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DOSSIER “CLASS ACTION”

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ARCHIVIO GENERALE  DEL DOSSIER  

TUTTI I DOSSIER


T ARTICOLI DEL  23-31 luglio 2008       #TOP



Report "Class action"

·                     Indice delle sezioni

·                     Indice degli articoli

·                     Articoli

Indice delle sezioni

Class action (53)


Indice degli articoli

Sezione principale: Class action

Tagli all'ospedale, il comitato prepara la richiesta di risarcimento ( da "Centro, Il" del 23-07-2008)
Argomenti: Class Action

Abstract: azione collettiva prevista dalla legge, che prevede la legittimazione dell'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno patrimoniale o non, oltre che quello dell'immagine. ??Sarà possibile procedere penalmente in favore di tutti i cittadini abruzzesi che avrebbero subito un danno?

Parmalat: Tribunale usa approva transazione class action ( da "KataWeb News" del 23-07-2008)
Argomenti: Class Action

Abstract: class action' americana. Lo comunica Parmalat in una nota in cui precisa che la Corte ha respinto "l'appello presentato da Parmalat" e ha concluso che, "in assenza della transazione, Parmalat sarebbe rimasta parte del procedimento". La societa' italiana precisa anche "che qualsiasi decisione presa negli Stati Uniti contro Parmalat in conseguenza del fallimento dovrà in ogni caso

Ingiusta detenzione, riparazione, misure cautelari, estensione, necessità ( da "AltaLex" del 23-07-2008)
Argomenti: Class Action

Abstract: che l'azione risarcitoria costituisce tecnica di tutela della situazione giuridica lesa, alla natura della quale si conforma (sentenza n. 204 del 2004). Ugualmente, questa Corte ha anche di recente sottolineato l'esigenza di garantire l'integrale riparazione del danno subito nei valori propri della persona,

I sindacati scendono in piazza ( da "Tempo, Il" del 23-07-2008)
Argomenti: Class Action

Abstract: class action e tutela dei consumatori; certificazioni e prestazioni sanitarie; piano industiale della pubblica amministrazione e forze armate. "Un decreto - affermano però i sindacati - che attacca i lavoratori del settore con lo scopo di smantellare i servizi pubblici e privatizzarli.

Nasce il bilancio di genere ( da "Messaggero Veneto, Il" del 23-07-2008)
Argomenti: Class Action

Abstract: Continuità e coordinamento dell'azione amministrativa, dunque, ma anche un nuovo modo d'intendere le pari opportunità. "Spesso, l'atteggiamento verso questo assessorato è di sufficienza, principalmente perché bollato di parzialità - ha spiegato l'assessore Morsolin -. È infatti pensiero comune che a beneficiarne siano unicamente le donne.

Parmalat, Corte d'Appello Usa prende atto della transazione con 'class action' americana ( da "SpyStocks" del 23-07-2008)
Argomenti: Class Action

Abstract: Circuito a New York ha preso atto della transazione tra la class action statunitense e la stessa Parmalat, respingendo l'appello presentato dal gruppo di Collecchio e ha concluso che, in assenza della transazione, Parmalat sarebbe rimasta parte del procedimento". "Qualsiasi decisione presa negli Stati Uniti contro Parmalat in conseguenza del fallimento - prosegue il comunicato -

Terreni confiscati alla criminalità: firma del protocollo d'intesa tra "Libera" e Cia ( 2 ) ( da "Sestopotere.com" del 23-07-2008)
Argomenti: Class Action

Abstract: Insomma, un'azione finalizzata ad un'adeguata gestione dell'attività agricola in tutti quei terreni che sono stati sottratti dalle mani della criminalità e assegnati soprattutto a giovani che hanno inteso, con il loro lavoro, restituire legalità a beni che sono della collettività.

ALITALIA: SITI PREANNUNCIA AZIONI TUTELA AZIONISTI ( da "Wall Street Italia" del 23-07-2008)
Argomenti: Class Action

Abstract: il piano di risanamento dell'advisor non preveda opportune 'reti di protezione' per gli azionisti di minoranza, Siti, il sindacato italiano per la tutela dell'investimento e del risparmio, chiama a raccolta gli azionisti Alitalia e preannuncia in una nota azioni collettive a loro tutela "se nel caso, anche in sede penale". (ANSA).

Approvato il report conclusivo del Piano per la Salute del Distretto di Modena ( da "Sestopotere.com" del 23-07-2008)
Argomenti: Class Action

Abstract: di salute e di benessere individuale e collettivo, al monitoraggio dei fenomeni emergenti, ed altro, realizzare la programmazione integrata di servizi e politiche sociali e sanitarie e il coordinamento con le politiche dell'istruzione, dell'ambiente, dell'urbanistica, ed adeguare il sistema di cure al fenomeno dell'immigrazione potenziando gli strumenti di mediazione linguistico-

In tribunale contro il censimento rom ( da "Gazzetta di Mantova, La" del 24-07-2008)
Argomenti: Class Action

Abstract: In collaborazione con l'Asgi, inoltre, Sucar Drom sta predisponendo un'azione legale, antidiscrimatoria e collettiva per trascinare il governo italiano in tribunale. L'obiettivo è quello di ottenere un risarcimento per ogni singolo rom o sinto. A Mantova si sta occupando del caso Carlo Berini, presidente dell'Opera Nomadi.

Class action contro i manager Drs ( da "Milano Finanza (MF)" del 24-07-2008)
Argomenti: Class Action

Abstract: New York Andrea Fiano la presentazione della causa COLLETTIVA GIà autorizzata dai giudici del new jersey I vertici del gruppo americano accusati di aver svenduto la società a Finmeccanica. Nel filing depositato alla Sec dopo l'opa lanciata dagli italiani anche tutte le garanzie per la sicurezza nazionale Qualche azionista si ribella alla cessione di Drs Technologies a Finmeccanica.

Cornigliano, una storia da archiviare - raffaele r. riverso ( da "Repubblica, La" del 24-07-2008)
Argomenti: Class Action

Abstract: dai colletti blu sporchi ai colletti bianchi inamidati. "Il materiale non ha alcun limite gerarchico - spiega Alessandro Lombardo, direttore della Fondazione - e riporta fedelmente immagini della vita degli operai così come quella dei dirigenti. Per questo è di enorme valore umano oltre che storico".

Angela ( da "Tempo, Il" del 24-07-2008)
Argomenti: Class Action

Abstract: L'alternativa è quella del ricorso singolo o collettivo secondo le normali procedure giudiziarie. Prossimo step per i cittadini coinvolti è la convocazione, nei prossimi giorni, di una riunione in cui stabilire le modalità di azione anche se l'opzione più gettonata sembra essere quella di una trattativa unica collettiva.

Responsabilità persone giuridiche, profitto, nozione, responsabilità aggiuntiva ( da "AltaLex" del 24-07-2008)
Argomenti: Class Action

Abstract: del sistema di responsabilità degli enti collettivi nella fase strumentale del processo, momento particolarmente delicato e determinante per la stessa vita del soggetto collettivo e per la tutela degli interessi pubblicistici che possono essere coinvolti. Per quanto qui specificamente interessa, deve soffermarsi l'attenzione sulla misura cautelare reale del sequestro preventivo,

UNIVERSITA'/ DA PALERMO IL 'NO' AL DECRETO DEL GOVERNO ( da "Virgilio Notizie" del 24-07-2008)
Argomenti: Class Action

Abstract: didattica aderendo a criteri di qualità che nel loro complesso erano stati condivisi dalla collettività accademica, dagli studenti e dalle loro famiglie". Gli organi di governo condividono quindi le ragioni della proclamazione dello stato di agitazione delle componenti dell'Ateneo palermitano e si riservano di partecipare alle azioni di protesta che dovessero attuarsi su scala nazionale.

PARMALAT:CORTE GIUSTIZIA USA,AVANTI AZIONISTI PRE 19/12/2003 ( da "Wall Street Italia" del 24-07-2008)
Argomenti: Class Action

Abstract: azione collettiva 10,5 milioni di azioni della riorganizzata Parmalat. La causa, informano i giudici Usa, riguarda la vecchia gestione Parmalat di Calisto Tanzi - ma a risponderne potrebbe essere eventualmente la nuova - e, si legge "ad altri numerosi imputati che hanno partecipato ad una truffa finanziaria" risultata alla fine di quasi 16 miliardi di dollari,

Tagli e impronte ( da "AprileOnline.info" del 24-07-2008)
Argomenti: Class Action

Abstract: Class action - Proroga di sei mesi (quindi al 1/0 gennaio 2009) dell'entrata in vigore dell'azione collettiva risarcitoria introdotta dalla finanziaria 2008. Impresa in un giorno - Semplificazione procedure avvio e svolgimento attività imprenditoriali.

Una manovra da 96 articoli e 702 commi ( da "Corriere.it" del 25-07-2008)
Argomenti: Class Action

Abstract: Class action. Slitta al 2009 l'entrata in vigore della normativa sull'azione collettiva di risarcimento danni. Firma digitale. Basterà la firma digitale per i passaggi di quote nelle Srl, che richiedeva il ricorso al notaio. Impresa in un giorno.

Avete tangobond? Fate causa ( da "Trentino" del 25-07-2008)
Argomenti: Class Action

Abstract: introduzione delle azioni collettive, a suo tempo invece prevista per giugno 2008 dal decreto Bersani. L'azione collettiva consentirà direttamente alle associazioni dei consumatori di agire per conto del pubblico. Per ora invece possiamo solo mettere assieme le posizioni di diversi clienti di una banca e avviare l'azione civile sottoforma di litisconsorzio:

Per il dialogo sociale in Europa ( da "Milano Finanza (MF)" del 25-07-2008)
Argomenti: Class Action

Abstract: diritto dei lavoratori di essere informati, di negoziare e di ricorrere ad azioni collettive a tutela dei loro interessi (diritto di sciopero). In tema di mercato di lavoro, a livello di Unione europea si scommette sulla "flessisicurezza", come modello sociale che consente di combinare la flessibilità e la sicurezza del lavoro.

Soldi per lo sviluppo è polemica sui progetti ( da "Arena, L'" del 25-07-2008)
Argomenti: Class Action

Abstract: uso collettivo e l'alpeggio estivo". La denuncia dell'esponente di Legambiente è che "Il Psl propone delle strategie di crescita intese come aumento quantitativo degli interventi senza curarne la qualità, e non delle strategie di sviluppo, concependo una montagna il cui destino è prevalentemente relegato alla sola fruibilità ludico-

Veltroni, "macché imposizioni ai fiorentini la scelta dei nomi" ( da "Repubblica, La" del 25-07-2008)
Argomenti: Class Action

Abstract: Del resto un partito è una grande casa collettiva in cui la sorte comune conta di più di quella dei singoli. Perciò mi sembra opportuno fare come sempre: condividere insieme le valutazioni e fare squadra in vista del risultato. Fino ad oggi tutto il gruppo dirigente, da Roma fino all'ultimo circolo della città, ha come interesse solo quello di vincere e governare la città,

Parmalat, ratificata l'intesa Usa ( da "Sole 24 Ore, Il" del 25-07-2008)
Argomenti: Class Action

Abstract: Parmalat acconsente a fornire al fondo risoluzione 10,5 milioni di azioni nella Parmalat riorganizzata per compensare i partecipanti all'azione collettiva. Le azioni saranno vendute e il denaro pagato ai partecipanti della class action o in alternativa le azioni saranno direttamente distribuite ai partecipanti della class action.

Una colletta per zittire la Carlucci ( da "Corriere del Mezzogiorno" del 25-07-2008)
Argomenti: Class Action

Abstract: colletta per zittire la Carlucci I Popolari-Liberali ai cittadini: "Un euro per porre fine alla polemica" La trovata polemica in risposta alle sollecitazioni della carlucci al sindaco , giudicate eccessove dal movimento tranese TRANI - Un euro a testa per ogni cittadino tranese che vorrà contribuire, in modo da dare finalmente alla deputata Gabriella Carlucci i 2mila euro promessi

Crac Parmalat: 10,5 milioni di azioni ai creditori Usa ( da "Gazzetta di Parma (abbonati)" del 25-07-2008)
Argomenti: Class Action

Abstract: 5 milioni di azioni ai creditori Usa In questo modo sarà compensato chi ha partecipato all'azione collettiva II Con un avviso a pagamento sui principali quotidiani italiani la Corte di giustizia Usa evidenzia come chi abbia acquistato azioni o obbligazioni Parmalat prima del 19 dicembre 2003, giorno in cui l'allora cda ratificò di fatto la crisi finanziaria della società,

La manovra finanziaria ( da "Italia Oggi" del 25-07-2008)
Argomenti: Class Action

Abstract: La procedura di certificazione dei contratti collettivi deve concludersi entro quaranta giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo decorsi i quali i contratti sono efficaci, fermo restando che, ai fini dell'esame dell'ipotesi di accordo da parte del Consiglio dei Ministri, il predetto termine può essere sospeso una sola volta e per non più di quindici giorni,

SLITTA AL PRIMO GENNAIO 2009 L'ENTRATA IN VIGORE DELLA NORMATIVA SULL'AZIONE COLLETTIVA DI ( da "Mattino, Il (Benevento)" del 25-07-2008)
Argomenti: Class Action

Abstract: entrata in vigore della normativa sull'azione collettiva di risarcimento danni. Una proroga di sei mesi, quindi, rispetto alla data del 30 giugno 2008, stabilita dal governo Prodi nella Finanziaria dello scorso anno. La norma sarà oggetto di revisione con le parti sociali, in vista di una sua possibile estensione anche alla pubblica amministrazione.

Firmato il protocollo d'intesa sul riassetto del trasporto pubblico locale in Emilia Romagna ( da "Sestopotere.com" del 25-07-2008)
Argomenti: Class Action

Abstract: disponibilità direti intermodali di interconnessione tra aree urbane ed extraurbane e di integrazione, soprattutto, tra trasporto collettivo su gomma e su ferro. A questo fine in coerenza con le indicazioni dell'Atto Triennale di indirizzo della Regione Emilia Romagna, è necessario che entro l'anno le Province e Comuni definiscano adeguati piani per la mobilità in ogni bacino di traffico.

REGIONE UMBRIA: PDL, DOPO ASSEMBLEA AZIONE SI SPOSTA IN PIAZZA ( da "Agi" del 25-07-2008)
Argomenti: Class Action

Abstract: il via a settembre con una vera e propria azione di protesta collettiva in materia di sicurezza e problematiche ad essa legate in ambito locale e, congiuntamente, di informazione capillare su come il governo porta avanti il proprio programma. Presenti all'incontro anche i parlamentari umbri del PdL Luciano Rossi e Pietro Laffranco.

Multiutility, strada libera per la public company ( da "Trentino" del 26-07-2008)
Argomenti: Class Action

Abstract: anche se possono essere considerate tali le banche Popolari che pongono ai propri azionisti un limite al possesso di quote. Non ha un regolamento specifico, ma una public company si può fare... "Certamente. Ma aggiungo che questo tipo di proprietà collettiva dei fattori produttivi - perché di questo si tratta - non ha grande tradizione in Italia.

La manovra finanziaria Il testo del dl 112/2008 integrato con il maxiemendamento del governo su cui è stata votata la fiducia ( da "Italia Oggi" del 26-07-2008)
Argomenti: Class Action

Abstract: Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita.

Sinistra democratica fa festa a bacoli e protesta contro la presenza dei militari ( da "Repubblica, La" del 26-07-2008)
Argomenti: Class Action

Abstract: class action e beni comuni". La chiusura è per il 3 agosto, il clou sarà sabato 2 con la presenza del nuovo leader nazionale Claudio Fava, della portavoce dei Verdi Grazia Francescato e del candidato segretario di Rifondazione Nichi Vendola. Intanto la festa protesta contro la presenza dei militari in funzione sicurezza sulle strade:

Piano spiagge, rigettato il ricorso ( da "Tempo, Il" del 26-07-2008)
Argomenti: Class Action

Abstract: cioè quella iniziativa legale che la Fiba ha inteso non fare, restando sempre pronta e disponibile al dialogo e all'unità sindacale, quando le rivendicazioni rivestono carattere collettivo e tengono conto di tutti gli interessi sia dei balneatori che dei cittadini. Noi riconosciamo nel Demanio la potestà urbanistica del Comune". B:#SALANT@%@.

NON GOVERNARE SOLO LE PAURE ( da "Corriere della Sera" del 28-07-2008)
Argomenti: Class Action

Abstract: con evidenti pericoli di passività e di non coinvolgimento nella crescita collettiva. Per orientare al futuro occorre cogliere i passaggi di ciclo che potrebbero avvenire a breve. Il primo è quello del passaggio da una politica economica e finanziaria di voluta rigidità ad una azione di più ampio respiro e di più coinvolgente carica innovativa.

LAVORO E PREVIDENZA ( da "Sole 24 Ore, Il (Del Lunedi)" del 28-07-2008)
Argomenti: Class Action

Abstract: Inoltre, i contratti collettivi dovranno quantificare i permessi retribuiti spettanti stabilendo sempre un monte ore massimo. Tale disciplina non può essere derogata dai contratti collettivi. Tfr Istat, comunicato luglio 2008 p Aggiornamento per il mese di giugno.

DISCRIMINAZIONE E CULTURA DEL MERITO ( da "Lavoce.info" del 28-07-2008)
Argomenti: Class Action

Abstract: (1) Si veda l'articolo di Steven Coate e Glenn Loury, "Will affirmative action policies eliminate negative stereotypes?" American Economic Review 1993, 83 pp. 1220--1240. (2) Antonella Rampino, "BONINO: QUOTE ROSA? RIDICOLE" La Stampa, 15 Ottobre 2005. (3) Fabrizio Roncone, "Quote rosa, lite Carfagna-Prestigiacomo.

Manovra: ecco le misure tra Robin tax e tagli alla spesa ( da "Panorama.it" del 28-07-2008)
Argomenti: Class Action

Abstract: 0 gennaio 2009) dell'entrata in vigore dell'[5] azione collettiva risarcitoria introdotta dalla finanziaria 2008. Giustizia civile, notifica via web. Nell'ambito del processo civile le notificazioni devono essere effettuate esclusivamente per via telematica. Stretta turn over p.a. Avanzamenti di carriera 'congelati' per un anno.

Albergatori e amministratori diano un segnale Le imprese turistiche inizino a lavorare per la città ( da "Gazzettino, Il (Venezia)" del 28-07-2008)
Argomenti: Class Action

Abstract: errori collettivi" a difendere i propri interessi. Su cosa intendano per certezze sul futuro qualche lume lo dà la difesa delle dimore ospitali veneziane previste del DdL regionale.Del tutto imperscrutabile, invece, il contributo che Ava intende dare alla soluzione del problema di interesse collettivo della città antica: conciliare l'

ADUC: filtri P2P condannabili in USA. E in Italia? ( da "Punto Informatico" del 29-07-2008)
Argomenti: Class Action

Abstract: ultimo passo darebbe importanti munizioni agli utenti che si sono già organizzati in una class action. Speriamo che questa novità spinga anche i gestori italiani a rivedere la loro politica, fatta di limitazioni non esplicitate in nessun contratto. Per questo motivo nel gennaio scorso abbiamo denunciato Tele2 per pubblicità ingannevole all'Antitrust, che ha aperto un'istruttoria.

Globalizzazione, una sfida lunga due secoli ( da "Unita, L'" del 29-07-2008)
Argomenti: Class Action

Abstract: essere analizzati con gli strumenti della analisi della azione collettiva, un ingrediente importante dell'"economia politica internazionale". Ecco, anche questa è una carenza del libro. Ma, di nuovo, gli autori non me ne vogliano. Quando si e di fronte a un menu tanto ricco come quello presentato nel libro la voglia di "avere di più" è una tentazione a cui è difficile resistere.

Caso Giacomelli: sì alla costituzione di parte civile in ipotesi di reato associativo ( da "AltaLex" del 29-07-2008)
Argomenti: Class Action

Abstract: azione del singolo venga coordinata con quella collettiva: l'articolo 240, comma 2, del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, infatti, prevede la possibilità (legittimazione sussidiaria) per i creditori di costituirsi parte civile nel procedimento penale per il reato di bancarotta fraudolenta, quando a tale costituzione (legittimazione principale)

Dipendenti-azionisti al via ( da "Sole 24 Ore, Il" del 29-07-2008)
Argomenti: Class Action

Abstract: azionaria sulla base di contratti e accordi collettivi stipulati a livello aziendale. Per tre anni le azioni non potranno essere cedute. I piani di partecipazione vengono conferiti ad un fondo comune appositamente costituito in forma di società di investimento a capitale variabile. L'adesione sarà su base volontaria, permessa anche ai dipendenti assunti a tempo parziale o determinato.

Il fondo armonizzato diventa sofisticato ( da "Trend-online" del 29-07-2008)
Argomenti: Class Action

Abstract: serie di modifiche al Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio (del 14 aprile 2005) per adeguarlo alla normativa comunitaria (n. 2007/16/CE del 19 marzo 2007). Il testo, le cui disposizioni avrebbero dovuto trovare applicazione già a partire del 23 luglio prossimo, allarga lo spettro degli strumenti finanziari in cui gli Organismi di investimento collettivo del risparmio (

Al via la class action degli schiavi di Hitler ( da "Stampa, La" del 29-07-2008)
Argomenti: Class Action

Abstract: I soldi per i deportati sono stati dati dai tedeschi nel 1961" "I clienti sono anziani e vogliono un anticipo di 500 mila euro" Class action degli ex prigionieri contro il governo Al via la class action degli schiavi di Hitler GIULIA VOLA Sessantatrè anni dopo, la patata bollente è cascata a Roma, negli uffici della Presidenza del Consiglio, tra le mani del Cavaliere.

Multe: i troppi ricorsi mandano in tilt gli uffici ( da "Velino.it, Il" del 29-07-2008)
Argomenti: Class Action

Abstract: possibile considerarla come una specie di class action, il procedimento pubblico sottoscritto da un elevato numero di cittadini. Fatto sta che si sta rivelando come il sistema migliore per non pagare le multe. Tantissimi ricorsi, tante pratiche da gestire da parte delle autorità, poco personale, giudici di pace e sezioni civili del tribunale che non ce la fanno a star dietro alle cause.

Contraffazione, falso grossolano, punibilità, ratio della norma, sussistenza ( da "AltaLex" del 30-07-2008)
Argomenti: Class Action

Abstract: intesa come affidamento collettivo nei marchi o segni distintivi, sicché la realizzazione di un inganno nel singolo acquisto non è elemento integrativo della fattispecie. È pertanto da escludersi la configurazione del reato impossibile in caso di grossolanità della contraffazione e di condizioni di vendita tali da impedire l'errore degli acquirenti,

WELFARE. Sacconi: "Costruiamo un Libro Bianco condiviso in cui si riconosca l'80% degli italiani" ( da "HelpConsumatori" del 30-07-2008)
Argomenti: Class Action

Abstract: un invito alla dirigenza medica a rinunciare alla loro azione di sciopero di 3 giorni, indetta per ottobre, perché le proposte avanzate dal Governo dovranno essere comunque discusse in sede di contrattazione collettiva". "Se non ci sono pregiudizi di carattere politico o ideologico" - ha spiegato Sacconi - si può arrivare ad una "chiusura del contratto 2006/2007".

Vandali in azione alla colletta la piscina chiude - il servizio a pagina vii ( da "Repubblica, La" del 31-07-2008)
Argomenti: Class Action

Abstract: Pagina I - Torino Vasche vuote fino al 7 agosto dopo la rottura dei faretti Vandali in azione alla Colletta la piscina chiude IL SERVIZIO A PAGINA VII.

Battaglia di principio ma già persa in partenza ( da "Unita, L'" del 31-07-2008)
Argomenti: Class Action

Abstract: si affronta a suon di azioni collettive di risarcimento, altrimenti nessuno produrrà più contenuti. Eppure esiste una terza via, quella che ricerca soluzioni intermedie. Ci è riuscita pure la Cina, che da un lato ha ottenuto l'oscuramento di alcuni siti politicamente sensibili, ma dall'altro sta consentendo la rapida diffusione di internet nel Paese"

Authority avviano indagine su costi sms e mms ( da "ADN Kronos" del 31-07-2008)
Argomenti: Class Action

Abstract: class action'' ascolta la notizia commenta 0 vota 0 tutte le notizie di ECONOMIA Roma, 31 lug. (Adnkronos/Ign) - L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato hanno avviato un'indagine conoscitiva, che verrà svolta congiuntamente, sui servizi sms (short message service)

Tlc: Codacons, erano 4 anni che denunciavamo eccessivo costo sms ( da "ADN Kronos" del 31-07-2008)
Argomenti: Class Action

Abstract: class action del Codacons, finalizzata a far ottenere agli utenti la restituzione di quanto incassato in piu' dai gestori telefonici nel corso degli ultimi anni''. Considerato che solo nel 2007 in Italia sono stati inviati 28,6 miliardi di sms, conclude il Codacons, "si potrebbe arrivare ad una richiesta risarcitoria miliardaria che finirebbe per mettere in ginocchio le compagnie

Inchiesta congiunta di Agcom e Antitrust. Per tutelare i consumatori <verranno esaminate le dinamiche concorrenziali> ( da "Corriere.it" del 31-07-2008)
Argomenti: Class Action

Abstract: indagine delle due autoritá, se emergeranno violazioni o comportamenti scorretti da parte delle compagnie telefoniche operanti in Italia, partirá una maxi-class action del Codacons, finalizzata a far ottenere agli utenti la restituzione di quanto incassato in più dai gestori telefonici nel corso degli ultimi anni". stampa |.

Inchiesta sui prezzi di sms e mms ( da "Corriere.it" del 31-07-2008)
Argomenti: Class Action

Abstract: class action del Codacons, finalizzata a far ottenere agli utenti la restituzione di quanto incassato in più dai gestori telefonici nel corso degli ultimi anni". PREZZI - Mandare un sms in Italia da un telefonino con carta pre-pagata costa quasi cinque volte quanto si spende in Danimarca e poco meno del doppio della media europea.


Articoli

Tagli all'ospedale, il comitato prepara la richiesta di risarcimento (sezione: Class action)

( da "Centro, Il" del 23-07-2008)

Argomenti: Class Action

Teramo Tagli all'ospedale, il comitato prepara la richiesta di risarcimento LA PROTESTA Azione legale contro la Regione GIULIANOVA. ??Chiederemo il risarcimento per i danni economici e di immagine arrecati dai responsabili dello sfascio della sanità regionale all'ospedale di Giulianova??. Questa sarà la prossima mossa del comitato per la salvezza dell'ospedale, preannunciata dal presidente Roberto Ciccocelli, che con l'aiuto dell'avvocato Giuseppe Massi preparerà una richiesta di risarcimento dell'offesa arrecata agli abruzzesi, in particolare ai giuliesi, che giorno dopo giorno hanno visto chiudere reparti su reparti. Si tratterebbe della cosiddetta "class action", azione collettiva prevista dalla legge, che prevede la legittimazione dell'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno patrimoniale o non, oltre che quello dell'immagine. ??Sarà possibile procedere penalmente in favore di tutti i cittadini abruzzesi che avrebbero subito un danno??, si legge nella lettera inviata dall'avvocato Massi al presidente Ciccocelli, ??a seguito dell'azione illegittima e penalmente rivelante degli attuali responsabili della giunta regionale sottoposti ad indagine penale??. Il comitato chiederà che vengano prese in esame tutte quelle delibere della giunta regionale legate al piano sanitario, i provvedimenti di erogazione dei pagamenti in favore delle cliniche private e quant'altro reperibile in merito a provvedimenti abnormi, illegittimi o nulli. ??Sarebbe prevista anche un'azione generale di tutti i cittadini??, scrive Massi, ??per richiedere l'annullamento di tutti gli atti da parte dell'eventuale giunta regionale rimasta in funzione o dello stesso commissario". Anche il Codacons ha ipotizzato un'azione giudiziaria a tutela. Intanto Ciccocelli e Massi verificheranno le modalità dell'azione legale con un gruppo di avvocati. Azzurra Marcozzi.

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Parmalat: Tribunale usa approva transazione class action (sezione: Class action)

( da "KataWeb News" del 23-07-2008)

Argomenti: Class Action

22 luglio 2008 alle 22:20 - Fonte: repubblica.it - 0 commenti La Corte d'Appello per il secondo circuito a New York ha preso atto della transazione intervenuta tra Parmalat e la 'class="hilite">class="term">class class="term">action' americana. Lo comunica Parmalat in una nota in cui precisa che la Corte ha respinto "l'appello presentato da Parmalat" e ha concluso che, "in assenza della transazione, Parmalat sarebbe rimasta parte del procedimento". La societa' italiana precisa anche "che qualsiasi decisione presa negli Stati Uniti contro Parmalat in conseguenza del fallimento dovrà in ogni caso essere presentata al Tribunale fallimantare italiano per la definizione totale". AGI.

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Ingiusta detenzione, riparazione, misure cautelari, estensione, necessità (sezione: Class action)

( da "AltaLex" del 23-07-2008)

Argomenti: Class Action

Corte Costituzionale , sentenza 20.06.2008 n° 219 Stampa Ingiusta detenzione ? riparazione ? misure cautelari ? estensione ? necessità - sussistenza La riparazione per ingiusta detenzione deve essere estesa alle ipotesi di detenzione cautelare sofferta in misura superiore alla pena irrogata o comunque a causa della mancata assoluzione nel merito. (1) (2) (3) (4) (5) (1) In materia di ingiusta detenzione e quantum debeatur, SI VEDA Cassazione penale 23119/2008. (2) In materia di ingiusta detenzione e TSO, si veda Cassazione penale 17718/2008. (3) In materia di ingiusta detenzione e cattive frequentazioni, si veda Cassazione penale 13604/2008. (4) Nello stesso senso, Cassazione penale 9458/2008; si veda anche Cassazione penale 11998/2007. (5) In materia di ingiusta detenzione e danno esistenziale, si veda Cassazione penale 39815/2007. Tra i contributi più recenti in dottrina, in materia di indennizzo da ingiusta detenzione, si vedano: - Peroni, Ancora sulla riparazione per ingiusta detenzione nel caso di morte dell'imputato, in Diritto penale e processo, 2008, n. 2, IPSOA, p. 187; - Amato, La "colpa grave" ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione, in Diritto penale e processo, 2008, n. 1, IPSOA, p. 37; - Turco, L'equa riparazione tra errore giudiziario e ingiusta detenzione, 2007, GIUFFRE'; - Carnesecchi, Ingiusta detenzione, indennizzi su misura, in Diritto e giustizia, 2006, n. 46, GIUFFRÈ, p. 73. (Fonte: Altalex Massimario 27/2008) Corte Costituzionale Sentenza 20 giugno 2008, n. 219 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Franco BILE Presidente - Giovanni Maria FLICK Giudice - Francesco AMIRANTE " - Ugo DE SIERVO " - Paolo MADDALENA " - Alfio FINOCCHIARO " - Alfonso QUARANTA " - Franco GALLO " - Luigi MAZZELLA " - Gaetano SILVESTRI " - Sabino CASSESE " - Maria Rita SAULLE " - Giuseppe TESAURO " - Paolo Maria NAPOLITANO " ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'articolo 314 del codice di procedura penale promossi con ordinanze del 19 luglio 2006 dalla Corte di cassazione, a Sezioni unite penali, sul ricorso proposto da P. A. e del 30 marzo 2007 dalla Corte d'appello di Trieste sull'istanza proposta da B. A. V. iscritte al n. 558 del registro ordinanze 2006 e al n. 753 del registro ordinanze 2007 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 2006 e n. 45, prima serie speciale, dell'anno 2007. Udito nella camera di consiglio del 2 aprile 2008 il Giudice relatore Ugo De Siervo. Ritenuto in fatto 1. ? Con ordinanza in data 19 luglio 2006, la Corte di cassazione, a Sezioni unite penali, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 314 del codice di procedura penale in relazione agli artt. 2, 3, 13 (quest'ultimo invocato solo nella parte motiva dell'ordinanza di rimessione), 24, 76 e 77 della Costituzione, "nella parte in cui non è previsto il diritto alla riparazione per la custodia cautelare che risulti superiore alla misura della pena inflitta". Premette la Corte di procedere in relazione ad un ricorso proposto avverso l'ordinanza con cui la Corte d'appello di Reggio Calabria aveva accolto solo in parte la richiesta presentata dall'istante ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen. per ottenere la liquidazione di una somma a titolo di riparazione per l'ingiusta detenzione in carcere complessivamente subita dal 23 gennaio 1986 al 22 giugno 1989. La Corte territoriale, infatti, aveva condannato il Ministero dell'economia al pagamento dell'indennità soltanto in relazione alla privazione della libertà subita dal 26 gennaio 1988 al 22 giugno 1989. Così la Cassazione riassume i fatti a base della decisione impugnata. Il 23 gennaio 1986 l'imputato era stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere per le imputazioni di associazione per delinquere di stampo mafioso, di detenzione e porto d'armi e, successivamente, di tentato omicidio. Il 22 gennaio 1988 erano scaduti i termini massimi di custodia cautelare per i reati concernenti l'associazione mafiosa e le armi; la custodia era, tuttavia, mantenuta in quanto l'imputato era stato condannato alla pena di quattordici anni di reclusione per i reati di tentato omicidio, nonché di detenzione e porto d'armi. Con sentenza del 23 giugno 1989, la Corte d'assise d'appello aveva assolto l'imputato dal reato di tentato omicidio per insufficienza di prove, mentre il processo proseguiva in relazione agli altri reati. In data 17 giugno 1999 l'imputato veniva assolto dal reato associativo e condannato a dieci mesi di reclusione per i reati concernenti le armi. Infine, in data 7 maggio 2001, la Corte territoriale pronunciava sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione in ordine al reato di porto e detenzione di armi. La Corte d'appello, pronunciando sull'istanza di riparazione per ingiusta detenzione, riteneva che l'indennizzo dovesse essere riconosciuto solo per il periodo, compreso tra il 26 gennaio 1988 e il 22 giugno 1989, riguardante la custodia cautelare relativa al reato di tentato omicidio, mentre per il periodo dal 23 gennaio 1986 al 22 gennaio 1988, l'istanza doveva essere respinta, sia in quanto la custodia cautelare era legittimata dalla pluralità di imputazioni, sia in quanto la declaratoria di non doversi procedere per intervenuta prescrizione dei reati concernenti le armi precludeva il riconoscimento del diritto alla riparazione. Ciò in quanto tale diritto è configurato dall'art. 314 cod. proc. pen. solo in caso di proscioglimento nel merito. Avverso tale ordinanza P.A. ha proposto ricorso per Cassazione. Le sezioni unite, cui il ricorso è stato rimesso dalla quarta sezione (con ordinanza n. 1920 del 14 novembre 2005), chiariscono innanzitutto di esaminare la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione limitatamente al periodo di custodia subita dal 23 gennaio 1986 al 22 gennaio 1988, data quest'ultima in cui sono scaduti i termini massimi della misura cautelare relativamente ai delitti di associazione mafiosa, di detenzione e porto illegale d'armi, reati per i quali i limiti massimi di durata della custodia in carcere coincidono. Ciò precisato, la Cassazione afferma che il tema di indagine sul quale essa è chiamata a pronunciarsi consiste nello stabilire se sia o meno "configurabile il diritto alla riparazione nel caso in cui l'imputato, sottoposto a detenzione per più titoli cautelari di pari durata massima, venga assolto da un reato con una delle formule indicate nel primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen. e venga, invece, prosciolto dall'altro reato perché estinto per prescrizione". La giurisprudenza di legittimità, nel caso di processo cumulativo con più imputazioni, è orientata a ritenere che, poiché il diritto all'equa riparazione spetta solo in quanto l'interessato sia stato prosciolto con formula liberatoria di merito, ai fini del riconoscimento di tale diritto è necessario che tale presupposto ricorra con riguardo a tutti gli addebiti formulati. Ciò deriverebbe dal fatto che il periodo di detenzione cautelare è unico e inscindibile per tutti i titoli custodiali di modo che, se essi hanno un identico limite massimo di durata, la mancanza di proscioglimento nel merito anche per uno solo dei reati farebbe sì che l'intera detenzione cautelare debba essere riferita a quest'ultimo, a prescindere dalla misura della pena che sarebbe stata inflitta in caso di condanna. Di conseguenza, nel caso di provvedimento coercitivo fondato su più contestazioni, il proscioglimento con formula non di merito anche da una sola di esse, impedirebbe il sorgere del diritto alla riparazione. In senso diverso si è, tuttavia, pronunciata la suprema Corte in due decisioni della quarta sezione, le quali si caratterizzano per il fatto di aver riconosciuto la riparazione a favore di coimputati nello stesso processo dell'imputato che ora agisce per la riparazione, i quali, come quest'ultimo, erano stati assolti dal reato associativo e, dopo essere stati condannati per i reati relativi alle armi, erano stati prosciolti per prescrizione. Con la prima sentenza (6 luglio 2005, n. 40094), la Corte ha osservato che "il periodo di custodia cautelare riferibile ai reati concernenti le armi non poteva in nessun caso superare il limite di dieci mesi corrispondente all'entità della reclusione inflitta con la condanna pronunciata nel giudizio di primo grado: di talché, poiché contro tale decisione il p.m. non aveva proposto appello, al reato successivamente dichiarato prescritto era attribuibile un periodo di detenzione cautelare non superiore a dieci mesi e la maggiore durata, della custodia in carcere doveva essere riferita all'imputazione per la quale era intervenuta assoluzione nel merito". Nella seconda decisione (8 luglio 2005, n. 36898) si è affermato che "qualora risulti per il particolare svolgersi del processo, che il periodo, il tempo, delle limitazioni della libertà non coincide per tutti i titoli-reati, nel senso che possono distinguersi, con estrema precisione, il periodo di limitazione della libertà sofferta per il titolo-reato per il quale si è avuto il proscioglimento per prescrizione e il periodo di limitazione della libertà ? oltre e, nel caso di specie, ben oltre, quella soglia ? sofferta soltanto per il titolo-reato per il quale v'è stato il proscioglimento nel merito, non v'è nessuna ragione per negare l'equa riparazione per questo secondo periodo di limitazione della libertà". Alla base di tali pronunce vi sarebbe la tesi secondo cui al titolo cautelare venuto meno a seguito di proscioglimento per prescrizione "non può essere riferito un periodo corrispondente alla durata massima prevista dalla legge processuale, ma esclusivamente il periodo di detenzione cautelare pari all'entità della pena che sarebbe stata inflitta in caso di condanna". Le sezioni unite affermano di non condividere tali conclusioni dal momento che esse porterebbero a conseguenze che esorbitano dalla effettiva sfera precettiva dell'art. 314 cod. proc. pen. Tale disposizione, al comma 1, individua nella sentenza assolutoria nel merito il presupposto per il sorgere del diritto all'equa riparazione. Al comma 4 stabilisce poi che il diritto alla riparazione è escluso per quella parte della custodia cautelare che sia computata ai fini della determinazione della misura di una pena, secondo la regola della fungibilità ex art. 657 cod. proc. pen., ovvero per il periodo in cui le limitazioni conseguenti all'applicazione della custodia siano state sofferte anche in forza di altro titolo. Dalla lettura coordinata di tali disposizioni emergerebbe "l'intenzione del legislatore di escludere integralmente la riparazione per ingiusta detenzione in tutti i casi di proscioglimento non di merito e, a maggior ragione, di condanna, prescindendo totalmente dall'effettiva misura della pena applicabile o in concerto applicata, quand'anche questa risulti largamente inferiore al periodo di custodia cautelare effettivamente subita". Tuttavia, le sezioni unite dubitano della legittimità costituzionale dell'art. 314 cod. proc. pen. proprio "nella parte in cui esclude il diritto alla riparazione per la custodia cautelare che risulti superiore alla misura della pena inflitta, precludendo di riflesso ? nell'ipotesi di più titoli cautelari con pari limiti di durata massima ? la liquidazione dell'indennità in ordine all'imputazione per la quale è intervenuta assoluzione nel merito, anche se l'effettivo periodo di custodia cautelare risulti superiore alla misura della pena inflitta (o che sarebbe stata inflitta) per l'altra imputazione se il reato non fosse stato dichiarato prescritto". L'univoco tenore letterale della disposizione censurata precluderebbe la possibilità di interpretare la medesima in senso conforme a Costituzione. Nel medesimo senso deporrebbe la scelta di politica legislativa alla base dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. il quale postula il proscioglimento nel merito per tutte le imputazioni. Tale disposizione, ad avviso della Suprema Corte, contrasterebbe, innanzitutto, con gli artt. 76 e 77 della Costituzione, in quanto non darebbe fedele attuazione della direttiva contenuta nell'art. 2, comma 1, n. 100 della legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale). Infatti, a fronte dell'ampiezza del principio dettato dalla delega, nel quale non vi è alcuna limitazione in relazione al titolo della detenzione o alle ragioni dell'ingiustizia, il legislatore delegato avrebbe indiscriminatamente escluso dalla riparazione le ipotesi in cui la pena effettivamente inflitta per uno dei reati risulti inferiore alla durata della detenzione subita "pur apparendo quest'ultima, per una parte, 'ex post' oggettivamente ingiusta". Inoltre, il legislatore delegato avrebbe disatteso la direttiva contenuta nell'art. 2, comma 1, della citata legge che impone di adeguarsi alle norme "delle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia e relative ai diritti della persona e al processo penale". Infatti, negando la riparazione del pregiudizio derivato dalla privazione della libertà personale per un periodo superiore alla misura della pena inflitta, si sarebbe discostato dall'art. 5, paragrafo 5, della Convenzione europea e dall'art. 9, paragrafo 5, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici che prevedono il diritto ad un indennizzo in caso di detenzione illegale senza alcuna limitazione. Il legislatore delegato si sarebbe, altresì, discostato dall'art. 5, paragrafo 3, della suddetta Convenzione, il quale riconosce il diritto ad ogni persona arrestata o detenuta ad essere giudicata in tempo congruo. La disposizione censurata, infatti, non riconoscerebbe il diritto alla riparazione pur quando il soggetto si trovi a subire una detenzione preventiva di lunga durata, superiore alla pena poi stabilita in quanto giudicato a notevole distanza dal fatto commesso. L'art. 314 cod. proc. pen. violerebbe, altresì, gli artt. 2, 13 e 24, quarto comma, Cost.. Alla stregua di tali disposizioni costituzionali, dalle quali emerge il valore primario ed essenziale del principio di solidarietà e della libertà personale, la nozione di errore giudiziario ? di cui l'art. 24 Cost. prevede la riparazione ? dovrebbe comprendere "tutte le ipotesi di custodia cautelare che, essendo risultate 'ex post' obiettivamente ingiuste, rivelano l'erroneità della misura restrittiva adottata in quanto lesiva del bene della libertà personale". L'esclusione del diritto alla riparazione nell'ipotesi in cui il sacrificio della libertà personale abbia superato la misura della pena inflitta ? tanto più ove tale divario tra custodia cautelare ed entità della pena dipenda da tempi non ragionevoli di durata del processo ? contrasterebbe con i valori tutelati dalla Costituzione. Infine, sarebbe violato l'art. 3 della Costituzione sotto il profilo della ragionevolezza, in quanto le limitazioni al diritto alla riparazione, alla quale la giurisprudenza costituzionale ha riconosciuto fondamento solidaristico, sarebbero inadeguate rispetto all'obiettivo di assicurare un'equa riparazione a restrizioni della libertà personale obiettivamente ingiuste. 2. ? Anche la Corte d'appello di Trieste, con ordinanza del 30 marzo 2007, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 77 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 314 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione per la durata della custodia cautelare che risulti superiore alla misura della pena inflitta. Il rimettente riferisce che l'imputato era stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere, dall'8 gennaio 1999 all'8 settembre 2000, per i reati di detenzione e porto in luogo pubblico di arma comune da sparo, ricettazione, detenzione e porto di arma comune clandestina, nonché tentato omicidio premeditato. La sentenza di primo grado, dopo aver derubricato tale ultimo reato in quello di lesioni personali volontarie pluriaggravate, condannava l'imputato alla pena di anni uno, mesi otto di reclusione e lire 3.000.000 di multa. La Corte d'appello, con sentenza n. 503 del 2004, del 17 giugno 2004, in parziale riforma della predetta decisione, dopo aver ulteriormente derubricato il reato di lesioni volontarie in quello di lesioni personali colpose (art. 590 cod. pen.), dichiarava non doversi procedere in ordine a tale reato per difetto di querela e rideterminava la pena, per gli altri reati, in anni uno, mesi due, giorni venti di reclusione e euro 1.600,00 di multa, concedendo altresì il beneficio della sospensione condizionale della pena. Il rimettente, ritenuto di non poter accogliere l'istanza di riparazione per l'intero periodo di custodia cautelare, essendo essa riferita a tutti i reati contestati (e non solo a quella di tentato omicidio), rileva che nella fattispecie al suo esame la detenzione cautelare si è protratta per anni uno e mesi otto e cioè per un lasso di tempo superiore alla pena irrogata in secondo grado a seguito della dichiarazione di improcedibilità per difetto di querela in relazione al reato di cui all'art. 590 cod. pen. L'art. 314 cod. proc. pen., "come costantemente interpretato dalla Corte di cassazione", non consentirebbe, tuttavia, di ritenere ingiusta la detenzione subita e dunque di riconoscere il diritto alla riparazione. Ciò posto, il giudice a quo dà atto che la Corte di cassazione, a Sezioni unite penali, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della citata disposizione, in relazione agli artt. 76 e 77 Cost. nonché in relazione agli artt. 2, 3 e 24, quarto comma, Cost. Tale questione si attaglierebbe anche al caso al suo esame nel quale l'interessato ha sofferto un periodo di detenzione cautelare superiore alla pena detentiva inflittagli. Il rimettente ritiene che la suddetta questione di legittimità costituzionale sia rilevante anche nel procedimento al suo esame e sia non manifestamente infondata "per le ragioni e nei termini prospettati dall'ordinanza delle Sezioni unite della Corte di cassazione sopra citata, cui deve farsi integrale richiamo". Considerato in diritto 1. ? Le Sezioni unite penali della Corte di cassazione dubitano della legittimità costituzionale dell'art. 314 del codice di procedura penale, "nella parte in cui non [vi] è previsto il diritto alla riparazione per la custodia cautelare che risulti superiore alla misura della pena inflitta", in riferimento agli artt. 2, 3, 13 (quest'ultimo evocato solo nella parte motiva dell'ordinanza di rimessione), 24, 76 e 77 della Costituzione. Analogamente, la Corte di appello di Trieste censura tale disposizione, nel medesimo senso, in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 77 della Costituzione. 2. ? I giudizi meritano di essere riuniti, in ragione dell'identità dell'oggetto delle questioni di legittimità costituzionale sollevate. 3. ? L'ordinanza della Corte di appello di Trieste omette di motivare in ordine al requisito della non manifesta infondatezza della questione, limitandosi a dare conto della precedente ordinanza di rinvio delle Sezioni unite, e ad indicare taluni dei parametri che queste ultime hanno posto a fondamento della censura di legittimità costituzionale. A ciò non si accompagna alcuna autonoma argomentazione in ordine alle ragioni per le quali dall'esame di tali parametri discenderebbe il dubbio di costituzionalità: in conformità alla costante giurisprudenza di questa Corte, la questione così sollevata va dichiarata manifestamente inammissibile (si vedano, ex plurimis, le ordinanze n. 81 e n. 14 del 2008). 4. ? La fattispecie sulla quale le Sezioni unite si trovano a decidere nasce dall'istanza proposta, ai fini della riparazione per l'ingiusta detenzione, da un soggetto che è stato sottoposto a custodia cautelare in carcere, in forza di più titoli relativi a reati per cui la legge prevede una uguale durata massima della misura restrittiva. Il rimettente riferisce che l'imputato è stato prosciolto con sentenza irrevocabile, ai sensi dell'art. 530 cod. proc. pen., dal più grave reato contestatogli, e condannato in primo grado alla pena di dieci mesi di reclusione, quanto all'ulteriore imputazione: in séguito, per quest'ultima, la corte di appello, sull'impugnazione proposta dal solo imputato, ha pronunciato sentenza di non doversi procedere, stante l'estinzione del reato per sopraggiunta prescrizione. L'istante muove dalla premessa, secondo cui il mancato appello da parte del pubblico ministero in relazione alla pena inflitta in primo grado rende certo che essa, quand'anche il giudizio di appello si fosse concluso con una pronuncia sul merito dell'imputazione, non avrebbe potuto superare i dieci mesi di reclusione. Ne seguirebbe che al titolo di custodia cautelare, concernente il reato per il quale non è intervenuta sentenza di assoluzione nel merito, potrebbe venire riferito un periodo detentivo pari a dieci mesi, mentre la residua e più lunga fase detentiva sarebbe riconducibile esclusivamente all'imputazione per la quale, invece, vi è stato proscioglimento nel merito: essa, pertanto, dovrebbe venire indennizzata, in forza del primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen. Il giudizio a quo muove, pertanto, da una particolare ipotesi di convergenza di titoli di custodia cautelare in carcere: ciò nonostante, l'intervento sollecitato a questa Corte ha per oggetto, in termini più generali, la legittimità costituzionale della disciplina relativa alla riparazione per l'ingiusta detenzione, nella parte in cui essa si applica alle sole ipotesi di assoluzione nel merito, e non anche al caso in cui il reo, non assolto nel merito, abbia scontato un periodo di custodia cautelare. È evidente che, in tal modo, il perimetro del giudizio costituzionale si colloca entro un'area che si rivela di carattere indennitario: la riparazione spetta infatti a chi sia prosciolto irrevocabilmente nel merito, quand'anche sussistessero in origine le condizioni richieste ai fini della misura cautelare. Altro profilo, che esula dall'oggetto del presente giudizio, presentano viceversa i casi in cui alcune condizioni di applicabilità non fossero presenti, quando la custodia cautelare è stata disposta, ovvero è stata mantenuta in essere. Il rimettente ritiene che l'accoglimento dell'istanza su cui deve decidere sia irrimediabilmente precluso dal divieto, ricavabile in forza della sola lettura dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen., di concedere riparazione indennitaria quando il proscioglimento non abbia il carattere assolutorio nel merito. Difatti, tale divieto osterebbe all'operazione interpretativa, pure sperimentata da talune precedenti decisioni della Corte di cassazione, a sezione semplice, di ascrivere al titolo detentivo per il quale è intervenuta condanna il solo periodo pari alla misura della pena inflitta, ritenendo invece indennizzabile il periodo ulteriore, in quanto non più giustificato dal titolo a cui è seguito, invece, il proscioglimento nel merito. Secondo le Sezioni unite, solo muovendo dal postulato della riparabilità della custodia cautelare che abbia ecceduto la pena inflitta (allo stato preclusa dalla lettera dell'art. 314 cod. proc. pen.) si potrebbe contenere entro l'invalicabile limite di siffatta pena la fase custodiale non indennizzabile, concedendo viceversa la riparazione per il periodo eccedente. In caso contrario, l'intero termine, pari alla durata massima della custodia cautelare, verrebbe giustificato alla luce del titolo in relazione al quale non vi è stata assoluzione nel merito, impedendo la riparabilità del periodo che eccede la pena concretamente commisurata dal giudice, e conseguentemente precluderebbe l'apprezzamento di tale ultimo periodo in relazione al titolo su cui si è formato il giudicato di assoluzione. Il passaggio da una fattispecie peculiare di convergenza di titoli di custodia alla richiesta di dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 314 cod. proc. pen. nella più ampia misura sopra esposta non comporta l'irrilevanza della questione. Non spetta infatti a questa Corte sindacare analiticamente i passaggi logico-giuridici che il giudice a quo ha compiuto per approdare alla conclusione appena riassunta: è sufficiente porre in rilievo, invero, che essi sono adeguatamente motivati (sentenze n. 39 del 2008 e n. 50 del 2007). Attraverso siffatta motivazione, il rimettente è giunto a ritenere, tramite un apprezzamento non privo di plausibilità, che l'istanza oggetto del giudizio principale possa essere accolta, solo a seguito dell'introduzione nel testo dell'art. 314 cod. proc. pen. di una nuova ipotesi di riparazione dell'ingiusta detenzione, per i casi in cui la custodia cautelare subita ecceda la pena inflitta tramite la condanna, e che tale introduzione sia costituzionalmente imposta, alla luce dei parametri evocati. Entro questi termini, è palese che la lettera stessa dell'art. 314 cod. proc. pen. si oppone ad un'esegesi di tale disposizione condotta secondo i canoni dell'interpretazione costituzionalmente conforme: tale circostanza segna il confine, in presenza del quale il tentativo interpretativo deve cedere il passo al sindacato di legittimità costituzionale. L'ammissibilità di quest'ultimo, per non avere il rimettente esplorato la via dell'interpretazione conforme, non è infatti pregiudicata dalla presenza di pronunce giudiziali che abbiano sì conseguito l'adeguamento della norma alla Costituzione, ma per il tramite di interpretazioni eccentriche e palesemente contrarie al dettato letterale della legge. Le ragioni che hanno consentito di definire in tali termini l'oggetto del presente processo incidentale sono le medesime che, in direzione contraria, si oppongono ad un allargamento dei confini del giudizio costituzionale oltre il limite segnato dall'ordinanza di rimessione: questa Corte è oggi chiamata a decidere esclusivamente se sia costituzionalmente ammissibile che, in caso di detenzione cautelare sofferta, quest'ultima non fosse causa di riparazione ove l'interessato non sia stato prosciolto nel merito. A tale ipotesi il giudice a quo riconduce il caso, oggetto del processo principale, in cui, nonostante non vi sia stata condanna definitiva in ragione della sopraggiunta prescrizione del reato, tuttavia si sia formata una preclusione processuale a riesaminare la pena inflitta in primo grado, poiché non appellata dal pubblico ministero. Si tratta, anche per tale verso, di una valutazione che, in quanto non implausibile, compete al solo rimettente, e che non incide sui requisiti di ammissibilità del presente giudizio. 5. ? In primo luogo, il giudice a quo dubita che l'art. 314 cod. proc. pen. sia conforme agli artt. 76 e 77 della Costituzione, posto che, restringendo la riparazione di carattere indennitario alle sole ipotesi di assoluzione nel merito, esso avrebbe violato l'art. 2, comma 1, numero 100, della legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale), il quale prevede che il legislatore delegato disciplini la "riparazione dell'ingiusta detenzione e dell'errore giudiziario". A sostegno di tale dubbio, il rimettente rileva che questa stessa Corte, pronunciandosi sull'art. 314 cod. proc. pen. ha evidenziato che la legge delega "enuncia la direttiva della riparazione dell'ingiusta detenzione, senza porre alcuna limitazione circa il titolo della detenzione stessa o le 'ragioni' dell'ingiustizia" (sentenze n. 231 e n. 413 del 2004). Tuttavia, il giudice a quo omette di considerare che tali pronunce sono state rese dalla Corte al fine di avallare l'estensione in via interpretativa del campo di applicabilità dell'art. 314 cod. proc. pen. ad ipotesi (rispettivamente, l'arresto provvisorio e l'applicazione provvisoria di misura custodiale su domanda di Stato estero che si accerti carente di giurisdizione; l'archiviazione per morte del reo, quando i coimputati risultano prosciolti nel merito, perché il fatto non sussiste) che, secondo i giudici a quibus, non vi erano ricomprese. Ipotesi, è necessario aggiungere, che sono parse corrispondenti alla ratio cui si ispira la disciplina della riparazione per ingiusta detenzione, ed ai casi ivi espressamente previsti, sicché, proprio nel raffronto con tali ultimi casi, si è appalesata priva di rilievo la circostanza che il titolo formale, ovvero la "ragione" che avevano condotto alla detenzione, non fossero immediatamente corrispondenti alla fattispecie astratta della norma censurata. Proprio l'irrilevanza del tratto formale, a fronte della identità di ragione giustificatrice, hanno in tali casi consentito, ed anzi reso necessario, il ricorso ad un'interpretazione costituzionalmente orientata, alla luce della previsione recata dalla legge delega. Tutt'altra questione sarebbe, invece, ritenere che l'"ingiustizia" della detenzione debba, per vincolo così imposto dal legislatore delegante, venire affidata al mero apprezzamento dell'interprete, senza che il legislatore delegato possa realizzare quel "naturale rapporto di riempimento che lega la norma delegata a quella delegante", in assenza del quale si avrebbe uno "snaturamento del ben diverso regime che la Costituzione ha inteso prefigurare", quanto a simile rapporto (sentenze n. 308 del 2002 e n. 4 del 1992). In quest'ottica, non vi sono ragioni per ritenere che la legge delega abbia voluto introdurre direttamente una clausola generale di riparabilità della detenzione "ingiusta", che sia affidata al filtro dell'interprete, anziché a quello "fisiologico" (sentenza n. 198 del 1988) della norma delegata. Anzi, poiché all'epoca della emanazione della delega era ancora dibattuta la questione degli àmbiti entro cui dovesse qualificarsi come ingiusta la detenzione e dunque riconoscersi il diritto alla riparazione ai sensi dell'art. 24 della Costituzione, deve ritenersi che con l'ampiezza dell'espressione utilizzata il legislatore delegante abbia voluto rimettere al legislatore delegato l'individuazione e la specificazione di tali ipotesi, sia pure nel rispetto dei princípi e dei criteri direttivi enucleabili dalla delega. Piuttosto, è vero quanto sottolineato dal giudice a quo circa la necessità, più volte ribadita da questa Corte (sentenze n. 251 e n. 109 del 1999; n. 310 del 1996; n. 373 del 1992 e n. 344 del 1991), che le norme del codice di procedura penale si adeguino alle norme interposte ai fini del giudizio di costituzionalità, costituite dalle "convenzioni internazionali ratificate dall'Italia e relative ai diritti della persona e al processo penale" (art. 2, comma 1, della legge n. 81 del 1987); da queste, infatti, ben possono essere tratti princìpi e criteri direttivi idonei ad indirizzare, di volta in volta, la pur presente, ma limitata discrezionalità (sentenze n. 224 del 1990; n. 156 del 1987; n. 56 del 1971 e ordinanza n. 228 del 2005) del legislatore delegato. In ordine alla disciplina della riparazione per ingiusta detenzione, il rimettente richiama, in particolare, l'art. 5, paragrafo 5, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata con la legge 4 agosto 1955, n. 848, e l'art. 9, paragrafo 5, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, adottato a New York il 19 dicembre 1966, e reso esecutivo con la legge 25 ottobre 1977, n. 881. Tuttavia, tali disposizioni non valgono a sorreggere le conclusioni cui giungono le Sezioni unite. Ai sensi dell'art. 9, paragrafo 5, del Patto, "chiunque sia stato vittima di arresto o detenzione illegali ha diritto a un indennizzo". In forza di tale dizione letterale, nonché dell'ulteriore previsione recata dall'art. 3 della legge n. 881 del 1977, secondo cui è illegale l'arresto o la detenzione "arbitrariamente" disposte (art. 9, paragrafo 1), in difetto dei "motivi" e in contrasto con la "procedura" previsti dalla legge, appare chiaro che tale fonte internazionale pattizia ha per oggetto le sole ipotesi, riconducibili al comma 2 dell'art. 314 cod. proc. pen., nelle quali, a prescindere dal successivo esito del giudizio di merito, difettassero in origine le condizioni legali per applicare o mantenere in vigore una misura custodiale. Per il medesimo motivo, privo di conferenza è il rinvio all'art. 5, paragrafo 5, della CEDU, secondo il quale "ogni persona vittima di arresto o di detenzione eseguiti in violazione alle disposizioni di questo articolo ha diritto ad un indennizzo". Il diritto all'indennizzo consegue ogni qual volta taluno sia stato privato della libertà personale al di fuori dei casi indicati dalla legge nazionale e previsti dal paragrafo 1 dell'art. 5, ovvero in violazione delle modalità e dei tempi disciplinati dai successivi paragrafi 2, 3 e 4. In particolare, il paragrafo 1, lettera c) dell'art 5 consente la detenzione, in base alla legge nazionale, di chi sia stato arrestato o detenuto per essere tradotto dinanzi all'autorità giudiziaria competente; all'interpretazione di questa disposizione da parte della Corte EDU occorre riferirsi secondo quanto chiarito da questa Corte nelle sentenze n. 348 e n. 349 del 2007. Quest'ultima ha più volte affermato che l'art. 5 esige che la privazione della libertà sia conforme al fine di proteggere la persona da arbìtri (sentenza relativa all'affaire n. 26629/95 Witold Litwa c. Polonia e sentenza relativa all'affaire n. 24952/94 N.C. c. Italia), ovvero di impedire, in armonia con il nucleo costitutivo dell'habeas corpus, che la libertà personale possa venire offesa in difetto di un provvedimento adottato da un tribunale indipendente, e al di fuori dei casi previsti dalla legge. Quando, pertanto, la detenzione è in esecuzione di una decisione giudiziaria, essa è regolare, in via di principio (Grande Camera, sentenza Benham c. Regno Unito, relativa all'affaire 7/1995/513/597). È ben vero che la Corte EDU invita i giudici nazionali, riservando a sé stessa tale compito in seconda battuta, a verificare altresì che la privazione della libertà sia necessaria, tenendo conto delle circostanze (sentenza relativa all'affaire n. 26629/95 N.C. c. Italia), ma tale scrutinio resta comunque vincolato alla ricerca di eventuali elementi di arbitrio (sentenza relativa all'affaire n. 42644/02 Picaro c. Italia) che contagino la fattispecie concreta e la inquadrino nella luce della indebita restrizione della libertà: in nessun modo l'art. 5, secondo la sua portata letterale e secondo l'interpretazione consolidata della Corte di Strasburgo, si spinge fino a disciplinare l'ipotesi, propria del presente giudizio incidentale, in cui taluno sia stato soggetto, in conformità alla legge nazionale, a custodia cautelare e sia stato condannato a pena che risulti inferiore al periodo restrittivo a tale titolo imputabile. In tal caso, infatti, non vi è questione circa la legittimità della custodia cautelare, né si tratta di riparare all'arbitrio perpetrato dai pubblici poteri: si assume, viceversa, che la detenzione fosse fondata su un titolo conforme alla legge, e si pone all'attenzione della Corte tutt'altro genere di quesito. Le Sezioni unite inoltre rilevano, sempre secondo la visuale della censura per violazione della norma interposta richiamata nella legge delega, che il paragrafo 3 dell'art. 5 della CEDU impone di giudicare chi sia posto in stato di custodia cautelare "entro un termine ragionevole", ovvero di porlo in libertà, se ciò non sia possibile. Vi sarebbe, pertanto, una "stretta connessione" tra la questione della legittima durata della custodia cautelare e quella dei ragionevoli tempi di definizione del processo, che si riverbererebbe fino all'incostituzionalità dell'art. 314 cod. proc. pen., nei termini sopra indicati. La Corte osserva a tale proposito che il diritto all'indennizzo previsto dall'art. 5 della CEDU a favore di chi, nelle condizioni sopra ricordate, non sia giudicato entro un tempo ragionevole, spetta per l'eccessiva durata della custodia cautelare, imposta dai tempi del procedimento penale, ma non ha alcun necessario legame normativo con la distinta questione, posta nell'attuale giudizio, concernente il rapporto tra tale durata e la pena eventualmente inflitta: esso in astratto potrebbe denunciare un carattere squilibrato, anche in caso di celere, o comunque temporalmente tollerabile, definizione del processo penale. La protrazione di quest'ultimo per lungo arco di tempo senza dubbio rende meno improbabile l'ipotesi che il reo sia condannato ad una pena detentiva inferiore alla custodia subita a titolo cautelare e mantenuta in essere nel corso del processo, sia pure entro gli invalicabili limiti di legge. Tuttavia, tale circostanza costituisce con ogni evidenza un inconveniente fattuale, che non discende necessariamente dal portato normativo della disposizione impugnata e che pertanto sfugge, entro questi termini, al controllo di costituzionalità (sentenza n. 375 del 2006). La censura fondata sugli artt. 76 e 77 della Costituzione è per tali ragioni infondata. 6. ? Resta da esaminare la censura di incostituzionalità dell'art. 314 cod. proc. pen. formulata dalle Sezioni unite con riferimento agli artt. 2, 3, 13 (quest'ultimo, indicato nella sola parte motiva dell'ordinanza di rinvio) e 24, quarto comma, della Costituzione. Questa Corte ha già avuto modo di pronunciarsi sulla disciplina concernente la riparazione dell'errore giudiziario con la sentenza n. 1 del 1969, che risale ad epoca ben precedente alla formulazione dell'odierna norma in esame, e che ebbe infatti ad oggetto l'allora vigente art. 571 cod. proc. pen. In quell'occasione, la Corte, chiamata dal giudice a quo ad estendere l'àmbito applicativo di tale disciplina in forza dell'art. 24, ultimo comma, della Costituzione, dovette arrestarsi a fronte della constatazione per cui il difetto di una compiuta legislazione, tesa a regolare gli aspetti sostanziali e procedurali dell'istituto della riparazione, non avrebbe potuto essere supplito da una pronuncia costituzionale, giacché "una eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale che si fondasse sulla sola parzialità della disciplina, rischierebbe intanto di condurre ad un regresso della situazione normativa, riaprendo un vuoto che non sarebbe colmabile in sede di interpretazione". È agevolmente verificabile che tale condizione ostativa è ormai venuta meno, proprio a sèguito dell'introduzione nel corpo del nuovo codice di procedura penale dell'art. 314. Tramite tale disposizione, il legislatore ha mostrato la volontà di attrarre nell'area della riparazione ipotesi che esulano dalla erroneità del provvedimento giurisdizionale posto a base della detenzione, per abbracciare casi recanti una "oggettiva lesione della libertà personale, comunque ingiusta alla stregua di una valutazione ex post" (sentenze n. 413, n. 231 e n. 230 del 2004; n. 446 del 1997). Nel contempo, è stato analiticamente configurato un istituto, che si presta, quanto alle modalità applicative, ad essere esteso ad ogni ulteriore ipotesi che si rivelasse costituzionalmente imposta. La sentenza n. 1 del 1969 appare quindi superata per questa parte dall'evoluzione dell'ordinamento giuridico, come già evidenziato da questa Corte con la sentenza n. 310 del 1996, la quale ha riconosciuto che "è proprio l'art. 314 c.p.p. a porsi come disciplina concretizzatrice della disposizione di principio contenuta nell'art. 24" della Costituzione. Essa permane viceversa integra e vitale, quanto all'affermazione, che ne costituiva il fondamento, per la quale "l'ultimo comma dell'art. 24 della Costituzione enuncia un principio di altissimo valore etico e sociale, che va riguardato ? sotto il profilo giuridico ? quale coerente sviluppo del più generale principio di tutela dei diritti inviolabili dell'uomo (art. 2), assunto in Costituzione tra quelli che stanno a fondamento dell'intero ordinamento repubblicano, e specificantesi a sua volta nelle garanzie costituzionalmente apprestate ai singoli diritti individuali di libertà, ed anzitutto e con più spiccata accentuazione a quelli tra essi che sono immediata e diretta espressione della personalità umana". Nell'attuale giudizio, tale principio merita di essere apprezzato non solo con riguardo all'art. 24, ultimo comma, della Costituzione, ma anche alla luce dei parametri costituzionali evocati dal rimettente, ovvero degli artt. 2, 3 e 13 della Costituzione. "Il fine ultimo dell'organizzazione sociale" è, infatti, "lo sviluppo di ogni persona umana" (sentenza n. 167 del 1999), il cui valore si pone al centro dell'ordinamento costituzionale: compete al legislatore approntare il più efficace dei sistemi di tutela, affinché esso non venga compromesso. L'inviolabilità di un diritto, ed in questo caso della libertà personale, non è infatti vuota proclamazione della Carta, ma esprime, al contrario, una "preminente forza dei principi costituzionali", tale da opporsi "ad una ricostruzione del sistema che si tradurrebbe in una lesione di essi" (sentenza n. 232 del 1998). È, in altri termini, necessario che sia il legislatore, sia l'interprete si orientino, ciascuno nell'àmbito delle rispettive competenze, verso il riconoscimento del più efficace degli strumenti di tutela a disposizione per prevenire e, se ciò non sia possibile, per fornire ristoro alla lesione di tale diritto inviolabile. La Carta costituzionale, infatti, "impone di impedire la costituzione di situazioni prive di tutela che possano pregiudicare l'attuazione" del "nucleo irriducibile" dei diritti inviolabili (sentenze n. 252 del 2001, n. 509 del 2000, n. 309 del 1999 e n. 267 del 1998). Questa Corte è ben consapevole che una riparazione di carattere patrimoniale, venendo a monetizzare il sacrificio di una libertà inviolabile, ne costituisce un pallido rimedio, cui debbono sempre venir preferiti strumenti capaci di evitare o limitare il danno, ovvero di reintegrarlo in forma specifica. E tuttavia tale argomento non può valere certamente ad escludere la via della tutela risarcitoria o indennitaria quando, di fatto, essa sia l'unica praticabile nell'ordinamento: si è già ritenuto, a tale proposito, che l'azione risarcitoria costituisce tecnica di tutela della situazione giuridica lesa, alla natura della quale si conforma (sentenza n. 204 del 2004). Ugualmente, questa Corte ha anche di recente sottolineato l'esigenza di garantire l'integrale riparazione del danno subito nei valori propri della persona, anche in riferimento all'art. 2 della Costituzione (sentenza n. 233 del 2003). Ed anzi, si è a maggior ragione affermata l'incostituzionalità del difetto di tutela risarcitoria, in seno a discipline costruite per tutelare i diritti inviolabili della persona umana, ove esse siano "estrinsecazione di un principio solidaristico" (sentenza n. 561 del 1987). Non si può, peraltro, ignorare che una compressione della libertà personale può derivare dalla necessità di perseguire, tramite tale strumento e nel rispetto della riserva di legge e di giurisdizione, finalità dotate di pari dignità costituzionale. In tali casi, ove sia corretto il punto di bilanciamento raggiunto dalla legge tra gli interessi confliggenti, la liceità degli atti e delle condotte tramite i quali la libertà inviolabile è parzialmente sacrificata, pur opponendosi alla configurazione di strumenti risarcitori di tutela, non costituisce valida ragione per escludere, in forza dell'inderogabile dovere di solidarietà, il ristoro indennitario "dovuto per il semplice fatto obiettivo e incolpevole dell'aver subito un pregiudizio non evitabile, in un'occasione dalla quale la collettività nel suo complesso trae un beneficio" (sentenza n. 118 del 1996). Anzi, tale ristoro diviene, a queste condizioni, costituzionalmente necessario: questa Corte ha ripetutamente affermato simile principio, con riguardo al danno incolpevole patito da chi, per esigenze di tutela della collettività, sia stato assoggettato a vaccinazione obbligatoria e, imprevedibilmente, ne abbia riportato un danno alla salute (sentenze n. 118 del 1996, n. 258 del 1994 e n. 307 del 1990). L'istituto della riparazione per l'ingiusta detenzione previsto dall'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. condivide tale finalità solidaristica (sentenza n. 109 del 1999 e n. 446 del 1997), giacché disciplina un'ipotesi in cui il provvedimento cautelare, restrittivo della libertà personale, è sorto ed è stato mantenuto in vigore legittimamente, ma si è rivelato solo ex post "ingiusto", in ragione dell'assoluzione nel merito dell'imputato. Le esigenze di tutela della collettività hanno imposto, e legittimato, una misura, il cui pregiudizio in capo all'imputato si è potuto apprezzare solo all'esito del processo penale, permanendo peraltro lecito, proprio alla luce di dette esigenze, e dell'osservanza delle condizioni richieste dalla legge per soddisfarle. Per tale evenienza, nonostante il difetto delle condizioni per il riconoscimento di una tutela risarcitoria, il legislatore ha ritenuto di rimediare alla oggettiva lesione del diritto inviolabile tramite una misura indennitaria, affidata, quanto alla fase di liquidazione, alla valutazione equitativa del giudice, che potrà in tal modo trovare, caso per caso, il ristoro adeguato alla sofferenza incolpevolmente patita dall'individuo. Tuttavia, l'art. 314 cod. proc. pen. condiziona espressamente tale rimedio alla circostanza per cui, all'esito del giudizio, l'imputato sia stato prosciolto nel merito. Tale limitazione viene contestata, sul piano della legittimità costituzionale, dalle Sezioni unite, le quali assumono a causa dell'impedimento nel configurare il diritto alla riparazione "per la parte (di custodia cautelare) eccedente l'entità della pena in concreto inflitta" proprio l'univoca norma che subordina la possibilità di riparazione per l'ingiusta detenzione al fatto che l'imputato sia stato prosciolto con sentenza irrevocabile di merito. Tramite la disposizione censurata, il legislatore ha pertanto inteso normare gli effetti della custodia cautelare, a processo concluso, in relazione all'esito del giudizio sulla responsabilità penale dell'imputato. Tale scelta legislativa appare manifestamente irragionevole, e pertanto lesiva dell'art. 3 della Costituzione. Non è infatti costituzionalmente ammissibile, sotto tale profilo, che l'incidenza che la custodia cautelare ha esercitato sul bene inviolabile della libertà personale dell'individuo, nella fase anteriore alla sentenza definitiva, possa venire apprezzata con esclusivo riferimento all'esito del processo penale, e per il solo caso di assoluzione nel merito dalle imputazioni. Se, infatti, un sacrificio della libertà personale vi è stato durante la fase della custodia cautelare, il meccanismo solidaristico della riparazione non può che attivarsi anche per tale caso, quale che sia stato l'esito del giudizio, e pertanto anche ove sia mancato il proscioglimento nel merito. È, per tale ragione, palesemente privo di ragionevolezza che il legislatore pretenda di apprezzare la ricorrenza delle condizioni necessarie ai fini della riparazione alla luce dell'esito della vicenda processuale concernente il merito dell'imputazione, e non già della sola lesione verificatasi durante l'applicazione della misura custodiale. Per apprezzare quest'ultima, non è poi certamente possibile limitarsi a constatare la legalità del procedimento di applicazione della misura cautelare: invero, le guarentigie attorno alle quali si deve costituire il nucleo irriducibile dell'inviolabilità del diritto apparirebbero ben misero presidio, se esse fossero soddisfatte dalla mera osservanza della riserva di legge e della riserva di giurisdizione contenute nell'art. 13 della Costituzione, senza accompagnarsi all'imposizione di un fine costituzionalmente tracciato che le giustifichi sostanzialmente, per la parte in cui esse si rendono strettamente e necessariamente strumentali al suo perseguimento. Tale elemento è il proprium dell'inviolabilità del diritto nei confronti del legislatore ordinario, la cui osservanza è affidata al controllo di costituzionalità di questa Corte. Le finalità costituzionali proprie delle misure cautelari, che incidono sulla libertà personale nel corso del procedimento penale, sono state individuate, con consolidata giurisprudenza di questa Corte, "unicamente in vista della soddisfazione di esigenze di carattere cautelare o strettamente inerenti al processo" (sentenze n. 64 del 1970 e n. 1 del 1980) Pertanto, i "limiti che deve incontrare la durata della custodia cautelare, discendono direttamente dalla natura servente che la Costituzione assegna alla carcerazione preventiva rispetto al perseguimento delle finalità del processo, da un lato, e alle esigenze di tutela della collettività, dall'altro, tali da giustificare, nel bilanciamento tra interessi meritevoli di tutela, il temporaneo sacrificio della libertà personale di chi non è ancora stato giudicato colpevole in via definitiva" (sentenza n. 229 del 2005; si vedano, inoltre, le sentenze n. 223 del 2006; n. 292 e n. 232 del 1998; n. 15 del 1982; le ordinanze n. 397 del 2000 e n. 269 del 1999). Ove, tuttavia, la durata della custodia cautelare abbia ecceduto la pena successivamente irrogata in via definitiva è di immediata percezione che l'ordinamento, al fine di perseguire le predette finalità, ha imposto al reo un sacrificio direttamente incidente sulla libertà che, per quanto giustificato alla luce delle prime, ne travalica il grado di responsabilità personale. Tale sacrificio non cessa per tale ragione di essere apprezzato in termini di piena legittimità: una circostanza sopravvenuta non incide sul giudizio di conformità della restrizione della libertà personale in fase cautelare alla fattispecie legale. Ma non è questo il punto in discussione: si tratta invece di decidere se il perseguimento di obiettive esigenze connesse alla tutela della collettività non solo consente la compressione di un diritto inviolabile, alle condizioni e nei casi previsti dalla legge, ma permette altresì al legislatore di negare l'attivazione di meccanismi solidaristici di riparazione del sacrificio, seppure introdotti e disciplinati compiutamente per altri analoghi casi. La risposta a tale quesito non può che essere negativa: è anzi proprio la predisposizione di misure cautelari incidenti sulla libertà personale dell'individuo, e forgiate in rapporto ad esigenze generali ed obiettive alle quali l'imputato si trova soggetto, a nutrire il fondamento squisitamente solidaristico della riparazione per ingiusta detenzione e ad imporne costituzionalmente l'estensione alle ipotesi di detenzione cautelare sofferta in misura superiore alla pena irrogata o comunque a causa della mancata assoluzione nel merito. In tal modo inquadrati i termini della questione sottoposta a questa Corte, risulta chiaro che solo in apparenza la posizione di chi sia stato prosciolto nel merito dall'imputazione penale si distingue da quella di chi sia stato invece condannato (quanto, ovviamente, al solo giudizio circa l'ingiustizia della custodia cautelare che soverchi la pena inflitta). In entrambi i casi, l'imputato ha subito una restrizione del proprio diritto inviolabile. In entrambi i casi, pertanto, ricorre l'obbligo costituzionale di indennizzare il pregiudizio. Assumendo in considerazione la prima ipotesi soltanto, ed omettendo di disciplinare la seconda, il legislatore ha violato l'art. 3 della Costituzione. L'art. 314 cod. proc. pen. deve essere pertanto dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui, nell'ipotesi di detenzione cautelare sofferta, condiziona in ogni caso il diritto all'equa riparazione al proscioglimento nel merito dalle imputazioni. Naturalmente, una volta sancito il diritto alla riparazione, la quantificazione dell'indennizzo verrà compiuta dal giudice, nelle forme e secondo i criteri allo stato vigenti. Sotto tale prospettiva, la Corte ritiene opportuno sottolineare che il carattere di concretezza proprio di siffatta valutazione implica che la distinzione tra prosciolto e condannato, irrilevante ai fini dell'an debeatur, alle condizioni appena esposte, torni a manifestarsi in sede di determinazione del quantum debeatur. Per la parte in cui l'indennizzo si correla ad un ristoro del patimento morale subito dall'imputato, pare evidente, infatti, che il grado di sofferenza cui è esposto chi, innocente, subisca la detenzione sia in linea di principio amplificato rispetto alla condizione di chi, colpevole, sia ristretto per un periodo eccessivo rispetto alla pena. Spetterà, peraltro, ai giudici comuni valutare le peculiarità di ciascuna fattispecie loro sottoposta, al fine di adeguarvi l'indennizzo previsto dalla legge, alla luce della compromissione del fondamentale valore della persona umana. Naturalmente, la presente decisione non osta a che il legislatore, nell'esercizio della propria discrezionalità, possa in futuro revisionare l'istituto della riparazione nel rispetto delle fondamentali esigenze di tutela del valore primario della libertà personale dell'individuo. Questa sentenza, infatti, ha per oggetto ? secondo quanto già osservato al punto 4 ? la sola ipotesi, rilevante ai fini del giudizio a quo, in cui la pena definitivamente inflitta all'imputato, ovvero oggetto di una preclusione processuale che la sottragga a riforma nei successivi gradi di giudizio, risulti inferiore al periodo di custodia cautelare sofferto. Resta pertanto escluso il riconoscimento dell'indennizzo in fattispecie nelle quali la mancata corrispondenza tra detenzione cautelare e pena eseguita o eseguibile ? se diversa da quella inflitta ? consegua a vicende posteriori, connesse al reato o alla pena. In tali casi, infatti, si produce una situazione affatto diversa rispetto a quella che induce questa Corte a dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 314 cod. proc. pen. Sono assorbite le ulteriori censure svolte dal rimettente, con riguardo agli artt. 2, 13 e 24 della Costituzione. PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 314 del codice di procedura penale, nella parte in cui, nell'ipotesi di detenzione cautelare sofferta, condiziona in ogni caso il diritto all'equa riparazione al proscioglimento nel merito dalle imputazioni, secondo quanto precisato in motivazione; dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 314 cod. proc. pen. sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 77 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Trieste con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 giugno 2008. F.to: Franco BILE, Presidente Ugo DE SIERVO, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 20 giugno 2008.

