HOME PRIVILEGIA NE IRROGANTO di Mauro Novelli
www.mauronovelli.it
|
DOSSIER “I COSTI DELLA POLITICA.” |
|
tARTICOLI DEL 20-22 giugno
2008 #TOP
IN EVIDENZA
Ecco come cambia la vita del travet con la
manovra di Nicoletta Cottone (Il Sole 24 Ore del 20-6-2008)
Manovra, due miliardi di entrate nel
2008. Paradisi fiscali nel mirino
Per Marcegaglia «giudizio positivo»
Epifani: troppi tagli, più costi ai
cittadini
EDITORIALE / La scelta di campo del Fisco
per le piccole imprese (di M. Meazza e S. Padula)
L'abc della manovra (di
Nicoletta Cottone)
Articoli Correlati -
Contratto, 7
milioni in attesa di rinnovo
La busta paga
degli italiani: ai dirigenti in media 100mila euro
Brunetta online le
retribuzioni dei dirigenti Pa
L'Europa: tagliare
gli stipendi d'oro
Maxi-stipendi Usa:
la Camera incalza
Rilanciare la
macchina pubblica del Belpaese per il ministro della Pubblica amministrazione
Renato Brunetta passa attraverso una battaglia contro la scarsa produttività e
l'assenteismo dei dipendenti pubblici. Un progetto ambizioso, basato, da una
parte sul contenimento della spesa corrente, sulla riduzione degli sprechi, sul
miglioramento della contrattazione nel settore pubblico, dall'altra su un
cambio di marcia della produttività e dell'efficienza dei lavoratori pubblici,
su riconoscimenti e premi per chi vale, su sanzioni, fino al licenziamento, per
i lavativi. L'obiettivo è una burocrazia meno opaca e corruttibile, più snella
ed efficiente, meno oppressiva e più friendly con cittadini e imprese. Le prime
misure targate Brunetta, introdotte nel decreto legge, nel disegno di legge e
nel disegno di legge delega licenziati dal Consiglio dei ministri, dettano già
una serie di indicazioni per un cambio di marcia del dipendente pubblico. Ecco
come cambia la vita del travet con la manovra.
Lotta ai fannulloni. Sì ai licenziamenti per scarso rendimento, per la falsificazione
di attestati di presenza, per la presentazione di certificati medici falsi.
Sanzionato o licenziato anche il medico pubblico che certifica il falso o che
viola i canoni di ordinaria diligenza nell'accertamento della patologia.
Semplificati i procedimenti disciplinari. Licenziamento per chi è sottoposto a
procedimento penale, anche prima della condanna.
No ai premi a pioggia. Sì ai premi, ma legati alla produttività. Le
progressioni economiche passeranno attraverso prove selettive e non più per
anzianità, solo tramite concorso pubblico gli avanzamenti giuridici. Saranno
premiati i dipendenti coinvolti in progetti innovativi.
Pugno duro contro il vizio della "malattia ricorrente". Dopo la
seconda malattia nell'anno solare l'assenza potrà essere giustificata solo con
una certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica.
Viene, poi, ampliato, l'orario delle visite di controllo, dalle 8 alle 13 e
dalle 14 alle 20, festivi compresi. Dal 2009 i dipendenti ai quali è stata riconosciuta
una infermità dipendente da causa di servizio sono esclusi da qualsiasi
trattamento economico aggiuntivo.
Aumenta la mobilità. Diventa più facile trasferire i dipendenti
pubblici. In caso di reiterato rifiuto (2 volte in 5 anni) il dipendente sarà
collocato in disponibilità (cassa integrazione). Possibile cedere l'esercizio
temporaneo di funzioni ad altri soggetti pubblici o privati o di consentire
l'utilizzo degli edifici per attività diverse da quelle istituzionali.
Aspettativa per chi si lancia in attività private. Per chi vuole tentare
di lasciare il pubblico per avviare un'attività professionale o imprenditoriale
ci sarà la possibilità di ottenere una aspettativa senza assegni, al massimo di
un anno, per avviare la nuova attività.
Dirigenti più autonomi, ma responsabili dei risultati. L'accesso alla
dirigenza generale di primo livello avverrà tramite concorso e non per nomina
politica. La valutazione, poi, sarà anche legata alle risorse assegnate. Il
trattamento economico accessorio sarà correlato e differenziato in base ai
risultati. Le pubbliche amministrazioni non potranno erogare retribuzioni di
risultato se non adottano sistemi di valutazione. Fra le novità viene limitato
il ricorso al lavoro flessibile, limitandolo ad esigenze temporanee e di
carattere eccezionale. Previste pesanti sanzioni per i dirigenti che violeranno
le regole.
On line retribuzioni e produttività. All'insegna della trasparenza, poi,
saranno pubblicate sui siti internet le retribuzioni annuali, i curricula, gli
indirizzi di posta elettronica e i numeri di telefono dei dirigenti. On line
anche i tassi di assenza del personale. I dirigenti, poi, diventano garanti del
rispetto dei termini massimi di conclusione dei procedimenti e saranno
personalmente responsabili dinanzi alla Corte dei conti delle spese legate alla
mancata emanazione dei provvedimenti nei tempi previsti. In caso di grave e
ripetuta inosservanza, il dirigente rischia la retribuzione di risultato.
Annualmente saranno pubblicati su Internet gli indicatori di produttività e i
misuratori di qualità del rendimento del personale delle Pubbliche
amministrazioni. Prevista la valutazione per tutti i dipendenti.
Stretta su aspettative e permessi sindacali. Aspettative, distacchi e
permessi sindacali sono complessivamente ridotti del 50 per cento. Vietato il
cumulo di permessi sindacali giornalieri e orari. Queste regole non sono
derogabili dai contatti collettivi.
Metà stipendio a chi si ritira prima della pensione. Chi si ritira 5
anni prima della pensione riceverà metà della retribuzione. Chi è impegnato in
attività di volontariato, opportunamente certificata, il 70 per cento. La
novità potrà essere utilizzata dai dipendenti delle amministrazioni dello
Stato, delle Agenzie fiscali, della Presidenza del Consiglio, di enti pubblic
non economici, di università, istituzioni ed enti di ricerca. È escluso il
personale della scuola. Nel periodo scatta la contribuzione figurativa. Il
trattamento economico provvisorio è cumulabile con latri redditi da lavoro
autonomo, di collaborazione o di consulenza con soggetti diversi dalla P.a. In
caso di compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni del personale
dipendente, le P.a. risolvono il rapporto di lavoro senza preavviso.
Freno alle collaborazioni esterne. Viene introdotto un freno alla
pioggia di collaborazioni e consulenze che pesano sui conti delle pubbliche
amministrazioni, saranno effettuati controlli più serrati, in collaborazione
con la Guardia di finanza, su incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi.
Concorsi solo su base regionale. In concorsi, poi, si svolgeranno solo
su base regionale, per garantire una adeguata copertura degli uffici dal nord
al sud.
·
Articoli
Costi dei politici (39)
Ente virtuoso Inutilmente
( da "Tribuna
di Treviso, La" del 20-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract: A parlare è Noemi Zanette, assessore al Bilancio della Provincia, guidata dal presidente Muraro. Un ente che, si legge in una nota, "dal 1998 ad oggi non ha avuto costi della politica grazie a una scelta precisa dell'amministrazione. Ciò ha portato nelle nostre casse 14.628.610 euro di interessi attivi.
SE
LE COMUNITÀ montane e le province metropolitane possono tirare un sospiro
( da "Resto
del Carlino, Il (Forlì)" del
20-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract: vicepresidente che percepiscono una indennità di carica, gli altri 11 consiglieri che compongono il direttivo dell'ente prendono solo un gettone di presenza di 60 euro lordi e tutti i benefit sono minimi. Ancora non è chiaro cosa farà la Prestigiacomo, ma non è da escludere che al ministero dell'ambiente abbiano in mente di trasformare gli enti parco in agenzie tecniche specializzate,
Cultura
Permettetemi quindi di allargare il discorso, offrendo una prospettiva più
olistica e illust... ( da "Repubblica, La"
del 20-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract: membro si accolla le spese del contributo operazionale sostenuto per prendere parte a un'operazione dell'Alleanza. Negli ultimi due anni, la politica dei finanziamenti adottata dalla Nato è stata rivista, per far sì che il finanziamento comunitario servisse da incentivo per la fornitura di taluni asset che facilitano la situazione sul terreno, in particolare infrastrutture mediche,
AMMONTANO
A PIÙ di cinquantamila euro lordi all'anno i compensi che i grossetani pagano
pe ( da "Nazione, La (Grosseto)"
del 20-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract: che ricopre la carica di vice presidente), Pier Ferruccio Lucheroni e Massimo Neri spettano 3.020 euro lordi all'anno per le indennità, più il gettone di presenza per ciascuna seduta. SOLO IL GETTONE di presenza di 182,70 euro lordi è, invece, previsto per i componenti del consiglio camerale, che è formato dagli stessi nove membri della giunta,
Di
CRISTINA RUFINI CONTINUANDO a fare i conti sui denari
( da "Nazione,
La (Grosseto)" del 20-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract: che è composta da cinque membri scelti di volta in volta in un elenco di 25 esperti, i quali sono iscritti con decreto ministeriale. A ciascun membro, quando viene nominato, spetta un gettone di presenza di 30 euro, per un massimo di 48 partecipazioni annue. L'iscrizione nell'elenco è a tempo indeterminato.
Nell'area
un quarto delle consulenze affidate in Italia
( da "Sole
24 Ore, Il (Centro Nord)" del
20-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract: si suddividono i compensi per il numero dei consulenti otteniamo con sorpresa che l'Umbria con 7.570 euro medi a consulente si piazza alle spalle dell'Emilia Romagna (8.261 euro) e ben prima di Marche (5.930 euro) e Toscana ( 6.848 euro). Segno che, pur ricorrendo a una minore rotazione per incarico (il rapporto tra numero di consulenze e numero di consulenti è pari in Umbria a 1,
Provincia,
tagliate le consulenze ( da "Corriere del Mezzogiorno"
del 20-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract: costi della politica e che si affiancano ad altri due provvedimenti: la razionalizzazione al ricorso di acquisizione di beni e servizi e il divieto di trasformare i gettoni di presenza in indennità per i consiglieri nonché alla riduzione del limite di riferimento per la quantificazione dell'importo mensile degli stessi (pari non più ad 1/3, ma ad 1/4 dell'indennità del presidente).
Falconara,
il Consiglio litiga sulla violenza fascista
( da "Messaggero,
Il (Ancona)" del 20-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract: Seduta accesa. I consiglieri rinunciano al secondo gettone di presenza Falconara, il Consiglio litiga sulla violenza fascista.
FALCONARA
Toni accesi mercoledì in Consiglio comunale. Consiglio che è durato circa quatt
( da "Messaggero,
Il (Ancona)" del 20-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract: gettone gettone di presenza. Ma i consiglieri, su proposta del sindaco Goffredo Brandoni, hanno deciso di rinunciare al beneficio. Due i temi caldi della serata: l'ordine del giorno presentato dal consigliere Carlo Brunelli in merito alla promozione sul territorio comunale del dialogo di pace e le tre mozioni presentate da tutti gli schieramenti riguardo la realizzazione di un Cpt.
Tagliati
i consulenti Dalla Provincia fondi per i depuratori
( da "Corriere
del Mezzogiorno" del 20-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract: 20 num: - pag: 1 categoria: REDAZIONALE Terra di Lavoro IL BILANCIO 2008 Tagliati i consulenti Dalla Provincia fondi per i depuratori Il consiglio provinciale di Caserta ha approvato il bilancio per il 2008. Nel documento contabile sono stati tagliati i consulenti e viene ridotto il gettone di presenza per i consiglieri.
IL
VULCANICO ministro Brunetta si è esercitato sin dalle prime ore del suo
incarico di mini ( da "Messaggero, Il"
del 20-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract: Giro di vite su consulenze e gettoni di presenza. Dimagrimento di enti locali, a cominciare dalle Comunità montane, pieni di grasso inutile. Utilizzo della norma taglia-leggi varata dal suo predecessore Mario Baccini per tagliare subito circa 4 mila leggi, su un totale di circa 21 mila leggi vigenti.
FANO
- Gongola l'opposizione fanese, dopo che la giunta di centrodestra ha deciso di
non incassare l ( da "Messaggero, Il (Pesaro)"
del 20-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract: Sottolineo, infine, come il consiglio comunale sia del tutto estraneo a questa decisione. Se n'è dissociata con eleganza, e ha fatto benissimo, la presidente Maria Antonia Cucuzza, ricordando che i nostri gettoni di presenza sono rimasti inalterati". O.S.
Enti
pubblici, consulenze da 121 milioni
( da "Sole
24 Ore, Il (Sud)" del 20-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract: Ente regionale il numero potrebbe essere però molto alto come si legge nell'ultimo giudizio di parificazione della Corte dei conti, sezione di controllo della Sicilia. "I dati trasmessi dai vari dipartimenti- si legge nel documentoproprio in quanto parziali e incompleti, nonostante le richieste di integrazione, non consentono un esame completo riferito all'
Comunità
montane, possibile tagliarne otto su ventisei
( da "Sole
24 Ore, Il (Sud)" del 20-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract: secondo stime Legautonomie) per 2,8 milioni di euro l'anno: 561mila euro per le indennità dei 26 presidenti, 2,1 milioni per quelle spettanti ai 160 assessori, 135mila euro per i gettoni di presenza di 900 consiglieri (considerata una media di 6 sedute annue). Gli addetti ai lavori ritengono positivo l'operato delle Comunità;
Bilancio
di previsione 2008: via libera dalla Provincia
( da "Denaro,
Il" del 20-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract: dell'Ent - prosegue De Franciscis - con la nomina di un dirigente a tempo determinato individuato con un apposito bando". Nell'ottica della riduzione dei costi della politica, il documento prevede,poi, misure che razionalizzano il ricorso a incarichi esterni e il sistema di acquisti di beni e servizi e introduce il divieto di trasformazione dei gettoni di presenza in indennità per
BILANCIO
2008 TAGLI ALLE SPESE DELLA POLITICA
( da "Mattino,
Il (Caserta)" del 20-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract: ridefinendo i capitoli di spesa da sostenere (politiche sociali, università, sicurezza, fondo per le vittime della criminalità). Il documento prevede misure che razionalizzano il ricorso a incarichi esterni e il sistema di acquisti di beni e servizi e introduce il divieto di trasformazione dei gettoni di presenza in indennità per i consiglieri. PELUSO A PAG. 44.
LIA
PELUSO LA MAGGIORANZA CONSILIARE DELL'ENTE DI CORSO TRIESTE HA APPROVATO, IERI
MATTINA, IL BI ( da "Mattino, Il (Caserta)"
del 20-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract: che razionalizzano il ricorso a incarichi esterni e il sistema di acquisti di beni e servizi e introduce il divieto di trasformazione dei gettoni di presenza in indennità per i consiglieri. Giudizio negativo dell'opposizione, che ha votato contro, sul documento contabile, tanto che il consigliere di Fi Michele Griffo annuncia l'invio di tutta la documentazione alla Corte dei Conti.
Consiglio
Provinciale, cosa si è detto ( da "Quotidiano.it, Il"
del 20-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract: indennità di funzione, ripristina il gettone di presenza legato all'effettiva partecipazione dei Consiglieri alle sedute ed alle commissioni consiliari. Modifiche di rilievo vengono apportate anche agli articoli relativi alla conferenza dei capigruppo e alle commissioni consiliari, snodi fondamentali per i meccanismi istituzionali dell'
Mancusi
vuol congelare gli stipendi ( da "Citta' di Salerno, La"
del 21-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract: avrebbe pensato di sospendere i pagamenti delle indennitá di carica degli assessori e dei gettoni di presenza dei consiglieri. " Il sindaco, messo alle strette da un bilancio che poteva raggiungere il pareggio solo con l'aumento del 100 per cento della tassa sulla spazzatura, avrebbe deciso di operare ulteriori tagli.
La
tenda della speranza I lavoratori Cabind chiedono aiuto alla valle
( da "Stampa,
La" del 21-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract: azienda di componentistica per elettrodomestici, assorbita un anno fa dalla Eci, una multinazionale americana che ha stabilimenti in Germania ed in Polonia dove intenderebbe spostare la produzione di Chiusa San Michele. Tutti i Consigli comunali della Val Susa lasceranno i gettoni di presenza ai dipendenti della Cabind. \.
Tremonti
ok. Ora liberalizzare ( da "Milano Finanza"
del 21-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract: di luglio sarà una tantum o meno bisognerà guardare proprio al modo in cui i mercati risponderanno al rialzo del costo del denaro in termini di aspettative d'inflazione. D. Il super petrolio è dovuto alla speculazione o all'aumento della domanda? R. è molto difficile dimostrare, utilizzando la teoria economica, che l'aumento dei prezzi del petrolio è dovuto solo alla speculazione.
La
manovra economica Il decreto legge approvato il 18 giugno dal governo, con le disposizioni
su sviluppo economico, semplificazione, competitività, stabilizzazione della
finanza p ( da "Italia Oggi"
del 21-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract: del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni è sostituito dal seguente: “La corresponsione dei gettoni di presenza è comunque subordinata alla effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni;
Martin
il "contestatore" ( da "Messaggero Veneto, Il"
del 21-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract: le posizioni dei gruppi di maggioranza sulla questione dei costi del Consorzio Zipr. "Purtroppo la casta ha colpito ancora", afferma senza mezzi termini. "Il Pd di San Vito - aggiunge - chiude gli occhi sui costi della politica, difende gli stipendi di Campaner e, alla faccia di ogni codice etico e di moralità della politica non dice una sola parola sul ripescaggio e la nomina (
<Qui
i costi della politica sono sempre stati bassi>
( da "Nazione,
La (Grosseto)" del 21-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract: Qui i costi della politica sono sempre stati bassi" ORBETELLO CASAMENTI SULLA NORMATIVA DEL GOVERNO PRODI "IL NOSTRO Comune ha sempre tenuto basso il costo della politica". Lo ribadisce l'assessore al bilancio, Andrea Casamenti, presentando il risultato di una ricognizione sulle voci da ridurre imposte da una normativa presente nella Finanziaria del governo Prodi.
GIOVANNI
SARTORI con 'La democrazia in trenta lezioni' vi
( da "Nazione,
La (Livorno)" del 21-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract: considerato il più grande politologo italiano, succede nell'albo d'oro a Gian Antonio Stella e Sergio Rizzo, e al loro celebrato 'La casta''. Sartori e Scalfari saranno al Pasquini il 12 luglio per ricevere il prestigioso riconoscimento, che intende valorizzare opere che diano un contributo rilevante al consolidarsi del sistema democratico.
Rossi
prepara la divisione <Entro fine anno la sede provvisoria a Fermo>
( da "Resto
del Carlino, Il (Ascoli)" del
21-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract: assemblea ha poi votato il nuovo regolamento del consiglio, che ripristina il gettone di presenza legato all'effettiva partecipazione dei consiglieri alle sedute ed alle commissioni consiliari. E' stato approvato anche il regolamento per il sostegno al miglioramento della viabilità dei piccoli Comuni, con uno stanziamento di 100 mila euro.
Stipendi
d'oro, ecco il conto Icda costano 1,5 milioni l'anno
( da "Corriere
del Veneto" del 21-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract: 18mila euro per i consiglieri (più un gettone di presenza di 250 euro). Totale: 260mila euro, revisori dei conti esclusi. In Agsm i costi del consiglio sono di circa 195mila euro l'anno: circa 70mila euro per il presidente, 42mila per il vice, 28mila per i tre consiglieri. All'Amia, la prima azienda a vedersi aumentare sensibilmente gli emolumenti,
Costi
della politica, lite a sinistra ( da "Gazzettino, Il (Pordenone)"
del 21-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract: opposizione per protesta è uscita dall'aula al momento della votazione di un secondo ordine del giorno.È successo un po' di tutto l'altra sera, a palazzo municipale. Doveva essere un consiglio comunale tranquillo ma il tema dei costi della politica ha riscaldato il clima. Un segnale chiaro che l'argomento è tra i più sentiti.
<Le
consulenze? Sono indispensabili>
( da "Provincia
di Como, La" del 21-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract: dopo aver visto sul giornale di ieri i costi degli incarichi affidati ai collaboratori esterni, il numero uno degli uffici comunali vuole dare una sua interpretazione delle cifre. Chi nei giorni scorsi è andato a guardarsi il sito del ministero della pubblica amministrazione, poteva trovare soltanto due dati di Cantù relativi al 2006 nelle liste della campagna "
Consulenze,
sperperi per il consenso ( da "Tribuna di Treviso, La"
del 22-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract: e nei confronti dei professionisti. C'è anche chi costa 74 euro all'ora per le sue competenze di "monitoraggio del sistema organizzativo", "attivazione di problem solving e suggerimenti metodologici" o "accompagnamento, anche a distanza, dell'equipe". Nel calderone delle spese si aggiungono anche contributi per progettisti,
Possibile
un sindaco a costo zero? Corada: 'No, ma lotta agli sprechi'
( da "Provincia
di Cremona, La" del 22-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract: alla comunità dei gettoni attraverso donazioni alle associazioni di volontariato. Corada, che per esempio ha assunto la presidenza senza gettoni di presenza dell'associazione degli enti locali, mette però in guardia dalla deriva demagogica: "Stabilire l'impegno gratuito degli amministratori significa correre seriamente il rischio di vederci governati da disonesti e corruttibili o,
Tre
giovani nel mirino di minguzzi ( da "Tirreno, Il"
del 22-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract: quadra con la quale ha totalizzato 26 gettoni di presenza ed una rete, e che in questa stagione potrebbe tornare alla casa madre, per poi essere girato alla Pistoiese, dove sarebbe l'alternativa a Simone Fautario. Infine, la società arancione ha manifestato molto interesse anche per Samuele Pizza, classe 1988, giovane e promettente centrocampista della Primavera dell'
Comune:
bilancio in rosso ( da "Stampa, La"
del 22-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract: 690 mila euro sono stati impiegati per il disavanzo dell'Acts e 1,7 milioni per coprire le perdite di Ata e Ips. Fra le maggiori spese figurano 700 mila euro di maggiori costi di smaltimento rifiuti (dopo la chiusura di Cima Montà), 217 mila euro per l'aumento dei costi istituzionali (gettoni di presenza) e mense (316 mila euro).
ROSETO
- Niente gettone di presenza per i consiglieri che causano l'interruzione dei
la ( da "Messaggero, Il (Abruzzo)"
del 22-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract: Di SARA ROCCHEGIANI ROSETO - Niente gettone di presenza per i consiglieri che causano l'interruzione dei lavori consiliari facendo venir meno il numero legale. La proposta, dai toni provocatori, arriva dal capogruppo di Sinistra Democratica Pasquale Avolio (oggi all'opposizione) dopo che più volte le mozioni e le risoluzioni della minoranza sono state rinviate proprio a causa del
Regione,
la carica dei portaborse in 96 costano 4 milioni all'anno
( da "Piccolo
di Trieste, Il" del 22-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract: I COSTI DELLA POLITICA Regione, la carica dei portaborse In 96 costano 4 milioni all'anno lBallico a pagina 9 TRIESTE In Regione ci sono sono già 96 "portaborse" (tra Giunta e Consiglio) e costano attorno ai 4 milioni di euro. Solo per un terzo, però, quella spesa è aggiuntiva per le casse regionali.
Comune,
tutti i costi delle consulenze ( da "Gazzettino, Il (Pordenone)"
del 22-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract: Luca Alfonso D'Agostino (642) servizi fotografici per concerti della musica, Silvia Di Gesù (1.250) progetto giovani estate 2006, Alessandro Del Frate (2.630) corso di teatro, Maria Teresa Della Casa (11 mila) assistenza a minore non udente, Sergio Dell'Anna (22.032) assistenza contabilità secondo lotto lavori ex Irfop;
ALTRE
SPESE ( da "Gazzettino, Il (Padova)"
del 22-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract: quello sulla mostra per la scuola orafa a cura di Sergio Campagnolo è costato 12mila euro. Tra i curatori scientifici pagati c'è Virginia Baradel per la mostra su Boccioni, 3.750 euro. È divertente fare un giro tra i gettoni di presenza. Giusy Ferré è costata 400 euro per la presenza ad una tavola rotonda mentre gli intellettuali presenti a "Lo scaffale degli scrittori"
E'
la Provincia dei consulenti ( da "Stampa, La"
del 22-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract: 30 euro per la progettazione esecutiva e la direzione dei lavori di recupero nel giardino di Villa Grock, riaperto al pubblico l'anno scorso (ora è stata avviato il ripristino della villa). Nello stesso comparto, una delle spese più basse è invece stata quella di traduzione di testi per il sito web del "Jardin des Alpes": 577,80 all'agenzia intercultura di Jacqueline Tschiesche.
Il
bilancio 2007 della Provincia di Treviso
( da "Sestopotere.com"
del 22-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract: ora da altri Enti locali la Provincia è riuscita a risparmiare circa 12 milioni di euro di interessi passivi sui finanziamenti attivati per strade e scuole. Può tutto questo essere un esempio chiaro di come lavorando bene e con coscienza, anche a costo di sacrifici, si può arrivare ad azzerare i costi della politica garantendo i servizi e le opere ai cittadini?
( da "Tribuna di Treviso, La" del 20-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
PROVINCIA "Ente
virtuoso Inutilmente" "La Provincia con il rendiconto
( da "Resto del Carlino, Il (Forlì)" del
20-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
FORLI' PROVINCIA
pag. 7 SE LE COMUNITÀ montane e le province metropolitane possono tirare un
sospiro... SE LE COMUNITÀ montane e le province metropolitane possono tirare un
sospiro di sollievo, tira una brutta aria invece per gli enti parco nazionali,
amministrativamente classificati come enti. Come si legge nel dispositivo
economico approvato dal governo, è prevista la cancellazione se il numero dei
dipendenti risulta inferiore alle 50 unità. E' iniziato così un tam tam
preoccupato dopo la lettura dei maggiori quotidiani nazionali che riportavano
lo stralcio del provvedimento: dalle Alpi alla Sicilia, da parte degli
amministratori degli enti parco ma anche dei funzionari in quanto i parchi con
meno di 50 dipendenti sono la norma (19 su 23) e solo i parchi nazionali
storici come l'Abruzzo, il Gran Paradiso, lo Stelvio, il Pollino e forse la
Majella - Gran Sasso si salverebbero dalle sforbiciate del duo Brunetta - Tremonti.
Forse nemmeno negli uffici del ministero dell'Ambiente, guidato da Stefania
Prestigiacomo, si sono accorti fino in fondo di quello che succedeva
"perché ? come precisa Antonio Nicoletti, responsabile nazionale per le
aree protette di Legambiente ? la Prestigiacomo avrebbe puntato i piedi prima
di privarsi dei 'gioielli' del suo ministero così a cuor leggero". Anche
negli uffici di Palazzo Nefetti, sede del Parco nazionale delle Foreste
casentinesi monte Falterona e Campigna e della Comunità del parco, sono
preoccupati. Il presidente Luigi Sacchini ancora non vuole credere a quanto
letto e confida in un ripensamento del governo "in quanto il nostro parco
è un valore aggiunto per il territorio, un bollino blu, strategico per il
turismo, le produzioni di eccellenza e come esempio di buona gestione. La
nostra pianta organica è di 19 unità con un bilancio risicato all'osso e i
risparmi non possono cominciare proprio dalle strutture più fragili e
periferiche". In effetti negli enti parco, se si escludono il presidente e
il vicepresidente che percepiscono una indennità di carica,
gli altri 11 consiglieri che compongono il direttivo dell'ente prendono solo un
gettone di presenza di 60
euro lordi e tutti i benefit sono minimi. Ancora non è chiaro cosa farà la Prestigiacomo,
ma non è da escludere che al ministero dell'ambiente abbiano in mente di
trasformare gli enti parco in agenzie tecniche specializzate, con un
direttore e il personale addetto sul modello del National Parks Service
statunitense. Se così fosse i sindaci e i rappresentanti delle comunità locali
romagnole e toscane verrebbero ad essere esclusi completamente dalla gestione
dei territori del parco nazionale delle Foreste casentinesi. Oscar Bandini.
( da "Repubblica, La" del 20-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Cultura Permettetemi
quindi di allargare il discorso, offrendo una prospettiva più olistica e
illustrando tre elementi tra loro collegati: la trasformazione della Difesa, le
operazioni, e il più ampio contesto degli sforzi della comunità internazionale.
La trasformazione della Difesa è un aspetto chiave nella questione della
ripartizione degli obblighi: di norma nell'Alleanza è invalsa la consuetudine
che il grosso delle forze e delle capacità della Nato sia di competenza delle
singoli nazioni. La flotta di aerei Awacs (Airborne Warning and Command System)
dell'Alleanza è una rara eccezione. Poiché non mi aspetto che le nazioni
deroghino da questo principio, la Nato continuerà a dipendere dai singoli
alleati e dalla loro disponibilità a investirvi risorse. Contrariamente
all'opinione comune, la tipologia delle forze e delle competenze di cui la Nato
necessita non è fruibile in quantità negli arsenali di cui dispongono le varie
nazioni, come si potrebbe essere indotti a pensare. Buona parte delle forze
armate della Nato è tuttora maggiormente idonea a compiti di difesa
territoriale statica, più che al tipo di operazioni dei corpi di spedizione
indispensabile in Afghanistan. Quand'anche tali forze e competenze esistessero,
le operazioni condotte dalle Nazioni Unite, dall'Unione Europea o da coalizioni
createsi ad hoc - come pure le esigenze di ogni singola nazione - acuiscono
ulteriormente le pressioni esercitate su di loro. Sviluppare le capacità
fondamentali dei corpi di spedizione è un elemento cruciale e importante del
processo di trasformazione della Nato, ma non è possibile convertire le forze
territoriali in forze di spedizione nell'arco di una sola notte, e le spese di
tale trasformazione entrano spesso in concorrenza con quelle previste per il
dispiegamento delle forze per le operazioni. Molti alleati pertanto devono far
fronte a un dilemma e scegliere se investire nelle operazioni o in nuovi
acquisti. Oltretutto, questo dilemma è esacerbato dalle difficoltà e
dall'insuccesso che incontrano molti alleati nel rispettare l'obiettivo prefissato
di investire il 2 per cento del loro prodotto interno lordo nel budget della
Difesa, e ciò aggrava il divario delle loro effettive capacità rispetto a
quelle degli alleati che invece investono in forze impiegabili e facilmente
dispiegabili. Se da un lato è vero che non esiste una soluzione alternativa
adeguata a ottenere un opportuno budget per la Difesa, dall'altro è anche vero
che potremmo far fruttare meglio le spese attuali, specialmente ricorrendo a un
più riuscito approccio al momento degli acquisti. Purtroppo, malgrado la
solerzia di Nato e Ue, il settore della Difesa in Europa resta frammentario, e
ciò comporta inutili doppioni, inutile concorrenza tra troppi sistemi rivali, e
infine eloquenti divari o incompatibilità di capacità. In Afghanistan, per
esempio, i sistemi nazionali per la localizzazione delle forze amiche - fattore
decisivo per evitare attacchi accidentali contro i propri alleati e le forze
amiche - non erano compatibili tra loro e pertanto è stato necessario investire
tempo e capitali ulteriori per porre rimedio a questa lacuna. In Europa molti
budget della Difesa non consentono più di mantenere gli eserciti nazionali al
completo e al tempo stesso mandare avanti un'industria nazionale della Difesa:
soltanto una più adeguata e concertata cooperazione multinazionale e
transatlantica potrà assicurarci truppe in grado di affrontare le odierne
minacce alla nostra sicurezza. In un'alleanza fondata sul principio
dell'"uno per tutti, tutti per uno", è fondamentale che tutte le
nazioni contribuiscano alle operazioni nella giusta misura e modalità. Di
conseguenza, la Nato ha messo a punto un meccanismo di ripartizione degli
obblighi e delle spese per quantificare gli impegni dell'organico dei propri
membri per le attività operative più importanti, in rapporto al loro prodotto
interno lordo. Questa specie di formula ha il merito di fornire qualche
indicazione su come ripartire al meglio gli obblighi e le spese, ma è altresì
ampiamente dimostrato che tale suddivisione non trova espressione adeguata nei
grafici e nelle tabelle. Come è possibile infatti decidere qual è il giusto
contributo per un Paese di cinquanta milioni di abitanti rispetto a uno che ne
ha soltanto quattro milioni? Come quantificare l'apporto della fanteria leggera
rispetto, per esempio, alla fornitura di equipaggiamenti strategici quali
elicotteri o aviocisterne militari per i rifornimenti in aria? E di quale
finestra temporanea è opportuno tener conto quando si eseguono tali
rilevamenti? Uno degli strumenti che possono essere utilizzati per ottenere un
più equo burden-sharing della Difesa è il finanziamento comunitario, in base al
quale ogni Paese membro versa una quota in percentuale al proprio Pil. Per
tradizione, la Nato ha sempre applicato il principio che "ciascuno si fa carico
delle proprie spese": in pratica, ogni Paese membro si
accolla le spese del contributo operazionale sostenuto per prendere parte a
un'operazione dell'Alleanza. Negli ultimi due anni, la politica dei finanziamenti adottata
dalla Nato è stata rivista, per far sì che il finanziamento comunitario
servisse da incentivo per la fornitura di taluni asset che facilitano la
situazione sul terreno, in particolare infrastrutture mediche, aeroporti
in grado di gestire truppe e rifornimenti, intelligence. La questione del
burden-sharing è molto delicata, sia per la Nato, sia per la comunità
internazionale e talora le discussioni su questo argomento si fanno fin troppo
accese. Facendo però un passo indietro e osservando il quadro della situazione
in un contesto più ampio, è chiaro che non si tratta soltanto di disporre delle
giuste capacità, ma anche di avere i fondi e la volontà politica
di utilizzarli. Nessun provvedimento potrà di per sé risolvere una volta per
tutte il problema della ripartizione degli obblighi e delle spese, ma la
molteplicità di iniziative varate nell'ambito della Nato dovrebbe essere di
aiuto: tra queste ricordiamo i tentativi di trasformazione volti a incrementare
l'insieme delle forze sfruttabili e dispiegabili; un più ampio ricorso alle iniziative
multinazionali e al finanziamento comunitario per sostenere la creazione di
nuove forze; e infine un approccio a tutto campo per un burden-sharing più equo
all'interno di tutta la comunità internazionale. Un'alleanza come la Nato -
diversamente da molte "coalizioni di volenterosi" - ha strutture di
consultazione politica, comprovati meccanismi di
pianificazione, efficienti compagini di comando e di controllo e non ultima una
legittimità che incentiva le nazioni a prendere parte alle operazioni. La solidarietà
in seno all'Alleanza non è un mero slogan: il concetto del rispetto degli
obblighi e degli impegni assunti nei confronti degli altri alleati, dai quali
in definitiva dipende la sicurezza di ciascun membro, è una motivazione molto
forte per un'equa suddivisione degli obblighi e delle spese. Una ripartizione
giusta ed equa in assoluto forse non sarà possibile, ma un'organizzazione di
sicurezza quale è la Nato senza dubbio ci permette di arrivarci più vicino
rispetto a qualsiasi altro approccio. Copyright Project Syndicate, 2008
www.project-syndicate.org Traduzione di Anna Bissanti.
( da "Nazione, La (Grosseto)" del 20-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
CRONACA GROSSETO
pag. 5 AMMONTANO A PIÙ di cinquantamila euro lordi all'anno i compensi che i
grossetani pagano pe... AMMONTANO A PIÙ di cinquantamila euro lordi all'anno i
compensi che i grossetani pagano per l'indennità di carica degli otto
consiglieri e del presidente della Camera di commercio di Grosseto: 51.408 euro
per l'esattezza, cui vanno aggiunti, poi, 182, 70 euro, sempre da tassare, che
spettano a ciascun membro della giunta camerale come gettone di presenza per ogni seduta alla quale partecipano. CON UNA
NOTEVOLE DIFFERENZA, ovviamente, tra quanto viene percepito dal presidente
dell'ente, Federico Vecchioni, e gli altri componenti della giunta. Al
presidente vanno infatti 30.240 euro per l'indennità di carica, cui va sommato
un gettone di presenza a seduta, per cinque anni. A
Sergio Andreucci 4.590 euro, mentre agli altri sette componenti della giunta
camerale ? Claudio Chiti, Gabriele Fusini, Aristide Giannetti, Giancarlo
Innocenti, Giovanni Lamioni (che ricopre la carica di vice
presidente), Pier Ferruccio Lucheroni e Massimo Neri spettano 3.020 euro lordi
all'anno per le indennità, più il gettone di presenza per ciascuna seduta. SOLO IL GETTONE di presenza di 182,70 euro lordi è, invece,
previsto per i componenti del consiglio camerale, che è formato dagli stessi
nove membri della giunta, più altri tredici consiglieri: Gianni Baiocco,
Enrico Banchi, Arturo Bartoletti, Riccardo Breda, Andrea Brizzi, Graziano De
Santis, Emanuela Fontana Antonelli, Roberto Manai, Pietro Mascagna, Andrea
Masini, Roberto Nocciolini, Franco Sanna, Mauro Peruzzi Squarcia. Sia la giunta
che il consiglio camerale resteranno in carica per cinque anni. Le nomine sono
avvenute di recente, con decreto firmato dal presidente della Giunta Regionale,
Claudio Martini, numero 27 del 25 febbraio scorso.
( da "Nazione, La (Grosseto)" del 20-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
CRONACA GROSSETO
pag. 5 di CRISTINA RUFINI CONTINUANDO a fare i conti sui denari... di CRISTINA RUFINI
CONTINUANDO a fare i conti sui denari che i grossetani pagano per sostenere la
complessa macchina amministrativa ora è la volta della Camera di commercio, che
oltre alle spese per consiglieri e membri della giunta, assegna anche incarichi
a professionisti esterni per consulenze legali e tecniche. E tra le scelte
saltano agli occhi, se non altro per attualità, i due incarichi di consulenza
assegnati a febbraio
( da "Sole 24 Ore, Il (Centro Nord)" del
20-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Centro-Nord sezione:
IN PRIMO PIANO Burocrazia data: 2008-06-18 - pag: 2 autore: Nell'area un quarto
delle consulenze affidate in Italia Giovanni Ruggiero Spetta al territorio
dell'Emilia-Romagna, nel contesto del Centro-Nord, la palma della regione i cui
enti pubblici locali spendono di più per consulenze e collaboratori esterni. è
quanto emerge dai dati sulleconsulenze esterne distribuiti per regione
d'appartenenza e per compensi erogati, pubblicati nei giorni scorsi dal
ministero della Pubblica amministrazione. Ne viene fuori che su oltre 1,3
miliardi di euro spesi nel
( da "Corriere del Mezzogiorno" del 20-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Corriere del
Mezzogiorno - CASERTA - sezione: CASERTA - data: 2008-06-20 num: - pag: 7
categoria: REDAZIONALE Politica Cinque milioni per il risanamento dei
depuratori e 270 mila euro per l'edilizia scolastica Provincia, tagliate le
consulenze Approvato il bilancio che riduce le spese e aumenta gli investimenti
Ridotti i gettoni di presenza per i consiglieri che
non potranno superare un quarto dell'indennità stabilita per il presidente
CASERTA - Più ambiente e più scuola, meno consulenze esterne e meno precariato.
All'incirca 3 milioni di euro per il risanamento ambientale del litorale
domizio e per la difesa delle coste dal fenomeno dell'erosione che vanno ad
affiancarsi agli oltre ai 5 milioni di euro per l'adeguamento degli impianti di
depurazione del litorale. Ben dodici milioni e 272mila euro destinati
all'edilizia scolastica, con la previsione di realizzare nuovi istituti e completare
altre strutture. E poi ancora i 3,5 milioni di euro stanziati (come prima
tranche dei 10 milioni previsti) per concorrere all'acquisto del Macrico,
nell'ambito del programma di riqualificazione urbana della città di Caserta per
i 150 anni dell'Unità d'Italia. Cifre e scelte dell'amministrazione provinciale
messe in tabella nel bilancio di previsione 2008, approvato ieri mattina
dall'assise di corso Trieste. "Un documento - ha detto il presidente
Sandro de Franciscis - che è condizionato dal particolare contesto politico e
sociale nazionale e locale. Ma nonostante i significativi tagli da parte dello
Stato agli Enti locali, la Provincia si è comunque sforzata di mantenere o
incrementare gli interventi in alcuni settori ritenuti programmaticamente rilevanti".
Che sono, dunque, ambiente e risanamento del territorio, politiche sociali ed
edilizia scolastica. E se proprio nel settore Ambiente è prevista la nomina di
un dirigente a tempo determinato, individuato con apposito bando, il documento
finanziario prevede anche misure che razionalizzano il ricorso a incarichi di
consulenze esterne che saranno "limitati e sottoposti ad una valutazione
complessiva nell'ambito della generale pianificazione dell'Ente".
"Fortemente limitato ", così il documento, anche "il ricorso al
lavoro flessibile ad alcune situazioni specifiche" mentre viene
contemporaneamente ribadita "la possibilità di stabilizzazione del
personale precario secondo i requisiti e le regole già in vigore, ampliando la
platea degli aventi diritto con l'inclusione delle collaborazioni". Scelte
che si inquadrano nell'ottica della riduzione dei costi
della politica e che si affiancano ad altri due provvedimenti: la
razionalizzazione al ricorso di acquisizione di beni e servizi e il divieto di
trasformare i gettoni di presenza in indennità per i consiglieri nonché alla riduzione del limite
di riferimento per la quantificazione dell'importo mensile degli stessi (pari
non più ad 1/3, ma ad 1/4 dell'indennità del presidente). In apertura
dei lavori, il consiglio ha inoltre proceduto al reintegro dei consiglieri
provinciali Domenico Bove e Giacomo Caterino. L'altra novità dell'assise è la presenza di un sottosegretario. De Franciscis ha voluto
formulare gli auguri al capogruppo d'opposizione, nuovo sottosegretario
all'Economia, Nicola Cosentino. "Non so quante assemblee elettive nel
Paese possono vantare la presenza di un esponente di
Governo, noi ce l'abbiamo, ne siamo orgogliosi e - ha concluso - auspichiamo
una fruttuosa collaborazione istituzionale". Antonella Palermo Auguri Il
presidente de Franciscis li ha fatti al sottosegretario Cosentino capo
dell'opposizione.
( da "Messaggero, Il (Ancona)" del 20-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Seduta
accesa. I consiglieri rinunciano al secondo gettone di presenza Falconara, il
Consiglio litiga sulla violenza fascista.
( da "Messaggero, Il (Ancona)" del 20-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Ro ore e che si è
protratto oltre la mezzanotte, cosa che avrebbe fatto scattare il secondo gettone gettone di presenza. Ma i consiglieri, su proposta del sindaco Goffredo Brandoni, hanno
deciso di rinunciare al beneficio. Due i temi caldi della serata: l'ordine del
giorno presentato dal consigliere Carlo Brunelli in merito alla promozione sul
territorio comunale del dialogo di pace e le tre mozioni presentate da tutti
gli schieramenti riguardo la realizzazione di un Cpt. L'odg di Brunelli
alla fine è stato approvato con sette voti favorevoli dell'opposizione e
l'astensione dell'intera maggioranza, ma non senza polemiche. Motivo: l'odg,
hanno sostenuto i consiglieri astenuti, l'odg presentava delle mancanze e delle
limitazioni in quanto non si richiamava alla violenza in generale, ma alla
violenza fascista (riferita ai fatti accaduti a Verona). "Non voto a
favore - ha affermato Ludovico Luongo del Pdl - non perché sono contrario, ma
poiché parlare di fascismo come unica forma di violenza è limitativo". Un
fatto "allarmante" ed "inquietante" hanno risposto i
consiglieri Alessandro Pieroni del Pd e Carlo Brunelli. Delle tre mozioni
sull'eventuale Cpt a Falconara invece solo quella presentata dalla maggioranza
è passata (14 sì e 7 no). In realtà tutte e tre le mozioni esprimevano
contrarietà all'ipotesi di ospitare a Falconara un centro di permanenza
temporaneo, ma le motivazioni da parte degli schieramenti erano ben diverse.
