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tARTICOLI DEL 5 giugno 2008 #TOP
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Articoli
Costi dei politici (13)
Sezione
principale: Costi dei politici
Dopo la "Casta", la nuova inchiesta di
Stella e Rizzo "La deriva"
( da "Gazzetta
del Sud" del 05-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract:
a tutti quelli
che in questo paese vogliono credere ancora" la nuova inchiesta di Gian
Antonio Stella e Sergio Rizzo che, dopo aver denunciato privilegi, arroganza e
potere de "La casta", è arrivata da qualche settimana in libreria e
mostra come il nostro paese sia rimasto bloccato e, negli ultimi quindici anni,
sia diventato per questo il fanalino di coda dell'Unione Europea.
Noale
( da "Nuova
Venezia, La" del 05-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract:
AMBASCIATORI
Stella e Rizzo Oggi, ore 21 Oggi alle 21 all'hotel Ambasciatori, Gianantonio
Stella presenta il libro "La deriva", scritto con Sergio Rizzo.
VANILLA Passioni Oggi, ore 21 Oggi alle 21 al Vanilla di Piazza Barche Giuseppe
Bortolussi, collezionista di mobili e oggetti di design, e l'architetto
Gianfranco Gramola,
Accuse
al sindaco, dal consiglio silenzio arrogante
( da "Tirreno,
Il" del 05-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract:
che se
dovessero anche risultare penalmente irrilevanti, potrebbero esserlo moralmente
al punto da costringerci a chiedere le dimissioni del sindaco. Un consiglio
quello del 23 maggio inutile, una farsa a spese dei cittadini, per il quale i
consiglieri di opposizione si rifiutano di percepire il gettone di presenza.
Lista civica Per Uzzano No Dormitorio.
Mezzo
milione per le consulenze ( da "Tirreno, Il"
del 05-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract:
"Votiamo
contro - ha detto Giovanni Capecchi, capogruppo dei Verdi Arcobaleno - non per
una questione formale ma perché questo programma prevede un incarico di
supervisione delle aree ex Breda che non vorremmo dare e perché la voce più
significativa (160.000 euro) è destinata a qualcosa che nessuno sa cosa
sia".
<Record
di incidenti: troppe vittime Più severi contro i pirati della strada>
( da "Corriere
della Sera" del 05-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract:
In via Rizzo,
curva dolce che si apre su viale De Gasperi, qualcuno lascia ancora un mazzo di
fiori e lo punta sull'asfalto, appoggiato al marciapiede. è per un figlio, un
fidanzato, un amico, a ciascuno il suo. Quante croci e quanti fiori di pietà
conta, viale De Gasperi.
La
deriva di Stella ( da "Tribuna di Treviso, La"
del 05-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract:
edito da
Rizzoli e scritto anche questo con Sergio Rizzo, che il giornalista ed
editorialista del "Corriere della Sera" presenta oggi alle 18, nella
saletta della Libreria Ubik Marton in Corso del Popolo a Treviso. L'incontro
sarà introdotto dal direttore della libreria, Mariano Beltrame. Domani alle 17
nella stessa saletta sarà presentato il libro scandalo del sindaco di Scorzè,
"Onorevole,
firmi il cartellino" ( da "Stampaweb, La"
del 05-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract:
gettone"
di diaria. Come si fa già per quelli che non votano in aula, dove a certificare
le presenze sono però le tessere magnetiche. Gianfranco Fini lo aveva promesso
all'inizio del suo mandato di presidente della Camera. E ieri è riuscito a
farsi approvare la proposta taglia-fannulloni dalla conferenza dei capigruppo,
IN
POCHE RIGHE ( da "Gazzettino, Il (Venezia)"
del 05-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract:
HOTEL
AMBASCIATORIOggi "La deriva"di Stella e RizzoStasera alle 21, presso l'Hotel
Ambasciatori di Mestre, il circolo culturale Ernesto Rossi presenta il libro
"La deriva" di Gian Antonio Stella e Sergio Rizzo. Ne discuteranno
l'autore, Gian Antonio Stella, e Paolo Zabeo, responsabile dell'ufficio
sindacale della Cgia di Mestre.
Appello
a Baldassarri per il polo universitario
( da "Corriere
Adriatico" del 05-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract:
L'importante
è che ci sia unità nel partito e partecipazione nelle scelte". Infine, Miozzi
è tornato a parlare della divisione del territorio, per dire che "due
Province aumentano i costi della politica e per rilanciare lo sviluppo dobbiamo
guardare a Teramo". N.O.,.
Fao,
funzionari "esentasse" ma col posto a rischio
( da "Velino.it,
Il" del 05-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract:
Italia e le
Nazioni unite i lavoratori dell'agenzia alimentare non possono contare su
nessuna delle leggi italiane in tema di lavoro. Altro spettro per i funzionari
Fao è quello dell'esclusività del rapporto: nessuna consulenza esterna, nessun
gettone di presenza a qualsivoglia evento, pena il licenziamento. (fae) 4 giu
2008 19:21.
Approvazione
dello statuto dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione
( da "Gazzetta
Ufficiale.it(Serie Generale)" del
05-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract:
I gettoni di
presenza dei membri del comitato tecnico-scientifico ed il compenso spettante
ai componenti del nucleo di valutazione e di controllo strategico, sono
determinati con delibera dal consiglio di amministrazione, approvata
dall'Autorita' vigilante, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.
Regolamento
recante condizioni e modalita' di amministrazione, di intervento e di
rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della strada e del Fondo di
garanzia per le vittim ( da "Gazzetta Ufficiale.it(Serie
Generale)" del 05-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract:
In caso di
parita' di voti prevale quello del presidente. Ai membri del comitato e della
segreteria spetta a carico del Fondo strada un gettone di presenza nella misura
determinata dal consiglio di amministrazione della CONSAP. Art. 4. Modalita' per
la gestione del Fondo strada 1.
Risparmi
per centinaia di migliaia di euro su gettoni e sottobosco delle consulenze
( da "Provincia
di Como, La" del 05-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract:
centinaia di
migliaia di euro su gettoni e sottobosco delle consulenze Meno telefonini,
trasferte, rimborsi spese e gettoni TREMEZZO (M.L.) L'unificazione delle
comunità montane della sponda occidentale del Lario in un solo ente, rispetto
ai tre attuali con capitali a San Fedele Intelvi, Porlezza e Gravedona,
potrebbe tradursi in un risparmio annuale di centinaia di migliaia di euro.
( da "Gazzetta del Sud" del 05-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Un Paese in ritardo
che rischia il naufragio Ogni bimbo che nasce si trascina per la vita un debito
pensionistico di 250 mila euro Paolo Petroni È dedicato "a tutti quelli che in questo paese vogliono credere ancora"
la nuova inchiesta di Gian Antonio Stella e Sergio Rizzo che, dopo aver denunciato privilegi, arroganza e potere de
"La casta", è arrivata da qualche settimana in libreria e mostra come
il nostro paese sia rimasto bloccato e, negli ultimi quindici anni, sia
diventato per questo il fanalino di coda dell'Unione Europea. Stiamo
parlando de "La deriva" edito da Rizzoli
(pagg. 308, euro 19,50) che è già in testa alle classifiche dei libri più
venduti. A dimostrare come poco o nulla si muova anche quando il rumore e
l'attenzione è tanta, gli autori nelle prime pagine tornano anche su una delle
denunce che avevano fatto più rumore dopo l'uscita del libro precedente, i
costi del Quirinale: "dopo essersi lagnato dei paragoni con Buckingham
Palace, che costa un quarto, non ha aperto che una fessura nella segreta dei
propri conti. La Regina Elisabetta ha preso così sul serio l'impegno di
tagliare che, dopo aver ridotto del 61 % in 15 anni le sue spese in termini
reali, tiene a stecchetto i dipendenti pagando perfino Sir Alan Reid, custode
del Tesoro, 225.000 ero e cioè meno di quanto prende uno stenografo del nostro
Senato. Forse il Colle, chiamato a dare il buon esempio a tutti, poteva
tagliare un pò più del 3 per mille". E gli esempi sulla Casta sono ancora
tanti, dagli stipendi dei manager che - dicono Stella
e Rizzo - si impennano in un paese che affonda,
all'emendamento del decreto "milleproroghe" del febbraio 2006, che
prevede si effettuino i versamenti del finanziamento pubblico ai partiti per
tutta la legislatura anche se questa finisce anticipatamente. Ma il tema del
nuovo libro sono soprattutto i lacci e lacciuoli, i procedimenti farraginosi e
gli interessi, che ci fanno arrancare, come i ritardi nell' informatica. Nel
2004 eravamo alla pari con l'Irlanda per numero di computer usati in famiglia,
nel 2007 siamo dietro tutti, comprese Estonia, Slovacchia, Lettonia e Lituania,
"quanto agli sportelli elettronici che consentono un collegamento reale diretto
tra il cittadino e la pubblica amministrazione, siamo penultimi: dietro di noi
c'è solo la Grecia". Persino per quel che riguarda il flusso turistico, il
paese con più ricchezze artistiche del mondo, che nel 1970 era in testa a tutte
le classifiche per visitatori, nel 2004 "a forza di rapinare gli stranieri
sparando conti astronomici nei ristoranti e di devastare limoneti e aranceti
per tirar su quelle mostruose palazzine abusive che infestano le nostre coste
meridionali, eravamo scivolati al quinto posto". Prima di noi ora ci sono
nell'ordine la Francia, poi la Spagna, quindi gli Usa e infine la Cina. Insomma
siamo un paese che avendo i comandi bloccati va alla deriva e "rischia il
naufragio", come si legge sin dalla copertina del libro; un paese che ha
dimostrato di saper fare cose egregie (solo 270 giorni per stilare e approvare
la Costituzione, otto anni per collegare Milano e Napoli con l'Autosole), ma un
paese di poeti e naviganti che ha visto la cultura, che pure è elemento
trainante, e porti e trasporti declinare rovinosamente; un paese in cui è
bloccata la giustizia (record di 35 anni di rinvii per un fallimento) ma anche
l'imprenditorialità (per aprire una trattoria ci vogliono 71 timbri, per una
licenza edile 27 mesi) e ogni neonato nasce con un debito pensionistico di
250.000 euro. "Siamo a un bivio", annunciano gli autori sin dal
titolo del primo capitolo, e per cambiare rotta bisogna slegare e riprendere in
mano il timone. "Per rimettersi in moto l'Italia ha bisogno, prima di
qualunque programma, ha bisogno di una grande operazione verità", ha
scritto recentemente Galli della Loggia: con "La casta" e "La
deriva" Stella e Rizzo
hanno fatto la loro parte. Bisogna che da un'altra parte qualcuno cominci a
vergognarsi, un sentimento, un valore che sembra perduto.
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( da "Nuova Venezia, La" del 05-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Giorno/Notte NOALE
NOALE Concerto annullato Questa sera Il concerto dei Joy Singers diretti da
Andrea D'Alpaos, che dovevano aprire stasera la loro tournée estiva in piazza
XX Settembre a Noale nell'ambito di Ubi Jazz, è stato annullato. Le nuove date
del tour saranno comunicate a breve. SAN SERVOLO Turchia in Italia Oggi, ore 10
Oggi dalle 10 a
San Servolo convegno "La Turchia in Italia. Figure e pietre miliari della
letteratura turca nel cammino per un Nobel. Da Orchan Kemal a Orhan Pamuk. I
grandi scrittori turchi per un dialogo tra Turchia ed Europa". In
anteprima il libro "La lotta per il pane" di Orhan Kemal. OLANDESE
VOLANTE Ora Poesia Oggi, ore 20 Oggi alle 20 all'Olandese Volante, San Lio,
Castello 5658, "Ora Poesia" con la partecipazione di numerosi poeti
veneziani. BUZIOL Mauro Covacich Oggi, ore 18 Oggi alle 18 alla Fondazione
Buziol, Palazzo Mangilli Valmarana Cannaregio 4392, incontro con Mauro Covacich
per il ciclo "Questo non l'ho mai letto a nessuno", inediti d'autore.
INPARADISO Orange Lem Oggi, ore 21 Oggi alle 21 a InParadiso, Giardini
Biennale, live con Orange Lem di Pesaro, indie pop. ATENEO VENETO Il senso e la
narrazione Oggi, ore 17.30 Oggi alle 17.30 in Ateneo presentazione del volume
"Il senso e la narrazione" di Giuseppe Longo. Ne parla Umberto Curi.