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I sindacati scendono in piazza (sezione: Class action)

( da "Tempo, Il" del 23-07-2008)

Argomenti: Class Action

Stampa Pubblico impiego i sindacati scendono in piazza Le federazioni di categoria della Funzione Pubblica di Cgil, Cisl e Uil Molise oggi in piazza Prefettura, a Campobasso dalle ore 9:30 alle ore 13:00, con un presidio dei lavoratori di tutti i settori del pubblico impiego. Le sigle sindacali intendono così informare lavoratori e cittadini circa i provvedimenti del Governo nazionale a partire dal decreto legge 112 del 25 giugno 2008. è la cosiddetta manovra d'estate: una finanziaria triennale che ha l'obiettivo di promuovere lo sviluppo economico, semplificare e razionalizzare l'organizzazione amministrativa, restituire potere d'acquisto alle famiglie. In particolare, il provvedimento contiene misure su: imprese ed energia; sterilizzazione iva carburanti; piano casa ed infrastrutture; Expo Milano 2015; liberalizzazioni; editoria; Enti pubblici; trattamento dei dati personali; studi di settore ed elenco clienti fornitori; class="hilite">class="term">class class="term">action e tutela dei consumatori; certificazioni e prestazioni sanitarie; piano industiale della pubblica amministrazione e forze armate. "Un decreto - affermano però i sindacati - che attacca i lavoratori del settore con lo scopo di smantellare i servizi pubblici e privatizzarli. La sanità, l'acqua, la previdenza, l'istruzione, i servizi sociali sono diritti e non merce, per questo devono essere alla portata di tutti e non solo di chi li può comprare". Alle ore 10.00 la conferenza stampa dei segretari confederali Cgil-Cisl-Uil, Italo Stellon, Pietro Iocca e Pino Minicucci.

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Nasce il bilancio di genere (sezione: Class action)

( da "Messaggero Veneto, Il" del 23-07-2008)

Argomenti: Class Action

Il documento è stato stilato grazie al lavoro sinergico di buona parte degli assessori Nasce il bilancio di genere Mira a valutare l'impatto sulla qualità della vita PROVINCIA Interventi su famiglia, lavoro e scuola Valutare le politiche della Provincia secondo un'"ottica di genere", vale a dire evidenziando quali ne siano gli effetti (desiderati o contingenti) sulla distribuzione delle opportunità tra popolazione maschile e femminile e, soprattutto, quali gli impatti sulla generale qualità della vita dei cittadini. Questo l'intento con cui nasce il primo Bilancio di genere della Provincia di Gorizia, documento stilato grazie al lavoro sinergico dell'assessore alle Finanze e al bilancio, Sara Vito, e dell'assessore alle Pari opportunità, Licia Rita Morsolin, con la collaborazione dell'assessore al Lavoro, Marino Visintin, e dell'assessore all'Istruzione, Maurizio Salomoni. Proprio sui settori delle pari opportunità, del lavoro, dell'istruzione e delle politiche sociali si è concentrata l'attenzione di un'analisi che non solo offre ai cittadini e all'amministrazione pubblica una sorta d'istantanea della situazione socio-economica del territorio basata sui dati dell'anno 2007, ma che, "interpretando il bilancio non più unicamente come mero strumento contabile, ma come l'esito delle stesse scelte amministrative ed elemento strategico nel processo decisionale e nella creazione di una governance più equa, democratica e trasparente - ha spiegato l'assessore Vito - possa permettere una migliore allocazione delle risorse che sappia rispondere alle reali esigenze della collettività". Evidenziando, infatti, i dati utili a desumere il grado di efficacia ed efficienza delle politiche pubbliche in essere, il Bilancio di genere si propone come base per il miglioramento delle stesse e linea-guida nella programmazione di eventuali interventi in aree prima non considerate, nella stesura del bilancio di previsione 2009. Continuità e coordinamento dell'azione amministrativa, dunque, ma anche un nuovo modo d'intendere le pari opportunità. "Spesso, l'atteggiamento verso questo assessorato è di sufficienza, principalmente perché bollato di parzialità - ha spiegato l'assessore Morsolin -. È infatti pensiero comune che a beneficiarne siano unicamente le donne. In realtà, se si guarda con maggiore attenzione, lì dove le barriere poste alle donne vengono eliminate, si hanno vantaggi per l'intera collettività". Indagando le tendenze che stanno mutando la fisionomia della società nelle sue istituzioni fondamentali, sintetizzabili in famiglia, scuola e lavoro, sono emersi fenomeni che necessitano di interventi ad hoc. E ciò non solo per arginare effetti negativi, ma soprattutto per guidare tutte quelle risorse non sfruttate a pieno in un percorso che ne valorizzi il ruolo nella società, espressione, questa, perfetta della grande responsabilità spettante alla pubblica amministrazione e a tutte le sue azioni: proprio la consapevolezza di questa responsabilità è uno dei fini fondamentali del bilancio. Tra i dati significativi emersi dal documento citiamo, per esempio, una curiosità riguardante l'istruzione media tra la popolazione scolastica maschile e quella femminile. Nel caso della prima, stiamo assistendo alla diffusione di un fenomeno denominato "dispersione da ricchezza" che porta sempre più studenti a preferire al conseguimento del diploma le motivazioni economiche del mondo del lavoro. Totalmente all'opposto la situazione di tutte quelle studentesse il cui livello d'istruzione medio è continuato a crescere negli ultimi anni ma che, a differenza dei colleghi maschi, non trovano un inserimento lavorativo adeguato al proprio livello di conoscenza e competenze. Il Bilancio di genere, presentato all'ultimo consiglio provinciale, sarà disponibile e liberamente consultabile dalla cittadinanza sul sito della Provincia, alla sezione "news" e nell'area tematica dell'assessorato alle Pari opportunità.

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Parmalat, Corte d'Appello Usa prende atto della transazione con 'class action' americana (sezione: Class action)

( da "SpyStocks" del 23-07-2008)

Argomenti: Class Action

(23 Luglio 2008 - 08:28) MILANO (Finanza.com) - In una nota stampa Parmalat comunica che la Corte d'Appello per il secondo class="hilite">Circuito a New York ha preso atto della transazione tra la class="term">class class="term">action statunitense e la stessa Parmalat, respingendo l'appello presentato dal gruppo di Collecchio e ha concluso che, in assenza della transazione, Parmalat sarebbe rimasta parte del procedimento". "Qualsiasi decisione presa negli Stati Uniti contro Parmalat in conseguenza del fallimento - prosegue il comunicato - dovrà in ogni caso essere presentata al Tribunale Fallimentare italiano per la definizione finale". (Riproduzione riservata).

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Terreni confiscati alla criminalità: firma del protocollo d'intesa tra "Libera" e Cia ( 2 ) (sezione: Class action)

( da "Sestopotere.com" del 23-07-2008)

Argomenti: Class Action

(23/7/2008 14:01) | (Sesto Potere) - Roma - 23 luglio 2008 - Vino, olio, pasta, legumi, farina, ortaggi, conserve. I prodotti e i sapori della legalità da oggi hanno un alleato in più. “Libera - Associazioni, nomi e numeri contro le mafie”, ha, infatti, sottoscritto un protocollo di collaborazione con la Cia-Confederazione italiana agricoltori che, attraverso le sue strutture e i suoi tecnici, fornirà consulenza e assistenza alle cooperative e ai soci del progetto “Libera Terra” nella gestione dei terreni confiscati alla criminalità organizzata. L'intesa è stata sottoscritta a Roma dai presidenti di “Libera” Luigi Ciotti e della Cia Giuseppe Politi che, nel corso di una conferenza stampa, ne hanno illustrato obiettivi e finalità. All'incontro ha partecipato il comandante carabinieri Politiche agricole e alimentari gen. Pasquale Muggeo. Il protocollo di collaborazione prevede che la Cia, la quale “riconosce che l'esperienza delle cooperative che gestiscono i beni confiscati alla criminalità organizzata sono un grande fatto politico e sociale”, metta a disposizione, tramite le proprie attività, consulenza e assistenza tecnica in modo da fornire un valido supporto alle cooperative e ai soci dell'associazione “Libera”. Un contributo, insomma, alla crescita di tutti quei giovani che hanno trovato, grazie al progetto “Libera Terra”, un'opportunità di lavoro in un settore importante dell'economia nazionale ed europea, quale è l'agricoltura. Insomma, un'azione finalizzata ad un'adeguata gestione dell'attività agricola in tutti quei terreni che sono stati sottratti dalle mani della criminalità e assegnati soprattutto a giovani che hanno inteso, con il loro lavoro, restituire legalità a beni che sono della collettività. Quindi, quello della Cia è un servizio sociale importante che s'inserisce nel contesto di una strategia che vede proprio la Confederazione fortemente impegnata, con le proprie strutture periferiche e centrali, per il rispetto delle leggi e delle regole sui temi della sicurezza e della legalità. D'altronde, anche le imprese agricole e gli agricoltori sono oggetto di intimidazioni e di atti di illegalità da parte della criminalità organizzata che la Cia, con la sua azione, cerca di contrastare con la massima determinazione. Non solo, però, assistenza per le coltivazioni e la produzione agricola. La Cia -è scritto nel protocollo di collaborazione- metterà a disposizione delle associazioni e degli iscritti di “Libera” anche il suo sistema di servizi. Il patronato Inac per quello che concerne i problemi previdenziali, assistenziali e assicurativi; il Caf per le questioni di carattere fiscale e tributario. Nei confronti degli associati a “Libera”, c'è l'impegno, da parte della Cia, di aumentare la capacità di accoglienza e di ascolto per realizzare un “servizio sociale di qualità che risponda alle esigenze delle persone”. “Libera” e Cia intendono, dunque, operare insieme per aumentare la conoscenza tramite la ricerca e lo studio dei fenomeni e individuare soluzioni idonee a combattere la criminalità organizzata, in collaborazione con le autorità di polizia e della magistratura. Nel protocollo di collaborazione si evidenzia anche l'impegno di “Libera” e di Cia, proprio per la loro consolidata presenza nella realtà scolastica del nostro Paese, a sviluppare l'educazione alla legalità dei giovani. L'obiettivo è di fornire agli studenti idee e suggerimenti sulle tematiche della sicurezza. In questo ambito si verificheranno ipotesi di collaborazione comuni sulle tematiche della sicurezza-legalità nel mondo della scuola e dell'Università. Da rilevare, infine, che la Cia ha creato la Fondazione Humus che si occuperà delle problematiche sociali connesse e collegate all'agricoltura e al mondo rurale. Anche in tale contesto si potranno sviluppare nella collaborazione con “Libera” ipotesi comuni per attività di ricerche e studio, anche utilizzando fondi destinati a questi campi d'azione sia a livello nazionale che europeo.

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ALITALIA: SITI PREANNUNCIA AZIONI TUTELA AZIONISTI (sezione: Class action)

( da "Wall Street Italia" del 23-07-2008)

Argomenti: Class Action

Di ANSA - -->(ANSA) - MILANO, 23 LUG - In relazione ad un possibile fallimento pilotato di Alitalia, e nel timore che "il piano di risanamento dell'advisor non preveda opportune 'reti di protezione' per gli azionisti di minoranza, Siti, il sindacato italiano per la tutela dell'investimento e del risparmio, chiama a raccolta gli azionisti Alitalia e preannuncia in una nota azioni collettive a loro tutela "se nel caso, anche in sede penale". (ANSA).

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Approvato il report conclusivo del Piano per la Salute del Distretto di Modena (sezione: Class action)

( da "Sestopotere.com" del 23-07-2008)

Argomenti: Class Action

(23/7/2008 19:20) | (Sesto Potere) - Modena - 23 luglio 2008 -Il Consiglio comunale ha promosso le Politiche per la Salute portate avanti dal 2002 al 2007. E' infatti stato approvato il report conclusivo del Piano per la Salute del Distretto di Modena, con il voto favorevole della maggioranza e contrario della minoranza. Ad aprire il Consiglio il saluto del presidente della Provincia Emilio Sabattini: "Siamo stati in grado di mettere in atto azioni importanti. Queste politiche le abbiamo attuate anche perché sono state messe in campo risorse significative dal punto di vista economico. Sulla salute non possiamo rallentare se vogliamo conservare un sistema di qualità universalistico: chiedo all'assessore Bissoni che questo fondamentale impegno venga mantenuto". "L'esperienza del Piano per la Salute sviluppato a Modena dal 2002 al 2007 - ha spiegato nella sua presentazione l'assessore alle Politiche per la Salute del Comune di Modena Simona Arletti - ha permesso con modalità sempre più affinate di dare sostanza all'impegno del Comune quale garante di uno dei diritti fondamentali garantito dalla Costituzione: quello della salute". L'azione messa in atto dall'Amministrazione, ha spiegato l'assessore, è stata quella di mettere insieme "in primis le due Aziende Sanitarie, poi altri soggetti del mondo dell'associazionismo e volontariato a condividere obiettivi di lavoro in cui ciascuno ha messo in campo le proprie risorse, senza finanziamenti esterni. Sarebbe molto più semplice delegare le responsabilità anche sulla prevenzione alle aziende sanitarie, che pure l'hanno come compito e mission, ma sappiamo che non basta. Occorre una responsabilizzazione della collettività per tentate di rispondere a bisogni sempre più complessi". Insieme alla delibera è stato discusso un ordine del giorno presentato dai partiti di maggioranza, per voce del consigliere di Sinistra Democratica Giorgio Prampolini. L'odg, che anche in questo caso è passato con il voto favorevole della maggioranza e contrario della minoranza, invita la giunta ad affrontare alcune priorità: rafforzare il ruolo degli enti locali nelle azioni di rilevazione dei bisogni, di indirizzo e verifica della rispondenza dei servizi sanitari ai bisogni della popolazione, mantenere nell'impostazione del nuovo strumento di programmazione distrettuale l'attenzione ai principali fattori modificabili che influenzano lo stato di salute e di benessere individuale e collettivo, al monitoraggio dei fenomeni emergenti, ed altro, realizzare la programmazione integrata di servizi e politiche sociali e sanitarie e il coordinamento con le politiche dell'istruzione, dell'ambiente, dell'urbanistica, ed adeguare il sistema di cure al fenomeno dell'immigrazione potenziando gli strumenti di mediazione linguistico-culturale e rafforzando la formazione delle diverse figure professionali per rispondere in modo adeguato alle nuove esigenze socio-sanitarie. "Da due anni mi sto battendo affinché all'interno della Sanità venga riconosciuta la capacità professionale e non la gestione del potere politico" ha affermato Mauro Manfredini nel suo intervento. "Se si vuole avere una sanità di eccellenza credo sia necessario riesaminare il funzionamento del ruolo del Collegio dei primari. Ci vuole il coraggio d'interrompere il potere dei cosiddetti baroni che continuano a favorire gli amici o i figli degli amici, e che non tengono conto delle professionalità all'interno delle strutture". Il consigliere di Modena a Colori Paolo Ballestrazzi parla di "metodologia molto vecchia". "Non abbiamo sentito una parola sull'individuazione di chi ha la responsabilità di verificare se questi interventi in cui vanno le risorse siano veramente efficienti. Assistiamo alla burocrazia farraginosa del sistema sanitario, con ritardi nelle liste d'attesa: la sanità corre il rischio di morire tra impedimenti burocratici e questo documento non lo considera minimamente". La speranza di vita, secondo William Garagnani del Pd, è sempre più alta grazie a una serie di azioni. Per quanto riguarda la prevenzione dalle malattie, Garagnani sottolinea la volontà, con questo Piano, di "rendere i modenesi più consapevoli di quanto l'alimentazione possa influire sulla salute". Proprio nel momento "dell'annuncio di questi tagli alla Sanità diventa fondamentale far conoscere ai cittadini il piano della Salute, perché solo con l'appoggio della cittadinanza si potrà contrastare questa scelta". Per Sergio Rusticali del Ps "nella nostra realtà ospedaliera un dato di eccellenza è quello sui trapianti di fegato". Il consigliere non nega che esistano delle criticità: "Non le nascondiamo, ma va posta un'altra questione. Sono convinto che in tutta Italia vorrebbero avere un livello di sanità come quello dell'Emilia Romagna, che non è perfetto, ma si posiziona sicuramente sopra la media". Rusticali ha poi espresso preoccupazione sulle "voci che nella prossima Finanziaria parlano di tagli del 20% e della reintroduzione dei ticket". Secondo Michele Barcaiuolo di An - Pdl "andrebbero rivisti i meccanismi relativi ad alcune visite specifiche, ad esempio per fare una risonanza magnetica la gente va fuori regione. Ho sentito dire delle inesattezze: i ticket erano previsti dal governo Prodi, cerchiamo di evitare la solita strumentalizzazione". Ciò che il consigliere critica del Piano per la Salute è in particolare che "non c'è una riga sulla lotta alla droga: è una lacuna che non può essere scusabile in alcun modo, era un tema necessario". "La questione della droga è strumentale - ha affermato Giorgio Prampolini di Sd - è una delle azioni del Piano sociale di zona". Per il consigliere "la necessità e possibilità di integrare sociale e sanitario è uno degli impegni più grossi di questi anni, presente nel programma politico del centrosinistra. Lavoriamo su un piano di integrazione, che avrebbe bisogno di risorse quando, invece, sono calanti. Ci sono i rischi reali di tornare indietro". Sergio Celloni, dei Popolari Liberali, sottolinea come "negli anni '80 abbiamo assistito a una estrema burocratizzazione. Per ridare forza al sistema bisogna consolidare il binomio tra l'efficienza e l'efficacia". Per il consigliere, poi, "i bilanci delle Ausl dovrebbero essere più trasparenti". Ciò che Felloni critica, in particolare, è la "sostituzione del Consiglio d'Amministrazione con un Direttore generale, carica che si ottiene in base alla vicinanza a partiti politici. E' molto importante che la sanità non abbia interferenze con la politica". Andrea Leoni, consigliere di Fi - Pdl, parla di "vacuità e genericità del Piano per la Salute. E' un'accozzaglia di buoni propositi rispetto a quello che ritengo ci sarebbe bisogno di fare. In questi giorni i fatti di cronaca ci dicono che i cittadini subiscono inefficienze: mancato coordinamento di Baggiovara con il Policlinico, mancanza di assistenza ospedalistica, ed altro. L'Usl spende un sacco di soldi per farsi propaganda con i giornalini, ma i problemi sono ancora quelli di ieri: i referti vengono ancora consegnati incompleti e cresce l'attesa per effettuare gli esami". Secondo Antonio Maienza il Piano per la Salute, nella parte relativa alla sicurezza stradale, "contribuisce a creare le soluzioni per una mobilità sostenibile. Bisogna avviare strategie per individuare le cause del fenomeno dell'incidentalità stradale e migliorare comportamenti e cultura della educazione stradale, stato delle strutture, piste ciclabili e rispetto dei pedoni. Va fatta una programmazione degli interventi sulla sicurezza stradale, con l'obiettivo di coinvolgere diversi soggetti e bisogna promuovere stili di vita corretti tra i giovani. Studiamo insieme le azioni". "L'esperienza di Modena sui Piani della Salute è la più ampia" ha affermato Giovanni Bissoni, assessore regionale alle Politiche per la Salute. "Gli Amministratori locali coordinano un tavolo con soggetti diversi che non possono essere coordinati dall'Azienda sanitaria. E' un'esperienza non molto praticata, perché è difficile mettere insieme le politiche e lavorare assieme, ma il valore che ne deriva è proprio dato dall'unione di diversi punti di vista". Per Bissoni si deve "mettere in campo un nuovo sistema di governance: far lavorare insieme i sindaci e le loro realtà territoriali, favorire le unioni dei comuni e coordinare le politiche. I nostri operatori non sono abituati a lavorare insieme: dobbiamo aggiungere ai medici anche l'assistente sociale". Sulla mobilità degli utenti verso altre regioni denunciata da alcuni consiglieri, l'assessore regionale ha segnalato che "non si tratta di un problema dell'Emilia Romagna, ma di tutte le Regioni, che non riescono a mettere insieme il diritto di cura del cittadino con il dovere di pianificazione delle aziende sulla base delle risorse. è una mobilità presente ovunque: per una certa prestazione conviene andare in un'altra Regione dove ti danno appuntamento per il giorno successivo, e viceversa. L'Emilia Romagna, a livello nazionale, ha il più alto tasso di mobilità attiva rispetto a tutte le altre Regioni". Bissoni ha, infine, commentato la proposta di taglio della Finanziaria: "non c'è dubbio che si debba chiedere maggiore efficienza al sistema, ma una cifra del genere non ci mette in grado di risparmiare senza una riduzione di servizi, o senza l'introduzione di nuove entrate attraverso i ticket". "Un sincero grazie va a tutti coloro che si sono impegnati in tale notevole sforzo" ha affermato Achille Caropreso del Pd. "L'ambito scolastico è il luogo deputato per le azioni contro il disagio psichico giovanile, perché emergono già a quell'età elementi di disagio inequivocabili. La prevenzione deve operare in modo tale che ci si accorga delle eventuali patologie e del disagio in tempo utile. è una rete che ha un elevato costo ma degli evidenti benefici di cui devono beneficiare tutti i fanciulli e gli adolescenti, naturalmente anche extracomunitari". Per Alvaro Colombo "quello della salute è un tema di grande delicatezza, inteso come benessere psicofisico e sociale e non solo come assenza di malattia. Va inteso all'interno di una società sempre più diversa e complessa: non si può più affidare alle famiglie la gestione delle persone non autosufficienti, e le immigrazioni impongono di integrare interventi formativi, nella scuola, nei servizi sociali. Cresce la domanda di servizi sociali e di politiche integrate tra loro e che integrano la popolazione". "è un sistema che sicuramente non ha tutti i vantaggi di cui si parla" ha affermato Adolfo Morandi di Fi - Pdl. "Ci sono problemi legati alla correttezza dei referti e a volte anche al loro smarrimento. Anche il sistema a rete tra i tre ospedali, Policlinico, Baggiovara e Sassuolo, non ci pare funzioni così bene. Si è inoltre parlato di alcuni cittadini come 'furbetti' perché si recano al Pronto soccorso, ma credo sia sbagliato dare a loro la responsabilità: se per avere un esame o una visita cardiologia servono mesi e mesi, è evidente che di fronte a una necessità immediata serva il Pronto Soccorso". "Ci sono stati in questi anni centinaia di partner non solo istituzionali - ha commentato Alberto Caldana del Pd - ma anche associazioni, che hanno preso parte a una progettazione di iniziative sul tema della salute in città. Credo sia un risultato straordinario e mi dispiace sentir parlare di accozzaglia". Per Caldana "con il prossimo Piano credo si avrà un elemento forte: la possibilità di dialogare con i Piani di zona e gli altri momenti di politica pubblica su temi collegati. Fare confluire nello stesso strumento Piani per la salute e Piani di zona consentirà di fare un ulteriore passo in avanti". Per Rosa Maria Fino "tra il 2004 e il 2007 il lavoro fatto ha dato grandi benefici agli stili di vita dei modenesi e delle modenesi". La consigliera ha, però, sottolineato come l'aumento del lavoro delle donne rispetto al passato (tra pubblico e privato) e il conseguente aumento di stress ha dato vita a "nuove criticità legate al prolungamento della vita delle donne: la propensione al fumo, le malattie cardiocircolatorie e la depressione. è necessario che l'attuale governo mantenga gli impegni che il precedente prese con le Regioni, senza operare tagli che sarebbero dannosi soprattutto per l'utenza più debole. Nella sua replica l'assessore Arletti ha sottolineato come "da alcuni interventi mi è sembrato non sia stata colta l'innovazione introdotta con questo strumento. L'ottica del Piano per la Salute è stata presa dall'Organizzazione internazionale della Sanità. Per garantire salute è importante l'occasione data all'Amministrazione di avere un ruolo da protagonista sulle Politiche per la Salute, in qualità di coordinatore, che con fatica ha tessuto relazioni con i professionisti, non delegando tale compito a Regione o Ausl". Il sindaco Giorgio Pighi, nel suo intervento, ha sottolineato come si debba "operare una selezione: è vero che nel Piano per la Salute al tema dei giovani e degli adolescenti non c'è riferimento alle tossicodipendenze, ma questo aspetto viene sviluppato nei Piani di Zona, sarebbe stato un doppione. E' una priorità di cui siamo consapevoli". Il primo cittadino ha poi sottolineato che "la nostra sanità ha standard oggettivi molto elevati ed è considerato un punto di orgoglio dei nostri territori. I Piani per la salute rappresentano una risposta: noi vogliamo che quelle che le politiche di prevenzione avvengano nel territorio e con il coinvolgimento degli attori cittadini". Pighi ha poi concluso sottolineando che "era nostra esigenza arrivare al superamento del Sant'Agostino-Estense muovendoci verso un'evoluzione tecnologica e un'eccellenza della specializzazione". Per le dichiarazioni di voto sono intervenuti i consiglieri della Lega Nord Mauro Manfredini e di Modena a Colori Paolo Ballestrazzi.

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In tribunale contro il censimento rom (sezione: Class action)

( da "Gazzetta di Mantova, La" del 24-07-2008)

Argomenti: Class Action

Un gruppo di Sinti al lavoro per fermare il provvedimento IL CASO 'Così si ledono diritti fondamentali' Sono stanchi di quel paradigma che li vuole tutti brutti, sporchi e ladri. Si sentono cavie di un progetto xenofobo che ne infanga la dignità umana per il semplice fatto di essere nomadi. Ma quello che più sta loro a cuore è la tutela dei loro figli, troppo piccoli e indifesi per essere schedati come criminali. Sono queste alcune delle ragioni che hanno indotto un gruppo di Sinti, residenti nel mantovano, a far ricorso al tribunale di Mantova contro i provvedimenti del governo sul censimento dei bimbi rom. A coordinare la loro azione di protesta ha pensato l'Asgi (Associazione studi giuridici sull'immigrazione). "Nel ricorso - precisa una nota dell'associazione - è stato sostenuto che la dichiarazione d'emergenza non ha fondamento giuridico, basandosi su una legge applicabile unicamente agli eventi naturali. E autorizza comportamenti (fotografie, rilievo di impronte digitali) nei confronti di persone in ragione della loro condizione soggettiva". I ricorrenti, dal canto loro, sostengono che "dall'applicazione dei provvedimenti citati possano derivare ulteriori lesioni ai diritti fondamentali delle persone, vittime di una vera e propria categorizzazione". Anche Sucar Drom, l'organizzazione che da anni lotta per il riconoscimento dei diritti di cittadinanza delle minoranze, è impegnata in una forte azione di contrasto alle scelte dell'esecutivo. "Non lasciatevi schedare. Rifiutate un censimento inutile, discriminatorio e illegale. Primo passo verso l'assimilazione e la distruzione di intere famiglie e comunità", è questo l'invito che l'orgaizzazione sta rivolgendo a tutti i gruppi sinti e rom della Lombardia. In collaborazione con l'Asgi, inoltre, Sucar Drom sta predisponendo un'azione legale, antidiscrimatoria e collettiva per trascinare il governo italiano in tribunale. L'obiettivo è quello di ottenere un risarcimento per ogni singolo rom o sinto. A Mantova si sta occupando del caso Carlo Berini, presidente dell'Opera Nomadi. Roberta Marcuccilli.

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Class action contro i manager Drs (sezione: Class action)

( da "Milano Finanza (MF)" del 24-07-2008)

Argomenti: Class Action

MF Numero 146  pag. 10 del 24/7/2008 | Indietro Class action contro i manager Drs Mercati Globali Di da New York Andrea Fiano la presentazione della causa COLLETTIVA GIà autorizzata dai giudici del new jersey I vertici del gruppo americano accusati di aver svenduto la società a Finmeccanica. Nel filing depositato alla Sec dopo l'opa lanciata dagli italiani anche tutte le garanzie per la sicurezza nazionale Qualche azionista si ribella alla cessione di Drs Technologies a Finmeccanica. Lo rivela un documento presentato alla Sec dal gruppo americano che descrive una richiesta di class action nei confronti della società e dei membri del suo cda presentata nello scorso maggio in un tribunale del New Jersey, dove ha sede la Drs, che chiede il blocco della cessione del gruppo americano a quello italiano e accusa i membri del cda americano di non avere adempiuto ai loro doveri. Drs ha chiesto naturalmente il blocco dell'iniziativa legale, ma l'11 luglio scorso l'anonimo azionista è tornato alla carica e cinque giorni dopo il tribunale ha ammesso che venga discussa. Fra le accuse c'è anche quella secondo cui i membri del cda di Drs "hanno appositamente scelto un compratore estero per il gruppo per conservare il posto di lavoro elevando Drs al ruolo di sussidiaria indipendente". Inoltre l'accusa è di non aver cercato, analizzato e valutato offerte alternative a quelle del gruppo italiano comprese le espressioni di interesse di due gruppi americani che non vengono identificati. Il documento presentato alla Sec è la copia preliminare di quello che la Drs invierà ai suoi azionisti in vista dell'assemblea in cui si voterà l'offerta d'acquisto da parte di Finmeccanica, o meglio da parte di Dragon Merger Sub. Si tratta di una società creata ad hoc da Finmeccanica, con sede a Washington e sotto la direzione di Simone Bemporad, che verrà' sciolta non appena completata l'acquisizione. Nel documento, che non fissa ancora una data e un luogo precisi per l'assemblea stessa, ci sono quindi i testi delle opinioni favorevoli espresse dagli advisor di Bear Stearns e Merrill Lynch, tutti i dettagli sui contatti che hanno portato all'accordo, e l'elenco dettagliato delle approvazioni necessarie perché l'accordo vada in porto. Il riferimento è all'esame dell'antitrust, sulla base della normativa, Hart-Scott-Rodino, ma anche del Cfius, il comitato che esamina gli investimenti esteri negli Usa. Su questo punto nel documento di Drs si legge che "nell'ambito della revisione da parte del Cfius, prevediamo che la società farà un Ssa (speciale accordo sulla sicurezza) che coprirà le operazioni del gruppo. In aggiunta a questo il gruppo potrebbe avere un accordo per coprire alcune attività della stessa Drs" ma esprime l'opinione che la fusione "non creerà problemi sul piano della sicurezza nazionale" che porterebbe a un blocco federale all'intera operazione sulla base dell'emendamento Exon-Florio. Nel frattempo ci sono ancora investitori americani che comprano il titolo Drs, come la Shorewater Advisors che ha rivelato ieri l'acquisto nei mesi scorsi di 16.700 azioni. (riproduzione riservata)  .

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Cornigliano, una storia da archiviare - raffaele r. riverso (sezione: Class action)

( da "Repubblica, La" del 24-07-2008)

Argomenti: Class Action

Pagina XVII - Genova Nervi d'acciaio La Fondazione Ansaldo avvia un progetto di ricostruzione storica dagli archivi delle grandi industrie genovesi, per raccontare la modernizzazione dell'Italia Cornigliano, una storia da archiviare RAFFAELE R. RIVERSO Catalogando le vecchie foto e le numerose pellicole dell'archivio Ilva, ai soci della Fondazione Ansaldo, che ne ha rilevato la proprietà dalla Fondazione Iri, è sembrato di rivivere, uno per uno, i vari momenti della storia siderurgica del Paese: dai calorosi fumi degli altiforni ai fumi di tabacchi pregiati negli uffici dirigenziali, dai colletti blu sporchi ai colletti bianchi inamidati. "Il materiale non ha alcun limite gerarchico - spiega Alessandro Lombardo, direttore della Fondazione - e riporta fedelmente immagini della vita degli operai così come quella dei dirigenti. Per questo è di enorme valore umano oltre che storico". L'archivio Ilva è considerato uno dei più importanti patrimoni della storia industriale italiana. Lo stesso ministero per i Beni culturali ha più volte sottolineato il suo notevole interesse storico. Comprende sette mila faldoni di documenti, più di 80 mila fotografie e oltre mille pellicole cinematografiche: "A parte le foto - continua Lombardo - sono le testimonianze orali e i filmati a essere di notevole importanza per la ricostruzione dei passaggi cruciali della nostra siderurgia dal XIX secolo a oggi". La Fondazione Ansaldo avvierà così "un'azione culturale e divulgativa - sottolinea Lombardo - sul ruolo dell'impresa siderurgica nella storia italiana: tutta l'attività della Fondazione è centrata sulla memoria industriale. Questo perché l'impresa è al centro della modernizzazione del Paese". Nell'archivio Ilva, infatti, sono documentate, a partire dalla seconda metà dell'Ottocento, le vicende societarie, organizzative e produttive di tutte le aziende che sono confluite nel comparto siderurgico pubblico. Il presidente della Fondazione Ansaldo, Luigi Giraldi commenta il raggiungimento dell'accordo con soddisfazione: "Custodiamo da tempo l'archivio Ilva e altri fondi correlati, ma solo ora, con il trasferimento della sua proprietà dalla Fondazione Iri a noi si può avviare una concreta azione di salvaguardia, riordino e valorizzazione". Allo stesso modo, l'auspicio di Emilio Riva presidente dell'Ilva Spa è quello che "iniziative culturali come questa possano contribuire a valorizzare l'impresa e, più in generale, il mondo del lavoro. Bisogna prendere coscienza che lo sviluppo economico non rappresenta una sorta di corpo estraneo alla crescita civile e culturale di una città, ma è una sua componente nonché premessa essenziale". Parallelamente al raggiungimento dell'accordo, è stata avviata una campagna, guidata dalla Soprintendenza archivistica per la Liguria, mirata alla tutela delle corpose quanto deteriorabili raccolte fotografiche e cinematografiche che, ove necessario, verranno restaurate e duplicate in digitale. "Una parte delle pellicole - ricorda Lombardo - sono state trovate in pessime condizioni e quindi le abbiamo affidate a un laboratorio di Firenze specializzato nel recupero delle bobine. Sono raccolte preziose: servizi fotografici di Gabriele Basilico, Mimmo Castellano, Federico e Aldo Patellani, Santo Piano. Anche i film sono di grande valore come "Col ferro e col fuoco" di Ceccarius del 1926 o "L'uomo, il fuoco, il ferro" di Kurt Blum e Eugenio Carmi, vincitore di vari riconoscimenti al festival del cinema di Venezia del 1960. In queste opere, il lavoro siderurgico diventa arte e trionfo del colore".

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Angela (sezione: Class action)

( da "Tempo, Il" del 24-07-2008)

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Stampa Angela ... Angela Sorbo Sul caos espropri del Polo della logistica a Passo Corese si va verso una condivisioni d'interessi. Decisiva la riunione di ieri tra i cittadini (circa una sessantina) proprietari dei terreni interessati dall'esproprio, il presidente del Consorzio Industriale di Rieti, Andrea Ferroni, l'ingegnere Montagnini e il sindaco di Fara Vincenzo Mazzeo. L'accordo raggiunto non basterà di certo a placare gli animi di chi inizialmente era costretto a espropriare il proprio terreno a circa 1,25 euro al metro quadro, ma si è intrapresa la via della condivisione per arrivare, a quanto pare, ad un prezzo ritoccato. Questa per ora la soluzione prospettata: entro trenta giorni dal momento in cui l'Asi entrerà in possesso dei terreni, inderogabilmente tra il 29 agosto e il 3 settembre, i singoli cittadini interessati potranno inviare una lettera al Consorzio di Rieti, richiedendo un incontro per arrivare ad una trattativa definitiva. La via intrapresa, quindi, è quella di un prezzo che accontenti le esigenze dei cittadini nel pieno rispetto delle leggi in vigore. L'alternativa è quella del ricorso singolo o collettivo secondo le normali procedure giudiziarie. Prossimo step per i cittadini coinvolti è la convocazione, nei prossimi giorni, di una riunione in cui stabilire le modalità di azione anche se l'opzione più gettonata sembra essere quella di una trattativa unica collettiva. "Vorrei sottolineare - afferma Ferroni - che noi stiamo gestendo gli interessi pubblici non quelli privati come qualcuno in questi giorni ha voluto far credere". Della serie "verba volant, scripta manent" i cittadini non sembrano poi così tranquilli. "Io ho un'attività agricola che si estende su 5 ettari di terreno - afferma il signor Mario Maggi - in questo modo mi viene levato circa il 50 per cento dell'attività ad un prezzo irrisorio, e noi di cosa campiamo?".

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Responsabilità persone giuridiche, profitto, nozione, responsabilità aggiuntiva (sezione: Class action)

( da "AltaLex" del 24-07-2008)

