HOME PRIVILEGIA NE IRROGANTO di Mauro Novelli
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marzo 2008 #TOP
SAN POSSIDONIO (Mo). Buona gara della Possidiese che tiene testa alla
capolista, ma complice ( da "Gazzetta di Reggio"
del 10-03-2008)
Argomenti: Class Action
Abstract:
estremo
difensore non potrà nulla però sulla splendida conclusione a fil di palo della
mezz'ala reggiana dopo una bella azione collettiva ospite. POSSIDIESE -
LENTIGIONE: 1 - 2 Reti: 53 Fiordelmondo, 55 Sabattini, 82 Traina. Possidiese:
Cianfarani, Contini (26 Fenuta (64 Luppi)), Barbi, Giannuzzi, Faccilongo,
Baldini, Cavallari, Neri, Caleffi (84 Acciuffi), Gandolfi, Sabattini.
Sostanze
pericolose, subito la prevenzione
( da "Sole
24 Ore, Il" del 10-03-2008)
Argomenti: Class Action
Abstract:
b)appropriate
misure organizzative e di protezione collettive alla fonte del rischio; c)
misure di protezione individuali, compresi i dispositivi di protezione
individuali, qualora non si riesca a prevenire con altri mezzi l'esposizione;
d) sorveglianza sanitaria dei lavoratori a norma degli articoli 229 e 230.
COOPERATIVE
SOCIALI. RINNOVO DEL CCNL - I SINDACATI INTERROMPONO LA TRATTATIVA ITACA:
"TORNI LO SPIRITO CONCERTATIVO"
( da "marketpress.info"
del 10-03-2008)
Argomenti: Class Action
Abstract:
aggiornamento
sulle trattative per il rinnovo del Contratto Collettivo delle Cooperative
Sociali. In data 27 febbraio u. S. Si è tenuto a Roma l'incontro tra i
rappresentanti delle tre centrali cooperative (Legacoopsociali, Confcoopertive
e Agci) e delle 4 principali organizzazioni sindacali (Fp Cgil, Cisl Fisascat,
Fps Csil, Uil Fpl).
Tre
mete della francia, l'italia si arrende
( da "Tirreno,
Il" del 10-03-2008)
Argomenti: Class Action
Abstract:
individuale
che penalizza una prova collettiva. Potevamo segnare e andare sul 25-20,
sarebbe stato differente". Sarebbe stato differente anche se avessimo
segnato la meta con Canale. Mallett difende il collettivo, nega che al piede si
sia giocato peggio che a Cardiff. Sbotta solo quando gli chiedono perché i
tre-quarti non facciano meta: "Se avessi un'ala come Sivivatu o Rokokoko,
PRIMA
CATEGORIA ( da "Gazzetta della Martesana, La"
del 10-03-2008)
Argomenti: Class Action
Abstract:
VAPRIESE 3
GESSATE 2 VAPRIESE:Crea, Ferrillo, Mazzoleni, Colletti, Rimoldi L., Bai (80
Podio), casati, Balestri, Piazza, Cervi, Bustreo (65 Rimoldi A.) All: Moto.
GESSATE:Minniti, Moroni, Pirola (60 D Angelo), Brambilla, Alicino, Vagliani,
Villa, Guarneri, Cernuschi, Dimastromatteo (75 Sala), Fornari (80 Paravelli).
Baccelli:
Non è una bravata ma un'azione premeditata e voluta
( da "Nazione,
La (Lucca)" del 11-03-2008)
Argomenti: Class Action
Abstract:
azione
premeditata e voluta" "RITENGO grave quanto accaduto all'istituto
'Benedetti ? commenta il presidente della Provincia, Stefano Baccelli ?. E
stato danneggiato un bene pubblico, colpendo intenzionalmente la collettività.
Un gesto da stigmatizzare con forza perché non si tratta di una semplice
bravata giovanile o di uno scherzo ma,
Maltempo
in alta valle in azione gli spargisale
( da "Provincia
Pavese, La" del 11-03-2008)
Argomenti: Class Action
Abstract:
al Passo del
Giovà e a Cima Colletta. C'è preoccupazione, proprio nella zona montana, per le
piogge, a tratti anche torrenziali, che potrebbero risvegliare vecchi dissesti
idrogeologici, frane che, con quantità eccessive di acqua, in più occasioni
hanno dimostrato di rimettersi in movimento rischiando di creare problemi anche
alla viabilità lungo le strade provinciali e comunali.
Una
settimana al servizio dei consumatori
( da "Nazione,
La (Pistoia)" del 11-03-2008)
Argomenti: Class Action
Abstract:
azioni
collettive nei confronti di veri e propri colossi, come i gestori telefonici o
le banche, per esempio nel caso di attivazione di servizi non richiesti.
"Per tutta la settimana ? dice Osvaldo Rastelli, presidente provinciale
Unc ? nelle nostre sedi pistoiesi di via dell'Anguillara e via degli Scalzi
forniremo informazioni a chiunque voglia approfondire la questione dei diritti
"il
parcheggio sarà completato" - paolo russo
( da "Repubblica,
La" del 11-03-2008)
Argomenti: Class Action
Abstract:
A giugno
partirà la class action. "Il cortocircuito del procedimento è avvenuto nei
primi mesi - spiega Losappio - quando dei problemi di comunicazione tra comune,
provincia e Dec hanno rallentato il procedimento. Ora, però, abbiamo tutta
l'intenzione di andare avanti nel minor tempo possibile".
Nelle
parrocchie colletta per la Terra Santa
( da "Eco
di Bergamo, L'" del 11-03-2008)
Argomenti: Class Action
Abstract:
Orientali ha
inviato a tutti i vescovi una lettera circolare sulla "Colletta per la
Terra Santa", che di solito avviene proprio il venerdì santo: l'appello a
contribuire è rivolto quindi con forza anche alle nostre parrocchie. Tra le
urgenze individuate dal cardinale Leonardo Sandri, prefetto della Congregazione
per le Chiese Orientali, c'è "l'inarrestabile fenomeno dell'emigrazione,
ABI-ANIA:
ADUSBEF, UN PATTO SCELLERATO PER CONTINUARE A SACCHEGGIARE I CONSUMATORI
( da "Sestopotere.com"
del 11-03-2008)
Argomenti: Class Action
Abstract:
anche per
evitare la sacrosanta class action), mentre le seconde che hanno beneficiato di
una legge truffa salvacompagnie da un sedicente governo liberista, procedano ad
un abbattimento delle tariffe RC obbligatorie, vergognosamente aumentate nel
biennio 2006-2008 con una media dell'11,6 % (4,2% nel 2008, 7,4 % nel 2007) per
le auto,
Roma,
11:59 -MUTUI: ADUSBEF, PRONTI A CLASS ACTION SU PORTABILITA'
( da "Repubblica.it"
del 11-03-2008)
Argomenti: Class Action
Abstract:
MUTUI:
CLASS ACTION CONTRO BANCHE E NOTAI PER RISARCIRE ADDEBITI INDEBITI PORTABILITA'
E SURROGA ( da "Sestopotere.com"
del 11-03-2008)
Argomenti: Class Action
Abstract:
CLASS ACTION
CONTRO BANCHE E NOTAI PER RISARCIRE ADDEBITI INDEBITI PORTABILITA E SURROGA
(Sesto Potere) - Bologna - 11 marzo 2008 - Con una nota Adusbef afferma che:
"Nonostante il decreto 40 del 2 febbraio 2007 (Legge Bersani) sulla
portabilità dei mutui, abbia sancito il diritto di un titolare di un mutuo a
trasferire il proprio debito ad un'
Mutui:
class action contro banche e notai
( da "Corriere.it"
del 12-03-2008)
Argomenti: Class Action
Abstract:
class action
contro banche e notai La legge Bersani consente di non avere oneri, ma le
"banche e i notai fanno pagare 2-3 mila euro" ROMA - L'associazione
di consumatori Adusbef ha promosso un'azione collettiva (class action) contro
banche e notai sulla portabilità dei mutui, ossia la possibilità di trasferire
un mutuo da una banca all'
USA,
sui filtri P2P l'ultimatum dell'Autorità TLC
( da "Punto
Informatico" del 12-03-2008)
Argomenti: Class Action
Abstract:
ennesima
class action istituita a suo carico, il provider anti-BitTorrent deve ora
subire una nuova strigliata da parte della Federal Communications Commission.
Le parole del presidente Kevin Martin questa volta suonano come un avvertimento
ultimativo per Comcast e per qualsiasi altro provider volesse baloccarsi con i
filtrini.
Come
puntare al pareggio e nel contempo garantire alla collettività il miglior
standard dei servizi ( da "Cittadino, Il"
del 12-03-2008)
Argomenti: Class Action
Abstract:
che hanno
guidato le azioni dell'Amministrazione e la loro ricaduta sul territorio e
sulla sua gente."Con questo nuovo strumento dichiara il Presidente della
Provincia, Lino Osvaldo Felissari - l'Amministrazione provinciale vuole informare,
in modo semplice e diretto, su ciò che ha realizzato, su come lo ha realizzato
e su quante risorse ha impiegato nel corso di questo mandato.
Pronti
alla class-action contro la discarica Ambientalisti e residenti minacciano una
richiesta danni collettiva per i disagi
( da "Giorno,
Il (Varese)" del 12-03-2008)
Argomenti: Class Action
Abstract:
"NON
ESCLUDIAMO un'azione legale - ha comunicato l'Aidaa - contro i proprietari
della discarica per richiedere in sede penale e civile una condanna e un
risarcimento danni collettivo per i disagi ambientali e personali patiti in
questi anni dagli abitanti del Gaggiolo".
MUTUI
ADUSBEF DA' BATTAGLIA SUI COSTI DELLA PORTABILITA' 0 Class action contro banche
e notai ( da "Giorno, Il (Nazionale)"
del 12-03-2008)
Argomenti: Class Action
Abstract:
BATTAGLIA SUI
COSTI DELLA PORTABILITA Class action contro banche e notai ? ROMA ? ADUSBEF
promuove una class action contro banche e notai per i costi relativi alla
portabilità dei mutui. Sul sito dell'associazione dei consumatori, presieduta
da Elio Lannutti (foto Ansa), è pubblicato il fac simile di delega a una class
action contro banche e notai,
Mutui,
class action contro notai e istituti di credito
( da "Unione
Sarda, L' (Nazionale)" del
12-03-2008)
Argomenti: Class Action
Abstract:
class action
contro notai e istituti di credito Consumatori. Iniziativa dell'Adusbef -->
L'Adusbef affila le armi. E contro le banche e i notai lancia un'azione
collettiva (cosiddetta class action). Secondo l'associazione dei consumatori, ai
risparmiatori sono stati fatti pagare costi, non dovuti, per la portabilità dei
mutui,
<Al
Cis gli sportelli Intesa-SanPaolo>
( da "Unione
Sarda, L' (Nazionale)" del
12-03-2008)
Argomenti: Class Action
Abstract:
Adusbef ha
promosso una class action contro le banche sulla portabilità dei mutui.
"Garantiamo il trasferimento dei mutui a costo zero. Più di così cosa
possiamo fare? La class action può diventare una minaccia per la
concorrenza". Per concludere, che modello di sviluppo vede per la
Sardegna: solo turismo oppure non si può prescindere anche dal settore
manifatturiero?
Class
action sulla portabilità dei mutui
( da "Giornale
di Brescia" del 12-03-2008)
Argomenti: Class Action
Abstract:
azione
collettiva) contro banche e notai che non rispettano le norme del decreto
Bersani che prevedono la portabilità gratuita dei mutui. Secondo l'Adusbef,
"gli istituti di credito, invece di applicare la legge per favorire 3,2
milioni di mutuatari indebitati a tasso variabile surrogando o rinegoziando i
mutui senza alcun onere,
Adusbef:
class action contro portabilità onerosa
( da "Eco
di Bergamo, L'" del 12-03-2008)
Argomenti: Class Action
Abstract:
associazione
dei consumatori Adusbef promuove una class action (azione legale collettiva,
ndr) contro banche e notai che hanno fatto pagare spese per la portabilità dei
mutui. Oltre al recupero di questi costi non dovuti ? si legge in una nota ?
"Adusbef chiederà il risarcimento dei danni". Nonostante la
cosiddetta legge Bersani sulla portabilità dei mutui ?
Park
Vittoria <Diffida collettiva>
( da "Corriere
del Veneto" del 12-03-2008)
Argomenti: Class Action
Abstract:
Diffida
collettiva" TREVISO - Park interrato di piazza Vittoria, il comitato
prepara una diffida collettiva ed un'azione legale "preventiva"
contro Ca Sugana. Intanto, sulla scia di quanto già fatto dai residenti di San
Giuseppe, invita al confronto i candidati sindaco lunedì sera, al cinema
Hesperia, e annuncia un'assemblea pubblica alla vigilia delle elezioni.
Adusbef
contro banche e notai ( da "Corriere della Sera"
del 12-03-2008)
Argomenti: Class Action
Abstract:
Mutui Adusbef
contro banche e notai La legge Bersani sulla portabilità dei mutui è stata
aggirata da spese istruttorie e perizie richieste a danno dei clienti? Adusbef
promuove una class action contro banche e notai che hanno fatto pagare spese
per la portabilità dei mutui. E oltre al recupero dei costi non dovuti,
l'associazione dei consumatori chiederà "il risarcimento dei danni".
Testo
unico in materia di sicurezza sul lavoro
( da "AltaLex"
del 12-03-2008)
Argomenti: Class Action
Abstract:
azioni
inerenti la salute e sicurezza sul lavoro; la l'assistenza alle imprese
finalizzata all'attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o
funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento;
ff) "Responsabilità sociale delle imprese": integrazione volontaria
delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle aziende e organizzazioni nelle
Stati
Uniti - Cinquecento immigrati fanno causa a una compagnia statunitense
( da "Virgilio
Notizie" del 12-03-2008)
Argomenti: Class Action
Abstract:
15
Cinquecento immigrati hanno avviato una class action contro la Signal
International, compagnia statunitense impegnata nella ricostruzione delle zone
distrutte dall'uragano Khatrina. Gli immigrati, soprattutto indiani e arabi,
che hanno lavorato a tempo determinato per la Signal, accusano la compagnia di
aver promesso loro una regolarizzazione mai avvenuta,
PARTNER
COMMUNICATIONS ANNUNCIA IL RIGETTO DI UNA PRESUNTA AZIONE COLLETTIVA CONTRO
L'AZIENDA ( da "Wall Street Italia"
del 12-03-2008)
Argomenti: Class Action
Abstract:
Tribunale
Distrettuale di Gerusalemme nel gennaio del 2007 è stata rigettata
definitivamente, e che una richiesta di certificazione dell'azione legale come
azione collettiva è stata rigettata senza che sia stato vietato ripresentarla
in futuro. I querelanti hanno affermato che gli imputati non hanno realizzato
la number portability, violando in tal modo la Legge sulla Comunicazione.
Discarica
di Gaggiolo, Aidaa minaccia la class action
( da "Varesenews"
del 12-03-2008)
Argomenti: Class Action
Abstract:
Aidaa
minaccia la class action Mentre prosegue l'attività dell'Associazione italiana
difesa animali ed ambiente in merito alla vicenda della discarica elvetica di
Stabio il suo presidente Lorenzo Croce ventila la possibilità di una
"class action" contro i proprietari della discarica e contro il
governo elvetico.
Altroconsumo
contro Telecom Italia sulle bollette gonfiate
( da "Vnunet.it"
del 12-03-2008)
Argomenti: Class Action
Abstract:
ricorrere
alla class action nel caso in cui Telecom Italia non risarcisca i consumatori
Sulle bollette gonfiate di Telecom Italia, Altroconsumo è sul piede di guerra e
sta preparando una class action contro il colosso della telefonia.
"Altroconsumo provvederà a indirizzare a Telecom Italia una richiesta
cumulativa di restituzione degli importi a tutti gli utenti che ci hanno
contattato.
Class
action contro banche e notai ( da "Miaeconomia"
del 12-03-2008)
Argomenti: Class Action
Abstract:
Va ricordato
che la class catione è un'azione legale collettiva per il risarcimento dei
danni. È una prassi consolidata negli Stati Uniti: un solo giudice, con un solo
processo può condannare un'impresa a risarcire tutti coloro ai quali ha
provocato un danno, anche chi non ha fatto causa.
( da "Gazzetta di Reggio" del 10-03-2008)
Argomenti: Class Action
SAN POSSIDONIO (Mo).
Buona gara della Possidiese che tiene testa alla capolista, ma complice
un'affrettata quanto ingenua espulsione nel finale di primo tempo, ed uno
sciagurato errore nel finale, non frutta nemmeno un punto. Ancora Cianfarani
protagonista ad avvio ripresa quando intercetta coi pugni una conclusione al
volo di Fiordelmondo: l'estremo difensore non potrà nulla però sulla splendida
conclusione a fil di palo della mezz'ala reggiana dopo una bella azione collettiva ospite. POSSIDIESE - LENTIGIONE: 1 - 2 Reti: 53'
Fiordelmondo, 55' Sabattini, 82' Traina. Possidiese: Cianfarani, Contini (26'
Fenuta (64' Luppi)), Barbi, Giannuzzi, Faccilongo, Baldini, Cavallari, Neri,
Caleffi (84' Acciuffi), Gandolfi, Sabattini.All Galavotti. Lentigione: Zimbelli,
Graziano (80' Orlandi), Degli Angeli, Massagrande, Borlenghi, Sorianini (34'
Balestrieri), Traina, Pisani, Aceschi, Fiordelmondo, Zilioli (62' Boccardi).
All. Pioli. Arbitro: Degli Esposti.
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( da "Sole 24 Ore, Il" del 10-03-2008)
Argomenti: Class Action
Il Sole-24 Ore
sezione: TESTO SICUREZZA data: 2008-03-09 - pag: 25 autore: Sostanze
pericolose, subito la prevenzione TITOLO IX Sostanze pericolose Capo I
Protezione da agenti chimici ARTICOLO 221 Campo di applicazione 1. Il presente
decreto determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i
rischi per la salute e la sicurezza che derivano, o possono derivare, dagli
effetti di agenti chimici presenti sul luogo di lavoro o come risultato di ogni
attività lavorativa che comporti la presenza di agenti chimici. 2. I requisiti
individuati dal presente titolo si applicano a tutti gli agenti chimici
pericolosi che sono presenti sul luogo di lavoro, fatte salve le disposizioni
relative agli agenti chimici per i quali valgono provvedimenti di protezione
radiologica regolamentati dal decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 230, e
successive modifiche. 3. Le disposizioni del presente decreto si applicano
altresì al trasporto di agenti chimici pericolosi, fatte salve le disposizioni
specifiche contenute nei decreti ministeriali 4 settembre 1996, 15 maggio 1997,
28 settembre 1999 e decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, emanato in
attuazione della direttiva 94/55/Ce, nelle disposizioni del codice Imdg del
codice Ibc e nel codice Igc, quali definite dall'articolo 2 della direttiva
93/75/Cee, nelle disposizioni dell'accordo europeo relativo al trasporto
internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne (Adn) e del
regolamento per il trasporto delle sostanze pericolose sul Reno (Adnr), quali
incorporate nella normativa comunitaria e nelle istruzioni tecniche per il
trasporto sicuro di merci pericolose emanate alla data del 25 maggio 1998. 4.
Le disposizioni del presente titolo non si applicano alle attività comportanti
esposizione ad amianto che restano disciplinate dalle norme contenute al Capo
III del presente Titolo. ARTICOLO 222 Definizioni 1. Ai fini del presente
titolo si intende per: a) agenti chimici: tutti gli elementi o composti
chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti,
utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come ri-fiuti, mediante qualsiasi
attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi
o no sul mercato; b) agenti chimici pericolosi: 1) agenti chimici classificati
come sostanze pericolose ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n.
52, e successive modifiche, nonchè gli agenti che corrispondono ai criteri di
classificazione come sostanze pericolose di cui al predetto decreto. Sono
escluse le sostanze pericolose solo per l'ambiente; 2) agenti chimici
classificati come preparati pericolosi ai sensi del decreto legislativo 16
luglio 1998, n. 285, e successive modifiche, nonchè gli agenti che rispondono
ai criteri di classificazione come preparati pericolosi di cui al predetto
decreto. Sono esclusi i preparati pericolosi solo per l'ambiente; 3) agenti
chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi, in base ai punti
1) e 2), possono comportare un rischio per la sicurezza e la salute dei
lavoratori a causa di loro proprietà chimicofisiche chimiche o tossicologiche e
del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli
agenti chimici cui è stato assegnato un valore limite di esposizione
professionale; c) attività che comporta la presenza di agenti chimici: ogni
attività lavorativa in cui sono utilizzati agenti chimici, o se ne prevede
l'utilizzo, in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione,la
manipolazione, l'immagazzinamento, il trasporto o l'eliminazione e il
trattamento dei rifiuti, o che risultino da tale attività lavorativa; d) valore
limite di esposizione professionale: se non diversamente specificato, il limite
della concentrazione media ponderata nel tempo di un agente chimico nell'aria
all'interno della zona di respirazione di un lavoratore in relazione ad un
determinato periodo di riferimento; un primo elenco di tali valori è riportato
nell'allegato XXXVIII; e) valore limite biologico: il limite della
concentrazione del relativo agente, di un suo metabolita, o di un indicatore di
effetto,nell'appropriato mezzo biologico; un primo elenco di tali valori è
riportato nell'allegato XXXIX; f) sorveglianza sanitaria: la valutazione dello
stato di salute del singolo lavoratore in funzione dell'esposizione ad agenti
chimici sul luogo di lavoro; g) pericolo: la proprietà intrinseca di un agente
chimico di poter produrre effetti nocivi; h) rischio: la probabilità che si
raggiunga il potenziale nocivo nelle condizioni di utilizzazione o esposizione.