FONDAMENTA Prova aperta Oggi, ore 21 La prova aperta di Resi Dance al teatro
Fondamenta Nuove, prevista per domani, è anticipata a stasera alle 21. SAN
GEREMIA Le tegnue Oggi, ore 21 Oggi alle 21 nella sala espositiva di San
Geremia, incontro su "Le tegnue, un patrimonio da salvare", con il
Club Subacqueo San Marco. CANDIANI Tra le nuvole Oggi, ore 21 Oggi alle 21 al
Candiani proiezione de "Il vento fa il suo giro" di Giorgio Diritti. AMBASCIATORI Stella e Rizzo Oggi, ore 21
Oggi alle 21 all'hotel Ambasciatori, Gianantonio Stella presenta il
libro "La deriva", scritto con Sergio Rizzo. VANILLA
Passioni Oggi, ore 21 Oggi alle 21 al Vanilla di Piazza Barche Giuseppe
Bortolussi, collezionista di mobili e oggetti di design, e l'architetto
Gianfranco Gramola, parlano di incursioni nel mondo del design. AI FRARI
De Giorgi Venerdì 6 giugno alle 21 alla Basilica dei Frari, recital pianistico
di Francesco De Giorgi. In programma musiche di Schumann e Chopin. FILANDA
Storie Venerdì 6 giugno alle 21 alla Filanda di Salzano, "Storie di acqua
e di terra", cante e conte della tradizione popolare per il cartellone di
Ubi Jazz. LIDO Barcos Venerdì 6 giugno alle 21 al Centro Morosini del Lido, in
via Alberoni, concerto del pianista argentino Miguel Angel Barcos con la
vocalist Ana Luz Cisneros. Incontro preceduto da un buffet e seguito da
milonga. VILLA ALGAROTTI Battiston Sabato 7 giugno alle 17.30 a villa Algarotti
Berchet a Carpenedo concerto di Ivano Battiston alla fisarmonica.
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( da "Tirreno, Il" del 05-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
CASO GIUDIZIARIO
Accuse al sindaco, dal consiglio silenzio arrogante Nonostante avessimo
richiesto e ottenuto, insieme all'altro gruppo di minoranza "La casa delle
Libertà", un consiglio comunale straordinario che trattasse le vicende che
vedono il sindaco accusata di gravissimi reati penali, non siamo grado di dare
alcuna risposta alle tante domande che, preoccupati e sconcertati uzzanesi, ci
stanno rivolgendo a seguito della richiesta di rinvio a giudizio del primo
cittadino per truffa, peculato e falso. Il sindaco si è rifiutato di parlare
dei fatti per i quali la procura ha ritenuto di chiederne il rinvio a giudizio.
Inoltre non ha voluto dire niente sui motivi che portarono al ritiro delle
deleghe all'ex assessore Stancato, più volte definito motivo scatenante del
presunto "scontro politico" e della denuncia per la quale oggi è
stata accusata di falso in atti pubblici. Secondo il sindaco, tutti i cittadini
che dovrebbe rappresentare e anche noi consiglieri comunali, dovremmo accettare
come dogma di "fede" che tutte le accuse nei suoi confronti sono
false, come già affermò nel consiglio del 28 aprile, in articoli di stampa e ha
ripetuto nell'inutile e "silenzioso" consiglio del 23 maggio. Un
anomalo e dubbio silenzio che ha contagiato tutti i membri della maggioranza;
nessuno, nemmeno i più rissosi verbalmente, sono intervenuti anche solo per
esprime la solita "cantilena" sulla loro piena, solidarietà per il
sindaco. Un silenzio quello nel consiglio comunale che è stato chiarificatore;
un silenzio del tutto inopportuno e arrogante che ha impedito di valutare i
fatti, che se dovessero anche risultare penalmente
irrilevanti, potrebbero esserlo moralmente al punto da costringerci a chiedere
le dimissioni del sindaco. Un consiglio quello del 23 maggio inutile, una farsa
a spese dei cittadini, per il quale i consiglieri di opposizione si rifiutano
di percepire il gettone di presenza. Lista civica Per Uzzano No
Dormitorio.
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( da "Tirreno, Il" del 05-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Montecatini Mezzo
milione per le consulenze Contrasti in consiglio sull'incarico per il recupero
dell'ex Breda Le somme più grandi saranno utilizzate per il Patto di sviluppo
locale PISTOIA. Alla fine dell'anno costeranno 458.000 euro gli incarichi e le consulenze
che il Comune ha già cominciato a distribuire da gennaio. Questo, infatti, è il
valore dell'elenco approvato - come vuole la legge finanziaria - dal consiglio
comunale. La gran parte della spesa sarà assorbita dal servizio Lavori
pubblici, in particolare dagli incarichi che dovranno essere assegnati per la
stesura del Patto per lo sviluppo locale (Pasl, 160.000 euro) e dei Programmi
operativi regionali (Por, 43.200 euro), due importanti strumenti di
programmazione previsti dalla Regione. Il via libera al programma di incarichi
e consulenze è stato alzato dai gruppi di maggioranza, mentre l'opposizione ha
votato contro. Del resto anche nell'esame in commissione erano venuti diversi
nodi al pettine. Primo tra tutti, l'estrema vaghezza della prima bozza di
elenco presentata dalla giunta, che non indicava nessuna cifra di previsione.
Dopo le insistenze di diversi consiglieri, la giunta ha presentato una seconda
versione, questa volta con un dettaglio molto maggiore e le cifre al loro
posto. Il programma è stato presentato al consiglio dall'assessore Piero
Giovannini. Il documento previsionale è diviso per aree e servizi. Oltre alle
spese per Pasl e Por, è prevista una consulenza di 70.000 euro per la
supervisione del recupero delle aree ex Breda e per la elaborazione del
Regolamento urbanistico. Giovannini ha anticipato, dichiarandosi d'accordo
insieme alla giunta, un emendamento della maggioranza che esclude dal programma
le collaborazioni ad alta valenza sociale entro un importo massimo di 4.000
euro. Si tratta soprattutto della collaborazione degli anziani nella
sorveglianza delle scuole: l'importo è esiguo ed è pagabile solo nella forma di
rimborso spese. L'emendamento è stato approvato da maggioranza ed opposizione
(Udc astenuta). Zuccherini (An) ha criticato la genericità dell'elenco.
"Avremmo voluto un maggior dettaglio soprattutto in materia
urbanistica". Secondo Bartolomei, capogruppo di Forza Italia, la
consulenza di supervisione delle aree ex Breda è assolutamente da evitare.
Bartolomei ha invitato a spendere meno: la cifra complessiva è solo un tetto ed
ogni risparmio è benvenuto. "Votiamo contro - ha detto
Giovanni Capecchi, capogruppo dei Verdi Arcobaleno - non per una questione
formale ma perché questo programma prevede un incarico di supervisione delle
aree ex Breda che non vorremmo dare e perché la voce più significativa (160.000
euro) è destinata a qualcosa che nessuno sa cosa sia". Giampaolo
Pagliai, capogruppo Udc, si è detto recisamente contrario al provvedimento. Le
risorse destinate ad incarichi esterni dovrebbero essere usate per valorizzare
le competenze del personale in servizio. Gonfiantini (Pd) ha osservato che nel
programma c'è una propensione alla chiarezza che va apprezzata. Paolo Lattari,
capogruppo dei Comunisti Italiani, ha affermato che è necessario ed utile
cercare competenze esterne perché esistono specificità assolute. Ma il Comune
dovrebbe prevedere una formazione del personale che crei anche all'interno
professionalità importanti. Petruzzelli, (Forza Italia) ha detto di dubitare
che gli importi saranno rispettati. Il consiglio dovrebbe essere informato di
ogni incarico via via deciso dai diversi dirigenti. Secondo Margherita Semplici
(An) il consiglio comunale sembra avere abdicato alla funzione tipica di
indirizzare le scelte. Si tratta di un provvedimento a sanatoria. Vannucchi
(Pd) ha definito importante il fatto che il numero delle consulenze diminuisca
di anno in anno. "Si tratta di cifre programmate e non è detto che alla
fine non si spenda la metà". F.Cl.
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( da "Corriere della Sera" del 05-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Corriere della Sera
- MILANO - sezione: Cronaca di Milano - data: 2008-06-05 num: - pag: 7
categoria: REDAZIONALE Il caso Da via Gallarate a via Cilea "Record di
incidenti: troppe vittime Più severi contro i pirati della strada" Tra i
racconti variopinti di via Cechov c'è la storia dell'inversione maledetta dopo
il distributore Shell. "è vietata, ma non c'è il cartello, e allora la
fanno tutti, così evitano la rotonda poco più avanti", racconta il
pensionato Antonio Bisceglie. I pedoni finiscono nella U, accerchiati, nella
morsa della manovra. Vittime. Gli abitanti al 6 di via Cilea, complesso Monte
Amiata, hanno raccolto centinaia di firme e avanzato al Comune due richieste:
"Le auto corrono troppo, nessuno rispetta i limiti, servono strisce
pedonali e dossi rallentatori". Risultati? "Ad oggi, nessuno". I
comitati di via Gallarate e via Quarenghi hanno azzardato l'idea del
"semaforo a comando" dopo l'ultimo anziano travolto: era un
pensionato, ora è un pensionato-invalido. Nelle strade del quartiere. Racconti.
Episodi. E statistiche. Via Gallarate è nella lista nera della polizia locale.
"Arco recidivo", lo chiamano i ghisa. Lo è dal 2004 in qua e nell'ultimo
anno ha visto 42 incidenti gravi e sessanta feriti. è un asse di traffico
pesante. Camion, pendolari in auto. Tassisti in viaggio da e per il polo Fiera
di Rho-Pero. Il Comune ha messo qualche rotonda, non c'è un solo semaforo. I
risultati sono cronache. Capodanno 2007, una donna di 40 anni, cinese, viene
travolta e uccisa all'altezza del civico 389, sulle strisce. L'Alfa Romeo
guidata da un ragazzo di 27 anni la trascina per trenta metri prima di
lasciarla sull'asfalto. Alla polizia confessa: "Non l'avevo vista ".
Succede. "Ma succede troppo spesso ", si sfoga un custode. Infatti.
Un anno prima, 23 gennaio, sette del mattino: un uomo di 36 anni attraversa la
strada, viene sbalzato da una Lancia (pirata), schiantato da una Opel,
schiacciato da un tir. E ancora. Il 16 settembre 2005 muoiono sotto un furgone
Giuseppe Stoppa, la moglie Bertina Poli e la cognata Giovanna Ferrante. Erano
usciti dalla trattoria "La Pergola", un sabato sera di festa. E i
vigili, signor Antonio? "Non si vedono. Li chiami, non escono". In via Rizzo, curva dolce che si apre su viale De Gasperi, qualcuno lascia
ancora un mazzo di fiori e lo punta sull'asfalto, appoggiato al marciapiede. è
per un figlio, un fidanzato, un amico, a ciascuno il suo. Quante croci e quanti
fiori di pietà conta, viale De Gasperi. Le strisce pedonali sono segni
inutili su una pista. Tre carreggiate e le macchine che corrono. Settanta orari
di giorno, una gara di sera. Il 27 gennaio scorso, all'incrocio con via
Pizzoni, una pensionata di 81 anni viene sbalzata sul cofano di una Ford e
trascinata per quindici metri. Morta. L'amica che è con lei finisce a Niguarda.
Ricoverata. L'automobilista viene denunciato per omicidio colposo. E subito
rilasciato. Nel quartiere-parcheggio, chi parcheggia male ha due volte la
colpa. La fila immobile in via Croce e Chiarelli costringe i residenti a
mettere il muso della macchina in strada, per tentar d'uscire. "è una
lotteria", ecco. O un duello, scriverebbe Cechov. Armando Stella Traffico Pedoni e ciclisti a rischio sulle strade del
Gallaratese (Del Puppo).
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( da "Tribuna di Treviso, La" del 05-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
UBIK MARTON "La
deriva" di Stella Dopo il grande successo de La
Casta, Gian Antonio Stella (foto sopra) torna nelle librerie
con un'altra spietata analisi del "caso" Italia. "La deriva.
Perchè l'Italia richia il naufragio" è il suo nuovo best-seller edito da Rizzoli e scritto anche questo con Sergio Rizzo, che il
giornalista ed editorialista del "Corriere della Sera" presenta oggi
alle 18, nella saletta della Libreria Ubik Marton in Corso del Popolo a
Treviso. L'incontro sarà introdotto dal direttore della libreria, Mariano
Beltrame. Domani alle 17 nella stessa saletta sarà presentato il libro scandalo
del sindaco di Scorzè, Clara Caverzan.
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( da "Stampaweb, La" del 05-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
ROMA Basta settimana
cortissima a Montecitorio. Dal prossimo settembre i nostri onorevoli non
lavoreranno più solo dal martedì al giovedì, ma dovranno essere presenti cinque
giorni su sette. Salvo avere un'intera settimana "bianca" al mese per
curare il cosiddetto "territorio" elettorale. Ma la cosa più
importante deve essere ancora decisa: in che modo portare i deputati nelle
commissioni, controllando presenti e assenti. Si discute perfino se togliere
agli assenti il "gettone" di diaria. Come si fa
già per quelli che non votano in aula, dove a certificare le presenze sono però
le tessere magnetiche. Gianfranco Fini lo aveva promesso all'inizio del suo
mandato di presidente della Camera. E ieri è riuscito a farsi approvare la
proposta taglia-fannulloni dalla conferenza dei capigruppo, allargata ai
presidenti delle commissioni. "Dobbiamo lavorare di più. E riorganizzare i
lavori così da qualificare il Parlamento davanti all'opinione pubblica",
ha spiegato ai convenuti, i quali hanno approvato all'unanimità. Al contrario
di quel che accadde davanti a un'identica proposta di Fausto Bertinotti. Ancora
da definire invece il metodo per certificare le presenze nelle varie
commissioni, spesso e volentieri deserte. C'è chi ha proposto di far firmare
obbligatoriamente ai deputati un registro apposito (ma dopo la firma
l'onorevole potrebbe squagliarsela) e chi di far loro "timbrare il
cartellino" utilizzando le tessere magnetiche che in aula servono per
votare. Fini si è riservato di scegliere e di valutare il taglio della diaria.
