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tARTICOLI DEL 26-29 giugno 2008
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Articoli
Costi dei politici (67)
Parco,
sforbiciata alle indennità ( da "Gazzetta di Mantova, La"
del 26-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract:
13 Comuni e
la Provincia) che ieri hanno deliberato di rinunciare al loro gettone di
presenza: 20,66 euro lordi a seduta (il rappresentante della Provincia già da
tempo, ad onor del vero, aveva rinunciato al compenso). E non è tutto. I soci
sono ormai tutti d'accordo a ridurre il consiglio di amministrazione da
VIADANA
Saip direzione e contabilità lavori struttura acquedottistica, 13.948,38,
( da "Gazzetta
di Mantova, La" del 26-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract:
gettone
presenza commissione edilizia, 116,60, 116,60; Matteo Apicella, membro
commissione edilizia, 104,95, 104,92; Ilaria Picinotti, educatore/animatore e
collaborazione supporto attività Cred di scuola elementare, 2.100,00, 2.100,00;
Sofia Picariello, concerto inaugurale Teatro Vittoria, 243,75, 243,
Consigliere,
quasi un lavoro ( da "Nuova Sardegna, La"
del 26-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract:
anno ha
percepito gettoni per 1771 euro lordi. seguito a ruota da Sandro Masciarelli
con 1735 euro. A titolo di curiosità, e in riferimento alle presenze, 41
presenze valgono 1482 euro, 35 presenze 1265 euro. Somme decisamente più
leggere di quelle del passato, prima dell'intervento della finanziaria che ha
ridimensionato i compensi prima fissati in 63 euro a seduta.
Marti
resta amministratore, Luciani nuova presidente?
( da "Resto
del Carlino, Il (Ascoli)" del
26-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract:
mentre agli
altri toccherà un gettone di presenza: "Ho ritenuto necessario puntare su
un Cda prettamente tecnico ? commenta Agostini -. Ho confermato amministratore
delegato Enzo Marti, sulle cui competenze in tema di gestione rifiuti non ho
alcun dubbio, perché ritengo meriti il tempo necessario per lavorare al
risanamento della società.
Emporio
Caritas per mille persone ( da "Corriere della Sera"
del 26-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract:
gettoni.
"Le famiglie hanno una carta gratuita con un bonus mensile di 200 token –
spiega Don Paolo, responsabile della struttura –; questa iniziativa supera il
tradizionale pacco-famiglia. Si tratta di uno strumento della Chiesa di Roma
per dare una risposta alle difficoltà delle fasce deboli,
San
Giorgio distribuzioni, cambio al vertice
( da "Corriere
Adriatico" del 26-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract:
importi di
spesa delle cariche della San Giorgio distribuzioni. L'ad Enzo Marti rimane con
un'indennità pari al 70% di quella spettante al sindaco, mentre agli altri
consiglieri spetterà un gettone di presenza. "Visti i costi e la
situazione della società, di cui a giorni sarà approvato il bilancio spiega il
sindaco Agostini ho ritenuto necessario puntare su un Cda prettamente
tecnico"
Non
funziona il nuovo mercato Ho ( da "Gazzettino, Il (Pordenone)"
del 26-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract:
confronti di
quella parte sempre più numerosa di cittadini che vuole, anzi pretende,
trasparenza e buon senso.Noi dell'Italia dei Valori chiediamo, e di
quest'aspetto saremo integerrimi controllori, che a San Vito la politica non
continui a essere un sistema di piccoli feudatari vanitosi e rissosi che pur di
difendere i propri privilegi perde di vista ciò che più dovrebbe contare:
Polo
tecnologico, l'ultimo esame ( da "Gazzettino, Il (Pordenone)"
del 26-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract:
una delle
prime cose che Agrusti indicherà ai nominati sarà quella di operare
gratuitamente. Nessuna indennità di carica (Taranzano aveva già rinunciato alla
sua), neppure i 150 euro del gettone di presenza che spetta ai consiglieri.La
vera sfida, però, sarà quella di rimettere in carreggiata il Polo. Non sarebbe
giusto buttare il bambino con l'acqua sporca.
<A
Trento una bella notte bianca, qui c'è da deprimersi>
( da "Adige,
L'" del 26-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract:
Aveva
promesso costi ridotti e facilità di organizzazione ed è forse questo che ha
infastidito il sistema delle consulenze. Ma ecco un lampo nel buio. I
roveretani escono di casa, si guardano intorno stupiti dall'insolita vivacità e
riempiono la piazza. Siamo nelle sere dell'Europeo di calcio e solo un pezzo di
tela ed un proiettore riescono in ciò che sembrava impossibile.
Sì
al laboratorio scientificoComprensivo Costa
( da "Sicilia,
La" del 26-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract:
Stefania
Stella con 265 voti e Giuliano Stupia, 157 voti per il PdL. Il Partito
Democratico sarà rappresentato da: Rosaria Ravalli che ha ottenuto 149 voti, e
da Nunzio Lo Re, con 147 preferenze. Giuseppe Rizzo (157 voti) è il consigliere
dei "Democratici per Massimo Carrubba", Giovanni Di Tommaso (218
voti) è il consigliere eletto per l'
Scontro
sul giornalino del Comune ( da "Adige, L'"
del 26-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract:
di euro
attuali. Ma è sugli altri due punti che la discussione si è accesa. La modifica
al regolamento della commissione "Cavedine Notizie" avrebbe previsto
l'adeguamento del gettone di presenza per ogni componente (portato a 50 euro a
riunione, per un massimo di tre riunioni a periodico), più 150 euro di
indennizzo al direttore per responsabilità civile e penale e 50 di indennizzo
Imbrattati
scala e portonedell'Itc <Edoardo Pantano>
( da "Sicilia,
La" del 26-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract:
abrogazione
dell'indennità di funzione e la sua sostituzione con i gettoni di presenza, il
cui importo complessivo mensile non deve superare un quarto dell'indennità di
funzione percepita dal Sindaco. A Giarre questo vuol dire che sinora i
consiglieri hanno percepito un'indennità mensile di circa 950 euro (al netto
dell'Irpef),
CORTE
CONTI:ITALIA CICALA,SPRECATI 70 MLD DI BONUS EURO/ANSA
( da "Wall
Street Italia" del 26-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract:
i grandi
comparti della spesa". I nodi che vengono al pettine sono quelli noti: la
sanità, le pensioni, il costo dei dipendenti e quello degli apparati pubblici
(cioé i cosiddetti costi della politica) Sulla sanità il giudizio è
soddisfacente, il miglioramento dei saldi si è fatto più incalzante, anche se
due regioni che non vengono nominate hanno ancora "
Corte
dei conti. <L'Italia ha disperso il bonus euro da 70 miliardi>
( da "Sole
24 Ore Online, Il" del 26-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract:
contenimento
dei costi della politica. Decelera la spesa sanitaria, ma emergono sprechi di
ogni tipo La spesa sanitaria decelera rispetto al passato, anche se emerge la
necessità di contenimento nella specialistica e nella diagnostica. Il
procuratore generale della Corte dei conti, Furio Pasqualucci, nel giudizio sul
Rendiconto sottolinea che nella spesa sanitaria per beni e servizi "
Il
rapporto della Corte dei conti: dal 1997 uno spreco di risorse che vale 4,3
punti di Pil ( da "Cittadino, Il"
del 27-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract:
i grandi
comparti della spesa". I nodi che vengono al pettine sono quelli noti: la
sanità, le pensioni, il costo dei dipendenti e quello degli apparati pubblici
(cioé i cosiddetti costi della politica)Sulla sanità il giudizio è
soddisfacente, il miglioramento dei saldi si è fatto più incalzante, anche se
due regioni che non vengono nominate hanno ancora "
L'impietosa
radiografia della Corte dei Conti mette a nudo un Paese sommerso dai debiti e
con una pubblica amministrazione corrotta
( da "Gazzetta
del Sud" del 27-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract:
Nel mirino
dei giudici la spesa pubblica e in particolare i costi della politica,
lievitati oltre ogni misura Olivia Posani ROMA Un Paese che ha buttato a mare
tutto il bonus euro da 70 miliardi, che è sommerso di debiti e sperpera in
consulenti, che ha una pubblica amministrazione altamente corrotta, che paga
troppo i suoi dirigenti e non sa tenere a freno la spesa pubblica,
"Statisti"
dello spreco ( da "Gazzetta del Sud"
del 27-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract:
organo
contabile ha evidenziato che si va col piede di piombo nell'eliminare i 110
enti inutili, che nel 2007 la corruzione negli apparati pubblici è aumentata di
un terzo rispetto al 2006. Rilievi sacrosanti. Non sono, però, totalmente
d'accordo, nonostante alcune osservazioni verissime, che il nodo dei costi
della politica venga rappresentato dai comuni e dalle province.
La
Corte dei Conti Dispersi i benefici dell'euro: 70 mld
( da "Citta'
di Salerno, La" del 27-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract:
Irrisolti
sono soprattutto "i problemi legati ad un efficace controllo della spesa
pubblica". I nodi sono quelli noti: sanità, pensioni, costo dei dipendenti
e apparati pubblici (i costi della politica). Il pg Pasqualucci vede bene la
reintroduzione dei ticket sanitari.
Enti
locali, stretta sulle indennità ( da "Italia Oggi (Enti Locali)"
del 27-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract:
di eliminare
l'incremento facoltativo dei gettoni di presenza dei consiglieri, lasciando,
però, la facoltà di incrementare l'ammontare delle indennità di funzione,
applicando le disposizioni del dm 119/2000. La manovra estiva riscrive il comma
11 dell'articolo 82 come segue: "La corresponsione dei gettoni di presenza
è comunque subordinata alla effettiva partecipazione del consigliere
Corte
dei Conti: Sprecati settanta miliardi di euro
( da "Giornale
di Brescia" del 27-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract:
il costo dei
dipendenti e quello degli apparati pubblici (cioè i cosiddetti costi della
politica). Sulla sanità il giudizio è soddisfacente, il miglioramento dei saldi
si è fatto più incalzante, anche se due regioni che non vengono nominate hanno
ancora "difficoltà di rilievo ad affrontare le cause profonde degli
squilibri"
Atri,
scontro sui debiti ( da "Centro, Il"
del 27-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract:
l'85% copre i
costi per gli stipendi dei dipendenti, la gestione dei servizi e le rate dei
mutui, per cui l'effettiva operatività del Comune è molto ridotta". Allora
cosa fare per rimpinguare le casse dell'ente? "Bisogna razionalizzare la
spesa pubblica, evitando gli sprechi e salvaguardando i servizi", risponde
Astolfi,
La
Corte dei Conti: Buttati via 70 miliardi di euro Dispersi nella spesa pubblica
gran parte dei benefici derivati dall'ingresso nell'euro
( da "Unita,
L'" del 27-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract:
i grandi
comparti della spesa". I nodi che vengono al pettine sono quelli noti: la
sanità, le pensioni, il costo dei dipendenti e quello degli apparati pubblici
(cioè i cosiddetti costi della politica) Sulla sanità il giudizio è
soddisfacente, il miglioramento dei saldi si è fatto più incalzante, anche se
due regioni che non vengono nominate hanno ancora "
"abbiamo
sperperato 70 miliardi così è svanito il dividendo dell'euro" - roberto
petrini ( da "Repubblica, La"
del 27-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract:
Aumenta la
corruzione "Abbiamo sperperato 70 miliardi così è svanito il dividendo
dell'euro" Il governo: mancano i fondi per evitare i ticket. Rutelli:
cultura alla bancarotta ROBERTO PETRINI ROMA - Dieci anni "sprecati".
Settanta miliardi in fumo. Un'Italia sempre più incollata al vecchio stereotipo
della "cicala".
La
corte dei conti: sprecati 70 miliardi di euro
( da "Piccolo
di Trieste, Il" del 27-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract:
controllare i
grandi comparti della spesa". I nodi che vengono al pettine sono quelli
noti: la sanità, le pensioni, il costo dei dipendenti e quello degli apparati
pubblici (cioè i cosiddetti costi della politica). Sulla sanità il giudizio è
soddisfacente, il miglioramento dei saldi si è fatto più incalzante, anche se
due regioni che non vengono nominate hanno ancora "
Pagati
per contare i tombini la spa finisce in liquidazione
( da "Repubblica,
La" del 27-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract:
di risorse a
"Palermo Ambiente", società mangiasoldi è costata in due anni 5
milioni di euro serviti a pagare 70 dipendenti e gettoni di presenza agli
amministratori, il tutto per non fare praticamente nulla. Perché Palermo
Ambiente, società partecipata interamente dal Comune, è nata con il compito di
controllare l'Ato rifiuti di Palermo e il passaggio da Tarsu a tariffa del
pagamento
Casisa:
contento di ritrovare tanti amici
( da "Tirreno,
Il" del 27-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract:
dopo
l'esperienza giovanile nella Fincantieri Palermo (30 gettoni e 2 gol). E ora il
passaggio al Pisa, nella speranza di ripercorrere almeno in parte le orme degli
illustri predecessori. Giuseppe, come ti senti da nerazzurro? "Sono
felice. Per la prima volta arrivo in serie B e spero di rimanerci".
Costi
della politica Pdl con la maggioranza
( da "Resto
del Carlino, Il (Imola)" del
27-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract:
ad azzerare
le spese per i portaborse e ridurre drasticamente i propri costi". I
documenti sono stati bocciati anche con il voto del Pdl. "E'
sconcertante", insorge Enrico Gurioli (La tua Vallata) che ha incassato
solo i voti dei colleghi Mondini e Marconcini e della dozzese Simonetta Mingazzini.
"In Regione ? insiste Gurioli ?
<Sprecati
70 miliardi. Italia Paese di cicale>
( da "Eco
di Bergamo, L'" del 27-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract:
i grandi
comparti della spesa". I nodi che vengono al pettine sono quelli noti: la
sanità, le pensioni, il costo dei dipendenti e quello degli apparati pubblici
(cioè i cosiddetti costi della politica). Sulla sanità il giudizio è
soddisfacente, il miglioramento dei saldi si è fatto più incalzante, anche se
due Regioni che non vengono nominate hanno ancora "
<Bisogna
ridurre la spesa pubblica> ( da "Unione Sarda, L' (Nazionale)"
del 27-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract:
il costo dei
dipendenti e quello degli apparati pubblici (cioè i cosiddetti costi della
politica). Sulla sanità il giudizio è soddisfacente, il miglioramento dei saldi
si è fatto più incalzante, anche se due regioni che non vengono nominate hanno
ancora "difficoltà di rilievo ad affrontare le cause profonde degli
squilibri".
LA
POTATURA annunciata ora è nero su bianco. Nel Forlives
( da "Resto
del Carlino, Il (Forlì)" del
27-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract:
i consiglieri
percepiscono un gettone di presenza di 21 euro lordi a seduta (che sono circa 6
o
L'Italia
ha buttato 35 miliardi <Allarme sprechi e corruzione>
( da "Nazione,
La (Empoli)" del 27-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract:
dipendenti di
uffici finanziari e a militari della Guardia di finanza operanti in
Lombardia". COSTI E TAGLI. Tornando alle spese, vanno abbattuti ovviemente
i costi della politica, dovrebbero poi essere introdotti i ticket sanitari e,
per quanto riguarda la previdenza, dovrebbero essere adeguati i coefficienti di
trasformazione (con conseguente riduzione degli importi delle pensioni)
<COME
insegnante dell'istituto tecnico per geometri <Ge
( da "Resto
del Carlino, Il (Pesaro)" del
27-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract:
pagamento di
qualche gettone di presenza ci sarebbe piuttosto da chiedersi se non era il
caso che il giornale dedicasse un adeguato spazio al lavoro dei nostri
ragazzi". ???? Encomiabile il puro spirito di volontariato che ha spinto
lei e i ragazzi a realizzare il vostro lavoro, molto meno apprezzabile che
almeno venti consiglieri si facciano pagare 40 euro a testa per applaudirvi.
PUNTUALE
come la vendetta di un samurai, la Corte dei Conti ha indicato la via. S
( da "Giorno,
Il (Milano)" del 27-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract:
organo
contabile ha evidenziato che si va col piede di piombo nell'eliminare i 110
enti inutili, che nel 2007 la corruzione negli apparati pubblici è aumentata di
un terzo rispetto al 2006. Rilievi sacrosanti. Non sono, però, totalmente
d'accordo, nonostante alcune osservazioni verissime, che il nodo dei costi
della politica venga rappresentato dai comuni e dalle province.
Retribuzioni
senza controllo annuale ( da "Tempo, Il"
del 27-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract:
i grandi
comparti della spesa". I nodi che vengono al pettine sono quelli noti: la
sanità, le pensioni, il costo dei dipendenti e quello degli apparati pubblici
(cioè i cosiddetti costi della politica). La Corte segnala inoltre che i
dirigenti non vengono sottoposti ad valutazione annuale e che gli stipendi sono
lievitati.
Sprecato
il bonus dell'euro ( da "Sole 24 Ore, Il"
del 27-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract:
Intanto va
aggredito il moloch della pubblica amministrazione. Con i costi della politica,
i 110 enti inutili che non scompaiono, l'eccesso di localismi e l'esigenza di
accorpare i 6mila Comuni al di sotto dei 5mila abitanti. E col nodo irrisolto
del pubblico impiego, dopo che gli indirizzi del memorandum del luglio 2007
sono stati sostanzialmente "disattesi "
L'Italia
si ècomportata come la cicala. In 10 anni, tra il
( da "Tempo,
Il" del 27-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract:
i grandi
comparti della spesa". I nodi che vengono al pettine sono quelli noti: la
sanità, le pensioni, il costo dei dipendenti e quello degli apparati pubblici
(cioè i cosiddetti costi della politica). La Corte segnala inoltre che i
dirigenti non vengono sottoposti ad valutazione annuale e che gli stipendi sono
lievitati.
Confindustria
lancia l'allarme stagnazione ( da "Arena, L'"
del 27-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract:
La
magistratura contabile ammonisce sul rendimento generale dello Stato.
"Meno spese o niente taglio delle tasse" ha dichiarato il presidente
delle sezioni riunite della Corte dei Conti Balsamo. La ricetta per la manovra
è volta a incidere sui costi della politica con l'eliminazione di 110 enti
inutili.
Gira
gira, la giostra torna sempre al punto di partenza. Dopo anni di botte,
risposte e pole ( da "Messaggero, Il (Civitavecchia)"
del 27-06-2008) + 1 altra fonte
Argomenti: Costi della politica
Abstract:
Che fatto due
più due, ha inserito il gettone e vinto la prima corsa: la giunta ha approvato
subito la sua proposta. "Con l'approssimarsi delle festività di Santa Rosa
- dice - si sarebbe ripresentato anche questo problema. Era necessario trovare
un'area che non comportasse disagi.
La
Corte dei conti: <Italia cicala>
( da "Gazzetta
di Parma (abbonati)" del 27-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract:
I nodi che
vengono al pettine sono quelli noti: la sanità, le pensioni, il costo dei
dipendenti e quello degli apparati pubblici (cioè i cosiddetti costi della
politica). Ci sono poi le pensioni. La Corte è preoccupata per il mancato
adeguamento dei "coefficienti di trasformazione". L'indice della
Corte punta poi verso la montagna del debito statale.
Il
paese ha sprecato 70 miliardi di bonus euro
( da "Messaggero
Veneto, Il" del 27-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract:
i grandi
comparti della spesa". I nodi che vengono al pettine sono quelli noti: la
sanità, le pensioni, il costo dei dipendenti e quello degli apparati pubblici
(cioè i cosiddetti costi della politica) Sulla sanità il giudizio è
soddisfacente, il miglioramento dei saldi si è fatto più incalzante, anche se
due regioni che non vengono nominate hanno ancora "
Manovra
d'estate: piano triennale per lo sviluppo, competitività, Robin tax
( da "AltaLex"
del 27-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract:
del testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e' sostituito dal
seguente: "La corresponsione dei gettoni di presenza e' comunque
subordinata alla effettiva partecipazione del consigliere a consigli e
commissioni;
Ce
n'erano anche in zone... costiere
( da "Giornale
di Vicenza, Il" del 27-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract:
operazione di
riordino territoriale cui sono state chiamate le Regioni con la legge
finanziaria 2008. Le Comunità montane italiane nel 2007 (dati Istat, Ministero
dell'Interno e Presidenza del Consiglio dei Ministri) sono costate per la parte
corrente la 190 milioni di euro e hanno prodotto investimenti e servizi per 2,2
miliardi di euro.
Il
problema vero è l'attenzione alla montagna
( da "Giornale
di Vicenza, Il" del 27-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract:
in
particolare quello dei gettoni di presenza. "Insomma - ha concluso Galan -
non è che riducendosi il numero delle Comunità rimanga a disposizione di quelle
che restano la stessa somma, ma anche questa sarà ridotta". Una visione
del problema sulla quale pare essere sintonizzato anche Luigino Vascon,
assessore della amministrazione provinciale di Vicenza all'
ECONOMIA.
La Corte conti: sprecati 70 miliardi
( da "Arena.it,
L'" del 27-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract:
La
magistratura contabile ammonisce sul rendimento generale dello Stato.
"Meno spese o niente taglio delle tasse" ha dichiarato il presidente
delle sezioni riunite della Corte dei Conti Balsamo. La ricetta per la manovra
è volta a incidere sui costi della politica con l'eliminazione di 110 enti
inutili.
LA
RELAZIONE. Richiamo dei giudici contabili
( da "Arena.it,
L'" del 27-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract:
È il monito
con cui Fulvio Balsamo, presidente delle sezioni riunite della Corte dei Conti
in sede di controllo, ha accompagnato il giudizio sul rendiconto generale dello
Stato
<Dispersi
i 70 miliardi frutto dell'entrata nell'euro>
( da "Arena.it,
L'" del 27-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract:
È il monito
con cui Fulvio Balsamo, presidente delle sezioni riunite della Corte dei Conti
in sede di controllo, ha accompagnato il giudizio sul rendiconto generale dello
Stato
Corte
dei Conti: tagliare le spese o lasciare le tasse
( da "Brescia
Oggi" del 27-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract:
È il monito
con cui Fulvio Balsamo, presidente delle sezioni riunite della Corte dei Conti
in sede di controllo, ha accompagnato il giudizio sul rendiconto generale dello
Stato
GIORDANO
AVANZA ( da "Mattino, Il (Nazionale)"
del 27-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract:
decisamente
la più interessante prova narrativa di questo periodo e giustamente premiata
dal pubblico. Non cambiano comunque le teste, con Saviano, Stella & Rizzo e
Carr saldi nelle loro posizioni. La novità è data dai racconti di Camilleri,
buoni per ogni stagione e d'estate soprattutto. Tutto questo in attesa dei
segnali di premiopoli.
Editoriale
( da "Scienze.it,
Le" del 27-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract:
Così verrà
dato il via libera a tre o quattro commissioni. Come ricordano Stella e Rizzo
nel loro libro La deriva, "Dicesi "Commissione" un gruppo di
svogliati selezionati da un gruppo di incapaci per il disbrigo di qualcosa di
inutile". Cala il sipario? (27 giugno 2008).
L'Italia
ha sperperato 70 miliardi di euro
( da "Adige,
L'" del 27-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract:
i grandi
comparti della spesa". I nodi che vengono al pettine sono quelli noti: la
sanità, le pensioni, il costo dei dipendenti e quello degli apparati pubblici
(cioè i cosiddetti costi della politica). Sulla sanità il giudizio è
soddisfacente, il miglioramento dei saldi si è fatto più incalzante, anche se
due regioni che non vengono nominate hanno ancora "
Consulenze
sanitarie 4 milioni di euro all'anno
( da "Stampa,
La" del 27-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract:
Con
l'emissione dei concorsi e l'assunzione dei medici precari, il numero delle
consulenze dovrebbe diminuire". E' il precariato alla base delle scelte
operate sulle consulenze anche all'Ospedale Maggiore di Novara, come spiega il
direttore generale Claudio Macchi.
Il
commercialista Basso vicepresidente della Filse
( da "Stampa,
La" del 27-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract:
Ma senza
stipendi né gettoni di presenza", precisa. "Mi piacerebbe aprire uno
sportello per l'assistenza alle imprese ad Albenga, visto che spesso le
strategie economiche vengono decise a Genova e Savona, dove il tessuto
economico è composto da grandi industrie. La vera forza del ponente è quello di
avere una fitta rete di piccole società,
"Una
riforma di logica e risparmio"
( da "Giornale
di Calabria, Il" del 27-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract:
Possiamo
pertanto affermare che il piano di riduzione dei costi della politica, da
questo punto di vista, non è affatto cambiato". "Sento di ringraziare
- continua l'assessore - i rappresentanti di maggioranza e opposizione del
Consiglio regionale, che ieri in Commissione, dopo un confronto serrato e
costruttivo, hanno dato il via libera al provvedimento,
Lombardia,
40 casi di corruzione nella Finanza E le Province spendono più di quanto
incassato ( da "Provincia di Lecco, La"
del 27-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract:
Altro tema è
quello dei costi della politica: sono ancora in vita 110 enti inutili, che da
circa 50 anni si cerca di cancellare; le Province, poi, spendono più di quanto
incassato e, oltre alle comunità montane, ci sono 6.000 Comuni con meno di
5.000 abitanti, concentrati soprattutto in Piemonte e in Lombardia.
Sprechi
( da "Provincia
di Sondrio, La" del 27-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract:
i grandi
comparti della spesa". I nodi che vengono al pettine sono quelli noti: la
sanità, le pensioni, il costo dei dipendenti e quello degli apparati pubblici
(cioè i cosiddetti costi della politica). Sulla sanità il giudizio è
soddisfacente, il miglioramento dei saldi si è fatto più incalzante, anche se
due regioni che non vengono nominate hanno ancora "
La
parola ai lettori ( da "Provincia di Cremona, La"
del 28-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract:
E niente
gettoni di presenza. Eugenio G. (Cremona) Sagrestano soresinese dell'anno
Impegno anche 'fuori dal comune' Signor direttore, scrivo a proposito
dell'articolo "A Sagrestano il premio di soresinese dell'anno",
comparso su La Provincia del 25 u.
I
Democratici si autotassano ( da "Provincia di Cremona, La"
del 28-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract:
Bazoli Gli
amministratori del Pd dovranno versare al partito il 15 per cento
dell'indennità, dei gettoni di presenza o dei compensi percepiti. L'indicazione
è contenuta nel 'Regolamento finanziario del Pd della provincia di Cremona'
approvato quasi all'unanimità (un astenuto) dall'assemblea riunita mercoledì
scorso a Castelleone. Il regolamento messo ai voti si compone di 13 articoli.
Entrate
per quasi 4 milioni di euro l'anno
( da "Messaggero
Veneto, Il" del 28-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract:
Il costo di
tutti gli amministratori non supera i 40 mila euro l'anno. "Solo il
presidente riceve un compenso di 3 mila euro al mese" sottolinea il
direttore, nel ribadire che sia ai consiglieri, sia i componenti del Cda
ricevono solo il gettone di presenza. (g.p.).
Circondario,
da Offanengo <Niente soldi al presidente>
( da "Provincia
di Cremona, La" del 28-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract:
oltre che ai
consiglieri provinciali, anche ad un consigliere di maggioranza e uno di
opposizione designati dai consigli comunali, senza gettone di presenza. E'
questo quanto chiede il gruppo consiliare 'Quelli che Offanengo' in una lettera
inviata al presidente della Provincia Giuseppe Torchio ed al suo vice Agostino
Alloni.
Settanta
deputati con gettone aggiunto - antonella romano
( da "Repubblica,
La" del 28-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract:
Palermo Il
caso Settanta deputati con gettone aggiunto ANTONELLA ROMANO Onorevole? Il
titolo, agli inquilini del Parlamento più antico d'Europa, non basta più.
Bisogna aggiungervi almeno un'altra qualifica - presidente, vicepresidente,
segretario, questore, assessore - nella legislatura che si è aperta con una
moltiplicazione delle poltrone senza precedenti.
L'ars
moltiplica le poltrone aumenti per 70 deputati su 90 - antonella romano
( da "Repubblica,
La" del 28-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract:
di 3.316 euro
lordi, un vice guadagna 829 euro, un segretario 414, la spesa complessiva annua
per le nuove commissioni (i componenti non hanno diritto a gettoni di presenza
per le sedute) è pari a 200 mila euro. Maggiori uscite solo in parte compensate
dal risparmio derivante dalla dieta imposta dal presidente Francesco Cascio
all'
MONTIGNOSO
LA REGIONE sopprime sei Comunità Montane, per un tagl
( da "Nazione,
La (Massa - Carrara)" del 28-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract:
e questo
porterà un gravissimo danno alle tasche dei cittadini perchè non potremo più
beneficiare dei finanziamenti erogati per le funzioni associate". Insomma
il caso si ripete: Montignoso non potè entrare a far parte della Comunità
Montana della Lunigiana a causa della sua posizione geografica, nè essere
associata a Massa;
Anas
Approvato il bilancio 2007: le perdite scendono a 128 milioni Calano le perdite
d ( da "Unita, L'"
del 28-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract:
Il risultato
si deve sia ad una riduzione dei costi (in particolare, i costi delle
consulenze sono stati abbattuti del 78%) che a un aumento dei ricavi per 240
milioni. Occupazione Con il "Progetto artigiani" creati in tre anni
1.500 posti di lavoro Il Progetto Artigiani, avviato dal Ministero del lavoro,
ha prodotto in tre anni 1.
La
Regione <taglia>, ma ci rimette 2 milioni
( da "Giornale.it,
Il" del 28-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract:
Questo perché
i tagli riguardano soprattutto i gettoni di presenza di presidenti e assessori
delle 7 comunità soppresse: spiccioli. Il vero risparmio riguarderebbe le spese
di personale (circa 200 assunti a tempo indeterminato più
L'AQUILA
- L'Anci Abruzzo interviene dopo le polemiche scoppiate negli ultimi mesi sul
fro ( da "Messaggero, Il (Abruzzo)"
del 28-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract:
la creazione
di un authority regionale sui derivati in modo da abbattere i costi delle
consulenze ed avere un controllo continuo su tali operazioni. Di Mattia:
"Sarebbe sciocco non sfruttare le potenzialità dei nuovi strumenti
finanziari. Ma occorre farlo a ragion veduta. Finora i Comuni hanno solo
assunto posizioni ad alto rischio".
AMMINISTRATIVE:
26 BALLOTTAGGI IN SICILIA, C'E' ANCHE SGARBI
( da "Agi"
del 28-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract:
e Antonello
Rizza, centrodestra (37,07%), e ad Augusta Domenico Stella (29,20%),
centrodestra, e Massimo Carrubba (30,85%), centrosinistra. Infine, in provincia
di Catania di nuovo alle urne a Randazzo dove si sfideranno per il Pdl Alfonso
Ernesto del Campo, non andato oltre il 47,52%, e Miche Mario Mangione, del
centrosinistra,
Osnago:
discussione sulle retribuzioni ai pubblici
( da "Merateonline.it"
del 28-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract:
di "
eliminare i gettoni di presenza, diminuire gli stipendi e destinare questi
soldi all'aumento del rendimento dei lavoratori privati in caso di rinnovo
contrattuale". La risposta di Strina si è attenuta più alla teoria
generale del dovuto o meno compenso agli amministratori " I compensi non
sono poi così elevati ma trovo che sia giusto che chi esercita funzioni
pubbliche e toglie
( da "Gazzetta di Mantova, La" del 26-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Più soldi al
presidente, meno ai consiglieri: saldo in attivo In un anno si risparmieranno
4mila euro SANDRO MORTARI Il Parco del Mincio aumenta l'indennità del
presidente e riduce quella dei consiglieri di amministrazione. Risultato,
l'ente spenderà di meno per i suoi organi direttivi. Il via libera a questa
manovra che, secondo i conti forniti dal Parco, contribuisce a ridurre i costi
della politica e a remunerare meglio l'impegno richiesto al presidente, è stato
dato ieri dall'assemblea dei soci. Toccherà ora al cda deliberare i nuovi
importi: "Le indennità ridotte dei consiglieri scatteranno dal 1º luglio,
l'aumento della mia da settembre" ha assicurato il presidente Alessandro
Benatti. Che oggi percepisce 929,62 euro lordi al mese, 710 netti (dal 1º
luglio sarà a suo carico l'assicurazione che ogni amministratore stipula per i
rischi connessi alla sua carica). L'aumento sarà di circa il 30% e porterà
l'indennità lorda a 1.250 euro. I consiglieri attualmente incassano al mese
557,78 euro lordi (uno di loro, avendo altri redditi, 278,88); subiranno un
taglio del 15% che li porterà a percepire 474,11 euro (uno 237,05).
Complessivamente, il Parco del Mincio all'anno spenderà per i suoi organismi
62.571 euro (Irap compresa) contro gli attuali 66.570. Il risparmio è stato
possibile anche grazie il sacrificio fatto dai rappresentanti dei soci (13 Comuni e la Provincia) che ieri hanno deliberato di rinunciare
al loro gettone di presenza:
20,66 euro lordi a seduta (il rappresentante della Provincia già da tempo, ad
onor del vero, aveva rinunciato al compenso). E non è tutto. I soci sono ormai
tutti d'accordo a ridurre il consiglio di amministrazione da
( da "Gazzetta di Mantova, La" del 26-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
VIADANA Saip
direzione e contabilità lavori struttura acquedottistica, 13.948,38, 13.948,38;
Studio Associato Cressoni Ghizzi Zeni, membro collegio dei revisori, 4.769,58,
4.769,58; Studio Datei Nani architetti, progettaz. riconvers. centrale
idroelettr., 0,00, 6.732,00; Studio Datei Nani architetti, progetto conversione
edificio ex centrale termoelettrica, 3.672,00, 3.672,00; Studio Datei Nani
architetti, piano coordinamento sicurezza lavori, 3.060,00, 3.060,00; Studio
architettura Gianni Girelli e associati, membro commissione gara d'appalto,
825,46, 825,46; Studio legale Binelli, assistenza tecnica e legale, 24.126,00,
24.126,00; Studio legale Binelli, causa Sia-Diamant/Comune, 11.970,74,
11.970,74; Studio legale Coffrini, predisposizione atti, 1.224,00, 1.224,00;
Studio legale Coffrini, assistenza legale, 1.927,80, 1.927,80; Studio legale
Coffrini, assistenza legale ricorso, 12.668,40, 12.668,40; Studio legale
Martinoli Massa Degani, consulenza costituzione consorzio enti distretto
Viadana, 3.672,00, 3.672,00; Studio legale Martinoli Massa Degani, consulenza
per costituzione consorzio fra enti distretto di Viadana, 3.672,00, 3.672,00;
Studio tecnico Caprini Giovanni, frazionamento piazza di Cogozzo, 1.560,00,
1.560,00; Marcela Barros, corso propedeutico ai laboratori di didattica
museale, 1.410,00, 1.410,00; Marcela Barros, attività laboratori di didattica
museale, 8.008,47, 8.008,47; Luigi Bedulli, presidente commissione scientifica
premio Viadana, 2.500,00, 2.500,00; Eliseo Baldizzi, concerti XI Festival
Lodoviciano, 468,75, 468,75; Elisabeth Baumer, concerti XI Festival
Lodoviciano, 562,50, 562,50; Davide Benetti, spettacolo inaugurale Teatro
Vittoria, 1.187,50, 1.187,50; Antonio Bonatti, spettacolo inaugurale Teatro
Vittoria, 325,00, 325,00; Duilio Benazzi, consulenza creativa tabelloni
pubblicitari, 1.200,00, 1.200,00; Duilio Benazzi, progettazione manifestazioni
25/04/2006, 640,00, 640,00; Duilio Benazzi, sviluppo periodico comunale,
1.800,00, 1.800,00; Duilio Benazzi, realizzazione periodico comunale, 1.800,00,
900,00; Nicola Barbieri, prestazione musicale XI Festival Lodoviciano,
1.290,00, 1.290,00; Giuseppe Baruffaldi, montaggio e smontaggio palco V
edizione Viadana per tutti, 281,25, 281,25; Giuseppe Baruffaldi, montaggio e
smontaggio palco mobile Viadana per tutti, 281,25, 281,25; Enrico Baraldi,
concerti XI Festival Lodoviciano, 140,00, 140,00; Marco Bronzi, concerto
inaugurale Teatro Vittoria, 325,00, 325,00; Vittorio Bortolotti, membro
collegio dei revisori, 3.030,40, 3.030,40; Cristian Busana, organizzazione
rassegna musicale, 125,00, 125,00; Francesco Besana, prest. acquisizione titolo
gratuito tronco strada via Cattaneo, 1.224,64, 1.224,64; Francesco Besana, redazione
atto acquisizione area stradale, 2.539,24, 2.539,24; Francesco Besana,
redazione e stipula atto di acquisizione aree stradali, 3.459,80, 3.459,80;
Alessandro Abatianni, funzione di difensore civico, 6.021,98, 6.021,98;
Alessandro Abatianni, art. 11 d.lgs. 267/2000-difensore civico, 8.592,71,
4.859,92; Alessandra Bottai, concerti XI Festival Lodoviciano, 210,00, 210,00;
Davide Bizzarri, concerti XI Festival Lodoviciano, 852,50, 852,50; Chiara
Ciuccarelli, organizzazione intervento studenti sulle opportunità comunità
europea per i giovani, 70,00, 70,00; Giusi Cocciniglio, educatore/animatore
Cred di scuola materna, 1.575,00, 1.575,00; Maurizio Cadossi, consulenza
nusicologia, 1.759,99, 1.759,99; Maurizio Cadossi, prestazione musicale
inaugurazione del teatro, 720,00, 720,00; Ermes Coffrini, assistenza legale,
18.657,04, 18.657,04; Carla Chiussi, concerto inaugurale Teatro Vittoria,
325,00, 325,00; Elzbieta Chotyniec, attività di traduzione, 62,50, 62,50;
Augusto Chizzini, redazione e stipula atto di acquisizione aree, 2.155,28,
2.155,28; Augusto Chizzini, stipula atto di compravendita, 1.872,30, 1.872,30;
Giovanni Columbro, direzione artistica Festival Lodoviciano, 2.500,00,
2.500,00; Giovanni Columbro, organizzazione XII edizione del Festival
Lodoviciano, 4.000,00, 4.000,00; Jacopo Columbro, concerto inaugurale Teatro
Vittoria 25/03/2006, 382,35, 382,35; Paolo Colombo, consulenza legale parere su
incompatibilità, 979,20, 979,20; Lucia Colonna, prestazione musicale XI
Festival Lodoviciano, 262,50, 262,50; Massimo Colarizi, assistenza legale
ricorso, 1.790,10, 1.790,10; Renato Comellini, redazione inventario farmacia,
300,00, 300,00; Flavio Cinquetti, prestazione musicale XI Festival Lodoviciano,
375,00, 375,00; Neris Coppetta, concerto inaugurale Teatro Vittoria, 325,00,
325,00; Agnese Acerbo, redazione inventario farmacia, 300,00, 300,00; Michela
Cardano, animatore/educatore e collaborazione in supporto alle attività Cred di
scuola elementare, 1.050,00, 1.050,00; Eleonora Carapella, prestazione musicale
XI Festival Lodoviciano, 812,50, 812,50; Gregorio Carraro, prestazioni musicali
XI Festival Lodoviciano, 250,00, 250,00; Claudio Catellani, accatastamento
fabbricato zona Fenilrosso, 1.319,00, 1.319,00; Maurizio Cavallini, concerto
inaugurale Teatro Vittoria, 262,50, 262,50; Armando Dalai, progettazione
definitiva esecutiva per opere di urbanizzazione, 26.290,73, 19.081,32; Armando
Dalai, opere di urbanizzazione tra via Monteverdi e via XX Settembre,
10.822,42, 10.822,42; Paola Del Bon, indagine statistica multiscopo, 727,56,
727,56; Piergiuseppe Doldi, spettacolo inaugurale Teatro Vittoria, 264,45,
264,45; Massimo De Marchi, stesura frazionamento aree demaniali, 9.579,82,
9.579,82; Alessandro Denabian, prestazione musicale XI Festival Lodoviciano,
510,00, 510,00; Sabrina Dore, educatore/animatore e collaborazione supporto
attività Cred di scuola elementare, 2.100,00, 2.100,00; Sabrina Dore,
collaboratrice per realizzazione attività manifestazione Lunga notte dei musei,
62,50, 62,50; Guido De Vecchi, concerti XI Festival Lodoviciano, 620,00,
620,00; Guido De Vecchi, concerti XI Festival Lodoviciano, 620,00, 620,00;
Carla De Vito, concerto inaugurale Teatro Vittoria, 450,00, 450,00; Cristian
Fabbi, prestazione di coordinamento educativo-pedagogico, 5.100,00, 5.100,00;
Elisa Fraccarollo, concerto inaugurale Teatro Vittoria, 325,00, 325,00; Carola
Freddi, coordinamento educativo-pedagogico, 489,60, 489,60; Davide Foroni,
concerto inaugurale Teatro Vittoria, 243,75, 243,75; Fabrizio Francia, concerto
inaugurale Teatro Vittoria 25/03/2006, 312,00, 312,00; Nicola Ferraresi,
spettacolo inaugurale Teatro Vittoria, 187,50, 187,50; Matteo Fusi, concerti XI
Festival Lodoviciano, 465,00, 465,00; Guido Diego Favali, progetto rifacimento
segnaletica stradale, 19.216,80, 19.216,80; Francesca Favit, prestazione
musicale manifestazione Lunga notte dei musei, 125,00, 125,00; Francesca Favit,
prestazione musicale manifestazione Premio viadanese dell'anno, 225,00, 225,00;
Adelaida Fezo, concerto inaugurale Teatro Vittoria 25/03/2006, 325,00, 325,00;
Fabio Giacometti, redazione variante piano di lottizzazione, 1.574,92,
1.574,92; Fabio Giacometti, progettazione allestimento museo civico, 14.076,00,
11.016,00; Fabio Giacometti, consulenza in materia edilizia e urbanistica,
2.937,60, 2.937,60; Fabio Giacometti, collaborazione tecnica in materia
urbanistica I rata, 2.937,60, 2.937,60; Fabio Giacometti, collaborazione
tecnica in materia urbanistica, 2.937,60, 2.937,60; Daniele Goldoni,
prestazione musicale per manifestazione Viadana per tutti, 600,00, 600,00;
Renzo Goi, presidente collegio dei revisori, 7.154,38, 7.154,38; Renzo Goi,
art. 234 del d.lgs. 267 del 18/08/2000-presidente collegio dei revisori,
46.275,84, 7.712,64; Daniele Greco D'Alceo, concerto inaugurale Teatro Vittoria
25/03/2006, 243,75, 243,75; Daniele Greco D'Alceo, prestazione inaugurazione
del teatro, 500,00, 500,00; Aviad Gershoni, concerti XI Festival Lodoviciano,
712,50, 712,50; Gioele Gusberti, concerti XI Festival Lodoviciano, 892,50,
892,50; Isidoro Gusberti, prestazione musicale in occasione dell'XI Festival
Lodoviciano, 4.000,00, 4.000,00; Ester Giovacchini, restauro frammenti di
tessuto del museo civico, 6.000,00, 6.000,00; Alan Victor Jones, concerto
inaugurale Teatro Vittoria, 325,00, 325,00; Antonio Lubiani, concerto
inaugurale Teatro Vittoria, 325,00, 325,00; Valentina Alberini, servizio
assistenza scuolabus, 100,00, 100,00; Giampaolo Lucchini, gettone presenza commissione edilizia, 116,60, 116,60; Giampaolo
Lucchini, membro commissione edilizia, 104,95, 104,92; Maria Lucchi, concerto
inaugurale Teatro Vittoria 25/03/2006, 325,00, 325,00; Roberto Ilacqua,
concerto inaugurale Teatro Vittoria, 325,00, 325,00; Andrea Allai, prestazione
musicale in occasione della manifestazione "Lunga notte dei musei",
125,00, 125,00; Dario Allegretti, commissione di vigilanza sui locali di
pubblico spettacolo, 372,23, 372,23; Larissa Maria Aliman, concerto inaugurale
Teatro Vittoria, 325,00, 325,00; Barbara Altobello, prestazione musicale in
occasione dell'XI Festival Lodoviciano, 697,50, 697,50; Roberto Micheli,
concerto inaugurale Teatro Vittoria 25/03/2006, 262,50, 262,50; Marco Medicato,
concerti XI Festival Lodoviciano, 417,50, 4.173,50; Monica Mondini,
collaboratrice per realizzazione attività manifestazione "Lunga notte dei
musei", 62,50, 62,50; Oscar Meana, prestazione musicale XI Festival
Lodoviciano, 900,00, 900,00; Oscar Meana, concerto inaugurale Teatro Vittoria,
450,00, 450,00; Paola Evita Manfredini, prestazione musicale XI Festival
Lodoviciano, 1.875,00, 1.875,00; Elvira Mengazzoli, compilazione Iva, Irap e
Unico 2005 imposta 2004, 1.498,85, 1.498,85; Angelo Manzotti, concerti XI
Festival Lodoviciano, 613,11, 613,11; Ruggero Marchesi, concerti XI Festival
Lodoviciano, 870,48, 870,48; Andrea Marras, concerto inaugurale Teatro
Vittoria, 325,00, 325,00; Miriam Moretti, concerto inaugurale Teatro Vittoria,
243,75, 243,75; Daria Massobrio, commissione vigilanza locali di pubblico
spettacolo, 377,49, 377,49; Sergio Mistrorigo, redazione inventario farmacia,
300,00, 300,00; Cristiano Mattioli, frazionamento terreno Gerbolina 4,
1.739,22, 1.739,22; Cristiano Mattioli, stesura frazionamento Gerbolina 3,
1.973,60, 1.973,60; Cristiano Mattioli, stesura frazionamento Gerbolina 4,
3.091,73, 3.091,73; Evelina Mazzoni, prestazione musicale XI Festival
Lodoviciano, 697,50, 697,50; Raffaele Nicoletti, spettacolo inaugurale Teatro
Vittoria, 325,00, 325,00; Ilaria Negrotti, prestazione musicale Premio
viadanese dell'anno, 225,00, 225,00; Giacomo Invernizzi, prestazione musicale
Premio viadanese dell'anno, 225,00, 225,00; Matteo Apicella, gettone presenza commissione edilizia, 116,60, 116,60; Matteo Apicella, membro
commissione edilizia, 104,95, 104,92; Ilaria Picinotti, educatore/animatore e
collaborazione supporto attività Cred di scuola elementare, 2.100,00, 2.100,00;
Sofia Picariello, concerto inaugurale Teatro Vittoria, 243,75, 243,75;
Luigi Pagliarini, prestazione musicale XI Festival Lodoviciano, 1.687,50,
1.687,50; Pamela Pancaldi, realizzazione manufatti a ricordo del gemellaggio,
150,00, 150,00; Domenico Panarelli, collaborazione recupero danni per mancata
prestazione lavorativa a seguito di incidente di dipendente comunale, 1.468,80,
1.468,80; Roberto Panetta, concerti XI Festival Lodoviciano, 205,00, 205,00;
Stefano Perboni, spettacolo inaugurale Teatro Vittoria, 187,50, 187,50; Elio
Pradella, distribuzione periodico, 375,00, 375,00; Carlo Prampolini, stesura
frazionamento per plesso scolastico, 1.747,20, 1.747,20; Manuel Pierattelli,
prestazione musicale XI Festival Lodoviciano, 625,00, 625,00; Manuel
Pierattelli, prestazione musicale XI Festival Lodoviciano, 1.800,00, 1.800,00;
Maria Pretto, incarico di farmacista, 1.440,00, 1.440,00; Emanuele Piseri,
organizzazione rassegna musicale, 250,00, 250,00; Stefania Pizzetti,
animatore/educatore e collaborazione supporto attività Cred di scuola
elementare, 1.050,00, 1.050,00; Tommaso Quaglioni, concerto inaugurale Teatro
Vittoria 25/03/2006, 337,50, 337,50; Cesare Racchelli, distribuzione periodico
comunale, 855,94, 855,94; Cesare Racchelli, distribuzione periodico comunale,
1.100,60, 568,42; Gabriele Rocchetti, concerti XI Festival Lodoviciano, 500,00,
500,00; Elda Aroldi, corso formazione igienico sanitaria, 380,00, 380,00; Raul
Orellana, concerto inaugurale Teatro Vittoria, 281,25, 281,25; Massimo
Raimondi, commissione vigilanza locali pubblico spettacolo, 150,00, 150,00;
Enzo Rosa, prestazioni sanitarie, 4.625,00, 4.625,00; Raffaele Rosa, autista
scuolabus Cred, 350,00, 350,00; Raffaele Rosa, autista scuolabus Cred, 325,00,
325,00; Cristina Rossi, redazione inventario farmacia, 300,00, 300,00; Enrico
Rossi, inserzione su "Il Gazzettino Viadana città", 1.224,00,
1.224,00; Loris Artioli, redazione inventario farmacia, 300,00, 300,00; Luisa
Sabina Ratti, concerti XI Festival Lodoviciano, 649,50, 649,50; Marco Rovelli,
conferenza presentazione del suo libro 250,00, 250,00;.
( da "Nuova Sardegna, La" del 26-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Di Gianfranco Nurra
Consigliere, quasi un lavoro In Comune accumulate indennità di tutto rispetto
CARBONIA. Non dite che non si lavora, a fare il consigliere comunale.
L'impegno, a guardare i numeri, pare assolutamente gravoso e coinvolgente. Se
si trattasse di una azienda privata i sindacati chiederebbero almeno il
servizio mensa, se non anche l'alloggio. I conti sono presto fatti. A prendere
come periodo da esaminare il primo trimestre dell'anno, si nota che è composto
da 13 settimane, e che i sabati e le domeniche sono in tutto 28. Giorni tutti,
per intenderci, nei quali raramente sono fissate riunioni e che tutti dedicano alla
famiglia o al tempo libero. Restano 60 giorni lavorativi. Apparirà incredibile
ma ci sono consiglieri che, due giorni si e uno no, tutte le sante settimane,
lavorano, impegnati in Consigli comunali, commissioni, conferenze di
capigruppo. Diego Fronterrè ha cumulato nel trimestre, 49 riunioni. Non scherza
Sandro Masciarelli, con
( da "Resto del Carlino, Il (Ascoli)" del
26-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
P.S. GIORGIO pag. 18
Marti resta amministratore, Luciani nuova presidente? SAN GIORGIO DISTRIBUZIONE
RINNOVATO il consiglio di amministrazione della società comunale 'San Giorgio
Distribuzione". I membri eletti dalla passata amministrazione, Sergio
Rizzi, che svolgeva la carica di presidente, e Massimo Serena si sono dimessi.
Il sindaco Agostini li ha sostituiti con Eleonora Luciani e Sonia Capeci. Enzo
Marti ha conservato la carica di amministratore delegato. Nei prossimi giorni
verrà eletto il nuovo presidente, che dovrebbe essere la Luciani. Invariati i
compensi: l'amministratore delegato riceverà un'indennità pari al 70% di quella
spettante al sindaco, mentre agli altri toccherà un gettone
di presenza: "Ho
ritenuto necessario puntare su un Cda prettamente tecnico ? commenta Agostini
-. Ho confermato amministratore delegato Enzo Marti, sulle cui competenze in
tema di gestione rifiuti non ho alcun dubbio, perché ritengo meriti il tempo
necessario per lavorare al risanamento della società. Eleonora Luciani è
stata scelta per le sue competenze in tema di consulenza aziendale, ragioneria
e contabilità, mentre Sonia Capeci è una consulente su questioni ambientali. E'
infatti istruttore direttivo tecnico nei servizi ambientali per il comune di
Grottammare, e con la città di Porto San Giorgio collabora dal 2005 per la
certificazione ambientale di qualità".
( da "Corriere della Sera" del 26-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Corriere della Sera
- ROMA - sezione: Cronaca di Roma - data: 2008-06-26 num: - pag: 5 categoria:
REDAZIONALE Via Casilina Vecchia Il supermercato della solidarietà Emporio
Caritas per mille persone Sono 200 famiglie italiane, solo tre straniere Sui
cartellini il prezzo è indicato in gettoni. Le
famiglie hanno una carta gratuita mensile di 200 gettoni
Ci sono momenti in cui la signora Maria proprio non riesce ad essere fiduciosa:
"è dura tirare avanti..." dice. Poi saluta e se ne va con la borsa
della spesa; il marito l'aspetta sotto il sole cocente. è un viavai continuo,
ma discreto, quello che da una ventina di giorni si scorge al civico 19 di via
Casilina Vecchia, sede del nuovo Emporio della Caritas Diocesana. L'Emporio
della solidarietà è un supermercato speciale: all'interno si trovano beni di
prima necessità, ma sui cartellini il prezzo è indicato in "token", gettoni. "Le famiglie hanno una
carta gratuita con un bonus mensile di 200 token – spiega Don Paolo,
responsabile della struttura –; questa iniziativa supera il tradizionale
pacco-famiglia. Si tratta di uno strumento della Chiesa di Roma per dare una
risposta alle difficoltà delle fasce deboli, non solo anziani, ma
soprattutto giovani coppie". Sono circa mille le persone inserite nella
fase d'avvio del progetto. Dei 200 nuclei, solo tre sono famiglie di cittadini
immigrati. E c'è già una lunga lista d'attesa: "Siamo all'inizio ma
speriamo di creare altri market – aggiunge Don Paolo –. La famiglia con 1000
euro al mese, oggi, non riesce più a mantenersi; tentiamo di dare un supporto
almeno a livello alimentare, educando alla spesa intelligente, in vista anche
dell'uscita delle famiglie dal programma". All'Emporio Caritas, aperto tre
giorni a settimana, dalle 9 alle 13.30, si possono acquistare pasta, riso,
olio, caffè, tonno, surgelati. E pannolini: "I pannolini soprattutto –
spiega Anna Sacco, vice responsabile – costano e sono molto richiesti".
Servono anche latte (ce n'è poco), pane, carne, frutta e verdura all'Emporio; e
Don Paolo pensa a un accordo con i Mercati Generali. Con 50 token, una famiglia
prende il necessario per una settimana: "Qui non viene il senza fissa
dimora – dice ancora Don Paolo –, ma le persone che stanno conoscendo la
povertà". Tra i banchi dell'Emporio Caritas sfilano le storie più diverse:
"Un'anziana – racconta Sacco – con 600 euro di affitto e 400 di pensione.
Poi una coppia di mezza età residente in zona: il marito, 51 anni, ha perso il
lavoro. O, come l'anziano cardiochirurgo che, dopo aver perso il lavoro, è
rimasto solo e senza soldi". L'Emporio dà una grossa mano, ma "il
problema – conclude Don Paolo – è riempire tutti i giorni gli scaffali. Anche
se abbiamo la collaborazione di Arciconfraternita del SS Sacramento e di S.