ARTICOLO 223 Valutazione dei rischi 1. Nella valutazione di cui all'articolo
28, il datore di lavoro determina, preliminarmente l'eventuale presenza di
agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valuta anche i rischi per la
sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti,
prendendo in considerazione in particolare: a) le loro proprietà pericolose; b)
le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal produttore o dal
fornitore tramite la relativa scheda di sicurezza predisposta ai sensi dei
decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52 e 16 luglio 1998, n. 285e successive
modifiche; c) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione; d)le
circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti, compresa
la quantità degli stessi; e)i valori limite di esposizione professionale o i
valori limite biologici; di cui un primo elenco è riportato negli allegati
XXXVIII e XXXIX; f) gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o
da adottare; g) se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di
sorveglianza sanitaria già intraprese. 2. Nella valutazione dei rischi il
datore di lavoro indica quali misure sono state adottate ai sensi dell'articolo
224 e, ove applicabile,dell'articolo 225. Nella valutazione medesima devono
essere incluse le attività, ivi compresa la manutenzione, per le quali è
prevedibile la possibilità di notevole esposizione o che, per altri motivi,
possono provocare effetti nocivi per la salute e la sicurezza, anche dopo
l'adozione di tutte le misure tecniche. 3. Nel caso di attività lavorative che
comportano l'esposizione a più agenti chimici pericolosi, i rischi sono
valutati in base al rischio che comporta la combinazione di tutti i suddetti
agenti chimici. 4. Fermo restando quanto previsto dai decreti legislativi 3
febbraio 1997, n. 52, e 16 luglio 1998, n. 285, e successive modifiche, il fornitore
o il produttore di agenti chimici pericolosi è tenuto a fornire al datore di
lavoro acquirente tutte le ulteriori informazioni necessarie per la completa
valutazione del rischio. 5. La valutazione del rischio può includere la
giustificazione che la natura e l'entità dei rischi connessi con gli agenti
chimici pericolosi rendono non necessaria un'ulteriore valutazione maggiormente
dettagliata dei rischi. 6. Nel caso di un'attività nuova che comporti la
presenza di agenti chimici pericolosi, la valutazione dei rischi che essa
presenta e l'attuazione delle misure di prevenzione sono predisposte
preventivamente. Tale attività comincia solo dopo che si sia proceduto alla
valutazione dei rischi che essa presenta e all'attuazione delle misure di
prevenzione. 7. Il datore di lavoro aggiorna periodicamente la valutazione e,
comunque, in occasione di notevoli mutamenti che potrebbero averla resa
superata ovvero quando i risultati della sorveglianza medica ne mostrino la
necessità. ARTICOLO 224 Misure e principi generali per la prevenzione dei
rischi 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, devono essere
eliminati i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi devono essere
eliminati o ridotti al minimo mediante le seguenti misure: a) progettazione e
organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro; b) fornitura di
attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative procedure di
manutenzione adeguate; c) riduzione al minimo del numero di lavoratori che sono
o potrebbero essere esposti; d) riduzione al minimo della durata e
dell'intensità dell'esposizione; e) misure igieniche adeguate; f) riduzione al
minimo della quantità di agenti presenti sul luogo di lavoro in funzione delle
necessità della lavorazione; g) metodi di lavoro appropriati comprese le
disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione,
nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici
pericolosi nonchè dei rifiuti che contengono detti agenti chimici. 2. Se i
risultati della valutazione dei rischi dimostrano che, in relazione al tipo e
alle quantità di un agente chimico pericoloso e alle modalità e frequenza di
esposizione a tale agente presente sul luogo di lavoro, vi è solo un rischio
moderato per la sicurezza e la salute dei lavoratori e che le misure di cui al
comma 1 sono sufficienti a ridurre il rischio, non si applicano le disposizioni
degli articoli 225, 226, 229, 230. ARTICOLO 225 Misure specifiche di protezione
e di prevenzione 1. Il datore di lavoro, sulla base dell'attività e della valutazione
dei rischi di cui all'articolo 223,provvede affinché il rischio sia eliminato o
ridotto mediante la sostituzione, qualora la natura dell'attività lo consenta,
con altri agenti o processi che, nelle condizioni di uso, non sono o sono meno
pericolosi per la salute dei lavoratori.Quando la natura dell'attività non
consente di eliminare il rischio attraverso la sostituzione il datore di lavoro
garantisce che il rischio sia ridotto mediante l'applicazione delle seguenti
misure da adottarsi nel seguente ordine di priorità: a)progettazione di
appropriati processi lavorativi e controlli tecnici, nonché uso di attrezzature
e materiali adeguati; b)appropriate misure organizzative e
di protezione collettive alla fonte del rischio; c) misure di protezione individuali,
compresi i dispositivi di protezione individuali, qualora non si riesca a
prevenire con altri mezzi l'esposizione; d) sorveglianza sanitaria dei
lavoratori a norma degli articoli 229 e 230. 2. Salvo che non possa
dimostrare con altri mezzi il conseguimento di un adeguato livello di
prevenzione e di protezione, il datore di lavoro, periodicamente ed ogni
qualvolta sono modificate le condizioni che possono influire sull'esposizione,
provvede ad effettuare la misurazione degli agenti che possono presentare un
rischio per la salute, con metodiche standardizzate di cui è riportato un
elenco meramente indicativo nell'allegato XLI o in loro assenza, con metodiche
appropriate e con particolare riferimento ai valori limite di esposizione
professionale e per periodi rappresentativi dell'esposizione in termini spazio
temporali. 3. Quando sia stato superato un valore limite di esposizione
professionale stabilito dalla normativa vigente il datore di lavoro identifica
e rimuove le cause che hanno cagionato tale superamento dell'evento,adottando
immediatamente lemisure appropriate di prevenzione e protezione. 4. I risultati
delle misurazioni di cui al comma 2 sono allegati ai documenti di valutazione
dei rischi e resi noti ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori. Il
datore di lavoro tiene conto delle misurazioni effettuate ai sensi del comma 2
per l'adempimento degli obblighi conseguenti alla valutazione dei rischi di cui
all'articolo 223. Sulla base della valutazione dei rischi e dei principi
generali di prevenzione e protezione,il datore di lavoro adotta le misure
tecniche e organizzative adeguate alla natura delle operazioni, compresi
l'immagazzinamento, la manipolazione e l'isolamento di agenti chimici
incompatibili fra di loro; in particolare,il datore di lavoro previene sul
luogo di lavoro la presenza di concentrazioni pericolose di sostanze
infiammabili o quantità pericolose di sostanze chimicamente instabili. 5.
Laddove la natura dell'attività lavorativa non consenta di prevenire sul luogo
di lavoro la presenza di concentrazioni pericolose di sostanze infiammabili o
quantità pericolose di sostanze chimicamente instabili, il datore di lavoro
deve in particolare: a) evitare la presenza di fonti di accensione che
potrebbero dar luogo a incendi ed esplosioni, o l'esistenza di condizioni
avverse che potrebbero provocare effetti fisici dannosi ad opera di sostanze o
miscele di sostanze chimicamente instabili; b) limitare, anche attraverso
misure procedurali ed organizzative previste dalla normativa vigente,
glieffettipregiudizievolisullasalu-teelasicurezzadeilavoratoriinca-sodiincendioodiesplosionedovu-tiall'accensionedisostanzeinfi
mmabili, o gli effetti dannosi derivanti da sostanze o miscele di sostanze
chimicamente instabili; 6. Il datore di lavoro mette a disposizione
attrezzature di lavoro ed adotta sistemi di protezione collettiva
ed individualeconformi alle disposizioni legislative e regolamentari
pertinenti, in particolare per quanto riguarda l'uso dei suddetti mezzi in
atmosfere potenzialmente esplosive. 7. Il datore di lavoro adotta misure per
assicurare un sufficiente controllo degli impianti, apparecchi e macchinari,
anche mettendo a disposizione sistemi e dispositivi finalizzati alla
limitazione del rischio di esplosione o dispositivi per limitare la pressione
delle esplosioni. 8. Il datore di lavoro informa i lavoratori del superamento
dei valori limite di esposizione professionale, delle cause dell'evento e delle
misure di prevenzione e protezione adottate e ne dà comunicazione, senza
indugio,all'organo di vigilanza. ARTICOLO 226 Disposizioni in caso di incidenti
o di emergenze 1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 43 e 44,
nonché quelle previste dal decreto ministeriale 10 marzo 1998, pubblicato nella
"Gazzetta Ufficiale" della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile
1998, il datore di lavoro, al fine di proteggere la salute e la sicurezza dei
lavoratori dalle conseguenze di incidenti o di emergenze derivanti dalla
presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro, predispone procedure
di intervento adeguate da attuarsi al verificarsi di tali eventi. Tali misure
comprendono esercitazioni di sicurezza da effettuarsi a intervalli connessi
alla tipologia di lavorazione e la messa a disposizione di appropriati mezzi di
pronto soccorso. 2. Nel caso di incidenti o di emergenza, il datore di lavoro
adotta immediate misure dirette ad attenuarne gli effetti ed in particolare, di
assistenza, di evacuazione e di soccorso e ne informa i lavoratori. Il datore
di lavoro adotta inoltre misure adeguate per porre rimedio alla situazione
quanto prima. 3. Ai lavoratori cui è consentito operare nell'area colpita o ai
lavoratori indispensabili all'effettuazione delle riparazioni e delle attività
necessarie, sono forniti indumenti protettivi, dispositivi di protezione
individuale ed idonee attrezzature di intervento che devono essere utilizzate
sino a quando persiste la situazione anomala. 4. Il datore di lavoro adotta le
misurenecessarie per approntare sistemi d'allarme e altri sistemi di comunicazione
necessari per segnalare tempestivamente l'incidente o l'emergenza. 5. Le misure
di emergenza devono essere contenute nel piano previsto dal decreto di cui al
comma 1. In
particolare nel piano vanno inserite: a) informazioni preliminari sulle
attività pericolose, sugli agenti chimici pericolosi, sulle misure per
l'identificazione dei rischi, sulle precauzioni e sulle procedure, in modo tale
che servizi competenti per le situazioni di emergenza possano mettere a punto
le proprie procedure e misure precauzionali; b) qualunque altra informazione
disponibile sui rischi specifici derivanti o che possano derivare dal
verificarsi di incidenti o situazioni di emergenza, comprese le informazioni
sulle procedure elaborate in base al presente articolo. 6. Nel caso di
incidenti o di emergenza i soggetti non protetti devono immediatamente
abbandonare la zona interessata. ARTICOLO 227 Informazione e formazione per i
lavoratori 1. Fermo restando quanto previsto agli articoli 36 e 37, il datore
di lavoro garantisce che i lavoratori o i loro rappresentanti dispongano di: a)
dati ottenuti attraverso la valutazione del rischio e ulteriori informazioni
ogni qualvolta modifiche importanti sul luogo di lavoro determinino un
cambiamento di tali dati; b) informazioni sugli agenti chimici pericolosi
presenti sul luogo di lavoro, quali l'identità degli agenti, i rischi per la
sicurezza e la salute, i relativi valori limite di esposizione professionale e
altre disposizioni normative relative agli agenti; c) formazione ed informazioni
su precauzioni ed azioni adeguate da intraprendere per proteggere loro stessi e
altri lavoratori sul luogo di lavoro; d) accesso a ogni scheda dei dati di
sicurezza messa a disposizione dal fornitore ai sensi dei decreti legislativi 3
febbraio 1997, n. 52e 16 luglio 1998, n. 285, e successive modifiche. 2. Il
datore di lavoro assicura che le informazioni siano: a)fornite in modo adeguato
al risultato della valutazione del rischio di cui all'articolo 223.Tali
informazioni possono essere costituite da comunicazioni orali o dalla
formazione e dall'addestramento individuali con il supporto di informazioni
scritte, a seconda della natura e del grado di rischio rivelato dalla
valutazione del rischio; b) aggiornate per tener conto del cambiamento delle
circostanze. 3. Laddove i contenitori e le condutture per gli agenti chimici
pericolosi utilizzati durante il lavoro non siano contrassegnati da segnali di
sicurezza in base a quanto disposto dal titolo V, il datore di lavoro provvede
affinché la natura del contenuto dei contenitori e delle condutture e gli
eventuali rischi connessi siano chiaramente identificabili. 4. Il produttore e
il fornitore devono trasmettere ai datori di lavoro tutte le informazioni
concernenti gli agenti chimici pericolosi prodotti o forniti secondo quanto
stabilito dai decreti legislativi 3 febbraio 1997 n. 52, e 16 luglio 1998, n.
285, e successive modifiche. ARTICOLO 228 Divieti 1. Sono vietate la
produzione, la lavorazione e l'impiego degli agenti chimici sul lavoro e le
attività indicate all'allegato XL 2. Il divieto non si applica se un agente è
presente in un preparato, o quale componente di rifiuti, purché la
concentrazione individuale sia inferiore al limite indicato nell'allegato
stesso. 3. In
deroga al divieto di cui al comma 1, possono essere effettuate, previa
autorizzazione da rilasciarsi ai sensi del comma 5, le seguenti attività: a)
attività a fini esclusivi di ricerca e sperimentazione scientifica, ivi
comprese le analisi; b) attività volte ad eliminare gli agenti chimici che sono
presenti sotto forma di sottoprodotto o di rifiuti; c) produzione degli agenti
chimici destinati ad essere usati come intermedi. 4. Ferme restando le
disposizioni di cui al presente Capo, nei casi di cui al comma 3, lettera c),
il datore di lavoro evita l'esposizione dei lavoratori, stabilendo che la
produzione e l'uso più rapido possibile degli agenti come prodotti intermedi
avvenga in un sistema chiuso dal quale gli stessi possono essere rimossi
soltanto nella misura necessaria per il controllo del processo o per la
manutenzione del sistema. 5. Il datore di lavoro che intende effettuare le
attività di cui al comma 3 deve inviare una richiesta di autorizzazione al
ministero del Lavoro e della previdenza sociale che la rilascia sentito il
ministero della Salute e la Regione interessata. La richiesta di autorizzazione
è corredata dalle seguenti informazioni: a) i motivi della richiesta di deroga;
b) i quantitativi dell'agente da utilizzare annualmente; c) il numero dei
lavoratori addetti; d) descrizione delle attività e delle reazioni o processi;
e) misure previste per la tutela della salute e sicurezza e per prevenire
l'esposizione dei lavoratori. ARTICOLO 229 Sorveglianza sanitaria 1. Fatto
salvo quanto previsto dall'articolo 224,comma 2,sono sottoposti alla
sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 i lavoratori esposti agli agenti
chimici pericolosi per la salute che rispondono ai criteri per la
classificazione come molto tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti,
irritanti, tossici per il ciclo riproduttivo. Continua u pagina 26 l'articolo prosegue in
altra pagina.
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( da "marketpress.info" del 10-03-2008)
Argomenti: Class Action
Pordenone, 10 marzo
2008 - Ulteriore, triste, aggiornamento sulle trattative
per il rinnovo del Contratto Collettivo delle Cooperative Sociali. In data 27
febbraio u. S. Si è tenuto a Roma l'incontro tra i rappresentanti delle tre
centrali cooperative (Legacoopsociali, Confcoopertive e Agci) e delle 4
principali organizzazioni sindacali (Fp Cgil, Cisl Fisascat, Fps Csil, Uil
Fpl). A sorpresa, in tale data (era solo il terzo incontro tra le parti)
le Organizzazioni sindacali hanno deciso di abbandonare il tavolo delle
trattative. Le tre centrali hanno manifestato sorpresa e sconcerto per aver
interrotto un dialogo che, di fatto, si era appena avviato. Le richieste di
aumento proposte dal sindacato sono riassumibili in pochi numeri: aumento dei
costi di circa il 25%. Per aver un idea di cosa un siffatto aumento
comporterebbe per il bilancio di Itaca riporto quanto scritto molti mesi fa dal
nostro direttore Orietta Antonini e ripreso ultimamente anche dal Gazzettino,
in merito al tema della sempre attuale questione della revisione dei prezzi da
parte dei committenti unitamente ai rinnovi contrattuali. ". Se dovessimo
ipotizzare, per estrema esemplificazione, un incremento del costo del lavoro
pari al 15% e fare una proiezione sul bilancio di Itaca con le clausole di
revisione prezzi, ne trarremmo un deficit annuo superiore a un milione e mezzo
di euro, a cui potremmo certo aggiungere qualche bel migliaio di euro in più
per l'Ert del Veneto dove la contrattazione di secondo livello è già
consolidata, molto meno l'applicazione omogenea del contratto". Un aumento
del 25% in due anni, seppure attraverso una introduzione graduale degli stessi,
porterebbe la nostra Cooperativa, se non alla dichiarazione dello stato di
crisi, ad una situazione molto critica. Tornando alla situazione nazionale ed
alla decisione unilaterale dei sindacati di abbandonare la trattativa, non fa
sicuramente bene né alle Cooperative e né tanto meno ai soci lavoratori delle
stesse ed alla necessità sempre più pressante di vedere aumentati i loro
stipendi. Questa decisione è ancor più paradossale alla luce di quanto accaduto
nel periodo intercorso tra la scadenza del contratto (31-12-2005) e la
presentazione delle due piattaforme del luglio 2006: tale ritardo ha fatto
perdere 19 preziosi mesi e di almeno tanto hanno fatto slittare la possibilità
dell'inizio del dialogo tra le parti. Ricordo a titolo di cronaca quanto
statuito, in pieno clima concertativo, dagli accordi del 23 luglio del 1993:
"Le piattaforme contrattuali per il rinnovo dei Ccnl saranno presentate in
tempo utile per consentire l'apertura delle trattative tre mesi prima della
scadenza dei contratti. Durante tale periodo, e per il mese successivo alla
scadenza, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad
azioni dirette". Sarebbe auspicabile che lo spirito concertativo del
lontano 1993, caro ai vari Ciampi, Giugni e Trentin (a quest'ultimo con quante
sofferenze. ), riprendesse a spirare. Sarebbe auspicabile che il dialogo e le
conseguenti trattative riprendessero al più presto al fine di giungere ad un
Contratto che, da un lato vincolerebbe tutte le Cooperative e non solo le più
"virtuose" ad adeguarsi ai nuovi compensi, dall'altro darebbe
maggiore potere contrattuale alla Cooperative stesse nei confronti della
committenza per il sopra ricordato problema della revisione dei prezzi. La
Legacoopsociali e, nel suo piccolo, la stessa Itaca stanno in questi giorni
portando avanti tutti gli sforzi possibili affinché tale dialogo, a qualsiasi
livello, venga ripreso. "Fughe in avanti" di qualche Cooperativa sarebbero
politicamente poco corrette sia nei confronti del movimento cooperativo che nei
confronti del sopra citato clima concertativo. Ma come si suole dire "a
mali estremi estremi rimedi". Se il sindacato, in tempi ragionevolmente
brevi, non accettasse di riprendere il dialogo non sono da escludersi azioni
unilaterali. In particolare la Cooperativa Itaca, ovviamente sentita la propria
organizzazione di categoria, potrebbe anche pensare di attivare azioni autonome
per ricostituire, almeno parzialmente, il potere d'acquisto dei nostri salari
che sono tra i più deboli (per usare un eufemismo) del settore. A tal proposito
ricordiamo infatti quanto abbiamo già messo a bilancio nel precedente esercizio
finanziario e quanto "ci siamo già dati" a seguito della decisione,
presa nella Assemblea dei soci dello scorso giugno, ovvero un acconto sulle
spettanze derivanti dai futuri aumenti retributivi del nuovo Contratto (in
totale 270 mila euro). Teniamo questa opzione come l'estrema ratio e speriamo
in una celere ripresa delle trattative. . <<BACK.
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( da "Tirreno, Il" del 10-03-2008)
Argomenti: Class Action
Sport Tre mete della
Francia, l'Italia si arrende Quarta sconfitta consecutiva. E sabato a Roma
arriva la Scozia Per gli azzurri molti errori in difesa e poca profondità in
attacco PARIGI. Quarta sconfitta consecutiva per l'Italia nel Sei Nazioni di
rugby. Contro la Francia finisce 25-13, gli azzurri segnano una meta con il
pacchetto di mischia (attribuita a Castrogiovanni) e due calci e una
trasformazione con Marcato. Francesi in meta tre volte (Floch, Jauzion e
Rougerie), due le trasformazioni, due i calci con Yachvili. "La nostra
miglior partita del Sei Nazioni", dice Nick Mallett. E stupisce tutti.
Perché parla in italiano, ed è la prima volta, ma soprattutto perché la
sensazione dalla tribuna è stata opposta: un passo indietro degli azzurri, un
gioco al piede deficitario (piazzati a parte), errori in difesa, una meta presa
su ingenuità dei tre-quarti. In attacco, poi, poca profondità unita a un altro
errore di Canale che perde il pallone sull'azione più bella della partita con
Ghilardini che, da ala, aveva fintato su Rougerie attirandolo su di sé e
liberando il centro azzurro. No, per Mallett la partita dell'Italia è stata
buona, la Francia ha vinto perché ha fatto tre mete costruite con grandi
giocate e con la complicità di un errore difensivo individuale (di Mirco
Bergamasco) su quella di Rougerie. "Ma siamo stati più squadra, ci sono
state pecche dei singoli, non del collettivo. Guardate quello che è accaduto
fra il 70' e il 73'". Guardiamo. Italia in attacco, sette fasi, alla fine
un calcio di punizione a favore, touche, altro calcio di punizione, altra
touche. "Siamo sul 25 a
13 - dice Mallett - siamo a pochi metri dalla linea di meta e cosa fa il nostro
mediano di mischia (Travagli entrato al posto di Picone)? Va da solo, spiazza i
nostri, perde la palla e finiamo in difesa. Ecco quello è un errore individuale che penalizza una prova collettiva.
Potevamo segnare e andare sul 25-20, sarebbe stato differente". Sarebbe
stato differente anche se avessimo segnato la meta con Canale. Mallett difende
il collettivo, nega che al piede si sia giocato peggio che a Cardiff. Sbotta
solo quando gli chiedono perché i tre-quarti non facciano meta: "Se avessi
un'ala come Sivivatu o Rokokoko, o anche come Rougerie, faremmo meta. Ma
io devo far giocare quelli che ho e che, comunque, danno tutto per
l'Italia". Una partita strana, dunque. Con l'Italia che nonostante tutto è
stata attaccata al risultato fino al 64' quando gli azzurri erano sul 13-18.
Poi Rougerie, a cui pochi minuti prima Bergamasco e Parisse avevano negato la
meta ribaltandolo sulla schiena, si è inserito nel buco creato dall'estremo
Floch ed è volato in mezzo ai pali. Nonostante questo - dicono Mallett e il
capitano Sergio Parisse - l'Italia ha reagito, ha attaccato. "Errori nel
gioco al piede? Sì, ci sono stati - dice Parisse - ma occorre essere positivi,
pensare al lavoro che stiamo facendo, alle sedute che dedichiamo alla soluzione
dei problemi. Noi non abbiamo Hernandez o Montgomery, gente che con i piedi ti
fa fare 80 metri.
E poi se la palla non usciva era perché volevamo che non uscisse, era il piano
di gioco". Davanti agli spogliatoi Masi dice che la difesa ha mancato
troppi placcaggi (3 lui, dicono le statistiche). Sabato c'è la Scozia al
Flaminio: è l'ultima occasione per vincere. Alessandro Cecioni.
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( da "Gazzetta della Martesana, La" del
10-03-2008)
Argomenti: Class Action
VAPRIESE 3 GESSATE 2
VAPRIESE:Crea, Ferrillo, Mazzoleni, Colletti, Rimoldi L., Bai (80' Podio),
casati, Balestri, Piazza, Cervi, Bustreo (65' Rimoldi A.) All: Moto.
GESSATE:Minniti, Moroni, Pirola (60' D' Angelo), Brambilla, Alicino, Vagliani,
Villa, Guarneri, Cernuschi, Dimastromatteo (75' Sala), Fornari (80' Paravelli).
All: Sartirana. RETI:20' Cernuschi(G), 24' Piazza(V), 55' Cervi(r)(V), 80'
Guarneri(G), 91' Piazza(V). ARBITRO: Sozza di Seregno. NOTE: Ammoniti per la
Vapriese Mazzoleni e Casati, per il Gessate ammonito il solo Guarneri. VAPRIO -
Nella super sfida playoff la spunta di un soffio la Vapriese di Moro che riesce
a portare a casa il bottino pieno in extremis dopo una partita giocata
benissimo dalle due squadre. Il Gessate di Sartirana parte meglio e al 20'
riesce a passare in vantaggio, traversone dal fondo di Pirola e al volo con un
bel diagonale il centravanti Cernuschi sblocca il tabellino, 1-0. Non passano
neanche 5 minuti che la Vapriese reagisce, azione corale di tutto l' attacco
casalingo, Cervi si inserisce in area scarica per l' accorrente Piazza che a
porta vuota non può proprio sbagliare. Si va al riposo sul risultato di 1-1.
Nella ripresa mette il naso avanti la Vapriese, incursione di Rimoldi L. che
viene steso in area; per l' arbitro è rigore, si incarica della battuta Cervi
che realizza. Comincia il forcing del Gessate alla ricerca del pareggio, che
arriva all' 80'; azione di rimessa con successiva botta tremenda di Brambilla,
Crea non trattiene e con un semplice tap-in Guarneri mette il 2-2. La partita
sembra volgere al termine con il risultato di 2-2, ma in pieno recupero la
Vapriese riesce a trovare la zampata vincente, veloce capovolgimento di fronte
guidato da Rimoldi L servizio profondo per Piazza che solo davanti al portiere può
siglare la sua personale doppietta. Articolo pubblicato il 10/03/08.
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( da "Nazione, La (Lucca)" del 11-03-2008)
Argomenti: Class Action
Baccelli: "Non
è una bravata ma un'azione premeditata e voluta" "RITENGO grave
quanto accaduto all'istituto 'Benedetti' ? commenta il presidente della
Provincia, Stefano Baccelli ?. E' stato danneggiato un bene pubblico, colpendo
intenzionalmente la collettività. Un gesto da stigmatizzare con forza perché
non si tratta di una semplice bravata giovanile o di uno scherzo ma, almeno da
quanto risulta dagli accertamenti degli esperti, di un'azione premeditata e
voluta. Noi garantiremo alla dirigenza scolastica tutto il supporto tecnico
possibile affinché la situazione torni presto come prima". Ieri il
sopralluogo al "Benedetti" anche degli assessori provinciali Emiliano
Favilla e Silvano Simonetti il quale sottolinea come si tratti di un atto
"che ha procurato danni ingenti". - -->.
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( da "Provincia Pavese, La" del 11-03-2008)
Argomenti: Class Action
VARZI Maltempo in
alta valle In azione gli spargisale VARZI. Da ormai 48 ore continua ad
imperversare il maltempo in alta Valle Staffora. Ed è tornata ancora la neve a
coprire le cime più alte dell'Appennino. Sono dovuti intervenire anche i mezzi
spargisale e spartineve per ripulire le strade che da Casanova Staffora portano
a Pian del Poggio, al Passo del Giovà e a Cima Colletta.
C'è preoccupazione, proprio nella zona montana, per le piogge, a tratti anche
torrenziali, che potrebbero risvegliare vecchi dissesti idrogeologici, frane
che, con quantità eccessive di acqua, in più occasioni hanno dimostrato di
rimettersi in movimento rischiando di creare problemi anche alla viabilità
lungo le strade provinciali e comunali. In particolare nella zona di
Santa Margherita Staffora, Brallo e Menconico. La neve viene vista di buon
auspicio in vista della stagione estiva: quella caduta in queste ore potrebbe
essere manna per le riserve idriche in vista dell'estate. E per lo sci? Gli
operatori di Pian del Poggio stanno con il naso all'insù sperando in
precipitazioni nevose abbondanti che possano permettere l'apertura degli
impianti per Pasqua. (a.d.).
