non rientra il comportamento tenuto dal migrante. Il semplice ingresso in forma clandestina o irregolare29 non è punito di per sé come reato dal nostro ordinamento avendo valenza di mero illecito amministrativo sanzionato con il respingimento e l’espulsione. La prima critica concerne proprio il fatto che venga criminalizzata un’attività di per sé penalmente irrilevante, ossia l’abusivo ingresso dello straniero30, riservando la sanzione penale solo all’ipotesi dello straniero già espulso e colpito da divieto di rientro, salva la speciale autorizzazione del Ministro dell’Interno di cui all’art.13, D. Lgs n. 286 del 1998. Appare, pertanto, evidente un’anomalia rispetto alle altre ipotesi di favoreggiamento previste dal codice penale agli artt. 378 e 379, in cui si presuppone che l’attività penalmente favorita sia a sua volta illecita31. Non è, inoltre, prevista la presenza di un’organizzazione quale presupposto materiale dell’illecito: la natura associativa è, infatti, contemplata come ipotesi aggravata, ampliandosi così enormemente le possibilità di concreta configurazione del delitto. Trattandosi di reato di mera condotta, esso si consuma con il compimento dell’attività che procura l’immigrazione clandestina, indipendentemente dall’effettivo ingresso dello straniero, purché la condotta realizzata, oltre che diretta a tale scopo32, sia anche idonea a realizzarlo. Occorre, poi, che la condotta sia avvenuta almeno in parte nel territorio italiano, non essendo punibili i comportamenti realizzati interamente all'estero. In ordine all’elemento soggettivo, il reato si perfeziona con il dolo, inteso quale coscienza e volontà di commettere atti di agevolazione dell’ingresso. Si tratta, poi, di un reato di pericolo, in quanto per la punibilità del fatto non è necessario che si verifichi in concreto alcun danno33. E’, dunque, evidente la sussumibilità della fattispecie di favoreggiamento dell’ingresso illegale, nella categoria dei delitti di attentato e nel più ampio genus dei reati a consumazione anticipata, con l’arretramento della soglia di punibilità al compimento di un fatto diretto alla realizzazione del risultato indicato, senza che occorra l’effettiva realizzazione. Stante l’assimilazione sul piano strutturale di attentato e tentativo, va da sé che il giudizio di idoneità della condotta al raggiungimento del risultato descritto deve essere eseguito in maniera alquanto rigorosa34, al fine di circoscrivere la criminalizzazione di una condotta agevolatrice di un’attività di per sé penalmente irrilevante, qual è l’ingresso illegale dello straniero. Ne deriva che l’illegalità dell’ingresso rilevante ai fini dell’applicazione della norma de qua deve essere stabilita sulla base delle disposizioni di cui al T.U. Immigrazione. Ciò significa che la fattispecie del favoreggiamento potrà dirsi perfezionata, solo quando l’ingresso dello straniero sia avvenuto in elusione delle prescrizioni ivi previste35. Anche l’identificazione dell’elemento di illiceità speciale costituito dalla illegalità dell’ingresso non è scevra da difficoltà ermeneutiche. Va, infatti, ricordato come parte della dottrina36 abbia, anche di recente, denunciato la preoccupante indeterminatezza e vaghezza della formula letterale contenuta nella prima parte delle fattispecie in parola, laddove si dà rilievo penale ad ogni tipo di violazione delle disposizioni del testo unico37. Tali critiche non hanno, però, trovato accoglimento nella giurisprudenza della Corte di Cassazione38, la quale proprio nel rigettare l’eccezione di legittimità costituzionale della fattispecie di cui all’art. 12, comma 1, per violazione del principio di tassatività e determinatezza, ha ritenuto la relativa questione manifestamente infondata in considerazione del fatto che tale norma, pur se omnicomprensiva, non sacrifica tali caratteri, potendo da essa derivare “solo una maggiore difficoltà di individuazione della fattispecie concreta, ma non anche della tipicità della fattispecie astratta, in sé compiutamente definita e comprendente ogni possibile combinazione della prevista attività diretta a favorire l'ingresso di stranieri in Italia con la violazione di ciascuna delle specifiche disposizioni del D.Lgs. in esame”39. Circa la questione se la fattispecie integri un reato di pericolo astratto o concreto, è da segnalare che la giurisprudenza40 non ha tenuto in debita considerazione il mutamento testuale della norma, in seguito al quale non dovrebbero assumere rilevanza penale quelle condotte, anche prodromiche e successive all’ingresso nel territorio nazionale, che non siano indirizzate a realizzare in via principale il valico illegale delle frontiere41, con la conseguenza che, ove emerga dagli atti uno scopo diverso, la punibilità ex art. 12, comma 1, dovrebbe escludersi. In particolare, il giudice di legittimità 42 ha precisato che al fine di stabilire la riconducibilità al reato di cui all’art.12, comma 1, anche della condotta agevolatrice successiva all’ingresso dello straniero, occorre verificare la sussistenza di un duplice presupposto: la rilevanza causale rispetto a tale ingresso, ossia il legale eziologico tra la condotta successiva ed il risultato individuato dalla norma incriminatrice, e la cointeressenza dell’attività di chi ha operato in Italia dopo l’ingresso irregolare e chi ha operato all’estero prima di tale ingresso. In realtà si è dell’avviso che un’analisi più articolata e soddisfacente degli elementi costitutivi della fattispecie in esame presupponga una lettura della norma de qua in combinato disposto con il successivo comma 5, che prevede il reato di agevolazione della permanenza illegale. Ciò significa che al fine di evitare una illegittima sovrapposizione di norme, al duplice criterio sopra richiamato sarebbe opportuno aggiungerne un terzo teso a valorizzare anche lo spazio temporale, in cui la condotta agevolatrice successiva all’ingresso dello straniero viene tenuta, potendosi ancora rientrare nell’ambito di applicazione del comma 1, solo ove il suddetto contributo si realizzi immediatamente dopo l’ingresso nel territorio dello Stato e nelle immediate adiacenze del luogo di ingresso43. Successivamente a tale momento, atti o comportamenti posteriori si porrebbero, per contro, al di fuori dell’attività di favoreggiamento strettamente intesa. 3.1 Segue: le ipotesi aggravate ex art.12, commi 3, 3-bis e 3-ter, T.U. Imm L’art. 12, comma 3, punisce “chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente”. Anche la fattispecie de qua rimane un’ipotesi residuale, per l’apposizione della clausola di salvezza “salvo che il fatto non costituisca un più grave reato”44. A seguito delle modificazioni apportate dalla novella del 2004, la suddetta disposizione prevede esclusivamente una fattispecie incriminatrice in rapporto di specialità con il delitto di favoreggiamento dell’ingresso45. L’elemento specializzate rispetto alla figura base è rappresentato dal dolo specifico di trarre profitto anche indiretto dalla condotta46. La norma non prevede che il profitto debba essere ingiusto e che debba derivare dalla condizione di illegalità dello straniero, in ciò ulteriormente differenziandosi rispetto alla configurazione del dolo specifico offerto dal successivo comma 5 con riferimento al delitto di favoreggiamento della permanenza illegale47. Tale previsione è connotata dalle medesime ambiguità dell’illecito di procurare l’ingresso, per l’incidenza della condotta criminosa su di un fatto penalmente non rilevante, la cui strutturale indeterminatezza non risulta, del resto, compensata dal dolo specifico a cui non è attribuibile alcuna funzione selettiva. Si è, in altri termini, in presenza di un’ipotesi reato a dolo specifico differenziale, con funzione cioè differenziatrice della punibilità rispetto al fatto di favoreggiamento “semplice”, di pari offensività oggettiva. È insegnamento di autorevole manualistica, infatti, che un consimile impianto soggettivistico collida con il principio di offensività48, facendosi dipendere la diversità della sanzione da una mera intenzione offensiva, e ciò è tanto più grave ove un simile modello acceda ad uno schema di reato di attentato. L'unico correttivo per evitare “straripamenti” soggettivistici sembrerebbe consistere nell'apprezzamento dell'obiettiva idoneità della condotta a realizzare l'intenzione profittatrice, ovvero la “riconversione” ermeneutica del modello del dolo specifico differenziale in reato di pericolo concreto con dolo di danno. Anteriormente all’odierna novella, l’ipotesi criminosa in esame risultava integrata anche quando il favoreggiamento fosse realizzato da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti (art. 12, comma 3, secondo periodo, precedente formulazione). Oggi, per contro, a seguito della legge n. 271 del 2004, siffatte ipotesi comportamentali vengono espunte ed inserite nel corpo del comma 3-bis attraverso la previsione di una nuova lettera, la “c bis” e con ciò trasformate in elementi integratori di circostanze ad efficacia comune. Viene, inoltre, riformulato l’esordio del comma 3-bis al fine di estendere le circostanze ivi previste anche al delitto di favoreggiamento all’ingresso illegale di cui al comma 1. Tra le ipotesi aggravate del delitto di favoreggiamento dell’ingresso clandestino, accanto a quella contemplata dall’art. 12, comma 3, vanno annoverate quelle disciplinate, rispettivamente ai commi 3-bis e 3-ter, espressamente qualificate dalla giurisprudenza della Cassazione come circostanze aggravanti ad effetto speciale49, che in linea con il rigore repressivo che caratterizza l’intera normativa, vengono sottratte al giudizio di bilanciamento. Inoltre, al fine di rafforzare l’effetto deterrente delle norme in esame, l’art.12, comma 4, prevede, nei casi di cui ai commi 1 e 3, da un lato, l’obbligatorietà dell'arresto in flagranza50 e la confisca obbligatoria51 del mezzo utilizzato per il trasporto dei clandestini anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti contrariamente a quanto previsto dall’art. 444 c.p.p. in tema di sanzioni accessorie; dall’altro, quanto al rito, che si proceda “comunque con giudizio direttissimo”52, con l’eccezione dell’ipotesi in cui occorra svolgere speciali indagini. 3.2 Segue: il delitto di favoreggiamento della permanenza illegale La disposizione di cui all’art. 12, comma 5, integrato da ultimo dalla L. n. 125 del 2008, di conversione del D. L. n. 92 del 200853, ha anch’essa natura residuale per espressa previsione legislativa, ricorrendo fuori dei casi di favoreggiamento dell’ingresso illegale e salvo che il fatto non costituisca più grave reato. Essa prevede un’ipotesi di reato aggravata, che presenta elementi di connessione fra lo smuggling e il trafficking54, che rendono estremamente problematica la fissazione di confini chiari fra le diverse attività55. Più nello specifico tale norma punisce “chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico”. Sul piano descrittivo esistono tre importanti differenze fra la fattispecie de qua e l’ipotesi semplice di favoreggiamento. Innanzitutto la diversa formula usata “favorisce la permanenza” sancirebbe per il delitto in esame l’abbandono della tecnica della consumazione anticipata, rendendo qualificabile tale figura come reato di evento56. Ma l’indirizzo giurisprudenziale prevalente è nel senso di ritenere anche il delitto di agevolazione della permanenza illegale un reato di mera condotta, nonostante la diversità lessicale che lo connota rispetto al reato di favoreggiamento dell’ingresso clandestino. La permanenza dello straniero protrattasi per un certo periodo di tempo non assurge, infatti, ad elemento costitutivo della fattispecie, bastando il compimento di attività dirette a favorirla al fine di trarne ingiusto profitto57. In secondo luogo, un altro elemento di differenziazione riguarda l’atteggiamento soggettivo che deve qualificare le condotte interdette. Mentre, infatti, il delitto di favoreggiamento dell’ingresso clandestino è costruito come fattispecie a dolo generico, il reato di favoreggiamento della permanenza prevede la particolare configurazione del dolo specifico di profitto, che deve essere ingiusto e derivare dalla condizione di illegalità dello straniero: è richiesta una precisa correlazione tra la condizione di illegalità ed il profitto che da esso deriva, che si sviluppa non già solo sul piano oggettivo, ma su quello delle finalità assunte dall’agente. Il favorire la permanenza dello straniero nel territorio dello Stato è punita, inoltre, quando l’agente abbia operato “nell’ambito delle attività punite a norma del presente articolo”. Difficile appare, invero, l’esegesi di questa disposizione. Si ritiene che quest’ultima precisazione induca il passaggio della fattispecie delittuosa dall’ambito del traffico di migranti a quello di tratta di persone a scopo di sfruttamento. La giurisprudenza ha ritenuto che la norma, per quanto ambigua e mal formulata, si riferisca alle condotte di agevolazione del soggiorno in Italia caratterizzate dall’intento di reclutare persone da destinare alla prostituzione o minori da sfruttare in attività illecite58. Tale esegesi è condivisibile e tiene in debita considerazione la natura residuale della norma. In altri termini, una corretta interpretazione della locuzione “nell’ambito delle attività punite a norma del presente articolo” comporta la rilevanza delle sole circostanze aggravanti del fine di prostituzione e di sfruttamento di minori, non anche di altre condotte, che concreterebbero più propriamente modalità di esecuzione del solo favoreggiamento dell’ingresso clandestino, sia esso a dolo generico o a dolo specifico59. 4. Delitto di indebito trattenimento dello straniero espulso Tra i reati previsti in collegamento all’espulsione60, l’ipotesi più frequente nelle aule di giustizia è quella contemplata all’art.14, comma 5-ter, T.U. Immigrazione, attraverso cui si è inteso incriminare il comportamento dello straniero che, senza un giustificato motivo61, ometta di lasciare il territorio italiano nel termine di legge. L’illecito, a seconda delle ragioni sottese all’espulsione, presenta natura di delitto (primo periodo della disposizione) o di contravvenzione (secondo periodo). Una volta accertato che l’interessato si è trattenuto indebitamente nel territorio dello Stato, l’amministrazione deve procedere “in ogni caso” all’adozione “di un nuovo provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica” (terzo periodo)62. Il successivo comma 5-quater stabilisce che debba rispondere di uno specifico reato, punito più o meno gravemente, lo straniero che venga trovato nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico dopo essere già stato espulso ai sensi del comma 5-ter “primo periodo” (reclusione fino a cinque anni) e del comma 5-ter “secondo periodo” (reclusione per un massimo di quattro anni”)63. Sul piano strutturale la fattispecie in esame rileva affinità con le figure di reato incentrate sull’osservanza di un provvedimento amministrativo64. L’ordine di allontanamento del questore ex art. 14, comma 5-bis65, la cui violazione integra l’ipotesi di indebito trattenimento di cui al primo periodo della norma in commento, costituisce una modalità di esecuzione dell’espulsione66, che presuppone l’impossibilità di trattenere lo straniero presso un centro di permanenza temporanea o di accompagnarlo alla frontiera, con ciò riversandosi discutibilmente sullo straniero l’onere di eseguire l’espulsione, laddove lo Stato non riesca a farvi fronte con mezzi propri67. La legittimità dell’ordine del questore dipende, inoltre, dalla legittimità del provvedimento con cui, a monte, è stata disposta l’espulsione dello straniero alla cui esecuzione mira il provvedimento di allontanamento disatteso e che costituisce un “antecedente logico”68 del reato in esame; ciò assume ancor più rilevanza a seguito delle modifiche apportate dalla legge n. 271 del 2004, in base alle quali le pene edittali si differenziano a seconda del provvedimento espulsivo comminato in origine, che, dunque, diventa un “discrimen tra fattispecie delittuose e fattispecie contravvenzionale”69. Nella previsione originaria la fattispecie penale in esame era prevista come illecito contravvenzionale passibile di arresto obbligatorio. La Corte costituzionale con sentenza 15 luglio 2004, n. 223 dichiarava l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-quinquies per violazione degli artt. 3 e 13 Cost. “nella parte in cui stabilisce che per il reato previsto dal comma 5-ter del medesimo articolo 14 è obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto”, risultando priva di senso l’adozione di un provvedimento precautelare, laddove non possa essere validamente disposta, in sede di convalida, la misura cautelare in carcere né alcun altra misura coercitiva di tipo cautelare stante il disposto dell’art.380 c.p.p70. L’arresto, pertanto, non essendo finalizzato alla successiva adozione di un provvedimento cautelare, “si risolve in una limitazione “provvisoria” della libertà personale priva di qualsiasi funzione processuale ed è quindi, sotto questo aspetto, manifestamente irragionevole”. La novella del 2004 interviene a colmare il vuoto legislativo creato dalla declaratoria di incostituzionalità, attraverso una riformulazione della norma censurata, che disattende il contenuto garantistica dell’intervento della Consulta: il primo periodo dell’art.14, comma 5-ter prevede ora la violazione dell’ordine di allontanamento come delitto punibile con la reclusione da uno a quattro anni (ad eccezione del caso di espulsione motivato dall’essere scaduto il permesso di soggiorno, per cui viene ancora mantenuta la pena dell’arresto da sei mesi a un anno). L’inasprimento della pena è, infatti, precondizione per l’obbligatorietà dell’arresto prevista al successivo comma 5-quinquies71. Il testo novellato, come era prevedibile, viene nuovamente sottoposto al vaglio della Corte Costituzionale. Un primo profilo di costituzionalità sorge in merito alla manifesta ed irragionevole sproporzione della pena prevista per l’inosservanza dell’ordine del questore rispetto non soltanto alla pena precedentemente comminata, non trovando tale inasprimento sanzionatorio giustificazione in significativi mutamenti del contesto sociale di riferimento, ma anche con riguardo alle pene previste per le ipotesi analoghe di cui agli artt. 650 c.p. e 2, L. 27 dicembre 1956, n. 142372. In particolare, si obietta che la condizione di straniero irregolare non può di per sé rappresentare un situazione di pericolosità sociale tale da giustificare una siffatta disparità di trattamento, soprattutto quando si pensi che del reato possono essere chiamati a rispondere soggetti non pericolosi, né mai processati o condannati per altri comportamenti criminosi73. Si ritiene, inoltre, che la pena prevista dall’art. 14 ,comma 5-ter non sembra avere alcun fine rieducativo, ma sia volta alla soddisfazione di mere esigenza processuali (quali quella di consentire l’immediato arresto obbligatorio in flagranza, il rito direttissimo immediato o nei 15 giorni74, e l’espulsione immediata), con ciò ripristinando in forma aggravata ciò che la Consulta aveva censurato con la sentenza n. 223 del 2004 richiamata75. La Corte costituzionale con sentenza 2 febbraio 2007, n. 22 dichiara questa volta inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 14 commi 5-ter e 5-quinquies del D.Lgs. n. 286 del 1998, in riferimento agli artt. 2, 3 e 27 Cost., nella parte in cui la norma prevede la pena della reclusione da uno a quattro anni per lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio italiano in violazione dell’ordine di espulsione del Questore, nonché l’arresto obbligatorio, sollevate dai Tribunali di Genova, Bologna, Ancona, Gorizia, Trieste, Milano, Trani76 e Verona, ma invita il legislatore a eliminare al più presto gli squilibri, le sproporzioni e le disarmonie che caratterizzano il quadro normativo in materia di immigrazione77. A parere della Consulta il controllo dei flussi migratori rappresenta un grave problema sociale, umanitario ed economico, che implica valutazioni di politica legislativa non riconducibili a mere esigenze generali di ordine e sicurezza pubblica né sovrapponibili o assimilabili a problematiche diverse, legate alla pericolosità di alcuni soggetti e di alcuni comportamenti che nulla hanno a che fare con il fenomeno dell’immigrazione. Il sindacato di costituzionalità può investire le pene scelte dal legislatore solo se sia evidente la violazione del principio di ragionevolezza, ossia solo nel caso in cui esistono fattispecie di reato sostanzialmente identiche, ma sottoposte a diverso trattamento sanzionatorio. La Corte ritiene, in altri termini, che il caso di specie non integri una di quelle ipotesi in cui la stessa può legittimamente verificare l’uso della discrezionalità legislativa nella determinazione della qualità e quantità della sanzione penale, in quanto non si riscontra una sostanziale identità tra le fattispecie prese in considerazione. In realtà, tale lettura non convince, ritenendosi che le norme richiamate siano legate da un rapporto di affinità, che vede l’ipotesi di cui all’art. 14, comma 5-ter, in buona sostanza, nient’altro che una specificazione dell’art. 650 c.p.. Peraltro, nelle ordinanze di rimessione de quibus l’art.3 Cost. si asserisce violato non solo in comparazione con altre norme penali che prevedono fattispecie simili, ma anche per intrinseca irragionevolezza, avuto riguardo al rapporto di proporzionalità necessaria tra gravità del disvalore sociale del fatto ed entità delle sanzioni. Va a tal proposito menzionata quell’evoluzione giurisprudenziale secondo cui il rispetto di tale principio nel diritto penale “equivale a negare legittimità alle incriminazioni che, anche se presumibilmente idonee a raggiungere finalità statuali di prevenzione, producono, attraverso la pena, danni all’individuo (ai suoi diritti fondamentali) ed alla società sproporzionatamente maggiori dei vantaggi ottenuti (o da ottenere) da quest’ultima con la tutela dei beni e valori offesi dalle predette incriminazioni”78. In sintesi il suddetto orientamento ha portato il giudice delle leggi ad affermare che la finalità rieducativa della pena di cui all’art. 27, comma 3, Cost. non sia limitata alla sola fase dell’esecuzione, come precedentemente affermato79, ma costituisca “una delle qualità essenziali e generali che caratterizzano la pena nel suo contenuto ontologico, e l’accompagnano da quando nasce, nell’astratta previsione normativa, fino a quando in concreto si estingue”80, implicando, quindi, un costante “principio di proporzione” tra qualità e quantità della sanzione, da una parte, e offesa, dall’altra81. Pertanto, ancorando il giudizio di ragionevolezza e proporzionalità ai suddetti parametri costituzionali così come interpretati dalla giurisprudenza costituzionale più lungimirante82, la Consulta avrebbe dovuto pronunciare la declaratoria di illegittimità costituzionale della disposizione in esame, nella convinzione della palese incongruenza della previsione sanzionatoria impugnata. Non vi è, infatti, dubbio che la norma, fortemente punitiva sotto il profilo sia sostanziale che processuale, introduca una forma di diritto speciale penale per l’immigrato clandestino, concepita nel segno della differenziazione tra cittadini e, appunto, non cittadini. Viene, infatti, conferita rilevanza alla mera condizione soggettiva di straniero irregolare inottemperante, a cui si ricollegano conseguenze giuridiche diverse, segnatamente assai più severe, senza che a tale qualifica sia possibile imputare una reale pericolosità sociale, tenuto, altresì, conto di altri casi di arresto obbligatorio, ove si rinvengono situazioni concrete di danno ad interessi protetti di rango costituzionale83. 5. Criteri interpretativi per distinguere l’ipotesi di abolitio criminis e abrogatio sine abolitione in caso di modifica immediata di fattispecie penale Nell’ambito della più ampia materia della successione di leggi penali nel tempo, si inserisce il fenomeno della c.d. abolitio criminis, che può verificarsi in due modi, o mediante abolizione84 di una fattispecie incriminatrice o sua sostituzione85. Sono, infatti, frequenti i casi di modifiche legislative articolate nell'abrogazione espressa di una precedente fattispecie e nella contestuale previsione, nell'ambito della stessa materia, di nuove incriminazioni, che rispetto alle previgenti possono risultare strutturalmente eterogenee, oppure presentare un’omogeneità logico-strutturale, al cui accertamento segue l’analisi del tipo di specialità (rapporto di genere a specie o viceversa) esistente fra le norme succedutesi nel tempo. In genere, la riformulazione del bene giuridico protetto o delle modalità di offesa determina una restrizione dell’ambito applicativo dell'incriminazione, così specializzando la tutela penale86. Ovviamente anche la degradazione di un reato ad illecito amministrativo (c.d. depenalizzazione) dà luogo ad abrogazione87. Con l’abrogazione di una norma viene meno il precedente giudizio di disvalore astratto, eliminandosi la qualificazione di illiceità penale di un determinato comportamento. Invero, tale fenomeno non si produce automaticamente, ossia in tutti i casi in cui si verifica l’espressa abrogazione di una disposizione88. L'interprete è, infatti, tenuto a verificare se tale abolizione89 o la modifica di un enunciato legislativo abbia effettivamente prodotto una abolitio criminis vera e propria oppure una c.d. abrogatio sine abolitione: nonostante l'espressa abrogazione da parte del legislatore di una disposizione incriminatrice, la fattispecie legalmente contemplata come reato (ovvero una o più delle sottofattispecie legali) continua ad essere penalmente rilevante90. In altri termini si è in presenza di un fenomeno di abolitio criminis parziale91, quando vi è stata successione soltanto modificativa fra le norme incriminatrici: la norma successiva toglie vigore a quelle condotte legali ricomprese nella norma previgente non più richiamate. Pertanto, la norma di riferimento sarà per la porzione di incriminazione eliminata lart. 2, comma 2, c.p., per la parte, invece, che continua ad essere vigente, il successivo comma 4 della suddetta disposizione, alla cui stregua troverà applicazione la lex mitior, salvo il caso in cui sia già stata pronunciata una sentenza irrevocabile92. Più precisamente, l'ipotesi di abolizione parziale di una incriminazione ricorre in presenza di due norme incriminatrici che si avvicendano nel tempo, e che si pongono in rapporto di specialità tra loro. Come ha chiarito la giurisprudenza di legittimità93, per stabilire se tra due norme sussista o meno continuità normativa, occorre innanzitutto valutare se vi è omogeneità strutturale tra fattispecie astratte, in caso di esito positivo, occorre, inoltre, individuare la relazione di specialità tra le stesse intercorrente. Tale rapporto di specialità può essere per specificazione o per aggiunta: ricorre la prima ipotesi quando venga a realizzarsi un rapporto di genere a specie fra uno o più elementi delle due fattispecie, nel secondo caso, invece, la norma speciale presenta alcuni elementi specializzanti, che si aggiungono a quelli costitutivi della norma generale, determinando un restringimento della sua sfera di applicazione. Di talché, mentre nella specialità per specificazione la fattispecie generale include sempre tutti gli elementi descrittivi della fattispecie speciale, nella specialità per aggiunta è, piuttosto, la fattispecie speciale a includere tutti gli elementi descrittivi di quella generale, oltre all'elemento aggiuntivo che la caratterizza94 . Tanto nel primo quanto nel secondo caso, quindi, “sarebbe riscontrabile una situazione di doppia punibilità in astratto, cui si ricollega una relazione di continuità” 95 normativa. Più nello specifico, nell’ipotesi di specialità per specificazione, il legislatore prevede con la nuova disciplina lo stesso reato, ma conferma la punibilità di solo una parte dei fatti prima sanzionati; ne segue che per quei fatti per cui permane l’illiceità, non c’è abolitio criminis, ma una vicenda modificativa di disciplina; per quelli per cui, all’opposto, l’illiceità penale non è confermata, non si può che sostenere la sussistenza del fenomeno abrogativo parziale. Nella seconda ipotesi di specialità, invece, la valutazione di continuità o meno non può prescindere dall’esame dell’elemento speciale introdotto: in tali casi, infatti, non si ha mai un fenomeno abrogativo parziale per le condotte di cui non è ribadita la penale rilevanza, in quanto se l’elemento specializzante ha una portata tale da esprimere la volontà del legislatore di punire un diverso disvalore, e quindi, di mutare la propria scelta punitiva, si verifica un’abolitio criminis totale; nel caso contrario, in cui non è ravvisabile tale mutamento, dato che la norma non riduce l’ambito di penale rilevanza dei fatti già puniti, ma, anzi, introduce un ulteriore elemento aggiuntivo, non si ha alcuna abolitio criminis, ma modificazione di disciplina ex art.2, comma 4, c.p.96. Il tema in esame è oggetto di un vasto dibattito sia giurisprudenziale che dottrinale, alimentato dalle numerose vicende legislative, che hanno recentemente apportato modifiche a vari settori dell’ordinamento e nel cui ambito non è sempre risultato agevole distinguere le ipotesi di abrogazione da quelle di successione di leggi penali meramente modificative. Ciò detto, per una corretta impostazione del problema si ritiene opportuno passare ora in rassegna, anche se non in modo compiuto, le varie impostazioni teoriche avanzate da dottrina e giurisprudenza, al fine di stabilire quando vi sia o meno continuità normativa fra due fattispecie penali97. 