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DOSSIER “CLASS ACTION”

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ARCHIVIO GENERALE  DEL DOSSIER  

TUTTI I DOSSIER


top          ARTICOLI DAL 10 al 12 marzo 2008       #TOP


Report "Class action"

SAN POSSIDONIO (Mo). Buona gara della Possidiese che tiene testa alla capolista, ma complice ( da "Gazzetta di Reggio" del 10-03-2008)
Argomenti: Class Action

Abstract: estremo difensore non potrà nulla però sulla splendida conclusione a fil di palo della mezz'ala reggiana dopo una bella azione collettiva ospite. POSSIDIESE - LENTIGIONE: 1 - 2 Reti: 53 Fiordelmondo, 55 Sabattini, 82 Traina. Possidiese: Cianfarani, Contini (26 Fenuta (64 Luppi)), Barbi, Giannuzzi, Faccilongo, Baldini, Cavallari, Neri, Caleffi (84 Acciuffi), Gandolfi, Sabattini.

Sostanze pericolose, subito la prevenzione ( da "Sole 24 Ore, Il" del 10-03-2008)
Argomenti: Class Action

Abstract: b)appropriate misure organizzative e di protezione collettive alla fonte del rischio; c) misure di protezione individuali, compresi i dispositivi di protezione individuali, qualora non si riesca a prevenire con altri mezzi l'esposizione; d) sorveglianza sanitaria dei lavoratori a norma degli articoli 229 e 230.

COOPERATIVE SOCIALI. RINNOVO DEL CCNL - I SINDACATI INTERROMPONO LA TRATTATIVA ITACA: "TORNI LO SPIRITO CONCERTATIVO" ( da "marketpress.info" del 10-03-2008)
Argomenti: Class Action

Abstract: aggiornamento sulle trattative per il rinnovo del Contratto Collettivo delle Cooperative Sociali. In data 27 febbraio u. S. Si è tenuto a Roma l'incontro tra i rappresentanti delle tre centrali cooperative (Legacoopsociali, Confcoopertive e Agci) e delle 4 principali organizzazioni sindacali (Fp Cgil, Cisl Fisascat, Fps Csil, Uil Fpl).

Tre mete della francia, l'italia si arrende ( da "Tirreno, Il" del 10-03-2008)
Argomenti: Class Action

Abstract: individuale che penalizza una prova collettiva. Potevamo segnare e andare sul 25-20, sarebbe stato differente". Sarebbe stato differente anche se avessimo segnato la meta con Canale. Mallett difende il collettivo, nega che al piede si sia giocato peggio che a Cardiff. Sbotta solo quando gli chiedono perché i tre-quarti non facciano meta: "Se avessi un'ala come Sivivatu o Rokokoko,

PRIMA CATEGORIA ( da "Gazzetta della Martesana, La" del 10-03-2008)
Argomenti: Class Action

Abstract: VAPRIESE 3 GESSATE 2 VAPRIESE:Crea, Ferrillo, Mazzoleni, Colletti, Rimoldi L., Bai (80 Podio), casati, Balestri, Piazza, Cervi, Bustreo (65 Rimoldi A.) All: Moto. GESSATE:Minniti, Moroni, Pirola (60 D Angelo), Brambilla, Alicino, Vagliani, Villa, Guarneri, Cernuschi, Dimastromatteo (75 Sala), Fornari (80 Paravelli).

Baccelli: Non è una bravata ma un'azione premeditata e voluta ( da "Nazione, La (Lucca)" del 11-03-2008)
Argomenti: Class Action

Abstract: azione premeditata e voluta" "RITENGO grave quanto accaduto all'istituto 'Benedetti ? commenta il presidente della Provincia, Stefano Baccelli ?. E stato danneggiato un bene pubblico, colpendo intenzionalmente la collettività. Un gesto da stigmatizzare con forza perché non si tratta di una semplice bravata giovanile o di uno scherzo ma,

Maltempo in alta valle in azione gli spargisale ( da "Provincia Pavese, La" del 11-03-2008)
Argomenti: Class Action

Abstract: al Passo del Giovà e a Cima Colletta. C'è preoccupazione, proprio nella zona montana, per le piogge, a tratti anche torrenziali, che potrebbero risvegliare vecchi dissesti idrogeologici, frane che, con quantità eccessive di acqua, in più occasioni hanno dimostrato di rimettersi in movimento rischiando di creare problemi anche alla viabilità lungo le strade provinciali e comunali.

Una settimana al servizio dei consumatori ( da "Nazione, La (Pistoia)" del 11-03-2008)
Argomenti: Class Action

Abstract: azioni collettive nei confronti di veri e propri colossi, come i gestori telefonici o le banche, per esempio nel caso di attivazione di servizi non richiesti. "Per tutta la settimana ? dice Osvaldo Rastelli, presidente provinciale Unc ? nelle nostre sedi pistoiesi di via dell'Anguillara e via degli Scalzi forniremo informazioni a chiunque voglia approfondire la questione dei diritti

"il parcheggio sarà completato" - paolo russo ( da "Repubblica, La" del 11-03-2008)
Argomenti: Class Action

Abstract: A giugno partirà la class action. "Il cortocircuito del procedimento è avvenuto nei primi mesi - spiega Losappio - quando dei problemi di comunicazione tra comune, provincia e Dec hanno rallentato il procedimento. Ora, però, abbiamo tutta l'intenzione di andare avanti nel minor tempo possibile".

Nelle parrocchie colletta per la Terra Santa ( da "Eco di Bergamo, L'" del 11-03-2008)
Argomenti: Class Action

Abstract: Orientali ha inviato a tutti i vescovi una lettera circolare sulla "Colletta per la Terra Santa", che di solito avviene proprio il venerdì santo: l'appello a contribuire è rivolto quindi con forza anche alle nostre parrocchie. Tra le urgenze individuate dal cardinale Leonardo Sandri, prefetto della Congregazione per le Chiese Orientali, c'è "l'inarrestabile fenomeno dell'emigrazione,

ABI-ANIA: ADUSBEF, UN PATTO SCELLERATO PER CONTINUARE A SACCHEGGIARE I CONSUMATORI ( da "Sestopotere.com" del 11-03-2008)
Argomenti: Class Action

Abstract: anche per evitare la sacrosanta class action), mentre le seconde che hanno beneficiato di una legge truffa salvacompagnie da un sedicente governo liberista, procedano ad un abbattimento delle tariffe RC obbligatorie, vergognosamente aumentate nel biennio 2006-2008 con una media dell'11,6 % (4,2% nel 2008, 7,4 % nel 2007) per le auto,

Roma, 11:59 -MUTUI: ADUSBEF, PRONTI A CLASS ACTION SU PORTABILITA' ( da "Repubblica.it" del 11-03-2008)
Argomenti: Class Action

Abstract:

MUTUI: CLASS ACTION CONTRO BANCHE E NOTAI PER RISARCIRE ADDEBITI INDEBITI PORTABILITA' E SURROGA ( da "Sestopotere.com" del 11-03-2008)
Argomenti: Class Action

Abstract: CLASS ACTION CONTRO BANCHE E NOTAI PER RISARCIRE ADDEBITI INDEBITI PORTABILITA E SURROGA (Sesto Potere) - Bologna - 11 marzo 2008 - Con una nota Adusbef afferma che: "Nonostante il decreto 40 del 2 febbraio 2007 (Legge Bersani) sulla portabilità dei mutui, abbia sancito il diritto di un titolare di un mutuo a trasferire il proprio debito ad un'

Mutui: class action contro banche e notai ( da "Corriere.it" del 12-03-2008)
Argomenti: Class Action

Abstract: class action contro banche e notai La legge Bersani consente di non avere oneri, ma le "banche e i notai fanno pagare 2-3 mila euro" ROMA - L'associazione di consumatori Adusbef ha promosso un'azione collettiva (class action) contro banche e notai sulla portabilità dei mutui, ossia la possibilità di trasferire un mutuo da una banca all'

USA, sui filtri P2P l'ultimatum dell'Autorità TLC ( da "Punto Informatico" del 12-03-2008)
Argomenti: Class Action

Abstract: ennesima class action istituita a suo carico, il provider anti-BitTorrent deve ora subire una nuova strigliata da parte della Federal Communications Commission. Le parole del presidente Kevin Martin questa volta suonano come un avvertimento ultimativo per Comcast e per qualsiasi altro provider volesse baloccarsi con i filtrini.

Come puntare al pareggio e nel contempo garantire alla collettività il miglior standard dei servizi ( da "Cittadino, Il" del 12-03-2008)
Argomenti: Class Action

Abstract: che hanno guidato le azioni dell'Amministrazione e la loro ricaduta sul territorio e sulla sua gente."Con questo nuovo strumento dichiara il Presidente della Provincia, Lino Osvaldo Felissari - l'Amministrazione provinciale vuole informare, in modo semplice e diretto, su ciò che ha realizzato, su come lo ha realizzato e su quante risorse ha impiegato nel corso di questo mandato.

Pronti alla class-action contro la discarica Ambientalisti e residenti minacciano una richiesta danni collettiva per i disagi ( da "Giorno, Il (Varese)" del 12-03-2008)
Argomenti: Class Action

Abstract: "NON ESCLUDIAMO un'azione legale - ha comunicato l'Aidaa - contro i proprietari della discarica per richiedere in sede penale e civile una condanna e un risarcimento danni collettivo per i disagi ambientali e personali patiti in questi anni dagli abitanti del Gaggiolo".

MUTUI ADUSBEF DA' BATTAGLIA SUI COSTI DELLA PORTABILITA' 0 Class action contro banche e notai ( da "Giorno, Il (Nazionale)" del 12-03-2008)
Argomenti: Class Action

Abstract: BATTAGLIA SUI COSTI DELLA PORTABILITA Class action contro banche e notai ? ROMA ? ADUSBEF promuove una class action contro banche e notai per i costi relativi alla portabilità dei mutui. Sul sito dell'associazione dei consumatori, presieduta da Elio Lannutti (foto Ansa), è pubblicato il fac simile di delega a una class action contro banche e notai,

Mutui, class action contro notai e istituti di credito ( da "Unione Sarda, L' (Nazionale)" del 12-03-2008)
Argomenti: Class Action

Abstract: class action contro notai e istituti di credito Consumatori. Iniziativa dell'Adusbef --> L'Adusbef affila le armi. E contro le banche e i notai lancia un'azione collettiva (cosiddetta class action). Secondo l'associazione dei consumatori, ai risparmiatori sono stati fatti pagare costi, non dovuti, per la portabilità dei mutui,

<Al Cis gli sportelli Intesa-SanPaolo> ( da "Unione Sarda, L' (Nazionale)" del 12-03-2008)
Argomenti: Class Action

Abstract: Adusbef ha promosso una class action contro le banche sulla portabilità dei mutui. "Garantiamo il trasferimento dei mutui a costo zero. Più di così cosa possiamo fare? La class action può diventare una minaccia per la concorrenza". Per concludere, che modello di sviluppo vede per la Sardegna: solo turismo oppure non si può prescindere anche dal settore manifatturiero?

Class action sulla portabilità dei mutui ( da "Giornale di Brescia" del 12-03-2008)
Argomenti: Class Action

Abstract: azione collettiva) contro banche e notai che non rispettano le norme del decreto Bersani che prevedono la portabilità gratuita dei mutui. Secondo l'Adusbef, "gli istituti di credito, invece di applicare la legge per favorire 3,2 milioni di mutuatari indebitati a tasso variabile surrogando o rinegoziando i mutui senza alcun onere,

Adusbef: class action contro portabilità onerosa ( da "Eco di Bergamo, L'" del 12-03-2008)
Argomenti: Class Action

Abstract: associazione dei consumatori Adusbef promuove una class action (azione legale collettiva, ndr) contro banche e notai che hanno fatto pagare spese per la portabilità dei mutui. Oltre al recupero di questi costi non dovuti ? si legge in una nota ? "Adusbef chiederà il risarcimento dei danni". Nonostante la cosiddetta legge Bersani sulla portabilità dei mutui ?

Park Vittoria <Diffida collettiva> ( da "Corriere del Veneto" del 12-03-2008)
Argomenti: Class Action

Abstract: Diffida collettiva" TREVISO - Park interrato di piazza Vittoria, il comitato prepara una diffida collettiva ed un'azione legale "preventiva" contro Ca Sugana. Intanto, sulla scia di quanto già fatto dai residenti di San Giuseppe, invita al confronto i candidati sindaco lunedì sera, al cinema Hesperia, e annuncia un'assemblea pubblica alla vigilia delle elezioni.

Adusbef contro banche e notai ( da "Corriere della Sera" del 12-03-2008)
Argomenti: Class Action

Abstract: Mutui Adusbef contro banche e notai La legge Bersani sulla portabilità dei mutui è stata aggirata da spese istruttorie e perizie richieste a danno dei clienti? Adusbef promuove una class action contro banche e notai che hanno fatto pagare spese per la portabilità dei mutui. E oltre al recupero dei costi non dovuti, l'associazione dei consumatori chiederà "il risarcimento dei danni".

Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro ( da "AltaLex" del 12-03-2008)
Argomenti: Class Action

Abstract: azioni inerenti la salute e sicurezza sul lavoro; la l'assistenza alle imprese finalizzata all'attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento; ff) "Responsabilità sociale delle imprese": integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle aziende e organizzazioni nelle

Stati Uniti - Cinquecento immigrati fanno causa a una compagnia statunitense ( da "Virgilio Notizie" del 12-03-2008)
Argomenti: Class Action

Abstract: 15 Cinquecento immigrati hanno avviato una class action contro la Signal International, compagnia statunitense impegnata nella ricostruzione delle zone distrutte dall'uragano Khatrina. Gli immigrati, soprattutto indiani e arabi, che hanno lavorato a tempo determinato per la Signal, accusano la compagnia di aver promesso loro una regolarizzazione mai avvenuta,

PARTNER COMMUNICATIONS ANNUNCIA IL RIGETTO DI UNA PRESUNTA AZIONE COLLETTIVA CONTRO L'AZIENDA ( da "Wall Street Italia" del 12-03-2008)
Argomenti: Class Action

Abstract: Tribunale Distrettuale di Gerusalemme nel gennaio del 2007 è stata rigettata definitivamente, e che una richiesta di certificazione dell'azione legale come azione collettiva è stata rigettata senza che sia stato vietato ripresentarla in futuro. I querelanti hanno affermato che gli imputati non hanno realizzato la number portability, violando in tal modo la Legge sulla Comunicazione.

Discarica di Gaggiolo, Aidaa minaccia la class action ( da "Varesenews" del 12-03-2008)
Argomenti: Class Action

Abstract: Aidaa minaccia la class action Mentre prosegue l'attività dell'Associazione italiana difesa animali ed ambiente in merito alla vicenda della discarica elvetica di Stabio il suo presidente Lorenzo Croce ventila la possibilità di una "class action" contro i proprietari della discarica e contro il governo elvetico.

Altroconsumo contro Telecom Italia sulle bollette gonfiate ( da "Vnunet.it" del 12-03-2008)
Argomenti: Class Action

Abstract: ricorrere alla class action nel caso in cui Telecom Italia non risarcisca i consumatori Sulle bollette gonfiate di Telecom Italia, Altroconsumo è sul piede di guerra e sta preparando una class action contro il colosso della telefonia. "Altroconsumo provvederà a indirizzare a Telecom Italia una richiesta cumulativa di restituzione degli importi a tutti gli utenti che ci hanno contattato.

Class action contro banche e notai ( da "Miaeconomia" del 12-03-2008)
Argomenti: Class Action

Abstract: Va ricordato che la class catione è un'azione legale collettiva per il risarcimento dei danni. È una prassi consolidata negli Stati Uniti: un solo giudice, con un solo processo può condannare un'impresa a risarcire tutti coloro ai quali ha provocato un danno, anche chi non ha fatto causa.


Articoli

SAN POSSIDONIO (Mo). Buona gara della Possidiese che tiene testa alla capolista, ma complice (sezione: Class action)

( da "Gazzetta di Reggio" del 10-03-2008)

Argomenti: Class Action

SAN POSSIDONIO (Mo). Buona gara della Possidiese che tiene testa alla capolista, ma complice un'affrettata quanto ingenua espulsione nel finale di primo tempo, ed uno sciagurato errore nel finale, non frutta nemmeno un punto. Ancora Cianfarani protagonista ad avvio ripresa quando intercetta coi pugni una conclusione al volo di Fiordelmondo: l'estremo difensore non potrà nulla però sulla splendida conclusione a fil di palo della mezz'ala reggiana dopo una bella azione collettiva ospite. POSSIDIESE - LENTIGIONE: 1 - 2 Reti: 53' Fiordelmondo, 55' Sabattini, 82' Traina. Possidiese: Cianfarani, Contini (26' Fenuta (64' Luppi)), Barbi, Giannuzzi, Faccilongo, Baldini, Cavallari, Neri, Caleffi (84' Acciuffi), Gandolfi, Sabattini.All Galavotti. Lentigione: Zimbelli, Graziano (80' Orlandi), Degli Angeli, Massagrande, Borlenghi, Sorianini (34' Balestrieri), Traina, Pisani, Aceschi, Fiordelmondo, Zilioli (62' Boccardi). All. Pioli. Arbitro: Degli Esposti.

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Sostanze pericolose, subito la prevenzione (sezione: Class action)

( da "Sole 24 Ore, Il" del 10-03-2008)