A spingere per le misure più drastiche è il capogruppo leghista Cota. Intanto
sono state approvate altre misure taglia-spese. Le missioni dovranno essere
"adeguatamente motivate", dureranno "lo stretto necessario"
e saranno composte di soli tre deputati: maggioranza, minoranza e presidente di
commissione. Non solo. I viaggi di lavoro saranno meno lussuosi: alberghi al
massimo a quattro stelle e biglietti aerei in turistica, nominativi e comprati
alla tariffa migliore. Magari perfino low cost. Tornando ai lavori della Camera,
secondo la nuova tabella di marcia l'aula sarà convocata da lunedì, giornata
dedicata alla discussione generale, mentre le votazioni cominceranno martedì
pomeriggio, per proseguire tutto mercoledì, e ancora il pomeriggio di giovedì e
venerdì, le cui mattinate saranno interamente dedicate ai lavori nelle
commissioni. In questo modo alle votazioni in aula saranno dedicate 28 ore
settimanali, 85 al mese. Più che nelle due legislature precedenti in cui erano
18 e 72 (nella XIV) e 20 e 80 (nella XV). Come voleva Fini. Scontati i mugugni
di alcuni onorevoli. A sorpresa si lamenta il leghista Walter Togni, eletto nel
Canavese, "oltre 150 Comuni che devo curare per ascoltare i problemi della
gente". "Non vedo perché cambiare una regola che è così dagli Anni 60"
dice Calogero Mannino, in Parlamento dal '76 per la Dc, oggi Udc. Come il
collega Romano, che trova quella di Fini "un'idea emendabile".
Favorevoli alla settimana corta, invece, i "nuovi" peones. "Con
regole certe ci organizzeremo" dice per esempio Paola Frassinelli, An/Pdl.
Dall'altra parte si compiace il ministro ombra dell'ambiente Realacci:
"Una proposta intelligente, specialmente se finalizzata a lavorare di più
in commissione". Disponibile "a sperimentare tutto ciò che innova"
è Beppe Giulietti, Idv. E Barbara Pollastrini: "Da milanese approvo la
razionalizzazione". Dubbioso il capogruppo Pd in commissione Attività
produttive, Lulli: "Per ora vedo solo un avvio di legislatura lentissimo.
Non ci sono provvedimenti da approvare". LINK + Fannulloni, il pugno duro
del ministro Brunetta.
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( da "Gazzettino, Il (Venezia)" del 05-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
HOTEL
AMBASCIATORIOggi "La deriva"di Stella e RizzoStasera alle
21, presso l'Hotel Ambasciatori di Mestre, il circolo culturale Ernesto Rossi
presenta il libro "La deriva" di Gian Antonio Stella e Sergio Rizzo. Ne
discuteranno l'autore, Gian Antonio Stella, e Paolo
Zabeo, responsabile dell'ufficio sindacale della Cgia di Mestre. L'incontro è gratuito ed aperto al
pubblico.CHIRIGANGOFunerali civiliarriva la nuova salaDomani alle ore 11.30 al
cimitero di Chirignago, in via Risorgimento, sarà inaugurata la sala, messa a
disposizione da Veritas, per la celebrazione dei funerali in forma civile.
Interverranno l'assessore comunale all'Ambiente, Pierantonio Belcaro, la
presidente della Municipalità di Chirignago Zelarino, Maria Teresa Dini, il
direttore dell'area Servizi pubblici locali di Veritas, Adriano Marchini.IN
ISTRIAViaggio del ricordo,aperte le iscrizioniSono aperte le iscrizioni per il
"Viaggio del ricordo in Istria" di sabato prossimo, 7 giugno. Tra le
mete il Campo Profughi di Padriciano, il Monumento Nazionale della Foiba di
Basovizza e Grisignana. La quota di partecipazione è di 45 euro. Per
informazioni e prenotazioni telefonare allo 041.5223101.
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( da "Corriere Adriatico" del 05-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Convegno con i
parlamentari marchigiani sul ruolo del capoluogo. Pace armata in Forza Italia Appello
a Baldassarri per il polo universitario ASCOLI - Forse è presto per parlare di
pace scoppiata in Forza Italia ma di una tregua, anche armata, sì. Una prova
l'ha si è avuta, ieri, nel corso di un incontro convocato da Fucina Picena, per
illustrare il convegno che si terrà sabato al colle S. Marco, sul futuro della
nuova Provincia di Ascoli e le possibilità per il territorio di uscire dalla
grave crisi occupazionale. Un convegno che per l'occasione, chiamerà a raccolta
numerosi parlamentari eletti nelle Marche: il presidente della commissione
Finanze del Senato, Mario Baldassarri, Francesco Casoli, Remigio Ceroni.
"Il convegno ha spiegato Enzo Scipioni, che era affiancato dai consiglieri
comunali Anna Bachetti e Cesare Celani e da Saverio Di Simone e Gigi Miozzi
serve per prendere coscienza dei gravi problemi che affliggono il nostro
territorio, a cominciare dalla disoccupazione. Abbiamo cinque anni di governo
Berlusconi davanti a noi e questo ci consente di avere referenti nazionali che
possono aiutarci a riprendere la strada dello sviluppo. A cominciare da Mario
Baldassarri che già in passato ha dimostrato di tenere molto al ruolo delle
Marche e del Piceno". Una crisi che secondo Scipioni "non è stata
determinata dalla divisione dl territorio con la nascita delle due nuove
Province, ma viene da molto lontano". E uno degli strumenti per rilanciare
l'economia della nuova Provincia di Ascoli, è costituito, per Enzo Scipioni,
dall'università. "Non a caso ha proseguito Scipioni al convegno è stato
invitato anche il presidente del Cup, Renzo De Santis, proprio per parlare del
ruolo dell'università che deve essere parte integrante del territorio. Insomma,
non più una miriade di corsetti che ci costano solo tanti soldi che non portano
alcun valore aggiunto all'economia del Piceno". Da qui a parlare del polo
universitario, il passo è breve. E Scipioni ne ha parlato senza l'asprezza dei
toni che aveva contraddistinto il dibattito in Fi nei confronti del sindaco nei
mesi scorsi. "I ritardi sul polo universitario ha commentato Scipioni
attengono a una visione della Provincia che su questa vicenda si è dimostrata
settaria, mettendo spesso i bastoni tra le ruote. Certo, c'è qualche
responsabilità anche dell'Arengo ma non dimentichiamo il ruolo svolto
dall'apparato burocratico, cioè, dai dirigenti". Toni distensivi, per non
dire concilianti, anche quando si è parlato dell'azione della giunta in questi
nove anni. "E' innegabile ha ribadito Scipioni che questa amministrazione
ha cambiato, per certi versi, il volto della città, anche se non si è inciso
sull'aspetto della crisi economica del territorio. Con Piero Celani siamo
stati, a volte, critici, ma mai in guerra. Quando non condividiamo alcune cose
ci muoviamo in senso critico e costruttivo". E per il futuro? "Il
prossimo anno ha detto Scipioni ci saranno le elezioni amministrative e abbiamo
uomini spendibili, come Piero Celani. L'importante è che ci
sia unità nel partito e partecipazione nelle scelte". Infine, Miozzi è
tornato a parlare della divisione del territorio, per dire che "due
Province aumentano i costi della politica e per
rilanciare lo sviluppo dobbiamo guardare a Teramo". N.O.,.
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( da "Velino.it, Il" del 05-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Il Velino presenta,
in esclusiva per gli abbonati, le notizie via via che vengono inserite. POL -
Fao, funzionari "esentasse" ma col posto a rischio Roma, 4 giu (Velino)
- Il vertice Fao sulla crisi alimentare si è chiuso giovedì, le polemiche sulla
pesantezza amministrativa e burocratica dell'agenzia Onu dureranno ancora a
lungo. Troppi soldi spesi a vuoto, è la critica ricorrente, anche per il
personale. Ma come vivono i funzionari della Fao? I loro salari (tra i cinque e
gli ottomila euro al mese) sono quelli previsti per tutte le organizzazioni
facenti parte del sistema delle Nazioni unite e sono per questo agganciati a
quelli dell'amministrazione pubblica degli Stati Uniti. Con una sola
differenza. I salari erogati risentono del cosiddetto post adjustment, un
valore che tiene conto del costo della vita del luogo in cui l'agenzia ha la
sede. Un valore che a Roma, adesso, è particolarmente alto. I guadagni dei
funzionari Fao inoltre non sono soggetti al regime fiscale italiano: le tasse
che vengono pagate finiscono nelle “tasche” del sistema Onu. Molti i privilegi
di cui possono godere soprattutto i funzionari che vengono dall'estero: aiuti
per l'affitto di case, sussidi per le famiglie che “si ricongiungono” col
funzionario, per le rette scolastiche dei bambini. Chi lavora alla Fao non ha
però certezza del posto: i contratti sono a termine e il rapporto di lavoro si
può interrompere anche nel caso in cui si sospende una delle attività messe in
campo dall'agenzia. Di più: per accordo espresso tra l'Italia
e le Nazioni unite i lavoratori dell'agenzia alimentare non possono contare su
nessuna delle leggi italiane in tema di lavoro. Altro spettro per i funzionari
Fao è quello dell'esclusività del rapporto: nessuna consulenza esterna, nessun
gettone di presenza a qualsivoglia evento, pena il licenziamento. (fae) 4 giu 2008
19:21.
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( da "Gazzetta Ufficiale.it(Serie Generale)" del
05-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
DECRETO DEL
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 aprile 2008 Approvazione
dello statuto dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per
l'innovazione. Pag. 32 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge
23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante "Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri"; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
"Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59"; Visto l'art. 1, comma 368, lettera d), della legge
23 dicembre 2005, n 266, che istituisce l'Agenzia per la diffusione delle
tecnologie per l'innovazione, allo scopo di "accrescere la capacita'
competitiva delle piccole e medie imprese e dei distretti industriali
attraverso la diffusione di nuove tecnologie e delle relative applicazioni
industriali"; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 30 gennaio 2008, con il quale, acquisita l'intesa della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano, sono stati stabiliti i criteri e le modalita' per lo
svolgimento delle attivita' istituzionali della medesima Agenzia e sono stati
delegati al Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione in carica i poteri di indirizzo e vigilanza sulla medesima
Agenzia; Visto, in particolare, l'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 30 gennaio 2008 ove si prevede che, per le
attivita' preordinate all'approvazione dello statuto ed all'avvio dell'Agenzia,
il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede ai sensi dell'art. 5 della
legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 30 gennaio 2008 con il quale il dott. Ezio Andreta e' stato
nominato commissario dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per
l'innovazione con il compito di svolgere gli adempimenti finalizzati
all'approvazione dello statuto e all'avvio dell'Agenzia; Vista la bozza di
statuto predisposta dal Commissario dell'Agenzia e trasmessa al Ministro per le
riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione in data 27 marzo 2008;
Ritenuto di dover approvare lo statuto con le modalita' previste dall'art. 1,
comma 368, lettera d), n. 4, della legge 23 dicembre 2005, n 266; Visto il
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2006, recante
delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di
riforme e innovazioni nella pubblica amministrazione al Ministro senza
portafoglio, prof. Luigi Nicolais; Decreta: Art. 1. 1. E' approvato lo statuto
dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione nel testo
allegato al presente decreto. Il presente decreto sara' inviato agli organi di
controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dello Stato. Roma, 8 aprile
2008 p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Il Ministro per le riforme e
le innovazioni nella pubblica amministrazione Nicolais Allegato STATUTO
DELL'AGENZIA PER LA DIFFUSIONE DELLE TECNOLOGIE PER L'INNOVAZIONE Art. 1.
Personalita' e sede 1. L'Agenzia
per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione, di seguito denominata
Agenzia, e' persona giuridica di diritto pubblico ad ordinamento autonomo,
istituita dall'art. 1, comma 368, lettera d), della legge 23 dicembre 2005, n.
266 e disciplinata dal presente Statuto, dotata di autonomia
tecnico-scientifica, regolamentare, organizzativa, gestionale, patrimoniale,
finanziaria e contabile. 2. L'Agenzia,
che ha sede legale a Milano, puo' creare altre sedi in Italia e all'estero, in
relazione alle proprie funzioni ed attivita'. 3. L'Agenzia e' sottoposta ai
poteri di indirizzo e vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro delegato, di seguito denominata "Autorita' vigilante", e'
soggetta al controllo della Corte dei conti e si avvale del patrocinio
dell'Avvocatura dello Stato ai sensi della normativa vigente. Art. 2. Finalita'
1. L'Agenzia
promuove l'innovazione nel tessuto economico del Paese e contribuisce alla
realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e dell'innovazione
collaborando e coordinando la sua azione con le istituzioni e gli organismi
europei,nazionali e regionali aventi analoghe finalita'. 2. L'Agenzia: a) svolge
compiti di supporto e di istruttoria tecnico-scientifica, economica e
finanziaria nell'ambito della valutazione dei progetti di innovazione
industriale ed in particolare di quelli previsti dall'art. 1, commi 842 e
seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni; b)
promuove e coordina le attivita' finalizzate alle previsione delle linee di
tendenza dello sviluppo tecnologico-scientifico ed economico; c) svolge compiti
di promozione e coordinamento di appositi percorsi formativi, nonche' di
accompagnamento dei processi di innovazione, fatte salve le specifiche
competenze attribuite dalla normativa vigente al Ministero dell'universita' e
della ricerca; d) realizza studi e ricerche sui modelli di collaborazione
pubblico-privato in materia di innovazione industriale. Art. 3. Organi 1. Sono
organi dell'Agenzia: a) il presidente; b) il consiglio di amministrazione; c)
il collegio dei revisori dei conti; d) il comitato tecnico scientifico. 2. Gli
organi dell'Agenzia durano in carica cinque anni ed i relativi incarichi sono
rinnovabili una sola volta. Art. 4. Presidente 1. Il presidente e' nominato con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato. 2.