5.1 Segue: le posizioni dottrinali e giurisprudenziali Nonostante gli sforzi compiuti, la dottrina e la giurisprudenza non sono ancora giunte ad una posizione unitaria circa l’individuazione dei criteri e requisiti, alla stregua dei quali una legge o disposizione possa definirsi speciale rispetto ad un’altra; il problema centrale verte sull’estensione del principio di specialità non solo alle ipotesi di integrale sovrapposizione delle fattispecie astratte concorrenti, ma anche al caso in cui la sovrapposizione risulti solo parziale98. Diverse le teorie elaborate e variamente applicate, di cui darà ora breve lettura. Una prima impostazione, risalente nel tempo, ritiene che per verificare se si è in presenza di un rapporto di continuità normativa occorre accertare, se il fatto storico concreto rientri nell’ambito di applicazione tanto della norma precedente, quanto di quella riformulata (c.d. “teoria del fatto concreto”)99; in tale ipotesi, infatti, il giudizio di disvalore permarrà, essendosi verificata una mera successione nel tempo di norme modificatrici e non una vera e propria abrogazione. Nonostante la sua estrema facilità applicativa, il limite più evidente di tale teoria è che, focalizzando l’attenzione sulle condotte concrete, non permette di tracciare a priori i confini precisi fra lecito ed illecito, il che comporta il rischio di applicazioni retroattive della nuova incriminazione. Un secondo indirizzo elabora un criterio di natura sostanzialistico-valoriale, volto a delineare la continuità d’incriminazione, laddove alle norme poste in successione sia comune un nucleo di disvalore, determinato dal bene giuridico tutelato e dalle modalità dell’offesa, tipizzate dalle fattispecie poste a confronto100. Secondo la teoria della continuità del tipo di illecito, pertanto, si verifica un fenomeno successorio, allorquando, nonostante la novazione legislativa, nel passaggio dalla previgente alla nuova norma, tali parametri di valutazione permangono sostanzialmente invariati101. A tale impostazione si muovono, tuttavia, due critiche fondamentali: si è in primo luogo obiettato che a fronte di una verifica rigorosa circa l'identità del bene offeso e delle modalità aggressive, il criterio avrebbe un ambito di applicazione assai ristretto; se, invece, al contrario tale indagine si avvalesse di criteri di natura eminentemente valutativa, il principio interpretativo sarebbe suscettibile di apprezzamenti di valore labili ed incerti, alla stregua dei quali si finirebbe per conferire rilevanza a profili del fatto che non dovrebbero averne, col conseguente rischio di violazione del principio di irretroattività102. A tale teoria si contrappone, quindi, un terzo criterio, di natura formale, definito della piena continenza103, poi integrato e sostituto dalla teoria dei rapporti strutturali fra due fattispecie incriminatrici succedutesi nel tempo, che fonda il giudizio di continuità normativa sulla sostanziale omogeneità degli elementi costitutivi caratterizzanti la norma precedente e quella sopravvenuta. In base a quest'ultima impostazione, il fenomeno successorio è, quindi, riscontrabile, ogniqualvolta il legislatore, nel riformulare la fattispecie, abbia previsto una condotta caratterizzata da elementi pienamente sovrapponibili a quelli contemplati nella versione precedente, tale per cui possa tra le stesse instaurarsi una relazione di genere a specie. Naturalmente può rinvenirsi un rapporto di specialità reciproca, nel senso che sussisterebbe continuità di incriminazione tanto nel caso in cui la nuova norma sia speciale rispetto alla precedente (limitatamente all’area di illecito delineata dalla nuova norma), quanto nel caso inverso, in cui la precedente norma sia speciale rispetto alla nuova (limitatamente all’area di illecito delineata dalla vecchia norma)104. Fra le pronunce in cui si assiste ad un allontanamento dal criterio della continuità del tipo di illecito a favore di quello incentrato sul raffronto formale tra le fattispecie vale la pena annoverare, a titolo esemplificativo, una recente sentenza105 delle Sezioni Unite in materia di false comunicazioni sociali e bancarotta fraudolenta impropria. Il Supremo Collegio, prendendo le mosse dalle vicende legislative rispettivamente concernenti gli artt. 2621 c.c. e 223, comma 2, L. Fall. (R. D., 16 marzo 1942, n. 267), ha precisato che, ai fini della distinzione tra abolitio criminis e successione di leggi penali nel tempo, il criterio da seguire è costituito dalla comparazione strutturale tra le fattispecie astratte, ulteriormente specificando che lo stesso si basa sulla ricerca di un’area di coincidenza tra gli elementi oggettivi e soggettivi, individuati dalle leggi succedutesi nel tempo, a prescindere dalle valutazioni concernenti i beni oggetto della tutela penalistica e le modalità dell’offesa, parametri che si sarebbero dimostrati, alla prova dei fatti, inidonei a “condurre ad approdi interpretativi sicuri”. La Corte stabilisce, inoltre, che il ricorso ad un controllo bifasico, che faccia seguire ad un verifica strutturale una verifica valutativa, “non sia di regola necessario e debba avvenire solo se vi sono elementi univocamente indicativi di una volontà legislativa totalmente abolitrice”, che, peraltro, nel caso di specie è già desumibile dall'esame logico-strutturale delle norme in successione. 6. La successione mediata di norme penali Come noto, il criterio di formulazione della norma penale consiste nella descrizione materiale di un determinato comportamento. Talora la legge, nell’indicazione degli elementi di una fattispecie incriminatrice, può fare ricorso anche ad elementi normativi106. Trattasi di dati rilevanti per l'ordinamento giuridico richiamati dalla norma incriminatrice e caratterizzati da un parametro valutativo variabile al mutare dei tempi e dei luoghi. Essi, per un corretto inquadramento, possono necessitare di eterointegrazione giuridica o extragiuridica107, che ne precisi la portata. L’interrogativo che si pone in questa sede è se la modifica di una norma giuridica richiamata da un elemento normativo108 dia luogo ad una vicenda successoria riconducibile nell’alveo di applicazione dell’art. 2 c.p.. Numerose sono le ipotesi prospettabili: da quella classica dell’abrogazione del reato rispetto al quale è stata presentata una denuncia di calunnia, ai casi in cui venga meno, a seguito di un provvedimento legislativo o amministrativo, la qualità di pubblico ufficiale. Trattatasi di un problema alquanto dibattuto e ricorrente, soprattutto a causa della necessità di adeguare le fattispecie di reato ad una realtà fattuale in continuo cambiamento, che comporta una crescente interdipendenza degli ordinamenti giuridici, nonché dei vari rami di cui gli stessi, singolarmente considerati, si compongono. 6.1 Segue: gli indirizzi dottrinali Anche nella materia de qua è, pertanto, ravvisabile una varietà di opinioni dottrinali109 più articolata rispetto alle draconiane decisioni della giurisprudenza, indirizzate bruscamente o verso l’assoluta irrilevanza o, viceversa, verso la piena rilevanza delle modifiche mediate della fattispecie penale. In via di estrema sintesi, l’orientamento tradizionale ritiene che l’art. 2 c.p. non trovi applicazione nell’ipotesi di successione di mere norme integratrici della legge penale, in quanto esse influirebbero sulla previsione incriminatrice senza, però, farne parte110. Si obietta, però, in chiave critica, che una siffatta interpretazione finirebbe per dare rilievo a fatti che in seguito alla sopravvenuta modifica hanno perso di rilevanza. L’interpretazione estensiva sarebbe, peraltro, suffragata dal dato testuale dell’art. 2 c.p., che, pur se intitolato “successione di leggi penali”, descrive, poi, il suddetto fenomeno in modo asettico, parlando genericamente di “legge”. Occorre, invero, stabilire, se in seguito all’abrogazione della norma integratrice della fattispecie penale111, sia venuto meno il disvalore penale del fatto criminoso anteriormente commesso e di conseguenza la ratio puniendi ad esso sottesa. Nell’ambito di tale ultima impostazione dottrinale sono enucleabili diversi indirizzi interpretativi112, che non permettono di pervenire ad una soluzione univoca. Basti dire che secondo alcuni interpreti, i parametri alla cui stregua deve essere compiuta l’indagine ermeneutica circa la coincidenza dell’area di illiceità, andrebbero individuati nella modalità di aggressione e nel bene giuridico tutelato, la persistenza dei quali, pur nella riscrittura della norma, escluderebbe il fenomeno abolitivo113. Altra parte della dottrina114, invece, utilizza un criterio rigorosamente normativo. Forti contrasti si registrano, ad esempio, in riferimento applicabilità dell’art. 2, comma 2, c.p. nel caso di abrogazione del reato presupposto nel delitto di calunnia. Ad avviso di alcuni, la calunnia, avendo natura di reato di pericolo, si consuma con l’insorgere della semplice possibilità che si instauri un processo penale e che, quindi, venga condannato un innocente115, senza che possa incidere sul disvalore del fatto la successiva depenalizzazione del delitto oggetto di falsa incolpazione. A parere d’altri, al contrario, la depenalizzazione del reato presupposto inciderebbe in modo decisivo sul disvalore penale del fatto commesso, con conseguente operatività della disciplina di cui all’art. 2, comma 2, c.p.116 Contrapposizioni si verificano, altresì, in relazione al mutamento che abbia ad oggetto norme integratrici extragiuridiche che rinviano, com’è noto, a criteri di tipo socio-culturale: si pensi, ad esempio, al caso in cui cambi il parametro sociale alla stregua del quale si valuta l’oscenità di una determinata condotta. A fronte di un orientamento dottrinale favorevole all’applicabilità anche a tali casi della disciplina di cui all’art.2 c.p.117, vi è un altro indirizzo che, invece, la nega recisamente118. Invero, in rapporto ai concetti normativi etico-sociali, non si potrebbe parlare propriamente di modifiche mediate della fattispecie, posto che il mutamento di una norma di costume non integrerebbe, a rigore, un fenomeno di successione di leggi nel tempo. In questo caso, si pone semmai, con ogni probabilità, un distinto, ma non per questo meno importante, problema di interpretazione evolutiva della fattispecie incriminatrice. In ordine, poi, alle c.d. norme penali in bianco, la posizione prevalente119 è quella secondo cui l’abrogazione della disposizione realmente integratrice, agendo in via non indiretta, ma diretta sulla norma, importa quella liceità del comportamento alla stregua del giudizio di valore astratto che è essenziale nell’art. 2, comma 2, c.p.120. 6.2 Segue: il panorama giurisprudenziale Negli ultimi anni la tematica della successione di elementi normativi della fattispecie è stata spesso oggetto di indagine giurisprudenziale; si pensi, a titolo esemplificativo, ai casi concernenti la depenalizzazione del reato presupposto nella calunnia e nell’omessa denuncia, l’abolitio criminis del reato-scopo nei delitti associativi, la perdita della qualifica soggettiva ad opera di legge extrapenale nei c.d. reati propri, la punibilità del rifiuto di prestare il servizio militare in seguito all’abrogazione del servizio di leva obbligatorio e, più di recente, la nozione di imprenditore fallibile alla luce del nuovo assetto normativo ex D. Lgs., 9 gennaio 2006, n. 5, che ridisegna i criteri soggettivi rilevanti ai fini dell’assoggettabilità alla procedura fallimentare ed ai relativi illeciti penali. La questione ha trovato divergenti soluzioni e, nonostante la maturità e diffusione di alcune tesi, non è possibile risalire a criteri diagnostici sufficientemente stabili, mediante i quali sia consentito ai giudici di applicare nel caso concreto un istituto piuttosto che un altro. In questa sede, non potendosi procedere ad un’elencazione esaustiva della relativa casistica, attese le peculiarità che connotano ogni singola vicenda giudiziaria, maggior rilievo verrà dato soprattutto a quelle pronunce, in cui l’interprete ha optato per l’operatività dell’istituto successorio a norma dell’art. 2, comma 2, c.p. nell’ipotesi di modifica di norma extrapenale. Emblematico delle suddette difficoltà ermeneutiche può considerarsi il caso relativo alla trasformazione dell’ENEL in società per azioni ad opera della L. 8 agosto 1992, n. 359, in seguito a cui è sorto il problema se il novum legislativo avesse inciso sulla struttura della fattispecie sanzionata dall’art. 468 c.p., commessa anteriormente all’entrata in vigore della succitata legge di privatizzazione. Al riguardo si sono sostanzialmente registrati due diversi indirizzi interpretativi: secondo un primo orientamento l’intervenuto mutamento del regime giuridico dell’ENEL non “ha affatto modificato il contenuto delle norme incriminatrici e perciò rimane immutata la punibilità della contraffazione dei sigilli, strumentale alla sottrazione di energia elettrica commessa”121 in data anteriore, in base alla considerazione che la modifica mediata di una fattispecie incriminatrice, attraverso la modificazione o l’abrogazione di norme extrapenali che implicitamente ne determinano l’ambito applicativo, non è automaticamente ascrivibile al fenomeno della successione di leggi nel tempo. A conclusioni diverse giungono, invece, altre pronunce in cui si afferma che tale trasformazione “non rende più configurabile la fattispecie di contraffazione del sigillo di un ente pubblico, prevista dall’art. 468 c.p.”122. Tale norma, infatti, al fine di individuare un elemento essenziale del precetto penale (l’ente pubblico), fa rinvio alla norma (extrapenale) che specifica la natura dell’ente, la quale, pertanto, non può che qualificarsi come norma penale integrativa; né vale osservare che la legge n. 359 del 1982, essendo una tipica legge-provvedimento e, quindi, un atto sostanzialmente amministrativo, non è tale da modificare la norma incriminatrice, dato che anche la norma amministrativa può integrare o costituire il precetto penale123. Secondo tale, preferibile, impostazione, in altri termini, la ratio della diretta applicazione dell’art.2, comma 2, c.p., anche alle norme (extrapenali) integratrici della fattispecie penale, va individuata nel venir meno, con la modifica della disciplina, del disvalore sociale del fatto124, ossia il presupposto logico, ragionevole ed imprescindibile della sanzione penale. Analogamente, in applicazione dei criteri suddetti, la Corte di Cassazione, ha ritenuto non configurabili i reati di peculato e malversazione in capo ad operatori bancari, per fatti precedentemente compiuti, asserendo che la perdita della qualifica pubblicistica seguita al cambiamento della natura giuridica dell’ente di appartenenza125 possa considerarsi come una successione mediata abolitrice della norma penale. Alle stesse conclusioni la giurisprudenza è, altresì, pervenuta, nell’ipotesi della maggiore età, passata da 21 anni a 18 a partire dall’entrata in vigore della legge 8 marzo 1975, n. 39 126. Del medesimo avviso, inoltre, le pronunce, ove si afferma il venir meno del reato di violazione di domicilio, quando per legge extrapenale viene modificato il concetto di domicilio127, nonché del delitto di contrabbando, quando la normativa fiscale abolisce l’imposizione dei diritti di confine128. Lo stesso esito viene, parimenti, raggiunto con riguardo al delitto di esercizio abusivo della professione previsto dall’art. 348 c.p.: come noto tale previsione integra una norma penale in bianco, che, come già accennato, postula per la sua stessa natura l'esistenza di altre fonti normative destinate a stabilire le condizioni oggettive e soggettive integranti il contenuto precettivo della fattispecie incriminatrice129. Ergo, per accertare se un’attività sia stata esercitata in mancanza del titolo richiesto, ossia abusivamente, occorre avere preliminarmente chiari i limiti ed i contenuti delle varie normative di settore, a cui si deve fare di volta in volta rinvio. Circa, poi, la rilevanza di modifiche concernenti atti giuridici non normativi, come, ad esempio, il provvedimento di natura amministrativa richiamato dal reato di cui all’art. 650 c.p., parte della giurisprudenza130 ritiene l’emanazione di nuovi atti o il mutamento del loro contenuto irrilevante, poiché gli stessi sono da considerarsi elementi del fatto, o elementi occasionali, che devono sussistere solo al momento della commissione del reato. A parere di altro orientamento131, invece, la soluzione non può ritenersi automatica, dovendosi sempre effettuare una valutazione concreta del permanere del disvalore penale del fatto ai sensi dell’art. 49, comma 2, c.p., anche con riguardo alle integrazioni non normative. Relativamente agli effetti dello jus superveniens sulla punibilità del delitto di calunnia, il giudice di legittimità mostra, invece, di prediligere un orientamento rigoristico, nel senso di escludere tout court l’applicazione dell’art. 2 c.p., nel caso in cui il fatto oggetto di falsa incolpazione non costituisca più reato (o diventi procedibile a querela e questa non sia stata proposta)132. Va, altresì, segnalato il dibattito giurisprudenziale, che si è sviluppato con riguardo alla punibilità della condotta di rifiuto a prestare il servizio militare posta in essere prima dell’entrata in vigore della L., 14 novembre 2000, n. 331, che ha istituito il servizio militare professionale ed ha previsto la sostituzione dei militari in servizio obbligatorio di leva con volontari di truppa e con personale civile del Ministero della Difesa133. L’introduzione della suddetta normativa ha dato luogo ad un acceso contrasto interpretativo, anche a causa di un dettato legislativo caratterizzato da un certo pressappochismo linguistico: l’interrogativo è se tale riforma abbia o meno comportato l’abolizione del reato di cui all’art.151 c.p.m.p. (così come ogni altra norma incriminatrice di condotte di rifiuto del servizio militare), che punisce il mancato rispetto della chiamata c.d. obbligatoria alle armi, ovvero abbia dato luogo ad un mero fenomeno di successione di norme. A fronte di un indirizzo interpretativo favorevole alla tesi dell’intervenuta abolitio criminis del reato in esame in conseguenza della totale e generalizzata eliminazione del servizio militare obbligatorio134, si registrano sentenze di senso contrario135, che inquadrano il rapporto fra nuova e previgente disciplina in tema di servizio militare obbligatorio nell'ambito dell’art. 2, comma 4, anziché dell’art. 2, comma 2, c.p. Trattasi di un indirizzo prevalente, secondo cui, più nello specifico, la nuova disciplina avrebbe semplicemente fatto venir meno una norma integratrice del precetto penale, che riguarda esclusivamente i giovani nati prima del 1985, assoggettati all'obbligo di leva sino al 31 ottobre 2005 (data di cessazione dal servizio dell'ultimo contingente chiamato alle armi il 31 dicembre 2004 ex art. 1, L. 23 agosto 2004 n. 226), poiché fino a tale data permane la fattispecie incriminatrice. Successivamente al 31 ottobre 2005, l’abolizione del servizio di leva obbligatorio determina un’abolitio criminis e, quindi, la non punibilità del reo in applicazione dell’art. 2, comma 2, c.p.. Di poco successivo alla sentenza in commento è, poi, un altro importante arresto giurisprudenziale, anch’esso emesso a Sezioni unite, secondo cui la modifica della definizione legale di “piccolo imprenditore” prevista dall’art. 1, L. Fall., ad opera dell’art. 1, D.Lgs., 9 gennaio 2006, n. 5 e ss. modifiche, non ha dato luogo, in relazione al reato di bancarotta fraudolenta (art. 216 L. Fall.), ad una successione di norme integratrici del precetto penale, rilevante a norma dell’art.2, comma 2, c.p., in quanto non incidente su un elemento strutturale della fattispecie penale. Ne consegue che permane la punibilità dell’imprenditore, dichiarato fallito sulla base della pregressa normativa, anche se in un momento successivo alla commissione del fatto non possa essergli più attribuita, in forza della nuova norma definitoria, la qualifica di “piccolo imprenditore”, come tale non soggetto alla disciplina del fallimento. La Corte, aderendo al più risalente indirizzo interpretativo, conclude, quindi, nel senso della vincolatività in sede penale dell’accertamento dello status di imprenditore contenuto nella declaratoria di fallimento pronunciata dal giudice civile136. Dalle sentenze passate in rassegna, si evince chiaramente che l’orientamento della prassi applicativa in subiecta materia non è affatto omogeneo e compatto. Ad aggravare la situazione, contribuisce, altresì, la circostanza che, in diverse pronunce, i passaggi argomentativi a supporto o meno della natura integrativa della fonte che subisce la modifica, sono alquanto scarni e apodittici, in quanto non enunciano in termini chiari e convincenti il criterio generale ed univoco in grado di determinare non soltanto l’incidenza della norma extrapenale sulla portata del precetto, ma anche l’ambito di estensione del meccanismo di successione di leggi penali nel tempo in tutte le sue configurazioni. 7. La qualità di straniero: “mero” presupposto od elemento integrativo dei reati in materia di immigrazione? Come si è si enunciato in premessa, un’ulteriore questione di diritto intertemporale, che ha, di recente, assunto grande rilievo nel dibattito penalistico, concerne le fattispecie criminose previste nel T.U. sull’immigrazione. L’interrogativo che si pone è se la ratifica dei trattati di adesione alla U.E., intervenendo su norme integratrici del precetto penale, incida o meno sull’antigiuridicità delle condotte commesse in epoca anteriore, dando luogo ad un fenomeno successorio riconducibile all’ambito di applicazione dell’art.2, comma 2, c.p.. Sull’argomento si registrano sostanzialmente due indirizzi interpretativi. Invero, è possibile rilevare sul punto una netta contrapposizione fra i giudici di legittimità e quelli di merito, la quale dà la misura di quanto la giurisprudenza si divarichi sul tema della successione mediata di leggi penali, ora affermando l’estraneità fra norma penale e fonte esterna di riferimento (sia essa legislativa, regolamentare od amministrativa), ora, per contro, riconoscendo a quest’ultima natura di norma integratrice. 