Argomenti: Class Action

Il Sole-24 Ore sezione: TESTO SICUREZZA data: 2008-03-09 - pag: 25 autore: Sostanze pericolose, subito la prevenzione TITOLO IX Sostanze pericolose Capo I Protezione da agenti chimici ARTICOLO 221 Campo di applicazione 1. Il presente decreto determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza che derivano, o possono derivare, dagli effetti di agenti chimici presenti sul luogo di lavoro o come risultato di ogni attività lavorativa che comporti la presenza di agenti chimici. 2. I requisiti individuati dal presente titolo si applicano a tutti gli agenti chimici pericolosi che sono presenti sul luogo di lavoro, fatte salve le disposizioni relative agli agenti chimici per i quali valgono provvedimenti di protezione radiologica regolamentati dal decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 230, e successive modifiche. 3. Le disposizioni del presente decreto si applicano altresì al trasporto di agenti chimici pericolosi, fatte salve le disposizioni specifiche contenute nei decreti ministeriali 4 settembre 1996, 15 maggio 1997, 28 settembre 1999 e decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, emanato in attuazione della direttiva 94/55/Ce, nelle disposizioni del codice Imdg del codice Ibc e nel codice Igc, quali definite dall'articolo 2 della direttiva 93/75/Cee, nelle disposizioni dell'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne (Adn) e del regolamento per il trasporto delle sostanze pericolose sul Reno (Adnr), quali incorporate nella normativa comunitaria e nelle istruzioni tecniche per il trasporto sicuro di merci pericolose emanate alla data del 25 maggio 1998. 4. Le disposizioni del presente titolo non si applicano alle attività comportanti esposizione ad amianto che restano disciplinate dalle norme contenute al Capo III del presente Titolo. ARTICOLO 222 Definizioni 1. Ai fini del presente titolo si intende per: a) agenti chimici: tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come ri-fiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato; b) agenti chimici pericolosi: 1) agenti chimici classificati come sostanze pericolose ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modifiche, nonchè gli agenti che corrispondono ai criteri di classificazione come sostanze pericolose di cui al predetto decreto. Sono escluse le sostanze pericolose solo per l'ambiente; 2) agenti chimici classificati come preparati pericolosi ai sensi del decreto legislativo 16 luglio 1998, n. 285, e successive modifiche, nonchè gli agenti che rispondono ai criteri di classificazione come preparati pericolosi di cui al predetto decreto. Sono esclusi i preparati pericolosi solo per l'ambiente; 3) agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi, in base ai punti 1) e 2), possono comportare un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprietà chimicofisiche chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti chimici cui è stato assegnato un valore limite di esposizione professionale; c) attività che comporta la presenza di agenti chimici: ogni attività lavorativa in cui sono utilizzati agenti chimici, o se ne prevede l'utilizzo, in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione,la manipolazione, l'immagazzinamento, il trasporto o l'eliminazione e il trattamento dei rifiuti, o che risultino da tale attività lavorativa; d) valore limite di esposizione professionale: se non diversamente specificato, il limite della concentrazione media ponderata nel tempo di un agente chimico nell'aria all'interno della zona di respirazione di un lavoratore in relazione ad un determinato periodo di riferimento; un primo elenco di tali valori è riportato nell'allegato XXXVIII; e) valore limite biologico: il limite della concentrazione del relativo agente, di un suo metabolita, o di un indicatore di effetto,nell'appropriato mezzo biologico; un primo elenco di tali valori è riportato nell'allegato XXXIX; f) sorveglianza sanitaria: la valutazione dello stato di salute del singolo lavoratore in funzione dell'esposizione ad agenti chimici sul luogo di lavoro; g) pericolo: la proprietà intrinseca di un agente chimico di poter produrre effetti nocivi; h) rischio: la probabilità che si raggiunga il potenziale nocivo nelle condizioni di utilizzazione o esposizione. ARTICOLO 223 Valutazione dei rischi 1. Nella valutazione di cui all'articolo 28, il datore di lavoro determina, preliminarmente l'eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valuta anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti, prendendo in considerazione in particolare: a) le loro proprietà pericolose; b) le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal produttore o dal fornitore tramite la relativa scheda di sicurezza predisposta ai sensi dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52 e 16 luglio 1998, n. 285e successive modifiche; c) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione; d)le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti, compresa la quantità degli stessi; e)i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici; di cui un primo elenco è riportato negli allegati XXXVIII e XXXIX; f) gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare; g) se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese. 2. Nella valutazione dei rischi il datore di lavoro indica quali misure sono state adottate ai sensi dell'articolo 224 e, ove applicabile,dell'articolo 225. Nella valutazione medesima devono essere incluse le attività, ivi compresa la manutenzione, per le quali è prevedibile la possibilità di notevole esposizione o che, per altri motivi, possono provocare effetti nocivi per la salute e la sicurezza, anche dopo l'adozione di tutte le misure tecniche. 3. Nel caso di attività lavorative che comportano l'esposizione a più agenti chimici pericolosi, i rischi sono valutati in base al rischio che comporta la combinazione di tutti i suddetti agenti chimici. 4. Fermo restando quanto previsto dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 16 luglio 1998, n. 285, e successive modifiche, il fornitore o il produttore di agenti chimici pericolosi è tenuto a fornire al datore di lavoro acquirente tutte le ulteriori informazioni necessarie per la completa valutazione del rischio. 5. La valutazione del rischio può includere la giustificazione che la natura e l'entità dei rischi connessi con gli agenti chimici pericolosi rendono non necessaria un'ulteriore valutazione maggiormente dettagliata dei rischi. 6. Nel caso di un'attività nuova che comporti la presenza di agenti chimici pericolosi, la valutazione dei rischi che essa presenta e l'attuazione delle misure di prevenzione sono predisposte preventivamente. Tale attività comincia solo dopo che si sia proceduto alla valutazione dei rischi che essa presenta e all'attuazione delle misure di prevenzione. 7. Il datore di lavoro aggiorna periodicamente la valutazione e, comunque, in occasione di notevoli mutamenti che potrebbero averla resa superata ovvero quando i risultati della sorveglianza medica ne mostrino la necessità. ARTICOLO 224 Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, devono essere eliminati i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi devono essere eliminati o ridotti al minimo mediante le seguenti misure: a) progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro; b) fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative procedure di manutenzione adeguate; c) riduzione al minimo del numero di lavoratori che sono o potrebbero essere esposti; d) riduzione al minimo della durata e dell'intensità dell'esposizione; e) misure igieniche adeguate; f) riduzione al minimo della quantità di agenti presenti sul luogo di lavoro in funzione delle necessità della lavorazione; g) metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi nonchè dei rifiuti che contengono detti agenti chimici. 2. Se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che, in relazione al tipo e alle quantità di un agente chimico pericoloso e alle modalità e frequenza di esposizione a tale agente presente sul luogo di lavoro, vi è solo un rischio moderato per la sicurezza e la salute dei lavoratori e che le misure di cui al comma 1 sono sufficienti a ridurre il rischio, non si applicano le disposizioni degli articoli 225, 226, 229, 230. ARTICOLO 225 Misure specifiche di protezione e di prevenzione 1. Il datore di lavoro, sulla base dell'attività e della valutazione dei rischi di cui all'articolo 223,provvede affinché il rischio sia eliminato o ridotto mediante la sostituzione, qualora la natura dell'attività lo consenta, con altri agenti o processi che, nelle condizioni di uso, non sono o sono meno pericolosi per la salute dei lavoratori.Quando la natura dell'attività non consente di eliminare il rischio attraverso la sostituzione il datore di lavoro garantisce che il rischio sia ridotto mediante l'applicazione delle seguenti misure da adottarsi nel seguente ordine di priorità: a)progettazione di appropriati processi lavorativi e controlli tecnici, nonché uso di attrezzature e materiali adeguati; b)appropriate misure organizzative e di protezione collettive alla fonte del rischio; c) misure di protezione individuali, compresi i dispositivi di protezione individuali, qualora non si riesca a prevenire con altri mezzi l'esposizione; d) sorveglianza sanitaria dei lavoratori a norma degli articoli 229 e 230. 2. Salvo che non possa dimostrare con altri mezzi il conseguimento di un adeguato livello di prevenzione e di protezione, il datore di lavoro, periodicamente ed ogni qualvolta sono modificate le condizioni che possono influire sull'esposizione, provvede ad effettuare la misurazione degli agenti che possono presentare un rischio per la salute, con metodiche standardizzate di cui è riportato un elenco meramente indicativo nell'allegato XLI o in loro assenza, con metodiche appropriate e con particolare riferimento ai valori limite di esposizione professionale e per periodi rappresentativi dell'esposizione in termini spazio temporali. 3. Quando sia stato superato un valore limite di esposizione professionale stabilito dalla normativa vigente il datore di lavoro identifica e rimuove le cause che hanno cagionato tale superamento dell'evento,adottando immediatamente lemisure appropriate di prevenzione e protezione. 4. I risultati delle misurazioni di cui al comma 2 sono allegati ai documenti di valutazione dei rischi e resi noti ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori. Il datore di lavoro tiene conto delle misurazioni effettuate ai sensi del comma 2 per l'adempimento degli obblighi conseguenti alla valutazione dei rischi di cui all'articolo 223. Sulla base della valutazione dei rischi e dei principi generali di prevenzione e protezione,il datore di lavoro adotta le misure tecniche e organizzative adeguate alla natura delle operazioni, compresi l'immagazzinamento, la manipolazione e l'isolamento di agenti chimici incompatibili fra di loro; in particolare,il datore di lavoro previene sul luogo di lavoro la presenza di concentrazioni pericolose di sostanze infiammabili o quantità pericolose di sostanze chimicamente instabili. 5. Laddove la natura dell'attività lavorativa non consenta di prevenire sul luogo di lavoro la presenza di concentrazioni pericolose di sostanze infiammabili o quantità pericolose di sostanze chimicamente instabili, il datore di lavoro deve in particolare: a) evitare la presenza di fonti di accensione che potrebbero dar luogo a incendi ed esplosioni, o l'esistenza di condizioni avverse che potrebbero provocare effetti fisici dannosi ad opera di sostanze o miscele di sostanze chimicamente instabili; b) limitare, anche attraverso misure procedurali ed organizzative previste dalla normativa vigente, glieffettipregiudizievolisullasalu-teelasicurezzadeilavoratoriinca-sodiincendioodiesplosionedovu-tiall'accensionedisostanzeinfi mmabili, o gli effetti dannosi derivanti da sostanze o miscele di sostanze chimicamente instabili; 6. Il datore di lavoro mette a disposizione attrezzature di lavoro ed adotta sistemi di protezione collettiva ed individualeconformi alle disposizioni legislative e regolamentari pertinenti, in particolare per quanto riguarda l'uso dei suddetti mezzi in atmosfere potenzialmente esplosive. 7. Il datore di lavoro adotta misure per assicurare un sufficiente controllo degli impianti, apparecchi e macchinari, anche mettendo a disposizione sistemi e dispositivi finalizzati alla limitazione del rischio di esplosione o dispositivi per limitare la pressione delle esplosioni. 8. Il datore di lavoro informa i lavoratori del superamento dei valori limite di esposizione professionale, delle cause dell'evento e delle misure di prevenzione e protezione adottate e ne dà comunicazione, senza indugio,all'organo di vigilanza. ARTICOLO 226 Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze 1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 43 e 44, nonché quelle previste dal decreto ministeriale 10 marzo 1998, pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 1998, il datore di lavoro, al fine di proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori dalle conseguenze di incidenti o di emergenze derivanti dalla presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro, predispone procedure di intervento adeguate da attuarsi al verificarsi di tali eventi. Tali misure comprendono esercitazioni di sicurezza da effettuarsi a intervalli connessi alla tipologia di lavorazione e la messa a disposizione di appropriati mezzi di pronto soccorso. 2. Nel caso di incidenti o di emergenza, il datore di lavoro adotta immediate misure dirette ad attenuarne gli effetti ed in particolare, di assistenza, di evacuazione e di soccorso e ne informa i lavoratori. Il datore di lavoro adotta inoltre misure adeguate per porre rimedio alla situazione quanto prima. 3. Ai lavoratori cui è consentito operare nell'area colpita o ai lavoratori indispensabili all'effettuazione delle riparazioni e delle attività necessarie, sono forniti indumenti protettivi, dispositivi di protezione individuale ed idonee attrezzature di intervento che devono essere utilizzate sino a quando persiste la situazione anomala. 4. Il datore di lavoro adotta le misurenecessarie per approntare sistemi d'allarme e altri sistemi di comunicazione necessari per segnalare tempestivamente l'incidente o l'emergenza. 5. Le misure di emergenza devono essere contenute nel piano previsto dal decreto di cui al comma 1. In particolare nel piano vanno inserite: a) informazioni preliminari sulle attività pericolose, sugli agenti chimici pericolosi, sulle misure per l'identificazione dei rischi, sulle precauzioni e sulle procedure, in modo tale che servizi competenti per le situazioni di emergenza possano mettere a punto le proprie procedure e misure precauzionali; b) qualunque altra informazione disponibile sui rischi specifici derivanti o che possano derivare dal verificarsi di incidenti o situazioni di emergenza, comprese le informazioni sulle procedure elaborate in base al presente articolo. 6. Nel caso di incidenti o di emergenza i soggetti non protetti devono immediatamente abbandonare la zona interessata. ARTICOLO 227 Informazione e formazione per i lavoratori 1. Fermo restando quanto previsto agli articoli 36 e 37, il datore di lavoro garantisce che i lavoratori o i loro rappresentanti dispongano di: a) dati ottenuti attraverso la valutazione del rischio e ulteriori informazioni ogni qualvolta modifiche importanti sul luogo di lavoro determinino un cambiamento di tali dati; b) informazioni sugli agenti chimici pericolosi presenti sul luogo di lavoro, quali l'identità degli agenti, i rischi per la sicurezza e la salute, i relativi valori limite di esposizione professionale e altre disposizioni normative relative agli agenti; c) formazione ed informazioni su precauzioni ed azioni adeguate da intraprendere per proteggere loro stessi e altri lavoratori sul luogo di lavoro; d) accesso a ogni scheda dei dati di sicurezza messa a disposizione dal fornitore ai sensi dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52e 16 luglio 1998, n. 285, e successive modifiche. 2. Il datore di lavoro assicura che le informazioni siano: a)fornite in modo adeguato al risultato della valutazione del rischio di cui all'articolo 223.Tali informazioni possono essere costituite da comunicazioni orali o dalla formazione e dall'addestramento individuali con il supporto di informazioni scritte, a seconda della natura e del grado di rischio rivelato dalla valutazione del rischio; b) aggiornate per tener conto del cambiamento delle circostanze. 3. Laddove i contenitori e le condutture per gli agenti chimici pericolosi utilizzati durante il lavoro non siano contrassegnati da segnali di sicurezza in base a quanto disposto dal titolo V, il datore di lavoro provvede affinché la natura del contenuto dei contenitori e delle condutture e gli eventuali rischi connessi siano chiaramente identificabili. 4. Il produttore e il fornitore devono trasmettere ai datori di lavoro tutte le informazioni concernenti gli agenti chimici pericolosi prodotti o forniti secondo quanto stabilito dai decreti legislativi 3 febbraio 1997 n. 52, e 16 luglio 1998, n. 285, e successive modifiche. ARTICOLO 228 Divieti 1. Sono vietate la produzione, la lavorazione e l'impiego degli agenti chimici sul lavoro e le attività indicate all'allegato XL 2. Il divieto non si applica se un agente è presente in un preparato, o quale componente di rifiuti, purché la concentrazione individuale sia inferiore al limite indicato nell'allegato stesso. 3. In deroga al divieto di cui al comma 1, possono essere effettuate, previa autorizzazione da rilasciarsi ai sensi del comma 5, le seguenti attività: a) attività a fini esclusivi di ricerca e sperimentazione scientifica, ivi comprese le analisi; b) attività volte ad eliminare gli agenti chimici che sono presenti sotto forma di sottoprodotto o di rifiuti; c) produzione degli agenti chimici destinati ad essere usati come intermedi. 4. Ferme restando le disposizioni di cui al presente Capo, nei casi di cui al comma 3, lettera c), il datore di lavoro evita l'esposizione dei lavoratori, stabilendo che la produzione e l'uso più rapido possibile degli agenti come prodotti intermedi avvenga in un sistema chiuso dal quale gli stessi possono essere rimossi soltanto nella misura necessaria per il controllo del processo o per la manutenzione del sistema. 5. Il datore di lavoro che intende effettuare le attività di cui al comma 3 deve inviare una richiesta di autorizzazione al ministero del Lavoro e della previdenza sociale che la rilascia sentito il ministero della Salute e la Regione interessata. La richiesta di autorizzazione è corredata dalle seguenti informazioni: a) i motivi della richiesta di deroga; b) i quantitativi dell'agente da utilizzare annualmente; c) il numero dei lavoratori addetti; d) descrizione delle attività e delle reazioni o processi; e) misure previste per la tutela della salute e sicurezza e per prevenire l'esposizione dei lavoratori. ARTICOLO 229 Sorveglianza sanitaria 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 224,comma 2,sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 i lavoratori esposti agli agenti chimici pericolosi per la salute che rispondono ai criteri per la classificazione come molto tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti, irritanti, tossici per il ciclo riproduttivo. Continua u pagina 26 l'articolo prosegue in altra pagina.

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COOPERATIVE SOCIALI. RINNOVO DEL CCNL - I SINDACATI INTERROMPONO LA TRATTATIVA ITACA: "TORNI LO SPIRITO CONCERTATIVO" (sezione: Class action)

( da "marketpress.info" del 10-03-2008)

Argomenti: Class Action

Pordenone, 10 marzo 2008 - Ulteriore, triste, aggiornamento sulle trattative per il rinnovo del Contratto Collettivo delle Cooperative Sociali. In data 27 febbraio u. S. Si è tenuto a Roma l'incontro tra i rappresentanti delle tre centrali cooperative (Legacoopsociali, Confcoopertive e Agci) e delle 4 principali organizzazioni sindacali (Fp Cgil, Cisl Fisascat, Fps Csil, Uil Fpl). A sorpresa, in tale data (era solo il terzo incontro tra le parti) le Organizzazioni sindacali hanno deciso di abbandonare il tavolo delle trattative. Le tre centrali hanno manifestato sorpresa e sconcerto per aver interrotto un dialogo che, di fatto, si era appena avviato. Le richieste di aumento proposte dal sindacato sono riassumibili in pochi numeri: aumento dei costi di circa il 25%. Per aver un idea di cosa un siffatto aumento comporterebbe per il bilancio di Itaca riporto quanto scritto molti mesi fa dal nostro direttore Orietta Antonini e ripreso ultimamente anche dal Gazzettino, in merito al tema della sempre attuale questione della revisione dei prezzi da parte dei committenti unitamente ai rinnovi contrattuali. ". Se dovessimo ipotizzare, per estrema esemplificazione, un incremento del costo del lavoro pari al 15% e fare una proiezione sul bilancio di Itaca con le clausole di revisione prezzi, ne trarremmo un deficit annuo superiore a un milione e mezzo di euro, a cui potremmo certo aggiungere qualche bel migliaio di euro in più per l'Ert del Veneto dove la contrattazione di secondo livello è già consolidata, molto meno l'applicazione omogenea del contratto". Un aumento del 25% in due anni, seppure attraverso una introduzione graduale degli stessi, porterebbe la nostra Cooperativa, se non alla dichiarazione dello stato di crisi, ad una situazione molto critica. Tornando alla situazione nazionale ed alla decisione unilaterale dei sindacati di abbandonare la trattativa, non fa sicuramente bene né alle Cooperative e né tanto meno ai soci lavoratori delle stesse ed alla necessità sempre più pressante di vedere aumentati i loro stipendi. Questa decisione è ancor più paradossale alla luce di quanto accaduto nel periodo intercorso tra la scadenza del contratto (31-12-2005) e la presentazione delle due piattaforme del luglio 2006: tale ritardo ha fatto perdere 19 preziosi mesi e di almeno tanto hanno fatto slittare la possibilità dell'inizio del dialogo tra le parti. Ricordo a titolo di cronaca quanto statuito, in pieno clima concertativo, dagli accordi del 23 luglio del 1993: "Le piattaforme contrattuali per il rinnovo dei Ccnl saranno presentate in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative tre mesi prima della scadenza dei contratti. Durante tale periodo, e per il mese successivo alla scadenza, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette". Sarebbe auspicabile che lo spirito concertativo del lontano 1993, caro ai vari Ciampi, Giugni e Trentin (a quest'ultimo con quante sofferenze. ), riprendesse a spirare. Sarebbe auspicabile che il dialogo e le conseguenti trattative riprendessero al più presto al fine di giungere ad un Contratto che, da un lato vincolerebbe tutte le Cooperative e non solo le più "virtuose" ad adeguarsi ai nuovi compensi, dall'altro darebbe maggiore potere contrattuale alla Cooperative stesse nei confronti della committenza per il sopra ricordato problema della revisione dei prezzi. La Legacoopsociali e, nel suo piccolo, la stessa Itaca stanno in questi giorni portando avanti tutti gli sforzi possibili affinché tale dialogo, a qualsiasi livello, venga ripreso. "Fughe in avanti" di qualche Cooperativa sarebbero politicamente poco corrette sia nei confronti del movimento cooperativo che nei confronti del sopra citato clima concertativo. Ma come si suole dire "a mali estremi estremi rimedi". Se il sindacato, in tempi ragionevolmente brevi, non accettasse di riprendere il dialogo non sono da escludersi azioni unilaterali. In particolare la Cooperativa Itaca, ovviamente sentita la propria organizzazione di categoria, potrebbe anche pensare di attivare azioni autonome per ricostituire, almeno parzialmente, il potere d'acquisto dei nostri salari che sono tra i più deboli (per usare un eufemismo) del settore. A tal proposito ricordiamo infatti quanto abbiamo già messo a bilancio nel precedente esercizio finanziario e quanto "ci siamo già dati" a seguito della decisione, presa nella Assemblea dei soci dello scorso giugno, ovvero un acconto sulle spettanze derivanti dai futuri aumenti retributivi del nuovo Contratto (in totale 270 mila euro). Teniamo questa opzione come l'estrema ratio e speriamo in una celere ripresa delle trattative. . <<BACK.

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Tre mete della francia, l'italia si arrende (sezione: Class action)

( da "Tirreno, Il" del 10-03-2008)

Argomenti: Class Action

Sport Tre mete della Francia, l'Italia si arrende Quarta sconfitta consecutiva. E sabato a Roma arriva la Scozia Per gli azzurri molti errori in difesa e poca profondità in attacco PARIGI. Quarta sconfitta consecutiva per l'Italia nel Sei Nazioni di rugby. Contro la Francia finisce 25-13, gli azzurri segnano una meta con il pacchetto di mischia (attribuita a Castrogiovanni) e due calci e una trasformazione con Marcato. Francesi in meta tre volte (Floch, Jauzion e Rougerie), due le trasformazioni, due i calci con Yachvili. "La nostra miglior partita del Sei Nazioni", dice Nick Mallett. E stupisce tutti. Perché parla in italiano, ed è la prima volta, ma soprattutto perché la sensazione dalla tribuna è stata opposta: un passo indietro degli azzurri, un gioco al piede deficitario (piazzati a parte), errori in difesa, una meta presa su ingenuità dei tre-quarti. In attacco, poi, poca profondità unita a un altro errore di Canale che perde il pallone sull'azione più bella della partita con Ghilardini che, da ala, aveva fintato su Rougerie attirandolo su di sé e liberando il centro azzurro. No, per Mallett la partita dell'Italia è stata buona, la Francia ha vinto perché ha fatto tre mete costruite con grandi giocate e con la complicità di un errore difensivo individuale (di Mirco Bergamasco) su quella di Rougerie. "Ma siamo stati più squadra, ci sono state pecche dei singoli, non del collettivo. Guardate quello che è accaduto fra il 70' e il 73'". Guardiamo. Italia in attacco, sette fasi, alla fine un calcio di punizione a favore, touche, altro calcio di punizione, altra touche. "Siamo sul 25 a 13 - dice Mallett - siamo a pochi metri dalla linea di meta e cosa fa il nostro mediano di mischia (Travagli entrato al posto di Picone)? Va da solo, spiazza i nostri, perde la palla e finiamo in difesa. Ecco quello è un errore individuale che penalizza una prova collettiva. Potevamo segnare e andare sul 25-20, sarebbe stato differente". Sarebbe stato differente anche se avessimo segnato la meta con Canale. Mallett difende il collettivo, nega che al piede si sia giocato peggio che a Cardiff. Sbotta solo quando gli chiedono perché i tre-quarti non facciano meta: "Se avessi un'ala come Sivivatu o Rokokoko, o anche come Rougerie, faremmo meta. Ma io devo far giocare quelli che ho e che, comunque, danno tutto per l'Italia". Una partita strana, dunque. Con l'Italia che nonostante tutto è stata attaccata al risultato fino al 64' quando gli azzurri erano sul 13-18. Poi Rougerie, a cui pochi minuti prima Bergamasco e Parisse avevano negato la meta ribaltandolo sulla schiena, si è inserito nel buco creato dall'estremo Floch ed è volato in mezzo ai pali. Nonostante questo - dicono Mallett e il capitano Sergio Parisse - l'Italia ha reagito, ha attaccato. "Errori nel gioco al piede? Sì, ci sono stati - dice Parisse - ma occorre essere positivi, pensare al lavoro che stiamo facendo, alle sedute che dedichiamo alla soluzione dei problemi. Noi non abbiamo Hernandez o Montgomery, gente che con i piedi ti fa fare 80 metri. E poi se la palla non usciva era perché volevamo che non uscisse, era il piano di gioco". Davanti agli spogliatoi Masi dice che la difesa ha mancato troppi placcaggi (3 lui, dicono le statistiche). Sabato c'è la Scozia al Flaminio: è l'ultima occasione per vincere. Alessandro Cecioni.

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PRIMA CATEGORIA (sezione: Class action)

( da "Gazzetta della Martesana, La" del 10-03-2008)

Argomenti: Class Action

VAPRIESE 3 GESSATE 2 VAPRIESE:Crea, Ferrillo, Mazzoleni, Colletti, Rimoldi L., Bai (80' Podio), casati, Balestri, Piazza, Cervi, Bustreo (65' Rimoldi A.) All: Moto. GESSATE:Minniti, Moroni, Pirola (60' D' Angelo), Brambilla, Alicino, Vagliani, Villa, Guarneri, Cernuschi, Dimastromatteo (75' Sala), Fornari (80' Paravelli). All: Sartirana. RETI:20' Cernuschi(G), 24' Piazza(V), 55' Cervi(r)(V), 80' Guarneri(G), 91' Piazza(V). ARBITRO: Sozza di Seregno. NOTE: Ammoniti per la Vapriese Mazzoleni e Casati, per il Gessate ammonito il solo Guarneri. VAPRIO - Nella super sfida playoff la spunta di un soffio la Vapriese di Moro che riesce a portare a casa il bottino pieno in extremis dopo una partita giocata benissimo dalle due squadre. Il Gessate di Sartirana parte meglio e al 20' riesce a passare in vantaggio, traversone dal fondo di Pirola e al volo con un bel diagonale il centravanti Cernuschi sblocca il tabellino, 1-0. Non passano neanche 5 minuti che la Vapriese reagisce, azione corale di tutto l' attacco casalingo, Cervi si inserisce in area scarica per l' accorrente Piazza che a porta vuota non può proprio sbagliare. Si va al riposo sul risultato di 1-1. Nella ripresa mette il naso avanti la Vapriese, incursione di Rimoldi L. che viene steso in area; per l' arbitro è rigore, si incarica della battuta Cervi che realizza. Comincia il forcing del Gessate alla ricerca del pareggio, che arriva all' 80'; azione di rimessa con successiva botta tremenda di Brambilla, Crea non trattiene e con un semplice tap-in Guarneri mette il 2-2. La partita sembra volgere al termine con il risultato di 2-2, ma in pieno recupero la Vapriese riesce a trovare la zampata vincente, veloce capovolgimento di fronte guidato da Rimoldi L servizio profondo per Piazza che solo davanti al portiere può siglare la sua personale doppietta. Articolo pubblicato il 10/03/08.

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Baccelli: Non è una bravata ma un'azione premeditata e voluta (sezione: Class action)

( da "Nazione, La (Lucca)" del 11-03-2008)

Argomenti: Class Action

Baccelli: "Non è una bravata ma un'azione premeditata e voluta" "RITENGO grave quanto accaduto all'istituto 'Benedetti' ? commenta il presidente della Provincia, Stefano Baccelli ?. E' stato danneggiato un bene pubblico, colpendo intenzionalmente la collettività. Un gesto da stigmatizzare con forza perché non si tratta di una semplice bravata giovanile o di uno scherzo ma, almeno da quanto risulta dagli accertamenti degli esperti, di un'azione premeditata e voluta. Noi garantiremo alla dirigenza scolastica tutto il supporto tecnico possibile affinché la situazione torni presto come prima". Ieri il sopralluogo al "Benedetti" anche degli assessori provinciali Emiliano Favilla e Silvano Simonetti il quale sottolinea come si tratti di un atto "che ha procurato danni ingenti". - -->.

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Maltempo in alta valle in azione gli spargisale (sezione: Class action)

( da "Provincia Pavese, La" del 11-03-2008)

Argomenti: Class Action

VARZI Maltempo in alta valle In azione gli spargisale VARZI. Da ormai 48 ore continua ad imperversare il maltempo in alta Valle Staffora. Ed è tornata ancora la neve a coprire le cime più alte dell'Appennino. Sono dovuti intervenire anche i mezzi spargisale e spartineve per ripulire le strade che da Casanova Staffora portano a Pian del Poggio, al Passo del Giovà e a Cima Colletta. C'è preoccupazione, proprio nella zona montana, per le piogge, a tratti anche torrenziali, che potrebbero risvegliare vecchi dissesti idrogeologici, frane che, con quantità eccessive di acqua, in più occasioni hanno dimostrato di rimettersi in movimento rischiando di creare problemi anche alla viabilità lungo le strade provinciali e comunali. In particolare nella zona di Santa Margherita Staffora, Brallo e Menconico. La neve viene vista di buon auspicio in vista della stagione estiva: quella caduta in queste ore potrebbe essere manna per le riserve idriche in vista dell'estate. E per lo sci? Gli operatori di Pian del Poggio stanno con il naso all'insù sperando in precipitazioni nevose abbondanti che possano permettere l'apertura degli impianti per Pasqua. (a.d.).