Il presidente e' scelto tenendo conto di requisti di alta competenza e
professionalita' nella gestione della ricerca e dell'innovazione, acquisiti
nella direzione di strutture pubbliche o private di rilevanza nazionale,
comunitaria ed internazionale. 3. Al presidente sono attribuite le seguenti
funzioni: a) ha la rappresentanza legale dell'Agenzia; b) convoca e presiede il
consiglio di amministrazione; c) predispone la relazione di accompagnamento al
bilancio preventivo ed al conto consuntivo, esponendo i risultati conseguiti e
lo stato di attuazione dei programmi e dei progetti relativi all'attivita'
promozionale dell'Agenzia; d) vigila sull'esecuzione delle delibere adottate
dal consiglio di amministrazione; e) provvede all'adozione degli atti delegati
dal consiglio di amministrazione; f) formula al consiglio di amministrazione la
proposta per la designazione dell'incarico di direttore generale; g) concede il
patrocinio e l'autorizzazione all'utilizzo del logo dell'Agenzia sulla base dei
criteri adottati dal consiglio di amministrazione. h) esercita le funzioni di
datore di lavoro ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modificazioni ed integrazioni; i) espleta ogni altro compito a lui
demandato dalle leggi e dai regolamenti. 4. Nei casi di necessita' ed urgenza,
ovvero nei casi in cui il consiglio di amministrazione non sia validamente
costituito ai sensi dell'art. 5, comma 2, il Presidente puo' adottare i
provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione nelle seguenti
materie: a) liti attive e passive; b) accettazione di lasciti e donazioni; c)
provvedimenti necessari alla realizzazione dei compiti istituzionali nonche'
alla gestione amministrativa dell'Agenzia. 5. I provvedimenti adottati dal
presidente ai sensi del comma 4 vengono sottoposti, non oltre trenta giorni
dalla loro adozione, alla ratifica del consiglio di amministrazione. 6. Il
Presidente puo' conferire, sentito il consiglio di amministrazione, specifici
incarichi per materie e per progetti a membri del consiglio di amministrazione.
Le modalita' di attuazione degli incarichi sono definite nel regolamento di
organizzazione ovvero nel relativo atto di incarico. Il presidente nomina,
sentito il consiglio di amministrazione, un vice presidente tra i membri del
consiglio di amministrazione. Art. 5. Consiglio di amministrazione 1. Il
consiglio di amministrazione e' composto, oltre che dal presidente, da otto
membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro delegato, designati rispettivamente uno dal Ministro per le riforme e
le innovazioni nella pubblica amministrazione, uno dal Ministro per gli affari
regionali e le autonomie locali, uno dal Ministro dello sviluppo economico, uno
dal Ministro dell'universita' e della ricerca, tre dalla Conferenza dei
presidenti delle regioni ed uno dalla regione Lombardia, d'intesa con la
provincia di Milano ed il comune di Milano. 2. Il consiglio di amministrazione
e' validamente costituito con la nomina dei due terzi dei suoi componenti. Il
consiglio di amministrazione, presieduto dal presidente dell'Agenzia ovvero, in
sua assenza, dal vice presidente, si intende regolarmente costituito quando
alle riunioni e' presente la meta' piu' uno dei componenti. 3. Le relative
delibere sono adottate a maggioranza dei voti dei presenti, fatta eccezione per
le delibere aventi ad oggetto le modificazioni dello statuto, l'approvazione
del regolamento di contabilita' e delle successive modificazioni,
l'approvazione del regolamento di organizzazione e delle successive
modificazioni, l'adozione del bilancio di previsione e delle sue variazioni,
che sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti. In caso di parita'
prevale il voto di colui che presiede il consiglio. 4. La partecipazione alle
riunioni del consiglio di amministrazione puo' realizzarsi anche a distanza e
comunque nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Codice
dell'amministrazione digitale", nonche' delle relative norme di
attuazione. 5. Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno due volte
l'anno e, comunque, per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio
di previsione. Il consiglio si riunisce, altresi', ogni volta in cui il
presidente lo convochi ovvero ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi
componenti. La convocazione e' effettuata con invito da comunicarsi, anche con
modalita' telematica, almeno dieci giorni prima della seduta fissata ovvero,
nei casi di urgenza, almeno tre giorni prima della medesima seduta. 6. I membri
del consiglio di amministrazione possono essere dichiarati decaduti dalla carica
se risultano assenti senza giustificazione almeno a tre riunioni consecutive.
La proposta di decadenza e' deliberata dal consiglio ed e' comunicata
all'Autorita' vigilante che provvede alla dichiarazione di decadenza ed alla
sostituzione con le modalita' di cui al comma 1. Il membro del consiglio di
amministrazione, subentrato a seguito della predetta sostituzione, resta in
carica fino alla scadenza del mandato del componente sostituito. 7. Con le
modalita' di cui al comma 6 si fa luogo alla sostituzione anche in caso di
revoca, di dimissioni, di morte o per qualsiasi altro motivo che determini una
vacanza. 8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro delegato si procede allo scioglimento del Consiglio di amministrazione
e alla revoca del Presidente nei seguenti casi: a) mancata deliberazione del
bilancio preventivo e delle eventuali variazioni entro i1 30 novembre di ogni
anno, nonche' del conto consuntivo entro il 30 aprile di ogni anno; b)
accertate e gravi irregolarita' tali da compromettere il normale funzionamento
dell'Agenzia; c) gravi violazioni di legge, nonche' impossibilita' di
funzionamento del consiglio di amministrazione non dipendente dalla mancata
nomina dei due terzi dei suoi componenti. Art. 6. Competenze del consiglio di
amministrazione 1. Al consiglio di amministrazione spettano tutti i poteri
inerenti al perseguimento delle finalita' dell'Agenzia e in particolare i
compiti di programmazione, organizzazione, indirizzo. 2. Tra gli altri, sono di
competenza del consiglio di amministrazione i compiti e le funzioni di seguito
specificati: a) la deliberazione di eventuali modificazioni dello statuto; b)
l'adozione del regolamento di organizzazione, la determinazione della dotazione
organica dell'Agenzia e delle successive modificazioni; c) l'adozione del
regolamento di contabilita' e delle successive modificazioni; d) l'adozione del
bilancio di previsione e delle eventuali variazioni, nonche' la conseguente
assegnazione al direttore generale delle risorse finanziarie; e) l'adozione del
conto consuntivo; f) l'adozione del Piano triennale di attivita', nonche' della
relazione annuale di attivita'; g) l'approvazione dei programmi dell'Agenzia;
h) l'approvazione del regolamento interno per il funzionamento del consiglio di
amministrazione; i) la designazione del direttore generale e la deliberazione
concernente il conferimento del relativo incarico; j) l'assegnazione degli
obiettivi strategici al direttore generale; k) la verifica, sulla base della
relazione del direttore generale, della rispondenza dei risultati agli
obiettivi e programmi definiti dal consiglio di amministrazione; l) la
costituzione di societa' e la partecipazione ad enti o consorzi, nonche' a
societa' aventi scopi analoghi o affini all'Agenzia; m) l'accettazione di
lasciti e donazioni, nonche' la radiazione di beni; n) l'istituzione del
sistema di controllo interno e del sistema di valutazione e di controllo
strategico, nonche' la nomina del presidente e dei componenti del nucleo di
valutazione e del controllo strategico; o) la determinazione dei criteri in
materia di concessione del patrocinio e di utilizzazione del logo dell'Agenzia;
p) l'adozione delle delibere in ordine ad ogni altra competenza non
specificatamente attribuita ad altro organo dal presente statuto o dalla legge.
3. Gli atti di cui al comma 2, lettere a), b), d) ed f), sono trasmessi
all'Autorita' vigilante che li approva. 4. Gli atti di cui al comma 2, lettere
c) ed e), sono trasmessi all'Autorita' vigilante per l'approvazione, sentito il
Ministero dell'economia e delle finanze. Art. 7. Esecutivita' delle
deliberazioni 1. Gli atti sottoposti all'approvazione dell'Autorita' vigilante
divengono esecutivi con l'approvazione della medesima Autorita'. 2. Fatti salvi
i termini diversi stabiliti dalla normativa vigente, gli atti di cui al comma 1
si intendono comunque approvati decorsi quarantacinque giorni dal ricevimento
degli stessi da parte dell'Autorita' vigilante. 3. Il termine di cui al comma 2
e' sospeso, per non piu' di una volta, qualora intervenga una richiesta di
chiarimenti da parte dell'Autorita' vigilante. Art. 8. Collegio dei revisori
dei conti 1. Il collegio dei revisori dei conti dell'Agenzia e' nominato con
decreto dell'Autorita' vigilante ed ecomposto da: a) due membri effettivi ed
uno supplente, di cui uno con funzioni di Presidente, designati dall'Autorita'
vigilante; b) un membro effettivo ed uno supplente, designati dal Ministro
dell'economia e delle finanze. 2. I componenti del collegio dei revisori dei
conti sono scelti tra gli iscritti al registro dei revisori contabili di cui
all'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e successive
modificazioni. 3. Il collegio dei revisori dei conti provvede al riscontro
degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture
contabili, effettua le verifiche di cassa e predispone una relazione sui
bilanci e sui rendiconti dell'Agenzia. La predetta relazione e' trasmessa
all'Autorita' vigilante. 4. Il collegio dei revisori dei conti dura in carica
cinque anni ed i singoli componenti possono essere riconfermati una sola volta.
5. Qualora uno dei componenti del collegio cessi dall'incarico prima della
scadenza, viene sostituito con le modalita' di cui al comma 1 e dura in carica
fino alla scadenza del mandato del componente sostituito. Art. 9. Comitato
tecnico scientifico 1. Il comitato tecnico scientifico e' composto di venti
componenti, oltre al presidente dell'Agenzia che lo presiede. I componenti del
comitato tecnico scientifico sono nominati dall'Autorita' vigilante, cinque
designati dalla medesima Autorita', cinque designati dal Ministro dello
sviluppo economico, cinque designati dal Ministro dell'universita' e della
ricerca e cinque su proposta del presidente dell'Agenzia. 2. I componenti del
Comitato tecnico scientifico sono scelti tra persone dotate di alta competenza
e professionalita' nel settore della ricerca e dell'innovazione. 3. Il comitato
ha funzioni di studio, analisi e consulenza, concorrendo, in particolare, alla
definizione del piano triennale e dei programmi e della attivita' conformi alle
finalita' dell'Agenzia.. 4. I membri del comitato durano in carica cinque anni
ed il loro mandato e' rinnovabile. Art. 10. Emolumenti per i componenti degli
organi e del nucleo di valutazione e di controllo strategico 1. Le indennita'
di carica del Presidente, dei membri del Consiglio di amministrazione, del
comitato tecnico scientifico e del collegio dei revisori dei conti sono
determinate con decreto dell'Autorita' vigilante, sentito il Ministro dell'economia
e delle finanze. 2. I gettoni di presenza spettanti ai
componenti del consiglio di amministrazione ed ai componenti del collegio dei
revisori dei conti, sono stabiliti con decreti dell'Autorita' vigilante,
sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. 3. I gettoni di presenza dei membri del comitato tecnico-scientifico ed il compenso
spettante ai componenti del nucleo di valutazione e di controllo strategico,
sono determinati con delibera dal consiglio di amministrazione, approvata
dall'Autorita' vigilante, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.
Art. 11. Programmazione delle attivita' 1. L'Agenzia opera sulla base di un programma
triennale di attivita', aggiornato annualmente, che determina obiettivi,
priorita' e risorse in attuazione delle direttive dell'Autorita' vigilante. Il
programma comprende, altresi', la programmazione triennale del fabbisogno di
personale dell'Agenzia. 2. Il programma triennale e gli aggiornamenti annuali
sono trasmessi per l'approvazione all'Autorita' vigilante. Decorsi sessanta
giorni dalla ricezione, senza che siano state formulate osservazioni da parte
dell'Autorita' vigilante, il programma e gli aggiornamenti annuali si intendono
approvati. Art. 12. Organizzazione 1.