7.1 Segue: l’impostazione “estensiva” della giurisprudenza di merito Secondo un primo orientamento, nell’individuare i limiti all'applicabilità della disciplina dell'art. 2 c.p. alle modifiche legislative “indirette o mediate”, non può prescindersi dall'ossequio ai principi costituzionali di uguaglianza e di garanzia che governano la materia della successione delle leggi nel tempo, laddove con essa si tenta di dirimere quelle sperequate differenziazioni nel trattamento punitivo penale, che si potrebbero creare tutte le volte in cui non si tenga conto dell'esistenza di situazioni omogenee, non più percepite e normativamente considerate quali reato, che per una mera questione temporale o di tempi della giustizia dovessero essere disciplinate da normative differenti, con conseguenti differenti trattamenti e ingiuste diversificazioni nella risposta sanzionatoria di natura repressiva penale incidente sui massimi valori della persona, quale la libertà personale. In quest'ottica si reputa più corretta e condivisibile l'adesione alla tesi favorevole137 a ricondurre anche tale modifica “mediata” della legge penale nel regime regolato dall'art. 2 c.p., sul presupposto che sul campo di applicazione della norma incriminatrice esplicano diretta incidenza tutte quelle fonti normative, che contribuiscono a concretare il contenuto del precetto penale, con la conseguenza che una modificazione di quelle fonti si riflette sulla ampiezza della fattispecie e sul disvalore del fatto138. Più nello specifico, secondo tale indirizzo l'art. 2 c.p. si applica anche nell'ipotesi in cui venga modificata una norma “definitoria”, ossia “una disposizione attraverso la quale il legislatore chiarisce il significato di termini usati in una o più disposizioni incriminatrici, concorrendo a individuare il contenuto del precetto penale”139, categoria in cui rientra la legge che individua i diversi Stati appartenenti all'Unione europea, che assume rilievo nell’individuazione dell’ambito di applicazione della disciplina sull’immigrazione, stante il rinvio alla nozione di cittadino extracomunitario operato dallo stesso art.1 del presente testo unico140. L’abrogazione o restrizione del significato di una norma extrapenale richiamata da un elemento normativo della fattispecie criminosa, concorre a configurare l’illecito penale, eliminando, con ciò, il disvalore sociale della condotta incriminata141. Ne segue che, verificandosi un mutamento dei precetto penale in relazione al variato ambito applicativo della norma, è consequenziale il riconoscimento dell'operatività della disciplina dell'art. 2, comma 2, c.p., tanto più che l'applicabilità di quest'ultima disposizione appare indubbia quando si consideri che l'entrata nell'Unione europea, comportando l'esercizio del diritto di libera circolazione sancito dal Trattato istitutivo della Comunità Europea, di riflesso integra una causa di giustificazione, che elimina l'antigiuridicità delle condotte criminose. Si può, pertanto, dire che le fattispecie incriminatrici in esame, richiamando la nozione di cittadino straniero al fine della loro configurabilità, sono qualificabili come norme penali in bianco142, ossia norme con sanzione determinata, ma con precetto di carattere generico che deve essere specificato da altri atti normativi anche di grado inferiore. Infatti, il fenomeno della successione di leggi penali nel tempo non può essere circoscritto ai soli casi di modificazione diretta della norma penale. Di conseguenza, tale modifica incidendo direttamente su tutta la normativa amministrativa che disciplina l’ingresso degli stranieri in Italia, incide, altresì, sugli illeciti penali applicabili. Il venir meno dello status di cittadino extracomunitario, contribuendo ad integrare il contenuto del precetto penale, finisce per incidere, eliminandolo, sul disvalore penale del fatto complessivamente considerato143. Questioni di ragionevolezza suggeriscono che la verifica della sussistenza della condizione di straniero rilevabile ai fini dell’applicazione della disciplina dell’immigrazione, debba essere compiuta dal giudice con riferimento alla legge del momento, e non alle precedenti, giacché le norme extrapenali si integrano in maniera indissolubile con le fattispecie criminose144, potendosene, anzi dovendosene, pertanto, ammettere l’assoggettabilità alla disciplina di cui all’art. 2 c.p.. Soccorre la predetta tesi non solo il dato formale della portata innovativa ed integratrice della ratifica sul senso ed il significato da attribuirsi, alla luce di tale modifica, all'art. 1, T.U. Immigrazione, bensì anche quello sostanziale del valore giuridico tutelato non più recepito o percepibile come tale a seguito dell'innovazione ordinamentale voluta dal legislatore. Per valutare con coerenza il grado ed i limiti di influenza della norma extrapenale su quella penale, l’interprete è tenuto a ricostruire i singoli tipi in conformità ai principi costituzionali, al fine di evitare, in primo luogo, qualsiasi disparità di trattamento che si possa tradurre in una violazione del principio di uguaglianza sancito all’art.3 Cost. ed in particolare del principio di necessaria offensività, sicché dovranno considerarsi non conformi alla lettera della legge i comportamenti non più offensivi del bene protetto. Il riferimento all’interesse tutelato dalle singole fattispecie incriminatrici è, quindi, indispensabile per affermare, o viceversa escludere, la rilevanza di un fenomeno di successione mediata di leggi penali. Secondo tale orientamento sarebbe allora necessario verificare, volta per volta, se la variazione legislativa che interessa la norma extrapenale richiamata influisca o meno sulla situazione che l’ordinamento intende proteggere, atteso, appunto, che la significatività di un elemento di fattispecie deve esser valutata in relazione all’offesa, quale nucleo centrale del reato. Lo imporrebbe, a prescindere da qualunque altra considerazione sulla “rilevanza normativa” della intervenuta modifica, la ratio di eguaglianza che ispira la norma dell’art. 2, comma 2, c.p., nonché lo stesso principio rieducativo che la riempie di contenuto. Tale confronto fra la rilevanza penale dello stesso fatto commesso prima e dopo la modifica, consente, infatti, di ipotizzare una violazione del suddetto principio nella persistente punibilità di condotte concrete pregresse, qualora le stesse non siano più idonee a ledere il bene giuridico protetto dalla norma penale di riferimento. Si tratta di una criterio opinabile, posto che a volte è difficile stabilire quale sia la situazione che il legislatore ha inteso tutelare, ma che nel caso di specie si crede possa fornire un utile parametro orientativo, stante la chiarezza della ratio puniendi della normativa in materia di immigrazione. Come già osservato, l’oggettività giuridica sottesa alla suddetta disciplina può essere senz’altro ricercata e fissata nella “difesa delle frontiere nazionali”, la cui tutela viene garantita sanzionando penalmente il compimento di tutti quegli atti, che realizzano l’ingresso e la permanenza di stranieri in violazione delle norme del presente testo unico (artt.4 e 10), in particolare mediante sottrazione ai controlli di frontiera. Conseguentemente, con l’allargamento dell’Unione europea tramite la ratifica dei trattati di adesione, il legislatore esprime la volontà statuale di non avvertire più tale necessità di difesa nei confronti dei cittadini dei nuovi Paesi aderenti145. 7.2 Segue: l’orientamento “restrittivo” della giurisprudenza di legittimità: la sentenza delle Sezioni unite penali della Corte di Cassazione 27 settembre 2007 – 16 gennaio 2008, n. 2451 L’orientamento prevalente della Corte di Cassazione146 mostra di prediligere un approccio rigoristico, che, affermando l’autonomia del diritto penale rispetto alle definizioni di altre branche del diritto, stabilisce tout court l’irrilevanza delle modifiche mediate della fattispecie, sulla base di un richiamo tralatizio al disvalore penale del fatto, non suscettibile di venire intaccato in seguito alla successione di norme extrapenali. Tale linea interpretativa riprende e sviluppa quell’indirizzo di legittimità, secondo il quale nell’ambito di operatività dell’istituto successorio non rientrano “le vicende successorie di norme extra-penali che non integrano la fattispecie incriminatrice né quelle di atti o fatti amministrativi che, pur influendo sulla punibilità o meno di determinate condotte, non implicano una modifica della disposizione sanzionatoria penale, che resta, pertanto, immutata e, quindi, in vigore. Ne consegue che, in tale ipotesi, non viene meno il disvalore penale del fatto anteriormente commesso”147. Stante il controverso indirizzo della giurisprudenza di merito, la Prima Sezione Penale, con ordinanza 16 aprile 2007, n. 17578, rimette alle Sezioni Unite la quaestio iuris “se la sopravvenuta circostanza che dal 1° gennaio 2007 la Romania è entrata a far parte dell'Unione Europea giustifichi l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2 c.p. e debba, quindi, fare pronunciare l'assoluzione con la formula "perché il fatto non è previsto dalla legge come reato", nel processo a carico di un cittadino rumeno imputato del reato previsto dall'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286 del 1998 per l'inosservanza dell'ordine di lasciare il territorio italiano anteriormente emesso dal questore a seguito del decreto prefettizio di espulsione”. La decisione 27 settembre 2007, n. 2451 delle Sezioni unite148 si inserisce nel solco interpretativo già tracciato, espressione, a detta della stessa Corte, di “una linea di fondo prevalente nella giurisprudenza di legittimità”, ove si ribadisce l’orientamento secondo cui l’entrata della Romania nel novero dei Paesi comunitari non ha determinato la depenalizzazione del reato di illegittima permanenza nel territorio dello Stato149 e, quindi, una situazione riconducibile alla figura dell'abolitio criminis, fosse pure parziale, come tale rilevante ai sensi dell'art. 2, comma 2, c.p.. Lo ius superveniens, in altri termini, pur agendo su elementi che certamente contribuiscono alla descrizione della fattispecie tipica, risulta su un piano strutturale del tutto inidoneo a fondare un giudizio di discontinuità normativa, dando esclusivamente luogo ad una variazione della rilevanza penale del fatto con decorrenza dalla emanazione del successivo provvedimento di adesione da parte del nuovo Paese alla U.E. In definitiva il Supremo Collegio, sulla base di una ricognizione degli orientamenti in materia di successione di leggi del tempo150, afferma che le modifiche normative sopravvenute non incidono sul contenuto di disvalore del fatto costituente il fondamento della sua incriminazione, che, anzi, resta immutato dal punto di vista sostanziale151. “Perciò non può ritenersi che i cittadini rumeni, ai fini penali, vadano trattati come se fossero sempre stati cittadini dell'Unione e che i reati commessi quando essi erano stranieri siano divenuti non punibili in forza dell’art. 2, comma 2, c.p.. La situazione di fatto e di diritto antecedente all’adesione e quella successiva sono diverse e richiedono quindi logicamente trattamenti anche penali, diversi”. La Corte di Cassazione ha sottolineato che un'interpretazione diversa dei disposti normativi potrebbe indurre lo straniero, il cui paese di origine è prossimo all'ingresso nell'Unione Europea, a commettere senza alcun timore uno dei reati di cui al T.U., “confidando poi nella successiva abolitio criminis”152. Il percorso motivazionale seguito dalla Corte non appare convincente; vediamolo più nel dettaglio. La Corte precisa opportunamente che nel caso di specie viene in rilievo l’applicazione del solo art. 2, comma 2, c.p. e non anche del successivo comma 4, dovendosi stabilire se la modifica della qualità di straniero abbia determinato un’abrogazione parziale della fattispecie astratta, oppure abbia comportato una nuova e diversa situazione di fatto. Si enuncia, poi, che l’indagine sugli effetti penali della successione mediata va condotta con riguardo alla fattispecie in astratto e non in concreto, nel senso che occorre accertare se la fattispecie risultante dal collegamento fra la disposizione incriminatrice, rimasta letteralmente invariata, e la norma extrapenale modificata sia cambiata o meno. Sulla base di tali premesse il Supremo Collegio afferma che l’ingresso di uno Stato nell’Unione costituisce un “mero dato di fatto”, che ha lasciato sostanzialmente invariata l’ipotesi criminosa in argomento. Più precisamente la ratifica del Trattato di adesione non può considerarsi norma integratrice del precetto penale sottoposta al regime di cui all’art. 2, comma 2, c.p., né, tantomeno, elemento esterno che ridisegna la fattispecie penale, che tale resta in relazione a tutti i soggetti, a cui sia attribuibile la qualifica di cittadini di stati non appartenenti alla Unione europea ai sensi dell’art. 1, T.U. Immigrazione. Alle medesime conclusioni si giunge anche adottando quella diversa impostazione dottrinale, secondo cui il concetto di “fatto costituente reato” preso in considerazione dall’art. 2 c.p. debba assumere il medesimo significato tanto nel primo, quanto nel secondo comma, e vada inteso come fatto “storicamente determinato in tutti i suoi aspetti rilevanti ai fini dell’applicazione della disposizione incriminatrice, ivi compresi quelli disciplinati dalle norme extrapenali”. Tale corrispondenza è, invero, riscontrabile solo se ed in quanto la legge extrapenale integri il divieto penale153. La modifica di una norma extrapenale, che non concorre in modo essenziale alla formazione della fattispecie incriminatrice, non può, infatti, avere effetto retroattivo, così come non può far venire meno la punibilità di fatti precedentemente commessi. A titolo esemplificativo, la Corte instaura un parallelismo tra il caso di specie e la modifica, che abbia ad oggetto un provvedimento adottato dal pubblico dipendente od incaricato di pubblico servizio in violazione di legge ex art. 323 c.p.: al fine della configurazione dell’abuso d’ufficio la conformità dell’atto alla legge deve sussistere al momento della commissione del fatto, a nulla rilevando le modifiche legislative successivamente intervenute, in seguito alle quali tale conformità venga meno. Parimenti, la vicenda successoria de qua, non avendo ad oggetto norme extrapenali integratrici della fattispecie penale, non incide sulla lesività del fatto, ma costituisce un mero dato di fatto, anche se frutto di attività normativa. A sostegno di tale approdo ermeneutico la Corte richiama brevemente l’art. 47, comma 3, c.p., stabilendo che la previsione di una disciplina diversa dell’errore su “legge diversa da quella penale”, giustifichi un trattamento differenziato delle norme extrapenali anche agli effetti dell’art. 2 c.p.. Ad opposta conclusione sarebbe corretto pervenire se a cambiare fosse la definizione di straniero contenuta all’art. 1 del presente testo unico, così da escludere dalla sua sfera di applicazione il cittadino di uno Stato in attesa di adesione. In tal caso “sarebbe la stessa fattispecie penale a risultare diversa” e la modifica darebbe luogo ad un fenomeno successorio di abolitio criminis parziale, riconducibile all’art. 2, comma 2, c.p.. A conclusione del suo iter argomentativo la Corte afferma che nessun argomento decisivo per sostenere la rilevanza delle modifiche mediate può desumersi dal precedente in senso diverso delle stesse Sezioni unite (sentenza 23 maggio 1987, Tuzet, cit.), in cui si afferma che per legge incriminatrice deve intendersi “il complesso di tutti gli elementi rilevanti ai fini della descrizione del fatto: tra questi elementi, nei reati propri, è indubbiamente compresa la qualità del soggetto attivo” 154. La Corte, nel tentativo di screditare il valore ermeneutico di suddetta pronuncia, sottolinea come alle Sezioni unite di allora non fosse stata sottoposta specificamente la questione relativa alla rilevanza delle modifiche mediate della norma penale e come la soluzione adottata non fosse rimasta, comunque, immune da critiche, non avendo di fatto impedito alla giurisprudenza successiva di riaffermare il più rigoroso orientamento precedente. In altri termini, nella sentenza Tuzet, la “diversa qualificazione data ai dipendenti bancari, più che una modificazione normativa, era stata il frutto di una diversa interpretazione”, a cui le Sezioni unite hanno voluto riconoscere effetto retroattivo. 8. Spunti critici per la corretta ricostruzione della vicenda successoria in esame Si è visto che la Suprema Corte sancisce in modo perentorio l’irrilevanza delle c.d. “modifiche mediate” della fattispecie incriminatrice con riguardo ai reati esaminati, in quanto il novum legislativo, non intaccando la configurazione tipica della norma incriminatrice, non fa venir meno il disvalore penale del fatto anteriormente commesso. Il punto di partenza, assolutamente condivisibile, del ragionamento della Corte è rappresentato dalla pacifica constatazione che non è intervenuta alcuna legge, che abbia modificato direttamente le fattispecie criminose de quibus, scriminando o depenalizzando le disposizioni sanzionatorie ivi previste. A ben vedere, la modifica delle legge extrapenale ha modificato il contenuto del precetto sanzionato penalmente, non già cambiando la configurazione astratta della norma incriminatrice, ma il suo effettivo ambito di operatività. Dato, questo, che non induce affatto, in sé e per sé, ad escludere a priori una rilevanza “mediata” delle norme extrapenali nella materia della successione di leggi. In realtà, per capire se siffatto fenomeno successorio esuli dall’ambito di applicazione dell’art. 2 c.p., e, quindi, se l’orientamento del giudice di legittimità sia condivisibile oppure sia piuttosto il frutto di una presa di posizione del tutto aprioristica, bisogna risolvere alcune questioni logicamente preliminari. È, innanzitutto, necessario accertare il tipo di rapporto esistente tra norme extrapenali e norme penali. Trattasi di argomento, come si è visto, assai complesso, stante l’eterogeneità dei contesti in cui le modifiche mediate della fattispecie incriminatrice possono, in concreto, rilevare. In secondo luogo, occorre stabilire se il nucleo attorno a cui ruotano le previsioni in tema di successione di leggi penali sia la fattispecie astratta ovvero il fatto concreto costituente reato. Questa puntualizzazione appare, in effetti, essenziale tanto in rapporto ai casi di modifica immediata, quanto in relazione alle ipotesi di successione di norme extrapenali richiamate da un elemento normativo della fattispecie: proprio da essa dipende, anzi, l’intera portata applicativa dell’art. 2, c.p.. Con riguardo al primo quesito, occorre valutare quale sia il ruolo svolto dall’elemento normativo nella struttura della fattispecie, richiamando quella giurisprudenza formatasi in materia di errore su legge extrapenale, in cui si riconosce, attraverso una sostanziale interpretatio abrogans dell’art. 47, comma 3, c.p., un rapporto di necessaria integrazione fra norma penale ed extrapenale, sul presupposto, che la norma extrapenale integri sempre la norma penale, contribuendo addirittura a definire il senso del divieto. A tal proposito vale la pena ricordare, in via esemplificativa, quell’elaborazione pretoria, che afferma la rilevanza dell’errore su legge extrapenale, nell’ipotesi in cui l’imprenditore dimostri di aver errato sulla propria qualifica soggettiva, ovvero di essersi considerato quale piccolo imprenditore ai sensi dell’art. 2083 c.c. e, di conseguenza, di non essere obbligato a tenere le scritture contabili. La Corte di Cassazione, rifacendosi al criterio dell’efficacia integratrice della norma extrapenale rispetto al precetto penalistico, sostiene che, avendo le norme di diritto civile disciplinanti lo status di imprenditore carattere integrativo della disposizione, che incrimina la bancarotta semplice, l’errore ricadente su suddetta qualifica si risolve in ignoranza della norma penale, che scusa nei limiti dell’art. 5 c.p.155 . La dottrina assolutamente dominante è orientata nel ritenere che l’erroneo convincimento di essere piccolo imprenditore, esclude il dolo a norma dell’art. 47, comma 3, c.p., trattandosi di un errore su una legge diversa da quella penale, che si risolve in un errore sul fatto che costituisce il reato, id est sulla qualità personale richiesta per l’esistenza dell’obbligo156. Opportunamente si precisa che l’opinione va intesa nel senso che l’erronea convinzione del soggetto deve cadere sugli elementi di fatto, da cui deriverebbe la qualifica di piccolo imprenditore (quali, ad esempio, le dimensioni dell’azienda e la natura dell’attività esercitata), poiché l’articolo 47, comma 3, c.p., nell’attribuire rilievo all’errore su legge extrapenale, esige pur sempre che esso si risolva in un errore sul fatto che costituisce il reato157: il dolo viene escluso perché il soggetto si è rappresentato ed ha voluto un “fatto” diverso da quello tipico. In conclusione, la concezione dolosa del reato in esame rende maggiormente rilevante l’errore su legge extrapenale, in quanto ha determinato un errore sulla qualità personale richiesta per la sussistenza dell’obbligo158. Ciò posto, appare, ora, contraddittorio affermare che la norma extrapenale integra la fattispecie penale sul solo versante applicativo dell’art. 47 c.p. e non anche su quello dell’art. 2 c.p.: il ruolo svolto dagli elementi normativi della fattispecie penale, dovrebbe, in altri termini, essere il medesimo tanto nella delicata materia dell’errore, quanto nell’insidioso territorio delle modifiche mediate della fattispecie incriminatrice. L’efficacia integratrice della legge extrapenale, come evidenziato in precedenza, viene pervicacemente ribadita sul territorio dell’art. 47, comma 3 c.p., onde rendere praticamente nullo l’effetto esclusivo del dolo derivante da errore su legge diversa da quella penale, che incida su di un elemento normativo della fattispecie. Viceversa, nella prospettiva della successione di leggi nel tempo, legge penale e legge extrapenale tornano a rappresentare, per l’interprete, due entità distinte ed inidonee, come tali, ad “integrarsi” a vicenda, con conseguente irrilevanza di ogni ipotesi di successione “mediata”. Occorre, poi, in secondo luogo stabilire cosa debba intendersi per “fatto costituente reato” ai sensi dell’art. 2 c.p. e, di conseguenza, individuare se le previsioni ivi previste pongono a base della successione di leggi un fatto costituente (o non più costituente) reato, assumendo come ulteriore punto di riferimento il tempo in cui fu commesso: fatto concreto e fattispecie astratta sono, dunque, due dati logicamente distinti, su cui, in momenti diversi, si valuta l’abolitio criminis eventualmente intervenuta159. Un orientamento particolarmente meritevole di apprezzamento evidenzia come sia proprio il fatto costituente reato, e non la fattispecie astratta, il nucleo essenziale da cui bisogna partire per risolvere tutte le vicende applicative dell’art. 2 c.p.. Sulla base di tale rilievo, quindi, il fatto che la norma incriminatrice tipizzata dal legislatore non subisca, nel caso di specie, alcuna modifica formale non esclude, che la (diversa) delimitazione della portata concettuale di uno dei suoi elementi essenziali incida in modo rilevante sul suo ambito di effettiva operatività: il concetto di “fatto” a risultare decisivo nella risoluzione della questione, comprende, appunto, l’insieme di tutti i presupposti rilevanti in concreto ai fini dell’applicazione della fattispecie incriminatrice160. In questa prospettiva, le norme extrapenali richiamate dall’art. 1 del presente testo unico sono chiaramente norme giuridiche integratrici dell’elemento normativo, in quanto incidono in modo assai significativo sull’operatività delle fattispecie penali ivi previste, circoscrivendone, in modo determinante per il caso concreto, l’ambito di estensione161. Sulla base delle brevi considerazioni svolte non può, pertanto, trovare accoglimento la tesi espressa dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la condizione di cittadino extracomunitario non rientra nel novero di quelle situazioni integratrici della fattispecie criminosa e che, pertanto, la sua modifica non si riflette sulla struttura stessa del precetto penale, con la conseguente inoperatività dell’art. 2, comma 2, c.p.. Il Supremo Collegio, come si è visto, per stabilire se la normativa extrapenale contribuisca a definire il “precetto penale” nella sua astratta dimensione, opera un distinguo all'interno del fatto di reato tra gli elementi che compongono il presupposto e quelli che riguardano la condotta tipica, ritenendo la riconducibilità solo dei secondi alla dimensione precettiva della norma penale. A ben vedere, il percorso motivazionale non chiarisce quale sia il discrimine fra elemento del fatto che contribuisce a definire il precetto penale, delimitandone la portata e ciò che, invece, andrebbe qualificato in termini di mero presupposto della condotta, il quale, pur conferendo significato al precetto (contribuendo ad individuarne il contenuto offensivo), è posto, nondimeno, al di fuori di esso162. Invero, si deve preliminarmente osservare che l’affermazione dell'estraneità del presupposto al precetto penale non è di per sé idonea ad escluderne una qualsivoglia rilevanza, ai fini della configurabilità del reato, in quanto l’art. 2, comma 2, c.p. riguarda tutte le norme che definiscono la natura sostanziale o circostanziale del reato, comprese non solo le norme extrapenali richiamate espressamente ad integrazione della fattispecie incriminatrice, bensì anche quelle fonti normative extrapenali primarie costituenti indispensabile presupposto o, comunque, concorrenti ad individuare il contenuto sostanziale del precetto. Per poter affermare o viceversa escludere la rilevanza della successione indiretta, occorre in primo luogo accertare se la variazione legislativa, che interessa la norma extrapenale richiamata influisca o meno sulla situazione che l’ordinamento intende tutelare. Lo spirito della legge sull’immigrazione, nel suo complesso, è quello di punire il compimento di tutti gli atti, che, come già evidenziato, realizzano l’ingresso e la permanenza di stranieri in violazione delle norme del presente testo unico. Ne segue che la situazione di illegalità perdura fino a quando il soggetto, che entra o permane contra ius nel territorio nazionale, resti uno straniero nel senso inteso dal suddetto art. 1, mentre la stessa cesserà una volta che questi abbia acquisito la cittadinanza di un Paese appartenente alla U.E.. Il richiamo alla ratio legis, operato anche dalla stessa Corte, sembrerebbe implicitamente confortare l’opinione, secondo cui il mutamento successivo della qualificazione soggettiva faccia venir meno l’antigiuridicità di quelle condotte criminose tenute anche in epoca anteriore, posto che esso dà luogo ad una restrizione del penalmente rilevante limitatamente a quegli stranieri, che nelle more del giudizio o successivamente ad esso siano divenuti cittadini comunitari, con conseguente applicazione dell’art. 129 c.p.p., nonché eliminazione di tutte le sentenze di condanna pronunciate nel periodo della sua vigenza. Sarebbe proprio lo “spirito” della legge ad avvalorare la correttezza giuridica di tale ultima conclusione. In altri termini, essendo le ipotesi delittuose de quibus delimitate soggettivamente, la ratifica del Trattato di adesione alla U.E., al pari delle ratifiche di altri analoghi trattati, che hanno negli anni recenti sancito l’ingresso di numerosi nuovi Stati163, si incorporano nel precetto, in quanto lo completano di dati senza i quali il tipo di illecito non risulta definito164, nel senso che la norma extrapenale individua il contenuto precettivo, concorrendo a contrassegnarne il disvalore165, per cui potrà parlarsi di abolito criminis, se pure “in via mediata”. L’intera architettura delle disposizioni concernenti l’immigrazione ruota, in sostanza, sul già più volte criticato discrimine fra cittadino comunitario e straniero, e non v’è dubbio alcuno, in ragione del richiamo testuale, che tale distinguo incida sulla punibilità attuale della condotte criminose commesse anteriormente alla modifica della nozione di straniero. Il concetto di immigrazione clandestina è un concetto unitario dal punto di vista tecnico-giuridico, concernente sia i cittadini di Stati terzi, che entrano in uno Stato membro senza rispettare i requisiti giuridici per l'ingresso, come il visto o i documenti validi di viaggio, sia coloro che restano in uno Stato membro nonostante sia scaduto il proprio permesso di soggiorno, senza aver diritto ad una proroga o un rinnovo di tale titolo. Il carattere di illiceità dell’ingresso o della permanenza è, quindi, un elemento tipizzante, da ricavarsi tenendo conto della normativa extrapenale, che fornisce la nozione di straniero: solo tale illegalità renderebbe antigiuridica una condotta che, altrimenti, si risolverebbe nella mera agevolazione dell'esercizio di un diritto della persona, ossia quello di emigrare da uno Stato membro all’altro. La norma di cui all’art. 1, stabilendo l’inapplicabilità dell’intero D.Lgs. n. 286 del 1998, dunque anche delle norme penali, al cittadino comunitario, non fa altro che prevedere uno speciale criterio di applicazione delle norme nel tempo, il quale risulta indubbiamente fondato sul presupposto del previsto allargamento dell’Unione europea, ed adottato nell’evidente intento di favorire l’integrazione e di evitare il protrarsi di conseguenze dannose per i cittadini di Stati, in procinto di entrare a far parte della U.E. Diversamente opinando, si determinerebbe una palese e illegittima disparità di trattamento tra i cittadini. Ne segue che si appalesa ultronea la necessità, evidenziata dalla Corte, di individuare espressamente “i cittadini di uno Stato in attesa di adesione”, quale ulteriore categoria di soggetti da sottrarre dall’ambito di applicazione della normativa contenuta nel T.U. Immigrazione, dal momento che allo stesso risultato si perviene attraverso un’interpretazione adeguatrice della nozione di straniero. La non appartenenza o appartenenza di un cittadino alle U.E. costituisce il discrimine tra l’applicazione o meno della disciplina contenuta nel suddetto decreto legislativo, che deve essere accertata dal giudice alla stregua di un elemento costitutivo della fattispecie, venendo a partecipare della sua natura. Il rapporto di integrazione fra norma penale ed extrapenale non deve, infatti, essere inteso in senso stretto, risultando la norma extrapenale richiamata del tutto autonoma dalla ratio sottesa al precetto penale. Il criterio discretivo che consente di distinguere i casi di novazione legislativa, che comportano una abolitio criminis da quelli che, invece, la escludono, poggia, in realtà, sulla circostanza che la norma extrapenale contribuisca o meno alla compiuta definizione della fattispecie penale. Va, poi, ribadito che la disposizione di cui all’art. 2 c.p. non allude ad un fenomeno successorio di natura diretta o mediata, ma richiama l’eventualità che un fatto non integri più gli estremi di un reato in rapporto ad una legge, anche extrapenale, posteriore al momento della sua commissione: come si è già evidenziato, il fatto