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Una settimana al servizio dei consumatori (sezione: Class action)

( da "Nazione, La (Pistoia)" del 11-03-2008)

Argomenti: Class Action

L'INIZIATIVA L'UNC APRE LE SUE SEDI PER SPIEGARE COME EVITARE LE TRUFFE Una settimana al servizio dei consumatori SABATO prossimo è la "Giornata europea del consumatore" e l'Unione nazionale consumatori di Pistoia dedicherà l'intera settimana ad informare i cittadini sui loro diritti, sulle novità a livello europeo, su come evitare le truffe, sempre più diffuse, per chi fa acquisti on-line e soprattutto sulla novità più attesa, la class action, che dal 1° luglio di quest'anno sarà operativa anche in Italia e permetterà di avviare azioni collettive nei confronti di veri e propri colossi, come i gestori telefonici o le banche, per esempio nel caso di attivazione di servizi non richiesti. "Per tutta la settimana ? dice Osvaldo Rastelli, presidente provinciale Unc ? nelle nostre sedi pistoiesi di via dell'Anguillara e via degli Scalzi forniremo informazioni a chiunque voglia approfondire la questione dei diritti dei consumatori. Per quanto riguarda la class action abbiamo in programma un convegno, che si svolgerà in città a fine marzo". - -->.

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"il parcheggio sarà completato" - paolo russo (sezione: Class action)

( da "Repubblica, La" del 11-03-2008)

Argomenti: Class Action

Pagina IV - Bari Piazza Cesare Battisti, la Provincia non ha ancora deciso se occorre una nuova Via per riprendere i lavori bloccati da 8 mesi "Il parcheggio sarà completato" Ma sulla data è fumata nera. Stasera fiaccolata nel Murattiano Il corteo si muoverà dal cratere e giungerà sino al Municipio: "Siamo esasperati qualcuno dovrà pagare i danni" PAOLO RUSSO L'unica certezza è che la grande opera incompiuta di piazza Cesare Battisti sarà portata a termine. Non si sa ancora come e, soprattutto, quando. A otto mesi dal blocco dei lavori, la Provincia non è ancora in grado di stabilire se per ultimare il suo progetto la Dec abbia bisogno, oppure no, di una nuova valutazione d'impatto ambientale. Ieri doveva essere il giorno delle grandi decisioni, ma è arrivata l'ennesima fumata nera. L'esasperante lentezza della burocrazia e la confusione con la quale è stata condotta fino ad ora questa vicenda, questa sera, incendierà centinaia di torce che sfileranno attorno al cratere del Murattiano. Un lungo corteo che partirà alle 20 da piazza Cesare Battisti e attraversando via Sparano si scioglierà sotto al Comune. "L'unico punto fermo - sospira Michele Losappio - è racchiuso in una battuta del sindaco: alla fine della giostra, il modo più ecologico per riempire questo buco è costruire questo benedetto parcheggio. Su questo, almeno, siamo tutti d'accordo". Sono le quattro del pomeriggio. Davanti alla scrivania dell'assessore regionale all'Ecologia sono sfilati tutti gli attori che ruotano attorno al pasticcio di piazza Cesare Battisti. Dal rettore Corrado Petrocelli, ai tecnici della provincia, dal presidente della circoscrizione Ferorelli ai commercianti ridotti in miseria, dai responsabili della ditta De Gennaro a quelli della capitaneria di porto, dagli assessori comunali a Michele Emiliano, piombato a sorpresa negli uffici della Regione. Michele Losappio, alla vigilia della manifestazione che questa sera percorrerà le strade attorno al cantiere infinito, ha tentato di tirare i fili di questa vicenda che dallo scorso giugno è avvolta da una nebbia molto fitta. Ma dopo sei ore di colloqui e incontri con le parti in causa, l'assessore non è in grado di dare certezze. "La Regione - premette - è responsabile di questo procedimento dall'inizio del 2008. Ma senza il parere obbligatorio della Provincia e del Comune non può decidere da sola. Il Comune ha fatto pervenire la sua documentazione lo scorso 6 febbraio. La Provincia, invece, ancora non è in grado di venire a capo di questa situazione nè ha saputo dirci quando potrà inviarci il suo parere". Hanno ascoltato con pazienza i rappresentanti dei cittadini e dei commercianti invitati alla riunione. E hanno apprezzato l'impegno dell'assessore Losappio: "Ma la sostanza non cambia mai - sbotta Stefano Milano, portavoce del dissenso popolare - il cantiere è ancora bloccato. Alla fine di questa vicenda qualcuno dovrà pagare per tutto questo tempo che è stato perso". Anche il rettore dell'università di Bari ha rimarcato ancora una volta l'entità dei danni subiti da palazzo Ateneo e dalla sede di Giurisprudenza. class="hilite">A giugno partirà la class="term">class class="term">action. "Il cortocircuito del procedimento è avvenuto nei primi mesi - spiega Losappio - quando dei problemi di comunicazione tra comune, provincia e Dec hanno rallentato il procedimento. Ora, però, abbiamo tutta l'intenzione di andare avanti nel minor tempo possibile". L'amministrazione comunale, per voce di Maria Maugeri e Simonetta Lorusso, ha proposto la strada dello screening ambientale abbreviato, una procedura che consentirebbe tempi più rapidi rispetto alla Via. In ogni caso per sbloccare i lavori ci vorranno ancora diversi mesi. Ammesso che alla procura bastino le carte così faticosamente raccolte in questo anno di calvario. Ai commercianti e ai residenti non resta che manifestare: anche il sindaco, l'assessore Losappio e i vertici dell'università parteciperanno al corteo organizzato dai commercianti e dalla circoscrizione.

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Nelle parrocchie colletta per la Terra Santa (sezione: Class action)

( da "Eco di Bergamo, L'" del 11-03-2008)

Argomenti: Class Action

Un aiuto ai cristiani della Terra Santa. Il venerdì santo da sempre è un'occasione speciale per impegnarsi a sostegno di luoghi che hanno un'importanza particolare per i cattolici e che vivono oggi momenti difficili. Anche quest'anno in occasione della Quaresima, la Congregazione per le Chiese Orientali ha inviato a tutti i vescovi una lettera circolare sulla "Colletta per la Terra Santa", che di solito avviene proprio il venerdì santo: l'appello a contribuire è rivolto quindi con forza anche alle nostre parrocchie. Tra le urgenze individuate dal cardinale Leonardo Sandri, prefetto della Congregazione per le Chiese Orientali, c'è "l'inarrestabile fenomeno dell'emigrazione, che rischia di privare le comunità cristiane delle migliori risorse umane. È l'assenza di una stabile pace ad acuire nei Luoghi Santi antichi problemi e povertà e a generarne di nuovi. I cristiani che vi abitano meritano la prioritaria attenzione della Chiesa cattolica". Un'iniziativa nata con l'obiettivo di sensibilizzare i fedeli al valore della solidarietà verso le comunità e gli enti cattolici presenti in quella regione del mondo e promuovere interventi in favore dei luoghi santi che conservano la memoria di Gesù Cristo. La Congregazione per le Chiese Orientali riceve parte della Colletta "Pro Terra Sancta" direttamente dalle nunziature apostoliche e, secondo la percentuale stabilita dalle relative norme pontificie, concede quindi i sussidi ordinari e straordinari alle circoscrizioni ecclesiastiche, agli ordini religiosi e ad altre persone giuridiche ecclesiastiche in Libano, Siria, Iraq, Giordania, Egitto e particolarmente in Israele e Palestina. L'anno scorso sono stati realizzati numerosi progetti per la manutenzione dei luoghi santi, in ambito scolastico, e ancora a favore dei giovani e delle famiglie: sono stati per esempio restaurati e migliorati luoghi di accoglienza per i pellegrini ad Ain Karem. A Betlemme sono stati rinnovati l'antico santuario della Grotta del Latte e il convento e il santuario del Campo dei Pastori. È stato inoltre completato il restauro completo della cappella di Sant'Elena. Altre importanti ristrutturazioni sono state compiuti a Gerusalemme, Giaffa e Nazaret. Tra le altre azioni intraprese la concessione di 290 borse di studio universitarie, progetti di formazione e inserimento nel mondo del lavoro per neolaureati, sostegno alle piccole imprese artigiane, e ancora la costruzione di consultori familiari, case di accoglienza per ragazzi in condizione di disagio, la realizzazione di appartamenti per i poveri e le giovani coppie e opere culturali. La Colletta "Pro Terra Sancta" è una tradizione che risale già ai tempi della Chiesa primitiva. Fu Papa Paolo V, poi, nel Breve "Coelestis Regis" del 22 gennaio 1618, a stabilirne per la prima volta la finalità, mentre Benedetto XIV la confermò con il Breve Apostolico "In supremo militantis Ecclesiae" del 7 gennaio 1746. E ora, scrive il cardinale Sandri "attesta l'appartenenza alla Terra che nel fluire della storia rimane, come dice Papa Benedetto XVI la silenziosa testimone della vita terrena del Salvatore". Sa. Pe.

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ABI-ANIA: ADUSBEF, UN PATTO SCELLERATO PER CONTINUARE A SACCHEGGIARE I CONSUMATORI (sezione: Class action)

( da "Sestopotere.com" del 11-03-2008)

Argomenti: Class Action

(11:05) (11/3/2008 08:32) | ABI-ANIA: ADUSBEF, UN PATTO SCELLERATO PER CONTINUARE A SACCHEGGIARE I CONSUMATORI (Sesto Potere) - Roma - 11 marzo 2008 - Con quale coraggio Abi ed Ania parlano di "cultura della concorrenza e di chiarezza e trasparenza, al servizio dei consumatori e dei risparmiatori", se le banche sorde e cieche alle leggi che hanno osteggiato la portabilità dei mutui e la surroga, non applicano neppure l'art 10 del decreto Bersani sulla simmetria dei tassi, lucrando 5,9 miliardi di euro ai correntisti, mentre le assicurazioni, già condannate per cartello dall'Antitrust per 700 miliardi di vecchie lire per danni pari a 4,2 miliardi di euro e "salvate dal Governo Berlusconi" con una legge truffa, hanno triplicato le tariffe dalla liberalizzazione ? Milioni di utenti bancari ed assicurativi saccheggiati disgiuntamente da banche ed assicurazioni, avranno la consolazione di essere saccheggiati in futuro congiuntamente dal sodalizio banche-assicurazioni dalla federazione tra fra Abi e Ania, che invece di costituire una semplificazione che procede nei processi di modernizzazione e liberalizzazione, rappresenta un 'pactum sceleris' come ha affermato giustamente il presidente dell'Antitrust Antonio Catricalà, per meglio taglieggiare gli utenti ed i consumatori. Banche ed assicurazioni invece di polemizzare con i sacrosanti rilievi del presidente Catricalà, comincino a rispettare il mercato e le leggi restituendo le prime, i 5,9 miliardi di euro al popolo dei correntisti (class="hilite">anche per evitare la sacrosanta class="term">class class="term">action), mentre le seconde che hanno beneficiato di una legge truffa salvacompagnie da un sedicente governo liberista, procedano ad un abbattimento delle tariffe RC obbligatorie, vergognosamente aumentate nel biennio 2006-2008 con una media dell'11,6 % (4,2% nel 2008, 7,4 % nel 2007) per le auto, del 18,5 per cento (7,1 % nel 2007, 11,4 nel 2008) delle moto. Banche ed assicurazioni, anziché parlare di mercato e di liberalizzazione, hanno la possibilità di praticarle applicando le leggi alle quali sono refrattarie e la concorrenza procedendo ad abbattere i costi dei servizi bancari più cari del mondo che continuano a rincarare e le altissime polizze Rc auto pari 933 euro in media,ossia al 5 per cento del reddito netto di metà delle famiglie, mentre per i giovani neo assicurati con il costo della polizza pari a 2.301 euro, il gravame arriva a pesare fino al 15 per cento dei redditi medi dei genitori.

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Roma, 11:59 -MUTUI: ADUSBEF, PRONTI A CLASS ACTION SU PORTABILITA' (sezione: Class action)

( da "Repubblica.it" del 11-03-2008)

Argomenti: Class Action

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MUTUI: CLASS ACTION CONTRO BANCHE E NOTAI PER RISARCIRE ADDEBITI INDEBITI PORTABILITA' E SURROGA (sezione: Class action)

( da "Sestopotere.com" del 11-03-2008)

Argomenti: Class Action

(15:51) (11/3/2008 13:41) | MUTUI: CLASS ACTION CONTRO BANCHE E NOTAI PER RISARCIRE ADDEBITI INDEBITI PORTABILITA' E SURROGA (Sesto Potere) - Bologna - 11 marzo 2008 - Con una nota Adusbef afferma che: "Nonostante il decreto 40 del 2 febbraio 2007 (Legge Bersani) sulla portabilità dei mutui, abbia sancito il diritto di un titolare di un mutuo a trasferire il proprio debito ad un'altra banca, qualora avesse la possibilità di accedere a condizioni migliori, senza alcun onere per il cliente, "sistema bancario" e casta dei notai, hanno osteggiato la legge, facendo pagare spese di istruttoria, oneri di perizia e costi notarili pari a circa 2-3.000 euro cadauno". Il dispositivo della legge, in vigore dal 2 febbraio 2007, impone che la nuova banca subentri nella garanzia ipotecaria già iscritta dal creditore originario, mediante atto di surroga annotata a margine dell'ipoteca e permette di evitare, come accadeva in passato, che la sostituzione di un mutuo avvenisse tramite la cancellazione della vecchia ipoteca e l'iscrizione di una nuova. Con la sottoscrizione della surroga la banca subentrante provvede a saldare il vecchio debito residuo, sostituendosi al creditore originario nella relazione con il mutuatario. "Gli istituti di credito - aggiunge l'associazione dei consumatori - , invece di applicare la legge per favorire 3,2 milioni di mutuatari indebitati a tasso variabile surrogando o rinegoziando i mutui senza alcun onere, hanno invece richiesto, al contraente debole ed in stato di bisogno per gli elevati aumenti delle rate, pari ad una media di 170 euro al mese per un mutuo di centomila euro (oltre 2.000 euro l'anno), costi e spese non dovute per migliaia di euro che i consumatori (circa 150.000) sono stati costretti a pagare, anche per evitare guai peggiori, come l'aumento ulteriori dei tassi e dell'euribor, configurandosi in tali condotte fraudolente anche l'ipotesi di estorsione". Adusbef pubblicherà sul sito www.adusbef.it, il fac simile di delega ad una class="term">class class="term">action contro banche e notai, che invece di applicare il decreto Bersani sulla gratuità di surroga e portabilità dei mutui, hanno al contrario richiesto migliaia di euro per adempimenti la cui gratuità è stata più volte ribadita dal parlamento, in ultimo con la legge finanziaria, per il rimborso dell'indebito addebito oltre ad un congruo risarcimento dei danni, che possono essere fissati nel doppio di quanto pagato. "La casta degli intoccabili banchieri, che continua a vessare con ordinari soprusi il popolo di consumatori e risparmiatori e che invece di diminuire gli elevatissimi costi di gestione, li rincara, deve cominciare a risarcire milioni di vittime del sistema bancario": commenta Adusbef .

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Mutui: class action contro banche e notai (sezione: Class action)

( da "Corriere.it" del 12-03-2008)

Argomenti: Class Action

Promossa dall'associazione di consumatori Adusbef sulla "portabilità" del debito Mutui: class="hilite">class="term">class class="term">action contro banche e notai La legge Bersani consente di non avere oneri, ma le "banche e i notai fanno pagare 2-3 mila euro" ROMA - L'associazione di consumatori Adusbef ha promosso un'azione collettiva (class="term">class class="term">action) contro banche e notai sulla portabilità dei mutui, ossia la possibilità di trasferire un mutuo da una banca all'altra. "Nonostante la legge Bersani abbia sancito il diritto di un titolare di un mutuo a trasferire il proprio debito a un'altra banca senza alcun onere, il "sistema bancario" e la "casta dei notai" hanno osteggiato la legge "facendo pagare spese di istruttoria, oneri di perizia e costi notarili pari a circa 2-3 mila euro". SPESE NON DOVUTE - L'Adusbef in una nota afferma che "gli istituti di credito, invece di applicare la legge per favorire 3,2 milioni di mutuatari indebitati a tasso variabile rinegoziando i mutui senza alcun onere, hanno invece richiesto, al contraente debole e in stato di bisogno per gli elevati aumenti delle rate, costi e spese non dovute per migliaia di euro che i consumatori (circa 150 mila) sono stati costretti a pagare". stampa |.

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USA, sui filtri P2P l'ultimatum dell'Autorità TLC (sezione: Class action)

( da "Punto Informatico" del 12-03-2008)

Argomenti: Class Action

Roma - Nubi scure all'orizzonte per il destino di Comcast, l'ISP statunitense che si diletta nell'azzoppare le connessioni degli utenti usi a pratiche di P2P: dopo l'class="hilite">ennesima class="term">class class="term">action istituita a suo carico, il provider anti-BitTorrent deve ora subire una nuova strigliata da parte della Federal Communications Commission. Le parole del presidente Kevin Martin questa volta suonano come un avvertimento ultimativo per Comcast e per qualsiasi altro provider volesse baloccarsi con i filtrini. Martin interviene alla Stanford University Law School e, piuttosto che limitarsi a invocare ragionevolezza come in passato, ora parla senza mezzi termini dell'intenzione di FCC di agire duramente nei confronti di pratiche di packet filtering: "Questioni del genere sono importanti non solo in ambito locale, in termini di imprenditorialità e potenziale innovazione negli Stati Uniti - ha tuonato - ma inviano anche un messaggio importante in ambito internazionale". Da una parte c'è la Rete come strumento di democrazia e progresso individuale e sociale, e dall'altra un servizio da plasmare a totale convenienza di un ISP qualsiasi. Il presidente di FCC ritorna sul richiamo alla trasparenza già indirizzato nei confronti di Comcast, sottolineando come "la maniera in cui si sono impegnati in tale pratica ha effettivamente alterato l'indirizzo di ritorno dei bit inseriti nelle comunicazioni; i bit di reset, così, sembravano provenire da fonti diverse". Martin si riferisce naturalmente agli oramai famigerati pacchetti RST trasmessi su protocollo TCP/IP, in grado, come ampiamente documentato da EFF e non solo, di rendere qualsiasi client eMule o BitTorrent incapace di scambiare dati con i peer del network. Secondo Martin, il comportamento di Comcast farà scattare una reazione vigorosa da parte della FCC, che si preoccuperà questa volta di definire parametri ben più stringenti per la cosiddetta "ragionevolezza" delle pratiche di gestione del traffico di rete. La brutta storia del provider anti-P2P potrebbe insomma rappresentare un momento di svolta per i sostenitori della net neutrality, una probabile vittoria che potrebbe incardinarsi quale principio fondante dello sviluppo di Internet negli States. Ma il chairman FCC a Stanford non ha parlato solo di Comcast e filtri illeciti: tra gli argomenti trattati, Martin ha speso critiche nei confronti della definizione di "banda larga" adottata dall'Autorità, considerandola uno degli elementi che contribuiscono alla scarsa penetrazione delle connessioni ad alta velocità nel paese. L'attuale termine di 200 Kbit al secondo fissato per upload e download è "tristemente inadeguato" alla realtà, sostiene il chairman, e dovrebbe venire innalzato almeno a 768 Kbit/sec. per accessi in broadband base e 1,5 Megabit per i servizi avanzati. Sia come sia, appare evidente dalle opinioni fin qui espresse dai dirigenti di FCC che per Comcast il momento della verità è imminente: la disposizione di interventi pubblici sulla questione è terminata il 28 febbraio scorso, e ci si aspetta che la commissione impieghi la documentazione ricevuta dai vari soggetti coinvolti per esprimere il proprio parere. E mentre si decide il destino dell'ISP, c'è chi come RIAA ed NCTA (National Cable and Telecommunications Association) continua a impegnarsi in azioni di lobby nei confronti della FCC. NCTA ha pubblicato un documento di 16 pagine secondo il quale "ora è il tempo perché la FCC abbandoni una policy che consente solo ridotte limitazioni nei servizi Internet". RIAA, da par suo, ha ingaggiato l'artista Jeff Steele come accompagnatore del presidente Mitch Bainwol negli uffici di FCC. I due hanno ripetuto il solito mantra della pirateria telematica come fonte di tutti i mali, della necessità di scoraggiare i download illegali e di non impedire agli ISP di comportarsi da traffic cop per il bene dell'industria, i manager in panciolle, gli artisti, il mondo e l'universo intero. Alfonso Maruccia.

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Come puntare al pareggio e nel contempo garantire alla collettività il miglior standard dei servizi (sezione: Class action)

( da "Cittadino, Il" del 12-03-2008)

Argomenti: Class Action

Non solo numeri: ecco il bilancio sociale n Le attese ed i bisogni crescono, le risorse diminuiscono e la Provincia, come l'intero sistema degli Enti Locali, deve conciliare la necessità di pareggiare il proprio bilancio, garantendo allo stesso tempo alla collettività il miglior standard di servizi possibile.Il Bilancio Sociale, invocato anche da una direttiva del Ministero della Funzione pubblica, affiancandosi ai consueti documenti contabili istituzionali, è uno strumento che permette all'Amministrazione di rendere conto delle scelte, delle attività dei risultati e dell'impiego di risorse durante un certo periodo, in modo da consentire ai cittadini e ai diversi interlocutori di conoscere in maniera trasparente e diretta "come" l'istituzione realizza la sua missione, e di poter formulare un proprio giudizio. La Provincia di Lodi ha affidato l'incarico di realizzare questo documento (riferito al periodo 2004-2007, in modo da poter valutare le prestazioni dell'Ente nella loro evoluzione temporale) alla società Refe srl di Milano, che vanta una lunga esperienza nel campo della rendicontazione sociale. L'auspicio è che attraverso la lettura di questo documento si possano non solo conoscere modalità e forme dei servizi erogati, delle opere realizzate e di tutti gli interventi attivati a favore del territorio, ma soprattutto le scelte ed i principi che hanno guidato le azioni dell'Amministrazione e la loro ricaduta sul territorio e sulla sua gente."Con questo nuovo strumento dichiara il Presidente della Provincia, Lino Osvaldo Felissari - l'Amministrazione provinciale vuole informare, in modo semplice e diretto, su ciò che ha realizzato, su come lo ha realizzato e su quante risorse ha impiegato nel corso di questo mandato.Da un lato l'intento è quello di fornire dati su attività e azioni in campo economico, sociale, ambientale, culturale, formativo che non emergono da una semplice esposizione contabile, il tradizionale bilancio di previsione annuale dell'Ente, ma che hanno una forte rilevanza e rappresentano fattori importanti per lo sviluppo complessivo della comunità. Dall'altro la volontà è quella di proporre un'occasione di dialogo con la cittadinanza per capire come l'Amministrazione pubblica ha gestito il proprio mandato in termini di "valore sociale" prodotto, di arricchimento della collettività in ordine alle sue aspettative e ai suoi bisogni". In particolare, il Bilancio Sociale rappresenta un documento in grado di rendicontare le attività di un soggetto istituzionale assumendo proprio come punto di vista quello degli stessi portatori di interesse, evidenziando nel contempo le capacità di un'organizzazione di immedesimarsi nei suoi diversi portatori di interesse e di spiegare loro quali vantaggi derivano o deriveranno dalle attività programmate e realizzate. Il Bilancio Sociale punta quindi a fornire una lettura complessiva sintetica e facilmente accessibile, esponendo i dati di diversa natura (contabili, quantitativi, qualitativi) in logica connessione, vale a dire in grado di rendere trasparente il disegno complessivo sottostante alle diverse politiche intraprese.