Insomma, tutti d'accordo sul "cosa fare" ma non sul "perchè
farlo". Di qui le prese di distanza al momento del voto.
( da "Corriere del Mezzogiorno" del 20-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Corriere del
Mezzogiorno - CASERTA - sezione: 1PAGINA - data: 2008-06-20
num: - pag: 1 categoria: REDAZIONALE Terra di Lavoro IL BILANCIO 2008 Tagliati
i consulenti Dalla Provincia fondi per i depuratori Il consiglio provinciale di
Caserta ha approvato il bilancio per il 2008. Nel documento contabile sono
stati tagliati i consulenti e viene ridotto il gettone di presenza per i consiglieri.
L'indennità non potrà essere superiore, su base mensile, ad un quarto di quella
percepita dal presidente. Per gli investimenti, previsti interventi sul
litorale domizio, cinque milioni per la ristrutturazione dei depuratori e circa
trecentomila euro per l'edilizia scolastica. A PAGINA 7 Palermo.
( da "Messaggero, Il" del 20-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Di WHIP IL VULCANICO
ministro Brunetta si è esercitato sin dalle prime ore del suo incarico di
ministro della Funzione pubblica a prendere di mira un po' tutti i bersagli di
quel corpaccione molle (ma gommoso) che è il settore pubblico italiano. Ha
cominciato con i dardi e le freccette, pur molto acuminate, ma ora, con la
manovra di mezza estate varata il 18 giugno, sembra aver colpito i bersagli
grandi e giusti. Controlli rigorosi su pubblica moralità, assenze, malattie dei
dipendenti pubblici, con annessa responsabilizzazione dei dirigenti per le
inefficienze dei loro dipendenti. Giro di vite su
consulenze e gettoni di presenza. Dimagrimento di enti locali, a cominciare dalle Comunità
montane, pieni di grasso inutile. Utilizzo della norma taglia-leggi varata dal
suo predecessore Mario Baccini per tagliare subito circa 4 mila leggi, su un
totale di circa 21 mila leggi vigenti. Snellimenti burocratici vari, con
cancellazione di adempimenti inutili per i cittadini e per le imprese. Soppressione,
a quanto pare, di un centinaio di enti inutili. L'elenco potrebbe continuare,
ma per esso rinvio alle puntuali tabelle pubblicate sul Messaggero del 18
giugno. Siamo, quindi, di fronte ad una concertazione virtuosa tra ministro
dell'Economia, ministro della Funzione pubblica e ministro del Lavoro, guarda
caso accomunati dalla stessa origine politico-culturale, per tentare di
ricostruire un'Amministrazione che costi meno e lavori meglio. Cruciali, a
questo fine saranno altre due misure: l' esternalizzazione di servizi per i
quali non è strettamente necessario il mantenimento in capo alle
amministrazioni (che, per ora,sulla base dei resoconti disponibili, non sembra
presente nei testi approvati dal Consiglio dei ministri), le liberalizzazioni dei
servizi pubblici locali. Con la prima si potrebbero ridurre progressivamente
dal 40 fino almeno al 30 per cento i costi e le funzioni di automantenimento
(back office) che nelle imprese private ammontano al 15-20 per cento del loro
fatturato. Con le liberalizzazioni si ridurrebbero significativamente i costi
della spesa pubblica allargata, si ridurrebbe il peso della nomenklatura
partitocratrica e dei consulenti, spesso con casacche di partito, sulla società
civile. Ultimo, ma non meno importante, in un Paese in cui le tariffe dei
servizi pubblici sono più alte del 25-30 per cento, rispetto alla media
europea, si restituirebbero nelle tasche dei cittadini, specie di quelli che
arrivano sfibrati all'ultima settimana del mese, parti significative dei loro esborsi,
che spesso cadono su servizi che, proprio per il peso delle lottizzazioni sulle
municipalizzate, funzionano malamente, quando non addirittura in modo
intermittente o inesistente. Chissà, ad esempio, con quale gusto e piacere i
cittadini napoletani pagano la tassa sui rifiuti solidi urbani.
( da "Messaggero, Il (Pesaro)" del 20-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
'aumento allo
stipendio, disposto solo pochi giorni prima. "Per noi è un risultato
importante - commenta il capogruppo consiliare Pd, Luca Stefanelli - e quindi
siamo soddisfatti. La delibera della giunta fanese era inopportuna e
intempestiva. Mi sembra questo il modo giusto di definire un atto che
incrementa del 10 per cento le indennità del sindaco e degli assessori, proprio
mentre tanta gente arriva a stento alla terza settimana del mese".
Legittimo, da parte della giunta comunale, aumentarsi lo stipendio eliminando
il taglio del 10 per cento risalente alla Finanziaria 2006: le attuali leggi lo
consentono. Il provvedimento è stato però attaccato sotto l'aspetto politico e
contestato dai cittadini. L'ha ammesso lo stesso sindaco di Fano, Stefano
Aguzzi, che ha spiegato di essersi ricreduto a causa "delle forti
rimostranze popolari", non tanto per l'incalzare dell'opposizione. La
giunta ha quindi deciso di rinunciare all'aumento, pur mantenendo valida la
delibera che lo dispone. La prossima Amministrazione deciderà che cosa fare
dell'atto. "Il dietrofront di Aguzzi - aggiunge Stefanelli - è
sintomatico: ammette il proprio errore ed è la prima volta, avendone già
commessi una lunga serie. Sembra abbastanza paradossale la sua spiegazione,
quella di un sindaco che sarebbe caduto dalle nuvole, colpevole di
superficialità al momento di approvare l'aumento dello stipendio suo e degli
assessori. Sottolineo, infine, come il consiglio comunale
sia del tutto estraneo a questa decisione. Se n'è dissociata con eleganza, e ha
fatto benissimo, la presidente Maria Antonia Cucuzza, ricordando che i nostri gettoni di presenza sono rimasti
inalterati". O.S.
( da "Sole 24 Ore, Il (Sud)" del 20-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Sud sezione: IN
PRIMO PIANO data: 2008-06-18 - pag: 2 autore: Operazione trasparenza. La pubblicazione
online da parte del ministero: la mappa al Sud Enti pubblici, consulenze da 121
milioni Quanto hanno speso i cittadini meridionali nel 2006 per le consulenze
della Pubblica amministrazione? La risposta è sul sito del ministero,che ha
pubblicato l'elenco di incarichi, consulenze e collaborazioni esterne suddivise
per comparto, nell'ambito dell'"Operazione trasparenza" avviata dal
ministro Renato Brunetta. è un mercato che al Sud vale ben 121,5 milioni, con
cui sono stati retribuiti 23.753 professionisti. Le cifre sono destinate a
crescere se si considera che il compenso corrisposto nell'anno 2006 può non
coincidere con l'importo previsto per l'intero incarico, che potrebbe gravare
su più anni finanziari. Dati allarmanti, ma decisamente bassi rispetto a quanto
si registra nel resto del Belpaese, dove il numero delle consulenze è stata
pari, complessivamente, a 251mila e la spesa di 1,3miliardi.Ma l'universo degli
incarichi esterni è probabilmente molto più vasto, visto che non tutti gli enti
e le amministrazioni mandano i loro dati al Ministero. La regione più
spendacciona è la Campania che ha pagato nel 2006 per le collaborazioni esterne
40,7 milioni. Ne hanno beneficiato 7.712 professionisti a cui sono stati
affidati 10.237 incarichi. In particolare, guardando alle consulenze assegnate
dall'Ente regionale (oltre 700), spiccano i nomi di Luca Perozzi, segretario
della Camera di commercio di Avellino (329.499 euro di cui 93.457 erogati),
Alberto Simioli, responsabile della riserva ittica di Punta Campanella (386.310
euro, 70.899 erogati), Michele Tolve, esperto agronomo (386.309 euro, 68136
erogati). Il governatore Antonio Bassolino ha poi investito su Rachele Furfaro
come consulente per la Cultura, con un compenso pari a 269mila euro (73.499
erogati). La Regione, inoltre, ha concesso incarichi per centinaia di migliaia
di euro per l'assistenza ai progetti Feoga (misura 7.1 del Por Campania). Un
apprezzabile processo di tagli è quello che ha operato il Comune di Napoli, che
nel
( da "Sole 24 Ore, Il (Sud)" del 20-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Sud sezione:
ISTITUZIONI data: 2008-06-18 - pag: 13 autore: CALABRIA. Il progetto dell'Uncem
Comunità montane, possibile tagliarne otto su ventisei Mario Meliadò REGGIO
CALABRIA La montagna calabrese è una risorsa, ma gli sprechi rischiano
d'affossarla. La Finanziaria nazionale 2008 sancisce però un'imminente razionalizzazione
delle Comunità montane con legge regionale: in mancanza, interverrà il Governo.
Le Comunità montane in Calabria sono 26; altrettanti i presidenti, 160 gli
assessori (da
( da "Denaro, Il" del 20-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Caserta finanza
locale Bilancio di previsione 2008: via libera dalla Provincia Dodici milioni e
272mila euro destinati all'edilizia scolastica, 3 milioni di euro per il risanamento
ambientale del litorale domizio e per la difesa delle coste dal fenomeno
dell'erosione e 3,5 milioni di euro per concorrere all'acquisto del vasta area
del Macrico di Caserta. Sono le priorità del bilancio di previsione 2008 che
ieri è stato approvato dal Consiglio provinciale di Caserta. "Un documento
- spiega il presidente della provincia, Sandro De Franciscis - condizionato dal
particolare contesto politico e sociale nazionale e locale. Nonostante i
significativi tagli da parte dello Stato agli Enti locali, la Provincia si è,
comunque, sforzata di mantenere o incrementare gli interventi in alcuni settori
ritenuti programmaticamente rilevanti". Ambiente e risanamento del
territorio, politiche sociali ed edilizia scolastica sono gli elementi caratterizzanti
il documento di programmazione finanziaria di quest'anno. La previsione è di
realizzare nuovi istituti e completare altre strutture scolastiche, ma anche
l'adeguamento degli impianti di depurazione del litorale domizio. "Abbiamo
scelto di rafforzare il settore Ecologia e Ambiente dell'Ent
- prosegue De Franciscis - con la nomina di un dirigente a tempo determinato
individuato con un apposito bando". Nell'ottica della riduzione dei costi
della politica, il
documento prevede,poi, misure che razionalizzano il ricorso a incarichi esterni
e il sistema di acquisti di beni e servizi e introduce il divieto di
trasformazione dei gettoni di presenza in indennità per i consiglieri. Il Consiglio ha approvato
anche l'emendamento della maggioranza, che ha recepito le indicazioni della
Commissione Bilancio, ridefinendo i capitoli di spesa da incrementare. re.ce.
del 20-06-2008 num.
( da "Mattino, Il (Caserta)" del 20-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
PROVINCIA Bilancio
2008 tagli alle spese della politica La maggioranza consiliare dell'ente di
corso Trieste ha approvato, ieri mattina, il bilancio di previsione del 2008.
Il Consiglio ha anche approvato l'emendamento della maggioranza, che ha
recepito le indicazioni della Commissione Bilancio, ridefinendo
i capitoli di spesa da sostenere (politiche sociali, università, sicurezza,
fondo per le vittime della criminalità). Il documento prevede misure che
razionalizzano il ricorso a incarichi esterni e il sistema di acquisti di beni
e servizi e introduce il divieto di trasformazione dei gettoni di presenza in indennità per i
consiglieri. PELUSO A PAG. 44.
( da "Mattino, Il (Caserta)" del 20-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
LIA PELUSO La
maggioranza consiliare dell'ente di corso Trieste ha approvato, ieri mattina,
il bilancio di previsione del 2008 che, come hanno evidenziato i consiglieri provinciali
Angelo Piccolo (Pd), Luigi Ziello (Sdi) ed Enzo Mataluna (Prc), che hanno
lavorato al maxi emendamento al bilancio, "nel rispetto del rigore e della
razionalizzazione, continua ad utilizzare le risorse finanziarie in maniera
attenta ed oculata, con investimenti mirati a tutti gli aspetti della vita
economica, soprattutto guardando all'ambiente e al risanamento del territorio,
alle politiche sociali e all'edilizia scolastica". Il Consiglio, infatti,
ha anche approvato l'emendamento della maggioranza, che ha recepito le
indicazioni della Commissione Bilancio, ridefinendo i capitoli di spesa da
incrementare, che sono sostanzialmente quelli relativi alle politiche sociali,
come il trasporto dei disabili, all'università e alla sicurezza, rimpinguando il
fondo destinato alle vittime della criminalità. Il consiglio ha visto il
ritorno dei consiglieri Giacomo Caterino e Domenico Bove, sospesi dopo le note
vicende giudiziarie, che si sono dichiarati indipendenti. "Il documento -
ha spiegato il presidente Sandro De Franciscis, introducendo i lavori - è
condizionato dal particolare contesto politico e sociale nazionale e locale.
Nonostante i tagli da parte dello Stato agli Enti locali, la Provincia si è
comunque sforzata di mantenere, o incrementare, gli interventi in alcuni
settori ritenuti programmaticamente rilevanti". All'edilizia scolastica
sono stati destinati 12milioni e 272mila euro, prevedendo la costruzione di
quattro nuovi istituti e il completamento di altre strutture mediante il
"leasing in costruendo". Circa 3 milioni di euro sono stati destinati
al risanamento ambientale del litorale domizio e per la difesa delle coste;
oltre 5 milioni di euro per l'adeguamento degli impianti di depurazione del
litorale; 3,5 milioni di euro serviranno (come prima tranche dei 10 milioni
previsti) per concorrere all'acquisto del Macrico. De Franciscis ha
sottolineato poi la scelta di rafforzare il settore Ecologia e Ambiente
dell'Ente, con la nomina di un dirigente a tempo determinato, individuato con
un apposito bando. Nell'ottica della riduzione dei costi della politica, il
documento prevede misure che razionalizzano il ricorso a
incarichi esterni e il sistema di acquisti di beni e servizi e introduce il
divieto di trasformazione dei gettoni di presenza in indennità per i consiglieri. Giudizio negativo
dell'opposizione, che ha votato contro, sul documento contabile, tanto che il
consigliere di Fi Michele Griffo annuncia l'invio di tutta la documentazione
alla Corte dei Conti. In apertura dei lavori, il presidente De
Franciscis ha voluto formulare gli auguri di un proficuo lavoro, anche
nell'interesse del territorio, al sottosegretario all'Economia Nicola
Cosentino. "Non so quante assemblee elettive nel Paese - ha detto il
presidente - possono vantare la presenza di un
esponente di Governo, noi ce l'abbiamo, ne siamo orgogliosi e auspichiamo una
fruttuosa collaborazione istituzionale".
( da "Quotidiano.it, Il" del 20-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Ascoli Piceno |
Aiuti ai piccoli Comuni, regolamento sulle sponsorizzazioni e salvaguardia del
made in Italy. Il Consiglio provinciale di ieri si è aperto con un'importante
comunicazione del Presidente della Provincia Massimo Rossi sul percorso per
l'istituzione delle nuove Province di Ascoli Piceno e Fermo. La Giunta sta
infatti elaborando una proposta di indirizzo sui criteri di ripartizione del
personale e dei beni dell'Ente da sottoporre all'Assemblea consiliare del 30
giugno. Il documento sarà corredato da un parere del commissario di Governo
Michele De Feis, a cui la legge del 2004 attribuisce, insieme alla Giunta
Provinciale, il compito di dare attuazione all'istituzione delle due nuove
Province. "La Giunta ha raggiunto una condivisione sulle modalità e i
criteri da adottare nel nella divisione - ha spiegato il presidente Rossi - ma,
trattandosi di un processo delicato, intendiamo coinvolgere il Consiglio per
favorire la più ampia concertazione istituzionale, come peraltro stabilito in
una delibera consiliare del febbraio 2005 che ha dato il via ad un ampio
confronto sviluppatosi anche attraverso la Commissione paritetica . Entro la
fine dell'anno - ha proseguito il Presidente - dovrebbe essere allestita la
sede provvisoria della nuova Provincia nel polo scolastico di Fermo e già potrà
avviarsi quel processo di riorganizzazione dei servizi funzionale alla nascita
delle due realtà territoriali". Il consigliere Vittorio Crescenzi di AN ha
quindi presentato un ordine del giorno in cui si chiede all'Amministrazione
provinciale di non concedere la sala Tornasacco all'associazione "Città
sommerse" per la presentazione dell'ultimo libro di Renato Curcio,
considerato che lo stesso "è stato più volte condannato per i gravi
crimini commessi durante gli anni di piombo". Dopo un articolato dibattito
in cui sono intervenuti il Presidente Rossi ed i consiglieri Tassotti, Giuseppe
Marconi, Cesetti, Vagnarelli, Cervigni, Marco Marinangeli, Botticelli,
Scaltritti, Massucci l'ordine del giorno è stato approvato. Il consesso ha poi
approvato all'unanimità un ordine del giorno del consigliere Marco Marinangeli
(FI) che invita il Governo a presentare richiesta all'Unione Europea "affinché
obblighi ad etichettare con il marchio 'Made in Italy' solo ed esclusivamente
quanto effettivamente realizzato in Italia, garantendo al consumatore la
tracciabilità del prodotto"; L''Assemblea ha poi votato il nuovo
Regolamento del Consiglio Provinciale in base alle modifiche proposta dalla
Conferenza dei capigruppo. Il documento, adeguandosi alla legge Finanziaria
2008 che ha abolito l'indennità di funzione, ripristina il
gettone di presenza legato
all'effettiva partecipazione dei Consiglieri alle sedute ed alle commissioni
consiliari. Modifiche di rilievo vengono apportate anche agli articoli relativi
alla conferenza dei capigruppo e alle commissioni consiliari, snodi
fondamentali per i meccanismi istituzionali dell'Ente. Approvato anche
il Regolamento per il sostegno al miglioramento della viabilità dei piccoli
Comuni: complessivamente vengono stanziate risorse per circa 100.000 euro. Il
documento fissa i criteri per concedere agli enti locali con popolazione
inferiore ai tremila abitanti, con particolare riferimento alle zone montane,
contributi per interventi di manutenzione straordinaria (bitumature,
rifacimento tombini, opere di consolidamento, ecc.) volti a sostenere la
salvaguardia del territorio in termini di accessibilità ed infrastrutture
viarie. "Si tratta di un aiuto importante a favore soprattutto dei piccoli
comuni il cui impegno a far quadrare i bilanci è impresa sempre più ardua,
anche per assicurare servizi essenziali come la manutenzione delle strade"
ha sottolineato l'assessore provinciale alla Viabilità Renzo Offidani.
Approvato anche il Regolamento sulle sponsorizzazioni, strumento con cui la
Provincia acquisisce da privati risorse finanziarie non solo per sostenere
eventi sportivi, culturali e turistici, ma anche per la realizzazione di opere
pubbliche, interventi sui beni del patrimonio culturale, esecuzione di scavi e
sondaggi archeologici ed altre attività progettuali. La seduta si è conclusa
con l'approvazione della variazione al Programma Triennale delle Opere
Pubbliche con l'inserimento dell'intervento per il ripristino della briglia a
valle del ponte di collegamento tra i Comuni di Controguerra e Spinetoli".
Si tratta del secondo stralcio di opere essenziali di regimazione idraulica
dell'importo di 267mila euro finanziate con i fondi CIPE. 20/06/2008.
( da "Citta' di Salerno, La" del 21-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Bilancio in rosso a Sarno,
"tagli" per assessori e consiglieri " SARNO. Dopo il parere
negativo dei revisori dei conti sul bilancio, il sindaco Amilcare Mancusi, per
tentare un estremo recupero, avrebbe pensato di sospendere
i pagamenti delle indennitá di carica degli assessori e dei gettoni di presenza dei consiglieri.
" Il sindaco, messo alle strette da un bilancio che poteva raggiungere il
pareggio solo con l'aumento del 100 per cento della tassa sulla spazzatura,
avrebbe deciso di operare ulteriori tagli. Mancusi studia forme
alternative contabili, valutando l'ipotesi di evitare l'aumento a dismisura
della Tarsu. La proposta, accolta con qualche mugugno in sede politica,
porterebbe ad un risparmio di circa duecentomila euro. A tanto ammonta,
infatti, il "costo della democrazia" ogni anno a Sarno. L'idea, però,
sarebbe stata giá bloccata dagli uffici, che la ritengono impraticabile anche
perché per i consiglieri bisognerebbe modificare il regolamento. Ad ogni modo,
anche se fosse passato, il progetto avrebbe rappresentato una goccia nel mare,
visto che il saldo negativo è di circa tre milioni di euro. " Ma la
proposta di Mancusi aveva anzitutto un valore simbolico: in un periodo di
ristrettezze, i politici dovrebbero dare l'esempio. L'idea del blocco degli
stipendi, però, fa capire che gli spiragli tecnici rimasti per evitare il
dissesto sono davvero ridotti. La speranza dell'amministrazione di centrodestra
è tutta racchiusa nella conversione del decreto Tremonti con la modifica che
sblocca l'aumento della Tarsu. L'iter parlamentare si dovrebbe concludere a
metá luglio. " L'opposizione si scaglia contro il prefetto che non assume
nessuna determinazione sulla questione, ma questo silenzio potrebbe nascondere
motivi di opportunitá giuridica: se il consiglio fosse sciolto e poi il decreto
convertito con modifiche, si aprirebbe lo spiraglio per un ricorso alla
giustizia da parte di Mancusi e il Tar potrebbe rimetterlo in sella. "
Intanto, però, una diffida arriva dagli uffici comunali, che, in applicazione
del regolamento di contabilitá, hanno richiesto al sindaco l'immediata
convocazione del consiglio comunale sul bilancio. Gaetano Ferrentino.
( da "Stampa, La" del 21-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
CHIUSA SAN
MICHELEIERI LA MANIFESTAZIONE La tenda della speranza I lavoratori Cabind
chiedono aiuto alla valle CHIUSA SAN MICHELE In via Torino, sulla statale 25
del Moncenisio, davanti allo stabilimento della Cabind c'è una tenda e vicino
un vecchio camper. È il presidio dei 76 dipendenti che hanno dichiarato
sciopero a oltranza perché licenziati, lunedì scorso, con un comunicato della
direzione aziendale della multinazionale americana a partire dal 31 dicembre
prossimo. Ieri le maestranze hanno fatto una manifestazione per difendere
l'impiego. C'erano oltre venti donne con i loro figli che sfilavano con gli
altri compagni di lavoro per difendere quella mensilità che permette loro di
vivere. E c'erano anche molti politici, come ultimamente non si erano mai più
visti. Sindaci e amministratori di tanti Comuni della Bassa valle, da
Avigliana, a Condove, a Bussoleno, a Susa e fino a Venaus in Val Cenischia.
Molte anche le bandiere No Tav. Dopo oltre un'ora di rallentamento del traffico
sulla statale 25, il corteo è partito verso il centro abitato di Chiusa. Nel
salone polivalente il sindaco Domenico Usseglio aveva convocato un Consiglio
comunale con all'ordine del giorno la "vertenza Cabind". Claudio
Suppo (Fiom) ha ricordato la storia dell'azienda di
componentistica per elettrodomestici, assorbita un anno fa dalla Eci, una
multinazionale americana che ha stabilimenti in Germania ed in Polonia dove
intenderebbe spostare la produzione di Chiusa San Michele. Tutti i Consigli
comunali della Val Susa lasceranno i gettoni di
presenza ai dipendenti della Cabind. \.
( da "Milano Finanza" del 21-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Milano Finanza
Numero 123 pag. 13 del 21/6/2008 | Indietro Tremonti ok.
Ora liberalizzare Di Cristina Finocchi Mahne mercati/2 L'Europa si riprenderà
anche dallo shock del referendum irlandese ma l'Italia dovrà correre per
evitare le insidie della crisi. Parola dell'economista Francesco Giavazzi. Che
a sorpresa promuove Bce e governo Berlusconi Francesco Giavazzi è convinto che
la crisi finanziaria è ormai alle spalle e non comporterà una recessione negli
Stati Uniti, ma avverte: l'Italia potrebbe pagare più di altri paesi il
rallentamento dell'economia perché non ha ancora liberalizzato i suoi mercati
ed è ancora troppo dipendente dall'estero per l'energia. Il professore
bocconiano, in quest'intervista a Class-Cnbc, tocca tutti i temi salienti
dell'attuale congiuntura, a cominciare dalla crisi dell'Unione europea dopo il
referendum irlandese, e promuove il primo anticipo di legge finanziaria del
governo Berlusconi. Ma sottolinea che per risolvere i problemi energetici
dell'Italia occorrono almeno dieci rigassificatori. Domanda. Professore, il
referendum irlandese ha nuovamente terremotato la politica
europea. Risposta. Quello che noi paghiamo è un errore strategico grave: non
aver riscritto le regole europee prima di aver fatto l'allargamento. è ovvio
che cambiare le regole oggi è molto difficile come si è visto con la Polonia
alcuni mesi fa. L'Europa da quando esiste è sempre andata avanti per strappi e
ricuciture. E anche questa volta ci sarà una ricucitura. Andando avanti le
ricuciture saranno sempre più difficili. Quando eravamo in sei era più facile,
poi siamo diventati 15, e ora 27. Tutto è più complicato. D. Che cosa pensa del
Piano triennale del governo e della politica di
finanza pubblica? R. Il piano triennale prevede per quest'anno un deficit del
2,4% del pil. è difficile fare previsioni, ma credo che l'inflazione in rialzo
aiuti i conti dello stato perché fa aumentare il valore nominale del gettito
fiscale mentre frena su determinate aree. L'inflazione aiuta. Per l'Italia non
c'è dunque pericolo di avvicinarsi troppo al 3%. L'inflazione in parte compensa
la riduzione delle entrate causata dal rallentamento dell'economia. D. Ma la
stessa inflazione preoccupa tutti i governi europei. R. Quello che preoccupa la
Bce non è tanto l'inflazione corrente quanto le aspettative di inflazione. Il
motivo principale per cui Francoforte ha annunciato che a luglio muoverà in
alto i tassi d'interesse è che le aspettative a 5-10 anni sono salite sopra il
2% che è il valore obiettivo. Quindi, la Bce agisce non tanto perché l'aumento
del prezzo del petrolio ha spinto questo mese l'inflazione al 3,7%, ma perché
le aspettative a lunghissimo termine hanno cominciato a muoversi. Per capire se
l'aumento di luglio sarà una tantum o meno bisognerà
guardare proprio al modo in cui i mercati risponderanno al rialzo del costo del
denaro in termini di aspettative d'inflazione. D. Il super petrolio è dovuto
alla speculazione o all'aumento della domanda? R. è molto difficile dimostrare,
utilizzando la teoria economica, che l'aumento dei prezzi del petrolio è dovuto
solo alla speculazione. Io credo che alla base dei rialzi, sia del
petrolio che di altre materie prime, ci siano fondamentali squilibri fra
domanda e offerta. E i fattori dell'aumento del petrolio sono due: anzitutto
l'aumento della domanda, cioè il fatto che le economie che oggi crescono molto
sono quelle dei paesi emergenti dove si usa più energia; in secondo luogo, dal
lato dell'offerta, ci si rende conto che il petrolio non dura per sempre.
Dunque, più ci si avvicina all'esaurimento del bene, più si cerca di sfruttarlo
con l'aumento dei prezzi. Quindi la combinazione di aumento della domanda e
offerta consapevole della scarsità di questo bene, provoca il rialzo del
prezzo. Ma questo ha poco a che fare con la speculazione. D. Petrolio e crisi
dei mercati. C'è un collegamento? R. La crisi ha tre aspetti. Quello finanziario,
e il relativo rischio che i mercati andassero a picco, è scomparso domenica 13
marzo quando la Fed ha salvato Bear Stearns. Da quel momento lì è stato chiaro
che nessuna grande banca, neppure d'investimento, sarebbe fallita. Da quel
momento il mercato è cambiato completamente. è rimasto tuttavia un aspetto che
preoccupa e di cui non c'è ancora la spiegazione: i tassi libor a 1-3 mesi, al
quale le banche si prestano fondi, è ancora di 50-80 punti base superiore al
tasso consigliato dalla banca centrale. Secondo me il motivo di questo fenomeno
è che non si sono dissipate le preoccupazioni circa i bilanci di alcune banche.
Il terzo aspetto riguarda l'impatto della crisi dei mercati finanziari
sull'economia reale: la restrizione del credito, che cominciamo a vedere solo
adesso, porterà l'economia americana alla crescita zero per qualche semestre,
ma non alla recessione. D. Il governo ha varato la Robin Hood Tax, e ha colpito
banche e assicurazioni. R. Bisogna fare chiarezza. Ci sono nell'economia,
italiana in particolare, molte rendite che vanno colpite. è giusto. Però ci
sono due modi per farlo: uno è evitare che le rendite si accumulino, quindi
liberalizzare l'economia introducendo più concorrenza. Nella transizione,
finché non c'è maggiore concorrenza, si possono poi tassare le rendite. Che
cosa sia un extra-profitto a me non è chiaro. Mi sembra che su questo punto si
faccia grande confusione. Se è una rendita la si può tassare, meglio ancora la
si può eliminare. Bisogna però stare attenti al profitto in quanto tale,
soprattutto nell'energia, perché il problema oggi è investire in risorse
alternative. Chi investe nelle energie alternative? Soprattutto le società
petrolifere. Bisogna dare loro degli incentivi, così che anche altri investano
nelle fonti rinnovabili anziché nel petrolio. Certo, se gli si tassano
eccessivamente i profitti poi non investono. D. Mi sembra che lei consideri
l'Italia ancora indietro sulle liberalizzazioni. R. C'è tantissima strada da
fare. La cosa più urgente ora è aprire i mercati dei servizi pubblici locali
dove l'energia è una parte importante e dove non si capisce perché le
municipalizzate debbano essere detenute al 51% da comuni e province. Bisogna
ripensare al modo in cui è stata fatta la liberalizzazione dell'energia
elettrica, perché è vero che sono entrati tanti privati, ma è anche vero che si
è preso un sistema che dava una rendita all'Enel e si è trasferita parte di
quella rendita ai privati, stabilendo limiti tariffari che di fatto gli
permettono di mantenerla. Sul gas la questione è più complessa perché finché
non diversifichiamo le fonti di approvvigionamento e continuiamo ad acquistare
il gas solo dalla Russia e dall'Algeria ci sarà sempre poca concorrenza. Dunque
,la prima cosa da fare è costruire dieci rigassificatori che consentano
all'Italia di dare al mercato più concorrenza. In questo senso anche la
separazione di Snam da Eni è essenziale. D. Ogni tanto si evoca l'Argentina,
sia per i miracoli economici sia per lo spettro della crisi. Perché? R.
Bisognerebbe chiedersi perché l'Argentina è diversa dal Brasile. La risposta,
molto semplicemente, è nella politica. L'Argentina
continua ad avere una politica che fa sinceramente
ridere, invece il Brasile ha trovato in Lula un presidente serio e così ha
fatto molti passi avanti. Il Brasile ha un'organizzazione statale seria,
l'Argentina no. E ciò è importante. Questo riguardava il medio periodo.
Guardando al lungo periodo, basti pensare che l'Argentina all'inizio del '900,
cioè alla vigilia dello scoppio del primo conflitto mondiale, era ricca quasi
come la Francia e molto più ricca dell'Italia. è un paese che ha fatto, e
continua a fare, moltissima fatica a capire che è diventato povero. Oggi il
reddito pro capite dell'Argentina è più basso di quello della Bulgaria, ma gli
argentini non se ne rendono conto e continuano a pensare di essere ricchi come
la Francia. Passata la crisi del 2001, sono ricascati in quell'errore. Il
monito per l'Italia è che un paese può essere ricco quanto si vuole, ma può
benissimo decadere, al pari di certe famiglie nobili che per 2 o 3 generazioni
vanno avanti vendendo argenteria e castelli, ma poi sono finiti. Ecco, pensiamo
un po' di più a quanto può insegnarci l'esperienza dell'Argentina.
(riproduzione riservata) .
( da "Italia Oggi" del 21-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
ItaliaOggi
ItaliaOggi Numero 147, pag. 37 del 21/6/2008 Autore: Visualizza la
pagina in PDF La manovra economica Il decreto legge approvato il
18 giugno dal governo, con le disposizioni su sviluppo economico,
semplificazione, competitività, stabilizzazione della finanza pubblica e
perequazione tributaria ItaliaOggi pubblica il testo del decreto legge
approvato il 18 giugno 2008 dal consiglio dei ministri, recante “Disposizioni
urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”. Prima
della pubblicazione in G.U. il testo potrebbe subire modifiche di carattere
formale. TITOLO I FINALITà E AMBITO DI INTERVENTO Art. 1 Finalità e ambito di
intervento Le disposizioni del presente decreto comprendono le misure
necessarie e urgenti per attuare, a decorrere dalla seconda metà dell'esercizio
finanziario in corso, un intervento organico diretto a conseguire, unitamente
agli altri provvedimenti indicati nel Documento di programmazione economica e
finanziaria per il 2009: un obiettivo di indebitamento netto delle
amministrazioni pubbliche che risulti pari al _ per cento del PIL nel 2008 e,
conseguentemente, al _ per cento nel 2009, al _ per cento nel 2010, fino a
giungere al pareggio del saldo nel 2011 nonché a mantenere il rapporto tra
debito pubblico e PIL entro valori non superiori al _ per cento nel 2008, al _
per cento nel 2009, al _ per cento nel 2010 ed al _ per cento nel 2011; la
crescita del tasso di incremento del PIL rispetto agli andamenti tendenziali
per l'esercizio in corso e per il successivo triennio attraverso l'immediato
avvio di maggiori investimenti in materia di innovazione e ricerca, sviluppo
dell'attività imprenditoriale, efficientamento e diversificazione delle fonti
di energia, potenziamento dell'attività della pubblica amministrazione e
rilancio delle privatizzazioni, edilizia residenziale e sviluppo delle città
nonché attraverso interventi volti a garantire condizioni di competitività per
la semplificazione e l'accelerazione delle procedure amministrative e
giurisdizionali incidenti sul potere di acquisto delle famiglie e sul costo
della vita e concernenti le attività di impresa nonché per la per la
semplificazione dei rapporti di lavoro tali da determinare effetti positivi in
termini di crescita economica e sociale. TITOLO II SVILUPPO ECONOMICO,
SEMPLIFICAZIONE E COMPETITIVITà CAPO I INNOVAZIONE Art. 2 (Banda larga) 1. Gli
interventi di installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in
fibra ottica sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività. 2.
L'operatore della comunicazione ha facoltà di utilizzare per la posa della
fibra nei cavidotti, senza oneri, le infrastrutture civili già esistenti di
proprietà a qualsiasi titolo pubblica o comunque in titolarità di concessionari
pubblici. Qualora dall'esecuzione dell'opera possa derivare un pregiudizio alle
infrastrutture civili esistenti le parti, senza che ciò possa cagionare ritardo
alcuno all'esecuzione dei lavori, concordano un equo indennizzo, che, in caso
di dissenso, è determinato dal giudice. 3. Nei casi di cui al comma 2 resta
salvo il potere regolamentare riconosciuto, in materia di coubicazione e
condivisione di infrastrutture, all'Autorità Garante per le Comunicazioni
dall'Art. 89, primo comma, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259.
All'Autorità Garante per le Comunicazioni compete altresì l'emanazione del
regolamento di cui all'Art. 4, terzo comma, della legge 31 luglio 1997 n. 249,
in materia di installazione delle reti dorsali. 4. L 'operatore della
comunicazione, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori,
presenta allo sportello unico dell'Amministrazione territoriale competente la denuncia,
accompagnata da una dettagliata relazione e dagli elaborati progettuali, che
asseveri la conformità delle opere da realizzare alla normativa vigente. Con il
medesimo atto, trasmesso anche al gestore interessato, indica le infrastrutture
civili esistenti di cui intenda avvalersi ai sensi del comma 2 per la posa
della fibra. 5. Le infrastrutture destinate all'installazione di reti e
impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica sono assimilate ad ogni
effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'Art. 16 comma 7 del
DPR 6 giugno 2001 n. 380. 6. La denuncia di inizio attività è sottoposta al
termine massimo di efficacia di tre anni. L'interessato è comunque tenuto a
comunicare allo sportello unico la data di ultimazione dei lavori. 7. Qualora
l'immobile interessato dall'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui
tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale,
il termine di trenta giorni antecedente l'inizio dei lavori decorre dal
rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la
denuncia è priva di effetti. 8. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia
sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione
comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia
stato allegato alla denuncia il competente ufficio comunale convoca una
conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater,
della legge 7 agosto 1990 n. 241 Il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre
dall'esito della conferenza. In caso di esito non favorevole, la denuncia è
priva di effetti. 9. La sussistenza del titolo è provata con la copia della
denuncia di inizio attività da cui risulti la data di ricevimento della
denuncia, l'elenco di quanto presentato a corredo del progetto nonché gli atti
di assenso eventualmente necessari. 10. Il dirigente o il responsabile del
competente ufficio comunale, ove entro il termine indicato al comma 3 sia
riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni legittimanti, ovvero
qualora esistano specifici motivi ostativi di sicurezza, incolumità pubblica o
salute, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il
previsto intervento, contestualmente indicando le modifiche che si rendono
necessarie per conseguire l'assenso dell'Amministrazione. è comunque salva la
facoltà di ripresentare la denuncia di inizio attività, con le modifiche le
integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa vigente.
11.L'operatore della comunicazione decorso il termine di cui al comma 4 e nel
rispetto dei commi che precedono dà comunicazione dell'inizio dell'attività al
Comune. 12. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato
rilascia un certificato di collaudo finale che va presentato allo sportello
unico, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato
con la denuncia di inizio attività. 13 .Per gli aspetti non regolati dal
presente articolo si applica l'Art. 23 del DPR 380/2001. Può applicarsi, ove
ritenuta più favorevole dal richiedente, le disposizioni di cui all'Art. 45.
14. Salve le disposizioni di cui agli articoli 90 e 91 del decreto legislativo
1 agosto 2003 n. 259, i soggetti pubblici non possono opporsi alla
installazione nella loro proprietà di reti e impianti interrati di
comunicazione elettronica in fibra ottica, ad eccezione del caso che si tratti
di beni facenti parte del patrimonio indisponibile dello Stato, delle province
e dei comuni e che tale attività possa arrecare concreta turbativa al pubblico
servizio. L'occupazione e l'utilizzo del suolo pubblico per i fini di cui alla
presente norma non necessita di autonomo titolo abilitativo. 15. Gli articoli
90 e 91 del decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259 si applicano anche alle
opere occorrenti per la realizzazione degli impianti di comunicazione
elettronica in fibra ottica su immobili di proprietà privata, senza la
necessità di alcuna preventiva richiesta di utenza. Art.3 (Start up) 1. Dopo il
comma 6 dell'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti
i seguenti commi: “6 bis. Le plusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis) del
comma 1 dell'articolo 67 derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale
in società di cui all'Art. 5, escluse le società semplici e gli enti ad esse
equiparati, e all'Art. 73, comma 1, lettera a), costituite da non più di sette
anni, possedute da almeno tre anni, ovvero dalla cessione degli strumenti
finanziari e dei contratti indicati nelle disposizioni di cui alle lettere c) e
c-bis) relativi alle medesime società, rispettivamente posseduti e stipulati da
almeno tre anni, non concorrono alla formazione del reddito imponibile in
quanto esenti qualora e nella misura in cui, entro due anni dal loro
conseguimento, siano reinvestite in società di cui all'Art. 5 e all'Art. 73,
comma 1, lettera a), che svolgono la medesima attività, mediante la
sottoscrizione del capitale sociale o l'acquisto di partecipazioni al capitale
delle medesime, sempreché si tratti di società costituite da non più di tre
anni. 6 ter. L'importo dell'esenzione prevista dal comma precedente non può in
ogni caso eccedere il quintuplo del costo sostenuto dalla società le cui
partecipazioni sono oggetto di cessione, nei cinque anni anteriori alla
cessione, per l'acquisizione o la realizzazione di beni materiali
ammortizzabili, diversi dagli immobili, e di beni immateriali ammortizzabili,
nonchè per spese di ricerca e sviluppo.” Art. 4 (Strumenti innovativi di
investimento) Per lo sviluppo di programmi di investimento destinati alla
realizzazione di iniziative produttive con elevato contenuto di innovazione,
anche consentendo il coinvolgimento degli apporti dei soggetti pubblici e
privati operanti nel territorio di riferimento, e la valorizzazione delle
risorse finanziarie destinate allo scopo, anche derivanti da cofinanziamenti
europei ed internazionali, possono essere costituiti appositi fondi di
investimento con la partecipazione di investitori pubblici e privati, articolati
in un sistema integrato tra fondi di livello nazionale e rete di fondi locali.
Con decreto Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di costituzione e
funzionamento dei fondi, di apporto agli stessi e le ulteriori disposizioni di
attuazione. Dalle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, sono escluse garanzie a
carico delle Amministrazioni Pubbliche sulle operazioni attivabili ai sensi del
comma 1. CAPO II IMPRESA Art. 5 (Utilizzo della quota degli utili SIMEST
s.p.a.) l. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'Art. 1 comma 934
della legge 27 dicembre 2006 n. 296, è istituito presso la Tesoreria dello
Stato con apposita contabilità speciale e gestito dalla SIMEST S.p.A., ai sensi
dell'articolo 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, il Fondo
rotativo per favorire la fase di avvio (start-up) di progetti di
internazionalizzazione di una o di aggregazioni di imprese. 2. Affluiscono al
Fondo, con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, le disponibilità
finanziarie derivanti da utili di spettanza del Ministero stesso in qualità di
socio della Simest S.p.A., già finalizzate ai sensi del decreto legislativo n.
