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tARTICOLI DEL 23-6-2008 #TOP
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Articoli
Mediaset e Mondadori, il sorpasso della Cisl
( da "Corriere
Economia Online" del 23-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract: Si tratta di 140 organismi per circa 6 mila poltrone occupate da sindacalisti e rappresentanti delle associazioni imprenditoriali. Con questo taglio lo Stato risparmierebbe almeno 6 milioni di euro (tanto sono costati nel 2005) tra compensi fissi e gettoni di presenza (resterebbero solo i rimborsi spese).
Serata
con Stella ( da "Gazzetta di Modena,La"
del 23-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract:
Stasera alle
Lettere
e interventi ( da "Tirreno, Il"
del 23-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract: Magari chissà, la paura della solitudine politica farà il miracolo. Massimo Calissi SCUOLA Troppi bocciati colpa dei professori Dati impressionanti. Percentuali da capogiro. Strage degli innocenti... Sono le sintetiche descrizioni dell'enorme fenomeno delle bocciature scolastiche.
Sotto
esame le collaborazioni e i gettoni
( da "Sole
24 Ore, Il" del 23-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract: del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni è sostituito dal seguente: "La corresponsione dei gettoni di presenza è comunque subordinata alla effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni;
La
manovra economica ( da "Italia Oggi"
del 23-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract: del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni è sostituito dal seguente: “La corresponsione dei gettoni di presenza è comunque subordinata alla effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni;
"Ritocchi
all'Irpef solo per coprire le spese"
( da "Corriere
Adriatico" del 23-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract: di spesa". Risparmiato dove? "In questi quattro anni abbiamo diminuito l'indennità di carica del sindaco ed i gettoni di presenza degli assessori e consiglieri. Abbiamo praticamente azzerato il capitolo delle spese di rappresentanza. Non spendiamo nemmeno un euro per l'addetto stampa e la comunicazione (mi piacerebbe sapere a quanto ammonta tale voce in certe amministrazioni governate
( da "Corriere Economia Online" del 23-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Diario sindacale
Mediaset e Mondadori, il sorpasso della Cisl a cura di Enrico Marro La Cisl
diventa il primo sindacato nelle aziende di Silvio Berlusconi . Alle elezioni
delle Rsu della Mondadori di Segrate ha preso il 51,6% dei voti e il 46,8% alla
Mondadori Press Di di Milano e Brescia, conquistando 13 delegati su 25, cioè la
maggioranza assoluta. Appena inferiore il risultato nel gruppo Mediaset, dove
tra Rti, Mediaset e Videotime, la Fistel Cisl ha ottenuto 12 delegati su 24. Un
bel successo per Renato Zambelli , segretario generale della Fistel Cisl
milanese e lombarda: "È stato premiato il nostro lavoro porta a porta, la
nostra vicinanza ai lavoratori". Il sorpasso è avvenuto ai danni della
Cgil che, soprattutto in Mondadori, era sempre stato il primo sindacato. E la
cosa non sarà certo dispiaciuta a Berlusconi. ***** Il leader della Cgil,
Guglielmo Epifani , completerà oggi il riassetto della segreteria, affidando le
deleghe ai membri dell'esecutivo Cgil. Quasi certamente, però, terrà per sé,
almeno per il momento, la delega sul pubblico impiego. Ciò consentirà a Carlo
Podda , segretario generale della Funzione pubblica, di non avere sopra un
segretario confederale, bensì di conservare un rapporto diretto con Epifani.
Questa soluzione dovrebbe compensare lo stesso Podda della delusione per essere
stato escluso dalla nuova segreteria. Per la delega sull'organizzazione il
favorito sembra Enrico Panini , ex segretario della Flc (Scuola) sempre che
alla fine Fulvio Fammoni , ora responsabile per il mercato del lavoro, non ceda
alle pressioni di Epifani mentre a Susanna Camusso andrà certamente un incarico
importante, probabilmente l'industria e la contrattazione. Sempre oggi si
riunisce anche il direttivo della Cgil con all'ordine del giorno la manovra
finanziaria del governo e la trattativa con la Confindustria per la riforma del
modello contrattuale. L'impressione è che Epifani voglia accelerare sul
negoziato col presidente degli industriali, Emma Marcegaglia . Questo, tra
l'altro, gli consentirebbe di spostare l'attenzione dell'organizzazione su tale
tema, mettendo in secondo piano la questione dello scontro col governo, che
isolerebbe la Cgil dagli altri sindacati. **** Il governo ci riprova. Nei
provvedimenti che compongono la corposa manovra triennale varata la scorsa
settimana dal consiglio dei ministri dovrebbe esserci una norma per cancellare
tutti i compensi spettanti ai membri dei comitati provinciali dell'Inps. Si tratta di 140 organismi per circa 6 mila poltrone occupate da
sindacalisti e rappresentanti delle associazioni imprenditoriali. Con questo
taglio lo Stato risparmierebbe almeno 6 milioni di euro (tanto sono costati nel
2005) tra compensi fissi e gettoni di presenza (resterebbero
solo i rimborsi spese). Già il governo Prodi, con la Finanziaria del
2007, provò addirittura a cancellare i comitati, ma dovette poi rinunciarvi in
seguito alle pressioni dei sindacati, che in cambio promisero una proposta di
riforma degli stessi. Che, dice Franco Lotito , presidente del Civ (comitato di
indirizzo e vigilanza dell'Inps), ed ex segretario confederale della Uil, è
stata presentata e "prevedeva il taglio di ben 4 mila posti su 6 mila, ma
è rimasta nel cassetto", anche per la caduta del governo Prodi. I comitati
territoriali svolgono un'azione di filtro del contenzioso, in sede
amministrativa. "Senza di loro tutto il contenzioso finirebbe davanti alla
magistratura", aggiunge Lotito, anche se ammette che un loro dimagrimento
"è necessario". emarro@corriere.it.
( da "Gazzetta di Modena,La" del 23-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Il giornalista a
Soliera Serata con Stella SOLIERA. "Il valore
della conoscenza" - ciclo di incontri organizzato da Cna che ha come
protagonisti personaggi del mondo dell'economia, della cultura e della politica
- si sposta a Soliera. Stasera alle
( da "Tirreno, Il" del 23-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Prato LETTERE E
INTERVENTI FORZA ITALIA Abolire la Provincia è una cosa giusta Non ci sarebbe
da stupirsi se la Provincia di Prato fosse abolita. E questo sia perché nel programma
del Pdl era ben chiaro l'impegno ad una riduzione del costo della politica che passasse anche dall'abolizione delle province.
Ma anche perché la struttura politica dell'ente
provincia appare ridondante rispetto alle effettive funzioni che svolge. I
pratesi non dovrebbero stracciarsi le vesti. Poiché l'autonomia locale non
passa dalla struttura burocratica-politica ma dai
servizi che vengono effettivamente resi sul territorio. Ed anche in ipotesi di
abolizione non si tornerebbe alla situazione di venti anni fa con i sevizi
accentrati su Firenze, ma con una maggiore delega di poteri ai Comuni del
comprensorio che confermerebbero il ruolo di veri interlocutori del cittadino.
I cittadini sono giustamente stanchi degli esorbitanti, e talvolta ingiustificati,
costi della politica. E allora ben vengano i tagli di
province, comunità montane e circoscrizioni che troppe volte si caratterizzano
per costi politici eccessivi rispetto ai servizi resi. Servizi che non
verrebbero meno ma sarebbero accentrati su strutture burocratiche già
esistenti. Non c'è bisogno di ritornare sulla retorica della "provincia
pratese". Che poteva avere un senso venti anni fa quando l'autonomia da
Firenze era un obiettivo da raggiungere. Ma ha molto meno significato oggi quando
i servizi sono già sul territorio e quando si deve ragionare in termini di area
metropolitana. La difesa di questi enti decentrati appare più la difesa
corporativa della classe dirigente che vi trova occupazione e stipendi
piuttosto che un battaglia in favore degli interessi dei cittadini elettori.
Giovanni Luchetti (coordinatore provinciale di Forza Italia) COMITATO
Difendiamo la Provincia e l'orgoglio pratese Se esiste, come esiste, l'orgoglio
pratese che si respirava alla investitura di Riccardo Marini, presidente
dell'Unione industriale, è necessario che tale orgoglio venga allo scoperto in
questo frangente di attacco alla nostra autonomia provinciale. L'orgoglio che
noi intendiamo e che, siamo certi, è condiviso da tutti i pratesi, si
concretizza in un sano attaccamento alla nostra terra, più semplicemente
definibile con la parola "amore". E' necessario che i tanti pratesi
che contano si facciano parte attiva per scongiurare la perdita della
Provincia. Questo ente, sfidiamo chiunque a dimostrare il contrario, ha portato
solo vantaggi per la città e per gli altri comuni. Svantaggi? Nessuno. Si
obbietterà che si poteva far meglio; certamente, tutto è perfettibile. Ma
attenzione a non buttar via il bambino con l'acqua sporca. Comitato Provinciale
Area Pratese AMBIENTE Le svolte dei Verdi e la solitudine Ho letto con
interesse la lettera di Celso Bargellini di qualche giorno fa. Credo abbia
espresso una posizione interessante e positiva. Sarebbe stata ancor più
interessante e positiva se l'avesse espressa prima delle elezioni. Anche se, da
ambientalista vero e praticante, riconosco che i Verdi si sono da sempre
condraddistinti come un raggruppamento serio e impegnato, che malvolentieri si
son prestati talvolta a far parte di "coalizioni" elettorali. Ma le
leggi elettorali italiane sono quanto di più assurdo ci sia e quindi comprendo
le recenti scelte. Quello che non comprendo è come potrà Bargellini e il suo
amico Fabio Roggiolani in Regione, far convivere la connotazione movimentista
che ha mostrato esplicite espressioni di plauso ai mille Comitati che nascono e
muoiono come funghi in Provincia di Prato, che ha espresso reiterate critiche
alla Giunta Romagnoli in tanti interventi sui quotidiani locali, con la recente
palese richiesta di entrare a far parte del Pd, che ha sì necessità di avere
anche un'anima ambientalista, ma dovrà pur essere un'anima condivisa,
organizzata, scientifica e seria. Cosa che nelle "marce" anti
Termovalorizzatore, nelle accuse di "cementificatori" all'attuale
giunta o nei voli pindarici degli pseudo ambientalisti "anti Eolico"
francamente non mi pareva scorgere. Magari chissà, la paura
della solitudine politica farà il miracolo. Massimo Calissi SCUOLA Troppi bocciati colpa
dei professori Dati impressionanti. Percentuali da capogiro. Strage degli
innocenti... Sono le sintetiche descrizioni dell'enorme fenomeno delle
bocciature scolastiche. Fra rimandati e bocciati, sia i risultati
nazionali che quelli locali si assestano su un dato vicino al 50% degli
studenti delle scuole superiori. Questo fatto è gravissimo e anche se qualcuno
può pensare il contrario, dimostra che la scuola non funziona. Dimostra che i
professori non hanno lavorato bene. Evidentemente se un istituto tecnico come
il Datini, giunge a constatare l'inadeguatezza della metà dei suoi studenti,
vuol dire che è una scuola che non funziona. Infatti non prepara bene i
ragazzi, poi se ne rende conto e, infine, li boccia. Per completare il quadro,
si presenta all'opinione pubblica come se avesse fatto il suo dovere e volesse
anche i complimenti per la severità e la serietà. Se un fruttivendolo fa
marcire le verdure nelle casse, se un allenatore prepara atleti che hanno
scarsi risultati, se un falegname costruisce tavoli asimmetrici, il giudizio
del pubblico è immediatamente negativo. Se un docente boccia molti studenti,
può addirittura essere considerato più bravo degli altri che respingono un
minor numero di alunni. Qual è l'equivoco di fondo che permette a questo
orribile costume sociale di perpetuarsi e di essere accettato? Come si può ritenere
giusto che gli insegnanti di ruolo facciano lezioni private, anche durante
l'anno, e anche ad alunni della loro stessa scuola, realizzando un perfetto
conflitto di interessi e guadagnando dalla loro stessa incapacità? L'equivoco è
profondo e si basa innanzi tutto sull'egoismo degli adulti che quando pensano
ai loro figli, il più delle volte, si accontentano che passino esperienze
simile ai loro trascorsi giovanili: io sono sopravvissuto, ce la farà anche
lui. La vita è così. Intanto il professore, dall'alto delle sue 18 ore di
lavoro, si dimentica che lui è lì per insegnare, prima di valutare; è lì per
spiegare prima che per interrogare. Ha il compito di attrarre interesse, di
stimolare la concentrazione, di pretendere attenzione, prima di giudicare. Ha
il dovere di creare consapevolezza e non di punire l'incoscienza. Se non sa
fare queste cose ha sbagliato lavoro e se anche si nasconde dietro alle
bocciature per sembrare più serio e severo, ha fallito. Riccardo Buonaiuti
(insegnante) URBANISTICA Non c'è partecipazione Noi stiamo coi Comitati E'
incredibile che l'assessorato all'urbanistica continui a dire che è in atto un
processo partecipativo dei cittadini sulle grandi scelte urbanistiche del Piano
Strutturale. E non capiamo perché la giunta si ostini a non ammettere che sta
procedendo in un modo antidemocratico, vecchio e inadeguato rispetto alle
grandi questioni sul tappeto. Se può dimostrarlo ci dica le finalità, gli
obiettivi raggiunti e i temi in cui si è avuta una condivisione dei processi decisionali.
Come si fa a chiamare partecipazione quella serie di incontri fatti in via
Mazzini, all'ex Marconi? Essi avrebbero senso se fossero concepiti come forum
permanente per i cittadini che vogliono affrontare i problemi ordinari della
città, legati al lavoro, alle donne, all'emigrazione, alla mobilità, alla politica ambientale. Ma qui ci troviamo di fronte ad un vero
specchietto per le allodole: mentre si procede con la grande Variante
Urbanistica alla Declassata, che di fatto decide da sola degli assetti, degli
equilibri, delle trasformazioni che ricadranno su tutta Prato, si chiamano le
persone a discutere di tutt'altro. Se dobbiamo giudicare da quello che vediamo,
ci risulta inaccettabile il metodo di Ciuoffo basato su questa doppiezza politica: da una parte finge di applicare la politica regionale della partecipazione, regolata dalla
legge Fragai, e intanto, invece di rappresentare la città fa il coordinatore
degli interventi privati, adattando il piano a interessi di parte. Non si
capisce cosa aspettino i Verdi a salutare questa maggioranza e a prenderne le
distanze. Altrimenti rischiano di finire in tutto e per tutto come il Pdci,
cioè a fare i valletti di un sindaco che rappresenta solo le imprese edili.
Municipio Verde ANZIANI La Casa di riposo non va cancellata In un periodo
storico dove la popolazione anziana è sempre maggiore, grazie alle migliori
aspettative della vita, e le nascite sempre più in calo (purtroppo!), non si
capisce il motivo di ridurre gli spazi di residenza per le persone della terza
età. Oltretutto questa struttura è un lascito alla comunità pratese con lo
scopo di adibirlo a residenza per anziani privi di assistenza e in solitudine.
Se il Comune ha l'esigenza di abbassare le spese per gli affitti, programmi una
struttura all'interno dell'area ex Banci, futuro polo espositivo, che verrà
costruita con fondi pubblici e privati. Comunque l'assessore Frattani è
riuscito a tirarsi addosso anche le ire degli anziani del luogo dopo aver
fallito la gestione dell'immigrazione, compito a cui doveva adempiere come
assessore alla società multietnica. Sebastiano Campo (La Destra).
( da "Sole 24 Ore, Il" del 23-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Il Sole-24 Ore
sezione: NORME TESTO MANOVRA data: 2008-06-22 - pag: 25 autore: Sotto esame le
collaborazioni e i "gettoni" 4. All'atto del
collocamento a riposo per raggiunti limiti di età il dipendente ha diritto al
trattamento di quiescenza e previdenza che sarebbe spettato se fosse rimasto in
servizio. 5. Il trattamento economico temporaneo spettante durante il periodo
di esonero dal servizio è cumulabile con altri redditi derivanti da prestazioni
lavorative rese dal dipendente come lavoratore autonomo o per collaborazioni e
consulenze con soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 o
società e consorzi dalle stesse partecipati. In ogni caso non è consentito
l'esercizio di prestazioni lavorative da cui possa derivare un pregiudizio
all'amministrazione di appartenenza. 6. Le amministrazioni di appartenenza, in relazione
alle economie effettivamente derivanti dal collocamento in posizione di esonero
dal servizio, certificate dai competenti organi di controllo, possono
procedere, previa autorizzazione della presidenza del Consiglio dei ministri
dipartimento della funzione pubblica e del ministero dell'Economia e delle
finanze ad assunzioni di personale in via anticipata rispetto a quelle
consentite dalla normativa vigente per l'anno di cessazione dal servizio per
limiti di età del dipendente collocato in posizione di esonero. Tali assunzioni
vengono scomputate da quelle consentite in tale anno. 7. All'articolo 16, comma
1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive
modificazioni, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: "In tal
caso è data facoltà all'amministrazione, in base alle proprie esigenze
organizzative e funzionali, di accogliere la richiesta in relazione alla
particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o
specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi. La
domanda di trattenimento va presentata all'amministrazione di appartenenza dai
ventiquattro ai dodici mesi precedenti il compimento del limite di età per il
collocamento a riposo previsto dal proprio ordinamento.". 8. Sono fatti
salvi i trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in vigore
della presente legge e quelli già disposti con decorrenza anteriore al 31
dicembre 2008. 9. Le amministrazioni di cui al comma 7 riconsiderano, con
provvedimento motivato, tenuto conto di quanto ivi previsto, i provvedimenti di
trattenimen-toinserviziogiàadottaticonde-correnza dal 1Úgennaio al 31
dicembre2009. 10. I trattenimenti in servizio già autorizzati con effetto a
decorrere dal 1Úgennaio 2010 decadono ed i dipendenti interessati al
trattenimento sono tenuti a presentare una nuova istanza nei termini di cui al
comma 7. 11. Nel caso di compimento dell'anzianità massima contributiva di 40
anni del personale dipendente, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo
1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono risolvere,
fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di
decorrenze dei trattamenti pensionistici, il rapporto lavoro con un preavviso
di sei mesi. Con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, da emanare
entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su
proposta del ministro per la Pubblica amministrazione e l'innovazione, di
concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze, sentiti i ministri
dell'Interno, della difesa, della giustizia e dell'istruzione, università e
ricerca, sono definiti gli specifici criteri e le modalità applicative dei
principi della disposizione di cui al presente comma relativamente al personale
dei comparti sicurezza, difesa, magistratura e professori universitari, tenendo
conto delle rispettive peculiarità ordinamentali. ARTICOLO 73 Part time 1.
All'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono apportate
le seguenti modificazioni: a) al primo periodo le parole:"avviene
automaticamente" sono sostituite dalle seguenti:"può essere concessa
dall'amministrazione "; b) al secondo periodo le parole "grave
pregiudizio"sono sostituite da "pregiudizio"; c) al secondo periodo
le parole da:"può con provvedimento motivato " fino a "non
superiore a sei mesi" sono soppresse; d) all'ultimo periodo,dopo le
parole: "il ministro della Funzione pubblica e con il ministro del Tesoro
" sono sostituite dalle seguenti: "Il ministro per la Pubblica
amministrazione e l'innovazione e il ministro dell'Economia e delle
finanze". 2. All'articolo 1, comma 59, della legge 23 dicembre 1996, n.
662 sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole:"al
50"sono sostituite dalle seguenti: "al 70"; b) dopo le parole
predetti risparmi, le parole da"può essere utilizzata " fino a
"dei commi da
( da "Italia Oggi" del 23-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
ItaliaOggi
ItaliaOggi Numero 147, pag. 37 del 21/6/2008 Autore: Visualizza la
pagina in PDF La manovra economica Il decreto legge approvato il
18 giugno dal governo, con le disposizioni su sviluppo economico,
semplificazione, competitività, stabilizzazione della finanza pubblica e
perequazione tributaria ItaliaOggi pubblica il testo del decreto legge
approvato il 18 giugno 2008 dal consiglio dei ministri, recante “Disposizioni
urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”. Prima
della pubblicazione in G.U. il testo potrebbe subire modifiche di carattere
formale. TITOLO I FINALITà E AMBITO DI INTERVENTO Art. 1 Finalità e ambito di
intervento Le disposizioni del presente decreto comprendono le misure
necessarie e urgenti per attuare, a decorrere dalla seconda metà dell'esercizio
finanziario in corso, un intervento organico diretto a conseguire, unitamente
agli altri provvedimenti indicati nel Documento di programmazione economica e
finanziaria per il 2009: un obiettivo di indebitamento netto delle
amministrazioni pubbliche che risulti pari al ? per cento del PIL nel 2008 e,
conseguentemente, al ? per cento nel 2009, al ? per cento nel 2010, fino a
giungere al pareggio del saldo nel 2011 nonché a mantenere il rapporto tra
debito pubblico e PIL entro valori non superiori al ? per cento nel 2008, al ?
per cento nel 2009, al ? per cento nel 2010 ed al ? per cento nel 2011; la
crescita del tasso di incremento del PIL rispetto agli andamenti tendenziali
per l'esercizio in corso e per il successivo triennio attraverso l'immediato
avvio di maggiori investimenti in materia di innovazione e ricerca, sviluppo
dell'attività imprenditoriale, efficientamento e diversificazione delle fonti
di energia, potenziamento dell'attività della pubblica amministrazione e
rilancio delle privatizzazioni, edilizia residenziale e sviluppo delle città
nonché attraverso interventi volti a garantire condizioni di competitività per
la semplificazione e l'accelerazione delle procedure amministrative e
giurisdizionali incidenti sul potere di acquisto delle famiglie e sul costo
della vita e concernenti le attività di impresa nonché per la per la
semplificazione dei rapporti di lavoro tali da determinare effetti positivi in
termini di crescita economica e sociale. TITOLO II SVILUPPO ECONOMICO,
SEMPLIFICAZIONE E COMPETITIVITà CAPO I INNOVAZIONE Art. 2 (Banda larga) 1. Gli
interventi di installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in
fibra ottica sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività. 2.
L'operatore della comunicazione ha facoltà di utilizzare per la posa della
fibra nei cavidotti, senza oneri, le infrastrutture civili già esistenti di
proprietà a qualsiasi titolo pubblica o comunque in titolarità di concessionari
pubblici. Qualora dall'esecuzione dell'opera possa derivare un pregiudizio alle
infrastrutture civili esistenti le parti, senza che ciò possa cagionare ritardo
alcuno all'esecuzione dei lavori, concordano un equo indennizzo, che, in caso
di dissenso, è determinato dal giudice. 3. Nei casi di cui al comma 2 resta
salvo il potere regolamentare riconosciuto, in materia di coubicazione e
condivisione di infrastrutture, all'Autorità Garante per le Comunicazioni dall'Art.
89, primo comma, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259. All'Autorità
Garante per le Comunicazioni compete altresì l'emanazione del regolamento di
cui all'Art. 4, terzo comma, della legge 31 luglio 1997 n. 249, in materia di
installazione delle reti dorsali. 4. L 'operatore della comunicazione, almeno
trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta allo sportello
unico dell'Amministrazione territoriale competente la denuncia, accompagnata da
una dettagliata relazione e dagli elaborati progettuali, che asseveri la
conformità delle opere da realizzare alla normativa vigente. Con il medesimo
atto, trasmesso anche al gestore interessato, indica le infrastrutture civili
esistenti di cui intenda avvalersi ai sensi del comma 2 per la posa della
fibra. 5. Le infrastrutture destinate all'installazione di reti e impianti di
comunicazione elettronica in fibra ottica sono assimilate ad ogni effetto alle
opere di urbanizzazione primaria di cui all'Art. 16 comma 7 del DPR 6 giugno
2001 n. 380. 6. La denuncia di inizio attività è sottoposta al termine massimo
di efficacia di tre anni. L'interessato è comunque tenuto a comunicare allo
sportello unico la data di ultimazione dei lavori. 7. Qualora l'immobile
interessato dall'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete,
anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine di
trenta giorni antecedente l'inizio dei lavori decorre dal rilascio del relativo
atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia è priva di
effetti. 8. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un
vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove il parere
favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia stato allegato alla
denuncia il competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai
sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, della legge 7 agosto 1990
n. 241 Il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dall'esito della
conferenza. In caso di esito non favorevole, la denuncia è priva di effetti. 9.
La sussistenza del titolo è provata con la copia della denuncia di inizio
attività da cui risulti la data di ricevimento della denuncia, l'elenco di
quanto presentato a corredo del progetto nonché gli atti di assenso
eventualmente necessari. 10. Il dirigente o il responsabile del competente
ufficio comunale, ove entro il termine indicato al comma 3 sia riscontrata
l'assenza di una o più delle condizioni legittimanti, ovvero qualora esistano
specifici motivi ostativi di sicurezza, incolumità pubblica o salute, notifica
all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento,
contestualmente indicando le modifiche che si rendono necessarie per conseguire
l'assenso dell'Amministrazione. è comunque salva la facoltà di ripresentare la
denuncia di inizio attività, con le modifiche le integrazioni necessarie per
renderla conforme alla normativa vigente. 11.L'operatore della comunicazione
decorso il termine di cui al comma 4 e nel rispetto dei commi che precedono dà
comunicazione dell'inizio dell'attività al Comune. 12. Ultimato l'intervento,
il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo
finale che va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la
conformità dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio
attività. 13 .Per gli aspetti non regolati dal presente articolo si applica
l'Art. 23 del DPR 380/2001. Può applicarsi, ove ritenuta più favorevole dal
richiedente, le disposizioni di cui all'Art. 45. 14. Salve le disposizioni di
cui agli articoli 90 e 91 del decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259, i
soggetti pubblici non possono opporsi alla installazione nella loro proprietà
di reti e impianti interrati di comunicazione elettronica in fibra ottica, ad eccezione
del caso che si tratti di beni facenti parte del patrimonio indisponibile dello
Stato, delle province e dei comuni e che tale attività possa arrecare concreta
turbativa al pubblico servizio. L'occupazione e l'utilizzo del suolo pubblico
per i fini di cui alla presente norma non necessita di autonomo titolo
abilitativo. 15. Gli articoli 90 e 91 del decreto legislativo 1 agosto 2003 n.
259 si applicano anche alle opere occorrenti per la realizzazione degli
impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica su immobili di proprietà
privata, senza la necessità di alcuna preventiva richiesta di utenza. Art.3
(Start up) 1. Dopo il comma 6 dell'articolo 68 del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, sono aggiunti i seguenti commi: “6 bis. Le plusvalenze di cui
alle lettere c) e c-bis) del comma 1 dell'articolo 67 derivanti dalla cessione
di partecipazioni al capitale in società di cui all'Art. 5, escluse le società
semplici e gli enti ad esse equiparati, e all'Art. 73, comma 1, lettera a),
costituite da non più di sette anni, possedute da almeno tre anni, ovvero dalla
cessione degli strumenti finanziari e dei contratti indicati nelle disposizioni
di cui alle lettere c) e c-bis) relativi alle medesime società, rispettivamente
posseduti e stipulati da almeno tre anni, non concorrono alla formazione del
reddito imponibile in quanto esenti qualora e nella misura in cui, entro due
anni dal loro conseguimento, siano reinvestite in società di cui all'Art. 5 e
all'Art. 73, comma 1, lettera a), che svolgono la medesima attività, mediante
la sottoscrizione del capitale sociale o l'acquisto di partecipazioni al
capitale delle medesime, sempreché si tratti di società costituite da non più
di tre anni. 6 ter. L'importo dell'esenzione prevista dal comma precedente non
può in ogni caso eccedere il quintuplo del costo sostenuto dalla società le cui
partecipazioni sono oggetto di cessione, nei cinque anni anteriori alla
cessione, per l'acquisizione o la realizzazione di beni materiali
ammortizzabili, diversi dagli immobili, e di beni immateriali ammortizzabili,
nonchè per spese di ricerca e sviluppo.” Art. 4 (Strumenti innovativi di
investimento) Per lo sviluppo di programmi di investimento destinati alla
realizzazione di iniziative produttive con elevato contenuto di innovazione,
anche consentendo il coinvolgimento degli apporti dei soggetti pubblici e
privati operanti nel territorio di riferimento, e la valorizzazione delle
risorse finanziarie destinate allo scopo, anche derivanti da cofinanziamenti
europei ed internazionali, possono essere costituiti appositi fondi di
investimento con la partecipazione di investitori pubblici e privati,
articolati in un sistema integrato tra fondi di livello nazionale e rete di
fondi locali. Con decreto Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di
costituzione e funzionamento dei fondi, di apporto agli stessi e le ulteriori
disposizioni di attuazione. Dalle disposizioni del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, sono escluse
garanzie a carico delle Amministrazioni Pubbliche sulle operazioni attivabili
ai sensi del comma 1. CAPO II IMPRESA Art. 5 (Utilizzo della quota degli utili
SIMEST s.p.a.) l. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'Art. 1 comma
934 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, è istituito presso la Tesoreria dello
Stato con apposita contabilità speciale e gestito dalla SIMEST S.p.A., ai sensi
dell'articolo 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, il Fondo
rotativo per favorire la fase di avvio (start-up) di progetti di
internazionalizzazione di una o di aggregazioni di imprese. 2. Affluiscono al
Fondo, con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, le disponibilità
finanziarie derivanti da utili di spettanza del Ministero stesso in qualità di
socio della Simest S.p.A., già finalizzate ai sensi del decreto legislativo n.