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( da "Nazione, La (Pistoia)" del 11-03-2008)
Argomenti: Class Action
L'INIZIATIVA L'UNC
APRE LE SUE SEDI PER SPIEGARE COME EVITARE LE TRUFFE Una settimana al servizio
dei consumatori SABATO prossimo è la "Giornata europea del
consumatore" e l'Unione nazionale consumatori di Pistoia dedicherà
l'intera settimana ad informare i cittadini sui loro diritti, sulle novità a
livello europeo, su come evitare le truffe, sempre più diffuse, per chi fa
acquisti on-line e soprattutto sulla novità più attesa, la class action, che
dal 1° luglio di quest'anno sarà operativa anche in Italia e permetterà di
avviare azioni collettive nei confronti di veri e propri
colossi, come i gestori telefonici o le banche, per esempio nel caso di
attivazione di servizi non richiesti. "Per tutta la settimana ? dice
Osvaldo Rastelli, presidente provinciale Unc ? nelle nostre sedi pistoiesi di
via dell'Anguillara e via degli Scalzi forniremo informazioni a chiunque voglia
approfondire la questione dei diritti dei consumatori. Per quanto
riguarda la class action abbiamo in programma un convegno, che si svolgerà in
città a fine marzo". - -->.
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( da "Repubblica, La" del 11-03-2008)
Argomenti: Class Action
Pagina IV - Bari
Piazza Cesare Battisti, la Provincia non ha ancora deciso se occorre una nuova
Via per riprendere i lavori bloccati da 8 mesi "Il parcheggio sarà
completato" Ma sulla data è fumata nera. Stasera fiaccolata nel Murattiano
Il corteo si muoverà dal cratere e giungerà sino al Municipio: "Siamo
esasperati qualcuno dovrà pagare i danni" PAOLO RUSSO L'unica certezza è
che la grande opera incompiuta di piazza Cesare Battisti sarà portata a
termine. Non si sa ancora come e, soprattutto, quando. A otto mesi dal blocco
dei lavori, la Provincia non è ancora in grado di stabilire se per ultimare il
suo progetto la Dec abbia bisogno, oppure no, di una nuova valutazione
d'impatto ambientale. Ieri doveva essere il giorno delle grandi decisioni, ma è
arrivata l'ennesima fumata nera. L'esasperante lentezza della burocrazia e la
confusione con la quale è stata condotta fino ad ora questa vicenda, questa
sera, incendierà centinaia di torce che sfileranno attorno al cratere del
Murattiano. Un lungo corteo che partirà alle 20 da piazza Cesare Battisti e
attraversando via Sparano si scioglierà sotto al Comune. "L'unico punto
fermo - sospira Michele Losappio - è racchiuso in una battuta del sindaco: alla
fine della giostra, il modo più ecologico per riempire questo buco è costruire
questo benedetto parcheggio. Su questo, almeno, siamo tutti d'accordo".
Sono le quattro del pomeriggio. Davanti alla scrivania dell'assessore regionale
all'Ecologia sono sfilati tutti gli attori che ruotano attorno al pasticcio di
piazza Cesare Battisti. Dal rettore Corrado Petrocelli, ai tecnici della
provincia, dal presidente della circoscrizione Ferorelli ai commercianti
ridotti in miseria, dai responsabili della ditta De Gennaro a quelli della
capitaneria di porto, dagli assessori comunali a Michele Emiliano, piombato a
sorpresa negli uffici della Regione. Michele Losappio, alla vigilia della
manifestazione che questa sera percorrerà le strade attorno al cantiere
infinito, ha tentato di tirare i fili di questa vicenda che dallo scorso giugno
è avvolta da una nebbia molto fitta. Ma dopo sei ore di colloqui e incontri con
le parti in causa, l'assessore non è in grado di dare certezze. "La
Regione - premette - è responsabile di questo procedimento dall'inizio del
2008. Ma senza il parere obbligatorio della Provincia e del Comune non può
decidere da sola. Il Comune ha fatto pervenire la sua documentazione lo scorso
6 febbraio. La Provincia, invece, ancora non è in grado di venire a capo di
questa situazione nè ha saputo dirci quando potrà inviarci il suo parere".
Hanno ascoltato con pazienza i rappresentanti dei cittadini e dei commercianti
invitati alla riunione. E hanno apprezzato l'impegno dell'assessore Losappio:
"Ma la sostanza non cambia mai - sbotta Stefano Milano, portavoce del
dissenso popolare - il cantiere è ancora bloccato. Alla fine di questa vicenda
qualcuno dovrà pagare per tutto questo tempo che è stato perso". Anche il
rettore dell'università di Bari ha rimarcato ancora una volta l'entità dei
danni subiti da palazzo Ateneo e dalla sede di Giurisprudenza. class="hilite">A giugno partirà la class="term">class class="term">action. "Il cortocircuito del
procedimento è avvenuto nei primi mesi - spiega Losappio - quando dei problemi
di comunicazione tra comune, provincia e Dec hanno rallentato il procedimento.
Ora, però, abbiamo tutta l'intenzione di andare avanti nel minor tempo
possibile". L'amministrazione comunale, per voce di Maria Maugeri e
Simonetta Lorusso, ha proposto la strada dello screening ambientale abbreviato,
una procedura che consentirebbe tempi più rapidi rispetto alla Via. In ogni
caso per sbloccare i lavori ci vorranno ancora diversi mesi. Ammesso che alla
procura bastino le carte così faticosamente raccolte in questo anno di
calvario. Ai commercianti e ai residenti non resta che manifestare: anche il
sindaco, l'assessore Losappio e i vertici dell'università parteciperanno al
corteo organizzato dai commercianti e dalla circoscrizione.
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( da "Eco di Bergamo, L'" del 11-03-2008)
Argomenti: Class Action
Un aiuto ai
cristiani della Terra Santa. Il venerdì santo da sempre è un'occasione speciale
per impegnarsi a sostegno di luoghi che hanno un'importanza particolare per i
cattolici e che vivono oggi momenti difficili. Anche quest'anno in occasione
della Quaresima, la Congregazione per le Chiese Orientali
ha inviato a tutti i vescovi una lettera circolare sulla "Colletta per la
Terra Santa", che di solito avviene proprio il venerdì santo: l'appello a
contribuire è rivolto quindi con forza anche alle nostre parrocchie. Tra le
urgenze individuate dal cardinale Leonardo Sandri, prefetto della Congregazione
per le Chiese Orientali, c'è "l'inarrestabile fenomeno dell'emigrazione,
che rischia di privare le comunità cristiane delle migliori risorse umane. È
l'assenza di una stabile pace ad acuire nei Luoghi Santi antichi problemi e
povertà e a generarne di nuovi. I cristiani che vi abitano meritano la
prioritaria attenzione della Chiesa cattolica". Un'iniziativa nata con
l'obiettivo di sensibilizzare i fedeli al valore della solidarietà verso le
comunità e gli enti cattolici presenti in quella regione del mondo e promuovere
interventi in favore dei luoghi santi che conservano la memoria di Gesù Cristo.
La Congregazione per le Chiese Orientali riceve parte della Colletta "Pro
Terra Sancta" direttamente dalle nunziature apostoliche e, secondo la percentuale
stabilita dalle relative norme pontificie, concede quindi i sussidi ordinari e
straordinari alle circoscrizioni ecclesiastiche, agli ordini religiosi e ad
altre persone giuridiche ecclesiastiche in Libano, Siria, Iraq, Giordania,
Egitto e particolarmente in Israele e Palestina. L'anno scorso sono stati
realizzati numerosi progetti per la manutenzione dei luoghi santi, in ambito
scolastico, e ancora a favore dei giovani e delle famiglie: sono stati per
esempio restaurati e migliorati luoghi di accoglienza per i pellegrini ad Ain
Karem. A Betlemme sono stati rinnovati l'antico santuario della Grotta del
Latte e il convento e il santuario del Campo dei Pastori. È stato inoltre
completato il restauro completo della cappella di Sant'Elena. Altre importanti
ristrutturazioni sono state compiuti a Gerusalemme, Giaffa e Nazaret. Tra le
altre azioni intraprese la concessione di 290 borse di studio universitarie,
progetti di formazione e inserimento nel mondo del lavoro per neolaureati,
sostegno alle piccole imprese artigiane, e ancora la costruzione di consultori
familiari, case di accoglienza per ragazzi in condizione di disagio, la
realizzazione di appartamenti per i poveri e le giovani coppie e opere
culturali. La Colletta "Pro Terra Sancta" è una tradizione che risale
già ai tempi della Chiesa primitiva. Fu Papa Paolo V, poi, nel Breve
"Coelestis Regis" del 22 gennaio 1618, a stabilirne per la
prima volta la finalità, mentre Benedetto XIV la confermò con il Breve
Apostolico "In supremo militantis Ecclesiae" del 7 gennaio 1746. E
ora, scrive il cardinale Sandri "attesta l'appartenenza alla Terra che nel
fluire della storia rimane, come dice Papa Benedetto XVI la silenziosa
testimone della vita terrena del Salvatore". Sa. Pe.
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( da "Sestopotere.com" del 11-03-2008)
Argomenti: Class Action
(11:05) (11/3/2008
08:32) | ABI-ANIA: ADUSBEF, UN PATTO SCELLERATO PER CONTINUARE A SACCHEGGIARE I
CONSUMATORI (Sesto Potere) - Roma - 11 marzo 2008 - Con quale coraggio Abi ed
Ania parlano di "cultura della concorrenza e di chiarezza e trasparenza,
al servizio dei consumatori e dei risparmiatori", se le banche sorde e
cieche alle leggi che hanno osteggiato la portabilità dei mutui e la surroga,
non applicano neppure l'art 10 del decreto Bersani sulla simmetria dei tassi,
lucrando 5,9 miliardi di euro ai correntisti, mentre le assicurazioni, già
condannate per cartello dall'Antitrust per 700 miliardi di vecchie lire per
danni pari a 4,2 miliardi di euro e "salvate dal Governo Berlusconi"
con una legge truffa, hanno triplicato le tariffe dalla liberalizzazione ?
Milioni di utenti bancari ed assicurativi saccheggiati disgiuntamente da banche
ed assicurazioni, avranno la consolazione di essere saccheggiati in futuro
congiuntamente dal sodalizio banche-assicurazioni dalla federazione tra fra Abi
e Ania, che invece di costituire una semplificazione che procede nei processi
di modernizzazione e liberalizzazione, rappresenta un 'pactum sceleris' come ha
affermato giustamente il presidente dell'Antitrust Antonio Catricalà, per
meglio taglieggiare gli utenti ed i consumatori. Banche ed assicurazioni invece
di polemizzare con i sacrosanti rilievi del presidente Catricalà, comincino a
rispettare il mercato e le leggi restituendo le prime, i 5,9 miliardi di euro
al popolo dei correntisti (class="hilite">anche
per evitare la sacrosanta class="term">class class="term">action),
mentre le seconde che hanno beneficiato di una legge truffa salvacompagnie da
un sedicente governo liberista, procedano ad un abbattimento delle tariffe RC
obbligatorie, vergognosamente aumentate nel biennio 2006-2008 con una media
dell'11,6 % (4,2% nel 2008, 7,4 % nel 2007) per le auto, del 18,5 per cento
(7,1 % nel 2007, 11,4 nel 2008) delle moto. Banche ed assicurazioni, anziché
parlare di mercato e di liberalizzazione, hanno la possibilità di praticarle
applicando le leggi alle quali sono refrattarie e la concorrenza procedendo ad
abbattere i costi dei servizi bancari più cari del mondo che continuano a
rincarare e le altissime polizze Rc auto pari 933 euro in media,ossia al 5 per
cento del reddito netto di metà delle famiglie, mentre per i giovani neo assicurati
con il costo della polizza pari a 2.301 euro, il gravame arriva a pesare fino
al 15 per cento dei redditi medi dei genitori.
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( da "Repubblica.it" del 11-03-2008)
Argomenti: Class Action
Repubblica.it
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( da "Sestopotere.com" del 11-03-2008)
Argomenti: Class Action
(15:51) (11/3/2008
13:41) | MUTUI: CLASS ACTION CONTRO BANCHE E NOTAI PER RISARCIRE ADDEBITI
INDEBITI PORTABILITA' E SURROGA (Sesto Potere) - Bologna - 11 marzo 2008 - Con
una nota Adusbef afferma che: "Nonostante il decreto 40 del 2 febbraio
2007 (Legge Bersani) sulla portabilità dei mutui, abbia sancito il diritto di
un titolare di un mutuo a trasferire il proprio debito ad un'altra banca,
qualora avesse la possibilità di accedere a condizioni migliori, senza alcun
onere per il cliente, "sistema bancario" e casta dei notai, hanno
osteggiato la legge, facendo pagare spese di istruttoria, oneri di perizia e
costi notarili pari a circa 2-3.000 euro cadauno". Il dispositivo della
legge, in vigore dal 2 febbraio 2007, impone che la nuova banca subentri nella
garanzia ipotecaria già iscritta dal creditore originario, mediante atto di
surroga annotata a margine dell'ipoteca e permette di evitare, come accadeva in
passato, che la sostituzione di un mutuo avvenisse tramite la cancellazione
della vecchia ipoteca e l'iscrizione di una nuova. Con la sottoscrizione della
surroga la banca subentrante provvede a saldare il vecchio debito residuo,
sostituendosi al creditore originario nella relazione con il mutuatario.
"Gli istituti di credito - aggiunge l'associazione dei consumatori - ,
invece di applicare la legge per favorire 3,2 milioni di mutuatari indebitati a
tasso variabile surrogando o rinegoziando i mutui senza alcun onere, hanno
invece richiesto, al contraente debole ed in stato di bisogno per gli elevati
aumenti delle rate, pari ad una media di 170 euro al mese per un mutuo di
centomila euro (oltre 2.000 euro l'anno), costi e spese non dovute per migliaia
di euro che i consumatori (circa 150.000) sono stati costretti a pagare, anche
per evitare guai peggiori, come l'aumento ulteriori dei tassi e dell'euribor,
configurandosi in tali condotte fraudolente anche l'ipotesi di
estorsione". Adusbef pubblicherà sul sito www.adusbef.it, il fac simile di
delega ad una class="term">class class="term">action
contro banche e notai, che invece di applicare il decreto Bersani sulla
gratuità di surroga e portabilità dei mutui, hanno al contrario richiesto
migliaia di euro per adempimenti la cui gratuità è stata più volte ribadita dal
parlamento, in ultimo con la legge finanziaria, per il rimborso dell'indebito
addebito oltre ad un congruo risarcimento dei danni, che possono essere fissati
nel doppio di quanto pagato. "La casta degli intoccabili banchieri, che
continua a vessare con ordinari soprusi il popolo di consumatori e risparmiatori
e che invece di diminuire gli elevatissimi costi di gestione, li rincara, deve
cominciare a risarcire milioni di vittime del sistema bancario": commenta
Adusbef .
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( da "Corriere.it" del 12-03-2008)
Argomenti: Class Action
Promossa
dall'associazione di consumatori Adusbef sulla "portabilità" del
debito Mutui: class="hilite">class="term">class class="term">action contro banche e notai La
legge Bersani consente di non avere oneri, ma le "banche e i notai fanno
pagare 2-3 mila euro" ROMA - L'associazione di consumatori Adusbef ha
promosso un'azione collettiva (class="term">class class="term">action)
contro banche e notai sulla portabilità dei mutui, ossia la possibilità di
trasferire un mutuo da una banca all'altra. "Nonostante la legge Bersani
abbia sancito il diritto di un titolare di un mutuo a trasferire il proprio debito
a un'altra banca senza alcun onere, il "sistema bancario" e la
"casta dei notai" hanno osteggiato la legge "facendo pagare
spese di istruttoria, oneri di perizia e costi notarili pari a circa 2-3 mila
euro". SPESE NON DOVUTE - L'Adusbef in una nota afferma che "gli
istituti di credito, invece di applicare la legge per favorire 3,2 milioni di
mutuatari indebitati a tasso variabile rinegoziando i mutui senza alcun onere,
hanno invece richiesto, al contraente debole e in stato di bisogno per gli elevati
aumenti delle rate, costi e spese non dovute per migliaia di euro che i
consumatori (circa 150 mila) sono stati costretti a pagare". stampa |.
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( da "Punto Informatico" del 12-03-2008)
Argomenti: Class Action
Roma - Nubi scure
all'orizzonte per il destino di Comcast, l'ISP statunitense che si diletta
nell'azzoppare le connessioni degli utenti usi a pratiche di P2P: dopo l'class="hilite">ennesima class="term">class class="term">action
istituita a suo carico, il provider anti-BitTorrent deve ora subire una nuova
strigliata da parte della Federal Communications Commission. Le parole del
presidente Kevin Martin questa volta suonano come un avvertimento ultimativo
per Comcast e per qualsiasi altro provider volesse baloccarsi con i filtrini.
Martin interviene alla Stanford University Law School e, piuttosto che
limitarsi a invocare ragionevolezza come in passato, ora parla senza mezzi
termini dell'intenzione di FCC di agire duramente nei confronti di pratiche di
packet filtering: "Questioni del genere sono importanti non solo in ambito
locale, in termini di imprenditorialità e potenziale innovazione negli Stati Uniti
- ha tuonato - ma inviano anche un messaggio importante in ambito
internazionale". Da una parte c'è la Rete come strumento di democrazia e
progresso individuale e sociale, e dall'altra un servizio da plasmare a totale
convenienza di un ISP qualsiasi. Il presidente di FCC ritorna sul richiamo alla
trasparenza già indirizzato nei confronti di Comcast, sottolineando come
"la maniera in cui si sono impegnati in tale pratica ha effettivamente
alterato l'indirizzo di ritorno dei bit inseriti nelle comunicazioni; i bit di
reset, così, sembravano provenire da fonti diverse". Martin si riferisce
naturalmente agli oramai famigerati pacchetti RST trasmessi su protocollo
TCP/IP, in grado, come ampiamente documentato da EFF e non solo, di rendere
qualsiasi client eMule o BitTorrent incapace di scambiare dati con i peer del
network. Secondo Martin, il comportamento di Comcast farà scattare una reazione
vigorosa da parte della FCC, che si preoccuperà questa volta di definire
parametri ben più stringenti per la cosiddetta "ragionevolezza" delle
pratiche di gestione del traffico di rete. La brutta storia del provider
anti-P2P potrebbe insomma rappresentare un momento di svolta per i sostenitori
della net neutrality, una probabile vittoria che potrebbe incardinarsi quale principio
fondante dello sviluppo di Internet negli States. Ma il chairman FCC a Stanford
non ha parlato solo di Comcast e filtri illeciti: tra gli argomenti trattati,
Martin ha speso critiche nei confronti della definizione di "banda
larga" adottata dall'Autorità, considerandola uno degli elementi che
contribuiscono alla scarsa penetrazione delle connessioni ad alta velocità nel
paese. L'attuale termine di 200 Kbit al secondo fissato per upload e download è
"tristemente inadeguato" alla realtà, sostiene il chairman, e
dovrebbe venire innalzato almeno a 768 Kbit/sec. per accessi in broadband base
e 1,5 Megabit per i servizi avanzati. Sia come sia, appare evidente dalle
opinioni fin qui espresse dai dirigenti di FCC che per Comcast il momento della
verità è imminente: la disposizione di interventi pubblici sulla questione è
terminata il 28 febbraio scorso, e ci si aspetta che la commissione impieghi la
documentazione ricevuta dai vari soggetti coinvolti per esprimere il proprio
parere. E mentre si decide il destino dell'ISP, c'è chi come RIAA ed NCTA
(National Cable and Telecommunications Association) continua a impegnarsi in
azioni di lobby nei confronti della FCC. NCTA ha pubblicato un documento di 16
pagine secondo il quale "ora è il tempo perché la FCC abbandoni una policy
che consente solo ridotte limitazioni nei servizi Internet". RIAA, da par
suo, ha ingaggiato l'artista Jeff Steele come accompagnatore del presidente
Mitch Bainwol negli uffici di FCC. I due hanno ripetuto il solito mantra della
pirateria telematica come fonte di tutti i mali, della necessità di scoraggiare
i download illegali e di non impedire agli ISP di comportarsi da traffic cop
per il bene dell'industria, i manager in panciolle, gli artisti, il mondo e
l'universo intero. Alfonso Maruccia.
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( da "Cittadino, Il" del 12-03-2008)
Argomenti: Class Action
Non solo numeri:
ecco il bilancio sociale n Le attese ed i bisogni crescono, le risorse
diminuiscono e la Provincia, come l'intero sistema degli Enti Locali, deve
conciliare la necessità di pareggiare il proprio bilancio, garantendo allo
stesso tempo alla collettività il miglior standard di servizi possibile.Il
Bilancio Sociale, invocato anche da una direttiva del Ministero della Funzione
pubblica, affiancandosi ai consueti documenti contabili istituzionali, è uno
strumento che permette all'Amministrazione di rendere conto delle scelte, delle
attività dei risultati e dell'impiego di risorse durante un certo periodo, in
modo da consentire ai cittadini e ai diversi interlocutori di conoscere in
maniera trasparente e diretta "come" l'istituzione realizza la sua
missione, e di poter formulare un proprio giudizio. La Provincia di Lodi ha
affidato l'incarico di realizzare questo documento (riferito al periodo 2004-2007, in modo da poter
valutare le prestazioni dell'Ente nella loro evoluzione temporale) alla società
Refe srl di Milano, che vanta una lunga esperienza nel campo della
rendicontazione sociale. L'auspicio è che attraverso la lettura di questo
documento si possano non solo conoscere modalità e forme dei servizi erogati,
delle opere realizzate e di tutti gli interventi attivati a favore del
territorio, ma soprattutto le scelte ed i principi che
hanno guidato le azioni dell'Amministrazione e la loro ricaduta sul territorio
e sulla sua gente."Con questo nuovo strumento dichiara il Presidente della
Provincia, Lino Osvaldo Felissari - l'Amministrazione provinciale vuole
informare, in modo semplice e diretto, su ciò che ha realizzato, su come lo ha
realizzato e su quante risorse ha impiegato nel corso di questo mandato.Da
un lato l'intento è quello di fornire dati su attività e azioni in campo
economico, sociale, ambientale, culturale, formativo che non emergono da una
semplice esposizione contabile, il tradizionale bilancio di previsione annuale
dell'Ente, ma che hanno una forte rilevanza e rappresentano fattori importanti
per lo sviluppo complessivo della comunità. Dall'altro la volontà è quella di
proporre un'occasione di dialogo con la cittadinanza per capire come
l'Amministrazione pubblica ha gestito il proprio mandato in termini di
"valore sociale" prodotto, di arricchimento della collettività in
ordine alle sue aspettative e ai suoi bisogni". In particolare, il
Bilancio Sociale rappresenta un documento in grado di rendicontare le attività
di un soggetto istituzionale assumendo proprio come punto di vista quello degli
stessi portatori di interesse, evidenziando nel contempo le capacità di
un'organizzazione di immedesimarsi nei suoi diversi portatori di interesse e di
spiegare loro quali vantaggi derivano o deriveranno dalle attività programmate
e realizzate. Il Bilancio Sociale punta quindi a fornire una lettura
complessiva sintetica e facilmente accessibile, esponendo i dati di diversa
natura (contabili, quantitativi, qualitativi) in logica connessione, vale a
dire in grado di rendere trasparente il disegno complessivo sottostante alle
diverse politiche intraprese.