143 del 1998 ad interventi di sviluppo delle esportazioni. 3. Gli interventi
del fondo hanno per oggetto investimenti transitori e non di controllo nel
capitale di rischio di società appositamente costituite da singole PMI, o loro
raggruppamenti, per realizzare progetti di internazionalizzazione. 4. Il
Ministro dello Sviluppo Economico, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, stabilisce con decreto adottato ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le condizioni e
le modalità operative del Fondo. Art. 6 (Sorveglianza dei prezzi) 1. I commi
198 e 199 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n.244, sono sostituiti
dai seguenti: “198. E' istituito presso il Ministero dello sviluppo economico
il Garante per la sorveglianza dei prezzi che svolge la funzione di
sovrintendere alla tenuta ed elaborazione dei dati e delle informazioni
segnalate agli "uffici prezzi" delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura di cui al comma 196. Esso analizza le segnalazioni
ritenute meritevoli di approfondimento e decide, se necessario, di avviare
indagini conoscitive finalizzate a verificare l'andamento dei prezzi di
determinati prodotti e servizi. I risultati dell'attività svolta sono messi a
disposizione, su richiesta, dell'Autorità garante della concorrenza e del
mercato. “199. Per l'esercizio delle propria attività il Garante di cui al
comma precedente si avvale dei dati rilevati dall'ISTAT, della collaborazione
dei Ministeri competenti per materia, dell'Ismea, dell'Unioncamere, delle
Camere di commercio, nonché del supporto operativo della Guardia di Finanza per
lo svolgimento di indagini conoscitive. Il Garante può convocare le imprese e
le associazioni di categoria interessate al fine di verificare i livelli di
prezzo dei beni e dei servizi di largo consumo corrispondenti al corretto e
normale andamento del mercato. L'attività del Garante viene resa nota al
pubblico attraverso il sito dell'Osservatorio dei prezzi del Ministero dello
sviluppo economico. 2. Ai commi 200 e 201 dell'articolo 2 della legge 24
dicembre 2007, n. 244, le parole “di cui al comma 199”, sono sostituite dalle
seguenti “di cui al comma 198”. Art. 7 (Sostegno all'internazionalizzazione
delle imprese) Le iniziative delle imprese italiane dirette alla loro
promozione, sviluppo e consolidamento sui mercati diversi da quelli dell'Unione
Europea possono fruire di agevolazioni finanziarie esclusivamente nei limiti ed
alle condizioni previsti dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione
Europea del 15 dicembre 2006, relativo agli aiuti di importanza minore (de
minimis). Le iniziative ammesse ai benefici sono: la realizzazione di programmi
aventi caratteristiche di investimento finalizzati al lancio ed alla diffusione
di nuovi prodotti e servizi ovvero all'acquisizione di nuovi mercati per
prodotti e servizi già esistenti, attraverso l'apertura di strutture volte ad
assicurare in prospettiva la presenza stabile nei
mercati di riferimento; studi di prefattibilità e di fattibilità collegati ad
investimenti italiani all'estero, nonché programmi di assistenza tecnica
collegati ai suddetti investimenti; altri interventi prioritari individuati e
definiti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica. 3. Con
una o più delibere del Comitato interministeriale per la programmazione
economica, su proposta del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro degli affari
esteri, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente
legge, sono determinati i termini, le modalità e le condizioni degli
interventi, le attività e gli obblighi del gestore, le funzioni di controllo,
nonché la composizione e i compiti del Comitato per l'amministrazione del fondo
di cui al comma 4. Sino all'operatività delle delibere restano in vigore i
criteri e le procedure attualmente vigenti. Per le finalità dei commi
precedenti sono utilizzate le disponibilità del Fondo rotativo di cui
all'articolo 2, comma 1, del decreto legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 con le stesse modalità di
utilizzo delle risorse del Fondo rotativo. Entro il 30 giugno di ciascun anno,
il Comitato interministeriale per la programmazione economica delibera il piano
previsionale dei fabbisogni finanziari del fondo. Le ulteriori assegnazioni di
risorse sono stabilite in via ordinaria dalla legge finanziaria ovvero in via
straordinaria da apposite leggi di finanziamento. E' abrogato il decreto legge
28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio
1981, n. 394, ad eccezione dei commi 1 e 4 dell'articolo 2, ad eccezione
altresì degli artt. 10, 11, 20, 22 e 24. E', per altro abrogata la legge 20 ottobre
1990, n. 304 ad eccezione degli articoli 4 e 6, e sono abrogati, altresì, i
commi 5, 6, 6-bis, 7 e 8, dell'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 143. I riferimenti alle norme abrogate ai sensi del presente articolo
contenuti nel comma 1 dell'articolo 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 143, devono intendersi sostituiti dal riferimento al presente articolo. CAPO
III ENERGIA Art. 8 (“Strategia energetica nazionale” e stipula di accordi per
ridurre le emissioni di CO2) 1.Entro il 30 giugno 2009, il Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dello Sviluppo economico, definisce la
"Strategia energetica nazionale", che indica le priorità per il breve
ed il lungo periodo e reca la determinazione delle misure necessarie per conseguire,
anche attraverso meccanismi di mercato, i seguenti obiettivi: diversificazione
delle fonti di energia e delle aree geografiche di approvvigionamento;
miglioramento della competitività del sistema energetico nazionale e sviluppo
delle infrastrutture nella prospettiva del mercato interno europeo; promozione
delle fonti rinnovabili di energia e dell'efficienza energetica; realizzazione
nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia nucleare ;
incremento degli investimenti in ricerca e sviluppo nel settore energetico e
partecipazione ad accordi internazionali di cooperazione tecnologica;
sostenibilità ambientale nella produzione e negli usi dell'energia, anche ai
fini della riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra; garanzia di adeguati
livelli di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori. 2.Ai fini
della elaborazione della proposta di cui al comma 1, il Ministro dello Sviluppo
economico convoca, d'intesa con il Ministro dell'Ambiente e della tutela del
territorio e del mare, una Conferenza nazionale dell'energia e dell'ambiente.
3. Anche al fine della realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1 il
Governo è autorizzato ad avviare la stipula, entro il 31 dicembre 2009, di uno
o più Accordi con Stati membri dell'Unione Europea o Paesi Terzi, per
intraprendere il processo di sviluppo del settore dell'energia nucleare, al
fine di contenere le emissioni di CO2 e garantire la sicurezza e l'efficienza
economica dell'approvvigionamento e produzione di energia, in conformità al
Regolamento (CE) n. 1504/2004 del 19 luglio 2004, alla Decisione
2004/491/Euratom del 29 aprile 2004, alla Decisione 2004/294/CE dell'8 marzo
2004 e delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE del 26 giugno 2003. 2. Gli
Accordi potranno prevedere modelli contrattuali volti all'ottenimento di
forniture di energia nucleare a lungo termine da rendere, con eventuali
interessi, a conclusione del processo di costruzione e ristrutturazione delle
centrali presenti sul territorio nazionale. 3. Gli Accordi potranno definire,
conseguentemente, tutti gli aspetti connessi della normativa, ivi compresi
l'assetto e le competenze dei soggetti pubblici operanti nei sistemi
dell'energia nucleare, provvedendo a realizzare il necessario coordinamento con
le disposizioni vigenti, nel rispetto delle competenze delle Regioni a statuto
speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i rispettivi
statuti e le relative norme di attuazione. 4. Dall'attuazione del presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Art. 9 (Legge obiettivo per lo sfruttamento di giacimenti di
idrocarburi) 1. Il divieto di prospezione, ricerca e coltivazione di
idrocarburi nelle acque del golfo di Venezia, di cui all'articolo 4 della legge
9 gennaio 1991, n. 9, come modificata dall'articolo 26 della legge 31 luglio
2002, n.179, si applica fino a quando il Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro dell'ambiente, del territorio e del mare, non abbia
definitivamente accertato la non sussistenza di rischi apprezzabili di
subsidenza sulle coste, sulla base di nuovi e aggiornati studi, che dovranno
essere presentati dai titolari di permessi di ricerca e delle concessioni di
coltivazione, utilizzando i metodi di valutazione più conservativi e prevedendo
l'uso delle migliori tecnologie disponibili per la coltivazione. 2.I titolari
di concessioni di coltivazione di idrocarburi nel cui ambito ricadono
giacimenti di idrocarburi definiti marginali ai sensi dell'Art. 5, comma 1, del
decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, attualmente non produttivi e per i
quali non sia stata presentata domanda per il riconoscimento della marginalità
economica, comunicano al Ministero dello Sviluppo Economico entro il termine di
tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'elenco degli
stessi giacimenti, mettendo a disposizione dello stesso Ministero i dati
tecnici ad essi relativi. 3.Il Ministero dello Sviluppo Economico, entro i sei
mesi successivi al termine di cui al comma 2, pubblica l'elenco dei giacimenti
di cui al medesimo comma 2, ai fini della attribuzione mediante procedure
competitiva ad altro titolare, anche ai fini della produzione di energia
elettrica, in base a modalità stabilite con decreto dello stesso Ministero da
emanare entro il medesimo termine. 4.E' abrogata ogni incentivazione sancita
dall'Art. 5 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, per i giacimenti
marginali. Art. 10 (Sterilizzazione dell'IVA sugli aumenti petroliferi) 1.
All'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate
le seguenti modifiche: le parole “può essere” sono modificate con le parole :
“è adottato“ al primo periodo, dopo le parole “a due punti percentuali
rispetto” è aggiunta la seguente parola: “esclusivamente”. 2. L'applicazione
delle disposizioni del presente articolo è subordinata alla preventiva
approvazione da parte della Commissione europea. Art. 11 (Promozione degli
interventi infrastrutturali strategici e nei settori dell'energia e delle
telecomunicazioni) 1. Al comma 355 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre
2004, n. 311 è aggiunta la seguente lettera: “c-ter) infrastrutture nel settore
energetico ed in quello delle reti di telecomunicazione, sulla base di
programmi predisposti dal Ministero dello sviluppo economico.”. CAPO IV CASA E
INFRASTRUTTURE Art. 12 (Piano Casa) 1. Al fine di superare in maniera organica
e strutturale il disagio sociale e il degrado urbano derivante dai fenomeni di
alta tensione abitativa, il CIPE approva un piano nazionale di edilizia abitativa,
su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previa intesa in
sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281. Il Ministero trasmette la proposta di piano alla
Conferenza unificata entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente provvedimento 2. Il piano è rivolto all'incremento del patrimonio
immobiliare ad uso abitativo attraverso l'offerta di alloggi di edilizia
residenziale, da realizzare nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e
di riduzione delle emissioni inquinanti, con il coinvolgimento di capitali
pubblici e privati, destinati prioritariamente a prima casa per le seguenti
categorie sociali svantaggiate nell'accesso al libero mercato degli alloggi in
locazione: nuclei familiari a basso reddito, anche monoparentali o monoreddito;
giovani coppie a basso reddito; anziani in condizioni sociali o economiche
svantaggiate; studenti fuori sede; soggetti sottoposti a procedure esecutive di
rilascio; altri soggetti in possesso dei requisiti di cui all'Art.1 della legge
n. 9 del 2007; immigrati regolari. 3. Il Piano nazionale ha ad oggetto la
realizzazione di misure di recupero del patrimonio abitativo esistente o di
costruzione di nuovi alloggi ed è articolato, sulla base di criteri oggettivi
che tengano conto dell'effettivo disagio abitativo presente nelle diverse
realtà territoriali, attraverso i seguenti interventi: costituzione di fondi
immobiliari destinati alla valorizzazione e all'incremento dell'offerta
abitativa, ovvero alla promozione di strumenti finanziari immobiliari
innovativi e con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati,
articolati anche in un sistema integrato nazionale e locale, per l'acquisizione
e la realizzazione di immobili per l'edilizia residenziale; incremento del
patrimonio abitativo di edilizia sociale con le risorse derivanti dalla
alienazione di alloggi di edilizia pubblica in favore degli occupanti muniti di
titolo legittimo; promozione da parte di privati di interventi ai sensi della
parte II, titolo III, del Capo III del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163; agevolazioni, anche amministrative, in favore di cooperative edilizie
costituite tra i soggetti destinatari degli interventi in esame, potendosi
anche prevedere termini di durata predeterminati per la partecipazione di
ciascun socio, in considerazione del carattere solo transitorio dell'esigenza
abitativa; realizzazione di programmi integrati di promozione di edilizia
sociale e nei sistemi metropolitani ai sensi del comma 5. 4. L'attuazione del
Piano nazionale è realizzata con le modalità di cui alla parte II, titolo III ,
del Capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ovvero, per gli
interventi integrati di valorizzazione del contesto urbano e dei servizi metropolitani,
ai sensi dei commi da 5 a 8 5. Al fine di superare i fenomeni di disagio
abitativo e di degrado urbano, concentrando gli interventi sulla effettiva
consistenza dei fenomeni di disagio e di degrado nei singoli contesti,
rapportati alla dimensione fisica e demografica del territorio di riferimento,
attraverso la realizzazione di programmi integrati di promozione di edilizia
sociale e nei sistemi metropolitani e di riqualificazione urbana, anche
attraverso la risoluzione dei problemi di mobilità, promuovendo e valorizzando
la partecipazione di soggetti pubblici e privati, con principale intervento
finanziario privato, possono essere stipulati appositi accordi di programma,
promossi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'attuazione
di interventi destinati a garantire la messa a disposizione di una quota di
alloggi, da destinare alla locazione a canone convenzionato, stabilito secondo
criteri di sostenibilità economica, e all'edilizia sovvenzionata,
complessivamente non inferiore al 60% degli alloggi previsti da ciascun
programma, congiuntamente alla realizzazione di interventi di rinnovo e
rigenerazione urbana, caratterizzati da elevati livelli di qualità in termini
di vivibilità, salubrità, sicurezza e sostenibilità ambientale ed energetica.
Gli interventi sono attuati, attraverso interventi di cui alla parte II, titolo
III, capo III del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, mediante le
seguenti modalità: a)
trasferimento di diritti edificatori in favore dei promotori degli interventi
di incremento del patrimonio abitativo destinato alla locazione a canone
agevolato, con la possibilità di prevedere come corrispettivo della cessione
dei diritti edificatori in tutto o in parte la realizzazione di unità abitative
di proprietà pubblica da destinare alla locazione a canone agevolato, ovvero da
destinare alla alienazione in favore di categorie sociali svantaggiate, di cui
al comma 2; b) incrementi
premiali di diritti edificatori finalizzati alla dotazione di servizi, spazi
pubblici e di miglioramento della qualità urbana;
c) provvedimenti mirati alla
riduzione del prelievo fiscale di pertinenza comunale o degli oneri di
costruzione e strumenti di incentivazione del mercato della locazione; d)
costituzione di fondi immobiliari di cui al comma 3, lett. a), con la
possibilità di prevedere altresì il conferimento al fondo dei canoni di
locazione, al netto delle spese di gestione degli immobili. 6. Ai
fini della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo
l'alloggio sociale, in quanto servizio economico generale, è identificato, ai
fini dell'esenzione dell'obbligo della notifica degli aiuti di Stato, di cui
agli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità Europea, come
parte essenziale e integrante della più complessiva offerta di edilizia
residenziale sociale, che costituisce nel suo insieme servizio abitativo
finalizzato al soddisfacimento di esigenze primarie. 7. In sede di attuazione
dei programmi di cui al comma 5, sono appositamente disciplinate le modalità e
i termini per la verifica periodica e ricorrente delle fasi di realizzazione
del piano, in base al cronoprogramma approvato e alle esigenze finanziarie,
potendosi conseguentemente disporre, in caso di scostamenti, la diversa allocazione
delle risorse finanziarie pubbliche verso modalità di attuazione più
efficienti. Gli alloggi realizzati o alienati nell'ambito delle procedure di
cui al presente articolo non possono essere oggetto di successiva alienazione
prima di dieci anni dall'acquisto originario. 8. Per la migliore realizzazione
dei programmi, i comuni e le province possono associarsi ai sensi di quanto
previsto dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267. I programmi integrati di cui al comma 5 sono dichiarati di
interesse strategico nazionale al momento della sottoscrizione dell'accordo di
cui all'accordo di cui al comma 5. Alla loro attuazione si provvede con
l'applicazione dell'Art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616 e successive modificazioni ed integrazioni. 9. Per
l'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo è istituito un
Fondo nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, nel quale confluiscono le risorse finanziarie di cui all'articolo 1
comma 1154 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 nonché di cui agli articoli 21,
21-bis e 41 del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con
modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n 222. Gli eventuali provvedimenti
adottati in attuazione delle disposizioni legislative citate al primo periodo
del presente comma, incompatibili con il presente articolo, restano privi di
effetti. A tale scopo le risorse di cui agli articoli 21, 21-bis e 41 del
citato decreto-legge n. 159 del 2007, ivi comprese quelle già trasferite alla
Cassa Depositi e Prestiti, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato
per essere iscritte sul Fondo di cui al presente comma, negli importi
corrispondenti agli effetti in termini di indebitamento netto previsti per
ciascun anno in sede di iscrizione in bilancio delle risorse finanziarie di cui
alle indicate autorizzazioni di spesa. Art. 13 (Abrogazione della revoca delle
concessioni TAV) All'articolo 13 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 ,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono
apportate le seguenti modifiche: il comma 8–sexiesdecies è sostituito dal
seguente: “ per effetto delle revoche di cui al comma 8–quinquesdeces i
rapporti convenzionali stipulati da TAV S.p.A. con i contraenti generali in
data 15 ottobre 1991 ed in data 16 marzo 1992 continuano senza soluzione di
continuità, con RFI S.p.A. Ed i relativi atti integrativi prevedono la quota di
lavori che deve essere affidata dai contraenti generali ai terzi mediante
procedura concorsuale conforme alle previsioni delle direttive comunitarie”; i
commi 8-septiesdeces, 8-duodevicies ed 8- undevices sono abrogati. Art. 14
(Misure per valorizzare il patrimonio residenziale pubblico) 1. Al fine di
valorizzare gli immobili residenziali costituenti il patrimonio degli Istituti
autonomi per le case popolari, comunque denominati, e di favorire il
soddisfacimento dei fabbisogni abitativi, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge il Ministro delle infrastrutture ed il Ministro
per i rapporti con le regioni promuovono, in sede di Conferenza unificata, di
cui all'Art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la conclusione
di accordi con regioni ed enti locali aventi ad oggetto la semplificazione
delle procedure di alienazione degli immobili di proprietà dei predetti
Istituti. 2. Ai fini della conclusione degli accordi di cui al comma 1, si
tiene conto dei seguenti criteri: a) determinazione del prezzo di vendita delle
unità immobiliari in proporzione al canone di locazione; b) riconoscimento del
diritto di opzione all'acquisto in favore dell'assegnatario unitamente al
proprio coniuge, qualora risulti in regime di comunione dei beni, ovvero, in
caso di rinunzia da parte dell'assegnatario, in favore del coniuge in regime di
separazione dei beni, o, gradatamente, del convivente more uxorio, purché la
convivenza duri da almeno cinque anni, dei figli conviventi, dei figli non
conviventi; c) destinazione dei proventi delle alienazioni alla realizzazione
di interventi volti ad alleviare il disagio abitativo. 3. Nei medesimi accordi,
fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 settembre
2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.
410, può essere prevista la facoltà per le amministrazioni regionali e locali
di stipulare convenzioni con società di settore per lo svolgimento delle
attività strumentali alla vendita dei singoli beni immobili. Art. 15 (Expo
Milano 2015) Per la realizzazione delle opere e delle attività connesse allo
svolgimento del grande evento EXPO Milano 2015 in attuazione dell'adempimento
degli obblighi internazionali assunti dal governo italiano nei confronti del
Bureau International des Expositions (BIE) è autorizzata la spesa di 30 milioni
di euro per l'anno 2009, 45 milioni di euro per l'anno 2010, 59 milioni di euro
per l'anno 2011, 223 milioni di euro per l'anno 2012, 564 milioni di euro per
l'anno 2013, 445 milioni di euro per l'anno 2014 e 120 milioni di euro per
l'anno 2015. Ai fini di cui al comma 1 Sindaco di Milano in carica alla data di
entrata in vigore del presente decreto è nominato Commissario straordinario del
Governo per l'attività preparatoria urgente. Entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, sentito il Presidente della Regione Lombardia e sentiti
i rappresentanti degli Enti locali interessati, sono istituiti gli organismi
per la gestione delle attività, compresa la previsione di un tavolo
istituzionale per il governo complessivo degli interventi regionali e sovra
regionali presieduto dal Presidente della Regione Lombardia in carica alla data
di entrata in vigore del presente decreto e sono stabiliti i criteri di
ripartizione e le modalità di erogazione dei finanziamenti. CAPO V ISTRUZIONE E
RICERCA Art. 16 (Costo dei libri scolastici) A partire dall'anno scolastico
2008-2009, nel rispetto della normativa vigente e fatta salva l'autonomia
didattica nell'adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado,
tenuto conto dell'organizzazione didattica esistente, i competenti organi
individuano preferibilmente i libri di testo disponibili, in tutto o in parte,
nella rete internet. Gli studenti accedono ai testi disponibili tramite
internet, gratuitamente o dietro pagamento a seconda dei casi previsti dalla
normativa vigente. 2. Al fine di potenziare la disponibilità e la fruibilità, a
costi contenuti di testi, documenti e strumenti didattici da parte delle
scuole, degli alunni e delle loro famiglie, nel termine di un triennio, a
decorrere dall'anno scolastico 2008-2009, i libri di testo per le scuole del
primo ciclo dell'istruzione, di cui al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n.
59, e per gli istituti di istruzione secondaria superiore sono prodotti nelle
versioni a stampa, on line scaricabile da internet, e mista. A partire
dall'anno scolastico 2011-2012, il collegio dei docenti adotta esclusivamente
libri utilizzabili nelle versioni on line scaricabili da internet o mista. Sono
fatte salve le disposizioni relative all'adozione di strumenti didattici per i
soggetti diversamente abili. 3. I libri di testo sviluppano i contenuti
essenziali delle Indicazioni nazionali dei piani di studio e possono essere
realizzati in sezioni tematiche, corrispondenti ad unità di apprendimento, di
costo contenuto e suscettibili di successivi aggiornamenti e integrazioni. Con
decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, sono determinati: a) le caratteristiche
tecniche dei libri di testo nella versione a stampa, anche al fine di
assicurarne il contenimento del peso; b) le caratteristiche tecnologiche dei
libri di testo nelle versioni on – line e mista; c) il prezzo dei libri di
testo della scuola primaria e i tetti di spesa dell'intera dotazione libraria
per ciascun anno della scuola secondaria di I e II grado, nel rispetto dei
diritti patrimoniali dell'autore e dell'editore. 4. Le Università e le
Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nel rispetto
della propria autonomia, adottano linee di indirizzo ispirate ai principi di
cui ai commi 1, 2 e 3. Art. 17 (Facoltà di trasformazione in fondazioni delle
università) In attuazione dell'articolo 33 della Costituzione, nel rispetto
delle leggi vigenti e dell'autonomia didattica, scientifica, organizzativa e
finanziaria, le Università pubbliche possono deliberare la propria
trasformazione in fondazioni di diritto privato. La delibera di trasformazione
è adottata dal Senato accademico a maggioranza assoluta ed è approvata con
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La trasformazione opera
a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di adozione della
delibera. Le fondazioni universitarie subentrano in tutti i rapporti attivi e
passivi e nella titolarità del patrimonio dell'Università. Al fondo di
dotazione delle fondazioni universitarie è trasferita, con decreto dell'Agenzia
del demanio, la proprietà dei beni immobili già in uso alle Università
trasformate. Gli atti di trasformazione e di trasferimento degli immobili e
tutte le operazioni ad essi connesse sono esenti da imposte e tasse. Le
fondazioni universitarie sono enti non commerciali e perseguono i propri scopi
secondo le modalità consentite dalla loro natura giuridica e operano nel
rispetto dei principi di economicità della gestione. Non è ammessa in ogni caso
la distribuzione di utili, in qualsiasi forma. Eventuali proventi, rendite o
altri utili derivanti dallo svolgimento delle attività previste dagli statuti
delle fondazioni universitarie sono destinati interamente al perseguimento
degli scopi delle medesime. I trasferimenti a titolo di contributo o di
liberalità a favore delle fondazioni universitarie sono esenti da tasse e
imposte indirette e da diritti dovuti a qualunque altro titolo e sono
interamente deducibili dal reddito del soggetto erogante. Gli onorari notarili
relativi agli atti di donazione a favore delle fondazioni universitarie sono
ridotti del 90 per cento. Contestualmente alla delibera di trasformazione
vengono adottati lo statuto e i regolamenti di amministrazione e di contabilità
delle fondazioni universitarie, i quali devono essere approvati con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze. Lo statuto può prevedere l'ingresso
nella fondazione universitaria di nuovi soggetti, pubblici o privati. Le
fondazioni universitarie adottano un regolamento di Ateneo per
l'amministrazione, la finanza e la contabilità, anche in deroga alle norme
dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, fermo restando il
rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario. Le fondazioni
universitarie hanno autonomia gestionale, organizzativa e contabile, nel
rispetto dei principi stabiliti dal presente articolo. La gestione
economico-finanziaria delle fondazioni universitarie assicura l'equilibrio di
bilancio. Il bilancio viene redatto con periodicità almeno triennale. Resta
fermo il sistema di finanziamento pubblico; a tal fine, costituisce elemento di
valutazione, a fini perequativi, l'entità dei finanziamenti privati di ciascuna
fondazione. La vigilanza sulle fondazioni universitarie è esercitata dal
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze. Nei collegi dei sindaci delle
fondazioni universitarie è assicurata la presenza dei
rappresentanti delle Amministrazioni vigilanti. La Corte dei conti esercita il
controllo sulle fondazioni universitarie secondo le modalità previste dalla
legge 259/99 e riferisce annualmente al Parlamento. In caso di gravi violazioni
di legge afferenti alla corretta gestione della fondazione universitaria da
parte degli organi di amministrazione o di rappresentanza, il Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca nomina un Commissario
straordinario senza oneri aggiuntivi a carico del Bilancio dello Stato, con il
compito di salvaguardare la corretta gestione dell'ente ed entro sei mesi da
tale nomina procede alla nomina dei nuovi amministratori dell'ente medesimo,
secondo quanto previsto dallo statuto. Fino alla stipulazione del primo
contratto collettivo di lavoro, al personale amministrativo delle fondazioni
universitarie si applica il trattamento economico e giuridico vigente alla data
di entrata in vigore della presente norma. Alle fondazioni universitarie
continuano ad applicarsi tutte le disposizioni vigenti per le Università
statali in quanto compatibili con il presente articolo e con la natura
privatistica delle fondazioni medesime. Art. 18 (Progetti di ricerca di
eccellenza) 1. Al fine di una più efficiente allocazione delle risorse
pubbliche volte al sostegno e all'incentivazione di progetti di ricerca di
eccellenza ed innovativi, ed in considerazione del sostanziale esaurimento
delle finalità originariamente perseguite, a fronte delle ingenti risorse
pubbliche rese disponibili, a decorrere dal 1° luglio 2008 la Fondazione IRI è
soppressa. 2. A decorrere dal 1° luglio 2008, le dotazioni patrimoniali e ogni
altro rapporto giuridico della Fondazione IRI in essere a tale data, ad
eccezione di quanto previsto al comma 3, sono devolute alla Fondazione Istituto
Italiano di Tecnologia. 3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze è disposta l'attribuzione del patrimonio storico e documentale della
Fondazione IRI ad una società totalitariamente controllata dallo Stato che ne
curerà la conservazione. Con il medesimo decreto potrà essere altresì disposta
la successione di detta società in eventuali rapporti di lavoro in essere con
la Fondazione IRI alla data di decorrenza di cui al comma 1, ovvero altri
rapporti giuridici attivi o passivi che dovessero risultare incompatibili con
le finalità o l'organizzazione della Fondazione Istituto Italiano di
Tecnologia. Le risorse acquisite dalla Fondazione Istituto Italiano di
Tecnologia ai sensi del precedente comma sono destinate al finanziamento di
programmi per la ricerca applicata finalizzati alla realizzazione, sul
territorio nazionale, di progetti in settori tecnologici altamente strategici e
alla creazione di una rete di infrastrutture di ricerca di alta tecnologia
localizzate presso primari centri di ricerca pubblici e privati. La Fondazione
Istituto Italiano di Tecnologia provvederà agli adempimenti di cui all'articolo
20 delle disposizioni di attuazione del codice civile. CAPO VI LIBERALIZZAZIONI
E DEREGOLAZIONE Art. 19 (Reclutamento del personale delle società pubbliche) 1.
A decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto legge, le società che gestiscono
servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica adottano, con propri
provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il
conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3
dell'Art. 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001. 2. Le altre società a
partecipazione pubblica totale o di controllo adottano, con propri
provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il
conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione
comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità. 3. Le disposizioni di
cui al presente articolo non si applicano alle società quotate su mercati
regolamentati. Art. 20 (Razionalizzazione della rete di distribuzione dei
carburanti) 1. Al fine di garantire il pieno rispetto delle disposizioni
dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e di
assicurare il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, l'installazione e
l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti non possono essere
subordinati alla chiusura di impianti esistenti né al rispetto di vincoli, con
finalità commerciali, relativi a contingentamenti numerici, distanze minime tra
impianti e tra impianti ed esercizi o superfici minime commerciali o che
pongono restrizioni o obblighi circa la possibilità di offrire, nel medesimo
impianto o nella stessa area, attività e servizi integrativi. 2. Le
disposizioni di cui al comma 1 costituiscono principi generali in materia di
tutela della concorrenza e livelli essenziali delle prestazioni ai sensi
dell'articolo 117 della Costituzione. 3. All'articolo 7, comma 1, del decreto
legislativo 11 febbraio 1998,. n. 32 le parole: “e a fronte della chiusura di
almeno settemila impianti nel periodo successivo alla data di entrata in vigore
del presente decreto legislativo” sono abrogate. 4. All'articolo 1, comma 3,
primo periodo, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 le parole
“iscritto al relativo albo professionale” sono sostituite dalle seguenti
“abilitato ai sensi delle specifiche normative vigenti nei paesi dell'Unione
europea”. 5. Le regioni e le province autonome, nell'ambito dei poteri di
programmazione del territorio, promuovono il miglioramento della rete
distributiva dei carburanti e la diffusione dei carburanti eco-compatibili,
secondo criteri di efficienza, adeguatezza e qualità del servizio per i
cittadini, nel rispetto dei principi di non discriminazione previsti al comma 1
e della disciplina in materia ambientale, urbanistica e di sicurezza. 6. Il
Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e
il gas, determina entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge i criteri di vettoriamento del gas metano per autotrazione attraverso le
reti di trasporto e distribuzione del gas naturale. Art. 21 (Abolizione del
divieto di cumulo tra pensione e redditi di lavoro) A decorrere dal 1° gennaio
2009 le pensioni dirette di anzianità a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima sono
totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente. A
decorrere dalla medesima data di cui al primo periodo del presente comma sono
totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni
dirette conseguite nel regime contributivo in via anticipata rispetto ai 65
anni per gli uomini e ai 60 anni per le donne a carico dell'assicurazione
generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima
nonché della gestione separata di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335, a condizione che il soggetto abbia maturato i requisiti di
cui all'articolo 1, commi 6 e 7 della legge 23 agosto 2004, n. 243 e successive
modificazioni e integrazioni fermo restando il regime delle decorrenze dei
trattamenti disciplinato dall'articolo 1, comma 6, della predetta legge n. 243
del 2004. Con effetto dalla medesima data di cui al primo periodo del presente
comma relativamente alle pensioni liquidate interamente con il sistema
contributivo: sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e
dipendente le pensioni di vecchiaia anticipate liquidate con anzianità
contributiva pari o superiore a 40 anni; sono interamente cumulabili con i
redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni di vecchiaia liquidate a
soggetti con età pari o superiore a 65 anni per gli uomini e 60 anni per le
donne. I commi 21 e 22 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono
soppressi. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 758. Art. 22 (Disposizioni in
materia contributiva) 1. Il secondo comma, dell'Art. 6, della legge 11 gennaio
1943, n. 138, si interpreta nel senso che i datori di lavoro che hanno
corrisposto per legge o per contratto collettivo, anche di diritto comune, il
trattamento economico di malattia, con conseguente esonero dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale dall'erogazione della predetta indennità,
non sono tenuti al versamento della relativa contribuzione all'Istituto
medesimo. Restano acquisite alla gestione e conservano la loro efficacia le
contribuzioni comunque versate per i periodi anteriori alla data del 1° gennaio
2009. 2. A decorrere dal 1° gennaio 2009, le imprese dello Stato, degli enti
pubblici e degli enti locali privatizzate e a capitale misto sono tenute a versare,
secondo la normativa vigente: la contribuzione per maternità; la contribuzione
per malattia per gli operai. 3. A decorrere dal 1° gennaio 2009 il comma 2,
lett. a) dell'articolo 16 della legge 23 luglio 1991, n. 223 è così sostituito:
“ Al versamento di un contributo nella misura dello 0,30% delle retribuzioni
che costituiscono imponibile contributivo. 4. Sono abrogate le disposizioni di
cui all'articolo 40, n. 2, del regio decreto legge 4 ottobre 1935, n. 1827. 5.
All'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1957,
n. 818, sono soppresse le parole: “dell'Art. 40, n. 2, del R.D.L. 4 ottobre
1935, n. 1827 , e”. 6. L'estensione dell'obbligo assicurativo di cui alla
presente disposizione si applica con effetto dal primo periodo di paga
decorrente dal 1° gennaio 2009. 7. A decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge, nei procedimenti relativi a controversie in materia di
previdenza e assistenza sociale, a fronte di una pluralità di domande che
frazionino un credito relativo al medesimo rapporto, comprensivo delle somme
eventualmente dovute per interessi, competenze e onorari e ogni altro
accessorio, la riunificazione è disposta d'ufficio dal giudice ai sensi
dell'Art. 151 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.
8. In mancanza della riunificazione di cui al comma 1, l'improcedibilità della
domanda può essere richiesta dal convenuto in ogni stato e grado del
procedimento, ivi compresa la fase esecutiva. 9. Il giudice, ove abbia notizia
che la riunificazione non è stata osservata, anche sulla base dell'eccezione
del convenuto, sospende il giudizio o revoca la provvisoria esecutività dei
decreti e fissa alle parti un termine perentorio per la riunificazione. 10. A
decorrere dal 1° gennaio 2009, l'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma
6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è corrisposto agli aventi diritto a
condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno
cinque anni nel territorio nazionale. 11. A decorrere dal 1° gennaio 2009, al
primo comma dell'Art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile
1970, n. 639, dopo la parola: “regionali” sono soppresse le seguenti parole: “e
provinciali”. 12. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge l'Istituto nazionale della previdenza sociale mette a disposizione dei
Comuni modalità telematiche di trasmissione per le comunicazioni relative ai
decessi e alle variazioni di stato civile da effettuarsi obbligatoriamente
entro due giorni dalla data dell'evento. 13. In caso di ritardo nella
trasmissione di cui al comma 1 il responsabile del procedimento, ove ne derivi
pregiudizio, risponde a titolo di danno erariale. 14. Il primo periodo
dell'articolo 31, comma 19, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 è soppresso.
Art. 23 (Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato)
All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dopo
le parole "tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo" aggiungere
le parole: ",anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di
lavoro". All'articolo 5, comma 4 bis, del decreto legislativo 6 settembre
2001, n. 368, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge 24
dicembre 2007, n. 247, dopo le parole "ferma restando la disciplina della
successione di contratti di cui ai commi precedenti" aggiungere le parole:
"e fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a
livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente
più rappresentative sul piano nazionale". All'articolo 5, comma 4-quater,
del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, come modificato dall'articolo
1, comma 40, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, dopo le parole "ha diritto
di precedenza" aggiungere le parole: "fatte salve diverse
disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale,
territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale". Decorsi 24 mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche sociali procede ad una verifica, con le organizzazioni
sindacali dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale, degli effetti delle disposizioni contenute
nei commi che precedono e ne riferisce al Parlamento entro tre mesi ai fini
della valutazione della sua ulteriore vigenza. Art. 24 (Modifiche alla
disciplina dei contratti occasionali di tipo accessorio) L'articolo 70, comma
1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è sostituito dal
seguente: "1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività
lavorative di natura occasionale rese nell'ambito: a) di lavori domestici; b)
di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e
monumenti; c) dell'insegnamento privato supplementare; d) di manifestazioni
sportive, culturali o caritatevoli o di lavori di emergenza o di solidarietà;
e) dei periodi di vacanza da parte di giovani con meno di 25 anni di età,
regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università o un istituto
scolastico di ogni ordine e grado; f) di attività agricole di carattere
stagionale; g) dell' impresa familiare di cui all'articolo 230 bis del codice
civile, limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi; h) della consegna
porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica“.
All'Art. 72 comma 4 bis le parole “lettera e-bis)” sono sostituite dalle
seguenti: “lettera g)”. L'articolo 72, comma 5, del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, è sostituito dal seguente: "5. Il Ministro del
lavoro, della salute e delle politiche sociali individua con proprio decreto il
concessionario del servizio e regolamenta i criteri e le modalità per il
versamento dei contributi di cui al comma 4 e delle relative coperture
assicurative e previdenziali. In attesa del decreto ministeriale i
concessionari del servizio sono individuati nell'INPS e nelle agenzie per il
lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lett. a) e c) e 6, commi 1, 2 e 3 del
presente decreto". Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è
abrogato l'articolo 71 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Art.
25 (Modifiche alla disciplina del contratto di apprendistato) All'articolo 49,
comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 le parole da
"inferiore a due anni e superiore a sei" sono sostituite con > .
All'articolo 49 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 è aggiunto il
seguente comma: "5. ter – In caso di formazione esclusivamente aziendale
non opera quanto previsto dal comma 5. In questa ipotesi i profili formativi
dell'apprendistato professionalizzante sono rimessi integralmente ai contratti
collettivi di lavoro di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o
aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente
più rappresentative sul piano nazionale ovvero agli enti bilaterali. I
contratti collettivi e gli enti bilaterali definiscono la nozione di formazione
aziendale e determinano, per ciascun profilo formativo, la durata e le modalità
di erogazione della formazione, le modalità di riconoscimento della qualifica
professionale ai fini contrattuali e la registrazione nel libretto formativo>>.
Al comma 1 dell'articolo 50 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276
dopo le parole "alta formazione" aggiungere le parole:
",compresi i dottorati di ricerca". Al comma 3 dell'articolo 50 del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 dopo le parole "e le altre
istituzioni formative" aggiungere le seguenti parole: "In assenza di
regolamentazioni regionali l'attivazione dell'apprendistato di alta formazione
è rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai datori di lavoro con le Università
e le altre istituzioni formative. Trovano applicazione, per quanto compatibili,
i principi stabiliti all'articolo 49, comma 4, nonché le disposizioni di cui
all'articolo 53". Dalla data di entrata in vigore del presente decreto
sono abrogati: a) l'articolo 1 del decreto ministeriale 7 ottobre 1999; b)
l'articolo 21 e l'articolo 24, commi 3 e 4, del D.P.R. 30 dicembre 1956, n.
1668; c) l'articolo 4 della legge 19 gennaio 1955, n. 25. CAPO VII
SEMPLIFICAZIONI Art. 26 (“Taglia-leggi”) 1. A far data dal sessantesimo giorno
successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, sono o
restano abrogate le disposizioni elencate nell'allegato A. Art. 27
(“Taglia-oneri” amministrativi) Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore
del presente decreto, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione
e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa, è approvato un
programma per la misurazione degli oneri amministrativi derivanti da obblighi
informativi nelle materie affidate alla competenza dello Stato, con l'obiettivo
di giungere, entro il 31 dicembre 2012, alla riduzione di tali oneri per una
quota complessiva del 25%, come stabilito in sede europea. Per la riduzione
relativa alle materie di competenza regionale, si provvede ai sensi dell'Art.
20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei successivi accordi attuativi. In
attuazione del programma di cui al comma 1, il Dipartimento della funzione
pubblica coordina le attività di misurazione in raccordo con l'Unità per la
semplificazione e le amministrazioni interessate per materia. Ciascun Ministro,
di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e
con il Ministro per la semplificazione normativa, adotta il piano di riduzione
degli oneri amministrativi, che definisce le misure normative, organizzative e
tecnologiche finalizzate al raggiungimento dell'obiettivo di cui al comma 1,
assegnando i relativi programmi ed obiettivi ai dirigenti titolari dei centri
di responsabilità amministrativa. I piani confluiscono nel piano d'azione per
la semplificazione e la qualità della regolazione di cui al comma 2
dell'articolo 1 del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 4, che assicura la
coerenza generale del processo nonché il raggiungimento dell'obiettivo finale
di cui al comma 1. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa, si provvede a
definire le linee guida per la predisposizione dei piani di cui al comma 3 e
delle forme di verifica dell'effettivo raggiungimento dei risultati, anche
utilizzando strumenti di consultazione pubblica delle categorie e dei soggetti
interessati. Sulla base degli esiti della misurazione di ogni materia,
congiuntamente ai piani di cui al comma 3, e comunque entro il 30 settembre
2012, il Governo è delegato ad adottare uno o più regolamenti ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la
semplificazione normativa, di concerto con il Ministro o i Ministri competenti,
contenenti gli interventi normativi volti a ridurre gli oneri amministrativi
gravanti sulle imprese nei settori misurati e a semplificare e riordinare la
relativa disciplina. Tali interventi confluiscono nel processo di riassetto di
cui all'Art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Degli stati di avanzamento e
dei risultati raggiunti con le attività di misurazione e riduzione degli oneri
amministrativi gravanti sulle imprese è data tempestiva notizia sul sito web
del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministro per
la semplificazione normativa e dei Ministeri e degli enti pubblici statali
interessati. 7. Del raggiungimento dei risultati indicati nei singoli piani
ministeriali di semplificazione si tiene conto nella valutazione dei dirigenti
responsabili. Art. 28 (“Taglia-enti”) 1. Gli enti pubblici non economici con
una dotazione organica inferiore alle 50 unità, nonché quelli di cui al comma
636 dell'Art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con esclusione degli
ordini professionali e le loro federazioni, delle federazioni sportive e degli
enti non inclusi nell'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché degli enti parco e
degli enti di ricerca sono soppressi al sessantesimo giorno dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legge. Le funzioni da questi esercitate
sono attribuite all'amministrazione vigilante e le risorse finanziarie ed umane
sono trasferite a quest'ultima, che vi succede a titolo universale in ogni
rapporto, anche controverso. Nel caso in cui gli enti da sopprimere sono
sottoposti alla vigilanza di più Ministeri, le funzioni vengono attribuite al
Ministero che riveste competenza primaria nella materia. Nei successivi novanta
giorni i Ministri vigilanti comunicano ai Ministri per la pubblica
amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa gli enti che
risultano soppressi ai sensi del presente articolo. Con decreto dei Ministri
per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione
normativa, di concerto con i Ministri vigilanti, da emanarsi entro 40 giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto, sono individuati gli enti che non
sono soppressi, nonché gli enti le cui funzioni sono attribuite a organi
diversi dal Ministero che riveste competenza primaria nella materia. 2. Sono,
altresì, soppressi tutti gli altri enti pubblici non economici di dotazione
organica superiore a quella di cui al comma 1 che, alla scadenza del 31
dicembre 2008 non sono stati individuati dalle rispettive amministrazioni al
fine della loro conferma, riordino o trasformazione ai sensi del comma 634
dell'Art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A decorrere dalla stessa data,
le relative funzioni sono trasferite al Ministero vigilante. Con decreto di
natura non regolamentare del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro per la semplificazione normativa e sentiti i Ministri interessati,
corredato da una situazione contabile, è disposta la destinazione delle risorse
finanziarie, strumentali e di personale degli enti soppressi. In caso di
incapienza della dotazione organica del Ministero di cui al secondo periodo, si
applica l'Art. 3, comma 128, della presente legge. Al personale che rifiuta il
trasferimento si applicano le disposizioni in materia di eccedenza e mobilità
collettiva di cui agli articoli 33 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.”. 3. All'allegato A della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono
aggiunti, in fine, i seguenti enti: “Ente italiano montagna Istituto italiano
per l'Africa e l'Oriente Istituto agronomico per l'oltremare”. 4. All'alinea
del comma 634 dell'Art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole:
“Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione” sono
sostituite dalle seguenti: “Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, del Ministro per la semplificazione normativa”. Art. 29
(“Taglia-carta”) 1. Al fine di ridurre l'utilizzo della carta, dal 1° gennaio
2009, la amministrazioni pubbliche riducono del 50% rispetto a quella dell'anno
2007, la spesa per la stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista
da leggi e regolamenti e distribuita gratuitamente od inviata ad altre
amministrazioni. 2. Al fine di ridurre i costi di produzione e distribuzione, a
decorrere dal 1° gennaio 2009, la diffusione della Gazzetta Ufficiale a tutti i
soggetti in possesso di un abbonamento a carico di organi costituzionali di
amministrazioni o enti pubblici o locali è sostituita dall'abbonamento
telematico. Il costo degli abbonamenti è conseguentemente rideterminato entro
60 gg. dalla conversione del presente decreto legge. Art. 30 (Misure per
garantire la razionalizzazione di strutture tecniche statali) E' istituito,
sotto la vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, l'Istituto di ricerca per la protezione ambientale (IRPA). L'IRPA svolge
le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie strumentali e di personale,
dell'Agenzia per la protezione dell'Ambiente e per i servizi tecnici di cui
all'articolo 38 del Decreto legislativo n.300 del 30.7.1999 e successive
modificazioni, dell'Istituto Nazionale per la fauna selvatica di cui alla legge
11 febbraio 1992, n.157 e successive modificazioni, e dell'Istituto Centrale
per la Ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare di cui all'articolo
1 bis del decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito in legge, con
modificazioni, dall'Art. 1, comma 1, della legge 21 gennaio 1994, n. 61, i
quali, a decorrere dalla data di insediamento dei commissari di cui al comma 5
del presente articolo, sono soppressi. Con decreto del Ministro dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare, da adottare di concerto con il Ministro
dell'Economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti
in materia di ambiente, che si esprimono entro venti giorni dalla data di
assegnazione, sono determinati, in coerenza con obiettivi di funzionalità,
efficienza ed economicità, gli organi di amministrazione e controllo, la sede,
le modalità di costituzione e di funzionamento, le procedure per la definizione
e l'attuazione dei programmi per l'assunzione e l'utilizzo del personale, nel
rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto degli enti
di ricerca e della normativa vigente, nonché per l'erogazione delle risorse
dell'IRPA. La denominazione "Istituto di ricerca per la protezione
ambientale (IRPA)" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, le
denominazioni: "Agenzia per la protezione dell'Ambiente e per i servizi
tecnici (APAT)", "Istituto Nazionale per la fauna selvatica
(INFS)" e "Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica
applicata al mare (ICRAM)". Per garantire l'ordinaria amministrazione e lo
svolgimento delle attività istituzionali fino all'avvio dell'IRPA, il Ministro
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con proprio decreto, da
emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, nomina un commissario e due subcommissari.
