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DOSSIER “I COSTI DELLA POLITICA.”

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tARTICOLI DEL  9-6-2008      #TOP



Report "Costi dei politici"

·                     Indice delle sezioni

·                     Indice degli articoli

·                     Articoli

Indice delle sezioni

Costi dei politici (12)


Indice degli articoli

Sezione principale: Costi dei politici

Gomorra ( da "Nuova Sardegna, La" del 09-06-2008)
Argomenti: Costi della politica

Abstract: Edizioni e/o) Ultima sentenza John Grisham (Mondadori) L'uomo che non credeva in Dio Eugenio Scalfari (Einaudi) La deriva G. Antonio Stella e Sergio Rizzo (Rizzoli) Se li conosci li eviti Travaglio e Peter Gomez (Chiarelettere) La graduatoria è compilata tenendo conto delle vendite nel periodo dal 31 maggio al 6 giugno 2008.

La giunta costa 138 mila euro in più ( da "Tribuna di Treviso, La" del 09-06-2008)
Argomenti: Costi della politica

Abstract: riducessero lo stipendio e i consiglieri diminuissero il gettone di presenza. Sarebbe bello che tenessero fermo il monte compensi nonostante l'aumento delle cariche. Se si mantenesse il budget di prima, la riduzione sarebbe di un 20-25%". Rosi ha poi criticato l'annunciato taglio di una commissione consiliari rispetto alle 5 di prima, con l'accorpamento della Cultura con il Sociale,

I SOLDI E LA POLITICA ( da "Tribuna di Treviso, La" del 09-06-2008)
Argomenti: Costi della politica

Abstract: La paga di un assessore + 19.000 € Alla voce presidenza del consiglio: Salvadori lo farà a tempo pieno, Iannicelli era a mezzo stipendio (conservava parte degli emolumenti da uffciale). 96 € Il gettone di presenza di un consigliere, sia ai Trecento che in commissione.

Rivoluzione in Sanità: cartelle cliniche e ricette saranno virtuali ( da "Giornale di Brescia" del 09-06-2008)
Argomenti: Costi della politica

Abstract: armonizzazione delle politiche della sanità elettronica che avrebbe tra i suoi scopi la realizzazione del "fascicolo sanitario elettronico del cittadino". Il tutto, chiaramente, con una particolare attenzione alla sicurezza e protezione dei dati personali. La realizzazione del tavolo di confronto sarebbe a costo zero, cioè non sarebbero previsti gettoni di presenza per chi partecipa.

Indennità e gettoni non possono mai convivere ( da "Sole 24 Ore, Il (Del Lunedi)" del 09-06-2008)
Argomenti: Costi della politica

Abstract: il diritto a percepire un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni (articolo 82, comma 2). è invece disposto il divieto di cumulo di più indennità o il cumulo di indennità e gettone di presenza (articolo 82, comma 5), e viene sancito il divieto di cumulo tra indennità e gettoni per incarichi in diversi enti locali,

FABRIANO - Dovrebbe essere finalmente il giorno del via libera all'approvazione del bilancio di prev ( da "Messaggero, Il (Ancona)" del 09-06-2008)
Argomenti: Costi della politica

Abstract: Isione del comune di Fabriano. L'ottava seduta darà la fumata bianca, alla modica cifra di circa 30mila euro. Questa la somma che il comune spenderà in gettoni di presenza e rimborso spese per le aziende dove lavorano i consiglieri comunali. Una cifra importante che i fabrianesi dovranno aggiungere alla "stangata" che l'approvazione,

Rea: <Fondi europei, in Regione manca trasparenza> ( da "Corriere del Mezzogiorno" del 09-06-2008)
Argomenti: Costi della politica

Abstract: intervista La sindacalista: l'assessorato al personale non conosce il numero dei consulenti Rea: "Fondi europei, in Regione manca trasparenza" NAPOLI - Anna Rea domani si tiene la conferenza organizzativa della Uil sul tema: Cambiare si deve. Tre i punti: reddito, contrattazione e federalismo. Quanto serve cambiare in Campania?

La ricetta medica navigherà su internet ( da "Tirreno, Il" del 09-06-2008)
Argomenti: Costi della politica

Abstract: La realizzazione del tavolo di confronto sarebbe a costo zero, cioè non sarebbero previsti gettoni di presenza per chi partecipa. Lavoro-pensione. Potrebbe arrivare l'abolizione del divieto di cumulo tra salario e pensione. Comunità montane. Si ipotizza di eliminare le comunità montane e bloccare le nuove province.

Fondo di garanzia per le vittime della strada e della caccia: modalità di gestione ( da "AltaLex" del 09-06-2008)
Argomenti: Costi della politica

Abstract: In caso di parita' di voti prevale quello del presidente. Ai membri del comitato e della segreteria spetta a carico del Fondo strada un gettone di presenza nella misura determinata dal consiglio di amministrazione della CONSAP. Art. 4. Modalita' per la gestione del Fondo strada 1.

Se dodici mesi vi sembran pochi ( da "Borsa e Finanza" del 09-06-2008)
Argomenti: Costi della politica

Abstract: dipingere come turbolenza quella che in realtà è una crisi strutturale della finanza globale, nelle Considerazioni finali ha concentrato la sua attenzione e i suoi moniti sulla struttura patrimoniale degli istituti di credito, fino a metterli in guardia da politiche di pay out troppo generose e a suggerire di sviluppare excess capital non appena le condizioni di mercato lo consentano.

FINANZIARIA, NEL 2009 RICETTE MEDICHE TUTTE ON LINE ( da "Mattino, Il (Circondario Sud2)" del 09-06-2008)
Argomenti: Costi della politica

Abstract: La realizzazione del tavolo di confronto sarebbe a costo zero, cioè non sarebbero previsti gettoni di presenza per chi partecipa. Cumulo lavoro-pensione. Potrebbe arrivare l'abolizione del divieto di cumulo tra salario e pensione. Precari. No alla stabilizzazione decisa con le ultime due Finanziarie per i precari della pubblica amministrazione.

Sanità, arriva la ricetta on-line ( da "Tempo, Il" del 09-06-2008)
Argomenti: Costi della politica

Abstract: La realizzazione del tavolo di confronto sarebbe a costo zero, cioè non sarebbero previsti gettoni di presenza per chi partecipa. No a divieto cumulo lavoro-pensione. Potrebbe arrivare l'abolizione del divieto di cumulo tra salario e pensione. Via comunità montane e stop province.


Articoli

Gomorra (sezione: Costi dei politici)

( da "Nuova Sardegna, La" del 09-06-2008)

Argomenti: Costi della politica

Cultura e Spettacoli Gomorra Gomorra Roberto Saviano (Mondadori) Firmino Sam Savage (Einaudi) I tre inverni della paura Giampaolo Pansa (Rizzoli) Pochi inutili nascondigli Giorgio Faletti (Baldini Castoldi Dalai) La solitudine dei numeri primi Paolo Giordano (Mondadori) L'eleganza del riccio Muriel Barbery (Edizioni e/o) Ultima sentenza John Grisham (Mondadori) L'uomo che non credeva in Dio Eugenio Scalfari (Einaudi) La deriva G. Antonio Stella e Sergio Rizzo (Rizzoli) Se li conosci li eviti Travaglio e Peter Gomez (Chiarelettere) La graduatoria è compilata tenendo conto delle vendite nel periodo dal 31 maggio al 6 giugno 2008.

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La giunta costa 138 mila euro in più (sezione: Costi dei politici)

( da "Tribuna di Treviso, La" del 09-06-2008)

Argomenti: Costi della politica

"Un'Altra Treviso" passa al setaccio i conti di Ca' Sugana e di palazzo dei Trecento: il taglio dei quartieri ne fa comunque rispamiare quasi 45mila La giunta costa 138 mila euro in più Effetto dell'incremento degli assessorati e dell'indennità piena per Gobbo E il presidente del consiglio stavolta percepirà la paga piena Prima era dimezzata La seconda giunta Gobbo costerà ai trevigiani quasi 100 mila euro in più rispetto alla prima. Prima infatti Gobbo, in qualità di eurodeputato, non percepiva l'indennità da sindaco. Ora invece si beccherà 71 mila euro all'anno. C'è poi un assessore in più, altri 48 mila euro. E il nuovo presidente del consiglio comunale Salvadori, rispetto a Iannicelli, prenderà l'indennità piena, 19 mila euro in più. La spesa in più sarebbe di 138 mila euro. Stiamo parlando di lordo, comunque una bella cifra. Solo che dalla somma bisogna togliere 45 mila euro, poiché il governo - non la Lega di Ca' Sugana - ha deciso di eliminare le circoscrizioni, e quindi si risparmierà sulle indennità di presidenti e consiglieri di quartiere. Totale finale del nuovo salasso, quindi, 93 mila euro. Ai quali bisognerebbe però aggiungere rimborsi spese, bollette per i telefonini della giunta e costi per le auto blu, ma gli uffici municipali non forniscono dati a tal proposito. A fare le pulci alla giunta Gobbo-bis è Gigi Calesso dell'associazione Un'Altra Treviso, sulla scia delle considerazioni fatte dal leader di "Città Mia" Franco Rosi all'ultimo consiglio comunale. Calesso, carte alla mano, ha analizzato le indennità globali lorde di presenza e di carica del 2006 a Ca' Sugana e a palazzo dei Trecento. Eccole. Indennità di presenza in consiglio e per le commissioni consiliari: 127.541,12 euro. Indennità di presenza alle sedute delle circoscrizioni: 9.394,00 euro. Indennità di carica dei presidenti di circoscrizione: 35.157,45 euro. Passiamo alle indennità di carica per gli amministratori comunali. Il sindaco di Treviso ha una "paga" di 70.445,59 euro, mentre il vicesindaco si becca 60.574,20 euro. Al presidente del consiglio vanno invece 37.084,87 euro. Costo totale degli assessori di Ca' Sugana nel 2006: 284.833,35 euro. Cosa cambia con l'avvento della giunta Gobbo-bis, la prima dell'asse Lega-Pdl? "Nel 2007 - spiega Calesso - Gobbo non percepiva l'indennità di sindaco in quanto eurodeputato, ma ora che si è dovuto dimettere da Bruxelles la riavrà. L'ex presidente del consiglio comunale Giancarlo Iannicelli aveva invece l'indennità ridotta perché aveva ripreso a lavorare: l'attuale presidente Renato Salvadori tornerà invece a percepirla integralmente. Rispetto al 2006 inoltre - continua Calesso - c'è stato di sicuro un adeguamento sulla base dell'inflazione per tutte le indennità. Gli assessori sono poi saliti da 6 a 7, se si esclude Gentilini: le indennità complessive aumenteranno quindi da 285 mila a 332 mila euro, dato che ogni assessore percepisce circa 48 mila euro lordi". E quindi Gobbo prenderà quasi 71 mila euro lordi all'anno, ogni assessore circa 48 mila euro mentre l'indennità piena per Salvadori comporterà una spesa aggiuntiva di 19 mila euro. Se togliamo i soldi per i quartieri, 45 mila euro, si arriva così a 93 mila euro. Somma in più di cui i trevigiani dovranno farsi carico. Esclusi, dicevamo, rimborsi, segreteria e telefonini. "L'unica riduzione di spese - chiude Calesso - è dovuta al governo, non alle scelte della casta padana". Rosi è stato altrettanto chiaro: "Sarebbe un bel segnale se gli assessori si riducessero lo stipendio e i consiglieri diminuissero il gettone di presenza. Sarebbe bello che tenessero fermo il monte compensi nonostante l'aumento delle cariche. Se si mantenesse il budget di prima, la riduzione sarebbe di un 20-25%". Rosi ha poi criticato l'annunciato taglio di una commissione consiliari rispetto alle 5 di prima, con l'accorpamento della Cultura con il Sociale, "per economizzare" ha detto la Lega. "A questo punto - replica Rosi - diventa ancora più incomprensibile l'aggiunta di un assessorato in più". (Alessandro Zago).