Trifone, Compagnia di S. Paolo, Comunità di Sant'Egidio, Banco alimentare del
Lazio e altri". Per chi volesse da lunedì (fino al 6 luglio), alle 21, si
terrà nella Basilica di S. Cecilia in Trastevere un concerto di beneficenza
organizzato dall'associazione Amici della Caritas. E, il 5 luglio, è in programma
una nuova colletta alimentare della Caritas nei supermercati romani: tutto il
ricavato sarà mandato in via Casilina. Simona De Santis.
( da "Corriere Adriatico" del 26-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
PORTO SAN GIORGIO -
Enzo Marti, Sonia Capaci ed Eleonora Luciani. Sono loro i nuovi componenti del
consiglio di amministrazione della San Giorgio distribuzioni e servizi, la
società ad intero capitale sociale del comune di Porto San Giorgio. Il rinnovo
si è reso necessario per via delle dimissioni dal cda, notificata il 20 giugno
scorso, da parte di due dei tre consiglieri, Sergio Rizzi, che ha rinunciato
anche alla carica di presidente della società, e Massimo Serena. E' rimasto in
carica invece Enzo Marti. Mancando più della metà dei consiglieri, il Cda è
automaticamente decaduto. Invariati gli importi di spesa
delle cariche della San Giorgio distribuzioni. L'ad Enzo Marti rimane con
un'indennità pari al 70% di quella spettante al sindaco, mentre agli altri
consiglieri spetterà un gettone di presenza. "Visti i costi e la situazione della società, di cui a
giorni sarà approvato il bilancio spiega il sindaco Agostini ho ritenuto
necessario puntare su un Cda prettamente tecnico". Tra le novità
future, il conferimento alla San Giorgio distribuzioni e servizi di altre
mansioni, come quella di cura del verde pubblico. "E' importante dare
nuovo slancio anche alla raccolta differenziata conclude il primo cittadino
Viaggiamo su percentuali intorno al 20%, abbondantemente meno di quelle
decantate dalla precedente amministrazione. La sfida è la raccolta porta a
porta. A breve partirà infine l'utilizzo di mezzi ecocompatibili per i servizi
ambientali. E' inoltre prevista a breve la partecipazione ad un progetto
finanziato al 50% dall'Unione europea per la raccolta di olii vegetali esausti
di consumo commerciale e domestico".
( da "Gazzettino, Il (Pordenone)" del
26-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Non funzionail
nuovomercatoHo girato tutta la mattinata del sabato per trovare la nuova
sistemazione delle bancherelle, ho girato ancora alla ricerca in quanto non
erano disposte secondo un criterio merceologico per cui, senza alcuna logica,
si alternavano banchi di mercerie a frutta e verdura, a fiori. Tutto da rifare
per il mercato del mercoledì in quanto la disposizione era ancora cambiata. Non
si è fatto certo l'interesse dei cittadini acquirenti in quanto non si riesce
più a fare un confronto comparativo dei prezzi. L'unico vantaggio è quello di
aver fatto una salutare camminata (per chi la può fare).Umberto
GiacominiPordenoneStoriadi una miciasmarrita"Dove sono? Sogno o son desta?
Questa non è casa mia e riesco appena a sentire la voce di Maria che mi chiama.
Per seguire una farfalla mi sono ritrovata qui, poi appisolata sulle lenzuola
fresche di bucato e ora le porte e le finestre sono sbarrate e non mi
permettono di uscire, di tornare da lei. Ho trovato rifugio tra le ceste
nell'umidità di questa cantina e sento che parlano dal piano di sopra, di come
liberarsi di me e che stavolta è troppo, che sono un problema e che non ne
possono più della gatta del vicino in casa loro".Sono giorni che Maria
cerca la sua micia, incessantemente chiama, aspetta, domanda. E da poco che se
ne prende cura, quanto basta per sentirne la mancanza, ora che è scomparsa. A
Maniago, in paese, Maria ha chiesto a tutti ma, come al solito il silenzio fa
da padrone sui sentimenti altrui e ancora peggio l'ignoranza non da pace a
questa mancanza."Ho sentito che sono venuti a cercarmi, se sapevano dove
ero, se mi avevano vista, se avevo giocato nel loro giardino Era Maria e
uscendo dal mio nascondiglio ho miagolato con tutto il fiato che avevo, mai
abbastanza, se ne era già andata".Maria andandosene sente delle risate,
non si da pace, i vicini si prendono gioco di lei. Forse la sua micia tornerà e
questo sarà solo un brutto ricordo o forse l'indifferenza delle persone pesa
più del silenzio che separa Maria dalla sua gattina.La storia di un animale non
è facile da raccontare, gli animali vivono e ci guardano con i loro piccoli
occhi. Senza parole ci lasciano l'arduo compito di carpire una qualche verità e
nello spazio di quel silenzio ci chiedono di guardare alla nostra animalità con
un senso e una morale. Forse nel silenzio di questa distanza sta a noi misurare
il confine tra animale e uomo.L'animale ci guarda e noi siamo nudi davanti a
lui. Il pensare comincia forse proprio qui. Cosa comincia? Comincia il senso
dell'alterità, noi siamo altro dall'animale, ma altro da come noi stessi ci
siamo ridotti. Ridotti a esigenze, bisogni, prospettive piccole, meschine,
carrieriste, violente nella loro piccolezza, egoiste. L'animale, la sua
diversità ci obbliga a ricominciare ad essere uomini.(Jacques Derrida,
L'animale che dunque sono, Jaca Book, collana Di fromnte e attraverso.
Filosofia. Trad. M., Zannini.)Alessandra GiannelliMichele
Petrovichalessandra.giannelli@gmail.comGli erroridella politicaa
San VitoIl dibattito sanvitese su spese e sprechi dell'Amministrazione Comunale
e del Consorzio che guida la Zipr ha già deluso e stufato tutti, compresi tutti
quei cittadini che sperano in una gestione più trasparente e oculata de costi.
Soldi che forse in realtà servono, più che allo sviluppo della Zona
Industriale, a finanziare stipendi e consulenze, spesso non necessarie. Il
centrosinistra a San Vito chiude gli occhi sui costi della politica
e il centrodestra a Casarsa ricicla nomi di personaggi inquisiti della Prima
Repubblica. Ma almeno a Casarsa il centrosinistra ha protestato. Ancora una
volta i nostri rappresentanti politici (sia di centrodestra che del
centrosinistra sanvitese) esprimono a parole una visione di riduzione e
abbattimento di questi costi, ma smentiscono, nei fatti, questo loro intento
dichiarato. Della serie "parlare bene e razzolare male".Quel che più
rammarica è che si stimmatizzi come "tentativo di stampo populista di indebolimento
della politica" un ordine del giorno col quale
era stato chiesto al Sindaco di ridurre le indennità dei Consiglieri di
amministrazione del Consorzio Industriale Ponte Rosso.Pare quindi che quando si
vada a toccare la "casta" dei soliti nomi e dei soliti professionisti
della politica, al posto di cogliere l'occasione per
fare un po' di chiarezza nel rispetto dei cittadini che pretendono di vederci
chiaro al riguardo, si innalzi il solito polverone. I politici sanvitesi, che,
lo ricordiamo, per definizione dovrebbero avere come primo obiettivo servire la
città e lavorare per il bene comune, non si rendono conto che non potranno
giustificare in eterno le loro contraddizioni nei confronti
di quella parte sempre più numerosa di cittadini che vuole, anzi pretende,
trasparenza e buon senso.Noi dell'Italia dei Valori chiediamo, e di
quest'aspetto saremo integerrimi controllori, che a San Vito la politica non continui a essere un
sistema di piccoli feudatari vanitosi e rissosi che pur di difendere i propri privilegi
perde di vista ciò che più dovrebbe contare: saper guardare alla testa e
al cuore delle persone. Che, ne siamo certi, non aspettano altro che una fase
di svolta.Fabio GaspariniAndrea BrusciaItalia dei Valori - San Vito al
Tagliamento.
( da "Gazzettino, Il (Pordenone)" del
26-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Oggi il cambio del
presidente. Agrusti dovrà dimostrare che la struttura non è un carrozzone
Michelangelo Agrusti oggi assumerà ufficialmente l'incarico di presidente del
Polo Tecnologico. Un compito non facile anche perchè il mandato con il quale si
presenterà ha due facce. La prima dimostrare che in una provincia come la
Destra Tagliamento dove le imprese sono la spina dorsale dell'economia, lo
spazio per l'innovazione non solo esiste, ma può e deve essere determinate per
lo sviluppo. La seconda faccia, risvolto della stessa medaglia, è provare che il
Polo non è un carrozzone inutile, allestito per assegnare qualche incarico di
secondo livello ed elargire compensi a presidente, direttore e rappresentanti
del consiglio di amministrazione. Proprio questo secondo aspetto sarà quello
più urgente che Agrusti dovrà verificare anche dopo le dure dichiarazioni che
il vicepresidente Luca Ciriani aveva fatto nelle settimane scorse in cui
paventava persino la possibile chiusura. Da quanto si è appreso, ma qui siamo
nel campo delle indiscrezioni, una delle prime cose che
Agrusti indicherà ai nominati sarà quella di operare gratuitamente. Nessuna
indennità di carica (Taranzano aveva già rinunciato alla sua), neppure i 150
euro del gettone di presenza che spetta ai consiglieri.La vera sfida, però, sarà quella di
rimettere in carreggiata il Polo. Non sarebbe giusto buttare il bambino con
l'acqua sporca. Alcune cose positive sono state fatte, ma è evidente che
l'immagine dell'innovazione della Destra Tagliamento è opaca. Il primo nodo da
affrontare sarà quello legato ai 400 mila euro cheavanza Roberto Asquini per
quel preliminare (l'acquisto della sede alla Seleco) che non si è mai
concretizzato in un contratto vero e proprio. Ci saranno da ricucire i rapporti
con le aziende locali, correre per realizzare la sede e ci sarà da nominare un
direttore che dovrà prendere il posto di Paolo Cattapan. Sarà un uomo di
fiducia del presidente, questo è chiaro, ma anche a fronte dellebordateche
l'Italia dei Valori ha lanciato nei confronti di Agrusti, accusandolo di "conflitto
di interessi" visto che è amministratore delegato di una società che si
occupa di tecnologia delle comunicazioni ed è collocata all'interno del Polo,
difficilmente la figura che dirigerà il Polo potrà avere riferimenti troppo
stretti con il neo presidente. Ieri, intanto, sono trapelati i nomi del nuovo
consiglio di amministrazione che saranno ratificati nel corso dell'assemblea
dei soci (inizierà oggi alle 16) dopo l'approvazione del bilancio e l'aumento
del capitale. Il Cda sarà composto da Sergio Bolzonello (Consorzio
universitario), Maurizio Cini (Unindustria) e Giancarlo Michellone, presidente
di Area Scienze park. Il fatto che al tavolo sieda il presidente di questa
importante struttura (lo farà almeno per qualche mese) è una garanzia per il buon
proseguimento. Tre, invece, i nomi proposti dalla Regione, tutti di
centrodestra (aveva fatto la stessa cosa il centrosinistra). Tornerà Nicola
Zille, espressione del Popolo della Libertà, ci sarà Fulvio Centini, indicato
dall'Udc, mentre la Lega ha suggerito Luigi Da Riva, 44 anni, titolare di uno
studio di brevetti. Un dato: tutti e tre hanno avuto trascorsi nel Carroccio.
Nei prossimi giorni dovrà essere nominato il direttore e non è da escludere che
- almeno per ora - possa essereassunto part - time, almeno sino a quando il
Polo non avrà dimostrato di essere pronto a correre.Loris Del Frate.
( da "Adige, L'" del 26-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Il quotidiano del
giorno è consultabile gratuitamente dalle 15:30. Per abbonarti e poterlo vedere
dalle 6:30 clicca qui >>> l'amarezza di ruggero pozzer "A Trento
una bella notte bianca, qui c'è da deprimersi" Il consigliere Verde
Ruggero Pozzer è andato alla "notte bianca" di trento: diecimila
persone, negozi aperti, una città viva. "Bella, bellissima la notte bianca
a Trento è il giudizio unanime degli intervenuti. Il successo della manifestazione
che ha riversato i Trentini a godere della loro città nella notte più lunga
dell'anno obbliga i roveretani ad un minimo di sana invidia campanilista.
Perché Rovereto no? - si interroga Pozzer - Perché a Rovereto la sera è triste
e la notte è talmente depressa da far rincasare prematuramente persino i
rondaioli padani? Agostino Carollo ci ha provato ma è stato subito spento.
Troppo famoso, troppo successo a livello mondiale e come si sa il profeta in
patria deve essere ostacolato e limitato. Aveva promesso
costi ridotti e facilità di organizzazione ed è forse questo che ha infastidito
il sistema delle consulenze. Ma ecco un lampo nel buio. I roveretani escono di
casa, si guardano intorno stupiti dall'insolita vivacità e riempiono la piazza.
Siamo nelle sere dell'Europeo di calcio e solo un pezzo di tela ed un
proiettore riescono in ciò che sembrava impossibile. Tanta
partecipazione al maxi-schermo in piazza e i numeri reali - afferma Pozzer -
surclassano quelli contati a manica larga in altre recenti e costose serate
"culturali" roveretane. Anche l'Amministrazione della Quercia fa
qualcosa dunque? Si smuove il Comune in favore della propria cittadinanza? No
purtroppo, anche questa volta la Giunta ha fallito. Ha tarpato le ali a
Giovannelli e la sua Circoscrizione Centro che avevano capito la grande valenza
popolare e il grande interesse per l'evento. L'assessore Sala si è subito
distaccato e non ha voluto sostenere il progetto pur se contraddistinto da un
limitato impegno di risorse e senza costi di consulenze. Poi, come nelle
favole, è arrivato un salvatore a sostenere gli appassionati. Si è presentato
uno sponsor che ha sostenuto le spese per il maxi schermo al posto della Giunta
roveretana. Indovinate un po' da dove proviene l'editore-sponsor che con la sua
idea e disponibilità ha permesso di vivacizzare le serate Roveretane? Ma da
Trento? logico!" conclude amaro il consigliere Verde. 26/06/2008.
( da "Sicilia, La" del 26-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Con i fondi del Pon
la scuola acquisterà attrezzature e arredi Mentre procede regolarmente la
verifica dei verbali delle 40 sezioni delle elettorali, i componenti del seggio
elettorale centrale hanno già proceduto alla attribuzione dei seggi e alla
proclamazione degli eletti per quanto concerne la circoscrizione
"Isola". La composizione ufficiale del nuovo Consiglio
Circoscrizionale alla luce dei risultati dello scrutinio e delle successive
verifiche effettuate è la seguente: 3 consiglieri per il Popolo delle Libertà,
2 consiglieri per il Partito Democratico, 1 consigliere per la Lista Civica
"Democratici per Massimo Carrubba", un consigliere per l'Udc, un
consigliere per la lista civica "Riformisti per Salmeri" ed 1
consigliere per la lista civica "Augusta agli augustani". Sono
risultati eletti: Vittorio Abramo, che ha riportato 269 voti di preferenza, Stefania Stella con 265 voti e Giuliano Stupia, 157 voti per il PdL. Il Partito
Democratico sarà rappresentato da: Rosaria Ravalli che ha ottenuto 149 voti, e
da Nunzio Lo Re, con 147 preferenze. Giuseppe Rizzo (157 voti) è il consigliere dei "Democratici per Massimo
Carrubba", Giovanni Di Tommaso (218 voti) è il consigliere eletto per l'Udc,
Angelo Caramagno (129 preferenze), rappresenterà i "Riformisti per
Salmeri" e Luigi Solarino (122 voti) è il consigliere di "Augusta
agli augustani".
( da "Adige, L'" del 26-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Il quotidiano del
giorno è consultabile gratuitamente dalle 15:30. Per abbonarti e poterlo vedere
dalle 6:30 clicca qui >>> Cavedine. Bloccato il regolamento Scontro
sul giornalino del Comune CAVEDINE - Una seconda adozione della variante per
opere pubbliche, il rendiconto relativo al 2007 e le modifiche proposte al
regolamento della commissione del periodico locale "Cavedine Notizie"
riguardanti i compensi, sono stati i punti centrali dell'ultima seduta
consigliare di Cavedine. L'assessore al bilancio Giuliano Manara ha presentato
la situazione finanziaria 2007, approvata con l'astensione della minoranza: 169
mila euro circa di avanzo e una diminuzione dell'indebitamento dagli oltre 5
milioni di euro del 2005 ai 2 milioni e mezzo di euro
attuali. Ma è sugli altri due punti che la discussione si è accesa. La modifica
al regolamento della commissione "Cavedine Notizie" avrebbe previsto
l'adeguamento del gettone di presenza per ogni componente (portato a 50 euro a riunione, per un
massimo di tre riunioni a periodico), più 150 euro di indennizzo al direttore
per responsabilità civile e penale e 50 di indennizzo al vicedirettore,
ed inoltre un compenso di 10 euro ad articolo come incentivo a scrivere. Il
sindaco Renzo Travaglia ha chiesto l'unanimità prevedendo però l'azzeramento
dell'indennizzo al vicedirettore. La minoranza non ha invece condiviso il
compenso extra a pezzo perché, sostengono, si tratta di una responsabilità
civica, non di un secondo lavoro. La proposta è stata bocciata per un voto: sui
13 consiglieri presenti i voti favorevoli sono stati soltanto 7, non
sufficienti per una modifica ad un regolamento che richiede invece la
maggioranza assoluta. "Davvero vergognoso", ha commentato il sindaco.
La maggioranza assoluta richiesta non si è analogamente presentata nemmeno sul
voto per la seconda adozione della variante per opere pubbliche contenente tre
punti già discussi in passato: esproprio e restaurazione di una barchessa
limitrofa alla Chiesa dei Ss. Martiri destinata a fini pubblici, spostamento
della zona lavorazione degli inerti e previsione a sud, in prossimità della
Cassa Rurale, della rotatoria d'accesso al paese. 26/06/2008.
( da "Sicilia, La" del 26-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Riposto: vandali in
azione Imbrattati scala e portone dell'Itc "Edoardo Pantano" Tra i
primi provvedimenti che il nuovo consiglio comunale dovrà valutare, quando si insedierà,
c'è la riduzione delle indennità dei consiglieri. Non è forse il migliore
benvenuto ai neo-eletti, ma in una nazione dove le famiglie stentano ad
arrivare a fine mese anche ai consiglieri comunali è chiesto un sacrificio.
L'ultima Finanziaria Prodi, infatti, per contenere i costi per le
rappresentanze nei consigli comunali ha previsto l'abrogazione
dell'indennità di funzione e la sua sostituzione con i gettoni di presenza, il cui importo
complessivo mensile non deve superare un quarto dell'indennità di funzione
percepita dal Sindaco. A Giarre questo vuol dire che sinora i consiglieri hanno
percepito un'indennità mensile di circa 950 euro (al netto dell'Irpef),
con i gettoni di presenza i consiglieri al mese non
dovrebbero percepire più di 700 euro netti e il Comune risparmierebbe circa
65000 euro. La Finanziaria ha, d'altra parte, diminuito le somme che lo Stato
trasferisce agli enti locali. A Giarre, la diminuzione dei trasferimenti per
ridurre i costi della politica è di circa 120 mila euro. Secondo la
Finanziaria, i Comuni devono risparmiare questi soldi in due modi:
razionalizzando le risorse per l'uso della telefonia mobile per i dipendenti,
degli autoveicoli di servizio, delle apparecchiature e impianti di servizio
(fax, fotocopie e altro) e del patrimonio immobiliare (affitti). In secondo
luogo, sostituendo le indennità dei consiglieri con i gettoni
di presenza. Come spiega il dottor Letterio Lipari, dirigente dell'area
"Gestione risorse ed organizzazione" del Comune di Giarre: "Per
quanto riguarda la razionalizzazione delle spese, con la delibera di Giunta n.
97 del 28 aprile scorso è stato adottato uno schema di bilancio che prevede una
riduzione di spesa per 55mila euro. Riguardo la trasformazione delle indennità
in gettoni di presenza, il nuovo Consiglio comunale
dovrà decidere sulla base di quanto indicherà la Regione siciliana, se darà
indicazioni, altrimenti autonomamente". La Regione siciliana, infatti,
essendo a statuto speciale, può entro il 30 giugno adottare altri provvedimenti
che producano gli stessi risultati previsti dalla Finanziaria;ma se non lo farà
i trasferimenti dello Stato saranno ridotti ugualmente. Infine, solo il
Consiglio comunale può deliberare il passaggio dall'indennità al gettone oppure
decidere, in alternativa, di diminuire le somme per i servizi. Deciderà il
buonsenso dei consiglieri. Maria Gabriella Leonardi.
( da "Wall Street Italia" del 26-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Di ANSA GIU'SPESA
PER CALO TASSE, SI'TICKET SANITA',OCCHIO A SPIAGGE VIP -->(di Corrado
Chiominto e Domenico Conti) (ANSA) - ROMA, 26 GIU - L'Italia si è comportata
come la cicala. In 10 anni, tra il 1997 e il
( da "Sole 24 Ore Online, Il" del 26-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Corte dei conti.
"L'Italia ha disperso il bonus euro da 70 miliardi" di Nicoletta
Cottone L'Italia non è risparmiosa. Parola della Corte dei conti. Un Paese che
nel 2007 ottiene risultati "particolarmente significativi" nella
lotta all'evasione, ma che disperde "il dividendo ottenuto dall'Italia
grazie all'euro in 10 anni, pari a circa 70 miliardi", in aumento della
spesa pubblica, anziché alleggerire il peso del debito. È il Belpaese descritto
dal rendiconto generale dello Stato relativo all'esercizio finanziario 2007
della Corte dei Conti che avverte: il definitivo risanamento dei conti pubblici
non può prescindere dall'osservanza di regole rigide di evoluzione della spesa
corrente. Migliorano i conti pubblici, legati soprattutto all'aumento della
pressione fiscale, arrivata quasi a livelli record. Il relatore della Corte dei
conti, Fulvio Balsamo sottolinea che "i progressi ottenuti in termini di
saldi e di debito pubblico sono riferibili ancora per il 2007 al forte
incremento delle entrate delle amministrazioni pubbliche e, in particolare,
alla crescita delle entrate fiscali, la cui pressione sul Pil è aumentata di
ben 1,2 punti rispetto al 2006, raggiungendo il 43,3%: valore inferiore di solo
lo 0,4% al massimo storico verificato nel 1997". Si è consolidata la
tendenza alla crescita della spesa per interessi (+12%), "modeste hanno
seguitato a risultare le azioni di contenimento della spesa corrente primaria,
che appare ridotta di solo lo 0,2% sul Pil tra il 2005 e il 2007 e della spesa
primaria totale, sostanzialmente invariata sul prodotto se misurata al netto
degli oneri straordinari". La corruzione
imperversa nella Pubblica amministrazione Troppa corruzione
nella Pubblica amministrazione e la Corte dei conti osserva: "elevati
livelli di corruzione comportano effetti depressivi,
talora assai gravi, sulla competitività del Paese", poiché si tratta di
"effetti distorsivi sui prezzi, sui mercati", che sottraggono risorse
all'economia e "impongono costi occulti ai pubblici apparati e, in definitiva,
all'intero sistema". Costi a cui possono
resistere le multinazionali, ma che si abbattono sulle piccole e medie imprese.
Nel 2007, sono state emesse dalla Corte dei Conti condanne per 18,8 milioni di
euro a contrasto degli atti di corruzione nei pubblici
apparati, con un aumento del 30% sul 2006. Le Sezioni giurisdizionali contabili
di primo e secondo grado hanno emesso 82 sentenze per fatti di corruzione ascrivibili ad agenti pubblici. I danni accertati
per il 2007 dalla Corte dei Conti si sono concentrati nella Amministrazioni
statali (quasi il 70%), gran parte delle quali per fatti corruttivi commessi in
pregiudizio delle Amministrazioni finanziarie, quasi tutti ascrivibili alla
Guardia di Finanza della Lombardia. Le condanne per danni causati da tangenti
percepite da amministratori e dipendenti pubblici sono state 28. Necessari
tagli alla spesa pubblica e ai costi della politica La
spesa pubblica va ridotta per grandi comparti, con regole rigide, altrimenti si
corre il rischio di dover rinunciare all'abbassamento della pressione fiscale,
il cui anomalo livello "non è privo di implicazioni negative sullo
sviluppo delle attività produttive e sulla allocazione dei fattori dei fattori
della produzione". Servono "incisivi interventi" sugli enti inutili,
visto che nel 2006 era ancora 110 quelli in vita, ma anche su Province,
Comunità montane e piccoli Comuni. La richiesta arriva dal procuratore generale
presso la Corte dei Conti Furio Pasqualucci, che ha rilevato che la spesa delle
Province è stata nel 2006 di 13 miliardi, di cui il 18,3% per il personale, il
28,4% per consumi intermedi; inoltre, i Comuni sotto i cinquemila abitanti sono
ancora seimila, concentrati in Piemonte e Lombardia. Nodo prioritario il contenimento dei costi della politica. Decelera la spesa sanitaria, ma emergono sprechi di ogni tipo La spesa sanitaria
decelera rispetto al passato, anche se emerge la necessità di contenimento
nella specialistica e nella diagnostica. Il procuratore generale della Corte
dei conti, Furio Pasqualucci, nel giudizio sul Rendiconto sottolinea che nella
spesa sanitaria per beni e servizi "emerge un quadro di carenze, sprechi, inefficienze e irregolarità di vario tipo".
Fenomeni che avvengono "nell'uso di risorse strumentali, nelle procedure
di spesa, nelle consulenze, che richiedono, ove non si tratti di fattispecie
dolose, quanto meno una più attenta cultura amministrativa e una migliore
capacità di utilizzo delle risorse disponibili". Nel
( da "Cittadino, Il" del 27-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Italia, 70 miliardi
"al vento" In dieci anni persi i benefici dell'ingresso nell'euro
ROMA L'Italia si è comportata come la cicala. In 10 anni, tra il 1997 e il
( da "Gazzetta del Sud" del 27-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Dilapidati i 70
miliardi di "bonus euro" Nel mirino dei giudici
la spesa pubblica e in particolare i costi della politica, lievitati oltre ogni misura Olivia Posani ROMA Un Paese che ha
buttato a mare tutto il bonus euro da 70 miliardi, che è sommerso di debiti e
sperpera in consulenti, che ha una pubblica amministrazione altamente corrotta,
che paga troppo i suoi dirigenti e non sa tenere a freno la spesa pubblica,
che mantiene ancora 110 enti inutili la cui chiusura era stata decisa 50 anni
fa. La Corte dei conti non è mai accomodante quando si tratta di radiografare
l'Italia, ma il rendiconto generale dello Stato al 2007 è particolarmente
arcigno. Innanzitutto Fulvio Balsamo, relatore della Corte, punta l'indice
contro lo sperpero del cosiddetto dividendo euro. L'adesione alla moneta unica
ci ha infatti consentito di abbattere in dieci anni la spesa per gli interessi
sul debito di oltre 4 punti (circa 70 miliardi), mentre in Germania e Francia
la riduzione è stata di pochi decimali. Invece di utilizzare tutto questo
risparmio per "alleggerire il fardello del debito pubblico", ne
abbiamo "disperso" oltre la metà in incremento di spesa, al contrario
di quanto fatto della Germania, che l'ha ridotta dell'1,5% e dalla Francia,
dove la diminuzione è stata dello 0,7%. Se non riusciremo ad invertire la
tendenza, avverte la magistratura contabile, potremo dire addio alla riduzione
della pressione fiscale, arrivata ormai a un "anomalo livello non privo di
implicazaioni negative sullo sviluppo". E a proposito di pressione
fiscale, la magistratura contabile prende positivamente atto delle maggiori
entrate frutto della lotta all'evasione, su cui, dice però, c'è ancora molto da
lavorare. Anche perché "sulla dimensione e strutturalità dell'adesione
spontane" dei contribuenti occorre essere "prudenti". Il vero
probema, insiste la Corte, è comunque la spesa pubblica. Al di là dei grandi
comparti (su sanità e previdenza occorre intervenire con regole rigide) vengono
precate risorse in mille rivoli. Solo per le consulenze, nel 2006 le spese sono
lievitate a oltre un miliardo e 200 milioni. Ma lo Stato largheggia anche con
gli stipendi dei dirigenti: "C'è stato un marcato incremento", un
17,4% in più fra il 2002 e il 2005 senza utilizzare minimamente meccanismi
premiali o combattere comportamenti "neglittosi o negligenti". E
sebbene le valutazioni annuali dei dirigenti non vengano praticamente mai fatte,
sono state pagate indennità di risultato che arrivano al 30% della
retribuzione. Ma ancor più grave, come denuncia il procuratore generale Furio
Pasqualucci, è che nella pubblica amministrazione cresca anche la corruzione,
con un picco del 30% registrato nell'ultimo anno. Basti pensare che la Corte
dei conti ha emesso condanne per 18,8 milioni di euro. I danni accertati sono
concentrati per il 70% nell'amministrazione statale. Si tratta di "fatti
corruttivi quasi tutti ascrivibili a dipendenti di uffici finanziari e a
militari della Guardia di finanza operanti in Lombardia". Tornando alle
spese, vanno abbattuti ovviamente i costi della politica,
dovrebbero poi essere introdotti i ticket sanitari e, per quanto riguarda la
previdenza, dovrebbero essere adeguati i coefficienti di trasformazione (con
conseguente riduzione degli importi delle pensioni). Obiettivo finale è
naturalmente quello di alleggerire il nostro pesantissimo debito pubblico, che
potrebbe essere azzerato vendendo tutto il patrimonio dello Stato valutato in
1.800 miliardi. Un'operazione che va fatta però con attenzione. Sicuramente,
dice la Corte, evitando di fare come in passato quando sono stati venduti beni
che valevano 129 miliardi incassandone solo 57,8. Ma come sappiamo quanto sostiene
e denuncia la Corte dei conti resta per molti aspetti senza alcuna risposta e
conseguenza da parte della politica e dei grand commis
di Stato, che continuano a fare quello che vogliono.
( da "Gazzetta del Sud" del 27-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Se le risorse
aumentano la spesa Mario Caligiuri Puntuale come la vendetta di un samurai, la
Corte dei Conti ha indicato la via. Se si volesse fare sul serio, beninteso.
"All'ombra dell'euro in fiore", come ci aveva già detto anni fa
Geminello Alvi, i 70 miliardi di benefici della moneta unica invece che essere
utilizzati per ridurre il debito pubblico sono stati impiegati per ampliare la
spesa. In Francia ed in Germania hanno seguito la strada virtuosa, da noi
invece hanno dominato i soliti "statisti". Dello spreco. Che vadano
tagliate le spese, che le retribuzioni dei dipendenti pubblici siano collegate
alla produttività, che è opportuno alienare il patrimonio pubblico non
necessario (circostanza che da sola azzererebbe il debito grazie ai 1.800
miliardi stimati), che il peso del fisco è sproporzionato sono cose talmente
ovvie che ormai sfinisce sentirle ripetere. Nello stesso tempo, l'organo contabile ha evidenziato che si va col piede di piombo
nell'eliminare i 110 enti inutili, che nel 2007 la corruzione negli apparati pubblici è aumentata di un terzo rispetto al
2006. Rilievi sacrosanti. Non sono, però, totalmente d'accordo, nonostante
alcune osservazioni verissime, che il nodo dei costi della politica venga rappresentato dai comuni
e dalle province. Né il supremo ente contabile è stato coraggioso
riguardo alle comunità montane, delle quali ha auspicato un "parziale
ridimensionamento", né, complessivamente, per le spese delle Regioni,
soprattutto quelle del loro funzionamento e dei loro eletti. Oltre ad
interessarsi, e giustamente, dei canoni di locazione delle spiagge dei vip che
vengono affidate a prezzi da realizzo, la Corte dei Conti dovrebbe auspicare,
oltre a maggiori poteri e fa bene , anche la possibilità di verificare i costi
stratosferici delle tre massime istituzioni della Repubblica: e cioè il
Quirinale (il cui bilancio in gran parte resta ancora ignoto agli italiani),
oltre che la Camera ed il Senato che ci costano la bellezza di quasi due
miliardi di euro. L'obiezione la conosciamo: sono organi costituzionali che si
autoamministrano. Ma la questione sarebbe da discutere. Se la Corte dei Conti
giustamente afferma che il costo della politica
provoca forti tensioni sociali è da lì che occorre partire e non da quello che
è sicuramente l'anello più debole della catena.
( da "Citta' di Salerno, La" del 27-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
La Corte dei Conti
"Dispersi i benefici dell'euro: 70 mld" ROMA. L'Italia si è comportata
come la cicala. In 10 anni, tra il 1997 e il
( da "Italia Oggi (Enti Locali)" del 27-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
ItaliaOggi
ItaliaOggi - Enti Locali Numero 152, pag. 18 del 27/6/2008
Autore: Pagina a cura di Luigi Oliveri Visualizza la pagina in PDF
LA MANOVRA/ Il taglio ai costi della politica comporta la
disapplicazione del dm 119/2000 Enti locali, stretta sulle indennità Giunte e
consigli non possono più aumentare i gettoni Costi
della politica degli enti locali vincolati. Il decreto legge n. 112/2008
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.147 del 25/6/2008) contenente la manovra
finanziaria estiva di Giulio Tremonti elimina la possibilità che le giunte e i
consigli, rispettivamente per i propri componenti, deliberino incrementi delle
indennità di funzione di sindaci, presidenti della provincia, assessori e
presidenti dei consigli. Infatti, si modifica radicalmente il contenuto
dell'articolo 82, comma 11, del dlgs 267/2000. Il testo antecedente la riforma
prevede: "Le indennità di funzione, determinate ai sensi del comma 8,
possono essere incrementate con delibera di giunta, relativamente ai sindaci,
ai presidenti di provincia e agli assessori comunali e provinciali, e con
delibera di consiglio per i presidenti delle assemblee. Sono esclusi dalla
possibilità di incremento gli enti locali in condizioni di dissesto finanziario
fino alla conclusione dello stesso, nonché gli enti locali che non rispettano
il patto di stabilità interno fino all'accertamento del rientro dei parametri.
Le delibere adottate in violazione del precedente periodo sono nulle di
diritto. La corresponsione dei gettoni di presenza è
comunque subordinata alla effettiva partecipazione del consigliere a consigli e
commissioni; il regolamento ne stabilisce termini e modalità. Nel caso di
incremento la spesa complessiva risultante non deve superare una quota
predeterminata dello stanziamento di bilancio per le spese correnti, fissata,
in rapporto alla dimensione demografica degli enti, dal decreto di cui al comma
8". La disposizione, così riscritta dall'articolo 2, comma 25, della legge
244/2007, dopo molti ripensamenti, aveva sortito l'effetto di
eliminare l'incremento facoltativo dei gettoni di
presenza dei consiglieri, lasciando, però, la
facoltà di incrementare l'ammontare delle indennità di funzione, applicando le
disposizioni del dm 119/2000. La manovra estiva riscrive il comma 11
dell'articolo 82 come segue: "La corresponsione dei gettoni di presenza è comunque
subordinata alla effettiva partecipazione del consigliere a consigli e
commissioni; il regolamento ne stabilisce termini e modalità". Del
precedente contenuto, non resta più nulla. Ciò significa, allora, che viene
eliminata la possibilità di incrementare l'importo delle indennità. L'ulteriore
conseguenza è la disapplicazione del dm 119/2000. Infatti, gli incrementi
facoltativi ivi disciplinati possono essere legittimamente disposti, laddove
rimanga operante la disposizione di legge che abiliti il decreto a prevederli.
Occorre tenere presente che il dm 119/2000 non è un regolamento indipendente,
ma un decreto con natura attuativa: bisogna, dunque, che abbia vigore la norma
di legge sulla quale si regge. Se viene a mancare questa, il dm risulta
inapplicabile. Poiché effetto del decreto legge è cancellare la disposizione
prima contenuta nell'articolo 82, comma 11, che prevede la facoltà di
incrementare le indennità in base alle regole fissate dal dm 119/2000, tali
regole non hanno più alcun valore. Tale conclusione vale certamente per il
futuro, nel senso che una volta entrato in vigore il decreto legge, gli enti
locali non potranno più incrementare le risorse per aumentare il valore delle
indennità. Il decreto non contiene alcuna regola di diritto transitorio.
Pertanto, gli incrementi già eventualmente disposti in applicazione delle norme
abolite non dovrebbero ritenersi intaccate. Almeno per il 2008. Sarebbe
opportuno un chiarimento legislativo per quanto concerne le prossime annualità,
teso a chiarire se gli incrementi eventualmente disposti in precedenza al dl
non siano da considerare affetti da illegittimità, dal 2009, per effetto della
modifica del comma 11 dell'articolo 82, che, oggettivamente, ha influenze anche
sul precedente comma 8, sì da potersi ritenere che l'importo delle indennità di
funzione non possa che essere quello base, previsto dal dm 119/2008, al netto
di qualsiasi incremento.
( da "Giornale di Brescia" del 27-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Edizione: 27/06/2008
testata: Giornale di Brescia sezione:IN PRIMO PIANO Corte dei Conti:
"Sprecati settanta miliardi di euro" I magistrati contabili
"Spesa pubblica fuori controllo, a serio rischio la possibile futura
riduzione delle tasse" ROMA L'Italia si è comportata come la cicala. In 10
anni, tra il 1997 e il
( da "Centro, Il" del 27-06-2008)
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Teramo Atri, scontro
sui debiti In consiglio comunale Astolfi punzecchia Basilico "Oggi non
possiamo più chiedere dei mutui" ATRI. Il Comune di Atri non naviga in
buone acque per ciò che riguarda le proprie finanze. Nella seduta di mercoledì
scorso del consiglio comunale, infatti, è stato confermato un dato già
anticipato: l'ente locale ha debiti per dodici milioni di euro. Si tratta di
debiti accumulati soprattutto per via di mutui contratti in passato con la
Cassa Depositi e Prestiti per la realizzazione di alcune opere pubbliche nel
comprensorio. La questione è emersa in consiglio a seguito di un intervento da
parte dell'ex sindaco Paolo Basilico, oggi consigliere di minoranza, il quale
ha negato che il Comune avesse debiti per dodici milioni di euro, sostenendo
che si trattasse in realtà solo di mutui. L'attuale sindaco, Gabriele Astolfi,
ha però smentito il suo predecessore, chiedendo ed ottenendo conferma del dato
sui debiti dell'ente alla responsabile del settore finanziario, Paola Di
Crescenzo, presente in aula. "La contrazione di mutui comporta debiti che
vanno pagati, ed il Comune di Atri ne ha accumulati negli anni per dodici
milioni di euro, come confermato in consiglio dalla dirigente del settore
finanziario", ha spiegato il sindaco, ""siamo così arrivati al
punto che oggi non possiamo più contrarre mutui finché almeno uno di quelli
contratti in passato non venga estinto. Inoltre degli otto milioni di euro che
abbiamo a disposizione nel bilancio, l'85% copre i costi
per gli stipendi dei dipendenti, la gestione dei servizi e le rate dei mutui,
per cui l'effettiva operatività del Comune è molto ridotta". Allora cosa
fare per rimpinguare le casse dell'ente? "Bisogna razionalizzare la spesa
pubblica, evitando gli sprechi e salvaguardando i servizi", risponde
Astolfi, "anche riducendo il numero delle consulenze professionali,
specie quelle legali". (ma.mu.).
( da "Unita, L'" del 27-06-2008)
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l'edizione del La Corte dei Conti: "Buttati via 70 miliardi di euro"
Dispersi nella spesa pubblica gran parte dei benefici derivati dall'ingresso
nell'euro di Bianca Di Giovanni/ Roma RICHIAMO Ancora troppe spese, troppe
tasse, troppo debito. Questo il richiamo della Corte dei Conti in occasione del
rendiconto generale dello Stato. Analizzando il bilancio del 2007 i giudici
contabili promuovono la lotta all'evasione del governo Prodi, ma avvertono: la
pressione fiscale non può più aumentare. L'unica via d'uscita per riequilibrare
il bilancio resta quella di tagliare la spesa. Su questo punto l'Italia non è
riuscita a eguagliare i risultati dei suoi partner europei. Anzi, ha vanificato
la grande occasione fornita dall'ingresso nell'euro. In dieci anni, infatti, la
Penisola ha disperso i benefici forniti dalla moneta unica nella riduzione
degli interessi sul debito pubblico. È uno spreco che vale 70 miliardi, 4,3
punti di pil. Le risorse sono in parte andate a finanziare l'aumento della
spesa pubblica cresciuta nello stesso periodo di 1,5 punti, mentre le
"formiche" Germania e Francia riuscivano a ridurla di 3,6 e di 0,7
punti percentuali. Secondo i giudici contabili più della metà di quel bonus,
cioè più di 35 miliardi, si sono dispersi in maggiore spesa. Non mancano
indicazioni sul futuro. Il peso del fisco è abnorme ma quello che preoccupa di
più è la spesa pubblica. Va ridotta per portarla ad "un tasso di crescita
inferiore a quello del Pil". Altrimenti si potrebbe dover dire addio ai
progetti di riduzione delle tasse. "Il rischio di mancare ancora una volta
gli obiettivi di controllo della spesa pubblica si riflette, in quello non meno
grave di dover necessariamente rinunciare al progetto di allentare gradualmente
la pressione fiscale, il cui anomalo livello non è privo di implicazioni
negative sullo sviluppo delle attività produttive e sulla allocazione dei
fattori di produzione". Sul fisco la Corte plaude ai recuperi di imposta
del lo scorso anno, soprattutto con la lotta all'evasione. Ma invita "a
mantenere un atteggiamento prudente" sull'andamento che le entrate
potrebbero avere nel futuro. "Irrisolti" per la Corte dei Conti sono
soprattutto "i problemi legati ad un efficace controllo della spesa
pubblica". Servono - dice - "regole rigide" per contenerla. Non
basta la "spending review", cioè la revisione delle singole poste
contabili. È invece necessario controllare "i grandi
comparti della spesa". I nodi che vengono al pettine sono quelli noti: la
sanità, le pensioni, il costo dei dipendenti e quello degli apparati pubblici
(cioè i cosiddetti costi della politica) Sulla sanità il giudizio è soddisfacente, il miglioramento dei
saldi si è fatto più incalzante, anche se due regioni che non vengono nominate
hanno ancora "difficoltà di rilievo ad affrontare le cause profonde
degli squilibri". Vengono suggerite misure di contenimento sulla
specialistica e sulla diagnostica. Il procuratore generale Furio Pasqualucci si
spinge anche più in là. "Vedrebbe bene" anche la reintroduzione dei
ticket sanitari. Ci sono poi le pensioni. La Corte è preoccupata per il mancato
adeguamento dei "coefficienti di trasformazione": servono a
correggere i trattamenti in base all'aumento della speranza di vita e "il
mancato adeguamento produrrebbe un aggravio sui conti nel lungo periodo".
Agire ora eviterebbe problemi in futuro. Un'analisi che ha già scatenato la
reazione della Cgil, che dice no all'aumento immediato dei coefficienti e no
all'allarmismo sulle pensioni. Infine indice puntato della Corte sul debito statale,
che potrebbe ridursi con una adeguata operazione immobiliare, evitando però le
cartolarizzazioni. Quanto agli enti locali, la Corte denuncia la
"proliferazione tumultuosa" delle società di servizi. "La
progressiva finanziarizzazione dei patrimoni comunali rappresenta un trend
verso nuove figure talora grigie ed ambigue, perché utili agli amministratori
di nomina politica per eludere i controlli di legalità
e di efficienza, manifestandosi come fonte inesausta di pratiche nepotistiche,
se non di corruttela".
( da "Repubblica, La" del 27-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Economia La Corte
dei Conti: in 10 anni i minori interessi sul debito sono stati spesi. Aumenta la corruzione "Abbiamo sperperato 70 miliardi così è svanito il dividendo
dell'euro" Il governo: mancano i fondi per evitare i ticket. Rutelli:
cultura alla bancarotta ROBERTO PETRINI ROMA - Dieci anni "sprecati".
Settanta miliardi in fumo. Un'Italia sempre più incollata al vecchio stereotipo
della "cicala". La Corte dei Conti alza il tiro e, in
occasione della cerimonia del "Giudizio di parificazione" sui conti
dello Stato del 2007 , fornisce cifre e valutazioni che suonano come una
bocciatura delle politiche economiche dal 1997, anno in cui Roma ebbe il
semaforo verde per l'ingresso nell'euro, ed oggi. Da allora la spesa per
interessi, grazie alla stabilità della moneta unica, è scesa in Italia di 4,3
punti percentuali, circa 70 miliardi di euro. Come abbiamo utilizzato questo
"dividendo"? Sostanzialmente lo abbiamo sprecato: solo lo 0,8 è
andato a riduzione del deficit; circa 1 punto è servito per la riduzione della
pressione fiscale che tuttavia è rimasta oltre i 43 per cento ("livello
anomalo", l'ha definito la magistratura contabile); il resto, circa 2,5
punti, sono finiti ad alimentare la crescita della spesa. Soprattutto quella
improduttiva, perché di questi 2,5 punti, solo
( da "Piccolo di Trieste, Il" del 27-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
VANIFICATO IL BONUS
DELL'ADESIONE ALLA MONETA UNICA La Corte dei conti: sprecati 70 miliardi di
euro "Spesa pubblica fuori controllo, in queste condizioni difficile il
taglio delle tasse" ROMA L'Italia si è comportata come la cicala. In 10
anni, tra il 1997 e il
( da "Repubblica, La" del 27-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Pagina II - Palermo
Pagati per contare i tombini la spa finisce in liquidazione Stop al
trasferimento di risorse a "Palermo Ambiente",
società mangiasoldi è costata in due anni 5 milioni di euro serviti a pagare 70
dipendenti e gettoni di presenza agli amministratori, il tutto per non fare praticamente nulla.
Perché Palermo Ambiente, società partecipata interamente dal Comune, è nata con
il compito di controllare l'Ato rifiuti di Palermo e il passaggio da Tarsu a
tariffa del pagamento della raccolta dei rifiuti in città:
"Entrambe iniziative mai partite visto che già c'era una società per la
raccolta dei rifiuti, l'Amia, e il Comune non ha mai avviato il passato alla
Tia, la tariffa per la spazzatura", ha scritto nero su bianco la Corte dei
conti. Così Palermo Ambiente in questi anni ha "controllato"
l'andamento della raccolta dei rifiuti in città, non potendo gestire nulla
visto che per questo c'era già l'Amia. I 70 dipendenti, ex lsu del Comune
stabilizzati nel 2006, hanno contato le caditoie e i tombini, oltre a
verificare quanta spazzatura nell'arco della giornata si accumulava nei
cassonetti e mettere in piedi progetti per migliorare la gestione del ciclo
dello smaltimento della spazzatura palermitana. Costo per il personale di
Palermo Ambiente? 2,8 milioni di euro dal 2006 al 2008. "I nostri
dipendenti hanno monitorato la raccolta dei rifiuti e incentivato quella
differenziata - dice l'amministratore delegato Massimo Felice Lombardi - Per
contratto il nostro compito è anche quello di segnalare disservizi
all'Amia". Disservizi che però sono stati segnalati soltanto una volta,
nel maggio scorso. E non va meglio sul fronte della differenziata, rimasta in
città ferma al 4 per cento. Fino al novembre del 2007 Palermo Ambiente è
costata inoltre al Comune, oltre agli stipendi del personale, anche per i 248
mila euro versati al consiglio d'amministrazione che dai cinque componenti è
passato a uno soltanto nel 2008. "Questa società non ha avuto alcun
compito nella gestione della raccolta dei rifiuti ed è stata solo uno spreco di
risorse pubbliche, è servita a elargire incarichi per oltre 200 mila euro e
consulenze per circa 100 mila euro", dice il consigliere comunale del Pd,
Salvatore Orlando. "Non è vero, abbiamo attratto finanziamenti per 15
milioni di euro e a giorni chiuderemo una gara d'appalto da 11 milioni di euro
per acquistare cassonetti e mezzi per la differenziata", dice Lombardi. Il
Comune però nel bilancio di previsione elaborato dal ragioniere generale Paolo
Basile appena approvato dalla giunta non ha previsto alcun trasferimento alla
società che deve adesso essere liquidata: il decreto di riforma degli Ato
varato dal governo regionale prevede la liquidazione di tutte le società
"che non gestiscono direttamente la raccolta dei rifiuti". Palermo
Ambiente, appunto. a. fras.
( da "Tirreno, Il" del 27-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Pisa Casisa:
contento di ritrovare tanti amici "Sono un centrocampista classico e ho
tanta voglia di fare" PISA. Un nuovo motorino del centrocampo a
disposizione di mister Ventura. è Giuseppe Casisa, palermitano doc classe 1985,
riscattato dopo una stagione a Varese (31 presenze e 1 gol), costantemente fra
i migliori della sua squadra. Petrachi lo aveva prelevato l'estate scorsa dal
Gallipoli, dove il centrocampista aveva vissuto tre stagioni, dalla D alla C1
(27 gare e 4 reti in tutto), con Raimondi, Castillo e Carrozza, dopo l'esperienza giovanile nella Fincantieri Palermo (30 gettoni e 2 gol). E ora il passaggio al
Pisa, nella speranza di ripercorrere almeno in parte le orme degli illustri
predecessori. Giuseppe, come ti senti da nerazzurro? "Sono felice. Per la
prima volta arrivo in serie B e spero di rimanerci". Ti senti
pronto per la nuova categoria? "Certo. Per forza. Altrimenti mi mandano
via subito. Scherzi a parte, spero di essere pronto e all'altezza. Finché non
provo non posso sapere. Ritrovo tanti amici come Nacho, Raimondi e
Carrozza". Cosa ci racconti di loro? "Nacho è una persona fantastica.
Mi sono trovato bene con tutti. Ogni tanto ho rivisto Castillo e Raimondi con i
loro figli". E loro cosa ti hanno raccontato di Pisa? "Mi ricordo
quando Raimondi mi raccontò del campionato vinto lo scorso anno. Mi hanno
parlato di un tifo stupendo. Io purtroppo non sono mai stato a Pisa, neppure
come turista". Cosa ci dici della tua breve carriera? "Ho vinto i
campionati di serie D e di C2 a Gallipoli, anche se ho disputato pochissime
gare. Quest'anno ho scelto di andare in C2 per giocare. Compagni come Raimondi
e Castillo mi hanno migliorato a livello umano. Stando con loro non potevo che
crescere. Loro sono i più forti". Com'è stata la tua stagione, anche a
livello di squadra? "Eravamo tutti giovani. Buoni giocatori. Potevamo far
meglio, ma ci è mancata l'esperienza. Io sono del 1985, ma ero uno dei più
anziani. Le responsabilità mi sono servite, mi hanno migliorato". Che tipo
di centrocampista sei? "A me piace stare al centro del campo, in tutte e
due le fasi, offensiva e difensiva, anche se sono più bravo a difendere".
Quest'anno sei stato costretto a costruire, in una squadra senza un vero
regista... "Prima giocavo più avanti, ed ero più abile ad offendere che a
contenere. Man mano ho imparato a difendere, e adesso ho invertito l'ordine
delle mie capacità". Hai seguito da lontano le vicende dei tuoi nuovi
compagni? "Certo. Hanno raccolto più di quanto ci si aspettasse da loro.
Io conosco Raimondi e Castillo: sono professionisti seri, che puntano tutto sul
calcio, perciò sono riusciti a far bene". Massimo Berutto.
( da "Resto del Carlino, Il (Imola)" del
27-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
IMOLA pag. 5 Costi della politica Pdl con la maggioranza CIRCONDARIO
CONTRO Enrico Gurioli, consigliere de La tua Vallata anche al Circondario SUI COSTI
della politica si spacca il centrodestra rappresentato
nell'assemblea del Circondario, dove La tua Vallata aveva presentato due
documenti: il primo impegnava presidente e consiglieri a rinunciare a compensi,
indennità e gettoni; mentre l'altro invitava l'assemblea legislativa regionale
"ad azzerare le spese per i portaborse e ridurre
drasticamente i propri costi". I documenti sono stati bocciati anche con
il voto del Pdl. "E' sconcertante", insorge Enrico Gurioli (La tua
Vallata) che ha incassato solo i voti dei colleghi Mondini e Marconcini e della
dozzese Simonetta Mingazzini. "In Regione ? insiste Gurioli ? i
consiglieri regionali ci costano oltre 145mila euro all'anno, e in più c'è un
costo di 2 milioni 400mila euro per i gruppi consiliari e di 4 milioni 654mila
per i portaborse". Fra i costi del Circondario, Gurioli cita alcuni dati
2007: 10mila 600 euro per rimborsi di missioni di giunta, 4mila per rimborsi ai
componenti dell'assemblea, 6mila 513 per spese di rappresentanza, 2.424 per
telefonate e sms degli amministratori. "Il presidente Franco Lorenzi ha
invitato a votare contro i nostri documenti ? lamenta Gurioli ?: Pd, Idv e
sinistra estrema hanno votato con il Pdl. Un voto che non ha dimostrato
rispetto per i soldi dei cittadini e per i sacrifici delle famiglie che
faticano ad arrivare a fine mese". Image: 20080627/foto/3801.jpg.
( da "Eco di Bergamo, L'" del 27-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
"Sprecati 70
miliardi. Italia Paese di cicale" ROMA L'Italia si è comportata come la
cicala. In dieci anni, tra il 1997 e il
( da "Unione Sarda, L' (Nazionale)" del
27-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Primo Piano Pagina
103 Corte dei conti. Per i magistrati contabili, in dieci anni, non sono stati
sfruttati gli effetti positivi dell'euro sul debito: sprecati 70 miliardi
"Bisogna ridurre la spesa pubblica" Corte dei conti.. Per i
magistrati contabili, in dieci anni, non sono stati sfruttati gli effetti
positivi dell'euro sul debito: sprecati 70 miliardi --> ROMA L'Italia si è
comportata come la cicala. In 10 anni, tra il 1997 e il
( da "Resto del Carlino, Il (Forlì)" del
27-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
FORLI' PROVINCIA
pag. 7 LA POTATURA annunciata ora è nero su bianco. Nel Forlives... LA POTATURA
annunciata ora è nero su bianco. Nel Forlivese le due Comunità montane saranno
accorpate, così stabilisce la legge regionale 'Gilli', approvata l'altro ieri.
La norma, che prevede il dimezzamento (da
( da "Nazione, La (Empoli)" del 27-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
PRIMO PIANO pag.
( da "Resto del Carlino, Il (Pesaro)" del
27-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
PESARO pag. 5
"COME insegnante dell'istituto tecnico per geometri "Ge... "COME
insegnante dell'istituto tecnico per geometri "Genga" ? scrive il
professor Stefano Bocconcelli ? intervengo a proposito dell'articolo su Keita.
