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Articoli
Costi dei politici (12)
Sezione
principale: Costi dei politici
Gomorra ( da "Nuova Sardegna, La"
del 09-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract:
Edizioni e/o)
Ultima sentenza John Grisham (Mondadori) L'uomo che non credeva in Dio Eugenio
Scalfari (Einaudi) La deriva G. Antonio Stella e Sergio Rizzo (Rizzoli) Se li
conosci li eviti Travaglio e Peter Gomez (Chiarelettere) La graduatoria è
compilata tenendo conto delle vendite nel periodo dal 31 maggio al 6 giugno
2008.
La
giunta costa 138 mila euro in più
( da "Tribuna
di Treviso, La" del 09-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract:
riducessero lo
stipendio e i consiglieri diminuissero il gettone di presenza. Sarebbe bello
che tenessero fermo il monte compensi nonostante l'aumento delle cariche. Se si
mantenesse il budget di prima, la riduzione sarebbe di un 20-25%". Rosi ha
poi criticato l'annunciato taglio di una commissione consiliari rispetto alle 5
di prima, con l'accorpamento della Cultura con il Sociale,
I
SOLDI E LA POLITICA ( da "Tribuna di Treviso, La"
del 09-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract:
La paga di un
assessore + 19.000 € Alla voce presidenza del consiglio: Salvadori lo farà a
tempo pieno, Iannicelli era a mezzo stipendio (conservava parte degli
emolumenti da uffciale). 96 € Il gettone di presenza di un consigliere, sia ai
Trecento che in commissione.
Rivoluzione
in Sanità: cartelle cliniche e ricette saranno virtuali
( da "Giornale
di Brescia" del 09-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract:
armonizzazione
delle politiche della sanità elettronica che avrebbe tra i suoi scopi la
realizzazione del "fascicolo sanitario elettronico del cittadino". Il
tutto, chiaramente, con una particolare attenzione alla sicurezza e protezione
dei dati personali. La realizzazione del tavolo di confronto sarebbe a costo
zero, cioè non sarebbero previsti gettoni di presenza per chi partecipa.
Indennità
e gettoni non possono mai convivere
( da "Sole
24 Ore, Il (Del Lunedi)" del
09-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract:
il diritto a
percepire un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni
(articolo 82, comma 2). è invece disposto il divieto di cumulo di più indennità
o il cumulo di indennità e gettone di presenza (articolo 82, comma 5), e viene
sancito il divieto di cumulo tra indennità e gettoni per incarichi in diversi
enti locali,
FABRIANO
- Dovrebbe essere finalmente il giorno del via libera all'approvazione del
bilancio di prev ( da "Messaggero, Il (Ancona)"
del 09-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract:
Isione del
comune di Fabriano. L'ottava seduta darà la fumata bianca, alla modica cifra di
circa 30mila euro. Questa la somma che il comune spenderà in gettoni di
presenza e rimborso spese per le aziende dove lavorano i consiglieri comunali.
Una cifra importante che i fabrianesi dovranno aggiungere alla
"stangata" che l'approvazione,
Rea:
<Fondi europei, in Regione manca trasparenza>
( da "Corriere
del Mezzogiorno" del 09-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract:
intervista La
sindacalista: l'assessorato al personale non conosce il numero dei consulenti
Rea: "Fondi europei, in Regione manca trasparenza" NAPOLI - Anna Rea
domani si tiene la conferenza organizzativa della Uil sul tema: Cambiare si
deve. Tre i punti: reddito, contrattazione e federalismo. Quanto serve cambiare
in Campania?
La
ricetta medica navigherà su internet
( da "Tirreno,
Il" del 09-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract:
La
realizzazione del tavolo di confronto sarebbe a costo zero, cioè non sarebbero
previsti gettoni di presenza per chi partecipa. Lavoro-pensione. Potrebbe
arrivare l'abolizione del divieto di cumulo tra salario e pensione. Comunità
montane. Si ipotizza di eliminare le comunità montane e bloccare le nuove
province.
Fondo
di garanzia per le vittime della strada e della caccia: modalità di gestione
( da "AltaLex"
del 09-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract:
In caso di
parita' di voti prevale quello del presidente. Ai membri del comitato e della
segreteria spetta a carico del Fondo strada un gettone di presenza nella misura
determinata dal consiglio di amministrazione della CONSAP. Art. 4. Modalita'
per la gestione del Fondo strada 1.
Se
dodici mesi vi sembran pochi ( da "Borsa e Finanza"
del 09-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract:
dipingere come
turbolenza quella che in realtà è una crisi strutturale della finanza globale,
nelle Considerazioni finali ha concentrato la sua attenzione e i suoi moniti
sulla struttura patrimoniale degli istituti di credito, fino a metterli in
guardia da politiche di pay out troppo generose e a suggerire di sviluppare
excess capital non appena le condizioni di mercato lo consentano.
FINANZIARIA,
NEL 2009 RICETTE MEDICHE TUTTE ON LINE
( da "Mattino,
Il (Circondario Sud2)" del 09-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract:
La
realizzazione del tavolo di confronto sarebbe a costo zero, cioè non sarebbero
previsti gettoni di presenza per chi partecipa. Cumulo lavoro-pensione.
Potrebbe arrivare l'abolizione del divieto di cumulo tra salario e pensione.
Precari. No alla stabilizzazione decisa con le ultime due Finanziarie per i
precari della pubblica amministrazione.
Sanità,
arriva la ricetta on-line ( da "Tempo, Il"
del 09-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract:
La
realizzazione del tavolo di confronto sarebbe a costo zero, cioè non sarebbero
previsti gettoni di presenza per chi partecipa. No a divieto cumulo
lavoro-pensione. Potrebbe arrivare l'abolizione del divieto di cumulo tra salario
e pensione. Via comunità montane e stop province.
( da "Nuova Sardegna, La" del 09-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Cultura e Spettacoli
Gomorra Gomorra Roberto Saviano (Mondadori) Firmino Sam Savage (Einaudi) I tre
inverni della paura Giampaolo Pansa (Rizzoli) Pochi
inutili nascondigli Giorgio Faletti (Baldini Castoldi Dalai) La solitudine dei
numeri primi Paolo Giordano (Mondadori) L'eleganza del riccio Muriel Barbery (Edizioni e/o) Ultima sentenza John Grisham (Mondadori) L'uomo che
non credeva in Dio Eugenio Scalfari (Einaudi) La deriva G. Antonio Stella e Sergio Rizzo (Rizzoli) Se li conosci li eviti Travaglio e Peter Gomez (Chiarelettere)
La graduatoria è compilata tenendo conto delle vendite nel periodo dal 31
maggio al 6 giugno 2008.
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( da "Tribuna di Treviso, La" del 09-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
"Un'Altra
Treviso" passa al setaccio i conti di Ca' Sugana e di palazzo dei
Trecento: il taglio dei quartieri ne fa comunque rispamiare quasi 45mila La
giunta costa 138 mila euro in più Effetto dell'incremento degli assessorati e
dell'indennità piena per Gobbo E il presidente del consiglio stavolta percepirà
la paga piena Prima era dimezzata La seconda giunta Gobbo costerà ai trevigiani
quasi 100 mila euro in più rispetto alla prima. Prima infatti Gobbo, in qualità
di eurodeputato, non percepiva l'indennità da sindaco. Ora invece si beccherà
71 mila euro all'anno. C'è poi un assessore in più, altri 48 mila euro. E il
nuovo presidente del consiglio comunale Salvadori, rispetto a Iannicelli, prenderà
l'indennità piena, 19 mila euro in più. La spesa in più sarebbe di 138 mila
euro. Stiamo parlando di lordo, comunque una bella cifra. Solo che dalla somma
bisogna togliere 45 mila euro, poiché il governo - non la Lega di Ca' Sugana -
ha deciso di eliminare le circoscrizioni, e quindi si risparmierà sulle
indennità di presidenti e consiglieri di quartiere. Totale finale del nuovo
salasso, quindi, 93 mila euro. Ai quali bisognerebbe però aggiungere rimborsi
spese, bollette per i telefonini della giunta e costi per le auto blu, ma gli
uffici municipali non forniscono dati a tal proposito. A fare le pulci alla
giunta Gobbo-bis è Gigi Calesso dell'associazione Un'Altra Treviso, sulla scia
delle considerazioni fatte dal leader di "Città Mia" Franco Rosi
all'ultimo consiglio comunale. Calesso, carte alla mano, ha analizzato le
indennità globali lorde di presenza e di carica del 2006 a Ca' Sugana e a
palazzo dei Trecento. Eccole. Indennità di presenza in
consiglio e per le commissioni consiliari: 127.541,12 euro. Indennità di presenza alle sedute delle circoscrizioni: 9.394,00 euro.
Indennità di carica dei presidenti di circoscrizione: 35.157,45 euro. Passiamo
alle indennità di carica per gli amministratori comunali. Il sindaco di Treviso
ha una "paga" di 70.445,59 euro, mentre il vicesindaco si becca
60.574,20 euro. Al presidente del consiglio vanno invece 37.084,87 euro. Costo
totale degli assessori di Ca' Sugana nel 2006: 284.833,35 euro. Cosa cambia con
l'avvento della giunta Gobbo-bis, la prima dell'asse Lega-Pdl? "Nel 2007 -
spiega Calesso - Gobbo non percepiva l'indennità di sindaco in quanto
eurodeputato, ma ora che si è dovuto dimettere da Bruxelles la riavrà. L'ex
presidente del consiglio comunale Giancarlo Iannicelli aveva invece l'indennità
ridotta perché aveva ripreso a lavorare: l'attuale presidente Renato Salvadori
tornerà invece a percepirla integralmente. Rispetto al 2006 inoltre - continua
Calesso - c'è stato di sicuro un adeguamento sulla base dell'inflazione per
tutte le indennità. Gli assessori sono poi saliti da 6 a 7, se si esclude Gentilini:
le indennità complessive aumenteranno quindi da 285 mila a 332 mila euro, dato
che ogni assessore percepisce circa 48 mila euro lordi". E quindi Gobbo
prenderà quasi 71 mila euro lordi all'anno, ogni assessore circa 48 mila euro
mentre l'indennità piena per Salvadori comporterà una spesa aggiuntiva di 19
mila euro. Se togliamo i soldi per i quartieri, 45 mila euro, si arriva così a
93 mila euro. Somma in più di cui i trevigiani dovranno farsi carico. Esclusi,
dicevamo, rimborsi, segreteria e telefonini. "L'unica riduzione di spese -
chiude Calesso - è dovuta al governo, non alle scelte della casta padana".