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Cassazione penale , SS.UU., sentenza 02.07.2008 n° 26654 Stampa Responsabilità delle persone giuridiche ? profitto ? nozione ? responsabilità aggiuntiva ? precisazioni [D.Lgs. 231/2001] Il profitto del reato nel sequestro preventivo funzionale alla confisca, disposto nei confronti dell'ente collettivo, è costituito dal vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato ed è concretamente determinato al netto dell'effettiva utilità eventualmente conseguita dal danneggiato, nell'ambito del rapporto sinallagmatico con l'ente. La responsabilità della persona giuridica è aggiuntiva e non sostitutiva di quella delle persone fisiche, che resta regolata dal diritto penale comune. Il criterio d'imputazione del fatto all'ente è la commissione del reato "a vantaggio" o "nell'interesse" del medesimo ente da parte di determinate categorie di soggetti. V'è, quindi, una convergenza di responsabilità, nel senso che il fatto della persona fisica, cui è riconnessa la responsabilità anche della persona giuridica, deve essere considerato "fatto" di entrambe, per entrambe antigiuridico e colpevole, con l'effetto che l'assoggettamento a sanzione sia della persona fisica che di quella giuridica s'inquadra nel paradigma penalistico della responsabilità concorsuale. Pur se la responsabilità dell'ente ha una sua autonomia, tanto che sussiste anche quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile, è imprescindibile il suo collegamento alla oggettiva realizzazione del reato, integro in tutti gli elementi strutturali che ne fondano lo specifico disvalore, da parte di un soggetto fisico qualificato. (Fonte: Altalex Massimario 27/2008) SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE PENALI Sentenza 2 luglio 2008, n. 26654 ...omissis... FATTO 1- Il Gip del Tribunale di Napoli, con provvedimento 26/6/2007, applicava alle società A. S.p.a., B. S.p.a., D. S.p.a., G. S.p.a., componenti dell'Associazione Temporanea di Imprese (ATI), che si era aggiudicata l'appalto del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani della Campania, ed indagate in ordine all'illecito amministrativo di cui all'art. 24 d.lgs. 8/6/2001 n. 231, collegato al delitto di cui agli art. 81 cpv., 110 e 640/1°-2° n. 1 c.p. ascritto -tra gli altri- a soggetti apicali delle medesime società e a persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di tali soggetti, la misura interdittiva del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, limitatamente alle attività relative allo smaltimento, trattamento e recupero energetico dei rifiuti, per il periodo di un anno (art. 45 d.lgs. n. 231/'01) e disponeva in via cautelare, ai sensi degli art. 19 e 53 del richiamato d. lgs. n. 231, il sequestro preventivo, al fine di garantire la futura confisca per equivalente, della somma complessiva di circa 750.000.000,00 di euro, corrispondente al valore del profitto tratto dall'illecito penale consumato nell'interesse o a vantaggio degli enti collettivi. In particolare, la cautela reale andava ad incidere sulle seguenti somme: - ? 53.000.000,00 pari a quanto anticipato dal Commissariato per la costruzione degli impianti delle province campane diverse da quella di Napoli; - ? 301.641.238,98 relativi alla tariffa di smaltimento regolarmente incassata; - ? 141.701.456,56 di cui ai documenti rappresentativi di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti dei Comuni e non ancora incassati; - ? 99.092.457,23 relativi a spese sostenute dal Commissariato per lo smaltimento dei rifiuti e delle frazioni a valle della lavorazione degli impianti di CDR, spese che invece, per previsione contrattuale, dovevano essere a carico delle società affidatarie; - ? 51.645.689,90 corrispondenti al mancato deposito cauzionale; - importo percepito a titolo di aggio per l'attività di riscossione espletata per conto del Commissariato e dei Comuni; - ? 103.404.000,00 pari al valore delle opere realizzate nella costruzione del termovalorizzatore di Acerra sino al 31/12/2005. Chiariva il Gip che gli impegni contrattuali assunti dall'ATI, in relazione all'appalto di cui si era resa aggiudicataria, riguardavano: 1) l'edificazione di sette impianti di produzione di combustibile derivato da rifiuti (CDR) e di due termovalorizzatori per il recupero energetico dello stesso; 2) la gestione per dieci anni del servizio appaltato, consistente nella ricezione dei rifiuti solidi urbani (RSU) e nella lavorazione degli stessi presso gli impianti di CDR, onde ricavarne tre distinte frazioni, caratterizzate da un preciso standard qualitativo : a) il combustibile derivato da rifiuti, cioè la frazione secca dei rifiuti da avviare al recupero energetico attraverso la combustione nei termovalorizzatori; b) la frazione organica stabilizzata (FOS o compost) da utilizzare in operazioni di bonifica e recupero ambientale; c) lo scarto (sovvallo) da smaltire in discarica; 3) la garanzia, nelle more della costruzione degli impianti citati, del recupero energetico dei RSU mediante conferimento del CDR in termovalorizzatori già esistenti. Secondo la prospettazione accusatoria, la condotta posta in essere dalle persone fisiche coinvolte nella vicenda era stata caratterizzata da evidenti profili di fraudolenza sia nella fase dell'aggiudicazione dell'appalto, nella quale si era fatto ricorso ad una serie di artifici documentali per accreditare il possesso dei requisiti necessari -in realtà inesistenti- ad aggiudicarsi l'appalto, sia nella fase esecutiva dei contratti, nel corso della quale erano state rappresentate "situazioni non corrispondenti alla realtà", finalizzate ad occultare il sistematico inadempimento degli obblighi contrattuali assunti e a garantirsi -quindi- il mantenimento in vita del rapporto di appalto. Gli inadempimenti si erano sostanziati nella mancata produzione di compost e di CDR conformi ai convenuti indici qualitativi, nel mancato recupero energetico dei RSU, nel subappalto -espressamente vietato- delle attività di conferimento dei materiali prodotti a valle della lavorazione presso gli impianti di CDR e di gestione delle discariche, nella mancata costruzione di alcuni degli impianti previsti e nella realizzazione di quelli edificati in maniera difforme dalle previsioni progettuali. La fraudolenta violazione di tali obblighi contrattuali aveva determinato l'illecito conseguimento da parte del gruppo d'imprese delle utilità previste dall'accordo e, quindi, di un "profitto" sostanzialmente coincidente, sotto il profilo quantitativo, con le somme oggetto del sequestro preventivo. 2- Il Tribunale di Napoli, con pronuncia 24/7/2007, decidendo sulla richiesta di riesame avanzata dalle quattro società, confermava la misura cautelare reale. Il Tribunale riteneva, preliminarmente, manifestamente infondata la questione di costituzionalità sollevata dalla difesa in relazione all'art. 53 d. lgs. n. 231 per eccesso di delega [art. 11 lett. o) legge n. 300/'00]. Privilegiando -poi- la tesi del significato unitario che il termine "profitto" assumerebbe nei diversi contesti normativi, riteneva di identificare il "profitto" con il "ricavo" derivante dal reato e non con il "guadagno", inteso come "ricavo meno costi". Aggiungeva che il profitto rilevante, nell'economia della fattispecie di truffa, è quello "ingiusto", cioè non legittimato da un valido titolo, con l'effetto che le utilità ricavate dalle società appaltatrici nell'ambito dei rapporti contrattuali in esame, essendo il frutto diretto di condotte fraudolente, dovevano considerarsi, proprio perché ingiustamente percepite, come "profitti" destinati alla confisca anche per equivalente. Analizzava quindi le singole voci delle somme e dei crediti sequestrati, per giustificare, in relazione a ciascuna di esse, la legittimità della misura reale adottata. Poneva specificamente in evidenza, con riferimento alla voce più consistente del provvedimento di sequestro (tariffa per lo smaltimento dei rifiuti), che gli impegni contrattuali prevedevano l'attuazione di un progetto di smaltimento orientato verso un ben preciso risultato sul piano ambientale, obiettivo assolutamente eluso dalle società aggiudicatarie, che, pur avendo provveduto alla fisica eliminazione dei rifiuti, avevano omesso, occultando fraudolentemente la circostanza, quella complessa ed imprescindibile attività collaterale in grado di garantire, in linea con le aspettative della stazione appaltante, un impatto ambientale contenuto, attraverso soprattutto il minimo versamento in discarica. Sottolineava che ciò, riverberatosi negativamente su tutta la variegata attività posta in essere dagli enti affidatari, non permetteva di circoscrivere il sequestro all'utile netto, perché si sarebbe così consentito agli enti di lucrare i costi di realizzazione della stessa condotta criminosa. Precisava, infine, che il calcolo delle somme sottoposte a vincolo era stato effettuato, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa delle imprese, con esclusivo riguardo a quelle percepite dopo l'entrata in vigore del d. lgs. n. 231/'01 e che il disposto sequestro per equivalente non era in contrasto con la corrispondente richiesta formulata dal P.M.. 3- Avverso la pronuncia di riesame hanno proposto ricorso per cassazione, tramite i rispettivi difensori, la Fisia Italimpianti s.p.a., la B. S.p.a., la D. S.p.a., la A. S.p.a., che concordemente hanno sollecitato l'annullamento della medesima pronuncia. Non si contesta specificamente la sussistenza dei presupposti della responsabilità degli enti, al di là di un generico riferimento (cfr. ricorsi della D. spa, della B. spa, della A. spa) alla qualificazione giuridica del fatto, che non sarebbe stata correttamente individuata, considerato che, data anche l'ipotizzata "collusione tra organi controllanti e organi controllati", doveva escludersi il requisito dell'induzione in errore caratterizzante la truffa e configurarsi -in astratto- il reato di frode in pubbliche forniture, inidoneo a fondare la responsabilità degli enti collettivi. Doglianza centrale e comune a tutti i ricorsi è l'errata interpretazione della nozione di profitto recepita nell'art. 19 del d. lgs. n. 231/'01 e rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 53 dello stesso decreto. Si rileva, innanzi tutto, l'arbitrarietà della identificazione del "profitto" con il ricavo complessivo conseguito dalle attività poste in essere in esecuzione dei contratti stipulati nell'ambito del rapporto di appalto, laddove il profitto destinato alla confisca deve farsi coincidere con l'eventuale "utile netto" ritratto dalle stesse attività, vale a dire con il vantaggio economico a queste direttamente collegabile. Il profitto va tenuto distinto dal prezzo e dal prodotto del reato, quest'ultimo menzionato nell'art. 240 c.p. in tema di confisca ordinaria e non nell'art. 19 del d. lgs n. 231/'01, circostanza che evidenzia l'intenzione del legislatore del 2001 di accogliere una nozione più ristretta del termine "profitto". La stessa Relazione governativa allo schema del d. lgs n. 231 definisce il profitto come la "conseguenza economica immediata ricavata dal fatto del reato", il che sottintende "una valutazione complessiva degli effetti scaturiti dalla condotta delittuosa, nella quale, a fronte di operazioni complesse aventi un significato economico unitario, non può?esservi spazio per un'artificiosa scissione delle sole poste attive". Sotto il profilo sistematico, si sostiene che il termine "profitto", a seconda del differenziato contesto in cui viene utilizzato nell'ambito del d. lgs. n. 231, assume significati diversi: ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 13, infatti, il "profitto di rilevante entità" menzionato in tale norma evoca un concetto di portata più ampia rispetto a quello del profitto oggetto di confisca di cui all'art. 19 dello stesso decreto e -al riguardo- si richiama la sentenza 23/6/2006 n. 32627 della Sesta Sezione penale di questa Corte, che, evidenziando tale differenza concettuale, circoscriverebbe l'oggetto del provvedimento ablativo al solo utile netto ricavato. Sempre sul piano sistematico, si propende, invece, per una visione unitaria dell'istituto della confisca di cui agli art. 6/5°, 15/4°, 17 lett. c) e 19 del d. lgs. n. 231, finalizzato al ripristino dell'equilibrio economico turbato dalla commissione del reato. L'effettivo contenuto della misura ablativa, che trova applicazione in situazioni oggettivamente diverse, deve essere determinato considerando l'ipotesi disciplinata dall'art. 6/5°, secondo cui la confisca del profitto del reato deve essere disposta anche quando l'ente non sia punibile per avere validamente adottato e attuato adeguati modelli organizzativi: è evidente che una misura così severa, applicata anche in assenza di responsabilità, non può che riguardare "l'acquisizione del mero surplus di arricchimento eventualmente derivato dal reato". Ad analoga conclusione porta la previsione della confisca del profitto conseguente, ex art. 15/4°, alla gestione commissariale dell'ente: sarebbe, infatti, palesemente irragionevole estendere la misura ablativa all'ammontare del lordo delle entrate di tale gestione, giacché in tale modo si precluderebbe la prosecuzione dell'attività imprenditoriale, laddove proprio l'esigenza di garantire tale prosecuzione costituisce la ragione della nomina del commissario. In sostanza, gli enti ricorrenti sottolineano che l'individuazione del profitto rilevante ai fini della confisca di cui d. lgs. n. 231/'01 deve prescindere dalla tradizionale concezione del profitto accolta dalla giurisprudenza penale e ciò perché, nell'ottica della responsabilità degli enti, il reato è un fatto illecito addebitabile a soggetto distinto (la persona fisica autrice della condotta tipica) e si inserisce nella dinamica dell'attività d'impresa propria dell'ente. Sarebbe dunque del tutto irragionevole espropriare il risultato lordo della gestione economica, considerando i costi di svolgimento dell'attività imprenditoriale tout court come costi di realizzazione del reato. Con riferimento al caso di specie, l'erroneità dell'impostazione seguita dal Tribunale è -secondo le società ricorrenti- evidenziata esemplificativamente dal rilievo che la confisca della tariffa "lorda" percepita per lo smaltimento dei rifiuti comporterebbe l'assurda conseguenza di trasformare in profitto anche l'I.V.A. incorporata nella detta tariffa e versata dalle società al fisco. L'incompatibilità del mancato scomputo dei costi dell'attività d'impresa con le finalità proprie della confisca trova ulteriore conferma nel fatto che deve essere comunque rispettato il principio di proporzionalità tra tale misura, definita dalla legge speciale come sanzione, e l'effettivo contenuto dell'illecito addebitato. La scelta interpretativa di ritenere confiscabile il ricavo lordo, nel presupposto della totale illiceità dell'attività posta in essere, è smentita dall'oggetto dei contratti e dalle previste modalità di esecuzione, oltre che dalla specifica circostanza che, a partire dal dicembre 2005 (data della risoluzione dei contratti per effetto del d. l. n. 245/'05 convertito nella legge n. 21/'06), "l'attività delle società impegnate nell'esecuzione del contratto d'appalto è addirittura proseguita , con le identiche modalità, sotto la direzione ed il coordinamento esclusivi del Commissario delegato". Sempre con riferimento alla delimitazione del profitto confiscabile, si contestano (cfr. in particolare memoria 17/1/2008 della A. spa) le singole voci della misura cautelare reale: a) sequestro disposto per 750.000.000,00 euro, laddove l'ammontare dei ricavi effettivamente conseguiti dall'ATI non supererebbe i 440.000.000,00 euro; b) le spese sostenute dal Commissario delegato per garantire gli adempimenti asseritamente omessi dall'ATI integrerebbero un danno risarcibile e non un profitto confiscabile, al di là del fatto che tali spese sarebbero state quantificate in misura eccedente quella reale (non 99.000.000,00 euro bensì 43.000.000,00 euro); c) il mancato deposito della cauzione, sostituita legittimamente da una polizza fideiussoria, sarebbe incompatibile con la nozione di profitto; d) l'impianto di termovalorizzazione non costituirebbe profitto, ma tutt'al più un credito nei confronti del Commissariato; e) sui 53.000.000,00 euro anticipati dal Commissario graverebbe un obbligo di restituzione con maggiorazione di interessi e la confisca duplicherebbe tale obbligo; f) quanto all'aggio di riscossione, non era stata neppure quantificata l'utilità che le società avrebbero lucrato. Era stata omessa qualunque motivazione in ordine alla ricorrenza dei presupposti per farsi luogo al sequestro ai fini della confisca per equivalente: non erano state indicate le ragioni dell'impossibilità di apprendere direttamente il profitto del reato. Il provvedimento di sequestro non aveva indicato le porzioni di profitto attribuibili a ciascuna società, con l'inaccettabile conseguenza di vincolare il patrimonio del singolo ente ben oltre il valore dell'eventuale utile tratto dal reato. La A., in particolare, deduce che il suo ruolo nella vicenda era stato quello di finanziare, in quanto capogruppo, le società controllate e di non avere pertanto percepito alcuna delle somme di cui si discute, con l'effetto che il suo patrimonio sarebbe stato illegittimamente colpito dalla misura cautelare. Il sequestro preventivo, rimesso -secondo la previsione dell'art. 53- al potere discrezionale del giudice, non era stato adeguatamente motivato. La sola A. deduce anche la violazione dell'art. 46/4° d. lgl. n. 231, che vieta l'applicazione congiunta di misure cautelari a carico degli enti: poiché l'art. 53 è collocato all'interno della sezione dedicata alle misure cautelari, tale è da considerarsi il sequestro, che non può operare congiuntamente alla pure applicata misura interdittiva del divieto di contrattare con la P.A.. 4- I ricorsi, assegnati alla Seconda Sezione penale di questa Corte, sono stati rimessi, con ordinanza 23/1/2008, alle Sezioni Unite ex art. 618 c.p.p., sul rilievo, in relazione alla doglianza principale formulata, di un potenziale contrasto interpretativo in ordine alla identificazione della nozione di profitto confiscabile ai sensi dell'art. 19 d. lgs. n. 231/'01, avuto riguardo all'affermazione incidentale fatta sul punto dalla sentenza 23/6/2006 n. 32627 della Sesta Sezione penale, richiamata nei ricorsi. La Sezione rimettente contesta, in sostanza, che dal profitto generato da attività illecite siano scorporabili i costi sostenuti per produrlo, a prescindere dal contesto in cui tale attività venga realizzata; sottolinea in modo esplicito che soltanto detto profitto sia destinato alla confisca e che da esso debba rimanere distinto il provento dell'attività lecita d'impresa, che invece non può essere sottoposto alla misura ablativa, sicché frutto di equivoco sarebbe l'affermazione difensiva secondo cui l'attività svolta dagli enti, essendo proseguita sotto la direzione del Commissario governativo dopo l'entrata in vigore del d.l. n. 245/'05, sarebbe per definizione lecita: l'attività svolta sotto la gestione commissariale è certamente lecita (come quella proseguita dal commissario giudiziale ex art. 15 d. lgl. n. 231), ma è ben diversa e va tenuta distinta da quella di perpetrazione del reato, posta in essere prima della gestione commissariale. 5- Le difese delle società ricorrenti hanno depositato, in data 14, 21 e 22 marzo, memorie con le quali hanno ulteriormente illustrato i motivi di ricorso e hanno insistito per il loro accoglimento. 6- Il Primo Presidente ha assegnato i ricorsi alle Sezioni Unite, fissando per la loro trattazione l'odierna udienza camerale. Le parti presenti hanno concluso come da epigrafe. DIRITTO 1- Preliminarmente, devesi ritenere l'ammissibilità dei proposti ricorsi. L'art. 53 del d. lgs. n. 231/'01, che disciplina il sequestro preventivo, in verità, nel fare rinvio alle norme codicistiche relative allo stesso istituto, non richiama espressamente l'art. 325 c.p.p. sul ricorso per cassazione, il che ha indotto alcuni studiosi della materia ad escludere la praticabilità di tale mezzo d'impugnazione sia avverso la decisione del riesame, sia -per saltum- avverso il provvedimento dispositivo della misura. La tesi non può essere condivisa. Osserva, invero, la Corte che la lettura ragionevole e sistematica della norma di cui all'art. 53 del d. lgs. n. 231 impone di ritenere in essa implicitamente richiamato l'art. 325 c.p.p.. La previsione, infatti, del riesame del provvedimento di sequestro preventivo (con richiamo espresso all'art. 322 c.p.p., che rinvia all'art. 324) e dell'appello avverso gli altri e diversi provvedimenti in materia (con esplicito richiamo all'art. 322bis c.p.p.) comporta il rinvio al complessivo regime delle impugnazioni previsto al riguardo dal codice di rito, stante lo stretto e diretto collegamento delle norme di cui agli art. 322bis e 324 con quella di cui all'art. 325 c.p.p.. Né tale conclusione è contraddetta dall'art. 52 del d. lgs. n. 231 che, in tema di misure interdittive, prevede espressamente, a differenza dell'art. 53 sulla cautela reale, oltre all'appello il ricorso per cassazione, quasi a voler sottolineare una deliberata scelta del legislatore di differenziare, per le due situazioni, la regolamentazione delle impugnazioni. La diversa formulazione delle due norme è giustificata, invece, dalla peculiarità del regime delle impugnazioni disciplinato dall'art. 52, che, al contrario dell'art. 53, non recepisce in toto la disciplina dell'appello di cui all'art. 322bis c.p.p. e quindi implicitamente quella dell'eventuale ricorso per cassazione, ma richiama i soli commi 1bis e 2 della norma da ultimo citata, con la conseguente necessità, per intuitive ragioni di coordinamento, di una esplicita previsione del ricorso di legittimità, che altrimenti non avrebbe trovato spazio. E' sufficiente considerare, per comprendere la ragione dell'omesso rinvio, nell'art. 52/1° d. lgs. n. 231, all'intera disciplina dell'art. 322bis c.p.p., che la legittimazione a proporre appello avverso la misura interdittiva è riservata soltanto al pubblico ministero e all'ente, per mezzo del suo difensore, dato questo che avrebbe reso distonico il recepimento tout court anche della disposizione di cui al primo comma dell'art. 322 bis c.p.p.; ed ancora, il rinvio, nel secondo comma del citato art. 52, alle disposizioni di cui all'art. 325 c.p.p. deve ritenersi circoscritto ai soli commi 3 e 4 della medesima norma, gli unici concretamente applicabili: il comma 1 dell'art. 325, infatti, è inapplicabile, prevalendo la disposizione specifica di cui all'art. 52/2° d. lgs. n. 231; anche il comma 2 dell'art. 325, disciplinando il ricorso diretto per cassazione, non può trovare operatività, dal momento che oggetto dell'impugnazione prevista dall'art. 52/2° è soltanto la decisone del giudice di appello e non anche il provvedimento genetico della misura. L'ammissibilità del ricorso per cassazione avverso il riesame del sequestro preventivo è stata sostenuta anche in base alla considerazione che il giudizio di riesame, ai sensi del comma 6 dell'art. 324 c.p.p., si svolge con le forme previste dall'art. 127 c.p.p., il quale al comma 7 stabilisce che "il giudice provvede con ordinanza comunicata o notificata senza ritardo ai soggetti indicati nel comma 1, che possono proporre ricorso per cassazione". Tale opzione ermeneutica, però, si rivela piuttosto riduttiva (porterebbe, infatti, ad escludere il ricorso per saltum) ed è superata dalle argomentazioni di più ampio respiro sistematico innanzi sviluppate. 2- Deve, inoltre, premettersi che non è oggetto del sollecitato sindacato di legittimità la sussistenza, nel caso in esame, dei presupposti legittimanti il disposto sequestro preventivo, vale a dire la ricorrenza del fumus commissi delicti e del periculum in mora, non essendo sviluppato nei ricorsi alcun motivo specifico sul punto. Soltanto alcune delle società ricorrenti prospettano che, nella specie, non sarebbe configurabile l'ipotizzato reato di truffa, ma piuttosto quello di frode in pubbliche forniture, in relazione al quale non è evocabile una responsabilità amministrativa in capo agli enti. La doglianza, però, è estremamente generica e non tiene conto delle diffuse argomentazioni articolate -al riguardo- nell'ordinanza genetica, che da quella in verifica è espressamente richiamata. Nel provvedimento di sequestro, infatti, è specificamente illustrato il compendio degli elementi indiziari indicativi del reato-presupposto di truffa, che concorre formalmente con quello di frode in pubbliche forniture, pure ipotizzato a carico delle persone fisiche indagate (cfr. pgg. 24 e ss.). E' il caso di ricordare, peraltro, quanto alla sussistenza del requisito del periculum, che nella specie si verte in ipotesi di confisca obbligatoria, stante la previsione dell'art. 19 del d. lgs. n. 231/'01, che, analogamente alla disposizione contenuta nell'art. 321/2° c.p.p., valuta tipicamente la presenza del periculum medesimo. 3- La questione centrale portata all'attenzione delle Sezioni Unite può essere così sintetizzata: come debba configurarsi il "profitto del reato" nel sequestro preventivo funzionale alla confisca disposto, ai sensi degli art. 19 e 53 d. lgs. 8/6/2001 n. 231, nei confronti di una società indagata per un illecito amministrativo dipendente da reato. 4- Il d. lgs. 8/6/2001 n. 231 disciplina la responsabilità degli enti collettivi "per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato" e rappresenta l'epilogo di un lungo cammino volto a contrastare il fenomeno della criminalità d'impresa, attraverso il superamento del principio, insito nella tradizione giuridica nazionale, societas delinquere non potest e nella prospettiva di omogeneizzare la normativa interna a quella internazionale di matrice prevalentemente anglosassone, ispirata al c.d. pragmatismo giuridico. La legge delega n. 300/2000, infatti, ha ratificato e dato attuazione alla Convenzione OCSE 17/12/1997 (sulla lotta contro la corruzione dei funzionari pubblici stranieri), che -all'art. 2- obbligava gli Stati aderenti ad assumere "le misure necessarie [conformemente ai propri principi giuridici] a stabilire la responsabilità delle persone morali" per i reati evocati nella stessa Convenzione. Questa, peraltro, non è l'unico strumento internazionale al quale si è ispirato il legislatore delegante nel formulare il testo dell'art. 11 della citata legge n. 300. Egli ha ritenuto, al di là delle generiche indicazioni offerte dalla Convenzione OCSE, di dovere dare attuazione al secondo protocollo della Convenzione PIF, il cui art. 3 dettava, in tema di responsabilità degli enti, direttive più puntuali, distinguendo due ipotesi, a seconda che il reato fosse stato commesso da soggetti in una posizione dominante (basata sul potere di rappresentanza, sull'autorità di prendere decisioni, sull'esercizio del controllo in seno alla persona giuridica) ovvero da soggetti in posizione subordinata (che, per carenza di sorveglianza o controllo da parte dei soggetti apicali, avessero reso possibile la perpetrazione del reato a beneficio della persona giuridica). L'art. 11 della legge delega, pur nel recepimento delle indicazioni degli strumenti internazionali, ha dotato il nuovo illecito di un volto dai contorni ancora più precisi, contemperando i profili di generalprevenzione, primario obiettivo della responsabilità degli enti, con "le garanzie che ne devono rappresentare il necessario contraltare". Sulla stessa linea d'ispirazione si è mantenuto il legislatore delegato del decreto n. 231/'01. Ne è risultata un'architettura normativa complessa che, per quanto farraginosa e -sotto alcuni aspetti- problematica, evidenzia una fisionomia ben definita, con l'introduzione nel nostro ordinamento di uno specifico ed innovativo sistema punitivo per gli enti collettivi, dotato di apposite regole quanto alla struttura dell'illecito, all'apparato sanzionatorio, alla responsabilità patrimoniale, alle vicende modificative dell'ente, al procedimento di cognizione e a quello di esecuzione, il tutto finalizzato ad integrare un efficace strumento di controllo sociale. Una innovazione legislativa particolarmente importante, dunque, che segna il superamento del principio societas delinquere et puniri non potest. Il sistema sanzionatorio proposto dal d. lgs. n. 231 fuoriesce dagli schemi tradizionali del diritto penale -per così dire- "nucleare", incentrati sulla distinzione tra pene e misure di sicurezza, tra pene principali e pene accessorie, ed è rapportato alle nuove costanti criminologiche delineate nel citato decreto. Il sistema è "sfaccettato", legittima distinzioni soltanto sul piano contenutistico, nel senso che rivela uno stretto rapporto funzionale tra la responsabilità accertata e la sanzione da applicare, opera certamente sul piano della deterrenza e persegue una massiccia finalità specialpreventiva. La tipologia delle sanzioni, come si chiarisce nella relazione al decreto, si presta ad una distinzione binaria tra sanzione pecuniaria e sanzioni interdittive; al di fuori di tale perimetro, si collocano inoltre la confisca e la pubblicazione della sentenza. Il decreto legislativo riserva, poi, grande attenzione alle misure cautelari, che hanno una importanza strategica per garantire l'effettività del sistema di responsabilità degli enti collettivi nella fase strumentale del processo, momento particolarmente delicato e determinante per la stessa vita del soggetto collettivo e per la tutela degli interessi pubblicistici che possono essere coinvolti. Per quanto qui specificamente interessa, deve soffermarsi l'attenzione sulla misura cautelare reale del sequestro preventivo, previsto e disciplinato dall'art. 53 in relazione all'art. 19 del d. lgs. n. 231, in prospettiva della futura confisca, anche per equivalente, del profitto del reato. Stante la stretta connessione tra la cautela reale e la confisca, è opportuna una breve analisi di quest'ultimo istituto, per individuarne la collocazione e la natura che esso assume nell'ambito del decreto legislativo; seguirà, quindi, l'approfondimento della nozione di "profitto", punto focale della questione controversa. 5- La confisca ha costantemente conservato, nell'ordinamento italiano, una natura "proteiforme". Nel codice Zanardelli del 1889, era elencata tra gli "effetti penali della condanna", anche se erano contemplate ipotesi in assenza di questa, che anticipavano in qualche maniera gli sviluppi della disciplina dell'istituto. Il codice Rocco ha catalogato la confisca di cui all'art. 240 c.p. tra le misure di sicurezza, pur prescindendo dall'accertamento della pericolosità dell'autore del reato, come accade per l'applicazione delle misure di sicurezza personali (l'art. 236 c.p., che disciplina le misure di sicurezza patrimoniali, non richiama -infatti- l'art. 202 dello stesso codice). La giurisprudenza ha sempre riconosciuto nella confisca disciplinata dal codice penale, in linea con la scelta del legislatore, una effettiva misura di sicurezza patrimoniale, fondata sulla pericolosità derivante dalla disponibilità di cose servite o destinate a commettere il reato ovvero delle cose che ne sono il prodotto o il profitto e finalizzata a prevenire la commissione di ulteriori reati, anche se i corrispondenti effetti ablativi si risolvono sostanzialmente in una sanzione pecuniaria (cfr. Cass. S.U. 22/1/1983, Costa). Successivamente sono state introdotte nell'ordinamento, in maniera sempre più esponenziale, ipotesi di confisca obbligatoria dei beni strumentali alla consumazione del reato e del profitto ricavato, le quali hanno posto in crisi le costruzioni dommatiche elaborate in passato e la identificazione, attraverso il nomen iuris, di un istituto unitario, superando così i ristretti confini tracciati dalla norma generale di cui all'art. 240 c.p. (si pensi esemplificativamente alla confisca di cui agli art. 322ter, 600septies, 640quater, 644, 648quater c.p., 2641 c.c., 187 d. lgs. n. 58/'98, 44/2° dpr n. 380/'01). A conferma della determinazione con cui il legislatore ha inteso e intende perseguire l'obiettivo di privare l'autore del reato soprattutto del profitto che ne deriva, non va sottaciuta la progressiva moltiplicazione delle ipotesi di confisca nella forma per equivalente, che va ad incidere cioè, di fronte all'impossibilità di aggredire l'oggetto "principale", su somme di denaro, beni o altre utilità di pertinenza del condannato per un valore corrispondente a quello dello stesso profitto. L'obiettivo perseguito, non più incentrato sull'equivoca pretesa della pericolosità delle cose, tende a superare la rigida catalogazione codicistica dell'istituto. La confisca c.d. di valore è stata introdotta in molte norme del codice penale (artt. 322ter, 600septies, 640quater, 644, 648quater) e in disposizioni della legislazione speciale (artt. 187 T.U.F., 2641 c.c., 11 legge n. 146/'06). Vi sono, poi, ipotesi di confisca c.d. "speciale", come quella prevista dall'art. 12sexies della legge n. 356/'92 (avente ad oggetto i valori di cui il condannato per determinati reati non è in grado di giustificare la legittima provenienza e comunque sproporzionati rispetto alla capacità reddituale del medesimo condannato) o quella prevista in materia di prevenzione dall'art. 2ter della legge n. 575/'65. Sulla base della tracciata evoluzione normativa, appare assai arduo, oggi, catalogare l'istituto della confisca nel rigido schema della misura di sicurezza, essendo agevole per esempio riconoscere, in quella di valore, i tratti distintivi di una vera e propria sanzione e, in quella "speciale", una natura ambigua, sospesa tra funzione specialpreventiva e vero e proprio intento punitivo. Con il termine "confisca", in sostanza, al di là del mero aspetto nominalistico, si identificano misure ablative di natura diversa, a seconda del contesto normativo in cui lo stesso termine viene utilizzato. D'altra parte, la stessa Corte Costituzionale, sin dagli anni sessanta (cfr. sentenze 25/5/1961 n. 29 e 4/6/1964 n. 46), avvertiva che "la confisca può presentarsi, nelle leggi che la prevedono, con varia natura giuridica" e che "il suo contenuto?è sempre la?privazione di beni economici, ma questa può essere disposta per diversi motivi e indirizzata a varie finalità, sì da assumere, volta per volta, natura e funzione di pena o di misura di sicurezza ovvero anche di misura giuridica civile e amministrativa", con l'effetto che viene in rilievo "non una astratta e generica figura di confisca, ma, in concreto, la confisca così come risulta da una determinata legge". L'istituto della confisca previsto dal d. lgs. n. 231/'01 sulla responsabilità degli enti si connota in maniera differenziata a seconda del concreto contesto in cui è chiamato ad operare. L'art. 9/1° lett. c) prevede la confisca come sanzione, il cui contenuto e i cui presupposti applicativi sono precisati nell'art. 19/1°, che testualmente recita: "Nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato?". Il secondo comma di quest'ultima disposizione autorizza la confisca anche nella forma per equivalente, replicando lo schema normativo di disposizioni già presenti nel codice penale o in leggi penali speciali. Chiara, quindi, la configurazione della confisca come sanzione principale, obbligatoria e autonoma rispetto alle altre pure previste nel decreto in esame. L'art. 6/5° prevede, però, la confisca del profitto del reato, commesso da persone che rivestono funzioni apicali, anche nell'ipotesi particolare in cui l'ente vada esente da responsabilità, per avere validamente adottato e attuato i modelli organizzativi (compliance programs) previsti e disciplinati dalla stessa norma. In questa ipotesi, riesce difficile cogliere la natura sanzionatoria della misura ablativa, che si differenzia strutturalmente da quella di cui all'art. 19, proprio perché difetta una responsabilità dell'ente. Una parte della dottrina ha ritenuto di ravvisare in tale tipo di confisca una finalità squisitamente preventiva, collegata alla pericolosità del profitto di provenienza criminale. Ritiene la Corte che, in questo specifico caso, dovendosi -di norma- escludere un necessario profilo di intrinseca pericolosità della res oggetto di espropriazione, la confisca assume più semplicemente la fisionomia di uno strumento volto a ristabilire l'equilibrio economico alterato dal reato-presupposto, i cui effetti, appunto economici, sono comunque andati a vantaggio dell'ente collettivo, che finirebbe, in caso contrario, per conseguire (sia pure incolpevolmente) un profitto geneticamente illecito. Ciò è tanto vero che, in relazione alla confisca di cui all'art. 6/5°, non può disporsi il sequestro preventivo, considerato che a tale norma non fa riferimento l'art. 53 del decreto, che richiama esclusivamente l'art. 19. L'art. 15/4° prevede che, in caso di commissariamento dell'ente, "il profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività" debba essere confiscato. La nomina del commissario è disposta, in base alla previsione della citata norma, dal giudice in sostituzione della sanzione interdittiva che determinerebbe l'interruzione dell'attività dell'ente, con grave pregiudizio per la collettività (interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità) o per i livelli occupazionali (avuto riguardo alle dimensioni dell'ente e alle condizioni economiche del territorio). In questo caso, la confisca ha natura di sanzione sostitutiva e tanto emerge anche dalla Relazione allo schema del decreto legislativo, nella quale si precisa che "è intimamente collegata alla natura comunque sanzionatoria del provvedimento adottato dal giudice: la confisca del profitto serve proprio ad enfatizzare questo aspetto, nel senso che la prosecuzione dell'attività è pur sempre legata alla sostituzione di una sanzione, sì che l'ente non deve essere messo nelle condizioni di ricavare un profitto dalla mancata interruzione di un'attività che, se non avesse avuto ad oggetto un pubblico servizio, sarebbe stata interdetta". La confisca, infine, si atteggia nuovamente come sanzione principale nell'art. 23/2°, che configura la responsabilità dell'ente per il delitto di cui al primo comma della stessa norma, commesso nell'interesse o a vantaggio del medesimo ente. 6- Quanto al profitto, oggetto della misura ablativa, osserva la Corte che non è rinvenibile in alcuna disposizione legislativa una definizione della relativa nozione né tanto meno una specificazione del tipo di "profitto lordo" o "profitto netto", concetti questi sui quali s'incentra la principale doglianza delle società ricorrenti, ma il termine è utilizzato, nelle varie fattispecie in cui è inserito, in maniera meramente enunciativa, assumendo quindi un'ampia "latitudine semantica" da colmare in via interpretativa. Nel linguaggio penalistico il termine ha assunto sempre un significato oggettivamente più ampio rispetto a quello economico o aziendalistico, non è stato cioè mai inteso come espressione di una grandezza residuale o come reddito di esercizio, determinato attraverso il confronto tra componenti positive e negative del reddito. In particolare, il profitto del reato a cui fa riferimento il primo comma dell'art. 240 c.p. va identificato col vantaggio economico ricavato in via immediata e diretta dal reato e si contrappone al "prodotto" e al "prezzo" del reato. Il prodotto è il risultato empirico dell'illecito, cioè le cose create, trasformate, adulterate o acquisite mediante il reato; il prezzo va individuato nel compenso dato o promesso ad una determinata persona, come corrispettivo dell'esecuzione dell'illecito. Carattere onnicomprensivo si attribuisce -poi- alla locuzione "provento del reato", che ricomprenderebbe "tutto ciò che deriva dalla commissione del reato" e, quindi, le diverse nozioni di "prodotto", "profitto" e "prezzo" (S.U. 28/4/1999 n. 9, Bacherotti). La nozione di profitto come "vantaggio economico" ritratto dal reato è tradizionalmente presente nella giurisprudenza di questa Suprema Corte (cfr. S.U. 3/7/1996 n. 9149, Chabni; S.U. 24/5/2004 n. 29951, Curatela fall. in proc. Focarelli), che, però, ha avuto modo anche di precisare che all'espressione non va attribuito il significato di "utile netto" o di "reddito", ma quello di "beneficio aggiunto di tipo patrimoniale", a superamento quindi dell'ambiguità che il termine "vantaggio" può ingenerare (cfr. S.U. 24/5/2004 n. 29952, Curatela fall. in proc. Romagnoli; sez. VI 6/5/2003 n. 26747, Liguori). Altro principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità e che qui va ribadito è che il profitto del reato presuppone l'accertamento della sua diretta derivazione causale dalla condotta dell'agente. Il parametro della pertinenzialità al reato del profitto rappresenta l'effettivo criterio selettivo di ciò che può essere confiscato a tale titolo: occorre cioè una correlazione diretta del profitto col reato e una stretta affinità con l'oggetto di questo, escludendosi qualsiasi estensione indiscriminata o dilatazione indefinita ad ogni e qualsiasi vantaggio patrimoniale, che possa comunque scaturire, pur in difetto di un nesso diretto di causalità, dall'illecito (cfr. le citate sentenze Focarelli e Romagnoli delle S.U.; sez. II 14/6/2006 n. 31988, Chetta; sez. VI 4/11/2003 n. 46780, Falci). A tale criterio di selezione s'ispira anche la recente pronuncia delle Sezioni Unite 25/10/2007 n. 10280 (ric. Miragliotta), che, con riferimento alla confisca-misura di sicurezza del profitto della concussione, ha privilegiato -è vero- una nozione di profitto in senso "estensivo", ricomprendendovi anche il bene acquistato col denaro illecitamente conseguito attraverso il reato, ma ha sottolineato che tale reimpiego è comunque casualmente ricollegabile al reato e al profitto "immediato" dello stesso. Si ribadisce in tale decisione, quindi, la necessità di un rapporto diretto tra profitto e reato, si nega, però, che l'autore di quest'ultimo possa sottrarre il profitto alla misura ablativa ricorrendo all'escamotage di trasformare l'identità storica del medesimo profitto, che rimane comunque individuabile nel frutto del reimpiego, anch'esso causalmente ricollegabile in modo univoco, sulla base di chiari elementi indiziari evincibili dalla concreta fattispecie, all'attività criminosa posta in essere dall'agente. 6a- La validità di tale approdo interpretativo, maturato nell'ambito della previsione di cui all'art. 240 c.p. e riferito al profitto tratto da condotte totalmente illecite, va verificata anche in relazione alle previsioni di cui al d. lgs. n. 231/'01. Il termine "profitto" è menzionato in diverse disposizioni del decreto, che disciplinano situazioni eterogenee. Il profitto del reato è, innanzi tutto, come si è detto, l'oggetto della confisca-sanzione di cui agli art. 9, 19 e 23, nonché di quella, diversa sotto il profilo classificatorio, di cui all'ultimo comma dell'art. 6. Il profitto è oggetto di confisca anche ai sensi dell'art. 15/4°, ma in questo caso non si tratta del profitto ricavato dal reato, bensì di quello conseguito dalla gestione commissariale disposta in sostituzione delle sanzioni o delle misure cautelari interdittive. L'art. 13 /1° lett. a) individua nel "profitto di rilevante entità" la condizione, alternativa alla recidiva, per l'applicazione nei confronti dell'ente delle sanzioni interdittive ed analoga previsione è contenuta nel primo comma dell'art. 16 per l'applicazione delle medesime sanzioni in via definitiva. Alla messa a disposizione del "profitto conseguito ai fini della confisca" fa riferimento l'art. 17 lett. c) quale oggetto di una delle condotte "riparatorie" che l'ente deve porre in essere, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, per evitare l'applicazione delle sanzioni interdittive. Negli art. 24/2°, 25/3°, 25ter/2° e 25sexies/2°, infine, il conseguimento di un profitto di rilevante entità integra una circostanza aggravante degli illeciti connessi ai reati-presupposto rispettivamente contemplati da dette norme. Pur in assenza, anche nel sistema delineato dal d. lgs. n. 231/'01, di una definizione della nozione di profitto, è indubbio che questa assume significati diversi in relazione ai differenti contesti normativi in cui è inserita. Il profitto di rilevante entità richiamato nell'art. 13 (ma anche negli art. 16, 24/2°, 25/3°, 25ter/2°, 25sexies/2°), che ha tradotto il criterio di delega ("casi di particolare gravità") contenuto nella direttiva di cui all'art. 11 lett. L) della legge 29/9/2000 n. 300, evoca un concetto di profitto "dinamico", che è rapportato alla natura e al volume dell'attività d'impresa e ricomprende vantaggi economici anche non immediati (cfr. Cass. sez. VI 23/6/2006 n. 32627, La Fiorita) ma, per così dire, di prospettiva in relazione alla posizione di privilegio che l'ente collettivo può acquisire sul mercato in conseguenza delle condotte illecite poste in essere dai suoi organi apicali o da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di questi. Per quanto qui interessa, deve, invece, farsi riferimento al profitto collegato alle ipotesi di confisca di cui agli art. 6, 15, 17 e 19, che si preoccupano di assicurare allo Stato quanto conseguito in concreto dall'ente, sia pure in situazioni diverse, per effetto della commissione dei reati-presupposto. La ratio sottesa a queste ultime norme, ad eccezione -come si dirà- dell'art. 15, e alcuni passaggi della Relazione allo schema del decreto legislativo additano all'interprete, per l'individuazione dell'oggetto della confisca e della cautela reale ad essa funzionale (ove prevista), sempre la pertinenzialità del profitto al reato quale unico criterio selettivo, essendo il primo definito "come una conseguenza economica immediata ricavata dal fatto di reato". Interessante è il passaggio della Relazione che chiarisce il disegno sotteso alle condotte riparatorie di cui all'art. 17 e il ruolo svolto in tale contesto dalla messa a disposizione del profitto da parte dell'ente. Si legge testualmente: "come terzo concorrente requisito, si prevede che l'ente metta a disposizione il profitto conseguito. La ratio della disposizione è trasparente: visto che il profitto costituisce, di regola, il movente che ispira la consumazione dei reati, l'inapplicabilità della sanzione interdittiva postula inevitabilmente che si rinunci ad esso e lo si metta a disposizione dell'autorità procedente?In definitiva le contro-azioni di natura reintegrativa, riparatoria e riorganizzativa sono orientate alla tutela degli interessi offesi dall'illecito e, pertanto, la rielaborazione del conflitto sociale sotteso all'illecito e al reato avviene non solo attraverso una logica di stampo repressivo ma anche, e soprattutto, con la valorizzazione di modelli compensativi dell'offesa". L'esplicito riferimento alla natura "compensativa" delle condotte riparatorie accredita, al di là di ogni ambiguità, una funzione della confisca del profitto come strumento di riequilibrio dello status quo economico antecedente alla consumazione del reato, il che contrasta con la tesi del profitto quale "utile netto". Nella parte della Relazione dedicata alla confisca di valore si legge: "la confisca , già conosciuta nel nostro ordinamento, ha invece ad oggetto somme di denaro, beni o altra utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato. Essa opera, ovviamente, quando non è possibile l'apprensione del prezzo o del profitto con le forme della confisca tradizionale e permette così di evitare che l'ente riesca comunque a godere illegittimamente dei proventi del reato ormai indisponibili per un'apprensione con le forme della confisca ordinaria". L'esplicito riferimento alla necessità di evitare l'illegittimo godimento da parte dell'ente dei "proventi del reato" induce a ritenere che con tale espressione si sia inteso evocare quanto complessivamente percepito dall'ente in seguito alla consumazione del reato, prescindendo da qualunque raffronto tra profitto lordo e profitto netto. La sentenza della Sesta Sezione penale 23/6/2006 n. 32627 (ric. La Fiorita), sulla quale i ricorsi fanno leva, non si è posta il problema, perché estraneo alla sua indagine, di definire la nozione di profitto oggetto di confisca, ma ha evocato tale nozione solo incidentalmente e, peraltro, in maniera perplessa, nell'economia di un discorso giustificativo attinente al diverso problema dell'applicazione delle misure interdittive, sicché non offre alcun argomento idoneo a contrastare la tesi qui seguita. Anche gli Atti internazionali ai quali la legge delega n. 300 del 2000 ha inteso dare esecuzione (Convenzione 26/7/1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee e relativi protocolli; Convenzione 26/5/1997 relativa alla lotta contro la corruzione; Convenzione OCSE 17/12/1997) impegnano gli Stati aderenti ad adottare misure idonee alla confisca o comunque alla "sottrazione" dei "proventi" dei reati di cui si occupano. Il termine "proventi" è, nella versione italiana delle menzionate Convenzioni, la traduzione del corrispondente termine "proceeds" utilizzato nel testo ufficiale inglese delle medesime. Nel Rapporto esplicativo alla Convenzione OCSE, però, si precisa che con quest'ultimo termine devono intendersi "i profitti o gli altri benefici derivanti al corruttore dalla transazione o gli altri vantaggi ottenuti o mantenuti attraverso la corruzione"; tale precisazione chiarisce, in definitiva, che con il termine "proventi" (proceeds) si sono voluti indicare tutti i vantaggi ricavati dalla commissione dei reati. Sulla stessa linea è anche la più recente decisione quadro 24/2/2005 relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato (2005/212/GAI). Con legge 25/2/2008 n. 34, si è conferita delega al Governo per l'attuazione della decisione quadro della U.E. e l'art. 31, primo comma lett. b) n. 1, chiarisce che per "proventi del reato" dovranno intendersi il prodotto e il prezzo del reato, nonché il "profitto derivato direttamente o indirettamente dal reato" o il suo impiego; la stessa disposizione, al n. 3, impone la previsione della confisca per equivalente dei beni costituenti il prodotto, il prezzo o il profitto del reato; la lett. f) del primo comma dell'art. 31, infine, delega il Governo ad adeguare anche le disposizioni del d. lgs. n. 231/'01 alle medesime direttive. E' agevole rilevare che il legislatore, ancora una volta, nel disciplinare la confisca del profitto del reato, non opera alcuna distinzione fondata sul margine di guadagno "netto" tratto dal reato e, anzi, nel menzionare specificamente il "profitto indiretto", dà rilievo, ai fini dell'applicazione della misura ablativa, anche ai vantaggi indotti dal profitto direttamente acquisito per effetto della consumazione dell'illecito. La strategia internazionale, quindi, in maniera sempre più esponenziale, affida alla confisca dei "proventi del reato", intesi in senso sempre più ampio e onnicomprensivo, il ruolo di contrasto alla criminalità economica e a quella organizzata e, a tal fine, elabora strumenti funzionali alla promozione dell'armonizzazione delle legislazioni nazionali in materia. La citata legge delega n. 34/2008 si muove proprio in questa direzione. La Repubblica Federale Tedesca, per esempio, sin dal 1992, a superamento di ogni incertezza interpretativa, ha adottato una normativa interna che orienta chiaramente la misura ablativa verso il "profitto lordo" tratto dall'attività illecita (il termine usato è etwas, che significa "qualsiasi cosa" conseguita attraverso il reato). La vigente normativa italiana, invece, utilizzando un lessico che sotto il profilo semantico lascia ampi spazi, affida all'interprete il compito d'individuare, nell'ambito del complessivo sistema, il contenuto e la portata dell'oggetto della confisca. Il profitto del reato, in definitiva, va inteso come complesso dei vantaggi economici tratti dall'illecito e a questo strettamente pertinenti, dovendosi escludere, per dare concreto significato operativo a tale nozione, l'utilizzazione di parametri valutativi di tipo aziendalistico. La confisca del profitto di cui all'art. 19 d. lgs. n. 231/'01, concepita come misura afflittiva che assolve anche una funzione di deterrenza, risponde sicuramente ad esigenze di giustizia e, al contempo, di prevenzione generale e speciale, generalmente condivise. Il crimine non rappresenta in alcun ordinamento un legittimo titolo di acquisto della proprietà o di altro diritto su un bene e il reo non può, quindi, rifarsi dei costi affrontati per la realizzazione del reato. Il diverso criterio del "profitto netto" finirebbe per riversare sullo Stato, come incisivamente è stato osservato, il rischio di esito negativo del reato ed il reo e, per lui, l'ente di riferimento si sottrarrebbero a qualunque rischio di perdita economica. Soltanto nell'ipotesi di confisca del profitto della gestione commissariale di cui all'art. 15 d. lgs. n. 231/'01, misura concepita come sanzione sostitutiva, il profitto s'identifica con l'utile netto, conclusione -questa- legittimata dalla lettura combinata della citata norma e di quella di cui al successivo art. 79/2°. In questo caso la confisca, come si è sopra precisato, ha una funzione diversa, essendo collegata ad un'attività lecita che viene proseguita -sotto il controllo del giudice- da un commissario giudiziale nell'interesse della collettività (garantire un servizio pubblico o di pubblica necessità ovvero i livelli occupazionali) e non può che avere ad oggetto, proprio per il venire meno di ogni nesso causale con l'illecito, la grandezza contabile residuale, da assicurare comunque alla sfera statuale, non potendo l'ente beneficiare degli esiti di un'attività dalla quale, in luogo dell'applicazione della corrispondente sanzione interdittiva, è stato estromesso. Né può farsi leva su quest'ultima disposizione, per accreditare la tesi -sostenuta nei ricorsi- che il profitto del reato tratto dall'ente collettivo debba sempre essere inteso come "utile netto", e ciò sulla base del rilievo della sostanziale coincidenza tra l'attività proseguita sotto la gestione commissariale e quella oggetto di incriminazione. Si omette, invero, di considerare che l'intervento del commissario giudiziale determina una netta cesura della pregressa attività illecita e non si pone in continuità con questa. Significativamente, peraltro, il quarto comma dell'art. 15 citato si riferisce al "profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività" e non al "profitto derivante dal reato". Le stesse ragioni inducono a ritenere priva di consistenza l'ulteriore argomentazione dei ricorrenti, con riferimento specifico al caso in esame, circa la prosecuzione del servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania sotto la direzione e il coordinamento esclusivi del Commissario delegato, dopo la risoluzione dei contratti d'appalto disposta con d.l. n. 245/'05 convertito nella legge n. 21/'06, per inferirne che proprio la prosecuzione dell'attività in tutto omogenea a quella oggetto dei contratti di appalto stipulati con l'ATI confermerebbe che i corrispondenti profitti non possono che essere calcolati, nell'uno e nell'altro caso, sulla base del principio economico-contabile. 6b- La delineata nozione di profitto del reato s'inserisce -certo- validamente, senza alcuna possibilità di letture più restrittive, nello scenario di un'attività totalmente illecita. Può anche accadere, però, di dovere distinguere da quest'ultima, specialmente nel settore della responsabilità degli enti coinvolti in un rapporto di natura sinallagmatica, l'attività lecita d'impresa nel cui ambito occasionalmente e strumentalmente viene consumato il reato. E' di agevole intuizione, infatti, la diversità strutturale tra l'impresa criminale -la cui attività economica si polarizza esclusivamente sul crimine (si pensi ad una società che opera nel solo traffico di droga)- e quella che opera lecitamente e soltanto in via episodica deborda nella commissione di un delitto. Deve, inoltre, considerarsi che un comportamento sanzionato penalmente, dal quale derivi l'instaurazione di un rapporto contrattuale, può avere riflessi diversi sul medesimo. Più nel dettaglio, nel caso in cui la legge qualifica come reato unicamente la stipula di un contratto a prescindere dalla sua esecuzione, è evidente che si determina una immedesimazione del reato col negozio giuridico (c.d. "reato contratto") e quest'ultimo risulta integralmente contaminato da illiceità, con l'effetto che il relativo profitto è conseguenza immediata e diretta della medesima ed è, pertanto, assoggettabile a confisca. Se invece il comportamento penalmente rilevante non coincide con la stipulazione del contratto in sé, ma va ad incidere unicamente sulla fase di formazione della volontà contrattuale o su quella di esecuzione del programma negoziale (c.d. "reato in contratto"), è possibile enucleare aspetti leciti del relativo rapporto, perché assolutamente lecito e valido inter partes è il contratto (eventualmente solo annullabile ex artt. 1418 e 1439 c.c.), con la conseguenza che il corrispondente profitto tratto dall'agente ben può essere non ricollegabile direttamente alla condotta sanzionata penalmente. E' il caso proprio del reato di truffa di cui si discute, che non integra un "reato contratto", considerato che il legislatore penale non stigmatizza la stipulazione contrattuale, ma esclusivamente il comportamento tenuto, nel corso delle trattative o della fase esecutiva, da una parte in danno dell'altra. Trattasi, quindi, di un "reato in contratto" e, in questa ipotesi, il soggetto danneggiato, in base alla disciplina generale del codice civile, può mantenere in vita il contratto, ove questo, per scelta di carattere soggettivo o personale, sia a lui in qualche modo favorevole e ne tragga comunque un utile, che va ad incidere inevitabilmente sull'entità del profitto illecito tratto dall'autore del reato e quindi dall'ente di riferimento. Sussistono, perciò, ipotesi in cui l'applicazione del principio relativo all'individuazione del profitto del reato, così come illustrato al punto che precede, può subire, per così dire, una deroga o un ridimensionamento, nel senso che deve essere rapportata e adeguata alla concreta situazione che viene in considerazione. Ciò è evidente, in particolare, come si è detto, nell'attività d'impresa impegnata nella dinamica di un rapporto contrattuale a prestazioni corrispettive, in cui può essere difficile individuare e distinguere gli investimenti leciti da quelli illeciti. V'è, quindi, l'esigenza di differenziare, sulla base di specifici e puntuali accertamenti, il vantaggio economico derivante direttamente dal reato (profitto confiscabile) e il corrispettivo incamerato per una prestazione lecita eseguita in favore della controparte, pur nell'ambito di un affare che trova la sua genesi nell'illecito (profitto non confiscabile). S'impone, pertanto, la scelta di sottrarre alla confisca quest'ultimo corrispettivo che, essendo estraneo all'attività criminosa a monte, è distonico rispetto ad essa. In sostanza, non può sottacersi che la genesi illecita di un rapporto giuridico, che comporta obblighi sinallagmatici destinati anche a protrarsi nel tempo, non necessariamente connota di illiceità l'intera fase evolutiva del rapporto, dalla quale, invece, possono emergere spazi assolutamente leciti ed estranei all'attività criminosa nella quale sono rimasti coinvolti determinati soggetti e, per essi, l'ente collettivo di riferimento. Più concretamente, in un appalto pubblico di opere e di servizi, pur acquisito a seguito di aggiudicazione inquinata da illiceità (nella specie truffa), l'appaltatore che, nel dare esecuzione agli obblighi contrattuali comunque assunti, adempie sia pure in parte, ha diritto al relativo corrispettivo, che non può considerarsi profitto del reato, in quanto l'iniziativa lecitamente assunta interrompe qualsiasi collegamento causale con la condotta illecita. Il corrispettivo di una prestazione regolarmente eseguita dall'obbligato ed accettata dalla controparte, che ne trae comunque una concreta utilitas, non può costituire una componente del profitto da reato, perché trova titolo legittimo nella fisiologica dinamica contrattuale e non può ritenersi sine causa o sine iure. D'altra parte, non va sottaciuto che, in base alla previsione di cui all'art. 19 del d. lgs. n. 231/'01, la confisca del profitto del reato non va disposta per quella "parte che può essere restituita al danneggiato". Costui quindi ha diritto di riottenere, fatte salve le ulteriori pretese risarcitorie, ciò di cui è stato privato per effetto dell'illecito penale subito. Nella peculiarità che caratterizza il rapporto sinallagmatico, si verifica una situazione speculare alla citata previsione normativa, nel senso che la parte di utilità eventualmente conseguita ed accettata dalla vittima va inevitabilmente ad incidere, per l'equivalenza oggettiva delle prestazioni, sulla destinazione da riservare al relativo corrispettivo versato alla controparte, la quale, proprio per avere fornito una prestazione lecita pur nell'ambito di un affare illecito, non ha conseguito, in relazione alla medesima, alcuna iniusta locupletatio, con la conseguenza che anche in questo caso deve essere sottratta alla confisca (e quindi alla cautela reale) la controprestazione ricevuta, perché non costituente profitto illecito. Diversamente opinando, vi sarebbe un'irragionevole duplicazione del sacrificio economico imposto al soggetto coinvolto nell'illecito penale, che si vedrebbe privato sia della prestazione legittimamente eseguita e comunque accettata dalla controparte, sia del giusto corrispettivo ricevuto, dal che peraltro conseguirebbe, ove la controparte fosse l'Amministrazione statale, un ingiustificato arricchimento di questa. 7- Alla luce di tutte le argomentazioni sin qui svolte, deve essere enunciato, ai sensi dell'art. 173/3° disp. att. c.p.p., il seguente principio di diritto: "il profitto del reato nel sequestro preventivo funzionale alla confisca, disposto -ai sensi degli art. 19 e 53 del d. lgs. n. 231/'01- nei confronti dell'ente collettivo, è costituito dal vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato ed è concretamente determinato al netto dell'effettiva utilità eventualmente conseguita dal danneggiato, nell'ambito del rapporto sinallagmatico con l'ente". 8 - Altra doglianza articolata nei ricorsi concerne la mancata imputazione, nel provvedimento di cautela reale, ad ognuno degli enti coinvolti nella vicenda della sola porzione di profitto a ciascuno rispettivamente attribuibile. Osserva la Corte che il rilievo non ha pregio. Ed invero, si è precisato che la confisca per equivalente del profitto di cui all'art. 19 del d. lgs. n. 231/'01 ha natura di sanzione principale e autonoma. Non v'è, peraltro, rapporto di sussidiarietà o di concorso apparente tra la detta disposizione e le norme del codice penale che prevedono la stessa misura ablativa a carico delle persone fisiche responsabili del reato, fermo restando logicamente che l'espropriazione non potrà, in ogni caso, eccedere nel quantum l'entità complessiva del profitto. La responsabilità della persona giuridica è aggiuntiva e non sostitutiva di quella delle persone fisiche, che resta regolata dal diritto penale comune. Il criterio d'imputazione del fatto all'ente è la commissione del reato "a vantaggio" o "nell'interesse" del medesimo ente da parte di determinate categorie di soggetti. V'è, quindi, una convergenza di responsabilità, nel senso che il fatto della persona fisica, cui è riconnessa la responsabilità anche della persona giuridica, deve essere considerato "fatto" di entrambe, per entrambe antigiuridico e colpevole, con l'effetto che l'assoggettamento a sanzione sia della persona fisica che di quella giuridica s'inquadra nel paradigma penalistico della responsabilità concorsuale. Pur se la responsabilità dell'ente ha una sua autonomia, tanto che sussiste anche quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile (art. 8 d. lgs. n. 231), è imprescindibile il suo collegamento alla oggettiva realizzazione del reato, integro in tutti gli elementi strutturali che ne fondano lo specifico disvalore, da parte di un soggetto fisico qualificato. Non va sottaciuto, inoltre, che, nel caso in esame, viene in considerazione un raggruppamento temporaneo di imprese, nel quale il legame tra le medesime si sostanzia in un rapporto contrattuale basato su un mandato con rappresentanza, gratuito e irrevocabile, conferito collettivamente da più imprese ad altra "capogruppo-mandataria" legittimata a compiere, nei rapporti con la stazione appaltante, ogni attività giuridica connessa all'appalto e produttiva di effetti giuridici direttamente nei confronti delle imprese mandanti sino all'estinzione del rapporto. Non costituendo l'ATI un nuovo e autonomo soggetto giuridico, ciascuna delle imprese che vi partecipano conserva la propria autonomia anche se, sotto il profilo civilistico, tutte sono solidalmente responsabili nei confronti dell'appaltante. Gli effetti positivi del rapporto d'appalto sono voluti e perseguiti non dall'una o dall'altra società coinvolta nell'operazione, ma da tutte le società del gruppo. Va aggiunto, per quanto specificamente qui interessa, che è postulata la responsabilità di ciascuna impresa partecipante al raggruppamento temporaneo per reati commessi da soggetti apicali o sottoposti, che funzionalmente hanno operato nell'interesse dell'ente di rispettiva appartenenza, sicché è innegabile la convergenza di responsabilità, da inquadrarsi nell'ottica del concorso. Di fronte ad un illecito plurisoggettivo deve applicarsi il principio solidaristico che informa la disciplina del concorso nel reato e che implica l'imputazione dell'intera azione delittuosa e dell'effetto conseguente in capo a ciascun concorrente. Più in particolare, perduta l'individualità storica del profitto illecito, la confisca di valore può interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l'intera entità del profitto accertato (entro logicamente i limiti quantitativi dello stesso), non essendo esso ricollegato, per quello che emerge allo stato degli atti, all'arricchimento di uno piuttosto che di un altro soggetto coinvolto, bensì alla corresponsabilità di tutti nella commissione dell'illecito, senza che rilevi il riparto del relativo onere tra i concorrenti, che costituisce fatto interno a questi ultimi (cfr. Cass. sez. II 14/6/2006 n. 31989, Troso; 20/9/2007 n. 38599, Angelucci; 21/2/2007 n. 9786, Alfieri; 20/12/2006 n. 10838, Napoletano; 6/7/2006 n. 30729, Carere). Sul punto si registra un orientamento giurisprudenziale solo apparentemente contrastante, secondo cui, in caso di pluralità di indagati, il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente non può eccedere per ciascuno dei concorrenti la misura della quota di profitto del reato a lui attribuibile, sempre che tale quota sia individuata o risulti chiaramente individuabile (cfr. Cass. sez. VI 23/6/2006 n. 25877; sez. VI 5/6/2007 n. 31690; sez. VI 14/6/2007 n. 30966). E' chiaro quindi che, ove la natura della fattispecie concreta e dei rapporti economici ad essa sottostanti non consenta d'individuare, allo stato degli atti, la quota di profitto concretamente attribuibile a ciascun concorrente o la sua esatta quantificazione, il sequestro preventivo deve essere disposto per l'intero importo del profitto nei confronti di ciascuno, logicamente senza alcuna duplicazione e nel rispetto dei canoni della solidarietà interna tra i concorrenti. 9- Non ha fondamento l'ulteriore argomento introdotto dalla ricorrente "A. spa" che, facendo leva sul disposto di cui al quarto comma dell'art. 46 del decreto n. 231/'01, sostiene la non praticabilità della contestuale applicazione della misura cautelare interdittiva e di quella reale. E' vero che la richiamata norma, in deroga alla regola generale posta dall'art. 14, prevede espressamente la non cumulabilità delle "misure cautelari". Deve, però, ritenersi che tale espressione, in base a una lettura sistematica e coordinata della normativa, sia riferita alle sole misure interdittive e non coinvolga anche la cautela reale. L'impianto della sezione IV del decreto n. 231/'01, avuto riguardo all'aspetto contenutistico delle relative norme, può essere diviso in due parti: la prima è costituita dalle norme contenute negli articoli dal 45 al 52, che disciplinano chiaramente le misure interdittive, quanto ai presupposti che le legittimano, ai criteri di scelta, al procedimento di applicazione, agli adempimenti esecutivi, all'eventuale revoca o sostituzione, alla durata, alle impugnazioni; la seconda parte (artt. 53 e 54) disciplina, in maniera esaustiva ed autonoma, anche attraverso l'espresso richiamo delle corrispondenti norme codicistiche, i sequestri (preventivo e conservativo) e non è -pertanto- estensibile al sequestro preventivo la norma di cui al quarto comma del precedente art. 46. Quest'ultima disposizione è raccordata alle altre che la precedono nello stesso articolo, a quelle dell'art. 45 e, sia pure in deroga, a quella di cui al terzo comma dell'art. 14, disposizioni tutte queste che, in modo chiaro, disciplinano le cautele o le sanzioni interdittive. 10 - Deve ora verificarsi la tenuta, sul piano della legittimità, della pronuncia di riesame oggetto dei proposti ricorsi. Il percorso argomentativo su cui questa riposa, pur dando atto dei peculiari aspetti fattuali della vicenda esaminata, sviluppa considerazioni giuridiche parziali e riduttive in ordine al concetto di "profitto", non ne recepisce la nozione così come innanzi specificamente delineata e, facendo leva sul mero dato dei gravi inadempimenti contrattuali delle imprese affidatarie, finisce con l'individuare le utilità confiscabili in maniera astratta, trascurando di verificare la sussistenza, in concreto, del necessario rapporto causale fra illecito e vantaggio conseguito. La voce di profitto più consistente è quella relativa alla tariffa di smaltimento dei rifiuti effettivamente incassata dall'ATI (? 301.641.238,00). Al riguardo, il giudice del riesame ritiene semplicisticamente confiscabile per intero tale somma, per essere state disattese, attraverso le postulate condotte fraudolenti, le aspettative della stazione appaltante circa la puntuale esecuzione della complessa e articolata attività di smaltimento, da apprezzarsi nella sua unitarietà. Trattasi di argomento generico che non si fa carico di verificare se l'Amministrazione pubblica abbia o no comunque tratto una qualche utilità, sia pure parziale, dal servizio prestato dall'ATI, che non è stato connotato costantemente di illiceità e si è protratto per lungo periodo, senza alcuna formale contestazione da parte dell'Amministrazione beneficiaria in relazione, quanto meno, a quella parte di attività non dissimulata. Non può rientrare, inoltre, nella voce profitto l'eventuale IVA versata sulle somme incassate. Scarsa chiarezza si riscontra nella imposizione del vincolo d'indisponibilità sui crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti dei Comuni e non ancora incassati per un importo di ? 141.701.456,56. Nella parte motiva del provvedimento genetico della misura, infatti, si parla di "vincolo per equivalente", laddove nella parte dispositiva si orienta equivocamente il sequestro sui "documenti rappresentativi dei crediti" o sulla "maggiore o minore somma nell'importo da determinarsi in sede di esecuzione". Osserva sul punto la Corte che l'imputazione a profitto di semplici crediti, anche se certi, liquidi ed esigibili, non può essere condivisa, trattandosi di utilità non ancora effettivamente conseguite. Il provvedimento di confisca (e quindi quello di sequestro ad essa funzionale) dovrebbe in questo caso ricadere sui crediti stessi (confisca diretta), considerato che la confisca di questi per equivalente porrebbe il destinatario nella condizione di vedersi privato di un bene già a sua disposizione in ragione di una utilità non ancora concretamente realizzata. Non è dato comprendere dal provvedimento impugnato e neppure da quello genetico la relazione che intercorre tra il contestato delitto di truffa e l'importo di 53.000.000,00 euro, corrispondente a quello anticipato dal Commissariato per la costruzione degli impianti di CDR nelle province diverse da quella di Napoli. Sembrerebbe essersi in presenza di una eventuale pretesa restitutoria o risarcitoria della controparte pubblica e non di un profitto da reato. Né può propriamente parlarsi, per quello che emerge, di "risparmio di spesa", presupponendo tale concetto un ricavo introitato e non decurtato dei costi che si sarebbero dovuti sostenere, vale a dire un risultato economico positivo concretamente determinato dalla contestata condotta di truffa. E' necessario chiarire in maniera puntuale la situazione di fatto e, in particolare, il rapporto di immediatezza causale tra il reato e la voce di asserito profitto in esame, per trarne le corrette conseguenze. Analoghe considerazioni vanno fatte con riferimento alle spese sostenute (? 99.092.457,23) dal Commissariato, a seguito dei verificatisi inadempimenti, per lo smaltimento fuori regione dei RSU e delle frazioni a valle della lavorazione degli impianti di CDR. Quanto alla somma di ? 51.645.689,90, corrispondente al mancato deposito cauzionale, non si riesce a cogliere il collegamento causale diretto con l'illecito e non è chiarito se, in sostituzione della cauzione, le imprese aggiudicatarie abbiano o no offerto fideiussioni bancarie. Quanto al sequestro della somma, non determinata, corrispondente all'aggio riconosciuto all'ATI per l'attività di riscossore diretto delle somme da consegnare -poi- al Commissariato e ai Comuni aventi diritto, il discorso giustificativo dell'ordinanza impugnata è ancora più oscuro. Non si comprende se, in dipendenza delle condotte truffaldine, gli enti abbiano o no incassato l'aggio. Sembrerebbe di no ed allora, in questo caso, si porrebbe la questione della confiscabilità, nella forma per equivalente, di beni futuri, non ancora entrati a fare parte del patrimonio dell'ente al momento dell'applicazione della misura ablativa. In quest'ultima ipotesi, deve ritenersi non confiscabile un profitto solo atteso o sperato. Anche la somma di ? 103.404.000,00, corrispondente al valore delle opere realizzate nella costruzione del termovalorizzatore di Acerra, non sembra potersi considerare, allo stato, profitto del reato, considerato che pacificamente la realizzazione di dette opere è stata fronteggiata con capitali delle società appaltatrici. Il giudice a quo giustifica il sequestro funzionale alla confisca di valore, perché, a seguito della risoluzione per legge dei contratti, per effetto del d.l. n. 245/'05, e in base a quanto previsto dal nuovo bando di gara, graverebbe sulla nuova affidataria l'onere di rimborsare al gruppo "A." la citata somma. Il giudice a quo, inoltre, omette di precisare se tale rimborso abbia o no avuto seguito e non si fa carico di verificare, al fine di una più esatta determinazione del profitto del reato, l'eventuale utilitas concretamente tratta dall'Amministrazione pubblica, nella cui disponibilità, per espressa previsione del richiamato d.l. 245, è stato posto il termovalorizzatore di Acerra, per completarne la realizzazione. L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di Napoli, che dovrà, uniformandosi al fissato principio di diritto, tenere conto dei rilievi di cui innanzi. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo esame. Così deciso in Roma il 27/3/2008.

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UNIVERSITA'/ DA PALERMO IL 'NO' AL DECRETO DEL GOVERNO (sezione: Class action)

( da "Virgilio Notizie" del 24-07-2008)

Argomenti: Class Action

"Minaccia la sopravvivenza degli Atenei statali" postato fa da APCOM ARTICOLI A TEMA Altri Palermo, 24 lug. (Apcom) - "Estrema preoccupazione per l'attacco che il decreto legge 112 porta al sistema universitario nazionale, e in particolare alle Università statali". Questa la posizione espressa dal Senato accademico e dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo di Palermo, in una mozione approvata congiuntamente, sulla stessa linea di quanto deliberato in precedenza dalla Conferenza dei rettori italiani e dall'Assemblea di Ateneo. "Le sottrazioni di risorse, le limitazioni pesantissime al turn-over tanto della docenza che del personale tecnico amministrativo, se attuate come prefigurato nel decreto - si legge nella mozione - impediranno nel giro di pochi anni a questa, come alla maggior parte delle Università italiane, di svolgere adeguatamente i loro compiti istituzionali". Secondo gli organi collegiali di governo, "la proposta della trasformazione delle Università in fondazioni appare improvvisata e volta principalmente a disaggregare il sistema universitario nazionale. È inaccettabile che ipotesi di cambiamento di questa ampiezza e radicalità trovino posto in un decreto legge cui il Parlamento può dedicare, per consolidata e infelice tradizione, un dibattito soffocato dall'urgenza e limitato in ogni possibilità di approfondimento". Il decreto, che porterebbe il personale, soprattutto il più giovane, a retribuzioni inferiori alla media europea, avrebbe ricadute immediate sulla collettività: "A cominciare dall'anno 2009-2010 il ridimensionamento quantitativo dell'offerta didattica sarà affidato non alla programmazione, sulla quale gli Atenei sono attivamente impegnati nel quadro dell'adozione del decreto ministeriale 270, ma solo alla casualità dei pensionamenti del personale docente". Se da un lato, infatti, le linee guida ministeriali sui requisiti di qualità chiedono un'ampia copertura dei corsi di laurea con docenti di ruolo, con una quota significativa di docenti di prima fascia, dall'altro il decreto impedisce il ricambio dei tanti professori vicini al pensionamento. "Le conseguenze? Una surrettizia introduzione del numero chiuso, ma anche l'impossibilità, per molte facoltà, di assicurare la continuità didattica aderendo a criteri di qualità che nel loro complesso erano stati condivisi dalla collettività accademica, dagli studenti e dalle loro famiglie". Gli organi di governo condividono quindi le ragioni della proclamazione dello stato di agitazione delle componenti dell'Ateneo palermitano e si riservano di partecipare alle azioni di protesta che dovessero attuarsi su scala nazionale.

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PARMALAT:CORTE GIUSTIZIA USA,AVANTI AZIONISTI PRE 19/12/2003 (sezione: Class action)

( da "Wall Street Italia" del 24-07-2008)

Argomenti: Class Action

Di ANSA - -->(ANSA) - MILANO, 24 LUG - Con un avviso a pagamento sui principali quotidiani italiani la Corte di giustizia Usa evidenzia come chi abbia acquistato azioni od obbligazioni Parmalat prima del 19 dicembre 2003, giorno in cui l'allora cda ratificò di fatto la crisi finanziaria della società, potrebbe ricevere un pagamento nell'ambito di un accordo parziale che potrebbe scaturire da una risoluzione legale. Dopo aver segnalato la soluzione già raggiunta ovunque tra Collecchio e i creditori, la Corte segnala che la causa riguarda i prezzi pagati dalla società su alcuni investimenti fatti. La risoluzione, scrive la Corte di giustizia Usa, provvederà a fare in modo che i maggiori querelanti ricevano per beneficio dell'azione collettiva 10,5 milioni di azioni della riorganizzata Parmalat. La causa, informano i giudici Usa, riguarda la vecchia gestione Parmalat di Calisto Tanzi - ma a risponderne potrebbe essere eventualmente la nuova - e, si legge "ad altri numerosi imputati che hanno partecipato ad una truffa finanziaria" risultata alla fine di quasi 16 miliardi di dollari, persone e istituti bancari e finanziari. Da parte sua, evidenzia la Corte di Giustizia, Parmalat acconsente a fornire al fondo risoluzione 10,5 milioni di azioni nella Parmalat riorganizzata per compensare i partecipanti all'azione collettiva. (ANSA).

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Tagli e impronte (sezione: Class action)

( da "AprileOnline.info" del 24-07-2008)

Argomenti: Class Action

***, 24 luglio 2008, 14:10 La nostra scheda Le novità introdotte dal decreto legge che anticipa la finanziaria e che è stato approvato dalla Camera: Robin tax, scure sulla Pubblica amministrazione e, dal 2010 tutti schedati Dalla Robin Tax ai tagli a scuola e sicurezza, dal piano casa agli interventi per Roma: sono molte le novità introdotte dal decreto legge che anticipa la finanziaria e che è stato approvato dalla Camera. Il pacchetto vale circa 13 miliardi di euro, più di un terzo del valore del Piano triennale di finanza pubblica che è pari a 35 miliardi. Robin tax - Per le società energetiche viene innalzata dal 27,5% al 33% l'aliquota Ires. Per banche e assicurazioni il maggior prelievo sarà ottenuto con un allargamento della base imponibile. Social card - Per i meno abbienti 400 euro in buoni sconti sui prodotti alimentari e sulle bollette: la misura riguarda 1,2 milioni di cittadini, ma bisognerà avere la cittadinanza italiana. Ad alimentare il fondo saranno i conti bancari dormienti. Contratti Pubblica Amministrazione - Secondo le stime iniziali del governo le risorse a disposizioni per questo capitolo sono 2.240 milioni. I soldi arrivano dal Fondo per interventi strutturali di politica economica, che pero è più corposo e finanzia diverse voci. L'Esecutivo assicura che nonostante gli spostamenti effettuati su questo 'gruzzolo' (con tagli di 400 milioni per finanziare altre misure) per gli statali non c'è alcuna sforbiciata. Ma la matematica non è un'opinione e le cifre snocciolate in questi giorni da Cgil, Cisl e Uil denunciano una riduzione delle retribuzioni annue che, tagliando i fondi per la contrattazione integrativa, ammonta a: 700,00 euro per i Ministeri, 1.100,00 euro per gli Enti pubblici non economici, 1.100,00 euro per le Agenzie fiscali, 550,00 euro per le Regioni e le Autonomie Locali e 600,00 euro per il Servizio sanitario nazionale. Nuovi tagli a ministeri e spesa P.A. - Otto miliardi di 'risparmi' nel 2008, ai quali si aggiunge in extremis un nuovo pacchetto di tagli di 300 milioni con cui si finanzia lo stop ai ticket. I tagli alla spesa della P.A sono del 30%; le Autorità indipendenti sono escluse. Stretta anche sulle consulenze (-30% rispetto al 2004). I tagli più criticati riguardano la scuola, con una sforbiciata di 87.000 docenti, e la Sanità, con proteste dei governatori, a partire da Formigoni. Stretta turn over P.A. e scatti stipendi - Avanzamenti di carriera 'congelati' per un anno. La manovra prevede anche una riduzione del turn-over. Assunzioni, tornano i paletti- Obbligo per le imprese di comunicare l'assunzione il giorno prima dell'inizio del lavoro. Via ticket per tre anni - Stop ai ticket sulla diagnostica anche nel 2009. Costo 834 milioni: il governo ne metterà la metà ma lo stanziamento diventa triennale. L'altra metà è a carico delle Regioni. Freno a falsi esenti sanità, meno posti letto - Più rigore sulle richieste di esenzione dai ticket: via libera a controlli incrociati e, se l'autodichiarazione risulterà falsa, le Usl recupereranno le somme non pagate. Taglio ai posti letto negli ospedali e del 20% sugli stipendi dei dirigenti sanitari. Roma capitale - Ok ai 500 milioni di euro per il 2008 per superare il deficit di liquidità del comune. Alemanno è il nuovo commissario straordinario del governo. Impronte digitali - Impronte digitali per tutti dal primo gennaio 2010. Saranno sulla carta d'identità. Sicurezza - I tagli alle forze dell'ordine, che hanno suscitato le proteste degli operatori (3,2 Miliardi), sono in parte compensati con 300 milioni ai quali verranno aggiunte le risorse che arrivano dai beni confiscati alla mafia (valutato in circa 1 miliardo). Università - Le università pubbliche (statali e non) potranno trasformarsi in fondazioni di diritto privato. Casa, fondo giovani coppie - Viene istituito un 'fondo speciale di garanzia' per l'acquisto della prima casa da parte di single con figli piccoli. Aiuti anche agli studenti fuori sede e gli immigrati regolari a basso reddito residenti da almeno 10 anni nel territorio nazionale. Limitazioni uso contante - Si torna indietro: si eleva da 5mila a 12500 euro la soglia massima per l'uso di contante. Stop al bollo di 1,50 euro per gli assegni non trasferibili. 5xmille anche a sport; arriva tax cinema - Via libera al 5xmille per le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni. Ok al credito d'imposta per investimenti nella 'filiera del cinema'. class="hilite">Class class="term">action - Proroga di sei mesi (quindi al 1/0 gennaio 2009) dell'entrata in vigore dell'azione collettiva risarcitoria introdotta dalla finanziaria 2008. Impresa in un giorno - Semplificazione procedure avvio e svolgimento attività imprenditoriali. Giustizia civile, notifica via web - Nell'ambito del processo civile le notificazioni devono essere effettuate esclusivamente per via telematica. Servizi pubblici locali - Arriva la riforma che introduce il sistema delle gare. Ma su richiesta della Lega la gara potrà essere evitata se la società è pubblica oppure mista e partecipata dall'ente locale. Patto stabilità interno - Sanzioni per chi sfora e meccanismi premiali per gli enti 'virtuosi'. Stretta sull'uso dei derivati da parte degli enti locali e stop ai prestiti senza rimborso contestuale di interessi e capitale. Pesante il giro di vite su Regioni e Enti locali: le Autonomie dovranno rinunciare a 3 miliardi quest'anno, oltre cinque nel 2009 e nove nel 2010. Sindaci virtuosi e comunità montane - La sforbiciata colpirà solo i sindaci dei comuni con i conti in rosso, e sarà però del 30%. Taglio invece di 30 milioni all'anno per le comunità montane, ma a pagare di più saranno quelle in 'pianura'. Taglia-leggi, taglia-enti e taglia carta - Saltano 3.500 leggi 'inutili' ; stop agli enti pubblici non economici con meno di 50 dipendenti. Dal 2009 la Gazzetta Ufficiale sarà on-line. Fas va a Mezzogiorno, arriva Banca Sud - Il fondo per le aree sotto utilizzate, guarda soprattutto al Sud: gli stanziamenti del quadro strategico nazionale dovranno essere indirizzati per l'85% al Mezzogiorno. Nasce la Banca per il Sud.

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Una manovra da 96 articoli e 702 commi (sezione: Class action)

( da "Corriere.it" del 25-07-2008)

Argomenti: Class Action

Il provvedimento passa al Senato per la conversione in legge prima della pausa estiva Una manovra da 96 articoli e 702 commi Via libera della Camera al piano economico triennale: tra le misure la 'Robin Hood Tax' e i tagli ai ministeri ROMA - È al giro di boa la manovra economica triennale da poco meno di 35 miliardi varata dal governo con il decreto del 25 giugno scorso. Dopo il via libera della Camera, il provvedimento passa al Senato per la conversione in legge prima della pausa estiva. Per il 2009 le misure valgono circa 13 miliardi, con le modifiche apportate a Montecitorio che hanno portato un lieve miglioramento dei saldi rispetto al testo originario. Molti gli interventi in commissione, poi integrati dal governo con il maxiemendamento, ritoccato più volte prima di arrivare alla stesura definitiva che conta 96 articoli e 702 commi. Inizialmente erano 85 articoli e 501 commi. Queste le misure principali contenute nel decreto legge. 'Robin Hood tax' e social card. Viene introdotta l'addizionale Ires del 5,5% sulle aziende energetiche e la stretta sull'indeducibilità degli interessi passivi per banche e assicurazioni: era al 100%, passerà al 96 per cento. Aumenta dallo 0,3 allo 0,35% (0,39% per quest'anno) l'aliquota sulle riserve matematiche dei rami vita delle assicurazioni. Più alta, dal 12,5 al 20% l'aliquota sui fondi immobiliari familiari. A dare il nome alla misura, che a regime dovrebbe fruttare 4 miliardi, è la sua destinazione: la social card per gli acquisti destinata ai meno abbienti, finanziata con parte dei proventi della tassa e dai conti bancari dormienti. Contribuisce anche il recupero delle agevolazioni fiscali a grandi banche, ritenute illegali dalla ue. Tagli ai ministeri. La parte più consistente degli interventi di tagli alla spesa riguarda i ministeri: 8,4 miliardi quest'anno, quasi 9 nel 2009 e 15,6 nel 2010, ritoccati al rialzo per coprire la contrastata decisione di recuperare 400 milioni per coprire la metà del costo dello stop ai ticket sanitari su diagnostica e specialistica. Tagli agli enti locali. Quasi altrettanto consistente è l'effetto della sforbiciata su regioni ed enti locali. Con il rinnovato patto di stabilità interno, le autonomie devono rinunciare a circa tre miliardi nel 2008, oltre cinque nel 2009 e nove nel 2010. Ridotti i fondi per le comunità montane, a partire da quelle sotto i 750 metri. Rinnovato e rafforzato il patto di stabilità interno, con premi per i virtuosi. Nasce il fondo unico regionale, un passaggio verso il federalismo fiscale. Tagli alla pubblica amministrazione. Vengono ridotte collaborazioni e consulenze, revisione di distacchi, aspettative e permessi sindacali, controlli sulle incompatibilità e sul cumulo di incarichi. Altre norme riguardano il risparmio energetico e il ricorso al lavoro flessibile. Prevista un'ulteriore stretta del turnover. Stretta sulle norme riguardanti le assenze per malattia nella P.A. Taglia-leggi. Con il decreto arrivano le misure taglia-leggi: vengono soppressi circa 3.500 provvedimenti che spaziano dall'800 a pochi anni fa. Taglia-enti. Prolungato il periodo per la liquidazione degli enti inutili. Saranno soppresse automaticamente le strutture con meno di 50 dipendenti, escluse le autorità portuali. Taglia-carta. Viene prevista una serie di misure per risparmiare sui costi di stampa, a partire dalla Gazzetta Ufficiale che dal 2009 sarà online. Evasione ed elusione. Varie le misure dedicate al rafforzamento delle azioni di contrasto all'evasione fiscale: viene fra l'altro potenziato il piano di controlli, prevista la partecipazione dei comuni e aumentato il numero di ispettori. Soppressi Secit e commissione tecnica finanza pubblica. Un articolo a sé stante è dedicato all'abrogazione del Secit e della commissione tecnica sulla finanza pubblica. Eliminati anche i commissari per la lotta alla corruzione e alla contraffazione. Sanità. A contenere in particolare la spesa sanitaria sarà una serie di misure di razionalizzazione e riduzione di posti letto e interventi sugli organici a partire dal 2010. Le regioni che non riusciranno a rispettare i target dovranno prevedere forme di compartecipazione per i cittadini non esenti. Proprio sulle esenzioni partirà una campagna di verifiche. Ticket. Sono cancellati i ticket sanitari su specialistica e diagnostica che sarebbero scattati dal 2009. Il governo, dopo un braccio di ferro con le regioni, concorrerà con 400 milioni (circa la metà del costo, recuperati con ulteriori tagli ai ministeri) all'aggravio dei conti della sanità. Taglio costi della politica. Sui costi della politica il decreto interviene tagliando fra l'altro le spese per consulenze e per i compensi ai componenti di organi della pubblica amministrazione. Tagli del 20% anche agli stipendi di sindaci e amministratori locali e dei dirigenti delle asl, che contribuiranno a coprire, sul versante delle regioni, la misura sui ticket. Riforma dei servizi pubblici locali. È stata inserita la riforma dei servizi pubblici locali prevista dal ddl collegato in materia economica. Inizialmente depotenziata rispetto alla stesura originaria in seguito all'approvazione di un emendamento della Lega, la parte sulle deroghe è stata poi parzialmente rivista. Piano casa. Previsti interventi per la casa, utilizzando risorse già stanziate con provvedimenti precedenti per far fronte all'emergenza abitativa. Rivisti i criteri per la vendita degli immobili iacp, con l'esclusione dei morosi. Banca del Mezzogiorno. Fortemente voluta dal ministro dell'Economia, Giulio Tremonti, la banca del Mezzogiorno nasce con cinque milioni di fondi statali ma deve poi aprirsi ai capitali privati. Stock option. Viene rivista la tassazione privilegiata per le stock option, che rientrano nel reddito fiscalmente imponibile ma, è stato specificato, non in quello contributivo. Tav. Vengono revocate le cancellazioni delle concessioni Tav decise dal governo Prodi. Autotrasporto. Nel decreto trovano posto le misure (economiche e normative) a favore dell'autotrasporto concordate da governo e associazioni di categoria. Finanziaria leggera. Il governo ha inserito una norma in base alla quale la prossima legge finanziaria, che sarebbe già stata leggera di suo, vista la mole di misure contenute nel decreto, non potrà prevedere interventi microsettoriali e misure di sviluppo. Rivisto, con un emendamento del governo, l'articolo sulla flessibilità di bilancio per evitare che le norme stringenti sulle copertura delle leggi di spesa causassero un buco di un miliardo all'abolizione dell'Ici sulla prima casa prevista nel dl fiscale. Carta d'identità. Varrà 10 anni anziché cinque e, dal 2010, sarà corredata dalle impronte digitali. Distribuzione carburanti. Sono previste misure per la liberalizzazione della rete di vendita dei carburanti. Misure a favore dello startup e della internazionalizzazione delle imprese. Fondo sviluppo Cdp. La cassa depositi e prestiti sarà autorizzata a istituire un fondo per partecipare a fondi per investimenti nello sviluppo. Mister prezzi. Rafforzato il ruolo del garante dei prezzi. Fas. Revocate le assegnazioni cipe al fondo aree sottoutilizzate fino al 2006 e riassegnate con una riserva dell'85% per il Mezzogiorno. Fondo infrastrutture. Nasce il fondo per la rete infrastrutturale nazionale, comprese tlc ed energia. Anche in questo caso c'è la riserva dell'85% per il sud. Nucleare. Definizione entro sei mesi della strategia energetica nazionale, con la promozione del nucleare, per il quale ci sono anche misure a favore della ricerca per il nucleare pulito. Energia. Via libera allo sfruttamento dei giacimenti di gas nell'Adriatico, a condizione che regione Veneto e governo concordino sull'opportunità dell'estrazione a causa dei rischio subsidenza. Prezzo benzina. Viene reso automatico il meccanismo di sterilizzazione dell'Iva sui prezzi dei carburanti. Expo. Stanziati circa 1,5 miliardi per l'Expo di Milano nel 2009-2015. Demanio. Slitta la vendita dei beni demaniali: avrebbero dovuto essere alienati cespiti per 2 miliardi quest'anno. Università. Le università pubbliche potranno diventare fondazioni di diritto privato. Pensioni. Abolito il divieto di cumulo fra pensione e redditi da lavoro. Avrà diritto all'assegno sociale solo chi abbia lavorato per almeno 10 anni in italia con un reddito pari a superiore a quello dell'assegno. Contratti a termine. In caso di inadempienza e solo per i giudizi in corso all'entrata in vigore della norma, salta il reintegro, sostituito da un'indennità. Privacy. Semplificate le procedure per la tutela della privacy. Sanata la pubblicazione online delle dichiarazioni dei contribuenti decisa dal passato governo, che resta comunque vietata. Assegni. Torna da cinquemila a 12.500 euro la soglia massima per l'utilizzo del contante e scompare il bollo di 1,5 euro sugli assegni non trasferibili. Elenco clienti fornitori. Viene eliminato l'obbligo di tenere l'elenco clienti fornitori. Risparmio energetico. Aboliti alcuni obblighi per la certificazione energetica degli edifici. class="hilite">Class class="term">action. Slitta al 2009 l'entrata in vigore della normativa sull'azione collettiva di risarcimento danni. Firma digitale. Basterà la firma digitale per i passaggi di quote nelle Srl, che richiedeva il ricorso al notaio. Impresa in un giorno. Semplificazione di procedure per l'avvio di attività imprenditoriali. Giustizia. Snelliti i procedimenti del lavoro e fiscali. Tirrenia. Quote della Tirrenia vengono trasferite alle società regionali. Finmeccanica. Lo Stato contribuisce con 250 milioni all'aumento di capitale. Comunque non potrà ridurre sotto il 30% la sua partecipazione. Authority. Le autorità indipendenti sono escluse dai tagli di spesa. Inizialmente votato in commissione e poi cancellato, l'azzeramento dei vertici dell'Autorità per l'energia. Sicurezza. Oggetto di querelle fra maggioranza e opposizione, secondo il governo, grazie a uno stanziamento di 400 milioni e all'utilizzo delle somme confiscate alla malavita organizzata, le misure alla fine fra tagli e stanziamenti sarebbero a favore delle forze dell'ordine. Derivati e titoli bullet. Giro di vite sull'utilizzo di strumenti finanziari derivati da parte degli enti locali e divieto di emettere titoli obbligazionari con rimborso del capitale alla scadenza. Fs e Anas. Le Ferrovie ricevono 300 milioni nel 2008. Per l'Anas ci sono risorse per far fronte agli impegni assunti con il piano 2003-2005. Contratti statali. Il fondo per gli interventi strutturali di politica economica, che contiene gli stanziamenti per il rinnovo del contratto degli statali, oltre che i fondi per Roma capitale (stanziati 500 milioni per il 2008), passa da 2.740 a 2.340 per il 2009 e 2010. Il taglio ha generato forti proteste, ma il governo garantisce che i fondi per i contratti (2.240 milioni) ci saranno. Rinviati di 12 mesi gli aumenti automatici per magistrati e altre categorie. Cinema. Ripristinato il tax credit per il cinema. 5 per mille. La misura viene estesa al 2009, incrementata e viene allargata la platea dei possibili beneficiari, comprese le società sportive dilettantistiche. Scuola. Diverse misure di razionalizzazione, compreso l'aumento del rapporto alunni-docenti nelle classi. Forze armate. Viene ridotto lo stanziamento per la professionalizzazione delle forze armate. Un taglio che a regime dal 2010 dovrà valere almeno 304 milioni. Coop. Stretta sulle cooperative: passa dal 12,5 al 20% la ritenuta sugli interessi corrisposti ai soci e viene eliminata la sorveglianza per le cooperative che abbiano volume d'affari superiore a un milione di euro; una norma contestata dal centrosinistra perché comporterebbe l'impossibilità di accedere alle agevolazioni fiscali. Studi di settore. Vengono configurati sulle realtà locali. Iva su spese alberghiere. Detraibile l'Iva su prestazioni alberghiere e di ristorazione e tetto del 75% alla deducibilità delle spese relative allo stesso comparto. stampa |.

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Avete tangobond? Fate causa (sezione: Class action)

( da "Trentino" del 25-07-2008)

Argomenti: Class Action

La stima: almeno un centinaio in Vallagarina i risparmiatori ancora "al palo" "Avete tangobond? Fate causa" Federconsumatori pronta a far partire azioni cumulative ROVERETO. Sono sicuramente almeno un centinaio i risparmiatori (o investitori) che a suo tempo acquistarono obbligazioni dello stato argentino, che nel 2002 videro i loro denari travolti dal default, e che a tutt'oggi restano col cerino acceso in mano (ossia con questi titoli dal valore abbattuto di circa il 70%). L'ha detto ieri mattina Pasquale de Matthaeis, responsabile di Federconsumatori Trentino, rilanciando l'appello a fare un passo avanti. Lo sprone viene dall'orientamento assunto dal tribunale civile di Rovereto riguardo alle cause cosiddette cumulative: "Ci hanno accolto in due casi su due questa forma di processo - dice de Matthaeis - e questo significa poter unire le forze e ridurre di molto le spese legali, abbattendole fino a poche centinaia di euro. E' noto che Tremonti ha congelato fino al gennaio 2009 l'introduzione delle azioni collettive, a suo tempo invece prevista per giugno 2008 dal decreto Bersani. L'azione collettiva consentirà direttamente alle associazioni dei consumatori di agire per conto del pubblico. Per ora invece possiamo solo mettere assieme le posizioni di diversi clienti di una banca e avviare l'azione civile sottoforma di litisconsorzio: a Rovereto ne pendono due, quello contro Banca Intesa con 12 attori, quello contro la Rurale di Rovereto con 25 proponenti. Speriamo che si facciano avanti ancora altri cosiddetti risparmiatori dormienti, consentendo l'avvio di altre cause, magari anche presso il tribunale di Trento". I legali di Federconsumatori - Sorrentino e Romito - avvertono in ogni caso che possono ancora tentare di essere fatti risarcire dal giudice solo quanti hanno acquistato i cosiddetti tangobond dopo il 1999, ossia entro il termine di prescrizione di 10 anni. Sono esclusi anche quanti hanno aderito a proposte transattive delle banche. Tutti gli altri possono crederci ancora: de Matthaeis è disponibile per informazioni al 347/8405352, ci si può rivolgere anche alle sedi di Federconsumatori presso la Cgil di Rovereto o in via Muredei 8 a Trento. O "bussare" direttamente all'avvocatessa Giovanna Sorrentino.

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Per il dialogo sociale in Europa (sezione: Class action)

( da "Milano Finanza (MF)" del 25-07-2008)

Argomenti: Class Action

MF Numero 147  pag. 22 del 25/7/2008 | Indietro Per il dialogo sociale in Europa DirCredito - FD Di Carlo Zappatori* MALGRADO IL no DELL'IRLANDA, IL TRATTATO DI LISBONA INDICA POSITIVE LINEE DI COGESTIONE La Carta di Lisbona promuove la solidarietà tra le generazioni e propone strumenti per lo sviluppo, con l'adozione di politiche attive che consentano di conciliare la vita professionale e familiare L'Europa è cambiata negli ultimi decenni, ma, nello stesso periodo, anche l'intero mondo è cambiato e oggi viviamo in un mondo globalizzato in costante mutazione, in cui l'Europa è chiamata ad affrontare nuove sfide. La globalizzazione dell'economia, l'evoluzione demografica, i cambiamenti climatici, i pesanti aumenti dei prezzi degli approvvigionamenti energetici, dei prodotti alimentari e di molte materie prime richiedono l'adozione di politiche comuni a livello di Unione europea. A Lisbona il 13 dicembre 2007 i capi di stato dei 27 paesi dell'Unione europea hanno firmato un trattato per definire regole più agili per il funzionamento di tutte le istituzioni europee, con un rafforzamento dei valori comuni e una maggiore partecipazione democratica alle attività dell'Unione europea. Il recente voto popolare negativo dell'Irlanda rischia però di far slittare la data di entrata in vigore di questa nuova Carta costituzionale, prevista per il 1° gennaio 2009. Il trattato conferisce maggiori poteri al Parlamento europeo sia in materia legislativa sia in materia finanziaria, rafforzando la posizione della Bce (Banca centrale europea) nei seguenti modi: riafferma il principio di indipendenza della Bce nell'esercizio dei suoi poteri. ribadisce la necessità di una forte indipendenza della Bce in campo finanziario. stabilisce la priorità dell'obiettivo della stabilità dei prezzi per l'Eurozona. attribuisce alla Bce lo status di Istituzione europea alla pari con il Consiglio, la Commissione e il Parlamento, anche se con uno status giuridico proprio. Il trattato, in materia legislativa, introduce un'innovativa procedura di cogestione in molte materie, in cui il Parlamento europeo esercita oggi un ruolo puramente consultivo. In materia finanziaria il Parlamento e il Consiglio dovranno decidere insieme tutte le spese di qualunque natura ed è previsto un maggior coinvolgimento dei parlamenti nazionali in tema di controllo. Il Trattato di Lisbona sottolinea l'importanza delle consultazioni e del dialogo con le associazioni, la società civile, le parti sociali, le chiese e le organizzazioni non confessionali. Il Trattato di Lisbona garantisce l'applicazione della Carta dei diritti fondamentali (dignità, libertà, uguaglianza, solidarietà, cittadinanza e giustizia), ma introduce altri principi in materia di protezione dei dati, di bioetica e buona amministrazione e la messa al bando di qualsiasi discriminazione fondata su sesso, razza e colore della pelle. La Carta costituzionale europea prevede anche i diritti sociali applicabili nell'ambito dell'impresa: diritto dei lavoratori di essere informati, di negoziare e di ricorrere ad azioni collettive a tutela dei loro interessi (diritto di sciopero). In tema di mercato di lavoro, a livello di Unione europea si scommette sulla "flessisicurezza", come modello sociale che consente di combinare la flessibilità e la sicurezza del lavoro. Nel 2007 nei paesi dell'Ue vi sono 17 milioni di persone senza un lavoro ed è necessario mettere in campo nuove strategie per espandere l'economia e creare nuove opportunità di lavoro, modernizzando i modelli sociali europei, creando un ambiente in cui sicurezza e flessibilità si sostengono e si integrino a vicenda. Una flessisicurezza che possa risultare vantaggiosa per tutti comporta la partecipazione attiva di ciascun operatore. Tutte le parti interessate devono essere pronte ad accettare la sfida del cambiamento e assumerne la responsabilità. Il dialogo sociale europeo, in questo campo, diviene un elemento fondamentale di progresso e di sviluppo. La Fecec, che associa oltre 60 mila quadri direttivi e dirigenti bancari, aderendo alla Confederazione europea dei Cadres (che associa quasi 2 milioni di Cadres e a cui la Fecec aderisce) è parte attiva nel dialogo sociale europeo. Le direttive europee garantiscono ai Cadres una loro autonoma e distinta rappresentanza, in virtù del ruolo di guida e direzione che questa categoria esercita in ogni settore pubblico e privato. La ristrutturazione bancaria degli ultimi anni, basata sulla drastica riduzione dei costi, ha comportato, in tutta Europa, una grave ricaduta negativa sul personale direttivo bancario, con l'espulsione dal mercato del lavoro attivo di molte migliaia di colleghi europei altamente qualificati. Questi processi selvaggi di ristrutturazione a scapito dei lavoratori più anziani stanno creando un conflitto generazionale fra giovani e anziani, che rischia di vanificare le prospettive di sviluppo dell'economia europea, in cui è invece necessario un giusto equilibrio di opportunità di lavoro fra tutte le generazioni. La Carta di Lisbona, in questo campo, promuove la solidarietà tra le generazioni e propone strumenti per lo sviluppo, con l'adozione di politiche attive che consentano di meglio conciliare la vita professionale e familiare, con l'impiego di fondi strutturali per incentivare l'impiego nei posti di lavoro di giovani, donne e anziani, con una politica di pari opportunità per tutti. L'Europa deve intervenire sul problema dell'età pensionabile, e su quello dei costi energetici. L'Europa è chiamata, nei prossimi decenni, ad affrontare le conseguenze, in tutti i settori dello stato sociale, dell'invecchiamento demografico della sua popolazione. L'invecchiamento della popolazione (cioè la parte delle persone anziane rispetto alla popolazione totale) è il risultato dei progressi congiunti nei settori economici, sociale e sanitario in termini di servizi offerti agli europei. L'invecchiamento della popolazione risulta da varie tendenze demografiche simultanee: numero di figli per donna, che nell'Ue è pari a 1,5 figli, mentre la soglia di rinnovamento delle generazioni è 2,1; la diminuzione della natalità (baby crash) ha fatto seguito al "baby boom" del forte contingente di persone di 45-65 anni presente nella popolazione europea (il che pone un drammatico problema di finanziamento futuro delle pensioni); l'aspettativa di vita che è cresciuta già di otto anni dal 1960 e che crescerà di altri cinque anni nei prossimi 40 anni, ciò determinerà un forte incremento, in futuro, di persone di età fra 80 e 90 anni, spesso in situazioni di forte fragilità; l'immigrazione (1,8 milioni di immigrati nell'Ue che diventeranno 40 milioni nel 2050) che potrebbero compensare la ridotta natalità e l'allungamento della vita. Nel prossimo decennio la popolazione attiva europea diminuirà perché un gran numero di "baby boom" andrà in pensione. L'invecchiamento della popolazione avrà un forte impatto negativo sulla previdenza sociale e sulle finanze pubbliche. I governi nazionali dovranno perciò agire tempestivamente per innalzare l'età di pensionamento di vecchiaia di uomini e donne, con l'adozione di misure di forte incentivazione economica per chi decida di rimanere in servizio fino a 67 anni, che è l'età media che si intende raggiungere in Europa, per far fronte ai futuri gravi squilibri in materia previdenziale. In Italia il governo Berlusconi ha allo studio di reintrodurre il Superbonus, già attuato dal suo precedente governo, che è stato molto gradito dai lavoratori, con un tasso di adesione elevatissimo, per i lavoratori che vogliano permanere in servizio, su base volontaria, fino ai 67 anni. Provvedimento che, annunciato al termine della vittoriosa campagna elettorale, dovrebbe essere adottato con la Finanziaria di fine anno. Altro grave problema che incombe sullo sviluppo dell'economia mondiale è quello del continuo e vertiginoso aumento dei prezzi del greggio, che, secondo molti osservatori, potrebbero avvicinarsi, in poco tempo, alla soglia di circa 200 dollari al barile, anche per effetto delle forti speculazioni in atto su tale settore. L'economia mondiale è a rischio di recessione se non si interverrà sull'inarrestabile corsa del greggio, ed è giunto il momento per adottare adeguate misure perché i prezzi record del petrolio rappresentano una sfida estrema a cui occorre dare risposte adeguate per stroncare i fenomeni speculativi in atto. I paesi del G8 (Francia, Germania, Canada, Italia, Russia, Giappone, Stati Uniti, Gran Bretagna) insieme a Cina, Corea del Sud e India consumano oltre il 50% dell'energia mondiale e sono responsabili di una pari percentuale di emissione di anidride carbonica, che provocherebbe l'effetto serra sul nostro pianeta. I temi del cambiamento climatico e dell'energia rappresentano due facce della stessa medaglia ed è necessario introdurre misure per un forte risparmio energetico e l'adozione di fonti energetiche meno inquinanti, con l'adozione di tecnologie innovative. *presidente Fecec  .