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( da "Giorno, Il (Varese)" del 12-03-2008)
Argomenti: Class Action
GAGGIOLO / LA
PROTESTA AL CONFINE Pronti alla class-action contro la discarica Ambientalisti
e residenti minacciano una richiesta danni collettiva per
i disagi ? CANTELLO ? CONTINUA la polemica ambientale italo-svizzera intorno
alla discarica di Stabio. Al di là del confine, in frazione Cà del Boscatt, le
ruspe scavano per abbassare la cima della montagna di rifiuti da 32 a 28 metri, come promesso dalle
autorità elvetiche, e a fine mese il lavoro sarà concluso. Al di qua della
frontiera tuttavia nessuno considera la partita chiusa: nè gli abitanti di
Gaggiolo, la frazione di Cantello letteralmente oscurata dagli inermi
accatastati, nè tantomeno gli ambientalisti: l'Aidaa (Associazone italiana per
la difesa di animali e ambiente), dopo aver presentato un esposto alla Procura
di Varese, che ha aperto un fascicolo, ha bussato direttamente alle porte del
Pirellone. Lì, Lorenzo Croce, numero uno dell'associazione, ha incontrato il
presidente della commissione Sanità della Regione Lombardia, Pietro Macconi,
chiedendo e ottenendo per i prossimi giorni un'audizione alla presenza di una
delegazione di residenti. Che denunciano tre disagi: il timore per le conseguenze
sulla salute della presenza dell'amianto, che sarebbe sepolto sotto la montagna
di rifiuti, la mancanza di luce durante la ore del mattino e, infine, la
svalutazione economica degli immobili. LA COLLINA di Cà del Boscatt peraltro
insiste su una falda acquifera fortunatamente inutilizzata, almeno finora. Sul
primo fronte sono al lavoro i carabinieri del nucleo di Tutela Ambientale di
Milano, incaricati dai magistrati varesini di verificare l'esistenza di
materiale tossico, non solo eternit, fra gli inermi. I militari nei giorni
scorsi si sono rivolti all'associazione ambientalista per acquisire tutti i
documenti utili all'indagine, fra cui articoli di giornale e registrazioni di
servizi televisivi sul caso. Ma la querelle della discarica di Stabio è destinata
a valicare i confini "insubrici": l'Aidaa ha infatti chiesto
ufficialmente udienza alla Commissione dell'Unione Europa per denunciare la
situazione e ora attende una risposta da Bruxelles. Se non dovesse arrivare, è
già pronta una contromossa clamorosa in pieno stile anglossassone: la
class-action. "NON ESCLUDIAMO un'azione legale - ha
comunicato l'Aidaa - contro i proprietari della discarica per richiedere in
sede penale e civile una condanna e un risarcimento danni collettivo per i
disagi ambientali e personali patiti in questi anni dagli abitanti del
Gaggiolo". A gestire il centro di raccolta inermi di Stabio, aperto
nei primi anni '90, è un consorzio (Cogest) che raccoglie più società. Ma non è
solo indirizzata agli svizzeri la rabbia degli abitanti del Gaggiolo. "La
decisione di abbassare di qualche metro la montagna di rifiuti è un atto di
"cortesia" totalmente inutile - spiega Salvatore Boeddu, portavoce
del malessere di Gaggiolo e residente proprio a un passo dalla discarica -: noi
ci chiediamo a che cosa sia servita la Regio Insubrica se non ha impedito che
anno dopo anno venisse eretto questo muro davanti alle case dei suoi
cittadini". Mauro Cerri - -->.
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( da "Giorno, Il (Nazionale)" del 12-03-2008)
Argomenti: Class Action
MUTUI ADUSBEF DA'
BATTAGLIA SUI COSTI DELLA PORTABILITA' Class class="term">action
contro banche e notai ? ROMA ? ADUSBEF promuove una class="term">class class="term">action
contro banche e notai per i costi relativi alla portabilità dei mutui. Sul sito
dell'associazione dei consumatori, presieduta da Elio Lannutti (foto Ansa), è
pubblicato il fac simile di delega a una class="term">class class="term">action
contro banche e notai, "che invece di applicare il decreto Bersani sulla
gratuità di surroga e portabilità dei mutui", hanno "hanno osteggiato
la legge, facendo pagare spese di istruttoria, oneri di perizia e costi
notarili pari a circa 2.000-3.000 euro cadauno". "Le cifre addotte
relativamente ai costi notarili sono del tutto prive di fondamento e arbitrarie
? replica in una nota il Consiglio nazionale del Notariato ? . Il costo di un
atto di surroga, che può variare a seconda della minore o maggiore complessità
delle attività richieste dalla banca (mero aggiornamento o nuova relazione
ventennale), ha un costo medio indicativo rilevato sui 500-600 euro". -
-->.
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( da "Unione Sarda, L' (Nazionale)" del
12-03-2008)
Argomenti: Class Action
Economia Pagina 211
consumatori Iniziativa dell'Adusbef Mutui, class="term">class class="term">action
contro notai e istituti di credito Consumatori. Iniziativa dell'Adusbef -->
L'Adusbef affila le armi. E contro le banche e i notai lancia un'azione collettiva (cosiddetta class="term">class class="term">action).
Secondo l'associazione dei consumatori, ai risparmiatori sono stati fatti
pagare costi, non dovuti, per la portabilità dei mutui, ossia la possibilità di
trasferire un prestito per la casa da una banca all'altra. Un fenomeno che,
negli ultimi anni, è esploso in Italia così come in Sardegna. Oggi nell'isola
le richieste di rottamazione di un mutuo hanno raggiunto il 23% del totale
erogato, rispetto al 12,2% del 2007 (fonte MutuiOnline). Oltre al recupero di
questi costi, l'Adusbef chiederà il risarcimento dei danni. BERSANI Sebbene la
legge Bersani sulla portabilità abbia sancito il diritto di un titolare di un
mutuo a trasferire il proprio debito a un'altra banca senza alcun onere per il
cliente, "il sistema bancario e la casta dei notai hanno osteggiato la
legge", tuona Elio Lannutti, presidente dell'Adusbef, "facendo pagare
spese di istruttoria, oneri di perizia e costi notarili pari a circa 2-3.000
euro ciascuno". La legge, in vigore dal 2 febbraio 2007,
"impone", prosegue Lannutti, "che la nuova banca subentri nella
garanzia ipotecaria già iscritta dal creditore originario, mediante atto di
surroga annotata a margine dell'ipoteca: la norma, dunque, permette di evitare
- come accadeva in passato - che la sostituzione di un mutuo avvenga tramite la
cancellazione della vecchia ipoteca e l'iscrizione di una nuova. Con la
sottoscrizione della surroga", precisa il leader dell'Adusbef, "la
banca subentrante provvede a saldare il vecchio debito residuo, sostituendosi
al creditore originario nella relazione con il mutuatario". COSTI
L'Adusbef fa notare che "gli istituti di credito, invece di applicare la
legge per favorire 3,2 milioni di mutuatari indebitati a tasso variabile,
surrogando o rinegoziando i mutui senza alcun onere, hanno richiesto al
contraente debole e in stato di bisogno per gli elevati aumenti delle rate,
pari a una media di 170 euro al mese per un mutuo di 100.000 euro, costi e
spese non dovute per migliaia di euro". Nel sito www.adusbef.it, è
possibile scaricare il fac-simile di delega all'azione collettiva.
( lan. ol. ).
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( da "Unione Sarda, L' (Nazionale)" del
12-03-2008)
Argomenti: Class Action
Economia Pagina 211
Il direttore di Banca dei Territori Pietro Modiano ha illustrato il progetto
ieri a Cagliari: "L'isola non punti solo sul turismo" "Al Cis
gli sportelli Intesa-SanPaolo" Il direttore di Banca dei Territori Pietro
Modiano ha illustrato il progetto ieri a Cagliari: "L'isola non punti solo
sul turismo" Le agenzie avranno il logo del vecchio Credito industriale
--> Le agenzie avranno il logo del vecchio Credito industriale Banca Cis diventa
il marchio sardo di Intesa-SanPaolo. Il progetto è stato presentato ieri a
Cagliari. È sbarcato a Cagliari per dare il via all'unificazione di Intesa e
SanPaolo sotto un unico marchio, quello di Banca Cis. Pietro Modiano, ex
direttore generale di SanPaolo Imi, ora guida la Banca dei Territori, il ramo
di Intesa-SanPaolo che si occupa di famiglie, piccole imprese ed enti pubblici.
E in Sardegna la Banca dei Territori assumerà le sembianze di Banca Cis, nel
senso che all'istituto sardo (il cui nome neanche a farlo apposta potrebbe
essere l'acronimo di Credito Intesa SanPaolo invece che Credito industriale
sardo) controllerà gli sportelli sardi del gruppo. "In questo modo non
vogliamo coordinare le due strutture, quelle di Intesa e di Banca SanPaolo, ma
unificarle", spiega Pietro Modiano, "l'obiettivo è quello di creare
una banca per la Sardegna che, sotto il nome di Banca Cis, garantisca il
credito industriale, quello alle famiglie, alle imprese e agli enti
pubblici". L'obiettivo è ambizioso: sfidare il Banco di Sardegna sul suo
territorio. "Per ora non abbiamo la diffusione capillare del Banco, ma
possiamo contare su cento filiali, 1.050 dipendenti di Intesa-SanPaolo e altri
200 del Cis. In più potremo contare sull'appoggio di Mediocredito italiano, la
società del gruppo che si occupa del sostegno agli investimenti: vogliamo
crescere e incrementare gli impieghi che già oggi ci collocano ai primi posti
in Sardegna con 1,5 miliardi garantiti da Banca Cis e 4,2 da
Intesa-SanPaolo". La decisione del cda è stata annunciata ieri a Cagliari
nella sede di Banca Cis proprio da Pietro Modiano, Silvio Gallo, capo area di
Banca dei Territori in Sardegna, e Giorgio Mazzella, che resterà almeno per un
altro anno alla guida dell'istituto sardo. "Vogliamo arrivare a concludere
il progetto entro il primo semestre 2009 e Giorgio Mazzella sarà il garante sul
territorio". Ci sarà un legame di tipo federale tra l'istituto sardo e
Banca dei territori? "No, è un modello che non mi piace. Banca dei
Territori è una banca di banche. Non vogliamo solo controllare i conti, ma
abbiamo bisogno di valorizzare le eccellenze e questo lo si può fare soltanto
se si riesce a mettere a disposizione di tutte le banche il meglio delle altre.
L'Italia ha bisogno di infrastrutture nazionali e modernizzare significa
mettere le eccellenze a disposizione del centro e della periferia. Altrimenti
si rischia che i localismi diventino provincialismi". Qualche esempio?
"Tutte e 24 le nostre banche potranno garantire una maggiore flessibilità
sui mutui, con rate che vengono posticipate, quando il cliente si trova in
difficoltà". Il costo del denaro, però, in Sardegna continua a essere più
alto che in altre regioni. "È una questione complicata, bisogna fare i
calcoli con precisione. Quello che posso dire è che con la concorrenza portiamo
un maggiore equilibrio sul territorio". La strada delle fusioni bancarie è
ormai inarrestabile e finirà per interessare anche le piccole banche
cooperative? "In Italia le grandi banche hanno sempre seguito la grande
industria e le piccole le imprese più piccole. Oggi, che la grande industria
sta sparendo, le banche sono diventate più grandi e vanno alla ricerca di
clienti piccoli. In teoria le grandi aggregazioni potrebbero essere concluse,
ma non si possono escludere unioni tra istituti locali". I vostri
obiettivi in Sardegna? "Fare concorrenza a tutto campo. Diciamo sempre che
la nostra quota di mercato ideale è il 100%". Oltre 3.000 dipendenti del
gruppo hanno fatto richiesta del fondo di solidarietà per anticipare la pensione.
Ci saranno esuberi nell'isola? "Il piano di unione va costruito. Vogliamo
produrre valore attraverso la crescita, quindi contiamo di fare in modo che il
costo della transizione sia il minimo indispensabile. D'altronde, in tutta
Italia, nel 2007, abbiamo avuto 200.000 clienti in più e 12.000 in Sardegna".
Il garante per la concorrenza, Catricalà, ha contestato la fusione tra Abi
(l'associazione bancaria) e Ania (le assicurazioni). Lei è vicepresidente
dell'Abi, cosa ne pensa? "Quel commento mi ha sorpreso, dobbiamo rifletterci.
E lo faremo". L'class="hilite">Adusbef
ha promosso una class="term">class class="term">action
contro le banche sulla portabilità dei mutui. "Garantiamo il trasferimento
dei mutui a costo zero. Più di così cosa possiamo fare? La class="term">class class="term">action
può diventare una minaccia per la concorrenza". Per concludere, che
modello di sviluppo vede per la Sardegna: solo turismo oppure non si può
prescindere anche dal settore manifatturiero? "Credo sia sbagliato basarsi
su un modello monoculturale, altrimenti l'Italia sarebbe stata popolata solo da
albergatori e dipendenti pubblici. Bisogna liberare le energie: i talenti
individuali vanno assecondati. Pensare a una Sardegna che non sia anche
industriale potrebbe essere un errore". GIUSEPPE DEIANA.
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( da "Giornale di Brescia" del 12-03-2008)
Argomenti: Class Action
Edizione: 12/03/2008
testata: Giornale di Brescia sezione:ECONOMIA CONSUMATORI Class action sulla
portabilità dei mutui Pierluigi Bersani ROMA - L'organizzazione dei consumatori
Adusbef ha deciso di promuovere una class action (azione collettiva) contro banche e notai che non rispettano le norme del decreto
Bersani che prevedono la portabilità gratuita dei mutui. Secondo l'Adusbef,
"gli istituti di credito, invece di applicare la legge per favorire 3,2
milioni di mutuatari indebitati a tasso variabile surrogando o rinegoziando i
mutui senza alcun onere, hanno invece richiesto, al contraente debole e
in stato di bisogno per gli elevati aumenti delle rate, pari ad una media di
170 euro al mese per un mutuo di centomila euro (oltre 2.000 euro l'anno),
costi e spese non dovute per migliaia di euro (circa 150.000), che i
consumatori sono stati costretti a pagare". Per questo, l'associazione ha
deciso di pubblicare sul sito www.adusbef.it "il facsimile di delega a una
class action contro banche e notai".
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( da "Eco di Bergamo, L'" del 12-03-2008)
Argomenti: Class Action
ROMA L'associazione dei consumatori Adusbef promuove una class action
(azione legale collettiva, ndr) contro banche e notai che hanno fatto pagare spese per la
portabilità dei mutui. Oltre al recupero di questi costi non dovuti ? si legge
in una nota ? "Adusbef chiederà il risarcimento dei danni".
Nonostante la cosiddetta legge Bersani sulla portabilità dei mutui ?
ricorda l'Adusbef ? abbia sancito il diritto di un titolare di un mutuo a
trasferire il proprio debito ad un'altra banca, qualora avesse la possibilità
di accedere a condizioni migliori, senza alcun onere per il cliente, "il
sistema bancario e la casta dei notai hanno osteggiato la legge, facendo pagare
spese di istruttoria, oneri di perizia e costi notarili pari a circa 2-3.000
euro ciascuno". La legge, in vigore dal 2 febbraio 2007, "impone ?
prosegue il comunicato dell'Adusbef ? che la nuova banca subentra nella
garanzia ipotecaria già iscritta dal creditore originario, mediante atto di
surroga annotata a margine dell'ipoteca e permette di evitare, come accadeva in
passato, che la sostituzione di un mutuo avvenisse tramite la cancellazione
della vecchia ipoteca e l'iscrizione di una nuova. Con la sottoscrizione della
surroga la banca subentrante provvede a saldare il vecchio debito residuo,
sostituendosi al creditore originario nella relazione con il mutuatario".
L'associazione dei consumatori guidata da Elio Lannutti fa notare che "gli
istituti di credito, invece di applicare la legge per favorire 3,2 milioni di
mutuatari indebitati a tasso variabile surrogando o rinegoziando i mutui senza
alcun onere, hanno invece richiesto al contraente debole ed in stato di bisogno
per gli elevati aumenti delle rate ?, pari ad una media di 170 euro al mese per
un mutuo di 100.000 euro (oltre 2.000 euro l'anno) ?, costi e spese non dovute
per migliaia di euro che i consumatori (circa 150.000) sono stati costretti a
pagare, anche per evitare guai peggiori, come l'aumento ulteriore dei tassi e
dell'euribor, configurandosi in tali condotte fraudolente anche l'ipotesi di estorsione".
Di qui la decisione di promuovere una class action. L'Adusbef informa che ha
anche pubblicato sul suo sito www.adusbef.it il fac-simile di delega all'azione
collettiva contro banche e notai che hanno chiesto il
pagamento delle spese per trasferire il mutuo.
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( da "Corriere del Veneto" del 12-03-2008)
Argomenti: Class Action
Corriere del Veneto
- TREVISO - sezione: TREVISO - data: 2008-03-12 num: - pag: 7 categoria:
REDAZIONALE Il comitato Park Vittoria "Diffida collettiva"
TREVISO - Park interrato di piazza Vittoria, il comitato prepara una diffida collettiva ed un'azione legale "preventiva" contro
Ca' Sugana. Intanto, sulla scia di quanto già fatto dai residenti di San
Giuseppe, invita al confronto i candidati sindaco lunedì sera, al cinema
Hesperia, e annuncia un'assemblea pubblica alla vigilia delle elezioni.
Incontro assai affollato, quello allestito ieri sera dal comitato che si batte
contro l'interrato di piazza Vittoria alla presenza del "suo" perito,
l'ingegner Romeo Scarpa. "La Parcheggi Italia non ha ancora presentato il
progetto definitivo - attacca il portavoce Giuseppe Lentini - ed il Comune,
caso senza precedenti, le ha concesso una proroga sine die. Il preliminare
prevede inoltre la posa di profondi tiranti in cemento ancorati alle fondamenta
dei palazzi che cingono la piazza: senza che però alcun permesso sia mai stato
chiesto ai proprietari. Quanto all'assicurazione stipulata dai costruttori,
infine, serve a ben poco: i risarcimenti sono previsti soltanto a condizioni
impossibili e poi se a subir danni dovessero essere la chiesa di San Nicolò,
quella di San Lorenzo o il Riccati, che somma si potrebbe chiedere?".
Piazza della Vittoria.
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( da "Corriere della Sera" del 12-03-2008)
Argomenti: Class Action
Corriere della Sera
- NAZIONALE - sezione: Economia - data: 2008-03-12 num: - pag: 29 categoria:
REDAZIONALE class="hilite">Mutui Adusbef
contro banche e notai La legge Bersani sulla portabilità dei mutui è stata
aggirata da spese istruttorie e perizie richieste a danno dei clienti? Adusbef
promuove una class="term">class class="term">action
contro banche e notai che hanno fatto pagare spese per la portabilità dei
mutui. E oltre al recupero dei costi non dovuti, l'associazione dei consumatori
chiederà "il risarcimento dei danni".
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( da "AltaLex" del 12-03-2008)
Argomenti: Class Action
Schema di decreto
legislativo approvato dal CdM del 06.03.2008 Stampa Arresto fino a 18 mesi e
sanzione amministrativa fino a 24 mila euro per il datore di lavoro che non
rispetta le norme previste dal nuovo testo in materia di salute e sicurezza sul
lavoro. E' questa una delle novità previste dallo schema di disegno di legge
approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 6 marzo 2008 in attuazione della
delega conferita al Governo dalla Legge 3 agosto 2007, n. 123. In particolare il
provvedimento, reso necessario anche dai tragici eventi ed infortuni occorsi
recentemente e frutto di un'ampia convergenza delle forze politiche presenti in
parlamento, "ridisegna la materia della salute e sicurezza sul lavoro le
cui regole ? fino ad oggi contenute in una lunga serie di disposizioni
succedutesi nell'arco di quasi sessanta anni ? sono state rivisitate e
collocate in un'ottica di sistema". Tra gli interventi più importanti
indichiamo: sanzioni più severe per le imprese che violano le norme in materia
di sicurezza; nei casi più gravi di incidenti con feriti/morti con colpa
dell'azienda sospensione dell'attività, sanzioni amministrative fino a
1.500.000 euro ed interdizione alla collaborazione con la pubblica
amministrazione; responsabilità dell'appaltatore in merito agli incidenti che
accadono ai lavoratori delle ditte appaltatrici; estensione delle tutele ai
lavoratori flessibili; istituzione dei c.d. rappresentanti dei lavoratori per
la sicurezza eletti in ciascuna azienda indipendentemente dal numero di
dipendenti. (Altalex, 12 marzo 2008) Lavoro | Sicurezza sul lavoro SCHEMA DI
DECRETO LEGISLATIVO recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3
agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro" (Testo approvato
dal Consiglio dei Ministri del 6 marzo 2008) Titolo I: Disposizioni generali
(artt. 1-61) Titolo II: Luoghi di lavoro (artt. 62-68) Titolo III: Uso delle
attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale (artt.
69-87) Titolo IV: Cantieri temporanei o mobili (artt. 88-160) Titolo V:
Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro (artt. 161-166) Titolo VI:
Movimentazione manuale dei carichi (artt. 167-171) Titolo VII: Attrezzature
munite di videoterminali (artt. 172-179) Titolo VIII: Agenti fisici (artt.
180-220) Titolo IX: Sostenze pericolose (artt. 221-265) Titolo X: Esposizione
ad agenti biologici (artt. 266-286) Titolo XI: Protezione da atmosfee esplosive
(artt. 287-297) Titolo XII: Disposizioni in materia penale edi procedura penale
(artt. 298-303) Titolo XIII: Disposizioni finali (artt. 304-305) TITOLO I CAPO
I DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 Finalità 1. Le disposizioni contenute nel
presente decreto legislativo costituiscono attuazione dell'articolo 1 della
legge 3 agosto 2007, n. 123, per il riassetto e la riforma delle norme vigenti
in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi
di lavoro, mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in un unico
testo normativo. Il presente decreto legislativo persegue le finalità di cui al
presente comma nel rispetto delle normative comunitarie e delle convenzioni
internazionali in materia, nonché in conformità all'articolo 117 della
Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione,
garantendo l'uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul
territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle
differenze di genere, di età e alla condizione delle lavoratrici e dei
lavoratori immigrati. Articolo 2 Definizioni 1. Ai fini ed agli effetti delle
disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per: a)
"lavoratore": persona che, indipendentemente dalla tipologia
contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di
un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo
fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti
ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il
socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua
attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in
partecipazione di cui all'articolo 2549 e seguenti del codice civile; il
soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento
promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e/o di
agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del
lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il
partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di
laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e
biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali
limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla
strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come definito dalla
legge 1 agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del
fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile;
il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 e al
decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81; b) "datore di lavoro":
il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il
soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il
lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione
stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di
spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il
dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non
avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto
ad un ufficio avente autonomia gestionale, esso è individuato dall'organo di
vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e
dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato
di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o
di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro
coincide con l'organo di vertice medesimo; c) "azienda": il complesso
della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato; d)
"dirigente": persona che, in ragione delle competenze professionali e
di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico
conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività
lavorativa e vigilando su di essa; e) "preposto": persona che, in
ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e
funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla
attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute,
controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un
funzionale potere di iniziativa; f) "responsabile del servizio di
prevenzione e protezione": persona in possesso delle capacità e dei
requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro,
a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai
rischi; g) "addetto al servizio di prevenzione e protezione": persona
in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo
32, facente parte del servizio di cui alla lettera l) del presente articolo; h)
"medico competente": medico in possesso di uno dei titoli e dei
requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora,
secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai
fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la
sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente
decreto; i) "rappresentante dei lavoratori per la sicurezza": persona
eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti
della salute e della sicurezza durante il lavoro; l) "servizio di
prevenzione e protezione dai rischi": insieme delle persone, sistemi e
mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e
protezione dai rischi professionali per i lavoratori; m) "sorveglianza
sanitaria": insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato
di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai
fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività
lavorativa; n) "prevenzione": il complesso delle disposizioni o
misure necessarie per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto
della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno; o)
"salute": stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non
consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità; p) "sistema di
promozione della salute e sicurezza": complesso dei soggetti istituzionali
che concorrono, con la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione
dei programmi di intervento finalizzati a migliorare le condizioni di salute e
sicurezza dei lavoratori; q) "valutazione dei rischi": valutazione
globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei
lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la
propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione
e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il
miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza; r)
"pericolo": proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore
avente il potenziale di causare danni; s) "rischio": probabilità di
raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di
esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;
t) "unità produttiva": stabilimento o struttura finalizzati alla
produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria
e tecnico funzionale; u) "norma tecnica": specifica tecnica, approvata
e pubblicata da un'organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da
un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia
obbligatoria; v) "buone prassi": soluzioni organizzative o
procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica,
adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle
condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle regioni, dall'Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli
organismi paritetici di cui all'articolo 51, validate dalla Commissione
consultiva permanente di cui all'articolo 6, previa istruttoria tecnica
dell'ISPESL, che provvede a assicurarne la più ampia diffusione; z) "linee
guida": atti di indirizzo e coordinamento per l'applicazione della
normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai Ministeri, dalle
Regioni, dall'ISPESL e dall'INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano; aa) "formazione": processo educativo attraverso il quale
trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e
protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di
competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e
alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi; bb)
"informazione": complesso delle attività dirette a fornire conoscenze
utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in
ambiente di lavoro; cc) "addestramento": complesso delle attività
dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature,
macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e
le procedure di lavoro; dd) "modello di organizzazione e di
gestione": modello organizzativo e gestionale per la definizione e l'attuazione
di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell'articolo 6,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a
prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, comma 3, del codice penale,
commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della
salute sul lavoro; ee) "organismi paritetici": organismi costituiti a
iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi
privilegiate per: la programmazione di attività formative e l'elaborazione e la
raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti la salute e sicurezza sul lavoro; la l'assistenza
alle imprese finalizzata all'attuazione degli adempimenti in materia; ogni
altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi
di riferimento; ff) "Responsabilità sociale delle imprese":
integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle
aziende e organizzazioni nelle loro attività commerciali e nei loro
rapporti con le parti interessate. Articolo 3 Campo di applicazione 1. Il
presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati
e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio. 2. Nei riguardi delle Forze
armate e di Polizia, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso
pubblico e della difesa civile, dei servizi di protezione civile, nonché
nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per
finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di
ordine e sicurezza pubblica, delle università, degli istituti di istruzione
universitaria, delle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica,
degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado e dei mezzi
di trasporto aerei e marittimi, le disposizioni del presente decreto
legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze
connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative, individuate
entro e non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo con decreti emanati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988 n. 400, dai Ministri competenti di concerto con i
Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della salute e delle riforme e
innovazioni nella pubblica amministrazione sentite le organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nonché, relativamente
agli schemi di decreti di interesse delle Forze armate, compresa l'Arma dei
carabinieri, gli organismi a livello nazionale rappresentativi del personale
militare; analogamente si provvede per quanto riguarda gli archivi, le
biblioteche e i musei solo nel caso siano sottoposti a particolari vincoli di
tutela dei beni artistici storici e culturali. Con i medesimi decreti si
provvede a dettare le disposizioni necessarie a consentire l'adeguamento della
normativa relativa alle attività lavorative a bordo delle navi, di cui al
decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, ed in ambito portuale, di cui al
decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, alla disciplina recata dal presente
decreto. 3. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, sono fatte salve
le disposizioni attuative dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626; decorso inutilmente tale termine, trovano applicazione
le singole discipline speciali, integrate dai criteri e principi generali del
presente decreto. 4. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i
lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi
equiparati, fermo restando quanto previsto dai commi successivi del presente
articolo. 5. Nell'ipotesi di prestatori di lavoro nell'ambito di un contratto
di somministrazione di lavoro di cui agli articoli 20 e seguenti del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e
integrazioni, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico
dell'utilizzatore, fatto salvo l'obbligo a carico del somministratore di
informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo
svolgimento delle mansioni per le quali viene assunto. 6. Nell'ipotesi di
distacco del lavoratore di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni, tutti gli
obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, fatto
salvo l'obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui
rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le
quali egli viene distaccato. Per il personale delle pubbliche amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
che presta servizio con rapporto di dipendenza funzionale presso altre
amministrazioni pubbliche, organi o autorità nazionali, gli obblighi di cui al
presente decreto sono a carico del datore di lavoro designato
dall'amministrazione, organo o autorità ospitante. 7. Nei confronti dei
lavoratori a progetto di cui agli articoli 61 e seguenti del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e
integrazioni, e dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo
409, n. 3, del codice di procedura civile, le disposizioni di cui al presente
decreto si applicano ove la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di
lavoro del committente. 8. Nei confronti dei lavoratori che effettuano
prestazioni occasionali di tipo accessorio, ai sensi dell'articolo 70 e
seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni e integrazioni, il presente decreto legislativo e tutte le altre
norme speciali vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute si
applicano con esclusione dei piccoli lavori domestici a carattere
straordinario, compresi l'insegnamento privato supplementare e l'assistenza
domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili. 9. Nei
confronti dei lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n.