L'Agenzia organizza i propri uffici secondo criteri di
qualita', efficacia, efficienza, economicita' e trasparenza. 2. L'Agenzia assicura il
razionale funzionamento dei propri uffici, determinandone le dotazioni
organiche e le attribuzioni con successivo regolamento di organizzazione,
adottato dal consiglio di amministrazione ed approvato dall'Autorita'
vigilante. 3. L'Agenzia
e' strutturata nelle seguenti aree a competenza omogenea: a) area di previsione
tecnologica; b) area valutazione progetti; c) area comunicazione; d) area
affari generali. 4. L'Agenzia
istituisce ed organizza il proprio sistema di controllo interno in conformita'
ai principi fissati dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e
successive modificazioni. Art. 13. Direttore generale e funzioni dirigenziali 1. L'incarico di direttore
generale e' conferito con deliberazione del consiglio di amministrazione, su
proposta del presidente, ed e' scelto tra persone in possesso dei requisiti per
l'accesso alla dirigenza pubblica e di comprovata professionalita' in relazione
ai compiti istituzionali dell'Agenzia. 2. Il rapporto di lavoro del direttore
generale e' regolato con contratto di diritto privato, della durata di cinque
anni, rinnovabile. Se il Direttore generale proviene dai ruoli dell'Agenzia o
di altra pubblica amministrazione, per il periodo di durata dell'incarico e'
collocato in aspettativa, comando o fuori ruolo, secondo i relativi ordinamenti
3. Al direttore generale ed ai dirigenti dell'Agenzia competono le funzioni
relative alla gestione finanziaria, tecnica, amministrativa e contabile,
nonche' alla organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo
dell'Agenzia. 4. Il direttore generale partecipa con funzioni di segretario e
senza diritto di voto, alle sedute del consiglio di amministrazione; cura
l'esecuzione delle relative deliberazioni; gestisce ed e' responsabile del
coordinamento e del controllo della struttura organizzativa e amministrativa
dell'Agenzia, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicita', in
attuazione degli indirizzi e delle direttive generali dell'Autorita' vigilante
e del consiglio di amministrazione e ne assicura l'unita' degli indirizzi
tecnici, amministrativi ed operativi. Riferisce al presidente ed al consiglio
di amministrazione sull'attivita' svolta ed in tutti i casi in cui tali organi
lo richiedano. Ai fini della predisposizione dell'ordine del giorno del
consiglio di amministrazione il direttore generale puo' formulare proposte al
presidente. 5. Il direttore generale predispone e sottopone al presidente lo
schema di bilancio preventivo entro il 30 ottobre dell'anno precedente a quello
cui il bilancio si riferisce. 6. Il direttore generale predispone e sottopone
al Presidente lo schema del conto consuntivo entro il 31 marzo dell'anno
successivo a quello cui il conto si riferisce, nonche' la bozza di relazione
amministrativa di accompagnamento. 7. Il direttore generale, all'inizio di ogni
anno finanziario, assegna ai dirigenti obiettivi e risorse finanziarie ed umane
necessarie alla gestione contabile ed amministrativa di ciascun ufficio. Art.
14. Servizio di valutazione e di controllo strategico e attivita' di
valutazione dei dirigenti 1. Il servizio di valutazione e di controllo
strategico di cui all'art. 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e
successive modificazioni, e' svolto da un apposito nucleo di controllo interno
dell'Agenzia che opera secondo le modalita' previste dal regolamento di
organizzazione. 2. L'attivita'
di valutazione e controllo strategico mira a verificare l'effettiva attuazione
delle scelte contenute nelle direttive e negli altri atti di indirizzo. 3. Il
nucleo di valutazione e controllo strategico riferisce in via riservata al
consiglio di amministrazione sulle risultanze delle analisi effettuate. Il
predetto nucleo supporta il consiglio di amministrazione anche per la
valutazione del conseguimento degli obiettivi assegnati al direttore generale.
Art. 15. Mezzi di finanziamento 1.
L'Agenzia provvede alle spese necessarie per il proprio
funzionamento in via principale attraverso contributi dello Stato nonche'
attraverso le seguenti entrate: a) convenzioni con il Ministero dello sviluppo
economico per la valutazione e il controllo dei progetti di innovazione
industriale a valere sull'art. 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, e successive modificazioni; b) convenzioni e contratti con soggetti
pubblici e privati che ne condividano le finalita', nel quadro delle competenze
dell'Agenzia come definite dall'art. 2, comma 2, da sottoscriversi nel rispetto
della normativa vigente; c) contribuzioni diverse e sponsorizzazioni. Art. 16.
Esercizio finanziario gestione finanziaria e patrimoniale 1. Il direttore
generale predispone lo schema di bilancio preventivo e le eventuali variazioni
entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello in cui il bilancio si
riferisce, sottoponendolo al presidente. I relativi schemi contabili,
unitamente alla relazione illustrativa del Presidente, sono sottoposti, almeno
quindici giorni prima della loro adozione da parte del consiglio di
amministrazione, al collegio dei revisori dei conti, il quale redige apposita
relazione. 2. Il Consiglio di amministrazione delibera il bilancio preventivo e
le eventuali variazioni entro il 30 novembre di ogni anno. Il predetto bilancio
e' trasmesso all'Autorita' vigilante. 3. Nei casi in cui l'approvazione del
bilancio non intervenga prima dell'inizio dell'esercizio cui lo stesso si
riferisce, l'Autorita' vigilante puo' autorizzare, per non oltre quattro mesi,
l'esercizio provvisorio del bilancio deliberato dall'Agenzia, limitatamente per
ogni mese, ad un dodicesimo degli stanziamenti previsti da ciascun capitolo,
ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese
obbligatorie e non suscettibili di impegno e pagamento frazionabili in
dodicesimi. In tutti i casi in cui manchi il bilancio di previsione formalmente
deliberato o non sia intervenuta, entro il 31 dicembre, l'autorizzazione
all'esercizio provvisorio, e' consentita la gestione provvisoria ed in tal caso
si applica la predetta disciplina, commisurando i dodicesimi all'ultimo
bilancio di previsione regolarmente approvato. Art. 17. Regolamento contabile e
conto consuntivo 1. Il regolamento contabile di cui all'art. 2, comma 1,
lettera h), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 gennaio
2008, si fonda sui principi civilistici, anche in deroga alle disposizioni
sulla contabilita' pubblica, e' deliberato dal consiglio d'amministrazione ed
approvato con decreto dall'Autorita' vigilante, sentito il Ministero
dell'economia e delle finanze. 2. Il direttore generale predispone lo schema
del conto consuntivo entro i1 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si
riferisce, corredato della nota integrativa di accompagnamento e lo sottopone
al presidente. 3. Unitamente al conto consuntivo e' presentata, su proposta del
presidente, una relazione in cui sono evidenziati gli interventi attuativi del
piano esecutivo annuale e del programma triennale, nonche' gli elementi
informativi dettagliati sui costi delle attivita' espletate e dei servizi
prestati e sui corrispettivi introiti. 4. Il conto consuntivo, unitamente alla
nota integrativa ed alla relazione illustrativa del presidente e' sottoposto,
almeno quindici giorni prima dell'adozione da parte del consiglio di
amministrazione, all'esame del collegio dei revisori dei conti che redige
apposita relazione. 5. Il consiglio di amministrazione delibera il conto
consuntivo, corredato delle relazioni illustrative del Presidente e del
Collegio dei revisori dei conti, entro il 30 aprile di ogni anno. 6. Il conto
consuntivo e' trasmesso, entro dieci giorni dalla data della deliberazione,
all'Autorita' vigilante ed al Ministero dell'economia e delle finanze,
corredato dei relativi allegati.
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( da "Gazzetta Ufficiale.it(Serie Generale)" del
05-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
DECRETO
28 aprile 2008, n. 98 Regolamento recante condizioni e modalita' di
amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per le
vittime della strada e del Fondo di garanzia per le vittime della caccia,
nonche' composizione dei relativi comitati, ai sensi degli articoli 285 e 303
del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Pag. 3 IL MINISTRO DELLO
SVILUPPO ECONOMICO Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400; Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice
delle assicurazioni private; Visto l'articolo 285 del predetto Codice
concernente il Fondo di garanzia per le vittime della strada; Visto l'articolo
303 dello stesso Codice concernente il Fondo di garanzia per le vittime della
caccia; Considerata l'opportunita' di dare attuazione alle disposizioni di cui
all'articolo 285, comma 2, e all'articolo 303, comma 2, del predetto Codice
delle assicurazioni private mediante un unico testo regolamentare, per le
rilevanti analogie di contenuti e disciplina intercorrenti tra le due
previsioni normative; Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233; Visti i
pareri del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale e dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
private e di interesse collettivo; Udito il parere del Consiglio di Stato,
espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella seduta del 31
marzo 2008; Vista la comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri
n. DAGL/10.2.2.1/17/2008 del 22 aprile 2008; A d o t t a il seguente
regolamento: Art. 1. Oggetto del regolamento e definizioni 1. Il presente regolamento
disciplina le condizioni e le modalita' di amministrazione, di intervento e di
rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della strada e del Fondo di
garanzia per le vittime della caccia nonche' la composizione dei comitati di
cui rispettivamente all'articolo 285 e all'articolo 303 del Codice delle
assicurazioni private. 2. Ai fini del presente regolamento si intendono per: a)
Codice: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice
delle assicurazioni private; b) CONSAP: la Concessionaria servizi assicurativi
pubblici S.p.A.; c) Fondo strada: il Fondo di garanzia per le vittime della
strada previsto dall'articolo 283 del Codice; d) Fondo caccia: il Fondo di
garanzia per le vittime della caccia previsto dall'articolo 302 del Codice; e)
Organismo di indennizzo: l'Organismo di indennizzo italiano previsto
dall'articolo 296 del Codice; f) ISVAP: l'Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni private e di interesse collettivo. Art. 2. Composizione del
comitato 1. Il comitato previsto dall'articolo 285, comma 1, del Codice e'
presieduto dal presidente, o in sua vece, dall'amministratore delegato della
CONSAP, che ne sono membri di diritto. 2. Fanno altresi' parte del comitato di
cui al comma 1: a) due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico;
b) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze; c) un
rappresentante dell'ISVAP; d) il dirigente della CONSAP, coordinatore delle
attivita' del Fondo strada; e) due dirigenti di imprese assicuratrici designati
dall'Associazione di categoria piu' rappresentativa sul piano nazionale; f) un
rappresentante dei consumatori designato dal Consiglio nazionale dei
consumatori e degli utenti. 3. I componenti il comitato sono nominati con
decreto del Ministro dello sviluppo economico per la durata di un triennio.
L'ufficio di segreteria del comitato e' composto da due membri, di cui un
funzionario del Ministero dello sviluppo economico ed un dipendente della
CONSAP. Art. 3. Attribuzioni del Comitato e validita' delle deliberazioni 1.
Spetta al comitato di cui all'articolo 2 fornire parere al consiglio di
amministrazione della CONSAP: a) sulle questioni relative all'applicazione
delle disposizioni di legge concernenti il Fondo strada; b) sulla designazione
delle imprese ai sensi dell'articolo 286, comma 1, del Codice; c) sulle
convenzioni da stipularsi da parte della CONSAP quale gestore del Fondo strada;
d) su ogni altra questione che il consiglio di amministrazione della CONSAP
ritiene di sottoporgli. 2. Il comitato predispone il rendiconto di gestione del
Fondo strada. 3. Le riunioni del comitato sono valide quando intervengono
almeno cinque dei suoi componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza
degli intervenuti. In caso di parita' di voti prevale
quello del presidente. Ai membri del comitato e della segreteria spetta a
carico del Fondo strada un gettone di presenza nella
misura determinata dal consiglio di amministrazione della CONSAP. Art. 4.