143 del 1998 ad interventi di sviluppo delle esportazioni. 3. Gli interventi
del fondo hanno per oggetto investimenti transitori e non di controllo nel
capitale di rischio di società appositamente costituite da singole PMI, o loro
raggruppamenti, per realizzare progetti di internazionalizzazione. 4. Il
Ministro dello Sviluppo Economico, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, stabilisce con decreto adottato ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le condizioni e
le modalità operative del Fondo. Art. 6 (Sorveglianza dei prezzi) 1. I commi
198 e 199 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n.244, sono sostituiti
dai seguenti: “198. E' istituito presso il Ministero dello sviluppo economico
il Garante per la sorveglianza dei prezzi che svolge la funzione di
sovrintendere alla tenuta ed elaborazione dei dati e delle informazioni
segnalate agli "uffici prezzi" delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura di cui al comma 196. Esso analizza le segnalazioni
ritenute meritevoli di approfondimento e decide, se necessario, di avviare
indagini conoscitive finalizzate a verificare l'andamento dei prezzi di
determinati prodotti e servizi. I risultati dell'attività svolta sono messi a
disposizione, su richiesta, dell'Autorità garante della concorrenza e del
mercato. “199. Per l'esercizio delle propria attività il Garante di cui al
comma precedente si avvale dei dati rilevati dall'ISTAT, della collaborazione
dei Ministeri competenti per materia, dell'Ismea, dell'Unioncamere, delle
Camere di commercio, nonché del supporto operativo della Guardia di Finanza per
lo svolgimento di indagini conoscitive. Il Garante può convocare le imprese e
le associazioni di categoria interessate al fine di verificare i livelli di
prezzo dei beni e dei servizi di largo consumo corrispondenti al corretto e
normale andamento del mercato. L'attività del Garante viene resa nota al
pubblico attraverso il sito dell'Osservatorio dei prezzi del Ministero dello
sviluppo economico. 2. Ai commi 200 e 201 dell'articolo 2 della legge 24
dicembre 2007, n. 244, le parole “di cui al comma 199”, sono sostituite dalle
seguenti “di cui al comma 198”. Art. 7 (Sostegno all'internazionalizzazione
delle imprese) Le iniziative delle imprese italiane dirette alla loro promozione,
sviluppo e consolidamento sui mercati diversi da quelli dell'Unione Europea
possono fruire di agevolazioni finanziarie esclusivamente nei limiti ed alle
condizioni previsti dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione Europea
del 15 dicembre 2006, relativo agli aiuti di importanza minore (de minimis). Le
iniziative ammesse ai benefici sono: la realizzazione di programmi aventi
caratteristiche di investimento finalizzati al lancio ed alla diffusione di
nuovi prodotti e servizi ovvero all'acquisizione di nuovi mercati per prodotti
e servizi già esistenti, attraverso l'apertura di strutture volte ad assicurare
in prospettiva la presenza stabile nei mercati di
riferimento; studi di prefattibilità e di fattibilità collegati ad investimenti
italiani all'estero, nonché programmi di assistenza tecnica collegati ai
suddetti investimenti; altri interventi prioritari individuati e definiti dal
Comitato interministeriale per la programmazione economica. 3. Con una o più
delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica, su
proposta del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro
dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro degli affari esteri, da
adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono
determinati i termini, le modalità e le condizioni degli interventi, le
attività e gli obblighi del gestore, le funzioni di controllo, nonché la
composizione e i compiti del Comitato per l'amministrazione del fondo di cui al
comma 4. Sino all'operatività delle delibere restano in vigore i criteri e le
procedure attualmente vigenti. Per le finalità dei commi precedenti sono
utilizzate le disponibilità del Fondo rotativo di cui all'articolo 2, comma 1,
del decreto legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 luglio 1981, n. 394 con le stesse modalità di utilizzo delle risorse
del Fondo rotativo. Entro il 30 giugno di ciascun anno, il Comitato
interministeriale per la programmazione economica delibera il piano previsionale
dei fabbisogni finanziari del fondo. Le ulteriori assegnazioni di risorse sono
stabilite in via ordinaria dalla legge finanziaria ovvero in via straordinaria
da apposite leggi di finanziamento. E' abrogato il decreto legge 28 maggio
1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n.
394, ad eccezione dei commi 1 e 4 dell'articolo 2, ad eccezione altresì degli
artt. 10, 11, 20, 22 e 24. E', per altro abrogata la legge 20 ottobre 1990, n.
304 ad eccezione degli articoli 4 e 6, e sono abrogati, altresì, i commi 5, 6,
6-bis, 7 e 8, dell'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143. I
riferimenti alle norme abrogate ai sensi del presente articolo contenuti nel
comma 1 dell'articolo 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, devono
intendersi sostituiti dal riferimento al presente articolo. CAPO III ENERGIA
Art. 8 (“Strategia energetica nazionale” e stipula di accordi per ridurre le
emissioni di CO2) 1.Entro il 30 giugno 2009, il Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dello Sviluppo economico, definisce la "Strategia
energetica nazionale", che indica le priorità per il breve ed il lungo
periodo e reca la determinazione delle misure necessarie per conseguire, anche
attraverso meccanismi di mercato, i seguenti obiettivi: diversificazione delle
fonti di energia e delle aree geografiche di approvvigionamento; miglioramento
della competitività del sistema energetico nazionale e sviluppo delle
infrastrutture nella prospettiva del mercato interno europeo; promozione delle
fonti rinnovabili di energia e dell'efficienza energetica; realizzazione nel
territorio nazionale di impianti di produzione di energia nucleare ; incremento
degli investimenti in ricerca e sviluppo nel settore energetico e
partecipazione ad accordi internazionali di cooperazione tecnologica;
sostenibilità ambientale nella produzione e negli usi dell'energia, anche ai
fini della riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra; garanzia di
adeguati livelli di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori.
2.Ai fini della elaborazione della proposta di cui al comma 1, il Ministro
dello Sviluppo economico convoca, d'intesa con il Ministro dell'Ambiente e
della tutela del territorio e del mare, una Conferenza nazionale dell'energia e
dell'ambiente. 3. Anche al fine della realizzazione degli obiettivi di cui al
comma 1 il Governo è autorizzato ad avviare la stipula, entro il 31 dicembre
2009, di uno o più Accordi con Stati membri dell'Unione Europea o Paesi Terzi,
per intraprendere il processo di sviluppo del settore dell'energia nucleare, al
fine di contenere le emissioni di CO2 e garantire la sicurezza e l'efficienza
economica dell'approvvigionamento e produzione di energia, in conformità al
Regolamento (CE) n. 1504/2004 del 19 luglio 2004, alla Decisione
2004/491/Euratom del 29 aprile 2004, alla Decisione 2004/294/CE dell'8 marzo
2004 e delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE del 26 giugno 2003. 2. Gli
Accordi potranno prevedere modelli contrattuali volti all'ottenimento di
forniture di energia nucleare a lungo termine da rendere, con eventuali
interessi, a conclusione del processo di costruzione e ristrutturazione delle
centrali presenti sul territorio nazionale. 3. Gli Accordi potranno definire,
conseguentemente, tutti gli aspetti connessi della normativa, ivi compresi
l'assetto e le competenze dei soggetti pubblici operanti nei sistemi
dell'energia nucleare, provvedendo a realizzare il necessario coordinamento con
le disposizioni vigenti, nel rispetto delle competenze delle Regioni a statuto
speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i rispettivi
statuti e le relative norme di attuazione. 4. Dall'attuazione del presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Art. 9 (Legge obiettivo per lo sfruttamento di giacimenti di
idrocarburi) 1. Il divieto di prospezione, ricerca e coltivazione di
idrocarburi nelle acque del golfo di Venezia, di cui all'articolo 4 della legge
9 gennaio 1991, n. 9, come modificata dall'articolo 26 della legge 31 luglio
2002, n.179, si applica fino a quando il Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro dell'ambiente, del territorio e del mare, non abbia
definitivamente accertato la non sussistenza di rischi apprezzabili di
subsidenza sulle coste, sulla base di nuovi e aggiornati studi, che dovranno
essere presentati dai titolari di permessi di ricerca e delle concessioni di
coltivazione, utilizzando i metodi di valutazione più conservativi e prevedendo
l'uso delle migliori tecnologie disponibili per la coltivazione. 2.I titolari
di concessioni di coltivazione di idrocarburi nel cui ambito ricadono
giacimenti di idrocarburi definiti marginali ai sensi dell'Art. 5, comma 1, del
decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, attualmente non produttivi e per i
quali non sia stata presentata domanda per il riconoscimento della marginalità
economica, comunicano al Ministero dello Sviluppo Economico entro il termine di
tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'elenco degli
stessi giacimenti, mettendo a disposizione dello stesso Ministero i dati
tecnici ad essi relativi. 3.Il Ministero dello Sviluppo Economico, entro i sei
mesi successivi al termine di cui al comma 2, pubblica l'elenco dei giacimenti
di cui al medesimo comma 2, ai fini della attribuzione mediante procedure
competitiva ad altro titolare, anche ai fini della produzione di energia
elettrica, in base a modalità stabilite con decreto dello stesso Ministero da
emanare entro il medesimo termine. 4.E' abrogata ogni incentivazione sancita dall'Art.
5 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, per i giacimenti marginali.
Art. 10 (Sterilizzazione dell'IVA sugli aumenti petroliferi) 1. All'articolo 1,
comma 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti
modifiche: le parole “può essere” sono modificate con le parole : “è adottato“
al primo periodo, dopo le parole “a due punti percentuali rispetto” è aggiunta
la seguente parola: “esclusivamente”. 2. L'applicazione delle disposizioni del
presente articolo è subordinata alla preventiva approvazione da parte della
Commissione europea. Art. 11 (Promozione degli interventi infrastrutturali
strategici e nei settori dell'energia e delle telecomunicazioni) 1. Al comma
355 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è aggiunta la seguente
lettera: “c-ter) infrastrutture nel settore energetico ed in quello delle reti
di telecomunicazione, sulla base di programmi predisposti dal Ministero dello
sviluppo economico.”. CAPO IV CASA E INFRASTRUTTURE Art. 12 (Piano Casa) 1. Al fine
di superare in maniera organica e strutturale il disagio sociale e il degrado
urbano derivante dai fenomeni di alta tensione abitativa, il CIPE approva un
piano nazionale di edilizia abitativa, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti previa intesa in sede di Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il Ministero
trasmette la proposta di piano alla Conferenza unificata entro 60 giorni dalla
data di entrata in vigore del presente provvedimento 2. Il piano è rivolto
all'incremento del patrimonio immobiliare ad uso abitativo attraverso l'offerta
di alloggi di edilizia residenziale, da realizzare nel rispetto dei criteri di
efficienza energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti, con il
coinvolgimento di capitali pubblici e privati, destinati prioritariamente a
prima casa per le seguenti categorie sociali svantaggiate nell'accesso al
libero mercato degli alloggi in locazione: nuclei familiari a basso reddito,
anche monoparentali o monoreddito; giovani coppie a basso reddito; anziani in
condizioni sociali o economiche svantaggiate; studenti fuori sede; soggetti
sottoposti a procedure esecutive di rilascio; altri soggetti in possesso dei
requisiti di cui all'Art.1 della legge n. 9 del 2007; immigrati regolari. 3. Il
Piano nazionale ha ad oggetto la realizzazione di misure di recupero del
patrimonio abitativo esistente o di costruzione di nuovi alloggi ed è
articolato, sulla base di criteri oggettivi che tengano conto dell'effettivo
disagio abitativo presente nelle diverse realtà territoriali, attraverso i
seguenti interventi: costituzione di fondi immobiliari destinati alla
valorizzazione e all'incremento dell'offerta abitativa, ovvero alla promozione
di strumenti finanziari immobiliari innovativi e con la partecipazione di altri
soggetti pubblici o privati, articolati anche in un sistema integrato nazionale
e locale, per l'acquisizione e la realizzazione di immobili per l'edilizia
residenziale; incremento del patrimonio abitativo di edilizia sociale con le
risorse derivanti dalla alienazione di alloggi di edilizia pubblica in favore
degli occupanti muniti di titolo legittimo; promozione da parte di privati di
interventi ai sensi della parte II, titolo III, del Capo III del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163; agevolazioni, anche amministrative, in favore di
cooperative edilizie costituite tra i soggetti destinatari degli interventi in
esame, potendosi anche prevedere termini di durata predeterminati per la
partecipazione di ciascun socio, in considerazione del carattere solo
transitorio dell'esigenza abitativa; realizzazione di programmi integrati di
promozione di edilizia sociale e nei sistemi metropolitani ai sensi del comma
5. 4. L'attuazione del Piano nazionale è realizzata con le modalità di cui alla
parte II, titolo III , del Capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, ovvero, per gli interventi integrati di valorizzazione del contesto urbano
e dei servizi metropolitani, ai sensi dei commi da 5 a 8 5. Al fine di superare
i fenomeni di disagio abitativo e di degrado urbano, concentrando gli
interventi sulla effettiva consistenza dei fenomeni di disagio e di degrado nei
singoli contesti, rapportati alla dimensione fisica e demografica del
territorio di riferimento, attraverso la realizzazione di programmi integrati
di promozione di edilizia sociale e nei sistemi metropolitani e di
riqualificazione urbana, anche attraverso la risoluzione dei problemi di
mobilità, promuovendo e valorizzando la partecipazione di soggetti pubblici e
privati, con principale intervento finanziario privato, possono essere
stipulati appositi accordi di programma, promossi dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, per l'attuazione di interventi destinati a
garantire la messa a disposizione di una quota di alloggi, da destinare alla
locazione a canone convenzionato, stabilito secondo criteri di sostenibilità
economica, e all'edilizia sovvenzionata, complessivamente non inferiore al 60%
degli alloggi previsti da ciascun programma, congiuntamente alla realizzazione
di interventi di rinnovo e rigenerazione urbana, caratterizzati da elevati
livelli di qualità in termini di vivibilità, salubrità, sicurezza e
sostenibilità ambientale ed energetica. Gli interventi sono attuati, attraverso
interventi di cui alla parte II, titolo III, capo III del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, mediante le seguenti modalità: ????????a) trasferimento
di diritti edificatori in favore dei promotori degli interventi di incremento
del patrimonio abitativo destinato alla locazione a canone agevolato, con la
possibilità di prevedere come corrispettivo della cessione dei diritti
edificatori in tutto o in parte la realizzazione di unità abitative di
proprietà pubblica da destinare alla locazione a canone agevolato, ovvero da
destinare alla alienazione in favore di categorie sociali svantaggiate, di cui
al comma 2; ????????b) incrementi premiali di diritti edificatori finalizzati
alla dotazione di servizi, spazi pubblici e di miglioramento della qualità
urbana; ????????c) provvedimenti mirati alla riduzione del prelievo fiscale di
pertinenza comunale o degli oneri di costruzione e strumenti di incentivazione
del mercato della locazione; d) costituzione di fondi immobiliari di cui al
comma 3, lett. a), con la possibilità di prevedere altresì il conferimento al
fondo dei canoni di locazione, al netto delle spese di gestione degli
immobili.?? 6. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al presente
articolo l'alloggio sociale, in quanto servizio economico generale, è
identificato, ai fini dell'esenzione dell'obbligo della notifica degli aiuti di
Stato, di cui agli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità
Europea, come parte essenziale e integrante della più complessiva offerta di
edilizia residenziale sociale, che costituisce nel suo insieme servizio
abitativo finalizzato al soddisfacimento di esigenze primarie. 7. In sede di
attuazione dei programmi di cui al comma 5, sono appositamente disciplinate le
modalità e i termini per la verifica periodica e ricorrente delle fasi di
realizzazione del piano, in base al cronoprogramma approvato e alle esigenze
finanziarie, potendosi conseguentemente disporre, in caso di scostamenti, la
diversa allocazione delle risorse finanziarie pubbliche verso modalità di attuazione
più efficienti. Gli alloggi realizzati o alienati nell'ambito delle procedure
di cui al presente articolo non possono essere oggetto di successiva
alienazione prima di dieci anni dall'acquisto originario. 8. Per la migliore
realizzazione dei programmi, i comuni e le province possono associarsi ai sensi
di quanto previsto dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n.?267. I programmi integrati di cui al comma 5 sono dichiarati di
interesse strategico nazionale al momento della sottoscrizione dell'accordo di
cui all'accordo di cui al comma 5. Alla loro attuazione si provvede con
l'applicazione dell'Art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616 e successive modificazioni ed integrazioni. 9. Per l'attuazione
degli interventi previsti dal presente articolo è istituito un Fondo nello
stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel
quale confluiscono le risorse finanziarie di cui all'articolo 1 comma 1154
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 nonché di cui agli articoli 21, 21-bis e
41 del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla
legge 29 novembre 2007, n 222. Gli eventuali provvedimenti adottati in
attuazione delle disposizioni legislative citate al primo periodo del presente
comma, incompatibili con il presente articolo, restano privi di effetti. A tale
scopo le risorse di cui agli articoli 21, 21-bis e 41 del citato decreto-legge
n. 159 del 2007, ivi comprese quelle già trasferite alla Cassa Depositi e
Prestiti, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere iscritte
sul Fondo di cui al presente comma, negli importi corrispondenti agli effetti
in termini di indebitamento netto previsti per ciascun anno in sede di
iscrizione in bilancio delle risorse finanziarie di cui alle indicate
autorizzazioni di spesa. Art. 13 (Abrogazione della revoca delle concessioni
TAV) All'articolo 13 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 , convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono apportate le
seguenti modifiche: il comma 8–sexiesdecies è sostituito dal seguente: “ per
effetto delle revoche di cui al comma 8–quinquesdeces i rapporti convenzionali
stipulati da TAV S.p.A. con i contraenti generali in data 15 ottobre 1991 ed in
data 16 marzo 1992 continuano senza soluzione di continuità, con RFI S.p.A. Ed
i relativi atti integrativi prevedono la quota di lavori che deve essere
affidata dai contraenti generali ai terzi mediante procedura concorsuale
conforme alle previsioni delle direttive comunitarie”; i commi 8-septiesdeces,
8-duodevicies ed 8- undevices sono abrogati. Art. 14 (Misure per valorizzare il
patrimonio residenziale pubblico) 1. Al fine di valorizzare gli immobili
residenziali costituenti il patrimonio degli Istituti autonomi per le case
popolari, comunque denominati, e di favorire il soddisfacimento dei fabbisogni
abitativi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge
il Ministro delle infrastrutture ed il Ministro per i rapporti con le regioni
promuovono, in sede di Conferenza unificata, di cui all'Art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la conclusione di accordi con regioni ed
enti locali aventi ad oggetto la semplificazione delle procedure di alienazione
degli immobili di proprietà dei predetti Istituti. 2. Ai fini della conclusione
degli accordi di cui al comma 1, si tiene conto dei seguenti criteri: a)
determinazione del prezzo di vendita delle unità immobiliari in proporzione al
canone di locazione; b) riconoscimento del diritto di opzione all'acquisto in
favore dell'assegnatario unitamente al proprio coniuge, qualora risulti in
regime di comunione dei beni, ovvero, in caso di rinunzia da parte
dell'assegnatario, in favore del coniuge in regime di separazione dei beni, o, gradatamente,
del convivente more uxorio, purché la convivenza duri da almeno cinque anni,
dei figli conviventi, dei figli non conviventi; c) destinazione dei proventi
delle alienazioni alla realizzazione di interventi volti ad alleviare il
disagio abitativo. 3. Nei medesimi accordi, fermo quanto disposto dall'articolo
1, comma 6, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, può essere prevista la
facoltà per le amministrazioni regionali e locali di stipulare convenzioni con
società di settore per lo svolgimento delle attività strumentali alla vendita
dei singoli beni immobili. Art. 15 (Expo Milano 2015) Per la realizzazione
delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento EXPO
Milano 2015 in attuazione dell'adempimento degli obblighi internazionali
assunti dal governo italiano nei confronti del Bureau International des
Expositions (BIE) è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2009,
45 milioni di euro per l'anno 2010, 59 milioni di euro per l'anno 2011, 223
milioni di euro per l'anno 2012, 564 milioni di euro per l'anno 2013, 445
milioni di euro per l'anno 2014 e 120 milioni di euro per l'anno 2015. Ai fini
di cui al comma 1 Sindaco di Milano in carica alla data di entrata in vigore
del presente decreto è nominato Commissario straordinario del Governo per
l'attività preparatoria urgente. Entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
sentito il Presidente della Regione Lombardia e sentiti i rappresentanti degli
Enti locali interessati, sono istituiti gli organismi per la gestione delle
attività, compresa la previsione di un tavolo istituzionale per il governo
complessivo degli interventi regionali e sovra regionali presieduto dal
Presidente della Regione Lombardia in carica alla data di entrata in vigore del
presente decreto e sono stabiliti i criteri di ripartizione e le modalità di
erogazione dei finanziamenti. CAPO V ISTRUZIONE E RICERCA Art. 16 (Costo dei
libri scolastici) A partire dall'anno scolastico 2008-2009, nel rispetto della
normativa vigente e fatta salva l'autonomia didattica nell'adozione dei libri
di testo nelle scuole di ogni ordine e grado, tenuto conto dell'organizzazione
didattica esistente, i competenti organi individuano preferibilmente i libri di
testo disponibili, in tutto o in parte, nella rete internet. Gli studenti
accedono ai testi disponibili tramite internet, gratuitamente o dietro
pagamento a seconda dei casi previsti dalla normativa vigente. 2. Al fine di
potenziare la disponibilità e la fruibilità, a costi contenuti di testi,
documenti e strumenti didattici da parte delle scuole, degli alunni e delle
loro famiglie, nel termine di un triennio, a decorrere dall'anno scolastico
2008-2009, i libri di testo per le scuole del primo ciclo dell'istruzione, di
cui al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e per gli istituti di
istruzione secondaria superiore sono prodotti nelle versioni a stampa, on line
scaricabile da internet, e mista. A partire dall'anno scolastico 2011-2012, il
collegio dei docenti adotta esclusivamente libri utilizzabili nelle versioni on
line scaricabili da internet o mista. Sono fatte salve le disposizioni relative
all'adozione di strumenti didattici per i soggetti diversamente abili. 3. I
libri di testo sviluppano i contenuti essenziali delle Indicazioni nazionali
dei piani di studio e possono essere realizzati in sezioni tematiche,
corrispondenti ad unità di apprendimento, di costo contenuto e suscettibili di
successivi aggiornamenti e integrazioni. Con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
sono determinati: a) le caratteristiche tecniche dei libri di testo nella versione
a stampa, anche al fine di assicurarne il contenimento del peso; b) le
caratteristiche tecnologiche dei libri di testo nelle versioni on – line e
mista; c) il prezzo dei libri di testo della scuola primaria e i tetti di spesa
dell'intera dotazione libraria per ciascun anno della scuola secondaria di I e
II grado, nel rispetto dei diritti patrimoniali dell'autore e dell'editore. 4.
Le Università e le Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e
coreutica, nel rispetto della propria autonomia, adottano linee di indirizzo
ispirate ai principi di cui ai commi 1, 2 e 3. Art. 17 (Facoltà di
trasformazione in fondazioni delle università) In attuazione dell'articolo 33
della Costituzione, nel rispetto delle leggi vigenti e dell'autonomia
didattica, scientifica, organizzativa e finanziaria, le Università pubbliche
possono deliberare la propria trasformazione in fondazioni di diritto privato.
La delibera di trasformazione è adottata dal Senato accademico a maggioranza
assoluta ed è approvata con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze. La trasformazione opera a decorrere dal 1 gennaio dell'anno
successivo a quello di adozione della delibera. Le fondazioni universitarie subentrano
in tutti i rapporti attivi e passivi e nella titolarità del patrimonio
dell'Università. Al fondo di dotazione delle fondazioni universitarie è
trasferita, con decreto dell'Agenzia del demanio, la proprietà dei beni
immobili già in uso alle Università trasformate. Gli atti di trasformazione e
di trasferimento degli immobili e tutte le operazioni ad essi connesse sono
esenti da imposte e tasse. Le fondazioni universitarie sono enti non
commerciali e perseguono i propri scopi secondo le modalità consentite dalla
loro natura giuridica e operano nel rispetto dei principi di economicità della
gestione. Non è ammessa in ogni caso la distribuzione di utili, in qualsiasi
forma. Eventuali proventi, rendite o altri utili derivanti dallo svolgimento
delle attività previste dagli statuti delle fondazioni universitarie sono
destinati interamente al perseguimento degli scopi delle medesime. I
trasferimenti a titolo di contributo o di liberalità a favore delle fondazioni
universitarie sono esenti da tasse e imposte indirette e da diritti dovuti a
qualunque altro titolo e sono interamente deducibili dal reddito del soggetto
erogante. Gli onorari notarili relativi agli atti di donazione a favore delle
fondazioni universitarie sono ridotti del 90 per cento. Contestualmente alla
delibera di trasformazione vengono adottati lo statuto e i regolamenti di
amministrazione e di contabilità delle fondazioni universitarie, i quali devono
essere approvati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Lo
statuto può prevedere l'ingresso nella fondazione universitaria di nuovi
soggetti, pubblici o privati. Le fondazioni universitarie adottano un
regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, anche
in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti
pubblici, fermo restando il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento
comunitario. Le fondazioni universitarie hanno autonomia gestionale, organizzativa
e contabile, nel rispetto dei principi stabiliti dal presente articolo. La
gestione economico-finanziaria delle fondazioni universitarie assicura
l'equilibrio di bilancio. Il bilancio viene redatto con periodicità almeno
triennale. Resta fermo il sistema di finanziamento pubblico; a tal fine,
costituisce elemento di valutazione, a fini perequativi, l'entità dei
finanziamenti privati di ciascuna fondazione. La vigilanza sulle fondazioni
universitarie è esercitata dal Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nei
collegi dei sindaci delle fondazioni universitarie è assicurata la presenza dei rappresentanti delle Amministrazioni vigilanti.
La Corte dei conti esercita il controllo sulle fondazioni universitarie secondo
le modalità previste dalla legge 259/99 e riferisce annualmente al Parlamento.
In caso di gravi violazioni di legge afferenti alla corretta gestione della
fondazione universitaria da parte degli organi di amministrazione o di
rappresentanza, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
nomina un Commissario straordinario senza oneri aggiuntivi a carico del
Bilancio dello Stato, con il compito di salvaguardare la corretta gestione
dell'ente ed entro sei mesi da tale nomina procede alla nomina dei nuovi
amministratori dell'ente medesimo, secondo quanto previsto dallo statuto. Fino
alla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro, al personale
amministrativo delle fondazioni universitarie si applica il trattamento
economico e giuridico vigente alla data di entrata in vigore della presente
norma. Alle fondazioni universitarie continuano ad applicarsi tutte le
disposizioni vigenti per le Università statali in quanto compatibili con il
presente articolo e con la natura privatistica delle fondazioni medesime. Art.
18 (Progetti di ricerca di eccellenza) 1. Al fine di una più efficiente
allocazione delle risorse pubbliche volte al sostegno e all'incentivazione di
progetti di ricerca di eccellenza ed innovativi, ed in considerazione del
sostanziale esaurimento delle finalità originariamente perseguite, a fronte
delle ingenti risorse pubbliche rese disponibili, a decorrere dal 1° luglio
2008 la Fondazione IRI è soppressa. 2. A decorrere dal 1° luglio 2008, le
dotazioni patrimoniali e ogni altro rapporto giuridico della Fondazione IRI in
essere a tale data, ad eccezione di quanto previsto al comma 3, sono devolute
alla Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia. 3. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze è disposta l'attribuzione del patrimonio storico
e documentale della Fondazione IRI ad una società totalitariamente controllata
dallo Stato che ne curerà la conservazione. Con il medesimo decreto potrà
essere altresì disposta la successione di detta società in eventuali rapporti
di lavoro in essere con la Fondazione IRI alla data di decorrenza di cui al
comma 1, ovvero altri rapporti giuridici attivi o passivi che dovessero
risultare incompatibili con le finalità o l'organizzazione della Fondazione
Istituto Italiano di Tecnologia. Le risorse acquisite dalla Fondazione Istituto
Italiano di Tecnologia ai sensi del precedente comma sono destinate al
finanziamento di programmi per la ricerca applicata finalizzati alla
realizzazione, sul territorio nazionale, di progetti in settori tecnologici
altamente strategici e alla creazione di una rete di infrastrutture di ricerca
di alta tecnologia localizzate presso primari centri di ricerca pubblici e
privati. La Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia provvederà agli
adempimenti di cui all'articolo 20 delle disposizioni di attuazione del codice
civile. CAPO VI LIBERALIZZAZIONI E DEREGOLAZIONE Art. 19 (Reclutamento del
personale delle società pubbliche) 1. A decorrere dal sessantesimo giorno
successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto legge, le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale
partecipazione pubblica adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità
per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel
rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'Art. 35 del decreto legislativo n.
165 del 2001. 2. Le altre società a partecipazione pubblica totale o di
controllo adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento
del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi,
anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità. 3.
Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle società
quotate su mercati regolamentati. Art. 20 (Razionalizzazione della rete di
distribuzione dei carburanti) 1. Al fine di garantire il pieno rispetto delle
disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della
concorrenza e di assicurare il corretto ed uniforme funzionamento del mercato,
l'installazione e l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti non
possono essere subordinati alla chiusura di impianti esistenti né al rispetto
di vincoli, con finalità commerciali, relativi a contingentamenti numerici,
distanze minime tra impianti e tra impianti ed esercizi o superfici minime
commerciali o che pongono restrizioni o obblighi circa la possibilità di
offrire, nel medesimo impianto o nella stessa area, attività e servizi
integrativi. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 costituiscono principi
generali in materia di tutela della concorrenza e livelli essenziali delle
prestazioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. 3. All'articolo 7,
comma 1, del decreto legislativo 11 febbraio 1998,. n. 32 le parole: “e a
fronte della chiusura di almeno settemila impianti nel periodo successivo alla
data di entrata in vigore del presente decreto legislativo” sono abrogate. 4.
All'articolo 1, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 11 febbraio
1998, n. 32 le parole “iscritto al relativo albo professionale” sono sostituite
dalle seguenti “abilitato ai sensi delle specifiche normative vigenti nei paesi
dell'Unione europea”. 5. Le regioni e le province autonome, nell'ambito dei
poteri di programmazione del territorio, promuovono il miglioramento della rete
distributiva dei carburanti e la diffusione dei carburanti eco-compatibili,
secondo criteri di efficienza, adeguatezza e qualità del servizio per i
cittadini, nel rispetto dei principi di non discriminazione previsti al comma 1
e della disciplina in materia ambientale, urbanistica e di sicurezza. 6. Il
Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e
il gas, determina entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge i criteri di vettoriamento del gas metano per autotrazione attraverso le
reti di trasporto e distribuzione del gas naturale. Art. 21 (Abolizione del
divieto di cumulo tra pensione e redditi di lavoro) A decorrere dal 1° gennaio
2009 le pensioni dirette di anzianità a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima sono
totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente. A
decorrere dalla medesima data di cui al primo periodo del presente comma sono
totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni
dirette conseguite nel regime contributivo in via anticipata rispetto ai 65
anni per gli uomini e ai 60 anni per le donne a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima nonché della
gestione separata di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, a condizione che il soggetto abbia maturato i requisiti di cui
all'articolo 1, commi 6 e 7 della legge 23 agosto 2004, n. 243 e successive
modificazioni e integrazioni fermo restando il regime delle decorrenze dei
trattamenti disciplinato dall'articolo 1, comma 6, della predetta legge n. 243
del 2004. Con effetto dalla medesima data di cui al primo periodo del presente
comma relativamente alle pensioni liquidate interamente con il sistema
contributivo: sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e
dipendente le pensioni di vecchiaia anticipate liquidate con anzianità contributiva
pari o superiore a 40 anni; sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro
autonomo e dipendente le pensioni di vecchiaia liquidate a soggetti con età
pari o superiore a 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne. I commi 21 e
22 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono soppressi. Restano
ferme le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 giugno 1965, n. 758. Art. 22 (Disposizioni in materia
contributiva) 1. Il secondo comma, dell'Art. 6, della legge 11 gennaio 1943, n.
138, si interpreta nel senso che i datori di lavoro che hanno corrisposto per
legge o per contratto collettivo, anche di diritto comune, il trattamento
economico di malattia, con conseguente esonero dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale dall'erogazione della predetta indennità, non sono tenuti al
versamento della relativa contribuzione all'Istituto medesimo. Restano
acquisite alla gestione e conservano la loro efficacia le contribuzioni
comunque versate per i periodi anteriori alla data del 1° gennaio 2009. 2. A
decorrere dal 1° gennaio 2009, le imprese dello Stato, degli enti pubblici e
degli enti locali privatizzate e a capitale misto sono tenute a versare,
secondo la normativa vigente: la contribuzione per maternità; la contribuzione
per malattia per gli operai. 3. A decorrere dal 1° gennaio 2009 il comma 2,
lett. a) dell'articolo 16 della legge 23 luglio 1991, n. 223 è così sostituito:
“ Al versamento di un contributo nella misura dello 0,30% delle retribuzioni che
costituiscono imponibile contributivo. 4. Sono abrogate le disposizioni di cui
all'articolo 40, n. 2, del regio decreto legge 4 ottobre 1935, n. 1827. 5.