877, e dei lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto
collettivo dei proprietari di fabbricati trovano applicazione gli obblighi di
informazione e formazione di cui agli articoli 36 e 37. Ad essi devono inoltre
essere forniti i necessari dispositivi di protezione individuali in relazione
alle effettive mansioni assegnate. Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro
fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature
devono essere conformi alle disposizioni di cui al Titolo III. 10. A tutti i lavoratori
subordinati che effettuano una prestazione continuativa di lavoro a distanza,
mediante collegamento informatico e telematico, compresi quelli di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70 e di cui
all'accordo-quadro europeo sul telelavoro concluso il 16 luglio 2002, si
applicano le disposizioni di cui al Titolo VII, indipendentemente dall'ambito
in cui si svolge la prestazione stessa. Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro
fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature
devono essere conformi alle disposizioni di cui al Titolo IX. I lavoratori a
distanza sono informati dal datore di lavoro circa le politiche aziendali in
materia di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare in ordine alle
esigenze relative ai videoterminali ed applicano correttamente le direttive
aziendali di sicurezza. Al fine di verificare la corretta attuazione della
normativa in materia di tutela della salute e sicurezza da parte del lavoratore
a distanza, il datore di lavoro, le rappresentanze dei lavoratori e le autorità
competenti hanno accesso al luogo in cui viene svolto il lavoro nei limiti
della normativa nazionale e dei contratti collettivi, dovendo tale accesso
essere subordinato al preavviso e al consenso del lavoratore qualora la
prestazione sia svolta presso il suo domicilio. Il lavoratore a distanza può
chiedere ispezioni. Il datore di lavoro garantisce l'adozione di misure dirette
a prevenire l'isolamento del lavoratore a distanza rispetto agli altri
lavoratori interni all'azienda, permettendogli di incontrarsi con i colleghi e
di accedere alle informazioni dell'azienda, nel rispetto di regolamenti o
accordi aziendali. 11. Nei confronti dei lavoratori autonomi di cui all'articolo
2222 del codice civile si applicano le disposizioni di cui agli articoli 21 e
26. 12. Nei confronti dei componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo
230-bis del codice civile, dei piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083
del codice civile e dei soci delle società semplici operanti nel settore
agricolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21. 13. In considerazione della
specificità dell'attività esercitata dalle imprese medie e piccole operanti nel
settore agricolo, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle politiche
agricole, alimentari e forestali, entro novanta giorni dall'entrata in vigore
del presente decreto, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla
normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, e
limitatamente alle imprese che impiegano lavoratori stagionali ciascuno dei
quali non superi le cinquanta giornate lavorative e per un numero complessivo
di lavoratori compatibile con gli ordinamenti colturali aziendali, provvede ad
emanare disposizioni per semplificare gli adempimenti relativi
all'informazione, formazione e sorveglianza sanitaria previsti dal presente
decreto, sentite le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più
rappresentative del settore sul piano nazionale. I contratti collettivi
stipulati dalle predette organizzazioni definiscono specifiche modalità di
attuazione delle previsioni del presente decreto legislativo concernenti il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nel caso le imprese utilizzino
esclusivamente la tipologia di lavoratori stagionali di cui al precedente
periodo. Articolo 4 Computo dei lavoratori 1. Ai fini della determinazione del
numero di lavoratori dal quale il presente decreto legislativo fa discendere
particolari obblighi non sono computati: a) i collaboratori familiari di cui
all'articolo 230-bis del codice civile; b) i soggetti beneficiari delle
iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della
legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi
regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e
lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta
del mondo del lavoro; c) gli allievi degli istituti di istruzione e
universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale nei quali si
faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici,
fisici e biologici, ivi comprese le attrezzature munite di videoterminali; d) i
lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi
dell'articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in sostituzione di
altri prestatori di lavoro assenti con diritto alla conservazione del posto di
lavoro; e) i lavoratori che svolgono prestazioni occasionali di tipo accessorio
ai sensi degli articoli 70 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni, nonché prestazioni che
esulano dal mercato del lavoro ai sensi dell'art. 74 del medesimo decreto. f) i
lavoratori di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877 ove la loro attività non
sia svolta in forma esclusiva a favore del datore di lavoro committente; g) i
volontari, come definiti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, i volontari del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile e i volontari
che effettuano il servizio civile; h) i lavoratori utilizzati nei lavori
socialmente utili di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e
successive modificazioni e integrazioni; i) i lavoratori autonomi di cui
all'articolo 2222 del codice civile, fatto salvo quanto previsto dalla
successiva lettera l); l) i collaboratori coordinati e continuativi di cui
all'articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile, nonché i lavoratori a
progetto di cui agli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni, ove la loro
attività non sia svolta in forma esclusiva a favore del committente; 2. I
lavoratori utilizzati mediante somministrazione di lavoro ai sensi degli
articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e
successive modificazioni e integrazioni e i lavoratori assunti a tempo parziale
ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, e successive
modificazioni e integrazioni, si computano sulla base del numero di ore di
lavoro effettivamente prestato nell'arco di un semestre. 3. Fatto salvo quanto
previsto dal comma 4, nell'ambito delle attività stagionali definite dal
decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525 e successive
modifiche e integrazioni, nonché di quelle individuate dai contratti collettivi
nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro
comparativamente più rappresentative, il personale in forza si computa a
prescindere dalla durata del contratto e dall'orario di lavoro effettuato. 4.
Il numero dei lavoratori impiegati per l'intensificazione dell'attività in determinati
periodo dell'anno nel settore agricolo e nell'ambito di attività diverse da
quelle indicate nel comma 3, corrispondono a frazioni di unità-lavorative-anno
(ULA) come individuate sulla base della normativa comunitaria CAPO II SISTEMA
ISTITUZIONALE Articolo 5 Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle
politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza
in materia di salute e sicurezza sul lavoro (rif.: art. 1, comma 2, lett. i,
prima parte e art. 1 comma 2 lett. q, prima parte, l. n. 123/2007) 1. È
istituito, presso il Ministero della salute, che lo presiede, il Comitato per
l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento
nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul
lavoro. Esso è composto da: due rappresentanti del Ministero della salute, due
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, uno del Ministero
dell'interno e cinque delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano.
Al Comitato partecipano, con funzione consultiva, un rappresentante dell'INAIL,
uno dell'ISPESL e uno dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo
(IPSEMA). 2. Il Comitato di cui al comma 1, al fine di garantire la più
completa attuazione del principio di leale collaborazione tra Stato e regioni,
ha il compito di: a) stabilire le linee comuni delle politiche nazionali in
materia di salute e sicurezza sul lavoro; b) individuare obiettivi e programmi
dell'azione pubblica di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza
dei lavoratori; c) definire la programmazione annuale in ordine ai settori
prioritari di intervento dell'azione di vigilanza, i piani di attività e i
progetti operativi a livello nazionale, tenendo conto delle indicazioni
provenienti dai comitati regionali di coordinamento e dai programmi di azione
individuati in sede comunitaria; d) programmare il coordinamento della
vigilanza a livello nazionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro; e)
garantire lo scambio di informazioni tra i soggetti istituzionali al fine di
promuovere l'uniformità dell'applicazione della normativa vigente; f)
individuare le priorità della ricerca in tema di prevenzione dei rischi per la
salute e sicurezza dei lavoratori. 3. Ai fini delle definizioni degli
obbiettivi di cui alle lettere a), b), e), f) le parti sociali sono consultate
preventivamente. Sull'attuazione delle azioni intraprese è effettuata una
verifica con cadenza almeno annuale. 4. Le modalità di funzionamento del
comitato sono fissate con regolamento interno da adottarsi a maggioranza
qualificata rispetto al numero dei componenti; le funzioni di segreteria sono
svolte da personale del Ministero della salute appositamente assegnato. 5. Ai
componenti del Comitato ed ai soggetti invitati a partecipare ai sensi del comma
1, non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennità di missione. 6.
Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi od ulteriori
spese a carico della finanza pubblica. Articolo 6 Commissione consultiva
permanente per la salute e sicurezza sul lavoro (rif.: art. 1, comma 2, lett.
i, seconda parte, l. n. 123/2007; art. 26 d.lgs. n. 626/1994) 1. Presso il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituita la Commissione
consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro. La Commissione è
composta da: un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale che la presiede; un rappresentante del Ministero della salute; un
rappresentante del Ministero dello sviluppo economico; un rappresentante del
Ministero dell'interno; un rappresentante del Ministero della difesa; un
rappresentante del Ministero delle infrastrutture; un rappresentante del
Ministero dei trasporti; un rappresentante del Ministero delle politiche
agricole e forestali; un rappresentante del Ministero della solidarietà
sociale; un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei
Ministri-Dipartimento della funzione pubblica; dieci rappresentanti delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano designati dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano; dieci esperti designati delle organizzazioni
sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello
nazionale; dieci esperti designati delle organizzazioni sindacali dei datori di
lavoro, anche dell'artigianato e della piccola e media impresa,
comparativamente più rappresentative a livello nazionale. 2. Per ciascun
componente può essere nominato un supplente, il quale interviene unicamente in
caso di assenza del titolare. Ai lavori della Commissione possono altresì
partecipare rappresentanti di altre amministrazioni centrali dello Stato in
ragione di specifiche tematiche inerenti le relative competenze, con
particolare riferimento a quelle relative alla materia dell'istruzione per le
problematiche di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c). 3. All'inizio di
ogni mandato la Commissione può istituire comitati speciali permanenti, dei
quali determina la composizione e la funzione. 4. La Commissione si avvale della
consulenza degli istituti pubblici con competenze in materia di salute e
sicurezza sul lavoro e può richiedere la partecipazione di esperti nei diversi
settori di interesse. 5. I componenti della Commissione e i segretari sono
nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su
designazione degli organismi competenti e durano in carica cinque anni. 6. Le
modalità di funzionamento della commissione sono fissate con regolamento
interno da adottarsi a maggioranza qualificata rispetto al numero dei
componenti; le funzioni di segreteria sono svolte da personale del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale appositamente assegnato. 7. Ai componenti
del Comitato ed ai soggetti invitati a partecipare ai sensi del comma 1, non
spetta alcun compenso, rimborso spese o indennità di missione. 8. La
Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha il
compito di: a) esaminare i problemi applicativi della normativa di salute e
sicurezza sul lavoro e formulare proposte per lo sviluppo e il perfezionamento
della legislazione vigente; b) esprimere pareri sui piani annuali elaborati dal
Comitato di cui all'articolo 5; c) definire le attività di promozione e le
azioni di prevenzione di cui all'articolo 11; d) validare le buone prassi in
materia di salute e sicurezza sul lavoro; e) redigere annualmente, sulla base
dei dati forniti dal sistema informativo di cui all'articolo 8, una relazione
sullo stato di applicazione della normativa di salute e sicurezza e sul suo
possibile sviluppo, da trasmettere alle commissioni parlamentari competenti e
ai Presidenti delle Regioni; f) elaborare, entro e non oltre il 31 dicembre
2010, le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi
di cui all'articolo 29, comma 5, tenendo conto dei profili di rischio e degli
indici infortunistici di settore. Tali procedure vengono recepite con decreto
dei Ministeri del Lavoro e della previdenza sociale, della salute e
dell'interno acquisito il parere della Conferenza Stato, Regioni e province
autonome di Trento e di Bolzano; g) definire criteri finalizzati alla
definizione del sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori
autonomi di cui all'articolo 27. Il sistema di qualificazione delle imprese è
disciplinato con decreto del Presidente della Repubblica, acquisito il parere
della Conferenza Stato, Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, da
emanarsi entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto; h)
valorizzare sia gli accordi sindacali sia i codici di condotta ed etici,
adottati su base volontaria, che, in considerazione delle specificità dei
settori produttivi di riferimento, orientino i comportamenti dei datori di
lavoro, anche secondo i principi della responsabilità sociale, dei lavoratori e
di tutti i soggetti interessati, ai fini del miglioramento dei livelli di
tutela definiti legislativamente; i) valutare le problematiche connesse
all'attuazione delle direttive comunitarie in materia di salute e sicurezza del
lavoro; l) promuovere la considerazione della differenza di genere in relazione
alla valutazione dei rischi e alla predisposizione delle misure di prevenzione;
m) indicare modelli di organizzazione e gestione aziendale ai fini di cui
all'articolo 30. 9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare
nuovi od ulteriori spese a carico della finanza pubblica. Articolo 7 Comitati
regionali di coordinamento (rif.: art. 1, comma 2, lett. i, ultima parte, l. n.
123/2007; art. 4 l.
n. 123/2007; art. 27 d.lgs. n. 626/1994) 1. Al fine di realizzare una
programmazione coordinata di interventi nonché uniformità degli stessi ed il
necessario raccordo con il Comitato di cui all'articolo 5 e con la Commissione
di cui all'articolo 6, presso ogni regione e provincia autonoma opera il
comitato regionale di coordinamento di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2007. Articolo 8 Sistema informativo
nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (rif.: art. 1, comma 2, lett.
n e o, l. n. 123/2007) 1. È istituito il Sistema informativo nazionale per la
prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro al fine di fornire dati utili per
orientare, programmare, pianificare e valutare l'efficacia della attività di
prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e per indirizzare le
attività di vigilanza, attraverso l'utilizzo integrato delle informazioni
disponibili negli attuali sistemi informativi, anche tramite l'integrazione di
specifici archivi e la creazione di banche dati unificate 2. Il Sistema
informativo di cui al comma precedente è costituito dal Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, dal Ministero della salute, dal Ministero
dell'interno, dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano,
dall'INAIL, dall'IPSEMA e dall'ISPESL, con il contributo del Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL). Allo sviluppo del medesimo
concorrono gli organismi paritetici e gli istituti di settore a carattere
scientifico, ivi compresi quelli che si occupano della salute delle donne. 3. L'INAIL garantisce la
gestione tecnica ed informatica del SINP e, a tal fine, è titolare del
trattamento dei dati, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196. 4. Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale
e della salute, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni
nella pubblica amministrazione, acquisito il parere della Conferenza Stato,
Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro 180
giorni dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo,
vengono definite le regole tecniche per la realizzazione ed il funzionamento
del SINP, nonché le regole per il trattamento dei dati. Tali regole sono
definite nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 4 aprile 2006,
n. 159, e dei contenuti del Protocollo di intesa sul Sistema Informativo
Nazionale Integrato per la Prevenzione nei luoghi di lavoro. Con il medesimo
decreto sono disciplinate le speciali modalità con le quali le forze armate e
le forze di polizia ad ordinamento civile partecipano al sistema informativo
relativamente alle attività operative e addestrative. Per tale finalità è
acquisita l'intesa dei Ministri della difesa e dell'interno. 5. La
partecipazione delle parti sociali al Sistema informativo avviene attraverso la
periodica consultazione in ordine ai flussi informativi di cui alle lettere a),
b, c) e d) del successivo comma 6. 6. I contenuti dei flussi informativi devono
almeno riguardare: a) il quadro produttivo ed occupazionale; b) il quadro dei
rischi; c) il quadro di salute e sicurezza dei lavoratori; d) il quadro degli
interventi di prevenzione delle istituzioni preposte; e) il quadro degli
interventi di vigilanza delle istituzioni preposte. 7. La diffusione delle
informazioni specifiche è finalizzata al raggiungimento di obiettivi di
conoscenza utili per le attività dei soggetti destinatari e degli enti
utilizzatori. I dati sono resi disponibili ai diversi destinatari e resi
pubblici nel rispetto della normativa di cui al decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196. 8. Le attività di cui al presente articolo sono realizzate dalle
amministrazioni di cui al comma 2 utilizzando le ordinarie risorse personali,
economiche e strumentali in dotazione. Articolo 9 Enti pubblici aventi compiti
in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (rif.: art. 1, comma 2,
lett. q, seconda parte, l. n. 123/2007) 1. L'ISPESL, l'INAIL e l'IPSEMA sono enti
pubblici nazionali con competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro
che esercitano le proprie attività, anche di consulenza, in una logica di
sistema con il Ministero della salute, il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 2. L'ISPESL, l'INAIL e
l'IPSEMA operano in funzione delle attribuzioni loro assegnate dalla normativa
vigente, svolgendo in forma coordinata, per una maggiore sinergia e
complementarietà , le seguenti attività: a) elaborazione e applicazione dei
rispettivi piani triennali di attività; b) interazione, per i rispettivi ruoli
e competenze, in logiche di conferenza permanente di servizio, per assicurare
apporti conoscitivi al sistema di sostegno ai programmi di intervento in
materia di sicurezza e salute sul lavoro di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera p), per verificare l'adeguatezza dei sistemi di prevenzione e
assicurativi e per studiare e proporre soluzioni normative e tecniche atte a
ridurre il fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali ; c)
consulenza alle aziende, in particolare alle medie, piccole e micro imprese,
anche attraverso forme di sostegno tecnico e specialistico finalizzate sia al
suggerimento dei più adatti mezzi, strumenti e metodi operativi, efficaci alla
riduzione dei livelli di rischiosità in materia di salute e sicurezza sul
lavoro, sia all'individuazione degli elementi di innovazione tecnologica in
materia con finalità prevenzionali, raccordandosi con le altre istituzioni
pubbliche operanti nel settore e con le parti sociali; d) progettazione ed
erogazione di percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro
tenuto conto ed in conformità dei criteri e modalità elaborati ai sensi degli
articoli 6 e 11; e) formazione per i responsabili e gli addetti ai servizi di
prevenzione e protezione di cui all'articolo 32; f) promozione e divulgazione,
previa stipula di apposite convenzioni con le istituzioni e con gli istituti
interessati, della cultura della salute e della sicurezza del lavoro nei
percorsi formativi scolastici e universitari previa stipula di apposite
convenzioni con gli istituti e le istituzioni dell'alta formazione artistica e
coreutica; g) partecipazione, con funzioni consultive, al Comitato per
l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento
nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza del
lavoro di cui all'articolo 5; h) consulenza alla Commissione consultiva
permanente per la salute e sicurezza del lavoro di cui all'articolo 6; i)
elaborazione e raccolta e diffusione delle buone prassi di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera v); l) predisposizione delle linee guida di cui all'articolo
2, comma 1, lettera z); m) contributo al Sistema Informativo Nazionale per la
Prevenzione nei luoghi di lavoro secondo quanto previsto dall'articolo 8. 3. L'attività di consulenza di
cui alla lettera c) del comma 2, non può essere svolta dai funzionari degli
istituti di cui al presente articolo che svolgono attività di controllo e
verifica degli obblighi nelle materie di competenza degli istituti medesimi. I
soggetti che prestano tale attività non possono, per un periodo di tre anni
dalla cessazione dell'incarico, esercitare attività di controllo e verifica
degli obblighi nelle materie di competenza degli istituti medesimi.
Nell'esercizio di tale attività, non vi è l'obbligo di denuncia di cui
all'articolo 331 del codice di procedura penale o di comunicazione ad altre
Autorità competenti delle contravvenzioni rilevate ove si riscontrino
violazioni alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro; in ogni
caso, l'esercizio dell'attività di consulenza non esclude o limita la
possibilità per l'ente di svolgere l'attività di controllo e verifica degli
obblighi nelle materie di competenza degli istituti medesimi. Con successivo
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro della salute per la parte concernente i funzionari dell'ISPESL, è
disciplinato lo svolgimento dell'attività di consulenza e dei relativi
proventi, fermo restando che i compensi percepiti per lo svolgimento
dell'attività di consulenza sono devoluti in ragione della metà all'ente di
appartenenza e nel resto al Fondo di cui all'articolo 52, comma 1. 4. L'INAIL fermo restando
quanto previsto dall'art. 12 della legge 11 marzo 1988, n. 67, dall'art. 2,
comma 6, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dall'art. 2, comma 130, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, svolge, con la finalità di ridurre il fenomeno
infortunistico e ad integrazione delle proprie competenze quale gestore
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, i seguenti compiti oltre a quanto previsto negli altri articoli
del presente decreto: a) raccoglie e registra, a fini statistici e informativi,
i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro
di almeno un giorno, escluso quello dell'evento; b) concorre, d'intesa con
l'ISPESL, alla realizzazione di studi e ricerche sugli infortuni e sulle
malattie correlate al lavoro; c) partecipa alla elaborazione, formulando pareri
e proposte, della normazione tecnica in materia; d) eroga, previo trasferimento
delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, le prestazioni del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1187, della
legge 27 dicembre 2007, n. 296.
