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T ARTICOLI DEL 23-31 luglio 2008 #TOP
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Articoli
Class action (53)
Tagli all'ospedale, il comitato prepara la richiesta
di risarcimento ( da "Centro, Il"
del 23-07-2008)
Argomenti: Class Action
Abstract: azione collettiva prevista dalla legge, che prevede la legittimazione dell'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno patrimoniale o non, oltre che quello dell'immagine. ??Sarà possibile procedere penalmente in favore di tutti i cittadini abruzzesi che avrebbero subito un danno?
Parmalat:
Tribunale usa approva transazione class action
( da "KataWeb
News" del 23-07-2008)
Argomenti: Class Action
Abstract: class action' americana. Lo comunica Parmalat in una nota in cui precisa che la Corte ha respinto "l'appello presentato da Parmalat" e ha concluso che, "in assenza della transazione, Parmalat sarebbe rimasta parte del procedimento". La societa' italiana precisa anche "che qualsiasi decisione presa negli Stati Uniti contro Parmalat in conseguenza del fallimento dovrà in ogni caso
Ingiusta
detenzione, riparazione, misure cautelari, estensione, necessità
( da "AltaLex"
del 23-07-2008)
Argomenti: Class Action
Abstract: che l'azione risarcitoria costituisce tecnica di tutela della situazione giuridica lesa, alla natura della quale si conforma (sentenza n. 204 del 2004). Ugualmente, questa Corte ha anche di recente sottolineato l'esigenza di garantire l'integrale riparazione del danno subito nei valori propri della persona,
I
sindacati scendono in piazza ( da "Tempo, Il"
del 23-07-2008)
Argomenti: Class Action
Abstract: class action e tutela dei consumatori; certificazioni e prestazioni sanitarie; piano industiale della pubblica amministrazione e forze armate. "Un decreto - affermano però i sindacati - che attacca i lavoratori del settore con lo scopo di smantellare i servizi pubblici e privatizzarli.
Nasce
il bilancio di genere ( da "Messaggero Veneto, Il"
del 23-07-2008)
Argomenti: Class Action
Abstract: Continuità e coordinamento dell'azione amministrativa, dunque, ma anche un nuovo modo d'intendere le pari opportunità. "Spesso, l'atteggiamento verso questo assessorato è di sufficienza, principalmente perché bollato di parzialità - ha spiegato l'assessore Morsolin -. È infatti pensiero comune che a beneficiarne siano unicamente le donne.
Parmalat,
Corte d'Appello Usa prende atto della transazione con 'class action' americana
( da "SpyStocks"
del 23-07-2008)
Argomenti: Class Action
Abstract: Circuito a New York ha preso atto della transazione tra la class action statunitense e la stessa Parmalat, respingendo l'appello presentato dal gruppo di Collecchio e ha concluso che, in assenza della transazione, Parmalat sarebbe rimasta parte del procedimento". "Qualsiasi decisione presa negli Stati Uniti contro Parmalat in conseguenza del fallimento - prosegue il comunicato -
Terreni
confiscati alla criminalità: firma del protocollo d'intesa tra
"Libera" e Cia ( 2 ) ( da "Sestopotere.com"
del 23-07-2008)
Argomenti: Class Action
Abstract: Insomma, un'azione finalizzata ad un'adeguata gestione dell'attività agricola in tutti quei terreni che sono stati sottratti dalle mani della criminalità e assegnati soprattutto a giovani che hanno inteso, con il loro lavoro, restituire legalità a beni che sono della collettività.
ALITALIA:
SITI PREANNUNCIA AZIONI TUTELA AZIONISTI
( da "Wall
Street Italia" del 23-07-2008)
Argomenti: Class Action
Abstract: il piano di risanamento dell'advisor non preveda opportune 'reti di protezione' per gli azionisti di minoranza, Siti, il sindacato italiano per la tutela dell'investimento e del risparmio, chiama a raccolta gli azionisti Alitalia e preannuncia in una nota azioni collettive a loro tutela "se nel caso, anche in sede penale". (ANSA).
Approvato
il report conclusivo del Piano per la Salute del Distretto di Modena
( da "Sestopotere.com"
del 23-07-2008)
Argomenti: Class Action
Abstract: di salute e di benessere individuale e collettivo, al monitoraggio dei fenomeni emergenti, ed altro, realizzare la programmazione integrata di servizi e politiche sociali e sanitarie e il coordinamento con le politiche dell'istruzione, dell'ambiente, dell'urbanistica, ed adeguare il sistema di cure al fenomeno dell'immigrazione potenziando gli strumenti di mediazione linguistico-
In
tribunale contro il censimento rom
( da "Gazzetta
di Mantova, La" del 24-07-2008)
Argomenti: Class Action
Abstract: In collaborazione con l'Asgi, inoltre, Sucar Drom sta predisponendo un'azione legale, antidiscrimatoria e collettiva per trascinare il governo italiano in tribunale. L'obiettivo è quello di ottenere un risarcimento per ogni singolo rom o sinto. A Mantova si sta occupando del caso Carlo Berini, presidente dell'Opera Nomadi.
Class
action contro i manager Drs ( da "Milano Finanza (MF)"
del 24-07-2008)
Argomenti: Class Action
Abstract: New York Andrea Fiano la presentazione della causa COLLETTIVA GIà autorizzata dai giudici del new jersey I vertici del gruppo americano accusati di aver svenduto la società a Finmeccanica. Nel filing depositato alla Sec dopo l'opa lanciata dagli italiani anche tutte le garanzie per la sicurezza nazionale Qualche azionista si ribella alla cessione di Drs Technologies a Finmeccanica.
Cornigliano,
una storia da archiviare - raffaele r. riverso
( da "Repubblica,
La" del 24-07-2008)
Argomenti: Class Action
Abstract: dai colletti blu sporchi ai colletti bianchi inamidati. "Il materiale non ha alcun limite gerarchico - spiega Alessandro Lombardo, direttore della Fondazione - e riporta fedelmente immagini della vita degli operai così come quella dei dirigenti. Per questo è di enorme valore umano oltre che storico".
Angela
( da "Tempo,
Il" del 24-07-2008)
Argomenti: Class Action
Abstract: L'alternativa è quella del ricorso singolo o collettivo secondo le normali procedure giudiziarie. Prossimo step per i cittadini coinvolti è la convocazione, nei prossimi giorni, di una riunione in cui stabilire le modalità di azione anche se l'opzione più gettonata sembra essere quella di una trattativa unica collettiva.
Responsabilità
persone giuridiche, profitto, nozione, responsabilità aggiuntiva
( da "AltaLex"
del 24-07-2008)
Argomenti: Class Action
Abstract: del sistema di responsabilità degli enti collettivi nella fase strumentale del processo, momento particolarmente delicato e determinante per la stessa vita del soggetto collettivo e per la tutela degli interessi pubblicistici che possono essere coinvolti. Per quanto qui specificamente interessa, deve soffermarsi l'attenzione sulla misura cautelare reale del sequestro preventivo,
UNIVERSITA'/
DA PALERMO IL 'NO' AL DECRETO DEL GOVERNO
( da "Virgilio
Notizie" del 24-07-2008)
Argomenti: Class Action
Abstract: didattica aderendo a criteri di qualità che nel loro complesso erano stati condivisi dalla collettività accademica, dagli studenti e dalle loro famiglie". Gli organi di governo condividono quindi le ragioni della proclamazione dello stato di agitazione delle componenti dell'Ateneo palermitano e si riservano di partecipare alle azioni di protesta che dovessero attuarsi su scala nazionale.
PARMALAT:CORTE
GIUSTIZIA USA,AVANTI AZIONISTI PRE 19/12/2003
( da "Wall
Street Italia" del 24-07-2008)
Argomenti: Class Action
Abstract: azione collettiva 10,5 milioni di azioni della riorganizzata Parmalat. La causa, informano i giudici Usa, riguarda la vecchia gestione Parmalat di Calisto Tanzi - ma a risponderne potrebbe essere eventualmente la nuova - e, si legge "ad altri numerosi imputati che hanno partecipato ad una truffa finanziaria" risultata alla fine di quasi 16 miliardi di dollari,
Tagli
e impronte ( da "AprileOnline.info"
del 24-07-2008)
Argomenti: Class Action
Abstract: Class action - Proroga di sei mesi (quindi al 1/0 gennaio 2009) dell'entrata in vigore dell'azione collettiva risarcitoria introdotta dalla finanziaria 2008. Impresa in un giorno - Semplificazione procedure avvio e svolgimento attività imprenditoriali.
Una
manovra da 96 articoli e 702 commi
( da "Corriere.it"
del 25-07-2008)
Argomenti: Class Action
Abstract:
Class action.
Slitta al
Avete
tangobond? Fate causa ( da "Trentino"
del 25-07-2008)
Argomenti: Class Action
Abstract: introduzione delle azioni collettive, a suo tempo invece prevista per giugno 2008 dal decreto Bersani. L'azione collettiva consentirà direttamente alle associazioni dei consumatori di agire per conto del pubblico. Per ora invece possiamo solo mettere assieme le posizioni di diversi clienti di una banca e avviare l'azione civile sottoforma di litisconsorzio:
Per
il dialogo sociale in Europa ( da "Milano Finanza (MF)"
del 25-07-2008)
Argomenti: Class Action
Abstract: diritto dei lavoratori di essere informati, di negoziare e di ricorrere ad azioni collettive a tutela dei loro interessi (diritto di sciopero). In tema di mercato di lavoro, a livello di Unione europea si scommette sulla "flessisicurezza", come modello sociale che consente di combinare la flessibilità e la sicurezza del lavoro.
Soldi
per lo sviluppo è polemica sui progetti
( da "Arena,
L'" del 25-07-2008)
Argomenti: Class Action
Abstract: uso collettivo e l'alpeggio estivo". La denuncia dell'esponente di Legambiente è che "Il Psl propone delle strategie di crescita intese come aumento quantitativo degli interventi senza curarne la qualità, e non delle strategie di sviluppo, concependo una montagna il cui destino è prevalentemente relegato alla sola fruibilità ludico-
Veltroni,
"macché imposizioni ai fiorentini la scelta dei nomi"
( da "Repubblica,
La" del 25-07-2008)
Argomenti: Class Action
Abstract: Del resto un partito è una grande casa collettiva in cui la sorte comune conta di più di quella dei singoli. Perciò mi sembra opportuno fare come sempre: condividere insieme le valutazioni e fare squadra in vista del risultato. Fino ad oggi tutto il gruppo dirigente, da Roma fino all'ultimo circolo della città, ha come interesse solo quello di vincere e governare la città,
Parmalat,
ratificata l'intesa Usa ( da "Sole 24 Ore, Il"
del 25-07-2008)
Argomenti: Class Action
Abstract: Parmalat acconsente a fornire al fondo risoluzione 10,5 milioni di azioni nella Parmalat riorganizzata per compensare i partecipanti all'azione collettiva. Le azioni saranno vendute e il denaro pagato ai partecipanti della class action o in alternativa le azioni saranno direttamente distribuite ai partecipanti della class action.
Una
colletta per zittire la Carlucci ( da "Corriere del Mezzogiorno"
del 25-07-2008)
Argomenti: Class Action
Abstract: colletta per zittire la Carlucci I Popolari-Liberali ai cittadini: "Un euro per porre fine alla polemica" La trovata polemica in risposta alle sollecitazioni della carlucci al sindaco , giudicate eccessove dal movimento tranese TRANI - Un euro a testa per ogni cittadino tranese che vorrà contribuire, in modo da dare finalmente alla deputata Gabriella Carlucci i 2mila euro promessi
Crac
Parmalat: 10,5 milioni di azioni ai creditori Usa
( da "Gazzetta
di Parma (abbonati)" del 25-07-2008)
Argomenti: Class Action
Abstract: 5 milioni di azioni ai creditori Usa In questo modo sarà compensato chi ha partecipato all'azione collettiva II Con un avviso a pagamento sui principali quotidiani italiani la Corte di giustizia Usa evidenzia come chi abbia acquistato azioni o obbligazioni Parmalat prima del 19 dicembre 2003, giorno in cui l'allora cda ratificò di fatto la crisi finanziaria della società,
La
manovra finanziaria ( da "Italia Oggi"
del 25-07-2008)
Argomenti: Class Action
Abstract: La procedura di certificazione dei contratti collettivi deve concludersi entro quaranta giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo decorsi i quali i contratti sono efficaci, fermo restando che, ai fini dell'esame dell'ipotesi di accordo da parte del Consiglio dei Ministri, il predetto termine può essere sospeso una sola volta e per non più di quindici giorni,
SLITTA
AL PRIMO GENNAIO 2009 L'ENTRATA IN VIGORE DELLA NORMATIVA SULL'AZIONE
COLLETTIVA DI ( da "Mattino, Il (Benevento)"
del 25-07-2008)
Argomenti: Class Action
Abstract: entrata in vigore della normativa sull'azione collettiva di risarcimento danni. Una proroga di sei mesi, quindi, rispetto alla data del 30 giugno 2008, stabilita dal governo Prodi nella Finanziaria dello scorso anno. La norma sarà oggetto di revisione con le parti sociali, in vista di una sua possibile estensione anche alla pubblica amministrazione.
Firmato
il protocollo d'intesa sul riassetto del trasporto pubblico locale in Emilia
Romagna ( da "Sestopotere.com"
del 25-07-2008)
Argomenti: Class Action
Abstract: disponibilità direti intermodali di interconnessione tra aree urbane ed extraurbane e di integrazione, soprattutto, tra trasporto collettivo su gomma e su ferro. A questo fine in coerenza con le indicazioni dell'Atto Triennale di indirizzo della Regione Emilia Romagna, è necessario che entro l'anno le Province e Comuni definiscano adeguati piani per la mobilità in ogni bacino di traffico.
REGIONE
UMBRIA: PDL, DOPO ASSEMBLEA AZIONE SI SPOSTA IN PIAZZA
( da "Agi"
del 25-07-2008)
Argomenti: Class Action
Abstract: il via a settembre con una vera e propria azione di protesta collettiva in materia di sicurezza e problematiche ad essa legate in ambito locale e, congiuntamente, di informazione capillare su come il governo porta avanti il proprio programma. Presenti all'incontro anche i parlamentari umbri del PdL Luciano Rossi e Pietro Laffranco.
Multiutility,
strada libera per la public company
( da "Trentino"
del 26-07-2008)
Argomenti: Class Action
Abstract: anche se possono essere considerate tali le banche Popolari che pongono ai propri azionisti un limite al possesso di quote. Non ha un regolamento specifico, ma una public company si può fare... "Certamente. Ma aggiungo che questo tipo di proprietà collettiva dei fattori produttivi - perché di questo si tratta - non ha grande tradizione in Italia.
La
manovra finanziaria Il testo del dl 112/2008 integrato con il maxiemendamento
del governo su cui è stata votata la fiducia
( da "Italia
Oggi" del 26-07-2008)
Argomenti: Class Action
Abstract: Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita.
Sinistra
democratica fa festa a bacoli e protesta contro la presenza dei militari
( da "Repubblica,
La" del 26-07-2008)
Argomenti: Class Action
Abstract: class action e beni comuni". La chiusura è per il 3 agosto, il clou sarà sabato 2 con la presenza del nuovo leader nazionale Claudio Fava, della portavoce dei Verdi Grazia Francescato e del candidato segretario di Rifondazione Nichi Vendola. Intanto la festa protesta contro la presenza dei militari in funzione sicurezza sulle strade:
Piano
spiagge, rigettato il ricorso ( da "Tempo, Il"
del 26-07-2008)
Argomenti: Class Action
Abstract: cioè quella iniziativa legale che la Fiba ha inteso non fare, restando sempre pronta e disponibile al dialogo e all'unità sindacale, quando le rivendicazioni rivestono carattere collettivo e tengono conto di tutti gli interessi sia dei balneatori che dei cittadini. Noi riconosciamo nel Demanio la potestà urbanistica del Comune". B:#SALANT@%@.
NON
GOVERNARE SOLO LE PAURE ( da "Corriere della Sera"
del 28-07-2008)
Argomenti: Class Action
Abstract: con evidenti pericoli di passività e di non coinvolgimento nella crescita collettiva. Per orientare al futuro occorre cogliere i passaggi di ciclo che potrebbero avvenire a breve. Il primo è quello del passaggio da una politica economica e finanziaria di voluta rigidità ad una azione di più ampio respiro e di più coinvolgente carica innovativa.
LAVORO
E PREVIDENZA ( da "Sole 24 Ore, Il (Del Lunedi)"
del 28-07-2008)
Argomenti: Class Action
Abstract: Inoltre, i contratti collettivi dovranno quantificare i permessi retribuiti spettanti stabilendo sempre un monte ore massimo. Tale disciplina non può essere derogata dai contratti collettivi. Tfr Istat, comunicato luglio 2008 p Aggiornamento per il mese di giugno.
DISCRIMINAZIONE
E CULTURA DEL MERITO ( da "Lavoce.info"
del 28-07-2008)
Argomenti: Class Action
Abstract: (1) Si veda l'articolo di Steven Coate e Glenn Loury, "Will affirmative action policies eliminate negative stereotypes?" American Economic Review 1993, 83 pp. 1220--1240. (2) Antonella Rampino, "BONINO: QUOTE ROSA? RIDICOLE" La Stampa, 15 Ottobre 2005. (3) Fabrizio Roncone, "Quote rosa, lite Carfagna-Prestigiacomo.
Manovra:
ecco le misure tra Robin tax e tagli alla spesa
( da "Panorama.it"
del 28-07-2008)
Argomenti: Class Action
Abstract: 0 gennaio 2009) dell'entrata in vigore dell'[5] azione collettiva risarcitoria introdotta dalla finanziaria 2008. Giustizia civile, notifica via web. Nell'ambito del processo civile le notificazioni devono essere effettuate esclusivamente per via telematica. Stretta turn over p.a. Avanzamenti di carriera 'congelati' per un anno.
Albergatori
e amministratori diano un segnale Le imprese turistiche inizino a lavorare per
la città ( da "Gazzettino, Il (Venezia)"
del 28-07-2008)
Argomenti: Class Action
Abstract: errori collettivi" a difendere i propri interessi. Su cosa intendano per certezze sul futuro qualche lume lo dà la difesa delle dimore ospitali veneziane previste del DdL regionale.Del tutto imperscrutabile, invece, il contributo che Ava intende dare alla soluzione del problema di interesse collettivo della città antica: conciliare l'
ADUC:
filtri P2P condannabili in USA. E in Italia?
( da "Punto
Informatico" del 29-07-2008)
Argomenti: Class Action
Abstract: ultimo passo darebbe importanti munizioni agli utenti che si sono già organizzati in una class action. Speriamo che questa novità spinga anche i gestori italiani a rivedere la loro politica, fatta di limitazioni non esplicitate in nessun contratto. Per questo motivo nel gennaio scorso abbiamo denunciato Tele2 per pubblicità ingannevole all'Antitrust, che ha aperto un'istruttoria.
Globalizzazione,
una sfida lunga due secoli ( da "Unita, L'"
del 29-07-2008)
Argomenti: Class Action
Abstract: essere analizzati con gli strumenti della analisi della azione collettiva, un ingrediente importante dell'"economia politica internazionale". Ecco, anche questa è una carenza del libro. Ma, di nuovo, gli autori non me ne vogliano. Quando si e di fronte a un menu tanto ricco come quello presentato nel libro la voglia di "avere di più" è una tentazione a cui è difficile resistere.
Caso
Giacomelli: sì alla costituzione di parte civile in ipotesi di reato
associativo ( da "AltaLex"
del 29-07-2008)
Argomenti: Class Action
Abstract: azione del singolo venga coordinata con quella collettiva: l'articolo 240, comma 2, del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, infatti, prevede la possibilità (legittimazione sussidiaria) per i creditori di costituirsi parte civile nel procedimento penale per il reato di bancarotta fraudolenta, quando a tale costituzione (legittimazione principale)
Dipendenti-azionisti
al via ( da "Sole 24 Ore, Il"
del 29-07-2008)
Argomenti: Class Action
Abstract: azionaria sulla base di contratti e accordi collettivi stipulati a livello aziendale. Per tre anni le azioni non potranno essere cedute. I piani di partecipazione vengono conferiti ad un fondo comune appositamente costituito in forma di società di investimento a capitale variabile. L'adesione sarà su base volontaria, permessa anche ai dipendenti assunti a tempo parziale o determinato.
Il
fondo armonizzato diventa sofisticato
( da "Trend-online"
del 29-07-2008)
Argomenti: Class Action
Abstract: serie di modifiche al Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio (del 14 aprile 2005) per adeguarlo alla normativa comunitaria (n. 2007/16/CE del 19 marzo 2007). Il testo, le cui disposizioni avrebbero dovuto trovare applicazione già a partire del 23 luglio prossimo, allarga lo spettro degli strumenti finanziari in cui gli Organismi di investimento collettivo del risparmio (
Al
via la class action degli schiavi di Hitler
( da "Stampa,
La" del 29-07-2008)
Argomenti: Class Action
Abstract: I soldi per i deportati sono stati dati dai tedeschi nel 1961" "I clienti sono anziani e vogliono un anticipo di 500 mila euro" Class action degli ex prigionieri contro il governo Al via la class action degli schiavi di Hitler GIULIA VOLA Sessantatrè anni dopo, la patata bollente è cascata a Roma, negli uffici della Presidenza del Consiglio, tra le mani del Cavaliere.
Multe:
i troppi ricorsi mandano in tilt gli uffici
( da "Velino.it,
Il" del 29-07-2008)
Argomenti: Class Action
Abstract: possibile considerarla come una specie di class action, il procedimento pubblico sottoscritto da un elevato numero di cittadini. Fatto sta che si sta rivelando come il sistema migliore per non pagare le multe. Tantissimi ricorsi, tante pratiche da gestire da parte delle autorità, poco personale, giudici di pace e sezioni civili del tribunale che non ce la fanno a star dietro alle cause.
Contraffazione,
falso grossolano, punibilità, ratio della norma, sussistenza
( da "AltaLex"
del 30-07-2008)
Argomenti: Class Action
Abstract: intesa come affidamento collettivo nei marchi o segni distintivi, sicché la realizzazione di un inganno nel singolo acquisto non è elemento integrativo della fattispecie. È pertanto da escludersi la configurazione del reato impossibile in caso di grossolanità della contraffazione e di condizioni di vendita tali da impedire l'errore degli acquirenti,
WELFARE.
Sacconi: "Costruiamo un Libro Bianco condiviso in cui si riconosca l'80%
degli italiani" ( da "HelpConsumatori"
del 30-07-2008)
Argomenti: Class Action
Abstract: un invito alla dirigenza medica a rinunciare alla loro azione di sciopero di 3 giorni, indetta per ottobre, perché le proposte avanzate dal Governo dovranno essere comunque discusse in sede di contrattazione collettiva". "Se non ci sono pregiudizi di carattere politico o ideologico" - ha spiegato Sacconi - si può arrivare ad una "chiusura del contratto 2006/2007".
Vandali
in azione alla colletta la piscina chiude - il servizio a pagina vii
( da "Repubblica,
La" del 31-07-2008)
Argomenti: Class Action
Abstract: Pagina I - Torino Vasche vuote fino al 7 agosto dopo la rottura dei faretti Vandali in azione alla Colletta la piscina chiude IL SERVIZIO A PAGINA VII.
Battaglia
di principio ma già persa in partenza
( da "Unita,
L'" del 31-07-2008)
Argomenti: Class Action
Abstract: si affronta a suon di azioni collettive di risarcimento, altrimenti nessuno produrrà più contenuti. Eppure esiste una terza via, quella che ricerca soluzioni intermedie. Ci è riuscita pure la Cina, che da un lato ha ottenuto l'oscuramento di alcuni siti politicamente sensibili, ma dall'altro sta consentendo la rapida diffusione di internet nel Paese"
Authority
avviano indagine su costi sms e mms
( da "ADN
Kronos" del 31-07-2008)
Argomenti: Class Action
Abstract: class action'' ascolta la notizia commenta 0 vota 0 tutte le notizie di ECONOMIA Roma, 31 lug. (Adnkronos/Ign) - L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato hanno avviato un'indagine conoscitiva, che verrà svolta congiuntamente, sui servizi sms (short message service)
Tlc:
Codacons, erano 4 anni che denunciavamo eccessivo costo sms
( da "ADN
Kronos" del 31-07-2008)
Argomenti: Class Action
Abstract:
class action
del Codacons, finalizzata a far ottenere agli utenti la restituzione di quanto
incassato in piu' dai gestori telefonici nel corso degli ultimi anni''.
Considerato che solo nel
Inchiesta
congiunta di Agcom e Antitrust. Per tutelare i consumatori <verranno
esaminate le dinamiche concorrenziali>
( da "Corriere.it"
del 31-07-2008)
Argomenti: Class Action
Abstract: indagine delle due autoritá, se emergeranno violazioni o comportamenti scorretti da parte delle compagnie telefoniche operanti in Italia, partirá una maxi-class action del Codacons, finalizzata a far ottenere agli utenti la restituzione di quanto incassato in più dai gestori telefonici nel corso degli ultimi anni". stampa |.
Inchiesta
sui prezzi di sms e mms ( da "Corriere.it"
del 31-07-2008)
Argomenti: Class Action
Abstract: class action del Codacons, finalizzata a far ottenere agli utenti la restituzione di quanto incassato in più dai gestori telefonici nel corso degli ultimi anni". PREZZI - Mandare un sms in Italia da un telefonino con carta pre-pagata costa quasi cinque volte quanto si spende in Danimarca e poco meno del doppio della media europea.
( da "Centro, Il" del 23-07-2008)
Argomenti: Class Action
Teramo Tagli
all'ospedale, il comitato prepara la richiesta di risarcimento LA PROTESTA Azione legale contro la Regione GIULIANOVA. ??Chiederemo il risarcimento
per i danni economici e di immagine arrecati dai responsabili dello sfascio
della sanità regionale all'ospedale di Giulianova??. Questa sarà la prossima
mossa del comitato per la salvezza dell'ospedale, preannunciata dal presidente
Roberto Ciccocelli, che con l'aiuto dell'avvocato Giuseppe Massi preparerà una
richiesta di risarcimento dell'offesa arrecata agli abruzzesi, in particolare
ai giuliesi, che giorno dopo giorno hanno visto chiudere reparti su reparti. Si
tratterebbe della cosiddetta "class action", azione
collettiva prevista dalla legge, che prevede la legittimazione dell'azione
civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno patrimoniale o non,
oltre che quello dell'immagine. ??Sarà possibile procedere penalmente in favore
di tutti i cittadini abruzzesi che avrebbero subito un danno??, si legge
nella lettera inviata dall'avvocato Massi al presidente Ciccocelli, ??a seguito
dell'azione illegittima e penalmente rivelante degli attuali responsabili della
giunta regionale sottoposti ad indagine penale??. Il comitato chiederà che
vengano prese in esame tutte quelle delibere della giunta regionale legate al
piano sanitario, i provvedimenti di erogazione dei pagamenti in favore delle
cliniche private e quant'altro reperibile in merito a provvedimenti abnormi,
illegittimi o nulli. ??Sarebbe prevista anche un'azione generale di tutti i
cittadini??, scrive Massi, ??per richiedere l'annullamento di tutti gli atti da
parte dell'eventuale giunta regionale rimasta in funzione o dello stesso
commissario". Anche il Codacons ha ipotizzato un'azione giudiziaria a
tutela. Intanto Ciccocelli e Massi verificheranno le modalità dell'azione
legale con un gruppo di avvocati. Azzurra Marcozzi.
( da "KataWeb News" del 23-07-2008)
Argomenti: Class Action
22 luglio 2008 alle
22:20 - Fonte: repubblica.it - 0 commenti La Corte d'Appello per il secondo
circuito a New York ha preso atto della transazione intervenuta tra Parmalat e
la 'class="hilite">class="term">class class="term">action'
americana. Lo comunica Parmalat in una nota in cui precisa che la Corte ha
respinto "l'appello presentato da Parmalat" e ha concluso che,
"in assenza della transazione, Parmalat sarebbe rimasta parte del
procedimento". La societa' italiana precisa anche "che qualsiasi
decisione presa negli Stati Uniti contro Parmalat in conseguenza del fallimento
dovrà in ogni caso essere presentata al Tribunale fallimantare italiano per la
definizione totale". AGI.
( da "AltaLex" del 23-07-2008)
Argomenti: Class Action
Corte Costituzionale
, sentenza 20.06.2008 n° 219 Stampa Ingiusta detenzione ? riparazione ? misure
cautelari ? estensione ? necessità - sussistenza La riparazione per ingiusta
detenzione deve essere estesa alle ipotesi di detenzione cautelare sofferta in
misura superiore alla pena irrogata o comunque a causa della mancata
assoluzione nel merito. (1) (2) (3) (4) (5) (1) In materia di ingiusta
detenzione e quantum debeatur, SI VEDA Cassazione penale 23119/2008. (2) In
materia di ingiusta detenzione e TSO, si veda Cassazione penale 17718/2008. (3)
In materia di ingiusta detenzione e cattive frequentazioni, si veda Cassazione
penale 13604/2008. (4) Nello stesso senso, Cassazione penale 9458/2008; si veda
anche Cassazione penale 11998/2007. (5) In materia di ingiusta detenzione e
danno esistenziale, si veda Cassazione penale 39815/2007. Tra i contributi più
recenti in dottrina, in materia di indennizzo da ingiusta detenzione, si
vedano: - Peroni, Ancora sulla riparazione per ingiusta detenzione nel caso di
morte dell'imputato, in Diritto penale e processo, 2008, n. 2, IPSOA, p. 187; -
Amato, La "colpa grave" ostativa al riconoscimento del diritto alla
riparazione per l'ingiusta detenzione, in Diritto penale e processo, 2008, n.
1, IPSOA, p. 37; - Turco, L'equa riparazione tra errore giudiziario e ingiusta
detenzione, 2007, GIUFFRE'; - Carnesecchi, Ingiusta detenzione, indennizzi su
misura, in Diritto e giustizia, 2006, n. 46, GIUFFRÈ, p. 73. (Fonte: Altalex
Massimario 27/2008) Corte Costituzionale Sentenza 20 giugno 2008, n. 219
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: - Franco BILE Presidente - Giovanni Maria FLICK Giudice -
Francesco AMIRANTE " - Ugo DE SIERVO " - Paolo MADDALENA " -
Alfio FINOCCHIARO " - Alfonso QUARANTA " - Franco GALLO " -
Luigi MAZZELLA " - Gaetano SILVESTRI " - Sabino CASSESE " -
Maria Rita SAULLE " - Giuseppe TESAURO " - Paolo Maria NAPOLITANO "
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale
dell'articolo 314 del codice di procedura penale promossi con ordinanze del 19
luglio 2006 dalla Corte di cassazione, a Sezioni unite penali, sul ricorso
proposto da P. A. e del 30 marzo 2007 dalla Corte d'appello di Trieste sull'istanza
proposta da B. A. V. iscritte al n. 558 del registro ordinanze 2006 e al n. 753
del registro ordinanze 2007 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 2006 e n. 45, prima serie
speciale, dell'anno 2007. Udito nella camera di consiglio del 2 aprile 2008 il
Giudice relatore Ugo De Siervo. Ritenuto in fatto 1. ? Con ordinanza in data 19
luglio 2006, la Corte di cassazione, a Sezioni unite penali, ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'art. 314 del codice di procedura
penale in relazione agli artt. 2, 3, 13 (quest'ultimo invocato solo nella parte
motiva dell'ordinanza di rimessione), 24, 76 e 77 della Costituzione,
"nella parte in cui non è previsto il diritto alla riparazione per la
custodia cautelare che risulti superiore alla misura della pena inflitta".
Premette la Corte di procedere in relazione ad un ricorso proposto avverso
l'ordinanza con cui la Corte d'appello di Reggio Calabria aveva accolto solo in
parte la richiesta presentata dall'istante ai sensi dell'art. 314 cod. proc.
pen. per ottenere la liquidazione di una somma a titolo di riparazione per
l'ingiusta detenzione in carcere complessivamente subita dal 23 gennaio 1986 al
22 giugno 1989. La Corte territoriale, infatti, aveva condannato il Ministero
dell'economia al pagamento dell'indennità soltanto in relazione alla privazione
della libertà subita dal 26 gennaio 1988 al 22 giugno 1989. Così la Cassazione
riassume i fatti a base della decisione impugnata. Il 23 gennaio
( da "Tempo, Il" del 23-07-2008)
Argomenti: Class Action
Stampa Pubblico
impiego i sindacati scendono in piazza Le federazioni di categoria della
Funzione Pubblica di Cgil, Cisl e Uil Molise oggi in piazza Prefettura, a
Campobasso dalle ore 9:30 alle ore 13:00, con un presidio dei lavoratori di
tutti i settori del pubblico impiego. Le sigle sindacali intendono così
informare lavoratori e cittadini circa i provvedimenti del Governo nazionale a
partire dal decreto legge 112 del 25 giugno 2008. è la cosiddetta manovra
d'estate: una finanziaria triennale che ha l'obiettivo di promuovere lo
sviluppo economico, semplificare e razionalizzare l'organizzazione
amministrativa, restituire potere d'acquisto alle famiglie. In particolare, il
provvedimento contiene misure su: imprese ed energia; sterilizzazione iva
carburanti; piano casa ed infrastrutture; Expo Milano 2015; liberalizzazioni;
editoria; Enti pubblici; trattamento dei dati personali; studi di settore ed
elenco clienti fornitori; class="hilite">class="term">class class="term">action e tutela dei consumatori; certificazioni
e prestazioni sanitarie; piano industiale della pubblica amministrazione e
forze armate. "Un decreto - affermano però i sindacati - che attacca i
lavoratori del settore con lo scopo di smantellare i servizi pubblici e
privatizzarli. La sanità, l'acqua, la previdenza, l'istruzione, i servizi
sociali sono diritti e non merce, per questo devono essere alla portata di
tutti e non solo di chi li può comprare". Alle ore 10.00 la conferenza
stampa dei segretari confederali Cgil-Cisl-Uil, Italo Stellon, Pietro Iocca e
Pino Minicucci.
( da "Messaggero Veneto, Il" del 23-07-2008)
Argomenti: Class Action
Il documento è stato
stilato grazie al lavoro sinergico di buona parte degli assessori Nasce il
bilancio di genere Mira a valutare l'impatto sulla qualità della vita PROVINCIA
Interventi su famiglia, lavoro e scuola Valutare le politiche della Provincia
secondo un'"ottica di genere", vale a dire evidenziando quali ne
siano gli effetti (desiderati o contingenti) sulla distribuzione delle
opportunità tra popolazione maschile e femminile e, soprattutto, quali gli
impatti sulla generale qualità della vita dei cittadini. Questo l'intento con
cui nasce il primo Bilancio di genere della Provincia di Gorizia, documento
stilato grazie al lavoro sinergico dell'assessore alle Finanze e al bilancio,
Sara Vito, e dell'assessore alle Pari opportunità, Licia Rita Morsolin, con la
collaborazione dell'assessore al Lavoro, Marino Visintin, e dell'assessore
all'Istruzione, Maurizio Salomoni. Proprio sui settori delle pari opportunità,
del lavoro, dell'istruzione e delle politiche sociali si è concentrata
l'attenzione di un'analisi che non solo offre ai cittadini e
all'amministrazione pubblica una sorta d'istantanea della situazione
socio-economica del territorio basata sui dati dell'anno 2007, ma che,
"interpretando il bilancio non più unicamente come mero strumento
contabile, ma come l'esito delle stesse scelte amministrative ed elemento
strategico nel processo decisionale e nella creazione di una governance più
equa, democratica e trasparente - ha spiegato l'assessore Vito - possa
permettere una migliore allocazione delle risorse che sappia rispondere alle
reali esigenze della collettività". Evidenziando, infatti, i dati utili a
desumere il grado di efficacia ed efficienza delle politiche pubbliche in
essere, il Bilancio di genere si propone come base per il miglioramento delle
stesse e linea-guida nella programmazione di eventuali interventi in aree prima
non considerate, nella stesura del bilancio di previsione 2009. Continuità e coordinamento dell'azione amministrativa, dunque, ma
anche un nuovo modo d'intendere le pari opportunità. "Spesso, l'atteggiamento
verso questo assessorato è di sufficienza, principalmente perché bollato di
parzialità - ha spiegato l'assessore Morsolin -. È infatti pensiero comune che
a beneficiarne siano unicamente le donne. In realtà, se si guarda con
maggiore attenzione, lì dove le barriere poste alle donne vengono eliminate, si
hanno vantaggi per l'intera collettività". Indagando le tendenze che
stanno mutando la fisionomia della società nelle sue istituzioni fondamentali,
sintetizzabili in famiglia, scuola e lavoro, sono emersi fenomeni che
necessitano di interventi ad hoc. E ciò non solo per arginare effetti negativi,
ma soprattutto per guidare tutte quelle risorse non sfruttate a pieno in un
percorso che ne valorizzi il ruolo nella società, espressione, questa, perfetta
della grande responsabilità spettante alla pubblica amministrazione e a tutte
le sue azioni: proprio la consapevolezza di questa responsabilità è uno dei
fini fondamentali del bilancio. Tra i dati significativi emersi dal documento
citiamo, per esempio, una curiosità riguardante l'istruzione media tra la
popolazione scolastica maschile e quella femminile. Nel caso della prima,
stiamo assistendo alla diffusione di un fenomeno denominato "dispersione
da ricchezza" che porta sempre più studenti a preferire al conseguimento
del diploma le motivazioni economiche del mondo del lavoro. Totalmente
all'opposto la situazione di tutte quelle studentesse il cui livello
d'istruzione medio è continuato a crescere negli ultimi anni ma che, a
differenza dei colleghi maschi, non trovano un inserimento lavorativo adeguato
al proprio livello di conoscenza e competenze. Il Bilancio di genere,
presentato all'ultimo consiglio provinciale, sarà disponibile e liberamente
consultabile dalla cittadinanza sul sito della Provincia, alla sezione
"news" e nell'area tematica dell'assessorato alle Pari opportunità.
( da "SpyStocks" del 23-07-2008)
Argomenti: Class Action
(23 Luglio 2008 -
08:28) MILANO (Finanza.com) - In una nota stampa Parmalat comunica che la Corte
d'Appello per il secondo class="hilite">Circuito
a New York ha preso atto della transazione tra la class="term">class class="term">action
statunitense e la stessa Parmalat, respingendo l'appello presentato dal gruppo
di Collecchio e ha concluso che, in assenza della transazione, Parmalat sarebbe
rimasta parte del procedimento". "Qualsiasi decisione presa negli
Stati Uniti contro Parmalat in conseguenza del fallimento - prosegue il
comunicato - dovrà in ogni caso essere presentata al Tribunale Fallimentare
italiano per la definizione finale". (Riproduzione riservata).
( da "Sestopotere.com" del 23-07-2008)
Argomenti: Class Action
(23/7/2008 14:01) |
(Sesto Potere) - Roma - 23 luglio 2008 - Vino, olio, pasta, legumi, farina,
ortaggi, conserve. I prodotti e i sapori della legalità da oggi hanno un
alleato in più. “Libera - Associazioni, nomi e numeri contro le mafie”, ha,
infatti, sottoscritto un protocollo di collaborazione con la Cia-Confederazione
italiana agricoltori che, attraverso le sue strutture e i suoi tecnici, fornirà
consulenza e assistenza alle cooperative e ai soci del progetto “Libera Terra”
nella gestione dei terreni confiscati alla criminalità organizzata. L'intesa è
stata sottoscritta a Roma dai presidenti di “Libera” Luigi Ciotti e della Cia
Giuseppe Politi che, nel corso di una conferenza stampa, ne hanno illustrato
obiettivi e finalità. All'incontro ha partecipato il comandante carabinieri
Politiche agricole e alimentari gen. Pasquale Muggeo. Il protocollo di
collaborazione prevede che la Cia, la quale “riconosce che l'esperienza delle
cooperative che gestiscono i beni confiscati alla criminalità organizzata sono
un grande fatto politico e sociale”, metta a disposizione, tramite le proprie
attività, consulenza e assistenza tecnica in modo da fornire un valido supporto
alle cooperative e ai soci dell'associazione “Libera”. Un contributo, insomma,
alla crescita di tutti quei giovani che hanno trovato, grazie al progetto
“Libera Terra”, un'opportunità di lavoro in un settore importante dell'economia
nazionale ed europea, quale è l'agricoltura. Insomma,
un'azione finalizzata ad un'adeguata gestione dell'attività agricola in tutti
quei terreni che sono stati sottratti dalle mani della criminalità e assegnati
soprattutto a giovani che hanno inteso, con il loro lavoro, restituire legalità
a beni che sono della collettività. Quindi, quello della Cia è un
servizio sociale importante che s'inserisce nel contesto di una strategia che
vede proprio la Confederazione fortemente impegnata, con le proprie strutture
periferiche e centrali, per il rispetto delle leggi e delle regole sui temi
della sicurezza e della legalità. D'altronde, anche le imprese agricole e gli
agricoltori sono oggetto di intimidazioni e di atti di illegalità da parte
della criminalità organizzata che la Cia, con la sua azione, cerca di
contrastare con la massima determinazione. Non solo, però, assistenza per le
coltivazioni e la produzione agricola. La Cia -è scritto nel protocollo di
collaborazione- metterà a disposizione delle associazioni e degli iscritti di
“Libera” anche il suo sistema di servizi. Il patronato Inac per quello che
concerne i problemi previdenziali, assistenziali e assicurativi; il Caf per le
questioni di carattere fiscale e tributario. Nei confronti degli associati a
“Libera”, c'è l'impegno, da parte della Cia, di aumentare la capacità di
accoglienza e di ascolto per realizzare un “servizio sociale di qualità che
risponda alle esigenze delle persone”. “Libera” e Cia intendono, dunque,
operare insieme per aumentare la conoscenza tramite la ricerca e lo studio dei
fenomeni e individuare soluzioni idonee a combattere la criminalità
organizzata, in collaborazione con le autorità di polizia e della magistratura.
Nel protocollo di collaborazione si evidenzia anche l'impegno di “Libera” e di
Cia, proprio per la loro consolidata presenza nella realtà scolastica del
nostro Paese, a sviluppare l'educazione alla legalità dei giovani. L'obiettivo
è di fornire agli studenti idee e suggerimenti sulle tematiche della sicurezza.
In questo ambito si verificheranno ipotesi di collaborazione comuni sulle
tematiche della sicurezza-legalità nel mondo della scuola e dell'Università. Da
rilevare, infine, che la Cia ha creato la Fondazione Humus che si occuperà
delle problematiche sociali connesse e collegate all'agricoltura e al mondo
rurale. Anche in tale contesto si potranno sviluppare nella collaborazione con
“Libera” ipotesi comuni per attività di ricerche e studio, anche utilizzando
fondi destinati a questi campi d'azione sia a livello nazionale che europeo.
( da "Wall Street Italia" del 23-07-2008)
Argomenti: Class Action
Di ANSA -
-->(ANSA) - MILANO, 23 LUG - In relazione ad un possibile fallimento
pilotato di Alitalia, e nel timore che "il piano di risanamento
dell'advisor non preveda opportune 'reti di protezione' per gli azionisti di
minoranza, Siti, il sindacato italiano per la tutela dell'investimento e del
risparmio, chiama a raccolta gli azionisti Alitalia e preannuncia in una nota
azioni collettive a loro tutela "se nel caso, anche in sede penale".
(ANSA).
( da "Sestopotere.com" del 23-07-2008)
Argomenti: Class Action
(23/7/2008 19:20) |
(Sesto Potere) - Modena - 23 luglio 2008 -Il Consiglio comunale ha promosso le
Politiche per la Salute portate avanti dal 2002 al 2007. E' infatti stato
approvato il report conclusivo del Piano per la Salute del Distretto di Modena,
con il voto favorevole della maggioranza e contrario della minoranza. Ad aprire
il Consiglio il saluto del presidente della Provincia Emilio Sabattini:
"Siamo stati in grado di mettere in atto azioni importanti. Queste
politiche le abbiamo attuate anche perché sono state messe in campo risorse
significative dal punto di vista economico. Sulla salute non possiamo
rallentare se vogliamo conservare un sistema di qualità universalistico: chiedo
all'assessore Bissoni che questo fondamentale impegno venga mantenuto".
"L'esperienza del Piano per la Salute sviluppato a Modena dal 2002 al 2007
- ha spiegato nella sua presentazione l'assessore alle Politiche per la Salute
del Comune di Modena Simona Arletti - ha permesso con modalità sempre più
affinate di dare sostanza all'impegno del Comune quale garante di uno dei
diritti fondamentali garantito dalla Costituzione: quello della salute".
L'azione messa in atto dall'Amministrazione, ha spiegato l'assessore, è stata
quella di mettere insieme "in primis le due Aziende Sanitarie, poi altri
soggetti del mondo dell'associazionismo e volontariato a condividere obiettivi
di lavoro in cui ciascuno ha messo in campo le proprie risorse, senza
finanziamenti esterni. Sarebbe molto più semplice delegare le responsabilità
anche sulla prevenzione alle aziende sanitarie, che pure l'hanno come compito e
mission, ma sappiamo che non basta. Occorre una responsabilizzazione della
collettività per tentate di rispondere a bisogni sempre più complessi".
Insieme alla delibera è stato discusso un ordine del giorno presentato dai
partiti di maggioranza, per voce del consigliere di Sinistra Democratica
Giorgio Prampolini. L'odg, che anche in questo caso è passato con il voto
favorevole della maggioranza e contrario della minoranza, invita la giunta ad
affrontare alcune priorità: rafforzare il ruolo degli enti locali nelle azioni
di rilevazione dei bisogni, di indirizzo e verifica della rispondenza dei
servizi sanitari ai bisogni della popolazione, mantenere nell'impostazione del
nuovo strumento di programmazione distrettuale l'attenzione ai principali
fattori modificabili che influenzano lo stato di salute e
di benessere individuale e collettivo, al monitoraggio dei fenomeni emergenti,
ed altro, realizzare la programmazione integrata di servizi e politiche sociali
e sanitarie e il coordinamento con le politiche dell'istruzione, dell'ambiente,
dell'urbanistica, ed adeguare il sistema di cure al fenomeno dell'immigrazione
potenziando gli strumenti di mediazione linguistico-culturale e
rafforzando la formazione delle diverse figure professionali per rispondere in
modo adeguato alle nuove esigenze socio-sanitarie. "Da due anni mi sto
battendo affinché all'interno della Sanità venga riconosciuta la capacità
professionale e non la gestione del potere politico" ha affermato Mauro
Manfredini nel suo intervento. "Se si vuole avere una sanità di eccellenza
credo sia necessario riesaminare il funzionamento del ruolo del Collegio dei
primari. Ci vuole il coraggio d'interrompere il potere dei cosiddetti baroni
che continuano a favorire gli amici o i figli degli amici, e che non tengono
conto delle professionalità all'interno delle strutture". Il consigliere
di Modena a Colori Paolo Ballestrazzi parla di "metodologia molto
vecchia". "Non abbiamo sentito una parola sull'individuazione di chi
ha la responsabilità di verificare se questi interventi in cui vanno le risorse
siano veramente efficienti. Assistiamo alla burocrazia farraginosa del sistema
sanitario, con ritardi nelle liste d'attesa: la sanità corre il rischio di
morire tra impedimenti burocratici e questo documento non lo considera
minimamente". La speranza di vita, secondo William Garagnani del Pd, è
sempre più alta grazie a una serie di azioni. Per quanto riguarda la
prevenzione dalle malattie, Garagnani sottolinea la volontà, con questo Piano,
di "rendere i modenesi più consapevoli di quanto l'alimentazione possa
influire sulla salute". Proprio nel momento "dell'annuncio di questi
tagli alla Sanità diventa fondamentale far conoscere ai cittadini il piano
della Salute, perché solo con l'appoggio della cittadinanza si potrà
contrastare questa scelta". Per Sergio Rusticali del Ps "nella nostra
realtà ospedaliera un dato di eccellenza è quello sui trapianti di fegato".
Il consigliere non nega che esistano delle criticità: "Non le nascondiamo,
ma va posta un'altra questione. Sono convinto che in tutta Italia vorrebbero
avere un livello di sanità come quello dell'Emilia Romagna, che non è perfetto,
ma si posiziona sicuramente sopra la media". Rusticali ha poi espresso
preoccupazione sulle "voci che nella prossima Finanziaria parlano di tagli
del 20% e della reintroduzione dei ticket". Secondo Michele Barcaiuolo di
An - Pdl "andrebbero rivisti i meccanismi relativi ad alcune visite
specifiche, ad esempio per fare una risonanza magnetica la gente va fuori
regione. Ho sentito dire delle inesattezze: i ticket erano previsti dal governo
Prodi, cerchiamo di evitare la solita strumentalizzazione". Ciò che il
consigliere critica del Piano per la Salute è in particolare che "non c'è
una riga sulla lotta alla droga: è una lacuna che non può essere scusabile in
alcun modo, era un tema necessario". "La questione della droga è
strumentale - ha affermato Giorgio Prampolini di Sd - è una delle azioni del
Piano sociale di zona". Per il consigliere "la necessità e
possibilità di integrare sociale e sanitario è uno degli impegni più grossi di
questi anni, presente nel programma politico del centrosinistra. Lavoriamo su
un piano di integrazione, che avrebbe bisogno di risorse quando, invece, sono
calanti. Ci sono i rischi reali di tornare indietro". Sergio Celloni, dei
Popolari Liberali, sottolinea come "negli anni '80 abbiamo assistito a una
estrema burocratizzazione. Per ridare forza al sistema bisogna consolidare il
binomio tra l'efficienza e l'efficacia". Per il consigliere, poi, "i
bilanci delle Ausl dovrebbero essere più trasparenti". Ciò che Felloni
critica, in particolare, è la "sostituzione del Consiglio d'Amministrazione
con un Direttore generale, carica che si ottiene in base alla vicinanza a
partiti politici. E' molto importante che la sanità non abbia interferenze con
la politica". Andrea Leoni, consigliere di Fi - Pdl, parla di
"vacuità e genericità del Piano per la Salute. E' un'accozzaglia di buoni
propositi rispetto a quello che ritengo ci sarebbe bisogno di fare. In questi
giorni i fatti di cronaca ci dicono che i cittadini subiscono inefficienze:
mancato coordinamento di Baggiovara con il Policlinico, mancanza di assistenza
ospedalistica, ed altro. L'Usl spende un sacco di soldi per farsi propaganda
con i giornalini, ma i problemi sono ancora quelli di ieri: i referti vengono
ancora consegnati incompleti e cresce l'attesa per effettuare gli esami".
Secondo Antonio Maienza il Piano per la Salute, nella parte relativa alla
sicurezza stradale, "contribuisce a creare le soluzioni per una mobilità
sostenibile. Bisogna avviare strategie per individuare le cause del fenomeno
dell'incidentalità stradale e migliorare comportamenti e cultura della
educazione stradale, stato delle strutture, piste ciclabili e rispetto dei
pedoni. Va fatta una programmazione degli interventi sulla sicurezza stradale,
con l'obiettivo di coinvolgere diversi soggetti e bisogna promuovere stili di
vita corretti tra i giovani. Studiamo insieme le azioni".
"L'esperienza di Modena sui Piani della Salute è la più ampia" ha
affermato Giovanni Bissoni, assessore regionale alle Politiche per la Salute.
"Gli Amministratori locali coordinano un tavolo con soggetti diversi che
non possono essere coordinati dall'Azienda sanitaria. E' un'esperienza non
molto praticata, perché è difficile mettere insieme le politiche e lavorare
assieme, ma il valore che ne deriva è proprio dato dall'unione di diversi punti
di vista". Per Bissoni si deve "mettere in campo un nuovo sistema di
governance: far lavorare insieme i sindaci e le loro realtà territoriali,
favorire le unioni dei comuni e coordinare le politiche. I nostri operatori non
sono abituati a lavorare insieme: dobbiamo aggiungere ai medici anche
l'assistente sociale". Sulla mobilità degli utenti verso altre regioni
denunciata da alcuni consiglieri, l'assessore regionale ha segnalato che
"non si tratta di un problema dell'Emilia Romagna, ma di tutte le Regioni,
che non riescono a mettere insieme il diritto di cura del cittadino con il
dovere di pianificazione delle aziende sulla base delle risorse. è una mobilità
presente ovunque: per una certa prestazione conviene andare in un'altra Regione
dove ti danno appuntamento per il giorno successivo, e viceversa. L'Emilia
Romagna, a livello nazionale, ha il più alto tasso di mobilità attiva rispetto
a tutte le altre Regioni". Bissoni ha, infine, commentato la proposta di
taglio della Finanziaria: "non c'è dubbio che si debba chiedere maggiore
efficienza al sistema, ma una cifra del genere non ci mette in grado di
risparmiare senza una riduzione di servizi, o senza l'introduzione di nuove
entrate attraverso i ticket". "Un sincero grazie va a tutti coloro
che si sono impegnati in tale notevole sforzo" ha affermato Achille
Caropreso del Pd. "L'ambito scolastico è il luogo deputato per le azioni
contro il disagio psichico giovanile, perché emergono già a quell'età elementi
di disagio inequivocabili. La prevenzione deve operare in modo tale che ci si
accorga delle eventuali patologie e del disagio in tempo utile. è una rete che
ha un elevato costo ma degli evidenti benefici di cui devono beneficiare tutti
i fanciulli e gli adolescenti, naturalmente anche extracomunitari". Per
Alvaro Colombo "quello della salute è un tema di grande delicatezza,
inteso come benessere psicofisico e sociale e non solo come assenza di
malattia. Va inteso all'interno di una società sempre più diversa e complessa:
non si può più affidare alle famiglie la gestione delle persone non
autosufficienti, e le immigrazioni impongono di integrare interventi formativi,
nella scuola, nei servizi sociali. Cresce la domanda di servizi sociali e di
politiche integrate tra loro e che integrano la popolazione". "è un
sistema che sicuramente non ha tutti i vantaggi di cui si parla" ha
affermato Adolfo Morandi di Fi - Pdl. "Ci sono problemi legati alla
correttezza dei referti e a volte anche al loro smarrimento. Anche il sistema a
rete tra i tre ospedali, Policlinico, Baggiovara e Sassuolo, non ci pare
funzioni così bene. Si è inoltre parlato di alcuni cittadini come 'furbetti'
perché si recano al Pronto soccorso, ma credo sia sbagliato dare a loro la
responsabilità: se per avere un esame o una visita cardiologia servono mesi e
mesi, è evidente che di fronte a una necessità immediata serva il Pronto
Soccorso". "Ci sono stati in questi anni centinaia di partner non
solo istituzionali - ha commentato Alberto Caldana del Pd - ma anche
associazioni, che hanno preso parte a una progettazione di iniziative sul tema
della salute in città. Credo sia un risultato straordinario e mi dispiace
sentir parlare di accozzaglia". Per Caldana "con il prossimo Piano
credo si avrà un elemento forte: la possibilità di dialogare con i Piani di
zona e gli altri momenti di politica pubblica su temi collegati. Fare confluire
nello stesso strumento Piani per la salute e Piani di zona consentirà di fare
un ulteriore passo in avanti". Per Rosa Maria Fino "tra il 2004 e il
2007 il lavoro fatto ha dato grandi benefici agli stili di vita dei modenesi e
delle modenesi". La consigliera ha, però, sottolineato come l'aumento del
lavoro delle donne rispetto al passato (tra pubblico e privato) e il
conseguente aumento di stress ha dato vita a "nuove criticità legate al
prolungamento della vita delle donne: la propensione al fumo, le malattie
cardiocircolatorie e la depressione. è necessario che l'attuale governo
mantenga gli impegni che il precedente prese con le Regioni, senza operare
tagli che sarebbero dannosi soprattutto per l'utenza più debole. Nella sua
replica l'assessore Arletti ha sottolineato come "da alcuni interventi mi
è sembrato non sia stata colta l'innovazione introdotta con questo strumento.
L'ottica del Piano per la Salute è stata presa dall'Organizzazione internazionale
della Sanità. Per garantire salute è importante l'occasione data
all'Amministrazione di avere un ruolo da protagonista sulle Politiche per la
Salute, in qualità di coordinatore, che con fatica ha tessuto relazioni con i
professionisti, non delegando tale compito a Regione o Ausl". Il sindaco
Giorgio Pighi, nel suo intervento, ha sottolineato come si debba "operare
una selezione: è vero che nel Piano per la Salute al tema dei giovani e degli
adolescenti non c'è riferimento alle tossicodipendenze, ma questo aspetto viene
sviluppato nei Piani di Zona, sarebbe stato un doppione. E' una priorità di cui
siamo consapevoli". Il primo cittadino ha poi sottolineato che "la
nostra sanità ha standard oggettivi molto elevati ed è considerato un punto di
orgoglio dei nostri territori. I Piani per la salute rappresentano una
risposta: noi vogliamo che quelle che le politiche di prevenzione avvengano nel
territorio e con il coinvolgimento degli attori cittadini". Pighi ha poi
concluso sottolineando che "era nostra esigenza arrivare al superamento
del Sant'Agostino-Estense muovendoci verso un'evoluzione tecnologica e
un'eccellenza della specializzazione". Per le dichiarazioni di voto sono
intervenuti i consiglieri della Lega Nord Mauro Manfredini e di Modena a Colori
Paolo Ballestrazzi.
( da "Gazzetta di Mantova, La" del 24-07-2008)
Argomenti: Class Action
Un gruppo di Sinti
al lavoro per fermare il provvedimento IL CASO 'Così si ledono diritti
fondamentali' Sono stanchi di quel paradigma che li vuole tutti brutti, sporchi
e ladri. Si sentono cavie di un progetto xenofobo che ne infanga la dignità
umana per il semplice fatto di essere nomadi. Ma quello che più sta loro a
cuore è la tutela dei loro figli, troppo piccoli e indifesi per essere schedati
come criminali. Sono queste alcune delle ragioni che hanno indotto un gruppo di
Sinti, residenti nel mantovano, a far ricorso al tribunale di Mantova contro i
provvedimenti del governo sul censimento dei bimbi rom. A coordinare la loro
azione di protesta ha pensato l'Asgi (Associazione studi giuridici
sull'immigrazione). "Nel ricorso - precisa una nota dell'associazione - è
stato sostenuto che la dichiarazione d'emergenza non ha fondamento giuridico,
basandosi su una legge applicabile unicamente agli eventi naturali. E autorizza
comportamenti (fotografie, rilievo di impronte digitali) nei confronti di
persone in ragione della loro condizione soggettiva". I ricorrenti, dal
canto loro, sostengono che "dall'applicazione dei provvedimenti citati
possano derivare ulteriori lesioni ai diritti fondamentali delle persone,
vittime di una vera e propria categorizzazione". Anche Sucar Drom,
l'organizzazione che da anni lotta per il riconoscimento dei diritti di
cittadinanza delle minoranze, è impegnata in una forte azione di contrasto alle
scelte dell'esecutivo. "Non lasciatevi schedare. Rifiutate un censimento
inutile, discriminatorio e illegale. Primo passo verso l'assimilazione e la
distruzione di intere famiglie e comunità", è questo l'invito che
l'orgaizzazione sta rivolgendo a tutti i gruppi sinti e rom della Lombardia. In collaborazione con l'Asgi, inoltre, Sucar Drom sta
predisponendo un'azione legale, antidiscrimatoria e collettiva per
trascinare il governo italiano in tribunale. L'obiettivo è quello di ottenere
un risarcimento per ogni singolo rom o sinto. A Mantova si sta occupando del
caso Carlo Berini, presidente dell'Opera Nomadi. Roberta Marcuccilli.
( da "Milano Finanza (MF)" del 24-07-2008)
Argomenti: Class Action
MF Numero 146
pag. 10 del 24/7/2008 | Indietro Class action contro i
manager Drs Mercati Globali Di da New York Andrea Fiano la
presentazione della causa COLLETTIVA GIà autorizzata dai giudici del new jersey
I vertici del gruppo americano accusati di aver svenduto la società a Finmeccanica.
Nel filing depositato alla Sec dopo l'opa lanciata dagli italiani anche tutte
le garanzie per la sicurezza nazionale Qualche azionista si ribella alla
cessione di Drs Technologies a Finmeccanica. Lo rivela un documento
presentato alla Sec dal gruppo americano che descrive una richiesta di class
action nei confronti della società e dei membri del suo cda presentata nello
scorso maggio in un tribunale del New Jersey, dove ha sede la Drs, che chiede
il blocco della cessione del gruppo americano a quello italiano e accusa i
membri del cda americano di non avere adempiuto ai loro doveri. Drs ha chiesto
naturalmente il blocco dell'iniziativa legale, ma l'11 luglio scorso l'anonimo
azionista è tornato alla carica e cinque giorni dopo il tribunale ha ammesso
che venga discussa. Fra le accuse c'è anche quella secondo cui i membri del cda
di Drs "hanno appositamente scelto un compratore estero per il gruppo per
conservare il posto di lavoro elevando Drs al ruolo di sussidiaria
indipendente". Inoltre l'accusa è di non aver cercato, analizzato e
valutato offerte alternative a quelle del gruppo italiano comprese le
espressioni di interesse di due gruppi americani che non vengono identificati.
Il documento presentato alla Sec è la copia preliminare di quello che la Drs
invierà ai suoi azionisti in vista dell'assemblea in cui si voterà l'offerta
d'acquisto da parte di Finmeccanica, o meglio da parte di Dragon Merger Sub. Si
tratta di una società creata ad hoc da Finmeccanica, con sede a Washington e
sotto la direzione di Simone Bemporad, che verrà' sciolta non appena completata
l'acquisizione. Nel documento, che non fissa ancora una data e un luogo precisi
per l'assemblea stessa, ci sono quindi i testi delle opinioni favorevoli
espresse dagli advisor di Bear Stearns e Merrill Lynch, tutti i dettagli sui
contatti che hanno portato all'accordo, e l'elenco dettagliato delle
approvazioni necessarie perché l'accordo vada in porto. Il riferimento è
all'esame dell'antitrust, sulla base della normativa, Hart-Scott-Rodino, ma anche
del Cfius, il comitato che esamina gli investimenti esteri negli Usa. Su questo
punto nel documento di Drs si legge che "nell'ambito della revisione da
parte del Cfius, prevediamo che la società farà un Ssa (speciale accordo sulla
sicurezza) che coprirà le operazioni del gruppo. In aggiunta a questo il gruppo
potrebbe avere un accordo per coprire alcune attività della stessa Drs" ma
esprime l'opinione che la fusione "non creerà problemi sul piano della
sicurezza nazionale" che porterebbe a un blocco federale all'intera
operazione sulla base dell'emendamento Exon-Florio. Nel frattempo ci sono
ancora investitori americani che comprano il titolo Drs, come la Shorewater
Advisors che ha rivelato ieri l'acquisto nei mesi scorsi di 16.700 azioni.
(riproduzione riservata) .
( da "Repubblica, La" del 24-07-2008)
Argomenti: Class Action
Pagina XVII - Genova
Nervi d'acciaio La Fondazione Ansaldo avvia un progetto di ricostruzione
storica dagli archivi delle grandi industrie genovesi, per raccontare la
modernizzazione dell'Italia Cornigliano, una storia da archiviare RAFFAELE R.
RIVERSO Catalogando le vecchie foto e le numerose pellicole dell'archivio Ilva,
ai soci della Fondazione Ansaldo, che ne ha rilevato la proprietà dalla
Fondazione Iri, è sembrato di rivivere, uno per uno, i vari momenti della
storia siderurgica del Paese: dai calorosi fumi degli altiforni ai fumi di
tabacchi pregiati negli uffici dirigenziali, dai colletti
blu sporchi ai colletti bianchi inamidati. "Il materiale non ha alcun
limite gerarchico - spiega Alessandro Lombardo, direttore della Fondazione - e
riporta fedelmente immagini della vita degli operai così come quella dei
dirigenti. Per questo è di enorme valore umano oltre che storico".
L'archivio Ilva è considerato uno dei più importanti patrimoni della storia
industriale italiana. Lo stesso ministero per i Beni culturali ha più volte sottolineato
il suo notevole interesse storico. Comprende sette mila faldoni di documenti,
più di 80 mila fotografie e oltre mille pellicole cinematografiche: "A
parte le foto - continua Lombardo - sono le testimonianze orali e i filmati a
essere di notevole importanza per la ricostruzione dei passaggi cruciali della
nostra siderurgia dal XIX secolo a oggi". La Fondazione Ansaldo avvierà
così "un'azione culturale e divulgativa - sottolinea Lombardo - sul ruolo
dell'impresa siderurgica nella storia italiana: tutta l'attività della
Fondazione è centrata sulla memoria industriale. Questo perché l'impresa è al
centro della modernizzazione del Paese". Nell'archivio Ilva, infatti, sono
documentate, a partire dalla seconda metà dell'Ottocento, le vicende societarie,
organizzative e produttive di tutte le aziende che sono confluite nel comparto
siderurgico pubblico. Il presidente della Fondazione Ansaldo, Luigi Giraldi
commenta il raggiungimento dell'accordo con soddisfazione: "Custodiamo da
tempo l'archivio Ilva e altri fondi correlati, ma solo ora, con il
trasferimento della sua proprietà dalla Fondazione Iri a noi si può avviare una
concreta azione di salvaguardia, riordino e valorizzazione". Allo stesso
modo, l'auspicio di Emilio Riva presidente dell'Ilva Spa è quello che
"iniziative culturali come questa possano contribuire a valorizzare
l'impresa e, più in generale, il mondo del lavoro. Bisogna prendere coscienza
che lo sviluppo economico non rappresenta una sorta di corpo estraneo alla
crescita civile e culturale di una città, ma è una sua componente nonché
premessa essenziale". Parallelamente al raggiungimento dell'accordo, è
stata avviata una campagna, guidata dalla Soprintendenza archivistica per la
Liguria, mirata alla tutela delle corpose quanto deteriorabili raccolte
fotografiche e cinematografiche che, ove necessario, verranno restaurate e
duplicate in digitale. "Una parte delle pellicole - ricorda Lombardo -
sono state trovate in pessime condizioni e quindi le abbiamo affidate a un
laboratorio di Firenze specializzato nel recupero delle bobine. Sono raccolte
preziose: servizi fotografici di Gabriele Basilico, Mimmo Castellano, Federico
e Aldo Patellani, Santo Piano. Anche i film sono di grande valore come
"Col ferro e col fuoco" di Ceccarius del 1926 o "L'uomo, il
fuoco, il ferro" di Kurt Blum e Eugenio Carmi, vincitore di vari
riconoscimenti al festival del cinema di Venezia del
( da "Tempo, Il" del 24-07-2008)
Argomenti: Class Action
Stampa Angela ...
