HOME PRIVILEGIA NE IRROGANTO di Mauro Novelli
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2008 #TOP
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Indice degli
articoli
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Articoli
Class action (25)
Sezione
principale: Class action
Il supermarket delle class action è online
( da "Punto
Informatico" del 14-04-2008)
Argomenti: Class Action
Abstract:
come
supermercato delle class action, un'eBay dei contenziosi legali. Il servizio,
attivo in beta privata da mesi, sostenuto da un pressante battage pubblicitario
e ora accessibile a tutti i cittadini degli States, si presenta come un
contenitore di potenziali denunce: il cittadino che si sente afflitto da una
qualsiasi ingiustizia,
Il
diritto all'equa riparazione per violazione del termine ragionevole del
processo ( da "AltaLex"
del 14-04-2008)
Argomenti: Class Action
Abstract:
ed i soggetti
collettivi) il danno non patrimoniale, inteso come danno morale soggettivo, è
conseguenza normale, ancorché non automatica, della violazione del diritto alla
ragionevole durata del processo, non solo per la lesione di quei diritti della
personalità, compatibili con l'assenza della fisicità, come il diritto
all'esistenza,
Forti
ritardi postali a San Mango Cresce il malcontento
( da "Citta'
di Salerno, La" del 15-04-2008)
Argomenti: Class Action
Abstract:
agli utenti
non resta che promuovere attraverso un'organizzazione di consumatori una
istruttoria utile ad avviare una azione collettiva risarcitoria. A meno che, il
direttore provinciale, Paolo Ruffo, non intervenga a semplificare ed accelerare
il servizio di recapito corrispondenza nella zona picentina. Nicola Vitolo.
CITTADINANZATTIVA
SU PROTOCOLLO DI CONCILIAZIONE SOTTOSCRITTO CON INTESA SAN PAOLO: ESEMPIO DA
SEGUIRE ANCHE PER ALTRI GRUPPI BANCARI
( da "marketpress.info"
del 15-04-2008)
Argomenti: Class Action
Abstract:
specie medi e
piccoli- ancora restii ad aprirsi a simili azioni di tutela dei risparmiatori.
Di fatto, il protocollo di conciliazione sottoscritto tra Cittadinanzattiva e
le altre Associazioni dei consumatori con Intesa San Paolo dimostra come
l'azione collettiva risarcitoria non esaurisce la domanda di tutela collettiva".
L'intero
paese ora fa quadrato contro abbanoa e già si parla di una possibile class
action ( da "Nuova Sardegna, La"
del 16-04-2008)
Argomenti: Class Action
Abstract:
azione legale
collettiva, tutta ancora da valutare nella forma però, rispetto alle norme che
la regolamentano, che permetterebbe agli utenti un risparmio sul fronte delle
spese legali sicuramente consistente: "Nelle prossime settimane, con
l'ausilio di alcuni legali convocherò una assemblea popolare proprio per
discutere e fare le opportune valutazioni sul problema.
Piazza
battisti, la regione ordina la valutazione d'impatto ambientale
( da "Repubblica,
La" del 16-04-2008)
Argomenti: Class Action
Abstract:
faremo una
class action" Piazza Battisti, la Regione ordina la valutazione d'impatto
ambientale sI PROFILANO tempi ancora molto lunghi per la realizzazione del
parcheggio interrato di piazza Cesare Battisti. La Regione ha ordinato alla
ditta costruttrice, la Dec, la valutazione di impatto ambientale.
Gli
Euro 0 "fanno causa" al Pirellone
( da "Libero"
del 16-04-2008)
Argomenti: Class Action
Abstract:
class
action" anglosassone". Resta ancora da definire l'im porto totale
dell'eventuale risarcimento. Intanto, però, anche l'Aci ribadisce l'inutilità
del blocco regionale degli Euro 0. "Non è servito ad abbattere lo smog -
commenta Enrico Gelpi, presidente nazionale dell'Aci -, lo dimostrano i dati di
Arpa Lombardia sulle concentrazioni di polveri sottili in questi ultimi sei
mesi.
Class
action e tutela penale, nodi irrisolti
( da "Denaro,
Il" del 16-04-2008)
Argomenti: Class Action
Abstract:
la
possibilità di ricorrere ad una azione collettiva a fini risarcitori, ma anche
sulla possibilità di ottenere i cosiddetti danni punitivi (punitive damages).
Alla stregua dell'ordinamento statunitense, la condanna al pagamento di danni
punitivi è volta alla realizzazione di finalità pubblicistiche di deterrenza e
punizione, anche se non esclusive,
Pisicchio:
"verifica? subito in regione"
( da "Repubblica,
La" del 17-04-2008)
Argomenti: Class Action
Abstract:
il
centrosinistra che governa le istituzioni pugliesi può rilanciare la propria
azione e la propria immagine? "Dobbiamo riflettere tutti sul perché in
Puglia il risultato è stato così netto per la destra. Credo che qualcosa, nel
collettivo, abbia funzionato meno. Dalle amministrative ci separa un anno e io
non ho alcuna voglia di registrare altre sconfitte.
Piazza
battisti, danni e proteste "questo è un grande cimitero" - paolo
russo ( da "Repubblica, La"
del 17-04-2008)
Argomenti: Class Action
Abstract:
Bari Negozianti
e abitanti verso la class action dopo l'allungamento dei tempi per la Via
Piazza Battisti, danni e proteste "Questo è un grande cimitero" PAOLO
RUSSO "Questo scavo sarà ricordato come il cimitero di piazza Cesare
Battisti". Ieri è stato un giorno amaro per le migliaia di persone che
vivono, lavorano e studiano all'ombra del cantiere infinito.
Parmalat,
avviata causa contro Hermes da oltre 5 mld
( da "SpyStocks"
del 17-04-2008)
Argomenti: Class Action
Abstract:
La società
inglese è accusata dal gruppo di Collecchio di aver concorso ad aggravare il
suo dissesto a pochi mesi dal crack. L'iniziativa è però successiva a quella di
Hermes, che è tra i promotori della class action contro Parmalat già in corso
negli Usa. (Riproduzione riservata).
Parmalat:
Centrosim, core business prodotti alimentari non richieste di rimborsi
( da "SpyStocks"
del 17-04-2008)
Argomenti: Class Action
Abstract:
altro è
promotrice della class action contro Parmalat negli Stati Uniti, è motivata
dall'accusa di aver contribuito a peggiorare il buco finanziario del gruppo
alimentare. Secondo gli analisti di Centrosim "Il core-business di
Parmalat dovrebbe essere quello di produrre e distribuire prodotti alimentari,
ma ultimamente siamo spettatori di un film in cui l'
Maxi
class action contro Ford In California una vera crociata
( da "Repubblica.it"
del 17-04-2008)
Argomenti: Class Action
Abstract:
di aver perso
denaro dopo il richiamo per problemi alle gomme Maxi class action contro Ford
In California una vera crociata Un giudice californiano ha approvato una class
action di 800.000 proprietari di modelli Ford Explorers che hanno affermato di
aver perso denaro dopo che un richiamo riguardante problemi agli pneumatici ha
alimentato le preoccupazioni di potenziali incidenti.
Come
aiutare l'ambiente con le buone abitudini
( da "Stampa,
La" del 18-04-2008)
Argomenti: Class Action
Abstract:
Un libro
pieno di idee e suggerimenti preziosi per cambiare in positivo abitudini
individuali e collettive, e contribuire nel nostro piccolo a salvare il
pianeta. Partendo da un'osservazione attenta agli stili di vita e alle loro
contraddizioni paralizzanti, Correggia propone migliaia di azioni improntate a
scelte di carattere equo e ecologico.
Olgiate
M.: disservizi postali, il Sindaco minaccia un'azione legale collettiva per
ottenere i ( da "Merateonline.it"
del 18-04-2008)
Argomenti: Class Action
Abstract:
action
class". E' uno strumento nuovo per l'Italia e previsto solo recentemente
dalla Finanziaria 2008, ma molto usato negli Stati Uniti e negli altri Paesi
dell'Unione Europea. Mi auguro, altresì, una sollecita indagine della Procura
della Repubblica di Lecco a cui ricordo che i cittadini vivono il disagio del
disservizio ogni giorno e che,
Sindaco
all'attacco <Contro le Poste causa collettiva>
( da "Giorno,
Il (Lecco)" del 19-04-2008)
Argomenti: Class Action
Abstract:
Contro le
Poste causa collettiva" OLGIATE MOLGORA di DANIELE DE SALVO ? OLGIATE
MOLGORA ? IL SINDACO di Olgiate Molgora, Alessandro Brambilla, intende
promuovere una "action class", ovvero un'azione legale collettiva,
contro le Poste per i gravi disservizi che ormai da anni si verificano nel suo
paese nel recapito della corrispondenza.
L'ASSOCIAZIONE
di consumatori Telefono Blu organizza oggi, sabato 19 aprile, a Ceparana il
conv ( da "Nazione, La (La Spezia)"
del 19-04-2008)
Argomenti: Class Action
Abstract:
azione
collettiva dei consumatori, la cosiddetta class action; sanzioni di carattere
amministrativo, cartelle esattoriali e fermo amministrativo, oltre ad altre
eventuali proposte dagli stessi partecipanti. Per informazioni sul convegno si
può telefonare allo 0187-932252 e per Telefono Blu collegarsi al sito internet
http:
Le
Nazioni unite non siano di pochi ( da "Manifesto, Il"
del 19-04-2008)
Argomenti: Class Action
Abstract:
in forma di
azione collettiva". Difficile trovare riferimenti diretti nelle parole
papali - grande assente è stata la parola "guerra" e i suoi
responsabili -, ma "le decisioni di pochi", al Palazzo di Vetro, sono
quelle del Consiglio di Sicurezza, dove continuano a regnare i vincitori della
seconda guerra mondiale (Cina,
PIù
SICUREZZA CON LA DIFESA DEI DIRITTI UMANI
( da "Mattino,
Il (Benevento)" del 19-04-2008)
Argomenti: Class Action
Abstract:
azione
collettiva". I diritti umani? Se non sono ancorati ai diritti naturali
finiscono per ammalarsi. Il virus del "relativismo" è sempre in
agguato. Papa Ratzinger si reca a predicare nel Palazzo di Vetro; abbraccia Ban
Ki Moon; tocca commosso la bandiera azzurra e bianca che sventolava a Baghdad
prima che i terroristi facessero saltare il palazzo causando la morte di 21
persone;
Class
action contro l'elettrodotto ( da "Gazzettino, Il (Venezia)"
del 19-04-2008)
Argomenti: Class Action
Abstract:
La seconda
azione è la formazione del nuovo comitato contro l'elettrodotto che servirà per
iniziare una class action, azione risarcitoria collettiva, che sarà fatta da
alcuni proprietari di terreni interessati dal passaggio dell'elettrodotto.
"Mi preme evidenziare - spiega Adone Doni del comitato contro
l'elettrodotto - il censurabile comportamento del sindaci di Dolo,
Malpensa,
ovvero come si fa una battaglia politica
( da "Padania,
La" del 19-04-2008)
Argomenti: Class Action
Abstract:
convoca gli
Stati Generali della Provincia di Varese e organizza una class action di tutti
gli enti, le associazioni, gli imprenditori e i privati cittadini del varesotto
che ritengano di aver subito un danno dal trasferimento dei voli Alitalia da
Malpensa a Fiumicino. In piena campagna elettorale, mentre in ogni comizio ed
in ogni trasmissione televisiva Bossi, Maroni,
UMBERTIDE
LA FEDERCONSUMATORI dalla parte degli umbertidesi. L&
( da "Nazione,
La (Umbria)" del 20-04-2008)
Argomenti: Class Action
Abstract:
Tra le azioni
future, Federconsumatori ha annunciato le azioni collettive contro le società
che forniscono servizi come ad esempio il gas. Non ci saranno spese per gli
utenti: per quanto riguarda lo sportello attivato, l'informazione, la
consulenza e l'assistenza saranno espletati da esperti qualificati in modo
gratuito.
Gas,
stangata dei conguagli: <E' ormai psicosi sociale>
( da "Resto
del Carlino, Il (Ferrara)" del
20-04-2008)
Argomenti: Class Action
Abstract:
l'ex questore
ha deciso di 'patrocinare' una sorta di azione collettiva: "Non ho
strumenti per intervenire nella questione così come non sono un tecnico o un
contabile in grado di valutare l'essenza delle fatture ? sorride Fanali ?, ma
suggerirò a Hera di rivedere le modalità di riscossione dei conguagli.
FANO
- Quattro alunni della 'Corridoni' a pulire il bagno sporco, una decina di
mamme infuriate e il ( da "Messaggero, Il (Pesaro)"
del 20-04-2008)
Argomenti: Class Action
Abstract:
azione messa
in atto producesse una responsabilizzazione individuale e collettiva e non una
mortificazione degli allievi, i quali hanno un'età tale da poter comprendere il
senso sia delle parole che dei gesti compiuti da loro e con loro.
Ciononostante, al termine dell'incontro alcune di voi hanno mantenuto forte il
convincimento che sia stato un errore l'
Gli
avvocati si preparano alle pratiche di "class action"
( da "Stampa,
La" del 20-04-2008)
Argomenti: Class Action
Abstract:
ORDINE Gli
avvocati si preparano alle pratiche di "class action" [FIRMA]ARISTIDE
RONZONI BAVENO "Le parcelle degli avvocati che promuoveranno class action
per il risarcimento di cittadini e consumatori a seguito di contratti o di
pratiche anticoncorrenziali, dovranno essere proporzionate all'attività svolta,
non eccessive e non ingiustificate".
( da "Punto Informatico" del 14-04-2008)
Argomenti: Class Action
Roma - Strumento al servizio
della società civile o terreno fertile per avvocati d'assalto? SueEasy si
propone come punto d'incontro tra cittadini scontenti e avvocati in cerca di
una causa da difendere, come punto di riferimento per individui che non
intendono abdicare ai propri diritti, class="hilite">come
supermercato delle class="term">class class="term">action,
un'eBay dei contenziosi legali. Il servizio, attivo in beta privata da mesi,
sostenuto da un pressante battage pubblicitario e ora accessibile a tutti i
cittadini degli States, si presenta come un contenitore di potenziali denunce:
il cittadino che si sente afflitto da una qualsiasi ingiustizia, pubblica sul
sito una richiesta di assistenza. Sono innumerevoli le categorie previste,
dalle denunce da intentare per morsi di animale o per omicidio, per segnalare
ingiustizie subite sul posto di lavoro o violazioni di accordi prematrimoniali:
per depositare una richiesta è necessario esporre la propria situazione
compilando questionari dettagliatissimi che indagano ogni aspetto del caso. Il
tutto converge in un database dato in pasto agli avvocati registrati: in questa
fase di sviluppo di SueEasy, possono gratuitamente giocare al ribasso per
accaparrarsi la possibilità di essere reclutati dall'attore della causa. Ma non
finisce qui. SueEasy si propone come un punto di riferimento per cittadini che
desiderino ribellarsi ad ingiustizie di massa: il servizio dedica uno spazio a
coloro che intendano intentare una class="term">class class="term">action.
A chi voglia raccogliere il dissenso di altri cittadini e reclutare un avvocato
che sappia far valere i loro diritti, basta descrivere la propria situazione,
dare un titolo al caso e attendere il supporto di cittadini altrettanto
vessati. È questo uno strumento che consente di evitare la duplicazione degli
sforzi degli individui: è possibile effettuare delle ricerche nel database per
individuare il procedimento al quale ci si vorrebbe aggregare, è possibile
scatenare una sollevazione legale per scagliarsi in massa contro un'ingiustizia,
a colpi di testimonianze. Esistono già class="term">class class="term">action
registrate: c'è chi tenta di raggranellare compensazioni per danni morali
scaturiti dai contenuti espliciti di GTA San Andreas, c'è chi lamenta la
fragilità di un iPod, c'è chi sembra aver scambiato uno spazio dedicato
all'organizzazione di una class="term">class class="term">action
per uno spazio nel quale esprimere la propria soddisfazione per l'esito
positivo di una azione collettiva condotta con le
procedure tradizionali. SueEasy è uno strumento controverso, a tal punto da
suscitare l'incredulità fra gli addetti ai lavori: è un modo per consentire
alla società civile di far valere all'unisono i propri diritti, ma nel contempo
rispecchia l'eccessiva disinvoltura con cui i cittadini statunitensi si
rivolgono alla legge, la leggerezza di avvocati in cerca di un ingaggio a
qualsiasi costo. Gaia Bottà.
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( da "AltaLex" del 14-04-2008)
Argomenti: Class Action
Articolo di Walter
Giacardi 14.04.2008 Stampa Il diritto all'equa riparazione per violazione del termine
ragionevole del processo 1 di Walter Giacardi 1. La Convenzione Europea per i
Diritti dell'Uomo ed il termine ragionevole di durata del processo. La L.
89/2001. ? 2. Il processo presupposto: ambito di applicabilità oggettivo della
L. 89/2001. ? 3. I legittimati alla domanda. ? 4. La natura dell'accertamento.
? 5. La ragionevole durata del processo. La complessità del caso, il
comportamento delle parti e dell'autorità giudiziaria. ? 6. Il danno
risarcibile. Il danno patrimoniale e non patrimoniale. ? 7. La proponibilità
della domanda in corso di causa ed entro sei mesi dal termine del procedimento.
? 8. Aspetti processuali. ? 9. Alcune considerazioni conclusive. 1. La
Convenzione Europea per i Diritti dell'Uomo ed il termine ragionevole di durata
del processo. La L. 89/2001 Uno dei problemi che da tempo assillano il sistema
giudiziario italiano riguarda senza dubbio la durata eccessiva dei giudizi, che
ha ripetutamente violato la Convenzione europea per i diritti dell'uomo (di
seguito anche "Convenzione" o "CEDU") e, di conseguenza,
portato alla condanna della giustizia italiana da parte della Corte europea per
i diritti umani (di seguito anche "Corte europea"). L'art. 6, della
Convenzione, al par. 1, recita infatti: "Ogni persona ha diritto a che la
sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine
ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il
quale deciderà sia delle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere
civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che le venga rivolta".
Il diritto ad un processo avente una durata ragionevole, che consiste nella
garanzia di ottenere, in tempi "accettabili", concreta soddisfazione
in giudizio delle proprie ragioni (ovvero i motivi per cui queste non debbano
essere accolte)2, è stato recepito nell'ordinamento italiano con la L. 848 del
04/08/19553, ma ciò si è rivelato non sufficiente per assolvere l'impegno
internazionalmente assunto. La legge ordinaria di esecuzione di un accordo
internazionale è infatti necessaria per recepire le disposizioni convenzionali
nel nostro ordinamento, ma affinchè ciò permetta la diretta applicabilità di
tali norme è altresì necessario che queste contengano elementi specifici, dai
quali sia possibile desumere una loro applicazione senza dover ricorrere ad
ulteriore attività di produzione giuridica. Data la evidente generalità
dell'art. 6, Convenzione, derivava pertanto che le "vittime" di
procedimenti troppo lunghi dovevano utilizzare le vie previste dalla CEDU (art.
344 e 415), ricorrendo direttamente alla tutela della Corte europea per
ottenere, qualora ve ne fossero i presupposti, un'equa soddisfazione. Una primo
riconoscimento "interno" al diritto al risarcimento del danno nel
caso di denegata o ritardata giustizia si è rinvenuto nell'art. 3, L. 13/04/1988, n. 1176.
Tale norma, tuttavia, e la L. 117/1988 in generale, richiede l'accertamento
della responsabilità del giudice secondo i criteri in essa stabiliti, ed è un
procedimento a cognizione piena che, oltre ad essere caratterizzato da regole
ad hoc7 (stante il particolare oggetto, quello della responsabilità del
giudice), può essere promosso di regola solo quando siano stati esperiti i
mezzi ordinari di impugnazione, oltre a prevedere solo il risarcimento dei
danni patrimoniali, giacché il risarcimento di quelli non patrimoniali viene
riconosciuto solo in caso di colpevole privazione della libertà personale
(articolo 2, comma I, L. 117/1988)8.
In tale quadro normativo si è inserita la modifica
dell'articolo 111 Cost.9, ex L. Cost. 23/11/1999, n. 210. Anche tale
riconoscimento del rango costituzionale del diritto all'equo processo non ha
reso però immediatamente attuabile l'impegno di cui alla Convenzione: la nuova
norma, di carattere programmatico, era bisognosa di ulteriori disposizioni per
l'attuazione concreta del principio affermato, essendo del resto più
indirizzata al legislatore che all'applicazione diretta11. E' in tale contesto
che gli organi del Consiglio di Europa hanno "intimato" l'Italia a
introdurre un rimedio interno alla irragionevole durata dei processi, con
l'obiettivo di liberare la Corte europea delle migliaia di ricorsi provenienti
dall'Italia, che avevano quasi monopolizzato e ingolfato il lavoro della Corte
medesima. Ecco dunque l'emanazione della L. 24/03/2001, n. 89 12, per garantire
una tutela effettiva sia al termine di durata ragionevole dei procedimenti, sia
- in caso di sua violazione - al diritto all'equa riparazione, prevedendo un
meccanismo nazionale che consenta a tutti di avvalersi dei diritti e delle
libertà della Convenzione. Alla stregua del principio di sussidiarietà sancito
dall'art. 3513, CEDU, la Corte europea può ora essere adita solo dopo
l'esaurimento delle vie di ricorso interne introdotte con la L. 89/2001: la
proposizione del ricorso avanti al giudice nazionale diventa così una
condizione di ricevibilità della domanda alla Corte europea14. Certo la fonte
del riconoscimento del diritto all'equa riparazione non deve essere ravvisata
nella sola citata normativa nazionale, coincidendo il fatto costitutivo del
diritto attribuito dalla legge nazionale con la violazione della norma
contenuta nell'art. 6 della Convenzione. Tuttavia, in caso di richiesta della
riparazione, la normativa di riferimento deve essere quella interna: il giudice
nazionale è tenuto ad applicare la legge dello Stato, senza possibilità di
diretta applicazione della diversa giurisprudenza della Corte europea. 2. Il
processo presupposto: ambito di applicabilità oggettivo della L. 89/2001 La
nozione di processo considerata dalla Convenzione ? e, conseguentemente, anche
dalla L. 89/2001 ? si identifica con qualsiasi procedimento si svolga dinanzi
agli organi pubblici di giustizia per l'affermazione o la negazione di una
posizione giuridica di diritto facente capo a chi il processo promuova o
subisca15. L'ampiezza della nozione ha permesso alla giurisprudenza di
riconoscere esplicitamente l'applicabilità della L. 89/2001 alla procedura
fallimentare16, anche nel caso in cui il ritardo lamentato si riferisca al
procedimento esecutivo concorsuale cui dà vita la dichiarazione di
fallimento17. La ragionevole durata può pretendersi anche nel procedimento
esecutivo18, nel giudizio civile avente ad oggetto il risarcimento del danno da
occupazione illegittima19, nel procedimento esecutivo di sfratto20 e di
rilascio di immobile a seguito di sua convalida21. Sono ugualmente soggetti
alla L. 89/2001 la domanda di accertamento della paternità o maternità
naturale22, il procedimento possessorio23 e di opposizione a decreto
ingiuntivo24, il giudizio di divorzio25. La giurisprudenza più recente ritiene
che il principio di ragionevole durata del processo trovi applicazione anche
nel contenzioso tributario26. Non sono mancate tuttavia pronunce che hanno
concluso diversamente, sostenendo che la disciplina dell'equa riparazione non è
applicabile ai giudizi involgenti la potestà impositiva dello Stato27. Il fatto
che la L. 89/2001 includa, fra i soggetti obbligati all'equa riparazione anche
il Ministero delle finanze, andrebbe riferito esclusivamente alle controversie
di competenza del Giudice tributario in cui non venga in evidenza l'esercizio
da parte dell'Amministrazione del potere di determinare il contenuto concreto
dell'obbligo tributario, o che riguardino sanzioni tributarie assimilabili, per
la loro natura e gravità, a sanzioni penali28. Si ritiene in ogni caso
applicabile la disciplina della L. 89/2001 qualora l'oggetto della controversia
tributaria sia la richiesta del contribuente di rimborso di imposta
indebitamente pagata29, l'individuazione del soggetto di un credito di imposta
non contestato nella sua esistenza30, la controversia che riguardi
l'applicazione (e quindi, la determinazione) delle sanzioni di carattere
tributario31, giudizi di natura civilistica32 e di natura penale33, le richieste
di rimborso di somme rifluenti nell'area delle obbligazioni privatistiche o le
pretese tributarie dell'amministrazione connesse a sanzioni34. II provvedimento
cautelare, atto precario e rivedibile, non tocca il diritto dell'attore di
ottenere la definizione, entro un termine ragionevole, della controversia, nè
correlativamente esclude il dovere dello Stato di assicurare la conclusione del
procedimento nel rispetto di quel termine. Detto provvedimento può incidere sul
diverso versante della consistenza della conseguenze negative del ritardo,
specie quando la protezione provvisoria della posizione dell'istante sia pari a
quella reclamata con la domanda e poi accordata in via definitiva con la
decisione, ma, anche in tale ipotesi, non osta alla configurabilità di un
pregiudizio morale, pure se di entità ridotta, dato che la precarietà di quella
protezione non elimina l'incertezza e la connessa sofferenza per l'attesa della
definizione della lite, potendo solo diminuirne l'intensità35. L'eccessiva
durata di un procedimento cautelare non può in ogni caso essere presa in
considerazione in via autonoma, in quanto esso è strumentale rispetto al
giudizio di merito in cui si inserisce; ne consegue che l'apprezzamento della
necessità della cautela rispetto alla conclusione del processo investe
valutazioni discrezionali che non possono essere riesaminate al di fuori del
processo in cui hanno avuto luogo, e non rilevano ai fini della determinazione
della ragionevole durata del processo se i limiti ragionevoli di tempo sono
stati rispettati nel processo di merito nel quale il procedimento cautelare si
è svolto36. La ragionevole durata è riferibile anche al processo
amministrativo, anche se promosso per la tutela di una situazione di interesse
legittimo. In generale, il diritto alla equa riparazione nei giudizi
amministrativi va ravvisato ogni volta in cui la rivendicazione di un diritto
patrimoniale verso la amministrazione sia prevalente rispetto ad ogni altra
indagine, e va invece escluso allorchè il giudizio riguardi solo l'uso fatto
dall'amministrazione dei suoi poteri discrezionali, salvo il limite preclusivo
rappresentato dalla partecipazione attiva del ricorrente all'esercizio della
potestà pubblica37. Processo è anche la fase delle indagini che precedono l'azione
penale, le quali perciò, ove irragionevolmente protrattesi, ben possono
assumere rilievo a partire dal momento in cui sia possibile identificare uno o
più soggetti che di quel procedimento siano effettivamente divenuti parte per
essere stati informati della pendenza del processo medesimo (e posti in grado
di parteciparvi)38. Ne discende che - al fine del diritto ad equa riparazione -
la fase anteriore al rinvio a giudizio è rilevante se e dalla data in cui vi
sia stata accusa39. 3. I legittimati alla domanda Il diritto all'equo
indennizzo è previsto per chi, per effetto della violazione del termine
ragionevole del processo, ha subito un danno patrimoniale e non patrimoniale:
stante la genericità della formulazione dell'art. 2, L. 89/2001, la
legittimazione attiva è pertanto attribuibile a tutti coloro che abbiano avuto
in giudizio la veste tanto di parte in senso sostanziale che in senso formale.
Ciò che rileva è che un determinato soggetto sia il destinatario degli effetti
della sentenza: il fatto di essere parte soltanto in senso processuale rileva,
invece, ai fini dell'accertamento in concreto della sussistenza della
violazione40. Il diritto all'equa riparazione spetta dunque a tutte le parti
del processo, attori o convenuti, indipendentemente dall'esito del giudizio
presupposto e dal fatto che esse siano risultate (o siano destinate ad essere,
se il giudizio presupposto è ancora in corso) vittoriose o soccombenti in sede
civile o condannate in sede penale41. L'esito favorevole della causa non è
infatti, di regola, condizione di azionabilità della pretesa indennitaria:
esso, al più, potrà avere un indiretto riflesso sull'identificazione - o sulla
misura - del pregiudizio sofferto in conseguenza della eccessiva durata della
causa stessa42. Proprio perché l'equa riparazione viene accordata senza
riguardo all'esito del giudizio, ove la parte invocante l'indennizzo sia
addivenuta, nella pendenza di un processo di durata irragionevole, a transigere
la controversia, il giudice del merito non può rinvenire in tale conclusione un
ostacolo alla valutazione della domanda43. Allo stesso modo, il diritto
all'equa riparazione compete anche quando la durata eccessiva abbia determinato
l'estinzione del reato per prescrizione, salvo che l'effetto estintivo derivi
dall'utilizzo, da parte dell'imputato, di tecniche dilatorie o di strategie
sconfinanti nell'abuso del diritto di difesa44. Non incide sulla esistenza del
diritto all'equa riparazione nemmeno la circostanza che il giudizio affetto da
irragionevole ritardo si sia estinto a causa della tardività della sua
riassunzione operata dalla medesima parte45. Il diritto alla trattazione delle
cause entro un termine ragionevole è riconosciuto, come anzidetto, con
riferimento alle cause "proprie" e, quindi, esclusivamente in favore
delle parti in causa, e non anche di soggetti che siano ad essa rimasti
estranei, essendo irrilevante che questi ultimi possano aver patito
indirettamente dei danni dal protrarsi del processo46. Nel caso di un giudizio
penale, pertanto, la persona offesa dal reato ed il querelante sono legittimati
a chiedere l'indennizzo solo se si siano costituiti parte civile nel processo
penale47. Se, infatti, i principi di buon andamento ed imparzialità riguardano
l'organizzazione e il funzionamento della P.A., il rilievo costituzionale del
principio di ragionevole durata attiene alla posizione di chi il processo
promuova o subisca, e quindi alla posizione delle sole parti costituite in
giudizio48. Consegue a ciò che la parte civile nel processo penale non può
lamentarne l'irragionevole durata per il periodo anteriore alla sua
costituzione, in quanto nei confronti della persona offesa il processo penale
(al di là della consentita partecipazione a determinati atti nella fase delle
indagini preliminari) non è volto a tutelare alcuna sua posizione di diritto49.
Legittimato attivo è anche il fallito, anche se egli formalmente non è parte in
giudizio (lo è il curatore): egli può esercitare in proprio l'azione per il
risarcimento dei danni da equa riparazione, sia per i danni patrimoniali che
per quelli non patrimoniali, trattandosi di diritti di natura strettamente
personale50. Il diritto all'equa ripartizione va riconosciuto anche in favore
degli eredi della parte che abbia introdotto il giudizio nel quale si lamenta
la non ragionevole durata, col solo limite che la domanda di equa riparazione
non sia stata già proposta alla Corte europea e che questa si sia pronunciata
sulla sua inammissibilità51. Nel caso di prolungamento della controversia oltre
la scadenza ragionevole, si delinea in modo unitario il diritto ad un'equa
riparazione e correlativamente l'azione con la quale il diritto medesimo è
fatto valere52. L'erede della parte del processo affetto da ritardo, effettivo
destinatario della sentenza che conclude il processo proposto da o contro il de
cuius, quand'anche dopo la morte del dante causa non si sia costituito nel
processo civile presupposto non interrotto (ma proseguito nei confronti delle
parti originarie), è inoltre legittimato iure proprio a fare valere in giudizio
il diritto all'equa riparazione anche per il periodo successivo alla morte del
de cuius53. In tale ipotesi deve farsi riferimento, ai fini della
determinazione dell'indennizzo, all'intero processo, e non valutare
separatamente l'arco temporale riferibile al de cuius e quello riferibile
all'erede. In termini di liquidazione della riparazione, va riconosciuto agli
eredi, pro quota, l'equo indennizzo che sarebbe stato liquidato al loro dante
causa per l'eccessiva durata del processo da lui promosso sino alla data della
sua morte, al quale va aggiunto l'indennizzo eventualmente spettante per intero
a ciascuno degli eredi per la eccessiva durata della fase del processo
successiva alla sua riassunzione54. 4. La natura dell'accertamento.
L'accertamento della violazione del termine di ragionevole durata rappresenta
un elemento imprescindibile, logicamente e giuridicamente preliminare, per
valutare l'esistenza del danno e per l'eventuale liquidazione
dell'indennizzo55. Il diritto ad un'equa riparazione non richiede l'accertamento
di un illecito secondo la nozione contemplata dall'art. 2043 c.c., né
presuppone la verifica dell'elemento soggettivo della colpa a carico di un
agente, ma solo la effettiva violazione dell'art. 6, Convenzione: l'art. 2, L. 89/2001, ha infatti
assunto come propri i parametri che la Corte europea ha elaborato al fine di
decidere se nei casi di volta in volta sottoposti al suo esame fosse rimasta
inappagata l'esigenza del rispetto della durata ragionevole del processo56.
L'equa riparazione si configura, d'altronde, non già come obbligazione ex
delicto, ma come obbligazione ex lege, riconducibile, in base all'art. 1173
c.c., ad ogni altro atto o fatto idoneo a costituire fonte di obbligazione in
conformità dell'ordinamento giuridico57. Ciò che rileva, pertanto, è il dato
oggettivo del tempo trascorso fra l'inizio del procedimento e la sua
conclusione (o, se ancora in corso, la proposizione del ricorso ex L. 89/2001),
abbracciando tutte le "violazioni di sistema", ivi incluse quelle
riconducibili a scelte legislative che determinino o concorrano a determinare
l'eccessivo protrarsi della lite58. Sono di conseguenza irrilevanti ? ovvero
non esentano lo Stato da responsabilità - le disfunzioni e i ritardi
riconducibili all'organizzazione amministrativa e al sistema processuale, la
mancata predisposizione di misure idonee alla sollecita definizione delle cause
mediante una adeguata predisposizione di risorse umane e materiali e una
efficiente organizzazione degli uffici59: l'autorità ha l'obbligo di organizzare
il sistema giudiziario in modo tale che i tribunali possano soddisfare tutti i
requisiti del giusto processo previsti60. Consegue che la parte istante
l'indennizzo può limitarsi ad addurre l'obiettivo dato del ritardo, essendo poi
questione di merito verificare se detto dato sussista o meno, anche in
relazione al parametro del comportamento serbato dagli uffici giudiziari e, più
in generale, da tutte le altre autorità chiamate a concorrere ed a contribuire
alla definizione della lite61. In altri termini, con l'allegazione e
dimostrazione del protrarsi della controversia oltre il termine mediamente
qualificabile come ragionevole, l'istante offre il titolo della propria
richiesta indennitaria: spetta all'Amministrazione convenuta di dedurre e
provare eventuali peculiarità della vicenda giustificative di un prolungamento
di detto termine, ovvero atte ad escludere la riferibilità del ritardo a
disfunzioni dell'organizzazione giudiziaria62. 5. La ragionevole durata del
processo. La complessità del caso, il comportamento delle parti e dell'autorità
giudiziaria La nozione di "ragionevole durata" è ontologicamente
diversa da quella di "tempo strettamente necessario per la trattazione
della causa". La prima, infatti, è sì un valore da perseguire ed attuare
ai sensi della CEDU, ma non fino al punto di trasformarla in una giustizia
affrettata e sommaria63. La ragionevole durata non ha carattere assoluto, ma
relativo, ed è condizionata da parametri fattuali strettamente legati alla
singola fattispecie, che impediscono di fissarla facendo riferimento a cadenze
temporali rigide. La durata ragionevole del processo va dunque misurata in
concreto (secondo la complessità della fattispecie, il comportamento delle
parti e del giudice del procedimento, nonché di ogni altra autorità chiamata a
concorrervi o comunque a contribuire alla sua definizione: cfr infra),
attraverso l'esame specifico della singola vicenda processuale, sia pure avendo
come parametro un modello di durata "media", ma senza risolversi
nella semplice sintesi meccanicistica del cadenzamento dei termini
processuali64. Il concetto di ragionevole durata va ricondotto al procedimento
nel suo complesso, e non ai singoli termini interni. Certo il giudice può
condurre la propria indagine con riferimento alle singole fasi processuali, ma
resta ferma la necessità che egli pervenga ad una valutazione della durata
complessiva del processo65. Diversamente opinando, si perverrebbe alla
conclusione che qualsiasi inosservanza di un termine interno al processo sia
irragionevole, conclusione non coerente con la normativa de qua66. Il giudice
italiano è poi tenuto ad interpretare la L. 89/2001 in modo conforme alla
Convenzione, per come essa vive nella giurisprudenza della Corte europea67. Le
sentenze della Corte europea in tema di interpretazione dell'art. 6, par. 1
della Convenzione, d'altronde, pur non avendo efficacia immediatamente
vincolante, costituiscono la prima e più importante guida ermeneutica,
consentendo la corretta applicazione di un criterio, la "ragionevolezza",
che ha in sé insiti margini di elasticità68. A ciò si accompagna l'obbligo
specifico di prendere in esame, e di farsi carico criticamente, dei precedenti
della Corte europea che si assumano pronunciati su casi identici o analoghi
(anche nel caso in cui essa abbia, in un caso dedotto come analogo,
riconosciuto la violazione dell'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione69),
eventualmente esponendo i motivi in base ai quali, e in relazione alle
circostanze del caso concreto, si ritiene di dovere pervenire a un risultato
ermeneutico diverso70. Ne consegue che i parametri cronologici elaborati dalla
giurisprudenza della Corte europea (che ha ritenuto che può essere considerato
ragionevole il termine di tre anni per la durata del giudizio di primo grado e
di due anni per la durata del secondo grado71) hanno valore orientativo, ma non
tassativo72. Per il superamento della soglia di ragionevolezza della durata del
processo è necessaria una indagine specifica che dovrà essere condotta in
rapporto ai parametri di cui l'art. 2 della legge 89/2001, a mezzo di un
giudizio comparativo delle suddette circostanze73. Il giudice, una volta
individuato l'intero arco temporale del processo, deve operare una selezione
tra i segmenti temporali attribuibili alle parti e quelli riferibili
all'operato del giudice, sottraendo i primi alla durata complessiva del
procedimento. Ciò che risulta da tale sottrazione, costituisce il tempo
complessivo imputabile al giudice inteso come "apparato giustizia",
in relazione al quale dovrà essere emesso il giudizio inerente alla
ragionevolezza o meno della durata del processo74. L'accertamento relativo alla
ragionevolezza della durata del procedimento presupposto, la misura del
segmento temporale all'interno del complessivo arco temporale del processo e la
valutazione della complessità del caso, del comportamento processuale delle
parti e dell'autorità giudiziaria costituisce una tipica valutazione di merito
e si risolve in un apprezzamento di fatto che, in quanto tale, è riservato alla
Corte di merito, ed è censurabile in sede di legittimità esclusivamente per
vizi di motivazione di legge, che consiste non tanto nel predetto scostamento,
quanto nella mancata indicazione delle ragioni di esso75. 5.1. La complessità
del caso Non esiste una definizione legale di "caso complesso":
l'articolo 2, comma II, L. 89/2001, non offre alcuna specificazione76. In
generale, con tale espressione si intende imporre al giudice dell'equa
riparazione di prendere in considerazione i tempi dei diversi passaggi lungo i
quali l'iter processuale si è snodato, sia al fine di valutare la complessità
delle questioni di volta in volta manifestatesi (la materia ed il tipo di
procedura trattata; la novità - o serialità - e natura delle questioni
giuridiche proposte; il numero delle parti in causa; la quantità e complessità
delle attività e degli scritti difensivi depositati in giudizio; la laboriosità
degli accertamenti tecnici svolti e delle prove assunte; la necessità, a fini
istruttori, dei rinvii; il lasso di tempo intercorso fra un rinvio e l'udienza
successiva; la presenza di subprocedimenti sommari, e così via) e la incidenza
dei detti passaggi sui termini di definizione della lite, sia per verificare se
e in quale misura questi siano stati condizionati dal comportamento dei diversi
soggetti che agiscono nel processo77. Consegue che non è possibile desumere il
peso della controversia dal solo numero degli interessati e dal loro intervento
nel processo in tempi diversi78. Anche il numero delle udienze tenute è
elemento di per sé inadeguato a fungere da parametro della difficoltà della
questione trattata, se non correlato ad altri dati indicativi, ben potendo un
elevato numero di udienze costituire sintomo della necessità del compimento di
una serie di attività processuali, e non dovendo essere necessariamente
ascritto ad un cattivo esercizio dei poteri del giudice di conduzione del
processo79. Non essendo consentito il sindacato sul merito del precedente
procedimento, la complessità del caso esula da ogni indagine sulla necessità,
opportunità e legittimità delle attività processuali compiute nel giudizio
della cui ragionevole durata si controverte80. Se la complessità del caso è
data dal comportamento di mala fede del debitore, che ha ad esempio simulato
un'inesistente trasferimento di sede per eludere la conseguenza della propria
insolvenza, è escluso che possa essere ritenuto violato il principio della
ragionevole durata del processo81. La Corte di Appello non potrà in ogni caso
fare solo riferimento alla complessità del "petitum", senza ulteriori
notazioni sulla vicenda processuale, per giustificare la prolissità del
giudizio: una siffatta motivazione non consente (nemmeno de relato)
l'individuazione di specifiche circostanze che in concreto giustifichino il
discostamento dai parametri cronologici della Corte europea82. 5.2. Il
comportamento delle parti Rappresenta un principio generale dell'ordinamento ?
italiano come europeo ? il fatto che l'interessato ha il dovere di diligenza
nel compiere gli atti che lo riguardano, l'obbligo di non usare manovre
dilatorie e di utilizzare le possibilità offerte dal diritto interno per
abbreviare la procedura83. Perché possa vantare un diritto alla riparazione del
danno da irragionevole durata del processo, la parte deve in altri termini
collaborare fattivamente con l'amministrazione della giustizia, e fare ricorso
agli strumenti offerti dall'ordinamento per accelerare la procedura.