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I SOLDI E LA POLITICA (sezione: Costi dei politici)

( da "Tribuna di Treviso, La" del 09-06-2008)

Argomenti: Costi della politica

+ 138.000 € La nuova giunta comunale costerà ai trevigiani ben 138 mila euro in più rispetto alla precedente 332.000 € Il costo totale della giunta, con la poltrona in più e l'indennità del sindaco a carico 48.000 € La paga di un assessore + 19.000 € Alla voce presidenza del consiglio: Salvadori lo farà a tempo pieno, Iannicelli era a mezzo stipendio (conservava parte degli emolumenti da uffciale). 96 € Il gettone di presenza di un consigliere, sia ai Trecento che in commissione.

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Rivoluzione in Sanità: cartelle cliniche e ricette saranno virtuali (sezione: Costi dei politici)

( da "Giornale di Brescia" del 09-06-2008)

Argomenti: Costi della politica

Edizione: 09/06/2008 testata: Giornale di Brescia sezione:IN PRIMO PIANO FINANZIARIA Rivoluzione in Sanità: cartelle cliniche e ricette saranno "virtuali" ROMA - Sempre più web per la sanità, sia per la gestione del servizio sanitario nazionale, sia per i cittadini. È questo il senso di un pacchetto di norme allo studio in questi giorni in vista della messa a punto della Finanziaria. Le ricette mediche e specialistiche dei medici del Servizio sanitario nazionale viaggeranno solo on line. Il progetto avrebbe durata quadriennale partendo dal 2009 e arrivando a regime nel 2012. La "ratio" della norma è di potenziare il monitoraggio della spesa pubblica e misurare l'appropriatezza delle cure prescritte. Si ipotizza anche la possibilità per i cittadini di prendere medicine in farmacia senza ricetta ma esibendo la tessera sanitaria o il ricorso alla ricetta informatizzata periodica per i malati cronici. In questo caso il risparmio stimato per la prescrizione on line sarebbe, a regime, pari a circa il 10% della spesa farmaceutica (poco inferiore ai 15 miliardi l'anno scorso). Si avvierebbe parallelamente un "tavolo permanente" per l'armonizzazione delle politiche della sanità elettronica che avrebbe tra i suoi scopi la realizzazione del "fascicolo sanitario elettronico del cittadino". Il tutto, chiaramente, con una particolare attenzione alla sicurezza e protezione dei dati personali. La realizzazione del tavolo di confronto sarebbe a costo zero, cioè non sarebbero previsti gettoni di presenza per chi partecipa.

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Indennità e gettoni non possono mai convivere (sezione: Costi dei politici)

( da "Sole 24 Ore, Il (Del Lunedi)" del 09-06-2008)

Argomenti: Costi della politica

Il Sole-24 Ore del lunedì sezione: AUTONOMIE LOCALI E PA data: 2008-06-09 - pag: 52 autore: Amministratori. I chiarimenti della Corte dei conti Indennità e gettoni non possono mai convivere Raffaele Cusmai Niente cumulo dell'indennità di funzione e gettone di presenza anche per mandati elettivi presso enti diversi ricoperti dalla stessa persona, in virtù dell'abrogazione (operata dall'articolo 2, comma 25, della Finanziaria 2008) dell'articolo 82, comma 6 del Dlgs 267/2000. è questo l'orientamento espresso nel parere 11/2008 della Sezione regionale di controllo per il Veneto della Corte dei conti in risposta ad un quesito di un ente locale in merito alla possibilità di riconoscere il cumulo degli emolumenti per incarichi conferiti in enti diversi. La tesi possibilista dell'ente verteva sull'interpretazione degli articoli 82 e 83 del Tuel secondo i quali è prevista un'indennità di funzione per taluni soggetti, il cui importo è definito con Dm (articolo 82, comma 1), ed è attribuito ai consiglieri comunali, provinciali, circoscrizionali, limitatamente ai Comuni capoluogo di provincia, e delle comunità montane, il diritto a percepire un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni (articolo 82, comma 2). è invece disposto il divieto di cumulo di più indennità o il cumulo di indennità e gettone di presenza (articolo 82, comma 5), e viene sancito il divieto di cumulo tra indennità e gettoni per incarichi in diversi enti locali, limitatamente al caso dei parlamentari e dei consiglieri regionali (articolo 83, comma 1) e al caso della partecipazione ad organi e commissioni "connessa all'esercizio delle proprie funzioni pubbliche" (articolo 83, comma 2). Nessun divieto di cumulo, infine, è previsto negli altri casi, come nell'ipotesi di sindaco che sia anche consigliere provinciale. Di diverso avviso la Sezione, la quale, nonostante le giustificazioni addotte dall'ente per la reviviscenza del cumulo, ha negato perentoriamente tale possibilità. Soprattutto, ha puntualizzato la Corte, in ossequio alla collocazione sistematica della norma abrogatrice nel pacchetto delle disposizioni riguardanti il contenimento dei costi della politica negli enti locali. In questo senso, ha osservato la Corte,"l'interpretazione preconizzata dall'ente teso a una conferma della cumulabilità si sostanzierebbe in una sorta di interpretatio abrogans della norma della legge finanziaria, la cui ratio risiede nel complesso delle disposizioni tese alla riduzione dei costi della politica". Sicchè, non rileverebbe – quanto a una possibile soluzione contraria – l'assenza di un espresso divieto di cumulo nel testo dell'articolo 83 del Tuel, come integrato dalla Finanziaria per il 2008, che contempla esclusivamente alcune ipotesi di divieto di cumulo, oltre quelle previste esemplificativamente nei commi 5 e 7 dell'articolo 82: divieto per i parlamentari e i consiglieri regionali; nel caso di cariche incompatibili e nell'ipotesi di ulteriori compensi per gli amministratori locali nominati in organi o commissioni connesse all'esercizio delle proprie funzioni. Tale ultima fattispecie, inserita nella Finanziaria 2008, per essere riferita alla carica ricoperta in un solo ente e per il riferimento alla nozione di "compenso", ha ribadito la Corte, va intesa quale "norma generale di chiusura rispetto a quella specifica posta dall'articolo 82, comma 7, del Tuel", che attiene al solo divieto di cumulo tra indennità di funzione e gettone di presenza. LA CHIUSURA Le previsioni contenute nella Finanziaria 2008 hanno un carattere generale e abrogano tutte le norme contrarie del Tuel.

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FABRIANO - Dovrebbe essere finalmente il giorno del via libera all'approvazione del bilancio di prev (sezione: Costi dei politici)

( da "Messaggero, Il (Ancona)" del 09-06-2008)

Argomenti: Costi della politica

Isione del comune di Fabriano. L'ottava seduta darà la fumata bianca, alla modica cifra di circa 30mila euro. Questa la somma che il comune spenderà in gettoni di presenza e rimborso spese per le aziende dove lavorano i consiglieri comunali. Una cifra importante che i fabrianesi dovranno aggiungere alla "stangata" che l'approvazione, scontata, del bilancio di previsione che presenta il raddoppio Irpef da 0,4 a 0,8% con fascia di esenzione a 12mila euro, Tosap con aumenti compresi fra il 50 e 150 per cento, +40% della tariffa oraria zone blu della città, +130% della tassa sulla pubblicità, adeguamento Istat delle tariffe dei servizi a domanda individuale dell'1,80%. La seduta odierna dovrebbe, comunque, portata all'approvazione a maggioranza del documento contabile della città della carta. Una vera e propria maratona che sta, sotto alcuni punti di vista, lasciando strascichi importanti in seno alla maggioranza. Sabato scorso, infatti, al momento della votazione dell'ordine del giorno presentato dalla maggioranza, su esplicita richiesta di Rc, il presidente dell'assise civica, l'ex diessino, oggi Pd, presidente del consiglio comunale, Giuseppe Mingarelli, si è astenuto. Un segnale importante, considerato che tutti i capigruppo di maggioranza hanno sottoscritto l'odg. Spesso nel corso di queste sedute di bilancio, componenti della maggioranza hanno avuto a che dire nei confronti di Mingarelli. Si fa sempre più strada, l'ipotesi secondo la quale si potrebbe assistere ad un rimpasto nella Giunta Sorci. Rimpasto che potrebbe coinvolgere anche la poltrona di presidente del consiglio comunale di Fabriano. C.Cu.