Modalita' per la gestione del Fondo strada 1. Il Fondo strada e'
soggetto patrimoniale autonomo e separato. 2. La CONSAP tiene contabilita' e
scritture separate per le operazioni attinenti alla gestione autonoma del Fondo
strada, nonche' una separata amministrazione dei beni ad essa pertinenti, in
modo che risulti identificato il patrimonio destinato a rispondere delle
obbligazioni del Fondo stesso. 3. Il consiglio di amministrazione della CONSAP,
nel deliberare sull'impiego delle somme disponibili, tiene conto delle esigenze
di liquidita' del Fondo. Le somme disponibili sono investite esclusivamente in
titoli emessi o garantiti dallo Stato italiano. Art. 5. Rendiconto della
gestione del Fondo strada 1. Il rendiconto della gestione del Fondo strada,
approvato dal consiglio di amministrazione della CONSAP, e' trasmesso,
unitamente ad una relazione dello stesso consiglio, al Ministero dello sviluppo
economico entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello cui esso si
riferisce. 2. Il rendiconto comprende le seguenti voci: a) in entrata: 1)
contributi di competenza dell'esercizio; 2) redditi ricavati dall'impiego delle
somme disponibili; 3) interessi attivi diversi; 4) somme recuperate dalle
imprese designate in dipendenza di azioni di regresso e di surroga; 5) somme
recuperate direttamente dal Fondo strada in dipendenza di azioni di surroga
verso imprese poste in liquidazione coatta amministrativa; 6) somme rimborsate
dagli Organismi di indennizzo e Fondi di garanzia esteri ovvero da compagnie
assicurative italiane; 7) sanzioni amministrative; 8) proventi derivanti dalla
gestione dell'Organismo di indennizzo; 9) altre entrate, da indicare
analiticamente; 10) eventuale disavanzo; b) in uscita: 1) somme corrisposte per
indennizzi, distinte in relazione alle fattispecie di cui alle lettere a), b),
c), d), d-bis) e d-ter) dell'articolo 283, comma 1, ed all'articolo 284,
nonche' agli articoli 297 e 299 del Codice; 2) somme pagate dal Fondo strada
per spese di liquidazione in caso di applicazione del disposto di cui
all'articolo 293, comma 1, del Codice; 3) spese sostenute dal Fondo strada e
dell'Organismo di indennizzo; 4) interessi passivi sulle somme anticipate dalle
imprese designate per pagamenti di sinistri e relative spese di liquidazione,
calcolati secondo le modalita' previste dalle convenzioni di cui all'articolo
286, comma 2, del Codice; 5) altre uscite, da indicare analiticamente; 6)
eventuale avanzo. Art. 6. Situazione patrimoniale del Fondo strada 1. Il
rendiconto di cui all'articolo 5 e' accompagnato da una situazione patrimoniale
dalla quale risultino alla fine dell'esercizio: a) nell'attivo: 1 ) i depositi
presso Istituti di credito; 2) le altre attivita' mobiliari, da indicare
analiticamente; 3) i crediti per contributi non incassati; 4) le altre partite
creditorie, da indicare analiticamente; b) nel passivo: 1) i debiti verso le
imprese designate per i rimborsi di somme da queste anticipate per il pagamento
di sinistri, spese di liquidazione e relativi interessi; 2) le altre partite
debitorie, da indicare analiticamente. 2. In apposita sezione separata del passivo e'
posto in evidenza il patrimonio netto costituito dall'avanzo o dal disavanzo
risultante dal rendiconto di cui all'articolo 5 e dall'ammontare complessivo
dei risultati degli esercizi precedenti. 3. Tra i conti d'ordine viene indicato
l'ammontare presumibile dei sinistri avvenuti e non ancora pagati alla fine
dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. 4. Ai fini della determinazione
del contributo di cui all'articolo 285 del Codice, il rendiconto e' altresi'
corredato da un prospetto dal quale risulta, in base alle comunicazioni
effettuate, a seconda dei casi, dalle imprese designate o dal commissario
liquidatore autorizzato ai sensi dell'articolo 293 del Codice, l'ammontare
presumibile dei danni per sinistri avvenuti e non ancora pagati dai predetti
soggetti alla fine dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. 5. Gli
importi suddetti sono distinti a seconda che si riferiscano: a) ai sinistri
avvenuti nell'esercizio stesso o in esercizi anteriori; b) ai sinistri di cui
alle lettere a), b), c), d), d-bis) e d-ter) dell'articolo 283, comma 1, del
Codice. Art. 7. Vigilanza governativa sul Fondo strada 1. Il Ministero dello
sviluppo economico puo' chiedere in qualunque momento al Fondo strada notizie e
dati sulla gestione del Fondo stesso e disporre accertamenti ove lo ritenga
necessario. Art. 8. Contributo da corrispondere al Fondo strada 1. Entro il 31
dicembre di ciascun anno il Ministro dello sviluppo economico determina con
proprio decreto, tenuto conto dei risultati dell'esercizio che sono determinati
nel rendiconto della gestione dell'anno precedente, la misura del contributo
che le imprese sono tenute a versare nell'anno successivo al Fondo strada. 2.
Entro il 31 gennaio di ogni anno le imprese versano un contributo provvisorio
relativo all'anno stesso, determinato applicando l'aliquota stabilita per detto
anno ai premi incassati risultanti dall'ultimo bilancio approvato, al netto
degli oneri di gestione determinati con provvedimento dell'ISVAP. 3. Il
conguaglio fra la somma effettivamente dovuta dall'impresa e quella anticipata
ai sensi del comma 2, nonche' il versamento del saldo a debito o credito
dell'impresa stessa, sono effettuati sulla base dei premi incassati risultanti
dal bilancio dell'esercizio cui si riferisce la somma anticipata, entro il 30
settembre successivo alla data di approvazione di detto bilancio. Art. 9.
Ritardato versamento del contributo 1. In caso di ritardato versamento di tutto o
di parte del contributo sono dovuti gli interessi di mora, al tasso legale, a
decorrere dal giorno in cui il versamento stesso avrebbe dovuto essere
effettuato. Art. 10. Designazione delle imprese 1. L'ISVAP designa le imprese
che provvedono alla liquidazione dei sinistri di cui all'articolo 283, comma 1,
del Codice, per la durata di un triennio, sentito il consiglio di
amministrazione della CONSAP e tenuto conto, per ciascuna impresa, della sua
capacita' finanziaria e dell'esistenza di una adeguata organizzazione per la
liquidazione dei sinistri. 2. L'ISVAP
con il provvedimento di cui al comma 1 indica anche le eventuali societa' di
servizio di cui le imprese designate si avvalgono in via stragiudiziale per le
attivita' di accertamento e di liquidazione dei danni posti a carico del Fondo
strada. 3. I provvedimenti di designazione di cui al comma 1 sono pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale. Art. 11. Gestione separata delle imprese designate 1.
Le imprese designate tengono gestione separata dei sinistri di cui all'articolo
283, comma 1, del Codice, provvedendo a tutti gli adempimenti previsti dal
presente regolamento. 2. Per la gestione di cui al comma 1 le imprese tengono
separatamente tutti i registri richiesti dalla normativa in vigore. Art. 12.
Intestazione della corrispondenza, dei libri e dei documenti 1. La
corrispondenza, i libri, i registri e tutti i documenti delle imprese designate
relativi alle operazioni inerenti alla gestione separata dei sinistri di cui
all'articolo 283, comma 1, del Codice recano, oltre alla denominazione
dell'impresa e alle altre indicazioni prescritte, la seguente indicazione: "Impresa
designata a norma dell'articolo 286 del Codice delle assicurazioni private, per
la liquidazione dei sinistri a carico del "Fondo di garanzia per le
vittime della strada". 2. Le imprese designate non possono utilizzare
l'intestazione di cui al comma 1 per la corrispondenza, i libri e i registri e
tutti i documenti relativi alle operazioni che non rientrano nella gestione
separata dei sinistri di cui all'articolo 283, comma 1, del Codice. Art. 13.
Rendiconto delle imprese designate 1. Il rendiconto degli oneri sostenuti in
ciascun semestre che le imprese designate trasmettono al Fondo strada comprende
le seguenti voci: a) pagamenti effettuati nel semestre, per indennizzi di
sinistri avvenuti nell'esercizio e, distintamente, in esercizi anteriori; i
predetti pagamenti sono anche distinti a seconda che si riferiscano a sinistri
di cui alle lettere a), b), c), d), d-bis) e d-ter) dell'articolo 283, comma 1,
del Codice; b) spese sostenute per la liquidazione dei sinistri di cui alla
lettera a); c) quota delle spese generali sostenute nel semestre per la
gestione separata dei sinistri di cui all'articolo 283 del Codice; d) somme
recuperate dall'impresa nel semestre in dipendenza di azioni di regresso e di
surroga, distinte a seconda che si riferiscano a sinistri avvenuti
nell'esercizio o negli esercizi precedenti. 2. Al rendiconto e' allegato un
estratto del conto relativo alle operazioni di addebitamento e accreditamento
effettuate nel semestre dall'impresa nei rapporti con il Fondo strada. 3.
Dall'estratto conto di cui al comma 2 risultano: a) nella parte A: 1) 1'importo
dei sinistri, degli oneri e delle spese desunti dal relativo rendiconto per le
voci a), b) e c) di cui al comma 1; 2) l'importo degli interessi attivi sulle
somme anticipate dall'impresa in conformita' di quanto stabilito nelle
convenzioni di cui all'articolo 286, comma 2, del Codice; 3) le altre somme
eventualmente addebitate al Fondo strada; 4) l'eventuale saldo a conguaglio; b)
nella parte B: 1) l'importo dei rimborsi da parte del Fondo strada all'impresa
per le somme da questa anticipate nel semestre per il pagamento di sinistri e
relative spese di liquidazione; 2) le somme recuperate nel semestre
dall'impresa in dipendenza di azioni di regresso e di surroga, al netto delle
relative spese; 3) l'importo degli interessi passivi; 4) le altre somme
eventualmente accreditate al Fondo strada; 5) l'eventuale saldo a conguaglio.
4. Il rendiconto e' trasmesso nel termine di quarantacinque giorni dalla
scadenza del semestre al quale si riferisce. 5. Entro il mese di aprile
dell'anno successivo a quello cui si riferiscono i rendiconti, le imprese
designate trasmettono al Fondo strada un prospetto dal quale risulta
l'ammontare presumibile dei danni per sinistri avvenuti e non ancora pagati
alla fine dell'esercizio cui si riferisce il prospetto. 6. Gli importi di cui
al comma 5 sono distinti a seconda che si riferiscano ai sinistri avvenuti
nell'esercizio medesimo o in esercizi anteriori. I medesimi importi sono anche
distinti a seconda che si riferiscano a sinistri di cui alle lettere a), b),
c), d), d-bis) e d-ter) dell'articolo 283, comma 1, del Codice. 7. I documenti
indicati nel presente articolo sono sottoscritti dai legali rappresentanti
delle imprese designate. Art. 14. Convenzioni tra le imprese designate e il
Fondo strada 1. Il rimborso da parte del Fondo strada delle somme anticipate
dalle imprese designate ai sensi dell'articolo 286, comma 1, del Codice e'
effettuato secondo apposite convenzioni stipulate tra le imprese designate e il
Fondo strada stesso, previste all'articolo 286, comma 2, del Codice. 2. Le
convenzioni di cui al comma 1 regolano in ogni caso: a) il termine entro il
quale il Fondo strada comunica il proprio benestare o le sue eventuali
osservazioni sui rendiconti semestrali, trasmessi dalle imprese a norma del
presente regolamento; b) il termine entro il quale il Fondo strada, nei limiti
delle proprie disponibilita', rimette alle imprese designate il saldo dei
rendiconti semestrali; c) le modalita' per la determinazione degli interessi da
riconoscere alle imprese sulle somme da queste anticipate per pagamenti di
sinistri e relative spese di liquidazione; d) i casi di giustificata necessita'
in cui le imprese potranno chiedere il rimborso di somme pagate per sinistri
anche prima della scadenza del termine di cui alla lettera b); e) i criteri cui
le imprese si attengono per determinare le spese di liquidazione dei sinistri
di cui all'articolo 283, comma 1, del Codice e per calcolare la quota parte
delle spese generali da imputarsi alla gestione separata di detti sinistri; f)
i casi in cui le imprese chiedono il preventivo benestare al Fondo strada prima
di procedere alla liquidazione dei sinistri, nonche' le procedure cui le
imprese si attengono nei rapporti con il Fondo strada stesso in caso di
contestazioni relative ai sinistri di cui all'articolo 283, comma 1, del
Codice. g) le situazioni in cui il Fondo strada puo' avocare a se'
l'istruttoria e la definizione di singoli sinistri o gruppi di sinistri dando
poi disposizione alla impresa designata o alla societa' di servizio per il
successivo pagamento; h) le modalita' da seguire da parte delle societa' di
servizio in ordine ai rapporti diretti con il Fondo strada circa la gestione di
singoli sinistri; i) i criteri di adeguata diversificazione in ordine
all'assegnazione degli incarichi ai professionisti per la quantificazione dei
danni fisici e materiali o ai legali per l'assistenza dell'impresa in giudizio;
l) l'impegno delle imprese designate e delle eventuali societa' di servizio,
nelle varie fasi di trattazione del sinistro, a rispettare termini
predeterminati; m) l'obbligo per le imprese designate e le societa' di
servizio, quando corrispondono compensi per l'eventuale assistenza prestata da
professionisti, di richiedere la documentazione probatoria relativa alla
prestazione stessa e di indicare il corrispettivo separatamente rispetto alle
voci di danno nella quietanza di liquidazione, nonche' l'obbligo per le stesse,
nell'ipotesi di pagamento diretto dei compensi dovuti al professionista, di
darne comunicazione al danneggiato, in conformita' a quanto previsto
dall'articolo 148, comma 11, del Codice, con esclusione dei casi in cui gli
importi sono stati liquidati in sentenza; n) l'obbligo per le imprese designate
e le societa' di servizio, per l'attivita' di liquidazione dei sinistri a
carico del Fondo strada, di mettere a disposizione dei soggetti danneggiati
strutture adeguate sia per distribuzione sul territorio, sia per accessibilita'
all'utenza, anche in relazione agli orari di apertura. Art. 15. Obbligo per le
imprese designate di fornire al Fondo strada dati ed elementi sulla gestione di
sinistri e vigilanza governativa sulle imprese designate. 1. Il Fondo strada
puo' chiedere alle imprese designate dati ed elementi relativi alla gestione
dei sinistri di cui alle lettere a), b), c), d), d-bis) e d-ter) dell'articolo
283, comma 1, del Codice. Le stesse imprese designate tengono a disposizione
del Fondo strada per gli eventuali riscontri, tutti i libri, registri e
documenti riguardanti la predetta gestione. 2. L'ISVAP ha facolta' di
disporre ispezioni presso le imprese designate e le societa' di servizio per
controllare l'osservanza delle disposizioni della legge, del regolamento, dei
decreti, delle istruzioni ministeriali, delle disposizioni impartite dall'ISVAP
stesso nonche' delle convenzioni di cui all'articolo 14. 3. Le imprese e, ove
del caso, le societa' di servizio mettono a disposizione dei funzionari
incaricati delle ispezioni tutta la corrispondenza, gli atti, i libri, le scritture
e tutto quanto concerne i rapporti con il Fondo strada e la prestazione del
servizio di liquidazione dei sinistri, e forniscono altresi' le notizie e i
dati che siano alle stesse richiesti. Art. 16. Efficacia dei contratti di
assicurazione obbligatoria in corso con impresa posta in liquidazione coatta
amministrativa. 1. In
caso di liquidazione coatta amministrativa di una impresa autorizzata
all'esercizio dell'assicurazione della responsabilita' civile per i danni
causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, i contratti di
assicurazione obbligatoria in corso alla data di pubblicazione del decreto di
liquidazione continuano, nei limiti delle somme minime per cui e' obbligatoria
l'assicurazione, a coprire i rischi fino alla scadenza del periodo di tempo per
il quale sono stati rilasciati il certificato ed il contrassegno. Art. 17.