Rosi è stato altrettanto chiaro: "Sarebbe un bel segnale se gli assessori
si riducessero lo stipendio e i consiglieri diminuissero il
gettone di presenza. Sarebbe bello che tenessero fermo il monte compensi nonostante
l'aumento delle cariche. Se si mantenesse il budget di prima, la riduzione
sarebbe di un 20-25%". Rosi ha poi criticato l'annunciato taglio di una
commissione consiliari rispetto alle 5 di prima, con l'accorpamento della
Cultura con il Sociale, "per economizzare" ha detto la Lega.
"A questo punto - replica Rosi - diventa ancora più incomprensibile
l'aggiunta di un assessorato in più". (Alessandro Zago).
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( da "Tribuna di Treviso, La" del 09-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
+ 138.000 € La nuova
giunta comunale costerà ai trevigiani ben 138 mila euro in più rispetto alla
precedente 332.000 € Il costo totale della giunta, con la poltrona in più e
l'indennità del sindaco a carico 48.000 € La paga di un
assessore + 19.000 € Alla voce presidenza del consiglio: Salvadori lo farà a
tempo pieno, Iannicelli era a mezzo stipendio (conservava parte degli
emolumenti da uffciale). 96 € Il gettone di presenza di un
consigliere, sia ai Trecento che in commissione.
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( da "Giornale di Brescia" del 09-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Edizione: 09/06/2008
testata: Giornale di Brescia sezione:IN PRIMO PIANO FINANZIARIA Rivoluzione in
Sanità: cartelle cliniche e ricette saranno "virtuali" ROMA - Sempre
più web per la sanità, sia per la gestione del servizio sanitario nazionale,
sia per i cittadini. È questo il senso di un pacchetto di norme allo studio in
questi giorni in vista della messa a punto della Finanziaria. Le ricette
mediche e specialistiche dei medici del Servizio sanitario nazionale
viaggeranno solo on line. Il progetto avrebbe durata quadriennale partendo dal
2009 e arrivando a regime nel 2012. La "ratio" della norma è di
potenziare il monitoraggio della spesa pubblica e misurare l'appropriatezza
delle cure prescritte. Si ipotizza anche la possibilità per i cittadini di
prendere medicine in farmacia senza ricetta ma esibendo la tessera sanitaria o
il ricorso alla ricetta informatizzata periodica per i malati cronici. In
questo caso il risparmio stimato per la prescrizione on line sarebbe, a regime,
pari a circa il 10% della spesa farmaceutica (poco inferiore ai 15 miliardi
l'anno scorso). Si avvierebbe parallelamente un "tavolo permanente"
per l'armonizzazione delle politiche della sanità
elettronica che avrebbe tra i suoi scopi la realizzazione del "fascicolo
sanitario elettronico del cittadino". Il tutto, chiaramente, con una
particolare attenzione alla sicurezza e protezione dei dati personali. La
realizzazione del tavolo di confronto sarebbe a costo zero, cioè non sarebbero
previsti gettoni di
presenza per chi partecipa.
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( da "Sole 24 Ore, Il (Del Lunedi)" del
09-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Il Sole-24 Ore del
lunedì sezione: AUTONOMIE LOCALI E PA data: 2008-06-09 - pag: 52 autore:
Amministratori. I chiarimenti della Corte dei conti Indennità e gettoni non possono mai convivere Raffaele Cusmai Niente
cumulo dell'indennità di funzione e gettone di presenza
anche per mandati elettivi presso enti diversi ricoperti dalla stessa persona,
in virtù dell'abrogazione (operata dall'articolo 2, comma 25, della Finanziaria
2008) dell'articolo 82, comma 6 del Dlgs 267/2000. è questo l'orientamento
espresso nel parere 11/2008 della Sezione regionale di controllo per il Veneto
della Corte dei conti in risposta ad un quesito di un ente locale in merito
alla possibilità di riconoscere il cumulo degli emolumenti per incarichi
conferiti in enti diversi. La tesi possibilista dell'ente verteva
sull'interpretazione degli articoli 82 e 83 del Tuel secondo i quali è prevista
un'indennità di funzione per taluni soggetti, il cui importo è definito con Dm
(articolo 82, comma 1), ed è attribuito ai consiglieri comunali, provinciali,
circoscrizionali, limitatamente ai Comuni capoluogo di provincia, e delle
comunità montane, il diritto a percepire un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni (articolo 82,
comma 2). è invece disposto il divieto di cumulo di più indennità o il cumulo
di indennità e gettone di presenza (articolo 82, comma 5), e
viene sancito il divieto di cumulo tra indennità e gettoni per
incarichi in diversi enti locali, limitatamente al caso dei parlamentari
e dei consiglieri regionali (articolo 83, comma 1) e al caso della partecipazione
ad organi e commissioni "connessa all'esercizio delle proprie funzioni
pubbliche" (articolo 83, comma 2). Nessun divieto di cumulo, infine, è
previsto negli altri casi, come nell'ipotesi di sindaco che sia anche
consigliere provinciale. Di diverso avviso la Sezione, la quale, nonostante le
giustificazioni addotte dall'ente per la reviviscenza del cumulo, ha negato
perentoriamente tale possibilità. Soprattutto, ha puntualizzato la Corte, in
ossequio alla collocazione sistematica della norma abrogatrice nel pacchetto
delle disposizioni riguardanti il contenimento dei costi della politica negli
enti locali. In questo senso, ha osservato la Corte,"l'interpretazione
preconizzata dall'ente teso a una conferma della cumulabilità si sostanzierebbe
in una sorta di interpretatio abrogans della norma della legge finanziaria, la
cui ratio risiede nel complesso delle disposizioni tese alla riduzione dei
costi della politica". Sicchè, non rileverebbe – quanto a una possibile
soluzione contraria – l'assenza di un espresso divieto di cumulo nel testo
dell'articolo 83 del Tuel, come integrato dalla Finanziaria per il 2008, che
contempla esclusivamente alcune ipotesi di divieto di cumulo, oltre quelle
previste esemplificativamente nei commi 5 e 7 dell'articolo 82: divieto per i
parlamentari e i consiglieri regionali; nel caso di cariche incompatibili e
nell'ipotesi di ulteriori compensi per gli amministratori locali nominati in
organi o commissioni connesse all'esercizio delle proprie funzioni. Tale ultima
fattispecie, inserita nella Finanziaria 2008, per essere riferita alla carica
ricoperta in un solo ente e per il riferimento alla nozione di
"compenso", ha ribadito la Corte, va intesa quale "norma
generale di chiusura rispetto a quella specifica posta dall'articolo 82, comma
7, del Tuel", che attiene al solo divieto di cumulo tra indennità di
funzione e gettone di presenza. LA CHIUSURA Le
previsioni contenute nella Finanziaria 2008 hanno un carattere generale e
abrogano tutte le norme contrarie del Tuel.
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( da "Messaggero, Il (Ancona)" del 09-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Isione
del comune di Fabriano. L'ottava seduta darà la fumata bianca, alla modica
cifra di circa 30mila euro. Questa la somma che il comune spenderà in gettoni
di presenza e rimborso spese per le aziende dove lavorano i
consiglieri comunali. Una cifra importante che i fabrianesi dovranno aggiungere
alla "stangata" che l'approvazione, scontata, del bilancio di
previsione che presenta il raddoppio Irpef da 0,4 a 0,8% con fascia di
esenzione a 12mila euro, Tosap con aumenti compresi fra il 50 e 150 per cento,
+40% della tariffa oraria zone blu della città, +130% della tassa sulla
pubblicità, adeguamento Istat delle tariffe dei servizi a domanda individuale
dell'1,80%. La seduta odierna dovrebbe, comunque, portata all'approvazione a
maggioranza del documento contabile della città della carta. Una vera e propria
maratona che sta, sotto alcuni punti di vista, lasciando strascichi importanti
in seno alla maggioranza. Sabato scorso, infatti, al momento della votazione
dell'ordine del giorno presentato dalla maggioranza, su esplicita richiesta di
Rc, il presidente dell'assise civica, l'ex diessino, oggi Pd, presidente del
consiglio comunale, Giuseppe Mingarelli, si è astenuto. Un segnale importante,
considerato che tutti i capigruppo di maggioranza hanno sottoscritto l'odg.
Spesso nel corso di queste sedute di bilancio, componenti della maggioranza
hanno avuto a che dire nei confronti di Mingarelli. Si fa sempre più strada,
l'ipotesi secondo la quale si potrebbe assistere ad un rimpasto nella Giunta Sorci.
Rimpasto che potrebbe coinvolgere anche la poltrona di presidente del consiglio
comunale di Fabriano. C.Cu.
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( da "Corriere del Mezzogiorno" del 09-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Corriere del
Mezzogiorno - CASERTA - sezione: INPRIMOPIANO - data: 2008-06-08 num: - pag: 2
categoria: REDAZIONALE L'intervista La sindacalista: l'assessorato
al personale non conosce il numero dei consulenti Rea:
"Fondi europei, in Regione manca trasparenza" NAPOLI - Anna Rea
domani si tiene la conferenza organizzativa della Uil sul tema: Cambiare si
deve. Tre i punti: reddito, contrattazione e federalismo. Quanto serve cambiare
in Campania? "Il tema della pubblica amministrazione non è solo una
questione morale. I redditi sono fermi. Esiste un forte differenziale del
reddito medio delle famiglie tra Nord e Sud di diecimila euro l'anno.
Aggiungiamo il tasso di disoccupazione e la Campania è la prima regione
d'Italia. La produttività al meno 20 per cento. Insomma o c'è una scossa vera e
si modificano le politiche e le azioni o si dismettono vecchie logiche. Oppure
ci assumiamo la responsabilità di soccombere". Quando afferma vecchie
logiche si riferisce anche al ricorso alle consulenze, agli esperti esterni
come nel caso dell'Unità tecnica del Paser per cui sono stati mortificati i
dipendenti? "In linea di principio non siamo contrari agli apporti esterni.
Ma sembra paradossale che si sta compiendo una battaglia contro i fannulloni e
si ricorre ai consulenti. E poi oltre al danno la
beffa". Cioé? "Noi abbiamo strappato un accordo per il Paser e col
comune di Napoli, proprio per, diciamo, calmierare queste assunzioni di tecnici
esterni". Anna Rea E cosa è successo? "Per Palazzo San Giacomo ha
significato un'altra infornata di dirigenti. Diamo i numeri: sono diminuiti i
dipendenti di quasi mille unità, mentre i dirigenti sono cresciuti da 180 a 210. Così come ai 217 consulenti che già sono in servizio se ne prevedono altri 30
e non si conoscono gli ingaggi ". Per il Paser? "Si va peggio. Perché
almeno per il comune di Napoli siamo nelle condizioni di avere dei dati certi,
mentre per quanto riguarda Palazzo Santa Lucia si brancola nel buio: non siamo
in condizione di sapere né quanti sono né il compenso né cosa fanno. Dopo un
incontro con Cozzolino sul Paser non abbiamo saputo più nulla. Non sappiamo chi
ha selezionato gli esterni, quanto prendono, chi sono. Ripeto non sono contro i
consulenti, ma non possono esistere strutture
parallele. In Regione l'assessorato al Personale non ha la fotografia esatta.