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Soldi per lo sviluppo è polemica sui progetti (sezione: Class action)

( da "Arena, L'" del 25-07-2008)

Argomenti: Class Action

COMUNI SVANTAGGIATI. Il Gruppo di azione locale chiede alla Regione nove milioni di euro di finanziamenti Soldi per lo sviluppo è polemica sui progetti di Vittorio Zambaldo La richiesta di nove milioni di euro di finanziamenti europei sarebbe stata formalizzata in quaranta giorni, con tre incontri di pochi soggetti, dal Gruppo di azione locale (Gal) Baldo Lessinia e oggi la proposta di Piano di sviluppo locale (Psl) 2007-2013 sarà portata all'approvazione dell'assemblea, dopo che nel consiglio di amministrazione i nove soci presenti hanno deliberato la proposta di piano con il solo voto contrario di Legambiente. Questa, almeno, la denuncia che fa l'associazione ambientalista. "Il processo di piano è quindi risultato semplificato e privo di condivisione e partecipazione da parte non solo di tutti i soci che non sono stati informati, ma soprattutto dai soggetti a cui dovrebbe essere rivolto, quali: aziende agricole, portatori di interesse, associazioni, organi locali e singoli abitanti dell'intera area del Baldo e della Lessinia, come espresso anche negli intenti nel Programma di sviluppo rurale (Psr) della Regione Veneto", è la denuncia di Lorenzo Albi, presidente di Legambiente Verona e membro del consiglio di amministrazione del Gal. Ma come saranno ripartiti questi soldi una volta che la Regione avrà accolto il Psl? Ottocentomila euro a favore dell'agricoltura di montagna; un milione e 400 mila per la diversificazione di fattorie polifunzionali e ospitalità agrituristica; le risorse dedicate alla formazione e all'informazione ammontano a 250 mila euro e 320 mila per gli investimenti forestali non produttivi; 800 mila euro sono dedicati alle energie rinnovabili (anche se 200 mila sono riservati ai soli soci pubblici). Un milione e 600 mila sono rivolti alle azioni per il turismo, e 1.750.000 euro alla valorizzazione del patrimonio in genere. Al miglioramento delle malghe sono destinati 240.000 euro, "spesa che inevitabilmente comporterebbe la necessità di creare nuove infrastrutture o adeguare le esistenti, con il pericolo relativo di un cambio di destinazione d'uso", denuncia Albi, "mentre la ristrutturazione delle malghe della Lessinia e del Baldo meriterebbe un piano di intervento specifico e programmato con previsioni di utilizzo, privilegiando l'uso collettivo e l'alpeggio estivo". La denuncia dell'esponente di Legambiente è che "Il Psl propone delle strategie di crescita intese come aumento quantitativo degli interventi senza curarne la qualità, e non delle strategie di sviluppo, concependo una montagna il cui destino è prevalentemente relegato alla sola fruibilità ludico-turistica, organizzata e contemplativa, e si dimentica che il paesaggio va costruito quotidianamente attraverso interventi di cura e di riqualificazione soprattutto là dove sono state attuate politiche e pratiche monocolturali, promuovendo strade e percorsi per la valorizzazione di prodotti del territorio, la cui sostenibilità ecologica è talvolta difficile da dimostrare e che non ha per nulla prodotto ricchezza diffusa". L'accusa più grave che arriva al Psl da Legambiente è che "non promuove la centralità di iniziative diffuse rivolte a costruire nuove figure agricole che usino e integrino il paesaggio con colture e prodotti di qualità, di soggetti, veri promotori e custodi del territorio, e considera la loro presenza marginale e poco rilevante".

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Veltroni, "macché imposizioni ai fiorentini la scelta dei nomi" (sezione: Class action)

( da "Repubblica, La" del 25-07-2008)

Argomenti: Class Action

Pagina II - Firenze Veltroni, "macché imposizioni ai fiorentini la scelta dei nomi" Lettera a Billi. E Manciulli: il partito deve fare squadra Billi attacca la candidatura di Serra e Veltroni attacca lui. Un bel pasticcio quello in cui si sta cacciando il Pd fiorentino, con il segretario comunale che all'assemblea del partito tira fuori il sondaggio uscito su Repubblica che indica il nome dell'ex prefetto come il più gradito agli elettori e avverte i vertici romani: "Qui i candidati a sindaco li scegliamo da soli, non accetterò imposizioni". Il leader non perde tempo e fa arrivare una letterina di fuoco a Giacomo Billi e al Pd di Firenze: "Leggendo le cronache politiche fiorentine", scrive Veltroni, "apprendo con stupore di presunte imposizioni romane sulla scelta del prossimo candidato sindaco a Firenze. Così come sono rimasto assai stupito nel vedere pubblicato un sondaggio riservato sulla materia, sondaggio effettuato nei giorni scorsi, concordato e portato a conoscenza dei dirigenti del Pd toscano". Il tono non è proprio disteso, la lettera è un chiaro messaggio di invito alla calma, le polemiche interne al partito è bene farle restare private di questi tempi. "Non so di quali "imposizioni" si possa parlare", aggiunge il segretario nazionale. "Il Pd fiorentino, ovviamente, sceglierà liberamente il suo candidato senza nessuna decisione calata dall'alto. Lo farà al termine di un percorso che prevede ? come per le altre realtà nelle quali si voterà ? la più ampia partecipazione degli iscritti e dei cittadini anche attraverso le primarie. Il nostro unico obiettivo, anche a Firenze, è quello di scegliere, con modalità trasparenti, il candidato che abbia le maggiori possibilità di vincere, per proseguire in una azione di governo che ha consentito a Firenze di svilupparsi, crescere, mantenere coesione sociale". Il primo a commentare la lettera è lo stesso Giacomo Billi, decisissimo a smorzare i toni. "Condivido in pieno quello che dice Veltroni, non c'è nessuna volontà da parte mia di aprire polemiche nei suoi confronti, intendevo solo ribadire la validità del metodo delle primarie", dice Billi. "Proprio stamattina (ieri, ndr) ero a Roma per una riunione organizzativa della festa nazionale alla Fortezza ed ho incontrato Walter che mi sembrava sereno, non c'è tensione tra noi". Un pochino meno tranquillo appare il segretario del Pd toscano Andrea Manciulli, a cui sta a cuore in questa fase non creare dentro al partito ulteriori frizioni. "Firenze è una della città più importanti che andranno a votare, insieme a Bologna e Bari, e trovo del tutto normale che in un partito tutti uniscano le proprie energie per uscire vincenti dalla sfida", sostiene Manciulli. "Ne io né Veltroni penseremo mai che la scelta del sindaco non spetti ai fiorentini. Ho molto apprezzato l'interessamento del gruppo dirigente nazionale sulle vicende elettorali toscane, ricordiamoci che si andrà a votare in 215 comuni su 280. Del resto un partito è una grande casa collettiva in cui la sorte comune conta di più di quella dei singoli. Perciò mi sembra opportuno fare come sempre: condividere insieme le valutazioni e fare squadra in vista del risultato. Fino ad oggi tutto il gruppo dirigente, da Roma fino all'ultimo circolo della città, ha come interesse solo quello di vincere e governare la città, piuttosto che interessarsi alla sorte di questo o quel candidato". Sulla candidatura di Daniela Lastri il segretario non prende posizione: "Ci sono regole che abbiamo fissato, uno statuto, un regolamento. A settembre ci sarà la codifica del regolamento regionale. Per me conta il rispetto di queste cose. Chiunque abbia voglia di candidarsi lo può fare, ma deve sapere che deve rispettare le regole, elemento fondante di una corsa collettiva". (s.p.).

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Parmalat, ratificata l'intesa Usa (sezione: Class action)

( da "Sole 24 Ore, Il" del 25-07-2008)

Argomenti: Class Action

Il Sole-24 Ore sezione: FINANZA E MERCATI data: 2008-07-25 - pag: 37 autore: Class action Parmalat, ratificata l'intesa Usa La corte di giustizia statunitense ha ratificato la proposta di transazione intercorsa con la Nuova Parmalat nella class action in corso davanti al Tribunale distrettuale di New York. Con un avviso a pagamento sui principali quotidiani italiani la Corte avvisa chiunque abbia acquistato azioni od obbligazioni Parmalat prima del 19 dicembre 2003, giorno in cui l'allora cda ratificò di fatto la crisi finanziaria della società, potrebbe ricevere un pagamento nell'ambito di un accordo parziale che potrebbe scaturire da una risoluzione legale. Dopo aver segnalato la soluzione già raggiunta tra Collecchio e i creditori, la Corte segnala che la causa riguarda i prezzi pagati dalla società su alcuni investimenti fatti. La risoluzione, scrive la Corte di giustizia Usa, provvederà a fare in modo che i maggiori querelanti ricevano per beneficio dell'azione collettiva 10,5 milioni di azioni della riorganizzata Parmalat. La causa, informano i giudici Usa, riguarda la vecchia gestione Parmalat di Calisto Tanzi - ma a risponderne potrebbe essere eventualmente la nuova- e, si legge "ad altri numerosi imputati che hanno partecipato ad una truffa finanziaria" risultata alla fine di quasi 16 miliardi di dollari, persone e istituti bancari e finanziari. Da parte sua, evidenzia la Corte di Giustizia, Parmalat acconsente a fornire al fondo risoluzione 10,5 milioni di azioni nella Parmalat riorganizzata per compensare i partecipanti all'azione collettiva. Le azioni saranno vendute e il denaro pagato ai partecipanti della class action o in alternativa le azioni saranno direttamente distribuite ai partecipanti della class action. Se si vuole essere parte del-la causa collettiva, avvisa l'annuncio, bisogna rispondere entro il 15 settembre 2008 nelle modalità che appaiono sul sito www.Parmalatsettlement. com.

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Una colletta per zittire la Carlucci (sezione: Class action)

( da "Corriere del Mezzogiorno" del 25-07-2008)

Argomenti: Class Action

Corriere del Mezzogiorno - BARI - sezione: BAT - data: 2008-07-25 num: - pag: 9 categoria: REDAZIONALE Trani La deputata del PdL chiede al Comune i 2mila euro "promessi e mai dati" per il concerto di Mazeel del 2007 Una colletta per zittire la Carlucci I Popolari-Liberali ai cittadini: "Un euro per porre fine alla polemica" La trovata polemica in risposta alle sollecitazioni della carlucci al sindaco , giudicate eccessove dal movimento tranese TRANI - Un euro a testa per ogni cittadino tranese che vorrà contribuire, in modo da dare finalmente alla deputata Gabriella Carlucci i 2mila euro promessi - a suo dire - dal Comune e mai versati quale contributo simbolico per il concerto di Lorin Mazeel, tenutosi nel luglio 2007 nella cattedrale di Trani. E' quanto proposto dei Popolari Liberali, il movimento politico riconducibile a Carlo Giovanardi che a Trani milita tra le file della maggioranza di centrodestra guidata dal sindaco Giuseppe Tarantini e conta tre consiglieri comunali. Una soluzione di quelle decisamente provocatorie, ma anche salomonica per porre fine a una diatriba che va avanti ormai da diverse settimane: da una parte, c'è infatti la deputata azzurra che continua a rivendicare il contributo promesso dal sindaco di Trani; dall'altra, lo stesso sindaco appunto, che continua a negare di aver mai promesso una cosa del genere. E così ci hanno pensato i Popolari Liberali che, presso la sede di corso Imbriani hanno allestito un raccoglitore in cui chi vorrà, ogni martedì dalle 19 alle 20.30, potrà lasciare il proprio euro e contribuire così al raggiungimento della somma di 2mila euro. La soluzione dei Popolari Liberali arriva per una semplice ragione: "Non ce la sentiamo di dire al sindaco meno pagato d'Italia (l'anno scorso insieme agli assessori si è ridotto lo stipendio da 4.700 a 4.100 euro mensili, di cui però percepisce solo la metà non avendo rinunciato all'incarico di medico, ndr) di tirar fuori i soldi", dice Pina Chiarello, il segretario cittadino del movimento. "E così abbiamo pensato a questa soluzione, nonostante la deputata abbia compensi mensili stratosferici a cui, modestamente, la città di Trani ha contribuito quando nel 2001 ha contribuito a farla diventare parlamentare. Ma è storia passata - conclude - e a noi piace guardare al domani". Altra storia, secondo i Popolari Liberali tranesi, è quanto i 2mila euro potranno aiutare la Synphonic Toscanini Foundation "che - ricordano - nel proprio bilancio vanta un ammanco di ben otto milioni di euro, stando alle notizie apparse fin da aprile 2008 sulle gazzette nordiste". "La verità è che forse tutto deve leggersi solo in chiave politica, poiché l'acclarata intelligenza dell'onorevole ci impedisce di pensare che si attardi con scritti e avvocati per una cifra così risibile", rimarcano. Dubbi poi sono stati espressi dal movimento sul ruolo che l'onorevole possa avere in tutta questa vicenda, contestando la possibilità che la deputata possa avviare eventuali azioni giudiziarie (il compito spetterebbe, secondo loro, al presidente della fondazione). Ma portare sindaco e Comune in tribunale era stato l'ultimo annuncio fatto dall'onorevole Gabriella Carlucci dopo che il sindaco Giuseppe Tarantini e l'assessore alle Finanze, Nicola Pappalettera, avevano negato il contributo, sostenendo che il Comune aveva concesso un semplice patrocinio gratuito. L'assessore aveva anche ricordato che l'articolo 14 del regolamento di giunta comunale di Trani, adottato dal commissario straordinario il 24 maggio 2007 numero 45 con i poteri del Consiglio comunale, non consente la concessione di contributo quando le manifestazioni prevedono l'accesso del pubblico a pagamento. Che, nel caso del concerto di Maazel, significava 100 euro a biglietto. La spiegazione dell'assessore alle Finanze non servì però a gettare acqua sul fuoco, tanto che la deputata pugliese La raccolta Pina Chiarello segretaria cittadina dei Popolari Liberali con il raccoglitore (foto a sinistra) in cui poter lasciare un euro di contributo necessario a raggiungere la somma di 2mila euro rivendicata dall'onorevole Gabriella Carlucci (in alto) parlò di una lettera firmata dal sindaco, e successiva alla delibera stessa in cui si autorizzava il patrocinio, con la quale il Comune si impegnava a versare 2mila euro all'orchestra Toscanini, a fronte della pubblicazione del logo del Comune di Trani su tutti i materiali del concerto. Né servì a nulla il successivo invito del primo cittadino tranese a guardare avanti. Carmen Carbonara.

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Crac Parmalat: 10,5 milioni di azioni ai creditori Usa (sezione: Class action)

( da "Gazzetta di Parma (abbonati)" del 25-07-2008)

Argomenti: Class Action

CRONACA 25-07-2008 CLASS ACTION DECISIONE DEI GIUDICI Crac Parmalat: 10,5 milioni di azioni ai creditori Usa In questo modo sarà compensato chi ha partecipato all'azione collettiva II Con un avviso a pagamento sui principali quotidiani italiani la Corte di giustizia Usa evidenzia come chi abbia acquistato azioni o obbligazioni Parmalat prima del 19 dicembre 2003, giorno in cui l'allora cda ratificò di fatto la crisi finanziaria della società, potrebbe ricevere un pagamento nell'ambito di un accordo parziale che potrebbe scaturire da una risoluzione legale. Dopo aver segnalato la soluzione già raggiunta ovunque tra Collecchio e i creditori, la Corte segnala che la causa riguarda i prezzi pagati dalla società su alcuni investimenti fatti. La risoluzione, scrive la Corte di giustizia Usa, provvederà a fare in modo che i maggiori querelanti ricevano per beneficio dell'azione collettiva 10,5 milioni di azioni della riorganizzata Parmalat. La causa, informano i giudici Usa, riguarda la vecchia gestione Parmalat di Calisto Tanzi - ma a risponderne potrebbe essere eventualmente la nuova - e, si legge "ad altri numerosi imputati che hanno partecipato ad una truffa finanziaria" risultata alla fine di quasi 16 miliardi di dollari, persone e istituti bancari e finanziari. Da parte sua, evidenzia la Corte di giustizia, Parmalat acconsente a fornire al fondo risoluzione 10,5 milioni di azioni nella Parmalat riorganizzata per compensare i partecipanti all'azione collettiva.

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La manovra finanziaria (sezione: Class action)

( da "Italia Oggi" del 25-07-2008)