Angela Sorbo Sul caos espropri del Polo della logistica a Passo Corese si va verso
una condivisioni d'interessi. Decisiva la riunione di ieri tra i cittadini
(circa una sessantina) proprietari dei terreni interessati dall'esproprio, il
presidente del Consorzio Industriale di Rieti, Andrea Ferroni, l'ingegnere
Montagnini e il sindaco di Fara Vincenzo Mazzeo. L'accordo raggiunto non
basterà di certo a placare gli animi di chi inizialmente era costretto a
espropriare il proprio terreno a circa 1,25 euro al metro quadro, ma si è
intrapresa la via della condivisione per arrivare, a quanto pare, ad un prezzo
ritoccato. Questa per ora la soluzione prospettata: entro trenta giorni dal
momento in cui l'Asi entrerà in possesso dei terreni, inderogabilmente tra il
29 agosto e il 3 settembre, i singoli cittadini interessati potranno inviare una
lettera al Consorzio di Rieti, richiedendo un incontro per arrivare ad una
trattativa definitiva. La via intrapresa, quindi, è quella di un prezzo che
accontenti le esigenze dei cittadini nel pieno rispetto delle leggi in vigore. L'alternativa è quella del ricorso singolo o collettivo secondo
le normali procedure giudiziarie. Prossimo step per i cittadini coinvolti è la
convocazione, nei prossimi giorni, di una riunione in cui stabilire le modalità
di azione anche se l'opzione più gettonata sembra essere quella di una
trattativa unica collettiva. "Vorrei sottolineare - afferma Ferroni - che noi
stiamo gestendo gli interessi pubblici non quelli privati come qualcuno in
questi giorni ha voluto far credere". Della serie "verba volant,
scripta manent" i cittadini non sembrano poi così tranquilli. "Io ho
un'attività agricola che si estende su
( da "AltaLex" del 24-07-2008)
Argomenti: Class Action
Cassazione penale ,
SS.UU., sentenza 02.07.2008 n° 26654 Stampa Responsabilità delle persone
giuridiche ? profitto ? nozione ? responsabilità aggiuntiva ? precisazioni
[D.Lgs. 231/2001] Il profitto del reato nel sequestro preventivo funzionale
alla confisca, disposto nei confronti dell'ente collettivo, è costituito dal
vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato ed è
concretamente determinato al netto dell'effettiva utilità eventualmente
conseguita dal danneggiato, nell'ambito del rapporto sinallagmatico con l'ente.
La responsabilità della persona giuridica è aggiuntiva e non sostitutiva di
quella delle persone fisiche, che resta regolata dal diritto penale comune. Il
criterio d'imputazione del fatto all'ente è la commissione del reato "a
vantaggio" o "nell'interesse" del medesimo ente da parte di
determinate categorie di soggetti. V'è, quindi, una convergenza di
responsabilità, nel senso che il fatto della persona fisica, cui è riconnessa
la responsabilità anche della persona giuridica, deve essere considerato
"fatto" di entrambe, per entrambe antigiuridico e colpevole, con
l'effetto che l'assoggettamento a sanzione sia della persona fisica che di
quella giuridica s'inquadra nel paradigma penalistico della responsabilità
concorsuale. Pur se la responsabilità dell'ente ha una sua autonomia, tanto che
sussiste anche quando l'autore del reato non è stato identificato o non è
imputabile, è imprescindibile il suo collegamento alla oggettiva realizzazione
del reato, integro in tutti gli elementi strutturali che ne fondano lo
specifico disvalore, da parte di un soggetto fisico qualificato. (Fonte:
Altalex Massimario 27/2008) SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE PENALI
Sentenza 2 luglio 2008, n. 26654 ...omissis... FATTO 1- Il Gip del Tribunale di
Napoli, con provvedimento 26/6/2007, applicava alle società A. S.p.a., B.
S.p.a., D. S.p.a., G. S.p.a., componenti dell'Associazione Temporanea di
Imprese (ATI), che si era aggiudicata l'appalto del servizio di smaltimento dei
rifiuti solidi urbani della Campania, ed indagate in ordine all'illecito
amministrativo di cui all'art. 24 d.lgs. 8/6/2001 n. 231, collegato al delitto
di cui agli art. 81 cpv., 110 e 640/1°-2° n. 1 c.p. ascritto -tra gli altri- a
soggetti apicali delle medesime società e a persone sottoposte alla direzione o
alla vigilanza di tali soggetti, la misura interdittiva del divieto di
contrattare con la Pubblica Amministrazione, limitatamente alle attività
relative allo smaltimento, trattamento e recupero energetico dei rifiuti, per
il periodo di un anno (art. 45 d.lgs. n. 231/'01) e disponeva in via cautelare,
ai sensi degli art. 19 e 53 del richiamato d. lgs. n. 231, il sequestro
preventivo, al fine di garantire la futura confisca per equivalente, della
somma complessiva di circa 750.000.000,00 di euro, corrispondente al valore del
profitto tratto dall'illecito penale consumato nell'interesse o a vantaggio
degli enti collettivi. In particolare, la cautela reale andava ad incidere
sulle seguenti somme: - ? 53.000.000,00 pari a quanto anticipato dal Commissariato
per la costruzione degli impianti delle province campane diverse da quella di
Napoli; - ? 301.641.238,98 relativi alla tariffa di smaltimento regolarmente
incassata; - ? 141.701.456,56 di cui ai documenti rappresentativi di crediti
certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti dei Comuni e non ancora
incassati; - ? 99.092.457,23 relativi a spese sostenute dal Commissariato per
lo smaltimento dei rifiuti e delle frazioni a valle della lavorazione degli
impianti di CDR, spese che invece, per previsione contrattuale, dovevano essere
a carico delle società affidatarie; - ? 51.645.689,90 corrispondenti al mancato
deposito cauzionale; - importo percepito a titolo di aggio per l'attività di
riscossione espletata per conto del Commissariato e dei Comuni; - ?
103.404.000,00 pari al valore delle opere realizzate nella costruzione del
termovalorizzatore di Acerra sino al 31/12/2005. Chiariva il Gip che gli
impegni contrattuali assunti dall'ATI, in relazione all'appalto di cui si era
resa aggiudicataria, riguardavano: 1) l'edificazione di sette impianti di
produzione di combustibile derivato da rifiuti (CDR) e di due
termovalorizzatori per il recupero energetico dello stesso; 2) la gestione per
dieci anni del servizio appaltato, consistente nella ricezione dei rifiuti
solidi urbani (RSU) e nella lavorazione degli stessi presso gli impianti di
CDR, onde ricavarne tre distinte frazioni, caratterizzate da un preciso
standard qualitativo : a) il combustibile derivato da rifiuti, cioè la frazione
secca dei rifiuti da avviare al recupero energetico attraverso la combustione
nei termovalorizzatori; b) la frazione organica stabilizzata (FOS o compost) da
utilizzare in operazioni di bonifica e recupero ambientale; c) lo scarto
(sovvallo) da smaltire in discarica; 3) la garanzia, nelle more della
costruzione degli impianti citati, del recupero energetico dei RSU mediante
conferimento del CDR in termovalorizzatori già esistenti. Secondo la
prospettazione accusatoria, la condotta posta in essere dalle persone fisiche
coinvolte nella vicenda era stata caratterizzata da evidenti profili di
fraudolenza sia nella fase dell'aggiudicazione dell'appalto, nella quale si era
fatto ricorso ad una serie di artifici documentali per accreditare il possesso
dei requisiti necessari -in realtà inesistenti- ad aggiudicarsi l'appalto, sia
nella fase esecutiva dei contratti, nel corso della quale erano state
rappresentate "situazioni non corrispondenti alla realtà",
finalizzate ad occultare il sistematico inadempimento degli obblighi contrattuali
assunti e a garantirsi -quindi- il mantenimento in vita del rapporto di
appalto. Gli inadempimenti si erano sostanziati nella mancata produzione di
compost e di CDR conformi ai convenuti indici qualitativi, nel mancato recupero
energetico dei RSU, nel subappalto -espressamente vietato- delle attività di
conferimento dei materiali prodotti a valle della lavorazione presso gli
impianti di CDR e di gestione delle discariche, nella mancata costruzione di
alcuni degli impianti previsti e nella realizzazione di quelli edificati in
maniera difforme dalle previsioni progettuali. La fraudolenta violazione di
tali obblighi contrattuali aveva determinato l'illecito conseguimento da parte
del gruppo d'imprese delle utilità previste dall'accordo e, quindi, di un "profitto"
sostanzialmente coincidente, sotto il profilo quantitativo, con le somme
oggetto del sequestro preventivo. 2- Il Tribunale di Napoli, con pronuncia
24/7/2007, decidendo sulla richiesta di riesame avanzata dalle quattro società,
confermava la misura cautelare reale. Il Tribunale riteneva, preliminarmente,
manifestamente infondata la questione di costituzionalità sollevata dalla
difesa in relazione all'art. 53 d. lgs. n. 231 per eccesso di delega [art. 11
lett. o) legge n. 300/'00]. Privilegiando -poi- la tesi del significato
unitario che il termine "profitto" assumerebbe nei diversi contesti
normativi, riteneva di identificare il "profitto" con il
"ricavo" derivante dal reato e non con il "guadagno",
inteso come "ricavo meno costi". Aggiungeva che il profitto
rilevante, nell'economia della fattispecie di truffa, è quello
"ingiusto", cioè non legittimato da un valido titolo, con l'effetto
che le utilità ricavate dalle società appaltatrici nell'ambito dei rapporti
contrattuali in esame, essendo il frutto diretto di condotte fraudolente,
dovevano considerarsi, proprio perché ingiustamente percepite, come
"profitti" destinati alla confisca anche per equivalente. Analizzava
quindi le singole voci delle somme e dei crediti sequestrati, per giustificare,
in relazione a ciascuna di esse, la legittimità della misura reale adottata.
Poneva specificamente in evidenza, con riferimento alla voce più consistente
del provvedimento di sequestro (tariffa per lo smaltimento dei rifiuti), che
gli impegni contrattuali prevedevano l'attuazione di un progetto di smaltimento
orientato verso un ben preciso risultato sul piano ambientale, obiettivo
assolutamente eluso dalle società aggiudicatarie, che, pur avendo provveduto
alla fisica eliminazione dei rifiuti, avevano omesso, occultando
fraudolentemente la circostanza, quella complessa ed imprescindibile attività
collaterale in grado di garantire, in linea con le aspettative della stazione
appaltante, un impatto ambientale contenuto, attraverso soprattutto il minimo
versamento in discarica. Sottolineava che ciò, riverberatosi negativamente su
tutta la variegata attività posta in essere dagli enti affidatari, non
permetteva di circoscrivere il sequestro all'utile netto, perché si sarebbe
così consentito agli enti di lucrare i costi di realizzazione della stessa
condotta criminosa. Precisava, infine, che il calcolo delle somme sottoposte a
vincolo era stato effettuato, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa
delle imprese, con esclusivo riguardo a quelle percepite dopo l'entrata in
vigore del d. lgs. n. 231/'01 e che il disposto sequestro per equivalente non
era in contrasto con la corrispondente richiesta formulata dal P.M.. 3- Avverso
la pronuncia di riesame hanno proposto ricorso per cassazione, tramite i
rispettivi difensori, la Fisia Italimpianti s.p.a., la B. S.p.a., la D. S.p.a.,
la A. S.p.a., che concordemente hanno sollecitato l'annullamento della medesima
pronuncia. Non si contesta specificamente la sussistenza dei presupposti della
responsabilità degli enti, al di là di un generico riferimento (cfr. ricorsi
della D. spa, della B. spa, della A. spa) alla qualificazione giuridica del
fatto, che non sarebbe stata correttamente individuata, considerato che, data
anche l'ipotizzata "collusione tra organi controllanti e organi controllati",
doveva escludersi il requisito dell'induzione in errore caratterizzante la
truffa e configurarsi -in astratto- il reato di frode in pubbliche forniture,
inidoneo a fondare la responsabilità degli enti collettivi. Doglianza centrale
e comune a tutti i ricorsi è l'errata interpretazione della nozione di profitto
recepita nell'art. 19 del d. lgs. n. 231/'01 e rilevante ai fini
dell'applicazione dell'art. 53 dello stesso decreto. Si rileva, innanzi tutto,
l'arbitrarietà della identificazione del "profitto" con il ricavo
complessivo conseguito dalle attività poste in essere in esecuzione dei
contratti stipulati nell'ambito del rapporto di appalto, laddove il profitto
destinato alla confisca deve farsi coincidere con l'eventuale "utile netto"
ritratto dalle stesse attività, vale a dire con il vantaggio economico a queste
direttamente collegabile. Il profitto va tenuto distinto dal prezzo e dal
prodotto del reato, quest'ultimo menzionato nell'art. 240 c.p. in tema di
confisca ordinaria e non nell'art. 19 del d. lgs n. 231/'01, circostanza che
evidenzia l'intenzione del legislatore del 2001 di accogliere una nozione più
ristretta del termine "profitto". La stessa Relazione governativa
allo schema del d. lgs n. 231 definisce il profitto come la "conseguenza
economica immediata ricavata dal fatto del reato", il che sottintende
"una valutazione complessiva degli effetti scaturiti dalla condotta
delittuosa, nella quale, a fronte di operazioni complesse aventi un significato
economico unitario, non può?esservi spazio per un'artificiosa scissione delle
sole poste attive". Sotto il profilo sistematico, si sostiene che il
termine "profitto", a seconda del differenziato contesto in cui viene
utilizzato nell'ambito del d. lgs. n. 231, assume significati diversi: ai fini
della configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 13, infatti, il
"profitto di rilevante entità" menzionato in tale norma evoca un
concetto di portata più ampia rispetto a quello del profitto oggetto di
confisca di cui all'art. 19 dello stesso decreto e -al riguardo- si richiama la
sentenza 23/6/2006 n. 32627 della Sesta Sezione penale di questa Corte, che,
evidenziando tale differenza concettuale, circoscriverebbe l'oggetto del
provvedimento ablativo al solo utile netto ricavato. Sempre sul piano sistematico,
si propende, invece, per una visione unitaria dell'istituto della confisca di
cui agli art. 6/5°, 15/4°, 17 lett. c) e 19 del d. lgs. n. 231, finalizzato al
ripristino dell'equilibrio economico turbato dalla commissione del reato.
L'effettivo contenuto della misura ablativa, che trova applicazione in
situazioni oggettivamente diverse, deve essere determinato considerando
l'ipotesi disciplinata dall'art. 6/5°, secondo cui la confisca del profitto del
reato deve essere disposta anche quando l'ente non sia punibile per avere
validamente adottato e attuato adeguati modelli organizzativi: è evidente che
una misura così severa, applicata anche in assenza di responsabilità, non può
che riguardare "l'acquisizione del mero surplus di arricchimento eventualmente
derivato dal reato". Ad analoga conclusione porta la previsione della
confisca del profitto conseguente, ex art. 15/4°, alla gestione commissariale
dell'ente: sarebbe, infatti, palesemente irragionevole estendere la misura
ablativa all'ammontare del lordo delle entrate di tale gestione, giacché in
tale modo si precluderebbe la prosecuzione dell'attività imprenditoriale,
laddove proprio l'esigenza di garantire tale prosecuzione costituisce la
ragione della nomina del commissario. In sostanza, gli enti ricorrenti
sottolineano che l'individuazione del profitto rilevante ai fini della confisca
di cui d. lgs. n. 231/'01 deve prescindere dalla tradizionale concezione del
profitto accolta dalla giurisprudenza penale e ciò perché, nell'ottica della
responsabilità degli enti, il reato è un fatto illecito addebitabile a soggetto
distinto (la persona fisica autrice della condotta tipica) e si inserisce nella
dinamica dell'attività d'impresa propria dell'ente. Sarebbe dunque del tutto
irragionevole espropriare il risultato lordo della gestione economica,
considerando i costi di svolgimento dell'attività imprenditoriale tout court
come costi di realizzazione del reato. Con riferimento al caso di specie,
l'erroneità dell'impostazione seguita dal Tribunale è -secondo le società
ricorrenti- evidenziata esemplificativamente dal rilievo che la confisca della
tariffa "lorda" percepita per lo smaltimento dei rifiuti
comporterebbe l'assurda conseguenza di trasformare in profitto anche l'I.V.A.
incorporata nella detta tariffa e versata dalle società al fisco.
L'incompatibilità del mancato scomputo dei costi dell'attività d'impresa con le
finalità proprie della confisca trova ulteriore conferma nel fatto che deve
essere comunque rispettato il principio di proporzionalità tra tale misura,
definita dalla legge speciale come sanzione, e l'effettivo contenuto
dell'illecito addebitato. La scelta interpretativa di ritenere confiscabile il
ricavo lordo, nel presupposto della totale illiceità dell'attività posta in
essere, è smentita dall'oggetto dei contratti e dalle previste modalità di
esecuzione, oltre che dalla specifica circostanza che, a partire dal dicembre
2005 (data della risoluzione dei contratti per effetto del d. l. n. 245/'05
convertito nella legge n. 21/'06), "l'attività delle società impegnate
nell'esecuzione del contratto d'appalto è addirittura proseguita , con le
identiche modalità, sotto la direzione ed il coordinamento esclusivi del
Commissario delegato". Sempre con riferimento alla delimitazione del
profitto confiscabile, si contestano (cfr. in particolare memoria 17/1/2008
della A. spa) le singole voci della misura cautelare reale: a) sequestro
disposto per 750.000.000,00 euro, laddove l'ammontare dei ricavi effettivamente
conseguiti dall'ATI non supererebbe i 440.000.000,00 euro; b) le spese
sostenute dal Commissario delegato per garantire gli adempimenti asseritamente
omessi dall'ATI integrerebbero un danno risarcibile e non un profitto
confiscabile, al di là del fatto che tali spese sarebbero state quantificate in
misura eccedente quella reale (non 99.000.000,00 euro bensì 43.000.000,00
euro); c) il mancato deposito della cauzione, sostituita legittimamente da una
polizza fideiussoria, sarebbe incompatibile con la nozione di profitto; d)
l'impianto di termovalorizzazione non costituirebbe profitto, ma tutt'al più un
credito nei confronti del Commissariato; e) sui 53.000.000,00 euro anticipati
dal Commissario graverebbe un obbligo di restituzione con maggiorazione di
interessi e la confisca duplicherebbe tale obbligo; f) quanto all'aggio di
riscossione, non era stata neppure quantificata l'utilità che le società
avrebbero lucrato. Era stata omessa qualunque motivazione in ordine alla
ricorrenza dei presupposti per farsi luogo al sequestro ai fini della confisca
per equivalente: non erano state indicate le ragioni dell'impossibilità di
apprendere direttamente il profitto del reato. Il provvedimento di sequestro
non aveva indicato le porzioni di profitto attribuibili a ciascuna società, con
l'inaccettabile conseguenza di vincolare il patrimonio del singolo ente ben
oltre il valore dell'eventuale utile tratto dal reato. La A., in particolare,
deduce che il suo ruolo nella vicenda era stato quello di finanziare, in quanto
capogruppo, le società controllate e di non avere pertanto percepito alcuna
delle somme di cui si discute, con l'effetto che il suo patrimonio sarebbe
stato illegittimamente colpito dalla misura cautelare. Il sequestro preventivo,
rimesso -secondo la previsione dell'art. 53- al potere discrezionale del giudice,
non era stato adeguatamente motivato. La sola A. deduce anche la violazione
dell'art. 46/4° d. lgl. n. 231, che vieta l'applicazione congiunta di misure
cautelari a carico degli enti: poiché l'art. 53 è collocato all'interno della
sezione dedicata alle misure cautelari, tale è da considerarsi il sequestro,
che non può operare congiuntamente alla pure applicata misura interdittiva del
divieto di contrattare con la P.A.. 4- I ricorsi, assegnati alla Seconda
Sezione penale di questa Corte, sono stati rimessi, con ordinanza 23/1/2008,
alle Sezioni Unite ex art. 618 c.p.p., sul rilievo, in relazione alla doglianza
principale formulata, di un potenziale contrasto interpretativo in ordine alla
identificazione della nozione di profitto confiscabile ai sensi dell'art. 19 d.
lgs. n. 231/'01, avuto riguardo all'affermazione incidentale fatta sul punto
dalla sentenza 23/6/2006 n. 32627 della Sesta Sezione penale, richiamata nei
ricorsi. La Sezione rimettente contesta, in sostanza, che dal profitto generato
da attività illecite siano scorporabili i costi sostenuti per produrlo, a
prescindere dal contesto in cui tale attività venga realizzata; sottolinea in
modo esplicito che soltanto detto profitto sia destinato alla confisca e che da
esso debba rimanere distinto il provento dell'attività lecita d'impresa, che
invece non può essere sottoposto alla misura ablativa, sicché frutto di
equivoco sarebbe l'affermazione difensiva secondo cui l'attività svolta dagli
enti, essendo proseguita sotto la direzione del Commissario governativo dopo
l'entrata in vigore del d.l. n. 245/'05, sarebbe per definizione lecita:
l'attività svolta sotto la gestione commissariale è certamente lecita (come
quella proseguita dal commissario giudiziale ex art. 15 d. lgl. n. 231), ma è
ben diversa e va tenuta distinta da quella di perpetrazione del reato, posta in
essere prima della gestione commissariale. 5- Le difese delle società
ricorrenti hanno depositato, in data 14, 21 e 22 marzo, memorie con le quali
hanno ulteriormente illustrato i motivi di ricorso e hanno insistito per il
loro accoglimento. 6- Il Primo Presidente ha assegnato i ricorsi alle Sezioni
Unite, fissando per la loro trattazione l'odierna udienza camerale. Le parti
presenti hanno concluso come da epigrafe. DIRITTO 1- Preliminarmente, devesi
ritenere l'ammissibilità dei proposti ricorsi. L'art. 53 del d. lgs. n.
231/'01, che disciplina il sequestro preventivo, in verità, nel fare rinvio
alle norme codicistiche relative allo stesso istituto, non richiama
espressamente l'art. 325 c.p.p. sul ricorso per cassazione, il che ha indotto
alcuni studiosi della materia ad escludere la praticabilità di tale mezzo
d'impugnazione sia avverso la decisione del riesame, sia -per saltum- avverso
il provvedimento dispositivo della misura. La tesi non può essere condivisa.
Osserva, invero, la Corte che la lettura ragionevole e sistematica della norma
di cui all'art. 53 del d. lgs. n. 231 impone di ritenere in essa implicitamente
richiamato l'art. 325 c.p.p.. La previsione, infatti, del riesame del provvedimento
di sequestro preventivo (con richiamo espresso all'art. 322 c.p.p., che rinvia
all'art. 324) e dell'appello avverso gli altri e diversi provvedimenti in
materia (con esplicito richiamo all'art. 322bis c.p.p.) comporta il rinvio al
complessivo regime delle impugnazioni previsto al riguardo dal codice di rito,
stante lo stretto e diretto collegamento delle norme di cui agli art. 322bis e
324 con quella di cui all'art. 325 c.p.p.. Né tale conclusione è contraddetta
dall'art. 52 del d. lgs. n. 231 che, in tema di misure interdittive, prevede
espressamente, a differenza dell'art. 53 sulla cautela reale, oltre all'appello
il ricorso per cassazione, quasi a voler sottolineare una deliberata scelta del
legislatore di differenziare, per le due situazioni, la regolamentazione delle
impugnazioni. La diversa formulazione delle due norme è giustificata, invece,
dalla peculiarità del regime delle impugnazioni disciplinato dall'art. 52, che,
al contrario dell'art. 53, non recepisce in toto la disciplina dell'appello di
cui all'art. 322bis c.p.p. e quindi implicitamente quella dell'eventuale
ricorso per cassazione, ma richiama i soli commi 1bis e 2 della norma da ultimo
citata, con la conseguente necessità, per intuitive ragioni di coordinamento,
di una esplicita previsione del ricorso di legittimità, che altrimenti non
avrebbe trovato spazio. E' sufficiente considerare, per comprendere la ragione
dell'omesso rinvio, nell'art. 52/1° d. lgs. n. 231, all'intera disciplina
dell'art. 322bis c.p.p., che la legittimazione a proporre appello avverso la
misura interdittiva è riservata soltanto al pubblico ministero e all'ente, per
mezzo del suo difensore, dato questo che avrebbe reso distonico il recepimento
tout court anche della disposizione di cui al primo comma dell'art. 322 bis
c.p.p.; ed ancora, il rinvio, nel secondo comma del citato art. 52, alle
disposizioni di cui all'art. 325 c.p.p. deve ritenersi circoscritto ai soli
commi 3 e 4 della medesima norma, gli unici concretamente applicabili: il comma
1 dell'art. 325, infatti, è inapplicabile, prevalendo la disposizione specifica
di cui all'art. 52/2° d. lgs. n. 231; anche il comma 2 dell'art. 325,
disciplinando il ricorso diretto per cassazione, non può trovare operatività,
dal momento che oggetto dell'impugnazione prevista dall'art. 52/2° è soltanto
la decisone del giudice di appello e non anche il provvedimento genetico della
misura. L'ammissibilità del ricorso per cassazione avverso il riesame del
sequestro preventivo è stata sostenuta anche in base alla considerazione che il
giudizio di riesame, ai sensi del comma 6 dell'art. 324 c.p.p., si svolge con
le forme previste dall'art. 127 c.p.p., il quale al comma 7 stabilisce che
"il giudice provvede con ordinanza comunicata o notificata senza ritardo
ai soggetti indicati nel comma 1, che possono proporre ricorso per
cassazione". Tale opzione ermeneutica, però, si rivela piuttosto riduttiva
(porterebbe, infatti, ad escludere il ricorso per saltum) ed è superata dalle
argomentazioni di più ampio respiro sistematico innanzi sviluppate. 2- Deve,
inoltre, premettersi che non è oggetto del sollecitato sindacato di legittimità
la sussistenza, nel caso in esame, dei presupposti legittimanti il disposto
sequestro preventivo, vale a dire la ricorrenza del fumus commissi delicti e
del periculum in mora, non essendo sviluppato nei ricorsi alcun motivo
specifico sul punto. Soltanto alcune delle società ricorrenti prospettano che,
nella specie, non sarebbe configurabile l'ipotizzato reato di truffa, ma
piuttosto quello di frode in pubbliche forniture, in relazione al quale non è
evocabile una responsabilità amministrativa in capo agli enti. La doglianza,
però, è estremamente generica e non tiene conto delle diffuse argomentazioni
articolate -al riguardo- nell'ordinanza genetica, che da quella in verifica è
espressamente richiamata. Nel provvedimento di sequestro, infatti, è
specificamente illustrato il compendio degli elementi indiziari indicativi del
reato-presupposto di truffa, che concorre formalmente con quello di frode in
pubbliche forniture, pure ipotizzato a carico delle persone fisiche indagate
(cfr. pgg. 24 e ss.). E' il caso di ricordare, peraltro, quanto alla
sussistenza del requisito del periculum, che nella specie si verte in ipotesi
di confisca obbligatoria, stante la previsione dell'art. 19 del d. lgs. n.
231/'01, che, analogamente alla disposizione contenuta nell'art. 321/2° c.p.p.,
valuta tipicamente la presenza del periculum medesimo. 3- La questione centrale
portata all'attenzione delle Sezioni Unite può essere così sintetizzata: come
debba configurarsi il "profitto del reato" nel sequestro preventivo
funzionale alla confisca disposto, ai sensi degli art. 19 e 53 d. lgs. 8/6/2001
n. 231, nei confronti di una società indagata per un illecito amministrativo
dipendente da reato. 4- Il d. lgs. 8/6/2001 n. 231 disciplina la responsabilità
degli enti collettivi "per gli illeciti amministrativi dipendenti da
reato" e rappresenta l'epilogo di un lungo cammino volto a contrastare il
fenomeno della criminalità d'impresa, attraverso il superamento del principio,
insito nella tradizione giuridica nazionale, societas delinquere non potest e
nella prospettiva di omogeneizzare la normativa interna a quella internazionale
di matrice prevalentemente anglosassone, ispirata al c.d. pragmatismo giuridico.
La legge delega n. 300/2000, infatti, ha ratificato e dato attuazione alla
Convenzione OCSE 17/12/1997 (sulla lotta contro la corruzione dei funzionari
pubblici stranieri), che -all'art. 2- obbligava gli Stati aderenti ad assumere
"le misure necessarie [conformemente ai propri principi giuridici] a
stabilire la responsabilità delle persone morali" per i reati evocati
nella stessa Convenzione. Questa, peraltro, non è l'unico strumento
internazionale al quale si è ispirato il legislatore delegante nel formulare il
testo dell'art. 11 della citata legge n. 300. Egli ha ritenuto, al di là delle
generiche indicazioni offerte dalla Convenzione OCSE, di dovere dare attuazione
al secondo protocollo della Convenzione PIF, il cui art. 3 dettava, in tema di
responsabilità degli enti, direttive più puntuali, distinguendo due ipotesi, a
seconda che il reato fosse stato commesso da soggetti in una posizione
dominante (basata sul potere di rappresentanza, sull'autorità di prendere
decisioni, sull'esercizio del controllo in seno alla persona giuridica) ovvero
da soggetti in posizione subordinata (che, per carenza di sorveglianza o
controllo da parte dei soggetti apicali, avessero reso possibile la
perpetrazione del reato a beneficio della persona giuridica). L'art. 11 della
legge delega, pur nel recepimento delle indicazioni degli strumenti
internazionali, ha dotato il nuovo illecito di un volto dai contorni ancora più
precisi, contemperando i profili di generalprevenzione, primario obiettivo
della responsabilità degli enti, con "le garanzie che ne devono
rappresentare il necessario contraltare". Sulla stessa linea d'ispirazione
si è mantenuto il legislatore delegato del decreto n. 231/'01. Ne è risultata
un'architettura normativa complessa che, per quanto farraginosa e -sotto alcuni
aspetti- problematica, evidenzia una fisionomia ben definita, con
l'introduzione nel nostro ordinamento di uno specifico ed innovativo sistema
punitivo per gli enti collettivi, dotato di apposite regole quanto alla
struttura dell'illecito, all'apparato sanzionatorio, alla responsabilità
patrimoniale, alle vicende modificative dell'ente, al procedimento di
cognizione e a quello di esecuzione, il tutto finalizzato ad integrare un
efficace strumento di controllo sociale. Una innovazione legislativa particolarmente
importante, dunque, che segna il superamento del principio societas delinquere
et puniri non potest. Il sistema sanzionatorio proposto dal d. lgs. n. 231
fuoriesce dagli schemi tradizionali del diritto penale -per così dire-
"nucleare", incentrati sulla distinzione tra pene e misure di
sicurezza, tra pene principali e pene accessorie, ed è rapportato alle nuove
costanti criminologiche delineate nel citato decreto. Il sistema è
"sfaccettato", legittima distinzioni soltanto sul piano contenutistico,
nel senso che rivela uno stretto rapporto funzionale tra la responsabilità
accertata e la sanzione da applicare, opera certamente sul piano della
deterrenza e persegue una massiccia finalità specialpreventiva. La tipologia
delle sanzioni, come si chiarisce nella relazione al decreto, si presta ad una
distinzione binaria tra sanzione pecuniaria e sanzioni interdittive; al di
fuori di tale perimetro, si collocano inoltre la confisca e la pubblicazione
della sentenza. Il decreto legislativo riserva, poi, grande attenzione alle
misure cautelari, che hanno una importanza strategica per garantire
l'effettività del sistema di responsabilità degli enti
collettivi nella fase strumentale del processo, momento particolarmente
delicato e determinante per la stessa vita del soggetto collettivo e per la
tutela degli interessi pubblicistici che possono essere coinvolti. Per quanto
qui specificamente interessa, deve soffermarsi l'attenzione sulla misura
cautelare reale del sequestro preventivo, previsto e disciplinato
dall'art.
( da "Virgilio Notizie" del 24-07-2008)
Argomenti: Class Action
"Minaccia la
sopravvivenza degli Atenei statali" postato fa da APCOM ARTICOLI A TEMA Altri
Palermo, 24 lug. (Apcom) - "Estrema preoccupazione per l'attacco che il
decreto legge 112 porta al sistema universitario nazionale, e in particolare
alle Università statali". Questa la posizione espressa dal Senato
accademico e dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo di Palermo, in una
mozione approvata congiuntamente, sulla stessa linea di quanto deliberato in
precedenza dalla Conferenza dei rettori italiani e dall'Assemblea di Ateneo.
"Le sottrazioni di risorse, le limitazioni pesantissime al turn-over tanto
della docenza che del personale tecnico amministrativo, se attuate come
prefigurato nel decreto - si legge nella mozione - impediranno nel giro di
pochi anni a questa, come alla maggior parte delle Università italiane, di
svolgere adeguatamente i loro compiti istituzionali". Secondo gli organi
collegiali di governo, "la proposta della trasformazione delle Università
in fondazioni appare improvvisata e volta principalmente a disaggregare il
sistema universitario nazionale. È inaccettabile che ipotesi di cambiamento di
questa ampiezza e radicalità trovino posto in un decreto legge cui il
Parlamento può dedicare, per consolidata e infelice tradizione, un dibattito
soffocato dall'urgenza e limitato in ogni possibilità di approfondimento".
Il decreto, che porterebbe il personale, soprattutto il più giovane, a
retribuzioni inferiori alla media europea, avrebbe ricadute immediate sulla
collettività: "A cominciare dall'anno 2009-2010 il ridimensionamento
quantitativo dell'offerta didattica sarà affidato non alla programmazione,
sulla quale gli Atenei sono attivamente impegnati nel quadro dell'adozione del
decreto ministeriale 270, ma solo alla casualità dei pensionamenti del
personale docente". Se da un lato, infatti, le linee guida ministeriali sui
requisiti di qualità chiedono un'ampia copertura dei corsi di laurea con
docenti di ruolo, con una quota significativa di docenti di prima fascia,
dall'altro il decreto impedisce il ricambio dei tanti professori vicini al
pensionamento. "Le conseguenze? Una surrettizia introduzione del numero
chiuso, ma anche l'impossibilità, per molte facoltà, di assicurare la
continuità didattica aderendo a criteri di qualità che nel
loro complesso erano stati condivisi dalla collettività accademica, dagli
studenti e dalle loro famiglie". Gli organi di governo condividono quindi
le ragioni della proclamazione dello stato di agitazione delle componenti
dell'Ateneo palermitano e si riservano di partecipare alle azioni di protesta
che dovessero attuarsi su scala nazionale.
( da "Wall Street Italia" del 24-07-2008)
Argomenti: Class Action
Di ANSA -
-->(ANSA) - MILANO, 24 LUG - Con un avviso a pagamento sui principali
quotidiani italiani la Corte di giustizia Usa evidenzia come chi abbia
acquistato azioni od obbligazioni Parmalat prima del 19 dicembre 2003, giorno
in cui l'allora cda ratificò di fatto la crisi finanziaria della società,
potrebbe ricevere un pagamento nell'ambito di un accordo parziale che potrebbe
scaturire da una risoluzione legale. Dopo aver segnalato la soluzione già
raggiunta ovunque tra Collecchio e i creditori, la Corte segnala che la causa
riguarda i prezzi pagati dalla società su alcuni investimenti fatti. La
risoluzione, scrive la Corte di giustizia Usa, provvederà a fare in modo che i
maggiori querelanti ricevano per beneficio dell'azione collettiva 10,5 milioni di azioni della riorganizzata Parmalat. La causa,
informano i giudici Usa, riguarda la vecchia gestione Parmalat di Calisto Tanzi
- ma a risponderne potrebbe essere eventualmente la nuova - e, si legge
"ad altri numerosi imputati che hanno partecipato ad una truffa finanziaria"
risultata alla fine di quasi 16 miliardi di dollari, persone e istituti
bancari e finanziari. Da parte sua, evidenzia la Corte di Giustizia, Parmalat
acconsente a fornire al fondo risoluzione 10,5 milioni di azioni nella Parmalat
riorganizzata per compensare i partecipanti all'azione collettiva.
(ANSA).
( da "AprileOnline.info" del 24-07-2008)
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***, 24 luglio 2008,
14:10 La nostra scheda Le novità introdotte dal decreto legge che anticipa la
finanziaria e che è stato approvato dalla Camera: Robin tax, scure sulla
Pubblica amministrazione e, dal 2010 tutti schedati Dalla Robin Tax ai tagli a
scuola e sicurezza, dal piano casa agli interventi per Roma: sono molte le
novità introdotte dal decreto legge che anticipa la finanziaria e che è stato
approvato dalla Camera. Il pacchetto vale circa 13 miliardi di euro, più di un
terzo del valore del Piano triennale di finanza pubblica che è pari a 35
miliardi. Robin tax - Per le società energetiche viene innalzata dal 27,5% al
33% l'aliquota Ires. Per banche e assicurazioni il maggior prelievo sarà
ottenuto con un allargamento della base imponibile. Social card - Per i meno
abbienti 400 euro in buoni sconti sui prodotti alimentari e sulle bollette: la
misura riguarda 1,2 milioni di cittadini, ma bisognerà avere la cittadinanza
italiana. Ad alimentare il fondo saranno i conti bancari dormienti. Contratti
Pubblica Amministrazione - Secondo le stime iniziali del governo le risorse a
disposizioni per questo capitolo sono 2.240 milioni. I soldi arrivano dal Fondo
per interventi strutturali di politica economica, che pero è più corposo e
finanzia diverse voci. L'Esecutivo assicura che nonostante gli spostamenti
effettuati su questo 'gruzzolo' (con tagli di 400 milioni per finanziare altre
misure) per gli statali non c'è alcuna sforbiciata. Ma la matematica non è
un'opinione e le cifre snocciolate in questi giorni da Cgil, Cisl e Uil denunciano
una riduzione delle retribuzioni annue che, tagliando i fondi per la
contrattazione integrativa, ammonta a: 700,00 euro per i Ministeri, 1.100,00
euro per gli Enti pubblici non economici, 1.100,00 euro per le Agenzie fiscali,
550,00 euro per le Regioni e le Autonomie Locali e 600,00 euro per il Servizio
sanitario nazionale. Nuovi tagli a ministeri e spesa P.A. - Otto miliardi di
'risparmi' nel 2008, ai quali si aggiunge in extremis un nuovo pacchetto di
tagli di 300 milioni con cui si finanzia lo stop ai ticket. I tagli alla spesa
della P.A sono del 30%; le Autorità indipendenti sono escluse. Stretta anche
sulle consulenze (-30% rispetto al 2004). I tagli più criticati riguardano la
scuola, con una sforbiciata di 87.000 docenti, e la Sanità, con proteste dei
governatori, a partire da Formigoni. Stretta turn over P.A. e scatti stipendi -
Avanzamenti di carriera 'congelati' per un anno. La manovra prevede anche una
riduzione del turn-over. Assunzioni, tornano i paletti- Obbligo per le imprese
di comunicare l'assunzione il giorno prima dell'inizio del lavoro. Via ticket
per tre anni - Stop ai ticket sulla diagnostica anche nel 2009. Costo 834
milioni: il governo ne metterà la metà ma lo stanziamento diventa triennale.
L'altra metà è a carico delle Regioni. Freno a falsi esenti sanità, meno posti
letto - Più rigore sulle richieste di esenzione dai ticket: via libera a
controlli incrociati e, se l'autodichiarazione risulterà falsa, le Usl
recupereranno le somme non pagate. Taglio ai posti letto negli ospedali e del
20% sugli stipendi dei dirigenti sanitari. Roma capitale - Ok ai 500 milioni di
euro per il 2008 per superare il deficit di liquidità del comune. Alemanno è il
nuovo commissario straordinario del governo. Impronte digitali - Impronte
digitali per tutti dal primo gennaio 2010. Saranno sulla carta d'identità.
Sicurezza - I tagli alle forze dell'ordine, che hanno suscitato le proteste
degli operatori (3,2 Miliardi), sono in parte compensati con 300 milioni ai
quali verranno aggiunte le risorse che arrivano dai beni confiscati alla mafia
(valutato in circa 1 miliardo). Università - Le università pubbliche (statali e
non) potranno trasformarsi in fondazioni di diritto privato. Casa, fondo
giovani coppie - Viene istituito un 'fondo speciale di garanzia' per l'acquisto
della prima casa da parte di single con figli piccoli. Aiuti anche agli
studenti fuori sede e gli immigrati regolari a basso reddito residenti da
almeno 10 anni nel territorio nazionale. Limitazioni uso contante - Si torna
indietro: si eleva da 5mila a 12500 euro la soglia massima per l'uso di
contante. Stop al bollo di 1,50 euro per gli assegni non trasferibili. 5xmille
anche a sport; arriva tax cinema - Via libera al 5xmille per le associazioni
sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni. Ok al credito d'imposta per
investimenti nella 'filiera del cinema'. class="hilite">Class
class="term">action - Proroga di sei mesi
(quindi al 1/0 gennaio 2009) dell'entrata in vigore dell'azione collettiva
risarcitoria introdotta dalla finanziaria 2008. Impresa in un giorno -
Semplificazione procedure avvio e svolgimento attività imprenditoriali.
Giustizia civile, notifica via web - Nell'ambito del processo civile le
notificazioni devono essere effettuate esclusivamente per via telematica.
Servizi pubblici locali - Arriva la riforma che introduce il sistema delle
gare. Ma su richiesta della Lega la gara potrà essere evitata se la società è
pubblica oppure mista e partecipata dall'ente locale. Patto stabilità interno -
Sanzioni per chi sfora e meccanismi premiali per gli enti 'virtuosi'. Stretta
sull'uso dei derivati da parte degli enti locali e stop ai prestiti senza
rimborso contestuale di interessi e capitale. Pesante il giro di vite su
Regioni e Enti locali: le Autonomie dovranno rinunciare a 3 miliardi quest'anno,
oltre cinque nel 2009 e nove nel 2010. Sindaci virtuosi e comunità montane - La
sforbiciata colpirà solo i sindaci dei comuni con i conti in rosso, e sarà però
del 30%. Taglio invece di 30 milioni all'anno per le comunità montane, ma a
pagare di più saranno quelle in 'pianura'. Taglia-leggi, taglia-enti e taglia
carta - Saltano 3.500 leggi 'inutili' ; stop agli enti pubblici non economici
con meno di 50 dipendenti. Dal 2009 la Gazzetta Ufficiale sarà on-line. Fas va
a Mezzogiorno, arriva Banca Sud - Il fondo per le aree sotto utilizzate, guarda
soprattutto al Sud: gli stanziamenti del quadro strategico nazionale dovranno
essere indirizzati per l'85% al Mezzogiorno. Nasce la Banca per il Sud.
( da "Corriere.it" del 25-07-2008)
Argomenti: Class Action
Il provvedimento
passa al Senato per la conversione in legge prima della pausa estiva Una
manovra da 96 articoli e 702 commi Via libera della Camera al piano economico
triennale: tra le misure la 'Robin Hood Tax' e i tagli ai ministeri ROMA - È al
giro di boa la manovra economica triennale da poco meno di 35 miliardi varata
dal governo con il decreto del 25 giugno scorso. Dopo il via libera della
Camera, il provvedimento passa al Senato per la conversione in legge prima
della pausa estiva. Per il 2009 le misure valgono circa 13 miliardi, con le
modifiche apportate a Montecitorio che hanno portato un lieve miglioramento dei
saldi rispetto al testo originario. Molti gli interventi in commissione, poi
integrati dal governo con il maxiemendamento, ritoccato più volte prima di
arrivare alla stesura definitiva che conta 96 articoli e 702 commi.
Inizialmente erano 85 articoli e 501 commi. Queste le misure principali
contenute nel decreto legge. 'Robin Hood tax' e social card. Viene introdotta
l'addizionale Ires del 5,5% sulle aziende energetiche e la stretta
sull'indeducibilità degli interessi passivi per banche e assicurazioni: era al
100%, passerà al 96 per cento. Aumenta dallo 0,3 allo 0,35% (0,39% per
quest'anno) l'aliquota sulle riserve matematiche dei rami vita delle
assicurazioni. Più alta, dal 12,5 al 20% l'aliquota sui fondi immobiliari
familiari. A dare il nome alla misura, che a regime dovrebbe fruttare 4
miliardi, è la sua destinazione: la social card per gli acquisti destinata ai
meno abbienti, finanziata con parte dei proventi della tassa e dai conti
bancari dormienti. Contribuisce anche il recupero delle agevolazioni fiscali a
grandi banche, ritenute illegali dalla ue. Tagli ai ministeri. La parte più
consistente degli interventi di tagli alla spesa riguarda i ministeri: 8,4
miliardi quest'anno, quasi 9 nel 2009 e 15,6 nel 2010, ritoccati al rialzo per
coprire la contrastata decisione di recuperare 400 milioni per coprire la metà
del costo dello stop ai ticket sanitari su diagnostica e specialistica. Tagli
agli enti locali. Quasi altrettanto consistente è l'effetto della sforbiciata
su regioni ed enti locali. Con il rinnovato patto di stabilità interno, le
autonomie devono rinunciare a circa tre miliardi nel 2008, oltre cinque nel
2009 e nove nel 2010. Ridotti i fondi per le comunità montane, a partire da
quelle sotto i
( da "Trentino" del 25-07-2008)
Argomenti: Class Action
La stima: almeno un centinaio
in Vallagarina i risparmiatori ancora "al palo" "Avete
tangobond? Fate causa" Federconsumatori pronta a far partire azioni
cumulative ROVERETO. Sono sicuramente almeno un centinaio i risparmiatori (o
investitori) che a suo tempo acquistarono obbligazioni dello stato argentino,
che nel 2002 videro i loro denari travolti dal default, e che a tutt'oggi
restano col cerino acceso in mano (ossia con questi titoli dal valore abbattuto
di circa il 70%). L'ha detto ieri mattina Pasquale de Matthaeis, responsabile
di Federconsumatori Trentino, rilanciando l'appello a fare un passo avanti. Lo
sprone viene dall'orientamento assunto dal tribunale civile di Rovereto
riguardo alle cause cosiddette cumulative: "Ci hanno accolto in due casi
su due questa forma di processo - dice de Matthaeis - e questo significa poter
unire le forze e ridurre di molto le spese legali, abbattendole fino a poche
centinaia di euro. E' noto che Tremonti ha congelato fino al gennaio
( da "Milano Finanza (MF)" del 25-07-2008)
Argomenti: Class Action
MF Numero 147
pag. 22 del 25/7/2008 | Indietro Per il dialogo sociale in
Europa DirCredito - FD Di Carlo Zappatori* MALGRADO IL no DELL'IRLANDA, IL
TRATTATO DI LISBONA INDICA POSITIVE LINEE DI COGESTIONE La Carta di Lisbona
promuove la solidarietà tra le generazioni e propone strumenti per lo sviluppo,
con l'adozione di politiche attive che consentano di conciliare la vita
professionale e familiare L'Europa è cambiata negli ultimi decenni, ma, nello
stesso periodo, anche l'intero mondo è cambiato e oggi viviamo in un mondo
globalizzato in costante mutazione, in cui l'Europa è chiamata ad affrontare
nuove sfide. La globalizzazione dell'economia, l'evoluzione demografica, i
cambiamenti climatici, i pesanti aumenti dei prezzi degli approvvigionamenti
energetici, dei prodotti alimentari e di molte materie prime richiedono
l'adozione di politiche comuni a livello di Unione europea. A Lisbona il 13
dicembre 2007 i capi di stato dei 27 paesi dell'Unione europea hanno firmato un
trattato per definire regole più agili per il funzionamento di tutte le
istituzioni europee, con un rafforzamento dei valori comuni e una maggiore
partecipazione democratica alle attività dell'Unione europea. Il recente voto
popolare negativo dell'Irlanda rischia però di far slittare la data di entrata
in vigore di questa nuova Carta costituzionale, prevista per il 1° gennaio
2009. Il trattato conferisce maggiori poteri al Parlamento europeo sia in
materia legislativa sia in materia finanziaria, rafforzando la posizione della
Bce (Banca centrale europea) nei seguenti modi: riafferma il principio di
indipendenza della Bce nell'esercizio dei suoi poteri. ribadisce la necessità
di una forte indipendenza della Bce in campo finanziario. stabilisce la
priorità dell'obiettivo della stabilità dei prezzi per l'Eurozona. attribuisce
alla Bce lo status di Istituzione europea alla pari con il Consiglio, la
Commissione e il Parlamento, anche se con uno status giuridico proprio. Il
trattato, in materia legislativa, introduce un'innovativa procedura di
cogestione in molte materie, in cui il Parlamento europeo esercita oggi un
ruolo puramente consultivo. In materia finanziaria il Parlamento e il Consiglio
dovranno decidere insieme tutte le spese di qualunque natura ed è previsto un
maggior coinvolgimento dei parlamenti nazionali in tema di controllo. Il
Trattato di Lisbona sottolinea l'importanza delle consultazioni e del dialogo
con le associazioni, la società civile, le parti sociali, le chiese e le
organizzazioni non confessionali. Il Trattato di Lisbona garantisce
l'applicazione della Carta dei diritti fondamentali (dignità, libertà,
uguaglianza, solidarietà, cittadinanza e giustizia), ma introduce altri
principi in materia di protezione dei dati, di bioetica e buona amministrazione
e la messa al bando di qualsiasi discriminazione fondata su sesso, razza e
colore della pelle. La Carta costituzionale europea prevede anche i diritti
sociali applicabili nell'ambito dell'impresa: diritto dei
lavoratori di essere informati, di negoziare e di ricorrere ad azioni
collettive a tutela dei loro interessi (diritto di sciopero). In tema di
mercato di lavoro, a livello di Unione europea si scommette sulla
"flessisicurezza", come modello sociale che consente di combinare la
flessibilità e la sicurezza del lavoro. Nel 2007 nei paesi dell'Ue vi
sono 17 milioni di persone senza un lavoro ed è necessario mettere in campo
nuove strategie per espandere l'economia e creare nuove opportunità di lavoro,
modernizzando i modelli sociali europei, creando un ambiente in cui sicurezza e
flessibilità si sostengono e si integrino a vicenda. Una flessisicurezza che
possa risultare vantaggiosa per tutti comporta la partecipazione attiva di
ciascun operatore. Tutte le parti interessate devono essere pronte ad accettare
la sfida del cambiamento e assumerne la responsabilità. Il dialogo sociale
europeo, in questo campo, diviene un elemento fondamentale di progresso e di
sviluppo. La Fecec, che associa oltre 60 mila quadri direttivi e dirigenti
bancari, aderendo alla Confederazione europea dei Cadres (che associa quasi 2
milioni di Cadres e a cui la Fecec aderisce) è parte attiva nel dialogo sociale
europeo. Le direttive europee garantiscono ai Cadres una loro autonoma e
distinta rappresentanza, in virtù del ruolo di guida e direzione che questa
categoria esercita in ogni settore pubblico e privato. La ristrutturazione
bancaria degli ultimi anni, basata sulla drastica riduzione dei costi, ha
comportato, in tutta Europa, una grave ricaduta negativa sul personale
direttivo bancario, con l'espulsione dal mercato del lavoro attivo di molte
migliaia di colleghi europei altamente qualificati. Questi processi selvaggi di
ristrutturazione a scapito dei lavoratori più anziani stanno creando un
conflitto generazionale fra giovani e anziani, che rischia di vanificare le
prospettive di sviluppo dell'economia europea, in cui è invece necessario un
giusto equilibrio di opportunità di lavoro fra tutte le generazioni. La Carta
di Lisbona, in questo campo, promuove la solidarietà tra le generazioni e
propone strumenti per lo sviluppo, con l'adozione di politiche attive che
consentano di meglio conciliare la vita professionale e familiare, con l'impiego
di fondi strutturali per incentivare l'impiego nei posti di lavoro di giovani,
donne e anziani, con una politica di pari opportunità per tutti. L'Europa deve
intervenire sul problema dell'età pensionabile, e su quello dei costi
energetici. L'Europa è chiamata, nei prossimi decenni, ad affrontare le
conseguenze, in tutti i settori dello stato sociale, dell'invecchiamento
demografico della sua popolazione. L'invecchiamento della popolazione (cioè la
parte delle persone anziane rispetto alla popolazione totale) è il risultato
dei progressi congiunti nei settori economici, sociale e sanitario in termini
di servizi offerti agli europei. L'invecchiamento della popolazione risulta da
varie tendenze demografiche simultanee: numero di figli per donna, che nell'Ue
è pari a 1,5 figli, mentre la soglia di rinnovamento delle generazioni è 2,1;
la diminuzione della natalità (baby crash) ha fatto seguito al "baby
boom" del forte contingente di persone di 45-65 anni presente nella
popolazione europea (il che pone un drammatico problema di finanziamento futuro
delle pensioni); l'aspettativa di vita che è cresciuta già di otto anni dal
1960 e che crescerà di altri cinque anni nei prossimi 40 anni, ciò determinerà
un forte incremento, in futuro, di persone di età fra 80 e 90 anni, spesso in
situazioni di forte fragilità; l'immigrazione (1,8 milioni di immigrati nell'Ue
che diventeranno 40 milioni nel 2050) che potrebbero compensare la ridotta
natalità e l'allungamento della vita. Nel prossimo decennio la popolazione
attiva europea diminuirà perché un gran numero di "baby boom" andrà
in pensione. L'invecchiamento della popolazione avrà un forte impatto negativo
sulla previdenza sociale e sulle finanze pubbliche. I governi nazionali
dovranno perciò agire tempestivamente per innalzare l'età di pensionamento di
vecchiaia di uomini e donne, con l'adozione di misure di forte incentivazione
economica per chi decida di rimanere in servizio fino a 67 anni, che è l'età
media che si intende raggiungere in Europa, per far fronte ai futuri gravi
squilibri in materia previdenziale. In Italia il governo Berlusconi ha allo
studio di reintrodurre il Superbonus, già attuato dal suo precedente governo,
che è stato molto gradito dai lavoratori, con un tasso di adesione
elevatissimo, per i lavoratori che vogliano permanere in servizio, su base
volontaria, fino ai 67 anni. Provvedimento che, annunciato al termine della
vittoriosa campagna elettorale, dovrebbe essere adottato con la Finanziaria di
fine anno. Altro grave problema che incombe sullo sviluppo dell'economia
mondiale è quello del continuo e vertiginoso aumento dei prezzi del greggio,
che, secondo molti osservatori, potrebbero avvicinarsi, in poco tempo, alla
soglia di circa 200 dollari al barile, anche per effetto delle forti
speculazioni in atto su tale settore. L'economia mondiale è a rischio di
recessione se non si interverrà sull'inarrestabile corsa del greggio, ed è
giunto il momento per adottare adeguate misure perché i prezzi record del
petrolio rappresentano una sfida estrema a cui occorre dare risposte adeguate
per stroncare i fenomeni speculativi in atto. I paesi del G8 (Francia,
Germania, Canada, Italia, Russia, Giappone, Stati Uniti, Gran Bretagna) insieme
a Cina, Corea del Sud e India consumano oltre il 50% dell'energia mondiale e sono
responsabili di una pari percentuale di emissione di anidride carbonica, che
provocherebbe l'effetto serra sul nostro pianeta. I temi del cambiamento
climatico e dell'energia rappresentano due facce della stessa medaglia ed è
necessario introdurre misure per un forte risparmio energetico e l'adozione di
fonti energetiche meno inquinanti, con l'adozione di tecnologie innovative.
*presidente Fecec .
( da "Arena, L'" del 25-07-2008)
Argomenti: Class Action
COMUNI SVANTAGGIATI.
Il Gruppo di azione locale chiede alla Regione nove milioni di euro di finanziamenti
Soldi per lo sviluppo è polemica sui progetti di Vittorio Zambaldo La richiesta
di nove milioni di euro di finanziamenti europei sarebbe stata formalizzata in
quaranta giorni, con tre incontri di pochi soggetti, dal Gruppo di azione
locale (Gal) Baldo Lessinia e oggi la proposta di Piano di sviluppo locale
(Psl) 2007-2013 sarà portata all'approvazione dell'assemblea, dopo che nel
consiglio di amministrazione i nove soci presenti hanno deliberato la proposta
di piano con il solo voto contrario di Legambiente. Questa, almeno, la denuncia
che fa l'associazione ambientalista. "Il processo di piano è quindi
risultato semplificato e privo di condivisione e partecipazione da parte non
solo di tutti i soci che non sono stati informati, ma soprattutto dai soggetti
a cui dovrebbe essere rivolto, quali: aziende agricole, portatori di interesse,
associazioni, organi locali e singoli abitanti dell'intera area del Baldo e
della Lessinia, come espresso anche negli intenti nel Programma di sviluppo
rurale (Psr) della Regione Veneto", è la denuncia di Lorenzo Albi,
presidente di Legambiente Verona e membro del consiglio di amministrazione del
Gal. Ma come saranno ripartiti questi soldi una volta che la Regione avrà
accolto il Psl? Ottocentomila euro a favore dell'agricoltura di montagna; un
milione e 400 mila per la diversificazione di fattorie polifunzionali e
ospitalità agrituristica; le risorse dedicate alla formazione e
all'informazione ammontano a 250 mila euro e 320 mila per gli investimenti
forestali non produttivi; 800 mila euro sono dedicati alle energie rinnovabili
(anche se 200 mila sono riservati ai soli soci pubblici). Un milione e 600 mila
sono rivolti alle azioni per il turismo, e 1.750.000 euro alla valorizzazione
del patrimonio in genere. Al miglioramento delle malghe sono destinati 240.000
euro, "spesa che inevitabilmente comporterebbe la necessità di creare
nuove infrastrutture o adeguare le esistenti, con il pericolo relativo di un
cambio di destinazione d'uso", denuncia Albi, "mentre la ristrutturazione
delle malghe della Lessinia e del Baldo meriterebbe un piano di intervento
specifico e programmato con previsioni di utilizzo, privilegiando l'uso collettivo e l'alpeggio estivo". La denuncia
dell'esponente di Legambiente è che "Il Psl propone delle strategie di
crescita intese come aumento quantitativo degli interventi senza curarne la
qualità, e non delle strategie di sviluppo, concependo una montagna il cui
destino è prevalentemente relegato alla sola fruibilità ludico-turistica,
organizzata e contemplativa, e si dimentica che il paesaggio va costruito
quotidianamente attraverso interventi di cura e di riqualificazione soprattutto
là dove sono state attuate politiche e pratiche monocolturali, promuovendo
strade e percorsi per la valorizzazione di prodotti del territorio, la cui
sostenibilità ecologica è talvolta difficile da dimostrare e che non ha per
nulla prodotto ricchezza diffusa". L'accusa più grave che arriva al Psl da
Legambiente è che "non promuove la centralità di iniziative diffuse rivolte
a costruire nuove figure agricole che usino e integrino il paesaggio con
colture e prodotti di qualità, di soggetti, veri promotori e custodi del
territorio, e considera la loro presenza marginale e poco rilevante".
( da "Repubblica, La" del 25-07-2008)
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Pagina II - Firenze
Veltroni, "macché imposizioni ai fiorentini la scelta dei nomi"
Lettera a Billi. E Manciulli: il partito deve fare squadra Billi attacca la
candidatura di Serra e Veltroni attacca lui. Un bel pasticcio quello in cui si
sta cacciando il Pd fiorentino, con il segretario comunale che all'assemblea del
partito tira fuori il sondaggio uscito su Repubblica che indica il nome dell'ex
prefetto come il più gradito agli elettori e avverte i vertici romani:
"Qui i candidati a sindaco li scegliamo da soli, non accetterò
imposizioni". Il leader non perde tempo e fa arrivare una letterina di
fuoco a Giacomo Billi e al Pd di Firenze: "Leggendo le cronache politiche
fiorentine", scrive Veltroni, "apprendo con stupore di presunte
imposizioni romane sulla scelta del prossimo candidato sindaco a Firenze. Così
come sono rimasto assai stupito nel vedere pubblicato un sondaggio riservato
sulla materia, sondaggio effettuato nei giorni scorsi, concordato e portato a
conoscenza dei dirigenti del Pd toscano". Il tono non è proprio disteso,
la lettera è un chiaro messaggio di invito alla calma, le polemiche interne al
partito è bene farle restare private di questi tempi. "Non so di quali
"imposizioni" si possa parlare", aggiunge il segretario
nazionale. "Il Pd fiorentino, ovviamente, sceglierà liberamente il suo
candidato senza nessuna decisione calata dall'alto. Lo farà al termine di un
percorso che prevede ? come per le altre realtà nelle quali si voterà ? la più
ampia partecipazione degli iscritti e dei cittadini anche attraverso le
primarie. Il nostro unico obiettivo, anche a Firenze, è quello di scegliere,
con modalità trasparenti, il candidato che abbia le maggiori possibilità di
vincere, per proseguire in una azione di governo che ha consentito a Firenze di
svilupparsi, crescere, mantenere coesione sociale". Il primo a commentare
la lettera è lo stesso Giacomo Billi, decisissimo a smorzare i toni.
"Condivido in pieno quello che dice Veltroni, non c'è nessuna volontà da
parte mia di aprire polemiche nei suoi confronti, intendevo solo ribadire la
validità del metodo delle primarie", dice Billi. "Proprio stamattina
(ieri, ndr) ero a Roma per una riunione organizzativa della festa nazionale
alla Fortezza ed ho incontrato Walter che mi sembrava sereno, non c'è tensione
tra noi". Un pochino meno tranquillo appare il segretario del Pd toscano
Andrea Manciulli, a cui sta a cuore in questa fase non creare dentro al partito
ulteriori frizioni. "Firenze è una della città più importanti che andranno
a votare, insieme a Bologna e Bari, e trovo del tutto normale che in un partito
tutti uniscano le proprie energie per uscire vincenti dalla sfida",
sostiene Manciulli. "Ne io né Veltroni penseremo mai che la scelta del
sindaco non spetti ai fiorentini. Ho molto apprezzato l'interessamento del
gruppo dirigente nazionale sulle vicende elettorali toscane, ricordiamoci che
si andrà a votare in 215 comuni su 280. Del resto un
partito è una grande casa collettiva in cui la sorte comune
conta di più di quella dei singoli. Perciò mi sembra opportuno fare come
sempre: condividere insieme le valutazioni e fare squadra in vista del
risultato. Fino ad oggi tutto il gruppo dirigente, da Roma fino all'ultimo
circolo della città, ha come interesse solo quello di vincere e governare la
città, piuttosto che interessarsi alla sorte di questo o quel
candidato". Sulla candidatura di Daniela Lastri il segretario non prende
posizione: "Ci sono regole che abbiamo fissato, uno statuto, un
regolamento. A settembre ci sarà la codifica del regolamento regionale. Per me
conta il rispetto di queste cose. Chiunque abbia voglia di candidarsi lo può
fare, ma deve sapere che deve rispettare le regole, elemento fondante di una
corsa collettiva". (s.p.).
( da "Sole 24 Ore, Il" del 25-07-2008)
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Il Sole-24 Ore
sezione: FINANZA E MERCATI data: 2008-07-25 - pag: 37 autore: Class action
Parmalat, ratificata l'intesa Usa La corte di giustizia statunitense ha
ratificato la proposta di transazione intercorsa con la Nuova Parmalat nella
class action in corso davanti al Tribunale distrettuale di New York. Con un
avviso a pagamento sui principali quotidiani italiani la Corte avvisa chiunque
abbia acquistato azioni od obbligazioni Parmalat prima del 19 dicembre 2003,
giorno in cui l'allora cda ratificò di fatto la crisi finanziaria della
società, potrebbe ricevere un pagamento nell'ambito di un accordo parziale che
potrebbe scaturire da una risoluzione legale. Dopo aver segnalato la soluzione
già raggiunta tra Collecchio e i creditori, la Corte segnala che la causa
riguarda i prezzi pagati dalla società su alcuni investimenti fatti. La
risoluzione, scrive la Corte di giustizia Usa, provvederà a fare in modo che i
maggiori querelanti ricevano per beneficio dell'azione collettiva
10,5 milioni di azioni della riorganizzata Parmalat. La causa, informano i
giudici Usa, riguarda la vecchia gestione Parmalat di Calisto Tanzi - ma a
risponderne potrebbe essere eventualmente la nuova- e, si legge "ad altri
numerosi imputati che hanno partecipato ad una truffa finanziaria"
risultata alla fine di quasi 16 miliardi di dollari, persone e istituti bancari
e finanziari. Da parte sua, evidenzia la Corte di Giustizia, Parmalat acconsente a fornire al fondo risoluzione 10,5 milioni
di azioni nella Parmalat riorganizzata per compensare i partecipanti all'azione
collettiva. Le azioni saranno vendute e il denaro pagato ai partecipanti
della class action o in alternativa le azioni saranno direttamente distribuite
ai partecipanti della class action. Se si vuole essere parte del-la
causa collettiva, avvisa l'annuncio, bisogna
rispondere entro il 15 settembre 2008 nelle modalità che appaiono sul sito
www.Parmalatsettlement. com.