costituente reato altro non è che il “fatto storicamente determinato in tutti gli aspetti rilevanti ai fini dell’applicazione di una disposizione incriminatrice”. Pertanto, il principio di retroattività della legge più favorevole ivi stabilito può trovare applicazione, anche se la fattispecie astratta sia rimasta virtualmente immutata. Come noto, il principio del favor rei enunciato all’art. 2 c.p. corrisponde a due diverse rationes: mentre il principio di irretroattività costituzionalizzato all’art. 25 Cost.166 tende a garantire i cittadini dagli abusi del potere legislativo, la retroattività in bonam partem, pur non trovando espresso riconoscimento a livello costituzionale, è strettamente collegata al principio di uguaglianza sancito all’art. 3 Cost. Come affermato anche dalla Corte Costituzionale, tale legame poggia sulla concezione oggettivistica del diritto penale, accolta “dal complessivo tessuto dei precetti costituzionali” e dal principio di offensività, per cui la pena deve essere posta a presidio di interessi che il legislatore, in quanto “interprete della coscienza sociale”167, si prefigge di tutelare con la sanzione penale. Pertanto, una volta che la legge e, presumibilmente, la coscienza sociale sono mutate, non ha senso punire ancora con la legge più severa in vigore al momento del fatto: la distinzione, pur sussistente, tra rimproverabilità dei fatti commessi nel vigore della precedente norma più severa e rimproverabilità dei medesimi fatti commessi nel vigore della successiva norma più mite, non deve influire, quindi, sul trattamento sanzionatorio. In quadro normativo del genere, può ben dirsi che sulla configurazione del soggetto attivo dei reati propri in tema di espulsione – ossia sulla qualificazione di un soggetto come “non appartenente all’Unione Europea” - si concentra il disvalore penale del fatto criminoso, il che impone, di fronte alla vicenda normativa relativa all’ingresso di un nuovo Stato nell’Unione, l’applicazione della disciplina ex art. 2 c.p. e, segnatamente, di quella relativa all’abolitio criminis168, in linea con quanto affermato anche dalla sentenza Tuzet, che fornisce alcune importanti coordinate metodologiche per orientare l'interprete in materia di successione mediata169. Orbene, facendo applicazione di detti principi al caso di specie, non vi è dubbio che la novatio legis incidente sulla qualità di straniero170 non possa non rilevare in favore dei nuovi cittadini comunitari, in virtù del principio di retroattività della legge più favorevole affermato dall’art. 2, comma 2, c.p., la cui formulazione letterale è chiara nell’escludere la punibilità per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce più reato171. E’ appena il caso di notare che in alcune sentenze, sulla base del diverso ruolo giocato, nelle varie fattispecie, dallo status di straniero quale elemento normativo, si afferma che il successivo venir meno della suddetta qualificazione incida in modo diverso sull’antigiuridicità delle condotte criminose pregresse, a seconda che la speciale condizione connoti l’autore del fatto oppure la persona offesa dal reato. Essa, infatti, inciderebbe solo in merito alla fattispecie di cui all’art.14, comma 5-ter, che delinea un reato proprio, la cui configurazione ha come necessario presupposto, in capo al soggetto attivo, la qualifica di straniero ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, T.U. Immigrazione, laddove nei delitti di cui agli artt. 12 e 22, essa costituirebbe il mero presupposto di un reato comune, riguardando, in entrambi i casi, la sola persona offesa dal reato (di cui le norme incriminatrici intendono vietare lo sfruttamento, anche a fini lavorativi), di talché ben se ne può sostenere l’ultrattività dopo che i favoreggiati sono divenuti cittadini dell’Unione. Invero, tale trattamento differenziato non è auspicabile: non è, infatti, ragionevole ammettere l’avvenuta depenalizzazione dei soli reati propri commessi da cittadini neocomunitari, ma non già di quelli che postulano la qualifica di straniero in capo alle vittime dell'altrui condotta criminosa. Si è del parere che un siffatto modo di ragionare, oltre a porsi in palese contrasto con il principio di uguaglianza, non è, parimenti, corretto dal punto di vista dogmatico, perché o la norma modificata fa corpo con il precetto penale e allora la sua abrogazione fa venir meno anche questo, o essa rappresenta un semplice elemento di concretizzazione del precetto penale e allora la modifica nel frattempo intervenuta è irrilevante per la qualificazione giuridica dei fatti in precedenza commessi, senza che possa essere di rilievo la circostanza che in alcuni casi la nozione di straniero afferisca al soggetto agente, mentre in altri a coloro in danno dei quali il reato viene posto in essere. L'aspetto importante sta, dunque, nella precisazione che, in entrambe le ipotesi, si tratta di un elemento costitutivo del fatto, il cui venir meno implica la mancata integrazione della fattispecie. In sostanza, la tesi preferibile è che si tratti di mutamento dall’indubbia portata generale, estendibile in via di principio, a tutte le fattispecie penali d’immigrazione coinvolgenti, a diverso titolo, cittadini “neocomunitari”. 8.1 Segue: conclusioni Sulla base delle argomentazioni esposte, l’orientamento della giurisprudenza di legittimità appare fin troppo severo e contraddittorio sul ruolo svolto dagli elementi normativi all’interno della fattispecie penale. La decisione delle Sezioni unite in commento presta il fianco a critiche significative, la più rilevante delle quali è che la Corte non individua il discrimine, dogmaticamente fondato, tra mutamento di valore e mutamento fattuale della fattispecie incriminatrice, che si traduca in un criterio seriamente verificabile, alla cui stregua sindacare la correttezza del percorso logico seguito dall’interprete per sostenere o negare l’applicazione dell’art. 2, comma 2, c.p.172. La Corte riconosce sì che la materia è di quelle assai discusse, tanto da rendere difficile una pur sintetica indicazione delle varie posizioni emerse nel dibattito, ma anziché procedere ad una loro puntuale disamina, offre una panoramica degli orientamenti giurisprudenziali non tutti, peraltro, direttamente incidenti sulla fattispecie oggetto di giudizio. Il richiamo alla natura integrativa o meno della norma extrapenale è l'unica indicazione che le Sezioni unite forniscono, ma si tratta appunto di una indicazione generica e tautologica, che non si sostanzia in un criterio logico-giuridico in forza del quale poter accertare in concreto la ricorrenza dell’una o dell’altra ipotesi. La soluzione ermeneutica adottata dal Supremo Collegio determina conseguenze non condivisibili, nella misura in cui afferma l’irretroattività di una modifica in bonam partem e sottrae al giudice il compito istituzionale di ricostruire il bene protetto dalla fattispecie penale, anche alla luce della normativa sopraggiunta. Fortemente criticabile è, peraltro, l’affermazione secondo cui l’adozione di un’interpretazione “estensiva” è inammissibile in quanto creerebbe larghe sacche di impunità, incoraggiando comportamenti opportunistici173. A tal proposito giova ricordare che le stesse esigenze di tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico salvaguardate dal presente testo unico, possono venire altrimenti soddisfatte, senza che sia necessario il ricorso a letture costituzionalmente censurabili dell’art.2 c.p.: può ricordarsi, in via esemplificativa, la recente emanazione del fortemente contestato “decreto-espulsioni” 174, che, a parziale modifica del D.Lgs. n. 30 del 2007, anticipava alcune disposizioni del disegno di legge in materia di sicurezza urbana, facilitando, in sostanza, le espulsioni dei cittadini comunitari175. Nella giurisprudenza della Corte di Cassazione a Sezioni unite, non mancano altri casi di interpretazione opinabili. A differenza di altri sistemi, nel nostro ordinamento il precedente non è mai vincolante e l’effettività della funzione nomofilattica176 non è affidata solo all’autorevolezza dell'organo decidente177, ma anche, anzi soprattutto, alla forza della argomentazione logico-razionale della decisione. Laddove quest'ultima manchi o sia insufficiente non solo è difficile che venga assicurata un’uniforme interpretazione del diritto, ma rischia di risultarne inficiata anche l'autorevolezza della istituzione cui quel compito è affidato. In questo caso non può non rilevarsi come la capacità persuasiva della decisione delle Sezioni unite sia alquanto debole. Tuttavia, il percorso di affrancamento da tale sentenza, che l’elaborazione pretoria successiva vorrà eventualmente intraprendere, non potrà non tener conto dell'intero corpo di precedenti ora ricondotti a sistema dalla pronuncia in questione. Si è consapevoli che siffatto arresto giurisprudenziale avrà ricadute incisive sulla giurisprudenza di merito, che difficilmente si discosterà da esso nella consapevolezza che una eventuale decisione difforme verrà cassata in sede di legittimità; id est il giudice di merito, al fine di evitare una probabile censura da parte della Suprema Corte, è facile che segua pedissequamente e senza alcun spirito critico i precedenti delle Sezioni unite, limitando notevolmente l’evoluzione giuridica (e giurisprudenziale, in particolare). Ciononostante, si auspica che la giurisprudenza successiva dia luogo a tale processo di affrancamento, che, valorizzando la funzione di “elemento respiratore” connessa agli elementi normativi della fattispecie, insista per la sicura rilevanza della successione extrapenale, almeno quando essa riguardi norme giuridiche non regolamentari. Giova ricordare che la posizione favorevole all'applicazione dell'art. 2 c.p. in caso di modifiche “mediate” della legge penale, conseguenti alla successione di norme integrative del precetto penale, costituiva, peraltro, una linea di fondo prevalente nella stessa giurisprudenza di legittimità178 anche recente, secondo cui “l’istituto della successione delle leggi penali nel tempo riguarda le norme che definiscono la struttura essenziale e circostanziata del reato e, conseguentemente, ai fini dell'applicabilità dell'articolo 2, c.p., si deve tenere conto anche di quelle fonti normative che, pur non comprese nel precetto penale, ne integrano tuttavia il contenuto”179. Decisivo appare, in particolare, il riferimento alle costanti e ripetute applicazioni del principio del disvalore sociale del fatto, quale criterio attuativo del principio di necessaria offensività (art. 49, comma 2, c.p.), in cui si afferma che la modifica di una norma extrapenale può essere sussunta nell’ipotesi di abolitio criminis, ogniqualvolta essa incida sul predetto disvalore, privando la condotta concreta in tutto o in parte del suo necessario contenuto lesivo, avuto riguardo alla ratio puniendi sottesa all’ipotesi di reato contestata; circostanza, questa, puntualmente verificatasi nel caso di specie. Ciò posto, sembra corretto concludere, che, a seguito della ratifica del trattato di adesione alla U.E., le condotte poste in essere da chi o nei confronti di chi, oggi, non rivesta più la qualifica di straniero, abbiano perso il loro necessario carattere offensivo, essendo venuto meno un elemento essenziale delle fattispecie penali in oggetto, con conseguente operatività dell’istituto successorio di cui all’art. 2, comma 2, c.p.. ______________ 1 Lo Stato Italiano con L. 9 gennaio 2006, n. 16, (in G. U., 25 gennaio 2006, n. 20) ha ratificato il Trattato di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea, sottoscritto a Lussemburgo il 25 aprile 2005 (in G. U. dell’Unione europea del 21 giugno 2005). 2 L'art.1, comma 2, D. Lgs. n. 286 del 1998 precisa che “il presente testo unico non si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, se non in quanto si tratti di norme più favorevoli, e salvo il disposto dell'articolo 45 della legge 6 marzo 1998, n. 40”. 3 Il Trattato istitutivo dell’Unione europea agli artt.39-42 ha, peraltro, previsto che, per un periodo transitorio minimo di due anni successivi all’allargamento, ognuno degli Stati membri potrà non applicare nei confronti dei neocittadini comunitari le norme europee sulla libera circolazione dei lavoratori ed applicarne invece di nazionali eventualmente (ma non necessariamente) più restrittive, al fine di scongiurare l’eventualità di un esodo in massa dai nuovi Stati dell'Unione. Relativamente alla situazione italiana, si rende noto che con circolare del 31 luglio 2006, n. 21 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha deciso di porre fine al regime transitorio restrittivo, imposto dal precedente governo con D.P.C.M. 20 aprile 2004 (Programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori cittadini dei nuovi Stati membri della UE nel territorio dello Stato per l'anno 2004, in G.U., 3 maggio 2004, n. 102), dando in tal modo piena applicazione al libero ingresso di tutti i cittadini neocomunitari al mercato del lavoro italiano. 4 Cfr. artt. 43 e ss. Trattato CE. 5 Cfr. D. Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30 (da ultimo modificato dal D. Lgs., 28 febbraio 2008, n. 32), recante disposizioni sulla libera circolazione ed il soggiorno dei cittadini dell’Unione e i loro familiari nel territorio degli Stati membri, che dà attuazione alla Direttiva comunitaria 2004/38/CE del 29 aprile 2004. 6 Il problema interpretativo ha riguardato non solo la fattispecie delittuosa di cui all’art.12, D. Lgs. n. 286 del 1998, ma anche quella, più ricorrente nelle aule di giustizia, prevista dal successivo art.14, commi 5-ter e 5-quater. 7 Esula dalla presente trattazione l’esame delle ipotesi di violazione del divieto di reingresso (art.13, commi 13 e 13-bis, T.U. Imm.), nonché di assunzione del lavoratore straniero privo del permesso di soggiorno (art.22, comma 12, T.U. Imm.); alcune delle problematiche ad esse relative verranno, nondimeno, accennate in nota. 8 Ultimamente si registra una aumento della pressione migratoria alle frontiere esterne dell’area esterna a Schengen, in particolare, focolaio dell’immigrazione clandestina sono le coste dell’Italia meridionale, ove si intercetta un numero consistente di persone provenienti dal Corno d'Africa, compresi Sudan, Egitto, Sierra Leone, Costa d'Avorio e Liberia (zone in cui sono spesso in atto guerre civili). 9 Cfr. A. Cassese, Art. 10, in Commentario della Costituzione (a cura di G. Branca), Bologna – Roma, 1975, p. 510, secondo cui la ratio della riserva di legge rinforzata ivi prevista, è insita nella volontà di “sottrarre alla regolamentazione della pubblica amministrazione un campo nel quale l’autorità pubblica del passato regime fascista si era ispirata a bieche ideologie nazionalistiche e xenofobe”, ossia di evitare nella materia “l’arbitrio dell’esecutivo”. 10 Tale legge ha avuto il merito di aver abolito, in materia di asilo politico, la riserva geografica alla Convenzione di Ginevra del 1951, che limitava il riconoscimento dello status ai rifugiati provenienti dall'Europa. Tra i vari punti deboli della normativa l’inefficacia del sistema delle espulsione: cfr., sul punto, A. Caputo, Espulsione e detenzione amministrativa degli stranieri, in Quest. Giust., 1999, p. 426. 11 Cfr. B. Nascimbene, Nuove norme in materia di immigrazione. La legge Bossi - Fini: perplessità e critiche, in Corr. Giur., n. 4, 2003, p. 532-540 e bibliografia ivi citata; Id., Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero. Il commento, in Dir. Pen. Proc., 1998, p. 421 ss. 12 Tra le misure di contrasto all’immigrazione clandestina si segnalano i nuovi poteri riconosciuti alle forze di polizia in tema di controlli alla frontiera e l’impiego di navi della marina militare in ausilio e supplemento rispetto a quelle in normale servizio di polizia, al fine di fermare e ispezionare le imbarcazioni sospettate di trasportare clandestini. Si prevedono, inoltre, tre ipotesi di espulsione: l’art.13 disciplina la c.d. espulsione amministrativa disposta dal Ministro dell’interno o, su sua delega, dal prefetto, che in seguito all’abrogazione dell’art.13, comma 3-sexies ad opera dell’art.3, comma 7, L., 31 luglio 2005, n. 155, può essere disposta, oltre che nelle ipotesi generali ed in quelle richiamate dal suddetto art.3, L. n. 155 del 2005 (ossia nei casi in cui vi siano fondati motivi di ritenere che la permanenza dello straniero nel territorio nazionale possa in qualsiasi modo agevolare organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali), anche in relazione allo straniero nei cui confronti si proceda per uno dei delitti di cui agli artt.407, comma 2, c.p.p. e 12, T.U. Imm.; l’art.15 prevede la c.d. espulsione a titolo di misura di sicurezza; l’art.16, infine, regola la c.d. espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione, le cui eccezioni di illegittimità costituzionale per violazione dell’art.27, comma 3, Cost. sono state respinte dalla Corte Costituzionale con ordd. 15 luglio 2004, n. 226 e 23 dicembre 2004, n. 422, in ragione della ritenuta natura esclusivamente amministrativa della misura. 13 Cfr. Corte Cass. Pen., Sez. III, 23 gennaio 2003, n. 3162, in Giur. It. 2004, p. 1122. Sul piano processuale si ricorda che la legge Bossi-Fini ha previsto il ricorso al giudizio direttissimo anche nei confronti di persone colpevoli di essere rientrate nel territorio dopo essere state colpite da provvedimento di espulsione amministrativa o di non avere ottemperato all’ordine di allontanamento del questore, oltre alla parziale inoperatività della legge sull’ordinamento penitenziario (L., 26 luglio 1975, n. 354) nei confronti degli stranieri, con conseguente estensione agli stessi del regime carcerario previsto per i reati di maggiore gravità. Si segnala, peraltro, in materia di esecuzione della pena detentiva, una recente sentenza delle Sezioni Unite (Corte Cass. Pen., Sez. Un., 28 marzo 2006, n. 14500, in Guida Dir., 2006, n. 22, p. 50), ove si stabilisce che le misure alternative alla detenzione in carcere (nella specie, affidamento in prova al servizio sociale) possono essere applicate anche al cittadino extracomunitario, qualora ricorrano le condizioni stabilite dall’ordinamento penitenziario. 14 Cfr. F. Resta, Nemici e criminali. Le logiche del controllo, in Ind. Pen., n. 1, 2006, p. 181 ss.; Dal Lago, Non-persone. L’esclusione dei migranti in una società globale, Milano, 1999; A. Caputo, Immigrazione, diritto penale e sicurezza, in Quest. Giust., numero monografico La libertà delle persone, n. 2-3, 2004, p. 379 ss., a cui si deve l’efficace definizione di “diritto della segregazione”. Sugli effetti negativi ascrivibili alle normative restrittive dei flussi migratori in entrata cfr. il Rapporto del Gruppo di esperti sulla tratta degli esseri umani nominato dalla Commissione Europea, Roma, 2005, consultabile all’indirizzo www.ontheroadonlus.it\pubblicazioni.html. In particolare, è proprio alla mancata adozione di politiche di regolarizzazione e integrazione sociale dei migranti, che si riconduce il coinvolgimento della criminalità organizzata nella attività di gestione illegale dei flussi migratori, caratterizzata da un’alta redditività. In altri termini, è la stessa condizione di clandestinità del migrante, che finisce per costituire un importante fattore criminogeno. 15 Cfr. M. Donini, Il volto attuale dell’illecito penale. La democrazia penale tra differenziazione e sussidiarietà, Milano, 2004, p. 53 ss. 16 Anche il sistema di sanzioni amministrative presenta un grado di afflittività talmente alto da avere carattere sostanzialmente penale, apparendo la subordinazione al regime amministrativo meramente funzionale ad eludere le garanzie dello statuto penalistico. In particolare, la misura del trattenimento dello straniero presso i centri di permanenza temporanea (ora denominati “centri di identificazione ed espulsione” dall’art.9, D. L., 23 maggio 2008, n. 92 (meglio noto come “pacchetto sicurezza”, convertito nella L., 24 luglio 2008, n. 125), definita da alcuni magistrati “detenzione amministrativa”, si caratterizza per il suo contenuto afflittivo riconosciuto anche dalla Corte Cost., 10 aprile 2001, n. 105 (in Giur. Cost., 2001, p. 2), che, pur rigettando l’eccezione di costituzionalità stante la limitazione del trattenimento al tempo strettamente necessario all’esecuzione dell’espulsione, ha precisato che tale provvedimento al pari dell’accompagnamento coattivo alla frontiera, deve considerarsi misura incidente sulla libertà personale ai sensi dell’art.13 Cost., il cui carattere di coercitività vale a differenziarlo da misure incidenti unicamente sulla libertà di circolazione. Cfr. C. Longobardo, La disciplina delle espulsioni dei cittadini extracomunitari: presidi penali ed amministrativi al fenomeno dell’immigrazione, in S. Moccia (a cura di), Diritti dell’uomo e sistema penale, II, Napoli, 2002, p. 260. 17 Contro la dilatazione degli strumenti repressivi cfr. F. Favara Relazione sull’amministrazione delle giustizia nell’anno 2004, Bozze di stampa, Roma, 11 gennaio 2005, p. 49-50: “L’efficacia del processo penale è minata alla radice dall’inefficacia della legge penale. In un ordinamento fondato sulla obbligatorietà della legge penale è pertanto contro ogni logica di efficacia l’espansione del diritto penale.” 18 Cfr. Moccia, Dalla tutela dei beni alla tutela delle funzioni: tra illusioni postmoderne e riflussi illiberali, in Riv. It. Dir. Proc. Pen., n. 2, 1995, p. 373 ss.; cfr. A. Caputo, Prime applicazioni delle norme penali della legge Bossi-Fini, in Quest. Giust., n. 1, 2003, p. 126, in base al quale: “I principi e gli scopi dell’ordinamento penale – del diritto e della procedura penale - vengono piegati, asserviti all’attività amministrativa preordinata all’allontanamento del nemico della società, lo straniero”. 19 Cfr. A. Caputo, La libertà personale è uguale per tutti. Corte costituzionale e disciplina dell’immigrazione, in Quest. Giust., n. 5, 2004, p. 1050, che rileva come tuttavia la Corte costituzionale, nella sentenza 15 luglio 2004, n. 223, ha sancito che i provvedimenti di polizia incidenti sulla libertà personale devono avere “natura servente rispetto alla tutela di esigenze previste dalla Costituzione”. 20 Occorre fare una precisazione terminologia con riguardo al significato di clandestino ed irregolare: il clandestino è propriamente colui che entra nel territorio dello Stato senza la documentazione richiesta, l’irregolare è colui che, entrato in Italia secondo le prescrizioni di legge, ha in seguito perso i titoli di legittimazione. Nella prassi, come nel presente lavoro, i due termini vengono sovente usati come sinonimi. 21 Cfr. A. Mangiaracina, Brevi note in tema di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, in Giur. Mer., 2005, n. 5, p. 1163; A. Caputo, Favoreggiamento all'emigrazione: questioni interpretative e dubbi di costituzionalità, in Quest. Giust., 2003, p. 1243 ss.; L. Gizzi, Sulla natura giuridica del delitto di agevolazione dell'immigrazione clandestina, in Giur. It., 2003, p. 1012; Pace, I flussi migratori illegali: disciplina penalistica della materia e tecnica delle indagini, anche nella loro dimensione sovranazionale, relazione tenuta al Primo corso di formazione “Falcone e Borsellino”, Frascati, 26-30 aprile 1999, p. 3 (Doc. n. 1830); E. Lanza, La repressione penale dell’immigrazione clandestina, in Dir. Dir., consultabile all’indirizzo http://www.diritto.it/materiali/penale/lanza.html. 22 In realtà non si ha una perfetta corrispondenza con ciò che a livello internazionale si indica col termine smuggling. Nel Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Air and Sea, Supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, all’art.2, ne è data la seguente definizione: “smuggling of migrants shall mean the procurement, in order to obtain, directly or indirectly, a financial or other material benefit, of the illegal entry of a person into a State Party of which the person is not a national or a permanent resident”. In ambito europeo un’analoga definizione è prevista all’art.27 dell’Accordo di Schengen del 19 giugno 1990, contenente l’impegno per le Parti contraenti a “stabilire sanzioni appropriate nei confronti di chiunque aiuti o tenti di aiutare, a scopo di lucro, uno straniero a entrare o soggiornare nel territorio di una Parte contraente in violazione della legislazione di detta Parte contraente relativa all’ingresso e al soggiorno degli stranieri”. Per un quadro d’insieme in Italia, alla luce della recente legge 16 marzo 2006, n. 146, di ratifica della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001, cfr. G. De Amicis, O. Villoni, La ratifica della Convenzione ONU sulla criminalità organizzata transnazionale e dei suoi protocolli addizionali, in Giur. Mer., 2006, doc. 323, p. 1626 ss.; A. Di Martino, Criminalità organizzata e reato transnazionale, diritto penale nazionale: l’attuazione in Italia della cd. Convenzione di Palermo, in Dir. Proc. Pen, n. 1, 2007, p. 11 e ss. 23 Cfr. il Protocol to prevent, suppress and punish trafficking in persons, especially women and children, che si occupa della tratta a scopo di sfruttamento. 24 Come già evidenziato, il traffico di migranti è un’attività criminale spesso gestita dal crimine organizzato. La normativa penale previgente è stato rinnovata e adeguata agli standards internazionali ed europei con la L., 11 agosto 2003, n. 228 (in G.U., 23 agosto 2003, n. 195), che ha apportato importanti modifiche sul piano sostanziale e processuale, nonché sull’organizzazione delle competenze e degli uffici responsabili in questo settore, riformulando le fattispecie penali di cui agli artt.600, 601, 602 c.p., aventi ad oggetto la tratta e la riduzione in schiavitù, alla luce delle nuove esigenze emerse in questi ultimi anni. In epoca anteriore all’adozione della nuova legge, la giurisprudenza aveva preferito punire i comportamenti legati a tale fenomeno criminale facendo applicazione di reati, quali il reato di sfruttamento della prostituzione di cui alla L., 20 febbraio 1958, n. 75 (c.d. legge Merlin), il sequestro di persona, la violenza sessuale, la minaccia e la violenza privata, nonché di associazione a delinquere, anche di tipo mafioso. Un aspetto, però, merita di essere segnalato: l’art.12, T.U. Imm. prevede (in specie quella indicata al comma 3-ter) ipotesi di traffico di persone, in parte non dissimili da quelle di tratta (come definita nel Protocollo contro il trafficking), e di norma riconducibili ai medesimi ambienti di criminalità organizzata transnazionale, a cui, però, non sono applicabili le menzionate innovazioni legislative (come, ad esempio, l’attribuzione della “competenza” alle Direzioni distrettuali antimafia e la disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia), benché l’Italia abbia sottoscritto l’impegno ad adottarle in quanto previste dalla citata Convenzione della Nazioni Unite e dai Protocolli addizionali. In particolare, l’art.12 cit. non viene ricompreso nell’ambito di applicazione degli artt.51, comma 3-bis, c.p.p. e 416, comma 6, c.p. Tra le prime applicazioni giurisprudenziali in materia di riduzione in schiavitù cfr. Corte Cass., Sez. VI, 4 gennaio 2005, n. 82, ove il Supremo Collegio stabilisce che la nuova formulazione dell’art.600 c.p. non ha apportato alcuna significativa innovazione alla descrizione del fatto tipico, sia che si fondi l’accertamento sulla continuità del tipo di illecito o sul criterio dei rapporti strutturali (cfr. infra), dando così luogo ad un fenomeno di mera modificazione di norme penali ex art.2, comma 4, c.p., e non ad un fenomeno di abrogazione della precedente incriminazione rilevante ai sensi dell’art.2, comma 2, c.p. 25 La necessità di distinguere i due fenomeni nasce soprattutto dal fatto che le due attività sono affidate a diverse agenzie di law enforcement, diversi organismi di polizia o diverse branche operative all’interno dello stesso organismo. In Italia, la competenza per il coordinamento delle attività investigative in materia di traffico finalizzato allo sfruttamento è esercitata, a livello centrale, dalla Direzione centrale della polizia criminale, presso il Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno, mentre le analoghe funzioni riferite alle attività di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina sono svolte, invece, dal Servizio stranieri, collocato all’interno dello stesso Dipartimento di pubblica sicurezza. Questa ripartizione delle funzioni e delle competenze trae origine da considerazioni di ordine storico (l’immigrazione clandestina nasce come problema di ordine pubblico) e burocratico-organizzativo (la lotta alle organizzazioni criminali dedite al trafficking richiede spesso risorse investigative e tecnologiche superiori). In alcuni casi, tuttavia, da tale suddivisione deriva un grado insufficiente di coordinamento tra le due strutture, sia sul versante dell’analisi strategica, sia su quello operativo, che sembra essere di ostacolo ad una comprensione corretta e organica delle dinamiche criminali collegate al traffico. 