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PRIVILEGIA NE IRROGANTO     di  Mauro Novelli         

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DOSSIER “CREDITO FIDI AZIENDE”

 

 

 

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Report "Revoca fidi"  1-17 LUGLIO 2009


Indice degli articoli

Sezione principale: Revoca fidi

di OLIVIA POSANI ROMA VENTITRÈ miliardi per le imprese. ... ( da "Nazione, La (Firenze)" del 01-07-2009) + 2 altre fonti
Argomenti: Revoca fidi

Abstract: che famiglie e imprese otterranno con la riduzione delle commissioni bancarie. PER FAR CAPIRE la portata del provvedimento Tremonti ha fatto esempi pratici: per una famiglia con fido da 10mila euro, il risparmio trimestrale oscilla tra i 30 e i 70 euro (120-180 euro l'anno). Per un'impresa con fido da 50 mila euro il risparmio trimestrale sarà compreso tra 150 a 350 euro (600-1.

e imprese> ( da "Nazione, La (Firenze)" del 01-07-2009) + 2 altre fonti
Argomenti: Revoca fidi

Abstract: che famiglie e imprese otterranno con la riduzione delle commissioni bancarie. PER FAR CAPIRE la portata del provvedimento Tremonti ha fatto esempi pratici: per una famiglia con fido da 10mila euro, il risparmio trimestrale oscilla tra i 30 e i 70 euro (120-180 euro l'anno). Per un'impresa con fido da 50 mila euro il risparmio trimestrale sarà compreso tra 150 a 350 euro (600-1.

"sbloccati 23 miliardi per i debiti dello stato" - luca iezzi ( da "Repubblica, La" del 01-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi

Abstract: Va sommato anche il taglio delle commissioni bancarie (a cominciare dal massimo scoperto) che dovrebbero produrre 2 miliardi di risparmi per famiglie e imprese. «Abbiamo stimato che - spiega Tremonti - che una famiglia con un fido risparmierà 30-70 euro in un trimestre e 120-180 euro l´anno.

Tremonti: 23 miliardi per le imprese ( da "Corriere della Sera" del 01-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi

Abstract: Una famiglia con un fido di 10 mila euro avrebbe un risparmio annuo tra 120 e 280 euro e un' impresa con un fido di 50 mila tra 600 e 1.400 euro. Se le banche tenteranno di aggirare il tetto, ha detto il ministro, «interverremo ». Sostegni anche sul fronte dell'export.

Credimpresa apre a Catania ( da "Sole 24 Ore, Il (Sud)" del 01-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi

Abstract: articolo 107 del Testo unico bancario. Lo scorso anno Credimpresa ha garantito, nonostante la crisi economica, finanziamenti per 67 milioni di euro per un trend di crescita del 15 per cento. In questi 14 anni di attività il consorzio fidi ha garantito finanziamenti per oltre 300 milioni di euro di cui 140 milioni solo negli ultimi due anni ai 5.

Tremonti: 23 miliardi per le imprese ( da "Corriere del Mezzogiorno" del 01-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi

Abstract: Una famiglia con un fido di 10 mila euro avrebbe un risparmio annuo tra 120 e 280 euro e un' impresa con un fido di 50 mila tra 600 e 1.400 euro. Se le banche tenteranno di aggirare il tetto, ha detto il ministro, «interverremo ». Sostegni anche sul fronte dell'export.

Tremonti: 23 miliardi per le imprese ( da "Corriere del Veneto" del 01-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi

Abstract: Una famiglia con un fido di 10 mila euro avrebbe un risparmio annuo tra 120 e 280 euro e un' impresa con un fido di 50 mila tra 600 e 1.400 euro. Se le banche tenteranno di aggirare il tetto, ha detto il ministro, «interverremo ». Sostegni anche sul fronte dell'export.

Potrebbe valere intorno ai 2 miliardi, su base annua, il beneficio per famiglie e imprese indotto da... ( da "Messaggero, Il" del 01-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi

Abstract: il beneficio per famiglie e imprese indotto dalla stretta sulle commissioni bancarie. Il ministero dell'Economia ha fatto in particolare alcune simulazioni sulla riduzione della commissione di massimo scoperto, che avrà un tetto massimo dello 0,5 per cento. Per una famiglia con un fido di 10.000 euro, questo vuol dire un risparmio trimestrale che va dai 30 ai 70 euro.

per ridare ossigeno al mercato va sostenuto il reddito familiare ( da "Tirreno, Il" del 01-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi

Abstract: il ruolo dei Consorzi Fidi. Apprezziamo il sostegno pubblico del presidente Pacini ad alcuni nostri cavalli di battaglia. Dal riferimento a più incisive politiche d'accoglienza e di accompagnamento verso i milioni di turisti che affollano la nostra città, alla richiesta di una migliore riqualificazione del centro storico.

Manovra anticrisi: detassazione degli utili, opere pubbliche, energia, Alitalia ( da "AltaLex" del 01-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi

Abstract: eventuale revoca della dichiarazione di indifferibilità degli interventi, al venire meno dei relativi presupposti."; c) all?articolo 5, dopo il comma 4, inserire il seguente comma: "4-bis. Per la realizzazione delle opere, delle infrastrutture e degli investimenti di cui all?

Fnaarc: le banche indirizzino più attenzione alle piccole imprese ( da "Libertà" del 02-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi

Abstract: Italia attraverso la garanzia dei consorzi fidi elevata al 70% grazie ai finanziamenti regionali e camerali, resta alta ed è la preoccupazione emersa in occasione del recente Roadshow su credito e pmi promosso da Confcommercio. Purtroppo i nostri associati denunciano questa diffusa rigidità del sistema bancario verso l'erogazione del credito.

( da "Eco di Bergamo, L'" del 02-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi

Abstract: si sono fidati del loro consulente, della banca locale con cui avevano un rapporto eccellente da una vita, ma anche quel funzionario non era poi così consapevole della complessità di certi prodotti o del fatto che si basavano su Lehman Brothers piuttosto che su tutta una serie di istituzioni che non apparivano.

Legge antiusura: i tassi usurari per il periodo luglio-settembre 2009 ( da "AltaLex" del 02-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi

Abstract: fido per tutte le operazioni in essere. In relazione al complesso delle operazioni, il valore della maggiorazione percentuale media e' stato posto a confronto con il tasso medio rilevato. Allegato A RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA (*) MEDIE ARITMETICHE DEI TASSI SULLE SINGOLE OPERAZIONI DELLE BANCHE E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI

Verso la ripresa: il ruolo delle banche ( da "Giornale.it, Il" del 02-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi

Abstract: sono molti modi per mettere in difficoltà le aziende artigiane da parte delle banche: non concedere fidi anche di piccola entità, ridurre i finanziamenti già garantiti, sottoporre gli affidamenti a continue tensioni e revisioni, esercitare forti pressioni per i rientri sui fidi, aumentare il costo del denaro non legato al tasso di interesse ma allo spread, dilatare i tempi dell?

l'abi: no al tetto sulle commissioni ( da "Tirreno, Il" del 03-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi

Abstract: importo ottenuto come fido bancario il tetto massimo per le provvigioni chieste al titolare di un affidamento, e per la sola tenuta a disposizione dei fondi. Misura approvata venerdì a Palazzo Chigi. «Noi, come sempre siamo nettamente contrari a interventi legislativi che definiscono prezzi attinenti alla nostra attività - ha detto Faissola -

ALTA VALSUGANA - Si sta sfilacciando la compagine sociale di Panarotta spa, società a capitale quasi interamente pubblico ( da "Adige, L'" del 03-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi

Abstract: rinnovare i fidi bancari, pari a 250.000 euro, e non è detto che le banche, rigorosissime ora con il privato, siano invece di manica larga con la società. Ed è in scadenza il mandato del presidente Maurizio Fontanari che ha voluto chiarire la situazione durante l'incontro tra una decina di comuni soci ed il presidente della Provincia Lorenzo Dellai nella serata di mercoledì a Trento.

l'abi: no al tetto sulle commissioni ( da "Centro, Il" del 03-07-2009) + 1 altra fonte
Argomenti: Revoca fidi

Abstract: importo ottenuto come fido bancario il tetto massimo per le provvigioni chieste al titolare di un affidamento, e per la sola tenuta a disposizione dei fondi. Misura approvata venerdì a Palazzo Chigi. «Noi, come sempre siamo nettamente contrari a interventi legislativi che definiscono prezzi attinenti alla nostra attività - ha detto Faissola -

Savigliano: grande partecipazione all'assemblea annuale Anga ( da "Targatocn.it" del 03-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi

Abstract: di interlocutore tra il mondo bacario e quello delle imprese svolto dai consorzi di garanzia fidi. ?Scopo di Unionfidi - ha ribadito Piatti - è quello di aiutare le aziende a crescere: lavora costantemente insieme a numerosi enti per la progettazione e l?attivazione di nuovi servizi e nuovi prodotti che mettano le imprese in condizione di essere sempre più competitive sui mercati?

L'Abi: no al tetto sulle commissioni ( da "Corriere delle Alpi" del 03-07-2009) + 6 altre fonti
Argomenti: Revoca fidi

Abstract: importo ottenuto come fido bancario il tetto massimo per le provvigioni chieste al titolare di un affidamento, e per la sola tenuta a disposizione dei fondi. Misura approvata venerdì a Palazzo Chigi. «Noi, come sempre siamo nettamente contrari a interventi legislativi che definiscono prezzi attinenti alla nostra attività - ha detto Faissola -

Porte chiuse in banca ( da "Miaeconomia" del 03-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi

Abstract: cooperative di garanzia fidi". "I nostri dati più recenti dicono che il 41% delle piccole imprese e il 46% di quelle medie stanno reagendo alle difficoltà. Proponendo prodotti innovativi, rafforzando il proprio marchio, fidelizzando i clienti. E le aziende che prevedono un aumento degli ordinativi esteri nel secondo semestre del 2009 tornano a essere superiori a quelle che vedono nero?

INTESA SANPAOLO: ACCORDO CON CONFINDUSTRIA PER LIQUIDITA' ALLE PMI. ( da "Asca" del 03-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi

Abstract: Intesa Sanpaolo ha accordato fidi al sistema Italia per quasi 500 miliardi di euro, pari a circa un terzo del pil italiano di cui circa il 67% alle imprese, soprattutto a quelle di piccole e media dimensione (50% degli affidamenti complessivi al sistema Italia). Il gruppo bancario sottolinea che ''non ha ridotto il credito alle imprese italiane anche negli ultimi 12 mesi,

Crisi, il credito resta uno dei principali problemi per le imprese: indagine ( da "Sestopotere.com" del 03-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi

Abstract: Molto stanno facendo i consorzi e le cooperative di garanzia fidi. Le Camere lo hanno capito e sono presenti in 300 Confidi, più della metà di quelli esistenti. Inoltre, nei primi tre mesi di quest?anno, nella fase più acuta dell?emergenza, le Camere hanno immesso nel sistema più di 80 milioni di euro, il doppio delle risorse dell?

CdC Verbano Cusio Ossola: riduzione dei tassi di interesse alle imprese ( da "Sestopotere.com" del 03-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi

Abstract: consorzi di garanzia fidi. “Questo meccanismo fa sì che l?impresa non debba attendere il pagamento di una somma di denaro. Più semplicemente paga un tasso di interesse più basso" – precisa il Presidente Ruschetti. I requisiti per ottenere il contributo: · iscrizione alla Camera di commercio del Verbano Cusio Ossola · regolarità nel pagamento del diritto annuale camerale ·

Intesa San Paolo: Accordo con Confindustria, 5 mld per le Pmi ( da "Velino.it, Il" del 03-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi

Abstract: miliardi di nuovi fidi accordati, se richiesti. Inoltre, nelle previsioni del gruppo bancario per i prossimi 36 mesi ci sono nuove erogazioni per un totale di circa 50 o 60 miliardi di euro. Ma Passera ha parlato anche di altro, per esempio del funzionamento degli Osservatori regionali sul credito istituiti presso i Prefetti nei mesi scorsi e fortemente voluti dal ministro dell?

BORSE PIATTE (FTSE MIB +0.07%) INTESA: 50-60 MLD DI PRESTITI NEI PROSSIMI 3 ANNI - Rcs salira' al 37, 2% in Fineldo - Londra pronta ad aiutare Magna - Siemens chiude fabbrica a ( da "Dagospia.com" del 03-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi

Abstract: Intesa spiega che 60 miliardi di euro di fidi sono stati gia' accordati e attualmente non sono utilizzati a cui si sommano 30 miliardi di nuovi fidi accordati, se richiesti. Complessivamente il credito dal Gruppo Intesa al Sistema Italia e' di 500 miliardi di euro in termini di fidi accordati, pari a circa un terzo del Pil del Paese, di cui il 67% alle imprese,

Aiuti alle imprese Se lo Stato non c'è arrivano le banche ( da "Riformista, Il" del 04-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi

Abstract: altro lato le banche dicono di avere liquiodità ma di non fidarsi delle idee delle imprese. La scorsa settimana Corrado Passera, capo esecutivo di Intesa Sanpaolo ha detto: «Abbiamo decine di miliardi di liquidità che non riusciamo a dare: se ci sono bravi imprenditori con buone idee che non riescono a ricevere credito per le loro imprese, che vengano da noi».

Credito, da Intesa 5 miliardi a piccole e medie imprese ( da "Eco di Bergamo, L'" del 04-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi

Abstract: di cui 60 miliardi in termini di fidi già accordati e attualmente utilizzati e per circa 30 miliardi in termini di nuovi fidi accordati, se richiesti. L'obiettivo è infatti quello di «star vicino alle imprese» perché la banca cresce «se crescono le aziende». Passera tuttavia non deflette sul ruolo, che deve rimanere alle banche, di selezione e di valutazione del merito di credito:

Tassi/1: il Tuof a Lumezzane crea malumori ( da "Giornale di Brescia" del 04-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi

Abstract: ossia il tasso debitore in caso d'utilizzazione di denaro oltre il fido. Che succede? Se uno «esce dal fido», come usa dire in gergo popolare, si applica il tasso debitore sull'intero importo del saldo e non solamente sullo sconfinamento. Il Tuof è applicato per il numero di giorni in cui si determina lo scoperto.

sos di emma marcegaglia al sistema bancario agevolate il credito ( da "Tirreno, Il" del 04-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi

Abstract: Presenti tra il pubblico anche i dirigenti di Fidi Toscana, il cui "sistema" di erogazione del credito alle imprese (come denunciò un mese fa Giannetti) si era "inceppato" per le troppe domande di contributo. Sul provvedimento anticrisi del Governo la Marcegaglia esprime un giudizio «sostanzialmente positivo», specie sulla detassazione degli utili reinvestiti,

D CURO l'amministrazione di una piccola azienda artigiana. Ricevo dalla mia banca (1... ( da "Nazione, La (Firenze)" del 05-07-2009) + 2 altre fonti
Argomenti: Revoca fidi

Abstract: spese per la gestione pratica di fido e diritti di sconfinamento oltre il fido). In sostituzione, la banca sembra sia autorizzata da una legge incomprensibile ad applicare un corrispettivo di disponibilità creditizia (Cdc), in pratica una commissione percentuale sul fido accordato, che la legge non quantifica.

Sportello artigiano ( da "Corriere del Veneto" del 05-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi

Abstract: I servizi saranno accessibili direttamente presso l'associazione di categoria, senza doversi recare ad uno sportello bancario. «Questa convenzione - spiega presidente di Fidi Artigiani Angelo Bressanelli - permette a Fidi Artigiani di aumentare sensibilmente la gamma dei servizi offerti alle aziende e di avvicinarle ulteriormente alla nostra struttura del credito.

nasce la forza della tradizione : rilanceremo il turismo interno ( da "Nuova Sardegna, La" del 05-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi

Abstract: di diversi istituti di credito e di un consorzio fidi. Fanno parte dell'associazione operatori economici locali che vogliono investire sul turismo interno. Poiché Luras è oggetto di un programma che migliorerà il centro storico, si è pensato che le risorse connesse al turismo rurale possono rappresentare un buon trampolino di lancio per creare un centro commerciale naturale che,

Riannodare il legame virtuoso tra imprese e territorio ( da "Avvenire" del 05-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi

Abstract: oltre a negare nuovi fidi, chiedono perentoriamente il «rientro» a coloro che si trovano in difficoltà. Da qui la delicatezza della situazione. Correttamente, crediamo, Emma Marcegaglia, dal pulpito confindustriale, non si preoccupa dei «grandi soci», che hanno strumenti e mezzi (anche di pressione politica) per superare l'impasse .

Servizi finanziari: nuovo strumento proposto dall'Agci ( da "Giornale di Brescia" del 06-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi

Abstract: Consorzi Fidi, oltre ai Fondi per la promozione e lo sviluppo. Agci si è posta l'obiettivo di utilizzare al meglio, attraverso collegamenti di rete, gli strumenti creditizi e finanziari di cui dispone per aiutare a consolidare, far crescere e svilupparsi il mondo delle Pmi (cooperative e non): Banca Agci spa, Invest Banca,

Sul credito l'esame prefetto ( da "Sole 24 Ore, Il" del 06-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi

Abstract: diritto a ottenere automaticamente una revisione della pratica di fido » quando piuttosto l'obiettivo iniziale è «un più agevole e rapido processo di esame dell'istanza da parte della banca». Rispetto alle polemiche dei mesi passati appare però chiaro dal protocollo che il Prefetto si occuperà direttamente delle richieste di credito sottoposte alle singole banche.

Conti in affanno, ma ora il problema è la reputazione ( da "Corriere Economia" del 06-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi

Abstract: commerciante o al piccolo industriale che sfoggia il Porsche Cayenne di metterci anche capitali propri oltre a pretendere fidi più larghi. Ma ne hanno meno quando consolidano i debiti delle grandi imprese senza metterne in discussione la gerenza e sena pretendere adeguate iniezioni di capitali da parte dei soci eccellenti, magari colleghi nei consigli di amministrazione che contano.

Azzi: questa è la rivincita dei Lillipuziani del credito ( da "Corriere Economia" del 06-07-2009)
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Abstract: significa che c'è incertezza, che la gente non si fida, non vuole osare. Ma gli impieghi complessivi del sistema sono aumentati nell'ultimo anno del 2 per cento, quelli delle Bcc del 10 per cento. Non siamo più bravi, solamente conosciamo meglio chi ci sta di fronte». E al tempo della finanza transnazionale non è cosa da poco.

Socialfidi si fida di Trebo ( da "Alto Adige" del 07-07-2009)
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Abstract: credito alle associazioni impegnate nel sociale Socialfidi si fida di Trebo Succede a Kiesswetter alla guida del sodalizio economico BOLZANO. Pepi Trebo è il nuovo presidente del consiglio di gestione di Socialfidi, la cooperativa di garanzia nata, nell'ambito della Federazione provinciale delle associazioni sociali, per consentire un migliore accesso al credito ad associazioni,

Uno sportello bancario nella sede di Casartigiani ( da "Arena, L'" del 07-07-2009)
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Abstract: concessi da qualsiasi istituto bancario nazionale) e Angelo Bressanelli, presidente di Fidi Artigiani hanno siglato un accordo in virtù del quale sarà aperto negli uffici di Casartigiani Verona (www.artigianiverona.it) in via Torricelli 71, l'Artigiancassa Point. Grazie all'intesa, Fidi Artigiani sarà la prima struttura in provincia che avrà funzione di sportello bancario,

"un gran giurì per ridurre i conflitti tra banche e pmi" - emilio vettori ( da "Repubblica, La" del 07-07-2009)
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Abstract: partire uno studio di fattibilità che coinvolgerebbe tutte le associazioni territoriali, i Consorzi Fidi, le banche che dovranno fare sinergia per arrivare a definire un metodo d´azione univoco, fornire valutazioni congiunte e ripartire i rischi. Si potrebbe arrivare a definire uno strumento in più contro la crisi». «Considerando in quali difficili acque naviga oggi un imprenditore ?

Con il Confidi si apre lo studio ( da "Sole 24 Ore, Il (Nord Est)" del 08-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi

Abstract: Venezia Giulia e nell'intero Nord- Est, ha siglato con il Consorzio garanzia fidi commercio di Pordenone, presieduto da Roberto Cao, una convenzione, che risale al dicembre scorso, ma che solo ora sta entrando a regime e si prevede diventerà operativa verso settembre. «Stiamo lavorando per far finalmente decollare il progetto –

Allarme della Cna ( da "Corriere Alto Adige" del 08-07-2009)
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Abstract: aziende in questa situazione spiega Salvadori possono ottenere liquidità dalle banche sotto forma di fido, ad un tasso massimo del 4,5%. La differenza tra questo tasso e quello richiesto dalle banche, è a carico del fondo di rotazione della Provincia, che autorizza l'iter con provevdimento di giunta, mentre le garanzie vengono fornite dai Consorzi fidi, nel nostro caso Fidimpresa.

Un popolo di cattivi pagatori ( da "Miaeconomia" del 08-07-2009)
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Abstract: vale a dire gli archivi a cui tutto il sistema bancario fa affluire dati riguardanti i finanziamenti accordati e la regolarita? dei rimborsi relativi a prestiti, mutui, carte di credito e fidi di conto corrente. Banche e societa? di finanziamento, prima di concedere un credito ai propri clienti e durante la restituzione del prestito, si informano infatti della loro solvibilita?

Credito, le aziende chiedono aiutoper la garanzia pubblica in banca ( da "Sicilia, La" del 08-07-2009)
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Abstract: imprese nei confronti del sistema bancario o rischiamo il collasso - dice Salvo Politino, direttore di Confesercenti - Non è un caso che Confesercenti Catania abbia messo in campo il Consorzio Fidi CO.SVI.G. (Consorzio per lo Sviluppo delle Garanzie) che attraverso il fondo di Medio Credito Centrale garantisce l'80% dell'importo deliberato dagli Istituti di Credito convenzionati.

Finanziamenti anti-crisia 200 imprese savonesi ( da "Secolo XIX, Il" del 09-07-2009)
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Abstract: per rafforzare il patrimonio stesso dei consorzi fidi. «Noi abbiamo dei dati relativi al milione di euro messo a disposizione dei Confidi - aggiunge il presidente della Camera di Commercio -. A metà giugno le imprese savonesi che avevano chiesto il sostegno dei consorzi fidi erano 180, per un importo di 9 milioni di finanziamento richiesto.

San Marino, no di Anis e banche all'accordo anticrisi ( da "Dire" del 09-07-2009)
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Abstract: istituzione di un fondo di garanzia per il consorzio fidi e dello sportello unico per le imprese. "Al Paese serve un patto sociale- sottolinea il collega al Lavoro Gian Marco Marcucci- per creare le condizioni per uscire dalla crisi. L'accordo contiene questi concetti: fare sistema per la tutela del Paese, delle imprese, dei lavoratore e delle famiglie".

( da "Resto del Carlino, Il (Ferrara)" del 10-07-2009)
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Abstract: promosse dagli enti locali e territoriali e dalle Fondazioni bancarie". Molto bene anche gli accordi sul credito messi in campo da Camera di Commercio ed enti locali volti a sostenere l'attività, divenuta fondamentale, dei Consorzi Fidi. "E valutiamo positivamente anche l'attività di accesso al credito svolto dalle banche locali, contrariamente a quelle nazionali ed internazionali"

DOPO l'entrata in vigore delle norme che dichiarano illegittim... ( da "Resto del Carlino, Il (Pesaro)" del 10-07-2009)
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Abstract: commissione di massimo scoperto molti istituti bancari hanno provveduto ad applicare altre gabelle quali la commissione di disponibilità credito. In pratica applicano una commissione sulla disponibilità dei fidi indipendentemente dal fatto che vengano utilizzati o meno. La situazione diventa quindi peggiorativa per gli utenti che chiedono il fido per sicurezza ma poi non lo usano.

Massimo scoperto troppo caro ( da "Gazzettino, Il (Rovigo)" del 10-07-2009)
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Abstract: a titolo di fido di c/c, linea di credito oggetto della commissione di massimo scoperto), l'importo annuo stimato a carico delle aziende artigiane ed a favore del sistema bancario supera i due milioni di euro! Un salasso -prosegue Astolfi- soprattutto se si tiene in considerazione che molte convenzioni prevedevano la vecchia commissione di massimo scoperto franca,

Le recenti Istruzioni della Banca d'Italia in tema di usura ( da "AltaLex" del 10-07-2009)
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Abstract: aveva sollecitato il mondo bancario a sostituirla con una commissione più chiara, parametrata alla dimensione del fido accordato, come avviene da tempo in altri paesi. Ed anche il Presidente dell?Antitrust, lo scorso anno, le aveva puntato il dito contro, definendola una prassi iniqua che doveva essere abolita.

Le 'ndrine, la bancaria e gli affidamenti azzardati ( da "Sole 24 Ore, Il (Plus)" del 11-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi

Abstract: dei limiti di fido superati per i quali sarebbe stato necessario informare dei finanziamenti la catena di comando della banca e avviare le procedure interne del caso. Una facoltà di delibera già di suo piuttosto elevata, 1.150.000 euro per singolo cliente, per una bancaria che aveva 90 clienti tra cui aziende di un certo rilievo.

Truffano anziana per 33mila euro, napoletani denunciati ( da "Metropolis web" del 11-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi

Abstract: Fidandosi dei due individui, la vittima aveva loro affidato il suo carnet di assegni perché loro stessi ne compilassero due per la cifra pattuita, firmando inoltre in bianco un modulo prospettatole come proposta di acquisto dei manoscritti. La figlia dell´anziana ha raccontato ai poliziotti di avere avuto il forte sospetto della truffa dopo essersi accorta di come dal carnet della

La ricetta per la rinascita "Nulla sarà più come prima investiamo sull'innovazione" ( da "Affari e Finanza (La Repubblica)" del 13-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi

Abstract: questione del credito che non riguarda solo il livello bancario. Il problema è vedersi abbassare i fidi da un momento all?altro. Oggi avere soldi è diventato molto più complicato. Ma non tanto per l?azienda, quanto per il suo cliente che da un fido di ventimila euro passa a uno di cinquemila ed è costretto a chiamarti per dirti che non può pagarti e la fattura di ritorna indietro.

COMMERCIO, CONFESERCENTI: MORATORIA SUI DEBITI PMI ( da "Basilicanet.it" del 13-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi

Abstract: ma preoccupa in molti casi la esposizione bancaria per il ricorso sempre più¹ indispensabile al credito. In proposito, lâ??Osservatorio Congiunturale della Confesercenti, rielaborando dati del sistema dei Confidi aderenti a Fedart Fidi, evidenzia che in media ogni anno i Confidi garantiscono finanziamenti per una quarantina di milioni di euro,

IL DILEMMA DEL BANCHIERE NELLA STRETTA CREDITIZIA ( da "Lavoce.info" del 14-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi

Abstract: idea che un'azienda è in difficoltà, tutti gli istituti bancari chiedono contemporaneamente il rientro dei fidi. Condannandola al fallimento. La soluzione si può trovare in forme di coordinamento fra le banche creditrici. Diventerebbe più facile anche la ristrutturazione del debito. Come è accaduto, ad esempio, per la Fiat.

accordo con la federazione che rappresenta i confidi di categoria ( da "Repubblica, La" del 14-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi

Abstract: accordo siglato con Fedart Fidi, che rappresenta il sistema di garanzia dell´artigianato a livello nazionale, promosso da Confartigianato, Cna e Casartigiani. «Con questo importante accordo si riavvia - ha dichiarato Daniele Alberani, presidente di Fedart Fidi - una organica collaborazione tra il sistema dei Confidi artigiani e uno dei principali gruppi bancari italiani.

un fondo di 40 milioni per le microimprese ( da "Tirreno, Il" del 14-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi

Abstract: società consortili di garanzia fidi e cooperative di garanzie. Grazie a queste misure di intervento le imprese del territorio potranno beneficiare della concessione di contributi in conto interessi sui microfinanziamenti e delle agevolazioni finanziarie per l'accesso al microcredito compreso il fondo rotativo rivolto alle imprese innovative.

Se lo Stato è lento a pagare le imprese, non chieda subito il saldo delle tasse ( da "Milano Finanza (MF)" del 14-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi

Abstract: mantenere i fidi in essere. Non si tratta di ridurre le imposte in termini di competenza, ma di allungare i pagamenti.Bisogna soprattutto desincronizzare velocemente il ciclo fiscale rispetto a quello economico: i versamenti e gli anticipi di imposta drenano liquidità preziosa, ed un loro rinvio può essere particolarmente opportuno in un momento di flessione del ciclo economico.