( da "Corriere del Mezzogiorno" del 25-07-2008)
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Corriere del
Mezzogiorno - BARI - sezione: BAT - data: 2008-07-25 num: - pag: 9 categoria: REDAZIONALE
Trani La deputata del PdL chiede al Comune i 2mila euro "promessi e mai
dati" per il concerto di Mazeel del 2007 Una colletta
per zittire la Carlucci I Popolari-Liberali ai cittadini: "Un euro per
porre fine alla polemica" La trovata polemica in risposta alle
sollecitazioni della carlucci al sindaco , giudicate eccessove dal movimento
tranese TRANI - Un euro a testa per ogni cittadino tranese che vorrà
contribuire, in modo da dare finalmente alla deputata Gabriella Carlucci i
2mila euro promessi - a suo dire - dal Comune e mai versati quale
contributo simbolico per il concerto di Lorin Mazeel, tenutosi nel luglio 2007
nella cattedrale di Trani. E' quanto proposto dei Popolari Liberali, il
movimento politico riconducibile a Carlo Giovanardi che a Trani milita tra le
file della maggioranza di centrodestra guidata dal sindaco Giuseppe Tarantini e
conta tre consiglieri comunali. Una soluzione di quelle decisamente
provocatorie, ma anche salomonica per porre fine a una diatriba che va avanti
ormai da diverse settimane: da una parte, c'è infatti la deputata azzurra che
continua a rivendicare il contributo promesso dal sindaco di Trani; dall'altra,
lo stesso sindaco appunto, che continua a negare di aver mai promesso una cosa
del genere. E così ci hanno pensato i Popolari Liberali che, presso la sede di
corso Imbriani hanno allestito un raccoglitore in cui chi vorrà, ogni martedì
dalle 19 alle 20.30, potrà lasciare il proprio euro e contribuire così al
raggiungimento della somma di 2mila euro. La soluzione dei Popolari Liberali
arriva per una semplice ragione: "Non ce la sentiamo di dire al sindaco
meno pagato d'Italia (l'anno scorso insieme agli assessori si è ridotto lo
stipendio da 4.700 a 4.100 euro mensili, di cui però percepisce solo la metà non
avendo rinunciato all'incarico di medico, ndr) di tirar fuori i soldi",
dice Pina Chiarello, il segretario cittadino del movimento. "E così
abbiamo pensato a questa soluzione, nonostante la deputata abbia compensi
mensili stratosferici a cui, modestamente, la città di Trani ha contribuito
quando nel 2001 ha contribuito a farla diventare parlamentare. Ma è storia
passata - conclude - e a noi piace guardare al domani". Altra storia,
secondo i Popolari Liberali tranesi, è quanto i 2mila euro potranno aiutare la
Synphonic Toscanini Foundation "che - ricordano - nel proprio bilancio
vanta un ammanco di ben otto milioni di euro, stando alle notizie apparse fin
da aprile 2008 sulle gazzette nordiste". "La verità è che forse tutto
deve leggersi solo in chiave politica, poiché l'acclarata intelligenza
dell'onorevole ci impedisce di pensare che si attardi con scritti e avvocati
per una cifra così risibile", rimarcano. Dubbi poi sono stati espressi dal
movimento sul ruolo che l'onorevole possa avere in tutta questa vicenda, contestando
la possibilità che la deputata possa avviare eventuali azioni giudiziarie (il
compito spetterebbe, secondo loro, al presidente della fondazione). Ma portare
sindaco e Comune in tribunale era stato l'ultimo annuncio fatto dall'onorevole
Gabriella Carlucci dopo che il sindaco Giuseppe Tarantini e l'assessore alle
Finanze, Nicola Pappalettera, avevano negato il contributo, sostenendo che il
Comune aveva concesso un semplice patrocinio gratuito. L'assessore aveva anche
ricordato che l'articolo 14 del regolamento di giunta comunale di Trani,
adottato dal commissario straordinario il 24 maggio 2007 numero 45 con i poteri
del Consiglio comunale, non consente la concessione di contributo quando le
manifestazioni prevedono l'accesso del pubblico a pagamento. Che, nel caso del
concerto di Maazel, significava 100 euro a biglietto. La spiegazione
dell'assessore alle Finanze non servì però a gettare acqua sul fuoco, tanto che
la deputata pugliese La raccolta Pina Chiarello segretaria cittadina dei
Popolari Liberali con il raccoglitore (foto a sinistra) in cui poter lasciare
un euro di contributo necessario a raggiungere la somma di 2mila euro
rivendicata dall'onorevole Gabriella Carlucci (in alto) parlò di una lettera
firmata dal sindaco, e successiva alla delibera stessa in cui si autorizzava il
patrocinio, con la quale il Comune si impegnava a versare 2mila euro
all'orchestra Toscanini, a fronte della pubblicazione del logo del Comune di
Trani su tutti i materiali del concerto. Né servì a nulla il successivo invito
del primo cittadino tranese a guardare avanti. Carmen Carbonara.
( da "Gazzetta di Parma (abbonati)" del
25-07-2008)
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CRONACA 25-07-2008
CLASS ACTION DECISIONE DEI GIUDICI Crac Parmalat: 10,5
milioni di azioni ai creditori Usa In questo modo sarà compensato chi ha
partecipato all'azione collettiva II Con un avviso a pagamento sui principali quotidiani italiani
la Corte di giustizia Usa evidenzia come chi abbia acquistato azioni o
obbligazioni Parmalat prima del 19 dicembre 2003, giorno in cui l'allora cda
ratificò di fatto la crisi finanziaria della società, potrebbe ricevere
un pagamento nell'ambito di un accordo parziale che potrebbe scaturire da una
risoluzione legale. Dopo aver segnalato la soluzione già raggiunta ovunque tra
Collecchio e i creditori, la Corte segnala che la causa riguarda i prezzi
pagati dalla società su alcuni investimenti fatti. La risoluzione, scrive la
Corte di giustizia Usa, provvederà a fare in modo che i maggiori querelanti
ricevano per beneficio dell'azione collettiva 10,5
milioni di azioni della riorganizzata Parmalat. La causa, informano i giudici
Usa, riguarda la vecchia gestione Parmalat di Calisto Tanzi - ma a risponderne
potrebbe essere eventualmente la nuova - e, si legge "ad altri numerosi
imputati che hanno partecipato ad una truffa finanziaria" risultata alla
fine di quasi 16 miliardi di dollari, persone e istituti bancari e finanziari.
Da parte sua, evidenzia la Corte di giustizia, Parmalat acconsente a fornire al
fondo risoluzione 10,5 milioni di azioni nella Parmalat riorganizzata per
compensare i partecipanti all'azione collettiva.
( da "Italia Oggi" del 25-07-2008)
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ItaliaOggi
ItaliaOggi Numero 176, pag. 35 del 25/7/2008 Autore: Visualizza la pagina
in PDF Puntata precedente La manovra finanziaria Il
testo del dl 112/2008 integrato con il maxiemendamento del governo su cui è
stata votata la fiducia ItaliaOggi pubblica il testo del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, pubblicato nel supplemento ordinario n. 152/L alla
Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2008, recante “Disposizioni urgenti per
lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, integrato con il
maxiemendamento del governo,approvato il 24 luglio 2008 dalla Camera dei
deputati e ora all'esame del Senato. In grassetto sono riportate le modifiche
rispetto al testo del decreto, in corsivo le norme soppresse TITOLO III
Stabilizzazione della finanza pubblica Capo I Bilancio dello stato Articolo 60.
(Missioni di spesa e monitoraggio della finanza pubblica). 1. Per il triennio
2009-2011 le dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di
spesa di ciascun Ministero, sono ridotte per gli importi indicati nell'elenco
n. 1, con separata indicazione della componente relativa a competenze
predeterminate per legge. 2. Dalle riduzioni di cui al comma 1 sono escluse le
dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni
e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e
compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le Regioni;
ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria;
del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca;
delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui
redditi delle persone fisiche; nonché quelle dipendenti da parametri stabiliti
dalla legge o derivanti da accordi internazionali. 3. Fermo restando quanto
previsto in materia di flessibilità con la legge annuale di bilancio, in via
sperimentale, fino alla riforma della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni e integrazioni, nella legge di bilancio, nel rispetto dell'invarianza
degli effetti sui saldi di finanza pubblica e dell'obiettivo di pervenire ad un
consolidamento per missioni e per programmi di ciascuno stato di previsione
possono essere rimodulate tra i programmi le dotazioni finanziarie di ciascuna
missione di spesa, fatta eccezione per le spese di natura obbligatoria, per le
spese in annualità e a pagamento differito. Le rimodulazioni tra spese di
funzionamento e spese per interventi sono consentite nel limite del 10 per
cento delle risorse stanziate per gli interventi stessi. Resta precluso
l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese
correnti. In apposito allegato a ciascuno stato di previsione della spesa sono
esposte le autorizzazioni legislative ed i relativi importi da utilizzare per
ciascun programma. 4. Ciascun ministro prospetta le ragioni della
riconfigurazione delle autorizzazioni di spesa di propria competenza nonché i
criteri per il miglioramento della economicità ed efficienza e per la
individuazione di indicatori di risultato relativamente alla gestione di
ciascun programma nelle relazioni al Parlamento di cui al comma 68
dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il termine di cui al
citato comma 68 dell'articolo 3 della legge n. 244 del 2007 è differito, per
l'anno 2008, al 30 settembre 2008. 5. Le rimodulazioni di spesa tra i programmi
di ciascun Ministero possono essere proposte nel disegno di legge di
assestamento e negli altri provvedimenti di cui all'articolo 17 della legge n.
468 del 1978. In tal caso, dopo la presentazione al Parlamento dei relativi
disegni di legge, le rimodulazioni possono essere comunque attuate, in via
provvisoria, con decreto del ministro competente di concerto con il Ministro
dell'economia. Le rimodulazioni di cui al comma 3, quando si evidenzi
l'esigenza di interventi più tempestivi, possono altresì essere operate o
modificate con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta
del Ministro competente, da inviare alla Corte dei conti per la registrazione.
Gli schemi dei decreti di cui al precedente periodo sono trasmessi al
Parlamento per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per
materia e per i profili di carattere finanziario. I pareri devono essere
espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Decorso inutilmente
il termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva
competenza, i decreti possono essere adottati. Il Governo, ove non intenda
conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari,
ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto corredati dei necessari elementi
integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle commissioni
competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro dieci
giorni. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 2, comma 4-quinquies, della
citata legge n. 468 del 1978, e 3, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto
1997, n. 279, e successive modificazioni, nel caso si tratti di dotazioni
finanziarie direttamente determinate da disposizioni di legge, i pareri
espressi dalle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario
sono vincolanti. Le rimodulazioni proposte con il disegno di legge di
assestamento o con gli altri provvedimenti adottabili ai sensi dell'articolo 17
della legge n. 468 del 1978 o con i decreti ministeriali si riferiscono
esclusivamente all'esercizio in corso. 6. Il comma 3 dell'articolo 5 del
decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93 è abrogato. 7. Ai fini di assicurare il
rispetto effettivo dei parametri imposti in sede internazionale e del patto di
stabilità e crescita, nel definire la copertura finanziaria dei provvedimenti
legislativi, qualora siano prevedibili specifici e rilevanti effetti sugli
andamenti tendenziali del fabbisogno del settore pubblico e dell'indebitamento
netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, il Ministero
dell'economia e delle finanze fornisce i relativi elementi di valutazione nella
relazione tecnica di cui all'articolo 11 ter della legge n. 468 del 1978, con
specifico riferimento agli effetti che le innovazioni hanno sugli andamenti
tendenziali, o con apposita nota scritta negli altri casi. Entro il 31 gennaio
2009, il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento, ai fini
dell'adozione di atti di indirizzo da parte delle competenti commissioni
parlamentari, una relazione contenente informazioni sulle metodologie per la
valutazione degli effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento netto del conto
consolidato delle pubbliche amministrazioni in ciascun settore di spesa. 8. Il
fondo di cui all'articolo 5 comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, è
integrato di 100 milioni di euro per l'anno 2009, 300 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2010 e 2011, da utilizzare a reintegro delle dotazioni finanziarie
dei programmi di spesa. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma
4, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, come rideterminata ai sensi del
presente comma, è ridotta dell'importo di 6 milioni di euro per l'anno 2008, di
12 milioni di euro per l'anno 2009 e di 10 milioni di euro per l'anno 2010.
8-bis. Nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un
fondo con una dotazione pari a 3 milioni di euro per l'anno 2008, da utilizzare
per far fronte alle esigenze prioritarie del Ministero stesso. 8-ter. Agli
oneri derivanti dal comma 8-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione,
per l'anno 2008, della dotazione del fondo di cui all'articolo 5, comma 4, del
decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93. 8-quater. All'articolo 5 della legge 24
febbraio 1992, n. 225, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: “5-bis. Al fine
del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, la situazione analitica dei
crediti e dei debiti derivanti dalle operazioni poste in essere dai Commissari
delegati, a qualsiasi titolo, anche in sostituzione di altri soggetti, deve
essere rendicontata annualmente, nonché al termine della gestione, e trasmessa
entro il 31 gennaio di ciascun anno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato e all'ISTAT per la valutazione degli effetti sui saldi di
finanza pubblica. Per l'omissione o il ritardo nella rendicontazione si applica
la sanzione prevista dall'articolo 337 del regio decreto 23 maggio 1924, n.
827, e successive modificazioni.” . 9. Il Ministro dell'economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio. 10. Per l'anno 2009 non si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 1, commi 507 e 508, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e la
quota resa indisponibile per detto anno, ai sensi del citato comma 507, è
portata in riduzione delle relative dotazioni di bilancio. 11. L'autorizzazione
di spesa di cui alla legge 3 gennaio 1981, n. 7 e alla legge 26 febbraio 1987,
n. 49 relativa all'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo è
ridotta di 170 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009. 12.
L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 896, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, è ridotta di 183 milioni di euro per l'anno 2009. 13.
All'articolo 1, comma 21, primo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266
le parole "a singoli capitoli," sono sostituite dalle seguenti:
"ai singoli programmi". 14. Fermo quanto previsto dall'articolo 1,
comma 21 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ai fini del controllo e
monitoraggio della spesa pubblica, la mancata segnalazione da parte del
funzionario responsabile dell'andamento della stessa in maniera tale da rischiare
di non garantire il rispetto delle originarie previsioni di spesa costituisce
evento valutabile ai fini della responsabilità disciplinare. Ai fini della
responsabilità contabile, il funzionario responsabile risponde del danno
derivante dal mancato rispetto dei limiti della spesa originariamente previsti,
anche a causa della mancata tempestiva adozione dei provvedimenti necessari ad
evitare efficacemente tale esito, nonché delle misure occorrenti per ricondurre
la spesa entro i predetti limiti. 15. Al fine di agevolare il perseguimento
degli obiettivi di finanza pubblica, a decorrere dall'esercizio finanziario
2009, le amministrazioni dello Stato, escluso il comparto della sicurezza e del
soccorso, possono assumere mensilmente impegni per importi non superiori ad un
dodicesimo della spesa prevista da ciascuna unità previsionale di base, con
esclusione delle spese per stipendi, retribuzioni, pensioni e altre spese fisse
o aventi natura obbligatoria ovvero non frazionabili in dodicesimi, nonché per
interessi, poste correttive e compensative delle entrate, comprese le
regolazioni contabili, accordi internazionali, obblighi derivanti dalla
normativa comunitaria, annualità relative ai limiti di impegno e rate di
ammortamento mutui. La violazione del divieto di cui al presente comma rileva
agli effetti della responsabilità contabile. Articolo 61 (Ulteriori misure di
riduzione della spesa ed abolizione della quota di partecipazione al costo per
le prestazioni di assistenza specialistica). 1. A decorrere dall'anno 2009 la
spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto
economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con esclusione delle
Autorità indipendenti, per organi collegiali e altri organismi, anche
monocratici, comunque denominati, operanti nelle predette amministrazioni, è
ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2007. A tale
fine le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa. 2. Al
fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni, riducendo
ulteriormente la spesa per studi e consulenze, all'articolo 1, comma 9, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni: a) le parole: "al 40 per cento", sono
sostituite dalle seguenti: "al 30 per cento"; b) in fine, è aggiunto
il seguente periodo: "Nel limite di spesa stabilito ai sensi del primo
periodo del deve rientrare anche la spesa annua per studi ed incarichi di
consulenza conferiti a pubblici dipendenti". 3. Le disposizioni introdotte
dal comma 2 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2009. 4. All'articolo 53,
comma 14, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Entro il 31
dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla
Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di effettuare
la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori esterni e dei
soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza". 5. A decorrere
dall'anno 2009 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, non possono effettuare spese per relazioni
pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare
superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2007 per le medesime
finalità. La disposizione del presente comma non si applica alle spese per
convegni organizzati dalle università e dagli enti di ricerca. 6. A decorrere
dall'anno 2009 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato
della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre
2004, n. 311, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni per un
ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2007 per le
medesime finalità. 7. Le società non quotate a totale partecipazione pubblica
ovvero comunque controllate dai soggetti tenuti all'osservanza delle
disposizioni di cui ai commi 2, 5 e 6 si conformano al principio di riduzione
di spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e
pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, desumibile dai predetti commi. In sede
di rinnovo dei contratti di servizio, i relativi corrispettivi sono ridotti in
applicazione della disposizione di cui al primo periodo del presente comma. I
soggetti che esercitano i poteri dell'azionista garantiscono che, all'atto
dell'approvazione nel bilancio, sia comunque distribuito, ove possibile, un
dividendo corrispondente al relativo risparmio di spesa. 8. A decorrere dal 1o
gennaio 2009, la percentuale prevista dall'articolo 92, comma 5, del codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è destinata nella misura dello 0,5 per
cento alle finalità di cui alla medesima disposizione e, nella misura dell'1,5
per cento, è versata ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello
Stato. 9. Il 50 per cento del compenso spettante al dipendente pubblico per
l'attività di componente o di segretario del collegio arbitrale è versato
direttamente ad apposito capitolo del bilancio dello Stato; il predetto importo
è riassegnato al fondo di amministrazione per il finanziamento del trattamento
economico accessorio dei dirigenti ovvero ai fondi perequativi istituiti dagli
organi di autogoverno del personale di magistratura e dell'Avvocatura dello
Stato ove esistenti; la medesima disposizione si applica al compenso spettante
al dipendente pubblico per i collaudi svolti in relazione a contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture. Le disposizioni di cui al presente comma si
applicano anche ai corrispettivi non ancora riscossi relativi ai procedimenti
arbitrali ed ai collaudi in corso alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. 10. A decorrere dal 1o gennaio 2009 le
indennità di funzione ed i gettoni di presenza indicati nell'articolo 82 del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono
rideterminati con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare
risultante alla data del 30 giugno 2008 per gli enti indicati nel medesimo
articolo 82 che nell'anno precedente non hanno rispettato il patto di
stabilità. Sino al 2011 è sospesa la possibilità di incremento prevista nel
comma 10 dell'articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo
n. 267 del 2000. 11. I contributi ordinari attribuiti dal Ministero
dell'interno a favore degli enti locali sono ridotti a decorrere dall'anno 2009
di un importo pari a 200 milioni di euro annui per i comuni ed a 50 milioni di
euro annui per le province. 12. All'articolo 1, comma 725, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel primo
periodo, le parole: "all'80 per cento" e le parole "al 70 per
cento" sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: "al 70 per
cento" ed "al 60 per cento"; b) nel secondo periodo, le parole:
"e in misura ragionevole e proporzionata" sono sostituite dalle
seguenti: "e in misura comunque non superiore al doppio del compenso
onnicomprensivo di cui al primo periodo"; c) è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Le disposizioni del presente comma si applicano anche
alle società controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, dalle
società indicate nel primo periodo del presente comma". 13. Le
disposizioni di cui al comma 12 si applicano a decorrrere dal 1o gennaio 2009.
14. A decorrere dalla data di conferimento o di rinnovo degli incarichi i
trattamenti economici complessivi spettanti ai direttori generali, ai direttori
sanitari, ai direttori amministrativi, ed i compensi spettanti ai componenti
dei collegi sindacali dell'aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere,
delle aziende ospedaliero universitarie, degli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico e degli istituti zooprofilattici sono rideterminati con
una riduzione del 20 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del
30 giugno 2008. 15. Fermo quanto previsto dal comma 14, le disposizioni di cui
ai commi 1, 2, 5 e 6 non si applicano in via diretta alle regioni, alle
province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario
nazionale ed agli enti locali. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 5 e 6 non
si applicano agli enti previdenziali privatizzati. 16. Ai fini del contenimento
della spesa pubblica, le regioni, entro il 31 dicembre 2008 adottano
disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare la
riduzione degli oneri degli organismi politici e degli apparati amministrativi,
con particolare riferimento alla diminuzione dell'ammontare dei compensi e
delle indennità dei componenti degli organi rappresentativi e del numero di
questi ultimi, alla soppressione degli enti inutili, alla fusione delle società
partecipate, al ridimensionamento delle strutture organizzative ed all'adozione
di misure analoghe a quelle previste nel presente articolo. La disposizione di
cui al presente comma costituisce principio fondamentale di coordinamento della
finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di
stabilità e crescita dell'Unione europea. I risparmi di spesa derivanti
dall'attuazione del presente comma, aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal
patto di stabilità interno, concorrono alla copertura degli oneri derivanti
dall'attuazione del comma 19. 17. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa
e le maggiori entrate di cui al presente articolo, con esclusione di quelle di cui
ai commi 14 e 16, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni
dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio
dello Stato. La disposizione di cui al primo periodo non si applica agli enti
territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di
Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale. Le somme versate ai
sensi del primo periodo sono riassegnate ad un apposito fondo di parte
corrente. La dotazione finanziaria del fondo è stabilita in 200 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2009; la predetta dotazione è incrementata con le
somme riassegnate ai sensi del periodo precedente. Con decreto del Ministro per
la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro
dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze una quota del
fondo di cui al terzo periodo può essere destinata alla tutela della sicurezza
pubblica e del soccorso pubblico, inclusa l'assunzione di personale in deroga
ai limiti stabiliti dalla legislazione vigente ai sensi e nei limiti di cui al
comma 22; un'ulteriore quota può essere destinata al finanziamento della
contrattazione integrativa delle amministrazioni indicate nell'articolo 67,
comma 5, ovvero delle amministrazioni interessate dall'applicazione
dell'articolo 67, comma 2. Le somme destinate alla tutela della sicurezza
pubblica sono ripartite con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, tra le unità previsionali di base
interessate. La quota del fondo eccedente la dotazione di 200 milioni di euro
non destinata alle predette finalità entro il 31 dicembre di ogni anno
costituisce economia di bilancio. 18. Per l'anno 2009 è istituito nello stato
di previsione del Ministero dell'interno un apposito fondo, con una dotazione
di 100 milioni di euro, per la realizzazione, sulla base di apposite
convenzioni tra il Ministero dell'interno ed i comuni interessati, delle
iniziative urgenti occorrenti per il potenziamento della sicurezza urbana e la
tutela dell'ordine pubblico. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni
per l'attuazione del presente comma. 19. Per gli anni 2009, 2010 e 2011, la
quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica
ambulatoriale per gli assistiti non esentati, di cui all'articolo 1, comma 796,
lettera p), primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abolita.
Resta fermo quanto previsto dal comma 21 del presente articolo. 20. Ai fini
della copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 19: a) il
livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale al quale concorre
ordinariamente lo Stato, di cui all'articolo 79, comma 1, del presente decreto,
è incrementato di 400 milioni di euro su base annua per gli anni 2009, 2010 e
2011; b) le regioni: 1) destinano, ciascuna al proprio servizio sanitario
regionale; le risorse provenienti dalle disposizioni di cui ai commi 14 e 16;
2) adottano ulteriori misure di incremento dell'efficienza e di
razionalizzazione della spesa, dirette a realizzare la parte residuale della
copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 19. 21. Le regioni,
comunque, in luogo della completa adozione delle misure di cui ai commi 14 e 16
ed al numero 2) della lettera b) del comma 20 possono decidere di applicare, in
misura integrale o ridotta, la quota di partecipazione abolita ai sensi del
comma 19, ovvero altre forme di partecipazione dei cittadini alla spesa
sanitaria di effetto finanziario equivalente. Ai fini dell'attuazione di quanto
previsto al comma 20, lettera b) e al primo periodo del presente comma, il
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con
il Ministero dell'economia e delle finanze, comunica alle regioni, entro il 30
settembre 2008, l'importo che ciascuna di esse deve garantire ai fini
dell'equivalenza finanziaria. 22. Per l'anno 2009, per le esigenze connesse
alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione ed al contrasto del crimine,
alla repressione delle frodi e delle violazioni degli obblighi fiscali ed alla
tutela del patrimonio agroforestale, la Polizia di Stato, Corpo dei Vigili del
Fuoco, l'Arma dei carabinieri, il Corpo della Guardia di finanza, il Corpo di
polizia penitenziaria ed il Corpo forestale dello Stato sono autorizzati ad
effettuare assunzioni in deroga alla normativa vigente entro un limite di spesa
pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, a valere, quanto a
40 milioni di euro per l'anno 2009 e a 100 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2010, sulle risorse di cui al comma 17, e quanto a 60 milioni di euro
per l'anno 2009 a valere sulle risorse di cui all'articolo 60, comma 8. Tali
risorse sono destinate prioritariamente al reclutamento di personale
proveniente dalle forze armate. Alla ripartizione delle predette risorse si
provvede con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro il 30
aprile 2009, secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. 23. Le somme di
denaro sequestrate nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di
misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive
modificazioni, o di irrogazione di sanzioni amministrative, anche di cui al
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, affluiscono ad un unico fondo. Allo
stesso fondo affluiscono altresì i proventi derivanti dai beni confiscati
nell'ambito di procedimenti penali, amministrativi o per l'applicazione di
misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive
modificazioni, nonché alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive
modificazioni, o di irrogazione di sanzioni amministrative, anche di cui al decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni. Per la gestione
delle predette risorse può essere utilizzata la società di cui all'articolo 1,
comma 367 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e
con il Ministro dell'interno, sono adottate le disposizioni di attuazione del
presente comma. 24. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della
giustizia e con il Ministro dell'interno, provvede annualmente a determinare
con decreto i risparmi conseguiti per effetto dell'applicazione delle
disposizioni del comma 23, che sono devoluti insieme ai proventi di cui al secondo
periodo del citato comma 23, previa verifica di compatibilità e ammissibilità
finanziaria delle relative utilizzazioni, per quota parte alla tutela della
sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, per altra quota al potenziamento
dei servizi istituzionali del Ministero della giustizia, e per la restante
parte sono versati all'entrata del bilancio dello Stato. 25. Sono abrogati i
commi 102, 103 e 104 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 26.
All'articolo 301-bis del testo unico delle disposizioni legislative in materia
doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
43, nel comma 1, dopo le parole "beni mobili" sono inserite le
seguenti: "compresi quelli". 27. Dopo il comma 345 dell'articolo 1
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è aggiunto il seguente: "345-bis.
Quota parte del fondo di cui al comma 345, stabilita con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, è destinata al finanziamento della carta
acquisti, di cui all'articolo 81, comma 32, del decreto legge 25 giugno 2008,
n. 112, finalizzata all'acquisto di beni e servizi a favore dei cittadini
residenti che versano in condizione di maggior disagio economico" Articolo
62. (Contenimento dell'uso degli strumenti derivati e dell'indebitamento delle
regioni e degli enti locali). 01. Le norme del presente articolo costituiscono
princìpi fondamentali per il coordinamento della finanza pubblica ai sensi
degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione 1. Ai
fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e nel rispetto dei
principi di coordinamento della finanza pubblica previsti agli articoli 119 e
120 della Costituzione, alle regioni, alle province autonome di Trento e
Bolzano e agli enti locali è fatto divieto di stipulare fino alla data di
entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, e comunque per il periodo
di un anno decorrente dalla data di entrata in vigore del presente
decreto,contratti relativi agli strumenti finanziari derivati previsti
all'articolo 1, comma 3, del testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, nonché di ricorrere all'indebitamento attraverso contratti che non
prevedano modalità di rimborso mediante rate di ammortamento comprensive di
capitale e interessi. La durata dei piani di ammortamento non può essere
superiore a trent'anni, ivi comprese eventuali operazioni di rifinanziamento o
rinegoziazione ammesse dalla legge. E comunque per il periodo di un anno
decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per gli enti
di cui al presente comma, è esclusa la possibilità di emettere titoli
obbligazionari o altre passività con rimborso del capitale in unica soluzione
alla scadenza. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca
d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa, con regolamento
da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, individua la tipologia dei contratti relativi a strumenti finanziari
derivati che i soggetti di cui al comma 1 possono stipulare e stabilisce i
criteri e le condizioni per la conclusione delle relative operazioni. 3.
Restano salve tutte le disposizioni in materia di indebitamento delle regioni, delle
province autonome di Trento e Bolzano e degli enti locali che non siano in
contrasto con quelle le disposizioni del presente articolo. 3-bis. All'articolo
3, comma 17, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e
successive modificazioni, dopo le parole: “cessioni di crediti vantati verso
altre amministrazioni pubbliche” sono aggiunte le seguenti: “nonché, sulla base
dei criteri definiti in sede europea dall'Ufficio statistico delle Comunità
europee (EUROSTAT), l'eventuale premio incassato al momento del perfezionamento
delle operazioni derivate”. Articolo 63. (Esigenze prioritarie). 1.
L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, è incrementata di euro 90 milioni per l'anno 2008, per
il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di
pace. A tal fine è integrato l'apposito fondo nell'ambito dello stato di
previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze. 2. La
disposizione di cui all'articolo 1, comma 621, lettera a), della legge 27
dicembre 2006, n. 296, non si applica limitatamente all'anno 2008. 3. In
relazione alle necessità connesse alle spese di funzionamento delle istituzioni
scolastiche il "Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche"
di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge
finanziaria 2007), iscritto nello stato di previsione del Ministero della
pubblica istruzione è incrementato dell'importo di euro 200 milioni per l'anno
2008. 4. Per far fronte alle esigenze del Gruppo Ferrovie dello Stato S.p.a. è
autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2008. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, è definita la destinazione del
contributo. 5. Per far fronte alle obbligazioni già assunte per la
realizzazione di interventi previsti nel contratto di programma 2003-2005 e in
Accordi pregressi, a valere su residui passivi degli anni 2002 e precedenti, la
Società ANAS S.p.a. è autorizzata ad utilizzare, in via di anticipazione, le
disponibilità giacenti sul conto di tesoreria n. 20060, con obbligo di
reintegro entro il 31 dicembre 2008, previa presentazione di apposita
ricognizione riguardante il fabbisogno correlato all'attuazione degli
interventi per il corrente esercizio e per l'anno 2009. 6. L'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, relativa al
Fondo per l'occupazione è incrementata di euro 700 milioni per l'anno 2009. 7.
L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8
novembre 2000, n. 328, relativa al Fondo da ripartire per le politiche sociali,
come determinata dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è
integrata di 300 milioni di euro per l'anno 2009. 8. Nello stato di previsione
della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è costituito un
apposito fondo, con una dotazione finanziaria di 900 milioni di euro per l'anno
2009 e 500 milioni a decorrere dall'anno 2010, per il finanziamento, con
appositi provvedimenti normativi, delle misure di proroga di agevolazioni
fiscali riconosciute a legislazione vigente. 9. All'articolo 1, comma 282,
secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole
"quadriennio 2005-2008" sono sostituite dalle seguenti: "periodo
2005-2011". 9-bis. Il contributo al Comitato italiano paraolimpico di cui
all'articolo 1, comma 580, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementato
di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010". 10. Al
fine di garantire le necessarie risorse finanziarie a carico del bilancio dello
Stato occorrenti per i rinnovi contrattuali e gli adeguamenti retributivi del
personale delle amministrazioni statali nonché per l'attuazione delle misure di
cui all'articolo 78, il Fondo per interventi strutturali di politica economica
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è
integrato dell'importo di 500 milioni di euro per l'anno 2008, di 2.340 milioni
di euro per gli anni 2009 e 2010 e di 2.310 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2011. Il predetto Fondo è altresì incrementato, a valere, per quanto
attiene all'anno 2008, sulla quota delle maggiori entrate derivanti dalle
modifiche normative previste dagli articoli 81 e 82 del presente decreto, dei
seguenti importi: 0,8 milioni di euro per l'anno 2008, 20,6 milioni di euro per
l'anno 2009, 51,7 milioni di euro per l'anno 2010, 24,5 milioni di euro per
l'anno 2011 e 25,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. La dotazione del
fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ulteriormente
incrementata di 330 milioni di euro per l'anno 2009 e di 430 milioni per
ciascuno degli anni 2010 e 2011. 11. All'articolo 2, comma 488, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel
rispetto del limite del 7 per cento dei fondi disponibili, l'Istituto nazionale
per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) è autorizzato a
procedere, in forma diretta, alla realizzazione di investimenti per
infrastrutture di interesse regionale nel limite di 75 milioni di euro per
l'anno 2008.". 12. Per promuovere lo sviluppo economico e rimuovere gli
squilibri economico-sociali è istituito, nello stato di previsione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per la promozione e il
sostegno dello sviluppo del trasporto pubblico locale, con una dotazione di 113
milioni di euro per l'anno 2008, di 130 milioni di euro per l'anno 2009 e di
110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011. Per gli anni
successivi, al finanziamento del Fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11,
comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni. Le risorse del Fondo sono destinate alle finalità di cui
all'articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come
modificato dal comma 306 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
e di cui all'articolo 9 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, con le procedure
e le modalità previste da tali disposizioni. Gli interventi finanziati, ai
sensi e con le modalità della legge 26 febbraio 1992, n. 211, con le risorse di
cui al presente comma, individuati con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sono destinati al completamento delle opere in
corso di realizzazione in misura non superiore al 20 per cento. Il
finanziamento di nuovi interventi è subordinato all'esistenza di parcheggi di
interscambio, ovvero alla loro realizzazione, che può essere finanziata con le
risorse di cui al presente comma. 13. La ripartizione delle risorse di cui al
comma 12 tra le finalità ivi previste è definita con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni. In fase di prima applicazione, per il triennio 2008-2010, le
risorse sono ripartite in pari misura tra le finalità previste. A decorrere
dall'anno 2011 la ripartizione delle risorse tra le finalità di cui al comma 13
è effettuata con il medesimo decreto, tenendo conto di principi di premialità
che incentivino l'efficienza, l'efficacia e la qualità nell'erogazione dei
servizi, la mobilità pubblica e la tutela ambientale. All'articolo 1, comma
1032, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la lettera d) è abrogata. 13-bis.
Per la realizzazione di progetti di settore finalizzati al sostegno di produzioni
e allevamenti di particolare rilievo ambientale economico sociale ed
occupazionale è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2008 e 2009. All'attuazione degli interventi di cui al presente comma
provvede con proprio decreto il Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali. 13-ter. All'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 27 maggio 2008,
n. 93, la lettera a) è abrogata. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione
del presente comma, valutate in 16.700.000 euro per l'anno 2008 e in 66.800.000
euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4, del
citato decreto-legge n. 93 del 2008, come integrato con le risorse di cui all'articolo
60, comma 8, del presente decreto. Articolo 63-bis (Cinque per mille). 1. Per
l'anno finanziario 2009, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi
relative al periodo di imposta 2008, sulla base dei criteri e delle modalità di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2006,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2006, fermo quanto già
dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche,
una quota pari al cinque per mille dell'imposta stessa è destinata in base alla
scelta del contribuente alle seguenti finalità: a) sostegno del volontariato e
delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo
10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni,
nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri
nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4,
della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute
che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del citato
decreto legislativo n. 460 del 1997; b) finanziamento della ricerca scientifica
e dell'università; c) finanziamento della ricerca sanitaria; d) sostegno delle
attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente; e) sostegno
alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal
CONI a norma di legge. 2. Resta fermo il meccanismo dell'otto per mille di cui
alla legge 20 maggio 1985, n. 222. 3. I soggetti di cui al comma 1 ammessi al
riparto devono redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme ad essi
destinate, un apposito e separato rendiconto dal quale risulti, anche a mezzo
di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente la destinazione
delle somme ad essi attribuite. 4. Con decreto di natura non regolamentare del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di richiesta, le
liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme
stesse nonché le modalità e i termini del recupero delle somme non rendicontate
ai sensi del comma 3. 5. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma
8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è integrata di 20 milioni di euro per
l'anno 2010. 6. Le disposizioni che riconoscono contributi a favore di associazioni
sportive dilettantistiche a valere sulle risorse derivanti dal 5 mille
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto previa adozione di
un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che disciplina le
relative modalità di attuazione, prevedendo particolari modalità di accesso al
contributo, di controllo e di rendicontazione, nonché la limitazione
dell'incentivo nei confronti delle sole associazioni sportive che svolgono una
rilevante attività di interesse sociale" Capo II Contenimento della spesa
per il pubblico impiego Articolo 64. (Disposizioni in materia di organizzazione
scolastica). 1. Ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici e
di una piena valorizzazione professionale del personale docente, a decorrere
dall'anno scolastico 2009/2010, sono adottati interventi e misure volti ad
incrementare, gradualmente, di un punto il rapporto alunni/docente, da
realizzare comunque entro l'anno scolastico 2011/2012, per un accostamento di
tale rapporto ai relativi standard europei, tenendo anche conto delle necessità
relative agli alunni diversamente abili. 2. Si procede, altresì, alla revisione
dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni
organiche del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), in modo da
conseguire, nel triennio 2009-2011 una riduzione complessiva del 17 per cento
della consistenza numerica della dotazione organica determinata per l'anno
scolastico 2007/2008. Per ciascuno degli anni considerati, detto decremento non
deve essere inferiore ad un terzo della riduzione complessiva da conseguire,
fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, commi 411 e 412, della legge 24
dicembre 2007, n. 244. 3. Per la realizzazione delle finalità previste dal
presente articolo, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281 e previo parere delle Commissioni Parlamentari competenti per
materia e per le conseguenze di carattere finanziario, predispone, entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un
piano programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo
delle risorse umane e strumentali disponibili, che conferiscano una maggiore
efficacia ed efficienza al sistema scolastico. 4. Per l'attuazione del piano di
cui al comma 3, con uno o più regolamenti da adottare entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto ed in modo da assicurare
comunque la puntuale attuazione del piano di cui al comma 3, in relazione agli
interventi annuali ivi previsti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui al citato decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche modificando le disposizioni legislative
vigenti, si provvede ad una revisione dell'attuale assetto ordinamentale,
organizzativo e didattico del sistema scolastico, attenendosi ai seguenti
criteri: a. razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso, per una
maggiore flessibilità nell'impiego dei docenti; b. ridefinizione dei curricoli
vigenti nei diversi ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei
piani di studio e dei relativi quadri orari, con particolare riferimento agli
istituti tecnici e professionali; c. revisione dei criteri vigenti in materia
di formazione delle classi; d. rimodulazione dell'attuale organizzazione
didattica della scuola primaria, ivi compresa la formazione professionale per
il personale docente interessato ai processi di innovazione ordinamentale senza
oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica; e. revisione dei criteri e
dei parametri vigenti per la determinazione della consistenza complessiva degli
organici del personale docente ed ATA, finalizzata ad una razionalizzazione
degli stessi; f. ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei centri
di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, previsto dalla
vigente normativa. f-bis) Nel caso di chiusura o accorpamento degli istituti
scolastici aventi sede nei piccoli comuni, lo Stato, le Regioni e gli enti
locali possono prevedere specifiche misure finalizzate alla riduzione del
disagio degli utenti. f-ter) definizione di criteri tempi e modalità per la
determinazione e articolazione dell'azione di ridimensionamento della rete
scolastica prevedendo, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente l'attivazione di servizi qualificati per la migliore fruizione
dell'offerta formativa. 4-bis. Ai fini di contribuire al raggiungimento degli
obiettivi di razionalizzazione dell'attuale assetto ordinamentale di cui al
comma 4, nell'ambito del secondo ciclo di istruzione e formazione di cui al
decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, anche con l'obiettivo di
ottimizzare le risorse disponibili, all'articolo 1, comma 622, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, le parole da “Nel rispetto degli obiettivi di
apprendimento generali e specifici” sino a “Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano”
sono sostituite dalle seguenti: “L'obbligo di istruzione si assolve anche nei
percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del
decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e, sino alla completa messa a
regime delle disposizioni ivi contenute,anche nei percorsi sperimentali di
istruzione e formazione professionale di cui al comma 624 del presente
articolo. 4-ter. Le procedure per l'accesso alle Scuole di Specializzazione per
l'insegnamento secondario attivate presso le Università sono sospese per l'anno
accademico 2008-2009 e fino al completamento degli adempimenti di cui alle
lettere a) ed e) del comma 4. 5. I dirigenti del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, compresi i dirigenti scolastici, coinvolti nel
processo di razionalizzazione di cui al presente articolo, ne assicurano la
compiuta e puntuale realizzazione. Il mancato raggiungimento degli obiettivi
prefissati, verificato e valutato sulla base delle vigenti disposizioni anche
contrattuali, comporta l'applicazione delle misure connesse alla responsabilità
dirigenziale previste dalla predetta normativa. 6. Fermo restando il disposto
di cui all'articolo 2, commi 411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
dall'attuazione dei commi 1, 2, 3, e 4 del presente articolo, devono derivare
per il bilancio dello Stato economie lorde di spesa, non inferiori a 456
milioni di euro per l'anno 2009, a 1.650 milioni di euro per l'anno 2010, a
2.538 milioni di euro per l'anno 2011 e a 3.188 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2012. 7. Ferme restando le competenze istituzionali di controllo e
verifica in capo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
e al Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri è costituito, contestualmente all'avvio dell'azione
programmatica e senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, un
comitato di verifica tecnico-finanziaria composto da rappresentanti del
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero dell'economia
e delle finanze, con lo scopo di monitorare il processo attuativo delle
disposizioni di cui al presente articolo, al fine di assicurare la compiuta
realizzazione degli obiettivi finanziari ivi previsti, segnalando eventuali
scostamenti per le occorrenti misure correttive. Ai componenti del Comitato non
spetta alcun compenso né rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto. 8. Al fine
di garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio di cui al
comma 6, si applica la procedura prevista dall'articolo 1, comma 621, lettera
b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 9. Una quota parte delle economie di
spesa di cui al comma 6 è destinata, nella misura del 30 per cento, ad
incrementare le risorse contrattuali stanziate per le iniziative dirette alla
valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale
della Scuola a decorrere dall'anno 2010, con riferimento ai risparmi conseguiti
per ciascun anno scolastico. Gli importi corrispondenti alle indicate economie
di spesa vengono iscritti in bilancio in un apposito Fondo istituito nello
stato di previsione del Ministero dell'istruzione dell'università e della
ricerca, a decorrere dall'anno successivo a quello dell'effettiva realizzazione
dell'economia di spesa, e saranno resi disponibili in gestione con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca subordinatamente alla verifica
dell'effettivo ed integrale conseguimento delle stesse rispetto ai risparmi
previsti. Articolo 65. (Forze armate). 1. In coerenza con il processo di
revisione organizzativa del Ministero della difesa e della politica di
riallocazione e ottimizzazione delle risorse, da perseguire anche mediante
l'impiego in mansioni tipicamente operative del personale utilizzato per
compiti strumentali, gli oneri previsti dalla tabella A allegata alla legge 14
novembre 2000, n. 331, nonché dalla tabella C allegata allalegge 23 agosto
2004, n. 226, così come rideterminati dall'articolo 1, comma 570, della legge
27 dicembre 2006, n. 296 e dall'articolo 2, comma 71, della legge 24 dicembre
2007, n. 244 sono ridotti del 7 per cento per l'anno 2009 e del 40 per cento a
decorrere dall'anno 2010. 2. A decorrere dall'anno 2010, i risparmi di cui al comma
1 per la parte eccedente il 7 per cento, possono essere conseguiti in
alternativa anche parziale alle modalità ivi previste, mediante specifici piani
di razionalizzazione predisposti dal Ministero della difesa in altri settori di
spesa. 3. Dall'attuazione del comma 1 devono conseguire economie di spesa per
un importo non inferiore a 304 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Al
fine di garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio di cui
al presente comma, in caso di accertamento di minori economie, si provvede a
ridurre le dotazioni complessive di parte corrente dello stato di previsione
del Ministero della difesa ad eccezione di quelle relative alle competenze
spettanti al personale del dicastero medesimo. Articolo 66. (Turn over). 1. Le
amministrazioni di cui al presente articolo provvedono, entro il 31 dicembre
2008 a rideterminare la programmazione triennale del fabbisogno di personale in
relazione alle misure di razionalizzazione, di riduzione delle dotazioni
organiche e di contenimento delle assunzioni previste dal presente decreto. 2.
All'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le parole
"per gli anni 2008 e 2009" sono sostituite dalle parole "per
l'anno 2008" e le parole "per ciascun anno" sono sostituite
dalle parole "per il medesimo anno". 3. Per l'anno 2009 le
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296 possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di
mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un
contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al
10 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente.
In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere,
per ciascuna amministrazione, il 10 per cento delle unità cessate nell'anno
precedente. 4. All'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
le parole "per gli anni 2008 e 2009" sono sostituite dalle seguenti:
"per l'anno 2008". 5. Per l'anno 2009 le amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono
procedere alla stabilizzazione di personale in possesso dei requisiti ivi
richiamati nel limite di un contingente di personale complessivamente
corrispondente ad una spesa pari al 10 per cento di quella relativa alle
cessazioni avvenute nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di
personale da stabilizzare non può eccedere, per ciascuna amministrazione, il 10
per cento delle unità cessate nell'anno precedente. 6. L'articolo 1, comma 527,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è sostituito dal seguente: "Per
l'anno 2008 le amministrazioni di cui al comma 523 possono procedere ad
ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato, previo effettivo
svolgimento delle procedure di mobilità, nel limite di un contingente
complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75
milioni di euro a regime. A tal fine è istituito un apposito fondo nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze pari a 25 milioni di
euro per l'anno 2008 ed a 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. Le
autorizzazioni ad assumere sono concesse secondo le modalità di cui
all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni.". 7. Il comma 102 dell'articolo 3 della legge 24
dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente: "Per gli anni 2010 e
2011, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523 della legge 27
dicembre 2006, n. 296, possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo
svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente
corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al
personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di
personale da assumere non può eccedere, per ciascun anno, il 20 per cento delle
unità cessate nell'anno precedente. 8. Sono abrogati i commi 103 e 104
dell'articolo 3, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 9. Per l'anno 2012, le
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di
mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un
contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al
50 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In
ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere il 50
per cento delle unità cessate nell'anno precedente. 10. Le assunzioni di cui ai
commi 3, 5, 7 e 9 sono autorizzate secondo le modalità di cui all'articolo 35,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da
analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle
conseguenti economie e dall'individuazione delle unità da assumere e dei
correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo. 11. I limiti di
cui ai commi 3, 7 e 9 si applicano anche alle assunzioni del personale di cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni. Le limitazioni di cui ai commi 3, 7 e 9 non si applicano alle
assunzioni di personale appartenente alle categorie protette e a quelle
connesse con la professionalizzazione delle forze armate cui si applica la
specifica disciplina di settore. 12. All'articolo 1, comma 103 della legge 30
dicembre 2004, n. 311, come modificato da ultimo dall'articolo 3, comma 105
della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le parole "A decorrere dall'anno
2011" sono sostituite dalle parole "A decorrere dall'anno 2013".
13. Le disposizioni di cui al comma 7 trovano applicazione, per il triennio
2009-2011 fermi restando i limiti di cui all'articolo 1, comma 105 della legge
30 dicembre 2004, n. 311, nei confronti del personale delle università. Nei
limiti previsti dal presente comma è compreso, per l'anno 2009, anche il
personale oggetto di procedure di stabilizzazione in possesso degli specifici
requisiti previsti dalla normativa vigente. Nei confronti delle università per
l'anno 2012 si applica quanto disposto dal comma 9. Le limitazioni di cui al
presente comma non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle
categorie protette. In relazione a quanto previsto dal presente comma,
l'autorizzazione legislativa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente il fondo per il finanziamento
ordinario delle università, è ridotta di 63,5 milioni di euro per l'anno 2009,
di 190 milioni di euro per l'anno 2010, di 316 milioni di euro per l'anno 2011,
di 417 milioni di euro per l'anno 2012 e di 455 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2013. 14. Per il triennio 2010-2012 gli enti di ricerca possono
procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad
assunzioni di personale a tempo indeterminato nei limiti di cui all'articolo 1,
comma 643 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In ogni caso il numero delle
unità di personale da assumere in ciascuno dei predetti anni non può eccedere
le unità cessate nell'anno precedente. Articolo 67. (Norme in materia di
contrattazione integrativa e di controllo dei contratti nazionali ed
integrativi). 1. Le risorse determinate, per l'anno 2007, ai sensi
dell'articolo 12, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni,
sono ridotte del 10% ed un importo pari a 20 milioni di euro è destinato al
fondo di assistenza per i finanzieri di cui alla legge 20 ottobre 1960, n.
1265. 2. Per l'anno 2009, nelle more di un generale riordino della materia
concernente la disciplina del trattamento economico accessorio, ai sensi
dell'articolo 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rivolta a
definire una più stretta correlazione di tali trattamenti alle maggiori
prestazioni lavorative e allo svolgimento di attività di rilevanza
istituzionale che richiedono particolare impegno e responsabilità, tutte le
disposizioni speciali, di cui all'allegato B, che prevedono risorse aggiuntive
a favore dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle
Amministrazioni statali, sono disapplicate. 3. A decorrere dall'anno 2010 le
risorse previste dalle disposizioni di cui all'allegato B, che vanno a
confluire nei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle
Amministrazioni statali, sono ridotte del 20% e sono utilizzate sulla base di
nuovi criteri e modalità di cui al comma 2 che tengano conto dell'apporto
individuale degli uffici e dell'effettiva applicazione ai processi di
realizzazione degli obiettivi istituzionali indicati dalle predette leggi. 4. I
commi 2 e 3, trovano applicazione nei confronti di ulteriori disposizioni
speciali che prevedono risorse aggiuntive a favore dei Fondi per il
finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 189, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. 5. Per le
medesime finalità di cui al comma 1, va ridotta la consistenza dei Fondi per il
finanziamento della contrattazione integrativa delle Amministrazioni di cui al
comma 189 dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Conseguentemente
il comma 189, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005 n, 266 è così
sostituito: "189. A decorrere dall'anno 2009, l'ammontare complessivo dei
fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle
amministrazioni dello Stato, delle agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui
agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, degli enti pubblici non economici, inclusi gli enti
di ricerca e quelli pubblici indicati all'articolo 70, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delle università, determinato ai sensi
delle rispettive normative contrattuali, non può eccedere quello previsto per
l'anno 2004 come certificato dagli organi di controllo di cui all'articolo 48,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, ove previsto,
all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni ridotto del 10 per cento.". 6. Le somme
provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente articolo sono versate
annualmente dagli Enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria
entro il mese di ottobre all'entrata del bilancio dello Stato con imputazione
al capo X, capitolo 2368. 7. All'articolo 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 6 è sostituito dal
seguente: "6. In caso di certificazione non positiva della Corte dei Conti
le parti contraenti non possono procedere alla sottoscrizione definitiva
dell'ipotesi di accordo. Il Presidente dell'Aran, sentito il Comitato di
settore ed il Presidente del Consiglio dei Ministri, provvede alla riapertura
delle trattative ed alla sottoscrizione di una nuova ipotesi di accordo
adeguando i costi contrattuali ai fini della certificazione. In seguito alla
sottoscrizione della nuova ipotesi si riapre la procedura di certificazione
prevista dai commi precedenti. Nel caso in cui la certificazione non positiva
sia limitata a singole clausole contrattuali l'ipotesi può essere sottoscritta
definitivamente ferma restando l'inefficacia delle clausole contrattuali non
positivamente certificate."; b) il comma 7 è sostituito dal seguente:
"7. L'ipotesi di accordo è trasmessa dall'Aran, corredata dalla prescritta
relazione tecnica, al comitato di settore ed al Presidente del Consiglio dei
Ministri entro 7 giorni dalla data di sottoscrizione. Il parere del Comitato di
settore e del Consiglio dei Ministri si intende reso favorevolmente trascorsi
quindici giorni dalla data di trasmissione della relazione tecnica da parte
dell'Aran. La procedura di certificazione dei contratti
collettivi deve concludersi entro quaranta giorni dalla sottoscrizione
dell'ipotesi di accordo decorsi i quali i contratti sono efficaci, fermo
restando che, ai fini dell'esame dell'ipotesi di accordo da parte del Consiglio
dei Ministri, il predetto termine può essere sospeso una sola volta e per non
più di quindici giorni, per motivate esigenze istruttorie dei comitati
di settore o del Presidente del Consiglio dei Ministri. L'ARAN provvede a
fornire i chiarimenti richiesti entro i successivi sette giorni. La
deliberazione del Consiglio dei Ministri deve essere comunque essere adottata
entro otto giorni dalla ricezione dei chiarimenti richiesti, o dalla scadenza
del termine assegnato all'Aran, fatta salva l'autonomia negoziale delle parti
in ordine ad un'eventuale modifica delle clausole contrattuali. In ogni caso i
contratti per i quali non si sia conclusa la procedura di certificazione
divengono efficaci trascorso il cinquantacinquesimo giorno dalla sottoscrizione
dell'ipotesi di accordo. Resta escluso comunque dall'applicazione del presente
articolo ogni onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato anche
nell'ipotesi in cui i comitati di settore delle amministrazioni di cui all'articolo
41, comma 3, non si esprimano entro il termine di cui al comma 3 del presente
articolo; c) dopo il comma 7 è inserito il seguente comma: "7-bis. Tutti i
termini indicati dal presente articolo si intendono riferiti a giornate
lavorative". 8. In attuazione dei principi di responsabilizzazione e di
efficienza della pubblica amministrazione, le amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni, hanno l'obbligo di trasmettere alla Corte dei Conti,
tramite il Ministero Economia e Finanze-Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato, entro il 31 maggio di ogni anno, specifiche informazioni sulla
contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno. 9. A
tal fine, d'intesa con la Corte dei conti e la Presidenza del Consiglio dei
Ministri-Dipartimento della Funzione Pubblica, il Ministero Economia e
Finanze-Dipartimento della ragioneria generale dello Stato integra le
informazioni annualmente richieste con il modello di cui all'articolo 40-bis,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, predisponendo
un'apposita scheda con le ulteriori informazioni di interesse della Corte dei
Conti volte tra l'altro ad accertare, oltre il rispetto dei vincoli finanziari
previsti dalla vigente normativa in ordine alla consistenza delle risorse
assegnate ai fondi per la contrattazione integrativa ed all'evoluzione della
consistenza dei fondi e della spesa derivante dai contratti integrativi
applicati, anche la concreta definizione ed applicazione di criteri improntati
alla premialità, al riconoscimento del merito ed alla valorizzazione
dell'impegno e della qualità della prestazione individuale, con riguardo ai
diversi istituti finanziati dalla contrattazione integrativa, nonché a
parametri di selettività, con particolare riferimento alle progressioni
economiche. 10. La Corte dei Conti utilizza tali informazioni, unitamente a
quelle trasmesse ai sensi del titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, ai fini del referto sul costo del lavoro e propone, in caso di
esorbitanza delle spese dai limiti imposti dai vincoli di finanzia pubblica e
dagli indirizzi generali assunti in materia in sede di contrattazione collettiva nazionale, interventi correttivi a livello di comparto
o di singolo ente. Fatte salve le ipotesi di responsabilità previste dalla
normativa vigente, in caso di accertato superamento di tali vincoli le
corrispondenti clausole contrattuali sono immediatamente sospese ed è fatto
obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva. 11. Le
amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare in modo permanente sul proprio
sito web, con modalità che garantiscano la piena visibilità e accessibilità
delle informazioni ai cittadini, la documentazione trasmessa annualmente
all'organo di controllo in materia di contrattazione integrativa. 12. In caso
di mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo, oltre alle
sanzioni previste dall'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere a qualsiasi
adeguamento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa. Il
collegio dei revisori di ciascuna amministrazione, o in sua assenza, l'organo
di controllo interno equivalente vigila sulla corretta applicazione delle
disposizioni del presente articolo. Articolo 68. (Riduzione degli organismi
collegiali e di duplicazioni di strutture). 1. Ai fini dell'attuazione del
comma 2-bis dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, improntato a
criteri di rigorosa selezione, per la valutazione della perdurante utilità
degli organismi collegiali operanti presso la Pubblica Amministrazione e per
realizzare, entro il triennio 2009-2011, la graduale riduzione di tali
organismi fino al definitivo trasferimento delle attività ad essi demandati
nell'ambito di quelle istituzionali delle Amministrazioni, vanno esclusi dalla
proroga prevista dal comma 2-bis del citato articolo 29 del decreto-legge n.
223 del 2006 gli organismi collegiali: istituiti in data antecedente al 30
giugno 2004 da disposizioni legislative od atti amministrativi la cui
operatività è finalizzata al raggiungimento di specifici obiettivi o alla
definizione di particolari attività previste dai provvedimenti di istituzione e
non abbiano ancora conseguito le predette finalità; istituiti successivamente
alla data del 30 giugno 2004 che non operano da almeno due anni antecedenti
alla data di entrata in vigore del presente decreto; svolgenti funzioni
riconducibili alle competenze previste dai regolamenti di organizzazione per
gli uffici di struttura dirigenziale di 1o e 2o livello dell'Amministrazione
presso la quale gli stessi operano ricorrendo, ove vi siano competenze di più
amministrazioni, alla conferenza di servizi. 2. Nei casi in cui, in attuazione
del comma 2-bis dell'articolo 29 del citato decreto-legge n. 223 del 2006 venga
riconosciuta l'utilità degli organismi collegiali di cui al comma 1, la proroga
è concessa per un periodo non superiore a due anni. In sede di concessione
della proroga prevista dal citato comma 2-bis dovranno inoltre prevedersi
ulteriori obiettivi di contenimento dei trattamenti economici da corrispondere
ai componenti privilegiando i compensi collegati alla presenza rispetto a
quelli forfetari od onnicomprensivi e stabilendo l'obbligo, a scadenza dei
contratti, di nominare componenti la cui sede di servizio coincida con la
località sede dell'organismo. 3. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta
del Ministro competente, sono individuati gli organismi collegiali ritenuti
utili sulla base dei criteri di cui ai precedenti commi, in modo tale da
assicurare un ulteriore contenimento della spesa non inferiore a quello
conseguito in attuazione del citato articolo 29 del decreto-legge n. 223 del
2006. 4. La riduzione di spesa prevista dal comma 1 dell'articolo 29 del citato
decreto-legge n. 223 del 2006 riferita all'anno 2006 si applica agli organismi
collegiali ivi presenti istituiti dopo la data di entrata in vigore del citato
decreto-legge. 5. Al fine di eliminare duplicazioni organizzative e funzionali
nonché di favorire una maggiore efficienza dei servizi e la razionalizzazione
delle procedure, le strutture amministrative che svolgono prevalentemente
attività a contenuto tecnico e di elevata specializzazione riconducibili a
funzioni istituzionali attribuite ad amministrazioni dello Stato centrali o
periferiche, sono soppresse e le relative competenze sono trasferite alle
Amministrazioni svolgenti funzioni omogenee. 6. In particolare sono soppresse
le seguenti strutture: a) Alto Commissario per la prevenzione ed il contrasto
della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica
amministrazione di cui all'articolo 1 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e
successive modificazioni. b) Alto Commissario per la lotta alla contraffazione
di cui all'articolo 1-quater del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 e all'articolo
4-bis del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 marzo 2006, n. 81; c) Commissione per l'inquadramento del
personale già dipendente da organismi militari operanti nel territorio
nazionale nell'ambito della Comunità Atlantica di cui all'articolo 2, comma 2,
della legge 9 marzo 1971, n. 98. 7. Le amministrazioni interessate trasmettono
al Dipartimento della Funzione Pubblica ed al Ministero dell'economia e delle
finanze-Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - i provvedimenti di
attuazione del presente articolo. 8. Gli organi delle strutture soppresse ai
sensi del presente articolo rimangono in carica per 60 giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto al fine di gestire l'ordinato
trasferimento delle funzioni. I risparmi derivanti dal presente articolo sono
destinati al miglioramento dei saldi di finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento
della ragioneria generale dello Stato i provvedimenti di attuazione del
presente articolo. Articolo 69 (Differimento di 12 mesi degli automatismi
stipendiali) 1. Con effetto dal 1° gennaio 2009, per le categorie di personale
di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, la
maturazione dell'aumento biennale o della classe di stipendio, nei limiti del
2,5 per cento, previsti dai rispettivi ordinamenti è differita, una tantum, per
un periodo di dodici mesi, alla scadenza del quale è attribuito il
corrispondente valore economico maturato. Il periodo di dodici mesi di
differimento è utile anche ai fini della maturazione delle ulteriori successive
classi di stipendio o degli ulteriori aumenti biennali. 2. Per il personale
che, nel corso del periodo di differimento indicato al comma 1, effettua
passaggi di qualifica comportanti valutazione economica di anzianità pregressa,
alla scadenza di tale periodo e con la medesima decorrenza si procede a
rideterminare il trattamento economico spettante nella nuova qualifica
considerando a tal fine anche il valore economico della classe di stipendio o
dell'aumento biennale maturato. 3. Per il personale che nel corso del periodo
di differimento indicato al comma 1 cessa dalservizio con diritto a pensione,
alla scadenza di tale periodo e con la medesima decorrenza si procede a
rideterminare il trattamento di pensione, considerando a tal fine anche il
valore economico della classe di stipendio o dell'aumento biennale maturato. Il
corrispondente valore forma oggetto di contribuzione per i mesi di
differimento. 4. Resta ferma la disciplina di cui all'articolo 11, commi 10 e
12, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, come sostituito
dall'articolo 2, comma 2, della legge 30 luglio 2007, n. 111. 5. In relazione
ai risparmi lordi relativi al sistema universitario, valutati in 13,5 milioni
di euro per l'anno 2009, in 27 milioni di euro per l'anno 2010 e in 13,5
milioni di euro per l'anno 2011, il Ministero dell'istruzione, dell'università
e della ricerca, tenuto conto dell'articolazione del sistema universitario e
della distribuzione del personale interessato, definisce, d'intesa con il
Ministero dell'economia e delle finanze, le modalità di versamento, da parte
delle singole università, delle relative risorse con imputazione al capo X,
capitolo 2368 dello stato di previsione delle entrate del Bilancio dello Stato,
assicurando le necessarie attività di monitoraggio. 6. Ai maggiori oneri
derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede, quanto a 11 milioni di euro
per l'anno 2009 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa
di cui all'articolo 5, comma 4 del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93 e,
quanto a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, mediante riduzione
lineare dello 0,83 per cento degli stanziamenti di parte corrente relativi alle
autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 24
dicembre 2007, n. 244.”. Articolo 70. (Esclusione di trattamenti economici
aggiuntivi per infermità dipendente da causa di servizio). 1. A decorrere dal
1o gennaio 2009 nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche ai
quali sia stata riconosciuta un'infermità dipendente da causa di servizio ed
ascritta ad una delle categorie della tabella A annessa al testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e
successive modificazioni fermo restando il diritto all'equo indennizzo è
esclusa l'attribuzione di qualsiasi trattamento economico aggiuntivo previsto
da norme di legge o pattizie. 1-bis. Le disposizioni del presente articolo non
si applicano al comparto sicurezza e difesa". 2. Con la decorrenza di cui
al comma 1 sono conseguentemente abrogati gli articoli 43 e 44 del testo unico
di cui al Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290 e gli articoli 117 e 120 del
Regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458 e successive modificazioni ed
integrazioni. Articolo 71. (Assenze per malattia e per permesso retribuito dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni). 1. Per i periodi di assenza per
malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei
primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico
fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque
denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro
trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente
previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per
le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio,
oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative
a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti
dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le
amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle
amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non
possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione
integrativa. 1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si
applicano al comparto sicurezza e difesa per le malattie conseguenti a lesioni
riportate in attività operative ed addestrative 2. Nell'ipotesi di assenza per
malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso,
dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene
giustificata esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica
rilasciata da struttura sanitaria pubblica. 3. L'Amministrazione dispone il
controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel
caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e
organizzative. Le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali
devono essere effettuate le visite mediche di controllo, sono dalle ore 8.00
alle ore 13.00 e dalle ore 14 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i non
lavorativi e i festivi. 4. La contrattazione collettiva
ovvero le specifiche normative di settore, fermi restando i limiti massimi
delle assenze per permesso retribuito previsti dalla normativa vigente,
definiscono i termini e le modalità di fruizione delle stesse, con l'obbligo di
stabilire una quantificazione esclusivamente ad ore delle tipologie di permesso
retribuito, per le quali la legge, i regolamenti, i contratti collettivi o gli
accordi sindacali prevedano una fruizione alternativa in ore o in giorni. Nel
caso di fruizione dell'intera giornata lavorativa, l'incidenza dell'assenza sul
monte ore a disposizione del dipendente, per ciascuna tipologia, viene
computata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto
osservare nella giornata di assenza. 5. Le assenze dal servizio dei dipendenti
di cui al comma 1 non sono equiparate alla presenza in servizio ai fini della
distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa. Fanno
eccezione le assenze per congedo di maternità, compresa l'interdizione
anticipata dal lavoro, e per congedo di paternità, le assenze dovute alla
fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per
l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonché le assenze previste
dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e per i soli
dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all'articolo 33,
comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 6. Le disposizioni del presente
articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi.
Articolo 72. (Personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di età per
il collocamento a riposo). 1. Per gli anni 2009, 2010 e 2011 il personale in
servizio presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
le Agenzie fiscali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli Enti pubblici
non economici, le Università, le Istituzioni ed Enti di ricerca nonché gli enti
di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
può chiedere di essere esonerato dal servizio nel corso del quinquennio
antecedente la data di maturazione della anzianità massima contributiva di 40
anni. La richiesta di esonero dal servizio deve essere presentata dai soggetti
interessati, improrogabilmente, entro il 1o marzo di ciascun anno a condizione
che entro l'anno solare raggiungano il requisito minimo di anzianità
contributivo richiesto e non è revocabile. La disposizione non si applica al
personale della Scuola. 2. è data facoltà all'amministrazione, in base alle
proprie esigenze funzionali, di accogliere la richiesta dando priorità al
personale interessato da processi di riorganizzazione della rete centrale e
periferica o di razionalizzazione o appartenente a qualifiche di personale per
le quali è prevista una riduzione di organico. 3. Durante il periodo di esonero
dal servizio al dipendente spetta un trattamento temporaneo pari al cinquanta
per cento di quello complessivamente goduto, per competenze fisse ed
accessorie, al momento del collocamento nella nuova posizione. Ove durante tale
periodo il dipendente svolga in modo continuativo ed esclusivo attività di
volontariato, opportunamente documentata e certificata, presso organizzazioni
non lucrative di utilità sociale, associazioni di promozione sociale, organizzazioni
non governative che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di
sviluppo, ed altri soggetti da individuare con Decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze da emanarsi entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, la misura del predetto trattamento
economico temporaneo è elevata dal cinquanta al settanta per cento. Fino al
collocamento a riposo del personale in posizione di esonero gli importi del
trattamento economico posti a carico dei fondi unici di amministrazione non
possono essere utilizzati per nuove finalità. 4. All'atto del collocamento a
riposo per raggiunti limiti di età il dipendente ha diritto al trattamento di
quiescenza e previdenza che sarebbe spettato se fosse rimasto in servizio. 5.