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Rea: <Fondi europei, in Regione manca trasparenza> (sezione: Costi dei politici)

( da "Corriere del Mezzogiorno" del 09-06-2008)

Argomenti: Costi della politica

Corriere del Mezzogiorno - CASERTA - sezione: INPRIMOPIANO - data: 2008-06-08 num: - pag: 2 categoria: REDAZIONALE L'intervista La sindacalista: l'assessorato al personale non conosce il numero dei consulenti Rea: "Fondi europei, in Regione manca trasparenza" NAPOLI - Anna Rea domani si tiene la conferenza organizzativa della Uil sul tema: Cambiare si deve. Tre i punti: reddito, contrattazione e federalismo. Quanto serve cambiare in Campania? "Il tema della pubblica amministrazione non è solo una questione morale. I redditi sono fermi. Esiste un forte differenziale del reddito medio delle famiglie tra Nord e Sud di diecimila euro l'anno. Aggiungiamo il tasso di disoccupazione e la Campania è la prima regione d'Italia. La produttività al meno 20 per cento. Insomma o c'è una scossa vera e si modificano le politiche e le azioni o si dismettono vecchie logiche. Oppure ci assumiamo la responsabilità di soccombere". Quando afferma vecchie logiche si riferisce anche al ricorso alle consulenze, agli esperti esterni come nel caso dell'Unità tecnica del Paser per cui sono stati mortificati i dipendenti? "In linea di principio non siamo contrari agli apporti esterni. Ma sembra paradossale che si sta compiendo una battaglia contro i fannulloni e si ricorre ai consulenti. E poi oltre al danno la beffa". Cioé? "Noi abbiamo strappato un accordo per il Paser e col comune di Napoli, proprio per, diciamo, calmierare queste assunzioni di tecnici esterni". Anna Rea E cosa è successo? "Per Palazzo San Giacomo ha significato un'altra infornata di dirigenti. Diamo i numeri: sono diminuiti i dipendenti di quasi mille unità, mentre i dirigenti sono cresciuti da 180 a 210. Così come ai 217 consulenti che già sono in servizio se ne prevedono altri 30 e non si conoscono gli ingaggi ". Per il Paser? "Si va peggio. Perché almeno per il comune di Napoli siamo nelle condizioni di avere dei dati certi, mentre per quanto riguarda Palazzo Santa Lucia si brancola nel buio: non siamo in condizione di sapere né quanti sono né il compenso né cosa fanno. Dopo un incontro con Cozzolino sul Paser non abbiamo saputo più nulla. Non sappiamo chi ha selezionato gli esterni, quanto prendono, chi sono. Ripeto non sono contro i consulenti, ma non possono esistere strutture parallele. In Regione l'assessorato al Personale non ha la fotografia esatta. Ogni assessore gestisce il suo come gli pare". Lei dice: non conosciamo il Paser, non sappiamo il numero dei consulenti regionali. Cos'altro manca all'appello? "Prendiamo la formazione. Qualcuno ricorda Aifa? Dopo anni noi non sappiamo come è andata a finire. Se c'è stata nuova occupazione o le aziende hanno intascato soldi e basta. Per non parlare di Isola. Siamo stati durissimi, non siamo d'accordo, per noi sindacalisti è un modo per "sistemare" i disoccupati e mantenere consenso. Di certo non è un esempio di impegno positivo delle risorse pubbliche nell'interesse collettivo. Passi in avanti sono stati fatti, ma credo che rimangano ancora fortemente radicati certi metodi. E i nodi, prima o poi, vengono sempre al pettine". Simona Brandolini.

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La ricetta medica navigherà su internet (sezione: Costi dei politici)

( da "Tirreno, Il" del 09-06-2008)

Argomenti: Costi della politica

Attualità La ricetta medica navigherà su internet Finanziaria. Prescrizioni e informazioni sanitarie sul web per contenere le spese In arrivo l'ok al cumulo di salario e pensione ROMA. Sempre più web per la sanità, sia per la gestione del servizio sanitario nazionale, sia per i cittadini. Per questo si mirerebbe a spostare su internet sia le prescrizioni mediche, sia tutte le informazioni sanitarie dei singoli cittadini. Con due scopi: controllare l'andamento della spesa e facilitare l'accesso alle cure rendendole sempre più mirate. è questo il senso di un pacchetto di norme allo studio in questi giorni in vista della messa a punto della Finanziaria per la quale, entro questa settimana, dovranno essere scremate le diverse ipotesi sul tappeto. Il percorso che si seguirà viene indicato dal ministro al Lavoro, Maurizio Sacconi: il 18 o 19 giugno il Consiglio dei ministri darà il via libera a un decreto e a un ddl, insieme, chiaramente, al Dpef che indicherà la rotta da seguire nel prossimo triennio. Poi a settembre ci sarà la Finanziaria vera e propria "con annesso bilancio, dal contenuto essenziale e senza norme sostanziali, perché quelle saranno già varate dal Parlamento entro giugno". Il ministro non fa quindi riferimento a un possibile nuovo decreto a settembre, ipotesi ventilata in questi giorni, né a una correzione a valere sul 2008 che potrebbe però scaturire dall'attuazione immediata delle norme del decreto. Per quanto riguarda le ricette mediche e specialistiche dei medici del servizio sanitario nazionale, esse viaggeranno solo online. Il progetto avrebbe durata quadriennale partendo dal 2009 e arrivando a regime nel 2012. La "ratio" della norma è di potenziare il monitoraggio della spesa pubblica e misurare l'appropriatezza delle cure prescritte. Si ipotizza anche la possibilità per i cittadini di prendere medicine in farmacia senza ricetta, ma esibendo la tessera sanitaria o il ricorso alla ricetta informatizzata periodica per i malati cronici. In questo caso il risparmio stimato per la prescrizione online sarebbe, a regime, pari a circa il 10% della spesa farmaceutica (poco inferiore ai 15 miliardi l'anno scorso). Si avvierebbe parallelamente un"tavolo permanente" per l'armonizzazione delle politiche della sanità elettronica che avrebbe tra i suoi scopi la realizzazione del "fascicolo sanitario elettronico del cittadino". Il tutto, chiaramente, con una particolare attenzione alla sicurezza e protezione dei dati personali. La realizzazione del tavolo di confronto sarebbe a costo zero, cioè non sarebbero previsti gettoni di presenza per chi partecipa. Lavoro-pensione. Potrebbe arrivare l'abolizione del divieto di cumulo tra salario e pensione. Comunità montane. Si ipotizza di eliminare le comunità montane e bloccare le nuove province. Tra le ipotesi anche quella di far aggregare i piccoli comuni per funzioni come la scuola. Precari. No alla stabilizzazione decisa con le ultime due Finanziarie per i precari della P.A. Pubblica amministrazione. Se una pubblica amministrazione risponde in ritardo rischierà il risarcimento. Aprire imprese. L norma per aprire un'impresa in tempi record potrebbe ora essere inserita nella Finanziaria. Si ipotizzano meno controlli sulle società se certificate.

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Fondo di garanzia per le vittime della strada e della caccia: modalità di gestione (sezione: Costi dei politici)

( da "AltaLex" del 09-06-2008)