Argomenti: Class Action

ItaliaOggi     ItaliaOggi Numero 176, pag. 35 del 25/7/2008 Autore: Visualizza la pagina in PDF   Puntata precedente       La manovra finanziaria Il testo del dl 112/2008 integrato con il maxiemendamento del governo su cui è stata votata la fiducia ItaliaOggi pubblica il testo del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, pubblicato nel supplemento ordinario n. 152/L alla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2008, recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, integrato con il maxiemendamento del governo,approvato il 24 luglio 2008 dalla Camera dei deputati e ora all'esame del Senato. In grassetto sono riportate le modifiche rispetto al testo del decreto, in corsivo le norme soppresse TITOLO III Stabilizzazione della finanza pubblica Capo I Bilancio dello stato Articolo 60. (Missioni di spesa e monitoraggio della finanza pubblica). 1. Per il triennio 2009-2011 le dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, sono ridotte per gli importi indicati nell'elenco n. 1, con separata indicazione della componente relativa a competenze predeterminate per legge. 2. Dalle riduzioni di cui al comma 1 sono escluse le dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le Regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonché quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali. 3. Fermo restando quanto previsto in materia di flessibilità con la legge annuale di bilancio, in via sperimentale, fino alla riforma della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, nella legge di bilancio, nel rispetto dell'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica e dell'obiettivo di pervenire ad un consolidamento per missioni e per programmi di ciascuno stato di previsione possono essere rimodulate tra i programmi le dotazioni finanziarie di ciascuna missione di spesa, fatta eccezione per le spese di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito. Le rimodulazioni tra spese di funzionamento e spese per interventi sono consentite nel limite del 10 per cento delle risorse stanziate per gli interventi stessi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti. In apposito allegato a ciascuno stato di previsione della spesa sono esposte le autorizzazioni legislative ed i relativi importi da utilizzare per ciascun programma. 4. Ciascun ministro prospetta le ragioni della riconfigurazione delle autorizzazioni di spesa di propria competenza nonché i criteri per il miglioramento della economicità ed efficienza e per la individuazione di indicatori di risultato relativamente alla gestione di ciascun programma nelle relazioni al Parlamento di cui al comma 68 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il termine di cui al citato comma 68 dell'articolo 3 della legge n. 244 del 2007 è differito, per l'anno 2008, al 30 settembre 2008. 5. Le rimodulazioni di spesa tra i programmi di ciascun Ministero possono essere proposte nel disegno di legge di assestamento e negli altri provvedimenti di cui all'articolo 17 della legge n. 468 del 1978. In tal caso, dopo la presentazione al Parlamento dei relativi disegni di legge, le rimodulazioni possono essere comunque attuate, in via provvisoria, con decreto del ministro competente di concerto con il Ministro dell'economia. Le rimodulazioni di cui al comma 3, quando si evidenzi l'esigenza di interventi più tempestivi, possono altresì essere operate o modificate con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, da inviare alla Corte dei conti per la registrazione. Gli schemi dei decreti di cui al precedente periodo sono trasmessi al Parlamento per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario. I pareri devono essere espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Decorso inutilmente il termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti possono essere adottati. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle commissioni competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro dieci giorni. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 2, comma 4-quinquies, della citata legge n. 468 del 1978, e 3, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni, nel caso si tratti di dotazioni finanziarie direttamente determinate da disposizioni di legge, i pareri espressi dalle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario sono vincolanti. Le rimodulazioni proposte con il disegno di legge di assestamento o con gli altri provvedimenti adottabili ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 468 del 1978 o con i decreti ministeriali si riferiscono esclusivamente all'esercizio in corso. 6. Il comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93 è abrogato. 7. Ai fini di assicurare il rispetto effettivo dei parametri imposti in sede internazionale e del patto di stabilità e crescita, nel definire la copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi, qualora siano prevedibili specifici e rilevanti effetti sugli andamenti tendenziali del fabbisogno del settore pubblico e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, il Ministero dell'economia e delle finanze fornisce i relativi elementi di valutazione nella relazione tecnica di cui all'articolo 11 ter della legge n. 468 del 1978, con specifico riferimento agli effetti che le innovazioni hanno sugli andamenti tendenziali, o con apposita nota scritta negli altri casi. Entro il 31 gennaio 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento, ai fini dell'adozione di atti di indirizzo da parte delle competenti commissioni parlamentari, una relazione contenente informazioni sulle metodologie per la valutazione degli effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni in ciascun settore di spesa. 8. Il fondo di cui all'articolo 5 comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, è integrato di 100 milioni di euro per l'anno 2009, 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, da utilizzare a reintegro delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, come rideterminata ai sensi del presente comma, è ridotta dell'importo di 6 milioni di euro per l'anno 2008, di 12 milioni di euro per l'anno 2009 e di 10 milioni di euro per l'anno 2010. 8-bis. Nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un fondo con una dotazione pari a 3 milioni di euro per l'anno 2008, da utilizzare per far fronte alle esigenze prioritarie del Ministero stesso. 8-ter. Agli oneri derivanti dal comma 8-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2008, della dotazione del fondo di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93. 8-quater. All'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: “5-bis. Al fine del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, la situazione analitica dei crediti e dei debiti derivanti dalle operazioni poste in essere dai Commissari delegati, a qualsiasi titolo, anche in sostituzione di altri soggetti, deve essere rendicontata annualmente, nonché al termine della gestione, e trasmessa entro il 31 gennaio di ciascun anno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e all'ISTAT per la valutazione degli effetti sui saldi di finanza pubblica. Per l'omissione o il ritardo nella rendicontazione si applica la sanzione prevista dall'articolo 337 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni.” . 9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 10. Per l'anno 2009 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 507 e 508, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e la quota resa indisponibile per detto anno, ai sensi del citato comma 507, è portata in riduzione delle relative dotazioni di bilancio. 11. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 3 gennaio 1981, n. 7 e alla legge 26 febbraio 1987, n. 49 relativa all'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo è ridotta di 170 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009. 12. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 896, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è ridotta di 183 milioni di euro per l'anno 2009. 13. All'articolo 1, comma 21, primo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 le parole "a singoli capitoli," sono sostituite dalle seguenti: "ai singoli programmi". 14. Fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 21 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ai fini del controllo e monitoraggio della spesa pubblica, la mancata segnalazione da parte del funzionario responsabile dell'andamento della stessa in maniera tale da rischiare di non garantire il rispetto delle originarie previsioni di spesa costituisce evento valutabile ai fini della responsabilità disciplinare. Ai fini della responsabilità contabile, il funzionario responsabile risponde del danno derivante dal mancato rispetto dei limiti della spesa originariamente previsti, anche a causa della mancata tempestiva adozione dei provvedimenti necessari ad evitare efficacemente tale esito, nonché delle misure occorrenti per ricondurre la spesa entro i predetti limiti. 15. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, a decorrere dall'esercizio finanziario 2009, le amministrazioni dello Stato, escluso il comparto della sicurezza e del soccorso, possono assumere mensilmente impegni per importi non superiori ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascuna unità previsionale di base, con esclusione delle spese per stipendi, retribuzioni, pensioni e altre spese fisse o aventi natura obbligatoria ovvero non frazionabili in dodicesimi, nonché per interessi, poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili, accordi internazionali, obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, annualità relative ai limiti di impegno e rate di ammortamento mutui. La violazione del divieto di cui al presente comma rileva agli effetti della responsabilità contabile. Articolo 61 (Ulteriori misure di riduzione della spesa ed abolizione della quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica). 1. A decorrere dall'anno 2009 la spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con esclusione delle Autorità indipendenti, per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, operanti nelle predette amministrazioni, è ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2007. A tale fine le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa. 2. Al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni, riducendo ulteriormente la spesa per studi e consulenze, all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: "al 40 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "al 30 per cento"; b) in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Nel limite di spesa stabilito ai sensi del primo periodo del deve rientrare anche la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti". 3. Le disposizioni introdotte dal comma 2 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2009. 4. All'articolo 53, comma 14, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza". 5. A decorrere dall'anno 2009 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2007 per le medesime finalità. La disposizione del presente comma non si applica alle spese per convegni organizzati dalle università e dagli enti di ricerca. 6. A decorrere dall'anno 2009 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2007 per le medesime finalità. 7. Le società non quotate a totale partecipazione pubblica ovvero comunque controllate dai soggetti tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 2, 5 e 6 si conformano al principio di riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, desumibile dai predetti commi. In sede di rinnovo dei contratti di servizio, i relativi corrispettivi sono ridotti in applicazione della disposizione di cui al primo periodo del presente comma. I soggetti che esercitano i poteri dell'azionista garantiscono che, all'atto dell'approvazione nel bilancio, sia comunque distribuito, ove possibile, un dividendo corrispondente al relativo risparmio di spesa. 8. A decorrere dal 1o gennaio 2009, la percentuale prevista dall'articolo 92, comma 5, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è destinata nella misura dello 0,5 per cento alle finalità di cui alla medesima disposizione e, nella misura dell'1,5 per cento, è versata ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. 9. Il 50 per cento del compenso spettante al dipendente pubblico per l'attività di componente o di segretario del collegio arbitrale è versato direttamente ad apposito capitolo del bilancio dello Stato; il predetto importo è riassegnato al fondo di amministrazione per il finanziamento del trattamento economico accessorio dei dirigenti ovvero ai fondi perequativi istituiti dagli organi di autogoverno del personale di magistratura e dell'Avvocatura dello Stato ove esistenti; la medesima disposizione si applica al compenso spettante al dipendente pubblico per i collaudi svolti in relazione a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai corrispettivi non ancora riscossi relativi ai procedimenti arbitrali ed ai collaudi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 10. A decorrere dal 1o gennaio 2009 le indennità di funzione ed i gettoni di presenza indicati nell'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono rideterminati con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008 per gli enti indicati nel medesimo articolo 82 che nell'anno precedente non hanno rispettato il patto di stabilità. Sino al 2011 è sospesa la possibilità di incremento prevista nel comma 10 dell'articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. 11. I contributi ordinari attribuiti dal Ministero dell'interno a favore degli enti locali sono ridotti a decorrere dall'anno 2009 di un importo pari a 200 milioni di euro annui per i comuni ed a 50 milioni di euro annui per le province. 12. All'articolo 1, comma 725, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel primo periodo, le parole: "all'80 per cento" e le parole "al 70 per cento" sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: "al 70 per cento" ed "al 60 per cento"; b) nel secondo periodo, le parole: "e in misura ragionevole e proporzionata" sono sostituite dalle seguenti: "e in misura comunque non superiore al doppio del compenso onnicomprensivo di cui al primo periodo"; c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle società controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, dalle società indicate nel primo periodo del presente comma". 13. Le disposizioni di cui al comma 12 si applicano a decorrrere dal 1o gennaio 2009. 14. A decorrere dalla data di conferimento o di rinnovo degli incarichi i trattamenti economici complessivi spettanti ai direttori generali, ai direttori sanitari, ai direttori amministrativi, ed i compensi spettanti ai componenti dei collegi sindacali dell'aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliero universitarie, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e degli istituti zooprofilattici sono rideterminati con una riduzione del 20 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008. 15. Fermo quanto previsto dal comma 14, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 5 e 6 non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 5 e 6 non si applicano agli enti previdenziali privatizzati. 16. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, le regioni, entro il 31 dicembre 2008 adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare la riduzione degli oneri degli organismi politici e degli apparati amministrativi, con particolare riferimento alla diminuzione dell'ammontare dei compensi e delle indennità dei componenti degli organi rappresentativi e del numero di questi ultimi, alla soppressione degli enti inutili, alla fusione delle società partecipate, al ridimensionamento delle strutture organizzative ed all'adozione di misure analoghe a quelle previste nel presente articolo. La disposizione di cui al presente comma costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del presente comma, aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno, concorrono alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 19. 17. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa e le maggiori entrate di cui al presente articolo, con esclusione di quelle di cui ai commi 14 e 16, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La disposizione di cui al primo periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale. Le somme versate ai sensi del primo periodo sono riassegnate ad un apposito fondo di parte corrente. La dotazione finanziaria del fondo è stabilita in 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009; la predetta dotazione è incrementata con le somme riassegnate ai sensi del periodo precedente. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze una quota del fondo di cui al terzo periodo può essere destinata alla tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, inclusa l'assunzione di personale in deroga ai limiti stabiliti dalla legislazione vigente ai sensi e nei limiti di cui al comma 22; un'ulteriore quota può essere destinata al finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni indicate nell'articolo 67, comma 5, ovvero delle amministrazioni interessate dall'applicazione dell'articolo 67, comma 2. Le somme destinate alla tutela della sicurezza pubblica sono ripartite con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tra le unità previsionali di base interessate. La quota del fondo eccedente la dotazione di 200 milioni di euro non destinata alle predette finalità entro il 31 dicembre di ogni anno costituisce economia di bilancio. 18. Per l'anno 2009 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un apposito fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro, per la realizzazione, sulla base di apposite convenzioni tra il Ministero dell'interno ed i comuni interessati, delle iniziative urgenti occorrenti per il potenziamento della sicurezza urbana e la tutela dell'ordine pubblico. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma. 19. Per gli anni 2009, 2010 e 2011, la quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esentati, di cui all'articolo 1, comma 796, lettera p), primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abolita. Resta fermo quanto previsto dal comma 21 del presente articolo. 20. Ai fini della copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 19: a) il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale al quale concorre ordinariamente lo Stato, di cui all'articolo 79, comma 1, del presente decreto, è incrementato di 400 milioni di euro su base annua per gli anni 2009, 2010 e 2011; b) le regioni: 1) destinano, ciascuna al proprio servizio sanitario regionale; le risorse provenienti dalle disposizioni di cui ai commi 14 e 16; 2) adottano ulteriori misure di incremento dell'efficienza e di razionalizzazione della spesa, dirette a realizzare la parte residuale della copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 19. 21. Le regioni, comunque, in luogo della completa adozione delle misure di cui ai commi 14 e 16 ed al numero 2) della lettera b) del comma 20 possono decidere di applicare, in misura integrale o ridotta, la quota di partecipazione abolita ai sensi del comma 19, ovvero altre forme di partecipazione dei cittadini alla spesa sanitaria di effetto finanziario equivalente. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto al comma 20, lettera b) e al primo periodo del presente comma, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, comunica alle regioni, entro il 30 settembre 2008, l'importo che ciascuna di esse deve garantire ai fini dell'equivalenza finanziaria. 22. Per l'anno 2009, per le esigenze connesse alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione ed al contrasto del crimine, alla repressione delle frodi e delle violazioni degli obblighi fiscali ed alla tutela del patrimonio agroforestale, la Polizia di Stato, Corpo dei Vigili del Fuoco, l'Arma dei carabinieri, il Corpo della Guardia di finanza, il Corpo di polizia penitenziaria ed il Corpo forestale dello Stato sono autorizzati ad effettuare assunzioni in deroga alla normativa vigente entro un limite di spesa pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, a valere, quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2009 e a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, sulle risorse di cui al comma 17, e quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2009 a valere sulle risorse di cui all'articolo 60, comma 8. Tali risorse sono destinate prioritariamente al reclutamento di personale proveniente dalle forze armate. Alla ripartizione delle predette risorse si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro il 30 aprile 2009, secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. 23. Le somme di denaro sequestrate nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, o di irrogazione di sanzioni amministrative, anche di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, affluiscono ad un unico fondo. Allo stesso fondo affluiscono altresì i proventi derivanti dai beni confiscati nell'ambito di procedimenti penali, amministrativi o per l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonché alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di irrogazione di sanzioni amministrative, anche di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni. Per la gestione delle predette risorse può essere utilizzata la società di cui all'articolo 1, comma 367 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente comma. 24. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, provvede annualmente a determinare con decreto i risparmi conseguiti per effetto dell'applicazione delle disposizioni del comma 23, che sono devoluti insieme ai proventi di cui al secondo periodo del citato comma 23, previa verifica di compatibilità e ammissibilità finanziaria delle relative utilizzazioni, per quota parte alla tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, per altra quota al potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero della giustizia, e per la restante parte sono versati all'entrata del bilancio dello Stato. 25. Sono abrogati i commi 102, 103 e 104 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 26. All'articolo 301-bis del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, nel comma 1, dopo le parole "beni mobili" sono inserite le seguenti: "compresi quelli". 27. Dopo il comma 345 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è aggiunto il seguente: "345-bis. Quota parte del fondo di cui al comma 345, stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è destinata al finanziamento della carta acquisti, di cui all'articolo 81, comma 32, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, finalizzata all'acquisto di beni e servizi a favore dei cittadini residenti che versano in condizione di maggior disagio economico" Articolo 62. (Contenimento dell'uso degli strumenti derivati e dell'indebitamento delle regioni e degli enti locali). 01. Le norme del presente articolo costituiscono princìpi fondamentali per il coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione 1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica previsti agli articoli 119 e 120 della Costituzione, alle regioni, alle province autonome di Trento e Bolzano e agli enti locali è fatto divieto di stipulare fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, e comunque per il periodo di un anno decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto,contratti relativi agli strumenti finanziari derivati previsti all'articolo 1, comma 3, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché di ricorrere all'indebitamento attraverso contratti che non prevedano modalità di rimborso mediante rate di ammortamento comprensive di capitale e interessi. La durata dei piani di ammortamento non può essere superiore a trent'anni, ivi comprese eventuali operazioni di rifinanziamento o rinegoziazione ammesse dalla legge. E comunque per il periodo di un anno decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per gli enti di cui al presente comma, è esclusa la possibilità di emettere titoli obbligazionari o altre passività con rimborso del capitale in unica soluzione alla scadenza. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa, con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, individua la tipologia dei contratti relativi a strumenti finanziari derivati che i soggetti di cui al comma 1 possono stipulare e stabilisce i criteri e le condizioni per la conclusione delle relative operazioni. 3. Restano salve tutte le disposizioni in materia di indebitamento delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e degli enti locali che non siano in contrasto con quelle le disposizioni del presente articolo. 3-bis. All'articolo 3, comma 17, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, dopo le parole: “cessioni di crediti vantati verso altre amministrazioni pubbliche” sono aggiunte le seguenti: “nonché, sulla base dei criteri definiti in sede europea dall'Ufficio statistico delle Comunità europee (EUROSTAT), l'eventuale premio incassato al momento del perfezionamento delle operazioni derivate”. Articolo 63. (Esigenze prioritarie). 1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di euro 90 milioni per l'anno 2008, per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace. A tal fine è integrato l'apposito fondo nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze. 2. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 621, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applica limitatamente all'anno 2008. 3. In relazione alle necessità connesse alle spese di funzionamento delle istituzioni scolastiche il "Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche" di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), iscritto nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione è incrementato dell'importo di euro 200 milioni per l'anno 2008. 4. Per far fronte alle esigenze del Gruppo Ferrovie dello Stato S.p.a. è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2008. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è definita la destinazione del contributo. 5. Per far fronte alle obbligazioni già assunte per la realizzazione di interventi previsti nel contratto di programma 2003-2005 e in Accordi pregressi, a valere su residui passivi degli anni 2002 e precedenti, la Società ANAS S.p.a. è autorizzata ad utilizzare, in via di anticipazione, le disponibilità giacenti sul conto di tesoreria n. 20060, con obbligo di reintegro entro il 31 dicembre 2008, previa presentazione di apposita ricognizione riguardante il fabbisogno correlato all'attuazione degli interventi per il corrente esercizio e per l'anno 2009. 6. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, relativa al Fondo per l'occupazione è incrementata di euro 700 milioni per l'anno 2009. 7. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, relativa al Fondo da ripartire per le politiche sociali, come determinata dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è integrata di 300 milioni di euro per l'anno 2009. 8. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è costituito un apposito fondo, con una dotazione finanziaria di 900 milioni di euro per l'anno 2009 e 500 milioni a decorrere dall'anno 2010, per il finanziamento, con appositi provvedimenti normativi, delle misure di proroga di agevolazioni fiscali riconosciute a legislazione vigente. 9. All'articolo 1, comma 282, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole "quadriennio 2005-2008" sono sostituite dalle seguenti: "periodo 2005-2011". 9-bis. Il contributo al Comitato italiano paraolimpico di cui all'articolo 1, comma 580, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementato di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010". 10. Al fine di garantire le necessarie risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato occorrenti per i rinnovi contrattuali e gli adeguamenti retributivi del personale delle amministrazioni statali nonché per l'attuazione delle misure di cui all'articolo 78, il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è integrato dell'importo di 500 milioni di euro per l'anno 2008, di 2.340 milioni di euro per gli anni 2009 e 2010 e di 2.310 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. Il predetto Fondo è altresì incrementato, a valere, per quanto attiene all'anno 2008, sulla quota delle maggiori entrate derivanti dalle modifiche normative previste dagli articoli 81 e 82 del presente decreto, dei seguenti importi: 0,8 milioni di euro per l'anno 2008, 20,6 milioni di euro per l'anno 2009, 51,7 milioni di euro per l'anno 2010, 24,5 milioni di euro per l'anno 2011 e 25,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. La dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ulteriormente incrementata di 330 milioni di euro per l'anno 2009 e di 430 milioni per ciascuno degli anni 2010 e 2011. 11. All'articolo 2, comma 488, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel rispetto del limite del 7 per cento dei fondi disponibili, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) è autorizzato a procedere, in forma diretta, alla realizzazione di investimenti per infrastrutture di interesse regionale nel limite di 75 milioni di euro per l'anno 2008.". 12. Per promuovere lo sviluppo economico e rimuovere gli squilibri economico-sociali è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per la promozione e il sostegno dello sviluppo del trasporto pubblico locale, con una dotazione di 113 milioni di euro per l'anno 2008, di 130 milioni di euro per l'anno 2009 e di 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011. Per gli anni successivi, al finanziamento del Fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Le risorse del Fondo sono destinate alle finalità di cui all'articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dal comma 306 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 9 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, con le procedure e le modalità previste da tali disposizioni. Gli interventi finanziati, ai sensi e con le modalità della legge 26 febbraio 1992, n. 211, con le risorse di cui al presente comma, individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono destinati al completamento delle opere in corso di realizzazione in misura non superiore al 20 per cento. Il finanziamento di nuovi interventi è subordinato all'esistenza di parcheggi di interscambio, ovvero alla loro realizzazione, che può essere finanziata con le risorse di cui al presente comma. 13. La ripartizione delle risorse di cui al comma 12 tra le finalità ivi previste è definita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. In fase di prima applicazione, per il triennio 2008-2010, le risorse sono ripartite in pari misura tra le finalità previste. A decorrere dall'anno 2011 la ripartizione delle risorse tra le finalità di cui al comma 13 è effettuata con il medesimo decreto, tenendo conto di principi di premialità che incentivino l'efficienza, l'efficacia e la qualità nell'erogazione dei servizi, la mobilità pubblica e la tutela ambientale. All'articolo 1, comma 1032, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la lettera d) è abrogata. 13-bis. Per la realizzazione di progetti di settore finalizzati al sostegno di produzioni e allevamenti di particolare rilievo ambientale economico sociale ed occupazionale è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. All'attuazione degli interventi di cui al presente comma provvede con proprio decreto il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. 13-ter. All'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, la lettera a) è abrogata. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente comma, valutate in 16.700.000 euro per l'anno 2008 e in 66.800.000 euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4, del citato decreto-legge n. 93 del 2008, come integrato con le risorse di cui all'articolo 60, comma 8, del presente decreto. Articolo 63-bis (Cinque per mille). 1. Per l'anno finanziario 2009, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo di imposta 2008, sulla base dei criteri e delle modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2006, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al cinque per mille dell'imposta stessa è destinata in base alla scelta del contribuente alle seguenti finalità: a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 460 del 1997; b) finanziamento della ricerca scientifica e dell'università; c) finanziamento della ricerca sanitaria; d) sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente; e) sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge. 2. Resta fermo il meccanismo dell'otto per mille di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222. 3. I soggetti di cui al comma 1 ammessi al riparto devono redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme ad essi destinate, un apposito e separato rendiconto dal quale risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme ad essi attribuite. 4. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme stesse nonché le modalità e i termini del recupero delle somme non rendicontate ai sensi del comma 3. 5. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è integrata di 20 milioni di euro per l'anno 2010. 6. Le disposizioni che riconoscono contributi a favore di associazioni sportive dilettantistiche a valere sulle risorse derivanti dal 5 mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto previa adozione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che disciplina le relative modalità di attuazione, prevedendo particolari modalità di accesso al contributo, di controllo e di rendicontazione, nonché la limitazione dell'incentivo nei confronti delle sole associazioni sportive che svolgono una rilevante attività di interesse sociale" Capo II Contenimento della spesa per il pubblico impiego Articolo 64. (Disposizioni in materia di organizzazione scolastica). 1. Ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici e di una piena valorizzazione professionale del personale docente, a decorrere dall'anno scolastico 2009/2010, sono adottati interventi e misure volti ad incrementare, gradualmente, di un punto il rapporto alunni/docente, da realizzare comunque entro l'anno scolastico 2011/2012, per un accostamento di tale rapporto ai relativi standard europei, tenendo anche conto delle necessità relative agli alunni diversamente abili. 2. Si procede, altresì, alla revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), in modo da conseguire, nel triennio 2009-2011 una riduzione complessiva del 17 per cento della consistenza numerica della dotazione organica determinata per l'anno scolastico 2007/2008. Per ciascuno degli anni considerati, detto decremento non deve essere inferiore ad un terzo della riduzione complessiva da conseguire, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, commi 411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 3. Per la realizzazione delle finalità previste dal presente articolo, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e previo parere delle Commissioni Parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, predispone, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un piano programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico. 4. Per l'attuazione del piano di cui al comma 3, con uno o più regolamenti da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed in modo da assicurare comunque la puntuale attuazione del piano di cui al comma 3, in relazione agli interventi annuali ivi previsti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, si provvede ad una revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, attenendosi ai seguenti criteri: a. razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso, per una maggiore flessibilità nell'impiego dei docenti; b. ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri orari, con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali; c. revisione dei criteri vigenti in materia di formazione delle classi; d. rimodulazione dell'attuale organizzazione didattica della scuola primaria, ivi compresa la formazione professionale per il personale docente interessato ai processi di innovazione ordinamentale senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica; e. revisione dei criteri e dei parametri vigenti per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale docente ed ATA, finalizzata ad una razionalizzazione degli stessi; f. ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, previsto dalla vigente normativa. f-bis) Nel caso di chiusura o accorpamento degli istituti scolastici aventi sede nei piccoli comuni, lo Stato, le Regioni e gli enti locali possono prevedere specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio degli utenti. f-ter) definizione di criteri tempi e modalità per la determinazione e articolazione dell'azione di ridimensionamento della rete scolastica prevedendo, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente l'attivazione di servizi qualificati per la migliore fruizione dell'offerta formativa. 4-bis. Ai fini di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione dell'attuale assetto ordinamentale di cui al comma 4, nell'ambito del secondo ciclo di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, anche con l'obiettivo di ottimizzare le risorse disponibili, all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole da “Nel rispetto degli obiettivi di apprendimento generali e specifici” sino a “Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano” sono sostituite dalle seguenti: “L'obbligo di istruzione si assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e, sino alla completa messa a regime delle disposizioni ivi contenute,anche nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui al comma 624 del presente articolo. 4-ter. Le procedure per l'accesso alle Scuole di Specializzazione per l'insegnamento secondario attivate presso le Università sono sospese per l'anno accademico 2008-2009 e fino al completamento degli adempimenti di cui alle lettere a) ed e) del comma 4. 5. I dirigenti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, compresi i dirigenti scolastici, coinvolti nel processo di razionalizzazione di cui al presente articolo, ne assicurano la compiuta e puntuale realizzazione. Il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, verificato e valutato sulla base delle vigenti disposizioni anche contrattuali, comporta l'applicazione delle misure connesse alla responsabilità dirigenziale previste dalla predetta normativa. 6. Fermo restando il disposto di cui all'articolo 2, commi 411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dall'attuazione dei commi 1, 2, 3, e 4 del presente articolo, devono derivare per il bilancio dello Stato economie lorde di spesa, non inferiori a 456 milioni di euro per l'anno 2009, a 1.650 milioni di euro per l'anno 2010, a 2.538 milioni di euro per l'anno 2011 e a 3.188 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. 7. Ferme restando le competenze istituzionali di controllo e verifica in capo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è costituito, contestualmente all'avvio dell'azione programmatica e senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, un comitato di verifica tecnico-finanziaria composto da rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero dell'economia e delle finanze, con lo scopo di monitorare il processo attuativo delle disposizioni di cui al presente articolo, al fine di assicurare la compiuta realizzazione degli obiettivi finanziari ivi previsti, segnalando eventuali scostamenti per le occorrenti misure correttive. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso né rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto. 8. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio di cui al comma 6, si applica la procedura prevista dall'articolo 1, comma 621, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 9. Una quota parte delle economie di spesa di cui al comma 6 è destinata, nella misura del 30 per cento, ad incrementare le risorse contrattuali stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della Scuola a decorrere dall'anno 2010, con riferimento ai risparmi conseguiti per ciascun anno scolastico. Gli importi corrispondenti alle indicate economie di spesa vengono iscritti in bilancio in un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, a decorrere dall'anno successivo a quello dell'effettiva realizzazione dell'economia di spesa, e saranno resi disponibili in gestione con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca subordinatamente alla verifica dell'effettivo ed integrale conseguimento delle stesse rispetto ai risparmi previsti. Articolo 65. (Forze armate). 1. In coerenza con il processo di revisione organizzativa del Ministero della difesa e della politica di riallocazione e ottimizzazione delle risorse, da perseguire anche mediante l'impiego in mansioni tipicamente operative del personale utilizzato per compiti strumentali, gli oneri previsti dalla tabella A allegata alla legge 14 novembre 2000, n. 331, nonché dalla tabella C allegata allalegge 23 agosto 2004, n. 226, così come rideterminati dall'articolo 1, comma 570, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'articolo 2, comma 71, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono ridotti del 7 per cento per l'anno 2009 e del 40 per cento a decorrere dall'anno 2010. 2. A decorrere dall'anno 2010, i risparmi di cui al comma 1 per la parte eccedente il 7 per cento, possono essere conseguiti in alternativa anche parziale alle modalità ivi previste, mediante specifici piani di razionalizzazione predisposti dal Ministero della difesa in altri settori di spesa. 3. Dall'attuazione del comma 1 devono conseguire economie di spesa per un importo non inferiore a 304 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio di cui al presente comma, in caso di accertamento di minori economie, si provvede a ridurre le dotazioni complessive di parte corrente dello stato di previsione del Ministero della difesa ad eccezione di quelle relative alle competenze spettanti al personale del dicastero medesimo. Articolo 66. (Turn over). 1. Le amministrazioni di cui al presente articolo provvedono, entro il 31 dicembre 2008 a rideterminare la programmazione triennale del fabbisogno di personale in relazione alle misure di razionalizzazione, di riduzione delle dotazioni organiche e di contenimento delle assunzioni previste dal presente decreto. 2. All'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le parole "per gli anni 2008 e 2009" sono sostituite dalle parole "per l'anno 2008" e le parole "per ciascun anno" sono sostituite dalle parole "per il medesimo anno". 3. Per l'anno 2009 le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 10 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascuna amministrazione, il 10 per cento delle unità cessate nell'anno precedente. 4. All'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le parole "per gli anni 2008 e 2009" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2008". 5. Per l'anno 2009 le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere alla stabilizzazione di personale in possesso dei requisiti ivi richiamati nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 10 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da stabilizzare non può eccedere, per ciascuna amministrazione, il 10 per cento delle unità cessate nell'anno precedente. 6. L'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è sostituito dal seguente: "Per l'anno 2008 le amministrazioni di cui al comma 523 possono procedere ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime. A tal fine è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze pari a 25 milioni di euro per l'anno 2008 ed a 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. Le autorizzazioni ad assumere sono concesse secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.". 7. Il comma 102 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente: "Per gli anni 2010 e 2011, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascun anno, il 20 per cento delle unità cessate nell'anno precedente. 8. Sono abrogati i commi 103 e 104 dell'articolo 3, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 9. Per l'anno 2012, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 50 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere il 50 per cento delle unità cessate nell'anno precedente. 10. Le assunzioni di cui ai commi 3, 5, 7 e 9 sono autorizzate secondo le modalità di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo. 11. I limiti di cui ai commi 3, 7 e 9 si applicano anche alle assunzioni del personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Le limitazioni di cui ai commi 3, 7 e 9 non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette e a quelle connesse con la professionalizzazione delle forze armate cui si applica la specifica disciplina di settore. 12. All'articolo 1, comma 103 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato da ultimo dall'articolo 3, comma 105 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le parole "A decorrere dall'anno 2011" sono sostituite dalle parole "A decorrere dall'anno 2013". 13. Le disposizioni di cui al comma 7 trovano applicazione, per il triennio 2009-2011 fermi restando i limiti di cui all'articolo 1, comma 105 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nei confronti del personale delle università. Nei limiti previsti dal presente comma è compreso, per l'anno 2009, anche il personale oggetto di procedure di stabilizzazione in possesso degli specifici requisiti previsti dalla normativa vigente. Nei confronti delle università per l'anno 2012 si applica quanto disposto dal comma 9. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette. In relazione a quanto previsto dal presente comma, l'autorizzazione legislativa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente il fondo per il finanziamento ordinario delle università, è ridotta di 63,5 milioni di euro per l'anno 2009, di 190 milioni di euro per l'anno 2010, di 316 milioni di euro per l'anno 2011, di 417 milioni di euro per l'anno 2012 e di 455 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. 14. Per il triennio 2010-2012 gli enti di ricerca possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nei limiti di cui all'articolo 1, comma 643 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere in ciascuno dei predetti anni non può eccedere le unità cessate nell'anno precedente. Articolo 67. (Norme in materia di contrattazione integrativa e di controllo dei contratti nazionali ed integrativi). 1. Le risorse determinate, per l'anno 2007, ai sensi dell'articolo 12, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, sono ridotte del 10% ed un importo pari a 20 milioni di euro è destinato al fondo di assistenza per i finanzieri di cui alla legge 20 ottobre 1960, n. 1265. 2. Per l'anno 2009, nelle more di un generale riordino della materia concernente la disciplina del trattamento economico accessorio, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rivolta a definire una più stretta correlazione di tali trattamenti alle maggiori prestazioni lavorative e allo svolgimento di attività di rilevanza istituzionale che richiedono particolare impegno e responsabilità, tutte le disposizioni speciali, di cui all'allegato B, che prevedono risorse aggiuntive a favore dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle Amministrazioni statali, sono disapplicate. 3. A decorrere dall'anno 2010 le risorse previste dalle disposizioni di cui all'allegato B, che vanno a confluire nei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle Amministrazioni statali, sono ridotte del 20% e sono utilizzate sulla base di nuovi criteri e modalità di cui al comma 2 che tengano conto dell'apporto individuale degli uffici e dell'effettiva applicazione ai processi di realizzazione degli obiettivi istituzionali indicati dalle predette leggi. 4. I commi 2 e 3, trovano applicazione nei confronti di ulteriori disposizioni speciali che prevedono risorse aggiuntive a favore dei Fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 189, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. 5. Per le medesime finalità di cui al comma 1, va ridotta la consistenza dei Fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle Amministrazioni di cui al comma 189 dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Conseguentemente il comma 189, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005 n, 266 è così sostituito: "189. A decorrere dall'anno 2009, l'ammontare complessivo dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, degli enti pubblici non economici, inclusi gli enti di ricerca e quelli pubblici indicati all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delle università, determinato ai sensi delle rispettive normative contrattuali, non può eccedere quello previsto per l'anno 2004 come certificato dagli organi di controllo di cui all'articolo 48, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, ove previsto, all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ridotto del 10 per cento.". 6. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente articolo sono versate annualmente dagli Enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria entro il mese di ottobre all'entrata del bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 2368. 7. All'articolo 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. In caso di certificazione non positiva della Corte dei Conti le parti contraenti non possono procedere alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di accordo. Il Presidente dell'Aran, sentito il Comitato di settore ed il Presidente del Consiglio dei Ministri, provvede alla riapertura delle trattative ed alla sottoscrizione di una nuova ipotesi di accordo adeguando i costi contrattuali ai fini della certificazione. In seguito alla sottoscrizione della nuova ipotesi si riapre la procedura di certificazione prevista dai commi precedenti. Nel caso in cui la certificazione non positiva sia limitata a singole clausole contrattuali l'ipotesi può essere sottoscritta definitivamente ferma restando l'inefficacia delle clausole contrattuali non positivamente certificate."; b) il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. L'ipotesi di accordo è trasmessa dall'Aran, corredata dalla prescritta relazione tecnica, al comitato di settore ed al Presidente del Consiglio dei Ministri entro 7 giorni dalla data di sottoscrizione. Il parere del Comitato di settore e del Consiglio dei Ministri si intende reso favorevolmente trascorsi quindici giorni dalla data di trasmissione della relazione tecnica da parte dell'Aran. La procedura di certificazione dei contratti collettivi deve concludersi entro quaranta giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo decorsi i quali i contratti sono efficaci, fermo restando che, ai fini dell'esame dell'ipotesi di accordo da parte del Consiglio dei Ministri, il predetto termine può essere sospeso una sola volta e per non più di quindici giorni, per motivate esigenze istruttorie dei comitati di settore o del Presidente del Consiglio dei Ministri. L'ARAN provvede a fornire i chiarimenti richiesti entro i successivi sette giorni. La deliberazione del Consiglio dei Ministri deve essere comunque essere adottata entro otto giorni dalla ricezione dei chiarimenti richiesti, o dalla scadenza del termine assegnato all'Aran, fatta salva l'autonomia negoziale delle parti in ordine ad un'eventuale modifica delle clausole contrattuali. In ogni caso i contratti per i quali non si sia conclusa la procedura di certificazione divengono efficaci trascorso il cinquantacinquesimo giorno dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo. Resta escluso comunque dall'applicazione del presente articolo ogni onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato anche nell'ipotesi in cui i comitati di settore delle amministrazioni di cui all'articolo 41, comma 3, non si esprimano entro il termine di cui al comma 3 del presente articolo; c) dopo il comma 7 è inserito il seguente comma: "7-bis. Tutti i termini indicati dal presente articolo si intendono riferiti a giornate lavorative". 8. In attuazione dei principi di responsabilizzazione e di efficienza della pubblica amministrazione, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, hanno l'obbligo di trasmettere alla Corte dei Conti, tramite il Ministero Economia e Finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 31 maggio di ogni anno, specifiche informazioni sulla contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno. 9. A tal fine, d'intesa con la Corte dei conti e la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione Pubblica, il Ministero Economia e Finanze-Dipartimento della ragioneria generale dello Stato integra le informazioni annualmente richieste con il modello di cui all'articolo 40-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, predisponendo un'apposita scheda con le ulteriori informazioni di interesse della Corte dei Conti volte tra l'altro ad accertare, oltre il rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla vigente normativa in ordine alla consistenza delle risorse assegnate ai fondi per la contrattazione integrativa ed all'evoluzione della consistenza dei fondi e della spesa derivante dai contratti integrativi applicati, anche la concreta definizione ed applicazione di criteri improntati alla premialità, al riconoscimento del merito ed alla valorizzazione dell'impegno e della qualità della prestazione individuale, con riguardo ai diversi istituti finanziati dalla contrattazione integrativa, nonché a parametri di selettività, con particolare riferimento alle progressioni economiche. 10. La Corte dei Conti utilizza tali informazioni, unitamente a quelle trasmesse ai sensi del titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini del referto sul costo del lavoro e propone, in caso di esorbitanza delle spese dai limiti imposti dai vincoli di finanzia pubblica e dagli indirizzi generali assunti in materia in sede di contrattazione collettiva nazionale, interventi correttivi a livello di comparto o di singolo ente. Fatte salve le ipotesi di responsabilità previste dalla normativa vigente, in caso di accertato superamento di tali vincoli le corrispondenti clausole contrattuali sono immediatamente sospese ed è fatto obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva. 11. Le amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare in modo permanente sul proprio sito web, con modalità che garantiscano la piena visibilità e accessibilità delle informazioni ai cittadini, la documentazione trasmessa annualmente all'organo di controllo in materia di contrattazione integrativa. 12. In caso di mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo, oltre alle sanzioni previste dall'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere a qualsiasi adeguamento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa. Il collegio dei revisori di ciascuna amministrazione, o in sua assenza, l'organo di controllo interno equivalente vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni del presente articolo. Articolo 68. (Riduzione degli organismi collegiali e di duplicazioni di strutture). 1. Ai fini dell'attuazione del comma 2-bis dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, improntato a criteri di rigorosa selezione, per la valutazione della perdurante utilità degli organismi collegiali operanti presso la Pubblica Amministrazione e per realizzare, entro il triennio 2009-2011, la graduale riduzione di tali organismi fino al definitivo trasferimento delle attività ad essi demandati nell'ambito di quelle istituzionali delle Amministrazioni, vanno esclusi dalla proroga prevista dal comma 2-bis del citato articolo 29 del decreto-legge n. 223 del 2006 gli organismi collegiali: istituiti in data antecedente al 30 giugno 2004 da disposizioni legislative od atti amministrativi la cui operatività è finalizzata al raggiungimento di specifici obiettivi o alla definizione di particolari attività previste dai provvedimenti di istituzione e non abbiano ancora conseguito le predette finalità; istituiti successivamente alla data del 30 giugno 2004 che non operano da almeno due anni antecedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto; svolgenti funzioni riconducibili alle competenze previste dai regolamenti di organizzazione per gli uffici di struttura dirigenziale di 1o e 2o livello dell'Amministrazione presso la quale gli stessi operano ricorrendo, ove vi siano competenze di più amministrazioni, alla conferenza di servizi. 2. Nei casi in cui, in attuazione del comma 2-bis dell'articolo 29 del citato decreto-legge n. 223 del 2006 venga riconosciuta l'utilità degli organismi collegiali di cui al comma 1, la proroga è concessa per un periodo non superiore a due anni. In sede di concessione della proroga prevista dal citato comma 2-bis dovranno inoltre prevedersi ulteriori obiettivi di contenimento dei trattamenti economici da corrispondere ai componenti privilegiando i compensi collegati alla presenza rispetto a quelli forfetari od onnicomprensivi e stabilendo l'obbligo, a scadenza dei contratti, di nominare componenti la cui sede di servizio coincida con la località sede dell'organismo. 3. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, sono individuati gli organismi collegiali ritenuti utili sulla base dei criteri di cui ai precedenti commi, in modo tale da assicurare un ulteriore contenimento della spesa non inferiore a quello conseguito in attuazione del citato articolo 29 del decreto-legge n. 223 del 2006. 4. La riduzione di spesa prevista dal comma 1 dell'articolo 29 del citato decreto-legge n. 223 del 2006 riferita all'anno 2006 si applica agli organismi collegiali ivi presenti istituiti dopo la data di entrata in vigore del citato decreto-legge. 5. Al fine di eliminare duplicazioni organizzative e funzionali nonché di favorire una maggiore efficienza dei servizi e la razionalizzazione delle procedure, le strutture amministrative che svolgono prevalentemente attività a contenuto tecnico e di elevata specializzazione riconducibili a funzioni istituzionali attribuite ad amministrazioni dello Stato centrali o periferiche, sono soppresse e le relative competenze sono trasferite alle Amministrazioni svolgenti funzioni omogenee. 6. In particolare sono soppresse le seguenti strutture: a) Alto Commissario per la prevenzione ed il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione di cui all'articolo 1 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e successive modificazioni. b) Alto Commissario per la lotta alla contraffazione di cui all'articolo 1-quater del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 e all'articolo 4-bis del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81; c) Commissione per l'inquadramento del personale già dipendente da organismi militari operanti nel territorio nazionale nell'ambito della Comunità Atlantica di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 9 marzo 1971, n. 98. 7. Le amministrazioni interessate trasmettono al Dipartimento della Funzione Pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - i provvedimenti di attuazione del presente articolo. 8. Gli organi delle strutture soppresse ai sensi del presente articolo rimangono in carica per 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto al fine di gestire l'ordinato trasferimento delle funzioni. I risparmi derivanti dal presente articolo sono destinati al miglioramento dei saldi di finanza pubblica. Le amministrazioni interessate trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della ragioneria generale dello Stato i provvedimenti di attuazione del presente articolo. Articolo 69 (Differimento di 12 mesi degli automatismi stipendiali) 1. Con effetto dal 1° gennaio 2009, per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, la maturazione dell'aumento biennale o della classe di stipendio, nei limiti del 2,5 per cento, previsti dai rispettivi ordinamenti è differita, una tantum, per un periodo di dodici mesi, alla scadenza del quale è attribuito il corrispondente valore economico maturato. Il periodo di dodici mesi di differimento è utile anche ai fini della maturazione delle ulteriori successive classi di stipendio o degli ulteriori aumenti biennali. 2. Per il personale che, nel corso del periodo di differimento indicato al comma 1, effettua passaggi di qualifica comportanti valutazione economica di anzianità pregressa, alla scadenza di tale periodo e con la medesima decorrenza si procede a rideterminare il trattamento economico spettante nella nuova qualifica considerando a tal fine anche il valore economico della classe di stipendio o dell'aumento biennale maturato. 3. Per il personale che nel corso del periodo di differimento indicato al comma 1 cessa dalservizio con diritto a pensione, alla scadenza di tale periodo e con la medesima decorrenza si procede a rideterminare il trattamento di pensione, considerando a tal fine anche il valore economico della classe di stipendio o dell'aumento biennale maturato. Il corrispondente valore forma oggetto di contribuzione per i mesi di differimento. 4. Resta ferma la disciplina di cui all'articolo 11, commi 10 e 12, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, come sostituito dall'articolo 2, comma 2, della legge 30 luglio 2007, n. 111. 5. In relazione ai risparmi lordi relativi al sistema universitario, valutati in 13,5 milioni di euro per l'anno 2009, in 27 milioni di euro per l'anno 2010 e in 13,5 milioni di euro per l'anno 2011, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tenuto conto dell'articolazione del sistema universitario e della distribuzione del personale interessato, definisce, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, le modalità di versamento, da parte delle singole università, delle relative risorse con imputazione al capo X, capitolo 2368 dello stato di previsione delle entrate del Bilancio dello Stato, assicurando le necessarie attività di monitoraggio. 6. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede, quanto a 11 milioni di euro per l'anno 2009 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4 del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93 e, quanto a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, mediante riduzione lineare dello 0,83 per cento degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244.”. Articolo 70. (Esclusione di trattamenti economici aggiuntivi per infermità dipendente da causa di servizio). 1. A decorrere dal 1o gennaio 2009 nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche ai quali sia stata riconosciuta un'infermità dipendente da causa di servizio ed ascritta ad una delle categorie della tabella A annessa al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni fermo restando il diritto all'equo indennizzo è esclusa l'attribuzione di qualsiasi trattamento economico aggiuntivo previsto da norme di legge o pattizie. 1-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al comparto sicurezza e difesa". 2. Con la decorrenza di cui al comma 1 sono conseguentemente abrogati gli articoli 43 e 44 del testo unico di cui al Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290 e gli articoli 117 e 120 del Regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458 e successive modificazioni ed integrazioni. Articolo 71. (Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni). 1. Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa. 1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al comparto sicurezza e difesa per le malattie conseguenti a lesioni riportate in attività operative ed addestrative 2. Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica. 3. L'Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative. Le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, sono dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi. 4. La contrattazione collettiva ovvero le specifiche normative di settore, fermi restando i limiti massimi delle assenze per permesso retribuito previsti dalla normativa vigente, definiscono i termini e le modalità di fruizione delle stesse, con l'obbligo di stabilire una quantificazione esclusivamente ad ore delle tipologie di permesso retribuito, per le quali la legge, i regolamenti, i contratti collettivi o gli accordi sindacali prevedano una fruizione alternativa in ore o in giorni. Nel caso di fruizione dell'intera giornata lavorativa, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente, per ciascuna tipologia, viene computata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza. 5. Le assenze dal servizio dei dipendenti di cui al comma 1 non sono equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa. Fanno eccezione le assenze per congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e per congedo di paternità, le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonché le assenze previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all'articolo 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 6. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi. Articolo 72. (Personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo). 1. Per gli anni 2009, 2010 e 2011 il personale in servizio presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le Agenzie fiscali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli Enti pubblici non economici, le Università, le Istituzioni ed Enti di ricerca nonché gli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, può chiedere di essere esonerato dal servizio nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione della anzianità massima contributiva di 40 anni. La richiesta di esonero dal servizio deve essere presentata dai soggetti interessati, improrogabilmente, entro il 1o marzo di ciascun anno a condizione che entro l'anno solare raggiungano il requisito minimo di anzianità contributivo richiesto e non è revocabile. La disposizione non si applica al personale della Scuola. 2. è data facoltà all'amministrazione, in base alle proprie esigenze funzionali, di accogliere la richiesta dando priorità al personale interessato da processi di riorganizzazione della rete centrale e periferica o di razionalizzazione o appartenente a qualifiche di personale per le quali è prevista una riduzione di organico. 3. Durante il periodo di esonero dal servizio al dipendente spetta un trattamento temporaneo pari al cinquanta per cento di quello complessivamente goduto, per competenze fisse ed accessorie, al momento del collocamento nella nuova posizione. Ove durante tale periodo il dipendente svolga in modo continuativo ed esclusivo attività di volontariato, opportunamente documentata e certificata, presso organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni di promozione sociale, organizzazioni non governative che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, ed altri soggetti da individuare con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la misura del predetto trattamento economico temporaneo è elevata dal cinquanta al settanta per cento. Fino al collocamento a riposo del personale in posizione di esonero gli importi del trattamento economico posti a carico dei fondi unici di amministrazione non possono essere utilizzati per nuove finalità. 4. All'atto del collocamento a riposo per raggiunti limiti di età il dipendente ha diritto al trattamento di quiescenza e previdenza che sarebbe spettato se fosse rimasto in servizio. 5. Il trattamento economico temporaneo spettante durante il periodo di esonero dal servizio è cumulabile con altri redditi derivanti da prestazioni lavorative rese dal dipendente come lavoratore autonomo o per collaborazioni e consulenze con soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 o società e consorzi dalle stesse partecipati. In ogni caso non è consentito l'esercizio di prestazioni lavorative da cui possa derivare un pregiudizio all'amministrazione di appartenenza. 6. Le amministrazioni di appartenenza, in relazione alle economie effettivamente derivanti dal collocamento in posizione di esonero dal servizio, certificate dai competenti organi di controllo, possono procedere, previa autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze ad assunzioni di personale in via anticipata rispetto a quelle consentite dalla normativa vigente per l'anno di cessazione dal servizio per limiti di età del dipendente collocato in posizione di esonero. Tali assunzioni vengono scomputate da quelle consentite in tale anno. 7. All'articolo 16 comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: "In tal caso è data facoltà all'amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, di accogliere la richiesta in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi. La domanda di trattenimento va presentata all'amministrazione di appartenenza dai ventiquattro ai dodici mesi precedenti il compimento del limite di età per il collocamento a riposo previsto dal proprio ordinamento.". 8. Sono fatti salvi i trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e quelli disposti con riferimento alle domande di trattenimento presentate nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto. 9. Le amministrazioni di cui al comma 7 riconsiderano, con provvedimento motivato, tenuto conto di quanto ivi previsto, i provvedimenti di trattenimento in servizio già adottati con decorrenza dal 1o gennaio al 31 dicembre 2009. 10. I trattenimenti in servizio già autorizzati con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010 decadono ed i dipendenti interessati al trattenimento sono tenuti a presentare una nuova istanza nei termini di cui al comma 7. 11. Nel caso di compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni del personale dipendente, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono risolvere, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici, il rapporto lavoro con un preavviso di sei mesi. Con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e degli affari esteri, sono definiti gli specifici criteri e le modalità applicative dei principi della disposizione di cui al presente comma relativamente al personale dei comparti sicurezza, difesa ed esteri, tenendo conto delle rispettive peculiarietà ordinamentali.. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano a magistrati e professori universitari. Articolo 73. (Part time). 1. All'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo le parole: "avviene automaticamente" sono sostituite dalle seguenti: "può essere concessa dall'amministrazione"; b) al secondo periodo le parole "grave pregiudizio" sono sostituite dalla seguente "pregiudizio"; c) al secondo periodo le parole da: "può con provvedimento motivato" fino a "non superiore a sei mesi" sono soppresse; d) all'ultimo periodo, le parole: “il Ministro della funzione pubblica e con il Ministro del tesoro” sono sostituite dalle seguenti: “il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze". 2. All'articolo 1, comma 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: "al 50" sono sostituite dalle seguenti: "al 70"; b) dopo le parole predetti risparmi, le parole da "può essere utilizzata" fino a "dei commi da 45 a 55" sono sostituite dalle seguenti: "è destinata, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla contrattazione integrativa, ad incentivare la mobilità del personale esclusivamente per le amministrazioni che dimostrino di aver provveduto ad attivare piani di mobilità e di riallocazione mediante trasferimento di personale da una sede all'altra dell'amministrazione stessa"; c) le parole da "L'ulteriore quota" fino a "produttività individuale e collettiva" sono soppresse. Articolo 74. (Riduzione degli assetti organizzativi). 1. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi inclusa la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, nonché gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, provvedono entro il 30 novembre 2008, secondo i rispettivi ordinamenti: a) a ridimensionare gli assetti organizzativi esistenti, secondo principi di efficienza, razionalità ed economicità, operando la riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e al 15 per cento di quelli esistenti. A tal fine le amministrazioni adottano misure volte: alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni istituzionali, attraverso il riordino delle competenze degli uffici; all'unificazione delle strutture che svolgono funzioni logistiche e strumentali, salvo specifiche esigenze organizzative, derivanti anche dalle connessioni con la rete periferica, riducendo, in ogni caso, il numero degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale adibiti allo svolgimento di tali compiti. Le dotazioni organiche del personale con qualifica dirigenziale sono corrispondentemente ridotte, ferma restando la possibilità dell'immissione di nuovi dirigenti, nei termini previsti dall'articolo 1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296; b) a ridurre il contingente di personale adibito allo svolgimento di compiti logistico-strumentali e di supporto in misura non inferiore al dieci per cento con contestuale riallocazione delle risorse umane eccedenti tale limite negli uffici che svolgono funzioni istituzionali; c) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, apportando una riduzione non inferiore al dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale. 2. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui al comma 1, le amministrazioni possono disciplinare, mediante appositi accordi, forme di esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, compresa la gestione del personale, nonché l'utilizzo congiunto delle risorse umane in servizio presso le strutture centrali e periferiche. 3. Con i medesimi provvedimenti di cui al comma 1, le amministrazioni dello Stato rideterminano la rete periferica su base regionale o interregionale, oppure, in alternativa, provvedono alla riorganizzazione delle esistenti strutture periferiche nell'ambito delle prefetture-uffici territoriali del Governo nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 1, comma 404, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 4. Ai fini dell'attuazione delle misure previste dal comma 1, lettera a), da parte dei Ministeri possono essere computate altresì le riduzioni derivanti dai regolamenti emanati, nei termini di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, avuto riguardo anche ai Ministeri esistenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121. In ogni caso per le amministrazioni che hanno già adottato i predetti regolamenti resta salva la possibilità di provvedere alla copertura dei posti di funzione dirigenziale generale previsti in attuazione delle relative disposizioni, nonché nelle disposizioni di rango primario successive alla data di entrata in vigore della citata legge n. 296 del 2006. In considerazione delle esigenze di compatibilità generali nonché degli assetti istituzionali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri assicura il conseguimento delle corrispondenti economie con l'adozione di provvedimenti specifici del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive integrazioni e modificazioni, che tengono comunque conto dei criteri e dei princìpi di cui al prente articolo. 5. Sino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1 le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data del 30 settembre 2008. Sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto. 5-bis. Al fine di assicurare il rispetto della disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva proporzionale di posti nel pubblico impiego, gli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato, inclusi gli enti previdenziali situati sul territorio della provincia autonoma di Bolzano, sono autorizzati per l'anno 2008 ad assumere personale risultato vincitore o idoneo a seguito di procedure concorsuali pubbliche nel limite di spesa pari a 2 milioni di euro a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 527 della legge 24 dicembre 2006, n. 296. 6. Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a quanto previsto dai commi 1 e 4 è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto. 6-bis. Restano escluse dall'applicazione del presente articolo le strutture del comparto sicurezza, delle Forze Armate e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, fermi restando gli obiettivi fissati ai sensi del presente articolo da conseguire da parte di ciascuna amministrazione. Articolo 75. (Autorità indipendenti). 1. Le Autorità indipendenti, in attesa della emanazione della specifica disciplina di riforma di cui all'articolo 3, comma 45 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed, in coerenza con i rispettivi ordinamenti, riconsiderano le proprie politiche in materia di personale in base ai princìpi di contenimento della relativa spesa desumibili dalle corrispondenti norme di cui al presente decreto, predisponendo allo scopo, appositi piani di adeguamento da inoltrare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze. Nelle more delle attività di verifica dei predetti piani, da completarsi entro i quarantacinque giorni successivi alla ricezione, fatte salve eventuali motivate esigenze istruttorie, è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo. 2. Presso le stesse Autorità il trattamento economico del personale già interessato dalle procedure di cui all'articolo 1, comma 519 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è determinato al livello iniziale e senza riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata nei contratti a termine o di specializzazione, senza maggiori spese e con l'attribuzione di un assegno "ad personam", riassorbibile e non rivalutabile pari all'eventuale differenza tra il trattamento economico conseguito e quello spettante all'atto del passaggio in ruolo. Articolo 76. (Spese di personale per gli enti locali e delle camere di commercio). 1. All'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni è aggiunto alla fine il seguente periodo: "ai fini dell'applicazione della presente norma, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione continuata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente". 2. In attesa dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 6, le deroghe previste dall'articolo 3, comma 121, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono sospese, ad eccezione dei comuni con un numero massimo di dipendenti a tempo pieno non superiore a dieci 3. L'articolo 82, comma 11, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni è sostituito dal seguente: "La corresponsione dei gettoni di presenza è comunque subordinata alla effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni; il regolamento ne stabilisce termini e modalità". 4. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. è fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione. 5. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, con particolare riferimento alle dinamiche di crescita della spesa per la contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali. 6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo accordo tra Governo, regioni e autonomie locali da concludersi in sede di conferenza unificata, sono definiti parametri e criteri di virtuosità, con correlati obiettivi differenziati di risparmio, tenuto conto delle dimensioni demografiche degli enti, delle percentuali di incidenza delle spese di personale attualmente esistenti rispetto alla spesa corrente e dell'andamento di tale tipologia di spesa nel quinquennio precedente. In tale sede sono altresì definiti: a) criteri e modalità per estendere la norma anche agli enti non sottoposti al patto di stabilità interno; b) criteri e parametri - con riferimento agli articoli 90 e 110 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e considerando in via prioritaria il rapporto tra la popolazione dell'ente ed il numero dei dipendenti in servizio - volti alla riduzione dell'affidamento di incarichi a soggetti esterni all'ente, con particolare riferimento agli incarichi dirigenziali e alla fissazione di tetti retributivi non superabili in relazione ai singoli incarichi e di tetti di spesa complessivi per gli enti; c) criteri e parametri - considerando quale base di riferimento il rapporto tra numero dei dirigenti e dipendenti in servizio negli enti - volti alla riduzione dell'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico. 6-bis. Sono ridotti dell'importo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 i trasferimenti erariali a favore delle comunità montane. Alla riduzione si procede intervenendo prioritariamente sulle comunità che si trovano ad una altitudine media inferiore a settecentocinquanta metri sopra il livello del mare. All'attuazione del presente comma si provvede con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 7. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6 è fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale. 8. Il personale delle aziende speciali create dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura non può transitare, in caso di cessazione dell'attività delle aziende medesime, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di riferimento, se non previa procedura selettiva di natura concorsuale e, in ogni caso, a valere sui contingenti di assunzioni effettuabili in base alla vigente normativa. Sono disapplicate le eventuali disposizioni statutarie o regolamentari in contrasto con il presente articolo. Capo III PATTO DI STABILITà INTERNO Articolo 77. (Patto di stabilità interno). 1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009/2011 nelle misure seguenti in termini di fabbisogno e indebitamento netto: a) il settore regionale per 1.500, 2.300 e 4.060 milioni, rispettivamente, per gli anni 2009, 2010 e 2011; b) il settore locale per 1.650, 2.900 e 5.140 milioni, rispettivamente, per gli anni 2009, 2010 e 2011. 2. Nel caso in cui non fossero approvate entro il 31 luglio 2008 le disposizioni legislative per la disciplina del nuovo patto di stabilità interno, volta a conseguire gli effetti finanziari di cui al comma 1, gli stanziamenti relativi agli interventi individuati nell'elenco 2 annesso al presente decreto sono accantonati e possono essere utilizzati solo dopo l'approvazione delle predette disposizioni legislative. 2-bis. Al fine di pervenire alla successiva sostituzione dei trasferimenti statali in coerenza con l'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo unico in cui far confluire tutti i trasferimenti erariali attribuiti alle regioni per finanziare funzioni di competenza regionale. 2-ter. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati, procede all'individuazione dei trasferimenti di cui al comma 2-bis. Il fondo è costituito nell'anno 2010 e i criteri di ripartizione sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Lo schema di decreto è trasmesso al Parlamento per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il parere deve essere espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione. 2-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio Art. 77-bis. (Patto di stabilità interno per gli enti locali) 1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009-2011 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 31, che costituiscono princìpi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. 2. La manovra finanziaria è fissata in termini di riduzione del saldo tendenziale di comparto per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011. 3. Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti applicano al saldo dell'anno 2007, calcolato in termini di competenza mista ai sensi del comma 5, le seguenti percentuali: a) se l'ente ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2007 e presenta un saldo per lo stesso anno 2007, in termini di competenza mista, negativo, le percentuali sono: 1) per le province: 17 per cento per l'anno 2009, 62 per cento per l'anno 2010 e 125 per cento per l'anno 2011; 2) per i comuni: 48 per cento per l'anno 2009, 97 per cento per l'anno 2010 e 165 per cento per l'anno 2011; b) se l'ente ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2007 e presenta un saldo per lo stesso anno 2007, in termini di competenza mista, positivo, le percentuali sono: 1) per le province: 10 per cento per l'anno 2009, 10 per cento per l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno 2011; 2) per i comuni: 10 per cento per l'anno 2009, 10 per cento per l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno 2011; c) se l'ente non ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2007 e presenta un saldo per lo stesso anno 2007, in termini di competenza mista, positivo, le percentuali sono: 1) per le province: 0 per cento per l'anno 2009, 0 per cento per l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno 2011; 2) per i comuni: 0 per cento per l'anno 2009, 0 per cento per l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno 2011; d) se l'ente non ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2007 e presenta un saldo per lo stesso anno 2007, in termini di competenza mista, negativo, le percentuali sono: 1) per le province: 22 per cento per l'anno 2009, 80 per cento per l'anno 2010 e 150 per cento per l'anno 2011; 2) per i comuni: 70 per cento per l'anno 2009, 110 per cento per l'anno 2010 e 180 per cento per l'anno 2011. 4. Per gli enti per i quali negli anni 2004-2005, anche per frazione di anno, l'organo consiliare era stato commissariato ai sensi dell'articolo 141 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, si applicano ai fini del patto di stabilità interno le stesse regole degli enti di cui al comma 3, lettera b), del presente articolo. 5. Il saldo finanziario calcolato in termini di competenza mista è costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti. 6. Gli enti di cui al comma 3, lettere a) e d), devono conseguire, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, un saldo finanziario in termini di competenza mista almeno pari al corrispondente saldo finanziario dell'anno 2007, quale risulta dai conti consuntivi, migliorato dell'importo risultante dall'applicazione delle percentuali indicate nelle stesse lettere a) e d). 7. Gli enti di cui al comma 3, lettere b) e c), devono conseguire, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, un saldo finanziario in termini di competenza mista almeno pari al corrispondente saldo finanziario dell'anno 2007, quale risulta dai conti consuntivi, peggiorato dell'importo risultante dall'applicazione delle percentuali indicate nelle stesse lettere b) e c). 8. Le risorse derivanti dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali e le risorse derivanti dalla vendita del patrimonio immobiliare non sono conteggiate ai fini dei saldi utili per il rispetto del patto di stabilità interno se destinate alla realizzazione di investimenti infrastrutturali o alla riduzione del debito. 9. Per l'anno 2009, nel caso in cui l'incidenza percentuale dell'importo di cui al comma 3, lettere a) e d), sull'importo delle spese finali dell'anno 2007, al netto delle concessioni di crediti, risulti per i comuni superiore al 20 per cento, il comune deve considerare come obiettivo del patto di stabilità interno l'importo corrispondente al 20 per cento della spesa finale. 10. Al fine di ricondurre la dinamica di crescita del debito in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica, le province e i comuni soggetti al patto di stabilità interno possono aumentare, a decorrere dall'anno 2010, la consistenza del proprio debito al 31 dicembre dell'anno precedente in misura non superiore alla percentuale annualmente determinata, con proiezione triennale e separatamente tra i comuni e le province, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sulla base degli obiettivi programmatici indicati nei Documenti di programmazione economico-finanziaria. Resta fermo il limite di indebitamento stabilito dall'articolo 204 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. 11. Nel caso in cui la provincia o il comune soggetto al patto di stabilità interno registri per l'anno precedente un rapporto percentuale tra la consistenza complessiva del proprio debito e il totale delle entrate correnti, al netto dei trasferimenti statali e regionali, superiore alla misura determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, la percentuale di cui al comma 10 è ridotta di un punto. Il rapporto percentuale è aggiornato con cadenza triennale. 12. Il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano le disposizioni del patto di stabilità interno deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e spesa in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto medesimo. A tal fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno. 13. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità interno, il rimborso per le trasferte dei consiglieri comunali e provinciali è, per ogni chilometro, pari a un quinto del costo di un litro di benzina. 14. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno e per acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla loro situazione debitoria, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono semestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito web “www.pattostabilita.rgs.tesoro.it”, le informazioni riguardanti le risultanze in termini di competenza mista, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Con lo stesso decreto è definito il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente ai sensi dei commi 6 e 7. La mancata trasmissione del prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. La mancata comunicazione al sistema web della situazione di commissariamento ai sensi del comma 18, secondo le indicazioni di cui al decreto previsto dal primo periodo del presente comma, determina per l'ente inadempiente l'assoggettamento alle regole del patto di stabilità interno. 15. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascuno degli enti di cui al comma 1 è tenuto a inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione del saldo finanziario in termini di competenza mista conseguito, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, secondo un prospetto e con le modalità definiti dal decreto di cui al comma 14. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. Nel caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto, non si applicano le disposizioni di cui al comma 20, ma si applicano solo quelle di cui al comma 4 dell'articolo 76. 16. Qualora dai conti della tesoreria statale degli enti locali si registrino prelevamenti non coerenti con gli impegni in materia di obiettivi di debito assunti con l'Unione europea, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, adotta adeguate misure di contenimento dei prelevamenti. 17. Gli enti istituiti negli anni 2007 e 2008 sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno, rispettivamente, dagli anni 2010 e 2011 assumendo, quale base di calcolo su cui applicare le regole, le risultanze, rispettivamente, degli esercizi 2008 e 2009. 18. Gli enti locali commissariati ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno dall'anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali. 19. Le informazioni previste dai commi 14 e 15 sono messe a disposizione dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo modalità e contenuti individuati tramite apposite convenzioni. 20. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni 2008-2011, alla provincia o comune inadempiente sono ridotti del 5 per cento i contributi ordinari dovuti dal Ministero dell'interno per l'anno successivo. Inoltre, l'ente inadempiente non può, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza: a) impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio; b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione, da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione. 21. Restano altresì ferme, per gli enti inadempienti al patto di stabilità interno, le disposizioni recate dal comma 4 dell'articolo 76. 22. Le misure di cui ai commi 20, lettera a), e 21 non concorrono al perseguimento degli obiettivi assegnati per l'anno in cui le misure vengono attuate. 23. Qualora venga conseguito l'obiettivo programmatico assegnato al settore locale, le province e i comuni virtuosi possono, nell'anno successivo a quello di riferimento, escludere dal computo del saldo di cui al comma 15 un importo pari al 70 per cento della differenza, registrata nell'anno di riferimento, tra il saldo conseguito dagli enti inadempienti al patto di stabilità interno e l'obiettivo programmatico assegnato. La virtuosità degli enti è determinata attraverso la valutazione della posizione di ciascun ente rispetto ai due indicatori economico-strutturali di cui al comma 24. L'assegnazione a ciascun ente dell'importo da escludere è determinata mediante una funzione lineare della distanza di ciascun ente virtuoso dal valore medio degli indicatori individuato per classe demografica. Le classi demografiche considerate sono: a) per le province: 1) province con popolazione fino a 400.000 abitanti; 2) province con popolazione superiore a 400.000 abitanti; b) per i comuni: 1) comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 50.000 abitanti; 2) comuni con popolazione superiore a 50.000 e fino a 100.000 abitanti; 3) comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti. 24. Gli indicatori di cui al comma 23 sono finalizzati a misurare il grado di rigidità strutturale dei bilanci e il grado di autonomia finanziaria degli enti. 25. Per le province l'indicatore per misurare il grado di autonomia finanziaria non si applica sino all'attuazione del federalismo fiscale. 26. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definiti i due indicatori economico-strutturali di cui al comma 24 e i valori medi per fasce demografiche sulla base dei dati annualmente acquisiti attraverso la certificazione relativa alla verifica del rispetto del patto di stabilità interno. Con lo stesso decreto sono definite le modalità di riparto in base agli indicatori. Gli importi da escludere dal patto sono pubblicati nel sito web “www.pattostabilita.rgs.tesoro.it” del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. A decorrere dall'anno 2010 l'applicazione degli indicatori di cui ai commi 23 e 24 dovrà tenere conto, oltre che delle fasce demografiche, anche delle aree geografiche da individuare con il decreto di cui al presente comma. 27. Resta ferma l'applicazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 685-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotto dall'articolo 1, comma 379, lettera i), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in relazione all'attivazione di un nuovo sistema di acquisizione dei dati di competenza finanziaria. 28. Le disposizioni recate dal presente articolo sono aggiornate anche sulla base dei nuovi criteri adottati in sede europea ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità e crescita. 29. Le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 si applicano anche ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti. 30. Resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU). 31. Le disposizioni del presente articolo si applicano, per il periodo rispettivamente previsto, fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno nel rispetto dei saldi fissati. 32. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, entro il 30 aprile 2009, i comuni trasmettono al Ministero dell'interno la certificazione del mancato gettito accertato, secondo modalità stabilite con decreto del medesimo Ministero" Articolo 77-ter (Patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome) 1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009-2011 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 19, che costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. 2. Continua ad applicarsi la sperimentazione sui saldi di cui all'articolo 1, comma 656, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 3. In attesa dei risultati della sperimentazione di cui al comma 2, per gli anni 2009-2011, il complesso delle spese finali di ciascuna regione a statuto ordinario, determinato ai sensi del comma 4, non può essere superiore, per l'anno 2009, al corrispondente complesso di spese finali determinate sulla base dell'obiettivo programmatico per l'anno 2008 diminuito dello 0,6 per cento, e per gli anni 2010 e 2011, non può essere rispettivamente superiore al complesso delle corrispondenti spese finali dell'anno precedente, calcolato assumendo il pieno rispetto del patto di stabilità interno, aumentato dell'1,0 per cento per l'anno 2010 e diminuito dello 0,9 per cento per l'anno 2011. L'obiettivo programmatico per l'anno 2008 è quello risultante dall'applicazione dell'articolo 1, comma 657, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 4. Il complesso delle spese finali è determinato dalla somma delle spese correnti ed in conto capitale, al netto delle: spese per la sanità, cui si applica la specifica disciplina di settore; spese per la concessione di crediti. 5. Le spese finali sono determinate sia in termini di competenza sia in termini di cassa. 6. Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente, con il Ministro dell'economia e delle finanze il livello complessivo delle spese correnti e in conto capitale, nonché dei relativi pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2009-2011; a tale fine, entro il 31 ottobre di ciascun anno precedente, il presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze. In caso di mancato accordo si applicano le disposizioni stabilite per le regioni a statuto ordinario. Per gli enti locali dei rispettivi territori provvedono alle finalità correlate al patto di stabilità interno le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, esercitando le competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Qualora le predette regioni e province autonome non provvedano, entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente, si applicano, per gli enti locali dei rispettivi territori, le disposizioni previste per gli altri enti locali in materia di patto di stabilità interno. 7. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono al riequilibrio della finanza pubblica, oltre che nei modi stabiliti dal comma 6, anche con misure finalizzate a produrre un risparmio per il bilancio dello Stato, mediante l'assunzione dell'esercizio di funzioni statali, attraverso l'emanazione con le modalità stabilite dai rispettivi statuti, di specifiche norme di attuazione statutaria; tali norme di attuazione precisano le modalità e l'entità dei risparmi per il bilancio dello Stato da ottenere in modo permanente o comunque per annualità definite. 8. Sulla base degli esiti della sperimentazione di cui al comma 2, le norme di attuazione devono altresì prevedere le disposizioni per assicurare in via permanente il coordinamento tra le misure di finanza pubblica previste dalle leggi costituenti la manovra finanziaria dello Stato e l'ordinamento della finanza regionale previsto da ciascuno statuto speciale e dalle relative norme di attuazione. 9. Sulla base degli esiti della sperimentazione di cui al comma 2 si procede, anche nei confronti di una sola o più regioni, a ridefinire con legge le regole del patto di stabilità interno e l'anno di prima applicazione delle regole. Le nuove regole devono comunque tenere conto del saldo in termini di competenza mista calcolato quale somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano può essere assunto a riferimento, con l'accordo di cui al comma 6, il saldo finanziario anche prima della conclusione del procedimento e della approvazione del decreto previsto dall'articolo 1, comma 656, della legge n. 296 del 2006 a condizione che la sperimentazione effettuata secondo le regole stabilite dal presente comma abbia conseguito esiti positivi per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica. 10. Resta ferma la facoltà delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di estendere le regole del patto di stabilità interno nei confronti dei loro enti ed organismi strumentali, nonché per gli enti ad ordinamento regionale o provinciale. 11. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi riferiti ai saldi di finanza pubblica, la regione, sulla base di criteri stabiliti in sede di consiglio delle autonomie locali, può adattare per gli enti locali del proprio territorio, le regole e i vincoli posti dal legislatore nazionale, in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti nelle regioni stesse, fermo restando, l'obiettivo complessivamente determinato in applicazione dell'articolo 77-bis per gli enti della regione e risultante dalla comunicazione effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato alla regione interessata. 12. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno e per acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla propria situazione debitoria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito “www.pattostabilita.rgs.tesoro.it”, le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza sia quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 13. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascuna regione e provincia autonoma è tenuta ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente e dal responsabile del servizio finanziario secondo un prospetto e con le modalità definite dal decreto di cui al comma 12. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. Nel caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto, non si applicano le disposizioni di cui al comma 15 del presente articolo, ma si applicano solo quelle di cui al comma 4 dell'articolo 76. 14. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma è tenuta ad osservare quanto previsto dalle norme di attuazione statutaria emanate ai sensi del comma 8. Fino alla emanazione delle predette norme di attuazione statutaria si provvede secondo quanto disposto dall'accordo concluso ai sensi del comma 6. 15. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni 2008-2011 la regione o la provincia autonoma inadempiente non può nell'anno successivo a quello dell'inadempienza: impegnare spese correnti, al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio; ricorrere all'indebitamento per gli investimenti. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie e finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione. 16. Restano altresì ferme per gli enti inadempienti al patto di stabilità interno le disposizioni recate dal comma 4 dell'articolo 76. 17. Continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 664, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, introdotto dal citato articolo 1, comma 675, della legge n. 296 del 2006. 18. Le disposizioni recate dal presente articolo sono aggiornate anche sulla base dei nuovi criteri che vengono adottati in sede europea ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità e crescita. 19. Resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, la sospensione del potere delle regioni di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad esse attribuiti con legge dello Stato di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93. 20. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per il periodo rispettivamente previsto fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno nel rispetto dei saldi fissati. Art. 77-quater (Modifiche della tesoreria unica ed eliminazione della rilevazione dei flussi trimestrali di cassa) A decorrere dal 1° gennaio 2009 l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 come modificato dal comma 7 del presente articolo sono estese: alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con le disposizioni statutarie e con quelle di cui all'articolo 77-ter; a tutti gli enti locali di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, assoggettati al sistema di tesoreria unica; alle Aziende sanitarie locali, alle Aziende ospedaliere, comprese le Aziende ospedaliero - universitarie di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e i Policlinici universitari a gestione diretta, agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, agli Istituti zooprofilattici sperimentali e alle Agenzie sanitarie regionali. Le somme che affluiscono mensilmente a titolo di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) ai conti correnti di tesoreria di cui all'art. 40, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, intestati alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, sono accreditate, entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo, presso il tesoriere regionale o provinciale. Resta ferma per le regioni a statuto ordinario, fino alla determinazione definitiva della quota di compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto (IVA), l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e all'articolo 1, comma 321, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni. Conseguentemente le eventuali eccedenze di gettito IRAP e addizionale regionale all'IRPEF – con esclusione degli effetti derivanti dalle manovre eventualmente disposte dalla regione – rispetto alle previsioni delle imposte medesime effettuate ai fini del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato sono riversate all'entrata statale in sede di conguaglio. Resta altresì ferma, per la Regione siciliana, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. L'anticipazione mensile per il finanziamento della spesa sanitaria, di cui all'articolo 1, comma 796, lettera d), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 a favore delle regioni a statuto ordinario e della Regione siciliana, è accreditata sulle contabilità speciali infruttifere al netto delle somme cumulativamente trasferite a titolo di IRAP e di addizionale regionale all'IRPEF e delle somme trasferite ai sensi del comma 4 del presente articolo per le regioni a statuto ordinario e del comma 5 per la Regione siciliana. In caso di necessità i recuperi delle anticipazioni sono effettuati anche a valere sulle somme affluite nell'esercizio successivo sui conti correnti di cui all'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ovvero sulle somme da erogare a qualsiasi titolo a carico del bilancio statale. Nelle more del perfezionamento del riparto delle somme di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, la compartecipazione IVA è corrisposta alle regioni a statuto ordinario nella misura risultante dall'ultimo riparto effettuato, previo accantonamento di un importo corrispondente alla quota del finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario condizionata alla verifica degli adempimenti regionali, ai sensi della legislazione vigente. Alla Regione siciliana sono erogate le somme spettanti a titolo di Fondo sanitario nazionale, quale risulta dall'Intesa espressa ai sensi delle norme vigenti, dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, previo accantonamento di un importo corrispondente alla quota del finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario condizionata alla verifica degli adempimenti regionali, ai sensi delle legislazione vigente. Al fine di assicurare un'ordinata gestione degli effetti derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo, in funzione dell'applicazione delle disposizioni di cui all' articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 e successive modificazioni, all'articolo 1, comma 321, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le regioni possono accantonare le somme relative all' IRAP e all' addizionale regionale all'IRPEF accertate in eccesso rispetto agli importi delle medesime imposte spettanti a titolo di finanziamento del fabbisogno sanitario dell'anno di riferimento, quale risulta dall'Intesa espressa ai sensi delle norme vigenti, dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, e rispetto agli importi delle medesime imposte derivanti dall'attivazione della leva fiscale regionale per il medesimo anno. A tal fine, con riferimento alle manovre fiscali regionali sull'IRAP e sull'addizionale regionale all'IRPEF, il Ministero dell'economia e delle finanze -Dipartimento delle Finanze quantifica annualmente i gettiti relativi all'ultimo anno consuntivabile indicando contestualmente una stima dei gettiti relativi a ciascuno degli anni compresi nel quadriennio successivo all'anno di consuntivazione e ne dà comunicazione alle regioni. Il comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, è sostituito dal seguente: “Le entrate costituite da assegnazioni, contributi e quanto altro proveniente direttamente dal bilancio dello Stato devono essere versate per le regioni, le province autonome e gli enti locali nelle contabilità speciali infruttifere ad essi intestate presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Tra le predette entrate sono comprese quelle provenienti da operazioni di indebitamento assistite, in tutto o in parte, da interventi finanziari dello Stato sia in conto capitale che in conto interessi, nonché quelle connesse alla devoluzione di tributi erariali alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano” Le risorse trasferite alle strutture sanitarie di cui al comma 1, lettera c), a carico diretto del bilancio statale sono accreditate in apposita contabilità speciale infruttifera, da aprire presso la sezione di tesoreria provinciale. Le somme giacenti alla data del 31 dicembre 2008 sulle preesistenti contabilità speciali per spese correnti e per spese in conto capitale, intestate alle stesse strutture sanitarie, possono essere prelevate in quote annuali costanti del venti per cento. Su richiesta della Regione competente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere concesse deroghe al limite del prelievo annuale del venti per cento, da riassorbire negli esercizi successivi,. A decorrere dal 1° gennaio 2009 cessano di avere efficacia le disposizioni relative alle sperimentazioni per il superamento della tesoreria unica, attuate con i decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 31855 del 4 settembre 1998 e n. 152772 del 3 giugno 1999 e con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze n. 59453 del 19 giugno 2003 e n. 83361 dell'8 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.165 del 18 luglio 2005. 10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per il periodo rispettivamente previsto fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno nel rispetto dei saldi fissati. 11. Gli enti pubblici soggetti al Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti pubblici (SIOPE), istituito ai sensi dell'articolo 28, commi 3, 4 e 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni, e i rispettivi tesorieri o cassieri non sono tenuti agli adempimenti relativi alla trasmissione dei dati periodici di cassa, di cui all'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni. I prospetti dei dati SIOPE e delle disponibilità liquide costituiscono un allegato obbligatorio del rendiconto o del bilancio di esercizio. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sono stabilite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le relative modalità di attuazione. Le sanzioni previste dagli articoli 30 e 32 della legge n. 468 del 1978 per il mancato invio dei prospetti di cassa operano per gli enti inadempienti al SIOPE.” Articolo 78. (Disposizioni urgenti per Roma capitale). 1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi strutturali di risanamento della finanza pubblica e nel rispetto dei princìpi indicati dall'articolo 119 della Costituzione, nelle more dell'approvazione della legge di disciplina dell'ordinamento, anche contabile, di Roma Capitale ai sensi dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Sindaco del comune di Roma, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato è nominato Commissario straordinario del Governo per la ricognizione della situazione economico-finanziaria del comune e delle società da esso partecipate, con esclusione di quelle quotate nei mercati regolamentati, e per la predisposizione ed attuazione di un piano di rientro dall'indebitamento pregresso. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri: a) sono individuati gli istituti e gli strumenti disciplinati dal Titolo VIII del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di cui può avvalersi il Commissario straordinario, parificato a tal fine all'organo straordinario di liquidazione, fermo restando quanto previsto al comma 6; b) su proposta del Commissario straordinario, sono nominati tre subcommissari, ai quali possono essere conferite specifiche deleghe dal Commissario, uno dei quali scelto tra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, uno tra i dirigenti della Ragioneria generale dello Stato e uno tra gli appartenenti alla carriera prefettizia o dirigenziale del Ministero dell'interno, collocati in posizione di fuori ruolo o di comando per l'intera durata dell'incarico. Per l'espletamento degli anzidetti incarichi gli organi commissariali non hanno diritto ad alcun compenso o indennità, oltre alla retribuzione, anche accessoria, in godimento all'atto della nomina, e si avvalgono delle strutture comunali. I relativi posti di organico sono indisponibili per la durata dell'incarico. 3. La gestione commissariale del comune assume, con bilancio separato rispetto a quello della gestione ordinaria, tutte le entrate di competenza e tutte le obbligazioni assunte alla data del 28 aprile 2008. Le disposizioni dei commi precedenti non incidono sulle competenze ordinarie degli organi comunali relativamente alla gestione del periodo successivo alla data del 28 aprile 2008. 4. Il piano di rientro, con la situazione economico-finanziaria del comune e delle società da esso partecipate di cui al comma 1, gestito con separato bilancio, entro il 30 settembre 2008, ovvero entro altro termine indicato nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui ai commi 1 e 2, è presentato dal Commissario straordinario al Governo, che l'approva entro i successivi trenta giorni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, individuando le coperture finanziarie necessarie per la relativa attuazione nei limiti delle risorse allo scopo destinate a legislazione vigente. è autorizzata l'apertura di una apposita contabilità speciale. Al fine di consentire il perseguimento delle finalità indicate al comma 1, il piano assorbe, anche in deroga a disposizioni di legge, tutte le somme derivanti da obbligazioni contratte, a qualsiasi titolo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche non scadute, e contiene misure idonee a garantire il sollecito rientro dall'indebitamento pregresso. Il Commissario straordinario potrà recedere, entro lo stesso termine di presentazione del piano, dalle obbligazioni contratte dal Comune anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 5. Per l'intera durata del regime commissariale di cui al presente articolo non può procedersi alla deliberazione di dissesto di cui all'articolo 246, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 6. I decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui ai commi 1 e 2 prevedono in ogni caso l'applicazione, per tutte le obbligazioni contratte anteriormente alla data di emanazione del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 248 e del comma 12 dell'articolo 255 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Tutte le entrate del comune di competenza dell'anno 2008 e dei successivi anni sono attribuite alla gestione corrente, di competenza degli organi istituzionali dell'Ente. 7. Ai fini dei commi precedenti, per il comune di Roma sono prorogati di sei mesi i termini previsti per l'approvazione del rendiconto relativo all'esercizio 2007, per l'adozione della delibera di cui all'articolo 193, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e per l'assestamento del bilancio relativo all'esercizio 2008. 8. Nelle more dell'approvazione del piano di rientro di cui al presente articolo, la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. concede al comune di Roma una anticipazione di 500 milioni di euro a valere sui primi futuri trasferimenti statali ad esclusione di quelli compensativi per i mancati introiti di natura tributaria. Capo IV SPESA SANITARIA E PER INVALIDITà Articolo 79. (Programmazione delle risorse per la spesa sanitaria). 1. Al fine di garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009-2011 il finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato è confermato in 102.683 milioni di euro per l'anno 2009, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 796, lettera a) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e all'articolo 3, comma 139 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed è determinato in 103.945 milioni di euro per l'anno 2010 e in 106.265 milioni di euro per l'anno 2011, comprensivi dell'importo di 50 milioni di euro, per ciascuno degli anni indicati, a titolo di ulteriore finanziamento a carico dello Stato per l'ospedale pediatrico Bambino Gesù, preventivamente accantonati ed erogati direttamente allo stesso Ospedale, secondo le modalità di cui alla legge 18 maggio 1995, n. 187 che ha reso esecutivo l'accordo tra il Governo italiano e la Santa Sede, fatto nella Città del Vaticano il 15 febbraio 1995. Restano fermi gli adempimenti regionali previsti dalla legislazione vigente, nonché quelli derivanti dagli accordi e dalle intese intervenute fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 1-bis. Per gli anni 2010 e 2011 l'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato derivante da quanto disposto dal comma 1, rispetto al livello di finanziamento previsto per l'anno 2009, è subordinato alla stipula di una specifica intesa fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, resi entro il 31 ottobre 2008, che, ad integrazione e modifica dell'accordo Stato-regioni dell'8 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001, dell'intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005 pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005 e dell'intesa Stato-regioni relativa al Patto per la salute del 5 ottobre 2006, di cui al provvedimento 5 ottobre 2006, n. 2648, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 256 del 3 novembre 2006, contempli ai fini dell'efficientamento del sistema e del conseguente contenimento della dinamica dei costi, nonché al fine di non determinare tensioni nei bilanci regionali extrasanitari e di non dover ricorrere necessariamente all'attivazione della leva fiscale regionale: una riduzione dello standard dei posti letto, diretto a promuovere il passaggio dal ricovero ospedaliero ordinario al ricovero diurno e dal ricovero diurno all'assistenza in regime ambulatoriale; l'impegno delle regioni, anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 1, comma 565, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in connessione con i processi di riorganizzazione, ivi compresi quelli di razionalizzazione e di efficientamento della rete ospedaliera, alla riduzione delle spese di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale anche attraverso: 1) la definizione di misure di riduzione stabile della consistenza organica del personale in servizio e di conseguente ridimensionamento dei fondi della contrattazione integrativa di cui ai contratti collettivi nazionali del predetto personale; 2) la fissazione di parametri standard per l'individuazione delle strutture semplici e complesse, nonché delle posizioni organizzative e di coordinamento rispettivamente delle aree della dirigenza e del personale del comparto del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto comunque delle disponibilità dei fondi della contrattazione integrativa, così come rideterminati ai sensi di quanto previsto dal numero 1; l'impegno delle regioni, nel caso in cui si profili uno squilibrio di bilancio del settore sanitario, ad attivare anche forme di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie da parte dei cittadini, ivi compresi i cittadini a qualsiasi titolo esenti ai sensi della vigente normativa, prevedendo altresì forme di attivazione automatica in corso d'anno in caso di superamento di soglie predefinite di scostamento dall'andamento programmatico della spesa. 1-ter. Qualora non venga raggiunta l'Intesa di cui al comma 1-bis) entro il 31 ottobre 2008, con la procedura di cui all'art. 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono fissati lo standard di dotazione dei posti letto nonché gli ulteriori standard necessari per promuovere il passaggio dal ricovero ospedaliero ordinario al ricovero diurno e dal ricovero diurno all'assistenza in regime ambulatoriale nonché per le finalità di cui al comma 1-bis, lettera b), del presente articolo. 1-quater. All'articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo le parole: “di criteri e parametri fissati dal Piano stesso” sono sostituite dalle seguenti: “di linee guida proposte dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed approvate con Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano”; b) il terzo periodo è sostituito dai seguenti: “La predetta modalità di ammissione al finanziamento è valida per le linee progettuali attuative del Piano sanitario nazionale fino all'anno 2008. A decorrere dall'anno 2009, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, provvede a ripartire tra le regioni le medesime quote vincolate all'atto dell'adozione della propria delibera di ripartizione delle somme spettanti alle regioni a titolo di finanziamento della quota indistinta di Fondo sanitario nazionale di parte corrente. Al fine di agevolare le regioni nell'attuazione dei progetti di cui al comma 34, il Ministero dell'Economia e delle Finanze provvede ad erogare, a titolo di acconto, il 70 per cento dell'importo complessivo annuo spettante a ciascuna regione, mentre l'erogazione del restante 30 per cento è subordinata all'approvazione da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dei progetti presentati dalle regioni, comprensivi di una relazione illustrativa dei risultati raggiunti nell'anno precedente. Le mancate presentazione ed approvazione dei progetti comportano, nell'anno di riferimento, la mancata erogazione della quota residua del 30 per cento ed il recupero, anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti nell'anno successivo, dell'anticipazione del 70 per cento già erogato.”. 1-quinquies. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 8- sexies, comma 5: 1) al primo periodo, le parole da “in base ai costi standard” fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: “tenuto conto, nel rispetto dei principi di efficienza e di economicità nell'uso delle risorse, anche in via alternativa, di: a) costi standard delle prestazioni calcolati in riferimento a strutture preventivamente selezionate secondo criteri di efficienza, appropriatezza e qualità dell'assistenza come risultanti dai dati in possesso del Sistema informativo sanitario; b) costi standard delle prestazioni già disponibili presso le regioni e le province autonome; c) tariffari regionali e differenti modalità di remunerazione delle funzioni assistenziali attuate nelle regioni e nelle province autonome ”; 2) il secondo periodo “è sostituito dal seguente: "Lo stesso decreto stabilisce i criteri generali, nel rispetto del principio del perseguimento dell'efficienza e dei vincoli di bilancio derivanti dalle risorse programmate a livello nazionale e regionale, in base ai quali le regioni adottano il proprio sistema tariffario, articolando tali tariffe per classi di strutture secondo le loro caratteristiche organizzative e di attività, verificati in sede di accreditamento delle strutture stesse. Le tariffe massime di cui al presente comma sono assunte come riferimento per la valutazione della congruità delle risorse a carico del Servizio sanitario nazionale. Gli importi tariffari, fissati dalle singole regioni, superiori alle tariffe massime restano a carico dei bilanci regionali. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione è abrogato il decreto del Ministro della Sanità 15 aprile 1994, recante “Determinazione dei criteri generali per la fissazione delle tariffe delle prestazioni di assistenza specialistica, riabilitativa ed ospedaliera,”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1994". b) All'articolo 1, comma 18, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le attività e le funzioni assistenziali delle strutture equiparate di cui al citato articolo 4, comma 12, con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, sono esercitate esclusivamente nei limiti di quanto stabilito negli specifici accordi di cui all'articolo 8-quinquies.”; c) all'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 3, lettera b), dopo le parole “delle strutture al fabbisogno” sono aggiunte le seguenti: “, tenendo conto anche del criterio della soglia minima di efficienza che, compatibilmente con le risorse regionali disponibili, deve esser conseguita da parte delle singole strutture sanitarie,”; d) all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 2, alinea, le parole “accordi con le strutture pubbliche ed equiparate” sono sostituite dalle seguenti: “accordi con le strutture pubbliche ed equiparate, comprese le aziende ospedaliero universitarie,”; 2) al comma 2, lettera b), dopo le parole: “distinto per tipologia e per modalità di assistenza” è aggiunto il seguente periodo: “Le regioni possono individuare prestazioni o gruppi di prestazioni per i quali stabilire la preventiva autorizzazione, da parte dell'azienda sanitaria locale competente, alla fruizione presso le strutture o i professionisti accreditati”; 3) dopo il comma 2-ter sono aggiunti i seguenti commi: “2-quater. Le regioni stipulano accordi con le fondazioni istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e con gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e contratti con gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico privati, che sono definiti con le modalità di cui all'articolo 10 comma 2 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. Le regioni stipulano altresì accordi con gli istituti, enti ed ospedali di cui agli articoli 41 e 43, secondo comma 2, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni che prevedano che l'attività assistenziale, attuata in coerenza con la programmazione sanitaria regionale, sia finanziata a prestazione in base ai tetti di spesa ed ai volumi di attività predeterminati annualmente dalla programmazione regionale nel rispetto dei vincoli di bilancio, nonché sulla base di funzioni riconosciute dalle regioni, tenendo conto nella remunerazione di eventuali risorse già attribuite per spese di investimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e successive modificazioni ed integrazioni. Ai predetti accordi e ai predetti contratti si applicano le disposizioni di cui al comma 2, lettere a), b), c), e) ed e-bis). 2-quinquies. In caso di mancata stipula degli accordi di cui al presente articolo, l'accreditamento istituzionale di cui all'articolo 8-quater delle strutture e dei professionisti eroganti prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale interessati è sospeso.”; 1-sexies. Al fine di garantire il pieno rispetto degli obiettivi finanziari programmatici di cui al comma 1: sono potenziati i procedimenti di verifica delle esenzioni, in base al reddito, dalla partecipazione del cittadino alla spesa sanitaria per le prestazioni di specialistica ambulatoriale a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN). A tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottare entro il 30 settembre 2008, sono individuate le modalità con le quali l'Agenzia delle entrate mette a disposizione del SSN, tramite il sistema della tessera sanitaria, attuativo dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, le informazioni utili a consentire la verifica della sussistenza del diritto all'esenzione per reddito del cittadino in base ai livelli di reddito di cui all'articolo 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni, individuando l'ultimo reddito complessivo del nucleo familiare, in quanto disponibile al sistema informativo dell'anagrafe tributaria. Per nucleo familiare si intende quello previsto dall'articolo 1 del decreto del Ministro della Sanità, di concerto con il Ministro delle finanze, del 22 gennaio 1993; con il medesimo decreto di cui alla lettera a) sono definite le modalità con cui il cittadino è tenuto ad autocertificare presso l'azienda sanitaria locale di competenza la sussistenza del diritto all'esenzione per reddito in difformità dalle predette informazioni, prevedendo verifiche obbligatorie da parte delle aziende sanitarie locali delle informazioni rese dagli assistiti in contrasto con le informazioni rese disponibili al SSN e, in caso di accertata dichiarazione mendace, il recupero delle somme dovute dall'assistito, pena l'esclusione dello stesso dalla successiva prescrivibilità di ulteriori prestazioni di specialistica ambulatoriale a carico del SSN; c)per le regioni che, ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni, hanno sottoscritto l'Accordo per il perseguimento dell'equilibrio economico nel settore sanitario, una quota delle risorse di cui all'articolo 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modificazioni, come da ultimo rideterminato dall'articolo 83, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dall'articolo 1, comma 796, lettera n), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, può essere destinata alla realizzazione di interventi diretti a garantire la disponibilità di dati economici, gestionali e produttivi delle strutture sanitarie operanti a livello locale, per consentirne la produzione sistematica e l'interpretazione gestionale continuativa, ai fini dello svolgimento delle attività di programmazione e di controllo regionale ed aziendale, in attuazione dei piani di rientro. I predetti interventi devono garantire la coerenza e l'integrazione con le metodologie definite nell'ambito del Sistema nazionale di verifica e controllo (SiVeAS), di cui all'articolo 1, comma 288, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, e con i modelli dei dati del Nuovo Sistema Informativo Sanitario Nazionale (NSIS). 1-septies. All'articolo 88 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Al fine di realizzare gli obiettivi di economicità nell'utilizzazione delle risorse e di verifica della qualità dell'assistenza erogata, secondo criteri di appropriatezza, le regioni assicurano, per ciascun soggetto erogatore, un controllo analitico annuo di almeno il 10 per cento delle cartelle cliniche e delle corrispondenti schede di dimissione, in conformità a specifici protocolli di valutazione. L'individuazione delle cartelle e delle schede deve essere effettuata secondo criteri di campionamento rigorosamente casuali. Tali controlli sono estesi alla totalità delle cartelle cliniche per le prestazioni ad alto rischio di inappropriatezza individuate delle regioni tenuto conto di parametri definiti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze. 2. Al fine di procedere al rinnovo degli accordi collettivi nazionali con il personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale per il biennio economico 2006-2007, il livello del finanziamento cui concorre ordinariamente lo Stato, di cui al comma 1, lettera a), è incrementato di 184 milioni di euro per l'anno 2009 e di 69 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, anche per l'attuazione del Progetto Tessera Sanitaria e, in particolare, per il collegamento telematico in rete dei medici e la ricetta elettronica, di cui al comma 5-bis dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. 3. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, il secondo periodo è soppresso. Articolo 80. (Piano straordinario di verifica delle invalidità civili). 1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) attua, dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2009, un piano straordinario di 200.000 accertamenti di verifica nei confronti dei titolari di benefìci economici di invalidità civile. 2. Nel caso di accertata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari, si applica l'articolo 5, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698. 3. Nei procedimenti di verifica, compresi quelli in corso, finalizzati ad accertare, nei confronti di titolari di trattamenti economici di invalidità civile, la permanenza dei requisiti sanitari necessari per continuare a fruire dei benefìci stessi, l'I.N.P.S. dispone la sospensione dei relativi pagamenti qualora l'interessato, a cui sia stata notificata la convocazione, non si presenti a visita medica senza giustificato motivo. Se l'invalido, entro novanta giorni dalla data di notifica della sospensione ovvero della richiesta di giustificazione nel caso in cui tale sospensione sia stata già disposta, non fornisce idonee motivazioni circa la mancata presentazione a visita, l'I.N.P.S. provvede alla revoca della provvidenza a decorrere dalla data della sospensione medesima. Ove, invece, siano ritenute valide le giustificazioni addotte, verrà comunicata la nuova data di visita medica alla quale l'interessato non potrà sottrarsi, pena la revoca del beneficio economico dalla data di sospensione, salvo i casi di visite domiciliari richieste dagli interessati o disposte dall'amministrazione. Sono esclusi dalle disposizioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma i soggetti ultrasettantenni, i minori nati affetti da patologie e per i quali è stata determinata una invalidità pari al 100 per cento ed i soggetti affetti da patologie irreversibili per i quali, in luogo della automatica sospensione dei pagamenti, si procede obbligatoriamente alla visita domiciliare volta ad accertare la persistenza dei requisiti di invalidità necessari per il godimento dei benefìci economici. 4. Qualora l'invalido non si sottoponga agli ulteriori accertamenti specialistici, eventualmente richiesti nel corso della procedura di verifica, la sospensione dei pagamenti e la revoca del beneficio economico verranno disposte con le medesime modalità di cui al comma 3. 5. Ai titolari di patente di guida speciale chiamati a visita per il rinnovo della patente stessa, gli uffici della motorizzazione civile sono autorizzati a rilasciare un permesso di guida provvisorio, valido sino all'esito finale delle procedure di rinnovo. 6. Nei procedimenti giurisdizionali relativi ai verbali di visita emessi dalle commissioni mediche di verifica, finalizzati all'accertamento degli stati di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo, nonché ai provvedimenti di revoca emessi dall'I.N.P.S. nella materia di cui al presente articolo la legittimazione passiva spetta all'I.N.P.S. medesimo. 7. Con decreto del ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti termini e modalità di attuazione del piano straordinario di cui al presente articolo, avuto riguardo, in particolare, alla definizione di criteri selettivi in ragione dell'incidenza territoriale dei beneficiari di prestazioni rispetto alla popolazione residente nonché alle sinergie con le diverse banche dati presenti nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, tra le quali quelle con l'amministrazione finanziaria e la motorizzazione civile. TITOLO IV PEREQUAZIONE TRIBUTARIA Capo I MISURE FISCALI PEREQUAZIONE TRIBUTARIA Articolo 81. (Settori petrolifero e del gas). 1. Per le produzioni ottenute a decorrere dal 1o gennaio 2008 dalle concessioni di coltivazione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, al verificarsi delle condizioni previste nel comma 2, il titolare unico o contitolare di ciascuna concessione è tenuto a corrispondere esclusivamente allo Stato il valore di un'aliquota del prodotto della coltivazione ulteriore rispetto a quella già prevista dall'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, determinata secondo quanto previsto dal comma 4. 2. Il valore dell'ulteriore aliquota di prodotto è dovuto al verificarsi delle seguenti condizioni: a) per l'olio, nel caso in cui la quotazione media annua del Brent dell'anno di riferimento espressa in euro sia superiore almeno del 10 per cento a 55 euro per barile. La quotazione media annua del Brent sarà determinata per ciascun anno come media delle quotazioni di fine mese pubblicate dal Platts in dollari al barile per il greggio Brent Dated e convertita in euro al barile sulla base del cambio medio annuo euro/dollaro rilevato dalla Banca d'Italia". b) per il gas, nel caso in cui la media annua dell'indice QE, di cui all'articolo 19, comma 5-bis, lettera b), del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, dell'anno di riferimento sia superiore almeno del 10 per cento a 0,5643 centesimi di euro/MJ. 3. Per gli anni successivi al 2008, le suddette quotazioni di riferimento per l'olio e il gas sono rideterminate tenendo conto delle variazioni annuali dei prezzi della produzione di prodotti industriali e del costo del lavoro per unità di prodotto nell'industria con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. 4. Verificandosi le condizioni di cui al comma 3, il valore dell'ulteriore aliquota di prodotto per l'olio e per il gas da corrispondere allo Stato si determina: a) per le quantità di idrocarburi liquidi e gassosi estratti in terraferma e per le quantità di idrocarburi gassosi estratti in mare: 1) con l'aliquota del 2,1 per cento nel caso di incremento degli indici di cui alle lettere a) e b) del comma 2 in misura pari al 10 per cento; 2) con l'aliquota dello 0,3 per cento per ogni punto percentuale di incremento degli stessi indici ulteriore rispetto al 10 per cento; b) per le quantità di idrocarburi liquidi estratti in mare: 1) con l'aliquota dell'1,2 per cento nel caso di incremento dell'indice di cui alla lettera a) del comma 2 in misura pari al 10 per cento; 2) con l'aliquota dello 0,15 per cento per ogni punto percentuale di incremento dello stesso indice ulteriore rispetto al 10 per cento. 5. Le quantità esenti dal pagamento dell'aliquota di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono esenti anche dal pagamento dell'ulteriore aliquota di cui al comma 1. 6. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione del prelievo dell'ulteriore aliquota di cui al comma 1, inclusa la disciplina sanzionatoria, si applica quanto previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, purché compatibile con la natura esclusivamente erariale di tale prelievo. 7. All'ulteriore aliquota di prodotto della coltivazione dovuta ai sensi dei commi da 1 a 6 non si applicano le disposizioni di cui ai commi da 8 a 15. 8. A decorrere dall'anno 2008, per le concessioni di coltivazioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, il titolare unico o contitolare versa nel mese di novembre di ciascun anno a titolo d'acconto del valore delle aliquote di prodotto dovuto per l'anno in corso un importo pari al 100 per cento di quanto versato per l'anno precedente. 9. Il versamento è effettuato allo Stato, alle Regioni a statuto ordinario ed ai Comuni interessati secondo le rispettive quote di competenza e con le stesse modalità previste per i versamenti di cui al predetto articolo 19, comma 8, del decreto legislativo n. 625 del 1996. Limitatamente all'acconto relativo al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le somme dovute allo Stato affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al fondo speciale istituito con il comma 29. Se per l'anno precedente è stata omessa la presentazione del prospetto di cui al predetto articolo 19, comma 11, del decreto legislativo n. 625 del 1996, l'acconto è commisurato al 100 per cento del valore delle aliquote di prodotto che avrebbe dovuto essere dichiarato con tale prospetto. 10. I versamenti in acconto relativi al valore delle aliquote di prodotto della coltivazione dei giacimenti di gas dovute allo Stato da cedere presso il mercato regolamentato ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono determinati valorizzando la produzione secondo il criterio di cui al predetto articolo 19, comma 5-bis, lettera b). 11. In caso di omesso o insufficiente versamento dell'acconto, si applica la disciplina sanzionatoria di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, oltre agli interessi di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. 12. Le disposizioni del comma 11 non si applicano nel caso in cui: a) il versamento dovuto nei confronti di ciascun ente impositore separatamente considerato è inferiore a 100.000 euro; b) quando l'acconto versato nei confronti di ciascun ente impositore separatamente considerato è inferiore a quello dovuto, ma non inferiore al 75 per cento del valore dell'aliquota di prodotto dovuto per l'anno in corso. Ai fini del periodo precedente è effettuata secondo il criterio di cui al comma 3 la valorizzazione delle aliquote di prodotto della coltivazione dei giacimenti di gas dovute allo Stato da cedere presso il mercato regolamentato ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40. 13. Il credito risultante dall'eccedenza dell'acconto versato rispetto a quanto dovuto nei confronti di ciascun ente impositore è rimborsata entro 90 giorni dalla presentazione del prospetto di cui al predetto articolo 19, comma 8, del decreto legislativo n. 625 del 1996. Nel caso in cui il rimborso avvenga oltre tale termine maturano gli stessi interessi di cui al comma 11. 14. La stessa eccedenza di cui al comma 13 può essere utilizzata in compensazione di quanto dovuto in acconto o a saldo nei confronti di altri enti impositori compensando prioritariamente: a) le eccedenze nei confronti dei comuni con quanto dovuto alle rispettive regioni di appartenenza; b) le eccedenze nei confronti delle regioni con quanto dovuto allo Stato anche a titolo di imposta sul reddito delle società. 15. Il credito di cui al comma 13 può essere ceduto ad altro titolare o contitolare di concessione di coltivazione per essere compensato secondo quanto previsto dal comma 14. 16. In dipendenza dell'andamento dell'economia e dell'impatto sociale dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico, l'aliquota dell'imposta sul reddito delle società di cui all'articolo 75 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è applicata con una addizionale di 5,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro e che operano nei settori di seguito indicati: a) ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi; b) raffinazione petrolio, produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto e gas naturale; c) produzione o commercializzazione di energia elettrica. Nel caso di soggetti operanti anche in settori diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c), la disposizione del primo periodo si applica qualora i ricavi relativi ad attività riconducibili ai predetti settori siano prevalenti rispetto all'ammontare complessivo dei ricavi conseguiti. La medesima disposizione non si applica ai soggetti che producono energia elettrica mediante l'impiego prevalente di biomasse e di fonte solare-fotovoltaica o eolica 16-bis. I soggetti indicati nel comma 16 che abbiano esercitato l'opzione per la tassazione di gruppo di cui all'articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, assoggettano autonomamente il proprio reddito imponibile all'addizionale prevista dal medesimo comma 16 e provvedono al relativo versamento. 16-ter. I soggetti indicati nel comma 16 che abbiano esercitato, in qualità di partecipati, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, assoggettano autonomamente il proprio reddito imponibile all'addizionale prevista dal medesimo comma 16 e provvedono al relativo versamento. I soggetti indicati nel comma 16 che abbiano esercitato, in qualità di partecipanti, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui al citato articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi assoggettano il proprio reddito imponibile all'addizionale prevista dal medesimo comma 16 senza tener conto del reddito imputato dalla società partecipata. 17. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al comma 16 si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. 18. è fatto divieto agli operatori economici dei settori richiamati al comma 16 di traslare l'onere della maggiorazione d'imposta sui prezzi al consumo. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al precedente periodo. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas presenta, entro il 31 dicembre 2008, una relazione al Parlamento relativa agli effetti delle disposizioni di cui al comma 16. 19. Al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l'articolo 92 è aggiunto il seguente: "Art. 92-bis. (Valutazione delle rimanenze di alcune categorie di imprese). - 1. La valutazione delle rimanenze finali dei beni indicati all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b) è effettuata secondo il metodo della media ponderata o del "primo entrato primo uscito", anche se non adottati in bilancio, dalle imprese il cui volume di ricavi supera le soglie previste per l'applicazione degli studi di settore, esercenti le attività di: a) ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi; b) raffinazione petrolio, produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, di gas di petrolio liquefatto e di gas naturale. 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, ed anche a quelli che abbiano esercitato, relativamente alla valutazione dei beni fungibili, l'opzione di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38. 3. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo si applicano le disposizioni dei commi 1, 5 e 7, dell'articolo 92.". 20. Le disposizioni di cui al comma 19 hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. 21. Il maggior valore delle rimanenze finali che si determina per effetto della prima applicazione dell'articolo 92-bis, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, anche per le imprese che si sono avvalse dell'opzione di cui all'articolo 13, commi 2 e 4, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, non concorre alla formazione del reddito in quanto escluso ed è soggetto ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive con l'aliquota del 16 per cento. 22. L'imposta sostitutiva dovuta è versata in un'unica soluzione contestualmente al saldo dell'imposta personale dovuta per l'esercizio di prima applicazione dell'articolo 92-bis del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917, del 1986. Alternativamente, su opzione del contribuente può essere versata in tre rate di eguale importo contestualmente al saldo delle imposte sul reddito relative all'esercizio di prima applicazione dell'articolo 92-bis del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917, del 1986 e dei due esercizi successivi. Sulla seconda e terza rata maturano interessi al tasso annuo semplice del 3 per cento. 23. Il maggior valore assoggettato ad imposta sostitutiva si considera fiscalmente riconosciuto dall'esercizio successivo a quello di prima applicazione dell'articolo 92-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917, del 1986; tuttavia fino al terzo esercizio successivo: a) le svalutazioni determinate in base all'articolo 92, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917, del 1986, fino a concorrenza del maggior valore assoggettato ad imposta sostitutiva non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte personali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, ma determinano la riliquidazione della stessa imposta sostitutiva. In tal caso l'importo corrispondente al 16 per cento di tali svalutazioni è computato in diminuzione delle rate di eguale importo ancora da versare; l'eccedenza è compensabile a valere sui versamenti a saldo ed in acconto dell'imposta personale sul reddito; a-bis) se la quantità delle rimanenze finali è inferiore a quella esistente al termine del periodo d'imposta di prima applicazione dell'articolo 92-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, il valore fiscalmente riconosciuto delle quantità vendute è ridotto del maggior valore assoggettato ad imposta sostitutiva. In tal caso l'importo corrispondente dell'imposta sostitutiva è computato in diminuzione delle rate di eguale importo ancora da versare; l'eccedenza è compensabile a valere sui versamenti a saldo e in acconto dell'imposta personale sul reddito b) nel caso di conferimento dell'azienda comprensiva di tutte o parte delle rimanenze di cui all'articolo 92-bis del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917, del 1986, il diritto alla riliquidazione e l'obbligo di versamento dell'imposta sostitutiva si trasferiscono sul conferitario, solo nel caso in cui quest'ultimo non eserciti prima del conferimento le attività di cui al predetto articolo 92-bis e adotti lo stesso metodo di valutazione del conferente. In caso contrario, si rende definitiva l'imposta sostitutiva in misura corrispondente al maggior valore delle rimanenze conferite così come risultante dall'ultima riliquidazione effettuata dal conferente; fino a concorrenza di tale maggiore valore le svalutazioni determinate dal conferitario in base all'articolo 92, comma 5, del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917, del 1986, concorrono alla formazione del reddito per il 50 per cento del loro ammontare fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2011. 24. Fino al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2011, nel caso di cessione dell'azienda comprensiva di tutte o parte delle rimanenze di cui all'articolo 92-bis, del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, l'imposta sostitutiva in misura corrispondente al maggior valore delle rimanenze cedute così come risultante dall'ultima riliquidazione effettuata dal cedente si ridetermina con l'aliquota del 27,5 per cento. 25. L'applicazione dell'articolo 92-bis del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, come introdotto dal comma 19, costituisce deroga ai sensi dell'articolo 2423-bis del codice civile. 26. Il titolare unico ovvero il contitolare di concessione di coltivazione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, conferisce allo Stato una quota, espressa in barili, pari all'uno per cento delle produzioni annue ottenute a decorrere dal 1o luglio 2008 dalle concessioni di coltivazione. Il conferimento è effettuato annualmente nelle forme del versamento all'Erario, a decorrere dal 2009, entro il 31 luglio, di una somma pari al valore del prodotto da conferire calcolato utilizzando la quotazione media annua del Brent per barile rilevata nel periodo dal 1o luglio dell'anno precedente al 30 giugno dell'anno in corso. 27. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al comma 26. 28. Per la disciplina sanzionatoria si applica quanto previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625. 29. è istituito un Fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare e successivamente anche energetiche e sanitarie dei cittadini meno abbienti. 30. Il Fondo è alimentato: a) dalle somme riscosse in eccesso dagli agenti della riscossione ai sensi dell'articolo 83, comma 22; b) dalle somme conseguenti al recupero dell'aiuto di Stato dichiarato incompatibile dalla decisione C(2008)869 def. dell'11 marzo 2008 della Commissione; c) dalle somme versate dalle cooperative a mutualità prevalente di cui all'articolo 82, commi 25 e 26; d) con trasferimenti dal bilancio dello Stato; e) con versamenti a titolo spontaneo e solidale effettuati da chiunque, ivi inclusi in particolare le società e gli enti che operano nel comparto energetico . 31. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali sono stabilite le modalità di utilizzo del Fondo per la erogazione di aiuti eccezionali in presenza di effettive situazioni di bisogno. 32. In considerazione delle straordinarie tensioni cui sono sottoposti i prezzi dei generi alimentari e il costo delle bollette energetiche, nonché il costo per la fornitura di gas da privati, al fine di soccorrere le fasce deboli di popolazione in stato di particolare bisogno e su domanda di queste, è concessa ai residenti di cittadinanza italiana che versano in condizione di maggior disagio economico, individuati ai sensi del comma 33, una carta acquisti finalizzata all'acquisto di tali beni e servizi, con onere a carico dello Stato. 33. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto interdipartimentale del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono disciplinati, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente: a) i criteri e le modalità di individuazione dei titolari del beneficio di cui al comma 32, tenendo conto dell'età dei cittadini, dei trattamenti pensionistici e di altre forme di sussidi e trasferimenti già ricevuti dallo Stato, della situazione economica del nucleo familiare, dei redditi conseguiti, nonché di eventuali ulteriori elementi atti a escludere soggetti non in stato di effettivo bisogno; b) l'ammontare del beneficio unitario; c) le modalità e i limiti di utilizzo del Fondo di cui al comma 29 e di fruizione del beneficio di cui al comma 32. 33-bis. Per favorire la diffusione della carta acquisti tra le fasce più deboli della popolazione, possono essere avviate idonee iniziative di comunicazione 34. Ai fini dell'attuazione dei commi 32 e 33, che in ogni caso deve essere conseguita entro il 30 settembre 2008, il Ministero dell'economia e delle finanze può avvalersi di altre amministrazioni, di enti pubblici, di Poste italiane Spa, di SOGEI Spa o di CONSIP Spa 35. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero uno dei soggetti di cui questo si avvale ai sensi del comma 34, individua: a) i titolari del beneficio di cui al comma 32, in conformità alla disciplina di cui al comma 33; b) il gestore del servizio integrato di gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti amministrativi, tenendo conto della disponibilità di una rete distributiva diffusa in maniera capillare sul territorio della Repubblica, che possa fornire funzioni di sportello relative all'attivazione della carta e alla gestione dei rapporti amministrativi, al fine di minimizzare gli oneri, anche di spostamento, dei titolari del beneficio, e tenendo conto altresì di precedenti esperienze in iniziative di erogazione di contributi pubblici. 36. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che detengono informazioni funzionali all'individuazione dei titolari del beneficio di cui al comma 32 o all'accertamento delle dichiarazioni da questi effettuate per l'ottenimento dello stesso, forniscono, in conformità alle leggi che disciplinano i rispettivi ordinamenti, dati, notizie, documenti e ogni ulteriore collaborazione richiesta dal Ministero dell'economia e delle finanze o dalle amministrazioni o enti di cui questo si avvale, secondo gli indirizzi da questo impartiti. 37. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con apposite convenzioni, promuove il concorso del settore privato al supporto economico in favore dei titolari delle carte acquisti. 38. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 32 a 37 si provvede mediante utilizzo del Fondo di cui al comma 29. 38-bis. Entro sei mesi dall'approvazione del decreto di cui al comma 33 e successivamente entro il 31 dicembre di ogni anno, il Governo presenta una relazione al Parlamento sull'attuazione della carta acquisti di cui al comma 32". 38-ter. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è integrata a valere sulla quota delle maggiori entrate derivanti dalle modifiche normative previste dagli articoli 81 e 82 del presente decreto, dell'importo di 168 milioni di euro per l'anno 2008, 267,3 milioni di euro per l'anno 2009, 71,7 milioni di euro per l'anno 2010 e 77,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. Il medesimo fondo è ridotto di 168 milioni di euro nel 2008 e di 267 milioni di euro nel 2009. Articolo 82. (Banche, assicurazioni, fondi di investimento immobiliari "familiari" e cooperative). 1. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 5 è inserito il seguente: "5-bis. Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti del 96 per cento del loro ammontare. Nell'ambito del consolidato nazionale di cui agli articoli da 117 a 129, l'ammontare complessivo degli interessi passivi maturati in capo a soggetti di cui al periodo precedente partecipanti al consolidato a favore di altri soggetti partecipanti sono integralmente deducibili sino a concorrenza dell'ammontare complessivo degli interessi passivi maturati in capo ai soggetti partecipanti a favore di soggetti estranei al consolidato. La società o ente controllante opera la deduzione integrale degli interessi passivi di cui al periodo precedente in sede di dichiarazione di cui all'articolo 122, apportando la relativa variazione in diminuzione della somma algebrica dei redditi complessivi netti dei soggetti partecipanti". 2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 5-bis dell'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917, del 1986, come introdotto dal comma 1, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Limitatamente al medesimo periodo d'imposta gli interessi passivi di cui al citato comma 5-bis sono deducibili nei limiti del 97 per cento del loro ammontare. 3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 96 per cento del loro ammontare."; b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 96 per cento del loro ammontare."; c) all'articolo 7, comma 2, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 96 per cento del loro ammontare.". 4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Limitatamente al medesimo periodo d'imposta gli interessi passivi di cui al comma 3 sono deducibili nei limiti del 97 per cento del loro ammontare. 5. Nella determinazione degli acconti dovuti ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive per il medesimo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, in sede di versamento della seconda o unica rata, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni dei commi precedenti. 6. All'articolo 111, comma 3, del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche: a) le parole "pari al 60 per cento" sono sostituite dalle seguenti "pari al 30 per cento"; b) le parole "nei nove esercizi successivi" sono sostituite dalle seguenti "nei diciotto esercizi successivi"; c) le parole "il 50 per cento della medesima riserva sinistri" sono sostituite dalle seguenti "il 75 per cento della medesima riserva sinistri". 7. Le residue quote dell'ammontare complessivo delle variazioni della riserva sinistri di cui all'articolo 111, comma 3, del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, che eccede il 60 per cento dell'importo iscritto in bilancio, formate negli esercizi precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e non ancora dedotte, sono deducibili per quote costanti fino al raggiungimento del diciottesimo esercizio successivo a quello di loro formazione. 8. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; nella determinazione degli acconti dovuti per il medesimo periodo di imposta, in sede di versamento della seconda o unica rata, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni dei commi 6 e 7. 9. La percentuale della somma da versare, nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è elevata al 75 per cento per l'anno 2008, all'85 per cento per il 2009 e al 95 per cento per gli anni successivi. 10. La percentuale della somma da versare nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 9 comma 1-bis della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, è elevata al 14 per cento per l'anno 2008, al 30 per cento per il 2009 e al 40 per cento per gli anni successivi. 11. All'articolo 106, comma 3, del Testo Unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche: a) le parole: "0,40 per cento", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "0,30 per cento"; b) le parole "nei nove esercizi successivi" sono sostituite dalle seguenti "nei diciotto esercizi successivi". 12. Le residue quote dell'ammontare complessivo delle svalutazioni eccedenti la misura deducibile in ciascun esercizio ai sensi del comma 3 dell'articolo 106 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, formate negli esercizi precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e non ancora dedotte, sono deducibili per quote costanti fino al raggiungimento del diciottesimo esercizio successivo a quello in cui esse si sono formate. 13. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi 11 e 12 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; nella determinazione degli acconti dovuti per il medesimo periodo di imposta, in sede di versamento della seconda o unica rata, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni dei commi 11 e 12. 13-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, il comma 2-bis è sostituito dal seguente: “2-bis. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2008, la percentuale indicata nel comma 2 è aumentata allo 0,350 per cento. Per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2008, la percentuale indicata nel comma 2 è aumentata allo 0,390 per cento; per il medesimo periodo d'imposta il versamento è effettuato, a titolo di acconto, entro il 30 novembre 2008, in misura pari allo 0,050 per cento delle riserve del bilancio dell'esercizio per il quale il termine di approvazione scade anteriormente al 25 giugno 2008” 14. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 5, comma 2, dopo le parole: "ad eccezione delle operazioni esenti e imponibili ai sensi dell'articolo 10, primo comma, numeri 8), 8-bis), 8-ter) e 27-quinquies), dello stesso decreto" sono aggiunte le seguenti: "nonché delle locazioni di immobili esenti ai sensi dell'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133 e dell'articolo 10, secondo comma, del medesimo decreto n. 633 del 1972"; b) all'articolo 40, comma 1 dopo le parole "27-quinquies) dello stesso decreto" sono inserite le seguenti: "nonché delle locazioni di immobili esenti ai sensi dell'articolo 6 della legge 13 maggio 1999 n. 133 e dell'articolo 10, secondo comma, del medesimo decreto n. 633 del 1972". 15. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti le modalità e i termini degli adempimenti e del versamento dell'imposta commisurata ai canoni di locazione maturati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i contratti di locazione in corso alla medesima data e per quelli stipulati successivamente. 16. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 262, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2009. Conseguentemente nel comma 264, dell'articolo 1, lettera a), della legge n. 244 del 2007, sono soppresse le parole ", e al comma 262". 17. A partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai fondi d'investimento immobiliare chiusi di cui all'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che presentano i requisiti indicati nelle lettere a) e b) del comma 18 del presente articolo, si applica un'imposta patrimoniale sull'ammontare del valore netto dei fondi. La società di gestione preleva un ammontare pari all'1 per cento a titolo di imposta patrimoniale. Il valore netto del fondo deve essere calcolato come media annua dei valori risultanti dai prospetti redatti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), numero 3) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Nel caso di fondi comuni avviati o cessati in corso d'anno, ai fini del calcolo della media annua si assumono, rispettivamente, i valori del patrimonio alla data di avvio o di cessazione del fondo. Ai fini dell'applicazione della presente disposizione non concorre a formare il valore del patrimonio netto l'ammontare dell'imposta patrimoniale dovuta per il periodo d'imposta e accantonata nel passivo. L'imposta è corrisposta entro il 16 febbraio dell'anno successivo. Per l'accertamento, la riscossione e le sanzioni dell'imposta non dichiarata o non versata si applicano le disposizioni stabilite in materia di imposte sui redditi. 18. L'imposta di cui al comma 17 è dovuta dai fondi per i quali non sia prevista la quotazione dei certificati in un mercato regolamentato e che abbiano un patrimonio inferiore a 400 milioni di euro qualora sussista almeno uno dei seguenti requisiti: a) le quote del fondo siano detenute, da meno di 10 partecipanti salvo che almeno il 50 per cento di tali quote siano detenute da uno o più dei soggetti di cui al comma 2 ultimo periodo dell'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dai soggetti indicati nell'articolo 6 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, da imprenditori individuali, società ed enti se le partecipazioni sono relative all'impresa commerciale nonché da enti pubblici, enti di previdenza obbligatoria ed enti non commerciali di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni; b) in ogni caso il fondo sia istituito ai sensi degli articoli 15 e 16 del regolamento del Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica 24 maggio 1999, n. 228, e più dei due terzi delle quote siano detenute complessivamente, nel corso del periodo d'imposta, al di fuori dell'esercizio d'impresa, da una o più persone fisiche legate fra loro da rapporti di parentela o affinità ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché da società ed enti di cui le persone fisiche medesime detengano il controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, ovvero il diritto di partecipazione agli utili superiore al 50 per cento e da trust di cui siano disponenti o beneficiari, salvo che le predette quote siano relative ad imprese commerciali esercitate da soggetti residenti ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti. 18-bis. L'imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modificazioni, realizzati in dipendenza della cessione o del rimborso di quote di partecipazione in fondi d'investimento immobiliare chiusi soggetti alle disposizioni del comma 18 del presente articolo è dovuta nella misura del 20 per cento. L'imposta è applicata nella medesima misura al momento della cessione o del rimborso anche qualora le quote siano immesse nei rapporti sui quali sia stata esercitata l'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 461 del 1997, e successive modificazioni. 19. La società di gestione del risparmio verifica la sussistenza dei requisiti di cui al comma 18, considerando la media annua del valore delle quote detenute dai partecipanti nel periodo d'imposta. A tal fine, entro il 31 dicembre di ogni anno, i possessori delle quote sono tenuti a rendere apposita comunicazione scritta contenente tutte le informazioni necessarie e aggiornate ai fini dell'applicazione delle disposizioni del comma 18. La società di gestione del risparmio segnala all'Agenzia delle entrate i casi in cui i partecipanti al fondo hanno omesso, in tutto o in parte, di rendere la comunicazione di cui al presente comma, non consentendo l'applicazione dell'imposta di cui al comma 17. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti termini e modalità per la segnalazione di cui al periodo precedente. 20. La sussistenza dei requisiti indicati nel comma 18 determina l'applicazione dell'imposta patrimoniale di cui al comma 17 a partire dal periodo d'imposta nel quale esse si verificano. Qualora la società di gestione del risparmio non abbia potuto applicare l'imposta patrimoniale di cui al comma 17 a seguito della mancata comunicazione delle informazioni di cui al comma 19, l'imposta patrimoniale è applicata in capo ai partecipanti in proporzione al valore delle quote detenute nel medesimo periodo d'imposta e risultante dai relativi prospetti periodici redatti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), numero 3), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Per l'accertamento dell'imposta si applicano le disposizioni del titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e le sanzioni sono applicate ai soli soggetti di cui al comma 19 del presente articolo che hanno omesso, in tutto o in parte, la comunicazione alla società di gestione del risparmio. 21. Nell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, le parole: "una ritenuta del 12,50 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "una ritenuta del 20 per cento". 21-bis. Nel caso di rimborso delle quote di partecipazione dei fondi comuni di investimento immobiliare la ritenuta prevista dal comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, come modificato dal comma 21 del presente articolo, è operata sui proventi percepiti con l'aliquota del 12,50 per cento, fino a concorrenza della differenza positiva tra il valore risultante dall'ultimo rendiconto periodico redatto ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), numero 3), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, prima della data di entrata in vigore del presente decreto e il costo di sottoscrizione o acquisto 22. All'articolo 73 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 5-ter, è inserito il seguente: "5-quater. Salvo prova contraria, si considerano residenti nel territorio dello Stato le società o enti il cui patrimonio sia investito in misura prevalente in quote di fondi di investimento immobiliare chiusi di cui all'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e siano controllati direttamente o indirettamente, per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, da soggetti residenti in Italia. Il controllo è individuato ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, anche per partecipazioni possedute da soggetti diversi dalle società.". 23. Nel comma 2 dell'articolo 51 del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1986, n. 917, la lettera g-bis) è abrogata. 24. La disposizione di cui al comma 23 si applica in relazione alle azioni assegnate ai dipendenti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 24-bis. Al comma 4 dell'articolo 27 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: “g-bis) i redditi da lavoro dipendente derivanti dall'esercizio di piani di stock option”. 24-ter. L'esclusione dalla base imponibile contributiva, disposta ai sensi della lettera g-bis) del comma 4 dell'articolo 27 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, introdotta dal comma 24-bis del presente articolo, opera in relazione alle azioni assegnate ai dipendenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto 25. Le cooperative a mutualità prevalente di cui all'articolo 2512 del codice civile che presentano in bilancio un debito per finanziamento contratto con i soci superiore a 50 milioni di euro, sempre che tale debito sia superiore al patrimonio netto contabile, comprensivo dell'utile d'esercizio, così come risultanti alla data di approvazione del bilancio d'esercizio, destinano il 5 per cento dell'utile netto annuale al fondo di solidarietà per i cittadini meno abbienti di cui all'articolo 81, commi 29 e 30, del presente decreto, secondo le modalità e i termini stabiliti con decreto non regolamentare emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro della giustizia. 26. La disposizione di cui al comma 25 si applica in relazione agli utili evidenziati nei bilanci relativi all'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e a quello successivo. 27. Il comma 3 dell'articolo 6 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, è sostituito dal seguente: "3. Sugli interessi corrisposti dalle società cooperative e loro consorzi, che non soddisfano i requisiti della definizione di piccole e micro imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, ai propri soci persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, relativamente ai prestiti erogati alle condizioni stabilite dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si applica una ritenuta a titolo di imposta nella misura del 20 per cento.". 28. Al comma 460 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo la lettera b) è inserita la seguente lettera: "b-bis) per la quota del 55 per cento degli utili netti annuali delle società cooperative di consumo e loro consorzi". 29. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 28 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; nella determinazione degli acconti dovuti per il medesimo periodo di imposta, in sede di versamento della seconda o unica rata, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni del comma 28. 29-bis. Al decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2, comma 4, dopo le parole: "degli enti cooperativi" sono inserite le seguenti: "il cui volume di affari è superiore a euro 1.000.000,00; b) all'articolo 6, è aggiunto, in fine, il seguente: "7-bis. Per le cooperative non soggette a revisione il possesso dei requisiti mutualistici viene certificato mediante dichiarazione sottoscritta dal Presidente dell'ente e per asseverazione dal Presidente del collegio sindacale. Articolo 83. (Efficienza dell'Amministrazione finanziaria). 1. Al fine di garantire maggiore efficacia ai controlli sul corretto adempimento degli obblighi di natura fiscale e contributiva a carico dei soggetti non residenti e di quelli residenti ai fini fiscali da meno di 5 anni, l'I.N.P.S. e l'Agenzia delle entrate predispongono di comune accordo appositi piani di controllo anche sulla base dello scambio reciproco dei dati e delle informazioni in loro possesso. L'INPS e l'Agenzia delle entrate attivano altresì uno scambio telematico mensile delle posizioni relative ai titolari di partita IVA e dei dati annuali riferiti ai soggetti che percepiscono utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione, quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro. 2. L'I.N.P.S. e l'Agenzia delle entrate determinano le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma 1 con apposita convenzione. 3. Nel triennio 2009-2011 l'Agenzia delle entrate realizza un piano di ottimizzazione dell'impiego delle risorse finalizzato ad incrementare la capacità operativa destinata alle attività di prevenzione e repressione della evasione fiscale, rispetto a quella media impiegata agli stessi fini nel biennio 2007-2008, in misura pari ad almeno il 10 per cento. 4. All'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente: "2-ter. Il Dipartimento delle finanze con cadenza semestrale fornisce ai comuni, anche per il tramite dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, l'elenco delle iscrizioni a ruolo delle somme derivanti da accertamenti ai quali i comuni abbiano contribuito ai sensi dei commi precedenti.". 5. Ai fini di una più efficace prevenzione e repressione dei fenomeni di frode in materia di IVA nazionale e comunitaria l'Agenzia delle entrate, l'Agenzia delle dogane e la Guardia di finanza incrementano la capacità operativa destinata a tali attività anche orientando appositamente loro funzioni o strutture al fine di assicurare: a) l'analisi dei fenomeni e l'individuazione di specifici ambiti di indagine; b) la definizione di apposite metodologie di contrasto; c) la realizzazione di specifici piani di prevenzione e contrasto dei fenomeni medesimi; d) il monitoraggio dell'efficacia delle azioni poste in essere. 6. Il coordinamento operativo tra i soggetti istituzionali di cui al comma 5 è assicurato mediante un costante scambio informativo anche allo scopo di consentire la tempestiva emissione degli atti di accertamento e l'adozione di eventuali misure cautelari. 7. Gli esiti delle attività svolte in attuazione delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 formano oggetto di apposite relazioni annuali al Ministro dell'economia e delle finanze. 8. Nell'ambito della programmazione dell'attività di accertamento relativa agli anni 2009, 2010 e 2011 è pianificata l'esecuzione di un piano straordinario di controlli finalizzati alla determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche a norma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sulla base di elementi e circostanze di fatto certi desunti dalle informazioni presenti nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria nonché acquisiti in base agli ordinari poteri istruttori e in particolare a quelli acquisiti ai sensi dell'articolo 32, primo comma, numero 7), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973. 9. Nella selezione delle posizioni ai fini dei controlli di cui al comma 8 è data priorità ai contribuenti che non hanno evidenziato nella dichiarazione dei redditi alcun debito d'imposta e per i quali esistono elementi indicativi di capacità contributiva. 10. Coerentemente con quanto previsto dall'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la Guardia di finanza contribuisce al piano straordinario di cui al comma 8 destinando una adeguata quota della propria capacità operativa alle attività di acquisizione degli elementi e circostanze di fatto certi necessari per la determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche a norma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973. L'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza definiscono annualmente, d'intesa tra loro, le modalità della loro cooperazione al piano. 11. Ai fini della realizzazione del piano di cui al comma 8 ed in attuazione della previsione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, i comuni segnalano all'Agenzia delle entrate eventuali situazioni rilevanti per la determinazione sintetica del reddito di cui siano a conoscenza. 12. Al fine di favorire lo scambio di esperienze professionali e amministrative tra le Agenzie fiscali attraverso la mobilità dei loro dirigenti generali di prima fascia, nonché di contribuire al perseguimento della maggiore efficienza e funzionalità di tali Agenzie, su richiesta nominativa del direttore di una Agenzia fiscale, che indica altresì l'alternativa fra almeno due incarichi da conferire, il Ministro dell'economia e delle finanze assegna a tale Agenzia il dirigente generale di prima fascia in servizio presso altra Agenzia fiscale, sentito il direttore della Agenzia presso la quale è in servizio il dirigente generale richiesto. Qualora per il nuovo incarico sia prevista una retribuzione complessivamente inferiore a quella percepita dal dirigente generale in relazione all'incarico già ricoperto, per la differenza sono fatti salvi gli effetti economici del contratto individuale di lavoro in essere presso l'Agenzia fiscale di provenienza fino alla data di scadenza di tale contratto, in ogni caso senza maggiori oneri rispetto alle risorse assegnate a legislazione vigente alla Agenzia fiscale richiedente. In caso di rifiuto ad accettare gli incarichi alternativamente indicati nella richiesta, il dirigente generale è in esubero ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 13. All'articolo 67 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 1, lettera b), la parola "sei" è sostituita dalla seguente: "quattro"; b) nel comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Metà dei componenti sono scelti tra i dipendenti di pubbliche amministrazioni ovvero tra soggetti ad esse esterni dotati di specifica competenza professionale attinente ai settori nei quali opera l'agenzia". 14. In sede di prima applicazione della disposizione di cui al comma 13 i comitati di gestione delle Agenzie fiscali in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano automaticamente il trentesimo giorno successivo. 15. Al fine di garantire la continuità delle funzioni di controllo e monitoraggio dei dati fiscali e finanziari, i diritti dell'azionista della società di gestione del sistema informativo dell'amministrazione finanziaria ai sensi dell'articolo 22, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono esercitati dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, che provvede agli atti conseguenti in base alla legislazione vigente. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il presente comma. Il consiglio di amministrazione, composto di cinque componenti, è conseguentemente rinnovato entro il 30 giugno 2008 senza applicazione dell'articolo 2383, terzo comma, del codice civile. 16. Al fine di assicurare maggiore effettività alla previsione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, i comuni, entro i sei mesi successivi alla richiesta di iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero, confermano all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate competente per l'ultimo domicilio fiscale che il richiedente ha effettivamente cessato la residenza nel territorio nazionale. Per il triennio successivo alla predetta richiesta di iscrizione la effettività della cessazione della residenza nel territorio nazionale è sottoposta a vigilanza da parte dei comuni e dell'Agenzia delle entrate, la quale si avvale delle facoltà istruttorie di cui al Titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 17. In fase di prima attuazione delle disposizioni del comma 16, la specifica vigilanza ivi prevista da parte dei comuni e dell'Agenzia delle entrate viene esercitata anche nei confronti delle persone fisiche che hanno chiesto la iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero a far corso dal 1° gennaio 2006. L'attività dei comuni è anche in questo caso incentivata con il riconoscimento della quota pari al 30 per cento delle maggiori somme relative ai tributi statali riscosse a titolo definitivo previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. 18. Allo scopo di semplificare la gestione dei rapporti con l'Amministrazione fiscale, ispirandoli a principi di reciproco affidamento ed agevolando il contribuente mediante la compressione dei tempi di definizione, nel decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dopo l'articolo 5 è inserito il seguente: "Articolo 5-bis. (Adesione ai verbali di constatazione). 1. Il contribuente può prestare adesione anche ai verbali di constatazione in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto redatti ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, che consentano l'emissione di accertamenti parziali previsti dall'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 54, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 2. L'adesione di cui al comma 1 può avere ad oggetto esclusivamente il contenuto integrale del verbale di constatazione e deve intervenire entro i 30 giorni successivi alla data della consegna del verbale medesimo mediante comunicazione al competente Ufficio dell'Agenzia delle entrate e all'organo che ha redatto il verbale. Entro i 60 giorni successivi alla comunicazione al competente Ufficio dell'Agenzia delle entrate, lo stesso notifica al contribuente l'atto di definizione dell'accertamento parziale recante le indicazioni previste dall'articolo 7. 3. In presenza dell'adesione di cui al comma 1 la misura delle sanzioni applicabili indicata nell'articolo 2, comma 5, è ridotta alla metà e le somme dovute risultanti dall'atto di definizione dell'accertamento parziale devono essere versate nei termini e con le modalità di cui all'articolo 8, senza prestazione delle garanzie ivi previste in caso di versamento rateale. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dal giorno successivo alla data di notifica dell'atto di definizione dell'accertamento parziale". 4. In caso di mancato pagamento delle somme dovute di cui al comma 3 il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle predette somme a norma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 18-bis. L'articolo 5-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, si applica con riferimento ai verbali di constatazione consegnati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 18-ter. In sede di prima applicazione dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218: a) il termine per la comunicazione dell'adesione da parte del contribuente ai verbali consegnati entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è comunque prorogato fino al 30 settembre 2008; b) il termine per la notifica dell'atto di definizione dell'accertamento parziale relativo ai verbaliconsegnati al contribuente fino al 31 dicembre 2008 è comunque prorogato al 30 giugno 2009. 18-quater. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di effettuazione della comunicazione dell'adesione da parte del contribuente prevista dall'articolo 5-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218" 19. In funzione dell'attuazione del federalismo fiscale, a decorrere dal 1o gennaio 2009 gli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, vengono elaborati, sentite le associazioni professionali e di categoria, anche su base regionale o comunale, ove ciò sia compatibile con la metodologia prevista dal comma 1, secondo periodo, dello stesso articolo 62-bis. 20. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione del comma 19, prevedendo che la elaborazione su base regionale o comunale avvenga con criteri di gradualità entro il 31 dicembre 2013 e garantendo che alla stessa possano partecipare anche i comuni, in attuazione della previsione di cui articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. 21. All'articolo 22 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: "1-bis. In caso di versamento di somme eccedenti almeno cinquanta euro rispetto a quelle complessivamente richieste dall'agente della riscossione, quest'ultimo ne offre la restituzione all'avente diritto notificandogli una comunicazione delle modalità di restituzione dell'eccedenza. Decorsi tre mesi dalla notificazione senza che l'avente diritto abbia accettato la restituzione, ovvero, per le eccedenze inferiori a cinquanta euro, decorsi tre mesi dalla data del pagamento, l'agente della riscossione riversa le somme eccedenti all'ente creditore ovvero, se tale ente non è identificato né facilmente identificabile, all'entrata del bilancio dello Stato, ad esclusione di una quota pari al 15 per cento, che affluisce ad apposita contabilità speciale. Il riversamento è effettuato il giorno 20 dei mesi di giugno e dicembre di ciascun anno. 1-ter. La restituzione ovvero il riversamento sono effettuati al netto dell'importo delle spese di notificazione, determinate ai sensi dell'articolo 17, comma 7-ter, trattenute dall'agente della riscossione a titolo di rimborso delle spese sostenute per la notificazione. 1-quater. Resta fermo il diritto di chiedere, entro l'ordinario termine di prescrizione, la restituzione delle somme eccedenti di cui al comma 1-bis all'ente creditore ovvero allo Stato. In caso di richiesta allo Stato, le somme occorrenti per la restituzione sono prelevate dalla contabilità speciale prevista dal comma 1-bis e riversate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze". 22. Le somme eccedenti di cui all'articolo 22, comma 1-bis, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, incassate anteriormente al quinto anno precedente la data di entrata in vigore del presente decreto, sono versate entro il 20 dicembre 2008 ed affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo speciale istituito con l'articolo 81, comma 29, del presente decreto. 23. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 1, sono soppresse le parole da "Se" a "cancellazione dell'ipoteca"; b) nel comma 4, le parole da "l'ultimo" a "mese" sono sostituite dalle seguenti: "nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione"; c) il comma 4-bis è abrogato. In ogni caso le sue disposizioni continuano a trovare applicazione nei riguardi delle garanzie prestate ai sensi dell'articolo 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 23-bis. All'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 3 è inserito il seguente: “3-bis. Il pagamento effettuato con i mezzi diversi dal contante individuati ai sensi del comma 3 si considera omesso: a) in caso di utilizzazione di un assegno, se l'assegno stesso risulta scoperto o comunque non pagabile; b) in caso di utilizzazione di una carta di credito, se il gestore della carta non fornisce la relativa provvista finanziaria”. 23-ter. All'articolo 47-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo la parola: “concessionari” sono inserite le seguenti: “e ai soggetti da essi incaricati” 24. All'articolo 79, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo la parola "131", sono inserite le seguenti: ", moltiplicato per tre". 25. è istituito presso il Ministero degli affari esteri il Comitato strategico per lo sviluppo e la tutela all'estero degli interessi nazionali in economia, con compiti di analisi, indirizzo, supporto e coordinamento nel campo dei fenomeni economici complessi propri della globalizzazione quali l'influenza dei fondi sovrani e lo sviluppo sostenibile nei Paesi in via di sviluppo. La composizione del Comitato, ai cui lavori partecipano qualificati rappresentanti di Ministeri, nonché alte professionalità ed esperienze tecniche nei suoi settori di intervento, è definita con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale sono stabilite altresì le disposizioni generali del suo funzionamento. Le funzioni di segreteria del Comitato sono assicurate, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, dalle strutture del Ministero degli affari esteri. La partecipazione al Comitato è gratuita. 26. Al Comitato competono, altresì, anche al fine di farne oggetto di pareri al Governo, l'analisi di fenomeni economici complessi propri della globalizzazione, quali l'influenza dei fondi sovrani e lo sviluppo sostenibile nei Paesi in via di sviluppo, nonché compiti di supporto alle funzioni di coordinamento degli sforzi per lo sviluppo delle attività all'estero di imprese italiane e delle iniziative di interesse nazionale all'estero. 27. Il Comitato è composto, in numero non superiore a dieci, da alte professionalità tecniche dotate di elevata specializzazione nei suoi settori di intervento, nonché da qualificati rappresentanti dei Ministeri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, della difesa, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti. 28. Le funzioni di segreteria del Comitato sono assicurate, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Comitato e la sua segreteria sono costituiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale sono stabilite altresì le disposizioni generali sul loro funzionamento. Il Comitato riferisce ogni sei mesi sulla attività svolta e sui propri risultati. La partecipazione al Comitato è gratuita. 28-bis. All'articolo 19-bis1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: "a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande, con esclusione di quelle inerenti alla partecipazione a convegni, congressi e simili, erogate nei giorni di svolgimento degli stessi, delle somministrazioni effettuate nei confronti dei datori di lavoro nei locali dell'impresa o in locali adibiti a mensa scolastica, aziendale o interaziendale e delle somministrazioni commesse da imprese che forniscono servizi sostitutivi di mense aziendali" sono soppresse. 28-ter. Le disposizioni del comma 28-bis si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1o settembre 2008. 28-quater. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 109, comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell'articolo 95, sono deducibili nella misura del 75 per cento."; b) all'articolo 54, comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75 per cento e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2 per cento dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta". 28-quinquies. Le disposizioni del comma 28-quater entrano in vigore a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008. Nella determinazione degli acconti dovuti per il medesimo periodo d'imposta, l'imposta del periodo precedente è determinata applicando le disposizioni del comma 28-quater 28-sexies. Nelle more dell'adozione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze previsto dall'articolo 1, comma 225, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, gli enti locali e i soggetti di cui alla lettera b) del comma 5 dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, accedono ai dati e alle informazioni disponibili presso il sistema informativo dell'Agenzia delle entrate, ivi compresi quelli di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Ministro delle finanze 16 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 24 novembre 2000. Le facoltà ivi previste possono essere esercitate solo dopo la notifica dell'ingiunzione prevista dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 10 aprile 1910, n. 639. Il riferimento al numero identificativo del ruolo, contenuto nell'articolo 2 del citato decreto del Ministro delle finanze 16 novembre 2000, è sostituito con il riferimento alla data di notifica dell'ingiunzione e alla relativa causale. Il dirigente o responsabile dell'ufficio, nel caso degli enti locali, e il legale rappresentante o direttore generale, nel caso dei soggetti di cui alla citata lettera b) del comma 5 dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, e successive modificazioni, autorizzano preventivamente l'accesso in forma scritta e individuano in via generale i dipendenti destinati a provvedervi, scegliendoli tra quelli con rapporto di lavoro a tempo indeterminato da almeno due anni. I nominativi di tali dipendenti sono comunicati all'Agenzia delle entrate. A decorrere dall'anno 2009 l'elenco di tali nominativi è trasmesso entro il 31 marzo di ogni anno. è esclusa, quanto all'accesso, ogni discriminazione tra i soggetti di cui alla citata lettera b) del comma 5 dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, e successive modificazioni, e gli agenti della riscossione. 28-septies All'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, sulla quale svolge attività di coordinamento, attraverso la preventiva approvazione dell'ordine del giorno delle sedute del consiglio di amministrazione e delle deliberazioni da assumere nello stesso consiglio”; b) al comma 14, le parole da: “i risultati” fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: “gli elementi acquisiti nello svolgimento dell'attività di coordinamento prevista dal comma 1. 28-octies In attuazione della decisione C(2008)869 def. dell'11 marzo 2008 della Commissione, i soggetti che si sono avvalsi del regime d'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono tenuti alla restituzione dell'aiuto fruito nei termini e con le modalità previsti dal presente articolo. 28-novies. L'importo dell'aiuto oggetto di recupero è determinato secondo i seguenti criteri: a) applicazione, in luogo del regime d'imposta sostitutiva con aliquota del 9 per cento di cui al comma 1 dichiarato incompatibile con il mercato comune, del regime d'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2, comma 25, della citata legge 24 dicembre 2003, n. 350, in materia di rivalutazione dei beni; b) applicazione dell'aliquota del 19 per cento sulle differenze di valore riallineate relative a beni ammortizzabili e del 15 per cento su quelle relative a beni non ammortizzabili; c) esclusione dal regime d'imposta sostitutiva delle differenze di valore relative alle partecipazioni detenute nella Banca d'Italia, in quanto fruenti del regime di esenzione previsto dall'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni; d) attualizzazione alla data del 20 giugno 2004 delle somme versate in applicazione del regime dichiarato incompatibile e decorrenza del calcolo degli interessi dovuti sugli importi oggetto di recupero a decorrere dalla stessa data; e) determinazione degli interessi secondo le disposizioni di cui al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, e successive modificazioni. 28-decies. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è approvato l'apposito modello per la dichiarazione dei maggiori importi oggetto di restituzione. Il modello di dichiarazione dei maggiori importi dovuti deve essere presentato da parte dei soggetti tenuti alla restituzione dell'aiuto all'Agenzia delle entrate entro quindici giorni dalla sua emanazione. 28-undecies. L'Agenzia delle entrate, sulla base delle dichiarazioni predisposte ai sensi dei commi 31 e 32 e trasmesse da ciascun soggetto beneficiario dell'aiuto, liquida gli importi dovuti, comprensivi degli interessi, ed entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine dipresentazione della dichiarazione notifica apposita comunicazione contenente l'ingiunzione di pagamento, con l'intimazione che, in caso di mancato versamento entro trenta giorni dalla data di notifica, si procede, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme non versate, nonché degli ulteriori interessi dovuti. 28-duodecies. L'articolo 2, comma 26, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è abrogato. Articolo 83-bis. Tutela della sicurezza stradale e della regolarità del mercato dell'autotrasporto di cose per conto di terzi. 1. L'Osservatorio sulle attività di autotrasporto di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 296, sulla base di un'adeguata indagine a campione e tenuto conto delle rilevazioni effettuate mensilmente dal Ministero dello sviluppo economico sul prezzo medio del gasolio per autotrazione, determina mensilmente il costo medio del carburante per chilometro di percorrenza, con riferimento alle diverse tipologie di veicoli, e la relativa incidenza. 2. Lo stesso Osservatorio, con riferimento alle tipologie dei veicoli, determina, il quindicesimo giorno dei mesi di giugno e dicembre, la quota, espressa in percentuale, dei costi di esercizio dell'impresa di autotrasporto per conto di terzi rappresentata dai costi del carburante. 3. Le disposizioni del presente articolo sono volte a disciplinare i meccanismi di adeguamento dei corrispettivi dovuti dal mittente per i costi del carburante sostenuti dal vettore e sono sottoposte a verifica con riferimento all'impatto sul mercato, dopo un anno dalla data della loro entrata in vigore. 4. Qualora il contratto di trasporto sia stipulato in forma scritta, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, lo stesso contratto, ovvero la fattura emessa dal vettore per le prestazioni ivi previste, evidenzia, ai soli fini civilistici e amministrativi, la parte del corrispettivo dovuto dal mittente, corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale importo deve corrispondere al prodotto dell'ammontare del costo chilometrico determinato ai sensi del comma 1, nel mese precedente a quello dell'esecuzione del trasporto, moltiplicato per il numero dei chilometri corrispondenti alla prestazione indicata nel contratto o nella fattura. 5. Nel caso in cui il contratto abbia ad oggetto prestazioni di trasporto da effettuare in un arco temporale eccedente i trenta giorni, la parte del corrispettivo corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, così come già individuata nel contratto o nelle fatture emesse con riferimento alle prestazioni effettuate dal vettore nel primo mese di vigenza dello stesso, è adeguata sulla base delle variazioni intervenute nel prezzo del gasolio da autotrazione accertato ai sensi del comma 1, laddove dette variazioni superino del 2 per cento il valore preso a riferimento al momento della sottoscrizione del contratto stesso o dell'ultimo adeguamento effettuato. 6. Qualora il contratto di trasporto di merci su strada non sia stipulato in forma scritta, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, la fattura emessa dal vettore evidenzia, ai soli fini civilistici e amministrativi, la parte del corrispettivo dovuto dal mittente, corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore per l'esecuzione delle prestazionicontrattuali. Tale importo deve corrispondere al prodotto dell'ammontare del costo chilometrico determinato, per la classe cui appartiene il veicolo utilizzato per il trasporto, ai sensi del comma 1, nel mese precedente a quello dell'esecuzione del trasporto, per il numero di chilometri corrispondenti alla prestazione indicata nella fattura. 7. La parte del corrispettivo dovuto al vettore, diversa da quella di cui al comma 6, deve corrispondere a una quota dello stesso corrispettivo che, fermo restando quanto dovuto dal mittente a fronte del costo del carburante, sia almeno pari a quella identificata come corrispondente a costi diversi dai costi del carburante nel provvedimento di cui al comma 2. 8. Laddove la parte del corrispettivo dovuto al vettore, diversa da quella di cui al comma 6, risulti indicata in un importo inferiore a quello indicato al comma 7, il vettore può chiedere al mittente il pagamento della differenza. Qualora il contratto di trasporto di merci su strada non sia stato stipulato in forma scritta, l'azione del vettore si prescrive decorsi cinque anni dal giorno del completamento della prestazione di trasporto. Qualora il contratto di trasporto sia stipulato in forma scritta, l'azione del vettore si prescrive in un anno ai sensi dell'articolo 2951 del codice civile. 9. Se il committente non provvede al pagamento entro i quindici giorni successivi, il vettore può proporre, entro i successivi quindici giorni, a pena di decadenza, domanda d'ingiunzione di pagamento mediante ricorso al giudice competente, ai sensi dell'articolo 638 del codice di procedura civile, producendo la documentazione relativa alla propria iscrizione all'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, la carta di circolazione del veicolo utilizzato per l'esecuzione del trasporto, la fattura per i corrispettivi inerenti alla prestazione di trasporto, la documentazione relativa all'avvenuto pagamento dell'importo indicato e i calcoli con cui viene determinato l'ulteriore corrispettivo dovuto al vettore ai sensi dei commi 7 e 8. Il giudice, verificata la regolarità della documentazione e la correttezza dei calcoli prodotti, ingiunge al committente, con decreto motivato, ai sensi dell'articolo 641 del codice di procedura civile, di pagare l'importo dovuto al vettore senza dilazione, autorizzando l'esecuzione provvisoria del decreto ai sensi dell'articolo 642 del codice di procedura civile e fissando il termine entro cui può essere fatta opposizione, ai sensi delle disposizioni di cui al libro IV, titolo I, capo I, del medesimo codice. 10. Fino a quando non saranno disponibili le determinazioni di cui ai commi 1 e 2, l'importo dell'adeguamento automatico del corrispettivo dovuto dal committente per l'incremento dei costi del carburante sostenuto dal vettore è calcolato sulla base delle rilevazioni mensili effettuate dal Ministero dello sviluppo economico e si applica ai corrispettivi per le prestazioni di trasporto pattuite nei mesi precedenti qualora le variazioni intervenute nel prezzo del gasolio superino del 2 per cento il valore preso a riferimento al momento della conclusione del contratto. Inoltre, la quota di cui al comma 2, è pari al 30 per cento per i veicoli di massa complessiva pari o superiore a 20 tonnellate, al 20 per cento per i veicoli di massa complessiva inferiore a 20 tonnellate e pari o superiore a 3,5 tonnellate e al 10 per cento per i veicoli di massa complessiva inferiore a 3,5 tonnellate. 11. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione con riferimento agli aumenti intervenuti nel costo del gasolio a decorrere dal 1o luglio 2008 o dall'ultimo adeguamento effettuato. 12. Il termine di pagamento del corrispettivo relativo ai contratti di trasporto di merci su strada, nei quali siano parte i soggetti che svolgono professionalmente operazioni di trasporto, è fissato in trenta giorni dalla data di emissione della fattura da parte del creditore, salvo diversa pattuizione scritta fra le parti, in applicazione del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. 13. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 12, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. 14. Ferme restando le sanzioni previste dall'articolo 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, e dall'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, ove applicabili, alla violazione delle norme di cui ai commi 6, 7, 8 e 9 consegue la sanzione dell'esclusione fino a sei mesi dalla procedura per l'affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi, nonché la sanzione dell'esclusione per un periodo di un anno dai benefìci fiscali, finanziari e previdenziali di ogni tipo previsti dalla legge. 15. Le sanzioni indicate al comma 14 sono applicate dall'autorità competente. 16. Non si dà luogo all'applicazione delle sanzioni introdotte dal comma 14 nel caso in cui le parti abbiano stipulato un contratto di trasporto conforme a un accordo volontario concluso, tra la maggioranza delle organizzazioni associative dei vettori e degli utenti dei servizi di trasporto rappresentati nella Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica, per disciplinare lo svolgimento dei servizi di trasporto in uno specifico settore merceologico. 17. Al fine di garantire il pieno rispetto delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e di assicurare il corretto e uniforme funzionamento del mercato, l'installazione e l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti non possono essere subordinati alla chiusura di impianti esistenti né al rispetto di vincoli, con finalità commerciali, relativi a contingentamenti numerici, distanze minime tra impianti e tra impianti ed esercizi o superfici minime commerciali o che pongono restrizioni od obblighi circa la possibilità di offrire, nel medesimo impianto o nella stessa area, attività e servizi integrativi. 18. Le disposizioni di cui al comma 17 costituiscono princìpi generali in materia di tutela della concorrenza e livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. 19. All'articolo 1, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, le parole: “iscritto al relativo albo professionale” sono sostituite dalle seguenti: “abilitato ai sensi delle specifiche normative vigenti nei Paesi dell'Unione europea”. 20. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, le parole: “e a fronte della chiusura di almeno settemila impianti nel periodo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo” sono soppresse. 21. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dei propri poteri di programmazione del territorio, promuovono il miglioramento della rete distributiva dei carburanti e la diffusione dei carburanti eco-compatibili, secondo criteri di efficienza, adeguatezza e qualità del servizio per i cittadini, nel rispetto dei princìpi di non discriminazione previsti dal comma 17 e della disciplina in materia ambientale, urbanistica e di sicurezza. 22. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, determina entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i criteri di vettoriamento del gas per autotrazione attraverso le reti di trasporto e distribuzione del gas naturale. 23. Le somme disponibili per il proseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto sul fondo di cui all'articolo 1, comma 918, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al netto delle misure previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2007, n. 273, sono destinate, in via prioritaria e per gli importi indicati nei commi 24, 25, 26 e 28 del presente articolo, a interventi in materia di riduzione dei costi di esercizio delle imprese di autotrasporto di merci, con particolare riferimento al limite di esenzione contributiva e fiscale delle indennità di trasferta e all'imponibilità, ai fini del reddito da lavoro dipendente, delle maggiorazioni corrisposte per le prestazioni di lavoro straordinario, nonché a incentivi per la formazione professionale e per processi di aggregazione imprenditoriale. 24. Nel limite di spesa di complessivi 30 milioni di euro, sono rideterminati: a) la quota di indennità percepita nell'anno 2008 dai prestatori di lavoro addetti alla guida dipendenti delle imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale effettuate nel medesimo anno, di cui al comma 5 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente, ferme restando le ulteriori disposizioni del medesimo comma 5; b) l'importo della deduzione forfetaria relativa a trasferte effettuate fuori dal territorio comunale nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previsto dall'articolo 95, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, al netto delle spese di viaggio e trasporto. 25. Nel limite di spesa di 30 milioni di euro, è fissata la percentuale delle somme percepite nel 2008 relative alle prestazioni di lavoro straordinario di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, effettuate nel medesimo anno dai prestatori di lavoro addetti alla guida dipendenti delle imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, che non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, le somme di cui al periodo precedente rilevano nella loro interezza. 26. Per l'anno 2008, nel limite di spesa di 40 milioni di euro, è riconosciuto un credito di imposta corrispondente a quota parte dell'importo pagato quale tassa automobilistica per l'anno 2008 per ciascun veicolo, di massa massima complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate, posseduto e utilizzato per la predetta attività. La misura del credito di imposta deve essere determinata in modo tale che, per i veicoli di massa massima complessiva superiore a 11,5 tonnellate, sia pari al doppio della misura del credito spettante per i veicoli di massa massima complessiva compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate. Il credito di imposta è usufruibile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, non è rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. 27. Tenuto conto del numero degli aventi diritto e dei limiti di spesa indicati nei commi 24, 25 e 26, con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate e, limitatamente a quanto previsto dal comma 25, di concerto con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono stabiliti la quota di indennità non imponibile, gli importi della deduzione forfetaria, la percentuale delle somme per lavoro straordinario non imponibile e la misura del credito di imposta, previsti dai medesimi commi, nonché le eventuali disposizioni applicative necessarie per assicurare il rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 29. 28. Agli incentivi per le aggregazioni imprenditoriali e alla formazione professionale sono destinate risorse rispettivamente pari a 9 milioni di euro e a 7 milioni di euro. Con regolamenti governativi, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di erogazione delle risorse di cui al presente comma. 29. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 24, 25, 26 e 28, pari a complessivi 116 milioni di euro, di cui 106,5 milioni di euro per l'anno 2008 e 9,5 milioni di euro per l'anno 2009, si fa fronte con le risorse disponibili sul fondo di cui al comma 918 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 30. Le misure previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2007, n. 273, sono estese all'anno 2009, nell'ambito degli interventi consentiti in attuazione dell'articolo 9 del presente decreto, previa autorizzazione della Commissione europea. 31. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti individua, tra le misure del presente articolo, quelle relativamente alle quali occorre la previa verifica della compatibilità con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 87 del Trattato che istituisce la Comunità europea. TITOLO V DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI Articolo 84. (Copertura finanziaria). 1. Agli oneri derivanti dagli articoli 3, 14, 19, 22, 60, comma 8, 63, commi 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 12, 72, commi da 7 a 11, 79, comma 2, 81, 82, comma 16, del presente decreto-legge, pari a 1.520,5 milioni di euro per l'anno 2008, a 5.569,1 milioni di euro per l'anno 2009, a 4.203,2 milioni di euro per l'anno 2010 e a 4.486,3 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dal presente provvedimento. 1-bis. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 63, comma 9-bis, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale. 1-ter. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 63-bis, comma 5, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale. 1-quater. Agli ulteriori oneri derivanti dall'articolo 82, comma 27, pari a 1,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244". All'onere derivante dall'articolo 70, comma 1 bis, e 71, comma 1-bis, rispettivamente pari a 8,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, e 0,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge ?27 dicembre 2004, n. 307. 1-quinquies Agli oneri derivanti dal comma 19 dell'articolo 61, pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, che aumentano a 530 milioni di euro per l'anno 2009 e a 450 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011 ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno ed indebitamento netto, si provvede: a) quanto a 120 milioni di euro per l'anno 2009 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008–2010, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008 allo sco o arzialmente utilizzando i se uenti accantonamenti: b) quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2009, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4 del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93; c) quanto a 50 milioni di euro per gli anni 2009, 2010 e 2011, mediante utilizzo di quota delle risorse di cui al comma 11; d) quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2009 e a 400 milioni per ciascuno degli anni 2010 e 2011, mediante utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. A tal fine quota parte della riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, per un importo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2009 e a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 affluisce nel Fondo di cui al primo periodo. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. Art. 85. (Entrata in vigore). 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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SLITTA AL PRIMO GENNAIO 2009 L'ENTRATA IN VIGORE DELLA NORMATIVA SULL'AZIONE COLLETTIVA DI (sezione: Class action)