Il trattamento economico temporaneo spettante durante il periodo di esonero dal
servizio è cumulabile con altri redditi derivanti da prestazioni lavorative
rese dal dipendente come lavoratore autonomo o per collaborazioni e consulenze
con soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 o società e consorzi
dalle stesse partecipati. In ogni caso non è consentito l'esercizio di
prestazioni lavorative da cui possa derivare un pregiudizio all'amministrazione
di appartenenza. 6. Le amministrazioni di appartenenza, in relazione alle
economie effettivamente derivanti dal collocamento in posizione di esonero dal
servizio, certificate dai competenti organi di controllo, possono procedere,
previa autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle
finanze ad assunzioni di personale in via anticipata rispetto a quelle
consentite dalla normativa vigente per l'anno di cessazione dal servizio per
limiti di età del dipendente collocato in posizione di esonero. Tali assunzioni
vengono scomputate da quelle consentite in tale anno. 7. All'articolo 16 comma
1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni,
dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: "In tal caso è data
facoltà all'amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e
funzionali, di accogliere la richiesta in relazione alla particolare esperienza
professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti ed in
funzione dell'efficiente andamento dei servizi. La domanda di trattenimento va
presentata all'amministrazione di appartenenza dai ventiquattro ai dodici mesi
precedenti il compimento del limite di età per il collocamento a riposo
previsto dal proprio ordinamento.". 8. Sono fatti salvi i trattenimenti in
servizio in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e quelli
disposti con riferimento alle domande di trattenimento presentate nei sei mesi
successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto. 9. Le
amministrazioni di cui al comma 7 riconsiderano, con provvedimento motivato,
tenuto conto di quanto ivi previsto, i provvedimenti di trattenimento in
servizio già adottati con decorrenza dal 1o gennaio al 31 dicembre 2009. 10. I
trattenimenti in servizio già autorizzati con effetto a decorrere dal 1°
gennaio 2010 decadono ed i dipendenti interessati al trattenimento sono tenuti
a presentare una nuova istanza nei termini di cui al comma 7. 11. Nel caso di
compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni del personale
dipendente, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono risolvere, fermo restando
quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenze dei
trattamenti pensionistici, il rapporto lavoro con un preavviso di sei mesi. Con
appositi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa
delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e degli affari
esteri, sono definiti gli specifici criteri e le modalità applicative dei
principi della disposizione di cui al presente comma relativamente al personale
dei comparti sicurezza, difesa ed esteri, tenendo conto delle rispettive
peculiarietà ordinamentali.. Le disposizioni di cui al presente comma non si
applicano a magistrati e professori universitari. Articolo 73. (Part time). 1.
All'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono apportate
le seguenti modificazioni: a) al primo periodo le parole: "avviene
automaticamente" sono sostituite dalle seguenti: "può essere concessa
dall'amministrazione"; b) al secondo periodo le parole "grave
pregiudizio" sono sostituite dalla seguente "pregiudizio"; c) al
secondo periodo le parole da: "può con provvedimento motivato" fino a
"non superiore a sei mesi" sono soppresse; d) all'ultimo periodo, le
parole: “il Ministro della funzione pubblica e con il Ministro del tesoro” sono
sostituite dalle seguenti: “il Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze". 2.
All'articolo 1, comma 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono apportate
le seguenti modificazioni: a) le parole: "al 50" sono sostituite
dalle seguenti: "al 70"; b) dopo le parole predetti risparmi, le
parole da "può essere utilizzata" fino a "dei commi da 45 a
55" sono sostituite dalle seguenti: "è destinata, secondo le modalità
ed i criteri stabiliti dalla contrattazione integrativa, ad incentivare la
mobilità del personale esclusivamente per le amministrazioni che dimostrino di
aver provveduto ad attivare piani di mobilità e di riallocazione mediante
trasferimento di personale da una sede all'altra dell'amministrazione
stessa"; c) le parole da "L'ulteriore quota" fino a
"produttività individuale e collettiva" sono
soppresse. Articolo 74. (Riduzione degli assetti organizzativi). 1. Le
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi inclusa la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, le agenzie, incluse le agenzie fiscali
di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
e successive modificazioni e integrazioni, gli enti pubblici non economici, gli
enti di ricerca, nonché gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed
integrazioni, provvedono entro il 30 novembre 2008, secondo i rispettivi
ordinamenti: a) a ridimensionare gli assetti organizzativi esistenti, secondo
principi di efficienza, razionalità ed economicità, operando la riduzione degli
uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale, in
misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e al 15 per cento di quelli
esistenti. A tal fine le amministrazioni adottano misure volte: alla
concentrazione dell'esercizio delle funzioni istituzionali, attraverso il
riordino delle competenze degli uffici; all'unificazione delle strutture che
svolgono funzioni logistiche e strumentali, salvo specifiche esigenze
organizzative, derivanti anche dalle connessioni con la rete periferica,
riducendo, in ogni caso, il numero degli uffici dirigenziali di livello
generale e di quelli di livello non generale adibiti allo svolgimento di tali
compiti. Le dotazioni organiche del personale con qualifica dirigenziale sono
corrispondentemente ridotte, ferma restando la possibilità dell'immissione di
nuovi dirigenti, nei termini previsti dall'articolo 1, comma 404, lettera a),
della legge 27 dicembre 2006, n. 296; b) a ridurre il contingente di personale
adibito allo svolgimento di compiti logistico-strumentali e di supporto in
misura non inferiore al dieci per cento con contestuale riallocazione delle
risorse umane eccedenti tale limite negli uffici che svolgono funzioni
istituzionali; c) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale
non dirigenziale, apportando una riduzione non inferiore al dieci per cento
della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale
personale. 2. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui al comma 1, le
amministrazioni possono disciplinare, mediante appositi accordi, forme di
esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, compresa la
gestione del personale, nonché l'utilizzo congiunto delle risorse umane in
servizio presso le strutture centrali e periferiche. 3. Con i medesimi
provvedimenti di cui al comma 1, le amministrazioni dello Stato rideterminano
la rete periferica su base regionale o interregionale, oppure, in alternativa,
provvedono alla riorganizzazione delle esistenti strutture periferiche
nell'ambito delle prefetture-uffici territoriali del Governo nel rispetto delle
procedure previste dall'articolo 1, comma 404, lettera c), della legge 27
dicembre 2006, n. 296. 4. Ai fini dell'attuazione delle misure previste dal
comma 1, lettera a), da parte dei Ministeri possono essere computate altresì le
riduzioni derivanti dai regolamenti emanati, nei termini di cui al comma 1, ai
sensi dell'articolo 1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n.
296, avuto riguardo anche ai Ministeri esistenti anteriormente alla data di
entrata in vigore del decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121. In ogni caso per le
amministrazioni che hanno già adottato i predetti regolamenti resta salva la
possibilità di provvedere alla copertura dei posti di funzione dirigenziale
generale previsti in attuazione delle relative disposizioni, nonché nelle
disposizioni di rango primario successive alla data di entrata in vigore della
citata legge n. 296 del 2006. In considerazione delle esigenze di compatibilità
generali nonché degli assetti istituzionali, la Presidenza del Consiglio dei
Ministri assicura il conseguimento delle corrispondenti economie con l'adozione
di provvedimenti specifici del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati
ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive
integrazioni e modificazioni, che tengono comunque conto dei criteri e dei
princìpi di cui al prente articolo. 5. Sino all'emanazione dei provvedimenti di
cui al comma 1 le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in
misura pari ai posti coperti alla data del 30 settembre 2008. Sono fatte salve
le procedure concorsuali e di mobilità avviate alla data di entrata in vigore
del presente decreto. 5-bis. Al fine di assicurare il rispetto della disciplina
vigente sul bilinguismo e la riserva proporzionale di posti nel pubblico
impiego, gli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato, inclusi gli
enti previdenziali situati sul territorio della provincia autonoma di Bolzano,
sono autorizzati per l'anno 2008 ad assumere personale risultato vincitore o
idoneo a seguito di procedure concorsuali pubbliche nel limite di spesa pari a
2 milioni di euro a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 527 della
legge 24 dicembre 2006, n. 296. 6. Alle amministrazioni che non abbiano
adempiuto a quanto previsto dai commi 1 e 4 è fatto divieto di procedere ad
assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto. 6-bis.
Restano escluse dall'applicazione del presente articolo le strutture del
comparto sicurezza, delle Forze Armate e del Corpo nazionale dei Vigili del
Fuoco, fermi restando gli obiettivi fissati ai sensi del presente articolo da
conseguire da parte di ciascuna amministrazione. Articolo 75. (Autorità
indipendenti). 1. Le Autorità indipendenti, in attesa della emanazione della
specifica disciplina di riforma di cui all'articolo 3, comma 45 della legge 24
dicembre 2007, n. 244, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto ed, in coerenza con i rispettivi ordinamenti,
riconsiderano le proprie politiche in materia di personale in base ai princìpi
di contenimento della relativa spesa desumibili dalle corrispondenti norme di cui
al presente decreto, predisponendo allo scopo, appositi piani di adeguamento da
inoltrare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero
dell'economia e delle finanze. Nelle more delle attività di verifica dei
predetti piani, da completarsi entro i quarantacinque giorni successivi alla
ricezione, fatte salve eventuali motivate esigenze istruttorie, è fatto divieto
di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo. 2. Presso le stesse
Autorità il trattamento economico del personale già interessato dalle procedure
di cui all'articolo 1, comma 519 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è
determinato al livello iniziale e senza riconoscimento dell'anzianità di
servizio maturata nei contratti a termine o di specializzazione, senza maggiori
spese e con l'attribuzione di un assegno "ad personam", riassorbibile
e non rivalutabile pari all'eventuale differenza tra il trattamento economico
conseguito e quello spettante all'atto del passaggio in ruolo. Articolo 76.
(Spese di personale per gli enti locali e delle camere di commercio). 1.
All'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive
modificazioni è aggiunto alla fine il seguente periodo: "ai fini
dell'applicazione della presente norma, costituiscono spese di personale anche
quelle sostenute per i rapporti di collaborazione continuata e continuativa,
per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario
titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in
strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo
all'ente". 2. In attesa dell'emanazione del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui al comma 6, le deroghe previste dall'articolo 3,
comma 121, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono sospese, ad eccezione dei
comuni con un numero massimo di dipendenti a tempo pieno non superiore a dieci
3. L'articolo 82, comma 11, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive
modificazioni è sostituito dal seguente: "La corresponsione dei gettoni di
presenza è comunque subordinata alla effettiva partecipazione del consigliere a
consigli e commissioni; il regolamento ne stabilisce termini e modalità".
4. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio
precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a
qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i
rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione,
anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. è fatto altresì
divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che
si configurino come elusivi della presente disposizione. 5. Ai fini del
concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di
finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano
la riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al
complesso delle spese correnti, con particolare riferimento alle dinamiche di
crescita della spesa per la contrattazione integrativa, tenuto anche conto
delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali. 6.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo
accordo tra Governo, regioni e autonomie locali da concludersi in sede di
conferenza unificata, sono definiti parametri e criteri di virtuosità, con
correlati obiettivi differenziati di risparmio, tenuto conto delle dimensioni
demografiche degli enti, delle percentuali di incidenza delle spese di
personale attualmente esistenti rispetto alla spesa corrente e dell'andamento
di tale tipologia di spesa nel quinquennio precedente. In tale sede sono
altresì definiti: a) criteri e modalità per estendere la norma anche agli enti
non sottoposti al patto di stabilità interno; b) criteri e parametri - con
riferimento agli articoli 90 e 110 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e considerando in via prioritaria il
rapporto tra la popolazione dell'ente ed il numero dei dipendenti in servizio -
volti alla riduzione dell'affidamento di incarichi a soggetti esterni all'ente,
con particolare riferimento agli incarichi dirigenziali e alla fissazione di
tetti retributivi non superabili in relazione ai singoli incarichi e di tetti
di spesa complessivi per gli enti; c) criteri e parametri - considerando quale
base di riferimento il rapporto tra numero dei dirigenti e dipendenti in
servizio negli enti - volti alla riduzione dell'incidenza percentuale delle
posizioni dirigenziali in organico. 6-bis. Sono ridotti dell'importo di 30
milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 i trasferimenti
erariali a favore delle comunità montane. Alla riduzione si procede
intervenendo prioritariamente sulle comunità che si trovano ad una altitudine
media inferiore a settecentocinquanta metri sopra il livello del mare.
All'attuazione del presente comma si provvede con decreto del Ministro
dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze 7. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6 è fatto divieto
agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al
50% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi
titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale. 8. Il personale delle aziende
speciali create dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
non può transitare, in caso di cessazione dell'attività delle aziende medesime,
alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di riferimento,
se non previa procedura selettiva di natura concorsuale e, in ogni caso, a
valere sui contingenti di assunzioni effettuabili in base alla vigente
normativa. Sono disapplicate le eventuali disposizioni statutarie o
regolamentari in contrasto con il presente articolo. Capo III PATTO DI
STABILITà INTERNO Articolo 77. (Patto di stabilità interno). 1. Ai fini della
tutela dell'unità economica della Repubblica, le regioni, le province autonome
di Trento e di Bolzano, le province e i comuni con popolazione superiore a
5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza
pubblica per il triennio 2009/2011 nelle misure seguenti in termini di
fabbisogno e indebitamento netto: a) il settore regionale per 1.500, 2.300 e
4.060 milioni, rispettivamente, per gli anni 2009, 2010 e 2011; b) il settore
locale per 1.650, 2.900 e 5.140 milioni, rispettivamente, per gli anni 2009,
2010 e 2011. 2. Nel caso in cui non fossero approvate entro il 31 luglio 2008
le disposizioni legislative per la disciplina del nuovo patto di stabilità interno,
volta a conseguire gli effetti finanziari di cui al comma 1, gli stanziamenti
relativi agli interventi individuati nell'elenco 2 annesso al presente decreto
sono accantonati e possono essere utilizzati solo dopo l'approvazione delle
predette disposizioni legislative. 2-bis. Al fine di pervenire alla successiva
sostituzione dei trasferimenti statali in coerenza con l'articolo 119, secondo
comma, della Costituzione, è istituito presso il Ministero dell'economia e
delle finanze un fondo unico in cui far confluire tutti i trasferimenti
erariali attribuiti alle regioni per finanziare funzioni di competenza
regionale. 2-ter. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio
dei ministri, di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni, con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati, procede
all'individuazione dei trasferimenti di cui al comma 2-bis. Il fondo è
costituito nell'anno 2010 e i criteri di ripartizione sono stabiliti con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per
i rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Lo schema di
decreto è trasmesso al Parlamento per l'espressione del parere delle
Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il parere deve
essere espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione. 2-quater. Il
Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, ad
apportare le occorrenti variazioni di bilancio Art. 77-bis. (Patto di stabilità
interno per gli enti locali) 1. Ai fini della tutela dell'unità economica della
Repubblica, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti
concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il
triennio 2009-2011 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 2 a
31, che costituiscono princìpi fondamentali di coordinamento della finanza
pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della
Costituzione. 2. La manovra finanziaria è fissata in termini di riduzione del
saldo tendenziale di comparto per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011. 3. Ai
fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, le
province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti applicano al
saldo dell'anno 2007, calcolato in termini di competenza mista ai sensi del
comma 5, le seguenti percentuali: a) se l'ente ha rispettato il patto di
stabilità per l'anno 2007 e presenta un saldo per lo stesso anno 2007, in
termini di competenza mista, negativo, le percentuali sono: 1) per le province:
17 per cento per l'anno 2009, 62 per cento per l'anno 2010 e 125 per cento per
l'anno 2011; 2) per i comuni: 48 per cento per l'anno 2009, 97 per cento per
l'anno 2010 e 165 per cento per l'anno 2011; b) se l'ente ha rispettato il
patto di stabilità per l'anno 2007 e presenta un saldo per lo stesso anno 2007,
in termini di competenza mista, positivo, le percentuali sono: 1) per le
province: 10 per cento per l'anno 2009, 10 per cento per l'anno 2010 e 0 per
cento per l'anno 2011; 2) per i comuni: 10 per cento per l'anno 2009, 10 per
cento per l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno 2011; c) se l'ente non ha
rispettato il patto di stabilità per l'anno 2007 e presenta un saldo per lo
stesso anno 2007, in termini di competenza mista, positivo, le percentuali
sono: 1) per le province: 0 per cento per l'anno 2009, 0 per cento per l'anno
2010 e 0 per cento per l'anno 2011; 2) per i comuni: 0 per cento per l'anno
2009, 0 per cento per l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno 2011; d) se l'ente
non ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2007 e presenta un saldo per
lo stesso anno 2007, in termini di competenza mista, negativo, le percentuali
sono: 1) per le province: 22 per cento per l'anno 2009, 80 per cento per l'anno
2010 e 150 per cento per l'anno 2011; 2) per i comuni: 70 per cento per l'anno
2009, 110 per cento per l'anno 2010 e 180 per cento per l'anno 2011. 4. Per gli
enti per i quali negli anni 2004-2005, anche per frazione di anno, l'organo
consiliare era stato commissariato ai sensi dell'articolo 141 del testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, si applicano ai fini del
patto di stabilità interno le stesse regole degli enti di cui al comma 3, lettera
b), del presente articolo. 5. Il saldo finanziario calcolato in termini di
competenza mista è costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti
dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla
differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto
delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti
dalla concessione di crediti. 6. Gli enti di cui al comma 3, lettere a) e d),
devono conseguire, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, un saldo
finanziario in termini di competenza mista almeno pari al corrispondente saldo
finanziario dell'anno 2007, quale risulta dai conti consuntivi, migliorato
dell'importo risultante dall'applicazione delle percentuali indicate nelle stesse
lettere a) e d). 7. Gli enti di cui al comma 3, lettere b) e c), devono
conseguire, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, un saldo finanziario in
termini di competenza mista almeno pari al corrispondente saldo finanziario
dell'anno 2007, quale risulta dai conti consuntivi, peggiorato dell'importo
risultante dall'applicazione delle percentuali indicate nelle stesse lettere b)
e c). 8. Le risorse derivanti dalla cessione di azioni o quote di società
operanti nel settore dei servizi pubblici locali e le risorse derivanti dalla
vendita del patrimonio immobiliare non sono conteggiate ai fini dei saldi utili
per il rispetto del patto di stabilità interno se destinate alla realizzazione
di investimenti infrastrutturali o alla riduzione del debito. 9. Per l'anno
2009, nel caso in cui l'incidenza percentuale dell'importo di cui al comma 3,
lettere a) e d), sull'importo delle spese finali dell'anno 2007, al netto delle
concessioni di crediti, risulti per i comuni superiore al 20 per cento, il
comune deve considerare come obiettivo del patto di stabilità interno l'importo
corrispondente al 20 per cento della spesa finale. 10. Al fine di ricondurre la
dinamica di crescita del debito in coerenza con gli obiettivi di finanza
pubblica, le province e i comuni soggetti al patto di stabilità interno possono
aumentare, a decorrere dall'anno 2010, la consistenza del proprio debito al 31
dicembre dell'anno precedente in misura non superiore alla percentuale
annualmente determinata, con proiezione triennale e separatamente tra i comuni
e le province, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sulla
base degli obiettivi programmatici indicati nei Documenti di programmazione
economico-finanziaria. Resta fermo il limite di indebitamento stabilito
dall'articolo 204 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni. 11. Nel caso in cui la provincia o il comune soggetto al patto
di stabilità interno registri per l'anno precedente un rapporto percentuale tra
la consistenza complessiva del proprio debito e il totale delle entrate
correnti, al netto dei trasferimenti statali e regionali, superiore alla misura
determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza Stato-città ed autonomie locali, la percentuale di cui al comma 10 è
ridotta di un punto. Il rapporto percentuale è aggiornato con cadenza
triennale. 12. Il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si
applicano le disposizioni del patto di stabilità interno deve essere approvato
iscrivendo le previsioni di entrata e spesa di parte corrente in misura tale
che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e spesa in conto
capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia
garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto medesimo. A tal
fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un
apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati
rilevanti ai fini del patto di stabilità interno. 13. Al fine di assicurare il
raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità interno, il rimborso per
le trasferte dei consiglieri comunali e provinciali è, per ogni chilometro,
pari a un quinto del costo di un litro di benzina. 14. Per il monitoraggio
degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno e per acquisire
elementi informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla
loro situazione debitoria, le province e i comuni con popolazione superiore a
5.000 abitanti trasmettono semestralmente al Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta
giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web
appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito web
“www.pattostabilita.rgs.tesoro.it”, le informazioni riguardanti le risultanze
in termini di competenza mista, attraverso un prospetto e con le modalità
definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-città
ed autonomie locali. Con lo stesso decreto è definito il prospetto dimostrativo
dell'obiettivo determinato per ciascun ente ai sensi dei commi 6 e 7. La
mancata trasmissione del prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici
costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. La mancata
comunicazione al sistema web della situazione di commissariamento ai sensi del
comma 18, secondo le indicazioni di cui al decreto previsto dal primo periodo
del presente comma, determina per l'ente inadempiente l'assoggettamento alle
regole del patto di stabilità interno. 15. Ai fini della verifica del rispetto
degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascuno degli enti di cui al
comma 1 è tenuto a inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno
successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze
- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione del
saldo finanziario in termini di competenza mista conseguito, sottoscritta dal
rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, secondo un
prospetto e con le modalità definiti dal decreto di cui al comma 14. La mancata
trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo
costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. Nel caso in cui la
certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto,
non si applicano le disposizioni di cui al comma 20, ma si applicano solo
quelle di cui al comma 4 dell'articolo 76. 16. Qualora dai conti della
tesoreria statale degli enti locali si registrino prelevamenti non coerenti con
gli impegni in materia di obiettivi di debito assunti con l'Unione europea, il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed
autonomie locali, adotta adeguate misure di contenimento dei prelevamenti. 17.
Gli enti istituiti negli anni 2007 e 2008 sono soggetti alle regole del patto
di stabilità interno, rispettivamente, dagli anni 2010 e 2011 assumendo, quale
base di calcolo su cui applicare le regole, le risultanze, rispettivamente,
degli esercizi 2008 e 2009. 18. Gli enti locali commissariati ai sensi
dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono soggetti
alle regole del patto di stabilità interno dall'anno successivo a quello della
rielezione degli organi istituzionali. 19. Le informazioni previste dai commi
14 e 15 sono messe a disposizione dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e
dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) da parte del Ministero
dell'economia e delle finanze, secondo modalità e contenuti individuati tramite
apposite convenzioni. 20. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità
interno relativo agli anni 2008-2011, alla provincia o comune inadempiente sono
ridotti del 5 per cento i contributi ordinari dovuti dal Ministero dell'interno
per l'anno successivo. Inoltre, l'ente inadempiente non può, nell'anno
successivo a quello dell'inadempienza: a) impegnare spese correnti in misura
superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati
nell'ultimo triennio; b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti. I
mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o
finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da
apposita attestazione, da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del
patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o
l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al
collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione. 21. Restano
altresì ferme, per gli enti inadempienti al patto di stabilità interno, le
disposizioni recate dal comma 4 dell'articolo 76. 22. Le misure di cui ai commi
20, lettera a), e 21 non concorrono al perseguimento degli obiettivi assegnati
per l'anno in cui le misure vengono attuate. 23. Qualora venga conseguito
l'obiettivo programmatico assegnato al settore locale, le province e i comuni
virtuosi possono, nell'anno successivo a quello di riferimento, escludere dal
computo del saldo di cui al comma 15 un importo pari al 70 per cento della
differenza, registrata nell'anno di riferimento, tra il saldo conseguito dagli
enti inadempienti al patto di stabilità interno e l'obiettivo programmatico
assegnato. La virtuosità degli enti è determinata attraverso la valutazione
della posizione di ciascun ente rispetto ai due indicatori
economico-strutturali di cui al comma 24. L'assegnazione a ciascun ente
dell'importo da escludere è determinata mediante una funzione lineare della
distanza di ciascun ente virtuoso dal valore medio degli indicatori individuato
per classe demografica. Le classi demografiche considerate sono: a) per le
province: 1) province con popolazione fino a 400.000 abitanti; 2) province con
popolazione superiore a 400.000 abitanti; b) per i comuni: 1) comuni con
popolazione superiore a 5.000 e fino a 50.000 abitanti; 2) comuni con
popolazione superiore a 50.000 e fino a 100.000 abitanti; 3) comuni con
popolazione superiore a 100.000 abitanti. 24. Gli indicatori di cui al comma 23
sono finalizzati a misurare il grado di rigidità strutturale dei bilanci e il
grado di autonomia finanziaria degli enti. 25. Per le province l'indicatore per
misurare il grado di autonomia finanziaria non si applica sino all'attuazione
del federalismo fiscale. 26. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, d'intesa con la Conferenza Stato-città
ed autonomie locali, sono definiti i due indicatori economico-strutturali di
cui al comma 24 e i valori medi per fasce demografiche sulla base dei dati
annualmente acquisiti attraverso la certificazione relativa alla verifica del
rispetto del patto di stabilità interno. Con lo stesso decreto sono definite le
modalità di riparto in base agli indicatori. Gli importi da escludere dal patto
sono pubblicati nel sito web “www.pattostabilita.rgs.tesoro.it” del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. A decorrere dall'anno 2010
l'applicazione degli indicatori di cui ai commi 23 e 24 dovrà tenere conto,
oltre che delle fasce demografiche, anche delle aree geografiche da individuare
con il decreto di cui al presente comma. 27. Resta ferma l'applicazione di
quanto stabilito dall'articolo 1, comma 685-bis, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, introdotto dall'articolo 1, comma 379, lettera i), della legge 24
dicembre 2007, n. 244, in relazione all'attivazione di un nuovo sistema di
acquisizione dei dati di competenza finanziaria. 28. Le disposizioni recate dal
presente articolo sono aggiornate anche sulla base dei nuovi criteri adottati
in sede europea ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità e
crescita. 29. Le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 si applicano anche ai
comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti. 30. Resta confermata per il
triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se
precedente all'anno 2011, la sospensione del potere degli enti locali di
deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle
maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato,
di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, fatta
eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani
(TARSU). 31. Le disposizioni del presente articolo si applicano, per il periodo
rispettivamente previsto, fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto
di stabilità interno nel rispetto dei saldi fissati. 32. Ai fini
dell'attuazione dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n.
93, entro il 30 aprile 2009, i comuni trasmettono al Ministero dell'interno la
certificazione del mancato gettito accertato, secondo modalità stabilite con
decreto del medesimo Ministero" Articolo 77-ter (Patto di stabilità
interno delle regioni e delle province autonome) 1. Ai fini della tutela
dell'unità economica della Repubblica, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza
pubblica per il triennio 2009-2011 con il rispetto delle disposizioni di cui ai
commi da 2 a 19, che costituiscono principi fondamentali del coordinamento
della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo
comma, della Costituzione. 2. Continua ad applicarsi la sperimentazione sui
saldi di cui all'articolo 1, comma 656, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. In attesa dei risultati della sperimentazione di cui al comma 2, per gli
anni 2009-2011, il complesso delle spese finali di ciascuna regione a statuto
ordinario, determinato ai sensi del comma 4, non può essere superiore, per
l'anno 2009, al corrispondente complesso di spese finali determinate sulla base
dell'obiettivo programmatico per l'anno 2008 diminuito dello 0,6 per cento, e
per gli anni 2010 e 2011, non può essere rispettivamente superiore al complesso
delle corrispondenti spese finali dell'anno precedente, calcolato assumendo il
pieno rispetto del patto di stabilità interno, aumentato dell'1,0 per cento per
l'anno 2010 e diminuito dello 0,9 per cento per l'anno 2011. L'obiettivo
programmatico per l'anno 2008 è quello risultante dall'applicazione
dell'articolo 1, comma 657, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 4. Il
complesso delle spese finali è determinato dalla somma delle spese correnti ed
in conto capitale, al netto delle: spese per la sanità, cui si applica la
specifica disciplina di settore; spese per la concessione di crediti. 5. Le
spese finali sono determinate sia in termini di competenza sia in termini di
cassa. 6. Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011, le regioni a statuto speciale e
le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 dicembre di
ciascun anno precedente, con il Ministro dell'economia e delle finanze il
livello complessivo delle spese correnti e in conto capitale, nonché dei
relativi pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il
periodo 2009-2011; a tale fine, entro il 31 ottobre di ciascun anno precedente,
il presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo al Ministro
dell'economia e delle finanze. In caso di mancato accordo si applicano le
disposizioni stabilite per le regioni a statuto ordinario. Per gli enti locali
dei rispettivi territori provvedono alle finalità correlate al patto di
stabilità interno le regioni a statuto speciale e le province autonome di
Trento e di Bolzano, esercitando le competenze alle stesse attribuite dai
rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Qualora
le predette regioni e province autonome non provvedano, entro il 31 dicembre di
ciascun anno precedente, si applicano, per gli enti locali dei rispettivi
territori, le disposizioni previste per gli altri enti locali in materia di
patto di stabilità interno. 7. Le regioni a statuto speciale e le province
autonome di Trento e di Bolzano concorrono al riequilibrio della finanza
pubblica, oltre che nei modi stabiliti dal comma 6, anche con misure
finalizzate a produrre un risparmio per il bilancio dello Stato, mediante
l'assunzione dell'esercizio di funzioni statali, attraverso l'emanazione con le
modalità stabilite dai rispettivi statuti, di specifiche norme di attuazione
statutaria; tali norme di attuazione precisano le modalità e l'entità dei
risparmi per il bilancio dello Stato da ottenere in modo permanente o comunque
per annualità definite. 8. Sulla base degli esiti della sperimentazione di cui
al comma 2, le norme di attuazione devono altresì prevedere le disposizioni per
assicurare in via permanente il coordinamento tra le misure di finanza pubblica
previste dalle leggi costituenti la manovra finanziaria dello Stato e
l'ordinamento della finanza regionale previsto da ciascuno statuto speciale e
dalle relative norme di attuazione. 9. Sulla base degli esiti della
sperimentazione di cui al comma 2 si procede, anche nei confronti di una sola o
più regioni, a ridefinire con legge le regole del patto di stabilità interno e
l'anno di prima applicazione delle regole. Le nuove regole devono comunque
tenere conto del saldo in termini di competenza mista calcolato quale somma
algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni,
per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte
in conto capitale. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome
di Trento e di Bolzano può essere assunto a riferimento, con l'accordo di cui
al comma 6, il saldo finanziario anche prima della conclusione del procedimento
e della approvazione del decreto previsto dall'articolo 1, comma 656, della
legge n. 296 del 2006 a condizione che la sperimentazione effettuata secondo le
regole stabilite dal presente comma abbia conseguito esiti positivi per il
raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica. 10. Resta ferma la facoltà
delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di estendere le
regole del patto di stabilità interno nei confronti dei loro enti ed organismi
strumentali, nonché per gli enti ad ordinamento regionale o provinciale. 11. Al
fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi riferiti ai saldi di
finanza pubblica, la regione, sulla base di criteri stabiliti in sede di
consiglio delle autonomie locali, può adattare per gli enti locali del proprio
territorio, le regole e i vincoli posti dal legislatore nazionale, in relazione
alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti nelle regioni stesse,
fermo restando, l'obiettivo complessivamente determinato in applicazione
dell'articolo 77-bis per gli enti della regione e risultante dalla comunicazione
effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato alla regione interessata. 12. Per il
monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno e per
acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica anche
relativamente alla propria situazione debitoria, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano trasmettono trimestralmente al Ministero
dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando
il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel
sito “www.pattostabilita.rgs.tesoro.it”, le informazioni riguardanti sia la
gestione di competenza sia quella di cassa, attraverso un prospetto e con le
modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano. 13. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi
del patto di stabilità interno, ciascuna regione e provincia autonoma è tenuta
ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a
quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione, sottoscritta dal
rappresentante legale dell'ente e dal responsabile del servizio finanziario
secondo un prospetto e con le modalità definite dal decreto di cui al comma 12.
La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31
marzo costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. Nel caso in cui
la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto,
non si applicano le disposizioni di cui al comma 15 del presente articolo, ma
si applicano solo quelle di cui al comma 4 dell'articolo 76. 14. Ai fini della
verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascuna
regione a statuto speciale e provincia autonoma è tenuta ad osservare quanto
previsto dalle norme di attuazione statutaria emanate ai sensi del comma 8.
Fino alla emanazione delle predette norme di attuazione statutaria si provvede
secondo quanto disposto dall'accordo concluso ai sensi del comma 6. 15. In caso
di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni 2008-2011
la regione o la provincia autonoma inadempiente non può nell'anno successivo a
quello dell'inadempienza: impegnare spese correnti, al netto delle spese per la
sanità, in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti
impegni effettuati nell'ultimo triennio; ricorrere all'indebitamento per gli
investimenti. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con
istituzioni creditizie e finanziarie per il finanziamento degli investimenti
devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il
conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno
precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può
procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della
predetta attestazione. 16. Restano altresì ferme per gli enti inadempienti al
patto di stabilità interno le disposizioni recate dal comma 4 dell'articolo 76.
17. Continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 664,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 6, comma 1-bis, del decreto
legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, introdotto dal citato articolo 1, comma
675, della legge n. 296 del 2006. 18. Le disposizioni recate dal presente
articolo sono aggiornate anche sulla base dei nuovi criteri che vengono
adottati in sede europea ai fini della verifica del rispetto del patto di
stabilità e crescita. 19. Resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero
sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, la
sospensione del potere delle regioni di deliberare aumenti dei tributi, delle
addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi
ad esse attribuiti con legge dello Stato di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93. 20. Le disposizioni di cui al presente
articolo si applicano per il periodo rispettivamente previsto fino alla
definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno nel rispetto dei
saldi fissati. Art. 77-quater (Modifiche della tesoreria unica ed eliminazione
della rilevazione dei flussi trimestrali di cassa) A decorrere dal 1° gennaio
2009 l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 279 come modificato dal comma 7 del presente
articolo sono estese: alle regioni a statuto speciale e alle province autonome
di Trento e di Bolzano, compatibilmente con le disposizioni statutarie e con
quelle di cui all'articolo 77-ter; a tutti gli enti locali di cui al testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, assoggettati al sistema di tesoreria unica;
alle Aziende sanitarie locali, alle Aziende ospedaliere, comprese le Aziende
ospedaliero - universitarie di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21
dicembre 1999, n. 517, e i Policlinici universitari a gestione diretta, agli
Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, agli
Istituti zooprofilattici sperimentali e alle Agenzie sanitarie regionali. Le
somme che affluiscono mensilmente a titolo di imposta regionale sulle attività
produttive (IRAP) e addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone
fisiche (IRPEF) ai conti correnti di tesoreria di cui all'art. 40, comma 1, del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, intestati alle regioni e alle
province autonome di Trento e di Bolzano, sono accreditate, entro il quinto
giorno lavorativo del mese successivo, presso il tesoriere regionale o
provinciale. Resta ferma per le regioni a statuto ordinario, fino alla
determinazione definitiva della quota di compartecipazione all'imposta sul
valore aggiunto (IVA), l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo
13, comma 3, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e all'articolo 1,
comma 321, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni.
Conseguentemente le eventuali eccedenze di gettito IRAP e addizionale regionale
all'IRPEF – con esclusione degli effetti derivanti dalle manovre eventualmente
disposte dalla regione – rispetto alle previsioni delle imposte medesime
effettuate ai fini del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui
concorre ordinariamente lo Stato sono riversate all'entrata statale in sede di conguaglio.
Resta altresì ferma, per la Regione siciliana, l'applicazione delle
disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446. L'anticipazione mensile per il finanziamento della spesa
sanitaria, di cui all'articolo 1, comma 796, lettera d), della legge 27
dicembre 2006, n. 296 a favore delle regioni a statuto ordinario e della
Regione siciliana, è accreditata sulle contabilità speciali infruttifere al
netto delle somme cumulativamente trasferite a titolo di IRAP e di addizionale
regionale all'IRPEF e delle somme trasferite ai sensi del comma 4 del presente
articolo per le regioni a statuto ordinario e del comma 5 per la Regione
siciliana. In caso di necessità i recuperi delle anticipazioni sono effettuati
anche a valere sulle somme affluite nell'esercizio successivo sui conti
correnti di cui all'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, ovvero sulle somme da erogare a qualsiasi titolo a carico del
bilancio statale. Nelle more del perfezionamento del riparto delle somme di cui
all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, la
compartecipazione IVA è corrisposta alle regioni a statuto ordinario nella
misura risultante dall'ultimo riparto effettuato, previo accantonamento di un
importo corrispondente alla quota del finanziamento indistinto del fabbisogno
sanitario condizionata alla verifica degli adempimenti regionali, ai sensi
della legislazione vigente. Alla Regione siciliana sono erogate le somme
spettanti a titolo di Fondo sanitario nazionale, quale risulta dall'Intesa
espressa ai sensi delle norme vigenti, dalla Conferenza permanente per i
rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al
finanziamento del Servizio sanitario nazionale, previo accantonamento di un
importo corrispondente alla quota del finanziamento indistinto del fabbisogno
sanitario condizionata alla verifica degli adempimenti regionali, ai sensi
delle legislazione vigente. Al fine di assicurare un'ordinata gestione degli
effetti derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo,
in funzione dell'applicazione delle disposizioni di cui all' articolo 13, comma
3, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 e successive modificazioni,
all'articolo 1, comma 321, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo
39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le regioni
possono accantonare le somme relative all' IRAP e all' addizionale regionale
all'IRPEF accertate in eccesso rispetto agli importi delle medesime imposte
spettanti a titolo di finanziamento del fabbisogno sanitario dell'anno di
riferimento, quale risulta dall'Intesa espressa ai sensi delle norme vigenti,
dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilità
finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario
nazionale, e rispetto agli importi delle medesime imposte derivanti
dall'attivazione della leva fiscale regionale per il medesimo anno. A tal fine,
con riferimento alle manovre fiscali regionali sull'IRAP e sull'addizionale
regionale all'IRPEF, il Ministero dell'economia e delle finanze -Dipartimento
delle Finanze quantifica annualmente i gettiti relativi all'ultimo anno
consuntivabile indicando contestualmente una stima dei gettiti relativi a
ciascuno degli anni compresi nel quadriennio successivo all'anno di consuntivazione
e ne dà comunicazione alle regioni. Il comma 2 dell'articolo 7 del decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 279, è sostituito dal seguente: “Le entrate
costituite da assegnazioni, contributi e quanto altro proveniente direttamente
dal bilancio dello Stato devono essere versate per le regioni, le province
autonome e gli enti locali nelle contabilità speciali infruttifere ad essi
intestate presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Tra le
predette entrate sono comprese quelle provenienti da operazioni di
indebitamento assistite, in tutto o in parte, da interventi finanziari dello
Stato sia in conto capitale che in conto interessi, nonché quelle connesse alla
devoluzione di tributi erariali alle regioni a statuto speciale e alle province
autonome di Trento e di Bolzano” Le risorse trasferite alle strutture sanitarie
di cui al comma 1, lettera c), a carico diretto del bilancio statale sono
accreditate in apposita contabilità speciale infruttifera, da aprire presso la
sezione di tesoreria provinciale. Le somme giacenti alla data del 31 dicembre
2008 sulle preesistenti contabilità speciali per spese correnti e per spese in
conto capitale, intestate alle stesse strutture sanitarie, possono essere
prelevate in quote annuali costanti del venti per cento. Su richiesta della
Regione competente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere concesse
deroghe al limite del prelievo annuale del venti per cento, da riassorbire negli
esercizi successivi,. A decorrere dal 1° gennaio 2009 cessano di avere
efficacia le disposizioni relative alle sperimentazioni per il superamento
della tesoreria unica, attuate con i decreti del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica n. 31855 del 4 settembre 1998 e n.
152772 del 3 giugno 1999 e con i decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze n. 59453 del 19 giugno 2003 e n. 83361 dell'8 luglio 2005, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n.165 del 18 luglio 2005. 10. Le disposizioni di cui
al presente articolo si applicano per il periodo rispettivamente previsto fino
alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno nel
rispetto dei saldi fissati. 11. Gli enti pubblici soggetti al Sistema
Informativo delle Operazioni degli Enti pubblici (SIOPE), istituito ai sensi
dell'articolo 28, commi 3, 4 e 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e
successive modificazioni, e i rispettivi tesorieri o cassieri non sono tenuti
agli adempimenti relativi alla trasmissione dei dati periodici di cassa, di cui
all'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni. I
prospetti dei dati SIOPE e delle disponibilità liquide costituiscono un
allegato obbligatorio del rendiconto o del bilancio di esercizio. Con decreto
del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, sono stabilite, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le relative
modalità di attuazione. Le sanzioni previste dagli articoli 30 e 32 della legge
n. 468 del 1978 per il mancato invio dei prospetti di cassa operano per gli
enti inadempienti al SIOPE.” Articolo 78. (Disposizioni urgenti per Roma
capitale). 1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi
strutturali di risanamento della finanza pubblica e nel rispetto dei princìpi
indicati dall'articolo 119 della Costituzione, nelle more dell'approvazione
della legge di disciplina dell'ordinamento, anche contabile, di Roma Capitale
ai sensi dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, il Sindaco del comune di Roma, senza
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato è nominato Commissario
straordinario del Governo per la ricognizione della situazione
economico-finanziaria del comune e delle società da esso partecipate, con
esclusione di quelle quotate nei mercati regolamentati, e per la
predisposizione ed attuazione di un piano di rientro dall'indebitamento pregresso.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri: a) sono individuati
gli istituti e gli strumenti disciplinati dal Titolo VIII del testo unico di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di cui può avvalersi il
Commissario straordinario, parificato a tal fine all'organo straordinario di
liquidazione, fermo restando quanto previsto al comma 6; b) su proposta del
Commissario straordinario, sono nominati tre subcommissari, ai quali possono
essere conferite specifiche deleghe dal Commissario, uno dei quali scelto tra i
magistrati ordinari, amministrativi e contabili, uno tra i dirigenti della
Ragioneria generale dello Stato e uno tra gli appartenenti alla carriera
prefettizia o dirigenziale del Ministero dell'interno, collocati in posizione
di fuori ruolo o di comando per l'intera durata dell'incarico. Per
l'espletamento degli anzidetti incarichi gli organi commissariali non hanno
diritto ad alcun compenso o indennità, oltre alla retribuzione, anche
accessoria, in godimento all'atto della nomina, e si avvalgono delle strutture
comunali. I relativi posti di organico sono indisponibili per la durata
dell'incarico. 3. La gestione commissariale del comune assume, con bilancio
separato rispetto a quello della gestione ordinaria, tutte le entrate di
competenza e tutte le obbligazioni assunte alla data del 28 aprile 2008. Le
disposizioni dei commi precedenti non incidono sulle competenze ordinarie degli
organi comunali relativamente alla gestione del periodo successivo alla data
del 28 aprile 2008. 4. Il piano di rientro, con la situazione
economico-finanziaria del comune e delle società da esso partecipate di cui al
comma 1, gestito con separato bilancio, entro il 30 settembre 2008, ovvero
entro altro termine indicato nei decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri di cui ai commi 1 e 2, è presentato dal Commissario straordinario al
Governo, che l'approva entro i successivi trenta giorni, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, individuando le coperture finanziarie
necessarie per la relativa attuazione nei limiti delle risorse allo scopo
destinate a legislazione vigente. è autorizzata l'apertura di una apposita
contabilità speciale. Al fine di consentire il perseguimento delle finalità
indicate al comma 1, il piano assorbe, anche in deroga a disposizioni di legge,
tutte le somme derivanti da obbligazioni contratte, a qualsiasi titolo, alla
data di entrata in vigore del presente decreto, anche non scadute, e contiene
misure idonee a garantire il sollecito rientro dall'indebitamento pregresso. Il
Commissario straordinario potrà recedere, entro lo stesso termine di
presentazione del piano, dalle obbligazioni contratte dal Comune anteriormente
alla data di entrata in vigore del presente decreto. 5. Per l'intera durata del
regime commissariale di cui al presente articolo non può procedersi alla
deliberazione di dissesto di cui all'articolo 246, comma 1, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 6. I decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri di cui ai commi 1 e 2 prevedono in ogni caso l'applicazione, per
tutte le obbligazioni contratte anteriormente alla data di emanazione del
medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei commi 2, 3 e 4
dell'articolo 248 e del comma 12 dell'articolo 255 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267. Tutte le entrate del comune di competenza dell'anno 2008 e
dei successivi anni sono attribuite alla gestione corrente, di competenza degli
organi istituzionali dell'Ente. 7. Ai fini dei commi precedenti, per il comune
di Roma sono prorogati di sei mesi i termini previsti per l'approvazione del
rendiconto relativo all'esercizio 2007, per l'adozione della delibera di cui
all'articolo 193, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e per
l'assestamento del bilancio relativo all'esercizio 2008. 8. Nelle more
dell'approvazione del piano di rientro di cui al presente articolo, la Cassa
Depositi e Prestiti S.p.A. concede al comune di Roma una anticipazione di 500
milioni di euro a valere sui primi futuri trasferimenti statali ad esclusione
di quelli compensativi per i mancati introiti di natura tributaria. Capo IV
SPESA SANITARIA E PER INVALIDITà Articolo 79. (Programmazione delle risorse per
la spesa sanitaria). 1. Al fine di garantire il rispetto degli obblighi
comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il
triennio 2009-2011 il finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui
concorre ordinariamente lo Stato è confermato in 102.683 milioni di euro per
l'anno 2009, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 796,
lettera a) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e
all'articolo 3, comma 139 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed è
determinato in 103.945 milioni di euro per l'anno 2010 e in 106.265 milioni di
euro per l'anno 2011, comprensivi dell'importo di 50 milioni di euro, per
ciascuno degli anni indicati, a titolo di ulteriore finanziamento a carico
dello Stato per l'ospedale pediatrico Bambino Gesù, preventivamente accantonati
ed erogati direttamente allo stesso Ospedale, secondo le modalità di cui alla
legge 18 maggio 1995, n. 187 che ha reso esecutivo l'accordo tra il Governo
italiano e la Santa Sede, fatto nella Città del Vaticano il 15 febbraio 1995.
Restano fermi gli adempimenti regionali previsti dalla legislazione vigente,
nonché quelli derivanti dagli accordi e dalle intese intervenute fra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 1-bis. Per gli anni
2010 e 2011 l'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato
derivante da quanto disposto dal comma 1, rispetto al livello di finanziamento
previsto per l'anno 2009, è subordinato alla stipula di una specifica intesa
fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi
dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, resi entro il 31
ottobre 2008, che, ad integrazione e modifica dell'accordo Stato-regioni dell'8
agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001,
dell'intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005 pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005 e dell'intesa
Stato-regioni relativa al Patto per la salute del 5 ottobre 2006, di cui al
provvedimento 5 ottobre 2006, n. 2648, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 256 del 3 novembre 2006, contempli ai fini
dell'efficientamento del sistema e del conseguente contenimento della dinamica
dei costi, nonché al fine di non determinare tensioni nei bilanci regionali
extrasanitari e di non dover ricorrere necessariamente all'attivazione della
leva fiscale regionale: una riduzione dello standard dei posti letto, diretto a
promuovere il passaggio dal ricovero ospedaliero ordinario al ricovero diurno e
dal ricovero diurno all'assistenza in regime ambulatoriale; l'impegno delle
regioni, anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 1, comma 565,
lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in connessione con i processi
di riorganizzazione, ivi compresi quelli di razionalizzazione e di efficientamento
della rete ospedaliera, alla riduzione delle spese di personale degli enti del
Servizio sanitario nazionale anche attraverso: 1) la definizione di misure di
riduzione stabile della consistenza organica del personale in servizio e di
conseguente ridimensionamento dei fondi della contrattazione integrativa di cui
ai contratti collettivi nazionali del predetto personale; 2) la fissazione di
parametri standard per l'individuazione delle strutture semplici e complesse,
nonché delle posizioni organizzative e di coordinamento rispettivamente delle
aree della dirigenza e del personale del comparto del Servizio sanitario
nazionale, nel rispetto comunque delle disponibilità dei fondi della
contrattazione integrativa, così come rideterminati ai sensi di quanto previsto
dal numero 1; l'impegno delle regioni, nel caso in cui si profili uno
squilibrio di bilancio del settore sanitario, ad attivare anche forme di
partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie da parte dei cittadini, ivi
compresi i cittadini a qualsiasi titolo esenti ai sensi della vigente
normativa, prevedendo altresì forme di attivazione automatica in corso d'anno
in caso di superamento di soglie predefinite di scostamento dall'andamento
programmatico della spesa. 1-ter. Qualora non venga raggiunta l'Intesa di cui
al comma 1-bis) entro il 31 ottobre 2008, con la procedura di cui all'art. 1,
comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sono fissati lo standard di dotazione dei
posti letto nonché gli ulteriori standard necessari per promuovere il passaggio
dal ricovero ospedaliero ordinario al ricovero diurno e dal ricovero diurno
all'assistenza in regime ambulatoriale nonché per le finalità di cui al comma
1-bis, lettera b), del presente articolo. 1-quater. All'articolo 1, comma
34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo le parole: “di criteri
e parametri fissati dal Piano stesso” sono sostituite dalle seguenti: “di linee
guida proposte dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
ed approvate con Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano”; b) il terzo
periodo è sostituito dai seguenti: “La predetta modalità di ammissione al
finanziamento è valida per le linee progettuali attuative del Piano sanitario
nazionale fino all'anno 2008. A decorrere dall'anno 2009, il Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano, provvede a ripartire tra le regioni le medesime
quote vincolate all'atto dell'adozione della propria delibera di ripartizione
delle somme spettanti alle regioni a titolo di finanziamento della quota indistinta
di Fondo sanitario nazionale di parte corrente. Al fine di agevolare le regioni
nell'attuazione dei progetti di cui al comma 34, il Ministero dell'Economia e
delle Finanze provvede ad erogare, a titolo di acconto, il 70 per cento
dell'importo complessivo annuo spettante a ciascuna regione, mentre
l'erogazione del restante 30 per cento è subordinata all'approvazione da parte
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, dei progetti presentati dalle regioni,
comprensivi di una relazione illustrativa dei risultati raggiunti nell'anno
precedente. Le mancate presentazione ed approvazione dei progetti comportano, nell'anno
di riferimento, la mancata erogazione della quota residua del 30 per cento ed
il recupero, anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti nell'anno
successivo, dell'anticipazione del 70 per cento già erogato.”. 1-quinquies. Al
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni sono
apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 8- sexies, comma 5: 1) al
primo periodo, le parole da “in base ai costi standard” fino alla fine del
periodo sono sostituite dalle seguenti: “tenuto conto, nel rispetto dei
principi di efficienza e di economicità nell'uso delle risorse, anche in via
alternativa, di: a) costi standard delle prestazioni calcolati in riferimento a
strutture preventivamente selezionate secondo criteri di efficienza,
appropriatezza e qualità dell'assistenza come risultanti dai dati in possesso
del Sistema informativo sanitario; b) costi standard delle prestazioni già
disponibili presso le regioni e le province autonome; c) tariffari regionali e
differenti modalità di remunerazione delle funzioni assistenziali attuate nelle
regioni e nelle province autonome ”; 2) il secondo periodo “è sostituito dal
seguente: "Lo stesso decreto stabilisce i criteri generali, nel rispetto
del principio del perseguimento dell'efficienza e dei vincoli di bilancio
derivanti dalle risorse programmate a livello nazionale e regionale, in base ai
quali le regioni adottano il proprio sistema tariffario, articolando tali
tariffe per classi di strutture secondo le loro caratteristiche organizzative e
di attività, verificati in sede di accreditamento delle strutture stesse. Le
tariffe massime di cui al presente comma sono assunte come riferimento per la
valutazione della congruità delle risorse a carico del Servizio sanitario
nazionale. Gli importi tariffari, fissati dalle singole regioni, superiori alle
tariffe massime restano a carico dei bilanci regionali. A decorrere dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione è abrogato il decreto del
Ministro della Sanità 15 aprile 1994, recante “Determinazione dei criteri
generali per la fissazione delle tariffe delle prestazioni di assistenza
specialistica, riabilitativa ed ospedaliera,”, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1994". b) All'articolo 1, comma 18, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, è aggiunto,
in fine, il seguente periodo: “Le attività e le funzioni assistenziali delle
strutture equiparate di cui al citato articolo 4, comma 12, con oneri a carico
del Servizio sanitario nazionale, sono esercitate esclusivamente nei limiti di
quanto stabilito negli specifici accordi di cui all'articolo 8-quinquies.”; c)
all'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma
3, lettera b), dopo le parole “delle strutture al fabbisogno” sono aggiunte le
seguenti: “, tenendo conto anche del criterio della soglia minima di efficienza
che, compatibilmente con le risorse regionali disponibili, deve esser
conseguita da parte delle singole strutture sanitarie,”; d) all'articolo
8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 2, alinea,
le parole “accordi con le strutture pubbliche ed equiparate” sono sostituite
dalle seguenti: “accordi con le strutture pubbliche ed equiparate, comprese le
aziende ospedaliero universitarie,”; 2) al comma 2, lettera b), dopo le parole:
“distinto per tipologia e per modalità di assistenza” è aggiunto il seguente
periodo: “Le regioni possono individuare prestazioni o gruppi di prestazioni
per i quali stabilire la preventiva autorizzazione, da parte dell'azienda
sanitaria locale competente, alla fruizione presso le strutture o i professionisti
accreditati”; 3) dopo il comma 2-ter sono aggiunti i seguenti commi: “2-quater.
Le regioni stipulano accordi con le fondazioni istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico e con gli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico pubblici e contratti con gli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico privati, che sono definiti con le modalità di cui
all'articolo 10 comma 2 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. Le
regioni stipulano altresì accordi con gli istituti, enti ed ospedali di cui
agli articoli 41 e 43, secondo comma 2, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e
successive modificazioni che prevedano che l'attività assistenziale, attuata in
coerenza con la programmazione sanitaria regionale, sia finanziata a prestazione
in base ai tetti di spesa ed ai volumi di attività predeterminati annualmente
dalla programmazione regionale nel rispetto dei vincoli di bilancio, nonché
sulla base di funzioni riconosciute dalle regioni, tenendo conto nella
remunerazione di eventuali risorse già attribuite per spese di investimento, ai
sensi dell'articolo 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e
successive modificazioni ed integrazioni. Ai predetti accordi e ai predetti
contratti si applicano le disposizioni di cui al comma 2, lettere a), b), c),
e) ed e-bis). 2-quinquies. In caso di mancata stipula degli accordi di cui al
presente articolo, l'accreditamento istituzionale di cui all'articolo 8-quater
delle strutture e dei professionisti eroganti prestazioni per conto del
Servizio sanitario nazionale interessati è sospeso.”; 1-sexies. Al fine di
garantire il pieno rispetto degli obiettivi finanziari programmatici di cui al
comma 1: sono potenziati i procedimenti di verifica delle esenzioni, in base al
reddito, dalla partecipazione del cittadino alla spesa sanitaria per le
prestazioni di specialistica ambulatoriale a carico del Servizio sanitario
nazionale (SSN). A tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, da adottare entro il 30 settembre 2008, sono individuate le modalità
con le quali l'Agenzia delle entrate mette a disposizione del SSN, tramite il
sistema della tessera sanitaria, attuativo dell'articolo 50 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, le informazioni utili a
consentire la verifica della sussistenza del diritto all'esenzione per reddito
del cittadino in base ai livelli di reddito di cui all'articolo 8, comma 16,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni ed
integrazioni, individuando l'ultimo reddito complessivo del nucleo familiare,
in quanto disponibile al sistema informativo dell'anagrafe tributaria. Per
nucleo familiare si intende quello previsto dall'articolo 1 del decreto del
Ministro della Sanità, di concerto con il Ministro delle finanze, del 22
gennaio 1993; con il medesimo decreto di cui alla lettera a) sono definite le
modalità con cui il cittadino è tenuto ad autocertificare presso l'azienda
sanitaria locale di competenza la sussistenza del diritto all'esenzione per
reddito in difformità dalle predette informazioni, prevedendo verifiche
obbligatorie da parte delle aziende sanitarie locali delle informazioni rese
dagli assistiti in contrasto con le informazioni rese disponibili al SSN e, in
caso di accertata dichiarazione mendace, il recupero delle somme dovute
dall'assistito, pena l'esclusione dello stesso dalla successiva prescrivibilità
di ulteriori prestazioni di specialistica ambulatoriale a carico del SSN; c)per
le regioni che, ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre
2004, n. 311 e successive modificazioni, hanno sottoscritto l'Accordo per il
perseguimento dell'equilibrio economico nel settore sanitario, una quota delle
risorse di cui all'articolo 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67 e
successive modificazioni, come da ultimo rideterminato dall'articolo 83, comma
3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dall'articolo 1, comma 796, lettera
n), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, può
essere destinata alla realizzazione di interventi diretti a garantire la
disponibilità di dati economici, gestionali e produttivi delle strutture
sanitarie operanti a livello locale, per consentirne la produzione sistematica
e l'interpretazione gestionale continuativa, ai fini dello svolgimento delle
attività di programmazione e di controllo regionale ed aziendale, in attuazione
dei piani di rientro. I predetti interventi devono garantire la coerenza e
l'integrazione con le metodologie definite nell'ambito del Sistema nazionale di
verifica e controllo (SiVeAS), di cui all'articolo 1, comma 288, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, e con i modelli dei dati del
Nuovo Sistema Informativo Sanitario Nazionale (NSIS). 1-septies. All'articolo
88 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. Al fine di realizzare gli obiettivi di economicità nell'utilizzazione delle
risorse e di verifica della qualità dell'assistenza erogata, secondo criteri di
appropriatezza, le regioni assicurano, per ciascun soggetto erogatore, un
controllo analitico annuo di almeno il 10 per cento delle cartelle cliniche e
delle corrispondenti schede di dimissione, in conformità a specifici protocolli
di valutazione. L'individuazione delle cartelle e delle schede deve essere
effettuata secondo criteri di campionamento rigorosamente casuali. Tali
controlli sono estesi alla totalità delle cartelle cliniche per le prestazioni
ad alto rischio di inappropriatezza individuate delle regioni tenuto conto di
parametri definiti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze. 2.
Al fine di procedere al rinnovo degli accordi collettivi nazionali con il
personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale per il biennio
economico 2006-2007, il livello del finanziamento cui concorre ordinariamente
lo Stato, di cui al comma 1, lettera a), è incrementato di 184 milioni di euro
per l'anno 2009 e di 69 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, anche per
l'attuazione del Progetto Tessera Sanitaria e, in particolare, per il
collegamento telematico in rete dei medici e la ricetta elettronica, di cui al
comma 5-bis dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. 3.
All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, il secondo periodo è
soppresso. Articolo 80. (Piano straordinario di verifica delle invalidità
civili). 1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) attua, dal 1o
gennaio 2009 al 31 dicembre 2009, un piano straordinario di 200.000
accertamenti di verifica nei confronti dei titolari di benefìci economici di
invalidità civile. 2. Nel caso di accertata insussistenza dei prescritti
requisiti sanitari, si applica l'articolo 5, comma 5, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698. 3. Nei
procedimenti di verifica, compresi quelli in corso, finalizzati ad accertare,
nei confronti di titolari di trattamenti economici di invalidità civile, la
permanenza dei requisiti sanitari necessari per continuare a fruire dei
benefìci stessi, l'I.N.P.S. dispone la sospensione dei relativi pagamenti
qualora l'interessato, a cui sia stata notificata la convocazione, non si
presenti a visita medica senza giustificato motivo. Se l'invalido, entro
novanta giorni dalla data di notifica della sospensione ovvero della richiesta
di giustificazione nel caso in cui tale sospensione sia stata già disposta, non
fornisce idonee motivazioni circa la mancata presentazione a visita, l'I.N.P.S.
provvede alla revoca della provvidenza a decorrere dalla data della sospensione
medesima. Ove, invece, siano ritenute valide le giustificazioni addotte, verrà
comunicata la nuova data di visita medica alla quale l'interessato non potrà
sottrarsi, pena la revoca del beneficio economico dalla data di sospensione,
salvo i casi di visite domiciliari richieste dagli interessati o disposte
dall'amministrazione. Sono esclusi dalle disposizioni di cui al primo e al
secondo periodo del presente comma i soggetti ultrasettantenni, i minori nati
affetti da patologie e per i quali è stata determinata una invalidità pari al
100 per cento ed i soggetti affetti da patologie irreversibili per i quali, in
luogo della automatica sospensione dei pagamenti, si procede obbligatoriamente
alla visita domiciliare volta ad accertare la persistenza dei requisiti di
invalidità necessari per il godimento dei benefìci economici. 4. Qualora
l'invalido non si sottoponga agli ulteriori accertamenti specialistici,
eventualmente richiesti nel corso della procedura di verifica, la sospensione
dei pagamenti e la revoca del beneficio economico verranno disposte con le
medesime modalità di cui al comma 3. 5. Ai titolari di patente di guida
speciale chiamati a visita per il rinnovo della patente stessa, gli uffici
della motorizzazione civile sono autorizzati a rilasciare un permesso di guida
provvisorio, valido sino all'esito finale delle procedure di rinnovo. 6. Nei
procedimenti giurisdizionali relativi ai verbali di visita emessi dalle
commissioni mediche di verifica, finalizzati all'accertamento degli stati di
invalidità civile, cecità civile e sordomutismo, nonché ai provvedimenti di
revoca emessi dall'I.N.P.S. nella materia di cui al presente articolo la
legittimazione passiva spetta all'I.N.P.S. medesimo. 7. Con decreto del
ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono stabiliti termini e modalità di attuazione
del piano straordinario di cui al presente articolo, avuto riguardo, in
particolare, alla definizione di criteri selettivi in ragione dell'incidenza
territoriale dei beneficiari di prestazioni rispetto alla popolazione residente
nonché alle sinergie con le diverse banche dati presenti nell'ambito delle
amministrazioni pubbliche, tra le quali quelle con l'amministrazione
finanziaria e la motorizzazione civile. TITOLO IV PEREQUAZIONE TRIBUTARIA Capo
I MISURE FISCALI PEREQUAZIONE TRIBUTARIA Articolo 81. (Settori petrolifero e
del gas). 1. Per le produzioni ottenute a decorrere dal 1o gennaio 2008 dalle
concessioni di coltivazione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25
novembre 1996, n. 625, al verificarsi delle condizioni previste nel comma 2, il
titolare unico o contitolare di ciascuna concessione è tenuto a corrispondere
esclusivamente allo Stato il valore di un'aliquota del prodotto della
coltivazione ulteriore rispetto a quella già prevista dall'articolo 19 del
decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, determinata secondo quanto
previsto dal comma 4. 2. Il valore dell'ulteriore aliquota di prodotto è dovuto
al verificarsi delle seguenti condizioni: a) per l'olio, nel caso in cui la
quotazione media annua del Brent dell'anno di riferimento espressa in euro sia
superiore almeno del 10 per cento a 55 euro per barile. La quotazione media
annua del Brent sarà determinata per ciascun anno come media delle quotazioni
di fine mese pubblicate dal Platts in dollari al barile per il greggio Brent
Dated e convertita in euro al barile sulla base del cambio medio annuo euro/dollaro
rilevato dalla Banca d'Italia". b) per il gas, nel caso in cui la media
annua dell'indice QE, di cui all'articolo 19, comma 5-bis, lettera b), del
decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, dell'anno di riferimento sia
superiore almeno del 10 per cento a 0,5643 centesimi di euro/MJ. 3. Per gli
anni successivi al 2008, le suddette quotazioni di riferimento per l'olio e il
gas sono rideterminate tenendo conto delle variazioni annuali dei prezzi della
produzione di prodotti industriali e del costo del lavoro per unità di prodotto
nell'industria con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto
con il Ministero dell'economia e delle finanze. 4. Verificandosi le condizioni
di cui al comma 3, il valore dell'ulteriore aliquota di prodotto per l'olio e
per il gas da corrispondere allo Stato si determina: a) per le quantità di
idrocarburi liquidi e gassosi estratti in terraferma e per le quantità di
idrocarburi gassosi estratti in mare: 1) con l'aliquota del 2,1 per cento nel
caso di incremento degli indici di cui alle lettere a) e b) del comma 2 in
misura pari al 10 per cento; 2) con l'aliquota dello 0,3 per cento per ogni
punto percentuale di incremento degli stessi indici ulteriore rispetto al 10
per cento; b) per le quantità di idrocarburi liquidi estratti in mare: 1) con
l'aliquota dell'1,2 per cento nel caso di incremento dell'indice di cui alla
lettera a) del comma 2 in misura pari al 10 per cento; 2) con l'aliquota dello
0,15 per cento per ogni punto percentuale di incremento dello stesso indice
ulteriore rispetto al 10 per cento. 5. Le quantità esenti dal pagamento
dell'aliquota di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996,
n. 625, sono esenti anche dal pagamento dell'ulteriore aliquota di cui al comma
1. 6. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione del prelievo
dell'ulteriore aliquota di cui al comma 1, inclusa la disciplina sanzionatoria,
si applica quanto previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre
1996, n. 625, purché compatibile con la natura esclusivamente erariale di tale
prelievo. 7. All'ulteriore aliquota di prodotto della coltivazione dovuta ai
sensi dei commi da 1 a 6 non si applicano le disposizioni di cui ai commi da 8
a 15. 8. A decorrere dall'anno 2008, per le concessioni di coltivazioni di cui
all'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, il titolare
unico o contitolare versa nel mese di novembre di ciascun anno a titolo
d'acconto del valore delle aliquote di prodotto dovuto per l'anno in corso un
importo pari al 100 per cento di quanto versato per l'anno precedente. 9. Il
versamento è effettuato allo Stato, alle Regioni a statuto ordinario ed ai
Comuni interessati secondo le rispettive quote di competenza e con le stesse
modalità previste per i versamenti di cui al predetto articolo 19, comma 8, del
decreto legislativo n. 625 del 1996. Limitatamente all'acconto relativo al
periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto,
le somme dovute allo Stato affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per
la successiva riassegnazione al fondo speciale istituito con il comma 29. Se
per l'anno precedente è stata omessa la presentazione del prospetto di cui al
predetto articolo 19, comma 11, del decreto legislativo n. 625 del 1996,
l'acconto è commisurato al 100 per cento del valore delle aliquote di prodotto
che avrebbe dovuto essere dichiarato con tale prospetto. 10. I versamenti in
acconto relativi al valore delle aliquote di prodotto della coltivazione dei
giacimenti di gas dovute allo Stato da cedere presso il mercato regolamentato
ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono determinati
valorizzando la produzione secondo il criterio di cui al predetto articolo 19,
comma 5-bis, lettera b). 11. In caso di omesso o insufficiente versamento
dell'acconto, si applica la disciplina sanzionatoria di cui all'articolo 13 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, oltre agli interessi di cui
all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. 12. Le disposizioni del comma 11 non si
applicano nel caso in cui: a) il versamento dovuto nei confronti di ciascun
ente impositore separatamente considerato è inferiore a 100.000 euro; b) quando
l'acconto versato nei confronti di ciascun ente impositore separatamente
considerato è inferiore a quello dovuto, ma non inferiore al 75 per cento del
valore dell'aliquota di prodotto dovuto per l'anno in corso. Ai fini del
periodo precedente è effettuata secondo il criterio di cui al comma 3 la
valorizzazione delle aliquote di prodotto della coltivazione dei giacimenti di
gas dovute allo Stato da cedere presso il mercato regolamentato ai sensi
dell'articolo 11 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40. 13. Il credito risultante
dall'eccedenza dell'acconto versato rispetto a quanto dovuto nei confronti di
ciascun ente impositore è rimborsata entro 90 giorni dalla presentazione del
prospetto di cui al predetto articolo 19, comma 8, del decreto legislativo n.