Dall'attuazione del presente articolo, compresa l'attività dei commissari di
cui al comma precedente, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica. La Commissione istruttoria per l'IPPC, di cui all'Art.
10 del DP.R. 14 maggio 2007, n. 90, è composta da ventitre esperti, provenienti
dal settore pubblico e privato, con elevata qualificazione
giuridico-amministrativa, di cui almeno tre scelti fra magistrati ordinari,
amministrativi e contabili, oppure tecnico-scientifica. Il presidente viene
scelto nell'ambito degli esperti con elevata qualificazione
tecnico-scientifica. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare procede, con proprio decreto, alla nomina dei ventitre esperti, in
modo da adeguare la composizione dell'organo alle prescrizioni di cui al
periodo precedente. Sino all'adozione del decreto di nomina dei nuovi esperti,
lo svolgimento delle attività istituzionali è garantita dagli esperti in carica
alla data di entrata in vigore del presente decreto. La Commissione di
valutazione degli investimenti e di supporto alla programmazione e gestione
degli interventi ambientali di cui all'Art. 2 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90,
è composta da ventitre membri di cui dieci tecnici, scelti fra ingegneri,
architetti, biologi, chimici e geologi, e tredici scelti fra giuristi ed
economisti, tutti di comprovata esperienza, di cui almeno tre scelti fra
magistrati ordinari, amministrativi e contabili. I componenti sono nominati ai
sensi dell'Art. 2, comma 3, del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90, entro
quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legge. La Commissione
continua ad esercitare tutte le funzioni di cui all'Art. 2, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90. Art. 31
(Trattamento dei dati personali) All'articolo 34 del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: “1-bis. Per i
soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili e l'unico dato
sensibile costituito dallo stato di salute o malattia dei propri dipendenti
senza indicazione della relativa diagnosi, l'obbligo di cui alla lettera g) del
comma 1 e di cui al punto 19 dell'Allegato B è sostituito
dall'autocertificazione, resa dal titolare del trattamento ai sensi
dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, di trattare soltanto dati personali non sensibili e l'unico dato
sensibile costituito dallo stato di salute o malattia dei propri dipendenti
senza indicazione della relativa diagnosi, e che il trattamento di tale ultimo
dato è stato eseguito in osservanza delle misure di sicurezza richieste dal
presente codice nonché dall'Allegato B).”. 2. Entro due mesi dall'entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto legge, con un
aggiornamento del disciplinare tecnico adottato nelle forme del decreto del
Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione e con il Ministro per la semplificazione
normativa, ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, sono previste modalità semplificate di redazione del documento
programmatico per la sicurezza di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo
34 e di cui al punto 19 dell'Allegato B al decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 per le correnti finalità amministrative e contabili. 3. Qualora il decreto
di cui al comma 2 non venga adottato entro il termine ivi indicato, la
disciplina di cui al comma 1 si applica a tutti i soggetti di cui al comma 2.
4. All'articolo 38 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il comma 2 è
sostituito dal seguente: “La notificazione è validamente effettuata solo se è
trasmessa attraverso il sito del Garante, utilizzando l'apposito modello, che
contiene la richiesta di fornire tutte e soltanto le seguenti informazioni: le
coordinate identificative del titolare del trattamento e, eventualmente, del
suo rappresentante, nonché di un responsabile del trattamento se designato; la
o le finalità del trattamento; una descrizione della o delle categorie di
persone interessate e dei dati o delle categorie di dati relativi alle
medesime; i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati possono
essere comunicati; i trasferimenti di dati previsti verso Paesi terzi; una
descrizione generale che permetta di valutare in via preliminare l'adeguatezza
delle misure adottate per garantire la sicurezza del trattamento.”. 5. Entro
due mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Garante di cui
all'articolo 153 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 adegua il
modello di cui al comma 2 dell'articolo 38 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 alle prescrizioni di cui al comma 4. Art. 32 (Semplificazione dei
controlli amministrativi a carico delle imprese soggette a certificazione) 1.
Per le imprese soggette a certificazione ambientale o di qualità rilasciata da
un soggetto certificatore accreditato in conformità a norme tecniche europee ed
internazionali, i controlli periodici svolti dagli enti certificatori
sostituiscono i controlli amministrativi o le ulteriori attività amministrative
di verifica, anche ai fini dell'eventuale rinnovo o aggiornamento delle
autorizzazioni per l'esercizio dell'attività. Le verifiche dei competenti
organi amministrativi hanno ad oggetto, in questo caso, esclusivamente
l'attualità e la completezza della certificazione. 2. La disposizione di cui al
comma 1 è espressione di un principio generale di sussidiarietà orizzontale ed
attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e
sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi
dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. Resta ferma
la potestà delle Regioni e degli Enti locali, nell'ambito delle rispettive
competenze, di garantire livelli ulteriori di tutela. 3. Con regolamento, da
emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, e successive modificazioni, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore
della presente legge, sono individuati le tipologie dei controlli e gli ambiti
nei quali trova applicazione la disposizione di cui al comma 1, con l'obiettivo
di evitare duplicazioni e sovrapposizioni di controlli, nonché le modalità
necessarie per la compiuta attuazione della disposizione medesima, 4. Le
prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 entrano in vigore all'atto di emanazione del
regolamento di cui al comma 3. Art. 33 (Durata e rinnovo della carta
d'identità) 1. L'articolo 3, secondo comma, del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni, le parole: "cinque anni" sono sostituite
dalle seguenti: "dieci anni". 2. La disposizione di cui all'articolo
3, secondo comma, del citato testo unico di cui al regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applica
anche alle carte d'identità in corso di validità alla data di entrata in vigore
della presente legge. 3. Ai fini del rinnovo, i Comuni informano i titolari
della carta d'identità della data di scadenza del documento stesso tra il
centoottantesimo e il novantesimo giorno antecedente la medesima data. Art. 34
(Strumenti di pagamento) 1. All'Art. 49 del decreto legislativo 21 novembre
2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni: a) ai commi 1, 5, 8, 12
e 13, le parole “euro 5.000” sono sostituite dalle seguenti: “euro 12.500”; b)
l'ultimo periodo del comma 10 è abrogato. 2. Resta fermo quanto previsto
dall'articolo 66, comma 7 del citato decreto legislativo n. 231 del 2007. 3. Le
disposizioni di cui ai commi 12 e 12-bis dell'articolo 35 del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n.
248, sono abrogate. Art. 35 (Applicabilità degli studi di settore e elenco
clienti fornitori) 1. Il comma 1 dell'articolo 1, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, è sostituito
dal seguente: “1. Le disposizioni previste dall'articolo 10, commi da 1 a 6,
della legge 8 maggio 1998, n. 146, si applicano a partire dagli accertamenti
relativi al periodo d'imposta nel quale entrano in vigore gli studi di settore.
A partire dall'anno 2009 gli studi di settore devono essere pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana entro il 30 settembre del periodo
d'imposta nel quale entrano in vigore. Per l'anno 2008 il termine di cui al
periodo precedente è fissato al 31 dicembre”. 2. Resta ferma la disposizione di
cui all'articolo 10, comma 9, della legge 8 maggio 1998, n. 146, concernente la
emanazione di regolamenti governativi nella materia ivi indicata. I regolamenti
previsti dal citato articolo 10 della legge n. 146, del 1998, possono comunque
essere adottati qualora disposizioni legislative successive a quelle contenute
nella presente legge regolino la materia, a meno che la legge successiva non lo
escluda espressamente. 3. All'articolo 8-bis del decreto del Presidente della
Repubblica n. 322 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il
comma 4-bis è abrogato; b) il comma 6 è abrogato. Art. 36 (Tutela dei
consumatori e apparecchi di misurazione) 1. L'articolo 20 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 è abrogato. Sono attribuite ai comuni le
funzioni esercitate dalle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, in materia di verificazione prima e verificazione periodica degli
strumenti metrici. 2. Presso ciascun comune è individuato un responsabile delle
attività finalizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica, con
particolare riferimento ai compiti in materia di controllo di conformità dei
prodotti e strumenti di misura già svolti dagli uffici di cui al precedente
periodo. ”. Art. 37 (Semplificazione della disciplina per l'installazione degli
impianti all'interno degli edifici) 1. Entro il 31 marzo 2009 il Ministro dello
sviluppo economico emana uno o più decreti, ai sensi dell'articolo 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, volti a disciplinare: a) il complesso delle
disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno
degli edifici prevedendo semplificazioni di adempimenti per i proprietari di
abitazioni ad uso privato e per le imprese; b) la definizione di un reale
sistema di verifiche di impianti di cui alla lettera a) con l'obiettivo
primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti garantendo una effettiva
sicurezza; c) la revisione della disciplina sanzionatoria in caso di violazioni
di obblighi stabiliti dai provvedimenti previsti alle lettere a) e b). 2.
L'articolo 13 del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n.37 è soppresso. Art.
38 (Class action) 1. Al fine di individuare e coordinare specifici strumenti di
tutela risarcitoria collettiva, anche in forma specifica nei confronti delle
pubbliche amministrazioni, all'articolo 2, comma 447 della legge 4 dicembre
2007, n. 244, le parole “decorsi centottanta giorni” sono sostituiti dalle
seguenti: “decorso un anno”. Art. 39 (Snellimento della cooperazione allo
sviluppo internazionale) 1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con
il Ministro dell'economia, sono definite le modalità semplificate di
svolgimento delle procedure amministrative e contrattuali riguardanti: gli
interventi di cooperazione a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione
nei Paesi indicati dalla legge 13 marzo 2008 n. 45; gli interventi nelle ulteriori
aree individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro degli affari esteri, finalizzati al superamento delle
criticità di natura umanitaria, sociale o economica. 2. Con il decreto di cui
al comma 1 sono stabilite, in particolare: a) le modalità di approvazione degli
interventi, in conformità alla legge 26 febbraio 1987, n. 49 Art. 11 comma 3 e
alla legge 8 agosto 1996, n. 426 Art.11 comma 1. b) le specifiche deroghe alle
norme di contabilità generale dello Stato; c) i presupposti per il ricorso ad
esperti e consulenti tecnici e giuridici; d) le modalità di svolgimento delle
procedure negoziata. 3. Le somme accreditate alla Rappresentanza all'estero per
la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge non impegnate
nell'esercizio di competenza possono essere impegnata nello esercizio
successivo. 4. La rendicontazione delle spese sostenute con le risorse
accreditate ai sensi del comma precedente è resa in unica soluzione entro tre
mesi dalla conclusione di ogni singolo intervento. Art. 40 (Certificazioni e
prestazioni sanitarie) Al fine di garantire la riduzione degli adempimenti
meramente formali e non necessari alla tutela della salute a carico di
cittadini ed imprese e consentire la eliminazione di adempimenti formali
connessi a pratiche sanitarie obsolete, con decreto del Ministro del Lavoro,
della Salute e della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro per la
semplificazione, previa intesa in sede di conferenza Unificata, sono individuate
le disposizioni da abrogare. Il comma 2 dell'articolo 1 del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:“2. Il presente
testo unico non si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea,
salvo quanto previsto dalle norme di attuazione dell'ordinamento comunitario”.
Art. 41 (Impresa in un giorno) Al fine di garantire il diritto di iniziativa
economica privata di cui all'Art. 41 della Costituzione, l'avvio di attività
imprenditoriale, per il soggetto in possesso dei requisiti di legge, è tutelato
sin dalla presentazione della dichiarazione di inizio attività o dalla richiesta
del titolo autorizzatorio. Le disposizioni del presente articolo attengono ai
livelli essenziali delle prestazioni per garantire uniformemente i diritti
civili e sociali ed omogenee condizioni per l'efficienza del mercato e la
concorrenzialità delle imprese su tutto il territorio nazionale, ai sensi
dell'Art. 117, seconda comma, lett. m) della Costituzione. Con regolamento,
adottato ai sensi dell'Art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si
procede alla semplificazione e al riordino della disciplina dello sportelli
unico per le attività produttive di cui al D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447, e
successive modificazioni, in base ai seguenti principi e criteri, nel rispetto
di quanto previsto dagli articoli 19, comma 1 e 20, comma 4, della legge 7
agosto 1990. n. 241: attuazione del principio secondo cui, salvo quanto
previsto per i soggetti privati di cui alla lettera c), lo sportello unico
costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le
vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva e fornisce,
altresì, una risposta unica e tempestiva per conto di tutte le pubbliche
amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle di cui
all'Art. 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241; le disposizioni
si applicano sia per l'espletamento delle procedure e delle formalità per i
prestatori di servizi di cui alla direttiva del Consiglio e del Parlamento
europeo del 12 dicembre 2006, n. 123, sia per la realizzazione e la modifica di
impianti produttivi di beni e servizi; l'attestazione della sussistenza dei
requisiti previsti dalla normativa per la realizzazione, la trasformazione, il
trasferimento e la cessazione dell'esercizio dell'attività di impresa può
essere affidata a soggetti privati accreditati (“Agenzie per le imprese”). In
caso di istruttoria con esito positivo, tali soggetti privati rilasciano una
dichiarazione di conformità che costituisce titolo autorizzatorio per
l'esercizio dell'attività. Qualora si tratti di procedimenti che comportino
attività discrezionale da parte dell'Amministrazione, i soggetti privati
accreditati svolgono unicamente attività istruttorie in luogo e a supporto
dello sportello unico; i comuni possono esercitare le funzioni inerenti allo
sportello unico anche avvalendosi del sistema camerale; l'attività di impresa
può essere avviata immediatamente nei casi in cui sia sufficiente la
presentazione della dichiarazione di inizio attività allo sportello unico; lo
sportello unico, al momento della presentazione della dichiarazione attestante
la sussistenza dei requisiti previsti per la realizzazione dell'intervento,
rilascia una ricevuta che, in caso di d.i.a., costituisce titolo
autorizzatorio. In caso di diniego, il privato può richiedere il ricorso alla conferenza
di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990,
n. 241; per i progetti di impianto produttivo eventualmente contrastanti
con le previsioni degli strumenti urbanistici, è previsto un termine di trenta
giorni per il rigetto o la formulazione di osservazioni ostative, ovvero per
l'attivazione della conferenza di servizi per la conclusione certa del
procedimento; in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, scaduto il
termine previsto per le altre amministrazioni per pronunciarsi sulle questioni
di loro competenza, l'amministrazione procedente conclude in ogni caso il
procedimento prescindendo dal loro avviso; in tal caso, salvo il caso di omessa
richiesta dell'avviso, il responsabile del procedimento non può essere chiamato
a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata emissione degli
avvisi medesimi. Con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell'Art. 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i requisiti e le
modalità di accreditamento dei soggetti privati di cui al comma 3, lettera b),
e le forme di vigilanza sui soggetti stessi, anche demandando tali funzioni al
sistema camerale, nonché le modalità per la divulgazione, anche informatica,
delle tipologie di autorizzazione per le quali è sufficiente l'attestazione dei
soggetti privati accreditati, secondo criteri omogenei sul territorio nazionale
e tenendo conto delle diverse discipline regionali. Il Comitato per la
semplificazione di cui all'Art. 1 del decreto legge n. 4 del 2006 predispone un
piano di formazione dei dipendenti pubblici, con la eventuale partecipazione
anche di esponenti del sistema produttivo, che miri a diffondere sul territorio
nazionale la capacità delle amministrazioni pubbliche di assicurare sempre e tempestivamente
l'esercizio del diritto di cui al comma 1 attraverso gli strumenti di
semplificazione di cui al presente articolo. Dall'attuazione delle disposizioni
del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. Art. 42 (Adempimenti di natura formale nella gestione dei
rapporti di lavoro) Il datore di lavoro privato, con la sola esclusione del
datore di lavoro domestico, deve istituire e tenere il libro unico del lavoro
nel quale sono iscritti tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori
coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione con apporto
lavorativo. Per ciascun lavoratore devono essere indicati il nome e cognome, il
codice fiscale e, ove ricorrano, la qualifica e il livello, la retribuzione
base, l'anzianità di servizio, nonché le relative posizioni assicurative. Nel
libro unico del lavoro deve essere effettuata ogni annotazione relativa a
dazioni in danaro o in natura corrisposte o gestite dal datore di lavoro,
comprese le somme a titolo di rimborso spese, le trattenute a qualsiasi titolo
effettuate, le detrazioni fiscali, i dati relativi agli assegni per il nucleo
familiare, le prestazioni ricevute da enti e istituti previdenziali. Le somme
erogate a titolo di premio o per prestazioni di lavoro straordinario devono
essere indicate specificatamente. Il libro unico del lavoro deve altresì
contenere un calendario delle presenze, da cui risulti, per ogni giorno, il
numero di ore di lavoro effettuate da ciascun lavoratore subordinato, nonché
l'indicazione delle ore di straordinario, delle eventuali assenze dal lavoro,
anche non retribuite, delle ferie e dei riposi. Nella ipotesi in cui al
lavoratore venga corrisposta una retribuzione fissa o a giornata intera o a
periodi superiori è annotata solo la giornata di presenza
al lavoro. Il libro unico del lavoro deve essere compilato coi dati di cui ai
commi 1 e 2, per ciascun mese di riferimento, entro il giorno 16 del mese
successivo. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
stabilisce, con decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, le modalità e tempi di tenuta e conservazione
del libro unico del lavoro e disciplina il relativo regime transitorio. Con la
consegna al lavoratore di copia delle scritturazioni effettuate nel libro unico
del lavoro il datore di lavoro adempie agli obblighi di cui alla legge 5
gennaio 1953, n. 4. La violazione dell'obbligo di istituzione e tenuta del
libro unico del lavoro di cui al comma 1 è punita con la sanzione pecuniaria
amministrativa da 500 a 2.500 euro. L'omessa esibizione agli organi di
vigilanza del libro unico del lavoro è punita con la sanzione pecuniaria
amministrativa da 200 a 2.000 euro. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 4,
della legge 11 gennaio 1979 n. 12 che, senza giustificato motivo, non
ottemperino entro quindici giorni alla richiesta degli organi di vigilanza di
esibire la documentazione in loro possesso sono puniti con la sanzione
amministrativa da 250 a 2000 euro. In caso di recidiva della violazione la
sanzione varia da 500 a 3000. Salvo i casi di errore meramente materiale,
l'omessa o infedele registrazione dei dati di cui ai commi 1 e 2 che determina
differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali è punita con la
sanzione pecuniaria amministrativa da 150 a 1500 euro e se la violazione si
riferisce a più di dieci lavoratori la sanzione va da 500 a 3000 euro. La
violazione dell'obbligo di cui al comma 3 è punita con la sanzione pecuniaria
amministrativa da 100 a 600 euro, se la violazione si riferisce a più di dieci
lavoratori la sanzione va da 150 a 1500 euro. La mancata conservazione per il
termine previsto dal decreto di cui al comma 4 è punita con la sanzione
pecuniaria amministrativa da 100 a 600 euro. Alla contestazione delle sanzioni
amministrative di cui al presente comma provvedono gli organi di vigilanza che
effettuano accertamenti in materia di lavoro e previdenza. Autorità competente
a ricevere il rapporto ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981,
n. 689 è la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente. Il
primo periodo dell'Art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1965, n. 1124 è sostituito dal seguente: "Se ai lavori sono addette
le persone indicate dall'articolo 4, numeri 6 e 7, il datore di lavoro, anche
artigiano, qualora non siano oggetto di comunicazione preventiva di
instaurazione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 9 bis, comma 2, del
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni nella legge
28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, deve denunciarle, in via
telematica o a mezzo fax, all'Istituto assicuratore nominativamente, prima
dell'inizio dell'attività lavorativa, indicando altresì il trattamento retributivo
ove previsto". Alla legge 18 dicembre 1973, n. 877 sono apportate le
seguenti modifiche: a) nell'articolo 2, è abrogato il comma 3; b) nell'articolo
3, i commi da 1 a 4 e 6 sono abrogati, il comma 5 è sostituito dal seguente:
"Il datore di lavoro che faccia eseguire lavoro al di fuori della propria
azienda è obbligato a trascrivere il nominativo ed il relativo domicilio dei
lavoratori esterni alla unità produttiva, nonché la misura della retribuzione
nel libro unico del lavoro"; c) nell'articolo 10, i commi da 2 a 4 sono
abrogati, il comma 1 è sostituito dal seguente: "Per ciascun lavoratore a
domicilio, il libro unico del lavoro deve contenere anche le date e le ore di
consegna e riconsegna del lavoro, la descrizione del lavoro eseguito, la specificazione
della quantità e della qualità di esso"; d) nell'articolo 13, i commi 2 e
6 sono abrogati, al comma 3 sono abrogate le parole "e 10, primo
comma", al comma 4 sono abrogate le parole "3, quinto e sesto comma,
e 10, secondo e quarto comma". Art. 43 (Abrogazioni) Dalla data di entrata
in vigore del presente decreto sono soppressi: l'articolo 134 del regio decreto
28 agosto 1924, n. 1422; l'articolo 7 della legge 9 novembre 1955, n. 1122; gli
articoli 39 e 41 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n.
797; il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1963, n. 2053; gli
articoli 20, 21, 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1965, n. 1124; l'articolo 42 della legge 30 aprile 1969, n. 153; la legge 8 gennaio
1979, n. 8; il decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1981, n. 179;
l'articolo 9 quater del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con
modificazioni nella legge 28 novembre 1996, n. 608; il comma 1178 dell'articolo
1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; il decreto ministeriale 30 ottobre
2002; la legge 17 ottobre 2007, n. 188; i commi 32, lett. d), 38, 45, 47, 48,
49, 50, dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247; i commi 1173 e
1174 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 2. Dalla data di
entrata in vigore del presente decreto trovano applicazione gli articoli 14,
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276 e successive modifiche e integrazioni Alla lett. h) dell'articolo 55, comma
4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole "degli articoli
18, comma 1, lett. u)" sono soppresse. Art. 44 (Tenuta dei documenti di
lavoro e altri adempimenti formali) L'articolo 5 della legge 11 gennaio 1979,
n. 12 è sostituito dal seguente: "1. Per lo svolgimento della attività di
cui all'articolo 2 i documenti dei datori di lavoro possono essere tenuti
presso lo studio dei consulenti del lavoro o degli altri professionisti di cui
all'articolo 1, comma 1. I datori di lavoro che intendono avvalersi di questa
facoltà devono comunicare preventivamente alla Direzione provinciale del lavoro
competente per territorio le generalità del soggetto al quale è stato affidato
l'incarico, nonché il luogo ove sono reperibili i documenti. 2. Il consulente
del lavoro e gli altri professionisti di cui all'articolo 1, comma 1, che,
senza giustificato motivo, non ottemperino entro 15 giorni alla richiesta degli
organi di vigilanza di esibire la documentazione in loro possesso, sono puniti
con la sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 1000 euro. In caso di
recidiva della violazione è data informazione tempestiva al Consiglio
provinciale dell'Ordine professionale di appartenenza del trasgressore per
eventuali provvedimenti disciplinari". All'articolo 4 bis del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come inserito dall'articolo 6 del decreto
legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. All'atto della assunzione, prima dell'inizio della attività di lavoro,
i datori di lavoro pubblici e privati, sono tenuti a consegnare ai lavoratori
una copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro di cui
all'articolo 9 bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510,
convertito con modificazioni nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive
modificazioni, adempiendo in tal modo anche alla comunicazione di cui al
decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152. L'obbligo si intende assolto nel
caso in cui il datore di lavoro consegni al lavoratore, prima dell'inizio della
attività lavorativa, copia del contratto individuale di lavoro che contenga
anche tutte le informazioni previste dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n.
152. La presente disposizione non si applica per il personale di cui all'articolo
3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165". All'articolo 8 del
decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 234 sono apportate le seguenti
modifiche: a) al comma 2 sono abrogate le parole "I registri sono
conservati per almeno due anni dopo la fine del relativo periodo"; b) il
comma 3 è sostituito dal seguente: "Gli obblighi di registrazione di cui
al comma 2 si assolvono mediante le relative scritturazioni nel libro unico del
lavoro". Il comma 6 dell'articolo 9 della legge 12 marzo 1999, n. 68 è sostituito
dal seguente: "6. I datori di lavoro pubblici e privati, soggetti alle
disposizioni della presente legge sono tenuti ad inviare in via telematica agli
uffici competenti un prospetto informativo dal quale risultino il numero
complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero e i nominativi dei lavoratori
computabili nella quota di riserva di cui all'articolo 3, nonché i posti di
lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori di cui all'articolo 1. Se,
rispetto all'ultimo prospetto inviato, non avvengono cambiamenti nella
situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo
della quota di riserva, il datore di lavoro non è tenuto ad inviare il
prospetto. Al fine di assicurare l'unitarietà e l'omogeneità del sistema informativo
lavoro, il modulo per l'invio del prospetto informativo, nonché la periodicità
e le modalità di trasferimento dei dati sono definiti con decreto del Ministro
del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
per l'innovazione e le tecnologie e previa intesa con la Conferenza Unificata.
I prospetti sono pubblici. Gli uffici competenti, al fine di rendere effettivo
il diritto di accesso ai predetti documenti amministrativi, ai sensi della
legge 7 agosto 1990, n. 241, dispongono la loro consultazione nelle proprie
sedi, negli spazi disponibili aperti al pubblico". Al comma 1
dell'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 sono soppresse le parole
"nonché apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla
quale risulti l'ottemperanza alle norme della presente legge". Gli
armatori e le società di armamento sono tenute a comunicare, entro il ventesimo
giorno del mese successivo alla data di imbarco o sbarco, agli Uffici di
collocamento della gente di mare nel cui ambito territoriale si verifica
l'imbarco o lo sbarco, l'assunzione e la cessazione dei rapporti di lavoro
relativi al personale marittimo iscritto nelle matricole della gente di mare di
cui all'articolo 115 del Codice della Navigazione, al personale marittimo non
iscritto nelle matricole della gente di mare nonché a tutto il personale
che a vario titolo presta servizio, come definito all'articolo 2, comma
1, lett. a) del Decreto del Presidente della Repubblica n. 324 del 2001. Art.
45 (Modifiche alla disciplina in materia di orario di lavoro) All'articolo 1,
comma 2, lett. e), n. 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 dopo le
parole "è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che
svolga", inserire le parole: "per almeno tre ore". All'articolo
1, comma 2, lett. h), del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 dopo le
parole "passeggeri o merci", inserire le parole: "sia per conto
proprio che per conto di terzi". All'articolo 2, comma 3, del decreto
legislativo 8 aprile 2003, n. 66 dopo le parole "attività operative
specificamente istituzionali", inserire le parole: "e agli addetti ai
servizi di vigilanza privata". All'articolo 7 del decreto legislativo 8
aprile 2003, n. 66 dopo le parole "frazionati durante la giornata",
inserire le parole: "o da regimi di reperibilità". All'articolo 9,
comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, dopo le parole "di
cui all'articolo 7.", sono aggiunte le parole "Il suddetto periodo di
riposo consecutivo è calcolato come media in un periodo non superiore a 14
giorni". La lett. a) dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8
aprile 2003, n. 66 è sostituita dalla seguente: "a) attività di lavoro a
turni ogni volta che il lavoratore cambi turno o squadra e non possa usufruire,
tra la fine del servizio di un turno o di una squadra e l'inizio del
successivo, di periodi di riposo giornaliero o settimanale". Il comma 1
dell'articolo17 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 è sostituito dal
seguente: "Le disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 12 e 13 possono
essere derogate mediante contratti collettivi stipulati a livello nazionale con
le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. In assenza di
specifiche disposizioni nei contratti collettivi nazionali le deroghe possono essere
stabilite nei contratti collettivi territoriali o aziendali stipulati con le
organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale". Il comma 3, dell'articolo 18 bis del decreto legislativo 8
aprile 2003, n. 66 è sostituito dal seguente: "3. La violazione delle
disposizioni previste dall'articolo 4, commi 2, 3, 4, dall'articolo 9, comma 3,
e dall'articolo 10, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa da 130 a
780 euro per ogni lavoratore, per ciascun periodo di riferimento di cui
all'articolo 4, commi 3 o 4, a cui si riferisca la violazione". Il comma 4
dell'articolo 18 bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 è sostituito
dal seguente: "4. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo
7, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa da 25 euro a 100 euro in
relazione ad ogni singolo lavoratore e ad ogni singolo periodo di 24
ore>>. Il comma 6 dell'articolo 18 bis del decreto legislativo 8 aprile
2003, n. 66 è sostituito dal seguente: "6. La violazione delle
disposizioni previste dall'articolo 5, commi 3 e 5, è soggetta alla sanzione
amministrativa da 25 a 154 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque
lavoratori ovvero si è verificata nel corso dell'anno solare per più di
cinquanta giornate lavorative, la sanzione amministrativa va da 154 a 1.032
euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta".
All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
eliminare le parole: "ovvero in caso di reiterate violazioni della
disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero
e settimanale di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile
2003, n. 66, e successive modificazioni, considerando le specifiche gravità di
esposizione al rischio di infortunio,". All'articolo 14, comma 4, lett.
b), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 eliminare le parole: "di
reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di
lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui al decreto legislativo 8
aprile 2003, n. 66, o". Al personale delle aree dirigenziali degli Enti e
delle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale, in ragione della qualifica
posseduta e delle necessità di conformare l'impegno di servizio al pieno esercizio
della responsabilità propria dell'incarico dirigenziale affidato, non si
applicano le disposizioni di cui agli artt 4 e 7 del decreto legislativo 2003
n. 66. La contrattazione collettiva definisce le modalità atte a garantire ai
dirigenti condizioni di lavoro che consentano una protezione appropriata ed il
pieno recupero delle energie psico-fisiche. Dalla data di entrata in vigore del
presente decreto sono abrogati gli articoli 4, comma 5, 12, comma 2, e
l'articolo 18 bis, comma 5, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66; Art.
46 (Accesso agli elenchi dei contribuenti) 1. Nel rispetto del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al fine di attuare il principio di
trasparenza nell'ambito dei rapporti fiscali in coerenza con la disciplina prevalente
negli altri Stati comunitari: a) all'articolo 69 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti
modificazioni: 1) il comma 6 è sostituito dal seguente: “Gli elenchi sono
depositati per la durata di un anno sia presso lo stesso ufficio delle imposte,
sia presso i Comuni interessati. Nel predetto periodo è ammessa la visione e
l'estrazione di copia degli elenchi nei modi e con i limiti stabiliti dalla
disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi di cui agli
articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, dalla relativa normativa di attuazione, nonché da specifiche
disposizioni di legge. Per l'accesso non sono dovuti i tributi speciali di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648”; 2) dopo il
comma 6 è aggiunto il seguente: “6-bis. Fuori dai casi sopra previsti, la
comunicazione o diffusione, totale o parziale, con qualsiasi mezzo, degli
elenchi o di dati personali ivi contenuti, ove il fatto non costituisca reato,
è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinque
mila euro a trenta mila euro. La somma può essere aumentata sino al triplo
quando risulta inefficace in ragione delle condizioni economiche del
contravventore”; b) all'articolo 66-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nel primo periodo del secondo comma le parole “e pubblicano” sono soppresse;
2) il secondo periodo del secondo comma è sostituito dal seguente: “Gli elenchi
sono depositati per la durata di un anno sia presso lo stesso ufficio delle
imposte, sia presso i Comuni interessati. Nel predetto periodo, è ammessa la
visione e l'estrazione di copia degli elenchi nei modi e con i limiti stabiliti
dalla disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi di cui agli
articoli 22 e seguenti nella legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, dalla relativa normativa di attuazione, nonché da specifiche
disposizioni di legge. Per l'accesso non sono dovuti i tributi speciali di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648”; 3) al
quarto comma la parola “pubblicano” è sostituita dalle seguenti: “formano, per
le finalità di cui al secondo comma”; 4) dopo il quarto comma è aggiunto il
seguente: “Fuori dai casi sopra previsti, la comunicazione o diffusione, totale
o parziale, con qualsiasi mezzo, degli elenchi o di dati personali ivi
contenuti, ove il fatto non costituisca reato, è punita con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da cinque mila euro a trenta mila
euro. La somma può essere aumentata sino al triplo quando risulta inefficace in
ragione delle condizioni economiche del contravventore.”. Art. 47 (Semplificazione
degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa) 1.
Per favorire l'attrazione degli investimenti e la realizzazione di progetti di
sviluppo di impresa rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva
del Paese, con particolare riferimento alle aree del Mezzogiorno, con decreto
di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, sentito il
Ministro per la semplificazione, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le
modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli
investimenti privati e per la realizzazione di interventi ad essi complementari
e funzionali. Con tale decreto, da adottare di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si
provvede, in particolare a: individuare le attività, le iniziative, le
categorie di imprese, il valore minimo degli investimenti e le spese
ammissibili all'agevolazione, la misura e la natura finanziaria delle
agevolazioni concedibili nei limiti consentiti dalla vigente normativa
comunitaria, i criteri di valutazione dell'istanza di ammissione
all'agevolazione; affidare, con le modalità stabilite da apposita convenzione,
all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di
impresa S.p.A. le funzioni relative alla gestione dell'intervento di cui al
presente articolo, ivi comprese quelle relative alla ricezione, alla
valutazione ed alla approvazione della domanda di agevolazione, alla stipula
del relativo contratto di ammissione, all'erogazione, al controllo ed al
monitoraggio dell'agevolazione, alla partecipazione al finanziamento
dell'eventuali opere infrastrutturali complementari e funzionali all'investimento
privato; stabilire le modalità di cooperazione con le Regioni e gli enti locali
interessati, ai fini della gestione dell'intervento di cui al presente
articolo, con particolare riferimento alla programmazione e realizzazione
dell'eventuali opere infrastrutturali complementari e funzionali
all'investimento privato; disciplinare una procedura accelerata che preveda la
possibilità per l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo
sviluppo di impresa S.p.A. di chiedere al Ministero dello sviluppo economico
l'indizione di conferenze di servizi ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della
legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla conferenza partecipano tutti i soggetti
competenti all'adozione dei provvedimenti necessari per l'avvio dell'investimento
privato ed alla programmazione delle opere infrastrutturali complementari e
funzionali all'investimento stesso, la predetta Agenzia nonché, senza diritto
di voto, il soggetto che ha presentato l'istanza per la concessione
dell'agevolazione. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso
scaduto il termine di cui all'articolo 14-ter, comma 3, della citata legge n.
241 del 1990, il Ministero dello sviluppo economico adotta, in conformità alla
determinazione conclusiva della conferenza di servizi, un provvedimento di
approvazione del progetto esecutivo che sostituisce, a tutti gli effetti, salvo
che la normativa comunitaria non disponga diversamente, ogni autorizzazione,
concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato necessario all'avvio
dell'investimento agevolato e di competenza delle amministrazioni partecipanti,
o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta
conferenza; le agevolazioni di cui al presente comma sono cumulabili, nei
limiti dei massimali previsti dalla normativa comunitaria, con benefici
fiscali. 2. Il Ministero dello sviluppo economico definisce, con apposite
direttive, gli indirizzi operativi per la gestione dell'intervento di cui al
presente articolo, vigila sull'esercizio delle funzioni affidate all'Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.
ai sensi del decreto di cui al comma 1, effettua verifiche, anche a campione,
sull'attuazione degli interventi finanziati e sui risultati conseguiti per
effetto degli investimenti realizzati. 3. Le agevolazioni finanziarie e gli
interventi complementari e funzionali di cui al comma 1 possono essere
finanziati con le disponibilità assegnate ad apposito Fondo istituito nello
stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, dove affluiscono le
risorse ordinarie disponibili a legislazione vigente già assegnate al Ministero
dello sviluppo economico in forza di Piani pluriennali di intervento e del
Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, nell'ambito dei programmi previsti dal Quadro strategico
nazionale 2007-2013 ed in coerenza con le priorità ivi individuate. Con
apposito decreto del Ministero per lo sviluppo economico di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, viene effettuata una ricognizione
delle risorse di cui al presente comma per individuare la dotazione del Fondo.
4. Per l'utilizzo del Fondo di cui al precedente comma, il Ministero per lo
sviluppo economico si avvale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti. 5. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1,
non possono essere più presentate domande per l'accesso alle agevolazioni e
agli incentivi concessi sulla base delle previsioni in materia di contratti di
programma, di cui all'articolo 2, comma 203, lettera e), della legge 23
dicembre 1996, n. 662, ivi compresi i contratti di localizzazione, di cui alle
delibere CIPE 19 dicembre 2002, n. 130, e del 9 maggio 2003, n. 16. Alle
domande presentate entro la data di cui al periodo precedente si applica la
disciplina vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge, fatta
salva la possibilità per l'interessato di chiedere che la domanda sia valutata
ai fini dell'ammissione ai benefici di cui al presente articolo. 6. Sono
abrogate le disposizioni dell'articolo 1, commi 215, 216, 217, 218 e 221, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell'articolo 6, commi 12, 13, 14 e 14-bis,
del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 maggio 2005, n. 80. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui
al comma 1, è abrogato l'articolo 1, comma 13, del citato decreto legge n. 35
del 2005. Art. 48 (Trasparenza dei flussi finanziari dei Fondi strutturali
comunitari e del Fondo per le aree sottoutilizzate) 1. Per prevenire l'indebito
utilizzo delle risorse stanziate nell'ambito della programmazione unitaria
della politica regionale per il periodo 2007-2013, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze di concerto con i Ministri interessati, sono
definite modalità e procedure necessarie a garantire l'effettiva tracciabilità
dei flussi finanziari relativi all'utilizzo, da parte dei soggetti beneficiari
delle agevolazioni, delle risorse pubbliche e private impiegate per la
realizzazione degli interventi oggetto di finanziamento a valere sui Fondi
strutturali comunitari e sul Fondo per le aree sottoutilizzate di cui
all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Le amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, sono tenute, nell'utilizzo delle risorse dei predetti Fondi loro
assegnate, ad applicare le modalità e le procedure definite dal decreto di cui
al periodo precedente. Art. 49 (Semplificazione e riordino delle procedure di
erogazione dei contributi all'editoria) 1. Con regolamento di delegificazione
ai sensi dell'Art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare
entro sessanta giorni dalla data di entrare in vigore del presente decreto,
sentito il Ministro per la semplificazione normativa, sono emanate senza oneri
aggiuntivi per la finanza pubblica e tenuto conto delle somme complessivamente
stanziate nel bilancio dello Stato per il settore dell'editoria, che
costituiscono limite massimo di spesa, misure di semplificazione e riordino
della disciplina di erogazione dei contributi all'editoria di cui alla legge 7
agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, e alla legge 7 marzo 2001, n.
62, nonché di ogni altra disposizione legislativa o regolamentare ad esse
connessa, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a) semplificazione
della documentazione necessaria per accedere al contributo e dei criteri di calcolo
dello stesso, assicurando comunque la prova dell'effettiva distribuzione e
messa in vendita della testata, nonché l'adeguata valorizzazione
dell'occupazione professionale; b) semplificazione delle fasi del procedimento
di erogazione, che garantisca, anche attraverso il ricorso a procedure
informatizzate, che il contributo sia effettivamente erogato entro e non oltre
l'anno successivo a quello di riferimento. Art. 50 (Soppressione del Servizio
consultivo ed ispettivo tributario e della Commissione spesa pubblica) 1. A
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Servizio
consultivo ed ispettivo tributario è soppresso e, dalla medesima data, le
relative funzioni sono attribuite al Dipartimento delle finanze del Ministero
dell'economia e delle finanze ed il relativo personale amministrativo è
restituito alle amministrazioni di appartenenza ovvero, se del ruolo del
Ministero dell'economia e delle finanze, assegnato al Dipartimento delle
finanze di tale Ministero. 2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, sono o
restano abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quelle di cui al
medesimo comma 1 e, in particolare: a) a) gli articoli 9, 10, 11, 12 della
legge 24 aprile 1980, n. 146, e successive modificazioni; b) b) l'articolo 22
del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo
2001, n. 107; c) c) gli articoli 2, comma 1, lettera d), e 3, comma 1, lettere
d) ed e), limitatamente al primo periodo, del decreto legislativo 3 luglio
2003, n. 173; d) d) gli articoli 4, comma 1, lettera c), e 18 del regolamento
emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43; e)
e) gli articoli da 14 a 29 del regolamento emanato con decreto del Presidente
della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, e successive modificazioni. 3. A
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'organismo
previsto dall'articolo 1, comma 474, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è
soppresso. Conseguentemente, sono abrogati i commi 477, 478 e 479 del medesimo
articolo. Le risorse rinvenienti dall'abrogazione del comma 477 sono iscritti
in un apposito fondo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze CAPO VIII PIANO INDUSTRIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Art.