Autorizzazione a procedere alla liquidazione dei danni 1. L'autorizzazione prevista
dall'articolo 293 del Codice puo' essere rilasciata al commissario liquidatore
solo con il decreto con cui e' disposta la liquidazione coatta amministrativa.
Art. 18. Liquidazione dei danni da parte del commissario liquidatore
autorizzato ai sensi dell'articolo 293, comma 1, del Codice. 1. Il commissario
liquidatore nell'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 293, comma 1, del
Codice accerta l'esistenza e la risarcibilita' del danno e ne determina
l'ammontare. 2. Il commissario liquidatore trasmette al Fondo strada l'atto di
liquidazione sottoscritto anche dal creditore. 3. Nel caso in cui non sia stato
possibile concordare la liquidazione del danno con il creditore, il commissario
liquidatore ne da' comunicazione al Fondo strada, indicando i motivi del
disaccordo e l'ammontare del danno da lui accertato e predisponendo comunque il
relativo atto di liquidazione ai fini del pagamento da parte del Fondo strada
con le medesime modalita' di cui all'articolo 19. Art. 19. Pagamento del danno
da parte del Fondo strada in caso di accordo del creditore 1. Il Fondo strada
provvede, nei limiti previsti dall'articolo 283, commi 2 e 4, del Codice, al
pagamento della somma a suo carico indicata nell'atto di liquidazione
trasmessogli dal commissario liquidatore ai sensi dell'articolo 18, comma 2,
inviando al creditore vaglia postale od assegno di pari importo ovvero
accreditando la somma dovuta sul conto corrente postale o bancario del
creditore stesso. Il pagamento avviene entro 15 giorni dal ricevimento da parte
della CONSAP dell'atto sottoscritto dal commissario liquidatore e dall'avente
diritto. Art. 20. Spese di liquidazione dei danni di cui all'articolo 293,
comma 1, del Codice 1. Le spese sostenute dal commissario liquidatore per la
liquidazione dei danni di cui all'articolo 293, comma 1, del Codice, che sono
direttamente imputabili alla liquidazione di ciascun danno, sono, in caso di
insufficienza dell'attivo, integralmente a carico del Fondo strada. Le spese
per la liquidazione di danni diversi da quelli di cui all'articolo 293, comma
1, del Codice, che sono direttamente imputabili alla liquidazione di ciascun
danno, restano integralmente a carico della liquidazione. 2. Le spese inerenti
alla liquidazione dei danni, diverse da quelle indicate al comma 1, ivi
comprese quelle per il personale riassunto a norma dell'articolo 293, comma 3,
del Codice, sono a carico del Fondo strada nella misura determinata dal
rapporto in cui si trovano nell'ultimo bilancio approvato della societa' posta
in liquidazione coatta amministrativa i premi del ramo "assicurazione
responsabilita' civile autoveicoli" rispetto all'ammontare complessivo dei
premi risultanti dal bilancio stesso. Art. 21. Anticipazione o rimborso delle
spese di liquidazione dei danni 1. Le modalita' per l'anticipazione al
commissario liquidatore delle somme occorrenti per far fronte alle spese di liquidazione
a carico del Fondo strada a norma dell'articolo 20 ovvero per il rimborso delle
spese stesse, sono stabilite con apposita convenzione da stipularsi tra il
commissario liquidatore e il Fondo strada e da sottoporsi all'approvazione del
Ministero dello sviluppo economico. Art. 22. Riassunzione da parte del
commissario liquidatore del personale dell'impresa posta in liquidazione coatta
amministrativa. 1. Il commissario liquidatore autorizzato a norma dell'articolo
293, comma 1, del Codice provvede, ai sensi del comma 3 dello stesso articolo,
entro il mese successivo a quello di pubblicazione del decreto di cui
all'articolo 17, a
riassumere direttamente il personale gia' dipendente dall'impresa al momento in
cui la stessa e' stata posta in liquidazione coatta, con esclusione del
personale dirigente. Il personale riassunto e' inquadrato sulla base delle
norme del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente
da imprese di assicurazione vigente al momento della riassunzione, tenuto conto
della qualifica attribuitagli, e retribuito con i minimi previsti dal contratto
stesso. Art. 23. Comunicazione da parte del commissario liquidatore del
presumibile importo dei danni ancora da liquidare per conto del Fondo strada.
1. Entro il mese di aprile di ciascun anno il commissario liquidatore,
autorizzato a norma dell'articolo 293 del Codice, trasmette al Fondo strada un
prospetto dal quale risulti l'ammontare presumibile dei danni non ancora
liquidati per conto del predetto Fondo alla fine dell'anno precedente. Art. 24.
Modalita' di trasmissione della richiesta di risarcimento all'Organismo di
indennizzo 1. Gli aventi diritto, di cui all'articolo 298, comma 4, del Codice,
presentano all'Organismo di indennizzo la propria richiesta di risarcimento in
forma scritta, inviandola a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o a
mezzo telefax, purche' con rilascio del relativo rapporto di trasmissione, o
consegnata a mano all'Organismo di indennizzo stesso con rilascio di ricevuta.
Art. 25. Composizione del comitato 1. Il comitato previsto dall'articolo 303,
comma 1, del Codice, e' presieduto dal presidente o, in sua vece,
dall'amministratore delegato della CONSAP, che ne sono membri di diritto. 2.
Fanno parte altresi' del comitato di cui al comma 1: a) due rappresentanti del
Ministero dello sviluppo economico; b) un rappresentante dell'ISVAP; c) il
dirigente della CONSAP, coordinatore delle attivita' del Fondo caccia; d) un
dirigente di imprese assicuratrici designato dall'Associazione di categoria piu'
rappresentativa sul piano nazionale; e) un rappresentante dei consumatori
designato dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti. 3. I
componenti il comitato sono nominati con decreto del Ministro dello sviluppo
economico per la durata di un triennio. L'ufficio di segreteria del comitato e'
composto di due membri di cui un funzionario del Ministero dello sviluppo
economico ed un dipendente della CONSAP. Art. 26. Attribuzioni del Comitato e
validita' delle deliberazioni 1. Spetta al comitato di cui all'articolo 25
fornire parere al consiglio di amministrazione della CONSAP: a) sulle questioni
relative all'applicazione delle disposizioni di legge concernenti il Fondo
caccia; b) sulla designazione delle imprese di cui al presente capo; c) sulle
convenzioni da stipularsi, con le imprese designate di cui al presente Capo, da
parte del Fondo caccia; d) su ogni altra questione che il consiglio di
amministrazione della CONSAP ritenga di sottoporgli. 2. Il comitato predispone
il rendiconto di gestione del Fondo caccia. 3. Le riunioni del comitato sono
valide quando intervengono almeno quattro dei suoi componenti. 4. Le
deliberazioni sono adottate a maggioranza degli intervenuti; in caso di parita'
di voti prevale quello del presidente. 5 . Ai membri del comitato e della
segreteria spetta a carico del Fondo caccia un gettone di presenza
nella misura determinata dal consiglio di amministrazione della CONSAP. Art.
27. Modalita' per la gestione del Fondo caccia 1. Il Fondo caccia e' soggetto
patrimoniale autonomo e separato. 2. La CONSAP tiene contabilita' e scritture
separate per le operazioni attinenti alla gestione autonoma del Fondo caccia,
nonche' una separata amministrazione dei beni ad essa pertinenti, in modo che
risulti identificato il patrimonio destinato a rispondere delle obbligazioni
del Fondo stesso. 3. Il consiglio di amministrazione della CONSAP, nel
deliberare sull'impiego delle somme disponibili, tiene conto delle esigenze di
liquidita' del Fondo caccia. Le somme disponibili sono investite esclusivamente
in operazioni in titoli emessi o garantiti dallo Stato italiano. Art. 28.
Rendiconto della gestione del Fondo caccia 1. Il rendiconto della gestione del
Fondo caccia, approvato dal consiglio di amministrazione della CONSAP, e'
trasmesso, unitamente ad una relazione dello stesso consiglio, al Ministero
dello sviluppo economico entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello
cui esso si riferisce. 2. Il rendiconto comprende le seguenti voci: a) in
entrata: 1) contributi di competenza dell'esercizio; 2) redditi ricavati
dall'impiego delle somme disponibili; 3) interessi attivi diversi; 4) somme
recuperate in dipendenza di azioni di regresso e di surroga; 5) sanzioni
amministrative; 6) altre entrate, da indicare analiticamente; 7) eventuale
disavanzo; b) in uscita: 1) somme corrisposte dalle imprese designate per
indennizzi, distinte in relazione alle fattispecie di cui alle lettere a), b) e
c) dell'articolo 302, comma 1, del Codice; 2) spese generali imputabili alla
liquidazione dei sinistri sostenute dalle imprese designate, quali risultano
dai rendiconti delle imprese stesse; 3) spese sostenute dalla CONSAP per la
gestione del Fondo caccia; 4) interessi passivi sulle somme anticipate dalle
imprese designate per pagamenti di sinistri e relative spese di liquidazione,
calcolati secondo le modalita' previste dalle convenzioni con le imprese
stesse; 5) altre uscite, da indicare analiticamente; 6) eventuale avanzo. Art.
29. Situazione patrimoniale del Fondo caccia 1. Il rendiconto di cui
all'articolo 28 e' accompagnato da una situazione patrimoniale dalla quale
risultino alla fine dell'esercizio: a) nell'attivo: 1 ) depositi presso
istituti di credito; 2) attivita' mobiliari, da indicare analiticamente; 3)
crediti per contributi non incassati; 4) altre partite creditorie, da indicare
analiticamente; b) nel passivo: 1) debiti verso le imprese designate per le
somme da queste anticipate per il pagamento di sinistri, spese di liquidazione
e relativi interessi; 2) altre partite debitorie, da indicare analiticamente. 2. In apposita sezione
separata del passivo e' posto in evidenza il patrimonio netto costituito
dall'avanzo o dal disavanzo risultante dal rendiconto di cui all'articolo 28 e
dall'ammontare complessivo dei risultati degli esercizi precedenti. 3. Tra i
conti d'ordine viene indicato l'ammontare presumibile dei sinistri avvenuti e
non ancora pagati alla fine dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. 4.
Ai fini della determinazione del contributo di cui all'articolo 303, comma 3,
del Codice, il rendiconto e' altresi' corredato da un prospetto dal quale
risulti, in base alle comunicazioni effettuate dalle imprese designate,
l'ammontare presumibile dei danni per sinistri avvenuti e non ancora pagati
dalle imprese stesse alla fine dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto.
5. Gli importi di cui al comma 4 sono distinti a seconda che si riferiscano ai
sinistri avvenuti nell'esercizio o in esercizi anteriori e a seconda che si
riferiscano ai sinistri di cui alle lettere a) o b) o c) del comma 1 dell'articolo
302 del Codice. Art. 30. Vigilanza governativa sul Fondo caccia 1. Il Ministero
dello sviluppo economico puo' chiedere in qualunque momento al Fondo caccia
notizie e dati sulla gestione del Fondo stesso e disporre accertamenti ove lo
ritenga necessario. Art. 31. Contributo da corrispondere al Fondo caccia 1.
Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Ministro dello sviluppo economico
determina con proprio decreto, tenuto conto dei risultati dell'esercizio che
sono determinati nel rendiconto della gestione dell'anno precedente, la misura
del contributo che le imprese sono tenute a versare nell'anno successivo al
Fondo caccia. 2. Entro il 31 gennaio di ogni anno le imprese versano un
contributo provvisorio relativo all'anno stesso, determinato applicando l'aliquota
stabilita per detto anno ai premi incassati risultanti dall'ultimo bilancio
approvato, al netto degli oneri di gestione determinati con provvedimento
dell'ISVAP. 3. Il conguaglio fra la somma effettivamente dovuta dall'impresa e
quella anticipata ai sensi del comma 2 nonche' il versamento del saldo a debito
o credito dell'impresa stessa sono effettuati sulla base dei premi incassati
risultanti dal bilancio dell'esercizio cui si riferisce la somma anticipata,
entro il 30 settembre successivo alla data di approvazione di detto bilancio.