625 del 1996. Nel caso in cui il rimborso avvenga oltre tale termine maturano
gli stessi interessi di cui al comma 11. 14. La stessa eccedenza di cui al
comma 13 può essere utilizzata in compensazione di quanto dovuto in acconto o a
saldo nei confronti di altri enti impositori compensando prioritariamente: a)
le eccedenze nei confronti dei comuni con quanto dovuto alle rispettive regioni
di appartenenza; b) le eccedenze nei confronti delle regioni con quanto dovuto
allo Stato anche a titolo di imposta sul reddito delle società. 15. Il credito
di cui al comma 13 può essere ceduto ad altro titolare o contitolare di
concessione di coltivazione per essere compensato secondo quanto previsto dal
comma 14. 16. In dipendenza dell'andamento dell'economia e dell'impatto sociale
dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico, l'aliquota
dell'imposta sul reddito delle società di cui all'articolo 75 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è applicata
con una addizionale di 5,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano
conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25
milioni di euro e che operano nei settori di seguito indicati: a) ricerca e
coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi; b) raffinazione petrolio,
produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli
lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto e gas naturale; c)
produzione o commercializzazione di energia elettrica. Nel caso di soggetti
operanti anche in settori diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c), la
disposizione del primo periodo si applica qualora i ricavi relativi ad attività
riconducibili ai predetti settori siano prevalenti rispetto all'ammontare
complessivo dei ricavi conseguiti. La medesima disposizione non si applica ai
soggetti che producono energia elettrica mediante l'impiego prevalente di
biomasse e di fonte solare-fotovoltaica o eolica 16-bis. I soggetti indicati
nel comma 16 che abbiano esercitato l'opzione per la tassazione di gruppo di
cui all'articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, assoggettano autonomamente il proprio reddito imponibile
all'addizionale prevista dal medesimo comma 16 e provvedono al relativo
versamento. 16-ter. I soggetti indicati nel comma 16 che abbiano esercitato, in
qualità di partecipati, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui
all'articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, assoggettano autonomamente il proprio reddito imponibile
all'addizionale prevista dal medesimo comma 16 e provvedono al relativo
versamento. I soggetti indicati nel comma 16 che abbiano esercitato, in qualità
di partecipanti, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui al citato articolo
115 del testo unico delle imposte sui redditi assoggettano il proprio reddito
imponibile all'addizionale prevista dal medesimo comma 16 senza tener conto del
reddito imputato dalla società partecipata. 17. In deroga all'articolo 3 della
legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al comma 16 si applica a
decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2007. 18. è fatto divieto agli operatori economici dei settori richiamati al
comma 16 di traslare l'onere della maggiorazione d'imposta sui prezzi al
consumo. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas vigila sulla puntuale
osservanza della disposizione di cui al precedente periodo. L'Autorità per
l'energia elettrica e il gas presenta, entro il 31 dicembre 2008, una relazione
al Parlamento relativa agli effetti delle disposizioni di cui al comma 16. 19.
Al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente
della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l'articolo 92 è aggiunto il
seguente: "Art. 92-bis. (Valutazione delle rimanenze di alcune categorie
di imprese). - 1. La valutazione delle rimanenze finali dei beni indicati
all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b) è effettuata secondo il metodo della
media ponderata o del "primo entrato primo uscito", anche se non
adottati in bilancio, dalle imprese il cui volume di ricavi supera le soglie
previste per l'applicazione degli studi di settore, esercenti le attività di:
a) ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi; b) raffinazione
petrolio, produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi
vari, oli lubrificanti e residuati, di gas di petrolio liquefatto e di gas
naturale. 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai soggetti che
redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali di cui al
regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19
luglio 2002, ed anche a quelli che abbiano esercitato, relativamente alla
valutazione dei beni fungibili, l'opzione di cui all'articolo 13, comma 4, del
decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38. 3. Per quanto non diversamente
disposto dal presente articolo si applicano le disposizioni dei commi 1, 5 e 7,
dell'articolo 92.". 20. Le disposizioni di cui al comma 19 hanno effetto a
decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto. 21. Il maggior valore delle rimanenze finali che si determina
per effetto della prima applicazione dell'articolo 92-bis, del testo unico
delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica
del 22 dicembre 1986, n. 917, anche per le imprese che si sono avvalse
dell'opzione di cui all'articolo 13, commi 2 e 4, del decreto legislativo 28
febbraio 2005, n. 38, non concorre alla formazione del reddito in quanto
escluso ed è soggetto ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta
regionale sulle attività produttive con l'aliquota del 16 per cento. 22.
L'imposta sostitutiva dovuta è versata in un'unica soluzione contestualmente al
saldo dell'imposta personale dovuta per l'esercizio di prima applicazione
dell'articolo 92-bis del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con
decreto del Presidente della Repubblica n. 917, del 1986. Alternativamente, su
opzione del contribuente può essere versata in tre rate di eguale importo
contestualmente al saldo delle imposte sul reddito relative all'esercizio di
prima applicazione dell'articolo 92-bis del Testo Unico delle imposte sui
redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917, del 1986
e dei due esercizi successivi. Sulla seconda e terza rata maturano interessi al
tasso annuo semplice del 3 per cento. 23. Il maggior valore assoggettato ad
imposta sostitutiva si considera fiscalmente riconosciuto dall'esercizio
successivo a quello di prima applicazione dell'articolo 92-bis del testo unico
delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica
n. 917, del 1986; tuttavia fino al terzo esercizio successivo: a) le
svalutazioni determinate in base all'articolo 92, comma 5, del testo unico
delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica
n. 917, del 1986, fino a concorrenza del maggior valore assoggettato ad imposta
sostitutiva non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte
personali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, ma determinano la
riliquidazione della stessa imposta sostitutiva. In tal caso l'importo
corrispondente al 16 per cento di tali svalutazioni è computato in diminuzione
delle rate di eguale importo ancora da versare; l'eccedenza è compensabile a
valere sui versamenti a saldo ed in acconto dell'imposta personale sul reddito;
a-bis) se la quantità delle rimanenze finali è inferiore a quella esistente al
termine del periodo d'imposta di prima applicazione dell'articolo 92-bis del
testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente
della Repubblica n. 917 del 1986, il valore fiscalmente riconosciuto delle
quantità vendute è ridotto del maggior valore assoggettato ad imposta sostitutiva.
In tal caso l'importo corrispondente dell'imposta sostitutiva è computato in
diminuzione delle rate di eguale importo ancora da versare; l'eccedenza è
compensabile a valere sui versamenti a saldo e in acconto dell'imposta
personale sul reddito b) nel caso di conferimento dell'azienda comprensiva di
tutte o parte delle rimanenze di cui all'articolo 92-bis del Testo Unico delle
imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n.
917, del 1986, il diritto alla riliquidazione e l'obbligo di versamento
dell'imposta sostitutiva si trasferiscono sul conferitario, solo nel caso in
cui quest'ultimo non eserciti prima del conferimento le attività di cui al
predetto articolo 92-bis e adotti lo stesso metodo di valutazione del conferente.
In caso contrario, si rende definitiva l'imposta sostitutiva in misura
corrispondente al maggior valore delle rimanenze conferite così come risultante
dall'ultima riliquidazione effettuata dal conferente; fino a concorrenza di
tale maggiore valore le svalutazioni determinate dal conferitario in base
all'articolo 92, comma 5, del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato
con decreto del Presidente della Repubblica n. 917, del 1986, concorrono alla
formazione del reddito per il 50 per cento del loro ammontare fino
all'esercizio in corso al 31 dicembre 2011. 24. Fino al termine dell'esercizio
in corso al 31 dicembre 2011, nel caso di cessione dell'azienda comprensiva di
tutte o parte delle rimanenze di cui all'articolo 92-bis, del Testo Unico delle
imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n.
917 del 1986, l'imposta sostitutiva in misura corrispondente al maggior valore
delle rimanenze cedute così come risultante dall'ultima riliquidazione
effettuata dal cedente si ridetermina con l'aliquota del 27,5 per cento. 25.
L'applicazione dell'articolo 92-bis del Testo Unico delle imposte sui redditi
approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, come
introdotto dal comma 19, costituisce deroga ai sensi dell'articolo 2423-bis del
codice civile. 26. Il titolare unico ovvero il contitolare di concessione di
coltivazione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996,
n. 625, conferisce allo Stato una quota, espressa in barili, pari all'uno per
cento delle produzioni annue ottenute a decorrere dal 1o luglio 2008 dalle
concessioni di coltivazione. Il conferimento è effettuato annualmente nelle
forme del versamento all'Erario, a decorrere dal 2009, entro il 31 luglio, di
una somma pari al valore del prodotto da conferire calcolato utilizzando la
quotazione media annua del Brent per barile rilevata nel periodo dal 1o luglio
dell'anno precedente al 30 giugno dell'anno in corso. 27. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico, sono stabilite le modalità di applicazione delle
disposizioni di cui al comma 26. 28. Per la disciplina sanzionatoria si applica
quanto previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n.
625. 29. è istituito un Fondo speciale destinato al soddisfacimento delle
esigenze prioritariamente di natura alimentare e successivamente anche
energetiche e sanitarie dei cittadini meno abbienti. 30. Il Fondo è alimentato:
a) dalle somme riscosse in eccesso dagli agenti della riscossione ai sensi
dell'articolo 83, comma 22; b) dalle somme conseguenti al recupero dell'aiuto
di Stato dichiarato incompatibile dalla decisione C(2008)869 def. dell'11 marzo
2008 della Commissione; c) dalle somme versate dalle cooperative a mutualità
prevalente di cui all'articolo 82, commi 25 e 26; d) con trasferimenti dal
bilancio dello Stato; e) con versamenti a titolo spontaneo e solidale
effettuati da chiunque, ivi inclusi in particolare le società e gli enti che
operano nel comparto energetico . 31. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali sono stabilite le modalità di utilizzo del Fondo per la
erogazione di aiuti eccezionali in presenza di effettive situazioni di bisogno.
32. In considerazione delle straordinarie tensioni cui sono sottoposti i prezzi
dei generi alimentari e il costo delle bollette energetiche, nonché il costo
per la fornitura di gas da privati, al fine di soccorrere le fasce deboli di
popolazione in stato di particolare bisogno e su domanda di queste, è concessa
ai residenti di cittadinanza italiana che versano in condizione di maggior
disagio economico, individuati ai sensi del comma 33, una carta acquisti
finalizzata all'acquisto di tali beni e servizi, con onere a carico dello
Stato. 33. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, con decreto interdipartimentale del Ministero dell'economia e delle
finanze e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali,
sono disciplinati, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente:
a) i criteri e le modalità di individuazione dei titolari del beneficio di cui
al comma 32, tenendo conto dell'età dei cittadini, dei trattamenti pensionistici
e di altre forme di sussidi e trasferimenti già ricevuti dallo Stato, della
situazione economica del nucleo familiare, dei redditi conseguiti, nonché di
eventuali ulteriori elementi atti a escludere soggetti non in stato di
effettivo bisogno; b) l'ammontare del beneficio unitario; c) le modalità e i
limiti di utilizzo del Fondo di cui al comma 29 e di fruizione del beneficio di
cui al comma 32. 33-bis. Per favorire la diffusione della carta acquisti tra le
fasce più deboli della popolazione, possono essere avviate idonee iniziative di
comunicazione 34. Ai fini dell'attuazione dei commi 32 e 33, che in ogni caso
deve essere conseguita entro il 30 settembre 2008, il Ministero dell'economia e
delle finanze può avvalersi di altre amministrazioni, di enti pubblici, di
Poste italiane Spa, di SOGEI Spa o di CONSIP Spa 35. Il Ministero dell'economia
e delle finanze, ovvero uno dei soggetti di cui questo si avvale ai sensi del
comma 34, individua: a) i titolari del beneficio di cui al comma 32, in conformità
alla disciplina di cui al comma 33; b) il gestore del servizio integrato di
gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti amministrativi, tenendo
conto della disponibilità di una rete distributiva diffusa in maniera capillare
sul territorio della Repubblica, che possa fornire funzioni di sportello
relative all'attivazione della carta e alla gestione dei rapporti
amministrativi, al fine di minimizzare gli oneri, anche di spostamento, dei
titolari del beneficio, e tenendo conto altresì di precedenti esperienze in
iniziative di erogazione di contributi pubblici. 36. Le pubbliche
amministrazioni e gli enti pubblici che detengono informazioni funzionali
all'individuazione dei titolari del beneficio di cui al comma 32 o
all'accertamento delle dichiarazioni da questi effettuate per l'ottenimento
dello stesso, forniscono, in conformità alle leggi che disciplinano i
rispettivi ordinamenti, dati, notizie, documenti e ogni ulteriore
collaborazione richiesta dal Ministero dell'economia e delle finanze o dalle
amministrazioni o enti di cui questo si avvale, secondo gli indirizzi da questo
impartiti. 37. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con apposite
convenzioni, promuove il concorso del settore privato al supporto economico in
favore dei titolari delle carte acquisti. 38. Agli oneri derivanti
dall'attuazione dei commi da 32 a 37 si provvede mediante utilizzo del Fondo di
cui al comma 29. 38-bis. Entro sei mesi dall'approvazione del decreto di cui al
comma 33 e successivamente entro il 31 dicembre di ogni anno, il Governo
presenta una relazione al Parlamento sull'attuazione della carta acquisti di
cui al comma 32". 38-ter. La dotazione del Fondo per interventi strutturali
di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307, è integrata a valere sulla quota delle maggiori entrate derivanti
dalle modifiche normative previste dagli articoli 81 e 82 del presente decreto,
dell'importo di 168 milioni di euro per l'anno 2008, 267,3 milioni di euro per
l'anno 2009, 71,7 milioni di euro per l'anno 2010 e 77,5 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2011. Il medesimo fondo è ridotto di 168 milioni di euro
nel 2008 e di 267 milioni di euro nel 2009. Articolo 82. (Banche,
assicurazioni, fondi di investimento immobiliari "familiari" e
cooperative). 1. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
dopo il comma 5 è inserito il seguente: "5-bis. Gli interessi passivi
sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili
dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti del 96 per cento del
loro ammontare. Nell'ambito del consolidato nazionale di cui agli articoli da
117 a 129, l'ammontare complessivo degli interessi passivi maturati in capo a
soggetti di cui al periodo precedente partecipanti al consolidato a favore di
altri soggetti partecipanti sono integralmente deducibili sino a concorrenza
dell'ammontare complessivo degli interessi passivi maturati in capo ai soggetti
partecipanti a favore di soggetti estranei al consolidato. La società o ente
controllante opera la deduzione integrale degli interessi passivi di cui al
periodo precedente in sede di dichiarazione di cui all'articolo 122, apportando
la relativa variazione in diminuzione della somma algebrica dei redditi
complessivi netti dei soggetti partecipanti". 2. In deroga all'articolo 3
della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 5-bis
dell'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con
decreto del Presidente della Repubblica n. 917, del 1986, come introdotto dal comma
1, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso
al 31 dicembre 2007. Limitatamente al medesimo periodo d'imposta gli interessi
passivi di cui al citato comma 5-bis sono deducibili nei limiti del 97 per
cento del loro ammontare. 3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo
periodo è aggiunto il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla
formazione del valore della produzione nella misura del 96 per cento del loro
ammontare."; b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è aggiunto
il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore
della produzione nella misura del 96 per cento del loro ammontare."; c)
all'articolo 7, comma 2, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Gli
interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella
misura del 96 per cento del loro ammontare.". 4. In deroga all'articolo 3
della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 3 si
applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2007. Limitatamente al medesimo periodo d'imposta gli interessi
passivi di cui al comma 3 sono deducibili nei limiti del 97 per cento del loro
ammontare. 5. Nella determinazione degli acconti dovuti ai fini dell'imposta
sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive
per il medesimo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2007, in sede di versamento della seconda o unica rata, si assume, quale
imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le
disposizioni dei commi precedenti. 6. All'articolo 111, comma 3, del Testo
Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche: a)
le parole "pari al 60 per cento" sono sostituite dalle seguenti
"pari al 30 per cento"; b) le parole "nei nove esercizi
successivi" sono sostituite dalle seguenti "nei diciotto esercizi
successivi"; c) le parole "il 50 per cento della medesima riserva
sinistri" sono sostituite dalle seguenti "il 75 per cento della
medesima riserva sinistri". 7. Le residue quote dell'ammontare complessivo
delle variazioni della riserva sinistri di cui all'articolo 111, comma 3, del
Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente
della Repubblica n. 917 del 1986, che eccede il 60 per cento dell'importo
iscritto in bilancio, formate negli esercizi precedenti a quello in corso alla
data di entrata in vigore del presente decreto e non ancora dedotte, sono
deducibili per quote costanti fino al raggiungimento del diciottesimo esercizio
successivo a quello di loro formazione. 8. In deroga all'articolo 3 della legge
27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 si applicano a
decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto; nella determinazione degli acconti dovuti per il medesimo
periodo di imposta, in sede di versamento della seconda o unica rata, si
assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata
applicando le disposizioni dei commi 6 e 7. 9. La percentuale della somma da
versare, nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 15-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è elevata al
75 per cento per l'anno 2008, all'85 per cento per il 2009 e al 95 per cento
per gli anni successivi. 10. La percentuale della somma da versare nei termini
e con le modalità previsti dall'articolo 9 comma 1-bis della legge 29 ottobre
1961, n. 1216, è elevata al 14 per cento per l'anno 2008, al 30 per cento per
il 2009 e al 40 per cento per gli anni successivi. 11. All'articolo 106, comma
3, del Testo Unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti
modifiche: a) le parole: "0,40 per cento", ovunque ricorrano, sono
sostituite dalle seguenti: "0,30 per cento"; b) le parole "nei
nove esercizi successivi" sono sostituite dalle seguenti "nei
diciotto esercizi successivi". 12. Le residue quote dell'ammontare
complessivo delle svalutazioni eccedenti la misura deducibile in ciascun
esercizio ai sensi del comma 3 dell'articolo 106 del testo unico delle imposte
sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del
1986, formate negli esercizi precedenti a quello in corso alla data di entrata
in vigore del presente decreto e non ancora dedotte, sono deducibili per quote
costanti fino al raggiungimento del diciottesimo esercizio successivo a quello
in cui esse si sono formate. 13. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio
2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi 11 e 12 si applicano a decorrere
dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto; nella determinazione degli acconti dovuti per il medesimo periodo di
imposta, in sede di versamento della seconda o unica rata, si assume, quale
imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le
disposizioni dei commi 11 e 12. 13-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 24
settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre
2002, n. 265, il comma 2-bis è sostituito dal seguente: “2-bis. A decorrere dal
periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2008,
la percentuale indicata nel comma 2 è aumentata allo 0,350 per cento. Per il
periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2008, la percentuale
indicata nel comma 2 è aumentata allo 0,390 per cento; per il medesimo periodo
d'imposta il versamento è effettuato, a titolo di acconto, entro il 30 novembre
2008, in misura pari allo 0,050 per cento delle riserve del bilancio
dell'esercizio per il quale il termine di approvazione scade anteriormente al
25 giugno 2008” 14. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.
131, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 5, comma 2, dopo
le parole: "ad eccezione delle operazioni esenti e imponibili ai sensi
dell'articolo 10, primo comma, numeri 8), 8-bis), 8-ter) e 27-quinquies), dello
stesso decreto" sono aggiunte le seguenti: "nonché delle locazioni di
immobili esenti ai sensi dell'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133 e
dell'articolo 10, secondo comma, del medesimo decreto n. 633 del 1972"; b)
all'articolo 40, comma 1 dopo le parole "27-quinquies) dello stesso
decreto" sono inserite le seguenti: "nonché delle locazioni di
immobili esenti ai sensi dell'articolo 6 della legge 13 maggio 1999 n. 133 e
dell'articolo 10, secondo comma, del medesimo decreto n. 633 del 1972".
15. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti
le modalità e i termini degli adempimenti e del versamento dell'imposta
commisurata ai canoni di locazione maturati a decorrere dalla data di entrata
in vigore del presente decreto per i contratti di locazione in corso alla
medesima data e per quelli stipulati successivamente. 16. Le disposizioni di
cui all'articolo 1, comma 262, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si
applicano a decorrere dal 1o gennaio 2009. Conseguentemente nel comma 264,
dell'articolo 1, lettera a), della legge n. 244 del 2007, sono soppresse le
parole ", e al comma 262". 17. A partire dal periodo d'imposta in
corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai fondi
d'investimento immobiliare chiusi di cui all'articolo 37 del testo unico di cui
al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che presentano i requisiti
indicati nelle lettere a) e b) del comma 18 del presente articolo, si applica
un'imposta patrimoniale sull'ammontare del valore netto dei fondi. La società
di gestione preleva un ammontare pari all'1 per cento a titolo di imposta
patrimoniale. Il valore netto del fondo deve essere calcolato come media annua
dei valori risultanti dai prospetti redatti ai sensi dell'articolo 6, comma 1,
lettera c), numero 3) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Nel caso
di fondi comuni avviati o cessati in corso d'anno, ai fini del calcolo della
media annua si assumono, rispettivamente, i valori del patrimonio alla data di
avvio o di cessazione del fondo. Ai fini dell'applicazione della presente
disposizione non concorre a formare il valore del patrimonio netto l'ammontare
dell'imposta patrimoniale dovuta per il periodo d'imposta e accantonata nel
passivo. L'imposta è corrisposta entro il 16 febbraio dell'anno successivo. Per
l'accertamento, la riscossione e le sanzioni dell'imposta non dichiarata o non
versata si applicano le disposizioni stabilite in materia di imposte sui
redditi. 18. L'imposta di cui al comma 17 è dovuta dai fondi per i quali non
sia prevista la quotazione dei certificati in un mercato regolamentato e che
abbiano un patrimonio inferiore a 400 milioni di euro qualora sussista almeno
uno dei seguenti requisiti: a) le quote del fondo siano detenute, da meno di 10
partecipanti salvo che almeno il 50 per cento di tali quote siano detenute da
uno o più dei soggetti di cui al comma 2 ultimo periodo dell'articolo 7 del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 novembre 2001, n. 410, dai soggetti indicati nell'articolo 6 del
decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, da imprenditori individuali,
società ed enti se le partecipazioni sono relative all'impresa commerciale
nonché da enti pubblici, enti di previdenza obbligatoria ed enti non
commerciali di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni; b) in ogni caso il fondo sia
istituito ai sensi degli articoli 15 e 16 del regolamento del Ministro del
tesoro del bilancio e della programmazione economica 24 maggio 1999, n. 228, e
più dei due terzi delle quote siano detenute complessivamente, nel corso del
periodo d'imposta, al di fuori dell'esercizio d'impresa, da una o più persone
fisiche legate fra loro da rapporti di parentela o affinità ai sensi
dell'articolo 5, comma 5, del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché da
società ed enti di cui le persone fisiche medesime detengano il controllo ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile, ovvero il diritto di partecipazione agli
utili superiore al 50 per cento e da trust di cui siano disponenti o
beneficiari, salvo che le predette quote siano relative ad imprese commerciali
esercitate da soggetti residenti ovvero a stabili organizzazioni nel territorio
dello Stato di soggetti non residenti. 18-bis. L'imposta sostitutiva sui
redditi diversi di natura finanziaria di cui all'articolo 5 del decreto
legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modificazioni, realizzati in
dipendenza della cessione o del rimborso di quote di partecipazione in fondi
d'investimento immobiliare chiusi soggetti alle disposizioni del comma 18 del
presente articolo è dovuta nella misura del 20 per cento. L'imposta è applicata
nella medesima misura al momento della cessione o del rimborso anche qualora le
quote siano immesse nei rapporti sui quali sia stata esercitata l'opzione per
l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 7 del citato
decreto legislativo n. 461 del 1997, e successive modificazioni. 19. La società
di gestione del risparmio verifica la sussistenza dei requisiti di cui al comma
18, considerando la media annua del valore delle quote detenute dai
partecipanti nel periodo d'imposta. A tal fine, entro il 31 dicembre di ogni
anno, i possessori delle quote sono tenuti a rendere apposita comunicazione
scritta contenente tutte le informazioni necessarie e aggiornate ai fini
dell'applicazione delle disposizioni del comma 18. La società di gestione del risparmio
segnala all'Agenzia delle entrate i casi in cui i partecipanti al fondo hanno
omesso, in tutto o in parte, di rendere la comunicazione di cui al presente
comma, non consentendo l'applicazione dell'imposta di cui al comma 17. Con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti termini e
modalità per la segnalazione di cui al periodo precedente. 20. La sussistenza
dei requisiti indicati nel comma 18 determina l'applicazione dell'imposta
patrimoniale di cui al comma 17 a partire dal periodo d'imposta nel quale esse
si verificano. Qualora la società di gestione del risparmio non abbia potuto
applicare l'imposta patrimoniale di cui al comma 17 a seguito della mancata
comunicazione delle informazioni di cui al comma 19, l'imposta patrimoniale è
applicata in capo ai partecipanti in proporzione al valore delle quote detenute
nel medesimo periodo d'imposta e risultante dai relativi prospetti periodici
redatti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), numero 3), del testo
unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Per l'accertamento dell'imposta si
applicano le disposizioni del titolo IV del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e le sanzioni
sono applicate ai soli soggetti di cui al comma 19 del presente articolo che
hanno omesso, in tutto o in parte, la comunicazione alla società di gestione
del risparmio. 21. Nell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 25 settembre
2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.
410, le parole: "una ritenuta del 12,50 per cento", sono sostituite
dalle seguenti: "una ritenuta del 20 per cento". 21-bis. Nel caso di rimborso
delle quote di partecipazione dei fondi comuni di investimento immobiliare la
ritenuta prevista dal comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre
2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.
410, come modificato dal comma 21 del presente articolo, è operata sui proventi
percepiti con l'aliquota del 12,50 per cento, fino a concorrenza della
differenza positiva tra il valore risultante dall'ultimo rendiconto periodico
redatto ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), numero 3), del testo
unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, prima della data di entrata in
vigore del presente decreto e il costo di sottoscrizione o acquisto 22.
All'articolo 73 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 5-ter,
è inserito il seguente: "5-quater. Salvo prova contraria, si considerano
residenti nel territorio dello Stato le società o enti il cui patrimonio sia
investito in misura prevalente in quote di fondi di investimento immobiliare
chiusi di cui all'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, e siano controllati direttamente o indirettamente, per il
tramite di società fiduciarie o per interposta persona, da soggetti residenti
in Italia. Il controllo è individuato ai sensi dell'articolo 2359, commi primo
e secondo, del codice civile, anche per partecipazioni possedute da soggetti
diversi dalle società.". 23. Nel comma 2 dell'articolo 51 del Testo Unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1986, n. 917, la lettera g-bis) è abrogata. 24. La
disposizione di cui al comma 23 si applica in relazione alle azioni assegnate
ai dipendenti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
24-bis. Al comma 4 dell'articolo 27 del testo unico delle norme concernenti gli
assegni familiari, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
1955, n. 797, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente
lettera: “g-bis) i redditi da lavoro dipendente derivanti dall'esercizio di
piani di stock option”. 24-ter. L'esclusione dalla base imponibile
contributiva, disposta ai sensi della lettera g-bis) del comma 4 dell'articolo
27 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 1955, n. 797, introdotta dal comma 24-bis del presente articolo, opera
in relazione alle azioni assegnate ai dipendenti dalla data di entrata in
vigore del presente decreto 25. Le cooperative a mutualità prevalente di cui
all'articolo 2512 del codice civile che presentano in bilancio un debito per
finanziamento contratto con i soci superiore a 50 milioni di euro, sempre che
tale debito sia superiore al patrimonio netto contabile, comprensivo dell'utile
d'esercizio, così come risultanti alla data di approvazione del bilancio
d'esercizio, destinano il 5 per cento dell'utile netto annuale al fondo di
solidarietà per i cittadini meno abbienti di cui all'articolo 81, commi 29 e
30, del presente decreto, secondo le modalità e i termini stabiliti con decreto
non regolamentare emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa
con il Ministro della giustizia. 26. La disposizione di cui al comma 25 si
applica in relazione agli utili evidenziati nei bilanci relativi all'esercizio
in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e a quello
successivo. 27. Il comma 3 dell'articolo 6 del decreto-legge 15 aprile 2002, n.
63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, è
sostituito dal seguente: "3. Sugli interessi corrisposti dalle società
cooperative e loro consorzi, che non soddisfano i requisiti della definizione
di piccole e micro imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della
Commissione, del 6 maggio 2003, ai propri soci persone fisiche residenti nel
territorio dello Stato, relativamente ai prestiti erogati alle condizioni
stabilite dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 601, si applica una ritenuta a titolo di imposta nella
misura del 20 per cento.". 28. Al comma 460 dell'articolo 1 della legge 30
dicembre 2004, n. 311, dopo la lettera b) è inserita la seguente lettera:
"b-bis) per la quota del 55 per cento degli utili netti annuali delle
società cooperative di consumo e loro consorzi". 29. In deroga
all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al
comma 28 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto; nella determinazione degli acconti
dovuti per il medesimo periodo di imposta, in sede di versamento della seconda
o unica rata, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si
sarebbe determinata applicando le disposizioni del comma 28. 29-bis. Al decreto
legislativo 2 agosto 2002, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni: a)
all'articolo 2, comma 4, dopo le parole: "degli enti cooperativi"
sono inserite le seguenti: "il cui volume di affari è superiore a euro
1.000.000,00; b) all'articolo 6, è aggiunto, in fine, il seguente: "7-bis.
Per le cooperative non soggette a revisione il possesso dei requisiti
mutualistici viene certificato mediante dichiarazione sottoscritta dal Presidente
dell'ente e per asseverazione dal Presidente del collegio sindacale. Articolo
83. (Efficienza dell'Amministrazione finanziaria). 1. Al fine di garantire
maggiore efficacia ai controlli sul corretto adempimento degli obblighi di
natura fiscale e contributiva a carico dei soggetti non residenti e di quelli
residenti ai fini fiscali da meno di 5 anni, l'I.N.P.S. e l'Agenzia delle
entrate predispongono di comune accordo appositi piani di controllo anche sulla
base dello scambio reciproco dei dati e delle informazioni in loro possesso.
L'INPS e l'Agenzia delle entrate attivano altresì uno scambio telematico
mensile delle posizioni relative ai titolari di partita IVA e dei dati annuali
riferiti ai soggetti che percepiscono utili derivanti da contratti di associazione
in partecipazione, quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla
prestazione di lavoro. 2. L'I.N.P.S. e l'Agenzia delle entrate determinano le
modalità di attuazione della disposizione di cui al comma 1 con apposita
convenzione. 3. Nel triennio 2009-2011 l'Agenzia delle entrate realizza un
piano di ottimizzazione dell'impiego delle risorse finalizzato ad incrementare
la capacità operativa destinata alle attività di prevenzione e repressione
della evasione fiscale, rispetto a quella media impiegata agli stessi fini nel
biennio 2007-2008, in misura pari ad almeno il 10 per cento. 4. All'articolo 1
del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente:
"2-ter. Il Dipartimento delle finanze con cadenza semestrale fornisce ai
comuni, anche per il tramite dell'Associazione nazionale dei comuni italiani,
l'elenco delle iscrizioni a ruolo delle somme derivanti da accertamenti ai
quali i comuni abbiano contribuito ai sensi dei commi precedenti.". 5. Ai
fini di una più efficace prevenzione e repressione dei fenomeni di frode in
materia di IVA nazionale e comunitaria l'Agenzia delle entrate, l'Agenzia delle
dogane e la Guardia di finanza incrementano la capacità operativa destinata a
tali attività anche orientando appositamente loro funzioni o strutture al fine
di assicurare: a) l'analisi dei fenomeni e l'individuazione di specifici ambiti
di indagine; b) la definizione di apposite metodologie di contrasto; c) la
realizzazione di specifici piani di prevenzione e contrasto dei fenomeni
medesimi; d) il monitoraggio dell'efficacia delle azioni poste in essere. 6. Il
coordinamento operativo tra i soggetti istituzionali di cui al comma 5 è
assicurato mediante un costante scambio informativo anche allo scopo di
consentire la tempestiva emissione degli atti di accertamento e l'adozione di
eventuali misure cautelari. 7. Gli esiti delle attività svolte in attuazione
delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 formano oggetto di apposite relazioni
annuali al Ministro dell'economia e delle finanze. 8. Nell'ambito della
programmazione dell'attività di accertamento relativa agli anni 2009, 2010 e
2011 è pianificata l'esecuzione di un piano straordinario di controlli finalizzati
alla determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche a norma
dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, sulla base di elementi e circostanze di fatto certi desunti dalle
informazioni presenti nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria nonché
acquisiti in base agli ordinari poteri istruttori e in particolare a quelli
acquisiti ai sensi dell'articolo 32, primo comma, numero 7), del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973. 9. Nella selezione delle
posizioni ai fini dei controlli di cui al comma 8 è data priorità ai
contribuenti che non hanno evidenziato nella dichiarazione dei redditi alcun
debito d'imposta e per i quali esistono elementi indicativi di capacità
contributiva. 10. Coerentemente con quanto previsto dall'articolo 33 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
dall'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, la Guardia di finanza contribuisce al piano straordinario di cui al
comma 8 destinando una adeguata quota della propria capacità operativa alle
attività di acquisizione degli elementi e circostanze di fatto certi necessari
per la determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche a norma dell'articolo
38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973. L'Agenzia delle
entrate e la Guardia di finanza definiscono annualmente, d'intesa tra loro, le
modalità della loro cooperazione al piano. 11. Ai fini della realizzazione del
piano di cui al comma 8 ed in attuazione della previsione di cui all'articolo 1
del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, i comuni segnalano all'Agenzia delle
entrate eventuali situazioni rilevanti per la determinazione sintetica del
reddito di cui siano a conoscenza. 12. Al fine di favorire lo scambio di
esperienze professionali e amministrative tra le Agenzie fiscali attraverso la
mobilità dei loro dirigenti generali di prima fascia, nonché di contribuire al
perseguimento della maggiore efficienza e funzionalità di tali Agenzie, su
richiesta nominativa del direttore di una Agenzia fiscale, che indica altresì
l'alternativa fra almeno due incarichi da conferire, il Ministro dell'economia
e delle finanze assegna a tale Agenzia il dirigente generale di prima fascia in
servizio presso altra Agenzia fiscale, sentito il direttore della Agenzia
presso la quale è in servizio il dirigente generale richiesto. Qualora per il
nuovo incarico sia prevista una retribuzione complessivamente inferiore a
quella percepita dal dirigente generale in relazione all'incarico già
ricoperto, per la differenza sono fatti salvi gli effetti economici del
contratto individuale di lavoro in essere presso l'Agenzia fiscale di
provenienza fino alla data di scadenza di tale contratto, in ogni caso senza
maggiori oneri rispetto alle risorse assegnate a legislazione vigente alla
Agenzia fiscale richiedente. In caso di rifiuto ad accettare gli incarichi
alternativamente indicati nella richiesta, il dirigente generale è in esubero
ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165. 13. All'articolo 67 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 1, lettera b), la
parola "sei" è sostituita dalla seguente: "quattro"; b) nel
comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Metà dei
componenti sono scelti tra i dipendenti di pubbliche amministrazioni ovvero tra
soggetti ad esse esterni dotati di specifica competenza professionale attinente
ai settori nei quali opera l'agenzia". 14. In sede di prima applicazione
della disposizione di cui al comma 13 i comitati di gestione delle Agenzie
fiscali in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano
automaticamente il trentesimo giorno successivo. 15. Al fine di garantire la
continuità delle funzioni di controllo e monitoraggio dei dati fiscali e
finanziari, i diritti dell'azionista della società di gestione del sistema informativo
dell'amministrazione finanziaria ai sensi dell'articolo 22, comma 4, della
legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono esercitati dal Ministero dell'economia e
delle finanze ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, che provvede
agli atti conseguenti in base alla legislazione vigente. Sono abrogate tutte le
disposizioni incompatibili con il presente comma. Il consiglio di
amministrazione, composto di cinque componenti, è conseguentemente rinnovato
entro il 30 giugno 2008 senza applicazione dell'articolo 2383, terzo comma, del
codice civile. 16. Al fine di assicurare maggiore effettività alla previsione
di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, i comuni, entro i sei
mesi successivi alla richiesta di iscrizione nell'anagrafe degli italiani
residenti all'estero, confermano all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate
competente per l'ultimo domicilio fiscale che il richiedente ha effettivamente
cessato la residenza nel territorio nazionale. Per il triennio successivo alla
predetta richiesta di iscrizione la effettività della cessazione della
residenza nel territorio nazionale è sottoposta a vigilanza da parte dei comuni
e dell'Agenzia delle entrate, la quale si avvale delle facoltà istruttorie di
cui al Titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600. 17. In fase di prima attuazione delle disposizioni del comma 16, la
specifica vigilanza ivi prevista da parte dei comuni e dell'Agenzia delle
entrate viene esercitata anche nei confronti delle persone fisiche che hanno
chiesto la iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero a far
corso dal 1° gennaio 2006. L'attività dei comuni è anche in questo caso
incentivata con il riconoscimento della quota pari al 30 per cento delle
maggiori somme relative ai tributi statali riscosse a titolo definitivo
previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. 18. Allo
scopo di semplificare la gestione dei rapporti con l'Amministrazione fiscale,
ispirandoli a principi di reciproco affidamento ed agevolando il contribuente
mediante la compressione dei tempi di definizione, nel decreto legislativo 19
giugno 1997, n. 218, dopo l'articolo 5 è inserito il seguente: "Articolo
5-bis. (Adesione ai verbali di constatazione). 1. Il contribuente può prestare
adesione anche ai verbali di constatazione in materia di imposte sui redditi e
di imposta sul valore aggiunto redatti ai sensi dell'articolo 24 della legge 7
gennaio 1929, n. 4, che consentano l'emissione di accertamenti parziali
previsti dall'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 54, quarto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 2. L'adesione di cui al
comma 1 può avere ad oggetto esclusivamente il contenuto integrale del verbale
di constatazione e deve intervenire entro i 30 giorni successivi alla data
della consegna del verbale medesimo mediante comunicazione al competente
Ufficio dell'Agenzia delle entrate e all'organo che ha redatto il verbale.
Entro i 60 giorni successivi alla comunicazione al competente Ufficio
dell'Agenzia delle entrate, lo stesso notifica al contribuente l'atto di
definizione dell'accertamento parziale recante le indicazioni previste
dall'articolo 7. 3. In presenza dell'adesione di cui al comma 1 la misura delle
sanzioni applicabili indicata nell'articolo 2, comma 5, è ridotta alla metà e
le somme dovute risultanti dall'atto di definizione dell'accertamento parziale
devono essere versate nei termini e con le modalità di cui all'articolo 8,
senza prestazione delle garanzie ivi previste in caso di versamento rateale.
Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al
saggio legale calcolati dal giorno successivo alla data di notifica dell'atto
di definizione dell'accertamento parziale". 4. In caso di mancato
pagamento delle somme dovute di cui al comma 3 il competente ufficio
dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo
delle predette somme a norma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 18-bis. L'articolo 5-bis del decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218, si applica con riferimento ai verbali di
constatazione consegnati a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto. 18-ter. In sede di prima applicazione dell'articolo 5-bis del
decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218: a) il termine per la comunicazione
dell'adesione da parte del contribuente ai verbali consegnati entro la data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è comunque
prorogato fino al 30 settembre 2008; b) il termine per la notifica dell'atto di
definizione dell'accertamento parziale relativo ai verbaliconsegnati al
contribuente fino al 31 dicembre 2008 è comunque prorogato al 30 giugno 2009.
18-quater. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da
emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di effettuazione
della comunicazione dell'adesione da parte del contribuente prevista
dall'articolo 5-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218" 19. In
funzione dell'attuazione del federalismo fiscale, a decorrere dal 1o gennaio
2009 gli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto
1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.
427, vengono elaborati, sentite le associazioni professionali e di categoria,
anche su base regionale o comunale, ove ciò sia compatibile con la metodologia
prevista dal comma 1, secondo periodo, dello stesso articolo 62-bis. 20. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità
di attuazione del comma 19, prevedendo che la elaborazione su base regionale o
comunale avvenga con criteri di gradualità entro il 31 dicembre 2013 e
garantendo che alla stessa possano partecipare anche i comuni, in attuazione
della previsione di cui articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. 21.
All'articolo 22 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, dopo il comma 1
sono inseriti i seguenti: "1-bis. In caso di versamento di somme eccedenti
almeno cinquanta euro rispetto a quelle complessivamente richieste dall'agente
della riscossione, quest'ultimo ne offre la restituzione all'avente diritto
notificandogli una comunicazione delle modalità di restituzione dell'eccedenza.
Decorsi tre mesi dalla notificazione senza che l'avente diritto abbia accettato
la restituzione, ovvero, per le eccedenze inferiori a cinquanta euro, decorsi
tre mesi dalla data del pagamento, l'agente della riscossione riversa le somme
eccedenti all'ente creditore ovvero, se tale ente non è identificato né
facilmente identificabile, all'entrata del bilancio dello Stato, ad esclusione
di una quota pari al 15 per cento, che affluisce ad apposita contabilità
speciale. Il riversamento è effettuato il giorno 20 dei mesi di giugno e
dicembre di ciascun anno. 1-ter. La restituzione ovvero il riversamento sono
effettuati al netto dell'importo delle spese di notificazione, determinate ai
sensi dell'articolo 17, comma 7-ter, trattenute dall'agente della riscossione a
titolo di rimborso delle spese sostenute per la notificazione. 1-quater. Resta
fermo il diritto di chiedere, entro l'ordinario termine di prescrizione, la
restituzione delle somme eccedenti di cui al comma 1-bis all'ente creditore
ovvero allo Stato. In caso di richiesta allo Stato, le somme occorrenti per la
restituzione sono prelevate dalla contabilità speciale prevista dal comma 1-bis
e riversate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad
apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze". 22. Le somme eccedenti di cui all'articolo 22, comma 1-bis, del
decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, incassate anteriormente al quinto
anno precedente la data di entrata in vigore del presente decreto, sono versate
entro il 20 dicembre 2008 ed affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato
per la successiva riassegnazione al Fondo speciale istituito con l'articolo 81,
comma 29, del presente decreto. 23. All'articolo 19 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti
modificazioni: a) nel comma 1, sono soppresse le parole da "Se" a
"cancellazione dell'ipoteca"; b) nel comma 4, le parole da
"l'ultimo" a "mese" sono sostituite dalle seguenti:
"nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento
dell'istanza di dilazione"; c) il comma 4-bis è abrogato. In ogni caso le
sue disposizioni continuano a trovare applicazione nei riguardi delle garanzie
prestate ai sensi dell'articolo 19 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 602 del 1973 nel testo vigente anteriormente alla data di entrata
in vigore del presente decreto. 23-bis. All'articolo 28 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 3 è
inserito il seguente: “3-bis. Il pagamento effettuato con i mezzi diversi dal
contante individuati ai sensi del comma 3 si considera omesso: a) in caso di
utilizzazione di un assegno, se l'assegno stesso risulta scoperto o comunque
non pagabile; b) in caso di utilizzazione di una carta di credito, se il
gestore della carta non fornisce la relativa provvista finanziaria”. 23-ter.
All'articolo 47-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, dopo la parola: “concessionari” sono inserite le
seguenti: “e ai soggetti da essi incaricati” 24. All'articolo 79, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo la
parola "131", sono inserite le seguenti: ", moltiplicato per
tre". 25. è istituito presso il Ministero degli affari esteri il Comitato
strategico per lo sviluppo e la tutela all'estero degli interessi nazionali in
economia, con compiti di analisi, indirizzo, supporto e coordinamento nel campo
dei fenomeni economici complessi propri della globalizzazione quali l'influenza
dei fondi sovrani e lo sviluppo sostenibile nei Paesi in via di sviluppo. La
composizione del Comitato, ai cui lavori partecipano qualificati rappresentanti
di Ministeri, nonché alte professionalità ed esperienze tecniche nei suoi
settori di intervento, è definita con decreto del Ministro degli affari esteri,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale sono
stabilite altresì le disposizioni generali del suo funzionamento. Le funzioni
di segreteria del Comitato sono assicurate, nei limiti degli ordinari
stanziamenti di bilancio, dalle strutture del Ministero degli affari esteri. La
partecipazione al Comitato è gratuita. 26. Al Comitato competono, altresì,
anche al fine di farne oggetto di pareri al Governo, l'analisi di fenomeni
economici complessi propri della globalizzazione, quali l'influenza dei fondi
sovrani e lo sviluppo sostenibile nei Paesi in via di sviluppo, nonché compiti
di supporto alle funzioni di coordinamento degli sforzi per lo sviluppo delle
attività all'estero di imprese italiane e delle iniziative di interesse
nazionale all'estero. 27. Il Comitato è composto, in numero non superiore a
dieci, da alte professionalità tecniche dotate di elevata specializzazione nei
suoi settori di intervento, nonché da qualificati rappresentanti dei Ministeri
degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, della difesa, dello
sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti. 28. Le funzioni di
segreteria del Comitato sono assicurate, nei limiti degli ordinari stanziamenti
di bilancio, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Comitato e la sua
segreteria sono costituiti con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il
quale sono stabilite altresì le disposizioni generali sul loro funzionamento.
Il Comitato riferisce ogni sei mesi sulla attività svolta e sui propri
risultati. La partecipazione al Comitato è gratuita. 28-bis. All'articolo
19-bis1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, le parole: "a prestazioni alberghiere e a somministrazione
di alimenti e bevande, con esclusione di quelle inerenti alla partecipazione a
convegni, congressi e simili, erogate nei giorni di svolgimento degli stessi,
delle somministrazioni effettuate nei confronti dei datori di lavoro nei locali
dell'impresa o in locali adibiti a mensa scolastica, aziendale o interaziendale
e delle somministrazioni commesse da imprese che forniscono servizi sostitutivi
di mense aziendali" sono soppresse. 28-ter. Le disposizioni del comma
28-bis si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1o settembre 2008.
28-quater. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 109, comma
5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fermo restando quanto
previsto dai periodi precedenti, le spese relative a prestazioni alberghiere e
a somministrazioni di alimenti e bevande, diverse da quelle di cui al comma 3
dell'articolo 95, sono deducibili nella misura del 75 per cento."; b)
all'articolo 54, comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Le
spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e
bevande sono deducibili nella misura del 75 per cento e, in ogni caso, per un
importo complessivamente non superiore al 2 per cento dell'ammontare dei
compensi percepiti nel periodo di imposta". 28-quinquies. Le disposizioni
del comma 28-quater entrano in vigore a partire dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008. Nella determinazione degli
acconti dovuti per il medesimo periodo d'imposta, l'imposta del periodo
precedente è determinata applicando le disposizioni del comma 28-quater
28-sexies. Nelle more dell'adozione del decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze previsto dall'articolo 1, comma 225, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, gli enti locali e i soggetti di cui alla lettera b) del comma 5
dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive
modificazioni, accedono ai dati e alle informazioni disponibili presso il
sistema informativo dell'Agenzia delle entrate, ivi compresi quelli di cui
all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, sulla base delle
disposizioni contenute nel decreto del Ministro delle finanze 16 novembre 2000,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 24 novembre 2000. Le facoltà ivi
previste possono essere esercitate solo dopo la notifica dell'ingiunzione
prevista dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione
delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 10 aprile 1910,
n. 639. Il riferimento al numero identificativo del ruolo, contenuto
nell'articolo 2 del citato decreto del Ministro delle finanze 16 novembre 2000,
è sostituito con il riferimento alla data di notifica dell'ingiunzione e alla
relativa causale. Il dirigente o responsabile dell'ufficio, nel caso degli enti
locali, e il legale rappresentante o direttore generale, nel caso dei soggetti
di cui alla citata lettera b) del comma 5 dell'articolo 52 del decreto
legislativo n. 446 del 1997, e successive modificazioni, autorizzano
preventivamente l'accesso in forma scritta e individuano in via generale i
dipendenti destinati a provvedervi, scegliendoli tra quelli con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato da almeno due anni. I nominativi di tali
dipendenti sono comunicati all'Agenzia delle entrate. A decorrere dall'anno
2009 l'elenco di tali nominativi è trasmesso entro il 31 marzo di ogni anno. è
esclusa, quanto all'accesso, ogni discriminazione tra i soggetti di cui alla
citata lettera b) del comma 5 dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446
del 1997, e successive modificazioni, e gli agenti della riscossione.
28-septies All'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono
apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: “, sulla quale svolge attività di coordinamento, attraverso la
preventiva approvazione dell'ordine del giorno delle sedute del consiglio di
amministrazione e delle deliberazioni da assumere nello stesso consiglio”; b)
al comma 14, le parole da: “i risultati” fino alla fine del comma sono
sostituite dalle seguenti: “gli elementi acquisiti nello svolgimento
dell'attività di coordinamento prevista dal comma 1. 28-octies In attuazione
della decisione C(2008)869 def. dell'11 marzo 2008 della Commissione, i soggetti
che si sono avvalsi del regime d'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2,
comma 26, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono tenuti alla restituzione
dell'aiuto fruito nei termini e con le modalità previsti dal presente articolo.
28-novies. L'importo dell'aiuto oggetto di recupero è determinato secondo i
seguenti criteri: a) applicazione, in luogo del regime d'imposta sostitutiva
con aliquota del 9 per cento di cui al comma 1 dichiarato incompatibile con il
mercato comune, del regime d'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2, comma
25, della citata legge 24 dicembre 2003, n. 350, in materia di rivalutazione
dei beni; b) applicazione dell'aliquota del 19 per cento sulle differenze di
valore riallineate relative a beni ammortizzabili e del 15 per cento su quelle
relative a beni non ammortizzabili; c) esclusione dal regime d'imposta
sostitutiva delle differenze di valore relative alle partecipazioni detenute
nella Banca d'Italia, in quanto fruenti del regime di esenzione previsto
dall'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni; d) attualizzazione alla data del 20 giugno 2004 delle somme
versate in applicazione del regime dichiarato incompatibile e decorrenza del
calcolo degli interessi dovuti sugli importi oggetto di recupero a decorrere
dalla stessa data; e) determinazione degli interessi secondo le disposizioni di
cui al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile
2004, e successive modificazioni. 28-decies. Con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è approvato
l'apposito modello per la dichiarazione dei maggiori importi oggetto di
restituzione. Il modello di dichiarazione dei maggiori importi dovuti deve
essere presentato da parte dei soggetti tenuti alla restituzione dell'aiuto
all'Agenzia delle entrate entro quindici giorni dalla sua emanazione.
28-undecies. L'Agenzia delle entrate, sulla base delle dichiarazioni
predisposte ai sensi dei commi 31 e 32 e trasmesse da ciascun soggetto
beneficiario dell'aiuto, liquida gli importi dovuti, comprensivi degli
interessi, ed entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine
dipresentazione della dichiarazione notifica apposita comunicazione contenente
l'ingiunzione di pagamento, con l'intimazione che, in caso di mancato
versamento entro trenta giorni dalla data di notifica, si procede, ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive
modificazioni, all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme non
versate, nonché degli ulteriori interessi dovuti. 28-duodecies. L'articolo 2,
comma 26, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è abrogato. Articolo 83-bis.
Tutela della sicurezza stradale e della regolarità del mercato
dell'autotrasporto di cose per conto di terzi. 1. L'Osservatorio sulle attività
di autotrasporto di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre
2005, n. 296, sulla base di un'adeguata indagine a campione e tenuto conto
delle rilevazioni effettuate mensilmente dal Ministero dello sviluppo economico
sul prezzo medio del gasolio per autotrazione, determina mensilmente il costo
medio del carburante per chilometro di percorrenza, con riferimento alle
diverse tipologie di veicoli, e la relativa incidenza. 2. Lo stesso
Osservatorio, con riferimento alle tipologie dei veicoli, determina, il
quindicesimo giorno dei mesi di giugno e dicembre, la quota, espressa in
percentuale, dei costi di esercizio dell'impresa di autotrasporto per conto di
terzi rappresentata dai costi del carburante. 3. Le disposizioni del presente
articolo sono volte a disciplinare i meccanismi di adeguamento dei
corrispettivi dovuti dal mittente per i costi del carburante sostenuti dal
vettore e sono sottoposte a verifica con riferimento all'impatto sul mercato,
dopo un anno dalla data della loro entrata in vigore. 4. Qualora il contratto
di trasporto sia stipulato in forma scritta, ai sensi dell'articolo 6 del
decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, lo stesso contratto, ovvero la
fattura emessa dal vettore per le prestazioni ivi previste, evidenzia, ai soli
fini civilistici e amministrativi, la parte del corrispettivo dovuto dal
mittente, corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore per
l'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale importo deve corrispondere al
prodotto dell'ammontare del costo chilometrico determinato ai sensi del comma
1, nel mese precedente a quello dell'esecuzione del trasporto, moltiplicato per
il numero dei chilometri corrispondenti alla prestazione indicata nel contratto
o nella fattura. 5. Nel caso in cui il contratto abbia ad oggetto prestazioni
di trasporto da effettuare in un arco temporale eccedente i trenta giorni, la
parte del corrispettivo corrispondente al costo del carburante sostenuto dal
vettore per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, così come già
individuata nel contratto o nelle fatture emesse con riferimento alle
prestazioni effettuate dal vettore nel primo mese di vigenza dello stesso, è
adeguata sulla base delle variazioni intervenute nel prezzo del gasolio da
autotrazione accertato ai sensi del comma 1, laddove dette variazioni superino
del 2 per cento il valore preso a riferimento al momento della sottoscrizione
del contratto stesso o dell'ultimo adeguamento effettuato. 6. Qualora il
contratto di trasporto di merci su strada non sia stipulato in forma scritta,
ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, la
fattura emessa dal vettore evidenzia, ai soli fini civilistici e
amministrativi, la parte del corrispettivo dovuto dal mittente, corrispondente
al costo del carburante sostenuto dal vettore per l'esecuzione delle
prestazionicontrattuali. Tale importo deve corrispondere al prodotto
dell'ammontare del costo chilometrico determinato, per la classe cui appartiene
il veicolo utilizzato per il trasporto, ai sensi del comma 1, nel mese
precedente a quello dell'esecuzione del trasporto, per il numero di chilometri
corrispondenti alla prestazione indicata nella fattura. 7. La parte del
corrispettivo dovuto al vettore, diversa da quella di cui al comma 6, deve
corrispondere a una quota dello stesso corrispettivo che, fermo restando quanto
dovuto dal mittente a fronte del costo del carburante, sia almeno pari a quella
identificata come corrispondente a costi diversi dai costi del carburante nel
provvedimento di cui al comma 2. 8. Laddove la parte del corrispettivo dovuto
al vettore, diversa da quella di cui al comma 6, risulti indicata in un importo
inferiore a quello indicato al comma 7, il vettore può chiedere al mittente il
pagamento della differenza. Qualora il contratto di trasporto di merci su
strada non sia stato stipulato in forma scritta, l'azione del vettore si
prescrive decorsi cinque anni dal giorno del completamento della prestazione di
trasporto. Qualora il contratto di trasporto sia stipulato in forma scritta,
l'azione del vettore si prescrive in un anno ai sensi dell'articolo 2951 del
codice civile. 9. Se il committente non provvede al pagamento entro i quindici
giorni successivi, il vettore può proporre, entro i successivi quindici giorni,
a pena di decadenza, domanda d'ingiunzione di pagamento mediante ricorso al
giudice competente, ai sensi dell'articolo 638 del codice di procedura civile,
producendo la documentazione relativa alla propria iscrizione all'albo degli
autotrasportatori di cose per conto di terzi, la carta di circolazione del
veicolo utilizzato per l'esecuzione del trasporto, la fattura per i
corrispettivi inerenti alla prestazione di trasporto, la documentazione
relativa all'avvenuto pagamento dell'importo indicato e i calcoli con cui viene
determinato l'ulteriore corrispettivo dovuto al vettore ai sensi dei commi 7 e
8. Il giudice, verificata la regolarità della documentazione e la correttezza
dei calcoli prodotti, ingiunge al committente, con decreto motivato, ai sensi
dell'articolo 641 del codice di procedura civile, di pagare l'importo dovuto al
vettore senza dilazione, autorizzando l'esecuzione provvisoria del decreto ai
sensi dell'articolo 642 del codice di procedura civile e fissando il termine
entro cui può essere fatta opposizione, ai sensi delle disposizioni di cui al
libro IV, titolo I, capo I, del medesimo codice. 10. Fino a quando non saranno
disponibili le determinazioni di cui ai commi 1 e 2, l'importo dell'adeguamento
automatico del corrispettivo dovuto dal committente per l'incremento dei costi
del carburante sostenuto dal vettore è calcolato sulla base delle rilevazioni
mensili effettuate dal Ministero dello sviluppo economico e si applica ai
corrispettivi per le prestazioni di trasporto pattuite nei mesi precedenti
qualora le variazioni intervenute nel prezzo del gasolio superino del 2 per
cento il valore preso a riferimento al momento della conclusione del contratto.
Inoltre, la quota di cui al comma 2, è pari al 30 per cento per i veicoli di
massa complessiva pari o superiore a 20 tonnellate, al 20 per cento per i
veicoli di massa complessiva inferiore a 20 tonnellate e pari o superiore a 3,5
tonnellate e al 10 per cento per i veicoli di massa complessiva inferiore a 3,5
tonnellate. 11. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione con
riferimento agli aumenti intervenuti nel costo del gasolio a decorrere dal 1o
luglio 2008 o dall'ultimo adeguamento effettuato. 12. Il termine di pagamento
del corrispettivo relativo ai contratti di trasporto di merci su strada, nei
quali siano parte i soggetti che svolgono professionalmente operazioni di
trasporto, è fissato in trenta giorni dalla data di emissione della fattura da
parte del creditore, salvo diversa pattuizione scritta fra le parti, in
applicazione del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. 13. In caso di
mancato rispetto del termine di cui al comma 12, il creditore ha diritto alla
corresponsione degli interessi moratori di cui all'articolo 5 del decreto
legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. 14. Ferme restando le sanzioni previste
dall'articolo 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni,
e dall'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, ove
applicabili, alla violazione delle norme di cui ai commi 6, 7, 8 e 9 consegue
la sanzione dell'esclusione fino a sei mesi dalla procedura per l'affidamento
pubblico della fornitura di beni e servizi, nonché la sanzione dell'esclusione
per un periodo di un anno dai benefìci fiscali, finanziari e previdenziali di
ogni tipo previsti dalla legge. 15. Le sanzioni indicate al comma 14 sono
applicate dall'autorità competente. 16. Non si dà luogo all'applicazione delle
sanzioni introdotte dal comma 14 nel caso in cui le parti abbiano stipulato un
contratto di trasporto conforme a un accordo volontario concluso, tra la
maggioranza delle organizzazioni associative dei vettori e degli utenti dei
servizi di trasporto rappresentati nella Consulta generale per l'autotrasporto
e per la logistica, per disciplinare lo svolgimento dei servizi di trasporto in
uno specifico settore merceologico. 17. Al fine di garantire il pieno rispetto
delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della
concorrenza e di assicurare il corretto e uniforme funzionamento del mercato,
l'installazione e l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti non
possono essere subordinati alla chiusura di impianti esistenti né al rispetto
di vincoli, con finalità commerciali, relativi a contingentamenti numerici,
distanze minime tra impianti e tra impianti ed esercizi o superfici minime
commerciali o che pongono restrizioni od obblighi circa la possibilità di
offrire, nel medesimo impianto o nella stessa area, attività e servizi
integrativi. 18. Le disposizioni di cui al comma 17 costituiscono princìpi
generali in materia di tutela della concorrenza e livelli essenziali delle
prestazioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. 19. All'articolo 1,
comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, le
parole: “iscritto al relativo albo professionale” sono sostituite dalle
seguenti: “abilitato ai sensi delle specifiche normative vigenti nei Paesi
dell'Unione europea”. 20. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 11
febbraio 1998, n. 32, le parole: “e a fronte della chiusura di almeno settemila
impianti nel periodo successivo alla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo” sono soppresse. 21. Le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, nell'ambito dei propri poteri di programmazione del
territorio, promuovono il miglioramento della rete distributiva dei carburanti
e la diffusione dei carburanti eco-compatibili, secondo criteri di efficienza,
adeguatezza e qualità del servizio per i cittadini, nel rispetto dei princìpi
di non discriminazione previsti dal comma 17 e della disciplina in materia
ambientale, urbanistica e di sicurezza. 22. Il Ministro dello sviluppo
economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, determina entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto i criteri di vettoriamento del gas per autotrazione attraverso
le reti di trasporto e distribuzione del gas naturale. 23. Le somme disponibili
per il proseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto sul fondo di
cui all'articolo 1, comma 918, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al netto
delle misure previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 2007, n. 273, sono destinate, in via prioritaria e per
gli importi indicati nei commi 24, 25, 26 e 28 del presente articolo, a
interventi in materia di riduzione dei costi di esercizio delle imprese di
autotrasporto di merci, con particolare riferimento al limite di esenzione
contributiva e fiscale delle indennità di trasferta e all'imponibilità, ai fini
del reddito da lavoro dipendente, delle maggiorazioni corrisposte per le
prestazioni di lavoro straordinario, nonché a incentivi per la formazione
professionale e per processi di aggregazione imprenditoriale. 24. Nel limite di
spesa di complessivi 30 milioni di euro, sono rideterminati: a) la quota di
indennità percepita nell'anno 2008 dai prestatori di lavoro addetti alla guida
dipendenti delle imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per le
trasferte o le missioni fuori del territorio comunale effettuate nel medesimo
anno, di cui al comma 5 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e successive modificazioni, che non concorre a formare il reddito di
lavoro dipendente, ferme restando le ulteriori disposizioni del medesimo comma
5; b) l'importo della deduzione forfetaria relativa a trasferte effettuate
fuori dal territorio comunale nel periodo d'imposta in corso alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previsto dall'articolo
95, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, al netto delle spese di viaggio e trasporto. 25. Nel limite di
spesa di 30 milioni di euro, è fissata la percentuale delle somme percepite nel
2008 relative alle prestazioni di lavoro straordinario di cui al decreto
legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, effettuate nel
medesimo anno dai prestatori di lavoro addetti alla guida dipendenti delle
imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, che non concorre alla
formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi. Ai fini
dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del
decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, le somme di cui al periodo precedente
rilevano nella loro interezza. 26. Per l'anno 2008, nel limite di spesa di 40
milioni di euro, è riconosciuto un credito di imposta corrispondente a quota
parte dell'importo pagato quale tassa automobilistica per l'anno 2008 per
ciascun veicolo, di massa massima complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate,
posseduto e utilizzato per la predetta attività. La misura del credito di
imposta deve essere determinata in modo tale che, per i veicoli di massa
massima complessiva superiore a 11,5 tonnellate, sia pari al doppio della
misura del credito spettante per i veicoli di massa massima complessiva
compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate. Il credito di imposta è usufruibile in
compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, e successive modificazioni, non è rimborsabile, non concorre alla
formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, né dell'imponibile agli
effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui agli
articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni. 27. Tenuto conto del numero degli aventi diritto e dei limiti di
spesa indicati nei commi 24, 25 e 26, con provvedimenti del direttore
dell'Agenzia delle entrate e, limitatamente a quanto previsto dal comma 25, di
concerto con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali,
sono stabiliti la quota di indennità non imponibile, gli importi della
deduzione forfetaria, la percentuale delle somme per lavoro straordinario non
imponibile e la misura del credito di imposta, previsti dai medesimi commi,
nonché le eventuali disposizioni applicative necessarie per assicurare il
rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 29. 28. Agli incentivi per le
aggregazioni imprenditoriali e alla formazione professionale sono destinate
risorse rispettivamente pari a 9 milioni di euro e a 7 milioni di euro. Con
regolamenti governativi, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le
modalità di erogazione delle risorse di cui al presente comma. 29. Agli oneri
derivanti dall'attuazione dei commi 24, 25, 26 e 28, pari a complessivi 116
milioni di euro, di cui 106,5 milioni di euro per l'anno 2008 e 9,5 milioni di
euro per l'anno 2009, si fa fronte con le risorse disponibili sul fondo di cui
al comma 918 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 30. Le
misure previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 2007, n. 273, sono estese all'anno 2009, nell'ambito
degli interventi consentiti in attuazione dell'articolo 9 del presente decreto,
previa autorizzazione della Commissione europea. 31. Il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti individua, tra le misure del presente articolo,
quelle relativamente alle quali occorre la previa verifica della compatibilità
con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, ai sensi
dell'articolo 87 del Trattato che istituisce la Comunità europea. TITOLO V
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI Articolo 84. (Copertura finanziaria). 1. Agli
oneri derivanti dagli articoli 3, 14, 19, 22, 60, comma 8, 63, commi 1, 3, 4,
6, 7, 8, 9, 10 e 12, 72, commi da 7 a 11, 79, comma 2, 81, 82, comma 16, del
presente decreto-legge, pari a 1.520,5 milioni di euro per l'anno 2008, a
5.569,1 milioni di euro per l'anno 2009, a 4.203,2 milioni di euro per l'anno
2010 e a 4.486,3 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante utilizzo
di parte delle maggiori entrate recate dal presente provvedimento. 1-bis.