Ogni assessore gestisce il suo come gli pare". Lei dice: non conosciamo il
Paser, non sappiamo il numero dei consulenti
regionali. Cos'altro manca all'appello? "Prendiamo la formazione. Qualcuno
ricorda Aifa? Dopo anni noi non sappiamo come è andata a finire. Se c'è stata
nuova occupazione o le aziende hanno intascato soldi e basta. Per non parlare
di Isola. Siamo stati durissimi, non siamo d'accordo, per noi sindacalisti è un
modo per "sistemare" i disoccupati e mantenere consenso. Di certo non
è un esempio di impegno positivo delle risorse pubbliche nell'interesse
collettivo. Passi in avanti sono stati fatti, ma credo che rimangano ancora
fortemente radicati certi metodi. E i nodi, prima o poi, vengono sempre al
pettine". Simona Brandolini.
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( da "Tirreno, Il" del 09-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Attualità La ricetta
medica navigherà su internet Finanziaria. Prescrizioni e informazioni sanitarie
sul web per contenere le spese In arrivo l'ok al cumulo di salario e pensione
ROMA. Sempre più web per la sanità, sia per la gestione del servizio sanitario
nazionale, sia per i cittadini. Per questo si mirerebbe a spostare su internet
sia le prescrizioni mediche, sia tutte le informazioni sanitarie dei singoli
cittadini. Con due scopi: controllare l'andamento della spesa e facilitare
l'accesso alle cure rendendole sempre più mirate. è questo il senso di un
pacchetto di norme allo studio in questi giorni in vista della messa a punto
della Finanziaria per la quale, entro questa settimana, dovranno essere
scremate le diverse ipotesi sul tappeto. Il percorso che si seguirà viene
indicato dal ministro al Lavoro, Maurizio Sacconi: il 18 o 19 giugno il
Consiglio dei ministri darà il via libera a un decreto e a un ddl, insieme,
chiaramente, al Dpef che indicherà la rotta da seguire nel prossimo triennio.
Poi a settembre ci sarà la Finanziaria vera e propria "con annesso
bilancio, dal contenuto essenziale e senza norme sostanziali, perché quelle
saranno già varate dal Parlamento entro giugno". Il ministro non fa quindi
riferimento a un possibile nuovo decreto a settembre, ipotesi ventilata in
questi giorni, né a una correzione a valere sul 2008 che potrebbe però scaturire
dall'attuazione immediata delle norme del decreto. Per quanto riguarda le
ricette mediche e specialistiche dei medici del servizio sanitario nazionale,
esse viaggeranno solo online. Il progetto avrebbe durata quadriennale partendo
dal 2009 e arrivando a regime nel 2012. La "ratio" della norma è di
potenziare il monitoraggio della spesa pubblica e misurare l'appropriatezza
delle cure prescritte. Si ipotizza anche la possibilità per i cittadini di
prendere medicine in farmacia senza ricetta, ma esibendo la tessera sanitaria o
il ricorso alla ricetta informatizzata periodica per i malati cronici. In
questo caso il risparmio stimato per la prescrizione online sarebbe, a regime,
pari a circa il 10% della spesa farmaceutica (poco inferiore ai 15 miliardi l'anno
scorso). Si avvierebbe parallelamente un"tavolo permanente" per
l'armonizzazione delle politiche della sanità elettronica che avrebbe tra i
suoi scopi la realizzazione del "fascicolo sanitario elettronico del
cittadino". Il tutto, chiaramente, con una particolare attenzione alla
sicurezza e protezione dei dati personali. La realizzazione
del tavolo di confronto sarebbe a costo zero, cioè non sarebbero previsti gettoni di presenza per chi partecipa. Lavoro-pensione. Potrebbe arrivare
l'abolizione del divieto di cumulo tra salario e pensione. Comunità montane. Si
ipotizza di eliminare le comunità montane e bloccare le nuove province.
Tra le ipotesi anche quella di far aggregare i piccoli comuni per funzioni come
la scuola. Precari. No alla stabilizzazione decisa con le ultime due
Finanziarie per i precari della P.A. Pubblica amministrazione. Se una pubblica
amministrazione risponde in ritardo rischierà il risarcimento. Aprire imprese.
L norma per aprire un'impresa in tempi record potrebbe ora essere inserita
nella Finanziaria. Si ipotizzano meno controlli sulle società se certificate.
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( da "AltaLex" del 09-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Decreto Ministero
Sviluppo economico 28.04.2008 n° 98 , G.U. 04.06.2008 Stampa Stabilite le
condizioni e le modalità di amministrazione, di intervento e di rendiconto del
Fondo di garanzia per le vittime della strada e del Fondo di garanzia per le
vittime della strada. E' quanto stabilito dal decreto 28 aprile 2008, n. 98
emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico circa i due fondi amministrati
dal CONSAP (Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A), sotto la
vigilanza dello stesso ministero. (Altalex, 9 giugno 2008) MINISTERO DELLO
SVILUPPO ECONOMICO, DECRETO 28 aprile 2008, n. 98 Regolamento recante condizioni
e modalita' di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo di
garanzia per le vittime della strada e del Fondo di garanzia per le vittime
della caccia, nonche' composizione dei relativi comitati, ai sensi degli
articoli 285 e 303 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. (GU n. 129
del 4-6-2008) IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto l'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private; Visto l'articolo
285 del predetto Codice concernente il Fondo di garanzia per le vittime della
strada; Visto l'articolo 303 dello stesso Codice concernente il Fondo di
garanzia per le vittime della caccia; Considerata l'opportunita' di dare
attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 285, comma 2, e all'articolo
303, comma 2, del predetto Codice delle assicurazioni private mediante un unico
testo regolamentare, per le rilevanti analogie di contenuti e disciplina
intercorrenti tra le due previsioni normative; Visto il decreto-legge 18 maggio
2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n.
233; Visti i pareri del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale e dell'Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni private e di interesse collettivo; Udito il parere del Consiglio
di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella seduta
del 31 marzo 2008; Vista la comunicazione della Presidenza del Consiglio dei
Ministri n. DAGL/10.2.2.1/17/2008 del 22 aprile 2008; Adotta il seguente
regolamento: Capo I Disposizioni generali Art. 1. Oggetto del regolamento e
definizioni 1. Il presente regolamento disciplina le condizioni e le modalita'
di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per le
vittime della strada e del Fondo di garanzia per le vittime della caccia
nonche' la composizione dei comitati di cui rispettivamente all'articolo 285 e
all'articolo 303 del Codice delle assicurazioni private. 2. Ai fini del
presente regolamento si intendono per: a) Codice: il decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private; b)
CONSAP: la Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A.; c) Fondo strada:
il Fondo di garanzia per le vittime della strada previsto dall'articolo 283 del
Codice; d) Fondo caccia: il Fondo di garanzia per le vittime della caccia
previsto dall'articolo 302 del Codice; e) Organismo di indennizzo: l'Organismo
di indennizzo italiano previsto dall'articolo 296 del Codice; f) ISVAP:
l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse
collettivo. Capo II Norme per la gestione del Fondo strada Art. 2. Composizione
del comitato 1. Il comitato previsto dall'articolo 285, comma 1, del Codice e'
presieduto dal presidente, o in sua vece, dall'amministratore delegato della
CONSAP, che ne sono membri di diritto. 2. Fanno altresi' parte del comitato di
cui al comma 1: a) due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico;
b) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze; c) un
rappresentante dell'ISVAP; d) il dirigente della CONSAP, coordinatore delle
attivita' del Fondo strada; e) due dirigenti di imprese assicuratrici designati
dall'Associazione di categoria piu' rappresentativa sul piano nazionale; f) un
rappresentante dei consumatori designato dal Consiglio nazionale dei
consumatori e degli utenti. 3. I componenti il comitato sono nominati con
decreto del Ministro dello sviluppo economico per la durata di un triennio.
L'ufficio di segreteria del comitato e' composto da due membri, di cui un
funzionario del Ministero dello sviluppo economico ed un dipendente della
CONSAP. Art. 3. Attribuzioni del Comitato e validita' delle deliberazioni 1.
Spetta al comitato di cui all'articolo 2 fornire parere al consiglio di
amministrazione della CONSAP: a) sulle questioni relative all'applicazione
delle disposizioni di legge concernenti il Fondo strada; b) sulla designazione
delle imprese ai sensi dell'articolo 286, comma 1, del Codice; c) sulle
convenzioni da stipularsi da parte della CONSAP quale gestore del Fondo strada;
d) su ogni altra questione che il consiglio di amministrazione della CONSAP
ritiene di sottoporgli. 2. Il comitato predispone il rendiconto di gestione del
Fondo strada. 3. Le riunioni del comitato sono valide quando intervengono
almeno cinque dei suoi componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza
degli intervenuti. In caso di parita' di voti prevale
quello del presidente. Ai membri del comitato e della segreteria spetta a
carico del Fondo strada un gettone di presenza nella
misura determinata dal consiglio di amministrazione della CONSAP. Art. 4.