Diversamente, non potrà porsi a fondamento del diritto anzidetto il ritardo che
il mancato utilizzo di tali strumenti abbia determinato nel processo84. E' del
pari irrilevante ogni protrazione temporale riconducibile alla stessa parte
anche quando tale prolungamento non discenda da una sua condotta censurabile,
ma da una sua consentita strategia processuale85. Per contro, il comportamento
della parte da considerare è soltanto quello che abbia contribuito con
incidenza causale a rendere la durata della lite irragionevole; ne consegue
che, allorquando il processo abbia già oltrepassato detto termine, la Corte non
può escludere il domandato indennizzo dando esclusivo rilievo ad un
comportamento della parte (ad esempio la richiesta di rinvio dell'udienza di
discussione dinanzi al Collegio) posto in essere successivamente al superamento
della predetta soglia86. Si esclude inoltre rilievo al comportamento della
parte anteriore al processo, non avendo esso influenza ancorché al processo
medesimo abbia dato causa87. Non è nemmeno ritenuto imputabile a colpa delle
parti, ma a disfunzioni dell'ufficio giudiziario, il tempo trascorso per la
ricostruzione dei fascicoli di parte o per il rinvenimento e l'acquisizione di
quello d'ufficio. La riferibilità del fatto al personale di cancelleria, in
relazione ai suoi compiti di custodia, può essere esclusa solo a fronte di uno
smarrimento seguito al loro ritiro da parte dei contendenti88. 5.3. Il
comportamento dell'autorità giudiziaria La valutazione del comportamento del
giudice è giustificata dal fatto che l'ordinamento fornisce al giudice della
causa un quadro di poteri di direzione ed iniziativa idoneo a definire le
controversie in tempi equi89. In base al disposto dell'art. 175, c.p.c., il
giudice deve infatti esercitare tutti i poteri intesi al più sollecito e leale
svolgimento del procedimento e, perciò, impedire, avvalendosi di essi, comportamenti
processuali ed attività istruttorie dilatori e sostanzialmente rivolti a
ritardarne la definizione. Tuttavia, tale potere di direzione del giudice deve
essere contemperato, non solo con il principio dispositivo della domanda e
delle prove, ma anche con l'esigenza di assicurare alle parti il rispetto del
diritto fondamentale, di rango costituzionale, della difesa e del
contraddittorio90. E' opinione pacifica che tale criterio riguardi l'attività
di qualsiasi organo dello Stato, purché oggettivamente incidente sulla
risposta, in termini di effettività, ad una domanda di giustizia del cittadino,
dovendo tenersi conto sia di ciò che è imputabile al singolo magistrato, sia di
ciò che è ascrivibile più genericamente all'ufficio giudiziario cui appartiene
o all'amministrazione giudiziaria nel suo complesso91. Tra le autorità chiamate
a concorree o, comunque, a contribuire alla definizione del processo rientra il
consulente tecnico d'ufficio. In particolare è necessario che, là dove occorra
un'indagine peritale complessa, e quindi si impongano tempi di istruzione più
lunghi del normale, il giudice eserciti tutti i poteri intesi al più sollecito
svolgimento del procedimento, e pertanto fissi le successive udienze a distanza
ravvicinata92. Peraltro, l'arco temporale assorbito da una consulenza tecnica,
che il giudice abbia ritenuto opportuno disporre, e che quindi integri momento
fisiologico del processo, non può essere semplicemente sommato alla durata
normalmente ragionevole del processo, restando rilevante sotto il diverso
profilo di un'eventuale dilatazione di detta durata normale per effetto della
complessità del caso93. Deve parimenti essere considerata anche l'autorità
preposta a trattare la fase amministrativa che precede il procedimento qualora,
costituendo l'esaurimento di tale fase condizione necessaria perché il giudizio
possa aver luogo, e non essendo all'uopo previsto alcun termine, sussista il
rischio di un indefinito protrarsi della stessa, con conseguente indebita
compressione del diritto della parte ad ottenere in tempi ragionevoli una
risposta alla sua istanza di giustizia94. Tale principio è destinato tuttavia a
trovare applicazione solo quando per detta fase amministrativa preliminare non
sia previsto alcun termine di espletamento, e non quando la fase amministrativa
che precede il giudizio sia regolata da uno specifico termine di durata,
oggetto esso stesso di valutazione di adeguatezza da parte del legislatore:
ipotesi, quest'ultima, nella quale la preventiva proposizione della domanda in
sede amministrativa, ove richiesta, non appartiene al processo, né contribuisce
alla sua definizione95. Anche l'inosservanza del conservatore dei registri
immobiliari al compito di rilasciare, ad istanza del creditore procedente, il
certificato delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato,
ancorché imputabile ad oggettive difficoltà, e non a dolo o colpa, determina un
ritardo riferibile ad "autorità chiamata a contribuire alla definizione
del processo"96. 6. Il danno risarcibile. Il danno patrimoniale e non
patrimoniale Il diritto alla riparazione va inteso come diritto diverso e più
ampio di quello al risarcimento, e comprende sia il corrispettivo risarcitorio
che il danno non patrimoniale97. All'equa riparazione è riconosciuta natura
indennitaria98, riconnettendosi ad una forma di responsabilità da attività
lecita (quale è quella di amministrazione della giustizia, che non diviene
illecita per il solo fatto del suo eccessivo protrarsi)99. Alla violazione del
diritto alla ragionevole durata del processo la legge non ricollega infatti
l'applicazione di una sanzione nei confronti dell'amministrazione, ma un'equa
riparazione in favore del soggetto che, per effetto dell'eccessiva durata del
giudizio, abbia subito un danno100. Accertata la determinazione dell'arco
temporale eccedente il limite della ragionevole durata, il diritto all'equa
riparazione sorge dunque (solo) allorché la eccessiva durata del processo abbia
cagionato alla parte un danno patrimoniale e/o non patrimoniale ? la cui
liquidazione non deve avere riguardo ad ogni anno di durata del processo
stesso, ma solo al periodo eccedente la "durata ragionevole"101 - non
essendo sufficiente il solo fatto della violazione dell'art. 6, CEDU102. Il
danno, pertanto, non può identificarsi con l'eccessiva durata come evento
storico, ma deve costituire conseguenza di questa, sulla base di una normale
sequenza causale103. Il diritto all'equa riparazione non rientra infatti tra i
diritti fondamentali della persona, come quello alla salute, bensì da una legge
ordinaria, che richiede la prova ? a carico della parte istante - della
sussistenza di un danno in concreto patito104. Il danno indennizzabile non
equivale nemmeno all'oggetto del diritto esercitato in causa, il quale non è in
sé pregiudicato dal prolungamento del giudizio, e può trovare tutela con la
definizione (sia pure tardiva) della causa stessa o in separata sede105. E'
ovviamente escluso il diritto all'equa riparazione qualora il mancato rispetto
del termine si sia risolto in un vantaggio per la parte stessa106, così come
nella quantificazione del danno dovrà tenersi conto dell'eventuale concorso
colposo della parte alla determinazione del danno medesimo107. Poiché il
riconoscimento del diritto all'equa riparazione riguarda i soli danni effetto della
irragionevole durata di un processo già svoltosi, se ancora pendente non può
riguardare anche i danni ? eventuali - dipendenti da durate successive del
medesimo processo, che non sono mai certe e prevedibili, essendo comunque
ipotetica e non sicura la prosecuzione del processo e l'ulteriore maturazione
di nuovi danni, e non essendo comunque preclusa alla parte la facoltà di
richiedere successivamente l'indennizzo per il periodo residuo dello stesso108.
Sia che la domanda di risarcimento del danno sia proposta quando la causa è
ancora pendente, o quando essa è già conclusa, l'equa riparazione va
determinata in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c., richiamato
dall'art. 2056 c.c., al quale fa riferimento il comma 3 dell'art. 2, L. 89/2001 109. Gli interessi
sulla somma liquidata, anche in difetto di sua specifica richiesta110, vanno
riconosciuti dal momento della domanda azionata dinanzi alla Corte d'Appello,
mentre non può essere accordata nessuna rivalutazione, nulla essendovi da
attualizzare sotto il profilo monetario, giacchè l'obbligazione indennitaria de
qua non ha natura nè contrattuale nè aquiliana, ma piuttosto trova la sua fonte
nell'art. 1173, c.c.111. In difetto di diversa disposizione di legge o accordo
scritto della parti, gli interessi vanno determinati al tasso legale112. Anche
la valutazione operata dalla corte d'appello in ordine alla effettiva esistenza
e quantificazione dei danni lamentati si risolve in un apprezzamento di merito,
non suscettibile di revisione in sede di legittimità, se non per vizi di
motivazione113. 6.1. Il danno patrimoniale. Il danno patrimoniale
indennizzabile, oggetto di allegazione da parte del ricorrente, senza il
beneficio di presunzioni di ordine generale, corrisponde alle perdite ed ai
mancati che siano conseguenza dell'irragionevole perdurare del processo, nella
cui valutazione deve tenersi conto dell'interesse in gioco e dell'importanza
dell'oggetto della lite114. Non ogni fatto che accade nel periodo di
irragionevole durata e determina un danno deve ritenersi indennizzabile, posto
che il danno patrimoniale può essere ricollegato al ritardo nella definizione
del processo solo se ne sia l'effetto immediato, sulla base di una normale
sequenza causale115. Il predetto nesso causale non si ravvisa ad esempio ove la
perdita economica lamentata derivi da una sopravvenuta norma di legge che
preveda una liquidazione della pretesa azionata in giudizio meno favorevole per
l'interessato, poiché tali riflessi negativi conseguono unicamente alla scelta
del legislatore di introdurre innovazioni con immediata operatività, qualunque
sia la ragione della loro persistente pendenza116. Anche un mutato orientamento
giurisprudenziale, sopravvenuto nel corso del procedimento può interrompere la
sequenza causale, se esso assume rilevanza esclusiva e assorbente nella
causazione del danno lamentato, se fatto autonomo, eccezionale e atipico
rispetto alla serie causale già in atto che comporta la degradazione delle
cause preesistenti al rango di mere occasioni117. Allo stesso modo, è esclusa
l'esistenza di un nesso di causalità tra i tempi del giudizio di cognizione e
la diminuzione della garanzia patrimoniale del debitore, laddove l'atto di
disposizione immobiliare da questi compiuto - e poi oggetto di autonoma azione
revocatoria - è intervenuto a brevissima distanza di tempo dall'instaurazione
del medesimo giudizio di cognizione118. Non può essere ugualmente indennizzato
il danno patrimoniale consistente nella perdita del potere d'acquisto della
somma riconosciuta al creditore, ove nel processo presupposto siano già stati
liquidati sia gli interessi legali che il maggior danno, a nulla rilevando che
l'attribuzione di tali accessori del credito sia avvenuta in una misura
ritenuta dal creditore insufficiente o non satisfattiva119. Non possono essere
configurate quali danni patrimoniali le spese di difesa davanti alla Corte
europea (quando il ricorso innanzi a detta Corte è precedente a quello proposto
alla competente Corte d'Appello), in quanto non trovano causa nel ritardo, ma
dalla scelta autonoma - sicuramente legittima, ma non necessitata - della parte
stessa di rivolgersi a detta Corte120. E' parimenti da escludere che siano
indennizzabili le spese che la parte medesima abbia sopportato per far valere,
nel giudizio presupposto, la tutela dei propri diritti, considerato che
l'azione giudiziaria è un modo di esercizio del diritto, non un effetto della
sua lesione e che, infine, il loro rimborso, disciplinato dagli artt. 91 e 92
cod. proc. civ., può e deve essere richiesto nel giudizio irragionevolmente
lungo121. Il danno patrimoniale indennizzabile può invece comprendere il
pregiudizio subito per perdita di "chances", se l'interessato
dimostra che la indebita protrazione del processo ha impedito il verificarsi di
concrete ed effettive occasioni suscettibili di procurargli risultati
economici122. 6.2. Il danno non patrimoniale Il danno non patrimoniale è
conseguenza normale, ancorché non automatica nè necessaria, della violazione
del diritto alla ragionevole durata del processo, sicché, pur dovendo
escludersi la configurabilità di un danno non patrimoniale "in re
ipsa"123, il giudice, una volta accertata e determinata l'entità della
violazione, deve ritenerlo sussistente ogniqualvolta non ricorrano, nel caso
concreto, circostanze particolari che facciano escludere che tale danno sia
stato subito124. Poiché il danno non patrimoniale rappresenta pur sempre un
"danno conseguenza", e non già un "danno evento", esso deve
essere oggetto di prova da parte del ricorrente al pari degli altri elementi costitutivi
della domanda, almeno attraverso la deduzione delle circostanze di fatto o
quelle notorie da cui desumere presuntivamente la sua esistenza, anche senza
una prova storica o l'indicazione della forma di sofferenza in cui il danno non
patrimoniale si sia concretizzato125. La natura di tale danno - atteso che
preoccupazioni, tensioni e disagi della persona non sono suscettibili di una
dimostrazione diretta - ne rende infatti plausibile sia l'accertamento mediante
ricorso a presunzioni ed a ragionamenti inferenziali (che trovano fondamento
nella conoscenza, in base a comuni nozioni di psicologia, degli effetti, in
termini di ansia e turbamento, che la pendenza di un processo provoca nell'uomo
medio sulla scorta delle circostanze del caso concreto), sia la sua valutazione
equitativa, a condizione che ne siano allegati gli elementi costitutivi126. A
tal fine, pertanto, sarà sufficiente l'allegazione del pregiudizio psichico
subìto, appartenendo ad una fase successiva l'accertamento circa l'effettiva
sussistenza di tale danno127. L'esistenza di una presunzione relativa del
verificarsi di detti danni comporta come detto che, mancando situazioni di
fatto particolari, sussista sempre un pregiudizio non patrimoniale alla persona
per l'ansia sofferta per l'eccessiva attesa di un processo128. Sono ritenute
circostanze che possono escludere la sussistenza (e, conseguentemente,
l'indennizzabilità) del danno non patrimoniale - il cui onere della prova
spetta all'amministrazione resistente129 - tra le altre, l'ipotesi in cui il
protrarsi del giudizio appaia rispondente ad uno specifico interesse della
parte o sia comunque destinato a produrre conseguenze che la parte stessa
percepisce come a sé favorevoli130; la modificazione dei soci o degli
amministratore della persona giuridica nel corso del processo presupposto131;
la sussistenza, in capo alla parte, della consapevolezza della inammissibilità
o infondatezza delle proprie istanze132; l'ipotesi in cui il processo abbia una
fine lato sensu "politico", ed abbia lo scopo ultimo di sollecitare
una modificazione dell'ordinamento133; il caso in cui gran parte delle domande
proposte dalla parte erano state accolte durante la pendenza del processo134;
qualora il coinvolgimento morale della parte risulti di infima significanza135,
o non sussistano quei patemi d'animo, preoccupazioni o sofferenze nelle quali
si sostanzia il danno non patrimoniale136. Tra tali circostanze deve
ricomprendersi anche la sopravvenienza, prima del superamento del termine
ragionevole di durata del processo, di una norma di legge che riconosca il
fondamento della pretesa attorea ed imponga la declaratoria di estinzione del
processo, in quanto la successiva pendenza della lite, in attesa della
pronuncia del giudice, è solo formale ed inidonea ad arrecare ansia o tensione
sull'esito della contesa, ormai scontato e conosciuto dalle parti137. Il fatto
che, all'esito del giudizio affetto da irragionevole ritardo, la parte attrice
si sia vista riconoscere una somma pari agli interessi e alla rivalutazione
monetaria non rileva in ordine al pregiudizio soggettivo sofferto per avere
dovuto attendere (troppo) tempo prima di potere conseguire la risposta
giudiziaria dovuta138. Anche qualora il processo stesso si sia articolato in
due gradi e sia pervenuto a conclusione definitiva con l'integrale accoglimento
delle ragioni dell'appellante, già parzialmente vittorioso in primo grado, la
provvisoria anticipazione dell'esito conclusivo favorevole, dovuta alla
provvisoria esecutività della sentenza impugnata, non influisce sul diritto
della medesima parte di conseguire la definizione del giudizio entro un termine
ragionevole, con conseguente configurabilità del danno non patrimoniale
correlato alla persistente incertezza sull'esito della lite139. La liquidazione
in favore della persona offesa costituitasi parte civile, in esito al giudizio
di primo grado, di una provvisionale, atto suscettibile di essere modificato,
non tocca il diritto della parte civile di conseguire la definizione entro un
termine ragionevole della causa da essa instaurata in sede penale, né
correlativamente esclude il dovere dello Stato di assicurare la conclusione di
essa nel rispetto di quel termine. La condanna dell'imputato al pagamento di
una provvisionale può sì ridurre, per la parte civile, le conseguenze negative
del ritardo, ma non osta, di per sé, alla configurabilità di un pregiudizio
morale, perché detta provvisionale non è in grado di elidere del tutto
l'incertezza e la connessa sofferenza per l'attesa della definizione della
lite140. La valutazione circa la sussistenza, nel caso concreto, di circostanze
che escludono il danno non patrimoniale si risolve in un apprezzamento di
fatto, riservato al giudice del merito e non sindacabile in sede di
legittimità, ove sorretto da motivazione congrua e scevra da vizi logici e
giuridici141. La indennizzabilità del danno non patrimoniale non può poi essere
esclusa sul rilievo dell'esiguità della posta in gioco e dell'importanza
dell'oggetto della lite, in quanto l'ansia ed il patema d'animo conseguenti alla
pendenza del processo si verificano anche nei giudizi in cui la posta in gioco
è esigua, onde tale aspetto può avere solo ed eventualmente un effetto
riduttivo (o, se del caso, amplificativo) dell'entità del risarcimento, non
escluderlo totalmente142. Anche per le persone giuridiche (ed
i soggetti collettivi) il danno non patrimoniale, inteso come danno morale
soggettivo, è conseguenza normale, ancorché non automatica, della violazione
del diritto alla ragionevole durata del processo, non solo per la lesione di
quei diritti della personalità, compatibili con l'assenza della fisicità, come
il diritto all'esistenza, al nome, alla reputazione, ove coinvolti dal
tema della lite, ma anche a causa dei disagi e dei turbamenti di carattere
psicologico che la lesione di tale diritto solitamente provoca alle persone
preposte alla gestione dell'ente o ai suoi membri, e ciò non diversamente da
quanto avviene per il danno morale subito dagli individui persone fisiche143.
La risarcibilità del danno non patrimoniale alle persone giuridiche, a
differenza delle persone fisiche, non può tuttavia fondarsi su una presunzione,
ma su fatti dedotti e provati dalla parte stessa144. La valutazione del danno
non patrimoniale, e pertanto la sua liquidazione, va effettuata in via equitativa,
ex art. 1226 c.c. richiamato dall'art. 2056 c.c. (a cui fa espresso riferimento
l'art. 2 comma III, L. 89/2001), in considerazione di tutte le concrete
circostanze individuali, in modo da adeguare l'indennizzo al caso particolare e
da renderlo il più possibile rispondente ai criteri di equità145. Affinchè,
peraltro, la valutazione equitativa non si risolva in una quantificazione
arbitraria, è necessario che il giudice di merito, nella motivazione del
decreto, fornisca indicazioni sul procedimento logico attraverso il quale è
pervenuto a giudicare proporzionata una certa misura del risarcimento146. Anche
qui, l'ambito della valutazione affidato al giudice è segnato dal rispetto
della Convenzione come applicata dalla Corte europea; pertanto, è configurabile,
in capo al giudice un obbligo di tener conto dei criteri elaborati dalla CEDU,
pur conservando un margine che gli consente di discostarsi, in misura
ragionevole e motivatamente, dalle liquidazioni effettuate da quella Corte in
casi simili147. Così come per i criteri di determinazione della ragionevolezza
della durata del processo, anche le indicazioni relative al quantum della
riparazione applicati dalla Corte europea non possono infatti essere ignorati
dal giudice nazionale, ed il mancato rispetto di tale regola concretizza vizio
di violazione di legge denunziabile in sede di legittimità148. La Corte europea
ha determinato in una somma oscillante tra Euro 1.000,00 ed Euro 1.500,00 per
ogni anno di eccessiva durata149: tale criterio costituisce la base di partenza
per il calcolo del danno non patrimoniale150. Al di sotto ed al di sopra di
tali indicazioni, il giudice nazionale può poi modulare la liquidazione del
danno non patrimoniale in relazione alla specifica e peculiare connotazione ed
intensità che questo assuma nel caso concreto151. La precettività, per il
giudice nazionale, di tale indirizzo non concerne tuttavia anche il profilo
relativo al moltiplicatore di detta base di calcolo: mentre, infatti, per la
CEDU l'importo come sopra quantificato va moltiplicato per ogni anno di durata
del procedimento (e non per ogni anno di ritardo), per il giudice nazionale è
influente solo il danno riferibile al periodo eccedente il termine
ragionevole152. La formulazione dell'art. 2. L. 89/2001 non consente che i danni non
patrimoniali, in assenza di specifica richiesta, possano essere liquidati
d'ufficio dal giudice, ritenendoli compresi nella richiesta di riparazione dei
danni patrimoniali, diversi essendo i presupposti, il regime di riparazione dei
due tipi di danno e il relativo onere probatorio153. Si ritiene tuttavia
ammissibile la richiesta di indennizzo avanzata con formulazione
onnicomprensiva, riferita sia al danno non patrimoniale che al danno
patrimoniale154. Il ricorso ad adeguate forme di pubblicità della dichiarazione
dell'avvenuta violazione deve infine ritenersi solo un mezzo sussidiario di
riparazione del danno non patrimoniale, e quindi non può prescindere
dall'esistenza di quest'ultimo: le suddette forme di pubblicità, peraltro, non
si cumulano necessariamente con la liquidazione dell'indennizzo, essendo il
ricorso ad esse rimesso al potere discrezionale del giudice155. 7. La
proponibilità della domanda in corso di causa ed entro sei mesi dal termine del
procedimento L'art. 4, L.
89/2001 pone una duplice, alternativa, condizione di proponibilità della
domanda di equa riparazione: la pendenza del procedimento, nel cui ambito la
violazione del termine di durata ragionevole si assume verificata, o il mancato
decorso del termine di sei mesi dalla data in cui la decisione, che conclude il
procedimento medesimo, è divenuta definitiva156. La proponibilità della domanda
in pendenza del procedimento non dà luogo ad alcuna contrapposizione col
giudice del processo nel quale la violazione si assume essersi verificata, né
configura alcuna ipotesi di incompatibilità o di inopportunità rispetto alla
conduzione del medesimo processo157. L'eventuale accoglimento della domanda di
equo indennizzo contiene infatti solo l'accertamento che, nel caso specifico,
il sistema giudiziario non è riuscito a rendere il servizio attribuitogli in
tempi ragionevoli, non anche una valutazione circa la legittimità del
comportamento del giudice158. In tal caso, il giudice potrà prendere in
considerazione il solo periodo intercorrente tra il promuovimento del processo
stesso e la proposizione del ricorso per equa riparazione, ovvero la parte già
svolta del procedimento, senza potere compiere una valutazione prognostica in
ordine ai successivi sviluppi del giudizio, i quali restano incerti, oltre che
quanto all'esito, anche quanto ai tempi di svolgimento, tenuto conto anche
della eventualità di future transazioni o di rinunce al diritto azionato159.
L'espressione "decisione definitiva", che segna il "dies a
quo" del termine di decadenza di sei mesi per la proponibilità della
domanda160, riproduce l'analoga espressione "decision interne
definitive", di cui all'art. 35, par. 1, della Convenzione, e non può
ritenersi essere limitata alle sole sentenze di merito, ma a qualsiasi provvedimento
dopo il quale il processo (o una specifica fase di esso) debba ritenersi
concluso e non più pendente161. Per "definitività" della decisione,
in altri termini, si intende quella che, in linea di principio, è immutabile
non appena viene ad esistenza, non essendo suscettibile di essere revocata,
modificata o riformata dal medesimo giudice che l'ha emessa o da altro giudice
chiamato a provvedere in grado successivo, ovvero il momento in cui è divenuta
definitiva la statuizione che ha chiuso la fase di qualsiasi tipo di processo
del quale sia ipotizzabile dolersi della durata non ragionevole162. A ciò
consegue che, in relazione ai giudizi di cognizione il termine di sei mesi
decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il
procedimento163, mentre, con riferimento al giudizio di esecuzione, dal momento
in cui il diritto azionato ha trovato effettiva realizzazione164. In caso di
sentenze meramente processuali o di provvedimenti giurisdizionali idonei a
porre formalmente termine al processo, il termine si correla allo spirare del
termine per la proposizione degli appositi rimedi per rimuoverne gli effetti,
quale che ne sia la denominazione (opposizione, reclamo, regolamento,?) e
disciplina165. Il dies a quo del termine semestrale comprende anche le ipotesi
di effettiva realizzazione in executivis del diritto azionato166, anche se
attraverso atti di transazione o di composizione amichevole della vicenda
processuale, almeno con riferimento al protrarsi della controversia per il
tempo anteriore al momento in cui alla transazione consegue la cessazione della
materia del contendere o il provvedimento di estinzione167. Può tuttavia
verificarsi che la controversia oggetto del giudizio presupposto, conclusosi
con l'estinzione per inattività delle parti a seguito di transazione
stragiudiziale, venga completamente gestita fuori dell'ambito processuale: in
tal caso è evidente la carenza di interesse alla celere definizione del
giudizio, almeno per il convenuto, essendo opportuno per quest'ultimo
"congelare" il procedimento per coltivare la definizione
stragiudiziale della vicenda168. Con riferimento alle procedure di fallimento,
il termine semestrale decorre dalla data in cui il decreto di chiusura del
fallimento non è più reclamabile in appello169. Ai fini del relativo computo,
non va considerato il tempo che il fallito abbia dovuto attendere per la
decisione della istanza di riabilitazione, in quanto detto istituto costituisce
un procedimento di giurisdizione volontaria autonomo170. Sempre in ambito
fallimentare, si è escluso che l'esercizio del diritto di credito si esaurisca
con il momento dell'accertamento, richiedendo di passare dalla fase
dell'accertamento del passivo all'ulteriore fase di ripartizione dell'attivo,
che inizia con la predisposizione di piani di riparto provvisori. La procedura
fallimentare potrà pertanto ritenersi conclusa solo nel momento in cui si
verifica il soddisfacimento integrale del credito ammesso oppure, nell'ipotesi
di soddisfacimento parziale o di totale inadempimento, quando il decreto di
chiusura del fallimento (o perché è stata compiuta la ripartizione finale
dell'attivo o perché la procedura non può essere utilmente continuata per
insufficienza di attivo e tale decreto) sia divenuto definitivo171. Qualora
venga proposta domanda di equa riparazione per eccessiva durata delle indagini
preliminari, concluse con provvedimento di archiviazione, il termine di
decadenza decorre dalla data della conoscenza effettiva che l'indagato ne abbia
avuto172. Nell'ambito del il giudizio amministrativo, il momento in cui la
decisione è divenuta definitiva coincide con la statuizione della misura
attuativa del giudicato, fermo restando che il dies a quo va identificato con
la data di proposizione del ricorso introduttivo del giudizio conclusosi con la
sentenza da adempiere173. Del rispetto del termine semestrale di decadenza deve
essere data dimostrazione dalla parte istante: il giudice, anche in sede di
legittimità, deve porsi d'ufficio la questione, verificando che detta prova sia
stata fornita174. Qualora si sia verificata la decadenza dal diritto, il
giudice è pertanto tenuto a rilevarla ed a dichiarare l'improponibilità
dell'azione in quanto, mentre il diritto all'equa riparazione spettante al
privato ricorrente è disponibile, non lo è, invece, la posizione
dell'amministrazione pubblica chiamata a corrispondere il richiesto indennizzo,
non potendo detta amministrazione rinunciare alla decadenza, avuto riguardo
agli interessi pubblici che presiedono alla erogazione delle spese gravanti sui
pubblici bilanci175. La tempestiva proposizione della domanda davanti a giudice
incompetente rappresenta peraltro un evento idoneo ad impedire la prevista
decadenza, purché la riassunzione della causa innanzi al giudice competente
avvenga in presenza delle condizioni che permettono di ritenere che il processo
sia continuato, ex art. 50, c.p.c., davanti al nuovo giudice, conservando così
tutti gli effetti sostanziali e processuali del giudizio svoltosi dinanzi al
giudice incompetente176. Giova ricordare che il procedimento concernente l'equa
riparazione è soggetto alla sospensione dei termini nel periodo feriale177. Il
procedimento per proporre ricorso ordinario non è infatti tra quelli per i
quali non è applicabile tale sospensione, né ciò può desumersi dalla eventuale natura
del procedimento presupposto, giacché il giudizio ex L. 89/2001 ha ad oggetto
un diritto che non trae origine da esso, ma dalla violazione dell'art. 6, par.
1, della Convenzione178. 8. Aspetti processuali L'art. 3, comma I, L. 89/2001
prevede che la domanda di equa riparazione si proponga "?dinanzi alla
Corte di Appello del distretto in cui ha sede il giudice competente ex art. 11,
c.p.p., penale a giudicare nei procedimenti riguardanti i magistrati nel cui
distretto è concluso o estinto relativamente ai gradi di merito ovvero pende il
procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata". La
disposizione si applica alla sola articolazione territoriale della
giurisdizione ordinaria: il carattere eccezionale della norma ne impedisce ogni
interpretazione estensiva o applicazione analogica179. I criteri di
individuazione della competenza territoriale non possono pertanto estendersi a
organi giurisdizionali che, sotto il profilo organizzativo e delle funzioni,
operino in un ambito che eccede quello distrettuale proprio delle Corti
d'Appello, come i magistrati amministrativi (ad es.: Corte dei Conti180,
commissioni tributarie181, T.A.R.182 e Consiglio di Stato183) e i magistrati
delle Corti supreme (es.: Corte di Cassazione184), che non possono essere
considerati come "appartenenti al distretto"185. Nel caso in cui il
giudizio del quale si lamenti l'eccessiva durata si sia ad esempio svolto
dinanzi ad una sezione giurisdizionale della Corte dei Conti186, il giudice
competente va individuato secondo gli ordinari criteri dettati dal codice di
procedura civile e, in particolare, dall'art. 25, c.p.c. (c.d. "Foro
erariale")187. Il principio di buon andamento ed imparzialità
dell'amministrazione riguarda, infatti, gli organi di amministrazione della
giustizia unicamente per profili concernenti l'ordinamento degli uffici
giudiziari e il loro funzionamento sotto l'aspetto amministrativo, ma non si
estende alla giurisdizione ed ai provvedimenti che ne costituiscono
espressione188. L'art. 3, comma II, L. 89/2001, prevede che la domanda per
l'equa riparazione si proponga con ricorso ? da depositarsi nella cancelleria
della Corte di appello competente - sottoscritto da un difensore munito di
procura speciale. La proposizione della domanda, pertanto, non può prescindere
da una difesa tecnica189. La circostanza che, ai sensi dell'art. 34 della
Convenzione, la Corte europea possa essere investita con ricorsi presentati
direttamente dagli interessati, non implica che anche gli strumenti di tutela
giurisdizionale approntati in sede nazionale per la salvaguardia dei
corrispondenti diritti debbano essere sottratti alle regole generali del
processo interno, tanto più che la Convenzione si limita a disciplinare il
processo in ambito europeo, ma non stabilisce alcun obbligo per gli Stati
contraenti di armonizzare le disposizioni da ciascuno di essi previste per la
trattazione dei processi nazionali190. Alla procura si applicano i principi
elaborati dalla giurisprudenza di legittimità con riguardo alla procura per il
ricorso per Cassazione: ne consegue che la specialità della procura deve essere
valutata alla luce del collegamento della medesima alla domanda di equa
riparazione, per effetto della sua collocazione a margine del ricorso e del
riferimento al "presente procedimento"191. E' inammissibile la
domanda di equa riparazione se manifestamente generica sia quanto alla
"causa petendi", sia quanto al "petitum", in caso di omessa
descrizione della situazione negativa che avrebbe dato luogo al danno, e di
carenza di motivazione circa il nesso tra la presunta violazione ed il
danno192. E' possibile richiamare nel ricorso introduttivo le sentenze della
Corte europea di condanna dello Stato per violazione dell'art. 6, par. 1, della
Convenzione: tali decisioni assumono rilevanza anche ai fini dell'enunciazione
dei fatti costitutivi della domanda di indennizzo. Consegue che deve
considerarsi determinata la causa petendi di un ricorso con cui la parte
richiami, a sostegno della pretesa indennitaria a titolo di danno morale
avanzata in giudizio, una sentenza di condanna dello Stato italiano emessa
dalla Corte europea in relazione allo stesso procedimento193. L'art. 3, comma
III, L. 89/2001 dispone che il ricorso introduttivo di un giudizio di equa
riparazione "?è proposto nei confronti del Ministro della giustizia194
quando si tratta di procedimenti del giudice ordinario, del Ministro della
difesa quando si tratta di procedimenti del giudice militare. Negli altri casi
e' proposto nei confronti del Ministro dell'economia e delle finanze". La
norma postula una specifica legittimazione passiva, escludendo ogni
intercambiabilità, in deroga al principio generale del carattere unitario della
personalità dello Stato, di cui le singole amministrazioni sarebbero solo
articolazioni interne195. L'evocazione in giudizio di una Pubblica
Amministrazione diversa rispetto a quella cui sia imputabile il rapporto
sostanziale dedotto in causa, precludendo l'instaurazione del contraddittorio
con il soggetto destinatario della statuizione domandata al giudice, implica
pertanto l'inammissibilità della domanda, tenuto conto che l'unitarietà e
l'inscindibilità dello Stato, nell'esercizio delle sue funzioni sovrane, non
tocca l'autonoma personalità giuridica delle Amministrazioni centrali, la
separazione delle relative attribuzioni e la riferibilità a ciascuna di esse
degli atti di rispettiva pertinenza. Tale inammissibilità non può nemmeno
ritenersi sanata per il fatto che l'Avvocatura di Stato non eccepisca alla
prima udienza l'errore di identificazione dell'Amministrazione competente a cui
il ricorso introduttivo del giudizio è stato notificato196. A fronte di diversi
giudizi svoltisi, in relazione alla medesima vicenda, davanti a giudici
ordinari e a giudici amministrativi, sarà pertanto necessario convenire in giudizio
sia il Ministero della Giustizia che la Presidenza del Consiglio, non potendo
valere la regola della prevalenza, nella violazione del termine irragionevole,
di un tipo di giudizio rispetto a un altro197. Nel giudizio di equa riparazione
è legittimo l'intervento facoltativo del P.M., atteso che l'art. 70, c.p.c.
consente a quest'ultimo una valutazione discrezionale circa la sussistenza di
un interesse pubblico nella causa in cui intende intervenire198. Non è invece
possibile l'intervento in causa del giudice del processo cui il ritardo si
riferisce, per diversi motivi. In primo luogo, la L. 89/2001 individua le parti
necessarie del procedimento; si rammenti inoltre la natura indennitaria - e non
risarcitoria - dell'equa riparazione, che il relativo diritto è ancorato al
dato obiettivo dell'avvenuta violazione dell'art. 6 della Convenzione, e che ai
fini dell'accertamento della violazione non rileva la colpa del giudice del
procedimento o delle altre autorità chiamate a concorrervi o a contribuire alla
sua definizione199. Nemmeno l'art. 5,
L. 89/2001, il quale dispone che il decreto che accoglie
la domanda di equa riparazione è comunicato al P.G. della Corte dei Conti, ai
fini dell'eventuale avvio del procedimento di responsabilità, può far
concludere per un interesse del giudice a partecipare al procedimento, in
quanto detta comunicazione si traduce in una segnalazione che non determina
alcun automatismo per l'avvio di eventuali procedimenti di responsabilità200.
Inoltre, anche qualora il procedimento di responsabilità dovesse essere
avviato, in esso il decreto emesso ex L. 89/2001 non fa stato nei confronti del
giudice, proprio perchè egli non è stato parte nel procedimento concluso con
quel decreto, mentre l'eventuale acquisizione degli atti al procedimento di
responsabilità al fine di trarre elementi di convincimento non attribuisce a
detti elementi alcun effetto vincolante, essendo questi liberamente valutabili
dai giudici, nel contraddittorio e con le garanzie della difesa201. L'art. 3,
comma V, L. 89/2001, prevede la facoltà di richiedere che la corte disponga
l'acquisizione in tutto o in parte degli atti e dei documenti del procedimento
presupposto. Il ricorrente non ha pertanto il dovere, nel proporre la domanda
di equa riparazione, di produrre gli atti del procedimento presupposto, né la
Corte di Appello ha il potere di imporgli, con il decreto di fissazione
dell'udienza camerale, la produzione degli atti necessari per la decisione202.