51 (Riduzione delle collaborazioni e consulenze nella pubblica amministrazione)
Il comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come
modificato dal decreto legge 4 luglio 2006, n. 233, convertito dalla legge 4
agosto 2006, n. 248, e da ultimo dall'articolo 3, comma 76, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, è così sostituito: “6. Per esigenze cui non possono far
fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono
conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura
occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata
specializzazione anche universitaria, in presenza dei
seguenti presupposti di legittimità: a) l'oggetto della prestazione deve
corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione
conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare
coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente; b)
l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità
oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; c) la
prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; d) devono
essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della
collaborazione. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione
universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che
debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con
soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri
artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza
nel settore. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa
per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come
lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il
dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1,
comma 9, del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168 è abrogato.” L'articolo 3,
comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è così sostituito: “Gli enti
locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma,
indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle
attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato
dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267”. 3. L'articolo 3, comma 56, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244 è così sostituito: “Con il regolamento di cui all'articolo 89 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a
quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità
per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a
tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle disposizioni
regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina
responsabilità erariale. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di
collaborazione è fissato nel bilancio preventivo”. Art. 52 (Controlli su
incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi) Dopo il comma 16 dell'Art. 53
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è aggiunto il seguente: “16-bis.
La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione
pubblica, può disporre verifiche del rispetto della disciplina delle
incompatibilità di cui al presente articolo e di cui all'Art. 1, comma 56 e
seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il tramite dell'Ispettorato
per la funzione pubblica. A tale scopo quest'ultimo stipula apposite
convenzioni coi servizi ispettivi delle diverse amministrazioni, avvalendosi,
altresì, della Guardia di Finanza e collabora con il Ministero dell'economia e
delle finanze al fine dell'accertamento della violazione di cui al comma 9.”.
Art. 53 (Risparmio energetico) Le pubbliche amministrazioni statali di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera z), del decreto legislativo n. 7 marzo 2005,
n. 82 sono tenute ad approvvigionarsi di combustibile da riscaldamento e dei
relativi servizi nonché di energia elettrica mediante le convenzioni Consip o
comunque a prezzi inferiori o uguali a quelli praticati dalla Consip. Le altre
pubbliche amministrazioni adottano misure di contenimento delle spese di cui al
comma 1 in modo da ottenere risparmi equivalenti. Art. 54 (Lavoro flessibile
nelle pubbliche amministrazioni) 1. L'articolo 36 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 è sostituito dal seguente: “36. (Utilizzo di contratti di
lavoro flessibile.) - 1. Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno
ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di
lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento
previste dall'Art. 35. 2.Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali
le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali
flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile
e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto
delle procedure di reclutamento vigenti. Ferma restando la competenza delle
amministrazioni in ordine alla individuazione delle necessità organizzative in
coerenza con quanto stabilito dalla vigenti disposizioni di legge, i contratti
collettivi nazionali provvedono a disciplinare la materia dei contratti di
lavoro a tempo determinato, dei contratti di formazione e lavoro, degli altri
rapporti formativi e della somministrazione di lavoro, in applicazione di
quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dall'articolo
3 del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, dall'articolo 16 del decreto legge 16
maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994,
n. 451, dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 per quanto riguarda
la somministrazione di lavoro, nonché da ogni successiva modificazione o
integrazione della relativa disciplina con riferimento alla individuazione dei
contingenti di personale utilizzabile. Non è possibile ricorrere alla
somministrazione di lavoro per l'esercizio di funzioni direttive e
dirigenziali. 3.Al fine di evitare abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile,
le amministrazioni, nell'ambito delle rispettive procedure, rispettano principi
di imparzialità e trasparenza e non possono ricorrere all'utilizzo del medesimo
lavoratore con più tipologie contrattuali per periodi di servizio superiori al
triennio nell'arco dell'ultimo quinquennio. 4.Le amministrazioni pubbliche
trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato le convenzioni concernenti l'utilizzo dei
lavoratori socialmente utili. 5.In ogni caso, la violazione di disposizioni
imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle
pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di
lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma
restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto
al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione
di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le
somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la
violazione sia dovuta a dolo o colpa grave. I dirigenti che operano in
violazione delle disposizioni del presente articolo sono responsabili anche ai
sensi dell'Art. 21 del presente decreto. Di tali violazioni si terrà conto in sede
di valutazione dell'operato del dirigente ai sensi dell'Art. 5 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 286.”. CAPO IX GIUSTIZIA Art. 55 (Cancellazione
della causa dal ruolo e termine per impugnare) 1. Il primo comma dell'articolo
181 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: “Se nessuna delle
parti compare alla prima udienza, il giudice fissa un'udienza successiva, di
cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle
parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata
dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”. 2. Al primo comma
dell'articolo 392 del codice di procedura civile le parole: “un anno” sono
sostituite dalle seguenti: “tre mesi”. Art. 56 (Sospensione dei termini processuali
nel periodo feriale) 1. All'articolo 1, primo comma, della legge 7 ottobre
1969, n. 742, le parole: “15 settembre” sono sostituite dalle seguenti: “31
agosto”. Art. 57 (Comunicazioni e notificazioni per via telematica) 1. A
decorrere dalla data fissata con uno o più decreti del Ministro della
giustizia, le notificazioni e comunicazioni di cui al primo comma dell'articolo
170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma
dell'articolo 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al
consulente sono effettuate per via telematica all'indirizzo elettronico
comunicato ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica
13 febbraio 2001, n. 123, nel rispetto della normativa, anche regolamentare,
relativa al processo telematico, concernente la sottoscrizione, la trasmissione
e la ricezione dei documenti informatici. 2. Il Ministro della giustizia adotta
il decreto di cui al comma 1 sentiti l'Avvocatura Generale dello Stato, il
Consiglio Nazionale Forense e i Consigli dell'Ordine degli Avvocati
interessati, previa verifica della funzionalità dei servizi di comunicazione
dei documenti informatici degli uffici giudiziari, individuando i circondari di
tribunale nei quali trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1. 3.
A decorrere dalla data fissata ai sensi del comma 1, le notificazioni e
comunicazioni nel corso del procedimento alla parte costituita e al consulente
che non hanno comunicato l'indirizzo elettronico di cui al medesimo comma, sono
fatte presso la cancelleria. 4. A decorrere dalla data fissata ai sensi del
comma 1, le notificazioni e le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2
dell'articolo 17 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5, si effettuano ai
sensi dell'articolo 170 del codice di procedura civile. 5. All'Art. 16 del
regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il primo comma è aggiunto il seguente: "Nell'albo è indicato
l'indirizzo elettronico attribuito a ciascun professionista dal punto di
accesso ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 13
febbraio 2001, n. 123". b) il quarto comma è sostituito dal
seguente:"A decorrere dalla data fissata dal Ministro della giustizia con
decreto emesso sentiti i Consigli dell'Ordine, gli albi riveduti debbono essere
comunicati per via telematica, a cura del Consiglio, al Ministero della
giustizia nelle forme previste dalle regole tecnico-operative per l'uso di
strumenti informatici e telematici nel processo civile". Art. 58 (Misure
urgenti per il contenimento delle spese di giustizia) Capo I – Riscossione
mediante ruolo Capo I – Riscossione mediante ruolo Art. 227-bis (L).
(Quantificazione dell'importo dovuto). 1. Per la quantificazione dell'importo
si applica la disposizione di cui all'articolo 211. Art. 227-ter (L)
(Riscossione a mezzo ruolo). 1.Entro un mese dal passaggio in giudicato o dalla
definitività del provvedimento da cui sorge l'obbligo, l'ufficio procede
all'iscrizione a ruolo. 2.L'agente della riscossione notifica al debitore una
comunicazione con l'intimazione a pagare l'importo dovuto nel termine di un
mese e contestuale cartella di pagamento contenente l'intimazione ad adempiere
entro il termine di giorni venti successivi alla scadenza del termine di cui
alla comunicazione con l'avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione
forzata. 3.Se il ruolo è ripartito in più rate, l'intimazione ad adempiere
contenuta nella cartella di pagamento produce effetti relativamente a tutte le
rate. Art. 59 (Razionalizzazione del processo del lavoro) Nel secondo comma
dell'articolo 421 del Codice di Procedura Civile le parole "dell'articolo
precedente" sono sostituite dalle parole "dell'articolo 420". Il
primo comma dell'articolo 429 del Codice di Procedura Civile è sostituito dal
seguente: "Nell'udienza il giudice, esaurita la discussione orale e udite
le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio
dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di
diritto della decisione. In caso di particolare complessità della controversia,
il giudice fissa nel dispositivo un termine, non superiore a sessanta giorni,
per il deposito della sentenza". Art. 60 (Accelerazione del processo
amministrativo) 1. All'articolo 9, comma 2, della legge 21 luglio 2000, n. 205,
le parole “dieci anni” sono sostituite con le seguenti: “cinque anni”. 2. La
domanda di equa riparazione non è proponibile se nel giudizio dinanzi al
giudice amministrativo in cui si assume essersi verificata la violazione di cui
all'articolo 2, comma 1, non è stata presentata un'istanza ai sensi del secondo
comma dell' articolo 51 del Regio Decreto 17 agosto 1907, n. 642, nei sei mesi
antecedenti alla scadenza dei termini di durata di cui all'articolo 4, comma
1-ter, lettera b).”. 3. Alla legge 27 aprile 1982, n. 186, sono apportate le
seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, primo comma, le parole: “le prime
tre con funzioni consultive e le altre con funzioni giurisdizionali” sono
sostituite dalle parole: “con funzioni consultive o giurisdizionali, oltre alla
sezione normativa istituita dall' articolo 17, comma 28, della legge 15 maggio
1997, n. 127”; b) all'articolo 1, dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:
“Il Presidente del Consiglio di Stato, con proprio provvedimento, all'inizio di
ogni anno, sentito il Consiglio di Presidenza, individua le sezioni che
svolgono funzioni giurisdizionali e consultive, determina le rispettive materie
di competenza e la composizione, nonché la composizione della Adunanza Plenaria
ai sensi dell'articolo 5, primo comma.”; c) all'articolo 5, primo comma, le
parole da “dal consiglio” sino alla parola: “giurisdizionali.” sono sostituite
dalle seguenti parole: “dal Presidente del Consiglio di Stato, sentito il
Consiglio di Presidenza.”; d) all'articolo 5, comma secondo, le parole “in modo
da assicurare in ogni caso la presenza di quattro
consiglieri per ciascuna sezione giurisdizionale” sono soppresse. Art. 61
(Accelerazione del contenzioso tributario) 1. Relativamente ai soli processi
pendenti, su ricorso degli uffici dell'Amministrazione finanziaria, innanzi
alla Commissione tributaria centrale alla data di entrata in vigore
dell'articolo 1, comma 351, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per i quali
non è stata ancora fissata l'udienza di trattazione alla data di entrata in
vigore del presente articolo, i predetti uffici depositano presso la competente
segreteria), entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
articolo, apposita dichiarazione di persistenza del loro interesse alla
definizione del giudizio. In assenza di tale dichiarazione i relativi processi
si estinguono di diritto e le spese del giudizio restano a carico della parte
che le ha sopportate. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente articolo non si fa luogo alla nomina di nuovi giudici della
Commissione tributaria centrale e le sezioni della stessa, ove occorrente, sono
integrate esclusivamente con i componenti delle commissioni tributarie
regionali presso le quali le predette sezioni hanno sede Art. 62 (Disposizioni
transitorie) 1. Gli articoli 181, 392 e 429 del codice di procedura civile,
come modificati dal presente decreto-legge, si applicano ai giudizi instaurati
dopo la sua entrata in vigore. CAPO X PRIVATIZZAZIONI Art. 63 (Servizi di
Cabotaggio) 1. Le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione
relative ai servizi di cabotaggio marittimo di servizio pubblico che si
svolgono all'interno di una Regione sono esercitati dalla Regione interessata.
Per le Regioni a statuto speciale il conferimento delle funzioni e dei compiti
avviene nel rispetto degli statuti speciali. La gestione dei servizi di
cabotaggio è regolata da contratti di servizio secondo quanto previsto dagli
articoli 17 e 19 del decreto legislativo n. 422 del 1997 in quanto applicabili
al settore. 2. Le risorse attualmente previste nello bilancio dello Stato per
il finanziamento dei contratti di servizio pubblico di cabotaggio marittimo
sono altresì destinate alla compartecipazione dello Stato alla spesa sostenuta
dalle Regioni per l'erogazione di tali servizi. Con decreti del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, è disposta, nei limiti
delle risorse disponibili a legislazione vigente pro-tempore, la ripartizione
di tali risorse. Al fine di assicurare la congruità e l'efficienza della spesa
statale, le Regioni, per accedere al contributo, stipulano i contratti e
determinano oneri di servizio pubblico e dinamiche tariffarie sulla base di
criteri comuni stabiliti dal CIPE, sentita la Conferenza Stato-Regioni. 3. Su
richiesta delle Regioni interessate, da effettuarsi entro 120 giorni
dall'entrata in vigore del presente provvedimento, l'intera partecipazione
detenuta dalla Società Tirrenia di Navigazione Spa nelle società Caremar –
Campania Regionale Marittima S.p.a., Saremar – Sardegna Regionale Marittima
S.p.a., Toremar – Toscana Regionale Marittima S.p.a., Siremar – Sicilia
Regionale Marittima S.p.a. è trasferita, a titolo gratuito, rispettivamente
alle Regioni Campania, Sardegna, Toscana, Sicilia. Entro il medesimo termine,
la Regione Puglia e la Regione Lazio possono richiedere il trasferimento gratuito,
a società da loro interamente partecipate, del complesso dei beni, delle
attività e delle risorse umane utilizzate rispettivamente dalla Tirrenia di
Navigazione S.p.A e dalla Caremar S.p.a. per l'esercizio dei collegamenti con
le Isole Tremiti e con l'arcipelago Pontino. 4. In deroga agli articoli 10, 17
e 18 del decreto legisaltivo n. 422 del 1997 e sussistendo comprovate esigenze
economiche sociali, ambientali, anche al fine di assicurare il rispetto del
principio della continuità territoriale e la domanda di mobilità dei cittadini,
le Regioni possono affidare, l'esercizio di servizi di cabotaggio a società di
capitale da esse interamente partecipate secondo le modalità stabilite dal
diritto comunitario. 5. All'articolo 2, comma 192, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, il secondo periodo è soppresso. Art. 64 (SACE) 1. Il secondo
periodo dell'articolo 6, comma 2, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è
soppresso. Art. 65 (SOGEI) 1. Al fine di garantire la continuità delle funzioni
di controllo e monitoraggio dei dati fiscali e finanziari, i diritti
dell'azionista della società costituita ai sensi dell'Art. 22, comma 4, della
legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono esercitati dal Ministero dell'economia e
delle finanze ai sensi dell'Art. 24, comma 1, lett. a), del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, che provvede agli atti conseguenti in base alla
legislazione vigente. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il
presente articolo. Il Consiglio di amministrazione, composto di cinque
componenti, è conseguentemente rinnovato entro il 30 giugno 2008 senza
applicazione dell'Art. 2383-bis, terzo comma, del codice civile. Art. 66
(Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed
altri enti locali) 1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del
patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali,
ciascun ente con delibera dell'organo di Governo individua, sulla base e nei
limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i
singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali
all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di
valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il Piano delle
Alienazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione. 2. L'inserimento
degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come
patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica;
la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del Piano delle
Alienazioni costituisce variante allo strumento urbanistico generale. Tale
variante, in quanto relativa a singoli immobili, non necessita di verifiche di
conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza
delle Province e delle Regioni 3. Gli elenchi di cui ai commi 1 e 2, da
pubblicare mediante le forme previste per ciascuno di tali enti, hanno effetto
dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e
producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile, nonché
effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto. 4. Gli uffici
competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione,
intavolazione e voltura. 5. Contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui
ai commi 1 e 2, è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla
pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge. 6. La procedura prevista
dall'articolo 3-bis del decreto-legge 25 settembre 2001 n.351, convertito con
modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 410 per la valorizzazione dei
beni dello Stato si estende ai beni immobili inclusi negli elenchi di cui al
presente articolo. In tal caso, la procedura prevista al comma 2 del suddetto
articolo si applica solo per i soggetti diversi dai Comuni e l'iniziativa è
rimessa all'Ente proprietario dei beni da valorizzare. I bandi previsti dal
comma 5 sono predisposti dall'Ente proprietario dei beni da valorizzare. 7. I
soggetti di cui all'articolo 1 possono in ogni caso individuare forme di
valorizzazione alternative, nel rispetto dei principi di salvaguardia
dell'interesse pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti competitivi. 8. Gli
enti proprietari degli immobili inseriti negli elenchi di cui al presente
articolo possono conferire i propri beni immobili anche residenziali a fondi
comuni di investimento immobiliare ovvero promuoverne la costituzione secondo
le disposizioni degli articoli 4 e seguenti del decreto-legge 25 settembre 2001
n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 410. 9. Ai
conferimenti di cui al presente articolo, nonché alle dismissioni degli
immobili inclusi negli elenchi di cui all'articolo 1, si applicano le disposizione
dei commi 18 e 19 dell'articolo 3 del decreto- legge 25 settembre 2001 n. 351,
convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 410. 10. I
proventi derivanti dall'attività di valorizzazione di cui al presente articolo,
dal collocamento delle quote dei fondi di cui al comma 8, nonché dalle
dismissioni, possono essere utilizzate a copertura delle spese rilevanti ai
fini del rispetto del Patto di stabilità interno. 11. L'utilizzo integrale dei
proventi di cui al comma 1 per l'abbattimento dello stock di debito comporta
una riduzione dell'obiettivo del Patto di stabilità, per ciascun anno e per un
periodo pari a 3 anni, pari al 30% della riduzione del debito conseguita.
TITOLO III STABILIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA CAPO I BILANCIO DELLO STATO
Art. 67 (Missioni di spesa e monitoraggio della finanza pubblica) 1.Per il
triennio 2009-2011 le dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle
missioni di spesa di ciascun Ministero, sono stabilite negli importi indicati
nell'elenco n. 1 con separata indicazione della componente relativa a
competenze predeterminate per legge. 2.Nell'elenco di cui al comma 1 viene
inoltre indicata la quota parte delle dotazioni di spesa di ciascuna missione
connessa a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per
interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le
regolazioni contabili con le Regioni; ai trasferimenti a favore degli enti
territoriali aventi natura obbligatoria, del fondo ordinario delle università;
delle risorse destinate alla ricerca delle risorse destinate al finanziamento
del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonché quelle
dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi
internazionali; la cui quantificazione non è sotto il diretto controllo
dell'Amministrazione. Tale quota è ridefinita, su proposta dei Ministri
interessati, per gli anni 2009, 2010 e 2011, sulla base degli elementi
previsionali più aggiornati, in sede di predisposizione del progetto di bilancio
annuale e pluriennale dello Stato. Restano determinati da apposito articolo
della legge di approvazione del bilancio i fondi di cui agli articoli 7, 8 e 9
della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni e integrazioni.
3.Fermo quanto previsto ai sensi del comma 7, per il triennio 2009-2011, in
sede di predisposizione del progetto di bilancio annuale e pluriennale dello
Stato, i Ministri competenti formulano le proposte di ripartizione, tra i
relativi programmi, delle dotazioni finanziarie di ciascuna missione di spesa,
con esclusione della quota di cui al comma 2, nel rispetto delle finalità
stabilite dalle disposizioni legislative relative ai medesimi programmi e dei
saldi di finanza pubblica. La rimodulazione tra spese di funzionamento e spese
per interventi previsti dalla legge è consentita entro il limite massimo del 10
per cento delle risorse stanziate per gli interventi stessi. Resta precluso
l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese
correnti. 4. Ai fini della predisposizione del progetto di bilancio annuale e
pluriennale dello Stato, i Ministri interessati, entro la prima decade del mese
di settembre 2008, inviano, per il tramite degli uffici centrali del bilancio,
al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, le proposte di ripartizione delle risorse tra i vari
programmi, per i quali potranno essere effettuate proposte di revisione, in
considerazione di quelli ritenuti prioritari nel rispetto di quanto stabilito
al comma 3. 5.In apposito allegato a ciascuno stato di previsione della spesa
sono esposte le autorizzazioni legislative ed i relativi importi da utilizzare
per ciascun programma, nonché le variazioni apportate alle spese di cui al
comma 2. 6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22, comma 22, della
legge 24 dicembre 2007, n. 245, in via sperimentale, fino alla riforma della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, nel
disegno di legge di bilancio o nei provvedimenti di cui all'articolo 17 della
citata legge n. 468 del 1978, ovvero, quando si evidenzi l'esigenza di
interventi più tempestivi, con decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze, su proposta del Ministro competente, da inviare alla Corte dei conti
per la registrazione, nel rispetto dell'invarianza degli effetti sui saldi di
finanza pubblica e nel rispetto dell'obiettivo di pervenire al consolidamento
dell'articolazione per missioni e per programmi di ciascun stato di previsione,
possono essere rimodulate tra i programmi le dotazioni finanziarie di ciascuna
missione di spesa, fatta eccezione per le spese di natura obbligatoria, per le
spese in annualità e a pagamento differito. Le variazioni tra spese di
funzionamento e quelle per interventi sono consentite entro il limite massimo
del 10 per cento delle risorse stanziate per gli interventi stessi. Resta
precluso l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per
finanziare spese correnti. Gli schemi dei decreti di cui al primo periodo sono
trasmessi al Parlamento per l'espressione del parere delle Commissioni
competenti per materia e per i profili di carattere finanziario. I pareri
devono essere espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione.
Decorso inutilmente il termine senza che le Commissioni abbiano espresso i
pareri di rispettiva competenza, i decreti possono essere adottati. Il Governo,
ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai
profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto corredati dei
necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle
commissioni competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi
entro dieci giorni. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 2, comma
4-quinquies, della citata legge n. 468 del 1978, e 3, comma 5, del decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni, nel caso si
tratti di dotazioni finanziarie direttamente determinate da disposizioni di
legge, i pareri espressi dalle Commissioni competenti per i profili di
carattere finanziario sono vincolanti. Ciascun ministro prospetta le ragioni
della riconfigurazione delle autorizzazioni di spesa di propria competenza
nonché i criteri per il miglioramento della economicità ed efficienza e per la
individuazione di indicatori di risultato relativamente alla gestione di
ciascun programma nelle relazioni al Parlamento di cui al comma 68
dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il termine di cui al
citato comma 68 dell'articolo 3 della legge n. 244 del 2007 è differito, per
l'anno 2008, al 30 settembre 2008. 7.Il fondo di cui all'articolo 5 comma 4,
del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, è integrato di 100 milioni di euro per
l'anno 2009, 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, da
utilizzare a reintegro delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa. 8.Il
Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 9. Per l'anno 2009 non si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 507 e 508, della legge
27 dicembre 2006, n. 296 e la quota resa indisponibile per detto anno, ai sensi
del citato comma 507, è portata in riduzione delle relative dotazioni di
bilancio. 10. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 3 gennaio 1981, n. 7
e alla legge 26 febbraio 1987, n. 49 relative all'aiuto pubblico a favore dei
Paesi in via di sviluppo è ridotta di 170 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2009. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 896,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è ridotta di 183 milioni di euro per
l'anno 2009. 11. All'articolo 1, comma 21, primo periodo, della legge 23
dicembre 2005, n. 266 le parole “a singoli capitoli,” sono sostituite dalle
seguenti: “ai singoli programmi”. 12. Fermo quanto previsto dall'articolo 1,
comma 21 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ai fini del controllo e
monitoraggio della spesa pubblica, la mancata segnalazione da parte del
funzionario responsabile dell'andamento della stessa in maniera tale da
rischiare di non garantire il rispetto delle originarie previsioni di spesa
costituisce evento valutabile ai fini della responsabilità disciplinare. Ai
fini della responsabilità contabile, il funzionario responsabile risponde del
danno derivante dal mancato rispetto dei limiti della spesa originariamente
previsti, anche a causa della mancata tempestiva adozione dei provvedimenti
necessari ad evitare efficacemente tale esito, nonché dalle misure occorrenti
per ricondurre la spesa entro i predetti limiti. 13. Al fine di agevolare il
perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, a decorrere dall'esercizio
finanziario 2009, le amministrazioni dello Stato, escluso il comparto della
sicurezza e del soccorso, possono assumere mensilmente impegni per importi non
superiori ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascuna unità previsionale
di base, con esclusione delle spese per stipendi, retribuzioni, pensioni e
altre spese fisse o aventi natura obbligatoria ovvero non frazionabili in dodicesimi,
nonché per interessi, poste correttive e compensative delle entrate, comprese
le regolazioni contabili, accordi internazionali, obblighi derivanti dalla
normativa comunitaria, annualità relative ai limiti di impegno e rate di
ammortamento mutui. La violazione del divieto di cui al presente comma rileva
agli effetti della responsabilità contabile. Art. 68 (Potenziamento degli
strumenti di controllo e monitoraggio della spesa della Corte dei Conti) 1 Le
sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, dì cui all'Art. 7, comma
7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, di concerto con il Presidente della
Corte, anche a richiesta delle competenti commissioni dei Consigli regionali,
possono effettuare controlli su gestioni pubbliche in corso di svolgimento
presso le amministrazioni regionali. 2. Ove accerti gravi irregolarità: o
deviazioni da obiettivi, procedure o tempi dì attuazione stabiliti da norme o
da direttive dell'organo esecutivo regionale, la sezione regionale di
controllo, con decreto motivato, può intimare agli organi amministrativi
competenti per la gestione controllata l'immediata sospensione sia dell'impegno
di somme già stanziate sui pertinenti capitoli di spesa, sia del pagamento di
somme impegnate. 3. Il decreto presidenziale diviene efficace mediante
comunicazione all'amministrazione, anche con strumenti telematici idonei allo
scopo, ed è contestualmente trasmesso in copia al Ministro dell'economia e
delle finanze . 4. Qualora nel corso dì un controllo concomitante emergano
rilevanti ritardi rispetto a quanto previsto da norme, nazionali o comunitarie,
o da direttive degli organi esecutivi competenti nella realizzazione di piani o
programmi o nell'assunzione di impegni o erogazione di spese, contributi o
trasferimenti di fondi, la Corte ne accerta, in contraddittorio con
l'amministrazione, le cause d'ordine finanziario, procedurale o organizzativo e
ne dà notifica all'amministrazione competente ed al Ministro dell'economia e
delle finanze. 6. L'amministrazione competente ha obbligo di conformarsi
all'accertamento della Corte, adottando i provvedimenti idonei a rimuovere gli
impedimenti. Art. 69 (Esigenze prioritarie) 1. L'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è
incrementata di euro 90 milioni per l'anno 2008, per il finanziamento della
partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace. A tal fine e'
integrato l'apposito fondo nell'ambito dello stato di previsione della spesa
del Ministero dell'economia e delle finanze. 2. La disposizione di cui
all'articolo 1, comma 621, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
non si applica limitatamente all'anno 2008. 3. In relazione alle necessità
connesse alle spese di funzionamento delle istituzioni scolastiche il “Fondo
per il funzionamento delle istituzioni scolastiche” di cui all'articolo 1,
comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007),
iscritto nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione è
incrementato dell'importo di euro 200 milioni per l'anno 2008. 4. Per far
fronte alle esigenze del Gruppo Ferrovie dello Stato SpA è autorizzata la spesa
di 300 milioni di euro per l'anno 2008. Con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, è definita la destinazione del contributo. 5. Per far fronte
alle obbligazioni già assunte per la realizzazione di interventi previsti
nel contratto di programma 2003-2005 e in Accordi pregressi, a
valere su residui passivi degli anni 2002 e precedenti, la Società ANAS S.p.A.
è autorizzata ad utilizzare, in via di anticipazione, le disponibilità giacenti
sul conto di tesoreria n. 20060, con obbligo di reintegro entro il
31 dicembre 2008, previa presentazione di apposita ricognizione riguardante il
fabbisogno correlato all'attuazione degli interventi per il corrente esercizio
e per l'anno 2009. 6. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7,
del decreto-legge 20 maggio 1993 n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993 n. 236, relativa al Fondo per l'occupazione è incrementata
di euro 700 milioni per l'anno 2009 7. L'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, relativa al
Fondo da ripartire per le politiche sociali, come determinata dalla tabella C
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è integrata di 300 milioni di euro per
l'anno 2009. 8. Nello stato di previsione della spesa del Ministero
dell'economia e delle finanze è costituito un apposito fondo, con una dotazione
finanziaria di 500 milioni di euro per l'anno 2009, per il finanziamento, con
appositi provvedimenti normativi, delle misure di proroga di agevolazioni fiscali
riconosciute a legislazione vigente. 9. All'articolo 1, comma 282,
secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole “quadriennio
2005-2008” sono sostituite dalle seguenti: “periodo 2005-2011”. 10. Al fine di
garantire le necessarie risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato
occorrenti per i rinnovi contrattuali e gli adeguamenti retributivi del
personale delle amministrazioni statali nonché per l'attuazione delle misure di
cui all'Art. 94, il Fondo per interventi strutturali di politica economica di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è
integrato dell'importo di 500 milioni di euro per l'anno 2008 e di 2.740
milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. 11. All'articolo 2, comma 488,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
“Nel rispetto del limite del 7 per cento dei fondi disponibili, l'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) è
autorizzato a procedere, in forma diretta, alla realizzazione di investimenti
per infrastrutture di interesse regionale nel limite di 75 milioni di euro per
l'anno 2008.”. 12. Per promuovere lo sviluppo economico e rimuovere gli
squilibri economico-sociali è istituito, nello stato di previsione del
Ministero delle infrastrutture e trasporti, il Fondo per la promozione e il
sostegno dello sviluppo del trasporto pubblico locale, con una dotazione di 113
milioni di euro per l'anno 2008, di 130 milioni di euro per l'anno 2009 e di
110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011. Per gli anni
successivi, al finanziamento del Fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11,
comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni. Le risorse del Fondo sono destinate alle finalità di cui
all'articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come
modificato dal comma 306, e di cui all'articolo 9 della legge 26 febbraio 1992,
n. 211, con le procedure e le modalità previste da tali disposizioni. Gli
interventi finanziati, ai sensi e con le modalità della legge 26 febbraio 1992,
n. 211, con le risorse di cui al presente comma, individuati con decreto del
Ministro delle infrastrutture e trasporti, sono destinati al completamento
delle opere in corso di realizzazione in misura non superiore al 20 per cento.
Il finanziamento di nuovi interventi è subordinato all'esistenza di parcheggi
di interscambio, ovvero alla loro realizzazione, che può essere finanziata con
le risorse di cui al presente comma. 13. La ripartizione delle risorse di cui
al comma 12 tra le finalità ivi previste è definita con decreto del Ministro
delle infrastrutture e trasporti, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano. In fase di prima applicazione, per il triennio 2008-2010, le risorse
sono ripartite in pari misura tra le finalità previste. A decorrere dall'anno
2011 la ripartizione delle risorse tra le finalità di cui al comma 13 è
effettuata con il medesimo decreto, tenendo conto di principi di premialità che
incentivino l'efficienza, l'efficacia e la qualità nell'erogazione dei servizi,
la mobilità pubblica e la tutela ambientale. All'articolo 1, comma 1032, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, la lettera d) è abrogata. CAPO II CONTENIMENTO
DELLA SPESA PER IL PUBBLICO IMPIEGO Art. 70 (Disposizioni in materia di
organizzazione scolastica) Ai fini di una migliore qualificazione dei servizi
scolastici e di una piena valorizzazione professionale del personale docente, a
decorrere dall'anno scolastico 2009/2010, sono adottati interventi e misure
volti ad incrementare, gradualmente, di un punto il rapporto alunni/docente, da
realizzare comunque entro l'anno scolastico 2011/2012, per un accostamento di
tale rapporto ai relativi standard europei. Si procede, altresì, alla revisione
dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni
organiche del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), in modo da
conseguire, nel triennio 2009-2011 una riduzione complessiva del 17% per cento
della consistenza numerica della dotazione organica determinata per l'anno
scolastico 2007/2008. Per ciascuno degli anni considerati, detto decremento non
deve essere inferiore ad un terzo della riduzione complessiva da conseguire,
fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, commi 411 e 412, della legge 24
dicembre 2007, n. 244. Per la realizzazione delle finalità previste dal
presente articolo, il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la
Conferenza Unificata di cui all'Art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281 e previo parere delle Commissioni Parlamentari competenti per materia e
per le conseguenze di carattere finanziario, predispone, entro quarantacinque
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un piano
programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione
dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, che conferiscano
una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico. Per l'attuazione
del piano di cui al comma 3, con uno o più regolamenti da adottare entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed in modo da
assicurare comunque la puntuale attuazione del piano di cui al comma 3, in
relazione agli interventi annuali ivi previsti, ai sensi dell'Art. 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro dell'Economia e
delle Finanze, sentita la Conferenza unificata di cui al citato decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche modificando le disposizioni
legislative vigenti, si provvede ad una revisione dell'attuale assetto
ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, attenendosi ai
seguenti criteri: razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso,
per una maggiore flessibilità nell'impiego dei docenti; ridefinizione dei
curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola anche attraverso la
razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri orari, con
particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali; revisione dei
criteri vigenti in materia di formazione delle classi; rimodulazione
dell'attuale organizzazione didattica della scuola primaria; revisione dei
criteri e dei parametri vigenti per la determinazione della consistenza
complessiva degli organici del personale docente ed ATA, finalizzata ad una
razionalizzazione degli stessi; ridefinizione dell'assetto
organizzativo-didattico dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i
corsi serali, previsto dalla vigente normativa. I dirigenti del Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, compresi i dirigenti
scolastici, coinvolti nel processo di razionalizzazione di cui al presente
articolo, ne assicurano la compiuta e puntuale realizzazione. Il mancato
raggiungimento degli obiettivi prefissati, verificato e valutato sulla base
delle vigenti disposizioni anche contrattuali, comporta l'applicazione delle
misure connesse alla responsabilità dirigenziale previste dalla predetta
normativa Fermo restando il disposto di cui all'articolo 2, commi 411 e 412,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dall'attuazione dei commi 1, 2, 3, e 4
del presente articolo, devono derivare per il bilancio dello Stato economie
lorde di spesa, non inferiori a 456 milioni di euro per l'anno 2009, a 1.650
milioni di euro per l'anno 2010, a 2.538 milioni di euro per l'anno 2011 e a
3.188 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. Fermi restando le competenze
istituzionali e gli adempimenti istituzioni di controllo e verifica in capo al
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero
dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri è costituito, contestualmente all'avvio dell'azione programmatica e
senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, un comitato di
verifica tecnico-finanziaria composto da rappresentanti del Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero dell'economia
e delle finanze, con lo scopo di monitorare il processo attuativo delle
disposizioni di cui al presente articolo, al fine di assicurare la compiuta
realizzazione degli obiettivi finanziari ivi previsti, segnalando eventuali
scostamenti per le occorrenti misure correttive. Ai componenti del
Comitato non spetta alcun compenso né rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto.
Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio di
cui al comma 6, si applica la procedura prevista dall'articolo 1, comma 621,
lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Una quota parte delle
economie di spesa di cui al comma 6 è destinata, nella misura del 30 per cento,
ad incrementare le risorse contrattuali stanziate per le iniziative dirette
alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale
della Scuola a decorrere dall'anno 2010. Gli importi corrispondenti alle
indicate economie di spesa vengono iscritti in bilancio in un apposito Fondo
istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione
dell'università e della ricerca, a decorrere dall'anno successivo a quello
dell'effettiva realizzazione dell'economia di spesa, e saranno resi disponibili
in gestione con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto
con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
subordinatamente alla verifica dell'effettivo ed integrale conseguimento delle
stesse. Art. 71 (Forze armate) 1. In coerenza al processo di revisione
organizzativa del Ministero della difesa e della politica di riallocazione e
ottimizzazione delle risorse, da perseguire anche mediante l'impiego in
mansioni tipicamente operative del personale utilizzato per compiti
strumentali, gli oneri previsti dalla tabella A allegata alla legge 14 novembre
2001 2000 , n. 331, nonché dalla tabella C allegata alla legge 23 agosto 2004,
n. 226, così come rideterminati dall'articolo 1, comma 570, della legge 27
dicembre 2006, n. 296 e dall'articolo 2, comma 71, della legge 24 dicembre
2007, n. 244 sono ridotti del 7 per cento per l'anno 2009 e del 40 per cento a
decorrere dall'anno 2010. 2. A decorrere dall'anno 2010, i risparmi di cui al
comma 1 per la parte eccedente il 7 per cento, possono essere conseguiti in
alternativa anche parziale alle modalità ivi previste, mediante specifici piani
di razionalizzazione predisposti dal Ministero della difesa in altri settori di
spesa. 3. Dall'attuazione del comma 1 devono conseguire economie di spesa per
un importo non inferiore a 304 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Al
fine di garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio di cui
al presente comma, in caso di accertamento di minori economie, si provvede a
ridurre le dotazioni complessive di parte corrente dello stato di previsione
del Ministero della difesa ad eccezione di quelle relative alle competenze
spettanti al personale del dicastero medesimo. Art. 72 (Turn over) Le
amministrazioni di cui al presente articolo provvedono, entro il 31 dicembre
2008 a rideterminare la programmazione triennale del fabbisogno di personale in
relazione alle misure di razionalizzazione, di riduzione delle dotazioni
organiche e di contenimento delle assunzioni previste dal presente decreto.
All'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le parole “per
gli anni 2008 e 2009” sono sostituite dalle parole “per l'anno 2008” e le
parole “per ciascun anno” sono sostituite dalle parole “per il medesimo anno”.
Per l'anno 2009 le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, previo effettivo svolgimento
delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato
nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad
una spesa pari al 10 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute
nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da
assumere non può eccedere, per ciascuna amministrazione, il 10 per cento delle
unità cessate nell'anno precedente. All'articolo 1, comma 526, della legge 27
dicembre 2006, n. 296 le parole “per gli anni 2008 e 2009” sono sostituite
dalle seguenti: “per l'anno 2008”. Per l'anno 2009 le amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono
procedere alla stabilizzazione di personale in possesso dei requisiti ivi
richiamati nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente
ad una spesa pari al 10 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute
nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da
stabilizzare non può eccedere, per ciascuna amministrazione, il 10 per cento
delle unità cessate nell'anno precedente. L'articolo 1, comma 527, della legge
27 dicembre 2006, n. 296 è sostituito dal seguente: ”Per l'anno 2008 le
amministrazioni di cui al comma 523 possono procedere ad ulteriori assunzioni
di personale a tempo indeterminato, previo effettivo svolgimento delle
procedure di mobilità, nel limite di un contingente complessivo di personale
corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime. A
tal fine è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze pari a 25 milioni di euro per l'anno 2008 ed a 75
milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. Le autorizzazioni ad assumere sono
concesse secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.” Il comma 102
dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal
seguente: “Per gli anni 2010 e 2011, le amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere, per ciascun
anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni
di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale
complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella
relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero
delle unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascun anno, il 20
per cento delle unità cessate nell'anno precedente. Sono abrogati i commi 103 e
104 dell'articolo 3, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per l'anno 2012, le
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di
mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un
contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al
50 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In
ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere il 50
per cento delle unità cessate nell'anno precedente.” Le assunzioni di cui ai
commi 3, 5, 7 e 9 sono autorizzate secondo le modalità di cui all'articolo 35,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da
analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle
conseguenti economie e dall'individuazione delle unità da assumere e dei
correlati oneri, asseverata dai relativi organi di controllo. I limiti di cui
ai commi 3, 7 e 9 si applicano anche alle assunzioni del personale di cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni. Le limitazioni di cui ai commi 3, 7 e 9 non si applicano alle
assunzioni di personale appartenente alle categorie protette e a quelle
connesse con la professionalizzazione delle forze armate cui si applica la
specifica disciplina di settore. All'articolo 1, comma 103 della legge 30
dicembre 2004, n. 311, come modificato da ultimo dall'articolo 3, comma 105
della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le parole “A decorrere dall'anno 2011”sono
sostituite dalle parole “A decorrere dall'anno 2013” Le disposizioni di cui al
comma 7 trovano applicazione, per il triennio 2009-2011 fermi restando i limiti
di cui all'articolo 1, comma 105 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nei
confronti del personale delle università. Nei limiti previsti dal presente
comma è compreso, per l'anno 2009, anche il personale oggetto di procedure di
stabilizzazione in possesso degli specifici requisiti previsti dalla normativa
vigente. Nei confronti delle università per l'anno 2012 si applica quanto
disposto dal comma 9. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano
alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette. In relazione
a quanto previsto dal presente comma, l'autorizzazione legislativa di cui
all'Art. 5, comma 1, lettera a) della legge n. 537 del 1993, concernente il
fondo per il finanziamento ordinario delle università, è ridotta di 63,5
milioni di euro per l'anno 2009, di 190 milioni di euro per l'anno 2010 di 316
milioni di euro per l'anno 2011 di 417 milioni di euro per l'anno 2012 e di 455
milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. Per il triennio 2010-2012 gli enti
di ricerca possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di
mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nei limiti di cui
all'articolo 1, comma 643 di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296. In ogni
caso il numero delle unità di personale da assumere in ciascuno dei predetti
anni non può eccedere le unità cessate nell'anno precedente. Art. 73
(Contrattazione integrativa) 1. Le risorse determinate, per l'anno 2007, ai
sensi dell'articolo 12, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 e successive
modificazioni, sono ridotte del 10% ed un importo pari a 20 milioni di euro è
destinato al fondo di assistenza per i finanzieri di cui alla legge 20 ottobre
1960, n. 1265 2. Per l'anno 2009, nelle more di un generale riordino della
materia concernente la disciplina del trattamento economico accessorio, ai
sensi dell'articolo dall'Art.45 del decreto legislativo n.165 del 2001, rivolta
a definire una più stretta correlazione di tali trattamenti alle maggiori
prestazioni lavorative e allo svolgimento di attività di rilevanza
istituzionale che richiedono particolare impegno e responsabilità, tutte le
disposizioni speciali, di cui all'allegato 1, che prevedono risorse aggiuntive
a favore dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle
Amministrazioni statali, sono disapplicate. 3. A decorrere dall'anno 2010 le
risorse previste dalle disposizioni di cui all'allegato 1, che vanno a
confluire nei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle
Amministrazioni statali, sono ridotte del 20% e sono utilizzate sulla base di
nuovi criteri e modalità di cui al comma 2 che tengano conto dell'apporto
individuale degli uffici e dell'effettiva applicazione ai processi di
realizzazione degli obiettivi istituzionali indicati dalle predette leggi. 4. I
commi 2 e 3, trovano applicazione nei confronti di ulteriori disposizioni
speciali che prevedono risorse aggiuntive a favore dei Fondi per il
finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 189, della legge 23 dicembre 2005, n.266. 5. Nelle more
di un generale riordino della materia concernente la disciplina del trattamento
economico accessorio, ai sensi dell'articolo dall'Art. 45 del decreto
legislativo n. 165 del 2001, rivolta a definire una più stretta correlazione di
tali trattamenti alle maggiori prestazioni lavorative e allo svolgimento di
attività di rilevanza istituzionale che richiedono particolare impegno e
responsabilità, va ridotta la consistenza dei Fondi per il finanziamento della
contrattazione integrativa delle Amministrazioni di cui al comma 189
dell'articolo 1, della legge 266 del 2005. 6. Conseguentemente il comma 189,
dell'articolo 1 della Legge 23 dicembre 2005 n, 266 è così sostituito:“189. A
decorrere dall'anno 2009, l'ammontare complessivo dei fondi per il
finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni dello
Stato, delle agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e
64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni,
degli enti pubblici non economici, inclusi gli enti di ricerca e quelli
pubblici indicati all'articolo 70, comma 4, del medesimo decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e delle università, determinato ai sensi delle rispettive
normative contrattuali, non può eccedere quello previsto per l'anno 2004 come
certificato dagli organi di controllo di cui all'articolo 48, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, ove previsto, all'articolo 39,
comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni
ridotto del 10 per cento .” 7. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di
cui al presente articolo sono versate annualmente dagli Enti e dalle
amministrazioni dotati di autonomia finanziaria entro il mese di ottobre
all'entrata del bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 2368.