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Pronti alla class-action contro la discarica Ambientalisti e residenti minacciano una richiesta danni collettiva per i disagi (sezione: Class action)

( da "Giorno, Il (Varese)" del 12-03-2008)

Argomenti: Class Action

GAGGIOLO / LA PROTESTA AL CONFINE Pronti alla class-action contro la discarica Ambientalisti e residenti minacciano una richiesta danni collettiva per i disagi ? CANTELLO ? CONTINUA la polemica ambientale italo-svizzera intorno alla discarica di Stabio. Al di là del confine, in frazione Cà del Boscatt, le ruspe scavano per abbassare la cima della montagna di rifiuti da 32 a 28 metri, come promesso dalle autorità elvetiche, e a fine mese il lavoro sarà concluso. Al di qua della frontiera tuttavia nessuno considera la partita chiusa: nè gli abitanti di Gaggiolo, la frazione di Cantello letteralmente oscurata dagli inermi accatastati, nè tantomeno gli ambientalisti: l'Aidaa (Associazone italiana per la difesa di animali e ambiente), dopo aver presentato un esposto alla Procura di Varese, che ha aperto un fascicolo, ha bussato direttamente alle porte del Pirellone. Lì, Lorenzo Croce, numero uno dell'associazione, ha incontrato il presidente della commissione Sanità della Regione Lombardia, Pietro Macconi, chiedendo e ottenendo per i prossimi giorni un'audizione alla presenza di una delegazione di residenti. Che denunciano tre disagi: il timore per le conseguenze sulla salute della presenza dell'amianto, che sarebbe sepolto sotto la montagna di rifiuti, la mancanza di luce durante la ore del mattino e, infine, la svalutazione economica degli immobili. LA COLLINA di Cà del Boscatt peraltro insiste su una falda acquifera fortunatamente inutilizzata, almeno finora. Sul primo fronte sono al lavoro i carabinieri del nucleo di Tutela Ambientale di Milano, incaricati dai magistrati varesini di verificare l'esistenza di materiale tossico, non solo eternit, fra gli inermi. I militari nei giorni scorsi si sono rivolti all'associazione ambientalista per acquisire tutti i documenti utili all'indagine, fra cui articoli di giornale e registrazioni di servizi televisivi sul caso. Ma la querelle della discarica di Stabio è destinata a valicare i confini "insubrici": l'Aidaa ha infatti chiesto ufficialmente udienza alla Commissione dell'Unione Europa per denunciare la situazione e ora attende una risposta da Bruxelles. Se non dovesse arrivare, è già pronta una contromossa clamorosa in pieno stile anglossassone: la class-action. "NON ESCLUDIAMO un'azione legale - ha comunicato l'Aidaa - contro i proprietari della discarica per richiedere in sede penale e civile una condanna e un risarcimento danni collettivo per i disagi ambientali e personali patiti in questi anni dagli abitanti del Gaggiolo". A gestire il centro di raccolta inermi di Stabio, aperto nei primi anni '90, è un consorzio (Cogest) che raccoglie più società. Ma non è solo indirizzata agli svizzeri la rabbia degli abitanti del Gaggiolo. "La decisione di abbassare di qualche metro la montagna di rifiuti è un atto di "cortesia" totalmente inutile - spiega Salvatore Boeddu, portavoce del malessere di Gaggiolo e residente proprio a un passo dalla discarica -: noi ci chiediamo a che cosa sia servita la Regio Insubrica se non ha impedito che anno dopo anno venisse eretto questo muro davanti alle case dei suoi cittadini". Mauro Cerri - -->.

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MUTUI ADUSBEF DA' BATTAGLIA SUI COSTI DELLA PORTABILITA' 0 Class action contro banche e notai (sezione: Class action)

( da "Giorno, Il (Nazionale)" del 12-03-2008)

Argomenti: Class Action

MUTUI ADUSBEF DA' BATTAGLIA SUI COSTI DELLA PORTABILITA' Class class="term">action contro banche e notai ? ROMA ? ADUSBEF promuove una class="term">class class="term">action contro banche e notai per i costi relativi alla portabilità dei mutui. Sul sito dell'associazione dei consumatori, presieduta da Elio Lannutti (foto Ansa), è pubblicato il fac simile di delega a una class="term">class class="term">action contro banche e notai, "che invece di applicare il decreto Bersani sulla gratuità di surroga e portabilità dei mutui", hanno "hanno osteggiato la legge, facendo pagare spese di istruttoria, oneri di perizia e costi notarili pari a circa 2.000-3.000 euro cadauno". "Le cifre addotte relativamente ai costi notarili sono del tutto prive di fondamento e arbitrarie ? replica in una nota il Consiglio nazionale del Notariato ? . Il costo di un atto di surroga, che può variare a seconda della minore o maggiore complessità delle attività richieste dalla banca (mero aggiornamento o nuova relazione ventennale), ha un costo medio indicativo rilevato sui 500-600 euro". - -->.

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Mutui, class action contro notai e istituti di credito (sezione: Class action)

( da "Unione Sarda, L' (Nazionale)" del 12-03-2008)

Argomenti: Class Action

Economia Pagina 211 consumatori Iniziativa dell'Adusbef Mutui, class="term">class class="term">action contro notai e istituti di credito Consumatori. Iniziativa dell'Adusbef --> L'Adusbef affila le armi. E contro le banche e i notai lancia un'azione collettiva (cosiddetta class="term">class class="term">action). Secondo l'associazione dei consumatori, ai risparmiatori sono stati fatti pagare costi, non dovuti, per la portabilità dei mutui, ossia la possibilità di trasferire un prestito per la casa da una banca all'altra. Un fenomeno che, negli ultimi anni, è esploso in Italia così come in Sardegna. Oggi nell'isola le richieste di rottamazione di un mutuo hanno raggiunto il 23% del totale erogato, rispetto al 12,2% del 2007 (fonte MutuiOnline). Oltre al recupero di questi costi, l'Adusbef chiederà il risarcimento dei danni. BERSANI Sebbene la legge Bersani sulla portabilità abbia sancito il diritto di un titolare di un mutuo a trasferire il proprio debito a un'altra banca senza alcun onere per il cliente, "il sistema bancario e la casta dei notai hanno osteggiato la legge", tuona Elio Lannutti, presidente dell'Adusbef, "facendo pagare spese di istruttoria, oneri di perizia e costi notarili pari a circa 2-3.000 euro ciascuno". La legge, in vigore dal 2 febbraio 2007, "impone", prosegue Lannutti, "che la nuova banca subentri nella garanzia ipotecaria già iscritta dal creditore originario, mediante atto di surroga annotata a margine dell'ipoteca: la norma, dunque, permette di evitare - come accadeva in passato - che la sostituzione di un mutuo avvenga tramite la cancellazione della vecchia ipoteca e l'iscrizione di una nuova. Con la sottoscrizione della surroga", precisa il leader dell'Adusbef, "la banca subentrante provvede a saldare il vecchio debito residuo, sostituendosi al creditore originario nella relazione con il mutuatario". COSTI L'Adusbef fa notare che "gli istituti di credito, invece di applicare la legge per favorire 3,2 milioni di mutuatari indebitati a tasso variabile, surrogando o rinegoziando i mutui senza alcun onere, hanno richiesto al contraente debole e in stato di bisogno per gli elevati aumenti delle rate, pari a una media di 170 euro al mese per un mutuo di 100.000 euro, costi e spese non dovute per migliaia di euro". Nel sito www.adusbef.it, è possibile scaricare il fac-simile di delega all'azione collettiva. ( lan. ol. ).

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<Al Cis gli sportelli Intesa-SanPaolo> (sezione: Class action)

( da "Unione Sarda, L' (Nazionale)" del 12-03-2008)

Argomenti: Class Action

Economia Pagina 211 Il direttore di Banca dei Territori Pietro Modiano ha illustrato il progetto ieri a Cagliari: "L'isola non punti solo sul turismo" "Al Cis gli sportelli Intesa-SanPaolo" Il direttore di Banca dei Territori Pietro Modiano ha illustrato il progetto ieri a Cagliari: "L'isola non punti solo sul turismo" Le agenzie avranno il logo del vecchio Credito industriale --> Le agenzie avranno il logo del vecchio Credito industriale Banca Cis diventa il marchio sardo di Intesa-SanPaolo. Il progetto è stato presentato ieri a Cagliari. È sbarcato a Cagliari per dare il via all'unificazione di Intesa e SanPaolo sotto un unico marchio, quello di Banca Cis. Pietro Modiano, ex direttore generale di SanPaolo Imi, ora guida la Banca dei Territori, il ramo di Intesa-SanPaolo che si occupa di famiglie, piccole imprese ed enti pubblici. E in Sardegna la Banca dei Territori assumerà le sembianze di Banca Cis, nel senso che all'istituto sardo (il cui nome neanche a farlo apposta potrebbe essere l'acronimo di Credito Intesa SanPaolo invece che Credito industriale sardo) controllerà gli sportelli sardi del gruppo. "In questo modo non vogliamo coordinare le due strutture, quelle di Intesa e di Banca SanPaolo, ma unificarle", spiega Pietro Modiano, "l'obiettivo è quello di creare una banca per la Sardegna che, sotto il nome di Banca Cis, garantisca il credito industriale, quello alle famiglie, alle imprese e agli enti pubblici". L'obiettivo è ambizioso: sfidare il Banco di Sardegna sul suo territorio. "Per ora non abbiamo la diffusione capillare del Banco, ma possiamo contare su cento filiali, 1.050 dipendenti di Intesa-SanPaolo e altri 200 del Cis. In più potremo contare sull'appoggio di Mediocredito italiano, la società del gruppo che si occupa del sostegno agli investimenti: vogliamo crescere e incrementare gli impieghi che già oggi ci collocano ai primi posti in Sardegna con 1,5 miliardi garantiti da Banca Cis e 4,2 da Intesa-SanPaolo". La decisione del cda è stata annunciata ieri a Cagliari nella sede di Banca Cis proprio da Pietro Modiano, Silvio Gallo, capo area di Banca dei Territori in Sardegna, e Giorgio Mazzella, che resterà almeno per un altro anno alla guida dell'istituto sardo. "Vogliamo arrivare a concludere il progetto entro il primo semestre 2009 e Giorgio Mazzella sarà il garante sul territorio". Ci sarà un legame di tipo federale tra l'istituto sardo e Banca dei territori? "No, è un modello che non mi piace. Banca dei Territori è una banca di banche. Non vogliamo solo controllare i conti, ma abbiamo bisogno di valorizzare le eccellenze e questo lo si può fare soltanto se si riesce a mettere a disposizione di tutte le banche il meglio delle altre. L'Italia ha bisogno di infrastrutture nazionali e modernizzare significa mettere le eccellenze a disposizione del centro e della periferia. Altrimenti si rischia che i localismi diventino provincialismi". Qualche esempio? "Tutte e 24 le nostre banche potranno garantire una maggiore flessibilità sui mutui, con rate che vengono posticipate, quando il cliente si trova in difficoltà". Il costo del denaro, però, in Sardegna continua a essere più alto che in altre regioni. "È una questione complicata, bisogna fare i calcoli con precisione. Quello che posso dire è che con la concorrenza portiamo un maggiore equilibrio sul territorio". La strada delle fusioni bancarie è ormai inarrestabile e finirà per interessare anche le piccole banche cooperative? "In Italia le grandi banche hanno sempre seguito la grande industria e le piccole le imprese più piccole. Oggi, che la grande industria sta sparendo, le banche sono diventate più grandi e vanno alla ricerca di clienti piccoli. In teoria le grandi aggregazioni potrebbero essere concluse, ma non si possono escludere unioni tra istituti locali". I vostri obiettivi in Sardegna? "Fare concorrenza a tutto campo. Diciamo sempre che la nostra quota di mercato ideale è il 100%". Oltre 3.000 dipendenti del gruppo hanno fatto richiesta del fondo di solidarietà per anticipare la pensione. Ci saranno esuberi nell'isola? "Il piano di unione va costruito. Vogliamo produrre valore attraverso la crescita, quindi contiamo di fare in modo che il costo della transizione sia il minimo indispensabile. D'altronde, in tutta Italia, nel 2007, abbiamo avuto 200.000 clienti in più e 12.000 in Sardegna". Il garante per la concorrenza, Catricalà, ha contestato la fusione tra Abi (l'associazione bancaria) e Ania (le assicurazioni). Lei è vicepresidente dell'Abi, cosa ne pensa? "Quel commento mi ha sorpreso, dobbiamo rifletterci. E lo faremo". L'class="hilite">Adusbef ha promosso una class="term">class class="term">action contro le banche sulla portabilità dei mutui. "Garantiamo il trasferimento dei mutui a costo zero. Più di così cosa possiamo fare? La class="term">class class="term">action può diventare una minaccia per la concorrenza". Per concludere, che modello di sviluppo vede per la Sardegna: solo turismo oppure non si può prescindere anche dal settore manifatturiero? "Credo sia sbagliato basarsi su un modello monoculturale, altrimenti l'Italia sarebbe stata popolata solo da albergatori e dipendenti pubblici. Bisogna liberare le energie: i talenti individuali vanno assecondati. Pensare a una Sardegna che non sia anche industriale potrebbe essere un errore". GIUSEPPE DEIANA.

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Class action sulla portabilità dei mutui (sezione: Class action)

( da "Giornale di Brescia" del 12-03-2008)

Argomenti: Class Action

Edizione: 12/03/2008 testata: Giornale di Brescia sezione:ECONOMIA CONSUMATORI Class action sulla portabilità dei mutui Pierluigi Bersani ROMA - L'organizzazione dei consumatori Adusbef ha deciso di promuovere una class action (azione collettiva) contro banche e notai che non rispettano le norme del decreto Bersani che prevedono la portabilità gratuita dei mutui. Secondo l'Adusbef, "gli istituti di credito, invece di applicare la legge per favorire 3,2 milioni di mutuatari indebitati a tasso variabile surrogando o rinegoziando i mutui senza alcun onere, hanno invece richiesto, al contraente debole e in stato di bisogno per gli elevati aumenti delle rate, pari ad una media di 170 euro al mese per un mutuo di centomila euro (oltre 2.000 euro l'anno), costi e spese non dovute per migliaia di euro (circa 150.000), che i consumatori sono stati costretti a pagare". Per questo, l'associazione ha deciso di pubblicare sul sito www.adusbef.it "il facsimile di delega a una class action contro banche e notai".

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Adusbef: class action contro portabilità onerosa (sezione: Class action)

( da "Eco di Bergamo, L'" del 12-03-2008)

Argomenti: Class Action

ROMA L'associazione dei consumatori Adusbef promuove una class action (azione legale collettiva, ndr) contro banche e notai che hanno fatto pagare spese per la portabilità dei mutui. Oltre al recupero di questi costi non dovuti ? si legge in una nota ? "Adusbef chiederà il risarcimento dei danni". Nonostante la cosiddetta legge Bersani sulla portabilità dei mutui ? ricorda l'Adusbef ? abbia sancito il diritto di un titolare di un mutuo a trasferire il proprio debito ad un'altra banca, qualora avesse la possibilità di accedere a condizioni migliori, senza alcun onere per il cliente, "il sistema bancario e la casta dei notai hanno osteggiato la legge, facendo pagare spese di istruttoria, oneri di perizia e costi notarili pari a circa 2-3.000 euro ciascuno". La legge, in vigore dal 2 febbraio 2007, "impone ? prosegue il comunicato dell'Adusbef ? che la nuova banca subentra nella garanzia ipotecaria già iscritta dal creditore originario, mediante atto di surroga annotata a margine dell'ipoteca e permette di evitare, come accadeva in passato, che la sostituzione di un mutuo avvenisse tramite la cancellazione della vecchia ipoteca e l'iscrizione di una nuova. Con la sottoscrizione della surroga la banca subentrante provvede a saldare il vecchio debito residuo, sostituendosi al creditore originario nella relazione con il mutuatario". L'associazione dei consumatori guidata da Elio Lannutti fa notare che "gli istituti di credito, invece di applicare la legge per favorire 3,2 milioni di mutuatari indebitati a tasso variabile surrogando o rinegoziando i mutui senza alcun onere, hanno invece richiesto al contraente debole ed in stato di bisogno per gli elevati aumenti delle rate ?, pari ad una media di 170 euro al mese per un mutuo di 100.000 euro (oltre 2.000 euro l'anno) ?, costi e spese non dovute per migliaia di euro che i consumatori (circa 150.000) sono stati costretti a pagare, anche per evitare guai peggiori, come l'aumento ulteriore dei tassi e dell'euribor, configurandosi in tali condotte fraudolente anche l'ipotesi di estorsione". Di qui la decisione di promuovere una class action. L'Adusbef informa che ha anche pubblicato sul suo sito www.adusbef.it il fac-simile di delega all'azione collettiva contro banche e notai che hanno chiesto il pagamento delle spese per trasferire il mutuo.

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Park Vittoria <Diffida collettiva> (sezione: Class action)

( da "Corriere del Veneto" del 12-03-2008)

Argomenti: Class Action

Corriere del Veneto - TREVISO - sezione: TREVISO - data: 2008-03-12 num: - pag: 7 categoria: REDAZIONALE Il comitato Park Vittoria "Diffida collettiva" TREVISO - Park interrato di piazza Vittoria, il comitato prepara una diffida collettiva ed un'azione legale "preventiva" contro Ca' Sugana. Intanto, sulla scia di quanto già fatto dai residenti di San Giuseppe, invita al confronto i candidati sindaco lunedì sera, al cinema Hesperia, e annuncia un'assemblea pubblica alla vigilia delle elezioni. Incontro assai affollato, quello allestito ieri sera dal comitato che si batte contro l'interrato di piazza Vittoria alla presenza del "suo" perito, l'ingegner Romeo Scarpa. "La Parcheggi Italia non ha ancora presentato il progetto definitivo - attacca il portavoce Giuseppe Lentini - ed il Comune, caso senza precedenti, le ha concesso una proroga sine die. Il preliminare prevede inoltre la posa di profondi tiranti in cemento ancorati alle fondamenta dei palazzi che cingono la piazza: senza che però alcun permesso sia mai stato chiesto ai proprietari. Quanto all'assicurazione stipulata dai costruttori, infine, serve a ben poco: i risarcimenti sono previsti soltanto a condizioni impossibili e poi se a subir danni dovessero essere la chiesa di San Nicolò, quella di San Lorenzo o il Riccati, che somma si potrebbe chiedere?". Piazza della Vittoria.

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Adusbef contro banche e notai (sezione: Class action)

( da "Corriere della Sera" del 12-03-2008)

Argomenti: Class Action

Corriere della Sera - NAZIONALE - sezione: Economia - data: 2008-03-12 num: - pag: 29 categoria: REDAZIONALE class="hilite">Mutui Adusbef contro banche e notai La legge Bersani sulla portabilità dei mutui è stata aggirata da spese istruttorie e perizie richieste a danno dei clienti? Adusbef promuove una class="term">class class="term">action contro banche e notai che hanno fatto pagare spese per la portabilità dei mutui. E oltre al recupero dei costi non dovuti, l'associazione dei consumatori chiederà "il risarcimento dei danni".

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Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro (sezione: Class action)

( da "AltaLex" del 12-03-2008)