( da "Mattino, Il (Benevento)" del 25-07-2008)

Argomenti: Class Action

Slitta al primo gennaio 2009 l'entrata in vigore della normativa sull'azione collettiva di risarcimento danni. Una proroga di sei mesi, quindi, rispetto alla data del 30 giugno 2008, stabilita dal governo Prodi nella Finanziaria dello scorso anno. La norma sarà oggetto di revisione con le parti sociali, in vista di una sua possibile estensione anche alla pubblica amministrazione.

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Firmato il protocollo d'intesa sul riassetto del trasporto pubblico locale in Emilia Romagna (sezione: Class action)

( da "Sestopotere.com" del 25-07-2008)

Argomenti: Class Action

(25/7/2008 14:07) | (Sesto Potere) - Bologna - 25 luglio 2008 - Ieri, a Bologna, le Segreterie Regionali CGIL CISL UIL, congiuntamente alle Segreterie Regionali FILT FIT UIL TRASPORTI e la Presidenza della Confservizi Emilia Romagna, congiuntamente al suo Coordinamento Regionale Trasporti e Mobilità, hanno sottoscritto un protocollo di intesa su “orientamenti ed impegni per il riassetto e il potenziamento del Trasporto pubblico locale in emiliaromagna” convenendo di operare per realizzare l'obiettivo strategico non più rinviabile del riassetto e del potenziamento – anche attraverso la aggregazione dei soggetti gestori per bacini contigui – del trasporto pubblico locale. Detto obiettivo trae origine dalla comune valutazione, individuata nel corso di diversi confronti svolti sulla situazione esistente, secondo la quale: a) E' urgente lo sviluppo di un sistema di mobilità sostenibile promossa e sostenuta da un'adeguata riorganizzazione e regolamentazione del traffico . Peraltro anche in Emilia Romagna negli ultimi anni tutte le citta' hanno superato largamente i limiti delle emissioni inquinanti dell'area prevista dalla Direttiva UE in 35 giorni/anno e tutto il territorio regionale e' fortemente congestionato dalla circolazione di auto che determina un persistente quanto preoccupante inquinamento dell'aria: si stimano 2 milioni di spostamenti di persone al giorno,l'83% su mezzo proprio e il 17% su mezzi pubblici di cui il 6,7% su ferro e il 10,3% su autolinee. b) Il fattore mobilità costituisce nelcontempo un diritto ed una esigenza che accompagna tutte le fasi dell'organizzazione della società e della vita di ogni persona e presuppone perciò che sia realmente praticabile attraverso la disponibilità direti intermodali di interconnessione tra aree urbane ed extraurbane e di integrazione, soprattutto, tra trasporto collettivo su gomma e su ferro. A questo fine in coerenza con le indicazioni dell'Atto Triennale di indirizzo della Regione Emilia Romagna, è necessario che entro l'anno le Province e Comuni definiscano adeguati piani per la mobilità in ogni bacino di traffico. Pertanto, in attuazione del Protocollo stesso, le parti al fine di elaborare ulteriori comuni proposte, hanno convenuto di approfondire le seguenti tematiche: 1) orientamenti per i Piani di Sviluppodella Mobilità in ogni bacino e per l'espansione dell'utilizzo del mezzo collettivo di trasporto; 2) criteri per la caratterizzazione deiPiani Industriali per conseguire le aggregazioni gestionali tra bacini contigui attraverso la integrazione e la qualificazione delle Imprese di gestione per la mobilità sostenibile; 3) sviluppo di interventi per l'integrazione tra “ferro e gomma”, particolarmente nelle aree urbane; 4) azioni di valorizzazione del lavoro e indirizzi per l'utilizzo degli appalti, anche attraverso la formazione e la tutela delle condizioni di lavoro e sicurezza deidipendenti per conseguire una maggiore qualità del servizio e per ulteriore efficientamento dell'Impresa di gestione del servizio.

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REGIONE UMBRIA: PDL, DOPO ASSEMBLEA AZIONE SI SPOSTA IN PIAZZA (sezione: Class action)

( da "Agi" del 25-07-2008)

Argomenti: Class Action

Perugia REGIONE UMBRIA: PDL, DOPO ASSEMBLEA AZIONE SI SPOSTA IN PIAZZA (AGI) - Perugia, 25 lug. - E' terminata stamani l'assemblea permanente che ha mobilitato da martedi' scorso il PdL dell'Umbria, attraverso i consiglieri regionali dei gruppi di FI e AN. Da domani l'azione si spostera' nei Gazebo della liberta' installati nel centro storico del capoluogo e, forse, anche in Piazza del Bacio, dove si e' verificato ad inizio settimana l'ultimo episodio di violenza (con l'accoltellamento mortale di un nigeriano 24enne). Proprio la riflessione sulle tematiche della sicurezza aveva fatto scattare l'azione dei consiglieri dell'opposizione, in contrasto con quanto deciso dall'assemblea legislativa regionale nella seduta del 22 luglio scorso di non discutere in aula le proposte di legge in materia di sicurezza (redatte sia dalla maggioranza che dal centro destra) e di rinviarle in commissione. "Si apre oggi la fase della Piazza - ha evidenziato, tra gli altri, durante l'incontro con la stampa Fiammetta Modena capogruppo di FI - nella quale porteremo a conoscenza i cittadini, in tanti hanno aderito alla nostra forma di protesta, di quanto sta succedendo in consiglio e sulle nostre proposte; l'assemblea permanente indetta per favorire il dibattito sui temi della sicurezza e'uno strumento che e' stato utilizzato per far luce su una situazione di degrado di valori che rappresenta un'emergenza regionale e come tale va vissuta". Nel corso della conferenza stampa i consiglieri regionali del PdL hanno annunciato anche la Campagna d'autunno, che prendera' il via a settembre con una vera e propria azione di protesta collettiva in materia di sicurezza e problematiche ad essa legate in ambito locale e, congiuntamente, di informazione capillare su come il governo porta avanti il proprio programma. Presenti all'incontro anche i parlamentari umbri del PdL Luciano Rossi e Pietro Laffranco. "Il PdL e' una grande operazione politica che nasce dalle piccole cose - ha detto Laffranco - questa assemblea fa capire che l'operazione e' davvero iniziata, iniziative incisive e giuste come questa infatti sono in grado di porre le basi per impegni veramente comuni e condivisi". Gli esponenti dell'opposizione hanno anche precisato che chiederanno formalmente al presidente della massima assemblea Mauro Tippolotti di discutere il loro testo sulla sicurezza nella seduta del consiglio di martedi' prossimo. (AGI).

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Multiutility, strada libera per la public company (sezione: Class action)

( da "Trentino" del 26-07-2008)

Argomenti: Class Action

Multiutility, strada libera per la "public company" DIBATTITO Un bel progetto poco definito TRENTO. Con il controllo delle centrali idroelettriche, l'ipotesi di fusione tra Dolomiti Energia e Trentino Servizi acquista concretezza immediata. Il progetto, ha annunciato l'a.d. di Ts Marco Merler, sarà pronto nei dettagli entro novembre. Ma prima della fusione, dovrà maturare un'idea più precisa di ciò che si vuole: una spa tradizionale con due azionisti "forti" - uno pubblico (Tecnofin) ed uno privato (Ft Energia) già oggi presenti in De - o, come da più parti si chiede, una "public company"? Lorenzo Dellai, nel suo recente intervento all'assemblea di Confindustria, ha confermato che la "public company" si farà. E la chiedono pressoché tutte le forze politiche ed i sindacati. Dando, però, la sensazione che il termine public company sia un "cosa" sfuggente che ognuno ritaglia a proprio piacere. Per avere un quadro meno vago abbiamo chiesto aiuto a Michele Andreaus, docente di economia aziendale all'Università di Trento, nonché componente del comitato scientifico che ha accompagnato la Provincia nell'elaborazione del Piano della distribuzione elettrica. Come primo punto egli chiarisce che la public company, società ad azionariato diffuso e senza soci di riferimento, in Italia non è regolata dal codice civile. Insomma, giuridicamente non esiste, anche se possono essere considerate tali le banche Popolari che pongono ai propri azionisti un limite al possesso di quote. Non ha un regolamento specifico, ma una public company si può fare... "Certamente. Ma aggiungo che questo tipo di proprietà collettiva dei fattori produttivi - perché di questo si tratta - non ha grande tradizione in Italia. Forse non fa parte del Dna. Nelle nostre società prevale il controllo stabile e forte di uno o pochi azionisti di riferimento, magari attraverso catene di comando lunghe grazie a società strutturate a scatole cinesi. Ci sono veramente pochi, pochissimi esempi di una catena di controllo "corta" quale potrebbe essere quella di un azionariato diffuso ed il gruppo di manager che amministra la spa." Due modelli con anime diverse... "In termini del tutto generali, la società ad azionariato diffuso è più sensibile al vantaggio immediato degli azionisti, i quali inseguono il legittimo dividendo. Ed il management, se vuole conservare il posto, tenderà ad accontentarli. Le società con azionisti forti, invece, sono più libere di adottare strategie di lungo termine che, magari, nell'immediato non producono grandi dividendi." La sensazione, nel dibattito sulla fusione tra De e Ts, è che non si voglia rinunciare a nessuna delle due anime. C'è pure una terza tendenza che vede la fusione come un'opportunità di ridurre la bolletta energetica agli utenti, quasi fosse una cooperativa. "Sempre in generale - dato che si parla di ipotesi ancora indefinite - penso che sommare le due opzioni sarebbe un errore. Il primo modello tende a produrre utili, massimizzando i ricavi e comprimendo i costi. Il secondo, chiamiamolo cooperativistico, avrebbe tutt'altre finalità: per tagliare le bollette non si preoccuperebbe troppo degli utili. Entrambi hanno dei pregi, ma rispondono a fini diversi. Tentare di farli convivere impedirebbe di prendere decisioni coerenti. Una spa che lavora come una cooperativa non funziona: o è l'una o l'altra." Il suo giudizio sulla possibile fusione? "Si parte da una premessa importante: il controllo pubblico della produzione idroelettrica e della rete di distribuzione. Posso, dunque, immaginare una fusione che dia vita ad una società con uno zoccolo azionario pubblico e privato stabile ed un'azionariato diffuso, popolare. Non sarebbe esattamente una "public company" ma risponderebbe alle richieste manifestatesi in questi mesi: partecipazione "territoriale" alla proprietà di beni strategici ed un investimento redditizio." (r.c.c.).

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La manovra finanziaria Il testo del dl 112/2008 integrato con il maxiemendamento del governo su cui è stata votata la fiducia (sezione: Class action)

( da "Italia Oggi" del 26-07-2008)