La perentorietà della previsione normativa fa inoltre concludere che la Corte
di Appello non possa acquisire d'ufficio documenti, essendo onere delle parti
richiederne, eventualmente, l'esibizione, fermo restando l'onere della parte di
indicare quali fra gli atti e i documenti di detto procedimento debbano essere
acquisiti nonché, in conseguenza, integrare o reiterare la richiesta allorché
l'acquisizione sia insufficiente o comunque difforme dal risultato istruttorio
ipotizzato203. La legge non stabilisce un obbligo della Corte di disporre
l'acquisizione degli atti e dei documenti del procedimento presupposto: in tal
caso si ritiene evidenziabile, in sede di legittimità, il mancato accoglimento
dell'istanza sotto il profilo del vizio della motivazione del decreto che
definisce il giudizio, tenendo anche conto che nel modello processuale della L.
89/2001 sussiste un potere d'iniziativa del giudice che gli impedisce di
rigettare la domanda per eventuali carenze probatorie superabili con
l'esercizio di tale potere204. L'art. 3, comma V, L. 89/2001 non esclude che i
mezzi di prova attraverso i quali ricostruire i fatti rilevanti ai fini del
decidere siano quelli tipici di ogni procedimento. Pertanto le parti, e la
Corte d'Appello, quest'ultima nell'esercizio dei suoi poteri officiosi, possono
usufruire senza specifiche limitazioni dei mezzi di prova ex artt. 2699 e ss.,
c.c., e previsti dagli artt. 191 e ss., c.p.c., compresa la prova
testimoniale205. Il deposito di memorie, ammesso ? per espressa indicazione di
legge (art. 3, comma V) - fino a cinque giorni prima della data in cui è
fissata la camera di consiglio, non è subordinato ad alcuna autorizzazione da
parte del giudice206. La decisione, in ossequio al procedimento camerale ex
artt. 737 e ss., c.p.c., non è presa in esito a pubblica udienza, ma è adottata
in camera di consiglio, con tutela delle facoltà difensive e del
contraddittorio affidata a documenti scritti: anche l'audizione delle parti e
dei difensori che facciano richiesta si svolge in camera di consiglio, e non
apre un pubblico dibattito207. Il decreto di accoglimento della domanda è
immediatamente esecutivo, conferendo a tale azione, pur se priva
dell'accertamento di responsabilità in senso proprio, i connotati peculiari di
un'azione di condanna, ove questa sia da intendersi caratterizzata dalla
idoneità a dar vita all'azione esecutiva. Il comma VI dell'art. 3, L. 89/2001, prevede un
termine di quattro mesi - dal deposito del ricorso - per la pronuncia, da parte
della Corte d'Appello, del decreto sulla domanda di equa riparazione. Tale
termine deve considerarsi ordinatorio, ai sensi all'art. 152, comma II, c.p.c.:
alla sua inosservanza non consegue pertanto una automatica (nuova) violazione
del diritto alla ragionevole durata del processo. Tuttavia, il decorso di un
più lungo lasso di tempo, anche se in parte ascrivibile alla inerzia del
ricorrente, rende necessaria la una indagine specifica in ordine al tempo in
concreto occorso e della eventuale irragionevolezza della complessiva
durata208. Pur essendo certamente ipotizzabile una irragionevole durata del
procedimento camerale di equa riparazione, la stessa non può essere accertata
nel corso dello stesso giudizio, e tantomeno essere dedotta con il ricorso per
cassazione avverso il decreto conclusivo209. Il decreto con cui la Corte di
Appello si pronuncia, pur avendo la funzione decisoria propria della sentenza,
conserva il carattere formale di decreto: la sua motivazione, pertanto, può
essere anche sommaria, purché identifichi i punti salienti della controversia e
dia conto delle linee portanti del ragionamento svolto nell'affrontare tali
punti, senza necessariamente ricostruire in dettaglio ogni passaggio logico di
tali ragionamenti210. La valutazione equitativa alla base del provvedimento è
d'altronde espressione di prudente apprezzamento del giudice del merito, e non
richiede altro sostegno argomentativo, oltre ad un logico riferimento,
esplicito od implicito, alle circostanze del caso concreto211. Detto
accertamento, che involge una valutazione di merito, come tale rimessa al
giudizio esclusivo della Corte d'Appello, deve tuttavia - pur nei limiti di
sommarietà insiti nella natura del decreto - fornire una motivazione non
elusiva e non contraddittoria delle ragioni che l'abbiano indotta ad escludere
la sussistenza del danno allegato dalla parte o che, viceversa, abbiano fatto
concludere per l'esistenza di tale danno, fornendo, in quest'ultimo caso,
indicazioni sul procedimento logico attraverso il quale è pervenuta a giudicare
proporzionata una certa misura di risarcimento212. Ne deriva che il vizio di
omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione del decreto potrà ritenersi
in concreto sussistente qualora, nemmeno per grandi linee, sia possibile
individuare, rispetto ad un punto decisivo della controversia, una qualche
motivazione, o questa risulti palesemente incoerente con la ratio decidendi
enunciata in altre parti del medesimo provvedimento, o sia spiegata in maniera
così inadeguata da non permettere neppure l'individuazione del principio logico
che su quel punto ha ispirato la decisione213. Alla luce di tali conclusioni,
il giudizio di irragionevolezza espresso nel decreto non richiede, ad esempio,
una specifica motivazione quando il processo si sia protratto per un tempo così
lungo da rendere "ictu oculi" superflua ogni ulteriore
considerazione214. Non è richiesta ugualmente una motivazione particolarmente
articolata ove le conclusioni raggiunte non si discostino dalle linee
fondamentali della giurisprudenza della Corte europea in ordine allo standard
medio di durata ragionevole del processo215. Sussiste al contrario il vizio di
omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione qualora la Corte, anziché
procedere all'analisi specifica, e nel concreto, dei fattori indicati dall'art.
2, L.
89/2001, si limiti all'affermazione secondo cui il termine di ragionevole durata
di un processo di primo grado è sempre e comunque pari a un certo numero di
anni, ricostruito sulla base di una valutazione astratta circa la possibile
durata media di un giudizio di primo grado216. Anche il mero riferimento alla
circostanza che numerose udienze del processo sono state rinviate a istanza di
parte (per cui deve concludersi che le parti medesime non hanno dato alcun
impulso all'attività istruttoria, anzi l'hanno rallentata), si palesa del tutto
generico e sommario e, pertanto, inficia il decreto del vizio di insufficienza
della motivazione217. Nei giudizi di equa riparazione trova applicazione la
disciplina della responsabilità delle parti per le spese processuali e della
conseguente condanna alle spese in relazione al criterio della soccombenza218.
Le disposizioni degli artt. 91 e ss., c.p.c., trovano infatti applicazione
anche nei procedimenti camerali, ove il provvedimento che li definisce
statuisca su posizioni soggettive in contrasto, così come avviene nel giudizio
di cui si parla, che configura un procedimento contenzioso che, diretto a
risolvere una controversia su contrapposte posizioni di diritto soggettivo, si
svolge in contraddittorio tra le parti e si chiude con un provvedimento che,
pur con la forma del decreto motivato, ha natura sostanziale di sentenza219.
L'applicazione del principio della soccombenza non è neppure in contrasto con
l'art. 34 della Convenzione, atteso che l'impegno a non ostacolare l'effettivo
esercizio del diritto implica che all'interno degli Stati contraenti venga
assicurato un efficiente strumento processuale di verifica e di tutela del
diritto, ma non che la parte, la cui pretesa si sia rivelata priva di
fondamento, debba essere sottratta alle spese giudiziali220. La Corte di
Appello non può liquidare, in favore del ricorrente vittorioso, le spese che
questi abbia precedentemente sostenuto per la sua difesa davanti alla Corte
europea. Ciò si giustifica non perché si tratti di spese superflue, bensì
perché la domanda di equa riparazione - proposta da chi abbia anteriormente
presentato ricorso alla Corte europea - non apre un'ulteriore fase di un unico
processo, e l'estraneità all'ordinamento italiano dell'autorità inizialmente
adita osta alla configurazione di una "translatio iudicii" in senso proprio.
Dunque gli oneri eventualmente assunti dalla parte istante per il ricorso alla
Corte europea non rientrano fra le spese in ordine alle quali la Corte di
Appello ha il potere-dovere di statuire, atteso che tali norme riguardano le
spese del processo davanti al giudice che adotta i relativi provvedimenti221.
La stessa regola vale con riferimento alle spese sopportate nel giudizio
presupposto. Posto infatti che l'equa riparazione compete solo nella misura in
cui essa valga ad indennizzare un pregiudizio che sia conseguenza immediata e
diretta della violazione del diritto della parte alla ragionevole durata del
processo, è da escludere che, mancando un nesso di tal fatta, siano
indennizzabili a tale titolo le spese che la parte medesima abbia deciso di
sopportare per far valere un proprio diritto, considerato che l'azione
giudiziaria è un modo di esercizio del diritto, non un effetto della sua
lesione222. Il comma VI dell'art. 3 della L. 89/2001, che prevede la
impugnabilità per Cassazione del decreto senza alcuna altra specificazione, non
può che intendersi come rinvio alla regole ordinarie del ricorso, ex art. 360,
c.p.c., e non quello straordinario ex art. 111, Cost.223. Il decreto sarà
pertanto ricorribile per tutti i motivi indicati nell'art. 360 c.p.c., e non soltanto
per violazione di legge224. Non tutti i provvedimenti emessi dalla Corte di
Appello sono tuttavia impugnabili. La ricorribilità per Cassazione è
riconosciuta al provvedimento che conclude il procedimento con una pronuncia di
accoglimento o di rigetto della domanda, non al decreto con il quale la Corte
di Appello dichiari non luogo a provvedere per non essere comparsa alcuna delle
parti nel corso dell'udienza in camera di consiglio fissata per l'esame
dell'istanza. Tale provvedimento, infatti, deve essere ricondottotra gli atti
che attengono alla cancellazione della causa dal ruolo (ex art. 181, c.p.c.,
comma I), e per sua natura non ha carattere di decisorietà e di definitività,
essendo data la possibilità di riassunzione del processo225. Nell'impugnazione
in sede di legittimità, la parte che pretende l'indennizzo non può limitarsi a
denunciare l'irragionevole ritardo nella definizione di un procedimento, ma
deve indicare specificamente le attività processuali concretamente compiute226.
Il ricorso per Cassazione deve essere autosufficiente, non potendosi fondare
sul mero rinvio al ricorso introduttivo del procedimento camerale, limitarsi a
una mera trascrizione del contenuto del medesimo o contenere solo deduzioni
generali ed astratte, tese più ad assodare affermazioni di principio che a
muovere specifiche censure sulle singole conclusioni della Corte di Appello227.
Il ricorrente ha l'onere di proporre, sin dal ricorso introduttivo, le
questioni che intenda debbano essere esaminate in sede di legittimità, senza
che si verifichi alcun automatico trasferimento in quella sede delle questioni
sollevate o sviluppate nel giudizio di merito228. Resta ovviamente prelusa la
possibilità di sottoporre alla Suprema Corte la valutazione operata dalla Corte
d'Appello in ordine alla ragionevolezza dei tempi di durata dello specifico
procedimento ed alla effettiva esistenza e quantificazione dei danni lamentati,
apprezzamenti di merito non suscettibili di revisione in sede di legittimità
(se non per vizi di motivazione)229. E' infine inammissibile il ricorso per
Cassazione indirizzato e notificato ad un'Amministrazione dello Stato non
legittimata processualmente e che mai è stata parte del giudizio di merito,
senza che possa ravvisarsi un mero errore d'identificazione della persona alla
quale il ricorso doveva essere notificato230. La previsione dell'art. 3, comma
VII, L. 89/2001 ("L'erogazione degli indennizzi agli aventi diritto
avviene, nei limiti delle risorse disponibili, a decorrere dal
01/01/2002"), che limita l'erogazione dell'indennizzo entro le risorse di
bilancio, è destinata ad operare soltanto, ed eventualmente, in fase di
esecuzione della pronuncia di condanna dello Stato al pagamento dell'equa
riparazione231. 8. Alcune considerazioni conclusive. Dopo una applicazione
pluriennale della L. 89/2001 è tempo, forse, di bilanci e, soprattutto, di
esaminarne alcune cifre. La prima, riguarda gli oltre 41 milioni e 500 mila
euro che lo Stato italiano ha sborsato ? negli ultimi 5 anni - a titolo di
indennizzi ex L. 89/2001, con un incremento di spesa per l'erario dell'800%.
Non solo. Secondo i dati sul lavoro degli uffici giudiziari, la
"voragine" provocata dalla L. 89/2001 tende ad allargarsi: in meno di
2 anni, l'arretrato delle Corti di Appello dei procedimenti di equa riparazione
risulta più che raddoppiato. La L. 89/2001, che doveva rappresentare il (o
almeno un) rimedio alla lentezza della giustizia, nell'impianto originario
prevedeva regole che andavano alla radice del problema, accelerando le
procedure di definizione della lite: nella sua stesura definitiva, tuttavia, si
è preferito limitare la questione al mero risarcimento. Da ciò è derivato un
effetto che il Primo Presidente della Corte di Cassazione, Vincenzo Carbone, ha
definito espressamente "effetto boomerang", cioè l'incremento, e non
la riduzione, dei termini dei processi, ed il conseguente ed inevitabile
aumento dei costi dei risarcimenti. La giustizia civile pare sempre più
impegnata a risolvere le controversie in cui le parti chiedono di essere indennizzate
per l'eccessiva durata dei processi, così instaurandone di nuovi e ?
indirettamente ? provocando un ulteriore rallentamento della definizione degli
altri. Di recente si è proposto di "degiurisdizionalizzare" i
processi ex L. 89/2001, a fronte di criteri di liquidazione degli indennizzi
pressochè stabilizzati, e pertanto definibili in via amministrativa, con
provvedimento ricorribile dinanzi al Giudice. La proposta, tuttavia, pare non
tenere in debita considerazione che la standardizzazione degli indennizzi
riguarda solamente la riparazione dell'eventuale danno non patrimoniale,
presunto e generalmente riconosciuto, mentre con riferimento agli eventuali
danni patrimoniali la valutazione non sembra poter essere valutate al di fuori
di un procedimento giudiziale (seppure con procedimento camerale ex artt. 737 e
ss., c.p.c.). Allo stato, pertanto, almeno a parere dello scrivente, l'unica
via seriamente percorribile per limitare il crescente numero di richieste di
indennizzo ex L. 89/2001 pare essere una migliore organizzazione degli uffici
giudiziari, con conseguente rispetto dei "tempi di giustizia"
raccomandati in ambito europeo. _________________ 1 Cfr. Giacardi, Giustizia
italiana e diritti umani: un rapporto conflittuale, in Comma, 11/1999, pag. 8.
2 Così Cass. Civ., Sez. I, 06/10/2005, n. 19435, in Mass. Giur.
It., 2005. 3 L.
848 del 04/08/1955, "Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma
il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa,
firmato a Parigi il 20 marzo 1952", in G.U. n. 221 del 24/09/1955. 4
Articolo 34, CEDU: "Ricorsi individuali. La Corte può essere investita di
un ricorso fatto pervenire da ogni persona fisica, ogni organizzazione non governativa
o gruppo di privati che pretenda d'essere vittima di una violazione da parte di
una delle Alte Parti contraenti dei diritti riconosciuti nella Convenzione o
nei suoi protocolli. Le Alte Parti Contraenti si impegnano a non ostacolare con
alcuna misura l'effettivo esercizio efficace di tale diritto". 5 Articolo
41, CEDU: "Equa soddisfazione. Se la Corte dichiara che vi e stata
violazione della Convenzione o dei suoi protocolli e se il diritto interno
dell'Alta Parte contraente non permette che in modo incompleto di riparare le
conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, quando è il caso, un'equa
soddisfazione alla parte lesa". 6 "Risarcimento dei danni cagionati
nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei
magistrati", in G.U. del 15/04/1988 n. 88. 7 Quali il filtro di
ammissibilità, le regole sulla possibilità di intervento del giudice, un'azione
di rivalsa espressamente regolata. 8 La L. 117/88 e la L. 89/2001 sono dunque
due sistemi autonomi, ugualmente attivabili (a seconda dell'accertamento che si
voglia conseguire). 9 Art. 111, Cost.: "1. La giurisdizione si attua
mediante il giusto processo regolato dalla legge. 2.Ogni processo si svolge nel
contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo
e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.1 3. Nel processo
penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più
breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi
dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni
necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di
interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo
carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa
nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di
prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla
la lingua impiegata nel processo. 4. Il processo penale è regolato dal principio
del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato
non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera
scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte
dell'imputato o del suo difensore. 5. La legge regola i casi in cui la
formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso
dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto
di provata condotta illecita. 6. Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono
essere motivati. 7. Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà
personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è
sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a
tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.
8. Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il
ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla
giurisdizione." 10 "Inserimento dei principi del giusto processo
nell'articolo 111 della Costituzione", in G.U. n. 300 del 23/12/1999. 11
Cfr. Corte Cost., 24/10/2007, nn. 348 e 349 (secondo cui la Convenzione è
configurabile come un trattato internazionale multilaterale e non produce
pertanto norme direttamente applicabili agli Stati contraenti); Cass. Civ.,
17/07/2003, n. 11172, in
Mass. Giur. It., 2003; Cass. Civ., 13/09/2002, n. 13422, in Mass. Giur.
It., 2002; Cass. Civ., 09/08/2002, n. 11987, in Giust. Civ., 2002, I, 2293; Cass.
Civ., 02/08/2002, n. 11600,
in Foro It., 2003, I, 838, con nota di Gallo. 12
"Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine
ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura
civile", in G.U. n. 78 del 03/04/2001. 13 Articolo 35, CEDU:
"Condizioni di ricevibilità. 1. La Corte non può essere adita se non dopo
l'esaurimento delle vie di ricorso interne, qual'è inteso secondo i principi di
diritto internazionale generalmente riconosciuti ed entro un periodo di sei
mesi a partire dalla data della decisione interna definitiva. 2. La Corte non
accoglie nessun ricorso avanzato sulla base dell'articolo 34, se: a. è anonimo;
oppure b. è essenzialmente identico ad uno precedentemente esaminato dalla
Corte o già sottoposto ad un'altra istanza internazionale d'inchiesta o di
regolamentazione e non contiene fatti nuovi. 3. La Corte dichiara irricevibile
ogni ricorso avanzato in base all'articolo 34 quand'essa giudichi tale ricorso
incompatibile con le disposizioni della Convenzione o dei suoi protocolli,
manifestamente infondato o abusivo. 4. La Corte respinge ogni ricorso che
consideri irricevibile in applicazione dei presente articolo. Essa può
procedere in tal modo in ogni fase della procedura." 14 Così Cass. Civ.,
SS.UU., 23/12/2005, n. 28508,
in Mass. Giur. It., 2005. Risulta peraltro ricevibile il
ricorso alla Corte europea con cui si lamenta un'insufficiente liquidazione del
danno da irragionevole durata del processo da parte della competente Corte
d'Appello con decreto non impugnato in Cassazione, laddove sia provato che i
criteri di determinazione di tale indennità sono manifestamente in contrasto
con quelli stabiliti dalla Corte europea, e che il giudizio di legittimità non
permette di statuire efficacemente nel merito di tali criteri (così Corte
europea, Sez. I, 27/03/2003, n. 36813, in Foro It., 2003, 4, 361). 15 Cfr., sul
punto, Cass. Civ., Sez. I, 26/01/2006, n. 1630, in Mass. Giur. It.,
2006; Cass. Civ., Sez. I, 15/09/2005, n. 18266, in Mass. Giur.
It., 2005; Cass. Civ., Sez. I, 03/06/2003, n. 8867, in Mass. Giur. It.,
2003; Cass. Civ., Sez. I, 30/01/2003, n. 1405, in Guida al Diritto,
2003, 40, 37. 16 Cfr. ex multis, sulla applicazione dell'equa riparazione alla
procedura fallimentare: Cass. Civ., Sez. I, 13/12/2006, n. 26686, in Mass. Giur.
It., 2006; Cass. Civ., Sez. I, 15/11/2006, n. 24359, in Mass. Giur.
It., 2006; Cass. Civ., Sez. I, 10/11/2006, n. 24040, in Mass. Giur.
It., 2006; Cass. Civ., Sez. I, 08/11/2006, n. 23799, in Mass. Giur.
It., 2006; Cass. Civ., Sez. I, 17/11/2005, n. 23271, in Danno e Resp.,
2006, 3, 333; Cass. Civ., Sez. I, 04/11/2005, n. 21391, in Mass. Giur.
It., 2005; Cass. Civ., Sez. I, 20/10/2005, n. 20275, in Mass. Giur.
It., 2005; Cass. Civ., Sez. I, 23/09/2005, n. 19285, in Fallimento,
2006, 8, 969; Cass. Civ., Sez. I, 23/09/2005, n. 18687, in Fallimento,
2006, 8, 969; Cass. Civ., Sez. I, 23/09/2005, n. 18686, in Fallimento,
2006, 8, 966; Cass. Civ., Sez. I, 09/09/2005, n. 17999, in Fallimento,
2006, 8, 919, con nota di Maienza; Cass. Civ., Sez. I, 09/09/2005, n. 17998, in Mass. Giur.
It., 2005; Cass. Civ., Sez. I, 03/10/2005, n. 19285, in Fallimento,
2006, 8, 969; Cass. Civ., Sez. I, 23/08/2005, n. 17111, in Mass. Giur.
It., 2005; Cass. Civ., Sez. I, 13/04/2005, n. 7664, in Fallimento, 2006,
2, 218; Cass. Civ., Sez. I, 21/02/2005, n. 3494, in Mass. Giur. It.,
2005; Cass. Civ., Sez. I, 16/02/2005, n. 3117, in Mass. Giur. It.,
2005; Cass. Civ., Sez. I, 10/02/2005, n. 2727, in Giur. It., 2005,
1423, con nota di Spiotta; Cass. Civ., Sez. I, 22/12/2004, n. 23789, in Mass. Giur.
It., 2004; Cass. Civ., Sez. I, 20/07/2004, n. 13404, in Guida al
Diritto, 2004, 37, 71; Cass. Civ., Sez. I, 26/05/2004, n. 10122, in Mass. Giur.
It., 2004; Cass. Civ., Sez. I, 16/04/2004, n. 7258, in Mass. Giur. It.,
2004; Cass. Civ., Sez. I, 03/09/2003, n. 12807, in Mass. Giur.
It., 2003; Cass. Civ., Sez. I, 24/04/2003, n. 6520, in Guida al Diritto,
2003, 26, 51; Corte di Appello de L'Aquila, 28/10/2003, in DeaProfessionale,
2005; Corte di Appello di Torino, 20/02/2002, in Giur. di Merito, 2002, 1258,
con nota di Didone; Corte di Appello di Milano, 12/12/2001, in
DeaProfessionale, 2003; Corte di Appello di Milano, 14/11/2001, in Fallimento,
2002, 10, 1086, con nota di Didone; Corte di Appello di Trento, 06/11/2001, in
Gius, 2002, 1302. 17 Cfr., sul punto, Cass. Civ., Sez. I, 27/01/2006, n. 1747, in Fallimento, 2006,
10, 1207; Cass. Civ., Sez. I, 03/09/2003, n. 12807, in Corriere Giur.,
2003, 12, 1558; Cass. Civ., Sez. I, 05/12/2002, n. 17261, in Fallimento,
2003, 10, 1065. 18 Cfr., sul punto, Cass. Civ., Sez. I, 06/10/2005, n. 19435, in Mass. Giur.
It., 2005; Cass. Civ., Sez. I, 04/04/2003, n. 5265, in Arch. Civ., 2004,
285 (nella specie, per espropriazione immobiliare); Cass. Civ., Sez. I,
07/11/2002, n. 15611, in
Mass. Giur. It., 2002;Cass. Civ., Sez. I, 26/07/2002, n. 11046, in Danno e Resp.,
2002, 11, 1114, con nota di Ponzanelli. 19 Così Corte di Appello di Catanzaro,
30/07/2001, in Foro It., 2002, I, 234. 20 Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 20/09/2002,
n. 13768, in
Giust. Civ., 2002, I, 3063 (nella specie, di immobile ad uso di abitazione). 21
Cfr., sul punto, Cass. Civ., Sez. I, 07/10/2005, n. 19629, in Mass. Giur.
It., 2005; Cass. Civ., Sez. I, 24/02/2005, n. 3905, in Mass. Giur. It.,
2005; Cass. Civ., Sez. I, 22/10/2002, n. 14885, in Diritto e
Giustizia, 2002, 39, 12, con nota di Didone; Cass. Civ., Sez. I, 20/09/2002, n.
13768, in
Mass. Giur. It., 2002; Cass. Civ., Sez. I, 26/07/2002, n. 11046, in Mass. Giur.
It., 2003. Si veda tuttavia Corte di Appello di Perugia, 16/07/2001 (in Arch.
Locazioni, 2002, 53), che con riferimento ad una procedura esecutiva di sfratto
abnormemente protrattasi, a causa del susseguirsi di disposizioni legislative
stabilenti regole per la sospensione della concessione della forza pubblica
demandata al prefetto, ha concluso che il locatore non può invocare la tutela
prevista dall'art. 2, L.
89/2001. Secondo la Corte di Appello di Perugia, tale previsione normativa
sarebbe limitata alle inadempienze dello Stato quale somministratore di
giurisdizione, dall'ambito della quale esula il potere legislativo,
assolutamente autonomo nelle sue determinazioni, e del quale il prefetto ha
rappresentato il tramite esecutivo, e non già un ausiliare dell'autorità
giudiziaria ai sensi dell'art. 2, comma II, L. 89/2001. 22 Cfr. Corte di Appello
di Ancona, 11/07/2001, in Famiglia e Diritto, 2002, 3, 301, con nota di Vullo.
23 Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 22/07/2005, n. 15491, in Mass. Giur.
It., 2005. 24 Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 14/03/2006, n. 5540, in Mass. Giur. It.,
2006; Cass. Civ., Sez. I, 29/11/2002, n. 16936, in Mass. Giur.
It., 2002. 25 Così Cass. Civ. Sez. I, 04/10/2005, n. 19354, in Famiglia e
Diritto, 2006, 2, 167, con nota di Negro. 26 Cfr. Cass. Civ., Sez. V,
24/01/2007, n. 1540, in
Mass. Giur. It., 2007. Conforme, Corte di Appello di Perugia, 30/10/2001 (in
Fisco, 2002, 2670, con nota di Bellini), secondo la quale deve ritenersi
ammissibile, nel processo tributario, la domanda ad una equa riparazione, dato
che l'art. 3, comma III, L. 89/2001, testualmente stabilisce che "il ricorso
è proposto nei confronti del Ministro delle finanze quando si tratta di
procedimenti del giudice tributario" nulla ostando al legislatore
nazionale di prevedere per i cittadini una tutela più ampia di quella
assicurata dalla Convenzione. 27 Cfr., sul punto, Cass. Civ., Sez. I,
06/04/2006, n. 8035, in
Mass. Giur. It., 2006; Cass. Civ., Sez. I, 08/11/2005, n. 21653, in Fisco, 2006,
127; Cass. Civ., Sez. I, 04/11/2005, n. 21404, in Mass. Giur.
It., 2005; Cass. Civ., Sez. I, 04/11/2005, n. 21403, in Mass. Giur.
It., 2005; Cass. Civ., Sez. I, 25/10/2005, n. 20675, in Boll. Trib.,
2006, 14, 1221; Cass. Civ., Sez. I, 30/08/2005, n. 17498, in Fisco, 2005,
5687; Cass. Civ., Sez. I, 30/08/2005, n. 17497, in Fisco, 2005,
5687; Cass. Civ., Sez. I, 17/09/2004, n. 18739, in Boll. Trib.,
2006, 8, 694; Cass. Civ., Sez. I, 27/08/2004, n. 17139, in Boll. Trib.,
2004, 1677; Cass. Civ., Sez. I, 17/06/2004, n. 11350, in Foro It., 2004,
1, 3393; Corte di Appello di Bologna, Sez. III, 29/12/2005, in Fisco, 2006,
1406; Corte di Appello di Brescia, Sez. I, 26/02/2002, in Dir. e Prat. Trib.,
2003, 2, 538. 28 Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 25/10/2005, n. 20675, in Boll. Trib.,
2006, 14, 1221 (nella fattispecie la S.C. ha escluso che rientrasse nell'ambito
di applicazione della L. 89/2001 una controversia tributaria avente ad oggetto
l'opposizione del contribuente al recupero dell'IVA da parte
dell'Amministrazione); Cass. Civ., Sez. I, 17/06/2004, n. 11350, in Boll. Trib.,
2004, 1675. 29 Così Cass. Civ., Sez. I, 01/12/2005, n. 26211, in Foro It., 2006,
12, 1, 3476. 30 Così Cass. Civ., Sez. I, 17/06/2004, n. 11350, in Dir. e Prat.
Trib., 2004, 2, 1438. 31 Così Cass. Civ., Sez. V, 30/08/2005, n. 17499, in Boll. Trib.,
2005, 1491. 32 Non riguardanti, cioè, l'ammontare del tributo, ma solo aspetti consequenziali,
come accade nel giudizio di ottemperanza. Cfr., sul punto, Cass. Civ., Sez. I,
08/11/2005, n. 21653, in
Fisco, 2006, 127; Cass. Civ., Sez. I, 17/06/2004, n. 11350, in Foro It., 2004,
1, 3393; Corte di Appello di Bologna, Sez. III, 29/12/2005, in Fisco, 2006,
1406. 33 Intesa come comprensiva anche delle controversie relative
all'applicazione di sanzioni tributarie ove queste siano commutabili in misure
detentive o siano, per la loro gravità, assimilabili a una sanzione penale.
Cfr., sul punto, Cass. Civ., Sez. I, 08/11/2005, n. 21653, in Fisco, 2006,
127; Cass. Civ., Sez. I, 17/06/2004, n. 11350, in Guida al
Diritto, 2004, 32, 68; Corte di Appello di Bologna, Sez. III, 29/12/2005, in
Fisco, 2006, 1406. 34 Così Cass. Civ., Sez. I, 04/11/2005, n. 21403, in Mass. Giur.
It., 2005. 35 Così Cass. Civ., Sez. I, 24/07/2003, n. 11480, in Guida al
Diritto, 2003, 44, 61; Cass. Civ., Sez. I, 07/02/2003, n. 1822, in Gius, 2003, 11,
1176. 36 Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 13/06/2006, n. 13683, in Mass. Giur.
It., 2006. 37 Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 17/09/2003, n. 13663, in Arch. Civ.,
2004, 975; Cass. Civ., Sez. I, 07/03/2003, n. 3410, in Guida al Diritto,
2003, 17, 36; Cass. Civ., Sez. I, 19/02/2003, n. 2478, in Mass. Giur. It.,
2003; Cass. Civ., Sez. I, 15/01/2003, n. 521, in Giornale Dir. Amm.,
2003, 9, 911, con nota di Pacini; Cons. Stato, Sez. I, 24/04/2003, n. 6519, in Riv. cancellerie,
2004, 75; Corte di Appello di Bari, 12/12/2001, in Giur. di Merito, 2002, 1260,
con nota di Didone. 38 Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 26/01/2006, n. 1630, in Mass. Giur. It.,
2006; Cass. Civ., Sez. I, 15/09/2005, n. 18266, in Mass. Giur.
It., 2005; Cass. Civ., Sez. I, 03/06/2003, n. 8867, in Mass. Giur. It.,
2003; Cass. Civ., Sez. I, 30/01/2003, n. 1405, in Guida al Diritto,
2003, 40, 37. 39 Così Cass. Civ., Sez. I, 13/02/2003, n. 2148, in Mass. Giur. It.,
2003. 40 Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 15/12/2006, n. 26931, in Mass. Giur.
It., 2006. 41 Cfr., con riferimento al procedimento civile, Cass. Civ., Sez. I,
30/09/2005, n. 19204, in
Mass. Giur. It., 2005; Cass. Civ., Sez. I, 18/07/2005, n. 15139, in Mass. Giur.
It., 2005; Cass. Civ., Sez. I, 24/10/2003, n. 16039, in Guida al
Diritto, 2003, 50, 51; Cass. Civ., Sez. I, 17/10/2003, n. 15573, in Guida al
Diritto, 2003, 47, 46; Cass. Civ., Sez. I, 10/09/2003, n. 13211, in Mass. Giur.
It., 2003; Cass. Civ., Sez. I, 21/03/2003, n. 4138, in Gius, 2003, 14,
1573; Cass. Civ., Sez. I, 18/03/2003, n. 3973, in Gius, 2003, 14,
1572; Cass. Civ., Sez. I, 07/03/2003, n. 3410, in Guida al Diritto,
2003, 17, 36; Cass. Civ., Sez. I, 19/02/2003, n. 2478, in Mass. Giur. It.,
2003; Cass. Civ., Sez. I, 24/01/2003, n. 1069, in Guida al Diritto,
2003, 13, 64. Sulla legittimazione del reo nel procedimento penale, cfr., tra
le altre, Cass. Civ., Sez. I, 02/08/2006, n. 17552, in Mass. Giur.
It., 2006; Cass. Civ., Sez. I, 07/07/2004, n. 12422, in Guida al
Diritto, 2004, 43, 41; Cass. Civ., Sez. I, 05/09/2003, n. 12935, in Arch. Civ.,
2004, 974; Corte di Appello di Potenza, 15/10/2001, in Foro It., 2002, I, 232.
42 Cfr., sul punto, Cass. Civ., Sez. I, 29/03/2006, n. 7139, in Mass. Giur. It.,
2006; Cass. Civ., Sez. I, 30/12/2005, n. 29000, in Mass. Giur.
It., 2005; Cass. Civ., Sez. I, 28/10/2005, n. 21088, in Mass. Giur.
It., 2005; Cass. Civ., Sez. I, 30/09/2005, n. 19204, in Mass. Giur.
It., 2005; Cass. Civ., Sez. I, 10/09/2003, n. 13211, in Mass. Giur.
It., 2003; Cass. Civ., Sez. I, 07/03/2003, n. 3410, in Guida al Diritto,
2003, 17, 36; Cass. Civ., Sez. I, 17/04/2003, n. 6163, in Guida al Diritto,
2003, 26, 51; Cass. Civ., Sez. I, 18/03/2003, n. 3973, in Guida al Diritto,
2003, 19, 87; Corte di Appello di Salerno, 02/10/2001, in Giur. di Merito,
2001. 43 Così Cass. Civ., Sez. I, 24/01/2003, n. 1069, in Arch. Civ., 2003,
1373. Allo stesso modo, la violazione del termine ragionevole del processo
dinanzi al giudice amministrativo è ipotizzabile anche quando al ritardo si
accompagni la definizione in via stragiudiziale della situazione dedotta
dinanzi a quel giudice con conseguente declaratoria di inammissibilità, per
sopravvenuta carenza di interesse, del proposto ricorso (cfr. Cass. Civ., Sez.
I, 19/02/2003, n. 2478, in
Mass. Giur. It., 2003). 44 Del resto, la definzione del processo penale per
estinzione del reato non necessariamente corrisponde all'interesse
dell'imputato, tenuto conto della esigenza morale del soggetto sottoposto a
procedimento penale di vedere affermata in modo pieno ed inequivocabile la
propria estraneità al reato contestatogli. Cfr. sul punto, Cass. Civ., Sez. I,
02/08/2006, n. 17552, in
Mass. Giur. It., 2006; Cass. Civ., Sez. I, 05/09/2003, n. 12935, in Arch. Civ.,
2004, 974; Cass. Civ., Sez. I, 05/11/2002, n. 15449, in Diritto e
Giustizia, 2002, f.
41, 22, con nota di Didone. 45 Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 07/03/2006, n. 4865, in Mass. Giur. It.,
2006. 46 Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 18/07/2006, n. 16440, in Mass. Giur.
It., 2006; Cass. Civ., Sez. I, 23/01/2003, n. 996, in Gius, 2003, 10,
1052. Non è legittimato a proporre ricorso ex L. 89/2001 il socio in caso di
sopravvenuto fallimento di una società di capitali e di inerzia del curatore,
in quanto non è stato parte del processo, e non è pertanto stato immediatamente
inciso dai pregiudizi correlati alla pretesa durata irragionevole del processo
(così Cass. Civ., Sez. I, 22/12/2004, n. 23789, in Mass. Giur.
It., 2004; Cass. Civ., Sez. I, 23/08/2005, n. 17111, in Mass. Giur.
It., 2005). Per Cass. Civ., Sez. I, 18/07/2006, n. 16440 (in Mass. Giur. It.,
2006; conforme, Cass. Civ., Sez. I, 29/03/2006, n. 7141, in Mass. Giur. It.,
2006), l'acquirente di immobile pignorato non può considerarsi, diversamente
dal terzo proprietario che ha concesso ipoteca per debito altrui, parte del
procedimento esecutivo poiché egli non può intervenire neppure in via adesiva
nell'espropriazione forzata, nè è legittimato a proporre opposizione agli atti
esecutivi, ma soltanto opposizione di terzo ex art. 619, c.p.c., allo scopo di
far valere l'eventuale inesistenza o la nullità della trascrizione, per
sottrarre il bene all'espropriazione, ed inoltre può partecipare alla
distribuzione del prezzo ricavato dalla vendita forzata, eventualmente
residuato dopo che siano stati soddisfatti il creditore procedente ed i
creditori intervenuti nell'espropriazione. 47 Cfr., sul punto, Cass. Civ., Sez.
I, 10/02/2006, n. 2969, in
Mass. Giur. It., 2006; Cass. Civ., Sez. I, 29/09/2005, n. 19032, in Mass. Giur.
It., 2005; Cass. Civ., Sez. I, 19/09/2003, n. 13889, in Guida al
Diritto, 2003, 40, 35 (per cui l'irragionevole ritardo del processo penale, ai
fini dell'equa riparazione alla parte civile in esso costituita, dev'essere
considerato a far data dalla costituzione di detta parte civile, non essendo
rilevante il periodo di prolungamento, seppure ingiustificato, del protrarsi
delle indagini preliminari); Cass. Civ., Sez. I, 24/07/2003, n. 11480, in Guida al Diritto,
2003, 44, 62 (secondo cui anche ai fini del sorgere del diritto all'equa
riparazione in favore della persona offesa dal reato costituitasi parte civile
nel processo penale non rileva l'esito della vicenda penale, ma soltanto
l'eventuale ritardo che possa esserne derivato nella definizione della connessa
causa civile instaurata in sede penale); Cass. Civ., Sez. I, 21/03/2003, n. 4138, in Gius, 2003, 14,
1573; Cass. Civ., Sez. I, 30/01/2003, n. 1405, in Gius, 2003, 11,
1174; Cass. Civ., Sez. I, 23/01/2003, n. 996, in Gius, 2003, 10,
1052; Corte di Appello di Perugia, 24/04/2003, in Rass. Giur. Umbra, 2004, 25,
con nota di Graziosi. Se la parte civile ha diritto alla ragionevole durata del
processo, essa però ? anche se persona offesa dal reato - non ha un diritto a
che il reo sia sottoposto a pena e neppure, dunque, alla tempestività della
decisione di assoluzione o di condanna dell'imputato in sé considerata; ha
diritto unicamente alla solerte pronuncia che lo stesso giudice penale è
chiamato a emettere sulla pretesa risarcitoria che ha azionato in quel processo
nella veste di parte civile (così Cass. Civ. Sez. I, 24/07/2003, n. 11480, in Guida al
Diritto, 2003, 44, 61). 48 Così Cass. Civ., Sez. I, 29/09/2005, n. 19032, in Mass. Giur.