Argomenti: Class Action

Schema di decreto legislativo approvato dal CdM del 06.03.2008 Stampa Arresto fino a 18 mesi e sanzione amministrativa fino a 24 mila euro per il datore di lavoro che non rispetta le norme previste dal nuovo testo in materia di salute e sicurezza sul lavoro. E' questa una delle novità previste dallo schema di disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 6 marzo 2008 in attuazione della delega conferita al Governo dalla Legge 3 agosto 2007, n. 123. In particolare il provvedimento, reso necessario anche dai tragici eventi ed infortuni occorsi recentemente e frutto di un'ampia convergenza delle forze politiche presenti in parlamento, "ridisegna la materia della salute e sicurezza sul lavoro le cui regole ? fino ad oggi contenute in una lunga serie di disposizioni succedutesi nell'arco di quasi sessanta anni ? sono state rivisitate e collocate in un'ottica di sistema". Tra gli interventi più importanti indichiamo: sanzioni più severe per le imprese che violano le norme in materia di sicurezza; nei casi più gravi di incidenti con feriti/morti con colpa dell'azienda sospensione dell'attività, sanzioni amministrative fino a 1.500.000 euro ed interdizione alla collaborazione con la pubblica amministrazione; responsabilità dell'appaltatore in merito agli incidenti che accadono ai lavoratori delle ditte appaltatrici; estensione delle tutele ai lavoratori flessibili; istituzione dei c.d. rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza eletti in ciascuna azienda indipendentemente dal numero di dipendenti. (Altalex, 12 marzo 2008) Lavoro | Sicurezza sul lavoro SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro" (Testo approvato dal Consiglio dei Ministri del 6 marzo 2008) Titolo I: Disposizioni generali (artt. 1-61) Titolo II: Luoghi di lavoro (artt. 62-68) Titolo III: Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale (artt. 69-87) Titolo IV: Cantieri temporanei o mobili (artt. 88-160) Titolo V: Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro (artt. 161-166) Titolo VI: Movimentazione manuale dei carichi (artt. 167-171) Titolo VII: Attrezzature munite di videoterminali (artt. 172-179) Titolo VIII: Agenti fisici (artt. 180-220) Titolo IX: Sostenze pericolose (artt. 221-265) Titolo X: Esposizione ad agenti biologici (artt. 266-286) Titolo XI: Protezione da atmosfee esplosive (artt. 287-297) Titolo XII: Disposizioni in materia penale edi procedura penale (artt. 298-303) Titolo XIII: Disposizioni finali (artt. 304-305) TITOLO I CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 Finalità 1. Le disposizioni contenute nel presente decreto legislativo costituiscono attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo. Il presente decreto legislativo persegue le finalità di cui al presente comma nel rispetto delle normative comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia, nonché in conformità all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, garantendo l'uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere, di età e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati. Articolo 2 Definizioni 1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per: a) "lavoratore": persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549 e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e/o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 1 agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 e al decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81; b) "datore di lavoro": il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, esso è individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo; c) "azienda": il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato; d) "dirigente": persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa; e) "preposto": persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa; f) "responsabile del servizio di prevenzione e protezione": persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi; g) "addetto al servizio di prevenzione e protezione": persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, facente parte del servizio di cui alla lettera l) del presente articolo; h) "medico competente": medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto; i) "rappresentante dei lavoratori per la sicurezza": persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro; l) "servizio di prevenzione e protezione dai rischi": insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori; m) "sorveglianza sanitaria": insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa; n) "prevenzione": il complesso delle disposizioni o misure necessarie per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno; o) "salute": stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità; p) "sistema di promozione della salute e sicurezza": complesso dei soggetti istituzionali che concorrono, con la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei programmi di intervento finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori; q) "valutazione dei rischi": valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza; r) "pericolo": proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni; s) "rischio": probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione; t) "unità produttiva": stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale; u) "norma tecnica": specifica tecnica, approvata e pubblicata da un'organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria; v) "buone prassi": soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle regioni, dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all'articolo 51, validate dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, previa istruttoria tecnica dell'ISPESL, che provvede a assicurarne la più ampia diffusione; z) "linee guida": atti di indirizzo e coordinamento per l'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai Ministeri, dalle Regioni, dall'ISPESL e dall'INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; aa) "formazione": processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi; bb) "informazione": complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro; cc) "addestramento": complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro; dd) "modello di organizzazione e di gestione": modello organizzativo e gestionale per la definizione e l'attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, comma 3, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro; ee) "organismi paritetici": organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione di attività formative e l'elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti la salute e sicurezza sul lavoro; la l'assistenza alle imprese finalizzata all'attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento; ff) "Responsabilità sociale delle imprese": integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle aziende e organizzazioni nelle loro attività commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate. Articolo 3 Campo di applicazione 1. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio. 2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dei servizi di protezione civile, nonché nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle università, degli istituti di istruzione universitaria, delle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative, individuate entro e non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo con decreti emanati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400, dai Ministri competenti di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della salute e delle riforme e innovazioni nella pubblica amministrazione sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nonché, relativamente agli schemi di decreti di interesse delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, gli organismi a livello nazionale rappresentativi del personale militare; analogamente si provvede per quanto riguarda gli archivi, le biblioteche e i musei solo nel caso siano sottoposti a particolari vincoli di tutela dei beni artistici storici e culturali. Con i medesimi decreti si provvede a dettare le disposizioni necessarie a consentire l'adeguamento della normativa relativa alle attività lavorative a bordo delle navi, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, ed in ambito portuale, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, alla disciplina recata dal presente decreto. 3. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, sono fatte salve le disposizioni attuative dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626; decorso inutilmente tale termine, trovano applicazione le singole discipline speciali, integrate dai criteri e principi generali del presente decreto. 4. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati, fermo restando quanto previsto dai commi successivi del presente articolo. 5. Nell'ipotesi di prestatori di lavoro nell'ambito di un contratto di somministrazione di lavoro di cui agli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico dell'utilizzatore, fatto salvo l'obbligo a carico del somministratore di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali viene assunto. 6. Nell'ipotesi di distacco del lavoratore di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, fatto salvo l'obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato. Per il personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che presta servizio con rapporto di dipendenza funzionale presso altre amministrazioni pubbliche, organi o autorità nazionali, gli obblighi di cui al presente decreto sono a carico del datore di lavoro designato dall'amministrazione, organo o autorità ospitante. 7. Nei confronti dei lavoratori a progetto di cui agli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni, e dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ove la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente. 8. Nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni occasionali di tipo accessorio, ai sensi dell'articolo 70 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni, il presente decreto legislativo e tutte le altre norme speciali vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute si applicano con esclusione dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l'insegnamento privato supplementare e l'assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili. 9. Nei confronti dei lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, e dei lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati trovano applicazione gli obblighi di informazione e formazione di cui agli articoli 36 e 37. Ad essi devono inoltre essere forniti i necessari dispositivi di protezione individuali in relazione alle effettive mansioni assegnate. Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al Titolo III. 10. A tutti i lavoratori subordinati che effettuano una prestazione continuativa di lavoro a distanza, mediante collegamento informatico e telematico, compresi quelli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70 e di cui all'accordo-quadro europeo sul telelavoro concluso il 16 luglio 2002, si applicano le disposizioni di cui al Titolo VII, indipendentemente dall'ambito in cui si svolge la prestazione stessa. Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al Titolo IX. I lavoratori a distanza sono informati dal datore di lavoro circa le politiche aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare in ordine alle esigenze relative ai videoterminali ed applicano correttamente le direttive aziendali di sicurezza. Al fine di verificare la corretta attuazione della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza da parte del lavoratore a distanza, il datore di lavoro, le rappresentanze dei lavoratori e le autorità competenti hanno accesso al luogo in cui viene svolto il lavoro nei limiti della normativa nazionale e dei contratti collettivi, dovendo tale accesso essere subordinato al preavviso e al consenso del lavoratore qualora la prestazione sia svolta presso il suo domicilio. Il lavoratore a distanza può chiedere ispezioni. Il datore di lavoro garantisce l'adozione di misure dirette a prevenire l'isolamento del lavoratore a distanza rispetto agli altri lavoratori interni all'azienda, permettendogli di incontrarsi con i colleghi e di accedere alle informazioni dell'azienda, nel rispetto di regolamenti o accordi aziendali. 11. Nei confronti dei lavoratori autonomi di cui all'articolo 2222 del codice civile si applicano le disposizioni di cui agli articoli 21 e 26. 12. Nei confronti dei componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, dei piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile e dei soci delle società semplici operanti nel settore agricolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21. 13. In considerazione della specificità dell'attività esercitata dalle imprese medie e piccole operanti nel settore agricolo, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, e limitatamente alle imprese che impiegano lavoratori stagionali ciascuno dei quali non superi le cinquanta giornate lavorative e per un numero complessivo di lavoratori compatibile con gli ordinamenti colturali aziendali, provvede ad emanare disposizioni per semplificare gli adempimenti relativi all'informazione, formazione e sorveglianza sanitaria previsti dal presente decreto, sentite le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative del settore sul piano nazionale. I contratti collettivi stipulati dalle predette organizzazioni definiscono specifiche modalità di attuazione delle previsioni del presente decreto legislativo concernenti il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nel caso le imprese utilizzino esclusivamente la tipologia di lavoratori stagionali di cui al precedente periodo. Articolo 4 Computo dei lavoratori 1. Ai fini della determinazione del numero di lavoratori dal quale il presente decreto legislativo fa discendere particolari obblighi non sono computati: a) i collaboratori familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile; b) i soggetti beneficiari delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; c) gli allievi degli istituti di istruzione e universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le attrezzature munite di videoterminali; d) i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in sostituzione di altri prestatori di lavoro assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro; e) i lavoratori che svolgono prestazioni occasionali di tipo accessorio ai sensi degli articoli 70 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni, nonché prestazioni che esulano dal mercato del lavoro ai sensi dell'art. 74 del medesimo decreto. f) i lavoratori di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877 ove la loro attività non sia svolta in forma esclusiva a favore del datore di lavoro committente; g) i volontari, come definiti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile e i volontari che effettuano il servizio civile; h) i lavoratori utilizzati nei lavori socialmente utili di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni; i) i lavoratori autonomi di cui all'articolo 2222 del codice civile, fatto salvo quanto previsto dalla successiva lettera l); l) i collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile, nonché i lavoratori a progetto di cui agli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni, ove la loro attività non sia svolta in forma esclusiva a favore del committente; 2. I lavoratori utilizzati mediante somministrazione di lavoro ai sensi degli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni e i lavoratori assunti a tempo parziale ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, e successive modificazioni e integrazioni, si computano sulla base del numero di ore di lavoro effettivamente prestato nell'arco di un semestre. 3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, nell'ambito delle attività stagionali definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525 e successive modifiche e integrazioni, nonché di quelle individuate dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, il personale in forza si computa a prescindere dalla durata del contratto e dall'orario di lavoro effettuato. 4. Il numero dei lavoratori impiegati per l'intensificazione dell'attività in determinati periodo dell'anno nel settore agricolo e nell'ambito di attività diverse da quelle indicate nel comma 3, corrispondono a frazioni di unità-lavorative-anno (ULA) come individuate sulla base della normativa comunitaria CAPO II SISTEMA ISTITUZIONALE Articolo 5 Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro (rif.: art. 1, comma 2, lett. i, prima parte e art. 1 comma 2 lett. q, prima parte, l. n. 123/2007) 1. È istituito, presso il Ministero della salute, che lo presiede, il Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Esso è composto da: due rappresentanti del Ministero della salute, due del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, uno del Ministero dell'interno e cinque delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano. Al Comitato partecipano, con funzione consultiva, un rappresentante dell'INAIL, uno dell'ISPESL e uno dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). 2. Il Comitato di cui al comma 1, al fine di garantire la più completa attuazione del principio di leale collaborazione tra Stato e regioni, ha il compito di: a) stabilire le linee comuni delle politiche nazionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro; b) individuare obiettivi e programmi dell'azione pubblica di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori; c) definire la programmazione annuale in ordine ai settori prioritari di intervento dell'azione di vigilanza, i piani di attività e i progetti operativi a livello nazionale, tenendo conto delle indicazioni provenienti dai comitati regionali di coordinamento e dai programmi di azione individuati in sede comunitaria; d) programmare il coordinamento della vigilanza a livello nazionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro; e) garantire lo scambio di informazioni tra i soggetti istituzionali al fine di promuovere l'uniformità dell'applicazione della normativa vigente; f) individuare le priorità della ricerca in tema di prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori. 3. Ai fini delle definizioni degli obbiettivi di cui alle lettere a), b), e), f) le parti sociali sono consultate preventivamente. Sull'attuazione delle azioni intraprese è effettuata una verifica con cadenza almeno annuale. 4. Le modalità di funzionamento del comitato sono fissate con regolamento interno da adottarsi a maggioranza qualificata rispetto al numero dei componenti; le funzioni di segreteria sono svolte da personale del Ministero della salute appositamente assegnato. 5. Ai componenti del Comitato ed ai soggetti invitati a partecipare ai sensi del comma 1, non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennità di missione. 6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi od ulteriori spese a carico della finanza pubblica. Articolo 6 Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro (rif.: art. 1, comma 2, lett. i, seconda parte, l. n. 123/2007; art. 26 d.lgs. n. 626/1994) 1. Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro. La Commissione è composta da: un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che la presiede; un rappresentante del Ministero della salute; un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico; un rappresentante del Ministero dell'interno; un rappresentante del Ministero della difesa; un rappresentante del Ministero delle infrastrutture; un rappresentante del Ministero dei trasporti; un rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali; un rappresentante del Ministero della solidarietà sociale; un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della funzione pubblica; dieci rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; dieci esperti designati delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale; dieci esperti designati delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, anche dell'artigianato e della piccola e media impresa, comparativamente più rappresentative a livello nazionale. 2. Per ciascun componente può essere nominato un supplente, il quale interviene unicamente in caso di assenza del titolare. Ai lavori della Commissione possono altresì partecipare rappresentanti di altre amministrazioni centrali dello Stato in ragione di specifiche tematiche inerenti le relative competenze, con particolare riferimento a quelle relative alla materia dell'istruzione per le problematiche di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c). 3. All'inizio di ogni mandato la Commissione può istituire comitati speciali permanenti, dei quali determina la composizione e la funzione. 4. La Commissione si avvale della consulenza degli istituti pubblici con competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro e può richiedere la partecipazione di esperti nei diversi settori di interesse. 5. I componenti della Commissione e i segretari sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su designazione degli organismi competenti e durano in carica cinque anni. 6. Le modalità di funzionamento della commissione sono fissate con regolamento interno da adottarsi a maggioranza qualificata rispetto al numero dei componenti; le funzioni di segreteria sono svolte da personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale appositamente assegnato. 7. Ai componenti del Comitato ed ai soggetti invitati a partecipare ai sensi del comma 1, non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennità di missione. 8. La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha il compito di: a) esaminare i problemi applicativi della normativa di salute e sicurezza sul lavoro e formulare proposte per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente; b) esprimere pareri sui piani annuali elaborati dal Comitato di cui all'articolo 5; c) definire le attività di promozione e le azioni di prevenzione di cui all'articolo 11; d) validare le buone prassi in materia di salute e sicurezza sul lavoro; e) redigere annualmente, sulla base dei dati forniti dal sistema informativo di cui all'articolo 8, una relazione sullo stato di applicazione della normativa di salute e sicurezza e sul suo possibile sviluppo, da trasmettere alle commissioni parlamentari competenti e ai Presidenti delle Regioni; f) elaborare, entro e non oltre il 31 dicembre 2010, le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all'articolo 29, comma 5, tenendo conto dei profili di rischio e degli indici infortunistici di settore. Tali procedure vengono recepite con decreto dei Ministeri del Lavoro e della previdenza sociale, della salute e dell'interno acquisito il parere della Conferenza Stato, Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano; g) definire criteri finalizzati alla definizione del sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi di cui all'articolo 27. Il sistema di qualificazione delle imprese è disciplinato con decreto del Presidente della Repubblica, acquisito il parere della Conferenza Stato, Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto; h) valorizzare sia gli accordi sindacali sia i codici di condotta ed etici, adottati su base volontaria, che, in considerazione delle specificità dei settori produttivi di riferimento, orientino i comportamenti dei datori di lavoro, anche secondo i principi della responsabilità sociale, dei lavoratori e di tutti i soggetti interessati, ai fini del miglioramento dei livelli di tutela definiti legislativamente; i) valutare le problematiche connesse all'attuazione delle direttive comunitarie in materia di salute e sicurezza del lavoro; l) promuovere la considerazione della differenza di genere in relazione alla valutazione dei rischi e alla predisposizione delle misure di prevenzione; m) indicare modelli di organizzazione e gestione aziendale ai fini di cui all'articolo 30. 9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi od ulteriori spese a carico della finanza pubblica. Articolo 7 Comitati regionali di coordinamento (rif.: art. 1, comma 2, lett. i, ultima parte, l. n. 123/2007; art. 4 l. n. 123/2007; art. 27 d.lgs. n. 626/1994) 1. Al fine di realizzare una programmazione coordinata di interventi nonché uniformità degli stessi ed il necessario raccordo con il Comitato di cui all'articolo 5 e con la Commissione di cui all'articolo 6, presso ogni regione e provincia autonoma opera il comitato regionale di coordinamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2007. Articolo 8 Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (rif.: art. 1, comma 2, lett. n e o, l. n. 123/2007) 1. È istituito il Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro al fine di fornire dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l'efficacia della attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e per indirizzare le attività di vigilanza, attraverso l'utilizzo integrato delle informazioni disponibili negli attuali sistemi informativi, anche tramite l'integrazione di specifici archivi e la creazione di banche dati unificate 2. Il Sistema informativo di cui al comma precedente è costituito dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministero della salute, dal Ministero dell'interno, dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, dall'INAIL, dall'IPSEMA e dall'ISPESL, con il contributo del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL). Allo sviluppo del medesimo concorrono gli organismi paritetici e gli istituti di settore a carattere scientifico, ivi compresi quelli che si occupano della salute delle donne. 3. L'INAIL garantisce la gestione tecnica ed informatica del SINP e, a tal fine, è titolare del trattamento dei dati, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 4. Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, acquisito il parere della Conferenza Stato, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro 180 giorni dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo, vengono definite le regole tecniche per la realizzazione ed il funzionamento del SINP, nonché le regole per il trattamento dei dati. Tali regole sono definite nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159, e dei contenuti del Protocollo di intesa sul Sistema Informativo Nazionale Integrato per la Prevenzione nei luoghi di lavoro. Con il medesimo decreto sono disciplinate le speciali modalità con le quali le forze armate e le forze di polizia ad ordinamento civile partecipano al sistema informativo relativamente alle attività operative e addestrative. Per tale finalità è acquisita l'intesa dei Ministri della difesa e dell'interno. 5. La partecipazione delle parti sociali al Sistema informativo avviene attraverso la periodica consultazione in ordine ai flussi informativi di cui alle lettere a), b, c) e d) del successivo comma 6. 6. I contenuti dei flussi informativi devono almeno riguardare: a) il quadro produttivo ed occupazionale; b) il quadro dei rischi; c) il quadro di salute e sicurezza dei lavoratori; d) il quadro degli interventi di prevenzione delle istituzioni preposte; e) il quadro degli interventi di vigilanza delle istituzioni preposte. 7. La diffusione delle informazioni specifiche è finalizzata al raggiungimento di obiettivi di conoscenza utili per le attività dei soggetti destinatari e degli enti utilizzatori. I dati sono resi disponibili ai diversi destinatari e resi pubblici nel rispetto della normativa di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 8. Le attività di cui al presente articolo sono realizzate dalle amministrazioni di cui al comma 2 utilizzando le ordinarie risorse personali, economiche e strumentali in dotazione. Articolo 9 Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (rif.: art. 1, comma 2, lett. q, seconda parte, l. n. 123/2007) 1. L'ISPESL, l'INAIL e l'IPSEMA sono enti pubblici nazionali con competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro che esercitano le proprie attività, anche di consulenza, in una logica di sistema con il Ministero della salute, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 2. L'ISPESL, l'INAIL e l'IPSEMA operano in funzione delle attribuzioni loro assegnate dalla normativa vigente, svolgendo in forma coordinata, per una maggiore sinergia e complementarietà , le seguenti attività: a) elaborazione e applicazione dei rispettivi piani triennali di attività; b) interazione, per i rispettivi ruoli e competenze, in logiche di conferenza permanente di servizio, per assicurare apporti conoscitivi al sistema di sostegno ai programmi di intervento in materia di sicurezza e salute sul lavoro di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p), per verificare l'adeguatezza dei sistemi di prevenzione e assicurativi e per studiare e proporre soluzioni normative e tecniche atte a ridurre il fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali ; c) consulenza alle aziende, in particolare alle medie, piccole e micro imprese, anche attraverso forme di sostegno tecnico e specialistico finalizzate sia al suggerimento dei più adatti mezzi, strumenti e metodi operativi, efficaci alla riduzione dei livelli di rischiosità in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sia all'individuazione degli elementi di innovazione tecnologica in materia con finalità prevenzionali, raccordandosi con le altre istituzioni pubbliche operanti nel settore e con le parti sociali; d) progettazione ed erogazione di percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro tenuto conto ed in conformità dei criteri e modalità elaborati ai sensi degli articoli 6 e 11; e) formazione per i responsabili e gli addetti ai servizi di prevenzione e protezione di cui all'articolo 32; f) promozione e divulgazione, previa stipula di apposite convenzioni con le istituzioni e con gli istituti interessati, della cultura della salute e della sicurezza del lavoro nei percorsi formativi scolastici e universitari previa stipula di apposite convenzioni con gli istituti e le istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica; g) partecipazione, con funzioni consultive, al Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza del lavoro di cui all'articolo 5; h) consulenza alla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza del lavoro di cui all'articolo 6; i) elaborazione e raccolta e diffusione delle buone prassi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera v); l) predisposizione delle linee guida di cui all'articolo 2, comma 1, lettera z); m) contributo al Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro secondo quanto previsto dall'articolo 8. 3. L'attività di consulenza di cui alla lettera c) del comma 2, non può essere svolta dai funzionari degli istituti di cui al presente articolo che svolgono attività di controllo e verifica degli obblighi nelle materie di competenza degli istituti medesimi. I soggetti che prestano tale attività non possono, per un periodo di tre anni dalla cessazione dell'incarico, esercitare attività di controllo e verifica degli obblighi nelle materie di competenza degli istituti medesimi. Nell'esercizio di tale attività, non vi è l'obbligo di denuncia di cui all'articolo 331 del codice di procedura penale o di comunicazione ad altre Autorità competenti delle contravvenzioni rilevate ove si riscontrino violazioni alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro; in ogni caso, l'esercizio dell'attività di consulenza non esclude o limita la possibilità per l'ente di svolgere l'attività di controllo e verifica degli obblighi nelle materie di competenza degli istituti medesimi. Con successivo decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della salute per la parte concernente i funzionari dell'ISPESL, è disciplinato lo svolgimento dell'attività di consulenza e dei relativi proventi, fermo restando che i compensi percepiti per lo svolgimento dell'attività di consulenza sono devoluti in ragione della metà all'ente di appartenenza e nel resto al Fondo di cui all'articolo 52, comma 1. 4. L'INAIL fermo restando quanto previsto dall'art. 12 della legge 11 marzo 1988, n. 67, dall'art. 2, comma 6, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dall'art. 2, comma 130, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, svolge, con la finalità di ridurre il fenomeno infortunistico e ad integrazione delle proprie competenze quale gestore dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, i seguenti compiti oltre a quanto previsto negli altri articoli del presente decreto: a) raccoglie e registra, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento; b) concorre, d'intesa con l'ISPESL, alla realizzazione di studi e ricerche sugli infortuni e sulle malattie correlate al lavoro; c) partecipa alla elaborazione, formulando pareri e proposte, della normazione tecnica in materia; d) eroga, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le prestazioni del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2007, n. 296. In sede di prima applicazione, le relative prestazioni sono fornite con riferimento agli infortuni verificatisi a far data dal 1° gennaio 2007. 5. L'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro ? ISPESL è Ente di diritto pubblico, nel settore della ricerca, dotato di autonomia scientifica, organizzativa, patrimoniale, gestionale e tecnica. L'ISPESL è organo tecnico-scientifico del Servizio Sanitario Nazionale di ricerca, sperimentazione, controllo, consulenza, assistenza, alta formazione, informazione e documentazione in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, sicurezza sul lavoro e di promozione e tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro, del quale si avvalgono gli organi centrali dello Stato preposti ai settori della salute, dell'ambiente, del lavoro e della produzione e le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano. 6. L'ISPESL, nell'ambito delle sue attribuzioni istituzionali, opera avvalendosi delle proprie strutture centrali e territoriali, garantendo unitarietà della azione di prevenzione nei suoi aspetti interdisciplinari e svolge le seguenti attività: svolge e promuove programmi di studio e ricerca scientifica e programmi di interesse nazionale nel campo della prevenzione degli infortuni, e delle malattie professionali, della sicurezza sul lavoro e della promozione e tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro; interviene nelle materie di competenza dell'Istituto, su richiesta degli organi centrali dello Stato e delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dei controlli che richiedono un'elevata competenza scientifica. Ai fini della presente lettera, esegue, accedendo nei luoghi di lavoro, accertamenti e indagini in materia di salute e sicurezza del lavoro; è organo tecnico-scientifico delle Autorità nazionali preposte alla sorveglianza del Mercato ai fini del controllo della conformità ai requisiti di sicurezza e salute di prodotti messi a disposizione dei lavoratori; svolge attività di Organismo Notificato per Attestazioni di conformità relative alle Direttive per le quali non svolge compiti relativi alla Sorveglianza del Mercato; è titolare di prime verifiche e verifiche di primo impianto di attrezzature di lavoro sottoposte a tale regime; fornisce consulenza al Ministero della salute, agli altri Ministeri e alle regioni e province autonome in materia salute e sicurezza del lavoro; fornisce assistenza al Ministero della salute e alle regioni e alle province autonome per l'elaborazione del Piano sanitario nazionale, dei piani sanitari regionali e dei piani nazionali e regionali della prevenzione, per il monitoraggio delle azioni poste in essere nel campo salute e sicurezza del lavoro e per la verifica del raggiungimento dei livelli essenziali di assistenza in materia; supporta il Servizio Sanitario Nazionale fornendo informazioni, formazione, consulenza e assistenza alle strutture operative per la promozione della salute, prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro; svolge, congiuntamente ai servizi di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro delle ASL, l'attività di vigilanza sulle strutture sanitarie del Servizio Sanitario Nazionale; l) effettua il raccordo e la divulgazione dei risultati derivanti dalle attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolte dalle strutture del Servizio Sanitario Nazionale; m) partecipa alla elaborazione di norme di carattere generale e formula, pareri e proposte circa la congruità della norma tecnica non armonizzata ai requisiti di sicurezza previsti dalla legislazione nazionale vigente; n) assicura la standardizzazione tecnico-scientifica delle metodiche e delle procedure per la valutazione e la gestione dei rischi e per l'accertamento dello stato di salute dei lavoratori in relazione a specifiche condizioni di rischio e contribuisce alla definizione dei limiti di esposizione; o) diffonde, previa istruttoria tecnica, le buone prassi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera v); p) coordina il Network Nazionale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in qualità di Focal Point italiano nel Network informativo dell'Agenzia Europea per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; q) supporta l'attività di monitoraggio del Ministero della Salute sulla applicazione dei Livelli Essenziali di Assistenza relativi alla sicurezza nei luoghi di lavoro. 7. L'IPSEMA svolge, con la finalità di ridurre il fenomeno infortunistico ed ad integrazione delle proprie competenze quale gestore dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali del settore marittimo, i seguenti compiti oltre a quanto previsto negli altri articoli del presente decreto: raccoglie e registra, a fini statistici ed informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento; concorre alla realizzazione di studi e ricerche sugli infortuni e sulle malattie correlate al lavoro, raccordandosi con il Ministero della salute e con l'ISPESL; finanzia, nell'ambito e nei limiti delle proprie spese istituzionali, progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro; supporta, in raccordo con le Amministrazioni competenti in materia di salute per il settore marittimo,anche mediante convenzioni con l'INAIL, le prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa per i lavoratori marittimi anche al fine di assicurare il loro reinserimento lavorativo; eroga, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le prestazioni del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2007, n. 296, con riferimento agli infortuni del settore marittimo. In sede di prima applicazione, le relative prestazioni sono fornite con riferimento agli infortuni verificatisi a far data dal 1° gennaio 2007. Articolo 10 Informazione e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (rif.: art. 24 d.lgs. n. 626/1994) 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tramite le AA.SS.LL. del SSN, il Ministero dell'interno tramite le strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro (ISPESL), il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il Ministero dello sviluppo economico per il settore estrattivo, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), l'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), gli organismi paritetici e gli enti di patronato svolgono, anche mediante convenzioni, attività di informazione, e assistenza, consulenza, formazione, promozione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare nei confronti delle imprese artigiane, delle imprese agricole e delle piccole e medie imprese e delle rispettive associazioni dei datori di lavoro. Articolo 11 Attività promozionali (rif.: art. 1, comma 2, lett. p, e 4, comma 7, l. n. 123 del 2007) 1. Nell'ambito della Commissione Consultiva di cui all'articolo 6 sono definite, in coerenza con gli indirizzi individuati dal Comitato di cui all'articolo 5, le attività promozionali della cultura e delle azioni di prevenzione con riguardo in particolare a: a) finanziamento di progetti di investimento in materia di salute e sicurezza sul lavoro da parte delle piccole, medie e micro imprese; per l'accesso a tali finanziamenti deve essere garantita la semplicità delle procedure; b) finanziamento di progetti formativi specificamente dedicati alle piccole, medie e micro imprese, ivi compresi quelli di cui all'articolo 52, comma 1, lettera b); c) finanziamento delle attività degli istituti scolastici, universitari e di formazione professionale finalizzata all'inserimento in ogni attività scolastica ed universitaria, nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica e nei percorsi di istruzione e formazione professionale di specifici percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche volti a favorire la conoscenza delle tematiche della salute e della sicurezza nel rispetto delle autonomie didattiche. 2. Ai finanziamenti di cui al comma 1 si provvede con oneri a carico delle risorse di cui all'articolo 1, comma 7 bis della legge 3 agosto 2007, n. 123, come introdotto dall'articolo 2, comma 533, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con i Ministri dell'Economia e delle finanze, dell'istruzione e dell'università e della ricerca, si provvede al riparto annuale delle risorse tra le attività di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 e dell'articolo 52, comma 2, lettera d). 3. Le amministrazioni centrali e le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle proprie competenze, concorrono alla programmazione e realizzazione di progetti formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, attraverso modalità operative da definirsi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo. Alla realizzazione e allo sviluppo di quanto previsto nel periodo precedente possono altresì concorrere le parti sociali, anche mediante i fondi interprofessionali. 4. Ai fini della promozione e divulgazione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro è facoltà degli istituti scolastici, universitari e di formazione professionale inserire in ogni attività scolastica ed universitaria nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica e nei percorsi di istruzione e formazione professionale, percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche ulteriori rispetto a quelli disciplinati dal comma 1, lettera c) e volti alle medesime finalità. Tale attività è svolta nell'ambito e nei limiti delle risorse disponibili degli istituti. 5. Nell'ambito e nei limiti delle risorse di cui al comma 2 trasferite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, l'INAIL finanzia progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro rivolti in particolare alle piccole, medie e micro imprese e progetti volti a sperimentare soluzioni innovative e strumenti di natura organizzativa e gestionale ispirati ai principi di responsabilità sociale delle imprese. Costituisce criterio di priorità per l'accesso al finanziamento l'adozione da parte delle imprese delle buone passi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera v). 6. Nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali, le amministrazioni pubbliche promuovono attività specificamente destinate ai lavoratori immigrati o alle lavoratrici, finalizzate a migliorare i livelli di tutela dei medesimi negli ambienti di lavoro. 7. In sede di prima applicazione, per il primo anno dall'entrata in vigore del presente decreto, le risorse di cui all'articolo 1, comma 7 bis della legge 3 agosto 2007, n. 123, come introdotto dall'articolo 2, comma 533, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono utilizzate, secondo le priorità, ivi compresa una campagna straordinaria di formazione, stabilite, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, con accordo adottato, previa consultazione delle parti sociali, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e la province autonome di Trento e di Bolzano. Articolo 12 Interpello (rif.: art. 1, comma 2, lett. v, l. n. 123/2007) 1. Gli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali e gli enti pubblici nazionali, nonché, di propria iniziativa o su segnalazione dei propri iscritti, le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i consigli nazionali degli ordini o collegi professionali, possono inoltrare alla Commissione per gli interpelli di cui al successivo comma, esclusivamente tramite posta elettronica, quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro. 2. Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituita la Commissione per gli interpelli composta da due rappresentanti del Ministero del lavoro e previdenza sociale, due rappresentanti del Ministero della salute e quattro rappresentanti delle Regioni e Province autonome. Qualora la materia oggetto di interpello investa competenze di altre amministrazioni pubbliche la Commissione è integrata con rappresentanti delle stesse. 3. Le indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti di cui al comma 1 costituiscono criteri vincolanti per l'esercizio delle attività di vigilanza con riferimento alla posizione di colui che si è adeguato alle medesime indicazioni. Articolo 13 Vigilanza (rif.: art. 23 d.lgs. n. 626/1994) 1. La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla azienda sanitaria locale competente per territorio e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per il settore minera­rio, fino all'effettiva attuazione del trasferimento di competenze da adottarsi ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, dal Ministero dello sviluppo economico, e per le industrie estrattive di seconda categoria e le acque minerali e termali dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente articolo, nell'ambito delle proprie competenze, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti. 2. Ferme restando le competenze in materia di vigilanza attribuite dalla legislazione vigente al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, lo stesso personale può esercitare l'attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nelle seguenti attività, informandone preventivamente il servizio di prevenzione e sicurezza dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio: a) attività nel settore delle costruzioni edili o di genio civile e più in particolare lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione e risanamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura e in cemento armato, opere stradali, ferroviarie, idrauliche, scavi, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati; lavori in sotterraneo e gallerie, anche comportanti l'impiego di esplosivi; b) lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei; c) ulteriori attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, e della salute adottato sentito il comitato di cui all'articolo 5 e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione alle quali il personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale svolge attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, informandone preventivamente il servizio di prevenzione e sicurezza dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio. 3. In attesa del complessivo riordino delle competenze in tema di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, restano ferme le competenze in materia di salute e sicurezza dei lavoratori attribuite dalle disposizioni vigenti agli uffici di sanità aerea e marittima ed alle autorità marittime, portuali ed aeroportuali, per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori a bordo di navi e di aeromobili ed in ambito portuale ed aeroportuale nonché ai servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate e per le Forze di polizia e per i Vigili del fuoco; i predetti servizi sono competenti altresì per le aree riservate o operative e per quelle che presentano analoghe esigenze da individuarsi, anche per quel che riguarda le modalità di attuazione, con decreto del Ministro competente di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute. L'Amministrazione della giustizia può avvalersi dei servizi istituiti per le Forze armate e di polizia, anche mediante convenzione con i rispettivi Ministeri, nonché dei servizi istituiti con riferimento alle strutture penitenziarie. 4. La vigilanza di cui al presente articolo è esercitata nel rispetto del coordinamento di cui agli articoli 5 e 7. 5. Il personale delle pubbliche amministrazioni, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di consulenza. 6. L'importo delle somme che l'ASL, in qualità di organo di vigilanza, ammette a pagare in sede amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, integra l'apposito capitolo regionale per finanziare l'attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dai dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL. Articolo 14 Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori (rif.: art. 5 l. n. 123/2007) 1. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, ferme restando le attribuzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni, gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, possono adottare provvedimenti di sospensione di un'attività imprenditoriale qualora riscontrino l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, considerando le specifiche gravità di esposizione al rischio di infortunio, nonché in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, adottato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. In attesa della emanazione del citato decreto, le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro che costituiscono il presupposto per l'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale sono quelle individuate nell'Allegato I. L'adozione del provvedimento di sospensione è comunicata all'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ed al Ministero delle infrastrutture, per gli aspetti di rispettiva competenza, al fine dell'emanazione di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche di durata pari alla citata sospensione nonché per un eventuale ulteriore periodo di tempo non inferiore al doppio della durata della sospensione e comunque non superiore a due anni. Le disposizioni del presente comma si applicano anche con riferimento ai lavori nell'ambito dei cantieri edili. Ai provvedimenti del presente articolo non si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. 2. I poteri e gli obblighi di cui al comma 1 spettano anche agli organi di vigilanza delle aziende sanitarie locali, e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con riferimento all'accertamento della reiterazione delle violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro di cui al comma 1. 3. Il provvedimento di sospensione può essere revocato da parte dell'organo di vigilanza che lo ha adottato. 4. È condizione per la revoca del provvedimento da parte dell'organo di vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui al comma 1: a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria; b) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, riposo giornaliero e settimanale, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, o di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro; c) il pagamento di una somma aggiuntiva unica pari a ? 2500 rispetto a quelle di cui al comma 6. 5. È condizione per la revoca del provvedimento da parte dell'organo di vigilanza delle aziende sanitarie locali di cui al comma 2: a) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di gravi e reiterate violazioni delle disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro; b) il pagamento di una somma aggiuntiva unica pari a ? 2500 rispetto a quelle di cui al comma 6. 6. È comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, civili e amministrative vigenti. 7. L'importo delle somme aggiuntive di cui al comma 4, lettera c), integra la dotazione del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, ed è destinato al finanziamento degli interventi di contrasto al lavoro sommerso ed irregolare individuati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 8. L'importo delle somme aggiuntive di cui al comma 5, lettera b), integra l'apposito capitolo regionale per finanziare l'attività di prevenzione nei luoghi di lavoro. 9. Avverso i provvedimenti di sospensione di cui ai commi 1 e 2 è ammesso ricorso, entro 30 giorni, rispettivamente, alla Direzione regionale del lavoro territorialmente competente e al presidente della Giunta regionale, i quali si pronunciano nel termine di 15 giorni dalla notifica del ricorso. Decorso inutilmente tale ultimo termine il provvedimento di sospensione perde efficacia. 10. Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a sei mesi. 11. Nelle ipotesi delle violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al comma 1, le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto delle competenze in tema di vigilanza in materia. CAPO III GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO Sezione I Misure di tutela e obblighi Articolo 15 Misure generali di tutela (rif.: art 3 d.lgs. n. 626/1994; art. 4 d.lgs. n. 277/1991) 1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono: a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza; b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro; c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico; d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo; e) la riduzione dei rischi alla fonte; f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso; g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio; h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro; i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale; l) il controllo sanitario dei lavoratori; m) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione; n) informazione e formazione adeguate per i lavoratori; o) informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti; p) informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; q) istruzioni adeguate ai lavoratori; r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori; s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi; u) misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato; v) uso di segnali di avvertimento e di sicurezza; z) regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti. 2. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori. Articolo 16 Delega di funzioni La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni: che essa risulti da atto scritto recante data certa; che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate. 2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità. 3. La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. La vigilanza si esplica anche attraverso i sistemi di verifica e controllo di cui all'articolo 30, comma 4. Articolo 17 Obblighi del datore di lavoro non delegabili (rif.: art 4 d.lgs. n. 626/1994) 1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente adozione dei documenti previsti dall'articolo 28; b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi; Articolo 18 Obblighi del datore di lavoro e del dirigente 1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3 e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo. designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza; nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza; fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente; prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione; richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto; adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37; astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato; consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute; consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera q); elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio; comunicare all'INAIL, o all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni; consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50; adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti; nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro; nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35; aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione; comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. 2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a: a) la natura dei rischi; b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive; c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi; d) i dati di cui al comma 1, lettera q), e quelli relativi alle malattie professionali; e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza. 3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tal caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico. Articolo 19 Obblighi del preposto 1. In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono: a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti; b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato; f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta; g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37. Articolo 20 Obblighi dei lavoratori 1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. 2. I lavoratori devono in particolare: a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza; d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla successiva lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro; i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente. 3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. Articolo 21 Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi 1. I componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile, i piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile e i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo devono: a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al Titolo III. c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto. 2. I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di: a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all'articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali; b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all'articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali. Articolo 22 Obblighi dei progettisti (rif.: art. 6 d.lgs. n. 626/1994) 1. I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia. Art. 23 Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori (rif.: art. 6 d.lgs. n. 626/1994) 1. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 2. In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione. Art. 24 Obblighi degli installatori (rif.: art. 6 d.lgs. n. 626/1994) 1. Gli installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza, devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti. Articolo 25 Obblighi del medico competente (rif.: art. 17 d.lgs. n. 626/1994; art. 14 direttiva 89/391/CEE) 1. Il medico competente: collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale; programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati; istituisce, anche tramite l'accesso alle cartelle sanitarie e di rischio, di cui alla lettera f), aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il medico competente concorda con il datore di lavoro il luogo di custodia; consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n.196 e con salvaguardia del segreto professionale; consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce le informazioni riguardo la necessità di conservazione; invia all'ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal presente decreto legislativo, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il lavoratore interessato può chiedere copia delle predette cartelle all'ISPESL anche attraverso il proprio medico di medicina generale; fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria; comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori; visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi; partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria; comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 al Ministero della salute entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. Articolo 26 Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione (rif.: art. 1, comma 2, lett. s., n. 1, l. n. 123/2007; art. 7 d.lgs. n. 626/1994 modificato dalla l. n. 123/2007) 1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima: a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla emanazione del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità: 1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato; 2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445; b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. 2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori: a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto; b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva. 3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2 elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. 4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di Previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici. 5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. 6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro e' determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro e' determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione. 7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizione del presente decreto. 8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Articolo 27 Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi (rif.: art. 1, comma 1, lett. m) e s) l. n. 123/2007) 1. Nell'ambito della Commissione di cui all'articolo 6, anche tenendo conto delle indicazioni provenienti da organismi paritetici, vengono individuati settori e criteri finalizzati alla definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, con riferimento alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, fondato sulla base della specifica esperienza, competenza e conoscenza, acquisite anche attraverso percorsi formativi mirati. 2. Il possesso dei requisiti per ottenere la qualificazione di cui al comma 1 costituisce elemento vincolante per la partecipazione alle gare relative agli appalti e subappalti pubblici e per l'accesso ad agevolazioni, finanziamenti e contributi a carico della finanza pubblica, sempre se correlati ai medesimi appalti o subappalti. Sezione II Valutazione dei rischi Articolo 28 Oggetto della valutazione dei rischi (rif.: art. 4 d.lgs. n. 626/1994) 1. La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri paesi. 2. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa e contenere: a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante all'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a); c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri; e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio; f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento. 3. Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente decreto. Articolo 29 Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi (rif.: art 4 d.lgs. n. 626/1994) 1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all'articolo 41. 2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 3. La valutazione e il documento di cui al comma 1 debbono essere rielaborati, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. 4. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) e quello di cui all'articolo 26, comma 3, devono essere custoditi presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi. 5. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) e g). 6. I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Nelle more dell'elaborazione di tali procedure trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4. 7. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano alle attività svolte nelle seguenti aziende: a) aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g); b) aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all'esposizione ad amianto; c) aziende che rientrano nel campo di applicazione del Titolo IV del presente decreto. Articolo 30 Modelli di organizzazione e di gestione 1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi: a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici; b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti; c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; d) alle attività di sorveglianza sanitaria; e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori; f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori; g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge; h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate. 2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1. 3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche ei poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello. 4. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico. 5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui ai commi precedenti per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6. 6. L'adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al presente articolo nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell'articolo 11. Sezione III Servizio di prevenzione e protezione Articolo 31 Servizio di prevenzione e protezione (rif.: art. 8 d.lgs. n. 626/1994; art. 7 direttiva n. 89/391/CEE) 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 34, il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione all'interno della azienda o della unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici, secondo le regole di cui al presente articolo. 2. Gli addetti e i responsabili dei servizi, interni o esterni, di cui al comma 1, devono possedere le capacità e i requisiti professionali di cui all'articolo 32, devono essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell'azienda e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa della attività svolta nell'espletamento del proprio incarico. 3. Nell'ipotesi di utilizzo di un servizio interno, il datore di lavoro può avvalersi di persone esterne alla azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie, per integrare, ove occorra, l'azione di prevenzione e protezione del servizio. 4. Il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che, all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 32. 5. Ove il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni non è per questo esonerato dalla propria responsabilità in materia. 6. L'istituzione del servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, è comunque obbligatoria nei seguenti casi: a) nelle aziende industriali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e successive modifiche ed integrazioni, soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto; b) nelle centrali termoelettriche; c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 19 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni; d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni; e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori; f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori; g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori. Nelle ipotesi di cui al presente comma il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione deve essere interno. 7. Nei casi di aziende con più unità produttive nonché nei casi di gruppi di imprese, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione. I datori di lavoro possono rivolgersi a tale struttura per l'istituzione del servizio e per la designazione degli addetti e del responsabile. Articolo 32 Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni (rif.: art. 8-bis d.lgs. n. 626/1994; art. 7 direttiva n. 89/391/CEE) 1. Le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. 2. Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al comma 1, è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al precedente periodo, è necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato di cui all'articolo 28, comma 1, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali. I corsi di cui ai periodi precedenti devono rispettare quanto previsto dall'accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, serie generale, del 14 febbraio 2006, n. 37, e successive modificazioni e integrazioni. 3. Possono altresì svolgere le funzioni di responsabile o addetto coloro che, pur non essendo in possesso del titolo di studio di cui al comma 2, dimostrino di aver svolto una delle funzioni richiamate, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, almeno da sei mesi alla data del 13 agosto 2003 previo svolgimento dei corsi secondo quanto previsto dall'accordo di cui al comma precedente. 4. I corsi di formazione di cui al comma 2 sono organizzati dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, dalle università, dall'ISPESL, dall'INAIL, o dall'IPSEMA per la parte di relativa competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco dall'amministrazione della difesa, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori o dagli organismi paritetici, nonché dai soggetti di cui al punto 4 dell'accordo di cui al comma 2 nel rispetto dei limiti e delle specifiche modalità ivi previste. Ulteriori soggetti formatori possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 5. Coloro che sono in possesso di laurea in una delle seguenti classi: L7, L8, L9, L17, L23, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, o nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 4 agosto 2000 ovvero nella classe 4 di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 2 aprile 2001, ovvero di altre lauree riconosciute corrispondenti ai sensi della normativa vigente. 6. I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento secondo gli indirizzi definiti nell'accordo Stato-Regioni di cui al comma 2. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 34. 7. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente articolo nei confronti dei componenti del servizio interno sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni. 8. Negli istituti di istruzione, di formazione professionale e universitari e nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica, il datore di lavoro che non opta per lo svolgimento diretto dei compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dei rischi designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione individuandolo tra: il personale interno all'unità scolastica in possesso dei requisiti di cui all'articolo 33 del presente decreto legislativo che si dichiari a tal fine disponibile; il personale interno ad una unità scolastica in possesso dei requisiti di cui all'articolo 33 del presente decreto legislativo che si dichiari disponibile ad operare in una pluralità di istituti. 9. In assenza di personale di cui alle lettere a) e b) del comma 8, gruppi di istituti possono avvalersi in maniera comune dell'opera di un unico esperto esterno, tramite stipula di apposita convenzione, in via prioritaria con gli enti locali proprietari degli edifici scolastici e, in via subordinata, con enti o istituti specializzati in materia di salute e sicurezza sul lavoro o con altro esperto esterno libero professionista. 10. Il datore di lavoro che si avvale di un esperto esterno per ricoprire l'incarico di responsabile del servizio deve comunque organizzare un servizio di prevenzione e protezione con un adeguato numero di addetti. Articolo 33 Compiti del servizio di prevenzione e protezione (rif.: art. 9 d.lgs. n. 626/1994; art. 7 direttiva 89/391/CEE) 1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede: a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale; b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure; c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori; e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35; f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36. 2. I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto legislativo. 3. Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro. Articolo 34 Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi (rif.: art. 10 d.lgs. n. 626/1994; art. 7, comma 7, direttiva n. 89/391/CEE) 1. Salvo che nei casi di cui all'articolo 32, comma 7, il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste nell'allegato 2 dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui ai commi successivi. 2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo. Fino alla pubblicazione dell'accordo di cui al periodo precedente, conserva validità la formazione effettuata ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997, il cui contenuto è riconosciuto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in sede di definizione dell'accordo di cui al periodo precedente. 3. Il datore di lavoro che svolge i compiti di cui al comma 1 è altresì tenuto a frequentare corsi di aggiornamento nel rispetto di quanto previsto nell'accordo di cui al precedente comma. L'obbligo di cui al precedente periodo si applica anche a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell'articolo 95 del Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. Articolo 35 Riunione periodica (rif.: art. 11 d.lgs. n. 626/1994) 1. Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all'anno una riunione cui partecipano: a) il datore di lavoro o un suo rappresentante; b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi; c) il medico competente, ove nominato; d) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 2. Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti: a) il documento di valutazione dei rischi; b) l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria; c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale; d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute. 3. Nel corso della riunione possono essere individuati: a) codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali; b) obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro. 4. La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori. Nelle ipotesi di cui al periodo precedente, nelle unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori è facoltà del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza chiedere la convocazione di un'apposita riunione. 5. Della riunione deve essere redatto un verbale che è a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione. Sezione IV Formazione, informazione e addestramento Articolo 36 Informazione ai lavoratori (rif.: art. 21 d.lgs. n. 626/1994; art. 10 direttiva n. 89/391/CEE) 1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione: a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale; b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro; c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46; d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente. 2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione: a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia; b) sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica; c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate. 3. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettere a) e al comma 2, lettere a), b) e c), anche ai lavoratori di cui all'articolo 3, comma 9. 4. Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo. Articolo 37 Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti (rif.: art. 22 d.lgs. n. 626/1994; art. 12 direttiva n. 89/391/CEE) 1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a: concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza; rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda. 2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo. 3. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai Titoli del presente decreto successivi al I. Ferme restando le disposizioni già in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede è definita mediante l'accordo di cui al comma 2. 4. La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione: a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro; b) del trasferimento o cambiamento di mansioni; c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. 5. L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. 6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi. 7. I preposti ricevono a cura del datore di lavoro e in azienda, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al precedente periodo comprendono: a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; b) definizione e individuazione dei fattori di rischio; c) valutazione dei rischi; d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione. 8. I soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, del presente decreto possono avvalersi dei percorsi formativi appositamente definiti, tramite l'accordo di cui al comma 2, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 9. I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico; in attesa dell'emanazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 46, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al DM 10 marzo 1998 attuativo dell'articolo 13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. 10. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. 11. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi: a) principi giuridici comunitari, costituzionali e civilistici; b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro; c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; d) definizione e individuazione dei fattori di rischio; e) valutazione dei rischi; f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; g) aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori; h) nozioni di tecnica della comunicazione. La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori. 12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici di cui all'articolo 50 ove presenti, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori. 13. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo. 14. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente decreto sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni. Il contenuto del libretto formativo è considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al presente decreto. Sezione V Sorveglianza sanitaria Articolo 38 Titoli e requisiti del medico competente 1. Per svolgere le funzioni di medico competente è necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti: a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica; b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro; c) autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277; d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale. 2. I medici in possesso dei titoli di cui al comma 1, lettera d), sono tenuti a frequentare appositi percorsi formativi universitari da definire con apposito decreto del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica di concerto con il Ministero della salute. I soggetti di cui al precedente periodo i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, svolgano le attività di medico competente o dimostrino di avere svolto tali attività per almeno un anno nell'arco dei tre anni anteriori all'entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono abilitati a svolgere le medesime funzioni. A tal fine sono tenuti a produrre alla Regione attestazione del datore di lavoro comprovante l'espletamento di tale attività. 3. Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è altresì necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni, a partire dal programma triennale successivo all'entrata in vigore del presente decreto legislativo. I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina "medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro". 4. I medici in possesso dei titoli e dei requisiti di cui al presente articolo sono iscritti nell'elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero della salute. Articolo 39 Svolgimento dell'attività di medico competente 1. L'attività di medico competente è svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH). 2. Il medico competente svolge la propria opera in qualità di: a) dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata, ivi comprese quelle costituite su iniziativa delle organizzazioni datoriali, convenzionata con l'imprenditore; b) libero professionista; c) dipendente del datore di lavoro. 3. Il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di medico competente. 4. Il datore di lavoro assicura al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l'autonomia. 5. Il medico competente può avvalersi, per accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici specialisti scelti in accordo con il datore di lavoro che ne sopporta gli oneri. 6. Nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi d'imprese nonché qualora la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità, il datore di lavoro può nominare più medici competenti individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento. Articolo 40 Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale 1. Entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento il medico competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati collettivi sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello in allegato 3B. 2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono le informazioni di cui al comma 1, aggregate dalle aziende sanitarie locali, all'ISPESL. Articolo 41 Sorveglianza sanitaria (rif.: art. 16 d.lgs. n. 626/1994; art. 14 direttiva 89/391/CEE) 1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente: a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle direttive europee nonché dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6; b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi. 2. La sorveglianza sanitaria comprende: a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica; b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente; c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica; d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica; e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente. 3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate: a) in fase preassuntiva; b) per accertare stati di gravidanza; c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente. 4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b) e d) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti. 5. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), secondo i requisiti minimi contenuti nell'Allegato 3A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall'articolo 54. 6. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica: a) idoneità; b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni; c) inidoneità temporanea; d) inidoneità permanente. 7. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità. 8. Dei giudizi di cui al comma 6, il medico competente informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore. 9. Avverso i giudizi del medico competente è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso. Articolo 42 Provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica 1. Il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, in relazione ai giudizi di cui all'articolo 41, comma 6, attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un'inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, ad altra mansione compatibile con il suo stato di salute. 2. Il lavoratore di cui al comma 1 che viene adibito a mansioni inferiori conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originaria. Qualora il lavoratore venga adibito a mansioni equivalenti o superiori si applicano le norme di cui all'articolo 2103 del codice civile, fermo restando quanto previsto dall'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Sezione VI Gestione delle emergenze Articolo 43 Disposizioni generali (rif.: art. 12 d.lgs. n. 626/1994) 1. Ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 18, comma 1, lettera t), il datore di lavoro: a) organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza; b) designa preventivamente i lavoratori di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b); c) informa tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare; d) programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro; e) adotta i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili. 2. Ai fini delle designazioni di cui al comma 1, lettera b), il datore di lavoro tiene conto delle dimensioni dell'azienda e dei rischi specifici dell'azienda o della unità produttiva secondo i criteri previsti nei decreti di cui all'articolo 46. 3. I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell'azienda o dell'unità produttiva. 4. Il datore di lavoro deve, salvo eccezioni debitamente motivate, astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato. Articolo 44 Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato (rif.: art. 14 d.lgs. n. 626/1994; art. 8, comma 4, direttiva n. 89/391/CEE) 1. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa. 2. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non può subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza. Articolo 45 Primo soccorso (rif.: art. 15 d.lgs. n. 626/1994; art. 8 direttiva 89/391/CEE) 1. Il datore di lavoro, tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni dell'azienda o della unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati. 2. Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, individuati in relazione alla natura dell'attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio sono individuati dal decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e dai successivi decreti ministeriali di adeguamento. Articolo 46 Prevenzione incendi (rif.: art. 13 d.lgs. n. 626/1994) 1. La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza statuale, diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente. 2. Nei luoghi di lavoro soggetti al presente decreto legislativo devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori. 3. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e dalle disposizioni concernenti la prevenzione incendi di cui al presente decreto, i Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, in relazione ai fattori di rischio, adottano uno o più decreti nei quali sono definiti: i criteri diretti ad individuare: misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi; misure precauzionali di esercizio; metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio; criteri per la gestione delle emergenze; le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione. 4. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998. 5. Al fine di favorire il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, ed ai sensi della lettera h) del comma 2 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, con decreto del Ministro dell'interno sono istituiti, presso ogni direzione regionale dei vigili del fuoco, dei nuclei specialistici per l'effettuazione di una specifica attività di assistenza alle aziende. Il medesimo decreto contiene le procedure per l'espletamento della attività di assistenza. 6. Al fine dell'adozione dei provvedimenti di sospensione di un'attività imprenditoriale di cui all'articolo 14 del presente decreto, in coerenza con gli articoli 16, 19 e 20 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 per gli aspetti di prevenzione incendi, il Comando provinciale dei vigili del fuoco, trasmette immediatamente gli atti al Prefetto territorialmente competente. Le maggiori risorse derivanti dall'espletamento della funzione di controllo di cui al presente comma, sono rassegnate al Corpo nazionale dei vigili per il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro. 7. In relazione ai principi di cui ai commi precedenti, ogni disposizione contenuta nel presente decreto legislativo, concernente aspetti di prevenzione incendi, sia per l'attività di disciplina che di controllo, deve essere riferita agli organi centrali e periferici del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di cui agli articoli 1 e 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Sezione VII Consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori Articolo 47 Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (artt. 18 e 19 d.lgs. n. 626/1994; art. 6, comma 3, lett. c, e art. 11 direttiva n. 89/391/CEE) 1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale, aziendale e di sito produttivo. L'elezione dei rappresentanti per la sicurezza, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in un'unica giornata su tutto il territorio nazionale, come individuata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma. 2. In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 3. Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto dall'articolo 48. 4. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno. 5. Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva. 6. L'elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali o di comparto, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in corrispondenza della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro, individuata, nell'ambito della settimana europea per la salute e sicurezza sul lavoro, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro della salute, sentite le confederazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma. 7. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 2 è il seguente: a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori; b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori; c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori. In tali aziende il numero dei rappresentanti è aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva. 8. Qualora non si proceda alle elezioni previste dai commi 3 e 4, le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dai rappresentanti di cui agli articoli 48 e 49, salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Articolo 48 Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (rif.: art. 1, comma 2, lett. g, l. n. 123/2007) 1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale di cui all'articolo 47, comma 3, esercita le competenze del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di cui all'articolo 50 e i termini e con le modalità ivi previste con riferimento a tutte le aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza nelle quali non sia stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 2. Le modalità di elezione o designazione del rappresentante di cui al comma 1 sono individuate dagli accordi collettivi nazionali, interconfederali o di categoria, stipulati dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza dei predetti accordi, le modalità di elezione o designazione sono individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le associazioni di cui al primo periodo. 3. Tutte le aziende o unità produttive nel cui ambito non è stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza partecipano al Fondo di cui all'articolo 52. 4. Per l'esercizio delle proprie attribuzioni, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale accede ai luoghi di lavoro nel rispetto delle modalità e del termine di preavviso individuati dagli accordi di cui al comma 2. Il termine di preavviso non opera in caso di infortunio grave. In tale ultima ipotesi l'accesso avviene previa segnalazione all'organismo paritetico. 5. Ove l'azienda impedisca l'accesso, nel rispetto delle modalità di cui al presente articolo, al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale, questi lo comunica all'organismo paritetico o, in sua mancanza, all'organo di vigilanza territorialmente competente. 6. L'organismo paritetico o, in mancanza, il Fondo di cui all'articolo 52 comunica alle aziende e ai lavoratori interessati il nominativo del rappresentante della sicurezza territoriale. 7. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva secondo un percorso formativo di almeno 64 ore iniziali, da effettuarsi entro 3 mesi dalla data di elezione o designazione, e 8 ore di aggiornamento annuale. 8. L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale è incompatibile con l'esercizio di altre funzioni sindacali operative. Articolo 49 Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo (rif.: art. 1, comma 2, lett. g, l. n. 123/2007) 1. Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo sono individuati nei seguenti specifici contesti produttivi caratterizzati dalla compresenza di più aziende o cantieri: a) i porti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b), c) e d) della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sedi di autorità portuale nonché quelli sede di autorità marittima da individuare con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dei trasporti da emanare entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto; b) centri intermodali di trasporto di cui alla direttiva del Ministro dei trasporti del 18 ottobre 2006, n. 3858; c) impianti siderurgici; d) cantieri con almeno 30.000 uomini-giorno, intesa quale entità presunta dei cantieri, rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione di tutte le opere; e) contesti produttivi con complesse problematiche legate alla interferenza delle lavorazioni e da un numero complessivo di addetti mediamente operanti nell'area superiore a 500. 2. Nei contesti di cui al comma precedente il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo è individuato, su loro iniziativa, tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle aziende operanti nel sito produttivo. 3. La contrattazione collettiva stabilisce le modalità di individuazione di cui al comma 2 nonché le modalità secondo cui il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo esercita le attribuzioni di cui all'articolo 50 in tutte le aziende o cantieri del sito produttivo in cui non vi siano rappresentanti per la sicurezza e realizza il coordinamento tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza del medesimo sito. Articolo 50 Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (rif.: artt. 18 e 19 d.lgs. n. 626/1994; art. 6, comma 3, lett. c , e art. 11 direttiva 89/391/CEE) 1. Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni; b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva; c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente; d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37; e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali; f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza; g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'articolo 37; h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori; i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito; l) partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35; m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione; n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività; o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro. 2. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l'accesso ai dati, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera q), contenuti in applicazioni informatiche. Non può subire pregiudizio alcuno a causa delle svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali. 3. Le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale. 4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l'espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a). 5. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei lavoratori rispettivamente del datore di lavoro committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e per l'espletamento della loro funzione, ricevono copia del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3. 6. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi e nel documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni. 7. L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione. Articolo 51 Organismi paritetici (rif.: art. 20 d.lgs. n. 626/1994) 1. A livello territoriale sono costituiti gli organismi paritetici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera ee). 2. Fatto salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva, gli organismi di cui al comma 1 sono prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti. 3. Gli organismi paritetici possono supportare le imprese nell'individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro; 4. Sono fatti salvi, ai fini del comma 1, gli organismi bilaterali o partecipativi previsti da accordi interconfederali, di categoria, nazionali, territoriali o aziendali. 5. Agli effetti dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli organismi di cui al comma 1 sono parificati ai soggetti titolari degli istituti della partecipazione di cui al medesimo articolo. 6. Gli organismi paritetici di cui al comma 1, purché dispongano di personale con specifiche competenze tecniche in materia di salute e sicurezza sul lavoro, possono effettuare, nei luoghi di lavoro rientranti nei territori e nei comparti produttivi di competenza, sopralluoghi per le finalità di cui al comma 3. 7. Gli organismi di cui al presente articolo trasmettono al Comitato di cui all'articolo 7 una relazione annuale sull'attività svolta. 9. Gli organismi paritetici comunicano alle aziende di cui all'articolo 48, comma 2, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale. Analoga comunicazione effettuano nei riguardi degli organi di vigilanza territorialmente competenti. Articolo 52 Sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità 1. Presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) è costituito il fondo di sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità. Il fondo opera a favore delle realtà in cui la contrattazione nazionale o integrativa non preveda o costituisca sistemi di rappresentanza dei lavoratori e di pariteticità migliorativi o, almeno, di pari livello ed ha quali obiettivi il: sostegno ed il finanziamento, in misura non inferiore al cinquanta per cento delle disponibilità del Fondo, delle attività delle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza territoriali, anche con riferimento alla formazione; finanziamento della formazione dei datori di lavoro delle piccole e medie imprese, dei piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile, dei lavoratori stagionali del settore agricolo e dei lavoratori autonomi; sostegno delle attività degli organismi paritetici. 2. Il fondo di cui al comma 1 è finanziato: a) da un contributo delle aziende di cui all'articolo 48, comma 3, in misura pari a due ore lavorative annue per lavoratore; b) dalle entrate derivanti dall'irrogazione delle sanzioni previste dal presente decreto per la parte eccedente quanto riscosso a seguito dell'irrogazione delle sanzioni previste dalla previgente normativa abrogata dal presente decreto nel corso dell'anno 2007, incrementato del 10%; c) con una quota parte delle risorse di cui all'articolo 9, comma 3; d) relativamente all'attività formative per le piccole e medie imprese di cui al comma 1, lettera b), anche dalle risorse di cui all'articolo 11, comma 2. 3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, adottato, previa intesa con le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti le modalità di funzionamento del fondo di cui al comma 1, i criteri di riparto delle risorse tra le finalità di cui al medesimo comma nonché il relativo procedimento amministrativo e contabile di alimentazione. 4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale redige una relazione annuale sulla attività svolta, da inviare al Fondo. Sezione VIII Documentazione tecnico amministrativa e statistiche degli infortuni e delle malattie professionali Articolo 53 Tenuta della documentazione 1. È consentito l'impiego di sistemi di elaborazione automatica dei dati per la memorizzazione di qualunque tipo di documentazione prevista dal presente decreto legislativo. 2. Le modalità di memorizzazione dei dati e di accesso al sistema di gestione della predetta documentazione devono essere tali da assicurare che: a) l'accesso alle funzioni del sistema sia consentito solo ai soggetti a ciò espressamente abilitati dal datore di lavoro; b) la validazione delle informazioni inserite sia consentito solo alle persone responsabili, in funzione della natura dei dati; c) le operazioni di validazione dei dati di cui alla lettera b) siano univocamente riconducibili alle persone responsabili che le hanno effettuate mediante la memorizzazione di codice identificativo autogenerato dagli stessi; d) le eventuali informazioni di modifica, ivi comprese quelle inerenti alle generalità e ai dati occupazionali del lavoratore, siano solo aggiuntive a quelle già memorizzate; e) sia possibile riprodurre su supporti a stampa, sulla base dei singoli documenti, ove previsti dal presente decreto legislativo, le informazioni contenute nei supporti di memoria; f) le informazioni siano conservate almeno su due distinti supporti informatici di memoria e siano implementati programmi di protezione e di controllo del sistema da codici virali; g) sia redatta, a cura dell'esercente del sistema, una procedura in cui siano dettagliatamente descritte le operazioni necessarie per la gestione del sistema medesimo. Nella procedura non devono essere riportati i codici di accesso. 3. Nel caso in cui le attività del datore di lavoro siano articolate su vari sedi geografiche o organizzate in distinti settori funzionali, l'accesso ai dati può avvenire mediante reti di comunicazione elettronica, attraverso la trasmissione della password in modalità criptata e fermo restando quanto previsto al comma 2 relativamente alla immissione e validazione dei dati da parte delle persone responsabili. 4. La documentazione, sia su supporto cartaceo che informatico, deve essere custodita nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali. 5. Tutta la documentazione rilevante in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e tutela delle condizioni di lavoro può essere tenuta su unico supporto cartaceo o informatico. Ferme restando le disposizioni relative alla valutazione dei rischi, le modalità per l'eventuale eliminazione o per la tenuta semplificata della documentazione di cui al periodo che precede sono definite con successivo decreto, adottato, previa consultazione delle parti sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. 6. Fino ai sei mesi successivi all'emanazione del decreto interministeriale di cui all'articolo 8 comma 4, del presente decreto restano in vigore le disposizioni relative al registro infortuni ed ai registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici. Articolo 54 Comunicazioni e trasmissione della documentazione 1. La trasmissione di documentazione e le comunicazioni a enti o amministrazioni pubbliche, comunque previste dal presente decreto legislativo possono avvenire tramite sistemi informatizzati, nel formato e con le modalità indicati dalle strutture riceventi. CAPO IV DISPOSIZIONI PENALI SEZIONE I SANZIONI Articolo 55 Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente 1. E' punito con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 4.000 a 12.000 euro il datore di lavoro: a) che omette la valutazione dei rischi e l'adozione del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) ovvero che lo adotta in assenza degli elementi di cui alle lettere a), b), d) ed f) dell'articolo 28 e dalla lettere q) e z) dell'articolo 18; b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), salvo il caso previsto dall'articolo 34; 2. Nei casi previsti al comma 1, lett. a), si applica la pena dell'arresto da sei mesi a un anno e sei mesi se la violazione è commessa: a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g); b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto; c) per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di lavorazioni e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno. 3. E' punito con l'ammenda da 5.000 a 15.000 euro il datore di lavoro che non redige il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), secondo le modalità di cui all'articolo 29, commi 1, 2 e 3, nonché nei casi in cui nel documento di valutazione dei rischi manchino una o più delle indicazioni di cui all'articolo 28, comma 2, lettere c) ed e). 4. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti: con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 800 a 3.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lett. b), e), g), i), m), n), o), p), 34, comma 3, 36, commi 1, 2 e 3, 43, comma 1, lett. a), b) e c); con l'arresto tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.000 a 5.000 euro per la violazione degli articoli 18, commi 1, lett. d), h), v), e 2, 26, comma 1, lett. b), 43, comma 1, lett. d) ed e), 45, comma 1; con l'arresto tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.000 a 5.000 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lett. c). Nei casi previsti dal comma 2, si applica la pena dell'arresto da quattro a otto mesi; con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro per la violazione degli articoli 26, comma 1, e 2, lettere a) e b), 34, commi 1 e 2, 37, commi 1, 4, 6, 7, 8 e 9; con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettera l) e 43, comma 4; con l'ammenda da 800 a 3.000 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lett. r); con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 10.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lett. u), 29, comma 4, e 35, comma 2; con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 7.500 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lett. r), con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni; con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 3.000 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lett. r), con riferimento agli infortuni superiori ad un giorno; con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore, in caso di violazione dell'articolo 26, comma 8. con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.000 a 10.000 euro per non aver provveduto alla nomina di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a); con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 3.000 in caso di violazione dall'articolo 18, comma 1, lettera s); con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 500 in caso di violazione dall'articolo 18, comma 1, lettera aa). 5. L'applicazione della sanzione di cui al comma 4, lettera h) esclude l'applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Articolo 56 Sanzioni per il preposto 1. I preposti sono puniti nei limiti dell'attività alla quale sono tenuti in osservanza degli obblighi generali di cui all'articolo 19: con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da 500 a 2.000 euro per la violazione dell'articolo 19, comma 1, lett. a), e), f); con l'arresto sino a un mese o con l'ammenda da 300 a 900 euro per la violazione dell'articolo 19, comma 1, lett. b), c), d); con l'ammenda da 300 a 900 euro per la violazione dell'articolo 19, comma 1, lett. g). Articolo 57 Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori 1. I progettisti che violano il disposto dell'articolo 22 sono puniti con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 600 a 2.000 euro. 2. I fabbricanti e i fornitori che violano il disposto dell'articolo 23 sono puniti con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 15.000 a 45.000 euro. 3. Gli installatori che violano il disposto dell'articolo 24 sono puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 1.000 a 3.000 euro. Articolo 58 Sanzioni per il medico competente 1. Il medico competente è punito: con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 500 a 2.500 euro per la violazione dell'articolo 25, comma 1, lett. d), e) e f); con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.500 euro per la violazione dell'articolo 25, comma 1, lett. b), c), g); con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 1.000 a 5.000 euro per la violazione dell'articolo 25, comma 1, lett. l); con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 3.000 euro per la violazione dell'articolo 25, comma 1, lett. i); con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 10.500 euro per la violazione dell'articolo 40, comma 1. Articolo 59 Sanzioni per i lavoratori 1. I lavoratori sono puniti: a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro per la violazione dell'articolo 20, comma 2, lett. b), c), d), e), f), g), h), i); b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per la violazione dell'articolo 20 comma 3; la stessa sanzione si applica ai lavoratori autonomi di cui alla medesima disposizione. Articolo 60 Sanzioni per i componenti dell'impresa familiare, i lavoratori autonomi, i piccoli imprenditori e i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo 1. I soggetti di cui all'articolo 21 sono puniti: a) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 a 2.000 euro per la violazione dell'articolo 21, comma 1, lettere a) e b); b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per la violazione dell'articolo 21, comma 1, lettera c). SEZIONE II DISPOSIZIONI IN TEMA DI PROCESSO PENALE Articolo 61 Azione di regresso e costituzione di parte civile 1. In caso di esercizio dell'azione penale per i delitti di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbia determinato una malattia professionale, il pubblico ministero ne dà immediata notizia all'INAIL ai fini dell'eventuale costituzione di parte civile e dell'azione di regresso. 2. Le organizzazioni sindacali e la associazioni dei familiari delle vittime di infortuni sul lavoro hanno facoltà di esercitare i diritti e le facoltà della persona offesa di cui agli articoli 91 e 92 del codice di procedura penale, con riferimento ai reati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale. TITOLO II LUOGHI DI LAVORO Capo I Disposizioni generali Articolo 62 Definizioni 1. Ferme restando le disposizioni di cui al titolo I, unicamente ai fini dell'applicazione del presente titolo, si intendono per luoghi di lavoro: a) i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro; b) i campi, i boschi e altri terreni facenti parte di un'azienda agricola o forestale. 2. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano: ai mezzi di trasporto; ai cantieri temporanei o mobili; alle industrie estrattive; ai pescherecci. Articolo 63 Requisiti di salute e di sicurezza 1. I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell'allegato IV. 2. I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto dell'eventuale presenza di lavoratori disabili, se del caso, di eventuali lavoratori disabili. 3. L'obbligo di cui al comma 2 vige in particolare per le porte, le vie di circolazione, le scale, le docce, i gabinetti ed i posti di lavoro utilizzati ed occupati direttamente da lavoratori disabili. 4. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1993; in ogni caso devono essere adottate misure idonee a consentire la mobilità e l'utilizzazione dei servizi sanitari e di igiene personale. 5. Ove vincoli urbanistici o architettonici ostino agli adempimenti di cui al comma 1 il datore di lavoro, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e previa autorizzazione dell'organo di vigilanza territorialmente competente, adotta le misure alternative che garantiscono un livello di sicurezza equivalente. 6. I requisiti di sicurezza e di salute relativi a campi, boschi e altri terreni facenti parte di una azienda agricola o forestale, sono specificati nel punto 7 dell'allegato IV. Articolo 64 Obblighi del datore di lavoro 1. Il datore di lavoro provvede affinché: a) i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui all'articolo 63, comma 1; b) le vie di circolazione interne o all'aperto che conducono a uscite o ad uscite di emergenza e le uscite di emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne l'utilizzazione in ogni evenienza; c) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori; d) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulitura, onde assicurare condizioni igieniche adeguate; e) gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento. Articolo 65 Locali sotterranei o semisotterranei 1. È vietato destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei. 2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, possono essere destinati al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei, quando ricorrano particolari esigenze tecniche. In tali casi il datore di lavoro provvede ad assicurare idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclimatizzazione. 3. L'organo di vigilanza può consentire l'uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei anche per altre lavorazioni per le quali non ricorrono le esigenze tecniche, quando dette lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettate le norme del presente decreto legislativo e si sia provveduto ad assicurare le condizioni di cui al comma 2. Articolo 66 Lavori in ambienti sospetti di inquinamento 1. È vietato consentire l'accesso dei lavoratori in pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale in ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas deleteri, senza che sia stata previamente accertata l'assenza di pericolo per la vita e l'integrità fisica dei lavoratori medesimi, ovvero senza previo risanamento dell'atmosfera mediante ventilazione o altri mezzi idonei. Quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera, i lavoratori devono essere legati con cintura di sicurezza, vigilati per tutta la durata del lavoro e, ove occorra, forniti di apparecchi di protezione. Articolo 67 Notifiche all'organo di vigilanza competente per territorio 1. La costruzione e la realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché gli ampliamenti e le ristrutturazioni di quelli esistenti, devono essere eseguiti nel rispetto della normativa di settore ed essere notificati all'organo di vigilanza competente per territorio. 2. La notifica di cui al comma 1 deve indicare gli aspetti considerati nella valutazione e relativi: a) alla descrizione dell'oggetto delle lavorazioni e delle principali modalità di esecuzione delle stesse; b) alla descrizione delle caratteristiche dei locali e degli impianti. L'organo di vigilanza territorialmente competente può chiedere ulteriori dati e prescrivere modificazioni in relazione ai dati notificati. 3. La notifica di cui al presente articolo si applica alle aziende con più di cinque lavoratori impiegati o presumibilmente da impiegare. 4. La notifica di cui al presente articolo è valida ai fini delle eliminazioni e delle semplificazioni di cui all'articolo 53, comma 5. CAPO II Sanzioni Articolo 68 Sanzioni per il datore di lavoro 1. Il datore di lavoro è punito: con l'arresto da sei a dodici mesi o con l'ammenda da 4.000 a 16.000 euro per la violazione dell'articolo 66; con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.000 a 10.000 euro per la violazione dell'articolo 64, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), e 65, commi 1 e 2; con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 2.500 euro per la violazione dell'articolo 67, commi 1 e 2. TITOLO III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE Capo I Uso delle attrezzature di lavoro Articolo 69 Definizioni 1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente titolo si intende per: a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro; b) uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio; c) zona pericolosa: qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso; d) lavoratore esposto: qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa; e) operatore: il lavoratore incaricato dell'uso di una attrezzatura di lavoro; Articolo 70 Requisiti di sicurezza 1. Salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto. 2. Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all'emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all'allegato V. 3. Si considerano conformi alle disposizioni di cui al comma precedente le attrezzature di lavoro costruite secondo le prescrizioni dei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 395 del Decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, ovvero dell'articolo 28 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. Articolo 71 Obblighi del datore di lavoro 1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all'articolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi. 2. All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in considerazione: le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere; i rischi presenti nell'ambiente di lavoro; i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso. 3. Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative, tra le quali quelle dell'Allegato VI. 4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché: a) le attrezzature di lavoro siano: installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso; oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all'articolo precedente e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione; assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui all'articolo 18, comma1, lettera z), del presente decreto; b) siano curati la tenuta e l'aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto. 5. Le modifiche apportate alle macchine quali definite all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, per migliorarne le condizioni di sicurezza non configurano immissione sul mercato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, secondo periodo, del predetto decreto, sempre che non comportino modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore. 6. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché il posto di lavoro e la posizione dei lavoratori durante l'uso delle attrezzature presentino requisiti di sicurezza e rispondano ai principi dell'ergonomia. 7. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché: a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una formazione adeguata e specifica; b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti. 8. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro provvede affinché: a) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento, b) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte: a controlli periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o desumibili dai codici di buona prassi; a controlli straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività. c) i controlli di cui alle lettere a) e b) sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l'efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente. 9. I risultati dei controlli di cui al comma 8 devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre controlli, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza. 10. Qualora le attrezzature di lavoro di cui al comma 8 siano usate al di fuori della sede dell'unità produttiva devono essere accompagnate da un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo. 11 Oltre a quanto previsto dal comma 8, le attrezzature riportate in allegato VII sono sottoposte a prima verifica da parte dell'ISPESL e, successivamente, a verifiche periodiche da parte delle ASL. La periodicità di tali verifiche è definita nell'allegato VII. 12. Per l'effettuazione delle verifiche di cui al comma 11, le ASL e l'ISPESL possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione. 13. Le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'allegato VII, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti pubblici o privati di cui al comma precedente sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della Salute, di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. 14. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti i Ministri della salute e dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 6 del presente decreto legislativo, vengono apportate le modifiche all'Allegato VII relativamente all'elenco delle attrezzature di lavoro da sottoporre alle verifiche di cui al comma 11. Articolo 72 Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso 1. Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria attrezzature di lavoro di cui all'articolo 70, comma 2, deve attestare, sotto la propria responsabilità, che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all'allegato V. 2. Chiunque noleggi o conceda in uso ad un datore di lavoro attrezzature di lavoro senza conduttore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. Dovrà altresì acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l'indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati conformemente alle disposizioni del presente titolo. Articolo 73 Informazione e formazione 1. Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 il datore di lavoro provvede, affinché per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell'uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione adeguata in rapporto alla sicurezza relativamente: a) alle condizioni di impiego delle attrezzature; b) alle situazioni anormali prevedibili. 2. Il datore di lavoro provvede altresì a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l'uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell'ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature. 3. Le informazioni e le istruzioni d'uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati. 4. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all'articolo 71, comma 7, ricevano una formazione adeguata e specifica, tale da consentirne l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone. 5. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione. Capo II Uso dei dispositivi di protezione individuale Articolo 74 Definizioni 1. Si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato "DPI", qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. 2. Non costituiscono DPI: a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore; b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio; c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico; d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto stradali; e) i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attività lavorative ; f) i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione; g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi. Articolo 75 Obbligo di uso 1. I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro. Articolo 76 Requisiti dei DPI 1. I DPI devono essere conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992 n. 475, e sue successive modifiche ed integrazioni. 2. I DPI di cui al comma 1 devono inoltre: a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore; b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro; c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore; d) poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità. 3. In caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti. Articolo 77 Obblighi del datore di lavoro 1. Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI: a) effettua l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi; b) individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi di cui alla lettera a), tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI; c) valuta, sulla base delle informazioni e delle norme d'uso fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta con quelle individuate alla lettera b); d) aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione. 2. Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d'uso fornite dal fabbricante, individua le condizioni in cui un DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell'uso, in funzione di: a) entità del rischio; b) frequenza dell'esposizione al rischio; c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore; d) prestazioni del DPI. 3. Il datore di lavoro, sulla base delle indicazioni del decreto di cui all'articolo 79, comma 2, fornisce ai lavoratori DPI conformi ai requisiti previsti dall'articolo 76. 4. Il datore di lavoro: a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante; b) provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante; c) fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori; d) destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l'uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prende misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori; e) informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge; f) rende disponibile nell'azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI; g) stabilisce le procedure aziendali da seguire, al termine dell'utilizzo, per la riconsegna e il deposito dei DPI; h) assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI. 5. In ogni caso l'addestramento è indispensabile: a) per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, appartenga alla terza categoria; b) per i dispositivi di protezione dell'udito. Articolo 78 Obblighi dei lavoratori 1. In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, lettera h), i I lavoratori si sottopongono al programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenuti necessari ai sensi dell'articolo 68, commi 4, lettera h), e 5. 2. In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, lettera d), i I lavoratori utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente all'informazione e alla formazione ricevute e all'addestramento eventualmente organizzato ed espletato. 3. I lavoratori: a) provvedono alla cura dei DPI messi a loro disposizione; b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa. 4. Al termine dell'utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI. 5. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione. Articolo 79 Criteri per l'individuazione e l'uso 1. Il contenuto dell'Allegato VIII, costituisce elemento di riferimento per l'applicazione di quanto previsto all'articolo 77, commi 1 e 4. 2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, tenendo conto della natura, dell'attività e dei fattori specifici di rischio sono indicati: a) i criteri per l'individuazione e l'uso dei DPI; b) le circostanze e le situazioni in cui, ferme restando le priorità delle misure di protezione collettiva, si rende necessario l'impiego dei DPI. Capo III Impianti e apparecchiature elettriche Articolo 80 Obblighi del datore di lavoro 1. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché i materiali, le apparecchiature e gli impianti elettrici messi a disposizione dei lavoratori siano progettati, costruiti, installati, utilizzati e manutenuti in modo da salvaguardare i lavoratori da tutti i rischi di natura elettrica ed in particolare quelli derivanti da: contatti elettrici diretti; contatti elettrici indiretti; innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni; innesco di esplosioni; fulminazione diretta ed indiretta; sovratensioni; altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili. 2. A tal fine il datore di lavoro esegue una valutazione dei rischi di cui al precedente comma 1, tenendo in considerazione: le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro, ivi comprese eventuali interferenze; i rischi presenti nell'ambiente di lavoro; tutte le condizioni di esercizio prevedibili. 3. A seguito della valutazione del rischio elettrico il datore di lavoro adotta le misure tecniche ed organizzative necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti, ad individuare i dispositivi di protezione collettivi ed individuali necessari alla conduzione in sicurezza del lavoro ed a predisporre le procedure di uso e manutenzione atte a garantire nel tempo la permanenza del livello di sicurezza raggiunto con l'adozione delle misure di cui al comma 1. Articolo 81 Requisiti di sicurezza 1. Per i fini di cui all'art. 1, tutti i materiali, i macchinari e le apparecchiature, nonché le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere progettati, realizzati e costruiti a regola d'arte. 2. Ferme restando le disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, i materiali, i macchinari, le apparecchiature, le installazioni e gli impianti di cui al comma precedente, si considerano costruiti a regola d'arte se sono realizzati secondo le norme di buona tecnica contenute nell'allegato IX. 3. Le procedure di uso e manutenzione devono essere predisposte tenendo conto delle disposizioni legislative vigenti, delle indicazioni contenute nei manuali d'uso e manutenzione delle apparecchiature ricadenti nelle direttive specifiche di prodotto e di quelle indicate nelle norme di buona tecnica contenute nell'allegato tecnico. Articolo 82 Lavori sotto tensione 1. E' vietato eseguire lavori sotto tensione. Tali lavori sono tuttavia consentiti nei casi in cui le tensioni su cui si opera sono di sicurezza, secondo quanto previsto dallo stato della tecnica secondo la migliore scienza ed esperienza, nonchè quando i lavori sono eseguiti nel rispetto delle seguenti condizioni: a) le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri definiti nelle norme di buona tecnica. b) per tensioni nominali non superiori a 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua: 1) l'esecuzione di lavori su parti in tensione deve essere affidata a lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per tale attività secondo le indicazioni della pertinente normativa tecnica; 2) le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri definiti nelle norme di buona tecnica. c) per tensioni nominali superiori a 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua purché: 1) i lavori su parti in tensione sono effettuati da aziende autorizzate con specifico provvedimento dei competenti uffici del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale ad operare sotto tensione; 2) l'esecuzione di lavori su parti in tensione è affidata a lavoratori abilitati dal datore di lavoro ai sensi della pertinente normativa tecnica riconosciuti idonei per tale attività; 3) le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri definiti nelle norme di buona tecnica. 2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono definiti i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1, lettera c, numero 1). 3. Hanno diritto al riconoscimento di cui al comma precedente le aziende già autorizzate ai sensi della legislazione vigente. Articolo 83 Lavori in prossimità di parti attive 1. Quando occorre effettuare lavori in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, devono adottarsi disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi. 2. Si considerano idonee ai fini di cui al comma precedente le disposizioni contenute nella pertinente normativa di buona tecnica. Articolo 84 Protezioni dai fulmini 1. Il datore di lavoro provvede affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dagli effetti dei fulmini con sistemi di protezione realizzati secondo le norme di buona tecnica. Art. 85 Protezione di edifici, impianti strutture ed attrezzature 1. Il datore di lavoro provvede affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dai pericoli determinati dall'innesco elettrico di atmosfere potenzialmente esplosive per la presenza o sviluppo di gas, vapori, nebbie o polveri infiammabili, o in caso di fabbricazione, manipolazione o deposito di materiali esplosivi. 2. Le protezioni di cui al comma 1 si realizzano utilizzando le specifiche disposizioni di cui al presente decreto legislativo e le pertinenti norme di buona tecnica di cui all'allegato IX. Articolo 86 Verifiche 1. Ferme restando le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, il datore di lavoro provvede affinché gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini, siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza. 2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della salute vengono stabilite, sulla base delle disposizioni vigenti, le modalità ed i criteri per l'effettuazione delle verifiche di cui al comma 1. 3. L'esito dei controlli di cui al comma 1 deve essere verbalizzato e tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza. Articolo 87 Sanzioni a carico del datore di lavoro 1. Il datore di lavoro è punito con la pena dell'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.000 a 10.000 euro per la violazione: a) dell'articolo 70, comma 1 e dell'articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti 3.2.1, 5.6.1, 5.6.6, 5.6.7, 5.9.1, 5.9.2, 5.13.8 e 5.13.9 dell'allegato V, parte II; b) dell'articolo 71, commi 1, 2, 4, 7 ed 8; c) dell'articolo 82, comma 1, 83, comma 1 e 85, comma 1. 2. Il datore di lavoro è punito con la pena dell'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 euro a 4.000 euro per la violazione: a) dell'articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti 2.10, 3.1.8, 3.1.11, 3.3.1, 5.1.3, 5.1.4, 5.5.3, 5.5.8, 5.7.1, 5.7.3, 5.12.1, 5.15.2, 5.16.2, 5.16. 4, dell'allegato V, parte II; b) dell'articolo 71, comma 3, limitatamente ai punti 2.6, 2.11, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.2.1 dell'allegato VI. 3. Il datore di lavoro è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 750 a euro 2.500 per la violazione: a) dell'articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti diversi da quelli indicati alle lettere a) e b) dell'allegato V, parte II, e dell'allegato VI; b) dell'articolo 71 commi 6 e 9; c) dell'articolo 72, commi 1 e 2; d) dell'articolo 86, comma 3. (Segue>>).