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ItaliaOggi     ItaliaOggi Numero 177, pag. 37 del 26/7/2008 Autore: Visualizza la pagina in PDF     La manovra finanziaria Il testo del dl 112/2008 integrato con il maxiemendamento del governo su cui è stata votata la fiducia ItaliaOggi pubblica il testo del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, pubblicato nel supplemento ordinario n. 152/L alla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2008, recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, integrato con il maxiemendamento del governo,approvato il 24 luglio 2008 dalla Camera dei deputati e ora all'esame del Senato. In grassetto sono riportate le modifiche rispetto al testo del decreto, in corsivo le norme soppresse Articolo 69 (Differimento di 12 mesi degli automatismi stipendiali) 1. Con effetto dal 1° gennaio 2009, per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, la maturazione dell'aumento biennale o della classe di stipendio, nei limiti del 2,5 per cento, previsti dai rispettivi ordinamenti è differita, una tantum, per un periodo di dodici mesi, alla scadenza del quale è attribuito il corrispondente valore economico maturato. Il periodo di dodici mesi di differimento è utile anche ai fini della maturazione delle ulteriori successive classi di stipendio o degli ulteriori aumenti biennali. 2. Per il personale che, nel corso del periodo di differimento indicato al comma 1, effettua passaggi di qualifica comportanti valutazione economica di anzianità pregressa, alla scadenza di tale periodo e con la medesima decorrenza si procede a rideterminare il trattamento economico spettante nella nuova qualifica considerando a tal fine anche il valore economico della classe di stipendio o dell'aumento biennale maturato. 3. Per il personale che nel corso del periodo di differimento indicato al comma 1 cessa dalservizio con diritto a pensione, alla scadenza di tale periodo e con la medesima decorrenza si procede a rideterminare il trattamento di pensione, considerando a tal fine anche il valore economico della classe di stipendio o dell'aumento biennale maturato. Il corrispondente valore forma oggetto di contribuzione per i mesi di differimento. 4. Resta ferma la disciplina di cui all'articolo 11, commi 10 e 12, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, come sostituito dall'articolo 2, comma 2, della legge 30 luglio 2007, n. 111. 5. In relazione ai risparmi lordi relativi al sistema universitario, valutati in 13,5 milioni di euro per l'anno 2009, in 27 milioni di euro per l'anno 2010 e in 13,5 milioni di euro per l'anno 2011, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tenuto conto dell'articolazione del sistema universitario e della distribuzione del personale interessato, definisce, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, le modalità di versamento, da parte delle singole università, delle relative risorse con imputazione al capo X, capitolo 2368 dello stato di previsione delle entrate del Bilancio dello Stato, assicurando le necessarie attività di monitoraggio. 6. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede, quanto a 11 milioni di euro per l'anno 2009 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4 del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93 e, quanto a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, mediante riduzione lineare dello 0,83 per cento degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244.”. Articolo 70. (Esclusione di trattamenti economici aggiuntivi per infermità dipendente da causa di servizio). 1. A decorrere dal 1o gennaio 2009 nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche ai quali sia stata riconosciuta un'infermità dipendente da causa di servizio ed ascritta ad una delle categorie della tabella A annessa al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni fermo restando il diritto all'equo indennizzo è esclusa l'attribuzione di qualsiasi trattamento economico aggivuntivo previsto da norme di legge o pattizie. 1-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al comparto sicurezza e difesa". 2. Con la decorrenza di cui al comma 1 sono conseguentemente abrogati gli articoli 43 e 44 del testo unico di cui al Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290 e gli articoli 117 e 120 del Regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458 e successive modificazioni ed integrazioni. Articolo 71. (Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni). 1. Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa. 1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al comparto sicurezza e difesa per le malattie conseguenti a lesioni riportate in attività operative ed addestrative 2. Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica. 3. L'Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative. Le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, sono dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi. 4. La contrattazione collettiva ovvero le specifiche normative di settore, fermi restando i limiti massimi delle assenze per permesso retribuito previsti dalla normativa vigente, definiscono i termini e le modalità di fruizione delle stesse, con l'obbligo di stabilire una quantificazione esclusivamente ad ore delle tipologie di permesso retribuito, per le quali la legge, i regolamenti, i contratti collettivi o gli accordi sindacali prevedano una fruizione alternativa in ore o in giorni. Nel caso di fruizione dell'intera giornata lavorativa, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente, per ciascuna tipologia, viene computata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza. 5. Le assenze dal servizio dei dipendenti di cui al comma 1 non sono equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa. Fanno eccezione le assenze per congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e per congedo di paternità, le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonché le assenze previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all'articolo 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 6. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi. Articolo 72. (Personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo). 1. Per gli anni 2009, 2010 e 2011 il personale in servizio presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le Agenzie fiscali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli Enti pubblici non economici, le Università, le Istituzioni ed Enti di ricerca nonché gli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, può chiedere di essere esonerato dal servizio nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione della anzianità massima contributiva di 40 anni. La richiesta di esonero dal servizio deve essere presentata dai soggetti interessati, improrogabilmente, entro il 1o marzo di ciascun anno a condizione che entro l'anno solare raggiungano il requisito minimo di anzianità contributivo richiesto e non è revocabile. La disposizione non si applica al personale della Scuola. 2. è data facoltà all'amministrazione, in base alle proprie esigenze funzionali, di accogliere la richiesta dando priorità al personale interessato da processi di riorganizzazione della rete centrale e periferica o di razionalizzazione o appartenente a qualifiche di personale per le quali è prevista una riduzione di organico. 3. Durante il periodo di esonero dal servizio al dipendente spetta un trattamento temporaneo pari al cinquanta per cento di quello complessivamente goduto, per competenze fisse ed accessorie, al momento del collocamento nella nuova posizione. Ove durante tale periodo il dipendente svolga in modo continuativo ed esclusivo attività di volontariato, opportunamente documentata e certificata, presso organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni di promozione sociale, organizzazioni non governative che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, ed altri soggetti da individuare con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la misura del predetto trattamento economico temporaneo è elevata dal cinquanta al settanta per cento. Fino al collocamento a riposo del personale in posizione di esonero gli importi del trattamento economico posti a carico dei fondi unici di amministrazione non possono essere utilizzati per nuove finalità. 4. All'atto del collocamento a riposo per raggiunti limiti di età il dipendente ha diritto al trattamento di quiescenza e previdenza che sarebbe spettato se fosse rimasto in servizio. 5. Il trattamento economico temporaneo spettante durante il periodo di esonero dal servizio è cumulabile con altri redditi derivanti da prestazioni lavorative rese dal dipendente come lavoratore autonomo o per collaborazioni e consulenze con soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 o società e consorzi dalle stesse partecipati. In ogni caso non è consentito l'esercizio di prestazioni lavorative da cui possa derivare un pregiudizio all'amministrazione di appartenenza. 6. Le amministrazioni di appartenenza, in relazione alle economie effettivamente derivanti dal collocamento in posizione di esonero dal servizio, certificate dai competenti organi di controllo, possono procedere, previa autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze ad assunzioni di personale in via anticipata rispetto a quelle consentite dalla normativa vigente per l'anno di cessazione dal servizio per limiti di età del dipendente collocato in posizione di esonero. Tali assunzioni vengono scomputate da quelle consentite in tale anno. 7. All'articolo 16 comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: "In tal caso è data facoltà all'amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, di accogliere la richiesta in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi. La domanda di trattenimento va presentata all'amministrazione di appartenenza dai ventiquattro ai dodici mesi precedenti il compimento del limite di età per il collocamento a riposo previsto dal proprio ordinamento.". 8. Sono fatti salvi i trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e quelli disposti con riferimento alle domande di trattenimento presentate nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto. 9. Le amministrazioni di cui al comma 7 riconsiderano, con provvedimento motivato, tenuto conto di quanto ivi previsto, i provvedimenti di trattenimento in servizio già adottati con decorrenza dal 1o gennaio al 31 dicembre 2009. 10. I trattenimenti in servizio già autorizzati con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010 decadono ed i dipendenti interessati al trattenimento sono tenuti a presentare una nuova istanza nei termini di cui al comma 7. 11. Nel caso di compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni del personale dipendente, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono risolvere, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici, il rapporto lavoro con un preavviso di sei mesi. Con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e degli affari esteri, sono definiti gli specifici criteri e le modalità applicative dei principi della disposizione di cui al presente comma relativamente al personale dei comparti sicurezza, difesa ed esteri, tenendo conto delle rispettive peculiarietà ordinamentali.. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano a magistrati e professori universitari. Articolo 73. (Part time). 1. All'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo le parole: "avviene automaticamente" sono sostituite dalle seguenti: "può essere concessa dall'amministrazione"; b) al secondo periodo le parole "grave pregiudizio" sono sostituite dalla seguente "pregiudizio"; c) al secondo periodo le parole da: "può con provvedimento motivato" fino a "non superiore a sei mesi" sono soppresse; d) all'ultimo periodo, le parole: “il Ministro della funzione pubblica e con il Ministro del tesoro” sono sostituite dalle seguenti: “il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze". 2. All'articolo 1, comma 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: "al 50" sono sostituite dalle seguenti: "al 70"; b) dopo le parole predetti risparmi, le parole da "può essere utilizzata" fino a "dei commi da 45 a 55" sono sostituite dalle seguenti: "è destinata, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla contrattazione integrativa, ad incentivare la mobilità del personale esclusivamente per le amministrazioni che dimostrino di aver provveduto ad attivare piani di mobilità e di riallocazione mediante trasferimento di personale da una sede all'altra dell'amministrazione stessa"; c) le parole da "L'ulteriore quota" fino a "produttività individuale e collettiva" sono soppresse. Articolo 74. (Riduzione degli assetti organizzativi). 1. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi inclusa la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, nonché gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, provvedono entro il 30 novembre 2008, secondo i rispettivi ordinamenti: a) a ridimensionare gli assetti organizzativi esistenti, secondo principi di efficienza, razionalità ed economicità, operando la riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e al 15 per cento di quelli esistenti. A tal fine le amministrazioni adottano misure volte: alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni istituzionali, attraverso il riordino delle competenze degli uffici; all'unificazione delle strutture che svolgono funzioni logistiche e strumentali, salvo specifiche esigenze organizzative, derivanti anche dalle connessioni con la rete periferica, riducendo, in ogni caso, il numero degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale adibiti allo svolgimento di tali compiti. Le dotazioni organiche del personale con qualifica dirigenziale sono corrispondentemente ridotte, ferma restando la possibilità dell'immissione di nuovi dirigenti, nei termini previsti dall'articolo 1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296; b) a ridurre il contingente di personale adibito allo svolgimento di compiti logistico-strumentali e di supporto in misura non inferiore al dieci per cento con contestuale riallocazione delle risorse umane eccedenti tale limite negli uffici che svolgono funzioni istituzionali; c) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, apportando una riduzione non inferiore al dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale. 2. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui al comma 1, le amministrazioni possono disciplinare, mediante appositi accordi, forme di esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, compresa la gestione del personale, nonché l'utilizzo congiunto delle risorse umane in servizio presso le strutture centrali e periferiche. 3. Con i medesimi provvedimenti di cui al comma 1, le amministrazioni dello Stato rideterminano la rete periferica su base regionale o interregionale, oppure, in alternativa, provvedono alla riorganizzazione delle esistenti strutture periferiche nell'ambito delle prefetture-uffici territoriali del Governo nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 1, comma 404, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 4. Ai fini dell'attuazione delle misure previste dal comma 1, lettera a), da parte dei Ministeri possono essere computate altresì le riduzioni derivanti dai regolamenti emanati, nei termini di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, avuto riguardo anche ai Ministeri esistenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121. In ogni caso per le amministrazioni che hanno già adottato i predetti regolamenti resta salva la possibilità di provvedere alla copertura dei posti di funzione dirigenziale generale previsti in attuazione delle relative disposizioni, nonché nelle disposizioni di rango primario successive alla data di entrata in vigore della citata legge n. 296 del 2006. In considerazione delle esigenze di compatibilità generali nonché degli assetti istituzionali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri assicura il conseguimento delle corrispondenti economie con l'adozione di provvedimenti specifici del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive integrazioni e modificazioni, che tengono comunque conto dei criteri e dei princìpi di cui al prente articolo. 5. Sino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1 le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data del 30 settembre 2008. Sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto. 5-bis. Al fine di assicurare il rispetto della disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva proporzionale di posti nel pubblico impiego, gli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato, inclusi gli enti previdenziali situati sul territorio della provincia autonoma di Bolzano, sono autorizzati per l'anno 2008 ad assumere personale risultato vincitore o idoneo a seguito di procedure concorsuali pubbliche nel limite di spesa pari a 2 milioni di euro a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 527 della legge 24 dicembre 2006, n. 296. 6. Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a quanto previsto dai commi 1 e 4 è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto. 6-bis. Restano escluse dall'applicazione del presente articolo le strutture del comparto sicurezza, delle Forze Armate e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, fermi restando gli obiettivi fissati ai sensi del presente articolo da conseguire da parte di ciascuna amministrazione. Articolo 75. (Autorità indipendenti). 1. Le Autorità indipendenti, in attesa della emanazione della specifica disciplina di riforma di cui all'articolo 3, comma 45 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed, in coerenza con i rispettivi ordinamenti, riconsiderano le proprie politiche in materia di personale in base ai princìpi di contenimento della relativa spesa desumibili dalle corrispondenti norme di cui al presente decreto, predisponendo allo scopo, appositi piani di adeguamento da inoltrare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze. Nelle more delle attività di verifica dei predetti piani, da completarsi entro i quarantacinque giorni successivi alla ricezione, fatte salve eventuali motivate esigenze istruttorie, è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo. 2. Presso le stesse Autorità il trattamento economico del personale già interessato dalle procedure di cui all'articolo 1, comma 519 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è determinato al livello iniziale e senza riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata nei contratti a termine o di specializzazione, senza maggiori spese e con l'attribuzione di un assegno "ad personam", riassorbibile e non rivalutabile pari all'eventuale differenza tra il trattamento economico conseguito e quello spettante all'atto del passaggio in ruolo. Articolo 76. (Spese di personale per gli enti locali e delle camere di commercio). 1. All'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni è aggiunto alla fine il seguente periodo: "ai fini dell'applicazione della presente norma, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione continuata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente". 2. In attesa dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 6, le deroghe previste dall'articolo 3, comma 121, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono sospese, ad eccezione dei comuni con un numero massimo di dipendenti a tempo pieno non superiore a dieci. 3. L'articolo 82, comma 11, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni è sostituito dal seguente: "La corresponsione dei gettoni di presenza è comunque subordinata alla effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni; il regolamento ne stabilisce termini e modalità". 4. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. è fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione. 5. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, con particolare riferimento alle dinamiche di crescita della spesa per la contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali. 6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo accordo tra Governo, regioni e autonomie locali da concludersi in sede di conferenza unificata, sono definiti parametri e criteri di virtuosità, con correlati obiettivi differenziati di risparmio, tenuto conto delle dimensioni demografiche degli enti, delle percentuali di incidenza delle spese di personale attualmente esistenti rispetto alla spesa corrente e dell'andamento di tale tipologia di spesa nel quinquennio precedente. In tale sede sono altresì definiti: a) criteri e modalità per estendere la norma anche agli enti non sottoposti al patto di stabilità interno; b) criteri e parametri - con riferimento agli articoli 90 e 110 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e considerando in via prioritaria il rapporto tra la popolazione dell'ente ed il numero dei dipendenti in servizio - volti alla riduzione dell'affidamento di incarichi a soggetti esterni all'ente, con particolare riferimento agli incarichi dirigenziali e alla fissazione di tetti retributivi non superabili in relazione ai singoli incarichi e di tetti di spesa complessivi per gli enti; c) criteri e parametri - considerando quale base di riferimento il rapporto tra numero dei dirigenti e dipendenti in servizio negli enti - volti alla riduzione dell'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico. 6-bis. Sono ridotti dell'importo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 i trasferimenti erariali a favore delle comunità montane. Alla riduzione si procede intervenendo prioritariamente sulle comunità che si trovano ad una altitudine media inferiore a settecentocinquanta metri sopra il livello del mare. All'attuazione del presente comma si provvede con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 7. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6 è fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale. 8. Il personale delle aziende speciali create dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura non può transitare, in caso di cessazione dell'attività delle aziende medesime, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di riferimento, se non previa procedura selettiva di natura concorsuale e, in ogni caso, a valere sui contingenti di assunzioni effettuabili in base alla vigente normativa. Sono disapplicate le eventuali disposizioni statutarie o regolamentari in contrasto con il presente articolo. Capo III Patto di stabilità interno Articolo 77. (Patto di stabilità interno). 1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009/2011 nelle misure seguenti in termini di fabbisogno e indebitamento netto: a) il settore regionale per 1.500, 2.300 e 4.060 milioni, rispettivamente, per gli anni 2009, 2010 e 2011; b) il settore locale per 1.650, 2.900 e 5.140 milioni, rispettivamente, per gli anni 2009, 2010 e 2011. 2. Nel caso in cui non fossero approvate entro il 31 luglio 2008 le disposizioni legislative per la disciplina del nuovo patto di stabilità interno, volta a conseguire gli effetti finanziari di cui al comma 1, gli stanziamenti relativi agli interventi individuati nell'elenco 2 annesso al presente decreto sono accantonati e possono essere utilizzati solo dopo l'approvazione delle predette disposizioni legislative. 2-bis. Al fine di pervenire alla successiva sostituzione dei trasferimenti statali in coerenza con l'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo unico in cui far confluire tutti i trasferimenti erariali attribuiti alle regioni per finanziare funzioni di competenza regionale. 2-ter. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati, procede all'individuazione dei trasferimenti di cui al comma 2-bis. Il fondo è costituito nell'anno 2010 e i criteri di ripartizione sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Lo schema di decreto è trasmesso al Parlamento per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il parere deve essere espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione. 2-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio Art. 77-bis. (Patto di stabilità interno per gli enti locali) 1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009-2011 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 31, che costituiscono princìpi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. 2. La manovra finanziaria è fissata in termini di riduzione del saldo tendenziale di comparto per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011. 3. Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti applicano al saldo dell'anno 2007, calcolato in termini di competenza mista ai sensi del comma 5, le seguenti percentuali: a) se l'ente ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2007 e presenta un saldo per lo stesso anno 2007, in termini di competenza mista, negativo, le percentuali sono: 1) per le province: 17 per cento per l'anno 2009, 62 per cento per l'anno 2010 e 125 per cento per l'anno 2011; 2) per i comuni: 48 per cento per l'anno 2009, 97 per cento per l'anno 2010 e 165 per cento per l'anno 2011; b) se l'ente ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2007 e presenta un saldo per lo stesso anno 2007, in termini di competenza mista, positivo, le percentuali sono: 1) per le province: 10 per cento per l'anno 2009, 10 per cento per l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno 2011; 2) per i comuni: 10 per cento per l'anno 2009, 10 per cento per l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno 2011; c) se l'ente non ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2007 e presenta un saldo per lo stesso anno 2007, in termini di competenza mista, positivo, le percentuali sono: 1) per le province: 0 per cento per l'anno 2009, 0 per cento per l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno 2011; 2) per i comuni: 0 per cento per l'anno 2009, 0 per cento per l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno 2011; d) se l'ente non ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2007 e presenta un saldo per lo stesso anno 2007, in termini di competenza mista, negativo, le percentuali sono: 1) per le province: 22 per cento per l'anno 2009, 80 per cento per l'anno 2010 e 150 per cento per l'anno 2011; 2) per i comuni: 70 per cento per l'anno 2009, 110 per cento per l'anno 2010 e 180 per cento per l'anno 2011. 4. Per gli enti per i quali negli anni 2004-2005, anche per frazione di anno, l'organo consiliare era stato commissariato ai sensi dell'articolo 141 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, si applicano ai fini del patto di stabilità interno le stesse regole degli enti di cui al comma 3, lettera b), del presente articolo. 5. Il saldo finanziario calcolato in termini di competenza mista è costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti. 6. Gli enti di cui al comma 3, lettere a) e d), devono conseguire, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, un saldo finanziario in termini di competenza mista almeno pari al corrispondente saldo finanziario dell'anno 2007, quale risulta dai conti consuntivi, migliorato dell'importo risultante dall'applicazione delle percentuali indicate nelle stesse lettere a) e d). 7. Gli enti di cui al comma 3, lettere b) e c), devono conseguire, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, un saldo finanziario in termini di competenza mista almeno pari al corrispondente saldo finanziario dell'anno 2007, quale risulta dai conti consuntivi, peggiorato dell'importo risultante dall'applicazione delle percentuali indicate nelle stesse lettere b) e c). 8. Le risorse derivanti dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali e le risorse derivanti dalla vendita del patrimonio immobiliare non sono conteggiate ai fini dei saldi utili per il rispetto del patto di stabilità interno se destinate alla realizzazione di investimenti infrastrutturali o alla riduzione del debito. 9. Per l'anno 2009, nel caso in cui l'incidenza percentuale dell'importo di cui al comma 3, lettere a) e d), sull'importo delle spese finali dell'anno 2007, al netto delle concessioni di crediti, risulti per i comuni superiore al 20 per cento, il comune deve considerare come obiettivo del patto di stabilità interno l'importo corrispondente al 20 per cento della spesa finale. 10. Al fine di ricondurre la dinamica di crescita del debito in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica, le province e i comuni soggetti al patto di stabilità interno possono aumentare, a decorrere dall'anno 2010, la consistenza del proprio debito al 31 dicembre dell'anno precedente in misura non superiore alla percentuale annualmente determinata, con proiezione triennale e separatamente tra i comuni e le province, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sulla base degli obiettivi programmatici indicati nei Documenti di programmazione economico-finanziaria. Resta fermo il limite di indebitamento stabilito dall'articolo 204 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. 11. Nel caso in cui la provincia o il comune soggetto al patto di stabilità interno registri per l'anno precedente un rapporto percentuale tra la consistenza complessiva del proprio debito e il totale delle entrate correnti, al netto dei trasferimenti statali e regionali, superiore alla misura determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, la percentuale di cui al comma 10 è ridotta di un punto. Il rapporto percentuale è aggiornato con cadenza triennale. 12. Il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano le disposizioni del patto di stabilità interno deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e spesa in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto medesimo. A tal fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno. 13. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità interno, il rimborso per le trasferte dei consiglieri comunali e provinciali è, per ogni chilometro, pari a un quinto del costo di un litro di benzina. 14. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno e per acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla loro situazione debitoria, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono semestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito web “www.pattostabilita.rgs.tesoro.it”, le informazioni riguardanti le risultanze in termini di competenza mista, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Con lo stesso decreto è definito il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente ai sensi dei commi 6 e 7. La mancata trasmissione del prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. La mancata comunicazione al sistema web della situazione di commissariamento ai sensi del comma 18, secondo le indicazioni di cui al decreto previsto dal primo periodo del presente comma, determina per l'ente inadempiente l'assoggettamento alle regole del patto di stabilità interno. 15. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascuno degli enti di cui al comma 1 è tenuto a inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione del saldo finanziario in termini di competenza mista conseguito, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, secondo un prospetto e con le modalità definiti dal decreto di cui al comma 14. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. Nel caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto, non si applicano le disposizioni di cui al comma 20, ma si applicano solo quelle di cui al comma 4 dell'articolo 76. 16. Qualora dai conti della tesoreria statale degli enti locali si registrino prelevamenti non coerenti con gli impegni in materia di obiettivi di debito assunti con l'Unione europea, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, adotta adeguate misure di contenimento dei prelevamenti. 17. Gli enti istituiti negli anni 2007 e 2008 sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno, rispettivamente, dagli anni 2010 e 2011 assumendo, quale base di calcolo su cui applicare le regole, le risultanze, rispettivamente, degli esercizi 2008 e 2009. 18. Gli enti locali commissariati ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno dall'anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali. 19. Le informazioni previste dai commi 14 e 15 sono messe a disposizione dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo modalità e contenuti individuati tramite apposite convenzioni. 20. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni 2008-2011, alla provincia o comune inadempiente sono ridotti del 5 per cento i contributi ordinari dovuti dal Ministero dell'interno per l'anno successivo. Inoltre, l'ente inadempiente non può, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza: a) impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio; b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione, da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione. 21. Restano altresì ferme, per gli enti inadempienti al patto di stabilità interno, le disposizioni recate dal comma 4 dell'articolo 76. 22. Le misure di cui ai commi 20, lettera a), e 21 non concorrono al perseguimento degli obiettivi assegnati per l'anno in cui le misure vengono attuate. 23. Qualora venga conseguito l'obiettivo programmatico assegnato al settore locale, le province e i comuni virtuosi possono, nell'anno successivo a quello di riferimento, escludere dal computo del saldo di cui al comma 15 un importo pari al 70 per cento della differenza, registrata nell'anno di riferimento, tra il saldo conseguito dagli enti inadempienti al patto di stabilità interno e l'obiettivo programmatico assegnato. La virtuosità degli enti è determinata attraverso la valutazione della posizione di ciascun ente rispetto ai due indicatori economico-strutturali di cui al comma 24. L'assegnazione a ciascun ente dell'importo da escludere è determinata mediante una funzione lineare della distanza di ciascun ente virtuoso dal valore medio degli indicatori individuato per classe demografica. Le classi demografiche considerate sono: a) per le province: 1) province con popolazione fino a 400.000 abitanti; 2) province con popolazione superiore a 400.000 abitanti; b) per i comuni: 1) comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 50.000 abitanti; 2) comuni con popolazione superiore a 50.000 e fino a 100.000 abitanti; 3) comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti. 24. Gli indicatori di cui al comma 23 sono finalizzati a misurare il grado di rigidità strutturale dei bilanci e il grado di autonomia finanziaria degli enti. 25. Per le province l'indicatore per misurare il grado di autonomia finanziaria non si applica sino all'attuazione del federalismo fiscale. 26. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definiti i due indicatori economico-strutturali di cui al comma 24 e i valori medi per fasce demografiche sulla base dei dati annualmente acquisiti attraverso la certificazione relativa alla verifica del rispetto del patto di stabilità interno. Con lo stesso decreto sono definite le modalità di riparto in base agli indicatori. Gli importi da escludere dal patto sono pubblicati nel sito web “www.pattostabilita.rgs.tesoro.it” del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. A decorrere dall'anno 2010 l'applicazione degli indicatori di cui ai commi 23 e 24 dovrà tenere conto, oltre che delle fasce demografiche, anche delle aree geografiche da individuare con il decreto di cui al presente comma. 27. Resta ferma l'applicazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 685-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotto dall'articolo 1, comma 379, lettera i), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in relazione all'attivazione di un nuovo sistema di acquisizione dei dati di competenza finanziaria. 28. Le disposizioni recate dal presente articolo sono aggiornate anche sulla base dei nuovi criteri adottati in sede europea ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità e crescita. 29. Le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 si applicano anche ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti. 30. Resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU). 31. Le disposizioni del presente articolo si applicano, per il periodo rispettivamente previsto, fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno nel rispetto dei saldi fissati. 32. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, entro il 30 aprile 2009, i comuni trasmettono al Ministero dell'interno la certificazione del mancato gettito accertato, secondo modalità stabilite con decreto del medesimo Ministero" Articolo 77-ter (Patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome). 1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009-2011 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 19, che costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. 2. Continua ad applicarsi la sperimentazione sui saldi di cui all'articolo 1, comma 656, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 3. In attesa dei risultati della sperimentazione di cui al comma 2, per gli anni 2009-2011, il complesso delle spese finali di ciascuna regione a statuto ordinario, determinato ai sensi del comma 4, non può essere superiore, per l'anno 2009, al corrispondente complesso di spese finali determinate sulla base dell'obiettivo programmatico per l'anno 2008 diminuito dello 0,6 per cento, e per gli anni 2010 e 2011, non può essere rispettivamente superiore al complesso delle corrispondenti spese finali dell'anno precedente, calcolato assumendo il pieno rispetto del patto di stabilità interno, aumentato dell'1,0 per cento per l'anno 2010 e diminuito dello 0,9 per cento per l'anno 2011. L'obiettivo programmatico per l'anno 2008 è quello risultante dall'applicazione dell'articolo 1, comma 657, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 4. Il complesso delle spese finali è determinato dalla somma delle spese correnti ed in conto capitale, al netto delle: - spese per la sanità, cui si applica la specifica disciplina di settore; - spese per la concessione di crediti. 5. Le spese finali sono determinate sia in termini di competenza sia in termini di cassa. 6. Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente, con il Ministro dell'economia e delle finanze il livello complessivo delle spese correnti e in conto capitale, nonché dei relativi pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2009-2011; a tale fine, entro il 31 ottobre di ciascun anno precedente, il presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze. In caso di mancato accordo si applicano le disposizioni stabilite per le regioni a statuto ordinario. Per gli enti locali dei rispettivi territori provvedono alle finalità correlate al patto di stabilità interno le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, esercitando le competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Qualora le predette regioni e province autonome non provvedano, entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente, si applicano, per gli enti locali dei rispettivi territori, le disposizioni previste per gli altri enti locali in materia di patto di stabilità interno. 7. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono al riequilibrio della finanza pubblica, oltre che nei modi stabiliti dal comma 6, anche con misure finalizzate a produrre un risparmio per il bilancio dello Stato, mediante l'assunzione dell'esercizio di funzioni statali, attraverso l'emanazione con le modalità stabilite dai rispettivi statuti, di specifiche norme di attuazione statutaria; tali norme di attuazione precisano le modalità e l'entità dei risparmi per il bilancio dello Stato da ottenere in modo permanente o comunque per annualità definite. 8. Sulla base degli esiti della sperimentazione di cui al comma 2, le norme di attuazione devono altresì prevedere le disposizioni per assicurare in via permanente il coordinamento tra le misure di finanza pubblica previste dalle leggi costituenti la manovra finanziaria dello Stato e l'ordinamento della finanza regionale previsto da ciascuno statuto speciale e dalle relative norme di attuazione. 9. Sulla base degli esiti della sperimentazione di cui al comma 2 si procede, anche nei confronti di una sola o più regioni, a ridefinire con legge le regole del patto di stabilità interno e l'anno di prima applicazione delle regole. Le nuove regole devono comunque tenere conto del saldo in termini di competenza mista calcolato quale somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano può essere assunto a riferimento, con l'accordo di cui al comma 6, il saldo finanziario anche prima della conclusione del procedimento e della approvazione del decreto previsto dall'articolo 1, comma 656, della legge n. 296 del 2006 a condizione che la sperimentazione effettuata secondo le regole stabilite dal presente comma abbia conseguito esiti positivi per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica. 10. Resta ferma la facoltà delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di estendere le regole del patto di stabilità interno nei confronti dei loro enti ed organismi strumentali, nonché per gli enti ad ordinamento regionale o provinciale. 11. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi riferiti ai saldi di finanza pubblica, la regione, sulla base di criteri stabiliti in sede di consiglio delle autonomie locali, può adattare per gli enti locali del proprio territorio, le regole e i vincoli posti dal legislatore nazionale, in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti nelle regioni stesse, fermo restando, l'obiettivo complessivamente determinato in applicazione dell'articolo 77-bis per gli enti della regione e risultante dalla comunicazione effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato alla regione interessata. 12. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno e per acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla propria situazione debitoria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito “www.pattostabilita.rgs.tesoro.it”, le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza sia quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 13. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascuna regione e provincia autonoma è tenuta ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente e dal responsabile del servizio finanziario secondo un prospetto e con le modalità definite dal decreto di cui al comma 12. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. Nel caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto, non si applicano le disposizioni di cui al comma 15 del presente articolo, ma si applicano solo quelle di cui al comma 4 dell'articolo 76. 14. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma è tenuta ad osservare quanto previsto dalle norme di attuazione statutaria emanate ai sensi del comma 8. Fino alla emanazione delle predette norme di attuazione statutaria si provvede secondo quanto disposto dall'accordo concluso ai sensi del comma 6. 15. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni 2008-2011 la regione o la provincia autonoma inadempiente non può nell'anno successivo a quello dell'inadempienza: impegnare spese correnti, al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio; ricorrere all'indebitamento per gli investimenti. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie e finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione. 16. Restano altresì ferme per gli enti inadempienti al patto di stabilità interno le disposizioni recate dal comma 4 dell'articolo 76. 17. Continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 664, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, introdotto dal citato articolo 1, comma 675, della legge n. 296 del 2006. 18. Le disposizioni recate dal presente articolo sono aggiornate anche sulla base dei nuovi criteri che vengono adottati in sede europea ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità e crescita. 19. Resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, la sospensione del potere delle regioni di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad esse attribuiti con legge dello Stato di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93. 20. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per il periodo rispettivamente previsto fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno nel rispetto dei saldi fissati. Art. 77-quater (Modifiche della tesoreria unica ed eliminazione della rilevazione dei flussi trimestrali di cassa) A decorrere dal 1° gennaio 2009 l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 come modificato dal comma 7 del presente articolo sono estese: alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con le disposizioni statutarie e con quelle di cui all'articolo 77-ter; a tutti gli enti locali di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, assoggettati al sistema di tesoreria unica; alle Aziende sanitarie locali, alle Aziende ospedaliere, comprese le Aziende ospedaliero - universitarie di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e i Policlinici universitari a gestione diretta, agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, agli Istituti zooprofilattici sperimentali e alle Agenzie sanitarie regionali. Le somme che affluiscono mensilmente a titolo di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) ai conti correnti di tesoreria di cui all'art. 40, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, intestati alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, sono accreditate, entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo, presso il tesoriere regionale o provinciale. Resta ferma per le regioni a statuto ordinario, fino alla determinazione definitiva della quota di compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto (IVA), l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e all'articolo 1, comma 321, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni. Conseguentemente le eventuali eccedenze di gettito IRAP e addizionale regionale all'IRPEF – con esclusione degli effetti derivanti dalle manovre eventualmente disposte dalla regione – rispetto alle previsioni delle imposte medesime effettuate ai fini del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato sono riversate all'entrata statale in sede di conguaglio. Resta altresì ferma, per la Regione siciliana, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. L'anticipazione mensile per il finanziamento della spesa sanitaria, di cui all'articolo 1, comma 796, lettera d), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 a favore delle regioni a statuto ordinario e della Regione siciliana, è accreditata sulle contabilità speciali infruttifere al netto delle somme cumulativamente trasferite a titolo di IRAP e di addizionale regionale all'IRPEF e delle somme trasferite ai sensi del comma 4 del presente articolo per le regioni a statuto ordinario e del comma 5 per la Regione siciliana. In caso di necessità i recuperi delle anticipazioni sono effettuati anche a valere sulle somme affluite nell'esercizio successivo sui conti correnti di cui all'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ovvero sulle somme da erogare a qualsiasi titolo a carico del bilancio statale. Nelle more del perfezionamento del riparto delle somme di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, la compartecipazione IVA è corrisposta alle regioni a statuto ordinario nella misura risultante dall'ultimo riparto effettuato, previo accantonamento di un importo corrispondente alla quota del finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario condizionata alla verifica degli adempimenti regionali, ai sensi della legislazione vigente. Alla Regione siciliana sono erogate le somme spettanti a titolo di Fondo sanitario nazionale, quale risulta dall'Intesa espressa ai sensi delle norme vigenti, dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, previo accantonamento di un importo corrispondente alla quota del finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario condizionata alla verifica degli adempimenti regionali, ai sensi delle legislazione vigente. Al fine di assicurare un'ordinata gestione degli effetti derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo, in funzione dell'applicazione delle disposizioni di cui all' articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 e successive modificazioni, all'articolo 1, comma 321, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le regioni possono accantonare le somme relative all' IRAP e all' addizionale regionale all'IRPEF accertate in eccesso rispetto agli importi delle medesime imposte spettanti a titolo di finanziamento del fabbisogno sanitario dell'anno di riferimento, quale risulta dall'Intesa espressa ai sensi delle norme vigenti, dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, e rispetto agli importi delle medesime imposte derivanti dall'attivazione della leva fiscale regionale per il medesimo anno. A tal fine, con riferimento alle manovre fiscali regionali sull'IRAP e sull'addizionale regionale all'IRPEF, il Ministero dell'economia e delle finanze -Dipartimento delle Finanze quantifica annualmente i gettiti relativi all'ultimo anno consuntivabile indicando contestualmente una stima dei gettiti relativi a ciascuno degli anni compresi nel quadriennio successivo all'anno di consuntivazione e ne dà comunicazione alle regioni. Il comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, è sostituito dal seguente: “Le entrate costituite da assegnazioni, contributi e quanto altro proveniente direttamente dal bilancio dello Stato devono essere versate per le regioni, le province autonome e gli enti locali nelle contabilità speciali infruttifere ad essi intestate presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Tra le predette entrate sono comprese quelle provenienti da operazioni di indebitamento assistite, in tutto o in parte, da interventi finanziari dello Stato sia in conto capitale che in conto interessi, nonché quelle connesse alla devoluzione di tributi erariali alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano” Le risorse trasferite alle strutture sanitarie di cui al comma 1, lettera c), a carico diretto del bilancio statale sono accreditate in apposita contabilità speciale infruttifera, da aprire presso la sezione di tesoreria provinciale. Le somme giacenti alla data del 31 dicembre 2008 sulle preesistenti contabilità speciali per spese correnti e per spese in conto capitale, intestate alle stesse strutture sanitarie, possono essere prelevate in quote annuali costanti del venti per cento. Su richiesta della Regione competente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere concesse deroghe al limite del prelievo annuale del venti per cento, da riassorbire negli esercizi successivi,. A decorrere dal 1° gennaio 2009 cessano di avere efficacia le disposizioni relative alle sperimentazioni per il superamento della tesoreria unica, attuate con i decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 31855 del 4 settembre 1998 e n. 152772 del 3 giugno 1999 e con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze n. 59453 del 19 giugno 2003 e n. 83361 dell'8 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.165 del 18 luglio 2005. 10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per il periodo rispettivamente previsto fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno nel rispetto dei saldi fissati. 11. Gli enti pubblici soggetti al Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti pubblici (SIOPE), istituito ai sensi dell'articolo 28, commi 3, 4 e 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni, e i rispettivi tesorieri o cassieri non sono tenuti agli adempimenti relativi alla trasmissione dei dati periodici di cassa, di cui all'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni. I prospetti dei dati SIOPE e delle disponibilità liquide costituiscono un allegato obbligatorio del rendiconto o del bilancio di esercizio. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sono stabilite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le relative modalità di attuazione. Le sanzioni previste dagli articoli 30 e 32 della legge n. 468 del 1978 per il mancato invio dei prospetti di cassa operano per gli enti inadempienti al SIOPE.” Articolo 78. (Disposizioni urgenti per Roma capitale). 1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi strutturali di risanamento della finanza pubblica e nel rispetto dei princìpi indicati dall'articolo 119 della Costituzione, nelle more dell'approvazione della legge di disciplina dell'ordinamento, anche contabile, di Roma Capitale ai sensi dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Sindaco del comune di Roma, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato è nominato Commissario straordinario del Governo per la ricognizione della situazione economico-finanziaria del comune e delle società da esso partecipate, con esclusione di quelle quotate nei mercati regolamentati, e per la predisposizione ed attuazione di un piano di rientro dall'indebitamento pregresso. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri: a) sono individuati gli istituti e gli strumenti disciplinati dal Titolo VIII del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di cui può avvalersi il Commissario straordinario, parificato a tal fine all'organo straordinario di liquidazione, fermo restando quanto previsto al comma 6; b) su proposta del Commissario straordinario, sono nominati tre subcommissari, ai quali possono essere conferite specifiche deleghe dal Commissario, uno dei quali scelto tra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, uno tra i dirigenti della Ragioneria generale dello Stato e uno tra gli appartenenti alla carriera prefettizia o dirigenziale del Ministero dell'interno, collocati in posizione di fuori ruolo o di comando per l'intera durata dell'incarico. Per l'espletamento degli anzidetti incarichi gli organi commissariali non hanno diritto ad alcun compenso o indennità, oltre alla retribuzione, anche accessoria, in godimento all'atto della nomina, e si avvalgono delle strutture comunali. I relativi posti di organico sono indisponibili per la durata dell'incarico. 3. La gestione commissariale del comune assume, con bilancio separato rispetto a quello della gestione ordinaria, tutte le entrate di competenza e tutte le obbligazioni assunte alla data del 28 aprile 2008. Le disposizioni dei commi precedenti non incidono sulle competenze ordinarie degli organi comunali relativamente alla gestione del periodo successivo alla data del 28 aprile 2008. 4. Il piano di rientro, con la situazione economico-finanziaria del comune e delle società da esso partecipate di cui al comma 1, gestito con separato bilancio, entro il 30 settembre 2008, ovvero entro altro termine indicato nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui ai commi 1 e 2, è presentato dal Commissario straordinario al Governo, che l'approva entro i successivi trenta giorni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, individuando le coperture finanziarie necessarie per la relativa attuazione nei limiti delle risorse allo scopo destinate a legislazione vigente. è autorizzata l'apertura di una apposita contabilità speciale. Al fine di consentire il perseguimento delle finalità indicate al comma 1, il piano assorbe, anche in deroga a disposizioni di legge, tutte le somme derivanti da obbligazioni contratte, a qualsiasi titolo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche non scadute, e contiene misure idonee a garantire il sollecito rientro dall'indebitamento pregresso. Il Commissario straordinario potrà recedere, entro lo stesso termine di presentazione del piano, dalle obbligazioni contratte dal Comune anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 5. Per l'intera durata del regime commissariale di cui al presente articolo non può procedersi alla deliberazione di dissesto di cui all'articolo 246, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 6. I decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui ai commi 1 e 2 prevedono in ogni caso l'applicazione, per tutte le obbligazioni contratte anteriormente alla data di emanazione del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 248 e del comma 12 dell'articolo 255 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Tutte le entrate del comune di competenza dell'anno 2008 e dei successivi anni sono attribuite alla gestione corrente, di competenza degli organi istituzionali dell'Ente. 7. Ai fini dei commi precedenti, per il comune di Roma sono prorogati di sei mesi i termini previsti per l'approvazione del rendiconto relativo all'esercizio 2007, per l'adozione della delibera di cui all'articolo 193, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e per l'assestamento del bilancio relativo all'esercizio 2008. 8. Nelle more dell'approvazione del piano di rientro di cui al presente articolo, la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. concede al comune di Roma una anticipazione di 500 milioni di euro a valere sui primi futuri trasferimenti statali ad esclusione di quelli compensativi per i mancati introiti di natura tributaria. Capo IV Spesa sanitaria e per invalidità Articolo 79. (Programmazione delle risorse per la spesa sanitaria). 1. Al fine di garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009-2011 il finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato è confermato in 102.683 milioni di euro per l'anno 2009, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 796, lettera a) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e all'articolo 3, comma 139 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed è determinato in 103.945 milioni di euro per l'anno 2010 e in 106.265 milioni di euro per l'anno 2011, comprensivi dell'importo di 50 milioni di euro, per ciascuno degli anni indicati, a titolo di ulteriore finanziamento a carico dello Stato per l'ospedale pediatrico Bambino Gesù, preventivamente accantonati ed erogati direttamente allo stesso Ospedale, secondo le modalità di cui alla legge 18 maggio 1995, n. 187 che ha reso esecutivo l'accordo tra il Governo italiano e la Santa Sede, fatto nella Città del Vaticano il 15 febbraio 1995. Restano fermi gli adempimenti regionali previsti dalla legislazione vigente, nonché quelli derivanti dagli accordi e dalle intese intervenute fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 1-bis. Per gli anni 2010 e 2011 l'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato derivante da quanto disposto dal comma 1, rispetto al livello di finanziamento previsto per l'anno 2009, è subordinato alla stipula di una specifica intesa fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, resi entro il 31 ottobre 2008, che, ad integrazione e modifica dell'accordo Stato-regioni dell'8 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001, dell'intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005 pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005 e dell'intesa Stato-regioni relativa al Patto per la salute del 5 ottobre 2006, di cui al provvedimento 5 ottobre 2006, n. 2648, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 256 del 3 novembre 2006, contempli ai fini dell'efficientamento del sistema e del conseguente contenimento della dinamica dei costi, nonché al fine di non determinare tensioni nei bilanci regionali extrasanitari e di non dover ricorrere necessariamente all'attivazione della leva fiscale regionale: una riduzione dello standard dei posti letto, diretto a promuovere il passaggio dal ricovero ospedaliero ordinario al ricovero diurno e dal ricovero diurno all'assistenza in regime ambulatoriale; l'impegno delle regioni, anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 1, comma 565, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in connessione con i processi di riorganizzazione, ivi compresi quelli di razionalizzazione e di efficientamento della rete ospedaliera, alla riduzione delle spese di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale anche attraverso: 1) la definizione di misure di riduzione stabile della consistenza organica del personale in servizio e di conseguente ridimensionamento dei fondi della contrattazione integrativa di cui ai contratti collettivi nazionali del predetto personale; 2) la fissazione di parametri standard per l'individuazione delle strutture semplici e complesse, nonché delle posizioni organizzative e di coordinamento rispettivamente delle aree della dirigenza e del personale del comparto del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto comunque delle disponibilità dei fondi della contrattazione integrativa, così come rideterminati ai sensi di quanto previsto dal numero 1; l'impegno delle regioni, nel caso in cui si profili uno squilibrio di bilancio del settore sanitario, ad attivare anche forme di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie da parte dei cittadini, ivi compresi i cittadini a qualsiasi titolo esenti ai sensi della vigente normativa, prevedendo altresì forme di attivazione automatica in corso d'anno in caso di superamento di soglie predefinite di scostamento dall'andamento programmatico della spesa. 1-ter. Qualora non venga raggiunta l'Intesa di cui al comma 1-bis) entro il 31 ottobre 2008, con la procedura di cui all'art. 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono fissati lo standard di dotazione dei posti letto nonché gli ulteriori standard necessari per promuovere il passaggio dal ricovero ospedaliero ordinario al ricovero diurno e dal ricovero diurno all'assistenza in regime ambulatoriale nonché per le finalità di cui al comma 1-bis, lettera b), del presente articolo. 1-quater. All'articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo le parole: “di criteri e parametri fissati dal Piano stesso” sono sostituite dalle seguenti: “di linee guida proposte dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed approvate con Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano”; b) il terzo periodo è sostituito dai seguenti: “La predetta modalità di ammissione al finanziamento è valida per le linee progettuali attuative del Piano sanitario nazionale fino all'anno 2008. A decorrere dall'anno 2009, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, provvede a ripartire tra le regioni le medesime quote vincolate all'atto dell'adozione della propria delibera di ripartizione delle somme spettanti alle regioni a titolo di finanziamento della quota indistinta di Fondo sanitario nazionale di parte corrente. Al fine di agevolare le regioni nell'attuazione dei progetti di cui al comma 34, il Ministero dell'Economia e delle Finanze provvede ad erogare, a titolo di acconto, il 70 per cento dell'importo complessivo annuo spettante a ciascuna regione, mentre l'erogazione del restante 30 per cento è subordinata all'approvazione da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dei progetti presentati dalle regioni, comprensivi di una relazione illustrativa dei risultati raggiunti nell'anno precedente. Le mancate presentazione ed approvazione dei progetti comportano, nell'anno di riferimento, la mancata erogazione della quota residua del 30 per cento ed il recupero, anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti nell'anno successivo, dell'anticipazione del 70 per cento già erogato.”. 1-quinquies. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 8- sexies, comma 5: 1) al primo periodo, le parole da “in base ai costi standard” fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: “tenuto conto, nel rispetto dei principi di efficienza e di economicità nell'uso delle risorse, anche in via alternativa, di: a) costi standard delle prestazioni calcolati in riferimento a strutture preventivamente selezionate secondo criteri di efficienza, appropriatezza e qualità dell'assistenza come risultanti dai dati in possesso del Sistema informativo sanitario; b) costi standard delle prestazioni già disponibili presso le regioni e le province autonome; c) tariffari regionali e differenti modalità di remunerazione delle funzioni assistenziali attuate nelle regioni e nelle province autonome ”; 2) il secondo periodo “è sostituito dal seguente: "Lo stesso decreto stabilisce i criteri generali, nel rispetto del principio del perseguimento dell'efficienza e dei vincoli di bilancio derivanti dalle risorse programmate a livello nazionale e regionale, in base ai quali le regioni adottano il proprio sistema tariffario, articolando tali tariffe per classi di strutture secondo le loro caratteristiche organizzative e di attività, verificati in sede di accreditamento delle strutture stesse. Le tariffe massime di cui al presente comma sono assunte come riferimento per la valutazione della congruità delle risorse a carico del Servizio sanitario nazionale. Gli importi tariffari, fissati dalle singole regioni, superiori alle tariffe massime restano a carico dei bilanci regionali. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione è abrogato il decreto del Ministro della Sanità 15 aprile 1994, recante “Determinazione dei criteri generali per la fissazione delle tariffe delle prestazioni di assistenza specialistica, riabilitativa ed ospedaliera,”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1994". b) All'articolo 1, comma 18, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le attività e le funzioni assistenziali delle strutture equiparate di cui al citato articolo 4, comma 12, con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, sono esercitate esclusivamente nei limiti di quanto stabilito negli specifici accordi di cui all'articolo 8-quinquies.”; c) all'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 3, lettera b), dopo le parole “delle strutture al fabbisogno” sono aggiunte le seguenti: “, tenendo conto anche del criterio della soglia minima di efficienza che, compatibilmente con le risorse regionali disponibili, deve esser conseguita da parte delle singole strutture sanitarie,”; d) all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 2, alinea, le parole “accordi con le strutture pubbliche ed equiparate” sono sostituite dalle seguenti: “accordi con le strutture pubbliche ed equiparate, comprese le aziende ospedaliero universitarie,”; 2) al comma 2, lettera b), dopo le parole: “distinto per tipologia e per modalità di assistenza” è aggiunto il seguente periodo: “Le regioni possono individuare prestazioni o gruppi di prestazioni per i quali stabilire la preventiva autorizzazione, da parte dell'azienda sanitaria locale competente, alla fruizione presso le strutture o i professionisti accreditati”; 3) dopo il comma 2-ter sono aggiunti i seguenti commi: “2-quater. Le regioni stipulano accordi con le fondazioni istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e con gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e contratti con gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico privati, che sono definiti con le modalità di cui all'articolo 10 comma 2 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. Le regioni stipulano altresì accordi con gli istituti, enti ed ospedali di cui agli articoli 41 e 43, secondo comma 2, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni che prevedano che l'attività assistenziale, attuata in coerenza con la programmazione sanitaria regionale, sia finanziata a prestazione in base ai tetti di spesa ed ai volumi di attività predeterminati annualmente dalla programmazione regionale nel rispetto dei vincoli di bilancio, nonché sulla base di funzioni riconosciute dalle regioni, tenendo conto nella remunerazione di eventuali risorse già attribuite per spese di investimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e successive modificazioni ed integrazioni. Ai predetti accordi e ai predetti contratti si applicano le disposizioni di cui al comma 2, lettere a), b), c), e) ed e-bis). 2-quinquies. In caso di mancata stipula degli accordi di cui al presente articolo, l'accreditamento istituzionale di cui all'articolo 8-quater delle strutture e dei professionisti eroganti prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale interessati è sospeso.”; 1-sexies. Al fine di garantire il pieno rispetto degli obiettivi finanziari programmatici di cui al comma 1: sono potenziati i procedimenti di verifica delle esenzioni, in base al reddito, dalla partecipazione del cittadino alla spesa sanitaria per le prestazioni di specialistica ambulatoriale a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN). A tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottare entro il 30 settembre 2008, sono individuate le modalità con le quali l'Agenzia delle entrate mette a disposizione del SSN, tramite il sistema della tessera sanitaria, attuativo dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, le informazioni utili a consentire la verifica della sussistenza del diritto all'esenzione per reddito del cittadino in base ai livelli di reddito di cui all'articolo 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni, individuando l'ultimo reddito complessivo del nucleo familiare, in quanto disponibile al sistema informativo dell'anagrafe tributaria. Per nucleo familiare si intende quello previsto dall'articolo 1 del decreto del Ministro della Sanità, di concerto con il Ministro delle finanze, del 22 gennaio 1993; con il medesimo decreto di cui alla lettera a) sono definite le modalità con cui il cittadino è tenuto ad autocertificare presso l'azienda sanitaria locale di competenza la sussistenza del diritto all'esenzione per reddito in difformità dalle predette informazioni, prevedendo verifiche obbligatorie da parte delle aziende sanitarie locali delle informazioni rese dagli assistiti in contrasto con le informazioni rese disponibili al SSN e, in caso di accertata dichiarazione mendace, il recupero delle somme dovute dall'assistito, pena l'esclusione dello stesso dalla successiva prescrivibilità di ulteriori prestazioni di specialistica ambulatoriale a carico del SSN; c)per le regioni che, ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni, hanno sottoscritto l'Accordo per il perseguimento dell'equilibrio economico nel settore sanitario, una quota delle risorse di cui all'articolo 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modificazioni, come da ultimo rideterminato dall'articolo 83, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dall'articolo 1, comma 796, lettera n), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, può essere destinata alla realizzazione di interventi diretti a garantire la disponibilità di dati economici, gestionali e produttivi delle strutture sanitarie operanti a livello locale, per consentirne la produzione sistematica e l'interpretazione gestionale continuativa, ai fini dello svolgimento delle attività di programmazione e di controllo regionale ed aziendale, in attuazione dei piani di rientro. I predetti interventi devono garantire la coerenza e l'integrazione con le metodologie definite nell'ambito del Sistema nazionale di verifica e controllo (SiVeAS), di cui all'articolo 1, comma 288, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, e con i modelli dei dati del Nuovo Sistema Informativo Sanitario Nazionale (NSIS). 1-septies. All'articolo 88 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Al fine di realizzare gli obiettivi di economicità nell'utilizzazione delle risorse e di verifica della qualità dell'assistenza erogata, secondo criteri di appropriatezza, le regioni assicurano, per ciascun soggetto erogatore, un controllo analitico annuo di almeno il 10 per cento delle cartelle cliniche e delle corrispondenti schede di dimissione, in conformità a specifici protocolli di valutazione. L'individuazione delle cartelle e delle schede deve essere effettuata secondo criteri di campionamento rigorosamente casuali. Tali controlli sono estesi alla totalità delle cartelle cliniche per le prestazioni ad alto rischio di inappropriatezza individuate delle regioni tenuto conto di parametri definiti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze. 2. Al fine di procedere al rinnovo degli accordi collettivi nazionali con il personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale per il biennio economico 2006-2007, il livello del finanziamento cui concorre ordinariamente lo Stato, di cui al comma 1, lettera a), è incrementato di 184 milioni di euro per l'anno 2009 e di 69 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, anche per l'attuazione del Progetto Tessera Sanitaria e, in particolare, per il collegamento telematico in rete dei medici e la ricetta elettronica, di cui al comma 5-bis dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. 3. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, il secondo periodo è soppresso. Articolo 80. (Piano straordinario di verifica delle invalidità civili). 1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) attua, dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2009, un piano straordinario di 200.000 accertamenti di verifica nei confronti dei titolari di benefìci economici di invalidità civile. 2. Nel caso di accertata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari, si applica l'articolo 5, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698. 3. Nei procedimenti di verifica, compresi quelli in corso, finalizzati ad accertare, nei confronti di titolari di trattamenti economici di invalidità civile, la permanenza dei requisiti sanitari necessari per continuare a fruire dei benefìci stessi, l'I.N.P.S. dispone la sospensione dei relativi pagamenti qualora l'interessato, a cui sia stata notificata la convocazione, non si presenti a visita medica senza giustificato motivo. Se l'invalido, entro novanta giorni dalla data di notifica della sospensione ovvero della richiesta di giustificazione nel caso in cui tale sospensione sia stata già disposta, non fornisce idonee motivazioni circa la mancata presentazione a visita, l'I.N.P.S. provvede alla revoca della provvidenza a decorrere dalla data della sospensione medesima. Ove, invece, siano ritenute valide le giustificazioni addotte, verrà comunicata la nuova data di visita medica alla quale l'interessato non potrà sottrarsi, pena la revoca del beneficio economico dalla data di sospensione, salvo i casi di visite domiciliari richieste dagli interessati o disposte dall'amministrazione. Sono esclusi dalle disposizioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma i soggetti ultrasettantenni, i minori nati affetti da patologie e per i quali è stata determinata una invalidità pari al 100 per cento ed i soggetti affetti da patologie irreversibili per i quali, in luogo della automatica sospensione dei pagamenti, si procede obbligatoriamente alla visita domiciliare volta ad accertare la persistenza dei requisiti di invalidità necessari per il godimento dei benefìci economici. 4. Qualora l'invalido non si sottoponga agli ulteriori accertamenti specialistici, eventualmente richiesti nel corso della procedura di verifica, la sospensione dei pagamenti e la revoca del beneficio economico verranno disposte con le medesime modalità di cui al comma 3. 5. Ai titolari di patente di guida speciale chiamati a visita per il rinnovo della patente stessa, gli uffici della motorizzazione civile sono autorizzati a rilasciare un permesso di guida provvisorio, valido sino all'esito finale delle procedure di rinnovo. 6. Nei procedimenti giurisdizionali relativi ai verbali di visita emessi dalle commissioni mediche di verifica, finalizzati all'accertamento degli stati di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo, nonché ai provvedimenti di revoca emessi dall'I.N.P.S. nella materia di cui al presente articolo la legittimazione passiva spetta all'I.N.P.S. medesimo. 7. Con decreto del ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti termini e modalità di attuazione del piano straordinario di cui al presente articolo, avuto riguardo, in particolare, alla definizione di criteri selettivi in ragione dell'incidenza territoriale dei beneficiari di prestazioni rispetto alla popolazione residente nonché alle sinergie con le diverse banche dati presenti nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, tra le quali quelle con l'amministrazione. finanziaria e la motorizzazione civile.

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Sinistra democratica fa festa a bacoli e protesta contro la presenza dei militari (sezione: Class action)

( da "Repubblica, La" del 26-07-2008)

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Pagina V - Napoli Fino al 3 agosto Sinistra democratica fa festa a Bacoli e protesta contro la presenza dei militari SI è aperta ieri la seconda festa nazionale della "Sinistra democratica" a Bacoli. Al nastro di partenza anche l'ex segretario nazionale Fabio Mussi, insieme ai responsabili regionale e provinciale, Raffaele Porta e Salvatore Vozza. La festa prosegue oggi con un dibattito su "class="hilite">class="term">class class="term">action e beni comuni". La chiusura è per il 3 agosto, il clou sarà sabato 2 con la presenza del nuovo leader nazionale Claudio Fava, della portavoce dei Verdi Grazia Francescato e del candidato segretario di Rifondazione Nichi Vendola. Intanto la festa protesta contro la presenza dei militari in funzione sicurezza sulle strade: "Ci autodenunceremo - dice l'ex deputato Arturo Scotto - se un soldato ci fermerà, rifiuteremo di esibire i documenti".

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Piano spiagge, rigettato il ricorso (sezione: Class action)

( da "Tempo, Il" del 26-07-2008)

Argomenti: Class Action

Stampa Diversi titolari di lidi hanno chiesto un incontro con l'Amministrazione comunale per conoscere il contenuto del documento Piano spiagge, rigettato il ricorso Termoli L'azione incidentale del Sindacato dei balneatori "bocciata" dal Tar Antonella Salvatore TERMOLI Piano spiagge comunale: il Tar rigetta il ricorso incidentale proposto dal sib. La conferma arriva da alcuni operatori turistici termolesi che seguono da vicino la vicenda, legata alla questione della pianificazione dell'arenile costiero e del rilascio delle relative concessioni demaniali in ampliamento. Diversi balneatori della città, iscritti ad altre associazioni di categoria come Fiba-Confesercenti e Non Solo Mare non hanno avallato il ricorso presentato dal Sindacato balneatori in quanto concordi con la tesi dell'Amministrazione comunale, secondo la quale è possibile stabilire una modifica degli spazi a disposizione degli imprenditori turistici per le autorizzazioni in ampliamento così da mantenere "in vita" le spiagge libere tra un lido ed un altro che, in caso contario, potrebbero essere annullate dagli ampliamenti di concessioni da parte dei titolari degli stabilimenti. Proprio in questi giorni, in ogni caso, è in discussione in Regione il documento programmatico per cui diversi titolari di lidi hanno già chiesto un incontro con l'Amministrazione comunale di Termoli per conoscere in dettaglio il contenuto del documento programmatico già al centro di qualche malumore da parte degli operatori del Sib, che di recente hanno presentato azioni legali al Tar Molise. Il problema è stato affrontato anche dal Presidente della Fiba-Confesercenti Pietro D'Andrea, il quale aveva risposto con un documento a Nicola Aprile del Sib, sottolineando di non appoggiare l'iniziativa davanti ai giudici amministrativi. "Al di là di ogni azione che si intende intraprendere nei confronti della Pubblica Amministrazione sul demanio, la posizione del concessionario si concretizza sempre in un diritto condizionato. L'Amministrazione non è mai vincolata a mantenere in vita la concessione, nemmeno per il tempo previsto, proprio perché, perseguendo finalità di pubblico interesse, esigenze sopravvenute possono rendere necessario l'esercizio del potere di revoca dell'autorizzazione stessa - ha spiegato D'Andrea - Questo esercizio costituisce attività discrezionale, importando valutazioni e apprezzamento di pubblici interessi ed ha per conseguenza l'affievolimento ad interesse legittimo del diritto del concessionario. Da ciò si evince come il nostro ruolo, anche se importante, è secondario al ruolo primario del pubblico interesse. Ritengo sia legittima l'azione legale promossa dal Sib, come è altrettanto legittima l'iniziativa opposta, cioè quella iniziativa legale che la Fiba ha inteso non fare, restando sempre pronta e disponibile al dialogo e all'unità sindacale, quando le rivendicazioni rivestono carattere collettivo e tengono conto di tutti gli interessi sia dei balneatori che dei cittadini. Noi riconosciamo nel Demanio la potestà urbanistica del Comune". B:#SALANT@%@.

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NON GOVERNARE SOLO LE PAURE (sezione: Class action)

( da "Corriere della Sera" del 28-07-2008)

Argomenti: Class Action

Corriere della Sera - NAZIONALE - sezione: Prima Pagina - data: 2008-07-28 num: - pag: 1 autore: di GIUSEPPE DE RITA categoria: REDAZIONALE L'AZIONE PER L'AUTUNNO NON GOVERNARE SOLO LE PAURE T empo verrà che la classe politica si troverà a superare il governo delle paure e avanzare qualche indicazione di sviluppo futuro. Fronteggiando le paure essa paga un debito per il consenso ottenuto facendole venire in luce; ma rischia di far regredire il corpo sociale in troppe richieste di protezione, con evidenti pericoli di passività e di non coinvolgimento nella crescita collettiva. Per orientare al futuro occorre cogliere i passaggi di ciclo che potrebbero avvenire a breve. Il primo è quello del passaggio da una politica economica e finanziaria di voluta rigidità ad una azione di più ampio respiro e di più coinvolgente carica innovativa. Giulio Tremonti ha scritto un bel libro dedicato alle paure e alle speranze di oggi: il fronteggiamento delle paure l'abbiamo compiuto, o almeno tentato, possiamo ora attenderci più coraggiose visioni del futuro. Il secondo passaggio è quello da un intervento pubblico orientato alla sicurezza a tutti i costi (contro la microcriminalità, la presenza degli immigrati, ecc.) ad un intervento più mirato al rilancio da un lato dello spirito di iniziativa individuale, dall'altro dei processi di coesione sociale, specialmente nelle comunità locali. I due passaggi possono essere anche rinviati, per lasciare ancora in vita le attuali dure opzioni di ordine (ordine pubblico, dei conti pubblici, riordino dei poteri istituzionali, ecc.), nella convinzione che esse creino ancora consenso politico; ma è verosimile che tali opzioni piaceranno sempre di meno a tutti, e non solo al vigore ilare ed ottimistico dell'attuale premier. Per questo, quando cominceranno ad avvicinarsi le elezioni europee e regionali, dobbiamo aspettarci una propensione a promettere e garantire qualcosa di più del messaggio "con sicurezza ed ordine vi proteggiamo dalle paure". Nessuno si aspetta grandi promesse o ambiziosi programmi onnicomprensivi, ma l'attesa di qualche "speranziella" certamente il corpo sociale oggi la esprime: un intervento sulla qualità organizzativa del pronto soccorso e sulla riduzione dei tempi nelle liste d'attesa degli ospedali; uno smaltimento almeno parziale dell'arretrato giudiziario, cioè degli otto milioni di procedimenti civili e penali oggi pendenti; un impegno a ricostruire dalle fondamenta il nostro sistema scolastico (espansione della scuola dell'infanzia e riconcentrazione pedagogica della scuola elementare sulla figura del singolo insegnante); un'azione di social housing per garantire case in affitto alle categorie che non possono accedere alla proprietà: un intervento pubblico teso a favorire la copertura, assicurativa e no, dei bisogni degli anziani in condizioni di non autosufficienza; una politica volta a dare dignità e disegno istituzionale alla vitalità delle autonomie locali (comunque si faccia il federalismo); una revisione dell' utilizzo dei fondi per il Mezzogiorno, affinché non si disperdano in clientelismi localistici. Sono solo alcune piccole attese, speranzielle, che magari non sostanziano una ambiziosa "Speranza dopo la paura"; ma possono ridare un po' di movimento in avanti ad una società oggi fin troppo ingessata nelle proprie paure.

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LAVORO E PREVIDENZA (sezione: Class action)

( da "Sole 24 Ore, Il (Del Lunedi)" del 28-07-2008)

Argomenti: Class Action

Il Sole-24 Ore del lunedì sezione: AGENDA data: 2008-07-28 - pag: 40 autore: LAVORO E PREVIDENZA IL VADEMECUM SU DISPOSIZIONI LEGISLATIVE, DIRETTIVE DEGLI ENTI E GIURISPRUDENZA ACURADI Aldo Forte e Monica Vicario La mobilità è compatibile con la pensione Ammortizzatori Messaggio Inps 15953, 11 luglio 2008 p Compatibilità tra indennità di mobilità e pensionamento di vecchiaia. L'indennità di mobilità ordinaria, può essere corrisposta fino alla data di apertura della prima finestra utile di accesso alla pensione di vecchiaia. Le istruzioni Inps vengono fornite dopo che la legge 247/07 ha introdotto, dal 1Úgennaio 2008, le cosiddette "finestre di accesso" per la pensione di vecchiaia. A tal proposito, vengono riepilogati i criteri applicati in materia fino al 31 dicembre 2007. L'articolo 7 comma 3 della legge 223/91 dispone che l'indennità di mobilità non possa essere corrisposta successivamente alla data di compimento dell'età pensionabile. L'articolo 6, comma 7, della legge 236/93, ha successivamente ribadito l'incompatibilità tra l'indennità di mobilità e i trattamenti pensionistici diretti. Con riferimento ai problemi insorti con l'introduzione delle finestre, il ministero del Lavoro ha confermato che l'indennità di mobilità ordinaria può essere corrisposta fino alla data di apertura della prima finestra utile di accesso alla pensione di vecchiaia, qualora intervenga entro la durata della prestazione di mobilità ordinaria spettante. Il ministero ha infatti condiviso l'interpretazione dell'Inps: le norme vanno riferite alla decorrenza economica della prestazione pensionistica e non solo al perfezionamento dei requisiti di età e di contribuzione richiesti per la pensione di vecchiaia. Coltivatori Circolare Inps 71, 8 luglio 2008 p Contribuzione 2008. Fissati i contributi dovuti dai lavoratori autonomi agricoli per il 2008. Gli assicurati versano la contribuzione in base alla fascia di reddito in cui vengono inquadrati, secondo quanto stabilito dalla legge 233/90, applicando un'aliquota percentuale sul reddito convenzionale individuale da attribuire in corrispondenza della fascia di inquadramento. Il reddito medio convenzionale viene determinato sulla base della media tra le medie salariali giornaliere degli operai agricoli; per quanto riguarda il 2008, tale reddito è determinato in 47,43 euro. Di conseguenza, in base al meccanismo di calcolo di reddito convenzionale e delle aliquote, rimaste invariate rispetto allo scorso anno per effetto del raggiungimento dell'aumento previsto dal decreto legislativo 146/97, gli autonomi agricoli dovranno versare i contributi con le seguenti aliquote percentuali: 18,30% per la generalità delle imprese e per coloro che hanno un'età superiore a 21 anni, ridotta al 15,80% per coloro che hanno un'età inferiore a 21 anni; per le imprese operanti nei territori montani e nelle zone svantaggiate, le aliquote sono del 15,30% per coloro che hanno un'età superiore a 21 anni e 10,80% per i soggetti con età inferiore a 21 anni. Alle percentuali va aggiunta l'aliquota addizionale del 2% prevista dall'articolo 12 della legge 233/90. Il Sole 24 Ore 9 luglio 2008 Contribuzione Cassazione, sentenza n. 13548, 26 maggio 2008 p Datore "apparente". Secondo la Cassazione, il pagamento di contributi da parte del datore di lavoro apparente, in caso di intermediazione vietata di manodopera, ha effetto estintivo, totale o parziale, a seconda della loro entità e del regime contributivo del rapporto di lavoro effettivo e di quello apparente. Lavoro all'estero, gli obblighi per il dipendente Distacchi Messaggio Inps 16085, 14 luglio 2008 p Regolamentazione comunitaria. Non configurano fattispecie di distacco, ma di mera fornitura di manodopera, le situazioni in cui aziende italiane utilizzano nei propri cantieri lavoratori stranieri, dipendenti di imprese Ue che vengono destinati ad attività svolte non per conto e sotto la direzione dell'impresa distaccante ma di quella del Paese di impiego o di destinazione. L'Inps rileva che le norme comunitarie stabiliscono che un lavoratore è considerato in distacco regolare quando l'impresa che opera in uno Stato membro e dalla quale tale lavoratore "dipende normalmente", lo invii nel territorio di un altro Stato membro per svolgervi un lavoro "per conto della medesima" impresa. Oltre al carattere temporaneo dell'invio e alla circostanza che l'invio non avvenga in sostituzione di altro lavoratore, gli elementi distintivi e irrinunciabili di un distacco regolare sono il permanere, durante tutto il periodo di distacco, del rapporto di dipendenza rispetto all'impresa distaccante e la circostanza che il lavoro sia svolto per conto e nell'interesse di quest'ultima. Ne deriva che, secondo l'ormai costante giurisprudenza della Corte di giustizia, tali elementi distintivi devono considerarsi sussistenti quando permane, durante tutto il periodo di distacco, il legame organico tra impresa distaccante e lavoratore distaccato. Durc Ministero Lavoro, Interpello n. 21 9 luglio 2008 p Validità del documento. Il rilascio del Durc attesta la regolarità della contribuzione, per il periodo di validità del documento stesso, relativamente alla correttezza e alla correntezza delle denunce periodiche e dei relativi versamenti. Pertanto, l'azienda in possesso di Durc, al fine di comprovare la correntezza dei pagamenti dovuti, può produrre agli organi di vigilanza il documento stesso in sostituzione delle attestazioni di pagamento coincidenti con il periodo di regolarità certificato. Il Durc, peraltro, non ha effetti liberatori per l'impresa riguardo agli obblighi contributivi, restando impregiudicata l'azione degli enti previdenziali per l'accertamento e il recupero di eventuali somme che successivamente dovessero risultare dovute. L'utilizzo della dichiarazione di regolarità non rispondente a verità integra la fattispecie penalmente rilevante di uso di atto falso. Impresa familiare Cassazione, sentenza n. 17057, 24 giugno 2008 p Calcolo degli utili. Secondo i giudici della Cassazione, il calcolo degli utili da attribuire all'impresa familiare deve essere effettuato al netto delle spese di mantenimento degli stessi, gravante sul familiare che esercita l'impresa e l'onere di provare la consistenza del patrimonio familiare come degli utili da distribuire grava sul partecipante che agisce per ottenere la quota di utili. La maturazione del diritto agli utili dell'impresa familiare coincide con la cessazione dell'impresa stessa o della collaborazione del singolo partecipante, salvo diverso patto tra i partecipanti relativo alla distribuzione periodica degli utili. Interessi Circolare Inps 70, 8 luglio 2008 p Variazione dei tassi. Costerà più caro pagare i contributi in ritardo o chiederne la dilazione. Sono infatti aumentati, dal 9 luglio 2008, gli interessi di dilazione e le sanzioni civili. Lo ha comunicato l'Inps dopo che la Banca centrale europea ha fissato, nella misura del 4,25%, il tasso ufficiale di riferimento (Tur) da utilizzare per la determinazione del tasso di differimento e di dilazione da applicare ai debiti contributivi dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria. L'interesse di dilazione dovrà essere calcolato al tasso del 10,25%; nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, la nuova aliquota del 10,25% dovrà essere applicata a partire dalla contribuzione relativa al mese di luglio 2008. Di conseguenza, tutti coloro che sono stati autorizzati al differimento dei contributi per ferie collettive e hanno ricevuto l'autorizzazione con il tasso del 10% dovranno tenere conto dell'aumento. Per quanto concerne le sanzioni civili, la nuova misura per il ritardato pagamento delle inadempienze contributive spontaneamente denunciate nei termini, o spontaneamente denunciate entro l'anno e pagate entro i 30 giorni successivi, è pari al 9,75% annuo. Lavoro subordinato Cassazione, sentenza n. 12630, 19 maggio 2008 p Amministratori. Il soggetto che riveste la carica di amministratore di una società commerciale può essere inquadrato come lavoratore subordinato alle dipendenze della stessa società, purché non ricopra il ruolo di amministratore unico e possa provare in modo certo il requisito della subordinazione, la quale consiste nell'assoggettamento al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell'organo di amministrazione della società stessa. L'accertamento della condizione può rilevare questioni di legittimità soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione. Visita fiscale per un giorno di assenza Pubblico impiego Dipartimento funzione pubblica, circolare n. 7, 17 luglio 2008 p Assenze dal servizio. Sono state fornite indicazioni per l'applicazione dell'articolo 71 del decreto legge 112/08 in materia di assenze dei pubblici dipendenti. In particolare, per quanto riguarda la malattia, le amministrazioni dovranno inoltrare la richiesta di visita fiscale anche nel caso di assenza per un solo giorno ed è stabilito un regime orario più ampio per la reperibilità al fine di agevolare i controlli. La decurtazione della retribuzione (trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento economico accessorio) si applica a ogni malattia, a prescindere dalla durata, e riguarda i primi dieci giorni di assenza. Il terzo evento di malattia nell'anno solare e le assenze superiori a dieci giorni devono essere giustificati con un certificato medico rilasciato dalle strutture sanitarie pubbliche o dai medici convenzionati con il Ssn. Inoltre, i contratti collettivi dovranno quantificare i permessi retribuiti spettanti stabilendo sempre un monte ore massimo. Tale disciplina non può essere derogata dai contratti collettivi. Tfr Istat, comunicato luglio 2008 p Aggiornamento per il mese di giugno. Al fine del computo del trattamento di fine rapporto maturato nel periodo compreso fra il 15 giugno e il 14 luglio 2008, la quota accantonata a titolo di Tfr al 31 dicembre 2007 deve essere rivalutata del 2,457132 per cento. (La precedente puntata sulle novità fiscali, previdenziali e del lavoro è stata pubblicata sul Sole 24 Ore del 14 luglio. La prossima sarà pubblicata lunedì 1Úsettembre).

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DISCRIMINAZIONE E CULTURA DEL MERITO (sezione: Class action)

( da "Lavoce.info" del 28-07-2008)

Argomenti: Class Action

>DISCRIMINAZIONE E CULTURA DEL MERITO di Nicola Persico 28.07.2008 La Corte di Giustizia Europea definisce discriminatorio il comportamento di un'impresa belga che dichiara di non voler assumere extracomunitari. Sentenza ineccepibile sia sul piano del diritto sia su quello dell'efficienza economica. Talvolta, tuttavia, le politiche anti-discriminazione vanno in rotta di collisione con la cultura del merito. Il caso delle quote rosa. L'11 luglio scorso la Corte di Giustizia delle Comunità Europee ha dichiarato discriminatorie le politiche di assunzione di una ditta belga. Un dirigente dell'impresa, che installa saracinesche, ha dichiarato che la sua ditta non assume extra-comunitari perchè i suoi clienti non vorrebbero dar loro accesso ad abitazioni e locali. La sentenza è stata controversa perchè un tribunale belga aveva originariamente dato ragione all'impresa, e i governi inglese e irlandese avevano sostenuto la posizione del tribunale belga. L'argomento della difesa era che non vi è parte lesa perchè non c'era alcun extra-comunitario che avesse chiesto un lavoro alla ditta e non lo avesse ricevuto. Senza parte lesa, non c'è danno. Le dichiarazioni del direttore sarebbero dunque un legittimo esercizio della libertà di parola. Superficialmente, l'argomento della difesa appare sensato. Ma, come correttamente osserva la Corte di Giustizia, la parte lesa c'è. Sono parti lese tutti i lavoratori extracomunitari che non hanno fatto domanda di lavoro alla ditta. Una volta individuata la parte lesa, le dichiarazioni del direttore della ditta provano un intento discriminatorio. A quel punto, secondo il principio legislativo, l'onere di provare che non ci fu discriminazione viene traslato sulla ditta. Il principio generale sancito in questa sentenza è ammirevole: chi è in posizioni di autorità non deve rilasciare dichiarazioni che pregiudichino l'esercizio dell'autorità a favore di una classe di individui. Tali dichiarazioni scoraggiano chi, per quanto meritevole, appartiene alla classe "sbagliata" di individui. Questo è iniquo. Inoltre, è potenzialmente inefficiente, poichè una cultura in cui queste attitudini sono diffuse può ridurre gli incentivi di tale classe a investire in capitale umano (1). In terzo luogo, dichiarazioni di questo tipo contribuiscono a erodere la fede nel principio meritocratico in tutti gli ambiti, non solo nel settore delle saracinesche. NESSUNO È PERFETTO Questa sentenza suggerisce delle riflessioni di più ampio respiro, ricordando una dichiarazione un po' diversa. Quando John Roberts, l'attuale presidente della Suprema Corte degli Stati Uniti, fu nominato dal Presidente Bush, la sua futura collega giudice Sandra Day O'Connor  commentò "Hès good in every way, except he's not a woman." ("È ottimo sotto tutti gli aspetti eccetto che non è una donna"). Questa dichiarazione non è esattamente uguale a quella del dirigente belga, in particolare perchè esprime un rimpianto invece che un piano per il futuro. Nondimeno, essa ha un effetto simile. L'intenzione, lodevole, è di incoraggiare gruppi che appaiono insufficientemente rappresentati in qualche ambito. Il risultato, però, è quello di suggerire (nemmeno tanto velatamente) che il dichiarante userà il suo potere a vantaggio del particolare gruppo in questione, e quindi che l'appartenenza a un gruppo conta. QUOTE ROSA SÌ O NO? Purtroppo dichiarazioni di questo tipo non sono inusuali nella società americana, che infatti è percorsa da faglie che separano gruppi di influenza e di pressione. Queste faglie sono rinforzate da dichiarazioni come quella del giudice O'Connor. Cosa dire della situazione italiana? In Italia questa retorica soft-militante è meno diffusa, per fortuna. Un buon esempio è fornito dal dibattito sulle "quote rosa." Trovo lodevole la posizione di Emma Bonino, che in merito alle quote rosa dichiarò: "Guardi, sono accettabili in Afghanistan, in Marocco. Non in Italia [?] A me sembra che noi donne dovremmo ritenere e cercare di valere ben oltre la semplice appartenenza a un genere."(2). L'attuale ministro delle pari opportunità, Mara Carfagna, è sulla stessa linea (3). Brave Bonino e Carfagna, per avere difeso il criterio del merito contro quello dell'appartenenza a un gruppo. Essendo già un paese generalmente meno meritocratico degli Stati Uniti, e patria della lottizzazione, l'ultima cosa di cui abbiamo bisogno è di ulteriori quote. Fa piacere che, almeno in questo ambito verbale, la nostra società e il nostro sistema politico si dimostrino più sensibili al merito rispetto ad altri paesi. (1) Si veda l'articolo di Steven Coate e Glenn Loury, "Will affirmative class="term">action policies eliminate negative stereotypes?" American Economic Review 1993,  83 pp. 1220--1240. (2) Antonella Rampino, "BONINO: QUOTE ROSA? RIDICOLE" La Stampa, 15 Ottobre 2005. (3) Fabrizio Roncone, "Quote rosa, lite Carfagna-Prestigiacomo." Corriere della Sera, 31 Maggio 2006.

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Manovra: ecco le misure tra Robin tax e tagli alla spesa (sezione: Class action)

( da "Panorama.it" del 28-07-2008)

Argomenti: Class Action

Economia - http://blog.panorama.it/economia - Manovra: ecco le misure tra Robin tax e tagli alla spesa Posted By redazione On 24/7/2008 @ 16:10 In Headlines | No Comments [1] Dalla [2] Robin Tax ai tagli a scuola e sicurezza, dal piano casa agli interventi per Roma: sono molte le novità introdotte dal decreto legge che anticipa la finanziaria e che è stato approvato dalla Camera. Il pacchetto vale circa 13 miliardi di euro, più di un terzo del valore del Piano triennale di finanza pubblica che è pari a 35 miliardi. Ecco alcune delle principali novità. Robin Tax. Per le società energetiche viene innalzata dal 27,5% al 33% l'aliquota Ires. Per banche e assicurazioni il maggior prelievo sarà ottenuto con un allargamento della base imponibile. Social card. Per i meno abbienti 400 euro in buoni sconti sui prodotti alimentari e sulle bollette: la misura riguarda 1,2 milioni di cittadini, ma bisognerà avere la cittadinanza italiana. Ad alimentare il fondo saranno i conti bancari dormienti. Contratti statali. Secondo le stime iniziali del governo le risorse a disposizioni per questo capitolo sono 2.240 milioni. I soldi arrivano dal Fondo per interventi strutturali di politica economica, che pero è più corposo e finanzia diverse voci. L'Esecutivo assicura che nonostante gli spostamenti effettuati su questo 'gruzzolo' (con tagli di 400 milioni per finanziare altre misure) per gli statali non c'è alcuna sforbiciata. Nuovi tagli ai ministeri. Otto miliardi di 'risparmi' nel 2008, ai quali si aggiunge in extremis un nuovo pacchetto di tagli di 300 milioni con cui si finanzia lo stop ai ticket. I tagli alla spesa della P.A sono del 30%; le Autorità indipendenti sono escluse. Stretta anche sulle consulenze (-30% rispetto al 2004). I tagli più criticati riguardano la scuola, con una sforbiciata di 87.000 docenti, e la Sanità, con proteste dei governatori, a partire da Formigoni. Via ticket per tre anni. Stop ai ticket sulla diagnostica anche nel 2009. Costo 834 milioni: il governo ne metterà la metà ma lo stanziamento diventa triennale. L'altrà metà è a carico delle Regioni. Freno a falsi esenti sanità. Più rigore sulle richieste di esenzione dai ticket: via libera a controlli incrociati e, se l'autodichiarazione risulterà falsa, le Usl recupereranno le somme non pagate. Taglio ai posti letto negli ospedali e del 20% sugli stipendi dei dirigenti sanitari. Roma capitale. Ok ai 500 milioni di euro per il 2008 per superare il [3] deficit di liquidità del comune. Alemanno è il nuovo commissario straordinario del governo. Impronte digitali. Impronte [4] digitali per tutti dal primo gennaio 2010. Saranno sulla carta d'identità. Sicurezza. I tagli alle forze dell'ordine, che hanno suscitato le proteste degli operatori (3,2 Miliardi), sono in parte compensati con 300 milioni ai quali verranno aggiunte le risorse che arrivano dai beni confiscati alla mafia (valutato in circa 1 miliardo). Università. Le università pubbliche (statali e non) potranno trasformarsi in fondazioni di diritto privato. Casa, fondo giovani coppie. Viene istituito un "fondo speciale di garanzia" per l'acquisto della prima casa da parte di single con figli piccoli. Aiuti anche agli studenti fuori sede e gli immigrati regolari a basso reddito residenti da almeno 10 anni nel territorio nazionale. Limitazioni uso contante. Si torna indietro: si eleva da 5mila a 12500 euro la soglia massima per l'uso di contante. Stop al bollo di 1,50 euro per gli assegni non trasferibili. 5XMille anche a sport; arriva tax cinema. Sì al 5xmille per le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni. Ok al credito d'imposta per investimenti nella "filiera del cinema". Class action. Proroga di sei mesi (quindi al 1/0 gennaio 2009) dell'entrata in vigore dell'[5] azione collettiva risarcitoria introdotta dalla finanziaria 2008. Giustizia civile, notifica via web. Nell'ambito del processo civile le notificazioni devono essere effettuate esclusivamente per via telematica. Stretta turn over p.a. Avanzamenti di carriera 'congelati' per un anno. La manovra prevede anche una riduzione del turn-over. Assunzioni, tornano i paletti. Obbligo per le imprese di comunicare l'assunzione il giorno prima dell'inizio del lavoro. Servizi pubblici locali. Arriva la tanto attesa riforma, che introduce il sistema delle gare. Ma su richiesta della Lega la gara potrà essere evitata se la società è pubblica oppure mista e partecipata dall'ente locale. Patto stabilità interno. Sanzioni per chi sfora e meccanismi premiali per gli enti 'virtuosi'. Stretta sull'uso dei derivati da parte degli enti locali e stop ai prestiti senza rimborso contestuale di interessi e capitale. Pesante il giro di vite su Regioni e Enti locali: le Autonomie dovranno rinunciare a 3 miliardi quest'anno, oltre cinque nel 2009 e nove nel 2010. Sindaci virtuosi e comunità montane. La sforbiciata colpirà solo i sindaci dei comuni con i conti in rosso, e saràperò del 30%. Taglio invece di 30 milioni all'anno per le comunità montane, ma a pagare di più saranno quelle in 'pianura'. Taglia-leggi, taglia-enti e taglia carta. Saltano 3.500 leggi "inutili"; stop agli enti pubblici non economici con meno di 50 dipendenti. Dal 2009 la Gazzetta Ufficiale sarà on-line. Fas va a Mzzogiorno, nasce la banca sud. Il [6] fondo per le aree sotto utilizzate, guarda soprattutto al Sud: gli stanziamenti del quadro strategico nazionale dovranno essere indirizzati per l'85% al Mezzogiorno. Nasce la Banca per il Sud.

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Albergatori e amministratori diano un segnale Le imprese turistiche inizino a lavorare per la città (sezione: Class action)

( da "Gazzettino, Il (Venezia)" del 28-07-2008)

Argomenti: Class Action

TURISMO & RESIDENZA Albergatori e amministratori diano un segnale Le imprese turistiche inizino a lavorare per la città di Marina Dragotto* La cosa che più colpisce della posizione tenuta dall'Associazione veneziana albergatori in sede di audizione venerdì scorso è il documento presentato dal presidente Franco Maschietto, nel quale si snocciolano concetti che lasciano sorpresi e disorientati per schiettezza e prospettiva.Primo: dato che il rapporto tra turisti e residenti fa di Venezia la città più turistica d'Europa è normale che ci siano le "proteste ed i mugugni". Siccome, però, il turismo sarebbe "ormai l'unica risorsa veneziana" non ci sarebbe altro rimedio che accettarne tutte le conseguenze.Secondo: il vero problema sarebbe, invece, il Piano Regolatore che ha consentito di trasformare alcuni palazzi in alberghi e non ha previsto l'espansione di quelli esistenti. Ciò ha prodotto l'arrivo sul mercato di "nuovi concorrenti, meglio attrezzati" che hanno rotto il monopolio sicuro e non dipendente dalla qualità dell'offerta di cui gli albergatori godevano prima.Terzo: per difendersi dalla concorrenza "numerosi alberghi hanno visto la normativa in materia di affittacamere come un modo surrettizio (sic!) per riposizionarsi sul mercato". "Si tratta - continua il documento - di una normativa assolutamente fumosa e non chiara che ha consentito anche la nascita di strutture tra loro integrate, volte a soddisfare un segmento di mercato diverso da quello alberghiero, alla ricerca soprattutto di riservatezza, accoglienza famigliare, offerta non standardizzata". Come dire: non è colpa nostra se proprio quando la concorrenza meglio attrezzata stava mettendo in difficoltà gli alberghi "tradizionali" è intervenuta una normativa "estremamente fumosa" che ci ha consentito di aggirare l'ostacolo.Quarto: il documento parla soprattutto di affittacamere e "dimentica" di citare tutte le altre categorie dell'extra-alberghiero tra le quali figura il residence extra-alberghiero di cui si sta riempiendo la città con metodi e modalità d'uso ancora una volta a dir poco fumosi.Quinto: nella parte finale l'Ava chiede regole certe per il futuro e per il passato. Cosa intendano per certezze sul passato appare molto chiaro: regolarizzare gli abusi amministrativi compiuti da una categoria costretta per via di "errori collettivi" a difendere i propri interessi. Su cosa intendano per certezze sul futuro qualche lume lo dà la difesa delle dimore ospitali veneziane previste del DdL regionale.Del tutto imperscrutabile, invece, il contributo che Ava intende dare alla soluzione del problema di interesse collettivo della città antica: conciliare l'esistenza di una comunità locale e la forza dirompente di un'economia turistica che, lungi dall'evolversi verso settori di qualità dell'offerta, sembra ormai saldamente ancorata alla legge del più scaltro.Venerdì il direttore dell'Ava Claudio Scarpa ha detto che è arrivato il momento di costruire un nuovo patto sociale per il futuro di Venezia. Lo credo anch'io e penso che in quest'ottica l'amministrazione comunale abbia ancora una volta l'occasione per chiamare al tavolo della trattativa tutta la filiera del turismo mettendo al centro un concetto chiaro dell'economia occidentale, ma del tutto assente dalla storia di Venezia in questi anni: la responsabilità sociale d'impresa.I condoni mascherati da sanatorie sono, evidentemente, del tutto estranei alla costruzione di un patto basato sulla responsabilità sociale delle azioni di ognuno. Un principio che la Giunta e il Consiglio devono tenere saldamente al centro della loro azione.*Consigliera di Municipalitàdi Venezia-Murano-Burano.

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ADUC: filtri P2P condannabili in USA. E in Italia? (sezione: Class action)

( da "Punto Informatico" del 29-07-2008)

Argomenti: Class Action

Roma - Riceviamo e pubblichiamo un comunicato diffuso da ADUC, che fa riferimento al processo in atto negli States contro Comcast, rea confessa di aver applicato filtri anti-P2P ai propri utenti. L'operatore USA, osserva l'associazione, sta andando incontro ad una condanna mentre in Italia l'Authority non muove un dito per le telco che si comportano nello stesso modo. La Federal Communications Commission dovrebbe annunciare questa settimana che uno dei principali gestori e fornitori di collegamenti Internet degli USA, Comcast, ha violato la legge federale nel bloccare il traffico peer-to-peer. Lo riporta il Wall Street Journal. La commissione dovrebbe emettere venerdì un verdetto in cui si condanna il gigante delle telecomunicazioni per aver precluso ad alcuni utenti l'accesso a BitTorrent ed altri protocolli di file-sharing. Comcast ha ammesso dinnanzi alla Commissione di aver ostacolato il traffico diretto verso i siti di file-sharing. La decisione, che non includerebbe sanzioni, imporrà a Comcast di cessare immediatamente questo comportamento, redigere un piano per gestire il network in futuro ed illustrare ai suoi utenti quali fossero le misure adottate in passato. Quest'class="hilite">ultimo passo darebbe importanti munizioni agli utenti che si sono già organizzati in una class="term">class class="term">action. Speriamo che questa novità spinga anche i gestori italiani a rivedere la loro politica, fatta di limitazioni non esplicitate in nessun contratto. Per questo motivo nel gennaio scorso abbiamo denunciato Tele2 per pubblicità ingannevole all'Antitrust, che ha aperto un'istruttoria. Purtroppo sul P2P, nonostante le tante segnalazioni degli utenti, non ci risultano interventi dell'Agcom sui gestori. Non è una novità, ma è grave l'immobilismo in una questione che non si configura solo come inadempienza contrattuale, ma riguarda anche la libera circolazione delle idee e la cosiddetta Net Neutrality, vale a dire che il proprietario dei fili debba rimanere neutro rispetto ai contenuti che vi transitano.

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Globalizzazione, una sfida lunga due secoli (sezione: Class action)

( da "Unita, L'" del 29-07-2008)

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Stai consultando l'edizione del IL LIBRO Ferdinando Targetti e Andrea Fracasso analizzano modelli di crescita, di commercio internazionale e dati sulle varie fasi Globalizzazione, una sfida lunga due secoli di Pier Carlo Padoan Questo libro di Ferdinando Targetti e Andrea Fracasso, Le sfide della globalizzazione, è un libro tempestivo (e quindi gli autori vanno lodati anche per la loro preveggenza, perché la stesura del volume deve avere richiesto non poco tempo e sforzo). In un momento in cui la globalizzazione è entrata in una nuova fase, dove la parola crisi prevale sulla parola sviluppo, fornisce una visione molto ampia dei molteplici aspetti della globalizzazione. È molto ricco di informazioni e dati sulle varie fasi della globalizzazione, che colloca in una prospettiva storica che copre quasi due secoli. Non propone una semplice "descrizione" degli eventi, ma ne fornisce una interpretazione analitica utilizzando, di volta in volta, modelli di crescita, di commercio internazionale e di aggiustamento macroeconomico in economia aperta che accoppiano rigore analitico alla semplicità espositiva (e in ciò viene messo implicitamente in luce un aspetto spesso dimenticato della analisi della globalizzazione: e cioè che le sue varie fasi hanno spesso dato vita a sviluppi analitici, a nuovi modelli, che andavano a sostituire quelli vecchi e superati dagli eventi). È molto aggiornato. Tocca eventi che risalgono a poche settimane precedenti alla chiusura del manoscritto, come quelli relativi alle conseguenze della crisi del mercato immobiliare o gli ultimi sviluppi del ruolo e delle implicazioni della ascesa dei "Fondi Sovrani". Ma curiosamente, me lo consentano glia autori, ne volume non vi è discussione del ruolo, assolutamente cruciale nella attuale fase della globalizzazione - delle tecnologie dell'informazione e di internet. Ma continuiamo con i pregi. Il libro permette diversi livelli di lettura. Le ampie sintesi delle parti in cui è diviso il volume e il capitolo conclusivo, messi assieme, fanno "un libro nel libro". La chiave analitica e interpretativa degli autori è la interazione tra l'andamento dei trend di fondo che guidano lo sviluppo (strutturali si sarebbe detto una volta) e i problemi di governance che questi pongono, a maggior ragione quando l'evolversi delle dinamiche di mercato producono crisi invece che stabilità e sviluppo. La tesi di fondo, che non si può non condividere, è che appunto i vantaggi della globalizzazione vanno difesi e i difetti, soprattutto in termini di distribuzione del reddito e della ricchezza, vanno contrastati da una governance che richiede una struttura istituzionale adeguata che va continuamente rafforzata e modificata. Non a caso la terza parte del volume contiene una ampia e dettagliata analisi del funzionamento ruolo e missione delle principali istituzioni internazionali. La seconda parte del volume e dedicata, invece a una approfondita analisi delle diseguaglianze, tra e all'interno dei paesi, e offre una ampia discussione delle misure di politica economica che si possono adottare per affrontarle. Si tratta dell'aspetto che forse più di altri mette in controluce le differenze tra le varie regioni del mondo di fronte alla globalizzazione. Se in tutti i paesi e regioni ciò che accomuna i casi di successo è la progressiva apertura e integrazione dei mercati ciò che divide le esperienze nazionali o regionali sono le politiche di contrasto alle conseguenze negative di tale apertura, che si manifestano soprattutto, ma non solo, nella distribuzione del reddito. La protezione sociale, quando è presente, assume forme molto diverse: in Europa e all'interno di essa, in America del Nord e del Sud, o in Asia. Dietro questo fatto si cela, a nostro avviso, una tematica di fondo che in una analisi cosi estesa della globalizzazione, avrebbe potuto trovare più spazio: come disegnare una governance possibile. Il problema si può descrivere in termini di sussidiarietà. A quale livello di governance è necessario collocare le riposte alle sfide della globalizzazione? È sufficiente lasciare al livello nazionale il compito di proteggere i deboli o gli esclusi? Evidentemente no e il volume lo dice con chiarezza, per esempio, quando tratta dei complessi problemi della organizzazione dell'aiuto allo sviluppo e della lotta alla povertà. Ma ci sono altre dimensioni che stanno assumendo un ruolo centrale nel dibattito di policy: come il deterioramento ambientale (a cui e dedicato un capitolo) e il cambiamento climatico. Si tratta di problemi che più di altri richiedono la produzione di beni pubblici globali e quindi devono essere analizzati con gli strumenti della analisi della azione collettiva, un ingrediente importante dell'"economia politica internazionale". Ecco, anche questa è una carenza del libro. Ma, di nuovo, gli autori non me ne vogliano. Quando si e di fronte a un menu tanto ricco come quello presentato nel libro la voglia di "avere di più" è una tentazione a cui è difficile resistere. E sono sicuro che nelle prossime edizioni il volume sarà adeguatamente aggiornato. Le sfide della globalizzazione Ferdinando Targetti, Andrea Fracasso Prefazione di Axel Leijonhufvud pagine 605, euro 28,00 Francesco Brioschi editore.