All'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1957,
n. 818, sono soppresse le parole: “dell'Art. 40, n. 2, del R.D.L. 4 ottobre
1935, n. 1827 , e”. 6. L'estensione dell'obbligo assicurativo di cui alla
presente disposizione si applica con effetto dal primo periodo di paga
decorrente dal 1° gennaio 2009. 7. A decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge, nei procedimenti relativi a controversie in materia di
previdenza e assistenza sociale, a fronte di una pluralità di domande che
frazionino un credito relativo al medesimo rapporto, comprensivo delle somme eventualmente
dovute per interessi, competenze e onorari e ogni altro accessorio, la
riunificazione è disposta d'ufficio dal giudice ai sensi dell'Art. 151 delle
disposizioni di attuazione del codice di procedura civile. 8. In mancanza della
riunificazione di cui al comma 1, l'improcedibilità della domanda può essere
richiesta dal convenuto in ogni stato e grado del procedimento, ivi compresa la
fase esecutiva. 9. Il giudice, ove abbia notizia che la riunificazione non è
stata osservata, anche sulla base dell'eccezione del convenuto, sospende il
giudizio o revoca la provvisoria esecutività dei decreti e fissa alle parti un
termine perentorio per la riunificazione. 10. A decorrere dal 1° gennaio 2009,
l'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n.
335, è corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato
legalmente, in via continuativa, per almeno cinque anni nel territorio
nazionale. 11. A decorrere dal 1° gennaio 2009, al primo comma dell'Art. 43 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, dopo la parola:
“regionali” sono soppresse le seguenti parole: “e provinciali”. 12. Entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Istituto nazionale
della previdenza sociale mette a disposizione dei Comuni modalità telematiche
di trasmissione per le comunicazioni relative ai decessi e alle variazioni di
stato civile da effettuarsi obbligatoriamente entro due giorni dalla data
dell'evento. 13. In caso di ritardo nella trasmissione di cui al comma 1 il
responsabile del procedimento, ove ne derivi pregiudizio, risponde a titolo di
danno erariale. 14. Il primo periodo dell'articolo 31, comma 19, della legge 27
dicembre 2002, n. 289 è soppresso. Art. 23 (Modifiche alla disciplina del contratto
di lavoro a tempo determinato) All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo
6 settembre 2001, n. 368, dopo le parole "tecnico, produttivo,
organizzativo o sostitutivo" aggiungere le parole: ",anche se
riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro". All'articolo 5,
comma 4 bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, come modificato
dall'articolo 1, comma 40, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, dopo le parole
"ferma restando la disciplina della successione di contratti di cui ai
commi precedenti" aggiungere le parole: "e fatte salve diverse
disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale,
territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale". All'articolo 5, comma 4-quater, del
decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, come modificato dall'articolo 1,
comma 40, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, dopo le parole "ha diritto
di precedenza" aggiungere le parole: "fatte salve diverse disposizioni
di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale
con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale". Decorsi 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali procede
ad una verifica, con le organizzazioni sindacali dei datori e dei prestatori di
lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, degli effetti
delle disposizioni contenute nei commi che precedono e ne riferisce al
Parlamento entro tre mesi ai fini della valutazione della sua ulteriore
vigenza. Art. 24 (Modifiche alla disciplina dei contratti occasionali di tipo
accessorio) L'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276, è sostituito dal seguente: "1. Per prestazioni di lavoro
accessorio si intendono attività lavorative di natura occasionale rese
nell'ambito: a) di lavori domestici; b) di lavori di giardinaggio, pulizia e
manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti; c) dell'insegnamento
privato supplementare; d) di manifestazioni sportive, culturali o caritatevoli
o di lavori di emergenza o di solidarietà; e) dei periodi di vacanza da parte
di giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di
studi presso l'università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado; f)
di attività agricole di carattere stagionale; g) dell' impresa familiare di cui
all'articolo 230 bis del codice civile, limitatamente al commercio, al turismo
e ai servizi; h) della consegna porta a porta e della vendita ambulante di
stampa quotidiana e periodica“. All'Art. 72 comma 4 bis le parole “lettera
e-bis)” sono sostituite dalle seguenti: “lettera g)”. L'articolo 72, comma 5,
del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è sostituito dal seguente:
"5. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
individua con proprio decreto il concessionario del servizio e regolamenta i
criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 4 e
delle relative coperture assicurative e previdenziali. In attesa del decreto
ministeriale i concessionari del servizio sono individuati nell'INPS e nelle
agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lett. a) e c) e 6, commi
1, 2 e 3 del presente decreto". Dalla data di entrata in vigore del
presente decreto è abrogato l'articolo 71 del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276. Art. 25 (Modifiche alla disciplina del contratto di
apprendistato) All'articolo 49, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276 le parole da "inferiore a due anni e superiore a sei"
sono sostituite con <> . All'articolo 49 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276 è aggiunto il seguente comma: "5. ter – In caso di
formazione esclusivamente aziendale non opera quanto previsto dal comma 5. In
questa ipotesi i profili formativi dell'apprendistato professionalizzante sono
rimessi integralmente ai contratti collettivi di lavoro di lavoro stipulati a
livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e
prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale
ovvero agli enti bilaterali. I contratti collettivi e gli enti bilaterali
definiscono la nozione di formazione aziendale e determinano, per ciascun profilo
formativo, la durata e le modalità di erogazione della formazione, le modalità
di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e la
registrazione nel libretto formativo>>. Al comma 1 dell'articolo 50 del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 dopo le parole "alta
formazione" aggiungere le parole: ",compresi i dottorati di
ricerca". Al comma 3 dell'articolo 50 del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276 dopo le parole "e le altre istituzioni formative"
aggiungere le seguenti parole: "In assenza di regolamentazioni regionali
l'attivazione dell'apprendistato di alta formazione è rimessa ad apposite
convenzioni stipulate dai datori di lavoro con le Università e le altre
istituzioni formative. Trovano applicazione, per quanto compatibili, i principi
stabiliti all'articolo 49, comma 4, nonché le disposizioni di cui all'articolo
53". Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:
a) l'articolo 1 del decreto ministeriale 7 ottobre 1999; b) l'articolo 21 e
l'articolo 24, commi 3 e 4, del D.P.R. 30 dicembre 1956, n. 1668; c) l'articolo
4 della legge 19 gennaio 1955, n. 25. CAPO VII SEMPLIFICAZIONI Art. 26
(“Taglia-leggi”) 1. A far data dal sessantesimo giorno successivo alla data di
entrata in vigore del presente decreto legge, sono o restano abrogate le
disposizioni elencate nell'allegato A. Art. 27 (“Taglia-oneri” amministrativi)
Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, su proposta
del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per
la semplificazione normativa, è approvato un programma per la misurazione degli
oneri amministrativi derivanti da obblighi informativi nelle materie affidate
alla competenza dello Stato, con l'obiettivo di giungere, entro il 31 dicembre
2012, alla riduzione di tali oneri per una quota complessiva del 25%, come
stabilito in sede europea. Per la riduzione relativa alle materie di competenza
regionale, si provvede ai sensi dell'Art. 20-ter della legge 15 marzo 1997, n.
59, e dei successivi accordi attuativi. In attuazione del programma di cui al
comma 1, il Dipartimento della funzione pubblica coordina le attività di
misurazione in raccordo con l'Unità per la semplificazione e le amministrazioni
interessate per materia. Ciascun Ministro, di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro per la
semplificazione normativa, adotta il piano di riduzione degli oneri
amministrativi, che definisce le misure normative, organizzative e tecnologiche
finalizzate al raggiungimento dell'obiettivo di cui al comma 1, assegnando i
relativi programmi ed obiettivi ai dirigenti titolari dei centri di
responsabilità amministrativa. I piani confluiscono nel piano d'azione per la
semplificazione e la qualità della regolazione di cui al comma 2 dell'articolo
1 del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 4, che assicura la coerenza generale
del processo nonché il raggiungimento dell'obiettivo finale di cui al comma 1.
Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del
Ministro per la semplificazione normativa, si provvede a definire le linee
guida per la predisposizione dei piani di cui al comma 3 e delle forme di
verifica dell'effettivo raggiungimento dei risultati, anche utilizzando
strumenti di consultazione pubblica delle categorie e dei soggetti interessati.
Sulla base degli esiti della misurazione di ogni materia, congiuntamente ai
piani di cui al comma 3, e comunque entro il 30 settembre 2012, il Governo è
delegato ad adottare uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione
normativa, di concerto con il Ministro o i Ministri competenti, contenenti gli
interventi normativi volti a ridurre gli oneri amministrativi gravanti sulle
imprese nei settori misurati e a semplificare e riordinare la relativa
disciplina. Tali interventi confluiscono nel processo di riassetto di cui
all'Art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Degli stati di avanzamento e dei
risultati raggiunti con le attività di misurazione e riduzione degli oneri
amministrativi gravanti sulle imprese è data tempestiva notizia sul sito web
del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministro per
la semplificazione normativa e dei Ministeri e degli enti pubblici statali
interessati. 7. Del raggiungimento dei risultati indicati nei singoli piani
ministeriali di semplificazione si tiene conto nella valutazione dei dirigenti
responsabili. Art. 28 (“Taglia-enti”) 1. Gli enti pubblici non economici con
una dotazione organica inferiore alle 50 unità, nonché quelli di cui al comma
636 dell'Art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con esclusione degli
ordini professionali e le loro federazioni, delle federazioni sportive e degli
enti non inclusi nell'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché degli enti parco e
degli enti di ricerca sono soppressi al sessantesimo giorno dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legge. Le funzioni da questi esercitate
sono attribuite all'amministrazione vigilante e le risorse finanziarie ed umane
sono trasferite a quest'ultima, che vi succede a titolo universale in ogni
rapporto, anche controverso. Nel caso in cui gli enti da sopprimere sono
sottoposti alla vigilanza di più Ministeri, le funzioni vengono attribuite al
Ministero che riveste competenza primaria nella materia. Nei successivi novanta
giorni i Ministri vigilanti comunicano ai Ministri per la pubblica
amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa gli enti che
risultano soppressi ai sensi del presente articolo. Con decreto dei Ministri
per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione
normativa, di concerto con i Ministri vigilanti, da emanarsi entro 40 giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto, sono individuati gli enti che non
sono soppressi, nonché gli enti le cui funzioni sono attribuite a organi diversi
dal Ministero che riveste competenza primaria nella materia. 2. Sono, altresì,
soppressi tutti gli altri enti pubblici non economici di dotazione organica
superiore a quella di cui al comma 1 che, alla scadenza del 31 dicembre 2008
non sono stati individuati dalle rispettive amministrazioni al fine della loro
conferma, riordino o trasformazione ai sensi del comma 634 dell'Art. 2 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244. A decorrere dalla stessa data, le relative
funzioni sono trasferite al Ministero vigilante. Con decreto di natura non
regolamentare del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione,
d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la
semplificazione normativa e sentiti i Ministri interessati, corredato da una
situazione contabile, è disposta la destinazione delle risorse finanziarie,
strumentali e di personale degli enti soppressi. In caso di incapienza della
dotazione organica del Ministero di cui al secondo periodo, si applica l'Art.
3, comma 128, della presente legge. Al personale che rifiuta il trasferimento
si applicano le disposizioni in materia di eccedenza e mobilità collettiva di
cui agli articoli 33 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165.”. 3. All'allegato A della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono aggiunti, in
fine, i seguenti enti: “Ente italiano montagna Istituto italiano per l'Africa e
l'Oriente Istituto agronomico per l'oltremare”. 4. All'alinea del comma 634
dell'Art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: “Ministro per le
riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione” sono sostituite dalle
seguenti: “Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del
Ministro per la semplificazione normativa”. Art. 29 (“Taglia-carta”) 1. Al fine
di ridurre l'utilizzo della carta, dal 1° gennaio 2009, la amministrazioni
pubbliche riducono del 50% rispetto a quella dell'anno 2007, la spesa per la
stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista da leggi e
regolamenti e distribuita gratuitamente od inviata ad altre amministrazioni. 2.
Al fine di ridurre i costi di produzione e distribuzione, a decorrere dal 1°
gennaio 2009, la diffusione della Gazzetta Ufficiale a tutti i soggetti in
possesso di un abbonamento a carico di organi costituzionali di amministrazioni
o enti pubblici o locali è sostituita dall'abbonamento telematico. Il costo
degli abbonamenti è conseguentemente rideterminato entro 60 gg. dalla
conversione del presente decreto legge. Art. 30 (Misure per garantire la
razionalizzazione di strutture tecniche statali) E' istituito, sotto la
vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
l'Istituto di ricerca per la protezione ambientale (IRPA). L'IRPA svolge le
funzioni, con le inerenti risorse finanziarie strumentali e di personale,
dell'Agenzia per la protezione dell'Ambiente e per i servizi tecnici di cui
all'articolo 38 del Decreto legislativo n.300 del 30.7.1999 e successive
modificazioni, dell'Istituto Nazionale per la fauna selvatica di cui alla legge
11 febbraio 1992, n.157 e successive modificazioni, e dell'Istituto Centrale
per la Ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare di cui all'articolo
1 bis del decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito in legge, con
modificazioni, dall'Art. 1, comma 1, della legge 21 gennaio 1994, n. 61, i
quali, a decorrere dalla data di insediamento dei commissari di cui al comma 5
del presente articolo, sono soppressi. Con decreto del Ministro dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare, da adottare di concerto con il Ministro
dell'Economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti
in materia di ambiente, che si esprimono entro venti giorni dalla data di
assegnazione, sono determinati, in coerenza con obiettivi di funzionalità, efficienza
ed economicità, gli organi di amministrazione e controllo, la sede, le modalità
di costituzione e di funzionamento, le procedure per la definizione e
l'attuazione dei programmi per l'assunzione e l'utilizzo del personale, nel
rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto degli enti
di ricerca e della normativa vigente, nonché per l'erogazione delle risorse
dell'IRPA. La denominazione "Istituto di ricerca per la protezione
ambientale (IRPA)" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, le
denominazioni: "Agenzia per la protezione dell'Ambiente e per i servizi
tecnici (APAT)", "Istituto Nazionale per la fauna selvatica
(INFS)" e "Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica
applicata al mare (ICRAM)". Per garantire l'ordinaria amministrazione e lo
svolgimento delle attività istituzionali fino all'avvio dell'IRPA, il Ministro
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con proprio decreto, da
emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, nomina un commissario e due subcommissari.
Dall'attuazione del presente articolo, compresa l'attività dei commissari di
cui al comma precedente, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica. La Commissione istruttoria per l'IPPC, di cui all'Art.
10 del DP.R. 14 maggio 2007, n. 90, è composta da ventitre esperti, provenienti
dal settore pubblico e privato, con elevata qualificazione
giuridico-amministrativa, di cui almeno tre scelti fra magistrati ordinari,
amministrativi e contabili, oppure tecnico-scientifica. Il presidente viene
scelto nell'ambito degli esperti con elevata qualificazione
tecnico-scientifica. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare procede, con proprio decreto, alla nomina dei ventitre esperti, in
modo da adeguare la composizione dell'organo alle prescrizioni di cui al
periodo precedente. Sino all'adozione del decreto di nomina dei nuovi esperti,
lo svolgimento delle attività istituzionali è garantita dagli esperti in carica
alla data di entrata in vigore del presente decreto. La Commissione di
valutazione degli investimenti e di supporto alla programmazione e gestione
degli interventi ambientali di cui all'Art. 2 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90,
è composta da ventitre membri di cui dieci tecnici, scelti fra ingegneri,
architetti, biologi, chimici e geologi, e tredici scelti fra giuristi ed
economisti, tutti di comprovata esperienza, di cui almeno tre scelti fra
magistrati ordinari, amministrativi e contabili. I componenti sono nominati ai
sensi dell'Art. 2, comma 3, del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90, entro
quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legge. La
Commissione continua ad esercitare tutte le funzioni di cui all'Art. 2, comma
3, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90. Art. 31
(Trattamento dei dati personali) All'articolo 34 del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: “1-bis. Per i
soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili e l'unico dato
sensibile costituito dallo stato di salute o malattia dei propri dipendenti
senza indicazione della relativa diagnosi, l'obbligo di cui alla lettera g) del
comma 1 e di cui al punto 19 dell'Allegato B è sostituito
dall'autocertificazione, resa dal titolare del trattamento ai sensi
dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, di trattare soltanto dati personali non sensibili e l'unico dato
sensibile costituito dallo stato di salute o malattia dei propri dipendenti
senza indicazione della relativa diagnosi, e che il trattamento di tale ultimo
dato è stato eseguito in osservanza delle misure di sicurezza richieste dal
presente codice nonché dall'Allegato B).”. 2. Entro due mesi dall'entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto legge, con un
aggiornamento del disciplinare tecnico adottato nelle forme del decreto del
Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione
e l'innovazione e con il Ministro per la semplificazione normativa, ai sensi
dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono previste
modalità semplificate di redazione del documento programmatico per la sicurezza
di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 34 e di cui al punto 19
dell'Allegato B al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 per le correnti
finalità amministrative e contabili. 3. Qualora il decreto di cui al comma 2
non venga adottato entro il termine ivi indicato, la disciplina di cui al comma
1 si applica a tutti i soggetti di cui al comma 2. 4. All'articolo 38 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il comma 2 è sostituito dal
seguente: “La notificazione è validamente effettuata solo se è trasmessa
attraverso il sito del Garante, utilizzando l'apposito modello, che contiene la
richiesta di fornire tutte e soltanto le seguenti informazioni: le coordinate
identificative del titolare del trattamento e, eventualmente, del suo
rappresentante, nonché di un responsabile del trattamento se designato; la o le
finalità del trattamento; una descrizione della o delle categorie di persone
interessate e dei dati o delle categorie di dati relativi alle medesime; i
destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati possono essere
comunicati; i trasferimenti di dati previsti verso Paesi terzi; una descrizione
generale che permetta di valutare in via preliminare l'adeguatezza delle misure
adottate per garantire la sicurezza del trattamento.”. 5. Entro due mesi
dall'entrata in vigore della presente legge il Garante di cui all'articolo 153
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 adegua il modello di cui al
comma 2 dell'articolo 38 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 alle
prescrizioni di cui al comma 4. Art. 32 (Semplificazione dei controlli
amministrativi a carico delle imprese soggette a certificazione) 1. Per le
imprese soggette a certificazione ambientale o di qualità rilasciata da un
soggetto certificatore accreditato in conformità a norme tecniche europee ed
internazionali, i controlli periodici svolti dagli enti certificatori
sostituiscono i controlli amministrativi o le ulteriori attività amministrative
di verifica, anche ai fini dell'eventuale rinnovo o aggiornamento delle
autorizzazioni per l'esercizio dell'attività. Le verifiche dei competenti
organi amministrativi hanno ad oggetto, in questo caso, esclusivamente
l'attualità e la completezza della certificazione. 2. La disposizione di cui al
comma 1 è espressione di un principio generale di sussidiarietà orizzontale ed
attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e
sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi
dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. Resta ferma
la potestà delle Regioni e degli Enti locali, nell'ambito delle rispettive
competenze, di garantire livelli ulteriori di tutela. 3. Con regolamento, da
emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, e successive modificazioni, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore
della presente legge, sono individuati le tipologie dei controlli e gli ambiti
nei quali trova applicazione la disposizione di cui al comma 1, con l'obiettivo
di evitare duplicazioni e sovrapposizioni di controlli, nonché le modalità
necessarie per la compiuta attuazione della disposizione medesima, 4. Le
prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 entrano in vigore all'atto di emanazione del
regolamento di cui al comma 3. Art. 33 (Durata e rinnovo della carta
d'identità) 1. L'articolo 3, secondo comma, del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni, le parole: "cinque anni" sono sostituite
dalle seguenti: "dieci anni". 2. La disposizione di cui all'articolo
3, secondo comma, del citato testo unico di cui al regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applica
anche alle carte d'identità in corso di validità alla data di entrata in vigore
della presente legge. 3. Ai fini del rinnovo, i Comuni informano i titolari
della carta d'identità della data di scadenza del documento stesso tra il
centoottantesimo e il novantesimo giorno antecedente la medesima data. Art. 34
(Strumenti di pagamento) 1. All'Art. 49 del decreto legislativo 21 novembre
2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni: a) ai commi 1, 5, 8, 12
e 13, le parole “euro 5.000” sono sostituite dalle seguenti: “euro 12.500”; b)
l'ultimo periodo del comma 10 è abrogato. 2. Resta fermo quanto previsto
dall'articolo 66, comma 7 del citato decreto legislativo n. 231 del 2007. 3. Le
disposizioni di cui ai commi 12 e 12-bis dell'articolo 35 del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n.
248, sono abrogate. Art. 35 (Applicabilità degli studi di settore e elenco
clienti fornitori) 1. Il comma 1 dell'articolo 1, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, è sostituito
dal seguente: “1. Le disposizioni previste dall'articolo 10, commi da 1 a 6,
della legge 8 maggio 1998, n. 146, si applicano a partire dagli accertamenti
relativi al periodo d'imposta nel quale entrano in vigore gli studi di settore.
A partire dall'anno 2009 gli studi di settore devono essere pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana entro il 30 settembre del periodo
d'imposta nel quale entrano in vigore. Per l'anno 2008 il termine di cui al
periodo precedente è fissato al 31 dicembre”. 2. Resta ferma la disposizione di
cui all'articolo 10, comma 9, della legge 8 maggio 1998, n. 146, concernente la
emanazione di regolamenti governativi nella materia ivi indicata. I regolamenti
previsti dal citato articolo 10 della legge n. 146, del 1998, possono comunque
essere adottati qualora disposizioni legislative successive a quelle contenute
nella presente legge regolino la materia, a meno che la legge successiva non lo
escluda espressamente. 3. All'articolo 8-bis del decreto del Presidente della
Repubblica n. 322 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il
comma 4-bis è abrogato; b) il comma 6 è abrogato. Art. 36 (Tutela dei
consumatori e apparecchi di misurazione) 1. L'articolo 20 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 è abrogato. Sono attribuite ai comuni le
funzioni esercitate dalle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, in materia di verificazione prima e verificazione periodica degli
strumenti metrici. 2. Presso ciascun comune è individuato un responsabile delle
attività finalizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica, con
particolare riferimento ai compiti in materia di controllo di conformità dei
prodotti e strumenti di misura già svolti dagli uffici di cui al precedente
periodo. ”. Art. 37 (Semplificazione della disciplina per l'installazione degli
impianti all'interno degli edifici) 1. Entro il 31 marzo 2009 il Ministro dello
sviluppo economico emana uno o più decreti, ai sensi dell'articolo 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, volti a disciplinare: a) il complesso delle
disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno
degli edifici prevedendo semplificazioni di adempimenti per i proprietari di
abitazioni ad uso privato e per le imprese; b) la definizione di un reale sistema
di verifiche di impianti di cui alla lettera a) con l'obiettivo primario di
tutelare gli utilizzatori degli impianti garantendo una effettiva sicurezza; c)
la revisione della disciplina sanzionatoria in caso di violazioni di obblighi
stabiliti dai provvedimenti previsti alle lettere a) e b). 2. L'articolo 13 del
decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n.37 è soppresso. Art. 38 (Class action)
1. Al fine di individuare e coordinare specifici strumenti di tutela
risarcitoria collettiva, anche in forma specifica nei confronti delle pubbliche
amministrazioni, all'articolo 2, comma 447 della legge 4 dicembre 2007, n. 244,
le parole “decorsi centottanta giorni” sono sostituiti dalle seguenti: “decorso
un anno”. Art. 39 (Snellimento della cooperazione allo sviluppo internazionale)
1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, con
decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro
dell'economia, sono definite le modalità semplificate di svolgimento delle
procedure amministrative e contrattuali riguardanti: gli interventi di
cooperazione a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione nei Paesi
indicati dalla legge 13 marzo 2008 n. 45; gli interventi nelle ulteriori aree
individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro degli affari esteri, finalizzati al superamento delle criticità di
natura umanitaria, sociale o economica. 2. Con il decreto di cui al comma 1
sono stabilite, in particolare: a) le modalità di approvazione degli interventi,
in conformità alla legge 26 febbraio 1987, n. 49 Art. 11 comma 3 e alla legge 8
agosto 1996, n. 426 Art.11 comma 1. b) le specifiche deroghe alle norme di
contabilità generale dello Stato; c) i presupposti per il ricorso ad esperti e
consulenti tecnici e giuridici; d) le modalità di svolgimento delle procedure
negoziata. 3. Le somme accreditate alla Rappresentanza all'estero per la
realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge non impegnate
nell'esercizio di competenza possono essere impegnata nello esercizio
successivo. 4. La rendicontazione delle spese sostenute con le risorse
accreditate ai sensi del comma precedente è resa in unica soluzione entro tre
mesi dalla conclusione di ogni singolo intervento. Art. 40 (Certificazioni e prestazioni
sanitarie) Al fine di garantire la riduzione degli adempimenti meramente
formali e non necessari alla tutela della salute a carico di cittadini ed
imprese e consentire la eliminazione di adempimenti formali connessi a pratiche
sanitarie obsolete, con decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e della
solidarietà sociale, di concerto con il Ministro per la semplificazione, previa
intesa in sede di conferenza Unificata, sono individuate le disposizioni da
abrogare. Il comma 2 dell'articolo 1 del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente:“2. Il presente testo unico non si
applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, salvo quanto
previsto dalle norme di attuazione dell'ordinamento comunitario”. Art. 41
(Impresa in un giorno) Al fine di garantire il diritto di iniziativa economica
privata di cui all'Art. 41 della Costituzione, l'avvio di attività
imprenditoriale, per il soggetto in possesso dei requisiti di legge, è tutelato
sin dalla presentazione della dichiarazione di inizio attività o dalla
richiesta del titolo autorizzatorio. Le disposizioni del presente articolo
attengono ai livelli essenziali delle prestazioni per garantire uniformemente i
diritti civili e sociali ed omogenee condizioni per l'efficienza del mercato e
la concorrenzialità delle imprese su tutto il territorio nazionale, ai sensi
dell'Art. 117, seconda comma, lett. m) della Costituzione. Con regolamento,
adottato ai sensi dell'Art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si
procede alla semplificazione e al riordino della disciplina dello sportelli
unico per le attività produttive di cui al D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447, e
successive modificazioni, in base ai seguenti principi e criteri, nel rispetto
di quanto previsto dagli articoli 19, comma 1 e 20, comma 4, della legge 7
agosto 1990. n. 241: attuazione del principio secondo cui, salvo quanto
previsto per i soggetti privati di cui alla lettera c), lo sportello unico
costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le
vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva e fornisce,
altresì, una risposta unica e tempestiva per conto di tutte le pubbliche
amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle di cui
all'Art. 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241; le disposizioni
si applicano sia per l'espletamento delle procedure e delle formalità per i
prestatori di servizi di cui alla direttiva del Consiglio e del Parlamento
europeo del 12 dicembre 2006, n. 123, sia per la realizzazione e la modifica di
impianti produttivi di beni e servizi; l'attestazione della sussistenza dei
requisiti previsti dalla normativa per la realizzazione, la trasformazione, il
trasferimento e la cessazione dell'esercizio dell'attività di impresa può
essere affidata a soggetti privati accreditati (“Agenzie per le imprese”). In
caso di istruttoria con esito positivo, tali soggetti privati rilasciano una
dichiarazione di conformità che costituisce titolo autorizzatorio per
l'esercizio dell'attività. Qualora si tratti di procedimenti che comportino
attività discrezionale da parte dell'Amministrazione, i soggetti privati
accreditati svolgono unicamente attività istruttorie in luogo e a supporto
dello sportello unico; i comuni possono esercitare le funzioni inerenti allo
sportello unico anche avvalendosi del sistema camerale; l'attività di impresa
può essere avviata immediatamente nei casi in cui sia sufficiente la
presentazione della dichiarazione di inizio attività allo sportello unico; lo
sportello unico, al momento della presentazione della dichiarazione attestante
la sussistenza dei requisiti previsti per la realizzazione dell'intervento,
rilascia una ricevuta che, in caso di d.i.a., costituisce titolo
autorizzatorio. In caso di diniego, il privato può richiedere il ricorso alla
conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7
agosto 1990, n.?241; per i progetti di impianto produttivo eventualmente
contrastanti con le previsioni degli strumenti urbanistici, è previsto un
termine di trenta giorni per il rigetto o la formulazione di osservazioni
ostative, ovvero per l'attivazione della conferenza di servizi per la
conclusione certa del procedimento; in caso di mancato ricorso alla conferenza
di servizi, scaduto il termine previsto per le altre amministrazioni per
pronunciarsi sulle questioni di loro competenza, l'amministrazione procedente
conclude in ogni caso il procedimento prescindendo dal loro avviso; in tal
caso, salvo il caso di omessa richiesta dell'avviso, il responsabile del
procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni
derivanti dalla mancata emissione degli avvisi medesimi. Con uno o più
regolamenti, adottati ai sensi dell'Art. 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sono stabiliti i requisiti e le modalità di accreditamento dei
soggetti privati di cui al comma 3, lettera b), e le forme di vigilanza sui
soggetti stessi, anche demandando tali funzioni al sistema camerale, nonché le
modalità per la divulgazione, anche informatica, delle tipologie di
autorizzazione per le quali è sufficiente l'attestazione dei soggetti privati
accreditati, secondo criteri omogenei sul territorio nazionale e tenendo conto
delle diverse discipline regionali. Il Comitato per la semplificazione di cui
all'Art. 1 del decreto legge n. 4 del 2006 predispone un piano di formazione
dei dipendenti pubblici, con la eventuale partecipazione anche di esponenti del
sistema produttivo, che miri a diffondere sul territorio nazionale la capacità
delle amministrazioni pubbliche di assicurare sempre e tempestivamente
l'esercizio del diritto di cui al comma 1 attraverso gli strumenti di
semplificazione di cui al presente articolo. Dall'attuazione delle disposizioni
del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. Art. 42 (Adempimenti di natura formale nella gestione dei
rapporti di lavoro) Il datore di lavoro privato, con la sola esclusione del
datore di lavoro domestico, deve istituire e tenere il libro unico del lavoro
nel quale sono iscritti tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori
coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione con apporto
lavorativo. Per ciascun lavoratore devono essere indicati il nome e cognome, il
codice fiscale e, ove ricorrano, la qualifica e il livello, la retribuzione
base, l'anzianità di servizio, nonché le relative posizioni assicurative. Nel
libro unico del lavoro deve essere effettuata ogni annotazione relativa a
dazioni in danaro o in natura corrisposte o gestite dal datore di lavoro,
comprese le somme a titolo di rimborso spese, le trattenute a qualsiasi titolo
effettuate, le detrazioni fiscali, i dati relativi agli assegni per il nucleo
familiare, le prestazioni ricevute da enti e istituti previdenziali. Le somme
erogate a titolo di premio o per prestazioni di lavoro straordinario devono
essere indicate specificatamente. Il libro unico del lavoro deve altresì
contenere un calendario delle presenze, da cui risulti, per ogni giorno, il
numero di ore di lavoro effettuate da ciascun lavoratore subordinato, nonché
l'indicazione delle ore di straordinario, delle eventuali assenze dal lavoro,
anche non retribuite, delle ferie e dei riposi. Nella ipotesi in cui al
lavoratore venga corrisposta una retribuzione fissa o a giornata intera o a
periodi superiori?è annotata solo la giornata di presenza
al lavoro. Il libro unico del lavoro deve essere compilato coi dati di cui ai
commi 1 e 2, per ciascun mese di riferimento, entro il giorno 16 del mese
successivo. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
stabilisce, con decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, le modalità e tempi di tenuta e conservazione
del libro unico del lavoro e disciplina il relativo regime transitorio. Con la
consegna al lavoratore di copia delle scritturazioni effettuate nel libro unico
del lavoro il datore di lavoro adempie agli obblighi di cui alla legge 5
gennaio 1953, n. 4. La violazione dell'obbligo di istituzione e tenuta del
libro unico del lavoro di cui al comma 1 è punita con la sanzione pecuniaria
amministrativa da 500 a 2.500 euro. L'omessa esibizione agli organi di
vigilanza del libro unico del lavoro è punita con la sanzione pecuniaria
amministrativa da 200 a 2.000 euro. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 4,
della legge 11 gennaio 1979 n. 12 che, senza giustificato motivo, non
ottemperino entro quindici giorni alla richiesta degli organi di vigilanza di
esibire la documentazione in loro possesso sono puniti con la sanzione
amministrativa da 250 a 2000 euro. In caso di recidiva della violazione la
sanzione varia da 500 a 3000. Salvo i casi di errore meramente materiale,
l'omessa o infedele registrazione dei dati di cui ai commi 1 e 2 che determina
differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali è punita con la
sanzione pecuniaria amministrativa da 150 a 1500 euro e se la violazione si
riferisce a più di dieci lavoratori la sanzione va da 500 a 3000 euro. La
violazione dell'obbligo di cui al comma 3 è punita con la sanzione pecuniaria
amministrativa da 100 a 600 euro, se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori
la sanzione va da 150 a 1500 euro. La mancata conservazione per il termine
previsto dal decreto di cui al comma 4 è punita con la sanzione pecuniaria
amministrativa da 100 a 600 euro. Alla contestazione delle sanzioni
amministrative di cui al presente comma provvedono gli organi di vigilanza che
effettuano accertamenti in materia di lavoro e previdenza. Autorità competente
a ricevere il rapporto ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981,
n. 689 è la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente. Il
primo periodo dell'Art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1965, n. 1124 è sostituito dal seguente: "Se ai lavori sono addette
le persone indicate dall'articolo 4, numeri 6 e 7, il datore di lavoro, anche artigiano,
qualora non siano oggetto di comunicazione preventiva di instaurazione del
rapporto di lavoro di cui all'articolo 9 bis, comma 2, del decreto-legge 1°
ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni nella legge 28 novembre
1996, n. 608, e successive modificazioni, deve denunciarle, in via telematica o
a mezzo fax, all'Istituto assicuratore nominativamente, prima dell'inizio
dell'attività lavorativa, indicando altresì il trattamento retributivo ove
previsto". Alla legge 18 dicembre 1973, n. 877 sono apportate le seguenti
modifiche: a) nell'articolo 2, è abrogato il comma 3; b) nell'articolo 3, i
commi da 1 a 4 e 6 sono abrogati, il comma 5 è sostituito dal seguente:
"Il datore di lavoro che faccia eseguire lavoro al di fuori della propria
azienda è obbligato a trascrivere il nominativo ed il relativo domicilio dei
lavoratori esterni alla unità produttiva, nonché la misura della retribuzione
nel libro unico del lavoro"; c) nell'articolo 10, i commi da 2 a 4 sono
abrogati, il comma 1 è sostituito dal seguente: "Per ciascun lavoratore a
domicilio, il libro unico del lavoro deve contenere anche le date e le ore di
consegna e riconsegna del lavoro, la descrizione del lavoro eseguito, la
specificazione della quantità e della qualità di esso"; d) nell'articolo
13, i commi 2 e 6 sono abrogati, al comma 3 sono abrogate le parole "e 10,
primo comma", al comma 4 sono abrogate le parole "3, quinto e sesto
comma, e 10, secondo e quarto comma". Art. 43 (Abrogazioni) Dalla data di
entrata in vigore del presente decreto sono soppressi: l'articolo 134 del regio
decreto 28 agosto 1924, n. 1422; l'articolo 7 della legge 9 novembre 1955, n.