BASILICATA: COMMERCIO, CONFESERCENTI: MORATORIA SUI DEBITI PMI ( da "marketpress.info" del 14-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi

Abstract: ma preoccupa in molti casi la esposizione bancaria per il ricorso sempre più indispensabile al credito. In proposito, l?Osservatorio Congiunturale della Confesercenti, rielaborando dati del sistema dei Confidi aderenti a Fedart Fidi, evidenzia che in media ogni anno i Confidi garantiscono finanziamenti per una quarantina di milioni di euro, attutendo notevolmente l?

( da "Eco di Bergamo, L'" del 14-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi

Abstract: Questo fido ha scadenza temporanea di 7 mesi e, potenzialmente, è prorogabile per altri 2 mesi, in modo da garantire la copertura dei tempi tecnici che, normalmente distingue la concessione dei trattamento di Cassa. Il fido viene regolato con un tasso pari all'Euribor a un mese (ora allo 0,80% circa ndr) più uno spread pari allo 0,

Crisi, in diminuzione la crescita dei prestiti bancari a famiglie e imprese venete ( da "Sestopotere.com" del 14-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi

Abstract: sulla base delle indicazioni fornite da parte dei rappresentanti dei Consorzi Fidi, si è avanzata la proposta di individuare tempi certi di risposta alle richieste di concessione di credito, individuati nel termine massimo di 30 giorni, nonché la definizione di un modello di business plan comune, da utilizzarsi nei rapporti banca-impresa.

Nuovo Confidi, nasce Kampanom ( da "Denaro, Il" del 14-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi

Abstract: In Campania nasce un nuovo consorzio di garanzia fidi. Si chiama Kampanom Confidi ed è presieduto da Rosario Manes Rossi. "E' per rispondere ai bisogni di strutture più adeguate ai servizi prestati, di maggiore professionalità e di maggiori dimensioni che nasce il consorzio", spiega Manes Rossi, annunciando che il Confidi sarà un intermediario finanziario vigilato dalla Banca d'

Le difficoltà dei mercati finanziari allontanano sempre più gli italiani da Piazza Affari.... ( da "Mattino, Il (Nazionale)" del 14-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi

Abstract: tra Fidia e Prima Industrie, che ha portato all'applicazione di sanzioni nei confronti di due persone fisiche e della stessa Fidia. Un altro caso di abuso di informazioni accertato riguarda poi la compravendita di azioni Interbanca da parte di un componente del patto di sindacato che governava banca Antonveneta.

Venezia. Presentato il primo rapporto sul monitoraggio dei flussi di credito in Veneto ( da "Sestopotere.com" del 14-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi

Abstract: sulla base delle indicazioni fornite da parte dei rappresentanti dei Consorzi Fidi, si è avanzata la proposta di individuare tempi certi di risposta alle richieste di concessione di credito, individuati nel termine massimo di 30 giorni, nonché la definizione di un modello di business plan comune, da utilizzarsi nei rapporti banca-impresa.

Crisi, finanziamenti ( da "Nazione, La (La Spezia)" del 15-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi

Abstract: Banca Carispe e i consorzi fidi Confart, Creditcom, Fidicom, Fidimpresa e Mediacom hanno firmato l'intesa. Un accordo che consentirà di liberare finanziamenti a favore del mondo imprenditoriale per un totale di 11 milioni e 125mila euro. Le risorse messe a disposizione da Camera di Commercio, Provincia e Comune ammontano a 700mila euro.

PENSAVATE che il Comune di Montecatini fosse proprietario delle Terme al 50% e al... ( da "Nazione, La (Pistoia)" del 15-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi

Abstract: chiedere alla Regione di riprendersi le quote di proprietà in mano all'istituto bancario. In pratica Fidi Toscana ha anticipato i capitali che la Regione non poteva stanziare subito, ma in un secondo momento. «Tale soluzione era stato detto nell'Osservatorio termale del 19 marzo dal dirigente regionale Antonino Melara non comporta però mutamenti nei rapporti di proprietà delle Terme,

Maxiconfidi in porto nel 2011 ( da "Sole 24 Ore, Il (Nord Ovest)" del 15-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi

Abstract: Definiti cronoprogramma e modalità attuative del nuovo Rete Fidi Liguria Maxiconfidi in porto nel 2011 Dalla Regione sei milioni di fondi in aggiunta agli attuali 50 GENOVA PAGINA A CURA DI Marco Fontana Sono giorni decisivi per il processo di fusione dei Confidi liguri in un unico soggetto, con natura intersettoriale e governance mista, che sia pronto per entrare prima possibile nell'

PESARO _ L'accesso al credito rappresenta uno dei nodi cruciali della possibilità ... ( da "Messaggero, Il (Pesaro)" del 15-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi

Abstract: che si basa su più di un milione di accessi al fido bancario di 150mila micro-imprese italiane tra gennaio 2004 e dicembre 2006, i cui autori Alberto Alesina, Emilio Mistrulli e Francesca Lotti evidenziano che le imprenditrici pagano un interesse più alto di 30-50 punti base e che a loro viene spesso chiesta una garanzia esterna.

Cambiare i criteri... ( da "Giornale di Brescia" del 16-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi

Abstract: bancari (e non del solo rischio di credito). È necessario invece che i grandi gruppi bancari attribuiscano un rilievo maggiore alle componenti qualitative e di valutazione soggettiva delle analisi del fido, recuperando la consapevolezza che l'incentivo a sganciarsi dal rapporto con le piccole e medie imprese a fronte delle loro difficoltà finanziarie è un atteggiamento miope che

Non sparate sul bancario ( da "Sole 24 Ore, Il" del 16-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi

Abstract: Male, anzi malissimo, se la rabbia si scatena contro i bancari. Due giorni fa, a Settimo Torinese, un negoziante ha preso a pistolettate nelle gambe un direttore di filiale che aveva rifiutato un fido. Si rischia la faida tra chi sta nella trincea dell'economia. Non sparate sul bancario. (Al.G.)

Legge comunitaria 2008 ( da "AltaLex" del 16-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi

Abstract: dal momento in cui è esercitata, fino a quando non sia revocata e, in ogni caso, fino al compimento del biennio successivo all'anno solare nel corso del quale è esercitata; la revoca deve essere comunicata all'ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno in corso»; d) l'articolo 43 è sostituito dal seguente: «Art.

DEBITI IN AGRICOLTURA: CIA, UN PACCHETTO DI MISURE URGENTI ( da "Basilicanet.it" del 16-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi

Abstract: il sistema bancario nazionale e locale, il Parlamento e il Governo. In attesa di un tavolo specifico con lâ??Abi regionale, assessore allâ??Agricoltura, organizzazioni professionali, il sistema di Consorzi fidi può² rappresentare uno strumento operativo regionale per attivare attraverso il sistema bancario prestiti di conduzione,

BORSE DEBOLI (FTSE ALLA SHARE -0.15%) 600 MLN (DA 6 BANCHE) PER SORGENIA L'ASTA DEGLI IMMOBILI DI RICUCCI VA DESERTA - IMPREGILO AMPLIERà IL CANALE DI PANAMA LA VIA SPAGNOL ( da "Dagospia.com" del 16-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi

Abstract: se la rabbia si scatena contro i bancari. Due giorni fa, a Settimo Torinese, un negoziante ha preso a pistolettate nelle gambe un direttore di filiale che aveva rifiutato un fido. Si rischia la faida tra chi sta nella trincea dell'economia. Non sparate sul bancario. (Al.G.) ferrari 9 - La Ferrari in Spagna corre sul velluto.

Finanziamenti anticrisi per le imprese spezzine ( da "Cittàdellaspezia.com" del 16-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi

Abstract: Comune della Spezia e Consorzi Fidi, con il riferimento bancario unicamente di CARISPE, prendono avvio due nuovi prodotti del credito agevolato, relativi rispettivamente ad "interventi a sostegno di nuove iniziative economiche" per imprese costituite da non oltre 36 mesi e per un importo massimo di â?

In difesa dei Confidi I rappresentanti di: Creditart - Artigiancredito - Centrale Garanzia... ( da "Mattino, Il (Nazionale)" del 16-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi

Abstract: Centrale Garanzia Fidi - Italconfidi - Co.Na.Ga. s.c.p.a. - NAPOLI Vogliamo qui replicare ad alcune affermazioni rilasciate dal dott. Nucci, direttore generale del Banco di Napoli s.p.a., sul sistema confidi in Campania nel corso del convegno «Confidi, imprese e territorio: un rapporto in evoluzione - le prospettive del Mezzogiorno» tenutosi il 18.

Confartigianato: le banche sostengano i piccoli imprenditori che vogliono investire ( da "Riviera24.it" del 16-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi

Abstract: necessario che gli istituti bancari utilizzino di più strumenti già esistenti, come i Consorzi Fidi che, offrendo alle banche garanzie sui prestiti al 50%, costituiscono un supporto alle insolvenze. Il ruolo dei Consorzi è fondamentale non solo per aiutare l?impresa a facilitare il suo rapporto con le banche, ma per evitare che,

Imperia: Confartigianato sul riscio asfissia finanziaria ( da "Sanremo news" del 16-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi

Abstract: necessario che gli istituti bancari utilizzino di più strumenti già esistenti, come i Consorzi Fidi che, offrendo alle banche garanzie sui prestiti al 50%, costituiscono un supporto alle insolvenze. Il ruolo dei Consorzi è fondamentale non solo per aiutare l?impresa a facilitare il suo rapporto con le banche, ma per evitare che,

La Cia risponde con Agriconfidi alla crisi del credito alle imprese ( da "Finanza e Mercati" del 17-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi

Abstract: Si tratta di un nuovo Consorzio fidi nazionale costituito proprio per rispondere in tempi brevi e con efficacia alle mutate necessità degli imprenditori alle prese con una congiuntura complessa, dove spiccano gli aumenti dei costi produttivi e una caduta verticale dei prezzi praticati nei campi (meno 15,6% nel mese di giugno).

Confcommercio: con l'intesa sul credito nuovi prodotti a favore delle imprese ( da "Nazione, La (La Spezia)" del 17-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi

Abstract: Comune della Spezia e Consorzi Fidi, con il riferimento bancario unicamente di Carispe, prendono avvio due nuovi prodotti del credito agevolato, I due prodotti sono relativi rispettivamente ad «interventi a sostegno di nuove iniziative economiche» per imprese costituite da non oltre 36 mesi e per un importo massimo di 100.

Un tetto per scoperti e spese ( da "Sole 24 Ore, Il" del 17-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi

Abstract: è presumibile attendersi che le banche sposteranno la loro remunerazione sull'innalzamento dei tassi, ma con il rischio che i conti affidati e non utilizzati diventino di gestione troppo costosa (costi di istruttoria, tesoreria, tenuta conto eccetera) e che quindi le banche siano sospinte alla revoca dei fidi. © RIPRODUZIONE RISERVATA

Sgravi per le piccole imprese che rafforzano il capitale ( da "Corriere della Sera" del 17-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi

Abstract: il tetto previsto per la messa a disposizione dei fidi viene stabilito anche per gli sconfinamenti e viene definito il limite del 5% al rialzo delle condizioni, tassi compresi, previste nei contratti bancari. Stefania Tamburello 5 anni: il periodo nel quale si potrà beneficiare dello sconto Ires

Banche, ora assegni e bonifici più veloci Sul conto in un giorno ( da "Corriere della Sera" del 17-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi

Abstract: disponibilità dei fidi. Invece così non è stato e gli emendamenti, che rappresentano un ulteriore giro di vite, sono stati votati e approvati in commissione Bilancio della Camera. Il primo precisa che i giorni di valuta per ottenere la disponibilità degli assegni circolari e bancari, già ridotti dal decreto rispettivamente a uno e a tre sono da intendersi non giorni lavorativi ma solari.

E a Parma intesa tra Abi e prefetto ( da "Gazzetta di Parma (abbonati)" del 17-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi

Abstract: L'accordo, ovviamente, non ha il fine di garantire automaticamente al richiedente una revisione della pratica di fido, ma rendere più agevole e rapido il processo di esame da parte delle banche. Accordo Il prefetto Paolo Scarpis (a sinistra) con Erico Verderi (Abi).

Sgravi per le piccole imprese che rafforzano il capitale ( da "Corriere del Veneto" del 17-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi

Abstract: il tetto previsto per la messa a disposizione dei fidi viene stabilito anche per gli sconfinamenti e viene definito il limite del 5% al rialzo delle condizioni, tassi compresi, previste nei contratti bancari. Stefania Tamburello 5 anni: il periodo nel quale si potrà beneficiare dello sconto Ires

Banche, ora assegni e bonifici più veloci Sul conto in un giorno ( da "Corriere del Veneto" del 17-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi

Abstract: disponibilità dei fidi. Invece così non è stato e gli emendamenti, che rappresentano un ulteriore giro di vite, sono stati votati e approvati in commissione Bilancio della Camera. Il primo precisa che i giorni di valuta per ottenere la disponibilità degli assegni circolari e bancari, già ridotti dal decreto rispettivamente a uno e a tre sono da intendersi non giorni lavorativi ma solari.

Sgravi per le piccole imprese che rafforzano il capitale ( da "Corriere del Mezzogiorno" del 17-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi

Abstract: il tetto previsto per la messa a disposizione dei fidi viene stabilito anche per gli sconfinamenti e viene definito il limite del 5% al rialzo delle condizioni, tassi compresi, previste nei contratti bancari. Stefania Tamburello 5 anni: il periodo nel quale si potrà beneficiare dello sconto Ires

Banche, ora assegni e bonifici più veloci Sul conto in un giorno ( da "Corriere del Mezzogiorno" del 17-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi

Abstract: disponibilità dei fidi. Invece così non è stato e gli emendamenti, che rappresentano un ulteriore giro di vite, sono stati votati e approvati in commissione Bilancio della Camera. Il primo precisa che i giorni di valuta per ottenere la disponibilità degli assegni circolari e bancari, già ridotti dal decreto rispettivamente a uno e a tre sono da intendersi non giorni lavorativi ma solari.

Sgravi per le piccole imprese ( da "Corriere.it" del 17-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi

Abstract: che diventano solari e non più lavorativi, per la disponibilità dei bonifici; il tetto previsto per la messa a disposizione dei fidi viene stabilito anche per gli sconfinamenti e viene definito il limite del 5% al rialzo delle condizioni, tassi compresi, pre­viste nei contratti bancari. Stefania Tamburello stampa |

SARDEGNA/CONSIGLIO: COMMISSIONE INDUSTRIA, SI' A PROCEDURA 'A SPORTELLO'. ( da "Asca" del 17-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi

Abstract: realizzare con l'utilizzo di un Consorzio fidi abilitato, in alternativa al sistema bancario. Come si legge nella relazione che accompagna il provvedimento del Presidente Rassu, ''L'esame della proposta di legge e' stato preceduto dall'audizione delle associazioni di categoria Confcommercio e Confesercenti e dall'assessore competente.

La sopravvenuta acquisizione della cittadinanza europea e l'attuale punibilità delle condotte pregresse integranti i reati d'immigrazione ( da "AltaLex" del 17-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi

Abstract: revoca delle sentenze di condanna già passate in giudicato (art. 673 c.p.p.). Per un?esatta soluzione delle varie problematiche implicate appare utile ripercorrere le tappe più significative della legislazione in tema di immigrazione, a cui seguirà un essenziale commento delle principali fattispecie incriminatrici rispetto alle quali emerge il problema di diritto intertemporale enunciato,

Assegni e bonifici piu' veloci ( da "Miaeconomia" del 17-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi

Abstract: Era, infatti, la clausola del contratto bancario di apertura di credito (detto anche fido o affidamento), in base alla quale ai normali interessi andava aggiunta un?ulteriore percentuale calcolata sulla massima esposizione avuta sul proprio conto corrente nel trimestre di riferimento.

ARTIGIANI Garbo (Confidi): Crisi e ritardi dei pagamenti banche eccessive ( da "Gazzettino, Il (Rovigo)" del 17-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi

Abstract: semestrale degli sportelli fidi di Casartigiani del Veneto. «Fino al 30 giugno 2009, le nuove richieste sono 1017 con aumento del 25% rispetto allo stesso periodo del 2008 - spiega Garbo - Il fattore più preoccupante è che le richieste sono per la maggior parte finalizzate ad avere una maggiore liquidità, una scelta dettata dagli aumenti dei crediti e dalla diminuzione di commesse,

Commercio: credito agevolato più rapido ( da "Sardegna oggi" del 17-07-2009)
Argomenti: Revoca fidi

Abstract: utilizzo di un Consorzio fidi abilitato, in alternativa al sistema bancario. Come si legge nella relazione che accompagna il provvedimento, ?l?esame della proposta di legge è stato preceduto dall?audizione delle associazioni di categoria Confcommercio e Confesercenti e dall?


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di OLIVIA POSANI ROMA VENTITRÈ miliardi per le imprese. ... (sezione: Revoca fidi)

( da "Nazione, La (Firenze)" del 01-07-2009)
Pubblicato anche in: (Resto del Carlino, Il (Bologna)) (Giorno, Il (Milano))

Argomenti: Revoca fidi

POLITICA pag. 14 di OLIVIA POSANI ROMA VENTITRÈ miliardi per le imprese. ... di OLIVIA POSANI ROMA VENTITRÈ miliardi per le imprese. Le amministrazioni dello Stato cominceranno a saldare in modo più consistente del previsto i debiti che hanno con il sistema delle aziende. All'operazione pagamenti rapidi da 5 miliardi, decisa con il decreto anticrisi, vanno infatti sommati altri 18 miliardi contenuti nel disegno di legge per l'assestamento del bilancio, anch'esso varato venerdì. A tirare le somme e a spiegare punto per punto i quattro documenti (decreto, assestamento di bilancio, Dpef e piano industriale per la Cassa depositi e prestiti) cui sta lavorando il governo è Giulio Tremonti. I provvedimenti non creano deficit, anzi, assicura il ministro dell'Economia, possono avere un impatto «molto forte» sull'economia: i volumi in atto sono di 30-40 miliardi». Ovviamente non si tratta solo di soldi cash iniettati nel sistema economico, ma della capacità di movimentare risorse. Alla cifra si arriva con i 23 miliardi della prima fetta di crediti restituiti (ma secondo Confindustria lo Stato è debitore addirittura per 60-70 miliardi). Altri 2 miliardi arriveranno alle imprese grazie alla detassazione degli utili reinvestiti. E «al contrario di quanto si è detto», ha tenuto a precisare il titolare di via XX Settembre, i benefici non ci saranno nel 2011: arriveranno già con la dichiarazione del 2010 in fase di acconto. Altri 2 miliardi sono rappresentati dai risparmi che famiglie e imprese otterranno con la riduzione delle commissioni bancarie. PER FAR CAPIRE la portata del provvedimento Tremonti ha fatto esempi pratici: per una famiglia con fido da 10mila euro, il risparmio trimestrale oscilla tra i 30 e i 70 euro (120-180 euro l'anno). Per un'impresa con fido da 50 mila euro il risparmio trimestrale sarà compreso tra 150 a 350 euro (600-1.400 euro in un anno). Poi ci sono le grandi opere. Il decrteto fiscale sarà probabilmente promulgato oggi, i primi giorni di luglio arriverà invece il Dpef. Come è noto lo scorso anno è stata varata una manovra economica triennale, dunque alla finanziaria 2011 spetterà giusto il compito di raddrizzare qualche conto, fare un po' di manutenzione: «La manovra di aggiustamento nel 2009 sarà di 1-1,5 miliardi, di 3-4 miliardi nel 2010. Tutto volutamente contenuto perchè non siamo intenzionati ad aumentare il deficit». Quanto al Pil, Tremonti rinuncia alle polemiche degli ultimi tempi con l'Istat sui livelli occupazionali, e quelle di Berlusconi con chi diffonde cifre «spargendo panico». «Ci saranno numeri di consenso», assicura il ministro dell'Economia, che spiega: «Quando ho definito congetture le previsioni dell'andamento dei conti non era con intento polemico. Sono meccanismi congetturali e purtroppo tali si sono confermati». Ed è vero anche che le entrate fiscali sono in calo di 37 miliardi, «ma si tratta di una comparazione con il vecchio Dpef, l'andamento delle entrate ha garntito Tremonti è in linea con le nostre previsioni». GRANDE IMPORTANZA viene data dal titolare di via XX Settembre alla lotta ai paradisi fiscali decisa durante il G20 di Londra: «Contiene l'inversione della prova. I capitali detenuti illegalmente all'estero sono ritenuti evasione fiscale, salvo prova contraria». Resta il rebus dello scudo fiscale (cioè la sanatoria per chi riporta i capitali in patria). Gli americani lo hanno già approvato e l'Italia quando lo farà? «Boh, stiamo seguendo i materiali tecnici dell'Ocse». Infine le riforme. Dopo il federalismo fiscale e la scuola, occorre riformare l'Università. Sul lavoro bisogna invece andare cauti «perchè non si può chiedere a un precario di essere ancora più flessibile». Quanto alla riforma delle pensioni, Tremonti ha ironizzato sugli industriali: «Non vogliono operai di 60 anni, ma ci chiedono di aumentare l'età di pensionamento».

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e imprese> (sezione: Revoca fidi)

( da "Nazione, La (Firenze)" del 01-07-2009)
Pubblicato anche in: (Resto del Carlino, Il (Bologna)) (Giorno, Il (Milano))

Argomenti: Revoca fidi

POLITICA pag. 15 e imprese» d'estate sui conti dello Stato di OLIVIA POSANI ROMA VENTITRÈ miliardi per le imprese. Le amministrazioni dello Stato cominceranno a saldare in modo più consistente del previsto i debiti che hanno con il sistema delle aziende. All'operazione pagamenti rapidi da 5 miliardi, decisa con il decreto anticrisi, vanno infatti sommati altri 18 miliardi contenuti nel disegno di legge per l'assestamento del bilancio, anch'esso varato venerdì. A tirare le somme e a spiegare punto per punto i quattro documenti (decreto, assestamento di bilancio, Dpef e piano industriale per la Cassa depositi e prestiti) cui sta lavorando il governo è Giulio Tremonti. I provvedimenti non creano deficit, anzi, assicura il ministro dell'Economia, possono avere un impatto «molto forte» sull'economia: i volumi in atto sono di 30-40 miliardi». Ovviamente non si tratta solo di soldi cash iniettati nel sistema economico, ma della capacità di movimentare risorse. Alla cifra si arriva con i 23 miliardi della prima fetta di crediti restituiti (ma secondo Confindustria lo Stato è debitore addirittura per 60-70 miliardi). Altri 2 miliardi arriveranno alle imprese grazie alla detassazione degli utili reinvestiti. E «al contrario di quanto si è detto», ha tenuto a precisare il titolare di via XX Settembre, i benefici non ci saranno nel 2011: arriveranno già con la dichiarazione del 2010 in fase di acconto. Altri 2 miliardi sono rappresentati dai risparmi che famiglie e imprese otterranno con la riduzione delle commissioni bancarie. PER FAR CAPIRE la portata del provvedimento Tremonti ha fatto esempi pratici: per una famiglia con fido da 10mila euro, il risparmio trimestrale oscilla tra i 30 e i 70 euro (120-180 euro l'anno). Per un'impresa con fido da 50 mila euro il risparmio trimestrale sarà compreso tra 150 a 350 euro (600-1.400 euro in un anno). Poi ci sono le grandi opere. Il decrteto fiscale sarà probabilmente promulgato oggi, i primi giorni di luglio arriverà invece il Dpef. Come è noto lo scorso anno è stata varata una manovra economica triennale, dunque alla finanziaria 2011 spetterà giusto il compito di raddrizzare qualche conto, fare un po' di manutenzione: «La manovra di aggiustamento nel 2009 sarà di 1-1,5 miliardi, di 3-4 miliardi nel 2010. Tutto volutamente contenuto perchè non siamo intenzionati ad aumentare il deficit». Quanto al Pil, Tremonti rinuncia alle polemiche degli ultimi tempi con l'Istat sui livelli occupazionali, e quelle di Berlusconi con chi diffonde cifre «spargendo panico». «Ci saranno numeri di consenso», assicura il ministro dell'Economia, che spiega: «Quando ho definito congetture le previsioni dell'andamento dei conti non era con intento polemico. Sono meccanismi congetturali e purtroppo tali si sono confermati». Ed è vero anche che le entrate fiscali sono in calo di 37 miliardi, «ma si tratta di una comparazione con il vecchio Dpef, l'andamento delle entrate ha garntito Tremonti è in linea con le nostre previsioni». GRANDE IMPORTANZA viene data dal titolare di via XX Settembre alla lotta ai paradisi fiscali decisa durante il G20 di Londra: «Contiene l'inversione della prova. I capitali detenuti illegalmente all'estero sono ritenuti evasione fiscale, salvo prova contraria». Resta il rebus dello scudo fiscale (cioè la sanatoria per chi riporta i capitali in patria). Gli americani lo hanno già approvato e l'Italia quando lo farà? «Boh, stiamo seguendo i materiali tecnici dell'Ocse». Infine le riforme. Dopo il federalismo fiscale e la scuola, occorre riformare l'Università. Sul lavoro bisogna invece andare cauti «perchè non si può chiedere a un precario di essere ancora più flessibile». Quanto alla riforma delle pensioni, Tremonti ha ironizzato sugli industriali: «Non vogliono operai di 60 anni, ma ci chiedono di aumentare l'età di pensionamento».

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"sbloccati 23 miliardi per i debiti dello stato" - luca iezzi (sezione: Revoca fidi)

( da "Repubblica, La" del 01-07-2009)

Argomenti: Revoca fidi

Pagina 23 - Economia Il ministro dell´Economia, Tremonti, ha spiegato i dettagli della manovra d´estate. "Risparmi da 2 miliardi con il tetto alle commissioni bancarie" "Sbloccati 23 miliardi per i debiti dello Stato" "Manovrina da 5,5 miliardi. Errore sui dati, social card da ritarare". L´ipotesi scudo fiscale resta LUCA IEZZI ROMA - Una manovrina da 5,5 miliardi grazie al decreto fiscale e alla legge di compensazione del bilancio. Dopo la frettolosa approvazione di venerdì, il ministro dell´Economia Giulio Tremonti torna sui provvedimenti approvati dal consiglio dei ministri per specificare le cifre dell´ultimo decreto anticrisi: «Non crea deficit, tutte le detassazioni, come quella sugli utili reinvestiti, sono coperte, anzi produrrà degli avanzi che finiranno in un fondo gestito da Palazzo Chigi. Ma quello che è importante è l´effetto leva da 30-40 miliardi sull´economia». La parte del leone la fanno i 23 miliardi di crediti verso la pubblica amministrazione sbloccati: «Saranno operativi non appena verrà approvato in Parlamento l´assestamento di bilancio. Noi speriamo entro agosto altrimenti sarà subito dopo l´estate». Va sommato anche il taglio delle commissioni bancarie (a cominciare dal massimo scoperto) che dovrebbero produrre 2 miliardi di risparmi per famiglie e imprese. «Abbiamo stimato che - spiega Tremonti - che una famiglia con un fido risparmierà 30-70 euro in un trimestre e 120-180 euro l´anno. Per un´impresa il risparmio si aggira intorno a 150-250 euro a trimestre e 600-1.400 annui». Inoltre via XX settembre assicura che terrà alta la guardia: «La nostra impressione è che il provvedimento non sarà aggirato, ma non possiamo garantire nulla. Se verificheremo che è stato inventato un altro congegno agiremo contro». Il ministro si è soffermato è l´alleanza tra Cdp e Sace per garantire e assicurare i crediti alle imprese che esportano: «La Cdp fornirà 2 miliardi l´anno per tre anni, ma l´effetto sarà maggiore, perché la Cassa praticherà tassi più bassi della media delle altre banche e le costringerà ad adeguarsi». Altri risparmi arriveranno dai 5 miliardi di metri cubi di gas a prezzi ridotti per imprese energivore e le famiglie: «In Parlamento si deciderà come ripartirli». Piccola autocritica sulla social card: «Pensavamo che ne avrebbero usufruito 1,3 milioni di persone, ma in base ai nostri dati è stata usata da 600-700 mila persone. Va ritarata, ma non con la banca dati attuali perché è insufficiente». L´effetto sul bilancio del decreto è minimo: «Il fabbisogno si aggira tra 1-1,5 miliardi per il 2009 e 3-4 miliardi per lievi aggiustamenti, cifre piccole e facilmente gestibili». Tremonti ha lasciato aperta l´ipotesi di uno scudo fiscale per favorire il rientro dei capitali all´estero, visto chi li possiede dovrà dimostrarne la legalità o saranno considerati frutto di evasione: «Stiamo seguendo tutti i materiali tecnici e l´Ocse. I primi a muoversi sono gli Stati Uniti, seguirà l´Inghilterra, vedremo». Il ministro ha ribadito che la Cassa depositi diventerà uno strumento importante di spesa pubblica tanto da rimandare all´approvazione del piano industriale della società guidata da Massimo Varazzani attesa per luglio. Probabilmente qualche giorno dopo l´approvazione del Dpef in arrivo, secondo Tremonti, «nei primi giorni di luglio, come è nella tradizione». Sul documento le stime del Pil «seguiranno i numeri di consenso fatti dagli organismi internazionali» mentre non ci saranno sorprese dalle entrate fiscali: «Nonostante la diminuzione per effetto del ciclo economico, sono in linea con le nostre previsioni».