Alcuni studenti della nostra scuola, su invito dell'amministrazione comunale,
hanno realizzato il progetto di riqualificazione funzionale della "Maison
de la Jeunesse". Un lavoro svolto al di fuori dell'orario scolastico con
un impegno di studenti e insegnanti che hanno dedicato il loro tempo in un puro
spirito di volontariato solidale. La presentazione e la consegna del progetto
al sindaco di Keita alla biblioteca San Giovanni sono stati l'unica vera
gratificazione che i ragazzi hanno avuto per il lavoro svolto e ci ha fatto
particolarmente piacere che il Comune abbia pensato di convocare per
l'occasione tre commissioni consiliari. Più che scandalizzarsi per il pagamento di qualche gettone di presenza ci sarebbe piuttosto da chiedersi se non era il caso che il
giornale dedicasse un adeguato spazio al lavoro dei nostri ragazzi". ????
Encomiabile il puro spirito di volontariato che ha spinto lei e i ragazzi a
realizzare il vostro lavoro, molto meno apprezzabile che almeno venti
consiglieri si facciano pagare 40 euro a testa per applaudirvi.
( da "Giorno, Il (Milano)" del 27-06-2008)
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PRIMO PIANO pag. 12
PUNTUALE come la vendetta di un samurai, la Corte dei Conti ha indicato la via.
S... PUNTUALE come la vendetta di un samurai, la Corte dei Conti ha indicato la
via. Se si volesse fare sul serio, beninteso. "All'ombra dell'euro in
fiore", come ci aveva già detto anni fa Geminello Alvi, i 70 miliardi di
benefici della moneta unica invece che essere utilizzati per ridurre il debito
pubblico sono stati impiegati per ampliare la spesa. In Francia ed in Germania
hanno seguito la strada virtuosa, da noi invece hanno dominato i soliti
"statisti". Dello spreco. Che vadano tagliate le spese, che le
retribuzioni dei dipendenti pubblici siano collegate alla produttività, che è
opportuno alienare il patrimonio pubblico non necessario (circostanza che da
sola azzererebbe il debito grazie ai 1.800 miliardi stimati), che il peso del
fisco è sproporzionato sono cose talmente ovvie che ormai sfinisce sentirle
ripetere. Nello stesso tempo, l'organo contabile ha
evidenziato che si va col piede di piombo nell'eliminare i 110 enti inutili,
che nel 2007 la corruzione
negli apparati pubblici è aumentata di un terzo rispetto al 2006. Rilievi
sacrosanti. Non sono, però, totalmente d'accordo, nonostante alcune
osservazioni verissime, che il nodo dei costi della politica venga rappresentato dai comuni e dalle province. Né il
supremo ente contabile è stato coraggioso riguardo alle comunità montane, delle
quali ha auspicato un "parziale ridimensionamento", né,
complessivamente, per le spese delle regioni, soprattutto quelle del loro
funzionamento e dei loro eletti. Oltre ad interessarsi, e giustamente, dei
canoni di locazione delle spiagge dei vip che vengono affidate a prezzi da realizzo,
la Corte dei Conti dovrebbe auspicare, oltre a maggiori poteri ? e fa bene -,
anche la possibilità di verificare i costi stratosferici delle tre massime
istituzioni della Repubblica: il Quirinale (il cui bilancio in gran parte resta
ancora ignoto agli italiani), oltre che la Camera ed il Senato che ci costano
quasi due miliardi di euro. L'obiezione la conosciamo: sono organi
costituzionali che si autoamministrano. Ma la questione sarebbe da discutere.
Se la Corte dei Conti giustamente afferma che il costo della politica
provoca tensioni sociali è da lì che occorre partire e non dall'anello più
debole della catena.
( da "Tempo, Il" del 27-06-2008)
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Stampa
"Retribuzioni senza controllo annuale" L'Italia si è comportata come
la cicala. In 10 anni, tra il 1997 e il
( da "Sole 24 Ore, Il" del 27-06-2008)
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Il Sole-24 Ore
sezione: IN PRIMO PIANO data: 2008-06-27 - pag: 5 autore: "Sprecato il
bonus dell'euro" Corte dei conti: dispersi nella spesa corrente i 70
miliardi di risparmi sugli interessi Roberto Turno ROMA Gli altri hanno fatto
le formichine, l'Italia ha fatto la cicala. E così in dieci anni abbiamo
dilapidato il bonus da 70 miliardi accumulato aderendo all'euro. Se Francia e
Germania ne hanno fatto tesoro, l'Italia ha "disperso" il dividendo
nella spesa pubblica, anziché nella riduzione del debito. Ma il tempo delle
cicale è finito: o si taglia la spesa o la pressione fiscale, tornata ai
livelli record del 1997, non potrà mai calare. Per questo serve subito una
terapia d'urto. Anche vendendo il patrimonio immobiliare pubblico. E usando non
solo il bisturi per sradicare la corruzione, l'erba
cattiva che non muore mai. è un giudizio severo e a tratti amaro quello
arrivato ieri dalla Corte dei conti nella rendicontazione del bilancio 2007
dello Stato. Con analisi e proposte in perfetta sintonia da parte del
presidente Tullio Lazzaro, del Pg Furio Pasqualucci e del responsabile dei
rapporti col Parlamento Fulvio Balsamo. Anche a prescindere dai fondamentali
positivi (indebitamento netto dell'1,9%, avanzo primario cresciuto dall' 1,3 al
3,1%) riconosciuti per il 2007. Che peraltro, s'è sottolineato, sono stati il
risultato di una pressione fiscale in crescita di 1,2 punti sul Pil e che ha
toccato quota 43%, sotto appena dello 0,4% rispetto al tetto storico del 1997.
Entrate che hanno incorporato una decisa sterzata nella lotta all'evasione, ma
che richiedono "prudenza" nelle stime di gettito futuro. Con l'euro,
ha ricordato Balsamo, l'Italia ha avuto modo di ridurre la spesa per interessi
sul Pil di circa quattro punti: 70 miliardi, appunto. E tuttavia, diversamente
da altri partner Ue, da noi "la spesa corrente primaria è salita di 1,5
punti", col risultato di "disperdere" il bonus-euro "in
incrementi della spesa pubblica ". E a questo punto, risanamento dei conti
e sviluppo "non possono prescindere" da uno stretto della spesa
corrente". Altrimenti l'"anomalo" livello della pressione
fiscale non sarà mai arginato. E rilancio e sviluppo resteranno un sogno. Un
percorso difficile, ma non impossibile. Ma se le tasse non vanno aumentate, che
fare? Pulizia nei conti e lotta a sprechi e
inefficienze, certo. E rafforzamento della guerra all'evasione.Ma una carta da
giocare è anche quella della "graduale vendita" del patrimonio
immobiliare pubblico, un asset valutato in valori attivi in 1.800 miliardi che
"può contribuire " a ridurre il debito, perché superiore al debito
stesso. Senza scordare i 130 miliardi che gli enti locali potrebbero mettere
subito sul mercato. Intanto va aggredito il moloch della
pubblica amministrazione. Con i costi della politica, i 110 enti inutili che non scompaiono, l'eccesso di localismi e
l'esigenza di accorpare i 6mila Comuni al di sotto dei 5mila abitanti. E col
nodo irrisolto del pubblico impiego, dopo che gli indirizzi del memorandum del
luglio 2007 sono stati sostanzialmente "disattesi ", tanto da
far prevedere "non solida" la copertura dell'accordo sul welfare. Le
retribuzioni vanno assolutamente collegate alla produttività, è l'esortazione.
Mentre si registra che l'assetto delle relazioni sindacali nel pubblico impiego
è in crisi come dimostra la paralisi della contrattazione per i rinnovi del
biennio 2008-2009. Pubblico impiego, precisa la Corte dei conti, che incorpora
i dirigenti, le cui retribuzioni sono lievitate del 17% dal 2002 al 2005. Ci
sarebbe poi l'etica da salvaguardare nella Pa, aggiunge la magistratura
contabile. E cioè la lotta alla corruzione. Che invece
alligna e cresce come l'edera: nel 2007 le condanne per corruzione
sono aumentate del 30% toccando quota 18,8 milioni di euro, col top di 40
condanne a dipendenti degli uffici finanziari e della Guardia di Finanza in
Lombardia. Per non dire degli sprechi e delle
irregolarità diffuse in tutte le amministrazioni;dall'acquisto dei beni e
servizi alle opere pubbliche, dall'attività contrattuale alle frodi alla Ue. E
ancora della "preoccupante proliferazione tumultuosa " di spa nei
servizi locali che al netto di contributri di enti locali, Stato e Ue,
presenterebbero "utili notevolmente ridimensionati " con perdite da
147 milioni al sud e attivi per 1,6 miliardi al Centro-Nord. Nelle spa di
Regioni ed enti locali c'è un amministratore ogni 9,8 addetti, denuncia la
Corte dei conti. Che aggiunge: sono il regno del nepotismo e del clientelismo.
ALLARME CORRUZIONE Aumentano del 30% le condanne per fatti corruttivi nelle
amministrazioni, con 40 sentenze il primato alla Gdf lombarda AGF Rilievi sulle
spese. Il presidente della Corte dei conti Tullio Lazzaro.
( da "Tempo, Il" del 27-06-2008)
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Stampa L'Italia si è
comportata come la cicala. In 10 anni, tra il ... L'Italia si è comportata come
la cicala. In 10 anni, tra il 1997 e il
( da "Arena, L'" del 27-06-2008)
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ECONOMIA. La Corte
conti: sprecati 70 miliardi Confindustria lancia l'allarme stagnazione CRESCITA
BLOCCATA. Confindustria, attraverso il suo Centro studi, lancia l'allarme sulla
situazione economica del Paese denunciando una "sostanziale stagnazione"
nel 2008, con il Pil in crescita dello 0,1 per cento, previsione nettamente
inferiore allo 0,5 fissato dal governo nel Dpef. Confermato il giudizio
positivo sul tetto programmatico all'inflazione definito dal governo all'1,7
per cento, l'associazione degli imprenditori definisce impegnativo l'obiettivo
del pareggio di bilancio stabilito entro il 2011. Preoccupa anche il crollo dei
consumi.2 CORTE DEI CONTI. La magistratura contabile
ammonisce sul rendimento generale dello Stato. "Meno spese o niente taglio
delle tasse" ha dichiarato il presidente delle sezioni riunite della Corte
dei Conti Balsamo. La ricetta per la manovra è volta a incidere sui costi della
politica con l'eliminazione
di 110 enti inutili. "Sprecato in spesa il bonus da 70 miliardi
ottenuto con l'entrata nell'euro", mentre Francia e Germania hanno
risanato. Rinnovato l'allarme corruzione. Il
procuratore generale, Pasqualucci, apre alla reintroduzione dei ticket
sanitari.2.
( da "Messaggero, Il (Civitavecchia)" del
27-06-2008)
Pubblicato anche in: (Messaggero, Il (Viterbo))
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Di MASSIMO
CHIARAVALLI Gira gira, la giostra torna sempre al punto di partenza. Dopo anni
di botte, risposte e polemiche in una sorta di tutti contro tutti - nella
migliore tradizione delle autoscontro - a ospitare il luna park di Santa Rosa
sarà di nuovo valle Faul. Dal 20 agosto al 20 settembre: per quest'anno gira
così, il prossimo si vedrà. Il più lesto a salire sull'ottovolante è stato il
capogruppo in consiglio comunale del Pdl, Enrico Maria Contardo. Che fatto due più due, ha inserito il gettone e vinto la prima
corsa: la giunta ha approvato subito la sua proposta. "Con l'approssimarsi
delle festività di Santa Rosa - dice - si sarebbe ripresentato anche questo
problema. Era necessario trovare un'area che non comportasse disagi. E
l'antico sito di valle Faul è il posto ideale". Contardo ha agito su due
fronti: una lettera all'assessore competente, Paolo Muroni, e l'idea avanzata
in consiglio. Dopo essere state sfrattate proprio da valle Faul - a causa della
presenza dell'ospedale vecchio, allora in piena
funzione - le giostre in questa ultima decina d'anni avevano peregrinato da
Prato Giardino al quartiere di Santa Lucia, dalla zona dell'Università a fuori
porta Faul, fino a Villanova. Ma ogni volta le polemiche, anche aspre, non sono
mancate. Così adesso si torna al via. "Lo scopo - continua Contardo - era
evitare il ripetersi di questi problemi. E ho ripensato al vecchio sito, perché
la festa di Santa Rosa è in centro, lì i giochi non danno più fastidio a
nessuno, i giostrai sono contenti e all'ospedale non ci sono più ricoveri. Per
metterlo a posto la spesa è irrisoria, circa 3.000 euro". Questo in attesa
che il sito definitivo per gli spettacoli itineranti, individuato a San
Lazzaro, concluda il suo iter. Contardo intanto ha un'altra proposta, seppur
stavolta ancora da valutare. "Chi presenta piani integrati al Comune -
continua - deve versare una quota di 50 euro a metro cubo: sono fondi che si
potrebbero utilizzare su valle Faul, in modo magari da trasferire lì il Summer
village". A Muroni l'idea è andata subito a genio. L'ha portata in giunta
dove è arrivato il sì. "Dopo Prato Giardino, l'Università, Santa Lucia e
Porta Faul - spiega - si torna in un posto più appropriato e tranquillo. Ne ho
già parlato con alcuni giostrai, li riceverò tutti di nuovo a breve". Il
sito definitivo è previsto in uno dei piani integrati dietro il cimitero, a San
Lazzaro. "Deve solo chiudere l'iter in consiglio comunale per una presa
d'atto. Per quest'anno siamo a posto, appena passata l'estate capiremo se nel
2009 sull'argomento potremo mettere la parola fine. E' un'area che deve essere
attrezzata per ospitare spettacoli itineranti tutto l'anno, non solo per Santa
Rosa: il servizio dovrà essere quindi ottimale. Intanto - conclude Muroni -
penso che a questo punto siano contenti tutti: il problema è stato risolto con
due mesi di anticipo". Si parte, inserire il gettone.
( da "Gazzetta di Parma (abbonati)" del
27-06-2008)
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ECONOMIA 27-06-
( da "Messaggero Veneto, Il" del 27-06-2008)
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Il richiamo dei
giudici contabili nel giudizio sul rendimento generale dello Stato. Il pg
Pasqualucci vede bene anche la reintroduzione dei ticket sanitari "Il
paese ha sprecato 70 miliardi di bonus euro" La ricetta della Corte dei
conti: "Se non si riducono le spese non si possono abbassare le
tasse" ROMA. L'Italia si è comportata come la cicala. In 10 anni, tra il
1997 e il
( da "AltaLex" del 27-06-2008)
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Decreto Legge
25.06.2008 n° 112 , G.U. 25.06.2008 Stampa Emanate le nuove disposizioni
urgenti in materia di sviluppo economico, semplificazione, competitività,
stabilizzazione della finanza pubblica e perequazione tributaria. E' quanto
prevede il Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 - pubblicato in Gazzetta
Ufficiale 25 giugno 2008, n. 147 - che, insieme al Disegno di legge collegato,
compone la c.d. manovra d'estate: una finanziaria triennale che ha l'obiettivo
di promuovere lo sviluppo economico, semplificare e razionalizzare l'organizzazione
amministrativa, restituire potere d'acquisto alle famiglie. In particolare, il
provvedimento contiene misure su: imprese ed energia; sterilizzazione iva
carburanti; piano casa ed infrastrutture; Expo Milano 2015; liberalizzazioni;
editoria; Enti pubblici; trattamento dei dati personali; studi di settore ed
elenco clienti fornitori; class action e tutela dei consumatori; certificazioni
e prestazioni sanitarie; piano industiale della pubblica amministrazione; forze
armate. Per una visione più dettagliata delle modifiche introdotte dal Decreto
Legge n. 112/2008 si rimanda alla tabella delle novità. (Altalex, 27 giugno
2008) DECRETO-LEGGE 25 giugno 2008, n. 112 Disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della
finanza pubblica e la perequazione Tributaria. (GU n. 147 del 25-6-2008 -
Suppl. Ordinario n. 152) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e
87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare
disposizioni urgenti finalizzate alla promozione dello sviluppo economico e
alla competitivita' del Paese, anche mediante l'adozione di misure volte alla
semplificazione dei procedimenti amministrativi concernenti, in particolare, la
liberta' di iniziativa economica, nonche' a restituire potere di acquisto alle
famiglie, a garantire la razionalizzazione, l'efficienza e l'economicita'
dell'organizzazione amministrativa, oltre che la necessaria semplificazione dei
procedimenti giudiziari incidenti su tali ambiti; Ritenuta, altresi', la
straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per garantire la
stabilizzazione della finanza pubblica, al fine di garantire il rispetto degli
impegni in sede internazionale ed europea indispensabili, nell'attuale quadro
di finanza pubblica, per il conseguimento dei connessi obiettivi di stabilita'
e crescita assunti; Ravvisata, inoltre, la straordinaria necessita' ed urgenza
di emanare le connesse disposizioni dirette a garantire gli interventi di
perequazione tributaria occorrenti per il rispetto dei citati vincoli; Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 giugno
2008; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri
dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, del lavoro, della salute e delle politiche
sociali e per la semplificazione normativa; Emana il seguente decreto-legge:
Titolo I FINALITA' E AMBITO DI INTERVENTO Art. 1. Finalita' e ambito di
intervento 1. Le disposizioni del presente decreto comprendono le misure
necessarie e urgenti per attuare, a decorrere dalla seconda meta'
dell'esercizio finanziario in corso, un intervento organico diretto a
conseguire, unitamente agli altri provvedimenti indicati nel Documento di
programmazione economica e finanziaria per il 2009: a) un obiettivo di
indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche che risulti pari al 2,5 per
cento del PIL nel 2008 e, conseguentemente, al 2 per cento nel 2009, all'1 per
cento nel 2010 e allo 0,1 per cento nel 2011 nonche' a mantenere il rapporto
tra debito pubblico e PIL entro valori non superiori al 103,9 per cento nel
2008, al 102,7 per cento nel 2009, al 100,4 per cento nel 2010 ed al 97,2 per
cento nel 2011; a) la crescita del tasso di incremento del PIL rispetto agli
andamenti tendenziali per l'esercizio in corso e per il successivo triennio
attraverso l'immediato avvio di maggiori investimenti in materia di innovazione
e ricerca, sviluppo dell'attivita' imprenditoriale, efficientamento e
diversificazione delle fonti di energia, potenziamento dell'attivita' della
pubblica amministrazione e rilancio delle privatizzazioni, edilizia
residenziale e sviluppo delle citta' nonche' attraverso interventi volti a garantire
condizioni di competitivita' per la semplificazione e l'accelerazione delle
procedure amministrative e giurisdizionali incidenti sul potere di acquisto
delle famiglie e sul costo della vita e concernenti le attivita' di impresa
nonche' per la semplificazione dei rapporti di lavoro tali da determinare
effetti positivi in termini di crescita economica e sociale. Titolo II SVILUPPO
ECONOMICO, SEMPLIFICAZIONEE COMPETITIVITA' Capo I Innovazione Art. 2. Banda
larga 1. Gli interventi di installazione di reti e impianti di comunicazione
elettronica in fibra ottica sono realizzabili mediante denuncia di inizio
attivita'. 2. L'operatore della comunicazione ha facolta' di utilizzare per la
posa della fibra nei cavidotti, senza oneri, le infrastrutture civili gia' esistenti
di proprieta' a qualsiasi titolo pubblica o comunque in titolarita' di
concessionari pubblici. Qualora dall'esecuzione dell'opera possa derivare un
pregiudizio alle infrastrutture civili esistenti le parti, senza che cio' possa
cagionare ritardo alcuno all'esecuzione dei lavori, concordano un equo
indennizzo, che, in caso di dissenso, e' determinato dal giudice. 3. Nei casi
di cui al comma 2 resta salvo il potere regolamentare riconosciuto, in materia
di coubicazione e condivisione di infrastrutture, all'Autorita' Garante per le
Comunicazioni dall'articolo 89, primo comma, del decreto legislativo 1° agosto
2003, n. 259. All'Autorita' Garante per le Comunicazioni compete altresi'
l'emanazione del regolamento di cui all'articolo 4, terzo comma, della legge 31
luglio 1997, n. 249, in materia di installazione delle reti dorsali. 4.
L'operatore della comunicazione, almeno trenta giorni prima dell'effettivo
inizio dei lavori, presenta allo sportello unico dell'Amministrazione
territoriale competente la denuncia, accompagnata da una dettagliata relazione
e dagli elaborati progettuali, che asseveri la conformita' delle opere da
realizzare alla normativa vigente. Con il medesimo atto, trasmesso anche al
gestore interessato, indica le infrastrutture civili esistenti di cui intenda
avvalersi ai sensi del comma 2 per la posa della fibra. 5. Le infrastrutture
destinate all'installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in
fibra ottica sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria
di cui all'articolo 16, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380. 6. La denuncia di inizio attivita' e' sottoposta al
termine massimo di efficacia di tre anni. L'interessato e' comunque tenuto a
comunicare allo sportello unico la data di ultimazione dei lavori. 7. Qualora
l'immobile interessato dall'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui
tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale,
il termine di trenta giorni antecedente l'inizio dei lavori decorre dal
rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la
denuncia e' priva di effetti. 8. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia
sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale,
ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia stato
allegato alla denuncia il competente ufficio comunale convoca una conferenza di
servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, della legge 7
agosto 1990, n. 241. Il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre
dall'esito della conferenza. In caso di esito non favorevole, la denuncia e'
priva di effetti. 9. La sussistenza del titolo e' provata con la copia della
denuncia di inizio attivita' da cui risulti la data di ricevimento della
denuncia, l'elenco di quanto presentato a corredo del progetto nonche' gli atti
di assenso eventualmente necessari. 10. Il dirigente o il responsabile del
competente ufficio comunale, ove entro il termine indicato al comma 3 sia riscontrata
l'assenza di una o piu' delle condizioni legittimanti, ovvero qualora esistano
specifici motivi ostativi di sicurezza, incolumita' pubblica o salute, notifica
all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento,
contestualmente indicando le modifiche che si rendono necessarie per conseguire
l'assenso dell'Amministrazione. E' comunque salva la facolta' di ripresentare
la denuncia di inizio attivita', con le modifiche le integrazioni necessarie
per renderla conforme alla normativa vigente. 11. L'operatore della
comunicazione decorso il termine di cui al comma 4 e nel rispetto dei commi che
precedono da' comunicazione dell'inizio dell'attivita' al Comune. 12. Ultimato
l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di
collaudo finale che va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta
la conformita' dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio
attivita'. 13. Per gli aspetti non regolati dal presente articolo si applica
l'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001. Puo'
applicarsi, ove ritenuta piu' favorevole dal richiedente, le disposizioni di
cui all'articolo 45. 14. Salve le disposizioni di cui agli articoli 90 e 91 del
decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, i soggetti pubblici non possono
opporsi alla installazione nella loro proprieta' di reti e impianti interrati
di comunicazione elettronica in fibra ottica, ad eccezione del caso che si
tratti di beni facenti parte del patrimonio indisponibile dello Stato, delle
province e dei comuni e che tale attivita' possa arrecare concreta turbativa al
pubblico servizio. L'occupazione e l'utilizzo del suolo pubblico per i fini di
cui alla presente norma non necessita di autonomo titolo abilitativo. 15. Gli
articoli 90 e 91 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 si applicano
anche alle opere occorrenti per la realizzazione degli impianti di
comunicazione elettronica in fibra ottica su immobili di proprieta' privata,
senza la necessita' di alcuna preventiva richiesta di utenza. Art. 3. Start up
1. Dopo il comma 6 dell'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
sono aggiunti i seguenti commi: "6-bis. Le plusvalenze di cui alle lettere
c) e c-bis) del comma 1, dell'articolo 67 derivanti dalla cessione di
partecipazioni al capitale in societa' di cui all'articolo 5, escluse le
societa' semplici e gli enti ad esse equiparati, e all'articolo 73, comma 1,
lettera a), costituite da non piu' di sette anni, possedute da almeno tre anni,
ovvero dalla cessione degli strumenti finanziari e dei contratti indicati nelle
disposizioni di cui alle lettere c) e c-bis) relativi alle medesime societa',
rispettivamente posseduti e stipulati da almeno tre anni, non concorrono alla
formazione del reddito imponibile in quanto esenti qualora e nella misura in
cui, entro due anni dal loro conseguimento, siano reinvestite in societa' di
cui all'articolo 5 e all'articolo 73, comma 1, lettera a), che svolgono la
medesima attivita', mediante la sottoscrizione del capitale sociale o
l'acquisto di partecipazioni al capitale delle medesime, sempreche' si tratti
di societa' costituite da non piu' di tre anni. 6-ter. L'importo dell'esenzione
prevista dal comma precedente non puo' in ogni caso eccedere il quintuplo del
costo sostenuto dalla societa' le cui partecipazioni sono oggetto di cessione,
nei cinque anni anteriori alla cessione, per l'acquisizione o la realizzazione
di beni materiali ammortizzabili, diversi dagli immobili, e di beni immateriali
ammortizzabili, nonche' per spese di ricerca e sviluppo.". Art. 4.
Strumenti innovativi di investimento 1. Per lo sviluppo di programmi di
investimento destinati alla realizzazione di iniziative produttive con elevato
contenuto di innovazione, anche consentendo il coinvolgimento degli apporti dei
soggetti pubblici e privati operanti nel territorio di riferimento, e la
valorizzazione delle risorse finanziarie destinate allo scopo, anche derivanti
da cofinanziamenti europei ed internazionali, possono essere costituiti
appositi fondi di investimento con la partecipazione di investitori pubblici e
privati, articolati in un sistema integrato tra fondi di livello nazionale e
rete di fondi locali. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le
modalita' di costituzione e funzionamento dei fondi, di apporto agli stessi e
le ulteriori disposizioni di attuazione. 2. Dalle disposizioni del presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, sono escluse garanzie a carico delle Amministrazioni Pubbliche sulle
operazioni attivabili ai sensi del comma 1. Capo II Impresa Art. 5.
Sorveglianza dei prezzi 1. I commi 198 e 199 dell'articolo 2 della legge 24
dicembre 2007, n. 244, sono sostituiti dai seguenti: "198. E' istituito
presso il Ministero dello sviluppo economico il Garante per la sorveglianza dei
prezzi che svolge la funzione di sovrintendere alla tenuta ed elaborazione dei
dati e delle informazioni segnalate agli "uffici prezzi" delle camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui al comma 196. Esso
analizza le segnalazioni ritenute meritevoli di approfondimento e decide, se
necessario, di avviare indagini conoscitive finalizzate a verificare
l'andamento dei prezzi di determinati prodotti e servizi. I risultati
dell'attivita' svolta sono messi a disposizione, su richiesta, dell'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato.". "199. Per l'esercizio
della propria attivita' il Garante di cui al comma precedente si avvale dei
dati rilevati dall'ISTAT, della collaborazione dei Ministeri competenti per
materia, dell'Ismea, dell'Unioncamere, delle Camere di commercio, nonche' del
supporto operativo della Guardia di finanza per lo svolgimento di indagini
conoscitive. Il Garante puo' convocare le imprese e le associazioni di
categoria interessate al fine di verificare i livelli di prezzo dei beni e dei
servizi di largo consumo corrispondenti al corretto e normale andamento del
mercato. L'attivita' del Garante viene resa nota al pubblico attraverso il sito
dell'Osservatorio dei prezzi del Ministero dello sviluppo economico.". 2.
Ai commi 200 e 201 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le
parole "di cui al comma 199", sono sostituite dalle seguenti "di
cui al comma 198". Art. 6. Sostegno all'internazionalizzazione delle
imprese 1. Le iniziative delle imprese italiane dirette alla loro promozione,
sviluppo e consolidamento sui mercati diversi da quelli dell'Unione Europea
possono fruire di agevolazioni finanziarie esclusivamente nei limiti ed alle
condizioni previsti dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione Europea
del 15 dicembre 2006, relativo agli aiuti di importanza minore (de minimis). 2.
Le iniziative ammesse ai benefici sono: a) la realizzazione di programmi aventi
caratteristiche di investimento finalizzati al lancio ed alla diffusione di
nuovi prodotti e servizi ovvero all'acquisizione di nuovi mercati per prodotti
e servizi gia' esistenti, attraverso l'apertura di strutture volte ad
assicurare in prospettiva la presenza stabile nei
mercati di riferimento; b) studi di prefattibilita' e di fattibilita' collegati
ad investimenti italiani all'estero, nonche' programmi di assistenza tecnica
collegati ai suddetti investimenti; c) altri interventi prioritari individuati
e definiti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica. 3.
Con una o piu' delibere del Comitato interministeriale per la programmazione
economica, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro degli affari
esteri, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto, sono determinati i termini, le modalita' e le condizioni degli
interventi, le attivita' e gli obblighi del gestore, le funzioni di controllo,
nonche' la composizione e i compiti del Comitato per l'amministrazione del
fondo di cui al comma 4. Sino all'operativita' delle delibere restano in vigore
i criteri e le procedure attualmente vigenti. 4. Per le finalita' dei commi
precedenti sono utilizzate le disponibilita' del Fondo rotativo di cui
all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 con le stesse modalita'
di utilizzo delle risorse del Fondo rotativo. Entro il 30 giugno di ciascun
anno, il Comitato interministeriale per la programmazione economica delibera il
piano previsionale dei fabbisogni finanziari del fondo. Le ulteriori
assegnazioni di risorse sono stabilite in via ordinaria dalla legge finanziaria
ovvero in via straordinaria da apposite leggi di finanziamento. 5. E' abrogato
il decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 luglio 1981, n. 394, ad eccezione dei commi 1 e 4 dell'articolo 2, ad
eccezione altresi' degli articoli 10, 11, 20, 22 e 24. E', per altro abrogata
la legge 20 ottobre 1990, n. 304 ad eccezione degli articoli 4 e 6, e sono abrogati,
altresi', i commi 5, 6, 6-bis, 7 e 8, dell'articolo 22 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 143. 6. I riferimenti alle norme abrogate ai sensi del
presente articolo contenuti nel comma 1, dell'articolo 25 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 143, devono intendersi sostituiti dal riferimento
al presente articolo. Capo III Energia Art. 7. "Strategia energetica
nazionale" e stipula di accordi per ridurre le emissioni di CO2 1. Entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, definisce la
"Strategia energetica nazionale", che indica le priorita' per il
breve ed il lungo periodo e reca la determinazione delle misure necessarie per
conseguire, anche attraverso meccanismi di mercato, i seguenti obiettivi: a)
diversificazione delle fonti di energia e delle aree geografiche di
approvvigionamento; b) miglioramento della competitivita' del sistema
energetico nazionale e sviluppo delle infrastrutture nella prospettiva del
mercato interno europeo; c) promozione delle fonti rinnovabili di energia e
dell'efficienza energetica; d) realizzazione nel territorio nazionale di
impianti di produzione di energia nucleare; e) incremento degli investimenti in
ricerca e sviluppo nel settore energetico e partecipazione ad accordi
internazionali di cooperazione tecnologica; f) sostenibilita' ambientale nella
produzione e negli usi dell'energia, anche ai fini della riduzione delle
emissioni di gas ad effetto serra; g) garanzia di adeguati livelli di
protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori. 2. Ai fini della
elaborazione della proposta di cui al comma 1, il Ministro dello sviluppo
economico convoca, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, una Conferenza nazionale dell'energia e dell'ambiente.
3. Anche al fine della realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1 il
Governo e' autorizzato ad avviare la stipula, entro il 31 dicembre 2009, di uno
o piu' accordi con Stati membri dell'Unione Europea o Paesi Terzi, per
intraprendere il processo di sviluppo del settore dell'energia nucleare, al
fine di contenere le emissioni di CO2 e garantire la sicurezza e l'efficienza
economica dell'approvvigionamento e produzione di energia, in conformita' al
Regolamento (CE) n. 1504/2004 del 19 luglio 2004, alla Decisione
2004/491/Euratom del 29 aprile 2004, alla Decisione 2004/294/CE dell'8 marzo
2004 e alle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE del 26 giugno 2003. 2. Gli
accordi potranno prevedere modelli contrattuali volti all'ottenimento di
forniture di energia nucleare a lungo termine da rendere, con eventuali
interessi, a conclusione del processo di costruzione e ristrutturazione delle
centrali presenti sul territorio nazionale. 3. Gli accordi potranno definire,
conseguentemente, tutti gli aspetti connessi della normativa, ivi compresi
l'assetto e le competenze dei soggetti pubblici operanti nei sistemi
dell'energia nucleare, provvedendo a realizzare il necessario coordinamento con
le disposizioni vigenti, nel rispetto delle competenze delle Regioni a statuto
speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i rispettivi
statuti e le relative norme di attuazione. 4. Dall'attuazione del presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Art. 8. Legge obiettivo per lo sfruttamento di giacimenti di
idrocarburi 1. Il divieto di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi
nelle acque del golfo di Venezia, di cui all'articolo 4 della legge 9 gennaio
1991, n. 9, come modificata dall'articolo 26 della legge 31 luglio 2002, n.
179, si applica fino a quando il Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'ambiente, del territorio e del mare, non abbia definitivamente
accertato la non sussistenza di rischi apprezzabili di subsidenza sulle coste,
sulla base di nuovi e aggiornati studi, che dovranno essere presentati dai
titolari di permessi di ricerca e delle concessioni di coltivazione,
utilizzando i metodi di valutazione piu' conservativi e prevedendo l'uso delle
migliori tecnologie disponibili per la coltivazione. 2. I titolari di
concessioni di coltivazione di idrocarburi nel cui ambito ricadono giacimenti
di idrocarburi definiti marginali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164, attualmente non produttivi e per i quali
non sia stata presentata domanda per il riconoscimento della marginalita'
economica, comunicano al Ministero dello sviluppo economico entro il termine di
tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'elenco degli
stessi giacimenti, mettendo a disposizione dello stesso Ministero i dati
tecnici ad essi relativi. 3. Il Ministero dello sviluppo economico, entro i sei
mesi successivi al termine di cui al comma 2, pubblica l'elenco dei giacimenti
di cui al medesimo comma 2, ai fini della attribuzione mediante procedure
competitive ad altro titolare, anche ai fini della produzione di energia
elettrica, in base a modalita' stabilite con decreto dello stesso Ministero da emanare
entro il medesimo termine. 4. E' abrogata ogni incentivazione sancita
dall'articolo 5 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, per i
giacimenti marginali. Art. 9. Sterilizzazione dell'IVA sugli aumenti
petroliferi 1. All'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
sono apportate le seguenti modifiche: a) le parole "puo' essere" sono
modificate con le parole: "e' adottato"; b) al primo periodo, dopo le
parole "a due punti percentuali rispetto" e' aggiunta la seguente
parola: "esclusivamente". 2. Per fronteggiare la grave crisi dei
settori dell'agricoltura, della pesca professionale e dell'autotrasporto
conseguente all'aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi, a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente provvedimento e fino al 31 dicembre
2008, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d'impresa Spa provvede con proprie risorse, nell'ambito dei compiti
istituzionali, alle opportune misure di sostegno volte a consentire il
mantenimento dei livelli di competitivita', previa apposita convenzione tra il
Ministero dello sviluppo economico e l'Agenzia. 3. Con decreto del Ministro
dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentiti i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e delle
politiche agricole, alimentari e forestali e' approvata, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la convenzione di cui al
comma 2, che definisce altresi' le modalita' e le risorse per l'attuazione
delle misure di cui al presente articolo. Restano ferme le modalita' di
utilizzo gia' previste dalla normativa vigente per le disponibilita' giacenti
sui conti di tesoreria intestati all'Agenzia. 4. L'applicazione delle
disposizioni del presente articolo e' subordinata alla preventiva approvazione
da parte della Commissione europea. Art. 10. Promozione degli interventi
infrastrutturali strategici e nei settori dell'energia e delle
telecomunicazioni 1. Al comma 355 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004,
n. 311 e' aggiunta la seguente lettera: "c-ter) infrastrutture nel settore
energetico ed in quello delle reti di telecomunicazione, sulla base di
programmi predisposti dal Ministero dello sviluppo economico.". Capo IV
Casa e infrastrutture Art. 11. Piano Casa 1. Al fine di superare in maniera
organica e strutturale il disagio sociale e il degrado urbano derivante dai
fenomeni di alta tensione abitativa, il CIPE approva un piano nazionale di
edilizia abitativa, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili, previa
intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il Ministero trasmette la proposta di piano
alla Conferenza unificata entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto. 2. Il piano e' rivolto all'incremento del patrimonio
immobiliare ad uso abitativo attraverso l'offerta di alloggi di edilizia
residenziale, da realizzare nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e
di riduzione delle emissioni inquinanti, con il coinvolgimento di capitali
pubblici e privati, destinati prioritariamente a prima casa per le seguenti
categorie sociali svantaggiate nell'accesso al libero mercato degli alloggi in
locazione: a) nuclei familiari a basso reddito, anche monoparentali o
monoreddito; b) giovani coppie a basso reddito; c) anziani in condizioni
sociali o economiche svantaggiate; d) studenti fuori sede; e) soggetti
sottoposti a procedure esecutive di rilascio; f) altri soggetti in possesso dei
requisiti di cui all'articolo 1 della legge n. 9 del 2007; g) immigrati
regolari. 3. Il Piano nazionale ha ad oggetto la realizzazione di misure di
recupero del patrimonio abitativo esistente o di costruzione di nuovi alloggi
ed e' articolato, sulla base di criteri oggettivi che tengano conto
dell'effettivo disagio abitativo presente nelle diverse realta' territoriali,
attraverso i seguenti interventi: a) costituzione di fondi immobiliari
destinati alla valorizzazione e all'incremento dell'offerta abitativa, ovvero
alla promozione di strumenti finanziari immobiliari innovativi e con la
partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, articolati anche in un
sistema integrato nazionale e locale, per l'acquisizione e la realizzazione di
immobili per l'edilizia residenziale; b) incremento del patrimonio abitativo di
edilizia sociale con le risorse derivanti dalla alienazione di alloggi di
edilizia pubblica in favore degli occupanti muniti di titolo legittimo; c) promozione
da parte di privati di interventi ai sensi della parte II, titolo III, del Capo
III del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; d) agevolazioni, anche
amministrative, in favore di cooperative edilizie costituite tra i soggetti
destinatari degli interventi in esame, potendosi anche prevedere termini di
durata predeterminati per la partecipazione di ciascun socio, in considerazione
del carattere solo transitorio dell'esigenza abitativa; e) realizzazione di
programmi integrati di promozione di edilizia sociale e nei sistemi
metropolitani ai sensi del comma 5. 4. L'attuazione del Piano nazionale e'
realizzata con le modalita' di cui alla parte II, titolo III, del Capo IV del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ovvero, per gli interventi integrati
di valorizzazione del contesto urbano e dei servizi metropolitani, ai sensi dei
commi da 5 a 8. 5. Al fine di superare i fenomeni di disagio abitativo e di
degrado urbano, concentrando gli interventi sulla effettiva consistenza dei
fenomeni di disagio e di degrado nei singoli contesti, rapportati alla
dimensione fisica e demografica del territorio di riferimento, attraverso la
realizzazione di programmi integrati di promozione di edilizia sociale e nei
sistemi metropolitani e di riqualificazione urbana, anche attraverso la
risoluzione dei problemi di mobilita', promuovendo e valorizzando la
partecipazione di soggetti pubblici e privati, con principale intervento
finanziario privato, possono essere stipulati appositi accordi di programma,
promossi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'attuazione
di interventi destinati a garantire la messa a disposizione di una quota di
alloggi, da destinare alla locazione a canone convenzionato, stabilito secondo
criteri di sostenibilita' economica, e all'edilizia sovvenzionata,
complessivamente non inferiore al 60% degli alloggi previsti da ciascun
programma, congiuntamente alla realizzazione di interventi di rinnovo e
rigenerazione urbana, caratterizzati da elevati livelli di qualita' in termini
di vivibilita', salubrita', sicurezza e sostenibilita' ambientale ed
energetica. Gli interventi sono attuati, attraverso interventi di cui alla
parte II, titolo III, Capo III del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
mediante le seguenti modalita': a) trasferimento di diritti edificatori in
favore dei promotori degli interventi di incremento del patrimonio abitativo
destinato alla locazione a canone agevolato, con la possibilita' di prevedere
come corrispettivo della cessione dei diritti edificatori in tutto o in parte
la realizzazione di unita' abitative di proprieta' pubblica da destinare alla
locazione a canone agevolato, ovvero da destinare alla alienazione in favore di
categorie sociali svantaggiate, di cui al comma 2; b) incrementi premiali di
diritti edificatori finalizzati alla dotazione di servizi, spazi pubblici e di
miglioramento della qualita' urbana; c) provvedimenti mirati alla riduzione del
prelievo fiscale di pertinenza comunale o degli oneri di costruzione e
strumenti di incentivazione del mercato della locazione; d) costituzione di
fondi immobiliari di cui al comma 3, lettera a), con la possibilita' di
prevedere altresi' il conferimento al fondo dei canoni di locazione, al netto
delle spese di gestione degli immobili. 6. Ai fini della realizzazione degli
interventi di cui al presente articolo l'alloggio sociale, in quanto servizio
economico generale, e' identificato, ai fini dell'esenzione dell'obbligo della
notifica degli aiuti di Stato, di cui agli articoli 87 e 88 del Trattato
istitutivo della Comunita' Europea, come parte essenziale e integrante della
piu' complessiva offerta di edilizia residenziale sociale, che costituisce nel
suo insieme servizio abitativo finalizzato al soddisfacimento di esigenze
primarie. 7. In sede di attuazione dei programmi di cui al comma 5, sono
appositamente disciplinate le modalita' e i termini per la verifica periodica e
ricorrente delle fasi di realizzazione del piano, in base al cronoprogramma
approvato e alle esigenze finanziarie, potendosi conseguentemente disporre, in
caso di scostamenti, la diversa allocazione delle risorse finanziarie pubbliche
verso modalita' di attuazione piu' efficienti. Gli alloggi realizzati o
alienati nell'ambito delle procedure di cui al presente articolo non possono
essere oggetto di successiva alienazione prima di dieci anni dall'acquisto
originario. 8. Per la migliore realizzazione dei programmi, i comuni e le
province possono associarsi ai sensi di quanto previsto dal testo unico di cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. I programmi integrati di cui al
comma 5 sono dichiarati di interesse strategico nazionale al momento della
sottoscrizione dell'accordo di cui all'accordo di cui al comma 5. Alla loro
attuazione si provvede con l'applicazione dell'articolo 81 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e successive modificazioni
ed integrazioni. 9. Per l'attuazione degli interventi previsti dal presente
articolo e' istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, nel quale confluiscono le risorse finanziarie
di cui all'articolo 1 comma 1154 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 nonche'
di cui agli articoli 21, 21-bis e 41 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159,
convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Gli
eventuali provvedimenti adottati in attuazione delle disposizioni legislative
citate al primo periodo del presente comma, incompatibili con il presente
articolo, restano privi di effetti. A tale scopo le risorse di cui agli
articoli 21, 21-bis e 41 del citato decreto-legge n. 159 del 2007, ivi comprese
quelle gia' trasferite alla Cassa depositi e prestiti, sono versate all'entrata
del bilancio dello Stato per essere iscritte sul Fondo di cui al presente
comma, negli importi corrispondenti agli effetti in termini di indebitamento
netto previsti per ciascun anno in sede di iscrizione in bilancio delle risorse
finanziarie di cui alle indicate autorizzazioni di spesa. Art. 12. Abrogazione
della revoca delle concessioni TAV All'articolo 13 del decreto-legge 31 gennaio
2007, n. 7, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007,
n. 40, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 8-sexiesdecies e'
sostituito dal seguente: "per effetto delle revoche di cui al comma
8-quinquiesdecies i rapporti convenzionali stipulati da TAV S.p.A. con i
contraenti generali in data 15 ottobre 1991 ed in data 16 marzo 1992 continuano
senza soluzione di continuita', con RFI S.p.A. Ed i relativi atti integrativi
prevedono la quota di lavori che deve essere affidata dai contraenti generali
ai terzi mediante procedura concorsuale conforme alle previsioni delle
direttive comunitarie"; b) i commi 8-septiesdecies, 8-duodevicies ed
8-undevicies sono abrogati. Art. 13. Misure per valorizzare il patrimonio
residenziale pubblico 1. Al fine di valorizzare gli immobili residenziali
costituenti il patrimonio degli Istituti autonomi per le case popolari,
comunque denominati, e di favorire il soddisfacimento dei fabbisogni abitativi,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro
delle infrastrutture ed il Ministro per i rapporti con le regioni promuovono,
in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, la conclusione di accordi con regioni ed enti locali
aventi ad oggetto la semplificazione delle procedure di alienazione degli
immobili di proprieta' dei predetti Istituti. 2. Ai fini della conclusione
degli accordi di cui al comma 1, si tiene conto dei seguenti criteri: a)
determinazione del prezzo di vendita delle unita' immobiliari in proporzione al
canone di locazione; b) riconoscimento del diritto di opzione all'acquisto in
favore dell'assegnatario unitamente al proprio coniuge, qualora risulti in
regime di comunione dei beni, ovvero, in caso di rinunzia da parte
dell'assegnatario, in favore del coniuge in regime di separazione dei beni, o,
gradatamente, del convivente more uxorio, purche' la convivenza duri da almeno
cinque anni, dei figli conviventi, dei figli non conviventi; c) destinazione
dei proventi delle alienazioni alla realizzazione di interventi volti ad
alleviare il disagio abitativo. 3. Nei medesimi accordi, fermo quanto disposto
dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, puo'
essere prevista la facolta' per le amministrazioni regionali e locali di
stipulare convenzioni con societa' di settore per lo svolgimento delle
attivita' strumentali alla vendita dei singoli beni immobili. Art. 14. Expo
Milano 2015 1. Per la realizzazione delle opere e delle attivita' connesse allo
svolgimento del grande evento EXPO Milano 2015 in attuazione dell'adempimento
degli obblighi internazionali assunti dal Governo italiano nei confronti del
Bureau International des Expositions (BIE) e' autorizzata la spesa di 30
milioni di euro per l'anno 2009, 45 milioni di euro per l'anno 2010, 59 milioni
di euro per l'anno 2011, 223 milioni di euro per l'anno 2012, 564 milioni di
euro per l'anno 2013, 445 milioni di euro per l'anno 2014 e 120 milioni di euro
per l'anno 2015. 2. Ai fini di cui al comma 1 il Sindaco di Milano pro tempore,
senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, e' nominato
Commissario straordinario del Governo per l'attivita' preparatoria urgente.
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il presidente della
regione Lombardia e sentiti i rappresentanti degli enti locali interessati,
sono istituiti gli organismi per la gestione delle attivita', compresa la
previsione di un tavolo istituzionale per il governo complessivo degli
interventi regionali e sovra regionali presieduto dal presidente della regione
Lombardia pro tempore e sono stabiliti i criteri di ripartizione e le modalita'
di erogazione dei finanziamenti. Capo V Istruzione e ricerca Art. 15. Costo dei
libri scolastici 1. A partire dall'anno scolastico 2008-2009, nel rispetto
della normativa vigente e fatta salva l'autonomia didattica nell'adozione dei
libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado, tenuto conto
dell'organizzazione didattica esistente, i competenti organi individuano
preferibilmente i libri di testo disponibili, in tutto o in parte, nella rete
internet. Gli studenti accedono ai testi disponibili tramite internet,
gratuitamente o dietro pagamento a seconda dei casi previsti dalla normativa
vigente. 2. Al fine di potenziare la disponibilita' e la fruibilita', a costi
contenuti di testi, documenti e strumenti didattici da parte delle scuole,
degli alunni e delle loro famiglie, nel termine di un triennio, a decorrere
dall'anno scolastico 2008-2009, i libri di testo per le scuole del primo ciclo
dell'istruzione, di cui al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e per
gli istituti di istruzione secondaria superiore sono prodotti nelle versioni a
stampa, on line scaricabile da internet, e mista. A partire dall'anno
scolastico 2011-2012, il collegio dei docenti adotta esclusivamente libri utilizzabili
nelle versioni on line scaricabili da internet o mista. Sono fatte salve le
disposizioni relative all'adozione di strumenti didattici per i soggetti
diversamente abili. 3. I libri di testo sviluppano i contenuti essenziali delle
Indicazioni nazionali dei piani di studio e possono essere realizzati in
sezioni tematiche, corrispondenti ad unita' di apprendimento, di costo
contenuto e suscettibili di successivi aggiornamenti e integrazioni. Con
decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, sono determinati: a) le caratteristiche
tecniche dei libri di testo nella versione a stampa, anche al fine di
assicurarne il contenimento del peso; b) le caratteristiche tecnologiche dei
libri di testo nelle versioni on line e mista; c) il prezzo dei libri di testo
della scuola primaria e i tetti di spesa dell'intera dotazione libraria per
ciascun anno della scuola secondaria di I e II grado, nel rispetto dei diritti
patrimoniali dell'autore e dell'editore. 4. Le Universita' e le Istituzioni
dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nel rispetto della
propria autonomia, adottano linee di indirizzo ispirate ai principi di cui ai
commi 1, 2 e 3. Art. 16. Facolta' di trasformazione in fondazioni delle universita'
1. In attuazione dell'articolo 33 della Costituzione, nel rispetto delle leggi
vigenti e dell'autonomia didattica, scientifica, organizzativa e finanziaria,
le Universita' pubbliche possono deliberare la propria trasformazione in
fondazioni di diritto privato. La delibera di trasformazione e' adottata dal
Senato accademico a maggioranza assoluta ed e' approvata con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze. La trasformazione opera a decorrere dal
1° gennaio dell'anno successivo a quello di adozione della delibera. 2. Le
fondazioni universitarie subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi e
nella titolarita' del patrimonio dell'Universita'. Al fondo di dotazione delle
fondazioni universitarie e' trasferita, con decreto dell'Agenzia del demanio,
la proprieta' dei beni immobili gia' in uso alle Universita' trasformate. 3.
Gli atti di trasformazione e di trasferimento degli immobili e tutte le
operazioni ad essi connesse sono esenti da imposte e tasse. 4. Le fondazioni
universitarie sono enti non commerciali e perseguono i propri scopi secondo le
modalita' consentite dalla loro natura giuridica e operano nel rispetto dei
principi di economicita' della gestione. Non e' ammessa in ogni caso la
distribuzione di utili, in qualsiasi forma. Eventuali proventi, rendite o altri
utili derivanti dallo svolgimento delle attivita' previste dagli statuti delle
fondazioni universitarie sono destinati interamente al perseguimento degli
scopi delle medesime. 5. I trasferimenti a titolo di contributo o di
liberalita' a favore delle fondazioni universitarie sono esenti da tasse e
imposte indirette e da diritti dovuti a qualunque altro titolo e sono
interamente deducibili dal reddito del soggetto erogante. Gli onorari notarili
relativi agli atti di donazione a favore delle fondazioni universitarie sono
ridotti del 90 per cento. 6. Contestualmente alla delibera di trasformazione
vengono adottati lo statuto e i regolamenti di amministrazione e di
contabilita' delle fondazioni universitarie, i quali devono essere approvati
con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Lo statuto puo'
prevedere l'ingresso nella fondazione universitaria di nuovi soggetti, pubblici
o privati. 7. Le fondazioni universitarie adottano un regolamento di Ateneo per
l'amministrazione, la finanza e la contabilita', anche in deroga alle norme
dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, fermo restando il
rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario. 8. Le fondazioni
universitarie hanno autonomia gestionale, organizzativa e contabile, nel
rispetto dei principi stabiliti dal presente articolo. 9. La gestione
economico-finanziaria delle fondazioni universitarie assicura l'equilibrio di
bilancio. Il bilancio viene redatto con periodicita' annuale. Resta fermo il
sistema di finanziamento pubblico; a tal fine, costituisce elemento di
valutazione, a fini perequativi, l'entita' dei finanziamenti privati di
ciascuna fondazione. 10. La vigilanza sulle fondazioni universitarie e'
esercitata dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nei collegi dei sindaci
delle fondazioni universitarie e' assicurata la presenza
dei rappresentanti delle Amministrazioni vigilanti. 11. La Corte dei conti
esercita il controllo sulle fondazioni universitarie secondo le modalita'
previste dalla legge 21 marzo 1958, n. 259 e riferisce annualmente al
Parlamento. 12. In caso di gravi violazioni di legge afferenti alla corretta
gestione della fondazione universitaria da parte degli organi di
amministrazione o di rappresentanza, il Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca nomina un Commissario straordinario senza oneri aggiuntivi a
carico del Bilancio dello Stato, con il compito di salvaguardare la corretta
gestione dell'ente ed entro sei mesi da tale nomina procede alla nomina dei
nuovi amministratori dell'ente medesimo, secondo quanto previsto dallo statuto.
13. Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro, al
personale amministrativo delle fondazioni universitarie si applica il
trattamento economico e giuridico vigente alla data di entrata in vigore della
presente norma. 14. Alle fondazioni universitarie continuano ad applicarsi
tutte le disposizioni vigenti per le Universita' statali in quanto compatibili
con il presente articolo e con la natura privatistica delle fondazioni medesime.
Art. 17. Progetti di ricerca di eccellenza 1. Al fine di una piu' efficiente
allocazione delle risorse pubbliche volte al sostegno e all'incentivazione di
progetti di ricerca di eccellenza ed innovativi, ed in considerazione del
sostanziale esaurimento delle finalita' originariamente perseguite, a fronte
delle ingenti risorse pubbliche rese disponibili, a decorrere dal 1° luglio
2008 la Fondazione IRI e' soppressa. 2. A decorrere dal 1° luglio 2008, le
dotazioni patrimoniali e ogni altro rapporto giuridico della Fondazione IRI in
essere a tale data, ad eccezione di quanto previsto al comma 3, sono devolute
alla Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia. 3. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze e' disposta l'attribuzione del patrimonio storico
e documentale della Fondazione IRI ad una societa' totalitariamente controllata
dallo Stato che ne curera' la conservazione. Con il medesimo decreto potra'
essere altresi' disposta la successione di detta societa' in eventuali rapporti
di lavoro in essere con la Fondazione IRI alla data di decorrenza di cui al
comma 1, ovvero altri rapporti giuridici attivi o passivi che dovessero
risultare incompatibili con le finalita' o l'organizzazione della Fondazione
Istituto Italiano di Tecnologia. 4. Le risorse acquisite dalla Fondazione
Istituto Italiano di Tecnologia ai sensi del precedente comma sono destinate al
finanziamento di programmi per la ricerca applicata finalizzati alla
realizzazione, sul territorio nazionale, di progetti in settori tecnologici altamente
strategici e alla creazione di una rete di infrastrutture di ricerca di alta
tecnologia localizzate presso primari centri di ricerca pubblici e privati. 5.
La Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia provvedera' agli adempimenti di
cui all'articolo 20 delle disposizioni di attuazione del codice civile. Capo VI
Liberalizzazioni e deregolazione Art. 18. Reclutamento del personale delle
societa' pubbliche 1. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo
all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le
societa' che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione
pubblica adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalita' per il
reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto
dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 165
del 2001. 2. Le altre societa' a partecipazione pubblica totale o di controllo
adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalita' per il reclutamento del
personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi,
anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicita' e imparzialita'.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle societa'
quotate su mercati regolamentati. Art. 19. Abolizione dei limiti al cumulo tra
pensione e redditi di lavoro 1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 le pensioni
dirette di anzianita' a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle
forme sostitutive ed esclusive della medesima sono totalmente cumulabili con i
redditi da lavoro autonomo e dipendente. A decorrere dalla medesima data di cui
al primo periodo del presente comma sono totalmente cumulabili con i redditi da
lavoro autonomo e dipendente le pensioni dirette conseguite nel regime contributivo
in via anticipata rispetto ai 65 anni per gli uomini e ai 60 anni per le donne
a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed
esclusive della medesima nonche' della gestione separata di cui all'articolo 1,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a condizione che il soggetto abbia
maturato i requisiti di cui all'articolo 1, commi 6 e 7 della legge 23 agosto
2004, n. 243 e successive modificazioni e integrazioni fermo restando il regime
delle decorrenze dei trattamenti disciplinato dall'articolo 1, comma 6, della
predetta legge n. 243 del 2004. Con effetto dalla medesima data di cui al primo
periodo del presente comma relativamente alle pensioni liquidate interamente
con il sistema contributivo: a) sono interamente cumulabili con i redditi da
lavoro autonomo e dipendente le pensioni di vecchiaia anticipate liquidate con
anzianita' contributiva pari o superiore a 40 anni; b) sono interamente
cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni di vecchiaia
liquidate a soggetti con eta' pari o superiore a 65 anni per gli uomini e 60
anni per le donne. 2. I commi 21 e 22 dell'articolo 1 della legge 8 agosto
1995, n. 335, sono soppressi. 3. Restano ferme le disposizioni di cui
all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n.
758. Art. 20. Disposizioni in materia contributiva 1. Il secondo comma,
dell'articolo 6, della legge 11 gennaio 1943, n. 138, si interpreta nel senso
che i datori di lavoro che hanno corrisposto per legge o per contratto
collettivo, anche di diritto comune, il trattamento economico di malattia, con
conseguente esonero dell'Istituto nazionale della previdenza sociale
dall'erogazione della predetta indennita', non sono tenuti al versamento della
relativa contribuzione all'Istituto medesimo. Restano acquisite alla gestione e
conservano la loro efficacia le contribuzioni comunque versate per i periodi
anteriori alla data del 1° gennaio 2009. 2. A decorrere dal 1° gennaio 2009, le
imprese dello Stato, degli enti pubblici e degli enti locali privatizzate e a
capitale misto sono tenute a versare, secondo la normativa vigente: a) la
contribuzione per maternita'; b) la contribuzione per malattia per gli operai.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2009 il comma 2, lettera a) dell'articolo 16
della legge 23 luglio 1991, n. 223 e' cosi' sostituito: "Al versamento di
un contributo nella misura dello 0,30% delle retribuzioni che costituiscono
imponibile contributivo". 4. Sono abrogate le disposizioni di cui
all'articolo 40, n. 2, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827. 5.
All'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1957,
n. 818, sono soppresse le parole: "dell'articolo 40, n. 2, del R.D.L. 4
ottobre 1935, n. 1827, e". 6. L'estensione dell'obbligo assicurativo di
cui al comma 4 si applica con effetto dal primo periodo di paga decorrente dal
1° gennaio 2009. 7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, nei procedimenti relativi a controversie in materia di previdenza e
assistenza sociale, a fronte di una pluralita' di domande che frazionino un
credito relativo al medesimo rapporto, comprensivo delle somme eventualmente
dovute per interessi, competenze e onorari e ogni altro accessorio, la
riunificazione e' disposta d'ufficio dal giudice ai sensi dell'articolo 151
delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile. 8. In mancanza
della riunificazione di cui al comma 7, l'improcedibilita' della domanda puo'
essere richiesta dal convenuto in ogni stato e grado del procedimento, ivi
compresa la fase esecutiva. 9. Il giudice, ove abbia notizia che la
riunificazione non e' stata osservata, anche sulla base dell'eccezione del
convenuto, sospende il giudizio o revoca la provvisoria esecutivita' dei
decreti e fissa alle parti un termine perentorio per la riunificazione. 10. A
decorrere dal 1° gennaio 2009, l'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma
6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' corrisposto agli aventi diritto a
condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno
cinque anni nel territorio nazionale. 11. A decorrere dal 1° gennaio 2009, al
primo comma dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 30
aprile 1970, n. 639, dopo la parola: "regionali" sono soppresse le
seguenti parole: "e provinciali". 12. Entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge l'Istituto nazionale della previdenza
sociale mette a disposizione dei Comuni modalita' telematiche di trasmissione
per le comunicazioni relative ai decessi e alle variazioni di stato civile da
effettuarsi obbligatoriamente entro due giorni dalla data dell'evento. 13. In
caso di ritardo nella trasmissione di cui al comma 12 il responsabile del
procedimento, ove ne derivi pregiudizio, risponde a titolo di danno erariale.
14. Il primo periodo dell'articolo 31, comma 19, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289 e' soppresso. Art. 21. Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro
a tempo determinato 1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 6
settembre 2001, n. 368, dopo le parole "tecnico, produttivo, organizzativo
o sostitutivo" aggiungere le parole: ",anche se riferibili alla
ordinaria attivita' del datore di lavoro". 2. All'articolo 5, comma 4-bis,
del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, come modificato dall'articolo
1, comma 40, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, dopo le parole "ferma
restando la disciplina della successione di contratti di cui ai commi
precedenti" aggiungere le parole: "e fatte salve diverse disposizioni
di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale
con le organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale". 3. All'articolo 5, comma 4-quater, del decreto legislativo 6
settembre 2001, n. 368, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge
24 dicembre 2007, n. 247, dopo le parole "ha diritto di precedenza"
aggiungere le parole: "fatte salve diverse disposizioni di contratti
collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le
organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale". 4. Decorsi 24 mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali procede ad una verifica, con le organizzazioni sindacali dei datori e
dei prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale, degli effetti delle disposizioni contenute nei commi che precedono e
ne riferisce al Parlamento entro tre mesi ai fini della valutazione della sua
ulteriore vigenza. Art. 22. Modifiche alla disciplina dei contratti occasionali
di tipo accessorio 1. L'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, e' sostituito dal seguente: "1. Per prestazioni di
lavoro accessorio si intendono attivita' lavorative di natura occasionale rese
nell'ambito: a) di lavori domestici; b) di lavori di giardinaggio, pulizia e
manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti; c) dell'insegnamento
privato supplementare; d) di manifestazioni sportive, culturali o caritatevoli
o di lavori di emergenza o di solidarieta'; e) dei periodi di vacanza da parte
di giovani con meno di 25 anni di eta', regolarmente iscritti a un ciclo di
studi presso l'universita' o un istituto scolastico di ogni ordine e grado; f)
di attivita' agricole di carattere stagionale; g) dell'impresa familiare di cui
all'articolo 230-bis del codice civile, limitatamente al commercio, al turismo
e ai servizi; h) della consegna porta a porta e della vendita ambulante di
stampa quotidiana e periodica.". 2. All'articolo 72 comma 4-bis le parole
"lettera e-bis)" sono sostituite dalle seguenti: "lettera
g)". 3. L'articolo 72, comma 5, del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276, e' sostituito dal seguente: "5. Il Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche sociali individua con proprio decreto il
concessionario del servizio e regolamenta i criteri e le modalita' per il
versamento dei contributi di cui al comma 4 e delle relative coperture
assicurative e previdenziali. In attesa del decreto ministeriale i
concessionari del servizio sono individuati nell'I.N.P.S. e nelle agenzie per
il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettera a) e c) e 6, commi 1, 2 e 3
del presente decreto". 4. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e' abrogato l'articolo 71 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
Art. 23. Modifiche alla disciplina del contratto di apprendistato 1.
All'articolo 49, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 le
parole da "inferiore a due anni e superiore a sei" sono sostituite
con "superiore a sei anni". 2. All'articolo 49 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e' aggiunto il seguente comma:
"5-ter. In caso di formazione esclusivamente aziendale non opera quanto
previsto dal comma 5. In questa ipotesi i profili formativi dell'apprendistato
professionalizzante sono rimessi integralmente ai contratti collettivi di
lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni
dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul
piano nazionale ovvero agli enti bilaterali. I contratti collettivi e gli enti
bilaterali definiscono la nozione di formazione aziendale e determinano, per
ciascun profilo formativo, la durata e le modalita' di erogazione della
formazione, le modalita' di riconoscimento della qualifica professionale ai
fini contrattuali e la registrazione nel libretto formativo". 3. Al comma
1 dell'articolo 50 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 dopo le
parole "alta formazione" aggiungere le parole: ",compresi i
dottorati di ricerca". 4. Al comma 3 dell'articolo 50 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276 dopo le parole "e le altre
istituzioni formative" aggiungere le seguenti parole: "In assenza di
regolamentazioni regionali l'attivazione dell'apprendistato di alta formazione
e' rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai datori di lavoro con le
Universita' e le altre istituzioni formative. Trovano applicazione, per quanto
compatibili, i principi stabiliti all'articolo 49, comma 4, nonche' le
disposizioni di cui all'articolo 53". 5. Dalla data di entrata in vigore
del presente decreto sono abrogati: a) l'articolo 1 del decreto ministeriale 7
ottobre 1999; b) l'articolo 21 e l'articolo 24, commi 3 e 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1956, n. 1668; c) l'articolo 4 della
legge 19 gennaio 1955, n. 25. Capo VII Semplificazioni Art. 24. Taglia-leggi 1.
A far data dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore
del presente decreto sono o restano abrogate le disposizioni elencate
nell'Allegato A. Art. 25. Taglia-oneri amministrativi 1. Entro sessanta giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione
normativa, e' approvato un programma per la misurazione degli oneri
amministrativi derivanti da obblighi informativi nelle materie affidate alla
competenza dello Stato, con l'obiettivo di giungere, entro il 31 dicembre 2012,
alla riduzione di tali oneri per una quota complessiva del 25%, come stabilito
in sede europea. Per la riduzione relativa alle materie di competenza
regionale, si provvede ai sensi dell'articolo 20-ter della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e dei successivi accordi attuativi. 2. In attuazione del programma di
cui al comma 1, il Dipartimento della funzione pubblica coordina le attivita'
di misurazione in raccordo con l'Unita' per la semplificazione e la qualita'
della regolazione e le amministrazioni interessate per materia. 3. Ciascun
Ministro, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione e con il Ministro per la semplificazione normativa, adotta il
piano di riduzione degli oneri amministrativi, che definisce le misure
normative, organizzative e tecnologiche finalizzate al raggiungimento
dell'obiettivo di cui al comma 1, assegnando i relativi programmi ed obiettivi
ai dirigenti titolari dei centri di responsabilita' amministrativa. I piani
confluiscono nel piano d'azione per la semplificazione e la qualita' della
regolazione di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legge 10 gennaio
2006, n. 4, che assicura la coerenza generale del processo nonche' il
raggiungimento dell'obiettivo finale di cui al comma 1. 4. Con decreto del Ministro
per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la
semplificazione normativa, si provvede a definire le linee guida per la
predisposizione dei piani di cui al comma 3 e delle forme di verifica
dell'effettivo raggiungimento dei risultati, anche utilizzando strumenti di
consultazione pubblica delle categorie e dei soggetti interessati. 5. Sulla
base degli esiti della misurazione di ogni materia, congiuntamente ai piani di
cui al comma 3, e comunque entro il 30 settembre 2012, il Governo e' delegato
ad adottare uno o piu' regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione
normativa, di concerto con il Ministro o i Ministri competenti, contenenti gli
interventi normativi volti a ridurre gli oneri amministrativi gravanti sulle
imprese nei settori misurati e a semplificare e riordinare la relativa
disciplina. Tali interventi confluiscono nel processo di riassetto di cui
all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59. 6. Degli stati di avanzamento
e dei risultati raggiunti con le attivita' di misurazione e riduzione degli
oneri amministrativi gravanti sulle imprese e' data tempestiva notizia sul sito
web del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministro
per la semplificazione normativa e dei Ministeri e degli enti pubblici statali
interessati. 7. Del raggiungimento dei risultati indicati nei singoli piani
ministeriali di semplificazione si tiene conto nella valutazione dei dirigenti
responsabili. Art. 26. Taglia-enti 1. Gli enti pubblici non economici con una
dotazione organica inferiore alle 50 unita', nonche' quelli di cui al comma 636
dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con esclusione degli
ordini professionali e le loro federazioni, delle federazioni sportive e degli
enti non inclusi nell'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonche' degli enti parco
e degli enti di ricerca sono soppressi al sessantesimo giorno dalla data di
entrata in vigore del presente decreto-legge, ad eccezione di quelli confermati
con decreto dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per
la semplificazione normativa, da emanarsi entro quaranta giorni dall'entrata in
vigore del presente decreto, e di quelli le cui funzioni sono attribuite, con
lo stesso decreto, ad organi diversi dal Ministero che riveste competenza
primaria nella materia. Le funzioni da questi esercitate sono attribuite
all'amministrazione vigilante e le risorse finanziarie ed umane sono trasferite
a quest'ultima, che vi succede a titolo universale in ogni rapporto, anche
controverso. Nel caso in cui gli enti da sopprimere sono sottoposti alla
vigilanza di piu' Ministeri, le funzioni vengono attribuite al Ministero che
riveste competenza primaria nella materia. Nei successivi novanta giorni i
Ministri vigilanti comunicano ai Ministri per la pubblica amministrazione e
l'innovazione e per la semplificazione normativa gli enti che risultano
soppressi ai sensi del presente articolo. 2. Sono, altresi', soppressi tutti
gli altri enti pubblici non economici di dotazione organica superiore a quella
di cui al comma 1 che, alla scadenza del 31 dicembre 2008 non sono stati
individuati dalle rispettive amministrazioni al fine della loro conferma,
riordino o trasformazione ai sensi del comma 634 dell'articolo 2 della legge 24
dicembre 2007, n. 244. A decorrere dalla stessa data, le relative funzioni sono
trasferite al Ministero vigilante. Con decreto di natura non regolamentare del
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, d'intesa con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione
normativa e sentiti i Ministri interessati, corredato da una situazione
contabile, e' disposta la destinazione delle risorse finanziarie, strumentali e
di personale degli enti soppressi. In caso di incapienza della dotazione
organica del Ministero di cui al secondo periodo, si applica l'articolo 3,
comma 128, della presente legge. Al personale che rifiuta il trasferimento si
applicano le disposizioni in materia di eccedenza e mobilita' collettiva di cui
agli articoli 33 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 3.
All'allegato A della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono aggiunti, in fine, i
seguenti enti: "Ente italiano montagna Istituto italiano per l'Africa e
l'Oriente Istituto agronomico per l'oltremare". 4. All'alinea del comma
634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole:
"Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministro per la semplificazione
normativa". 5. All'articolo 1, comma 4, della legge 27 settembre 2007, n.
165, le parole "e il Ministro per dell'Economia e delle Finanze" sono
sostituite dalle seguenti ", il Ministro dell'Economia e delle Finanze e
il Ministro per la semplificazione normativa". Art. 27. Taglia-carta 1. Al
fine di ridurre l'utilizzo della carta, dal 1° gennaio 2009, le amministrazioni
pubbliche riducono del 50% rispetto a quella dell'anno 2007, la spesa per la
stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista da leggi e regolamenti
e distribuita gratuitamente od inviata ad altre amministrazioni. 2. Al fine di
ridurre i costi di produzione e distribuzione, a decorrere dal 1° gennaio 2009,
la diffusione della Gazzetta Ufficiale a tutti i soggetti in possesso di un
abbonamento a carico di amministrazioni o enti pubblici o locali e' sostituita
dall'abbonamento telematico. Il costo degli abbonamenti e' conseguentemente
rideterminato entro 60 giorni dalla data di conversione del presente
decreto-legge. Art. 28. Misure per garantire la razionalizzazione di strutture
tecniche statali 1. E' istituito, sotto la vigilanza del Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare, l'Istituto di ricerca per la
protezione ambientale (IRPA). 2. L'IRPA svolge le funzioni, con le inerenti
risorse finanziarie strumentali e di personale, dell'Agenzia per la protezione
dell'Ambiente e per i servizi tecnici di cui all'articolo 38 del Decreto
legislativo n. 300 del 30 luglio 1999 e successive modificazioni, dell'Istituto
Nazionale per la fauna selvatica di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 e
successive modificazioni, e dell'Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e
tecnologica applicata al mare di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 4
dicembre 1993, n. 496, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1,
comma 1, della legge 21 gennaio 1994, n. 61, i quali, a decorrere dalla data di
insediamento dei commissari di cui al comma 5 del presente articolo, sono
soppressi. 3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti in materia di
ambiente, che si esprimono entro venti giorni dalla data di assegnazione, sono
determinati, in coerenza con obiettivi di funzionalita', efficienza ed
economicita', gli organi di amministrazione e controllo, la sede, le modalita'
di costituzione e di funzionamento, le procedure per la definizione e
l'attuazione dei programmi per l'assunzione e l'utilizzo del personale, nel
rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto degli enti
di ricerca e della normativa vigente, nonche' per l'erogazione delle risorse
dell'IRPA. In sede di definizione di tale decreto si tiene conto dei risparmi
da realizzare a regime per effetto della riduzione degli organi di
amministrazione e controllo degli enti soppressi, nonche' conseguenti alla
razionalizzazione delle funzioni amministrative, anche attraverso
l'eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, e al minor
fabbisogno di risorse strumentali e logistiche. 4. La denominazione
"Istituto di ricerca per la protezione ambientale (IRPA)"
sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, le denominazioni:
"Agenzia per la protezione dell'Ambiente e per i servizi tecnici
(APAT)", "Istituto Nazionale per la fauna selvatica (INFS)" e
"Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica applicata al
mare (ICRAM)". 5. Per garantire l'ordinaria amministrazione e lo
svolgimento delle attivita' istituzionali fino all'avvio dell'IRPA, il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, da
emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, nomina un commissario e due subcommissari. 6. Dall'attuazione del
presente articolo, compresa l'attivita' dei commissari di cui al comma
precedente, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. 7. La Commissione istruttoria per l'IPPC, di cui all'articolo 10 del decreto
del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, e' composta da ventitre
esperti, provenienti dal settore pubblico e privato, con elevata qualificazione
giuridico-amministrativa, di cui almeno tre scelti fra magistrati ordinari,
amministrativi e contabili, oppure tecnico-scientifica. 8. Il presidente viene
scelto nell'ambito degli esperti con elevata qualificazione
tecnico-scientifica. 9. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare procede, con proprio decreto, alla nomina dei ventitre esperti, in
modo da adeguare la composizione dell'organo alle prescrizioni di cui al
periodo precedente. Sino all'adozione del decreto di nomina dei nuovi esperti,
lo svolgimento delle attivita' istituzionali e' garantita dagli esperti in carica
alla data di entrata in vigore del presente decreto. 10. La Commissione di
valutazione degli investimenti e di supporto alla programmazione e gestione
degli interventi ambientali di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, e' composta da ventitre membri di cui
dieci tecnici, scelti fra ingegneri, architetti, biologi, chimici e geologi, e
tredici scelti fra giuristi ed economisti, tutti di comprovata esperienza, di
cui almeno tre scelti fra magistrati ordinari, amministrativi e contabili. 11.
I componenti sono nominati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, entro quarantacinque giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto legge. 12. La Commissione continua
ad esercitare tutte le funzioni di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90. 13. Dall'attuazione del
presente articolo, compresa l'attivita' dei commissari di cui al comma 11, non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Art.
29. Trattamento dei dati personali 1. All'articolo 34 del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: "1-bis.
Per i soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili e l'unico
dato sensibile e' costituito dallo stato di salute o malattia dei propri
dipendenti senza indicazione della relativa diagnosi, l'obbligo di cui alla
lettera g) del comma 1 e di cui al punto 19 dell'Allegato B e' sostituito
dall'autocertificazione, resa dal titolare del trattamento ai sensi
dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, di trattare soltanto dati personali non sensibili, che l'unico dato
sensibile e' costituito dallo stato di salute o malattia dei propri dipendenti
senza indicazione della relativa diagnosi, e che il trattamento di tale ultimo
dato e' stato eseguito in osservanza delle misure di sicurezza richieste dal
presente codice nonche' dall'Allegato B).". 2. Entro due mesi dall'entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con un
aggiornamento del disciplinare tecnico adottato nelle forme del decreto del
Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione
e l'innovazione e con il Ministro per la semplificazione normativa, ai sensi
dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono previste
modalita' semplificate di redazione del documento programmatico per la
sicurezza di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 34 e di cui al punto
19 dell'Allegato B al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 per le
correnti finalita' amministrative e contabili. 3. Qualora il decreto di cui al
comma 2 non venga adottato entro il termine ivi indicato, la disciplina di cui
al comma 1 si applica a tutti i soggetti di cui al comma 2. 4. All'articolo 38
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il comma 2 e' sostituito dal
seguente: "La notificazione e' validamente effettuata solo se e' trasmessa
attraverso il sito del Garante, utilizzando l'apposito modello, che contiene la
richiesta di fornire tutte e soltanto le seguenti informazioni: 1) le
coordinate identificative del titolare del trattamento e, eventualmente, del
suo rappresentante, nonche' di un responsabile del trattamento se designato; 2)
la o le finalita' del trattamento; 3) una descrizione della o delle categorie
di persone interessate e dei dati o delle categorie di dati relativi alle
medesime; 4) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati possono
essere comunicati; 5) i trasferimenti di dati previsti verso Paesi terzi; 6)
una descrizione generale che permetta di valutare in via preliminare
l'adeguatezza delle misure adottate per garantire la sicurezza del trattamento.".
5. Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Garante di cui
all'articolo 153 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 adegua il
modello di cui al comma 2 dell'articolo 38 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 alle prescrizioni di cui al comma 4. Art. 30. Semplificazione dei
controlli amministrativi a carico delle imprese soggette a certificazione 1.
Per le imprese soggette a certificazione ambientale o di qualita' rilasciata da
un soggetto certificatore accreditato in conformita' a norme tecniche europee
ed internazionali, i controlli periodici svolti dagli enti certificatori
sostituiscono i controlli amministrativi o le ulteriori attivita'
amministrative di verifica, anche ai fini dell'eventuale rinnovo o aggiornamento
delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attivita'. Le verifiche dei
competenti organi amministrativi hanno ad oggetto, in questo caso,
esclusivamente l'attualita' e la completezza della certificazione. 2. La
disposizione di cui al comma 1 e' espressione di un principio generale di
sussidiarieta' orizzontale ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il
territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m),
della Costituzione. Resta ferma la potesta' delle Regioni e degli Enti locali,
nell'ambito delle rispettive competenze, di garantire livelli ulteriori di
tutela. 3. Con regolamento, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro sessanta
giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati le
tipologie dei controlli e gli ambiti nei quali trova applicazione la
disposizione di cui al comma 1, con l'obiettivo di evitare duplicazioni e
sovrapposizioni di controlli, nonche' le modalita' necessarie per la compiuta
attuazione della disposizione medesima. 4. Le prescrizioni di cui ai commi 1 e
2 entrano in vigore all'atto di emanazione del regolamento di cui al comma 3. Art.
31. Durata e rinnovo della carta d'identita' 1. L'articolo 3, secondo comma,
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, le parole: "cinque
anni" sono sostituite dalle seguenti: "dieci anni". 2. La
disposizione di cui all'articolo 3, secondo comma, del citato testo unico di
cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dal comma 1 del
presente articolo, si applica anche alle carte d'identita' in corso di validita'
alla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Ai fini del rinnovo, i
Comuni informano i titolari della carta d'identita' della data di scadenza del
documento stesso tra il centoottantesimo e il novantesimo giorno antecedente la
medesima data. Art. 32. Strumenti di pagamento 1. All'articolo 49 del decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ai commi 1, 5, 8, 12 e 13, le parole "euro 5.000" sono sostituite
dalle seguenti: "euro 12.500"; b) l'ultimo periodo del comma 10 e'
abrogato. 2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 66, comma 7 del citato
decreto legislativo n. 231 del 2007. 3. Le disposizioni di cui ai commi 12 e
12-bis dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con
modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono abrogate. Art. 33.
Applicabilita' degli studi di settore e elenco clienti fornitori 1. Il comma 1
dell'articolo 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, e' sostituito dal seguente: "1. Le
disposizioni previste dall'articolo 10, commi da 1 a 6, della legge 8 maggio
1998, n. 146, si applicano a partire dagli accertamenti relativi al periodo
d'imposta nel quale entrano in vigore gli studi di settore. A partire dall'anno
2009 gli studi di settore devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana entro il 30 settembre del periodo d'imposta nel quale
entrano in vigore. Per l'anno 2008 il termine di cui al periodo precedente e' fissato
al 31 dicembre". 2. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 10,
comma 9, della legge 8 maggio 1998, n. 146, concernente la emanazione di
regolamenti governativi nella materia ivi indicata. I regolamenti previsti dal
citato articolo 10 della legge n. 146, del 1998, possono comunque essere
adottati qualora disposizioni legislative successive a quelle contenute nella
presente legge regolino la materia, a meno che la legge successiva non lo
escluda espressamente. 3. All'articolo 8-bis del decreto del Presidente della
Repubblica n. 322 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il
comma 4-bis e' abrogato; b) il comma 6 e' abrogato. Art. 34. Tutela dei
consumatori e apparecchi di misurazione 1. L'articolo 20 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e' abrogato. Sono attribuite ai comuni le
funzioni esercitate dalle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, in materia di verificazione prima e verificazione periodica degli
strumenti metrici. 2. Presso ciascun comune e' individuato un responsabile
delle attivita' finalizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica,
con particolare riferimento ai compiti in materia di controllo di conformita'
dei prodotti e strumenti di misura gia' svolti dagli uffici di cui al precedente
periodo. 3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le attivita'
delle Amministrazioni pubbliche interessate sono svolte nell'ambito delle
risorse disponibili a legislazione vigente. Art. 35. Semplificazione della
disciplina per l'installazione degli impianti all'interno degli edifici 1.
Entro il 31 marzo 2009 il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro per la semplificazione normativa, emana uno o piu' decreti, ai sensi
dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, volti a disciplinare: a)
il complesso delle disposizioni in materia di attivita' di installazione degli
impianti all'interno degli edifici prevedendo semplificazioni di adempimenti
per i proprietari di abitazioni ad uso privato e per le imprese; b) la
definizione di un reale sistema di verifiche di impianti di cui alla lettera a)
con l'obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti garantendo
una effettiva sicurezza; c) la revisione della disciplina sanzionatoria in caso
di violazioni di obblighi stabiliti dai provvedimenti previsti alle lettere a)
e b). 2. L'articolo 13 del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 e'
soppresso. Art. 36. Class action 1. Anche al fine di individuare e coordinare
specifici strumenti di tutela risarcitoria collettiva, anche in forma specifica
nei confronti delle pubbliche amministrazioni, all'articolo 2, comma 447 della
legge 4 dicembre 2007, n. 244, le parole "decorsi centottanta giorni"
sono sostituiti dalle seguenti: "decorso un anno". Art. 37.
Certificazioni e prestazioni sanitarie 1. Al fine di garantire la riduzione
degli adempimenti meramente formali e non necessari alla tutela della salute a
carico di cittadini ed imprese e consentire la eliminazione di adempimenti
formali connessi a pratiche sanitarie obsolete, ferme restando comunque le
disposizioni vigenti in tema di sicurezza sul lavoro, con decreto del Ministro
del lavoro, della salute e della solidarieta' sociale, di concerto con il
Ministro per la semplificazione normativa, previa intesa in sede di Conferenza
Unificata, sono individuate le disposizioni da abrogare. 2. Il comma 2
dell'articolo 1 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"2. Il presente testo unico non si applica ai cittadini degli Stati membri
dell'Unione europea, salvo quanto previsto dalle norme di attuazione
dell'ordinamento comunitario". Art. 38. Impresa in un giorno 1. Al fine di
garantire il diritto di iniziativa economica privata di cui all'articolo 41
della Costituzione, l'avvio di attivita' imprenditoriale, per il soggetto in
possesso dei requisiti di legge, e' tutelato sin dalla presentazione della
dichiarazione di inizio attivita' o dalla richiesta del titolo autorizzatorio.
2. Le disposizioni del presente articolo attengono ai livelli essenziali delle
prestazioni per garantire uniformemente i diritti civili e sociali ed omogenee
condizioni per l'efficienza del mercato e la concorrenzialita' delle imprese su
tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, seconda comma,
lettera m) della Costituzione. 3. Con regolamento, adottato ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione
normativa, si procede alla semplificazione e al riordino della disciplina dello
sportello unico per le attivita' produttive di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, e successive modificazioni, in base
ai seguenti principi e criteri, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli
19, comma 1 e 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241: a) attuazione del
principio secondo cui, salvo quanto previsto per i soggetti privati di cui alla
lettera c), lo sportello unico costituisce l'unico punto di accesso per il
richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua
attivita' produttiva e fornisce, altresi', una risposta unica e tempestiva per
conto di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel
procedimento, ivi comprese quelle di cui all'articolo 14-quater, comma 3, della
legge 7 agosto 1990, n. 241; b) le disposizioni si applicano sia per
l'espletamento delle procedure e delle formalita' per i prestatori di servizi
di cui alla direttiva del Consiglio e del Parlamento europeo del 12 dicembre 2006,
n. 123, sia per la realizzazione e la modifica di impianti produttivi di beni e
servizi; c) l'attestazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla
normativa per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la
cessazione dell'esercizio dell'attivita' di impresa puo' essere affidata a
soggetti privati accreditati ("Agenzie per le imprese"). In caso di
istruttoria con esito positivo, tali soggetti privati rilasciano una
dichiarazione di conformita' che costituisce titolo autorizzatorio per
l'esercizio dell'attivita'. Qualora si tratti di procedimenti che comportino
attivita' discrezionale da parte dell'Amministrazione, i soggetti privati
accreditati svolgono unicamente attivita' istruttorie in luogo e a supporto
dello sportello unico; d) i comuni possono esercitare le funzioni inerenti allo
sportello unico anche avvalendosi del sistema camerale; e) l'attivita' di
impresa puo' essere avviata immediatamente nei casi in cui sia sufficiente la
presentazione della dichiarazione di inizio attivita' allo sportello unico; f)
lo sportello unico, al momento della presentazione della dichiarazione
attestante la sussistenza dei requisiti previsti per la realizzazione
dell'intervento, rilascia una ricevuta che, in caso di d.i.a., costituisce
titolo autorizzatorio. In caso di diniego, il privato puo' richiedere il
ricorso alla conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies
della legge 7 agosto 1990, n. 241; g) per i progetti di impianto produttivo
eventualmente contrastanti con le previsioni degli strumenti urbanistici, e'
previsto un termine di trenta giorni per il rigetto o la formulazione di
osservazioni ostative, ovvero per l'attivazione della conferenza di servizi per
la conclusione certa del procedimento; h) in caso di mancato ricorso alla
conferenza di servizi, scaduto il termine previsto per le altre amministrazioni
per pronunciarsi sulle questioni di loro competenza, l'amministrazione
procedente conclude in ogni caso il procedimento prescindendo dal loro avviso;
in tal caso, salvo il caso di omessa richiesta dell'avviso, il responsabile del
procedimento non puo' essere chiamato a rispondere degli eventuali danni
derivanti dalla mancata emissione degli avvisi medesimi. 4. Con uno o piu'
regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro
per la semplificazione normativa, sono stabiliti i requisiti e le modalita' di
accreditamento dei soggetti privati di cui al comma 3, lettera b), e le forme
di vigilanza sui soggetti stessi, eventualmente anche demandando tali funzioni
al sistema camerale, nonche' le modalita' per la divulgazione, anche
informatica, delle tipologie di autorizzazione per le quali e' sufficiente
l'attestazione dei soggetti privati accreditati, secondo criteri omogenei sul
territorio nazionale e tenendo conto delle diverse discipline regionali. 5. Il
Comitato per la semplificazione di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 4
del 2006 predispone un piano di formazione dei dipendenti pubblici, con la
eventuale partecipazione anche di esponenti del sistema produttivo, che miri a
diffondere sul territorio nazionale la capacita' delle amministrazioni
pubbliche di assicurare sempre e tempestivamente l'esercizio del diritto di cui
al comma 1 attraverso gli strumenti di semplificazione di cui al presente
articolo. 6. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Art.
39. Adempimenti di natura formale nella gestione dei rapporti di lavoro 1. Il
datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro
domestico, deve istituire e tenere il libro unico del lavoro nel quale sono
iscritti tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e
continuativi e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo. Per
ciascun lavoratore devono essere indicati il nome e cognome, il codice fiscale
e, ove ricorrano, la qualifica e il livello, la retribuzione base, l'anzianita'
di servizio, nonche' le relative posizioni assicurative. 2. Nel libro unico del
lavoro deve essere effettuata ogni annotazione relativa a dazioni in danaro o
in natura corrisposte o gestite dal datore di lavoro, comprese le somme a
titolo di rimborso spese, le trattenute a qualsiasi titolo effettuate, le
detrazioni fiscali, i dati relativi agli assegni per il nucleo familiare, le
prestazioni ricevute da enti e istituti previdenziali. Le somme erogate a
titolo di premio o per prestazioni di lavoro straordinario devono essere
indicate specificatamente. Il libro unico del lavoro deve altresi' contenere un
calendario delle presenze, da cui risulti, per ogni giorno, il numero di ore di
lavoro effettuate da ciascun lavoratore subordinato, nonche' l'indicazione
delle ore di straordinario, delle eventuali assenze dal lavoro, anche non
retribuite, delle ferie e dei riposi. Nella ipotesi in cui al lavoratore venga
corrisposta una retribuzione fissa o a giornata intera o a periodi superiori e'
annotata solo la giornata di presenza al lavoro. 3. Il
libro unico del lavoro deve essere compilato coi dati di cui ai commi 1 e 2,
per ciascun mese di riferimento, entro il giorno 16 del mese successivo. 4. Il
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali stabilisce, con
decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, le modalita' e tempi di tenuta e conservazione del libro
unico del lavoro e disciplina il relativo regime transitorio. 5. Con la
consegna al lavoratore di copia delle scritturazioni effettuate nel libro unico
del lavoro il datore di lavoro adempie agli obblighi di cui alla legge 5
gennaio 1953, n. 4. 6. La violazione dell'obbligo di istituzione e tenuta del
libro unico del lavoro di cui al comma 1 e' punita con la sanzione pecuniaria
amministrativa da 500 a 2.500 euro. L'omessa esibizione agli organi di
vigilanza del libro unico del lavoro e' punita con la sanzione pecuniaria
amministrativa da 200 a 2.000 euro. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 4,
della legge 11 gennaio 1979, n. 12, che, senza giustificato motivo, non
ottemperino entro quindici giorni alla richiesta degli organi di vigilanza di
esibire la documentazione in loro possesso sono puniti con la sanzione
amministrativa da 250 a 2000 euro. In caso di recidiva della violazione la
sanzione varia da 500 a 3000. 7. Salvo i casi di errore meramente materiale,
l'omessa o infedele registrazione dei dati di cui ai commi 1 e 2 che determina
differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali e' punita con la
sanzione pecuniaria amministrativa da 150 a 1500 euro e se la violazione si
riferisce a piu' di dieci lavoratori la sanzione va da 500 a 3000 euro. La
violazione dell'obbligo di cui al comma 3 e' punita con la sanzione pecuniaria
amministrativa da 100 a 600 euro, se la violazione si riferisce a piu' di dieci
lavoratori la sanzione va da 150 a 1500 euro. La mancata conservazione per il
termine previsto dal decreto di cui al comma 4 e' punita con la sanzione
pecuniaria amministrativa da 100 a 600 euro. Alla contestazione delle sanzioni
amministrative di cui al presente comma provvedono gli organi di vigilanza che
effettuano accertamenti in materia di lavoro e previdenza. Autorita' competente
a ricevere il rapporto ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981,
n. 689 e' la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente. 8.
Il primo periodo dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica
30 giugno 1965, n. 1124 e' sostituito dal seguente: "Se ai lavori sono
addette le persone indicate dall'articolo 4, numeri 6 e 7, il datore di lavoro,
anche artigiano, qualora non siano oggetto di comunicazione preventiva di
instaurazione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella
legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, deve denunciarle,
in via telematica o a mezzo fax, all'Istituto assicuratore nominativamente,
prima dell'inizio dell'attivita' lavorativa, indicando altresi' il trattamento
retributivo ove previsto". 9. Alla legge 18 dicembre 1973, n. 877 sono
apportate le seguenti modifiche: a) nell'articolo 2, e' abrogato il comma 3; b)
nell'articolo 3, i commi da 1 a 4 e 6 sono abrogati, il comma 5 e' sostituito
dal seguente: "Il datore di lavoro che faccia eseguire lavoro al di fuori
della propria azienda e' obbligato a trascrivere il nominativo ed il relativo
domicilio dei lavoratori esterni alla unita' produttiva, nonche' la misura
della retribuzione nel libro unico del lavoro"; c) nell'articolo 10, i
commi da 2 a 4 sono abrogati, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "Per
ciascun lavoratore a domicilio, il libro unico del lavoro deve contenere anche
le date e le ore di consegna e riconsegna del lavoro, la descrizione del lavoro
eseguito, la specificazione della quantita' e della qualita' di esso"; d)
nell'articolo 13, i commi 2 e 6 sono abrogati, al comma 3 sono abrogate le
parole "e 10, primo comma", al comma 4 sono abrogate le parole
"3, quinto e sesto comma, e 10, secondo e quarto comma". 10. Dalla
data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi, e fermo restando
quanto previsto dal decreto di cui al comma 4: a) l'articolo 134 del regio
decreto 28 agosto 1924, n. 1422; b) l'articolo 7 della legge 9 novembre 1955,
n. 1122; c) gli articoli 39 e 41 del decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 1955, n. 797; d) il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre
1963, n. 2053; e) gli articoli 20, 21, 25 e 26 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; f) l'articolo 42 della legge 30 aprile
1969, n. 153; g) la legge 8 gennaio 1979, n. 8; h) il decreto del Presidente
della Repubblica 21 gennaio 1981, n. 179; i) l'articolo 9-quater del
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni nella legge
28 novembre 1996, n. 608; j) il comma 1178 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2006, n. 296; k) il decreto ministeriale 30 ottobre 2002; l) la legge
17 ottobre 2007, n. 188; m) i commi 32, lettera d), 38, 45, 47, 48, 49, 50,
dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247; n) i commi 1173 e 1174
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 11. Dalla data di entrata
in vigore del presente decreto trovano applicazione gli articoli 14, 33, 34,
35, 36, 37, 38, 39, 40 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e
successive modifiche e integrazioni. 12. Alla lettera h) dell'articolo 55,
comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole "degli
articoli 18, comma 1, lettera u)" sono soppresse. Art. 40. Tenuta dei
documenti di lavoro ed altri adempimenti formali 1. L'articolo 5 della legge 11
gennaio 1979, n. 12 e' sostituito dal seguente: "1. Per lo svolgimento
della attivita' di cui all'articolo 2 i documenti dei datori di lavoro possono
essere tenuti presso lo studio dei consulenti del lavoro o degli altri
professionisti di cui all'articolo 1, comma 1. I datori di lavoro che intendono
avvalersi di questa facolta' devono comunicare preventivamente alla Direzione
provinciale del lavoro competente per territorio le generalita' del soggetto al
quale e' stato affidato l'incarico, nonche' il luogo ove sono reperibili i
documenti. 2. Il consulente del lavoro e gli altri professionisti di cui
all'articolo 1, comma 1, che, senza giustificato motivo, non ottemperino entro
15 giorni alla richiesta degli organi di vigilanza di esibire la documentazione
in loro possesso, sono puniti con la sanzione pecuniaria amministrativa da 100
a 1000 euro. In caso di recidiva della violazione e' data informazione tempestiva
al Consiglio provinciale dell'Ordine professionale di appartenenza del
trasgressore per eventuali provvedimenti disciplinari". 2. All'articolo
4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come inserito
dall'articolo 6 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, il comma 2 e'
sostituito dal seguente: "2. All'atto della assunzione, prima dell'inizio
della attivita' di lavoro, i datori di lavoro pubblici e privati, sono tenuti a
consegnare ai lavoratori una copia della comunicazione di instaurazione del
rapporto di lavoro di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1°
ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre
1996, n. 608, e successive modificazioni, adempiendo in tal modo anche alla
comunicazione di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152. L'obbligo
si intende assolto nel caso in cui il datore di lavoro consegni al lavoratore,
prima dell'inizio della attivita' lavorativa, copia del contratto individuale
di lavoro che contenga anche tutte le informazioni previste dal decreto
legislativo 26 maggio 1997, n. 152. La presente disposizione non si applica per
il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165". 3. All'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 234
sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2 sono abrogate le parole
"I registri sono conservati per almeno due anni dopo la fine del relativo
periodo"; b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "Gli obblighi di
registrazione di cui al comma 2 si assolvono mediante le relative
scritturazioni nel libro unico del lavoro". 4. Il comma 6 dell'articolo 9
della legge 12 marzo 1999, n. 68, e' sostituito dal seguente: "6. I datori
di lavoro pubblici e privati, soggetti alle disposizioni della presente legge
sono tenuti ad inviare in via telematica agli uffici competenti un prospetto
informativo dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori
dipendenti, il numero e i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di
riserva di cui all'articolo 3, nonche' i posti di lavoro e le mansioni
disponibili per i lavoratori di cui all'articolo 1. Se, rispetto all'ultimo
prospetto inviato, non avvengono cambiamenti nella situazione occupazionale
tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva,
il datore di lavoro non e' tenuto ad inviare il prospetto. Al fine di
assicurare l'unitarieta' e l'omogeneita' del sistema informativo lavoro, il
modulo per l'invio del prospetto informativo, nonche' la periodicita' e le
modalita' di trasferimento dei dati sono definiti con decreto del Ministro del
lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per
l'innovazione e le tecnologie e previa intesa con la Conferenza Unificata. I
prospetti sono pubblici. Gli uffici competenti, al fine di rendere effettivo il
diritto di accesso ai predetti documenti amministrativi, ai sensi della legge 7
agosto 1990, n. 241, dispongono la loro consultazione nelle proprie sedi, negli
spazi disponibili aperti al pubblico". 5. Al comma 1 dell'articolo 17
della legge 12 marzo 1999, n. 68 sono soppresse le parole "nonche'
apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti
l'ottemperanza alle norme della presente legge". 6. Gli armatori e le
societa' di armamento sono tenute a comunicare, entro il ventesimo giorno del
mese successivo alla data di imbarco o sbarco, agli Uffici di collocamento
della gente di mare nel cui ambito territoriale si verifica l'imbarco o lo
sbarco, l'assunzione e la cessazione dei rapporti di lavoro relativi al
personale marittimo iscritto nelle matricole della gente di mare di cui
all'articolo 115 del Codice della Navigazione, al personale marittimo non
iscritto nelle matricole della gente di mare nonche' a tutto il personale che a
vario titolo presta servizio, come definito all'articolo 2, comma 1, lettera a)
del decreto del Presidente della Repubblica n. 324 del 2001. Art. 41. Modifiche
alla disciplina in materia di orario di lavoro 1. All'articolo 1, comma 2,
lettera e), n. 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 dopo le parole
"e' considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga",
inserire le parole: "per almeno tre ore". 2. All'articolo 1, comma 2,
lettera h), del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 dopo le parole
"passeggeri o merci", inserire le parole: "sia per conto proprio
che per conto di terzi". 3. All'articolo 2, comma 3, del decreto
legislativo 8 aprile 2003, n. 66 dopo le parole "attivita' operative
specificamente istituzionali", inserire le parole: "e agli addetti ai
servizi di vigilanza privata". 4. All'articolo 7 del decreto legislativo 8
aprile 2003, n. 66 dopo le parole "frazionati durante la giornata",
inserire le parole: "o da regimi di reperibilita". 5. All'articolo 9,
comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, dopo le parole "di
cui all'articolo 7.", sono aggiunte le parole "Il suddetto periodo di
riposo consecutivo e' calcolato come media in un periodo non superiore a 14
giorni". 6. La lettera a) dell'articolo 9, comma 2, del decreto
legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e' sostituita dalla seguente: "a)
attivita' di lavoro a turni ogni volta che il lavoratore cambi turno o squadra
e non possa usufruire, tra la fine del servizio di un turno o di una squadra e
l'inizio del successivo, di periodi di riposo giornaliero o settimanale".
7. Il comma 1 dell'articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e'
sostituito dal seguente: "Le disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 12 e
13 possono essere derogate mediante contratti collettivi stipulati a livello
nazionale con le organizzazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative. In assenza di specifiche disposizioni nei contratti collettivi
nazionali le deroghe possono essere stabilite nei contratti collettivi
territoriali o aziendali stipulati con le organizzazioni sindacali
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale". 8. Il comma 3,
dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e' sostituito
dal seguente: "3. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo
4, commi 2, 3, 4, dall'articolo 9, comma 3, e dall'articolo 10, comma 1, e'
punita con la sanzione amministrativa da 130 a 780 euro per ogni lavoratore,
per ciascun periodo di riferimento di cui all'articolo 4, commi 3 o 4, a cui si
riferisca la violazione". 9. Il comma 4 dell'articolo 18-bis del decreto
legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e' sostituito dal seguente: "4. La
violazione delle disposizioni previste dall'articolo 7, comma 1, e' punita con
la sanzione amministrativa da 25 euro a 100 euro in relazione ad ogni singolo
lavoratore e ad ogni singolo periodo di 24 ore". 10. Il comma 6
dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e' sostituito
dal seguente: "6. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo
5, commi 3 e 5, e' soggetta alla sanzione amministrativa da 25 a 154 euro. Se
la violazione si riferisce a piu' di cinque lavoratori ovvero si e' verificata
nel corso dell'anno solare per piu' di cinquanta giornate lavorative, la
sanzione amministrativa va da 154 a 1.032 euro e non e' ammesso il pagamento
della sanzione in misura ridotta". 11. All'articolo 14, comma 1, del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 eliminare le parole: "ovvero in
caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei
tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale di cui agli articoli 4, 7
e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni,
considerando le specifiche gravita' di esposizione al rischio di infortunio,".
12. All'articolo 14, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81 eliminare le parole: "di reiterate violazioni della disciplina
in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e
settimanale, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, o". 13.
Al personale delle aree dirigenziali degli Enti e delle Aziende del Servizio
Sanitario Nazionale, in ragione della qualifica posseduta e delle necessita' di
conformare l'impegno di servizio al pieno esercizio della responsabilita'
propria dell'incarico dirigenziale affidato, non si applicano le disposizioni
di cui agli articoli 4 e 7 del decreto legislativo 2003, n. 66. La
contrattazione collettiva definisce le modalita' atte a garantire ai dirigenti
condizioni di lavoro che consentano una protezione appropriata ed il pieno
recupero delle energie psico-fisiche. 14. Dalla data di entrata in vigore del
presente decreto sono abrogati gli articoli 4, comma 5, 12, comma 2, e
l'articolo 18-bis, comma 5, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Art.
42. Accesso agli elenchi dei contribuenti 1. Nel rispetto del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al fine di attuare il principio di
trasparenza nell'ambito dei rapporti fiscali in coerenza con la disciplina
prevalente negli altri Stati comunitari: a) all'articolo 69 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le
seguenti modificazioni: 1) il comma 6 e' sostituito dal seguente: "Gli
elenchi sono depositati per la durata di un anno sia presso lo stesso ufficio
delle imposte, sia presso i Comuni interessati. Nel predetto periodo e' ammessa
la visione e l'estrazione di copia degli elenchi nei modi e con i limiti
stabiliti dalla disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi di
cui agli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, dalla relativa normativa di attuazione, nonche' da specifiche
disposizioni di legge. Per l'accesso non sono dovuti i tributi speciali di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648"; 2)
dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: "6-bis. Fuori dai casi sopra
previsti, la comunicazione o diffusione, totale o parziale, con qualsiasi
mezzo, degli elenchi o di dati personali ivi contenuti, ove il fatto non
costituisca reato, e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da cinquemila euro a trentamila euro. La somma puo' essere aumentata
sino al triplo quando risulta inefficace in ragione delle condizioni economiche
del contravventore"; b) all'articolo 66-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti
modificazioni: 1) nel primo periodo del secondo comma le parole "e
pubblicano" sono soppresse; 2) il secondo periodo del secondo comma e'
sostituito dal seguente: "Gli elenchi sono depositati per la durata di un
anno sia presso lo stesso ufficio delle imposte, sia presso i Comuni
interessati. Nel predetto periodo, e' ammessa la visione e l'estrazione di
copia degli elenchi nei modi e con i limiti stabiliti dalla disciplina in
materia di accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli 22 e
seguenti nella legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dalla
relativa normativa di attuazione, nonche' da specifiche disposizioni di legge.
Per l'accesso non sono dovuti i tributi speciali di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648"; 3) al quarto comma
la parola "pubblicano" e' sostituita dalle seguenti: "formano,
per le finalita' di cui al secondo comma"; 4) dopo il quarto comma e'
aggiunto il seguente: "Fuori dai casi sopra previsti, la comunicazione o
diffusione, totale o parziale, con qualsiasi mezzo, degli elenchi o di dati
personali ivi contenuti, ove il fatto non costituisca reato, e' punita con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquemila euro a
trentamila euro. La somma puo' essere aumentata sino al triplo quando risulta
inefficace in ragione delle condizioni economiche del contravventore.".
Art. 43. Semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di
sviluppo d'impresa 1. Per favorire l'attrazione degli investimenti e la
realizzazione di progetti di sviluppo di impresa rilevanti per il rafforzamento
della struttura produttiva del Paese, con particolare riferimento alle aree del
Mezzogiorno, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello
sviluppo economico, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalita' per
la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti
privati e per la realizzazione di interventi ad essi complementari e
funzionali. Con tale decreto, da adottare di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione
normativa, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede, in
particolare a: a) individuare le attivita', le iniziative, le categorie di
imprese, il valore minimo degli investimenti e le spese ammissibili all'agevolazione,
la misura e la natura finanziaria delle agevolazioni concedibili nei limiti
consentiti dalla vigente normativa comunitaria, i criteri di valutazione
dell'istanza di ammissione all'agevolazione; b) affidare, con le modalita'
stabilite da apposita convenzione, all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. le funzioni relative alla gestione
dell'intervento di cui al presente articolo, ivi comprese quelle relative alla
ricezione, alla valutazione ed alla approvazione della domanda di agevolazione,
alla stipula del relativo contratto di ammissione, all'erogazione, al controllo
ed al monitoraggio dell'agevolazione, alla partecipazione al finanziamento
dell'eventuali opere infrastrutturali complementari e funzionali
all'investimento privato; c) stabilire le modalita' di cooperazione con le
Regioni e gli enti locali interessati, ai fini della gestione dell'intervento
di cui al presente articolo, con particolare riferimento alla programmazione e
realizzazione dell'eventuali opere infrastrutturali complementari e funzionali
all'investimento privato; d) disciplinare una procedura accelerata che preveda
la possibilita' per l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e
lo sviluppo di impresa S.p.A. di chiedere al Ministero dello sviluppo economico
l'indizione di conferenze di servizi ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della
legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla conferenza partecipano tutti i soggetti
competenti all'adozione dei provvedimenti necessari per l'avvio
dell'investimento privato ed alla programmazione delle opere infrastrutturali
complementari e funzionali all'investimento stesso, la predetta Agenzia
nonche', senza diritto di voto, il soggetto che ha presentato l'istanza per la
concessione dell'agevolazione. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni
caso scaduto il termine di cui all'articolo 14-ter, comma 3, della citata legge
n. 241 del 1990, il Ministero dello sviluppo economico adotta, in conformita'
alla determinazione conclusiva della conferenza di servizi, un provvedimento di
approvazione del progetto esecutivo che sostituisce, a tutti gli effetti, salvo
che la normativa comunitaria non disponga diversamente, ogni autorizzazione,
concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato necessario
all'avvio dell'investimento agevolato e di competenza delle amministrazioni
partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla
predetta conferenza; e) le agevolazioni di cui al presente comma sono
cumulabili, nei limiti dei massimali previsti dalla normativa comunitaria, con
benefici fiscali. 2. Il Ministero dello sviluppo economico definisce, con
apposite direttive, gli indirizzi operativi per la gestione dell'intervento di
cui al presente articolo, vigila sull'esercizio delle funzioni affidate
all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di
impresa S.p.A. ai sensi del decreto di cui al comma 1, effettua verifiche,
anche a campione, sull'attuazione degli interventi finanziati e sui risultati
conseguiti per effetto degli investimenti realizzati. 3. Le agevolazioni
finanziarie e gli interventi complementari e funzionali di cui al comma 1
possono essere finanziati con le disponibilita' assegnate ad apposito Fondo
istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico,
dove affluiscono le risorse ordinarie disponibili a legislazione vigente gia'
assegnate al Ministero dello sviluppo economico in forza di Piani pluriennali
di intervento e del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nell'ambito dei programmi previsti dal
Quadro strategico nazionale 2007-2013 ed in coerenza con le priorita' ivi
individuate. Con apposito decreto del Ministero per lo sviluppo economico di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, viene
effettuata una ricognizione delle risorse di cui al presente comma per
individuare la dotazione del Fondo. 4. Per l'utilizzo del Fondo di cui al
precedente comma, il Ministero per lo sviluppo economico si avvale dell'Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti. 5. Dalla data di entrata in
vigore del decreto di cui al comma 1, non possono essere piu' presentate
domande per l'accesso alle agevolazioni e agli incentivi concessi sulla base
delle previsioni in materia di contratti di programma, di cui all'articolo 2,
comma 203, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ivi compresi i
contratti di localizzazione, di cui alle delibere CIPE 19 dicembre 2002, n.