1122; gli articoli 39 e 41 del decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 1955, n. 797; il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre
1963, n. 2053; gli articoli 20, 21, 25 e 26 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; l'articolo 42 della legge 30 aprile 1969,
n. 153; la legge 8 gennaio 1979, n. 8; il decreto del Presidente della Repubblica
21 gennaio 1981, n. 179; l'articolo 9 quater del decreto-legge 1° ottobre 1996,
n. 510, convertito con modificazioni nella legge 28 novembre 1996, n. 608; il
comma 1178 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; il decreto
ministeriale 30 ottobre 2002; la legge 17 ottobre 2007, n. 188; i commi 32,
lett. d), 38, 45, 47, 48, 49, 50, dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007,
n. 247; i commi 1173 e 1174 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.
296. 2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto trovano
applicazione gli articoli 14, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche e integrazioni
Alla lett. h) dell'articolo 55, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81, le parole "degli articoli 18, comma 1, lett. u)" sono
soppresse. Art. 44 (Tenuta dei documenti di lavoro e altri adempimenti formali)
L'articolo 5 della legge 11 gennaio 1979, n. 12 è sostituito dal seguente:
"1. Per lo svolgimento della attività di cui all'articolo 2 i documenti
dei datori di lavoro possono essere tenuti presso lo studio dei consulenti del
lavoro o degli altri professionisti di cui all'articolo 1, comma 1. I datori di
lavoro che intendono avvalersi di questa facoltà devono comunicare
preventivamente alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio
le generalità del soggetto al quale è stato affidato l'incarico, nonché il
luogo ove sono reperibili i documenti. 2. Il consulente del lavoro e gli altri
professionisti di cui all'articolo 1, comma 1, che, senza giustificato motivo,
non ottemperino entro 15 giorni alla richiesta degli organi di vigilanza di
esibire la documentazione in loro possesso, sono puniti con la sanzione
pecuniaria amministrativa da 100 a 1000 euro. In caso di recidiva della
violazione è data informazione tempestiva al Consiglio provinciale dell'Ordine
professionale di appartenenza del trasgressore per eventuali provvedimenti
disciplinari". All'articolo 4 bis del decreto legislativo 21 aprile 2000,
n. 181, come inserito dall'articolo 6 del decreto legislativo 19 dicembre 2002,
n. 297, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. All'atto della
assunzione, prima dell'inizio della attività di lavoro, i datori di lavoro
pubblici e privati, sono tenuti a consegnare ai lavoratori una copia della
comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 9
bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con
modificazioni nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni,
adempiendo in tal modo anche alla comunicazione di cui al decreto legislativo
26 maggio 1997, n. 152. L'obbligo si intende assolto nel caso in cui il datore
di lavoro consegni al lavoratore, prima dell'inizio della attività lavorativa,
copia del contratto individuale di lavoro che contenga anche tutte le
informazioni previste dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152. La
presente disposizione non si applica per il personale di cui all'articolo 3 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165". All'articolo 8 del decreto
legislativo 19 novembre 2007, n. 234 sono apportate le seguenti modifiche: a)
al comma 2 sono abrogate le parole "I registri sono conservati per almeno
due anni dopo la fine del relativo periodo"; b) il comma 3 è sostituito
dal seguente: "Gli obblighi di registrazione di cui al comma 2 si
assolvono mediante le relative scritturazioni nel libro unico del lavoro".
Il comma 6 dell'articolo 9 della legge 12 marzo 1999, n. 68 è sostituito dal
seguente: "6. I datori di lavoro pubblici e privati, soggetti alle
disposizioni della presente legge sono tenuti ad inviare in via telematica agli
uffici competenti un prospetto informativo dal quale risultino il numero
complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero e i nominativi dei lavoratori
computabili nella quota di riserva di cui all'articolo 3, nonché i posti di
lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori di cui all'articolo 1. Se,
rispetto all'ultimo prospetto inviato, non avvengono cambiamenti nella
situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo
della quota di riserva, il datore di lavoro non è tenuto ad inviare il
prospetto. Al fine di assicurare l'unitarietà e l'omogeneità del sistema
informativo lavoro, il modulo per l'invio del prospetto informativo, nonché la
periodicità e le modalità di trasferimento dei dati sono definiti con decreto
del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie e previa intesa con la
Conferenza Unificata. I prospetti sono pubblici. Gli uffici competenti, al fine
di rendere effettivo il diritto di accesso ai predetti documenti
amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, dispongono la loro
consultazione nelle proprie sedi, negli spazi disponibili aperti al
pubblico". Al comma 1 dell'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68
sono soppresse le parole "nonché apposita certificazione rilasciata dagli
uffici competenti dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme della presente legge".
Gli armatori e le società di armamento sono tenute a comunicare, entro il
ventesimo giorno del mese successivo alla data di imbarco o sbarco, agli Uffici
di collocamento della gente di mare nel cui ambito territoriale si verifica
l'imbarco o lo sbarco, l'assunzione e la cessazione dei rapporti di lavoro
relativi al personale marittimo iscritto nelle matricole della gente di mare di
cui all'articolo 115 del Codice della Navigazione, al personale marittimo non
iscritto nelle matricole della gente di mare? nonché a tutto il personale che a
vario titolo presta servizio, come definito? all'articolo 2, comma 1, lett. a)
del Decreto del Presidente della Repubblica n. 324 del 2001. Art. 45 (Modifiche
alla disciplina in materia di orario di lavoro) All'articolo 1, comma 2, lett.
e), n. 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 dopo le parole "è
considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga", inserire
le parole: "per almeno tre ore". All'articolo 1, comma 2, lett. h),
del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 dopo le parole "passeggeri o
merci", inserire le parole: "sia per conto proprio che per conto di
terzi". All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n.
66 dopo le parole "attività operative specificamente istituzionali",
inserire le parole: "e agli addetti ai servizi di vigilanza privata".
All'articolo 7 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 dopo le parole
"frazionati durante la giornata", inserire le parole: "o da
regimi di reperibilità". All'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo
8 aprile 2003, n. 66, dopo le parole "di cui all'articolo 7.", sono
aggiunte le parole "Il suddetto periodo di riposo consecutivo è calcolato
come media in un periodo non superiore a 14 giorni". La lett. a) dell'articolo
9, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 è sostituita dalla
seguente: "a) attività di lavoro a turni ogni volta che il lavoratore
cambi turno o squadra e non possa usufruire, tra la fine del servizio di un
turno o di una squadra e l'inizio del successivo, di periodi di riposo
giornaliero o settimanale". Il comma 1 dell'articolo17 del decreto
legislativo 8 aprile 2003, n. 66 è sostituito dal seguente: "Le
disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 12 e 13 possono essere derogate
mediante contratti collettivi stipulati a livello nazionale con le
organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. In assenza di
specifiche disposizioni nei contratti collettivi nazionali le deroghe possono
essere stabilite nei contratti collettivi territoriali o aziendali stipulati
con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale". Il comma 3, dell'articolo 18 bis del decreto legislativo 8
aprile 2003, n. 66 è sostituito dal seguente: "3. La violazione delle
disposizioni previste dall'articolo 4, commi 2, 3, 4, dall'articolo 9, comma 3,
e dall'articolo 10, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa da 130 a
780 euro per ogni lavoratore, per ciascun periodo di riferimento di cui
all'articolo 4, commi 3 o 4, a cui si riferisca la violazione". Il comma 4
dell'articolo 18 bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 è sostituito
dal seguente: "4. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo
7, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa da 25 euro a 100 euro in
relazione ad ogni singolo lavoratore e ad ogni singolo periodo di 24
ore>>. Il comma 6 dell'articolo 18 bis del decreto legislativo 8 aprile
2003, n. 66 è sostituito dal seguente: "6. La violazione delle
disposizioni previste dall'articolo 5, commi 3 e 5, è soggetta alla sanzione
amministrativa da 25 a 154 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque
lavoratori ovvero si è verificata nel corso dell'anno solare per più di
cinquanta giornate lavorative, la sanzione amministrativa va da 154 a 1.032 euro
e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta".
All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
eliminare le parole: "ovvero in caso di reiterate violazioni della
disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero
e settimanale di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile
2003, n. 66, e successive modificazioni, considerando le specifiche gravità di
esposizione al rischio di infortunio,". All'articolo 14, comma 4, lett. b),
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 eliminare le parole: "di
reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di
lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui al decreto legislativo 8
aprile 2003, n. 66, o". Al personale delle aree dirigenziali degli Enti e
delle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale, in ragione della qualifica
posseduta e delle necessità di conformare l'impegno di servizio al pieno
esercizio della responsabilità propria dell'incarico dirigenziale affidato, non
si applicano le disposizioni di cui agli artt 4 e 7 del decreto legislativo
2003 n. 66. La contrattazione collettiva definisce le modalità atte a garantire
ai dirigenti condizioni di lavoro che consentano una protezione appropriata ed
il pieno recupero delle energie psico-fisiche. Dalla data di entrata in vigore
del presente decreto sono abrogati gli articoli 4, comma 5, 12, comma 2, e
l'articolo 18 bis, comma 5, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66; Art.
46 (Accesso agli elenchi dei contribuenti) 1. Nel rispetto del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al fine di attuare il principio di
trasparenza nell'ambito dei rapporti fiscali in coerenza con la disciplina
prevalente negli altri Stati comunitari: a) all'articolo 69 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le
seguenti modificazioni: 1) il comma 6 è sostituito dal seguente: “Gli elenchi
sono depositati per la durata di un anno sia presso lo stesso ufficio delle
imposte, sia presso i Comuni interessati. Nel predetto periodo è ammessa la
visione e l'estrazione di copia degli elenchi nei modi e con i limiti stabiliti
dalla disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi di cui agli
articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, dalla relativa normativa di attuazione, nonché da specifiche
disposizioni di legge. Per l'accesso non sono dovuti i tributi speciali di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648”; 2) dopo il
comma 6 è aggiunto il seguente: “6-bis. Fuori dai casi sopra previsti, la
comunicazione o diffusione, totale o parziale, con qualsiasi mezzo, degli
elenchi o di dati personali ivi contenuti, ove il fatto non costituisca reato,
è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinque
mila euro a trenta mila euro. La somma può essere aumentata sino al triplo
quando risulta inefficace in ragione delle condizioni economiche del
contravventore”; b) all'articolo 66-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nel primo periodo del secondo comma le parole “e pubblicano” sono soppresse;
2) il secondo periodo del secondo comma è sostituito dal seguente: “Gli elenchi
sono depositati per la durata di un anno sia presso lo stesso ufficio delle
imposte, sia presso i Comuni interessati. Nel predetto periodo, è ammessa la
visione e l'estrazione di copia degli elenchi nei modi e con i limiti stabiliti
dalla disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi di cui agli
articoli 22 e seguenti nella legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, dalla relativa normativa di attuazione, nonché da specifiche
disposizioni di legge. Per l'accesso non sono dovuti i tributi speciali di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648”; 3) al
quarto comma la parola “pubblicano” è sostituita dalle seguenti: “formano, per
le finalità di cui al secondo comma”; 4) dopo il quarto comma è aggiunto il
seguente: “Fuori dai casi sopra previsti, la comunicazione o diffusione, totale
o parziale, con qualsiasi mezzo, degli elenchi o di dati personali ivi
contenuti, ove il fatto non costituisca reato, è punita con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da cinque mila euro a trenta mila
euro. La somma può essere aumentata sino al triplo quando risulta inefficace in
ragione delle condizioni economiche del contravventore.”. Art. 47
(Semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo
d'impresa) 1. Per favorire l'attrazione degli investimenti e la realizzazione
di progetti di sviluppo di impresa rilevanti per il rafforzamento della
struttura produttiva del Paese, con particolare riferimento alle aree del
Mezzogiorno, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello
sviluppo economico, sentito il Ministro per la semplificazione, sono stabiliti
i criteri, le condizioni e le modalità per la concessione di agevolazioni
finanziarie a sostegno degli investimenti privati e per la realizzazione di
interventi ad essi complementari e funzionali. Con tale decreto, da adottare di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, si provvede, in particolare a: individuare le attività, le
iniziative, le categorie di imprese, il valore minimo degli investimenti e le
spese ammissibili all'agevolazione, la misura e la natura finanziaria delle
agevolazioni concedibili nei limiti consentiti dalla vigente normativa
comunitaria, i criteri di valutazione dell'istanza di ammissione
all'agevolazione; affidare, con le modalità stabilite da apposita convenzione,
all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di
impresa S.p.A. le funzioni relative alla gestione dell'intervento di cui al
presente articolo, ivi comprese quelle relative alla ricezione, alla
valutazione ed alla approvazione della domanda di agevolazione, alla stipula
del relativo contratto di ammissione, all'erogazione, al controllo ed al
monitoraggio dell'agevolazione, alla partecipazione al finanziamento
dell'eventuali opere infrastrutturali complementari e funzionali
all'investimento privato; stabilire le modalità di cooperazione con le Regioni
e gli enti locali interessati, ai fini della gestione dell'intervento di cui al
presente articolo, con particolare riferimento alla programmazione e
realizzazione dell'eventuali opere infrastrutturali complementari e funzionali
all'investimento privato; disciplinare una procedura accelerata che preveda la
possibilità per l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo
sviluppo di impresa S.p.A. di chiedere al Ministero dello sviluppo economico
l'indizione di conferenze di servizi ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della
legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla conferenza partecipano tutti i soggetti
competenti all'adozione dei provvedimenti necessari per l'avvio
dell'investimento privato ed alla programmazione delle opere infrastrutturali
complementari e funzionali all'investimento stesso, la predetta Agenzia nonché,
senza diritto di voto, il soggetto che ha presentato l'istanza per la
concessione dell'agevolazione. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni
caso scaduto il termine di cui all'articolo 14-ter, comma 3, della citata legge
n. 241 del 1990, il Ministero dello sviluppo economico adotta, in conformità
alla determinazione conclusiva della conferenza di servizi, un provvedimento di
approvazione del progetto esecutivo che sostituisce, a tutti gli effetti, salvo
che la normativa comunitaria non disponga diversamente, ogni autorizzazione,
concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato necessario
all'avvio dell'investimento agevolato e di competenza delle amministrazioni
partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla
predetta conferenza; le agevolazioni di cui al presente comma sono cumulabili,
nei limiti dei massimali previsti dalla normativa comunitaria, con benefici
fiscali. 2. Il Ministero dello sviluppo economico definisce, con apposite
direttive, gli indirizzi operativi per la gestione dell'intervento di cui al
presente articolo, vigila sull'esercizio delle funzioni affidate all'Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.
ai sensi del decreto di cui al comma 1, effettua verifiche, anche a campione,
sull'attuazione degli interventi finanziati e sui risultati conseguiti per
effetto degli investimenti realizzati. 3. Le agevolazioni finanziarie e gli
interventi complementari e funzionali di cui al comma 1 possono essere
finanziati con le disponibilità assegnate ad apposito Fondo istituito nello
stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, dove affluiscono le
risorse ordinarie disponibili a legislazione vigente già assegnate al Ministero
dello sviluppo economico in forza di Piani pluriennali di intervento e del
Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, nell'ambito dei programmi previsti dal Quadro strategico
nazionale 2007-2013 ed in coerenza con le priorità ivi individuate. Con
apposito decreto del Ministero per lo sviluppo economico di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, viene effettuata una ricognizione
delle risorse di cui al presente comma per individuare la dotazione del Fondo.
4. Per l'utilizzo del Fondo di cui al precedente comma, il Ministero per lo
sviluppo economico si avvale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti. 5. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1,
non possono essere più presentate domande per l'accesso alle agevolazioni e
agli incentivi concessi sulla base delle previsioni in materia di contratti di
programma, di cui all'articolo 2, comma 203, lettera e), della legge 23
dicembre 1996, n. 662, ivi compresi i contratti di localizzazione, di cui alle
delibere CIPE 19 dicembre 2002, n. 130, e del 9 maggio 2003, n. 16. Alle domande
presentate entro la data di cui al periodo precedente si applica la disciplina
vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge, fatta salva la
possibilità per l'interessato di chiedere che la domanda sia valutata ai fini
dell'ammissione ai benefici di cui al presente articolo. 6. Sono abrogate le
disposizioni dell'articolo 1, commi 215, 216, 217, 218 e 221, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, e dell'articolo 6, commi 12, 13, 14 e 14-bis, del
decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge
14 maggio 2005, n. 80. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al
comma 1, è abrogato l'articolo 1, comma 13, del citato decreto legge n. 35 del
2005. Art. 48 (Trasparenza dei flussi finanziari dei Fondi strutturali
comunitari e del Fondo per le aree sottoutilizzate) 1. Per prevenire l'indebito
utilizzo delle risorse stanziate nell'ambito della programmazione unitaria
della politica regionale per il periodo 2007-2013, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze di concerto con i Ministri interessati, sono
definite modalità e procedure necessarie a garantire l'effettiva tracciabilità
dei flussi finanziari relativi all'utilizzo, da parte dei soggetti beneficiari
delle agevolazioni, delle risorse pubbliche e private impiegate per la
realizzazione degli interventi oggetto di finanziamento a valere sui Fondi
strutturali comunitari e sul Fondo per le aree sottoutilizzate di cui
all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Le amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, sono tenute, nell'utilizzo delle risorse dei predetti Fondi loro
assegnate, ad applicare le modalità e le procedure definite dal decreto di cui
al periodo precedente. Art. 49 (Semplificazione e riordino delle procedure di
erogazione dei contributi all'editoria) 1. Con regolamento di delegificazione
ai sensi dell'Art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare
entro sessanta giorni dalla data di entrare in vigore del presente decreto,
sentito il Ministro per la semplificazione normativa, sono emanate senza oneri
aggiuntivi per la finanza pubblica e tenuto conto delle somme complessivamente
stanziate nel bilancio dello Stato per il settore dell'editoria, che costituiscono
limite massimo di spesa, misure di semplificazione e riordino della disciplina
di erogazione dei contributi all'editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n.
250, e successive modificazioni, e alla legge 7 marzo 2001, n. 62, nonché di
ogni altra disposizione legislativa o regolamentare ad esse connessa, secondo i
seguenti principi e criteri direttivi: a) semplificazione della documentazione
necessaria per accedere al contributo e dei criteri di calcolo dello stesso,
assicurando comunque la prova dell'effettiva distribuzione e messa in vendita
della testata, nonché l'adeguata valorizzazione dell'occupazione professionale;
b) semplificazione delle fasi del procedimento di erogazione, che garantisca,
anche attraverso il ricorso a procedure informatizzate, che il contributo sia
effettivamente erogato entro e non oltre l'anno successivo a quello di
riferimento. Art. 50 (Soppressione del Servizio consultivo ed ispettivo
tributario e della Commissione spesa pubblica) 1. A decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, il Servizio consultivo ed ispettivo
tributario è soppresso e, dalla medesima data, le relative funzioni sono
attribuite al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle
finanze ed il relativo personale amministrativo è restituito alle
amministrazioni di appartenenza ovvero, se del ruolo del Ministero
dell'economia e delle finanze, assegnato al Dipartimento delle finanze di tale
Ministero. 2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, sono o restano abrogate
tutte le disposizioni incompatibili con quelle di cui al medesimo comma 1 e, in
particolare: a) a) gli articoli 9, 10, 11, 12 della legge 24 aprile 1980, n.
146, e successive modificazioni; b) b) l'articolo 22 del regolamento emanato
con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107; c) c) gli
articoli 2, comma 1, lettera d), e 3, comma 1, lettere d) ed e), limitatamente
al primo periodo, del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173; d) d) gli
articoli 4, comma 1, lettera c), e 18 del regolamento emanato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43; e) e) gli articoli da 14 a
29 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo
1992, n. 287, e successive modificazioni. 3. A decorrere dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, l'organismo previsto dall'articolo 1, comma
474, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è soppresso. Conseguentemente, sono
abrogati i commi 477, 478 e 479 del medesimo articolo. Le risorse rinvenienti
dall'abrogazione del comma 477 sono iscritti in un apposito fondo dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze CAPO VIII PIANO
INDUSTRIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Art. 51 (Riduzione delle
collaborazioni e consulenze nella pubblica amministrazione) Il comma 6
dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato
dal decreto legge 4 luglio 2006, n. 233, convertito dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248, e da ultimo dall'articolo 3, comma 76, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, è così sostituito: “6. Per esigenze cui non possono far fronte con
personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi
individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o
coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata
specializzazione anche universitaria, in presenza dei
seguenti presupposti di legittimità: a) l'oggetto della prestazione deve
corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione
conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare
coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente; b)
l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità
oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; c) la
prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; d) devono
essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della
collaborazione. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria
in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere
svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino
nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma
restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Il
ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo
svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come
lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il
dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1,
comma 9, del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168 è abrogato.” L'articolo 3,
comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è così sostituito: “Gli enti
locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma,
indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle
attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato
dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267”. 3. L'articolo 3, comma 56, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244 è così sostituito: “Con il regolamento di cui all'articolo 89 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto
stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per
l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte
le tipologie di prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari
richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità
erariale. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è
fissato nel bilancio preventivo”. Art. 52 (Controlli su incompatibilità, cumulo
di impieghi e incarichi) Dopo il comma 16 dell'Art. 53 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 è aggiunto il seguente: “16-bis. La Presidenza del
Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, può disporre
verifiche del rispetto della disciplina delle incompatibilità di cui al presente
articolo e di cui all'Art. 1, comma 56 e seguenti, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, per il tramite dell'Ispettorato per la funzione pubblica. A tale
scopo quest'ultimo stipula apposite convenzioni coi servizi ispettivi delle
diverse amministrazioni, avvalendosi, altresì, della Guardia di Finanza e
collabora con il Ministero dell'economia e delle finanze al fine
dell'accertamento della violazione di cui al comma 9.”. Art. 53 (Risparmio
energetico) Le pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma
1, lettera z), del decreto legislativo n. 7 marzo 2005, n. 82 sono tenute ad
approvvigionarsi di combustibile da riscaldamento e dei relativi servizi nonché
di energia elettrica mediante le convenzioni Consip o comunque a prezzi inferiori
o uguali a quelli praticati dalla Consip. Le altre pubbliche amministrazioni
adottano misure di contenimento delle spese di cui al comma 1 in modo da
ottenere risparmi equivalenti. Art. 54 (Lavoro flessibile nelle pubbliche
amministrazioni) 1. L'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
è sostituito dal seguente: “36. (Utilizzo di contratti di lavoro flessibile.) -
1. Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche
amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a
tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall'Art.
35. 2.Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali le amministrazioni
pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e
di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti
di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di
reclutamento vigenti. Ferma restando la competenza delle amministrazioni in
ordine alla individuazione delle necessità organizzative in coerenza con quanto
stabilito dalla vigenti disposizioni di legge, i contratti collettivi nazionali
provvedono a disciplinare la materia dei contratti di lavoro a tempo
determinato, dei contratti di formazione e lavoro, degli altri rapporti
formativi e della somministrazione di lavoro, in applicazione di quanto
previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dall'articolo 3 del
decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 dicembre 1984, n. 863, dall'articolo 16 del decreto legge 16 maggio
1994, n. 299, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451,
dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 per quanto riguarda la
somministrazione di lavoro, nonché da ogni successiva modificazione o
integrazione della relativa disciplina con riferimento alla individuazione dei
contingenti di personale utilizzabile. Non è possibile ricorrere alla
somministrazione di lavoro per l'esercizio di funzioni direttive e dirigenziali.
3.Al fine di evitare abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, le
amministrazioni, nell'ambito delle rispettive procedure, rispettano principi di
imparzialità e trasparenza e non possono ricorrere all'utilizzo del medesimo
lavoratore con più tipologie contrattuali per periodi di servizio superiori al
triennio nell'arco dell'ultimo quinquennio. 4.Le amministrazioni pubbliche
trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato le convenzioni concernenti l'utilizzo dei
lavoratori socialmente utili. 5.In ogni caso, la violazione di disposizioni
imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle
pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di
lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma
restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto
al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione
di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le
somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la
violazione sia dovuta a dolo o colpa grave. I dirigenti che operano in
violazione delle disposizioni del presente articolo sono responsabili anche ai
sensi dell'Art. 21 del presente decreto. Di tali violazioni si terrà conto in
sede di valutazione dell'operato del dirigente ai sensi dell'Art. 5 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 286.”. CAPO IX GIUSTIZIA Art. 55 (Cancellazione
della causa dal ruolo e termine per impugnare) 1. Il primo comma dell'articolo
181 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: “Se nessuna delle
parti compare alla prima udienza, il giudice fissa un'udienza successiva, di
cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle
parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata
dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”. 2. Al primo comma
dell'articolo 392 del codice di procedura civile le parole: “un anno” sono
sostituite dalle seguenti: “tre mesi”. Art. 56 (Sospensione dei termini
processuali nel periodo feriale) 1. All'articolo 1, primo comma, della legge 7
ottobre 1969, n. 742, le parole: “15 settembre” sono sostituite dalle seguenti:
“31 agosto”. Art. 57 (Comunicazioni e notificazioni per via telematica) 1. A
decorrere dalla data fissata con uno o più decreti del Ministro della
giustizia, le notificazioni e comunicazioni di cui al primo comma dell'articolo
170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma
dell'articolo 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al
consulente sono effettuate per via telematica all'indirizzo elettronico
comunicato ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica
13 febbraio 2001, n. 123, nel rispetto della normativa, anche regolamentare,
relativa al processo telematico, concernente la sottoscrizione, la trasmissione
e la ricezione dei documenti informatici. 2. Il Ministro della giustizia adotta
il decreto di cui al comma 1 sentiti l'Avvocatura Generale dello Stato, il
Consiglio Nazionale Forense e i Consigli dell'Ordine degli Avvocati
interessati, previa verifica della funzionalità dei servizi di comunicazione
dei documenti informatici degli uffici giudiziari, individuando i circondari di
tribunale nei quali trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1. 3.
A decorrere dalla data fissata ai sensi del comma 1, le notificazioni e
comunicazioni nel corso del procedimento alla parte costituita e al consulente
che non hanno comunicato l'indirizzo elettronico di cui al medesimo comma, sono
fatte presso la cancelleria. 4. A decorrere dalla data fissata ai sensi del
comma 1, le notificazioni e le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2
dell'articolo 17 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5, si effettuano ai
sensi dell'articolo 170 del codice di procedura civile. 5. All'Art. 16 del
regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il primo comma è aggiunto il seguente: "Nell'albo è indicato
l'indirizzo elettronico attribuito a ciascun professionista dal punto di
accesso ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 13
febbraio 2001, n. 123". b) il quarto comma è sostituito dal
seguente:"A decorrere dalla data fissata dal Ministro della giustizia con
decreto emesso sentiti i Consigli dell'Ordine, gli albi riveduti debbono essere
comunicati per via telematica, a cura del Consiglio, al Ministero della
giustizia nelle forme previste dalle regole tecnico-operative per l'uso di
strumenti informatici e telematici nel processo civile". Art. 58 (Misure
urgenti per il contenimento delle spese di giustizia) Capo I – Riscossione
mediante ruolo Capo I – Riscossione mediante ruolo Art. 227-bis (L).