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Tremonti: 23 miliardi per le imprese (sezione: Revoca fidi)

( da "Corriere della Sera" del 01-07-2009)

Argomenti: Revoca fidi

Corriere della Sera sezione: Economia data: 01/07/2009 - pag: 34 Il bilancio sulle misure L'effetto dei pagamenti della pubblica amministrazione, sulle commissioni bancarie risparmi di due miliardi Tremonti: 23 miliardi per le imprese «Entrate fiscali in linea con le previsioni». Tariffe del gas giù del 7,7%, la luce cala dell'1,1% ROMA Per lo sblocco dei pagamenti della pubblica amministrazione a fronte di forniture e appalti ci sono a disposizione 23 miliardi. La nuova quantificazione è stata fatta ieri dal ministro dell'Economia, Giulio Tremonti. Che ha spiegato come i 5 miliardi di cui aveva parlato venerdì dopo il varo del decreto anticrisi «sono aggiuntivi ». In realtà, ha continuato, nel disegno di legge di assestamento di bilancio all'esame del Parlamento ci sono altri 18 miliardi, «che davo per scontati ». In tutto 23 miliardi. Che potranno andare verso le aziende che vantano appunto crediti, maturati fino a tutto il 2008, nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Che, per i crediti successivi, adotteranno, entro il 31 dicembre 2009, dice il decreto, «le opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento». Lo stesso provvedimento esclude però dalla nuove procedure la sanità. Tremonti, nella conferenza stampa di ieri per spiegare la manovra, ha sottolineato anche il valore del tetto dello 0,5% alle commissioni sostitutive del massimo scoperto: «Il risparmio per famiglie e imprese può essere stimato intorno ai 2 miliardi ». E ha fatto alcuni esempi. Una famiglia con un fido di 10 mila euro avrebbe un risparmio annuo tra 120 e 280 euro e un' impresa con un fido di 50 mila tra 600 e 1.400 euro. Se le banche tenteranno di aggirare il tetto, ha detto il ministro, «interverremo ». Sostegni anche sul fronte dell'export. La Cassa depositi e prestiti e la Sace entreranno in sinergia e la prima, ha detto l'amministratore delegato Massimo Varazzani, metterà a disposizione «2 miliardi per 2-3 anni», ma l'effetto maggiore è atteso sulle banche che «saranno costrette ad abbassare i tassi», prevede Tremonti. Maggiori entrate, ha detto il ministro, sono attese dalla norma sui paradisi fiscali: i capitali detenuti illegalmente all'estero saranno infatti considerati evasione, salvo prova contraria. Alla domanda se anche la questione dell'eredità dell'Avvocato Agnelli possa rientrare nella norma il direttore generale delle Entrate, Attilio Befera, ha risposto: «Potrebbe rientrarci: non è da escludere ma è tutto da vedere». Il decreto di venerdì, sulla manovra stretta di bilancio, inciderà per 1,5 miliardi nel 2009 e per 3-4 miliardi nel 2010, ha detto il ministro, «ma senza creare nuovo deficit perché tutto è coperto». In prospettiva Tremonti punta sul federalismo fiscale, anche per la lotta all'evasione. Per il Sud, «emergenza nazionale», sarebbe favorevole a «rifare la Cassa per il Mezzogiorno». Sulla riforma delle pensioni, invece, dice che se ne può discutere, «ma fuori dai salotti radical chic». E ha aggiunto: «Più flessibilità del mercato del lavoro? Andate a dirlo a un precario». Enrico Marro

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Credimpresa apre a Catania (sezione: Revoca fidi)

( da "Sole 24 Ore, Il (Sud)" del 01-07-2009)

Argomenti: Revoca fidi

Sud sezione: ECONOMIA E IMPRESE - SICILIA data: 2009-07-01 - pag: 17 autore: Il consorzio fidi di Confartigianato cambia presidente e strategia Credimpresa apre a Catania PALERMO «In questi mesi le banche hanno incrementato a dismisura gli spread con la conseguenza che anche se i tassi di sconto sono diminuiti di fatto i tassi di interesse sono rimasti gli stessi o aumentati». Ad accusare gli istituti di credito nel momento di crisi economica e di difficoltà delle aziende è Vincenzo Geloso, neopresidente del cda di Credimpresa, Consorzio di garanzia fidi siciliano di Asa Confargianato. «Si è passati da spread per il breve termine dall'1,5% al 2% per il migliore mentre nel medio e lungo periodo questi sono anche raddoppiati» aggiunge Geloso. Un rapporto ancora difficile quello tra banche e imprese nel mezzo del quale si collocano i Confidi che assumono sempre più il ruolo non solo di garanti ma anche di appoggio per le aziende che si trovano a dover contrattare con gli istituti di credito prestiti e che quindi hanno bisogno di consulenza e aiuto nella gestione dei rapporti con le banche. «Nel prossimo futuro intendiamo intensificare la nostra azione – afferma il presidente che nel 1995 ha contribuito alla nascita di Artigianfidi Palermo, oggi Credimpresa –ed essere più presenti con le imprese anche in termini di procedure per velocizzare l'accesso al credito. Stiamo pensando a nuove formule per salvare i finanziamenti alle imprese, per esempio stiamo valutando l'ipotesi per garantire lo spostamento di una rata alle aziende che potrebbe essere un aiuto concreto e utile in questo momento». Il Confidi, che già opera in tutta la Sicilia dal 2005 grazie a una rete di collaboratori, conta di aprire entro luglio una sede a Catania (in Viale Ionio, 30) per puntare in modo più capillare alla parte orientale dell'Isola. Il piano di sviluppo di Credimpresa infatti prevede l'apertura di una sede in ogni provincia siciliana per promuovere e gestire da vicino le attività svolte nei territori: l'apertura sulla piazza di Catania si muove proprio in questo senso. Sono già state avviate invece le procedure per passare da Confidi 106 a Confidi 107, ovvero per avere l'iscrizione nell'elenco speciale degli intermediari finanziari vigilati dalla Banca d'Italia così come previsto dall'articolo 107 del Testo unico bancario. Lo scorso anno Credimpresa ha garantito, nonostante la crisi economica, finanziamenti per 67 milioni di euro per un trend di crescita del 15 per cento. In questi 14 anni di attività il consorzio fidi ha garantito finanziamenti per oltre 300 milioni di euro di cui 140 milioni solo negli ultimi due anni ai 5.500 soci. Per il 2009 le prospettive, affermano da Credimpresa, sono positive e si prevede una crescita in linea con i trend degli anni precedenti: nei primi cinque mesi infatti il numero di soci è lievitato a 6.100 mentre ci sono richieste di altri 700 potenziali soci ancora in attesa della delibera delle banche per il finanziamento (sono 15 le banche convenzionate con il Confidi di cui sei Bcc) per un ammontare complessivo di circa 60 milioni. © RIPRODUZIONE RISERVATA Neopresidente. Vincenzo Geloso, al vertice di Credimpresa

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Tremonti: 23 miliardi per le imprese (sezione: Revoca fidi)

( da "Corriere del Mezzogiorno" del 01-07-2009)

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Corriere del Mezzogiorno sezione: Economia data: 01/07/2009 - pag: 34 Il bilancio sulle misure L'effetto dei pagamenti della pubblica amministrazione, sulle commissioni bancarie risparmi di due miliardi Tremonti: 23 miliardi per le imprese «Entrate fiscali in linea con le previsioni». Tariffe del gas giù del 7,7%, la luce cala dell'1,1% ROMA Per lo sblocco dei pagamenti della pubblica amministrazione a fronte di forniture e appalti ci sono a disposizione 23 miliardi. La nuova quantificazione è stata fatta ieri dal ministro dell'Economia, Giulio Tremonti. Che ha spiegato come i 5 miliardi di cui aveva parlato venerdì dopo il varo del decreto anticrisi «sono aggiuntivi ». In realtà, ha continuato, nel disegno di legge di assestamento di bilancio all'esame del Parlamento ci sono altri 18 miliardi, «che davo per scontati ». In tutto 23 miliardi. Che potranno andare verso le aziende che vantano appunto crediti, maturati fino a tutto il 2008, nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Che, per i crediti successivi, adotteranno, entro il 31 dicembre 2009, dice il decreto, «le opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento». Lo stesso provvedimento esclude però dalla nuove procedure la sanità. Tremonti, nella conferenza stampa di ieri per spiegare la manovra, ha sottolineato anche il valore del tetto dello 0,5% alle commissioni sostitutive del massimo scoperto: «Il risparmio per famiglie e imprese può essere stimato intorno ai 2 miliardi ». E ha fatto alcuni esempi. Una famiglia con un fido di 10 mila euro avrebbe un risparmio annuo tra 120 e 280 euro e un' impresa con un fido di 50 mila tra 600 e 1.400 euro. Se le banche tenteranno di aggirare il tetto, ha detto il ministro, «interverremo ». Sostegni anche sul fronte dell'export. La Cassa depositi e prestiti e la Sace entreranno in sinergia e la prima, ha detto l'amministratore delegato Massimo Varazzani, metterà a disposizione «2 miliardi per 2-3 anni», ma l'effetto maggiore è atteso sulle banche che «saranno costrette ad abbassare i tassi», prevede Tremonti. Maggiori entrate, ha detto il ministro, sono attese dalla norma sui paradisi fiscali: i capitali detenuti illegalmente all'estero saranno infatti considerati evasione, salvo prova contraria. Alla domanda se anche la questione dell'eredità dell'Avvocato Agnelli possa rientrare nella norma il direttore generale delle Entrate, Attilio Befera, ha risposto: «Potrebbe rientrarci: non è da escludere ma è tutto da vedere». Il decreto di venerdì, sulla manovra stretta di bilancio, inciderà per 1,5 miliardi nel 2009 e per 3-4 miliardi nel 2010, ha detto il ministro, «ma senza creare nuovo deficit perché tutto è coperto». In prospettiva Tremonti punta sul federalismo fiscale, anche per la lotta all'evasione. Per il Sud, «emergenza nazionale», sarebbe favorevole a «rifare la Cassa per il Mezzogiorno». Sulla riforma delle pensioni, invece, dice che se ne può discutere, «ma fuori dai salotti radical chic». E ha aggiunto: «Più flessibilità del mercato del lavoro? Andate a dirlo a un precario». Enrico Marro

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Tremonti: 23 miliardi per le imprese (sezione: Revoca fidi)

( da "Corriere del Veneto" del 01-07-2009)

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Corriere del Veneto sezione: Economia data: 01/07/2009 - pag: 34 Il bilancio sulle misure L'effetto dei pagamenti della pubblica amministrazione, sulle commissioni bancarie risparmi di due miliardi Tremonti: 23 miliardi per le imprese «Entrate fiscali in linea con le previsioni». Tariffe del gas giù del 7,7%, la luce cala dell'1,1% ROMA Per lo sblocco dei pagamenti della pubblica amministrazione a fronte di forniture e appalti ci sono a disposizione 23 miliardi. La nuova quantificazione è stata fatta ieri dal ministro dell'Economia, Giulio Tremonti. Che ha spiegato come i 5 miliardi di cui aveva parlato venerdì dopo il varo del decreto anticrisi «sono aggiuntivi ». In realtà, ha continuato, nel disegno di legge di assestamento di bilancio all'esame del Parlamento ci sono altri 18 miliardi, «che davo per scontati ». In tutto 23 miliardi. Che potranno andare verso le aziende che vantano appunto crediti, maturati fino a tutto il 2008, nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Che, per i crediti successivi, adotteranno, entro il 31 dicembre 2009, dice il decreto, «le opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento». Lo stesso provvedimento esclude però dalla nuove procedure la sanità. Tremonti, nella conferenza stampa di ieri per spiegare la manovra, ha sottolineato anche il valore del tetto dello 0,5% alle commissioni sostitutive del massimo scoperto: «Il risparmio per famiglie e imprese può essere stimato intorno ai 2 miliardi ». E ha fatto alcuni esempi. Una famiglia con un fido di 10 mila euro avrebbe un risparmio annuo tra 120 e 280 euro e un' impresa con un fido di 50 mila tra 600 e 1.400 euro. Se le banche tenteranno di aggirare il tetto, ha detto il ministro, «interverremo ». Sostegni anche sul fronte dell'export. La Cassa depositi e prestiti e la Sace entreranno in sinergia e la prima, ha detto l'amministratore delegato Massimo Varazzani, metterà a disposizione «2 miliardi per 2-3 anni», ma l'effetto maggiore è atteso sulle banche che «saranno costrette ad abbassare i tassi», prevede Tremonti. Maggiori entrate, ha detto il ministro, sono attese dalla norma sui paradisi fiscali: i capitali detenuti illegalmente all'estero saranno infatti considerati evasione, salvo prova contraria. Alla domanda se anche la questione dell'eredità dell'Avvocato Agnelli possa rientrare nella norma il direttore generale delle Entrate, Attilio Befera, ha risposto: «Potrebbe rientrarci: non è da escludere ma è tutto da vedere». Il decreto di venerdì, sulla manovra stretta di bilancio, inciderà per 1,5 miliardi nel 2009 e per 3-4 miliardi nel 2010, ha detto il ministro, «ma senza creare nuovo deficit perché tutto è coperto». In prospettiva Tremonti punta sul federalismo fiscale, anche per la lotta all'evasione. Per il Sud, «emergenza nazionale», sarebbe favorevole a «rifare la Cassa per il Mezzogiorno». Sulla riforma delle pensioni, invece, dice che se ne può discutere, «ma fuori dai salotti radical chic». E ha aggiunto: «Più flessibilità del mercato del lavoro? Andate a dirlo a un precario». Enrico Marro

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Potrebbe valere intorno ai 2 miliardi, su base annua, il beneficio per famiglie e imprese indotto da... (sezione: Revoca fidi)

( da "Messaggero, Il" del 01-07-2009)

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Mercoledì 01 Luglio 2009 Chiudi Potrebbe valere intorno ai 2 miliardi, su base annua, il beneficio per famiglie e imprese indotto dalla stretta sulle commissioni bancarie. Il ministero dell'Economia ha fatto in particolare alcune simulazioni sulla riduzione della commissione di massimo scoperto, che avrà un tetto massimo dello 0,5 per cento. Per una famiglia con un fido di 10.000 euro, questo vuol dire un risparmio trimestrale che va dai 30 ai 70 euro. Mentre per un'impresa con un fido di 50.000 euro il beneficio, sempre su base trimestrale, oscillerebbe tra i 150 e i 350 euro. Ovviamente questi valori vanno moltiplicati per quattro per ottenere gli importi risparmiati su base annua da queste due tipologie di clienti.

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per ridare ossigeno al mercato va sostenuto il reddito familiare (sezione: Revoca fidi)

( da "Tirreno, Il" del 01-07-2009)

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Pagina 5 - Pisa Per ridare ossigeno al mercato va sostenuto il reddito familiare di Federico Pieragnoli O ccorre fermezza e tranquillità nell'analizzare i freddi e desolanti dati sulla situazione economica della provincia di Pisa. Un territorio che, se da un lato vede il tracollo nell'ultimo anno delle esportazioni (-5%) e della produzione industriale (-4,7%) dall'altro sembra conservare alcuni settori, ancora in grado di resistere all'onda d'urto della crisi. Penso al commercio al dettaglio, che ha accusato nel 2008 una flessione del proprio volume d'affari pari a -1,6%, un dato comunque inferiore rispetto alla media regionale e penso al turismo, che registra un leggero aumento delle presenze (+0,2%). Certo il calo delle vendite è andato a colpire soprattutto le piccole e medie strutture e da questo punto di vista, anche grazie al nuovo regolamento regionale sul commercio, è necessario un deciso cambio di rotta delle amministrazioni pubbliche nel sostenere questo tipo di attività, vitali per la sopravvivenza dei nostri centri storici. A livello sistemico si registra un deciso rallentamento delle spinte inflazionistiche e un progressivo abbassamento dei tassi bancari. In più, anche l'ultimo dato sull'indice di fiducia dei commercianti è cresciuto. L'ultima indagine Isae sul clima di fiducia della categoria segnala un inequivocabile miglioramento (da 94,7 a 98,5). Sono dati importanti, piccoli segnali di ottimismo, che non possono essere sottovalutati, ma che richiedono invece il sostegno forte da parte delle politiche pubbliche. Come associazione imprenditoriale, per alcune possibili soluzioni, chiediamo nell'immediato misure concrete volte a ridare ossigeno al mercato, attraverso un deciso sostegno ai redditi e ai consumi delle famiglie, al fine di rilanciare una domanda interna debole da troppo tempo. Dall'altra, ci sembra sempre più necessario un rapporto tra banche e piccole e medie imprese, che assuma le caratteristiche di una vera e propria partnership e che valorizzi, in particolare, il ruolo dei Consorzi Fidi. Apprezziamo il sostegno pubblico del presidente Pacini ad alcuni nostri cavalli di battaglia. Dal riferimento a più incisive politiche d'accoglienza e di accompagnamento verso i milioni di turisti che affollano la nostra città, alla richiesta di una migliore riqualificazione del centro storico. (direttore della Confcommercio)

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Manovra anticrisi: detassazione degli utili, opere pubbliche, energia, Alitalia (sezione: Revoca fidi)

( da "AltaLex" del 01-07-2009)