Modalita' per la gestione del Fondo strada 1. Il Fondo strada e'
soggetto patrimoniale autonomo e separato. 2. La CONSAP tiene contabilita' e
scritture separate per le operazioni attinenti alla gestione autonoma del Fondo
strada, nonche' una separata amministrazione dei beni ad essa pertinenti, in
modo che risulti identificato il patrimonio destinato a rispondere delle
obbligazioni del Fondo stesso. 3. Il consiglio di amministrazione della CONSAP,
nel deliberare sull'impiego delle somme disponibili, tiene conto delle esigenze
di liquidita' del Fondo. Le somme disponibili sono investite esclusivamente in
titoli emessi o garantiti dallo Stato italiano. Art. 5. Rendiconto della
gestione del Fondo strada 1. Il rendiconto della gestione del Fondo strada,
approvato dal consiglio di amministrazione della CONSAP, e' trasmesso,
unitamente ad una relazione dello stesso consiglio, al Ministero dello sviluppo
economico entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello cui esso si
riferisce. 2. Il rendiconto comprende le seguenti voci: a) in entrata: 1)
contributi di competenza dell'esercizio; 2) redditi ricavati dall'impiego delle
somme disponibili; 3) interessi attivi diversi; 4) somme recuperate dalle
imprese designate in dipendenza di azioni di regresso e di surroga; 5) somme
recuperate direttamente dal Fondo strada in dipendenza di azioni di surroga verso
imprese poste in liquidazione coatta amministrativa; 6) somme rimborsate dagli
Organismi di indennizzo e Fondi di garanzia esteri ovvero da compagnie
assicurative italiane; 7) sanzioni amministrative; 8) proventi derivanti dalla
gestione dell'Organismo di indennizzo; 9) altre entrate, da indicare
analiticamente; 10) eventuale disavanzo; b) in uscita: 1) somme corrisposte per
indennizzi, distinte in relazione alle fattispecie di cui alle lettere a), b),
c), d), d-bis) e d-ter) dell'articolo 283, comma 1, ed all'articolo 284,
nonche' agli articoli 297 e 299 del Codice; 2) somme pagate dal Fondo strada
per spese di liquidazione in caso di applicazione del disposto di cui
all'articolo 293, comma 1, del Codice; 3) spese sostenute dal Fondo strada e
dell'Organismo di indennizzo; 4) interessi passivi sulle somme anticipate dalle
imprese designate per pagamenti di sinistri e relative spese di liquidazione,
calcolati secondo le modalita' previste dalle convenzioni di cui all'articolo
286, comma 2, del Codice; 5) altre uscite, da indicare analiticamente; 6)
eventuale avanzo. Art. 6. Situazione patrimoniale del Fondo strada 1. Il
rendiconto di cui all'articolo 5 e' accompagnato da una situazione patrimoniale
dalla quale risultino alla fine dell'esercizio: a) nell'attivo: 1 ) i depositi
presso Istituti di credito; 2) le altre attivita' mobiliari, da indicare
analiticamente; 3) i crediti per contributi non incassati; 4) le altre partite
creditorie, da indicare analiticamente; b) nel passivo: 1) i debiti verso le
imprese designate per i rimborsi di somme da queste anticipate per il pagamento
di sinistri, spese di liquidazione e relativi interessi; 2) le altre partite
debitorie, da indicare analiticamente. 2. In apposita sezione separata del passivo e'
posto in evidenza il patrimonio netto costituito dall'avanzo o dal disavanzo
risultante dal rendiconto di cui all'articolo 5 e dall'ammontare complessivo
dei risultati degli esercizi precedenti. 3. Tra i conti d'ordine viene indicato
l'ammontare presumibile dei sinistri avvenuti e non ancora pagati alla fine
dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. 4. Ai fini della determinazione
del contributo di cui all'articolo 285 del Codice, il rendiconto e' altresi'
corredato da un prospetto dal quale risulta, in base alle comunicazioni
effettuate, a seconda dei casi, dalle imprese designate o dal commissario
liquidatore autorizzato ai sensi dell'articolo 293 del Codice, l'ammontare
presumibile dei danni per sinistri avvenuti e non ancora pagati dai predetti
soggetti alla fine dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. 5. Gli
importi suddetti sono distinti a seconda che si riferiscano: a) ai sinistri
avvenuti nell'esercizio stesso o in esercizi anteriori; b) ai sinistri di cui
alle lettere a), b), c), d), d-bis) e d-ter) dell'articolo 283, comma 1, del
Codice. Art. 7. Vigilanza governativa sul Fondo strada 1. Il Ministero dello
sviluppo economico puo' chiedere in qualunque momento al Fondo strada notizie e
dati sulla gestione del Fondo stesso e disporre accertamenti ove lo ritenga necessario.
Art. 8. Contributo da corrispondere al Fondo strada 1. Entro il 31 dicembre di
ciascun anno il Ministro dello sviluppo economico determina con proprio
decreto, tenuto conto dei risultati dell'esercizio che sono determinati nel
rendiconto della gestione dell'anno precedente, la misura del contributo che le
imprese sono tenute a versare nell'anno successivo al Fondo strada. 2. Entro il
31 gennaio di ogni anno le imprese versano un contributo provvisorio relativo
all'anno stesso, determinato applicando l'aliquota stabilita per detto anno ai
premi incassati risultanti dall'ultimo bilancio approvato, al netto degli oneri
di gestione determinati con provvedimento dell'ISVAP. 3. Il conguaglio fra la
somma effettivamente dovuta dall'impresa e quella anticipata ai sensi del comma
2, nonche' il versamento del saldo a debito o credito dell'impresa stessa, sono
effettuati sulla base dei premi incassati risultanti dal bilancio
dell'esercizio cui si riferisce la somma anticipata, entro il 30 settembre
successivo alla data di approvazione di detto bilancio. Art. 9. Ritardato
versamento del contributo 1.
In caso di ritardato versamento di tutto o di parte del
contributo sono dovuti gli interessi di mora, al tasso legale, a decorrere dal
giorno in cui il versamento stesso avrebbe dovuto essere effettuato. Art. 10.
Designazione delle imprese 1. L'ISVAP
designa le imprese che provvedono alla liquidazione dei sinistri di cui
all'articolo 283, comma 1, del Codice, per la durata di un triennio, sentito il
consiglio di amministrazione della CONSAP e tenuto conto, per ciascuna impresa,
della sua capacita' finanziaria e dell'esistenza di una adeguata organizzazione
per la liquidazione dei sinistri. 2.
L'ISVAP con il provvedimento di cui al comma 1 indica
anche le eventuali societa' di servizio di cui le imprese designate si
avvalgono in via stragiudiziale per le attivita' di accertamento e di
liquidazione dei danni posti a carico del Fondo strada. 3. I provvedimenti di
designazione di cui al comma 1 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Art.
11. Gestione separata delle imprese designate 1. Le imprese designate tengono
gestione separata dei sinistri di cui all'articolo 283, comma 1, del Codice,
provvedendo a tutti gli adempimenti previsti dal presente regolamento. 2. Per
la gestione di cui al comma 1 le imprese tengono separatamente tutti i registri
richiesti dalla normativa in vigore. Art. 12. Intestazione della
corrispondenza, dei libri e dei documenti 1. La corrispondenza, i libri, i
registri e tutti i documenti delle imprese designate relativi alle operazioni
inerenti alla gestione separata dei sinistri di cui all'articolo 283, comma 1,
del Codice recano, oltre alla denominazione dell'impresa e alle altre
indicazioni prescritte, la seguente indicazione: "Impresa designata a
norma dell'articolo 286 del Codice delle assicurazioni private, per la
liquidazione dei sinistri a carico del "Fondo di garanzia per le vittime
della strada". 2. Le imprese designate non possono utilizzare
l'intestazione di cui al comma 1 per la corrispondenza, i libri e i registri e
tutti i documenti relativi alle operazioni che non rientrano nella gestione
separata dei sinistri di cui all'articolo 283, comma 1, del Codice. Art. 13.
Rendiconto delle imprese designate 1. Il rendiconto degli oneri sostenuti in
ciascun semestre che le imprese designate trasmettono al Fondo strada comprende
le seguenti voci: a) pagamenti effettuati nel semestre, per indennizzi di
sinistri avvenuti nell'esercizio e, distintamente, in esercizi anteriori; i
predetti pagamenti sono anche distinti a seconda che si riferiscano a sinistri
di cui alle lettere a), b), c), d), d-bis) e d-ter) dell'articolo 283, comma 1,
del Codice; b) spese sostenute per la liquidazione dei sinistri di cui alla
lettera a); c) quota delle spese generali sostenute nel semestre per la
gestione separata dei sinistri di cui all'articolo 283 del Codice; d) somme
recuperate dall'impresa nel semestre in dipendenza di azioni di regresso e di
surroga, distinte a seconda che si riferiscano a sinistri avvenuti nell'esercizio
o negli esercizi precedenti. 2. Al rendiconto e' allegato un estratto del conto
relativo alle operazioni di addebitamento e accreditamento effettuate nel
semestre dall'impresa nei rapporti con il Fondo strada. 3. Dall'estratto conto
di cui al comma 2 risultano: a) nella parte A: 1) 1'importo dei sinistri, degli
oneri e delle spese desunti dal relativo rendiconto per le voci a), b) e c) di
cui al comma 1; 2) l'importo degli interessi attivi sulle somme anticipate
dall'impresa in conformita' di quanto stabilito nelle convenzioni di cui
all'articolo 286, comma 2, del Codice; 3) le altre somme eventualmente
addebitate al Fondo strada; 4) l'eventuale saldo a conguaglio; b) nella parte
B: 1) l'importo dei rimborsi da parte del Fondo strada all'impresa per le somme
da questa anticipate nel semestre per il pagamento di sinistri e relative spese
di liquidazione; 2) le somme recuperate nel semestre dall'impresa in dipendenza
di azioni di regresso e di surroga, al netto delle relative spese; 3) l'importo
degli interessi passivi; 4) le altre somme eventualmente accreditate al Fondo
strada; 5) l'eventuale saldo a conguaglio. 4. Il rendiconto e' trasmesso nel
termine di quarantacinque giorni dalla scadenza del semestre al quale si
riferisce. 5. Entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello cui si
riferiscono i rendiconti, le imprese designate trasmettono al Fondo strada un
prospetto dal quale risulta l'ammontare presumibile dei danni per sinistri
avvenuti e non ancora pagati alla fine dell'esercizio cui si riferisce il
prospetto. 6. Gli importi di cui al comma 5 sono distinti a seconda che si
riferiscano ai sinistri avvenuti nell'esercizio medesimo o in esercizi
anteriori. I medesimi importi sono anche distinti a seconda che si riferiscano
a sinistri di cui alle lettere a), b), c), d), d-bis) e d-ter) dell'articolo
283, comma 1, del Codice. 7. I documenti indicati nel presente articolo sono
sottoscritti dai legali rappresentanti delle imprese designate. Art. 14.