8. All'articolo 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono apportate
le seguenti modificazioni: a) il comma 6 è sostituito dal seguente: “6. In caso
di certificazione non positiva della Corte dei Conti le parti contraenti non
possono procedere alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di accordo. Il
Presidente dell'Aran, sentito il Comitato di settore ed il Presidente del
Consiglio dei Ministri, provvede alla riapertura delle trattative ed alla
sottoscrizione di una nuova ipotesi di accordo adeguando i costi contrattuali
ai fini delle certificazione. In seguito alla sottoscrizione della nuova
ipotesi si riapre la procedura di certificazione prevista dai commi precedenti.
Nel caso in cui la certificazione non positiva sia limitata a singole clausole
contrattuali l'ipotesi può essere sottoscritta definitivamente ferma restando
l'inefficacia delle clausole contrattuali non positivamente certificate.”; b)
il comma 7 è sostituito dal seguente: “7. L'ipotesi di accordo è trasmessa
dall'Aran, corredata dalla prescritta relazione tecnica, al comitato di settore
ed al Presidente del Consiglio dei Ministri entro 7 giorni dalla data di
sottoscrizione. Il parere del Comitato di settore e del Consiglio dei Ministri
si intende reso favorevolmente trascorsi quindici giorni dalla data di
trasmissione della relazione tecnica da parte dell'Aran. La procedura di
certificazione dei contratti collettivi deve concludersi entro quaranta giorni
dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo decorsi i quali i contratti sono
efficaci, fermo restando che, ai fini dell'esame dell'ipotesi di accordo da
parte del Consiglio dei Ministri, il predetto termine può essere sospeso una
sola volta e per non più di quindici giorni, per motivate esigenze istruttorie
dei comitati di settore o del Presidente del Consiglio dei Ministri. L'ARAN
provvede a fornire i chiarimenti richiesti entro i successivi sette giorni. La
deliberazione del Consiglio dei Ministri deve essere comunque essere adottata
entro otto giorni dalla ricezione dei chiarimenti richiesti, o dalla scadenza
del termine assegnato all'Aran, fatta salva l'autonomia negoziale delle parti
in ordine ad un'eventuale modifica delle clausole contrattuali. In ogni caso i
contratti per i quali non si sia conclusa la procedura di certificazione
divengono efficaci trascorso il cinquantacinquesimo giorno dalla sottoscrizione
dell'ipotesi di accordo. Resta escluso comunque dall'applicazione del presente
articolo ogni onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato anche
nell'ipotesi in cui i comitati di settore delle amministrazioni di cui
all'articolo 41, comma 3, non si esprimano entro il termine di cui al comma 3
del presente articolo. c) dopo il comma 7 è inserito il seguente comma: “7-bis.
Tutti i termini indicati dal presente articolo si intendono riferiti a giornate
lavorative.” 9. In attuazione dei principi di responsabilizzazione e di
efficienza della pubblica amministrazione, le amministrazioni di cui all'Art.
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni, hanno l'obbligo di trasmettere alla Corte dei Conti, tramite il
Ministero Economia e Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato, entro il 31 maggio di ogni anno, specifiche informazioni sulla
contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno. 10.
A tal fine, d'intesa con la Corte dei conti e la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, il Ministero Economia e
Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato integra le
informazioni annualmente richieste con il modello di cui all'Art. 40 bis, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, predisponendo un'apposita
scheda con le ulteriori informazioni di interesse della Corte dei Conti volte
tra l'altro ad accertare, oltre il rispetto dei vincoli finanziari previsti
dalla vigente normativa in ordine alla consistenza delle risorse assegnate ai fondi
per la contrattazione integrativa ed all'evoluzione della consistenza dei fondi
e della spesa derivante dai contratti integrativi applicati, anche la concreta
definizione ed applicazione di criteri improntati alla premialità, al
riconoscimento del merito ed alla valorizzazione dell'impegno e della qualità
della prestazione individuale, con riguardo ai diversi istituti finanziati
dalla contrattazione integrativa, nonché a parametri di selettività, con
particolare riferimento alle progressioni economiche. 11. La Corte dei Conti
utilizza tali informazioni, unitamente a quelle trasmesse ai sensi del titolo V
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini del referto sul costo
del lavoro e propone, in caso di esorbitanza delle spese dai limiti imposti dai
vincoli di finanzia pubblica e dagli indirizzi generali assunti in materia in
sede di contrattazione collettiva nazionale, interventi correttivi a livello di
comparto o di singolo ente. Fatte salve le ipotesi di responsabilità previste
dalla normativa vigente, in caso di accertato superamento di tali vincoli le
corrispondenti clausole contrattuali sono immediatamente sospese ed è fatto
obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva. 12. Le
amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare in modo permanente sul proprio
sito web, con modalità che garantiscano la piena visibilità e accessibilità
delle informazioni ai cittadini, la documentazione trasmessa annualmente
all'organo di controllo in materia di contrattazione integrativa. 513. In caso
di mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo, oltre alle
sanzioni previste dall'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere a qualsiasi
adeguamento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa. Il
collegio dei revisori di ciascuna amministrazione, o in sua assenza, l'organo
di controllo interno equivalente vigila sulla corretta applicazione delle
disposizioni del presente articolo. Art. 74 (Riduzione degli organismi
collegiali e di duplicazioni di strutture) Ai fini dell'attuazione del comma 2
bis dell'Art. 29 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, improntato a criteri di
rigorosa selezione, per la valutazione della perdurante utilità degli organismi
collegiali operanti presso la Pubblica Amministrazione e per realizzare, entro
il triennio 2009-2011, la graduale riduzione di tali organismi fino al
definitivo trasferimento delle attività ad essi demandati nell'ambito di quelle
istituzionali delle Amministrazioni, vanno esclusi dalla proroga prevista dal
comma 2 bis del citato decreto legge n. 223 del 2006 gli organismi collegiali:
istituiti in data antecedente al 30 giugno 2004 da disposizioni legislative od
atti amministrativi la cui operatività è finalizzata al raggiungimento di
specifici obiettivi o alla definizione di particolari attività previste dai
provvedimenti di istituzione e non abbiano ancora conseguito le predette
finalità; istituiti successivamente alla data del 30 giugno 2004 che non
operano da almeno due anni antecedenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto; svolgenti funzioni riconducibili alle competenze previste dai
regolamenti di organizzazione per gli uffici di struttura dirigenziale di 1° e
2° livello dell'Amministrazione presso la quale gli stessi operano ricorrendo,
ove vi siano competenze di più amministrazioni, alla conferenza di servizi. Nei
casi in cui, in attuazione del comma 2 bis dell'Art. 29 del citato decreto
legge n. 223 del 2006 venga riconosciuta l'utilità degli organismi collegiali
di cui al comma 1, la proroga è concessa per un periodo non superiore a due
anni. In sede di concessione della proroga prevista dal citato comma 2-bis
dovranno inoltre prevedersi ulteriori obiettivi di contenimento dei trattamenti
economici da corrispondere ai componenti privilegiando i compensi collegati
alla presenza a quelli forfetari od onnicomprensivi
stabilendo l'obbligo, a scadenza dei contratti, di nominare componenti la cui
sede di servizio coincida con la località sede dell'organismo. Con Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, su proposta del Ministro competente, sono individuati gli organismi
collegiali ritenuti utili sulla base dei criteri di cui ai precedenti commi, in
modo tale da assicurare un ulteriore contenimento della spesa non inferiore a
quello conseguito in attuazione del citato articolo 29 del decreto legge n. 223
del 2006. La riduzione di spesa prevista dal comma 1 dell'Art. 29 del citato
decreto legge n. 223 del 2006 riferita all'anno 2006 si applica agli organismi
collegiali ivi presenti istituiti dopo l'entrata in vigore del citato decreto
legge. 5. Al fine di eliminare duplicazioni organizzative e funzionali nonché
di favorire una maggiore efficienza dei servizi e la razionalizzazione delle
procedure, le strutture amministrative che svolgono prevalentemente attività a
contenuto tecnico e di elevata specializzazione riconducibili a funzioni
istituzionali attribuite ad amministrazioni centrali o periferiche, sono
soppresse e le relative competenze sono trasferite alle Amministrazioni
svolgenti funzioni omogenee. 6. In particolare sono soppresse le seguenti
strutture: Alto Commissario per la prevenzione ed il contrasto della corruzione
e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione di
cui all'Art. 1 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e successive modificazioni.
Alto Commissario per la lotta alla contraffazione di cui all'articolo 1-quater
del decretolegge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 maggio 2005, n. 80 e all'Art. 4 bis del decreto-legge 10 gennaio
2006, n. 2, convertito dalla legge 11 marzo 2006, n. 81; Commissione per
l'inquadramento del personale già dipendente da organismi militari operanti nel
territorio nazionale nell'ambito della Comunità Atlantica di cui all'Art. 2,
comma 2, della legge 9 marzo 1971, n. 98. 7. Le amministrazioni interessate
trasmettono al Dipartimento della Funzione Pubblica ed al Ministero
dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello
Stato - i provvedimenti di attuazione del presente articolo. 8. Gli organi
delle strutture soppresse ai sensi del presente articolo rimangono in carica
per 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto al fine di
gestire l'ordinato trasferimento delle risorse e delle funzioni. I risparmi
derivanti dal presente articolo sono destinati al miglioramento dei saldi di
finanza pubblica. Art. 75 (Progressione triennale) 1. A decorrere dal 1°
gennaio 2009 la progressione economica degli stipendi prevista dagli
ordinamenti di appartenenza per le categorie di personale di cui all'articolo 3
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si sviluppa in classi ed aumenti
periodici triennali con effetto sugli automatismi biennali in corso di
maturazione al 1° gennaio 2009 ferme restando le misure percentuali in vigore.
2. In relazione ai risparmi relativi al sistema universitario, valutati in 40
milioni di euro per l'anno 2009, in 80 milioni di euro per l'anno 2010, in 80
milioni di euro per l'anno 2011, in 120 milioni di euro per l'anno 2012 e in
160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, il Ministero dell'istruzione, dell'università
e della ricerca, tenuto conto dell'articolazione del sistema universitario e
della distribuzione del personale interessato, definisce, d'intesa con il
Ministero dell'economia e delle finanze le modalità di versamento, da parte
delle singole università delle relative risorse con imputazione al capo X,
capitolo 2368 dello stato di previsione delle entrate del Bilancio dello Stato,
assicurando le necessarie attività di monitoraggio. Art. 76 (Esclusione di
trattamenti economici aggiuntivi per infermità dipendente da causa di servizio)
1. A decorrere dal 1 gennaio 2009 nei confronti dei dipendenti delle
amministrazioni pubbliche ai quali sia stata riconosciuta un'infermità
dipendente da causa di servizio ed ascritta ad una delle categorie della tabella
A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834,
fermo restando il diritto all'equo indennizzo è esclusa l'attribuzione di
qualsiasi trattamento economico aggiuntivo previsto da norme di legge o
pattizie. 2. Con la decorrenza di cui al comma 1 sono conseguentemente abrogati
gli articoli 43 e 44 del Regio Decreto 30 settembre 1922, n. 1290 e gli
articoli 117 e 120 del Regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458 e successive
modificazioni ed integrazioni. Art. 77 (Assenze per malattia e per permesso
retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni) Per i periodi di
assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il
trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o
emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché
di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole
eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di
settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa
di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le
assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi
derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di
bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi
dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali
somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la
contrattazione integrativa. Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per
un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di
malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante
presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria
pubblica. L'Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza
della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno,
tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative. Le fasce orarie di
reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite
mediche di controllo, è dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14 alle ore
20.00 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi. La
contrattazione collettiva ovvero le specifiche normative di settore, fermi
restando i limiti massimi delle assenze per permesso retribuito previsti dalla
normativa vigente, definiscono i termini e le modalità di fruizione delle
stesse, con l'obbligo di stabilire una quantificazione esclusivamente ad ore
delle tipologie di permesso retribuito, per le quali la legge, i regolamenti, i
contratti collettivi o gli accordi sindacali prevedano una fruizione
alternativa in ore o in giorni. Nel caso di fruizione dell'intera giornata
lavorativa, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del
dipendente, per ciascuna tipologia, viene computata con riferimento all'orario
di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza.
Le assenze dal servizio dei dipendenti di cui al comma 1 non sono equiparate
alla presenza in servizio ai fini della distribuzione
delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa. Fanno eccezione le
assenze per congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata dal
lavoro, e per congedo di paternità, le assenze dovute alla fruizione di
permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle
funzioni di giudice popolare, nonché le assenze previste dall'articolo 4, comma
1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e per i soli dipendenti portatori di
handicap grave, i permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della 5 febbraio 1992,
n. 104. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non
derogabili dai contratti o accordi collettivi. Art. 78 (Aspettative e permessi
sindacali retribuiti del personale delle pubbliche amministrazioni) 1. Ai fini
del progressivo allineamento con le corrispondenti previsioni del settore
privato, le aspettative, i distacchi ed i permessi sindacali retribuiti, in
atto alla data di entrata in vigore della presente legge, previsti dai
contratti collettivi di lavoro stipulati ai sensi del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, nonché dai provvedimenti di
recepimento degli accordi sindacali per il personale in regime di diritto
pubblico, sono complessivamente ridotti del 50 per cento. 2. è vietato il
cumulo di permessi sindacali giornalieri e orari. 3. Il presente articolo
costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi. Art. 79 (Personale
dipendente prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a
riposo) 1. Per gli anni 2009, 2010 e 2011 il personale in servizio presso le
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le Agenzie fiscali,
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli Enti pubblici non economici, le
Università, le Istituzioni ed Enti di ricerca nonché gli enti di cui
all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001. n. 165, può
chiedere di essere esonerato dal servizio nel corso del quinquennio antecedente
il compimento del limite di età per il collocamento a riposo. La richiesta di
esonero dal servizio deve essere presentata dai soggetti interessati,
improrogabilmente, entro il 1° marzo di ciascun anno a condizione che entro
l'anno solare raggiungano il requisito minimo di età richiesto e non è
revocabile. La disposizione non si applica al personale della Scuola. 2. E'
data facoltà all'amministrazione, in base alle proprie esigenze funzionali, di
accogliere la richiesta dando priorità al personale interessato da processi di
riorganizzazione della rete centrale e periferica o di razionalizzazione o appartenente
a qualifiche di personale per le quali è prevista una riduzione di organico. 3.
Durante il periodo di esonero dal servizio al dipendente spetta un trattamento
temporaneo pari al cinquanta per cento di quello complessivamente goduto, per
competenze fisse ed accessorie, al momento del collocamento nella nuova
posizione. Ove durante tale periodo il dipendente svolga in modo continuativo
ed esclusivo attività di volontariato, opportunamente documentata e
certificata, presso organizzazioni non lucrative di utilità sociale,
associazioni di promozione sociale, organizzazioni non governative che operano
nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, ed altri soggetti
da individuare con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi
entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la misura il
predetto trattamento economico temporaneo è elevata dal cinquanta al settanta
per cento. Fino al collocamento a riposo del personale in posizione di esonero
gli importi del trattamento economico posti a carico dei fondi unici di
amministrazione non possono essere utilizzati per nuove finalità. 4.All'atto
del collocamento a riposo per raggiunti limiti di età il dipendente ha diritto
al trattamento di quiescenza e previdenza che sarebbe spettato se fosse rimasto
in servizio. 5. Il trattamento economico provvisorio spettante durante il
periodo di esonero dal servizio è cumulabile con altri redditi derivanti da
prestazioni lavorative rese dal dipendente come lavoratore autonomo o per collaborazioni
e consulenze con soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche di cui
all'Art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 o società e
consorzi dalle stesse partecipati. In ogni caso non è consentito l'esercizio di
prestazioni lavorative da cui possa derivare un pregiudizio all'amministrazione
di appartenenza. 6. Le amministrazioni di appartenenza, in relazione alle
economie effettivamente derivanti dal collocamento in posizione di esonero dal
servizio, certificate dai competenti organi di controllo, possono procedere,
previa autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento
della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze ad
assunzioni di personale in via anticipata rispetto a quelle consentite dalla
normativa vigente per l'anno di cessazione dal servizio per limiti di età del
dipendente collocato in posizione di esonero. Tali assunzioni vengono
scomputate da quelle consentite in tale anno. 7. All'articolo 16 comma 1 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 503, e successive modificazioni, dopo
il primo periodo sono aggiunti i seguenti: “In tal caso è data facoltà
all'amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali,
di accogliere la richiesta in relazione alla particolare esperienza
professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti ed in
funzione dell'efficiente andamento dei servizi. La domanda di trattenimento va
presentata all'amministrazione di appartenenza dai ventiquattro ai dodici mesi
precedenti il compimento del limite di età per il collocamento a riposo
previsto dal proprio ordinamento.” 8. Sono fatti salvi i trattenimenti in
servizio in essere alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli
già disposti con decorrenza anteriore al 31 dicembre 2008. 9. Le
amministrazioni di cui al comma 7 riconsiderano, con provvedimento motivato,
tenuto conto di quanto ivi previsto, i provvedimenti di trattenimento in
servizio già adottati con decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009. 10. I
trattenimenti in servizio già autorizzati con effetto a decorrere dal 1°
gennaio 2010 decadono ed i dipendenti interessati al trattenimento sono tenuti
a presentare una nuova istanza nei termini di cui al comma 7. 11. Nel caso di
compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni del personale
dipendente, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del
decreto legislativo 30 marzo 2001. n. 165 risolvono, fermo restando quanto
previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenze dei trattamenti
pensionistici, il rapporto lavoro senza preavviso. Il dipendente
interessato può presentare domanda per la permanenza in servizio fino al
raggiungimento del limite di età previsto dai rispettivi ordinamenti, da presentarsi
almeno un anno prima. In tal caso è data facoltà all'amministrazione, in base
alle proprie esigenze organizzative e funzionali, di accogliere la richiesta in
relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente
in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente
andamento dei servizi. Con riferimento ai dipendenti in servizio alla data di
entrata in vigore della presente legge che hanno già maturato l'anzianità
massima contributiva di 40 anni ovvero maturano la stessa entro dodici
mesi, la data entro la quale deve essere presentata la domanda per la
permanenza in servizio fino al raggiungimento del limite di età previsto dai
rispettivi ordinamenti risulta rispettivamente fissata nel 1° marzo 2009 e nel
1° gennaio 2010 e, conseguentemente, la risoluzione del rapporto di lavoro di
cui al primo periodo del presente comma opera a decorrere da novanta giorni a
partire dalle predette date. Art. 80 (Part time) 1.All'articolo 1, comma 58,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono apportate le seguenti modificazioni:
al primo periodo le parole: “avviene automaticamente” sono sostituite dalle
seguenti: “può essere concessa dall'amministrazione”; al secondo periodo le
parole “grave pregiudizio” sono sostituite da “pregiudizio”; al secondo periodo
le parole da: “può con provvedimento motivato “ fino a “ non superiore a sei
mesi” sono soppresse; all'ultimo periodo, dopo le parole: “il Ministro della
funzione pubblica e con il Ministro del tesoro” sono sostituite dalle seguenti:
“Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e il Ministro
dell'economia e delle finanze”. 2.All'articolo 1, comma 59, della legge 23
dicembre 1996, n. 662 sono apportate le seguenti modificazioni: le parole: “al
50” sono sostituite dalle seguenti: “al 70”; dopo le parole predetti risparmi,
le parole da“ può essere utilizzata” fino a “dei commi da 45 a 55” sono
sostituite dalle seguenti: “è destinata, secondo le modalità ed i criteri
stabiliti dalla contrattazione integrativa, ad incentivare la mobilità del
personale esclusivamente per le amministrazioni che dimostrino di aver
provveduto ad attivare piani di mobilità e di riallocazione mediante
trasferimento di personale da una sede all'altra dell'amministrazione stessa.;
le parole da “L'ulteriore quota” fino a “produttività individuale e collettiva”
sono soppresse. Art. 81 (Riduzione degli assetti organizzativi) Presidenza del
Consiglio dei ministri, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli
articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e
successive modificazioni e integrazioni, gli enti pubblici non economici, gli
enti di ricerca, nonché gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni ed integrazioni,
provvedono entro il 31 ottobre 2008, secondo i rispettivi ordinamenti: a
ridimensionare gli assetti organizzativi esistenti, secondo principi di
efficienza, razionalità ed economicità, operando la riduzione degli uffici
dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale, in misura
non inferiore, rispettivamente, al 20 e al 15 per cento di quelli esistenti. A
tal fine le amministrazioni adottano misure volte: alla concentrazione
dell'esercizio delle funzioni istituzionali, attraverso il riordino delle
competenze degli uffici; all'unificazione delle strutture che svolgono funzioni
logistiche e strumentali, salvo specifiche esigenze organizzative, derivanti
anche dalle connessioni con la rete periferica, riducendo, in ogni caso, il numero
degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non
generale adibiti allo svolgimento di tali compiti. Le dotazioni organiche del
personale con qualifica dirigenziale sono corrispondentemente ridotte, ferma
restando la possibilità dell'immissione di nuovi dirigenti, nei termini
previsti dall'articolo 1, comma 404, lett. a), della legge 27 dicembre 2006, n.
296; a ridurre il contingente di personale adibito allo svolgimento di compiti
logistico-strumentali e di supporto in misura non inferiore al dieci per cento
con contestuale riallocazione delle risorse umane eccedenti tale limite negli
uffici che svolgono funzioni istituzionali; alla rideterminazione delle
dotazioni organiche del personale non dirigenziale, apportando una riduzione
non inferiore al dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero dei
posti di organico di tale personale. Ai fini dell'attuazione delle misure di
cui al comma 1, le amministrazioni possono disciplinare, mediante appositi
accordi, forme di esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali,
compresa la gestione del personale, nonché l'utilizzo congiunto delle risorse
umane in servizio presso le strutture centrali e periferiche. Con i medesimi
provvedimenti di cui al comma 1, le amministrazioni dello Stato rideterminano
la rete periferica su base regionale o interregionale, oppure, in alternativa,
provvedono alla riorganizzazione delle esistenti strutture periferiche
nell'ambito degli uffici territoriali di Governo nel rispetto delle procedure
previste dall'articolo 1, comma 404, lettera c), della legge 27 dicembre 2006,
n. 296. Ai fini dell'attuazione delle misure previste dal comma 1, lettera a),
della presente disposizione da parte dei Ministeri si tiene conto delle
riduzioni apportate dai regolamenti emanati ai sensi dell'Art. 1, comma 404,
lett. a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, avuto riguardo anche ai
Ministeri esistenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto
legge 16 maggio 2008, n. 85. In considerazione delle esigenze di compatibilità
generali nonché degli assetti istituzionali, la Presidenza del Consiglio dei
Ministri assicura il conseguimento delle corrispondenti economie con l'adozione
di provvedimenti specifici del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati
ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive
integrazioni e modificazioni, che tengono comunque conto dei criteri e dei
principi di cui al prente articolo. Sino all'emanazione dei provvedimenti di
cui al comma 1 le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in
misura pari ai posti coperti alla data del 30 giugno 2008. Alle amministrazioni
che non abbiano adempiuto a quanto previsto dai commi 1 e 4 è fatto divieto di
procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi
contratto. Art. 82 (Autorità indipendenti) 1. Le Autorità indipendenti, in
attesa della emanazione della specifica disciplina di riforma di cui all'Art.
3, comma 45 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, entro 45 giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto ed, in coerenza con i rispettivi
ordinamenti, riconsiderano le proprie politiche in materia di personale in base
ai principi di contenimento della relativa spesa desumibili dalle
corrispondenti norme di cui al presente decreto, predisponendo allo scopo,
appositi piani di adeguamento da inoltrare alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'Economia e delle Finanze. Nelle more
delle attività di verifica dei predetti piani, da completarsi entro i 45 giorni
successivi alla ricezione, fatte salve eventuali motivate esigenze istruttorie,
è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo. 2.
Presso le stesse Autorità il trattamento economico del personale già
interessato dalle procedure di cui all'articolo 1, comma 519 della legge 27
dicembre 2006, n. 296 è determinato al livello iniziale e senza riconoscimento
dell'anzianità di servizio maturata nei contratti a termine o di
specializzazione, senza maggiori spese e con l'attribuzione di un assegno “ad
personam”, riassorbibile e non rivalutabile pari all'eventuale differenza tra
il trattamento economico conseguito e quello spettante all'atto del passaggio
in ruolo. Art. 83 (Spese di personale per gli enti locali e delle camere di commercio)
1. All'Art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre n. 296 e successive
modificazioni è aggiunto alla fine il seguente periodo: “ai fini
dell'applicazione della presente norma, costituiscono spese di personale anche
quelle sostenute per i rapporti di collaborazione continuata e continuativa,
per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario
titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in
strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo
all'ente”. 2. L' articolo 3, comma 121, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è
abrogato. 3. L'Art. 82, comma 11, del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni è sostituito dal seguente: “La
corresponsione dei gettoni di presenza è comunque subordinata alla effettiva partecipazione del
consigliere a consigli e commissioni; il regolamento ne stabilisce
termini e modalità”. 4. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità
interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad
assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia
contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e
continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di
stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare
contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi
della presente disposizione. 5. Ai fini del concorso delle autonomie regionali
e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti
al patto di stabilità interno assicurano la riduzione dell'incidenza
percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese
correnti, con particolare riferimento alle dinamiche di crescita della spesa
per la contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti
disposizioni dettate per le amministrazioni statali. 6. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro novanta giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto, previo accordo tra governo,
regioni e autonomie locali da concludersi in sede di conferenza unificata, sono
definiti parametri e criteri di virtuosità, con correlati obiettivi
differenziati di risparmio, tenuto conto delle dimensioni demografiche degli
enti, delle percentuali di incidenza delle spese di personale attualmente
esistenti rispetto alla spesa corrente e dell'andamento di tale tipologia di
spesa nel quinquennio precedente. In tale sede sono altresì definiti: criteri e
modalità per estendere la norma anche agli enti non sottoposti al patto di
stabilità interno; criteri e parametri - con riferimento agli articoli 90 e 110
del decreto legislativo n. n. 267 del 2000 e considerando in via prioritaria il
rapporto tra la popolazione dell'ente ed il numero dei dipendenti in servizio -
volti alla riduzione dell'affidamento di incarichi a soggetti esterni all'ente,
con particolare riferimento agli incarichi dirigenziali e alla fissazione di
tetti retributivi non superabili in relazione ai singoli incarichi e di tetti
di spesa complessivi per gli enti; criteri e parametri - considerando quale base
di riferimento il rapporto tra numero dei dirigenti e dipendenti in servizio
negli enti – volti alla riduzione dell'incidenza percentuale delle posizioni
dirigenziali in organico. 7. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 2
è fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari
o superiore al 50% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale
a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale. 8. Il personale
delle aziende speciali create dalle camere di commercio non può transitare, in
caso di cessazione dell'attività delle aziende medesime, alle camere di
commercio di riferimento, se non previa procedura selettiva di natura
concorsuale e, in ogni caso, a valere sui contingenti di assunzioni effettuabili
in base alla vigente normativa. Sono disapplicate le eventuali disposizioni
statutarie o regolamentari in contrasto con il presente articolo. CAPO III
PATTO DI STABILITà INTERNO Art. 84 (Patto di stabilità interno) Ai fini della
tutela dell'unità economica della Repubblica, le regioni, le province autonome
di Trento e di Bolzano, le province e i comuni con popolazione superiore a
5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza
pubblica per il triennio 2009/2011 nelle misure seguenti in termini di
fabbisogno e indebitamento netto: il settore regionale per 1.500, 2.300 e 4.060
milioni, rispettivamente, per gli anni 2009, 2010 e 2011; il settore locale per
1.650, 2.900 e 5.140 milioni, rispettivamente, per gli anni 2009, 2010 e 2011.
Nel caso in cui non fossero approvate entro il 31 luglio 2008 le disposizioni
legislative per la disciplina del nuovo patto di stabilità interno, volta a
conseguire gli effetti finanziari di cui al comma 1, gli stanziamenti relativi
agli interventi individuati nell'elenco _ annesso alla presente legge sono
accantonati e possono essere utilizzati solo dopo l'approvazione delle predette
disposizioni legislative. Art. 85 (Disposizioni urgenti per Roma capitale) 1.
1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi strutturali di
risanamento della finanza pubblica e nel rispetto dei principi indicati
dall'Art. 119 della Costituzione, nelle more dell'approvazione della legge di
disciplina dell'ordinamento, anche contabile, di Roma Capitale ai sensi dell'articolo
114, terzo comma, della Costituzione, con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, il Sindaco del comune di Roma è nominato Commissario
straordinario del Governo per la ricognizione della situazione
economico-finanziaria del comune e delle società da esso partecipate, con
esclusione di quelle quotate nei mercati regolamentati, e per la
predisposizione ed attuazione di un piano di rientro dall'indebitamento
pregresso. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri: sono individuati
gli istituti e gli strumenti disciplinati dal Titolo VIII del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di cui può avvalersi il Commissario
straordinario, parificato a tal fine all'organo straordinario di liquidazione,
fermo restando quanto previsto al comma 6; su proposta del Commissario
straordinario, sono nominati tre subcommissari, ai quali possono essere
conferite specifiche deleghe dal Commissario, uno dei quali scelto tra i
magistrati ordinari, amministrativi e contabili, uno tra i dirigenti della
Ragioneria generale dello Stato e uno tra gli appartenenti alla carriera
prefettizia o dirigenziale del Ministero dell'interno, collocati in posizione
di fuori ruolo o di comando per l'intera durata dell'incarico. Per
l'espletamento degli anzidetti incarichi gli organi commissariali non hanno
diritto ad alcun compenso o indennità, oltre alla retribuzione, anche
accessoria, in godimento all'atto della nomina, e si avvalgono delle strutture
comunali. I relativi posti di organico sono indisponibili per la durata
dell'incarico. 3. La gestione commissariale del Comune assume, con bilancio
separato rispetto a quello della gestione ordinaria, tutte le entrate di
competenza e tutte le obbligazioni assunte alla data del 28 aprile 2008. Le
disposizioni dei commi precedenti non incidono sulle competenze ordinarie degli
organi comunali relativamente alla gestione del periodo successivo alla data
del 28 aprile 2008. 4. Il piano di rientro, con la situazione
economico-finanziaria del comune e delle società da esso partecipate di cui al
comma 1, gestito con separato bilancio, entro il 30 settembre 2008, ovvero
entro altro termine indicato nei DPCM di cui ai commi 1 e 2, è presentato dal
Commissario straordinario al Governo, che l'approva entro i successivi trenta
giorni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, individuando le
coperture finanziarie necessarie per la relativa attuazione. è autorizzata
l'apertura di una apposita contabilità speciale. Al fine di consentire il
perseguimento delle finalità indicate al comma 1, il piano assorbe, anche in
deroga a disposizioni di legge, tutte le somme derivanti da obbligazioni
contratte, a qualsiasi titolo, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, anche non scadute, e contiene misure idonee a garantire il sollecito
rientro dall'indebitamento pregresso. Il Commissario straordinario potrà
recedere, entro lo stesso termine di presentazione del piano, dalle
obbligazioni contratte dal Comune anteriormente alla data di entrata in vigore
del presente decreto. 5. Per l'intera durata del regime commissariale di cui al
presente articolo non può procedersi alla deliberazione di dissesto di cui
all'articolo 246, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 6. I
DPCM di cui ai commi 1 e 2 prevedono in ogni caso l'applicazione, per tutte le
obbligazioni contratte anteriormente alla data di emanazione del medesimo DPCM,
dei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 248 e del comma 12 dell'articolo 255 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Tutte le entrate del comune di
competenza dell'anno 2008 e dei successivi anni di sono attribuite alla
gestione corrente, di competenza degli organi istituzionali dell'Ente. 7. Ai
fini dei commi precedenti, per il Comune di Roma sono prorogati di sei mesi i
termini previsti per l'approvazione del rendiconto relativo all'esrecizio 2007,
per l'adozione della delibera di cui all'articolo 193, comma 2, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e per l'assestamento del bilancio relativo
all'esercizio 2008. 8. Nelle more dell'approvazione del piano di rientro di cui
al presente articolo, la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. concede al Comune di
Roma una anticipazione di 500 milioni di euro a valere sui primi futuri
trasferimenti statali ad esclusione di quelli compensativi per i mancati
introiti di natura tributaria. CAPO IV SPESA SANITARIA E PER INVALIDITà Art. 86
(Programmazione delle risorse per la spesa sanitaria) 1. Al fine di garantire
il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di
finanza pubblica per il triennio 2009-2011: il finanziamento del Servizio
sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato è confermato in
102.683 milioni di euro per l'anno 2009, ai sensi delle disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 796, lettera a) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e
dell'articolo 3, comma 139 della legge 24 dicembre 207, n. 244, ed è
determinato in 103.945 milioni di euro per l'anno 2010 e in 106.265 milioni di
euro per l'anno 2011, comprensivi dell'importo di 50 milioni di euro, per ciascuno
degli anni indicati, a titolo di ulteriore finanziamento a carico dello Stato
per l'ospedale Bambino Gesù. Restano fermi gli adempimenti regionali previsti
dalla legislazione vigente, nonché quelli derivanti dagli Accordi e dalle
Intese intervenute fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano; per gli anni 2010 e 2011 l'accesso al finanziamento integrativo a
carico dello Stato derivante da quanto disposto dalla lettera a), rispetto al
livello di finanziamento previsto per l'anno 2009, è subordinato alla stipula
di una specifica Intesa fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di
Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003,
n. 131, da sottoscriversi entro il 31 luglio 2008, che, ad integrazione e
modifica dell'Accordo Stato-Regioni dell'8 agosto 2001, dell'Intesa
Stato-Regioni del 23 marzo 2005 e dell'Intesa Stato-Regioni relativa al Patto
per la salute del 5 ottobre 2006, contempli norme di efficientamento del
sistema e conseguente contenimento della dinamica dei costi, al fine di non
determinare tensioni nei bilanci regionali extrasanitari e di non dover
ricorrere necessariamente all'attivazione della leva fiscale regionale. 2. Al
fine di procedere al rinnovo degli accordi collettivi nazionali con il
personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale per il biennio
economico 2006- 2007, il livello del finanziamento cui concorre ordinariamente
lo Stato, di cui al comma 1, lettera a), è incrementato di 184 milioni di euro
per l'anno 2009 e di 69 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, anche per
l'attuazione del Progetto Tessera Sanitaria e, in particolare, per il
collegamento telematico in rete dei medici e la ricetta elettronica, di cui al
comma 5-bis dell'articolo 50, della legge 24 novembre 2003, n. 326. Art. 87
(Piano straordinario di verifica delle invalidità civili) L'Istituto nazionale
di previdenza sociale (INPS) attua, dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009, un
piano straordinario di 200.000 accertamenti di verifica nei confronti dei
titolari di benefìci economici di invalidità civile. Nel caso di accertata
insussistenza dei prescritti requisiti sanitari, si applica l'articolo 5, comma
5, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698 . Nei
procedimenti di verifica, compresi quelli in corso, finalizzati ad accertare,
nei confronti di titolari di trattamenti economici di invalidità civile, la
permanenza dei requisiti sanitari necessari per continuare a fruire dei
benefìci stessi, l'INPS dispone la sospensione dei relativi pagamenti qualora
l'interessato, a cui sia stata notificata la convocazione, non si presenti a
visita medica senza giustificato motivo. Se l'invalido, entro novanta giorni
dalla data di notifica della sospensione ovvero della richiesta di
giustificazione nel caso in cui tale sospensione sia stata già disposta, non
fornisce idonee motivazioni circa la mancata presentazione a visita, l'INPS
provvede alla revoca della provvidenza a decorrere dalla data della sospensione
medesima. Ove, invece, siano ritenute valide le giustificazioni addotte, verrà
comunicata la nuova data di visita medica alla quale l'interessato non potrà
sottrarsi, pena la revoca del beneficio economico dalla data di sospensione,
salvo i casi di visite domiciliari richieste dagli interessati o disposte
dall'amministrazione. Sono esclusi dalle disposizioni di cui al primo e al
secondo periodo del presente comma i soggetti ultrasettantenni, i minori nati
affetti da patologie e per i quali è stata determinata una invalidità pari al
100 per cento ed i soggetti affetti da patologie irreversibili per i quali, in
luogo della automatica sospensione dei pagamenti, si procede obbligatoriamente
alla visita domiciliare volta ad accertare la persistenza dei requisiti di
invalidità necessari per il godimento dei benefìci economici. Qualora
l'invalido non si sottoponga agli ulteriori accertamenti specialistici,
eventualmente richiesti nel corso della procedura di verifica, la sospensione
dei pagamenti e la revoca del beneficio economico verranno disposte con le
medesime modalità di cui al comma 2. Ai titolari di patente di guida speciale
chiamati a visita per il rinnovo della patente stessa, gli uffici della
motorizzazione civile sono autorizzati a rilasciare un permesso di guida
provvisorio, valido sino all'esito finale delle procedure di rinnovo. Nei
procedimenti giurisdizionali relativi ai verbali di visita emessi dalle
commissioni mediche di verifica, finalizzati all'accertamento degli stati di
invalidità civile, cecità civile e sordomutismo, nonché ai provvedimenti di
revoca emessi dall'INPS nella materia di cui al presente articolo la
legittimazione passiva spetta all'INPS medesimo. Con decreto del Ministro del
lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della
presente legge, sono stabiliti termini e modalità di attuazione del piano
straordinario di cui al presente articolo, avuto riguardo, in particolare, alla
definizione di criteri selettivi in ragione dell'incidenza territoriale dei
beneficiari di prestazioni rispetto alla popolazione residente nonché alle
sinergie con le diverse banche dati presenti nell'ambito della Amministrazioni
pubbliche, tra le quali quelle con l'Amministrazione finanziaria e la
Motorizzazione civile. TITOLO IV PEREQUAZIONE TRIBUTARIA Capo I MISURE FISCALI
Settore energia Art. 88 (Ulteriore aliquota di prodotto della coltivazione) 1.
Per le produzioni ottenute a decorrere dal 1° gennaio 2008 dalle concessioni di
coltivazione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996,
n. 625, al verificarsi delle condizioni previste nel comma 2, il titolare unico
o contitolare di ciascuna concessione è tenuto a corrispondere esclusivamente
allo Stato il valore di un'aliquota del prodotto della coltivazione ulteriore
rispetto a quella già prevista dall'articolo 19 del decreto legislativo 25
novembre 1996, n. 625, determinata secondo quanto previsto dal comma 4. 2. Il
valore dell'ulteriore aliquota di prodotto è dovuto al verificarsi delle
seguenti condizioni: a) per l'olio, nel caso in cui la quotazione media annua
del Brent dell'anno di riferimento espressa in euro sia superiore almeno del 10
per cento a 55 euro per barile. La quotazione media annua del Brent sarà
determinata per ciascun anno come media delle quotazioni di fine mese
pubblicate dal Platts in dollari al barile per il greggio Brent Dated e
convertita in euro al barile sulla base del cambio medio annuo euro/dollaro
rilevato dalla Banca d'Italia. b) per il gas, nel caso in cui la media annua
dell'indice QE, di cui all'articolo 19, comma 5-bis, lettera b), del decreto
legislativo 25 novembre 1996, n. 625, dell'anno di riferimento sia superiore
almeno del 10 per cento a 0,5643 centesimi di euro/MJ. 3. Per gli anni
successivi al 2008, le suddette quotazioni di riferimento per l'olio e il gas
sono rideterminate tenendo conto delle variazioni annuali dei prezzi della
produzione di prodotti industriali e del costo del lavoro per unità di prodotto
nell'industria con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto
con il Ministero dell'economia e delle finanze. 4. Verificandosi le condizioni
di cui al comma 3, il valore dell'ulteriore aliquota di prodotto per l'olio e
per il gas da corrispondere allo Stato si determina: a) per le quantità di
idrocarburi liquidi e gassosi estratti in terraferma e per le quantità di
idrocarburi gassosi estratti in mare: 1) con l'aliquota dello 2,1 per cento nel
caso di incremento degli indici di cui alle lettere a) e b) del comma 2 in
misura pari al 10 per cento; 2) con l'aliquota dello 0,3 per cento per ogni
punto percentuale di incremento degli stessi indici ulteriore rispetto al 10
per cento; b) per le quantità di idrocarburi liquidi estratti in mare: 1) con
l'aliquota dello 1,2 per cento nel caso di incremento dell'indice di cui alla
lettera a) del comma 2 in misura pari al 10 per cento; 2) con l'aliquota dello
0,15 per cento per ogni punto percentuale di incremento dello stesso indice
ulteriore al rispetto al 10 per cento. 5. Le quantità esenti dal pagamento
dell'aliquota di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996,
n. 625, sono esenti anche dal pagamento dell'ulteriore aliquota di cui al comma
1. 6. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione del prelievo
dell'ulteriore aliquota di cui al comma 1, inclusa la disciplina sanzionatoria,
si applica quanto previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre
1996, n. 625, purché compatibile con la natura esclusivamente erariale di tale
prelievo. 7. All'ulteriore aliquota di prodotto della coltivazione dovuta ai
sensi del presente articolo non si applicano le disposizioni dell'articolo 2.
Art. 89 (Acconto sul valore delle aliquote di prodotto della coltivazione di
idrocarburi) 1. A decorrere dall'anno 2008, per le concessioni di coltivazioni
di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, il
titolare unico o contitolare versa nel mese di novembre di ciascun anno a
titolo d'acconto del valore delle aliquote di prodotto dovuto per l'anno in
corso un importo pari al 100 per cento di quanto versato per l'anno precedente.
2. Il versamento è effettuato allo Stato, alle Regioni a statuto ordinario ed
ai Comuni interessati secondo le rispettive quote di competenza e con le stesse
modalità previste per i versamenti di cui al predetto articolo 19, comma 8, del
decreto legislativo n. 625, del 1996. Limitatamente all'acconto relativo al
periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto,
le somme dovute allo Stato affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per
la successiva riassegnazione al fondo speciale istituito con l'articolo 5. Se
per l'anno precedente è stata omessa la presentazione del prospetto di cui al
predetto articolo 19, comma 11, del decreto legislativo n. 625, del 1996,
l'acconto è commisurato al 100 per cento del valore delle aliquote di prodotto
che avrebbe dovuto essere dichiarato con tale prospetto. 3. I versamenti in
acconto relativi al valore delle aliquote di prodotto della coltivazione dei
giacimenti di gas dovute allo Stato da cedere presso il mercato regolamentato
ai sensi dell'articolo 11 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono determinati
valorizzando la produzione secondo il criterio di cui al predetto articolo 19,
comma 5-bis, lettera b). 4. In caso di omesso o insufficiente versamento
dell'acconto, si applica la disciplina sanzionatoria di cui all'articolo 13 del
decreto legislativo 18 dicembre 1977, n. 471, oltre agli interessi di cui
all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. 5. Le disposizioni del comma 4 non si
applicano nel caso in cui: a) il versamento dovuto nei confronti di ciascun
ente impositore separatamente considerato è inferiore a 100.000 euro; b) quando
l'acconto versato nei confronti di ciascun ente impositore separatamente
considerato è inferiore a quello dovuto, ma non inferiore al 75 per cento del
valore dell'aliquota di prodotto dovuto per l'anno in corso. Ai fini del
periodo precedente è effettuata secondo il criterio di cui al comma 3 la
valorizzazione delle aliquote di prodotto della coltivazione dei giacimenti di
gas dovute allo Stato da cedere presso il mercato regolamentato ai sensi
dell'articolo 11 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40. 6. Il credito risultante
dall'eccedenza dell'acconto versato rispetto a quanto dovuto nei confronti di
ciascun ente impositore è rimborsata entro 90 giorni dalla presentazione del
prospetto di cui al predetto articolo 19, comma 8, del decreto legislativo n.