All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 63, comma 9-bis, pari a 3
milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del
programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire”
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero della solidarietà sociale. 1-ter. All'onere derivante dall'attuazione
dell'articolo 63-bis, comma 5, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2010, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010,
nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi
da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero della solidarietà sociale. 1-quater. Agli ulteriori oneri
derivanti dall'articolo 82, comma 27, pari a 1,4 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2008, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di
parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla
Tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244". All'onere
derivante dall'articolo 70, comma 1 bis, e 71, comma 1-bis, rispettivamente
pari a 8,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, e 0,9 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione della
dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge ?27 dicembre 2004, n. 307.
1-quinquies Agli oneri derivanti dal comma 19 dell'articolo 61, pari a 400
milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, che aumentano a 530
milioni di euro per l'anno 2009 e a 450 milioni di euro per gli anni 2010 e
2011 ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno ed
indebitamento netto, si provvede: a) quanto a 120 milioni di euro per l'anno
2009 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008–2010, nell'ambito
del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2008 allo sco o arzialmente
utilizzando i se uenti accantonamenti: b) quanto a 60 milioni di euro per
l'anno 2009, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 5, comma 4 del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93; c) quanto a 50
milioni di euro per gli anni 2009, 2010 e 2011, mediante utilizzo di quota
delle risorse di cui al comma 11; d) quanto a 300 milioni di euro per l'anno
2009 e a 400 milioni per ciascuno degli anni 2010 e 2011, mediante utilizzo del
Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. A tal fine quota parte
della riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente,
delle missioni di spesa di ciascun Ministero, per un importo pari a 300 milioni
di euro per l'anno 2009 e a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e
2011 affluisce nel Fondo di cui al primo periodo. 2. Il Ministro dell'economia
e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti
variazioni di bilancio. Art. 85. (Entrata in vigore). 1. Il presente decreto
entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la
conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
( da "Mattino, Il (Benevento)" del 25-07-2008)
Argomenti: Class Action
Slitta al primo
gennaio 2009 l'entrata in vigore della normativa
sull'azione collettiva di risarcimento danni. Una proroga di sei mesi, quindi, rispetto
alla data del 30 giugno 2008, stabilita dal governo Prodi nella Finanziaria dello
scorso anno. La norma sarà oggetto di revisione con le parti sociali, in vista
di una sua possibile estensione anche alla pubblica amministrazione.
( da "Sestopotere.com" del 25-07-2008)
Argomenti: Class Action
(25/7/2008 14:07) |
(Sesto Potere) - Bologna - 25 luglio 2008 - Ieri, a Bologna, le Segreterie
Regionali CGIL CISL UIL, congiuntamente alle Segreterie Regionali FILT FIT UIL
TRASPORTI e la Presidenza della Confservizi Emilia Romagna, congiuntamente al
suo Coordinamento Regionale Trasporti e Mobilità, hanno sottoscritto un
protocollo di intesa su “orientamenti ed impegni per il riassetto e il
potenziamento del Trasporto pubblico locale in emiliaromagna” convenendo di
operare per realizzare l'obiettivo strategico non più rinviabile del riassetto
e del potenziamento – anche attraverso la aggregazione dei soggetti gestori per
bacini contigui – del trasporto pubblico locale. Detto obiettivo trae origine
dalla comune valutazione, individuata nel corso di diversi confronti svolti
sulla situazione esistente, secondo la quale: a) E' urgente lo sviluppo di un
sistema di mobilità sostenibile promossa e sostenuta da un'adeguata
riorganizzazione e regolamentazione del traffico . Peraltro anche in Emilia
Romagna negli ultimi anni tutte le citta' hanno superato largamente i limiti
delle emissioni inquinanti dell'area prevista dalla Direttiva UE in 35
giorni/anno e tutto il territorio regionale e' fortemente congestionato dalla
circolazione di auto che determina un persistente quanto preoccupante
inquinamento dell'aria: si stimano 2 milioni di spostamenti di persone al
giorno,l'83% su mezzo proprio e il 17% su mezzi pubblici di cui il 6,7% su
ferro e il 10,3% su autolinee. b) Il fattore mobilità costituisce nelcontempo
un diritto ed una esigenza che accompagna tutte le fasi dell'organizzazione
della società e della vita di ogni persona e presuppone perciò che sia
realmente praticabile attraverso la disponibilità direti
intermodali di interconnessione tra aree urbane ed extraurbane e di
integrazione, soprattutto, tra trasporto collettivo su gomma e su ferro. A
questo fine in coerenza con le indicazioni dell'Atto Triennale di indirizzo
della Regione Emilia Romagna, è necessario che entro l'anno le Province e
Comuni definiscano adeguati piani per la mobilità in ogni bacino di traffico.
Pertanto, in attuazione del Protocollo stesso, le parti al fine di elaborare
ulteriori comuni proposte, hanno convenuto di approfondire le seguenti
tematiche: 1) orientamenti per i Piani di Sviluppodella Mobilità in ogni bacino
e per l'espansione dell'utilizzo del mezzo collettivo di trasporto; 2) criteri
per la caratterizzazione deiPiani Industriali per conseguire le aggregazioni
gestionali tra bacini contigui attraverso la integrazione e la qualificazione
delle Imprese di gestione per la mobilità sostenibile; 3) sviluppo di
interventi per l'integrazione tra “ferro e gomma”, particolarmente nelle aree
urbane; 4) azioni di valorizzazione del lavoro e indirizzi per l'utilizzo degli
appalti, anche attraverso la formazione e la tutela delle condizioni di lavoro
e sicurezza deidipendenti per conseguire una maggiore qualità del servizio e
per ulteriore efficientamento dell'Impresa di gestione del servizio.
( da "Agi" del 25-07-2008)
Argomenti: Class Action
Perugia REGIONE
UMBRIA: PDL, DOPO ASSEMBLEA AZIONE SI SPOSTA IN PIAZZA (AGI) - Perugia, 25 lug.
- E' terminata stamani l'assemblea permanente che ha mobilitato da martedi'
scorso il PdL dell'Umbria, attraverso i consiglieri regionali dei gruppi di FI
e AN. Da domani l'azione si spostera' nei Gazebo della liberta' installati nel
centro storico del capoluogo e, forse, anche in Piazza del Bacio, dove si e'
verificato ad inizio settimana l'ultimo episodio di violenza (con
l'accoltellamento mortale di un nigeriano 24enne). Proprio la riflessione sulle
tematiche della sicurezza aveva fatto scattare l'azione dei consiglieri
dell'opposizione, in contrasto con quanto deciso dall'assemblea legislativa
regionale nella seduta del 22 luglio scorso di non discutere in aula le
proposte di legge in materia di sicurezza (redatte sia dalla maggioranza che
dal centro destra) e di rinviarle in commissione. "Si apre oggi la fase
della Piazza - ha evidenziato, tra gli altri, durante l'incontro con la stampa
Fiammetta Modena capogruppo di FI - nella quale porteremo a conoscenza i
cittadini, in tanti hanno aderito alla nostra forma di protesta, di quanto sta
succedendo in consiglio e sulle nostre proposte; l'assemblea permanente indetta
per favorire il dibattito sui temi della sicurezza e'uno strumento che e' stato
utilizzato per far luce su una situazione di degrado di valori che rappresenta
un'emergenza regionale e come tale va vissuta". Nel corso della conferenza
stampa i consiglieri regionali del PdL hanno annunciato anche la Campagna
d'autunno, che prendera' il via a settembre con una vera e
propria azione di protesta collettiva in materia di sicurezza e
problematiche ad essa legate in ambito locale e, congiuntamente, di informazione
capillare su come il governo porta avanti il proprio programma. Presenti
all'incontro anche i parlamentari umbri del PdL Luciano Rossi e Pietro
Laffranco. "Il PdL e' una grande operazione politica che nasce dalle
piccole cose - ha detto Laffranco - questa assemblea fa capire che l'operazione
e' davvero iniziata, iniziative incisive e giuste come questa infatti sono in
grado di porre le basi per impegni veramente comuni e condivisi". Gli
esponenti dell'opposizione hanno anche precisato che chiederanno formalmente al
presidente della massima assemblea Mauro Tippolotti di discutere il loro testo
sulla sicurezza nella seduta del consiglio di martedi' prossimo. (AGI).
( da "Trentino" del 26-07-2008)
Argomenti: Class Action
Multiutility, strada
libera per la "public company" DIBATTITO Un bel progetto poco
definito TRENTO. Con il controllo delle centrali idroelettriche, l'ipotesi di
fusione tra Dolomiti Energia e Trentino Servizi acquista concretezza immediata.
Il progetto, ha annunciato l'a.d. di Ts Marco Merler, sarà pronto nei dettagli
entro novembre. Ma prima della fusione, dovrà maturare un'idea più precisa di
ciò che si vuole: una spa tradizionale con due azionisti "forti" -
uno pubblico (Tecnofin) ed uno privato (Ft Energia) già oggi presenti in De -
o, come da più parti si chiede, una "public company"? Lorenzo Dellai,
nel suo recente intervento all'assemblea di Confindustria, ha confermato che la
"public company" si farà. E la chiedono pressoché tutte le forze
politiche ed i sindacati. Dando, però, la sensazione che il termine public
company sia un "cosa" sfuggente che ognuno ritaglia a proprio
piacere. Per avere un quadro meno vago abbiamo chiesto aiuto a Michele
Andreaus, docente di economia aziendale all'Università di Trento, nonché
componente del comitato scientifico che ha accompagnato la Provincia
nell'elaborazione del Piano della distribuzione elettrica. Come primo punto
egli chiarisce che la public company, società ad azionariato diffuso e senza
soci di riferimento, in Italia non è regolata dal codice civile. Insomma,
giuridicamente non esiste, anche se possono essere
considerate tali le banche Popolari che pongono ai propri azionisti un limite
al possesso di quote. Non ha un regolamento specifico, ma una public company si
può fare... "Certamente. Ma aggiungo che questo tipo di proprietà collettiva dei fattori produttivi - perché di questo si tratta - non ha
grande tradizione in Italia. Forse non fa parte del Dna. Nelle nostre
società prevale il controllo stabile e forte di uno o pochi azionisti di
riferimento, magari attraverso catene di comando lunghe grazie a società
strutturate a scatole cinesi. Ci sono veramente pochi, pochissimi esempi di una
catena di controllo "corta" quale potrebbe essere quella di un
azionariato diffuso ed il gruppo di manager che amministra la spa." Due
modelli con anime diverse... "In termini del tutto generali, la società ad
azionariato diffuso è più sensibile al vantaggio immediato degli azionisti, i
quali inseguono il legittimo dividendo. Ed il management, se vuole conservare
il posto, tenderà ad accontentarli. Le società con azionisti forti, invece,
sono più libere di adottare strategie di lungo termine che, magari,
nell'immediato non producono grandi dividendi." La sensazione, nel
dibattito sulla fusione tra De e Ts, è che non si voglia rinunciare a nessuna
delle due anime. C'è pure una terza tendenza che vede la fusione come
un'opportunità di ridurre la bolletta energetica agli utenti, quasi fosse una
cooperativa. "Sempre in generale - dato che si parla di ipotesi ancora
indefinite - penso che sommare le due opzioni sarebbe un errore. Il primo
modello tende a produrre utili, massimizzando i ricavi e comprimendo i costi.
Il secondo, chiamiamolo cooperativistico, avrebbe tutt'altre finalità: per
tagliare le bollette non si preoccuperebbe troppo degli utili. Entrambi hanno
dei pregi, ma rispondono a fini diversi. Tentare di farli convivere impedirebbe
di prendere decisioni coerenti. Una spa che lavora come una cooperativa non
funziona: o è l'una o l'altra." Il suo giudizio sulla possibile fusione?
"Si parte da una premessa importante: il controllo pubblico della
produzione idroelettrica e della rete di distribuzione. Posso, dunque,
immaginare una fusione che dia vita ad una società con uno zoccolo azionario
pubblico e privato stabile ed un'azionariato diffuso, popolare. Non sarebbe
esattamente una "public company" ma risponderebbe alle richieste
manifestatesi in questi mesi: partecipazione "territoriale" alla
proprietà di beni strategici ed un investimento redditizio." (r.c.c.).
( da "Italia Oggi" del 26-07-2008)
Argomenti: Class Action
ItaliaOggi
ItaliaOggi Numero 177, pag. 37 del 26/7/2008 Autore: Visualizza la
pagina in PDF La manovra finanziaria Il testo del dl 112/2008
integrato con il maxiemendamento del governo su cui è stata votata la fiducia
ItaliaOggi pubblica il testo del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 152/L alla Gazzetta Ufficiale n. 147
del 25 giugno 2008, recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione tributaria”, integrato con il maxiemendamento del
governo,approvato il 24 luglio 2008 dalla Camera dei deputati e ora all'esame
del Senato. In grassetto sono riportate le modifiche rispetto al testo del
decreto, in corsivo le norme soppresse Articolo 69 (Differimento di 12 mesi
degli automatismi stipendiali) 1. Con effetto dal 1° gennaio 2009, per le
categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n.165, la maturazione dell'aumento biennale o della classe di stipendio, nei
limiti del 2,5 per cento, previsti dai rispettivi ordinamenti è differita, una
tantum, per un periodo di dodici mesi, alla scadenza del quale è attribuito il
corrispondente valore economico maturato. Il periodo di dodici mesi di
differimento è utile anche ai fini della maturazione delle ulteriori successive
classi di stipendio o degli ulteriori aumenti biennali. 2. Per il personale
che, nel corso del periodo di differimento indicato al comma 1, effettua
passaggi di qualifica comportanti valutazione economica di anzianità pregressa,
alla scadenza di tale periodo e con la medesima decorrenza si procede a
rideterminare il trattamento economico spettante nella nuova qualifica
considerando a tal fine anche il valore economico della classe di stipendio o
dell'aumento biennale maturato. 3. Per il personale che nel corso del periodo
di differimento indicato al comma 1 cessa dalservizio con diritto a pensione,
alla scadenza di tale periodo e con la medesima decorrenza si procede a
rideterminare il trattamento di pensione, considerando a tal fine anche il
valore economico della classe di stipendio o dell'aumento biennale maturato. Il
corrispondente valore forma oggetto di contribuzione per i mesi di
differimento. 4. Resta ferma la disciplina di cui all'articolo 11, commi 10 e
12, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, come sostituito
dall'articolo 2, comma 2, della legge 30 luglio 2007, n. 111. 5. In relazione
ai risparmi lordi relativi al sistema universitario, valutati in 13,5 milioni
di euro per l'anno 2009, in 27 milioni di euro per l'anno 2010 e in 13,5
milioni di euro per l'anno 2011, il Ministero dell'istruzione, dell'università
e della ricerca, tenuto conto dell'articolazione del sistema universitario e
della distribuzione del personale interessato, definisce, d'intesa con il
Ministero dell'economia e delle finanze, le modalità di versamento, da parte
delle singole università, delle relative risorse con imputazione al capo X,
capitolo 2368 dello stato di previsione delle entrate del Bilancio dello Stato,
assicurando le necessarie attività di monitoraggio. 6. Ai maggiori oneri
derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede, quanto a 11 milioni di euro
per l'anno 2009 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa
di cui all'articolo 5, comma 4 del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93 e,
quanto a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, mediante riduzione
lineare dello 0,83 per cento degli stanziamenti di parte corrente relativi alle
autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 24
dicembre 2007, n. 244.”. Articolo 70. (Esclusione di trattamenti economici
aggiuntivi per infermità dipendente da causa di servizio). 1. A decorrere dal
1o gennaio 2009 nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche ai
quali sia stata riconosciuta un'infermità dipendente da causa di servizio ed
ascritta ad una delle categorie della tabella A annessa al testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e
successive modificazioni fermo restando il diritto all'equo indennizzo è
esclusa l'attribuzione di qualsiasi trattamento economico aggivuntivo previsto
da norme di legge o pattizie. 1-bis. Le disposizioni del presente articolo non
si applicano al comparto sicurezza e difesa". 2. Con la decorrenza di cui
al comma 1 sono conseguentemente abrogati gli articoli 43 e 44 del testo unico
di cui al Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290 e gli articoli 117 e 120 del
Regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458 e successive modificazioni ed integrazioni.
Articolo 71. (Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti
delle pubbliche amministrazioni). 1. Per i periodi di assenza per malattia, di
qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei
primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico
fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque
denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro
trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più
favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche
normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul
lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital,
nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie
salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma
costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono
per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi
di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi
per la contrattazione integrativa. 1-bis. Le disposizioni di cui al presente
articolo non si applicano al comparto sicurezza e difesa per le malattie
conseguenti a lesioni riportate in attività operative ed addestrative 2.
Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci
giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare
l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante presentazione di
certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica. 3.
L'Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della
malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto
conto delle esigenze funzionali e organizzative. Le fasce orarie di
reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite
mediche di controllo, sono dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14 alle
ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi. 4. La
contrattazione collettiva ovvero le specifiche
normative di settore, fermi restando i limiti massimi delle assenze per permesso
retribuito previsti dalla normativa vigente, definiscono i termini e le
modalità di fruizione delle stesse, con l'obbligo di stabilire una
quantificazione esclusivamente ad ore delle tipologie di permesso retribuito,
per le quali la legge, i regolamenti, i contratti collettivi o gli accordi
sindacali prevedano una fruizione alternativa in ore o in giorni. Nel caso di
fruizione dell'intera giornata lavorativa, l'incidenza dell'assenza sul monte
ore a disposizione del dipendente, per ciascuna tipologia, viene computata con
riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella
giornata di assenza. 5. Le assenze dal servizio dei dipendenti di cui al comma
1 non sono equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione
delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa. Fanno eccezione le
assenze per congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata dal
lavoro, e per congedo di paternità, le assenze dovute alla fruizione di
permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle
funzioni di giudice popolare, nonché le assenze previste dall'articolo 4, comma
1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e per i soli dipendenti portatori di
handicap grave, i permessi di cui all'articolo 33, comma 6, della legge 5
febbraio 1992, n. 104. 6. Le disposizioni del presente articolo costituiscono
norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi. Articolo 72.
(Personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di età per il
collocamento a riposo). 1. Per gli anni 2009, 2010 e 2011 il personale in
servizio presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
le Agenzie fiscali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli Enti pubblici
non economici, le Università, le Istituzioni ed Enti di ricerca nonché gli enti
di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
può chiedere di essere esonerato dal servizio nel corso del quinquennio
antecedente la data di maturazione della anzianità massima contributiva di 40
anni. La richiesta di esonero dal servizio deve essere presentata dai soggetti
interessati, improrogabilmente, entro il 1o marzo di ciascun anno a condizione
che entro l'anno solare raggiungano il requisito minimo di anzianità
contributivo richiesto e non è revocabile. La disposizione non si applica al
personale della Scuola. 2. è data facoltà all'amministrazione, in base alle
proprie esigenze funzionali, di accogliere la richiesta dando priorità al
personale interessato da processi di riorganizzazione della rete centrale e
periferica o di razionalizzazione o appartenente a qualifiche di personale per
le quali è prevista una riduzione di organico. 3. Durante il periodo di esonero
dal servizio al dipendente spetta un trattamento temporaneo pari al cinquanta
per cento di quello complessivamente goduto, per competenze fisse ed
accessorie, al momento del collocamento nella nuova posizione. Ove durante tale
periodo il dipendente svolga in modo continuativo ed esclusivo attività di
volontariato, opportunamente documentata e certificata, presso organizzazioni
non lucrative di utilità sociale, associazioni di promozione sociale,
organizzazioni non governative che operano nel campo della cooperazione con i
Paesi in via di sviluppo, ed altri soggetti da individuare con Decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, la misura del predetto
trattamento economico temporaneo è elevata dal cinquanta al settanta per cento.
Fino al collocamento a riposo del personale in posizione di esonero gli importi
del trattamento economico posti a carico dei fondi unici di amministrazione non
possono essere utilizzati per nuove finalità. 4. All'atto del collocamento a
riposo per raggiunti limiti di età il dipendente ha diritto al trattamento di
quiescenza e previdenza che sarebbe spettato se fosse rimasto in servizio. 5.
Il trattamento economico temporaneo spettante durante il periodo di esonero dal
servizio è cumulabile con altri redditi derivanti da prestazioni lavorative
rese dal dipendente come lavoratore autonomo o per collaborazioni e consulenze
con soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 o società e consorzi
dalle stesse partecipati. In ogni caso non è consentito l'esercizio di
prestazioni lavorative da cui possa derivare un pregiudizio all'amministrazione
di appartenenza. 6. Le amministrazioni di appartenenza, in relazione alle
economie effettivamente derivanti dal collocamento in posizione di esonero dal
servizio, certificate dai competenti organi di controllo, possono procedere,
previa autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle
finanze ad assunzioni di personale in via anticipata rispetto a quelle
consentite dalla normativa vigente per l'anno di cessazione dal servizio per
limiti di età del dipendente collocato in posizione di esonero. Tali assunzioni
vengono scomputate da quelle consentite in tale anno. 7. All'articolo 16 comma
1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni,
dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: "In tal caso è data
facoltà all'amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e
funzionali, di accogliere la richiesta in relazione alla particolare esperienza
professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti ed in
funzione dell'efficiente andamento dei servizi. La domanda di trattenimento va
presentata all'amministrazione di appartenenza dai ventiquattro ai dodici mesi
precedenti il compimento del limite di età per il collocamento a riposo
previsto dal proprio ordinamento.". 8. Sono fatti salvi i trattenimenti in
servizio in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e quelli
disposti con riferimento alle domande di trattenimento presentate nei sei mesi
successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto. 9. Le
amministrazioni di cui al comma 7 riconsiderano, con provvedimento motivato,
tenuto conto di quanto ivi previsto, i provvedimenti di trattenimento in
servizio già adottati con decorrenza dal 1o gennaio al 31 dicembre 2009. 10. I
trattenimenti in servizio già autorizzati con effetto a decorrere dal 1°
gennaio 2010 decadono ed i dipendenti interessati al trattenimento sono tenuti
a presentare una nuova istanza nei termini di cui al comma 7. 11. Nel caso di
compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni del personale
dipendente, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono risolvere, fermo restando
quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenze dei
trattamenti pensionistici, il rapporto lavoro con un preavviso di sei mesi. Con
appositi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa
delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione
e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e degli affari esteri, sono
definiti gli specifici criteri e le modalità applicative dei principi della
disposizione di cui al presente comma relativamente al personale dei comparti
sicurezza, difesa ed esteri, tenendo conto delle rispettive peculiarietà
ordinamentali.. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano a
magistrati e professori universitari. Articolo 73. (Part time). 1. All'articolo
1, comma 58, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono apportate le seguenti
modificazioni: a) al primo periodo le parole: "avviene
automaticamente" sono sostituite dalle seguenti: "può essere concessa
dall'amministrazione"; b) al secondo periodo le parole "grave
pregiudizio" sono sostituite dalla seguente "pregiudizio"; c) al
secondo periodo le parole da: "può con provvedimento motivato" fino a
"non superiore a sei mesi" sono soppresse; d) all'ultimo periodo, le
parole: “il Ministro della funzione pubblica e con il Ministro del tesoro” sono
sostituite dalle seguenti: “il Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze". 2.
All'articolo 1, comma 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono apportate
le seguenti modificazioni: a) le parole: "al 50" sono sostituite
dalle seguenti: "al 70"; b) dopo le parole predetti risparmi, le
parole da "può essere utilizzata" fino a "dei commi da 45 a
55" sono sostituite dalle seguenti: "è destinata, secondo le modalità
ed i criteri stabiliti dalla contrattazione integrativa, ad incentivare la
mobilità del personale esclusivamente per le amministrazioni che dimostrino di
aver provveduto ad attivare piani di mobilità e di riallocazione mediante
trasferimento di personale da una sede all'altra dell'amministrazione
stessa"; c) le parole da "L'ulteriore quota" fino a
"produttività individuale e collettiva" sono
soppresse. Articolo 74. (Riduzione degli assetti organizzativi). 1. Le amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi inclusa la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli
articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e
successive modificazioni e integrazioni, gli enti pubblici non economici, gli
enti di ricerca, nonché gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed
integrazioni, provvedono entro il 30 novembre 2008, secondo i rispettivi
ordinamenti: a) a ridimensionare gli assetti organizzativi esistenti, secondo
principi di efficienza, razionalità ed economicità, operando la riduzione degli
uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale, in
misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e al 15 per cento di quelli
esistenti. A tal fine le amministrazioni adottano misure volte: alla
concentrazione dell'esercizio delle funzioni istituzionali, attraverso il
riordino delle competenze degli uffici; all'unificazione delle strutture che
svolgono funzioni logistiche e strumentali, salvo specifiche esigenze
organizzative, derivanti anche dalle connessioni con la rete periferica,
riducendo, in ogni caso, il numero degli uffici dirigenziali di livello generale
e di quelli di livello non generale adibiti allo svolgimento di tali compiti.
Le dotazioni organiche del personale con qualifica dirigenziale sono
corrispondentemente ridotte, ferma restando la possibilità dell'immissione di
nuovi dirigenti, nei termini previsti dall'articolo 1, comma 404, lettera a),
della legge 27 dicembre 2006, n. 296; b) a ridurre il contingente di personale
adibito allo svolgimento di compiti logistico-strumentali e di supporto in
misura non inferiore al dieci per cento con contestuale riallocazione delle
risorse umane eccedenti tale limite negli uffici che svolgono funzioni
istituzionali; c) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale
non dirigenziale, apportando una riduzione non inferiore al dieci per cento della
spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale.
2. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui al comma 1, le amministrazioni
possono disciplinare, mediante appositi accordi, forme di esercizio unitario
delle funzioni logistiche e strumentali, compresa la gestione del personale,
nonché l'utilizzo congiunto delle risorse umane in servizio presso le strutture
centrali e periferiche. 3. Con i medesimi provvedimenti di cui al comma 1, le
amministrazioni dello Stato rideterminano la rete periferica su base regionale
o interregionale, oppure, in alternativa, provvedono alla riorganizzazione
delle esistenti strutture periferiche nell'ambito delle prefetture-uffici
territoriali del Governo nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 1,
comma 404, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 4. Ai fini
dell'attuazione delle misure previste dal comma 1, lettera a), da parte dei
Ministeri possono essere computate altresì le riduzioni derivanti dai
regolamenti emanati, nei termini di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 1,
comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, avuto riguardo
anche ai Ministeri esistenti anteriormente alla data di entrata in vigore del
decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge
14 luglio 2008, n. 121. In ogni caso per le amministrazioni che hanno già
adottato i predetti regolamenti resta salva la possibilità di provvedere alla
copertura dei posti di funzione dirigenziale generale previsti in attuazione
delle relative disposizioni, nonché nelle disposizioni di rango primario
successive alla data di entrata in vigore della citata legge n. 296 del 2006.
In considerazione delle esigenze di compatibilità generali nonché degli assetti
istituzionali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri assicura il
conseguimento delle corrispondenti economie con l'adozione di provvedimenti
specifici del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati ai sensi del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive integrazioni e
modificazioni, che tengono comunque conto dei criteri e dei princìpi di cui al
prente articolo. 5. Sino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1 le
dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti
coperti alla data del 30 settembre 2008. Sono fatte salve le procedure
concorsuali e di mobilità avviate alla data di entrata in vigore del presente
decreto. 5-bis. Al fine di assicurare il rispetto della disciplina vigente sul
bilinguismo e la riserva proporzionale di posti nel pubblico impiego, gli
uffici periferici delle amministrazioni dello Stato, inclusi gli enti
previdenziali situati sul territorio della provincia autonoma di Bolzano, sono
autorizzati per l'anno 2008 ad assumere personale risultato vincitore o idoneo
a seguito di procedure concorsuali pubbliche nel limite di spesa pari a 2
milioni di euro a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 527 della legge
24 dicembre 2006, n. 296. 6. Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a
quanto previsto dai commi 1 e 4 è fatto divieto di procedere ad assunzioni di
personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto. 6-bis. Restano escluse
dall'applicazione del presente articolo le strutture del comparto sicurezza,
delle Forze Armate e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, fermi restando
gli obiettivi fissati ai sensi del presente articolo da conseguire da parte di
ciascuna amministrazione. Articolo 75. (Autorità indipendenti). 1. Le Autorità
indipendenti, in attesa della emanazione della specifica disciplina di riforma
di cui all'articolo 3, comma 45 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed,
in coerenza con i rispettivi ordinamenti, riconsiderano le proprie politiche in
materia di personale in base ai princìpi di contenimento della relativa spesa
desumibili dalle corrispondenti norme di cui al presente decreto, predisponendo
allo scopo, appositi piani di adeguamento da inoltrare alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze. Nelle more
delle attività di verifica dei predetti piani, da completarsi entro i
quarantacinque giorni successivi alla ricezione, fatte salve eventuali motivate
esigenze istruttorie, è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a
qualsiasi titolo. 2. Presso le stesse Autorità il trattamento economico del
personale già interessato dalle procedure di cui all'articolo 1, comma 519
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è determinato al livello iniziale e senza
riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata nei contratti a termine o di
specializzazione, senza maggiori spese e con l'attribuzione di un assegno
"ad personam", riassorbibile e non rivalutabile pari all'eventuale
differenza tra il trattamento economico conseguito e quello spettante all'atto
del passaggio in ruolo. Articolo 76. (Spese di personale per gli enti locali e
delle camere di commercio). 1. All'articolo 1, comma 557, della legge 27
dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni è aggiunto alla fine il
seguente periodo: "ai fini dell'applicazione della presente norma,
costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di
collaborazione continuata e continuativa, per la somministrazione di lavoro,
per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza
estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi
variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente". 2. In
attesa dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
cui al comma 6, le deroghe previste dall'articolo 3, comma 121, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, sono sospese, ad eccezione dei comuni con un numero massimo
di dipendenti a tempo pieno non superiore a dieci. 3. L'articolo 82, comma 11,
del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni è
sostituito dal seguente: "La corresponsione dei gettoni di presenza è
comunque subordinata alla effettiva partecipazione del consigliere a consigli e
commissioni; il regolamento ne stabilisce termini e modalità". 4. In caso
di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è
fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi
titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di
collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento
ai processi di stabilizzazione in atto. è fatto altresì divieto agli enti di
stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come
elusivi della presente disposizione. 5. Ai fini del concorso delle autonomie
regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti
sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione dell'incidenza
percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese
correnti, con particolare riferimento alle dinamiche di crescita della spesa
per la contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti
disposizioni dettate per le amministrazioni statali. 6. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, previo accordo tra Governo, regioni
e autonomie locali da concludersi in sede di conferenza unificata, sono
definiti parametri e criteri di virtuosità, con correlati obiettivi
differenziati di risparmio, tenuto conto delle dimensioni demografiche degli
enti, delle percentuali di incidenza delle spese di personale attualmente
esistenti rispetto alla spesa corrente e dell'andamento di tale tipologia di
spesa nel quinquennio precedente. In tale sede sono altresì definiti: a)
criteri e modalità per estendere la norma anche agli enti non sottoposti al
patto di stabilità interno; b) criteri e parametri - con riferimento agli
articoli 90 e 110 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267 e considerando in via prioritaria il rapporto tra la popolazione
dell'ente ed il numero dei dipendenti in servizio - volti alla riduzione
dell'affidamento di incarichi a soggetti esterni all'ente, con particolare
riferimento agli incarichi dirigenziali e alla fissazione di tetti retributivi
non superabili in relazione ai singoli incarichi e di tetti di spesa
complessivi per gli enti; c) criteri e parametri - considerando quale base di
riferimento il rapporto tra numero dei dirigenti e dipendenti in servizio negli
enti - volti alla riduzione dell'incidenza percentuale delle posizioni
dirigenziali in organico. 6-bis. Sono ridotti dell'importo di 30 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 i trasferimenti erariali a
favore delle comunità montane. Alla riduzione si procede intervenendo
prioritariamente sulle comunità che si trovano ad una altitudine media
inferiore a settecentocinquanta metri sopra il livello del mare. All'attuazione
del presente comma si provvede con decreto del Ministro dell'interno, da
adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 7. Fino
all'emanazione del decreto di cui al comma 6 è fatto divieto agli enti nei
quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50% delle
spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con
qualsivoglia tipologia contrattuale. 8. Il personale delle aziende speciali
create dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura non può
transitare, in caso di cessazione dell'attività delle aziende medesime, alle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di riferimento, se
non previa procedura selettiva di natura concorsuale e, in ogni caso, a valere
sui contingenti di assunzioni effettuabili in base alla vigente normativa. Sono
disapplicate le eventuali disposizioni statutarie o regolamentari in contrasto
con il presente articolo. Capo III Patto di stabilità interno Articolo 77.
(Patto di stabilità interno). 1. Ai fini della tutela dell'unità economica
della Repubblica, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le
province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009/2011
nelle misure seguenti in termini di fabbisogno e indebitamento netto: a) il
settore regionale per 1.500, 2.300 e 4.060 milioni, rispettivamente, per gli
anni 2009, 2010 e 2011; b) il settore locale per 1.650, 2.900 e 5.140 milioni,
rispettivamente, per gli anni 2009, 2010 e 2011. 2. Nel caso in cui non fossero
approvate entro il 31 luglio 2008 le disposizioni legislative per la disciplina
del nuovo patto di stabilità interno, volta a conseguire gli effetti finanziari
di cui al comma 1, gli stanziamenti relativi agli interventi individuati
nell'elenco 2 annesso al presente decreto sono accantonati e possono essere
utilizzati solo dopo l'approvazione delle predette disposizioni legislative.
2-bis. Al fine di pervenire alla successiva sostituzione dei trasferimenti
statali in coerenza con l'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, è
istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo unico in
cui far confluire tutti i trasferimenti erariali attribuiti alle regioni per
finanziare funzioni di competenza regionale. 2-ter. Entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
per i rapporti con le regioni, con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con i Ministri interessati, procede all'individuazione dei trasferimenti di cui
al comma 2-bis. Il fondo è costituito nell'anno 2010 e i criteri di
ripartizione sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
e successive modificazioni. Lo schema di decreto è trasmesso al Parlamento per
l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i
profili finanziari. Il parere deve essere espresso entro trenta giorni dalla
data di trasmissione. 2-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze
provvede, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio
Art. 77-bis. (Patto di stabilità interno per gli enti locali) 1. Ai fini della
tutela dell'unità economica della Repubblica, le province e i comuni con
popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli
obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009-2011 con il rispetto delle
disposizioni di cui ai commi da 2 a 31, che costituiscono princìpi fondamentali
di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo
comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. 2. La manovra finanziaria è
fissata in termini di riduzione del saldo tendenziale di comparto per ciascuno
degli anni 2009, 2010 e 2011. 3. Ai fini della determinazione dello specifico
obiettivo di saldo finanziario, le province e i comuni con popolazione
superiore a 5.000 abitanti applicano al saldo dell'anno 2007, calcolato in
termini di competenza mista ai sensi del comma 5, le seguenti percentuali: a)
se l'ente ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2007 e presenta un
saldo per lo stesso anno 2007, in termini di competenza mista, negativo, le
percentuali sono: 1) per le province: 17 per cento per l'anno 2009, 62 per
cento per l'anno 2010 e 125 per cento per l'anno 2011; 2) per i comuni: 48 per
cento per l'anno 2009, 97 per cento per l'anno 2010 e 165 per cento per l'anno
2011; b) se l'ente ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2007 e
presenta un saldo per lo stesso anno 2007, in termini di competenza mista,
positivo, le percentuali sono: 1) per le province: 10 per cento per l'anno
2009, 10 per cento per l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno 2011; 2) per i
comuni: 10 per cento per l'anno 2009, 10 per cento per l'anno 2010 e 0 per
cento per l'anno 2011; c) se l'ente non ha rispettato il patto di stabilità per
l'anno 2007 e presenta un saldo per lo stesso anno 2007, in termini di
competenza mista, positivo, le percentuali sono: 1) per le province: 0 per
cento per l'anno 2009, 0 per cento per l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno
2011; 2) per i comuni: 0 per cento per l'anno 2009, 0 per cento per l'anno 2010
e 0 per cento per l'anno 2011; d) se l'ente non ha rispettato il patto di
stabilità per l'anno 2007 e presenta un saldo per lo stesso anno 2007, in
termini di competenza mista, negativo, le percentuali sono: 1) per le province:
22 per cento per l'anno 2009, 80 per cento per l'anno 2010 e 150 per cento per
l'anno 2011; 2) per i comuni: 70 per cento per l'anno 2009, 110 per cento per
l'anno 2010 e 180 per cento per l'anno 2011. 4. Per gli enti per i quali negli
anni 2004-2005, anche per frazione di anno, l'organo consiliare era stato
commissariato ai sensi dell'articolo 141 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, e successive modificazioni, si applicano ai fini del patto di
stabilità interno le stesse regole degli enti di cui al comma 3, lettera b),
del presente articolo. 5. Il saldo finanziario calcolato in termini di
competenza mista è costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti
dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla
differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto
delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti
dalla concessione di crediti. 6. Gli enti di cui al comma 3, lettere a) e d),
devono conseguire, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, un saldo
finanziario in termini di competenza mista almeno pari al corrispondente saldo
finanziario dell'anno 2007, quale risulta dai conti consuntivi, migliorato
dell'importo risultante dall'applicazione delle percentuali indicate nelle
stesse lettere a) e d). 7. Gli enti di cui al comma 3, lettere b) e c), devono
conseguire, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, un saldo finanziario in
termini di competenza mista almeno pari al corrispondente saldo finanziario
dell'anno 2007, quale risulta dai conti consuntivi, peggiorato dell'importo
risultante dall'applicazione delle percentuali indicate nelle stesse lettere b)
e c). 8. Le risorse derivanti dalla cessione di azioni o quote di società
operanti nel settore dei servizi pubblici locali e le risorse derivanti dalla
vendita del patrimonio immobiliare non sono conteggiate ai fini dei saldi utili
per il rispetto del patto di stabilità interno se destinate alla realizzazione
di investimenti infrastrutturali o alla riduzione del debito. 9. Per l'anno
2009, nel caso in cui l'incidenza percentuale dell'importo di cui al comma 3,
lettere a) e d), sull'importo delle spese finali dell'anno 2007, al netto delle
concessioni di crediti, risulti per i comuni superiore al 20 per cento, il
comune deve considerare come obiettivo del patto di stabilità interno l'importo
corrispondente al 20 per cento della spesa finale. 10. Al fine di ricondurre la
dinamica di crescita del debito in coerenza con gli obiettivi di finanza
pubblica, le province e i comuni soggetti al patto di stabilità interno possono
aumentare, a decorrere dall'anno 2010, la consistenza del proprio debito al 31
dicembre dell'anno precedente in misura non superiore alla percentuale
annualmente determinata, con proiezione triennale e separatamente tra i comuni
e le province, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sulla
base degli obiettivi programmatici indicati nei Documenti di programmazione
economico-finanziaria. Resta fermo il limite di indebitamento stabilito
dall'articolo 204 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni. 11. Nel caso in cui la provincia o il comune soggetto al patto
di stabilità interno registri per l'anno precedente un rapporto percentuale tra
la consistenza complessiva del proprio debito e il totale delle entrate
correnti, al netto dei trasferimenti statali e regionali, superiore alla misura
determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza Stato-città ed autonomie locali, la percentuale di cui al comma 10 è
ridotta di un punto. Il rapporto percentuale è aggiornato con cadenza
triennale. 12. Il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si
applicano le disposizioni del patto di stabilità interno deve essere approvato
iscrivendo le previsioni di entrata e spesa di parte corrente in misura tale che,
unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e spesa in conto
capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia
garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto medesimo. A tal
fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un
apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli
aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno. 13. Al fine di
assicurare il raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità interno, il
rimborso per le trasferte dei consiglieri comunali e provinciali è, per ogni
chilometro, pari a un quinto del costo di un litro di benzina. 14. Per il
monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno e per
acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica anche
relativamente alla loro situazione debitoria, le province e i comuni con
popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono semestralmente al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando
il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel
sito web “www.pattostabilita.rgs.tesoro.it”, le informazioni riguardanti le
risultanze in termini di competenza mista, attraverso un prospetto e con le
modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza
Stato-città ed autonomie locali. Con lo stesso decreto è definito il prospetto
dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente ai sensi dei commi 6 e
7. La mancata trasmissione del prospetto dimostrativo degli obiettivi
programmatici costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. La
mancata comunicazione al sistema web della situazione di commissariamento ai
sensi del comma 18, secondo le indicazioni di cui al decreto previsto dal primo
periodo del presente comma, determina per l'ente inadempiente l'assoggettamento
alle regole del patto di stabilità interno. 15. Ai fini della verifica del
rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascuno degli enti di
cui al comma 1 è tenuto a inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo
dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una
certificazione del saldo finanziario in termini di competenza mista conseguito,
sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio
finanziario, secondo un prospetto e con le modalità definiti dal decreto di cui
al comma 14. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine
perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto di stabilità
interno. Nel caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti
il rispetto del patto, non si applicano le disposizioni di cui al comma 20, ma
si applicano solo quelle di cui al comma 4 dell'articolo 76. 16. Qualora dai
conti della tesoreria statale degli enti locali si registrino prelevamenti non
coerenti con gli impegni in materia di obiettivi di debito assunti con l'Unione
europea, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza
Stato-città ed autonomie locali, adotta adeguate misure di contenimento dei
prelevamenti. 17. Gli enti istituiti negli anni 2007 e 2008 sono soggetti alle
regole del patto di stabilità interno, rispettivamente, dagli anni 2010 e 2011
assumendo, quale base di calcolo su cui applicare le regole, le risultanze,
rispettivamente, degli esercizi 2008 e 2009. 18. Gli enti locali commissariati
ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono
soggetti alle regole del patto di stabilità interno dall'anno successivo a
quello della rielezione degli organi istituzionali. 19. Le informazioni
previste dai commi 14 e 15 sono messe a disposizione dell'Unione delle province
d'Italia (UPI) e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) da
parte del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo modalità e contenuti
individuati tramite apposite convenzioni. 20. In caso di mancato rispetto del
patto di stabilità interno relativo agli anni 2008-2011, alla provincia o
comune inadempiente sono ridotti del 5 per cento i contributi ordinari dovuti
dal Ministero dell'interno per l'anno successivo. Inoltre, l'ente inadempiente
non può, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza: a) impegnare spese
correnti in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti
impegni effettuati nell'ultimo triennio; b) ricorrere all'indebitamento per gli
investimenti. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con
istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti
devono essere corredati da apposita attestazione, da cui risulti il
conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno
precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può
procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della
predetta attestazione. 21. Restano altresì ferme, per gli enti inadempienti al
patto di stabilità interno, le disposizioni recate dal comma 4 dell'articolo
76. 22. Le misure di cui ai commi 20, lettera a), e 21 non concorrono al
perseguimento degli obiettivi assegnati per l'anno in cui le misure vengono
attuate. 23. Qualora venga conseguito l'obiettivo programmatico assegnato al
settore locale, le province e i comuni virtuosi possono, nell'anno successivo a
quello di riferimento, escludere dal computo del saldo di cui al comma 15 un
importo pari al 70 per cento della differenza, registrata nell'anno di
riferimento, tra il saldo conseguito dagli enti inadempienti al patto di
stabilità interno e l'obiettivo programmatico assegnato. La virtuosità degli
enti è determinata attraverso la valutazione della posizione di ciascun ente
rispetto ai due indicatori economico-strutturali di cui al comma 24.
L'assegnazione a ciascun ente dell'importo da escludere è determinata mediante
una funzione lineare della distanza di ciascun ente virtuoso dal valore medio
degli indicatori individuato per classe demografica. Le classi demografiche
considerate sono: a) per le province: 1) province con popolazione fino a
400.000 abitanti; 2) province con popolazione superiore a 400.000 abitanti; b)
per i comuni: 1) comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 50.000
abitanti; 2) comuni con popolazione superiore a 50.000 e fino a 100.000
abitanti; 3) comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti. 24. Gli
indicatori di cui al comma 23 sono finalizzati a misurare il grado di rigidità
strutturale dei bilanci e il grado di autonomia finanziaria degli enti. 25. Per
le province l'indicatore per misurare il grado di autonomia finanziaria non si
applica sino all'attuazione del federalismo fiscale. 26. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'interno, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono
definiti i due indicatori economico-strutturali di cui al comma 24 e i valori
medi per fasce demografiche sulla base dei dati annualmente acquisiti
attraverso la certificazione relativa alla verifica del rispetto del patto di
stabilità interno. Con lo stesso decreto sono definite le modalità di riparto
in base agli indicatori. Gli importi da escludere dal patto sono pubblicati nel
sito web “www.pattostabilita.rgs.tesoro.it” del Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato. A decorrere dall'anno 2010 l'applicazione degli
indicatori di cui ai commi 23 e 24 dovrà tenere conto, oltre che delle fasce
demografiche, anche delle aree geografiche da individuare con il decreto di cui
al presente comma. 27. Resta ferma l'applicazione di quanto stabilito
dall'articolo 1, comma 685-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
introdotto dall'articolo 1, comma 379, lettera i), della legge 24 dicembre
2007, n. 244, in relazione all'attivazione di un nuovo sistema di acquisizione
dei dati di competenza finanziaria. 28. Le disposizioni recate dal presente
articolo sono aggiornate anche sulla base dei nuovi criteri adottati in sede
europea ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità e crescita.
29. Le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 si applicano anche ai comuni con
popolazione fino a 5.000 abitanti. 30. Resta confermata per il triennio
2009-2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente
all'anno 2011, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare
aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle
maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato,
di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, fatta
eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani
(TARSU). 31. Le disposizioni del presente articolo si applicano, per il periodo
rispettivamente previsto, fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto
di stabilità interno nel rispetto dei saldi fissati. 32. Ai fini
dell'attuazione dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n.
93, entro il 30 aprile 2009, i comuni trasmettono al Ministero dell'interno la
certificazione del mancato gettito accertato, secondo modalità stabilite con
decreto del medesimo Ministero" Articolo 77-ter (Patto di stabilità
interno delle regioni e delle province autonome). 1. Ai fini della tutela
dell'unità economica della Repubblica, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza
pubblica per il triennio 2009-2011 con il rispetto delle disposizioni di cui ai
commi da 2 a 19, che costituiscono principi fondamentali del coordinamento
della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo
comma, della Costituzione. 2. Continua ad applicarsi la sperimentazione sui
saldi di cui all'articolo 1, comma 656, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. In attesa dei risultati della sperimentazione di cui al comma 2, per gli
anni 2009-2011, il complesso delle spese finali di ciascuna regione a statuto
ordinario, determinato ai sensi del comma 4, non può essere superiore, per
l'anno 2009, al corrispondente complesso di spese finali determinate sulla base
dell'obiettivo programmatico per l'anno 2008 diminuito dello 0,6 per cento, e
per gli anni 2010 e 2011, non può essere rispettivamente superiore al complesso
delle corrispondenti spese finali dell'anno precedente, calcolato assumendo il
pieno rispetto del patto di stabilità interno, aumentato dell'1,0 per cento per
l'anno 2010 e diminuito dello 0,9 per cento per l'anno 2011. L'obiettivo
programmatico per l'anno 2008 è quello risultante dall'applicazione
dell'articolo 1, comma 657, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 4. Il
complesso delle spese finali è determinato dalla somma delle spese correnti ed
in conto capitale, al netto delle: - spese per la sanità, cui si applica la
specifica disciplina di settore; - spese per la concessione di crediti. 5. Le
spese finali sono determinate sia in termini di competenza sia in termini di
cassa. 6. Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011, le regioni a statuto speciale e
le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 dicembre di
ciascun anno precedente, con il Ministro dell'economia e delle finanze il
livello complessivo delle spese correnti e in conto capitale, nonché dei
relativi pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il
periodo 2009-2011; a tale fine, entro il 31 ottobre di ciascun anno precedente,
il presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo al Ministro
dell'economia e delle finanze. In caso di mancato accordo si applicano le
disposizioni stabilite per le regioni a statuto ordinario. Per gli enti locali
dei rispettivi territori provvedono alle finalità correlate al patto di
stabilità interno le regioni a statuto speciale e le province autonome di
Trento e di Bolzano, esercitando le competenze alle stesse attribuite dai
rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Qualora
le predette regioni e province autonome non provvedano, entro il 31 dicembre di
ciascun anno precedente, si applicano, per gli enti locali dei rispettivi
territori, le disposizioni previste per gli altri enti locali in materia di
patto di stabilità interno. 7. Le regioni a statuto speciale e le province
autonome di Trento e di Bolzano concorrono al riequilibrio della finanza
pubblica, oltre che nei modi stabiliti dal comma 6, anche con misure
finalizzate a produrre un risparmio per il bilancio dello Stato, mediante
l'assunzione dell'esercizio di funzioni statali, attraverso l'emanazione con le
modalità stabilite dai rispettivi statuti, di specifiche norme di attuazione
statutaria; tali norme di attuazione precisano le modalità e l'entità dei
risparmi per il bilancio dello Stato da ottenere in modo permanente o comunque
per annualità definite. 8. Sulla base degli esiti della sperimentazione di cui
al comma 2, le norme di attuazione devono altresì prevedere le disposizioni per
assicurare in via permanente il coordinamento tra le misure di finanza pubblica
previste dalle leggi costituenti la manovra finanziaria dello Stato e
l'ordinamento della finanza regionale previsto da ciascuno statuto speciale e
dalle relative norme di attuazione. 9. Sulla base degli esiti della
sperimentazione di cui al comma 2 si procede, anche nei confronti di una sola o
più regioni, a ridefinire con legge le regole del patto di stabilità interno e
l'anno di prima applicazione delle regole. Le nuove regole devono comunque
tenere conto del saldo in termini di competenza mista calcolato quale somma
algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni,
per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte
in conto capitale. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome
di Trento e di Bolzano può essere assunto a riferimento, con l'accordo di cui
al comma 6, il saldo finanziario anche prima della conclusione del procedimento
e della approvazione del decreto previsto dall'articolo 1, comma 656, della
legge n. 296 del 2006 a condizione che la sperimentazione effettuata secondo le
regole stabilite dal presente comma abbia conseguito esiti positivi per il
raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica. 10. Resta ferma la facoltà
delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di estendere le
regole del patto di stabilità interno nei confronti dei loro enti ed organismi
strumentali, nonché per gli enti ad ordinamento regionale o provinciale. 11. Al
fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi riferiti ai saldi di
finanza pubblica, la regione, sulla base di criteri stabiliti in sede di consiglio
delle autonomie locali, può adattare per gli enti locali del proprio
territorio, le regole e i vincoli posti dal legislatore nazionale, in relazione
alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti nelle regioni stesse,
fermo restando, l'obiettivo complessivamente determinato in applicazione
dell'articolo 77-bis per gli enti della regione e risultante dalla
comunicazione effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato alla regione interessata.
12. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità
interno e per acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica
anche relativamente alla propria situazione debitoria, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano trasmettono trimestralmente al Ministero
dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando
il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel
sito “www.pattostabilita.rgs.tesoro.it”, le informazioni riguardanti sia la
gestione di competenza sia quella di cassa, attraverso un prospetto e con le
modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano. 13. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi
del patto di stabilità interno, ciascuna regione e provincia autonoma è tenuta
ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a
quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione, sottoscritta dal
rappresentante legale dell'ente e dal responsabile del servizio finanziario
secondo un prospetto e con le modalità definite dal decreto di cui al comma 12.
La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31
marzo costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. Nel caso in cui
la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto,
non si applicano le disposizioni di cui al comma 15 del presente articolo, ma
si applicano solo quelle di cui al comma 4 dell'articolo 76. 14. Ai fini della
verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascuna
regione a statuto speciale e provincia autonoma è tenuta ad osservare quanto
previsto dalle norme di attuazione statutaria emanate ai sensi del comma 8.
Fino alla emanazione delle predette norme di attuazione statutaria si provvede
secondo quanto disposto dall'accordo concluso ai sensi del comma 6. 15. In caso
di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni 2008-2011
la regione o la provincia autonoma inadempiente non può nell'anno successivo a
quello dell'inadempienza: impegnare spese correnti, al netto delle spese per la
sanità, in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti
impegni effettuati nell'ultimo triennio; ricorrere all'indebitamento per gli
investimenti. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con
istituzioni creditizie e finanziarie per il finanziamento degli investimenti
devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il
conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno
precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può
procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della
predetta attestazione. 16. Restano altresì ferme per gli enti inadempienti al
patto di stabilità interno le disposizioni recate dal comma 4 dell'articolo 76.
17. Continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 664,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 6, comma 1-bis, del decreto
legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, introdotto dal citato articolo 1, comma
675, della legge n. 296 del 2006. 18. Le disposizioni recate dal presente
articolo sono aggiornate anche sulla base dei nuovi criteri che vengono
adottati in sede europea ai fini della verifica del rispetto del patto di
stabilità e crescita. 19. Resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero
sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, la
sospensione del potere delle regioni di deliberare aumenti dei tributi, delle
addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi
ad esse attribuiti con legge dello Stato di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93. 20. Le disposizioni di cui al presente
articolo si applicano per il periodo rispettivamente previsto fino alla
definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno nel rispetto dei
saldi fissati. Art. 77-quater (Modifiche della tesoreria unica ed eliminazione
della rilevazione dei flussi trimestrali di cassa) A decorrere dal 1° gennaio
2009 l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 279 come modificato dal comma 7 del presente
articolo sono estese: alle regioni a statuto speciale e alle province autonome
di Trento e di Bolzano, compatibilmente con le disposizioni statutarie e con
quelle di cui all'articolo 77-ter; a tutti gli enti locali di cui al testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, assoggettati al sistema di tesoreria unica;
alle Aziende sanitarie locali, alle Aziende ospedaliere, comprese le Aziende
ospedaliero - universitarie di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21
dicembre 1999, n. 517, e i Policlinici universitari a gestione diretta, agli
Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, agli
Istituti zooprofilattici sperimentali e alle Agenzie sanitarie regionali. Le
somme che affluiscono mensilmente a titolo di imposta regionale sulle attività
produttive (IRAP) e addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone
fisiche (IRPEF) ai conti correnti di tesoreria di cui all'art. 40, comma 1, del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, intestati alle regioni e alle
province autonome di Trento e di Bolzano, sono accreditate, entro il quinto
giorno lavorativo del mese successivo, presso il tesoriere regionale o
provinciale. Resta ferma per le regioni a statuto ordinario, fino alla
determinazione definitiva della quota di compartecipazione all'imposta sul
valore aggiunto (IVA), l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo
13, comma 3, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e all'articolo 1,
comma 321, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni. Conseguentemente
le eventuali eccedenze di gettito IRAP e addizionale regionale all'IRPEF – con
esclusione degli effetti derivanti dalle manovre eventualmente disposte dalla
regione – rispetto alle previsioni delle imposte medesime effettuate ai fini
del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente
lo Stato sono riversate all'entrata statale in sede di conguaglio. Resta
altresì ferma, per la Regione siciliana, l'applicazione delle disposizioni di
cui all'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
L'anticipazione mensile per il finanziamento della spesa sanitaria, di cui
all'articolo 1, comma 796, lettera d), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 a
favore delle regioni a statuto ordinario e della Regione siciliana, è
accreditata sulle contabilità speciali infruttifere al netto delle somme
cumulativamente trasferite a titolo di IRAP e di addizionale regionale
all'IRPEF e delle somme trasferite ai sensi del comma 4 del presente articolo
per le regioni a statuto ordinario e del comma 5 per la Regione siciliana. In
caso di necessità i recuperi delle anticipazioni sono effettuati anche a valere
sulle somme affluite nell'esercizio successivo sui conti correnti di cui
all'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
ovvero sulle somme da erogare a qualsiasi titolo a carico del bilancio statale.
Nelle more del perfezionamento del riparto delle somme di cui all'articolo 2,
comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, la compartecipazione
IVA è corrisposta alle regioni a statuto ordinario nella misura risultante
dall'ultimo riparto effettuato, previo accantonamento di un importo
corrispondente alla quota del finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario
condizionata alla verifica degli adempimenti regionali, ai sensi della
legislazione vigente. Alla Regione siciliana sono erogate le somme spettanti a
titolo di Fondo sanitario nazionale, quale risulta dall'Intesa espressa ai
sensi delle norme vigenti, dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla
ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al
finanziamento del Servizio sanitario nazionale, previo accantonamento di un
importo corrispondente alla quota del finanziamento indistinto del fabbisogno
sanitario condizionata alla verifica degli adempimenti regionali, ai sensi
delle legislazione vigente. Al fine di assicurare un'ordinata gestione degli
effetti derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo,
in funzione dell'applicazione delle disposizioni di cui all' articolo 13, comma
3, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 e successive modificazioni,
all'articolo 1, comma 321, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo
39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le regioni
possono accantonare le somme relative all' IRAP e all' addizionale regionale
all'IRPEF accertate in eccesso rispetto agli importi delle medesime imposte
spettanti a titolo di finanziamento del fabbisogno sanitario dell'anno di
riferimento, quale risulta dall'Intesa espressa ai sensi delle norme vigenti,
dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilità
finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario
nazionale, e rispetto agli importi delle medesime imposte derivanti
dall'attivazione della leva fiscale regionale per il medesimo anno. A tal fine,
con riferimento alle manovre fiscali regionali sull'IRAP e sull'addizionale
regionale all'IRPEF, il Ministero dell'economia e delle finanze -Dipartimento
delle Finanze quantifica annualmente i gettiti relativi all'ultimo anno
consuntivabile indicando contestualmente una stima dei gettiti relativi a
ciascuno degli anni compresi nel quadriennio successivo all'anno di
consuntivazione e ne dà comunicazione alle regioni. Il comma 2 dell'articolo 7
del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, è sostituito dal seguente: “Le
entrate costituite da assegnazioni, contributi e quanto altro proveniente
direttamente dal bilancio dello Stato devono essere versate per le regioni, le
province autonome e gli enti locali nelle contabilità speciali infruttifere ad
essi intestate presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Tra le
predette entrate sono comprese quelle provenienti da operazioni di
indebitamento assistite, in tutto o in parte, da interventi finanziari dello
Stato sia in conto capitale che in conto interessi, nonché quelle connesse alla
devoluzione di tributi erariali alle regioni a statuto speciale e alle province
autonome di Trento e di Bolzano” Le risorse trasferite alle strutture sanitarie
di cui al comma 1, lettera c), a carico diretto del bilancio statale sono
accreditate in apposita contabilità speciale infruttifera, da aprire presso la
sezione di tesoreria provinciale. Le somme giacenti alla data del 31 dicembre
2008 sulle preesistenti contabilità speciali per spese correnti e per spese in
conto capitale, intestate alle stesse strutture sanitarie, possono essere
prelevate in quote annuali costanti del venti per cento. Su richiesta della
Regione competente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere concesse
deroghe al limite del prelievo annuale del venti per cento, da riassorbire
negli esercizi successivi,. A decorrere dal 1° gennaio 2009 cessano di avere
efficacia le disposizioni relative alle sperimentazioni per il superamento
della tesoreria unica, attuate con i decreti del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica n. 31855 del 4 settembre 1998 e n.
152772 del 3 giugno 1999 e con i decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze n. 59453 del 19 giugno 2003 e n. 83361 dell'8 luglio 2005, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n.165 del 18 luglio 2005. 10. Le disposizioni di cui
al presente articolo si applicano per il periodo rispettivamente previsto fino
alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno nel
rispetto dei saldi fissati. 11. Gli enti pubblici soggetti al Sistema
Informativo delle Operazioni degli Enti pubblici (SIOPE), istituito ai sensi
dell'articolo 28, commi 3, 4 e 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e
successive modificazioni, e i rispettivi tesorieri o cassieri non sono tenuti
agli adempimenti relativi alla trasmissione dei dati periodici di cassa, di cui
all'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni. I
prospetti dei dati SIOPE e delle disponibilità liquide costituiscono un
allegato obbligatorio del rendiconto o del bilancio di esercizio. Con decreto
del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, sono stabilite, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le relative
modalità di attuazione. Le sanzioni previste dagli articoli 30 e 32 della legge
n. 468 del 1978 per il mancato invio dei prospetti di cassa operano per gli
enti inadempienti al SIOPE.” Articolo 78. (Disposizioni urgenti per Roma
capitale). 1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi
strutturali di risanamento della finanza pubblica e nel rispetto dei princìpi
indicati dall'articolo 119 della Costituzione, nelle more dell'approvazione
della legge di disciplina dell'ordinamento, anche contabile, di Roma Capitale
ai sensi dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, il Sindaco del comune di Roma, senza
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato è nominato Commissario
straordinario del Governo per la ricognizione della situazione
economico-finanziaria del comune e delle società da esso partecipate, con
esclusione di quelle quotate nei mercati regolamentati, e per la
predisposizione ed attuazione di un piano di rientro dall'indebitamento
pregresso. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri: a) sono
individuati gli istituti e gli strumenti disciplinati dal Titolo VIII del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di cui può
avvalersi il Commissario straordinario, parificato a tal fine all'organo
straordinario di liquidazione, fermo restando quanto previsto al comma 6; b) su
proposta del Commissario straordinario, sono nominati tre subcommissari, ai
quali possono essere conferite specifiche deleghe dal Commissario, uno dei
quali scelto tra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, uno tra i
dirigenti della Ragioneria generale dello Stato e uno tra gli appartenenti alla
carriera prefettizia o dirigenziale del Ministero dell'interno, collocati in
posizione di fuori ruolo o di comando per l'intera durata dell'incarico. Per
l'espletamento degli anzidetti incarichi gli organi commissariali non hanno
diritto ad alcun compenso o indennità, oltre alla retribuzione, anche
accessoria, in godimento all'atto della nomina, e si avvalgono delle strutture
comunali. I relativi posti di organico sono indisponibili per la durata
dell'incarico. 3. La gestione commissariale del comune assume, con bilancio
separato rispetto a quello della gestione ordinaria, tutte le entrate di
competenza e tutte le obbligazioni assunte alla data del 28 aprile 2008. Le
disposizioni dei commi precedenti non incidono sulle competenze ordinarie degli
organi comunali relativamente alla gestione del periodo successivo alla data
del 28 aprile 2008. 4. Il piano di rientro, con la situazione
economico-finanziaria del comune e delle società da esso partecipate di cui al
comma 1, gestito con separato bilancio, entro il 30 settembre 2008, ovvero
entro altro termine indicato nei decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri di cui ai commi 1 e 2, è presentato dal Commissario straordinario al
Governo, che l'approva entro i successivi trenta giorni, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, individuando le coperture finanziarie
necessarie per la relativa attuazione nei limiti delle risorse allo scopo
destinate a legislazione vigente. è autorizzata l'apertura di una apposita
contabilità speciale. Al fine di consentire il perseguimento delle finalità
indicate al comma 1, il piano assorbe, anche in deroga a disposizioni di legge,
tutte le somme derivanti da obbligazioni contratte, a qualsiasi titolo, alla
data di entrata in vigore del presente decreto, anche non scadute, e contiene
misure idonee a garantire il sollecito rientro dall'indebitamento pregresso. Il
Commissario straordinario potrà recedere, entro lo stesso termine di
presentazione del piano, dalle obbligazioni contratte dal Comune anteriormente
alla data di entrata in vigore del presente decreto. 5. Per l'intera durata del
regime commissariale di cui al presente articolo non può procedersi alla
deliberazione di dissesto di cui all'articolo 246, comma 1, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 6. I decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri di cui ai commi 1 e 2 prevedono in ogni caso l'applicazione, per
tutte le obbligazioni contratte anteriormente alla data di emanazione del
medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei commi 2, 3 e 4
dell'articolo 248 e del comma 12 dell'articolo 255 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267. Tutte le entrate del comune di competenza dell'anno 2008 e
dei successivi anni sono attribuite alla gestione corrente, di competenza degli
organi istituzionali dell'Ente. 7. Ai fini dei commi precedenti, per il comune
di Roma sono prorogati di sei mesi i termini previsti per l'approvazione del
rendiconto relativo all'esercizio 2007, per l'adozione della delibera di cui
all'articolo 193, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e per
l'assestamento del bilancio relativo all'esercizio 2008. 8. Nelle more
dell'approvazione del piano di rientro di cui al presente articolo, la Cassa
Depositi e Prestiti S.p.A. concede al comune di Roma una anticipazione di 500
milioni di euro a valere sui primi futuri trasferimenti statali ad esclusione
di quelli compensativi per i mancati introiti di natura tributaria. Capo IV
Spesa sanitaria e per invalidità Articolo 79. (Programmazione delle risorse per
la spesa sanitaria). 1. Al fine di garantire il rispetto degli obblighi
comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il
triennio 2009-2011 il finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui
concorre ordinariamente lo Stato è confermato in 102.683 milioni di euro per
l'anno 2009, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 796,
lettera a) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e
all'articolo 3, comma 139 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed è
determinato in 103.945 milioni di euro per l'anno 2010 e in 106.265 milioni di
euro per l'anno 2011, comprensivi dell'importo di 50 milioni di euro, per
ciascuno degli anni indicati, a titolo di ulteriore finanziamento a carico
dello Stato per l'ospedale pediatrico Bambino Gesù, preventivamente accantonati
ed erogati direttamente allo stesso Ospedale, secondo le modalità di cui alla
legge 18 maggio 1995, n. 187 che ha reso esecutivo l'accordo tra il Governo
italiano e la Santa Sede, fatto nella Città del Vaticano il 15 febbraio 1995.