26 Trattasi di innovazione che in parte si adegua al contenuto del Protocollo addizionale della Convenzione della Nazioni Unite contro la Criminalità organizzata transnazionale per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria già citata. Sul tema, cfr. E. Rosi, La tratta di persone ed il traffico di migranti. Gli strumenti internazionali, in Cass. Pen., 2001, n. 6, p. 731 ss.; Id., Le misure internazionali per la lotta contro le forme di criminalità connesse al fenomeno migratorio, in Riv. Giur. Circ. Trasp., 2002, n. 2, p. 178 ss. 27 Cfr. Corte Cass. Pen., Sez. III, 28 novembre 2002 – 23 gennaio 2003, n. 3162, cit. 28 Sono, pertanto, da escludere ipotesi di imputazione a titolo di concorso nel delitto di favoreggiamento dello straniero favorito, anche qualora sia riscontrabile una partecipazione consensuale e volontaria: in questo senso cfr. M. Cerase, Riformata la disciplina dell’immigrazione: le novità della “Legge Bossi-Fini”, in Dir. Pen. Proc., n. 11, 2002, p. 1347. 29 A tal proposito appare opportuno segnalare che l’art.21 del d.d.l. (A.C. 2180), approvato dal Senato il 5 febbraio 2009 (A.S. 733), contenente (le ennesime) disposizioni in materia di pubblica sicurezza, prevede il nuovo reato di ingresso illegale, punibile con l’ammenda (il testo è consultabile all’indirizzo http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/schedela/trovaschedacamera.asp?PDL=2180). Ma progetti di legge volti alla criminalizzazione di tale condotta non sono mancati anche in periodo anteriore: già in sede di conversione del D. L. n. 241 del 2004, Luigi Bobbio, relatore del provvedimento, aveva presentato e poi ritirato un emendamento che prevedeva l’introduzione del reato di ingresso clandestino; nello stesso senso cfr. il d.d.l. n. 3911, presentato al Senato il 20 aprile 1999 dal sen. Mantica; il p.d.l. n. 5392, presentato alla Camera dei Deputati in data 11 novembre 1998 dall’on. Carlesi, nonchè la proposta di legge n. 5808, d’iniziativa dell’on. Fini ed altri, presentata alla Camera dei Deputati il 15 marzo 1999. 30 Interessante segnalare Corte Cass. Pen., Sez. Un., 27 novembre 2003, n. 45801, la quale ha chiarito che lo stato di clandestinità dello straniero non costituisce giustificato motivo per la mancata esibizione dei documenti, chiarendo così un contrasto interpretativo sorto in riferimento all’art.3, comma 6, D. Lgs. n. 286 del 1998, essendo il destinatario della norma lo straniero in genere, quindi anche quello che sia entrato illegalmente nel territorio dello Stato. 31 Stesse perplessità suscita la previsione di cui all’art.3, n. 8, L. 20 febbraio 1958, n. 75 (c.d. Legge Merlin), che disciplina il delitto di favoreggiamento della prostituzione, che, al pari dell’ingresso clandestino, non costituisce reato. Per una rassegna di condotte rientranti nella fattispecie e per la definizione del contributo minimo ai fini della consumazione del reato, cfr. S. Ardita, Il favoreggiamento della prostituzione tra ambiguità del sistema ed ampiezza della lettera della legge: l'ipotesi dell'accompagnamento sul luogo dell'adescamento, in Cass. Pen., 2002, n. 2, p. 509; più di recente, cfr., per tutte, Corte Cass., Sez. III, 21 gennaio 2005, n. 1716, che ribadisce come non commette favoreggiamento della prostituzione il cliente che riaccompagni la prostituta nel luogo dell’iniziale adescamento o almeno, aggiungono i giudici di legittimità, “non la favorisce più di quanto non faccia la consumazione stessa del congresso carnale, che tuttavia nessuno (ancora) è arrivato a imputare al cliente come favoreggiamento della prostituzione”. 32 A titolo esemplificativo si ricorda che l’art.12, comma 2, sancisce che non sono punite le attività di soccorso ed assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato, con ciò indicano alcuni casi di esclusione dell’antigiuridicità del fatto. Anche la norma de qua ha suscitato qualche dubbio. Innanzitutto ne è stata lamentata l’ultroneità, per essere i fatti scriminabili ai sensi dell’art.12, comma 2, già comunque esenti da reazione penale in virtù dell’esimente generale di cui all’art.54 c.p. Invero, tale previsione è più elastica di quella di cui al richiamato art.54 c.p. e consente di scriminare anche quelle condotte occasionate da esigenze umanitarie, quand’anche non siano realizzati i parametri della “costrizione”, “necessità” e “inevitabilità altrimenti del pericolo” previsti dalla esimente generale per delimitare il proprio ambito di operatività. Ma ciò che ha destato maggior perplessità è la stessa collocazione della disposizione, atteso che essa non pare introdurre un’eccezione alla regola di cui all’art.12, comma 1, bensì dell’ipotesi di cui al successivo comma 5, presupponendo la causa di giustificazione de qua la presenza nel territorio. Vi è da dire, d’altro canto, che il dolo specifico del fine di trarre profitto caratterizzante il delitto di agevolazione della permanenza sia già di per sé idoneo ad escludere lo scopo umanitario di cui al comma 2, come anche le diverse attività punite nello stesso articolo (cfr. E. Lanza, La repressione, cit.). 33 Cfr. Corte Cass. Pen., Sez. I, 16 gennaio 2008, n. 4123, ove si stabilisce che il delitto di cui all’art.12, comma 1, T.U. Imm. è reato di pericolo che si perfeziona per il solo fatto di compiere atti diretti a favorire l’ingresso in altro Stato, senza che abbia alcuna rilevanza la durata della permanenza o la destinazione finale, a meno che non risulti provato che lo straniero clandestino sia diretto al proprio paese di origine. Tale prova non può consistere nelle sole dichiarazioni dei trasportati, sorpresi in transito nel territorio italiano, bensì deve essere valutata in relazione ad elementi che dimostrino la finalità ed i motivi del viaggio (ad esempio, i titoli di viaggio per il successivo percorso), con conseguente onere di allegazione per l’imputato (conformi Id., 20 giugno 2007, n. 29728; Id., 15 giugno 2007, n. 33232, in Cass. Pen., 2008, n. 6, p. 2598; Id., 26 ottobre 2006, n. 42117; Id., 24 gennaio 2006, n. 14545). Contra cfr. Corte Cass. Pen., Sez. I, 3 ottobre 2008, n. 38936, secondo cui il delitto in argomento ha natura di reato di pericolo o a consumazione anticipata, che si perfeziona per il solo fatto che siano compiuti atti diretti a favorire l'ingresso, a prescindere dall'effettività, durata e finalità dell'ingresso medesimo, in quest'ultima incluso il mero transito con destinazione finale il Paese di origine della persona stessa (in senso adesivo Id., 23 settembre 2008, n. 38159; Id., 28 febbraio 2008, n. 11702; Id., 28 febbraio 2008, n. 10716; Id., 31 gennaio 2008, n. 6398; Id., 6 ottobre 2006, n. 34053; Id., 25 gennaio 2005, n. 4201). 34 Il giudice dovrà accertare, caso per caso, l’idoneità della condotta al raggiungimento dello scopo e, dunque, la sussistenza o meno di quella esposizione al pericolo per il bene protetto, che fonda la rilevanza penale della condotta (cfr. A. Caputo, Diritto e Procedura Penale dell’immigrazione, Giappichelli, 2006). 35 A tale riguardo è possibile registrare orientamenti giurisprudenziali difformi. Secondo una prima tesi, modalità “formalmente regolari” dell’ingresso non sono di ostacolo al perfezionamento del delitto di favoreggiamento dell’ingresso illegale (cfr. Corte Cass. Pen., Sez. VI, 16 dicembre 2004 – 9 marzo 2005, n. 9233); secondo un più condivisibile orientamento, invece, “la condotta penalmente rilevante prevista dalla norma in esame è esclusivamente quella tesa a favorire l’ingresso dello straniero in violazione delle norme del testo unico, cioè in assenza di valido documento legittimante l’ingresso o in presenza di documento ottenuto con artifici o in modo illecito (e non anche quella di chi favorisce l’ingresso dello Stato di persona munita di regolare visto, a nulla rilevando i progetti, le intenzioni o le speranze di quest’ultima in ipotesi difformi da quanto consentito dal visto)”: così Corte Cass., Sez. I, 21 ottobre 2004 – 22 dicembre 2004, n. 49258. 36 Cfr. A. Callaioli, M. Cerase, Il Testo Unico delle disposizioni sull’immigrazione, in Leg. Pen., n. 1-2, 1999; A. Caputo, Immigrazione, diritto penale e sicurezza, cit., p. 368 ss. 37 Cfr. Trib. Torino, ord. 17 marzo 2004, con cui il giudice dell’udienza preliminare solleva la questione di legittimità costituzionale dell’art.12, comma 1, nella parte in cui punisce chi compie atti diretti a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, in relazione ai principi di determinatezza e riserva di legge in materia penale di cui all’art.25, comma 2, Cost., nonché di libera immigrazione ex art.35, comma 4, Cost. Trattasi per il giudice a quo di una norma penale in bianco, non precisando, infatti, il parametro normativo, alla cui stregua condurre il giudizio di illegalità dell’ingresso stesso. Dovendosi escludere la possibilità di identificarlo con la disciplina dell’ordinamento italiano (non potendo essa dettare le condizioni di legalità dell’ingresso in altro Paese), il parametro di illegalità dell’ingresso nel territorio dello Stato estero (di cui la persona ‘‘non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente”), sembra doversi identificare con la disciplina dello Stato di destinazione, che regoli la materia, con integrale assorbimento del precetto, quindi, nella normativa estera di riferimento, e con la conseguente denazionalizzazione dell’offesa, parallela all’internazionalizzazione dell’oggettività giuridica sottesa alla norma. La Consulta non entra nel merito della questione sottopostagli, osservando che, successivamente all’ordinanza, il quadro legislativo di riferimento è stato ulteriormente modificato ad opera della legge n. 271 del 2004, di conversione del D. L. n. 241 del 2004. Con ordinanza 29 dicembre 2004, n. 445 (con nota di Natalini, Clandestini e favoreggiamento, si cambia - Previste due fattispecie e tante aggravanti, in Dir. Giust., 2005, n. 4, p. 36), pertanto, restituisce gli atti al giudice de quo al fine di una rivalutazione ex novo della sussistenza della rilevanza e non manifesta infondatezza della questione con riferimento anche allo ius superveniens. La novella non ha inciso sull’elemento specializzante dell’illegalità contenuto nella sottospecie di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina in esame, lasciando così insuperati i dubbi di legittimità costituzionale sollevati dall’ordinanza di rimessione. 38 Cfr. Corte Cass. Pen., Sez. I, 8 maggio 2002 – 5 giugno 2002, n. 22741, Galgano, in Riv. Pen., 2002, p. 669, che, nel respingere la questione di legittimità costituzionale sollevata sul punto, precisa come per ingresso illegale debba intendersi quello avvenuto in violazione delle norme del T.U., nonché nelle ipotesi “in cui il visto di ingresso sia richiesto ed eventualmente ottenuto fraudolentemente e mediante simulazione dei prescritti requisiti”. 39 Così Corte Cass. Pen., Sez. I, 8 maggio - 5 giugno 2002, n. 22741, cit. 40 La giurisprudenza delinea la figura in esame come reato istantaneo e di pericolo astratto, che si perfeziona nel momento in cui vengono posti in essere atti e attività che in qualsiasi modo agevolino l'ingresso irregolare dei clandestini nel territorio nazionale non essendo necessaria l'esistenza di una violenza fisica o psichica (cfr. Corte Cass. Pen., 28 novembre 2002 – 23 gennaio 2003, n. 3162, Hoxha, in Cass. Pen., 2003, p. 1876). 41 Cfr. L. Gizzi , Sulla natura giuridica del delitto, cit., p. 1016. Osserva l'Autore che il soggetto agente deve porre in essere condizioni concretamente favorevoli, che appaiano cioè effettivamente capaci di consentire tale ingresso clandestino di stranieri in territorio italiano. Nel senso che la nuova formulazione abbia determinato una restrizione delle condotte punibili, Trib. Marsala, 12 gennaio 2004, in Giur. It., 2004, II, p. 719. 42 Cfr. Corte Cass. Pen., Sez. I, 8 marzo 2000 – 9 giugno 2000, n. 1744, in Cass. Pen., 2001, 1925. 43 In tal senso, Trib. Gorizia, 19 giugno 1999, in Dir. Imm. Citt., 1999, n. 3, p. 179 ss. 44 Giova ricordare che tale disposizione è stata elevata a fattispecie autonoma con la novella del 2002, l’originaria formulazione prevedendo solo una mera circostanza aggravante ad effetto speciale rispetto all’ipotesi del favoreggiamento di cui al comma 1 (cfr. Corte Cass. Pen., Sez. I, 4 dicembre 2000, n. 5360, Vishe, in Cass. Pen., 2001, 3180). 45 La L. n. 271 del 2004, varata all'indomani della bocciatura da parte della Consulta (sentenze 15 luglio 2004, nn. 222 e 223) di alcune norme della Legge Bossi-Fini, relativamente alle mancate garanzie difensive nel procedimento amministrativo di convalida delle espulsioni e all'illegittimità dell'arresto obbligatorio in flagranza per le ipotesi contravvenzionali di trattenimento clandestino, inasprisce le sanzioni previste per le figure di favoreggiamento e sfruttamento dell'ingresso clandestino di stranieri in Italia o in altri Paesi dei quali la persona non sia cittadina. La ratio ispiratrice sembra essere quella di riequilibrare verso l'alto le pene previste per queste fattispecie, anche in conseguenza degli aumenti di pena compiuti sulle ipotesi di trattenimento senza giustificato motivo (art.14, commi 5-ter e 5-quater), elevate da contravvenzioni (come tali inidonee all'applicazione di misure custodiali) a delitti. 46 Il concetto di profitto quale aspettativa di arricchimento futuro al termine di un azione economica è più ampio di quello di lucro previsto nella precedente formulazione. 47 Da ultimo modificato dal D. L. n. 92 del 2008, convertito con modificazioni dalla L. n. 125 del 2005. Per la nuova ipotesi di reato prevista dal successivo comma 5-bis (anch’esso introdotto dal “pacchetto sicurezza” in argomento) cfr. infra nt. n. 59. 48 Cfr. Caputo, Diritto e procedura, cit., p. 78; Bricola, voce Teoria Generale del Reato, in Noviss. Dig. It., Vol. XIX, Utet, Torino, 1973, p. 87. 49 Cfr. Corte Cass. Pen., Sez. I, 4 dicembre 2000, n. 5360. 50 Il concetto di flagranza dovrebbe essere individuato ai sensi dell’art.382 c.p.p. 51 Si amplia così il novero delle ipotesi in cui ai sensi dell’art.240, comma 2, c.p. la confisca è sempre obbligatoria, andando a colpire in maniera più diretta l’attività svolta dalle organizzazioni criminali dedite al traffico degli stranieri sia in Italia che all’estero. Un’ulteriore ipotesi di confisca obbligatoria è, peraltro, prevista al successivo comma 5-bis (nella specie dell’immobile). 52 Cfr. G. Della Monica, Il giudizio direttissimo dinanzi al tribunale ordinario in composizione monocratica, in Aa.Vv., Le recenti modifiche al codice di procedura penale, Vol. III, in Le innovazioni in tema di riti alternativi, a cura di R. Normando, Milano, 2000, p. 207, che auspica una “riorganizzazione sistematica dell'intera disciplina”. Nel senso che la soluzione normativa di prevedere l'obbligatorietà dell'arresto in flagranza e del rito direttissimo appare inspirata più “da contingenti preoccupazioni di efficienza che dallo sforzo di individuare risposte conformi ai principi generali”, non giustificate in una materia di portata sopranazionale, quale quella della lotta contro l'immigrazione clandestina. Cfr., altresì, A. Casadonte , Capitolo III, Ingresso, soggiorno e allontanamento, Sezione II, Profili penalistici, in Aa.Vv., Il diritto degli stranieri, a cura di B. Nascimbene, Cedam, 2004, p. 672. 53 Che ha introdotto un’ipotesi aggravata di favoreggiamento, qualificabile come circostanza aggravante ad effetto speciale analogamente a quanto previamente osservato con riguardo all’art.12, commi 3-bis e 3-ter, “quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone”. 54 Sulla distinzione già tratteggiata fra i due concetti di trafficking of human beings e smuggling of migrants, cfr. anche l’analisi comparativa in EUROPOL (ed.), Legislation on Trafficking in Human Beings and Illegal Immigrant Smuggling, Bruxelles 2005, in specie 8 ss. (www.europol.eu.int). 55 Dal confluire di più norme incriminatrici nei confronti di un medesimo fatto emerge, come noto, la necessità di individuare i criteri (specialità, sussidiarietà, assorbimento), che consentano di accertare la realtà o l'apparenza di un concorso di reati. Nel caso di specie, lo stesso legislatore ha espressamente previsto il criterio della sussidiarietà come canone ermeneutico per la risoluzione del concorso apparente tra l'art.12, comma 5, T.U. Imm. e l'art.600 c.p. Dati i confini abbastanza fluidi delle due attività, vi è da dire, comunque, che la prima ipotesi delittuosa trova generalmente applicazione, qualora risulti difficile provare il delitto di tratta di persone a scopo di sfruttamento. 56 Cfr. D. Pulitanò, Il favoreggiamento personale fra diritto e processo penale, Giuffrè, Milano, 1984. 57 Cfr., in tal senso, Trib. Monza, 6 - 13 dicembre 1999, in Dir. Imm. Citt., 2000, n. 3, p. 156-157. Sul piano interpretativo si è posto altresì il problema di distinguere l’ipotesi in esame con la previsione di cui all’art.22, comma 12, che punisce “il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato”, con l’arresto da tre mesi ad un anno e con l’ammenda di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato (pene ora sostituite con la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa di 5.000 euro dal D.L. n. 92 del 2008, che trovano applicazione anche nell’ipotesi di lavoro stagionale in virtù del rinvio operato dall’art.24, comma 6, alla suddetta norma. La novella, ha, quindi determinato la trasformazione delle due fattispecie contravvenzionali in delitti). L’impiego di manovalanza clandestina è assai frequente, il datore di lavoro che sfrutta il lavoratore irregolare sottopagandolo e non versando i contributi pone in essere una condotta agevolatrice della sua permanenza. In realtà, le due fattispecie non sono coincidenti, nel reato di cui all’art.22, comma 12, non si richiede il dolo specifico, assenza che dà ragione della maggior pericolosità della condotta di chi agevola la permanenza di stranieri irregolari per approfittarne ingiustamente rispetto all’ipotesi contravvenzionale del datore di lavoro, (sempre) che non persegua tale finalità. 58 Cfr. Trib. Gorizia, sentenza 19 giugno 1999, cit. 59 Secondo alcuni interpreti l’ambito di operatività della norma dovrebbe venire circoscritto ai soli casi in cui, in presenza del dolo specifico, la condotta di agevolazione abbia riguardato la permanenza di chi, entrato regolarmente in Italia, abbia, poi, perso i titoli di legittimazione. Essendo il presupposto del reato l’ingresso irregolare dello straniero, la norma si colloca a completamento della tutela del bene tutelato, quando la sua lesione derivi da condotte ulteriori rispetto alla mera agevolazione dell’ingresso: cfr. E. Lanza, La repressione, cit.; P. Zaccaria, Il delitto di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina alla luce delle modifiche apportate al T.U. 286/1998 dalla L. 189/2002, in Rass. Arma Carab., 2003, n. 2, p. 170 ss.; A. Caputo, Diritto e procedura, cit. Tale lettura riceve, peraltro, conferma dal nuovo illecito delittuoso di cui all’art.12, comma 5-bis, introdotto dal più volte menzionato “pacchetto sicurezza”, che punisce “chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, dà alloggio ad uno straniero, privo di titolo di soggiorno in un immobile di cui abbia disponibilità, ovvero lo cede allo stesso, anche in locazione”. La norma, infatti, sembrerebbe dettare un’ipotesi specifica di favoreggiamento alla permanenza non solo dell’immigrato clandestino, espulso od allontanato, ma anche di colui, cui venga annullato o revocato, per qualsiasi motivo, il permesso di soggiorno. Si ritiene, invero, che tale previsione sia del tutto superflua, in quanto la condotta ivi descritta può essere agevolmente ascritta, in via interpretativa, al generico favoreggiamento di cui al comma 5 in commento. A diversa conclusione si sarebbe potuti pervenire, se in sede di conversione del suddetto decreto fosse stato mantenuto il testo originario della fattispecie incriminatrice, che richiedeva il solo dolo generico: per i fatti rientranti nell’odierna previsione, la giurisprudenza escludeva la generalizzata ricorrenza del delitto di cui all’art.12, comma 5 proprio per mancanza del richiesto dolo specifico, consistente nella finalità di trarre ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero clandestino (cfr., sul punto, Corte Cass. Pen., Sez. I, 29 novembre 2006, n. 40398, secondo cui la condotta di chi fornisce alloggio o cede un immobile a cittadini extracomunitari irregolari integra l’ipotesi criminosa ex art.12, comma 5, solo se “dalla stipula del contratto l’imputato intenda trarre un indebito vantaggio dalla condizione di illegalità in cui si trova lo straniero, sempre in relazione a quel particolare rapporto sinallagmatico”). 60 Le fattispecie in questione muniscono di sanzione penale la disciplina dell’allontanamento e della riammissione dello straniero, nonché i relativi provvedimenti espulsivi ed autorizzativi. 61 Cfr. Corte Cost., 13 gennaio 2004, n. 5, con cui viene dichiarata l’infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art.14, comma 5-ter, sollevata in ragione della scarsa determinatezza della formula “senza giustificato motivo”. La Corte ritiene che la manifesta indigenza dello straniero (cfr., da ultimo, Trib. Rovereto, 1 ottobre 2008), ovvero il ricovero ospedaliero in atto di un prossimo congiunto possano costituire causa di giustificazione all’inosservanza dell’ordine di espulsione. In merito alla ripartizione dell’onus probandi circa la sussistenza del giustificato motivo si stabilisce, poi, che sullo straniero grava un mero onere di allegazione dei motivi non conosciuti o conoscibili dal giudice, “fermo restando il potere-dovere del giudice di rilevare direttamente, quando possibile, l'esistenza di ragioni legittimanti l'inosservanza del precetto penale”; si ritiene, inoltre, che sia compito del giudice verificare caso per caso se l’atto sia stato effettivamente tradotto in una lingua comprensibile all’intimato, e se il significato dell’ordine e le conseguenze della sua violazione siano stati comprese dallo straniero. Nell’ipotesi della non intellegibilità dell’ordine da parte di chi ignori la lingua in cui l’atto è tradotto, va escluso l’elemento psicologico del reato (cfr. Trib. Bologna, 27 settembre 2002, giud. Betti, in cui si accerta la violazione della disciplina legislativa in materia di traduzione degli atti ex art.13, comma 7, T.U. Imm.). Va, altresì, rilevato che la Consulta, chiamata nuovamente a pronunciarsi sulla questione di compatibilità costituzionale della suddetta locuzione, l’ha dichiarata manifestamente inammissibile con ord. 17 dicembre 2008, n. 417, in quanto “non risultano essere stati addotti nuovi profili di censura, diversi da quelli già scrutinati” con la citata sent. n. 5 del 2004. Con riguardo, poi, alla compatibilità di tale onere di allegazione e la presunzione di non colpevolezza dell’imputato sancita all’art.27, comma 2, Cost., vi è da dire, che anche se apparentemente l’accollo di oneri probatori in capo all’imputato circa gli elementi a lui favorevoli sembra contrastare con tale presunzione, in realtà esso non è che la naturale conseguenza della partecipazione della difesa in punto di prova ex art.24, comma 2, Cost. Incombe sulle parti, dunque, l’onere di provare i fatti favorevoli e di falsificare gli elementi sfavorevoli addotti dalla controparte in dibattimento, sede in cui si forma la prova (cfr. Illuminati, La presunzione d’innocenza dell’imputato, Zanichelli, 1979, p. 136; Paulesu, Presunzione di non colpevolezza, in Dig. Disc. Pen., Vol. IX, Utet, 1995; Siracusano, Diritto processuale penale, Giuffrè, 2004). 62 Si segnala a tale riguardo Corte Cass. Pen., Sez. I, 15 marzo 2006, n. 9120, secondo cui l'accompagnamento dello straniero alla frontiera è l'unica forma di esecuzione di un nuovo provvedimento di espulsione adottato nei confronti dello straniero clandestino, che sia stato già condannato per non avere volontariamente ottemperato all'ordine di allontanamento del questore; ne deriva che nei confronti dello straniero sottoposto a giudizio con rito direttissimo, in stato di arresto o libero, il questore deve disporre il trattenimento presso un centro di permanenza temporanea, in vista dell'esecuzione dell'espulsione a mezzo della forza pubblica. 63 Tale ultima disposizione è stata interpretata nel senso di considerare integrata l’ipotesi delittuosa del reingresso illegale nel territorio dello Stato, solo qualora si sia già avuta l’effettiva esecuzione di un precedente provvedimento di espulsione coattiva e non anche nel caso di inottemperanza di un ordine di espulsione reiterato, e cioè adottato a mente dell’ultima parte dell’art.14, comma 5-ter (cfr. Corte Cass. Pen., Sez. I, 30 ottobre 2003, n. 41304, Dudic, in Riv. Pen., 2004, p. 28). 64 Cfr. Corte Cass. Pen., Sez I, 18 dicembre 2007, n. 1479, secondo cui non integra il reato in esame la condotta dello straniero, che si sia trattenuto in Italia successivamente all'ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato entro cinque giorni, emesso a seguito di rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno, atteso che tale provvedimento di diniego non può essere equiparato a quello di revoca o di annullamento del medesimo, a ciò ostando il divieto di applicazione analogica in materia penale (conformi Id., 7 dicembre 2008, n. 244; Id., 11 maggio 2006 n. 31426). In senso difforme, cfr. Id., 16 novembre 2007, n. 45517. 