It., 2005. 49 Così Cass. Civ. Sez. I, 06/03/2003, n. 3346, in Guida al Diritto,
2003, 23, 47. 50 Cfr., sul punto, Cass. Civ., Sez. I, 27/01/2006, n. 1747, in Fallimento, 2006,
10, 1207; Cass. Civ., Sez. I, 03/09/2003, n. 12807, in Corriere Giur.,
2003, 12, 1558; Cass. Civ., Sez. I, 14/01/2003, n. 362, in Danno e Resp.,
2003, 6, 601, con nota di Venturelli; Cass. Civ., Sez. I, 05/12/2002, n. 17261, in Fallimento,
2003, 10, 1065; Corte di Appello di Torino, 20/02/2002, in Giur. di Merito,
2002, 1258, con nota di Didone; Corte di Appello de L'Aquila, 28/10/2003, in
DeaProfessionale, 2005. Contra, Cass. Civ., Sez. I, 16/02/2005, n. 3117, in Mass. Giur. It.,
2005, secondo la quale legittimato a proporre l'azione è solo il curatore
fallimentare, mentre è riconosciuta al fallito una legittimazione straordinaria
o suppletiva solo nel caso di inerzia degli organi fallimentari (che deve
tuttavia essere allegata dal fallito stesso e che deve ritenersi integrata dal
totale disinteresse degli organi fallimentari, non potendo essa discendere dalla
negativa valutazione, da parte dei medesimi organi della convenienza di
iniziare una controversia). 51 Cfr. Cass. Civ., SS.UU., 23/12/2005, n. 28507, in Giur. It.,
2007, 3, 617, con nota di Palazzetti; Cass. Civ., Sez. I, 09/11/2006, n. 23939, in Giur. It.,
2007, 10, 2267; Cass. Civ. Sez. I, 20/06/2006, n. 14284, in Mass. Giur.
It., 2006. Contra, Cass. Civ., Sez. I, 04/04/2003, n. 5265, in CEDCassazione,
2003 (e Cass. Civ., Sez. I, 04/04/2003, n. 5264, in Arch. Civ., 2004,
286; Cass. Civ., Sez. I, 14/01/2003, n. 360, in Mass. Giur. It., 2003), secondo le
quali il diritto all'equa riparazione introdotto dalla L. 89/2001, con
efficacia non retroattiva (salvo il limite risultante dalla norma di diritto
intertemporale di cui all'art. 6 ed alle condizioni ivi previste), non può
essere acquisito da persona che, al momento dell'entrata in vigore di detta
legge, non era più in vita, giacché con la morte viene meno la soggettività
giuridica e, di conseguenza, la capacità di assumere la titolarità di
situazioni giuridiche; in tal caso, pertanto, il diritto all'indennizzo neppure
può essere preteso dall'erede del defunto, non essendo trasmissibile all'erede
ciò che non è esistente nel patrimonio del de cuius al momento del decesso. Per
Cass. Civ., Sez. I, 11/12/2002, n. 17650 (in Arch. Civ., 2003, 1103), l'art. 2, L. 89/2001, contempla,
senza limitazioni di sorta, le violazioni dell'art. 6, par. 1, Convenzione e,
quindi, riguarda le inosservanze del canone della ragionevole durata del
processo verificatesi dopo la ratifica di detta convenzione da parte
dell'Italia (avvenuta con la L. 848/1955), anche se prima dell'entrata in
vigore della medesima legge. Tale ambito applicativo non incide, però,
sull'efficacia ex nunc della disposizione - in quanto costitutiva del diritto a
riparazione in dipendenza di quelle circostanze - in assenza di un'espressa
previsione di retroattività, con la conseguenza che la morte della vittima di
tempi irragionevoli del processo, se intervenuta prima dell'entrata in vigore
della legge n. 89 del 2001, osta alla nascita del diritto in questione e,
quindi, alla sua trasmissione agli eredi. 52 Così Cass. Civ., Sez. I,
06/10/2005, n. 19431, in
Mass. Giur. It., 2005. 53 Così Cass. Civ., Sez. I, 15/12/2006, n. 26931, in Mass. Giur.
It., 2006. Per quanto, invece, attiene alla domanda di equo indennizzo avanzata
dall'erede iure proprio in relazione all'ulteriore decorso della medesima
procedura già irragionevolmente protrattasi nei confronti del suo dante causa,
deve escludersi che egli ne abbia titolo ove non abbia formalmente, a sua
volta, in quella assunto qualità di parte. Dal momento dell'assunzione di tale
qualità potrà calcolarsi, ex novo, nei confronti dell'erede/parte, l'eventuale
maturazione di una ulteriore ed autonoma eccedenza di durata del processo
stesso ai fini dell'indennizzo in parola, con riguardo (anche) al danno non
patrimoniale connesso al patema d'animo o all'ansia da aspettativa della
relativa definizione (così Cass. Civ., Sez. I, 13/12/2006, n. 26686, in Mass. Giur.
It., 2006). Se tuttavia, ai sensi dell'art. 110, c.p.c.., l'erede subentra nel
processo presupposto, se ancora in corso, divenendone parte, inizia a decorrere
per lui, in proprio, un nuovo segmento processuale idoneo, ricorrendone le
condizioni di legge, ad ingenerare stress o patemi d'animo, se la sua durata è
connotata da irragionevolezza, e ciò perché non è possibile cumulare lo stress
patito in vita dal de cuius con quello patito dall'erede, dando luogo ad un
unico patema d'animo risarcibile con riferimento all'intera durata del processo
presupposto unitariamente inteso. (così Cass. Civ. Sez. I (Ord.), 28/06/2006,
n. 15013, in
Mass. Giur. It., 2006). 54 Cfr., sul punto, Cass. Civ., Sez. I, 09/11/2006, n. 23939, in Giur. It.,
2007, 11, 2464. 55 Così Cass. Civ., Sez. I, 07/10/2005, n. 19630, in Mass. Giur.
It., 2005; Cass. Civ., Sez. I, 09/09/2005, n. 17999, in Fallimento,
2006, 8, 919, con nota di Maienza; Cass. Civ., Sez. I, 11/07/2006, n. 15746, in Mass. Giur.
It., 2006. 56 Cfr., sul punto, Cass. Civ., Sez. I, 19/11/2002, n. 16256, in Mass. Giur.
It., 2003; Cass. Civ., Sez. I, 12/11/2002, n. 15852 Mass. Giur. It., 2002;
Corte di Appello di Brescia, 29/06/2001, in Foro It., 2002, I, 236. Contra,
Corte di Appello di Torino, 05/09/2001, in Foro It., 2002, I, 233, secondo la
quale la L. 89/2001 prevede una ipotesi di illecito civile che non si
differenzia, quanto all'elemento soggettivo ed al nesso di causalità, dalla
nozione fissata dagli art. 2043 ss. c.c.. Poichè l'atto o il provvedimento
processuale non possono essere illeciti di per sè, ma solo viziati, fatto
illecito dell'amministrazione della giustizia non può essere l'atto processuale
isolatamente considerato bensì una fattispecie complessa di cui l'atto o il
provvedimento costituiscono una componente (nella specie, è stata dichiarata
inammissibile la domanda perchè assolutamente generica, non essendo state
specificate le condotte lesive dolose o colpose, il nesso tra queste e l'evento
di danno, il nesso tra la presunta violazione e la quantificazione del danno). 57
Cfr., sul punto, Cass. Civ., Sez. I, 16/02/2005, n. 3117, in Mass. Giur. It.,
2005; Cass. Civ., Sez. I, 06/04/2004, n. 6775, in Guida al Diritto,
2004, 20, 69; Cass. Civ., Sez. I, 09/01/2004, n. 119, in CED Cassazione,
2004; Cass. Civ., Sez. I, 17/04/2003, n. 6187, in Gius, 2003, 18,
1972; Cass. Civ., Sez. I, 22/01/2003, n. 920, in Guida al Diritto,
2003, 13, 64; Cass. Civ., Sez. I, 20/12/2002, n. 18139, in Mass. Giur.
It., 2003; Cass. Civ., Sez. I, 29/10/2002, n. 15229, in Mass. Giur.
It., 2002; Cass. Civ., Sez. I, 22/10/2002, n. 14885, in Diritto e
Giustizia, 2002, f.
39, 12, con nota di Didone; Cass. Civ., Sez. I, 08/08/2002, n. 11987, in Guida al
Diritto, 2003, 17, 38; Cass. Civ., Sez. I, 26/07/2002, n. 11046, in Giur. It.,
2003, 579; Corte di Appello di Brescia, 29/06/2001, in Foro It., 2002, I, 236.
58 Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 13/02/2003, n. 2148, in Arch. Civ., 2004,
137; Corte di Appello di Salerno, 02/10/2001, in Giur. di Merito, 2002, 395. 59
Secondo Cass. Civ., Sez. I, 03/01/2003, n. 8, in Foro It., 2003, 1,
2400: "Il diritto all'equa riparazione prescinde dal fatto che ciò sia
dipeso dal comportamento colposo di singoli operatori del processo o da fattori
organizzativi di ordine generale riconducibili all'attività o all'inerzia dei
pubblici poteri deputati a rendere efficiente l'esercizio della funzione
giurisdizionale o dalla tardiva introduzione di modifiche legislative idonee a
rimuovere le disfunzioni degli uffici giudiziari". Conformi, Cass. Civ.,
Sez. I, 14/01/2003, n. 358,
in Mass. Giur. It., 2003; Corte di Appello di Brescia,
08/02/2002, in Giur. di Merito, 2002, 747 (nella specie, l'eccessiva durata
d'un dibattimento penale, che avrebbe potuto agevolmente esaurirsi in una o due
udienze stante l'opzione per il rito abbreviato, e si è invece protratto per
tre anni, è stata tra l'altro ascritta al passaggio del procedimento dall'una
all'altra sezione dell'ufficio, in applicazione di nuovi criteri di
assegnazione dei processi con l'intoppo determinato da mera funzione di
smistamento riservata ad una udienza per esigenze organizzative interne). Cfr.
anche Corte di Appello di Torino, 25/06/2001, in Giur. di Merito, 2001, 879
(nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che l'allegato sovraccarico di lavoro
del giudice e le difficoltà incontrate nel costituire le sezioni stralcio non
fossero fatti idonei ad esentare da responsabilità lo Stato per il ritardo
nello svolgimento del processo). Si valuti peraltro che la spettanza di una
equa riparazione non discende da ogni disfunzione od inefficienza organizzativa
degli uffici giudiziari (così Cass. Civ., Sez. I, 02/03/2005, n. 4450, in Mass. Giur. It.,
2005; Cass. Civ., Sez. I, 01/03/2005, n. 4298, in Mass. Giur. It.,
2005). 60 Ciò a maggior ragione nel processo penale, dove la possibilità
dell'imputato di accelerare i tempi del processo è molto limitata (cfr. Corte
di Appello di Brescia, 08/02/2002, in Giur. di Merito, 2002, 1259, con nota di
Didone). 61 Cfr. Corte di Appello di Salerno, 02/10/2001, in Giur. di Merito,
2002, 395. Consegue che la parte ha indubbiamente un onere di allegazione e
dimostrazione, ma esso riguarda la sua posizione nel processo, la data iniziale
di questo, la data della sua definizione e gli eventuali gradi in cui si è
articolato, e spetta poi al giudice - sulla base dei dati suddetti e di quelli
eventualmente addotti dalla parte resistente - verificare in concreto e con
riguardo alle singole fattispecie se vi sia stata una violazione del termine
ragionevole, avvalendosi anche - secondo il modello processuale di cui agli
artt. 737 e ss. cod. proc. civ. adottato dalla L. 89/2001 - di poteri di
iniziativa, i quali si estrinsecano attraverso l'assunzione di informazioni
che, espressamente prevista dall'art. 738, c.p.c.., non resta subordinata
all'istanza di parte. Pertanto, il giudice - pur non essendo obbligato ad
esercitare tali poteri, potendo attingere"aliunde" le fonti del
proprio convincimento - non può ascrivere alla parte una asserita carenza
probatoria superabile con l'esercizio dei poteri di iniziativa d'ufficio, né,
tanto meno, può ignorare la richiesta della parte ricorrente di acquisire, ai
sensi dell'art. 3, comma quinto, della legge n. 89 del 2001, gli atti del
processo presupposto e fondare il proprio convincimento su mere ipotesi in
ordine alle cause della durata dello stesso (così Cass. Civ., Sez. I,
28/07/2006, n. 17249, in
Mass. Giur. It., 2006). 62 Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 13/04/2005, n. 7664, in Mass. Giur. It.,
2005; Cass. Civ., Sez. I, 16/04/2004, n. 7258, in Mass. Giur. It.,
2004; Cass. Civ., Sez. I, 07/02/2003, n. 1822, in Gius, 2003, 11,
1176. 63 Va inoltre considerato che ogni sistema giudiziario deve rispondere
alla domanda di giustizia proveniente da società sempre più complesse, con le
sue inevitabili esigenze di graduazione. Pertanto, quando il processo si sia
concluso (o si stia celebrando) in tempi da considerare fisiologici in
relazione alla fattispecie reale ed ai parametri normativi, il fatto che
all'interno di quell'arco cronologico non siano stati osservati alcuni termini
processuali ordinatori non assume rilevanza, ai fini dell'equa riparazione. 64
Cfr., sul punto, Cass. Civ., Sez. I, 27/09/2006, n. 21020, in Mass. Giur.
It., 2006; Cass. Civ., Sez. I, 21/04/2006, n. 9411, in Mass. Giur. It.,
2006; Cass. Civ., Sez. I, 31/03/2006, n. 7688, in Mass. Giur. It.,
2006; Cass. Civ., Sez. I, 29/12/2005, n. 28864, in Mass. Giur.
It., 2005; Cass. Civ., Sez. I, 25/11/2005, n. 25008, in Mass. Giur.
It., 2005; Cass. Civ., Sez. I, 04/11/2005, n. 21390, in Mass. Giur.
It., 2005 (che ha statuito come anche in relazione ai giudizi in materia di
lavoro, poichè i termini previsti dal codice di rito per la trattazione delle
controversie hanno natura ordinatoria e funzione sollecitatoria, la violazione
del principio della ragionevole durata del processo non può discendere automaticamente
dalla inosservanza dei termini stessi); Cass. Civ., Sez. I, 09/07/2005, n. 14477, in Danno e Resp.,
2005, 10, 1028; Cass. Civ., Sez. I, 26/04/2005, n. 8585, in Mass. Giur. It.,
2005; Cass. Civ., Sez. I, 07/04/2005, n. 7297, in Mass. Giur. It., 2005;
Cass. Civ., Sez. I, 02/03/2004, n. 4207, in DeaProfessionale, 2004; Cass. Civ.,
Sez. I, 09/01/2004, n. 123,
in Guida al Diritto, 2004, 8, 55; Cass. Civ., Sez. I,
11/11/2003, n. 16911, in
Mass. Giur. It., 2003 (che ha esplicitamente escluso che il termine di
ragionevole durata di un processo di primo grado non possa corrispondere,
sempre e comunque, ad un certo numero di anni, ricostruito sulla base di una
valutazione del tutto astratta della possibile durata media di un giudizio di
primo grado); Cass. Civ., Sez. I, 05/11/2003, n. 16616, in Arch. Civ.,
2004, 1116; Cass. Civ., Sez. I, 17/10/2003, n. 15573, in Guida al
Diritto, 2003, 47, 45; Cass. Civ., Sez. I, 01/08/2003, n. 11715 in Gius, 2004, 2,
182; Cass. Civ., Sez. I, 04/02/2003, n. 1600, in Gius, 2003, 11,
1174; Cass. Civ., Sez. I, 11/12/2002, n. 17653, in Mass. Giur.
It., 2002; Cass. Civ., Sez. I, 14/11/2002, n. 15992, in Mass. Giur.
It., 2002; Cass. Civ., Sez. I, 05/11/2002, n. 15445, in Gius, 2003, 4,
430; Cass. Civ., Sez. I, 13/09/2002, n. 13422, in Mass. Giur.
It., 2002; Corte di Appello di Milano, Sez. I, 09/01/2002, in Giur. milanese,
2002, 153. 65 Cfr., sul punto, Cass. Civ., Sez. I, 07/04/2004, n. 6856, in Mass. Giur. It.,
2004; Cass. Civ., Sez. I, 18/02/2004, n. 3143, in Arch. Civ., 2004,
1492; Cass. Civ., Sez. I, 27/08/2003, n. 12541, in Gius, 2004, 4,
497. 66 Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 06/10/2005, n. 19507, in Mass. Giur.
It., 2005; Cass. Civ., Sez. I, 17/03/2004, n. 5386, in Foro It., 2005,
1, 1, 189; Cass. Civ., Sez. I, 02/03/2004, n. 4207, in Foro It., 2005,
1, 1, 190; Cass. Civ., Sez. I, 11/12/2002, n. 17649, in Gius, 2003, 8,
815, secondo la quale il diritto ad ottenere entro un tempo ragionevole la
definizione del rapporto oggetto di dibattito giudiziale può ritenersi violato
per effetto del complessivo protrarsi della lite oltre il limite di
ragionevolezza, non per il solo verificarsi, all'interno di una causa
nell'insieme mantenutasi entro quel limite, di disfunzioni e ritardi inerenti
al singolo momento od atto processuale; Corte di Appello di Salerno,
16/10/2001, in Giur. di Merito, 2001; Corte di Appello di Milano, 29/06/2001,
in Giur. It., 2002, 2084, con nota di Ronco (nella specie: la particolare
rapidità della fase di cognizione è stata ritenuta parzialmente compensativa
dell'irragionevole lunghezza della fase esecutiva). 67 Sempre che un eventuale
contrasto tra le norme della legge e la Convenzione non ponga una questione di
conformità con la Costituzione, ovvero non sia possibile un'interpretazione
adeguatrice della legge alla Carta fondamentale (così Cass. Civ., Sez. I,
21/04/2006, n. 9411, in
Mass. Giur. It., 2006). Cfr. Anche Cass. Civ., Sez. I, 31/03/2006, n. 7688, in Mass. Giur. It.,
2006; Cass. Civ., Sez. I, 29/12/2005, n. 28864, in Mass. Giur.
It., 2005; Cass. Civ., Sez. I, 25/11/2005, n. 25008, in Mass. Giur.
It., 2005; Cass. Civ., Sez. I, 13/09/2002, n. 13422, in Mass. Giur.
It., 2002; Cass. Civ., Sez. I, 17/09/2004, n. 18739, in Guida al
Diritto, 2004, 39, 56, con nota di De Paola; Cass. Civ., Sez. I, 17/06/2004, n.
11350, in
Dir. e Prat. Trib., 2004, 2, 1438; Cass. Civ., Sez. I, 09/01/2004, n. 123, in Guida al Diritto,
2004, 8, 55; Cass. Civ., Sez. I, 11/11/2003, n. 16911, in Mass. Giur.
It., 2003; Cass. Civ., Sez. I, 01/08/2003, n. 11715, in Gius, 2004, 2,
182; Cass. Civ., Sez. I, 14/11/2002, n. 15992, in Mass. Giur.
It., 2002; Cass. Civ., Sez. I, 05/11/2002, n. 15445, in Gius, 2003, 4,
430. 68 Diversamente dalla sentenza della Corte di giustizia europea di
Lussemburgo, che al pari dei regolamenti del Consiglio CE hanno (per i profili
dell'interpretazione della normativa comunitaria) diretta efficacia
nell'ordinamento interno ai sensi dell'art. 189 del Trattato Cee e, se
pronunciate in sede di rinvio pregiudiziale, vincolano espressamente il giudice
rimettente, per le sentenze della Corte europea non sussistono analoghi
meccanismi normativi che ne prevedano la diretta vincolatività per il giudice
interno (così anche Cass. Civ., Sez. I, 02/08/2002, n. 11573, in Giur. It.,
2003, 1, 26). Cfr. ancora, sul tema, Cass. Civ., Sez. I, 11/07/2006, n. 15750, in Mass. Giur.
It., 2006; Cass. Civ., Sez. I, 29/12/2005, n. 28864, in Mass. Giur.
It., 2005; Cass. Civ., Sez. I, 04/11/2005, n. 21390, in Mass. Giur.
It., 2005; Cass. Civ., Sez. I, 06/10/2005, n. 19503, in Mass. Giur.
It., 2005; Cass. Civ., Sez. I, 19/01/2005, n. 1094, in Mass. Giur. It.,
2005; Cass. Civ., Sez. I, 23/09/2004, n. 19101, in Guida al
Diritto, 2004, 44, 39; Cass. Civ., Sez. I, 02/03/2004, n. 4207, in DeaProfessionale,
2004; Cass. Civ., Sez. I, 19/11/2002, n. 16262, in Mass. Giur.
It., 2003; Cass. Civ., Sez. I, 26/07/2002, n. 11046, in Giur. It.,
2003, 579; Corte di Appello di Potenza, 15/10/2001, in Riv. It. Dir. Lav.,
2002, II, 416 nota di Amadei; Cass. Civ. Sez. I, 08-08-2002, n. 11987 Guida al
Diritto, 2003, 17, 38. 69 Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 06/10/2005, n. 19503, in Mass. Giur.
It., 2005; Cass. Civ., Sez. I, 17/07/2003, n. 11172, in Gius, 2004, 2,
178. 70 Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 06/10/2005, n. 19503, in Mass. Giur.
It., 2005; Cass. Civ., Sez. I, 23/09/2004, n. 19101, in Guida al
Diritto, 2004, 44, 39; Cass. Civ., Sez. I, 05/05/2004, n. 8529, in Mass. Giur. It., 2004. L'accertamento dei
casi simili e delle eque soddisfazioni del danno non patrimoniale in essi
operate dalla Corte di Strasburgo, pur rientrando nei doveri d'ufficio del
giudice, può giovarsi della collaborazione delle parti, ed in particolare
dell'attore, che ha interesse a fornire al giudicante ogni elemento utile.
Pertanto, a fronte di una specifica deduzione del ricorrente, secondo la quale,
in relazione al medesimo processo del quale egli lamenti la durata, la Corte
europea, su ricorso di altri soggetti che pure vi avevano partecipato, abbia
già riconosciuto la configurabilità della violazione di cui si tratta, il
giudice di merito è tenuto a svolgere accertamenti al riguardo, ed a fornire
adeguata motivazione della eventuale obliterazione della dedotta circostanza,
e, in particolare, a spiegare le ragioni della ritenuta irrilevanza, ai fini
del decidere, delle pronunce invocate dal ricorrente (così anche Cass. Civ.,
Sez. I, 30/12/2005, n. 29000,
in Mass. Giur. It., 2005). 71 Cfr. Cass. Civ., Sez. I,
03/01/2008, n. 14, in
Mass. Giur. It., 2008. Cfr. anche Cass. Civ., Sez. I, 29/03/2006, n. 7144, in Mass. Giur. It.,
2006; Corte di Appello di Salerno, 14/03/2002, in Giur. di Merito, 2002; Corte
di Appello di Salerno, 16/10/2001, in Giur. di Merito, 2001. 72 Cfr. Cass.
Civ., Sez. I, 17/10/2003, n. 15573,
in Guida al Diritto, 2003, 47, 45. 73 Cfr., sul punto,
Cass. Civ., Sez. I, 02/08/2006, n. 17552, in Mass. Giur. It., 2006; Cass. Civ.,
Sez. I, 05/11/2003, n. 16599,
in Gius, 2004, 1145; Corte di Appello di Brescia,
29/06/2001, in Danno e Resp., 2001, 10, 959, con nota di Ponzanelli. 74 Così,
sul punto, Cass. Civ., Sez. I, 03/02/2004, n. 1921, in Guida al Diritto,
2004, 10, 62, con nota di Sacchettini; Cass. Civ., Sez. I, 14/11/2003, n. 17179, in Guida al
Diritto, 2004, 10, 78; Cass. Civ., Sez. I, 03/09/2003, n. 12808, in Arch. Civ.,
2004, 974; Cass. Civ., Sez. I, 14/01/2003, n. 363, in Mass. Giur. It.,
2003; Corte di Appello di Salerno, 03/05/2002, in Arch. Civ., 2003, 504. 75
Cfr., sul punto, Cass. Civ., Sez. I, 11/07/2006, n. 15750, in Mass. Giur.
It., 2006; Cass. Civ., Sez. I, 07/07/2006, n. 15603, in Mass. Giur.
It., 2006; Cass. Civ., Sez. I, 20/06/2006, n. 14274, in Mass. Giur.
It., 2006; Cass. Civ., Sez. I, 30/12/2005, n. 29000, in Mass. Giur.
It., 2005; Cass. Civ., Sez. I, 25/11/2005, n. 25008, in Mass. Giur.
It., 2005; Cass. Civ., Sez. I, 04/11/2005, n. 21391, in Mass. Giur.
It., 2005; Cass. Civ., Sez. I, 04/11/2005, n. 21390, in Mass. Giur.
It., 2005; Cass. Civ., Sez. I, 21/09/2005, n. 18589, in Mass. Giur.
It., 2005; Cass. Civ., Sez. I, 16/09/2005, n. 18332, in Mass. Giur.
It., 2005; Cass. Civ., Sez. I, 15/09/2005, n. 18249, in Mass. Giur.
It., 2005; Cass. Civ., Sez. I, 23/09/2005, n. 18686, in Mass. Giur.
It., 2005; Cass. Civ., Sez. I, 18/03/2005, n. 5991, in Mass. Giur. It.,
2005; Cass. Civ., Sez. I, 19/01/2005, n. 1094, in Mass. Giur. It.,
2005; Cass. Civ., SS.UU., 26/01/2004, n. 1340, in Danno e Resp.,
2004, 5, 507, con nota di Venturelli; Cass. Civ., Sez. I, 09/01/2004, n. 123, in Guida al Diritto,
2004, 8, 54; Cass. Civ., Sez. I, 17/10/2003, n. 15573, in Guida al
Diritto, 2003, 47, 45; Cass. Civ., Sez. I, 10/09/2003, n. 13211, in Mass. Giur.
It., 2003; Cass. Civ., Sez. I, 01/08/2003, n. 11712, in Gius, 2004, 2,
181; Cass. Civ., Sez. I, 04/02/2003, n. 1600, in Arch. Civ., 2003,
1371; Cass. Civ., Sez. I, 07/11/2002, n. 15612, in
DeaProfessionale, 2003. 76 Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 09/01/2004, n. 123, in Guida al Diritto,
2004, 8, 54. 77 Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 25/11/2005, n. 25008, in Mass. Giur.
It., 2005; Cass. Civ., Sez. I, 27/02/2004, n. 3968, in Guida al Diritto,
2004, 18, 61; Cass. Civ., Sez. I, 09/01/2004, n. 119, in Mass. Giur. It.,
2004; Cass. Civ., Sez. I, 21/02/2003, n. 2643, in Arch. Civ., 2004,
285; Cass. Civ., Sez. I, 14/01/2003, n. 363, in Mass. Giur. It., 2003. 78 Cfr. Cass.
Civ. Sez. I, 28/10/2005, n. 21095,
in Mass. Giur. It., 2005. 79 Cfr. Cass. Civ., Sez. I,
02/08/2006, n. 17552, in
Mass. Giur. It., 2006. 80 Cfr., sul punto, Cass. Civ., Sez. I, 06/02/2004, n. 2261, in Mass. Giur. It.,
2004; Cass. Civ., Sez. I, 15/10/2003, n. 15395, in Gius, 2004,
941. 81 Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 20/07/2004, n. 13404, in Guida al
Diritto, 2004, 37, 71; Corte di Appello di L'Aquila, 23/10/2001, in P.Q.M., 2001, f. 3, 40. 82 Cfr.
Cass. Civ., Sez. I, 13/10/2005, n. 19881, in Mass. Giur. It., 2005. Cass. civ.
Sez. I, 23/09/2005, n. 18686 (in Mass. Giur. It., 2005), ha cassato con rinvio
il decreto della Corte di Appello impugnato, il quale aveva ritenuto non
irragionevole la durata quasi decennale di una procedura fallimentare,
disattendendo con ciò le indicazioni della Corte europea dei diritti dell'uomo
e usando, altresì, come astratto criterio di giudizio, la complessità in sè
della predetta procedura, senza un esame effettivo ed analitico. 83 Cfr. Cass.
Civ., Sez. I, 21/02/2006, n. 3783,
in Mass. Giur. It., 2006. 84 Cfr. Corte di Appello di
Cagliari, 09/05/2003, in Riv. Giur. Sarda, 2005, 297, con nota di Draetta. 85
Così Cass. Civ., Sez. I, 14/11/2002, n. 15992, in Arch. Civ.,
2003, 990; Cass. Civ., Sez. I, 05/11/2002, n. 15445, in Mass. Giur.
It., 2002; Corte di Appello di Milano, 29/06/2001, in Corriere Giur., 2001, 9,
1190, con nota di Corongiu. 86 Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 21/03/2003, n. 4142, in Guida al Diritto,
2004, 10, 63. 87 Cass. Civ., Sez. I, 03/09/2003, n. 12807, in Mass. Giur.
It., 2003. 88 Cfr. Cass. Civ., 4863/06, in Mass. Giur. It., 2006; Cass. Civ.,
Sez. I, 28/12/2004, n. 24062,
in Guida al Diritto, 2005, 8, 65. 89 Cfr. Cass. Civ.,
Sez. I, 02/07/2004, n. 12116,
in Mass. Giur. It., 2004. 90 Ne consegue che il potere
di impulso del giudice non può spingersi sino ad impedire l'esecuzione di
attività istruttorie che pur avrebbero potuto essere richieste in tempi meno
lunghi ed in modo più appropriato, senza necessità di integrazioni, ovvero a
non prendere in considerazione, soprattutto in mancanza di eccezioni di
controparte, ulteriori richieste istruttorie dirette a dimostrare punti
decisivi della controversia. Da tanto deriva che, ove l'eccessivo protrarsi di
un processo civile sia dipeso dalla formulazione di istanze istruttorie
incomplete ad opera delle parti e dalla necessità, dalle stesse dedotta, di
apportare successivamente precisazioni ed integrazioni in proposito,
legittimamente la Corte d'Appello, investita della domanda di equa riparazione,
nell'accertare la violazione del termine di durata ragionevole di quel
processo, imputa detta protrazione al "comportamento delle parti", ai
sensi dell'art. 2, comma secondo, della legge 24 marzo 2001, n. 89, anziché al
mancato esercizio del potere di direzione da parte del giudice del processo
presupposto (così Cass. Civ., Sez. I, 23/07/2003, n. 11424, in Gius, 2004, 2,
179). 91 Cfr., sul punto, Cass. Civ., Sez. I, 06/10/2005, n. 19435, in Mass. Giur.
It., 2005; Cass. Civ., Sez. I, 04/04/2003, n. 5265, in Gius, 2003,
16-17, 1829; Cass. Civ., Sez. I, 07/11/2002, n. 15611, in Mass. Giur.
It., 2002; Cass. Civ., Sez. I, 08/08/2002, n. 11987, in Giust. Civ.,
2002, I, 2393; Corte di Appello di Roma, 17/10/2001, in Giur. di Merito, 2002,
393; Corte di Appello di Brescia, 29/06/2001, in Foro It., 2002, I, 236. Non
sono attribuibili a "violazioni di sistema", per cui non possono
essere ascritti a disfunzioni dell'organizzazione giudiziaria, i ritardi dovuti
a rinvii delle udienza causati dall'astensione degli avvocati, essendo
imputabili a fattori a questa esterni ed estranei (così Cass. Civ., Sez. I,
30/12/2005, n. 29000, in
Mass. Giur. It., 2005; Cass. Civ., Sez. I, 18/07/2005, n. 15143, in Mass. Giur.
It., 2005; Cass. Civ., Sez. I, 13/02/2003, n. 2148, in Guida al Diritto,
2003, 19, 88, quest'ultima che ha ritenuto corretto rigettare la domanda di
equo indennizzo per eccessiva durata del processo ove questa sia dipesa
dall'adesione dei difensori a manifestazioni di protesta: i rinvii derivanti da
tale condotta sono riferibili soltanto a libere scelte dei competenti ordini
professionali e dei loro iscritti, nell'esercizio di diritti a rilevanza
costituzionale e, quindi, sono imputabili a fattori esterni e estranei
all'organizzazione giudiziaria). Anche una ipotetica omessa emanazione di norme
di legge per disciplinare l'esercizio del diritto di astensione dalle udienze
degli avvocati non può essere a sua volta ritenersi una "violazione di
sistema", giacché la mancanza di dette norme non è causa o concausa,
secondo i comuni parametri in tema di nesso eziologico, del rinvio dell'udienza
per l'adesione dei difensori a manifestazioni di protesta, detto rinvio restando
deferibile a libere scelte dei competenti ordini professionali e dei loro
iscritti, nell'esercizio di diritti a rilevanza costituzionale che quella
disciplina non potrebbe comunque compromettere, e, quindi, rimanendo imputabile
a fattori esterni ed estranei all'organizzazione giudiziaria (cfr. Cass. Civ.,
Sez. I, 13/02/2003, n. 2148,
in Arch. Civ., 2004, 1379). Allo stesso modo, la
rinuncia al mandato da parte del difensore non comporta la perdita dello
"ius postulandi" in capo al medesimo, sicché eventuali comportamenti
negligenti da parte di quest'ultimo nello svolgimento del suo ministero
professionale non sono riparabili con lo strumento dell'equa riparazione per il
mancato rispetto del termine ragionevole, in quanto non imputabili a
disfunzioni del sistema giudiziario (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 17/11/2006, n. 24507, in Mass. Giur.
It., 2006). Non può da ultimo essere ascritta a ritardo della giustizia nemmeno
la scelta della parte di proporre l'impugnazione dopo 11 mesi e dieci giorni
dalla pubblicazione della sentenza e che, pertanto, dovendo rilevare solo il
danno riferibile al periodo (eventualmente) eccedente il termine ragionevole
esclude che nel computo di tale termine possa rientrare il periodo di nove
mesi, eccedente quelli di 45 giorni ritenuto sufficiente a delineare l'appello
e proporlo (così Cass. Civ., Sez. I, 17/03/2004, n. 5386, in Guida al Diritto,
2004, 20, 68). 92 Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 30/10/2003, n. 16315, in Gius, 2003,
942; Corte di Appello di Catanzaro, 30/07/2001, in Foro It., 2002, I, 234. 93
Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 09/01/2004, n. 119, in CEDCassazione, 2004. 94 Cfr. Cass.
Civ., Sez. I, 28/04/2006, n. 9853,
in Mass. Giur. It., 2006; Cass. Civ., Sez. I,
29/03/2006, n. 7118, in
Mass. Giur. It., 2006. 95 Tale situazione ricorre nel caso di impugnazione
davanti al giudice amministrativo del silenzio-rifiuto, essendo predeterminato
dalla legge il termine decorso il quale il silenzio serbato dalla P.A., a
fronte di un'istanza del privato, è equiparato ad un provvedimento di rigetto dell'istanza,
avverso il quale all'interessato è dato ricorrere al giudice. (così Cass. Civ.,
Sez. I, 07/02/2006, n. 2618,
in Mass. Giur. It., 2006). Consegue che nella
determinazione del superamento della ragionevole durata del processo non deve
tenersi conto della fase, amministrativa, di preventivo esperimento del
procedimento per la composizione delle controversie in materia di previdenza
previsto dall'art. 443 c.p.c., perché la preventiva proposizione della domanda
amministrativa, nelle controversie in cui è richiesta, costituisce un
presupposto dell'azione giudiziaria, e non appartiene al processo né
contribuisce alla sua definizione, essendo preordinata a verificare la
possibilità di comporre in sede amministrativa la pretesa. A tal fine è, in
ogni caso, previsto uno specifico termine, oggetto di una valutazione di
adeguatezza del legislatore, spirato il quale la domanda giudiziale segue il
suo corso, e se la fase amministrativa che precede il giudizio è a sua volta
sottoposta ad uno specifico termine di durata, oggetto esso stesso di una
valutazione di adeguatezza da parte del legislatore e comunque ragionevole, la
preventiva proposizione della domanda in via amministrativa non appartiene al
processo, né contribuisce alla sua definizione, onde non rileva ai fini della
ragionevole durata del giudizio, dovendosi tener conto, a tal fine,
esclusivamente del tempo del processo celebratosi dinanzi al giudice, e non
anche di quello che la P.A. abbia in precedenza impegnato per svolgere i propri
compiti attraverso gli atti o i comportamenti della cui legittimità si discute
in giudizio (così Cass. Civ., Sez. I, 28/04/2006, n. 9853, in Mass. Giur. It.,
2006; Cass. Civ., Sez. I, 29/03/2006, n. 7118, in Mass. Giur. It.,
2006; Cass. Civ., Sez. I, 17/03/2004, n. 5386, in Mass. Giur. It.,
2004). 96 Così Cass. Civ., Sez. I, 24/10/2003, n. 16053, in Arch. Civ.,
2004, 976. Conforme, Cass. Civ., Sez. I, 04/04/2003, n. 5265 (in Gius, 2003,
16-17, 1829), per cui nel procedimento di esecuzione forzata per espropriazione
immobiliare, è computabile il ritardo verificatosi in dipendenza del tardivo
rilascio, ad opera della conservatoria dei registri immobiliari, della
documentazione prevista dall'art. 567 c.p.c., giacché anche i tempi dovuti alle
disfunzioni di tale organo amministrativo sono annoverabili tra quelli chiamati
a concorrere o contribuire alla definizione del procedimento. Contra, Corte di
Appello di Milano, 29/06/2001 (in Corriere Giur., 2001, 9, 1190, con nota di
Corongiu), secondo la quale la Conservatoria dei Registri immobiliari non può
essere considerata un'autorità chiamata a concorrere alla definizione del
procedimento: ne deriva che il suo comportamento non è valutabile dal giudice
nell'accertamento della violazione del termine ragionevole di durata. 97 Il
richiamo operato dall'articolo 2, comma III, L. 89/2001 (e in forza del quale,
in particolare la determinazione del danno viene effettuata a norma
dell'articolo 2056 del c.c.), non contempla un limite alla liquidazione del
danno, bensì stabilisce i criteri generali per la valutazione dei danni, sicché
lungi dal porsi in contrasto con la Convenzione, dà a essa attuazione,
parametrando l'equa riparazione ai principi generali dell'ordinamento interno
italiano e attribuendo, quindi, semmai un quid pluris rispetto alla normativa
convenzionale e all'articolo 41 di questa (così Cass. Civ., Sez. I, 17/10/2003,
n. 15573, in
Guida al Diritto, 2003, 47, 45). 98
L'art. 3, comma VII, L. 89/2001 fa infatti riferimento
al termine "indennizzo", istituto questo che, al pari delle indennità,
sta ad indicare compensazioni patrimoniali rispondenti a criteri di equità,
fuori della disciplina dei fatti illeciti o comunque in considerazione di un
sacrificio consentito dalla legge, nella specie consentito dalla legge
processuale. Sulla natura indennitaria dell'equa riparazione, cfr., ex
plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 13/04/2006, n. 8712, in Mass. Giur. It.,
2006; Cass. Civ., Sez. I, 21/01/2005, n. 1343, in Mass. Giur. It.,
2005; Cass. Civ., Sez. I, 16/07/2004, n. 13170, in Guida al
Diritto, 2005, Dossier 2, 16; Cass. Civ., Sez. I, 14/11/2003, n. 17179, in Giur. It.,
2004, 2058 nota di Sorrentino; Cass. Civ. Sez. I, 14/05/2003, n. 7388, in Arch. Civ., 2004,
689; Cass. Civ., Sez. I, 17/04/2003, n. 6187, in Gius, 2003, 18,
1972; Cass. Civ., Sez. I, 17/04/2003, n. 6178, in Guida al Diritto,
2003, 24, 62; Cass. Civ., Sez. I, 18/03/2003, n. 3973, in Guida al Diritto,
2003, 19, 88; Cass. Civ., Sez. I, 19/02/2003, n. 2478, in Mass. Giur. It.,
2003; Cass. Civ., Sez. I, 17/02/2003, n. 2382, in Guida al Diritto,
2003, 19, 88; Cass. Civ., Sez. I, 13/02/2003, n. 2148, in Arch. Civ., 2004,
137; Cass. Civ., Sez. I, 30/01/2003, n. 1399, in Mass. Giur. It.,
2003, 146; Cass. Civ., Sez. I, 22/01/2003, n. 920, in Guida al Diritto,
2003, 13, 64; Cass. Civ., Sez. I, 20/12/2002, n. 18139, in Mass. Giur.