Argomenti: Costi della politica

Decreto Ministero Sviluppo economico 28.04.2008 n° 98 , G.U. 04.06.2008 Stampa Stabilite le condizioni e le modalità di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della strada e del Fondo di garanzia per le vittime della strada. E' quanto stabilito dal decreto 28 aprile 2008, n. 98 emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico circa i due fondi amministrati dal CONSAP (Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A), sotto la vigilanza dello stesso ministero. (Altalex, 9 giugno 2008) MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, DECRETO 28 aprile 2008, n. 98 Regolamento recante condizioni e modalita' di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della strada e del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, nonche' composizione dei relativi comitati, ai sensi degli articoli 285 e 303 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. (GU n. 129 del 4-6-2008) IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private; Visto l'articolo 285 del predetto Codice concernente il Fondo di garanzia per le vittime della strada; Visto l'articolo 303 dello stesso Codice concernente il Fondo di garanzia per le vittime della caccia; Considerata l'opportunita' di dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 285, comma 2, e all'articolo 303, comma 2, del predetto Codice delle assicurazioni private mediante un unico testo regolamentare, per le rilevanti analogie di contenuti e disciplina intercorrenti tra le due previsioni normative; Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233; Visti i pareri del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella seduta del 31 marzo 2008; Vista la comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. DAGL/10.2.2.1/17/2008 del 22 aprile 2008; Adotta il seguente regolamento: Capo I Disposizioni generali Art. 1. Oggetto del regolamento e definizioni 1. Il presente regolamento disciplina le condizioni e le modalita' di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della strada e del Fondo di garanzia per le vittime della caccia nonche' la composizione dei comitati di cui rispettivamente all'articolo 285 e all'articolo 303 del Codice delle assicurazioni private. 2. Ai fini del presente regolamento si intendono per: a) Codice: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private; b) CONSAP: la Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A.; c) Fondo strada: il Fondo di garanzia per le vittime della strada previsto dall'articolo 283 del Codice; d) Fondo caccia: il Fondo di garanzia per le vittime della caccia previsto dall'articolo 302 del Codice; e) Organismo di indennizzo: l'Organismo di indennizzo italiano previsto dall'articolo 296 del Codice; f) ISVAP: l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo. Capo II Norme per la gestione del Fondo strada Art. 2. Composizione del comitato 1. Il comitato previsto dall'articolo 285, comma 1, del Codice e' presieduto dal presidente, o in sua vece, dall'amministratore delegato della CONSAP, che ne sono membri di diritto. 2. Fanno altresi' parte del comitato di cui al comma 1: a) due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico; b) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze; c) un rappresentante dell'ISVAP; d) il dirigente della CONSAP, coordinatore delle attivita' del Fondo strada; e) due dirigenti di imprese assicuratrici designati dall'Associazione di categoria piu' rappresentativa sul piano nazionale; f) un rappresentante dei consumatori designato dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti. 3. I componenti il comitato sono nominati con decreto del Ministro dello sviluppo economico per la durata di un triennio. L'ufficio di segreteria del comitato e' composto da due membri, di cui un funzionario del Ministero dello sviluppo economico ed un dipendente della CONSAP. Art. 3. Attribuzioni del Comitato e validita' delle deliberazioni 1. Spetta al comitato di cui all'articolo 2 fornire parere al consiglio di amministrazione della CONSAP: a) sulle questioni relative all'applicazione delle disposizioni di legge concernenti il Fondo strada; b) sulla designazione delle imprese ai sensi dell'articolo 286, comma 1, del Codice; c) sulle convenzioni da stipularsi da parte della CONSAP quale gestore del Fondo strada; d) su ogni altra questione che il consiglio di amministrazione della CONSAP ritiene di sottoporgli. 2. Il comitato predispone il rendiconto di gestione del Fondo strada. 3. Le riunioni del comitato sono valide quando intervengono almeno cinque dei suoi componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza degli intervenuti. In caso di parita' di voti prevale quello del presidente. Ai membri del comitato e della segreteria spetta a carico del Fondo strada un gettone di presenza nella misura determinata dal consiglio di amministrazione della CONSAP. Art. 4. Modalita' per la gestione del Fondo strada 1. Il Fondo strada e' soggetto patrimoniale autonomo e separato. 2. La CONSAP tiene contabilita' e scritture separate per le operazioni attinenti alla gestione autonoma del Fondo strada, nonche' una separata amministrazione dei beni ad essa pertinenti, in modo che risulti identificato il patrimonio destinato a rispondere delle obbligazioni del Fondo stesso. 3. Il consiglio di amministrazione della CONSAP, nel deliberare sull'impiego delle somme disponibili, tiene conto delle esigenze di liquidita' del Fondo. Le somme disponibili sono investite esclusivamente in titoli emessi o garantiti dallo Stato italiano. Art. 5. Rendiconto della gestione del Fondo strada 1. Il rendiconto della gestione del Fondo strada, approvato dal consiglio di amministrazione della CONSAP, e' trasmesso, unitamente ad una relazione dello stesso consiglio, al Ministero dello sviluppo economico entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello cui esso si riferisce. 2. Il rendiconto comprende le seguenti voci: a) in entrata: 1) contributi di competenza dell'esercizio; 2) redditi ricavati dall'impiego delle somme disponibili; 3) interessi attivi diversi; 4) somme recuperate dalle imprese designate in dipendenza di azioni di regresso e di surroga; 5) somme recuperate direttamente dal Fondo strada in dipendenza di azioni di surroga verso imprese poste in liquidazione coatta amministrativa; 6) somme rimborsate dagli Organismi di indennizzo e Fondi di garanzia esteri ovvero da compagnie assicurative italiane; 7) sanzioni amministrative; 8) proventi derivanti dalla gestione dell'Organismo di indennizzo; 9) altre entrate, da indicare analiticamente; 10) eventuale disavanzo; b) in uscita: 1) somme corrisposte per indennizzi, distinte in relazione alle fattispecie di cui alle lettere a), b), c), d), d-bis) e d-ter) dell'articolo 283, comma 1, ed all'articolo 284, nonche' agli articoli 297 e 299 del Codice; 2) somme pagate dal Fondo strada per spese di liquidazione in caso di applicazione del disposto di cui all'articolo 293, comma 1, del Codice; 3) spese sostenute dal Fondo strada e dell'Organismo di indennizzo; 4) interessi passivi sulle somme anticipate dalle imprese designate per pagamenti di sinistri e relative spese di liquidazione, calcolati secondo le modalita' previste dalle convenzioni di cui all'articolo 286, comma 2, del Codice; 5) altre uscite, da indicare analiticamente; 6) eventuale avanzo. Art. 6. Situazione patrimoniale del Fondo strada 1. Il rendiconto di cui all'articolo 5 e' accompagnato da una situazione patrimoniale dalla quale risultino alla fine dell'esercizio: a) nell'attivo: 1 ) i depositi presso Istituti di credito; 2) le altre attivita' mobiliari, da indicare analiticamente; 3) i crediti per contributi non incassati; 4) le altre partite creditorie, da indicare analiticamente; b) nel passivo: 1) i debiti verso le imprese designate per i rimborsi di somme da queste anticipate per il pagamento di sinistri, spese di liquidazione e relativi interessi; 2) le altre partite debitorie, da indicare analiticamente. 2. In apposita sezione separata del passivo e' posto in evidenza il patrimonio netto costituito dall'avanzo o dal disavanzo risultante dal rendiconto di cui all'articolo 5 e dall'ammontare complessivo dei risultati degli esercizi precedenti. 3. Tra i conti d'ordine viene indicato l'ammontare presumibile dei sinistri avvenuti e non ancora pagati alla fine dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. 4. Ai fini della determinazione del contributo di cui all'articolo 285 del Codice, il rendiconto e' altresi' corredato da un prospetto dal quale risulta, in base alle comunicazioni effettuate, a seconda dei casi, dalle imprese designate o dal commissario liquidatore autorizzato ai sensi dell'articolo 293 del Codice, l'ammontare presumibile dei danni per sinistri avvenuti e non ancora pagati dai predetti soggetti alla fine dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. 5. Gli importi suddetti sono distinti a seconda che si riferiscano: a) ai sinistri avvenuti nell'esercizio stesso o in esercizi anteriori; b) ai sinistri di cui alle lettere a), b), c), d), d-bis) e d-ter) dell'articolo 283, comma 1, del Codice. Art. 7. Vigilanza governativa sul Fondo strada 1. Il Ministero dello sviluppo economico puo' chiedere in qualunque momento al Fondo strada notizie e dati sulla gestione del Fondo stesso e disporre accertamenti ove lo ritenga necessario. Art. 8. Contributo da corrispondere al Fondo strada 1. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Ministro dello sviluppo economico determina con proprio decreto, tenuto conto dei risultati dell'esercizio che sono determinati nel rendiconto della gestione dell'anno precedente, la misura del contributo che le imprese sono tenute a versare nell'anno successivo al Fondo strada. 2. Entro il 31 gennaio di ogni anno le imprese versano un contributo provvisorio relativo all'anno stesso, determinato applicando l'aliquota stabilita per detto anno ai premi incassati risultanti dall'ultimo bilancio approvato, al netto degli oneri di gestione determinati con provvedimento dell'ISVAP. 3. Il conguaglio fra la somma effettivamente dovuta dall'impresa e quella anticipata ai sensi del comma 2, nonche' il versamento del saldo a debito o credito dell'impresa stessa, sono effettuati sulla base dei premi incassati risultanti dal bilancio dell'esercizio cui si riferisce la somma anticipata, entro il 30 settembre successivo alla data di approvazione di detto bilancio. Art. 9. Ritardato versamento del contributo 1. In caso di ritardato versamento di tutto o di parte del contributo sono dovuti gli interessi di mora, al tasso legale, a decorrere dal giorno in cui il versamento stesso avrebbe dovuto essere effettuato. Art. 10. Designazione delle imprese 1. L'ISVAP designa le imprese che provvedono alla liquidazione dei sinistri di cui all'articolo 283, comma 1, del Codice, per la durata di un triennio, sentito il consiglio di amministrazione della CONSAP e tenuto conto, per ciascuna impresa, della sua capacita' finanziaria e dell'esistenza di una adeguata organizzazione per la liquidazione dei sinistri. 2. L'ISVAP con il provvedimento di cui al comma 1 indica anche le eventuali societa' di servizio di cui le imprese designate si avvalgono in via stragiudiziale per le attivita' di accertamento e di liquidazione dei danni posti a carico del Fondo strada. 3. I provvedimenti di designazione di cui al comma 1 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Art. 11. Gestione separata delle imprese designate 1. Le imprese designate tengono gestione separata dei sinistri di cui all'articolo 283, comma 1, del Codice, provvedendo a tutti gli adempimenti previsti dal presente regolamento. 2. Per la gestione di cui al comma 1 le imprese tengono separatamente tutti i registri richiesti dalla normativa in vigore. Art. 12. Intestazione della corrispondenza, dei libri e dei documenti 1. La corrispondenza, i libri, i registri e tutti i documenti delle imprese designate relativi alle operazioni inerenti alla gestione separata dei sinistri di cui all'articolo 283, comma 1, del Codice recano, oltre alla denominazione dell'impresa e alle altre indicazioni prescritte, la seguente indicazione: "Impresa designata a norma dell'articolo 286 del Codice delle assicurazioni private, per la liquidazione dei sinistri a carico del "Fondo di garanzia per le vittime della strada". 2. Le imprese designate non possono utilizzare l'intestazione di cui al comma 1 per la corrispondenza, i libri e i registri e tutti i documenti relativi alle operazioni che non rientrano nella gestione separata dei sinistri di cui all'articolo 283, comma 1, del Codice. Art. 13. Rendiconto delle imprese designate 1. Il rendiconto degli oneri sostenuti in ciascun semestre che le imprese designate trasmettono al Fondo strada comprende le seguenti voci: a) pagamenti effettuati nel semestre, per indennizzi di sinistri avvenuti nell'esercizio e, distintamente, in esercizi anteriori; i predetti pagamenti sono anche distinti a seconda che si riferiscano a sinistri di cui alle lettere a), b), c), d), d-bis) e d-ter) dell'articolo 283, comma 1, del Codice; b) spese sostenute per la liquidazione dei sinistri di cui alla lettera a); c) quota delle spese generali sostenute nel semestre per la gestione separata dei sinistri di cui all'articolo 283 del Codice; d) somme recuperate dall'impresa nel semestre in dipendenza di azioni di regresso e di surroga, distinte a seconda che si riferiscano a sinistri avvenuti nell'esercizio o negli esercizi precedenti. 2. Al rendiconto e' allegato un estratto del conto relativo alle operazioni di addebitamento e accreditamento effettuate nel semestre dall'impresa nei rapporti con il Fondo strada. 3. Dall'estratto conto di cui al comma 2 risultano: a) nella parte A: 1) 1'importo dei sinistri, degli oneri e delle spese desunti dal relativo rendiconto per le voci a), b) e c) di cui al comma 1; 2) l'importo degli interessi attivi sulle somme anticipate dall'impresa in conformita' di quanto stabilito nelle convenzioni di cui all'articolo 286, comma 2, del Codice; 3) le altre somme eventualmente addebitate al Fondo strada; 4) l'eventuale saldo a conguaglio; b) nella parte B: 1) l'importo dei rimborsi da parte del Fondo strada all'impresa per le somme da questa anticipate nel semestre per il pagamento di sinistri e relative spese di liquidazione; 2) le somme recuperate nel semestre dall'impresa in dipendenza di azioni di regresso e di surroga, al netto delle relative spese; 3) l'importo degli interessi passivi; 4) le altre somme eventualmente accreditate al Fondo strada; 5) l'eventuale saldo a conguaglio. 