65 Tale ordine ha quale suo antecedente logico il decreto di espulsione emesso da Prefetto, che dichiara l'irregolarità della permanenza dello straniero nel territorio dello Stato, ai sensi dell’art.13, comma 2; cfr. però, Corte Cass. Pen., Sez. I, 19 gennaio 2007, 9826, in Cass. Pen., 2008, n. 6, p. 2598, secondo cui integra il reato in esame “l'ingiustificata inosservanza dell'ordine di allontanamento del Questore che trovi il suo presupposto nel respingimento di cui all'art. 10 del citato” T.U. Imm. 66 Cfr. Corte Cass. Pen., Sez. I, 28 marzo 2006, n. 13314, con nota di Abukar Hayo, La motivazione dell'ordine di allontanamento del questore, in Cass. Pen., 2007, 1, 249. Le tre opzioni esecutive (accompagnamento immediato alla frontiera, soggiorno in un C.P.T. (ora C.I.E.), ordine di allontanamento entro cinque giorni) si inseriscono in un ordine di priorità, prefissato dal legislatore. Ergo ogni passaggio della sequenza deve essere motivato. Deve essere chiaro perché non è stata possibile la prima opzione, se si fa luogo alla seconda; e perché non sono state possibili la prima e la seconda, se si fa luogo alla terza. Solo in questo modo l'autorità amministrativa rispetta la voluntas legis e rende possibile il controllo di legittimità dei suoi atti. In tema di legittimità del provvedimento del Questore che intima allo straniero di allontanarsi ex art.14, comma 5-bis, la giurisprudenza di legittimità più recente (cfr. Corte Cass. Pen. Sez. I, 10 dicembre 2008, n. 394; Id., 28 febbraio 2008, n. 11714, cit.; Id., 11 gennaio 2007, n. 11489; Id., Sez. Un., 27 settembre 2007, n. 2451; Id., Sez. I, 28 settembre 2007, n. 38679; Id., 12 aprile 2006, n. 15259), sembrerebbe aver operato un renvirement di quell’orientamento più risalente, secondo cui sia fini della convalida dell'arresto obbligatorio in flagranza, sia ai fini della configurabilità del reati di cui all'art. 14, commi 5-ter e 5-quinquies, non è necessario che siffatto ordine espliciti le dettagliate ragioni che, ad esempio, hanno impedito il suo trattenimento presso un centro di permanenza temporanea (ora di identificazione ed espulsione) più vicino, nè rileva che la motivazione del provvedimento costituisca, in parte, la ripetizione della formula normativa, se non vi è necessità di specificazioni concrete (cfr., per tutte, Corte Cass. Pen., 23 novembre 2003 n. 40299), stabilendosi, ora, che “gli ordini di allontanamento a carattere intimatorio devono fare espresso riferimento alle ragioni specifiche che rendono impossibile la permanenza dello straniero nei centri di permanenza temporanea, chiarendo se il motivo è proprio il sovraffollamento delle strutture, ...non bastando ... che il decreto si limiti a riprodurre letteralmente la formula della legge”. L’ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale costituisce per lo straniero modalità meno gravosa ed afflittiva rispetto al suo immediato accompagnamento coattivo alla frontiera a mezzo della forza pubblica o al suo trattenimento presso un centro di accoglienza in vista del suo successivo accompagnamento coattivo, anche se indicati in via preferenziale dalla legge come modalità esecutive (in questo senso cfr. Corte Cass. Pen., Sez. I, 22 luglio 2005 n. 27429, Belbettah, in Cass. Pen., 2006, n. 10, p. 3336; Corte Cost., 10 aprile 2001, n. 105, cit.). 67 M. Pavone, Note in tema di illecito trattenimento del cittadino straniero espulso, consultabile all’indirizzo www.filodiritto.com. 68 Cfr. A. Caputo, nota a Corte Cass. Pen., 2 agosto 2005, n. 29221, in Dir. Iimm. Citt., 2006, 2, p. 194. 69 Cfr A. Caputo, op. loc. cit. In dottrina cfr., altresì, M. Gambardella, I reati in materia di immigrazione dopo la legge Bossi-Fini, in Aa.Vv. La condizione giuridica dell’immigrato. Normativa, dottrina, giurisprudenza, in Giur. Merito, suppl. al n. 7-8, 2004, p. 106; A. Casadonte, Profili penalistici, in Aa.Vv. (a cura di B. Nascimbene), Diritto degli stranieri, cit., p. 683. In giurisprudenza, sul potere del giudice di disapplicare gli atti amministrativi illegittimi, che costituiscono il presupposto di condotte penalmente sanzionate (da ravvisare, in primis, nell'ordine del questore ex art. 14, comma 5-bis, poi, nel preventivo decreto di espulsione prefettizio) e, di conseguenza, assolvere il soggetto incriminato per insussistenza del fatto, cfr. Corte Cass. Pen., Sez. I, Sez. I, 26 maggio 2006, Hu Li, Guida Dir., 2006, n. 35, p. 84; Id., 4 maggio 2006, Nefzi, ivi, 2006, n. 31, p. 82; Trib. Bologna 21 giugno 2004, n. 972, ivi, 2004, n. 39, p. 92. In senso contrario cfr. Corte Cass. Pen., Sez. I, 23 ottobre 2003, Fedi, in Riv. Pen., 2004, p. 192; Sez. I, 25 ottobre 2004, Vera Contreras, in Guida Dir., 2004, n. 47, p. 91, ove si esclude che possano essere sollevati in sede penale presunti vizi dell’atto amministrativo presupposto. Con precipuo riferimento al provvedimento prefettizio, si assiste ad un’ulteriore divaricazione giurisprudenziale: a fronte, infatti, di un orientamento che ne ammette la sindacabilità, in quanto contribuisce a descrivere sul piano oggettivo la tipicità dell'illecito (cfr. Corte Cass. Pen., Sez. I, 8 ottobre 2004, n. 47677, in Foro It., 2005, II, p. 409; Trib. Roma, 2 gennaio 2003, in Giur. merito, 2003, p. 1198), si registra un opposto indirizzo che opera un distinguo fra l’ordine di allontanamento emesso dal questore, la cui legittimità può essere valutata in sede penale, ed il decreto del prefetto, la cui cognizione è, invece, riservata al giudice di pace civile, salvo i casi di sua inesistenza (Corte Cass. Pen., Sez I, 3 novembre 2007 n. 2907, in Cass. Pen., 2008, n. 9, p. 3412; Id., 30 marzo 2005, in Riv. pen., 2005, p. 970; Id., 30 marzo 2005, Angheluta, in Foro It., 2006, II, p. 10). 70 Cfr. Corte Cost., 15 luglio, 2004, n. 223, in Giur. Cost., 2004, 4, o in Cass. Pen. 2004, 3990, con nota di Gallucci, Illegittima la previsione dell'arresto da parte della polizia giudiziaria dell'autore di contravvenzioni. 71 L’arresto obbligatorio è esteso anche all’ipotesi di cui al comma 5-quater, che prevede il delitto di reingresso nel territorio dello Stato dello straniero già espulso. 72 Cfr. A. Caputo, Prime note sulle modifiche alle norme penali del testo unico sull’immigrazione, in Quest. Giust., 2005, 252 ss., 73 Va al riguardo segnalato che, proprio sulla base dell’assunto secondo cui la condizione personale di “clandestino” sarebbe di per sè sintomatica di pericolosità sociale, l’art.1, lett. f) del summenzionato “pacchetto sicurezza” (D. L. n. 92 del 2008) ha introdotto, all’art.61, comma 1, c.p., il n. 11-bis, che disciplina una nuova circostanza aggravante comune nel caso in cui il fatto sia “commesso da soggetto che si trovi illegalmente sul territorio nazionale”. Una simile aggravante fa, quindi, conseguire ad una status di mera irregolarità amministrativa una risposta sanzionatoria più severa, con ciò determinando una disparità di trattamento fra soggetti, che pone seri dubbi di legittimità costituzionale. 74 Cfr. Corte Cass. Pen, Sez. VI, 25 ottobre 2006, n. 35828, con nota di A. Natalini, Rito direttissimo atipico: ecco i limiti, in Dir. Giust., 2006, 44, p. 71, in cui il Supremo Collegio stabilisce, in contrasto con il proprio orientamento maggioritario, la perentorietà della previsione temporale di cui all'art.449 c.p.p. in materia di instaurazione del rito direttissimo extra codicem, statuendo l'obbligo per il pubblico ministero di non oltrepassare, ai fini di una regolare vocatio in ius, il quindicesimo giorno dall'inserimento nominativo della notitia criminis nell’apposito registro. 75 In particolare si censura la parificazione esistente fra la pena prevista dalla disposizione in esame e quella fissata dall’art.13, comma 13-bis, nella parte in cui punisce lo straniero che, già colpito da provvedimento giudiziale di espulsione, faccia rientro indebitamente nel territorio dello Stato, che prevede una fattispecie ben più grave di quella del mancato allontanamento dello straniero colpito da un provvedimento di espulsione. Tale articolo introduce un’ipotesi specifica di reato di violazione del divieto di reingresso, in riferimento al quale il provvedimento di espulsione gioca un doppio ruolo, atteggiandosi sia a presupposto positivo della condotta, sia ad elemento che concorre a specificare la condotta materiale del reato. La fattispecie generale è prevista dal precedente comma 13, che punisce il reingresso dello straniero in mancanza dell’autorizzazione del Ministro dell’Interno. L’art.13, comma 13-bis, in particolare, disciplina due figure delittuose relative la prima al già ricordato reingresso illegale dello straniero allontanato sulla base di un’espulsione disposta dal giudice, la seconda al reingresso illegale dello straniero già denunciato per il reato ex art.13, comma 13 ed espulso. Tale ultima ipotesi è stata dichiarata illegittimità dalla Corte Cost. con sentenza 14 – 28 dicembre 2005, n. 466 (con nota di Mantovani, Corte costituzionale e reingresso abusivo dello straniero: un self-restraint davvero opportuno?, in Giur. Cost., n. 1, 2006, p. 674 ss.), nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art.12, L. 30 luglio 2002, n. 189. Non è chiaro se tutti i profili di incostituzionalità siano stati travolti dalla novella del 2004, intervenuta nelle more del giudizio costituzionale. Nella ultima parte della motivazione, infatti, la Corte ambiguamente precisa che nessun rilievo può avere la circostanza che alla denuncia era collegata anche l’espulsione perché, nel regime antecedente la sentenza della Consulta n. 222 del 2004 (declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art.13, comma 13-bis, “nella parte in cui non prevede che il giudizio di convalida debba svolgersi in contraddittorio prima dell’esecuzione del provvedimento di accompagnamento alla frontiera, con le garanzie della difesa”), l’espulsione con accompagnamento alla frontiera era eseguita anche prima dell’eventuale convalida, sicché neppure sotto tale profilo la denuncia era soggetta ad alcuna delibazione processuale. Ottemperando specificatamente ai dettami della suddetta sentenza, la L. n. 241 del 2004 ora dispone che l’esecuzione del provvedimento del Questore di allontanamento dal territorio nazionale è sospesa fino alla decisione sulla convalida. Secondo alcuni interpreti l’introduzione del meccanismo di convalida ad opera del giudice di pace, precedente all’esecuzione dell’espulsione, renderebbe la norma immune dalle censure della Corte, dal momento che la denuncia appare ora assistita in astratto da un minimo di garanzie. Altra parte della dottrina, invece, ritiene che quest’ultima precisazione dimostri come la denuncia “è atto che nulla prova riguardo alla colpevolezza o alla pericolosità del soggetto indicato come autore degli atti che il denunciante riferisce” (cfr. Corte Cost., sentt. 18 febbraio 2005, n. 78 e 13 giugno 1997, n. 173), soprattutto quando non venga sottoposta ad alcuna delibazione processuale, potendosi, pertanto, concludere che la pronuncia di illegittimità costituzionale ha rilievo anche in riferimento al novellato art.13, comma 13-bis (cfr. M. Centini, Automatismi sanzionatori tra principio di non colpevolezza e principio di ragionevolezza, in Giur. Cost., 2006, n. 3, p. 2649). Si ricorda, infine, che la novella del 2004 ha, peraltro, previsto per i suddetti reati l’arresto obbligatorio anche fuori dei casi di flagranza, in aperto contrasto con quanto dispone l’art.13 Cost. in materia di provvedimenti restrittivi della libertà personale da parte della polizia giudiziaria, che dovrebbero venire adottati solo in situazioni di necessità ed urgenza, che in assenza di una flagranza sembrano presunte iuris et de iure. 76 Cfr., per tutte, Trib. Trani, ord. 30 maggio 2005. 77 Cfr., da ultimo, Corte Cost., ordd., 16 gennaio 2009, n. 7, 27 febbraio 2008, n. 52 e 15 luglio 2008, n. 273, che hanno dichiarato manifestamente inammissibili questioni di legittimità costituzionale sostanzialmente identiche a quelle testè enunciate. 78 Cfr. Corte Cost., 18 luglio 1989, n. 409, in Foro It., 1990, I, p. 36 ss., e, più di recente, Id., 3 dicembre 1993, n. 422, ivi, 1994, I, p. 341. 79 Cfr. G. Fiandaca, Commento all’art.27, 3° comma, Cost., in Commentario alla Costituzione, a cura di Branca e Pizzorusso, Bologna, 1991, p. 330. 80 Cfr. Corte Cost., 3 luglio 1990, n. 313, in Giur. Cost., 1990, p. 1981 e ss.; Id., 28 luglio 1993, n. 343, in Foro It., 1994, Bologna, I, p. 342; Id., 3 dicembre 1993, n. 422, cit. 81 Cfr. Corte Cost., 25 luglio 1994, n. 341, in Foro It., 1994, I, p. 2585, che dichiara l’illegittimità dell’art.341 c.p., nella parte in cui prevede per il delitto di oltraggio a un pubblico ufficiale la pena minima di sei mesi di reclusione, per violazione non solo dell’art.3 Cost., per la rilevante ed ingiustificata differenza rispetto al trattamento sanzionatorio previsto per il reato di ingiuria di cui all’art.594 c.p., ma anche del successivo art.27, comma 3, poiché la sproporzione della pena rispetto all’effettivo disvalore del fatto-reato in questione vanifica la finalità rieducativa della pena stessa. 82 A supporto di tale opzione ermeneutica, si segnala la recente giurisprudenza di legittimità formatasi in ordine ai rapporti fra le norme dell’ordinamento penitenziario che regolano la materia delle misure alternative alla detenzione e quelle del testo unico sull’immigrazione, secondo cui la condizione dello straniero clandestino, pur se soggetto ad espulsione amministrativa da eseguire dopo l’espiazione della pena, non sia di per sé ostativa alla concessione di misure extramurarie. Tale linea interpretativa, poi condivisa dalle Sezioni Unite (Corte Cass. Pen., Sez. Un., 28 marzo 2006, n. 14500, già richiamata), considerati i preminenti valori costituzionali dell’uguale dignità delle persone e della funzione rieducativa della pena (artt.2, 3 e 27, comma 3, Cost.), che costituiscono la chiave di lettura delle disposizioni dell’ordinamento penitenziario sulle misure alternative, stabilisce che dette misure devono essere applicate senza distinzioni di nazionalità, essendo dirette a favorire il reinserimento del condannato nella società, posto che, in un’ottica transnazionale, la risocializzazione non può assumere connotati nazionalistici, ma va rapportata alla collaborazione fra gli Stati nel settore della giurisdizione penale. 83 Cfr. A. Pace, Problematica delle libertà costituzionali - Parte generale, Padova 2003, p. 315 ss., in cui l’Autore non manca di chiarire come la disciplina legislativa della condizione dello straniero extracomunitario, in ogni caso, incontri il limite posto dal principio di razionalità/ragionevolezza. 84 Cfr. Corte Cass. Pen., Sez. Un., 11 settembre 2001, n. 33539, Donatelli, in Dir. Prat. Lav., 40, 2001, p. 2747, che, ponendo fine alla querelle interpretativa scaturita dall’abrogazione dell’art.12, comma 2, L. 30 dicembre 1986, n. 943, che incriminava l’assunzione di lavoratori extracomunitari privi dell’autorizzazione al lavoro rilasciata dalle direzioni provinciali del lavoro, e dalla contestuale introduzione dell’art.22, comma 12, T.U. Imm., nega la sussistenza di una continuità normativa fra le due fattispecie incriminatrici, precisando che non è ravvisabile un fenomeno di successione di leggi penali nel tempo, in quanto il proprium delle stesse è assolutamente diverso, poiché del tutto eterogenei sono gli elementi, che concorrono a disegnarne la tipicità: l’atto amministrativo che si inserisce nell'area della rilevanza penale, i procedimenti autorizzatori e organi ai quali spetta il rilascio dei provvedimenti amministrativi e la ratio dell'intervento del legislatore penale. 85 Sul piano processuale, se il fenomeno dell’abolitio criminis si verifica nel corso di un procedimento penale, troverà applicazione l’art.129 c.p.p., che impone al giudice, in ogni stato e grado del processo, di prosciogliere l'imputato quando il fatto non costituisce più reato. In particolare la Corte di Cassazione, ex artt. 129 e 620 lett. a), c.p.p., deve pronunciare sentenza di annullamento senza rinvio se, invece, si realizza quando è già intervenuta una sentenza di condanna irrevocabile, il giudice dell’esecuzione, a norma dell’art.673 c.p.p, deve revocare la sentenza di condanna o il decreto penale, dichiarando che il fatto non è più previsto dalla legge come reato. Cfr. per la dottrina Gambardella, Abolitio criminis: casi e regole processuali, in Cass. Pen., 2005, 5, 1739. La Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Sez. Un., 6 febbraio 2006, n. 4687) ha stabilito che tra gli effetti giuridici pregiudizievoli scaturiti dal giudicato di condanna da eliminare in applicazione della suddetta disposizione, sono da annoverare anche quelli preclusivi alla concessione della sospensione condizionale (“previa formulazione del favorevole giudizio prognostico richiesto dall’art. 164, comma primo, cod. pen., sulla base non solo della situazione esistente al momento in cui era stata pronunciata la condanna in questione, ma anche degli elementi sopravvenuti”), così dirimendo il contrasto precedentemente insorto. 86 Un’ipotesi di continuità normativa può rinvenirsi anche quando ad una norma speciale succeda una norma generale, “poiché è quest'ultima a contenere pienamente la previsione precedente, ed a riprodurne integralmente la tipicità, per quanto stemperata nel più ampio contesto della nuova incriminazione” (così Bisori, L'abrogazione dell'oltraggio tra abolitio criminis e successione di leggi incriminatrici, in Cass. Pen., 2000, n. 11, p. 3025). 87 Cfr. Marinucci-Dolcini, Manuale di diritto penale. Parte generale, 2006, Milano, p. 61. 88 Cfr. Donini, Discontinuità del tipo di illecito e amnistia. Profili costituzionali, in Cass. Pen., 2003, n. 9, p. 2857. Segnala l'esigenza che la nuova legge disponga sempre per le situazioni pregresse attraverso una espressa disciplina di diritto transitorio Romano, Commentario sistematico del codice penale, I, Milano, 2004, p. 61. 89 Si ricorda, altresì, che danno luogo al fenomeno di successione di leggi sia l’innesto di una nuova fattispecie interferente con l’ambito d’applicazione di altre pregresse, che l’abrogazione di una norma e contestuale riespansione di una formula incriminatrice previgente. In tale ultimo caso, la circostanza che all'abrogazione di un reato non abbia fatto seguito l'introduzione di nuove o diverse figure di reato non esclude la possibilità che la condotta già tipica del delitto abrogato possa integrare altra fattispecie criminosa tuttora prevista e punita dalla legge penale. Emblematica a questo riguardo la vicenda processuale scaturita dall’abrogazione del delitto di oltraggio (art.341 c.p.) e alla possibile applicazione del delitto di ingiuria aggravata (artt.594 e 671, n. 10 c.p.). Non sembra condivisibile quanto affermato dalle Sezioni Unite (Corte Cass. Pen., Sez. Un., 27 giugno 2001, n. 29023, Avitabile, in Cass. Pen.., 2002, p. 482, con nota di Lazzari, L'abrogazione del reato di oltraggio: la parola delle Sezioni unite), secondo cui la vicenda legislativa in questione “non configura una ipotesi di successione intertemporale di leggi penali, di cui al comma 3 [ora 4] dell'art. 2 c.p. Infatti quest'ultima disposizione ha per presupposto una diversità di norme incriminatrici, di cui una cronologicamente precedente all'altra”. Secondo parte della dottrina, infatti nel concetto di “legge successiva”, rientra anche quella che, pur preesistente, non risulti però applicabile in una certa epoca: come nel caso in cui la norma generale diventi applicabile ad un dato tipo di fatto storico soltanto in seguito all'abrogazione della norma speciale derogatoria. È sufficiente, invero, per la sussistenza di una “successione di leggi penali” ai sensi dell'art.2 c.p., che cambi la disciplina giuridica applicabile al caso concreto per qualsivoglia mutamento normativo intervenuto dopo la realizzazione del fatto. In questo senso cfr. Pulitanò, Legalità discontinua? Paradigmi e problemi di diritto intertemporale, in Riv. It. Dir. Proc. Pen., 2002, p. 1274 ss.; Frosali, Concorso di norme e concorso di reati, 1971, p. 530, per il quale nel caso di una successiva abrogazione della norma speciale si ha successione di leggi penali ex art. 2 c.p. 90 Cfr. Pulitanò, Legalità discontinua?, cit., p. 1271; Padovani, Tipicità e successione di leggi penali. La modificazione legislativa degli elementi della fattispecie penale incriminatrice o della sua sfera di applicazione nell’ambito dell’art. 2, commi 2 e 3, c.p., in Riv. It. Dir. Proc. Pen., 1982, p. 1369 ss.; più di recente Micheletti, I nessi tra politica criminale e diritto intertemporale nello specchio della riforma dei reati societari, in Riv. Trim. Dir. Pen. Econ., 2003, p. 1113 ss. 91 Riguardo alle conseguenze della abolizione parziale del reato sui procedimenti penali ancora non terminati, si può osservare, in linea generale, che il pubblico ministero, di regola, deve modificare l'imputazione e contestarla all'imputato, in modo che la descrizione del fatto addebitato rientri nelle condotte punite alla stregua della nuova disposizione incriminatrice. Cfr. Padovani, Il cammello e la cruna dell'ago, I problemi della successione di leggi penali relativa alle nuove fattispecie di false comunicazioni sociali, in Cass. Pen., 2002, p. 1607 ss.; Avenati Bassi, L'attività di accertamento degli illeciti societari, Incontro di studio sul tema La riforma del diritto societario, Consiglio Superiore della Magistratura, Roma, 6-8 febbraio 2003, p. 6 ss. (dattiloscritto). 92 Anche se entrambe le disposizioni sono ispirate al favor rei, la revoca delle sentenze di condanna passate in giudicato è interdetta nell’ipotesi di mera successione di norme penali, in quanto l’art 673 c.p.p. prevede tale possibilità soltanto in caso di abolitio criminis vera e propria. 93 Cfr. Corte Cass. Pen., Sez. V, 16 ottobre 2002, n. 34622. 94 Le ipotesi fin qui descritte rientrano nella c.d. specialità “unilaterale”, mentre una parte della dottrina e della giurisprudenza ritengono che il congegno predisposto dall'art.15 c.p. sarebbe applicabile anche quando un fatto concreto risulti sussumibile in più fattispecie astratte, che presentino alcuni elementi comuni tra loro ed altri, generici o tipizzanti, diversi, fenomeno questo meglio descritto come specialità “bilaterale” o “reciproca”. Cfr. Corte Cass. Pen., Sez. V, 21 novembre 1999 in Riv. Pen., 2001, 559, secondo cui “le fattispecie criminose previste, rispettivamente, dall'art. 648 c.p. e dall'art. 12 d.l. 3 maggio 1991 n. 143, convertito con modificazioni in l. 5 luglio 1991 n. 197 sono tra loro in relazione di specialità reciproca. Tra le due, quindi, deve trovare applicazione quella caratterizzata da maggiore specialità rispetto all'altra”. In dottrina cfr. Padovani, Diritto penale, Milano, 2006, p. 378; Caraccioli, Manuale di diritto penale. Parte generale, Padova, 2005, p. 190 (che fa rientrare anche la specialità in concreto nella specialità reciproca o bilaterale). Si oppongono alla tesi che riconduce la specialità reciproca alla previsione dell'art.15 c.p. Marinucci-Dolcini, Manuale di diritto penale, cit., p. 385. 95 Cfr. Corte Cass. Pen., Sez. Un., 16 giugno 2003, n. 25887, Giordano, in Cass. Pen., 2003, p. 3310, con nota di Padovani, Bancarotta fraudolenta impropria e successione di leggi: il bandolo della legalità nelle mani delle Sezioni unite. 96 Cfr. Corte Cass. Pen., Sez. V, 16 ottobre 2002, in Dir. Pen. Proc., 2003, n. 6, p. 712, con nota di D. Micheletti, La continuità intertemporale della bancarotta fraudolenta “cagionata” tramite reati societari. L’avvicendamento di due fattispecie incriminatrici comporta sempre un’abolitio criminis totale, e dunque la costante applicazione dell’art.2, comma 2, c.p., qualora intercorra tra le stesse un rapporto di specialità per aggiunta e l’elemento costitutivo speciale abbia un “peso” tale da ascrivere al fatto di reato un significato lesivo diverso da quello sottostante alla fattispecie generale. Secondo tale ricostruzione, se tra falso in comunicazioni sociali vecchia e nuova ipotesi sussiste un’omogeneità strutturale, nel senso di una specialità per specificazione, tra bancarotta impropria vecchia e nuova formula esiste un rapporto di specialità per aggiunta, in cui l’elemento nuovo (nesso di causalità tra reato presupposto e dissesto dell’impresa) ha quel peso e quella rilevanza che esprimono una mutata volontà legis e determinano la sussistenza di una abrogazione totale della norma precedente. Cfr. Corte Cass. Pen., Sez. Un., 26 marzo 2003, Giordano, cit., secondo cui in tema di diritto intertemporale sussiste la punibilità della condotte di falsità e delle omissioni previste dagli artt.2621 e ss. c.c., poste in essere prima della riforma introdotta con il D. Lgs., 11 aprile 2002, n. 61, solo quando siano state superate le soglie di punibilità previste dalla nuova disciplina. Nel stesso senso sembra orientata Corte Cass. Pen., Sez. V, 23 aprile 2003, Ruocco, in Dir. Pen. Proc., 2003, p. 3747, o in Impr., 2004, n. 7/8, p. 1278 ss., ove si stabilisce che la Corte deve annullare senza rinvio la sentenza impugnata, qualora dalla stessa non risulta possibile stabilire se le soglie di punibilità siano state superate o meno. Ancora così (almeno in parte) Corte Cass. Pen., Sez. V, 3 ottobre 2003, Fodde, in C.E.D. Cass., n. 226918, secondo cui al fine di verificare se i fatti commessi prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 61 del 2002 siano sussumibili nell'attuale fattispecie criminosa di cui all'art.2622 c.c., occorre che tutti gli elementi richiesti dalla nuova disciplina (quali ad esempio il superamento delle soglie di punibilità) siano stati contestati e abbiano formato oggetto di accertamento in contraddittorio. Ne consegue che nel giudizio di cassazione, nel quale la Corte è chiamata a decidere sulla base di un accertamento già compiuto dal giudice di merito, se i nuovi elementi non hanno formato oggetto di valutazione nella decisione impugnata, il fatto-reato rientra nell'ambito dell'abolitio criminis. 97 In argomento cfr. l'approfondito studio di Ambrosetti, Abolitio criminis e modifica della fattispecie, Cedam, 2004, p. 37. 98 Nella manualistica penale, cfr. C. Fiore-S. Fiore, Diritto penale. Parte generale, Utet, 2004, p. 86 ss., secondo cui per stabilire quando una norma penale abbia cessato di essere in vigore è necessario fare riferimento alla disciplina posta dall'art.15, disp. prel. c.c. 99 Per un'applicazione giurisprudenziale della teoria, in riferimento alla soluzione del problema, seguito alla riforma avvenuta con L., 26 aprile 1990, n. 86, della continuità normativa fra alcuni dei reati dei pubblici ufficiali commessi in danno dell'Amministrazione, cfr. Trib. Genova, 13 giugno 1990, Giuffrè, in Foro it., 1990, II, p. 639 ss. 100 Cfr. Musco, La riformulazione dei reati. Profili di diritto intertemporale, Giuffrè, 2000, p. 109 ss. 101 Cfr. Padovani, Diritto Penale, cit. Cfr. Corte Cass. Pen., Sez. Un., 20 giugno 1990, n. 10893, in Giust. Pen., 1990, II, p. 513 ss., con nota di Fiandaca, Questioni di diritto transitorio in seguito alla riforma dei reati di interesse privato e abuso innominato di ufficio. 102 Cfr. Bisori, L'abrogazione dell'oltraggio, cit., p. 3025. In alcune sentenze si è cercato di superare i suddetti limiti, da più parti denunciati, attraverso il richiamo alla teoria della persistente modalità d'offesa del medesimo bene giuridico: cfr. Corte Cass., Sez. Un., 13 dicembre 2000, n. 35, in Cass. Pen., 2001, p. 2643, con nota di Micheletti, La riformulazione del reato tributario di omessa dichiarazione. A proposito della distinzione tra abolitio criminis e abrogatio sine abolitione; in argomento cfr., altresì, l’ampio lavoro monografico di Musco, op. loc. cit. 103 Più nello specifico sussiste continuità d’incriminazione quando la fattispecie successiva è “contenuta”, appunto, in quella precedente: cioè quando la norma abrogatrice è speciale rispetto alla norma abrogata. Si è, però, obiettato che tale interpretazione restringerebbe troppo l’ambito applicativo del fenomeno della successione, che, invero, andrebbe esteso “anche nel caso in cui la norma successiva ampli il contenuto di una precedente più specifica” (cfr. Fiandaca-Musco, Diritto penale. Parte generale, Bologna, 2008, p. 89). 104 Cfr. Padovani, Tipicità e successione di leggi penali, cit., p. 1354. 