It., 2003; Cass. Civ., Sez. I, 05/11/2002, n. 15443, in Mass. Giur.
It., 2002; Cass. Civ., Sez. I, 29/10/2002, n. 15229, in Mass. Giur.
It., 2002; Cass. Civ., Sez. I, 22/10/2002, n. 14885, in Diritto e
Giustizia, 2002, f.
39, 12 nota di DIDONE; Cass. Civ., Sez. I, 13/09/2002, n. 13422, in Arch. Civ.,
2003, 847; Cass. Civ., Sez. I, 08/08/2002, n. 11987, in Giur. It.,
2002, 2039; Cass. Civ., Sez. I, 26/07/2002, n. 11046, in Mass. Giur.
It., 2002; Corte di Appello di Milano, 29/06/2001, in Danno e Resp., 2001, 10,
963 nota di Ponzanelli; Corte di Appello di Brescia, 29/06/2001, in Foro It.,
2002, I, 236. In
dottrina, cfr. Morozzo Della Rocca, Il danno da ritardata giustizia, in Giust.
Civ., suppl. 12/04, pag. 3. 99 Così Cass. Civ., Sez. I, 06/04/2004, n. 6775, in Guida al Diritto,
2004, 20, 69; Cass. Civ., Sez. I, 17/10/2003, n. 15573, in Guida al
Diritto, 2003, 47, 46. 100 Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 14/11/2003, n. 17179, in Guida al
Diritto, 2004, 10, 78; Cass. Civ., Sez. I, 03/04/2003, n. 5131, in Gius, 2003,
16-17, 1828; Cass. Civ., Sez. I, 03/04/2003, n. 5129, in CED Cassazione,
2003; Cass. Civ., Sez. I, 30/01/2003, n. 1399, in Mass. Giur. It.,
2003, 146; Cass. Civ., Sez. I, 13/09/2002, n. 13422, in Mass. Giur.
It., 2002; Corte di Appello di Brescia, 29/06/2001, in Nuove Leggi Civili,
2001, 927, con nota di Stilo. 101 Questo parametro di calcolo, che non tiene
conto del periodo di durata "ordinario" e "ragionevole",
valorizzato invece dalla Corte di Strasburgo, non esclude la complessiva
attitudine della legge n. 89 del 2001
a garantire un serio ristoro per la lesione del diritto
in questione, come riconosciuto dalla stessa Corte europea nella sentenza
27/03/2003, resa sul ricorso n. 36813/97. Cfr. anche Cass. Civ. Sez. I, 08/11/2005,
n. 21597, in
Mass. Giur. It., 2005; Cass. Civ., Sez. I, 22/06/2005, n. 13441, Guida al
Diritto, 2005, 31, 54; Cass. Civ. Sez. I, 26/04/2005, n. 8603, in Mass. Giur. It.,
2005; Cass. Civ., Sez. I, 03/04/2003, n. 5129, in CED Cassazione,
2003; Cass. Civ. Sez. I, 30/01/2003, n. 1398, in Mass. Giur. It.,
2003, 146; Cass. Civ., Sez. I, 29/11/2002, n. 16936, in Mass. Giur.
It., 2002; Cass. Civ. Sez. I, 08/08/2002, n. 11987, in Giur. It.,
2002, 2039; Corte di Appello di Salerno, 02/10/2001, in Giur. di Merito, 2002,
395. 102 Cfr. sul punto, Cass. Civ., Sez. I, 17/07/2003, n. 11172, in Guida al
Diritto, 2003, 44, 61; Cass. Civ., Sez. I, 03/04/2003, n. 5131, in Gius, 2003,
16-17, 1828; Cass. Civ., Sez. I, 18/03/2003, n. 3973, in Mass. Giur. It.,
2003; Cass. Civ., Sez. I, 13/02/2003, n. 2130, in Arch. Civ., 2004,
137; Cass. Civ., Sez. I, 30/01/2003, n. 1399, in Mass. Giur. It.,
2003, 146; Cass. Civ., Sez. I, 05/11/2002, n. 15449, in Diritto e
Giustizia, 2002, f.
41, 22, con nota di Didone; Cass. Civ., Sez. I, 08/08/2002, n. 11987, in Giur. It.,
2002, 2039. 103 Cfr., sul punto, Cass. Civ., Sez. I, 15/11/2006, n. 24359, in Mass. Giur.
It., 2006; Cass. Civ., Sez. I, 17/11/2005, n. 23322, in Mass. Giur.
It., 2005; Cass. Civ., Sez. I, 19/01/2005, n. 1094, in Mass. Giur. It.,
2005 (in tale caso, la S.C. ha cassato il decreto impugnato che, con
riferimento alla ritenuta violazione del termine di durata ragionevole di una
controversia di lavoro avente ad oggetto l'impugnativa di un licenziamento e la
reintegrazione nel posto di lavoro, aveva riconosciuto al datore di lavoro, a
titolo di danno patrimoniale, l'importo delle indennità corrisposte al
lavoratore, ex art. 18, L.
20 maggio 1970, n. 300, per l'accertato periodo di irragionevole durata del
processo, attribuendo in tal modo al giudizio di equa riparazione la funzione
di un mezzo attraverso il quale replicare il merito della precedente
controversia); Cass. Civ., Sez. I, 03/04/2003, n. 5129, in CED Cassazione,
2003; Cass. Civ., Sez. I, 18/03/2003, n. 3973, in Guida al Diritto,
2003, 19, 88; Cass. Civ., Sez. I, 17/02/2003, n. 2382, in Guida al Diritto,
2003, 19, 88. 104 Cfr., sul punto, Cass. Civ., Sez. I, 14/11/2003, n. 17179, in Giur. It.,
2004, 2058, con nota di Sorrentino; Cass. Civ., Sez. I, 17/07/2003, n. 11172, in Guida al
Diritto, 2003, 44, 61; Cass. Civ., Sez. I, 19/06/2003, n. 9812, in Arch. Civ., 2004,
561; Cass. Civ., Sez. I, 14/05/2003, n. 7388, in Arch. Civ., 2004,
689; Cass. Civ., Sez. I, 17/04/2003, n. 6178, in Guida al Diritto,
2003, 24, 62; Cass. Civ., Sez. I, 13/02/2003, n. 2130, in Foro It., 2003,
1, 2398; Cass. Civ., Sez. I, 23/01/2003, n. 994, in Guida al Diritto,
2003, 13, 64; Cass. Civ., Sez. I, 05/11/2002, n. 15449, in Diritto e
Giustizia, 2002, f.
41, 22, con nota di Didone; Cass. Civ., Sez. I, 05/11/2002, n. 15443, in Mass. Giur.
It., 2002; Cass. Civ., Sez. I, 08/08/2002, n. 11987, in Giur. It.,
2003, 579; Cass. Civ., Sez. I, 02/08/2002, n. 11600, in Mass. Giur.
It., 2002. Cass. Civ., Sez. I, 03/04/2003, n. 5129 (in CED Cassazione, 2003),
distinguendolo dai diritti fondamentali, conclude che il diritto alla
ragionevole durata del processo trova riconoscimento all'art. 111 Cost. solo in
termini di "diritto socialmente condizionato" (all'intervento del
legislatore ordinario). Tale conclusione non contrasta con l'art. 13 della
Convenzione, che non stabilisce il principio del ristoro automatico per il solo
fatto della durata eccessiva del processo, ma fa anch'essa riferimento (art.
41) alle "conseguenze" (dunque distinte ed ulteriori rispetto al fatto
in sé, e ad esso collegate da nesso eziologico) della violazione dei diritti
dalla stessa sanciti (e, quindi, anche di quello alla durata ragionevole del
processo, previsto dall'art. 6), rimettendo al diritto interno di rimuovere
quelle (eventuali) conseguenze e demandando, altrimenti, alla Corte europea di
accordare, se del caso, alla parte lesa un'equa soddisfazione (Cass. Civ., Sez.
I, 19/06/2003, n. 9812, in
Arch. Civ., 2004, 561). 105 Cfr., sul punto, Cass. Civ., Sez. I, 07/07/2006, n.
15584, in
Mass. Giur. It., 2006; Cass. Civ., Sez. I, 26/04/2005, n. 8603, in Mass. Giur. It.,
2005; Cass. Civ., Sez. I, 02/03/2005, n. 4451, in Mass. Giur. It.,
2005; Cass. Civ., Sez. I, 16/02/2005, n. 3118, in Mass. Giur. It.,
2005; Cass. Civ., Sez. I, 18/02/2004, n. 3143, in Mass. Giur. It.,
2004; Cass. Civ., Sez. I, 09/01/2004, n. 119, in Mass. Giur. It.,
2004; Cass. Civ., Sez. I, 17/04/2003, n. 6163, in Gius, 2003, 18,
1970; Cass. Civ. Sez. I, 21/03/2003, n. 4138, in Gius, 2003, 14,
1573; Cass. Civ. Sez. I, 29/11/2002, n. 16936, in Gius, 2003, 6,
569; Cons. Stato, Sez. I, 24/04/2003, n. 6519, in Riv. cancellerie,
2004, 75. 106 Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 17/10/2003, n. 15573, in Guida al
Diritto, 2003, 47, 46 (nella specie, in applicazione del riferito principio la
Suprema corte ha confermato la pronuncia dei giudici del merito, che avevano
escluso il diritto all'equa riparazione perché in un giudizio per le
prestazioni previdenziali le condizioni per il riconoscimento del diritto alla
prestazione erano maturate solo durante la causa e il disposto dell'articolo
149 delle disposizioni di attuazione del c.p.c. aveva consentito di apprezzarle
senza necessità di dare ingresso a un nuovo procedimento). 107 Cfr. Corte di
Appello di Catanzaro, 30/07/2001, in Foro It., 2002, I, 234. 108 Cfr. Cass.
Civ., Sez. I, 29/03/2006, n. 7143,
in Mass. Giur. It., 2006. 109 Cfr. Corte di Appello di
Ancona, 11/07/2001, in Famiglia e Diritto, 2002, 3, 301, con nota di Vullo. 110
Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 24/11/2005, n. 24756, in Mass. Giur.
It., 2005. Contra, Corte di Appello di Brescia, 29/06/2001 (in Foro It., 2002,
I, 236), che sostiene la necessità di una specifica richeista da parte del
ricorrente. 111 Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 12/09/2005, n. 18105, in Mass. Giur.
It., 2005; Cass. Civ., Sez. I, 30/01/2004, n. 1730, in Mass. Giur. It.,
2004; Cass. Civ., Sez. I, 17/02/2003, n. 2382, in Guida al Diritto,
2003, 19, 88; Corte di Appello di Salerno, 02/10/2001, in Giur. di Merito,
2002, 395; Corte di Appello di Brescia, 29/06/2001, in Foro It., 2002, I, 236. L'obbligazione avente
ad oggetto il pagamento dell'equa riparazione non può essere assimilata ai
cosiddetti debiti di valuta; pertanto, non incorre in violazione dell'art. 112
c.p.c. la corte territoriale che, sulla somma riconosciuta a titolo di equa
riparazione, liquidi gli interessi pur in assenza di domanda della parte
interessata, atteso che il principio secondo cui gli interessi possono essere
attribuiti solo su domanda della parte interessata vale per le obbligazioni
pecuniarie in senso stretto, ossia per quelle aventi ad oggetto fin
dall'origine un importo nominale di denaro (i cosiddetti debiti di valuta), ma
non anche per quelle (i cosiddetti debiti di valore) in cui l'entità della
prestazione è determinata in funzione di un valore diverso (così Cass. Civ.,
Sez. I, 08/04/2004, n. 6939,
in Mass. Giur. It., 2004). 112 Cfr. Cass. Civ., Sez. I,
24/11/2005, n. 24756, in
Mass. Giur. It., 2005. 113 Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 10/09/2003, n. 13211, in Mass. Giur.
It., 2003; Cass. Civ., Sez. I, 04/02/2003, n. 1600, in Arch. Civ., 2003,
1371. 114 Cfr. Sul punto, Cass. Civ., Sez. I, 01/12/2006, n. 25630, in Mass. Giur.
It., 2006; Cass. Civ., Sez. I, 07/07/2006, n. 15584, in Mass. Giur.
It., 2006; Cass. Civ., Sez. I, 28/09/2005, n. 18953, in Mass. Giur. It.,
2005; Cass. Civ., Sez. I, 26/04/2005, n. 8603, in Mass. Giur. It.,
2005; Cass. Civ., Sez. I, 02/03/2005, n. 4451, in Mass. Giur. It.,
2005; Cass. Civ., Sez. I, 26/03/2004, n. 6071, in Mass. Giur. It.,
2004; Cass. Civ., Sez. I, 18/02/2004, n. 3143, in Mass. Giur. It.,
2004; Cass. Civ., SS.UU., 26/01/2004, n. 1338, in Foro It., 2004,
1, 693; Corte di Appello di Potenza, 15/10/2001, in Foro It., 2002, I, 232;
Corte di Appello di Potenza, 15/10/2001, in Foro It., 2002, I, 232; Corte di
Appello di Brescia, 29/06/2001, in Nuove Leggi Civili, 2001, 927, con nota di
Stilo. Per Cass. Civ., Sez. I, 06/12/2006, n. 26166 (in Mass. Giur. It., 2006),
quando il pregiudizio lamentato consiste nella impossibilità di fare valere gli
effetti della condanna emessa a seguito di un processo durato troppo a lungo,
per essere nel frattempo il debitore divenuto insolvente, è onere del
ricorrente dimostrare che tale circostanza ha appunto compromesso la
soddisfazione del suo credito, quantunque questo sia stato ammesso a partecipare
al concorso con gli altri creditori dell'insolvente. 115 Cfr., sul punto, Cass.
Civ., Sez. I, 27/10/2006, n. 23263,
in Mass. Giur. It., 2006; Cass. Civ., Sez. I,
07/07/2006, n. 15584, in
Mass. Giur. It., 2006; Cass. Civ., Sez. I, 09/09/2005, n. 17999, in Fallimento,
2006, 8, 919, con nota di Maienza; Cass. Civ., Sez. I, 26/03/2004, n. 6071, in Mass. Giur. It.,
2004; Cass. Civ., Sez. I, 17/02/2003, n. 2382, in Dannoe Resp.,
2003, 8-9, 857, con nota di De Marzo. 116 Non è infatti in radice
giuridicamente possibile ricollegare un evento dannoso alla promulgazione di
una legge, la quale, espressione della sovranità del Parlamento, è
caratterizzata dalla libertà nel fine e può anche incidere negativamente sulle
posizioni dei singoli senza per questo essere fonte di un danno indennizzabile.
Cfr., sul punto, Cass. Civ., Sez. I, 17/11/2006, n. 24508, in Mass. Giur.
It., 2006; Cass. Civ., Sez. I, 27/10/2006, n. 23263, in Mass. Giur.
It., 2006; Cass. Civ., Sez. I, 07/07/2006, n. 15584, in Mass. Giur.
It., 2006; Cass. Civ., Sez. I, 06/10/2005, n. 19499, in Mass. Giur.
It., 2005; Cass. Civ., Sez. I, 26/03/2004, n. 6071, in Mass. Giur. It.,
2004; Cass. Civ., Sez. I, 17/02/2003, n. 2382, in Danno e Resp.,
2003, 8-9, 857, con nota di De Marzo. 117 Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 27/09/2006,
n. 21020, in
Mass. Giur. It., 2006. Per Cass. Civ., Sez. I, 04/11/2005, n. 21391 (in Mass.
Giur. It., 2005), anche il fallimento del debitore, sopravvenuto nel corso del
procedimento rivolto all'accertamento del diritto del creditore, e la conseguente
difficoltà di quest'ultimo di ottenere il soddisfacimento interrompe la normale
sequenza causale assumendo - quale fattore idoneo a produrre, da solo, l'evento
- rilevanza esclusiva ed assorbente nella causazione del danno lamentato
trattandosi di fatto autonomo, eccezionale ed atipico rispetto alla serie
causale già in atto, che comporta la degradazione delle cause preesistenti al
rango di mere occasioni. 118 Cass. Civ., Sez. I, 27/02/2004, n. 3968, in Guida al Diritto,
2004, 18, 61. 119 Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 16/03/2005, n. 5724, in Mass. Giur. It.,
2005; Cass. Civ., Sez. I, 16/04/2004, n. 7254, in Mass. Giur. It.,
2004. 120 Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 09/07/2004, n. 12664, in Guida al
Diritto, 2004, 39, 65; Cass. Civ., Sez. I, 11/06/2004, n. 11086, in Guida al
Diritto, 2004, 29, 66; Cass. Civ., Sez. I, 05/03/2004, n. 4512, in Mass. Giur. It.,
2004; Cass. Civ., Sez. I, 05/03/2004, n. 4508, in Mass. Giur. It.,
2004; Cass. Civ., Sez. I, 09/01/2004, n. 123, in Mass. Giur. It.,
2004; Cass. Civ., Sez. I, 17/04/2003, n. 6163, in Mass. Giur. It.,
2003. 121 Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 29/03/2006, n. 7140, in Mass. Giur. It.,
2006; Cass. Civ., Sez. I, 05/08/2004, n. 15106, in Mass. Giur.
It., 2004. Costituiscono invero un effetto dannoso indennizzabile le spese legali
sostenute dall'imputato (definitivamente assolto) in relazione ad inutili
udienze ricadenti in periodi eccedenti il termine di durata ragionevole del
giudizio penale presupposto, tenuto anche conto che il relativo esborso,
trattandosi di procedimento penale, non può trovare rimedio mediante il
recupero a carico della controparte, in base al principio della soccombenza
(così Cass. Civ., Sez. I, 13/10/2005, n. 19887, in Mass. Giur.
It., 2005). 122 Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 28/03/2006, n. 6998, in Mass. Giur. It.,
2006; Cass. Civ., Sez. I, 28/09/2005, n. 18953, in Impresa, 2005,
1568, con nota di Pezzi. 123 Cfr. ex multis, Cass. Civ., Sez. I, 11/11/2005, n.
21857, in
Mass. Giur. It., 2005; Cass. Civ., Sez. I, 03/11/2005, n. 21318, in Giur. It.,
2007, 3, 617, con nota di Palazzetti; Cass. Civ., Sez. I, 04/10/2005, n. 19354, in Fam. Pers.
Succ., 2006, 2, 107, con nota di Moncalvo; Cass. Civ., Sez. I, 30/03/2005, n. 6714, in Mass. Giur. It.,
2005; Cass. Civ., Sez. I, 16/02/2005, n. 3118, in Mass. Giur. It.,
2005; Cass. Civ., Sez. I, 09/07/2004, n. 12673, in Guida al
Diritto, 2004, 34, 69; Cass. Civ., Sez. I, 11/06/2004, n. 11087, in Guida al
Diritto, 2004, 29, 65; Cass. Civ., Sez. I, 09/06/2004, n. 10892, in Mass. Giur.
It., 2004; Cass. Civ., SS.UU., 26/01/2004, n. 1338, in Guida al Diritto,
2004, 39, 60; Cass. Civ., Sez. I, 05/09/2003, n. 12935, in Giur. It.,
2004, 1853, con nota di Vitelli; Cass. Civ., Sez. I, 24/07/2003, n. 11480, in Guida al
Diritto, 2003, 44, 61; Cass. Civ., Sez. I, 17/07/2003, n. 11172, in Gius, 2004, 2,
178; Cass. Civ., Sez. I, 19/06/2003, n. 9812, in Arch. Civ., 2004,
561; Cass. Civ., Sez. I, 03/04/2003, n. 5129, in CED Cassazione,
2003; Cass. Civ., Sez. I, 30/01/2003, n. 1399, in Mass. Giur. It.,
2003, 146; Cass. Civ., Sez. I, 23/01/2003, n. 994, in Guida al Diritto,
2003, 13, 64; Cass. Civ., Sez. I, 03/01/2003, n. 4, in Mass. Giur. It., 2003;
Cass. Civ., Sez. I, 05/11/2002, n. 15449, in Diritto e Giustizia, 2002, f. 41, 22, con nota
di Didone; Cass. Civ., Sez. I, 08/08/2002, n. 11987, in Giur. It.,
2002, 2039. Contra, Corte di Appello de L'Aquila (23/07/2001, in Giur. di
Merito, 2001, 974), secondo cui il danno derivante da violazione del principio
di ragionevole durata del processo è risarcibile "in sé", anche
nell'ipotesi in cui il ritardo non abbia avuto conseguenze patrimoniali
sfavorevoli per i soggetto danneggiato. 124 Cfr., sul punto, Cass. Civ., Sez.
I, 13/09/2006, n. 19666,
in Mass. Giur. It., 2006; Cass. Civ., Sez. I,
07/07/2006, n. 15588, in
Resp. Civ., 2006, 11, 947; Cass. Civ., Sez. I, 02/05/2006, n. 10124, in Mass. Giur.
It., 2006; Cass. Civ., Sez. I, 21/04/2006, n. 9411, in Mass. Giur. It.,
2006; Cass. Civ., Sez. I, 13/04/2006, n. 8716, in Mass. Giur. It.,,
2006, 6, 564, con nota di Facci; Cass. Civ., Sez. I, 13/04/2006, n. 8714, in Mass. Giur. It.,
2006; Cass. Civ., Sez. I, 29/03/2006, n. 7145, in Mass. Giur. It.,
2006; Cass. Civ., Sez. I, 28/03/2006, n. 6999, in Mass. Giur. It.,
2006; Cass. Civ., Sez. I, 11/11/2005, n. 21857, in Mass. Giur.
It., 2005; Cass. Civ., Sez. I, 28/10/2005, n. 21094, in Mass. Giur.
It., 2005; Cass. Civ., Sez. I, 28/10/2005, n. 21093, in Mass. Giur.
It., 2005; Cass. Civ., Sez. I, 03/10/2005, n. 19288, in Mass. Giur.
It., 2005; Cass. Civ., Sez. I, 29/09/2005, n. 19029, in Mass. Giur.
It., 2005; Cass. Civ., Sez. I, 28/09/2005, n. 18924, in Mass. Giur.
It., 2005; Cass. Civ., Sez. I, 30/08/2005, n. 17500, in Nuova Giur.
Civ., 2006, 5, 505, con nota di Morese; Cass. Civ., Sez. I, 05/04/2005, n. 7088, in Mass. Giur. It.,
2005; Cass. Civ., Sez. I, 30/03/2005, n. 6714, Giur. It., 2005, 1721; Cass.
Civ., Sez. I, 18/03/2005, n. 5992,
in Mass. Giur. It., 2005; Cass. Civ., Sez. I,
18/02/2005, n. 3396, in
Mass. Giur. It., 2005; Cass. Civ., Sez. I, 16/02/2005, n. 3118, in Mass. Giur. It.,
2005; Cass. Civ., Sez. I, 10/01/2005, n. 297, in Giur. It., 2005,
1883, con nota di Scotti; Cass. Civ., Sez. I, 29/12/2004, n. 24907, in Guida al
Diritto, 2005, 8, 65; Cass. Civ., Sez. I, 05/08/2004, n. 15093, in Mass. Giur.
It., 2004; Cass. Civ., Sez. I, 21/07/2004, n. 13504, in Mass. Giur.
It., 2004; Cass. Civ., Sez. I, 16/07/2004, n. 13163, in Mass. Giur.
It., 2004; Cass. Civ., Sez. I, 09/07/2004, n. 12673, in Guida al
Diritto, 2004, 34, 69; Cass. Civ., Sez. I, 11/06/2004, n. 11087, in Guida al
Diritto, 2004, 29, 65; Cass. Civ., Sez. I, 11/05/2004, n. 8896, in Guida al Diritto,
2004, 21, 84; Cass. Civ., SS.UU., 26/01/2004, n. 1338, Giur. It., 2004, 944,
con nota di Didone; Corte di Appello di Bari, 09/07/2004, in Foro It., 2005, 1,
1, 191. 125 Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 28/03/2006, n. 6999, in Mass. Giur. It.,
2006; Cass. Civ., Sez. I, 16/03/2006, n. 5820, in Mass. Giur. It.,
2006; Cass. Civ., Sez. I, 09/02/2006, n. 2876, in Mass. Giur. It.,
2006; Cass. Civ., Sez. I, 09/07/2004, n. 12673, in Guida al
Diritto, 2004, 34, 69; Cass. Civ., Sez. I, 24/07/2003, n. 11480, in Guida al
Diritto, 2003, 44, 61; Cass. Civ., Sez. I, 17/04/2003, n. 6168, in Guida al Diritto,
2003, 26, 52. La dizione adoperata dal legislatore nell'articolo 2, comma 1,
della legge n. 89 del 2001 - laddove enuncia il diritto all'equa riparazione di
chi abbia subito un danno "per effetto" della violazione di quanto la
Convenzione europea dei diritti dell'uomo dispone in tema di ragionevole durata
del processo - chiaramente indica che il danno non è automaticamente insito in
detta violazione, ma deve appunto costituirne un effetto, ossia una conseguenza
(così Cass. Civ., Sez. I, 24/07/2003, n. 11480, in Guida al
Diritto, 2003, 44, 619). Cfr., fra le altre, Cass. Civ., Sez. I, 03/04/2003, n.
5133, in
Mass. Giur. It., 2003; Cass. Civ., Sez. I, 19/12/2002, n. 18130, in Arch. Giur.
Circolaz., 2003, 990 (per cui il danno non patrimoniale che il soggetto lamenti
per la durata irragionevole del processo penale in cui egli era imputato, se
può sostanziarsi nello stato d'ansia e di turbamento, deve nondimeno essere
provato nella sua esistenza ed ammontare dal richiedente, posto che
l'irragionevole durata del processo, non violando un diritto fondamentale della
persona, non costituisce danno evento di per sè risarcibile); Cass. Civ., Sez.
I, 02/08/2002, n. 11600,
in Mass. Giur. It., 2002. Cfr. Cass. Civ., Sez. I,
04/10/2005, n. 19354, in
Giur. It., 2006, 12, 2266, con nota di Pilla (secondo cui il nesso causale tra
l'eccessiva durata di un procedimento di divorzio ed il venir meno di un nuovo
progetto matrimoniale deve essere debitamente provato, non essendo un elemento
probatorio sufficiente la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
sottoscritta da chi decise di troncare la relazione sentimentale); Cass. Civ.,
Sez. I, 14/05/2003, n. 7388,
in Arch. Civ., 2004, 689; Cass. Civ., Sez. I,
19/12/2002, n. 18130, in
Arch. Giur. Circolaz., 2003, 990. 126 Cfr. in tema, Cass. Civ., Sez. I,
11/03/2006, n. 5386, in
Mass. Giur. It., 2006; Cass. Civ., Sez. I, 03/11/2005, n. 21318, in Giur. It.,
2007, 3, 617, con nota di Palazzetti; Cass. Civ., Sez. I, 30/03/2005, n. 6714, in Mass. Giur. It.,
2005; Cass. Civ., Sez. I, 09/06/2004, n. 10892, in Mass. Giur.
It., 2004; Cass. Civ., Sez. I, 28/11/2003, n. 18203, in Guida al
Diritto, 2004, 7, 66; Cass. Civ., Sez. I, 14/11/2003, n. 17179, in Mass. Giur.
It., 2003; Cass. Civ., Sez. I, 05/09/2003, n. 12935, in Giur. It.,
2004, 1853, con nota di Vitelli; Cass. Civ., Sez. I, 17/04/2003, n. 6168, in Mass. Giur. It.,
2003; Cass. Civ., Sez. I, 14/01/2003, n. 358, in Foro Amm. CDS,
2003, 1, 52; Cass. Civ., Sez. I, 03/01/2003, n. 8, in Foro It., 2003, 1,
2400; Cass. Civ., Sez. I, 03/01/2003, n. 4, in Mass. Giur. It., 2003; Cass. Civ., Sez.
I, 11/12/2002, n. 17650,
in Gius, 2003, 8, 816; Cass. Civ., Sez. I, 14/11/2003,
n. 17179, in
Guida al Diritto, 2004, 10, 78; Cass. Civ., Sez. I, 19/11/2002, n. 16256, in Mass. Giur.
It., 2003; Cass. Civ., Sez. I, 12/11/2002, n. 15852, in Mass. Giur.
It., 2003; Cass. Civ., Sez. I, 08/08/2002, n. 11987, in Giur. It.,
2002, 2039; Cass. Civ., Sez. I, 24/07/2003, n. 11480, in Guida al
Diritto, 2003, 44, 61; Corte di Appello di Catanzaro, 30/07/2001, in Foro It.,
2002, I, 234; Corte di Appello di Brescia, 29/06/2001, in Foro It., 2002, I,
236. La prova per presunzioni non postula che il fatto ignoto da dimostrare sia
l'unico riflesso possibile di un fatto noto, essendo sufficiente la rilevante
probabilità del determinarsi dell'uno in dipendenza del verificarsi dell'altro,
secondo criteri di regolarità causale ("id quod plerumque accidit").
A ciò consegue che è legittima la liquidazione del danno non patrimoniale
allorché, tenuto conto dell'oggetto della contesa e delle posizioni delle
parti, si esprima, quantomeno implicitamente, un convincimento di probabilità
del prodursi di quel danno, secondo criteri di normalità causale (così Cass.
Civ., Sez. I, 09/06/2004, n. 10892,
in Mass. Giur. It., 2004; Cass. Civ., Sez. I,
03/01/2003, n. 4, in
Mass. Giur. It., 2003). Per Cass. Civ., Sez. I, 21/04/2006, n. 9411 (in Mass.
Giur. It., 2006), il danno non patrimoniale va ritenuto sussistente, senza
bisogno di specifica prova (diretta o presuntiva), in ragione dell'obiettivo
riscontro di detta violazione. 127 Cfr., sul punto, Cass. Civ., Sez. I,
14/10/2005, n. 19999, in
Mass. Giur. It., 2005; Cass. Civ., Sez. I, 11/06/2004, n. 11087, in Guida al
Diritto, 2004, 29, 65; Cass. Civ., Sez. I, 30/10/2003, n. 16303, in Guida al
Diritto, 2003, 50, 45. 128 Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 29/03/2006, n. 7139, in Mass. Giur. It.,
2006; Cass. Civ., Sez. I, 28/10/2005, n. 21088, in Mass. Giur.
It., 2005; Cass. Civ., Sez. I, 20/07/2004, n. 13418, in Guida al
Diritto, 2004, 37, 70. Le sopra dette semplificazioni probatorie concernono il
solo danno morale soggettivo, consistente negli stati d'ansia, nel patimento e
nel disagio interiore connessi al protrarsi, dell'attesa di una decisione
vertente su un bene della vita, mentre la parte che invochi il risarcimento di
qualsiasi danno non patrimoniale ulteriore, come il danno esistenziale (che può
ad esempio sussistere qualora lo stato d'ansia e di turbamento ed i fastidi e
stress derivati da un eccesso dei tempi processuali si riflettono sulla vita di
relazione), deve fornire la prova della sussistenza del danno nel caso concreto
(così Cass. Civ., Sez. I, 04/10/2005, n. 19354, in Fam. Pers.
Succ., 2006, 2, 107, con nota di Moncalvo). 129 Cfr. Cass. Civ. Sez. I,
11/06/2004, n. 11087, in
Guida al Diritto, 2004, 29, 65; Cass. Civ., Sez. I, 29/03/2006, n. 7139, in Mass. Giur. It.,
2006; Cass. Civ., Sez. I, 18/09/2003, n. 13741, in Gius, 2004, 6,
789. 130 Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 13/04/2006, n. 8716, in Mass. Giur. It.,
2006 (che ha ritenuto non sussistente il danno non patrimoniale poiché
controversia oggetto del processo civile presupposto - conclusosi con
l'estinzione per inattività delle parti, a seguito di transazione
stragiudiziale - era stata completamente gestita fuori dell'ambito processuale,
con conseguente carenza di interesse del ricorrente alla celere definizione del
giudizio in cui era convenuto, essendo il suo interesse quello - opposto - alla
stasi del procedimento per coltivare la prospettiva, poi concretizzatasi, della
definizione in sede stragiudiziale); Cass. Civ., Sez. I, 28/03/2006, n. 6999, in Mass. Giur. It.,
2006; Cass. Civ. Sez. I, 16/02/2005, n. 3118, in Mass. Giur. It.,
2005. Cass. Civ., Sez. I, 13/09/2006, n. 19666 (in Mass. Giur. It., 2006) ha
ritenuto idoneo a superare la presunzione di dannosità derivante dall'eccesso
di durata del giudizio - e pertanto a determinare il rigetto della domanda di
equa riparazione pronunciata dal giudizio di merito - il rilievo, nella
sentenza impugnata, che nel decreto di citazione a giudizio per il reato di
ricettazione fosse stata fissata per il dibattimento un data così lontana da
implicare che necessariamente il reato si sarebbe estinto per prescrizione, di
tal che neppure nel periodo di tempo successivo alla notifica del decreto il
ricorrente aveva avuto reale incertezza sull'esito per lui favorevole della
vicenda giudiziaria, onde nessun patema d'animo o sofferenza psichica egli
poteva aver sofferto. Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 02/05/2006, n. 10124, in Mass. Giur.
It., 2006 (che ha escluso il danno non patrimoniale nell'ipotesi in cui il
procedimento penale a carico del ricorrente si sia concluso con una
declaratoria di estinzione per prescrizione, la cui impugnazione da parte dello
stesso ricorrente non assume rilievo, avendo il giudice del merito
correttamente collegato il vantaggio derivante dal ritardo nella trattazione
del processo alla mancata rinuncia alla prescrizione); Cass. Civ., Sez. I,
11/06/2004, n. 11087, in
Guida al Diritto, 2004, 29, 65; Cass. Civ., Sez. I, 11/05/2004, n. 8896, in Guida al Diritto,
2004, 21, 84. 131 Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 21/07/2004, n. 13504, in Mass. Giur.
It., 2004. 132 Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 29/03/2006, n. 7139, in Mass. Giur. It.,
2006; Cass. Civ., Sez. I, 28/03/2006, n. 6999, in Mass. Giur. It.,
2006; Cass. Civ., Sez. I, 03/11/2005, n. 21318, in Giur. It.,
2007, 3, 617, con nota di Palazzetti; Cass. Civ., Sez. I, 28/10/2005, n. 21088, in Mass. Giur.
It., 2005; Cass. Civ. Sez. I, 16/02/2005, n. 3118, in Mass. Giur. It.,
2005; Cass. Civ., Sez. I, 21/07/2004, n. 13504, in Mass. Giur.
It., 2004; Cass. Civ., Sez. I, 11/06/2004, n. 11087, in Guida al
Diritto, 2004, 29, 65; Cass. Civ., Sez. I, 11/05/2004, n. 8896, in Guida al Diritto,
2004, 21, 84; Cass. Civ., Sez. I, 18/09/2003, n. 13741, in Gius, 2004, 6,
789; Corte di Appello di Bologna, 08/02/2002, in Giur. di Merito, 2002, 1259,
con nota di Didone. Anche il soggetto che agisce infondatamente, pertanto, ha
diritto a un processo di durata ragionevole e può essere leso nella propria
posizione soggettiva per il ritardo con il quale la sua domanda viene respinta:
in detto contesto presuntivo il ministero convenuto può difendersi evidenziando
l'uso strumentale dell'azione giudiziaria o la consapevolezza in controparte
della infondatezza o inammissibilità della sua domanda, che fa venire meno
l'indicata presunzione. Peraltro, poiché la riparazione del danno non
patrimoniale si ha in via equitativa e detto evento è escluso dalla coscienza
dell'infondatezza delle pretese nel processo di durata irragionevole di colui
che chiede la riparazione, detto pregiudizio, quando manca la prova della
citata consapevolezza, può liquidarsi in una somma ridotta, proprio a causa del
rigetto delle pretese azionate nel processo durato eccessivamente (così Cass.
Civ., Sez. I, 20/07/2004, n. 13418,
in Guida al Diritto, 2004, 37, 70). 133 In quanto in questi casi
lo strumento processuale viene "abusivamente" utilizzato per uno scopo
diverso da quello che la convenzione europea e la legge Pinto intendono
garantire (così Corte di Appello di Bologna, 08/02/2002, in Giur. di Merito,
2002, 1259, con nota di Didone). 134 Cfr. Corte di Appello di Bari, 09/07/2004,
in Foro It., 2005, 1, 1, 191. 135 Come avviene nel caso di ricorso collettivo
rispetto al quale le chances di successo appaiano ab initio più che esigue
(cfr. Corte di Appello di Genova, Sez. II, 14/03/2005, in Guida al Diritto,
2005, 25, 38, con nota di Inadelli). 136 Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 13/04/2006,
n. 8716 (in Resp. Civ., 2006, 6, 564, con nota di Facci), che ha definito
elementi idonei ad escludere la sussistenza di un pregiudizio connesso
all'incertezza sull'esito del giudizio le seguenti circostanze: il comportamento
processuale delle parti, che per l'intero arco del giudizio si erano limitate a
formulare richieste di rinvio; l'oggetto del giudizio, consistente nella
divisione di una parte di un fabbricato, cui il ricorrente, proprietario per un
quarto, non si era opposto; la circostanza, infine, che il giudizio si sia
concluso con l'estinzione per inattività delle parti, a seguito di una
transazione stragiudiziale. Cass. Civ., Sez. I, 28/11/2003, n. 18203 (in Guida
al Diritto, 2004, 7, 66), che ritenuto come dal comportamento dell'istante,
documentalmente caratterizzato da inerzia (nella specie il procedimento che si
assumeva avesse avuto durata irragionevole era stato definito dal Tar con
sentenza di perenzione), derivasse l'insussistenza di quei patemi d'animo o di quelle
preoccupazioni o di quelle sofferenze nelle quali si sostanzia il danno non
patrimoniale da irragionevole durata del processo. 137 Cfr. Cass. Civ., Sez. I,
18/03/2005, n. 5992, in
Mass. Giur. It., 2005. 138 Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 18/01/2006, n. 868, in Mass. Giur. It.,
2006. 139 Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 24/10/2005, n. 20544, in Mass. Giur.
It., 2005. 140 Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 24/07/2003, n. 11480, in Gius, 2004, 2,
180. 141 Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 13/04/2006, n. 8716, in Mass. Giur. It.,
2006. 142 Cfr., sul punto, Cass. Civ., Sez. I, 07/07/2006, n. 15588, in Resp. Civ.,
2006, 11, 947; Cass. Civ., Sez. I, 13/04/2006, n. 8714, in Mass. Giur. It.,
2006; Cass. Civ., Sez. I, 28/03/2006, n. 6999, in Mass. Giur. It.,
2006; Cass. Civ., Sez. I, 17/11/2005, n. 23271, in Danno e Resp.,
2006, 3, 333; Cass. Civ. Sez. I, 28/10/2005, n. 21088, in Mass. Giur.