4. Il rendiconto e' trasmesso nel termine di quarantacinque giorni dalla scadenza del semestre al quale si riferisce. 5. Entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello cui si riferiscono i rendiconti, le imprese designate trasmettono al Fondo strada un prospetto dal quale risulta l'ammontare presumibile dei danni per sinistri avvenuti e non ancora pagati alla fine dell'esercizio cui si riferisce il prospetto. 6. Gli importi di cui al comma 5 sono distinti a seconda che si riferiscano ai sinistri avvenuti nell'esercizio medesimo o in esercizi anteriori. I medesimi importi sono anche distinti a seconda che si riferiscano a sinistri di cui alle lettere a), b), c), d), d-bis) e d-ter) dell'articolo 283, comma 1, del Codice. 7. I documenti indicati nel presente articolo sono sottoscritti dai legali rappresentanti delle imprese designate. Art. 14. Convenzioni tra le imprese designate e il Fondo strada 1. Il rimborso da parte del Fondo strada delle somme anticipate dalle imprese designate ai sensi dell'articolo 286, comma 1, del Codice e' effettuato secondo apposite convenzioni stipulate tra le imprese designate e il Fondo strada stesso, previste all'articolo 286, comma 2, del Codice. 2. Le convenzioni di cui al comma 1 regolano in ogni caso: a) il termine entro il quale il Fondo strada comunica il proprio benestare o le sue eventuali osservazioni sui rendiconti semestrali, trasmessi dalle imprese a norma del presente regolamento; b) il termine entro il quale il Fondo strada, nei limiti delle proprie disponibilita', rimette alle imprese designate il saldo dei rendiconti semestrali; c) le modalita' per la determinazione degli interessi da riconoscere alle imprese sulle somme da queste anticipate per pagamenti di sinistri e relative spese di liquidazione; d) i casi di giustificata necessita' in cui le imprese potranno chiedere il rimborso di somme pagate per sinistri anche prima della scadenza del termine di cui alla lettera b); e) i criteri cui le imprese si attengono per determinare le spese di liquidazione dei sinistri di cui all'articolo 283, comma 1, del Codice e per calcolare la quota parte delle spese generali da imputarsi alla gestione separata di detti sinistri; f) i casi in cui le imprese chiedono il preventivo benestare al Fondo strada prima di procedere alla liquidazione dei sinistri, nonche' le procedure cui le imprese si attengono nei rapporti con il Fondo strada stesso in caso di contestazioni relative ai sinistri di cui all'articolo 283, comma 1, del Codice. g) le situazioni in cui il Fondo strada puo' avocare a se' l'istruttoria e la definizione di singoli sinistri o gruppi di sinistri dando poi disposizione alla impresa designata o alla societa' di servizio per il successivo pagamento; h) le modalita' da seguire da parte delle societa' di servizio in ordine ai rapporti diretti con il Fondo strada circa la gestione di singoli sinistri; i) i criteri di adeguata diversificazione in ordine all'assegnazione degli incarichi ai professionisti per la quantificazione dei danni fisici e materiali o ai legali per l'assistenza dell'impresa in giudizio; l) l'impegno delle imprese designate e delle eventuali societa' di servizio, nelle varie fasi di trattazione del sinistro, a rispettare termini predeterminati; m) l'obbligo per le imprese designate e le societa' di servizio, quando corrispondono compensi per l'eventuale assistenza prestata da professionisti, di richiedere la documentazione probatoria relativa alla prestazione stessa e di indicare il corrispettivo separatamente rispetto alle voci di danno nella quietanza di liquidazione, nonche' l'obbligo per le stesse, nell'ipotesi di pagamento diretto dei compensi dovuti al professionista, di darne comunicazione al danneggiato, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 148, comma 11, del Codice, con esclusione dei casi in cui gli importi sono stati liquidati in sentenza; n) l'obbligo per le imprese designate e le societa' di servizio, per l'attivita' di liquidazione dei sinistri a carico del Fondo strada, di mettere a disposizione dei soggetti danneggiati strutture adeguate sia per distribuzione sul territorio, sia per accessibilita' all'utenza, anche in relazione agli orari di apertura. Art. 15. Obbligo per le imprese designate di fornire al Fondo strada dati ed elementi sulla gestione di sinistri e vigilanza governativa sulle imprese designate. 1. Il Fondo strada puo' chiedere alle imprese designate dati ed elementi relativi alla gestione dei sinistri di cui alle lettere a), b), c), d), d-bis) e d-ter) dell'articolo 283, comma 1, del Codice. Le stesse imprese designate tengono a disposizione del Fondo strada per gli eventuali riscontri, tutti i libri, registri e documenti riguardanti la predetta gestione. 2. L'ISVAP ha facolta' di disporre ispezioni presso le imprese designate e le societa' di servizio per controllare l'osservanza delle disposizioni della legge, del regolamento, dei decreti, delle istruzioni ministeriali, delle disposizioni impartite dall'ISVAP stesso nonche' delle convenzioni di cui all'articolo 14. 3. Le imprese e, ove del caso, le societa' di servizio mettono a disposizione dei funzionari incaricati delle ispezioni tutta la corrispondenza, gli atti, i libri, le scritture e tutto quanto concerne i rapporti con il Fondo strada e la prestazione del servizio di liquidazione dei sinistri, e forniscono altresi' le notizie e i dati che siano alle stesse richiesti. Art. 16. Efficacia dei contratti di assicurazione obbligatoria in corso con impresa posta in liquidazione coatta amministrativa. 1. In caso di liquidazione coatta amministrativa di una impresa autorizzata all'esercizio dell'assicurazione della responsabilita' civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, i contratti di assicurazione obbligatoria in corso alla data di pubblicazione del decreto di liquidazione continuano, nei limiti delle somme minime per cui e' obbligatoria l'assicurazione, a coprire i rischi fino alla scadenza del periodo di tempo per il quale sono stati rilasciati il certificato ed il contrassegno. Art. 17. Autorizzazione a procedere alla liquidazione dei danni 1. L'autorizzazione prevista dall'articolo 293 del Codice puo' essere rilasciata al commissario liquidatore solo con il decreto con cui e' disposta la liquidazione coatta amministrativa. Art. 18. Liquidazione dei danni da parte del commissario liquidatore autorizzato ai sensi dell'articolo 293, comma 1, del Codice. 1. Il commissario liquidatore nell'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 293, comma 1, del Codice accerta l'esistenza e la risarcibilita' del danno e ne determina l'ammontare. 2. Il commissario liquidatore trasmette al Fondo strada l'atto di liquidazione sottoscritto anche dal creditore. 3. Nel caso in cui non sia stato possibile concordare la liquidazione del danno con il creditore, il commissario liquidatore ne da' comunicazione al Fondo strada, indicando i motivi del disaccordo e l'ammontare del danno da lui accertato e predisponendo comunque il relativo atto di liquidazione ai fini del pagamento da parte del Fondo strada con le medesime modalita' di cui all'articolo 19. Art. 19. Pagamento del danno da parte del Fondo strada in caso di accordo del creditore 1. Il Fondo strada provvede, nei limiti previsti dall'articolo 283, commi 2 e 4, del Codice, al pagamento della somma a suo carico indicata nell'atto di liquidazione trasmessogli dal commissario liquidatore ai sensi dell'articolo 18, comma 2, inviando al creditore vaglia postale od assegno di pari importo ovvero accreditando la somma dovuta sul conto corrente postale o bancario del creditore stesso. Il pagamento avviene entro 15 giorni dal ricevimento da parte della CONSAP dell'atto sottoscritto dal commissario liquidatore e dall'avente diritto. Art. 20. Spese di liquidazione dei danni di cui all'articolo 293, comma 1, del Codice 1. Le spese sostenute dal commissario liquidatore per la liquidazione dei danni di cui all'articolo 293, comma 1, del Codice, che sono direttamente imputabili alla liquidazione di ciascun danno, sono, in caso di insufficienza dell'attivo, integralmente a carico del Fondo strada. Le spese per la liquidazione di danni diversi da quelli di cui all'articolo 293, comma 1, del Codice, che sono direttamente imputabili alla liquidazione di ciascun danno, restano integralmente a carico della liquidazione. 2. Le spese inerenti alla liquidazione dei danni, diverse da quelle indicate al comma 1, ivi comprese quelle per il personale riassunto a norma dell'articolo 293, comma 3, del Codice, sono a carico del Fondo strada nella misura determinata dal rapporto in cui si trovano nell'ultimo bilancio approvato della societa' posta in liquidazione coatta amministrativa i premi del ramo "assicurazione responsabilita' civile autoveicoli" rispetto all'ammontare complessivo dei premi risultanti dal bilancio stesso. Art. 21. Anticipazione o rimborso delle spese di liquidazione dei danni 1. Le modalita' per l'anticipazione al commissario liquidatore delle somme occorrenti per far fronte alle spese di liquidazione a carico del Fondo strada a norma dell'articolo 20 ovvero per il rimborso delle spese stesse, sono stabilite con apposita convenzione da stipularsi tra il commissario liquidatore e il Fondo strada e da sottoporsi all'approvazione del Ministero dello sviluppo economico. Art. 22. Riassunzione da parte del commissario liquidatore del personale dell'impresa posta in liquidazione coatta amministrativa. 1. Il commissario liquidatore autorizzato a norma dell'articolo 293, comma 1, del Codice provvede, ai sensi del comma 3 dello stesso articolo, entro il mese successivo a quello di pubblicazione del decreto di cui all'articolo 17, a riassumere direttamente il personale gia' dipendente dall'impresa al momento in cui la stessa e' stata posta in liquidazione coatta, con esclusione del personale dirigente. Il personale riassunto e' inquadrato sulla base delle norme del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente da imprese di assicurazione vigente al momento della riassunzione, tenuto conto della qualifica attribuitagli, e retribuito con i minimi previsti dal contratto stesso. Art. 23. Comunicazione da parte del commissario liquidatore del presumibile importo dei danni ancora da liquidare per conto del Fondo strada. 1. Entro il mese di aprile di ciascun anno il commissario liquidatore, autorizzato a norma dell'articolo 293 del Codice, trasmette al Fondo strada un prospetto dal quale risulti l'ammontare presumibile dei danni non ancora liquidati per conto del predetto Fondo alla fine dell'anno precedente. Art. 24. Modalita' di trasmissione della richiesta di risarcimento all'Organismo di indennizzo 1. Gli aventi diritto, di cui all'articolo 298, comma 4, del Codice, presentano all'Organismo di indennizzo la propria richiesta di risarcimento in forma scritta, inviandola a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo telefax, purche' con rilascio del relativo rapporto di trasmissione, o consegnata a mano all'Organismo di indennizzo stesso con rilascio di ricevuta. Capo III Norme per la gestione del Fondo caccia Art. 25. Composizione del comitato 1. Il comitato previsto dall'articolo 303, comma 1, del Codice, e' presieduto dal presidente o, in sua vece, dall'amministratore delegato della CONSAP, che ne sono membri di diritto. 2. Fanno parte altresi' del comitato di cui al comma 1: a) due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico; b) un rappresentante dell'ISVAP; c) il dirigente della CONSAP, coordinatore delle attivita' del Fondo caccia; d) un dirigente di imprese assicuratrici designato dall'Associazione di categoria piu' rappresentativa sul piano nazionale; e) un rappresentante dei consumatori designato dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti. 3. I componenti il comitato sono nominati con decreto del Ministro dello sviluppo economico per la durata di un triennio. L'ufficio di segreteria del comitato e' composto di due membri di cui un funzionario del Ministero dello sviluppo economico ed un dipendente della CONSAP. Art. 26. Attribuzioni del Comitato e validita' delle deliberazioni 1. Spetta al comitato di cui all'articolo 25 fornire parere al consiglio di amministrazione della CONSAP: a) sulle questioni relative all'applicazione delle disposizioni di legge concernenti il Fondo caccia; b) sulla designazione delle imprese di cui al presente capo; c) sulle convenzioni da stipularsi, con le imprese designate di cui al presente Capo, da parte del Fondo caccia; d) su ogni altra questione che il consiglio di amministrazione della CONSAP ritenga di sottoporgli. 2. Il comitato predispone il rendiconto di gestione del Fondo caccia. 3. Le riunioni del comitato sono valide quando intervengono almeno quattro dei suoi componenti. 4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza degli intervenuti; in caso di parita' di voti prevale quello del presidente. 5 . Ai membri del comitato e della segreteria spetta a carico del Fondo caccia un gettone di presenza nella misura determinata dal consiglio di amministrazione della CONSAP. Art. 27. Modalita' per la gestione del Fondo caccia 1. Il Fondo caccia e' soggetto patrimoniale autonomo e separato. 2. La CONSAP tiene contabilita' e scritture separate per le operazioni attinenti alla gestione autonoma del Fondo caccia, nonche' una separata amministrazione dei beni ad essa pertinenti, in modo che risulti identificato il patrimonio destinato a rispondere delle obbligazioni del Fondo stesso. 3. Il consiglio di amministrazione della CONSAP, nel deliberare sull'impiego delle somme disponibili, tiene conto delle esigenze di liquidita' del Fondo caccia. Le somme disponibili sono investite esclusivamente in operazioni in titoli emessi o garantiti dallo Stato italiano. Art. 28. Rendiconto della gestione del Fondo caccia 1. Il rendiconto della gestione del Fondo caccia, approvato dal consiglio di amministrazione della CONSAP, e' trasmesso, unitamente ad una relazione dello stesso consiglio, al Ministero dello sviluppo economico entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello cui esso si riferisce. 