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Manovra anticrisi: detassazione degli utili, opere pubbliche, energia, Alitalia Decreto Legge approvato dal Consiglio dei Ministri del 26.06.2009 Commenta | Stampa | Segnala | Condividi È escluso dall’imposizione sul reddito di impresa il 50 per cento del valore degli investimenti in macchinari ed apparecchiature [...] fatti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2010 (l’esclusione vale a decorrere dal periodo di imposta 2010). E' questa una delle misure contenute nel Decreto Legge approvato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 26 giugno 2009 a sostegno della crisi. Tra gli interventi principali previsti: Alitalia: sale ad euro 0,262589 per singola obbligazione (corrispondente al 70,97% del valore nominale) il rimborso previsto per gli obbligazionisti; previste anche misure a favore degli azionisti; commissioni bancarie: a decorrere dal 1° novembre 2009, la data di valuta per il beneficiario per tutti i bonifici, gli assegni circolari e quelli bancari non può mai superare, rispettivamente, uno, uno e tre giorni lavorativi successivi alla data del versamento; contrasto ai paradisi fiscali: istituzione di una unità speciale per il contrasto della evasione ed elusione internazionale, per l’acquisizione di informazioni utili alla individuazione dei predetti fenomeni illeciti ed il rafforzamento della cooperazione internazionale; energia: misure per rendere meno cari gas ed energia elettrica; invalidità civile: nuove norme di contrasto alle frodi; missioni di pace: proroga al 31 ottobre 2009 di iniziative di cooperazione in favore di Afghanistan, Iraq, Libano, Pakistan, Sudan e Somalia. (Altalex, 1° luglio 2009) DECRETO LEGGE 26 GIUGNO 2009 Testo approvato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 26 giugno 2009. PARTE I ECONOMIA REALE TITOLO I - INTERVENTI ANTICRISI Art. 1 Premio di occupazione e potenziamento degli ammortizzatori sociali 1. Al fine di incentivare la conservazione e la valorizzazione del capitale umano nelle imprese, in via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, i lavoratori percettori di trattamenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, possono essere utilizzati dall’impresa di appartenenza in progetti di formazione o riqualificazione che possono includere attività produttiva connessa all’apprendimento. L’inserimento del lavoratore nelle attività del progetto può avvenire sulla base di uno specifico accordo stipulato in sede di Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali stipulato dalle medesime parti sociali che sottoscrivono l’accordo relativo agli ammortizzatori. Al lavoratore spetta a titolo retributivo da parte dei datori di lavoro la differenza tra trattamento di sostegno al reddito e retribuzione. 2. L’onere derivante dal comma 1 è valutato in 20 milioni di euro per l’anno 2009 e in 150 milioni di euro per l’anno 2010 cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, trasferite al medesimo con delibera Cipe n. 2 del 6 marzo 2009. 3. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalità attuative del comma 1, avuto particolare riguardo ai procedimenti del relativo accordo, alla previsione di coniugazione dei medesimi con gli interventi di politica attiva a valere sulle risorse all’uopo destinate ai sensi dell’Accordo Stato- Regioni del 12 febbraio 2009, alle procedure di comunicazione all’INPS anche ai fini del tempestivo monitoraggio di cui al comma 4. 4. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede sulla base dei dati comunicati dall’INPS al monitoraggio degli oneri, anche ai fini dell’adozione dei provvedimenti correttivi di cui all’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge. 5. Per il rifinanziamento delle proroghe a 24 mesi della cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione di attività, di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito con modificazioni dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, sono destinati 25 milioni di euro per l’anno 2009, a valere sulle risorse del Fondo sociale per l’occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, trasferite al medesimo con delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009. 6. In via sperimentale per gli anni 2009 e 2010 l’ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà di cui all’articolo 1 del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, è aumentato nella misura del venti per cento del trattamento perso a seguito della riduzione di orario nel limite massimo di 40 milioni di euro per l’anno 2009 e di 80 milioni di euro per l’anno 2010. L’onere della presente disposizione, derivante dall’incremento del venti per cento dei trattamenti, è posto a carico delle risorse per l’anno 2009 e 2010 del Fondo sociale per l’occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2., trasferite al medesimo con delibera Cipe n. 2 del 6 marzo 2009. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma e il relativo raccordo con i complessivi interventi di ammortizzatori sociali in deroga come disciplinati ai sensi dell’Accordo tra Stato e Regioni del 12 febbraio 2009. L’INPS, secondo le linee guida definite nel decreto di cui al presente comma, provvede al monitoraggio dei provvedimenti autorizzativi consentendo l’erogazione dei medesimi nei limiti delle relative risorse come disciplinate dallo stesso decreto. 7. All’articolo 7-ter, comma 7, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 sono aggiunti i seguenti periodi: "L’incentivo di cui al primo periodo è erogato al lavoratore destinatario del trattamento di sostegno al reddito nel caso in cui il medesimo ne faccia richiesta per intraprendere una attività autonoma, avviare una auto o micro impresa, o per associarsi in cooperativa in conformità alle norme vigenti. In caso di cassa integrazione in deroga, il lavoratore, successivamente all’ammissione al beneficio e prima dell’erogazione del medesimo, deve dimettersi dall’impresa di appartenenza. Le somme corrisposte sono cumulabili con il beneficio di cui all’articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49." Con decreto del Ministro del lavoro della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono determinate le modalità e le condizioni per l’applicazione di quanto previsto al presente e successivo comma. 8. In via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, al lavoratore già percettore del trattamento di cassa integrazione guadagni per crisi aziendale a seguito di cessazione totale o parziale dell’impresa, di procedura concorsuale o comunque nei casi in cui il lavoratore sospeso sia stato dichiarato esubero strutturale, nel caso in cui il medesimo ne faccia richiesta per intraprendere una attività autonoma, per avviare una auto o micro impresa o per associarsi in cooperativa in conformità alle norme vigenti, è liquidato il trattamento di integrazione salariale straordinaria per un numero di mensilità pari a quelle deliberate non ancora percepite, e, se il medesimo lavoratore rientri nelle previsioni di cui all’articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, il trattamento di mobilità per un numero di mesi massimo pari a 12. Il lavoratore, successivamente all’ammissione al beneficio e prima dell’erogazione del medesimo, deve dimettersi dall’impresa di appartenenza. Le somme corrisposte sono cumulabili con il beneficio di cui all’articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49. Art. 2 Contenimento del costo delle commissioni bancarie 1. A decorrere dal 1° novembre 2009, la data di valuta per il beneficiario per tutti i bonifici, gli assegni circolari e quelli bancari non può mai superare, rispettivamente, uno, uno e tre giorni lavorativi successivi alla data del versamento. Per i medesimi titoli, a decorrere dal 1° novembre 2009, la data di disponibilità economica per il beneficiario non può mai superare, rispettivamente, quattro, quattro e cinque giorni lavorativi successivi alla data del versamento. A decorrere dal 1° aprile 2010, la data di disponibilità economica non può mai superare i quattro giorni per tutti i titoli. È nulla ogni pattuizione contraria. Resta fermo quanto previsto dall’art. 120, comma 1, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. 2. Allo scopo di accelerare e rendere effettivi i benefici derivanti dal divieto della commissione di massimo scoperto, all’art. 2-bis, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, art. 1, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, alla fine del comma 1 è aggiunto il seguente periodo: "L’ammontare del corrispettivo omnicomprensivo di cui al periodo precedente non può comunque superare lo 0,5 per cento, per trimestre, dell’importo dell’affidamento, a pena di nullità del patto di remunerazione. Il Ministro dell’economia e delle finanze assicura, con propri provvedimenti, la vigilanza sull’osservanza delle prescrizioni del presente articolo.". 3. Al comma 5-quater dell’articolo 2 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Nel caso in cui la surrogazione del mutuo non si perfezioni entro il termine di 30 giorni dalla data della richiesta da parte della banca cessionaria alla banca cedente dell’avvio delle procedure di collaborazione interbancarie ai fini dell’operazione di surrogazione, la banca cedente è comunque tenuta a risarcire il cliente in misura pari all’1% del valore del mutuo per ciascun mese o frazione di mese di ritardo. Resta ferma la possibilità per la banca cedente di rivalersi sulla banca cessionaria nel caso il ritardo sia dovuto a cause imputabili a quest’ultima.". 4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 del presente articolo entrano in vigore a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge. Art. 3 Riduzione del costo dell’energia per imprese e famiglie 1. Al fine di promuovere l’efficienza e la concorrenza nei mercati dell’energia, nella prospettiva dell’eventuale revisione della normativa in materia, entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, adotta con decreto, in conformità al comma 10-ter dell’articolo 3 della decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, misure che vincolano, per l’anno termico 2009-2010, ciascun soggetto che nell’anno termico 2007-2008 ha immesso nella rete nazionale di trasporto, direttamente o tramite società controllate, controllanti o controllate da una medesima controllante, una quota superiore al 40% del gas naturale complessivamente destinato al mercato nazionale ad offrire in vendita al punto di scambio virtuale un volume di gas pari a 5 miliardi di standard metri cubi, modulabile su base mensile tenuto conto dei limiti di flessibilità contrattuale, mediante procedure concorrenziali non discriminatorie alle condizioni e modalità determinate dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas nel rispetto degli indirizzi definiti nel medesimo decreto del Ministro dello sviluppo economico. 2. Il prezzo da riconoscere a ciascun soggetto cedente il gas naturale nelle procedure di cui al comma 1 è fissato, con proprio decreto, dal Ministro dello sviluppo economico su proposta dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, formulata con riferimento ai prezzi medi dei mercati europei rilevanti e prevedendo anche un riscontro di congruenza tra il prezzo da riconoscere e la struttura dei costi di approvvigionamento sostenuti dal cedente. L’eventuale differenza positiva tra il prezzo di vendita corrisposto dagli acquirenti e quello da riconoscere al soggetto cedente è destinata a vantaggio dei clienti finali industriali che, sulla base del profilo medio di consumo degli ultimi 3 anni, evidenzino un elevato coefficiente di utilizzo dei prelievi del gas secondo criteri definiti dal Ministro dello sviluppo economico su proposta della medesima Autorità, tenendo conto dei mandati dei clienti. 3. Al fine di consentire un’efficiente gestione dei volumi di gas ceduto attraverso le procedure concorrenziali di cui al comma 1, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto: a) introduce nelle tariffe di trasporto del gas naturale misure di degressività che tengano conto della struttura costi del servizio in ragione del coefficiente di utilizzo a valere dall’inizio del prossimo periodo di regolazione tariffaria del trasporto; b) adegua la disciplina del bilanciamento del gas naturale, adottando gli opportuni meccanismi di flessibilità a vantaggio dei clienti finali, anche industriali; c) promuove, sentito il Ministero dello sviluppo economico, l’offerta dei servizi di punta per il sistema del gas naturale e la fruizione dei servizi di stoccaggio ai clienti finali industriali e termoelettrici, nel rispetto dei vigenti livelli di sicurezza degli approvvigionamenti e delle forniture. 4. In caso di mancato rispetto dei termini per gli adempimenti di cui al presente articolo, i relativi provvedimenti sono adottati, in via transitoria e sino all’adozione dei provvedimenti di cui ai commi precedenti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Art. 4 Interventi urgenti per le reti dell’energia 1. Alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, dell’articolo 2, dopo la lettera c), è inserita la seguente: "d) interventi relativi a reti per la trasmissione e distribuzione dell’energia realizzati con capitale prevalentemente o interamente privato, per i quali ricorrano particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico e che devono essere effettuati con mezzi e poteri straordinari."; b) dopo il comma 1 dell’articolo 5 è inserito il seguente: "1-bis Al verificarsi delle condizioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentito il Ministro per la semplificazione normativa, e d’intesa con le regioni interessate, dichiara l’indifferibilità della realizzazione degli interventi, determinandone durata ed estensione territoriale e provvede alla nomina del Commissario delegato. Con le medesime modalità si procede all’eventuale revoca della dichiarazione di indifferibilità degli interventi, al venire meno dei relativi presupposti."; c) all’articolo 5, dopo il comma 4, inserire il seguente comma: "4-bis. Per la realizzazione delle opere, delle infrastrutture e degli investimenti di cui all’articolo 2, comma 1, lett. d), il Commissario delegato emana gli atti e i provvedimenti, nonché cura tutte le attività occorrenti al finanziamento, alla progettazione, all’autorizzazione, alla realizzazione e all’effettiva realizzazione dell’intervento, nel rispetto delle disposizioni comunitarie e in deroga alle competenze delle altre amministrazioni interessate, il cui parere deve comunque essere richiesto. Con i provvedimenti di cui al comma 1-bis sono altresì individuati le strutture di cui si avvale il Commissario straordinario, senza che ciò comporti ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, nonché i poteri di controllo e di vigilanza del Ministro per la semplificazione normativa e degli altri Ministri competenti.". Art. 5 Detassazione degli utili reinvestiti in macchinari 1. È escluso dall’imposizione sul reddito di impresa il 50 per cento del valore degli investimenti in macchinari ed apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella ATECO, di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 16 novembre 2007, fatti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2010. L’esclusione vale a decorrere dal periodo di imposta 2010. 2. I soggetti titolari di attività industriali a rischio di incidenti sul lavoro, individuate ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, come modificato dal decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238, possono usufruire degli incentivi di cui al comma 1 solo se è documentato l’adempimento degli obblighi e delle prescrizioni di cui al citato decreto. 3. L’incentivo fiscale è revocato se l’imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all’esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all’acquisto. Art. 6 Accelerazione dell’ammortamento sui beni strumentali di impresa 1. Per tenere conto della mutata incidenza sui processi produttivi dei beni a più avanzata tecnologia o che producono risparmio energetico, entro il 31 dicembre 2009 si provvede alla revisione dei coefficienti di ammortamento, di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana 2 febbraio 1989, n. 27, compensandola con diversi coefficienti per i beni industrialmente meno strategici. Art. 7 Ulteriore svalutazione fiscale di crediti in sofferenza 1. All’articolo 106 del TUIR sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 3, è inserito il seguente comma: "3-bis: Per i nuovi crediti di cui al comma 3 erogati a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009, limitatamente all’ammontare che eccede la media dei crediti erogati nei due periodi d’imposta precedenti, diversi da quelli assistiti da garanzia o da misure agevolative in qualsiasi forma concesse dallo Stato, da enti pubblici e da altri enti controllati direttamente o indirettamente dallo Stato, le percentuali di cui allo stesso comma sono elevate allo 0,50 per cento. L’ammontare delle svalutazioni eccedenti il detto limite è deducibile in quote costanti nei nove esercizi successivi."; b) nel comma 5 dopo le parole "di cui al comma 3" sono aggiunte le parole "e di cui al comma 3-bis". 2. Per il periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, la disposizione di cui al comma 3-bis dell’articolo 106 del TUIR si applica ai crediti erogati a partire dalla data di entrata in vigore del decreto stesso e la media ivi prevista è commisurata alla residua durata del suddetto periodo d’imposta. 3. Per evitare indebiti effetti di sostituzione e novazione, l’Agenzia delle entrate dispone controlli mirati alla verifica della corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo. In caso di violazioni, le sanzioni di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, si applicano in ogni caso nella misura massima. Art. 8 Sistema "export banca" 1. Il Ministro dell’economia e delle finanze con propri decreti autorizza e disciplina le attività di Cassa depositi e prestiti s.p.a. al servizio di SACE s.p.a. per dare vita, a condizioni di mercato, ad un sistema integrato di "export banca". A questo fine tra le operazioni di interesse pubblico che possono essere attivate dalla Cassa depositi e prestiti s.p.a. con l’utilizzo dei fondi di cui all’articolo 22, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che integra l’articolo 5, comma 7, lettera a), del decreto-legge n. 269 del 2003 rientrano anche le operazioni per sostenere l’internazionalizzazione delle imprese quando le operazioni sono assistite da garanzia o assicurazione della SACE s.p.a. 10 Art. 9 Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni 1. In attuazione della direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, recepita con il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, è disposto quanto segue: ù a) per il futuro: 1. le pubbliche amministrazioni incluse nell’elenco Istat pubblicato in applicazione del comma 5 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, adottano entro il 31 dicembre 2009, senza nuovi o maggiori oneri, le opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti. Le misure adottate sono pubblicate sul sito internet dell’amministrazione; 2. nelle amministrazioni di cui al punto 1, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l’obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; la violazione dell’obbligo comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all’obbligo contrattuale, l’amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi. Le disposizioni del presente punto non si applicano alle aziende sanitarie, ospedaliere, ospedaliere universitarie, ivi compresi i policlinici universitari, agli IRCCS pubblici, anche trasformati in fondazioni; 3. allo scopo di ottimizzare l’utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie, l’attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell’allocazione delle relative risorse in bilancio prevista per i Ministeri dall’art. 9, comma 1-ter, del decreto legge n. 185 del 2008 è effettuata anche dalle altre pubbliche amministrazioni di cui all’elenco Istat pubblicato in attuazione del comma 5 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, escluse le Regioni e le Province autonome per le quali la presente disposizione costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica. I risultati delle analisi sono illustrati in appositi rapporti redatti in conformità con quanto stabilito dal comma 1-quater del citato articolo 9. 4. er le amministrazioni dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui alla presente lettera, secondo procedure da definire con apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto. Per gli enti ed organismi pubblici non territoriali gli organi interni di revisione e di controllo provvedono agli analoghi adempimenti di vigilanza. I rapporti di cui al comma 4 sono inviati ai Ministeri vigilanti; per gli enti locali e gli enti del servizio sanitario nazionale i rapporti sono allegati alle relazioni rispettivamente previste nell’art. 1, commi 166 e 170, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. b) per il passato: 1. l’ammontare dei crediti esigibili nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2008, iscritti nel conto dei residui passivi del bilancio dello Stato per l’anno 2009 ed in essere alla data di pubblicazione del presente decreto, per somministrazioni, forniture ed appalti, è accertato, all’esito di una rilevazione straordinaria, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze; i predetti crediti sono resi liquidabili nei limiti delle risorse a tal fine stanziate con la legge di assestamento del bilancio dello Stato. Art. 10 Incremento delle compensazioni dei crediti fiscali 1. Per contrastare gli abusi e corrispondentemente per incrementare la liquidità delle imprese, il sistema delle compensazioni fiscali è reso più rigoroso e riorganizzato come segue: a) contrasto agli abusi: 1. all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è aggiunto il seguente periodo: "La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, per importi superiori a 10.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge."; 2. al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 3, comma 1, è aggiunto il seguente periodo: "In deroga a quanto previsto dal secondo periodo i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione ovvero chiedere a rimborso il credito risultante dalla dichiarazione annuale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto possono non comprendere tale dichiarazione in quella unificata." b) all'articolo 8, comma 4, ultimo periodo, dopo le parole; "è anche presentata," sono aggiunte le seguenti: "in via telematica ed"; c) all'articolo 8-bis, comma 2, primo periodo, il numero: "88" è sostituito dal seguente: "74" e le parole: "a lire 50 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "a euro 25.000 "; d) all'articolo 8-bis, comma 2, è aggiunto il seguente periodo: "Sono inoltre esonerati i contribuenti che presentano la dichiarazione annuale entro il mese di febbraio."; 3. all’articolo 38-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, l’ottavo e nono periodo sono sostituiti dal seguente: "Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sono definite le ulteriori modalità ed i termini per l’esecuzione dei rimborsi previsti dal presente articolo."; b) al sesto comma, dopo le parole: "Se successivamente al rimborso " sono aggiunte le seguenti: "o alla compensazione", dopo le parole: "indebitamente rimborsate" sono aggiunte le seguenti: "o compensate" e dopo le parole "dalla data del rimborso" sono aggiunte le seguenti: "o della compensazione"; 4. fino all’emanazione del provvedimento di cui al precedente n. 3, lettera a), continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima dell’entrata in vigore del presente decreto; 5. all'articolo 8, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Tali compensazioni possono essere effettuate solo successivamente alla presentazione dell'istanza di cui al comma 2."; 6. all’articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 49 è inserito il seguente: "49-bis. I soggetti di cui al comma precedente che intendono effettuare la compensazione prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, del credito annuale o relativo a periodi inferiori 12 all’anno dell’imposta sul valore aggiunto per importi superiori a 10.000 euro annui, sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate."; 7. i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti relativi all'imposta sul valore aggiunto per importi superiori a 10.000 euro annui, hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, da parte dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito. In alternativa la dichiarazione è sottoscritta, oltre che dai soggetti di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dai soggetti di cui all’articolo 1, comma 5, del medesimo decreto, relativamente ai contribuenti per i quali è esercitato il controllo contabile di cui all’articolo 2409-bis del codice civile, attestante l’esecuzione dei controlli di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto 31 maggio 1999, n. 164. L’infedele attestazione dell’esecuzione dei controlli di cui al precedente periodo comporta l’applicazione della sanzione di cui all’articolo 39, comma 1, lettera a) primo periodo del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è effettuata apposita segnalazione agli organi competenti per l’adozione di ulteriori provvedimenti. In relazione alle disposizioni di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo, le dotazioni finanziarie della missione di spesa «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» sono ridotte di 200 milioni di euro per l'anno 2009 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010; 8. all’articolo 27, comma 18 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Per le sanzioni previste nel presente comma, in nessun caso si applica la definizione agevolata prevista dall’articolo 16, comma 3 e 17, comma 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472."; b) incremento delle compensazioni fiscali: 1. all’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tenendo conto delle esigenze di bilancio, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, il limite di cui al periodo precedente può essere elevato, a decorrere dal 1° gennaio 2010, fino a 700.000 euro". Art. 11 Analisi e studi economico-sociali 1. I sistemi informativi del Ministero dell’economia e delle finanze, del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali nonché dei soggetti ad essi collegati o da essi vigilati o controllati, sono, senza oneri aggiuntivi, utilizzabili in modo coordinato ed integrato al fine di poter disporre di una base unitaria di dati funzionale ad analisi e studi mirati alla elaborazione delle politiche economiche e sociali. TITOLO II INTERVENTI ANTIEVASIONE E ANTIELUSIONE INTERNAZIONALE E NAZIONALE Art. 12 Contrasto ai paradisi fiscali 1. Le norme del presente articolo danno attuazione alle intese raggiunte tra gli Stati aderenti alla Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in materia di emersione di attività economiche e finanziarie detenute in Paesi aventi regimi fiscali privilegiati, allo scopo di migliorare l’attuale insoddisfacente livello di trasparenza fiscale e di scambio di informazioni, nonchè di incrementare la cooperazione amministrativa tra Stati. 2. In deroga ad ogni vigente disposizione di legge, gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro delle Finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 10 maggio 1999, n. 110, e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 23 novembre 2001, n. 273, senza tener conto delle limitazioni ivi previste, in violazione degli obblighi di dichiarazione di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, ai soli fini fiscali si presumono costituite, salva la prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione. In tale caso, le sanzioni previste dall’articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono raddoppiate. 3. Al fine di garantire la massima efficacia all’azione di controllo ai fini fiscali per la prevenzione e repressione dei fenomeni di illecito trasferimento e detenzione di attività economiche e finanziarie all’estero, l’Agenzia delle entrate istituisce, in coordinamento con la Guardia di finanza e nei limiti dei propri stanziamenti di bilancio, una unità speciale per il contrasto della evasione ed elusione internazionale, per l’acquisizione di informazioni utili alla individuazione dei predetti fenomeni illeciti ed il rafforzamento della cooperazione internazionale. Art. 13 Contrasto agli arbitraggi fiscali internazionali 1. Per analogia e armonizzazione con quanto già disposto in altri ordinamenti europei, allo scopo di evitare indebiti arbitraggi fiscali l’accesso a regimi che possono favorire disparità di trattamento, con particolare riferimento ad operazioni infragruppo, è sottoposto ad una verifica di effettività sostanziale. A tal fine nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modifiche: a) all’articolo 167, nel comma 5, la lettera a) è sostituita dalla seguente "a) la società o altro ente non residente svolga un’effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nel mercato dello stato o territorio di insediamento; per le attività bancarie, finanziarie e assicurative quest’ultima condizione si ritiene soddisfatta quando la maggior parte delle fonti, degli impieghi o dei ricavi originano nello Stato o territorio di insediamento "; b) all’articolo 167, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:"5-bis. La previsione di cui alla lettera a) del comma precedente non si applica qualora i proventi della società o altro ente non residente provengono per più del 50% dalla gestione, dalla detenzione o dall'investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie, dalla cessione o dalla concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprietà industriale, letteraria o artistica, nonché dalla prestazione di servizi nei confronti di soggetti che direttamente o indirettamente controllano la società o l'ente non residente, ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società che controlla la società o l'ente non residente, ivi compresi i servizi finanziari.". c) all’articolo 167, dopo l’ultimo comma, sono aggiunti i seguenti: "8-bis. La disciplina di cui al comma 1 trova applicazione anche nell’ipotesi in cui i soggetti controllati ai sensi dello stesso comma sono localizzati in stati o territori diversi da quelli ivi richiamati, qualora ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: a) sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore a più della metà di quella a cui sarebbero stati soggetti ove residenti in Italia; b) hanno conseguito proventi derivanti per più del 50% dalla gestione, dalla detenzione o dall'investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie, dalla cessione o dalla concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprietà industriale, letteraria o artistica nonché dalla prestazione di servizi nei confronti di soggetti che direttamente o indirettamente controllano la società o l'ente non residente, ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società che controlla la società o l' ente non residente, ivi compresi i servizi finanziari. 8-ter. Le disposizioni del comma 8-bis non si applicano se il soggetto residente dimostra che l’insediamento all’estero non rappresenta una costruzione artificiosa volta a conseguire un indebito vantaggio fiscale. Ai fini del presente comma il contribuente deve interpellare l'amministrazione finanziaria secondo le modalità indicate nel precedente comma 5". d) nell’articolo 168, comma 1, dopo le parole "di cui all'art. 167" sono aggiunte le seguenti: ", con l'esclusione di quanto disposto al comma 8-bis". Art. 14 Imposta sulle plusvalenze su oro non industriale di società ed enti 1. Le plusvalenze iscritte in bilancio derivanti dalla valutazione ai corsi di fine esercizio delle disponibilità in metalli preziosi per uso non industriale di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, anche se depositate presso terzi o risultanti da conti bancari disponibili, escluse quelle conferite in adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza alle Comunità europee, sono assoggettate a tassazione separatamente dall’imponibile complessivo mediante applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali nonché dell’imposta regionale sulle attività produttive, con l’aliquota del 6 per cento. 2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sempre che i termini di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi non siano ancora scaduti. Per il predetto periodo di imposta, l’imposta sostitutiva, commisurata ai dati risultanti dal bilancio relativo al periodo di imposta precedente, è versata, a titolo di acconto, entro il termine di scadenza del secondo acconto delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero, a scelta del contribuente, per il 50 per cento alla predetta data e per la restante parte in due rate di pari importo entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi 3. L’imposta sostitutiva non è deducibile ai fini della determinazione del reddito. Per l’accertamento, la liquidazione, la riscossione e il contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi. Le disposizioni del presente articolo sono in deroga ad ogni altra disposizione di legge ed entrano in vigore a decorrere dalla data si entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Art. 15 Potenziamento della riscossione 1. A decorrere dal 1° gennaio 2010, al fine di semplificare le attività di verifica sulle situazioni reddituali di cui all’articolo 13 della legge 30 dicembre 1991 n. 412, l’Amministrazione finanziaria e ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l’importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all’ INPS, in via telematica e in forma disaggregata per singola tipologia di redditi, le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. 2 All’art. 21, comma 15 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "In quest’ultima ipotesi, in caso di pagamento eseguito mediante pignoramento presso terzi, questi ultimi, se rivestono la qualifica di sostituti d’imposta ai sensi dell’articolo 23 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, devono operare all’atto del pagamento delle somme la ritenuta nella misura del 20%, secondo modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate." 3. All’articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, le parole da "entro" a "nonché" sono sostituite dalle seguenti: "prima del decorso del nono mese successivo alla consegna del ruolo e". 4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 31 ottobre 2009. 5. All’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il comma 148 è abrogato. 6. All’articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, dopo le parole: "entro il termine del versamento a saldo dell’imposta sul reddito" sono aggiunte le seguenti: "e con le modalità previste per i pagamenti rateali delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte dall’articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241." 7. La firma autografa prevista sugli atti di liquidazione, accertamento e riscossione dalle norme che disciplinano le entrate tributarie erariali amministrate dalle Agenzie fiscali e dall’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato può essere sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile dell'adozione dell'atto in tutti i casi in cui gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati. 8. Con provvedimento dei Direttori delle Agenzie fiscali e del Direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono individuati gli atti di cui al comma 7. PARTE II BILANCIO PUBBLICO Art. 16 Flussi finanziari 1. Alle minori entrate ed alle maggiori spese derivanti dall’articolo 5, dall’articolo 7, dall’articolo 19, comma 4, dall’articolo 24, commi 74 e 75, e dall’articolo 25, commi 1, 2 e 3, pari complessivamente a 1.334,7 milioni di euro per l'anno 2009, a 2.141,5 milioni di euro per l'anno 2010, a 2.469 milioni di euro per l'anno 2011 e a 336 milioni di euro per l’anno 2012, si provvede: a) mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate recate dall’articolo 5, dall’articolo 10, dall’articolo 12, dall’articolo 13, dall’articolo 14, dall’articolo 15, dall’articolo 21 e dall’articolo 25, commi 2 e 3, pari a 1.324,7 milioni di euro per l'anno 2009, a 2.034,4 milioni di euro per l'anno 2010, a 1.371,9 milioni di euro per l'anno 2011, e a 336 milioni di euro per l’anno 2012; b) mediante utilizzo delle minori spese recate rispettivamente dall’articolo 10, dall’articolo 16, dall’articolo 19, dall’articolo 20, dall’articolo 22 e dall’articolo 25, pari 107,1 milioni di euro per l'anno 2010, e a 1.097,1 milioni di euro per l’anno 2011; c) quanto a 10 milioni di euro per l’anno 2009, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace. 2. La dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementata di 2,4 milioni di euro per l'anno 2009, di 3,4 milioni di euro per l'anno 2010, di 3,9 milioni di euro per l’anno 2011 e di 1.907,4 milioni di euro per l’anno 2012 mediante l’utilizzazione di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto e non utilizzate a copertura dello stesso. 3. Le risorse di cui al comma 2 sono integralmente destinate, in conformità con le indicazioni contenute nel DPEF per gli anni 2010-2013, all’attuazione della manovra di bilancio per l’anno 2010 e seguenti. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. Art. 17 Enti pubblici: economie, controlli, Corte dei conti 1. All’articolo 26 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel secondo periodo le parole "31 marzo 2009" sono sostituite dalle seguenti:"31 ottobre 2009"; b) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Il predetto termine si intende comunque rispettato con l’approvazione preliminare del Consiglio dei Ministri degli schemi dei regolamenti di riordino.". 2. All’articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le parole "30 giugno 2009" sono sostituite dalle seguenti : "31 ottobre 2009" e le parole da "su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione" fino a "Ministri interessati" sono sostituite dalle seguenti: "su proposta del Ministro o dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per l’attuazione del programma di Governo e il Ministro dell’economia e delle finanze". 3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero per la pubblica amministrazione e l’innovazione, da adottare entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, a ciascuna amministrazione vigilante sono assegnati, tenuto conto dei rispettivi settori e aree di riferimento, nonché degli effetti derivanti dagli interventi di contenimento della spesa di cui ai successivi commi 5, 6 e 7 del presente articolo, gli obiettivi dei risparmi di spesa da conseguire a decorrere dall’anno 2009, nella misura complessivamente indicata dall’articolo 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le amministrazioni vigilanti competenti trasmettono tempestivamente i rispettivi piani di razionalizzazione con indicazione degli enti assoggettati a riordino. 4. Nelle more della definizione degli obiettivi di risparmio di cui al comma 3, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile in maniera lineare, una quota delle risorse disponibili delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, individuate ai sensi dell’articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai fini dell’invarianza degli effetti sull'indebitamento netto della pubblica amministrazione. 5. Le amministrazioni vigilanti, previa verifica delle economie già conseguite dagli enti ed organismi pubblici vigilati in relazione ai rispettivi provvedimenti di riordino, adottano interventi di contenimento strutturale della spesa dei predetti enti e organismi pubblici, ulteriori rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente, idonei a garantire l’integrale conseguimento dei risparmi di cui al comma 3. 6. All’articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono aggiunte le seguenti lettere: "h) la riduzione del numero degli uffici dirigenziali esistenti presso gli enti con corrispondente riduzione degli organici del personale dirigenziale e non dirigenziale ed il contenimento delle spese relative alla logistica ed al funzionamento; i) la riduzione da parte delle amministrazioni vigilanti del numero dei propri uffici dirigenziali con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale nonché il contenimento della spesa per la logistica ed il funzionamento. ". 20 7. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e sino al conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa assegnati a ciascuna amministrazione ai sensi del comma 3, le amministrazioni e gli enti interessati dall’attuazione del comma 3 del presente articolo non possono procedere a nuove assunzioni di personale a tempo determinato e indeterminato, ivi comprese quelle già autorizzate e quelle previste da disposizioni di carattere speciale. Sono fatte salve le assunzioni dei corpi di polizia, delle forze armate, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, delle università, degli enti di ricerca, del personale di magistratura e del comparto scuola nei limiti consentiti dalla normativa vigente. 