(Quantificazione dell'importo dovuto). 1. Per la quantificazione dell'importo
si applica la disposizione di cui all'articolo 211. Art. 227-ter (L)
(Riscossione a mezzo ruolo). 1.Entro un mese dal passaggio in giudicato o dalla
definitività del provvedimento da cui sorge l'obbligo, l'ufficio procede
all'iscrizione a ruolo. 2.L'agente della riscossione notifica al debitore una
comunicazione con l'intimazione a pagare l'importo dovuto nel termine di un
mese e contestuale cartella di pagamento contenente l'intimazione ad adempiere
entro il termine di giorni venti successivi alla scadenza del termine di cui
alla comunicazione con l'avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione
forzata. 3.Se il ruolo è ripartito in più rate, l'intimazione ad adempiere
contenuta nella cartella di pagamento produce effetti relativamente a tutte le
rate. Art. 59 (Razionalizzazione del processo del lavoro) Nel secondo comma
dell'articolo 421 del Codice di Procedura Civile le parole "dell'articolo
precedente" sono sostituite dalle parole "dell'articolo 420". Il
primo comma dell'articolo 429 del Codice di Procedura Civile è sostituito dal
seguente: "Nell'udienza il giudice, esaurita la discussione orale e udite
le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio
dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di
diritto della decisione. In caso di particolare complessità della controversia,
il giudice fissa nel dispositivo un termine, non superiore a sessanta giorni,
per il deposito della sentenza". Art. 60 (Accelerazione del processo
amministrativo) 1. All'articolo 9, comma 2, della legge 21 luglio 2000, n. 205,
le parole “dieci anni” sono sostituite con le seguenti: “cinque anni”. 2. La
domanda di equa riparazione non è proponibile se nel giudizio dinanzi al
giudice amministrativo in cui si assume essersi verificata la violazione di cui
all'articolo 2, comma 1, non è stata presentata un'istanza ai sensi del secondo
comma dell' articolo 51 del Regio Decreto 17 agosto 1907, n. 642, nei sei mesi
antecedenti alla scadenza dei termini di durata di cui all'articolo 4, comma
1-ter, lettera b).”. 3. Alla legge 27 aprile 1982, n. 186, sono apportate le
seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, primo comma, le parole: “le prime
tre con funzioni consultive e le altre con funzioni giurisdizionali” sono
sostituite dalle parole: “con funzioni consultive o giurisdizionali, oltre alla
sezione normativa istituita dall' articolo 17, comma 28, della legge 15 maggio
1997, n. 127”; b) all'articolo 1, dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:
“Il Presidente del Consiglio di Stato, con proprio provvedimento, all'inizio di
ogni anno, sentito il Consiglio di Presidenza, individua le sezioni che
svolgono funzioni giurisdizionali e consultive, determina le rispettive materie
di competenza e la composizione, nonché la composizione della Adunanza Plenaria
ai sensi dell'articolo 5, primo comma.”; c) all'articolo 5, primo comma, le
parole da “dal consiglio” sino alla parola: “giurisdizionali.” sono sostituite
dalle seguenti parole: “dal Presidente del Consiglio di Stato, sentito il
Consiglio di Presidenza.”; d) all'articolo 5, comma secondo, le parole “in modo
da assicurare in ogni caso la presenza di quattro
consiglieri per ciascuna sezione giurisdizionale” sono soppresse. Art. 61
(Accelerazione del contenzioso tributario) 1. Relativamente ai soli processi
pendenti, su ricorso degli uffici dell'Amministrazione finanziaria, innanzi
alla Commissione tributaria centrale alla data di entrata in vigore
dell'articolo 1, comma 351, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per i quali
non è stata ancora fissata l'udienza di trattazione alla data di entrata in
vigore del presente articolo, i predetti uffici depositano presso la competente
segreteria), entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
articolo, apposita dichiarazione di persistenza del loro interesse alla
definizione del giudizio. In assenza di tale dichiarazione i relativi processi
si estinguono di diritto e le spese del giudizio restano a carico della parte
che le ha sopportate. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
articolo non si fa luogo alla nomina di nuovi giudici della Commissione
tributaria centrale e le sezioni della stessa, ove occorrente, sono integrate
esclusivamente con i componenti delle commissioni tributarie regionali presso
le quali le predette sezioni hanno sede Art. 62 (Disposizioni transitorie) 1.
Gli articoli 181, 392 e 429 del codice di procedura civile, come modificati dal
presente decreto-legge, si applicano ai giudizi instaurati dopo la sua entrata
in vigore. CAPO X PRIVATIZZAZIONI Art. 63 (Servizi di Cabotaggio) 1. Le
funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione relative ai servizi
di cabotaggio marittimo di servizio pubblico che si svolgono all'interno di una
Regione sono esercitati dalla Regione interessata. Per le Regioni a statuto
speciale il conferimento delle funzioni e dei compiti avviene nel rispetto
degli statuti speciali. La gestione dei servizi di cabotaggio è regolata da
contratti di servizio secondo quanto previsto dagli articoli 17 e 19 del
decreto legislativo n. 422 del 1997 in quanto applicabili al settore. 2. Le
risorse attualmente previste nello bilancio dello Stato per il finanziamento
dei contratti di servizio pubblico di cabotaggio marittimo sono altresì
destinate alla compartecipazione dello Stato alla spesa sostenuta dalle Regioni
per l'erogazione di tali servizi. Con decreti del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza Stato-Regioni, è disposta, nei limiti delle risorse disponibili
a legislazione vigente pro-tempore, la ripartizione di tali risorse. Al fine di
assicurare la congruità e l'efficienza della spesa statale, le Regioni, per
accedere al contributo, stipulano i contratti e determinano oneri di servizio
pubblico e dinamiche tariffarie sulla base di criteri comuni stabiliti dal
CIPE, sentita la Conferenza Stato-Regioni. 3. Su richiesta delle Regioni
interessate, da effettuarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore del
presente provvedimento, l'intera partecipazione detenuta dalla Società Tirrenia
di Navigazione Spa nelle società Caremar – Campania Regionale Marittima S.p.a.,
Saremar – Sardegna Regionale Marittima S.p.a., Toremar – Toscana Regionale
Marittima S.p.a., Siremar – Sicilia Regionale Marittima S.p.a. è trasferita, a
titolo gratuito, rispettivamente alle Regioni Campania, Sardegna, Toscana,
Sicilia. Entro il medesimo termine, la Regione Puglia e la Regione Lazio
possono richiedere il trasferimento gratuito, a società da loro interamente
partecipate, del complesso dei beni, delle attività e delle risorse umane
utilizzate rispettivamente dalla Tirrenia di Navigazione S.p.A e dalla Caremar
S.p.a. per l'esercizio dei collegamenti con le Isole Tremiti e con l'arcipelago
Pontino. 4. In deroga agli articoli 10, 17 e 18 del decreto legisaltivo n. 422
del 1997 e sussistendo comprovate esigenze economiche sociali, ambientali,
anche al fine di assicurare il rispetto del principio della continuità
territoriale e la domanda di mobilità dei cittadini, le Regioni possono affidare,
l'esercizio di servizi di cabotaggio a società di capitale da esse interamente
partecipate secondo le modalità stabilite dal diritto comunitario. 5.
All'articolo 2, comma 192, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il secondo
periodo è soppresso. Art. 64 (SACE) 1. Il secondo periodo dell'articolo 6,
comma 2, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è soppresso. Art. 65
(SOGEI) 1. Al fine di garantire la continuità delle funzioni di controllo e
monitoraggio dei dati fiscali e finanziari, i diritti dell'azionista della
società costituita ai sensi dell'Art. 22, comma 4, della legge 30 dicembre
1991, n. 413, sono esercitati dal Ministero dell'economia e delle finanze ai
sensi dell'Art. 24, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, che provvede agli atti conseguenti in base alla legislazione vigente.
Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il presente articolo. Il
Consiglio di amministrazione, composto di cinque componenti, è conseguentemente
rinnovato entro il 30 giugno 2008 senza applicazione dell'Art. 2383-bis, terzo
comma, del codice civile. Art. 66 (Ricognizione e valorizzazione del patrimonio
immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali) 1. Per procedere al
riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni,
Province, Comuni e altri Enti locali, ciascun ente con delibera dell'organo di
Governo individua, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso
i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di
competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali,
suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il
Piano delle Alienazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione. 2.
L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente
classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la
destinazione urbanistica; la deliberazione del consiglio comunale di
approvazione del Piano delle Alienazioni costituisce variante allo strumento
urbanistico generale. Tale variante, in quanto relativa a singoli immobili, non
necessita di verifiche di conformità agli eventuali atti di pianificazione
sovraordinata di competenza delle Province e delle Regioni 3. Gli elenchi di
cui ai commi 1 e 2, da pubblicare mediante le forme previste per ciascuno di
tali enti, hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti
trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice
civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto. 4. Gli
uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di
trascrizione, intavolazione e voltura. 5. Contro l'iscrizione del bene negli
elenchi di cui ai commi 1 e 2, è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta
giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge. 6. La procedura
prevista dall'articolo 3-bis del decreto-legge 25 settembre 2001 n.351,
convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 410 per la
valorizzazione dei beni dello Stato si estende ai beni immobili inclusi negli
elenchi di cui al presente articolo. In tal caso, la procedura prevista al
comma 2 del suddetto articolo si applica solo per i soggetti diversi dai Comuni
e l'iniziativa è rimessa all'Ente proprietario dei beni da valorizzare. I bandi
previsti dal comma 5 sono predisposti dall'Ente proprietario dei beni da
valorizzare. 7. I soggetti di cui all'articolo 1 possono in ogni caso
individuare forme di valorizzazione alternative, nel rispetto dei principi di
salvaguardia dell'interesse pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti
competitivi. 8. Gli enti proprietari degli immobili inseriti negli elenchi di
cui al presente articolo possono conferire i propri beni immobili anche
residenziali a fondi comuni di investimento immobiliare ovvero promuoverne la
costituzione secondo le disposizioni degli articoli 4 e seguenti del
decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito con modificazioni dalla
legge 23 novembre 2001 n. 410. 9. Ai conferimenti di cui al presente articolo,
nonché alle dismissioni degli immobili inclusi negli elenchi di cui
all'articolo 1, si applicano le disposizione dei commi 18 e 19 dell'articolo 3
del decreto- legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito con modificazioni dalla
legge 23 novembre 2001 n. 410. 10. I proventi derivanti dall'attività di
valorizzazione di cui al presente articolo, dal collocamento delle quote dei
fondi di cui al comma 8, nonché dalle dismissioni, possono essere utilizzate a
copertura delle spese rilevanti ai fini del rispetto del Patto di stabilità
interno. 11. L'utilizzo integrale dei proventi di cui al comma 1 per
l'abbattimento dello stock di debito comporta una riduzione dell'obiettivo del
Patto di stabilità, per ciascun anno e per un periodo pari a 3 anni, pari al
30% della riduzione del debito conseguita. TITOLO III STABILIZZAZIONE DELLA
FINANZA PUBBLICA CAPO I BILANCIO DELLO STATO Art. 67 (Missioni di spesa e
monitoraggio della finanza pubblica) 1.Per il triennio 2009-2011 le dotazioni
finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun
Ministero, sono stabilite negli importi indicati nell'elenco n. 1 con separata
indicazione della componente relativa a competenze predeterminate per legge.
2.Nell'elenco di cui al comma 1 viene inoltre indicata la quota parte delle
dotazioni di spesa di ciascuna missione connessa a stipendi, assegni, pensioni
e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative
delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le Regioni; ai
trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria, del
fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca delle
risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi
delle persone fisiche; nonché quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla
legge o derivanti da accordi internazionali; la cui quantificazione non è sotto
il diretto controllo dell'Amministrazione. Tale quota è ridefinita, su proposta
dei Ministri interessati, per gli anni 2009, 2010 e 2011, sulla base degli
elementi previsionali più aggiornati, in sede di predisposizione del progetto
di bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Restano determinati da apposito
articolo della legge di approvazione del bilancio i fondi di cui agli articoli
7, 8 e 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni e
integrazioni. 3.Fermo quanto previsto ai sensi del comma 7, per il triennio
2009-2011, in sede di predisposizione del progetto di bilancio annuale e
pluriennale dello Stato, i Ministri competenti formulano le proposte di
ripartizione, tra i relativi programmi, delle dotazioni finanziarie di ciascuna
missione di spesa, con esclusione della quota di cui al comma 2, nel rispetto
delle finalità stabilite dalle disposizioni legislative relative ai medesimi
programmi e dei saldi di finanza pubblica. La rimodulazione tra spese di
funzionamento e spese per interventi previsti dalla legge è consentita entro il
limite massimo del 10 per cento delle risorse stanziate per gli interventi
stessi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale
per finanziare spese correnti. 4. Ai fini della predisposizione del progetto di
bilancio annuale e pluriennale dello Stato, i Ministri interessati, entro la
prima decade del mese di settembre 2008, inviano, per il tramite degli uffici
centrali del bilancio, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, le proposte di ripartizione delle
risorse tra i vari programmi, per i quali potranno essere effettuate proposte
di revisione, in considerazione di quelli ritenuti prioritari nel rispetto di
quanto stabilito al comma 3. 5.In apposito allegato a ciascuno stato di
previsione della spesa sono esposte le autorizzazioni legislative ed i relativi
importi da utilizzare per ciascun programma, nonché le variazioni apportate
alle spese di cui al comma 2. 6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo
22, comma 22, della legge 24 dicembre 2007, n. 245, in via sperimentale, fino
alla riforma della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e
integrazioni, nel disegno di legge di bilancio o nei provvedimenti di cui
all'articolo 17 della citata legge n. 468 del 1978, ovvero, quando si evidenzi
l'esigenza di interventi più tempestivi, con decreti del Ministro dell'economia
e delle finanze, su proposta del Ministro competente, da inviare alla Corte dei
conti per la registrazione, nel rispetto dell'invarianza degli effetti sui
saldi di finanza pubblica e nel rispetto dell'obiettivo di pervenire al
consolidamento dell'articolazione per missioni e per programmi di ciascun stato
di previsione, possono essere rimodulate tra i programmi le dotazioni
finanziarie di ciascuna missione di spesa, fatta eccezione per le spese di
natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito. Le
variazioni tra spese di funzionamento e quelle per interventi sono consentite
entro il limite massimo del 10 per cento delle risorse stanziate per gli
interventi stessi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in
conto capitale per finanziare spese correnti. Gli schemi dei decreti di cui al
primo periodo sono trasmessi al Parlamento per l'espressione del parere delle
Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario. I
pareri devono essere espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione.
Decorso inutilmente il termine senza che le Commissioni abbiano espresso i
pareri di rispettiva competenza, i decreti possono essere adottati. Il Governo,
ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai
profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto corredati dei
necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle
commissioni competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi
entro dieci giorni. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 2, comma
4-quinquies, della citata legge n. 468 del 1978, e 3, comma 5, del decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni, nel caso si
tratti di dotazioni finanziarie direttamente determinate da disposizioni di
legge, i pareri espressi dalle Commissioni competenti per i profili di
carattere finanziario sono vincolanti. Ciascun ministro prospetta le ragioni
della riconfigurazione delle autorizzazioni di spesa di propria competenza
nonché i criteri per il miglioramento della economicità ed efficienza e per la
individuazione di indicatori di risultato relativamente alla gestione di
ciascun programma nelle relazioni al Parlamento di cui al comma 68
dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il termine di cui al
citato comma 68 dell'articolo 3 della legge n. 244 del 2007 è differito, per
l'anno 2008, al 30 settembre 2008. 7.Il fondo di cui all'articolo 5 comma 4,
del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, è integrato di 100 milioni di euro per
l'anno 2009, 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, da
utilizzare a reintegro delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa. 8.Il
Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 9.? Per l'anno 2009 non si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 507 e 508, della legge
27 dicembre 2006, n. 296 e la quota resa indisponibile per detto anno, ai sensi
del citato comma 507,? è portata in riduzione delle relative dotazioni di
bilancio. 10. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 3 gennaio 1981, n. 7
e alla legge 26 febbraio 1987, n. 49 relative all'aiuto pubblico a favore dei
Paesi in via di sviluppo è ridotta di 170 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2009. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 896,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è ridotta di 183 milioni di euro per
l'anno 2009. 11. All'articolo 1, comma 21, primo periodo, della legge 23
dicembre 2005, n. 266 le parole “a singoli capitoli,” sono sostituite dalle
seguenti: “ai singoli programmi”. 12. Fermo quanto previsto dall'articolo 1,
comma 21 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ai fini del controllo e
monitoraggio della spesa pubblica, la mancata segnalazione da parte del
funzionario responsabile dell'andamento della stessa in maniera tale da
rischiare di non garantire il rispetto delle originarie previsioni di spesa
costituisce evento valutabile ai fini della responsabilità disciplinare. Ai
fini della responsabilità contabile, il funzionario responsabile risponde del
danno derivante dal mancato rispetto dei limiti della spesa originariamente
previsti, anche a causa della mancata tempestiva adozione dei provvedimenti
necessari ad evitare efficacemente tale esito, nonché dalle misure occorrenti
per ricondurre la spesa entro i predetti limiti. 13. Al fine di agevolare il
perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, a decorrere dall'esercizio
finanziario 2009, le amministrazioni dello Stato, escluso il comparto della
sicurezza e del soccorso, possono assumere mensilmente impegni per importi non
superiori ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascuna unità previsionale
di base, con esclusione delle spese per stipendi, retribuzioni, pensioni e
altre spese fisse o aventi natura obbligatoria ovvero non frazionabili in
dodicesimi, nonché per interessi, poste correttive e compensative delle
entrate, comprese le regolazioni contabili, accordi internazionali, obblighi
derivanti dalla normativa comunitaria, annualità relative ai limiti di impegno
e rate di ammortamento mutui. La violazione del divieto di cui al presente
comma rileva agli effetti della responsabilità contabile. Art. 68
(Potenziamento degli strumenti di controllo e monitoraggio della spesa della
Corte dei Conti) 1 Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, dì
cui all'Art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, di concerto con il
Presidente della Corte, anche a richiesta delle competenti commissioni dei
Consigli regionali, possono effettuare controlli su gestioni pubbliche in corso
di svolgimento presso le amministrazioni regionali. 2. Ove accerti gravi irregolarità:
o deviazioni da obiettivi, procedure o tempi dì attuazione stabiliti da norme o
da direttive dell'organo esecutivo regionale, la sezione regionale di
controllo, con decreto motivato, può intimare agli organi amministrativi
competenti per la gestione controllata l'immediata sospensione sia dell'impegno
di somme già stanziate sui pertinenti capitoli di spesa, sia del pagamento di
somme impegnate. 3. Il decreto presidenziale diviene efficace mediante
comunicazione all'amministrazione, anche con strumenti telematici idonei allo
scopo, ed è contestualmente trasmesso in copia al Ministro dell'economia e
delle finanze . 4. Qualora nel corso dì un controllo concomitante emergano
rilevanti ritardi rispetto a quanto previsto da norme, nazionali o comunitarie,
o da direttive degli organi esecutivi competenti nella realizzazione di piani o
programmi o nell'assunzione di impegni o erogazione di spese, contributi o
trasferimenti di fondi, la Corte ne accerta, in contraddittorio con
l'amministrazione, le cause d'ordine finanziario, procedurale o organizzativo e
ne dà notifica all'amministrazione competente ed al Ministro dell'economia e
delle finanze. 6. L'amministrazione competente ha obbligo di conformarsi
all'accertamento della Corte, adottando i provvedimenti idonei a rimuovere gli
impedimenti. Art. 69 (Esigenze prioritarie) 1. L'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma?1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è
incrementata di euro 90 milioni per l'anno 2008, per il finanziamento della
partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace. A tal fine e'
integrato l'apposito fondo nell'ambito dello stato di previsione della spesa
del Ministero dell'economia e delle finanze. 2. La disposizione di cui
all'articolo 1, comma 621, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
non si applica limitatamente all'anno 2008. 3. In relazione alle necessità
connesse alle spese di funzionamento delle istituzioni scolastiche il “Fondo
per il funzionamento delle istituzioni scolastiche” di cui all'articolo 1,
comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007),
iscritto nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione è
incrementato dell'importo di euro 200 milioni per l'anno 2008. 4. Per far
fronte alle esigenze del Gruppo Ferrovie dello Stato SpA è autorizzata la spesa
di 300 milioni di euro per l'anno 2008. Con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, è definita la destinazione del contributo. 5. Per far fronte
alle obbligazioni già assunte per la realizzazione di interventi previsti nel?
contratto? di programma 2003-2005 e in Accordi pregressi, a valere su residui
passivi degli anni 2002 e precedenti, la Società ANAS S.p.A. è autorizzata ad
utilizzare, in via di anticipazione, le disponibilità giacenti sul conto di
tesoreria n. ?20060, con obbligo di reintegro entro ?il 31 dicembre 2008,
previa presentazione di apposita ricognizione riguardante il fabbisogno
correlato all'attuazione degli interventi per il corrente esercizio e per
l'anno 2009. 6. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993 n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1993 n. 236, relativa al Fondo per l'occupazione è incrementata di
euro 700 milioni per l'anno 2009 7. L'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, relativa al
Fondo da ripartire per le politiche sociali, come determinata dalla tabella C
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è integrata di 300 milioni di euro per
l'anno 2009. 8. Nello stato di previsione della spesa del Ministero
dell'economia e delle finanze è costituito un apposito fondo, con una dotazione
finanziaria di 500 milioni di euro per l'anno 2009, per il finanziamento, con
appositi provvedimenti normativi, delle misure di proroga di agevolazioni
fiscali riconosciute a legislazione vigente. 9. All'articolo 1, comma ?282,
secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole “quadriennio
2005-2008” sono sostituite dalle seguenti: “periodo 2005-2011”. 10. Al fine di
garantire le necessarie risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato
occorrenti per i rinnovi contrattuali e gli adeguamenti retributivi del
personale delle amministrazioni statali nonché per l'attuazione delle misure di
cui all'Art. 94, il Fondo per interventi strutturali di politica economica di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è
integrato dell'importo di 500 milioni di euro per l'anno 2008 e di 2.740
milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. 11. All'articolo 2, comma 488,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
“Nel rispetto del limite del 7 per cento dei fondi disponibili, l'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) è
autorizzato a procedere, in forma diretta, alla realizzazione di investimenti
per infrastrutture di interesse regionale nel limite di 75 milioni di euro per
l'anno 2008.”. 12. Per promuovere lo sviluppo economico e rimuovere gli
squilibri economico-sociali è istituito, nello stato di previsione del
Ministero delle infrastrutture e trasporti, il Fondo per la promozione e il
sostegno dello sviluppo del trasporto pubblico locale, con una dotazione di 113
milioni di euro per l'anno 2008, di 130 milioni di euro per l'anno 2009 e di
110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011. Per gli anni
successivi, al finanziamento del Fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11,
comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni. Le risorse del Fondo sono destinate alle finalità di cui
all'articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come
modificato dal comma 306, e di cui all'articolo 9 della legge 26 febbraio 1992,
n. 211, con le procedure e le modalità previste da tali disposizioni. Gli interventi
finanziati, ai sensi e con le modalità della legge 26 febbraio 1992, n. 211,
con le risorse di cui al presente comma, individuati con decreto del Ministro
delle infrastrutture e trasporti, sono destinati al completamento delle opere
in corso di realizzazione in misura non superiore al 20 per cento. Il
finanziamento di nuovi interventi è subordinato all'esistenza di parcheggi di
interscambio, ovvero alla loro realizzazione, che può essere finanziata con le
risorse di cui al presente comma. 13. La ripartizione delle risorse di cui al
comma 12 tra le finalità ivi previste è definita con decreto del Ministro delle
infrastrutture e trasporti, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano. In fase di prima applicazione, per il triennio 2008-2010, le risorse
sono ripartite in pari misura tra le finalità previste. A decorrere dall'anno
2011 la ripartizione delle risorse tra le finalità di cui al comma 13 è
effettuata con il medesimo decreto, tenendo conto di principi di premialità che
incentivino l'efficienza, l'efficacia e la qualità nell'erogazione dei servizi,
la mobilità pubblica e la tutela ambientale. All'articolo 1, comma 1032, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, la lettera d) è abrogata. CAPO II CONTENIMENTO
DELLA SPESA PER IL PUBBLICO IMPIEGO Art. 70 (Disposizioni in materia di
organizzazione scolastica) Ai fini di una migliore qualificazione dei servizi
scolastici e di una piena valorizzazione professionale del personale docente, a
decorrere dall'anno scolastico 2009/2010, sono adottati interventi e misure
volti ad incrementare, gradualmente, di un punto il rapporto alunni/docente, da
realizzare comunque entro l'anno scolastico 2011/2012, per un accostamento di
tale rapporto ai relativi standard europei. Si procede, altresì, alla revisione
dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni
organiche del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), in modo da
conseguire, nel triennio 2009-2011 una riduzione complessiva del 17% per cento
della consistenza numerica della dotazione organica determinata per l'anno
scolastico 2007/2008. Per ciascuno degli anni considerati, detto decremento non
deve essere inferiore ad un terzo della riduzione complessiva da conseguire,
fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, commi 411 e 412, della legge 24
dicembre 2007, n. 244. Per la realizzazione delle finalità previste dal
presente articolo, il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la
Conferenza Unificata di cui all'Art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281 e previo parere delle Commissioni Parlamentari competenti per materia e
per le conseguenze di carattere finanziario, predispone, entro quarantacinque
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un piano
programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione
dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, che conferiscano
una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico. Per l'attuazione
del piano di cui al comma 3, con uno o più regolamenti da adottare entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed in modo da
assicurare comunque la puntuale attuazione del piano di cui al comma 3, in
relazione agli interventi annuali ivi previsti, ai sensi dell'Art. 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro dell'Economia e
delle Finanze, sentita la Conferenza unificata di cui al citato decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche modificando le disposizioni
legislative vigenti, si provvede ad una revisione dell'attuale assetto
ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, attenendosi ai
seguenti criteri: razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso,
per una maggiore flessibilità nell'impiego dei docenti; ridefinizione dei
curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola anche attraverso la
razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri orari, con
particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali; revisione dei
criteri vigenti in materia di formazione delle classi; rimodulazione dell'attuale
organizzazione didattica della scuola primaria; revisione dei criteri e dei
parametri vigenti per la determinazione della consistenza complessiva degli
organici del personale docente ed ATA, finalizzata ad una razionalizzazione
degli stessi; ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei centri di
istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, previsto dalla vigente
normativa. I dirigenti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca, compresi i dirigenti scolastici, coinvolti nel processo di
razionalizzazione di cui al presente articolo, ne assicurano la compiuta e
puntuale realizzazione. Il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati,
verificato e valutato sulla base delle vigenti disposizioni anche contrattuali,
comporta l'applicazione delle misure connesse alla responsabilità dirigenziale
previste dalla predetta normativa Fermo restando il disposto di cui
all'articolo 2, commi 411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
dall'attuazione dei commi 1, 2, 3, e 4 del presente articolo, devono derivare
per il bilancio dello Stato economie lorde di spesa, non inferiori a 456
milioni di euro per l'anno 2009, a 1.650 milioni di euro per l'anno 2010, a
2.538 milioni di euro per l'anno 2011 e a 3.188 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2012. Fermi restando le competenze istituzionali e gli adempimenti
istituzioni di controllo e verifica in capo al Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze,
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è costituito,
contestualmente all'avvio dell'azione programmatica e senza maggiori oneri a
carico del bilancio dello Stato, ?un comitato di verifica tecnico-finanziaria
composto da rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'università e
della ricerca e del Ministero dell'economia e delle finanze, con lo scopo di
monitorare il processo attuativo delle disposizioni di cui al presente
articolo, al fine di assicurare la compiuta realizzazione degli obiettivi
finanziari ivi previsti, segnalando eventuali scostamenti per le occorrenti
misure correttive. Ai? componenti del Comitato non spetta alcun compenso né
rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto. Al fine di garantire l'effettivo
conseguimento degli obiettivi di risparmio di cui al comma 6, si applica la
procedura prevista dall'articolo 1, comma 621, lettera b), della legge 27
dicembre 2006, n. 296. Una quota parte delle economie di spesa di cui al comma
6 è destinata, nella misura del 30 per cento, ad incrementare le risorse
contrattuali stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo
sviluppo professionale della carriera del personale della Scuola a decorrere
dall'anno 2010. Gli importi corrispondenti alle indicate economie di spesa
vengono iscritti in bilancio in un apposito Fondo istituito nello stato di
previsione del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, a
decorrere dall'anno successivo a quello dell'effettiva realizzazione
dell'economia di spesa, e saranno resi disponibili in gestione con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca subordinatamente alla verifica
dell'effettivo ed integrale conseguimento delle stesse. Art. 71 (Forze armate)
1. In coerenza al processo di revisione organizzativa del Ministero della
difesa e della politica di riallocazione e ottimizzazione delle risorse, da
perseguire anche mediante l'impiego in mansioni tipicamente operative del
personale utilizzato per compiti strumentali, gli oneri previsti dalla tabella
A allegata alla legge 14 novembre 2001 2000 , n. 331, nonché dalla tabella C
allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 226, così come rideterminati
dall'articolo 1, comma 570, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'articolo
2, comma 71, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono ridotti del 7 per cento
per l'anno 2009 e del 40 per cento a decorrere dall'anno 2010. 2. A decorrere
dall'anno 2010, i risparmi di cui al comma 1 per la parte eccedente il 7 per
cento, possono essere conseguiti in alternativa anche parziale alle modalità
ivi previste, mediante specifici piani di razionalizzazione predisposti dal
Ministero della difesa in altri settori di spesa. 3. Dall'attuazione del comma
1 devono conseguire economie di spesa per un importo non inferiore a 304
milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Al fine di garantire l'effettivo
conseguimento degli obiettivi di risparmio di cui al presente comma, in caso di
accertamento di minori economie, si provvede a ridurre le dotazioni complessive
di parte corrente dello stato di previsione del Ministero della difesa ad
eccezione di quelle relative alle competenze spettanti al personale del
dicastero medesimo. Art. 72 (Turn over) Le amministrazioni di cui al presente
articolo provvedono, entro il 31 dicembre 2008 a rideterminare la
programmazione triennale del fabbisogno di personale in relazione alle misure
di razionalizzazione, di riduzione delle dotazioni organiche e di contenimento
delle assunzioni previste dal presente decreto. All'articolo 1, comma 523,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le parole “per gli anni 2008 e 2009” sono
sostituite dalle parole “per l'anno 2008” e le parole “per ciascun anno” sono
sostituite dalle parole “per il medesimo anno”. Per l'anno 2009 le amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono
procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad
assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di
personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 10 per cento di
quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente. In ogni caso il
numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascuna
amministrazione, il 10 per cento delle unità cessate nell'anno precedente.