105 Cfr. Corte Cass. Pen., Sez. Un., 26 marzo 2003, n. 25887, cit.; Id., Sez. Un. 13 dicembre 2000, n. 35, cit., che richiama i criteri ermeneutici elaborati dalla precedente sentenza Corte Cass. Pen., Sez. Un., 25 ottobre 2000, n. 27, Di Mauro, in Cass. Pen., n. 2, 2001, p. 448 ss., con nota di Musco, La riformulazione dei reati tributari e gli incerti confini dell’abolitio criminis, che nel valutare se vi sia o meno una continuità normativa tra il reato di cui all'art.4, comma 1, lett. d), L. n. 516 del 1982 (utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti) e la nuova fattispecie di cui all'art.2, D. Lgs. n. 74 del 2000 (dichiarazione fraudolenta nella quale ci si avvalga di fatture per operazioni inesistenti), opera un’ampia disamina dei criteri utilizzabili al fine di stabilire se sussista nel caso di specie abolitio criminis o abrogatio sine abolitione, pervenendo, poi, all'esclusione di detta continuità sulla base della teoria dei rapporti strutturali tra le fattispecie (in realtà la sentenza utilizza tale criterio ad adiuvandum, ossia per dimostrare come il risultato interpretativo resti invariato sia che si consideri il rapporto strutturale tra le fattispecie a confronto, sia che si fondi l'accertamento sulla continuità del tipo di illecito, come anche sulla base del teoria dell’applicazione in concreto. Per un recente impiego “combinato” dei suddetti parametri cfr. Corte Cass. Pen., Sez. VI, 23 novembre 2004, n. 81, in tema di riduzione in schiavitù). Diversamente cfr. Corte Cass. Pen., Sez. Un., 15 gennaio 2001, Sagone, in Dir. Pen. Proc., 2001, p. 878 ss., con nota di Dovere, L’omessa dichiarazione dei redditi: una nuova ipotesi di abolitio criminis, che accoglie, invece, il canone sostanzialistico-valoriale della c.d. “continuità del tipo di illecito”, anche se con argomentazioni “prudenziali”, a dimostrazione delle difficoltà di rintracciare un criterio univoco valido in tutti i casi. 106 Cfr. Palazzo, L'errore su legge extrapenale, 1974, Milano, p. 17: “Si denomina elemento normativo della fattispecie penale ogni elemento per la cui determinazione ... l'interprete deve servirsi di una norma diversa da quella incriminatrice, richiamata appunto dall'elemento normativo, già esistente nell'ambito di un ordinamento giuridico od extragiuridico”. 107 Nei delitti contro l’onore ed il pudore sessuale, ad esempio, l’oscenità è elemento normativo extragiuridico variabile al mutare dei tempi e dei luoghi. Cfr. Fiandaca-Musco, Diritto Penale, cit., p. 83, secondo cui, nel caso di elementi normativi rinvianti a norme sociali e di costume, “il parametro di riferimento diventa inevitabilmente incerto e sorgono forti dubbi circa il limite discretivo tra rispetto di un sufficiente livello di determinatezza e carattere indefinito dell'elemento del fatto di reato”. 108 Cfr., per tutti, Padovani, Tipicità e successione di leggi penali, cit., p. 1356; Petrone, L’abolitio criminis, Milano, 1985, p. 25; Del Corso, Successione di leggi penali, in Dig. Disc. Pen., Vol. XIV, Torino, 1999, p. 98; Musco, La riformulazione dei reati. Profili di, cit., p. 47 ss. Circa la questione altrettanto complessa dell’errore su legge extrapenale, che abbia cagionato un errore sul fatto che costituisce reato (art.47, comma 3, c.p.) cfr., ex pluribus, Pagliaro, Dolo ed errore: problemi in giurisprudenza, in Cass. Pen., 2000, p. 9, 2493; Montagni, La divergenza tra rappresentazione e volontà, in Giur. Mer., 2004, n. 9, p. 1905. 109 Le stesse, peraltro, già enunciate in riferimento al fenomeno successorio conseguenza di modificazioni immediate della fattispecie penale. Per un quadro delle posizioni dottrinali italiane si rinvia alla recente monografia di Micheletti, Legge penale e successione di norme integratrici, Torino, 2006, e per quelle tedesche al volume di Dannecker., Das intertemporale Strafrecht, , Tübingen, 1993, p. 495 ss. 110 Sul punto, cfr., fra gli altri, Grosso, Successione di norme integratrici di legge penale e successione di leggi penali, in Riv. It. Dir. Proc. Pen., 1960, 1206 ss.; Pulitanò, L’errore di diritto nella teoria del reato, Milano, 1976, 314. Cfr., per la giurisprudenza, Trib. di Perugia 12 febbraio 2005, in Rass. Giur. Umbra, 2006, p. 213, con nota di Bisacci, L’abolitio del delitto presupposto nel quadro delle coordinate di diritto intertemporale. 111 In tal senso, Marinucci-Dolcini, Corso di diritto penale, Milano, 2001, p. 273; Mantovani, Diritto penale. Parte generale, Padova, 2007, p. 83-84; Pagliaro, Principi di diritto penale. Parte generale, Milano, 2003, p. 132 ss. 112 È questa la posizione, fra gli altri, di Padovani, Diritto penale, cit., p. 43-44; Fiandaca-Musco, Diritto penale, cit., p. 94 ss.; Iori, Abrogazione di norma extrapenale integratrice, in Riv. It. Dir. Proc. Pen., 1976, p. 349 ss. 113 Cfr. Mantovani, Diritto penale, cit. 114 Cfr. Fiandaca-Musco, Diritto penale, cit. 115 Così, Mantovani, Diritto penale, cit., p. 84 (ma si veda, contra, lo stesso autore, ivi, p. 90, con riferimento al delitto di associazione costituita per la realizzazione di fatti delittuosi divenuti successivamente leciti); Marinucci-Dolcini, Corso di diritto penale, cit., p. 273. 116 In questo senso cfr. Pagliaro, Il delitto di calunnia, Palermo 1961, p. 37, secondo il quale, invece, qualora successivamente alla falsa incolpazione il legislatore sancisca l’irrilevanza penale del fatto falsamente addebitato, viene meno di riflesso anche il reato di calunnia per effetto dell’art.2 c.p. 117 Cfr. Fiandaca-Musco, Diritto penale, p. 96. 118 Cfr. Pagliaro, Principi di diritto penale, cit., p. 127. 119 Cfr., per tutti, Romano, Commentario sistematico, cit., p. 59; Petrone, L’abolitio criminis, cit., 26; Marinucci-Dolcini, Corso di diritto penale, cit., p. 276. 120 L’ipotesi di scuola è rappresentata dall’annullamento o modifica dell’atto amministrativo richiamato dall’art.650 c.p. Cfr. Mantovani, Diritto penale, cit., p. 90, secondo cui l’abolizione del provvedimento ex art.650 c.p. ricade sotto il disposto dell’art.2 c.p., poiché, in tal caso, viene a cessare la tutela penale dell’interesse prima protetto. 121 Cfr. Corte Cass. Pen., Sez. I, 11 dicembre 1997, Prestigiacomo, in Cass. Pen., 1999, p. 858. In termini analoghi, si è pronunciata la Corte di Cassazione con riferimento anche al delitto di truffa, stabilendo il principio che la modifica del regime giuridico dell’Enel non ha configurato una successione di leggi penali e che, pertanto, si può escludere una efficacia retroattiva della legge più favorevole; Id., Sez. V, 25 febbraio 1997, n. 4114: “L'art. 2 c.p., che regola la successione nel tempo della legge penale, riguarda quelle norme che definiscono la natura sostanziale e circostanziale del reato, comprese quelle norme extrapenali richiamate espressamente ad integrazione della fattispecie incriminatrice, nonché le leggi costituenti indispensabile presupposto o comunque concorrenti ad individuare il contenuto sostanziale del precetto. Esula da tale normativa la successione di atti o fatti amministrativi che, senza modificare la norma incriminatrice o comunque su di essa influire, agiscano sugli elementi di fatto - modificandoli - sì da non renderli più sussumibili sotto l'astratta fattispecie normativa. (Fattispecie in tema di rigetto di eccepita inapplicabilità dell'art.468 c.p., alla contraffazione dei sigilli posti sulla calotta del contatore elettrico per non essere più l’Enel, a seguito della l. n. 359 del 1992, ente pubblico economico)”; Id., Sez. II, 21 settembre 1993, Cusimano, in Cass. Pen., 1994, 3010; Id., Sez. III, 28 aprile 1993, Azzarito, in Cass. Pen., 1994, 3010). 122 Cfr. Corte Cass. Pen, Sez. V, 18 marzo 1998, Gambino, in Cass. Pen., 1999, p. 3127. 123 Va ricordato che è rimesso, comunque, all’interprete il compito di accertate la natura giuridica della privatizzazione di cui è causa: se, cioè, la stessa possa essere ricondotta ad una privatizzazione debole, o formale, nella quale il cambiamento ontologico non incide affatto sul servizio prestato, che conserva i suoi canoni di pubblicità e di essenzialità; oppure ad una privatizzazione sostanziale, o forte, nella quale, invece, si evinca senza ombra di dubbio il passaggio dell’ente pubblico alla forma societaria, il mutamento della qualifica soggettiva rilevando, infatti, soltanto in tale ultima ipotesi. 124 Cfr., in tal senso, Corte Cass. Pen., 4 febbraio 2005, n. 8045: “Nel novero delle norme integratrici della legge penale, cui è applicabile il principio di retroattività della legge più favorevole, ai sensi dell’art. 2, comma terzo, cod. pen., debbono ricomprendersi tutte quelle che intervengano nell’area di rilevanza penale di un fatto umano, escludendola, riducendola o comunque modificandola in senso migliorativo per l’agente; e ciò quand’anche la nuova norma non rechi testuale statuizione in tal senso ma, comunque, regoli significativamente il fatto in termini incompatibili con la precedente disciplina penalistica ovvero incidenti, per il nuovo caso regolato, nella struttura della norma incriminatrice o, quanto meno, sul giudizio di disvalore in essa espresso. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che potesse valere ad escludere la configurabilità del reato di violazione di domicilio – addebitato ad un esponente di un’associazione per la tutela degli animali per essersi egli introdotto e trattenuto, per dichiarate finalità ispettive, contro la volontà del proprietario, in un locale privato adibito a canile – la sopravvenuta emanazione di una norma regionale che imponeva ai gestori di strutture di ricovero per animali di consentire l’accesso, senza bisogno di speciali procedure o autorizzazioni, ai responsabili locali delle associazioni protezionistiche o animalistiche)”. 125 Cfr. Corte Cass. Pen., Sez. Un., 23 maggio 1987, n. 8342, Tuzet, in CED Cass., rv. 176406: “Qualora un fatto perda il carattere di illecito penale a seguito di una modifica legislativa intervenuta successivamente che concerna la disciplina normativa extra-penale di riferimento per attribuire la qualità di soggetto attivo di un reato proprio si applica il principio di retroattività della legge più favorevole affermato dall’art. 2 cod. pen. Perché per legge incriminatrice deve intendersi il complesso di tutti gli elementi rilevanti ai fini della descrizione del fatto tra cui, nei reati propri è indubbiamente compresa la qualità del soggetto attivo (nella fattispecie è stata ritenuta non più ravvisabile l’ipotesi del reato di peculato nella condotta di un dipendente di una cassa di risparmio perché è stata esclusa, a seguito di novatio legis, l’attribuibilità allo stesso della qualifica di pubblico ufficiale)”. 126 Cfr. Corte Cass. Pen., Sez. II, 4 febbraio 2004, n. 4296, trattasi di una modifica concernente una norma “definitoria”, ossia una disposizione attraverso la quale il legislatore chiarisce il significato di termini usati in una o più incriminazioni, concorrendo a individuare il contenuto del precetto penale; Id., 8 aprile 1975, n. 7422. 127 Cfr. Corte Cass. Pen., 4 febbraio 2005, n. 8045, cit. 128 Cfr. Corte Cass. Pen., 4 febbraio 2003, n. 14329: “Sussiste l’abolitio criminis del reato di contrabbando doganale (art. 282 DPR n. 43 del 1973) consistente nell’omissione del pagamento del dazio ad valorem del 6% gravante sull’alluminio in pani proveniente dalla Repubblica Federale Yugoslavia in virtù della sopravvenienza del regolamento comunitario n. 2007 del 2000, integrato e modificato dal regolamento n. 2563 del 2000 che ha sottratto tale merce ai diritti di confine sulla stessa gravanti, in quanto le norme impositive del dazio costituiscono norme extrapenali integratrici del precetto penale ed, in quanto tali, rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 2 cod. pen.”; Id., 26 giugno 2002 n. 33934. 129 Cfr. Corte Cass. Pen., Sez. VI 9 dicembre 2002 - 16 gennaio 2003, n. 1751, Di Campli Finore, rv. 223341: “Non integra il reato di esercizio abusivo di una professione la condotta del praticante avvocato, abilitato al patrocinio, il quale abbia assunto la difesa di un minore nell’udienza di convalida dell’arresto tenuta dal GIP del tribunale per i minorenni, in quanto, nei limiti in cui tale attività difensionale è consentita dalla norma sopravvenuta di cui all’art. 7 1.16 dicembre 1999, n. 47, la modifica della norma extrapenale si riflette sulla struttura stessa del precetto penale ed opera, dunque, il principio di retroattività della legge più favorevole (art. 2, cpv. cod. pen)”; relativamente al delitto di associazione per delinquere cfr. Id., 9 marzo 2005, n. 13382, in Cass. Pen., 2006, n. 6, p. 2070, con nota di Restignoli, Esclusa la configurabilità del reato di associazione per delinquere per la sopravvenuta depenalizzazione del reato fine, secondo cui lo stesso viene meno, qualora venga depenalizzata la fattispecie dei reati fine, perché vi è la “perdita della rilevanza criminale del fatto, non già dalla data della modifica legislativa, ma ex tunc”. 130 Cfr. Corte Cass. Pen., Sez. III, 24 settembre 1996, n. 9163, secondo cui “quando la legge punisce condotte contrarie a prescrizioni poste con atto amministrativo, che influisce su singoli casi, l'emanazione di nuovi atti, o il mutamento del loro contenuto, non costituiscono novazione legislativa rilevante ex art.2, comma 2, c.p., in quanto non si prospetta alcuna modificazione di regole generali di condotta. Invero tale atto amministrativo ... integra il precetto penale in un elemento normativo della fattispecie; cioè l'atto amministrativo è il presupposto di fatto della legge penale incriminatrice, la quale ne sanziona la trasgressione. Ne deriva che il mutamento dell'atto amministrativo non comporta una differente valutazione della fattispecie legale astratta, bensì determina la modifica del precetto e l'instaurazione di una nuova fattispecie incriminatrice, sicché regolando le due norme fatti storicamente diversi, non sorge problema di successione di leggi”; Id., 8 maggio 1978, in Foro It., 1979, II, 577; Id., Sez., VI, 4 giugno 1986, n. 9530, ivi, 1987, II, p. 156. 131 Cfr. Corte Cass. Pen., 1 febbraio 2005 n. 9482: “L’istituto della successione delle leggi penali nel tempo riguarda le norme che definiscono la struttura essenziale e circostanziata del reato; pertanto, ai fini dell’applicabilità dell’art. 2 cod. pen. si deve tenere conto anche di quelle fonti normative subprimarie che, pur non ricompresse nel precetto penale, ne integrano tuttavia il contenuto. (Nel caso di specie, relativo al reato di esercizio di attività venatoria nei parchi, la Corte ha ritenuto che la riperimetrazione della riserva naturale ad opera di un provvedimento amministrativo della Regione Sicilia avesse eliminato il disvalore penale del fatto commesso, in quanto era venuta successivamente a mancare la qualifica di parco dell’area di svolgimento dell’attività venatoria, elemento costitutivo della condotta punibile)”. 132 Cfr. Corte Cass. Pen., Sez. VI, 21 novembre 1988, Caronna, in Cass. Pen., 1990, p. 28; Id., 26 settembre 1986, Dotto, ivi, 1988, p. 254; Id., 5 novembre 2003, n. 48525; Id., 11 giungo 2003, n. 34481. Si è quindi ritenuto che nella calunnia la falsa attribuzione di un fatto costituente reato è un elemento materiale della fattispecie, e la sua esistenza va valutata nel momento della falsa attribuzione ad altri del fatto stesso, senza che sulla configurabilità del delitto di di cui all’art.368 c.p. possano influire modifiche legislative incidenti sulla definizione del reato falsamente attribuito, che nulla hanno a che vedere con il principio stabilito dall’art.2 c.p. Per la casistica giurisprudenziale contraria a ritenere applicabile la disciplina di cui all’art.2 c.p. nel caso di abrogazione del reato presupposto nell’ipotesi di ricettazione, calunnia e omessa denuncia, nonché di caducazione di un atto amministrativo, la cui emissione costituiva una condotta abusiva ai sensi dell'art.323 c.p., cfr. Piergallini, Sub art. 2 c.p., in Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina, a cura di Lattanzi-Lupo, Vol. I, Giuffrè, 2000, p. 65 ss. 133 Per un quadro delle diverse posizioni giurisprudenziali si rinvia a Natalini, La leva volontaria è un’abolitio criminis - La corte aggiusta il tiro: non rileva la gradualità della riforma, in Dir. Giust., 2006, n. 15, p. 74. 134 Cfr. Corte Cass. Pen., Sez. I, 25 maggio 2006, n. 20382; Id., 10 febbraio 2005 n. 12316; Id., Sez. I, 24 gennaio 2006, n. 7628, Bova: “Tra il sistema di coscrizione volontaria introdotto dalla l. 331/00 ed il preesistente sistema di coscrizione obbligatoria sussiste una netta soluzione di continuità, con la conseguenza che l'abolizione del servizio militare obbligatorio ha comportato l'abrogazione del delitto di rifiuto di prestare detto servizio da parte dei cittadini ad esso tenuti per chiamata di leva e ha determinato - ex art. 2, comma 2, c.p. - la non punibilità della condotta di chi in precedenza, allorché detto servizio era obbligatorio, ha rifiutato di prestarlo ovvero la cessazione dell'esecuzione e degli effetti penali della condanna eventualmente intervenuta”. 135 Cfr. Corte Cass. Pen., Sez. I, 4 luglio 2007, n. 25812; Id., 13 luglio 2006, n. 24270; Id., Sez. I, 24 maggio 2006, n. 7852; Id., 28 agosto 2006 n. 19168; in senso conforme Brunelli, Rilevanza penale dell’abolizione del servizio militare o obbligatorio: tra successione di norme e "scomparsa" del fatto tipico, in Cass. Pen., 2006, 5, 1680. 136 Cfr. Corte Cass. Pen., Sez. Un., 28 febbraio 2008, n. 19601, in Fall., n. 10, p. 1187, con nota di Tetto, Il nuovo statuto dell'impresa fallibile ed i riflessi nei giudizi di bancarotta; contra Id., Sez. V, 18 ottobre 2007, n. 43076; Trib. Trieste, Sez. Pen., 9 gennaio 2007 e Trib. Pordenone, Sez. Pen., 10 ottobre 2007, ivi, n. 4, p. 451 ss., con nota di Id., Il concetto di imprenditore “fallibile” penalmente rilevante e vicende successorie di norme extrapenali ex art. 2 c.p.; dello stesso avviso in dottrina Socci, Gli effetti delle riforme del fallimento e del diritto societario sui reati fallimentari e societari. Successione di leggi non penali e conseguenze sulle fattispecie penali, in Giur. Mer., n. 11, 2007, p. 3054, secondo cui gli imprenditori dichiarati falliti in base alla legge previgente, che, in seguito al mutamento di disciplina, non rientrano più nell’area dei soggetti sottoponibili al fallimento, devono essere assolti dai reati fallimentari con la formula perché il fatto non sussiste (manca l’elemento oggettivo del reato), o perché il “il fatto non è - più – previsto dalla legge (penale, così come integrata dalla successione di norme non penali) come reato”, giacché il disvalore sociale del fatto è venuto meno; Cò, Applicabilità della nuova legge più favorevole tra vecchi e nuovi contrasti sullo status di imprenditore nei reati di bancarotta, in Fall., n. 3, 2008, p. 278 ss.; Ambrosetti, I riflessi penalistici derivanti dalla modifica della nozione di piccolo imprenditore nella legge fallimentare al vaglio delle Sezioni unite, in Cass. Pen., 2008, n. 10, p. 3602. 137 A favore dell’abolitio criminis cfr Trib. Reggio Calabria, 23 gennaio 2007, n. 76, che assolve l’imputato cittadino rumeno in riferimento al reato di cui all’art.14, comma 5-ter, D. Lgs. 286 del 1998, perché il fatto non costituisce più reato in seguito all’adesione della Romania alla U.E., la cui la ratifica, ha infatti, determinato non un mero caso di successione di leggi nel tempo, ma un’abolitio criminis, con conseguente applicabilità del disposto dell'art.2, comma 2, c.p. e non del successivo comma 3 (ora 4); Trib. Catanzaro, 14 marzo 2007, n. 174; Trib. Milano, Sez. III Penale, 17 febbraio 2007, n. 816 ; Trib. Viterbo, 11 gennaio 2007, n. 15 (Est. Centaro, Imp. Dottori); Trib. Roma, 25 novembre 2005 (Est. Iulia, Imp. Yarga), in Cass. Pen., 2006, p. 2270 ss. Anche nell’imminenza dell’adesione alla U.E. di Romani e Bulgaria la giurisprudenza di merito si era, peraltro, orientata nel senso dell’inapplicabilità del T.U. Imm.: cfr. Trib. Livorno, 15 ottobre 2004, n. 1122 che, riportandosi al principio affermato dalla sentenza Corte Cass. Pen., Sez III, 27 gennaio 2000, n. 439 (in Riv. Pen., 2001, p. 181), ha affermato che l’inapplicabilità delle norme del presente testo unico ai cittadini degli Stati membri dell’Unione, si estende in via analogica, anche ai cittadini degli Stati candidati a data certa ad entrare a farne parte; diversamente opinando, si creerebbe una disparità di trattamento difficilmente giustificabile; Giudice di pace Messina, 19 luglio 2005; Trib. Catanzaro, 2 luglio 2006, n. 396. Per completezza espositiva, occorre rilevare che in alcune pronunce si sottolinea come, secondo un indirizzo presente nella stessa giurisprudenza di legittimità, l'ingresso della Romania nell'U.E. potrebbe corrispondere ad una vicenda successoria di leggi penali nel tempo riconducibile non già nella situazione di abolitio criminis prefigurata nell’art.2, 2 comma, c.p., ma nella particolare previsione del successivo comma 4, di cui è stata fatta applicazione nella materia dei reati di rifiuto del servizio militare. Va, poi, aggiunto, che la questione di diritto intertemporale è emersa anche in riferimento all’art.22, comma 12, T.U. Imm., che punisce l’assunzione di cittadini extracomunitari senza permesso di soggiorno. Dal punto di vista strutturale le fattispecie incriminatrici di cui agli artt.12 e 22 presentano un’affinità, dal momento che in entrambe le ipotesi la qualifica soggettiva connota la persona offesa dal reato, non già il soggetto agente. 138 La giurisprudenza, afferma che tale posizione interpretativa è, peraltro, il linea con quanto affermato più volte dal Supremo Collegio circa la rilevanza delle modifiche "mediate” della legge penale, la cui principale espressione è rintracciabile nella sentenza delle Sezioni unite già richiamata (Corte Cass. Pen., Sez. Un., 23 maggio 1987, Tuzet), riguardante la disciplina introdotta dal D.P.R., 27 giugno 1985, n. 350, che, nel recepire la Direttiva comunitaria 77/780/CEE, riconobbe natura privatistica all'attività bancaria, ritenendo, pertanto, sussistente un'ipotesi di abolitio criminis con riguardo ai delitti di malversazione e di peculato precedentemente commessi dagli operatori bancari, per effetto del mutamento di disciplina extrapenale, a cui il precetto faceva riferimento. In tale sentenza, seppur risalente, la Corte enuncia in termini chiari e convincenti un principio di immutato valore logico-sistematico, ossia che per legge incriminatrice deve intendersi il complesso di tutti gli elementi rilevanti ai fini della descrizione del fatto. Tra questi elementi, nei reati propri, è indubbiamente compresa la qualità del soggetto attivo. Se ne deve dedurre che, se la novatio legis riguarda la qualità del soggetto attivo, nel senso che, come nella specie, fa venire meno al dipendente bancario la qualità di incaricato di pubblico servizio, necessaria per integrare il reato di peculato, non può non applicarsi in favore di quel dipendente il principio di retroattività della legge più favorevole affermato dall'art.2 c.p. 139 Cfr. Corte Cass. Pen., Sez. II, 4 febbraio 2004, n. 4296, cit. 140 Conformi, peraltro, seppur in ambiti diversi, Corte Cass. Pen., Sez. V del 2 marzo 2005, n. 8045, cit.; Id., Sez. I, 24 gennaio 2006, n. 7628, cit., in materia di rifiuto di prestare il servizio militare e l'abolizione del servizio militare obbligatorio a seguito dell'introduzione di forze armate esclusivamente professionali, realizzata con l'art.1, comma 6, L. 14 novembre 2000, n. 331, che secondo la Corte avrebbe ridisegnato la fattispecie penale del rifiuto della relativa prestazione “eliminando il disvalore sociale della condotta incriminata (ancorché antecedentemente commessa)”, con la conseguente applicazione dell'art.2, comma 2, c.p. Medesimo principio di diritto viene ribadito, questa volta in materia di contrabbando, dalla Corte Cass. Pen., Sez. III, 4 febbraio 2003 n. 172 in fattispecie attinente al mancato versamento di un dazio che, successivamente alla commissione del fatto, era stato abrogato da una norma che doveva ritenersi integratrice del precetto penale, con conseguente abolitio criminis. 141 Cfr., nello stesso senso, Trib. Trieste, Sez. Pen., 9 gennaio 2007; Trib. Pordenone, Sez. Pen., 10 ottobre 2007, cit. 142 Circa i problemi di costituzionalità delle norme penali in bianco con riferimento ai principi di tassatività e tipicità dell’illecito penale, nonché alla riserva di legge in materia penale cfr. Corte Cost., 9 giugno 1986, n. 132, in Cass. Pen., 1987, p. 3, secondo cui le stesse sono da ritenersi rispettose dell’art.25 Cost., purché la fattispecie penale sia descritta nei suoi elementi costitutivi. 143Il disvalore penale della fattispecie di cui all’art.14, comma 5-ter, T.U. Imm. non si incentra sulla mera inosservanza ad un ordine dell’autorità, ma sulla qualifica di straniero del soggetto inottemperante (cfr. Trib. Roma, 25 novembre 2005, cit.). Analogamente il delitto di favoreggiamento dell'ingresso illegale di cui all’art.12 T.U. Imm. contemplerebbe solamente la condotta di ingresso clandestino sicché, potendo i cittadini di nazionalità polacca, rumena e bulgara oggi entrare legalmente in Italia in quanto comunitari, il fatto non costituirebbe più reato, ai sensi dell'art.2, comma 2, c.p. 144 Cfr. Corte Cass. Pen., Sez. V, 25 febbraio 1997, n. 4141, De Lisi, cit. 145 A questo proposito depone anche la scelta amministrativa seguita dai responsabili dell'esecutivo, allorché con la circolare congiunta del Ministro dell'Interno e del Ministro della Solidarietà Sociale, 28 dicembre 2006, n. 2, si chiarisce che ai cittadini rumeni e bulgari non si applicano più le disposizioni del testo unico sull’immigrazione, ma quelle del D.P.R., 18 gennaio 2002, n. 54 ed, in particolare l'art.7, che prevede che i cittadini comunitari non possono essere espulsi (nel caso di specie a decorrere dal 1 gennaio 2007), ma solo allontanati per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica. Ciò significa che laddove il bene tutelato dall'ordine amministrativo, la cui violazione è penalmente rilevante, sia esclusivamente il rispetto del confine nazionale (stranieri espulsi perché irregolarmente entrati o soggiornanti in Italia), il medesimo atto amministrativo presupposto di quella condotta illecita non possa più trovare efficacia, trattandosi di decreto emesso a tutela di valori non più riferibili ai suddetti cittadini comunitari, nei cui confronti le barriere nazionali interne non sono oramai opponibili per scelta legislativa, quindi astratta ed impersonale, ed esecutiva dello Stato italiano. 146 Contrarie all’abolitio criminis, con riferimento all’art.12 T.U. Imm., Corte Cass. Pen., Sez. I, 22 gennaio 2007 n. 1815, con cui viene respinto il ricorso di un imputato condannato a tre anni e due mesi di reclusione per aver favorito, a fini di lucro, l’ingresso illegale in Italia e comunque la permanenza di due cittadine polacche poi avviate al lavoro di “badanti”, dal dicembre del 2000 all’aprile del 2001, in epoca cioè anteriore all’ingresso della Polonia nell’Unione europea (avvenuto a far data dal 2004). La circostanza che la Polonia sia entrata a far parte dell’U.E. dal 2004, con la conseguente libera circolazione (così come ribadita, da ultimo, dalla circolare ministeriale n. 2 del 2006, cit.) dei cittadini polacchi nell’ambito dei Paesi aderenti, non ha alcuna influenza sulle condotte criminose commesse in data antecedente alla ratifica del Trattato di adesione, poiché la qualifica di cittadino di Stato non appartenente alla U.E. è un presupposto della condotta, che però non concorre a delineare il precetto penale previsto dall’art.12, D. Lgs. n. 286 del 1998. Ne consegue che, qualora il Paese di appartenenza dell’imputato venga a far parte della U.E. in epoca successiva alla commissione del reato, si verifica una successione di norme extrapenali, che non integrano la fattispecie incriminatrice, sì che non è consentita l’applicazione della disciplina prevista dall’art.2, commi 2 e 4, c.p. Sempre in materia di favoreggiamento dell’ingresso illegale dello straniero la medesima posizione è stata da ultimo affermata da Corte Cass. Pen., 20 luglio 2007, n. 29728, in cui si afferma che l’adesione successiva alla U.E. determina una variazione della rilevanza penale del fatto per le violazioni commesse successivamente a tale evento, con la conseguente inapplicabilità dell’art.2 c.p. al caso di specie. Già nel 2004 il Supremo Collegio (Corte Cass. Pen., Sez. VI, 16 dicembre 2004, n. 9233, Buglione ed altro, in CED Cass., rv. 23095) aveva negato, rispetto all’analogo caso della Lettonia, l’efficacia diretta di una modifica (di favore) della norma comunitaria di riferimento, “non vertendosi evidentemente in un caso di abolitio criminis”, pur precisando incidentalmente che l’applicazione del testo unico è limitata ai (soli) cittadini di Stati non appartenenti all’U.E. (art.1). Il giudice di legittimità “liquidò” la questione in queste pochissime righe, senza fornire alcuna giustificazione a supporto della tesi della irrilevanza dell’adesione; Id., 7 aprile 2004, n. 17973; Id., Sez. I, 12 maggio 2004, Deinita, RV. 228254; Id., Sez. I, 27 ottobre 2004, Passaro, RV. 229823; Id., Sez. II, 2 dicembre 2003, n. 4296, Stellaccio, rv. 228152. 