Convenzioni tra le imprese designate e il Fondo strada 1. Il rimborso da parte
del Fondo strada delle somme anticipate dalle imprese designate ai sensi
dell'articolo 286, comma 1, del Codice e' effettuato secondo apposite
convenzioni stipulate tra le imprese designate e il Fondo strada stesso,
previste all'articolo 286, comma 2, del Codice. 2. Le convenzioni di cui al
comma 1 regolano in ogni caso: a) il termine entro il quale il Fondo strada
comunica il proprio benestare o le sue eventuali osservazioni sui rendiconti
semestrali, trasmessi dalle imprese a norma del presente regolamento; b) il
termine entro il quale il Fondo strada, nei limiti delle proprie
disponibilita', rimette alle imprese designate il saldo dei rendiconti
semestrali; c) le modalita' per la determinazione degli interessi da riconoscere
alle imprese sulle somme da queste anticipate per pagamenti di sinistri e
relative spese di liquidazione; d) i casi di giustificata necessita' in cui le
imprese potranno chiedere il rimborso di somme pagate per sinistri anche prima
della scadenza del termine di cui alla lettera b); e) i criteri cui le imprese
si attengono per determinare le spese di liquidazione dei sinistri di cui
all'articolo 283, comma 1, del Codice e per calcolare la quota parte delle
spese generali da imputarsi alla gestione separata di detti sinistri; f) i casi
in cui le imprese chiedono il preventivo benestare al Fondo strada prima di
procedere alla liquidazione dei sinistri, nonche' le procedure cui le imprese
si attengono nei rapporti con il Fondo strada stesso in caso di contestazioni
relative ai sinistri di cui all'articolo 283, comma 1, del Codice. g) le
situazioni in cui il Fondo strada puo' avocare a se' l'istruttoria e la
definizione di singoli sinistri o gruppi di sinistri dando poi disposizione
alla impresa designata o alla societa' di servizio per il successivo pagamento;
h) le modalita' da seguire da parte delle societa' di servizio in ordine ai
rapporti diretti con il Fondo strada circa la gestione di singoli sinistri; i)
i criteri di adeguata diversificazione in ordine all'assegnazione degli
incarichi ai professionisti per la quantificazione dei danni fisici e materiali
o ai legali per l'assistenza dell'impresa in giudizio; l) l'impegno delle
imprese designate e delle eventuali societa' di servizio, nelle varie fasi di trattazione
del sinistro, a rispettare termini predeterminati; m) l'obbligo per le imprese
designate e le societa' di servizio, quando corrispondono compensi per
l'eventuale assistenza prestata da professionisti, di richiedere la
documentazione probatoria relativa alla prestazione stessa e di indicare il
corrispettivo separatamente rispetto alle voci di danno nella quietanza di
liquidazione, nonche' l'obbligo per le stesse, nell'ipotesi di pagamento
diretto dei compensi dovuti al professionista, di darne comunicazione al
danneggiato, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 148, comma 11, del
Codice, con esclusione dei casi in cui gli importi sono stati liquidati in
sentenza; n) l'obbligo per le imprese designate e le societa' di servizio, per
l'attivita' di liquidazione dei sinistri a carico del Fondo strada, di mettere
a disposizione dei soggetti danneggiati strutture adeguate sia per
distribuzione sul territorio, sia per accessibilita' all'utenza, anche in
relazione agli orari di apertura. Art. 15. Obbligo per le imprese designate di
fornire al Fondo strada dati ed elementi sulla gestione di sinistri e vigilanza
governativa sulle imprese designate. 1. Il Fondo strada puo' chiedere alle
imprese designate dati ed elementi relativi alla gestione dei sinistri di cui
alle lettere a), b), c), d), d-bis) e d-ter) dell'articolo 283, comma 1, del
Codice. Le stesse imprese designate tengono a disposizione del Fondo strada per
gli eventuali riscontri, tutti i libri, registri e documenti riguardanti la
predetta gestione. 2. L'ISVAP
ha facolta' di disporre ispezioni presso le imprese designate e le societa' di
servizio per controllare l'osservanza delle disposizioni della legge, del
regolamento, dei decreti, delle istruzioni ministeriali, delle disposizioni
impartite dall'ISVAP stesso nonche' delle convenzioni di cui all'articolo 14.
3. Le imprese e, ove del caso, le societa' di servizio mettono a disposizione
dei funzionari incaricati delle ispezioni tutta la corrispondenza, gli atti, i
libri, le scritture e tutto quanto concerne i rapporti con il Fondo strada e la
prestazione del servizio di liquidazione dei sinistri, e forniscono altresi' le
notizie e i dati che siano alle stesse richiesti. Art. 16. Efficacia dei
contratti di assicurazione obbligatoria in corso con impresa posta in
liquidazione coatta amministrativa. 1. In caso di liquidazione coatta
amministrativa di una impresa autorizzata all'esercizio dell'assicurazione
della responsabilita' civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli
e dei natanti, i contratti di assicurazione obbligatoria in corso alla data di
pubblicazione del decreto di liquidazione continuano, nei limiti delle somme
minime per cui e' obbligatoria l'assicurazione, a coprire i rischi fino alla
scadenza del periodo di tempo per il quale sono stati rilasciati il certificato
ed il contrassegno. Art. 17. Autorizzazione a procedere alla liquidazione dei
danni 1. L'autorizzazione
prevista dall'articolo 293 del Codice puo' essere rilasciata al commissario
liquidatore solo con il decreto con cui e' disposta la liquidazione coatta
amministrativa. Art. 18. Liquidazione dei danni da parte del commissario
liquidatore autorizzato ai sensi dell'articolo 293, comma 1, del Codice. 1. Il
commissario liquidatore nell'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 293,
comma 1, del Codice accerta l'esistenza e la risarcibilita' del danno e ne
determina l'ammontare. 2. Il commissario liquidatore trasmette al Fondo strada
l'atto di liquidazione sottoscritto anche dal creditore. 3. Nel caso in cui non
sia stato possibile concordare la liquidazione del danno con il creditore, il
commissario liquidatore ne da' comunicazione al Fondo strada, indicando i
motivi del disaccordo e l'ammontare del danno da lui accertato e predisponendo
comunque il relativo atto di liquidazione ai fini del pagamento da parte del
Fondo strada con le medesime modalita' di cui all'articolo 19. Art. 19.
Pagamento del danno da parte del Fondo strada in caso di accordo del creditore
1. Il Fondo strada provvede, nei limiti previsti dall'articolo 283, commi 2 e
4, del Codice, al pagamento della somma a suo carico indicata nell'atto di
liquidazione trasmessogli dal commissario liquidatore ai sensi dell'articolo
18, comma 2, inviando al creditore vaglia postale od assegno di pari importo
ovvero accreditando la somma dovuta sul conto corrente postale o bancario del
creditore stesso. Il pagamento avviene entro 15 giorni dal ricevimento da parte
della CONSAP dell'atto sottoscritto dal commissario liquidatore e dall'avente
diritto. Art. 20. Spese di liquidazione dei danni di cui all'articolo 293,
comma 1, del Codice 1. Le spese sostenute dal commissario liquidatore per la
liquidazione dei danni di cui all'articolo 293, comma 1, del Codice, che sono
direttamente imputabili alla liquidazione di ciascun danno, sono, in caso di
insufficienza dell'attivo, integralmente a carico del Fondo strada. Le spese
per la liquidazione di danni diversi da quelli di cui all'articolo 293, comma
1, del Codice, che sono direttamente imputabili alla liquidazione di ciascun danno,
restano integralmente a carico della liquidazione. 2. Le spese inerenti alla
liquidazione dei danni, diverse da quelle indicate al comma 1, ivi comprese
quelle per il personale riassunto a norma dell'articolo 293, comma 3, del
Codice, sono a carico del Fondo strada nella misura determinata dal rapporto in
cui si trovano nell'ultimo bilancio approvato della societa' posta in
liquidazione coatta amministrativa i premi del ramo "assicurazione
responsabilita' civile autoveicoli" rispetto all'ammontare complessivo dei
premi risultanti dal bilancio stesso. Art. 21. Anticipazione o rimborso delle
spese di liquidazione dei danni 1. Le modalita' per l'anticipazione al
commissario liquidatore delle somme occorrenti per far fronte alle spese di
liquidazione a carico del Fondo strada a norma dell'articolo 20 ovvero per il
rimborso delle spese stesse, sono stabilite con apposita convenzione da
stipularsi tra il commissario liquidatore e il Fondo strada e da sottoporsi
all'approvazione del Ministero dello sviluppo economico. Art. 22. Riassunzione
da parte del commissario liquidatore del personale dell'impresa posta in
liquidazione coatta amministrativa. 1. Il commissario liquidatore autorizzato a
norma dell'articolo 293, comma 1, del Codice provvede, ai sensi del comma 3
dello stesso articolo, entro il mese successivo a quello di pubblicazione del
decreto di cui all'articolo 17,
a riassumere direttamente il personale gia' dipendente
dall'impresa al momento in cui la stessa e' stata posta in liquidazione coatta,
con esclusione del personale dirigente. Il personale riassunto e' inquadrato
sulla base delle norme del contratto collettivo nazionale di lavoro per il
personale dipendente da imprese di assicurazione vigente al momento della
riassunzione, tenuto conto della qualifica attribuitagli, e retribuito con i
minimi previsti dal contratto stesso. Art. 23. Comunicazione da parte del
commissario liquidatore del presumibile importo dei danni ancora da liquidare
per conto del Fondo strada. 1. Entro il mese di aprile di ciascun anno il
commissario liquidatore, autorizzato a norma dell'articolo 293 del Codice,
trasmette al Fondo strada un prospetto dal quale risulti l'ammontare
presumibile dei danni non ancora liquidati per conto del predetto Fondo alla
fine dell'anno precedente. Art. 24. Modalita' di trasmissione della richiesta
di risarcimento all'Organismo di indennizzo 1. Gli aventi diritto, di cui
all'articolo 298, comma 4, del Codice, presentano all'Organismo di indennizzo
la propria richiesta di risarcimento in forma scritta, inviandola a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo telefax, purche' con rilascio
del relativo rapporto di trasmissione, o consegnata a mano all'Organismo di
indennizzo stesso con rilascio di ricevuta. Capo III Norme per la gestione del Fondo
caccia Art. 25. Composizione del comitato 1. Il comitato previsto dall'articolo
303, comma 1, del Codice, e' presieduto dal presidente o, in sua vece,
dall'amministratore delegato della CONSAP, che ne sono membri di diritto. 2.