It., 2005; Cass. Civ., Sez. I, 03/10/2005, n. 19288, in Mass. Giur.
It., 2005; Cass. Civ., Sez. I, 29/09/2005, n. 19029, in Mass. Giur.
It., 2005; Cass. Civ., Sez. I, 05/04/2005, n. 7088, in Mass. Giur. It.,
2005; Cass. Civ., Sez. I, 10/01/2005, n. 297, in Giur. It., 2005,
1721; Cass. Civ., SS.UU., 26/01/2004, n. 1339, in Giur. It., 2004,
944, con nota di Didone; Corte di Appello di Salerno, 14/03/2002, in Giur. di
Merito, 2002; Corte di Appello di Potenza, 15/10/2001, in Riv. It. Dir. Lav.,
2002, II, 416, con nota di Amadei; Corte di Appello de L'Aquila, 23/07/2001, in
Corriere Giur., 2001, 9, 1188, con nota di Corongiu. Cass. Civ., Sez. I,
20/06/2006, n. 14274, in
Mass. Giur. It., 2006) ha sottolineato che una rilevante entità del
discostamento dai criteri di liquidazione elaborati dalla Corte europea non
possa ritenersi giustificata dalla entità degli interessi economici, tanto più
in mancanza di qualsiasi comparazione con le condizioni socio-economiche del
ricorrente. 143 Cfr. ex multis, Cass. Civ., Sez. I, 18/02/2005, n. 3396, in Mass. Giur. It.,
2005 (fattispecie in tema di danno non patrimoniale da eccessiva durata del
processo subito da un condominio). Il riconoscimento del diritto alla
riparazione del danno non patrimoniale nei confronti delle persone giuridiche
trova fondamento nell'art. 34 della Convenzione, che riconosce alle
Organizzazioni non governative ed ai gruppi di privati il diritto di agire dinanzi
alla Corte europea, e nell'art. 53 della legge di ratifica (L. 848 del
04/08/1955) vieta ogni interpretazione delle norme sopranazionali restrittiva,
riduttiva o limitativa dei diritti in esse riconosciute. Cfr. Cass. Civ., Sez.
I, 30/08/2005, n. 17500,
in Impresa, 2006, 2, 328; Cass. Civ., Sez. I,
02/07/2004, n. 12110, in
Danno e Resp., 2005, 10, 977, con nota di Venturelli; Cass. Civ., Sez. I,
10/04/2003, n. 5664, in
Foro It., 2005, 1, 1, 191; Cass. Civ., Sez. I, 13/02/2003, n. 2130, in Guida al Diritto,
2003, 19, 88; Cass. Civ., Sez. I, 29/10/2002, n. 15233, in Mass. Giur.
It., 2002 (quest'ultima specifica, peraltro, che al fine della sussistenza di
un potenziale danno non patrimoniale il tema del dibattito del giudizio
presupposto deve coinvolgere, direttamente o indirettamente, gli indicati
diritti, pregiudicandoli per effetto del perdurare dello stato di incertezza
determinato dalla pendenza della lite); Cass. Civ., Sez. I, 02/08/2002, n. 11600, in Arch. Civ.,
2003, 848; Cass. Civ., Sez. I, 02/08/2002, n. 11573, in Giur. It.,
2003, 1, 26. Cfr. sul punto, Cass. Civ., Sez. I, 29/03/2006, n. 7145, in Mass. Giur. It.,
2006; Cass. Civ., Sez. I, 28/10/2005, n. 21094, in Mass. Giur.
It., 2005; Cass. Civ., Sez. I, 28/10/2005, n. 21093, in Mass. Giur.
It., 2005; Cass. Civ., Sez. I, 30/08/2005, n. 17500, in Danno e Resp.,
2006, 2, 153, con nota di De Giorgi; Cass. Civ., Sez. I, 15/06/2005, n. 12854, in Guida al
Diritto, 2005, 34, 60; Cass. Civ., Sez. I, 18/02/2005, n. 3396, in Mass. Giur. It.,
2005; Cass. Civ., Sez. I, 16/07/2004, n. 13163, in Mass. Giur.
It., 2004; Cass. Civ., Sez. I, 19/11/2002, n. 16262, in Mass. Giur.
It., 2003. Allorquando nel giudizio durato eccessivamente agisca una persona
giuridica, anche in caso di eventuale disagio psichico del socio o
dell'amministratore è la sola persona giuridica ad essere legittimata a far
valere i disagi e turbamenti psicologici (così Cass. Civ., Sez. I, 16/02/2005,
n. 3118, in
Mass. Giur. It., 2005) Contra, Cass. Civ., Sez. I, 02/07/2004, n. 12110 (in
Resp. Civ., 2005, 624, con nota di Giorgianni), secondo la quale il danno non
patrimoniale indennizzabile alle persone giuridiche - diversamente da quanto
accade per le persone fisiche - non va individuato nei patemi d'animo e nelle
ansie che derivano dall'incertezza sull'esito della vicenda processuale. Cass.
Civ., Sez. I, 21/07/2004, n. 13504 (in Mass. Giur. It., 2004), esclude il danno
non patrimoniale dell'ente i cui soci o amministratori mutano nel corso del
processo. 144 Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 02/07/2004, n. 12110, in Giur. It.,
2005, 487, con nota di De Felici. 145 Così, sul punto, Cass. Civ., Sez. I,
21/04/2006, n. 9411, in
Mass. Giur. It., 2006; Cass. Civ., Sez. I, 17/02/2006, n. 3560, in Mass. Giur. It.,
2006; Cass. Civ., Sez. I, 14/01/2003, n. 362, in Danno e Resp.,
2003, 6, 601, con nota di Venturelli; Corte di Appello de L'Aquila, 28/10/2003,
in DeaProfessionale, 2005; Corte di Appello de L'Aquila, 23/07/2001, in Giur.
di Merito, 2001, 974; Corte di Appello de L'Aquila, 17/07/2001, in P.Q.M., 2001, f. 3, 43; Corte di
Appello di Roma, 10/07/2001, in Danno e Resp., 2001, 957, con nota di
Ponzanelli; Corte di Appello di Brescia, 29/06/2001. 146 Cfr. Cass. Civ., Sez.
I, 12/11/2002, n. 15852,
in Mass. Giur. It., 2002. 147 Cfr., sul punto, Cass.
Civ., Sez. I, 24/01/2007, n. 1605,
in Mass. Giur. It., 2007; Cass. Civ., Sez. I,
22/12/2006, n. 27503, in
Mass. Giur. It., 2006; Cass. Civ., Sez. I, 22/12/2006, n. 27502, in Mass. Giur.
It., 2006; Cass. Civ., Sez. I, 15/11/2006, n. 24356, in Mass. Giur.
It., 2006; Cass. Civ., Sez. I, 11/07/2006, n. 15750, in Mass. Giur.
It., 2006; Cass. Civ., Sez. I, 20/06/2006, n. 14274, in Mass. Giur.
It., 2006; Cass. Civ., Sez. I, 11/07/2006, n. 15750, in Mass. Giur.
It., 2006; Cass. Civ., Sez. I, 27/04/2006, n. 9692, in Mass. Giur. It.,
2006; Cass. Civ., Sez. I, 21/04/2006, n. 9411, in Mass. Giur. It.,
2006; Cass. Civ., Sez. I, 13/04/2006, n. 8714, in Mass. Giur. It.,
2006; Cass. Civ., Sez. I, 06/04/2006, n. 8034, in Mass. Giur. It.,
2006; Cass. Civ., Sez. I, 27/01/2006, n. 1742, in Mass. Giur. It.,
2006; Cass. Civ., Sez. I, 26/01/2006, n. 1630, in Mass. Giur. It.,
2006; Cass. Civ., Sez. I, 30/12/2005, n. 29000, in Mass. Giur.
It., 2005; Cass. Civ., Sez. I, 29/12/2005, n. 28864, in Mass. Giur.
It., 2005; Cass. Civ., Sez. I, 08/11/2005, n. 21597, Mass. Giur. It., 2005;
Cass. Civ., Sez. I, 21/10/2005, n. 20467, in Fisco, 2006, 1237; Cass. Civ., Sez.
I, 13/10/2005, n. 19881,
in Mass. Giur. It., 2005; Cass. Civ., Sez. I,
30/09/2005, n. 19205, in
Mass. Giur. It., 2005; Cass. Civ., Sez. I, 23/09/2005, n. 18686, in Mass. Giur.
It., 2005; Cass. Civ., Sez. I, 21/09/2005, n. 18589, in Guida al
Diritto, 2005, 43, 72; Cass. Civ., Sez. I, 23/04/2005, n. 8568, in Mass. Giur. It.,
2005; Cass. Civ., Sez. I, 19/01/2005, n. 1094, in Mass. Giur. It.,
2005; Cass. Civ., Sez. I, 13/10/2004, n. 20234, in Guida al
Diritto, 2004, 43, 24, con nota di Sacchettini; Cass. Civ., Sez. I, 05/05/2004,
n. 8529, in
Mass. Giur. It., 2004; Cass. Civ., SS.UU., 26/01/2004, n. 1340, in Foro It., 2004,
1, 693; Corte di Appello de L'Aquila, 23/07/2001, in Corriere Giur., 2001, 9,
1188, con nota di Corongiu. Cfr. Cass. Civ. Sez. I, 13/10/2004, n. 20235, in Guida al
Diritto, 2004, 43, 26, con nota di Sacchettini. Nell'accertamento dei casi
simili e delle eque soddisfazioni del danno non patrimoniale in essi operate
dalla Corte di Strasburgo, il giudice può giovarsi della collaborazione delle
parti, ed in particolare dell'attore, che ha interesse a fornire al giudicante
ogni elemento utile alla determinazione del quantum del danno nella misura da
lui chiesta, anche nelle ipotesi in cui non sia configurabile a suo carico un
onere probatorio (cfr. Cass. Civ., SS.UU., 26/01/2004, n. 1340, in Danno e Resp.,
2004, 5, 507, con nota di Venturelli). 148 Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 26/01/2006,
n. 1630, in
Mass. Giur. It., 2006; Cass. Civ., SS.UU., 26/01/2004, n. 1340, in Foro It., 2004,
1, 693. In
tema di liquidazione dell'indennizzo del danno non patrimoniale, qualora il
giudice del merito non si sia attenuto ai criteri di determinazione della riparazione
applicati dalla Corte europea, configura un vizio di violazione di legge,
denunziabile dinanzi alla Corte di cassazione, la quale, ove accolga la
censura, può decidere la causa nel merito, ai sensi dell'art. 384 cod. proc.
civ., se il ricorrente si dolga del mancato riconoscimento per ogni anno di
ritardo di un importo che abbia quantificato in misura conforme al limite
minimo indicato dalla Corte europea (così Cass. Civ., Sez. I, 22/09/2005, n. 18651, in Mass. Giur.
It., 2005). Colui il quale in sede di giudizio di legittimità si dolga della
inadeguatezza della liquidazione del danno non patrimoniale rispetto ai criteri
adottati dalla giurisprudenza della Corte europea ha l'onere di allegare al
giudice nazionale i concreti elementi di analogia con i casi consimili in cui,
in sede europea, sono stati applicati i parametri più favorevoli (così Cass.
Civ., Sez. I, 11/07/2006, n. 15750,
in Mass. Giur. It., 2006; Cass. Civ., Sez. I,
27/01/2006, n. 1742, in
Mass. Giur. It., 2006; Cass. Civ., Sez. I, 29/12/2005, n. 28864, in Mass. Giur.
It., 2005). 149 Cfr. Sentenze della Corte europea del 10/11/2004 nei casi Zullo
(n. 64897/2001) e Pizzati (n. 62361/2000) contro Italia. Riconoscono tale
"forbice", ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 24/01/2007, n. 1605, in Mass. Giur. It.,
2007; Cass. Civ. Sez. I, 22/12/2006, n. 27503, in Mass. Giur.
It., 2006; Cass. Civ., Sez. I, 22/12/2006, n. 27502, in Mass. Giur.
It., 2006; Cass. Civ., Sez. I, 07/12/2006, n. 26200, in Mass. Giur.
It., 2006; Cass. Civ., Sez. I, 13/04/2006, n. 8714, in Mass. Giur. It.,
2006; Cass. Civ., Sez. I, 26/01/2006, n. 1630, in Mass. Giur. It.,
2006; Cass. Civ., Sez. I, 21/10/2005, n. 20467, in Fisco, 2006,
1237; Cass. Civ., Sez. I, 23/04/2005, n. 8568, in Mass. Giur. It.,
2005; Cass. Civ., SS.UU., 26/01/2004, n. 1340, in Foro It., 2004,
1, 693. 150 Cfr. ancora, tra le sentenze della Corte europea, i Zullo (n.
64897/2001) e Pizzati (n. 62361/2000). Nella giurisprudenza italiana, cfr.
Cass. Civ., Sez. I, 21/10/2005, n. 20467, in Fisco, 2006, 1237. 151 Cass. Civ.,
Sez. I, 07/12/2006, n. 26200,
in Mass. Giur. It., 2006 152 Cfr. Cass. Civ., Sez. I,
13/04/2006, n. 8714, in
Mass. Giur. It., 2006; Cass. Civ., Sez. I, 23/04/2005, n. 8568, in Mass. Giur. It.,
2005. 153 Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 02/03/2005, n. 4453, in Mass. Giur. It.,
2005. 154 Così Cass. Civ., Sez. I, 16/03/2006, n. 5820, in Mass. Giur. It.,
2006. 155 Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 18/02/2004, n. 3143, in Mass. Giur. It.,
2004; Cass. Civ., Sez. I, 03/04/2003, n. 5131, in Mass. Giur. It.,
2003; Cass. Civ., Sez. I, 03/04/2003, n. 5129, in DeaProfessionale,
2007; Cass. Civ., Sez. I, 13/02/2003, n. 2130, in Giur. Bollettino
legisl. tecnica, 2003, 480. 156 Cfr., sul punto Cass. Civ., Sez. I, 20/01/2006,
n. 1184, in
Mass. Giur. It., 2006; Cass. Civ., Sez. I, 18/07/2003, n. 11231, in Gius, 2004, 2,
178; Cass. Civ., Sez. I, 18/07/2003, n. 11231, in Gius, 2004, 2,
178. 157 Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 22/01/2003, n. 920, in Guida al Diritto,
2003, 13, 65; Cass. Civ., Sez. I, 20/12/2002, n. 18221, in Mass. Giur.
It., 2002; Cass. Civ., Sez. I, 07/11/2002, n. 15611, in Mass. Giur.
It., 2002. La domanda per l'equa riparazione è proponibile anche qualora sia
stata emessa la sentenza di primo grado e non sia ancora decorso il termine
lungo per la proposizione dell'impugnazione (cfr., sul punto, Cass. Civ., Sez.
I, 18/05/2006, n. 11738,
in Mass. Giur. It., 2006; Cass. Civ., SS.UU.,
26/01/2004, n. 1338, in
Foro It., 2004, 1, 693; Cass. Civ., Sez. I, 18/07/2003, n. 11231, in Gius, 2004, 2,
179; Cass. Civ., Sez. I, 17/04/2003, n. 6187, in Gius, 2003, 18,
1972; Cass. Civ., Sez. I, 04/04/2003, n. 5265, in Gius, 2003,
16-17, 1829; Cass. Civ., Sez. I, 22/01/2003, n. 920, in Mass. Giur. It.,
2003, 100; Cass. Civ., Sez. I, 03/01/2003, n. 8, in Foro It., 2003, 1,
2399; Corte di Appello de L'Aquila, 17/07/2001, in P.Q.M., 2001, f. 3, 43). 158 Così
Cass. Civ., Sez. I, 14/01/2003, n. 362, in Danno e Resp., 2003, 6, 601, con nota
di Venturelli; Cass. Civ., Sez. I, 03/01/2003, n. 4, in Giur. Bollettino
legisl. tecnica, 2003, 479. 159 Cfr., sul punto, Cass. Civ., Sez. I,
04/10/2005, n. 19352, in
Mass. Giur. It., 2005; Corte di Appello di Salerno, 16/10/2001, in Giur. di
Merito, 2001. 160 Così Cass. Civ., Sez. I, 16/11/2006, n. 24450, in Mass. Giur.
It., 2006; Cass. Civ., Sez. I, 07/06/2006, n. 13287, in Mass. Giur.
It., 2006; Cass. Civ., Sez. I, 30/05/2006, n. 12858, in Mass. Giur.
It., 2006; Cass. Civ., Sez. I, 26/05/2006, n. 12640, in Foro It., 2007,
1, 1, 172; Cass. Civ., Sez. I, 21/02/2006, n. 3826, in Mass. Giur. It.,
2006; Cass. Civ., Sez. I, 09/11/2005, n. 21723, in Mass. Giur.
It., 2005; Cass. Civ., Sez. I, 05/12/2002, n. 17261, in Fallimento,
2003, 10, 1065; Corte di Appello di Perugia, 24/04/2003, in Rass. Giur. Umbra,
2004, 25, con nota di Graziosi; Corte di Appello di Genova, 13/11/2001, in
Giur. di Merito, 2002, 342, con nota di Belfiore. 161 Tale attitudine va
riconosciuta alla sentenza di proscioglimento emessa dal G.I. ex art. 378,
c.p.p., anche quando si tratti di proscioglimento pronunciato per essere ignoti
gli autori del reato, rientrando tale provvedimento nel novero dei possibili
epiloghi del processo penale e risultando, altresì, il provvedimento stesso
inoppugnabile, salvo in caso di anomalie di forma o di sostanza tali da
conferirgli connotati di abnormità (così Cass. Civ., Sez. I, 30/05/2006, n. 12858, in Mass. Giur.
It., 2006; Corte di Appello di Perugia, 24/04/2003, in Rass. Giur. Umbra, 2004,
25, con nota di Graziosi). Nell'ambito delle decisioni suscettibili di divenire
definitive va inclusa la sentenza di non doversi procedere per essere ignoti
gli autori del reato, ex art. 378, c.p.p., in quanto per rimuoverla è
necessario il tempestivo ricorso al sistema di impugnazioni introdotto contro
di essa dall'art. 387, c.p.p.. (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 20/01/2006, n. 1184, in Mass. Giur. It.,
2006). Anche il decreto di archiviazione, pronunciato ai sensi dell'art. 414,
c.p.p. - riguardo al quale, pur essendo possibile la riapertura delle indagini
senza limiti di tempo, non è prevista una fase successiva collegata alla
proposizione di mezzi di impugnazione da esperire entro un determinato termine
- deve considerarsi conclusivo del procedimento e, quindi, agli effetti della
decorrenza del termine decadenziale per la proposizione della domanda di equa
riparazione, definitivo (così Cass. Civ., Sez. I, 18/05/2006, n. 11734, in Mass. Giur.
It., 2006). 162 Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 07/06/2006, n. 13287, in Mass. Giur.
It., 2006; Cass. Civ., Sez. I, 18/05/2006, n. 11734, in Mass. Giur.
It., 2006; Cass. Civ., Sez. I, 21/02/2006, n. 3826, in Mass. Giur. It.,
2006; Cass. Civ., Sez. I, 05/12/2002, n. 17261, in Fallimento,
2003, 10, 1065; Corte di Appello di Genova, 13/11/2001, in Giur. di Merito,
2002, 342, con nota di Belfiore. 163 Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 16/11/2006, n. 24450, in Mass. Giur. It.,
2006; Cass. Civ., Sez. I, 07/06/2006, n. 13287, in Mass. Giur.
It., 2006; Cass. Civ., Sez. I, 21/02/2006, n. 3826, in Mass. Giur. It.,
2006. E' già stato visto (cfr. supra) come, in tal caso, sia possibile la
proposizione della domanda in pendenza del procedimento (cfr. Cass. Civ., Sez.
I, 18/07/2003, n. 11231,
in Gius, 2004, 2, 179). 164 Cfr. Cass. Civ., Sez. I,
09/11/2005, n. 21723, in
Mass. Giur. It., 2005 (la S.C. ha rigettato il ricorso che sosteneva che il
termine di decadenza iniziava a decorrere solo dal momento terminale di
soddisfazione della pretesa sostanziale); Cass. Civ. Sez. I, 22/10/2002, n. 14885, in Diritto e
Giustizia, 2002, 39, 12, con nota di Didone; Cass. Civ. Sez. I, 20/09/2002, n. 13768, in Mass. Giur.
It., 2002; Cass. Civ. Sez. I, 26/07/2002, n. 11046, in Mass. Giur.
It., 2003. 165 Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 26/05/2006, n. 12640, in Foro It., 2007,
1, 1, 17; Cass. Civ., Sez. I, 20/01/2006, n. 1184, in Mass. Giur. It.,
2006. 166 Cfr., sul punto, Cass. Civ., Sez. I, 06/10/2005, n. 19435, in Mass. Giur.
It., 2005; Cass. Civ., Sez. I, 24/01/2003, n. 1069, in Guida al Diritto,
2003, 13, 65. 167 Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 11/03/2005, n. 5398, in Mass. Giur. It.,
2005; Cass. Civ., Sez. I, 24/01/2003, n. 1069, in Guida al Diritto,
2003, 13, 64; Corte di Appello di Potenza, 06/05/2004, in Arch. Civ., 2004,
1053. 168 Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 13/04/2006, n. 8716, in Mass. Giur. It.,
2006. 169 Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 27/01/2006, n. 1747, in Mass. Giur. It.,
2006; Cass. Civ., Sez. I, 05/12/2002, n. 17261, in Fallimento,
2003, 10, 1065; Cass. Civ., Sez. I, 05/12/2002, n. 17264, in Guida al
Diritto, 2003, 9, 59. 170 Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 27/01/2006, n. 1747, in Mass. Giur. It.,
2006. 171 Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 10/11/2006, n. 24040, in Mass. Giur.
It., 2006; Cass. Civ., Sez. I, 17/11/2005, n. 23271, in Danno e Resp.,
2006, 3, 333; Cass. Civ., Sez. I, 09/09/2005, n. 17998, in Mass. Giur.
It., 2005; Cass. Civ., Sez. I, 11/05/2005, n. 9922, in Mass. Giur. It.,
2005; Cass. Civ., Sez. I, 13/04/2005, n. 7664, in Guida al Diritto,
2005, 24, 74. 172 Così Cass. Civ., Sez. I, 28/04/2005, n. 8856, in Mass. Giur. It.,
2005. 173 Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 28/06/2006, n. 14987, in Mass. Giur.
It., 2006 (conforme: Cass. Civ., Sez. I, 26/05/2006, n. 12640, in Foro It., 2007,
1, 1, 172) ha concluso che in ordine alle decisioni in materia di pensioni
pronunciate in primo grado dalle sezioni giurisdizionali regionali della Corte
dei Conti, impugnabili con l'appello, ove non siano state notificate, entro il
termine di un anno dalla pubblicazione, è dalla maturazione di tale termine che
decorre quello di sei mesi previsto per la proposizione della domanda di
riparazione. Vedi anche Cass. Civ., Sez. I, 18/04/2005, n. 7978, in Mass. Giur. It.,
2005. 174 Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 18/07/2003, n. 11231, in Gius, 2004, 2,
178. 175 Cfr., sul punto, Cass. Civ., Sez. I, 07/06/2006, n. 13287, in Mass. Giur.
It., 2006; Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 05/12/2002, n. 17261, in Arch. Giur.
Circolaz., 2003, 989. Per Cass. Civ., Sez. I, 01/08/2003, n. 11713 (in Arch.
Giur. Circolaz., 2004, 804), il mancato rispetto del termine implica
l'inammissibilità della relativa domanda. 176 Cfr. Cass. Civ., Sez. I,
19/10/2006, n. 22498, in
Mass. Giur. It., 2006 (nella specie, la domanda è stata ritenuta inammissibile,
perché il ricorso - tardivo - al giudice competente mancava dei requisiti
stabiliti dall'art. 125, disp. att. c.p.c.., ossia del riferimento al
precedente atto introduttivo dinanzi al giudice incompetente o alla pregressa
fase processuale, e non era dato desumere la volontà di riattivare il
procedimento già tempestivamente iniziato attraverso il ricongiungimento delle
due fasi in uno stesso ed unico procedimento). 177 Cfr. Cass. Civ., Sez. I,
19/01/2005, n. 1094, in
Mass. Giur. It., 2005; Corte di Appello di Genova, 13/11/2001, in Giur. di
Merito, 2002, 342, con nota di Belfiore. 178 Cfr. Cass. Civ., Sez. I,
19/01/2005, n. 1094, in
Mass. Giur. It., 2005. 179 Cass. Civ., Sez. I, 13/05/2004, n. 9170, in Mass. Giur. It.,
2004; Cass. Civ., Sez. I, 17/09/2003, n. 13727, in Mass. Giur.
It., 2003; Cass. Civ., Sez. I, 10/07/2003, n. 10902, in Gius, 2004, 1,
34; Corte di Appello di Caltanissetta, 23/04/2002, in Giur. di Merito, 2002.
Contra, cfr. Corte di Appello dell'Aquila, 05/02/2002 (in Giur. di Merito, 2002,
1259, con nota di Didone), secondo cui l'art. 3, L. 89/2001 deve essere
interpretato nel senso di aver esteso la regola contenuta nel predetto art. 11
c.p.p. a qualsiasi giudice, anche diverso da quello ordinario, avente sede nel
distretto in cui il procedimento denunciato come irragionevolmente protrattosi
nel tempo sia stato concluso o sia ancora pendente. 180 Cfr. sul punto, Corte
Cost., 17/07/2007, n. 287,
in Sito uff. Corte Cost., 2007; Cass. Civ., Sez. I,
13/05/2004, n. 9170, in
Mass. Giur. It., 2004 (nella fattispecie, riguardando l'obbligazione azionata
dalla parte ricorrente un procedimento svoltosi davanti alla Corte dei Conti,
sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, con sede in Palermo, la
Suprema Corte ha dichiarato la competenza della Corte d'Appello di Palermo,
dovendosi ritenere sorta in Palermo l'obbligazione dedotta in giudizio, così
come in Palermo dovendosi eseguire, a norma dell'art. 1182, ult. comma, c.c.,
perché, riguardando una somma di denaro non determinata, è esigibile al
domicilio del debitore); Cass. Civ., Sez. I, 07/04/2004, n. 6894, in Mass. Giur. It.,
2004 (che ritenuto radicata in Palermo la competenza per territorio del giudice
investito della questione della irragionevole durata di un processo contabile
celebratosi dinanzi alla sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la
regione Siciliana avente sede in Palermo); Cass. Civ., Sez. I, 17/09/2003, n. 13727, in Mass. Giur.
It., 2003 (nel caso al suo esame la S.C., riguardando l'obbligazione azionata
dalla parte ricorrente un procedimento svoltosi davanti alla Corte dei Conti,
sezione giurisdizionale per la regione siciliana, con sede in Palermo, ha
dichiarato la competenza della corte d'appello di Palermo, dovendosi ritenere
sorta in Palermo l'obbligazione dedotta in giudizio e che, con il "forum
commissi delicti", concorre il forum destinatae solutionis, da
individuarsi nel luogo in cui ha sede l'ufficio di tesoreria tenuto ad
effettuare il pagamento in base alle norme sulla contabilità generale dello
stato, luogo che si identifica con il domicilio del creditore); Cass. Civ.,
Sez. I, 10/07/2003, n. 10902,
in Gius, 2004, 1, 34 (ha dichiarato la competenza della
corte di appello di Roma, osservando che in Roma deve ritenersi sorta
l'obbligazione dedotta in giudizio e che con il "forum commissi
delicti" concorre il "forum destinatae solutionis", da
individuarsi nel luogo della provincia dove è domiciliato il creditore e dove
ha sede l'ufficio della tesoreria obbligato al pagamento secondo la legge di
contabilità generale dello Stato); Corte di Appello di Salerno, 02/10/2001, in
Giur. di Merito, 2002, 395. La competenza territoriale, che l'art. 3, L. 89/2001 correla al luogo
in cui il giudizio presupposto si sia concluso ovvero sia ancora pendente, ha
carattere unitario e non è suscettibile di frazionamenti o scissioni con
riferimento a vicende o fasi del processo presupposto (così Cass. Civ., Sez. I,
07/10/2005, n. 19628, in
Mass. Giur. It., 2005, che ha cassato il decreto con cui i giudici di merito
avevano declinato la competenza in ordine alla prima fase, svoltasi dinanzi
alla sezione giurisdizionale centrale della Corte dei Conti, del giudizio in
tema di pensione d'invalidità per causa di servizio, poi trasmesso alla Sezione
regionale della Campania della medesima Corte). 181 Cfr. Cass. Civ., Sez. I,
22/09/2005, n. 18635, in
Mass. Giur. It., 2005 (la S.C. ha dichiarato competenti a conoscere del ricorso
ai sensi degli artt. 20 e 25, c.p.c., quali fori alternativi del luogo in cui è
sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio, tanto la Corte
d'appello di Roma, essendosi ivi completata, con la pronuncia della Commissione
tributaria centrale - del cui segmento processuale l'attore non aveva escluso
l'irragionevole durata - la fattispecie legale costitutiva dell'indennizzo
"ex lege"; quanto la corte d'appello nel cui distretto ha sede la
sezione di tesoreria provinciale tenuta ad effettuare il relativo pagamento in
base alle norme sulla contabilità generale dello Stato, sede nella quale va individuato
il luogo di adempimento dell'obbligazione ex art. 1182, comma IV, c.c.). 182
Cfr. sul punto, Cass. Civ., Sez. I, 02/02/2005, n. 2076, in Mass. Giur. It.,
2005 (la S.C. ha dichiarato la competenza della Corte d'Appello nel distretto
della quale si trovava il T.A.R. in quanto, in alternativa al "forum
commissi delicti", il "forum destinatae solutionis" -
trattandosi di somma di denaro non determinata, pagabile in base all'art. 1182
c.c., ult. comma, c.c., al domicilio del debitore, e va individuato avendo
riguardo al luogo in cui ha sede l'ufficio di tesoreria tenuto ad effettuare il
pagamento in base alle norme sulla contabilità generale dello Stato); Cass.
Civ., Sez. I, 15/06/2004, n. 11300,
in Mass. Giur. It., 2004 (nella fattispecie, la Suprema
Corte ha dichiarato la competenza della Corte d'Appello - che aveva sollevato
regolamento di competenza d'ufficio ex art. 45 c.p.c. - nel distretto della
quale si trova detto Tribunale, cioè il luogo in cui sarebbe stato commesso
l'illecito posto a fondamento della domanda di equa riparazione); Cass. Civ.,
Sez. I, 16/05/2003, n. 7721,
in Gius, 2003, 20, 2238 (la S.C., in un caso nel quale
la dedotta durata irragionevole concerneva un procedimento svoltosi dinanzi ad
un Tribunale amministrativo regionale, ha dichiarato la competenza della Corte
d'Appello nel distretto della quale trovasi detto T.A.R., essendo questo il
luogo in cui l'obbligazione è sorta, e, alternativamente, in relazione al
"forum destinatae solutionis", la competenza della corte d'appello
individuata avendo riguardo al luogo in cui ha sede l'ufficio di tesoreria
tenuto ad effettuare il pagamento in base alle norme sulla contabilità generale
dello Stato, luogo che si identifica col domicilio del creditore); Cass. Civ.,
Sez. I, 04/02/2003, n. 1653,
in Nuovo Dir., 2003, 285, con nota di Stilo; Corte di
Appello di Perugia, 04/02/2002, in Giur. It., 2002, 1185, con nota di Socci;
Corte di Appello di Caltanissetta, 21/12/2001, in Giur. di Merito, 2002, 1080
(è stata ritenuta territorialmente competente la Corte d'appello di Palermo in
un giudizio di "equa riparazione" relativo ad un procedimento svolto
avanti al Tar di Palermo). Poiché la domanda di equa riparazione può essere
proposta anche nel corso del giudizio di merito, in tal caso la competenza territoriale
si radica in relazione alla fase del giudizio che si assume essere durata
eccessivamente (cfr. Corte di Appello di Bari, 12/12/2001, in Giur. di Merito,
2002, 1260, con nota di Didone, secondo la quale se la domanda si riferisce
alla fase del giudizio svoltasi davanti al T.A.R., è irrilevante ai fini della
competenza che il giudizio si trovi ancora davanti al Consiglio di Stato per la
fase d'appello). 183 Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 27/08/2003, n. 12541, in Mass. Giur.
It., 2003 (che ha ritenuto competente la corte d'appello di Roma, giacchè in
Roma si è realizzata la fattispecie, qui essendo sorta l'obbligazione così come
in Roma deve ritenersi eseguibile l'obbligazione medesima ai sensi dell'art.
1182, ult. comma, c.c. atteso che riguardando una somma di denaro non
determinata, essa è esigibile al domicilio del debitore); Cass. Civ., Sez. I,
04/02/2003, n. 1653, in
Nuovo Dir., 2003, 285, con nota di Stilo (che ha riconosciuto competente la
Corte d'Appello di Roma, giacché in Roma si è realizzata la fattispecie
considerata dalla citata legge n. 89 del 2001 ai fini della richiesta
d'indennizzo, quivi essendo sorta l'obbligazione, così come in Roma deve
ritenersi eseguibile l'obbligazione medesima ai sensi dell'art. 1182, ultimo
comma, c.c., atteso che, riguardando una somma di denaro non determinata, essa
è esigibile al domicilio del debitore); Corte di Appello di Perugia,
04/02/2002, in Giur. It., 2002, 1185, con nota di Socci. 184 Cfr. Cass. Civ.,
Sez. I, 20/10/2005, n. 20271 (in Mass. Giur. It., 2005), secondo la quale
secondo la quale, ai sensi dell'art. 20 c.p.c., è competente a giudicare, a
discrezione dell'attore, la corte d'appello del luogo in cui è sorta o
dev'essere eseguita l'obbligazione, e quindi la Corte d'appello di Roma, nel
cui distretto ha sede la Corte di Cassazione, ovvero quella nel cui distretto è
posta la residenza dell'attore, ed ha sede la tesoreria provinciale dello
Stato, deputata al pagamento di quanto sarà ritenuto dovuto dal giudice
competente. 185 Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 20/10/2005, n. 20271, in Mass. Giur.
It., 2005; Cass. Civ., Sez. I, 09/07/2004, n. 12668, in Guida al
Diritto, 2004, 39, 65; Cass. Civ., Sez. I, 04/02/2003, n. 1653, in Guida al Diritto,
2003, 11, 90. 186 I magistrati della Corte dei Conti non fanno parte di alcun
distretto di Corte d'Appello, al di là della coincidenza, di mero fatto, tra
ambito del distretto ed ambito della circoscrizione della sezione, coincidente
con il territorio regionale. 187 Cfr. Corte Cost., 17/07/2007, n. 287, in Sito uff. Corte
cost., 2007; Cass. Civ., Sez. I, 22/09/2005, n. 18635, in Mass. Giur.
It., 2005; Cass. Civ., Sez. I, 02/02/2005, n. 2076, in Mass. Giur. It.,
2005; Cass. Civ., Sez. I, 09/07/2004, n. 12668, in Guida al
Diritto, 2004, 39, 65; Cass. Civ., Sez. I, 15/06/2004, n. 11300, in Mass. Giur.
It., 2004; Cass. Civ., Sez. I, 13/05/2004, n. 9170, in Mass. Giur. It.,
2004; Cass. Civ., Sez. I, 07/04/2004, n. 6894, in Foro It., 2005,
1, 1, 189; Cass. Civ., Sez. I, 17/09/2003, n. 13727, in Mass. Giur.
It., 2003; Cass. Civ., Sez. I, 27/08/2003, n. 12541, in Mass. Giur.
It., 2003; Cass. Civ., Sez. I, 10/07/2003, n. 10902, in Gius, 2004, 1,
34; Cass. Civ., Sez. I, 16/05/2003, n. 7721, in Gius, 2003, 20, 2238; Cass. Civ., Sez.
I, 04/02/2003, n. 1653, in
Nuovo Dir., 2003, 285, con nota di Stilo; Corte di Appello di Caltanissetta,
23/04/2002, in Giur. di Merito, 2002. 188 Cfr. Corte Cost., 17/07/2007, n. 287, in Sito uff. Corte
cost., 2007. 189 Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 02/08/2002, n. 11579, in Mass. Giur.
It., 2002; Corte di Appello di Potenza, 06/05/2004, in DeaProfessionale, 2005.
190 Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 01/08/2003, n. 11715, in Mass. Giur.
It., 2003. 191 Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 02/08/2002, n. 11579, in Mass. Giur.
It., 2002. Allorché la procura sia apposta in calce al ricorso, la posizione
della procura è idonea - salvo che dal suo testo si ricavi il contrario - a dar
luogo alla presunzione di riferibilità della procura medesima al giudizio cui
l'atto accede (in applicazione del principio interpretativo di conservazione
dell'atto giuridico ex art. 159, c.p.c.), a nulla rilevando l'assenza di alcun
riferimento esplicito al giudizio che si è inteso promuovere o la formulazione
generica del mandato (così Cass. Civ., Sez. I, 31/10/2005, n. 21189, in Mass. Giur.
It., 2005). 192 Così Corte di Appello di Torino, 05/09/2001, in Giur. di
Merito, 2002, 396. 193 Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 30/10/2003, n. 16303, in Guida al
Diritto, 2003, 50, 45; Cass. Civ., Sez. I, 16/10/2003, n. 15475, in Arch. Civ.,
2004, 975. 194 La legittimazione passiva del Ministro della giustizia è stata
esplicitamente riconosciuta anche da Cass. Civ., Sez. I, 30/05/2006, n. 12867
(in Mass. Giur. It., 2006), e Cass. Civ., Sez. I, 24/10/2003, n. 16053 (in
Mass. Giur. It., 2003). 195 Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 27/02/2004, n. 3968, in Guida al Diritto,
2004, 18, 65. 196 Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 01/04/2005, n. 6917, in Mass. Giur. It.,
2005. Non è peraltro affetta da nullità la domanda di condanna al pagamento
dell'equo indennizzo rivolta contro lo Stato italiano, anziché nei riguardi del
Ministero della giustizia, qualora il contraddittorio sia stato correttamente
instaurato nei confronti del Ministero stesso, tenuto conto che l'indicazione
contenuta nelle conclusioni del ricorso, anche se erronea, non impedisce di
individuare la controparte nei cui confronti il ricorrente ha invocato la
pronuncia del giudice, trattandosi pur sempre di una Pubblica Amministrazione
ricompresa nella più ampia accezione di Stato (così Cass. Civ., Sez. I,
22/09/2005, n. 18650, in
Mass. Giur. It., 2005). 197 Cfr., sul punto, Cass. Civ., Sez. I, 07/07/2006, n.