All'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le parole “per
gli anni 2008 e 2009” sono sostituite dalle seguenti: “per l'anno 2008”. Per
l'anno 2009 le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 27
dicembre 2006, n. 296 possono procedere alla stabilizzazione di personale in
possesso dei requisiti ivi richiamati nel limite di un contingente di personale
complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 10 per cento di quella relativa
alle cessazioni avvenute nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle
unità di personale da stabilizzare non può eccedere, per ciascuna
amministrazione, il 10 per cento delle unità cessate nell'anno precedente.
L'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è sostituito dal
seguente: ”Per l'anno 2008 le amministrazioni di cui al comma 523 possono
procedere ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato, previo
effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, nel limite di un contingente
complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75
milioni di euro a regime. A tal fine è istituito un apposito fondo nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze pari a 25 milioni di
euro per l'anno 2008 ed a 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. Le
autorizzazioni ad assumere sono concesse secondo le modalità di cui
all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni.” Il comma 102 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre
2007, n. 244, è sostituito dal seguente: “Per gli anni 2010 e 2011, le
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle
procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel
limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una
spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno
precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può
eccedere, per ciascun anno, il 20 per cento delle unità cessate nell'anno
precedente. Sono abrogati i commi 103 e 104 dell'articolo 3, della legge 24
dicembre 2007, n. 244. Per l'anno 2012, le amministrazioni di cui all'articolo
1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere, previo
effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a
tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente
corrispondente ad una spesa pari al 50 per cento di quella relativa al
personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di
personale da assumere non può eccedere il 50 per cento delle unità cessate
nell'anno precedente.” Le assunzioni di cui ai commi 3, 5, 7 e 9 sono
autorizzate secondo le modalità di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, previa richiesta
delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle
cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e
dall'individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri, asseverata
dai relativi organi di controllo. I limiti di cui ai commi 3, 7 e 9 si applicano
anche alle assunzioni del personale di cui all'articolo 3 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Le limitazioni
di cui ai commi 3, 7 e 9 non si applicano alle assunzioni di personale
appartenente alle categorie protette e a quelle connesse con la
professionalizzazione delle forze armate cui si applica la specifica disciplina
di settore. All'articolo 1, comma 103 della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
come modificato da ultimo dall'articolo 3, comma 105 della legge 24 dicembre
2007, n. 244 le parole “A decorrere dall'anno 2011”sono sostituite dalle parole
“A decorrere dall'anno 2013” Le disposizioni di cui al comma 7 trovano
applicazione, per il triennio 2009-2011 fermi restando i limiti di cui
all'articolo 1, comma 105 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nei confronti
del personale delle università. Nei limiti previsti dal presente comma è
compreso, per l'anno 2009, anche il personale oggetto di procedure di
stabilizzazione in possesso degli specifici requisiti previsti dalla normativa
vigente. Nei confronti delle università per l'anno 2012 si applica quanto
disposto dal comma 9. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano
alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette. In relazione
a quanto previsto dal presente comma, l'autorizzazione legislativa di cui
all'Art. 5, comma 1, lettera a) della legge n. 537 del 1993, concernente il
fondo per il finanziamento ordinario delle università, è ridotta di 63,5
milioni di euro per l'anno 2009, di 190 milioni di euro per l'anno 2010 di 316
milioni di euro per l'anno 2011 di 417 milioni di euro per l'anno 2012 e di 455
milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. Per il triennio 2010-2012 gli enti
di ricerca possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di
mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nei limiti di cui
all'articolo 1, comma 643 di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296. In ogni
caso il numero delle unità di personale da assumere in ciascuno dei predetti
anni non può eccedere le unità cessate nell'anno precedente. Art. 73
(Contrattazione integrativa) 1. Le risorse determinate, per l'anno 2007, ai
sensi dell'articolo 12, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 e successive
modificazioni, sono ridotte del 10% ed un importo pari a 20 milioni di euro è
destinato al fondo di assistenza per i finanzieri di cui alla legge 20 ottobre
1960, n. 1265 2. Per l'anno 2009, nelle more di un generale riordino della
materia concernente la disciplina del trattamento economico accessorio, ai
sensi dell'articolo dall'Art.45 del decreto legislativo n.165 del 2001, rivolta
a definire una più stretta correlazione di tali trattamenti alle maggiori
prestazioni lavorative e allo svolgimento di attività di rilevanza
istituzionale che richiedono particolare impegno e responsabilità, tutte le
disposizioni speciali, di cui all'allegato 1, che prevedono risorse aggiuntive
a favore dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle
Amministrazioni statali, sono disapplicate. 3. A decorrere dall'anno 2010 le
risorse previste dalle disposizioni di cui all'allegato 1, che vanno a
confluire nei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle
Amministrazioni statali, sono ridotte del 20% e sono utilizzate sulla base di
nuovi criteri e modalità di cui al comma 2 che tengano conto dell'apporto
individuale degli uffici e dell'effettiva applicazione ai processi di
realizzazione degli obiettivi istituzionali indicati dalle predette leggi. 4. I
commi 2 e 3, trovano applicazione nei confronti di ulteriori disposizioni
speciali che prevedono risorse aggiuntive a favore dei Fondi per il
finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 189, della legge 23 dicembre 2005, n.266. 5. Nelle more
di un generale riordino della materia concernente la disciplina del trattamento
economico accessorio, ai sensi dell'articolo dall'Art. 45 del decreto
legislativo n. 165 del 2001, rivolta a definire una più stretta correlazione di
tali trattamenti alle maggiori prestazioni lavorative e allo svolgimento di
attività di rilevanza istituzionale che richiedono particolare impegno e
responsabilità, va ridotta la consistenza dei Fondi per il finanziamento della
contrattazione integrativa delle Amministrazioni di cui al comma 189
dell'articolo 1, della legge 266 del 2005. 6. Conseguentemente il comma 189,
dell'articolo 1 della Legge 23 dicembre 2005 n, 266 è così sostituito:“189. A
decorrere dall'anno 2009, l'ammontare complessivo dei fondi per il
finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni dello
Stato, delle agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e
64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni,
degli enti pubblici non economici, inclusi gli enti di ricerca e quelli
pubblici indicati all'articolo 70, comma 4, del medesimo decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e delle università, determinato ai sensi delle rispettive
normative contrattuali, non può eccedere quello previsto per l'anno 2004 come
certificato dagli organi di controllo di cui all'articolo 48, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, ove previsto, all'articolo 39,
comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni
ridotto del 10 per cento .” 7. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di
cui al presente articolo sono versate annualmente dagli Enti e dalle
amministrazioni dotati di autonomia finanziaria entro il mese di ottobre
all'entrata del bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 2368.
8. All'articolo 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono apportate
le seguenti modificazioni: a) il comma 6 è sostituito dal seguente: “6. In caso
di certificazione non positiva della Corte dei Conti le parti contraenti non
possono procedere alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di accordo. Il
Presidente dell'Aran, sentito il Comitato di settore ed il Presidente del
Consiglio dei Ministri, provvede alla riapertura delle trattative ed alla sottoscrizione
di una nuova ipotesi di accordo adeguando i costi contrattuali ai fini delle
certificazione. In seguito alla sottoscrizione della nuova ipotesi si riapre la
procedura di certificazione prevista dai commi precedenti. Nel caso in cui la
certificazione non positiva sia limitata a singole clausole contrattuali
l'ipotesi può essere sottoscritta definitivamente ferma restando l'inefficacia
delle clausole contrattuali non positivamente certificate.”; b) il comma 7 è
sostituito dal seguente: “7. L'ipotesi di accordo è trasmessa dall'Aran,
corredata dalla prescritta relazione tecnica, al comitato di settore ed al
Presidente del Consiglio dei Ministri entro 7 giorni dalla data di
sottoscrizione. Il parere del Comitato di settore e del Consiglio dei Ministri
si intende reso favorevolmente trascorsi quindici giorni dalla data di
trasmissione della relazione tecnica da parte dell'Aran. La procedura di
certificazione dei contratti collettivi deve concludersi entro quaranta giorni
dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo decorsi i quali i contratti sono
efficaci, fermo restando che, ai fini dell'esame dell'ipotesi di accordo da
parte del Consiglio dei Ministri, il predetto termine può essere sospeso una
sola volta e per non più di quindici giorni, per motivate esigenze istruttorie
dei comitati di settore o del Presidente del Consiglio dei Ministri. L'ARAN
provvede a fornire i chiarimenti richiesti entro i successivi sette giorni. La
deliberazione del Consiglio dei Ministri deve essere comunque essere adottata
entro otto giorni dalla ricezione dei chiarimenti richiesti, o dalla scadenza
del termine assegnato all'Aran, fatta salva l'autonomia negoziale delle parti
in ordine ad un'eventuale modifica delle clausole contrattuali. In ogni caso i
contratti per i quali non si sia conclusa la procedura di certificazione
divengono efficaci trascorso il cinquantacinquesimo giorno dalla sottoscrizione
dell'ipotesi di accordo. Resta escluso comunque dall'applicazione del presente
articolo ogni onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato anche
nell'ipotesi in cui i comitati di settore delle amministrazioni di cui
all'articolo 41, comma 3, non si esprimano entro il termine di cui al comma 3
del presente articolo. c) dopo il comma 7 è inserito il seguente comma: “7-bis.
Tutti i termini indicati dal presente articolo si intendono riferiti a giornate
lavorative.” 9. In attuazione dei principi di responsabilizzazione e di
efficienza della pubblica amministrazione, le amministrazioni di cui all'Art.
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni, hanno l'obbligo di trasmettere alla Corte dei Conti, tramite il
Ministero Economia e Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato, entro il 31 maggio di ogni anno, specifiche informazioni sulla
contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno. 10.
A tal fine, d'intesa con la Corte dei conti e la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, il Ministero Economia e
Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato integra le
informazioni annualmente richieste con il modello di cui all'Art. 40 bis, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, predisponendo un'apposita
scheda con le ulteriori informazioni di interesse della Corte dei Conti volte
tra l'altro ad accertare, oltre il rispetto dei vincoli finanziari previsti
dalla vigente normativa in ordine alla consistenza delle risorse assegnate ai
fondi per la contrattazione integrativa ed all'evoluzione della consistenza dei
fondi e della spesa derivante dai contratti integrativi applicati, anche la
concreta definizione ed applicazione di criteri improntati alla premialità, al
riconoscimento del merito ed alla valorizzazione dell'impegno e della qualità
della prestazione individuale, con riguardo ai diversi istituti finanziati
dalla contrattazione integrativa, nonché a parametri di selettività, con
particolare riferimento alle progressioni economiche. 11. La Corte dei Conti
utilizza tali informazioni, unitamente a quelle trasmesse ai sensi del titolo V
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini del referto sul costo
del lavoro e propone, in caso di esorbitanza delle spese dai limiti imposti dai
vincoli di finanzia pubblica e dagli indirizzi generali assunti in materia in
sede di contrattazione collettiva nazionale, interventi correttivi a livello di
comparto o di singolo ente. Fatte salve le ipotesi di responsabilità previste
dalla normativa vigente, in caso di accertato superamento di tali vincoli le
corrispondenti clausole contrattuali sono immediatamente sospese ed è fatto
obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva. 12. Le
amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare in modo permanente sul proprio
sito web, con modalità che garantiscano la piena visibilità e accessibilità
delle informazioni ai cittadini, la documentazione trasmessa annualmente
all'organo di controllo in materia di contrattazione integrativa. 513. In caso
di mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo, oltre alle
sanzioni previste dall'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere a qualsiasi
adeguamento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa. Il collegio
dei revisori di ciascuna amministrazione, o in sua assenza, l'organo di
controllo interno equivalente vigila sulla corretta applicazione delle
disposizioni del presente articolo. Art. 74 (Riduzione degli organismi
collegiali e di duplicazioni di strutture) Ai fini dell'attuazione del comma 2
bis dell'Art. 29 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, improntato a criteri di
rigorosa selezione, per la valutazione della perdurante utilità degli organismi
collegiali operanti presso la Pubblica Amministrazione e per realizzare, entro
il triennio 2009-2011, la graduale riduzione di tali organismi fino al
definitivo trasferimento delle attività ad essi demandati nell'ambito di quelle
istituzionali delle Amministrazioni, vanno esclusi dalla proroga prevista dal
comma 2 bis del citato decreto legge n. 223 del 2006 gli organismi collegiali:
istituiti in data antecedente al 30 giugno 2004 da disposizioni legislative od
atti amministrativi la cui operatività è finalizzata al raggiungimento di
specifici obiettivi o alla definizione di particolari attività previste dai
provvedimenti di istituzione e non abbiano ancora conseguito le predette
finalità; istituiti successivamente alla data del 30 giugno 2004 che non
operano da almeno due anni antecedenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto; svolgenti funzioni riconducibili alle competenze previste dai
regolamenti di organizzazione per gli uffici di struttura dirigenziale di 1° e
2° livello dell'Amministrazione presso la quale gli stessi operano ricorrendo,
ove vi siano competenze di più amministrazioni, alla conferenza di servizi. Nei
casi in cui, in attuazione del comma 2 bis dell'Art. 29 del citato decreto
legge n. 223 del 2006 venga riconosciuta l'utilità degli organismi collegiali
di cui al comma 1, la proroga è concessa per un periodo non superiore a due
anni. In sede di concessione della proroga prevista dal citato comma 2-bis
dovranno inoltre prevedersi ulteriori obiettivi di contenimento dei trattamenti
economici da corrispondere ai componenti privilegiando i compensi collegati
alla presenza a quelli forfetari od onnicomprensivi
stabilendo l'obbligo, a scadenza dei contratti, di nominare componenti la cui sede
di servizio coincida con la località sede dell'organismo. Con Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, su proposta del Ministro competente, sono individuati gli
organismi collegiali ritenuti utili sulla base dei criteri di cui ai precedenti
commi, in modo tale da assicurare un ulteriore contenimento della spesa non
inferiore a quello conseguito in attuazione del citato articolo 29 del decreto
legge n. 223 del 2006. La riduzione di spesa prevista dal comma 1 dell'Art. 29
del citato decreto legge n. 223 del 2006 riferita all'anno 2006 si applica agli
organismi collegiali ivi presenti istituiti dopo l'entrata in vigore del citato
decreto legge. 5. Al fine di eliminare duplicazioni organizzative e funzionali
nonché di favorire una maggiore efficienza dei servizi e la razionalizzazione
delle procedure, le strutture amministrative che svolgono prevalentemente
attività a contenuto tecnico e di elevata specializzazione riconducibili a
funzioni istituzionali attribuite ad amministrazioni centrali o periferiche,
sono soppresse e le relative competenze sono trasferite alle Amministrazioni
svolgenti funzioni omogenee. 6. In particolare sono soppresse le seguenti
strutture: Alto Commissario per la prevenzione ed il contrasto della corruzione
e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione di
cui all'Art. 1 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e successive modificazioni.
Alto Commissario per la lotta alla contraffazione di cui all'articolo 1-quater
del decretolegge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 maggio 2005, n.?80 e all'Art. 4 bis del decreto-legge 10 gennaio 2006,
n. 2, convertito dalla legge 11 marzo 2006, n. 81; Commissione per l'inquadramento
del personale già dipendente da organismi militari operanti nel territorio
nazionale nell'ambito della Comunità Atlantica di cui all'Art. 2, comma 2,
della legge 9 marzo 1971, n. 98. 7. Le amministrazioni interessate trasmettono
al Dipartimento della Funzione Pubblica ed al Ministero dell'economia e delle
finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - i provvedimenti
di attuazione del presente articolo. 8. Gli organi delle strutture soppresse ai
sensi del presente articolo rimangono in carica per 30 giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto al fine di gestire l'ordinato
trasferimento delle risorse e delle funzioni. I risparmi derivanti dal presente
articolo sono destinati al miglioramento dei saldi di finanza pubblica. Art. 75
(Progressione triennale) 1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 la progressione
economica degli stipendi prevista dagli ordinamenti di appartenenza per le
categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, si sviluppa in classi ed aumenti periodici triennali con effetto
sugli automatismi biennali in corso di maturazione al 1° gennaio 2009 ferme
restando le misure percentuali in vigore. 2. In relazione ai risparmi relativi
al sistema universitario, valutati in 40 milioni di euro per l'anno 2009, in 80
milioni di euro per l'anno 2010, in 80 milioni di euro per l'anno 2011, in 120
milioni di euro per l'anno 2012 e in 160 milioni di euro a decorrere dall'anno
2013, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tenuto
conto dell'articolazione del sistema universitario e della distribuzione del
personale interessato, definisce, d'intesa con il Ministero dell'economia e
delle finanze le modalità di versamento, da parte delle singole università
delle relative risorse con imputazione al capo X, capitolo 2368 dello stato di
previsione delle entrate del Bilancio dello Stato, assicurando le necessarie
attività di monitoraggio. Art. 76 (Esclusione di trattamenti economici
aggiuntivi per infermità dipendente da causa di servizio) 1. A decorrere dal 1
gennaio 2009 nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche ai
quali sia stata riconosciuta un'infermità dipendente da causa di servizio ed
ascritta ad una delle categorie della tabella A annessa al decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, fermo restando il diritto
all'equo indennizzo è esclusa l'attribuzione di qualsiasi trattamento economico
aggiuntivo previsto da norme di legge o pattizie. 2. Con la decorrenza di cui
al comma 1 sono conseguentemente abrogati gli articoli 43 e 44 del Regio
Decreto 30 settembre 1922, n. 1290 e gli articoli 117 e 120 del Regio decreto
31 dicembre 1928, n. 3458 e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 77
(Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni) Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai
dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza è
corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni
indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e
continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il
trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o
dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad
infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a
day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano
terapie salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma
costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e
concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento
dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per
incrementare i fondi per la contrattazione integrativa. Nell'ipotesi di assenza
per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni
caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene
giustificata esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica
rilasciata da struttura sanitaria pubblica. L'Amministrazione dispone il
controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel
caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e
organizzative. Le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali
devono essere effettuate le visite mediche di controllo, è dalle ore 8.00 alle
ore 13.00 e dalle ore 14 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i non
lavorativi e i festivi. La contrattazione collettiva ovvero le specifiche
normative di settore, fermi restando i limiti massimi delle assenze per
permesso retribuito previsti dalla normativa vigente, definiscono i termini e
le modalità di fruizione delle stesse, con l'obbligo di stabilire una
quantificazione esclusivamente ad ore delle tipologie di permesso retribuito,
per le quali la legge, i regolamenti, i contratti collettivi o gli accordi
sindacali prevedano una fruizione alternativa in ore o in giorni. Nel caso di
fruizione dell'intera giornata lavorativa, l'incidenza dell'assenza sul monte
ore a disposizione del dipendente, per ciascuna tipologia, viene computata con
riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella
giornata di assenza. Le assenze dal servizio dei dipendenti di cui al comma 1
non sono equiparate alla presenza in servizio ai fini
della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa.
Fanno eccezione le assenze per congedo di maternità, compresa l'interdizione
anticipata dal lavoro, e per congedo di paternità, le assenze dovute alla
fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per
l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonché le assenze previste
dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e per i soli
dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all'articolo 33,
comma 3, della 5 febbraio 1992, n. 104. Le disposizioni del presente articolo
costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi. Art. 78
(Aspettative e permessi sindacali retribuiti del personale delle pubbliche
amministrazioni) 1. Ai fini del progressivo allineamento con le corrispondenti
previsioni del settore privato, le aspettative, i distacchi ed i permessi
sindacali retribuiti, in atto alla data di entrata in vigore della presente
legge, previsti dai contratti collettivi di lavoro stipulati ai sensi del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, nonché
dai provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali per il personale in
regime di diritto pubblico, sono complessivamente ridotti del 50 per cento. 2.
è vietato il cumulo di permessi sindacali giornalieri e orari. 3. Il presente
articolo costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi. Art. 79
(Personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di età per il
collocamento a riposo) 1. Per gli anni 2009, 2010 e 2011 il personale in
servizio presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
le Agenzie fiscali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli Enti pubblici
non economici, le Università, le Istituzioni ed Enti di ricerca nonché gli enti
di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001. n. 165,
può chiedere di essere esonerato dal servizio nel corso del quinquennio
antecedente il compimento del limite di età per il collocamento a riposo. La
richiesta di esonero dal servizio deve essere presentata dai soggetti
interessati, improrogabilmente, entro il 1° marzo di ciascun anno a condizione
che entro l'anno solare raggiungano il requisito minimo di età richiesto e non
è revocabile. La disposizione non si applica al personale della Scuola. 2. E' data
facoltà all'amministrazione, in base alle proprie esigenze funzionali, di
accogliere la richiesta dando priorità al personale interessato da processi di
riorganizzazione della rete centrale e periferica o di razionalizzazione o
appartenente a qualifiche di personale per le quali è prevista una riduzione di
organico. 3. Durante il periodo di esonero dal servizio al dipendente spetta un
trattamento temporaneo pari al cinquanta per cento di quello complessivamente
goduto, per competenze fisse ed accessorie, al momento del collocamento nella
nuova posizione. Ove durante tale periodo il dipendente svolga in modo
continuativo ed esclusivo attività di volontariato, opportunamente documentata
e certificata, presso organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni
di promozione sociale, organizzazioni non governative che operano nel campo
della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, ed altri soggetti da
individuare con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi
entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la misura il
predetto trattamento economico temporaneo è elevata dal cinquanta al settanta
per cento. Fino al collocamento a riposo del personale in posizione di esonero
gli importi del trattamento economico posti a carico dei fondi unici di
amministrazione non possono essere utilizzati per nuove finalità. 4.All'atto
del collocamento a riposo per raggiunti limiti di età il dipendente ha diritto
al trattamento di quiescenza e previdenza che sarebbe spettato se fosse rimasto
in servizio. 5. Il trattamento economico provvisorio spettante durante il
periodo di esonero dal servizio è cumulabile con altri redditi derivanti da
prestazioni lavorative rese dal dipendente come lavoratore autonomo o per
collaborazioni e consulenze con soggetti diversi dalle amministrazioni
pubbliche di cui all'Art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165 o società e consorzi dalle stesse partecipati. In ogni caso non è
consentito l'esercizio di prestazioni lavorative da cui possa derivare un
pregiudizio all'amministrazione di appartenenza. 6. Le amministrazioni di
appartenenza, in relazione alle economie effettivamente derivanti dal
collocamento in posizione di esonero dal servizio, certificate dai competenti
organi di controllo, possono procedere, previa autorizzazione della Presidenza
del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero
dell'economia e delle finanze ad assunzioni di personale in via anticipata
rispetto a quelle consentite dalla normativa vigente per l'anno di cessazione
dal servizio per limiti di età del dipendente collocato in posizione di
esonero. Tali assunzioni vengono scomputate da quelle consentite in tale anno.
7. All'articolo 16 comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 503, e
successive modificazioni, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: “In
tal caso è data facoltà all'amministrazione, in base alle proprie esigenze
organizzative e funzionali, di accogliere la richiesta in relazione alla
particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o
specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi. La
domanda di trattenimento va presentata all'amministrazione di appartenenza dai
ventiquattro ai dodici mesi precedenti il compimento del limite di età per il
collocamento a riposo previsto dal proprio ordinamento.” 8. Sono fatti salvi i
trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in vigore della
presente legge e quelli già disposti con decorrenza anteriore al 31 dicembre
2008. 9. Le amministrazioni di cui al comma 7 riconsiderano, con provvedimento
motivato, tenuto conto di quanto ivi previsto, i provvedimenti di trattenimento
in servizio già adottati con decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009. 10.
I trattenimenti in servizio già autorizzati con effetto a decorrere dal 1°
gennaio 2010 decadono ed i dipendenti interessati al trattenimento sono tenuti
a presentare una nuova istanza nei termini di cui al comma 7. 11. Nel caso di
compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni del personale
dipendente, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del
decreto legislativo 30 marzo 2001. n. 165 risolvono, fermo restando quanto
previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenze dei trattamenti
pensionistici, ?il rapporto lavoro senza preavviso. Il dipendente interessato
può presentare domanda per la permanenza in servizio fino al raggiungimento del
limite di età previsto dai rispettivi ordinamenti, da presentarsi almeno un
anno prima. In tal caso è data facoltà all'amministrazione, in base alle
proprie esigenze organizzative e funzionali, di accogliere la richiesta in
relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente
in determinati o specifici ambiti ed? in funzione dell'efficiente andamento dei
servizi. Con riferimento ai dipendenti in servizio alla data di entrata in
vigore della presente legge che hanno già maturato l'anzianità massima
contributiva ?di 40 anni ovvero maturano la stessa entro dodici mesi, la data
entro la quale deve essere presentata la domanda per la permanenza in servizio
fino al raggiungimento del limite di età previsto dai rispettivi ordinamenti
risulta rispettivamente fissata nel 1° marzo 2009 e nel 1° gennaio 2010 e,
conseguentemente, la risoluzione del rapporto di lavoro di cui al primo periodo
del presente comma opera a decorrere da novanta giorni a partire dalle predette
date. Art. 80 (Part time) 1.All'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre
1996, n. 662 sono apportate le seguenti modificazioni: al primo periodo le
parole: “avviene automaticamente” sono sostituite dalle seguenti: “può essere
concessa dall'amministrazione”; al secondo periodo le parole “grave
pregiudizio” sono sostituite da “pregiudizio”; al secondo periodo le parole da:
“può con provvedimento motivato “ fino a “ non superiore a sei mesi” sono
soppresse; all'ultimo periodo, dopo le parole: “il Ministro della funzione
pubblica e con il Ministro del tesoro” sono sostituite dalle seguenti: “Il
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e il Ministro
dell'economia e delle finanze”. 2.All'articolo 1, comma 59, della legge 23
dicembre 1996, n. 662 sono apportate le seguenti modificazioni: le parole: “al
50” sono sostituite dalle seguenti: “al 70”; dopo le parole predetti risparmi,
le parole da“ può essere utilizzata” fino a “dei commi da 45 a 55” sono
sostituite dalle seguenti: “è destinata, secondo le modalità ed i criteri
stabiliti dalla contrattazione integrativa, ad incentivare la mobilità del
personale esclusivamente per le amministrazioni che dimostrino di aver
provveduto ad attivare piani di mobilità e di riallocazione mediante
trasferimento di personale da una sede all'altra dell'amministrazione stessa.;
le parole da “L'ulteriore quota” fino a “produttività individuale e collettiva”
sono soppresse. Art. 81 (Riduzione degli assetti organizzativi) Presidenza del
Consiglio dei ministri, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli
articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e
successive modificazioni e integrazioni, gli enti pubblici non economici, gli
enti di ricerca, nonché gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni ed
integrazioni, provvedono entro il 31 ottobre 2008, secondo i rispettivi
ordinamenti: a ridimensionare gli assetti organizzativi esistenti, secondo
principi di efficienza, razionalità ed economicità, operando la riduzione degli
uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale, in
misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e al 15 per cento di quelli
esistenti. A tal fine le amministrazioni adottano misure volte: alla
concentrazione dell'esercizio delle funzioni istituzionali, attraverso il
riordino delle competenze degli uffici; all'unificazione delle strutture che
svolgono funzioni logistiche e strumentali, salvo specifiche esigenze
organizzative, derivanti anche dalle connessioni con la rete periferica,
riducendo, in ogni caso, il numero degli uffici dirigenziali di livello
generale e di quelli di livello non generale adibiti allo svolgimento di tali
compiti. Le dotazioni organiche del personale con qualifica dirigenziale sono
corrispondentemente ridotte, ferma restando la possibilità dell'immissione di nuovi
dirigenti, nei termini previsti dall'articolo 1, comma 404, lett. a), della
legge 27 dicembre 2006, n. 296; a ridurre il contingente di personale adibito
allo svolgimento di compiti logistico-strumentali e di supporto in misura non
inferiore al dieci per cento con contestuale riallocazione delle risorse umane
eccedenti tale limite negli uffici che svolgono funzioni istituzionali; alla
rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale,
apportando una riduzione non inferiore al dieci per cento della spesa
complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale. Ai fini
dell'attuazione delle misure di cui al comma 1, le amministrazioni possono
disciplinare, mediante appositi accordi, forme di esercizio unitario delle funzioni
logistiche e strumentali, compresa la gestione del personale, nonché l'utilizzo
congiunto delle risorse umane in servizio presso le strutture centrali e
periferiche. Con i medesimi provvedimenti di cui al comma 1, le amministrazioni
dello Stato rideterminano la rete periferica su base regionale o
interregionale, oppure, in alternativa, provvedono alla riorganizzazione delle
esistenti strutture periferiche nell'ambito degli uffici territoriali di
Governo nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 1, comma 404,
lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Ai fini dell'attuazione delle
misure previste dal comma 1, lettera a), della presente disposizione da parte
dei Ministeri si tiene conto delle riduzioni apportate dai regolamenti emanati
ai sensi dell'Art. 1, comma 404, lett. a), della legge 27 dicembre 2006, n.
296, avuto riguardo anche ai Ministeri esistenti anteriormente alla data di
entrata in vigore del decreto legge 16 maggio 2008, n. 85. In considerazione
delle esigenze di compatibilità generali nonché degli assetti istituzionali, la
Presidenza del Consiglio dei Ministri assicura il conseguimento delle
corrispondenti economie con l'adozione di provvedimenti specifici del
Presidente del Consiglio dei Ministri adottati ai sensi del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 303, e successive integrazioni e modificazioni, che tengono
comunque conto dei criteri e dei principi di cui al prente articolo. Sino
all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1 le dotazioni organiche sono
provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data del 30
giugno 2008. Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a quanto previsto
dai commi 1 e 4 è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a
qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto. Art. 82 (Autorità indipendenti) 1.
Le Autorità indipendenti, in attesa della emanazione della specifica disciplina
di riforma di cui all'Art. 3, comma 45 della legge 24 dicembre 2007, n. 244,?
entro 45 giorni ?dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed, in
coerenza con i rispettivi ordinamenti, riconsiderano le proprie politiche in
materia di personale in base ai principi di contenimento della relativa ?spesa
?desumibili dalle corrispondenti norme di cui al presente decreto, predisponendo
allo scopo, appositi piani di adeguamento ?da inoltrare?alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'Economia e delle Finanze. Nelle more
delle attività di verifica dei predetti piani, da completarsi entro i 45 giorni
successivi alla ricezione, fatte salve eventuali motivate esigenze istruttorie,
è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo. 2.