147 Così ad esempio Corte Cass. Pen., 1 febbraio 2005, n. 9482, cit.; Id., Sez. III, 19 marzo 1999, n. 5457, Arlati, in CED Cass., rv. 213465. 148 Per un’analisi critica alla impostazione adottata dal Supremo Collegio cfr. Risicato, La restaurata ostilità delle Sezioni unite nei confronti delle modifiche mediate della fattispecie penale, in Dir. Pen. Proc., n. 3, 2008, p. 307 ss., Gambardella, Nuovi cittadini dell’Unione europea ed abolitio criminis parziale dei reati in materia di immigrazione, in Cass. Pen., n. 3, 2008, p. 909 ss.; Gargani, Il controverso tema della modifiche mediate della fattispecie incriminatrice al vaglio delle Sezioni unite, ivi, n. 6, 2008, p. 2694 ss.; in senso adesivo cfr., invece, Natalini, Le norme del Trattato comunitario non integrano il precetto penale, in Guida Dir., n. 9, 2008, p. 50 ss. 149 Cfr. Corte Cass. Pen., 20 luglio 2007, n. 29728, cit., che richiama i principi ermeneutici enunciati da Corte Cass. Pen., Sez. Un., 26 marzo 2003 n. 25887, Giordano, cit. 150 Fra cui, in particolare, Corte Cass. Pen, Sez. Un., 26 marzo 2003 n. 25887, Giordano, cit. 151 Cfr. Corte Cass. Pen., Sez. I, 20 luglio 2007, n. 29728, cit. 152 È evidente che la Corte, nel dare soluzione alla questione di diritto intertemporale sottoposta al suo esame, abbia voluto scongiurare il rischio di un indebolimento della tenuta del sistema punitivo, che sarebbe seguito all’eventuale riconoscimento di un fenomeno di abolitio criminis parziale. E ciò in deroga al principio dell’applicazione retroattiva della lex mitior o abrogatrice, a cui, peraltro, viene ormai pacificamente assegnato rango costituzionale in base al superiore principio dell’eguaglianza di trattamento (art.3 Cost.); nello stesso senso cfr. Gambardella, Nuovi cittadini, cit., p. 922 ss., secondo cui la decisione vuole soddisfare ragioni di “politica criminale”, al fine di contenere gli effetti dell’“amnistia occulta” (cfr. Donini, Discontinuità del tipo di illecito e amnistia, cit., p. 2857 ss.), riconducibili alla novatio legis in argomento (come anche a molti dei recenti provvedimenti di riforma del sistema penale), anche se ciò comporta una sostanziale abdicazione di quei canoni ermeneutici, rispettosi del principio del favor rei, di cui è stata fatta, invece, applicazione in altre pronunce. 153 A parere della Corte rientrano nella categoria delle norme extrapenali integratrici della fattispecie sia le disposizioni definitorie sia le norme penali in bianco, che “possono addirittura costituire il precetto, anche se in questo caso, vista la funzione che svolgono, si parla forse impropriamente di norme extrapenali”. Più in generale, “l'art. 2 c.p. può trovare applicazione rispetto a norme extrapenali che siano esse stesse, esplicitamente o implicitamente, retroattive, quando nella fattispecie penale non rilevano solo per la qualificazione di un elemento ma per l'assetto giuridico che realizzano, come può accadere per le norme penali richiamate dalla norma incriminatrice (e da considerare perciò alla stregua di norme extrapenali, nel senso di norme esterne a quella penale descrittiva del reato)”. 154 Cfr. Corte Cass. Pen, Sez. Un. 23 maggio – 16 luglio 1987, Tuzet, cit. Come già ricordato, la vicenda riguardava la sussistenza e permanenza del reato di peculato ai sensi dell’originario testo dell’art.314 c.p., in capo agli operatori di un istituto bancario di diritto pubblico, costantemente considerati dalla giurisprudenza incaricati di pubblico servizio anche dopo l’intervenuta privatizzazione del settore. La Corte, attraverso il riferimento al fatto concreto, ritiene applicabile l’art. 2, comma 2, c.p. sulla base della considerazione che la novatio legis ha fatto venire meno, in capo al dipendente bancario, la qualità di incaricato di pubblico servizio necessaria ai fini dell’integrazione del reato di peculato (nella specie per distrazione): “Quel fatto storico, illecito nel momento in cui fu commesso, non corrisponde più alla fattispecie astratta di reato”. 155 Perfettamente in linea con l’orientamento della Corte Costituzionale sancito nella nota sentenza 23 marzo 1988, n. 364, sull’ignoranza della legge penale inevitabile (“E' costituzionalmente illegittimo l'art. 5 cod. pen. nella parte in cui non esclude dall'inescusabilità dell'ignoranza della legge penale l'ignoranza inevitabile”), la decisione assolutoria del Pretore di Reggio Emilia, 13 giugno 1988, n. 458, in Riv. Trim. Dir. Pen. Econ., 1988, p. 998, con la quale, in applicazione dell’art.5 c.p., si è deciso che “è inevitabile l’ignoranza della legge penale dell’artigiano il quale in base a un’informazione avuta dalla CNA, ritiene di essere piccolo imprenditore e dunque non tiene i libri e le scritture contabili prescritti dalla legge. Egli va dunque assolto dall’imputazione di bancarotta semplice documentale perché il fatto non costituisce reato”. Alcuni Autori sottolineano, però, giustamente la necessità di affermare in ipotesi simili la sussistenza di un errore su legge extrapenale, che determina un errore sul fatto del reato. Diversamente si corre il rischio di ridurre ulteriormente, con una indiscriminata applicazione dell’art.5 c.p., il già ristretto ambito di operatività dell’articolo 47, comma, 3 c.p. (cfr. Patrono, Problematiche attuali dell’errore nel diritto penale dell’economia, ivi, 1988, p. 117 ss.). In giurisprudenza aderisce alla tesi della dottrina dominante secondo cui in materia si avrebbe un errore sul fatto, Corte Cass. Pen., 31 maggio 1952, in Dir. Fall., 1953, II, p. 40, ove, in applicazione dell’art.47, comma 1, c.p., si afferma che quando si ha errore determinato da colpa, la punibilità della bancarotta semplice documentale non è esclusa, perché trattasi di fatto previsto dalla legge anche come delitto colposo. 156 Cfr. Ghidini, Imputabilità e punibilità per bancarotta semplice, in Dir. Fall., 1953, p. 40; Antolisei, Manuale di diritto penale. Leggi complementari. Reati fallimentari, Milano, 2001, p. 117; Nuvolone, Il diritto penale del fallimento e delle procedure concorsuali, Milano, 1955, p. 91; La Monica, I reati fallimentari, Milano, 1999, p. 424; Antonioni, La bancarotta semplice, Napoli, 1952, p. 237; Lugnano, Aspetti problematici nell'elaborazione giurisprudenziale dei reati di bancarotta, in Dir. Fall., I, 1983, p. 415; Tencati, La tenuta dei documenti contabili nel delitto di bancarotta, in Riv. Pen., 1986, p. 234; Contra, Santoriello, I reati di bancarotta, Torino, 2000, p. 248; Pagliaro, Il delitto di bancarotta, Palermo, 1957, p. 139, che ritiene trattarsi di errore sul fatto derivante da errore di fatto. 157 Cfr. Conti, I reati fallimentari, Torino, 1991, p. 274. 158 Cfr. Antonioni, La bancarotta semplice, cit., p. 238, individua anche altre situazioni di rilevanza dell’errore, ad esempio il caso dell’amministratore che ignora il fatto dell’avvenuta nomina e, pertanto, non ritiene di essere obbligato a tenere i libri e le scritture contabili; qui l’errore ricade nell’ambito dell’ipotesi i cui all’art.47, comma 1, c.p.: errore sul fatto derivante da errore di fatto. 159 A tal proposito occorre precisare che il legislatore, formulando l'art.2 c.p. non parla di leggi che debbano essere necessariamente penali, sicché è, ormai, convinzione unanime che l'abolizione di una disposizione incriminatrice ben possa essere cagionata da successiva legge “non penale”, che contribuisca ad integrarne il precetto. 160 L’individuazione del fatto concreto come fulcro dell’efficacia della legge penale nel tempo si rivela, in realtà, importante anche per la definizione delle ipotesi di successione diretta di norme penali. Cfr. per la dottrina, Delitala, Il fatto nella teoria generale del reato, Milano 1976, p. 145: “L'espressione "legge penale", contenuta nell'art. 2 comma terzo cod. Pen., deve ritenersi comprensiva non solo delle leggi extrapenali espressamente richiamate dalla norma penale, e integranti il precetto, ma anche di quelle leggi che ne costituiscono l'indispensabile presupposto o che concorrono a determinarne, anche parzialmente e implicitamente, il sostanziale contenuto o dalle quali comunque non può prescindersi nel valutare gli elementi penalmente rilevanti della condotta”. 161 Cfr. Corte Cass. Pen., 16 aprile 1984, n. 3478, ove si afferma che la legge notarile deve ritenersi integratrice dell'art.479 c.p. sulla base dell'art. 2 c.p. (nella specie era stato ritenuto che, ai fini dell'indagine sulla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di falso ideologico commesso da notaio nell'autenticazione di firma, il disposto dell'art.72 della legge notarile, il quale prevede che il notaio stesso nell'autenticare sottoscrizioni apposte su scritture private deve dichiarare che le medesime sono state apposte “in sua presenza”, non ha subito modifiche per effetto dell'art.1, L. 10 maggio 1976, n. 333, che ha soltanto previsto la possibilità per il notaio di formare il suo convincimento, al momento della attestazione, circa la identità personale delle parti mediante la valutazione di ogni elemento utile; analogamente cfr. Corte Cass. Pen., 20 ottobre 1981, n. 9219, in Giust. Pen., 1983, II, p. 25). Per la dottrina cfr. Casu, Sull'acquisizione da parte del notaio della certezza dell'identità del sottoscrittore, in Riv. Notariato, 2005, n. 2, p. 320. 162 La Corte opera un richiamo a quella giurisprudenza, già citata, formatasi in materia di contrabbando e di esercizio abusivo della professione, la quale ha riconosciuto che la norma amministrativa sopravvenuta, consentendo ora di importare le merci dalla Jugoslavia o di assumere la difesa penale anche al praticante avvocato, incide sul precetto, facendolo venir meno. Nel caso di specie, infatti, il valore normativo del fatto è dato dalla combinazione della norma penale che pone il divieto, apprestando la relativa sanzione in caso di sua violazione e la norma amministrativa che ha funzione di completamento del precetto; ciò succede quando la norma extrapenale qualifica l'oggetto o le modalità della condotta, ponendo, quindi, concorrere a delineare il precetto penale già nella sua dimensione astratta; per contro, ciò non potrebbe mai accadere quando essa definisce un presupposto della condotta, potendosi unicamente riflettere sulla rilevanza penale del fatto concreto. Non sarebbe, peraltro, ravvisabile alcun divieto di applicazione retroattiva di tale norma, che, secondo la corrente opinione si ritiene operi solo per la condotta e non anche per gli estremi materiali che fungono da presupposto, i quali pertanto possono anche venire ad esistenza prima dell'entrata in vigore della norme incriminatrice. Alcuni interpreti ritengono questa distinzione insufficiente a tratteggiare compiutamente il fenomeno e sostengono, invece, che occorra indagare volta per volta il bene giuridico tutelato dalle norme passata e presente, al fine di stabilire se l’innovazione legislativa influisca o meno sulla situazione sottoposta alla tutela della legge penale (cfr. in materia di rilevanza penale dell'omessa bonifica dei siti inquinati ex art.51-bis, D. Lgs., 5 febbraio 1997, n. 22 (sostituito dall’art.257, D. Lgs., 3 aprile 2006, n. 152), cfr. Corte Cass. Pen., Sez. III, 28 aprile 2000, Pizzuti, 2002, in Cass. Pen., 2001, p. 2479, ove si stabilisce che fra i soggetti tenuti alla bonifica vanno inclusi anche coloro che hanno inquinato prima dell'entrata in vigore delle norme, che impongono penalmente tale obbligo; in senso critico, Micheletti, Il reato di contaminazione ambientale, in Riv. Trim. Dir. Pen. Econ., 2004, p. 145 ss. La circostanza che ai fini della sussistenza del reato, i presupposti devono sussistere, preesistere od essere concomitanti alla condotta, oltre che conosciuti o conoscibili da parte dell’agente, e che, nella specie, il legislatore abbia configurato un fatto-presupposto “atipico”, che dipende dalla condotta dello stesso soggetto, tenuto poi all’adempimento dell’obbligo di decontaminazione del sito, non può condurre a ritenere irrilevante il momento causativo del fatto di inquinamento, da cui origina l’obbligo di bonifica, il cui inadempimento è penalmente sanzionato dall’art.51-bis, cit. Pertanto, se non si vuol violare il precetto di cui all’art.11, disp. prel. c.c., e conseguentemente stravolgere la portata dell’art.51-bis, occorre ritenere che il nuovo regime sulla bonifica dei siti contaminati sia operante esclusivamente con riferimento ai fatti di inquinamento “cagionati” dopo l’entrata in vigore del nuovo regime ed, in specie, dopo il 16 dicembre 1999, data in cui sono entrati in vigore i limiti di accettabilità previsti dall’art.17, comma 2). 163 Leggi in forza delle quali, come noto, i cittadini dei nuovi Stati membri, presenti sul territorio italiano, sono destinati a perdere la qualifica di clandestini e ad acquisire i diritti di libera circolazione e di libero stabilimento spettanti ai cittadini comunitari. 164 La normativa che individua i diversi Stati appartenenti all’Unione europea fornisce la definizione della nozione di straniero, la cui sostanziale modifica incide in modo essenziale sulla portata del precetto, rendendo, pertanto, applicabile la disciplina di cui all’art.2 c.p. Da ciò discende che gli imputati di reati commessi sulla base di una qualificazione soggettiva non più esistente debbano essere assolti con la formula “perché il fatto non è previsto (più) dalla legge come reato” ai sensi dell’art. 129 c.p.p.. 165 Tale precisazione è vieppiù doverosa con riguardo a quelle previsioni, come ad esempio quelle contemplata dall’art.14 comma 5-ter, D. Lgs. n. 286 del 1988, che configurano non già un reato comune, bensì un reato proprio dello straniero. In secondo luogo, risulta del tutto evidente come il fulcro del disvalore del fatto si incentra sull’elemento normativo sopra indicato, tanto che l’intera normativa di cui al D. Lgs. n. 286 del 1998 concerne “la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, inapplicabile, per espressa disposizione di legge, a chi straniero non sia. 166 Cfr. Pulitanò, Principio di uguaglianza e norme penali di favore, in Corr. Mer., n. 2, 2007, p. 212. 167 Cfr. Corte Cost., 23 novembre 2006, n. 394. In dottrina Marinucci, Irretroattività e retroattività nella materia penale: gli orientamenti della Corte costituzionale, in Dir. Pen. Giur. Cost., Napoli, 2006, p. 89. 168 Cfr. Romano, Commentario sistematico, cit., p. 66: “Quando una nuova legge modificatrice restringe l’area di illiceità della precedente, continuano bensì ad essere illeciti i tipi di condotte che, reati secondo la legge abrogata, lo siano anche per la nuova, ma cessano di esserlo, invece, i tipi di condotte mancanti di elementi da essa richiesta. Per questi si ha un’abolitio criminis parziale”. Nella giurisprudenza di merito, a favore dell’applicabilità dell’art.2, comma 2, c.p., cfr., per tutte, Trib. Roma, 25 novembre 2005, cit. 169 Nella valutazione complessiva della fattispecie criminosa devono ricomprendersi tutti gli elementi rilevanti ai fini della integrazione del fatto-reato, e tra questi elementi significativi, che incidono sulla dimensione lesiva del fatto, sono indubbiamente ricomprese le qualifiche soggettive. 170 Il fenomeno successorio coinvolgente la qualifica di straniero è avvenuto, più nello specifico, mediante l’emanazione di Trattati ed Atti comunitari, ossia mediante fonti normative “super primarie”, che l’Italia, in base al Trattato istitutivo dell’Unione europea, si è impegnata a rispettare. 171 In questo senso cfr. Corte Cass. Pen., Sez. Un., 23 maggio 1987, Tuzet, cit.; Id., Sez. III, 29 gennaio 1998, n. 4176, Sciacchiano, in CED Cass., rv. 210696. Così, per tutti, Palazzo, Corso di diritto penale. Parte generale, Torino, 2005, p. 156: tale tesi, in ossequio ai principi costituzionali di uguaglianza e di garanzia che governano la materia della successione di leggi nel tempo, tiene conto della differenza di trattamento giuridico-penale derivante, per lo stesso fatto, dalla modifica legislativa sia pure “mediata”, cosicchè, di fronte alla diversità di disciplina giuridica, tra quella vigente al momento del fatto e quella vigente al momento del giudizio, il principio generale sovraordinato all’intera materia esige che trovi applicazione quella normativa, da cui discende il trattamento più favorevole per il reo. 172 Cfr. Micheletti, Legge penale e successione di norme integratrici, cit. 173 “La consapevolezza dell’agente che di lì a breve il proprio Stato entrerà nella CE lo indurrebbe a trasgredire senza alcun timore l’art. 14, comma 5-ter, d. lgs. 286 del 1998, confidando poi nella successiva abolitio criminis”; per una recente applicazione giurisprudenziale della sentenza in commento cfr. Corte Cass. Pen., Sez. I, 23 aprile 2008, n. 16786, che annulla con rinvio la pronuncia assolutoria adottata nei confronti di un imputato di nazionalità rumena per il reato ex art.14, comma 5-ter, T.U. Imm., “in quanto - come recentemente stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte - è da escludere che l'ingresso della Romania nell'Unione Europea dia origine ad un fenomeno di successione di leggi penali nel tempo a norma dell’art.2 c.p. e che, quindi, per le precedenti violazioni delle norme in materia di immigrazione clandestina sia giustificato il proscioglimento dell'imputato perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato”. 174 Ci si riferisce al D. L., 1 novembre 2007, n. 181 (in G.U. 2 novembre 2007, n. 255), contenente Disposizioni urgenti in materia di allontanamento dal territorio nazionale per esigenze di pubblica sicurezza, decaduto per mancata conversione, le cui disposizioni sono poi state inserite nel D. L., 29 Dicembre 2007, n. 249, anch’esso decaduto. La relativa normativa è, infine, confluita in larga misura nel D. Lgs., 28 febbraio 2008, n. 32. 175 Fra le novità più significative introdotte dal già citato “pacchetto sicurezza” (D. L. n. 92 del 2008), va, altresì, menzionata la riformulazione degli artt.235 e 312 c.p., (adesso rubricati Espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato), che ora prevedono, accanto alla misura di sicurezza dell’espulsione dello straniero, anche l’allontanamento del cittadino “appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea”. Tale aggiunta è da ritenersi superflua, in quanto la nozione codicistica di straniero di cui all’art.4 c.p. è già comprensiva del cittadino comunitario, differendo da quella recepita dall’art.1 T.U. Imm. di cui si è già dato conto. 176 Come noto, l’art.65, R. D., 30 gennaio 1941, n. 12, attribuisce alla Corte di Cassazione il delicato compito di assicurare la uniforme interpretazione del diritto, definito nella prassi funzione nomofilattica. L'interpretazione data dalla Corte non ha, comunque, alcun valore vincolante, stante i principi sanciti a livello costituzione di soggezione del giudice solo alla legge (art.101, comma 2, Cost.) e di uguaglianza tra magistrati, che si distinguono tra loro “solo per diversità di funzioni” (art.107, comma 3, Cost.), nonché del principio del libero convincimento dettato in materia di valutazione della prova. Infatti, interpretazioni difformi sono ammissibili, purché il giudice dia conto dell’iter che ha portato alla formazione del proprio convincimento, iter che deve connotarsi per la sua logicità e corrispondenza a canoni di completezza e razionalità, onde evitare che tale libertà si trasformi in puro arbitrio interpretativo. Ne consegue che nel nostro ordinamento, pur non potendosi configurare un dovere di conformità alla interpretazione resa dalla Corte, nondimeno il giudice che decida di discostarsi dal principio interpretativo enunciato sarà tenuto alla soddisfazione di un obbligo motivazionale più stringente ex art.111 Cost. In altri termini, lo stesso dovrà esercitare un convincimento “libero”, ma “ponderato”, soprattutto tenuto conto della posizione di vertice che l'organo dotato di tale funzione ricopre nel sistema delle impugnazioni. Circa la funzione nomofilattica delle Sezioni unite civili, cfr., invece il D. Lgs., 2 febbraio 2006, n. 40, di attuazione della legge delega per la competitività del 14 maggio 2005, n. 80: al fine di ridefinire l’assetto giuridico relativo al rapporto tra Sezioni unite e Sezioni semplici della Cassazione, con la novella in esame è stato stabilito che “se la sezione semplice ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle sezioni unite, rimette a queste ultime, con ordinanza motivata, la decisione del ricorso”, imponendo all’interprete di tener presente l’esistenza di un nuovo principio giuridico, in base al quale la decisione della Suprema Corte, presa a Sezioni unite, è vincolante (seppur non in modo assoluto) per le Sezioni semplici, nel senso che, queste ultime, non potranno discostarsene e decidere la quaestio iuris in modo difforme. 177 Quella che gli anglosassoni definirebbero persuasive authority. 178 Nelle sentenze passate in rassegna, nonché nei precedenti ivi citati, si è visto che la normativa extrapenale può venire in considerazione ai fini dell'applicazione della norma penale essendo richiamata da uno qualsiasi degli elementi del fatto di reato: nel caso del contrabbando doganale serve per individuare l'oggetto della condotta (merci sottoposte ai diritti di confine), nel caso dell'esercizio abusivo della professione serve per individuare il carattere abusivo della condotta. 179 Cfr., per tutte, Corte Cass. Pen., Sez. III, 1 febbraio - 10 marzo 2005, Pitrella, rv. 231228; Id., Sez. III, 12 marzo - 14 maggio 2002, Pata, rv. 221943; Id., Sez. Un. n. 8342 del 1987, cit. Commenta | Stampa | Segnala | Condividi |

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Assegni e bonifici piu' veloci (sezione: Revoca fidi)

( da "Miaeconomia" del 17-07-2009)

Argomenti: Revoca fidi

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ARTIGIANI Garbo (Confidi): Crisi e ritardi dei pagamenti banche eccessive (sezione: Revoca fidi)

( da "Gazzettino, Il (Rovigo)" del 17-07-2009)

Argomenti: Revoca fidi

ARTIGIANI Garbo (Confidi): «Crisi e ritardi dei pagamenti banche eccessive» Venerdì 17 Luglio 2009, «Le cifre stanziate dai nostri Confidi Provinciali hanno avuto un incremento del 51%: dai 48.680.000 euro siamo passati a 73.774.000 in Veneto. È sempre forte la richiesta di liquidità, che è aumentata del 35% rispetto al 2008 e corrisponde al 78% di tutto il deliberato». Così Andrea Garbo, presidente Venetofidi, (consorzio regionale di secondo grado dei confidi delle province del veneto della Casartigiani) annuncia il primo bilancio semestrale degli sportelli fidi di Casartigiani del Veneto. «Fino al 30 giugno 2009, le nuove richieste sono 1017 con aumento del 25% rispetto allo stesso periodo del 2008 - spiega Garbo - Il fattore più preoccupante è che le richieste sono per la maggior parte finalizzate ad avere una maggiore liquidità, una scelta dettata dagli aumenti dei crediti e dalla diminuzione di commesse, in relazione ad uscite costanti come i costi del personale e della struttura. Se questa situazione riguarda il primo semestre 2009, fino al 30 giugno, in questo scampolo di luglio ci stanno già arrivando ulteriori segnali di crisi per pagare le scadenze delle tasse di agosto. Il forte ritardo del pagamento dei crediti da parte della Pubblica amministrazione sta assumendo rilevanza drammatica con forti ricadute anche nei pagamenti delle transazioni commerciali tra privati, letteralmente schiacciati dal peso di rispettare le scadenze, pagamenti in ritardo e le garanzie da dover offrire agli istituti bancari, che non si fermano più al 50% ma che arrivano anche al 70%. Purtroppo devo riscontrare comportamenti non conformi da parte di alcuni istituiti di credito che inoltre richiedono alle ditte la sottoscrizione di titoli della banca per il rimanente 30% a garanzia del residuo e per avere una copertura totale del 100%». Garbo lancia alcune proposte. «È necessario che il Comitato del Credito Regionale istituito presso la prefettura di Venezia, costituito per volontà del Ministro Tremonti esamini queste situazioni. Inoltre in Regione è periodo di assestamento di bilancio e chiediamo che la Giunta e il Consiglio Veneto trovino la giusta chiave per aumentare il sostegno ai consorzi fidi perché rappresentano l'ultima scialuppa di salvataggio per le categorie artigiane, senza discriminazioni tra consorzi grandi e piccoli, fra intermediari finanziari vigilati e non. L'unico parametro degno di considerazione deve essere l'operatività e l'efficacia svolta. "Rispetto ai colossi del credito, i consorzi fidi di categoria funzionano perché alla base c'è il rapporto a misura d'uomo e diretto con i propri associati».

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Commercio: credito agevolato più rapido (sezione: Revoca fidi)

( da "Sardegna oggi" del 17-07-2009)

Argomenti: Revoca fidi

venerdì, 17 luglio 2009 Commercio: credito agevolato più rapido Credito agevolato più facile e veloce alle imprese commerciali con la proposta di legge approvata dalla Commissione Industria e Commercio, presieduta da Nicola Rassu, che prevede la concessione degli aiuti soltanto mediante la procedura “a sportello”. Eliminando la procedura “a bando”, infatti sarà più facile, soprattutto per le imprese di minori dimensioni accedere agli aiuti. Il provvedimento, che ha avuto l’unanimità dei consensi in Commissione, passa ora all’esame dell’Aula per l’approvazione finale. -->CAGLIARI - Con la procedura a sportello credito più rapido per le imprese commerciali sarde. Il via libera è arrivato dalla commissione industria e commercio del Consiglio regionale. “Il ripristino della modalità a sportello, in alternativa alla procedura a bando sinora in uso – ha ricordato il Presidente della Commissione, Rassu, primo firmatario del provvedimento - consente alle imprese commerciali sarde di accedere al credito agevolato allorquando si presenta la necessità, senza dover attendere la pubblicazione dei bandi ed affrontare i tempi lunghi delle modalità di ademopimento”. Ulteriore snellimento, è stato sottolineato, si potrà realizzare con l’utilizzo di un Consorzio fidi abilitato, in alternativa al sistema bancario. Come si legge nella relazione che accompagna il provvedimento, l’esame della proposta di legge è stato preceduto dall’audizione delle associazioni di categoria Confcommercio e Confesercenti e dall’assessore competente. E’ emerso un ampio consenso sull’esigenza che l’erogazione degli incentivi debba essere improntata ad automatismi procedurali”. “Si è pertanto ritenuto di escludere la procedura a bando perchè non si è rivelata efficace ai fini della tempestività di erogazione, che di fatto penalizza normalmente le imprese più deboli”. -->

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