8. Entro il 30 novembre 2009 le amministrazioni di cui al comma 3 comunicano, per il tramite dei competenti uffici centrali di bilancio, al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ed al Dipartimento della Funzione Pubblica le economie conseguite in via strutturale in riferimento alle misure relative agli enti ed organismi pubblici vigilati ed, eventualmente, alle spese relative al proprio apparato organizzativo. Le economie conseguite dagli enti pubblici che non ricevono contributi a carico dello Stato, inclusi nell’elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono rese indisponibili fino a diversa determinazione del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con i Ministri interessati. Ove gli obiettivi di contenimento della spesa assegnati ai sensi del comma 3 non risultino conseguiti o siano stati conseguiti in modo parziale, fermo restando quanto previsto dal comma 7, trova applicazione la clausola di salvaguardia di cui all’articolo 2, comma 641, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 9. In esito alla comunicazione da parte delle amministrazioni delle suddette economie di cui al comma 8, con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, d’intesa con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e i Ministri interessati, è determinata la quota da portare in riduzione degli stati di previsione della spesa, in relazione ai minori risparmi conseguiti in termini di indebitamento netto rispetto agli obiettivi assegnati ai sensi del comma 3, in esito alla conclusione o alla mancata attivazione del processo di riordino, di trasformazione o soppressione e messa in liquidazione degli enti ed organismi pubblici vigilati, previsto dall’art. 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come integrato dal presente articolo. 10. Nel triennio 2010-2012, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno nonché dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, e per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui all’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono bandire concorsi per le assunzioni a tempo indeterminato con una riserva di posti, non superiore al 40 per cento dei posti messi a concorso, per il personale non dirigenziale in possesso dei requisiti di cui all’articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell’articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 11. Nel triennio 2010-2012, le amministrazioni di cui al comma 10, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno nonché dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui all’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono altresì bandire concorsi pubblici per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare con apposito punteggio l’esperienza professionale maturata dal personale di cui al comma 10 del presente articolo nonché del personale di cui all’articolo 3, comma 94, lettera b), della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 12. Per il triennio 2010-2012, le amministrazioni di cui al comma 10, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, possono assumere, limitatamente alle qualifiche di cui all’articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, il personale in possesso dei requisiti di anzianità previsti dal comma 10 del presente articolo maturati nelle medesime qualifiche e nella stessa amministrazione. Sono a tal fine predisposte da ciascuna amministrazione apposite graduatorie, previa prova di idoneità ove non già svolta all’atto dell’assunzione. Le predette graduatorie hanno efficacia non oltre il 31 dicembre 2012. 13. Per il triennio 2010-2012 le amministrazioni di cui al comma 10 possono destinare il 40 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi dalla normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, per le assunzioni dei vincitori delle procedure concorsuali bandite ai sensi dei commi 10 e 11. 14. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell’anno 2007, di cui all’articolo 1, commi 523 e 643 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 dicembre 2009. 15. Il termine per procedere alle stabilizzazioni di personale relative alle cessazioni verificatesi nell’anno 2007, di cui all’articolo 1, comma 526 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 dicembre 2009. 16. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all’articolo 1, comma 527 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 dicembre 2009. 17. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell’anno 2008, di cui all’articolo 66, commi 3, 5 e 14 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 marzo 2010 18. Il termine per procedere alle assunzioni di personale relative alle cessazioni verificatesi nell’anno 2008, di cui all’articolo 66, comma 13 decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2010. 19. Le graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato , relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 1° gennaio 2004, sono prorogate al 31 dicembre 2010. 20. All’articolo 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, le parole: «due membri», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «tre membri». 21. All’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 39 del 1993, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Ai fini delle deliberazioni del Collegio del CNIPA, in caso di parità di voti, prevale quello del presidente. 22. L'articolo 2, comma 602, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è abrogato. 23. All’articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: «1-bis. A decorrere dall’anno 2009, limitatamente alle assenze per malattia di cui al comma 1 del personale del comparto sicurezza e difesa nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, gli emolumenti di carattere continuativo correlati allo specifico status e alle peculiari condizioni di impiego di tale personale sono equiparati al trattamento economico fondamentale»; b) al comma 2 dopo le parole: «mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica» sono aggiunte le seguenti: «o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale»; c) al comma 3 è soppresso il secondo periodo; d) il comma 5 è abrogato. Gli effetti di tale abrogazione concernono le assenze effettuate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto; e) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti: "5-bis. Gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali su richiesta delle Amministrazioni pubbliche interessate rientrano nei compiti istituzionali del Servizio sanitario nazionale; conseguentemente i relativi oneri restano comunque a carico delle aziende sanitarie locali. 5-ter. A decorrere dall’anno 2010 in sede di riparto delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale è individuata una quota di finanziamento destinata agli scopi di cui al comma 5- bis, ripartita fra le regioni tenendo conto dell’incidenza sui propri territori di dipendenti pubblici; gli accertamenti di cui al comma 1 sono effettuati nei limiti delle ordinarie risorse disponibili a tale scopo.". 24. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni introdotte dal comma 23, lettera a), pari a 9,1 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 25. Il comma 11 dell’art. 72 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è sostituito dal seguente: "11. Per gli anni 2009, 2010, e 2011, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono, a decorrere dal compimento dell’anzianità massima contributiva, di 40 anni del personale dipendente, nell’esercizio dei poteri di cui all’art. 5 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro ed il contratto individuale, anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici. Con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, dell’interno, della difesa e degli affari esteri, sono definiti gli specifici criteri e le modalità applicative dei principi della disposizione di cui al presente comma relativamente al personale dei comparti sicurezza, difesa ed esteri, tenendo conto delle rispettive peculiarità ordinamentali. La disposizione di cui al presente comma si applica anche nei confronti dei soggetti 23 che abbiano beneficiato dell’art. 3, comma 57 della legge 24.12.2003, n. 350. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano a magistrati, ai professori universitari ed ai dirigenti medici responsabili di struttura complessa." 26. Restano ferme tutte le cessazioni dal servizio per effetto della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro a causa del compimento dell’anzianità massima contributiva di 40 anni, decise dalle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in applicazione dell’art. 72, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo vigente prima dell’entrata in vigore della legge 4 marzo 2009, n. 15 e della modifica apportata dall'articolo 6, comma 3, della stessa legge, nonché i preavvisi che le amministrazioni hanno disposto prima della medesima data in ragione del compimento dell’anzianità massima contributiva di 40 anni e le conseguenti cessazioni dal servizio che ne derivano. 27. All’art. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2, penultimo periodo, dopo le parole "somministrazione di lavoro" sono aggiunte le seguenti "ed il lavoro accessorio di cui alla lettera d), del comma 1, dell’articolo 70 del d.lgs. 276/2003 e successive modificazioni ed integrazioni"; b) il comma 3 è così sostituito: "3. Al fine di combattere gli abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di apposite istruzioni fornite con Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, le amministrazioni redigono un analitico rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate da trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei di valutazione o ai servizi di controllo interno di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica che redige una relazione annuale al Parlamento. Al dirigente responsabile di irregolarità nell’utilizzo del lavoro flessibile non può essere erogata la retribuzione di risultato." c) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Le amministrazioni pubbliche comunicano, nell’ambito del rapporto di cui al precedente comma 3, anche le informazioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili." d) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma: "6. Le disposizioni previste dall’articolo 5, commi 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 si applicano esclusivamente al personale reclutato secondo le procedure di cui all’articolo 36, comma 1, lettera b)." 28. All’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo l’ultimo periodo è aggiunto il seguente: "Si applicano le disposizioni previste dall’art. 36, comma 3, del presente decreto." 29. All’articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell’amministrazione digitale, dopo la lettera c) è inserita la seguente: "c-bis) ovvero quando l’autore è identificato dal sistema informatico attraverso le credenziali di accesso relative all’utenza personale di posta elettronica certificata di cui all’articolo 16-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2.". 30. Dopo l’articolo 57 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è inserito il seguente: "Art. 57-bis (Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni) 1. Al fine di assicurare la trasparenza delle attività istituzionali è istituito l’indice degli indirizzi delle amministrazioni pubbliche, nel quale sono indicati la struttura organizzativa, l’elenco dei servizi offerti e le informazioni relative al loro utilizzo, gli indirizzi di posta elettronica da utilizzare 24 per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l’invio di documenti a tutti gli effetti di legge fra le amministrazioni e fra le amministrazioni ed i cittadini. 2. Per la realizzazione e la gestione dell’indice si applicano le regole tecniche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 272 del 21 novembre 2000. La realizzazione e la gestione dell’indice è affidato al Centro Nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA). 3. Le amministrazioni aggiornano gli indirizzi ed i contenuti dell’indice con cadenza almeno semestrale, salvo diversa indicazione del CNIPA. La mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell’indice e del loro aggiornamento è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e dell’attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili.". 31. All’articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo la lettera f), sono inserite le seguenti: "f-bis) atti e contratti di cui all’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001; f-ter) atti e contratti concernenti studi e consulenze di cui all’articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;". 32. Al fine di garantire la coerenza nell’unitaria attività svolta dalla Corte dei conti per le funzioni che ad essa spettano in materia di coordinamento della finanza pubblica, anche in relazione al federalismo fiscale, il Presidente della Corte medesima può disporre che le sezioni riunite adottino pronunce di orientamento generale sulle questioni risolte in maniera difforme dalle sezioni regionali di controllo nonché sui casi che presentano una questione di massima di particolare rilevanza. Tutte le sezioni regionali di controllo si conformano alle pronunce di orientamento generale adottate dalle sezioni riunite. 33. All’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma 46, è aggiunto il seguente comma: "46- bis. Nelle more dell’emanazione del regolamento di cui all’articolo 62, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 , le regioni di cui al comma 46 sono autorizzate, ove sussistano eccezionali condizioni economiche e dei mercati finanziari, a ristrutturare le operazioni derivate in essere. La predetta ristrutturazione, finalizzata esclusivamente alla salvaguardia del beneficio e della sostenibilità delle posizioni finanziarie, si svolge con il supporto dell’advisor finanziario previsto nell’ambito del piano di rientro di cui all’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, previa autorizzazione e sotto la vigilanza del Ministero dell’economia e delle finanze.". 34. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 45, del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, l’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC) è autorizzato ad utilizzare la parte dell’avanzo di amministrazione derivante da trasferimenti correnti statali, ad esclusione dei fondi a destinazione vincolata, per far fronte a spese di investimento e per la ricerca, finalizzate anche alla sicurezza. 35. Entro il 31 luglio 2009, l’ENAC comunica l’entità delle risorse individuate ai sensi del comma 34 relative all’anno 2008 al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che individua, con proprio decreto gli investimenti da finanziare a valere sulle medesime risorse. 36. Gli interventi di cui ai commi 17 e 18 dell’articolo 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono sostituiti, nel limite delle risorse non utilizzate e allo scopo finalizzate, con interventi per la prosecuzione delle misure di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 25 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, per la protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione, anche con riferimento agli oneri relativi all’utilizzo delle infrastrutture. A tal fine, le risorse accertate disponibili sono riassegnate ai pertinenti capitoli di bilancio. Art. 18 Tesoreria statale 1. Con decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze di natura non regolamentare sono fissati, per le società non quotate totalmente possedute dallo Stato, direttamente o indirettamente, e per gli enti pubblici nazionali inclusi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 i criteri, le modalità e la tempistica per l’utilizzo delle disponibilità esistenti sui conti di Tesoreria dello Stato, assicurando che il ricorso a qualsiasi forma di indebitamento avvenga solo in assenza di disponibilità e per effettive esigenze di spesa. 2. Con uno o più decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze di natura non regolamentare può essere stabilito che i soggetti indicati al comma 1 devono detenere le proprie disponibilità finanziarie in appositi conti correnti presso la Tesoreria dello Stato. Con gli stessi decreti sono stabiliti l’eventuale tasso di interesse da riconoscere sulla predetta giacenza, per la parte non proveniente dal bilancio dello Stato, e le altre modalità tecniche per l’attuazione del presente comma. Il tasso d’interesse non può superare quello riconosciuto sul conto di disponibilità del Tesoro. 3. Con decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze di natura non regolamentare sono fissati i criteri per l’integrazione dei flussi informativi dei conti accesi presso la Tesoreria dello Stato, al fine di ottimizzare i flussi di cassa, in entrata ed in uscita, e di consentire una riduzione dei costi associati a tale gestione. 4. Con separati decreti del Ministro dell’economia e delle Finanze di natura non regolamentare i provvedimenti di cui ai commi precedenti possono essere estesi alle Amministrazioni incluse nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche richiamato al comma 1 con esclusione degli enti previdenziali di diritto privato, delle regioni, delle province autonome, degli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale, degli enti locali e degli enti del settore camerale, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e delle Autorità indipendenti nonché degli Organi costituzionali e degli Organi a rilevanza costituzionale. Art. 19 Società pubbliche 1. All’articolo 18 del decreto legge n. 112 del 2008 convertito con legge 133 del 2008, dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-bis. Le disposizioni che stabiliscono, a carico delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale si applicano, in relazione al regime previsto per l’amministrazione controllante, anche alle società a partecipazione pubblica totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica. Le predette società adeguano inoltre le proprie politiche di personale alle disposizioni vigenti per le amministrazioni controllanti in materia di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze." 2. All’art. 3 della legge 244 del 2007 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 28, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "La delibera di cui al presente comma è trasmessa alla sezione competente della Corte dei Conti."; b) al comma 29, primo periodo, le parole: "Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge", sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 30 settembre 2009"; in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Il mancato avvio delle procedure finalizzate alla cessione determina responsabilità erariale". 3. L’articolo 7-octies del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, in legge 9 aprile 2009, n. 33 è modificato come segue: a) la rubrica dell’articolo è sostituita dalla seguente "Misure a favore degli obbligazionisti e dei piccoli azionisti Alitalia – Linee aeree italiane Spa"; b) il comma 1 è abrogato c) al comma 3, lettera a), le parole "ridotto del 50 per cento" sono sostituite dalle seguenti parole "pari ad euro 0,262589 per singola obbligazione, corrispondente al 70,97% del valore nominale"; d) al comma 3, dopo la lettera a), è introdotta la seguente lettera: "a-bis) ai titolari di azioni della società Alitalia - Linee aeree italiane Spa, ora in amministrazione straordinaria, viene attribuito il diritto di cedere al Ministero dell'economia e delle finanze i propri titoli per un controvalore determinato sulla base del prezzo medio di borsa delle azioni nell'ultimo mese di negoziazione ridotto del 50 per cento, pari a 0,2722 euro per singola azione, e comunque nei limiti di cui alla successiva lettera b), in cambio di titoli di Stato di nuova emissione, senza cedola, con scadenza 31 dicembre 2012 e con taglio minimo unitario di euro 1.000. Il diritto è condizionato all'osservanza delle condizioni e modalità di seguito specificate;"; e) al comma 3, lettera b), le parole "di cui alla lettera a) non potranno risultare superiori a euro 100.000 per ciascun obbligazionista" sono sostituite dalle seguenti parole "di cui alle lettere a) e a-bis) non potranno risultare superiori rispettivamente a euro 100.000 per ciascun 28 obbligazionista e a euro 50.000 per ciascun azionista"; dopo le parole "controvalore delle obbligazioni" sono aggiunte le seguenti parole: "e delle azioni; f) al comma 3, lettera b) è aggiunto infine il seguente periodo: " le assegnazioni di titoli di Stato agli obbligazionisti non potranno superare per l’anno 2009 il limite complessivo di spesa di cui al comma 2, le restanti assegnazioni, ivi incluse quelle in favore degli azionisti di cui alla lettera a-bis), sono effettuate nell’anno 2010"; g) al comma 4, primo periodo, le parole "I titolari di obbligazioni di cui al comma 3" sono sostituite dalle seguenti parole: "I titolari di obbligazioni o di azioni di cui al comma 3"; le parole "entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti parole "entro il 31 agosto 2009"; h) al comma 4, alla lettera a), dopo le parole "dei titoli obbligazionari" sono aggiunte le seguenti parole: "e azionari"; i) al comma 5, primo periodo, dopo le parole "gli intermediari finanziari, sotto la propria responsabilità, trasmettono" sono aggiunte le parole "in cartaceo e su supporto informatico"; j) al comma 5 lettera a), dopo le parole "titolari delle obbligazioni" sono aggiunte le seguenti parole "e delle azioni"; le parole "delle quantità di detti titoli obbligazionari detenuta alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti parole "delle quantità di detti titoli obbligazionari e azionari detenute alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 4"; k) al comma 5, lettera c), dopo le parole "quantità di titoli obbligazionari" sono aggiunte le seguenti parole: "e azionari"; dopo le parole "soggetti titolari delle obbligazioni" sono aggiunte le seguenti parole "e delle azioni"; l) al comma 6, primo periodo, dopo le parole "titoli obbligazionari" sono aggiunte le seguenti parole "e azionari"; m) al comma 6, secondo periodo, dopo le parole "trasferimento delle obbligazioni" sono aggiunte le seguenti parole: "e delle azioni"; n) al comma 7 le parole "entro il 31 dicembre 2009" sono sostituite con le parole " entro il 31 dicembre 2010" o) dopo il comma 7, è introdotto il seguente comma: "7-bis Alle operazioni previste dal presente articolo non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 102 e seguenti e agli articoli 114 e seguenti del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58."; p) è abrogato il comma 8 q) il comma 9 è sostituito dal seguente comma: "9. E' abrogato il comma 2 dell'articolo 3 del decreto legge 28 agosto 2008, n. 134, convertito, con modificazioni, in legge 27 ottobre 2008, n. 166."; r) è abrogato il comma 10 4. Ai fini dell’ammissione ai benefici di cui all’articolo 7-octies, comma 3, lettera a), del decreto legge n. 10 febbraio 2009, n.5, convertito, con modificazioni, in legge 9 aprile 2009, n.33, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si considerano valide le richieste presentate dai titolari di obbligazioni del prestito obbligazionario "Alitalia 7,5 per cento 2002-2010 convertibile" emesso da Alitalia - Linee aeree italiane Spa, ora in amministrazione straordinaria, sulla base della normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto legge. Al fine di provvedere alla copertura dei maggiori oneri derivanti dal comma 3 l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 7- octies, comma 2, del decreto legge n. 10 febbraio 2009, n.5, convertito, con modificazioni, con legge 9 aprile 2009, n.33, è incrementata di 230 milioni di euro per l’anno 2010. 5. Le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente 29 nei confronti dell’amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi. 6. L’articolo 2497, primo comma, del codice civile, si interpreta nel senso che per enti si intendono i soggetti giuridici collettivi, diversi dallo Stato, che detengono la partecipazione sociale nell’ambito della propria attività imprenditoriale ovvero per finalità di natura economica o finanziaria. 7. L’articolo 3, comma 12, lettera b) della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "b) prevedere che previa delibera dell’assemblea dei soci, sulle materie delegabili, al presidente possano essere attribuite deleghe operative da parte dell’organo di amministrazione che provvede a determinarne in concreto il contenuto ed il compenso ai sensi dell’articolo 2389, comma 3, del codice civile;". 8. L’articolo 3, comma 12, lettera d) della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "d) prevedere che l’organo di amministrazione, fermo quanto previsto ai sensi della lettera b), possa delegare proprie attribuzioni a un solo componente, al quale possono essere riconosciuti compensi ai sensi dell’articolo 2389, terzo comma, del codice civile unitamente al Presidente nel caso di attribuzione di deleghe operative di cui alla lettera b);". 9. L’articolo 1, comma 459, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è soppresso. 10. L’articolo 3, comma 13 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è sostituito dal seguente: "13. Le modifiche statutarie, ad eccezione di quelle di cui alle lettere b) e d) del comma 12, hanno effetto a decorrere dal primo rinnovo degli organi societari successivo alle modifiche stesse.". 11. Con atto di indirizzo strategico del Ministro dell’economia e delle finanze sono ridefiniti i compiti e le funzioni della Società di cui all’articolo 1 della legge 13 luglio 1966, n. 559, come modificata dall’articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116. 12. Il consiglio di amministrazione della società di cui al comma 11 del presente articolo è conseguentemente rinnovato nel numero di cinque consiglieri entro 45 giorni dalla data di emanazione dei relativi atti di indirizzo strategico, senza applicazione dell’articolo 2383, comma 3, del codice civile. Il relativo statuto dovrà conformarsi, entro il richiamato termine, alle previsioni di cui al comma 12, dell’articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n.244. 13. All’articolo 3, comma 12, primo periodo della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, dopo le parole: "ovvero da eventuali disposizioni speciali" sono inserite le parole: "nonché dai provvedimenti di attuazione dell’articolo 5, comma 4, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326". Art. 20 Contrasto alle frodi in materia di invalidità civile 1. A decorrere dal 1° gennaio 2010 ai fini degli accertamenti sanitari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità le Commissioni mediche delle Aziende sanitarie locali sono integrate da un medico dell’INPS quale componente effettivo. In ogni caso l’accertamento definitivo è effettuato dall’INPS. Ai fini dell’attuazione del presente articolo l’INPS medesimo si avvale delle proprie risorse umane, finanziarie e strumentali, anche attraverso una razionalizzazione delle stesse, come integrate ai sensi del DPCM del 30 marzo 2007 concernente il trasferimento delle competenze residue dal Ministero dell’economia e delle finanze all’INPS. 2. L’INPS accerta altresì la permanenza dei requisiti sanitari nei confronti dei titolari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità. In caso di comprovata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari, si applica l’articolo 5, comma 5 del Regolamento di cui al D.P.R. 21 settembre 1994, n. 698. 3. A decorrere dal 1° gennaio 2010 le domande volte ad ottenere i benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, complete della certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti, sono presentate all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), secondo modalità stabilite dall’ente medesimo. L’Istituto trasmette, in tempo reale e in via telematica, le domande alle Aziende Sanitarie Locali. 4. Con accordo quadro tra il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da concludere entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità attraverso le quali sono affidate all’INPS le attività relative all’esercizio delle funzioni concessorie nei procedimenti di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità. Nei sessanta giorni successivi, le regioni stipulano con l’INPS apposita convenzione che regola gli aspetti tecnico- procedurali dei flussi informativi necessari per la gestione del procedimento per l’erogazione dei trattamenti connessi allo stato di invalidità civile. 5. All’articolo 10, comma 6, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito nella legge 2 dicembre 2005, n. 248 sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel primo periodo è soppressa la parola "anche"; b) nel secondo periodo sono soppresse le parole "sia presso gli uffici dell’Avvocatura dello Stato, ai sensi dell’articolo 11 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, sia"; c) nel terzo periodo sono soppresse le parole "è litisconsorte necessario ai sensi dell’articolo 102 del codice di procedura civile e"; d) è aggiunto, infine il seguente comma: "6-bis: Nei procedimenti giurisdizionali civili relativi a prestazioni sanitarie previdenziali ed assistenziali, nel caso in cui il giudice nomini un consulente tecnico d’ufficio, alle indagini assiste un medico legale dell’ ente, su richiesta, formulata, a pena di nullità, del consulente nominato dal giudice, il quale provvede ad inviare apposita comunicazione al direttore della sede provinciale dell’INPS competente. Al predetto componente competono le facoltà indicate nel secondo comma dell’art. 194 del codice di procedura civile Nell’ipotesi di sentenze di condanna relative a ricorsi depositati a far data dal 1 aprile 2007 a carico del Ministero dell’Economia e delle Finanze o del medesimo in solido con l’INPS, all’onere delle spese legali, di consulenza tecnica o del beneficio assistenziale provvede comunque l’INPS..". 6. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore delle presenti disposizioni, è nominata dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze una Commissione con il compito di aggiornare le tabelle indicative delle percentuali dell'invalidità civile, già approvate con decreto del Ministro della Sanità del 5 febbraio 1992, e successive modificazioni. Dalla attuazione del presente comma non devono derivare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Art. 21 Rilascio di concessioni in materia di giochi 1. Per garantire la tutela di preminenti interessi pubblici nelle attività di raccolta del gioco, qualora attribuite a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, la gestione di queste attività è sempre affidata in concessione attribuita, nel rispetto dei principi e delle regole comunitarie e nazionali, di norma ad una pluralità di soggetti scelti mediante procedure aperte, competitive e non discriminatorie. Conseguentemente, per assicurare altresì la maggiore concorrenzialità, economicità e capillarità distributiva della raccolta delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea e differita, in previsione della prossima scadenza della vigente concessione per l’esercizio di tale forma di gioco, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministero dell’economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato avvia le procedure occorrenti per conseguire tempestivamente l’aggiudicazione della concessione ai più qualificati operatori di gioco, nazionali e comunitari, individuati mediante selezione concorrenziale basata sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, nell’ambito della quale valore prioritario è attribuito: a) al rialzo delle offerte economiche rispetto alla base predefinita, comunque in grado di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore complessivamente a 500 milioni euro nell’anno 2009 e a 100 milioni di euro per l’anno 2010; b) al ribasso dell’aggio per il concessionario, alla misura del 12 per cento della raccolta, comunque comprensivo del compenso dovuto ai punti vendita; c) alla capillarità della distribuzione, attraverso una rete, esclusiva per concessionario, costituita da un numero non inferiore a 15.000 punti vendita; d) all’offerta di standard qualitativi che garantiscano la sicurezza dei biglietti venduti e l’affidabilità del sistema di pagamento delle vincite; e) previsione, per ciascun concessionario, di un valore medio di restituzione della raccolta in vincite non superiore al 75 per cento. 2. Le concessioni attribuite ai sensi del comma 1, eventualmente rinnovabili per non più di una volta, hanno una durata massima pari, di norma, a 9 anni, comunque suddivisi in due periodi rispettivamente di 5 e 4 anni. La prosecuzione della concessione per il secondo periodo è subordinato alla positiva valutazione dell’andamento della gestione da parte dell’amministrazione concedente, da esprimere entro il 1° semestre del 5 anno di concessione. Art. 22 Settore sanitario 1. All’articolo 79, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1-bis le parole: "entro il 31 ottobre 2008" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 15 settembre 2009"; b) al comma 1-ter le parole «entro il 31 ottobre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 settembre 2009». 2. E’ istituito un fondo con dotazione pari a 800 milioni di euro a decorrere dall’anno 2010, destinato ad interventi relativi al settore sanitario, da definirsi con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni. 3. Il fondo di cui al comma 2 è alimentato dalle economie conseguenti alle disposizioni di cui all’articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito.., e all’attività amministrativa dell’Agenzia italiana del farmaco nella determinazione del prezzo dei medicinali equivalenti di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 novembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 e successive modificazioni. A tal fine il tetto di spesa per l’assistenza farmaceutica territoriale di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legge 1° ottobre 2007, n.159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è rideterminato in riduzione in valore assoluto di 800 milioni di euro a decorrere dall’anno 2010 e in termini percentuali nella misura del 13,3 per cento a decorrere dal medesimo anno 2010. Conseguentemente il livello del finanziamento a cui concorre ordinariamente lo Stato è ridotto di 800 milioni di euro a decorrere dall’anno 2010. In sede di riparto del finanziamento del servizio sanitario nazionale è determinata la quota che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano riversano in entrata al bilancio dello Stato. 4. Attesa la straordinaria necessità ed urgenza di tutelare l’erogazione delle prestazioni sanitarie comprese nei Livelli Essenziali di Assistenza, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 novembre 2001, e di assicurare il risanamento, il riequilibrio economico-finanziario e la riorganizzazione del sistema sanitario regionale della Regione Calabria, anche sotto il profilo amministrativo e contabile, tenuto conto 34 dei risultati delle verifiche del Comitato e del Tavolo, di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 relativamente agli anni 2007 e 2008, si applicano le seguenti disposizioni: a) il Presidente del Consiglio dei Ministri, con la procedura di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, diffida la regione a predisporre entro trenta giorni un Piano di rientro contenente misure di riorganizzazione e riqualificazione del Servizio sanitario regionale, da sottoscriversi con l’Accordo di cui all’articolo 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché a provvedere a quanto previsto dall’articolo 1, comma 174 della medesima legge; b) decorso inutilmente tale termine, ovvero ove il Piano presentato sia valutato non congruo a seguito di istruttoria congiunta del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del Ministero per i rapporti con le regioni, sulle cui conclusioni è sentita la regione in apposita riunione, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, nomina un Commissario per la predisposizione di un Piano triennale di rientro dai disavanzi, recante indicazione dei necessari interventi di contenimento strutturale della spesa, da redigere all’esito del riaccertamento dei debiti pregressi nonché dell’attivazione delle procedure amministrativo-contabili minime necessarie per valutare positivamente l’attendibilità degli stessi conti. Alla riunione del Consigli dei Ministri partecipa il Presidente della giunta regionale ai sensi dell’articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131 c) l’anzidetto Piano è approvato dal Consiglio dei Ministri, che ne affida contestualmente l’attuazione al Commissario nominato ai sensi della precedente lettera b). Nello svolgimento dei compiti affidatigli e per tutto il periodo di vigenza del Piano di rientro, il Commissario, che può avvalersi del Commissario delegato di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2007, n. 3635, sostituisce gli organi della Regione nell’esercizio delle attribuzioni necessarie all’attuazione del Piano stesso; d) ai crediti interessati dalle procedure di accertamento e riconciliazione del debito pregresso al 31 dicembre 2008 si applicano le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 2-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Si applicano inoltre le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 2, del citato decreto-legge n. 159 del 2007, che non siano in contrasto con le disposizioni del presente comma. 35. 5. In sede di verifica sull’attuazione dei Piani di rientro, al fine di prevenire situazioni di conflitto di interesse e di assicurare piena indipendenza e imparzialità di giudizio, i componenti designati dalla Conferenza delle regioni e delle Province autonome, appartenenti alla regione assoggettata alla valutazione, non possono partecipare alle relative riunioni del Comitato e del Tavolo, di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa Stato- Regioni del 23 marzo 2005. In tali casi, la predetta Conferenza provvede alla tempestiva designazione di altrettanti componenti supplenti, fermo restando che nelle more di tale designazione, allo scopo di non ritardare le necessarie azioni di contrasto alle situazioni di criticità in essere, Comitato e Tavolo possono proseguire e concludere i propri lavori. Restano salvi gli atti e le attività già espletati da Comitato e Tavolo anteriormente all’entrata in vigore della presente disposizione. 6. Per la specificità che assume la struttura indicata dall’articolo articolo 1 comma 164, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nell’ambito del sistema sanitario nazionale ed internazionale e per le riconosciute caratteristiche di specificità ed innovatività dell’assistenza, a valere su apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze è istituito un fondo di 50 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009 per l’erogazione, a favore della medesima struttura sanitaria, di un contributo annuo fisso di 50 milioni di euro. Conseguentemente, all’articolo 79, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n.133: a) per il triennio 2009-2011 il finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato è rideterminato in diminuzione dell’importo di 50 milioni di euro; b) le parole da "comprensivi" fino a "15 febbraio 1995" sono soppresse. 7. L’importo di 50 milioni di euro previsto per gli anni 2007 e 2008 dall’articolo 1, comma 796, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall’articolo 43, comma 1-bis, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, è erogato alla struttura sanitaria di cui al comma 6 per le medesime finalità di cui al comma 6. 8. Ai fini della verifica degli adempimenti in materia di acquisto di beni e servizi, di cui all’Allegato 1, comma 2, lettera b) dell’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, il Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all’articolo 12 della medesima Intesa procede alla valutazione sentita la CONSIP. Art. 23 Proroga di termini 1. All’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 ottobre 2008, n.158, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n.199, le parole "30 giugno 2009," sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2009,". 2. All’articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n.5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33, le parole "fino al 30 giugno 2009." sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2009.". 3. Ai commi 1 e 4 dell’art. 41 del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: "entro il 30 giugno 2009." sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 settembre 2009.". 4. Al fine di assicurare l’assunzione nella qualifica di vigile del fuoco delle unità autorizzate per l’anno 2009, tenuto conto della vigenza delle sole graduatorie dei concorsi per titoli ed esami riservati ai vigili volontari ausiliari collocati in congedo negli anni 2004 e 2005, dalle quali attingere in parti uguali, il termine di scadenza relativo alla graduatoria per il 2004, è prorogato al 31 dicembre 2009. E’ altresì prorogata al 31 dicembre 2009 la graduatoria del concorso pubblico per esami a 28 posti di direttore antincendi della posizione C2. 5. All'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: "30 giugno 2009" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2010". 6. All’articolo 159, comma 1, primo, secondo e quarto periodo, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, le parole: "30 giugno 2009", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2009". 7. Al comma 14 dell’articolo 19 del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, le parole "e comunque non oltre il 30 giugno 2009" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2009. 8. All’art. 8, comma 1, lettera c), terzo periodo, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: "30 giugno 2009" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2009". 