15603, in
Mass. Giur. It., 2006. Nel giudizio per l'equa riparazione di un procedimento
di esecuzione forzata per il rilascio di un immobile, protrattosi per effetto
di leggi e della mancata concessione della forza pubblica in sede di
graduazione degli sfratti, legittimato passivo è il Ministro della giustizia,
trattandosi di procedimento svoltosi innanzi al giudice ordinario, mentre il
preventivo parere della Commissione consultiva sui criteri da adottare nella
individuazione della priorità degli sfratti, e il decreto prefettizio di
graduazione, costituiscono provvedimenti aventi carattere meramente ausiliario
e strumentale rispetto a quelli di natura autenticamente giurisdizionale
rientranti nel processo di esecuzione forzata per il rilascio (cfr. Cass. Civ.,
Sez. I, 04/05/2005, n. 9245,
in Mass. Giur. It., 2005). 198 Cfr. Cass. Civ., Sez. I,
06/04/2006, n. 8031, in
Mass. Giur. It., 2006; Cass. Civ., Sez. I, 31/03/2006, n. 7688, in Mass. Giur. It.,
2006. 199 Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 21/01/2005, n. 1343, in Mass. Giur. It.,
2005. 200 Così Cass. Civ., Sez. I, 21/01/2005, n. 1343, in Mass. Giur. It.,
2005. 201 Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 21/01/2005, n. 1343, in Mass. Giur. It.,
2005. Ne consegue che il giudice del processo cui è riferito il ritardo non è
legittimato a proporre ricorso per cassazione avverso il decreto che accerti la
violazione della ragionevole durata e riconosca il diritto della parte all'equa
riparazione, senza che ciò dia luogo ad alcuna violazione degli artt. 24 e 111
Cost. (così Cass. Civ., Sez. I, 21/01/2005, n. 1343, in Mass. Giur. It.,
2005). 202 Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 16/04/2004, n. 7258, in Mass. Giur. It.,
2004. Per Cass. Civ., Sez. I, 18/04/2005, n. 7978 (in Mass. Giur. It., 2005),
qualora la Corte adita imponga al ricorrente, con il decreto di fissazione
dell'udienza camerale, di produrre gli atti necessari per la decisione, la
nullità di tale parte (indipendente e scindibile) dell'atto non si comunica
all'intero provvedimento né si estende agli atti successivi, ivi compreso il
decreto che definisca il giudizio, e rileva soltanto se il giudice, nel caso di
mancata ottemperanza da parte del ricorrente, ne abbia tratto conseguenze
negative per lo stesso e nei limiti di tali conseguenze. 203 Cass. Civ., Sez.
I, 27/02/2004, n. 3968, in
Mass. Giur. It., 2004; Cass. Civ., Sez. I, 11/11/2003, n. 16911, in Guida al
Diritto, 2004, 2, 90; Cass. Civ., Sez. I, 18/07/2003, n. 11231, in Gius, 2004, 2,
179. Per la Corte di Appello di Torino (sentenza del 20/02/2002, in Giur. di
Merito, 2002, 1258, con nota di Didone), lo strumento per richiederne
l'esibizione è quello previsto all'art. 210, c.p.c.. 204 Cfr. Cass. Civ., Sez.
I, 21/09/2005, n. 18603,
in Mass. Giur. It., 2005. Per Cass. Civ., Sez. I, 11/11/2003,
n. 16911 (in Arch. Civ., 2004, 1116), in caso di mancato accoglimento della
richiesta eventualmente formulata, si configura un vizio in grado di reagire
sulla stessa validità del processo se il ricorrente, all'atto della detta
richiesta, espliciti il fondamento concreto della sua istanza (in termini di
rilevanza e di mancata, disagevole o troppo onerosa possibilità di conseguire
la disponibilità di copia degli atti del processo presupposto). 205 Cfr. Cass.
Civ., Sez. I, 04/10/2005, n. 19354,
in Mass. Giur. It., 2005. 206 Cfr. Cass. Civ., Sez. I,
29/11/2002, n. 16936, in
Gius, 2003, 6, 570. 207 Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 24/10/2003, n. 16053 in Mass. Giur. It.,
2003. 208 Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 18/05/2006, n. 11737, in Mass. Giur.
It., 2006; Cass. Civ., Sez. I, 06/04/2006, n. 8031, in Mass. Giur. It.,
2006; Cass. Civ., Sez. I, 31/03/2006, n. 7688, in Mass. Giur. It.,
2006; Cass. Civ., Sez. I, 29/03/2006, n. 7144, in Mass. Giur. It.,
2006. 209 Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 29/03/2006, n. 7143, in Mass. Giur. It.,
2006. 210 Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 04/02/2003, n. 1600, in Foro It., 2003,
1, 1450; Cass. Civ., Sez. I, 19/11/2002, n. 16256, in Mass. Giur.
It., 2003; Cass. Civ., Sez. I, 12/11/2002, n. 15852, in Mass. Giur.
It., 2002. 211 Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 21/03/2003, n. 4138, in Gius, 2003, 14,
1573; Cass. Civ., Sez. I, 07/02/2003, n. 1822, in Arch. Civ., 2003,
1373. Per Cass. Civ., Sez. I, 19/11/2002, n. 16256 (in Mass. Giur. It., 2003),
affinchè la valutazione discrezionale propria del metodo equitativo non si
risolva in una quantificazione arbitraria, è necessario che il giudice di
merito, nella motivazione del proprio provvedimento fornisca ? almeno
sommariamente - indicazioni sul procedimento logico attraverso il quale è
pervenuto a giudicare proporzionata una certa misura del risarcimento. 212 Cfr.
Cass. Civ., Sez. I, 17/04/2003, n. 6168, in Mass. Giur. It., 2003; Cass. Civ.,
Sez. I, 03/01/2003, n. 8, in
Mass. Giur. It., 2003. 213 Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 04/02/2003, n. 1600, in Gius, 2003, 11,
1175; Cass. Civ., Sez. I, 19/11/2002, n. 16256, in Mass. Giur.
It., 2003; Cass. Civ., Sez. I, 12/11/2002, n. 15852, in Mass. Giur.
It., 2002. 214 Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 08/04/2004, n. 6939, in Gius, 2004, 3262.
215 Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 29/12/2005, n. 28864, in Mass. Giur.
It., 2005; 216 Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 11/11/2003, n. 16911, in Guida al
Diritto, 2004, 2, 90. 217 Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 21/03/2003, n. 4142, in Guida al Diritto,
2003, 23, 47. 218 Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 22/12/2004, n. 23789, in Mass. Giur.
It., 2004; Cass. Civ., Sez. I, 17/10/2003, n. 15573, in Guida al
Diritto, 2003, 47, 45; Cass. Civ., Sez. I, 10/09/2003, n. 13211, in Arch. Civ.,
2004, 975; Cass. Civ., Sez. I, 13/02/2003, n. 2140, in Arch. Civ., 2004,
284; Cass. Civ., Sez. I, 24/01/2003, n. 1078, in Gius, 2003, 10,
1053. Per Cass. Civ., Sez. I, 28/11/2003, n. 18204 (in Guida al Diritto, 2004,
7, 66) è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale
dell'articolo 3, commi I, II e III, L. n. 89/2001 nella parte in cui non
prevede che il ricorrente, soccombente nei giudizi promossi per ottenere l'equa
riparazione, non è assoggettato al pagamento di spese, competenze e onorari in
favore del Governo italiano, a meno che la sua pretesa non sia manifestamente
infondata e temeraria. 219 Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 01/07/2004, n. 12021. in Mass. Giur.
It., 2004. 220 Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 17/10/2003, n. 15573, in Guida al
Diritto, 2003, 47, 45; Cass. Civ., Sez. I, 10/09/2003, n. 13211, in Arch. Civ.,
2004, 975; Cass. Civ., Sez. I, 13/02/2003, n. 2140, in Arch. Civ., 2004,
284. 221 D'altronde, la Corte di Appello è chiamata a pronunciarsi sull'istanza
ad essa presentata, non sul precedente ricorso alla Corte europea. Cfr., sul
punto, Cass. Civ., Sez. I, 13/04/2006, n. 8720, in Mass. Giur. It.,
2006; Cass. Civ., SS.UU., 23/12/2005, n. 28508, in Mass. Giur.
It., 2005; Cass. Civ., Sez. I, 21/01/2005, n. 1334, in Guida al Diritto,
2005, 7, 49; Cass. Civ., Sez. I, 09/07/2004, n. 12664, in Guida al
Diritto, 2004, 39, 65; Cass. Civ., Sez. I, 11/06/2004, n. 11086, in Guida al
Diritto, 2004, 29, 66; Cass. Civ., Sez. I, 09/01/2004, n. 123, in Guida al Diritto,
2004, 8, 55; Cass. Civ., Sez. I, 20/12/2002, n. 18139, in Mass. Giur.
It., 2003; Cass. Civ., Sez. I, 03/01/2003, n. 4, in Mass. Giur. It., 2003.
222 Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 29/03/2006, n. 7140, in Mass. Giur. It.,
2006; Cass. Civ., Sez. I, 05/08/2004, n. 15106, in Mass. Giur.
It., 2004; Cass. Civ., Sez. I, 05/03/2004, n. 4512, in Mass. Giur. It.,
2004; Cass. Civ., Sez. I, 05/03/2004, n. 4508, in Mass. Giur. It.,
2004; Cass. Civ., Sez. I, 17/04/2003, n. 6163, in Mass. Giur. It.,
2003. Per Cass. Civ., Sez. I, 20/12/2002, n. 18139 (in Mass. Giur. It., 2003),
il giudizio intrapreso davanti al giudice italiano comporta soltanto, peraltro,
l'effetto della sospensione di quello instaurato davanti alla Corte europea,
non la rinuncia agli atti, con la conseguenza che il ricorrente - una volta
definita la controversia pendente presso la giurisdizione italiana - potrà
riassumerlo ed ottenere, in quella sede, la liquidazione delle spese ivi
sostenute. Secondo Cass. Civ., SS.UU., 23/12/2005, n. 28508 (in Foro It., 2006,
5, 1, 1423), non sussiste il diritto al rimborso delle spese sostenute per il
ricorso inizialmente presentato alla Corte europea, divenuto in seguito
irricevibile per effetto della sopravvenuta introduzione di un mezzo di tutela
dinanzi al giudice nazionale per il risarcimento dei danni da irragionevole
durata del processo. 223 Così Cass. Civ., Sez. I, 19/01/2005, n. 1094, in Mass. Giur. It.,
2005; Cass. Civ., Sez. I, 02/12/2005, n. 26272, in Mass. Giur.
It., 2005; Cass. Civ., Sez. I, 11/12/2002, n. 17650, in Arch. Civ.,
2003, 1078; Cass. Civ., Sez. I, 29/11/2002, n. 16936, in Mass. Giur.
It., 2002; Cass. Civ., Sez. I, 07/11/2002, n. 15607, in Mass. Giur.
It., 2002; Cass. Civ., Sez. I, 02/08/2002, n. 11573, in Giur. It.,
2003, 1, 25. 224 Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 22/10/2002, n. 14885, in Diritto e
Giustizia, 2002, f.
39, 12, con nota di Didone. 225 Così Cass. Civ., Sez. I, 20/02/2004, n. 3388, in Guida al Diritto,
2004, 18, 61; Cass. Civ., Sez. I, 05/11/2003, n. 16615, in Arch. Civ.,
2004, 1116. 226 Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 03/02/2004, n. 1921, in Guida al Diritto,
2004, 10, 62, con nota di Sacchettini. 227 Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 14/11/2003,
n. 17183, in
Mass. Giur. It., 2003. 228 Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 07/11/2002, n. 15607, in Mass. Giur.
It., 2002. 229 Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 03/01/2003, n. 3, in Mass. Giur. It., 2003.
230 Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 07/03/2006, n. 4864 (in Mass. Giur. It., 2006),
dove il ricorso per cassazione era stato notificato al Ministero della
Giustizia, quando il giudizio di merito si era svolto in contraddittorio del
Presidente del Consiglio dei Ministri. 231 Così Cass. Civ., Sez. I, 01/08/2003,
n. 11715, in
Giur. It., 2004, 23, con nota di Didone.
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( da "Citta' di Salerno, La" del 15-04-2008)
Argomenti: Class Action
Il postino fa capo a
San Cipriano Forti ritardi postali a San Mango Cresce il malcontento " SAN
MANGO PIEMONTE. Cresce a San Mango il malcontento per il servizio recapito
posta. E' da troppo tempo ormai che la corrispondenza quando viaggia, viaggia a
passo di lumaca. Il disservizio è palese. Prioritaria o no, la corrispondenza
degli utenti sanmanghesi si perde tra i vari centri di smistamento previsti dal
nuovo sistema postale di recapito. Difatti il portalettere in servizio nel
piccolo centro picentino non fa più capo all'ufficio postale di San Mango
Piemonte, ma organizza la sua consegna nel centro di smistamento postale di San
Cipriano Picentino, che a sua volta ripartisce la corrispondenza di tutti gli
utenti del territorio dei comuni di Castiglione del Genovesi, San Mango
Piemonte e San Cipriano Picentino. " E' risaputo che in tutta Italia sono
milioni le lettere ferme nei depositi. Questo comporta oltre al danno di non
ricevere la corrispondenza, anche la beffa di dover pagare more dovute ai ritardi
non imputabili a inadempienze soggettive, bensì alla mancata consegna della
bolletta. A livello locale, sono state presentate, verbalmente e per iscritto,
lamentele e petizioni da cittadini ma anche da consiglieri comunali. Finora dai
responsabili e dalla direzione provinciale delle Poste non c'è stato alcun
intervento. Anzi. Inviti, convocazioni e quant'altro inviato a mezzo posta
prioritaria che dovevano essere recapitati entro le 48 ore dalla spedizione,
sono giunte al destinatario anche a distanza di più di un mese. Per non
menzionare tutta quella corrispondenza come cartelle esattoriali e altri inviti
di pagamento recapitati con molto ritardo e senza alcun timbro di consegna da
cui far decorrere con certezza il tempo utile ad impiantare azioni di ricorso. "
Ma come può il cittadino tutelarsi? Le Poste Italiane sono dotate della Carta
della Qualitá che ha come obiettivi principali, tra l'altro, l'impegno a
rispettare gli standard di qualitá, a prevedere la possibilitá del rimborso
qualora non vengano rispettati tali obiettivi ed a stabilire un rapporto di
fiducia con la clientela. In virtù di ciò, agli utenti non
resta che promuovere attraverso un'organizzazione di consumatori una
istruttoria utile ad avviare una azione collettiva
risarcitoria. A meno che, il direttore provinciale, Paolo Ruffo, non intervenga
a semplificare ed accelerare il servizio di recapito corrispondenza nella zona
picentina. Nicola Vitolo.
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CITTADINANZATTIVA SU PROTOCOLLO DI CONCILIAZIONE SOTTOSCRITTO CON
INTESA SAN PAOLO: ESEMPIO DA SEGUIRE ANCHE PER ALTRI GRUPPI BANCARI (sezione: Class
action)
( da "marketpress.info" del 15-04-2008)
Argomenti: Class Action
Roma, 15 aprile
2008" - È un segnale molto forte che ci auguriamo arrivi, da un lato, alle
Istituzioni di Governo e di rappresentanza del mondo del credito e del
risparmio italiano e, dall'altro, a tutti quegli istituti bancari - specie medi e piccoli- ancora restii ad aprirsi a simili azioni
di tutela dei risparmiatori. Di fatto, il protocollo di conciliazione
sottoscritto tra Cittadinanzattiva e le altre Associazioni dei consumatori con
Intesa San Paolo dimostra come l'azione collettiva
risarcitoria non esaurisce la domanda di tutela collettiva".
Questo il commento di Giustino Trincia, vice segretario generale di
Cittadinanzattiva, a margine della sottoscrizione della procedura di
conciliazione volta a tutelare i clienti ex Sanpaolo Imi che avevano acquistato
titoli Parmalat. "In tema di tutela dei risparmiatori" continua
Trincia "esempi di conciliazione paritetica della portata di quella appena
sottoscritta con Intesa San Paolo (24. 000 i clienti che potranno presentare
domanda di ammissione alla procedura di conciliazione) testimoniano come sia
possibile tutelare in modo veloce e rapido, su base equitativa, una pluralità
di cittadini vittime dei famosi casi di risparmio tradito". "D'altra
parte, i risultati dell'esperienza conciliativa maturata dal 2004 ad oggi, applicata
con diversi gruppi bancari per la soluzione dei casi Cirio, Giacomelli,
Parmalat, Finmek e Finmatica, hanno dimostrato tutta la validità di questo
strumento di tutela, oltre a sottolineare le ragioni di Cittadinanzattiva che
già a dicembre 2003 si è resa promotrice del primo accordo di conciliazione
sottoscritto tra Associazioni dei consumatori ed un gruppo bancario". A
disposizione dei cittadini, Cittadinanzattiva dedica una linea telefonica
(0636718555, dal lunedì al venerdì dalle 9. 00 alle 13. 30) ed un indirizzo
mail: conciliamo@cittadinanzattiva. It, mentre a partire dalla fine del mese, e
per tutto maggio, verrà predisposta una campagna di comunicazione sui
principali quotidiani per meglio informare i cittadini in merito a questa
opportunità, posto che il termine per presentare le domande è il 30 giugno
2008. . <<BACK.
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( da "Nuova Sardegna, La" del 16-04-2008)
Argomenti: Class Action
MAGOMADAS L'intero
paese ora fa quadrato contro Abbanoa e già si parla di una possibile
"class action" Una causa collettiva basata
su oltre 200 ricorsi individuali MAGOMADAS. Sarebbero oltre 200 - praticamente
pare si sia mobilitato l'intero paese - le eccezioni mosse al gestore unico
Abbanoa dopo l'arrivo dei ruoli per acqua e fognature che riguardano il primo
semestre del 2006. E già in municipio il sindaco Alessandro Naitana pensa ad
una class action (vale a dire una singola causa giudiziaria intentata collettivamente" nei confronti del gestore unico. Sul
fronte dell'erogazione dell'acqua in questo paese della Planargia tra l'altro
non si scherza: la scorsa estate per diversi giorni il prezioso liquido era
mancato dai rubinetti e gli abitanti si erano mobilitati occupando
pacificamente, a ridosso di ferragosto, l'aula consiliare. Fu quella una
giornata di intensa attività "diplomatica" per Alessandro Naitana,
che cercava di mediare tra le richieste dei cittadini ed il gestore unico, i
cui tecnici alla fine riuscirono a risolvere il problema. Nelle scorse
settimane lo stesso sindaco sollevò pubblicamente un altro problema, sentito
questa volta nell'intera zona: quello relativo alla istituzione di un ufficio a
cui potessero fare capo gli utenti della Planargia e del Montiferru
occidentale, con sede a Bosa o in altro comune del territorio. In questo caso
non è improbabile che, almeno per i mesi estivi, il servizio possa essere
attivato già da quest'anno, anche se in molti sono convinti che debba essere
esteso all'intero arco dell'anno. Il malumore in paese è però cresciuto alle
stelle con l'arrivo delle bollette relative al primo semestre del 2006:
"Sono a conoscenza del fatto che oltre 200 utenti hanno presentato ricorso
contro Abbanoa per irregolarità nella richiesta dei ruoli, come ad esempio la
lettura forfetaria dei contatori.", afferma il primo cittadino, "E a
questo punto credo che ci siano gli estremi per intentare una class action nei
confronti del gestore unico". Insomma un'azione legale
collettiva, tutta ancora da valutare nella forma però, rispetto alle norme
che la regolamentano, che permetterebbe agli utenti un risparmio sul fronte
delle spese legali sicuramente consistente: "Nelle prossime settimane, con
l'ausilio di alcuni legali convocherò una assemblea popolare proprio per
discutere e fare le opportune valutazioni sul problema.", conclude.
Alessandro Farina.
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( da "Repubblica, La" del 16-04-2008)
Argomenti: Class Action
Pagina I - Bari
Ancora un rinvio per il cantiere del parcheggio. I negozianti: "Ora basta,
class="hilite">faremo una class="term">class class="term">action" Piazza Battisti, la
Regione ordina la valutazione d'impatto ambientale sI PROFILANO tempi ancora
molto lunghi per la realizzazione del parcheggio interrato di piazza Cesare
Battisti. La Regione ha ordinato alla ditta costruttrice, la Dec, la
valutazione di impatto ambientale. Tutto da rifare, dunque, mentre i
negozianti, che si ritengono penalizzati, commentano: "Ora basta, faremo
anche noi una class="term">class class="term">action".
PAOLO RUSSO A PAGINA VIII.
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( da "Libero" del 16-04-2008)
Argomenti: Class Action
Milano 16-04-2008
Gli Euro 0 "fanno causa" al Pirellone di DARIO ALEMANNO COMO Dopo sei
mesi di blocco forzato finalmente le Vespe, le Cinquecento, le Ritmo e le altre
vetture Euro 0 possono tornare a viaggiare sulle strade della Lombardia a
qualsiasi ora del giorno: oggi si conclude il periodo di divieto di
circolazione che il Pirellone aveva imposto dal 15 ottobre 2007 al 15 aprile
2008, tra lunedì e venerdì dalle 7.30 alle 19.30 in tutta la
cosiddetta "Area Critica". Ma la polemica che ha accompagnato questi
sei mesi di blocco è tutt'altro che spenta. Da una parte l'Aci contesta la
reale validità del provvedimento regionale, affidandosi ai dati dell'Arpa che
dimostrerebbero come lo smog non abbia subito sensibili diminuzioni. Dall'altra
parte c'è un gruppo di automobilisti lariani decisi a chiedere i danni al
Pirellone. La richiesta che giunge da Como è quella di un rimborso dei soldi
sborsati per bollo auto e bollino blu. Il concetto è semplice: se la Regione ci
ha obbligato a non usare l'auto in determinati giorni e fasce orarie, allora
non può esigere il pagamento per intero dei due bolli che vanno, invece, pagati
in proporzione all'utilizzo che si è fatto del veicolo. A farsi promotore di
questa ennesima manifestazione di protesta è il comitato "Non
Catalitiche" guidato dal comasco Carlo Sangiorgio. Il comitato, che
riunisce decine di associazioni e club di vetture storiche ed Euro 0 non solo
di Como ma anche di altre province lombarde, ha dato mandato a tre avvocati per
valutare i dettagli della causa da muovere contro il Pirellone. "Abbiamo
pagato il bollino blu - tuona Sangiorgio che certifica come le nostre auto
rientrino nei limiti di legge per ciò che concerne le emissioni. Quindi perché
ci hanno obbligato a restare fermi? Non ci sembra giusto nemmeno avere pagato
la tassa di proprietà dell'auto per intero". Eccoci alla causa legale
"di massa". "L'ipotesi - ha spiegato l'avvo cato dei non
catalitici, Mario Lavatelli - è quella di promuovere una causa collettiva,
paragonabile alla cosiddetta "class="hilite">class="term">class class="term">action" anglosassone".
Resta ancora da definire l'im porto totale dell'eventuale risarcimento.
Intanto, però, anche l'Aci ribadisce l'inutilità del blocco regionale degli
Euro 0. "Non è servito ad abbattere lo smog - commenta Enrico Gelpi, presidente
nazionale dell'Aci -, lo dimostrano i dati di Arpa Lombardia sulle
concentrazioni di polveri sottili in questi ultimi sei mesi. Secondo noi sono
altre le strategie da adottare per contrastare l'inquinamento. Per esempio un
incremento degli incentivi per la rottamazione, soprattutto per i ceti medio
bassi, che porterebbe a un rinnovo del parco auto con vetture più moderne,
sicure e meno inquinanti". Salvo per uso personale è vietato qualunque
tipo di riproduzione delle notizie senza autorizzazione.
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( da "Denaro, Il" del 16-04-2008)
Argomenti: Class Action
Professioni
giustizia Class action e tutela penale, nodi irrisolti Riccardo Marco Pinto*
Con l'approvazione della legge 44/2008, finanziaria 2008, è finalmente stata
riconosciuta una tutela effettiva agli interessi diffusi dei consumatori,
attraverso il dettato normativo agli interessi dei consumatori in quanto tali.
Glissando sulle novità introdotte dalla nuova normativa propedeutica
dell'articolo 140 bis del Codice Nazionale del Consumo, di pronta reperibilità
e consultazione, sarà interessante notare le discrasie emergenti da questa
effettivizzata, ma solo per alcuni casi, tutela degli interessi ontologici del
consumatore. Per quanto attiene al campo della tutela penale, grandi e numerose
sono le lacune, se non le aporie della nuova normativa in esame. La più
vistosa, è, sicuramente, costituta dalla circostanza fattuale e di diritto che,
nel processo penale, non si è ancora provveduto a normativizzare tali tipo di
"representative actions", per utilizzare un concetto caro e tipico
agli Stati Uniti, quali azioni adottate da una classe indistinta di individui-consumatori
che si costituiscono per tutelare in sede penale i propri interessi ontologici,
ma, soprattutto, gli interessi di altri individui "accoglibili" nella
classe d''appartenenza, ampliando, così i propri effetti"ultra
partes" costituite. Il nostro legislatore, tuttavia, pur avendo raggiunto
l'effetto di dar modo a tali classisti di tutelare i propri interessi,
costituendosi attraverso le associazioni riconosciute dal Cncu, con le ovvie
conseguenze di minori costi personali, soprattutto per le spese legali, non ha
ancora ritenuto di introdurre, di pari passo alla nostra representative action,
la possibilità di ricorrere ad una azione collettiva a fini risarcitori, ma anche sulla possibilità di ottenere i
cosiddetti danni punitivi (punitive damages). Alla stregua dell'ordinamento
statunitense, la condanna al pagamento di danni punitivi è volta alla
realizzazione di finalità pubblicistiche di deterrenza e punizione, anche se
non esclusive, (cfr. Corte suprema Usa, 26/06/1988 in Foro It., 1990,
IV, 174, nota di Romano). La figura del danno punitivo, negli Stati Uniti
d'America, è tuttavia generalmente collegata a chi si sia reso responsabile,
con una condotta singola, di pregiudizio ad una pluralità di soggetti, ed è
connotata dalla sussistenza di un limite per la condanna al risarcimento
inflitta (cfr. Federal Court for the District of New Jersey, 09/03/1989 in Foro
It., 1990, IV, 78, nota di Romano; Supreme Court USA, 04/03/1991 in Foro It.,
1991, IV, 235, nota di Ponzanelli; Corte Suprema degli Stati Uniti d'America,
07/04/2003 in Foro It., 2003, 4, 355, nota di Colangelo). I punitive damages
non sono stati recepiti dal Legislatore italiano. Tale scelta è corretta
nell'impalcatura del nostro diritto civile così per come costituzionalizzato.
Nel vigente ordinamento alla responsabilità civile, infatti, è assegnato il
compito precipuo di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito
la lesione, anche mediante l'attribuzione al danneggiato di una somma di denaro
che tenda a eliminare le conseguenze del danno subito mentre rimane estranea al
sistema l'idea della punizione e della sanzione del responsabile civile ed è
indifferente la valutazione a tal fine della sua condotta. é quindi
incompatibile con l'ordinamento italiano l'istituto dei danni punitivi che, per
altro verso, non è neanche riferibile alla risarcibilità dei danni non
patrimoniali o morali. Tale risarcibilità è sempre condizionata
all'accertamento della sofferenza o della lesione determinata dall'illecito e
non può considerarsi provata "in re ipsa" (così, da ultimo, Cass.
civ., Sez. III, 19/01/2007, n. 1183). Dall'assunto richiamato discende che la
sentenza statunitense che abbia condannato un soggetto italiano al pagamento di
somme per danni "punitivi" senza alcun riferimento al danno concretamente
patito dal soggetto leso non è riconoscibile nell'Ordinamento Italiano per
contrasto con principi di ordine pubblico: la sentenza de qua, infatti, produce
effetti contrari all'ordine pubblico e non può essere delibata (articolo 64,
comma 1, lett. g), legge 31 maggio 1995, n. 218). In sintesi: la funzione
sanzionatoria e punitiva propria del risarcimento dei punitive damages
contrasta con i principi fondamentali dell'ordinamento interno che assegna alla
responsabilità civile funzioni esclusivamente compensative che precludono al
danneggiato di lucrare somme eccedenti il danno effettivamente subito. Alcuni,
tuttavia, obiettano al riguardo che il codice civile, in verità, avrebbe
previsto almeno un caso di "danno punitivo", in seno all'articolo
1382 (clausola penale). Ma la tesi non è condivisibile. Senza entrare nel
merito della questione, qui ci basti ricordare al consesso degli utenti che la
clausola penale non ha natura e finalità sanzionatoria o punitiva, ma assolve
alla funzione di rafforzare il vincolo contrattuale e di liquidare
preventivamente la prestazione risarcitoria, tant'è che se l'ammontare fissato
nella clausola penale venga a configurare, secondo l'apprezzamento
discrezionale del giudice, un abuso o uno sconfinamento dell'autonomia privata
oltre determinati limiti di equilibrio contrattuale, può essere equamente
ridotta. Di conseguenza, la clausola penale prevista ex articolo 1382 c.c.
secondo il nostro Ordinamento non può assolvere, nè essere intesa quale
punitive damage. Per brevità d'esposizione ometterò di entrare nel merito alle
questioni giustamente sollevate, all'indomani stesso dell'approvazione del
testo vigente dal professor Guido Alpa in tema, seppur tutte condivisibili,
introducendo il secondo punto di questa relazione; la legittimazione
all'azione, che, allo stato, non include i comitati, che costituiscono
"l'espressione più democratica ed efficace delle istanze dei
consumatori", e richiede l'iscrizione dei soggetti ad un registro
ministeriale, limitando, di fatto e di diritto, il diritto alla difesa.
Venendo, quindi, al terzo rilievo de jure condendo, salta, altresì, all'occhio
dei penalisti qui presenti, la assoluta incongruenza tra la gestione dei
rimborsi individuali tramite una camera di conciliazione successiva alla decisione
di accertamento e la condanna in sentenza per la responsabilità dell'imputato,
impresa o persona fisica che sia. Al contrario, ciò implica il rovesciamento
della logica giuridica processuale, perchè la conciliazione serve a prevenire
le cause, altrimenti si tratterà di una "camera di transazione",
pressochè inutile una volta ottenuta, pur con l'ormai ovvio trascorrere del
tempo in ordine alla quotidianità processuale, una sentenza di condanna, magari
con concessione di una provvisionale immediatamente esecutiva. Allo stato, lo
scrivente non è in grado di capire il meccanismo di minimo comune denominatore
da attribuire ad ogni singolo esponente della classe, associatosi agli altri
nell'intraprendere tale azione, nè, tantomeno, a che titolo ciò sia concedibile
dal giudice, senza snaturare la ratio tipica e sottesa a tali azioni di classe.
Inoltre, resta un nodo insoluto: come coordinare l'effettività di
legittimazione e tutela di questi nuovi tipi di azione e quanto sancito
attualmente dal libro I titolo VII del codice penale e dal libro I titolo V e
VI del codice di procedura penale, e se, e come, concordare una moltitudine di
richiesta di costituzione di parti civili; ovvero un solo gruppo
cointerressenziato di Associazioni a ciò finalizzate sin dalla loro esistenza,
solo perchè riconosciute in apposito registro presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri e il Cncu, senza politicizzare, anche indirettamente, la
partecipazione delle parti al processo, ovvero limitare il diritto di altri
gruppi di consumatori, non riuniti sotto l'egida di associazioni riconosciute
nel Cncu. Infine, quanto al nostro immediato contemporaneo, circa le sedicenti
class action incardinate nel Tribunale di Napoli, così come in Campania, mi
corre l'obbligo morale, proprio sulla scorta di quanto appena esposto, di
censurare le false notizie di presunte e riferite class action intentate. Cito,
per esempio, la notizia del 22.01.2008 della riunione nella sede Ascom di
Napoli di tutti i presidenti dei centri commerciali cittadini e della provincia
per parlare della serrata di protesta contro il permanere dell'emergenza
rifiuti, addirittura paventando il dibattito sulla class action promossa
dall'associazione di commercianti Vomero-Arenella, che attraverso i loro legali
hanno chiesto il risarcimento dei danni provocati da incuria e malgoverno. Ciò
non è al momento possibile, per limiti temporali e per i difetti connessi ad
una, purtroppo, forse per mancanza di tempo, legislazione tanto innovativa
quanto imprecisa e raffazzonata. Esempi futuribili di eventuali class action
potremmo avanzare il meccanismo dato dall'articolo 449 codice penale , che
disciplina i delitti colposi di danno. Questa norma fa un generico riferimento
alle ipotesi, specifiche, di disastro previste al capo primo del titolo VI
(articolo 422 e seguenti del codice penale), relativo ai delitti contro la
pubblica incolumità. Sulla base del disposto dell'articolo 449, e, a maggior
ragione in relazione ai nostri fini, dell'articolo 452 del c.p. , si rendono
punibili per colpa dei delitti, invece, dolosi. Chiaramente, onde non incorrere
in un'archiviazione, ovvero nel rigetto della costituzione di parte civile,
ovvero in un'imputazione ex officio di calunnia, bisognerà sempre tenere a
mente che il processo penale deve appurare la responsabilità di un imputato. Di
conseguenza, sarà necessaria la sussistenza di un nesso di causalità tra la
condotta dell'imputato ed un determinato evento; quindi andrà accertata la
consapevolezza e prevedibilità dell'evento, sulla base delle conoscenze e
cultura del tempo, e solo dopo avere verificato tutto questo potrà aversi la
condanna dell'imputato con tutte le ovvie conseguenze a titolo risarcitorio per
le parti costituite connesse alla condanna del responsabile. Concludendo, va
introdotto, quindi, il concetto -tipico delle azioni "all'americana"-
e connesso ai punitive damages, circa le spese legali della "contingency
fee". Nella nostra class action, infatti, a differenza di quella
americana, nel caso in cui il ricorrente risulti vittorioso, nulla è
stabilito(proprio perchè non è stato introdotto il concetto del punitive
damage) circa il pagamento all'avvocato della contingency fee che, talvolta,
può raggiungere il 40 per cento del risarcimento. In America, così come nei
paesi Europei che hanno già riconosciuto e cristallizzato nei rispettivi
ordinamenti tale tipo di azione, infatti, i grandi studi legali investono
ingenti risorse in una class action, indipendentemente dalle capacità
economiche del loro assistito, quando prevedono, nel caso di concessione di
danni punitivi, di poter abbondantemente ripagare il loro investimento. Quid
juris (et facti) nel nostro sistema, molto distante, seppure potenzialmente più
efficace, dal diritto continentale e statunitense? Spesso molti di noi hanno
sollevato eccezioni verso il criterio del patto di quota lite, seppur ormai
ammesso dopo il secondo Decreto Bersani, ma le soluzioni devono essere viste e
riprogettate all'interno dei singoli sistemi giuridici e dagli operatori
preposti. Il modello di tutela americano, infatti, offre nel suo complesso
notevoli garanzie per tenere alto il livello di guardia verso i possibili abusi
della contingency fee, ma il nostro? Ad oggi ci restano poco più di tre mesi
all'entrata in vigore di questo tipo di azioni. A noi, consumatori, utenti,
giudici, avvocati e operatori tutti, il compito di proporre nuovi rimedi e
correttivi per la effettiva e reale tutela dei diritti. *avvocato del
16-04-2008 num.
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( da "Repubblica, La" del 17-04-2008)
Argomenti: Class Action
Pagina III - Bari Il
deputato di Italia dei valori commenta i risultati Pisicchio: "Verifica?
Subito in Regione" Ci sono assessori che rappresentano forze senza un
ruolo parlamentare. Però, nessun regolamento di conti "I risultati
elettorali rendono necessaria una riflessione collettiva
nel centrosinistra. Il problema è urgente alla Regione, ma non solo". Il
successo dell'Italia dei valori è quasi acqua passata. Pino Pisicchio, rieletto
alla Camera grazie al balzo in avanti fatto registrare dal partito di Antonio
Di Pietro, pensa già al futuro. "Dobbiamo ragionare subito e tutti insieme
- dice - Non ho nessuna voglia di registrare sconfitte anche nel 2009".
Onorevole Pisicchio, la crescita dell'Italia dei valori è in controtendenza
rispetto al resto del centrosinistra. Qual è, secondo lei, la ragione del
successo? "Siamo riusciti a incrementare, anzi quasi a raddoppiare, i voti
rispetto al 2006, in
un contesto ostico per un partito di centrosinistra. In Puglia la situazione
era paragonabile a quella della Sicilia, dove, anche se guidata da Leoluca
Orlando, l'Italia dei valori si è fermata al 3,6 per cento. Qui siamo arrivati
al 4,6 per cento perché abbiamo intercettato una parte di elettorato non
tradizionalmente schierato sulle posizioni di Di Pietro. Abbiamo raccolto voti
di moderati e centristi, che esigono nuova legalità in politica, ma anche voti
di protesta da sinistra, e consensi fra i giovani". Come si concilia la
radicalità di certe posizioni di Di Pietro con lo storico moderatismo di
Pisicchio? "Di radicale, Di Pietro, ha soltanto un principio che io
condivido: una politica pulita e senza compromessi. Io, del resto, sono stato
il primo a battermi per liste pulite, con candidati senza problemi giudiziari.
Di Pietro ha un senso delle istituzioni molto alto". I risultati
elettorali hanno portato qualche esponente dell'Italia dei valori a chiedere
maggiore visibilità nelle giunte del Comune di Bari, ma anche alla Regione.
Condivide? "La richiesta è legittima, anche se detesto la parola
visibilità perché è molto berlusconiana. è un problema di politica, di rapporti
politici, di rappresentatività, non soltanto nel breve periodo. Bisogna tenere
presente che l'alleanza Pd-Idv tiene botta perché andiamo avanti noi. Per
questa ragione, credo che possa diventare legittima la richiesta di
rappresentanza ai vertici delle istituzioni. Non vogliamo avere un ruolo
ancillare, ma essere co-protagonisti". In che modo, secondo lei, il centrosinistra che governa le istituzioni pugliesi può
rilanciare la propria azione e la propria immagine? "Dobbiamo riflettere
tutti sul perché in Puglia il risultato è stato così netto per la destra. Credo
che qualcosa, nel collettivo, abbia funzionato meno. Dalle amministrative ci
separa un anno e io non ho alcuna voglia di registrare altre sconfitte.
Dobbiamo riprendere i rapporti con la società, a cominciare da quella barese, e
partire dalle cose concrete. Dobbiamo fare progetti, elaborare una visione
strategica, tornare a parlare con la gente". Alla Regione, intanto, cresce
la voglia di rimpasto. "Il problema è forte. Con tutto il rispetto per il
presidente Vendola, lui rappresenta un partito che non ha più una
rappresentanza parlamentare. Occorre una riflessione seria sull'assetto di
tutto il governo regionale, dove ci sono assessori che rappresentano forze
senza rappresentanza parlamentare. C'è bisogno di una ripartenza, che leghi
l'azione di governo alla necessità di dare risposte alla società pugliese.
Nessun regolamento di conti, però". (r.lor.).
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( da "Repubblica, La" del 17-04-2008)
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Pagina VI - class="hilite">Bari Negozianti e abitanti verso
la class="term">class
class="term">action dopo l'allungamento
dei tempi per la Via Piazza Battisti, danni e proteste "Questo è un grande
cimitero" PAOLO RUSSO "Questo scavo sarà ricordato come il cimitero
di piazza Cesare Battisti". Ieri è stato un giorno amaro per le migliaia
di persone che vivono, lavorano e studiano all'ombra del cantiere infinito.
Soprattutto per i commercianti che hanno rapidamente diffuso per il quartiere
le cattive notizie arrivate dalla Regione. I lavori non potranno riprendere
prima dell'estate. Ma gli esercenti dopo aver organizzato in pochi mesi quattro
manifestazioni di protesta, non hanno più voglia di scendere in piazza.