Fanno parte altresi' del comitato di cui al comma 1: a) due rappresentanti del
Ministero dello sviluppo economico; b) un rappresentante dell'ISVAP; c) il
dirigente della CONSAP, coordinatore delle attivita' del Fondo caccia; d) un
dirigente di imprese assicuratrici designato dall'Associazione di categoria
piu' rappresentativa sul piano nazionale; e) un rappresentante dei consumatori
designato dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti. 3. I
componenti il comitato sono nominati con decreto del Ministro dello sviluppo economico
per la durata di un triennio. L'ufficio di segreteria del comitato e' composto
di due membri di cui un funzionario del Ministero dello sviluppo economico ed
un dipendente della CONSAP. Art. 26. Attribuzioni del Comitato e validita'
delle deliberazioni 1. Spetta al comitato di cui all'articolo 25 fornire parere
al consiglio di amministrazione della CONSAP: a) sulle questioni relative
all'applicazione delle disposizioni di legge concernenti il Fondo caccia; b)
sulla designazione delle imprese di cui al presente capo; c) sulle convenzioni
da stipularsi, con le imprese designate di cui al presente Capo, da parte del
Fondo caccia; d) su ogni altra questione che il consiglio di amministrazione
della CONSAP ritenga di sottoporgli. 2. Il comitato predispone il rendiconto di
gestione del Fondo caccia. 3. Le riunioni del comitato sono valide quando
intervengono almeno quattro dei suoi componenti. 4. Le deliberazioni sono
adottate a maggioranza degli intervenuti; in caso di parita' di voti prevale
quello del presidente. 5 . Ai membri del comitato e della segreteria spetta a
carico del Fondo caccia un gettone di presenza nella
misura determinata dal consiglio di amministrazione della CONSAP. Art. 27.
Modalita' per la gestione del Fondo caccia 1. Il Fondo caccia e' soggetto
patrimoniale autonomo e separato. 2. La CONSAP tiene contabilita' e scritture
separate per le operazioni attinenti alla gestione autonoma del Fondo caccia,
nonche' una separata amministrazione dei beni ad essa pertinenti, in modo che
risulti identificato il patrimonio destinato a rispondere delle obbligazioni
del Fondo stesso. 3. Il consiglio di amministrazione della CONSAP, nel
deliberare sull'impiego delle somme disponibili, tiene conto delle esigenze di
liquidita' del Fondo caccia. Le somme disponibili sono investite esclusivamente
in operazioni in titoli emessi o garantiti dallo Stato italiano. Art. 28.
Rendiconto della gestione del Fondo caccia 1. Il rendiconto della gestione del
Fondo caccia, approvato dal consiglio di amministrazione della CONSAP, e'
trasmesso, unitamente ad una relazione dello stesso consiglio, al Ministero
dello sviluppo economico entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello
cui esso si riferisce. 2. Il rendiconto comprende le seguenti voci: a) in
entrata: 1) contributi di competenza dell'esercizio; 2) redditi ricavati
dall'impiego delle somme disponibili; 3) interessi attivi diversi; 4) somme
recuperate in dipendenza di azioni di regresso e di surroga; 5) sanzioni
amministrative; 6) altre entrate, da indicare analiticamente; 7) eventuale
disavanzo; b) in uscita: 1) somme corrisposte dalle imprese designate per
indennizzi, distinte in relazione alle fattispecie di cui alle lettere a), b) e
c) dell'articolo 302, comma 1, del Codice; 2) spese generali imputabili alla liquidazione
dei sinistri sostenute dalle imprese designate, quali risultano dai rendiconti
delle imprese stesse; 3) spese sostenute dalla CONSAP per la gestione del Fondo
caccia; 4) interessi passivi sulle somme anticipate dalle imprese designate per
pagamenti di sinistri e relative spese di liquidazione, calcolati secondo le
modalita' previste dalle convenzioni con le imprese stesse; 5) altre uscite, da
indicare analiticamente; 6) eventuale avanzo. Art. 29. Situazione patrimoniale
del Fondo caccia 1. Il rendiconto di cui all'articolo 28 e' accompagnato da una
situazione patrimoniale dalla quale risultino alla fine dell'esercizio: a)
nell'attivo: 1 ) depositi presso istituti di credito; 2) attivita' mobiliari,
da indicare analiticamente; 3) crediti per contributi non incassati; 4) altre
partite creditorie, da indicare analiticamente; b) nel passivo: 1) debiti verso
le imprese designate per le somme da queste anticipate per il pagamento di
sinistri, spese di liquidazione e relativi interessi; 2) altre partite debitorie,
da indicare analiticamente. 2.
In apposita sezione separata del passivo e' posto in
evidenza il patrimonio netto costituito dall'avanzo o dal disavanzo risultante
dal rendiconto di cui all'articolo 28 e dall'ammontare complessivo dei
risultati degli esercizi precedenti. 3. Tra i conti d'ordine viene indicato
l'ammontare presumibile dei sinistri avvenuti e non ancora pagati alla fine
dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. 4. Ai fini della determinazione
del contributo di cui all'articolo 303, comma 3, del Codice, il rendiconto e'
altresi' corredato da un prospetto dal quale risulti, in base alle
comunicazioni effettuate dalle imprese designate, l'ammontare presumibile dei
danni per sinistri avvenuti e non ancora pagati dalle imprese stesse alla fine
dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. 5. Gli importi di cui al comma 4
sono distinti a seconda che si riferiscano ai sinistri avvenuti nell'esercizio
o in esercizi anteriori e a seconda che si riferiscano ai sinistri di cui alle
lettere a) o b) o c) del comma 1 dell'articolo 302 del Codice. Art. 30.
Vigilanza governativa sul Fondo caccia 1. Il Ministero dello sviluppo economico
puo' chiedere in qualunque momento al Fondo caccia notizie e dati sulla
gestione del Fondo stesso e disporre accertamenti ove lo ritenga necessario.
Art. 31. Contributo da corrispondere al Fondo caccia 1. Entro il 31 dicembre di
ciascun anno il Ministro dello sviluppo economico determina con proprio
decreto, tenuto conto dei risultati dell'esercizio che sono determinati nel
rendiconto della gestione dell'anno precedente, la misura del contributo che le
imprese sono tenute a versare nell'anno successivo al Fondo caccia. 2. Entro il
31 gennaio di ogni anno le imprese versano un contributo provvisorio relativo
all'anno stesso, determinato applicando l'aliquota stabilita per detto anno ai
premi incassati risultanti dall'ultimo bilancio approvato, al netto degli oneri
di gestione determinati con provvedimento dell'ISVAP. 3. Il conguaglio fra la
somma effettivamente dovuta dall'impresa e quella anticipata ai sensi del comma
2 nonche' il versamento del saldo a debito o credito dell'impresa stessa sono
effettuati sulla base dei premi incassati risultanti dal bilancio
dell'esercizio cui si riferisce la somma anticipata, entro il 30 settembre
successivo alla data di approvazione di detto bilancio. Art. 32. Ritardato
versamento del contributo 1.
In caso di ritardato versamento di tutto o di parte del
contributo sono dovuti gli interessi di mora, al tasso legale, a decorrere dal
giorno in cui il versamento stesso avrebbe dovuto essere effettuato. Art. 33.
Designazione delle imprese 1. L'ISVAP
designa le imprese che provvedono alla liquidazione dei sinistri di cui
all'articolo 302 del Codice, per la durata di un triennio, sentito il consiglio
di amministrazione della CONSAP e tenuto conto per ciascuna impresa della sua
capacita' finanziaria e dell'esistenza di una adeguata organizzazione per la
liquidazione dei sinistri. 2. I decreti di designazione sono pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale. Art. 34. Liquidazione dei danni a cura delle imprese
designate 1. L'impresa
designata provvede a quanto dovuto per i sinistri verificatisi nel territorio
di sua competenza entro tre anni dalla data di pubblicazione del decreto o
dalla diversa data indicata nel decreto stesso. La stessa impresa garantisce il
risarcimento dei sinistri anche oltre la scadenza del periodo stabilito, fino
alla pubblicazione del decreto che designi altra impresa. 2. L'impresa designata che,
anche in via di transazione, ha risarcito il danno nei casi previsti di cui
all'articolo 302, comma 1, lettere a) e b),del Codice, ha azione di regresso,
per conto del Fondo caccia, nei confronti dei responsabili del sinistro per il
recupero dell'indennizzo pagato nonche' dei relativi interessi e spese. 3. L'impresa designata che,
anche in via di transazione, ha risarcito il danno nel caso previsto di cui
all'articolo 302, comma 1, lettera c) del Codice, e' surrogata, per l'importo
pagato, nei diritti dell'assicurato e del danneggiato verso l'impresa posta in
liquidazione coatta amministrativa con gli stessi privilegi stabiliti dalla
legge a favore dei medesimi. 4.
L'eventuale azione per il risarcimento del danno puo'
essere esercitata nei confronti dell'impresa designata competente per il
territorio in cui il sinistro e' avvenuto. Art. 35. Massimali di garanzia 1.