Restano fermi gli adempimenti regionali previsti dalla legislazione vigente,
nonché quelli derivanti dagli accordi e dalle intese intervenute fra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 1-bis. Per gli anni
2010 e 2011 l'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato
derivante da quanto disposto dal comma 1, rispetto al livello di finanziamento
previsto per l'anno 2009, è subordinato alla stipula di una specifica intesa
fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi
dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, resi entro il 31
ottobre 2008, che, ad integrazione e modifica dell'accordo Stato-regioni dell'8
agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001,
dell'intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005 pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005 e dell'intesa
Stato-regioni relativa al Patto per la salute del 5 ottobre 2006, di cui al
provvedimento 5 ottobre 2006, n. 2648, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 256 del 3 novembre 2006, contempli ai fini
dell'efficientamento del sistema e del conseguente contenimento della dinamica
dei costi, nonché al fine di non determinare tensioni nei bilanci regionali
extrasanitari e di non dover ricorrere necessariamente all'attivazione della
leva fiscale regionale: una riduzione dello standard dei posti letto, diretto a
promuovere il passaggio dal ricovero ospedaliero ordinario al ricovero diurno e
dal ricovero diurno all'assistenza in regime ambulatoriale; l'impegno delle
regioni, anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 1, comma 565,
lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in connessione con i processi
di riorganizzazione, ivi compresi quelli di razionalizzazione e di
efficientamento della rete ospedaliera, alla riduzione delle spese di personale
degli enti del Servizio sanitario nazionale anche attraverso: 1) la definizione
di misure di riduzione stabile della consistenza organica del personale in
servizio e di conseguente ridimensionamento dei fondi della contrattazione
integrativa di cui ai contratti collettivi nazionali del predetto personale; 2)
la fissazione di parametri standard per l'individuazione delle strutture
semplici e complesse, nonché delle posizioni organizzative e di coordinamento
rispettivamente delle aree della dirigenza e del personale del comparto del
Servizio sanitario nazionale, nel rispetto comunque delle disponibilità dei
fondi della contrattazione integrativa, così come rideterminati ai sensi di
quanto previsto dal numero 1; l'impegno delle regioni, nel caso in cui si
profili uno squilibrio di bilancio del settore sanitario, ad attivare anche
forme di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie da parte dei
cittadini, ivi compresi i cittadini a qualsiasi titolo esenti ai sensi della
vigente normativa, prevedendo altresì forme di attivazione automatica in corso
d'anno in caso di superamento di soglie predefinite di scostamento
dall'andamento programmatico della spesa. 1-ter. Qualora non venga raggiunta
l'Intesa di cui al comma 1-bis) entro il 31 ottobre 2008, con la procedura di
cui all'art. 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, previa intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono fissati lo standard di dotazione
dei posti letto nonché gli ulteriori standard necessari per promuovere il
passaggio dal ricovero ospedaliero ordinario al ricovero diurno e dal ricovero
diurno all'assistenza in regime ambulatoriale nonché per le finalità di cui al
comma 1-bis, lettera b), del presente articolo. 1-quater. All'articolo 1, comma
34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo le parole: “di criteri
e parametri fissati dal Piano stesso” sono sostituite dalle seguenti: “di linee
guida proposte dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
ed approvate con Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano”; b) il terzo
periodo è sostituito dai seguenti: “La predetta modalità di ammissione al
finanziamento è valida per le linee progettuali attuative del Piano sanitario
nazionale fino all'anno 2008. A decorrere dall'anno 2009, il Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro
del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano, provvede a ripartire tra le regioni le medesime quote
vincolate all'atto dell'adozione della propria delibera di ripartizione delle
somme spettanti alle regioni a titolo di finanziamento della quota indistinta
di Fondo sanitario nazionale di parte corrente. Al fine di agevolare le regioni
nell'attuazione dei progetti di cui al comma 34, il Ministero dell'Economia e
delle Finanze provvede ad erogare, a titolo di acconto, il 70 per cento
dell'importo complessivo annuo spettante a ciascuna regione, mentre
l'erogazione del restante 30 per cento è subordinata all'approvazione da parte
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, dei progetti presentati dalle regioni,
comprensivi di una relazione illustrativa dei risultati raggiunti nell'anno
precedente. Le mancate presentazione ed approvazione dei progetti comportano,
nell'anno di riferimento, la mancata erogazione della quota residua del 30 per
cento ed il recupero, anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti
nell'anno successivo, dell'anticipazione del 70 per cento già erogato.”.
1-quinquies. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 8- sexies,
comma 5: 1) al primo periodo, le parole da “in base ai costi standard” fino
alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: “tenuto conto, nel
rispetto dei principi di efficienza e di economicità nell'uso delle risorse,
anche in via alternativa, di: a) costi standard delle prestazioni calcolati in
riferimento a strutture preventivamente selezionate secondo criteri di
efficienza, appropriatezza e qualità dell'assistenza come risultanti dai dati
in possesso del Sistema informativo sanitario; b) costi standard delle
prestazioni già disponibili presso le regioni e le province autonome; c)
tariffari regionali e differenti modalità di remunerazione delle funzioni
assistenziali attuate nelle regioni e nelle province autonome ”; 2) il secondo
periodo “è sostituito dal seguente: "Lo stesso decreto stabilisce i
criteri generali, nel rispetto del principio del perseguimento dell'efficienza
e dei vincoli di bilancio derivanti dalle risorse programmate a livello
nazionale e regionale, in base ai quali le regioni adottano il proprio sistema
tariffario, articolando tali tariffe per classi di strutture secondo le loro
caratteristiche organizzative e di attività, verificati in sede di
accreditamento delle strutture stesse. Le tariffe massime di cui al presente
comma sono assunte come riferimento per la valutazione della congruità delle
risorse a carico del Servizio sanitario nazionale. Gli importi tariffari,
fissati dalle singole regioni, superiori alle tariffe massime restano a carico
dei bilanci regionali. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione è abrogato il decreto del Ministro della Sanità 15 aprile
1994, recante “Determinazione dei criteri generali per la fissazione delle
tariffe delle prestazioni di assistenza specialistica, riabilitativa ed
ospedaliera,”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio
1994". b) All'articolo 1, comma 18, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: “Le attività e le funzioni assistenziali delle strutture equiparate di
cui al citato articolo 4, comma 12, con oneri a carico del Servizio sanitario
nazionale, sono esercitate esclusivamente nei limiti di quanto stabilito negli
specifici accordi di cui all'articolo 8-quinquies.”; c) all'articolo 8-quater
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 3, lettera b), dopo le
parole “delle strutture al fabbisogno” sono aggiunte le seguenti: “, tenendo
conto anche del criterio della soglia minima di efficienza che, compatibilmente
con le risorse regionali disponibili, deve esser conseguita da parte delle
singole strutture sanitarie,”; d) all'articolo 8-quinquies del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 2, alinea, le parole “accordi
con le strutture pubbliche ed equiparate” sono sostituite dalle seguenti:
“accordi con le strutture pubbliche ed equiparate, comprese le aziende
ospedaliero universitarie,”; 2) al comma 2, lettera b), dopo le parole:
“distinto per tipologia e per modalità di assistenza” è aggiunto il seguente
periodo: “Le regioni possono individuare prestazioni o gruppi di prestazioni
per i quali stabilire la preventiva autorizzazione, da parte dell'azienda
sanitaria locale competente, alla fruizione presso le strutture o i
professionisti accreditati”; 3) dopo il comma 2-ter sono aggiunti i seguenti
commi: “2-quater. Le regioni stipulano accordi con le fondazioni istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico e con gli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico pubblici e contratti con gli istituti di ricovero e cura
a carattere scientifico privati, che sono definiti con le modalità di cui
all'articolo 10 comma 2 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. Le
regioni stipulano altresì accordi con gli istituti, enti ed ospedali di cui
agli articoli 41 e 43, secondo comma 2, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e
successive modificazioni che prevedano che l'attività assistenziale, attuata in
coerenza con la programmazione sanitaria regionale, sia finanziata a
prestazione in base ai tetti di spesa ed ai volumi di attività predeterminati
annualmente dalla programmazione regionale nel rispetto dei vincoli di
bilancio, nonché sulla base di funzioni riconosciute dalle regioni, tenendo
conto nella remunerazione di eventuali risorse già attribuite per spese di
investimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991,
n. 412 e successive modificazioni ed integrazioni. Ai predetti accordi e ai
predetti contratti si applicano le disposizioni di cui al comma 2, lettere a),
b), c), e) ed e-bis). 2-quinquies. In caso di mancata stipula degli accordi di
cui al presente articolo, l'accreditamento istituzionale di cui all'articolo
8-quater delle strutture e dei professionisti eroganti prestazioni per conto
del Servizio sanitario nazionale interessati è sospeso.”; 1-sexies. Al fine di
garantire il pieno rispetto degli obiettivi finanziari programmatici di cui al
comma 1: sono potenziati i procedimenti di verifica delle esenzioni, in base al
reddito, dalla partecipazione del cittadino alla spesa sanitaria per le
prestazioni di specialistica ambulatoriale a carico del Servizio sanitario
nazionale (SSN). A tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, da adottare entro il 30 settembre 2008, sono individuate le modalità
con le quali l'Agenzia delle entrate mette a disposizione del SSN, tramite il
sistema della tessera sanitaria, attuativo dell'articolo 50 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, le informazioni utili a
consentire la verifica della sussistenza del diritto all'esenzione per reddito
del cittadino in base ai livelli di reddito di cui all'articolo 8, comma 16,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni,
individuando l'ultimo reddito complessivo del nucleo familiare, in quanto
disponibile al sistema informativo dell'anagrafe tributaria. Per nucleo
familiare si intende quello previsto dall'articolo 1 del decreto del Ministro
della Sanità, di concerto con il Ministro delle finanze, del 22 gennaio 1993;
con il medesimo decreto di cui alla lettera a) sono definite le modalità con
cui il cittadino è tenuto ad autocertificare presso l'azienda sanitaria locale
di competenza la sussistenza del diritto all'esenzione per reddito in
difformità dalle predette informazioni, prevedendo verifiche obbligatorie da
parte delle aziende sanitarie locali delle informazioni rese dagli assistiti in
contrasto con le informazioni rese disponibili al SSN e, in caso di accertata
dichiarazione mendace, il recupero delle somme dovute dall'assistito, pena
l'esclusione dello stesso dalla successiva prescrivibilità di ulteriori
prestazioni di specialistica ambulatoriale a carico del SSN; c)per le regioni
che, ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311
e successive modificazioni, hanno sottoscritto l'Accordo per il perseguimento
dell'equilibrio economico nel settore sanitario, una quota delle risorse di cui
all'articolo 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive
modificazioni, come da ultimo rideterminato dall'articolo 83, comma 3, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dall'articolo 1, comma 796, lettera n), della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, può essere destinata
alla realizzazione di interventi diretti a garantire la disponibilità di dati
economici, gestionali e produttivi delle strutture sanitarie operanti a livello
locale, per consentirne la produzione sistematica e l'interpretazione
gestionale continuativa, ai fini dello svolgimento delle attività di
programmazione e di controllo regionale ed aziendale, in attuazione dei piani
di rientro. I predetti interventi devono garantire la coerenza e l'integrazione
con le metodologie definite nell'ambito del Sistema nazionale di verifica e
controllo (SiVeAS), di cui all'articolo 1, comma 288, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, e successive modificazioni, e con i modelli dei dati del Nuovo
Sistema Informativo Sanitario Nazionale (NSIS). 1-septies. All'articolo 88 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Al
fine di realizzare gli obiettivi di economicità nell'utilizzazione delle
risorse e di verifica della qualità dell'assistenza erogata, secondo criteri di
appropriatezza, le regioni assicurano, per ciascun soggetto erogatore, un
controllo analitico annuo di almeno il 10 per cento delle cartelle cliniche e
delle corrispondenti schede di dimissione, in conformità a specifici protocolli
di valutazione. L'individuazione delle cartelle e delle schede deve essere
effettuata secondo criteri di campionamento rigorosamente casuali. Tali
controlli sono estesi alla totalità delle cartelle cliniche per le prestazioni
ad alto rischio di inappropriatezza individuate delle regioni tenuto conto di
parametri definiti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze. 2.
Al fine di procedere al rinnovo degli accordi collettivi nazionali con il
personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale per il biennio
economico 2006-2007, il livello del finanziamento cui concorre ordinariamente
lo Stato, di cui al comma 1, lettera a), è incrementato di 184 milioni di euro
per l'anno 2009 e di 69 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, anche per
l'attuazione del Progetto Tessera Sanitaria e, in particolare, per il
collegamento telematico in rete dei medici e la ricetta elettronica, di cui al
comma 5-bis dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. 3. All'articolo 4,
comma 2, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, il secondo periodo è
soppresso. Articolo 80. (Piano straordinario di verifica delle invalidità
civili). 1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) attua, dal 1o
gennaio 2009 al 31 dicembre 2009, un piano straordinario di 200.000
accertamenti di verifica nei confronti dei titolari di benefìci economici di
invalidità civile. 2. Nel caso di accertata insussistenza dei prescritti
requisiti sanitari, si applica l'articolo 5, comma 5, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698. 3. Nei
procedimenti di verifica, compresi quelli in corso, finalizzati ad accertare,
nei confronti di titolari di trattamenti economici di invalidità civile, la
permanenza dei requisiti sanitari necessari per continuare a fruire dei
benefìci stessi, l'I.N.P.S. dispone la sospensione dei relativi pagamenti
qualora l'interessato, a cui sia stata notificata la convocazione, non si
presenti a visita medica senza giustificato motivo. Se l'invalido, entro
novanta giorni dalla data di notifica della sospensione ovvero della richiesta di
giustificazione nel caso in cui tale sospensione sia stata già disposta, non
fornisce idonee motivazioni circa la mancata presentazione a visita, l'I.N.P.S.
provvede alla revoca della provvidenza a decorrere dalla data della sospensione
medesima. Ove, invece, siano ritenute valide le giustificazioni addotte, verrà
comunicata la nuova data di visita medica alla quale l'interessato non potrà
sottrarsi, pena la revoca del beneficio economico dalla data di sospensione,
salvo i casi di visite domiciliari richieste dagli interessati o disposte
dall'amministrazione. Sono esclusi dalle disposizioni di cui al primo e al
secondo periodo del presente comma i soggetti ultrasettantenni, i minori nati
affetti da patologie e per i quali è stata determinata una invalidità pari al
100 per cento ed i soggetti affetti da patologie irreversibili per i quali, in
luogo della automatica sospensione dei pagamenti, si procede obbligatoriamente
alla visita domiciliare volta ad accertare la persistenza dei requisiti di
invalidità necessari per il godimento dei benefìci economici. 4. Qualora
l'invalido non si sottoponga agli ulteriori accertamenti specialistici,
eventualmente richiesti nel corso della procedura di verifica, la sospensione
dei pagamenti e la revoca del beneficio economico verranno disposte con le
medesime modalità di cui al comma 3. 5. Ai titolari di patente di guida
speciale chiamati a visita per il rinnovo della patente stessa, gli uffici
della motorizzazione civile sono autorizzati a rilasciare un permesso di guida
provvisorio, valido sino all'esito finale delle procedure di rinnovo. 6. Nei
procedimenti giurisdizionali relativi ai verbali di visita emessi dalle
commissioni mediche di verifica, finalizzati all'accertamento degli stati di
invalidità civile, cecità civile e sordomutismo, nonché ai provvedimenti di
revoca emessi dall'I.N.P.S. nella materia di cui al presente articolo la
legittimazione passiva spetta all'I.N.P.S. medesimo. 7. Con decreto del
ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono stabiliti termini e modalità di attuazione
del piano straordinario di cui al presente articolo, avuto riguardo, in
particolare, alla definizione di criteri selettivi in ragione dell'incidenza
territoriale dei beneficiari di prestazioni rispetto alla popolazione residente
nonché alle sinergie con le diverse banche dati presenti nell'ambito delle
amministrazioni pubbliche, tra le quali quelle con l'amministrazione.
finanziaria e la motorizzazione civile.
( da "Repubblica, La" del 26-07-2008)
Argomenti: Class Action
Pagina V - Napoli
Fino al 3 agosto Sinistra democratica fa festa a Bacoli e protesta contro la
presenza dei militari SI è aperta ieri la seconda festa nazionale della
"Sinistra democratica" a Bacoli. Al nastro di partenza anche l'ex
segretario nazionale Fabio Mussi, insieme ai responsabili regionale e provinciale,
Raffaele Porta e Salvatore Vozza. La festa prosegue oggi con un dibattito su
"class="hilite">class="term">class class="term">action
e beni comuni". La chiusura è per il 3 agosto, il clou sarà sabato 2 con
la presenza del nuovo leader nazionale Claudio Fava, della portavoce dei Verdi
Grazia Francescato e del candidato segretario di Rifondazione Nichi Vendola.
Intanto la festa protesta contro la presenza dei militari in funzione sicurezza
sulle strade: "Ci autodenunceremo - dice l'ex deputato Arturo Scotto - se
un soldato ci fermerà, rifiuteremo di esibire i documenti".
( da "Tempo, Il" del 26-07-2008)
Argomenti: Class Action
Stampa Diversi
titolari di lidi hanno chiesto un incontro con l'Amministrazione comunale per
conoscere il contenuto del documento Piano spiagge, rigettato il ricorso
Termoli L'azione incidentale del Sindacato dei balneatori "bocciata"
dal Tar Antonella Salvatore TERMOLI Piano spiagge comunale: il Tar rigetta il
ricorso incidentale proposto dal sib. La conferma arriva da alcuni operatori
turistici termolesi che seguono da vicino la vicenda, legata alla questione
della pianificazione dell'arenile costiero e del rilascio delle relative
concessioni demaniali in ampliamento. Diversi balneatori della città, iscritti
ad altre associazioni di categoria come Fiba-Confesercenti e Non Solo Mare non
hanno avallato il ricorso presentato dal Sindacato balneatori in quanto
concordi con la tesi dell'Amministrazione comunale, secondo la quale è
possibile stabilire una modifica degli spazi a disposizione degli imprenditori
turistici per le autorizzazioni in ampliamento così da mantenere "in
vita" le spiagge libere tra un lido ed un altro che, in caso contario,
potrebbero essere annullate dagli ampliamenti di concessioni da parte dei
titolari degli stabilimenti. Proprio in questi giorni, in ogni caso, è in
discussione in Regione il documento programmatico per cui diversi titolari di
lidi hanno già chiesto un incontro con l'Amministrazione comunale di Termoli
per conoscere in dettaglio il contenuto del documento programmatico già al
centro di qualche malumore da parte degli operatori del Sib, che di recente
hanno presentato azioni legali al Tar Molise. Il problema è stato affrontato
anche dal Presidente della Fiba-Confesercenti Pietro D'Andrea, il quale aveva
risposto con un documento a Nicola Aprile del Sib, sottolineando di non
appoggiare l'iniziativa davanti ai giudici amministrativi. "Al di là di
ogni azione che si intende intraprendere nei confronti della Pubblica
Amministrazione sul demanio, la posizione del concessionario si concretizza
sempre in un diritto condizionato. L'Amministrazione non è mai vincolata a mantenere
in vita la concessione, nemmeno per il tempo previsto, proprio perché,
perseguendo finalità di pubblico interesse, esigenze sopravvenute possono
rendere necessario l'esercizio del potere di revoca dell'autorizzazione stessa
- ha spiegato D'Andrea - Questo esercizio costituisce attività discrezionale,
importando valutazioni e apprezzamento di pubblici interessi ed ha per
conseguenza l'affievolimento ad interesse legittimo del diritto del
concessionario. Da ciò si evince come il nostro ruolo, anche se importante, è
secondario al ruolo primario del pubblico interesse. Ritengo sia legittima
l'azione legale promossa dal Sib, come è altrettanto legittima l'iniziativa
opposta, cioè quella iniziativa legale che la Fiba ha
inteso non fare, restando sempre pronta e disponibile al dialogo e all'unità
sindacale, quando le rivendicazioni rivestono carattere collettivo e tengono
conto di tutti gli interessi sia dei balneatori che dei cittadini. Noi
riconosciamo nel Demanio la potestà urbanistica del Comune". B:#SALANT@%@.
( da "Corriere della Sera" del 28-07-2008)
Argomenti: Class Action
Corriere della Sera -
NAZIONALE - sezione: Prima Pagina - data: 2008-07-28 num: - pag: 1 autore: di
GIUSEPPE DE RITA categoria: REDAZIONALE L'AZIONE PER L'AUTUNNO NON GOVERNARE
SOLO LE PAURE T empo verrà che la classe politica si troverà a superare il
governo delle paure e avanzare qualche indicazione di sviluppo futuro.
Fronteggiando le paure essa paga un debito per il consenso ottenuto facendole
venire in luce; ma rischia di far regredire il corpo sociale in troppe
richieste di protezione, con evidenti pericoli di passività
e di non coinvolgimento nella crescita collettiva. Per
orientare al futuro occorre cogliere i passaggi di ciclo che potrebbero
avvenire a breve. Il primo è quello del passaggio da una politica economica e
finanziaria di voluta rigidità ad una azione di più ampio respiro e di più
coinvolgente carica innovativa. Giulio Tremonti ha scritto un bel libro
dedicato alle paure e alle speranze di oggi: il fronteggiamento delle paure
l'abbiamo compiuto, o almeno tentato, possiamo ora attenderci più coraggiose
visioni del futuro. Il secondo passaggio è quello da un intervento pubblico
orientato alla sicurezza a tutti i costi (contro la microcriminalità, la
presenza degli immigrati, ecc.) ad un intervento più mirato al rilancio da un
lato dello spirito di iniziativa individuale, dall'altro dei processi di
coesione sociale, specialmente nelle comunità locali. I due passaggi possono
essere anche rinviati, per lasciare ancora in vita le attuali dure opzioni di
ordine (ordine pubblico, dei conti pubblici, riordino dei poteri istituzionali,
ecc.), nella convinzione che esse creino ancora consenso politico; ma è
verosimile che tali opzioni piaceranno sempre di meno a tutti, e non solo al
vigore ilare ed ottimistico dell'attuale premier. Per questo, quando
cominceranno ad avvicinarsi le elezioni europee e regionali, dobbiamo
aspettarci una propensione a promettere e garantire qualcosa di più del
messaggio "con sicurezza ed ordine vi proteggiamo dalle paure".
Nessuno si aspetta grandi promesse o ambiziosi programmi onnicomprensivi, ma
l'attesa di qualche "speranziella" certamente il corpo sociale oggi
la esprime: un intervento sulla qualità organizzativa del pronto soccorso e
sulla riduzione dei tempi nelle liste d'attesa degli ospedali; uno smaltimento
almeno parziale dell'arretrato giudiziario, cioè degli otto milioni di
procedimenti civili e penali oggi pendenti; un impegno a ricostruire dalle
fondamenta il nostro sistema scolastico (espansione della scuola dell'infanzia
e riconcentrazione pedagogica della scuola elementare sulla figura del singolo
insegnante); un'azione di social housing per garantire case in affitto alle
categorie che non possono accedere alla proprietà: un intervento pubblico teso
a favorire la copertura, assicurativa e no, dei bisogni degli anziani in condizioni
di non autosufficienza; una politica volta a dare dignità e disegno
istituzionale alla vitalità delle autonomie locali (comunque si faccia il
federalismo); una revisione dell' utilizzo dei fondi per il Mezzogiorno,
affinché non si disperdano in clientelismi localistici. Sono solo alcune
piccole attese, speranzielle, che magari non sostanziano una ambiziosa
"Speranza dopo la paura"; ma possono ridare un po' di movimento in
avanti ad una società oggi fin troppo ingessata nelle proprie paure.
( da "Sole 24 Ore, Il (Del Lunedi)" del
28-07-2008)
Argomenti: Class Action
Il Sole-24 Ore del
lunedì sezione: AGENDA data: 2008-07-28 - pag: 40 autore: LAVORO E PREVIDENZA
IL VADEMECUM SU DISPOSIZIONI LEGISLATIVE, DIRETTIVE DEGLI ENTI E GIURISPRUDENZA
ACURADI Aldo Forte e Monica Vicario La mobilità è compatibile con la pensione
Ammortizzatori Messaggio Inps 15953, 11 luglio 2008 p Compatibilità tra indennità
di mobilità e pensionamento di vecchiaia. L'indennità di mobilità ordinaria,
può essere corrisposta fino alla data di apertura della prima finestra utile di
accesso alla pensione di vecchiaia. Le istruzioni Inps vengono fornite dopo che
la legge 247/07 ha introdotto, dal 1Úgennaio 2008, le cosiddette "finestre
di accesso" per la pensione di vecchiaia. A tal proposito, vengono
riepilogati i criteri applicati in materia fino al 31 dicembre 2007. L'articolo
7 comma 3 della legge 223/91 dispone che l'indennità di mobilità non possa
essere corrisposta successivamente alla data di compimento dell'età
pensionabile. L'articolo 6, comma 7, della legge 236/93, ha successivamente
ribadito l'incompatibilità tra l'indennità di mobilità e i trattamenti
pensionistici diretti. Con riferimento ai problemi insorti con l'introduzione
delle finestre, il ministero del Lavoro ha confermato che l'indennità di
mobilità ordinaria può essere corrisposta fino alla data di apertura della
prima finestra utile di accesso alla pensione di vecchiaia, qualora intervenga
entro la durata della prestazione di mobilità ordinaria spettante. Il ministero
ha infatti condiviso l'interpretazione dell'Inps: le norme vanno riferite alla
decorrenza economica della prestazione pensionistica e non solo al
perfezionamento dei requisiti di età e di contribuzione richiesti per la
pensione di vecchiaia. Coltivatori Circolare Inps 71, 8 luglio 2008 p
Contribuzione 2008. Fissati i contributi dovuti dai lavoratori autonomi
agricoli per il 2008. Gli assicurati versano la contribuzione in base alla
fascia di reddito in cui vengono inquadrati, secondo quanto stabilito dalla
legge 233/90, applicando un'aliquota percentuale sul reddito convenzionale
individuale da attribuire in corrispondenza della fascia di inquadramento. Il
reddito medio convenzionale viene determinato sulla base della media tra le
medie salariali giornaliere degli operai agricoli; per quanto riguarda il 2008,
tale reddito è determinato in 47,43 euro. Di conseguenza, in base al meccanismo
di calcolo di reddito convenzionale e delle aliquote, rimaste invariate
rispetto allo scorso anno per effetto del raggiungimento dell'aumento previsto
dal decreto legislativo 146/97, gli autonomi agricoli dovranno versare i
contributi con le seguenti aliquote percentuali: 18,30% per la generalità delle
imprese e per coloro che hanno un'età superiore a 21 anni, ridotta al 15,80%
per coloro che hanno un'età inferiore a 21 anni; per le imprese operanti nei
territori montani e nelle zone svantaggiate, le aliquote sono del 15,30% per
coloro che hanno un'età superiore a 21 anni e 10,80% per i soggetti con età
inferiore a 21 anni. Alle percentuali va aggiunta l'aliquota addizionale del 2%
prevista dall'articolo 12 della legge 233/90. Il Sole 24 Ore 9 luglio 2008
Contribuzione Cassazione, sentenza n. 13548, 26 maggio 2008 p Datore
"apparente". Secondo la Cassazione, il pagamento di contributi da
parte del datore di lavoro apparente, in caso di intermediazione vietata di
manodopera, ha effetto estintivo, totale o parziale, a seconda della loro
entità e del regime contributivo del rapporto di lavoro effettivo e di quello
apparente. Lavoro all'estero, gli obblighi per il dipendente Distacchi
Messaggio Inps 16085, 14 luglio 2008 p Regolamentazione comunitaria. Non
configurano fattispecie di distacco, ma di mera fornitura di manodopera, le
situazioni in cui aziende italiane utilizzano nei propri cantieri lavoratori
stranieri, dipendenti di imprese Ue che vengono destinati ad attività svolte
non per conto e sotto la direzione dell'impresa distaccante ma di quella del
Paese di impiego o di destinazione. L'Inps rileva che le norme comunitarie
stabiliscono che un lavoratore è considerato in distacco regolare quando
l'impresa che opera in uno Stato membro e dalla quale tale lavoratore "dipende
normalmente", lo invii nel territorio di un altro Stato membro per
svolgervi un lavoro "per conto della medesima" impresa. Oltre al
carattere temporaneo dell'invio e alla circostanza che l'invio non avvenga in
sostituzione di altro lavoratore, gli elementi distintivi e irrinunciabili di
un distacco regolare sono il permanere, durante tutto il periodo di distacco,
del rapporto di dipendenza rispetto all'impresa distaccante e la circostanza
che il lavoro sia svolto per conto e nell'interesse di quest'ultima. Ne deriva
che, secondo l'ormai costante giurisprudenza della Corte di giustizia, tali
elementi distintivi devono considerarsi sussistenti quando permane, durante
tutto il periodo di distacco, il legame organico tra impresa distaccante e
lavoratore distaccato. Durc Ministero Lavoro, Interpello n. 21 9 luglio 2008 p
Validità del documento. Il rilascio del Durc attesta la regolarità della
contribuzione, per il periodo di validità del documento stesso, relativamente
alla correttezza e alla correntezza delle denunce periodiche e dei relativi
versamenti. Pertanto, l'azienda in possesso di Durc, al fine di comprovare la
correntezza dei pagamenti dovuti, può produrre agli organi di vigilanza il
documento stesso in sostituzione delle attestazioni di pagamento coincidenti
con il periodo di regolarità certificato. Il Durc, peraltro, non ha effetti
liberatori per l'impresa riguardo agli obblighi contributivi, restando
impregiudicata l'azione degli enti previdenziali per l'accertamento e il
recupero di eventuali somme che successivamente dovessero risultare dovute.
L'utilizzo della dichiarazione di regolarità non rispondente a verità integra
la fattispecie penalmente rilevante di uso di atto falso. Impresa familiare
Cassazione, sentenza n. 17057, 24 giugno 2008 p Calcolo degli utili. Secondo i
giudici della Cassazione, il calcolo degli utili da attribuire all'impresa
familiare deve essere effettuato al netto delle spese di mantenimento degli
stessi, gravante sul familiare che esercita l'impresa e l'onere di provare la
consistenza del patrimonio familiare come degli utili da distribuire grava sul
partecipante che agisce per ottenere la quota di utili. La maturazione del
diritto agli utili dell'impresa familiare coincide con la cessazione
dell'impresa stessa o della collaborazione del singolo partecipante, salvo
diverso patto tra i partecipanti relativo alla distribuzione periodica degli
utili. Interessi Circolare Inps 70, 8 luglio 2008 p Variazione dei tassi.
Costerà più caro pagare i contributi in ritardo o chiederne la dilazione. Sono
infatti aumentati, dal 9 luglio 2008, gli interessi di dilazione e le sanzioni
civili. Lo ha comunicato l'Inps dopo che la Banca centrale europea ha fissato,
nella misura del 4,25%, il tasso ufficiale di riferimento (Tur) da utilizzare per
la determinazione del tasso di differimento e di dilazione da applicare ai
debiti contributivi dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e
assistenza obbligatoria. L'interesse di dilazione dovrà essere calcolato al
tasso del 10,25%; nei casi di autorizzazione al differimento del termine di
versamento dei contributi, la nuova aliquota del 10,25% dovrà essere applicata
a partire dalla contribuzione relativa al mese di luglio 2008. Di conseguenza,
tutti coloro che sono stati autorizzati al differimento dei contributi per
ferie collettive e hanno ricevuto l'autorizzazione con il tasso del 10%
dovranno tenere conto dell'aumento. Per quanto concerne le sanzioni civili, la
nuova misura per il ritardato pagamento delle inadempienze contributive
spontaneamente denunciate nei termini, o spontaneamente denunciate entro l'anno
e pagate entro i 30 giorni successivi, è pari al 9,75% annuo. Lavoro
subordinato Cassazione, sentenza n. 12630, 19 maggio 2008 p Amministratori. Il
soggetto che riveste la carica di amministratore di una società commerciale può
essere inquadrato come lavoratore subordinato alle dipendenze della stessa
società, purché non ricopra il ruolo di amministratore unico e possa provare in
modo certo il requisito della subordinazione, la quale consiste
nell'assoggettamento al potere direttivo, di controllo e disciplinare
dell'organo di amministrazione della società stessa. L'accertamento della
condizione può rilevare questioni di legittimità soltanto sotto il profilo del
vizio di motivazione. Visita fiscale per un giorno di assenza Pubblico impiego
Dipartimento funzione pubblica, circolare n. 7, 17 luglio 2008 p Assenze dal
servizio. Sono state fornite indicazioni per l'applicazione dell'articolo 71
del decreto legge 112/08 in materia di assenze dei pubblici dipendenti. In
particolare, per quanto riguarda la malattia, le amministrazioni dovranno
inoltrare la richiesta di visita fiscale anche nel caso di assenza per un solo
giorno ed è stabilito un regime orario più ampio per la reperibilità al fine di
agevolare i controlli. La decurtazione della retribuzione (trattamento
economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque
denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro
trattamento economico accessorio) si applica a ogni malattia, a prescindere
dalla durata, e riguarda i primi dieci giorni di assenza. Il terzo evento di
malattia nell'anno solare e le assenze superiori a dieci giorni devono essere
giustificati con un certificato medico rilasciato dalle strutture sanitarie
pubbliche o dai medici convenzionati con il Ssn. Inoltre, i
contratti collettivi dovranno quantificare i permessi retribuiti spettanti
stabilendo sempre un monte ore massimo. Tale disciplina non può essere derogata
dai contratti collettivi. Tfr Istat, comunicato luglio 2008 p Aggiornamento per
il mese di giugno. Al fine del computo del trattamento di fine rapporto
maturato nel periodo compreso fra il 15 giugno e il 14 luglio 2008, la quota
accantonata a titolo di Tfr al 31 dicembre 2007 deve essere rivalutata del
2,457132 per cento. (La precedente puntata sulle novità fiscali, previdenziali
e del lavoro è stata pubblicata sul Sole 24 Ore del 14 luglio. La prossima sarà
pubblicata lunedì 1Úsettembre).
( da "Lavoce.info" del 28-07-2008)
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>DISCRIMINAZIONE
E CULTURA DEL MERITO di Nicola Persico 28.07.2008 La Corte di Giustizia Europea
definisce discriminatorio il comportamento di un'impresa belga che dichiara di
non voler assumere extracomunitari. Sentenza ineccepibile sia sul piano del
diritto sia su quello dell'efficienza economica. Talvolta, tuttavia, le
politiche anti-discriminazione vanno in rotta di collisione con la cultura del
merito. Il caso delle quote rosa. L'11 luglio scorso la Corte di Giustizia
delle Comunità Europee ha dichiarato discriminatorie le politiche di assunzione
di una ditta belga. Un dirigente dell'impresa, che installa saracinesche, ha
dichiarato che la sua ditta non assume extra-comunitari perchè i suoi clienti
non vorrebbero dar loro accesso ad abitazioni e locali. La sentenza è stata
controversa perchè un tribunale belga aveva originariamente dato ragione
all'impresa, e i governi inglese e irlandese avevano sostenuto la posizione del
tribunale belga. L'argomento della difesa era che non vi è parte lesa perchè
non c'era alcun extra-comunitario che avesse chiesto un lavoro alla ditta e non
lo avesse ricevuto. Senza parte lesa, non c'è danno. Le dichiarazioni del
direttore sarebbero dunque un legittimo esercizio della libertà di parola.
Superficialmente, l'argomento della difesa appare sensato. Ma, come
correttamente osserva la Corte di Giustizia, la parte lesa c'è. Sono parti lese
tutti i lavoratori extracomunitari che non hanno fatto domanda di lavoro alla
ditta. Una volta individuata la parte lesa, le dichiarazioni del direttore
della ditta provano un intento discriminatorio. A quel punto, secondo il
principio legislativo, l'onere di provare che non ci fu discriminazione viene
traslato sulla ditta. Il principio generale sancito in questa sentenza è
ammirevole: chi è in posizioni di autorità non deve rilasciare dichiarazioni
che pregiudichino l'esercizio dell'autorità a favore di una classe
di individui. Tali dichiarazioni scoraggiano chi, per quanto meritevole,
appartiene alla classe "sbagliata" di
individui. Questo è iniquo. Inoltre, è potenzialmente inefficiente, poichè una
cultura in cui queste attitudini sono diffuse può ridurre gli incentivi di tale
classe a investire in capitale umano (1). In terzo
luogo, dichiarazioni di questo tipo contribuiscono a erodere la fede nel
principio meritocratico in tutti gli ambiti, non solo nel settore delle
saracinesche. NESSUNO È PERFETTO Questa sentenza suggerisce delle riflessioni
di più ampio respiro, ricordando una dichiarazione un po' diversa. Quando John
Roberts, l'attuale presidente della Suprema Corte degli Stati Uniti, fu
nominato dal Presidente Bush, la sua futura collega giudice Sandra Day
O'Connor commentò "Hès good in every way, except he's not a
woman." ("È ottimo sotto tutti gli aspetti eccetto che non è una
donna"). Questa dichiarazione non è esattamente uguale a quella del
dirigente belga, in particolare perchè esprime un rimpianto invece che un piano
per il futuro. Nondimeno, essa ha un effetto simile. L'intenzione, lodevole, è
di incoraggiare gruppi che appaiono insufficientemente rappresentati in qualche
ambito. Il risultato, però, è quello di suggerire (nemmeno tanto velatamente)
che il dichiarante userà il suo potere a vantaggio del particolare gruppo in
questione, e quindi che l'appartenenza a un gruppo conta. QUOTE ROSA SÌ O NO?
Purtroppo dichiarazioni di questo tipo non sono inusuali nella società
americana, che infatti è percorsa da faglie che separano gruppi di influenza e
di pressione. Queste faglie sono rinforzate da dichiarazioni come quella del
giudice O'Connor. Cosa dire della situazione italiana? In Italia questa
retorica soft-militante è meno diffusa, per fortuna. Un buon esempio è fornito
dal dibattito sulle "quote rosa." Trovo lodevole la posizione di Emma
Bonino, che in merito alle quote rosa dichiarò: "Guardi, sono accettabili
in Afghanistan, in Marocco. Non in Italia [?] A me sembra che noi donne dovremmo
ritenere e cercare di valere ben oltre la semplice appartenenza a un
genere."(2). L'attuale ministro delle pari opportunità, Mara Carfagna, è
sulla stessa linea (3). Brave Bonino e Carfagna, per avere difeso il criterio
del merito contro quello dell'appartenenza a un gruppo. Essendo già un paese
generalmente meno meritocratico degli Stati Uniti, e patria della
lottizzazione, l'ultima cosa di cui abbiamo bisogno è di ulteriori quote. Fa
piacere che, almeno in questo ambito verbale, la nostra società e il nostro
sistema politico si dimostrino più sensibili al merito rispetto ad altri paesi.
(1) Si veda l'articolo di Steven Coate e Glenn Loury, "Will affirmative class="term">action policies eliminate negative
stereotypes?" American Economic Review 1993, 83 pp. 1220--1240. (2)
Antonella Rampino, "BONINO: QUOTE ROSA? RIDICOLE" La Stampa, 15
Ottobre 2005. (3) Fabrizio Roncone, "Quote rosa, lite
Carfagna-Prestigiacomo." Corriere della Sera, 31 Maggio 2006.
( da "Panorama.it" del 28-07-2008)
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Economia -
http://blog.panorama.it/economia - Manovra: ecco le misure tra Robin tax e tagli
alla spesa Posted By redazione On 24/7/2008 @ 16:10 In Headlines | No Comments
[1] Dalla [2] Robin Tax ai tagli a scuola e sicurezza, dal piano casa agli
interventi per Roma: sono molte le novità introdotte dal decreto legge che
anticipa la finanziaria e che è stato approvato dalla Camera. Il pacchetto vale
circa 13 miliardi di euro, più di un terzo del valore del Piano triennale di
finanza pubblica che è pari a 35 miliardi. Ecco alcune delle principali novità.
Robin Tax. Per le società energetiche viene innalzata dal 27,5% al 33%
l'aliquota Ires. Per banche e assicurazioni il maggior prelievo sarà ottenuto
con un allargamento della base imponibile. Social card. Per i meno abbienti 400
euro in buoni sconti sui prodotti alimentari e sulle bollette: la misura
riguarda 1,2 milioni di cittadini, ma bisognerà avere la cittadinanza italiana.
Ad alimentare il fondo saranno i conti bancari dormienti. Contratti statali.
Secondo le stime iniziali del governo le risorse a disposizioni per questo
capitolo sono 2.240 milioni. I soldi arrivano dal Fondo per interventi
strutturali di politica economica, che pero è più corposo e finanzia diverse
voci. L'Esecutivo assicura che nonostante gli spostamenti effettuati su questo
'gruzzolo' (con tagli di 400 milioni per finanziare altre misure) per gli
statali non c'è alcuna sforbiciata. Nuovi tagli ai ministeri. Otto miliardi di
'risparmi' nel 2008, ai quali si aggiunge in extremis un nuovo pacchetto di
tagli di 300 milioni con cui si finanzia lo stop ai ticket. I tagli alla spesa
della P.A sono del 30%; le Autorità indipendenti sono escluse. Stretta anche
sulle consulenze (-30% rispetto al 2004). I tagli più criticati riguardano la
scuola, con una sforbiciata di 87.000 docenti, e la Sanità, con proteste dei
governatori, a partire da Formigoni. Via ticket per tre anni. Stop ai ticket
sulla diagnostica anche nel 2009. Costo 834 milioni: il governo ne metterà la
metà ma lo stanziamento diventa triennale. L'altrà metà è a carico delle
Regioni. Freno a falsi esenti sanità. Più rigore sulle richieste di esenzione
dai ticket: via libera a controlli incrociati e, se l'autodichiarazione
risulterà falsa, le Usl recupereranno le somme non pagate. Taglio ai posti
letto negli ospedali e del 20% sugli stipendi dei dirigenti sanitari. Roma capitale.
Ok ai 500 milioni di euro per il 2008 per superare il [3] deficit di liquidità
del comune. Alemanno è il nuovo commissario straordinario del governo. Impronte
digitali. Impronte [4] digitali per tutti dal primo gennaio 2010. Saranno sulla
carta d'identità. Sicurezza. I tagli alle forze dell'ordine, che hanno
suscitato le proteste degli operatori (3,2 Miliardi), sono in parte compensati
con 300 milioni ai quali verranno aggiunte le risorse che arrivano dai beni
confiscati alla mafia (valutato in circa 1 miliardo). Università. Le università
pubbliche (statali e non) potranno trasformarsi in fondazioni di diritto
privato. Casa, fondo giovani coppie. Viene istituito un "fondo speciale di
garanzia" per l'acquisto della prima casa da parte di single con figli
piccoli. Aiuti anche agli studenti fuori sede e gli immigrati regolari a basso
reddito residenti da almeno 10 anni nel territorio nazionale. Limitazioni uso
contante. Si torna indietro: si eleva da 5mila a 12500 euro la soglia massima
per l'uso di contante. Stop al bollo di 1,50 euro per gli assegni non
trasferibili. 5XMille anche a sport; arriva tax cinema. Sì al 5xmille per le
associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni. Ok al credito
d'imposta per investimenti nella "filiera del cinema". Class action.
Proroga di sei mesi (quindi al 1/0 gennaio 2009)
dell'entrata in vigore dell'[5] azione collettiva
risarcitoria introdotta dalla finanziaria 2008. Giustizia civile, notifica via
web. Nell'ambito del processo civile le notificazioni devono essere effettuate
esclusivamente per via telematica. Stretta turn over p.a. Avanzamenti di
carriera 'congelati' per un anno. La manovra prevede anche una riduzione
del turn-over. Assunzioni, tornano i paletti. Obbligo per le imprese di
comunicare l'assunzione il giorno prima dell'inizio del lavoro. Servizi
pubblici locali. Arriva la tanto attesa riforma, che introduce il sistema delle
gare. Ma su richiesta della Lega la gara potrà essere evitata se la società è
pubblica oppure mista e partecipata dall'ente locale. Patto stabilità interno.
Sanzioni per chi sfora e meccanismi premiali per gli enti 'virtuosi'. Stretta
sull'uso dei derivati da parte degli enti locali e stop ai prestiti senza
rimborso contestuale di interessi e capitale. Pesante il giro di vite su
Regioni e Enti locali: le Autonomie dovranno rinunciare a 3 miliardi
quest'anno, oltre cinque nel 2009 e nove nel 2010. Sindaci virtuosi e comunità
montane. La sforbiciata colpirà solo i sindaci dei comuni con i conti in rosso,
e saràperò del 30%. Taglio invece di 30 milioni all'anno per le comunità
montane, ma a pagare di più saranno quelle in 'pianura'. Taglia-leggi,
taglia-enti e taglia carta. Saltano 3.500 leggi "inutili"; stop agli
enti pubblici non economici con meno di 50 dipendenti. Dal 2009 la Gazzetta
Ufficiale sarà on-line. Fas va a Mzzogiorno, nasce la banca sud. Il [6] fondo
per le aree sotto utilizzate, guarda soprattutto al Sud: gli stanziamenti del
quadro strategico nazionale dovranno essere indirizzati per l'85% al
Mezzogiorno. Nasce la Banca per il Sud.
( da "Gazzettino, Il (Venezia)" del 28-07-2008)
Argomenti: Class Action
TURISMO &
RESIDENZA Albergatori e amministratori diano un segnale Le imprese turistiche
inizino a lavorare per la città di Marina Dragotto* La cosa che più colpisce
della posizione tenuta dall'Associazione veneziana albergatori in sede di
audizione venerdì scorso è il documento presentato dal presidente Franco
Maschietto, nel quale si snocciolano concetti che lasciano sorpresi e
disorientati per schiettezza e prospettiva.Primo: dato che il rapporto tra
turisti e residenti fa di Venezia la città più turistica d'Europa è normale che
ci siano le "proteste ed i mugugni". Siccome, però, il turismo
sarebbe "ormai l'unica risorsa veneziana" non ci sarebbe altro
rimedio che accettarne tutte le conseguenze.Secondo: il vero problema sarebbe,
invece, il Piano Regolatore che ha consentito di trasformare alcuni palazzi in
alberghi e non ha previsto l'espansione di quelli esistenti. Ciò ha prodotto
l'arrivo sul mercato di "nuovi concorrenti, meglio attrezzati" che
hanno rotto il monopolio sicuro e non dipendente dalla qualità dell'offerta di
cui gli albergatori godevano prima.Terzo: per difendersi dalla concorrenza
"numerosi alberghi hanno visto la normativa in materia di affittacamere
come un modo surrettizio (sic!) per riposizionarsi sul mercato". "Si
tratta - continua il documento - di una normativa assolutamente fumosa e non
chiara che ha consentito anche la nascita di strutture tra loro integrate,
volte a soddisfare un segmento di mercato diverso da quello alberghiero, alla
ricerca soprattutto di riservatezza, accoglienza famigliare, offerta non
standardizzata". Come dire: non è colpa nostra se proprio quando la
concorrenza meglio attrezzata stava mettendo in difficoltà gli alberghi
"tradizionali" è intervenuta una normativa "estremamente
fumosa" che ci ha consentito di aggirare l'ostacolo.Quarto: il documento
parla soprattutto di affittacamere e "dimentica" di citare tutte le
altre categorie dell'extra-alberghiero tra le quali figura il residence
extra-alberghiero di cui si sta riempiendo la città con metodi e modalità d'uso
ancora una volta a dir poco fumosi.Quinto: nella parte finale l'Ava chiede
regole certe per il futuro e per il passato. Cosa intendano per certezze sul
passato appare molto chiaro: regolarizzare gli abusi amministrativi compiuti da
una categoria costretta per via di "errori
collettivi" a difendere i propri interessi. Su cosa intendano per certezze
sul futuro qualche lume lo dà la difesa delle dimore ospitali veneziane previste
del DdL regionale.Del tutto imperscrutabile, invece, il contributo che Ava
intende dare alla soluzione del problema di interesse collettivo della città
antica: conciliare l'esistenza di una comunità locale e la forza
dirompente di un'economia turistica che, lungi dall'evolversi verso settori di
qualità dell'offerta, sembra ormai saldamente ancorata alla legge del più
scaltro.Venerdì il direttore dell'Ava Claudio Scarpa ha detto che è arrivato il
momento di costruire un nuovo patto sociale per il futuro di Venezia. Lo credo
anch'io e penso che in quest'ottica l'amministrazione comunale abbia ancora una
volta l'occasione per chiamare al tavolo della trattativa tutta la filiera del
turismo mettendo al centro un concetto chiaro dell'economia occidentale, ma del
tutto assente dalla storia di Venezia in questi anni: la responsabilità sociale
d'impresa.I condoni mascherati da sanatorie sono, evidentemente, del tutto
estranei alla costruzione di un patto basato sulla responsabilità sociale delle
azioni di ognuno. Un principio che la Giunta e il Consiglio devono tenere
saldamente al centro della loro azione.*Consigliera di Municipalitàdi
Venezia-Murano-Burano.
( da "Punto Informatico" del 29-07-2008)
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Roma - Riceviamo e
pubblichiamo un comunicato diffuso da ADUC, che fa riferimento al processo in
atto negli States contro Comcast, rea confessa di aver applicato filtri
anti-P2P ai propri utenti. L'operatore USA, osserva l'associazione, sta andando
incontro ad una condanna mentre in Italia l'Authority non muove un dito per le
telco che si comportano nello stesso modo. La Federal Communications Commission
dovrebbe annunciare questa settimana che uno dei principali gestori e fornitori
di collegamenti Internet degli USA, Comcast, ha violato la legge federale nel
bloccare il traffico peer-to-peer. Lo riporta il Wall Street Journal. La
commissione dovrebbe emettere venerdì un verdetto in cui si condanna il gigante
delle telecomunicazioni per aver precluso ad alcuni utenti l'accesso a
BitTorrent ed altri protocolli di file-sharing. Comcast ha ammesso dinnanzi
alla Commissione di aver ostacolato il traffico diretto verso i siti di
file-sharing. La decisione, che non includerebbe sanzioni, imporrà a Comcast di
cessare immediatamente questo comportamento, redigere un piano per gestire il
network in futuro ed illustrare ai suoi utenti quali fossero le misure adottate
in passato. Quest'class="hilite">ultimo
passo darebbe importanti munizioni agli utenti che si sono già organizzati in
una class="term">class
class="term">action. Speriamo che questa novità
spinga anche i gestori italiani a rivedere la loro politica, fatta di
limitazioni non esplicitate in nessun contratto. Per questo motivo nel gennaio
scorso abbiamo denunciato Tele2 per pubblicità ingannevole all'Antitrust, che
ha aperto un'istruttoria. Purtroppo sul P2P, nonostante le tante segnalazioni
degli utenti, non ci risultano interventi dell'Agcom sui gestori. Non è una
novità, ma è grave l'immobilismo in una questione che non si configura solo
come inadempienza contrattuale, ma riguarda anche la libera circolazione delle
idee e la cosiddetta Net Neutrality, vale a dire che il proprietario dei fili
debba rimanere neutro rispetto ai contenuti che vi transitano.
( da "Unita, L'" del 29-07-2008)
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l'edizione del IL LIBRO Ferdinando Targetti e Andrea Fracasso analizzano
modelli di crescita, di commercio internazionale e dati sulle varie fasi
Globalizzazione, una sfida lunga due secoli di Pier Carlo Padoan Questo libro
di Ferdinando Targetti e Andrea Fracasso, Le sfide della globalizzazione, è un
libro tempestivo (e quindi gli autori vanno lodati anche per la loro preveggenza,
perché la stesura del volume deve avere richiesto non poco tempo e sforzo). In
un momento in cui la globalizzazione è entrata in una nuova fase, dove la
parola crisi prevale sulla parola sviluppo, fornisce una visione molto ampia
dei molteplici aspetti della globalizzazione. È molto ricco di informazioni e
dati sulle varie fasi della globalizzazione, che colloca in una prospettiva
storica che copre quasi due secoli. Non propone una semplice
"descrizione" degli eventi, ma ne fornisce una interpretazione analitica
utilizzando, di volta in volta, modelli di crescita, di commercio
internazionale e di aggiustamento macroeconomico in economia aperta che
accoppiano rigore analitico alla semplicità espositiva (e in ciò viene messo
implicitamente in luce un aspetto spesso dimenticato della analisi della
globalizzazione: e cioè che le sue varie fasi hanno spesso dato vita a sviluppi
analitici, a nuovi modelli, che andavano a sostituire quelli vecchi e superati
dagli eventi). È molto aggiornato. Tocca eventi che risalgono a poche settimane
precedenti alla chiusura del manoscritto, come quelli relativi alle conseguenze
della crisi del mercato immobiliare o gli ultimi sviluppi del ruolo e delle
implicazioni della ascesa dei "Fondi Sovrani". Ma curiosamente, me lo
consentano glia autori, ne volume non vi è discussione del ruolo, assolutamente
cruciale nella attuale fase della globalizzazione - delle tecnologie
dell'informazione e di internet. Ma continuiamo con i pregi. Il libro permette
diversi livelli di lettura. Le ampie sintesi delle parti in cui è diviso il
volume e il capitolo conclusivo, messi assieme, fanno "un libro nel
libro". La chiave analitica e interpretativa degli autori è la interazione
tra l'andamento dei trend di fondo che guidano lo sviluppo (strutturali si
sarebbe detto una volta) e i problemi di governance che questi pongono, a
maggior ragione quando l'evolversi delle dinamiche di mercato producono crisi
invece che stabilità e sviluppo. La tesi di fondo, che non si può non
condividere, è che appunto i vantaggi della globalizzazione vanno difesi e i
difetti, soprattutto in termini di distribuzione del reddito e della ricchezza,
vanno contrastati da una governance che richiede una struttura istituzionale
adeguata che va continuamente rafforzata e modificata. Non a caso la terza
parte del volume contiene una ampia e dettagliata analisi del funzionamento
ruolo e missione delle principali istituzioni internazionali. La seconda parte
del volume e dedicata, invece a una approfondita analisi delle diseguaglianze,
tra e all'interno dei paesi, e offre una ampia discussione delle misure di
politica economica che si possono adottare per affrontarle. Si tratta
dell'aspetto che forse più di altri mette in controluce le differenze tra le
varie regioni del mondo di fronte alla globalizzazione. Se in tutti i paesi e
regioni ciò che accomuna i casi di successo è la progressiva apertura e
integrazione dei mercati ciò che divide le esperienze nazionali o regionali
sono le politiche di contrasto alle conseguenze negative di tale apertura, che
si manifestano soprattutto, ma non solo, nella distribuzione del reddito. La
protezione sociale, quando è presente, assume forme molto diverse: in Europa e
all'interno di essa, in America del Nord e del Sud, o in Asia. Dietro questo
fatto si cela, a nostro avviso, una tematica di fondo che in una analisi cosi
estesa della globalizzazione, avrebbe potuto trovare più spazio: come disegnare
una governance possibile. Il problema si può descrivere in termini di
sussidiarietà. A quale livello di governance è necessario collocare le riposte
alle sfide della globalizzazione? È sufficiente lasciare al livello nazionale
il compito di proteggere i deboli o gli esclusi? Evidentemente no e il volume
lo dice con chiarezza, per esempio, quando tratta dei complessi problemi della
organizzazione dell'aiuto allo sviluppo e della lotta alla povertà. Ma ci sono
altre dimensioni che stanno assumendo un ruolo centrale nel dibattito di
policy: come il deterioramento ambientale (a cui e dedicato un capitolo) e il cambiamento
climatico. Si tratta di problemi che più di altri richiedono la produzione di
beni pubblici globali e quindi devono essere analizzati con
gli strumenti della analisi della azione collettiva, un
ingrediente importante dell'"economia politica internazionale". Ecco,
anche questa è una carenza del libro. Ma, di nuovo, gli autori non me ne
vogliano. Quando si e di fronte a un menu tanto ricco come quello presentato
nel libro la voglia di "avere di più" è una tentazione a cui è
difficile resistere. E sono sicuro che nelle prossime edizioni il volume
sarà adeguatamente aggiornato. Le sfide della globalizzazione Ferdinando
Targetti, Andrea Fracasso Prefazione di Axel Leijonhufvud pagine 605, euro
28,00 Francesco Brioschi editore.
( da "AltaLex" del 29-07-2008)
Argomenti: Class Action
Tribunale Rimini, GUP,
ordinanza 15.07.2008 (Carlo Alberto Zaina) Stampa Significativa ed importante
appare l'ordinanza resa dal GUP presso il Tribunale di Rimini, all'udienza
dello scorso 15 Luglio. Essa affronta il tema della legittimazione alla
costituzione di parte civile di plurimi soggetti, (persone fisiche e persone
giuridiche), nell'ambito di un procedimento penale concernente tutta una
composita ed articolata serie di reati sia finanziari, che di carattere comune,
tra loro connessi. Si tratta di condotte illecite, penalmente rilevanti, le
quali tutte si vengono a porre in uno specifico rapporto teleologico rispetto
al delitto di associazione per delinquere ex art. 416 c.p., parimenti
contestato. Mette doverosamente conto dire, sul piano processuale, che l'humus
giuridico nel quale matura la decisione in parola è quello di uno
procedimento-stralcio, nel quale il giudice era chiamato a delibare le
richieste di patteggiamento avanzate da alcun imputati. Altrettanto importante
è rilevare, preliminarmente ad ogni altra considerazione, che il processo in
questione riguarda le conseguenze penale del fallimento del Gruppo Giacomelli,
holding leader nel settore dell'abbigliamento sportivo, con innumerevoli punti
vendita in Italia ed in Europa; una vicenda che per dimensioni economiche è
seconda solo ai crack Cirio e Parmalat. Venendo al provvedimento in commento,
due sono i temi principali che vengono affrontati. 1. La prima eccezione
proposta dalle difese degli imputati atteneva, infatti, alla presunta
inammissibilità delle depositate costituzioni di parte civile, quale
conseguenza diretta del rilievo che ? nella fattispecie ? si dovesse
riconoscere di vertere in situazione processuale regolata dall'art. 447 c.p.p.
e non già dall'art. 444 c.p.p. . Il rilievo formale, così eccepito, muoveva,
infatti, dalla considerazione che gli imputati ? tramite i loro
difensori/procuratori speciali ? avrebbero presentato istanza di applicazione
pena, munita di debito consenso del P.M., prima che fosse stato disposto il
loro rinvio a giudizio da parte della pubblica accusa. Da siffatta
ricostruzione, derivava, quindi, la considerazione, fatta propria dai
difensori, che l'accordo negoziale sulla pena, si fosse perfezionato in un
quadro procedimentale ancora facente parte della fase delle indagini preliminari,
condizione che ? si sosteneva - avrebbe legittimato la pertinenza del richiamo
all'art. 447 c.p.p.1. Ulteriore conseguenza che l'eccezione avanzata faceva
discendere, dai dati sin qui presupposti, era quella ? come anticipato ?
dell'inammissibilità della costituzione di parte civile, atteso che, pronunzie
giurisprudenziali avrebbero escluso l'esercizio di tale facoltà,
"nell'udienza prevista dall'art. 447 cod. proc. pen. per la applicazione
della pena nel corso delle indagini preliminari, in quanto essa è destinata
esclusivamente ad una conclusione processuale incompatibile con l'esercizio
dell'azione civile" [Cfr. Cass. pen. Sez. V, 22-04-2005, n. 19925 (rv.
232059) P.C. in proc. Correnti]. L'ordinanza in commento risolve questo
interessante problema, sciogliendo l'equivoco procedimentale, che affronta su
due piani ermeneutici. Da un lato, con riguardo al caso concreto, il GUP,
innanzitutto, configura l'udienza fissata innanzi a lui, quale udienza
preliminare, nella quale egli è chiamato a delibare le proposte di
patteggiamento. Precisa, inoltre, che, attese le risultanze della ricostruzione
della scansione temporale degli eventi rigurdanti questo procedimento e
dell'iter formativo dei patteggiamenti presentati, si può, ragionevolmente e
fondatamente, sostenere che le richieste avanzate ex art. 444 c.p.p., debbano
intendersi chiaramente successive all'esercizio dell'azione penale da parte del
P.M., che si è concretato con la richiesta di rinvio a giudizio degli imputati.
Da altro lato, il dictum del giudice, seppure incidenter tantum, ricomprende,
però, anche la generale e non trascurabile osservazione, che, medio tempore, è
intervenuta ? nella giurisprudenza di legittimità ? un'evoluzione sostanziale
di pensiero, la quale ha permesso un vero e proprio mutamento del pensiero
della Suprema Corte. Recenti pronunzie2, infatti, hanno sancito (all'opposto
dell'orientamento precedente) che "In tema di patteggiamento, è
ammissibile la costituzione di parte civile all'udienza per la decisione sulla
richiesta di applicazione concordata della pena, proposta nel corso delle
indagini preliminari, atteso che anche nell'udienza disciplinata dall'art. 447
cod. proc. pen. vengono adottati provvedimenti che possono essere
pregiudizievoli per la parte lesa, così come avviene nell'udienza ex art. 444
cod. proc. pen.: ne consegue che, dovendosi ritenere che il legislatore non ha
inteso differenziare sostanzialmente le due ipotesi, ma solo dettare modalità
diverse per la fissazione dell'udienza, stabilire una preclusione alla
possibilità di costituzione di parte civile appare irragionevole". Si
deve, quindi, ritenere che, pur nella sua sommaria lapidarietà e nella fugacità
dell'abbozzato riferimento formulato dal GUP, relativamente al mutamento
giurisprudenziale avvenuto, il provvedimento, che si commenta, apra alla
legittimità della costituzione di parte civile, anche nel corso del
procedimento regolato ex art. 447 c.p.p.. La ragione di questa posizione si
rinviene nell'adesione a quell'indirizzo ermeneutico che rileva l'assenza di
una differenza sia ontologica, che giuridica, del medesimo rispetto all'iter
procedimentale regolato dall'art. 444 c.p.p.. Una eventuale preclusione alla
costituzione di parte civile costituirebbe, quindi, un ingiustificato vulnus
nei confronti della parte lesa, che verrebbe esclusa da un contraddittorio che,
per quanto concerna la pena (questione sulla quale la p.c. non può
interloquire) può, comunque, comportare effetti sostanziali fra le parti. Va,
infatti, sottolineato che, seppur vera la previsione del co. 2° dell'art. 444
c.p.p., che esclude ogni decisione su domande risarcitorie, è altrettanto vera
la circostanza che il giudice può disporre misure sia cautelari che definitive
sul piano reale. In relazione a questo specifico problema, la più attenta
giurisprudenza, già in epoca trascorsa, ha rimarcato la circostanza che
"il danneggiato o la persona offesa dal reato possono avere interesse a
costituirsi parte civile, anche nel rito speciale in questione, allo scopo (ad
esempio) di sostenere l'inammissibilità del patteggiamento, di opporsi ad un
possibile proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129 c.p.p., di
sollecitare la subordinazione della sospensione condizionale della pena
all'eliminazione delle conseguenze dannose del reato, di proporre questioni
processuali o di legittimità costituzionale. Tale costituzione non determina
alcuna decisione sulla domanda proposta dalla parte, ma esclusivamente, a
seguito della sentenza n. 443 del 1990 della Corte costituzionale, l'eventuale
condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e degli onorari. Ne
deriva che resta impregiudicata la facoltà del soggetto, nei cui confronti vi è
stata costituzione di parte civile, di sollevare davanti al competente giudice
ogni possibile eccezione sulla fondatezza della pretesa al risarcimento o alla
restituzione, sicchè l'imputato è legittimato a ricorrere in cassazione,
deducendo l'inammissibilità della costituzione di parte civile, al solo scopo
di ottenere la revoca della condanna al pagamento di spese ed onorari"
[Cass. pen. Sez. III (Ord.), 18-06-1997, n. 2442 Groppelli Giust. Pen., 1998,
III, 494]. 2. La seconda rilevante questione attiene alla legittimazione della
parti offese a costituirsi parte civile, in relazione a specifici reati contestati
agli imputati che hanno chiesto di accedere al rito negoziale sulla pena. Il
GUP muove da una preliminare considerazione metodologica e cioè dal fatto che,
in relazione alla presentazione e deposito di un atto di costituzione di parte
civile, in una fase quale è quella di delibazione dell'accordo ex art. 444
c.p.p., non occorre affatto esaminare la fondatezza concreta e l'effettività
del danno lamentato, quanto piuttosto, la legittimazione dei richiedenti ad
assumere un ruolo di parte processuale. In buona sostanza, nel braccio di ferro
fra profili sostanzialistici ed aspetti formalistici e procedurali, ritiene il
GUP di Rimini che si debba accordare indubbia preferenza a questi ultimi,
perchè solo tramite la verifica della idoneità delle condotte attribuite agli
imputati dagli addebiti mossi dal P.M., si può desumere se sia possibile trarre
una prognosi di ipotetico danno in odio a chi voglia azionare gli strumenti
penalistici a propria tutela. Il controllo che il giudice è chiamato a porre in
essere, dunque, non appare incentrato sulla apprezzabilità della reale e
specifica fondatezza della domanda risarcitoria o restitutoria, quanto
piuttosto, si reputa debba estrinsecarsi in un potere-dovere di valutare la
legittimazione del soggetto alla costituzione medesima, al fine della condanna
dell'imputato al pagamento delle spese processuali in favore della stessa parte
civile [Cfr. Cass. Sez. VI Sent., 19-03-2007, n. 17612 (rv. 236421), B.M.A.,
CED Cassazione, 2007]. E', dunque, la legittimatio ad causam dell'interessato,
il quale pretenda di divenire parte sostanziale nel procedimento penale, il
reale oggetto della disamina del giudice, mentre rimane, invece, nel limbo
della irrilevanza, la situazione di eventuale persistenza di un danno tuttora
risarcibile, la cui valutazione attiene al merito dell'azione risarcitoria e
non alla legittimazione a stare in giudizio. [Cfr. Cass. Sez. IV Sent.,
27-09-2007, n. 40288 (rv. 237888), P.D., CED Cassazione, 2007]. Fonte
normativa, quindi, cui il GUP opera diretto riferimento è la disposizione
dell'art. 185 c.p.. Tale norma recita sotto la rubrica "Restituzioni e
risarcimento del danno": "Ogni reato obbliga alle restituzioni a
norma delle leggi civili [c.c. 2043, 2059; c.p. 145, 152, 165, 166, 176, 179,
n. 2, 187]. Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non
patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma
delle leggi civili [c.c. 2047, 2049], debbono rispondere per il fatto di lui
[Cost. 28; c.p. 190, 198; c.p.p. 83, 540]". Emerge, dunque, inequivoco il
principio, codicisticamente statuito, in base al quale, qualsiasi comportamento
penalmente rilevante (rectius reato), quindi, anche una contravvenzione, appare
idoneo a porsi come paradigma astratto per la causazione di un danno. Muovendo
da siffatta premessa logico-giuridica, il giudicante ritiene, dunque, che lo
scrutinio formale, cui è chiamato a fornire risposta debba calibrarsi sul
parametro della dimostrazione dell'attitudine del reato a provocare conseguenze
dannose nei confronti della persona fisica e/o giuridica, che rivendica la
posizione di danneggiato. Il fulcro del ragionamento, trasfuso nell'ordinanza
in parola, pertanto, si sostanzia nella necessità che venga ravvisato
collegamento teleologico fra la specifica ipotesi di reato, che di volta, in
volta, venga contestata all'imputato (od agli imputati, a seconda dei casi) ed
i soggetti che intendono assumere la veste di parte danneggiata, costituita in
giudizio ex art. 74 e segg. c.p.p.3 . Si tratta di una posizione interpretativa
che si pone in coerenza con quell'indirizzo, che ha correttamente inteso
distinguere tra persona offesa dal reato e danneggiato e che può sintetizzarsi
nella pronunzia della Sez. V della Suprema Corte, 17 Febbraio 2004, n. 13989,
Castaldo, Guida al Diritto, 2004, 23, 90, la quale ha affermato che "La
legittimazione a costituirsi parte civile spetta, ai sensi dell'articolo 74 del
c.p.p, a chi subisca un danno per effetto del comportamento criminoso,
indipendentemente dal fatto che tale soggetto sia la persona offesa dal reato:
ne consegue che, ricorrendo detto presupposto, pur essendo la "fede
pubblica" il bene tutelato dal reato di falso in atto pubblico, anche un
soggetto privato può costituirsi parte civile in veste di danneggiato da questo
delitto"4. Soprattutto, però, appare rimarchevole l'apertura che
l'ordinanza opera nei confronti del reato associativo, definito "comunque
in grado di provocare danni anche a soggetti, persone fisiche o giuridiche,
singolarmente individuati". L'importanza della presa di posizione del GUP
presso il Tribunale di Rimini appare ancor più significativa, laddove viene
superata una visione puramente formalistica ed atomistica del delitto
associativo, collegata alla natura di reato di pericolo dello stesso, che
legittima la punibilità del sodalizio, anche in assenza di perpetrazione di
reati scopo. In pratica, il ragionamento, sviluppato nel provvedimento che si
commenta, risponde ad un preciso indirizzo ermeneutico, teso a definire il
reato associativo, come una piattaforma organizzativa, il vero ed
imprescindibile incipit criminoso, cui possono fare seguito le specifiche
condotte fine. La valorizzazione del pactum sceleris, come antecedente
autonomo, ma necessario ai reati, che, a propria volta manifestano ab externo
la reale attività illecita del gruppo, così, formato e riunito, viene ? quindi
? ad escludere e superare quella limitazione dell'operatività sanzionatoria
riconnessa alla norma in disamina e che si reputava potesse svolgere effetto
solo in rapporto al bene giuridico consistente nella "tutela dell'ordine
pubblico". Sino ad oggi, infatti, salvo rare eccezioni, era prevalsa una
concezione del reato associativo, che appariva estremamente ancorata ad un
profilo squisitamente formale. Tale illecito ? quale reato di pericolo ?
veniva, infatti, ritenuto esclusivamente a tutela dell'ordine pubblico, la cui
garanzia costituisce precipuo interesse dello Stato, interesse che viene in
concreto leso dalla esistenza della associazione e dall'allarme sociale che
questa di per sè suscita, senza che al detto reato possa riconnettersi alcuna
situazione di plurioffensività. [GUP presso il Tribunale di Milano, 13 Novembre
2000, Foro Ambrosiano, 2001, 16]. Si trattava di una impostazione ? come detto
- di natura atomizzante, nel senso che il pactum sceleris, punito dall'art. 416
c.p. (oppure dagli artt. 416 bis c.p., 74 d.p.r. 309/90) veniva focalizzato
solamente in un'ottica che presupponeva una rigorosa e formalistica separazione
del reato associativo, rispetto ai reati-scopo. Essa, erroneamente, non teneva,
infatti, in alcun conto quegli eventuali comportamenti, del tutto idonei e,
quindi, atti ad esteriorizzare la situazione di sussistenza del sodalizio
criminoso, anche se non penalmente rilevanti. Per vero, può essere segnalato,
qualche timido tentativo giurisprudenziale teso ad affermare il principio di
estensione della capacità dannosa del delitto in questione anche a soggetti
(persone fisiche o giuridiche) differenti dalla Stato, che rimaneva la parte
offesa per antonomasia E' il caso questo, infatti, di una pronunzia resa dal
GUP presso il Tribunale di Milano, 3 Dicembre 2001, Foro Ambrosiano, 2002, 26.