625, del 1996. Nel caso in cui il rimborso avvenga oltre tale termine maturano
gli stessi interessi di cui al comma 4. 7. La stessa eccedenza di cui al comma
6 può essere utilizzata in compensazione di quanto dovuto in acconto o a saldo
nei confronti di altri enti impositori compensando prioritariamente: a) le
eccedenze nei confronti dei comuni con quanto dovuto alle rispettive regioni di
appartenenza; b) le eccedenze nei confronti delle regioni con quanto dovuto
allo Stato anche a titolo di imposta sul reddito delle società. 8. Il credito
di cui al comma 6 può essere ceduto ad altro titolare o contitolare di
concessione di coltivazione per essere compensato secondo quanto previsto dal
comma 7. Art. 90 (Addizionale IRES per il settore energia) 1. In dipendenza dell'andamento
dell'economia e dell'impatto sociale dell'aumento dei prezzi e delle tariffe
del settore energetico, l'aliquota dell'imposta sul reddito delle società di
cui all'articolo 75 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è applicata
con una addizionale di 5,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano
conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10
milioni di euro e che operano nei settori di seguito indicati: a) ricerca e
coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi; b) raffinazione petrolio,
produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli
lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto e gas naturale; c)
produzione o commercializzazione di energia elettrica. 2. In deroga
all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al
comma 1 si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto; nella determinazione degli acconti
dovuti ai fini dell'imposta sul reddito delle società per il periodo di imposta
in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, in sede di
versamento della seconda o unica rata, si assume, quale imposta del periodo
precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni dei
commi precedenti. 3. E' fatto divieto agli operatori economici dei settori
richiamati al comma 1 di traslare l'onere della maggiorazione d'imposta sui
prezzi al consumo. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas vigila sulla
puntuale osservanza della disposizione di cui al precedente periodo. Art. 91
(Valutazione delle rimanenze delle imprese operanti nei settori petrolifero e
del gas) 1. Al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del
Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l'articolo 92 è
aggiunto il seguente: "Articolo 92-bis (Valutazione delle rimanenze di
alcune categorie di imprese) 1. La valutazione delle rimanenze finali dei beni
indicati all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b) è effettuata secondo il
metodo della media ponderata o del “primo entrato primo uscito”, anche se non
adottati in bilancio, dalle imprese il cui volume di ricavi supera le soglie
previste per l'applicazione degli studi di settore, esercenti le attività di:
a) ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi; b) raffinazione
petrolio, produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi
vari, oli lubrificanti e residuati, di gas di petrolio liquefatto e di gas
naturale. 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai soggetti che
redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al
regolamento (CE) n. 1602/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19
luglio 2002, ed anche a quelli che abbiano esercitato, relativamente alla
valutazione dei beni fungibili, l'opzione di cui all'articolo 13, comma 4, del
decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38. 3. Per quanto non diversamente
disposto dal presente articolo si applicano le disposizioni dei commi 1, 5 e 7,
dell'articolo 92.”. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a
decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto. 3. Il maggior valore delle rimanenze finali che si determina
per effetto della prima applicazione dell'articolo 92-bis, del testo unico
delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica
del 22 dicembre 1986, n. 917, anche per le imprese che si sono avvalse
dell'opzione di cui all'articolo 13, commi 2 e 4, del decreto legislativo 28
febbraio 2005, n. 38, non concorre alla formazione del reddito in quanto
escluso ed è soggetto ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta
regionale sulle attività produttive con l'aliquota del 16 per cento. 4.
L'imposta sostitutiva dovuta è versata in un'unica soluzione contestualmente al
saldo dell'imposta personale dovuta per l'esercizio di prima applicazione
dell'articolo 92-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con
decreto del Presidente della Repubblica n. 917, del 1986. Alternativamente, su
opzione del contribuente può essere versata in tre rate di eguale importo
contestualmente al saldo delle imposte sul reddito relative all'esercizio di
prima applicazione dell'articolo 92-bis del testo unico delle imposte sui
redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917, del 1986
e dei due esercizi successivi. Sulla seconda e terza rata maturano interessi al
tasso annuo semplice del 3 per cento. 5. Il maggior valore assoggettato ad
imposta sostitutiva si considera fiscalmente riconosciuto dall'esercizio
successivo a quello di prima applicazione dell'articolo 92-bis del testo unico
delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica
n. 917, del 1986; tuttavia fino al terzo esercizio successivo: a) le
svalutazioni determinate in base all'articolo 92, comma 5, del testo unico delle
imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n.
917, del 1986, fino a concorrenza del maggior valore assoggettato ad imposta
sostitutiva non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte
personali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, ma determinano la
riliquidazione della stessa imposta sostitutiva. In tal caso l'importo
corrispondente al 16 per cento di tali svalutazioni è computato in diminuzione
delle rate di eguale importo ancora da versare; l'eccedenza è compensabile a
valere sui versamenti a saldo ed in acconto dell'imposta personale sul reddito;
b) nel caso di conferimento dell'azienda comprensiva di tutte o parte delle
rimanenze di cui all'articolo 92-bis del testo unico delle imposte sui redditi
approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917, del 1986, il
diritto alla riliquidazione e l'obbligo di versamento dell'imposta sostitutiva
si trasferiscono sul conferitario, solo nel caso in cui quest'ultimo non
eserciti prima del conferimento le attività di cui al predetto articolo 92-bis
e adotti lo stesso metodo di valutazione del conferente. In caso contrario, si
rende definitiva l'imposta sostitutiva in misura corrispondente al maggior
valore delle rimanenze conferite così come risultante dall'ultima
riliquidazione effettuata dal conferente; fino a concorrenza di tale maggiore
valore le svalutazioni determinate dal conferitario in base all'articolo 92,
comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente
della Repubblica n. 917, del 1986, concorrono alla formazione del reddito per
il 50 per cento del loro ammontare fino all'esercizio in corso al 31 dicembre
2011. 6. Fino al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2011, nel caso
di cessione dell'azienda comprensiva di tutte o parte delle rimanenze di cui
all'articolo 92-bis, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con
decreto del Presidente della Repubblica n. 917, del 1986, l'imposta sostitutiva
in misura corrispondente al maggior valore delle rimanenze cedute così come
risultante dall'ultima riliquidazione effettuata dal cedente si ridetermina con
l'aliquota del 27,5 per cento. 7. L'applicazione dell'articolo 92-bis del testo
unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della
Repubblica n. 917, del 1986, come introdotto dal comma 1, costituisce deroga ai
sensi dell'articolo 2423-bis del codice civile. Art. 92 (Istituzione fondo di
solidarietà per i cittadini meno abbienti) 1. E' istituito un Fondo speciale destinato
al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare e
successivamente anche energetiche dei cittadini meno abbienti. 2. Il Fondo è
alimentato: dalle somme riscosse in eccesso dagli agenti della riscossione ai
sensi dell'articolo 25 del presente decreto; dalle somme dovute allo Stato a
titolo di acconto delle aliquote di prodotto della coltivazione di idrocarburi
ai sensi dell'articolo 2, secondo periodo, del presente decreto; c) dalle somme
versate dalle cooperative a mutualità prevalente di cui all'articolo 14; d)con
trasferimenti dal bilancio dello Stato; e) con versamenti effettuati a titolo
spontaneo e solidale da parte di società ed Enti operanti in specie nel
comparto energetico. 3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
sono stabilite le modalità di utilizzo del Fondo per la erogazione di aiuti
eccezionali in presenza di effettive situazioni di
bisogno. Art. 93 (Istituzione della carta acquisti) 1. In considerazione delle
straordinarie tensioni cui sono sottoposti i prezzi dei generi alimentari e il
costo delle bollette energetiche, al fine di soccorrere le fasce deboli di
popolazione in stato di particolare bisogno e su domanda di queste, è concessa
ai cittadini residenti che versano in condizione di maggior disagio economico,
individuati ai sensi del successivo comma, una carta acquisti finalizzata
all'acquisto di tali beni e servizi, con onere a carico dello Stato. 2. Entro
trenta giorni dall'entrata in vigore della presente decreto, il Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche sociali, disciplina, nei limiti delle risorse
disponibili a legislazione vigente: a) i criteri e le modalità di
individuazione dei titolari del beneficio di cui al comma 1, tenendo conto
dell'età dei cittadini, dei trattamenti pensionistici e di altre forme di
sussidi e trasferimenti già ricevuti dallo Stato, della situazione economica
del nucleo familiare; b) l'ammontare del beneficio unitario; c) le modalità e i
limiti per la fruizione del beneficio. 3. Ai fini dell'attuazione del presente
articolo, che in ogni caso deve essere conseguita entro il 30 settembre 2008,
il Ministero dell'economia e delle finanze può avvalersi di altre
amministrazioni, enti pubblici o di Sogei S.p.a.. 4. Il Ministero dell'economia
e delle finanze, ovvero uno dei soggetti di cui questo si avvale ai sensi del
comma 3, individua: a) i titolari del beneficio di cui al comma 1, in
conformità alla disciplina di cui al comma 2; b) il gestore del servizio
integrato di gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti
amministrativi, tenendo conto della disponibilità di una rete distributiva
diffusa in maniera capillare sul territorio della Repubblica, che possa fornire
funzioni di sportello relative all'attivazione della carta e alla gestione dei
rapporti amministrativi, al fine di minimizzare gli oneri, anche di
spostamento, dei titolari del beneficio, e tenendo conto altresì di precedenti
esperienze in iniziative di erogazione di contributi pubblici. 5. Le pubbliche
amministrazioni e gli enti pubblici che detengono informazioni funzionali
all'individuazione dei titolari del beneficio di cui al comma 1 o
all'accertamento delle dichiarazioni da questi effettuate per l'ottenimento
dello stesso, forniscono, in conformità alle leggi che disciplinano i
rispettivi ordinamenti, dati, notizie, documenti e ogni ulteriore
collaborazione richiesta dal Ministero dell'economia e delle finanze o dalle
amministrazioni o enti di cui questo si avvale, secondo gli indirizzi da questo
impartiti. 6. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con apposite
convenzioni, promuove il concorso del settore privato al supporto economico in
favore dei titolari delle carte acquisti. 7. Agli oneri derivanti
dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante utilizzo del Fondo
di cui all'articolo 5. Banche e assicurazioni Art. 94 (Deducibilità degli
interessi passivi per banche ed assicurazioni ai fini ires ed irap) 1.
All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 5 è
inserito il seguente: “5-bis. Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti
indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile
della predetta imposta nei limiti del 96 per cento del loro ammontare.
Nell'ambito del consolidato nazionale di cui agli articoli da 117 a 129,
l'ammontare complessivo degli interessi passivi maturati in capo a soggetti
partecipanti al consolidato a favore di altri soggetti partecipanti sono
integralmente deducibili sino a concorrenza dell'ammontare complessivo degli
interessi passivi maturati in capo ai soggetti partecipanti a favore di
soggetti estranei al consolidato. La società o ente controllante opera la
deduzione integrale degli interessi passivi di cui al periodo precedente in
sede di dichiarazione di cui all'articolo 122, apportando la relativa
variazione in diminuzione della somma algebrica dei redditi complessivi netti
dei soggetti partecipanti.”. 2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio
2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 5-bis dell'articolo 96 del testo
unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della
Repubblica n. 917, del 1986, come introdotto dal comma 1, si applicano a
decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto. Limitatamente al medesimo periodo d'imposta gli interessi
passivi di cui al citato comma 5-bis sono deducibili nei limiti del 97 per
cento del loro ammontare. 3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo
periodo è aggiunto il seguente: “Gli interessi passivi concorrono alla
formazione del valore della produzione nella misura del 96 per cento del loro
ammontare.”; b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è aggiunto il
seguente: “Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della
produzione nella misura del 96 per cento del loro ammontare.”; c) all'articolo
7, comma 2, è aggiunto in fine il seguente periodo: “Gli interessi passivi
concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 96 per
cento del loro ammontare.”. 4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio
2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 3 si applicano a decorrere dal
periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Limitatamente al medesimo periodo d'imposta gli interessi passivi di
cui al comma precedente sono deducibili nei limiti del 97 per cento del loro
ammontare. 5. Nella determinazione degli acconti dovuti ai fini dell'imposta
sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive
per il medesimo periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto, in sede di versamento della seconda o unica rata, si assume,
quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata
applicando le disposizioni dei commi precedenti. Art. 95 (Deducibilità della
variazione della riserva sinistri) 1. All'articolo 111, comma 3, del testo
unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche: a)
le parole “pari al 60 per cento” sono sostituite dalle seguenti “pari al 30 per
cento”; b) le parole “nei nove esercizi successivi” sono sostituite dalle
seguenti “nei diciotto esercizi successivi”; c) le parole “il 50 per cento
della medesima riserva sinistri” sono sostituite dalle seguenti “il 75 per
cento della medesima riserva sinistri”. 2. Le residue quote dell'ammontare
complessivo delle variazioni della riserva sinistri di cui all'articolo 111,
comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, che eccede il 60 per cento
dell'importo iscritto in bilancio, formate negli esercizi precedenti a quello
in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e non ancora
dedotte, sono deducibili per quote costanti fino al raggiungimento del diciottesimo
esercizio successivo a quello di loro formazione. 3. In deroga all'articolo 3
della legge 27 luglio 2000, 212, le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in
vigore del presente decreto; nella determinazione degli acconti dovuti per il
medesimo periodo di imposta, in sede di versamento della seconda o unica rata,
si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe
determinata applicando le disposizioni del presente articolo. Art. 96 (Acconti
imposta di bollo e imposta sulle assicurazioni) 1. La percentuale della somma
da versare, nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 15-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è elevata al
75 per cento per l'anno 2008, all'85 per cento per il 2009 e al 95 per cento
per gli anni successivi. 2. La percentuale della somma da versare nei termini e
con le modalità previsti dall'articolo 9 comma 1 bis della legge 29 ottobre
1961, n. 1216, è elevata al 14 per cento per l'anno 2008, al 30 per cento per
il 2009 e al 40 per cento per gli anni successivi. Art. 97 (Svalutazione dei
crediti e accantonamenti per rischi su crediti) 1. All'articolo 106, comma 3,
del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modifiche: a) le parole: “0,40 per cento”, ovunque
ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: “0,30 per cento”; b) le parole “nei
nove esercizi successivi” sono sostituite dalle seguenti “nei diciotto esercizi
successivi”. 2. Le residue quote dell'ammontare complessivo delle svalutazioni
eccedenti la misura deducibile in ciascun esercizio ai sensi del comma 3
dell'articolo 106 del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto
del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, formate negli esercizi
precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto e non ancora dedotte, sono deducibili per quote costanti fino al
raggiungimento del diciottesimo esercizio successivo a quello in cui esse si
sono formate. 3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212,
le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal
periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;
nella determinazione degli acconti dovuti per il medesimo periodo di imposta,
in sede di versamento della seconda o unica rata, si assume, quale imposta del
periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le
disposizioni del presente articolo. Art. 98 (Imposta di registro contratti di
locazione immobiliare) 1. Al testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta di Registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'Art. 5,
comma 2, le parole “ad eccezione delle operazioni esenti di cui all'articolo
10, numeri 8), 8-bis), 8-ter) e 27-quinquies, dello stesso decreto” sono
aggiunte le parole: “nonché delle locazioni di immobili esenti ai sensi dell'
articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133 e dell'articolo 10, secondo
comma, del medesimo decreto n. 633 del 1972”; b) all'articolo 40, comma 1 dopo
le parole “27-quinquies) dello stesso decreto” sono inserite le seguenti:
“nonché delle locazioni di immobili esenti ai sensi dell'Art. 6 della legge 13
maggio 1999 n. 133 e dell'articolo 10, secondo comma, del medesimo decreto n.
633 del 1972”. 2. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia dell'entrate
sono stabiliti le modalità e i termini degli adempimenti e del versamento
dell'imposta commisurata ai canoni di locazione maturati a decorrere dalla data
di entrata in vigore del presente decreto per i contratti di locazione in corso
alla medesima data e per quelli stipulati successivamente. Art. 99 (Regime IVA
delle prestazioni ausiliarie nei gruppi bancari e assicurativi) 1. Le
disposizioni di cui all'articolo 1, comma 262, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009. Conseguentemente nel comma
264, dell'articolo 1, lett. a), della legge n. 244 del 2007, sono soppresse le
parole “,e al comma 262”. Fondi immobiliari Art. 100 (Disposizioni tributarie
riguardanti dei fondi d'investimento immobiliare “familiari”) 1. A partire dal
periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto
legge, ai fondi d'investimento immobiliare chiusi di cui all'Art. 37 del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 che presentano i requisiti indicati
nelle lettere a) e b) del comma 2, si applica un'imposta patrimoniale
sull'ammontare del valore netto dei fondi. La società di gestione preleva un
ammontare pari al 1 per cento a titolo di imposta patrimoniale. Il valore netto
del fondo deve essere calcolato come media annua dei valori risultanti dai
prospetti redatti ai sensi dell'Art. 6, comma 1, lettera c) n. 3) del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Nel caso di fondi comuni avviati o cessati
in corso d'anno, in luogo del patrimonio all'inizio dell'anno si assume il
patrimonio alla data di avvio del fondo ovvero in luogo del patrimonio alla
fine dell'anno si assume il patrimonio alla data di cessazione del fondo. Ai
fini dell'applicazione della presente disposizione non concorre a formare il valore
del patrimonio netto l'ammontare dell'imposta patrimoniale dovuta per il
periodo d'imposta e accantonata nel passivo. L'imposta è corrisposta entro il
16 febbraio dell'anno successivo. Per l'accertamento, la riscossione e le
sanzioni dell'imposta non dichiarata o non versata si applicano le disposizioni
stabilite in materia di imposte sui redditi. 2. L'imposta di cui al comma 1 è
dovuta qualora il fondo sia costituito con apporto di immobili, diritti reali
immobiliari o partecipazioni in società immobiliari per la maggior parte del
suo patrimonio e qualora: le quote del fondo siano detenute, da meno di 10
partecipanti salvo che almeno il 50 per cento di tali quote siano detenute da
uno o più dei soggetti di cui al comma 2 ultimo periodo dell'articolo 7 del
decreto legge 25 settembre 2001 n. 351 convertito con modificazioni dalla legge
23 novembre 2001, n. 410, dai soggetti indicati nell'Art. 6 del decreto
legislativo 1° aprile 1996, n. 239, da imprenditori individuali, società ed
enti se le partecipazioni sono relative all'impresa commerciale nonché da enti
pubblici ed enti di previdenza obbligatoria; e, in ogni caso, se il fondo è
istituito ai sensi degli articoli 15 e 16 del regolamento del ministro del
tesoro del bilancio e della programmazione economica 24 maggio 1999, n. 228, e
più dei due terzi delle quote siano detenute complessivamente, nel corso del
periodo d'imposta, al di fuori dell'esercizio d'impresa, da persone fisiche
legate fra loro da rapporti di parentela o affinità ai sensi dell'articolo 5,
comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché da società ed
enti di cui le persone fisiche medesime detengano il controllo ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile, ovvero il diritto di partecipazione agli
utili superiore al 50 per cento e da trust di cui siano disponenti o
beneficiari. 3. La Società di gestione del risparmio verifica la condizione di
cui alla lettera a) del comma 2 al momento dell'istituzione del fondo comune.
La condizione di cui alla lettera b) del comma 2 è verificata costantemente
dalla società di gestione del risparmio, considerando la media annua del valore
delle quote detenute dai partecipanti. A tal fine in caso di cessione delle quote
gli acquirenti sono tenuti a rendere apposita comunicazione scritta alla
società di gestione del risparmio, entro 30 giorni dalla data dell'acquisto,
contenente tutte le informazioni necessarie e aggiornate ai fini
dell'applicazione delle disposizioni del comma 2, lettera b). 4. La sussistenza
delle condizioni indicate nel comma 2 determina l'applicazione dell'imposta
patrimoniale di cui al comma 1 a partire dal periodo d'imposta nel quale esse
si verificano. 5. Nell'articolo 7, comma 1, del decreto legge 25
settembre 2001 n. 351 convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre
2001, n. 410 le parole “una ritenuta del 12,50 per cento” sono sostituite dalle
seguenti “una ritenuta del 20 per cento”. 6. Nell'articolo 73 del Testo Unico
delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 5-ter, è inserito il seguente:
“5-quater. Salvo prova contraria, si considerano residenti nel territorio dello
Stato le società o enti che detengano più del 50 per cento delle quote dei
fondi di investimento immobiliare chiusi di cui all'articolo 37 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e siano controllati direttamente o
indirettamente, per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona,
da soggetti residenti in Italia. Il controllo è individuato ai sensi
dell'articolo 2359, comma 1 e 2, del codice civile, anche per partecipazioni
possedute da soggetti diversi dalle società.”. Stock option Art. 101
(Abolizione di agevolazioni in materia di stock option) 1. Nel comma 2
dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, la lettera g-bis è abrogata. 2. La disposizione di cui al comma
1 si applica in relazione alle azioni assegnate ai dipendenti a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto. Cooperative Art. 102
(Cooperative a mutualità prevalente) 1. Le cooperative a mutualità prevalente
di cui all'articolo 2512 del codice civile che presentano in bilancio un debito
per finanziamento contratto con i soci superiore a 50 milioni di euro, sempre
che tale debito sia superiore al patrimonio netto contabile, comprensivo
dell'utile d'esercizio, così come risultanti alla data di approvazione del
bilancio d'esercizio, destinano il 5 per cento dell'utile netto annuale al
fondo di solidarietà per i cittadini meno abbienti di cui all'articolo 5,
secondo le modalità e i termini stabiliti con decreto non regolamentare emanato
dal Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro della
giustizia. 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica in relazione agli
utili evidenziati nei bilanci relativi all'esercizio in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto e a quello successivo. Art. 103
(Elevazione della ritenuta sugli interessi corrisposti dalle cooperative ai
soci) 1. Il comma 3 dell'articolo 6 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, è sostituito
dal seguente: “3. Sugli interessi corrisposti dalle società cooperative e loro
consorzi ai propri soci persone fisiche residenti nel territorio dello Stato,
relativamente ai prestiti erogati alle condizioni stabilite dall'articolo 13
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si
applica una ritenuta a titolo di imposta nella misura del 20 per cento.”. Art.
104 (Cooperative di consumo e consorzi) 1. Al comma 460 della legge 30 dicembre
2004, n. 311, dopo la lettera b) è inserita la seguente lettera: “b-bis) per la
quota del 55 per cento degli utili netti annuali delle società cooperative di
consumo e loro consorzi”. 2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio
2000, 212, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere
dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto; nella determinazione degli acconti dovuti per il medesimo periodo di
imposta, in sede di versamento della seconda o unica rata, si assume, quale
imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le
disposizioni del presente articolo. Accertamento Art. 105 (Controllo obblighi
fiscali e contributivi dei soggetti extracomunitari e dei non residenti) 1. Al
fine di garantire maggiore efficacia ai controlli sul corretto adempimento
degli obblighi di natura fiscale e contributiva a carico dei soggetti non
residenti e di quelli residenti ai fini fiscali da meno di 5 anni, l'INPS e
l'Agenzia delle entrate predispongono di comune accordo appositi piani di
controllo anche sulla base dello scambio reciproco dei dati e delle
informazioni in loro possesso. 2. L'INPS e l'Agenzia delle entrate determinano
le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma 1 con apposita
convenzione. Art. 106 (Sviluppo attività di controllo) 1. Nel triennio
2009-2011 l'Agenzia delle Entrate realizza un piano di ottimizzazione
dell'impiego delle risorse finalizzato ad incrementare la capacità operativa
destinata alle attività di prevenzione e repressione della evasione fiscale,
rispetto a quella media impiegata agli stessi fini nel biennio 2007-2008, in
misura pari ad almeno il 10 per cento. Art. 107 (Partecipazione dei Comuni al
contrasto alla evasione fiscale) 1. All'articolo 1 del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre
2005, n. 248, dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente: “2-ter. Il
Dipartimento delle finanze con cadenza semestrale fornisce ai Comuni, anche per
il tramite dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, l'elenco delle
iscrizioni a ruolo delle somme derivanti da accertamenti ai quali i Comuni
abbiano contribuito ai sensi dei commi precedenti.”. Art. 108 (Contrasto alle
frodi in materia di imposta sul valore aggiunto) 1. Ai fini di una più efficace
prevenzione e repressione dei fenomeni di frode in materia di IVA nazionale e
comunitaria l'Agenzia delle Entrate, l'Agenzia delle Dogane e la Guardia di
Finanza incrementano la capacità operativa destinata a tali attività anche
orientando appositamente loro funzioni o strutture al fine di assicurare: a)
l'analisi dei fenomeni ed individuazione di specifici ambiti di indagine; b) la
definizione di apposite metodologie di contrasto; c) la realizzazione di
specifici piani di prevenzione e contrasto dei fenomeni medesimi; d) il
monitoraggio dell'efficacia delle azioni poste in essere. 2. Il coordinamento
operativo tra i soggetti istituzionali di cui al comma 1 è assicurato mediante
un costante scambio informativo anche allo scopo di consentire la tempestiva
emissione degli atti di accertamento e l'adozione di eventuali misure
cautelari. 3. Gli esiti delle attività svolte formano oggetto di apposite
relazioni annuali al Ministro dell'economia e delle finanze. Art. 109 (Piano straordinario
di controlli finalizzati all'accertamento sintetico e efficientamento
dell'Amministrazione fiscale) 1. Nell'ambito della programmazione dell'attività
di accertamento relativa agli anni 2009, 2010 e 2011 è pianificata l'esecuzione
di un piano straordinario di controlli finalizzati alla determinazione
sintetica del reddito delle persone fisiche a norma dell'articolo 38 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sulla base
di elementi e circostanze di fatto certi desunti dalle informazioni presenti
nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria nonché acquisiti in base agli
ordinari poteri istruttori e in particolare a quelli acquisiti ai sensi
dell'articolo 32, primo comma, lettera f), del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 600, del 1973. 2. Nella selezione delle posizioni ai fini dei
controlli di cui al comma 1 è data priorità ai contribuenti che non hanno
evidenziato nella dichiarazione dei redditi alcun debito d'imposta e per i
quali esistono elementi segnaletici di capacità contributiva. 3. Coerentemente
con quanto previsto dall'articolo 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 63 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la Guardia di Finanza
contribuisce al piano straordinario di cui al comma 1 destinando una adeguata
quota della propria capacità operativa alle attività di acquisizione degli
elementi e circostanze di fatto certi necessari per la determinazione sintetica
del reddito delle persone fisiche a norma dell'articolo 38 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. L'Agenzia delle entrate
e la Guardia di Finanza definiscono annualmente, d'intesa tra loro, le modalità
della loro cooperazione al piano. 4. Ai fini della realizzazione del piano di
cui al comma 1 ed in attuazione della previsione di cui articolo 1 del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 dicembre 2005, n. 248, i Comuni segnalano all'Agenzia delle Entrate
eventuali situazioni rilevanti per la determinazione sintetica del reddito di
cui siano a conoscenza. 5. Al fine di favorire lo scambio di esperienze
professionali e amministrative tra le Agenzie fiscali attraverso la mobilità
dei loro dirigenti generali di prima fascia, nonché di contribuire al
perseguimento della maggiore efficienza e funzionalità di tali Agenzie, su
richiesta nominativa del direttore di una Agenzia fiscale, che indica altresì
l'alternativa fra almeno due incarichi da conferire, il Ministro dell'economia
e delle finanze assegna a tale Agenzia il dirigente generale di prima fascia in
servizio presso altra Agenzia fiscale, sentito il direttore della Agenzia
presso la quale è in servizio il dirigente generale richiesto. Qualora per il
nuovo incarico sia prevista una retribuzione complessivamente inferiore a
quella percepita dal dirigente generale in relazione all'incarico già
ricoperto, per la differenza sono fatti salvi gli effetti economici del
contratto individuale di lavoro in essere presso l'Agenzia fiscale di
provenienza fino alla data di scadenza di tale contratto, con oneri a carico
della Agenzia fiscale richiedente. In caso di rifiuto ad accettare gli
incarichi alternativamente indicati nella richiesta, il dirigente generale è in
esubero ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165. 6. All'articolo 67 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, e successive modificazioni: a) nel comma 1, lettera b), la parola “sei”
è sostituita dalla seguente: “quattro”; b) nel comma 2 il secondo periodo è
sostituito dal seguente: “Metà dei componenti sono scelti tra i dipendenti di
pubbliche amministrazioni ovvero tra soggetti ad esse esterni dotati di
specifica competenza professionale attinente ai settori nei quali opera
l'agenzia.”. 7. In sede di prima applicazione della disposizione di cui al
comma 6 i comitati di gestione delle agenzie fiscali in carica alla data di
entrata in vigore del presente decreto cessano automaticamente il trentesimo
giorno successivo. 8. Al fine di garantire la continuità delle funzioni di
controllo e monitoraggio dei dati fiscali e finanziari, i diritti
dell'azionista della società di gestione del sistema informativo
dell'amministrazione finanziaria ai sensi dell'articolo 22, comma 4, della
legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono esercitati dal Ministero dell'economia e
delle finanze ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del decreto del Presidente
della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, che provvede agli atti conseguenti in
base alla legislazione vigente. Sono abrogate tutte le disposizioni
incompatibili con il presente comma. Il Consiglio di amministrazione, composto
di cinque componenti, è conseguentemente rinnovato entro il 30 giugno 2008
senza applicazione dell'articolo 2383-bis, terzo comma, del codice civile. Art.
110 (Contrasto all'evasione fiscale derivante dalle estero-residenze fittizie
delle persone fisiche) 1. Al fine di assicurare maggiore effettività alla
previsione di cui articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, i Comuni,
entro i sei mesi successivi alla richiesta di iscrizione nell'anagrafe degli
italiani residenti all'estero, confermano all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate
competente per l'ultimo domicilio fiscale che il richiedente ha effettivamente
cessato la residenza nel territorio nazionale. Per il triennio successivo alla
predetta richiesta di iscrizione la effettività della cessazione della
residenza nel territorio nazionale è sottoposta a vigilanza da parte dei Comuni
e dell'Agenzia delle entrate, la quale si avvale delle facoltà istruttorie di
cui al titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600. 2. In fase di prima attuazione delle disposizioni introdotte dal comma
1, la specifica vigilanza ivi prevista da parte dei Comuni e dell'Agenzia delle
entrate viene esercitata anche nei confronti delle persone fisiche che hanno
chiesto la iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero a far
corso dal 1° gennaio 2006. L'attività dei Comuni è anche in questo caso
incentivata con il riconoscimento della quota pari al 30 per cento delle
maggiori somme relative ai tributi statali riscosse a titolo definitivo
previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Art. 111
(Semplificazioni nella gestione dei rapporti tributari ) 1. Allo scopo di
semplificare la gestione dei rapporti con l'Amministrazione fiscale,
ispirandoli a principi di reciproco affidamento ed agevolando il contribuente
mediante la compressione dei tempi di definizione, nel decreto legislativo 19
giugno 1997 n. 218, dopo l'articolo 5 è inserito il seguente: Art. 5-bis (Adesione
ai verbali di constatazione) 1. Il contribuente può prestare adesione anche ai
verbali di constatazione in materia di imposte sui redditi e di imposta sul
valore aggiunto redatti ai sensi dell'Art. 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4,
che consentano l'emissione di accertamenti parziali previsti dall'articolo
41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
dall'articolo 54, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633. 2. L'adesione di cui al comma 1 può avere ad oggetto
esclusivamente il contenuto integrale del verbale di constatazione e deve
intervenire entro i 30 giorni successivi alla data della notifica del verbale
medesimo mediante comunicazione al competente Ufficio delle entrate ed al
Reparto della Guardia di Finanza che ha redatto il verbale. Entro i 60 giorni
successivi alla comunicazione, l'Ufficio delle entrate notifica al contribuente
l'atto di definizione dell'accertamento parziale recante le indicazioni
previste dall'articolo. 7. 3. In presenza
dell'adesione di cui al comma 1 la misura delle sanzioni applicabili indicata
nell'articolo 2, comma 5, è ridotta alla metà e le somme dovute possono essere
versate ratealmente ai sensi dell'articolo 8 comma 2, senza prestazione delle
garanzie ivi previste.”. Art. 112 (Adeguamento degli studi di settore alle
realtà economiche locali) 1. In funzione dell'attuazione del federalismo
fiscale, a far corso dal 1° gennaio 2009 gli studi di settore di cui
all'articolo 62-bis del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, vengono elaborati anche su
base regionale o comunale, ove ciò sia compatibile con la metodologia prevista
dal primo comma, secondo periodo, dello stesso articolo 62-bis. 2. Con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di
attuazione del comma 1, prevedendo che la elaborazione su base regionale o
comunale avvenga con criteri di gradualità entro il 31 dicembre 2013 e
garantendo che alla stessa possano partecipare anche i Comuni, in attuazione
della previsione di cui articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Riscossione
Art. 113 (Restituzione di pagamenti in eccesso effettuati da soggetti iscritti
a ruolo) 1. All'articolo 22 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112,
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: “1-bis. In caso di versamento di
somme eccedenti almeno cinquanta euro rispetto a quelle complessivamente
richieste dall'agente della riscossione, quest'ultimo ne offre la restituzione
all'avente diritto notificandogli una comunicazione delle modalità di
restituzione dell'eccedenza. Decorsi tre mesi dalla notificazione senza che
l'avente diritto abbia accettato la restituzione, ovvero, per le eccedenze
inferiori a cinquanta euro, decorsi tre mesi dalla data del pagamento, l'agente
della riscossione riversa le somme eccedenti all'ente creditore ovvero, se tale
ente non è identificato nè facilmente identificabile, all'entrata del bilancio
dello Stato, ad esclusione di una quota pari al 15 per cento, che affluisce ad
apposita contabilità speciale. Il riversamento è effettuato il giorno 20 dei
mesi di giugno e dicembre di ciascun anno. 1-ter. La restituzione ovvero il
riversamento sono effettuati al netto dell'importo delle spese di
notificazione, determinate ai sensi dell'articolo 17, comma 7-ter, trattenute
dall'agente della riscossione a titolo di rimborso delle spese sostenute per la
notificazione. 1-quater. Resta fermo il diritto di chiedere, entro l'ordinario
termine di prescrizione, la restituzione delle somme eccedenti di cui al comma
1-bis all'ente creditore ovvero allo Stato. In caso di richiesta allo Stato, le
somme occorrenti per la restituzione sono prelevate dalla contabilità speciale
prevista dal comma 1-bis e riversate all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze.”. 2. Le somme eccedenti di cui all'articolo 22,
comma 1-bis, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, incassate
anteriormente al quinto anno precedente la data di entrata in vigore del
presente decreto, sono versate entro il 20 dicembre 2008 ed affluiscono
all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al fondo
speciale istituito con l'articolo 5. Art. 114 (Soppressione delle garanzie per
rateazione di importi iscritti a ruolo) 1. All'articolo 19 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le
seguenti modificazioni: a) nel comma 1, sono soppresse le parole da “Se” a
“cancellazione dell'ipoteca”; b) nel comma 4, le parole da “l'ultimo” a “mese”
sono sostituite dalle seguenti: “nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto
di accoglimento dell'istanza di dilazione”; c) il comma 4-bis è abrogato. In
ogni caso le sue disposizioni continuano a trovare applicazione nei riguardi
delle garanzie prestate ai sensi dell'articolo 19 del citato decreto del
Presidente delle Repubblica n. 602 del 1973 nel testo vigente anteriormente
alla data di entrata in vigore del presente decreto. Art. 115 (Aumento valore
catastali per immobili messi all'incanto) 1. All'articolo 79, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo la
parola “131”, sono inserite le seguenti: “, moltiplicato per tre”. Art. 116
(Comitato strategico per lo sviluppo e la tutela all'estero degli interessi
nazionali in economia) 1. E' istituito presso il Ministero degli affari esteri
il Comitato strategico per lo sviluppo e la tutela all'estero degli interessi
nazionali in economia, con compiti di indirizzo, consulenza, nonché di
coordinamento informativo, anche mediante scambi di dati, con le principali
imprese nazionali, soprattutto a partecipazione pubblica, che operano nei
settori dell'energia, dei trasporti, della difesa, delle telecomunicazioni,
nonché nei settori di altri pubblici servizi. 2. Al Comitato competono altresì,
anche al fine di farne oggetto di pareri al Governo, l'analisi di fenomeni
economici complessi propri della globalizzazione, quali l'influenza dei fondi
sovrani e lo sviluppo sostenibile nei Paesi in via di sviluppo, nonché compiti
di supporto alle funzioni di coordinamento degli sforzi per lo sviluppo delle
attività all'estero di imprese italiane e delle iniziative di interesse
nazionale all'estero. 3. Il Comitato è composto, in numero non superiore a
dieci, da alte professionalità tecniche dotate di elevata specializzazione nei
suoi settori di intervento, nonché da qualificati rappresentanti dei Ministeri
degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, della difesa, dello
sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti. 4. Il Presidente del
Comitato è scelto fra le alte professionalità che lo compongono. Le funzioni di
segreteria del Comitato sono assicurate, nei limiti degli ordinari stanziamenti
di bilancio, dalla Segreteria generale del Ministero degli affari esteri. Il
Comitato e la sua segreteria sono costituiti con decreto del Ministro degli
affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con
il quale sono stabilite altresì le disposizioni generali sul loro
funzionamento. Il Comitato riferisce ogni sei mesi sulla attività svolta e sui
propri risultati. La partecipazione al Comitato è gratuita. TITOLO V
Disposizioni finanziarie e finali Art. 117 (Disposizioni finanziarie) 1. Per la
realizzazione degli interventi di cui ai Capi I, II e III del Titolo II del
presente provvedimento, effettuati per il tramite dell'Agenzia per l'attrazione
degli investimenti, ove non diversamente previsto, si provvede a valere sulle
risorse finanziarie, disponibili presso l'Agenzia medesima, ferme restando le
modalità di utilizzo già previste dalla normativa vigente per le disponibilità
giacenti sui conti di tesoreria intestati all'Agenzia. 2. Dall'attuazione delle
disposizioni del Capo VIII del Titolo II non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. Le attività delle Amministrazioni
pubbliche interessate sono svolte nell'ambito delle risorse disponibili a
legislazione vigente. Art 118 (Entrata in vigore) 1. Il presente decreto legge
entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato 1 Art. 3, commi 143 e 165, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; Art.
18 della legge 9 marzo 1989, n. 88; l'ultimo periodo dell'Art. 79, comma 2,
della legge 23 dicembre 1998, n. 448; Art. 2, comma 1 quater del decreto-legge
30 dicembre 2005, n. 272, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge
21 febbraio 2006, n. 49; Art. 8, comma 3, della legge 16 marzo 2001, n. 88;
Art. 1, commi 236 e 406, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; Art. 39 – vicies
semel, comma 42 del decreto-legge 30 dicembre 2005,- n. 273, convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51; le parole da “ e
relative contrattazioni collettive” fino alla fine del periodo
dell'Art. 7, comma 1, della legge 14 ottobre 1999, n. 362; la lettera
b) dell'Art. 263, comma 1, del D.P.R. 16 ottobre 1992, n. 495; le parole
da “e del 50 per cento” fino alla fine del periodo del comma 5 dell'Art. 24,
della legge 14 giugno 1989, n. 234 Art. 5, comma 2, della legge 23 marzo 2001,
n. 93; Art. 1 della legge 31 luglio 2002, n. 179; Art. 6, comma 2, del decreto
legislativo 30 dicembre 2003, n. 366; Art. 1, commi 550, 551, 553 e 567 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296; Art.4 comma 11 del decreto-legge 31 gennaio
2008, n.8, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008,
n. 45;; Art. 3, comma 148 legge 24 dicembre 2007, n.244.
( da "Messaggero Veneto, Il" del 21-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Pordenone Martin il
"contestatore" SAN VITO. Il consigliere Fabrizio Martin, il giorno
dopo il consiglio comunale a San Vito, non ha digerito le
posizioni dei gruppi di maggioranza sulla questione dei costi del Consorzio
Zipr. "Purtroppo la casta ha colpito ancora", afferma senza mezzi termini.
"Il Pd di San Vito - aggiunge - chiude gli occhi sui costi della politica, difende gli stipendi di
Campaner e, alla faccia di ogni codice etico e di moralità della politica non dice una sola parola sul
ripescaggio e la nomina (al cda, ndr) di Francescutto". Ce n'è
anche per la locale lista dei "Cittadini": "Nonostante il
capogruppo regionale Colussi protesti ogni giorno contro i costi della politica, non si scompone di fronte a un politico come
Campaner che costa 25 mila euro". Il fatto che i due partiti
non abbiano approvato l'Odg presentato da lui (assieme al movimento Di Pietro -
Idv, precisa Martin), secondo il consigliere significa "giustificare e
difendere i molti e ingiusti privilegi dei politici". "Addirittura
per Pd e Cittadini sarebbe "antidemocratico" mettere in discussione i
"poveri" stipendi di Campaner" attacca Martin. "Purtroppo -
conclude - il centro-sinistra a San Vito risulta appiattito su una classe politica vecchia e superata dal tempo, fatta dei vari
Gasparotto, Di Bisceglie, Campaner e compagnia citando,tuttavia ancora
tenacemente attaccata alle poltrone". (a.s.).
( da "Nazione, La (Grosseto)" del 21-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
ARGENTARIO /
ORBETELLO pag. 13 "Qui i costi della politica sono sempre stati bassi"
ORBETELLO CASAMENTI SULLA NORMATIVA DEL GOVERNO PRODI "IL NOSTRO Comune ha
sempre tenuto basso il costo della politica". Lo ribadisce l'assessore al bilancio, Andrea Casamenti,
presentando il risultato di una ricognizione sulle voci da ridurre imposte da
una normativa presente nella Finanziaria del governo Prodi. Il decreto
dava tempo ai Comuni fino al 30 giugno per presentare, sulla base delle
indicazioni previste, a quanto sarebbe ammontato il risparmio, che sarebbe poi
stato tolto ai trasferimenti. Ebbene, secondo i conti dell'ente, per Orbetello
la spesa di troppo ammontava a soli 2.300 euro. "Questo dimostra ?
sottolinea Casamenti ? che ci siamo sempre autoregolamentati sul fronte della
spesa per i costi della politica. In effetti, in
laguna lo stipendio degli assessori è fermo dal 1999 a circa 1.200 euro, senza
aver mai conosciuto adeguamenti Istat. Non esistono neppure auto di
rappresentanza, ogni assessore usa la propria". L'ABBATTIMENTO richiesto
dal governo Prodi riguardava indennità di missione, gettoni
di presenza, indennità di cariche, le aspettative per il mandato
elettorale e una serie di previsioni che i Comuni erano tenuti a rispettare.