Per i casi previsti all'articolo 302, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice,
il Fondo caccia risarcisce nei limiti massimi di cui all'articolo 12, comma 8,
della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Nell'ipotesi di danni alle cose di cui
alle richiamate lettere b) e c) il Fondo caccia risarcisce per la parte
eccedente l'ammontare di euro cinquecento, sempre con il limite massimo di cui
al citato articolo 12, comma 8. Art. 36. Convenzioni tra le imprese designate e
il Fondo caccia 1. Le somme anticipate dalle imprese designate, comprese le
spese ed al netto delle somme recuperate a norma dell'articolo 304 del Codice,
saranno rimborsate dal Fondo caccia, secondo le convenzioni stipulate fra le
imprese e il Fondo stesso. 2. Le convenzioni di cui al comma 1, soggette ad
approvazione del Ministero dello sviluppo economico, sentito l'ISVAP, devono,
in ogni caso, regolare: a) il termine entro il quale il Fondo caccia comunica
il proprio benestare o le sue eventuali osservazioni sui rendiconti semestrali,
trasmessi dalle imprese designate, a norma dell'articolo 39; b) il termine
entro il quale il Fondo caccia, nei limiti delle proprie disponibilita',
rimette alle imprese designate il saldo dei predetti rendiconti semestrali; c)
le modalita' per la determinazione degli interessi da riconoscere alle imprese
sulle somme da queste anticipate per pagamenti di sinistri e relative spese di
liquidazione; d) i casi di giustificata necessita' in cui le imprese potranno
chiedere il rimborso di somme pagate per sinistri anche prima della scadenza
del termine di cui alla lettera b); e) i criteri cui le imprese si attengono
per determinare le spese di liquidazione dei sinistri di cui all'articolo 302
del Codice, e per calcolare la quota parte delle spese generali da imputarsi
alla gestione separata di detti sinistri; f) i casi in cui le imprese chiedono
il preventivo benestare al Fondo caccia prima di procedere alla liquidazione
dei sinistri, nonche' le procedure cui le imprese si attengono nei rapporti con
il Fondo stesso in caso di contestazioni relative ai sinistri di cui
all'articolo 302 del Codice. Art. 37. Obbligo per le imprese designate di
fornire al Fondo caccia dati ed elementi sulla gestione di sinistri e vigilanza
governativa sulle imprese designate. 1. Il Fondo caccia puo' chiedere alle
imprese designate dati ed elementi relativi alla gestione dei sinistri di cui
all'articolo 302 del Codice. 2. Le stesse imprese designate tengono a
disposizione del Fondo caccia per gli eventuali riscontri, tutti i libri,
registri e documenti riguardanti la predetta gestione. 3. L'ISVAP ha facolta' di
disporre ispezioni presso le imprese designate, per controllare l'osservanza
delle disposizioni di legge, delle istruzioni ministeriali, nonche' delle
convenzioni di cui all'articolo 36. 4. Le imprese mettono a disposizione dei
funzionari incaricati delle ispezioni tutta la corrispondenza, gli atti, i
libri, le scritture e tutto quanto concerne i rapporti con il Fondo caccia e la
prestazione del servizio di liquidazione dei sinistri e forniscono le notizie e
i dati che siano ad esse richiesti. Art. 38. Gestione separata delle imprese
designate 1. Le imprese designate tengono gestione separata dei sinistri di cui
all'articolo 302 del Codice provvedendo a tutti gli adempimenti previsti dal
presente regolamento. 2. Per la gestione di cui al comma 1 le imprese tengono
separatamente tutti i registri richiesti dalla normativa in vigore. 3. La
corrispondenza, i libri, i registri e tutti i documenti delle imprese designate
relativi alle operazioni inerenti alla gestione separata dei sinistri di cui
all'articolo 302 del Codice recano, oltre alla denominazione dell'impresa e
alle altre indicazioni prescritte, la seguente indicazione "Impresa
designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di garanzia per
le vittime della caccia". 4. Le imprese non possono utilizzare
l'intestazione di cui al comma 3 per la corrispondenza, i libri e i registri e
tutti i documenti relativi alle operazioni che non rientrano nella gestione
separata dei sinistri sopra prevista. Art. 39. Rendiconto delle imprese
designate 1. Il rendiconto degli oneri sostenuti in ciascun semestre che le
imprese designate trasmettono al Fondo caccia, comprende le seguenti voci: a) i
pagamenti effettuati nel semestre, per indennizzi di sinistri avvenuti
nell'esercizio e, distintamente, in esercizi anteriori; i predetti pagamenti
sono anche distinti a seconda che si riferiscano a sinistri di cui alle lettere
a) o b) o c) dell'articolo 302, comma 1, del Codice; b) spese sostenute per la
liquidazione dei sinistri di cui alla lettera a); c) quota delle spese generali
sostenute nel semestre per la gestione separata dei sinistri di cui
all'articolo 302 del Codice; d) somme recuperate dall'impresa nel semestre in
dipendenza di azioni di regresso e di surroga, distinte a seconda che si
riferiscano a sinistri avvenuti nell'esercizio o negli esercizi precedenti. 2.
Al rendiconto e' allegato un estratto del conto relativo alle operazioni di
addebitamento e accreditamento effettuate nel semestre dall'impresa nei
rapporti con il Fondo caccia. 3. Dall'estratto conto di cui al comma 2
risultano: a) nella parte A: 1) l'importo dei sinistri, degli oneri e delle
spese desunti dal relativo rendiconto per le voci a), b) e c) di cui al comma
1; 2) l'importo degli interessi attivi sulle somme anticipate dall'impresa in
conformita' di quanto stabilito nelle convenzioni di cui all'articolo 36; 3) le
altre somme eventualmente addebitate al Fondo caccia; 4) l'eventuale saldo a
conguaglio; b) nella parte B: 1) l'importo dei rimborsi da parte del Fondo
caccia all'impresa per le somme da questa anticipate nel semestre per il
pagamento di sinistri e relative spese di liquidazione; 2) le somme recuperate
nel semestre dall'impresa in dipendenza di azioni di regresso e di surroga, al
netto delle relative spese; 3) l'importo degli interessi passivi; 4) altre
somme eventualmente accreditate al Fondo caccia; 5) l'eventuale saldo a
conguaglio. 4. Il rendiconto e' trasmesso nel termine di quarantacinque giorni
dalla scadenza del semestre al quale si riferisce. 5. Entro il mese di aprile
dell'anno successivo a quello cui si riferiscono i rendiconti, le imprese
designate trasmettono al Fondo caccia un prospetto dal quale risulti
l'ammontare presumibile dei danni per sinistri avvenuti e non ancora pagati
alla fine dell'esercizio cui si riferisce il prospetto. 6. Gli importi suddetti
sono distinti a seconda che si riferiscano ai sinistri avvenuti nell'esercizio
medesimo o in esercizi anteriori. 7. I documenti indicati nel presente articolo
sono sottoscritti dai legali rappresentanti delle imprese designate. Capo IV
Disposizioni transitorie Art. 40. Trasferimento da parte del comitato del Fondo
strada del personale di imprese poste in liquidazione coatta amministrativa. 1.
Il comitato del Fondo strada di cui all'articolo 285, comma 1, del Codice
delibera la ripartizione del personale riassunto dal commissario liquidatore
dell'impresa posta in liquidazione, fra le imprese di assicurazione alle quali,
alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono stati assegnati i
contratti per la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei
veicoli a motore e dei natanti di imprese poste in liquidazione coatta
amministrativa, in proporzione all'ammontare dei premi dei contratti assegnati
a ciascuna di esse e fino all'esaurimento degli adempimenti connessi o
susseguenti alle determinazioni adottate per la ripartizione del portafoglio.
2. Quanto disposto al comma 1 non si applica al personale assunto nei dodici
mesi antecedenti la data del provvedimento di liquidazione. 3. Per le
deliberazioni di cui al comma 1, la composizione del Comitato e' integrata da
un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da due
rappresentanti del personale dipendente da imprese di assicurazione e da un
rappresentante degli agenti di assicurazione, scelti dal Ministro dello
sviluppo economico su designazione delle associazioni di categoria piu'
rappresentative sul piano nazionale. 4. Le imprese provvedono all'assunzione
del personale gradualmente secondo un programma concordato con il commissario
liquidatore in relazione alle esigenze della liquidazione. Capo V Abrogazioni
Art. 41. Norme abrogate 1. Dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento sono o restano abrogati: a) il capo V e il capo VI del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973; b) gli articoli 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28 del decreto del Presidente
della Repubblica 16 gennaio 1981, n. 45; c) il decreto ministeriale 22 giugno
1993, n. 346; d) il decreto ministeriale 12 ottobre 1993; e) il decreto
ministeriale 27 gennaio 1997. Il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare. Roma, 28 aprile 2008 Il Ministro: Bersani Visto, il
Guardasigilli: Scotti Registrato alla Corte di conti il 19 maggio 2008 Ufficio
di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 2, foglio
n. 72.
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( da "Borsa e Finanza" del 09-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
UP & DOWN Se
dodici mesi vi sembran pochi di Redazione - 07-06-2008 "Vi sembra brutta
la raccolta di maggio? Allora aspettate i dati di giugno: la prima settimana del
mese, per i fondi comuni, è stata la peggiore che mi ricordi", dice un
gestore sulla breccia da diversi anni. "E la ragione è molto semplice:
siamo il bancomat delle banche, in tre giorni trasformiamo gli investimenti in
quella liquidità di cui il nostro azionista, a dispetto di tutte le
dichiarazioni tranquillizzanti, continua ad avere un disperato bisogno". E
qui i problemi sono due. Quello della condizione di minorità nella quale versa
il risparmio gestito in Italia, questione che a fine mese vedrà le conclusioni
del tavolo Draghi-gestori, e fermiamoci qui. E quello, ben più preoccupante,
delle condizioni del sistema creditizio. Come è noto, in settimana è bastata la
notizia delle difficoltà di un'altra banca inglese di seconda fila, Bradford
& Bingley, per riportare indietro di parecchi mesi le lancette della crisi
subprime. Il nervosismo ha piegato le ginocchia ai listini azionari, secondo un
copione collaudato che insiste a indicare in Lehman Brothers l'anello debole
della catena delle banche d'affari. Nella City qualche analista ha provato a
fare una stima dei veicoli fuori bilancio che aleggiano sul sistema
finanziario: è venuta fuori la strabiliante cifra di 5mila miliardi di dollari.
Vera o meno che sia questa cifra, è un fatto che la quantità di spazzatura in
circolazione è ancora enorme e il problema non è tanto quello del funding di
questi veicoli, che resta comunque una pesante ipoteca sulla liquidità, quanto
il loro rientro nei bilanci delle banche che li hanno originati, un rientro che
avrebbe conseguenze devastanti sui ratio con la conseguente necessità di
chiudere una grande quantità di impieghi verso l'economia reale. Quanto a dire
che il credit crunch è un problema con il quale occorrerà misurarsi ancora per
chissà quanto. L'epicentro della crisi - in un mondo shareholder value, nel
quale l'unica cosa che sembra importare è il conto economico - è lo stato
patrimoniale delle banche. Non a caso Mario Draghi, pur con
quell'understatement che lo spinge a dipingere come
turbolenza quella che in realtà è una crisi strutturale della finanza globale,
nelle Considerazioni finali ha concentrato la sua attenzione e i suoi moniti
sulla struttura patrimoniale degli istituti di credito, fino a metterli in
guardia da politiche di pay out troppo generose e a suggerire di sviluppare
excess capital non appena le condizioni di mercato lo consentano.
Proprio perché è sempre più diffusa la consapevolezza della natura della crisi
- non fosse altro per la sua eccezionale durata, visto che è passato quasi un
anno dalle prime scosse telluriche - è abbastanza evidente il differente
approccio che sta maturando tra le autorità monetarie e che andrà verificato
nel meeting del G8 in programma a Osaka nel prossimo week end. L'orientamento
della Bce di aumentare i tassi d'interesse nella prossima riunione di luglio,
ma anche l'esplicito sostegno a favore del dollaro da parte di Ben Bernanke (a
quando risale l'ultima esternazione di un governatore della Fed sul biglietto
verde?), dimostrano che i timori sulla crescita e sulla tenuta dei mercati e
degli intermediari hanno lasciato il posto a una ben diversa priorità: la
stabilizzazione del quadro macroeconomico come condizione per evitare di pagare
un prezzo drammatico in futuro. È chiaro che sull'economia mondiale è andato caricandosi
un potenziale inflazionistico enorme, reso ancora più grande dalla debolezza
del dollaro. Come dimostra l'esperienza degli anni '70 e '80, il costo di
politiche disinflazionistiche tardive è molto elevato in termini di crescita e
occorre gestire la situazione prima che sfugga di mano. È quindi, in un certo
senso, la vittoria della linea di Jean Claude Trichet. E una spia di questo
vantaggio psicologico si ritrova nel dibattito britannico sull'opportunità per
la Gran Bretagna di confluire nell'euro, prospettiva che fino a un anno fa
avrebbe fatto inorridire i sudditi di Sua Maestà. L'altro tema sul quale è
auspicabile che il G8 non sia evasivo riguarda gli effetti di un uso intensivo
della finanza derivata sulle commodity, e in particolare su quelle alimentari.