Si deve, peraltro, rilevare che anche la testè ricordata pronunzia, pur
allargando di fatto il novero dei soggetti titolati alla costituzione di parte
civile, in relazione al reato di associazione per delinquere, circoscriveva lo
spettro di esercizio della facoltà solo "agli enti pubblici che hanno
concluso contratti con membri del sodalizio criminoso si produca sia un danno economico,
derivante dall'avere contrattato a condizioni diverse da quelle dettate dal
mercato, sia un danno all'immagine e alla credibilità degli stessi enti".
Soggetti economici privati, (singoli o societari) rimanevano ? così - esclusi,
venendosi, così a creare una ingiustificata disparità di trattamento, fondata ?
all'evidenza ? su di una concezione che intende privilegiare il pubblico, anche
nel contesto dei danni derivanti da reato. Già, però, in precedenza la Suprema
Corte, Sez. I, 8 Luglio 1995, n. 10371, Costioli e altri, Cass. Pen., 1996,
3637, aveva anticipato la cauta apertura del giudice di merito. Pur rimanendo
nell'alveo dei soggetti pubblici, il Collegio di legittimità aveva riconosciuto
la facoltà di costituirsi parte civile e il diritto al risarcimento del danno
alla città di Sanremo nel procedimento contro i partecipanti alla associazione
a delinquere che aveva assunto il controllo della locale casa da gioco per il
reato associativo e per i reati ad esso connessi. Il principio esposto si
compendiava nella massima "In materia di reati associativi, il comune nel
quale l 'associazione si è insediata ed ha operato ha per ciò stesso titolo
alla costituzione di parte civile quanto meno per il danno che la presenza
dell'associazione a delinquere arreca all'immagine della città, allo sviluppo
turistico ed alle attività produttive ad esso collegate" A distanza di
tredici anni esatti, quindi, si verifica una nuova e decisa riconsiderazione
del tema in oggetto. Di questa disamina, appare particolarmente significativo
il rilievo attribuito alla superiorità del vincolo teleologico, che ? nella
fattispecie ? avvince il delitto associativo ai reati cd. fine, posto che
questi ultimi divengono dimostrazione concreta (attraverso la loro
disvelazione) dello scopo originario in base al quale è avvenuta la
aggregazione dei singoli in un gruppo criminoso. Di particolare rilievo, nel
senso appena prospettato, è la parte dell'ordinanza nella quale il GUP
conferisce valore alle "condotte distruttive che svelano la sostanza dell'accordo
di cui all'art. 416 c.p?.". Esse ? quindi ? vanno vagliate in un contesto
di concreta fusione con il reato concorsuale presupposto, per inferire da tale
spolio la prova della causazione di un danno conferente al principio dell'id
quod plerumque accidit. Delineata, così, l'indirizzo interpretativo
fondamentale, nella fattispecie, appaiono naturalmente, coerentemente ed
ovviamente consequenziali tutte le valutazioni successivamente riportate dal
GUP. Merita spendere qualche ulteriore considerazione in ordine alla
coesistenza nel medesimo processo della costituzione di parte civile dei
Commissari liquidatori, organo del fallimento e dei singoli azionisti, quotisti
ed obbligazionisti della società. La circostanza non può e non deve stupire,
perché concreta una scelta processuale corretta, attesa l'autonomia dei titoli
che vengono vantati dalle figure private appena indicate, le quali si
dichiarano danneggiate dal coarcervo di condotte integranti sia i reati
fallimentari, che quello associativo, sinergicamente tra loro connessi. La
decisione in commento trova, poi, un solido e convincente antecedente logico
nella decisione della Corte di Cassazione, Sez. V, 3 Ottobre 2003, n. 45713,
Salvadori e altri, Guida al Diritto, 2004, 12, 755. Vi è, inoltre, da osservare
come la visione globale offerta dal GUP trovi il suo sicuro acme, nella
ritenuta estensione dell'ammissibilità dell'estensione della proposta azione
civile in sede penale, anche nei confronti di imputati, i quali "anche se
non organicamente inseriti negli ambiti societari". Si tratta di
un'opzione che, indubbiamente, risente delle considerazioni che sono state
utilizzate in relazione al reato associativo. In buona sostanza, il giudicante
ritiene fondatamente che vada privilegiata un'ottica delibativa, la quale
ricomprenda organicamente tutte le condotte contestate agli imputati, siccome
le stesse presentano caratteri di spiccato collegamento teleologico. Il
ragionamento del giudice di prime cure è evidente, nella sua coerenza, e si
concreta nella conclusione che tutti i reati, anche quelli che paiono
formalmente tra loro autonomi ed indipendenti o perchè commessi da singole
persone senza che sia ravvisabili il concorso di persone ex art. 110 c.p.,
oppure perchè concretati da condotte sensibilmente differenti sia sul piano
ontologico, che su quello giuridico, vanno ricollegati, ab origine,
all'indeterminato e complesso disegno criminoso originario riconducibile al
patto di sindacato criminale. Tale dimostrato programma era ? a parere del
giudice ? destinato alla progressiva spoliazione patrimoniale delle società
appartenenti all'holding Giacomelli ed avrebbe trovato adeguata estrinsecazione
nelle varie condotte poste in essere, le quali sarebbero apparse rafforzate
proprio dal senso di appartenza al gruppo che i singoli hanno nutrito. In
questo contesto, risulta, pertanto, del tutto persuasiva la soluzione adottata
sia in relazione alla presenza dei piccoli risparmiatori (distinti nelle
categorie sopra indicate), una volta escluso che essi vengano a duplicare
indebitamente la pretesa di cui i Commissari liquidatori si mostrano titolari
ed esecutori, sia quella concernente i singoli creditori (ditte fornitrici).
Anch'essi attivano in sede penale una pretesa, ben differente e per nulla
confondibile con il mero diritto di credito, azionato con l'insinuazione al
passivo del fallimento. Il titolo che legittima costoro deve, quindi, essere
ritenuto il medesimo riconosciuto agli azionisti, quindi, appare una voce di
danno che si può situare nella categoria del danno non patrimoniale, ergo
quell'offesa lesiva prevista per definizione dal codice penale. Il danno
lamentato dalle parti offese appare, quindi, secondo l'ordinanza de qua,
compatibile con la ricognizione finale che il P.M. trasfonde nel capo di
imputazione, con il quale chiede il rinvio a giudizio degli imputati Corollario
finale, quindi, è la piena compatibilità delle costituzioni di parte civile.
(Altalex, 29 luglio 2008. Nota di Carlo Alberto Zaina) ______________ 1 Art.
447 - Richiesta di applicazione della pena nel corso delle indagini preliminari
- 1. Nel corso delle indagini preliminari, il giudice, se è presentata una
richiesta congiunta o una richiesta con il consenso scritto dell'altra parte,
fissa, con decreto in calce alla richiesta, l'udienza per la decisione,
assegnando, se necessario, un termine al richiedente per la notificazione
all'altra parte. Almeno tre giorni prima dell'udienza il fascicolo del pubblico
ministero è depositato nella segreteria del giudice. 2. Nell'udienza il
pubblico ministero e il difensore sono sentiti se compaiono. 3. Se la richiesta
è presentata da una parte, il giudice fissa con decreto un termine all'altra
parte per esprimere il consenso o il dissenso e dispone che la richiesta e il
decreto siano notificati a cura del richiedente. Prima della scadenza del
termine non è consentita la revoca o la modifica della richiesta e in caso di
consenso si procede a norma del comma 1. 2 Cass. pen. Sez. V Sent., 08-05-2007,
n. 20600 (rv. 236617) A.F., CED Cassazione, 200I , conf. Cass. pen. Sez. II,
28-09-2006, n. 41263 (rv. 235802), CED Cassazione, 2006, Riv. Pen., 2007, 10,
1044 "In tema di patteggiamento, è ammissibile la costituzione di parte
civile all'udienza per la decisione sulla richiesta di applicazione concordata
della pena, proposta nel corso delle indagini preliminari. 3 Art. 74.
Legittimazione all'azione civile. 1. L'azione civile per le restituzioni e per
il risarcimento del danno di cui all'articolo 185 del codice penale può essere
esercitata nel processo penale dal soggetto al quale il reato ha recato danno
ovvero dai suoi successori universali, nei confronti dell'imputato e del
responsabile civile. 4 La massima si riferisce ad una fattispecie, in cui è
stata ritenuta corretta la decisione del giudice di merito di ammettere la
costituzione di parte civile dei genitori di un feto morto durante il parto,
nell'ambito del procedimento penale in cui il primario del reparto della
struttura sanitaria pubblica era stato chiamato a rispondere, oltre che del
reato di omicidio colposo, anche di falso materiale e ideologico relativamente
alla contestata manipolazione della cartella clinica, e ciò in quanto detta
falsità poteva effettivamente pregiudicare il diritto di tali soggetti a
ottenere il risarcimento del danno subito per il reato di omicidio colposo. 5
Il legale rappresentante di una società creditrice può considerarsi persona
offesa nel reato di bancarotta fraudolenta e, come tale, ha diritto all'avviso
ex articolo 408 del c.p.p nel caso di richiesta di archiviazione. Ciò in quanto
il carattere concorsuale della procedura fallimentare non esclude certamente il
danno nei confronti dei singoli creditori, comportando soltanto la necessità
che l'azione del singolo venga coordinata con quella collettiva: l'articolo 240, comma 2, del R.D. 16 marzo 1942 n. 267,
infatti, prevede la possibilità (legittimazione sussidiaria) per i creditori di
costituirsi parte civile nel procedimento penale per il reato di bancarotta
fraudolenta, quando a tale costituzione (legittimazione principale) non
abbia provveduto il curatore (ovvero il commissario giudiziale o il commissario
liquidatore), nonché quando intendano far valere un titolo di azione propria
personale. Tribunale di Rimini Ufficio dei Giudici per le Indagini Preliminari
15 luglio 2008 Il Giudice per l'udienza preliminare dott.ssa Stefania Di
Rienzo, nel procedimento n. 1953/2008 R.GUP nei confronti di G. A., P. S., S.
G., B. A., L. A., P. W., M. F. e F. V., qui assegnato con decreto del
Presidente del Tribunale di Rimini n. 26 del 10 luglio 2008; visti gli atti di
costituzione di parte civile depositati all'udienza del 13 marzo 2008 nonché la
richieste di inammissibilità della costituzione di parte civile depositata in
data 30 aprile 2008 dai difensori di G. A.; sentito il P.M., i difensori delle
parti nonché i patroni di parte civile; a scioglimento della riserva assunta
all'odierna udienza OSSERVA Le scansioni procedimentali: V eccezione di
incompetenza funzionale del CUP, le richieste di inammissibilità delle parti
civili ex art. 447 c.p.p. In via preliminare occorre esaminare l'eccezione di
incompetenza funzionale del GUP sollevata nel punto in cui il giudicante è
stato invitato a verificare la fase nell'ambito della quale sono state avanzate
le richieste di costituzione di parte civile nonché le istanze di
patteggiamento da parte degli imputati munite del conforme consenso del
Pubblico Ministero e cioè se si verta nell'ambito della specifica udienza
camerale di cui all'art. 447 c.p.p. oppure in quella di cui all'art. 444 c.p.p.
innestatasi nell'udienza preliminare. Sul punto, vale premettere, che con
richiesta depositata nella Cancelleria della Procura della Repubblica di Rimini
in data 9 maggio 2007, S. G. chiedeva l'applicazione di pena ex artt. 444 e
segg. c.p.p.; analoga richiesta veniva formulata da G. A. con richiesta
depositata nella Cancelleria del P.M. in data 10 maggio 2007; P. S. formulava
istanza ex art. 444 c.p.p con richiesta depositata nella Cancelleria del P.M.
in data 5 aprile 2007 mentre B. A. avanzava tale richiesta con atto depositato
nella Cancelleria del P.M. in data 9 maggio 2007. L. A. e P. W. formulavano
analoghe istanze con richieste depositate presso la Cancelleria del P.M.
procedente in data 9 maggio 2007. Con richiesta siglata in data 9 maggio 2007 (
e depositata in pari data presso la Segreteria della Procura della Repubblica
di Rimini unitamente al visto del Procuratore della Repubblica) il P.M.
procedente chiedeva il rinvio a giudizio ( nell'ambito del procedimento n.
287/04 RGNR Mod. 21) di G. E. + 15 ivi compresi G. A., S. G., P. S. B. A.; L.
A. e P. W., richiesta di rinvio a giudizio poi depositata presso la Cancelleria
dell'Ufficio GIP in data 10 maggio 2007. In pari data, il Pubblico Ministero
procedente accordava, con specifico atto, il proprio consenso sulle istanze di
applicazione pena così come formulate dalle parti richiamando le imputazioni
della richiesta di rinvio a giudizio emessa in data 9 maggio 2007. Tale atto-
tuttavia- non riporta alcun timbro di deposito da parte della Cancelleria
dell'Ufficio GIP ed è contenuto in una carpetta intestata alla Procura della
Repubblica di Rimini. L'accordo delle parti, pertanto, si è formalizzato
all'indomani della presentazione della richiesta di rinvio a giudizio da parte
del P.M. procedente mentre le parti non hanno in alcun modo sollecitato la
fissazione dell'udienza camerale esperibile in sede di indagini preliminari ai
sensi dell'art. 447 c.p.p. Una volta ricevuta la richiesta di rinvio a
giudizio, l'Ufficio del GUP ha fissato l'udienza preliminare con decreto del 21
settembre 2007 per il 13 marzo 2008, mentre all'udienza dell'8 maggio 2008
l'imputato M. F. e F. V. hanno optato per la definizione del rito nelle forme
di cui all'art. 444 c.p.p. La ricostruzione delle scansioni procedimentali
dell'odierno procedimento ( che costituisce uno stralcio -quindi- delle
posizioni processuali definibili ex art. 444 c.p.p.) consente agevolmente di
affermare che l'odierna udienza si svolge innanzi ad un Giudice dell'Udienza
Preliminare chiamato a delibare sulle richieste di applicazione pena per le
quali il Pubblico Ministero ha prestato il proprio consenso all'indomani
dell'esercizio dell'azione penale così come cristallizzata nella richiesta di
rinvio a giudizio emessa in data 9 maggio 2007. Ed invero, le eccezioni espresse
dal difensore di P. S. (al quale si sono associati gli altri difensori) circa
l'inammissibilità della costituzione di parte civile in riferimento all'
udienza dell'art. 447 c.p.p., non possono dirsi pertinenti tenuto conto che la
questione si inserisce nel corso delle indagini preliminari quando l'azione
penale non sia stata ancora esercitata. Non si può fare a meno di rilevare,
tuttavia, che - secondo parte della giurisprudenza di legittimità - il
legislatore non ha inteso disciplinare due udienze in modo diverso, ma ha
soltanto stabilito modalità diverse per la fissazione dell'udienza. Nel caso in
esame, tuttavia, il dato tranciante che consente anche di colorare la
competenza funzionale di questo GUP è costituito dal fatto che il consenso
delle parti si è definitivamente concretizzato all'indomani dell'esercizio
dell'azione penale da parte del Pubblico Ministero come - peraltro-
implicitamente affermato dal GUP del procedimento portante n. 287/04 R.G. di
cui questo procedimento costituisce un mero stralcio. Per tali ragioni, quindi,
consegue che le eccezioni preliminari attinenti la richiesta di inammissibilità
delle richieste costituzioni delle parti civili va respinta atteso che non
sussiste alcuna ragione che legittima la regressione del procedimento ex art.
447 c.p.p. e che le costituzioni di parte civile depositate all'udienza
tenutasi avanti a diverso giudice nell'ambito del procedimento portante debbano
ritenersi depositate in entrambi i procedimenti contenendo tutti gli atti in
questione il riferimento al numero di iscrizione del P.M. e la specifica
indicazione degli imputati nei cui confronti le costituzioni sono state
presentate. Del resto, anche i verbali delle precedenti udienze sono stati
redatti in un unico originale - inserito nel procedimento principale- mentre
nel procedimento oggi in esame è stato disposto l'inserimento delle copie.
Sulle richieste di costituzione di parte civile. Ritiene il Giudice che le pur
pregevoli argomentazioni dei difensori degli imputati così come esposte nell'ambito
della odierna udienza circa l'invocata declaratoria di esclusione delle parti
civili non possano essere accolte: oggetto della decisione oggi sottoposta al
giudicante non è certamente la fondatezza della domanda di risarcimento
avanzata dalle altre parti processuali ma unicamente la legittimazione delle
parti istanti a costituirsi parti civili. Sul punto la giurisprudenza di
legittimità è pacifica là dove afferma che nella presente fase processuale
occorre valutare unicamente i requisiti per la partecipazione al processo nella
veste di parti civili e tale valutazione deve essere effettuata sulla base
delle condotte ascritte agli imputati (così come emergenti dalla richiesta di
rinvio a giudizio) e sulle affermazioni contenute nell'atto di costituzione in
uno con la documentazione eventualmente prodotta. Tale decisione prescinde dai
profili sostanziali della richiesta di risarcimento limitandosi a
verificare-sulla base delle affermazioni contenute negli atti sopra indicati-
se la condotta ascritta nell'ipotesi accusatoria formulata dal P.M. possa avere
determinato in capo a coloro che chiedono di intervenire nel processo un
determinato danno. Ciò premesso, appare opportuno ricordare, così come
propriamente osservato dall'Avv. Pellizon, che il presupposto sostanziale per
l'esercizio dell'azione civile nel processo penale è l' art. 185 c.p. che
individua la legittimazione del soggetto alla costituzione di parte civile nel
fatto che lo stesso abbia riportato un danno patrimoniale o non patrimoniale-
che si configuri quale conseguenza della commissione del reato in relazione al
quale il P.M. ha esercitato l'azione penale fermo restando che tutte le
questioni relative alla effettiva sussistenza del danno ed alla quantificazione
dello stesso sono rimesse ad un momento successivo trattandosi di questioni
squisitamente concernenti il merito. Tanto premesso, vale osservare che per
quanto concerne i commissari straordinari del Gruppo G. in amministrazione
ordinaria, gli stessi sono legittimati ad esercitare la facoltà di costituzione
di parte civile nel presente procedimento ai sensi del combinato disposto degli
artt. 240 primo comma legge fallimentare e 97 D.Lvo 270/99; l'atto di
costituzione presentato è conforme a quanto previsto dall'art. 78 c.p.p. e, sul
punto, vanno richiamati per relationem le imputazioni di cui alla richiesta di
rinvio a giudizio presentata dal P.M. A parere di questo Giudice i commissari
straordinari sono legittimati a costituirsi parte civile anche per reati non
concorsuali atteso che il reato di associazione per delinquere comunque
finalizzato ai delitti di bancarotta fraudolenta, truffa ai danni dei
creditori, false comunicazioni sociali nonché fatture per operazioni
inesistenti, è comunque in grado di provocare danni anche a soggetti, persone fisiche
o giuridiche, singolarmente individuati né si può ritenere una mancanza di
legitimatio ad causam da parte del curatore o dei commissari straordinari. Ed
invero, ai fini della valutazione dell'ammissibilità della costituzione di
parte civile, non si deve confondere la struttura del reato associativo
(accordo stabile tra tre o più persone al fine di compiere una serie
indeterminata di delitti ) e il substrato probatorio necessario ad individuare
tale fattispecie di reato (delitti fine). La struttura associativa, infatti,
non si forma con atti protocollari e codificati ma necessita di ìndici
sintomatici che unitariamente considerati svelano all'interprete l'assetto
organizzativo che assume un suo autonomo rilievo sanzionatorio per il pericolo
che con esso, con la sua esistenza, rappresenta per l'ordine pubblico. Ma tale
autonomia non consente di considerare spezzato- ai fini che interessano- il
nesso teleologico fra l'accordo criminoso e la concreta realizzazione del fine
che per il suo mezzo gli aderenti hanno inteso realizzare e per come si è
manifestato in rerum natura. Sulla base di tale opzione ermeneutica che prende
le mosse dall'in sè del reato associativo e dalle condotte che esteriorizzano
il reato di pericolo, si può agevolmente ritenere che l'art. 240 L.F. consenta
la legittimazione dei commissari straordinari del Gruppo G. ad intervenire
nell'ambito di questo procedimento atteso che il concetto di danno diretto
dettato dal codice civile ed invocato dalle difese degli imputati trae linfa e
fondamento dai principi generali in tema di causalità dettati dall'art. 40 e 41
c.p. con particolare riferimento a quelle condotte che hanno contribuito in via
principale o mediata alla produzione di un danno secondo l'id quod plerumque
accidit. Le condotte distrattive che svelano la sostanza dell'accordo criminoso
di cui all'art. 416 c.p. così come delineate dal Pubblico Ministero, sono-
allora- la chiave per consentire ai commissari straordinari di prospettare una
voce di danno patrimoniale e morale e legittimare le loro richieste di
costituzione di parte civile in riferimento alle ipotesi sub A) e alle altre
ipotesi di reato. Ad analoghe conclusioni può giungersi per quanto concerne la
richiesta di costituzione di parte civile nei confronti di B. A. ( imputato per
concorso in bancarotta) atteso che l'ipotesi concorsuale contestata rientra
nella previsione di cui all'art. 240 L.F. a prescindere dalla materialità della
condotta da parte di un soggetto che si assume estraneo alla compagine
amministrativa atteso che la norma non pone preclusioni soggettive ma
unicamente limita l'ambito operativo ai reati previsti nel relativo titolo.
Anche gli azionisti della Spa G. Sport Group sono legittimati ad esercitare la
facoltà di costituzione di parte civile nel presente procedimento sulla base
dell'art. 240 L.F. atteso che - in aggiunta al curatore- possono costituirsi
parte civile ulteriori soggetti che abbiano interessi diversi da quelli della
massa fallimentare e tra questi gli azionisti ed i quotisti della società che lamentino
un danno proveniente dai reati fallimentari e dalla struttura associativa che
ha consentito il proliferare di molteplici atti distrattivi. Allo stesso modo
risultano legittimati ad esercitare la costituzione di parte civile nel
presente procedimento anche gli obbligazionisti. I relativi atti di
costituzione rispettano le formalità di cui all'art. 78 c.p.p. essendo peraltro
del tutto legittimi e pertinenti i richiami per relationem alle imputazioni ed
agli stessi imputati di cui alla richiesta di rinvio a giudizio presentata dal
P.M. La legitimario ad causam discende direttamente dall'art. 74 c.p.p. Insieme
alla costituzione di parte civile sono stati allegati gli atti comprovanti
l'acquisto e/o il possesso delle azioni ed obbligazioni. Sul punto vale
evidenziare che i Commissari ed i singoli azionisti non fanno valere nel
presente giudizio la stessa domanda di risarcimento ma domande diverse sia in
relazione alla causa petendi sia in relazione al petitum senza sottacere che il
danno di cui si richiede il ristoro tramite l'insinuazione al passivo non potrà
essere certamente identico al danno di cui si chiede il risarcimento tramite la
costituzione di parte civile se non altro in relazione al danno non
patrimoniale che certamente non potrà trovare alcun ristoro nell'ambito di una
procedura fallimentare. A parere dell'odierno giudicante si ritiene che sia gli
azionisti che gli obbligazionisti siano legittimati a costituirsi parte civile
nell'ambito del presente procedimento non solo in relazione ai reati fallimentari
nonché ai reati comuni teleologicamente connessi con quest'ultimi ma anche in
relazione agli altri reati comuni contestati agli altri imputati anche se non
organicamente inseriti negli ambiti societari, ed invero, non si può fare a
meno di richiamare quanto sopra osservato in tema di reato associativo ed
evidenziare che anche per tale categoria di reati ]'ipotizzato depauperamento
del patrimonio e delle risorse delle società facenti parte del Gruppo G.
-asseritamente a seguito delle condotte ascritte agli imputati- ha comunque
causato un danno ai singoli investitori secondo l'id quod plerumque accidit
atteso che la struttura del reato associativo è caratterizzata -altresì- dagli
effetti permanenti delle condotte costituenti la piattaforma sulla quale si
sono estrinsecate le singole condotte delittuose così come ipotizzate nella
richiesta di rinvio a giudizio. Parcellizzare le condotte e scindere i titoli
inerenti la causa petendi sulla base di rigidi formalismi apparirebbe del tutto
irragionevole in considerazione della domanda che le parti offese e le parti
danneggiate hanno prospettato nell'ambito del presente giudizio che non può
ritenersi ancorata ad una condotta astrattamente ricompresa nell'alveo dei
reati fallimentari o del mero reato associativo ma deve necessariamente essere
considerata attraverso un giudizio causale e teleologicamente finalizzato che
si è snodato- necessariamente- attraverso i reati di truffa, riciclaggio,
calunnia, insider trading ed altri. Analoghe considerazioni vanno svolte per
quanto concerne la VF italia Srl in persona del legale rappresentante Maurizio
De Ponti per cui va ammessa la costituzione di parte civile per tutte le
ipotesi contemplate nel relativo atto di costituzione che è conforme a quanto
previsto dall'art. 78 c.p.p.; per la Spa Alpina Maglierie Sportive in persona
dell'amministratore unico Lina Di bilio e del procuratore ad negozia Giodano
Maioli in relazione a tutte le ipotesi delittuose contestate nonché per la Spa
Emmeitalia in relazione a tutte le ipotesi delittuose contestate in rubrica e
contemplate nel relativo atto di costituzione che è conforme a quanto previsto
dall'art. 78 c.p.p. P.Q.M. Visti gli artt. 185 c.p. e 74 e segg. c.p.p. Ammette
la costituzione di parte civile nei confronti degli odierni imputati: dei
Commissari straordinari del Gruppo G. in amministrazione ordinaria; degli
azionisti ed obbligazionisti della Spa G. Sport Group; della Srl VF Italia;
della Spa L'Alpina Maglierie Sportive; della Spa EMMEITALIA. nei confronti
degli imputati e delle fattispecie rispettivamente contemplate nei relativi
atti di costituzione. Respinge le richieste di inammissibilità formulate dai
difensori degli imputati. Dispone procedersi oltre. Rimini, 15 luglio 2008 ore
17.00 Il giudice per l'Udienza Preliminare Dott.ssa Stefania Di Rienzo.
( da "Sole 24 Ore, Il" del 29-07-2008)
Argomenti: Class Action
Il Sole-24 Ore
sezione: IN PRIMO PIANO data: 2008-07-29 - pag: 2 autore: Partecipazione.
Quattro proposte di legge in Commissione alla Camera Dipendenti-azionisti al
via Nicoletta Picchio ROMA Si comincerà nei prossimi giorni: prima della
chisura della Camera per la pausa estiva, in Commissione Lavoro avvierà l'iter
dei provvedimenti che riguardano la partecipazione dei lavoratori al capitale
aziendale. "In altre realtà come Germania, Austria, Paesi Scandinavi ci
sono già da tempo leggi sulla partecipazione ", spiega Stefano Saglia,
Pdl-An, presidente della commissione. Dei quattro progetti che cominceranno
l'iter, uno è a firma sua e del vice presidente della Commissione, Giuliano
Cazzola. Gli altri sono frutto dell'iniziativa di Stefania Craxi, Pdl-Fi, che
ha ripreso il testo di legge predisposto da Marco Biagi, economista ed esperto
di mercato del lavoro, ucciso dai terroristi, di Luca Volontè, Udc, di Barbara
Saltamartini, Pdl-An, che sarà la relatrice per la Commissione Lavoro. Giovedì
i testi verranno "incardinati" nei lavori della Commissione Lavoro e
della Finanze, che esprimerà un suo relatore. Alla ripresa, l'obiettivo sarà
arrivare ad un disegno di legge unificato, da portare al voto. La Camera,
quindi, è passata all'azione, nella scia della strada indicata dal ministro del
Welfare, Maurizio Sacconi. Nel suo progetto di relazioni industriali, Sacconi,
sin dalla nomina, ha insistito sul superamento dei conflitti tra le parti, su
un rapporto addirittura di "complicità ", a tutto vantaggio della
crescita e della competitivà aziendale. Questa impostazione, secondo il
ministro, passa per la detassazione degli straordinari e dei premi di
produttività, già decisa dal Governo fino a dicembre e che il ministro vuole
rendere strutturale, aumentandone anche la portata economica; per la riforma della
contrattazione, spostando il baricentro sul secondo livello, sulla
partecipazione in azienda. Sui primi due punti, il dialogoè in corso: oggi
Sacconi ha convocato le parti, per definire una strategia comune per la
crescita e la redistribuzione del reddito. Sulla partecipazione,finora gli
imprenditori hanno frenato, motivando la loro riluttanza con il rischio che il
sindacato arrivi a condizionare le scelte aziendali. Su questo punto da Saglia
arriva una rassicurazione: "Nessun testo parla di cogestione, riprendendo
il modello tedesco. L'obiettivo è quello di fidelizzare i dipendenti, renderli
più coinvolti nei target aziendali". Vantaggi economici per i dipendenti,
che però dovrebbero andare di pari passo con un aumento della qualità del
lavoro e della competitività delle imprese. Nelle proposte di legge sono
previste forme di rappresentanza: i sindacati possono far parteo del collegio
sindacale o del consiglio di sorveglianza, con un ruolo di controllo. Il
provvedimento presentato da Saglia e Cazzola è una delega al Governo. Prevede
dei piani di partecipazione azionaria sulla base di
contratti e accordi collettivi stipulati a livello aziendale. Per tre anni le
azioni non potranno essere cedute. I piani di partecipazione vengono conferiti
ad un fondo comune appositamente costituito in forma di società di investimento
a capitale variabile. L'adesione sarà su base volontaria, permessa anche ai
dipendenti assunti a tempo parziale o determinato. Il progetto di legge
stabilisce anche i casi in cui le azioni si possono alienare prima dei tre
anni. Il provvedimento a firma di Volontè si focalizza in particolare sulle
piccole imprese, prevedendo la partecipazione azionaria ai lavorati dipendenti
con contratto a tempo indeterminato che lavorino in azienda da oltre sei anni.
Molto articolato è il provvedimento presentato da Stefania Craxi: prevede piani
finanziari, utilizzando anche l'anticipazione del trattamento di fine rapporto,
forme di rappresentanza dei dipendenti e diritti di informazione nell'ambito
degli organismi sociali, agevolazioni finanziarie. Anche il progetto
Saltamartini, già sottoscritto da 52 parlamentari, è una legge delega ed è
molto articolato sui diritti dei lavoratori. I testi sui principi generali
perseguono le medesime finalità. La sintesi non dovrebbe essere difficile.
Bisognerà venere se tutta la maggioranza vorrà andare avanti su questa strada.
IL PRESIDENTE SAGLIA "Gli imprenditori non devono preoccuparsi, non si
tratta di cogestione alla tedesca ma di coinvolgere i lavoratori nei target delle
aziende".
( da "Trend-online" del 29-07-2008)
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PRIMO PIANO, clicca qui
per leggere la rassegna di Morningstar , 29.07.2008 13:03 Scopri le migliori
azioni per fare trading questa settimana!! Il confine tra fondi tradizionali e
fondi alternativi è sempre più sottile. La Banca d'Italia ha messo in
consultazione un documento che propone una serie di
modifiche al Regolamento sulla gestione collettiva del
risparmio (del 14 aprile 2005) per adeguarlo alla normativa comunitaria (n.
2007/16/CE del 19 marzo 2007). Il testo, le cui disposizioni avrebbero dovuto
trovare applicazione già a partire del 23 luglio prossimo, allarga lo spettro
degli strumenti finanziari in cui gli Organismi di investimento collettivo del
risparmio (Oicr) armonizzati possono investire e introduce sistemi più
articolati di controllo e monitoraggio del rischio. La bozza fissa prima di
tutto i requisiti che debbono contrassegnare gli attivi dei fondi armonizzati,
in particolare la coerenza rispetto alla politica di investimento, la pronta
liquidabilità, la limitazione all'esposizione di perdite (eccetto gli investimenti
in strumenti finanziari derivati), la sottoposizione ad adeguati sistemi e
procedure di controllo dei rischi. Il regolamento indica, poi, una serie di
classi di beni che possono diventare asset "eleggibili" se rispettano
questi parametri e la disciplina specifica. "Le categorie di beni sono in
parte ridisegnate e meglio definite, in parte ampliate rispetto all'attuale
disciplina", spiega Ubaldo Caracino, avvocato socio dello studio Zitiello
e associati. "Accanto agli strumenti finanziari derivati quotati e non
quotati viene inserita la categoria dei derivati di credito che hanno trovato
un riconoscimento esplicito nel Testo unico della Finanza (Tuf)". I
derivati di credito sono strumenti finanziari che hanno per oggetto il
trasferimento del rischio di credito connesso ad una determinata attività
sottostante. Per quanto riguarda quelli quotati, prima di inserirli in
portafoglio, il gestore deve valutare che il rischio segue pagina >>.
( da "Stampa, La" del 29-07-2008)
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DIMENTICATI LA
RICHIESTA il caso L'avvocato chiede i danni anche all'Italia "class="hilite">I soldi per i deportati sono
stati dati dai tedeschi nel 1961" "I clienti sono anziani e vogliono
un anticipo di 500 mila euro" Class class="term">action
degli ex prigionieri contro il governo Al via la class="term">class class="term">action
degli schiavi di Hitler GIULIA VOLA Sessantatrè anni dopo, la patata bollente è
cascata a Roma, negli uffici della Presidenza del Consiglio, tra le mani del
Cavaliere. Il risarcimento dei prigionieri italiani deportati e trasformati in
schiavi nel campo di sterminio tedesco di Gaggenau tra il 1944 e il '45, s'ha
da fare: "I soldi ci sono dal 1961 - dice l'avvocato Luca Procacci - e ora
c'è anche una class="term">class class="term">action
delle vittime del Reich depositata al Tribunale di Torino che cita, oltre alla
Germania, l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni e la
"Fondazione Memoria, Responsabilità e Futuro", anche il Presidente
del Consiglio pro tempore, Silvio Berlusconi". Maurilio Borello, 82 anni,
che ogni notte rivive l'incubo del treno e si deve legare al letto "perché
se no scappo e mi sono già rotto la fronte due volte", annuisce con lo
sguardo, attraverso gli occhiali. Franco Siccardi, che a 15 anni è finito nel
campo insieme perché era curioso di vedere un ponte distrutto, "e mi hanno
scambiato per uno dei partigiani che lo aveva fatto saltare", sospira, da
anni ha un tumore al fegato, e nessun dubbio: "me l'hanno fatto venire
loro. Nessuno ci ha mai chiesto nemmeno scusa, ci hanno dimenticati". La
loro battaglia è iniziata nel '64, tre anni dopo gli accordi di Bonn, quando la
Germania credeva di aver liquidato i deportati italiani, circa 600 mila, con un
indennizzo. "Il problema - spiega Procacci, che negli anni ha scritto il
libro "Il male dimenticato" - è che nessuno ha mai visto un soldo nè
sa che fine abbiano fatto". Il 4 giugno scorso, la Cassazione ha
legittimato le cause contro Berlino "una vittoria non scontata - spiega
l'avvocato - perché la procura generale si era schierata per l'immunità della
Germania". Ora non resta che trovare i fascicoli che sono sepolti chissà
dove nei corridoi della Cassazione e poi partire con la causa pilota. Ottavio
Allasio, 80 anni, che esce di casa solo quando è nuvoloso "perché quando
c'è il Sole bombardavano", guarda gli amici, sorride "mano male che
siamo sempre insieme, noi tre dell'Ave Maria". Gli sguardi si incrociano,
le mani si cercano. L'attimo passa, ma resta stampato nella mente di tutti i
presenti. "Non si può più tacere - spiega Elena Maccanti, deputata
torinese della Lega Nord - ho depositato un'interrogazione parlamentare per
capire quale condotta volesse tenere la Presidenza del Consiglio nella causa
del Tribunale di Torino". Roberto Cota, presidente dei deputati della
Lega, va oltre: "Chiederò un incontro con il Ministro degli Esteri
Frattini e con il Presidente Berlusconi per sollecitare un intervento a favore
degli schiavi di Hitler. Non è solo una questione economica - ha spiegato - ma
di principio: le istituzioni per 60 anni li hanno dimenticati". Gli ex
prigionieri chiedevano un milione a testa, che non verrà pagato dalla Mercedes
Benz, allora la Daimler, l'azienda dove lavorarono nel campo di Gaggenau,
perché, se così fosse il processo dovrebbe essere intentato in Germania.
"Chiediamo un'anticipazione della sentenza - spiega Procacci - i fatti
sono già stati accertati dalla Corte dei Conti piemontese dal 1998 che, a
seguito di cause contro la presidenza del consiglio, ha riconosciuto un
vitalizio di 450 euro mensili. I miei clienti sono molto anziani, per questo
vogliamo che sia riconosciuto un anticipo di 500 mila euro, come prevede il
nostro codice di procedura civile". Ed è solo l'inizio: "Se la causa
andrà bene ne ho centinaia d'altre". I tre dell'Ave Maria si stringono,
sorridono e ricominciano a sperare. Sessantatrè anni dopo, ancora insieme.
( da "Velino.it, Il" del 29-07-2008)
Argomenti: Class Action
Il Velino presenta,
in esclusiva per gli abbonati, le notizie via via che vengono inserite. CRO -
Multe: i troppi ricorsi mandano in tilt gli uffici Milano, 29 lug (Velino) - E'
class="hilite">possibile considerarla
come una specie di class="term">class class="term">action,
il procedimento pubblico sottoscritto da un elevato numero di cittadini. Fatto
sta che si sta rivelando come il sistema migliore per non pagare le multe.
Tantissimi ricorsi, tante pratiche da gestire da parte delle autorità, poco
personale, giudici di pace e sezioni civili del tribunale che non ce la fanno a
star dietro alle cause. Conclusione: meccanismo in collasso. Il comune di
Milano è l'esempio più pratico e attuale. Ha introdotto una nuova gabella, la
eco-pass, per limitare l'inquinamento prodotto in centro dalle autovetture.
Dopo un logorante periodo di avviamento cominciato il 2 gennaio, con la gente
in vacanza, il sistema è divenuto operativo. Centinaia di multe, notifiche,
tempo per presentare i ricorsi ed eccoci a luglio. Di pratiche ne arrivano 500
al giorno, i milanesi non se ne danno per inteso e ricorrono contro l'iniquo
pedaggio. Ma il ricorso è fatto di carta, di fascicoli, di archiviazioni. Una
montagna di procedimenti che hanno mandato in tilt il sistema. Il personale non
ce la fa a star dietro alla marea montante di ricorsi ed è sul punto di
arrendersi. Anche perché in ufficio dovrebbero esserci 36 cancellieri e ce ne
sono 21. Ma ora che sono cominciate le ferie, il personale è all'osso. Proprio
nel periodo di massimo afflusso. Prima c'era una forma di statistica, ora è
ferma all'8 luglio: è impossibile star dietro all'arrivo di centinaia e
centinaia di pratiche al giorno. Oltre tutto, non sanno più dove mettere tutti
questi fascicoli. E' stato pure chiuso un ufficio che fungeva da informazioni
per il pubblico, cosicché adesso – nel dubbio – la gente il ricorso lo presenta
comunque. Al Protocollo ci vogliono 20 giorni per registrare un arrivo Alla
Sentenze, fra deposito e pubblicazione, se ne passano sei mesi. Alle Sezioni
civili, le notifiche partono con quattro mesi di ritardo, tanto è l'arretrato.
Se i giudici dovessero occuparsi di tutti i ricorsi, l'intera amministrazione
della giustizia civile resterebbe paralizzata. I primi dibattimenti per le
eco-multe vengono di conseguenza fissati per il 2009. Questo comporta che quasi
tutti i procedimenti andranno in prescrizione. Vale la pena mantenere in piedi
tutta questa baracca? A cosa serve una simile organizzazione, tutto questo
lavoro, cancellieri e segretarie, archivi e notifiche, giudici e udienze se poi
alla fine tutto si vanifica? La migliore soluzione sarebbe quella di annullare
tutte le multe per la violazione all'eco-pass. Si risparmierebbero soldi e
fatiche, il personale potrebbe occuparsi di tante altre cose, i cittadini
sarebbero più contenti perché la multa non l'hanno pagata, non si bloccherebbe
l'andamento della giustizia con migliaia di processi destinati alla
prescrizione. Insomma: complice la burocrazia e l'inevitabile, scarsa
efficienza delle nostre amministrazioni, è stato trovato l'antidoto più
efficace al caro-multe. Fare ricorso tutti insieme e bloccare il meccanismo. La
soluzione è questa. Almeno nelle grandi città. (Roberto Chiodi) 29 lug 2008
12:40.
( da "AltaLex" del 30-07-2008)
Argomenti: Class Action
Cassazione penale ,
sez. V, sentenza 29.05.2008 n° 21787 Stampa Contraffazione ? falso grossolano ?
punibilità ? ratio della norma ? sussistenza [art. 474 c.p.] La norma relativa
all'introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi è volta a
tutelare, non la libera determinazione dell'acquirente, ma la pubblica fede,
intesa come affidamento dei consumatori nei marchi, quali segni distintivi
della particolare qualità e originalità dei prodotti messi in circolazione; ne
consegue che non può parlarsi di reato impossibile per il solo fatto che la
grossolanità della contraffazione sia riconoscibile dall'acquirente in ragione
delle modalità della vendita, in quanto l'attitudine della falsificazione ad
ingenerare confusione deve essere valutata non con riferimento al momento
dell'acquisto, ma in relazione alla visione degli oggetti nella loro successiva
utilizzazione. (1) (1) In materia di delitti contro la fede pubblica, si veda
Cassazione penale 11556/2007. In dottrina, sul tema del falso grossolano, si
vedano: - BANA, L'impossibilità di configurare il falso grossolano nella
contraffazione di marchi: una recente pronuncia della suprema Corte, in Rivista
penale, 2006, n. 6, LA TRIBUNA, p. 702; - BIGLIA, IMARISIO, Falso grossolano e
tutela penale del marchio, con cenni alla tutela penale del design, in Rivista
di diritto industriale, 2006, n. 1, GIUFFRÈ, parte 2, p. 10; - MOSELLI, Il
falso grossolano è reato, in Nuovo Diritto (Il), 2006, n. 11/12, IL NUOVO
DIRITTO, p. 1234; - MAININI, Falso grossolano e reato (im)possibile, in Diritto
industriale (Il), 2005, n. 2, IPSOA, p. 165. (Fonte: Altalex Massimario
28/2008) SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE V PENALE Sentenza 12 marzo - 29
maggio 2008, n. 21787 (Presidente Pizzuti ? Relatore Fumo) Osserva Il Tribunale
di Napoli, con sentenza 17.10.2006 ha assolto F. C. dai reati ex artt. 474 e
648 c.p. perché il fatto non sussiste. Il F. fu sorpreso da personale della GdF
mentre deteneva per vendere numerosi capi di abbigliamento recanti il falso
marchio della Walt Disney. Lo stesso non fu in grado di esibire le fatture di
acquisto né di indicare la provenienza della merce. Il Tribunale partenopeo,
ritenendo la grossolanità del falso, in quanto riconoscibile da un compratore
di media diligenza, è pervenuto alla sentenza di assoluzione sopra indicata.
Ricorre per cassazione il competente PG e deduce violazione di legge, atteso
che, trattandosi di delitto contro la fede pubblica, il "punto di
vista" da assumere per la valutazione della eventuale grossolanità della
imputazione, non è quello del compratore, ma quello, per cd., della intera
collettività, tratta in inganno - dopo la vendita - circa la genuinità del
prodotto posto in circolazione. Trattasi di reato di pericolo per la cui
perfezione non è necessaria la avvenuta realizzazione dell'inganno. Il ricorso
è fondato e merita accoglimento. Invero, la norma che incrimina l'introduzione
nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi tutela il bene della
pubblica fede, intesa come affidamento collettivo nei
marchi o segni distintivi, sicché la realizzazione di un inganno nel singolo
acquisto non è elemento integrativo della fattispecie. È pertanto da escludersi
la configurazione del reato impossibile in caso di grossolanità della
contraffazione e di condizioni di vendita tali da impedire l'errore degli
acquirenti, dal momento che occorre avere riguardo alla potenzialità
lesiva del marchio, connaturata all'azione di diffusione in riferimento a un
numero indeterminato e indeterminabile di consociati nel corso della loro
successiva utilizzazione e circolazione (ASN 200534652-RV 232501; ASN
200013031-RV 217506). La norma insomma è volta a tutelare, non la libera
determinazione dell'acquirente, ma la pubblica fede, intesa come affidamento
dei consumatori nei marchi, quali segni distintivi della particolare qualità e
originalità dei prodotti messi in circolazione; ne consegue che non può
parlarsi di reato impossibile per il solo fatto che la grossolanità della
contraffazione sia riconoscibile dall'acquirente in ragione delle modalità
della vendita, in quanto l'attitudine della falsificazione ad ingenerare
confusione deve essere valutata non con riferimento al momento dell'acquisto,
ma in relazione alla visione degli oggetti nella loro successiva utilizzazione
(ASN 200139863-RV 220236). Consegue annullamento con rinvio che, trattandosi di
ricorso per saltum, va effettuato innanzi alla competente Corte di appello
(Napoli). P.Q.M. la Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte
di appello di Napoli per il relativo giudizio.
( da "HelpConsumatori" del 30-07-2008)
Argomenti: Class Action
News WELFARE.
Sacconi: "Costruiamo un Libro Bianco condiviso in cui si riconosca l'80%
degli italiani" 30/07/2008 - 17:02 "E' partito l'esercizio della
consultazione pubblica sul Libro Verde, intitolato La vita buona nella società
attiva, che delinea il futuro modello sociale italiano, che durerà 3
mesi". Lo ha annunciato oggi il Ministro del Lavoro, Salute e Politiche
Sociali, Maurizio Sacconi, durante la conferenza che si è tenuta a Roma per
fare il punto sui primi 84 giorni di Governo della sanità e sulle iniziative
future. "Sono contento - ha aggiunto Sacconi - che ieri il Segretario
Generale della Cgil ha detto di essere interessato al confronto perché
l'obiettivo è quello di costruire un Libro Bianco ampiamente condiviso, in
quanto documento compiuto di valori e visioni, in cui possa riconoscersi almeno
l'80% degli italiani". Oltre alla valutazione positiva del bilancio sulle
prime azioni condotte dal Governo per riorganizzare la spesa sanitaria
pubblica, per ridurre i deficit regionali e per accelerare il cambiamento di
gestione del Sistema Sanitario Nazionale, il Ministro ha parlato di altre
questioni importanti per il Paese. In riferimento alla correzione introdotta
dal Governo sul regime di accesso agli assegni sociali, Sacconi ha precisato
che "la correzione ripropone a regime l'attuale disciplina dei contratti a
termine, limitando la norma solo a una sorta di sanatoria per i contenziosi in
corso nel momento in cui la legge è approvata". Riferendosi ai contenziosi
citati, il Ministro ha precisato che "sono riferiti quasi esclusivamente
alla società pubblica Poste Italiane". Per quanto riguarda i piani di
rientro, Sacconi ha spiegato che "il Paese è spaccato tra migliori e
peggiori pratiche e noi vogliamo ricomporlo", dando "pari opportunità
alle Regioni, per un vero sistema equo, dato che l'iniquità oggi è
massima". "I piani di rientro - ha aggiunto il Ministro - devono
essere rispettati; pena il sanzionamento". "In Calabria, già
commissariata dal governo Prodi, c'é una situazione anomala e deve essere
ricompresa in un rigoroso piano di rientro. Per l'Abruzzo è stata avviata la
procedura di commissariamento". Il Ministro del Lavoro, Salute e Politiche
Sociali ha poi rivolto "un invito alla dirigenza
medica a rinunciare alla loro azione di sciopero di 3 giorni, indetta per
ottobre, perché le proposte avanzate dal Governo dovranno essere comunque
discusse in sede di contrattazione collettiva".
"Se non ci sono pregiudizi di carattere politico o ideologico" - ha
spiegato Sacconi - si può arrivare ad una "chiusura del contratto
2006/2007". Il Ministro ha chiarito due nodi chiave della
contrattazione. "Sul tema dell'orario di lavoro abbiamo introdotto solo
che la dirigenza non può essere soggetta a rigidità come il lavoro subordinato,
il resto si rimanda alla contrattazione collettiva".
Altro punto da superare è quello "della norma sul possibile pensionamento
a 40 anni, con il recupero degli anni universitari, - ha concluso il ministro
del Welfare - una cosa che può essere regolata dalle parti". Insomma il
Programma del Governo in materia di Salute e Welfare è "intenso di cose
avviate e di obiettivi dichiarati". 2008 - redattore: GA.
( da "Repubblica, La" del 31-07-2008)
Argomenti: Class Action
Pagina
I - Torino Vasche vuote fino al 7 agosto dopo la rottura dei faretti Vandali in
azione alla Colletta la piscina chiude IL SERVIZIO A PAGINA VII.
( da "Unita, L'" del 31-07-2008)
Argomenti: Class Action
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l'edizione del ENRICO FINZI Il sociologo: Mediaset? È un'iniziativa
conservatrice Battaglia di principio ma già persa in partenza / Milano
"Un'inutile battaglia di resistenza contro i mulini a vento". Il
sociologo Enrico Finzi, presidente dell'istituto di ricerche Astra, non usa mezzi
termini per bocciare l'iniziativa legale del Biscione. Siamo al solito vecchio
contro il nuovo? "La tecnologia del web ha caratteristiche incompatibili
con i vecchi sistemi aziendali e giuridici, perchè si pone in contrasto con
l'idea proprietaria del diritto d'autore. Le difficoltà sono strutturali e
riguardano video, film, musica e libri: la causa intentata da Mediaset è solo
l'ultima in ordine di tempo". Dunque, nulla di cui stupirsi.
"Mediaset si allinea a quanti tentano con le unghie e con i denti di
mantenere il privilegio di essere gli unici a possedere qualcosa e trarne
guadagno. Probabilmente il diritto darà ragione all'azienda, perchè non è stato
aggiornato alla rivoluzione tecnologica in corso. Gli avvocati di Berlusconi,
che dopo il lodo Alfano hanno più tempo libero, vinceranno la causa intentata
contro Youtube, ma la comunicazione lanciata da Mediaset è disastrosa".
Che cosa intende dire? "Il gruppo di Cologno Monzese lancia un messaggio
di conservazione, di cieca difesa del sistema tradizionale, molto deludente per
chi si è proposto come soggetto innovatore del panorama mediatico. I redditi
pubblicitari del piccolo schermo sono in via di contrazione, la leadership
della tv generalista è già finita. In questo quadro Mediaset si dimostra non
all'altezza della sfida tecnologica della multimedialità". Quale poteva
essere l'alternativa? "Le major cinematografiche e i gruppi televisivi
hanno tre possibilità. La prima strategia è quella di scendere a patti col
nemico per salvare una parte del reddito: le case di produzione siglano accordi
per fornire contenuti ad internet nonostante il forte abbassamento dei ricavi,
mollano il monopolio distributivo sperando di sopravvivere. Gli americani
dicono: feed the enemy, dai da mangiare al nemico". Non sembra quella adottata
da Mediaset. "No, il gruppo ha scelto la strategia del never ever, mai e
poi mai: non si parla col nemico, si affronta a suon di
azioni collettive di risarcimento, altrimenti nessuno produrrà più contenuti.
Eppure esiste una terza via, quella che ricerca soluzioni intermedie. Ci è
riuscita pure la Cina, che da un lato ha ottenuto l'oscuramento di alcuni siti
politicamente sensibili, ma dall'altro sta consentendo la rapida diffusione di
internet nel Paese". Il nuovo è incontenibile. "È in corso una
rivoluzione epocale e Mediaset, con il suo messaggio di chiusura, ha fatto una
brutta figura: ha intrapreso un'inutile battaglia contro i mulini a vento, una
battaglia di resistenza in una guerra già persa in partenza, invece di lavorare
alla costruzione di un equilibrio che salvi capra e cavoli". l.v.
( da "ADN Kronos" del 31-07-2008)
Argomenti: Class Action
A svolgerla saranno
le Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e della concorrenza e del
mercato che intendono raccogliere informazioni su prezzi e modalità d'offerta.
Codacons: ''Finalmente, erano 4 anni che facevamo esposti. Se emergeranno
violazioni partirà una maxi-class="hilite">class="term">class class="term">action'' ascolta la notizia
commenta 0 vota 0 tutte le notizie di ECONOMIA Roma, 31 lug. (Adnkronos/Ign) -
L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e l'Autorità garante della concorrenza
e del mercato hanno avviato un'indagine conoscitiva, che verrà svolta
congiuntamente, sui servizi sms (short message service), mms (multimedia
messaging service) e sui servizi dati in mobilità. E' una nota congiunta a
darne notizia sottolineando come "nel 2007 i mercati oggetto dell'indagine
hanno registrato in Italia ricavi complessivi pari a circa 4 miliardi di euro
(2,49 miliardi per gli sms e 1,61 per mms e dati in mobilità)". Le due
Autorità, dunque, prosegue la nota, "intendono raccogliere e analizzare
informazioni e documentazione relative ai prezzi e alle modalità di offerta dei
servizi in questione". I mercati di sms, mms e dati in mobilità sono
infatti contraddistinti, si legge ancora, "dalla presenza di numerosi
pacchetti di offerta per diversi profili di utenza, all'interno dei quali il
costo medio del singolo servizio può variare fortemente. Verranno quindi
esaminate le condizioni di offerta, la trasparenza e le dinamiche
concorrenziali, anche ai fini della miglior tutela di consumatori e
utenti". Soddisfatto il Codacons. ''Finalmente, erano 4 anni che a suon di
esposti denunciavamo alle due Autorità l'eccessivo costo di sms e mms in Italia
rispetto agli altri Paesi europei'' ha commentato il presidente
dell'associazione, Carlo Rienzi. ''Negli anni gli italiani hanno pagato per
l'invio di ogni sms ben 5 centesimi in più rispetto agli utenti danesi -
prosegue Rienzi - Appena conclusa l'indagine delle due autorità, se emergeranno
violazioni o comportamenti scorretti da parte delle compagnie telefoniche
operanti in Italia, partirà una maxi-class="term">class class="term">action
del Codacons, finalizzata a far ottenere agli utenti la restituzione di quanto
incassato in più dai gestori telefonici nel corso degli ultimi anni''.
Considerato che solo nel 2007 in Italia sono stati inviati 28,6 miliardi di
sms, conclude il Codacons, "si potrebbe arrivare a una richiesta
risarcitoria miliardaria che finirebbe per mettere in ginocchio le compagnie
telefoniche ritenute colpevoli di comportamenti lesivi degli interessi dei
consumatori". Soddisfazione per l'intervento dell'Authority ha espresso
anche l'Adoc, per voce del presidente Carlo Pileri. "In Italia - denuncia
- il costo medio per l'invio di un sms è di 12 centesimi, in Europa la media è
8 centesimi per messaggio, una forbice del 50%, decisamente eccessiva.
Constatiamo l'ennesimo paradosso del mercato italiano: nonostante il settore
delle comunicazioni registri, su base annua, un calo dell'inflazione del 3,2%,
continuiamo ad avere gli sms più cari d'Europa''.
( da "ADN Kronos" del 31-07-2008)
Argomenti: Class Action
Ascolta la notizia
commenta 0 vota 0 tutte le notizie di CYBERNEWS Roma, 31 lug. (Adnkronos) -
''Finalmente, erano 4 anni che a suon di esposti il Codacons denunciava alle
due Autorita' l'eccessivo costo di sms e mms in Italia rispetto agli altri
paesi europei''. Cosi' il Presidente dell'associazione, Carlo Rienzi, commenta
la notizia dell'apertura di una indagine da parte dell'Antitrust e
dell'Autorita' per le comunicazioni sui servizi Sms, Mms e sui servizi in
mobilita'. ''Negli anni gli italiani hanno pagato per l'invio di ogni sms ben 5
centesimi in piu' rispetto agli utenti danesi - prosegue Rienzi - Appena
conclusa l'indagine delle due autorita', se emergeranno violazioni o
comportamenti scorretti da parte delle compagnie telefoniche operanti in
Italia, partira' una maxi-class="hilite">class="term">class class="term">action del Codacons, finalizzata a
far ottenere agli utenti la restituzione di quanto incassato in piu' dai
gestori telefonici nel corso degli ultimi anni''. Considerato che solo nel 2007
in Italia sono stati inviati 28,6 miliardi di sms, conclude il Codacons,
"si potrebbe arrivare ad una richiesta risarcitoria miliardaria che
finirebbe per mettere in ginocchio le compagnie telefoniche ritenute colpevoli
di comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori".
( da "Corriere.it" del 31-07-2008)
Argomenti: Class Action
Il codacons:
"da 4 anni ne denunciavamo l'eccessivo costo" Telefonia: aperta
indagine su sms e mms L'Autorità per le telecomunicazioni e l'Antitrust hanno
avviato un'indagine relativa a prezzi e modalità di offerta ROMA - L'Autorità
per le telecomunicazioni e l'Antitrust hanno avviato un'indagine conoscitiva
sui servizi sms, mms e sui servizi in mobilità. Le due Autorità intendono
raccogliere e analizzare informazioni e documentazione "relative ai prezzi
e alle modalità di offerta dei servizi in questione". In particolare
"verranno esaminate le condizioni di offerta, la trasparenza e le
dinamiche concorrenziali, anche ai fini della miglior tutela di consumatori e
utenti". L'INDAGINE - "Nel 2007 - spiegano le due Autorità che
svolgeranno l'indagine congiuntamente - i mercati oggetto dell'indagine hanno
registrato in Italia ricavi complessivi pari a circa 4 miliardi di euro (2,49
mld per gli Sms e 1,61 per Mms e dati in mobilità)". Si tratta tuttavia di
"mercati contraddistinti dalla presenza di numerosi pacchetti di offerta
per diversi profili di utenza, all'interno dei quali il costo medio del singolo
servizio può variare fortemente. Verranno quindi esaminate le condizioni di
offerta, la trasparenza e le dinamiche concorrenziali, anche ai fini della
miglior tutela di consumatori e utenti". CATRICALA' - "L'indagine su
sms e mms era una decisione già assunta da tempo che abbiamo
ufficializzato". Lo ha detto il presidente dell'Antitrust Antonio
Catricalà a margine di un'audizione alla commissione agricoltura alla Camera.
ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI - "Finalmente, erano 4 anni che a suon di
esposti il Codacons denunciava alle due Autorità l'eccessivo costo di sms e mms
in Italia rispetto agli altri paesi europei". Così il Presidente dell'associazione,
Carlo Rienzi, commenta la notizia dell'apertura di una indagine da parte
dell'Antitrust e dell'Autoritá per le comunicazioni sui servizi Sms, Mms e sui
servizi in mobilitá. "Negli anni gli italiani hanno pagato per l'invio di
ogni sms ben 5 centesimi in più rispetto agli utenti danesi - prosegue Rienzi -
Appena conclusa l'class="hilite">indagine
delle due autoritá, se emergeranno violazioni o comportamenti scorretti da
parte delle compagnie telefoniche operanti in Italia, partirá una maxi-class="term">class class="term">action del Codacons, finalizzata a
far ottenere agli utenti la restituzione di quanto incassato in più dai gestori
telefonici nel corso degli ultimi anni". stampa |.
( da "Corriere.it" del 31-07-2008)
Argomenti: Class Action
Il codacons:
"da 4 anni ne denunciavamo l'eccessivo costo" Telefonia: aperta
indagine su sms e mms L'Autorità per le telecomunicazioni e l'Antitrust hanno
avviato un'indagine relativa a prezzi e modalità di offerta ROMA - L'Autorità
per le telecomunicazioni e l'Antitrust hanno avviato un'indagine conoscitiva
sui servizi sms, mms e sui servizi in mobilità. Le due Autorità intendono raccogliere
e analizzare informazioni e documentazione "relative ai prezzi e alle
modalità di offerta dei servizi in questione". In particolare
"verranno esaminate le condizioni di offerta, la trasparenza e le
dinamiche concorrenziali, anche ai fini della miglior tutela di consumatori e
utenti". L'INDAGINE - "Nel 2007 - spiegano le due Autorità che
svolgeranno l'indagine congiuntamente - i mercati oggetto dell'indagine hanno
registrato in Italia ricavi complessivi pari a circa 4 miliardi di euro (2,49
mld per gli Sms e 1,61 per Mms e dati in mobilità)". Si tratta tuttavia di
"mercati contraddistinti dalla presenza di numerosi pacchetti di offerta
per diversi profili di utenza, all'interno dei quali il costo medio del singolo
servizio può variare fortemente. Verranno quindi esaminate le condizioni di
offerta, la trasparenza e le dinamiche concorrenziali, anche ai fini della
miglior tutela di consumatori e utenti". CATRICALA' - "L'indagine su
sms e mms era una decisione già assunta da tempo che abbiamo ufficializzato".
Lo ha detto il presidente dell'Antitrust Antonio Catricalà a margine di
un'audizione alla commissione agricoltura alla Camera. ASSOCIAZIONI DEI
CONSUMATORI - "Finalmente, erano 4 anni che a suon di esposti il Codacons
denunciava alle due Autorità l'eccessivo costo di sms e mms in Italia rispetto
agli altri paesi europei". Così il Presidente dell'associazione, Carlo
Rienzi, commenta la notizia dell'apertura di una indagine da parte
dell'Antitrust e dell'Autorità per le comunicazioni sui servizi sms, mms e sui
servizi in mobilità. "Negli anni gli italiani hanno pagato per l'invio di
ogni sms ben 5 centesimi in più rispetto agli utenti danesi - prosegue Rienzi -
Appena conclusa l'indagine delle due autoritá, se emergeranno violazioni o
comportamenti scorretti da parte delle compagnie telefoniche operanti in
Italia, partirá una maxi-class="hilite">class="term">class class="term">action del Codacons, finalizzata a
far ottenere agli utenti la restituzione di quanto incassato in più dai gestori
telefonici nel corso degli ultimi anni". PREZZI - Mandare un sms in Italia
da un telefonino con carta pre-pagata costa quasi cinque volte quanto si spende
in Danimarca e poco meno del doppio della media europea. L'Italia, regno dei
cellulari con una sim e mezzo per abitante, è infatti il Paese europeo dove
mandare i messaggini costa di più, con una media di circa 13 centesimi l'uno
contro i 7,5 della media europea e i 3 della Danimarca. I numeri sono contenuti
in uno studio dell'Arcep, l'Autorità francese per le telecomunicazioni, che nei
giorni scorsi aveva diffuso un confronto tariffario internazionale su 16 Paesi,
attraverso la messa punto di specifici panieri di consumo, adottati sia nel
caso di carte pre-pagate che di abbonamento. stampa |.