In sede di prima applicazione, le relative prestazioni
sono fornite con riferimento agli infortuni verificatisi a far data dal 1°
gennaio 2007. 5. L'Istituto
Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro ? ISPESL è Ente di
diritto pubblico, nel settore della ricerca, dotato di autonomia scientifica,
organizzativa, patrimoniale, gestionale e tecnica. L'ISPESL è organo
tecnico-scientifico del Servizio Sanitario Nazionale di ricerca, sperimentazione,
controllo, consulenza, assistenza, alta formazione, informazione e
documentazione in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie
professionali, sicurezza sul lavoro e di promozione e tutela della salute negli
ambienti di vita e di lavoro, del quale si avvalgono gli organi centrali dello
Stato preposti ai settori della salute, dell'ambiente, del lavoro e della
produzione e le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano. 6. L'ISPESL, nell'ambito delle
sue attribuzioni istituzionali, opera avvalendosi delle proprie strutture
centrali e territoriali, garantendo unitarietà della azione di prevenzione nei
suoi aspetti interdisciplinari e svolge le seguenti attività: svolge e promuove
programmi di studio e ricerca scientifica e programmi di interesse nazionale
nel campo della prevenzione degli infortuni, e delle malattie professionali,
della sicurezza sul lavoro e della promozione e tutela della salute negli
ambienti di vita e di lavoro; interviene nelle materie di competenza dell'Istituto,
su richiesta degli organi centrali dello Stato e delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dei controlli che richiedono
un'elevata competenza scientifica. Ai fini della presente lettera, esegue,
accedendo nei luoghi di lavoro, accertamenti e indagini in materia di salute e
sicurezza del lavoro; è organo tecnico-scientifico delle Autorità nazionali
preposte alla sorveglianza del Mercato ai fini del controllo della conformità
ai requisiti di sicurezza e salute di prodotti messi a disposizione dei
lavoratori; svolge attività di Organismo Notificato per Attestazioni di
conformità relative alle Direttive per le quali non svolge compiti relativi
alla Sorveglianza del Mercato; è titolare di prime verifiche e verifiche di
primo impianto di attrezzature di lavoro sottoposte a tale regime; fornisce
consulenza al Ministero della salute, agli altri Ministeri e alle regioni e
province autonome in materia salute e sicurezza del lavoro; fornisce assistenza
al Ministero della salute e alle regioni e alle province autonome per
l'elaborazione del Piano sanitario nazionale, dei piani sanitari regionali e
dei piani nazionali e regionali della prevenzione, per il monitoraggio delle
azioni poste in essere nel campo salute e sicurezza del lavoro e per la
verifica del raggiungimento dei livelli essenziali di assistenza in materia;
supporta il Servizio Sanitario Nazionale fornendo informazioni, formazione,
consulenza e assistenza alle strutture operative per la promozione della
salute, prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro; svolge,
congiuntamente ai servizi di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro delle
ASL, l'attività di vigilanza sulle strutture sanitarie del Servizio Sanitario
Nazionale; l) effettua il raccordo e la divulgazione dei risultati derivanti
dalle attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolte dalle strutture del
Servizio Sanitario Nazionale; m) partecipa alla elaborazione di norme di
carattere generale e formula, pareri e proposte circa la congruità della norma tecnica
non armonizzata ai requisiti di sicurezza previsti dalla legislazione nazionale
vigente; n) assicura la standardizzazione tecnico-scientifica delle metodiche e
delle procedure per la valutazione e la gestione dei rischi e per
l'accertamento dello stato di salute dei lavoratori in relazione a specifiche
condizioni di rischio e contribuisce alla definizione dei limiti di
esposizione; o) diffonde, previa istruttoria tecnica, le buone prassi di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera v); p) coordina il Network Nazionale in
materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in qualità di Focal Point
italiano nel Network informativo dell'Agenzia Europea per la salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro; q) supporta l'attività di monitoraggio del Ministero
della Salute sulla applicazione dei Livelli Essenziali di Assistenza relativi
alla sicurezza nei luoghi di lavoro. 7. L'IPSEMA svolge, con la finalità di ridurre
il fenomeno infortunistico ed ad integrazione delle proprie competenze quale
gestore dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali del settore marittimo, i seguenti compiti oltre a quanto
previsto negli altri articoli del presente decreto: raccoglie e registra, a
fini statistici ed informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che
comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello
dell'evento; concorre alla realizzazione di studi e ricerche sugli infortuni e
sulle malattie correlate al lavoro, raccordandosi con il Ministero della salute
e con l'ISPESL; finanzia, nell'ambito e nei limiti delle proprie spese
istituzionali, progetti di investimento e formazione in materia di salute e
sicurezza sul lavoro; supporta, in raccordo con le Amministrazioni competenti
in materia di salute per il settore marittimo,anche mediante convenzioni con
l'INAIL, le prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa per i lavoratori
marittimi anche al fine di assicurare il loro reinserimento lavorativo; eroga,
previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale, le prestazioni del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 1187, della legge 27 dicembre 2007, n. 296, con riferimento agli
infortuni del settore marittimo. In sede di prima applicazione, le relative prestazioni
sono fornite con riferimento agli infortuni verificatisi a far data dal 1°
gennaio 2007. Articolo 10 Informazione e assistenza in materia di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro (rif.: art. 24 d.lgs. n. 626/1994) 1. Le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, tramite le AA.SS.LL. del SSN, il
Ministero dell'interno tramite le strutture del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro
(ISPESL), il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il Ministero
dello sviluppo economico per il settore estrattivo, l'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), l'Istituto di
previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), gli organismi paritetici e gli
enti di patronato svolgono, anche mediante convenzioni, attività di
informazione, e assistenza, consulenza, formazione, promozione in materia di
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare nei confronti delle
imprese artigiane, delle imprese agricole e delle piccole e medie imprese e
delle rispettive associazioni dei datori di lavoro. Articolo 11 Attività
promozionali (rif.: art. 1, comma 2, lett. p, e 4, comma 7, l. n. 123 del 2007) 1.
Nell'ambito della Commissione Consultiva di cui all'articolo 6 sono definite,
in coerenza con gli indirizzi individuati dal Comitato di cui all'articolo 5,
le attività promozionali della cultura e delle azioni di prevenzione con
riguardo in particolare a: a) finanziamento di progetti di investimento in
materia di salute e sicurezza sul lavoro da parte delle piccole, medie e micro
imprese; per l'accesso a tali finanziamenti deve essere garantita la semplicità
delle procedure; b) finanziamento di progetti formativi specificamente dedicati
alle piccole, medie e micro imprese, ivi compresi quelli di cui all'articolo
52, comma 1, lettera b); c) finanziamento delle attività degli istituti
scolastici, universitari e di formazione professionale finalizzata
all'inserimento in ogni attività scolastica ed universitaria, nelle istituzioni
dell'alta formazione artistica e coreutica e nei percorsi di istruzione e
formazione professionale di specifici percorsi formativi interdisciplinari alle
diverse materie scolastiche volti a favorire la conoscenza delle tematiche
della salute e della sicurezza nel rispetto delle autonomie didattiche. 2. Ai
finanziamenti di cui al comma 1 si provvede con oneri a carico delle risorse di
cui all'articolo 1, comma 7 bis della legge 3 agosto 2007, n. 123, come
introdotto dall'articolo 2, comma 533, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con i Ministri dell'Economia e
delle finanze, dell'istruzione e dell'università e della ricerca, si provvede
al riparto annuale delle risorse tra le attività di cui alle lettere a), b) e
c) del comma 1 e dell'articolo 52, comma 2, lettera d). 3. Le amministrazioni
centrali e le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto
delle proprie competenze, concorrono alla programmazione e realizzazione di progetti
formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, attraverso modalità
operative da definirsi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici
mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo. Alla
realizzazione e allo sviluppo di quanto previsto nel periodo precedente possono
altresì concorrere le parti sociali, anche mediante i fondi interprofessionali.
4. Ai fini della promozione e divulgazione della cultura della salute e
sicurezza sul lavoro è facoltà degli istituti scolastici, universitari e di
formazione professionale inserire in ogni attività scolastica ed universitaria
nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica e nei percorsi di
istruzione e formazione professionale, percorsi formativi interdisciplinari
alle diverse materie scolastiche ulteriori rispetto a quelli disciplinati dal
comma 1, lettera c) e volti alle medesime finalità. Tale attività è svolta
nell'ambito e nei limiti delle risorse disponibili degli istituti. 5.
Nell'ambito e nei limiti delle risorse di cui al comma 2 trasferite dal
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, l'INAIL finanzia progetti di
investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro rivolti
in particolare alle piccole, medie e micro imprese e progetti volti a
sperimentare soluzioni innovative e strumenti di natura organizzativa e
gestionale ispirati ai principi di responsabilità sociale delle imprese.
Costituisce criterio di priorità per l'accesso al finanziamento l'adozione da
parte delle imprese delle buone passi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
v). 6. Nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali, le amministrazioni
pubbliche promuovono attività specificamente destinate ai lavoratori immigrati
o alle lavoratrici, finalizzate a migliorare i livelli di tutela dei medesimi
negli ambienti di lavoro. 7.
In sede di prima applicazione, per il primo anno
dall'entrata in vigore del presente decreto, le risorse di cui all'articolo 1,
comma 7 bis della legge 3 agosto 2007, n. 123, come introdotto dall'articolo 2,
comma 533, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono utilizzate, secondo le
priorità, ivi compresa una campagna straordinaria di formazione, stabilite,
entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, con accordo
adottato, previa consultazione delle parti sociali, in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e la province autonome di
Trento e di Bolzano. Articolo 12 Interpello (rif.: art. 1, comma 2, lett. v, l.
n. 123/2007) 1. Gli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti
territoriali e gli enti pubblici nazionali, nonché, di propria iniziativa o su
segnalazione dei propri iscritti, le organizzazioni sindacali dei datori di
lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale e i consigli nazionali degli ordini o collegi professionali, possono
inoltrare alla Commissione per gli interpelli di cui al successivo comma,
esclusivamente tramite posta elettronica, quesiti di ordine generale
sull'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro.
2. Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituita la
Commissione per gli interpelli composta da due rappresentanti del Ministero del
lavoro e previdenza sociale, due rappresentanti del Ministero della salute e
quattro rappresentanti delle Regioni e Province autonome. Qualora la materia
oggetto di interpello investa competenze di altre amministrazioni pubbliche la
Commissione è integrata con rappresentanti delle stesse. 3. Le indicazioni
fornite nelle risposte ai quesiti di cui al comma 1 costituiscono criteri
vincolanti per l'esercizio delle attività di vigilanza con riferimento alla
posizione di colui che si è adeguato alle medesime indicazioni. Articolo 13
Vigilanza (rif.: art. 23 d.lgs. n. 626/1994) 1. La vigilanza sull'applicazione
della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è
svolta dalla azienda sanitaria locale competente per territorio e, per quanto
di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per
il settore minerario, fino all'effettiva attuazione del trasferimento di
competenze da adottarsi ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, e successive modificazioni, dal Ministero dello sviluppo economico, e per
le industrie estrattive di seconda categoria e le acque minerali e termali
dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano. Le province autonome
di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente articolo,
nell'ambito delle proprie competenze, secondo quanto previsto dai rispettivi
ordinamenti. 2. Ferme restando le competenze in materia di vigilanza attribuite
dalla legislazione vigente al personale ispettivo del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, lo stesso personale può esercitare l'attività di
vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro nelle seguenti attività, informandone preventivamente il servizio
di prevenzione e sicurezza dell'Azienda sanitaria locale competente per
territorio: a) attività nel settore delle costruzioni edili o di genio civile e
più in particolare lavori di costruzione, manutenzione, riparazione,
demolizione, conservazione e risanamento di opere fisse, permanenti o
temporanee, in muratura e in cemento armato, opere stradali, ferroviarie,
idrauliche, scavi, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati; lavori in
sotterraneo e gallerie, anche comportanti l'impiego di esplosivi; b) lavori
mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei; c) ulteriori attività
lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, individuate con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del lavoro
e della previdenza sociale, e della salute adottato sentito il comitato di cui
all'articolo 5 e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in
relazione alle quali il personale ispettivo del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale svolge attività di vigilanza sull'applicazione della
legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro,
informandone preventivamente il servizio di prevenzione e sicurezza dell'Azienda
sanitaria locale competente per territorio. 3. In attesa del complessivo
riordino delle competenze in tema di vigilanza sull'applicazione della
legislazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, restano
ferme le competenze in materia di salute e sicurezza dei lavoratori attribuite
dalle disposizioni vigenti agli uffici di sanità aerea e marittima ed alle
autorità marittime, portuali ed aeroportuali, per quanto riguarda la sicurezza
dei lavoratori a bordo di navi e di aeromobili ed in ambito portuale ed
aeroportuale nonché ai servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate
e per le Forze di polizia e per i Vigili del fuoco; i predetti servizi sono
competenti altresì per le aree riservate o operative e per quelle che presentano
analoghe esigenze da individuarsi, anche per quel che riguarda le modalità di
attuazione, con decreto del Ministro competente di concerto con i Ministri del
lavoro e della previdenza sociale e della salute. L'Amministrazione della
giustizia può avvalersi dei servizi istituiti per le Forze armate e di polizia,
anche mediante convenzione con i rispettivi Ministeri, nonché dei servizi
istituiti con riferimento alle strutture penitenziarie. 4. La vigilanza di cui
al presente articolo è esercitata nel rispetto del coordinamento di cui agli
articoli 5 e 7. 5. Il personale delle pubbliche amministrazioni, assegnato agli
uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e
in alcuna parte del territorio nazionale, attività di consulenza. 6. L'importo delle somme che
l'ASL, in qualità di organo di vigilanza, ammette a pagare in sede
amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, primo periodo, del decreto
legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, integra l'apposito capitolo regionale per
finanziare l'attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dai
dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL. Articolo 14 Disposizioni per il
contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei
lavoratori (rif.: art. 5 l.
n. 123/2007) 1. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza dei
lavoratori, nonché di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare,
ferme restando le attribuzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori di
cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 14 agosto
1996, n. 494, e successive modificazioni, gli organi di vigilanza del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale, anche su segnalazione delle
amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, possono adottare
provvedimenti di sospensione di un'attività imprenditoriale qualora riscontrino
l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione
obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori
presenti sul luogo di lavoro, ovvero in caso di reiterate violazioni della
disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero
e settimanale, di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile
2003, n. 66, e successive modificazioni, considerando le specifiche gravità di
esposizione al rischio di infortunio, nonché in caso di gravi e reiterate
violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro
individuate con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
adottato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. In attesa della
emanazione del citato decreto, le violazioni in materia di tutela della salute
e della sicurezza sul lavoro che costituiscono il presupposto per l'adozione
del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale sono quelle
individuate nell'Allegato I. L'adozione del provvedimento di sospensione è
comunicata all'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163 ed al Ministero delle infrastrutture, per gli aspetti di
rispettiva competenza, al fine dell'emanazione di un provvedimento interdittivo
alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a
gare pubbliche di durata pari alla citata sospensione nonché per un eventuale
ulteriore periodo di tempo non inferiore al doppio della durata della
sospensione e comunque non superiore a due anni. Le disposizioni del presente
comma si applicano anche con riferimento ai lavori nell'ambito dei cantieri
edili. Ai provvedimenti del presente articolo non si applicano le disposizioni
di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. 2. I poteri e gli obblighi di cui al
comma 1 spettano anche agli organi di vigilanza delle aziende sanitarie locali,
e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con riferimento all'accertamento
della reiterazione delle violazioni della disciplina in materia di tutela della
salute e della sicurezza sul lavoro di cui al comma 1. 3. Il provvedimento di
sospensione può essere revocato da parte dell'organo di vigilanza che lo ha
adottato. 4. È condizione per la revoca del provvedimento da parte dell'organo
di vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui al
comma 1: a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o
da altra documentazione obbligatoria; b) l'accertamento del ripristino delle
regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di reiterate violazioni della
disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, riposo giornaliero e
settimanale, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive
modificazioni, o di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di
tutela della salute e della sicurezza sul lavoro; c) il pagamento di una somma
aggiuntiva unica pari a ? 2500 rispetto a quelle di cui al comma 6. 5. È
condizione per la revoca del provvedimento da parte dell'organo di vigilanza delle
aziende sanitarie locali di cui al comma 2: a) l'accertamento del ripristino
delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di gravi e reiterate
violazioni delle disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza
sul lavoro; b) il pagamento di una somma aggiuntiva unica pari a ? 2500
rispetto a quelle di cui al comma 6. 6. È comunque fatta salva l'applicazione
delle sanzioni penali, civili e amministrative vigenti. 7. L'importo delle somme
aggiuntive di cui al comma 4, lettera c), integra la dotazione del Fondo per
l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, ed è
destinato al finanziamento degli interventi di contrasto al lavoro sommerso ed
irregolare individuati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g), della legge 27 dicembre
2006, n. 296. 8. L'importo
delle somme aggiuntive di cui al comma 5, lettera b), integra l'apposito
capitolo regionale per finanziare l'attività di prevenzione nei luoghi di
lavoro. 9. Avverso i provvedimenti di sospensione di cui ai commi 1 e 2 è
ammesso ricorso, entro 30 giorni, rispettivamente, alla Direzione regionale del
lavoro territorialmente competente e al presidente della Giunta regionale, i
quali si pronunciano nel termine di 15 giorni dalla notifica del ricorso.
Decorso inutilmente tale ultimo termine il provvedimento di sospensione perde
efficacia. 10. Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di
sospensione di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a sei mesi.
11. Nelle ipotesi delle violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro
di cui al comma 1, le disposizioni del presente articolo si applicano nel
rispetto delle competenze in tema di vigilanza in materia. CAPO III GESTIONE
DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO Sezione I Misure di tutela e obblighi
Articolo 15 Misure generali di tutela (rif.: art 3 d.lgs. n. 626/1994; art. 4
d.lgs. n. 277/1991) 1. Le misure generali di tutela della salute e della
sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono: a) la valutazione di tutti
i rischi per la salute e sicurezza; b) la programmazione della prevenzione,
mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le
condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori
dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro; c) l'eliminazione dei rischi e,
ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze
acquisite in base al progresso tecnico; d) il rispetto dei principi ergonomici
nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella
scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e
produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del
lavoro monotono e di quello ripetitivo; e) la riduzione dei rischi alla fonte;
f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno
pericoloso; g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o
che possono essere, esposti al rischio; h) l'utilizzo limitato degli agenti
chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro; i) la priorità delle misure
di protezione collettiva rispetto alle misure di
protezione individuale; l) il controllo sanitario dei lavoratori; m)
l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari
inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione; n)
informazione e formazione adeguate per i lavoratori; o) informazione e
formazione adeguate per dirigenti e i preposti; p) informazione e formazione
adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; q) istruzioni
adeguate ai lavoratori; r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori; s)
la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza; t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire
il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso
l'adozione di codici di condotta e di buone prassi; u) misure di emergenza da
attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei
lavoratori e di pericolo grave e immediato; v) uso di segnali di avvertimento e
di sicurezza; z) regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con
particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione
dei fabbricanti. 2. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla
salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari
per i lavoratori. Articolo 16 Delega di funzioni La delega di funzioni da parte
del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti
limiti e condizioni: che essa risulti da atto scritto recante data certa; che
il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza
richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; che essa attribuisca
al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti
dalla specifica natura delle funzioni delegate; che essa attribuisca al
delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni
delegate. 2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e
tempestiva pubblicità. 3. La delega di funzioni non esclude l'obbligo di
vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da
parte del delegato delle funzioni trasferite. La vigilanza si esplica anche
attraverso i sistemi di verifica e controllo di cui all'articolo 30, comma 4.
Articolo 17 Obblighi del datore di lavoro non delegabili (rif.: art 4 d.lgs. n.
626/1994) 1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: a) la
valutazione di tutti i rischi con la conseguente adozione dei documenti
previsti dall'articolo 28; b) la designazione del responsabile del servizio di
prevenzione e protezione dai rischi; Articolo 18 Obblighi del datore di lavoro
e del dirigente 1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui
all'articolo 3 e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività
secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: nominare il
medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi
previsti dal presente decreto legislativo. designare preventivamente i
lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e
lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo
grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione
dell'emergenza; nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità
e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione
individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e
il medico competente, ove presente; prendere le misure appropriate affinché
soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico
addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e
specifico; richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme
vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di
igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi
di protezione individuali messi a loro disposizione; richiedere al medico
competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente
decreto; adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in
caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo
grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona
pericolosa; informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio
di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni
prese o da prendere in materia di protezione; adempiere agli obblighi di
informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;
astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della
salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività
in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di
protezione della salute; consegnare tempestivamente al rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della
sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a),
nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera
q); elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, e, su richiesta di
questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente
copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; prendere appropriati
provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare
rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno
verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio; comunicare
all'INAIL, o all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini
statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che
comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello
dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul
lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni; consultare
il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui
all'articolo 50; adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione
incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo
grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure
devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda
o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti; nell'ambito dello
svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i
lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia,
contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione
periodica di cui all'articolo 35; aggiornare le misure di prevenzione in
relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini
della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione
della tecnica della prevenzione e della protezione; comunicare annualmente
all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. 2.
Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al
medico competente informazioni in merito a: a) la natura dei rischi; b)
l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure
preventive e protettive; c) la descrizione degli impianti e dei processi
produttivi; d) i dati di cui al comma 1, lettera q), e quelli relativi alle
malattie professionali; e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.
3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione
necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza
dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a
pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano
a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla
loro fornitura e manutenzione. In tal caso gli obblighi previsti dal presente
decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono
assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati,
con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al
soggetto che ne ha l'obbligo giuridico. Articolo 19 Obblighi del preposto 1. In riferimento alle
attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e
competenze, devono: a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei
singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni
aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di
protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione
e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori
diretti; b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto
adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e
specifico; c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle
situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i
lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il
posto di lavoro o la zona pericolosa; d) informare il più presto possibile i
lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio
stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; e)
astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori
di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un
pericolo grave ed immediato; f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o
al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei
dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo
che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base
della formazione ricevuta; g) frequentare appositi corsi di formazione secondo
quanto previsto dall'articolo 37. Articolo 20 Obblighi dei lavoratori 1. Ogni
lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella
delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti
delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle
istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. 2. I lavoratori devono in
particolare: a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai
preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro; b) osservare le disposizioni e le istruzioni
impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della
protezione collettiva ed individuale; c) utilizzare
correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi,
i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza; d) utilizzare in
modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; e)
segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le
deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché
qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza,
adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie
competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla successiva lettera
f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente,
dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; f) non
rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di
segnalazione o di controllo; g) non compiere di propria iniziativa operazioni o
manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la
sicurezza propria o di altri lavoratori; h) partecipare ai programmi di
formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro; i) sottoporsi
ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque
disposti dal medico competente. 3. I lavoratori di aziende che svolgono
attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di
riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del
lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in
capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel
medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.
Articolo 21 Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui
all'articolo 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi 1. I componenti
dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, i
lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222
del codice civile, i piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice
civile e i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo devono: a)
utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al
Titolo III b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli
conformemente alle disposizioni di cui al Titolo III. c) munirsi di apposita
tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie
generalità qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel
quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto. 2. I soggetti di
cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con
oneri a proprio carico hanno facoltà di: a) beneficiare della sorveglianza
sanitaria secondo le previsioni di cui all'articolo 41, fermi restando gli
obblighi previsti da norme speciali; b) partecipare a corsi di formazione
specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi
propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all'articolo 37,
fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali. Articolo 22 Obblighi
dei progettisti (rif.: art. 6 d.lgs. n. 626/1994) 1. I progettisti dei luoghi e
dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di
prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte
progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di
protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in
materia. Art. 23 Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori (rif.: art. 6 d.lgs.
n. 626/1994) 1. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione
in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed
impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti
in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 2. In caso di locazione
finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità,
gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa
documentazione. Art. 24 Obblighi degli installatori (rif.: art. 6 d.lgs. n.
626/1994) 1. Gli installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o
altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza, devono attenersi alle
norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai
rispettivi fabbricanti. Articolo 25 Obblighi del medico competente (rif.: art.
17 d.lgs. n. 626/1994; art. 14 direttiva 89/391/CEE) 1. Il medico competente:
collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione
alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove
necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione
delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei
lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei
lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di
primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e
le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla
attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute",
secondo i principi della responsabilità sociale; programma ed effettua la
sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari
definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli
indirizzi scientifici più avanzati; istituisce, anche tramite l'accesso alle
cartelle sanitarie e di rischio, di cui alla lettera f), aggiorna e custodisce,
sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni
lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Nelle aziende o unità
produttive con più di 15 lavoratori il medico competente concorda con il datore
di lavoro il luogo di custodia; consegna al datore di lavoro, alla cessazione
dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle
disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n.196 e con
salvaguardia del segreto professionale; consegna al lavoratore, alla cessazione
del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e gli
fornisce le informazioni riguardo la necessità di conservazione; invia
all'ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di
rischio nei casi previsti dal presente decreto legislativo, alla cessazione del
rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il lavoratore interessato può chiedere
copia delle predette cartelle all'ISPESL anche attraverso il proprio medico di
medicina generale; fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della
sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti
con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti
sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a
tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; informa ogni lavoratore
interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41
e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al
datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai
rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi
collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul
significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la
tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori; visita gli
ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce
in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa
dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua
annotazione nel documento di valutazione dei rischi; partecipa alla
programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati
gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della
sorveglianza sanitaria; comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei
titoli e requisiti di cui all'articolo 38 al Ministero della salute entro il
termine di sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. Articolo 26
Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione (rif.:
art. 1, comma 2, lett. s., n. 1,
l. n. 123/2007; art. 7 d.lgs. n. 626/1994 modificato
dalla l. n. 123/2007) 1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori
all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria
azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito
dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima: a) verifica, con le
modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g),
l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori
autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto
d'opera o di somministrazione. Fino alla emanazione del decreto di cui al
periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità: 1)
acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria
e artigianato; 2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa
appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità
tecnico professionale, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della
Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445; b) fornisce agli stessi soggetti
dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui
sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate
in relazione alla propria attività. 2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori
di lavoro, ivi compresi i subappaltatori: a) cooperano all'attuazione delle
misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti
sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto; b) coordinano gli interventi di
protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi
reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i
lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.