Presso le stesse Autorità il trattamento economico del personale già
interessato dalle procedure di cui all'articolo 1, comma 519 della legge 27
dicembre 2006, n. 296 è determinato al livello iniziale e senza riconoscimento
dell'anzianità di servizio maturata nei contratti a termine o di
specializzazione, senza maggiori spese e con l'attribuzione di un assegno “ad
personam”, riassorbibile e non rivalutabile pari all'eventuale differenza tra
il trattamento economico conseguito e quello spettante all'atto del passaggio
in ruolo. Art. 83 (Spese di personale per gli enti locali e delle camere di
commercio) 1. All'Art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre n. 296 e
successive modificazioni è aggiunto alla fine il seguente periodo: “ai fini
dell'applicazione della presente norma, costituiscono spese di personale anche
quelle sostenute per i rapporti di collaborazione continuata e continuativa,
per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario
titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in
strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo
all'ente”. 2. L' articolo 3, comma 121, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è
abrogato. 3. L'Art. 82, comma 11, del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni è sostituito dal seguente: “La
corresponsione dei gettoni
di presenza è comunque subordinata alla
effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni; il
regolamento ne stabilisce termini e modalità”. 4. In caso di mancato rispetto
del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli
enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con
qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione
continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai
processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di
stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come
elusivi della presente disposizione. 5. Ai fini del concorso delle autonomie
regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti
sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione dell'incidenza
percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese
correnti, con particolare riferimento alle dinamiche di crescita della spesa
per la contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti
disposizioni dettate per le amministrazioni statali. 6. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro novanta giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto, previo accordo tra governo,
regioni e autonomie locali da concludersi in sede di conferenza unificata, sono
definiti parametri e criteri di virtuosità, con correlati obiettivi
differenziati di risparmio, tenuto conto delle dimensioni demografiche degli
enti, delle percentuali di incidenza delle spese di personale attualmente
esistenti rispetto alla spesa corrente e dell'andamento di tale tipologia di
spesa nel quinquennio precedente. In tale sede sono altresì definiti: criteri e
modalità per estendere la norma anche agli enti non sottoposti al patto di
stabilità interno; criteri e parametri - con riferimento agli articoli 90 e 110
del decreto legislativo n. n. 267 del 2000 e considerando in via prioritaria il
rapporto tra la popolazione dell'ente ed il numero dei dipendenti in servizio -
volti alla riduzione dell'affidamento di incarichi a soggetti esterni all'ente,
con particolare riferimento agli incarichi dirigenziali e alla fissazione di
tetti retributivi non superabili in relazione ai singoli incarichi e di tetti
di spesa complessivi per gli enti; criteri e parametri - considerando quale
base di riferimento il rapporto tra numero dei dirigenti e dipendenti in
servizio negli enti – volti alla riduzione dell'incidenza percentuale delle
posizioni dirigenziali in organico. 7. Fino all'emanazione del decreto di cui
al comma 2 è fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di
personale è pari o superiore al 50% delle spese correnti di procedere ad
assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia
contrattuale. 8. Il personale delle aziende speciali create dalle camere di
commercio non può transitare, in caso di cessazione dell'attività delle aziende
medesime, alle camere di commercio di riferimento, se non previa procedura
selettiva di natura concorsuale e, in ogni caso, a valere sui contingenti di
assunzioni effettuabili in base alla vigente normativa. Sono disapplicate le
eventuali disposizioni statutarie o regolamentari in contrasto con il presente
articolo. CAPO III PATTO DI STABILITà INTERNO Art. 84 (Patto di stabilità
interno) Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le
regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province e i comuni
con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli
obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009/2011 nelle misure seguenti
in termini di fabbisogno e indebitamento netto: il settore regionale per 1.500,
2.300 e 4.060 milioni, rispettivamente, per gli anni 2009, 2010 e 2011; il
settore locale per 1.650, 2.900 e 5.140 milioni, rispettivamente, per gli anni
2009, 2010 e 2011. Nel caso in cui non fossero approvate entro il 31 luglio
2008 le disposizioni legislative per la disciplina del nuovo patto di stabilità
interno, volta a conseguire gli effetti finanziari di cui al comma 1, gli
stanziamenti relativi agli interventi individuati nell'elenco ? annesso alla
presente legge sono accantonati e possono essere utilizzati solo dopo
l'approvazione delle predette disposizioni legislative. Art. 85 (Disposizioni
urgenti per Roma capitale) 1. 1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli
obiettivi strutturali di risanamento della finanza pubblica e nel rispetto dei
principi indicati dall'Art. 119 della Costituzione, nelle more
dell'approvazione della legge di disciplina dell'ordinamento, anche contabile,
di Roma Capitale ai sensi dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione,
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Sindaco del comune di
Roma è nominato Commissario straordinario del Governo per la ricognizione della
situazione economico-finanziaria del comune e delle società da esso
partecipate, con esclusione di quelle quotate nei mercati regolamentati, e per
la predisposizione ed attuazione di un piano di rientro dall'indebitamento
pregresso. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri: sono
individuati gli istituti e gli strumenti disciplinati dal Titolo VIII del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di cui può avvalersi il Commissario
straordinario, parificato a tal fine all'organo straordinario di liquidazione,
fermo restando quanto previsto al comma 6; su proposta del Commissario
straordinario, sono nominati tre subcommissari, ai quali possono essere
conferite specifiche deleghe dal Commissario, uno dei quali scelto tra i
magistrati ordinari, amministrativi e contabili, uno tra i dirigenti della
Ragioneria generale dello Stato e uno tra gli appartenenti alla carriera
prefettizia o dirigenziale del Ministero dell'interno, collocati in posizione
di fuori ruolo o di comando per l'intera durata dell'incarico. Per
l'espletamento degli anzidetti incarichi gli organi commissariali non hanno
diritto ad alcun compenso o indennità, oltre alla retribuzione, anche
accessoria, in godimento all'atto della nomina, e si avvalgono delle strutture
comunali. I relativi posti di organico sono indisponibili per la durata
dell'incarico. 3. La gestione commissariale del Comune assume, con bilancio
separato rispetto a quello della gestione ordinaria, tutte le entrate di
competenza e tutte le obbligazioni assunte alla data del 28 aprile 2008. Le
disposizioni dei commi precedenti non incidono sulle competenze ordinarie degli
organi comunali relativamente alla gestione del periodo successivo alla data
del 28 aprile 2008. 4. Il piano di rientro, con la situazione
economico-finanziaria del comune e delle società da esso partecipate di cui al
comma 1, gestito con separato bilancio, entro il 30 settembre 2008, ovvero
entro altro termine indicato nei DPCM di cui ai commi 1 e 2, è presentato dal
Commissario straordinario al Governo, che l'approva entro i successivi trenta
giorni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, individuando le
coperture finanziarie necessarie per la relativa attuazione. è autorizzata
l'apertura di una apposita contabilità speciale. Al fine di consentire il
perseguimento delle finalità indicate al comma 1, il piano assorbe, anche in
deroga a disposizioni di legge, tutte le somme derivanti da obbligazioni
contratte, a qualsiasi titolo, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, anche non scadute, e contiene misure idonee a garantire il sollecito
rientro dall'indebitamento pregresso. Il Commissario straordinario potrà
recedere, entro lo stesso termine di presentazione del piano, dalle
obbligazioni contratte dal Comune anteriormente alla data di entrata in vigore
del presente decreto. 5. Per l'intera durata del regime commissariale di cui al
presente articolo non può procedersi alla deliberazione di dissesto di cui
all'articolo 246, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 6. I
DPCM di cui ai commi 1 e 2 prevedono in ogni caso l'applicazione, per tutte le
obbligazioni contratte anteriormente alla data di emanazione del medesimo DPCM,
dei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 248 e del comma 12 dell'articolo 255 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Tutte le entrate del comune di
competenza dell'anno 2008 e dei successivi anni di sono attribuite alla
gestione corrente, di competenza degli organi istituzionali dell'Ente. 7. Ai
fini dei commi precedenti, per il Comune di Roma sono prorogati di sei mesi i
termini previsti per l'approvazione del rendiconto relativo all'esrecizio 2007,
per l'adozione della delibera di cui all'articolo 193, comma 2, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e per l'assestamento del bilancio relativo
all'esercizio 2008. 8. Nelle more dell'approvazione del piano di rientro di cui
al presente articolo, la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. concede al Comune di
Roma una anticipazione di 500 milioni di euro a valere sui primi futuri
trasferimenti statali ad esclusione di quelli compensativi per i mancati
introiti di natura tributaria. CAPO IV SPESA SANITARIA E PER INVALIDITà Art. 86
(Programmazione delle risorse per la spesa sanitaria) 1. Al fine di garantire
il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di
finanza pubblica per il triennio 2009-2011: il finanziamento del Servizio
sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato è confermato in
102.683 milioni di euro per l'anno 2009, ai sensi delle disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 796, lettera a) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e
dell'articolo 3, comma 139 della legge 24 dicembre 207, n. 244, ed è
determinato in 103.945 milioni di euro per l'anno 2010 e in 106.265 milioni di
euro per l'anno 2011, comprensivi dell'importo di 50 milioni di euro, per
ciascuno degli anni indicati, a titolo di ulteriore finanziamento a carico
dello Stato per l'ospedale Bambino Gesù. Restano fermi gli adempimenti
regionali previsti dalla legislazione vigente, nonché quelli derivanti dagli
Accordi e dalle Intese intervenute fra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano; per gli anni 2010 e 2011 l'accesso al
finanziamento integrativo a carico dello Stato derivante da quanto disposto
dalla lettera a), rispetto al livello di finanziamento previsto per l'anno
2009, è subordinato alla stipula di una specifica Intesa fra lo Stato, le
Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 8,
comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, da sottoscriversi entro il 31
luglio 2008, che, ad integrazione e modifica dell'Accordo Stato-Regioni dell'8
agosto 2001, dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 e dell'Intesa
Stato-Regioni relativa al Patto per la salute del 5 ottobre 2006, contempli
norme di efficientamento del sistema e conseguente contenimento della dinamica
dei costi, al fine di non determinare tensioni nei bilanci regionali
extrasanitari e di non dover ricorrere necessariamente all'attivazione della
leva fiscale regionale. 2. Al fine di procedere al rinnovo degli accordi
collettivi nazionali con il personale convenzionato con il Servizio sanitario
nazionale per il biennio economico 2006- 2007, il livello del finanziamento cui
concorre ordinariamente lo Stato, di cui al comma 1, lettera a), è incrementato
di 184 milioni di euro per l'anno 2009 e di 69 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2010, anche per l'attuazione del Progetto Tessera Sanitaria e, in
particolare, per il collegamento telematico in rete dei medici e la ricetta
elettronica, di cui al comma 5-bis dell'articolo 50, della legge 24 novembre
2003, n. 326. Art. 87 (Piano straordinario di verifica delle invalidità civili)
L'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) attua, dal 1° gennaio 2009 al
31 dicembre 2009, un piano straordinario di 200.000 accertamenti di verifica
nei confronti dei titolari di benefìci economici di invalidità civile. Nel caso
di accertata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari, si applica
l'articolo 5, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre
1994, n. 698 . Nei procedimenti di verifica, compresi quelli in corso,
finalizzati ad accertare, nei confronti di titolari di trattamenti economici di
invalidità civile, la permanenza dei requisiti sanitari necessari per
continuare a fruire dei benefìci stessi, l'INPS dispone la sospensione dei
relativi pagamenti qualora l'interessato, a cui sia stata notificata la
convocazione, non si presenti a visita medica senza giustificato motivo. Se
l'invalido, entro novanta giorni dalla data di notifica della sospensione
ovvero della richiesta di giustificazione nel caso in cui tale sospensione sia
stata già disposta, non fornisce idonee motivazioni circa la mancata
presentazione a visita, l'INPS provvede alla revoca della provvidenza a
decorrere dalla data della sospensione medesima. Ove, invece, siano ritenute valide
le giustificazioni addotte, verrà comunicata la nuova data di visita medica
alla quale l'interessato non potrà sottrarsi, pena la revoca del beneficio
economico dalla data di sospensione, salvo i casi di visite domiciliari
richieste dagli interessati o disposte dall'amministrazione. Sono esclusi dalle
disposizioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma i soggetti
ultrasettantenni, i minori nati affetti da patologie e per i quali è stata
determinata una invalidità pari al 100 per cento ed i soggetti affetti da
patologie irreversibili per i quali, in luogo della automatica sospensione dei
pagamenti, si procede obbligatoriamente alla visita domiciliare volta ad
accertare la persistenza dei requisiti di invalidità necessari per il godimento
dei benefìci economici. Qualora l'invalido non si sottoponga agli ulteriori
accertamenti specialistici, eventualmente richiesti nel corso della procedura
di verifica, la sospensione dei pagamenti e la revoca del beneficio economico
verranno disposte con le medesime modalità di cui al comma 2. Ai titolari di
patente di guida speciale chiamati a visita per il rinnovo della patente
stessa, gli uffici della motorizzazione civile sono autorizzati a rilasciare un
permesso di guida provvisorio, valido sino all'esito finale delle procedure di
rinnovo. Nei procedimenti giurisdizionali relativi ai verbali di visita emessi
dalle commissioni mediche di verifica, finalizzati all'accertamento degli stati
di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo, nonché ai provvedimenti di
revoca emessi dall'INPS nella materia di cui al presente articolo la
legittimazione passiva spetta all'INPS medesimo. Con decreto del Ministro del
lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in
vigore della presente legge, sono stabiliti termini e modalità di attuazione
del piano straordinario di cui al presente articolo, avuto riguardo, in
particolare, alla definizione di criteri selettivi in ragione dell'incidenza
territoriale dei beneficiari di prestazioni rispetto alla popolazione residente
nonché alle sinergie con le diverse banche dati presenti nell'ambito della
Amministrazioni pubbliche, tra le quali quelle con l'Amministrazione finanziaria
e la Motorizzazione civile. TITOLO IV PEREQUAZIONE TRIBUTARIA Capo I MISURE
FISCALI Settore energia Art. 88 (Ulteriore aliquota di prodotto della
coltivazione) 1. Per le produzioni ottenute a decorrere dal 1° gennaio 2008
dalle concessioni di coltivazione di cui all'articolo 19 del decreto
legislativo 25 novembre 1996, n. 625, al verificarsi delle condizioni previste
nel comma 2, il titolare unico o contitolare di ciascuna concessione è tenuto a
corrispondere esclusivamente allo Stato il valore di un'aliquota del prodotto
della coltivazione ulteriore rispetto a quella già prevista dall'articolo 19
del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, determinata secondo quanto
previsto dal comma 4. 2. Il valore dell'ulteriore aliquota di prodotto è dovuto
al verificarsi delle seguenti condizioni: a) per l'olio, nel caso in cui la
quotazione media annua del Brent dell'anno di riferimento espressa in euro sia
superiore almeno del 10 per cento a 55 euro per barile. La quotazione media
annua del Brent sarà determinata per ciascun anno come media delle quotazioni
di fine mese pubblicate dal Platts in dollari al barile per il greggio Brent
Dated e convertita in euro al barile sulla base del cambio medio annuo
euro/dollaro rilevato dalla Banca d'Italia. b) per il gas, nel caso in cui la
media annua dell'indice QE, di cui all'articolo 19, comma 5-bis, lettera b),
del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, dell'anno di riferimento sia
superiore almeno del 10 per cento a 0,5643 centesimi di euro/MJ. 3. Per gli anni
successivi al 2008, le suddette quotazioni di riferimento per l'olio e il gas
sono rideterminate tenendo conto delle variazioni annuali dei prezzi della
produzione di prodotti industriali e del costo del lavoro per unità di prodotto
nell'industria con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto
con il Ministero dell'economia e delle finanze. 4. Verificandosi le condizioni
di cui al comma 3, il valore dell'ulteriore aliquota di prodotto per l'olio e
per il gas da corrispondere allo Stato si determina: a) per le quantità di
idrocarburi liquidi e gassosi estratti in terraferma e per le quantità di
idrocarburi gassosi estratti in mare: 1) con l'aliquota dello 2,1 per cento nel
caso di incremento degli indici di cui alle lettere a) e b) del comma 2 in
misura pari al 10 per cento; 2) con l'aliquota dello 0,3 per cento per ogni
punto percentuale di incremento degli stessi indici ulteriore rispetto al 10
per cento; b) per le quantità di idrocarburi liquidi estratti in mare: 1) con
l'aliquota dello 1,2 per cento nel caso di incremento dell'indice di cui alla
lettera a) del comma 2 in misura pari al 10 per cento; 2) con l'aliquota dello
0,15 per cento per ogni punto percentuale di incremento dello stesso indice
ulteriore al rispetto al 10 per cento. 5. Le quantità esenti dal pagamento
dell'aliquota di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996,
n. 625, sono esenti anche dal pagamento dell'ulteriore aliquota di cui al comma
1. 6. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione del prelievo
dell'ulteriore aliquota di cui al comma 1, inclusa la disciplina sanzionatoria,
si applica quanto previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre
1996, n. 625, purché compatibile con la natura esclusivamente erariale di tale
prelievo. 7. All'ulteriore aliquota di prodotto della coltivazione dovuta ai
sensi del presente articolo non si applicano le disposizioni dell'articolo 2.
Art. 89 (Acconto sul valore delle aliquote di prodotto della coltivazione di
idrocarburi) 1. A decorrere dall'anno 2008, per le concessioni di coltivazioni
di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, il
titolare unico o contitolare versa nel mese di novembre di ciascun anno a
titolo d'acconto del valore delle aliquote di prodotto dovuto per l'anno in
corso un importo pari al 100 per cento di quanto versato per l'anno precedente.
2. Il versamento è effettuato allo Stato, alle Regioni a statuto ordinario ed
ai Comuni interessati secondo le rispettive quote di competenza e con le stesse
modalità previste per i versamenti di cui al predetto articolo 19, comma 8, del
decreto legislativo n. 625, del 1996. Limitatamente all'acconto relativo al
periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto,
le somme dovute allo Stato affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per
la successiva riassegnazione al fondo speciale istituito con l'articolo 5. Se
per l'anno precedente è stata omessa la presentazione del prospetto di cui al
predetto articolo 19, comma 11, del decreto legislativo n. 625, del 1996,
l'acconto è commisurato al 100 per cento del valore delle aliquote di prodotto
che avrebbe dovuto essere dichiarato con tale prospetto. 3. I versamenti in
acconto relativi al valore delle aliquote di prodotto della coltivazione dei
giacimenti di gas dovute allo Stato da cedere presso il mercato regolamentato
ai sensi dell'articolo 11 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono determinati
valorizzando la produzione secondo il criterio di cui al predetto articolo 19,
comma 5-bis, lettera b). 4. In caso di omesso o insufficiente versamento
dell'acconto, si applica la disciplina sanzionatoria di cui all'articolo 13 del
decreto legislativo 18 dicembre 1977, n. 471, oltre agli interessi di cui
all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. 5. Le disposizioni del comma 4 non si
applicano nel caso in cui: a) il versamento dovuto nei confronti di ciascun
ente impositore separatamente considerato è inferiore a 100.000 euro; b) quando
l'acconto versato nei confronti di ciascun ente impositore separatamente
considerato è inferiore a quello dovuto, ma non inferiore al 75 per cento del
valore dell'aliquota di prodotto dovuto per l'anno in corso. Ai fini del
periodo precedente è effettuata secondo il criterio di cui al comma 3 la
valorizzazione delle aliquote di prodotto della coltivazione dei giacimenti di
gas dovute allo Stato da cedere presso il mercato regolamentato ai sensi
dell'articolo 11 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40. 6. Il credito risultante dall'eccedenza
dell'acconto versato rispetto a quanto dovuto nei confronti di ciascun ente
impositore è rimborsata entro 90 giorni dalla presentazione del prospetto di
cui al predetto articolo 19, comma 8, del decreto legislativo n. 625, del 1996.
Nel caso in cui il rimborso avvenga oltre tale termine maturano gli stessi
interessi di cui al comma 4. 7. La stessa eccedenza di cui al comma 6 può
essere utilizzata in compensazione di quanto dovuto in acconto o a saldo nei
confronti di altri enti impositori compensando prioritariamente: a) le
eccedenze nei confronti dei comuni con quanto dovuto alle rispettive regioni di
appartenenza; b) le eccedenze nei confronti delle regioni con quanto dovuto
allo Stato anche a titolo di imposta sul reddito delle società. 8. Il credito
di cui al comma 6 può essere ceduto ad altro titolare o contitolare di
concessione di coltivazione per essere compensato secondo quanto previsto dal
comma 7. Art. 90 (Addizionale IRES per il settore energia) 1. In dipendenza
dell'andamento dell'economia e dell'impatto sociale dell'aumento dei prezzi e
delle tariffe del settore energetico, l'aliquota dell'imposta sul reddito delle
società di cui all'articolo 75 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
è applicata con una addizionale di 5,5 punti percentuali per i soggetti che
abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi
superiore a 10 milioni di euro e che operano nei settori di seguito indicati:
a) ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi; b) raffinazione
petrolio, produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi
vari, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto e gas naturale;
c) produzione o commercializzazione di energia elettrica. 2. In deroga
all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al
comma 1 si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto; nella determinazione degli acconti
dovuti ai fini dell'imposta sul reddito delle società per il periodo di imposta
in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, in sede di
versamento della seconda o unica rata, si assume, quale imposta del periodo precedente,
quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni dei commi
precedenti. 3. E' fatto divieto agli operatori economici dei settori richiamati
al comma 1 di traslare l'onere della maggiorazione d'imposta sui prezzi al
consumo. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas vigila sulla puntuale
osservanza della disposizione di cui al precedente periodo. Art. 91
(Valutazione delle rimanenze delle imprese operanti nei settori petrolifero e
del gas) 1. Al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del
Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l'articolo 92 è
aggiunto il seguente: "Articolo 92-bis (Valutazione delle rimanenze di
alcune categorie di imprese) 1. La valutazione delle rimanenze finali dei beni
indicati all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b) è effettuata secondo il
metodo della media ponderata o del “primo entrato primo uscito”, anche se non
adottati in bilancio, dalle imprese il cui volume di ricavi supera le soglie
previste per l'applicazione degli studi di settore, esercenti le attività di:
a) ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi; b) raffinazione
petrolio, produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi
vari, oli lubrificanti e residuati, di gas di petrolio liquefatto e di gas
naturale. 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai soggetti che
redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al
regolamento (CE) n. 1602/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio
2002, ed anche a quelli che abbiano esercitato, relativamente alla valutazione
dei beni fungibili, l'opzione di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto
legislativo 28 febbraio 2005, n. 38. 3. Per quanto non diversamente disposto
dal presente articolo si applicano le disposizioni dei commi 1, 5 e 7,
dell'articolo 92.”. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a
decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto. 3. Il maggior valore delle rimanenze finali che si determina
per effetto della prima applicazione dell'articolo 92-bis, del testo unico
delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica
del 22 dicembre 1986, n. 917, anche per le imprese che si sono avvalse dell'opzione
di cui all'articolo 13, commi 2 e 4, del decreto legislativo 28 febbraio 2005,
n. 38, non concorre alla formazione del reddito in quanto escluso ed è soggetto
ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,
dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività
produttive con l'aliquota del 16 per cento. 4. L'imposta sostitutiva dovuta è
versata in un'unica soluzione contestualmente al saldo dell'imposta personale
dovuta per l'esercizio di prima applicazione dell'articolo 92-bis del testo
unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della
Repubblica n. 917, del 1986. Alternativamente, su opzione del contribuente può
essere versata in tre rate di eguale importo contestualmente al saldo delle
imposte sul reddito relative all'esercizio di prima applicazione dell'articolo
92-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del
Presidente della Repubblica n. 917, del 1986 e dei due esercizi successivi.
Sulla seconda e terza rata maturano interessi al tasso annuo semplice del 3 per
cento. 5. Il maggior valore assoggettato ad imposta sostitutiva si considera
fiscalmente riconosciuto dall'esercizio successivo a quello di prima
applicazione dell'articolo 92-bis del testo unico delle imposte sui redditi
approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917, del 1986;
tuttavia fino al terzo esercizio successivo: a) le svalutazioni determinate in
base all'articolo 92, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato
con decreto del Presidente della Repubblica n. 917, del 1986, fino a
concorrenza del maggior valore assoggettato ad imposta sostitutiva non
concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte personali e
dell'imposta regionale sulle attività produttive, ma determinano la
riliquidazione della stessa imposta sostitutiva. In tal caso l'importo
corrispondente al 16 per cento di tali svalutazioni è computato in diminuzione
delle rate di eguale importo ancora da versare; l'eccedenza è compensabile a
valere sui versamenti a saldo ed in acconto dell'imposta personale sul reddito;
b) nel caso di conferimento dell'azienda comprensiva di tutte o parte delle
rimanenze di cui all'articolo 92-bis del testo unico delle imposte sui redditi
approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917, del 1986, il
diritto alla riliquidazione e l'obbligo di versamento dell'imposta sostitutiva
si trasferiscono sul conferitario, solo nel caso in cui quest'ultimo non
eserciti prima del conferimento le attività di cui al predetto articolo 92-bis
e adotti lo stesso metodo di valutazione del conferente. In caso contrario, si
rende definitiva l'imposta sostitutiva in misura corrispondente al maggior
valore delle rimanenze conferite così come risultante dall'ultima riliquidazione
effettuata dal conferente; fino a concorrenza di tale maggiore valore le
svalutazioni determinate dal conferitario in base all'articolo 92, comma 5, del
testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente
della Repubblica n. 917, del 1986, concorrono alla formazione del reddito per
il 50 per cento del loro ammontare fino all'esercizio in corso al 31 dicembre
2011. 6. Fino al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2011, nel caso
di cessione dell'azienda comprensiva di tutte o parte delle rimanenze di cui
all'articolo 92-bis, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con
decreto del Presidente della Repubblica n. 917, del 1986, l'imposta sostitutiva
in misura corrispondente al maggior valore delle rimanenze cedute così come
risultante dall'ultima riliquidazione effettuata dal cedente si ridetermina con
l'aliquota del 27,5 per cento. 7. L'applicazione dell'articolo 92-bis del testo
unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica
n. 917, del 1986, come introdotto dal comma 1, costituisce deroga ai sensi
dell'articolo 2423-bis del codice civile. Art. 92 (Istituzione fondo di
solidarietà per i cittadini meno abbienti) 1. E' istituito un Fondo speciale
destinato al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura
alimentare e successivamente anche energetiche dei cittadini meno abbienti. 2.
Il Fondo è alimentato: dalle somme riscosse in eccesso dagli agenti della
riscossione ai sensi dell'articolo 25 del presente decreto; dalle somme dovute
allo Stato a titolo di acconto delle aliquote di prodotto della coltivazione di
idrocarburi ai sensi dell'articolo 2, secondo periodo, del presente decreto; c)
dalle somme versate dalle cooperative a mutualità prevalente di cui all'articolo
14; d)con trasferimenti dal bilancio dello Stato; e) con versamenti effettuati
a titolo spontaneo e solidale da parte di società ed Enti operanti in specie
nel comparto energetico. 3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali sono stabilite le modalità di utilizzo del Fondo per la erogazione di
aiuti eccezionali in presenza di effettive situazioni
di bisogno. Art. 93 (Istituzione della carta acquisti) 1. In considerazione
delle straordinarie tensioni cui sono sottoposti i prezzi dei generi alimentari
e il costo delle bollette energetiche, al fine di soccorrere le fasce deboli di
popolazione in stato di particolare bisogno e su domanda di queste, è concessa
ai cittadini residenti che versano in condizione di maggior disagio economico,
individuati ai sensi del successivo comma, una carta acquisti finalizzata
all'acquisto di tali beni e servizi, con onere a carico dello Stato. 2. Entro
trenta giorni dall'entrata in vigore della presente decreto, il Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche sociali, disciplina, nei limiti delle risorse
disponibili a legislazione vigente: a) i criteri e le modalità di
individuazione dei titolari del beneficio di cui al comma 1, tenendo conto
dell'età dei cittadini, dei trattamenti pensionistici e di altre forme di
sussidi e trasferimenti già ricevuti dallo Stato, della situazione economica
del nucleo familiare; b) l'ammontare del beneficio unitario; c) le modalità e i
limiti per la fruizione del beneficio. 3. Ai fini dell'attuazione del presente
articolo, che in ogni caso deve essere conseguita entro il 30 settembre 2008,
il Ministero dell'economia e delle finanze può avvalersi di altre
amministrazioni, enti pubblici o di Sogei S.p.a.. 4. Il Ministero dell'economia
e delle finanze, ovvero uno dei soggetti di cui questo si avvale ai sensi del
comma 3, individua: a) i titolari del beneficio di cui al comma 1, in conformità
alla disciplina di cui al comma 2; b) il gestore del servizio integrato di
gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti amministrativi, tenendo
conto della disponibilità di una rete distributiva diffusa in maniera capillare
sul territorio della Repubblica, che possa fornire funzioni di sportello
relative all'attivazione della carta e alla gestione dei rapporti
amministrativi, al fine di minimizzare gli oneri, anche di spostamento, dei
titolari del beneficio, e tenendo conto altresì di precedenti esperienze in
iniziative di erogazione di contributi pubblici. 5. Le pubbliche
amministrazioni e gli enti pubblici che detengono informazioni funzionali
all'individuazione dei titolari del beneficio di cui al comma 1 o
all'accertamento delle dichiarazioni da questi effettuate per l'ottenimento
dello stesso, forniscono, in conformità alle leggi che disciplinano i
rispettivi ordinamenti, dati, notizie, documenti e ogni ulteriore
collaborazione richiesta dal Ministero dell'economia e delle finanze o dalle amministrazioni
o enti di cui questo si avvale, secondo gli indirizzi da questo impartiti. 6.
Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del
lavoro, della salute e delle politiche sociali, con apposite convenzioni,
promuove il concorso del settore privato al supporto economico in favore dei
titolari delle carte acquisti. 7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del
presente articolo si provvede mediante utilizzo del Fondo di cui all'articolo
5. Banche e assicurazioni Art. 94 (Deducibilità degli interessi passivi per
banche ed assicurazioni ai fini ires ed irap) 1. All'articolo 96 del testo
unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
“5-bis. Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo
del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei
limiti del 96 per cento del loro ammontare. Nell'ambito del consolidato
nazionale di cui agli articoli da 117 a 129, l'ammontare complessivo degli
interessi passivi maturati in capo a soggetti partecipanti al consolidato a
favore di altri soggetti partecipanti sono integralmente deducibili sino a
concorrenza dell'ammontare complessivo degli interessi passivi maturati in capo
ai soggetti partecipanti a favore di soggetti estranei al consolidato. La
società o ente controllante opera la deduzione integrale degli interessi
passivi di cui al periodo precedente in sede di dichiarazione di cui all'articolo
122, apportando la relativa variazione in diminuzione della somma algebrica dei
redditi complessivi netti dei soggetti partecipanti.”. 2. In deroga
all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al
comma 5-bis dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi
approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917, del 1986, come
introdotto dal comma 1, si applicano a decorrere dal periodo di imposta in
corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Limitatamente al
medesimo periodo d'imposta gli interessi passivi di cui al citato comma 5-bis
sono deducibili nei limiti del 97 per cento del loro ammontare. 3. Al decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche: a)
all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: “Gli
interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella
misura del 96 per cento del loro ammontare.”; b) all'articolo 6, comma 9, dopo
il primo periodo è aggiunto il seguente: “Gli interessi passivi concorrono alla
formazione del valore della produzione nella misura del 96 per cento del loro
ammontare.”; c) all'articolo 7, comma 2, è aggiunto in fine il seguente
periodo: “Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della
produzione nella misura del 96 per cento del loro ammontare.”. 4. In deroga
all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al
comma 3 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto. Limitatamente al medesimo periodo
d'imposta gli interessi passivi di cui al comma precedente sono deducibili nei
limiti del 97 per cento del loro ammontare. 5. Nella determinazione degli
acconti dovuti ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta
regionale sulle attività produttive per il medesimo periodo di imposta in corso
alla data di entrata in vigore del presente decreto, in sede di versamento
della seconda o unica rata, si assume, quale imposta del periodo precedente,
quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni dei commi
precedenti. Art. 95 (Deducibilità della variazione della riserva sinistri) 1.