2. Il rendiconto comprende le seguenti voci: a) in entrata: 1) contributi di competenza dell'esercizio; 2) redditi ricavati dall'impiego delle somme disponibili; 3) interessi attivi diversi; 4) somme recuperate in dipendenza di azioni di regresso e di surroga; 5) sanzioni amministrative; 6) altre entrate, da indicare analiticamente; 7) eventuale disavanzo; b) in uscita: 1) somme corrisposte dalle imprese designate per indennizzi, distinte in relazione alle fattispecie di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 302, comma 1, del Codice; 2) spese generali imputabili alla liquidazione dei sinistri sostenute dalle imprese designate, quali risultano dai rendiconti delle imprese stesse; 3) spese sostenute dalla CONSAP per la gestione del Fondo caccia; 4) interessi passivi sulle somme anticipate dalle imprese designate per pagamenti di sinistri e relative spese di liquidazione, calcolati secondo le modalita' previste dalle convenzioni con le imprese stesse; 5) altre uscite, da indicare analiticamente; 6) eventuale avanzo. Art. 29. Situazione patrimoniale del Fondo caccia 1. Il rendiconto di cui all'articolo 28 e' accompagnato da una situazione patrimoniale dalla quale risultino alla fine dell'esercizio: a) nell'attivo: 1 ) depositi presso istituti di credito; 2) attivita' mobiliari, da indicare analiticamente; 3) crediti per contributi non incassati; 4) altre partite creditorie, da indicare analiticamente; b) nel passivo: 1) debiti verso le imprese designate per le somme da queste anticipate per il pagamento di sinistri, spese di liquidazione e relativi interessi; 2) altre partite debitorie, da indicare analiticamente. 2. In apposita sezione separata del passivo e' posto in evidenza il patrimonio netto costituito dall'avanzo o dal disavanzo risultante dal rendiconto di cui all'articolo 28 e dall'ammontare complessivo dei risultati degli esercizi precedenti. 3. Tra i conti d'ordine viene indicato l'ammontare presumibile dei sinistri avvenuti e non ancora pagati alla fine dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. 4. Ai fini della determinazione del contributo di cui all'articolo 303, comma 3, del Codice, il rendiconto e' altresi' corredato da un prospetto dal quale risulti, in base alle comunicazioni effettuate dalle imprese designate, l'ammontare presumibile dei danni per sinistri avvenuti e non ancora pagati dalle imprese stesse alla fine dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. 5. Gli importi di cui al comma 4 sono distinti a seconda che si riferiscano ai sinistri avvenuti nell'esercizio o in esercizi anteriori e a seconda che si riferiscano ai sinistri di cui alle lettere a) o b) o c) del comma 1 dell'articolo 302 del Codice. Art. 30. Vigilanza governativa sul Fondo caccia 1. Il Ministero dello sviluppo economico puo' chiedere in qualunque momento al Fondo caccia notizie e dati sulla gestione del Fondo stesso e disporre accertamenti ove lo ritenga necessario. Art. 31. Contributo da corrispondere al Fondo caccia 1. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Ministro dello sviluppo economico determina con proprio decreto, tenuto conto dei risultati dell'esercizio che sono determinati nel rendiconto della gestione dell'anno precedente, la misura del contributo che le imprese sono tenute a versare nell'anno successivo al Fondo caccia. 2. Entro il 31 gennaio di ogni anno le imprese versano un contributo provvisorio relativo all'anno stesso, determinato applicando l'aliquota stabilita per detto anno ai premi incassati risultanti dall'ultimo bilancio approvato, al netto degli oneri di gestione determinati con provvedimento dell'ISVAP. 3. Il conguaglio fra la somma effettivamente dovuta dall'impresa e quella anticipata ai sensi del comma 2 nonche' il versamento del saldo a debito o credito dell'impresa stessa sono effettuati sulla base dei premi incassati risultanti dal bilancio dell'esercizio cui si riferisce la somma anticipata, entro il 30 settembre successivo alla data di approvazione di detto bilancio. Art. 32. Ritardato versamento del contributo 1. In caso di ritardato versamento di tutto o di parte del contributo sono dovuti gli interessi di mora, al tasso legale, a decorrere dal giorno in cui il versamento stesso avrebbe dovuto essere effettuato. Art. 33. Designazione delle imprese 1. L'ISVAP designa le imprese che provvedono alla liquidazione dei sinistri di cui all'articolo 302 del Codice, per la durata di un triennio, sentito il consiglio di amministrazione della CONSAP e tenuto conto per ciascuna impresa della sua capacita' finanziaria e dell'esistenza di una adeguata organizzazione per la liquidazione dei sinistri. 2. I decreti di designazione sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Art. 34. Liquidazione dei danni a cura delle imprese designate 1. L'impresa designata provvede a quanto dovuto per i sinistri verificatisi nel territorio di sua competenza entro tre anni dalla data di pubblicazione del decreto o dalla diversa data indicata nel decreto stesso. La stessa impresa garantisce il risarcimento dei sinistri anche oltre la scadenza del periodo stabilito, fino alla pubblicazione del decreto che designi altra impresa. 2. L'impresa designata che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno nei casi previsti di cui all'articolo 302, comma 1, lettere a) e b),del Codice, ha azione di regresso, per conto del Fondo caccia, nei confronti dei responsabili del sinistro per il recupero dell'indennizzo pagato nonche' dei relativi interessi e spese. 3. L'impresa designata che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno nel caso previsto di cui all'articolo 302, comma 1, lettera c) del Codice, e' surrogata, per l'importo pagato, nei diritti dell'assicurato e del danneggiato verso l'impresa posta in liquidazione coatta amministrativa con gli stessi privilegi stabiliti dalla legge a favore dei medesimi. 4. L'eventuale azione per il risarcimento del danno puo' essere esercitata nei confronti dell'impresa designata competente per il territorio in cui il sinistro e' avvenuto. Art. 35. Massimali di garanzia 1. Per i casi previsti all'articolo 302, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice, il Fondo caccia risarcisce nei limiti massimi di cui all'articolo 12, comma 8, della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Nell'ipotesi di danni alle cose di cui alle richiamate lettere b) e c) il Fondo caccia risarcisce per la parte eccedente l'ammontare di euro cinquecento, sempre con il limite massimo di cui al citato articolo 12, comma 8. Art. 36. Convenzioni tra le imprese designate e il Fondo caccia 1. Le somme anticipate dalle imprese designate, comprese le spese ed al netto delle somme recuperate a norma dell'articolo 304 del Codice, saranno rimborsate dal Fondo caccia, secondo le convenzioni stipulate fra le imprese e il Fondo stesso. 2. Le convenzioni di cui al comma 1, soggette ad approvazione del Ministero dello sviluppo economico, sentito l'ISVAP, devono, in ogni caso, regolare: a) il termine entro il quale il Fondo caccia comunica il proprio benestare o le sue eventuali osservazioni sui rendiconti semestrali, trasmessi dalle imprese designate, a norma dell'articolo 39; b) il termine entro il quale il Fondo caccia, nei limiti delle proprie disponibilita', rimette alle imprese designate il saldo dei predetti rendiconti semestrali; c) le modalita' per la determinazione degli interessi da riconoscere alle imprese sulle somme da queste anticipate per pagamenti di sinistri e relative spese di liquidazione; d) i casi di giustificata necessita' in cui le imprese potranno chiedere il rimborso di somme pagate per sinistri anche prima della scadenza del termine di cui alla lettera b); e) i criteri cui le imprese si attengono per determinare le spese di liquidazione dei sinistri di cui all'articolo 302 del Codice, e per calcolare la quota parte delle spese generali da imputarsi alla gestione separata di detti sinistri; f) i casi in cui le imprese chiedono il preventivo benestare al Fondo caccia prima di procedere alla liquidazione dei sinistri, nonche' le procedure cui le imprese si attengono nei rapporti con il Fondo stesso in caso di contestazioni relative ai sinistri di cui all'articolo 302 del Codice. Art. 37. Obbligo per le imprese designate di fornire al Fondo caccia dati ed elementi sulla gestione di sinistri e vigilanza governativa sulle imprese designate. 1. Il Fondo caccia puo' chiedere alle imprese designate dati ed elementi relativi alla gestione dei sinistri di cui all'articolo 302 del Codice. 2. Le stesse imprese designate tengono a disposizione del Fondo caccia per gli eventuali riscontri, tutti i libri, registri e documenti riguardanti la predetta gestione. 3. L'ISVAP ha facolta' di disporre ispezioni presso le imprese designate, per controllare l'osservanza delle disposizioni di legge, delle istruzioni ministeriali, nonche' delle convenzioni di cui all'articolo 36. 4. Le imprese mettono a disposizione dei funzionari incaricati delle ispezioni tutta la corrispondenza, gli atti, i libri, le scritture e tutto quanto concerne i rapporti con il Fondo caccia e la prestazione del servizio di liquidazione dei sinistri e forniscono le notizie e i dati che siano ad esse richiesti. Art. 38. Gestione separata delle imprese designate 1. Le imprese designate tengono gestione separata dei sinistri di cui all'articolo 302 del Codice provvedendo a tutti gli adempimenti previsti dal presente regolamento. 2. Per la gestione di cui al comma 1 le imprese tengono separatamente tutti i registri richiesti dalla normativa in vigore. 3. La corrispondenza, i libri, i registri e tutti i documenti delle imprese designate relativi alle operazioni inerenti alla gestione separata dei sinistri di cui all'articolo 302 del Codice recano, oltre alla denominazione dell'impresa e alle altre indicazioni prescritte, la seguente indicazione "Impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di garanzia per le vittime della caccia". 4. Le imprese non possono utilizzare l'intestazione di cui al comma 3 per la corrispondenza, i libri e i registri e tutti i documenti relativi alle operazioni che non rientrano nella gestione separata dei sinistri sopra prevista. Art. 39. Rendiconto delle imprese designate 1. Il rendiconto degli oneri sostenuti in ciascun semestre che le imprese designate trasmettono al Fondo caccia, comprende le seguenti voci: a) i pagamenti effettuati nel semestre, per indennizzi di sinistri avvenuti nell'esercizio e, distintamente, in esercizi anteriori; i predetti pagamenti sono anche distinti a seconda che si riferiscano a sinistri di cui alle lettere a) o b) o c) dell'articolo 302, comma 1, del Codice; b) spese sostenute per la liquidazione dei sinistri di cui alla lettera a); c) quota delle spese generali sostenute nel semestre per la gestione separata dei sinistri di cui all'articolo 302 del Codice; d) somme recuperate dall'impresa nel semestre in dipendenza di azioni di regresso e di surroga, distinte a seconda che si riferiscano a sinistri avvenuti nell'esercizio o negli esercizi precedenti. 2. Al rendiconto e' allegato un estratto del conto relativo alle operazioni di addebitamento e accreditamento effettuate nel semestre dall'impresa nei rapporti con il Fondo caccia. 3. Dall'estratto conto di cui al comma 2 risultano: a) nella parte A: 1) l'importo dei sinistri, degli oneri e delle spese desunti dal relativo rendiconto per le voci a), b) e c) di cui al comma 1; 2) l'importo degli interessi attivi sulle somme anticipate dall'impresa in conformita' di quanto stabilito nelle convenzioni di cui all'articolo 36; 3) le altre somme eventualmente addebitate al Fondo caccia; 4) l'eventuale saldo a conguaglio; b) nella parte B: 1) l'importo dei rimborsi da parte del Fondo caccia all'impresa per le somme da questa anticipate nel semestre per il pagamento di sinistri e relative spese di liquidazione; 2) le somme recuperate nel semestre dall'impresa in dipendenza di azioni di regresso e di surroga, al netto delle relative spese; 3) l'importo degli interessi passivi; 4) altre somme eventualmente accreditate al Fondo caccia; 5) l'eventuale saldo a conguaglio. 4. Il rendiconto e' trasmesso nel termine di quarantacinque giorni dalla scadenza del semestre al quale si riferisce. 5. Entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello cui si riferiscono i rendiconti, le imprese designate trasmettono al Fondo caccia un prospetto dal quale risulti l'ammontare presumibile dei danni per sinistri avvenuti e non ancora pagati alla fine dell'esercizio cui si riferisce il prospetto. 6. Gli importi suddetti sono distinti a seconda che si riferiscano ai sinistri avvenuti nell'esercizio medesimo o in esercizi anteriori. 7. I documenti indicati nel presente articolo sono sottoscritti dai legali rappresentanti delle imprese designate. Capo IV Disposizioni transitorie Art. 40. Trasferimento da parte del comitato del Fondo strada del personale di imprese poste in liquidazione coatta amministrativa. 1. Il comitato del Fondo strada di cui all'articolo 285, comma 1, del Codice delibera la ripartizione del personale riassunto dal commissario liquidatore dell'impresa posta in liquidazione, fra le imprese di assicurazione alle quali, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono stati assegnati i contratti per la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti di imprese poste in liquidazione coatta amministrativa, in proporzione all'ammontare dei premi dei contratti assegnati a ciascuna di esse e fino all'esaurimento degli adempimenti connessi o susseguenti alle determinazioni adottate per la ripartizione del portafoglio. 2. Quanto disposto al comma 1 non si applica al personale assunto nei dodici mesi antecedenti la data del provvedimento di liquidazione. 3. Per le deliberazioni di cui al comma 1, la composizione del Comitato e' integrata da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da due rappresentanti del personale dipendente da imprese di assicurazione e da un rappresentante degli agenti di assicurazione, scelti dal Ministro dello sviluppo economico su designazione delle associazioni di categoria piu' rappresentative sul piano nazionale. 4. Le imprese provvedono all'assunzione del personale gradualmente secondo un programma concordato con il commissario liquidatore in relazione alle esigenze della liquidazione. Capo V Abrogazioni Art. 41. Norme abrogate 1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono o restano abrogati: a) il capo V e il capo VI del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973; b) gli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1981, n. 45; c) il decreto ministeriale 22 giugno 1993, n. 346; d) il decreto ministeriale 12 ottobre 1993; e) il decreto ministeriale 27 gennaio 1997. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 28 aprile 2008 Il Ministro: Bersani Visto, il Guardasigilli: Scotti Registrato alla Corte di conti il 19 maggio 2008 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 2, foglio n. 72.