9. Il termine stabilito dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, come da ultimo modificato dal comma 10, dell’articolo 4-bis, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno in data 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, è prorogato al 31 dicembre 2010. La proroga del termine di cui al presente comma, si applica anche alle strutture ricettive per le quali venga presentato, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio, il progetto di adeguamento per l'acquisizione del parere di conformità previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della 37 Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37. In pendenza del termine per la presentazione del progetto di cui al presente comma, restano sospesi i procedimenti volti all’accertamento dell’ottemperanza agli obblighi previsti dal decreto del Ministro dell'interno in data 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994. 10. All’articolo 26, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: "fino al 30 giugno 2009" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 settembre 2009". 11. All’articolo 14, comma 2,del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, le parole "sei mesi " sono sostituite dalle seguenti: "nove mesi". 12. All’articolo 354, comma 4, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come da ultimo modificato dall’articolo 16, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: "e comunque non oltre diciotto mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell’articolo 355" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque non oltre ventiquattro mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell’articolo 355". 13. All’articolo 9, comma 8, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, le parole: "dal sessantesimo giorno successivo dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 7, primo periodo" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° ottobre 2009". 14. Per le popolazioni dei comuni interessati dagli eventi sismici, che hanno colpito la regione Abruzzo a partire dal mese di aprile 2009, come identificati con il decreto del Commissario delegato 16 aprile 2009, n. 3, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2009, i termini di cui agli articoli 191, comma 2, 192, comma 2, e 193, comma 2, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono prorogati di sei mesi. La richiesta di cui all’articolo 191, comma 2 e 192, comma 2, nonché l’istanza di cui all’articolo 193, comma 2, del citato decreto legislativo n. 30 del 2005, deve essere accompagnata unicamente dall’autocertificazione da cui risulti la condizione di residente in uno dei comuni di cui al presente comma. 15. Al fine di agevolare la ripresa delle attività nelle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009, l’avvio delle procedure per il rinnovo degli organi delle Camere di commercio, industria, artigianato, agricoltura dell'Abruzzo, di cui al D.M. 24 luglio 1996, n. 501, è prorogato al 30 aprile 2010, con la conseguente proroga del termine di scadenza degli organi delle Camere di commercio stesse. 16. All’articolo 2, comma 447, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come da ultimo modificato dall’articolo 19, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: "decorsi diciotto mesi"sono sostituite dalle seguenti: "decorsi ventiquattro mesi". 17. Il secondo periodo, del comma 4, dell’articolo 50, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è sostituito dal seguente: "Fino alla completa attuazione delle procedure di cui al presente comma, per l’anno 2009, la conformità al sistema di contabilità dei costi è verificata da parte di una società di revisione, scelta dall’Autorità nell’ambito di un elenco di società individuate dall’operatore interessato tra quante risultano iscritte all’apposito albo tenuto presso la Commissione nazionale per le società e la borsa, ai sensi dell’articolo 161 del testo unico delle disposizioni in materia di 38 intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e nominata dall’operatore interessato che sostiene i costi relativi alle verifiche.". 18. Il Consiglio della magistratura militare nell’attuale composizione è prorogato fino al 13 novembre 2009, ai fini dell’attuazione degli adempimenti correlati alle modifiche previste dal comma 19. 19. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 1988, n. 561, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1: 1) la lettera c), è sostituita dalla seguente: "c) due componenti eletti dai magistrati militari;"; 2) la lettera d), è sostituita dalla seguente: " d) un componente estraneo alla magistratura militare, che assume le funzioni di vice presidente, scelto d'intesa tra i Presidenti delle due Camere fra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno quindici anni di esercizio professionale; il componente estraneo alla magistratura militare non può esercitare attività professionale suscettibile di interferire con le funzioni della magistratura militare né può esercitare attività professionale nell'interesse o per conto, ovvero contro l'amministrazione militare."; b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: ""1-bis. Ferma restando la dotazione organica di cui all’articolo 2, comma 603, lettera c), primo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, i magistrati militari componenti elettivi del Consiglio della magistratura militare sono collocati fuori ruolo per la durata del mandato ed il posto di organico è reso indisponibile per la medesima durata."; c) il comma 2, è sostituito dal seguente: "2. L’attività e l’attuazione delle deliberazioni del Consiglio della magistratura militare sono promosse dal presidente, sostituito, in caso di impedimento, dal vice presidente."; d) al comma 4, le parole "almeno cinque componenti, di cui tre elettivi." sono sostituite dalle seguenti: "almeno tre componenti, di cui uno elettivo."; e) al comma 6, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) le parole "dei componenti non magistrati" sono sostituite dalle seguenti: "del componente non magistrato"; 2) le parole "tali componenti" sono sostituite dalle seguenti: "tale componente"; f) al comma 8, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Con decreto del Ministro della difesa è rideterminata la dotazione organica dell’ufficio di segreteria del Consiglio della magistratura militare, in riduzione rispetto a quella attuale.". 20. È abrogato il comma 604 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Le prime elezioni per il rinnovo del Consiglio della magistratura militare, successive alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono indette con decreto del Presidente del Consiglio della magistratura militare da adottarsi tra il sessantesimo e il novantesimo giorno antecedente la data di scadenza di cui al primo periodo del presente comma. 21. Il termine di cui all’articolo 4bis, comma 18, del decreto legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, è prorogato, senza oneri per la finanza pubblica, fino al completamento delle procedure occorrenti a rendere effettivamente operativa l’Agenzia Nazionale per la Valutazione dell’Università e della Ricerca (ANVUR) e comunque non oltre il 31 dicembre 2009. 22. All’articolo 5, comma 2-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, le parole: "30 giugno 2009", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2009". Art. 24 Proroga missioni di pace 1. Per iniziative di cooperazione in favore di Afghanistan, Iraq, Libano, Pakistan, Sudan e Somalia volte ad assicurare il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati nei Paesi limitrofi, nonché il sostegno alla ricostruzione civile, è autorizzata, fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 75 ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati nella Tabella C - Ministero degli affari esteri – della legge 22 dicembre 2008 n. 203, nonché la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 75 per gli interventi previsti dalla legge 7 marzo 2001, n. 58. Nell’ambito del predetto stanziamento il Ministro degli affari esteri, con proprio decreto, può destinare risorse, fino ad un massimo del 15%, per iniziative di cooperazione in altre aree di crisi, per le quali emergano urgenti necessità di intervento, nel periodo di vigenza del presente decreto. 2. Per le finalità e nei limiti temporali di cui al presente articolo, il Ministero degli affari esteri è autorizzato, nei casi di necessità e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato. 3. Al personale di cui all’articolo 16 della legge n. 49 del 1987, inviato in breve missione per le attività e le iniziative di cui al presente articolo, è corrisposta l’indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura intera incrementata del trenta per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman. 4. Per quanto non diversamente previsto, alle attività e alle iniziative di cui al presente articolo si applicano l’articolo 57, commi 6 e 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché l’articolo 3, commi 1 e 5, e l’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2003, n. 219. 5. Nei limiti delle risorse di cui al comma 1, nonché dei residui degli stanziamenti di cui all’articolo 1, comma 1, e all’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n. 45, e all’articolo 01, comma 1, decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate dal 1° gennaio 2009 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, conformi alla disciplina contenuta nel presente articolo, con particolare riferimento alle disposizioni dei commi da 1 a 23. Sono altresì convalidati gli incarichi conferiti e i contratti stipulati in base all’articolo 01, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e all’articolo 1, comma 3, e all’articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008, conformi alla disciplina contenuta nel presente articolo. 6. L’articolo 01, comma 1, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, della legge n. 12 del 2009, si interpreta nel senso che le somme ivi previste, non impegnate entro il 30 giugno 2009, possono essere impegnate nel corso dell’intero esercizio finanziario 2009 e di quello successivo. L’articolo 1, comma 1, e l’articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008, si interpretano nel senso che le somme ivi previste, non impegnate entro il 31 dicembre 2008, possono essere impegnate nel corso dell’intero esercizio 2009. 7. Ai residui non impegnati dei fondi assegnati dall’articolo 1, comma 1, e dall’articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008, e dall’articolo 01, comma 1, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009, si applicano i commi 5 e 6 del presente articolo. 8. Le somme di cui al presente articolo, non impegnate nell’esercizio di competenza, possono essere impegnate nell’esercizio successivo. 9. Alle spese previste dal presente articolo non si applica l’articolo 60, comma 15, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008. 10. Al fine di sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, i comandanti dei contingenti militari che partecipano alle missioni internazionali, previa autorizzazione del Capo di stato maggiore della difesa e secondo modalità stabilite con decreto del Ministro della difesa, possono disporre interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, utilizzando le risorse messe a tal fine a disposizione da amministrazioni dello Stato, enti e organismi pubblici sulla base di specifici accordi, stipulati ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e secondo le procedure di spesa e contabili di cui all’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, e all’articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2006, n. 167. 1 1. E’ autorizzata, fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 75 per l’erogazione del contributo italiano al Tribunale Speciale delle Nazioni Unite per il Libano. 12. E’ autorizzata, fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 75 per la partecipazione italiana ai Fondi fiduciari della NATO destinati all’assistenza alle autorità locali per la riforma del settore sicurezza in Kosovo e al reinserimento nella vita civile dei militari in esubero in Bosnia Erzegovina 1 3. E’ autorizzata, fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 75 per assicurare la partecipazione dell’Italia alle operazioni civili di mantenimento della pace e di diplomazia preventiva, nonché ai progetti di cooperazione dell’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE). 14. E’ autorizzata, fino al 30 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 75 per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione, operativi di emergenza e di sicurezza per la tutela dei cittadini e degli interessi italiani nei territori bellici e ad alto rischio. Al personale inviato in missione in Iraq per la realizzazione delle attività di cui al presente comma, è corrisposta l’indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura intera incrementata del 30 per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman. 15. E’ autorizzata, fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 75 per l’invio in missione di personale non diplomatico presso le Ambasciate Italiane in Baghdad e Kabul. Il relativo trattamento economico è determinato secondo i criteri di cui all’articolo 204 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. 16. E’ autorizzata, fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 75 per la partecipazione di funzionari diplomatici alle operazioni internazionali di gestione delle crisi, comprese le missioni PESD e gli Uffici dei Rappresentanti Speciali UE. Ai predetti funzionari è corrisposta un’indennità, detratta quella eventualmente concessa dall’Organizzazione internazionale di riferimento e senza assegno di rappresentanza, pari all’80% di quella determinata ai sensi dell’articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, e successive modificazioni. Per incarichi presso contingente italiano in missioni internazionali, l’indennità non può comunque superare il trattamento attribuito per la stessa missione all’organo di vertice del predetto contingente. 17. E’ autorizzata, fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 75 per la partecipazione di funzionari diplomatici alle operazioni internazionali di gestione delle crisi, comprese le missioni PESD e gli Uffici dei Rappresentanti Speciali UE. 18. Per la realizzazione degli interventi e delle iniziative a sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza in Africa sub sahariana è autorizzata, fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 75 per la Somalia, per il Sudan e per la Repubblica Democratica del Congo, ad integrazione degli stanziamenti già assegnati per l’anno 2009 per l’attuazione della legge 6 febbraio 1992, n. 180. 19. E autorizzata, fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 75 per la copertura degli oneri derivanti dalla partecipazione italiana al meccanismo europeo Athena. 20. E’ autorizzata, fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 75 per l’invio in missione di un funzionario diplomatico con l’incarico di assistere la presenza italiana in Kurdistan. Al predetto funzionario è corrisposta un’indennità pari all’80% di quella determinata ai sensi dell’articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, e successive modificazioni, ed il rimborso forfettario degli oneri derivanti dalle attività in Kurdistan, commisurato alla diaria per i viaggi di servizio all’interno dell’Iraq. Per l’espletamento delle sue attività, il predetto funzionario può avvalersi del supporto di due unità da reperire in loco, con contratto a tempo determinato, di durata comunque inferiore alla scadenza del presente decreto. 21. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 75, per la proroga della partecipazione di personale militare impiegato in Iraq in attività di consulenza, formazione e addestramento delle Forze armate e di polizia irachene, e per la realizzazione di attività di cooperazione militare nel settore navale. 22. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 75 per la partecipazione di personale militare all’addestramento delle Forze armate serbe per l’utilizzazione delle apparecchiature per lo sminamento e del materiale di protezione individuale di cui all’articolo 3, comma 14, del decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n. 45. 23. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 75 per la prosecuzione dell'attività formativa in Italia relativa al corso in materia penitenziaria per magistrati e funzionari iracheni, a cura del Ministero della giustizia, nell'ambito della missione integrata dell'Unione europea denominata EUJUST LEX, di cui all’articolo 2, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite la misura delle indennità orarie e dei rimborsi forfettari delle spese di viaggio per i docenti e gli interpreti, la misura delle indennità giornaliere e delle spese di vitto per i partecipanti ai corsi e la misura delle spese per i sussidi didattici. I programmi del corso di formazione si conformano al diritto umanitario internazionale e ai più recenti sviluppi del diritto penale internazionale, nonché alle regole di procedura e prova contenute negli statuti dei tribunali penali ad hoc, delle corti speciali internazionali e della Corte penale internazionale. 24. È autorizzata, fino al 31 ottobre 2009, la partecipazione dell’Italia ad una missione di stabilizzazione economica, sociale e umanitaria in Pakistan e in Afghanistan, al fine di fornire sostegno al Governo pakistano e al Governo afghano nello svolgimento delle attività prioritarie nell'ambito del processo di sviluppo e consolidamento delle istituzioni locali e nell'assistenza alla popolazione. 25. Nell'ambito degli obiettivi e delle finalità individuate nel corso dei colloqui internazionali e in particolare nella Conferenza dei donatori dell'area, le attività operative della missione sono finalizzate alla realizzazione di iniziative concordate con il Governo pakistano e destinate, tra l'altro: a) al sostegno al settore sanitario; b) al sostegno istituzionale e tecnico; c) al sostegno della piccola e media impresa, con particolare riguardo all'area di frontiera tra il Pakistan e l'Afghanistan; d) al sostegno dei mezzi di comunicazione locali. 26. Per l’organizzazione della missione di cui ai commi da 24 a 31 è autorizzata la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 75. Per il finanziamento degli interventi sono utilizzati gli ordinari stanziamenti di bilancio, nonché le risorse di cui ai commi da 1 a 10. 27. L'organizzazione delle attività di coordinamento degli interventi di cui ai commi da 24 a 31 è definita con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro degli affari esteri, con il quale sono stabilite: a) le modalità di organizzazione e svolgimento della missione e di raccordo con le autorità e le strutture amministrative locali e di governo; b) l’istituzione e la composizione, presso il Ministero degli affari esteri, di una apposita struttura ("Task Force"), con il compito di individuare, gestire e coordinare gli interventi di cui al comma 25; c) l’istituzione di un comitato di controllo degli interventi. 28. Agli interventi di cui ai commi da 24 a 31 si applicano: a) i commi 2, 3, 4, 6, 7 e 8 del presente articolo; b) le disposizioni di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, ed al decreto-legge 1 luglio 1996, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 426, in quanto compatibili; c) le disposizioni di cui alla legge 6 febbraio 1992, n. 180, anche con riguardo all'invio in missione del personale, all'affidamento degli incarichi e alla stipula dei contratti di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2003, n. 219, nonché all'acquisizione delle dotazioni materiali e strumentali di cui al medesimo articolo. 29. Per gli interventi di ripristino, riabilitazione e risanamento di opere distrutte o danneggiate, di importo inferiore a 5 milioni di euro, il Ministero degli affari esteri può procedere ai sensi dell’articolo 57 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. Per le procedure in materia di appalti pubblici di servizi si applicano le disposizioni di cui alla parte II, titolo I, capi II e III, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006. 30. Le disposizioni di cui ai commi 28 e 29 si applicano in deroga a quanto previsto dalla disciplina in materia di spese in economia. 31. Il Ministero degli affari esteri identifica le misure volte ad agevolare l'intervento di organizzazioni non governative che intendano operare in Pakistan e in Afghanistan per fini umanitari. 32. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa di euro stabilita con il decreto di cui al comma 75 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni in Afghanistan, denominate International Security Assistance Force (ISAF) ed EUPOL AFGHANISTAN, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12. 33. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 75 per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle Nazioni Unite in Libano, denominata United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), compreso l'impiego di unità navali nella UNIFIL Maritime Task Force, di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009. 34. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 75 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione 43 nel Mediterraneo denominata Active Endeavour, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009. 35. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 75 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni nei Balcani, di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009, di seguito elencate: a) Multinational Specialized Unit (MSU), Criminal Intelligence Unit (CIU), European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), Security Force Training Plan in Kosovo; b) Joint Enterprise. 36. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 75 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, nel cui ambito opera la missione denominata Integrated Police Unit (IPU), di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009. 37. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 75 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione denominata Temporary International Presence in Hebron (TIPH 2), di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009. 38. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 75 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all'articolo 3, comma 7, del decretolegge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009. 39. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 75 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite e dell'Unione Africana in Sudan, denominata United Nations/African Union Mission in Darfur (UNAMID). Il termine di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009, è prorogato fino al 31 ottobre 2009. 40. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 75 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea nella Repubblica democratica del Congo denominata EUPOL RD CONGO, di cui all'articolo 3, comma 10, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009. 41. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 75 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Peacekeeping Force in Cipro (UNFICYP), di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009. 42. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 75 per la prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi, di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009. 43. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 75 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione di 44 vigilanza dell'Unione europea in Georgia, denominata EUMM Georgia, di cui all'articolo 3, comma 13, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009. 44. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 75 per la proroga della partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea denominata Atalanta, di cui all’articolo 3, comma 14, del decretolegge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009, e per la partecipazione all’operazione della NATO per il contrasto della pirateria. 45. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 75 per l'impiego di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein e a Tampa per esigenze connesse con le missioni in Afghanistan e in Iraq. 46. Il Ministero della difesa è autorizzato a cedere, a titolo gratuito, materiali per l’allestimento di un campo tende alle Forze armate afgane, dispositivi per lo sminamento e per la rilevazione di esplosivi e sostanze stupefacenti alle Forze armate libanesi. Per le cessioni di cui al presente articolo è autorizzata, per l’anno 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 75. 47. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 75 per la prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, di cui all'articolo 3, comma 20, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009. 48. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 75 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo) e per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione denominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all’articolo 3, comma 21, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009. 49. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 75 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione dell’Unione europea di assistenza per la gestione delle frontiere e i controlli doganali in Moldova e Ucraina, di cui all’articolo 3, comma 22, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009. 50. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 75 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS), di cui all'articolo 3, comma 23, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009. 51. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 75 per la proroga della partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri e della Polizia di Stato alla missione in Bosnia-Erzegovina, denominata European Union Police Mission (EUPM), di cui all'articolo 3, comma 24, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009. 52. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 75 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della Guardia di finanza alla missione in Libia, di cui all’articolo 3, comma 25, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009 e per garantire la manutenzione ordinaria e l’efficienza delle unità navali cedute dal Governo italiano al Governo libico, in esecuzione degli accordi di cooperazione sottoscritti tra la Repubblica italiana e la Gran Giamahiria Araba Libica Popolare Socialista per fronteggiare il fenomeno dell’immigrazione clandestina e della tratta degli esseri umani. 45 53. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 75 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della Guardia di finanza alle missioni in Afghanistan, denominate International Security Assistance Force (ISAF) ed EUPOL Afghanistan, di cui all’articolo 3, comma 26, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009. 54. È autorizzata, a decorrere 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 75 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della Guardia di finanza alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), di cui all’articolo 3, comma 27, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009. 55. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 75 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della Guardia di finanza alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all’articolo 3, comma 28, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009. 56. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 75 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della Guardia di finanza alle unità di coordinamento interforze denominate Joint Multimodal Operational Units (JMOUs) costituite in Afghanistan e negli Emirati Arabi Uniti, di cui all’articolo 3, comma 30, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009. 57. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 75 per la proroga della partecipazione di sei magistrati collocati fuori ruolo, personale della Polizia penitenziaria e personale amministrativo del Ministero della giustizia alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), di cui all’articolo 3, comma 31, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009. 58. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 75 per la proroga della partecipazione di personale appartenente alla Croce Rossa Italiana ausiliario delle Forze armate alla missione ISAF in Afghanistan e per la proroga della partecipazione di personale appartenente al corpo militare dell'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta alla missione Joint Enterprise nei Balcani. 59. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale per fine missione, al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente articolo è corrisposta al netto delle ritenute per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nelle misure di seguito indicate, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti allo stesso titolo agli interessati direttamente dagli organismi internazionali: a) misura del 98 per cento al personale che partecipa alle missioni MSU, EULEX Kosovo, Security Force Training Plan, Joint Enterprise, ALTHEA, UNMIK, TIPH 2, EUBAM Rafah; b) misura del 98 per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman, al personale che partecipa alle missioni ISAF ed EUPOL AFGHANISTAN, UNIFIL, compreso il personale facente parte della struttura attivata presso le Nazioni Unite, nonché al personale impiegato negli Emirati Arabi Uniti e in Iraq, al personale 46 impiegato nelle unità di coordinamento JMOUs, al personale dell'Arma dei carabinieri in servizio di sicurezza presso le sedi diplomatiche di Kabul e di Herat; c) misura intera al personale che partecipa alla missione EUPOL COPPS in Palestina e alla missione dell’Unione europea in Moldova e Ucraina; d) misura intera incrementata del 30 per cento, se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, al personale che partecipa alle missioni CIU, UNAMID, EUPOL RD CONGO, UNFICYP, Atalanta in Gran Bretagna, EUPM, nonché al personale impiegato presso il Military Liason Office della missione Joint Enterprise e il NATO HQ Tirana; e) misura intera incrementata del 30 per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman, se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, al personale impiegato in Iraq, in Bahrein e a Tampa; f) misura del 98 per cento ovvero intera incrementata del 30 per cento se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, calcolata sulla diaria prevista con riferimento alla Turchia, al personale che partecipa alla missione EUMM Georgia. 60. All'indennità di cui al comma 59 e al trattamento economico corrisposto al personale che partecipa alle attività di assistenza alle Forze armate albanesi di cui al comma 42, non si applica l'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. 61. Al personale che partecipa ai programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica e alla missione in Libia si applica il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, e l'indennità speciale, di cui all'articolo 3 della medesima legge, nella misura del 50 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero. Non si applica l'articolo 28, comma 1, del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006. 62. Per il periodo dal 1° luglio 2009 al 31 ottobre 2009, ai militari inquadrati nei contingenti impiegati nelle missioni internazionali di cui al presente articolo, in sostituzione dell'indennità di impiego operativo ovvero dell'indennità pensionabile percepita, è corrisposta, se più favorevole, l'indennità di impiego operativo nella misura uniforme pari al 185% dell'indennità di impiego operativo di base di cui all'articolo 2, primo comma, della legge 23 marzo 1983, n. 78, e successive modificazioni, se militari in servizio permanente o volontari in ferma breve trattenuti in servizio e a euro 70, se volontari in ferma prefissata. Si applicano l'articolo 19, primo comma, del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e l'articolo 51, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. 63. Il personale militare impiegato dall'ONU nelle missioni internazionali con contratto individuale conserva il trattamento economico fisso e continuativo e percepisce l'indennità di missione prevista dalle disposizioni vigenti, con spese di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione. Eventuali retribuzioni o altri compensi corrisposti direttamente dall'ONU allo stesso titolo, con esclusione di indennità e rimborsi per servizi fuori sede, sono versati all'Amministrazione al netto delle ritenute, fino a concorrenza dell'importo corrispondente alla somma del trattamento economico fisso e continuativo e dell'indennità di missione percepiti, al netto delle ritenute, e delle spese di vitto e alloggio. 64. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, presso i comandi, le unità, i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali e per le attività di concorso con le Forze di 47 polizia sono validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni. 65. Per esigenze connesse con le missioni internazionali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 64 della legge 10 aprile 1954, n. 113, possono essere richiamati in servizio a domanda, secondo le modalità di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, gli ufficiali appartenenti alla riserva di complemento, nei limiti del contingente annuale stabilito dalla legge di bilancio per gli ufficiali delle forze di completamento. 66. Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle consistenze annuali previste dalle disposizioni vigenti, per esigenze connesse con le missioni internazionali, il periodo di ferma dei volontari in ferma prefissata di un anno può essere prolungato, previo consenso degli interessati, per un massimo di sei mesi. 67. Al personale che partecipa alle missioni internazionali si applicano gli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7 e 13 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15. 68. Il personale in possesso del diploma di infermiera volontaria della Croce rossa italiana, di cui all’articolo 31 del regio decreto 12 maggio 1942, n. 918 e successive modificazioni, equivalente all’attestato di qualifica di operatore socio-sanitario specializzato, esclusivamente nell’ambito dei servizi resi, nell’assolvimento dei compiti propri, per le Forze armate e la Croce rossa italiana, è abilitato a prestare servizio di emergenza e assistenza sanitaria con le funzioni e attività proprie della professione infermieristica. 69. Alle missioni internazionali di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e successive modificazioni. 70. Per esigenze connesse con le missioni internazionali, in presenza di situazioni di necessità e urgenza, gli Stati maggiori di Forza armata, e per essi i competenti ispettorati, ovvero il Comando generale dell’Arma dei carabinieri o il Comando generale del Corpo della guardia di finanza, anche in deroga alle vigenti disposizioni di contabilità generale dello Stato, possono : a) accertata l'impossibilità di provvedere attraverso contratti accentrati già eseguibili, disporre l'attivazione delle procedure d'urgenza previste dalla vigente normativa per l'acquisizione di forniture e servizi; b) acquisire in economia lavori, servizi e forniture, per la revisione generale di mezzi da combattimento e da trasporto, l’esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative, l’acquisizione di apparati di comunicazione, apparati per la difesa nucleare, biologica e chimica, materiali d’armamento, equipaggiamenti individuali, materiali informatici, entro il limite complessivo di 50 milioni di euro annui, a valere sulle risorse finanziarie stanziate per le missioni internazionali. 71. Nell’ambito delle risorse finanziarie di cui al comma 75, le spese per i compensi per lavoro straordinario reso nell’ambito di attività operative o addestrative propedeutiche all’impiego del personale nelle missioni internazionali sono effettuate in deroga al limite di cui all’articolo 3, comma 82, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 72. Le armi, le munizioni, gli esplosivi e gli altri materiali di interesse militare sequestrati e acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca dell’autorità giudiziaria possono essere assegnati al Ministero della difesa per finalità istituzionali, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri della difesa e dell’economia e delle finanze. Si provvede con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze nel caso in cui la confisca è stata disposta dall’autorità giudiziaria militare. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle armi, alle munizioni, agli esplosivi e agli altri materiali 48 d’interesse militare per i quali, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, è stata disposta ma non ancora eseguita la distruzione. 73. Alla legge 3 agosto 2007, n. 124, sono apportate le seguenti modifiche: a) all’articolo 4, comma 3, la lettera l) è sostituita dalla seguente: "l) assicura l’attuazione delle disposizioni impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri con apposito regolamento adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 2, ai fini della tutela amministrativa del segreto di Stato e delle classifiche di segretezza, vigilando altresì sulla loro corretta applicazione;"; b) all’articolo 9: 1) al comma 2, lettera b), la parola "misure" è sostituita dalle seguenti: "disposizioni esplicative"; 2) al comma 3: 2.1) al primo periodo, le parole "altre classifiche di segretezza" sono sostituite dalle seguenti: "classifiche segreto e riservatissimo"; 2.2) al secondo periodo, le parole "classifiche di segretezza" sono sostituite dalle seguenti: "tre classifiche di segretezza citate"; c) all’articolo 42: 1) al comma 1, le parole "e siano a ciò abilitati" sono soppresse; 2) dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Per la trattazione di informazioni classificate segretissimo, segreto e riservatissimo è necessario altresì il possesso del nulla osta di sicurezza (NOS)."; 3) dopo il comma 5, è inserito il seguente: "5-bis. Per le informazioni, documenti, atti, attività o cose, ai quali sia stata già attribuita una classifica di segretezza secondo le disposizioni di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 febbraio 2006, i termini individuati dal comma 5 si applicano a far data dall’entrata in vigore del regolamento previsto dal comma 7." 74. Al fine di assicurare la prosecuzione del concorso delle Forze armate nel controllo del territorio, a decorrere dal 4 agosto 2009 il piano di impiego di cui all’articolo 7-bis, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, può essere prorogato per due ulteriori semestri per un contingente di militari incrementato con ulteriori 1.250 unità, interamente destinate a servizi di perlustrazione e pattuglia in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia. Il personale è posto a disposizione dei prefetti delle province per l’impiego nei comuni ove si rende maggiormente necessario. Ai fini dell’impiego del personale delle Forze armate nei servizi di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 7-bis commi 1, 2 e 3 del decreto – legge n. 92 del 2008. A tal fine è autorizzata la spesa di 27,7 milioni di euro per l’anno 2009 e di 39,5 milioni di euro per l’anno 2010. 75. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, con esclusione di quelle di cui al comma 74, per l’anno 2009, la spesa complessiva di 510 milioni di euro. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro degli affari esteri e del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e da comunicare alle competenti commissioni parlamentari, si provvede a ripartire il predetto importo tra le singole voci di spesa indicate nelle disposizioni del presente articolo. Art. 25 Spese indifferibili 1. Al fine di adempiere agli impegni dello Stato italiano derivanti dalla partecipazione a banche e fondi internazionali è autorizzata la spesa di 284 milioni di euro per l’anno 2009, in soli termini di competenza. 2. La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione disposta dall’articolo 1 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3780 del 6 giugno 2009, avviene, senza l’applicazione di sanzioni ed interessi, mediante 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2010. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della predetta sospensione sono effettuati entro il mese di marzo 2010. Le modalità per l'effettuazione dei versamenti e degli adempimenti non eseguiti per effetto della citata sospensione sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. 3. La riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali non versati per effetto della sospensione di cui all’articolo 2, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 avviene, senza applicazione di oneri accessori, mediante 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2010. 4. Il fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di cui all’art. 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è incrementato di 55 milioni di euro per l’anno 2009, 289 milioni di euro per l’anno 2010 e 84 milioni di euro per l’anno 2011. 5. All’articolo 14, comma 1-bis, del decreto legge n. 39 del 2009, le parole: "23 milioni di euro per l’anno 2009, 190 milioni di euro per l’anno 2010", sono sostituite dalle seguenti: "78 milioni di euro per l’anno 2009, 479 milioni di euro per l’anno 2010, 84 milioni di euro per l’anno 2011". Alla compensazione degli effetti finanziari recati dal presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo della ridotazione del fondo di cui al precedente comma 4. 6. All’articolo 1, comma 1, quarto periodo, della legge 18 giugno 2009, n. 69, dopo le parole: "con una dotazione", sono inserite le seguenti "fino ad un massimo". Art. 26 Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Commenta | Stampa | Segnala | Condividi |