All'articolo 111, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono
apportate le seguenti modifiche: a) le parole “pari al 60 per cento” sono
sostituite dalle seguenti “pari al 30 per cento”; b) le parole “nei nove
esercizi successivi” sono sostituite dalle seguenti “nei diciotto esercizi
successivi”; c) le parole “il 50 per cento della medesima riserva sinistri”
sono sostituite dalle seguenti “il 75 per cento della medesima riserva
sinistri”. 2. Le residue quote dell'ammontare complessivo delle variazioni della
riserva sinistri di cui all'articolo 111, comma 3, del testo unico delle
imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n.
917 del 1986, che eccede il 60 per cento dell'importo iscritto in bilancio,
formate negli esercizi precedenti a quello in corso alla data di entrata in
vigore del presente decreto e non ancora dedotte, sono deducibili per quote
costanti fino al raggiungimento del diciottesimo esercizio successivo a quello
di loro formazione. 3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000,
212, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal
periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;
nella determinazione degli acconti dovuti per il medesimo periodo di imposta,
in sede di versamento della seconda o unica rata, si assume, quale imposta del
periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le
disposizioni del presente articolo. Art. 96 (Acconti imposta di bollo e imposta
sulle assicurazioni) 1. La percentuale della somma da versare, nei termini e
con le modalità previsti dall'articolo 15-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è elevata al 75 per cento per l'anno 2008,
all'85 per cento per il 2009 e al 95 per cento per gli anni successivi. 2. La
percentuale della somma da versare nei termini e con le modalità previsti
dall'articolo 9 comma 1 bis della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, è elevata al
14 per cento per l'anno 2008, al 30 per cento per il 2009 e al 40 per cento per
gli anni successivi. Art. 97 (Svalutazione dei crediti e accantonamenti per
rischi su crediti) 1. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte
dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) le
parole: “0,40 per cento”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti:
“0,30 per cento”; b) le parole “nei nove esercizi successivi” sono sostituite
dalle seguenti “nei diciotto esercizi successivi”. 2. Le residue quote
dell'ammontare complessivo delle svalutazioni eccedenti la misura deducibile in
ciascun esercizio ai sensi del comma 3 dell'articolo 106 del testo unico delle
imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917
del 1986, formate negli esercizi precedenti a quello in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto e non ancora dedotte, sono deducibili
per quote costanti fino al raggiungimento del diciottesimo esercizio successivo
a quello in cui esse si sono formate. 3. In deroga all'articolo 3 della legge
27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in
vigore del presente decreto; nella determinazione degli acconti dovuti per il
medesimo periodo di imposta, in sede di versamento della seconda o unica rata,
si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe
determinata applicando le disposizioni del presente articolo. Art. 98 (Imposta
di registro contratti di locazione immobiliare) 1. Al testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di Registro di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti
modificazioni: a) all'Art. 5, comma 2, le parole “ad eccezione delle operazioni
esenti di cui all'articolo 10, numeri 8), 8-bis), 8-ter) e 27-quinquies, dello
stesso decreto” sono aggiunte le parole: “nonché delle locazioni di immobili
esenti ai sensi dell' articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133 e
dell'articolo 10, secondo comma, del medesimo decreto n. 633 del 1972”; b)
all'articolo 40, comma 1 dopo le parole “27-quinquies) dello stesso decreto”
sono inserite le seguenti: “nonché delle locazioni di immobili esenti ai sensi
dell'Art. 6 della legge 13 maggio 1999 n. 133 e dell'articolo 10, secondo
comma, del medesimo decreto n. 633 del 1972”. 2. Con provvedimento del
Direttore dell'Agenzia dell'entrate sono stabiliti le modalità e i termini
degli adempimenti e del versamento dell'imposta commisurata ai canoni di
locazione maturati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto per i contratti di locazione in corso alla medesima data e per quelli
stipulati successivamente. Art. 99 (Regime IVA delle prestazioni ausiliarie nei
gruppi bancari e assicurativi) 1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma
262, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano a decorrere dal 1°
gennaio 2009. Conseguentemente nel comma 264, dell'articolo 1, lett. a), della legge
n. 244 del 2007, sono soppresse le parole “,e al comma 262”. Fondi immobiliari
Art. 100 (Disposizioni tributarie riguardanti dei fondi d'investimento
immobiliare “familiari”) 1. A partire dal periodo d'imposta in corso alla data
di entrata in vigore del presente decreto legge, ai fondi d'investimento
immobiliare chiusi di cui all'Art. 37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58 che presentano i requisiti indicati nelle lettere a) e b) del comma 2, si
applica un'imposta patrimoniale sull'ammontare del valore netto dei fondi. La
società di gestione preleva un ammontare pari al 1 per cento a titolo di
imposta patrimoniale. Il valore netto del fondo deve essere calcolato come
media annua dei valori risultanti dai prospetti redatti ai sensi dell'Art. 6,
comma 1, lettera c) n. 3) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Nel
caso di fondi comuni avviati o cessati in corso d'anno, in luogo del patrimonio
all'inizio dell'anno si assume il patrimonio alla data di avvio del fondo
ovvero in luogo del patrimonio alla fine dell'anno si assume il patrimonio alla
data di cessazione del fondo. Ai fini dell'applicazione della presente
disposizione non concorre a formare il valore del patrimonio netto l'ammontare
dell'imposta patrimoniale dovuta per il periodo d'imposta e accantonata nel
passivo. L'imposta è corrisposta entro il 16 febbraio dell'anno successivo. Per
l'accertamento, la riscossione e le sanzioni dell'imposta non dichiarata o non
versata si applicano le disposizioni stabilite in materia di imposte sui
redditi. 2. L'imposta di cui al comma 1 è dovuta qualora il fondo sia
costituito con apporto di immobili, diritti reali immobiliari o partecipazioni
in società immobiliari per la maggior parte del suo patrimonio e qualora: le
quote del fondo siano detenute, da meno di 10 partecipanti salvo che almeno il
50 per cento di tali quote siano detenute da uno o più dei soggetti di cui al
comma 2 ultimo periodo dell'articolo 7 del decreto legge 25 settembre 2001 n.
351 convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dai
soggetti indicati nell'Art. 6 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239,
da imprenditori individuali, società ed enti se le partecipazioni sono relative
all'impresa commerciale nonché da enti pubblici ed enti di previdenza
obbligatoria; e, in ogni caso, se il fondo è istituito ai sensi degli articoli
15 e 16 del regolamento del ministro del tesoro del bilancio e della
programmazione economica 24 maggio 1999, n. 228, e più dei due terzi delle
quote siano detenute complessivamente, nel corso del periodo d'imposta, al di
fuori dell'esercizio d'impresa, da persone fisiche legate fra loro da rapporti
di parentela o affinità ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del testo unico
delle imposte sui redditi approvato con decreto? del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché da società ed enti di cui le
persone fisiche medesime detengano il controllo ai sensi dell'articolo 2359 del
codice civile, ovvero il diritto di partecipazione agli utili superiore al 50
per cento e da trust di cui siano disponenti o beneficiari. 3. La Società di
gestione del risparmio verifica la condizione di cui alla lettera a) del comma
2 al momento dell'istituzione del fondo comune. La condizione di cui alla
lettera b) del comma 2 è verificata costantemente dalla società di gestione del
risparmio, considerando la media annua del valore delle quote detenute dai
partecipanti. A tal fine in caso di cessione delle quote gli acquirenti sono
tenuti a rendere apposita comunicazione scritta alla società di gestione del
risparmio, entro 30 giorni dalla data dell'acquisto, contenente tutte le
informazioni necessarie e aggiornate ai fini dell'applicazione delle
disposizioni del comma 2, lettera b). 4. La sussistenza delle condizioni
indicate nel comma 2 determina l'applicazione dell'imposta patrimoniale di cui
al comma 1 a partire dal periodo d'imposta nel quale esse si verificano. 5.
Nell'articolo 7, comma 1,? del decreto legge 25 settembre 2001 n. 351
convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 le parole
“una ritenuta del 12,50 per cento” sono sostituite dalle seguenti “una ritenuta
del 20 per cento”. 6. Nell'articolo 73 del Testo Unico delle imposte sui
redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, dopo il comma 5-ter, è inserito il seguente: “5-quater. Salvo prova
contraria, si considerano residenti nel territorio dello Stato le società o
enti che detengano più del 50 per cento delle quote dei fondi di investimento
immobiliare chiusi di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58 e siano controllati direttamente o indirettamente, per il tramite
di società fiduciarie o per interposta persona, da soggetti residenti in
Italia. Il controllo è individuato ai sensi dell'articolo 2359, comma 1 e 2,
del codice civile, anche per partecipazioni possedute da soggetti diversi dalle
società.”. Stock option Art. 101 (Abolizione di agevolazioni in materia di
stock option) 1. Nel comma 2 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, la lettera g-bis è abrogata. 2. La
disposizione di cui al comma 1 si applica in relazione alle azioni assegnate ai
dipendenti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Cooperative Art. 102 (Cooperative a mutualità prevalente) 1. Le cooperative a
mutualità prevalente di cui all'articolo 2512 del codice civile che presentano
in bilancio un debito per finanziamento contratto con i soci superiore a 50
milioni di euro, sempre che tale debito sia superiore al patrimonio netto
contabile, comprensivo dell'utile d'esercizio, così come risultanti alla data
di approvazione del bilancio d'esercizio, destinano il 5 per cento dell'utile
netto annuale al fondo di solidarietà per i cittadini meno abbienti di cui
all'articolo 5, secondo le modalità e i termini stabiliti con decreto non
regolamentare emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con
il Ministro della giustizia. 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica in
relazione agli utili evidenziati nei bilanci relativi all'esercizio in corso
alla data di entrata in vigore del presente decreto e a quello successivo. Art.
103 (Elevazione della ritenuta sugli interessi corrisposti dalle cooperative ai
soci) 1. Il comma 3 dell'articolo 6 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, è sostituito
dal seguente: “3. Sugli interessi corrisposti dalle società cooperative e loro
consorzi ai propri soci persone fisiche residenti nel territorio dello Stato,
relativamente ai prestiti erogati alle condizioni stabilite dall'articolo 13
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si
applica una ritenuta a titolo di imposta nella misura del 20 per cento.”. Art.
104 (Cooperative di consumo e consorzi) 1. Al comma 460 della legge 30 dicembre
2004, n. 311, dopo la lettera b) è inserita la seguente lettera: “b-bis) per la
quota del 55 per cento degli utili netti annuali delle società cooperative di
consumo e loro consorzi”. 2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio
2000, 212, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere
dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto; nella determinazione degli acconti dovuti per il medesimo periodo di
imposta, in sede di versamento della seconda o unica rata, si assume, quale
imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le
disposizioni del presente articolo. Accertamento Art. 105 (Controllo obblighi
fiscali e contributivi dei soggetti extracomunitari e dei non residenti) 1. Al
fine di garantire maggiore efficacia ai controlli sul corretto adempimento
degli obblighi di natura fiscale e contributiva a carico dei soggetti non
residenti e di quelli residenti ai fini fiscali da meno di 5 anni, l'INPS e
l'Agenzia delle entrate predispongono di comune accordo appositi piani di
controllo anche sulla base dello scambio reciproco dei dati e delle
informazioni in loro possesso. 2. L'INPS e l'Agenzia delle entrate determinano
le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma 1 con apposita
convenzione. Art. 106 (Sviluppo attività di controllo) 1. Nel triennio
2009-2011 l'Agenzia delle Entrate realizza un piano di ottimizzazione
dell'impiego delle risorse finalizzato ad incrementare la capacità operativa
destinata alle attività di prevenzione e repressione della evasione fiscale,
rispetto a quella media impiegata agli stessi fini nel biennio 2007-2008, in
misura pari ad almeno il 10 per cento. Art. 107 (Partecipazione dei Comuni al
contrasto alla evasione fiscale) 1. All'articolo 1 del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre
2005, n. 248, dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente: “2-ter. Il
Dipartimento delle finanze con cadenza semestrale fornisce ai Comuni, anche per
il tramite dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, l'elenco delle
iscrizioni a ruolo delle somme derivanti da accertamenti ai quali i Comuni
abbiano contribuito ai sensi dei commi precedenti.”. Art. 108 (Contrasto alle
frodi in materia di imposta sul valore aggiunto) 1. Ai fini di una più efficace
prevenzione e repressione dei fenomeni di frode in materia di IVA nazionale e
comunitaria l'Agenzia delle Entrate, l'Agenzia delle Dogane e la Guardia di
Finanza incrementano la capacità operativa destinata a tali attività anche
orientando appositamente loro funzioni o strutture al fine di assicurare: a) l'analisi
dei fenomeni ed individuazione di specifici ambiti di indagine; b) la
definizione di apposite metodologie di contrasto; c) la realizzazione di
specifici piani di prevenzione e contrasto dei fenomeni medesimi; d) il
monitoraggio dell'efficacia delle azioni poste in essere. 2. Il coordinamento
operativo tra i soggetti istituzionali di cui al comma 1 è assicurato mediante
un costante scambio informativo anche allo scopo di consentire la tempestiva
emissione degli atti di accertamento e l'adozione di eventuali misure
cautelari. 3. Gli esiti delle attività svolte formano oggetto di apposite
relazioni annuali al Ministro dell'economia e delle finanze. Art. 109 (Piano
straordinario di controlli finalizzati all'accertamento sintetico e
efficientamento dell'Amministrazione fiscale) 1. Nell'ambito della
programmazione dell'attività di accertamento relativa agli anni 2009, 2010 e
2011 è pianificata l'esecuzione di un piano straordinario di controlli
finalizzati alla determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche a
norma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, sulla base di elementi e circostanze di fatto certi desunti dalle
informazioni presenti nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria nonché acquisiti
in base agli ordinari poteri istruttori e in particolare a quelli acquisiti ai
sensi dell'articolo 32, primo comma, lettera f), del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 600, del 1973. 2. Nella selezione delle
posizioni ai fini dei controlli di cui al comma 1 è data priorità ai
contribuenti che non hanno evidenziato nella dichiarazione dei redditi alcun
debito d'imposta e per i quali esistono elementi segnaletici di capacità
contributiva. 3. Coerentemente con quanto previsto dall'articolo 33 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 63
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la Guardia
di Finanza contribuisce al piano straordinario di cui al comma 1 destinando una
adeguata quota della propria capacità operativa alle attività di acquisizione
degli elementi e circostanze di fatto certi necessari per la determinazione
sintetica del reddito delle persone fisiche a norma dell'articolo 38 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. L'Agenzia
delle entrate e la Guardia di Finanza definiscono annualmente, d'intesa tra
loro, le modalità della loro cooperazione al piano. 4. Ai fini della
realizzazione del piano di cui al comma 1 ed in attuazione della previsione di
cui articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, i Comuni segnalano
all'Agenzia delle Entrate eventuali situazioni rilevanti per la determinazione
sintetica del reddito di cui siano a conoscenza. 5. Al fine di favorire lo
scambio di esperienze professionali e amministrative tra le Agenzie fiscali
attraverso la mobilità dei loro dirigenti generali di prima fascia, nonché di
contribuire al perseguimento della maggiore efficienza e funzionalità di tali
Agenzie, su richiesta nominativa del direttore di una Agenzia fiscale, che
indica altresì l'alternativa fra almeno due incarichi da conferire, il Ministro
dell'economia e delle finanze assegna a tale Agenzia il dirigente generale di
prima fascia in servizio presso altra Agenzia fiscale, sentito il direttore
della Agenzia presso la quale è in servizio il dirigente generale richiesto.
Qualora per il nuovo incarico sia prevista una retribuzione complessivamente
inferiore a quella percepita dal dirigente generale in relazione all'incarico
già ricoperto, per la differenza sono fatti salvi gli effetti economici del
contratto individuale di lavoro in essere presso l'Agenzia fiscale di
provenienza fino alla data di scadenza di tale contratto, con oneri a carico
della Agenzia fiscale richiedente. In caso di rifiuto ad accettare gli
incarichi alternativamente indicati nella richiesta, il dirigente generale è in
esubero ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165. 6. All'articolo 67 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, e successive modificazioni: a) nel comma 1, lettera b), la parola “sei”
è sostituita dalla seguente: “quattro”; b) nel comma 2 il secondo periodo è
sostituito dal seguente: “Metà dei componenti sono scelti tra i dipendenti di
pubbliche amministrazioni ovvero tra soggetti ad esse esterni dotati di
specifica competenza professionale attinente ai settori nei quali opera
l'agenzia.”. 7. In sede di prima applicazione della disposizione di cui al
comma 6 i comitati di gestione delle agenzie fiscali in carica alla data di
entrata in vigore del presente decreto cessano automaticamente il trentesimo
giorno successivo. 8. Al fine di garantire la continuità delle funzioni di controllo
e monitoraggio dei dati fiscali e finanziari, i diritti dell'azionista della
società di gestione del sistema informativo dell'amministrazione finanziaria ai
sensi dell'articolo 22, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono
esercitati dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo
6, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43,
che provvede agli atti conseguenti in base alla legislazione vigente. Sono
abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il presente comma. Il
Consiglio di amministrazione, composto di cinque componenti, è conseguentemente
rinnovato entro il 30 giugno 2008 senza applicazione dell'articolo 2383-bis,
terzo comma, del codice civile. Art. 110 (Contrasto all'evasione fiscale
derivante dalle estero-residenze fittizie delle persone fisiche) 1. Al fine di
assicurare maggiore effettività alla previsione di cui articolo 1 del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 dicembre 2005, n. 248, i Comuni, entro i sei mesi successivi alla
richiesta di iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero,
confermano all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate competente per l'ultimo
domicilio fiscale che il richiedente ha effettivamente cessato la residenza nel
territorio nazionale. Per il triennio successivo alla predetta richiesta di
iscrizione la effettività della cessazione della residenza nel territorio
nazionale è sottoposta a vigilanza da parte dei Comuni e dell'Agenzia delle
entrate, la quale si avvale delle facoltà istruttorie di cui al titolo IV del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 2. In fase
di prima attuazione delle disposizioni introdotte dal comma 1, la specifica
vigilanza ivi prevista da parte dei Comuni e dell'Agenzia delle entrate viene
esercitata anche nei confronti delle persone fisiche che hanno chiesto la
iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero a far corso dal 1°
gennaio 2006. L'attività dei Comuni è anche in questo caso incentivata con il
riconoscimento della quota pari al 30 per cento delle maggiori somme relative
ai tributi statali riscosse a titolo definitivo previsto dall'articolo 1, comma
1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Art. 111 (Semplificazioni nella gestione
dei rapporti tributari ) 1. Allo scopo di semplificare la gestione dei rapporti
con l'Amministrazione fiscale, ispirandoli a principi di reciproco affidamento
ed agevolando il contribuente mediante la compressione dei tempi di
definizione, nel decreto legislativo 19 giugno 1997 n. 218, dopo l'articolo 5 è
inserito il seguente: Art. 5-bis (Adesione ai verbali di constatazione) 1. Il
contribuente può prestare adesione anche ai verbali di constatazione in materia
di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto redatti ai sensi
dell'Art. 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, che consentano l'emissione di
accertamenti parziali previsti dall'articolo 41-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 54, quarto comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 2.
L'adesione di cui al comma 1 può avere ad oggetto esclusivamente il contenuto
integrale del verbale di constatazione e deve intervenire entro i 30 giorni
successivi alla data della notifica del verbale medesimo mediante comunicazione
al competente Ufficio delle entrate ed al Reparto della Guardia di Finanza che
ha redatto il verbale. Entro i 60 giorni successivi alla comunicazione,
l'Ufficio delle entrate notifica al contribuente l'atto di definizione
dell'accertamento parziale recante le indicazioni previste dall'articolo. 7. 3.
In presenza dell'adesione di cui al comma 1 la misura
delle sanzioni applicabili indicata nell'articolo 2, comma 5, è ridotta alla
metà e le somme dovute possono essere versate ratealmente ai sensi
dell'articolo 8 comma 2, senza prestazione delle garanzie ivi previste.”. Art.
112 (Adeguamento degli studi di settore alle realtà economiche locali) 1. In
funzione dell'attuazione del federalismo fiscale, a far corso dal 1° gennaio
2009 gli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto legge 30
agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,
n. 427, vengono elaborati anche su base regionale o comunale, ove ciò sia
compatibile con la metodologia prevista dal primo comma, secondo periodo, dello
stesso articolo 62-bis. 2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze sono stabilite le modalità di attuazione del comma 1, prevedendo che la
elaborazione su base regionale o comunale avvenga con criteri di gradualità
entro il 31 dicembre 2013 e garantendo che alla stessa possano partecipare
anche i Comuni, in attuazione della previsione di cui articolo 1 del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 dicembre 2005, n. 248. Riscossione Art. 113 (Restituzione di pagamenti
in eccesso effettuati da soggetti iscritti a ruolo) 1. All'articolo 22 del
decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, dopo il comma 1 sono inseriti i
seguenti: “1-bis. In caso di versamento di somme eccedenti almeno cinquanta
euro rispetto a quelle complessivamente richieste dall'agente della
riscossione, quest'ultimo ne offre la restituzione all'avente diritto
notificandogli una comunicazione delle modalità di restituzione dell'eccedenza.
Decorsi tre mesi dalla notificazione senza che l'avente diritto abbia accettato
la restituzione, ovvero, per le eccedenze inferiori a cinquanta euro, decorsi
tre mesi dalla data del pagamento, l'agente della riscossione riversa le somme
eccedenti all'ente creditore ovvero, se tale ente non è identificato nè
facilmente identificabile, all'entrata del bilancio dello Stato, ad esclusione
di una quota pari al 15 per cento, che affluisce ad apposita contabilità
speciale. Il riversamento è effettuato il giorno 20 dei mesi di giugno e
dicembre di ciascun anno. 1-ter. La restituzione ovvero il riversamento sono
effettuati al netto dell'importo delle spese di notificazione, determinate ai
sensi dell'articolo 17, comma 7-ter, trattenute dall'agente della riscossione a
titolo di rimborso delle spese sostenute per la notificazione. 1-quater. Resta
fermo il diritto di chiedere, entro l'ordinario termine di prescrizione, la
restituzione delle somme eccedenti di cui al comma 1-bis all'ente creditore
ovvero allo Stato. In caso di richiesta allo Stato, le somme occorrenti per la
restituzione sono prelevate dalla contabilità speciale prevista dal comma 1-bis
e riversate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad
apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze.”. 2. Le somme eccedenti di cui all'articolo 22, comma 1-bis, del
decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, incassate anteriormente al quinto
anno precedente la data di entrata in vigore del presente decreto, sono versate
entro il 20 dicembre 2008 ed affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato
per la successiva riassegnazione al fondo speciale istituito con l'articolo 5.
Art. 114 (Soppressione delle garanzie per rateazione di importi iscritti a
ruolo) 1. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma
1, sono soppresse le parole da “Se” a “cancellazione dell'ipoteca”; b) nel
comma 4, le parole da “l'ultimo” a “mese” sono sostituite dalle seguenti: “nel
giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di
dilazione”; c) il comma 4-bis è abrogato. In ogni caso le sue disposizioni
continuano a trovare applicazione nei riguardi delle garanzie prestate ai sensi
dell'articolo 19 del citato decreto del Presidente delle Repubblica n. 602 del
1973 nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del
presente decreto. Art. 115 (Aumento valore catastali per immobili messi
all'incanto) 1. All'articolo 79, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo la parola “131”, sono inserite le
seguenti: “, moltiplicato per tre”. Art. 116 (Comitato strategico per lo
sviluppo e la tutela all'estero degli interessi nazionali in economia) 1. E'
istituito presso il Ministero degli affari esteri il Comitato strategico per lo
sviluppo e la tutela all'estero degli interessi nazionali in economia, con
compiti di indirizzo, consulenza, nonché di coordinamento informativo, anche
mediante scambi di dati, con le principali imprese nazionali, soprattutto a
partecipazione pubblica, che operano nei settori dell'energia, dei trasporti, della
difesa, delle telecomunicazioni, nonché nei settori di altri pubblici servizi.
2. Al Comitato competono altresì, anche al fine di farne oggetto di pareri al
Governo, l'analisi di fenomeni economici complessi propri della
globalizzazione, quali l'influenza dei fondi sovrani e lo sviluppo sostenibile
nei Paesi in via di sviluppo, nonché compiti di supporto alle funzioni di
coordinamento degli sforzi per lo sviluppo delle attività all'estero di imprese
italiane e delle iniziative di interesse nazionale all'estero. 3. Il Comitato è
composto, in numero non superiore a dieci, da alte professionalità tecniche
dotate di elevata specializzazione nei suoi settori di intervento, nonché da
qualificati rappresentanti dei Ministeri degli affari esteri, dell'economia e
delle finanze, della difesa, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e
dei trasporti. 4. Il Presidente del Comitato è scelto fra le alte
professionalità che lo compongono. Le funzioni di segreteria del Comitato sono
assicurate, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, dalla
Segreteria generale del Ministero degli affari esteri. Il Comitato e la sua
segreteria sono costituiti con decreto del Ministro degli affari esteri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale sono
stabilite altresì le disposizioni generali sul loro funzionamento. Il Comitato
riferisce ogni sei mesi sulla attività svolta e sui propri risultati. La
partecipazione al Comitato è gratuita. TITOLO V Disposizioni finanziarie e
finali Art. 117 (Disposizioni finanziarie) 1. Per la realizzazione degli
interventi di cui ai Capi I, II e III del Titolo II del presente provvedimento,
effettuati per il tramite dell'Agenzia per l'attrazione degli investimenti, ove
non diversamente previsto, si provvede a valere sulle risorse finanziarie,
disponibili presso l'Agenzia medesima, ferme restando le modalità di utilizzo
già previste dalla normativa vigente per le disponibilità giacenti sui conti di
tesoreria intestati all'Agenzia. 2. Dall'attuazione delle disposizioni del Capo
VIII del Titolo II non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. Le attività delle Amministrazioni pubbliche interessate sono
svolte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Art 118
(Entrata in vigore) 1. Il presente decreto legge entra in vigore il giorno
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Allegato 1 Art. 3, commi 143
e 165, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; Art. 18 della legge 9 marzo 1989,
n. 88; l'ultimo periodo dell'Art. 79, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n.
448; Art. 2, comma 1 quater del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49;
Art. 8, comma 3, della legge 16 marzo 2001, n. 88; Art. 1, commi 236 e 406,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266; Art. 39 – vicies semel, comma 42 del
decreto-legge 30 dicembre 2005,- n. 273, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51; le parole da “ e relative
contrattazioni collettive” fino alla fine del periodo dell'Art.?7, comma 1,
della legge 14 ottobre 1999, n.?362; la lettera b) dell'Art.?263, comma 1, del
D.P.R. 16 ottobre 1992, n. 495; le parole da “e del 50 per cento” fino alla
fine del periodo del comma 5 dell'Art. 24, della legge 14 giugno 1989, n. 234
Art. 5, comma 2, della legge 23 marzo 2001, n. 93; Art. 1 della legge 31 luglio
2002, n. 179; Art. 6, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 2003, n.
366; Art. 1, commi 550, 551, 553 e 567 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Art.4 comma 11 del decreto-legge 31 gennaio 2008, n.8, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n. 45;; Art. 3, comma 148 legge 24
dicembre 2007, n.244.
( da "Corriere Adriatico" del 23-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Dall'aumento
dell'imposta esentati i redditi fino a 8.500 euro e i pensionati con meno di
700 "Ritocchi all'Irpef solo per coprire le spese" Il sindaco si
difende: "Dobbiamo affrontare i rincari di elettricità, gasolio e
alimentari" Sant'Angelo in Vado Al sindaco di S. Angelo in Vado Settimio
Bravi non sono piaciute affatto le esternazioni del capogruppo di opposizione
Giovanni Gostoli pubblicate sul Corriere Adriatico qualche tempo fa con il
titolo "In paese strisce blu assurde", dove si esprimevano una serie
di critiche sulle recenti decisioni adottate dall'amministrazione comunale, in
particolare sul fronte delle spese e della tassazione. Sindaco la minoranza vi
incolpa dell'aumentato addizionale Irpef. "Abbiamo aumentato di un punto
l'addizionale Irpef per non toccare tutte le altre tasse e le imposte comunali.
Per le fasce più deboli abbiamo aumentato l'esenzione sino a 8.500 euro di
reddito: in pratica tutti i pensionati sino a 700 euro mensili". Euro in
più che serviranno per "Per coprire gli aumenti delle tariffe Enel per la
pubblica illuminazione (+14%), del gasolio per gli automezzi (+24%), del gas
metano per riscaldare gli edifici pubblici e delle scuole (+12%), ai generi
alimentari per le mense (8%). Questo piccolo incremento servirà a coprire
questi aumenti per il resto è venuto tutto da risparmi di
spesa". Risparmiato dove? "In questi quattro anni abbiamo diminuito
l'indennità di carica del sindaco ed i gettoni di presenza degli assessori e consiglieri. Abbiamo praticamente azzerato il
capitolo delle spese di rappresentanza. Non spendiamo nemmeno un euro per
l'addetto stampa e la comunicazione (mi piacerebbe sapere a quanto ammonta tale
voce in certe amministrazioni governate dal centro-sinistra). Abbiamo
portato la spesa per il personale dal 33% al 30% rispetto alle entrate
correnti, rinunciando al turn over e abbiamo ridotto i costi del segretario
comunale convenzionandolo. Grazie ai nuovi contratti spendiamo meno per il
telefono, la carta e le fotocopie". Poi avete recuperato anche l'evasione
fiscale dei tributi locali? "Sì, anche su questo la minoranza ha avuto da
ridire perché non le stava bene che si facessero le verifiche. Noi siamo andati
avanti con serietà e fermezza ed abbiamo realizzato una situazione di equità
sociale molto importante. La nostra e lo dico con rammarico - è la minoranza
del no. Mai una proposta alternativa, solo negazioni. Il capogruppo Gostoli si
accorge, oggi, che la situazione economica locale si è fatta difficile. Io l'ho
detto quattro anni fa che ci sarebbe stata la crisi nel tessile/abbigliamento.
Avevamo anche trovato valide alternative, ma il partito del "no a
tutto" ha fatto in modo che svanissero. Bel successo". Sembra che una
recente statistica dei sindacati vi colloca tra i primi posti della provincia
nella spesa sociale pro capite. E' così? "Sì, è così da anni e ne siamo
orgogliosi. Solo negli ultimi due anni abbiamo aperto il nido d'infanzia,
potenziato l'assistenza domiciliare, incrementato le risorse per le politiche
giovanili, sostenuto la natalità, aperto il bocciodromo e ampliato la scuola
materna. L'avevo detto conclude Settimio Bravi - in campagna elettorale che la
nostra sarebbe stata l'amministrazione del fare. Altri preferiscono quella
dell'apparire". GABRIELE SANTI,.