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Se dodici mesi vi sembran pochi (sezione: Costi dei politici)

( da "Borsa e Finanza" del 09-06-2008)

Argomenti: Costi della politica

UP & DOWN Se dodici mesi vi sembran pochi di Redazione - 07-06-2008 "Vi sembra brutta la raccolta di maggio? Allora aspettate i dati di giugno: la prima settimana del mese, per i fondi comuni, è stata la peggiore che mi ricordi", dice un gestore sulla breccia da diversi anni. "E la ragione è molto semplice: siamo il bancomat delle banche, in tre giorni trasformiamo gli investimenti in quella liquidità di cui il nostro azionista, a dispetto di tutte le dichiarazioni tranquillizzanti, continua ad avere un disperato bisogno". E qui i problemi sono due. Quello della condizione di minorità nella quale versa il risparmio gestito in Italia, questione che a fine mese vedrà le conclusioni del tavolo Draghi-gestori, e fermiamoci qui. E quello, ben più preoccupante, delle condizioni del sistema creditizio. Come è noto, in settimana è bastata la notizia delle difficoltà di un'altra banca inglese di seconda fila, Bradford & Bingley, per riportare indietro di parecchi mesi le lancette della crisi subprime. Il nervosismo ha piegato le ginocchia ai listini azionari, secondo un copione collaudato che insiste a indicare in Lehman Brothers l'anello debole della catena delle banche d'affari. Nella City qualche analista ha provato a fare una stima dei veicoli fuori bilancio che aleggiano sul sistema finanziario: è venuta fuori la strabiliante cifra di 5mila miliardi di dollari. Vera o meno che sia questa cifra, è un fatto che la quantità di spazzatura in circolazione è ancora enorme e il problema non è tanto quello del funding di questi veicoli, che resta comunque una pesante ipoteca sulla liquidità, quanto il loro rientro nei bilanci delle banche che li hanno originati, un rientro che avrebbe conseguenze devastanti sui ratio con la conseguente necessità di chiudere una grande quantità di impieghi verso l'economia reale. Quanto a dire che il credit crunch è un problema con il quale occorrerà misurarsi ancora per chissà quanto. L'epicentro della crisi - in un mondo shareholder value, nel quale l'unica cosa che sembra importare è il conto economico - è lo stato patrimoniale delle banche. Non a caso Mario Draghi, pur con quell'understatement che lo spinge a dipingere come turbolenza quella che in realtà è una crisi strutturale della finanza globale, nelle Considerazioni finali ha concentrato la sua attenzione e i suoi moniti sulla struttura patrimoniale degli istituti di credito, fino a metterli in guardia da politiche di pay out troppo generose e a suggerire di sviluppare excess capital non appena le condizioni di mercato lo consentano. Proprio perché è sempre più diffusa la consapevolezza della natura della crisi - non fosse altro per la sua eccezionale durata, visto che è passato quasi un anno dalle prime scosse telluriche - è abbastanza evidente il differente approccio che sta maturando tra le autorità monetarie e che andrà verificato nel meeting del G8 in programma a Osaka nel prossimo week end. L'orientamento della Bce di aumentare i tassi d'interesse nella prossima riunione di luglio, ma anche l'esplicito sostegno a favore del dollaro da parte di Ben Bernanke (a quando risale l'ultima esternazione di un governatore della Fed sul biglietto verde?), dimostrano che i timori sulla crescita e sulla tenuta dei mercati e degli intermediari hanno lasciato il posto a una ben diversa priorità: la stabilizzazione del quadro macroeconomico come condizione per evitare di pagare un prezzo drammatico in futuro. È chiaro che sull'economia mondiale è andato caricandosi un potenziale inflazionistico enorme, reso ancora più grande dalla debolezza del dollaro. Come dimostra l'esperienza degli anni '70 e '80, il costo di politiche disinflazionistiche tardive è molto elevato in termini di crescita e occorre gestire la situazione prima che sfugga di mano. È quindi, in un certo senso, la vittoria della linea di Jean Claude Trichet. E una spia di questo vantaggio psicologico si ritrova nel dibattito britannico sull'opportunità per la Gran Bretagna di confluire nell'euro, prospettiva che fino a un anno fa avrebbe fatto inorridire i sudditi di Sua Maestà. L'altro tema sul quale è auspicabile che il G8 non sia evasivo riguarda gli effetti di un uso intensivo della finanza derivata sulle commodity, e in particolare su quelle alimentari. Per capirci, se un titolo Generali passa di mano a 90 euro ci sarà qualcuno che ci perde e qualcuno che ci guadagna, ma le conseguenze per la compagnia, e a maggior ragione per l'economia italiana, sono irrilevanti. Ma se sui mercati future il prezzo del riso triplica e questo stesso prezzo si applica sul fisico, scoppia una catastrofe alimentare alla quale qualsiasi summit della Fao non fa neppure il solletico. Quando gli investimenti finanziari sulle soft commodity superano i 300 miliardi dollari, come succede di questi tempi, è chiaro che il driver dei prezzi non sono più la domanda e l'offerta fisica, bensì il consenso degli analisti su qualche parametro come i consumi del 2020. Ma a farne le spese è il consumatore finale. Prendiamo il caso del petrolio. Il costo medio di estrazione si aggira sui 10-12 dollari. Per il Paese produttore il petrolio è un dono della natura. Per la compagnia petrolifera un prezzo fissato in contratti a lungo termine, che risentono solo parzialmente delle oscillazioni di mercato. Per chi lo raffina è un mark up da applicare sul prezzo d'acquisto. Per lo Stato che lo tassa vale il medesimo principio. Per il trader che lo tratta sui mercati finanziari è un differenziale che si incassa alla scadenza. Tutti hanno interesse a far salire il barile e per tutti 130 dollari sono un prezzo virtuale. Tranne uno: chi fa il pieno di benzina. Ora si parla di introdurre una Robin tax sugli utili petroliferi, e può darsi che altri Paesi seguano l'esempio di Giulio Tremonti, che si è assunto il ruolo di battistrada. Come funzionerà l'imposta? Per evitare il rischio di traslazione, ovvero di trasferimento sui consumatori, molto alto in queste condizioni di mercato, dovrà colpire nella parte bassa del conto economico e potrebbe quindi prendere la forma di un'addizionale Ires. Ma la vera scommessa è come limitare i danni sui consumatori, ovvero eliminare gli oneri impropri che gravano sui carburanti e sulle bollette. La Robin tax è un'opportunità (che va colta) non una soluzione.