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Fnaarc: le banche indirizzino più attenzione alle piccole imprese (sezione: Revoca fidi)

( da "Libertà" del 02-07-2009)

Argomenti: Revoca fidi

Fnaarc: le banche indirizzino più attenzione alle piccole imprese Costi bancari elevati e grande difficoltà di accesso al credito. E' forte la preoccupazione di Fnaarc, la Federazione nazionale degli agenti e rappresentanti di commercio e numerose sono le segnalazioni che giungono a Fnaarc dagli agenti e rappresentanti di commercio (200.000 in tutta Italia). "La situazione è particolarmente seria - ha affermato Enrico Zangrandi, presidente di Fnaarc-Piacenza - per le nostre imprese perché gli agenti di commercio ricevono le provvigioni dalle loro case mandanti di norma 30 giorni dopo la fine di ogni trimestre. Questo vuol dire che in alcuni periodi dell'anno, come ad esempio quello dei pagamenti delle imposte, gli agenti e rappresentanti soffrono una crisi di liquidità, sia pure temporanea, ed hanno necessità di anticipazioni bancarie che possono essere restituite entro breve tempo". Ma dalle banche i rubinetti restano troppo spesso chiusi: "La difficoltà di accesso al credito - ha rilevato Zangrandi - nonostante condizioni migliorate in alcune regioni d'Italia attraverso la garanzia dei consorzi fidi elevata al 70% grazie ai finanziamenti regionali e camerali, resta alta ed è la preoccupazione emersa in occasione del recente Roadshow su credito e pmi promosso da Confcommercio. Purtroppo i nostri associati denunciano questa diffusa rigidità del sistema bancario verso l'erogazione del credito. Registriamo a tale proposito una chiusura verso le nostre richieste così come registriamo e denunciamo che solo una piccola parte dell'intero ammontare dei finanziamenti erogati (meno del 10%) è riservato alle nostre piccole e medie imprese". Il presidente di Fnaarc Zangrandi è anche molto preoccupato per le commissioni introdotte dalle principali banche al posto di quelle legate al massimo scoperto: "Ciò porrà molti dei nostri operatori in situazione di oggettiva difficoltà con il rischio di arrivare anche alla chiusura delle attività". L'appello di Fnaarc è quello di una maggiore attenzione da parte del sistema bancario verso le piccole imprese che hanno, oggi più che mai, necessità di un "polmone" finanziario che permetta di superare i momenti di crisi di liquidità, coperti successivamente - nel caso degli agenti di commercio - dal regolare incasso delle provvigioni maturate. "In questa fase così delicata per la nostra economia, in cui i contraccolpi della recessione vengono avvertiti in particolar modo dai nostri agenti di commercio - conclude il presidente- è più che mai necessario essere uniti. Occorre quindi partecipare attivamente alla vita della nostra Associazione per vigilare affinché venga adottate tutte le misure possibili per tutelare i nostri diritti". 02/07/2009

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(sezione: Revoca fidi)

( da "Eco di Bergamo, L'" del 02-07-2009)

Argomenti: Revoca fidi

«La finanza corre troppo per la politica» --> È gente molto sveglia nel far soldi: in tutto il mondo chi governa agisce più lentamente e deve inseguirli In questi anni hanno sviluppato molti nuovi strumenti: vanno regolamentati, ma fino a un certo punto Giovedì 02 Luglio 2009 GENERALI, pagina 12 e-mail print All'Aquila sta per cominciare il G8: lei pensa che questo strumento sia adeguato a far fronte alla difficile situazione dei mercati globali oppure sarebbe meglio ritrovarsi in un G20, con Paesi come Cina, India, Brasile stabilmente al tavolo dei grandi? «In teoria un gruppo di 20 Paesi può fare molto più di uno di 8, perché è difficile poi che quegli 8 possano dire a tutti gli altri ciò che devono fare. Bisogna però tenere presenti le varie personalità in campo, le dinamiche politiche, che sono complesse... È una materia empirica questa, non scientifica. In linea di principio avere più giocatori al tavolo dovrebbe essere un vantaggio ma per affrontare la realtà a volte quella dei principi può essere la strada peggiore. Per quanto sia arduo fare delle predizioni in campo economico, è sempre più difficile prevedere le decisioni della politica». Come vanno le cose in Borsa? Si intravede un miglioramento? «Nessuno può dire come evolverà questa crisi, o quando comincerà a diminuire la portata del suo impatto. I mercati finanziari sono sospesi tra una possibile ripresa e l'ipotesi che la crisi invece prosegua. Alcune piazze sembrano stabili, altre migliorano, altre vanno peggio. C'è forse una leggera attesa di un piccolo miglioramento nei prossimi mesi, ma si sconta ancora una notevole incertezza. Vorrei essere cauto». Abbiamo vissuto per anni in un mondo finanziario ad altissimo rischio, anche nascosto. Ora si sta riducendo? «C'è stato un rischio elevato, questo è vero, ma una parte di esso era assolutamente evidente. Quando la crisi ha avuto inizio le predizioni sul rischio erano salite in maniera terribile: erano raddoppiate o triplicate. Ora si stanno riducendo, ma c'è ancora una forte percezione da parte di chi investe che esista nel sistema un rischio molto più alto di quello che si valutava cinque anni fa. L'intervento del governo federale americano ha diminuito il rischio, ma non l'ha certo annullato. Io non sono fra coloro che pensano che l'amministrazione Obama abbia fatto troppo. Al contrario». Perché l'incertezza è salita così? «Accanto al sistema bancario tradizionale in questi anni si è sviluppato un sistema bancario-ombra, composto da istituzioni nuove e ancora poco conosciute. Molte banche di investimento, hedge funds, creatori di derivati prima non esistevano. È in questo sistema-ombra che si è manifestata la crisi del credito. Forse avremmo potuto anticipare e calibrare il rischio che era all'orizzonte, e probabilmente c'è stato qualche raro caso di persone che lo avevano previsto. Ma l'unica cosa sicura oggi è che il danno c'è stato, e quello che possiamo e dobbiamo fare ora è cercare di ripararlo, ridurre il rischio che possa capitare di nuovo. È molto difficile, però, quantificare anche solo le perdite, perché si tratta di strumenti nuovi, di cui abbiamo poca esperienza». Cosa potrebbe cambiare ora? «Alcuni mesi fa pensavo che si andasse verso un maggior controllo sul settore dei derivati. Non sono più sicuro che questo avverrà. Ciò che forse vedremo è una riduzione della complessità di certi strumenti finanziari, e una maggiore trasparenza. Soprattutto, sarebbero necessarie maggiori regole e controlli per quanto riguarda le agenzie di rating, che sono un problema serio. Negli Stati Uniti le valutazioni economiche, per legge, devono essere fatte da una ristretta cerchia di agenzie, che hanno molto potere. Ma chi paga l'agenzia di rating per ottenere la valutazione delle risorse? La stessa società che le offre sul mercato. Le pare che queste agenzie possano essere completamente indipendenti, scevre da ogni pregiudizio? Forse. Ma forse anche no». La politica è in grado di mettere sotto controllo la finanza? «Non c'è dubbio che oggi sia molto difficile, per qualsiasi tipo di governo, tenere sotto controllo gli ingegneri finanziari che operano a Wall Street e nel mondo. Tante novità sono state introdotte molto in fretta da gente estremamente intelligente e anche molto sveglia nel cercare di far soldi. I politici, ovunque, si muovono più lentamente, più a ragion veduta. Nel mondo finanziario c'è sempre qualcuno che corre avanti e il governo che lo insegue per imporre regole e forme di controllo; poi gli ingegneri finanziari trovano la maniera di mettersi in riga dal punto di vista ufficiale e di continuare però, in sostanza, a fare quello che vogliono. È un problema molto difficile da risolvere in un'era di rapida innovazione come la nostra. Tutto ciò che possiamo sperare è che il sistema politico sia capace di individuare i passi giusti per controllare queste nuove istituzioni finanziarie, senza distruggerle. Per evitare un'altra crisi del genere, che nel futuro è tutt'altro che impossibile. Ma, al momento, non sappiamo ancora come farlo». Siamo stati travolti dagli «animal spirits» del capitalismo, da forze psicologiche preponderanti, come dicono economisti famosi come Akerlof e Schiller? «Nel 2007, in piena euforia per i futures, io ho scritto un libro su "Investitori e mercati". Non credo molto nell'economia "comportamentistica": fra questi "spiriti animali" che ci abitano alcuni sono ottimisti, altri pessimisti... Il fatto è, piuttosto, che fra gli investitori non ci sono solo degli esseri umani ma anche squali, rane e diversi tipi di animali poco raccomandabili». Non era possibile accorgersi che qualcosa non andava nella valutazione di certi titoli? «Io non posso dire che in questo momento le azioni di Hewlett-Packard o di General Electric siano sopravvalutate. Il loro prezzo è quello fissato dal mercato. Se fosse facile immaginare dove il mercato nasconde qualcosa di sbagliato, tanti potrebbero arricchirsi facilmente». La scienza economica non può prevedere i disastri? «Due famosi cattedratici, che hanno ottenuto il Premio Nobel per l'economia, negli anni scorsi si sono coinvolti in un hedge fund che cercava di individuare inefficienze nei mercati, i punti dove i prezzi delle risorse erano fuori linea rispetto ai rendimenti attesi, per sfruttarle. Le cose sono andate molto bene per un po' di tempo; poi sono andate molto male. Dopo il crash e la messa all'angolo di quel fondo, patrocinata dalla stessa Federal reserve, la stampa ha scritto: ecco, questo mostra chiaramente che le teorie finanziarie sono spazzatura perché qui erano coinvolti due dei maggiori economisti viventi e hanno perso tutti i loro soldi. È stato difficile per noi far capire alla gente che il fatto che questi luminari avessero preso un granchio del genere era assolutamente in accordo con le nostre teorie finanziarie: esse dicevano, sì, che una volta acquistate determinate posizioni, se il mercato fosse salito avrebbero fatto un sacco di soldi, ma dicevano anche che se fosse sceso ne avrebbero persi moltissimi: e questo è esattamente ciò che è accaduto». La colpa è tutta dei «derivati»? «Sono secoli ormai che i derivati vengono utilizzati, e spesso anche in modo egregio. Certo, in futuro dovrebbero essere meglio regolamentati. Già nel '700 i futures permettevano di arricchirsi in fretta, ma generavano anche inflazione, un'espansione del credito e una leva finanziaria eccessivi, come dimostrò la bolla scoppiata nel 1720: e questo è molto simile alla situazione che abbiamo vissuto negli ultimi anni». Perché i futures hanno avuto così successo? «Perché sono riusciti a ridurre molto quello che viene chiamato il "rischio di controparte". Ma oltre ai derivati scambiati in Borsa ce ne sono altri non regolamentati, soprattutto negli Stati Uniti, gli "Otc": dal punto di vista economico sono molto più importanti rispetto ai primi, il loro valore in Borsa si è quintuplicato. E sono questi che hanno creato molti problemi. Sono stati l'occhio del ciclone di questa crisi finanziaria, che è partita proprio da lì». Come funzionano i derivati? «Più o meno così: tu mi versi del denaro e io ti prometto che ti darò altro denaro più avanti nel tempo. Ma, c'è scritto sul contratto, "se potrò". Questa piccola clausola a volte non viene neanche menzionata. Questi prodotti sono stati venduti come se avessero un rischio quasi pari a zero. Il valore di un titolo derivato dipende dal valore di altre cose, che vengono chiamate "il sottostante". Chi li offriva non ha spiegato le possibili conseguenze: se il "sottostante" sono i mutui subprime americani il rischio può diventare improvvisamente alto. I piccoli investitori, soprattutto i pensionati, si sono fidati del loro consulente, della banca locale con cui avevano un rapporto eccellente da una vita, ma anche quel funzionario non era poi così consapevole della complessità di certi prodotti o del fatto che si basavano su Lehman Brothers piuttosto che su tutta una serie di istituzioni che non apparivano. Sì - dicevano ai clienti - esiste una possibilità remota che i rendimenti siano inferiori a quelli attesi, ma solo se una fra le più sicure e consolidate istituzioni internazionali dovesse risultare inadempiente sulle sue obbligazioni primarie: e parliamo di società, di banche che erano al di sopra di ogni sospetto, come Merrill Lynch o Bank of America. Molti hanno comprato questi strumenti senza aver capito che esisteva una probabilità, per quanto remota, di perdere i risparmi di tutta una vita. La probabilità di un esito disastroso dell'investimento, invece, deve sempre essere tenuta in giusta considerazione. Questi venivano presentati come prodotti "difensivi", per clienti disponibili a esporsi sono con attività finanziarie di alto livello che fornissero cedole regolari accattivanti. Alla fine è venuto fuori che potevano esserci fino a 150 istituzioni coinvolte in una catena complessa di garanzie, impegni, obblighi, promesse. È questo che chiamiamo "sistema bancario-ombra"». Ora bisogna stare lontani dai derivati? «L'ultima cosa che vogliamo fare è eliminare dal mercato i derivati. Certo, dobbiamo occuparcene con attenzione. Bisogna riprendere il controllo della governance, aumentare la vigilanza, le revisioni, valutare in modo nuovo le interazioni far settore pubblico e privati. Contratti come i derivati possono essere di grande validità, lo abbiamo visto con i futures per centinaia di anni. I derivati scambiati sulla borsa di Chicago non hanno avuto una grave crisi in tutto un secolo. Non penso neppure che tutti gli swap fuori Borsa siano inutili, alcuni a volte possono avere un forte valore sociale: l'agricoltore che si assicura contro il calo del prezzo del frumento, la compagnia aerea che si assicura contro il rischio di un aumento del petrolio. Come si fa quindi a trovare il giusto equilibrio? Io penso che dovremmo orientarci un po' di più verso una standardizzazione, una trasparenza delle garanzie. Però fino a che punto ci dovremmo spingere non è facile dirlo: oltre un certo livello di regole non si potrà in ogni caso andare». Sono solo le grandi istituzioni come Federal reserve o Bce a fare la politica economica, o hanno un peso anche le decisioni prese a livello locale? «Negli attuali sistemi finanziari, a causa delle economie di scala, gli istituti sono diventati veramente molto grandi e per gli enti o le associazioni locali è difficile contrastare o comunque bilanciare la loro azione. Bisogna però dire che anche questi non sono inattivi nel sistema. Negli Stati Uniti molte persone oggi vedono in modo molto positivo il fatto che le autorità federali finanzino direttamente i singoli Stati e in alcuni casi anche le municipalità perché sono istituzioni più vicine ai cittadini, sanno spendere meglio i fondi e farli rendere di più: in un'area locale sanno quale è la strada giusta da costruire ed evitano di costruirne una che non serve». Che consigli darebbe, oggi, a un risparmiatore non esperto? «I consigli sono quelli di sempre. Per prima cosa dovrebbe diversificare i suoi investimenti. Soprattutto, è importante capire la propria situazione personale per sapere quale livello di rischio ogni persona può assumersi a seconda delle proprie capacità e della propria situazione economica. Se la linea che uno ha scelto nel passato si è dimostrata adeguata, se in questi anni aveva già impostato un buon mix tra obbligazioni e azioni gli direi di non modificarlo. Non consiglieri a nessuno, per intenderci, di vendere tutte le azioni che ha per comprare delle obbligazioni. È sempre meglio, poi, puntare su un portafoglio globale. Io credo fortemente nella diversificazione internazionale degli investimenti, penso che il portafoglio-base dovrebbe essere impostato sul mercato globale. Guarderei nel tuo carrello della spesa: che cosa consumi? Se nel tuo sacchetto il 40% dei prodotti viene dall'estero, investirei il 40% dei risparmi all'estero. Investire in proporzione al consumo, per quanto un po' brutale, per un individuo è un buon criterio, una buona base - diciamo - per cominciare ad affrontare il problema». Carlo Dignola 02/07/2009 nascosto-->

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Legge antiusura: i tassi usurari per il periodo luglio-settembre 2009 (sezione: Revoca fidi)

( da "AltaLex" del 02-07-2009)

Argomenti: Revoca fidi

Legge antiusura: i tassi usurari per il periodo luglio-settembre 2009 Decreto Ministero Economia e finanze 24.06.2009, G.U. 30.06.2009 Commenta | Stampa | Segnala | Condividi Fissata la soglia dei tassi anti-usura per i mutui da applicare per il periodo dal 1° luglio al 30 settembre 2009. Con il Decreto 24 giugno 2009 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha stabilito i tassi di interesse effettivi globali medi rilevati ai sensi della legge sull’usura (L. 108/1996). Si ricorda che il tasso è considerato dalla legge usurario qualora superi il dato rilevato maggiorato della metà. (Altalex, 2 luglio 2009) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, DECRETO 24 giugno 2009 Rilevazione dei tassi effettivi globali medi. Periodo rilevazione: 1° gennaio-31 marzo 2009. Applicazione dal 1° luglio fino al 30 settembre 2009 (legge 7 marzo 1996, n. 108). (09A07473) (GU n. 149 del 30-6-2009) IL CAPO DELLA DIREZIONE V del dipartimento del Tesoro Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura e, in particolare, l'art. 2, comma 1, in base al quale «il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura»; Visto il proprio decreto del 23 settembre 2008, recante la «classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari»; Visto da ultimo il proprio decreto del 26 marzo 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 2009 e, in particolare, l'art. 3, comma 3, che attribuisce alla Banca d'Italia il compito di procedere per il trimestre 1° gennaio 2009-31 marzo 2009 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari; Avute presenti le «istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del decreto legislativo n. 385/1993 (pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 2006) e dall'Ufficio italiano dei cambi nei confronti degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del medesimo decreto legislativo (pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 2006); Vista la rilevazione dei valori medi dei tassi effettivi globali segnalati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento al periodo 1° gennaio 2009-31 marzo 2009 e tenuto conto della variazione, nel periodo successivo al trimestre di riferimento, del valore medio del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema determinato dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, la cui misura sostituisce quella del tasso determinato dalla Banca d'Italia ai sensi del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in sostituzione del tasso ufficiale di sconto; Visti il decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2001, n. 24, recante interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, e l'indagine statistica effettuata a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi, condotta su un campione di intermediari secondo le modalita' indicate nella nota metodologica, relativamente alla maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento; Vista la direttiva del Ministro in data 12 maggio 1999, concernente l'attuazione del decreto legislativo n. 29/1993, e successive modificazioni e integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilita' del vertice politico e di quello amministrativo; Atteso che, per effetto di tale direttiva, il provvedimento di rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi dell'art. 2 della legge n. 108/1996, rientra nell'ambito di responsabilita' del vertice amministrativo; Avuto presente l'art. 62 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2007 che ha disposto la soppressione dell'Ufficio italiano dei cambi e il passaggio di competenze e poteri alla Banca d'Italia; Sentita la Banca d'Italia; Decreta: Art. 1. 1. I tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, relativamente al trimestre 1° gennaio 2009-31 marzo 2009, sono indicati nella tabella riportata in allegato (Allegato A). 2. I tassi non sono comprensivi della commissione di massimo scoperto eventualmente applicata. La percentuale media della commissione di massimo scoperto rilevata nel trimestre di riferimento e' riportata separatamente in nota alla tabella. Art. 2. 1. Il presente decreto entra in vigore il 1° luglio 2009. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 settembre 2009, ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, i tassi riportati nella tabella indicata all'articolo 1 del presente decreto devono essere aumentati della meta'. Art. 3. 1. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad affiggere in ciascuna sede o dipendenza aperta al pubblico in modo facilmente visibile la tabella riportata in allegato (Allegato A). 2. Le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del limite di cui all'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, si attengono ai criteri di calcolo delle «istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi. 3. La Banca d'Italia procede per il trimestre 1° aprile 2009-30 giugno 2009 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento alle categorie di operazioni indicate nell'apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. 4. I tassi effettivi globali medi di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento. L'indagine statistica condotta a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento e' mediamente pari a 2,1 punti percentuali. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 giugno 2009. Il capo della Direzione: Maresca. RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA Nota metodologica La legge 7 marzo 1996, n. 108, volta a contrastare il fenomeno dell'usura, prevede che siano resi noti con cadenza trimestrale i tassi effettivi globali medi, comprensivi di commissioni, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo connesse col finanziamento, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari. Il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23 settembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2008, ha ripartito le operazioni di credito in categorie omogenee attribuendo alla Banca d'Italia il compito di rilevare i tassi. La rilevazione dei dati per ciascuna categoria riguarda le medie aritmetiche dei tassi praticati sulle operazioni censite nel trimestre di riferimento. Essa e' condotta per classi di importo; limitatamente a talune categorie e' data rilevanza alla durata, all'esistenza di garanzie e alla natura della controparte. Non sono incluse nella rilevazione alcune fattispecie di operazioni condotte a tassi che non riflettono le condizioni del mercato (ad es. operazioni a tassi agevolati in virtu' di provvedimenti legislativi). Per le operazioni di «credito personale», «credito finalizzato», «leasing», «mutuo», «altri finanziamenti» e «prestiti contro cessione del quinto dello stipendio» i tassi rilevati si riferiscono ai rapporti di finanziamento accesi nel trimestre; per esse e' adottato un indicatore del costo del credito analogo al TAEG definito dalla normativa comunitaria sul credito al consumo. Per le «aperture di credito in conto corrente», il «credito revolving e con utilizzo di carte di credito», gli «anticipi su crediti e sconto di portafoglio commerciale» e il «factoring» - i cui tassi sono continuamente sottoposti a revisione - vengono rilevati i tassi praticati per tutte le operazioni in essere nel trimestre, computati sulla base dell'effettivo utilizzo. La commissione di massimo scoperto non e' compresa nel calcolo del tasso ed e' oggetto di autonoma rilevazione e pubblicazione nella misura media praticata. La rilevazione interessa l'intero sistema bancario e il complesso degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del Testo unico bancario. I dati relativi agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'art. 106 del medesimo Testo unico sono stimati sulla base di una rilevazione campionaria. Nella costruzione del campione si tiene conto delle variazioni intervenute nell'universo di riferimento rispetto alla precedente rilevazione. La scelta degli intermediari presenti nel campione avviene per estrazione casuale e riflette la distribuzione per area geografica. Mediante opportune tecniche di stratificazione dei dati, il numero di operazioni rilevate viene esteso all'intero universo attraverso l'utilizzo di coefficienti di espansione, calcolati come rapporto tra la numerosita' degli strati nell'universo e quella degli strati del campione. La Banca d'Italia procede ad aggregazioni tra dati omogenei al fine di agevolare la consultazione e l'utilizzo della rilevazione. Le categorie di finanziamento sono definite considerando l'omogeneita' delle operazioni evidenziata dalle forme tecniche adottate e dal livello dei tassi di mercato rilevati. La tabella - che e' stata definita sentita la Banca d'Italia - e' composta da 19 tassi che fanno riferimento alle predette categorie di operazioni. Le classi di importo riportate nella tabella sono aggregate sulla base della distribuzione delle operazioni tra le diverse classi presenti nella rilevazione statistica; lo scostamento dei tassi aggregati rispetto al dato segnalato per ciascuna classe di importo e' contenuto. A decorrere dal decreto trimestrale del 19 dicembre 2008, per la categoria «credito finalizzato all'acquisto rateale e credito revolving», e' stato eliminato il dettaglio delle operazioni «fino a 1.500 euro», per uniformita' rispetto alle altre operazioni retail e tenuto conto della sostanziale omogeneita' dei tassi medi con la classe successiva («da 1.500 a 5.000 euro»). I mercati nei quali operano le banche e gli intermediari finanziari si differenziano talvolta in modo significativo in relazione alla natura e alla rischiosita' delle operazioni. Per tenere conto di tali specificita', alcune categorie di operazioni sono evidenziate distintamente per le banche e gli intermediari finanziari. Data la metodologia della segnalazione, i tassi d'interesse bancari riportati nella tabella differiscono da quelli rilevati dalla Banca d'Italia nell'ambito delle statistiche dei tassi armonizzati e di quelle della Centrale dei rischi, orientate ai fini dell'analisi economica e dell'esame della congiuntura. Queste rilevazioni si riferiscono a campioni, tra loro diversi, di banche; i tassi armonizzati non sono comprensivi degli oneri accessori e sono ponderati con l'importo delle operazioni; i tassi della Centrale dei rischi si riferiscono alle operazioni di finanziamento di importo superiore a 30.000,00 euro. Secondo quanto previsto dalla legge, i tassi medi rilevati vengono corretti in relazione alla variazione del valore medio del tasso ufficiale di sconto nel periodo successivo al trimestre di riferimento. A decorrere dal 1° gennaio 2004, si fa riferimento alle variazioni del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema determinato dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto. Dopo aver aumentato i tassi della meta', cosi' come prescrive la legge, si ottiene il limite oltre il quale gli interessi sono da considerarsi usurari. Rilevazione degli interessi di mora. Nell'anno 2002 la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi hanno proceduto a una rilevazione statistica riguardante la misura media degli interessi di mora stabiliti contrattualmente. La rilevazione ha riguardato un campione di banche e di societa' finanziarie individuato sulla base della distribuzione territoriale e della ripartizione tra le categorie istituzionali. In relazione ai contratti accesi nel terzo trimestre del 2001 sono state verificate le condizioni previste contrattualmente; per le aperture di credito in conto corrente sono state rilevate le condizioni previste nei casi di revoca del fido per tutte le operazioni in essere. In relazione al complesso delle operazioni, il valore della maggiorazione percentuale media e' stato posto a confronto con il tasso medio rilevato. Allegato A RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA (*) MEDIE ARITMETICHE DEI TASSI SULLE SINGOLE OPERAZIONI DELLE BANCHE E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI NON BANCARI, CORRETTE PER LA VARIAZIONE DEL VALORE MEDIO DEL TASSO APPLICATO ALLE OPERAZIONI DI RIFINANZIAMENTO PRINCIPALI DELL'EUROSISTEMA PERIODO DI RIFERIMENTO DELLA RILEVAZIONE: 1° GENNAIO - 31 MARZO 2009 APPLICAZIONE DAL 1° LUGLIO FINO AL 30 SETTEMBRE 2009 CATEGORIE DI OPERAZIONI CLASSI DI IMPORTO in unità di euro TASSI MEDI (su base annua) APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE fino a 5.000 11,59 oltre 5.000 8,32 ANTICIPI, SCONTI COMMERCIALI E ALTRI FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE EFFETTUATI DALLE BANCHE fino a 5.000 6,34 oltre 5.000 5,19 FACTORING fino a 50.000 5,54 oltre 50.000 4,38 CREDITI PERSONALI E ALTRI FINANZIAMENTI ALLE FAMIGLIE EFFETTUATI DALLE BANCHE 9,53 ANTICIPI, SCONTI COMMERCIALI, CREDITI PERSONALI E ALTRI FINANZIAMENTI EFFETTUATI DAGLI INTERMEDIARI NON BANCARI fino a 5.000 14,11 oltre 5.000 10,73 PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO fino a 5.000 12,58 oltre 5.000 9,21 LEASING fino a 5.000 11,57 oltre 5.000 fino a 25.000 8,19 oltre 25.000 fino a 50.000 6,91 oltre 50.000 5,58 CREDITO FINALIZZATO ALL'ACQUISTO RATEALE E CREDITO REVOLVING fino a 5.000 16,35 oltre 5.000 10,13 MUTUI CON GARANZIA IPOTECARIA: - A TASSO FISSO 4,46 - A TASSO VARIABILE 3,39 AVVERTENZA: AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI USURARI AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE N. 108/96, I TASSI RILEVATI DEVONO ESSERE AUMENTATI DELLA METÀ. (*) Per i criteri di rilevazione dei dati e di compilazione della tabella si veda la nota metodologica allegata al Decreto; per la definizione delle voci riportate nella tabella si veda l'Allegato A al medesimo decreto. - I tassi non comprendono la commissione di massimo scoperto che, nella media delle operazioni rilevate, si ragguaglia a 0,65 punti percentuali. Legenda delle categorie di operazioni (Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23.9.2008; Istruzioni applicative della Banca d'Italia e dell'Ufficio italiano dei cambi): (1) Aperture di credito in conto corrente con e senza garanzia. (7) Credito finalizzato all'acquisto rateale di beni di consumo; credito revolving e con utilizzo di carte di credito. (8) Mutui con durata superiore a cinque anni. (2) Banche: finanziamenti per anticipi su crediti e documenti - sconto di portafoglio commerciale; altri finanziamenti a breve e a medio e lungo termine alle unità produttive private. (3) Factoring: anticipi su crediti acquistati e su crediti futuri. (4) Banche: crediti personali, a breve e a medio e lungo termine; altri finanziamenti alle famiglie di consumatori, a breve e a medio e lungo termine. (5) Intermediari finanziari non bancari: finanziamenti per anticipi su crediti e documenti - sconto di portafoglio commerciale; crediti personali, a breve e a medio e lungo termine; altri finanziamenti a famiglie di consumatori e a unità produttive private, a breve e a medio e lungo termine. (6) Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio; i tassi si riferiscono ai finanziamenti erogati ai sensi del D.P.R. n. 180 del 1950 o secondo schemi contrattuali ad esso assimilabili. Commenta | Stampa | Segnala | Condividi |