"Evidentemente ? conclude Casamenti ? a Orbetello già lo facevamo".
( da "Nazione, La (Livorno)" del 21-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
CECINA / ROSIGNANO
pag. 7 GIOVANNI SARTORI con 'La democrazia in trenta lezioni' vi... GIOVANNI
SARTORI con 'La democrazia in trenta lezioni' vince il terzo Premio di Cultura
Politica Giovanni Spadolini. A Eugenio Scalfari il Premio Speciale alla
carriera, proprio in occasione dell'uscita del suo 'L'uomo che non credeva in
Dio'. Sartori, considerato il più grande politologo
italiano, succede nell'albo d'oro a Gian Antonio Stella e Sergio Rizzo, e al loro celebrato 'La casta''. Sartori e Scalfari saranno al
Pasquini il 12 luglio per ricevere il prestigioso riconoscimento, che intende
valorizzare opere che diano un contributo rilevante al consolidarsi del sistema
democratico. Un riconoscimento, l'unico di cultura politica in Italia,
promosso da Fondazione Spadolini Nuova Antologia, presidente Cosimo Ceccuti,
Provincia, Comune, Apt, Camera di Commercio di Livorno. A decretare i
vincitori, con il direttore de La Nazione, Francesco Carrassi, i direttori di
'Il Corriere della Sera', 'Il Corriere Fiorentino', 'La Repubblica', 'Il
Tirreno' e 'La Stampa', di cui Spadolini fu redattore. Spadolini, che di
Castiglioncello aveva fatto il buen retiro e che, lo ricordiamo, ideò 31 anni
fa il Premio Letterario, di cui la tranche di Cultura Politica è, insieme al
Premio Comunicazione, uno dei segmenti del Premio Castiglioncello Costa degli
Etruschi. E per quanto concerne il Premio Letterario, ieri l'ufficializzazione
della nuova giuria, da noi anticipata oltre un mese fa. Fuori Mirella Fulvi,
Giuseppe Serao, Valeria Della Valle, dentro Maria Grazia Capulli, Masolino
D'Amico, Angelo Guglielmi, a fianco del segretario storico Franco Cesati, Carlo
D'Amicis e Lorenzo Greco. A loro il compito di scegliere i tre finalisti tra i
131 volumi arrivati. cinzia gorla.
( da "Resto del Carlino, Il (Ascoli)" del
21-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
AGENDA E LETTERE
pag. 9 Rossi prepara la divisione "Entro fine anno la sede provvisoria a
Fermo" CONSIGLIO NELLA SEDUTA del consiglio provinciale di giovedì sono
stati toccati diversi argomenti di stretta attualità: dalla divisione di beni e
personale tra le due Province all'importanza del made in Italy, dal regolamento
del consiglio al sostegno al miglioramento della viabilità dei piccoli Comuni.
Per la prima tematica è intervenuto il presidente Massimo Rossi che ha parlato
della proposta di indirizzo sui criteri di ripartizione del personale e dei
beni che la giunta sta elaborando: "Trattandosi di un processo delicato ?
ha detto Rossi ? intendiamo coinvolgere il consiglio per favorire la più ampia
concertazione istituzionale. Entro la fine dell'anno dovrebbe essere allestita
la sede provvisoria della nuova Provincia nel polo scolastico di Fermo".
Poi si è passati all'ordine del giorno proposto dal consigliere di Forza Italia
Marco Marinangeli, approvato all'unanimità, che invita il governo a presentare
all'Unione Europea una richiesta che "obblighi ad etichettare col marchio
'Made in Italy' solo quanto effettivamente realizzato in Italia per garantire
la tracciabilità del prodotto". L'assemblea ha poi
votato il nuovo regolamento del consiglio, che ripristina il gettone di presenza legato all'effettiva
partecipazione dei consiglieri alle sedute ed alle commissioni consiliari. E'
stato approvato anche il regolamento per il sostegno al miglioramento della
viabilità dei piccoli Comuni, con uno stanziamento di 100 mila euro.
( da "Corriere del Veneto" del 21-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Corriere del Veneto
- VERONA - sezione: CRONACAVERONA - data: 2008-06-21 num: - pag: 5 categoria:
REDAZIONALE I nostri soldi Dopo le dichiarazioni del governatore Galan:
"Vanno aboliti" Stipendi d'oro, ecco il conto Icda costano 1,5
milioni l'anno Il Consorzio Zai quello più oneroso, l'Agec il fanalino di coda
VERONA- A rilanciare la battaglia contro i consigli di amministrazione delle
aziende pubbliche e – nello specifico – comunali, è stato Giancarlo Galan, a
Verona per presentare il suo libro intervista "Il Nordest sono io".
"Penso che non sono le auto blu il cancro della società. Il cancro vero è
questo esercito di mantenuti della politica che devono trovare sussistenza a
spese dei contribuenti", ha detto Galan. La questione è diventata
d'attualità a Verona da quanto l'amministrazione Tosi ha inaugurato e
perseguito una politica di aumento dei compensi di molti cda delle aziende
controllate. Cosa che ha in parte vanificato gli effetti del decreto
Lanzillotta (varato ai tempi del governo Prodi) che si proponeva di ridurre i
costi della politica imponendo un massimo di 5 consiglieri di nomina pubblica
nelle aziende. Il piatto più ricco è quello della Fiera: 100mila euro per il presidente,
35mila euro per i vicepresidenti, 18mila euro per i
consiglieri (più un gettone di presenza di 250 euro). Totale: 260mila euro, revisori dei conti esclusi.
In Agsm i costi del consiglio sono di circa 195mila euro l'anno: circa 70mila
euro per il presidente, 42mila per il vice, 28mila per i tre consiglieri.
All'Amia, la prima azienda a vedersi aumentare sensibilmente gli emolumenti,
il presidente guadagna 65mila euro, mentre sono 24mila per i quattro
consiglieri: totale 161mila. C'è poi il trasporto pubblico, dove la prospettata
fusione di due aziende ne ha prodotte tre, tutte con rispettivi cda. La più
nuova (e principale) Atv paga 70mila euro il suo presidente e 20mila euro ai
suoi 4 consiglieri: in tutto, 150mila euro. Ad Amt, che un tempo gestiva gli
autobus e oggi si occupa solo delle strisce blu, il presidente guadagna 61mila
euro contro i 20mila dei 4 consiglieri, per un totale di 141mila euro. Fermo a
circa 70mila euro il monte compensi di Aptv, che un tempo si occupava di
corriere e oggi, in sostanza, di nulla. VeronaMercato è un'altra delle aziende
dove sono aumentati gli stipendi (già per altro lievitati durante
l'amministrazione Zanotto): 60mila euro per il presidente, 20mila per gli otto
consiglieri: totale, 220mila euro. Al Consorzio Zai, il presidente prende
63mila euro, il vice 52mila, i restanti 7 consiglieri si accontentano di 34mila
euro. In tutto, 354mila euro. Fanalino di coda è l'Agec, dove l'amministrazione
ha proposto di raddoppiare gli stipendi oggi corrisposti: il presidente andrebbe
a guadagnare 35mila euro, i consiglieri 14mila, per una spesa complessiva di
91mila euro. Tutto insieme, il pallottoliere segna almeno 1,5 milioni di euro.
Ed è una stima per difetto perché si potrebbe andare avanti ancora. Dalle
aziende che operano su base provinciale (come Aato, l'autorità d'ambito
territoriale) a quelle regionali (come Veneto Strade). "L'esercito di
mantenuti", come lo chiama sprezzante Galan, non ha mai crisi di
reclutamento. A.C. Galan al "Corriere" Nell'intervista pubblicata ieri
il presidente della Regione ha definito i cda delle aziende pubbliche come
"il vero cancro".
( da "Gazzettino, Il (Pordenone)" del
21-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
SAN VITO AL
TAGLIAMENTO L'opposizione va fuori dall'aula per un secondo ordine del giorno Costi della politica, lite a sinistra Acceso dibattito
l'altra sera in consiglio sulle spese di amministrazione e della Zipr San Vito
al TagliamentoBagarre in consiglio per i costi della politica.
Bocciato dal colleghi di centro sinistra, l'ordine del giorno presentato dal
consigliere comunale Fabrizio Martin che chiedeva al sindaco di tagliare le
indennità del consiglieri di amministrazione del Consorzio industriale Ponte
Rosso. L'opposizione per protesta è uscita dall'aula al
momento della votazione di un secondo ordine del giorno.È successo un po' di
tutto l'altra sera, a palazzo municipale. Doveva essere un consiglio comunale
tranquillo ma il tema dei costi della politica ha riscaldato il clima. Un segnale chiaro che l'argomento è tra
i più sentiti.A introdurre il discorso, è stato il documento presentato
da Martin per chiedere a Gregoris, nella sua qualità di membro associato della
Zipr, di farsi promotore "affinchè nella prossima assemblea consortile sia
decisa una equilibrata ma seria e avveduta riduzione complessiva delle
indennità del Cda". L'ordine del giorno ha raccolto solo due voti favorevoli.A
questo punto c'è stata la contromossa del centro sinistra che ha sottoposto
all'aula un documento che approvava l'operato del sindaco, e dall'altra
riportava gravi accuse a Martin del calibro: "Si respingono i tentativi di
stampo populista di indebolimento della politica",
"di macchiare l'immagine dell'ente consortile attraverso raffronti
disomogenei e tendenziosi" e "si stigmatizzano le modalità
diffamatorie di prese di posizione".A queste parole, il consigliere
Luciano Del Frè ha fatto un sobbalzo dalla sedia evidenziando come l'attacco
del centro sinistra a Martin sia stato troppo pesante. Tutti gli esponenti
dell'opposizione hanno quindi scelto di non partecipare alla votazione del
documento, e per protesta sono usciti dall'aula.Dura la presa di posizione di
Martin. "Purtroppo la casta ha colpito ancora. Il Pd di San Vito chiude
gli occhi sui costi della politica, difende gli
stipendi di Campaner e non dice una sola parola sul ripescaggio e la nomina del
noto esponente socialista travolto durane il periodo di Tangentopoli, ovvero
Gioacchino Francescutto (nominato nel Cda della Zipr)".Il consigliere
attacca anche la lista "Cittadini" e il segretario Francesco
Gasparinetti. "Nonostante il capogruppo regionale Piero Colussi protesti
ogni giorno contro i costi della politica, non si
scompone di fronte a un politico come Campaner, che costa 25 mila euro
all'anno, più di tanti comuni cittadini che fanno gli operai e gli impiegati e
comunque più del doppio di quanto percepisce il presidente della zona industriale
di Maniago".Emanuele Minca.
( da "Provincia di Como, La" del 21-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
OPERAZIONE
TRASPARENZA "Le consulenze? Sono indispensabili" Il direttore
generale: "E' tutto regolare, la Corte dei conti non ha mai obiettato
nulla" CANTU' "Da noi le consulenze d'oro non esistono. Le
collaborazioni, nel 99% dei casi, sono indispensabili per il nostro comune, per
permetterci di lavorare". E' questo il punto di vista del segretario
generale Andrea Fiorella: dopo aver visto sul giornale di
ieri i costi degli incarichi affidati ai collaboratori esterni, il numero uno
degli uffici comunali vuole dare una sua interpretazione delle cifre. Chi nei
giorni scorsi è andato a guardarsi il sito del ministero della pubblica
amministrazione, poteva trovare soltanto due dati di Cantù relativi al 2006
nelle liste della campagna "Operazione Trasparenza", l'iniziativa
voluta dal ministro Roberto Brunetta. A causa di un'omissione nella
comunicazione degli scorsi anni, gli uffici comunali hanno deciso di recuperare
il tempo perduto in passato. In soli tre giorni, con un superlavoro, hanno
raccolto e inviato a Brunetta tutti i dati degli ultimi tre anni. Si è scoperto
così che la realtà è ben diversa da come la racconta Internet. Gli incarichi
dichiarati dal Comune nel 2006 sono oltre cinquanta, per un totale di circa
540mila euro. Pari a poco più di un miliardo delle vecchie lire. Ieri mattina,
almeno un paio di persone hanno chiamato Fiorella al cellulare per chiedere
come mai il Comune spendesse queste cifre in consulenze. Il segretario si è
indispettito. "Non c'è niente da nascondere, le consulenze sono sempre
state trasmesse alla Corte dei Conti e sono sempre state regolari". Il
perché di un numero di consulenze non esiguo, sarebbe da imputare alla
necessità di chiamare collaboratori esterni, che per un buon 20% del totale si
occupano di urbanistica e lavori pubblici. "Da una parte ci sono le
assunzioni bloccate, dall'altra si dice che si esagera con le consulenze. Ma
noi dobbiamo portare avanti i nostri progetti, non possiamo fermarci". Poi
Fiorella contesta l'interpretazione che l'ufficio stampa del ministero dà del
termine "consulenza". "Se dovessimo rendere conto di tutte le
spese esterne, allora dovremmo segnalare al ministero anche quanta carta
acquistiamo e quanta luce consumiamo. Ci vorrebbe un elenco lungo chilometri.
La realtà è che in molti casi le consulenze sono di fatto obbligatorie".
Dopo aver fatto notare che Cosimo Solidoro avrebbe ricevuto 13mila euro e non
20.500 come scritto ieri, il segretario fa l'esempio del geologo Stefano Frati,
16mila euro e cinque consulenze in un anno. "Negli uffici non abbiamo né
una trivella né una professionalità di quel genere. Eppure, in certi casi,
dobbiamo capire cosa c'è nel sottosuolo prima di procedere con i lavori".
Si dice d'accordo anche la dirigente Nicoletta Anselmi, che chiude il discorso
con una frase ironica. "A Cantù non abbiamo consulenze sulla
pastorizzazione della via Lattea". Christian Galimberti 21/06/2008.
( da "Tribuna di Treviso, La" del 22-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Mogliano, 1.3
milioni nel 2007. Boarina e Nespolo attaccano le giunte di centrosinistra:
"E Azzolini anziché frenare si è spinto più in là" "Consulenze,
sperperi per il consenso" Il centrodestra attacca: "Ma il peggio si
nasconde dietro le partecipate" MOGLIANO. Consulenze per 1,3 milioni di
euro, centro destra all'attacco. L'elenco delle spese 2006 del comune di
Mogliano, pubblicato dal ministero della funzione pubblica, secondo Giannino
Boarina della Lega Nord rivela "un dato impressionante frutto di una
gestione allegra delle finanze, senza dare niente in cambio ai cittadini".
Per Nespolo di Forza Italia "lo sperpero serviva a garantire il
consenso". I numeri delle consulenze dei comuni italiani sono ora sotto
gli occhi di tutti. A Mogliano emerge la consistente spesa nel sociale (85mila
euro al progetto giovani, 92mila al progetto comunità, 71mila per le residenze
protette), sulla cultura (Brolo 100mila, Ludoteca 46mila, rassegna Jazz 21mila
euro) e nei confronti dei professionisti. C'è anche chi
costa 74 euro all'ora per le sue competenze di "monitoraggio del sistema
organizzativo", "attivazione di problem solving e suggerimenti
metodologici" o "accompagnamento, anche a distanza,
dell'equipe". Nel calderone delle spese si aggiungono anche contributi per
progettisti, per l'assistenza legale, per gli adetti stampa, per i
vigili d'argento, per le perizie e molto altro. Questi dati non sono più
nascosti tra il linguaggio burocratico delle centinaia di determine
dirigenziali, che stanno appese per qualche settimana all'albo pretorio, ma
diventano un terreno fertile per la polemica politica. "Abbiamo superato
ogni decenza - è il commento del leghista Giannino Boarina - cifre così importanti
lasciano davvero allibiti e lo denunciamo da tempo. Ma questo è niente rispetto
a quello che si nasconde dietro alle società partecipate. Altri 400mila euro
nel 2007 sono stati spesi da SPL, molti di questi per giustificare la vendita
di Spim senza indire la necessaria gara. La decisione di dimetterci e mandare a
casa questa giunta trova ancora di più una giustificazione". Sulla stessa
linea anche Carlo Nespolo di Forza Italia che commenta con durezza: "Fondi
a pioggia per tenere alto il consenso, è una vergogna - sono le parole dell'ex
consigliere comunale - queste spese non sono altro che elargizioni a beneficio
di terzi per gestire la macchina elettorale. I 100 mila euro al Brolo o i
grandi investimenti sull'ufficio stampa servivano solo alla ricerca di
visibilità sui giornali per Bottacin prima e per Azzolini dopo. Azzolini non ha
certo cambiato le cose, anzi si è spinto ancora più in là. Bisogna ricordare -
conclude Nespolo - che ci siamo sempre battuti, sia in consiglio comunale che
fuori, opponendoci a questo sperpero tipico delle amminsitrazioni di centro
sinistra e votando contro questi bilanci". I due esponenti di quella che a
Mogliano è da sempre l'opposizione, ma il vento sembra destinato a cambiare,
sono poi concordi nell'accusare Azzolini sul caso Spim: "300mila euro di
consulenze per una vendita senza gara - attacca Boarina - di 12 milioni ne sono
arrivati al comune solo 2,6".
( da "Provincia di Cremona, La" del 22-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Edizione di Domenica
22 giugno 2008 Benvenuto P.Review srl Il dibattito. Il primo cittadino 'chiama'
il Consiglio comunale. 'Pronto a un confronto pubblico' Possibile un sindaco a
costo zero? Corada: 'No, ma lotta agli sprechi' di Paolo Gualandris "Ben
venga un confronto pubblico sui costi e sugli sprechi della politica anche a
Cremona, io sono pronto. Anzi, per quanto mi riguarda posso affermare di aver
già messo in cantiere delle iniziative". Il sindaco Gian Carlo Corada
replica così alla proposta-provocazione lanciata da Felice Troiano con una
lettera al giornale e ripresa da Licio D'Avossa. E' sintetizzata nello slogan
"Sindaco a costo zero" e potrebbe portare addirittura ad una lista
civica per le prossime elezioni amministrative. "Sono persone che conosco
e che stimo e con le quali sono pronto a discutere", assicura Corada. A
fine giugno il sindaco nominerà il nuovo Cda dell'Aem (5 membri fissati per
regolamento del Consiglio comunale) e spiega che il suo indirizzo ai neo
consiglieri "sarà proprio quello di rivedere gli assetti delle società
controllate per verificare - su visioni non politiche ma di efficienza - la possibilità
di ridurre consigli e consiglieri attraverso una nuova organizzazione".
Certo, questa opera di razionalizzazione, ed eventualmente di tagli, non spetta
solo al primo cittadino: "Vorrei che fosse il consiglio comunale a
prendere iniziative: la galassia degli enti pubblici e i regolamenti che ne
determinano l'attività sono stabiliti dall'assemblea elettiva".
"Comunque, ? spiega ancora ? io posso parlare di questi argomenti per tre
motivi. Il primo è che ho a cuore il tema della moralità nella gestione della
cosa pubblica da sempre: ho cercato di imparare la lezione di stile e sobrietà
che ci hanno dato i cremonesi illustri come Bissolati, Cappi e Miglioli, dei
quali ho studiato le biografie e ho cercato di assumere i modelli di vita. In
seconda battuta perché dal punto di vista economico l'aver fatto
l'amministratore non mi ha certo avvantaggiato: se avessi proseguito con
l'insegnamento universitario e con l'attività di famiglia avrei certo
guadagnato di più. E lo stesso concetto vale per i miei due predecessori: Alfeo
Garini, che è avvocato, e il primario Paolo Bodini. Il terzo motivo è che non
ho ancora deciso se ricandidarmi". Il sindaco assicura di condividere lo
spirito che ha portato un gruppo di 'grandi vecchi' della politica cremonese a
tornare in campo e a schierarsi contro i privilegi della 'casta' tanto da
invocare, per dirla in sintesi, l'abolizione delle indennità di carica o,
quando non possibile, la 'restituzione' alla comunità dei gettoni attraverso donazioni alle
associazioni di volontariato. Corada, che per esempio ha assunto la presidenza
senza gettoni di presenza
dell'associazione degli enti locali, mette però in guardia dalla deriva
demagogica: "Stabilire l'impegno gratuito degli amministratori significa
correre seriamente il rischio di vederci governati da disonesti e corruttibili
o, nella migliore delle ipotesi, solo da ricchi, escludendo larghe fasce
della popolazione". Siccome "il pesce puzza sempre dalla testa",
Corada vede nel centralismo dello Stato la prima fonte di sprechi e invoca uno
sforzo bipartisan per le riforme "perché federalismo, se ben gestito,
significa anzitutto semplificazione: amministratori di destra e di sinistra
devono fare arrivare un messaggio forte in questo al legislatore".
"Noi da soli non possiamo ridurre i numeri dei consiglieri comunali ? 40 a
Cremona sono oggettivamente troppi ? e dei comuni, che in Italia sono 8mila: se
passasse l'idea della dimensione minima dei 10mila abitanti grazie ad una forte
politica di incentivi, solo nella nostra provincia il numero di sindaci,
consiglieri e apparati, quantomeno si dimezzerebbe. Riesce ad immagine il
risparmio?".
( da "Tirreno, Il" del 22-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Pistoia Tre giovani
nel mirino di Minguzzi E il presidente Braccialini conferma la trattativa con
Alteri Tutti di scuola empolese, due hanno giocato in C2. Si spera nell'ex
massese Bischeri PISTOIA. Il presidente Massimiliano Braccialini conferma
l'incontro con Stefano Alteri per l'allargamento della compagine societaria.
"Ci siamo visti mercoledì - conferma - ed ho apprezzato la sua
disponibilità ad entrare nella società. Un incontro al quale ne seguiranno
altri per definire meglio l'aspetto economico ed organizzativo. Nessun problema
per quanto riguarda la sua eventuale collocazione all'interno della società, in
quanto è giusto che un socio abbia la sua visibilità e un incarico importante".
Una situazione che si svilupperà nei prossimi giorni. Intanto, la nuova
normativa di limitare gli organici per la serie B e C, potrebbe collimare con
l'esigenza di diminuire i costi di gestione per la Pistoiese. La possibilità di
essere messi fuori rosa da molti clubs, potrebbe abbassare le richieste dei
giocatori. Per questo, però, la conclusione di alcuni affari messi in atto
dalla società arancione potrebbe subire dei ritardi, in attesa soprattuto della
precisazione delle nuove norme. Vincenzo Minguzzi sta mettendo molta carne al
fuoco. Nel mirino della Pistoiese sono entrati alcuni giocatori giovani come
Damiano Mitra, Emanuel Michelotti e Samuele Pizza, tutti e tre di scuola
empolese. Per Damiano Mitra, classe 1985, centrocampista centrale, che è da due
anni a Melfi in serie C/2, dove ha totalizzato quest'anno 31 presenze e 3 reti,
si è mosso addirittura il Bari. Ma il giovane centrocampista, in comproprietà
tra Melfi ed Empoli, quasi sicuramente rientrerà in Toscana e verrà girato ad
una squadra di C/1. La Pistoiese si candida ad essere la prescelta dal
sodalizio empolese. Manuel Michelotti, classe 1985, invece, è un esterno
sinistro che l'Empoli ha prestato al Cuiopelli Cappiano in serie C/2, quadra con la quale ha totalizzato 26 gettoni
di presenza ed una rete, e che in questa stagione
potrebbe tornare alla casa madre, per poi essere girato alla Pistoiese, dove
sarebbe l'alternativa a Simone Fautario. Infine, la società arancione ha
manifestato molto interesse anche per Samuele Pizza, classe 1988, giovane e
promettente centrocampista della Primavera dell'Empoli di mister Donati.
Tre giovani talenti che la prolifica fucina del settore giovanile della squadra
toscana ogni anno mette in mostra e che poi sono destinati a crescere nel
panorama del calcio nazionale. Sempre di giovani talenti da valorizzare, verso
i quali la Pistoiese ha rivolto il suo sguardo, fa parte il tarantino, ma
proveniente dal settore giovanile della Roma, Massimiliano Marsili. Lui è un
centrocampista centrale di 21 anni che ha già una esperienza di 21 presenza nel Taranto, che in questa stagione ha disputato la
finale play off, perdendola, con l'Ancona. Nel suo ruolo, però, come abbiamo
già scritto in passato, si parla anche del giovane Carozza del Bari. Altro
oggetto del desiderio della società arancione è il ventisettenne Roberto
Bischeri, quest'anno al Crotone e che in passato ha militato nella Massese ed
in serie B nel Rimini. L'interesse c'è, ma il costo del giocatore è molto alto
e fuori dalla portata della Pistoiese. Se, a causa della situazione che
dicevamo prima, il costo dovesse abbassarsi, l'affare si potrebbe fare.
Riccardo Agostini.
( da "Stampa, La" del 22-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
SAVONA SI PUNTA
SULLE VENDITE PATRIMONIALI Comune: bilancio in rosso per colpa di bus e rifiuti
Disavanzo di 1,6 milioni di euro, ma le tasse non aumentano [FIRMA]ERMANNO
BRANCA SAVONA Il Comune ha chiuso il rendiconto 2007 con un "deficit"
di 1 milione e 650 mila euro, frutto di entrate per 79,5 milioni e uscite pari
a 81,1 milioni. Il disavanzo verrà colmato facendo ricorso all'avanzo di
amministrazione degli anni precedenti ma i dati evidenziano che il margine di
manovra della giunta comunale è sempre più ridotto. "Abbiamo scelto di non
aumentare le tasse per non penalizzare i cittadini e di mantenere inalterato il
livello dei servizi - spiega l'assessore alle Finanze Luca Martino - e quindi
l'unica strada era ridurre le spese generali, vendere il patrimonio immobiliare
inutilizzato e migliorare il recupero dell'evasione". La ricetta verrà
applicata anche quest'anno, visto che dovrebbero finire all'asta le ex scuole
di via De Amicis (1,8 milioni) e gli uffici che spettano al Comune nell'ambito
dell'operazione di recupero del vecchio San Paolo (6 milioni). In realtà dalla
relazione dei revisori dei conti del Comune emerge che la gestione complessiva
del bilancio sarebbe migliorata (500 mila euro di attivo) ma che ad appesantire
i conti di Palazzo Sisto sono le aziende pubbliche: 690
mila euro sono stati impiegati per il disavanzo dell'Acts e 1,7 milioni per
coprire le perdite di Ata e Ips. Fra le maggiori spese figurano 700 mila euro
di maggiori costi di smaltimento rifiuti (dopo la chiusura di Cima Montà), 217
mila euro per l'aumento dei costi istituzionali (gettoni
di presenza) e mense (316 mila euro).
( da "Messaggero, Il (Abruzzo)" del 22-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Di
SARA ROCCHEGIANI ROSETO - Niente gettone di presenza per i consiglieri
che causano l'interruzione dei lavori consiliari facendo venir meno il numero
legale. La proposta, dai toni provocatori, arriva dal capogruppo di Sinistra
Democratica Pasquale Avolio (oggi all'opposizione) dopo che più volte le
mozioni e le risoluzioni della minoranza sono state rinviate proprio a causa
del venir meno
del numero legale per l'abbandono volontario dell'aula da parte di interi
gruppi consiliari. "Questi comportamenti appaiono come strategie
precedentemente concordate volte a evitare la discussione di tutti i punti
all'ordine del giorno, a esclusivo interesse di un gruppo politico - spiega
Avolio -. Senza contare che, elevando il numero dei consigli, si causa aggravio
di spesa per l'Ente e, quindi, per la comunità. Infatti, una seduta dell'assise
civica costa circa 600 euro per gettoni di presenza a
consiglieri e capigruppo, manifesti, elettricità per il palazzo comunale,
straordinario a tre impiegate e due agenti di Polizia Municipale, riprese
televisive, messi comunali e altre spese postali. La partecipazione dei
consiglieri per l'intera durata dei lavori si impone quindi come imperativo
etico. Di qui la mozione, presentata insieme al collega dei Verdi Emidio Braca,
con cui chiedo che non venga corrisposto il gettone di presenza
ai consiglieri che lasciano volontariamente l'aula facendo venir meno il numero
legale, e che tale provvedimento sia inserito nello statuto del consiglio
comunale".
( da "Piccolo di Trieste, Il" del 22-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
I
COSTI DELLA POLITICA Regione, la carica dei portaborse In 96 costano 4 milioni
all'anno lBallico a pagina 9 TRIESTE In Regione ci sono sono già 96
"portaborse" (tra Giunta e Consiglio) e costano attorno ai 4 milioni
di euro. Solo per un terzo, però, quella spesa è aggiuntiva per le casse
regionali. Per
due terzi i portaborse sono già dipendenti pubblici che lavorano per la politica, a supporto del presidente della Regione e di
quello del Consiglio, di assessori, presidenti di commissione e gruppi.
( da "Gazzettino, Il (Pordenone)" del
22-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
Ecco quanti soldi
sono stati spesi nel 2006 ad Azzano per formazione, progetti, cultura e punti
verdi Azzano Decimo Ecco quanto ha speso il Comune di Azzano nel 2006 per
incarichi e consulenze. I dati sono stati resi noti nel corso dell'operazione
trasparenza voluta dal ministro Renato Brunetta.Alan Norman Comunicazione (11
mila euro) progetto di comunicazione e giornalino comune; E-Labora (11.500
euro) supporto per piano di zona; Friularchivi (15.940) aggiornamento archivio
di deposito; Geo Scan studio tecnico (1.500) frazionamento aree Fagnigola;
Studio gamma di Carniello (49.400) progettazione ampliamento nuova palestra
Fagnigola; Studio legale associato Vanin, Rizzo, Longo, Fonte (749 euro)
opposizione contro archiviazione procedimento penale Antonaz - De Angelis;
Studio legale Steccanella (5.900) vertenza Comune - Unitel e ricorso al Tar
Pivetta per espropri; Telepordenone (840 euro) realizzazione servizi televisivi
su attività amministrazione; Studio Gpa (306 euro) perizia giurata; Romeo Bogan
(420) musica in occasione Festa dei nonni; Barbara Bernardi (438 euro)
commissione edilizia comunale; Edoardo Barusso (469) corso di formazione
dipendenti; Franco Brescancin (5.419) redazione varianti; Giovanni Bertin (12
mila euro) variante al piano regolatore; Igor Bravin (2.300) laboratorio
attività motoria a scuola; Giulia Biscontin (2.148) punti verdi; Silvio Bosco
(8.083) progetto sicurezza; Elisa Basso (2.349) animatrice punti verdi; Stefano
Beartizzotti (4.450), progettazione biglietteria e supposto a montaggio chiosco
per fiera della musica a Tiezzo; Vittorio Bozzetto (12.500) coordinamento
sicurezza cantiere; Giulia Chiarottin (1.528) animatrice punti verdi; Roberto
Calabretto (1.488) curatore autunno musicale; Rosanna Calderan (2.394) punti
verdi, Leo Collin (100 euro) relatore con Mauro Corona per presentazione libro;
Giovanni Colaone (9.800) sistemazione strade comunali e frazionamento aree;
Eliana Ceolin (2.100) punti verdi, Giuseppe Carniello (477) collaudo statico
biglietteria e chiosco di Tiezzo; Mauro Corona (250 euro) Incontro "Il
libro in persona"; Andrea Cernecca (100) incontri d'arte; Sandro Corazza
(600) progetto giovani; Mauro Casonato (6.200) consulenza su ampliamento
spogliatoi stadio comunale; Sandra Cozzarin (2.440) punti verdi; Luca Alfonso D'Agostino (642) servizi fotografici per concerti
della musica, Silvia Di Gesù (1.250) progetto giovani estate 2006, Alessandro
Del Frate (2.630) corso di teatro, Maria Teresa Della Casa (11 mila) assistenza
a minore non udente, Sergio Dell'Anna (22.032) assistenza contabilità secondo
lotto lavori ex Irfop; Arianna Del Rizzo, Marina Drigo e Antonio De Tata
(tutti 2.100) punti verdi 2006; Renato Facca (700) collaudo statico ponticello
di via Santa Rosalia e del macello comunale; Mario Fogato (1.321) indagine
geologia; Edoardo Fantin (2.180) punti verdi, Renata Gallo (625) membro
commissione edilizia; Marina Giorgi (1000) commissione edilizia; Samantha
Gasparri (909) punti verdi; Flavia Giovanatto (1688) punti verdi; Veitkarl
Heimken (375) incontri con l'autore; Paolo Lamanna (170) speaker festa dello
sport; Flavio Lenardon (590) commissione edilizia; Marco Marangoni (250) incontri
di poesia, Luana Moro (29.480 euro) psicologa Ambito, Alfredo Marson (336)
istruttore protezione civile; Ilario Morettin (315) commissione edilizia,
Alessia Moschino (2.300) punti verdi; Roberto Mascarin (33.195) progetto
demolizione gradinate cimitero urbano; Miariam Masserut (2.180) punti verdi;
Grazia Nappa (1.700) animatrice punti verdi; Andrea Nascinben (2.100) punti
verdi; Edoardo Insalco (7.600) riqualificazione arredo urbano, Mirella Piccin
(13.500 euro) addetto stampa; Fabio Padovini (4.250) recupero ecotassa; Aldo
Antonio Ipo (315) corsi culturali; Giancarlo Pauletto (250) biografia Marcello
Mascherini; Sarah Pieruccioni (2.000) trascrizione verbali consiglio comunale;
Matteo Perin (455) punti verdi; Barbara Pitton (2.180) punti verdi; Pompeo Pitter
(550) consulenza legale per ambito sociale; Cinzia Pivetta (2.800) punti verdi;
Elisa Peruzzi (12.150) progetto giovani; Emo Ros (2.400) consulenza per ricorso
Tar, Claudio Rosset (180) diritti di accertamento; Antonio Rosso (1.040)
recupero Ecotassa; Linda Scodeller (1500) punti verdi; Luca Sechi (1.450) punti
verdi; Valentina Sharapova (315) docente corsi culturali; Renato Semenzato
(8.500) studio sull'ambiente del Comune; Fabio santin (4.400) sicurezza
asfaltature; Alessandra Santin (850) incontri d'arte; Maria Luisa Sperandeo
(7.100) cessione aree per ampliamento elementati fagnigola; Lisa Asquini
(7.500) progetto giovani, Alfredo Stoppa (250) incontri di poesia.
( da "Gazzettino, Il (Padova)" del 22-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
La macchina comunale
è composta da 33 settori. In questi giorni abbiamo analizzato le spese per
consulenze e incarichi di alcuni di questi da luglio 2006 a dicembre 2007,
leggendo le determine inserite nel sito internet del Comune. Chi amasse
dedicarsi può cercare nel sito il link "elenco determinazioni". Per
uno sguardo approfondito su tutti non basterebbe un mese. Ecco perché daremo
uno sguardo di insieme su tutti gli altri, a partire daiServizi socialiche sono
costati al Comune 1milione e 22 mila. Non abbiamo intenzione di mettere in
discussione l'elenco, speriamo solo che tutto quello che c'è dentro: co.co.co.
per corsi di laboratorio per la terza età, monitoraggio per le attività
motorie, attività di volontariato e di servizio civile regionale e via
discorrendo per cui sono state prese a progetto decine di persone fino allo
psicologo dell'equipe affidi e i mediatori culturali (che anche qui non mancano
mai) e i 14 assistenti sociali per l'orientamento ai servizi rivolto ai più
deboli, contribuiscano a migliorare lo stato di persone in difficoltà. Non
sempre accade.Anche il settoreServizi scolastici è uno di quelli sui quali
occorre dar "per buona" l'intenzione dell'amministrazione che ha
speso 858.949 euro in in incarichi. Spiccano i 71.700 euro all'associazione
Aizo per l'integrazione scolastica degli alunni nomadi. Poi ci sono i
laboratori di ViviPadova, l'aggiornamento degli insegnanti, i nonni vigili e i
laboratori didattici.Il settoreAttività culturali- servizio mostreha speso
171.583 euro tra conferenze e lezioni magistrali, tra co.co.co. per la
redazioni di cataloghi e compensi per uffici stampa. A proposito: quello sulla mostra per la scuola orafa a cura di Sergio
Campagnolo è costato 12mila euro. Tra i curatori scientifici pagati c'è
Virginia Baradel per la mostra su Boccioni, 3.750 euro. È divertente fare un
giro tra i gettoni di presenza. Giusy Ferré è costata 400 euro per la presenza ad una tavola rotonda mentre gli intellettuali presenti a
"Lo scaffale degli scrittori" avevano prezzi diversi. Beppe
Severgnini 720 euro, così come Alain Elkann e Carlo Lizzani. Piera Degli
Esposti 1.920 euro e Antonio Debenedetti 1.800. Il settoreMusei e biblioteche
ha speso 249.395 euro di cui 240.575 per la didattica. Si tratta in massima
parte di incarichi dati per inventari e catalogazioni di documenti o di
specialisti pagati per i restauri di dipinti.LaComunicazione ai cittadiniha
impegnato 196mila euro, dei quali 62mila sono andati a Roberta Strazzabosco, un
co.co.co aperto per il "Supporto alla realizzazione delle iniziative e
manifestazioni di interesse turistico". Altri 32mila invece ad Andrea
Ferro, co.co.co. su "Analisi dello sviluppo e revisione della rete civica
Padovanet" (il sito internet, pensiamo). C'è anche chi è pagato per
pensare "iniziative innovative presso l'Urp": Gloria Graizzaro,
30mila euro. LeManutenzionihanno speso 122mila euro. Di questi 98mila sono
andati allo Studio Galli ingegneria per i filtri dell'impianto di depurazione
di Cà Nordio.Il settoreRisorse Umaneha speso 152mila 781 euro per
partecipazioni a giornate di studio, seminari e convegni dei dipendenti. Dentro
ci sono anche i 35mila euro di Ugo Baù ex dirigente della Polizia municipale
per il coordinamento delle telecamere della Ztl. E a proposito diPolizia
municipale ci sono 81mila euro per corsi di aggiornamento, compresi quelli dei
cani.IlCommerciovede 83mila euro per co.co.co e 24 mila a Rdb comunicazione per
il progetto di "Notti di stelle". Il Polo Catastale 96mila euro fra
co.co.co. Altri settori hanno totalizzato incarichi per meno 50 mila euro come
iTributi, la Programmazione e controllo, Sicurezza e Salute, il Sit servizi
informatici e telematici, gli Affari generali, il Decentramento (19mila euro
alla Agfol per formazione)il Provveditorato e i Servizi sportivi.M.G.
( da "Stampa, La" del 22-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
IMPERIA Spetta alla
Provincia di Imperia, com'era lecito aspettarsi, il record di consulenze
esterne affidate dalle amministrazioni ponentine e finite nella grande rete
attraverso l'iniziativa del ministero della Funzione pubblica. Gli incarichi
per l'anno 2006 sono circa 220, e vanno da poche centinaia di euro per le
traduzioni di testi alle decine di migliaia collegate al progetto
transfrontaliero "Les Jardin des Alpes". A volte i collaboratori sono
dirigenti di altre amministrazioni, oppure professionisti che hanno ricoperto o
ricoprono cariche nei Comuni. Una voce di rilievo, ad esempio, riguarda un
comparto che lavora a pieno ritmo come quello della Pianificazione: ad Arturo
Cipriani, un tecnico che ha firmato numerose consulenze per svariati enti, sono
andati 25.555,20 euro, connessi al "Catasto delle aree del demanio
fluviale soggette a regime concessorio". Per la "predisposizione
dello stralcio sul bilancio idrico dei Piani di bacino degli ambiti provinciali
nei corpi idrici superficiali e sotterranei" sono stati stanziati 29.768
euro, destinati a Sira Cheli; 12.456,66, nel medesimo settore, sono andati a
Stefano Accinelli per il completamento dell'arginatura lungo il torrente Armea
nel Sanremese. Per assistenza tecnica nel bacino del Roja, Francesco D'Adamo ne
ha ricevuti 11.699,99; 24.480 a Enrico Grosso, connessi alla progettazione e
alla direzione dei lavori per opere di adeguamento idraulico a Vallecrosia;
9337,65 all'ingegner Giorgio Saguato, che si è occupato di vari interventi
negli alvei dei corsi d'acqua dopo le alluvioni: hanno riguardato
l'allargamento di una sezione del torrente Caramagna e la realizzazione dello
scolmatore di rio Artallo. Ricco di consulenze anche il settore Parchi, Il supporto
di coordinamento come ruolo organizzativo-amministrativo nel Progetto Interreg
III A "Jardin des Alpes" ha fruttato 50 mila euro alla Erde Srl; 10
mila per la realizzazione del sito web nell'ambito del medesimo progetto alla
Due Metri Sas. Alla Lega italiana per la protezione uccelli sono andati 10 mila
euro tondi per lo "sviluppo di una ricerca in campo naturalistico ai fini
della proposta di un piano di gestione per le Zone a protezione speciale";
24 mila a Giorgio Baldizzone per "supporto e coordinamento nelle fasi
attuative dell'Agenda 21 locale", sempre a favore dell'ambiente.
L'architetto Giuseppe Galasso, altro tecnico di fiducia, ha ricevuto 43.766,30 euro per la progettazione esecutiva e la direzione dei lavori
di recupero nel giardino di Villa Grock, riaperto al pubblico l'anno scorso
(ora è stata avviato il ripristino della villa). Nello stesso comparto, una
delle spese più basse è invece stata quella di traduzione di testi per il sito
web del "Jardin des Alpes": 577,80 all'agenzia intercultura di
Jacqueline Tschiesche. Nel settore Patrimonio Carlo Capacci, ingegnere
molto attivo in provincia, si è occupato della progettazione preliminare e
della verifica tecnica su stabili di proprietà o in uso alla Provincia per un
importo di 29.902 euro; 13.890 a Lorenzo Grassano come incaricato al servizio
di prevenzione e protezione per la sicurezza dei lavoratori. E poi, ci sono
amministratori e dirigenti molto conosciuti. Nella viabilità Augusto Forno,
assessore in Comunità montana, ha ricevuto due tranche di pagamenti, di 4284
euro per interventi migliorativi lungo le strade provinciali 77, 50 e 51, e di
4354,20 per coprogettazione e direzione dei lavori di messa in sicurezza della
provinciale 51 di Castellaro. L'ingegner Enrico Lauretti, dirigente del settore
Lavori pubblici al Comune d'Imperia, ha progettato e diretto il lavoro di
stabilizzazione del versante del Berta dopo uno smottamento vicino
all'"Incompiuta" Diano Marina-Imperia: 30.600 euro. Ad Alessandro
Alessandri, ora divenuto sindaco a Pieve di Teco, ne sono andati 4284 per
interventi sulle provinciali 50 e 51 e 4284 per altre opere migliorative nel
medesimo tratto. Rinaldo Paglieri, che è stato vice sindaco a Imperia nella
Giunta Berio, ha seguito i lavori di allargamento del "Ponte rotto" e
di tratti della provinciale 453 della Valle Arroscia (14.914,44 euro);
22.375,94 all'ingegner Domenico Pino, recente ingresso in Forza Italia
dall'Udc, per progettazione ed esecuzione di interventi sulla provinciale 77
Aregai-Cipressa.\.
( da "Sestopotere.com" del 22-06-2008)
Argomenti: Costi della politica
(22/6/2008 14:06) |
(Sesto Potere) - Treviso - 22 giugno 2008 -Rispettato il patto di stabilità e
guadagnati 3.333.000 euro in interessi attivi . Il Conto Consuntivo 2007 si
chiude con un avanzo di amministrazione di 13.862.690,01. Con il rendiconto
della gestione