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FINANZIARIA, NEL 2009 RICETTE MEDICHE TUTTE ON LINE (sezione: Costi dei politici)

( da "Mattino, Il (Circondario Sud2)" del 09-06-2008)

Argomenti: Costi della politica

Finanziaria, nel 2009 ricette mediche tutte on line FRANCESCO CARBONE Sempre più web per la sanità, sia per la gestione del servizio sanitario nazionale, sia per i cittadini. Per questo si mirerebbe a spostare su internet sia le prescrizioni mediche, sia tutte le informazioni sanitarie dei singoli cittadini. Con due scopi: controllare l'andamento della spesa e facilitare l'accesso alle cure rendendole sempre più mirate. È questo il senso di un pacchetto di norme allo studio in questi giorni in vista della messa a punto della Finanziaria per la quale, entro questa settimana, dovranno essere scremate le diverse ipotesi sul tappeto. Il percorso che si seguirà viene indicato dal ministro al Welfare, Maurizio Sacconi: il 18 o 19 giugno il Cdm darà il via libera a un decreto e a un ddl, insieme, chiaramente, al Dpef che indicherà la rotta da seguire nel prossimo triennio. Poi a settembre ci sarà la Finanziaria vera e propria "con annesso bilancio, dal contenuto essenziale e senza norme sostanziali, perché quelle saranno già varate dal Parlamento entro giugno". Il ministro non fa quindi riferimento a un possibile nuovo decreto a settembre, ipotesi ventilata in questi giorni, né a una correzione a valere sul 2008 che potrebbe però scaturire dall'attuazione immediata delle norme del decreto. Già nota l'entità finanziaria del percorso: 12 miliardi l'anno per tre anni fino a centrare il pareggio di bilancio nel 2011, un anno prima degli altri paesi europei in deficit. Ecco intanto alcune delle idee sulle quali si lavora e che potrebbero confluire nella manovra. Sanità su web. Ricette mediche e specialistiche dei medici del servizio sanitario nazionale viaggeranno solo online. Il progetto avrebbe durata quadriennale partendo dal 2009 e arrivando a regime nel 2012. La ratio della norma è potenziare il monitoraggio della spesa pubblica e misurare l'appropriatezza delle cure prescritte. Si ipotizza anche la possibilità per i cittadini di prendere medicine in farmacia senza ricetta ma esibendo la tessera sanitaria o il ricorso alla ricetta informatizzata periodica per i malati cronici. In questo caso il risparmio stimato per la prescrizione online sarebbe, a regime, pari al 10% della spesa farmaceutica (poco inferiore ai 15 miliardi l'anno scorso). Si avvierebbe parallelamente un tavolo permanente per l'armonizzazione delle politiche della sanità elettronica che avrebbe tra i suoi scopi la realizzazione del fascicolo sanitario elettronico del cittadino. Il tutto, chiaramente, con una particolare attenzione alla sicurezza e protezione dei dati personali. La realizzazione del tavolo di confronto sarebbe a costo zero, cioè non sarebbero previsti gettoni di presenza per chi partecipa. Cumulo lavoro-pensione. Potrebbe arrivare l'abolizione del divieto di cumulo tra salario e pensione. Precari. No alla stabilizzazione decisa con le ultime due Finanziarie per i precari della pubblica amministrazione. Carta identità. Potrebbe avere vita più lunga: dagli attuali 5 a 10 anni. Banca Sud popolare. La Banca del Sud, la creatura del ministro Tremonti (in realtà già esistente a Napoli per iniziativa di privati), avrebbe un avvenire da banca popolare. Tra le altre norme anche una che recupera i dividendi di Sviluppo Italia (circa 850 milioni). Il ministro del Welfare Maurizio Sacconi e a destra un computer in una farmacia.

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Sanità, arriva la ricetta on-line (sezione: Costi dei politici)

( da "Tempo, Il" del 09-06-2008)

Argomenti: Costi della politica

Stampa il nuovo dpef Sanità, arriva la ricetta on-line Sempre più web per la sanità, sia per la gestione del servizio sanitario nazionale, sia per i cittadini. Per questo si mirerebbe a spostare su internet sia le prescrizioni mediche, sia tutte le informazioni "sanitarie" dei singoli cittadini. Con due scopi: controllare l'andamento della spesa e facilitare l'accesso alle cure rendendole sempre più "mirate". è questo il senso di un pacchetto di norme allo studio in questi giorni in vista della messa a punto della Finanziaria per la quale, entro questa settimana, dovranno essere scremate le diverse ipotesi sul tappeto. Il percorso che si seguirà è stato indicato ieri dal ministro al Lavoro, Maurizio Sacconi: il 18 o 19 giugno il Cdm darà il via libera a un decreto e ad un ddl, insieme, chiaramente, al Dpef che indicherà la "rotta" da seguire nel prossimo triennio. Poi a settembre ci sarà la Finanziaria vera e propria "con annesso bilancio, dal contenuto essenziale e senza norme sostanziali, perché quelle saranno già varate dal Parlamento entro giugno". Il ministro non ha fatto quindi riferimento a un possibile nuovo decreto a settembre, ipotesi ventilata in questi giorni, né ad una correzione a valere sul 2008 che potrebbe però scaturire dall'attuazione immediata delle norme del decreto. Già nota l'entità finanziaria del percorso: 12 miliardi l'anno per tre anni fino a centrare il pareggio di bilancio nel 2011, un anno prima degli altri paesi europei in deficit. Ecco intanto alcune delle idee sulle quali si lavora e che potrebbero confluire nella manovra. Ricette e cartella sanità su web. Ricette mediche e specialistiche dei medici del servizio sanitario nazionale viaggeranno solo on line. Il progetto avrebbe durata quadriennale partendo dal 2009 e arrivando a regime nel 2012. La "ratio" della norma è di potenziare il monitoraggio della spesa pubblica e misurare l'appropriatezza delle cure prescritte. Si ipotizza anche la possibilità per i cittadini di prendere medicine in farmacia senza ricetta ma esibendo la tessera sanitaria o il ricorso alla ricetta informatizzata periodica per i malati cronici. In questo caso il risparmio stimato per la prescrizione on line sarebbe, a regime, pari a circa il 10% della spesa farmaceutica (poco inferiore ai 15 miliardi l'anno scorso). Si avvierebbe parallelamente un "tavolo permanente" per l'armonizzazione delle politiche della sanità elettronica che avrebbe tra i suoi scopi la realizzazione del "fascicolo sanitario elettronico del cittadino". Il tutto, chiaramente, con una particolare attenzione alla sicurezza e protezione dei dati personali. La realizzazione del tavolo di confronto sarebbe a costo zero, cioè non sarebbero previsti gettoni di presenza per chi partecipa. No a divieto cumulo lavoro-pensione. Potrebbe arrivare l'abolizione del divieto di cumulo tra salario e pensione. Via comunità montane e stop province. Si ipotizza di eliminare le comunità montane e bloccare le nuove province. Tra le ipotesi anche quella di far aggregare i piccoli comuni per funzioni come la scuola. Stop a carta per pubblica amministrazione. Sarebbe allo studio un piano "taglia-carta" per la pubblica amministrazione. Ad esempio, la Gazzetta Ufficiale arriverebbe così solo in versione on line. Carta identità più longeva. La carta d'identità potrebbe avere "vita" più lunga: dagli attuali 5 a 10 anni. Aprire imprese in un'ora. La norma per aprire un'impresa in tempi record potrebbe ora essere inserita nella Finanziaria. Si ipotizzano anche meno controlli sulle società se "certificate". Banca sud popolare, 850 milioni da Sviluppo Italia. La Banca del Sud, la "creatura" del ministro Tremonti, avrebbe un avvenire da banca popolare. Tra le altre norme anche una che "recupera" i dividendi di Sviluppo Italia (circa 850 milioni). Liberalizzazioni acqua, farmacie, servizi. Arriverebbero norme per la liberalizzazione della gestione delle acque, per le farmacie e i servizi pubblici locali. Processi più cari, tribunali meno "affollati". Si ipotizza di aumentare il contributo per l'iscrizione al ruolo dai processi di secondo grado in su. L'effetto sarebbe ingolfare meno i tribunali e reperire risorse per la Giustizia. Rifinanziare wi-fi per università. Rifinanziare il progetto per realizzare reti Wi-fi nelle Università.

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