130, e del 9 maggio 2003, n. 16. Alle domande presentate entro la data di cui
al periodo precedente si applica la disciplina vigente prima dell'entrata in
vigore della presente legge, fatta salva la possibilita' per l'interessato di
chiedere che la domanda sia valutata ai fini dell'ammissione ai benefici di cui
al presente articolo. 6. Sono abrogate le disposizioni dell'articolo 1, commi
215, 216, 217, 218 e 221, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell'articolo
6, commi 12, 13, 14 e 14-bis, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. Dalla data di
entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, e' abrogato l'articolo 1,
comma 13, del citato decreto-legge n. 35 del 2005. 7. Per gli interventi di cui
al presente articolo effettuati direttamente dall'Agenzia per l'attrazione
degli investimenti, si puo' provvedere, previa definizione nella convenzione di
cui al comma 1, lettera b), a valere sulle risorse finanziarie, disponibili
presso l'Agenzia medesima, ferme restando le modalita' di utilizzo gia'
previste dalla normativa vigente per le disponibilita' giacenti sui conti di
tesoreria intestati all'Agenzia. Art. 44. Semplificazione e riordino delle
procedure di erogazione dei contributi all'editoria 1. Con regolamento di
delegificazione ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sentito anche il Ministro per la semplificazione normativa,
sono emanate senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e tenuto conto
delle somme complessivamente stanziate nel bilancio dello Stato per il settore
dell'editoria, che costituiscono limite massimo di spesa, misure di
semplificazione e riordino della disciplina di erogazione dei contributi
all'editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive
modificazioni, e alla legge 7 marzo 2001, n. 62, nonche' di ogni altra
disposizione legislativa o regolamentare ad esse connessa, secondo i seguenti
principi e criteri direttivi: a) semplificazione della documentazione
necessaria per accedere al contributo e dei criteri di calcolo dello stesso,
assicurando comunque la prova dell'effettiva distribuzione e messa in vendita
della testata, nonche' l'adeguata valorizzazione dell'occupazione
professionale; b) semplificazione delle fasi del procedimento di erogazione,
che garantisca, anche attraverso il ricorso a procedure informatizzate, che il
contributo sia effettivamente erogato entro e non oltre l'anno successivo a
quello di riferimento. Art. 45. Soppressione del Servizio consultivo ed
ispettivo tributario e della Commissione spesa pubblica 1. A decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, il Servizio consultivo ed
ispettivo tributario e' soppresso e, dalla medesima data, le relative funzioni
sono attribuite al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e
delle finanze ed il relativo personale amministrativo e' restituito alle
amministrazioni di appartenenza ovvero, se del ruolo del Ministero
dell'economia e delle finanze, assegnato al Dipartimento delle finanze di tale
Ministero. 2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, sono o restano abrogate
tutte le disposizioni incompatibili con quelle di cui al medesimo comma 1 e, in
particolare: a) a) gli articoli 9, 10, 11, 12 della legge 24 aprile 1980, n.
146, e successive modificazioni; b) b) l'articolo 22 del regolamento emanato
con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107; c) c) gli
articoli 2, comma 1, lettera d), e 3, comma 1, lettere d) ed e), limitatamente
al primo periodo, del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173; d) d) gli
articoli 4, comma 1, lettera c), e 18 del regolamento emanato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43; e) e) gli articoli da 14 a
29 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo
1992, n. 287, e successive modificazioni. 3. A decorrere dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, l'organismo previsto dall'articolo 1, comma
474, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' soppresso. Conseguentemente, sono
abrogati i commi 477, 478 e 479 del medesimo articolo. Le risorse rinvenienti
dall'abrogazione del comma 477 sono iscritti in un apposito fondo dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le variazioni degli
assetti organizzativi e funzionali conseguenti alla soppressione del predetto
organismo e si provvede anche con riferimento al relativo personale, tenuto
conto delle attivita' di cui al comma 480 del medesimo articolo 1. Capo VIII
Piano industriale della pubblica amministrazione Art. 46. Riduzione delle
collaborazioni e consulenze nella pubblica amministrazione 1. Il comma 6
dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato
dal decreto legge 4 luglio 2006, n. 233, convertito dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248, e da ultimo dall'articolo 3, comma 76, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, e' cosi' sostituito: "6. Per esigenze cui non possono far fronte con
personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi
individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o
coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata
specializzazione anche universitaria, in presenza dei
seguenti presupposti di legittimita': a) l'oggetto della prestazione deve
corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione
conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare
coerente con le esigenze di funzionalita' dell'amministrazione conferente; b)
l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilita'
oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; c) la
prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; d) devono
essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della
collaborazione. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione
universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attivita' che
debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con
soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri
artigianali, ferma restando la necessita' di accertare la maturata esperienza
nel settore. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa
per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori
subordinati e' causa di responsabilita' amministrativa per il dirigente che ha
stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del
decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 e' abrogato.". 2. L'articolo 3, comma
55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e' cosi' sostituito: "Gli enti
locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma,
indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle
attivita' istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma
approvato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267". 3. L'articolo 3, comma 56, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 e' cosi' sostituito: "Con il regolamento di
cui all'articolo 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono
fissati, in conformita' a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i
limiti, i criteri e le modalita' per l'affidamento di incarichi di
collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni.
La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito
disciplinare e determina responsabilita' erariale. Il limite massimo della
spesa annua per incarichi di collaborazione e' fissato nel bilancio
preventivo". Art. 47. Controlli su incompatibilita', cumulo di impieghi e
incarichi 1. Dopo il comma 16 dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 e' aggiunto il seguente: "16-bis. La Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, puo' disporre verifiche
del rispetto della disciplina delle incompatibilita' di cui al presente
articolo e di cui all'articolo 1, comma 56 e seguenti, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, per il tramite dell'Ispettorato per la funzione pubblica. A tale
scopo quest'ultimo stipula apposite convenzioni coi servizi ispettivi delle
diverse amministrazioni, avvalendosi, altresi', della Guardia di Finanza e
collabora con il Ministero dell'economia e delle finanze al fine
dell'accertamento della violazione di cui al comma 9.". Art. 48. Risparmio
energetico 1. Le pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma
1, lettera z), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 sono tenute ad
approvvigionarsi di combustibile da riscaldamento e dei relativi servizi nonche'
di energia elettrica mediante le convenzioni Consip o comunque a prezzi
inferiori o uguali a quelli praticati dalla Consip. 2. Le altre pubbliche
amministrazioni adottano misure di contenimento delle spese di cui al comma 1
in modo da ottenere risparmi equivalenti. Art. 49. Lavoro flessibile nelle
pubbliche amministrazioni 1. L'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 e' sostituito dal seguente: "36. (Utilizzo di contratti di
lavoro flessibile). - 1. Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno
ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di
lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento
previste dall'articolo 35. 2. Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali
le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali
flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile
e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto
delle procedure di reclutamento vigenti. Ferma restando la competenza delle
amministrazioni in ordine alla individuazione delle necessita' organizzative in
coerenza con quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, i contratti
collettivi nazionali provvedono a disciplinare la materia dei contratti di
lavoro a tempo determinato, dei contratti di formazione e lavoro, degli altri
rapporti formativi e della somministrazione di lavoro, in applicazione di
quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dall'articolo
3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, dall'articolo 16 del decreto-legge 16
maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994,
n. 451, dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 per quanto riguarda
la somministrazione di lavoro, nonche' da ogni successiva modificazione o
integrazione della relativa disciplina con riferimento alla individuazione dei
contingenti di personale utilizzabile. Non e' possibile ricorrere alla
somministrazione di lavoro per l'esercizio di funzioni direttive e
dirigenziali. 3. Al fine di evitare abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile,
le amministrazioni, nell'ambito delle rispettive procedure, rispettano principi
di imparzialita' e trasparenza e non possono ricorrere all'utilizzo del
medesimo lavoratore con piu' tipologie contrattuali per periodi di servizio
superiori al triennio nell'arco dell'ultimo quinquennio. 4. Le amministrazioni
pubbliche trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le convenzioni concernenti
l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili. 5. In ogni caso, la violazione di
disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da
parte delle pubbliche amministrazioni, non puo' comportare la costituzione di
rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni,
ferma restando ogni responsabilita' e sanzione. Il lavoratore interessato ha
diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in
violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l'obbligo di
recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti
responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave. I
dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo
sono responsabili anche ai sensi dell'articolo 21 del presente decreto. Di tali
violazioni si terra' conto in sede di valutazione dell'operato del dirigente ai
sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.".
Capo IX Giustizia Art. 50. Cancellazione della causa dal ruolo 1. Il primo comma
dell'articolo 181 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa
un'udienza successiva, di cui il cancelliere da' comunicazione alle parti
costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice
ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del
processo.". Art. 51. Comunicazioni e notificazioni per via telematica 1. A
decorrere dalla data fissata con uno o piu' decreti del Ministro della giustizia,
le notificazioni e comunicazioni di cui al primo comma dell'articolo 170 del
codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma
dell'articolo 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al
consulente sono effettuate per via telematica all'indirizzo elettronico
comunicato ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica
13 febbraio 2001, n. 123, nel rispetto della normativa, anche regolamentare,
relativa al processo telematico, concernente la sottoscrizione, la trasmissione
e la ricezione dei documenti informatici. 2. Il Ministro della giustizia adotta
il decreto di cui al comma 1 sentiti l'Avvocatura Generale dello Stato, il
Consiglio Nazionale Forense e i Consigli dell'Ordine degli Avvocati interessati,
previa verifica della funzionalita' dei servizi di comunicazione dei documenti
informatici degli uffici giudiziari, individuando i circondari di tribunale nei
quali trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1. 3. A decorrere
dalla data fissata ai sensi del comma 1, le notificazioni e comunicazioni nel
corso del procedimento alla parte costituita e al consulente che non hanno
comunicato l'indirizzo elettronico di cui al medesimo comma, sono fatte presso
la cancelleria. 4. A decorrere dalla data fissata ai sensi del comma 1, le
notificazioni e le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 17 del
decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5, si effettuano ai sensi dell'articolo
170 del codice di procedura civile. 5. All'articolo 16 del regio decreto legge
27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
gennaio 1934, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il primo
comma e' aggiunto il seguente: "Nell'albo e' indicato l'indirizzo
elettronico attribuito a ciascun professionista dal punto di accesso ai sensi
dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001,
n. 123"; b) il quarto comma e' sostituito dal seguente: "A decorrere
dalla data fissata dal Ministro della giustizia con decreto emesso sentiti i
Consigli dell'Ordine, gli albi riveduti debbono essere comunicati per via
telematica, a cura del Consiglio, al Ministero della giustizia nelle forme
previste dalle regole tecnico-operative per l'uso di strumenti informatici e
telematici nel processo civile". Art. 52. Misure urgenti per il
contenimento delle spese di giustizia 1. Dopo l'articolo 227 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono aggiunti i seguenti
articoli: "Capo I Riscossione mediante ruolo articolo 227-bis (L)
(Quantificazione dell'importo dovuto). - 1. Per la quantificazione dell'importo
si applica la disposizione di cui all'articolo 211. articolo 227-ter (L)
(Riscossione a mezzo ruolo). 1. Entro un mese dal passaggio in giudicato o dalla
definitivita' del provvedimento da cui sorge l'obbligo, l'ufficio procede
all'iscrizione a ruolo. 2. L'agente della riscossione notifica al debitore una
comunicazione con l'intimazione a pagare l'importo dovuto nel termine di un
mese e contestuale cartella di pagamento contenente l'intimazione ad adempiere
entro il termine di giorni venti successivi alla scadenza del termine di cui
alla comunicazione con l'avvertenza che in mancanza si procedera' ad esecuzione
forzata. 3. Se il ruolo e' ripartito in piu' rate, l'intimazione ad adempiere
contenuta nella cartella di pagamento produce effetti relativamente a tutte le
rate.". Art. 53. Razionalizzazione del processo del lavoro 1. Nel secondo
comma dell'articolo 421 del Codice di Procedura Civile le parole "dell'articolo
precedente" sono sostituite dalle parole "dell'articolo 420". 2.
Il primo comma dell'articolo 429 del Codice di Procedura Civile e' sostituito
dal seguente: "Nell'udienza il giudice, esaurita la discussione orale e
udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza con cui definisce il
giudizio dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di
fatto e di diritto della decisione. In caso di particolare complessita' della
controversia, il giudice fissa nel dispositivo un termine, non superiore a
sessanta giorni, per il deposito della sentenza". Art. 54. Accelerazione
del processo amministrativo 1. All'articolo 9, comma 2, della legge 21 luglio
2000, n. 205, le parole "dieci anni" sono sostituite con le seguenti:
"cinque anni". 2. La domanda di equa riparazione non e' proponibile
se nel giudizio dinanzi al giudice amministrativo in cui si assume essersi
verificata la violazione di cui all'articolo 2, comma 1, non e' stata
presentata un'istanza ai sensi del secondo comma dell'articolo 51 del regio
decreto 17 agosto 1907, n. 642, nei sei mesi antecedenti alla scadenza dei
termini di durata di cui all'articolo 4, comma 1-ter, lettera b).". 3.
Alla legge 27 aprile 1982, n. 186, sono apportate le seguenti modificazioni: a)
all'articolo 1, primo comma, le parole: "le prime tre con funzioni
consultive e le altre con funzioni giurisdizionali" sono sostituite dalle
parole: "con funzioni consultive o giurisdizionali, oltre alla sezione
normativa istituita dall'articolo 17, comma 28, della legge 15 maggio 1997, n.
127"; b) all'articolo 1, dopo il quarto comma e' aggiunto il seguente:
"Il Presidente del Consiglio di Stato, con proprio provvedimento,
all'inizio di ogni anno, sentito il Consiglio di Presidenza, individua le
sezioni che svolgono funzioni giurisdizionali e consultive, determina le
rispettive materie di competenza e la composizione, nonche' la composizione
della Adunanza Plenaria ai sensi dell'articolo 5, primo comma."; c)
all'articolo 5, primo comma, le parole da "dal consiglio" sino alla
parola: "giurisdizionali." sono sostituite dalle seguenti parole:
"dal Presidente del Consiglio di Stato, sentito il Consiglio di
Presidenza."; d) all'articolo 5, comma secondo, le parole "in modo da
assicurare in ogni caso la presenza di quattro consiglieri
per ciascuna sezione giurisdizionale" sono soppresse. Art. 55.
Accelerazione del contenzioso tributario 1. Relativamente ai soli processi
pendenti, su ricorso degli uffici dell'Amministrazione finanziaria, innanzi
alla Commissione tributaria centrale alla data di entrata in vigore
dell'articolo 1, comma 351, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per i quali
non e' stata ancora fissata l'udienza di trattazione alla data di entrata in
vigore del presente articolo, i predetti uffici depositano presso la competente
segreteria, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
articolo, apposita dichiarazione di persistenza del loro interesse alla
definizione del giudizio. In assenza di tale dichiarazione i relativi processi
si estinguono di diritto e le spese del giudizio restano a carico della parte
che le ha sopportate. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente articolo non si fa luogo alla nomina di nuovi giudici della
Commissione tributaria centrale e le sezioni della stessa, ove occorrente, sono
integrate esclusivamente con i componenti delle commissioni tributarie
regionali presso le quali le predette sezioni hanno sede. Art. 56. Disposizioni
transitorie 1. Gli articoli 181 e 429 del codice di procedura civile, come
modificati dal presente decreto-legge, si applicano ai giudizi instaurati dopo
la sua entrata in vigore. Capo X Privatizzazioni Art. 57. Servizi di Cabotaggio
1. Le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione relative ai
servizi di cabotaggio marittimo di servizio pubblico che si svolgono
all'interno di una Regione sono esercitati dalla Regione interessata. Per le
Regioni a statuto speciale il conferimento delle funzioni e dei compiti avviene
nel rispetto degli statuti speciali. La gestione dei servizi di cabotaggio e'
regolata da contratti di servizio secondo quanto previsto dagli articoli 17 e
19 del decreto legislativo n. 422 del 1997 in quanto applicabili al settore. 2.
Le risorse attualmente previste nel bilancio dello Stato per il finanziamento dei
contratti di servizio pubblico di cabotaggio marittimo sono altresi' destinate
alla compartecipazione dello Stato alla spesa sostenuta dalle Regioni per
l'erogazione di tali servizi. Con decreti del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza Stato-Regioni, e' disposta, nei limiti delle risorse
disponibili a legislazione vigente pro tempore, la ripartizione di tali
risorse. Al fine di assicurare la congruita' e l'efficienza della spesa
statale, le Regioni, per accedere al contributo, stipulano i contratti e
determinano oneri di servizio pubblico e dinamiche tariffarie sulla base di
criteri comuni stabiliti dal CIPE, sentita la Conferenza Stato-Regioni. 3. Su
richiesta delle Regioni interessate, da effettuarsi entro 120 giorni
dall'entrata in vigore del presente provvedimento, l'intera partecipazione
detenuta dalla Societa' Tirrenia di Navigazione S.p.a. nelle societa' Caremar -
Campania Regionale Marittima S.p.a., Saremar - Sardegna Regionale Marittima
S.p.a., Toremar - Toscana Regionale Marittima S.p.a., Siremar - Sicilia
Regionale Marittima S.p.a. e' trasferita, a titolo gratuito, rispettivamente
alle Regioni Campania, Sardegna, Toscana, Sicilia. Entro il medesimo termine,
la Regione Puglia e la Regione Lazio possono richiedere il trasferimento
gratuito, a societa' da loro interamente partecipate, del complesso dei beni,
delle attivita' e delle risorse umane utilizzate rispettivamente dalla Tirrenia
di Navigazione S.p.a. e dalla Caremar S.p.a. per l'esercizio dei collegamenti
con le Isole Tremiti e con l'arcipelago Pontino. 4. In deroga agli articoli 10,
17 e 18 del decreto legislativo n. 422 del 1997 e sussistendo comprovate
esigenze economiche sociali, ambientali, anche al fine di assicurare il
rispetto del principio della continuita' territoriale e la domanda di mobilita'
dei cittadini, le Regioni possono affidare, l'esercizio di servizi di
cabotaggio a societa' di capitale da esse interamente partecipate secondo le
modalita' stabilite dal diritto comunitario. 5. All'articolo 2, comma 192,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il secondo periodo e' soppresso. Art. 58.
Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed
altri enti locali 1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del
patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali,
ciascun ente con delibera dell'organo di Governo individua, sulla base e nei
limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i
singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali
all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di
valorizzazione ovvero di dismissione. Viene cosi' redatto il Piano delle
Alienazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione. 2. L'inserimento
degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come
patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica;
la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del Piano delle
Alienazioni costituisce variante allo strumento urbanistico generale. Tale
variante, in quanto relativa a singoli immobili, non necessita di verifiche di
conformita' agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza
delle Province e delle Regioni. 3. Gli elenchi di cui ai commi 1 e 2, da
pubblicare mediante le forme previste per ciascuno di tali enti, hanno effetto
dichiarativo della proprieta', in assenza di precedenti trascrizioni, e
producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile, nonche'
effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto. 4. Gli uffici
competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attivita' di
trascrizione, intavolazione e voltura. 5. Contro l'iscrizione del bene negli
elenchi di cui ai commi 1 e 2, e' ammesso ricorso amministrativo entro sessanta
giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge. 6. La procedura
prevista dall'articolo 3-bis del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351,
convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 410, per la
valorizzazione dei beni dello Stato si estende ai beni immobili inclusi negli
elenchi di cui al presente articolo. In tal caso, la procedura prevista al
comma 2 del suddetto articolo si applica solo per i soggetti diversi dai Comuni
e l'iniziativa e' rimessa all'Ente proprietario dei beni da valorizzare. I
bandi previsti dal comma 5 sono predisposti dall'Ente proprietario dei beni da
valorizzare. 7. I soggetti di cui all'articolo 1 possono in ogni caso
individuare forme di valorizzazione alternative, nel rispetto dei principi di
salvaguardia dell'interesse pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti
competitivi. 8. Gli enti proprietari degli immobili inseriti negli elenchi di
cui al presente articolo possono conferire i propri beni immobili anche
residenziali a fondi comuni di investimento immobiliare ovvero promuoverne la
costituzione secondo le disposizioni degli articoli 4 e seguenti del
decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito con modificazioni dalla
legge 23 novembre 2001, n. 410. 9. Ai conferimenti di cui al presente articolo,
nonche' alle dismissioni degli immobili inclusi negli elenchi di cui
all'articolo 1, si applicano le disposizione dei commi 18 e 19 dell'articolo 3
del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla
legge 23 novembre 2001 n. 410. Art. 59. Finmeccanica S.p.a. 1. In caso di
delibera di aumenti di capitale nel corso del corrente esercizio, da parte
della societa' Finmeccanica S.p.a., finalizzati ad iniziative strategiche di
sviluppo, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
sottoscrivere azioni di nuova emissione della stessa societa' per un importo
massimo di 250 milioni di euro, attraverso l'esercizio di una quota dei diritti
di opzione spettanti allo Stato, mediante utilizzo delle risorse derivanti,
almeno per pari importo, dalla distribuzione di riserve disponibili da parte di
societa' controllate dallo Stato e che vengono versate su apposita contabilita'
speciale per le finalita' del presente articolo. Titolo III STABILIZZAZIONE
DELLA FINANZA PUBBLICA Capo I Bilancio dello stato Art. 60. Missioni di spesa e
monitoraggio della finanza pubblica 1. Per il triennio 2009-2011 le dotazioni
finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun
Ministero, sono ridotte per gli importi indicati nell'elenco n. 1, con separata
indicazione della componente relativa a competenze predeterminate per legge. 2.
Dalle riduzioni di cui al comma 1 sono escluse le dotazioni di spesa di
ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse;
alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate,
comprese le regolazioni contabili con le Regioni; ai trasferimenti a favore
degli enti territoriali aventi natura obbligatoria, del fondo ordinario delle
universita'; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al
finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche;
nonche' quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da
accordi internazionali. 3. Fermo quanto previsto ai sensi del comma 6, per il
triennio 2009-2011, in sede di predisposizione del progetto di bilancio annuale
e pluriennale dello Stato, i Ministri competenti possono rimodulare le
riduzioni delle missioni di spesa di cui al comma 1, tra i relativi programmi,
nel rispetto delle finalita' stabilite dalle disposizioni legislative relative
ai medesimi programmi e dei saldi di finanza pubblica. E' consentita la
rimodulazione tra spese di funzionamento e spese per interventi previsti dalla
legge nel limite massimo del 10 per cento delle risorse stanziate per gli
interventi stessi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in
conto capitale per finanziare spese correnti. 4. Ai fini della predisposizione
del progetto di bilancio annuale e pluriennale dello Stato, i Ministri
interessati, entro la prima decade del mese di settembre 2008, inviano, per il
tramite degli uffici centrali del bilancio, al Ministero dell'economia e delle
finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le proposte di
rimodulazione delle risorse tra i vari programmi, per i quali potranno essere
effettuate proposte di revisione, in considerazione di quelli ritenuti
prioritari nel rispetto di quanto stabilito al comma 3. 5. In apposito allegato
a ciascuno stato di previsione della spesa sono esposte le autorizzazioni
legislative ed i relativi importi da utilizzare per ciascun programma. 6. Fermo
restando quanto previsto in materia di flessibilita' con la legge annuale di
bilancio, in via sperimentale, fino alla riforma della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni e integrazioni, nel disegno di legge di
bilancio o nei provvedimenti di cui all'articolo 17 della citata legge n. 468
del 1978, ovvero, quando si evidenzi l'esigenza di interventi piu' tempestivi,
con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del
Ministro competente, da inviare alla Corte dei conti per la registrazione, nel
rispetto dell'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica e nel
rispetto dell'obiettivo di pervenire al consolidamento dell'articolazione per
missioni e per programmi di ciascun stato di previsione, possono essere
rimodulate tra i programmi le dotazioni finanziarie di ciascuna missione di
spesa, fatta eccezione per le spese di natura obbligatoria, per le spese in
annualita' e a pagamento differito. Le variazioni tra spese di funzionamento e
quelle per interventi sono consentite entro il limite massimo del 10 per cento
delle risorse stanziate per gli interventi stessi. Resta precluso l'utilizzo
degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti.
Gli schemi dei decreti di cui al primo periodo sono trasmessi al Parlamento per
l'espressione del parere delle Commissioni competenti per materia e per i
profili di carattere finanziario. I pareri devono essere espressi entro
quindici giorni dalla data di trasmissione. Decorso inutilmente il termine
senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i
decreti possono essere adottati. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle
condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle
Camere gli schemi di decreto corredati dei necessari elementi integrativi di
informazione, per i pareri definitivi delle commissioni competenti per i
profili finanziari, che devono essere espressi entro dieci giorni. Fatto salvo
quanto previsto dagli articoli 2, comma 4-quinquies, della citata legge n. 468
del 1978, e 3, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e
successive modificazioni, nel caso si tratti di dotazioni finanziarie
direttamente determinate da disposizioni di legge, i pareri espressi dalle
Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario sono vincolanti.
Ciascun ministro prospetta le ragioni della riconfigurazione delle
autorizzazioni di spesa di propria competenza nonche' i criteri per il
miglioramento della economicita' ed efficienza e per la individuazione di
indicatori di risultato relativamente alla gestione di ciascun programma nelle
relazioni al Parlamento di cui al comma 68 dell'articolo 3 della legge 24
dicembre 2007, n. 244. Il termine di cui al citato comma 68 dell'articolo 3
della legge n. 244 del 2007 e' differito, per l'anno 2008, al 30 settembre
2008. 7. Ai fini di assicurare il rispetto effettivo dei parametri imposti in
sede internazionale e di patto di crescita e stabilita', ogni disposizione
normativa che comporti nuove o maggiori spese e' coperta con riferimento al saldo
netto da finanziare, al fabbisogno del settore statale e all'indebitamento
netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni. 8. Il fondo di cui
all'articolo 5 comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, e' integrato
di 100 milioni di euro per l'anno 2009, 300 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2010 e 2011, da utilizzare a reintegro delle dotazioni finanziarie dei
programmi di spesa. 9. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 10. Per
l'anno 2009 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 507 e
508, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e la quota resa indisponibile per
detto anno, ai sensi del citato comma 507, e' portata in riduzione delle
relative dotazioni di bilancio. 11. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge
3 gennaio 1981, n. 7 e alla legge 26 febbraio 1987, n. 49 relative all'aiuto
pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo e' ridotta di 170 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2009. 12. L'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 896, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' ridotta di
183 milioni di euro per l'anno 2009. 13. All'articolo 1, comma 21, primo
periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 le parole "a singoli
capitoli," sono sostituite dalle seguenti: "ai singoli
programmi". 14. Fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 21 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, ai fini del controllo e monitoraggio della
spesa pubblica, la mancata segnalazione da parte del funzionario responsabile
dell'andamento della stessa in maniera tale da rischiare di non garantire il
rispetto delle originarie previsioni di spesa costituisce evento valutabile ai
fini della responsabilita' disciplinare. Ai fini della responsabilita'
contabile, il funzionario responsabile risponde del danno derivante dal mancato
rispetto dei limiti della spesa originariamente previsti, anche a causa della
mancata tempestiva adozione dei provvedimenti necessari ad evitare efficacemente
tale esito, nonche' dalle misure occorrenti per ricondurre la spesa entro i
predetti limiti. 15. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di
finanza pubblica, a decorrere dall'esercizio finanziario 2009, le
amministrazioni dello Stato, escluso il comparto della sicurezza e del
soccorso, possono assumere mensilmente impegni per importi non superiori ad un
dodicesimo della spesa prevista da ciascuna unita' previsionale di base, con
esclusione delle spese per stipendi, retribuzioni, pensioni e altre spese fisse
o aventi natura obbligatoria ovvero non frazionabili in dodicesimi, nonche' per
interessi, poste correttive e compensative delle entrate, comprese le
regolazioni contabili, accordi internazionali, obblighi derivanti dalla
normativa comunitaria, annualita' relative ai limiti di impegno e rate di
ammortamento mutui. La violazione del divieto di cui al presente comma rileva
agli effetti della responsabilita' contabile. Titolo III STABILIZZAZIONE DELLA
FINANZA PUBBLICA Capo I Bilancio dello stato Art. 61. Potenziamento degli
strumenti di controllo e monitoraggio della spesa della Corte dei conti 1. Le
sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di cui all'articolo 7,
comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, di concerto con il Presidente della
Corte, anche a richiesta delle competenti commissioni dei Consigli regionali,
possono effettuare controlli su gestioni pubbliche in corso di svolgimento
presso le amministrazioni regionali. 2. Ove accerti gravi irregolarita' o
deviazioni da obiettivi, procedure o tempi di attuazione stabiliti da norme o
da direttive dell'organo esecutivo regionale, la sezione regionale di
controllo, con decreto motivato, puo' intimare agli organi amministrativi
competenti per la gestione controllata l'immediata sospensione sia dell'impegno
di somme gia' stanziate sui pertinenti capitoli di spesa, sia del pagamento di
somme impegnate. 3. Il decreto presidenziale diviene efficace mediante
comunicazione all'amministrazione, anche con strumenti telematici idonei allo
scopo, ed e' contestualmente trasmesso in copia al Ministro dell'economia e
delle finanze. 4. Qualora nel corso di un controllo concomitante emergano
rilevanti ritardi rispetto a quanto previsto da norme, nazionali o comunitarie,
o da direttive degli organi esecutivi competenti nella realizzazione di piani o
programmi o nell'assunzione di impegni o erogazione di spese, contributi o
trasferimenti di fondi, la Corte ne accerta, in contraddittorio con
l'amministrazione, le cause d'ordine finanziario, procedurale o organizzativo e
ne da' notifica all'amministrazione competente ed al Ministro dell'economia e
delle finanze. 6. L'amministrazione competente ha obbligo di conformarsi
all'accertamento della Corte, adottando i provvedimenti idonei a rimuovere gli impedimenti.
Art. 62. Contenimento dell'indebitamento delle regioni e degli enti locali 1.
Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica e nel rispetto dei
principi di coordinamento della finanza pubblica previsti agli articoli 119 e
120 della Costituzione, alle regioni, alle province autonome di Trento e
Bolzano e agli enti locali e' fatto divieto di stipulare fino alla data di
entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, contratti relativi agli
strumenti finanziari derivati previsti all'articolo 1, comma 3, del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonche' di ricorrere all'indebitamento
attraverso contratti che non prevedano modalita' di rimborso mediante rate di
ammortamento comprensive di capitale e interessi. La durata dei piani di
ammortamento non puo' essere superiore a trent'anni, ivi comprese eventuali
operazioni di rifinanziamento o rinegoziazione ammesse dalla legge. E comunque
per il periodo di un anno decorrente dalla data di entrata in vigore del
presente decreto. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la
Banca d'Italia e la Commissione nazionale delle societa' e della borsa, con
regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, individua la tipologia degli strumenti finanziari derivati
che i soggetti di cui al comma 1 possono stipulare e stabilisce i criteri e le
condizioni per la conclusione delle relative operazioni. 3. Restano salve tutte
le disposizioni in materia di indebitamento delle regioni, delle province
autonome di Trento e Bolzano e degli enti locali che non siano in contrasto con
quelle le disposizioni del presente articolo. Art. 63. Esigenze prioritarie 1.
L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e' incrementata di euro 90 milioni per l'anno 2008, per
il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di
pace. A tal fine e' integrato l'apposito fondo nell'ambito dello stato di
previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze. 2. La
disposizione di cui all'articolo 1, comma 621, lettera a), della legge 27
dicembre 2006, n. 296, non si applica limitatamente all'anno 2008. 3. In
relazione alle necessita' connesse alle spese di funzionamento delle istituzioni
scolastiche il "Fondo per il funzionamento delle istituzioni
scolastiche" di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre
2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), iscritto nello stato di previsione del
Ministero della pubblica istruzione e' incrementato dell'importo di euro 200
milioni per l'anno 2008. 4. Per far fronte alle esigenze del Gruppo Ferrovie
dello Stato S.p.a. e' autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per l'anno
2008. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' definita la
destinazione del contributo. 5. Per far fronte alle obbligazioni gia' assunte
per la realizzazione di interventi previsti nel contratto di programma
2003-2005 e in Accordi pregressi, a valere su residui passivi degli anni 2002 e
precedenti, la Societa' ANAS S.p.a. e' autorizzata ad utilizzare, in via di
anticipazione, le disponibilita' giacenti sul conto di tesoreria n. 20060, con
obbligo di reintegro entro il 31 dicembre 2008, previa presentazione di
apposita ricognizione riguardante il fabbisogno correlato all'attuazione degli
interventi per il corrente esercizio e per l'anno 2009. 6. L'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, relativa al
Fondo per l'occupazione e' incrementata di euro 700 milioni per l'anno 2009. 7.
L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8
novembre 2000, n. 328, relativa al Fondo da ripartire per le politiche sociali,
come determinata dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e'
integrata di 300 milioni di euro per l'anno 2009. 8. Nello stato di previsione
della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze e' costituito un
apposito fondo, con una dotazione finanziaria di 500 milioni di euro per l'anno
2009, per il finanziamento, con appositi provvedimenti normativi, delle misure
di proroga di agevolazioni fiscali riconosciute a legislazione vigente. 9.
All'articolo 1, comma 282, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, le parole "quadriennio 2005-2008" sono sostituite dalle
seguenti: "periodo 2005-2011". 10. Al fine di garantire le necessarie
risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato occorrenti per i rinnovi
contrattuali e gli adeguamenti retributivi del personale delle amministrazioni
statali nonche' per l'attuazione delle misure di cui all'articolo 78, il Fondo
per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma
5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' integrato dell'importo di 500 milioni
di euro per l'anno 2008 e di 2.740 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
11. All'articolo 2, comma 488, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel rispetto del limite del 7 per
cento dei fondi disponibili, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro (INAIL) e' autorizzato a procedere, in forma diretta,
alla realizzazione di investimenti per infrastrutture di interesse regionale
nel limite di 75 milioni di euro per l'anno 2008.". 12. Per promuovere lo
sviluppo economico e rimuovere gli squilibri economico-sociali e' istituito,
nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti, il
Fondo per la promozione e il sostegno dello sviluppo del trasporto pubblico locale,
con una dotazione di 113 milioni di euro per l'anno 2008, di 130 milioni di
euro per l'anno 2009 e di 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e
2011. Per gli anni successivi, al finanziamento del Fondo si provvede ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni. Le risorse del Fondo sono destinate alle finalita' di
cui all'articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come
modificato dal comma 306, e di cui all'articolo 9 della legge 26 febbraio 1992,
n. 211, con le procedure e le modalita' previste da tali disposizioni. Gli
interventi finanziati, ai sensi e con le modalita' della legge 26 febbraio
1992, n. 211, con le risorse di cui al presente comma, individuati con decreto
del Ministro delle infrastrutture e trasporti, sono destinati al completamento
delle opere in corso di realizzazione in misura non superiore al 20 per cento.
Il finanziamento di nuovi interventi e' subordinato all'esistenza di parcheggi
di interscambio, ovvero alla loro realizzazione, che puo' essere finanziata con
le risorse di cui al presente comma. 13. La ripartizione delle risorse di cui
al comma 12 tra le finalita' ivi previste e' definita con decreto del Ministro
delle infrastrutture e trasporti, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano. In fase di prima applicazione, per il triennio 2008-2010, le risorse
sono ripartite in pari misura tra le finalita' previste. A decorrere dall'anno
2011 la ripartizione delle risorse tra le finalita' di cui al comma 13 e'
effettuata con il medesimo decreto, tenendo conto di principi di premialita'
che incentivino l'efficienza, l'efficacia e la qualita' nell'erogazione dei
servizi, la mobilita' pubblica e la tutela ambientale. All'articolo 1, comma
1032, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la lettera d) e' abrogata. Capo II
Contenimento della spesa per il pubblico impiego Art. 64. Disposizioni in
materia di organizzazione scolastica 1. Ai fini di una migliore qualificazione
dei servizi scolastici e di una piena valorizzazione professionale del
personale docente, a decorrere dall'anno scolastico 2009/2010, sono adottati
interventi e misure volti ad incrementare, gradualmente, di un punto il
rapporto alunni/docente, da realizzare comunque entro l'anno scolastico
2011/2012, per un accostamento di tale rapporto ai relativi standard europei.
2. Si procede, altresi', alla revisione dei criteri e dei parametri previsti
per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo,
tecnico ed ausiliario (ATA), in modo da conseguire, nel triennio 2009-2011 una
riduzione complessiva del 17 per cento della consistenza numerica della
dotazione organica determinata per l'anno scolastico 2007/2008. Per ciascuno
degli anni considerati, detto decremento non deve essere inferiore ad un terzo
della riduzione complessiva da conseguire, fermo restando quanto disposto
dall'articolo 2, commi 411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 3. Per
la realizzazione delle finalita' previste dal presente articolo, il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e previo parere
delle Commissioni Parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di
carattere finanziario, predispone, entro quarantacinque giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, un piano programmatico di interventi
volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e
strumentali disponibili, che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza
al sistema scolastico. 4. Per l'attuazione del piano di cui al comma 3, con uno
o piu' regolamenti da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto ed in modo da assicurare comunque la puntuale
attuazione del piano di cui al comma 3, in relazione agli interventi annuali
ivi previsti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, si provvede ad una
revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del
sistema scolastico, attenendosi ai seguenti criteri: a. razionalizzazione ed
accorpamento delle classi di concorso, per una maggiore flessibilita'
nell'impiego dei docenti; b. ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi
ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e
dei relativi quadri orari, con particolare riferimento agli istituti tecnici e
professionali; c. revisione dei criteri vigenti in materia di formazione delle
classi; d. rimodulazione dell'attuale organizzazione didattica della scuola
primaria; e. revisione dei criteri e dei parametri vigenti per la
determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale
docente ed ATA, finalizzata ad una razionalizzazione degli stessi; f.
ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei centri di istruzione per
gli adulti, ivi compresi i corsi serali, previsto dalla vigente normativa. 5. I
dirigenti del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
compresi i dirigenti scolastici, coinvolti nel processo di razionalizzazione di
cui al presente articolo, ne assicurano la compiuta e puntuale realizzazione.
Il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, verificato e valutato
sulla base delle vigenti disposizioni anche contrattuali, comporta
l'applicazione delle misure connesse alla responsabilita' dirigenziale previste
dalla predetta normativa. 6. Fermo restando il disposto di cui all'articolo 2,
commi 411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dall'attuazione dei
commi 1, 2, 3, e 4 del presente articolo, devono derivare per il bilancio dello
Stato economie lorde di spesa, non inferiori a 456 milioni di euro per l'anno
2009, a 1.650 milioni di euro per l'anno 2010, a 2.538 milioni di euro per
l'anno 2011 e a 3.188 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. 7. Ferme
restando le competenze istituzionali di controllo e verifica in capo al
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e al Ministero
dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri e' costituito, contestualmente all'avvio dell'azione programmatica e
senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, un comitato di verifica
tecnico-finanziaria composto da rappresentanti del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e del Ministero dell'economia e delle finanze,
con lo scopo di monitorare il processo attuativo delle disposizioni di cui al
presente articolo, al fine di assicurare la compiuta realizzazione degli
obiettivi finanziari ivi previsti, segnalando eventuali scostamenti per le
occorrenti misure correttive. Ai componenti del Comitato non spetta alcun
compenso ne' rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto. 8. Al fine di garantire
l'effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio di cui al comma 6, si
applica la procedura prevista dall'articolo 1, comma 621, lettera b), della
legge 27 dicembre 2006, n. 296. 9. Una quota parte delle economie di spesa di
cui al comma 6 e' destinata, nella misura del 30 per cento, ad incrementare le
risorse contrattuali stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione ed
allo sviluppo professionale della carriera del personale della Scuola a
decorrere dall'anno 2010, con riferimento ai risparmi conseguiti per ciascun
anno scolastico. Gli importi corrispondenti alle indicate economie di spesa
vengono iscritti in bilancio in un apposito Fondo istituito nello stato di
previsione del Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca, a
decorrere dall'anno successivo a quello dell'effettiva realizzazione
dell'economia di spesa, e saranno resi disponibili in gestione con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca subordinatamente alla
verifica dell'effettivo ed integrale conseguimento delle stesse rispetto ai
risparmi previsti. Art. 65. Forze armate 1. In coerenza al processo di
revisione organizzativa del Ministero della difesa e della politica di
riallocazione e ottimizzazione delle risorse, da perseguire anche mediante
l'impiego in mansioni tipicamente operative del personale utilizzato per compiti
strumentali, gli oneri previsti dalla tabella A allegata alla legge 14 novembre
2000, n. 331, nonche' dalla tabella C allegata allalegge 23 agosto 2004, n.
226, cosi' come rideterminati dall'articolo 1, comma 570, della legge 27
dicembre 2006, n. 296 e dall'articolo 2, comma 71, della legge 24 dicembre
2007, n. 244 sono ridotti del 7 per cento per l'anno 2009 e del 40 per cento a
decorrere dall'anno 2010. 2. A decorrere dall'anno 2010, i risparmi di cui al
comma 1 per la parte eccedente il 7 per cento, possono essere conseguiti in
alternativa anche parziale alle modalita' ivi previste, mediante specifici
piani di razionalizzazione predisposti dal Ministero della difesa in altri
settori di spesa. 3. Dall'attuazione del comma 1 devono conseguire economie di spesa
per un importo non inferiore a 304 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.
Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio di
cui al presente comma, in caso di accertamento di minori economie, si provvede
a ridurre le dotazioni complessive di parte corrente dello stato di previsione
del Ministero della difesa ad eccezione di quelle relative alle competenze
spettanti al personale del dicastero medesimo. Art. 66. Turn over 1. Le
amministrazioni di cui al presente articolo provvedono, entro il 31 dicembre
2008 a rideterminare la programmazione triennale del fabbisogno di personale in
relazione alle misure di razionalizzazione, di riduzione delle dotazioni
organiche e di contenimento delle assunzioni previste dal presente decreto. 2.
All'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le parole
"per gli anni 2008 e 2009" sono sostituite dalle parole "per
l'anno 2008" e le parole "per ciascun anno" sono sostituite
dalle parole "per il medesimo anno". 3. Per l'anno 2009 le
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296 possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di
mobilita', ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un
contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al
10 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente.
In ogni caso il numero delle unita' di personale da assumere non puo' eccedere,
per ciascuna amministrazione, il 10 per cento delle unita' cessate nell'anno
precedente. 4. All'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
le parole "per gli anni 2008 e 2009" sono sostituite dalle seguenti:
"per l'anno 2008". 5. Per l'anno 2009 le amministrazioni di cui all'articolo
1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere alla
stabilizzazione di personale in possesso dei requisiti ivi richiamati nel
limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una
spesa pari al 10 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute
nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unita' di personale da
stabilizzare non puo' eccedere, per ciascuna amministrazione, il 10 per cento
delle unita' cessate nell'anno precedente. 6. L'articolo 1, comma 527, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 e' sostituito dal seguente: "Per l'anno
2008 le amministrazioni di cui al comma 523 possono procedere ad ulteriori
assunzioni di personale a tempo indeterminato, previo effettivo svolgimento
delle procedure di mobilita', nel limite di un contingente complessivo di
personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a
regime. A tal fine e' istituito un apposito fondo nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze pari a 25 milioni di euro per l'anno
2008 ed a 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. Le autorizzazioni ad
assumere sono concesse secondo le modalita' di cui all'articolo 39, comma
3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.".
7. Il comma 102 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e'
sostituito dal seguente: "Per gli anni 2010 e 2011, le amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono
procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di
mobilita', ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un
contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al
20 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In
ogni caso il numero delle unita' di personale da assumere non puo' eccedere,
per ciascun anno, il 20 per cento delle unita' cessate nell'anno precedente. 8.
Sono abrogati i commi 103 e 104 dell'articolo 3, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244. 9. Per l'anno 2012, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere, previo effettivo
svolgimento delle procedure di mobilita', ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente
corrispondente ad una spesa pari al 50 per cento di quella relativa al
personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unita' di
personale da assumere non puo' eccedere il 50 per cento delle unita' cessate
nell'anno precedente. 10. Le assunzioni di cui ai commi 3, 5, 7 e 9 sono
autorizzate secondo le modalita' di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, previa richiesta
delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle
cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e
dall'individuazione delle unita' da assumere e dei correlati oneri, asseverata
dai relativi organi di controllo. 11. I limiti di cui ai commi 3, 7 e 9 si
applicano anche alle assunzioni del personale di cui all'articolo 3 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Le limitazioni
di cui ai commi 3, 7 e 9 non si applicano alle assunzioni di personale
appartenente alle categorie protette e a quelle connesse con la
professionalizzazione delle forze armate cui si applica la specifica disciplina
di settore. 12. All'articolo 1, comma 103 della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
come modificato da ultimo dall'articolo 3, comma 105 della legge 24 dicembre
2007, n. 244 le parole "A decorrere dall'anno 2011" sono sostituite
dalle parole "A decorrere dall'anno 2013". 13. Le disposizioni di cui
al comma 7 trovano applicazione, per il triennio 2009-2011 fermi restando i
limiti di cui all'articolo 1, comma 105 della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
nei confronti del personale delle universita'. Nei limiti previsti dal presente
comma e' compreso, per l'anno 2009, anche il personale oggetto di procedure di
stabilizzazione in possesso degli specifici requisiti previsti dalla normativa
vigente. Nei confronti delle universita' per l'anno 2012 si applica quanto
disposto dal comma 9. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano
alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette. In relazione
a quanto previsto dal presente comma, l'autorizzazione legislativa di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge n. 537 del 1993, concernente il
fondo per il finanziamento ordinario delle universita', e' ridotta di 63,5
milioni di euro per l'anno 2009, di 190 milioni di euro per l'anno 2010, di 316
milioni di euro per l'anno 2011, di 417 milioni di euro per l'anno 2012 e di
455 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. 14. Per il triennio 2010-2012
gli enti di ricerca possono procedere, previo effettivo svolgimento delle
procedure di mobilita', ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nei
limiti di cui all'articolo 1, comma 643 di cui alla legge 27 dicembre 2006, n.
296. In ogni caso il numero delle unita' di personale da assumere in ciascuno
dei predetti anni non puo' eccedere le unita' cessate nell'anno precedente.
Art. 67. Norme in materia di contrattazione integrativa e di controllo dei
contratti nazionali ed integrativi 1. Le risorse determinate, per l'anno 2007,
ai sensi dell'articolo 12, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 e successive
modificazioni, sono ridotte del 10% ed un importo pari a 20 milioni di euro e'
destinato al fondo di assistenza per i finanzieri di cui alla legge 20 ottobre
1960, n. 1265. 2. Per l'anno 2009, nelle more di un generale riordino della
materia concernente la disciplina del trattamento economico accessorio, ai
sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo n. 165 del 2001, rivolta a definire
una piu' stretta correlazione di tali trattamenti alle maggiori prestazioni
lavorative e allo svolgimento di attivita' di rilevanza istituzionale che
richiedono particolare impegno e responsabilita', tutte le disposizioni
speciali, di cui all'allegato B, che prevedono risorse aggiuntive a favore dei
fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle
Amministrazioni statali, sono disapplicate. 3. A decorrere dall'anno 2010 le
risorse previste dalle disposizioni di cui all'allegato 1, che vanno a
confluire nei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle
Amministrazioni statali, sono ridotte del 20% e sono utilizzate sulla base di
nuovi criteri e modalita' di cui al comma 2 che tengano conto dell'apporto
individuale degli uffici e dell'effettiva applicazione ai processi di
realizzazione degli obiettivi istituzionali indicati dalle predette leggi. 4. I
commi 2 e 3, trovano applicazione nei confronti di ulteriori disposizioni
speciali che prevedono risorse aggiuntive a favore dei Fondi per il
finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 189, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. 5. Per le
medesime finalita' di cui al comma 1, va ridotta la consistenza dei Fondi per
il finanziamento della contrattazione integrativa delle Amministrazioni di cui
al comma 189 dell'articolo 1, della legge 266 del 2005. Conseguentemente il
comma 189, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005 n, 266 e' cosi'
sostituito: "189. A decorrere dall'anno 2009, l'ammontare complessivo dei
fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle
amministrazioni dello Stato, delle agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui
agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, degli enti pubblici non economici, inclusi gli enti
di ricerca e quelli pubblici indicati all'articolo 70, comma 4, del medesimo
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delle universita', determinato ai
sensi delle rispettive normative contrattuali, non puo' eccedere quello
previsto per l'anno 2004 come certificato dagli organi di controllo di cui
all'articolo 48, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, ove
previsto, all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni ridotto del 10 per cento.". 6. Le somme
provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente articolo sono versate
annualmente dagli Enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria
entro il mese di ottobre all'entrata del bilancio dello Stato con imputazione
al capo X, capitolo 2368. 7. All'articolo 47 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 6 e'
sostituito dal seguente: "6. In caso di certificazione non positiva della
Corte dei Conti le parti contraenti non possono procedere alla sottoscrizione
definitiva dell'ipotesi di accordo. Il Presidente dell'Aran, sentito il
Comitato di settore ed il Presidente del Consiglio dei Ministri, provvede alla
riapertura delle trattative ed alla sottoscrizione di una nuova ipotesi di
accordo adeguando i costi contrattuali ai fini della certificazione. In seguito
alla sottoscrizione della nuova ipotesi si riapre la procedura di
certificazione prevista dai commi precedenti. Nel caso in cui la certificazione
non positiva sia limitata a singole clausole contrattuali l'ipotesi puo' essere
sottoscritta definitivamente ferma restando l'inefficacia delle clausole
contrattuali non positivamente certificate."; b) il comma 7 e' sostituito
dal seguente: "7. L'ipotesi di accordo e' trasmessa dall'Aran, corredata
dalla prescritta relazione tecnica, al comitato di settore ed al Presidente del
Consiglio dei Ministri entro 7 giorni dalla data di sottoscrizione. Il parere
del Comitato di settore e del Consiglio dei Ministri si intende reso
favorevolmente trascorsi quindici giorni dalla data di trasmissione della
relazione tecnica da parte dell'Aran. La procedura di certificazione dei
contratti collettivi deve concludersi entro quaranta giorni dalla
sottoscrizione dell'ipotesi di accordo decorsi i quali i contratti sono
efficaci, fermo restando che, ai fini dell'esame dell'ipotesi di accordo da
parte del Consiglio dei Ministri, il predetto termine puo' essere sospeso una
sola volta e per non piu' di quindici giorni, per motivate esigenze istruttorie
dei comitati di settore o del Presidente del Consiglio dei Ministri. L'ARAN
provvede a fornire i chiarimenti richiesti entro i successivi sette giorni. La
deliberazione del Consiglio dei Ministri deve essere comunque essere adottata
entro otto giorni dalla ricezione dei chiarimenti richiesti, o dalla scadenza
del termine assegnato all'Aran, fatta salva l'autonomia negoziale delle parti
in ordine ad un'eventuale modifica delle clausole contrattuali. In ogni caso i
contratti per i quali non si sia conclusa la procedura di certificazione
divengono efficaci trascorso il cinquantacinquesimo giorno dalla sottoscrizione
dell'ipotesi di accordo. Resta escluso comunque dall'applicazione del presente
articolo ogni onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato anche
nell'ipotesi in cui i comitati di settore delle amministrazioni di cui
all'articolo 41, comma 3, non si esprimano entro il termine di cui al comma 3
del presente articolo; c) dopo il comma 7 e' inserito il seguente comma:
"7-bis. Tutti i termini indicati dal presente articolo si intendono
riferiti a giornate lavorative.". 8. In attuazione dei principi di
responsabilizzazione e di efficienza della pubblica amministrazione, le
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, hanno l'obbligo di trasmettere
alla Corte dei Conti, tramite il Ministero economia e finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, entro il 31 maggio di ogni anno,
specifiche informazioni sulla contrattazione integrativa, certificate dagli
organi di controllo interno. 9. A tal fine, d'intesa con la Corte dei conti e
la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, il Ministero economia e finanze - Dipartimento della ragioneria
generale dello Stato integra le informazioni annualmente richieste con il
modello di cui all'articolo 40-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, predisponendo un'apposita scheda con le ulteriori informazioni di
interesse della Corte dei Conti volte tra l'altro ad accertare, oltre il
rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla vigente normativa in ordine alla
consistenza delle risorse assegnate ai fondi per la contrattazione integrativa
ed all'evoluzione della consistenza dei fondi e della spesa derivante dai
contratti integrativi applicati, anche la concreta definizione ed applicazione
di criteri improntati alla premialita', al riconoscimento del merito ed alla
valorizzazione dell'impegno e della qualita' della prestazione individuale, con
riguardo ai diversi istituti finanziati dalla contrattazione integrativa,
nonche' a parametri di selettivita', con particolare riferimento alle
progressioni economiche. 10. La Corte dei Conti utilizza tali informazioni,
unitamente a quelle trasmesse ai sensi del titolo V del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, ai fini del referto sul costo del lavoro e propone, in caso
di esorbitanza delle spese dai limiti imposti dai vincoli di finanza pubblica e
dagli indirizzi generali assunti in materia in sede di contrattazione
collettiva nazionale, interventi correttivi a livello di comparto o di singolo
ente. Fatte salve le ipotesi di responsabilita' previste dalla normativa
vigente, in caso di accertato superamento di tali vincoli le corrispondenti
clausole contrattuali sono immediatamente sospese ed e' fatto obbligo di
recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva. 11. Le
amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare in modo permanente sul proprio
sito web, con modalita' che garantiscano la piena visibilita' e accessibilita'
delle informazioni ai cittadini, la documentazione trasmessa annualmente
all'organo di controllo in materia di contrattazione integrativa. 12. In caso
di mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo, oltre alle
sanzioni previste dall'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e' fatto divieto alle amministrazioni di procedere a qualsiasi adeguamento
delle risorse destinate alla contrattazione integrativa. Il collegio dei
revisori di ciascuna amministrazione, o in sua assenza, l'organo di controllo
interno equivalente vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni del
presente articolo. Art. 68. Riduzione degli organismi collegiali e di
duplicazioni di strutture 1. Ai fini dell'attuazione del comma 2-bis
dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, improntato a criteri di
rigorosa selezione, per la valutazione della perdurante utilita' degli
organismi collegiali operanti presso la Pubblica Amministrazione e per
realizzare, entro il triennio 2009-2011, la graduale riduzione di tali
organismi fino al definitivo trasferimento delle attivita' ad essi demandati
nell'ambito di quelle istituzionali delle Amministrazioni, vanno esclusi dalla
proroga prevista dal comma 2-bis del citato decreto-legge n. 223 del 2006 gli
organismi collegiali: istituiti in data antecedente al 30 giugno 2004 da
disposizioni legislative od atti amministrativi la cui operativita' e'
finalizzata al raggiungimento di specifici obiettivi o alla definizione di
particolari attivita' previste dai provvedimenti di istituzione e non abbiano
ancora conseguito le predette finalita'; istituiti successivamente alla data
del 30 giugno 2004 che non operano da almeno due anni antecedenti alla data di
entrata in vigore del presente decreto; svolgenti funzioni riconducibili alle
competenze previste dai regolamenti di organizzazione per gli uffici di
struttura dirigenziale di 1° e 2° livello dell'Amministrazione presso la quale
gli stessi operano ricorrendo, ove vi siano competenze di piu' amministrazioni,
alla conferenza di servizi. 2. Nei casi in cui, in attuazione del comma 2-bis
dell'articolo 29 del citato decreto-legge n. 223 del 2006 venga riconosciuta
l'utilita' degli organismi collegiali di cui al comma 1, la proroga e' concessa
per un periodo non superiore a due anni. In sede di concessione della proroga prevista
dal citato comma 2-bis dovranno inoltre prevedersi ulteriori obiettivi di
contenimento dei trattamenti economici da corrispondere ai componenti
privilegiando i compensi collegati alla presenza a
quelli forfetari od onnicomprensivi stabilendo l'obbligo, a scadenza dei
contratti, di nominare componenti la cui sede di servizio coincida con la
localita' sede dell'organismo. 3. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta
del Ministro competente, sono individuati gli organismi collegiali ritenuti
utili sulla base dei criteri di cui ai precedenti commi, in modo tale da
assicurare un ulteriore contenimento della spesa non inferiore a quello
conseguito in attuazione del citato articolo 29 del decreto-legge n. 223 del
2006. 4. La riduzione di spesa prevista dal comma 1 dell'articolo 29 del citato
decreto-legge n. 223 del 2006 riferita all'anno 2006 si applica agli organismi
collegiali ivi presenti istituiti dopo l'entrata in vigore del citato
decreto-legge. 5. Al fine di eliminare duplicazioni organizzative e funzionali
nonche' di favorire una maggiore efficienza dei servizi e la razionalizzazione
delle procedure, le strutture amministrative che svolgono prevalentemente
attivita' a contenuto tecnico e di elevata specializzazione riconducibili a
funzioni istituzionali attribuite ad amministrazioni dello Stato centrali o
periferiche, sono soppresse e le relative competenze sono trasferite alle
Amministrazioni svolgenti funzioni omogenee. 6. In particolare sono soppresse
le seguenti strutture: a) Alto Commissario per la prevenzione ed il contrasto
della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica
amministrazione di cui all'articolo 1 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e
successive modificazioni. b) Alto Commissario per la lotta alla contraffazione
di cui all'articolo 1-quater del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 e all'articolo
4-bis del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla legge 11 marzo
2006, n. 81; c) Commissione per l'inquadramento del personale gia' dipendente
da organismi militari operanti nel territorio nazionale nell'ambito della
Comunita' Atlantica di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 9 marzo 1971,
n. 98. 7. Le amministrazioni interessate trasmettono al Dipartimento della
Funzione Pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria Generale dello Stato - i provvedimenti di attuazione del
presente articolo. 8. Gli organi delle strutture soppresse ai sensi del
presente articolo rimangono in carica per 60 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto al fine di gestire l'ordinato trasferimento delle
funzioni. I risparmi derivanti dal presente articolo sono destinati al
miglioramento dei saldi di finanza pubblica. Le amministrazioni interessate
trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
ragioneria generale dello Stato i provvedimenti di attuazione del presente
articolo. Art. 69. Progressione triennale 1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 la
progressione economica degli stipendi prevista dagli ordinamenti di
appartenenza per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si sviluppa in classi ed aumenti periodici
triennali con effetto sugli automatismi biennali in corso di maturazione al 1°
gennaio 2009 ferme restando le misure percentuali in vigore. 2. In relazione ai
risparmi relativi al sistema universitario, valutati in 40 milioni di euro per
l'anno 2009, in 80 milioni di euro per l'anno 2010, in 80 milioni di euro per
l'anno 2011, in 120 milioni di euro per l'anno 2012 e in 160 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2013, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, tenuto conto dell'articolazione del sistema universitario e
della distribuzione del personale interessato, definisce, d'intesa con il
Ministero dell'economia e delle finanze le modalita' di versamento, da parte
delle singole universita' delle relative risorse con imputazione al capo X,
capitolo 2368 dello stato di previsione delle entrate del Bilancio dello Stato,
assicurando le necessarie attivita' di monitoraggio. Art. 70. Esclusione di
trattamenti economici aggiuntivi per infermita' dipendente da causa di servizio
1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 nei confronti dei dipendenti delle
amministrazioni pubbliche ai quali sia stata riconosciuta un'infermita'
dipendente da causa di servizio ed ascritta ad una delle categorie della
tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981,
n. 834, fermo restando il diritto all'equo indennizzo e' esclusa l'attribuzione
di qualsiasi trattamento economico aggiuntivo previsto da norme di legge o
pattizie. 2. Con la decorrenza di cui al comma 1 sono conseguentemente abrogati
gli articoli 43 e 44 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290 e gli
articoli 117 e 120 del Regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458 e successive
modificazioni ed integrazioni. Art. 71. Assenze per malattia e per permesso
retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni 1. Per i periodi di
assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza e' corrisposto il
trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennita' o
emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonche'
di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento piu'
favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche
normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul
lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital,
nonche' per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie
salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma
costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e
concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento
dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per
incrementare i fondi per la contrattazione integrativa. 2. Nell'ipotesi di
assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in
ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene
giustificata esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica
rilasciata da struttura sanitaria pubblica. 3. L'Amministrazione dispone il
controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel
caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e
organizzative. Le fasce orarie di reperibilita' del lavoratore, entro le quali
devono essere effettuate le visite mediche di controllo, e' dalle ore 8.00 alle
ore 13.00 e dalle ore 14 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i non
lavorativi e i festivi. 4. La contrattazione collettiva ovvero le specifiche
normative di settore, fermi restando i limiti massimi delle assenze per
permesso retribuito previsti dalla normativa vigente, definiscono i termini e
le modalita' di fruizione delle stesse, con l'obbligo di stabilire una
quantificazione esclusivamente ad ore delle tipologie di permesso retribuito,
per le quali la legge, i regolamenti, i contratti collettivi o gli accordi
sindacali prevedano una fruizione alternativa in ore o in giorni. Nel caso di
fruizione dell'intera giornata lavorativa, l'incidenza dell'assenza sul monte
ore a disposizione del dipendente, per ciascuna tipologia, viene computata con
riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella
giornata di assenza. 5. Le assenze dal servizio dei dipendenti di cui al comma
1 non sono equiparate alla presenza in servizio ai
fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione
integrativa. Fanno eccezione le assenze per congedo di maternita', compresa
l'interdizione anticipata dal lavoro, e per congedo di paternita', le assenze
dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per
l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonche' le assenze previste
dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e per i soli
dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all'articolo 33,
comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 6. Le disposizioni del presente
articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi.