Art. 32. Ritardato versamento del contributo 1. In caso di ritardato
versamento di tutto o di parte del contributo sono dovuti gli interessi di
mora, al tasso legale, a decorrere dal giorno in cui il versamento stesso avrebbe
dovuto essere effettuato. Art. 33. Designazione delle imprese 1. L'ISVAP designa le imprese
che provvedono alla liquidazione dei sinistri di cui all'articolo 302 del
Codice, per la durata di un triennio, sentito il consiglio di amministrazione
della CONSAP e tenuto conto per ciascuna impresa della sua capacita'
finanziaria e dell'esistenza di una adeguata organizzazione per la liquidazione
dei sinistri. 2. I decreti di designazione sono pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale. Art. 34. Liquidazione dei danni a cura delle imprese designate 1. L'impresa designata
provvede a quanto dovuto per i sinistri verificatisi nel territorio di sua
competenza entro tre anni dalla data di pubblicazione del decreto o dalla
diversa data indicata nel decreto stesso. La stessa impresa garantisce il
risarcimento dei sinistri anche oltre la scadenza del periodo stabilito, fino
alla pubblicazione del decreto che designi altra impresa. 2. L'impresa designata che,
anche in via di transazione, ha risarcito il danno nei casi previsti di cui
all'articolo 302, comma 1, lettere a) e b),del Codice, ha azione di regresso,
per conto del Fondo caccia, nei confronti dei responsabili del sinistro per il
recupero dell'indennizzo pagato nonche' dei relativi interessi e spese. 3. L'impresa designata che,
anche in via di transazione, ha risarcito il danno nel caso previsto di cui
all'articolo 302, comma 1, lettera c) del Codice, e' surrogata, per l'importo
pagato, nei diritti dell'assicurato e del danneggiato verso l'impresa posta in
liquidazione coatta amministrativa con gli stessi privilegi stabiliti dalla
legge a favore dei medesimi. 4.
L'eventuale azione per il risarcimento del danno puo'
essere esercitata nei confronti dell'impresa designata competente per il
territorio in cui il sinistro e' avvenuto. Art. 35. Massimali di garanzia 1.
Per i casi previsti all'articolo 302, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice,
il Fondo caccia risarcisce nei limiti massimi di cui all'articolo 12, comma 8,
della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Nell'ipotesi di danni alle cose di cui
alle richiamate lettere b) e c) il Fondo caccia risarcisce per la parte
eccedente l'ammontare di euro cinquecento, sempre con il limite massimo di cui
al citato articolo 12, comma 8. Art. 36. Convenzioni tra le imprese designate e
il Fondo caccia 1. Le somme anticipate dalle imprese designate, comprese le
spese ed al netto delle somme recuperate a norma dell'articolo 304 del Codice,
saranno rimborsate dal Fondo caccia, secondo le convenzioni stipulate fra le
imprese e il Fondo stesso. 2. Le convenzioni di cui al comma 1, soggette ad
approvazione del Ministero dello sviluppo economico, sentito l'ISVAP, devono,
in ogni caso, regolare: a) il termine entro il quale il Fondo caccia comunica
il proprio benestare o le sue eventuali osservazioni sui rendiconti semestrali,
trasmessi dalle imprese designate, a norma dell'articolo 39; b) il termine
entro il quale il Fondo caccia, nei limiti delle proprie disponibilita',
rimette alle imprese designate il saldo dei predetti rendiconti semestrali; c)
le modalita' per la determinazione degli interessi da riconoscere alle imprese
sulle somme da queste anticipate per pagamenti di sinistri e relative spese di
liquidazione; d) i casi di giustificata necessita' in cui le imprese potranno
chiedere il rimborso di somme pagate per sinistri anche prima della scadenza
del termine di cui alla lettera b); e) i criteri cui le imprese si attengono
per determinare le spese di liquidazione dei sinistri di cui all'articolo 302
del Codice, e per calcolare la quota parte delle spese generali da imputarsi
alla gestione separata di detti sinistri; f) i casi in cui le imprese chiedono
il preventivo benestare al Fondo caccia prima di procedere alla liquidazione
dei sinistri, nonche' le procedure cui le imprese si attengono nei rapporti con
il Fondo stesso in caso di contestazioni relative ai sinistri di cui
all'articolo 302 del Codice. Art. 37. Obbligo per le imprese designate di
fornire al Fondo caccia dati ed elementi sulla gestione di sinistri e vigilanza
governativa sulle imprese designate. 1. Il Fondo caccia puo' chiedere alle
imprese designate dati ed elementi relativi alla gestione dei sinistri di cui
all'articolo 302 del Codice. 2. Le stesse imprese designate tengono a
disposizione del Fondo caccia per gli eventuali riscontri, tutti i libri,
registri e documenti riguardanti la predetta gestione. 3. L'ISVAP ha facolta' di
disporre ispezioni presso le imprese designate, per controllare l'osservanza
delle disposizioni di legge, delle istruzioni ministeriali, nonche' delle convenzioni
di cui all'articolo 36. 4. Le imprese mettono a disposizione dei funzionari
incaricati delle ispezioni tutta la corrispondenza, gli atti, i libri, le
scritture e tutto quanto concerne i rapporti con il Fondo caccia e la
prestazione del servizio di liquidazione dei sinistri e forniscono le notizie e
i dati che siano ad esse richiesti. Art. 38. Gestione separata delle imprese
designate 1. Le imprese designate tengono gestione separata dei sinistri di cui
all'articolo 302 del Codice provvedendo a tutti gli adempimenti previsti dal
presente regolamento. 2. Per la gestione di cui al comma 1 le imprese tengono
separatamente tutti i registri richiesti dalla normativa in vigore. 3. La
corrispondenza, i libri, i registri e tutti i documenti delle imprese designate
relativi alle operazioni inerenti alla gestione separata dei sinistri di cui
all'articolo 302 del Codice recano, oltre alla denominazione dell'impresa e
alle altre indicazioni prescritte, la seguente indicazione "Impresa
designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di garanzia per
le vittime della caccia". 4. Le imprese non possono utilizzare
l'intestazione di cui al comma 3 per la corrispondenza, i libri e i registri e
tutti i documenti relativi alle operazioni che non rientrano nella gestione
separata dei sinistri sopra prevista. Art. 39. Rendiconto delle imprese
designate 1. Il rendiconto degli oneri sostenuti in ciascun semestre che le
imprese designate trasmettono al Fondo caccia, comprende le seguenti voci: a) i
pagamenti effettuati nel semestre, per indennizzi di sinistri avvenuti
nell'esercizio e, distintamente, in esercizi anteriori; i predetti pagamenti
sono anche distinti a seconda che si riferiscano a sinistri di cui alle lettere
a) o b) o c) dell'articolo 302, comma 1, del Codice; b) spese sostenute per la
liquidazione dei sinistri di cui alla lettera a); c) quota delle spese generali
sostenute nel semestre per la gestione separata dei sinistri di cui
all'articolo 302 del Codice; d) somme recuperate dall'impresa nel semestre in
dipendenza di azioni di regresso e di surroga, distinte a seconda che si
riferiscano a sinistri avvenuti nell'esercizio o negli esercizi precedenti. 2.
Al rendiconto e' allegato un estratto del conto relativo alle operazioni di
addebitamento e accreditamento effettuate nel semestre dall'impresa nei
rapporti con il Fondo caccia. 3. Dall'estratto conto di cui al comma 2
risultano: a) nella parte A: 1) l'importo dei sinistri, degli oneri e delle
spese desunti dal relativo rendiconto per le voci a), b) e c) di cui al comma
1; 2) l'importo degli interessi attivi sulle somme anticipate dall'impresa in
conformita' di quanto stabilito nelle convenzioni di cui all'articolo 36; 3) le
altre somme eventualmente addebitate al Fondo caccia; 4) l'eventuale saldo a conguaglio;
b) nella parte B: 1) l'importo dei rimborsi da parte del Fondo caccia
all'impresa per le somme da questa anticipate nel semestre per il pagamento di
sinistri e relative spese di liquidazione; 2) le somme recuperate nel semestre
dall'impresa in dipendenza di azioni di regresso e di surroga, al netto delle
relative spese; 3) l'importo degli interessi passivi; 4) altre somme
eventualmente accreditate al Fondo caccia; 5) l'eventuale saldo a conguaglio.
4. Il rendiconto e' trasmesso nel termine di quarantacinque giorni dalla
scadenza del semestre al quale si riferisce. 5. Entro il mese di aprile
dell'anno successivo a quello cui si riferiscono i rendiconti, le imprese
designate trasmettono al Fondo caccia un prospetto dal quale risulti
l'ammontare presumibile dei danni per sinistri avvenuti e non ancora pagati
alla fine dell'esercizio cui si riferisce il prospetto. 6. Gli importi suddetti
sono distinti a seconda che si riferiscano ai sinistri avvenuti nell'esercizio
medesimo o in esercizi anteriori. 7. I documenti indicati nel presente articolo
sono sottoscritti dai legali rappresentanti delle imprese designate. Art. 40.
Trasferimento da parte del comitato del Fondo strada del personale di imprese
poste in liquidazione coatta amministrativa. 1. Il comitato del Fondo strada di
cui all'articolo 285, comma 1, del Codice delibera la ripartizione del
personale riassunto dal commissario liquidatore dell'impresa posta in
liquidazione, fra le imprese di assicurazione alle quali, alla data di entrata
in vigore del presente regolamento, sono stati assegnati i contratti per la
responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei
natanti di imprese poste in liquidazione coatta amministrativa, in proporzione
all'ammontare dei premi dei contratti assegnati a ciascuna di esse e fino
all'esaurimento degli adempimenti connessi o susseguenti alle determinazioni
adottate per la ripartizione del portafoglio. 2. Quanto disposto al comma 1 non
si applica al personale assunto nei dodici mesi antecedenti la data del
provvedimento di liquidazione. 3. Per le deliberazioni di cui al comma 1, la
composizione del Comitato e' integrata da un rappresentante del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, da due rappresentanti del personale
dipendente da imprese di assicurazione e da un rappresentante degli agenti di
assicurazione, scelti dal Ministro dello sviluppo economico su designazione
delle associazioni di categoria piu' rappresentative sul piano nazionale. 4. Le
imprese provvedono all'assunzione del personale gradualmente secondo un
programma concordato con il commissario liquidatore in relazione alle esigenze
della liquidazione. Art. 41. Norme abrogate 1. Dalla data di entrata in vigore
del presente regolamento sono o restano abrogati: a) il capo V e il capo VI del
decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973; b) gli
articoli 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28 del decreto
del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1981, n. 45; c) il decreto
ministeriale 22 giugno 1993, n. 346; d) il decreto ministeriale 12 ottobre
1993; e) il decreto ministeriale 27 gennaio 1997. Il presente decreto, munito
del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare. Roma, 28 aprile 2008 Il Ministro: Bersani
Visto, il Guardasigilli: Scotti Registrato alla Corte di conti il 19 maggio
2008 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n.
2, foglio n. 72.
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( da "Provincia di Como, La" del 05-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
I vantaggi Risparmi
per centinaia di migliaia di euro su gettoni e sottobosco delle consulenze Meno telefonini, trasferte,
rimborsi spese e gettoni TREMEZZO (M.L.) L'unificazione delle comunità montane della
sponda occidentale del Lario in un solo ente, rispetto ai tre attuali con
capitali a San Fedele Intelvi, Porlezza e Gravedona, potrebbe tradursi in un
risparmio annuale di centinaia di migliaia di euro. Non tanto derivanti
dal taglio dei gettoni ai consiglieri, ai membri delle
commissioni, a assessori, presidenti e vice-presidenti, comprendendo nel conto
anche i rimborsi spese per telefonini, trasferte, oneri di rappresentanza,
quanto per la messa al bando di una pletora di consulenti che per anni hanno
allignato nell'ombra, spesso proposti da esponenti politici, con produzione di
rapporti, studi, piani di sviluppo socio-economico che sono serviti a ben poco.
Pacchi di carta finiti a prendere polvere tra gli scaffali degli archivi. Non
parliamo delle spese per il personale, che potrebbe essere riconvertito per
altre funzioni, per le auto di servizio e per gli affitti delle sedi. E'
impossibile quantificare gli oneri per spese correnti di tre comunità montane
in relazione al fatto che ciascuna di esse ha avuto facoltà di dettare proprie
regole. Per esempio la Lario intelvese, secondo il vice-presidente Celestino
Villa, sarebbe tra le più risparmiose in quanto i componenti del direttivo per
il 2008 si sono autoridotti lo stipendio. Per presidente, vice-presidente e
cinque assessori l'onere annuo sarebbe di circa 41mila euro. Rimane comunque il
fatto che ciascun parlamentino risulta composto da diverse decine di
consiglieri, tre per ciascun comune, due espressione della maggioranza uno
della minoranza, per Cernobbio addirittura cinque. Nella nuova versione,
invece, l'assemblea risulterebbe composta da un solo rappresentante per comune,
il sindaco o un suo delegato, con un direttivo di tre persone compreso il
presidente e per le comunità più grandi cinque compreso il presidente. Al di là
del drastico taglio delle spese di funzionamento ci sarebbe finalmente un ente
in grado di avere voce in capitolo per il territorio. Valgano due esempi, uno
riferito alle attese per la statale Regina, l'altro riguardante la
pianificazione urbanistica con rigide regole per combattere dappertutto la
cementificazione. 05/06/2008.
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