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Caso Giacomelli: sì alla costituzione di parte civile in ipotesi di reato associativo (sezione: Class action)

( da "AltaLex" del 29-07-2008)

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Tribunale Rimini, GUP, ordinanza 15.07.2008 (Carlo Alberto Zaina) Stampa Significativa ed importante appare l'ordinanza resa dal GUP presso il Tribunale di Rimini, all'udienza dello scorso 15 Luglio. Essa affronta il tema della legittimazione alla costituzione di parte civile di plurimi soggetti, (persone fisiche e persone giuridiche), nell'ambito di un procedimento penale concernente tutta una composita ed articolata serie di reati sia finanziari, che di carattere comune, tra loro connessi. Si tratta di condotte illecite, penalmente rilevanti, le quali tutte si vengono a porre in uno specifico rapporto teleologico rispetto al delitto di associazione per delinquere ex art. 416 c.p., parimenti contestato. Mette doverosamente conto dire, sul piano processuale, che l'humus giuridico nel quale matura la decisione in parola è quello di uno procedimento-stralcio, nel quale il giudice era chiamato a delibare le richieste di patteggiamento avanzate da alcun imputati. Altrettanto importante è rilevare, preliminarmente ad ogni altra considerazione, che il processo in questione riguarda le conseguenze penale del fallimento del Gruppo Giacomelli, holding leader nel settore dell'abbigliamento sportivo, con innumerevoli punti vendita in Italia ed in Europa; una vicenda che per dimensioni economiche è seconda solo ai crack Cirio e Parmalat. Venendo al provvedimento in commento, due sono i temi principali che vengono affrontati. 1. La prima eccezione proposta dalle difese degli imputati atteneva, infatti, alla presunta inammissibilità delle depositate costituzioni di parte civile, quale conseguenza diretta del rilievo che ? nella fattispecie ? si dovesse riconoscere di vertere in situazione processuale regolata dall'art. 447 c.p.p. e non già dall'art. 444 c.p.p. . Il rilievo formale, così eccepito, muoveva, infatti, dalla considerazione che gli imputati ? tramite i loro difensori/procuratori speciali ? avrebbero presentato istanza di applicazione pena, munita di debito consenso del P.M., prima che fosse stato disposto il loro rinvio a giudizio da parte della pubblica accusa. Da siffatta ricostruzione, derivava, quindi, la considerazione, fatta propria dai difensori, che l'accordo negoziale sulla pena, si fosse perfezionato in un quadro procedimentale ancora facente parte della fase delle indagini preliminari, condizione che ? si sosteneva - avrebbe legittimato la pertinenza del richiamo all'art. 447 c.p.p.1. Ulteriore conseguenza che l'eccezione avanzata faceva discendere, dai dati sin qui presupposti, era quella ? come anticipato ? dell'inammissibilità della costituzione di parte civile, atteso che, pronunzie giurisprudenziali avrebbero escluso l'esercizio di tale facoltà, "nell'udienza prevista dall'art. 447 cod. proc. pen. per la applicazione della pena nel corso delle indagini preliminari, in quanto essa è destinata esclusivamente ad una conclusione processuale incompatibile con l'esercizio dell'azione civile" [Cfr. Cass. pen. Sez. V, 22-04-2005, n. 19925 (rv. 232059) P.C. in proc. Correnti]. L'ordinanza in commento risolve questo interessante problema, sciogliendo l'equivoco procedimentale, che affronta su due piani ermeneutici. Da un lato, con riguardo al caso concreto, il GUP, innanzitutto, configura l'udienza fissata innanzi a lui, quale udienza preliminare, nella quale egli è chiamato a delibare le proposte di patteggiamento. Precisa, inoltre, che, attese le risultanze della ricostruzione della scansione temporale degli eventi rigurdanti questo procedimento e dell'iter formativo dei patteggiamenti presentati, si può, ragionevolmente e fondatamente, sostenere che le richieste avanzate ex art. 444 c.p.p., debbano intendersi chiaramente successive all'esercizio dell'azione penale da parte del P.M., che si è concretato con la richiesta di rinvio a giudizio degli imputati. Da altro lato, il dictum del giudice, seppure incidenter tantum, ricomprende, però, anche la generale e non trascurabile osservazione, che, medio tempore, è intervenuta ? nella giurisprudenza di legittimità ? un'evoluzione sostanziale di pensiero, la quale ha permesso un vero e proprio mutamento del pensiero della Suprema Corte. Recenti pronunzie2, infatti, hanno sancito (all'opposto dell'orientamento precedente) che "In tema di patteggiamento, è ammissibile la costituzione di parte civile all'udienza per la decisione sulla richiesta di applicazione concordata della pena, proposta nel corso delle indagini preliminari, atteso che anche nell'udienza disciplinata dall'art. 447 cod. proc. pen. vengono adottati provvedimenti che possono essere pregiudizievoli per la parte lesa, così come avviene nell'udienza ex art. 444 cod. proc. pen.: ne consegue che, dovendosi ritenere che il legislatore non ha inteso differenziare sostanzialmente le due ipotesi, ma solo dettare modalità diverse per la fissazione dell'udienza, stabilire una preclusione alla possibilità di costituzione di parte civile appare irragionevole". Si deve, quindi, ritenere che, pur nella sua sommaria lapidarietà e nella fugacità dell'abbozzato riferimento formulato dal GUP, relativamente al mutamento giurisprudenziale avvenuto, il provvedimento, che si commenta, apra alla legittimità della costituzione di parte civile, anche nel corso del procedimento regolato ex art. 447 c.p.p.. La ragione di questa posizione si rinviene nell'adesione a quell'indirizzo ermeneutico che rileva l'assenza di una differenza sia ontologica, che giuridica, del medesimo rispetto all'iter procedimentale regolato dall'art. 444 c.p.p.. Una eventuale preclusione alla costituzione di parte civile costituirebbe, quindi, un ingiustificato vulnus nei confronti della parte lesa, che verrebbe esclusa da un contraddittorio che, per quanto concerna la pena (questione sulla quale la p.c. non può interloquire) può, comunque, comportare effetti sostanziali fra le parti. Va, infatti, sottolineato che, seppur vera la previsione del co. 2° dell'art. 444 c.p.p., che esclude ogni decisione su domande risarcitorie, è altrettanto vera la circostanza che il giudice può disporre misure sia cautelari che definitive sul piano reale. In relazione a questo specifico problema, la più attenta giurisprudenza, già in epoca trascorsa, ha rimarcato la circostanza che "il danneggiato o la persona offesa dal reato possono avere interesse a costituirsi parte civile, anche nel rito speciale in questione, allo scopo (ad esempio) di sostenere l'inammissibilità del patteggiamento, di opporsi ad un possibile proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129 c.p.p., di sollecitare la subordinazione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione delle conseguenze dannose del reato, di proporre questioni processuali o di legittimità costituzionale. Tale costituzione non determina alcuna decisione sulla domanda proposta dalla parte, ma esclusivamente, a seguito della sentenza n. 443 del 1990 della Corte costituzionale, l'eventuale condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e degli onorari. Ne deriva che resta impregiudicata la facoltà del soggetto, nei cui confronti vi è stata costituzione di parte civile, di sollevare davanti al competente giudice ogni possibile eccezione sulla fondatezza della pretesa al risarcimento o alla restituzione, sicchè l'imputato è legittimato a ricorrere in cassazione, deducendo l'inammissibilità della costituzione di parte civile, al solo scopo di ottenere la revoca della condanna al pagamento di spese ed onorari" [Cass. pen. Sez. III (Ord.), 18-06-1997, n. 2442 Groppelli Giust. Pen., 1998, III, 494]. 2. La seconda rilevante questione attiene alla legittimazione della parti offese a costituirsi parte civile, in relazione a specifici reati contestati agli imputati che hanno chiesto di accedere al rito negoziale sulla pena. Il GUP muove da una preliminare considerazione metodologica e cioè dal fatto che, in relazione alla presentazione e deposito di un atto di costituzione di parte civile, in una fase quale è quella di delibazione dell'accordo ex art. 444 c.p.p., non occorre affatto esaminare la fondatezza concreta e l'effettività del danno lamentato, quanto piuttosto, la legittimazione dei richiedenti ad assumere un ruolo di parte processuale. In buona sostanza, nel braccio di ferro fra profili sostanzialistici ed aspetti formalistici e procedurali, ritiene il GUP di Rimini che si debba accordare indubbia preferenza a questi ultimi, perchè solo tramite la verifica della idoneità delle condotte attribuite agli imputati dagli addebiti mossi dal P.M., si può desumere se sia possibile trarre una prognosi di ipotetico danno in odio a chi voglia azionare gli strumenti penalistici a propria tutela. Il controllo che il giudice è chiamato a porre in essere, dunque, non appare incentrato sulla apprezzabilità della reale e specifica fondatezza della domanda risarcitoria o restitutoria, quanto piuttosto, si reputa debba estrinsecarsi in un potere-dovere di valutare la legittimazione del soggetto alla costituzione medesima, al fine della condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali in favore della stessa parte civile [Cfr. Cass. Sez. VI Sent., 19-03-2007, n. 17612 (rv. 236421), B.M.A., CED Cassazione, 2007]. E', dunque, la legittimatio ad causam dell'interessato, il quale pretenda di divenire parte sostanziale nel procedimento penale, il reale oggetto della disamina del giudice, mentre rimane, invece, nel limbo della irrilevanza, la situazione di eventuale persistenza di un danno tuttora risarcibile, la cui valutazione attiene al merito dell'azione risarcitoria e non alla legittimazione a stare in giudizio. [Cfr. Cass. Sez. IV Sent., 27-09-2007, n. 40288 (rv. 237888), P.D., CED Cassazione, 2007]. Fonte normativa, quindi, cui il GUP opera diretto riferimento è la disposizione dell'art. 185 c.p.. Tale norma recita sotto la rubrica "Restituzioni e risarcimento del danno": "Ogni reato obbliga alle restituzioni a norma delle leggi civili [c.c. 2043, 2059; c.p. 145, 152, 165, 166, 176, 179, n. 2, 187]. Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili [c.c. 2047, 2049], debbono rispondere per il fatto di lui [Cost. 28; c.p. 190, 198; c.p.p. 83, 540]". Emerge, dunque, inequivoco il principio, codicisticamente statuito, in base al quale, qualsiasi comportamento penalmente rilevante (rectius reato), quindi, anche una contravvenzione, appare idoneo a porsi come paradigma astratto per la causazione di un danno. Muovendo da siffatta premessa logico-giuridica, il giudicante ritiene, dunque, che lo scrutinio formale, cui è chiamato a fornire risposta debba calibrarsi sul parametro della dimostrazione dell'attitudine del reato a provocare conseguenze dannose nei confronti della persona fisica e/o giuridica, che rivendica la posizione di danneggiato. Il fulcro del ragionamento, trasfuso nell'ordinanza in parola, pertanto, si sostanzia nella necessità che venga ravvisato collegamento teleologico fra la specifica ipotesi di reato, che di volta, in volta, venga contestata all'imputato (od agli imputati, a seconda dei casi) ed i soggetti che intendono assumere la veste di parte danneggiata, costituita in giudizio ex art. 74 e segg. c.p.p.3 . Si tratta di una posizione interpretativa che si pone in coerenza con quell'indirizzo, che ha correttamente inteso distinguere tra persona offesa dal reato e danneggiato e che può sintetizzarsi nella pronunzia della Sez. V della Suprema Corte, 17 Febbraio 2004, n. 13989, Castaldo, Guida al Diritto, 2004, 23, 90, la quale ha affermato che "La legittimazione a costituirsi parte civile spetta, ai sensi dell'articolo 74 del c.p.p, a chi subisca un danno per effetto del comportamento criminoso, indipendentemente dal fatto che tale soggetto sia la persona offesa dal reato: ne consegue che, ricorrendo detto presupposto, pur essendo la "fede pubblica" il bene tutelato dal reato di falso in atto pubblico, anche un soggetto privato può costituirsi parte civile in veste di danneggiato da questo delitto"4. Soprattutto, però, appare rimarchevole l'apertura che l'ordinanza opera nei confronti del reato associativo, definito "comunque in grado di provocare danni anche a soggetti, persone fisiche o giuridiche, singolarmente individuati". L'importanza della presa di posizione del GUP presso il Tribunale di Rimini appare ancor più significativa, laddove viene superata una visione puramente formalistica ed atomistica del delitto associativo, collegata alla natura di reato di pericolo dello stesso, che legittima la punibilità del sodalizio, anche in assenza di perpetrazione di reati scopo. In pratica, il ragionamento, sviluppato nel provvedimento che si commenta, risponde ad un preciso indirizzo ermeneutico, teso a definire il reato associativo, come una piattaforma organizzativa, il vero ed imprescindibile incipit criminoso, cui possono fare seguito le specifiche condotte fine. La valorizzazione del pactum sceleris, come antecedente autonomo, ma necessario ai reati, che, a propria volta manifestano ab externo la reale attività illecita del gruppo, così, formato e riunito, viene ? quindi ? ad escludere e superare quella limitazione dell'operatività sanzionatoria riconnessa alla norma in disamina e che si reputava potesse svolgere effetto solo in rapporto al bene giuridico consistente nella "tutela dell'ordine pubblico". Sino ad oggi, infatti, salvo rare eccezioni, era prevalsa una concezione del reato associativo, che appariva estremamente ancorata ad un profilo squisitamente formale. Tale illecito ? quale reato di pericolo ? veniva, infatti, ritenuto esclusivamente a tutela dell'ordine pubblico, la cui garanzia costituisce precipuo interesse dello Stato, interesse che viene in concreto leso dalla esistenza della associazione e dall'allarme sociale che questa di per sè suscita, senza che al detto reato possa riconnettersi alcuna situazione di plurioffensività. [GUP presso il Tribunale di Milano, 13 Novembre 2000, Foro Ambrosiano, 2001, 16]. Si trattava di una impostazione ? come detto - di natura atomizzante, nel senso che il pactum sceleris, punito dall'art. 416 c.p. (oppure dagli artt. 416 bis c.p., 74 d.p.r. 309/90) veniva focalizzato solamente in un'ottica che presupponeva una rigorosa e formalistica separazione del reato associativo, rispetto ai reati-scopo. Essa, erroneamente, non teneva, infatti, in alcun conto quegli eventuali comportamenti, del tutto idonei e, quindi, atti ad esteriorizzare la situazione di sussistenza del sodalizio criminoso, anche se non penalmente rilevanti. Per vero, può essere segnalato, qualche timido tentativo giurisprudenziale teso ad affermare il principio di estensione della capacità dannosa del delitto in questione anche a soggetti (persone fisiche o giuridiche) differenti dalla Stato, che rimaneva la parte offesa per antonomasia E' il caso questo, infatti, di una pronunzia resa dal GUP presso il Tribunale di Milano, 3 Dicembre 2001, Foro Ambrosiano, 2002, 26. Si deve, peraltro, rilevare che anche la testè ricordata pronunzia, pur allargando di fatto il novero dei soggetti titolati alla costituzione di parte civile, in relazione al reato di associazione per delinquere, circoscriveva lo spettro di esercizio della facoltà solo "agli enti pubblici che hanno concluso contratti con membri del sodalizio criminoso si produca sia un danno economico, derivante dall'avere contrattato a condizioni diverse da quelle dettate dal mercato, sia un danno all'immagine e alla credibilità degli stessi enti". Soggetti economici privati, (singoli o societari) rimanevano ? così - esclusi, venendosi, così a creare una ingiustificata disparità di trattamento, fondata ? all'evidenza ? su di una concezione che intende privilegiare il pubblico, anche nel contesto dei danni derivanti da reato. Già, però, in precedenza la Suprema Corte, Sez. I, 8 Luglio 1995, n. 10371, Costioli e altri, Cass. Pen., 1996, 3637, aveva anticipato la cauta apertura del giudice di merito. Pur rimanendo nell'alveo dei soggetti pubblici, il Collegio di legittimità aveva riconosciuto la facoltà di costituirsi parte civile e il diritto al risarcimento del danno alla città di Sanremo nel procedimento contro i partecipanti alla associazione a delinquere che aveva assunto il controllo della locale casa da gioco per il reato associativo e per i reati ad esso connessi. Il principio esposto si compendiava nella massima "In materia di reati associativi, il comune nel quale l 'associazione si è insediata ed ha operato ha per ciò stesso titolo alla costituzione di parte civile quanto meno per il danno che la presenza dell'associazione a delinquere arreca all'immagine della città, allo sviluppo turistico ed alle attività produttive ad esso collegate" A distanza di tredici anni esatti, quindi, si verifica una nuova e decisa riconsiderazione del tema in oggetto. Di questa disamina, appare particolarmente significativo il rilievo attribuito alla superiorità del vincolo teleologico, che ? nella fattispecie ? avvince il delitto associativo ai reati cd. fine, posto che questi ultimi divengono dimostrazione concreta (attraverso la loro disvelazione) dello scopo originario in base al quale è avvenuta la aggregazione dei singoli in un gruppo criminoso. Di particolare rilievo, nel senso appena prospettato, è la parte dell'ordinanza nella quale il GUP conferisce valore alle "condotte distruttive che svelano la sostanza dell'accordo di cui all'art. 416 c.p?.". Esse ? quindi ? vanno vagliate in un contesto di concreta fusione con il reato concorsuale presupposto, per inferire da tale spolio la prova della causazione di un danno conferente al principio dell'id quod plerumque accidit. Delineata, così, l'indirizzo interpretativo fondamentale, nella fattispecie, appaiono naturalmente, coerentemente ed ovviamente consequenziali tutte le valutazioni successivamente riportate dal GUP. Merita spendere qualche ulteriore considerazione in ordine alla coesistenza nel medesimo processo della costituzione di parte civile dei Commissari liquidatori, organo del fallimento e dei singoli azionisti, quotisti ed obbligazionisti della società. La circostanza non può e non deve stupire, perché concreta una scelta processuale corretta, attesa l'autonomia dei titoli che vengono vantati dalle figure private appena indicate, le quali si dichiarano danneggiate dal coarcervo di condotte integranti sia i reati fallimentari, che quello associativo, sinergicamente tra loro connessi. La decisione in commento trova, poi, un solido e convincente antecedente logico nella decisione della Corte di Cassazione, Sez. V, 3 Ottobre 2003, n. 45713, Salvadori e altri, Guida al Diritto, 2004, 12, 755. Vi è, inoltre, da osservare come la visione globale offerta dal GUP trovi il suo sicuro acme, nella ritenuta estensione dell'ammissibilità dell'estensione della proposta azione civile in sede penale, anche nei confronti di imputati, i quali "anche se non organicamente inseriti negli ambiti societari". Si tratta di un'opzione che, indubbiamente, risente delle considerazioni che sono state utilizzate in relazione al reato associativo. In buona sostanza, il giudicante ritiene fondatamente che vada privilegiata un'ottica delibativa, la quale ricomprenda organicamente tutte le condotte contestate agli imputati, siccome le stesse presentano caratteri di spiccato collegamento teleologico. Il ragionamento del giudice di prime cure è evidente, nella sua coerenza, e si concreta nella conclusione che tutti i reati, anche quelli che paiono formalmente tra loro autonomi ed indipendenti o perchè commessi da singole persone senza che sia ravvisabili il concorso di persone ex art. 110 c.p., oppure perchè concretati da condotte sensibilmente differenti sia sul piano ontologico, che su quello giuridico, vanno ricollegati, ab origine, all'indeterminato e complesso disegno criminoso originario riconducibile al patto di sindacato criminale. Tale dimostrato programma era ? a parere del giudice ? destinato alla progressiva spoliazione patrimoniale delle società appartenenti all'holding Giacomelli ed avrebbe trovato adeguata estrinsecazione nelle varie condotte poste in essere, le quali sarebbero apparse rafforzate proprio dal senso di appartenza al gruppo che i singoli hanno nutrito. In questo contesto, risulta, pertanto, del tutto persuasiva la soluzione adottata sia in relazione alla presenza dei piccoli risparmiatori (distinti nelle categorie sopra indicate), una volta escluso che essi vengano a duplicare indebitamente la pretesa di cui i Commissari liquidatori si mostrano titolari ed esecutori, sia quella concernente i singoli creditori (ditte fornitrici). Anch'essi attivano in sede penale una pretesa, ben differente e per nulla confondibile con il mero diritto di credito, azionato con l'insinuazione al passivo del fallimento. Il titolo che legittima costoro deve, quindi, essere ritenuto il medesimo riconosciuto agli azionisti, quindi, appare una voce di danno che si può situare nella categoria del danno non patrimoniale, ergo quell'offesa lesiva prevista per definizione dal codice penale. Il danno lamentato dalle parti offese appare, quindi, secondo l'ordinanza de qua, compatibile con la ricognizione finale che il P.M. trasfonde nel capo di imputazione, con il quale chiede il rinvio a giudizio degli imputati Corollario finale, quindi, è la piena compatibilità delle costituzioni di parte civile. (Altalex, 29 luglio 2008. Nota di Carlo Alberto Zaina) ______________ 1 Art. 447 - Richiesta di applicazione della pena nel corso delle indagini preliminari - 1. Nel corso delle indagini preliminari, il giudice, se è presentata una richiesta congiunta o una richiesta con il consenso scritto dell'altra parte, fissa, con decreto in calce alla richiesta, l'udienza per la decisione, assegnando, se necessario, un termine al richiedente per la notificazione all'altra parte. Almeno tre giorni prima dell'udienza il fascicolo del pubblico ministero è depositato nella segreteria del giudice. 2. Nell'udienza il pubblico ministero e il difensore sono sentiti se compaiono. 3. Se la richiesta è presentata da una parte, il giudice fissa con decreto un termine all'altra parte per esprimere il consenso o il dissenso e dispone che la richiesta e il decreto siano notificati a cura del richiedente. Prima della scadenza del termine non è consentita la revoca o la modifica della richiesta e in caso di consenso si procede a norma del comma 1. 2 Cass. pen. Sez. V Sent., 08-05-2007, n. 20600 (rv. 236617) A.F., CED Cassazione, 200I , conf. Cass. pen. Sez. II, 28-09-2006, n. 41263 (rv. 235802), CED Cassazione, 2006, Riv. Pen., 2007, 10, 1044 "In tema di patteggiamento, è ammissibile la costituzione di parte civile all'udienza per la decisione sulla richiesta di applicazione concordata della pena, proposta nel corso delle indagini preliminari. 3 Art. 74. Legittimazione all'azione civile. 1. L'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno di cui all'articolo 185 del codice penale può essere esercitata nel processo penale dal soggetto al quale il reato ha recato danno ovvero dai suoi successori universali, nei confronti dell'imputato e del responsabile civile. 4 La massima si riferisce ad una fattispecie, in cui è stata ritenuta corretta la decisione del giudice di merito di ammettere la costituzione di parte civile dei genitori di un feto morto durante il parto, nell'ambito del procedimento penale in cui il primario del reparto della struttura sanitaria pubblica era stato chiamato a rispondere, oltre che del reato di omicidio colposo, anche di falso materiale e ideologico relativamente alla contestata manipolazione della cartella clinica, e ciò in quanto detta falsità poteva effettivamente pregiudicare il diritto di tali soggetti a ottenere il risarcimento del danno subito per il reato di omicidio colposo. 5 Il legale rappresentante di una società creditrice può considerarsi persona offesa nel reato di bancarotta fraudolenta e, come tale, ha diritto all'avviso ex articolo 408 del c.p.p nel caso di richiesta di archiviazione. Ciò in quanto il carattere concorsuale della procedura fallimentare non esclude certamente il danno nei confronti dei singoli creditori, comportando soltanto la necessità che l'azione del singolo venga coordinata con quella collettiva: l'articolo 240, comma 2, del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, infatti, prevede la possibilità (legittimazione sussidiaria) per i creditori di costituirsi parte civile nel procedimento penale per il reato di bancarotta fraudolenta, quando a tale costituzione (legittimazione principale) non abbia provveduto il curatore (ovvero il commissario giudiziale o il commissario liquidatore), nonché quando intendano far valere un titolo di azione propria personale. Tribunale di Rimini Ufficio dei Giudici per le Indagini Preliminari 15 luglio 2008 Il Giudice per l'udienza preliminare dott.ssa Stefania Di Rienzo, nel procedimento n. 1953/2008 R.GUP nei confronti di G. A., P. S., S. G., B. A., L. A., P. W., M. F. e F. V., qui assegnato con decreto del Presidente del Tribunale di Rimini n. 26 del 10 luglio 2008; visti gli atti di costituzione di parte civile depositati all'udienza del 13 marzo 2008 nonché la richieste di inammissibilità della costituzione di parte civile depositata in data 30 aprile 2008 dai difensori di G. A.; sentito il P.M., i difensori delle parti nonché i patroni di parte civile; a scioglimento della riserva assunta all'odierna udienza OSSERVA Le scansioni procedimentali: V eccezione di incompetenza funzionale del CUP, le richieste di inammissibilità delle parti civili ex art. 447 c.p.p. In via preliminare occorre esaminare l'eccezione di incompetenza funzionale del GUP sollevata nel punto in cui il giudicante è stato invitato a verificare la fase nell'ambito della quale sono state avanzate le richieste di costituzione di parte civile nonché le istanze di patteggiamento da parte degli imputati munite del conforme consenso del Pubblico Ministero e cioè se si verta nell'ambito della specifica udienza camerale di cui all'art. 447 c.p.p. oppure in quella di cui all'art. 444 c.p.p. innestatasi nell'udienza preliminare. Sul punto, vale premettere, che con richiesta depositata nella Cancelleria della Procura della Repubblica di Rimini in data 9 maggio 2007, S. G. chiedeva l'applicazione di pena ex artt. 444 e segg. c.p.p.; analoga richiesta veniva formulata da G. A. con richiesta depositata nella Cancelleria del P.M. in data 10 maggio 2007; P. S. formulava istanza ex art. 444 c.p.p con richiesta depositata nella Cancelleria del P.M. in data 5 aprile 2007 mentre B. A. avanzava tale richiesta con atto depositato nella Cancelleria del P.M. in data 9 maggio 2007. L. A. e P. W. formulavano analoghe istanze con richieste depositate presso la Cancelleria del P.M. procedente in data 9 maggio 2007. Con richiesta siglata in data 9 maggio 2007 ( e depositata in pari data presso la Segreteria della Procura della Repubblica di Rimini unitamente al visto del Procuratore della Repubblica) il P.M. procedente chiedeva il rinvio a giudizio ( nell'ambito del procedimento n. 287/04 RGNR Mod. 21) di G. E. + 15 ivi compresi G. A., S. G., P. S. B. A.; L. A. e P. W., richiesta di rinvio a giudizio poi depositata presso la Cancelleria dell'Ufficio GIP in data 10 maggio 2007. In pari data, il Pubblico Ministero procedente accordava, con specifico atto, il proprio consenso sulle istanze di applicazione pena così come formulate dalle parti richiamando le imputazioni della richiesta di rinvio a giudizio emessa in data 9 maggio 2007. Tale atto- tuttavia- non riporta alcun timbro di deposito da parte della Cancelleria dell'Ufficio GIP ed è contenuto in una carpetta intestata alla Procura della Repubblica di Rimini. L'accordo delle parti, pertanto, si è formalizzato all'indomani della presentazione della richiesta di rinvio a giudizio da parte del P.M. procedente mentre le parti non hanno in alcun modo sollecitato la fissazione dell'udienza camerale esperibile in sede di indagini preliminari ai sensi dell'art. 447 c.p.p. Una volta ricevuta la richiesta di rinvio a giudizio, l'Ufficio del GUP ha fissato l'udienza preliminare con decreto del 21 settembre 2007 per il 13 marzo 2008, mentre all'udienza dell'8 maggio 2008 l'imputato M. F. e F. V. hanno optato per la definizione del rito nelle forme di cui all'art. 444 c.p.p. La ricostruzione delle scansioni procedimentali dell'odierno procedimento ( che costituisce uno stralcio -quindi- delle posizioni processuali definibili ex art. 444 c.p.p.) consente agevolmente di affermare che l'odierna udienza si svolge innanzi ad un Giudice dell'Udienza Preliminare chiamato a delibare sulle richieste di applicazione pena per le quali il Pubblico Ministero ha prestato il proprio consenso all'indomani dell'esercizio dell'azione penale così come cristallizzata nella richiesta di rinvio a giudizio emessa in data 9 maggio 2007. Ed invero, le eccezioni espresse dal difensore di P. S. (al quale si sono associati gli altri difensori) circa l'inammissibilità della costituzione di parte civile in riferimento all' udienza dell'art. 447 c.p.p., non possono dirsi pertinenti tenuto conto che la questione si inserisce nel corso delle indagini preliminari quando l'azione penale non sia stata ancora esercitata. Non si può fare a meno di rilevare, tuttavia, che - secondo parte della giurisprudenza di legittimità - il legislatore non ha inteso disciplinare due udienze in modo diverso, ma ha soltanto stabilito modalità diverse per la fissazione dell'udienza. Nel caso in esame, tuttavia, il dato tranciante che consente anche di colorare la competenza funzionale di questo GUP è costituito dal fatto che il consenso delle parti si è definitivamente concretizzato all'indomani dell'esercizio dell'azione penale da parte del Pubblico Ministero come - peraltro- implicitamente affermato dal GUP del procedimento portante n. 287/04 R.G. di cui questo procedimento costituisce un mero stralcio. Per tali ragioni, quindi, consegue che le eccezioni preliminari attinenti la richiesta di inammissibilità delle richieste costituzioni delle parti civili va respinta atteso che non sussiste alcuna ragione che legittima la regressione del procedimento ex art. 447 c.p.p. e che le costituzioni di parte civile depositate all'udienza tenutasi avanti a diverso giudice nell'ambito del procedimento portante debbano ritenersi depositate in entrambi i procedimenti contenendo tutti gli atti in questione il riferimento al numero di iscrizione del P.M. e la specifica indicazione degli imputati nei cui confronti le costituzioni sono state presentate. Del resto, anche i verbali delle precedenti udienze sono stati redatti in un unico originale - inserito nel procedimento principale- mentre nel procedimento oggi in esame è stato disposto l'inserimento delle copie. Sulle richieste di costituzione di parte civile. Ritiene il Giudice che le pur pregevoli argomentazioni dei difensori degli imputati così come esposte nell'ambito della odierna udienza circa l'invocata declaratoria di esclusione delle parti civili non possano essere accolte: oggetto della decisione oggi sottoposta al giudicante non è certamente la fondatezza della domanda di risarcimento avanzata dalle altre parti processuali ma unicamente la legittimazione delle parti istanti a costituirsi parti civili. Sul punto la giurisprudenza di legittimità è pacifica là dove afferma che nella presente fase processuale occorre valutare unicamente i requisiti per la partecipazione al processo nella veste di parti civili e tale valutazione deve essere effettuata sulla base delle condotte ascritte agli imputati (così come emergenti dalla richiesta di rinvio a giudizio) e sulle affermazioni contenute nell'atto di costituzione in uno con la documentazione eventualmente prodotta. Tale decisione prescinde dai profili sostanziali della richiesta di risarcimento limitandosi a verificare-sulla base delle affermazioni contenute negli atti sopra indicati- se la condotta ascritta nell'ipotesi accusatoria formulata dal P.M. possa avere determinato in capo a coloro che chiedono di intervenire nel processo un determinato danno. Ciò premesso, appare opportuno ricordare, così come propriamente osservato dall'Avv. Pellizon, che il presupposto sostanziale per l'esercizio dell'azione civile nel processo penale è l' art. 185 c.p. che individua la legittimazione del soggetto alla costituzione di parte civile nel fatto che lo stesso abbia riportato un danno patrimoniale o non patrimoniale- che si configuri quale conseguenza della commissione del reato in relazione al quale il P.M. ha esercitato l'azione penale fermo restando che tutte le questioni relative alla effettiva sussistenza del danno ed alla quantificazione dello stesso sono rimesse ad un momento successivo trattandosi di questioni squisitamente concernenti il merito. Tanto premesso, vale osservare che per quanto concerne i commissari straordinari del Gruppo G. in amministrazione ordinaria, gli stessi sono legittimati ad esercitare la facoltà di costituzione di parte civile nel presente procedimento ai sensi del combinato disposto degli artt. 240 primo comma legge fallimentare e 97 D.Lvo 270/99; l'atto di costituzione presentato è conforme a quanto previsto dall'art. 78 c.p.p. e, sul punto, vanno richiamati per relationem le imputazioni di cui alla richiesta di rinvio a giudizio presentata dal P.M. A parere di questo Giudice i commissari straordinari sono legittimati a costituirsi parte civile anche per reati non concorsuali atteso che il reato di associazione per delinquere comunque finalizzato ai delitti di bancarotta fraudolenta, truffa ai danni dei creditori, false comunicazioni sociali nonché fatture per operazioni inesistenti, è comunque in grado di provocare danni anche a soggetti, persone fisiche o giuridiche, singolarmente individuati né si può ritenere una mancanza di legitimatio ad causam da parte del curatore o dei commissari straordinari. Ed invero, ai fini della valutazione dell'ammissibilità della costituzione di parte civile, non si deve confondere la struttura del reato associativo (accordo stabile tra tre o più persone al fine di compiere una serie indeterminata di delitti ) e il substrato probatorio necessario ad individuare tale fattispecie di reato (delitti fine). La struttura associativa, infatti, non si forma con atti protocollari e codificati ma necessita di ìndici sintomatici che unitariamente considerati svelano all'interprete l'assetto organizzativo che assume un suo autonomo rilievo sanzionatorio per il pericolo che con esso, con la sua esistenza, rappresenta per l'ordine pubblico. Ma tale autonomia non consente di considerare spezzato- ai fini che interessano- il nesso teleologico fra l'accordo criminoso e la concreta realizzazione del fine che per il suo mezzo gli aderenti hanno inteso realizzare e per come si è manifestato in rerum natura. Sulla base di tale opzione ermeneutica che prende le mosse dall'in sè del reato associativo e dalle condotte che esteriorizzano il reato di pericolo, si può agevolmente ritenere che l'art. 240 L.F. consenta la legittimazione dei commissari straordinari del Gruppo G. ad intervenire nell'ambito di questo procedimento atteso che il concetto di danno diretto dettato dal codice civile ed invocato dalle difese degli imputati trae linfa e fondamento dai principi generali in tema di causalità dettati dall'art. 40 e 41 c.p. con particolare riferimento a quelle condotte che hanno contribuito in via principale o mediata alla produzione di un danno secondo l'id quod plerumque accidit. Le condotte distrattive che svelano la sostanza dell'accordo criminoso di cui all'art. 416 c.p. così come delineate dal Pubblico Ministero, sono- allora- la chiave per consentire ai commissari straordinari di prospettare una voce di danno patrimoniale e morale e legittimare le loro richieste di costituzione di parte civile in riferimento alle ipotesi sub A) e alle altre ipotesi di reato. Ad analoghe conclusioni può giungersi per quanto concerne la richiesta di costituzione di parte civile nei confronti di B. A. ( imputato per concorso in bancarotta) atteso che l'ipotesi concorsuale contestata rientra nella previsione di cui all'art. 240 L.F. a prescindere dalla materialità della condotta da parte di un soggetto che si assume estraneo alla compagine amministrativa atteso che la norma non pone preclusioni soggettive ma unicamente limita l'ambito operativo ai reati previsti nel relativo titolo. Anche gli azionisti della Spa G. Sport Group sono legittimati ad esercitare la facoltà di costituzione di parte civile nel presente procedimento sulla base dell'art. 240 L.F. atteso che - in aggiunta al curatore- possono costituirsi parte civile ulteriori soggetti che abbiano interessi diversi da quelli della massa fallimentare e tra questi gli azionisti ed i quotisti della società che lamentino un danno proveniente dai reati fallimentari e dalla struttura associativa che ha consentito il proliferare di molteplici atti distrattivi. Allo stesso modo risultano legittimati ad esercitare la costituzione di parte civile nel presente procedimento anche gli obbligazionisti. I relativi atti di costituzione rispettano le formalità di cui all'art. 78 c.p.p. essendo peraltro del tutto legittimi e pertinenti i richiami per relationem alle imputazioni ed agli stessi imputati di cui alla richiesta di rinvio a giudizio presentata dal P.M. La legitimario ad causam discende direttamente dall'art. 74 c.p.p. Insieme alla costituzione di parte civile sono stati allegati gli atti comprovanti l'acquisto e/o il possesso delle azioni ed obbligazioni. Sul punto vale evidenziare che i Commissari ed i singoli azionisti non fanno valere nel presente giudizio la stessa domanda di risarcimento ma domande diverse sia in relazione alla causa petendi sia in relazione al petitum senza sottacere che il danno di cui si richiede il ristoro tramite l'insinuazione al passivo non potrà essere certamente identico al danno di cui si chiede il risarcimento tramite la costituzione di parte civile se non altro in relazione al danno non patrimoniale che certamente non potrà trovare alcun ristoro nell'ambito di una procedura fallimentare. A parere dell'odierno giudicante si ritiene che sia gli azionisti che gli obbligazionisti siano legittimati a costituirsi parte civile nell'ambito del presente procedimento non solo in relazione ai reati fallimentari nonché ai reati comuni teleologicamente connessi con quest'ultimi ma anche in relazione agli altri reati comuni contestati agli altri imputati anche se non organicamente inseriti negli ambiti societari, ed invero, non si può fare a meno di richiamare quanto sopra osservato in tema di reato associativo ed evidenziare che anche per tale categoria di reati ]'ipotizzato depauperamento del patrimonio e delle risorse delle società facenti parte del Gruppo G. -asseritamente a seguito delle condotte ascritte agli imputati- ha comunque causato un danno ai singoli investitori secondo l'id quod plerumque accidit atteso che la struttura del reato associativo è caratterizzata -altresì- dagli effetti permanenti delle condotte costituenti la piattaforma sulla quale si sono estrinsecate le singole condotte delittuose così come ipotizzate nella richiesta di rinvio a giudizio. Parcellizzare le condotte e scindere i titoli inerenti la causa petendi sulla base di rigidi formalismi apparirebbe del tutto irragionevole in considerazione della domanda che le parti offese e le parti danneggiate hanno prospettato nell'ambito del presente giudizio che non può ritenersi ancorata ad una condotta astrattamente ricompresa nell'alveo dei reati fallimentari o del mero reato associativo ma deve necessariamente essere considerata attraverso un giudizio causale e teleologicamente finalizzato che si è snodato- necessariamente- attraverso i reati di truffa, riciclaggio, calunnia, insider trading ed altri. Analoghe considerazioni vanno svolte per quanto concerne la VF italia Srl in persona del legale rappresentante Maurizio De Ponti per cui va ammessa la costituzione di parte civile per tutte le ipotesi contemplate nel relativo atto di costituzione che è conforme a quanto previsto dall'art. 78 c.p.p.; per la Spa Alpina Maglierie Sportive in persona dell'amministratore unico Lina Di bilio e del procuratore ad negozia Giodano Maioli in relazione a tutte le ipotesi delittuose contestate nonché per la Spa Emmeitalia in relazione a tutte le ipotesi delittuose contestate in rubrica e contemplate nel relativo atto di costituzione che è conforme a quanto previsto dall'art. 78 c.p.p. P.Q.M. Visti gli artt. 185 c.p. e 74 e segg. c.p.p. Ammette la costituzione di parte civile nei confronti degli odierni imputati: dei Commissari straordinari del Gruppo G. in amministrazione ordinaria; degli azionisti ed obbligazionisti della Spa G. Sport Group; della Srl VF Italia; della Spa L'Alpina Maglierie Sportive; della Spa EMMEITALIA. nei confronti degli imputati e delle fattispecie rispettivamente contemplate nei relativi atti di costituzione. Respinge le richieste di inammissibilità formulate dai difensori degli imputati. Dispone procedersi oltre. Rimini, 15 luglio 2008 ore 17.00 Il giudice per l'Udienza Preliminare Dott.ssa Stefania Di Rienzo.

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Dipendenti-azionisti al via (sezione: Class action)

( da "Sole 24 Ore, Il" del 29-07-2008)

Argomenti: Class Action

Il Sole-24 Ore sezione: IN PRIMO PIANO data: 2008-07-29 - pag: 2 autore: Partecipazione. Quattro proposte di legge in Commissione alla Camera Dipendenti-azionisti al via Nicoletta Picchio ROMA Si comincerà nei prossimi giorni: prima della chisura della Camera per la pausa estiva, in Commissione Lavoro avvierà l'iter dei provvedimenti che riguardano la partecipazione dei lavoratori al capitale aziendale. "In altre realtà come Germania, Austria, Paesi Scandinavi ci sono già da tempo leggi sulla partecipazione ", spiega Stefano Saglia, Pdl-An, presidente della commissione. Dei quattro progetti che cominceranno l'iter, uno è a firma sua e del vice presidente della Commissione, Giuliano Cazzola. Gli altri sono frutto dell'iniziativa di Stefania Craxi, Pdl-Fi, che ha ripreso il testo di legge predisposto da Marco Biagi, economista ed esperto di mercato del lavoro, ucciso dai terroristi, di Luca Volontè, Udc, di Barbara Saltamartini, Pdl-An, che sarà la relatrice per la Commissione Lavoro. Giovedì i testi verranno "incardinati" nei lavori della Commissione Lavoro e della Finanze, che esprimerà un suo relatore. Alla ripresa, l'obiettivo sarà arrivare ad un disegno di legge unificato, da portare al voto. La Camera, quindi, è passata all'azione, nella scia della strada indicata dal ministro del Welfare, Maurizio Sacconi. Nel suo progetto di relazioni industriali, Sacconi, sin dalla nomina, ha insistito sul superamento dei conflitti tra le parti, su un rapporto addirittura di "complicità ", a tutto vantaggio della crescita e della competitivà aziendale. Questa impostazione, secondo il ministro, passa per la detassazione degli straordinari e dei premi di produttività, già decisa dal Governo fino a dicembre e che il ministro vuole rendere strutturale, aumentandone anche la portata economica; per la riforma della contrattazione, spostando il baricentro sul secondo livello, sulla partecipazione in azienda. Sui primi due punti, il dialogoè in corso: oggi Sacconi ha convocato le parti, per definire una strategia comune per la crescita e la redistribuzione del reddito. Sulla partecipazione,finora gli imprenditori hanno frenato, motivando la loro riluttanza con il rischio che il sindacato arrivi a condizionare le scelte aziendali. Su questo punto da Saglia arriva una rassicurazione: "Nessun testo parla di cogestione, riprendendo il modello tedesco. L'obiettivo è quello di fidelizzare i dipendenti, renderli più coinvolti nei target aziendali". Vantaggi economici per i dipendenti, che però dovrebbero andare di pari passo con un aumento della qualità del lavoro e della competitività delle imprese. Nelle proposte di legge sono previste forme di rappresentanza: i sindacati possono far parteo del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza, con un ruolo di controllo. Il provvedimento presentato da Saglia e Cazzola è una delega al Governo. Prevede dei piani di partecipazione azionaria sulla base di contratti e accordi collettivi stipulati a livello aziendale. Per tre anni le azioni non potranno essere cedute. I piani di partecipazione vengono conferiti ad un fondo comune appositamente costituito in forma di società di investimento a capitale variabile. L'adesione sarà su base volontaria, permessa anche ai dipendenti assunti a tempo parziale o determinato. Il progetto di legge stabilisce anche i casi in cui le azioni si possono alienare prima dei tre anni. Il provvedimento a firma di Volontè si focalizza in particolare sulle piccole imprese, prevedendo la partecipazione azionaria ai lavorati dipendenti con contratto a tempo indeterminato che lavorino in azienda da oltre sei anni. Molto articolato è il provvedimento presentato da Stefania Craxi: prevede piani finanziari, utilizzando anche l'anticipazione del trattamento di fine rapporto, forme di rappresentanza dei dipendenti e diritti di informazione nell'ambito degli organismi sociali, agevolazioni finanziarie. Anche il progetto Saltamartini, già sottoscritto da 52 parlamentari, è una legge delega ed è molto articolato sui diritti dei lavoratori. I testi sui principi generali perseguono le medesime finalità. La sintesi non dovrebbe essere difficile. Bisognerà venere se tutta la maggioranza vorrà andare avanti su questa strada. IL PRESIDENTE SAGLIA "Gli imprenditori non devono preoccuparsi, non si tratta di cogestione alla tedesca ma di coinvolgere i lavoratori nei target delle aziende".

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Il fondo armonizzato diventa sofisticato (sezione: Class action)

( da "Trend-online" del 29-07-2008)

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PRIMO PIANO, clicca qui per leggere la rassegna di Morningstar , 29.07.2008 13:03 Scopri le migliori azioni per fare trading questa settimana!! Il confine tra fondi tradizionali e fondi alternativi è sempre più sottile. La Banca d'Italia ha messo in consultazione un documento che propone una serie di modifiche al Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio (del 14 aprile 2005) per adeguarlo alla normativa comunitaria (n. 2007/16/CE del 19 marzo 2007). Il testo, le cui disposizioni avrebbero dovuto trovare applicazione già a partire del 23 luglio prossimo, allarga lo spettro degli strumenti finanziari in cui gli Organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr) armonizzati possono investire e introduce sistemi più articolati di controllo e monitoraggio del rischio. La bozza fissa prima di tutto i requisiti che debbono contrassegnare gli attivi dei fondi armonizzati, in particolare la coerenza rispetto alla politica di investimento, la pronta liquidabilità, la limitazione all'esposizione di perdite (eccetto gli investimenti in strumenti finanziari derivati), la sottoposizione ad adeguati sistemi e procedure di controllo dei rischi. Il regolamento indica, poi, una serie di classi di beni che possono diventare asset "eleggibili" se rispettano questi parametri e la disciplina specifica. "Le categorie di beni sono in parte ridisegnate e meglio definite, in parte ampliate rispetto all'attuale disciplina", spiega Ubaldo Caracino, avvocato socio dello studio Zitiello e associati. "Accanto agli strumenti finanziari derivati quotati e non quotati viene inserita la categoria dei derivati di credito che hanno trovato un riconoscimento esplicito nel Testo unico della Finanza (Tuf)". I derivati di credito sono strumenti finanziari che hanno per oggetto il trasferimento del rischio di credito connesso ad una determinata attività sottostante. Per quanto riguarda quelli quotati, prima di inserirli in portafoglio, il gestore deve valutare che il rischio segue pagina >>.

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Al via la class action degli schiavi di Hitler (sezione: Class action)

( da "Stampa, La" del 29-07-2008)

Argomenti: Class Action

DIMENTICATI LA RICHIESTA il caso L'avvocato chiede i danni anche all'Italia "class="hilite">I soldi per i deportati sono stati dati dai tedeschi nel 1961" "I clienti sono anziani e vogliono un anticipo di 500 mila euro" Class class="term">action degli ex prigionieri contro il governo Al via la class="term">class class="term">action degli schiavi di Hitler GIULIA VOLA Sessantatrè anni dopo, la patata bollente è cascata a Roma, negli uffici della Presidenza del Consiglio, tra le mani del Cavaliere. Il risarcimento dei prigionieri italiani deportati e trasformati in schiavi nel campo di sterminio tedesco di Gaggenau tra il 1944 e il '45, s'ha da fare: "I soldi ci sono dal 1961 - dice l'avvocato Luca Procacci - e ora c'è anche una class="term">class class="term">action delle vittime del Reich depositata al Tribunale di Torino che cita, oltre alla Germania, l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni e la "Fondazione Memoria, Responsabilità e Futuro", anche il Presidente del Consiglio pro tempore, Silvio Berlusconi". Maurilio Borello, 82 anni, che ogni notte rivive l'incubo del treno e si deve legare al letto "perché se no scappo e mi sono già rotto la fronte due volte", annuisce con lo sguardo, attraverso gli occhiali. Franco Siccardi, che a 15 anni è finito nel campo insieme perché era curioso di vedere un ponte distrutto, "e mi hanno scambiato per uno dei partigiani che lo aveva fatto saltare", sospira, da anni ha un tumore al fegato, e nessun dubbio: "me l'hanno fatto venire loro. Nessuno ci ha mai chiesto nemmeno scusa, ci hanno dimenticati". La loro battaglia è iniziata nel '64, tre anni dopo gli accordi di Bonn, quando la Germania credeva di aver liquidato i deportati italiani, circa 600 mila, con un indennizzo. "Il problema - spiega Procacci, che negli anni ha scritto il libro "Il male dimenticato" - è che nessuno ha mai visto un soldo nè sa che fine abbiano fatto". Il 4 giugno scorso, la Cassazione ha legittimato le cause contro Berlino "una vittoria non scontata - spiega l'avvocato - perché la procura generale si era schierata per l'immunità della Germania". Ora non resta che trovare i fascicoli che sono sepolti chissà dove nei corridoi della Cassazione e poi partire con la causa pilota. Ottavio Allasio, 80 anni, che esce di casa solo quando è nuvoloso "perché quando c'è il Sole bombardavano", guarda gli amici, sorride "mano male che siamo sempre insieme, noi tre dell'Ave Maria". Gli sguardi si incrociano, le mani si cercano. L'attimo passa, ma resta stampato nella mente di tutti i presenti. "Non si può più tacere - spiega Elena Maccanti, deputata torinese della Lega Nord - ho depositato un'interrogazione parlamentare per capire quale condotta volesse tenere la Presidenza del Consiglio nella causa del Tribunale di Torino". Roberto Cota, presidente dei deputati della Lega, va oltre: "Chiederò un incontro con il Ministro degli Esteri Frattini e con il Presidente Berlusconi per sollecitare un intervento a favore degli schiavi di Hitler. Non è solo una questione economica - ha spiegato - ma di principio: le istituzioni per 60 anni li hanno dimenticati". Gli ex prigionieri chiedevano un milione a testa, che non verrà pagato dalla Mercedes Benz, allora la Daimler, l'azienda dove lavorarono nel campo di Gaggenau, perché, se così fosse il processo dovrebbe essere intentato in Germania. "Chiediamo un'anticipazione della sentenza - spiega Procacci - i fatti sono già stati accertati dalla Corte dei Conti piemontese dal 1998 che, a seguito di cause contro la presidenza del consiglio, ha riconosciuto un vitalizio di 450 euro mensili. I miei clienti sono molto anziani, per questo vogliamo che sia riconosciuto un anticipo di 500 mila euro, come prevede il nostro codice di procedura civile". Ed è solo l'inizio: "Se la causa andrà bene ne ho centinaia d'altre". I tre dell'Ave Maria si stringono, sorridono e ricominciano a sperare. Sessantatrè anni dopo, ancora insieme.

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Multe: i troppi ricorsi mandano in tilt gli uffici (sezione: Class action)

( da "Velino.it, Il" del 29-07-2008)

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Il Velino presenta, in esclusiva per gli abbonati, le notizie via via che vengono inserite. CRO - Multe: i troppi ricorsi mandano in tilt gli uffici Milano, 29 lug (Velino) - E' class="hilite">possibile considerarla come una specie di class="term">class class="term">action, il procedimento pubblico sottoscritto da un elevato numero di cittadini. Fatto sta che si sta rivelando come il sistema migliore per non pagare le multe. Tantissimi ricorsi, tante pratiche da gestire da parte delle autorità, poco personale, giudici di pace e sezioni civili del tribunale che non ce la fanno a star dietro alle cause. Conclusione: meccanismo in collasso. Il comune di Milano è l'esempio più pratico e attuale. Ha introdotto una nuova gabella, la eco-pass, per limitare l'inquinamento prodotto in centro dalle autovetture. Dopo un logorante periodo di avviamento cominciato il 2 gennaio, con la gente in vacanza, il sistema è divenuto operativo. Centinaia di multe, notifiche, tempo per presentare i ricorsi ed eccoci a luglio. Di pratiche ne arrivano 500 al giorno, i milanesi non se ne danno per inteso e ricorrono contro l'iniquo pedaggio. Ma il ricorso è fatto di carta, di fascicoli, di archiviazioni. Una montagna di procedimenti che hanno mandato in tilt il sistema. Il personale non ce la fa a star dietro alla marea montante di ricorsi ed è sul punto di arrendersi. Anche perché in ufficio dovrebbero esserci 36 cancellieri e ce ne sono 21. Ma ora che sono cominciate le ferie, il personale è all'osso. Proprio nel periodo di massimo afflusso. Prima c'era una forma di statistica, ora è ferma all'8 luglio: è impossibile star dietro all'arrivo di centinaia e centinaia di pratiche al giorno. Oltre tutto, non sanno più dove mettere tutti questi fascicoli. E' stato pure chiuso un ufficio che fungeva da informazioni per il pubblico, cosicché adesso – nel dubbio – la gente il ricorso lo presenta comunque. Al Protocollo ci vogliono 20 giorni per registrare un arrivo Alla Sentenze, fra deposito e pubblicazione, se ne passano sei mesi. Alle Sezioni civili, le notifiche partono con quattro mesi di ritardo, tanto è l'arretrato. Se i giudici dovessero occuparsi di tutti i ricorsi, l'intera amministrazione della giustizia civile resterebbe paralizzata. I primi dibattimenti per le eco-multe vengono di conseguenza fissati per il 2009. Questo comporta che quasi tutti i procedimenti andranno in prescrizione. Vale la pena mantenere in piedi tutta questa baracca? A cosa serve una simile organizzazione, tutto questo lavoro, cancellieri e segretarie, archivi e notifiche, giudici e udienze se poi alla fine tutto si vanifica? La migliore soluzione sarebbe quella di annullare tutte le multe per la violazione all'eco-pass. Si risparmierebbero soldi e fatiche, il personale potrebbe occuparsi di tante altre cose, i cittadini sarebbero più contenti perché la multa non l'hanno pagata, non si bloccherebbe l'andamento della giustizia con migliaia di processi destinati alla prescrizione. Insomma: complice la burocrazia e l'inevitabile, scarsa efficienza delle nostre amministrazioni, è stato trovato l'antidoto più efficace al caro-multe. Fare ricorso tutti insieme e bloccare il meccanismo. La soluzione è questa. Almeno nelle grandi città. (Roberto Chiodi) 29 lug 2008 12:40.

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Contraffazione, falso grossolano, punibilità, ratio della norma, sussistenza (sezione: Class action)

( da "AltaLex" del 30-07-2008)

Argomenti: Class Action

Cassazione penale , sez. V, sentenza 29.05.2008 n° 21787 Stampa Contraffazione ? falso grossolano ? punibilità ? ratio della norma ? sussistenza [art. 474 c.p.] La norma relativa all'introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi è volta a tutelare, non la libera determinazione dell'acquirente, ma la pubblica fede, intesa come affidamento dei consumatori nei marchi, quali segni distintivi della particolare qualità e originalità dei prodotti messi in circolazione; ne consegue che non può parlarsi di reato impossibile per il solo fatto che la grossolanità della contraffazione sia riconoscibile dall'acquirente in ragione delle modalità della vendita, in quanto l'attitudine della falsificazione ad ingenerare confusione deve essere valutata non con riferimento al momento dell'acquisto, ma in relazione alla visione degli oggetti nella loro successiva utilizzazione. (1) (1) In materia di delitti contro la fede pubblica, si veda Cassazione penale 11556/2007. In dottrina, sul tema del falso grossolano, si vedano: - BANA, L'impossibilità di configurare il falso grossolano nella contraffazione di marchi: una recente pronuncia della suprema Corte, in Rivista penale, 2006, n. 6, LA TRIBUNA, p. 702; - BIGLIA, IMARISIO, Falso grossolano e tutela penale del marchio, con cenni alla tutela penale del design, in Rivista di diritto industriale, 2006, n. 1, GIUFFRÈ, parte 2, p. 10; - MOSELLI, Il falso grossolano è reato, in Nuovo Diritto (Il), 2006, n. 11/12, IL NUOVO DIRITTO, p. 1234; - MAININI, Falso grossolano e reato (im)possibile, in Diritto industriale (Il), 2005, n. 2, IPSOA, p. 165. (Fonte: Altalex Massimario 28/2008) SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE V PENALE Sentenza 12 marzo - 29 maggio 2008, n. 21787 (Presidente Pizzuti ? Relatore Fumo) Osserva Il Tribunale di Napoli, con sentenza 17.10.2006 ha assolto F. C. dai reati ex artt. 474 e 648 c.p. perché il fatto non sussiste. Il F. fu sorpreso da personale della GdF mentre deteneva per vendere numerosi capi di abbigliamento recanti il falso marchio della Walt Disney. Lo stesso non fu in grado di esibire le fatture di acquisto né di indicare la provenienza della merce. Il Tribunale partenopeo, ritenendo la grossolanità del falso, in quanto riconoscibile da un compratore di media diligenza, è pervenuto alla sentenza di assoluzione sopra indicata. Ricorre per cassazione il competente PG e deduce violazione di legge, atteso che, trattandosi di delitto contro la fede pubblica, il "punto di vista" da assumere per la valutazione della eventuale grossolanità della imputazione, non è quello del compratore, ma quello, per cd., della intera collettività, tratta in inganno - dopo la vendita - circa la genuinità del prodotto posto in circolazione. Trattasi di reato di pericolo per la cui perfezione non è necessaria la avvenuta realizzazione dell'inganno. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Invero, la norma che incrimina l'introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi tutela il bene della pubblica fede, intesa come affidamento collettivo nei marchi o segni distintivi, sicché la realizzazione di un inganno nel singolo acquisto non è elemento integrativo della fattispecie. È pertanto da escludersi la configurazione del reato impossibile in caso di grossolanità della contraffazione e di condizioni di vendita tali da impedire l'errore degli acquirenti, dal momento che occorre avere riguardo alla potenzialità lesiva del marchio, connaturata all'azione di diffusione in riferimento a un numero indeterminato e indeterminabile di consociati nel corso della loro successiva utilizzazione e circolazione (ASN 200534652-RV 232501; ASN 200013031-RV 217506). La norma insomma è volta a tutelare, non la libera determinazione dell'acquirente, ma la pubblica fede, intesa come affidamento dei consumatori nei marchi, quali segni distintivi della particolare qualità e originalità dei prodotti messi in circolazione; ne consegue che non può parlarsi di reato impossibile per il solo fatto che la grossolanità della contraffazione sia riconoscibile dall'acquirente in ragione delle modalità della vendita, in quanto l'attitudine della falsificazione ad ingenerare confusione deve essere valutata non con riferimento al momento dell'acquisto, ma in relazione alla visione degli oggetti nella loro successiva utilizzazione (ASN 200139863-RV 220236). Consegue annullamento con rinvio che, trattandosi di ricorso per saltum, va effettuato innanzi alla competente Corte di appello (Napoli). P.Q.M. la Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Napoli per il relativo giudizio.

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WELFARE. Sacconi: "Costruiamo un Libro Bianco condiviso in cui si riconosca l'80% degli italiani" (sezione: Class action)

( da "HelpConsumatori" del 30-07-2008)

Argomenti: Class Action

News WELFARE. Sacconi: "Costruiamo un Libro Bianco condiviso in cui si riconosca l'80% degli italiani" 30/07/2008 - 17:02 "E' partito l'esercizio della consultazione pubblica sul Libro Verde, intitolato La vita buona nella società attiva, che delinea il futuro modello sociale italiano, che durerà 3 mesi". Lo ha annunciato oggi il Ministro del Lavoro, Salute e Politiche Sociali, Maurizio Sacconi, durante la conferenza che si è tenuta a Roma per fare il punto sui primi 84 giorni di Governo della sanità e sulle iniziative future. "Sono contento - ha aggiunto Sacconi - che ieri il Segretario Generale della Cgil ha detto di essere interessato al confronto perché l'obiettivo è quello di costruire un Libro Bianco ampiamente condiviso, in quanto documento compiuto di valori e visioni, in cui possa riconoscersi almeno l'80% degli italiani". Oltre alla valutazione positiva del bilancio sulle prime azioni condotte dal Governo per riorganizzare la spesa sanitaria pubblica, per ridurre i deficit regionali e per accelerare il cambiamento di gestione del Sistema Sanitario Nazionale, il Ministro ha parlato di altre questioni importanti per il Paese. In riferimento alla correzione introdotta dal Governo sul regime di accesso agli assegni sociali, Sacconi ha precisato che "la correzione ripropone a regime l'attuale disciplina dei contratti a termine, limitando la norma solo a una sorta di sanatoria per i contenziosi in corso nel momento in cui la legge è approvata". Riferendosi ai contenziosi citati, il Ministro ha precisato che "sono riferiti quasi esclusivamente alla società pubblica Poste Italiane". Per quanto riguarda i piani di rientro, Sacconi ha spiegato che "il Paese è spaccato tra migliori e peggiori pratiche e noi vogliamo ricomporlo", dando "pari opportunità alle Regioni, per un vero sistema equo, dato che l'iniquità oggi è massima". "I piani di rientro - ha aggiunto il Ministro - devono essere rispettati; pena il sanzionamento". "In Calabria, già commissariata dal governo Prodi, c'é una situazione anomala e deve essere ricompresa in un rigoroso piano di rientro. Per l'Abruzzo è stata avviata la procedura di commissariamento". Il Ministro del Lavoro, Salute e Politiche Sociali ha poi rivolto "un invito alla dirigenza medica a rinunciare alla loro azione di sciopero di 3 giorni, indetta per ottobre, perché le proposte avanzate dal Governo dovranno essere comunque discusse in sede di contrattazione collettiva". "Se non ci sono pregiudizi di carattere politico o ideologico" - ha spiegato Sacconi - si può arrivare ad una "chiusura del contratto 2006/2007". Il Ministro ha chiarito due nodi chiave della contrattazione. "Sul tema dell'orario di lavoro abbiamo introdotto solo che la dirigenza non può essere soggetta a rigidità come il lavoro subordinato, il resto si rimanda alla contrattazione collettiva". Altro punto da superare è quello "della norma sul possibile pensionamento a 40 anni, con il recupero degli anni universitari, - ha concluso il ministro del Welfare - una cosa che può essere regolata dalle parti". Insomma il Programma del Governo in materia di Salute e Welfare è "intenso di cose avviate e di obiettivi dichiarati". 2008 - redattore: GA.

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Vandali in azione alla colletta la piscina chiude - il servizio a pagina vii (sezione: Class action)

( da "Repubblica, La" del 31-07-2008)

Argomenti: Class Action

Pagina I - Torino Vasche vuote fino al 7 agosto dopo la rottura dei faretti Vandali in azione alla Colletta la piscina chiude IL SERVIZIO A PAGINA VII.

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Battaglia di principio ma già persa in partenza (sezione: Class action)

( da "Unita, L'" del 31-07-2008)

Argomenti: Class Action

Stai consultando l'edizione del ENRICO FINZI Il sociologo: Mediaset? È un'iniziativa conservatrice Battaglia di principio ma già persa in partenza / Milano "Un'inutile battaglia di resistenza contro i mulini a vento". Il sociologo Enrico Finzi, presidente dell'istituto di ricerche Astra, non usa mezzi termini per bocciare l'iniziativa legale del Biscione. Siamo al solito vecchio contro il nuovo? "La tecnologia del web ha caratteristiche incompatibili con i vecchi sistemi aziendali e giuridici, perchè si pone in contrasto con l'idea proprietaria del diritto d'autore. Le difficoltà sono strutturali e riguardano video, film, musica e libri: la causa intentata da Mediaset è solo l'ultima in ordine di tempo". Dunque, nulla di cui stupirsi. "Mediaset si allinea a quanti tentano con le unghie e con i denti di mantenere il privilegio di essere gli unici a possedere qualcosa e trarne guadagno. Probabilmente il diritto darà ragione all'azienda, perchè non è stato aggiornato alla rivoluzione tecnologica in corso. Gli avvocati di Berlusconi, che dopo il lodo Alfano hanno più tempo libero, vinceranno la causa intentata contro Youtube, ma la comunicazione lanciata da Mediaset è disastrosa". Che cosa intende dire? "Il gruppo di Cologno Monzese lancia un messaggio di conservazione, di cieca difesa del sistema tradizionale, molto deludente per chi si è proposto come soggetto innovatore del panorama mediatico. I redditi pubblicitari del piccolo schermo sono in via di contrazione, la leadership della tv generalista è già finita. In questo quadro Mediaset si dimostra non all'altezza della sfida tecnologica della multimedialità". Quale poteva essere l'alternativa? "Le major cinematografiche e i gruppi televisivi hanno tre possibilità. La prima strategia è quella di scendere a patti col nemico per salvare una parte del reddito: le case di produzione siglano accordi per fornire contenuti ad internet nonostante il forte abbassamento dei ricavi, mollano il monopolio distributivo sperando di sopravvivere. Gli americani dicono: feed the enemy, dai da mangiare al nemico". Non sembra quella adottata da Mediaset. "No, il gruppo ha scelto la strategia del never ever, mai e poi mai: non si parla col nemico, si affronta a suon di azioni collettive di risarcimento, altrimenti nessuno produrrà più contenuti. Eppure esiste una terza via, quella che ricerca soluzioni intermedie. Ci è riuscita pure la Cina, che da un lato ha ottenuto l'oscuramento di alcuni siti politicamente sensibili, ma dall'altro sta consentendo la rapida diffusione di internet nel Paese". Il nuovo è incontenibile. "È in corso una rivoluzione epocale e Mediaset, con il suo messaggio di chiusura, ha fatto una brutta figura: ha intrapreso un'inutile battaglia contro i mulini a vento, una battaglia di resistenza in una guerra già persa in partenza, invece di lavorare alla costruzione di un equilibrio che salvi capra e cavoli". l.v.

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Authority avviano indagine su costi sms e mms (sezione: Class action)

( da "ADN Kronos" del 31-07-2008)

Argomenti: Class Action

A svolgerla saranno le Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e della concorrenza e del mercato che intendono raccogliere informazioni su prezzi e modalità d'offerta. Codacons: ''Finalmente, erano 4 anni che facevamo esposti. Se emergeranno violazioni partirà una maxi-class="hilite">class="term">class class="term">action'' ascolta la notizia commenta 0 vota 0 tutte le notizie di ECONOMIA Roma, 31 lug. (Adnkronos/Ign) - L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato hanno avviato un'indagine conoscitiva, che verrà svolta congiuntamente, sui servizi sms (short message service), mms (multimedia messaging service) e sui servizi dati in mobilità. E' una nota congiunta a darne notizia sottolineando come "nel 2007 i mercati oggetto dell'indagine hanno registrato in Italia ricavi complessivi pari a circa 4 miliardi di euro (2,49 miliardi per gli sms e 1,61 per mms e dati in mobilità)". Le due Autorità, dunque, prosegue la nota, "intendono raccogliere e analizzare informazioni e documentazione relative ai prezzi e alle modalità di offerta dei servizi in questione". I mercati di sms, mms e dati in mobilità sono infatti contraddistinti, si legge ancora, "dalla presenza di numerosi pacchetti di offerta per diversi profili di utenza, all'interno dei quali il costo medio del singolo servizio può variare fortemente. Verranno quindi esaminate le condizioni di offerta, la trasparenza e le dinamiche concorrenziali, anche ai fini della miglior tutela di consumatori e utenti". Soddisfatto il Codacons. ''Finalmente, erano 4 anni che a suon di esposti denunciavamo alle due Autorità l'eccessivo costo di sms e mms in Italia rispetto agli altri Paesi europei'' ha commentato il presidente dell'associazione, Carlo Rienzi. ''Negli anni gli italiani hanno pagato per l'invio di ogni sms ben 5 centesimi in più rispetto agli utenti danesi - prosegue Rienzi - Appena conclusa l'indagine delle due autorità, se emergeranno violazioni o comportamenti scorretti da parte delle compagnie telefoniche operanti in Italia, partirà una maxi-class="term">class class="term">action del Codacons, finalizzata a far ottenere agli utenti la restituzione di quanto incassato in più dai gestori telefonici nel corso degli ultimi anni''. Considerato che solo nel 2007 in Italia sono stati inviati 28,6 miliardi di sms, conclude il Codacons, "si potrebbe arrivare a una richiesta risarcitoria miliardaria che finirebbe per mettere in ginocchio le compagnie telefoniche ritenute colpevoli di comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori". Soddisfazione per l'intervento dell'Authority ha espresso anche l'Adoc, per voce del presidente Carlo Pileri. "In Italia - denuncia - il costo medio per l'invio di un sms è di 12 centesimi, in Europa la media è 8 centesimi per messaggio, una forbice del 50%, decisamente eccessiva. Constatiamo l'ennesimo paradosso del mercato italiano: nonostante il settore delle comunicazioni registri, su base annua, un calo dell'inflazione del 3,2%, continuiamo ad avere gli sms più cari d'Europa''.

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Tlc: Codacons, erano 4 anni che denunciavamo eccessivo costo sms (sezione: Class action)

( da "ADN Kronos" del 31-07-2008)

Argomenti: Class Action

Ascolta la notizia commenta 0 vota 0 tutte le notizie di CYBERNEWS Roma, 31 lug. (Adnkronos) - ''Finalmente, erano 4 anni che a suon di esposti il Codacons denunciava alle due Autorita' l'eccessivo costo di sms e mms in Italia rispetto agli altri paesi europei''. Cosi' il Presidente dell'associazione, Carlo Rienzi, commenta la notizia dell'apertura di una indagine da parte dell'Antitrust e dell'Autorita' per le comunicazioni sui servizi Sms, Mms e sui servizi in mobilita'. ''Negli anni gli italiani hanno pagato per l'invio di ogni sms ben 5 centesimi in piu' rispetto agli utenti danesi - prosegue Rienzi - Appena conclusa l'indagine delle due autorita', se emergeranno violazioni o comportamenti scorretti da parte delle compagnie telefoniche operanti in Italia, partira' una maxi-class="hilite">class="term">class class="term">action del Codacons, finalizzata a far ottenere agli utenti la restituzione di quanto incassato in piu' dai gestori telefonici nel corso degli ultimi anni''. Considerato che solo nel 2007 in Italia sono stati inviati 28,6 miliardi di sms, conclude il Codacons, "si potrebbe arrivare ad una richiesta risarcitoria miliardaria che finirebbe per mettere in ginocchio le compagnie telefoniche ritenute colpevoli di comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori".

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Inchiesta congiunta di Agcom e Antitrust. Per tutelare i consumatori <verranno esaminate le dinamiche concorrenziali> (sezione: Class action)

( da "Corriere.it" del 31-07-2008)

Argomenti: Class Action

Il codacons: "da 4 anni ne denunciavamo l'eccessivo costo" Telefonia: aperta indagine su sms e mms L'Autorità per le telecomunicazioni e l'Antitrust hanno avviato un'indagine relativa a prezzi e modalità di offerta ROMA - L'Autorità per le telecomunicazioni e l'Antitrust hanno avviato un'indagine conoscitiva sui servizi sms, mms e sui servizi in mobilità. Le due Autorità intendono raccogliere e analizzare informazioni e documentazione "relative ai prezzi e alle modalità di offerta dei servizi in questione". In particolare "verranno esaminate le condizioni di offerta, la trasparenza e le dinamiche concorrenziali, anche ai fini della miglior tutela di consumatori e utenti". L'INDAGINE - "Nel 2007 - spiegano le due Autorità che svolgeranno l'indagine congiuntamente - i mercati oggetto dell'indagine hanno registrato in Italia ricavi complessivi pari a circa 4 miliardi di euro (2,49 mld per gli Sms e 1,61 per Mms e dati in mobilità)". Si tratta tuttavia di "mercati contraddistinti dalla presenza di numerosi pacchetti di offerta per diversi profili di utenza, all'interno dei quali il costo medio del singolo servizio può variare fortemente. Verranno quindi esaminate le condizioni di offerta, la trasparenza e le dinamiche concorrenziali, anche ai fini della miglior tutela di consumatori e utenti". CATRICALA' - "L'indagine su sms e mms era una decisione già assunta da tempo che abbiamo ufficializzato". Lo ha detto il presidente dell'Antitrust Antonio Catricalà a margine di un'audizione alla commissione agricoltura alla Camera. ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI - "Finalmente, erano 4 anni che a suon di esposti il Codacons denunciava alle due Autorità l'eccessivo costo di sms e mms in Italia rispetto agli altri paesi europei". Così il Presidente dell'associazione, Carlo Rienzi, commenta la notizia dell'apertura di una indagine da parte dell'Antitrust e dell'Autoritá per le comunicazioni sui servizi Sms, Mms e sui servizi in mobilitá. "Negli anni gli italiani hanno pagato per l'invio di ogni sms ben 5 centesimi in più rispetto agli utenti danesi - prosegue Rienzi - Appena conclusa l'class="hilite">indagine delle due autoritá, se emergeranno violazioni o comportamenti scorretti da parte delle compagnie telefoniche operanti in Italia, partirá una maxi-class="term">class class="term">action del Codacons, finalizzata a far ottenere agli utenti la restituzione di quanto incassato in più dai gestori telefonici nel corso degli ultimi anni". stampa |.

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Inchiesta sui prezzi di sms e mms (sezione: Class action)

( da "Corriere.it" del 31-07-2008)

Argomenti: Class Action

Il codacons: "da 4 anni ne denunciavamo l'eccessivo costo" Telefonia: aperta indagine su sms e mms L'Autorità per le telecomunicazioni e l'Antitrust hanno avviato un'indagine relativa a prezzi e modalità di offerta ROMA - L'Autorità per le telecomunicazioni e l'Antitrust hanno avviato un'indagine conoscitiva sui servizi sms, mms e sui servizi in mobilità. Le due Autorità intendono raccogliere e analizzare informazioni e documentazione "relative ai prezzi e alle modalità di offerta dei servizi in questione". In particolare "verranno esaminate le condizioni di offerta, la trasparenza e le dinamiche concorrenziali, anche ai fini della miglior tutela di consumatori e utenti". L'INDAGINE - "Nel 2007 - spiegano le due Autorità che svolgeranno l'indagine congiuntamente - i mercati oggetto dell'indagine hanno registrato in Italia ricavi complessivi pari a circa 4 miliardi di euro (2,49 mld per gli Sms e 1,61 per Mms e dati in mobilità)". Si tratta tuttavia di "mercati contraddistinti dalla presenza di numerosi pacchetti di offerta per diversi profili di utenza, all'interno dei quali il costo medio del singolo servizio può variare fortemente. Verranno quindi esaminate le condizioni di offerta, la trasparenza e le dinamiche concorrenziali, anche ai fini della miglior tutela di consumatori e utenti". CATRICALA' - "L'indagine su sms e mms era una decisione già assunta da tempo che abbiamo ufficializzato". Lo ha detto il presidente dell'Antitrust Antonio Catricalà a margine di un'audizione alla commissione agricoltura alla Camera. ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI - "Finalmente, erano 4 anni che a suon di esposti il Codacons denunciava alle due Autorità l'eccessivo costo di sms e mms in Italia rispetto agli altri paesi europei". Così il Presidente dell'associazione, Carlo Rienzi, commenta la notizia dell'apertura di una indagine da parte dell'Antitrust e dell'Autorità per le comunicazioni sui servizi sms, mms e sui servizi in mobilità. "Negli anni gli italiani hanno pagato per l'invio di ogni sms ben 5 centesimi in più rispetto agli utenti danesi - prosegue Rienzi - Appena conclusa l'indagine delle due autoritá, se emergeranno violazioni o comportamenti scorretti da parte delle compagnie telefoniche operanti in Italia, partirá una maxi-class="hilite">class="term">class class="term">action del Codacons, finalizzata a far ottenere agli utenti la restituzione di quanto incassato in più dai gestori telefonici nel corso degli ultimi anni". PREZZI - Mandare un sms in Italia da un telefonino con carta pre-pagata costa quasi cinque volte quanto si spende in Danimarca e poco meno del doppio della media europea. L'Italia, regno dei cellulari con una sim e mezzo per abitante, è infatti il Paese europeo dove mandare i messaggini costa di più, con una media di circa 13 centesimi l'uno contro i 7,5 della media europea e i 3 della Danimarca. I numeri sono contenuti in uno studio dell'Arcep, l'Autorità francese per le telecomunicazioni, che nei giorni scorsi aveva diffuso un confronto tariffario internazionale su 16 Paesi, attraverso la messa punto di specifici panieri di consumo, adottati sia nel caso di carte pre-pagate che di abbonamento. stampa |.

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