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Verso la ripresa: il ruolo delle banche (sezione: Revoca fidi)

( da "Giornale.it, Il" del 02-07-2009)

Argomenti: Revoca fidi

n. 158 del 2009-07-02 pagina 0 Verso la ripresa: il ruolo delle banche di Redazione Imprese e famiglie accusano gli istituti di credito. Che rispondono: stiamo attenti alla qualità. Le parti si sono confrontate lo scorso 21 maggio a Rimini, nel convegno organizzato da BancaFinanza e Morningstar. «Verso la ripresa, il ruolo delle banche». Questo è stato il tema del convegno organizzato lo scorso 21 maggio da BancaFinanza e da Morningstar al Palacongressi di Rimini all’interno dell’It Forum 2009 (investment & trading), la Fiera del trading e del risparmio. Numerosi erano i relatori perché l’argomento affrontato è di grande attualità in questo momento di crisi: diventa,infatti, sempre più strategico il ruolo delle banche nel rilancio dell’economia reale, e nella prospettiva di una ripresa che si spera vicina. Le banche e la finanza sono la benzina nel motore dell’economia, e se la benzina manca o scarseggia, le aziende e le famiglie non possono andare lontane. confronto All’It Forum di Rimini, banchieri, associazioni imprenditoriali e consumatori hanno discusso su come il credito è intervenuto a supportare aziende e famiglie e sull’evoluzione del rapporto banche-mercato. Partendo proprio da queste premesse, il dibattito è stato animato. Anche perché erano presenti, fianco a fianco, manager di banca e rappresentanti di associazioni di categorie produttive e dei consumatori. Non ostili certamente fra loro, ma con particolari e specifici interessi da motivare e difendere. Ma prima di entrare nel vivo della discussione, è stata utile l’analisi sul mercato internazionale tracciata da Salvatore Capasso, professore associato di Economia all’università di Napoli. Il quale è partito da due domande: come è potuto accadere questo tsunami che ha messo il mondo in ginocchio? E quali lezioni bisogna trarre da questa crisi? Vediamo. RADICI E LEZIONI DELLA CRISI Secondo il docente, le radici dello scossone finanziario ed economico stanno in quei prodotti complessi che neanche chi li ha emessi sapeva quali conseguenze avrebbero causato, nella scarsa trasparenza nell’emissione e nella struttura dei titoli “incriminati”, nell’eccessiva cartolarizzazione e nell’inadeguato controllo sui soggetti finanziari protagonisti dello sconquasso». Se queste sono state le cause, quali sono stati, invece, gli effetti? Capasso li ha elencati, partendo da quello principale: la riduzione del credito. «Le banche», ha spiegato, «hanno iniziato a non prestarsi più i soldi fra loro e, disponendo di meno liquidità, sono diventati minori gli impieghi alle imprese». Le aziende, a loro volta, quando la crisi finanziaria ha investito l’economia reale, hanno avuto un tracollo degli ordini. «Da qui è, poi, nato l’incremento delle insolvenze. Il sistema, quindi, sta davvero rischiando grosso». Ed è su questo fronte, ha aggiunto Capasso, che si sta giocando la vera partita. Anche perché gli istituti di credito, almeno alcuni, non sono usciti indenni dal terremoto iniziato dai subprime americani. Hanno cominciato ad accumulare perdite più o meno ingenti. «E le perdite hanno reso necessaria la ricapitalizzazione degli istituti stessi». è il gatto che si morde la coda, insomma. Riassumendo: la crisi finanziaria è stata devastante, ha eroso bilanci e patrimoni degli istituti di credito i quali, scossi dal panico, non si sono più prestati denaro fra loro e non l’hanno prestato neppure alle aziende che, a loro volta, hanno visto precipitare le commesse, sono andate in sofferenza e, bisognose di liquidità, se la vedono offrire solo con il contagocce dalle banche. Com’era, infatti, la situazione a fine maggio, al momento del convegno? I segnali descritti da Capasso non potevano non dirsi preoccupanti: «Si è ridotto il flusso del commercio internazionale, si è ridotto quello finanziario verso i Paesi emergenti, il sistema ha avuto una percezione altissima del grado di rischio del mondo bancario. Cioè sono stati in moltia credere che gli istituti di credito fossero sotto il rischio di default». La congiuntura resta nebulosa. Opacità è la parola utilizzata dal docente universitario per descrivere la situazione. E in futuro? «A breve i mercati finanziari si stabilizzeranno, ma l’economia reale continuerà a mantenersi sotto shock». Perché, purtroppo, «i fattori negativi che hanno causato la recessione sono capitati tutti nello stesso momento». E questi l’hanno resa più cruenta. Quali lezioni trarre? Capasso ne ha elencate cinque: vanno regolamentati «i nuovi prodotti che possono essere rischiosi per la stabilità dei mercati finanziari»; totale deve essere la trasparenza degli strumenti finanziari: «Il mercato deve sapere che cosa c’è dentro il titolo e chi ci sta dietro»; vanno riviste leregole contabili, perché se gli asset fossero valutati «ai prezzi di mercato, le perdite sarebbero enormi» e, «quindi, per ora, serve la flessibilità» nella loro classificazione; è necessaria una migliore valutazione del rischio («Il problema non è il credito rischioso, ma quando il rischio non è ben visibile») e, infine «non ci deve essere collusione fra chi deve controllare e chi è controllato». PRODOTTI COMPLESSI Proprio dagli strumenti derivati è partita la catena degli eventi negativi che ha travolto finanza ed economia. Sono, per questo, da mettere al bando? Il professor Francesco Saita, direttore del Dipartimento finanza della Bocconi di Milano, non è d’accordo. Due sono state le sue considerazioni. «è un mercato che avrà certo una crescita meno prorompente», ma non si fermerà. Con i derivati bisognerà sempre fare i conti. Quindi, se «l’auspicio è che questi mercati diventino sempre più responsabili e trasparenti»,e se è positivo il fatto che la Consob chieda di «specificare meglio quali sono quelli adatti alla clientela», è anche vero che «bisogna elevare il livello di competenza degli investitori». Anche se, purtroppo, ha avvertito Saita, «manca ancora lo sforzo a capire di più». D’accordo. Ma, a parte i prodotti complessi come i derivati, si sta parlando molto, in questi tempi, di banche di prossimità: cioè di istituti che sono vicini alle famiglie e alle imprese dei territori nei quali hanno robuste le loro radici. Sono, poi, le banche che, anche in questo momento di crisi, hanno siglato buoni bilanci e trimestrali. MENO FIDUCIA Eppure, in generale, qual è il grado di fiducia delle famiglie nei confronti del mondo del credito? L’intervento di Fabio Picciolini, segretario nazionale di Adiconsum, è stato un atto d’accusa verso il settore bancario. Il grado di fiducia delle famiglie, ha avvertito, è crollato a picco. «A cominciare dai crack finanziari degli ultimi tempi ai recenti default di Lehman e dei prodotti islandesi». Non solo, infatti, le banche hanno venduto prodotti che, poi, si sono rivelati cattivi investimenti per i budget degli italiani, ma «le famiglie non hanno visto le banche partecipare attivamente a risolvere i loro problemi». Picciolini ha ricordato, a questo proposito, il problema mutui. Negli anni 2002-2003, altissima («il 70%-75% addirittura», ha rimarcato) era stata la preferenza dei correntisti accordata ai tassi variabili che in seguito li ha, invece, sfavoriti. «Piuttosto che venire incontro alle famiglie in difficoltà, il sistema bancario ha fatto muro, cavillando per un anno sulle virgole e, intanto, i clienti erano ormai entrati in forte affanno». Se, insomma, «gli italiani si aspettavano che le banche li aiutassero in questi momenti di difficoltà», l’aiuto non c’è stato. Meglio hanno fatto le assicurazioni. «L’80% delle compagnie ha saputo, per esempio, dare una risposta positiva ai risparmiatori ai quali avevano venduto le Lehman». Ma non è stato il solo affondo di Picciolini. Ne ha prodotto diversi altri. «I Patti Chiari non sono stati sufficienti» a creare un rapporto difiducia fra banche e clienti. «C’è, inoltre, un forte restringimento nell’erogazione del credito. Soprattutto al sud dove la gente non ce la fa più a pagare le rate del mutuo. Ma anche il sistema confidi, che garantisce per le imprese, è in forte apprensione». Un j’accuse in piena regola. Infine, ha concluso Picciolini, ai risparmiatori se è derivato un vantaggio da questa crisi è che oggi i cittadini «sono diventati più attenti. E si fanno sentire». Premendo sul sistema bancario finché, come sul caso Lehman, «molti istituti hanno risarcito i danni provocati». Accuse che non potevano passare sotto silenzio. E, infatti, immediata è stata la reazione di Rodolfo Ortolani, direttore generale di Unicredit Banca. Il quale ha voluto iniziare da una premessa da lui considerata fondamentale: «La fiducia si costruisce con la buona comunicazione», ha sottolineato. Che, a suo dire, non c’è stata. E qui sta la «irresponsabilità dei mezzi di comunicazione». Ed è a questo punto che Ortolani ha svelato un retroscena avvenuto nei momenti più terribili della crisi finanziaria che aveva investito anche l’Italia. «Il Paese aveva solo una settimana per evitare il disastro finanziario. Draghi, Berlusconi e Tremonti si riunirono e misero in moto un’azione forte. Puntando sul sistema bancario, il quale con le sue gambe ha supportato la crisi. Questa è la verità. Questo è comunicare le situazioni reali». Si è capito subito che Ortolani voleva mettere molti puntini sulle «i». E, infatti, anche il suo è stato un discorso forte. «Deve essere ben chiaro che le banche non sono tutte uguali. Ci sono stati istituti di credito che hanno venduto titoli per ridurre la loro esposizione trasferendo le passività in capo ai risparmiatori. Questo si chiama truffa.Altri, invece, si sono comportati diversamente». L’affare Lehman,per esempio. Ortolani si è tolto non uno, ma tanti sassolini. «Capitalia», ha spiegato, aveva venduto strumenti derivati. Anche le Lehman. Unicredit se le è trovate in pancia con la fusione. Ma ha rimborsato il 100% a chi aveva subito delle perdite». I mutui. «Il 75% delle famiglie aveva preferito il tasso variabile perché era conveniente, in quanto le rate erano meno pesanti rispettoal fisso. Sarebbe stato un patrimonio da tenere lì a disposizione,uno zainetto sul quale contare nel caso in cui il tasso variabile fosse aumentato per qualche mese. L’avevamo detto ai clienti. Non c’è stato niente da fare. Chi è passato dal variabile al fisso, ora piange». Istituti sordi alle esigenze delle famiglie? Ortolani sorride: «E allora come si spiega che Unicredit abbia bloccato il pagamento delle rate del mutuo per un anno, caricando i versamenti più avanti nel tempo, per le famiglie che non riescono a pagare la rata a causa di eventi particolari come la perdita del posto di lavoro, la cassa integrazione, la separazione o il divorzio, il decesso di uno degli intestatari del mutuostesso?». IL RAPPORTO CON IL TERRITORIO Infine, la risposta di Ortolani all’accusa rivolta ai grandi gruppi di non essere radicati sul territorio e di creare, anzi, ulteriori difficoltà agli imprenditori che non hanno più un vero referente a cui rivolgersi, uno che conosca bene la storia della loro azienda, perché manager e funzionari cambiano in continuazione. Una risposta secca: «Siamo sì un grande gruppo, ma Unicredit è formato da banche radicate sul territorio. è nel nostro Dna essere banca locale, concentrati su famiglie e piccole e medie imprese. Così come abbiamo rapporti molto stretti con i Confidi e le associazioni di categoria. Ma la voglio dire tutta: un funzionario non viene spostato dalla zona a cui è stato assegnato prima di quattro o cinque anni: e poi ci dite che gli imprenditori non hanno un referente?». A gettare un po’ di acqua sul fuoco è stato Fabio Fulvio, direttore dell’area marketing e credito di Confcommercio. Non fa certo da pompiere questo manager, ma è voluto partire da una realtà innegabile: «Non si può dire che le imprese del terziario e dei servizi vadano a gonfie vele. Se, però, i ricavi sono minori del 2008, l’occupazione in questi settori è rimasta invariata». Il motivo? Semplice: «Stiamo parlando di piccole realtà», ha sottolineato Fulvio, «che hanno, a volte, quattro dipendenti al massimo. Prima di licenziare, l’imprenditore ci pensa dieci volte. Se, infatti, dovesse mandarne via due, perderebbe il 50% della sua forza lavoro. E, prima di trovarne altri che sappiano sostituirli degnamente, gli costerebbe molto in formazione». Se questa è la situazione, e in questo momento di crisi, non è giusto incolpare le banche di avere chiuso i cordoni della borsa. «Nel primo trimestre di quest’anno solo un quarto delle aziende associate ha chiesto un fido. La ragione poggia sul fatto che i fatturati sono scesi e che gli imprenditori si erano convinti che, comunque, non l’avrebbero ottenuto». Chi, invece, lo ha domandato alla banca, ha sostenuto Fulvio, nel 60% dei casi l’ha avuto e solo il 20%-22% delle richieste è stato bocciato. «è vero, le banche sono diventate più selettive,e più l’azienda è a rischio, più l’istituto di credito è attento a concedere un affidamento. Ma a quasi tutti viene data almeno una parte del fido richiesto per non scontentare i clienti». Basilea 2: da una parte, le norme introdotte sono «positive perché è stata inserita una correlazione fra il rischio e il costo del denaro. Dall’altra parte, però, si è spersonalizzato, purtroppo, il rapporto fra banca e azienda. Che è doveroso recuperare. E in questo caso giocano un ruolo importante i confidi che conoscono bene gli imprenditori, la loro storia e il loro business». L’ACCESSO AL CREDITO Frasi, concetti, affermazioni che sono state bene accolte da Franco Baronio, amministratore delegato della Popolare di Verona, San Geminiano e San Prospero del gruppo Banco Popolare. «Quando ci sono le crisi, c’è sempre un crollo della domanda di credito», ha detto. «Ma il credito, oggi, è più puntato sulle ristrutturazioni. Passiamo, infatti, la maggior parte del nostro tempo sulle situazioni aziendali critiche per trovare, insieme agli imprenditori,una via d’uscita». C’è da esserne soddisfatti? Baronio si è posto questa domanda e ha trovato due risposte. Che poggiano sulle debolezze delle banche e delle imprese. Alle prime servono, attraverso una maggiore formazione, più competenze tecniche per capire le aziende. Ma anche «più voglia di alzarsi dalle sedie e andare a studiare sul campo le varie situazioni». Gli imprenditori, a loro volta, devono fornire «business plan seri e informazioni vere»; in caso contrario, «i nervi» dei responsabili di banca «diventano scoperti quando, nel visionare le pratiche, trovano strada facendo problemi non detti e comunicazioni mai svelate». Anche sui confidi, Baronio ha qualcosa da ridire: «Non possono essere solo una centrale d’acquisto, ma veri partner degli istituti di credito». Insomma, se è giusto che le banche facciano la loro parte, è opportuno «che anche imprenditori e confidi facciano la loro. Uscire dalla crisi si può se lavoriamo tutti insieme». L’amministratore delegato di Popolare di Verona, San Geminiano e San Prospero, come in precedenza Ortolani, ha voluto anche rispondere alle osservazioni avanzate da Picciolini. In breve. Patti Chiari: forse, qualcosa non ha funzionato, ma «si è pronti a ripartire». Titoli Lehman: erano stati percepiti come un prodotto sicuro; così, poi, non è stato, «ma abbiamo pagato di tasca nostra le perdite dei sottoscrittori, anche per non mettere in difficoltà i colleghi che, nei vari territori, sono il tramite fra la banca e i clienti». Infine, servono «una nuova regolamentazione nel definire i parametri di base per la compilazione dei bilanci e degli utili» e risposte chiare e certe, che ancora non ci sono, sulle società di rating per eliminare qualsiasi conflitto di interessi: «Il linguaggio dellafinanza si regge sul rating e non sull’inglese», ha commentato Baronio. ASSOCIAZIONI E CONFIDI Se banchieri, docenti universitari e rappresentanti dei consumatori hanno detto la loro, che cosa ne pensano le associazioni di categoria, quelle che conoscono bene le imprese e i confidi che garantiscono per le aziende nei confronti delle banche? Anche da loro è arrivata una disanima puntuale. Mario Bettini è presidente lombardo di Casartigiani, un’organizzazione che in questa regione ha una particolare rilevanza. è andato subito al sodo: «L’impresa è solo la vittima di una situazione finanziaria della quale non ha né colpa né pena. Eppure gli istituti hanno ristretto gli affidamenti e i tempi di erogazione sono diventati più lunghi. Certo, ci sono banche e banche. Non voglio fare l’elenco dei buoni e dei cattivi. Ma, in generale, il mondo del credito non ha un’attenzione particolare verso l’artigianato che, a parole, tutti dicono sia la spina dorsale dell’economia nazionale». Infatti, l’indagine di Unioncamere Lombardia è sulla stessa lunghezza d’onda espressa da Bettini: il 48% delle imprese giudica meno favorevole le condizioni di accesso al credito rispetto a un anno fa. «Un dato macroscopico. Ed è ancora più importante questa percentuale se si pensa che il settore dell’artigianato ha come canale privilegiato, se non unico, quello bancario». è un vero e proprio grido d’allarme. Già lanciato anche dal presidente nazionale di Casartigiani, Giacomo Basso: «Bisogna necessariamente partire da un dato di fatto univocamente riconosciuto e confermato ufficialmente anche dalla denuncia della Bce: il sistema creditizio italiano sta, ormai, attuando, in termini assoluti, una drastica riduzione della erogazione del credito, nei confronti delle imprese artigiane e delle microimprese, spingendole verso la condanna definitiva». Nel dettaglio, le cose che non vanno le ha elencate proprio Bettini: «Ci sono molti modi per mettere in difficoltà le aziende artigiane da parte delle banche: non concedere fidi anche di piccola entità, ridurre i finanziamenti già garantiti, sottoporre gli affidamenti a continue tensioni e revisioni, esercitare forti pressioni per i rientri sui fidi, aumentare il costo del denaro non legato al tasso di interesse ma allo spread, dilatare i tempi dell’istruttoria, rispondere in pericoloso ritardo, chiedere garanzie impossibili». La situazione, infatti, è diventata drammatica anche se la «Regione Lombardia e le Camere di commercio hanno dato soldi veri alle aziende». Il problema è che gli artigiani si trovano nel mezzo di una situazione paradossale, ha spiegato Bettini: «Da una parte devono pagare subito i loro fornitori, dall’altra vengono pagati in ritardo dai clienti e dalla pubblica amministrazione, e dall’altra ancora il sistema del credito gli ha chiuso le porte in faccia». Gli artigiani, in questo momento, hanno quindi bisogno soprattutto diliquidità. Oltre che di finanziamenti. Perché, ha osservato il presidente lombardo di Casartigiani, si sta correndo un grave rischio: «Che le aziende, quando ci sarà la ripresa, sitrovino con dipendenti scarsamente formati e macchinari obsoleti. Il disastro sarebbe dietro l’angolo». Gli esperti dicono che oggi lo scoglio più duro per gli impieghi sono le sofferenze. è vero? «In parte», risponde Bettini: «Sappiamo che le banche sono alle prese con un fardello di crediti difficili i quali, a loro volta, sono il riflesso delle difficoltà in cui versano imprese e famiglie. Le magagne, insomma, vengono dai prestiti. Ma c’è da sottolineare che le sofferenze dovute agli artigiani sono davvero marginali, lo 0,6%. Grazie anche e soprattutto ai confidi. Gli istituti di credito lo sanno bene e possono dormire sonni tranquilli». Sulla stessa lunghezza d’onda è Lino Pompili, vicepresidente nazionale di Cna. Il quale ha invitato gli istituti di credito a fidarsi delle associazioni di categoria e dei confidi. Che oggi sanno fare anche consulenza finanziaria, sanno redigere un business plan, stanno organizzando le reti di imprese, conoscono gli imprenditori e la loro storia. «Queste associazioni possono diventare un tesoro che le banche devono sapere sfruttare. Senza avere la minima paura perché l’artigiano paga sempre. E noi sappiamo chi, dei nostri associati, è corretto e leale, ha voglia di lavorare e desidera concretizzare un progetto aziendale serio. A questi diciamo di fare credito». IL RUOLO DELLE RAPPRESENTANZE Pompili è anche presidente di Artigiancassa. Che, partecipata al 73,8% da Bnl e al 26,2% (tramite Agart Spa) da Confartigianato, Cna, Casartigiani e Fedart Fidi, dal 1° gennaio ha dato le gambe e il cuore a un progetto innovativo. Quale? è presto detto: Artigiancassa, con il proprio marchio, sta supportando la distribuzione di prodotti creditizi e finanziari del gruppo Bnp Paribas tarati sulle esigenze delle imprese artigiane per accompagnarne lo sviluppo e la crescita. Lo sta attuando grazie a una piattaforma informatica innovativa a livello tecnologico che non ha, forse, né precedenti né uguali in Italia. Infatti, nelle sedi delle associazioni artigiane di categoria e dei loro confidi, sono stati situati gli Artigiancassa point, muniti di terminali che hanno il compito di interfacciare la fabbrica prodott con il canale distributivo. Un esempio su tutti: «Se un artigiano ha bisogno di un finanziamento a medio-lungo termine per acquistare un tornio, non va più in banca, ma si reca nella sede della sua associazione di categoria dove un addetto, che ha seguito uno specifico corso di formazione, lo supporta nelle operazioni al computer», ha detto Pompili. «Per avviare la fase d’acquisto bastano poche operazioni. Così come è veloce la risposta: servono solo quattro o cinque giorni per sapere se il finanziamento è accettato o respinto. Ma c’è un altro valore aggiunto: l’artigiano non è più costretto, andando in banca, a spiegare le sue necessità a funzionari che usano termini spesso incomprensibili a chi è abituato più a produrre che a parlare di finanza». Recandosi, invece, nella sua associazione o nel suo confidi, l’artigiano e l’addettoall’Artigiancassa point parlano lo stesso linguaggio. «Ho studiato questo modello», racconta Pompili, «quando ero ancora consigliere di Artigiancassa. L’ho spiegato a tutto il management, ma ho faticato a far capire il progetto. Poi Jean-Laurent Bonnafé, che era l’allora amministratore delegato della banca, ha creato un gruppo di studio per verificare la bontà o meno dell’iniziativa. è bastato questo per chiudere in 14 mesi la vecchia Artigiancassa e aprire quella nuova». Quali lezioni si possono trarre da questo modello? «Tre: le banche devono osare di più, avere più clienti per diminuire i costi, ed essere più veloci nell’erogare il credito». © SOCIETà EUROPEA DI EDIZIONI SPA - Via G. Negri 4 - 20123 Milano

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l'abi: no al tetto sulle commissioni (sezione: Revoca fidi)

( da "Tirreno, Il" del 03-07-2009)

Argomenti: Revoca fidi

Pagina 11 - Economia L'Abi: no al tetto sulle commissioni Fidi, le banche criticano il limite dello 0,5%: non rispetta il mercato ROMA. Botta e risposta sul massimo scoperto. In un'audizione alla Camera il presidente dell'Abi, Corrado Faissola, ha definito il tetto alle provvigioni imposto dal Governo un «intervento inopinato». Solo «la diretta conseguenza dell'attività delle banche», ha replicato il presidente della commissione Finanze, Gianfranco Conte. Il presidente dell'associzione delle banche italiane ha così criticato il decreto legge che fissa allo 0,5% dell'importo ottenuto come fido bancario il tetto massimo per le provvigioni chieste al titolare di un affidamento, e per la sola tenuta a disposizione dei fondi. Misura approvata venerdì a Palazzo Chigi. «Noi, come sempre siamo nettamente contrari a interventi legislativi che definiscono prezzi attinenti alla nostra attività - ha detto Faissola - in questo senso anche il decreto legge fiscale con interventi di questo tipo non è per noi condivisibile». Ha anche aggiunto: «La definizione per legge di un prezzo costituisce una misura antitetica alla logica del mercato e al dispiegarsi della concorrenza». Per Faissola, insomma, l'imposizione di un tetto potrebbe danneggiare la stessa clientela, eliminando la possibilità di corrispettivi liberamente pattuiti per servizi resi. Pronta la risposta della maggioranza: la norma sulle banche contenuta nel decreto anticrisi è «la diretta conseguenza dell'attività delle banche». A dirlo il presidente della commissione Finanze della Camera, Gianfranco Conte, al termine dell'audizione di Faissola. Il fatto è, ha detto Conte, che le banche «di fronte a una norma del Parlamento» che abolisce la commissione di massimo scoperto «hanno cercato vie traverse per applicare lo stesso la commissione. Bisogna collaborare di più». E non è mancata la voce delle associazioni dei consumatori: Elio Lannutti, presidente di Adusbef, ha calcolato che anche con il tetto dello 0,5%, le commissioni omnicomprensive per la messa a disposizione di fondi dalle banche ai clienti produrranno «un ulteriore ricavo, oltre agli oneri sui tassi, pari ad almeno 2,2 miliardi di euro su 440 miliardi di sconfinamenti medi annui. «Una vera legnata sulle tasche delle famiglie e delle piccole e medie imprese che ricorrono ai prestiti bancari - ha detto Elio Lannutti - non esiste alcun paese dove, oltre al tasso di interesse pattuito, le banche applicano il'pizzo' della commissione di massimo scoperto, che proprio per la sua illegalità era stato abrogato, in una causa patrocinata dalla nostra associazione, dalla Corte di Cassazione».

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ALTA VALSUGANA - Si sta sfilacciando la compagine sociale di Panarotta spa, società a capitale quasi interamente pubblico (sezione: Revoca fidi)

( da "Adige, L'" del 03-07-2009)

Argomenti: Revoca fidi

ALTA VALSUGANA - Si sta sfilacciando la compagine sociale di Panarotta spa, società a capitale quasi interamente pubblico ALTA VALSUGANA - Si sta sfilacciando la compagine sociale di Panarotta spa, società a capitale quasi interamente pubblico. Tre Comuni soci, Calceranica, Fornace e Civezzano, recalcitranti, hanno segnalato tutte le loro perplessità, e preferirebbero uscire; invece i Comuni soci maggiori, Pergine e Levico, si dicono disponibili ad acquistare le quote azionarie dei probabili cedenti, ma la situazione sociale è quanto mai fluida. La spa deve rinnovare i fidi bancari, pari a 250.000 euro, e non è detto che le banche, rigorosissime ora con il privato, siano invece di manica larga con la società. Ed è in scadenza il mandato del presidente Maurizio Fontanari che ha voluto chiarire la situazione durante l'incontro tra una decina di comuni soci ed il presidente della Provincia Lorenzo Dellai nella serata di mercoledì a Trento. È Stefano Dellai , sindaco di Civezzano, il portavoce dei tre. «Noi siamo quantomeno perplessi. Da anni leggiamo nel bilancio della società impiantistica costi per 800.000 euro ed entrate per 400.000, dunque perdite costanti. Un Comune come il mio, che detiene circa il 3 per cento del capitale sociale, perde ogni anno dai 15 ai 20 mila euro per la partecipazione, in quanto il capitale si impoverisce costantemente. Come poter continuare in questo modo? Qualunque cittadino, ma non solo, può obiettare su questo modo di gestire il denaro pubblico. La Provincia garantisce di partecipare all'aumento del capitale sociale di Panarotta spa con 300.000 euro, finanziandolo al 95 per cento, ma allora perché non entra direttamente nella società, togliendoci dal ruolo di passacarte nel quale noi Comuni siamo relegati e che ci appesantisce i bilanci?» Dal canto suo, il presidente Dellai ha garantito il sostegno provinciale, assicurando che le perdite delle società minori sarebbero coperte da ricavi assai superiori dovuti all'indotto che essere creano. Ha garantito pure che la nuova funivia Levico-Vetriolo-Panarotta sarà attiva dalla primavera del 2011, costruita da Trentino Sviluppo spa. Sempre che, naturalmente, i Comuni dell'Alta Valsugana sostengano ancora la spa. Silvano Corradi , sindaco a Pergine, Comune maggior azionista con il 40 per cento del capitale sociale, assicura il suo appoggio. «Possiamo rilevare le quote che eventualmente vendono i tre Comuni in sofferenza. Quanto al fido bancario di difficile rinnovo, potremmo anche pensare di garantire