3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento
di cui al comma 2 elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che
indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al
minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di
appalto o di opera. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed
ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al
precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni
del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività
delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. 4. Ferme restando
le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il
mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e
assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore,
nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali
il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti
indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di Previdenza per il settore
marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai
danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese
appaltatrici o subappaltatrici. 5. Nei singoli contratti di subappalto, di
appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della entrata
in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, 1655, 1656 e 1677
del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai
sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del
lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico
appalto. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati
prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere
indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora
in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle
organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a
livello nazionale. 6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella
valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di
appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori
sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente
rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve
essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle
caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente
comma il costo del lavoro e' determinato periodicamente, in apposite tabelle,
dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori
economici previsti dalla contrattazione collettiva
stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in
materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e
delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo
applicabile, il costo del lavoro e' determinato in relazione al contratto
collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in
considerazione. 7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo
12 aprile 2006 n. 163, come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1,
della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti
pubblici le disposizione del presente decreto. 8. Nell'ambito dello svolgimento
di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato
dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita
tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del
lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Articolo 27 Sistema di
qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi (rif.: art. 1, comma 1,
lett. m) e s) l. n. 123/2007) 1. Nell'ambito della Commissione di cui
all'articolo 6, anche tenendo conto delle indicazioni provenienti da organismi
paritetici, vengono individuati settori e criteri finalizzati alla definizione
di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, con
riferimento alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, fondato sulla base
della specifica esperienza, competenza e conoscenza, acquisite anche attraverso
percorsi formativi mirati. 2. Il possesso dei requisiti per ottenere la
qualificazione di cui al comma 1 costituisce elemento vincolante per la
partecipazione alle gare relative agli appalti e subappalti pubblici e per
l'accesso ad agevolazioni, finanziamenti e contributi a carico della finanza
pubblica, sempre se correlati ai medesimi appalti o subappalti. Sezione II
Valutazione dei rischi Articolo 28 Oggetto della valutazione dei rischi (rif.:
art. 4 d.lgs. n. 626/1994) 1. La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1,
lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o
dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di
lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei
lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a
rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress
lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004,
alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri paesi. 2. Il
documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione
della valutazione, deve avere data certa e contenere: a) una relazione sulla
valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante all'attività
lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione
stessa; b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e
dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione
di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a); c) il programma delle misure
ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di
sicurezza; d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da
realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere,
a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate
competenze e poteri; e) l'indicazione del nominativo del responsabile del
servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato
alla valutazione del rischio; f) l'individuazione delle mansioni che
eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una
riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione
e addestramento. 3. Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresì
rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei
rischi contenute nei successivi titoli del presente decreto. Articolo 29 Modalità
di effettuazione della valutazione dei rischi (rif.: art 4 d.lgs. n. 626/1994)
1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui
all'articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del
servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui
all'articolo 41. 2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa
consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 3. La
valutazione e il documento di cui al comma 1 debbono essere rielaborati, nel
rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche
del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini
della salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di
evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di
infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne
evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di
prevenzione debbono essere aggiornate. 4. Il documento di cui all'articolo 17,
comma 1, lettera a) e quello di cui all'articolo 26, comma 3, devono essere
custoditi presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei
rischi. 5. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la
valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure
standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza
del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto
interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non
oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare
l'effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente
periodo non si applica alle attività di cui all'articolo 31, comma 6, lettere
a), b), c), d) e g). 6. I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori
possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure
standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Nelle more
dell'elaborazione di tali procedure trovano applicazione le disposizioni di cui
ai commi 1, 2, 3, e 4. 7. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano
alle attività svolte nelle seguenti aziende: a) aziende di cui all'articolo 31,
comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g); b) aziende in cui si svolgono
attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere
esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all'esposizione ad amianto; c)
aziende che rientrano nel campo di applicazione del Titolo IV del presente
decreto. Articolo 30 Modelli di organizzazione e di gestione 1. Il modello di
organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della
responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle
associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo
8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato,
assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi
giuridici relativi: a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge
relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e
biologici; b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione
delle misure di prevenzione e protezione conseguenti; c) alle attività di
natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti,
riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza; d) alle attività di sorveglianza sanitaria; e)
alle attività di informazione e formazione dei lavoratori; f) alle attività di
vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di
lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori; g) alla acquisizione di
documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge; h) alle periodiche
verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate. 2. Il
modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei
sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al
comma 1. 3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto
richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività
svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche ei
poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del
rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto
delle misure indicate nel modello. 4. Il modello organizzativo deve altresì
prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e
sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate.
Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere
adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative
alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione
di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso
scientifico e tecnologico. 5.
In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione
aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di
gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al
British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui ai
commi precedenti per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori
modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla
Commissione di cui all'articolo 6. 6.
L'adozione del modello di organizzazione e di gestione
di cui al presente articolo nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le
attività finanziabili ai sensi dell'articolo 11. Sezione III Servizio di
prevenzione e protezione Articolo 31 Servizio di prevenzione e protezione
(rif.: art. 8 d.lgs. n. 626/1994; art. 7 direttiva n. 89/391/CEE) 1. Salvo
quanto previsto dall'articolo 34, il datore di lavoro organizza il servizio di
prevenzione e protezione all'interno della azienda o della unità produttiva, o
incarica persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei
datori di lavoro o gli organismi paritetici, secondo le regole di cui al
presente articolo. 2. Gli addetti e i responsabili dei servizi, interni o
esterni, di cui al comma 1, devono possedere le capacità e i requisiti
professionali di cui all'articolo 32, devono essere in numero sufficiente
rispetto alle caratteristiche dell'azienda e disporre di mezzi e di tempo
adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi non possono subire
pregiudizio a causa della attività svolta nell'espletamento del proprio
incarico. 3. Nell'ipotesi di utilizzo di un servizio interno, il datore di
lavoro può avvalersi di persone esterne alla azienda in possesso delle
conoscenze professionali necessarie, per integrare, ove occorra, l'azione di
prevenzione e protezione del servizio. 4. Il ricorso a persone o servizi
esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che, all'interno dell'azienda
ovvero dell'unità produttiva, siano in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 32. 5. Ove il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni
non è per questo esonerato dalla propria responsabilità in materia. 6. L'istituzione del servizio
di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità
produttiva, è comunque obbligatoria nei seguenti casi: a) nelle aziende
industriali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.
334 e successive modifiche ed integrazioni, soggette all'obbligo di notifica o
rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto; b) nelle centrali
termoelettriche; c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28
e 33 del decreto legislativo 19 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;
d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi,
polveri e munizioni; e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori; f)
nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori; g) nelle strutture di
ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori. Nelle ipotesi di
cui al presente comma il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione
deve essere interno. 7. Nei casi di aziende con più unità produttive nonché nei
casi di gruppi di imprese, può essere istituito un unico servizio di
prevenzione e protezione. I datori di lavoro possono rivolgersi a tale
struttura per l'istituzione del servizio e per la designazione degli addetti e
del responsabile. Articolo 32 Capacità e requisiti professionali degli addetti
e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni
(rif.: art. 8-bis d.lgs. n. 626/1994; art. 7 direttiva n. 89/391/CEE) 1. Le
capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai
servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati
alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività
lavorative. 2. Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui
al comma 1, è necessario essere in possesso di un titolo di studio non
inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato
di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione
adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle
attività lavorative. Per lo svolgimento della funzione di responsabile del
servizio prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al precedente
periodo, è necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica
dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e
protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato
di cui all'articolo 28, comma 1, di organizzazione e gestione delle attività
tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni
sindacali. I corsi di cui ai periodi precedenti devono rispettare quanto
previsto dall'accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, serie generale, del
14 febbraio 2006, n. 37, e successive modificazioni e integrazioni. 3. Possono
altresì svolgere le funzioni di responsabile o addetto coloro che, pur non
essendo in possesso del titolo di studio di cui al comma 2, dimostrino di aver
svolto una delle funzioni richiamate, professionalmente o alle dipendenze di un
datore di lavoro, almeno da sei mesi alla data del 13 agosto 2003 previo
svolgimento dei corsi secondo quanto previsto dall'accordo di cui al comma
precedente. 4. I corsi di formazione di cui al comma 2 sono organizzati dalle
regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, dalle università,
dall'ISPESL, dall'INAIL, o dall'IPSEMA per la parte di relativa competenza, dal
Corpo nazionale dei vigili del fuoco dall'amministrazione della difesa, dalla
Scuola superiore della pubblica amministrazione, dalle associazioni sindacali
dei datori di lavoro o dei lavoratori o dagli organismi paritetici, nonché dai
soggetti di cui al punto 4 dell'accordo di cui al comma 2 nel rispetto dei
limiti e delle specifiche modalità ivi previste. Ulteriori soggetti formatori
possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 5. Coloro
che sono in possesso di laurea in una delle seguenti classi: L7, L8, L9, L17,
L23, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo
2007, o nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al decreto del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 4 agosto 2000 ovvero
nella classe 4 di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica 2 aprile 2001, ovvero di altre lauree riconosciute
corrispondenti ai sensi della normativa vigente. 6. I responsabili e gli
addetti dei servizi di prevenzione e protezione sono tenuti a frequentare corsi
di aggiornamento secondo gli indirizzi definiti nell'accordo Stato-Regioni di
cui al comma 2. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 34. 7. Le
competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione
di cui al presente articolo nei confronti dei componenti del servizio interno
sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e
successive modificazioni e integrazioni. 8. Negli istituti di istruzione, di
formazione professionale e universitari e nelle istituzioni dell'alta
formazione artistica e coreutica, il datore di lavoro che non opta per lo
svolgimento diretto dei compiti propri del servizio di prevenzione e protezione
dei rischi designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione
individuandolo tra: il personale interno all'unità scolastica in possesso dei
requisiti di cui all'articolo 33 del presente decreto legislativo che si
dichiari a tal fine disponibile; il personale interno ad una unità scolastica
in possesso dei requisiti di cui all'articolo 33 del presente decreto
legislativo che si dichiari disponibile ad operare in una pluralità di
istituti. 9. In
assenza di personale di cui alle lettere a) e b) del comma 8, gruppi di
istituti possono avvalersi in maniera comune dell'opera di un unico esperto
esterno, tramite stipula di apposita convenzione, in via prioritaria con gli
enti locali proprietari degli edifici scolastici e, in via subordinata, con
enti o istituti specializzati in materia di salute e sicurezza sul lavoro o con
altro esperto esterno libero professionista. 10. Il datore di lavoro che si
avvale di un esperto esterno per ricoprire l'incarico di responsabile del
servizio deve comunque organizzare un servizio di prevenzione e protezione con
un adeguato numero di addetti. Articolo 33 Compiti del servizio di prevenzione
e protezione (rif.: art. 9 d.lgs. n. 626/1994; art. 7 direttiva 89/391/CEE) 1.
Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede: a)
all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e
all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti
di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica
conoscenza dell'organizzazione aziendale; b) ad elaborare, per quanto di
competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2,
e i sistemi di controllo di tali misure; c) ad elaborare le procedure di
sicurezza per le varie attività aziendali; d) a proporre i programmi di
informazione e formazione dei lavoratori; e) a partecipare alle consultazioni
in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione
periodica di cui all'articolo 35; f) a fornire ai lavoratori le informazioni di
cui all'articolo 36. 2. I componenti del servizio di prevenzione e protezione
sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a
conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto
legislativo. 3. Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore
di lavoro. Articolo 34 Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei
compiti di prevenzione e protezione dai rischi (rif.: art. 10 d.lgs. n.
626/1994; art. 7, comma 7, direttiva n. 89/391/CEE) 1. Salvo che nei casi di
cui all'articolo 32, comma 7, il datore di lavoro può svolgere direttamente i
compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo
soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi
previste nell'allegato 2 dandone preventiva informazione al rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui ai commi successivi. 2.
Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve
frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48
ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi
alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni
definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il
termine di dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo.
Fino alla pubblicazione dell'accordo di cui al periodo precedente, conserva
validità la formazione effettuata ai sensi dell'articolo 3 del decreto
ministeriale 16 gennaio 1997, il cui contenuto è riconosciuto dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano in sede di definizione dell'accordo di cui al periodo
precedente. 3. Il datore di lavoro che svolge i compiti di cui al comma 1 è
altresì tenuto a frequentare corsi di aggiornamento nel rispetto di quanto
previsto nell'accordo di cui al precedente comma. L'obbligo di cui al
precedente periodo si applica anche a coloro che abbiano frequentato i corsi di
cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 e agli esonerati
dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell'articolo 95 del Decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626. Articolo 35 Riunione periodica (rif.: art. 11 d.lgs. n.
626/1994) 1. Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15
lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di
prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all'anno una
riunione cui partecipano: a) il datore di lavoro o un suo rappresentante; b) il
responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi; c) il medico
competente, ove nominato; d) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
2. Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame dei
partecipanti: a) il documento di valutazione dei rischi; b) l'andamento degli
infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria; c) i
criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di
protezione individuale; d) i programmi di informazione e formazione dei
dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della
protezione della loro salute. 3. Nel corso della riunione possono essere
individuati: a) codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi
di infortuni e di malattie professionali; b) obiettivi di miglioramento della
sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione
della salute e sicurezza sul lavoro. 4. La riunione ha altresì luogo in
occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione
al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che
hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori. Nelle ipotesi di cui al
periodo precedente, nelle unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori è
facoltà del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza chiedere la
convocazione di un'apposita riunione. 5. Della riunione deve essere redatto un
verbale che è a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione. Sezione
IV Formazione, informazione e addestramento Articolo 36 Informazione ai
lavoratori (rif.: art. 21 d.lgs. n. 626/1994; art. 10 direttiva n. 89/391/CEE)
1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata
informazione: a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla
attività della impresa in generale; b) sulle procedure che riguardano il primo
soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro; c) sui
nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli
articoli 45 e 46; d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del
servizio di prevenzione e protezione e del medico competente. 2. Il datore di
lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata
informazione: a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività
svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia; b)
sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla
base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e
dalle norme di buona tecnica; c) sulle misure e le attività di protezione e
prevenzione adottate. 3. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al
comma 1, lettere a) e al comma 2, lettere a), b) e c), anche ai lavoratori di
cui all'articolo 3, comma 9. 4. Il contenuto della informazione deve essere
facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire
le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa
avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso
informativo. Articolo 37 Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
(rif.: art. 22 d.lgs. n. 626/1994; art. 12 direttiva n. 89/391/CEE) 1. Il
datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione
sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle
conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a: concetti di rischio,
danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale,
diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo,
assistenza; rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle
conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del
settore o comparto di appartenenza dell'azienda. 2. La durata, i contenuti
minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante
accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa
consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dall'entrata
in vigore del presente decreto legislativo. 3. Il datore di lavoro assicura,
altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata
in merito ai rischi specifici di cui ai Titoli del presente decreto successivi
al I. Ferme restando le disposizioni già in vigore in materia, la formazione di
cui al periodo che precede è definita mediante l'accordo di cui al comma 2. 4.
La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in
occasione: a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione
qualora si tratti di somministrazione di lavoro; b) del trasferimento o
cambiamento di mansioni; c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro
o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. 5. L'addestramento viene effettuato
da persona esperta e sul luogo di lavoro. 6. La formazione dei lavoratori e dei
loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione
all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi. 7. I preposti
ricevono a cura del datore di lavoro e in azienda, un'adeguata e specifica
formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in
materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui
al precedente periodo comprendono: a) principali soggetti coinvolti e i
relativi obblighi; b) definizione e individuazione dei fattori di rischio; c)
valutazione dei rischi; d) individuazione delle misure tecniche, organizzative
e procedurali di prevenzione e protezione. 8. I soggetti di cui all'articolo 21,
comma 1, del presente decreto possono avvalersi dei percorsi formativi
appositamente definiti, tramite l'accordo di cui al comma 2, in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano. 9. I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione
incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di
pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di
gestione dell'emergenza devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un
aggiornamento periodico; in attesa dell'emanazione delle disposizioni di cui al
comma 3 dell'articolo 46, continuano a trovare applicazione le disposizioni di
cui al DM 10 marzo 1998 attuativo dell'articolo 13 del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626. 10. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza
concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la
propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle
principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. 11. Le
modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti
minimi: a) principi giuridici comunitari, costituzionali e civilistici; b)
legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; d) definizione e
individuazione dei fattori di rischio; e) valutazione dei rischi; f)
individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di
prevenzione e protezione; g) aspetti normativi dell'attività di rappresentanza
dei lavoratori; h) nozioni di tecnica della comunicazione. La durata minima dei
corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda
e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di
apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale
disciplina le modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata
non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50
lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.
12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve
avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici di cui all'articolo 50
ove presenti, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a
carico dei lavoratori. 13. Il contenuto della formazione deve essere facilmente
comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le
conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica
della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso
formativo. 14. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle
attività di formazione di cui al presente decreto sono registrate nel libretto
formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e
integrazioni. Il contenuto del libretto formativo è considerato dal datore di
lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di
vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al
presente decreto. Sezione V Sorveglianza sanitaria Articolo 38 Titoli e
requisiti del medico competente 1. Per svolgere le funzioni di medico competente
è necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti: a) specializzazione
in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e
psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in
fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro; c) autorizzazione di
cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277; d)
specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale. 2. I
medici in possesso dei titoli di cui al comma 1, lettera d), sono tenuti a
frequentare appositi percorsi formativi universitari da definire con apposito
decreto del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica di concerto
con il Ministero della salute. I soggetti di cui al precedente periodo i quali,
alla data di entrata in vigore del presente decreto, svolgano le attività di
medico competente o dimostrino di avere svolto tali attività per almeno un anno
nell'arco dei tre anni anteriori all'entrata in vigore del presente decreto
legislativo, sono abilitati a svolgere le medesime funzioni. A tal fine sono
tenuti a produrre alla Regione attestazione del datore di lavoro comprovante
l'espletamento di tale attività. 3. Per lo svolgimento delle funzioni di medico
competente è altresì necessario partecipare al programma di educazione continua
in medicina ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e
successive modificazioni e integrazioni, a partire dal programma triennale
successivo all'entrata in vigore del presente decreto legislativo. I crediti
previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non
inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina "medicina del lavoro
e sicurezza degli ambienti di lavoro". 4. I medici in possesso dei titoli
e dei requisiti di cui al presente articolo sono iscritti nell'elenco dei
medici competenti istituito presso il Ministero della salute. Articolo 39
Svolgimento dell'attività di medico competente 1. L'attività di medico
competente è svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del codice
etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH). 2. Il
medico competente svolge la propria opera in qualità di: a) dipendente o
collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata, ivi comprese quelle
costituite su iniziativa delle organizzazioni datoriali, convenzionata con
l'imprenditore; b) libero professionista; c) dipendente del datore di lavoro.
3. Il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono
attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del
territorio nazionale, attività di medico competente. 4. Il datore di lavoro
assicura al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di
tutti i suoi compiti garantendone l'autonomia. 5. Il medico competente può
avvalersi, per accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici
specialisti scelti in accordo con il datore di lavoro che ne sopporta gli
oneri. 6. Nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi
d'imprese nonché qualora la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità, il
datore di lavoro può nominare più medici competenti individuando tra essi un
medico con funzioni di coordinamento. Articolo 40 Rapporti del medico
competente con il Servizio sanitario nazionale 1. Entro il primo trimestre
dell'anno successivo all'anno di riferimento il medico competente trasmette,
esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le
informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati
collettivi sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza
sanitaria secondo il modello in allegato 3B. 2. Le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano trasmettono le informazioni di cui al comma 1,
aggregate dalle aziende sanitarie locali, all'ISPESL. Articolo 41 Sorveglianza
sanitaria (rif.: art. 16 d.lgs. n. 626/1994; art. 14 direttiva 89/391/CEE) 1.
La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente: a) nei casi
previsti dalla normativa vigente, dalle direttive europee nonché dalle
indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6; b)
qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente
correlata ai rischi lavorativi. 2. La sorveglianza sanitaria comprende: a)
visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al
lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla
mansione specifica; b) visita medica periodica per controllare lo stato di
salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione
specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla
relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale
periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in
funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con
provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza
sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente; c)
visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico
competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute,
suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine
di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica; d) visita medica
in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione
specifica; e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi
previsti dalla normativa vigente. 3. Le visite mediche di cui al comma 2 non
possono essere effettuate: a) in fase preassuntiva; b) per accertare stati di
gravidanza; c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente. 4. Le visite mediche
di cui al comma 2, a
cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e
indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico
competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di
cui al comma 2, lettere a), b) e d) sono altresì finalizzate alla verifica di
assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze
psicotrope e stupefacenti. 5. Gli esiti della visita medica devono essere
allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all'articolo 25, comma 1,
lettera c), secondo i requisiti minimi contenuti nell'Allegato 3A e predisposta
su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall'articolo 54.
6. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di
cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione
specifica: a) idoneità; b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con
prescrizioni o limitazioni; c) inidoneità temporanea; d) inidoneità permanente.
7. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno
precisati i limiti temporali di validità. 8. Dei giudizi di cui al comma 6, il
medico competente informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore. 9.
Avverso i giudizi del medico competente è ammesso ricorso, entro trenta giorni
dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza
territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti,
la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso. Articolo 42
Provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica 1. Il datore di
lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999,
n. 68, in
relazione ai giudizi di cui all'articolo 41, comma 6, attua le misure indicate
dal medico competente e qualora le stesse prevedano un'inidoneità alla mansione
specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, ad altra mansione compatibile
con il suo stato di salute. 2. Il lavoratore di cui al comma 1 che viene
adibito a mansioni inferiori conserva la retribuzione corrispondente alle
mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originaria. Qualora il
lavoratore venga adibito a mansioni equivalenti o superiori si applicano le
norme di cui all'articolo 2103 del codice civile, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Sezione VI Gestione delle emergenze Articolo 43 Disposizioni generali (rif.:
art. 12 d.lgs. n. 626/1994) 1. Ai fini degli adempimenti di cui all'articolo
18, comma 1, lettera t), il datore di lavoro: a) organizza i necessari rapporti
con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio,
lotta antincendio e gestione dell'emergenza; b) designa preventivamente i
lavoratori di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b); c) informa tutti i
lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le
misure predisposte e i comportamenti da adottare; d) programma gli interventi,
prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di
pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro
attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;
e) adotta i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo
grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e
nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa
prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo,
tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili. 2. Ai fini
delle designazioni di cui al comma 1, lettera b), il datore di lavoro tiene
conto delle dimensioni dell'azienda e dei rischi specifici dell'azienda o della
unità produttiva secondo i criteri previsti nei decreti di cui all'articolo 46.
3. I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la
designazione. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e
disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi
specifici dell'azienda o dell'unità produttiva. 4. Il datore di lavoro deve,
salvo eccezioni debitamente motivate, astenersi dal chiedere ai lavoratori di
riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un
pericolo grave ed immediato. Articolo 44 Diritti dei lavoratori in caso di
pericolo grave e immediato (rif.: art. 14 d.lgs. n. 626/1994; art. 8, comma 4,
direttiva n. 89/391/CEE) 1. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave,
immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro o da
una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto
da qualsiasi conseguenza dannosa. 2. Il lavoratore che, in caso di pericolo
grave e immediato e nell'impossibilità di contattare il competente superiore
gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non può
subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave
negligenza. Articolo 45 Primo soccorso (rif.: art. 15 d.lgs. n. 626/1994; art.
8 direttiva 89/391/CEE) 1. Il datore di lavoro, tenendo conto della natura
della attività e delle dimensioni dell'azienda o della unità produttiva,
sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in
materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto
delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i
necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori
infortunati. 2. Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso,
i requisiti del personale addetto e la sua formazione, individuati in relazione
alla natura dell'attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di
rischio sono individuati dal decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e dai
successivi decreti ministeriali di adeguamento. Articolo 46 Prevenzione incendi
(rif.: art. 13 d.lgs. n. 626/1994) 1. La prevenzione incendi è la funzione di
preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza statuale, diretta a
conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli
obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di
tutela dei beni e dell'ambiente. 2. Nei luoghi di lavoro soggetti al presente
decreto legislativo devono essere adottate idonee misure per prevenire gli
incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori. 3. Fermo restando quanto
previsto dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e dalle disposizioni
concernenti la prevenzione incendi di cui al presente decreto, i Ministri
dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, in relazione ai fattori di
rischio, adottano uno o più decreti nei quali sono definiti: i criteri diretti
ad individuare: misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio ed a
limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi; misure precauzionali di
esercizio; metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle
attrezzature antincendio; criteri per la gestione delle emergenze; le
caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio,
compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione. 4. Fino
all'emanazione dei decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi i
criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei
luoghi di lavoro di cui al decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998. 5.