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Stati Uniti - Cinquecento immigrati fanno causa a una compagnia statunitense (sezione: Class action)

( da "Virgilio Notizie" del 12-03-2008)

Argomenti: Class Action

12-03-2008 14:class="hilite">15 Cinquecento immigrati hanno avviato una class="term">class class="term">action contro la Signal International, compagnia statunitense impegnata nella ricostruzione delle zone distrutte dall'uragano Khatrina. Gli immigrati, soprattutto indiani e arabi, che hanno lavorato a tempo determinato per la Signal, accusano la compagnia di aver promesso loro una regolarizzazione mai avvenuta, unico motivo per cui questi si sarebbero indebitati per entrare negli Usa. L'azienda nega tutte le accuse affermando di "aver speso oltre 7 milioni di dollari per ospitare i lavoratori" e di aver dato "spesso salari maggiori del previsto". Il Workers center for racial justice di New Orleans ha dichiarato che gli immigrati erano costretti a vivere "con servizi igienici inadeguati e cucine non igieniche".

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PARTNER COMMUNICATIONS ANNUNCIA IL RIGETTO DI UNA PRESUNTA AZIONE COLLETTIVA CONTRO L'AZIENDA (sezione: Class action)

( da "Wall Street Italia" del 12-03-2008)

Argomenti: Class Action

Partner Communications annuncia il rigetto di una presunta azione collettiva contro l'azienda -->Partner Communications Company Ltd. ("Partner") (Nasdaq:PTNR)(LSE:PCCD)(TASE:PTNR), uno degli operatori leader nella comunicazione mobile in Israele, ha annunciato che il 5 marzo del 2008, in seguito alla richiesta dei querelanti, un'azione contro l'azienda, altri due operatori di telefonia mobile e due operatori di telefonia fissa presentata al Tribunale Distrettuale di Gerusalemme nel gennaio del 2007 è stata rigettata definitivamente, e che una richiesta di certificazione dell'azione legale come azione collettiva è stata rigettata senza che sia stato vietato ripresentarla in futuro. I querelanti hanno affermato che gli imputati non hanno realizzato la number portability, violando in tal modo la Legge sulla Comunicazione. Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

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Discarica di Gaggiolo, Aidaa minaccia la class action (sezione: Class action)

( da "Varesenews" del 12-03-2008)

Argomenti: Class Action

Cantello - L'associazione guidata da Lorenzo Croce si muove in ogni direzione per mettere la parola fine alla montagna di rifiuti che copre il cielo agli abitanti della frazione Discarica di Gaggiolo, Aidaa minaccia la class="term">class class="term">action  Mentre prosegue l'attività dell'Associazione italiana difesa animali ed ambiente in merito alla vicenda della discarica elvetica di Stabio il suo presidente Lorenzo Croce ventila la possibilità di una "class="term">class class="term">action" contro i proprietari della discarica e contro il governo elvetico. "La questione della discarica del Gaggiolo rimane in cima ai nostri pensieri- ci dice Lorenzo Croce presidente Aidaa- e per questo motivo mentre da una parte prosegue l'inchiesta dei carabinieri dall'altra ci stiamo attivando a livello regionale ed europeo per far mettere all'ordine del giorno la vicenda della discarica elvetica di cà del bosco. Noi ? conclude Croce- non escludiamo nemmeno un class="term">class class="term">action contro gli elvetici  ed i proprietari della discarica per richiedere in sede penale e civile una condanna ed un risarcimento danni collettivo per i disagi ambientali e personali patiti in questi anni dagli abitanti del gaggiolo per la realizzazione a pochi passi dalle loro abitazioni della discarica di inerti elvetica". E' di questi giorni, intanto, la richiesta arrivata all'associazione italiana difesa animali ed ambiente da parte del comando di tutela ambientale dei carabinieri di Milano di poter acquisire le immagini dei servizi andati in onda sul Tg1 e Tg3  e sull'emitettente televisiva regionale 7Gold in merito alla vicenda della discarica, in modo da poter completare le indagini e verificare le denuncie dei cittadini della frazione di Cantello. Se da una parte dunque le indagini del nucleo di tutela ambientale dei carabinieri proseguono dopo gli esposti inviati dall'associazione, anche sotto il versante politico la vicenda è ben lontana dalla sua conclusione in quanto martedi scorso il presidente nazionale Aidaa, incontrando in una pausa del consiglio regionale della Lombardia (presente la consigliera regionale Monica Rizzi) il presidente della commissione sanità della regione Lombardia Pietro Macconi, ha richiesto un'audizione in tempi brevi dell'associazione e della popolazione del Gaggiolo in commissione proprio per parlare della vicenda della discarica, audizione sulla quale il presidente Macconi si è reso disponibile ad una sua calendarizzazione in tempi assolutamente rapidi. Inoltre nei giorni scorsi è stata formalizzata la richiesta di incontro con la commissione dell'Unione Europea al fine di produrre la documentazione relativa alla vicenda internazionale della discarica del gaggiolo. Incontro del quale stiamo aspettando la conferma in tempi molto rapidi.  Martedi 11 Marzo 2008 o.m.

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Altroconsumo contro Telecom Italia sulle bollette gonfiate (sezione: Class action)

( da "Vnunet.it" del 12-03-2008)

Argomenti: Class Action

07-03-2008 Stefano Belviolandi L'associazione non esclude di class="hilite">ricorrere alla class="term">class class="term">action nel caso in cui Telecom Italia non risarcisca i consumatori Sulle bollette gonfiate di Telecom Italia, Altroconsumo è sul piede di guerra e sta preparando una class="term">class class="term">action contro il colosso della telefonia. "Altroconsumo provvederà a indirizzare a Telecom Italia una richiesta cumulativa di restituzione degli importi a tutti gli utenti che ci hanno contattato. L'unione scrive Altroconsumo in una nota fa la forza e in caso di esito negativo valuteremo se utilizzare il nuovo strumento della class="term">class class="term">action". Per questo motivo, l'associazione dei consumatori ha aperto una finestra sul suo sito per permettere ai consumatori di indicare il loro problema' con Telecom Italia. E proprio oggi, che il colosso della telefonia sta presentando agli analisti il piano industriale 2008/2010, si è abbattuta l'ennesima doccia fredda. I blog non sono stati a guardare e hanno subito ripreso la cronistoria di questa situazione che ha attanagliato migliaia di consumatori bersagliati da bollette gonfiate. Poco importa, se Telecom Italia avesse deciso di andare incontro alle richieste dell'Agcom versando oltre 6 milioni di euro per sottrarsi alle contestazioni, Altroconsumo ha deciso di dare un taglio netto alle attese e lanciare una forte esternazione. Nel sito, l'associazione invita chiunque sia stato coinvolto indebitamente e ingiustamente a pagare per "899, dialer, numerazioni satellitari, servizi a valore aggiunto non richiesti, connessioni a Internet mai effettuate" a segnalare la situazione. In attesa che la situazione si sblocchi, la nota di Altroconsumo mette in guardia i consumatori: "L'Agcom promette che entro l'estate sarà in vigore una bolletta separata per telefonate satellitari o a numeri speciali a valore aggiunto e saranno introdotte modalità automatiche di blocco con meccanismi di silenzio-assenso, sarà possibile riattivare tali numerazioni solo su richiesta individuale e con apposito codice Pin". © Copyright 2007 tutti i diritti riservati | part of vnu.net europe.

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Class action contro banche e notai (sezione: Class action)

( da "Miaeconomia" del 12-03-2008)

Argomenti: Class Action

Banca e mutui › Mutui Class action contro banche e notai (12/03/2008) "Nonostante il decreto 40 del 2 febbraio 2007 sulla portabilità dei mutui abbia sancito di fatto il diritto di un titolare di un mutuo a trasferire il proprio debito a un'altra banca, qualora avesse la possibilità di accedere a condizioni migliori, senza alcun onere per il cliente, il sistema bancario e la casta dei notai hanno osteggiato la legge, facendo pagare spese di istruttoria, oneri di perizia e costi notarili pari a circa 2 o 3 mila euro cadauno". Questa la nota con cui l'Adusbef, l'associazione dei consumatori, spiega di aver promosso la prima class action contro banche e notai, colpevoli appunto di far pagare ai consumatori costi e spese per il trasferimento e la surroga del mutuo da un istituto all'altro anche dopo il via libera della legge Bersani che rende gratuito il passaggio. Secondo l'Adusbef, "gli istituti di credito, invece di applicare la legge per favorire 3,2 milioni di mutuatari indebitati a tasso variabile surrogando o rinegoziando i mutui senza alcun onere, hanno invece richiesto, al contraente debole e in stato di bisogno per gli elevati aumenti delle rate, pari ad una media di 170 euro al mese per un mutuo di centomila euro (oltre 2.000 euro l'anno), costi e spese non dovute per migliaia di euro (circa 150.000), che ci consumatori sono stati costretti a pagare". Sul sito dell'associazione è possibile scaricare il modulo di adesione alla class action. Va ricordato che la class catione è un'azione legale collettiva per il risarcimento dei danni. È una prassi consolidata negli Stati Uniti: un solo giudice, con un solo processo può condannare un'impresa a risarcire tutti coloro ai quali ha provocato un danno, anche chi non ha fatto causa. In Italia dal 30 giugno sarà possibile promuovere le cause collettive contro le imprese da parte di utenti che si ritengono vittima di truffe, inadempimenti contrattuali, mancanza di trasparenza, poiché devono trascorre 180 giorni dall'approvazione della Finanziaria 2008 che l'ha appunto introdotta nell'ordinamento italiano. 0 voti - › Vota questa notizia ›.

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