Art. 72. Personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di eta' per il
collocamento a riposo 1. Per gli anni 2009, 2010 e 2011 il personale in
servizio presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
le Agenzie fiscali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli Enti pubblici
non economici, le Universita', le Istituzioni ed Enti di ricerca nonche' gli
enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, puo' chiedere di essere esonerato dal servizio nel corso del quinquennio
antecedente la data di maturazione della anzianita' massima contributiva di 40
anni. La richiesta di esonero dal servizio deve essere presentata dai soggetti
interessati, improrogabilmente, entro il 1° marzo di ciascun anno a condizione
che entro l'anno solare raggiungano il requisito minimo di anzianita' contributivo
richiesto e non e' revocabile. La disposizione non si applica al personale
della Scuola. 2. E' data facolta' all'amministrazione, in base alle proprie
esigenze funzionali, di accogliere la richiesta dando priorita' al personale
interessato da processi di riorganizzazione della rete centrale e periferica o
di razionalizzazione o appartenente a qualifiche di personale per le quali e'
prevista una riduzione di organico. 3. Durante il periodo di esonero dal
servizio al dipendente spetta un trattamento temporaneo pari al cinquanta per
cento di quello complessivamente goduto, per competenze fisse ed accessorie, al
momento del collocamento nella nuova posizione. Ove durante tale periodo il
dipendente svolga in modo continuativo ed esclusivo attivita' di volontariato,
opportunamente documentata e certificata, presso organizzazioni non lucrative
di utilita' sociale, associazioni di promozione sociale, organizzazioni non
governative che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di
sviluppo, ed altri soggetti da individuare con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in
vigore del presente decreto, la misura del predetto trattamento economico
temporaneo e' elevata dal cinquanta al settanta per cento. Fino al collocamento
a riposo del personale in posizione di esonero gli importi del trattamento
economico posti a carico dei fondi unici di amministrazione non possono essere
utilizzati per nuove finalita'. 4. All'atto del collocamento a riposo per
raggiunti limiti di eta' il dipendente ha diritto al trattamento di quiescenza
e previdenza che sarebbe spettato se fosse rimasto in servizio. 5. Il
trattamento economico temporaneo spettante durante il periodo di esonero dal
servizio e' cumulabile con altri redditi derivanti da prestazioni lavorative
rese dal dipendente come lavoratore autonomo o per collaborazioni e consulenze
con soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 o societa' e consorzi
dalle stesse partecipati. In ogni caso non e' consentito l'esercizio di
prestazioni lavorative da cui possa derivare un pregiudizio all'amministrazione
di appartenenza. 6. Le amministrazioni di appartenenza, in relazione alle economie
effettivamente derivanti dal collocamento in posizione di esonero dal servizio,
certificate dai competenti organi di controllo, possono procedere, previa
autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze ad assunzioni
di personale in via anticipata rispetto a quelle consentite dalla normativa
vigente per l'anno di cessazione dal servizio per limiti di eta' del dipendente
collocato in posizione di esonero. Tali assunzioni vengono scomputate da quelle
consentite in tale anno. 7. All'articolo 16 comma 1 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, dopo il primo periodo sono
aggiunti i seguenti: "In tal caso e' data facolta' all'amministrazione, in
base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, di accogliere la
richiesta in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal
richiedente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente
andamento dei servizi. La domanda di trattenimento va presentata
all'amministrazione di appartenenza dai ventiquattro ai dodici mesi precedenti
il compimento del limite di eta' per il collocamento a riposo previsto dal
proprio ordinamento." 8. Sono fatti salvi i trattenimenti in servizio in
essere alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli gia'
disposti con decorrenza anteriore al 31 dicembre 2008. 9. Le amministrazioni di
cui al comma 7 riconsiderano, con provvedimento motivato, tenuto conto di quanto
ivi previsto, i provvedimenti di trattenimento in servizio gia' adottati con
decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009. 10. I trattenimenti in servizio
gia' autorizzati con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010 decadono ed i
dipendenti interessati al trattenimento sono tenuti a presentare una nuova
istanza nei termini di cui al comma 7. 11. Nel caso di compimento
dell'anzianita' massima contributiva di 40 anni del personale dipendente, le
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono risolvere, fermo restando quanto
previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenze dei trattamenti
pensionistici, il rapporto lavoro con un preavviso di sei mesi. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno e della difesa
sono definiti gli specifici criteri e le modalita' applicative dei principi
della disposizione di cui al presente comma relativamente al personale dei
comparti sicurezza e difesa, tenendo conto delle rispettive peculiarita' ordinamentali.
Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano a magistrati e
professori universitari. Art. 73. Part time 1. All'articolo 1, comma 58, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al
primo periodo le parole: "avviene automaticamente" sono sostituite
dalle seguenti: "puo' essere concessa dall'amministrazione"; b) al
secondo periodo le parole "grave pregiudizio" sono sostituite da
"pregiudizio"; c) al secondo periodo le parole da: "puo' con
provvedimento motivato" fino a "non superiore a sei mesi" sono
soppresse; d) all'ultimo periodo, dopo le parole: "il Ministro della
funzione pubblica e con il Ministro del tesoro" sono sostituite dalle
seguenti: "Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e
il Ministro dell'economia e delle finanze". 2. All'articolo 1, comma 59,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "al 50" sono sostituite dalle seguenti: "al
70"; b) dopo le parole predetti risparmi, le parole da "puo' essere
utilizzata" fino a "dei commi da 45 a 55" sono sostituite dalle
seguenti: "e' destinata, secondo le modalita' ed i criteri stabiliti dalla
contrattazione integrativa, ad incentivare la mobilita' del personale
esclusivamente per le amministrazioni che dimostrino di aver provveduto ad
attivare piani di mobilita' e di riallocazione mediante trasferimento di
personale da una sede all'altra dell'amministrazione stessa."; c) le
parole da "L'ulteriore quota" fino a "produttivita' individuale
e collettiva" sono soppresse. Art. 74. Riduzione degli assetti
organizzativi 1. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
ivi inclusa la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le agenzie, incluse le
agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, gli enti
pubblici non economici, gli enti di ricerca, nonche' gli enti pubblici di cui
all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni ed integrazioni, provvedono entro il 31 ottobre 2008,
secondo i rispettivi ordinamenti: a) a ridimensionare gli assetti organizzativi
esistenti, secondo principi di efficienza, razionalita' ed economicita', operando
la riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di
livello non generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e al 15
per cento di quelli esistenti. A tal fine le amministrazioni adottano misure
volte: alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni istituzionali,
attraverso il riordino delle competenze degli uffici; all'unificazione delle
strutture che svolgono funzioni logistiche e strumentali, salvo specifiche
esigenze organizzative, derivanti anche dalle connessioni con la rete
periferica, riducendo, in ogni caso, il numero degli uffici dirigenziali di
livello generale e di quelli di livello non generale adibiti allo svolgimento
di tali compiti. Le dotazioni organiche del personale con qualifica
dirigenziale sono corrispondentemente ridotte, ferma restando la possibilita'
dell'immissione di nuovi dirigenti, nei termini previsti dall'articolo 1, comma
404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296; b) a ridurre il
contingente di personale adibito allo svolgimento di compiti
logistico-strumentali e di supporto in misura non inferiore al dieci per cento
con contestuale riallocazione delle risorse umane eccedenti tale limite negli
uffici che svolgono funzioni istituzionali; c) alla rideterminazione delle dotazioni
organiche del personale non dirigenziale, apportando una riduzione non
inferiore al dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero dei
posti di organico di tale personale. 2. Ai fini dell'attuazione delle misure di
cui al comma 1, le amministrazioni possono disciplinare, mediante appositi
accordi, forme di esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali,
compresa la gestione del personale, nonche' l'utilizzo congiunto delle risorse
umane in servizio presso le strutture centrali e periferiche. 3. Con i medesimi
provvedimenti di cui al comma 1, le amministrazioni dello Stato rideterminano
la rete periferica su base regionale o interregionale, oppure, in alternativa,
provvedono alla riorganizzazione delle esistenti strutture periferiche
nell'ambito degli uffici territoriali di Governo nel rispetto delle procedure
previste dall'articolo 1, comma 404, lettera c), della legge 27 dicembre 2006,
n. 296. 4. Ai fini dell'attuazione delle misure previste dal comma 1, lettera
a), della presente disposizione da parte dei Ministeri si tiene conto delle
riduzioni apportate dai regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 1, comma
404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, avuto riguardo anche ai
Ministeri esistenti anteriormente alla data di entrata in vigore del
decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85. In considerazione delle esigenze di
compatibilita' generali nonche' degli assetti istituzionali, la Presidenza del
Consiglio dei Ministri assicura il conseguimento delle corrispondenti economie
con l'adozione di provvedimenti specifici del Presidente del Consiglio dei
Ministri adottati ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e
successive integrazioni e modificazioni, che tengono comunque conto dei criteri
e dei principi di cui al prente articolo. 5. Sino all'emanazione dei
provvedimenti di cui al comma 1 le dotazioni organiche sono provvisoriamente
individuate in misura pari ai posti coperti alla data del 30 giugno 2008. Sono
fatte salve le procedure concorsuali e di mobilita' avviate alla data di
entrata in vigore del presente decreto. 6. Alle amministrazioni che non abbiano
adempiuto a quanto previsto dai commi 1 e 4 e' fatto divieto di procedere ad
assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto. Art. 75.
Autorita' indipendenti 1. Le Autorita' indipendenti, in attesa della emanazione
della specifica disciplina di riforma di cui all'articolo 3, comma 45 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, entro quarantacinque giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto ed, in coerenza con i rispettivi
ordinamenti, riconsiderano le proprie politiche in materia di personale in base
ai principi di contenimento della relativa spesa desumibili dalle
corrispondenti norme di cui al presente decreto, predisponendo allo scopo,
appositi piani di adeguamento da inoltrare alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze. Nelle more delle
attivita' di verifica dei predetti piani, da completarsi entro i quarantacinque
giorni successivi alla ricezione, fatte salve eventuali motivate esigenze
istruttorie, e' fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a
qualsiasi titolo. 2. Presso le stesse Autorita' il trattamento economico del
personale gia' interessato dalle procedure di cui all'articolo 1, comma 519
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e' determinato al livello iniziale e senza
riconoscimento dell'anzianita' di servizio maturata nei contratti a termine o
di specializzazione, senza maggiori spese e con l'attribuzione di un assegno
"ad personam", riassorbibile e non rivalutabile pari all'eventuale
differenza tra il trattamento economico conseguito e quello spettante all'atto
del passaggio in ruolo. Art. 76. Spese di personale per gli enti locali e delle
camere di commercio 1. All'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296 e successive modificazioni e' aggiunto alla fine il seguente periodo:
"ai fini dell'applicazione della presente norma, costituiscono spese di
personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione continuata e
continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui
all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche' per
tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico
impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque
facenti capo all'ente". 2. L'articolo 3, comma 121, della legge 24
dicembre 2007, n. 244 e' abrogato. 3. L'articolo 82, comma 11, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni
e' sostituito dal seguente: "La corresponsione dei gettoni di presenza e' comunque
subordinata alla effettiva partecipazione del consigliere a consigli e
commissioni; il regolamento ne stabilisce termini e modalita". 4.
In caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno nell'esercizio
precedente e' fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a
qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i
rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione,
anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresi'
divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che
si configurino come elusivi della presente disposizione. 5. Ai fini del
concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di
finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilita' interno assicurano
la riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al
complesso delle spese correnti, con particolare riferimento alle dinamiche di
crescita della spesa per la contrattazione integrativa, tenuto anche conto
delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali. 6.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro
novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, previo accordo tra
Governo, regioni e autonomie locali da concludersi in sede di conferenza
unificata, sono definiti parametri e criteri di virtuosita', con correlati
obiettivi differenziati di risparmio, tenuto conto delle dimensioni
demografiche degli enti, delle percentuali di incidenza delle spese di
personale attualmente esistenti rispetto alla spesa corrente e dell'andamento
di tale tipologia di spesa nel quinquennio precedente. In tale sede sono
altresi' definiti: a) criteri e modalita' per estendere la norma anche agli
enti non sottoposti al patto di stabilita' interno; b) criteri e parametri -
con riferimento agli articoli 90 e 110 del decreto legislativo n. 267 del 2000
e considerando in via prioritaria il rapporto tra la popolazione dell'ente ed
il numero dei dipendenti in servizio - volti alla riduzione dell'affidamento di
incarichi a soggetti esterni all'ente, con particolare riferimento agli
incarichi dirigenziali e alla fissazione di tetti retributivi non superabili in
relazione ai singoli incarichi e di tetti di spesa complessivi per gli enti; c)
criteri e parametri - considerando quale base di riferimento il rapporto tra
numero dei dirigenti e dipendenti in servizio negli enti - volti alla riduzione
dell'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico. 7. Fino
all'emanazione del decreto di cui al comma 2 e' fatto divieto agli enti nei
quali l'incidenza delle spese di personale e' pari o superiore al 50% delle
spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con
qualsivoglia tipologia contrattuale. 8. Il personale delle aziende speciali
create dalle camere di commercio non puo' transitare, in caso di cessazione
dell'attivita' delle aziende medesime, alle camere di commercio di riferimento,
se non previa procedura selettiva di natura concorsuale e, in ogni caso, a
valere sui contingenti di assunzioni effettuabili in base alla vigente
normativa. Sono disapplicate le eventuali disposizioni statutarie o
regolamentari in contrasto con il presente articolo. Capo III Patto di
stabilita' interno Art. 77. Patto di stabilita' interno 1. Ai fini della tutela
dell'unita' economica della Repubblica, le regioni, le province autonome di
Trento e di Bolzano, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000
abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per
il triennio 2009/2011 nelle misure seguenti in termini di fabbisogno e
indebitamento netto: a) il settore regionale per 1.500, 2.300 e 4.060 milioni,
rispettivamente, per gli anni 2009, 2010 e 2011; b) il settore locale per
1.650, 2.900 e 5.140 milioni, rispettivamente, per gli anni 2009, 2010 e 2011.
2. Nel caso in cui non fossero approvate entro il 31 luglio 2008 le
disposizioni legislative per la disciplina del nuovo patto di stabilita'
interno, volta a conseguire gli effetti finanziari di cui al comma 1, gli stanziamenti
relativi agli interventi individuati nell'elenco 2 annesso alla presente legge
sono accantonati e possono essere utilizzati solo dopo l'approvazione delle
predette disposizioni legislative. Art. 78. Disposizioni urgenti per Roma
capitale 1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi strutturali
di risanamento della finanza pubblica e nel rispetto dei principi indicati
dall'articolo 119 della Costituzione, nelle more dell'approvazione della legge
di disciplina dell'ordinamento, anche contabile, di Roma Capitale ai sensi
dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione, con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, il Sindaco del comune di Roma, senza oneri
aggiuntivi a carico dello Stato e' nominato Commissario straordinario del
Governo per la ricognizione della situazione economico-finanziaria del comune e
delle societa' da esso partecipate, con esclusione di quelle quotate nei
mercati regolamentati, e per la predisposizione ed attuazione di un piano di
rientro dall'indebitamento pregresso. 2. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri: a) sono individuati gli istituti e gli strumenti
disciplinati dal Titolo VIII del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di
cui puo' avvalersi il Commissario straordinario, parificato a tal fine
all'organo straordinario di liquidazione, fermo restando quanto previsto al
comma 6; b) su proposta del Commissario straordinario, sono nominati tre
subcommissari, ai quali possono essere conferite specifiche deleghe dal
Commissario, uno dei quali scelto tra i magistrati ordinari, amministrativi e
contabili, uno tra i dirigenti della Ragioneria generale dello Stato e uno tra
gli appartenenti alla carriera prefettizia o dirigenziale del Ministero
dell'interno, collocati in posizione di fuori ruolo o di comando per l'intera
durata dell'incarico. Per l'espletamento degli anzidetti incarichi gli organi
commissariali non hanno diritto ad alcun compenso o indennita', oltre alla
retribuzione, anche accessoria, in godimento all'atto della nomina, e si
avvalgono delle strutture comunali. I relativi posti di organico sono
indisponibili per la durata dell'incarico. 3. La gestione commissariale del
comune assume, con bilancio separato rispetto a quello della gestione
ordinaria, tutte le entrate di competenza e tutte le obbligazioni assunte alla
data del 28 aprile 2008. Le disposizioni dei commi precedenti non incidono
sulle competenze ordinarie degli organi comunali relativamente alla gestione
del periodo successivo alla data del 28 aprile 2008. 4. Il piano di rientro,
con la situazione economico-finanziaria del comune e delle societa' da esso
partecipate di cui al comma 1, gestito con separato bilancio, entro il 30
settembre 2008, ovvero entro altro termine indicato nei decreti del Presidente
del Consiglio dei Ministri di cui ai commi 1 e 2, e' presentato dal Commissario
straordinario al Governo, che l'approva entro i successivi trenta giorni, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, individuando le coperture
finanziarie necessarie per la relativa attuazione nei limiti delle risorse allo
scopo destinate a legislazione vigente. E' autorizzata l'apertura di una
apposita contabilita' speciale. Al fine di consentire il perseguimento delle
finalita' indicate al comma 1, il piano assorbe, anche in deroga a disposizioni
di legge, tutte le somme derivanti da obbligazioni contratte, a qualsiasi
titolo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche non scadute,
e contiene misure idonee a garantire il sollecito rientro dall'indebitamento
pregresso. Il Commissario straordinario potra' recedere, entro lo stesso
termine di presentazione del piano, dalle obbligazioni contratte dal Comune
anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 5. Per
l'intera durata del regime commissariale di cui al presente articolo non puo'
procedersi alla deliberazione di dissesto di cui all'articolo 246, comma 1, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 6. I decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri di cui ai commi 1 e 2 prevedono in ogni caso
l'applicazione, per tutte le obbligazioni contratte anteriormente alla data di
emanazione del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei
commi 2, 3 e 4 dell'articolo 248 e del comma 12 dell'articolo 255 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Tutte le entrate del comune di competenza
dell'anno 2008 e dei successivi anni sono attribuite alla gestione corrente, di
competenza degli organi istituzionali dell'Ente. 7. Ai fini dei commi
precedenti, per il comune di Roma sono prorogati di sei mesi i termini previsti
per l'approvazione del rendiconto relativo all'esercizio 2007, per l'adozione
della delibera di cui all'articolo 193, comma 2, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 e per l'assestamento del bilancio relativo all'esercizio
2008. 8. Nelle more dell'approvazione del piano di rientro di cui al presente
articolo, la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. concede al comune di Roma una
anticipazione di 500 milioni di euro a valere sui primi futuri trasferimenti
statali ad esclusione di quelli compensativi per i mancati introiti di natura
tributaria. Capo IV Spesa sanitaria e per invalidita' Art. 79. Programmazione
delle risorse per la spesa sanitaria 1. Al fine di garantire il rispetto degli
obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per
il triennio 2009-2011: a) il finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui
concorre ordinariamente lo Stato e' confermato in 102.683 milioni di euro per
l'anno 2009, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 796,
lettera a) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'articolo 3, comma 139
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed e' determinato in 103.945 milioni di
euro per l'anno 2010 e in 106.265 milioni di euro per l'anno 2011, comprensivi
dell'importo di 50 milioni di euro, per ciascuno degli anni indicati, a titolo
di ulteriore finanziamento a carico dello Stato per l'ospedale Bambino Gesu'.
Restano fermi gli adempimenti regionali previsti dalla legislazione vigente,
nonche' quelli derivanti dagli accordi e dalle intese intervenute fra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; b) per gli anni 2010
e 2011 l'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato derivante da
quanto disposto dalla lettera a), rispetto al livello di finanziamento previsto
per l'anno 2009, e' subordinato alla stipula di una specifica intesa fra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi
dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, da sottoscriversi
entro il 31 luglio 2008, che, ad integrazione e modifica dell'accordo
Stato-regioni dell'8 agosto 2001, dell'intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005 e
dell'intesa Stato-regioni relativa al Patto per la salute del 5 ottobre 2006,
contempli norme di efficientamento del sistema e conseguente contenimento della
dinamica dei costi, al fine di non determinare tensioni nei bilanci regionali
extrasanitari e di non dover ricorrere necessariamente all'attivazione della
leva fiscale regionale. 2. Al fine di procedere al rinnovo degli accordi
collettivi nazionali con il personale convenzionato con il Servizio sanitario
nazionale per il biennio economico 2006-2007, il livello del finanziamento cui
concorre ordinariamente lo Stato, di cui al comma 1, lettera a), e'
incrementato di 184 milioni di euro per l'anno 2009 e di 69 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2010, anche per l'attuazione del Progetto Tessera Sanitaria
e, in particolare, per il collegamento telematico in rete dei medici e la
ricetta elettronica, di cui al comma 5-bis dell'articolo 50, della legge 24
novembre 2003, n. 326. 3. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre
2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.
222, il secondo periodo e' soppresso. Art. 80. Piano straordinario di verifica
delle invalidita' civili 1. L'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS)
attua, dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009, un piano straordinario di
200.000 accertamenti di verifica nei confronti dei titolari di benefici
economici di invalidita' civile. 2. Nel caso di accertata insussistenza dei
prescritti requisiti sanitari, si applica l'articolo 5, comma 5, del decreto
del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698. 3. Nei procedimenti
di verifica, compresi quelli in corso, finalizzati ad accertare, nei confronti
di titolari di trattamenti economici di invalidita' civile, la permanenza dei
requisiti sanitari necessari per continuare a fruire dei benefici stessi,
l'I.N.P.S. dispone la sospensione dei relativi pagamenti qualora l'interessato,
a cui sia stata notificata la convocazione, non si presenti a visita medica
senza giustificato motivo. Se l'invalido, entro novanta giorni dalla data di
notifica della sospensione ovvero della richiesta di giustificazione nel caso
in cui tale sospensione sia stata gia' disposta, non fornisce idonee
motivazioni circa la mancata presentazione a visita, l'I.N.P.S. provvede alla
revoca della provvidenza a decorrere dalla data della sospensione medesima.
Ove, invece, siano ritenute valide le giustificazioni addotte, verra'
comunicata la nuova data di visita medica alla quale l'interessato non potra'
sottrarsi, pena la revoca del beneficio economico dalla data di sospensione,
salvo i casi di visite domiciliari richieste dagli interessati o disposte
dall'amministrazione. Sono esclusi dalle disposizioni di cui al primo e al
secondo periodo del presente comma i soggetti ultrasettantenni, i minori nati
affetti da patologie e per i quali e' stata determinata una invalidita' pari al
100 per cento ed i soggetti affetti da patologie irreversibili per i quali, in
luogo della automatica sospensione dei pagamenti, si procede obbligatoriamente
alla visita domiciliare volta ad accertare la persistenza dei requisiti di
invalidita' necessari per il godimento dei benefici economici. 4. Qualora
l'invalido non si sottoponga agli ulteriori accertamenti specialistici,
eventualmente richiesti nel corso della procedura di verifica, la sospensione
dei pagamenti e la revoca del beneficio economico verranno disposte con le
medesime modalita' di cui al comma 2. 5. Ai titolari di patente di guida
speciale chiamati a visita per il rinnovo della patente stessa, gli uffici
della motorizzazione civile sono autorizzati a rilasciare un permesso di guida
provvisorio, valido sino all'esito finale delle procedure di rinnovo. 6. Nei
procedimenti giurisdizionali relativi ai verbali di visita emessi dalle
commissioni mediche di verifica, finalizzati all'accertamento degli stati di
invalidita' civile, cecita' civile e sordomutismo, nonche' ai provvedimenti di
revoca emessi dall'I.N.P.S. nella materia di cui al presente articolo la
legittimazione passiva spetta all'I.N.P.S. medesimo. 7. Con decreto del
ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti termini e modalita'
di attuazione del piano straordinario di cui al presente articolo, avuto
riguardo, in particolare, alla definizione di criteri selettivi in ragione
dell'incidenza territoriale dei beneficiari di prestazioni rispetto alla
popolazione residente nonche' alle sinergie con le diverse banche dati presenti
nell'ambito della amministrazioni pubbliche, tra le quali quelle con
l'amministrazione finanziaria e la motorizzazione civile. Titolo IV
PEREQUAZIONE TRIBUTARIA Capo I Misure fiscali Art. 81. Settori petrolifero e
del gas 1. Per le produzioni ottenute a decorrere dal 1° gennaio 2008 dalle
concessioni di coltivazione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25
novembre 1996, n. 625, al verificarsi delle condizioni previste nel comma 2, il
titolare unico o contitolare di ciascuna concessione e' tenuto a corrispondere
esclusivamente allo Stato il valore di un'aliquota del prodotto della
coltivazione ulteriore rispetto a quella gia' prevista dall'articolo 19 del
decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, determinata secondo quanto
previsto dal comma 4. 2. Il valore dell'ulteriore aliquota di prodotto e'
dovuto al verificarsi delle seguenti condizioni: a) per l'olio, nel caso in cui
la quotazione media annua del Brent dell'anno di riferimento espressa in euro
sia superiore almeno del 10 per cento a 55 euro per barile. La quotazione media
annua del Brent sara' determinata per ciascun anno come media delle quotazioni
di fine mese pubblicate dal Platts in dollari al barile per il greggio Brent
Dated e convertita in euro al barile sulla base del cambio medio annuo
euro/dollaro rilevato dalla Banca d'Italia. b) per il gas, nel caso in cui la
media annua dell'indice QE, di cui all'articolo 19, comma 5-bis, lettera b),
del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, dell'anno di riferimento sia
superiore almeno del 10 per cento a 0,5643 centesimi di euro/MJ. 3. Per gli
anni successivi al 2008, le suddette quotazioni di riferimento per l'olio e il
gas sono rideterminate tenendo conto delle variazioni annuali dei prezzi della
produzione di prodotti industriali e del costo del lavoro per unita' di
prodotto nell'industria con decreto del Ministero dello sviluppo economico di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. 4. Verificandosi le
condizioni di cui al comma 3, il valore dell'ulteriore aliquota di prodotto per
l'olio e per il gas da corrispondere allo Stato si determina: a) per le
quantita' di idrocarburi liquidi e gassosi estratti in terraferma e per le
quantita' di idrocarburi gassosi estratti in mare: 1) con l'aliquota del 2,1
per cento nel caso di incremento degli indici di cui alle lettere a) e b) del
comma 2 in misura pari al 10 per cento; 2) con l'aliquota dello 0,3 per cento
per ogni punto percentuale di incremento degli stessi indici ulteriore rispetto
al 10 per cento; b) per le quantita' di idrocarburi liquidi estratti in mare:
1) con l'aliquota dell'1,2 per cento nel caso di incremento dell'indice di cui
alla lettera a) del comma 2 in misura pari al 10 per cento; 2) con l'aliquota
dello 0,15 per cento per ogni punto percentuale di incremento dello stesso
indice ulteriore rispetto al 10 per cento. 5. Le quantita' esenti dal pagamento
dell'aliquota di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996,
n. 625, sono esenti anche dal pagamento dell'ulteriore aliquota di cui al comma
1. 6. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione del prelievo
dell'ulteriore aliquota di cui al comma 1, inclusa la disciplina sanzionatoria,
si applica quanto previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre
1996, n. 625, purche' compatibile con la natura esclusivamente erariale di tale
prelievo. 7. All'ulteriore aliquota di prodotto della coltivazione dovuta ai
sensi dei commi da 1 a 6 non si applicano le disposizioni di cui ai commi da 8
a 15. 8. A decorrere dall'anno 2008, per le concessioni di coltivazioni di cui
all'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, il titolare
unico o contitolare versa nel mese di novembre di ciascun anno a titolo
d'acconto del valore delle aliquote di prodotto dovuto per l'anno in corso un
importo pari al 100 per cento di quanto versato per l'anno precedente. 9. Il
versamento e' effettuato allo Stato, alle Regioni a statuto ordinario ed ai
Comuni interessati secondo le rispettive quote di competenza e con le stesse
modalita' previste per i versamenti di cui al predetto articolo 19, comma 8,
del decreto legislativo n. 625 del 1996. Limitatamente all'acconto relativo al
periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto,
le somme dovute allo Stato affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per
la successiva riassegnazione al fondo speciale istituito con il comma 29. Se
per l'anno precedente e' stata omessa la presentazione del prospetto di cui al
predetto articolo 19, comma 11, del decreto legislativo n. 625 del 1996,
l'acconto e' commisurato al 100 per cento del valore delle aliquote di prodotto
che avrebbe dovuto essere dichiarato con tale prospetto. 10. I versamenti in
acconto relativi al valore delle aliquote di prodotto della coltivazione dei
giacimenti di gas dovute allo Stato da cedere presso il mercato regolamentato
ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono determinati
valorizzando la produzione secondo il criterio di cui al predetto articolo 19,
comma 5-bis, lettera b). 11. In caso di omesso o insufficiente versamento
dell'acconto, si applica la disciplina sanzionatoria di cui all'articolo 13 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, oltre agli interessi di cui
all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602. Si applicano altresi' le disposizioni di cui all'articolo 13 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. 12. Le disposizioni del comma 11
non si applicano nel caso in cui: a) il versamento dovuto nei confronti di
ciascun ente impositore separatamente considerato e' inferiore a 100.000 euro;
b) quando l'acconto versato nei confronti di ciascun ente impositore
separatamente considerato e' inferiore a quello dovuto, ma non inferiore al 75
per cento del valore dell'aliquota di prodotto dovuto per l'anno in corso. Ai
fini del periodo precedente e' effettuata secondo il criterio di cui al comma 3
la valorizzazione delle aliquote di prodotto della coltivazione dei giacimenti
di gas dovute allo Stato da cedere presso il mercato regolamentato ai sensi
dell'articolo 11 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40. 13. Il credito risultante
dall'eccedenza dell'acconto versato rispetto a quanto dovuto nei confronti di
ciascun ente impositore e' rimborsata entro 90 giorni dalla presentazione del
prospetto di cui al predetto articolo 19, comma 8, del decreto legislativo n.
625 del 1996. Nel caso in cui il rimborso avvenga oltre tale termine maturano
gli stessi interessi di cui al comma 11. 14. La stessa eccedenza di cui al
comma 13 puo' essere utilizzata in compensazione di quanto dovuto in acconto o
a saldo nei confronti di altri enti impositori compensando prioritariamente: a)
le eccedenze nei confronti dei comuni con quanto dovuto alle rispettive regioni
di appartenenza; b) le eccedenze nei confronti delle regioni con quanto dovuto
allo Stato anche a titolo di imposta sul reddito delle societa'. 15. Il credito
di cui al comma 13 puo' essere ceduto ad altro titolare o contitolare di
concessione di coltivazione per essere compensato secondo quanto previsto dal
comma 14. 16. In dipendenza dell'andamento dell'economia e dell'impatto sociale
dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico, l'aliquota dell'imposta
sul reddito delle societa' di cui all'articolo 75 del Testo Unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e' applicata con una addizionale di 5,5 punti percentuali per i
soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di
ricavi superiore a 25 milioni di euro e che operano nei settori di seguito
indicati: a) ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi; b)
raffinazione petrolio, produzione o commercializzazione di benzine, petroli,
gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto e
gas naturale; c) produzione o commercializzazione di energia elettrica. 17. In
deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di
cui al comma 16 si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso alla
data di entrata in vigore del presente decreto. 18. E' fatto divieto agli
operatori economici dei settori richiamati al comma 16 di traslare l'onere
della maggiorazione d'imposta sui prezzi al consumo. L'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui
al precedente periodo. 19. Al testo unico delle imposte sui redditi approvato
con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, dopo
l'articolo 92 e' aggiunto il seguente: "Art. 92-bis (Valutazione delle
rimanenze di alcune categorie di imprese). - 1. La valutazione delle rimanenze
finali dei beni indicati all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b) e'
effettuata secondo il metodo della media ponderata o del "primo entrato
primo uscito", anche se non adottati in bilancio, dalle imprese il cui
volume di ricavi supera le soglie previste per l'applicazione degli studi di
settore, esercenti le attivita' di: a) ricerca e coltivazione di idrocarburi
liquidi e gassosi; b) raffinazione petrolio, produzione o commercializzazione
di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, di gas
di petrolio liquefatto e di gas naturale. 2. La disposizione di cui al comma 1
si applica anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi
contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1602/2002 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, ed anche a quelli che abbiano
esercitato, relativamente alla valutazione dei beni fungibili, l'opzione di cui
all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38. 3.
Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo si applicano le
disposizioni dei commi 1, 5 e 7, dell'articolo 92.". 20. Le disposizioni
di cui al comma 19 hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso
alla data di entrata in vigore del presente decreto. 21. Il maggior valore
delle rimanenze finali che si determina per effetto della prima applicazione
dell'articolo 92-bis, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con
decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, anche per
le imprese che si sono avvalse dell'opzione di cui all'articolo 13, commi 2 e
4, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, non concorre alla
formazione del reddito in quanto escluso ed e' soggetto ad un'imposta
sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul
reddito delle societa' e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive con
l'aliquota del 16 per cento. 22. L'imposta sostitutiva dovuta e' versata in
un'unica soluzione contestualmente al saldo dell'imposta personale dovuta per
l'esercizio di prima applicazione dell'articolo 92-bis del Testo Unico delle
imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n.
917, del 1986. Alternativamente, su opzione del contribuente puo' essere
versata in tre rate di eguale importo contestualmente al saldo delle imposte
sul reddito relative all'esercizio di prima applicazione dell'articolo 92-bis
del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente
della Repubblica n. 917, del 1986 e dei due esercizi successivi. Sulla seconda
e terza rata maturano interessi al tasso annuo semplice del 3 per cento. 23. Il
maggior valore assoggettato ad imposta sostitutiva si considera fiscalmente
riconosciuto dall'esercizio successivo a quello di prima applicazione
dell'articolo 92-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con
decreto del Presidente della Repubblica n. 917, del 1986; tuttavia fino al
terzo esercizio successivo: a) le svalutazioni determinate in base all'articolo
92, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del
Presidente della Repubblica n. 917, del 1986, fino a concorrenza del maggior
valore assoggettato ad imposta sostitutiva non concorrono alla formazione del
reddito ai fini delle imposte personali e dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive, ma determinano la riliquidazione della stessa imposta
sostitutiva. In tal caso l'importo corrispondente al 16 per cento di tali
svalutazioni e' computato in diminuzione delle rate di eguale importo ancora da
versare; l'eccedenza e' compensabile a valere sui versamenti a saldo ed in
acconto dell'imposta personale sul reddito; b) nel caso di conferimento
dell'azienda comprensiva di tutte o parte delle rimanenze di cui all'articolo
92-bis del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del
Presidente della Repubblica n. 917, del 1986, il diritto alla riliquidazione e
l'obbligo di versamento dell'imposta sostitutiva si trasferiscono sul
conferitario, solo nel caso in cui quest'ultimo non eserciti prima del
conferimento le attivita' di cui al predetto articolo 92-bis e adotti lo stesso
metodo di valutazione del conferente. In caso contrario, si rende definitiva
l'imposta sostitutiva in misura corrispondente al maggior valore delle
rimanenze conferite cosi' come risultante dall'ultima riliquidazione effettuata
dal conferente; fino a concorrenza di tale maggiore valore le svalutazioni
determinate dal conferitario in base all'articolo 92, comma 5, del Testo Unico
delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica
n. 917, del 1986, concorrono alla formazione del reddito per il 50 per cento
del loro ammontare fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2011. 24. Fino al
termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2011, nel caso di cessione
dell'azienda comprensiva di tutte o parte delle rimanenze di cui all'articolo
92-bis, del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, l'imposta sostitutiva in misura
corrispondente al maggior valore delle rimanenze cedute cosi' come risultante
dall'ultima riliquidazione effettuata dal cedente si ridetermina con l'aliquota
del 27,5 per cento. 25. L'applicazione dell'articolo 92-bis del Testo Unico
delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica
n. 917 del 1986, come introdotto dal comma 19, costituisce deroga ai sensi
dell'articolo 2423-bis del codice civile. 26. Il titolare unico ovvero il
contitolare di concessione di coltivazione di cui all'articolo 19 del decreto
legislativo 25 novembre 1996, n. 625, conferisce allo Stato una quota, espressa
in barili, pari all'uno per cento delle produzioni annue ottenute a decorrere
dal 1° luglio 2008 dalle concessioni di coltivazione. Il conferimento e'
effettuato annualmente nelle forme del versamento all'Erario, a decorrere dal
2009, entro il 31 luglio, di una somma pari al valore del prodotto da conferire
calcolato utilizzando la quotazione media annua del Brent per barile rilevata
nel periodo dal 1° luglio dell'anno precedente al 30 giugno dell'anno in corso.
27. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite le modalita' di applicazione
delle disposizioni di cui al comma 26. 28. Per la disciplina sanzionatoria si
applica quanto previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre
1996, n. 625. 29. E' istituito un Fondo speciale destinato al soddisfacimento
delle esigenze prioritariamente di natura alimentare e successivamente anche
energetiche dei cittadini meno abbienti. 30. Il Fondo e' alimentato: a) dalle
somme riscosse in eccesso dagli agenti della riscossione ai sensi dell'articolo
27 del presente decreto; b) dalle somme dovute allo Stato a titolo di acconto
delle aliquote di prodotto della coltivazione di idrocarburi ai sensi del comma
9 secondo periodo, del presente decreto; c) dalle somme versate dalle
cooperative a mutualita' prevalente di cui all'articolo 2, commi 25 e 26; d)
con trasferimenti dal bilancio dello Stato; e) con versamenti effettuati a
titolo spontaneo e solidale da parte di societa' ed enti operanti in specie nel
comparto energetico. 31. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
sono stabilite le modalita' di utilizzo del Fondo per la erogazione di aiuti
eccezionali in presenza di effettive situazioni di
bisogno. 32. In considerazione delle straordinarie tensioni cui sono sottoposti
i prezzi dei generi alimentari e il costo delle bollette energetiche, al fine
di soccorrere le fasce deboli di popolazione in stato di particolare bisogno e
su domanda di queste, e' concessa ai cittadini residenti che versano in
condizione di maggior disagio economico, individuati ai sensi del successivo
comma, una carta acquisti finalizzata all'acquisto di tali beni e servizi, con
onere a carico dello Stato. 33. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, disciplina, nei
limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente: a) i criteri e le
modalita' di individuazione dei titolari del beneficio di cui al comma 32,
tenendo conto dell'eta' dei cittadini, dei trattamenti pensionistici e di altre
forme di sussidi e trasferimenti gia' ricevuti dallo Stato, della situazione
economica del nucleo familiare; b) l'ammontare del beneficio unitario; c) le
modalita' e i limiti per la fruizione del beneficio. 34. Ai fini
dell'attuazione dei commi 32 e 33, che in ogni caso deve essere conseguita
entro il 30 settembre 2008, il Ministero dell'economia e delle finanze puo'
avvalersi di altre amministrazioni, enti pubblici o di Sogei S.p.a. 35. Il
Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero uno dei soggetti di cui questo
si avvale ai sensi del comma 34, individua: a) i titolari del beneficio di cui
al comma 32, in conformita' alla disciplina di cui al comma 33; b) il gestore
del servizio integrato di gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti
amministrativi, tenendo conto della disponibilita' di una rete distributiva
diffusa in maniera capillare sul territorio della Repubblica, che possa fornire
funzioni di sportello relative all'attivazione della carta e alla gestione dei
rapporti amministrativi, al fine di minimizzare gli oneri, anche di
spostamento, dei titolari del beneficio, e tenendo conto altresi' di precedenti
esperienze in iniziative di erogazione di contributi pubblici. 36. Le pubbliche
amministrazioni e gli enti pubblici che detengono informazioni funzionali
all'individuazione dei titolari del beneficio di cui al comma 32 o
all'accertamento delle dichiarazioni da questi effettuate per l'ottenimento
dello stesso, forniscono, in conformita' alle leggi che disciplinano i
rispettivi ordinamenti, dati, notizie, documenti e ogni ulteriore
collaborazione richiesta dal Ministero dell'economia e delle finanze o dalle
amministrazioni o enti di cui questo si avvale, secondo gli indirizzi da questo
impartiti. 37. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con apposite
convenzioni, promuove il concorso del settore privato al supporto economico in
favore dei titolari delle carte acquisti. 38. Agli oneri derivanti
dall'attuazione dei commi da 32 a 37 si provvede mediante utilizzo del Fondo di
cui ai commi da 29 a 31. Art. 82. Banche, assicurazioni, fondi di investimento
immobiliari "familiari" e cooperative 1. All'articolo 96 del Testo
Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
"5-bis. Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo
periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta
nei limiti del 96 per cento del loro ammontare. Nell'ambito del consolidato
nazionale di cui agli articoli da 117 a 129, l'ammontare complessivo degli
interessi passivi maturati in capo a soggetti partecipanti al consolidato a
favore di altri soggetti partecipanti sono integralmente deducibili sino a
concorrenza dell'ammontare complessivo degli interessi passivi maturati in capo
ai soggetti partecipanti a favore di soggetti estranei al consolidato. La
societa' o ente controllante opera la deduzione integrale degli interessi
passivi di cui al periodo precedente in sede di dichiarazione di cui
all'articolo 122, apportando la relativa variazione in diminuzione della somma
algebrica dei redditi complessivi netti dei soggetti partecipanti.". 2. In
deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di
cui al comma 5-bis dell'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi
approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917, del 1986, come
introdotto dal comma 1, si applicano a decorrere dal periodo di imposta in
corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Limitatamente al
medesimo periodo d'imposta gli interessi passivi di cui al citato comma 5-bis
sono deducibili nei limiti del 97 per cento del loro ammontare. 3. Al decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche: a)
all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente:
"Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della
produzione nella misura del 96 per cento del loro ammontare."; b)
all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente:
"Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della
produzione nella misura del 96 per cento del loro ammontare."; c)
all'articolo 7, comma 2, e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Gli
interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella
misura del 96 per cento del loro ammontare.". 4. In deroga all'articolo 3
della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 3 si
applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in
vigore del presente decreto. Limitatamente al medesimo periodo d'imposta gli
interessi passivi di cui al comma precedente sono deducibili nei limiti del 97
per cento del loro ammontare. 5. Nella determinazione degli acconti dovuti ai
fini dell'imposta sul reddito delle societa' e dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive per il medesimo periodo di imposta in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto, in sede di versamento della seconda o
unica rata, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si
sarebbe determinata applicando le disposizioni dei commi precedenti. 6.
All'articolo 111, comma 3, del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono
apportate le seguenti modifiche: a) le parole "pari al 60 per cento"
sono sostituite dalle seguenti "pari al 30 per cento"; b) le parole
"nei nove esercizi successivi" sono sostituite dalle seguenti
"nei diciotto esercizi successivi"; c) le parole "il 50 per
cento della medesima riserva sinistri" sono sostituite dalle seguenti
"il 75 per cento della medesima riserva sinistri". 7. Le residue
quote dell'ammontare complessivo delle variazioni della riserva sinistri di cui
all'articolo 111, comma 3, del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato
con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, che eccede il 60
per cento dell'importo iscritto in bilancio, formate negli esercizi precedenti
a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e non
ancora dedotte, sono deducibili per quote costanti fino al raggiungimento del
diciottesimo esercizio successivo a quello di loro formazione. 8. In deroga
all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai
commi 6 e 7 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data
di entrata in vigore del presente decreto; nella determinazione degli acconti
dovuti per il medesimo periodo di imposta, in sede di versamento della seconda
o unica rata, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si
sarebbe determinata applicando le disposizioni dei commi 6 e 7. 9. La
percentuale della somma da versare, nei termini e con le modalita' previsti
dall'articolo 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 642, e' elevata al 75 per cento per l'anno 2008, all'85 per cento per
il 2009 e al 95 per cento per gli anni successivi. 10. La percentuale della
somma da versare nei termini e con le modalita' previsti dall'articolo 9 comma
1-bis della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e' elevata al 14 per cento per
l'anno 2008, al 30 per cento per il 2009 e al 40 per cento per gli anni successivi.
11. All'articolo 106, comma 3, del Testo Unico delle imposte dirette approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono
apportate le seguenti modifiche: a) le parole: "0,40 per cento",
ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "0,30 per cento";
b) le parole "nei nove esercizi successivi" sono sostituite dalle
seguenti "nei diciotto esercizi successivi". 12. Le residue quote
dell'ammontare complessivo delle svalutazioni eccedenti la misura deducibile in
ciascun esercizio ai sensi del comma 3 dell'articolo 106 del testo unico delle
imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917
del 1986, formate negli esercizi precedenti a quello in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto e non ancora dedotte, sono deducibili
per quote costanti fino al raggiungimento del diciottesimo esercizio successivo
a quello in cui esse si sono formate. 13. In deroga all'articolo 3 della legge
27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi 11 e 12 si applicano a
decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto; nella determinazione degli acconti dovuti per il medesimo
periodo di imposta, in sede di versamento della seconda o unica rata, si assume,
quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata
applicando le disposizioni dei commi 11 e 12. 14. Al testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti
modificazioni: a) all'articolo 5, comma 2, dopo le parole: "ad eccezione
delle operazioni esenti di cui all'articolo 10, numeri 8), 8-bis), 8-ter) e
27-quinquies), dello stesso decreto" sono aggiunte le seguenti: "nonche'
delle locazioni di immobili esenti ai sensi dell'articolo 6 della legge 13
maggio 1999, n. 133 e dell'articolo 10, secondo comma, del medesimo decreto n.
633 del 1972"; b) all'articolo 40, comma 1 dopo le parole
"27-quinquies) dello stesso decreto" sono inserite le seguenti:
"nonche' delle locazioni di immobili esenti ai sensi dell'articolo 6 della
legge 13 maggio 1999, n. 133, e dell'articolo 10, secondo comma, del medesimo
decreto n. 633 del 1972". 15. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate sono stabiliti le modalita' e i termini degli adempimenti e del
versamento dell'imposta commisurata ai canoni di locazione maturati a decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i contratti di
locazione in corso alla medesima data e per quelli stipulati successivamente.
16. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 262, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009. Conseguentemente
nel comma 264, dell'articolo 1, lettera a), della legge n. 244 del 2007, sono
soppresse le parole ", e al comma 262". 17. A partire dal periodo
d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge,
ai fondi d'investimento immobiliare chiusi di cui all'articolo 37 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che presentano i requisiti indicati nelle
lettere a) e b) del comma 2, si applica un'imposta patrimoniale sull'ammontare
del valore netto dei fondi. La societa' di gestione preleva un ammontare pari
all'1 per cento a titolo di imposta patrimoniale. Il valore netto del fondo
deve essere calcolato come media annua dei valori risultanti dai prospetti
redatti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), numero 3) del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Nel caso di fondi comuni avviati o cessati
in corso d'anno, in luogo del patrimonio all'inizio dell'anno si assume il
patrimonio alla data di avvio del fondo ovvero in luogo del patrimonio alla
fine dell'anno si assume il patrimonio alla data di cessazione del fondo. Ai
fini dell'applicazione della presente disposizione non concorre a formare il
valore del patrimonio netto l'ammontare dell'imposta patrimoniale dovuta per il
periodo d'imposta e accantonata nel passivo. L'imposta e' corrisposta entro il
16 febbraio dell'anno successivo. Per l'accertamento, la riscossione e le
sanzioni dell'imposta non dichiarata o non versata si applicano le disposizioni
stabilite in materia di imposte sui redditi. 18. L'imposta di cui al comma 17
e' dovuta qualora il fondo sia costituito con apporto di immobili, diritti
reali immobiliari o partecipazioni in societa' immobiliari per la maggior parte
del suo patrimonio e qualora: a) le quote del fondo siano detenute, da meno di
10 partecipanti salvo che almeno il 50 per cento di tali quote siano detenute
da uno o piu' dei soggetti di cui al comma 2 ultimo periodo dell'articolo 7 del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 novembre 2001, n. 410, dai soggetti indicati nell'articolo 6 del
decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, da imprenditori individuali,
societa' ed enti se le partecipazioni sono relative all'impresa commerciale
nonche' da enti pubblici ed enti di previdenza obbligatoria; b) e, in ogni
caso, se il fondo e' istituito ai sensi degli articoli 15 e 16 del regolamento
del Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica 24 maggio
1999, n. 228, e piu' dei due terzi delle quote siano detenute complessivamente,
nel corso del periodo d'imposta, al di fuori dell'esercizio d'impresa, da
persone fisiche legate fra loro da rapporti di parentela o affinita' ai sensi
dell'articolo 5, comma 5, del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche'
da societa' ed enti di cui le persone fisiche medesime detengano il controllo
ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, ovvero il diritto di
partecipazione agli utili superiore al 50 per cento e da trust di cui siano
disponenti o beneficiari. 19. La Societa' di gestione del risparmio verifica la
condizione di cui alla lettera a) del comma 18 al momento dell'istituzione del
fondo comune. La condizione di cui alla lettera b) del comma 18 e' verificata
costantemente dalla societa' di gestione del risparmio, considerando la media
annua del valore delle quote detenute dai partecipanti. A tal fine in caso di
cessione delle quote gli acquirenti sono tenuti a rendere apposita
comunicazione scritta alla societa' di gestione del risparmio, entro 30 giorni
dalla data dell'acquisto, contenente tutte le informazioni necessarie e
aggiornate ai fini dell'applicazione delle disposizioni del comma 18, lettera
b). 20. La sussistenza delle condizioni indicate nel comma 18 determina
l'applicazione dell'imposta patrimoniale di cui al comma 17 a partire dal
periodo d'imposta nel quale esse si verificano. 21. Nell'articolo 7, comma 1,
del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, le parole: "una ritenuta del 12,50
per cento", sono sostituite dalle seguenti: "una ritenuta del 20 per
cento". 22. All'articolo 73 del Testo Unico delle imposte sui redditi
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
dopo il comma 5-ter, e' inserito il seguente: "5-quater. Salvo prova
contraria, si considerano residenti nel territorio dello Stato le societa' o
enti che detengano piu' del 50 per cento delle quote dei fondi di investimento
immobiliare chiusi di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, e siano controllati direttamente o indirettamente, per il tramite di
societa' fiduciarie o per interposta persona, da soggetti residenti in Italia.
Il controllo e' individuato ai sensi dell'articolo 2359, commi 1 e 2, del
codice civile, anche per partecipazioni possedute da soggetti diversi dalle
societa'.". 23. Nel comma 2 dell'articolo 51 del Testo Unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre
1986, n. 917, la lettera g-bis) e' abrogata. 24. La disposizione di cui al
comma 23 si applica in relazione alle azioni assegnate ai dipendenti a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 25. Le
cooperative a mutualita' prevalente di cui all'articolo 2512 del codice civile
che presentano in bilancio un debito per finanziamento contratto con i soci
superiore a 50 milioni di euro, sempre che tale debito sia superiore al
patrimonio netto contabile, comprensivo dell'utile d'esercizio, cosi' come
risultanti alla data di approvazione del bilancio d'esercizio, destinano il 5
per cento dell'utile netto annuale al fondo di solidarieta' per i cittadini
meno abbienti di cui all'articolo 1, commi da 29 a 31 secondo le modalita' e i
termini stabiliti con decreto non regolamentare emanato dal Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro della giustizia. 26. La
disposizione di cui al comma 25 si applica in relazione agli utili evidenziati
nei bilanci relativi all'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto e a quello successivo. 27. Il comma 3 dell'articolo 6 del
decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 giugno 2002, n. 112, e' sostituito dal seguente: "3. Sugli interessi
corrisposti dalle societa' cooperative e loro consorzi ai propri soci persone
fisiche residenti nel territorio dello Stato, relativamente ai prestiti erogati
alle condizioni stabilite dall'articolo 13 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si applica una ritenuta a titolo di
imposta nella misura del 20 per cento.". 28. Al comma 460 dell'articolo 1
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo la lettera b) e' inserita la
seguente lettera: "b-bis) per la quota del 55 per cento degli utili netti
annuali delle societa' cooperative di consumo e loro consorzi". 29. In
deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di
cui al comma 28 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla
data di entrata in vigore del presente decreto; nella determinazione degli
acconti dovuti per il medesimo periodo di imposta, in sede di versamento della
seconda o unica rata, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella
che si sarebbe determinata applicando le disposizioni del comma 28. Art. 83. Efficienza
dell'Amministrazione finanziaria 1. Al fine di garantire maggiore efficacia ai
controlli sul corretto adempimento degli obblighi di natura fiscale e
contributiva a carico dei soggetti non residenti e di quelli residenti ai fini
fiscali da meno di 5 anni, l'I.N.P.S. e l'Agenzia delle entrate predispongono
di comune accordo appositi piani di controllo anche sulla base dello scambio
reciproco dei dati e delle informazioni in loro possesso. 2. L'I.N.P.S. e
l'Agenzia delle entrate determinano le modalita' di attuazione della
disposizione di cui al comma 1 con apposita convenzione. 3. Nel triennio
2009-2011 l'Agenzia delle entrate realizza un piano di ottimizzazione
dell'impiego delle risorse finalizzato ad incrementare la capacita' operativa
destinata alle attivita' di prevenzione e repressione della evasione fiscale,
rispetto a quella media impiegata agli stessi fini nel biennio 2007-2008, in
misura pari ad almeno il 10 per cento. 4. All'articolo 1 del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre
2005, n. 248, dopo il comma 2-bis, e' aggiunto il seguente: "2-ter. Il
Dipartimento delle finanze con cadenza semestrale fornisce ai comuni, anche per
il tramite dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, l'elenco delle
iscrizioni a ruolo delle somme derivanti da accertamenti ai quali i comuni
abbiano contribuito ai sensi dei commi precedenti.". 5. Ai fini di una
piu' efficace prevenzione e repressione dei fenomeni di frode in materia di IVA
nazionale e comunitaria l'Agenzia delle entrate, l'Agenzia delle dogane e la
Guardia di finanza incrementano la capacita' operativa destinata a tali
attivita' anche orientando appositamente loro funzioni o strutture al fine di
assicurare: a) l'analisi dei fenomeni e l'individuazione di specifici ambiti di
indagine; b) la definizione di apposite metodologie di contrasto; c) la
realizzazione di specifici piani di prevenzione e contrasto dei fenomeni
medesimi; d) il monitoraggio dell'efficacia delle azioni poste in essere. 6. Il
coordinamento operativo tra i soggetti istituzionali di cui al comma 5 e'
assicurato mediante un costante scambio informativo anche allo scopo di
consentire la tempestiva emissione degli atti di accertamento e l'adozione di
eventuali misure cautelari. 7. Gli esiti delle attivita' svolte formano oggetto
di apposite relazioni annuali al Ministro dell'economia e delle finanze. 8.
Nell'ambito della programmazione dell'attivita' di accertamento relativa agli
anni 2009, 2010 e 2011 e' pianificata l'esecuzione di un piano straordinario di
controlli finalizzati alla determinazione sintetica del reddito delle persone
fisiche a norma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, sulla base di elementi e circostanze di fatto certi
desunti dalle informazioni presenti nel sistema informativo dell'anagrafe
tributaria nonche' acquisiti in base agli ordinari poteri istruttori e in
particolare a quelli acquisiti ai sensi dell'articolo 32, primo comma, lettera
f), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973. 9.
Nella selezione delle posizioni ai fini dei controlli di cui al comma 8 e' data
priorita' ai contribuenti che non hanno evidenziato nella dichiarazione dei
redditi alcun debito d'imposta e per i quali esistono elementi segnaletici di
capacita' contributiva. 10. Coerentemente con quanto previsto dall'articolo 33
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
dall'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, la Guardia di finanza contribuisce al piano straordinario di cui al
comma 8 destinando una adeguata quota della propria capacita' operativa alle
attivita' di acquisizione degli elementi e circostanze di fatto certi necessari
per la determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche a norma
dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.
L'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza definiscono annualmente,
d'intesa tra loro, le modalita' della loro cooperazione al piano. 11. Ai fini
della realizzazione del piano di cui al comma 8 ed in attuazione della
previsione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, i comuni segnalano
all'Agenzia delle entrate eventuali situazioni rilevanti per la determinazione
sintetica del reddito di cui siano a conoscenza. 12. Al fine di favorire lo
scambio di esperienze professionali e amministrative tra le Agenzie fiscali
attraverso la mobilita' dei loro dirigenti generali di prima fascia, nonche' di
contribuire al perseguimento della maggiore efficienza e funzionalita' di tali
Agenzie, su richiesta nominativa del direttore di una Agenzia fiscale, che
indica altresi' l'alternativa fra almeno due incarichi da conferire, il
Ministro dell'economia e delle finanze assegna a tale Agenzia il dirigente
generale di prima fascia in servizio presso altra Agenzia fiscale, sentito il
direttore della Agenzia presso la quale e' in servizio il dirigente generale
richiesto. Qualora per il nuovo incarico sia prevista una retribuzione
complessivamente inferiore a quella percepita dal dirigente generale in
relazione all'incarico gia' ricoperto, per la differenza sono fatti salvi gli
effetti economici del contratto individuale di lavoro in essere presso
l'Agenzia fiscale di provenienza fino alla data di scadenza di tale contratto,
in ogni caso senza maggiori oneri rispetto alle risorse assegnate a
legislazione vigente alla Agenzia fiscale richiedente. In caso di rifiuto ad
accettare gli incarichi alternativamente indicati nella richiesta, il dirigente
generale e' in esubero ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 13. All'articolo 67 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300: a) nel comma 1, lettera b), la parola "sei"
e' sostituita dalla seguente: "quattro"; b) nel comma 3, il secondo
periodo e' sostituito dal seguente: "Meta' dei componenti sono scelti tra
i dipendenti di pubbliche amministrazioni ovvero tra soggetti ad esse esterni
dotati di specifica competenza professionale attinente ai settori nei quali
opera l'agenzia.". 14. In sede di prima applicazione della disposizione di
cui al comma 13 i comitati di gestione delle Agenzie fiscali in carica alla
data di entrata in vigore del presente decreto cessano automaticamente il
trentesimo giorno successivo. 15. Al fine di garantire la continuita' delle
funzioni di controllo e monitoraggio dei dati fiscali e finanziari, i diritti
dell'azionista della societa' di gestione del sistema informativo
dell'amministrazione finanziaria ai sensi dell'articolo 22, comma 4, della
legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono esercitati dal Ministero dell'economia e
delle finanze ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del decreto del Presidente
della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, che provvede agli atti conseguenti in
base alla legislazione vigente. Sono abrogate tutte le disposizioni
incompatibili con il presente comma. Il consiglio di amministrazione, composto
di cinque componenti, e' conseguentemente rinnovato entro il 30 giugno 2008
senza applicazione dell'articolo 2383, terzo comma, del codice civile. 16. Al
fine di assicurare maggiore effettivita' alla previsione di cui all'articolo 1
del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, i comuni, entro i sei mesi successivi alla
richiesta di iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero,
confermano all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate competente per l'ultimo
domicilio fiscale che il richiedente ha effettivamente cessato la residenza nel
territorio nazionale. Per il triennio successivo alla predetta richiesta di
iscrizione la effettivita' della cessazione della residenza nel territorio
nazionale e' sottoposta a vigilanza da parte dei comuni e dell'Agenzia delle
entrate, la quale si avvale delle facolta' istruttorie di cui al Titolo IV del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 17. In fase
di prima attuazione delle disposizioni introdotte dal comma 16, la specifica
vigilanza ivi prevista da parte dei comuni e dell'Agenzia delle entrate viene
esercitata anche nei confronti delle persone fisiche che hanno chiesto la
iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero a far corso dal 1°
gennaio 2006. L'attivita' dei comuni e' anche in questo caso incentivata con il
riconoscimento della quota pari al 30 per cento delle maggiori somme relative
ai tributi statali riscosse a titolo definitivo previsto dall'articolo 1, comma
1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. 18. Allo scopo di semplificare la gestione
dei rapporti con l'Amministrazione fiscale, ispirandoli a principi di reciproco
affidamento ed agevolando il contribuente mediante la compressione dei tempi di
definizione, nel decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dopo l'articolo 5
e' inserito il seguente: "Art. 5-bis (Adesione ai verbali di
constatazione). - 1. Il contribuente puo' prestare adesione anche ai verbali di
constatazione in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore
aggiunto redatti ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4,
che consentano l'emissione di accertamenti parziali previsti dall'articolo
41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
dall'articolo 54, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633. 2. L'adesione di cui al comma 1 puo' avere ad oggetto
esclusivamente il contenuto integrale del verbale di constatazione e deve
intervenire entro i 30 giorni successivi alla data della notifica del verbale
medesimo mediante comunicazione al competente Ufficio delle entrate ed al
Reparto della Guardia di finanza che ha redatto il verbale. Entro i 60 giorni
successivi alla comunicazione, l'Ufficio delle entrate notifica al contribuente
l'atto di definizione dell'accertamento parziale recante le indicazioni
previste dall'articolo. 7. 3. In presenza
dell'adesione di cui al comma 1 la misura delle sanzioni applicabili indicata
nell'articolo 2, comma 5, e' ridotta alla meta' e le somme dovute possono
essere versate ratealmente ai sensi dell'articolo 8 comma 2, senza prestazione
delle garanzie ivi previste.". 19. In funzione dell'attuazione del federalismo
fiscale, a far corso dal 1° gennaio 2009 gli studi di settore di cui
all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, vengono elaborati anche su
base regionale o comunale, ove cio' sia compatibile con la metodologia prevista
dal primo comma, secondo periodo, dello stesso articolo 62-bis. 20. Con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di
attuazione del comma 19, prevedendo che la elaborazione su base regionale o
comunale avvenga con criteri di gradualita' entro il 31 dicembre 2013 e
garantendo che alla stessa possano partecipare anche i comuni, in attuazione
della previsione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n.
203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. 21.
All'articolo 22 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, dopo il comma 1
sono inseriti i seguenti: "1-bis. In caso di versamento di somme eccedenti
almeno cinquanta euro rispetto a quelle complessivamente richieste dall'agente
della riscossione, quest'ultimo ne offre la restituzione all'avente diritto
notificandogli una comunicazione delle modalita' di restituzione
dell'eccedenza. Decorsi tre mesi dalla notificazione senza che l'avente diritto
abbia accettato la restituzione, ovvero, per le eccedenze inferiori a cinquanta
euro, decorsi tre mesi dalla data del pagamento, l'agente della riscossione
riversa le somme eccedenti all'ente creditore ovvero, se tale ente non e' identificato
ne' facilmente identificabile, all'entrata del bilancio dello Stato, ad
esclusione di una quota pari al 15 per cento, che affluisce ad apposita
contabilita' speciale. Il riversamento e' effettuato il giorno 20 dei mesi di
giugno e dicembre di ciascun anno. 1-ter. La restituzione ovvero il
riversamento sono effettuati al netto dell'importo delle spese di
notificazione, determinate ai sensi dell'articolo 17, comma 7-ter, trattenute
dall'agente della riscossione a titolo di rimborso delle spese sostenute per la
notificazione. 1-quater. Resta fermo il diritto di chiedere, entro l'ordinario
termine di prescrizione, la restituzione delle somme eccedenti di cui al comma
1-bis all'ente creditore ovvero allo Stato. In caso di richiesta allo Stato, le
somme occorrenti per la restituzione sono prelevate dalla contabilita' speciale
prevista dal comma 1-bis e riversate all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze.". 22. Le somme eccedenti di cui
all'articolo 22, comma 1-bis, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112,
incassate anteriormente al quinto anno precedente la data di entrata in vigore
del presente decreto, sono versate entro il 20 dicembre 2008 ed affluiscono
all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al fondo
speciale istituito con l'articolo 1, comma 29. 23. All'articolo 19 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le
seguenti modificazioni: a) nel comma 1, sono soppresse le parole da
"Se" a "cancellazione dell'ipoteca"; b) nel comma 4, le
parole da "l'ultimo" a "mese" sono sostituite dalle
seguenti: "nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento
dell'istanza di dilazione"; c) il comma 4-bis e' abrogato. In ogni caso le
sue disposizioni continuano a trovare applicazione nei riguardi delle garanzie
prestate ai sensi dell'articolo 19 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 602 del 1973 nel testo vigente anteriormente alla data di entrata
in vigore del presente decreto. 24. All'articolo 79, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo la parola
"131", sono inserite le seguenti: ", moltiplicato per tre".
25. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Comitato
strategico per lo sviluppo e la tutela all'estero degli interessi nazionali in
economia, con compiti di indirizzo, consulenza, nonche' di coordinamento
informativo, anche mediante scambi di dati, con le principali imprese
nazionali, soprattutto a partecipazione pubblica, che operano nei settori
dell'energia, dei trasporti, della difesa, delle telecomunicazioni, nonche' nei
settori di altri pubblici servizi. 26. Al Comitato competono, altresi', anche
al fine di farne oggetto di pareri al Governo, l'analisi di fenomeni economici
complessi propri della globalizzazione, quali l'influenza dei fondi sovrani e
lo sviluppo sostenibile nei Paesi in via di sviluppo, nonche' compiti di
supporto alle funzioni di coordinamento degli sforzi per lo sviluppo delle
attivita' all'estero di imprese italiane e delle iniziative di interesse
nazionale all'estero. 27. Il Comitato e' composto, in numero non superiore a
dieci, da alte professionalita' tecniche dotate di elevata specializzazione nei
suoi settori di intervento, nonche' da qualificati rappresentanti dei Ministeri
degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, della difesa, dello
sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti. 28. Le funzioni di
segreteria del Comitato sono assicurate, nei limiti degli ordinari stanziamenti
di bilancio, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Comitato e la sua
segreteria sono costituiti con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il
quale sono stabilite altresi' le disposizioni generali sul loro funzionamento.
Il Comitato riferisce ogni sei mesi sulla attivita' svolta e sui propri
risultati. La partecipazione al Comitato e' gratuita. Titolo V DISPOSIZIONI
FINANZIARIE E FINALI Art. 84. Copertura finanziaria 1. Agli oneri derivanti
dagli articoli 3, 14, 19, 22, 60, comma 7, 63, commi 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 e
12, 72, commi da 7 a 11, 81, 82 del presente decreto-legge, pari a 1.520,5
milioni di euro per l'anno 2008, a 5.569,1 milioni di euro per l'anno 2009, a
4.203,2 milioni di euro per l'anno 2010 e a 4.486,3 milioni di euro per l'anno
2011, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dal
presente provvedimento. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di
bilancio. Art. 85. Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 25
giugno 2008 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Scajola, Ministro dello
sviluppo economico Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione Sacconi, Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali Calderoli, Ministro per la semplificazione normativa Visto, il
Guardasigilli: Alfano Elenco 1 ...omissis... Elenco 2 ...omissis... Allegato A
...omissis... Allegato B ...omissis.
( da "Giornale di Vicenza, Il" del 27-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
LO SCANDALO. Una
situazione venuta a galla nella lotta agli sprechi Ce n'erano anche in zone...
costiere Comuni costieri classificati come montani, ed enti che poco o nulla
avevano a che fare con la montagna, inseriti tra le Comunità montane. Il
dibattito sui costi della politica e l'indignazione
sugli sprechi che l'anno scorso tanto hanno tenuto banco, ha già portato un
risultato: 70 milioni di euro sono stati tagliati in due anni alle Comunità
montane e la Finanziaria 2008 ha stabilito che le Regioni hanno tempo fino al
30 giugno per porvi ordine. A quanto stabilito sull'argomento dalla Finanziaria
2008 fanno eccezione le Regioni a statuto speciale Valle D'Aosta, Trentino Alto
Adige e Friuli Venezia Giulia che non sono obbligate a rivedere le Comunità
montane, in quanto autonome anche sotto il profilo della finanza corrente per
gli enti locali. La Sardegna ha disposto nel 2008 la ricostituzione di 4 nuove
Comunità montane dopo la soppressione delle preesistenti 24 Comunità montane
avvenuta nel 2007, con l'impegno a ricrearne in tutto 8. La Sicilia, ha
soppresso le Comunità montane con una legge del 1986. Questo il quadro
relativamente alle Regioni a statuto ordinario: 13 Regioni hanno predisposto un
disegno di legge di revisione delle Comunità montane: Basilicata, Calabria,
Campania, Emilia Romagna, Molise, Marche, Toscana, Umbria, Piemonte, Lombardia,
Lazio, Liguria e Puglia. In Abruzzo è in discussione un documento preliminare
in attesa del disegno di legge regionale. In Veneto si è aperto solo il
confronto preliminare in sede istituzionale. Le Regioni che hanno approvato un
Ddl in Giunta, per l'ulteriore esame in Consiglio regionale, sono 9: Piemonte,
Toscana, Emilia Romagna, Liguria, Campania, Lombardia, Marche, Basilicata e
Lazio. Non hanno ancora approvato il Ddl in Giunta le Regioni: Abruzzo,
Calabria, Molise, Veneto e Puglia. L'Umbria è la sola Regione che ha approvato
il Ddl anche in Consiglio regionale, il 3 giugno 2008. Il quadro vedrebbe la
soppressione, nelle 14 Regioni che lo hanno già previsto, di non meno di 102
Comunità montane, (Abruzzo -8; Basilicata -8; Campania -6; Emilia Romagna -9;
Lazio -8; Marche -4; Molise -4; Toscana -6; Umbria -4; Piemonte -17; Lombardia
-7; Liguria -8; Calabria -10; Puglia - 3), cui va aggiunta la Sardegna che
dovrebbe passare, dalle 24 presenti prima della loro soppressione nel 2007, al
massimo a 8 nuove Comunità (-16). In totale - i dati sono forniti dall'Uncem,
l'Unione delle Comunità montane - 128 Comunità montane in meno pressochè sicure
per 15 Regioni. Quanto al Veneto, si può supporre che vengano soppressi dai 5
ai 10 enti, (tre nel Vicentino), per un totale complessivo di circa 140
Comunità montane sciolte sulle 330 effettive al gennaio 2008. In conclusione,
si può stimare in circa 200 le Comunità montane che rimarranno dopo l'operazione di riordino territoriale cui sono state chiamate le
Regioni con la legge finanziaria 2008. Le Comunità montane italiane nel 2007
(dati Istat, Ministero dell'Interno e Presidenza del Consiglio dei Ministri) sono
costate per la parte corrente la 190 milioni di euro e hanno prodotto
investimenti e servizi per 2,2 miliardi di euro.
( da "Giornale di Vicenza, Il" del 27-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
COMUNITÀ MONTANE. Il
Governo ha rinviato a settembre la decisione se cancellarle o meno Il problema
vero è l'attenzione alla montagna di Claudio Tessarolo Salve, almeno per
qualche giorno ancora. La discussione sul futuro delle Comunità montane, è
stata infatti rimandata a settembre. Il Governo, in vena di lotta agli sprechi
e di risparmi sulla spesa pubblica, pareva intenzionato a buttarle tutte 330
nel cestino degli enti inutili. Ci hanno ripensato, anche perché a fine mese è
atteso il giudizio delle singole Regioni, incaricate di fare ognuna pulizia a
casa propria. L'Uncem veneto (l'associazione che riunisce i comuni montani) ha
ovviamente, approvato: "La decisione dal Consiglio dei ministri va
giudicato positivamente perché può rappresentare un momento di riflessione sul
ruolo delle stesse Comunità montane, con la possibilità concreta di giungere ad
una stagione delle riforme attraverso un corretto riordino che possa
contribuire ad una loro valorizzazione", recita il comunicato di
felicitazioni per lo scampato pericolo. In buona sostanza si fa riferimento al
fatto che il rinvio a settembre consentirà alle Regioni di completare entro il
30 giugno, il riordino delle Comunità montane (secondo le indicazioni della
legge finanziaria per l'anno 2008), e di eliminare così eventuali
"anomalie" presenti nella delimitazione delle comunità montane.
"Abbiamo bisogno tutti, se possiamo permetterci una riflessione, di fare
queste riforme rapidamente e bene, per completare il percorso di riordino e
rifunzionalizzazione di questo importante ente locale e presentarci agli
appuntamenti che abbiamo di fronte avendo ottemperato positivamente ad un
impegno che ci siamo assunti anzitutto di fronte al Paese, prima ancora che di
fronte alle istituzioni", ha sottolineato il presidente nazionale
dell'Uncem, Enrico Borghi . Il Veneto, per bocca del governatore Giancarlo
Galan, non intende sottrarsi all'operazione "dimagrimento":
"Farò un delibera con la quale il Veneto riordina le Comunità montane,
cancellando quelle che non hanno più ragione di esistere. Almeno la metà,
intendiamoci, non solo una, come hanno proposto in Consiglio regionale",
il proclama del governatore. Per inciso, la proposta è la numero 314 presentata
dalla Lega il 5 giugno scorso. "Delle 19 esistenti resteranno solo quelle
che sono veramente di montagna - ha annunciato Galan - così potremo ridurre i
costi, come vuole il Governo. Mi è capitato di vedere un confronto tra le spese
delle Comunità Montane del Veneto e quelle della Campania ed è questo che mi ha
fatto arrabbiare. Io apprezzo il Governo, condivido la linea, ma vogliamo
essere noi a tagliare quello che serve nel nostro territorio". Nessuna
preoccupazione da parte di Galan se con questo approccio il Veneto dovrà
rinunciare a metà delle sue Comunità montane. Il presidente ha comunque
precisato che il criterio di restrizione di questi enti dovrà comprendere anche
il contenimento dei costi, in particolare quello dei gettoni di presenza. "Insomma - ha
concluso Galan - non è che riducendosi il numero delle Comunità rimanga a
disposizione di quelle che restano la stessa somma, ma anche questa sarà
ridotta". Una visione del problema sulla quale pare essere sintonizzato
anche Luigino Vascon, assessore della amministrazione provinciale di Vicenza
all'agricoltura e alle Comunità montane. "Se ci sono, devono anche
funzionare. Le risorse però, sono limitate ed è evidente che quelle a livello
del mare devono essere chiuse. In provincia di Vicenza ci sono Comunità montane
vivaci, altre meno, ma conta che non siano un doppione delle amministrazione
comunali. In ogni caso sono assolutamente contrario alla eliminazione di quelle
vicentine, situate tutte in zona montana. Certo, devono darsi da fare. La
Provincia di Vicenza con delibera di giunta ratificata in consiglio, ha
specificato in maniera chiara che verranno sostenuti economicamente solo
progetti con un preciso capitolato di spesa. A livello nazionale il problema si
pone nella stessa maniera ma un concetto deve essere evidente, che la pianta
non deve essere tagliata alla base, ma bisogna potare i rami secchi. A
settembre si arriverà a questo, attraverso però un confronto politico".
Dibattito rinviato a dopo le ferie quindi. Per adesso non resta che attendere
la scadenza del 30 giugno, sempre più vicina e che in ogni caso determinerà
qualcosa. La mancata approvazione della legge regionale di riordino delle
comunità montane infatti, comporterà "d'ufficio", il prodursi dei
seguenti effetti: cesseranno di appartenere alle Comunità montane i comuni con
popolazione superiore a 20 mila abitanti (Bassano del Grappa, Schio e Valdagno,
per quanto riguarda la provincia di Vicenza), e verranno soppresse le comunità
montane che non raggiungono i parametri di altimetria previsti dalla
finanziaria: per la provincia di Vicenza, la Leogra-Timonchio (Schio), la
Dall'Astico al Brenta (Breganze) e la Agno-Chiampo (Valdagno). Questo su
proposta del ministro dell'economia e delle finanze e del ministro per gli
affari regionali e le autonomie locali, "che entro il 31 luglio dovranno
accertare le riduzioni di spesa sulla base delle leggi regionali".
Questione di giorni e anche le Comunità venete in bilico ne sapranno di più sul
loro destino. Perché in Italia, in fondo, una legge scaccia l'altra. E allora
vale la pena ricordare che quella del 1971 con la quale si sono istituiti
questi istituti ora messi in discussione, ha fatto scuola in Europa, dove la
legislazione in favore dei territori montani è stata avviata proprio
successivamente all'esperienza Italiana. In particolare la Spagna e la Francia
hanno fatto riferimento all'esperienza italiana per avviare una serie di azioni
a favore della montagna, ritenendo l'istituzione delle comunità montane
un'esperienza interessante, in grado di rappresentare un valido punto di
riferimento per l'attivazione di iniziative di salvaguardia e di sviluppo del
territorio. Solo che all'estero, Comunità montane a livello del mare non ne
hanno mai istituite. [\FIRMA].
( da "Arena.it, L'" del 27-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Confindustria lancia
l'allarme stagnazione CRESCITA BLOCCATA. Confindustria, attraverso il
suo Centro studi, lancia l'allarme sulla situazione economica del Paese
denunciando una "sostanziale stagnazione" nel 2008, con il Pil in
crescita dello 0,1 per cento, previsione nettamente inferiore allo 0,5 fissato
dal governo nel Dpef. Confermato il giudizio positivo sul tetto programmatico
all'inflazione definito dal governo all'1,7 per cento, l'associazione degli
imprenditori definisce impegnativo l'obiettivo del pareggio di bilancio
stabilito entro il 2011. Preoccupa anche il crollo dei consumi.2 CORTE DEI
CONTI. La magistratura contabile ammonisce sul rendimento
generale dello Stato. "Meno spese o niente taglio delle tasse" ha
dichiarato il presidente delle sezioni riunite della Corte dei Conti Balsamo.
La ricetta per la manovra è volta a incidere sui costi della politica con l'eliminazione di 110 enti
inutili. "Sprecato in spesa il bonus da 70 miliardi ottenuto con
l'entrata nell'euro", mentre Francia e Germania hanno risanato. Rinnovato
l'allarme corruzione. Il procuratore generale,
Pasqualucci, apre alla reintroduzione dei ticket sanitari.2 .
( da "Arena.it, L'" del 27-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Corte dei Conti:
tagliare le spese o lasciare le tasse "Dispersi i 70 miliardi frutto
dell'entrata nell'euro" ROMA Tagliare la spesa, o non si potranno
ridurre le tasse fiscale. È il monito con cui Fulvio
Balsamo, presidente delle sezioni riunite della Corte dei Conti in sede di
controllo, ha accompagnato il giudizio sul rendiconto generale dello Stato
2007, in cui si descrive un quadro di finanza pubblica critico e si denuncia la
dispersione del bonus da 70 miliardi di euro frutto dell'adesione all'euro.
STRETTO CON 12 PONTI. Un "tesorone", dilapidato in incrementi a
pioggia della spesa pubblica, con il quale si sarebbero potuti finanziare i più
disparati progetti: due manovre triennali (quella varata costa 34 miliardi)
senza impatto sulle famiglie, o una dozzina di ponti sullo Stretto:
l'operazione è valutata dall'Anas in circa 6 miliardi. "L'euro ha consentito
al nostro Paese di ridurre il peso della spesa per interessi sul pil di più di
quattro punti", ha precisato il relatore, ma, contrariamente a quanto
fatto in Germania e Francia, la spesa corrente è cresciuta e quasi due terzi
del bonus sono stati dispersi "in incrementi anziché alleggerire il
fardello del debito pubblico". RICETTA PER RISANARE. A fronte delle
emergenze di bilancio, la spesa è balzata al 44,6 per cento del Pil, la
pressione fiscale al picco del 43,3, il protocollo pensioni ha copertura incerta,
la magistratura contabile propone la sua ricetta per il risanamento. La spesa
va ridotta nei "grandi comparti", ha sottolineato Balsamo, con regole
rigide che la mantengano "su tassi di incrementi inferiori al tasso di
crescita del Pil" altrimenti si rischia di "dover rinunciare al
progetto di allentare gradualmente la pressione fiscale" e quindi
penalizzare lo sviluppo. Quanto alle entrate fiscali l'apprezzamento per la
crescita dovuta in parte anche al recupero dell'elusione e dell'evasione fiscale,
si accompagna a un invito alla prudenza per la consistenza del gettito nel
futuro. CURA DA CAVALLO. Per invertire la tendenza, la Corte suggerisce una
cura da cavallo a partire dai costi della politica:
cancellare 110 enti inutili (tra cui Inam, Onmi, Gescal e Enalc), alcune
province, accorpare seimila piccoli comuni con meno di 5mila abitanti. E,
procedere alla vendita del patrimonio immobiliare pubblico che ammonta a 1.800
miliardi di euro. SANITÀ, SPESE DA CONTENERE. Non mancano nemmeno i rilievi sui
temi della manovra economica. Nella pubblica amministrazione occorre collegare
la retribuzione alla produttività degli impiegati ammodernando "l'assetto
delle relazioni sindacali". Quanto alla spesa sanitaria, frena rispetto al
passato, ma urge contenere la specialistica e la diagnostica. A questo
proposito il procuratore generale della Corte, Furio Pasqualucci, apre alla
reintroduzione dei ticket: "La vedrei bene". CONTRO LA CORRUZIONE.
L'ultimo affondo è contro la corruzione i cui alti livelli deprimono la competitività
delle imprese. Nel 2007, la Corte dei Conti ha emesso condanne per 18,8 milioni
di euro (+30 per cento rispetto al 2006). In 82 casi i colpevoli erano
dipendenti pubblici. Nel mirino, della Corte dei Conti è finita anche la
"proliferazione tumultuosa" delle società di servizi pubblici
partecipate dagli enti locali, avviata lo scorso decennio con le ex
municipalizzate, Secondo la magistratura contabile "la progressiva
finanziarizzazione dei patrimoni comunali rappresenta un trend verso nuove
figure moderne, anche se talora grigie e ambigue, perché utili agli
amministratori di nomina politica per eludere i
controlli sia di legalità che di efficienza, manifestandosi come fonte
inesausta di pratiche nepotistiche, se non di corruttela". .
( da "Arena.it, L'" del 27-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
LA RELAZIONE.
Richiamo dei giudici contabili Corte dei Conti: tagliare le spese o lasciare le
tasse "Dispersi i 70 miliardi frutto dell'entrata nell'euro"
ROMA Tagliare la spesa, o non si potranno ridurre le tasse fiscale. È il monito con cui Fulvio Balsamo, presidente delle sezioni
riunite della Corte dei Conti in sede di controllo, ha accompagnato il giudizio
sul rendiconto generale dello Stato 2007, in cui si descrive un quadro di
finanza pubblica critico e si denuncia la dispersione del bonus da 70 miliardi
di euro frutto dell'adesione all'euro. STRETTO CON 12 PONTI. Un
"tesorone", dilapidato in incrementi a pioggia della spesa pubblica,
con il quale si sarebbero potuti finanziare i più disparati progetti: due
manovre triennali (quella varata costa 34 miliardi) senza impatto sulle famiglie,
o una dozzina di ponti sullo Stretto: l'operazione è valutata dall'Anas in
circa 6 miliardi. "L'euro ha consentito al nostro Paese di ridurre il peso
della spesa per interessi sul pil di più di quattro punti", ha precisato
il relatore, ma, contrariamente a quanto fatto in Germania e Francia, la spesa
corrente è cresciuta e quasi due terzi del bonus sono stati dispersi "in
incrementi anziché alleggerire il fardello del debito pubblico". RICETTA
PER RISANARE. A fronte delle emergenze di bilancio, la spesa è balzata al 44,6
per cento del Pil, la pressione fiscale al picco del 43,3, il protocollo
pensioni ha copertura incerta, la magistratura contabile propone la sua ricetta
per il risanamento. La spesa va ridotta nei "grandi comparti", ha
sottolineato Balsamo, con regole rigide che la mantengano "su tassi di
incrementi inferiori al tasso di crescita del Pil" altrimenti si rischia
di "dover rinunciare al progetto di allentare gradualmente la pressione
fiscale" e quindi penalizzare lo sviluppo. Quanto alle entrate fiscali
l'apprezzamento per la crescita dovuta in parte anche al recupero dell'elusione
e dell'evasione fiscale, si accompagna a un invito alla prudenza per la
consistenza del gettito nel futuro. CURA DA CAVALLO. Per invertire la tendenza,
la Corte suggerisce una cura da cavallo a partire dai costi della politica: cancellare 110 enti inutili (tra cui Inam, Onmi,
Gescal e Enalc), alcune province, accorpare seimila piccoli comuni con meno di
5mila abitanti. E, procedere alla vendita del patrimonio immobiliare pubblico
che ammonta a 1.800 miliardi di euro. SANITÀ, SPESE DA CONTENERE. Non mancano
nemmeno i rilievi sui temi della manovra economica. Nella pubblica
amministrazione occorre collegare la retribuzione alla produttività degli
impiegati ammodernando "l'assetto delle relazioni sindacali". Quanto
alla spesa sanitaria, frena rispetto al passato, ma urge contenere la
specialistica e la diagnostica. A questo proposito il procuratore generale
della Corte, Furio Pasqualucci, apre alla reintroduzione dei ticket: "La
vedrei bene". CONTRO LA CORRUZIONE. L'ultimo affondo è contro la
corruzione i cui alti livelli deprimono la competitività delle imprese. Nel
2007, la Corte dei Conti ha emesso condanne per 18,8 milioni di euro (+30 per
cento rispetto al 2006). In 82 casi i colpevoli erano dipendenti pubblici. Nel
mirino, della Corte dei Conti è finita anche la "proliferazione
tumultuosa" delle società di servizi pubblici partecipate dagli enti
locali, avviata lo scorso decennio con le ex municipalizzate, Secondo la magistratura
contabile "la progressiva finanziarizzazione dei patrimoni comunali
rappresenta un trend verso nuove figure moderne, anche se talora grigie e
ambigue, perché utili agli amministratori di nomina politica
per eludere i controlli sia di legalità che di efficienza, manifestandosi come
fonte inesausta di pratiche nepotistiche, se non di corruttela". .
( da "Brescia Oggi" del 27-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
LA RELAZIONE.
Richiamo dei giudici contabili Corte dei Conti: tagliare le spese o lasciare le
tasse "Dispersi i 70 miliardi frutto dell'entrata nell'euro" ROMA
Tagliare la spesa, o non si potranno ridurre le tasse fiscale. È il monito con cui Fulvio Balsamo, presidente delle sezioni
riunite della Corte dei Conti in sede di controllo, ha accompagnato il giudizio
sul rendiconto generale dello Stato 2007, in cui si descrive un quadro di
finanza pubblica critico e si denuncia la dispersione del bonus da 70 miliardi
di euro frutto dell'adesione all'euro. STRETTO CON 12 PONTI. Un
"tesorone", dilapidato in incrementi a pioggia della spesa pubblica,
con il quale si sarebbero potuti finanziare i più disparati progetti: due
manovre triennali (quella varata costa 34 miliardi) senza impatto sulle
famiglie, o una dozzina di ponti sullo Stretto: l'operazione è valutata
dall'Anas in circa 6 miliardi. "L'euro ha consentito al nostro Paese di
ridurre il peso della spesa per interessi sul pil di più di quattro
punti", ha precisato il relatore, ma, contrariamente a quanto fatto in
Germania e Francia, la spesa corrente è cresciuta e quasi due terzi del bonus
sono stati dispersi "in incrementi anziché alleggerire il fardello del
debito pubblico". RICETTA PER RISANARE. A fronte delle emergenze di
bilancio, la spesa è balzata al 44,6 per cento del Pil, la pressione fiscale al
picco del 43,3, il protocollo pensioni ha copertura incerta, la magistratura
contabile propone la sua ricetta per il risanamento. La spesa va ridotta nei
"grandi comparti", ha sottolineato Balsamo, con regole rigide che la
mantengano "su tassi di incrementi inferiori al tasso di crescita del Pil"
altrimenti si rischia di "dover rinunciare al progetto di allentare
gradualmente la pressione fiscale" e quindi penalizzare lo sviluppo.
Quanto alle entrate fiscali l'apprezzamento per la crescita dovuta in parte
anche al recupero dell'elusione e dell'evasione fiscale, si accompagna a un
invito alla prudenza per la consistenza del gettito nel futuro. CURA DA
CAVALLO. Per invertire la tendenza, la Corte suggerisce una cura da cavallo a
partire dai costi della politica: cancellare 110 enti
inutili (tra cui Inam, Onmi, Gescal e Enalc), alcune province, accorpare
seimila piccoli comuni con meno di 5mila abitanti. E, procedere alla vendita
del patrimonio immobiliare pubblico che ammonta a 1.800 miliardi di euro.
SANITÀ, SPESE DA CONTENERE. Non mancano nemmeno i rilievi sui temi della
manovra economica. Nella pubblica amministrazione occorre collegare la
retribuzione alla produttività degli impiegati ammodernando "l'assetto
delle relazioni sindacali". Quanto alla spesa sanitaria, frena rispetto al
passato, ma urge contenere la specialistica e la diagnostica. A questo
proposito il procuratore generale della Corte, Furio Pasqualucci, apre alla
reintroduzione dei ticket: "La vedrei bene". CONTRO LA CORRUZIONE.
L'ultimo affondo è contro la corruzione i cui alti livelli deprimono la competitività
delle imprese. Nel 2007, la Corte dei Conti ha emesso condanne per 18,8 milioni
di euro (+30 per cento rispetto al 2006). In 82 casi i colpevoli erano
dipendenti pubblici. Nel mirino, della Corte dei Conti è finita anche la
"proliferazione tumultuosa" delle società di servizi pubblici
partecipate dagli enti locali, avviata lo scorso decennio con le ex
municipalizzate, Secondo la magistratura contabile "la progressiva
finanziarizzazione dei patrimoni comunali rappresenta un trend verso nuove
figure moderne, anche se talora grigie e ambigue, perché utili agli
amministratori di nomina politica per eludere i
controlli sia di legalità che di efficienza, manifestandosi come fonte
inesausta di pratiche nepotistiche, se non di corruttela".
( da "Mattino, Il (Nazionale)" del 27-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Giordano avanza
Compie un buon balzo in avanti Paolo Giordano con il suo romanzo "La
solitudine dei numeri primi", decisamente la più
interessante prova narrativa di questo periodo e giustamente premiata dal
pubblico. Non cambiano comunque le teste, con Saviano, Stella & Rizzo e Carr saldi nelle loro posizioni. La novità è data dai racconti
di Camilleri, buoni per ogni stagione e d'estate soprattutto. Tutto questo in
attesa dei segnali di premiopoli.
( da "Scienze.it, Le" del 27-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Ingegneria e
tecnologia Editoriale. Aspettando Godot Le Scienze, luglio 2008, n. 479 Di
Enrico Bellone Andò in scena per la prima volta a Parigi, nel 1953. E divenne
un simbolo del nostro tempo. Era intitolato En attendant Godot, il capolavoro
di Samuel Beckett. Finiva così: un protagonista chiedeva "Allora
andiamo?", e l'altro rispondeva "Andiamo". E restavano immobili
sulla scena mentre calava il sipario. Così è l'Italia, di fronte al dramma
energetico. Tutti d'accordo, a parole, sulla necessità di abbandonare quelle
fonti fossili che ci stanno avvelenando giorno per giorno. Tutti d'accordo, a
parole, sulla necessità di incentivare il risparmio e l'efficienza, e di
sfruttare al massimo le fonti pulite. Ma l'accordo si sfarina non appena si
pone il problema dei problemi: che cosa fare nei prossimi trent'anni? La
domanda è quanto mai realistica, perché ci rinvia al nucleare. In questi ultimi
mesi molte voci si sono levate per condannare le scelte fatte nel passato e per
riprendere l'iniziativa in questo settore. Iniziative che, per realizzarsi,
avrebbero però bisogno di un punto di partenza: se fossimo un paese moderno
avremmo già un gruppo di centrali di seconda generazione, e potremmo investire
fondi e competenze per passare alla terza, come fanno in Francia o in
Finlandia. E collaborare seriamente, nei pressi di Aix-en-Provence, alle
ricerche sulla quarta generazione, che si pensa sarà operativa nel 2040. Invece
siamo a quota zero. Detto questo, ha ragione Fulvio Conti quando sostiene, dai
vertici di Enel, che l'Italia dovrebbe puntare su un sistema energetico ben
bilanciato. Un sistema, cioè, capace di ridurre i costi, l'abuso di fonti
fossili e le emissioni di CO2, e di collocare un 25 per cento di nucleare
accanto a un 30 per cento di rinnovabili. E ha ancora ragione nel dire che
l'Enel è pronta per realizzare cinque centrali di terza generazione. Solo che
per cogliere questo obiettivo è indispensabile il consenso popolare. E come
avere il consenso, in un paese dove si può - senza arrossire - scrivere che
"almeno mezzo milione di persone sono morte" per l'incidente di
Chernobyl, o che le scorie sono un pericolo mortale? Su quest'ultimo tema
pubblichiamo un articolo molto severo di Frank von Hippel a proposito del
riprocessamento del combustibile esausto dei reattori. Secondo von Hippel va
ancora bene lo stoccaggio in fusti, e vanno invece abbandonate le tecniche che
finiscono per estrarre plutonio e che potrebbero favorire usi bellici. Un
problema serio, questo. Che non a caso riemerge in un appello che proprio in
questi giorni è stato firmato da alcuni scienziati italiani e che punta a
respingere l'opzione nucleare e a puntare tutte le carte sul risparmio,
sull'efficienza e sul solare. Sarebbe bellissimo, se davvero potessimo giocare
solo con queste tre carte. Ma con queste tre carte non si fa partita nel
prossimo trentennio, perché - da sole - non bastano per coprire il crescente fabbisogno
di energia. Né il problema si risolve aggiungendo a esse il rinvio al nucleare
di quarta generazione: è, infatti, un rinvio alla fine del prossimo trentennio,
e così si ricomincia da capo. Appunto: si aspetta Godot, si proclama
"Andiamo" e si resta immobili. Siamo abilissimi in questo. Temo che
fra poco saranno in molti a dire "mettiamoci attorno a un tavolo e
parliamone". Così verrà dato il via libera a tre o
quattro commissioni. Come ricordano Stella e Rizzo nel
loro libro La deriva, "Dicesi "Commissione" un gruppo di
svogliati selezionati da un gruppo di incapaci per il disbrigo di qualcosa di
inutile". Cala il sipario? (27 giugno 2008).
( da "Adige, L'" del 27-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Il quotidiano del
giorno è consultabile gratuitamente dalle 15:30. Per abbonarti e poterlo vedere
dalle 6:30 clicca qui >>> corte dei conti I giudici contabili:
"Il peso del fisco è abnorme ma ciò che preoccupa è la spesa
pubblica" L'Italia ha sperperato 70 miliardi di euro ROMA - L'Italia si è
comportata come la cicala. In 10 anni, tra il 1997 e il 2007 ha
"disperso" i benefici che l'ingresso dell'Euro ha avuto nella
riduzione degli interessi sul debito pubblico. È uno spreco che vale 70
miliardi, 4,3 punti di pil. Le risorse sono in parte andate a finanziare
l'aumento della spesa pubblica cresciuta nello stesso periodo di 1,5 punti,
mentre le "formiche" Germania e Francia riuscivano a ridurla di 3,6 e
di 0,7 punti percentuali. La Corte dei Conti tira la linea di dieci anni di
conti pubblici e sottolinea che "più della metà dell'intero bonus
derivante dalla riduzione degli oneri per interessi, dovuti all'adesione
all'euro, è stato disperso in incrementi della spesa pubblica anzichè
alleggerire il debito". I magistrati contabili, nel chiudere il giudizio
di parificazione sui conti dello Stato del 2007, non risparmiano comunque
indicazioni sul futuro. Il peso del fisco è abnorme ma quello che preoccupa di
più è la spesa pubblica. Va ridotta per portarla ad "un tasso di crescita
inferiore a quello del Pil". Altrimenti si potrebbe dover dire addio ai
progetti di riduzione delle tasse. "Il rischio di mancare ancora una volta
gli obiettivi di controllo della spesa pubblica si riflette, in quello non meno
grave di dover necessariamente rinunciare al progetto di allentare gradualmente
la pressione fiscale, il cui anomalo livello non è privo di implicazioni
negative sullo sviluppo delle attività produttive e sulla allocazione dei
fattori di produzione". Sul fisco la Corte plaude ai recuperi di imposta
realizzati lo scorso anno, soprattutto con la lotta all'evasione. Ma invita
"a mantenere un atteggiamento prudente" sull'andamento che le entrate
potrebbero avere nel futuro, "anche in base alle prime indicazioni
relative alla Finanziaria 2007". "Irrisolti" per la Corte dei
Conti sono soprattutto "i problemi legati ad un efficace controllo della
spesa pubblica". Servono - dice - "regole rigide" per
contenerla. Ma non basta la "spending review, cioè la revisione delle
singole poste contabili. È invece necessario controllare "i grandi comparti della spesa". I nodi che vengono al
pettine sono quelli noti: la sanità, le pensioni, il costo dei dipendenti e
quello degli apparati pubblici (cioè i cosiddetti costi della politica). Sulla sanità il giudizio è
soddisfacente, il miglioramento dei saldi si è fatto più incalzante, anche se
due regioni che non vengono nominate hanno ancora "difficoltà di
rilievo ad affrontare le cause profonde degli squilibri". Ci sono poi le
pensioni. La Corte è preoccupata per il mancato adeguamento dei
"coefficienti di trasformazione": servono a correggere i trattamenti
in base all'aumento della speranza di vita e "il mancato adeguamento
produrrebbe un aggravio sui conti nel lungo periodo". 27/06/2008.
( da "Stampa, La" del 27-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Spese extra gli
elenchi CLAUDIO MACCHI M ARIO MINOLA Interpreti per gli stranieri Consulenze
sanitarie 4 milioni di euro all'anno Online sul Web le cifre per gli incarichi
di Asl e del "Maggiore" "Il bilancio dell'ospedale è il più
virtuoso di tutte le aziende piemontesi" "Con l'emissione di nuovi
concorsi dovrebbe rientrare la situazione di precarietà" Mediatori
culturali in corsia Posti vacanti. Quasi tutte le delibere sono state assunte
per garantire i livelli essenziali di assistenza sul territorio Le figure
mancanti. C'è un po' di tutto: non ultimi i dietisti, i farmacisti, gli
psicologi e i veterinari, gli allergologi [FIRMA]GIANFRANCO QUAGLIA NOVARA
Libri aperti sulle consulenze della pubblica amministrazione. Il ministro della
Funzione Pubblica Renato Brunetta ha dato il via libera: basta andare sul sito
www.innovazionepa.it e vedere tutti i compensi e le collaborazioni esternE
erogati dalla Pubblica Amministrazione. In questo scenario di numeri sono
evidenziate le cifre che si riferiscono alla sanità: numeri, assegnazioni
d'incarichi, consulenze, suddivisi per date e capitoli di spesa. Riguardano sia
all'Asl 13 (Azienda sanitaria locale) di Novara sia all'Azienda ospedaliera
Maggiore della Carità. Tutto alla luce del sole, senza reticenze. Gli incarichi
sono stati assegnati con delibere regolari, in molti casi per coprire posti
vacanti. All'Asl 13, che gestisce direttamente il poliambulatorio di via Dei
Mille e a cui fanno capo il poliambulatorio di Trecate e gli ospedali di
Borgomanero e Arona, le consulenze sono una novantina, per un importo
complessivo di due milioni di euro l'anno. "Per consulenze - dice il
direttore generale Mario Minola - si intendono i rapporti di lavoro autonomo
(di tipo libero professionale o coordinato) che gli enti pubblici hanno
costituito per sopperire alle carenze di organico prodotte dal blocco delle
assunzioni in atto da anni. Per quanto riguarda l'Asl Novara i rapporti di
lavoro autonomo riguardano per la quasi totalità professionisti sanitari
(medici, psicologi, veterinari e farmacisti). Gli altri contratti si
riferiscono a incarichi di progettazione e direzione lavori oppure le difese
giudiziali e consulenza tributaria". Aggiunge il direttore: "Abbiamo
cercato di mantenere i livelli essenziali di assistenza. Con
l'emissione dei concorsi e l'assunzione dei medici precari, il numero delle
consulenze dovrebbe diminuire". E' il precariato alla base delle scelte
operate sulle consulenze anche all'Ospedale Maggiore di Novara, come spiega il
direttore generale Claudio Macchi. Anche qui una somma annua che si
aggira sui due milioni di euro (al 31 maggio era di 1.043.000 euro). "Un
costo contenuto - sottolinea Macchi - se consideriamo che quello totale annuo
per tutti i dipendenti è di 120 milioni di euro". Alcuni incarichi sono finanziati
direttamente dalla Regione, come il personale statistico di supporto
all'epidemiologia dei tumori. Scorrendo le tabelle con le delibere che appaiono
nel sito dell'azienda ospedaliera sotto la voce consulenze, si nota che
praticamente per quasi tutte le specialità sono stati affidati incarichi di
consulenze esterne, pe corprie posti vacanti. Si va dagli affidamenti di 2.500
euro mensili omnicomprensive ai 300 euro per ogni turno di dodici ore con una
maggiorazione del 20% per quelli festivi e del 15% per il notturno. Nell'elenco
figurano tecnici di laboratorio (1.550 mensili) ortottisti, ostetriche,
logopedisti, dietisti (1.550 euro mensili) ma anche tecnici sanitari per le
rilevazioni ambientali. Non sfuggono i medici allergologi, gli anestesisti, i
cardiologi, i chirurghi vascolari. Insomma, nessun reparto è immune. Macchi:
"Tra le consulenze rientrqa anche quella del dottor Grando, 21 mila euro
nei primi 5 mesi del 2008, chesegue l'ospedale di Galliate e rappresenta na
lnostra interfaccia". E poi infermieri professionali. Quasi sempre la
delibera assunta recita: "Al fine di garantire la continuità del servizio,
il contratto di prestazione occasionale affidato a...in attesa di acquisire le
eventuali disponibilità da parte del personale tecnico...". Incarichi
particolari sono stati affidati per rafforzare l'Urp (L'ufficio relazioni con
il pubblico e ad altro professionisti tecnici e consulenti
legali. "Vorrei osservare - dice Macchi - che il bilancio annuo
dell'Ospedale Maggiore di Novara è il più virtuoso di tutte le aziende
sanitarie del Piemonte negli ultimi due anni, a partire da una gestione storica
che è sempre stata buona".Una delle consulenze esterne più interessanti
dell'Ospedale Maggiore di Novara riguarda la voce "mediatrici culturali".