Per capirci, se un titolo Generali passa di mano a 90 euro ci sarà qualcuno che
ci perde e qualcuno che ci guadagna, ma le conseguenze per la compagnia, e a
maggior ragione per l'economia italiana, sono irrilevanti. Ma se sui mercati
future il prezzo del riso triplica e questo stesso prezzo si applica sul
fisico, scoppia una catastrofe alimentare alla quale qualsiasi summit della Fao
non fa neppure il solletico. Quando gli investimenti finanziari sulle soft
commodity superano i 300 miliardi dollari, come succede di questi tempi, è
chiaro che il driver dei prezzi non sono più la domanda e l'offerta fisica,
bensì il consenso degli analisti su qualche parametro come i consumi del 2020.
Ma a farne le spese è il consumatore finale. Prendiamo il caso del petrolio. Il
costo medio di estrazione si aggira sui 10-12 dollari. Per il Paese produttore
il petrolio è un dono della natura. Per la compagnia petrolifera un prezzo
fissato in contratti a lungo termine, che risentono solo parzialmente delle
oscillazioni di mercato. Per chi lo raffina è un mark up da applicare sul
prezzo d'acquisto. Per lo Stato che lo tassa vale il medesimo principio. Per il
trader che lo tratta sui mercati finanziari è un differenziale che si incassa
alla scadenza. Tutti hanno interesse a far salire il barile e per tutti 130
dollari sono un prezzo virtuale. Tranne uno: chi fa il pieno di benzina. Ora si
parla di introdurre una Robin tax sugli utili petroliferi, e può darsi che
altri Paesi seguano l'esempio di Giulio Tremonti, che si è assunto il ruolo di
battistrada. Come funzionerà l'imposta? Per evitare il rischio di traslazione,
ovvero di trasferimento sui consumatori, molto alto in queste condizioni di
mercato, dovrà colpire nella parte bassa del conto economico e potrebbe quindi prendere
la forma di un'addizionale Ires. Ma la vera scommessa è come limitare i danni
sui consumatori, ovvero eliminare gli oneri impropri che gravano sui carburanti
e sulle bollette. La Robin tax è un'opportunità (che va colta) non una
soluzione.
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( da "Mattino, Il (Circondario Sud2)" del
09-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Finanziaria, nel
2009 ricette mediche tutte on line FRANCESCO CARBONE Sempre più web per la
sanità, sia per la gestione del servizio sanitario nazionale, sia per i
cittadini. Per questo si mirerebbe a spostare su internet sia le prescrizioni
mediche, sia tutte le informazioni sanitarie dei singoli cittadini. Con due
scopi: controllare l'andamento della spesa e facilitare l'accesso alle cure
rendendole sempre più mirate. È questo il senso di un pacchetto di norme allo
studio in questi giorni in vista della messa a punto della Finanziaria per la
quale, entro questa settimana, dovranno essere scremate le diverse ipotesi sul
tappeto. Il percorso che si seguirà viene indicato dal ministro al Welfare,
Maurizio Sacconi: il 18 o 19 giugno il Cdm darà il via libera a un decreto e a
un ddl, insieme, chiaramente, al Dpef che indicherà la rotta da seguire nel
prossimo triennio. Poi a settembre ci sarà la Finanziaria vera e propria
"con annesso bilancio, dal contenuto essenziale e senza norme sostanziali,
perché quelle saranno già varate dal Parlamento entro giugno". Il ministro
non fa quindi riferimento a un possibile nuovo decreto a settembre, ipotesi
ventilata in questi giorni, né a una correzione a valere sul 2008 che potrebbe
però scaturire dall'attuazione immediata delle norme del decreto. Già nota
l'entità finanziaria del percorso: 12 miliardi l'anno per tre anni fino a
centrare il pareggio di bilancio nel 2011, un anno prima degli altri paesi
europei in deficit. Ecco intanto alcune delle idee sulle quali si lavora e che
potrebbero confluire nella manovra. Sanità su web. Ricette mediche e
specialistiche dei medici del servizio sanitario nazionale viaggeranno solo
online. Il progetto avrebbe durata quadriennale partendo dal 2009 e arrivando a
regime nel 2012. La ratio della norma è potenziare il monitoraggio della spesa
pubblica e misurare l'appropriatezza delle cure prescritte. Si ipotizza anche
la possibilità per i cittadini di prendere medicine in farmacia senza ricetta
ma esibendo la tessera sanitaria o il ricorso alla ricetta informatizzata
periodica per i malati cronici. In questo caso il risparmio stimato per la
prescrizione online sarebbe, a regime, pari al 10% della spesa farmaceutica
(poco inferiore ai 15 miliardi l'anno scorso). Si avvierebbe parallelamente un
tavolo permanente per l'armonizzazione delle politiche della sanità elettronica
che avrebbe tra i suoi scopi la realizzazione del fascicolo sanitario
elettronico del cittadino. Il tutto, chiaramente, con una particolare
attenzione alla sicurezza e protezione dei dati personali. La
realizzazione del tavolo di confronto sarebbe a costo zero, cioè non sarebbero
previsti gettoni di
presenza per chi partecipa. Cumulo
lavoro-pensione. Potrebbe arrivare l'abolizione del divieto di cumulo tra
salario e pensione. Precari. No alla stabilizzazione decisa con le ultime due
Finanziarie per i precari della pubblica amministrazione. Carta
identità. Potrebbe avere vita più lunga: dagli attuali 5 a 10 anni. Banca Sud
popolare. La Banca del Sud, la creatura del ministro Tremonti (in realtà già
esistente a Napoli per iniziativa di privati), avrebbe un avvenire da banca
popolare. Tra le altre norme anche una che recupera i dividendi di Sviluppo
Italia (circa 850 milioni). Il ministro del Welfare Maurizio Sacconi e a destra
un computer in una farmacia.
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( da "Tempo, Il" del 09-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Stampa il nuovo dpef
Sanità, arriva la ricetta on-line Sempre più web per la sanità, sia per la
gestione del servizio sanitario nazionale, sia per i cittadini. Per questo si
mirerebbe a spostare su internet sia le prescrizioni mediche, sia tutte le
informazioni "sanitarie" dei singoli cittadini. Con due scopi:
controllare l'andamento della spesa e facilitare l'accesso alle cure rendendole
sempre più "mirate". è questo il senso di un pacchetto di norme allo
studio in questi giorni in vista della messa a punto della Finanziaria per la
quale, entro questa settimana, dovranno essere scremate le diverse ipotesi sul
tappeto. Il percorso che si seguirà è stato indicato ieri dal ministro al
Lavoro, Maurizio Sacconi: il 18 o 19 giugno il Cdm darà il via libera a un
decreto e ad un ddl, insieme, chiaramente, al Dpef che indicherà la
"rotta" da seguire nel prossimo triennio. Poi a settembre ci sarà la
Finanziaria vera e propria "con annesso bilancio, dal contenuto essenziale
e senza norme sostanziali, perché quelle saranno già varate dal Parlamento
entro giugno". Il ministro non ha fatto quindi riferimento a un possibile
nuovo decreto a settembre, ipotesi ventilata in questi giorni, né ad una
correzione a valere sul 2008 che potrebbe però scaturire dall'attuazione
immediata delle norme del decreto. Già nota l'entità finanziaria del percorso:
12 miliardi l'anno per tre anni fino a centrare il pareggio di bilancio nel
2011, un anno prima degli altri paesi europei in deficit. Ecco intanto alcune
delle idee sulle quali si lavora e che potrebbero confluire nella manovra.
Ricette e cartella sanità su web. Ricette mediche e specialistiche dei medici
del servizio sanitario nazionale viaggeranno solo on line. Il progetto avrebbe
durata quadriennale partendo dal 2009 e arrivando a regime nel 2012. La "ratio"
della norma è di potenziare il monitoraggio della spesa pubblica e misurare
l'appropriatezza delle cure prescritte. Si ipotizza anche la possibilità per i
cittadini di prendere medicine in farmacia senza ricetta ma esibendo la tessera
sanitaria o il ricorso alla ricetta informatizzata periodica per i malati
cronici. In questo caso il risparmio stimato per la prescrizione on line
sarebbe, a regime, pari a circa il 10% della spesa farmaceutica (poco inferiore
ai 15 miliardi l'anno scorso). Si avvierebbe parallelamente un "tavolo
permanente" per l'armonizzazione delle politiche della sanità elettronica
che avrebbe tra i suoi scopi la realizzazione del "fascicolo sanitario
elettronico del cittadino". Il tutto, chiaramente, con una particolare
attenzione alla sicurezza e protezione dei dati personali. La
realizzazione del tavolo di confronto sarebbe a costo zero, cioè non sarebbero
previsti gettoni di
presenza per chi partecipa. No a divieto
cumulo lavoro-pensione. Potrebbe arrivare l'abolizione del divieto di cumulo
tra salario e pensione. Via comunità montane e stop province. Si
ipotizza di eliminare le comunità montane e bloccare le nuove province. Tra le
ipotesi anche quella di far aggregare i piccoli comuni per funzioni come la
scuola. Stop a carta per pubblica amministrazione. Sarebbe allo studio un piano
"taglia-carta" per la pubblica amministrazione. Ad esempio, la
Gazzetta Ufficiale arriverebbe così solo in versione on line. Carta identità
più longeva. La carta d'identità potrebbe avere "vita" più lunga:
dagli attuali 5 a
10 anni. Aprire imprese in un'ora. La norma per aprire un'impresa in tempi
record potrebbe ora essere inserita nella Finanziaria. Si ipotizzano anche meno
controlli sulle società se "certificate". Banca sud popolare, 850
milioni da Sviluppo Italia. La Banca del Sud, la "creatura" del
ministro Tremonti, avrebbe un avvenire da banca popolare. Tra le altre norme
anche una che "recupera" i dividendi di Sviluppo Italia (circa 850
milioni). Liberalizzazioni acqua, farmacie, servizi. Arriverebbero norme per la
liberalizzazione della gestione delle acque, per le farmacie e i servizi
pubblici locali. Processi più cari, tribunali meno "affollati". Si
ipotizza di aumentare il contributo per l'iscrizione al ruolo dai processi di
secondo grado in su. L'effetto sarebbe ingolfare meno i tribunali e reperire
risorse per la Giustizia. Rifinanziare wi-fi per università. Rifinanziare il
progetto per realizzare reti Wi-fi nelle Università.
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