"Siamo stufi di protestare - hanno comunicato - adesso ricorreremo solo
alle vie legali". I membri del comitato spontaneo che riunisce cittadini
ed esercenti della zona hanno già dato mandato ad un avvocato di presentare una
causa risarcitoria. I danni subiti dai commercianti per il degrado che il
cantiere infinito ha portato nella zona sono ingenti. E proprio mentre alcuni
dei membri del comitato dibattevano sui difficili mesi a venire, a poca
distanza dal cantiere, tra via Dante e via Cairoli, una coppia di scippatori
entrava in azione. Hanno strappato la borsa a una signora e sono scappati a
bordo di una vespa bianca. Scene di vita quotidiana in piazza Battisti. Il
quadrilatero che circonda il parcheggio, ormai è diventato il terreno di caccia
abituale degli scippatori della città. Questa volta però lo scippo è andato
male. Due agenti della guardia di finanza, attirati dalle urla della signora,
hanno messo la loro auto di traverso e hanno fatto cadere gli scippatori dalla
vespa. Uno dei due è stato arrestato, mentre il suo complice è scappato. Gli
studenti di Giurisprudenza, Lettere, Scienze politiche e Scienze della
formazione che ogni giorno sono costretti ad attraversare il pericoloso
passaggio pedonale del cantiere hanno deciso di organizzare una protesta contro
questo ennesimo slittamento nella ripresa dei lavori. "è indecente quello
che sta accadendo a due passi dalle sedi più importanti del nostro ateneo -
accusa Nicolas Caputo, rappresentante di Studenti per l'università - da anni
conviviamo con questo scavo e siamo stufi. Credo che la nostra Università
meriti più rispetto e attenzione". Nei prossimi giorni gli studenti
organizzeranno una manifestazione di protesta per sollecitare la ripresa dei
lavori. Anche il presidente della nona circoscrizione, Mario Ferorelli, sta
pensando di dedicare alla vicenda un consiglio circoscrizionale monotematico
che potrebbe svolgersi ai margini del cantiere. "La scelta della Regione -
ha commentato - è un gesto di irresponsabilità. I geologi hanno dichiarato che
quello scavo, con il passare del tempo, può diventare pericoloso per la falda e
per la staticità degli edifici adiacenti".
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( da "SpyStocks" del 17-04-2008)
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(17 Aprile 2008 -
08:54) MILANO (Finanza.com) - Parmalat ha avviato una causa civile da oltre 5 miliardi
di euro contro Hermes Asset Management Europe. In particolare, la
multinazionale del latte gli ha chiesto 758 milioni di euro per Parfin e 4,3
miliardi per Parmalat. class="hilite">La
società inglese è accusata dal gruppo di Collecchio di aver concorso ad
aggravare il suo dissesto a pochi mesi dal crack. L'iniziativa è però
successiva a quella di Hermes, che è tra i promotori della class="term">class class="term">action
contro Parmalat già in corso negli Usa. (Riproduzione riservata).
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( da "SpyStocks" del 17-04-2008)
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(17 Aprile 2008 -
12:44) MILANO (Finanza.com) - L'Ad di Parmalat, Enrico Bondi, ha chiesto al
Tribunale di Parma di avviare una causa civile contro Hermes Asset Management
Europe. La richiesta di danni nei confronti della società inglese, che tra l'class="hilite">altro è promotrice della class="term">class class="term">action contro Parmalat negli Stati
Uniti, è motivata dall'accusa di aver contribuito a peggiorare il buco
finanziario del gruppo alimentare. Secondo gli analisti di Centrosim "Il
core-business di Parmalat dovrebbe essere quello di produrre e distribuire
prodotti alimentari, ma ultimamente siamo spettatori di un film in cui l'attore
protagonista non è il latte, bensì il Tribunale". "Se la società di
Collecchio - proseguono gli esperti - continua ad avviare cause e ad incassare,
seppur giustamente, rimborsi molto ghiotti, il Gruppo potrebbe smettere di
distribuire latte e suoi derivati". (Micaela Osella - Riproduzione
riservata).
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( da "Repubblica.it" del 17-04-2008)
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giudice californiano ha approvato la causa di di 800.000 proprietari di
Explorers: sostengono di class="hilite">di
aver perso denaro dopo il richiamo per problemi alle gomme Maxi class="term">class class="term">action contro Ford In California
una vera crociata Un giudice californiano ha approvato una class="term">class class="term">action
di 800.000 proprietari di modelli Ford Explorers che hanno affermato di aver
perso denaro dopo che un richiamo riguardante problemi agli pneumatici ha
alimentato le preoccupazioni di potenziali incidenti. Una cosa del genere non
si era mai vista: il richiamo da fonte di trasparenza diventa fonte di guai. Il
giudice David De Alba ha approvato la class="term">class class="term">action
dopo un'udienza nella Corte superiore della Contea di Sacramento riguardante
l'acquisto o l'affitto di nuovi modelli Explorers dal 1991 al 2001 in California,
Illinois, Texas e Connecticut. La protesta.
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( da "Stampa, La" del 18-04-2008)
Argomenti: Class Action
Libri. Come aiutare
l'ambiente con le buone abitudini Stasera in Biblioteca Bruzzone presenta
Marinella Correggia Emanuele Bruzzone intervista Marinella Correggia. Stasera
alle 21, alla Biblioteca Astense, la reporter di origini astigiane presenterà
il suo libro "La Rivoluzione dei dettagli. Manuale di ecoazioni e
collettive" (Feltrinelli, 216 pp., 14 euro). Sarà introdotta da Bruzzone,
docente di Sociologia dell'ambiente all'Università di Torino. "La
rivoluzione dei dettagli" è un manuale sui comportamenti ambientali. Un libro pieno di idee e suggerimenti preziosi per cambiare in
positivo abitudini individuali e collettive, e contribuire nel nostro piccolo a
salvare il pianeta. Partendo da un'osservazione attenta agli stili di vita e
alle loro contraddizioni paralizzanti, Correggia propone migliaia di azioni
improntate a scelte di carattere equo e ecologico. Marinella Correggia è
impegnata da anni sul fronte dei temi socio-ambientali, si è occupata di
campagne animaliste e vegetariane, di assistenza a prigionieri politici e
condannati a morte, di commercio equo e di azioni contro la guerra. Tra i suoi libri:
"Manuale pratico di ecologia quotidiana" (Mondadori, 2000);
"Addio alle carni" (Lav, 2001); "Cucina vegetariana dal Sud del
mondo" (Sonda, 2002); "Si ferma una bomba in volo" (Terre di
mezzo, 2003).\.
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( da "Merateonline.it" del 18-04-2008)
Argomenti: Class Action
Cronaca >>
Cronaca dal territorio 18 / 4 / 2008 Olgiate M.: disservizi postali, il Sindaco
minaccia un'azione legale collettiva per ottenere il
risarcimento dei danni subiti Il sindaco di Olgiate Alessandro Brambilla In
data 14 aprile 2008, il Direttore Generale responsabile della regolamentazione
del settore postale presso il Ministero delle Comunicazioni, Avv. Mario
Fiorentino, ha chiesto all'Ispettorato Territoriale Lombardia delle Poste di
Milano ed al Servizio di Polizia Postale e delle Comunicazioni di Roma, a
seguito della nostra segnalazione di disservizi postali, di inviare una visita
ispettiva per verificare il funzionamento delle Poste sul nostro territorio
Comunale. In particolare chiede una relazione sui seguenti aspetti: ? Frequenza
quotidiana del recapito (evidentemente non pensa che la posta è recapitata, se
va bene, una volta la settimana) ? Numero degli addetti previsti al recapito e
numero d'addetti effettivamente in servizio nel giorno in cui si effettua
l'ispezione, eventuali iniziative attuate dai responsabili locali dell'Azienda
per far fronte alla sostituzione di personale assente (es. ricorso a personale
dell'Azienda ovvero proveniente da altri uffici, tempi medi di sostituzione del
personale assente); ? Tempi di giacenza degli invii inclusi nel servizio
postale universale. Nel ringraziare il Direttore Generale Ministeriale del
settore postale, voglio sottolineare che i disservizi già segnalati anche da
singoli cittadini continuano. Stiamo esaminando la possibilità di incontrare le
Organizzazioni dei Consumatori della nostra Provincia al fine di verificare la
possibilità di promuovere una vera e propria vertenza a tutela dei cittadini
che si chiama "class="hilite">class="term">action class".
E' uno strumento nuovo per l'Italia e previsto solo recentemente dalla
Finanziaria 2008, ma molto usato negli Stati Uniti e negli altri Paesi
dell'Unione Europea. Mi auguro, altresì, una sollecita indagine della Procura
della Repubblica di Lecco a cui ricordo che i cittadini vivono il disagio del
disservizio ogni giorno e che, oltre a subire danni anche economici, capiscono
poco e non giustificano le lungaggini burocratiche degli organi che dovrebbero
difenderli. Il Sindaco di Olgiate Molgora Alessandro Brambilla Olgiate
Molgora, 17 Aprile 2008 Articoli Correlati: (c)www.merateonline.it Il primo giornale
digitale della provincia di Lecco Scritto il 18/4/2008 alle 15.43.
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( da "Giorno, Il (Lecco)" del 19-04-2008)
Argomenti: Class Action
BRIANZA MERATE pag.
6 Sindaco all'attacco "Contro le Poste causa collettiva" OLGIATE MOLGORA di DANIELE DE SALVO ? OLGIATE MOLGORA ? IL
SINDACO di Olgiate Molgora, Alessandro Brambilla, intende promuovere una "action
class", ovvero un'azione legale collettiva, contro
le Poste per i gravi disservizi che ormai da anni si verificano nel suo paese
nel recapito della corrispondenza. È stato lui stesso ad annunciarlo.
Sta esaminando anche la possibilità di appellarsi alle organizazioni del
consumatori lecchesi per chiedere delucidazioni su come avviare la vertenza di
gruppo. "STIAMO pensando di promuovere una vera e propria vertenza a
tutela dei nostri cittadini che si chiama action class - ha illustrato lo stesso
Brambilla - si tratta di uno strumento nuovo per l'Italia e previsto solo
recentemente dalla Finanziaria 2008, ma molto usato negli Stati Uniti e negli
altri Paesi dell'Unione Europea". Ma il battagliero sindaco auspica anche
una mobilitazione della magistratura, a cui si è rivolto con un esposto per
denunciare i gravi disagi con cui lui e i suoi compaesani devono fare i conti
ogni giorno. "Mi auguro una sollecita indagine della Procura della
Repubblica di Lecco - ha infatti detto - a cui ricordo che i cittadini
capiscono poco e non giustificano le lungaggini burocratiche degli organi che
dovrebbero difenderli". IN REALTÀ qualcuno però si è già mosso. A inizio
settimana l'avvocato Mario Fiorentino, direttore generale responsabile della
regolamentazione del settore postale presso il Ministero delle Comunicazioni,
ha formalmente chiesto all'Ispettorato territoriale delle Poste della Lombardia
e alla Polizia postale e delle comunicazioni di Roma, chiarimenti su quanto sta
accandendo a Olgiate, sempre a seguito dell'interpellanza presentata
dall'amministrazione comunale. IN PARTICOLARE il funzionario ministeriale vuole
conoscere con quale frequenza vengono recapitate le lettere, il numero degli
addetti incaricati previsti e quelli effettivamente in servizio, le iniziative
attuate dai vertici locali di Poste Italiane per far fronte alla sostituzione
di carenza di organico e i tempi di giacenza della corrispondenza arretrata. Ha
aperto insomma una vera e propria inchiesta per appurare le responsabilità e
individuare eventuali i colpevoli.
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( da "Nazione, La (La Spezia)" del 19-04-2008)
Argomenti: Class Action
BOLANO / FOLLO / VAL
DI VARA pag. 11 L'ASSOCIAZIONE
di consumatori Telefono Blu organizza oggi, sabato 19 aprile, a Ceparana il
conv... L'ASSOCIAZIONE di consumatori Telefono Blu organizza oggi, sabato 19 aprile,
a Ceparana il convegno dal titolo "Problematiche di attualità dei
consumatori", la cui partecipazione è aperta a tutti. L'appuntamento è
alle ore 16,30 al Circolo Tennis di Ceparana in via Puccini 2. Le associazioni
di consumatori Telefono Blu Sos Consumatori e Telefono H hanno promosso questo
incontro dove verranno affrontati temi di attualità per i consumatori. Durante
il convegno, per il quale è prevista anche la partecipazione del presidente
dell'associazione professor Pierre Orsoni, verranno trattati i seguenti temi:
decreto Bersani con riferimento alla portabilità dei mutui bancari e
problematiche con gli istituti bancari, azione collettiva dei consumatori, la cosiddetta class action; sanzioni di
carattere amministrativo, cartelle esattoriali e fermo amministrativo, oltre ad
altre eventuali proposte dagli stessi partecipanti. Per informazioni sul
convegno si può telefonare allo 0187-932252 e per Telefono Blu collegarsi al
sito internet http://www.telefonoblu.it/liguria/laspezia/index.htm.
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( da "Manifesto, Il" del 19-04-2008)
Argomenti: Class Action
Ratzinger Sì
all'interventismo umanitario nel 60mo dei Diritti umani. Ma non denuncia la
guerra "Le Nazioni unite non siano di pochi" Matteo Bosco Bortoloso
New York Papa Benedetto XVI ha sconfessato la dottrina Bush nel discorso
pronunciato ieri alle Nazioni Unite. Al posto del famigerato pre-emptive strike
della guerra preventiva contro l'Iraq, il pontefice ha parlato invece della
necessità del pre-empting and managing the conflicts (prevenire e gestire i
conflitti) "adottando ogni possibile via diplomatica, offrendo attenzione e
incoraggiamento anche al più debole dei segnali di dialogo e al desiderio di
riconciliazione". Nel lungo e articolato intervento - metà in francese e
metà in inglese - il papa ha inoltre denunciato il paradosso "di un
consenso multilaterale che continua ad essere in crisi, perché è ancora
subordinato alle decisioni di pochi, mentre i problemi del mondo devono essere
risolti da inteventi della comunità internazionale, in
forma di azione collettiva". Difficile trovare riferimenti diretti nelle parole papali
- grande assente è stata la parola "guerra" e i suoi responsabili -,
ma "le decisioni di pochi", al Palazzo di Vetro, sono quelle del
Consiglio di Sicurezza, dove continuano a regnare i vincitori della seconda
guerra mondiale (Cina, Francia, Gran Bretagna, Russia e Stati Uniti),
che con il potere di veto possono bloccare qualunque risoluzione. Il pontefice
ha parlato sì del dovere di ingerenza - o, usando il suo linguaggio, "la
reponsabilità di proteggere" - ma solo in caso di "violazione forte e
grave dei diritti umani" o di "crisi umanitarie, naturali o causate
dall'uomo". Nel discorso si legge che "l'azione della comunità
internazionale e delle sue istituzioni, a patto che rispetti i princìpi
dell'ordine internazionale, non dovrebbe mai essere interpretata come
un'imposizione senza garanzie o una limitazione della sovranità". "Al
contrario - ha incalzato Ratzinger dal pulpito - l'indifferenza o il non
intervento sono il vero danno". E queste parole hanno fatto pensare molti
funzionari dell'Onu alle tragedie della Somalia e della regione sudanese del
Darfur, crisi sulle quali il Consiglio di Sicurezza non interviene in maniera
incisiva. I diritti umani, che secondo il pontefice sono "basati su quella
legge naturale inscritta nei cuori umani e presente in diverse culture e
civiltà", sono stati uno dei punti centrali dell'intervento, durato circa
trenta minuti. Quest'anno ricorre il sessantesimo anniversario della
dichiarazione dei diritti dell'uomo, più volte citata da Ratzinger, che ha
ricordato anche i pontefici che avevano visitato il Palazzo di Vetro in
passato, Paolo VI e Giovani Paolo II. Il segretario generale dell'Onu Ban
Ki-moon ha accolto Benedetto XVI nell'aula spiegando che "le Nazioni Unite
sono un'istituzione secolare di 192 stati", ma "se si chiede a chi
lavora qui all'Onu cosa ci spinge a farlo, molti risponderanno con il
linguaggio della fede". Quello dei Caschi Blu e dei funzionari del Palazzo
di Vetro "non è soltanto un lavoro - ha sottolineato l'ex diplomatico
coreano - ma una vera e propria missione". Una missione che, a parere del
segretario generale, è simile a quella del massimo rappresentante del
Cattolicesimo. Ban ha elencato una serie di "obiettivi fondamentali che
condividiamo": la non proliferazione delle armi nucleari, il disarmo, il
surriscaldamento del pianeta, il dialogo tra religioni e culture. I due leader
hanno pregato nella cosiddetta "sala per la medizione" dell'Onu,
creata da un altro segretario generale, Dag Hammarskjold, che disse: "La
si può vedere come un altare, vuoto non perché non c'è Dio, non perché è un
altare per un Dio sconosciuto, ma perché è dedicata al Dio che l'uomo prega
usando diversi nomi, in forme diverse". Il discorso del papa tedesco -
quasi una pagina di un testo di filosofia, con le citazioni di Agostino d'Ippona
e il frate dominicano Francisco De Vittoria - ha toccato molti aspetti. Si fa
cenno, tra l'altro, anche alla scienza, che dovrebbe essere "veramente
rispettosa degli imperativi etici". L'intervento si è concluso con
l'invocazione alla "pace e prosperità, con l'aiuto di Dio",
pronunciata nelle sei lingue ufficiali dell'Onu (inglese, francese, spagnolo,
russo, arabo, cinese), che ha fatto esplodere il parlamento del pianeta in una
standing ovation.
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( da "Mattino, Il (Benevento)" del 19-04-2008)
Argomenti: Class Action
"Più sicurezza
con la difesa dei diritti umani" FRANCA GIANSOLDATI New York. Il
multilateralismo delle Nazioni Unite? Un "evidente paradosso". Solo
in "pochi", generalmente i soliti, prendono le decisioni mentre i
problemi esistenti, complessi e nuovi, esigerebbero una "forma di azione collettiva". I diritti umani? Se non sono ancorati ai diritti naturali
finiscono per ammalarsi. Il virus del "relativismo" è sempre in
agguato. Papa Ratzinger si reca a predicare nel Palazzo di Vetro; abbraccia Ban
Ki Moon; tocca commosso la bandiera azzurra e bianca che sventolava a Baghdad
prima che i terroristi facessero saltare il palazzo causando la morte di 21
persone; scrive sul Libro d'Oro, ovviamente in latino, che la pace è il
frutto della giustizia, poi rivolge all'Assemblea un discorso professorale
impregnato di dotti riferimenti filosofici. I rappresentanti di 192 nazioni
alla fine gli riservano una standig ovatione e un applauso lungo un minuto. Chi
si aspettava riferimenti diretti all'attualità è restato deluso. Benedetto XVI
non parla apertamente di aborto, del Darfur, di pianificazione famigliare,
della guerra in Iraq, di clonazione. Tra le righe, però, ogni frase, cela un
universo intero. Mette in guardia da una scienza senza alcun limite etico. Pur
riconoscendone i benefici per l'umanità, ripete che senza paletti finisce per
"derubare" l'identità naturale dell'ordine della Creazione, così come
il carattere sacro della vita, la stessa persona umana, la famiglia. La
struttura portante dell'intervento ruota attorno al legame tra diritto naturale
e diritti umani: "rimuovere i diritti umani" da un contesto "più
alto", da Dio, significa "restringere il loro ambito e cedere ad una
concezione relativistica, secondo la quale il significato e l'interpretazione
dei diritti potrebbero variare. La loro universalità verrebbe meno a seconda di
"diversi contesti culturali, politici e sociali". Il dibattito sui
diritti dell'uomo va avanti da tempo. Per i cristiani la norma racchiusa nella
coscienza è una pietra miliare, una colonna, in accordo con il Decalogo e col
Vangelo. Relativizzarla equivale a negoziare la sacralità della vita
dall'inizio alla fine o rivedere il concetto di famiglia fondata da un uomo e
una donna. I richiami a "distinguere il bene dal male", al ruolo
delle religioni, al diritto di libertà per le fedi sono risuonati più e più
volte. L'intervento viene sigillato con un auspicio alla "pace e alla
prosperità" e una invocazione all'"aiuto di Dio" in cinque
lingue, inglese, francese, spagnolo, russo ma anche arabo e cinese. Che le
Nazioni Unite siano una istituzione in profonda crisi emerge chiaramente
nell'analisi di Benedetto XVI che fa capire tra le righe che il Consiglio di
Sicurezza così come è inefficace, che dovrebbe essere riformato. Una posizione
non nuova, denunciata più volte dalla diplomazia pontificia. Il Papa aggiunge
che l'Onu avrebbe il diritto di intervenire se uno Stato non riesce a difendere
la propria popolazione o salvaguardarla in caso di calamità naturali o crisi
politiche. Infine, un richiamo al terrorismo e alla povertà. Affidare in
maniera esclusiva ai singoli Stati la responsabilità ultima di popoli interi,
può "avere delle conseguenze che escludono la possibilità di un ordine
sociale rispettoso della dignità umana". Un po' come dire che è giunto il
tempo di un nuovo governo mondiale. Ovviamente sotto il segno di Dio.
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( da "Gazzettino, Il (Venezia)" del 19-04-2008)
Argomenti: Class Action
Cresce il malumore
per il progetto di una nuova linea elettrica di 15 chilometri lungo
la Riviera del Brenta Class action contro l'elettrodotto Pronti ad un'azione
risarcitoria i proprietari dei terreni dove sono previsti i tralicci Riviera
del BrentaUna "class action" per dire no ai tralicci del
potenziamento dell'elettrodotto voluto da Terna. E' con questo spirito che
molti proprietari di terreni su cui dovrebbe passare l'opera si stanno
muovendo. Nel frattempo, la Terna spa si sta muovendo tra le varie
amministrazioni comunali per presentare il piano d'installazione dei tralicci
per l'alta tensione. Il percorso riguarderebbe quasi tutti i comuni della
Riviera del Brenta e pure Saonara e Padova. Tre tecnici della Terna, società
proponente che vuole realizzare l'elettrodotto Dolo-Camin, hanno incontrato
l'altra sera i membri delle commissioni Urbanistica, Ecologia e Ambiente del
comune di Dolo per presentare gli indirizzi guida dell'intervento. Verso la
fine della riunione c'è stato un blitz di alcuni membri del nuovo
"Comitato contro l'elettrodotto", che sono intervenuti accusando i
politici dolesi di voler svendere e non salvaguardare il territorio della
Riviera del Brenta. Incontri come quello dell'altra sera saranno ripetuti anche
negli altri comuni interessati dal progetto dell'elettrodotto che sono
Camponogara, Fossò, Vigonovo e Stra. Il progetto di Terna prevede la
costruzione di un elettrodotto aereo da 380 kv lungo circa 15 km che prevede il
posizionamento di circa una cinquantina di piloni che dovrebbero essere alti
almeno quarantacinque metri, anche se i comitati parlano di oltre sessanta,
oltre al riassetto di alcune linee inferiori, l'abbattimento di una linea da
220 kv ed una da 132 kv, e la sistemazione della centrale elettrica di Dolo.
Nel frattempo i comitati non stanno fermi e si stanno già muovendo in diverse
direzioni contro questo progetto. La prima riguarda la proposta di interramento
della linea, come sarà fatto a Marghera, che è già stata richiesta dai sindaci
di Vigonovo e dal neosindaco di Saonara. La seconda azione
è la formazione del nuovo comitato contro l'elettrodotto che servirà per
iniziare una class action, azione risarcitoria collettiva, che
sarà fatta da alcuni proprietari di terreni interessati dal passaggio
dell'elettrodotto. "Mi preme evidenziare - spiega Adone Doni del comitato
contro l'elettrodotto - il censurabile comportamento del sindaci di Dolo,
Stra, Camponogara e Fossò che, informando tardivamente o affatto la
cittadinanza ed in particolare i proprietari, hanno tradito i principi di
trasparenza amministrativa che dovrebbero caratterizzare le amministrazioni
pubbliche. Inoltre, non opponendosi alla costruzione aerea dell'elettrodotto
hanno abdicato a quella che dovrebbe essere la loro funzione istituzionale
preminente: la difesa del territorio e dei suoi abitanti. A tal proposito, comunico
che al fine di contrastare la costruzione dell'elettrodotto aereo, ho già
raccolto le prime adesioni dei proprietari per l'azione di "class
action" che intendo promuovere con tutti i rimedi giuridici previsti dalla
legislazione vigente in ogni competente sede sia giudiziaria che
giurisdizionale". Chi volesse contattare Adone Doni può farlo al
3400020207 oppure via e-mail: adonedoni@vodafone.it.Gianluigi Dal Corso.
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( da "Padania, La" del 19-04-2008)
Argomenti: Class Action
A SCUOLA DALLA LEGA
Malpensa, ovvero come si fa una battaglia politica ALESSANDRO MONTANARI Ora che
la vendita di Alitalia si riapre, con consenso bipartisan, a un vasto lotto di
compratori, suona ancora più assurda la rigidità sempre tenuta da Romano Prodi
e Tommaso Padoa Schioppa, i quali stavano svendendo la compagnia di bandiera a
condizioni impensabili in una normale asta a più offerenti. E così, con Air
France in serena solitudine, è maturato l arcinoto piano-capestro che,
oltretutto, prevedeva l annientamento di Malpensa. Due piccioni con mezza fava,
insomma. Se, prima delle elezioni, solo alla Lega tutto ciò sembrava una
duplice follia, economica e politica, dopo l exploit del Carroccio nelle urne
ecco che si siglano intese bipartisan, cioè Pdl e Pd insieme, che sottoscrivono
proprio i paletti posti da Umberto Bossi. Ai tanti che in questi giorni si
stanno interrogando affonnosamente sulle ragioni del successo leghista,
vogliamo ricordare tutte le azioni messe in campo dal Carroccio a tutela dell
hub lombardo. Inannzitutto, come sempre, la Lega è stata la prima a sollevare
il problema, facendone, a giusta ragione, un simbolo di ciò che si sintende per
Questione Settentrionale: si uccide il virtuoso aeroporto padano per tenere in
vita l ennesimo disastrato carrozzone di Stato romano. Da lì in poi è stato un
pressing costante e a più livelli, a partire, naturalmente, dai tanto amati
enti territoriali. A muoversi tra i primi, per ragioni geografiche ma non solo,
è l ex presidente della Provincia di Varese, Marco Reguzzoni, che per
protestare contro i continui rifiuti del ministro Bianchi di incontrare i vertici
di Villa Recalcati minaccia blocchi stradali e clamorose iniziative di protesta
nell hub, come impedire il decolo agli aerei Alitalia. In via Bellerio,
intanto, si comincia a mettere in moto la macchina organizzativa per tenere una
grande manifestazione a Malpensa. Il nostro quotidiano allestisce uno stand
nello scalo mentre fuori, nei parcheggi, staziona un camper della Lega Lombarda
tappezzato di manifesti eloquenti. Roberto Cota vara, nel Piemonte dell Est, un
Comitato per la difesa di Malpensa aperto alle associazioni di categoria. Si
muove anche il fronte parlamentare, che ottiene l audizione alla Camera del
ministro dell Economia, costringe i partiti ad esprimere un voto che smaschera
le logge romanocentriche e rivela qua e là qualche spaccatura e incassa gli
ammortizzatori sociali per 900 lavoratori Sea. La truppa del Carroccio ottiene
anche la convocazione, purtroppo inutile, di un Tavolo per Milano su Malpensa e
un incontro faccia a faccia tra Prodi e Bossi in cui il premier capisce che l unico
vero ostacolo sulla sua strada è la Lega. Bossi, infatti, le prova tutte.
Insieme a Giorgetti incontra, in Svizzera, la Lega dei Ticinesi dalla quale
ottiene una dichiarazione di sostegno a Malpensa firmata dal Gran Consiglio del
Canton Ticino e l adesione alla manifestazione del 17 febbraio. Che si rivela
un grande successo popolare. Il governo di centrosinistra comincia a
preoccuparsi davvero, anche perché, alle viste, c è il voto politico. Una
grande mossa strategica arriva intanto dai vertici Sea. Il presidente leghista
Giuseppe Bonomi piazza sul tavolo di Prato e Spinetta una vera e propria bomba
ad orologeria, ossia una causa di risarcimento danni da un miliardo e
250milioni di euro. I francesi chiedono al Governo italiano di adoperarsi per
ottenerne il ritiro ma, per recedere, Sea pretende una moratoria di almeno due
anni. Marco Reguzzoni, per aggiungere pressione sul Governo, class="hilite">convoca
gli Stati Generali della Provincia di Varese e organizza una class="term">class class="term">action
di tutti gli enti, le associazioni, gli imprenditori e i privati cittadini del
varesotto che ritengano di aver subito un danno dal trasferimento dei voli
Alitalia da Malpensa a Fiumicino. In piena campagna elettorale, mentre in ogni
comizio ed in ogni trasmissione televisiva Bossi, Maroni, Calderoli, Giorgetti
e Castelli insistono sul tema Malpensa, è ancora Reguzzoni a organizzare a
Gallarate una fiaccolata di protesta contro Ali-taglia . Per strada si vedono
migliaia di fiammelle che dopo pochi giorni si trasformano in voti. E i voti
convincono i partiti che salvare Malpensa è importante tanto quanto salvare
Alitalia. [Data pubblicazione: 19/04/2008].
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( da "Nazione, La (Umbria)" del 20-04-2008)
Argomenti: Class Action
CITTA' DI CASTELLO
pag. 12 ? UMBERTIDE ? LA FEDERCONSUMATORI dalla parte degli umbertidesi.
L&... ? UMBERTIDE ? LA FEDERCONSUMATORI dalla parte degli umbertidesi.
L'associazione ha aperto uno sportello in città, con sede negli uffici Cgil di
Umbertide di via Bertanzi, con tanto di consulente ed avvocato. "Siamo
alle prese quasi quotidianamente con truffe, acquisti incauti, pubblicità ingannevole,
problemi con le bollette, con i mutui ? afferma in una nota la Federcosumatori
? perciò vogliamo fornire agli umbertidesi un aiuto. Oggi abbiamo strumenti in
più rispetto al passato per difenderci, come ad esempio le conciliazioni, che
costituiscono uno strumento efficace per arrivare in tempi certi a risolvere
una controversia con una banca oppure una compagnia telefonica. Ci siamo anche
occupati di portabilità dei mutui e di credito al consumo". Tra le azioni future, Federconsumatori ha annunciato le azioni
collettive contro le società che forniscono servizi come ad esempio il gas. Non
ci saranno spese per gli utenti: per quanto riguarda lo sportello attivato,
l'informazione, la consulenza e l'assistenza saranno espletati da esperti
qualificati in modo gratuito. Per specifici interventi di natura
tecnico-legale invece dovranno essere corrisposte spese ed onorari di spettanza
dei professionisti indicati dall'associazione.
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( da "Resto del Carlino, Il (Ferrara)" del
20-04-2008)
Argomenti: Class Action
FERRARA PRIMO PIANO
pag. 3 Gas, stangata dei conguagli: "E' ormai psicosi sociale" L'ex
questore: "Solleciterò Hera a rivedere la fatturazione" di STEFANO
LOLLI VERE E PROPRIE mazzate. Un assillo economico che si trasforma in
un'angustia psicologica: l'ufficio del Difensore Civico Umberto Fanali, in via
Fausto Beretta, si è trasformato da giorni in una sorta di accorato
confessionale dei problemi "e dei patemi di persone in grave difficoltà
per l'arrivo di bollette di conguaglio della fatturazione del gas ? spiega
Umberto Fanali ?: si tratta di importi molto consistenti, che spesso superano i
1000-1100 euro e che pongono i cittadini letteralmente in stato
d'angoscia". E' il caso di una pensionata che ha protocollato pochi giorni
fa l'ennesimo esposto all'ex questore: a fronte di una pensione mensile che
supera di poco i mille euro, si ritrova a doverne pagare oltre 1200. "E di
segnalazioni analoghe ne stanno arrivando quotidianamente, anche attraverso le
lettere pubblicate sui quotidiani ? prosegue il difensore civico ?; nessuno
mette in discussione la legittimità delle somme vantate da Hera, anche se
qualcuno magari evidenzia errori su cui certamente si potranno fare le
opportune verifiche. Il problema è rappresentato però dal peso che il nuovo
sistema di fatturazione, sta facendo gravare sugli utenti di Ferrara e delle
zone servite dall'azienda del gas". Da Hera, in questi giorni, a seguito
dell'infittirsi delle segnalazioni dei lettori e dei cittadini, è giunta
effettivamente una prima risposta (che pare ciclostilata...): tra le altre
ragioni, si afferma che "in presenza di un inverno mediamente freddo come
quello attuale, a confronto con quello precedente complessivamente mite, si
determina una fattura di conguaglio di importo elevato". Incide però anche
l'aumento oggettivo del gas: "La progressione dei costi decisa
dall'Autorità, in seguito al rincaro delle materie prime ? prosegue la
'giustificazione' dell'azienda di via Diana ?, negli ultimi sei mesi ha fatto
registrare un aumento significativo". Tutto vero, anzi sacrosanto:
"Ma anche così Hera, ed il Comune, devono valutare che la situazione sta
prendendo una piega preoccupante per la popolazione ? riprende il difensore
civico ?; siamo in presenza di bollette a conguaglio che vanno da una media di
600-700 euro sino a punte ben oltre i 1000. Si tratta di somme difficilmente
alla portata di comuni lavoratori e pensionati che, proprio per questo,
manifestano una sorta di assillo psicologico. Quello di finire nella precarietà
economica a causa delle bollette del gas". Ed altri rincari, va detto, si
sono aggiunti in questi mesi o sono in vista, ad iniziare da quello della luce:
"Poi ci sono altre scadenze, ad iniziare dal costo dei rifiuti, così che
il quadro si complica ed il bilancio familiare si aggrava", scuote il capo
il difensore civico. Di fronte a questa situazione, l'ex
questore ha deciso di 'patrocinare' una sorta di azione collettiva: "Non ho strumenti per intervenire nella questione così
come non sono un tecnico o un contabile in grado di valutare l'essenza delle
fatture ? sorride Fanali ?, ma suggerirò a Hera di rivedere le modalità di
riscossione dei conguagli. Magari spalmando e diluendo con più
gradualità gli importi, in modo che non ci sia il terrore, purtroppo ora
diffuso in città, che l'arrivo della bolletta sia un castigo per l'intera
famiglia". Image: 20080420/foto/2611.jpg.
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( da "Messaggero, Il (Pesaro)" del 20-04-2008)
Argomenti: Class Action
Dirigente
scolastico, Fausto Antonioni, che scrive una lettera aperta ai genitori. Non si
è trattato di una "punizione", assicura Antonioni, ma di un segnale
per educare "all'etica della responsabilità". L'episodio risale al 10
aprile. La bidella va dal dirigente e gli dice che i bambini delle quarte e
delle quinte hanno lasciato i bagni in modo indecoroso. L'indomani Antonioni
parla con gli alunni e spiega che bisogna "rispettare il lavoro delle
persone". Visita ai bagni e poi ogni primo bambino in ordine alfabetico
(quattro in tutto) è incaricato di rimettere ordine e pulire", insieme con
il dirigente e la bidella. "Non si immagini una comunicazione fredda e
autoritaria - sostiene Antonioni - Ci sono gesti, toni di voce, movimenti e
sguardi che sostengono emotivamente una azione educativa laddove le parole
debbano essere necessariamente dure". Ma ecco la lettera. "Gentile
genitore, nel colloquio c'è stato un confronto chiarificatore che tuttavia non
ha cambiato l'opinione di alcuni di voi sulla opportunità dell'intervento da me
messo in atto. La mia posizione è stata espressa con argomentazioni che
attengono al mio ruolo di direzione ma soprattutto al mio compito di educatore;
ho cercato di rassicurarvi esponendovi le cautele da me utilizzate perché l'azione messa in atto producesse una responsabilizzazione
individuale e collettiva e non una mortificazione degli allievi, i quali hanno un'età
tale da poter comprendere il senso sia delle parole che dei gesti compiuti da
loro e con loro. Ciononostante, al termine dell'incontro alcune di voi hanno
mantenuto forte il convincimento che sia stato un errore l'iniziativa
intrapresa, che meglio sarebbe stato coinvolgere e interessare i genitori
piuttosto che intervenire sugli allievi. Io ho solo le parole per convincere le
persone della giustezza delle mie azioni; non essendo bastate la parole, mi
scuso con voi se l'intenzione educativa non è stata così trasparente da
giustificarsi da sola. Tuttavia rimango della mia idea e ritengo che ai vostri
ragazzi sia stato offerto un guadagno educativo utile per la loro crescita
futura quando diventa fondamentale possedere criteri di scelta tra ciò che è
giusto e ingiusto, tra ciò che è bene e ciò che è male, utile alla comunità in
cui si vive o dannoso. Questo guadagno educativo sarebbe stato forse più solido
se aveste sostenuto presso i vostri figli il mio intervento anziché
contrastarlo poiché ritengo che l'azione della scuola è più incisiva se
condivisa dalle famiglie". O.S.
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( da "Stampa, La" del 20-04-2008)
Argomenti: Class Action
BAVENO. IERI
L'INCONTRO CON IL PRESIDENTE NAZIONALE DELL'class="hilite">ORDINE
Gli avvocati si preparano alle pratiche di "class="term">class class="term">action"
[FIRMA]ARISTIDE RONZONI BAVENO "Le parcelle degli avvocati che
promuoveranno class="term">class class="term">action
per il risarcimento di cittadini e consumatori a seguito di contratti o di
pratiche anticoncorrenziali, dovranno essere proporzionate all'attività svolta,
non eccessive e non ingiustificate". Il richiamo è venuto dal presidente
del Consiglio nazionale forense, Guido Alpa, docente di diritto civile
all'università La Sapienza di Roma, che ieri nella sala congressi dell'hotel
Dino ha tenuto un'ampia relazione ella riunione tra Cnf e Unione regionale dei
consigli dell'Ordine di Piemonte e Valle D'Aosta. Analoga riunione si era
svolta tra venerdì sera e ieri mattina a Biella alla presenza di autorità ed
esponenti dell'avvocatura locale. Riunioni itineranti che oltre a momenti
formativi sono occasione per illustrare ai consigli regionali le attività
dell'organo nazionale. Presenti a Baveno i presidenti dei 17 Ordini forensi di
Piemonte e Valle D'Aosta in rappresentanza di oltre 10 mila avvocati. A
ricevere poco dopo le 15 il professor Alpa e i membri del consiglio nazionale è
stato il presidente dell'Ordine di Verbania, avvocato Bruno Stefanetti che a
conclusione della giornata ha manifestato soddisfazione sia per la
partecipazione sia per l'ampio dibattito scaturito. "Action class - ha spiegato Alpa - è un nuovo istituto di difesa
collettiva che entrerà in vigore dal primo giugno. Gli avvocati saranno
chiamati a difendere enti, associazioni di consumatori e gruppi di cittadini
interessati alla tutela della propria salute e dell'ambiente. Noi chiederemo
però al legislatore un mutamento delle norme sia per evitarne interpretazioni
fuorvianti sia per garantirne maggiormente l'efficacia". Nel corso della
prima riunione che ha occupato l'intera mattinata gli avvocati hanno affrontato
problemi generali inerenti l'accesso alla professione e garanzie
costituzionali. "Il ruolo dell'avvocato in una società in trasformazione
anche sul piano del diritto - ha aggiunto l'avvocato Gherardo Caraccio,
presidente dell'unione regionale dei consigli degli Ordini forensi di Piemonte
e Valle D'Aosta - appare sempre più delicato e necessita di costante
formazione".
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