"In un ospedale dove ogni giorno arrivano decine di persone straniere,
spesso con serie difficoltà linguistiche - precisano al Maggiore - è essenziale
avere a disposizione delle persone in grado di supportare i dipendenti e queste
fasce di utenza". Da qui la necessità di destinare una certa somma alle
mediatrici culturali, persone che parlano le lingue che ormai sono più diffuse
in città, dopo l'italiano. C'è allora la mediatrice culturale albanese, che
aiuta le persone della propria terra, ma anche la mediatrice cinese, perchè la
rappresentanza dell'Estremo Oriente nel novarese ha conosciuto negli ultimi
anni un incremento molto significativo. C'è poi chi parla l'arabo e le altre
lingue straniere più utilizzate. "Parlare di semplici interpreti per
queste persone è però riduttivo - aggiungono all'Ospedale Maggiore - perchè in
molti casi si tratta anche di fornire un supporto, oltre che linguistico, anche
umano, psicologico, e questa mediazione è stata molto apprezzata dagli utenti
stranieri che hanno avuto un impatto positivo con l'ospedale perchè hanno
trovato qualcuno che ha fatto superare loro la barriera linguistica, uno dei
problemi maggiori per chi si trova già in condizioni di fragilità e di disago a
causa di una patologia o di un problema di salute, e che quindi ha ancora più
bisogno di essere aiutato".
( da "Stampa, La" del 27-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
ALBENGAAI VERTICI
DELLA FINANZIARIA LIGURE Il commercialista Basso vicepresidente della Filse
[FIRMA]ANGELO FRESIA ALBENGA Un albenganese diventerà vicepresidente della
Finanziaria ligure per lo sviluppo economico (Filse), creata dalla Regione per
sostenere le imprese. Il commercialista Carlo Basso, 47 anni, è stato eletto
dal consiglio regionale nel direttivo della società e nei prossimi giorni
dovrebbe essere nominato vice del presidente Edoardo Bozzo. "Mi avevano
accennato questa possibilità, ma la conferma ufficiale del mio inserimento nel
consiglio di amministrazione è stata comunque una piacevole sorpresa, perché in
politica nulla è certo", commenta Basso. "Da parte mia c'è tutto
l'impegno per portare gli interessi delle imprese albenganesi all'attenzione
degli uffici regionali e farli tenere in considerazione. La Filse finanzia le
aziende e quindi può aiutare a sviluppare l'economia del ponente",
aggiunge il commercialista ingauno, aderente al Partito democratico dopo la candidatura
nel movimento civico "Albenga c'è" alle ultime elezioni comunali.
Basso è figlio di Giuseppe, ex direttore della Banca d'America e d'Italia,
mentre lo zio Filippo è stato consigliere regionale e sindaco di Albenga con la
Democrazia cristiana. Il libero professionista è anche consigliere
d'amministrazione della società comunale Palazzo Oddo. "Ma senza stipendi né gettoni di presenza", precisa. "Mi piacerebbe aprire uno sportello per
l'assistenza alle imprese ad Albenga, visto che spesso le strategie economiche
vengono decise a Genova e Savona, dove il tessuto economico è composto da
grandi industrie. La vera forza del ponente è quello di avere una fitta rete di
piccole società, spesso sconosciuta nel capoluogo. Penso che, quando
nasce una ditta, diventiamo tutti più ricchi, mentre ogni volta che muore,
diventiamo tutti più poveri", afferma Basso. Sul tavolo del futuro
vicepresidente ci saranno le questioni dello stabilimento Testa,
dell'agricoltura, dell'artigianato e delle infrastrutture. "In questo
ambito, il mio sogno sarebbe quello di vedere nascere in breve tempo il porto
di Albenga", dice l'esponente del Pd.
( da "Giornale di Calabria, Il" del 27-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Liliana Frascà su
quella delle Comunità Montane. Chiappetta (Idv): "Uno sconcio da
evitare" REGGIO CALABRIA. "I criteri utilizzati per il riordino del
sistema delle comunità montane calabresi sono stati soprattutto quelli della
logica, dell'equilibrio e del risparmio delle risorse pubbliche".
L'assessore regionale alle Riforme e al Personale, Liliana Frascà, torna a
parlare del progetto di legge che ha ottenuto il parere favorevole della
Commissione "Affari istituzionali" di Palazzo Campanella. "Nella
sostanza, i criteri proposti nel provvedimento - sottolinea l'assessore - non
sono stati modificati e questo ha consentito di licenziare un articolato che,
di fatto, mantiene intatta la ratio della legge. È vero che, rispetto alla mia
proposta, il numero degli enti è passato da 17 a 20 - sostiene l'esponente
della Giunta - ma solo perchè si è fatta la scelta di istituire comunità
montane composte da un numero inferiore di comuni. Peraltro - prosegue -
abbiamo ridotto del 70 per cento le spese per gli emolumenti di amministratori
e consiglieri. Possiamo pertanto affermare che il piano di
riduzione dei costi della politica, da questo punto di vista, non è affatto cambiato".
"Sento di ringraziare - continua l'assessore - i rappresentanti di
maggioranza e opposizione del Consiglio regionale, che ieri in Commissione,
dopo un confronto serrato e costruttivo, hanno dato il via libera al
provvedimento, che lunedì approderà in Aula". Liliana Frascà
evidenzia altresì come "gli interventi in materia non siano conclusi:
subito dopo l'approvazione di questa legge - dice - ci metteremo al lavoro con
i rappresentanti di Anci, Upi, Uncem, Legautonomie e con il Dipartimento
"Agricoltura e Foreste" per una rivisitazione della legge regionale
34 del 2002, per dare finalmente alle comunità montane ruoli e funzioni che,
finora, non hanno avuto". "Molto, però - secondo l'assessore -
dipenderà dalla prossima Finanziaria nazionale che, non si esclude, porterà ad
una ulteriore riduzione delle risorse disponibili per le comunità montane, se
non addirittura alla loro soppressione. È chiaro che, in un siffatto contesto,
dovremo dare vita ad un nuovo modello organizzativo degli enti sub-regionali.
Ad ogni modo - conclude l'assessore - il lavoro è stato avviato e sta
producendo, checché se ne dica, risultati concreti, grazie all'applicazione di
criteri chiari che, in futuro, ci consentiranno di evitare situazioni
grottesche". *** CATANZARO. L'intervento del capogruppo di Italia dei
valori alla Regione, Maurizio Feraudo, sul tema delle Comunità montane "é
assolutamente opportuno". Lo afferma Antonio Chiappetta, responsabile
nazionale Dipartimento Mezzogiorno del partito. "Sulla questione relativa
ai risparmi per gli enti locali - prosegue Chiappetta - si giocherà lo sviluppo
del mezzogiorno nei prossimi anni. Non è la prima volta che la Calabria, una
terra meravigliosa alla quale mi onoro di appartenere, viene ad essere mal
rappresentata dai suoi consiglieri regionali su un tema così delicato qual è
quello della qualificazione della spesa. Apprendere che per favorire squallidi
interessi di bottega si sperperano milioni di euro è qualcosa che deve far
vergognare profondamente coloro che dicono di essere i rappresentanti legittimi
di questa terra". Per Chiappetta "i consiglieri regionali che, in
totale dispregio della logica e distorcendo la moralità pubblica, hanno
ritenuto di considerare fra le comunità montane ambiti territoriali che
ricadono in ridenti cittadine marine, mostrano, una volta di più
l'inadeguatezza di questi rappresentanti nei confronti dei loro elettori. Non
solo, ma certi comportamenti danno, casomai ce ne fosse ulteriore bisogno, armi
polemiche ai nemici del Mezzogiorno, come quelle forze politiche francamente
razziste, sul modello della Lega Nord, che avranno una volta di più ragione a
negare i finanziamenti statali ad una Calabria che posta di fronte
all'alternativa fra l'incremento dei servizi sociali e la bassa clientela ha
risposto: vogliamo la bassa clientela". "Noi di Italia dei valori -
conclude Chiappetta - ci batteremo in ogni sede, regionale e nazionale per
evitare che questo sconcio continui. La popolazione calabrese però deve sapere
che quando avrà difficoltà a pagare per le proprie medicine, quando sarà
sottoposta all'odioso balzello del ticket, potrà ringraziare, in una qualche
misura, certi suoi consiglieri ed assessori regionali che hanno preferito i
loro interessi particolari rispetto a quelli generali dei loro
amministrati".
( da "Provincia di Lecco, La" del 27-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Gli altri dati
Lombardia, 40 casi di corruzione nella Finanza E le
Province spendono più di quanto incassato MilanoL'indice della Corte dei Conti
si è rivolto poi verso la montagna del debito statale. Vendendo tutto il
patrimonio pubblico, che vale 1.800 miliardi, potrebbe essere azzerato. Altro tema è quello dei costi della politica: sono ancora in vita 110 enti inutili, che da circa 50 anni si
cerca di cancellare; le Province, poi, spendono più di quanto incassato e,
oltre alle comunità montane, ci sono 6.000 Comuni con meno di 5.000 abitanti,
concentrati soprattutto in Piemonte e in Lombardia. Andrebbero
accorpati, spiega la Corte, che sembra suggerire come anche le piccole poste
servono a migliorare i conti. È il caso delle spiagge per Vip, come Sabaudia,
Fregene, Sperlonga e Minturno date in concessione "a prezzi troppo
bassi". Inoltre cresce la corruzione nella
pubblica amministrazione. Nel 2007 le Sezioni giurisdizionali contabili di
primo e di secondo grado hanno emesso 82 sentenze (42 in primo grado e 40 in
grado di appello) su fattispecie per fatti di corruzione
ascrivibili ad agenti pubblici. Si tratta di un dato che costituisce oltre il
13% del totale delle sentenze di appello pronunciate in materia di
responsabilità amministrativo-contabili. Quanto al primo grado, per fatti di corruzione nel 2007 sono state pronunciate 44 sentenze,
tutte di condanna. Il che costituisce un dato sostanzialmente coincidente con
quelli del 2006 e del 2007. Nell'anno 2007 si evidenziano condanne per oltre
18,8 milioni di euro a contrasto degli atti di corruzione
nei pubblici apparati, con un incremento di oltre il 30% rispetto all'omologo
dato del 2006. "I fatti corruttivi hanno interessato prevalentemente
amministrazioni statali", si legge, e ben 40 condanne hanno riguardato
"fatti corruttivi commessi in pregiudizio delle amministrazioni
finanziarie, quasi tutti ascrivibili a dipendenti degli uffici finanziari e a
militari della Guardia di Finanza operanti in Lombardia". Ma ci sono anche
altri aspetti: anche la "proliferazione tumultuosa" delle società di
servizi pubblici partecipate dagli enti locali, avviata lo scorso decennio con
le ex municipalizzate, finisce nel mirino della Corte dei Conti. Secondo la
magistratura contabile "la progressiva finanziarizzazione dei patrimoni
comunali rappresenta un trend verso nuove figure moderne, anche se talora
grigie ed ambigue, perchè utili agli amministratori di nomina politica per eludere i controlli sia di legalità che di
efficienza, manifestandosi come fonte inesausta di pratiche nepotistiche, se
non di corruttela". Lo si legge nel giudizio sul rendiconto generale dello
Stato, in cui la Corte sottolinea che società quotate come A2a, Acea, Hera e
Iride, hanno dimostrato al contrario che "il reddito prodotto può essere
distribuito, come dividendi, agli azionisti". Infine, nonostante le misure
adottate per contenere i costi della politica,
"permangono riforme incompiute". La Corte dei Conti in particolare
spiega che "il decentramento verso le autonomie e verso strutture private
non è ancora stato accompagnato dal corrispondente ridimensionamento degli
apparati pubblici", e che "ancora procede lentamente l'attività di
liquidazione degli enti inutili". Secondo la magistratura contabile
"permane alta la spesa complessiva delle Province italiane", pari a
13 miliardi di euro nel 2006, e continua ad esserci una "esigenza di
accorpamento dei piccoli comuni", con un "moltiplicarsi di costi
indiscriminato per amministratori e impiegati di enti locali e comunità
montane. 27/06/2008.
( da "Provincia di Sondrio, La" del 27-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Sprechi RomaL'Italia
si è comportata come la cicala. In dieci anni, tra il 1997 e il 2007, ha
"disperso" i benefici che l'ingresso dell'euro ha avuto nella
riduzione degli interessi sul debito pubblico. È uno spreco che vale 70
miliardi, 4,3 punti di Pil. Le risorse sono in parte andate a finanziare
l'aumento della spesa pubblica cresciuta nello stesso periodo di 1,5 punti,
mentre le "formiche" Germania e Francia riuscivano a ridurla di 3,6 e
di 0,7 punti percentuali. La Corte dei Conti tira la linea di dieci anni di conti
pubblici e sottolinea che "più della metà dell'intero bonus derivante
dalla riduzione degli oneri per interessi, dovuti all'adesione all'euro, è
stato disperso in incrementi della spesa pubblica anziché alleggerire il
debito". I magistrati contabili, nel chiudere il giudizio di parificazione
sui conti dello Stato del 2007, non risparmiano comunque indicazioni sul
futuro. Gli sprechi Il peso del fisco è abnorme, ma quello che preoccupa di più
è la spesa pubblica. Va ridotta per portarla ad "un tasso di crescita
inferiore a quello del Pil". Altrimenti si potrebbe dover dire addio ai
progetti di riduzione delle tasse. "Il rischio di mancare ancora una volta
gli obiettivi di controllo della spesa pubblica si riflette, in quello non meno
grave di dover necessariamente rinunciare al progetto di allentare gradualmente
la pressione fiscale, il cui anomalo livello non è privo di implicazioni
negative sullo sviluppo delle attività produttive e sulla allocazione dei
fattori di produzione". Sul fisco la Corte plaude ai recuperi di imposta
realizzati lo scorso anno, soprattutto con la lotta all'evasione. Ma invita
"a mantenere un atteggiamento prudente" sull'andamento che le entrate
potrebbero avere nel futuro, "anche in base alle prime indicazioni
relative alla Finanziaria 2007". I nodi "Irrisolti" per la Corte
dei Conti sono soprattutto "i problemi legati ad un efficace controllo
della spesa pubblica". Servono - dice - "regole rigide" per
contenerla. Ma non basta la "spending review", cioè la revisione
delle singole poste contabili. È invece necessario controllare "i grandi comparti della spesa". I nodi che vengono al
pettine sono quelli noti: la sanità, le pensioni, il costo dei dipendenti e
quello degli apparati pubblici (cioè i cosiddetti costi della politica). Sulla sanità il giudizio è
soddisfacente, il miglioramento dei saldi si è fatto più incalzante, anche se
due regioni che non vengono nominate hanno ancora "difficoltà di
rilievo ad affrontare le cause profonde degli squilibri". Positivi - dice
la Corte - sono i risultati ottenuti sulla farmaceutica, mentre vengono
suggerite misure di contenimento sulla specialistica e sulla diagnostica. Il
procuratore generale Furio Pasqualucci si spinge anche più in là. Vedrebbe
"bene" anche la reintroduzione dei ticket sanitari. Le pensioni Ci
sono poi le pensioni. La Corte è preoccupata per il mancato adeguamento dei
"coefficienti di trasformazione": servono a correggere i trattamenti
in base all'aumento della speranza di vita e "il mancato adeguamento
produrrebbe un aggravio sui conti nel lungo periodo". Agire ora eviterebbe
problemi in futuri. C'è poi il nodo stipendi pubblici. Il miglioramento
registrato dai conti è dovuto al congelamento di fatto dei contratti per due
anni. Per la Corte andrebbero rafforzati le connessioni tra retribuzioni e
produttività. Erano già previsti dal memorando del giugno 2007 ma poi gli
impegni "sono stati disattesi dai contratti collettivi stipulati nel 2007
e nei primi mesi dell'anno in corso". La corte segnala inoltre che i
dirigenti non vengono sottoposti ad valutazione annuale e che gli stipendi sono
lievitati. 27/06/2008.
( da "Provincia di Cremona, La" del 28-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Edizione di Sabato
28 giugno 2008 Benvenuto P.Review srl La parola ai lettori Oggi ricordiamo i
"quattro amici" morti Egregio direttore, abbiamo letto le belle
lettere pubblicate su La Provincia rispettivamente il 18 e il 20 giugno e, anche
a nome dei genitori dei ragazzi, ringraziamo sentitamente per il ricordo. Per
quanto riguarda la lettera siglata D.B. ed intitolata: candela accesa alla
finestra per i quattro amici", raccogliamo volentieri questa iniziativa e
rilanciamo a tutti l'invito ad accendere, stasera, una candela bianca sulle
finestre. Nel frattempo vi aspettiamo numerosi alla manifestazione in loro
memoria che si terrà oggi, sabato 20, in piazza Stradivari a partire dalle ore
19 circa. Gli amici di Ade, Davide Junior e Adam (Cremona) Investito da un
ciclista sull'argine Ora mi appello al suo senso civico Gentile direttore, le
chiedo un piccolo spazio all'interno della sua rubrica per rintracciare il
ciclista che martedì 24 giugno alle 19.15 circa mi ha investito da dietro mentre
correvo con due amici sull'argine maestro (all'altezza del primo chilometro
segnato sull'asfalto) che collega Le Colonie Padane al Bosco Ex Parmigiano.
Dopo il nostro piccolo incidente, a causa di un non lieve trauma facciale
associato ad escoriazioni multiple su gran parte del corpo (riscontrate al
pronto soccorso), ferito e spaventato, non mi sono premurato di chiedere le
generalità al mio investitore. Mi appello quindi al senso civico della
controparte coinvolta per un sereno epilogo di un fatto tanto antipatico quanto
evitabile, contattandomi personalmente o rivolgendosi al comando della polizia
locale (piazza Libertà) dove è depositata una mia dichiarazione dell'accaduto.
Emanuel Dosi (Cremona) Medaglia d'oro a Luigi Bosio Grazie al collegio dei geometri
Eregio direttore, per favore conceda anche a noi un piccolo spazio nella Sua
rubrica. Il giorno 20 giugno 2008, nella splendida cornice di Villa Calciati,
il Collegio dei geometri ha voluto premiare con un diploma e la medaglia d'oro
il geom. Luigi Bosio di Soresina, per i 50 anni di iscrizione all'Albo dei
Geometri della Provincia di Cremona. Orgogliosi di lui, ci congratuliamo e
ringraziamo il presidente geom. Ceriali e tutto il Collegio per il graditissimo
riconoscimento e la bellissima festa. Rita, Primo, Paola, Alessandro e Andrea
Bosio (Soresina) Attenzione alla sintassi quando si scrivono le lettere Gentile
direttore, vorrei richiamare l'attenzione alla sintassi quando si scrive,
soprattutto se si hanno funzioni dirigenziali e laurea. Nella lettera del 29
giugno dal titolo "l'attenzione ai giochi studenteschi rafforza il senso
di appartenenza", si trova ripetuta due volte la parola "eventi"
nello stesso periodo. Termini così scadenzati e ravvicinati, suonano stridenti
a qualsiasi lettore. Già in precedenza, da parte dello stesso dirigente, in una
nota firmata, si trovava scritto, anche qui due volte, "ad
abundantiam" con la "Z": questi errori sarebbero da evitare
perché la forma definisce il contenuto, aristotelicamente pensando. (...)
Fioretta Menta (Casanova del Morbasco) Il 'barile di carta' fa il prezzo finale
Serve un'azione di riequilibrio Egregio direttore, che la domanda di petrolio
salga o scenda, il prezzo del barile procede in salita ed ha raggiunto oggi la
cifra record di oltre 140 dollari. Si comincia a pensare che, forse, a incidere
sui prezzi sia una forte speculazione finanziaria. Il fatto è che sui mercati
di New York, Londra, Hong-Kong o Tokio, si comprano e si vendono barili nemmeno
prodotti. Si gioca sull'eventualità di un rialzo e ci si scommettono cifre
enormi, con guadagni stratosferici. Ci sono due mercati, perciò. Quello reale,
dove le compravendite vedono il passaggio di petrolio in cambio di quattrini, e
quello digitale, dove la puzza dell'oro nero manco si sente. Ma è questo barile
di carta che fa il prezzo finale. A noi gente comune rimane che invece di
riempire le nostre dispense per la famiglia, siamo costretti a riempire il
serbatoio. Ci vuole un elemento di chiarezza e, aggiungo, un elemento di
saggezza, insieme ad una urgente azione dei governi del pianeta che riequilibri
ciò che sta accadendo. Giacomo Ori (sindaco Comune Castelvisconti) Adesso
abbiamo anche il ReD... Ridateci il Partito comunista Signor direttore, a
leggere che adesso abbiamo anche (la?, il?) ReD (Riformisti e Democratici), che
fa capo a D'Alema, vedo più che mai necessario tornare a credere nel vecchio
nostro Pci (Partito Comunista Italiano), con falce e martello, così belli, così
chiari, la prima ad indicare i contadini, il secondo ad indicare gli operai, e
chiara pure è l'identificazione sociale cui quei simboli rimandano: il mondo di
chi lavora di braccia. Con codesto continuo e modaiolo cambio di sigle, che un
po' fa anche ammattire, si vuol forse seppellire un passato? Lascerei intatta
la dicitura Pci e, accanto alla falce e al martello, per ammodernare, ci
metterei un libro (niente però a che fare col fascista "libro e
moschetto"), a simboleggiare chi lavora di testa, a formare la
"trinità" di tutti i lavoratori. E poi quel "Comunista" è
bello, e pure inattaccabile: ci ricorda ciò che è comune/pubblico, cioè di
tutti, schiacciantemente superiore a ciò che è liberale/privato, cioè di pochi.
Gianfranco Mortoni (Mantova) Impariamo dai vicini svizzeri che cosa è la
democrazia di base Egregio direttore, Ch non significa Svizzera (Suisse), ma
Confederatio Helvetica, in latino: gente semplice, rispettosa della legalità,
democratica. Così i ricchi come i meno abbienti. Le assemblee non si tengono
nelle sale di Cristo Re alle 9 di sera, con sindaco e alcuni assessori
schierati dietro un lungo tavolo a difendere il loro operato, senza assicurare
niente di preciso, davanti a molte persone che alzano la mano per dire la loro
e poi si devono accontentare di vaghe promesse. In ognuno dei 22 Cantoni che
compongono la vicina Suisse si tengono le landsgemeinde, termine di non facile
traduzione, grosso modo assemblea pubblica della municipalità. Si svolgono
preferibilmente di mattino nei giorni festivi. Qualcuno parla a voce alta o al
microfono, propone, poi i presenti alzano il braccio e due o tre osservatori
fanno la conta. Niente braccia alzate, tutti a casa a bere una birra: molte
braccia alzate proposte approvate. Se non viene realizzato quanto previsto
(succede anche in Svizzera, veh...) alle elezioni seguenti i furbetti si devono
ritirare a vita privata, ma già dopo due o tre settimane non hanno vita facile.
E niente gettoni di presenza. Eugenio G. (Cremona) Sagrestano soresinese dell'anno Impegno
anche 'fuori dal comune' Signor direttore, scrivo a proposito dell'articolo
"A Sagrestano il premio di soresinese dell'anno", comparso su La
Provincia del 25 u.s., nella convinzione che queste mie poche righe,
possano far piacere al loro destinatario. Tra i vari impegni nel sociale del
signor Mauro Sagrestano da Soresina, va ricordato anche quello di addetto alla
cassa nel corso della festa della birra di Paderno Ponchielli, ruolo che egli
ricopre (disinteressatamente), se non vado errato, dall'edizione 2002, con
precisione e puntualità. Benché io, come è noto, non faccia più parte, da
qualche tempo, del gruppo organizzatore della locale festa, mi permetto
comunque di ringraziare il signor Sagrestano per il suo impegno "fuori dal
comune". Cristiano Strinati (Paderno Ponchielli) Per colpa di politici
incapaci siamo diventati tutti precari Egregio direttore, il paese stenta a
rinnovarsi in quanto abbiamo una classe politica formata per lo più da vecchi
marpioni, camaleonti e voltaggabana. Non mi riferisco alla età anagrafica (50 ?
60 anni) ma alla longevità politica di molti soggetti che sono da 10-15-20 anni
e oltre incollati al proprio scranno. Anche Cremona non scherza: i Camaleonti
ci sono eccome! A livello nazionale poi i vecchi camaleonti si trovano
d'accordo ed oltre ad essere bipartisan (quando c'è da occupare posti), si sono
trovati d'accordo nell'individuare un comune nemico: i Magistrati. De
Magistris, la Forleo per il Centro sinistra erano magistrati da isolare (e li
hanno poi isolati grazie a Prodi e a Mastella.. ). Mentre per il Centro destra
bisogna addirittura bloccare 100 mila processi... Non bastava l'indulto! Noi
invece crediamo che i problemi del paese non siano riconducibili ai magistrati
e certamente non si risolvono, ma si peggiorano cassando i processi. Alcune
nostre proposte: i processi sono lunghi! Allora perché non ridurre i processi a
due gradi di giudizio (...) Altra emergenza trasformatasi in mezza bufala a
Cremona... è la sicurezza che a noi risulta un fenomeno circoscritto e che
qualcuno ha voluto enfatizzare per giocare nel manico della visibilità. Noi
proponiamo di incentivare le forze dell'ordine (tutte) aumentando innanzitutto
gli stipendi che sono vergognosamente bassi e nel contempo ne mortificano la
professionalità. (...) Per colpa di questa incapace classe politica (senza fare
di tutta l'erba un fascio) il nostro Paese non ha futuro e tutto è diventato
precario; gli unici che possono dire di non essere precari sono i politici.
(...) Gabriele Cervi (Cremona) Un ricordo del professor Bertoldi campione di
ironia e di schiettezza Egregio direttore, vorremmo che pubblicasse questa
lettera in ricordo del professor Gianluigi Bertoldi a nome di tutti i colleghi
della scuola media Virgilio di Cremona. "Caro Gianluigi, la tua scomparsa,
improvvisa e repentina, ci addolora profondamente, ci lascia attoniti,
increduli. Eppure sentiamo forte il bisogno di esprimerti l'affetto e la stima
che meriti. Conserveremo di te il ricordo di un uomo ironico e pronto alla
battuta, incline alla discussione garbata, ma anche deciso nella difesa delle
proprie idee e dei propri principi. Amavi insegnare e privilegiavi il rapporto,
semplice e sincero, con i tuoi allievi, ai quali sapevi trasmettere il grande
valore culturale e formativo della musica. Ci mancherà la tua schiettezza. Ci
mancherà la tua semplicità. Ci mancherà la tua ironia. Ci mancherà la tua
professionalità. Ci mancherai Tu". I tuoi colleghi della 'Virgilio'
(Cremona) Proiezioni all'aperto irregolari Casalmaggiore, comune arrogante
Egregio direttore, vorrei esprimere la mia piena solidarietà alla signora,
amica e collega Lodi Rizzini in Cavalca, responsabile del cinema Zenith di
Casalmaggiore. Le proiezioni di videocassette in luoghi pubblici sono per legge
vietate (codice penale). Tutti lo sanno ma tutti fanno finta di non sapere a
cominciare dai presidi delle varie scuole di ordine e grado sino ad arrivare
agli assessori alla Cultura del territorio che in particolare d'estate
organizzano direttamente rassegne di film mascherando le iniziative come
attività sociali e culturali. Il cinema in sala pubblica merita più rispetto
soprattutto verso coloro che hanno dedicato l'intera vita a quest'arte.
Stupisce al proposito l'arroganza del Comune di Casalmaggiore a proseguire
l'iniziativa "nonostante tutto". Giorgio Brugnoli (Cremona).
( da "Provincia di Cremona, La" del 28-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Edizione di Sabato
28 giugno 2008 Benvenuto P.Review srl Pd. Approvato il Regolamento finanziario.
Il contributo da sindaci, assessori e consiglieri I Democratici si autotassano
I politici dovranno dare il 15% dei compensi di Gilberto Bazoli
Gli amministratori del Pd dovranno versare al partito il 15 per cento
dell'indennità, dei gettoni di presenza o dei compensi percepiti. L'indicazione è contenuta nel
'Regolamento finanziario del Pd della provincia di Cremona' approvato quasi
all'unanimità (un astenuto) dall'assemblea riunita mercoledì scorso a
Castelleone. Il regolamento messo ai voti si compone di 13 articoli. Il
5° stabilisce che il Pd "adotti, per ogni sua organizzazione, il principio
dell'autofinanziamento". Le entrate sono costituite "dalle quote di
iscrizione versate annualmente dagli iscritti, dalle 'erogazioni liberali'
degli eletti e nominati che ricoprono cariche in organismi istituzionali, dalle
sottoscrizioni o da altre iniziative previste dalle norme di legge per reperire
fondi di autofinanziamento della politica; dalle 'erogazioni liberali' di
persone fisiche e/o società ed enti non commerciali; dalle quote di competenza
del Fondo previsto dalla legge in materia di contribuzione ai partiti".
Quanto ai contributi versati dagli iscritti, sarà "l'esecutivo
provinciale, in base al proprio programma di iniziative e di attività, a
indicare annualmente la quota minima della tessera". È l'articolo 7 a
fissare i contributi degli amministratori. "Gli eletti nelle istituzioni,
gli assessori o i nominati in altri organismi iscritti al Pd contribuiscono
alla vita e all'attività del partito con 'erogazioni liberali'. In particolare,
i parlamentari nazionali ed europei; i consiglieri e gli assessori regionali;
il presidente della Provincia, gli assessori e i consiglieri provinciali; il
sindaco, gli assessori e i consiglieri del Comune capoluogo iscritti al Pd
nonché gli aderenti nominati in altri organismi, contribuiscono alla vita e
all'attività delle struttura provinciale del Pd secondo quanto concordato con
l'esecutivo provinciale". Il contributo sarà "pari al 15 per cento dell'indennità,
dei gettoni di presenza e dei compensi lordi
percepiti". Il regolamento ha valore retroattivo e, anche se è stato
approvato mercoledì, si intende entrato in vigore dal 1° gennaio scorso. La
disposizione sul 15 per cento dei contributi degli eletti ha sollevato nel
corso dell'assemblea qualche dubbio. "Su questa questione - ha detto
Franco Verdi, presidente del consiglio d'amministrazione dell'Azienda Cremona
solidale - si devono evitare semplificazioni demagogiche. C'è chi sull'indennità
vive e chi no, c'è indennità e indennità. Bisogna avere il coraggio di una
lettura più raffinata. 'Pagare meno pagare tutti' non sarebbe un concetto
sbagliato. Parliamone, anche alla luce di quanto costa tenere in piedi il
partito". "A me questa regola va bene", ha commentato, a margine
dell'assemblea, Cesare Mainardi, consigliere provinciale: gli ex Ds, come
Mainardi, erano tenuti a versare il 30 per cento mentre gli ex Margherita, come
Verdi, non versavano nulla.
( da "Messaggero Veneto, Il" del 28-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Udine Entrate per
quasi 4 milioni di euro l'anno IL BILANCIO I canoni applicati dal Consorzio di
bonifica Ledra Tagliamento si riferiscono alle concessioni relative a manufatti
e opere che insistono sulle rogge e i canali nel comprensorio che da Gemona si estende
fino a Codroipo, Palmanova e Cividale. Basti pensare che il Consorzio gestisce
1.450 chilometri di canali e rogge, 700 di condotte sotterranee in pressione,
20 centrali di pompaggio e 65 pozzi di emungimento per irrigazione che
distribuisce su circa 40 mila ettari. Il comprensorio di bonifica gestito dal
Consorzio Ledra Tagliamento si estende su 120 ettari in cui ricadono circa 60
comuni. "Mediamente - spiega il direttore, Massimo Canali -, il consorzio
registra 4 milioni di entrate l'anno". L'ente non registra utile perché
reinveste tutto nella manutenzione dei sistemi. Le entrate sono caratterizzate
dai canoni di bonifica legati al beneficio che ottiene l'immobile. "Il
beneficio di un campo agricolo è determinato dal sistema di irrigazione, quello
di una casa o di un capannone dal canale di scolo" sottolinea il
direttore, nel ricordare che la Regione ha preso in mano il sistema consortile
risalente al Cinquecento. Si tratta di una gestione pubblico-privata, la prima
finanzia le opere infrastrutturali, la seconda la gestione. Non a caso il
consiglio del consorzio è composto da 52 consiglieri: ai 40 eletti direttamente
dagli utenti si aggiungono 12 sindaci nominati dai 65 primi cittadini che
rientrano nel comprensorio. In consiglio di amministrazione, invece, siedono 12
componenti. Il costo di tutti gli amministratori non supera
i 40 mila euro l'anno. "Solo il presidente riceve un compenso di 3 mila
euro al mese" sottolinea il direttore, nel ribadire che sia ai
consiglieri, sia i componenti del Cda ricevono solo il gettone di presenza. (g.p.).
( da "Provincia di Cremona, La" del 28-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Edizione di Sabato
28 giugno 2008 Benvenuto P.Review srl Circondario, da Offanengo "Niente
soldi al presidente" Togliere l'indennità di funzione al presidente del
Circondario e consentire la partecipazione all'assemblea dei sindaci, oltre che ai consiglieri provinciali, anche ad un consigliere di
maggioranza e uno di opposizione designati dai consigli comunali, senza gettone
di presenza. E' questo
quanto chiede il gruppo consiliare 'Quelli che Offanengo' in una lettera
inviata al presidente della Provincia Giuseppe Torchio ed al suo vice Agostino
Alloni. L'emendamento è stato presentato da Alex Corlazzoli, Stefania
Comandulli e Gian Carlo Zanoni. "Il lavoro fatto per la costituzione del
Circondario è rimasto nelle sole mani dei sindaci, escludendo i consigli
comunali, ai quali competono le funzioni di programmazione e pianificazione
territoriale. Il regolamento che è stato stilato rischia di dare invece troppo
potere ai sindaci, senza neanche garantire il controllo da parte dei
consiglieri comunali. Da ciò ne consegue un'immagine distorta che l'opinione
pubblica potrà avere di questa importante istituzione. Inoltre, si era detto
che non ci sarebbero stati costi a carico dei Comuni; quindi, chiediamo che
venga tolto l'articolo 5, che prevede un'indennità di funzione per il
presidente".
( da "Repubblica, La" del 28-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Pagina I - Palermo Il caso Settanta deputati con gettone aggiunto ANTONELLA
ROMANO Onorevole? Il titolo, agli inquilini del Parlamento più antico d'Europa,
non basta più. Bisogna aggiungervi almeno un'altra qualifica - presidente,
vicepresidente, segretario, questore, assessore - nella legislatura che si è
aperta con una moltiplicazione delle poltrone senza precedenti. SEGUE A
PAGINA IV.
( da "Repubblica, La" del 28-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Pagina IV - Palermo
L'Ars moltiplica le poltrone aumenti per 70 deputati su 90 Le tre nuove
commissioni costano 200 mila euro in più L'80 per cento degli onorevoli ha un
incarico con relativa indennità aggiuntiva ANTONELLA ROMANO (segue dalla prima
di cronaca) L'istituzione di tre nuove commissioni, decisa anche per chiudere
un difficile accordo di spartizione degli incarichi all'interno di
un'amplissima maggioranza e consentire all'opposizione di avere l'Antimafia
(andrà a Calogero Speziale del Pd), ha infoltito notevolmente la schiera dei
deputati con una seconda carica, e relativa indennità: oggi sono 72 su novanta.
In pratica, l'80 per cento. Un record. Nessun'altra assemblea legislativa,
probabilmente, ha la stessa media. L'Ars dei "graduati", dei todos
caballeros. Nella scorsa legislatura erano soltanto, si fa per dire, 53 gli
onorevoli in possesso di un incarico supplementare e retribuito. Ad aumentare
il numero, anzitutto, la scelta di ricreare le commissioni Statuto e Antimafia:
la prima conta un presidente (dovrebbe essere Alessandro Aricò del Pdl), due vice
e un segretario. La seconda avrà un vicepresidente in più. Nove poltrone in
tutto, cui devono aggiungersene altre quattro, figlie della proposta -
all'ordine del giorno dell'aula - di dare vita al comitato per la legislazione,
un organismo che dovrebbe avere natura tecnica (è chiamato a dare pareri sulla
qualità delle norme in cantiere) ma che sta per diventare l'ottava commissione
permanente dell'Ars. Con un allargamento del numero dei componenti - da cinque
a 9 - e con un regolare ufficio di presidenza. Per la guida del comitato per la
legislazione, l'Udc ha già designato Orazio Ragusa, consolandosi così per la
mancata assegnazione di un posto da deputato segretario. I conti sono presto
fatti: poiché un presidente di commissione ha un'indennità (in aggiunta allo
stipendio da parlamentare) di 3.316 euro lordi, un vice
guadagna 829 euro, un segretario 414, la spesa complessiva annua per le nuove
commissioni (i componenti non hanno diritto a gettoni
di presenza per le sedute) è pari a 200 mila euro.
Maggiori uscite solo in parte compensate dal risparmio derivante dalla dieta
imposta dal presidente Francesco Cascio all'ufficio di presidenza (9
membri anziché 10) e dalla diminuzione della cifra per i trasferimenti ai
gruppi parlamentari (che sono soltanto 4 in questa legislatura). Resta quel
dato, abnorme: l'80 per cento dei deputati viene gratificato con un aumento in
busta paga. Che già per i soldati semplici dell'Assemblea, non è che sia
proprio leggera: 19 mila euro lordi al mese, se si considerano diaria e
rimborso spese, indennità per viaggi e trasferimenti e un bonus per spese
telefoniche. Lo stipendio base, al netto delle trattenute, oscilla fra i 10 e
gli 11 mila euro. Ma quello è il minimo salariale per i parlamentari regionali.
Una indennità più robusta spetta anzitutto ai membri del consiglio di
presidenza, a partire dal numero uno dell'Ars (7.700 euro lorde in più) e dai
due vicepresidenti (circa 5 mila). Ma incarichi retribuiti, come abbiamo visto,
sono anche quelli ai vertici delle commissioni. Che sono attualmente sette,
stanno per diventare otto e alle quali vanno aggiunte le "speciali",
Statuto e Antimafia. Ma anche la commissione verifica poteri, guidata da
Cascio, conta due vicepresidenti e un segretario. E non finisce qui. I deputati
graduati, per antonomasia, sono innanzitutto quelli chiamati in giunta
regionale: otto, nel governo Lombardo, che conta 4 esterni. Agli assessori va
un'indennità extra di circa 2.600 euro al mese. E nel calcolo va messo anche il
presidente, che oltre allo stipendio di deputato dichiara compensi legati alla
carica per 3.200 euro ogni mese. La lista dei caballeros comprende anche i
quattro capigruppo dell'Ars e i loro vice: il Pd ne ha due e presto il Pdl
potrebbe imitarlo. Quasi tutti hanno un'indennità che pesa sui fondi trasferiti
ogni anno dall'amministrazione ai singoli gruppi. è la carica dei 72 deputati
con le stellette. Prima ancora di intraprendere il viaggio della quindicesima
legislatura, l'Ars ha già stabilito un primato.
( da "Nazione, La (Massa - Carrara)" del
28-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
CRONACA MASSA pag. 2
? MONTIGNOSO ? LA REGIONE sopprime sei Comunità Montane, per un tagl... ?
MONTIGNOSO ? LA REGIONE sopprime sei Comunità Montane, per un taglio ai costi
della politica pari a oltre 3 milioni di euro; ne fa
le spese e si dovrà sciogliere entro il 31 gennaio 2009 anche la comunità Alta
Versilia di cui faceva parte Montignoso. Il commento del sindaco Federico
Binaglia è amaro: "Era un taglio necessario, ed è stato un provvedimento a
cui la Regione non ha potuto sottrarsi; tutti noi comuni inseriti nella
Comunità Alta Versilia abbiamo capito il problema e le ragioni della scelta ma
il tasto dolente è un altro: purtroppo Montignoso tornerà a cadere in
quell'isolamento da cui cinque anni fa era uscita, grazie allo sforzo della mia
amministrazione; infatti non rientreremo neanche nell'unione speciale di comuni
che dovrà sostituire l'ente, e questo porterà un gravissimo
danno alle tasche dei cittadini perchè non potremo più beneficiare dei
finanziamenti erogati per le funzioni associate". Insomma il caso si
ripete: Montignoso non potè entrare a far parte della Comunità Montana della
Lunigiana a causa della sua posizione geografica, nè essere associata a Massa;
era però entrato nell'Alta Versilia con comuni tutti della Provincia di Lucca,
trovando un'ottima integrazione, senza problemi nè vincoli per il fatto di
appartenere ad un'altra Provincia; è stata invece, secondo Binaglia, solo una
grande opportunità. Stazzema, Seravezza e Camaiore adesso potranno aderire a
quella che la Regione chiama "Unione di comuni", usufruendo di
finanziamenti per progetti già avviati e di funzioni, come il difensore civico,
che possono essere svolte insieme; Montignoso resta fuori, con grande rammarico
di Binaglia che aveva chiesto all'assessore regionale Fragai una deroga per il
suo comune, già fortemente penalizzato da una posizione geografica unica nel
suo genere. La proposta non è stata accolta, nonostante l'intervento e del
consigliere Anna Annunziata che fino all'ultimo l'ha caldeggiata, proposta
arrivata sul tavolo di ogni capogruppo in Regione tramite lettera di Binaglia.
La giunta ha dato parere negativo, ma il Montignoso tornerà ad essere esaminato
nei prossimi giorni in Regione. Manuela D'Angelo.
( da "Unita, L'" del 28-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Stai consultando
l'edizione del BREVI Anas Approvato il bilancio 2007: le perdite scendono a 128
milioni Calano le perdite dell'Anas. Il bilancio 2007 approvato ieri
dall'assemblea degli azionisti ha registrato infatti un rosso di 128 milioni di
euro con un miglioramento di circa 300 milioni rispetto al risultato
dell'esercizio 2006, che aveva registrato un deficit di 427 milioni. Il risultato si deve sia ad una riduzione dei costi (in
particolare, i costi delle consulenze sono stati abbattuti del 78%) che a un
aumento dei ricavi per 240 milioni. Occupazione Con il "Progetto
artigiani" creati in tre anni 1.500 posti di lavoro Il Progetto Artigiani,
avviato dal Ministero del lavoro, ha prodotto in tre anni 1.500 nuovi
posti di lavoro dei quali il 68% con contratto a tempo indeterminato, l'8% con
contratto a tempo indeterminato part-time ed il 24% con contratto di
apprendistato oltre all'elaborazione di nuovi servizi per l'artigianato e per
le filiere produttive. Enasarco Il saldo della gestione previdenziale torna
positivo per sei milioni Il bilancio 2007 dell'Enasarco si è chiuso con un
saldo della gestione previdenziale positivo per circa sei milioni di euro. In
crescita sono risultati sia i contributi che le prestazioni con un avanzo
economico dei rami Assistenza e Previdenza pari a circa 80 milioni di euro
rispetto al valore negativo di 21,5 milioni di euro dell'esercizio 2006.
( da "Giornale.it, Il" del 28-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
N. 153 del
2008-06-28 pagina 2 La Regione "taglia", ma ci rimette 2 milioni di
Diego Pistacchi La Regione riduce le Comunità Montane e riesce a rimetterci
oltre due milioni di euro. Una seduta di fuoco, quella di ieri mattina in
consiglio regionale, con accuse reciproche tra maggioranza e opposizione,
sospensioni di seduta, qualche insulto, un accenno di ostruzionismo e lotta di
emendamenti sul singolo comune dentro o fuori della Comunità Montana. Ma non
una parola sul vero nocciolo della questione: le casse della regione, con
questa operazione, avranno un buco di oltre due milioni di euro. Ma come? La
Liguria taglia e anziché risparmiare ci rimette? Sì, perché con la legge che la
maggioranza si è approvata ieri in perfetta solitudine (e con appena appena i
21 voti necessari) ha tagliato male. Basta un rapido conto per capire perché.
La Finanziaria 2008, l'ultima del governo Prodi, ha previsto la riduzione dei
costi delle Comunità Montane per risparmiare sui costi della politica. E ha
dettato le linee guida alle Regioni: un terzo in meno per il 2008, due terzi in
meno entro il 2009. Per la Liguria, circa 3 milioni e 400mila euro in meno.
Soldi che lo Stato non darà più alle Regioni. Ma la legge approvata ieri,
all'ultimo momento utile, necessariamente non può più ridurre i costi del 2008.
E portando da 19 a 12 le Comunità Montane (neppure a 11 come previsto dalla
giunta Burlando, tantomeno alle 7 che sarebbero state richieste), riuscirà a
risparmiare sì e no 1 milione e 800mila euro. Questo perché
i tagli riguardano soprattutto i gettoni di presenza di presidenti e assessori delle 7 comunità soppresse: spiccioli.
Il vero risparmio riguarderebbe le spese di personale (circa 200 assunti a
tempo indeterminato più 30 a termine) che non vengono tagliate dalla legge. Gli
impiegati verranno riassunti dalle Comunità che sopravviveranno o da altri enti
locali, in ultima analisi dalla stessa Regione. Quindi lo Stato darà
alla Liguria circa 3 milioni e 400mila euro in meno, mentre la Liguria riuscirà
a risparmiarne solo 1 milione e 800mila. Il milione e 600mila di differenza
uscirà dalle casse di piazza De Ferrari. A questi si aggiungano gli "incentivi"
previsti alle Comunità Montane e le spese "transitorie" già inserite
nella legge appena approvata per gestire il passaggio (centomila euro sicuri,
più altri previsti per "Spese di funzionamento delle Comunità
Montane" e per "Investimenti a favore dell'economia rurale".
Risultato: un bagno di sangue. La Regione riesce a sprecare soldi pubblici
anche quando prova a risparmiare. © SOCIETà EUROPEA DI EDIZIONI SPA - Via G.
Negri 4 - 20123 Milano.
( da "Messaggero, Il (Abruzzo)" del 28-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Di GIUSEPPE RECCHIA
L'AQUILA - L'Anci Abruzzo interviene dopo le polemiche scoppiate negli ultimi
mesi sul fronte swap e derivati, cioè quei contratti stipulati dagli enti
pubblici per ristrutturare i propri debiti, con una giornata di studio, che si
è svolta ieri all'Aquila, sulle "Problematiche connesse all'utilizzo degli
strumenti di finanza derivata con particolare riferimento agli enti
locali". Molte Giunte comunali hanno spalmato i loro debiti scommettendo
sulle oscillazioni dei tassi sui mutui, generando immediati introiti nelle
casse (il cosiddetto upfront) ma rischiando perdite imprevedibili nel futuro:
così Guardiagrele, Spoltore, Giulianova, Pescara, Teramo, Tortoreto, Montorio
al Vomano, L'Aquila, Ortona, Silvi, Tortoreto, Celano, Roseto, le Province di
Chieti, Teramo e Pescara. L'intento del seminario era di aiutare i responsabili
economici delle amministrazioni locali a comprendere gli aspetti più
controversi di una materia complicatissima, dove sanno muoversi bene solo le
banche. Presente il pescarese Attilio Di Mattia, portfolio manager di'Aurelius
Capital Management di Vienna (amministra circa 1,5 miliardi di euro in titoli
strutturati) e presidente dell'associazione Abruzzo Sostenibile che aveva
lanciato, mesi fa, una proposta: se i Comuni abruzzesi avessero inviato un
prospetto sugli strumenti di finanza derivata da loro adottati, avrebbero
ricevuto una consulenza gratuita in merito. "Purtroppo solo tre
amministrazioni hanno aderito all'iniziativa", si rammarica Di Mattia. Tra
le proposte emerse durante il seminario, la creazione di un
authority regionale sui derivati in modo da abbattere i costi delle consulenze
ed avere un controllo continuo su tali operazioni. Di Mattia: "Sarebbe
sciocco non sfruttare le potenzialità dei nuovi strumenti finanziari. Ma
occorre farlo a ragion veduta. Finora i Comuni hanno solo assunto posizioni ad
alto rischio".
( da "Agi" del 28-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Politica
AMMINISTRATIVE: 26 BALLOTTAGGI IN SICILIA, C'E' ANCHE SGARBI Domani e lunedi'
si va al ballottaggio in 26 dei 147 Comuni siciliani per i quali si e' votato
al primo turno il 15 e 16 giugno. In gara, per una poltrona da sindaco anche il
critico d'arte Vittorio Sgarbi, in corsa a Salemi (Trapani), sponsorizzato sin
dal primo turno da Dc e Udc. Coinvolte 11 amministrazioni in provincia di
Catania, 3 ad Agrigento, Palermo ed Enna, 2 a Trapani e Siracusa e uno a
Caltanissetta e Ragusa. In provincia di Ragusa, vanno al ballottaggio a Modica
Antonino Buscema, che al primo turno ha avuto il 38,13% (Pd e civiche), e
Giovanni Scucces, 38,07% (Pdl, Udc e civiche). Nell'agrigentino secondo round a
Licata tra Angelo Balsamo, 34,32% (Pdl e civiche) e Angelo Graci, 18,64%
(civiche); a Menfi tra Michele Botta, 44,54% (Pdl, Udc, Mpa e civiche) e
Vincenzo Lota', 27,38% (Pd, Prc, Idv e civica); e a Ravanusa tra Mario Tricoli,
43,32% (Pdl, Mpa, Pd) e Armando Savarino, 40,16 (Udc e civica). In provincia di
Caltanissetta ballottagio a Riesi tra Salvatore Buttige', 26,85% (Udc e civica)
e Vincenzo Giannone, 25,56% (Mpa e civiche). Nel trapanese, nuova sfida a
Paceco tra Vincenzo Novara, 41,12% (Pdl, Mpa e civiche), e Biagio Martorana,
39,95% (Pd e civiche); e a Salemi tra Vittorio Sgarbi, 39,18 (Dc, Udc e civica)
e Alberto Scuderi, 17,88% (Pd e Primavera siciliana). In provincia di Palermo,
interessanti confronti a Partinico dove la sfida e' tra Giuseppe Giordano,
30,45%, Pdl, e Salvatore Lo Biundo, 46,03%, civiche e Udc; e a Capaci tra
Salvino Benedetto, che ha avuto il 33,04%, a capo di una coalizione formata da
Democratici per Capaci, Mpa, Alleanza per la liberta' e altre liste civiche, e
Sebastiano Napoli, con il 28,28%, a capo d una serie di liste civiche. Si vota
anche a Ventimiglia di Sicilia, dove se la vedranno Andrea Mannina e Andrea
Pagano che hanno avuto 759 voti l'uno, 50%. In provincia di Enna si va al
ballottaggio a Piazza Armerina, Troina e Leonforte. A Leonforte Giuseppe
Bonanno sostenuto da Pd e una lista civica ha ottenuto il 48,75% mentre il
candidato di Udc, Pdl e Autonomia del Sud, Ones Benintende ha ottenuto il
37,55%. In vantaggio il candidato del centrosinistra anche a Troina dove Pino
Scorciapino sostenuto da Sinistra Unita, Pd e una lista civica ottiene il
49,07% sul candidato unitario di Pdl e Autonomia Sud Salvatore Costantino che
arriva al 42%. A Piazza Armerina invece, dopo la spaccatura nel centrodestra,
fuori dal ballottaggio il sindaco uscente Maurizio Prestifilippo esponente di
Fi che era sostenuto da tre liste civiche. A contendersi la poltrona di sindaco
saranno Giuseppe Mattia sostenuto dal Autonomia per il Sud e Udc, oltre ad una
lista civica con il 34,52%, e il candidato del Pd sostenuto anche da due liste
civiche Fausto Nigrelli che con il 25,99% e' distanziato di quasi 9 punti da
Mattia. In provincia di Siracusa, a Priolo se la vedranno Luigi Toppi,
centrosinistra (34,98%) e Antonello Rizza, centrodestra
(37,07%), e ad Augusta Domenico Stella (29,20%), centrodestra, e Massimo Carrubba (30,85%),
centrosinistra. Infine, in provincia di Catania di nuovo alle urne a Randazzo
dove si sfideranno per il Pdl Alfonso Ernesto del Campo, non andato oltre il
47,52%, e Miche Mario Mangione, del centrosinistra, fermo al 30,56%;
Adrano: confronto tutto interno al centrodestra fra Giovanni Bulla, con il
45,85%, e Giuseppe Ferrante di An con il 30,6%; Biancavilla: Giuseppe Glorioso,
36,77% (Pd, Prc e civica) e Salvatore Furnari 30,22% (Mpa, Udc e civiche);
Giarre: Concetta Sodano detta Maria Teresa 47,23% (Pdl, Mpa, Udc e civiche) e
Salvatore Vitale detto Salvo, 20% (Pd, Prc e civica); Gravina di Catania:
Domenico Rapisarda, 44,76% (Pdl, Dc e civiche) e Maria Concetta Giuliano,
43,43% (Mpa, Udc e civiche); Mascali: Giuseppe Leonardo Cardillo, 25,74% (Udc,
Mpa e civica) e Filippo Monforte, 22,36% (civiche); Palagonia: Francesco
Calanducci, 43,59% (Mpa, Udc e civiche) e Gaetano Benincasa, 37,13% (Pdl e
civiche); Riposto: Carmelo Salvatore Sebastiano Spitaleri, 46,49% (Prc e
civiche) e Maria Di Guardo, 38,45% (Pdl, Udc, Mpa e civiche); San Gregorio di
Catania: Paolo Capodicasa, 37,69% (Udc, Mpa e civiche) e Remo Francesco
Palermo, 37,05% (Pd e civiche); Scordia: Angelo Agnello, 29,29% (Pdl, Idv e
civiche) e Francesco Barchitta, 24,85% (Udc e civiche); Tremestieri Etneo:
Antonino Basile, 46,99% (Udc, Mpa e civiche) e Lucia Di Mauro, 39,30% (Pdl e
civiche).
( da "Merateonline.it" del 28-06-2008)
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Cronaca >>
Cronaca dal territorio 28 / 6 / 2008 Osnago: discussione sulle retribuzioni ai
pubblici Qualche discussione anche sulla determinazione dell'importo del
gettone di presenza dei consiglieri durante i consigli
comunali. "Dopo la finanziaria del 2006 - ha spiegato il sindaco Paolo
Strina - che aveva stabilito di diminuire del 10% il compenso agli
amministratori locali, ogni anno votiamo per mantenere questa
diminuzione". E' stato il consigliere di Faro Angelo Molgora a sollevare
poi il lecito tema della necessità o meno che chi esercita funzioni pubbliche
possa venire retribuito per il proprio lavoro di servizio alla comunità e allo
stato. Molgora è però poi sfociato nella quantomeno bizzarra proposta di " eliminare i gettoni di
presenza, diminuire gli stipendi e destinare questi
soldi all'aumento del rendimento dei lavoratori privati in caso di rinnovo
contrattuale". La risposta di Strina si è attenuta più alla teoria
generale del dovuto o meno compenso agli amministratori " I compensi non
sono poi così elevati ma trovo che sia giusto che chi esercita funzioni
pubbliche e toglie tempo al proprio lavoro venga retribuito. Che poi
esistano retribuzioni non commisurate all'impegno è vero e la cosa andrebbe
eliminata. Casomai proporrei un ragionamento tutto concentrato all'eccessivo
numero di comuni del nord: 1500 solo in Lombardia e