Al fine di favorire il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei
luoghi di lavoro, ed ai sensi della lettera h) del comma 2 del decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139, con decreto del Ministro dell'interno sono
istituiti, presso ogni direzione regionale dei vigili del fuoco, dei nuclei
specialistici per l'effettuazione di una specifica attività di assistenza alle
aziende. Il medesimo decreto contiene le procedure per l'espletamento della attività
di assistenza. 6. Al fine dell'adozione dei provvedimenti di sospensione di
un'attività imprenditoriale di cui all'articolo 14 del presente decreto, in
coerenza con gli articoli 16, 19 e 20 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.
139 per gli aspetti di prevenzione incendi, il Comando provinciale dei vigili
del fuoco, trasmette immediatamente gli atti al Prefetto territorialmente
competente. Le maggiori risorse derivanti dall'espletamento della funzione di
controllo di cui al presente comma, sono rassegnate al Corpo nazionale dei
vigili per il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di
lavoro. 7. In
relazione ai principi di cui ai commi precedenti, ogni disposizione contenuta
nel presente decreto legislativo, concernente aspetti di prevenzione incendi,
sia per l'attività di disciplina che di controllo, deve essere riferita agli
organi centrali e periferici del Dipartimento dei vigili del fuoco, del
soccorso pubblico e della difesa civile, di cui agli articoli 1 e 2, del
decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Sezione VII Consultazione e
partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori Articolo 47 Rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza (artt. 18 e 19 d.lgs. n. 626/1994; art. 6, comma 3,
lett. c, e art. 11 direttiva n. 89/391/CEE) 1. Il rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza è istituito a livello territoriale, aziendale e di sito
produttivo. L'elezione dei rappresentanti per la sicurezza, salvo diverse
determinazioni in sede di contrattazione collettiva,
avviene di norma in un'unica giornata su tutto il territorio nazionale, come
individuata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei
datori di lavoro e dei lavoratori. Con il medesimo decreto sono disciplinate le
modalità di attuazione del presente comma. 2. In tutte le aziende, o
unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza. 3. Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15
lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto
direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più
aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto
previsto dall'articolo 48. 4. Nelle aziende o unità produttive con più di 15
lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o
designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda.
In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori
della azienda al loro interno. 5. Il numero, le modalità di designazione o di
elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di
lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni sono stabiliti
in sede di contrattazione collettiva. 6. L'elezione dei
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali o di
comparto, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in corrispondenza della
giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro, individuata,
nell'ambito della settimana europea per la salute e sicurezza sul lavoro, con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il
Ministro della salute, sentite le confederazioni sindacali dei datori di lavoro
e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Con
il medesimo decreto sono disciplinate le modalità di attuazione del presente
comma. 7. In
ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 2 è il seguente:
a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200
lavoratori; b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori; c)
sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000
lavoratori. In tali aziende il numero dei rappresentanti è aumentato nella
misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva. 8. Qualora non si proceda alle elezioni previste
dai commi 3 e 4, le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
sono esercitate dai rappresentanti di cui agli articoli 48 e 49, salvo diverse
intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Articolo 48
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (rif.: art. 1,
comma 2, lett. g, l. n. 123/2007) 1. Il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza territoriale di cui all'articolo 47, comma 3, esercita le competenze
del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di cui all'articolo 50 e i
termini e con le modalità ivi previste con riferimento a tutte le aziende o
unità produttive del territorio o del comparto di competenza nelle quali non
sia stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
2. Le modalità di elezione o designazione del rappresentante di cui al comma 1
sono individuate dagli accordi collettivi nazionali, interconfederali o di
categoria, stipulati dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza dei
predetti accordi, le modalità di elezione o designazione sono individuate con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le
associazioni di cui al primo periodo. 3. Tutte le aziende o unità produttive
nel cui ambito non è stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza partecipano al Fondo di cui all'articolo 52. 4. Per
l'esercizio delle proprie attribuzioni, il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza territoriale accede ai luoghi di lavoro nel rispetto delle modalità e
del termine di preavviso individuati dagli accordi di cui al comma 2. Il
termine di preavviso non opera in caso di infortunio grave. In tale ultima
ipotesi l'accesso avviene previa segnalazione all'organismo paritetico. 5. Ove
l'azienda impedisca l'accesso, nel rispetto delle modalità di cui al presente
articolo, al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale,
questi lo comunica all'organismo paritetico o, in sua mancanza, all'organo di
vigilanza territorialmente competente. 6. L'organismo paritetico o, in mancanza, il
Fondo di cui all'articolo 52 comunica alle aziende e ai lavoratori interessati
il nominativo del rappresentante della sicurezza territoriale. 7. Il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale ha diritto ad una
formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi
specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza,
tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo
e prevenzione dei rischi stessi. Le modalità, la durata e i contenuti specifici
della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
territoriale sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva
secondo un percorso formativo di almeno 64 ore iniziali, da effettuarsi entro 3
mesi dalla data di elezione o designazione, e 8 ore di aggiornamento annuale. 8. L'esercizio delle funzioni
di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale è incompatibile
con l'esercizio di altre funzioni sindacali operative. Articolo 49
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo (rif.: art.
1, comma 2, lett. g, l. n. 123/2007) 1. Rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza di sito produttivo sono individuati nei seguenti specifici contesti
produttivi caratterizzati dalla compresenza di più aziende o cantieri: a) i
porti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b), c) e d) della legge 28
gennaio 1994, n. 84, sedi di autorità portuale nonché quelli sede di autorità
marittima da individuare con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza
sociale e dei trasporti da emanare entro dodici mesi dall'entrata in vigore del
presente decreto; b) centri intermodali di trasporto di cui alla direttiva del
Ministro dei trasporti del 18 ottobre 2006, n. 3858; c) impianti siderurgici;
d) cantieri con almeno 30.000 uomini-giorno, intesa quale entità presunta dei
cantieri, rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai
lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione di tutte le opere; e)
contesti produttivi con complesse problematiche legate alla interferenza delle
lavorazioni e da un numero complessivo di addetti mediamente operanti nell'area
superiore a 500. 2. Nei contesti di cui al comma precedente il rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo è individuato, su loro
iniziativa, tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle aziende
operanti nel sito produttivo. 3. La contrattazione collettiva
stabilisce le modalità di individuazione di cui al comma 2 nonché le modalità
secondo cui il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito
produttivo esercita le attribuzioni di cui all'articolo 50 in tutte le aziende o
cantieri del sito produttivo in cui non vi siano rappresentanti per la
sicurezza e realizza il coordinamento tra i rappresentanti dei lavoratori per
la sicurezza del medesimo sito. Articolo 50 Attribuzioni del rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza (rif.: artt. 18 e 19 d.lgs. n. 626/1994; art. 6,
comma 3, lett. c , e art. 11 direttiva 89/391/CEE) 1. Fatto salvo quanto
stabilito in sede di contrattazione collettiva, il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: a) accede ai luoghi di lavoro
in cui si svolgono le lavorazioni; b) è consultato preventivamente e
tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione,
programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o
unità produttiva; c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli
addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al
primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui
all'articolo 37; e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale
inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative,
nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine,
agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed
alle malattie professionali; f) riceve le informazioni provenienti dai servizi
di vigilanza; g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a
quella prevista dall'articolo 37; h) promuove l'elaborazione, l'individuazione
e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e
l'integrità fisica dei lavoratori; i) formula osservazioni in occasione di
visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di
norma, sentito; l) partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35; m)
fa proposte in merito alla attività di prevenzione; n) avverte il responsabile
della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività; o) può fare
ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e
protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi
impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute
durante il lavoro. 2. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve
disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di
retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle
funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l'accesso ai dati, di
cui all'articolo 18, comma 1, lettera q), contenuti in applicazioni
informatiche. Non può subire pregiudizio alcuno a causa delle svolgimento della
propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste
dalla legge per le rappresentanze sindacali. 3. Le modalità per l'esercizio
delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale. 4. Il rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza, su sua richiesta e per l'espletamento della sua funzione,
riceve copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a). 5. I
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei lavoratori rispettivamente
del datore di lavoro committente e delle imprese appaltatrici, su loro
richiesta e per l'espletamento della loro funzione, ricevono copia del
documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3. 6. Il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto al rispetto delle
disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del segreto
industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di
valutazione dei rischi e nel documento di valutazione dei rischi di cui
all'articolo 26, comma 3, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di
cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni. 7. L'esercizio delle funzioni
di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina
di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione. Articolo 51
Organismi paritetici (rif.: art. 20 d.lgs. n. 626/1994) 1. A livello territoriale sono
costituiti gli organismi paritetici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
ee). 2. Fatto salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva,
gli organismi di cui al comma 1 sono prima istanza di riferimento in merito a
controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza,
informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti. 3. Gli organismi
paritetici possono supportare le imprese nell'individuazione di soluzioni
tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della
salute e sicurezza sul lavoro; 4. Sono fatti salvi, ai fini del comma 1, gli
organismi bilaterali o partecipativi previsti da accordi interconfederali, di
categoria, nazionali, territoriali o aziendali. 5. Agli effetti dell'articolo 9
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli organismi di cui al comma 1
sono parificati ai soggetti titolari degli istituti della partecipazione di cui
al medesimo articolo. 6. Gli organismi paritetici di cui al comma 1, purché
dispongano di personale con specifiche competenze tecniche in materia di salute
e sicurezza sul lavoro, possono effettuare, nei luoghi di lavoro rientranti nei
territori e nei comparti produttivi di competenza, sopralluoghi per le finalità
di cui al comma 3. 7. Gli organismi di cui al presente articolo trasmettono al
Comitato di cui all'articolo 7 una relazione annuale sull'attività svolta. 9.
Gli organismi paritetici comunicano alle aziende di cui all'articolo 48, comma
2, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
territoriale. Analoga comunicazione effettuano nei riguardi degli organi di
vigilanza territorialmente competenti. Articolo 52 Sostegno alla piccola e
media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e
alla pariteticità 1. Presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL) è costituito il fondo di sostegno alla piccola e
media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e
alla pariteticità. Il fondo opera a favore delle realtà in cui la
contrattazione nazionale o integrativa non preveda o costituisca sistemi di
rappresentanza dei lavoratori e di pariteticità migliorativi o, almeno, di pari
livello ed ha quali obiettivi il: sostegno ed il finanziamento, in misura non
inferiore al cinquanta per cento delle disponibilità del Fondo, delle attività
delle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza territoriali, anche con
riferimento alla formazione; finanziamento della formazione dei datori di
lavoro delle piccole e medie imprese, dei piccoli imprenditori di cui
all'articolo 2083 del codice civile, dei lavoratori stagionali del settore
agricolo e dei lavoratori autonomi; sostegno delle attività degli organismi
paritetici. 2. Il fondo di cui al comma 1 è finanziato: a) da un contributo
delle aziende di cui all'articolo 48, comma 3, in misura pari a due ore
lavorative annue per lavoratore; b) dalle entrate derivanti dall'irrogazione
delle sanzioni previste dal presente decreto per la parte eccedente quanto
riscosso a seguito dell'irrogazione delle sanzioni previste dalla previgente
normativa abrogata dal presente decreto nel corso dell'anno 2007, incrementato del
10%; c) con una quota parte delle risorse di cui all'articolo 9, comma 3; d)
relativamente all'attività formative per le piccole e medie imprese di cui al
comma 1, lettera b), anche dalle risorse di cui all'articolo 11, comma 2. 3.
Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro
della salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze,
adottato, previa intesa con le associazioni dei datori di lavoro e dei
lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del
presente decreto, sono definiti le modalità di funzionamento del fondo di cui al
comma 1, i criteri di riparto delle risorse tra le finalità di cui al medesimo
comma nonché il relativo procedimento amministrativo e contabile di
alimentazione. 4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
territoriale redige una relazione annuale sulla attività svolta, da inviare al
Fondo. Sezione VIII Documentazione tecnico amministrativa e statistiche degli
infortuni e delle malattie professionali Articolo 53 Tenuta della
documentazione 1. È consentito l'impiego di sistemi di elaborazione automatica
dei dati per la memorizzazione di qualunque tipo di documentazione prevista dal
presente decreto legislativo. 2. Le modalità di memorizzazione dei dati e di
accesso al sistema di gestione della predetta documentazione devono essere tali
da assicurare che: a) l'accesso alle funzioni del sistema sia consentito solo
ai soggetti a ciò espressamente abilitati dal datore di lavoro; b) la
validazione delle informazioni inserite sia consentito solo alle persone
responsabili, in funzione della natura dei dati; c) le operazioni di
validazione dei dati di cui alla lettera b) siano univocamente riconducibili
alle persone responsabili che le hanno effettuate mediante la memorizzazione di
codice identificativo autogenerato dagli stessi; d) le eventuali informazioni
di modifica, ivi comprese quelle inerenti alle generalità e ai dati
occupazionali del lavoratore, siano solo aggiuntive a quelle già memorizzate;
e) sia possibile riprodurre su supporti a stampa, sulla base dei singoli
documenti, ove previsti dal presente decreto legislativo, le informazioni
contenute nei supporti di memoria; f) le informazioni siano conservate almeno
su due distinti supporti informatici di memoria e siano implementati programmi
di protezione e di controllo del sistema da codici virali; g) sia redatta, a
cura dell'esercente del sistema, una procedura in cui siano dettagliatamente
descritte le operazioni necessarie per la gestione del sistema medesimo. Nella
procedura non devono essere riportati i codici di accesso. 3. Nel caso in cui
le attività del datore di lavoro siano articolate su vari sedi geografiche o
organizzate in distinti settori funzionali, l'accesso ai dati può avvenire
mediante reti di comunicazione elettronica, attraverso la trasmissione della
password in modalità criptata e fermo restando quanto previsto al comma 2
relativamente alla immissione e validazione dei dati da parte delle persone
responsabili. 4. La documentazione, sia su supporto cartaceo che informatico,
deve essere custodita nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di
protezione dei dati personali. 5. Tutta la documentazione rilevante in materia
di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e tutela delle condizioni di lavoro
può essere tenuta su unico supporto cartaceo o informatico. Ferme restando le
disposizioni relative alla valutazione dei rischi, le modalità per l'eventuale
eliminazione o per la tenuta semplificata della documentazione di cui al
periodo che precede sono definite con successivo decreto, adottato, previa
consultazione delle parti sociali, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. 6. Fino
ai sei mesi successivi all'emanazione del decreto interministeriale di cui
all'articolo 8 comma 4, del presente decreto restano in vigore le disposizioni
relative al registro infortuni ed ai registri degli esposti ad agenti
cancerogeni e biologici. Articolo 54 Comunicazioni e trasmissione della documentazione
1. La trasmissione di documentazione e le comunicazioni a enti o
amministrazioni pubbliche, comunque previste dal presente decreto legislativo
possono avvenire tramite sistemi informatizzati, nel formato e con le modalità
indicati dalle strutture riceventi. CAPO IV DISPOSIZIONI PENALI SEZIONE I
SANZIONI Articolo 55 Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente 1. E'
punito con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 4.000 a 12.000 euro il
datore di lavoro: a) che omette la valutazione dei rischi e l'adozione del
documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) ovvero che lo adotta in
assenza degli elementi di cui alle lettere a), b), d) ed f) dell'articolo 28 e
dalla lettere q) e z) dell'articolo 18; b) che non provvede alla nomina del
responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo
17, comma 1, lettera b), salvo il caso previsto dall'articolo 34; 2. Nei casi
previsti al comma 1, lett. a), si applica la pena dell'arresto da sei mesi a un
anno e sei mesi se la violazione è commessa: a) nelle aziende di cui
all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g); b) in aziende in cui
si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui
all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni
mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di
amianto; c) per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla
compresenza di lavorazioni e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore
a 200 uomini-giorno. 3. E' punito con l'ammenda da 5.000 a 15.000 euro il
datore di lavoro che non redige il documento di cui all'articolo 17, comma 1,
lettera a), secondo le modalità di cui all'articolo 29, commi 1, 2 e 3, nonché
nei casi in cui nel documento di valutazione dei rischi manchino una o più
delle indicazioni di cui all'articolo 28, comma 2, lettere c) ed e). 4. Il
datore di lavoro e il dirigente sono puniti: con l'arresto da due a quattro
mesi o con l'ammenda da 800 a
3.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lett. b), e), g), i),
m), n), o), p), 34, comma 3, 36, commi 1, 2 e 3, 43, comma 1, lett. a), b) e
c); con l'arresto tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.000 a 5.000 euro per la
violazione degli articoli 18, commi 1, lett. d), h), v), e 2, 26, comma 1,
lett. b), 43, comma 1, lett. d) ed e), 45, comma 1; con l'arresto tre a sei
mesi o con l'ammenda da 2.000
a 5.000 euro per la violazione dell'articolo 18, comma
1, lett. c). Nei casi previsti dal comma 2, si applica la pena dell'arresto da
quattro a otto mesi; con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro per la
violazione degli articoli 26, comma 1, e 2, lettere a) e b), 34, commi 1 e 2,
37, commi 1, 4, 6, 7, 8 e 9; con l'arresto da quattro a otto mesi o con
l'ammenda da 2.000 a
4.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettera l) e 43, comma
4; con l'ammenda da 800 a
3.000 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lett. r); con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 10.000 euro per la violazione degli
articoli 18, comma 1, lett. u), 29, comma 4, e 35, comma 2; con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 2.500
a 7.500 euro per la violazione dell'articolo 18, comma
1, lett. r), con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni; con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 3.000 euro per la violazione
dell'articolo 18, comma 1, lett. r), con riferimento agli infortuni superiori
ad un giorno; con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ciascun
lavoratore, in caso di violazione dell'articolo 26, comma 8. con l'arresto da
tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.000 a 10.000 euro per non aver provveduto
alla nomina di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a); con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 3.000 in caso di
violazione dall'articolo 18, comma 1, lettera s); con la sanzione
amministrativa pecuniaria di euro 500 in caso di violazione dall'articolo 18,
comma 1, lettera aa). 5. L'applicazione
della sanzione di cui al comma 4, lettera h) esclude l'applicazione delle
sanzioni conseguenti alla violazione dell'articolo 53 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Articolo 56 Sanzioni per
il preposto 1. I preposti sono puniti nei limiti dell'attività alla quale sono
tenuti in osservanza degli obblighi generali di cui all'articolo 19: con
l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da 500 a 2.000 euro per la
violazione dell'articolo 19, comma 1, lett. a), e), f); con l'arresto sino a un
mese o con l'ammenda da 300 a
900 euro per la violazione dell'articolo 19, comma 1, lett. b), c), d); con
l'ammenda da 300 a
900 euro per la violazione dell'articolo 19, comma 1, lett. g). Articolo 57
Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori 1. I
progettisti che violano il disposto dell'articolo 22 sono puniti con l'arresto
fino a un mese o con l'ammenda da 600
a 2.000 euro. 2. I fabbricanti e i fornitori che violano
il disposto dell'articolo 23 sono puniti con l'arresto da quattro a otto mesi o
con l'ammenda da 15.000 a
45.000 euro. 3. Gli installatori che violano il disposto dell'articolo 24 sono
puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 1.000 a 3.000 euro.
Articolo 58 Sanzioni per il medico competente 1. Il medico competente è punito:
con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 500 a 2.500 euro per la
violazione dell'articolo 25, comma 1, lett. d), e) e f); con l'arresto fino a
due mesi o con l'ammenda da 1.000
a 4.500 euro per la violazione dell'articolo 25, comma
1, lett. b), c), g); con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 1.000 a 5.000 euro per la
violazione dell'articolo 25, comma 1, lett. l); con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 1.000 a
3.000 euro per la violazione dell'articolo 25, comma 1, lett. i); con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 10.500 euro per la violazione
dell'articolo 40, comma 1. Articolo 59 Sanzioni per i lavoratori 1. I
lavoratori sono puniti: a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro per la
violazione dell'articolo 20, comma 2, lett. b), c), d), e), f), g), h), i); b)
con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per la
violazione dell'articolo 20 comma 3; la stessa sanzione si applica ai
lavoratori autonomi di cui alla medesima disposizione. Articolo 60 Sanzioni per
i componenti dell'impresa familiare, i lavoratori autonomi, i piccoli
imprenditori e i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo 1. I
soggetti di cui all'articolo 21 sono puniti: a) con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 300 a
2.000 euro per la violazione dell'articolo 21, comma 1, lettere a) e b); b) con
la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per la violazione dell'articolo
21, comma 1, lettera c). SEZIONE II DISPOSIZIONI IN TEMA DI PROCESSO PENALE
Articolo 61 Azione di regresso e costituzione di parte
civile 1. In
caso di esercizio dell'azione penale per i delitti di omicidio colposo o di
lesioni personali colpose, se il fatto è commesso con violazione delle norme
per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro
o che abbia determinato una malattia professionale, il pubblico ministero ne dà
immediata notizia all'INAIL ai fini dell'eventuale costituzione di parte civile
e dell'azione di regresso. 2. Le organizzazioni sindacali e la associazioni dei
familiari delle vittime di infortuni sul lavoro hanno facoltà di esercitare i
diritti e le facoltà della persona offesa di cui agli articoli 91 e 92 del
codice di procedura penale, con riferimento ai reati commessi con violazione
delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene
del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale. TITOLO II
LUOGHI DI LAVORO Capo I Disposizioni generali Articolo 62 Definizioni 1. Ferme
restando le disposizioni di cui al titolo I, unicamente ai fini
dell'applicazione del presente titolo, si intendono per luoghi di lavoro: a) i
luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o
dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o
dell'unità produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro;
b) i campi, i boschi e altri terreni facenti parte di un'azienda agricola o
forestale. 2. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano: ai
mezzi di trasporto; ai cantieri temporanei o mobili; alle industrie estrattive;
ai pescherecci. Articolo 63 Requisiti di salute e di sicurezza 1. I luoghi di
lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell'allegato IV. 2. I luoghi
di lavoro devono essere strutturati tenendo conto dell'eventuale presenza di
lavoratori disabili, se del caso, di eventuali lavoratori disabili. 3. L'obbligo di cui al comma 2
vige in particolare per le porte, le vie di circolazione, le scale, le docce, i
gabinetti ed i posti di lavoro utilizzati ed occupati direttamente da
lavoratori disabili. 4. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai
luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1993; in ogni caso devono
essere adottate misure idonee a consentire la mobilità e l'utilizzazione dei
servizi sanitari e di igiene personale. 5. Ove vincoli urbanistici o
architettonici ostino agli adempimenti di cui al comma 1 il datore di lavoro,
previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e
previa autorizzazione dell'organo di vigilanza territorialmente competente,
adotta le misure alternative che garantiscono un livello di sicurezza
equivalente. 6. I requisiti di sicurezza e di salute relativi a campi, boschi e
altri terreni facenti parte di una azienda agricola o forestale, sono
specificati nel punto 7 dell'allegato IV. Articolo 64 Obblighi del datore di
lavoro 1. Il datore di lavoro provvede affinché: a) i luoghi di lavoro siano
conformi ai requisiti di cui all'articolo 63, comma 1; b) le vie di
circolazione interne o all'aperto che conducono a uscite o ad uscite di
emergenza e le uscite di emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne
l'utilizzazione in ogni evenienza; c) i luoghi di lavoro, gli impianti e i
dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano
eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano
pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori; d) i luoghi di lavoro,
gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulitura, onde
assicurare condizioni igieniche adeguate; e) gli impianti e i dispositivi di
sicurezza, destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli, vengano
sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento.
Articolo 65 Locali sotterranei o semisotterranei 1. È vietato destinare al
lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei. 2. In deroga alle
disposizioni di cui al comma 1, possono essere destinati al lavoro locali
chiusi sotterranei o semisotterranei, quando ricorrano particolari esigenze
tecniche. In tali casi il datore di lavoro provvede ad assicurare idonee
condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclimatizzazione. 3. L'organo di vigilanza può
consentire l'uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei anche per
altre lavorazioni per le quali non ricorrono le esigenze tecniche, quando dette
lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano
rispettate le norme del presente decreto legislativo e si sia provveduto ad
assicurare le condizioni di cui al comma 2. Articolo 66 Lavori in ambienti
sospetti di inquinamento 1. È vietato consentire l'accesso dei lavoratori in
pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale in ambienti e
recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas
deleteri, senza che sia stata previamente accertata l'assenza di pericolo per
la vita e l'integrità fisica dei lavoratori medesimi, ovvero senza previo
risanamento dell'atmosfera mediante ventilazione o altri mezzi idonei. Quando
possa esservi dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera, i lavoratori devono
essere legati con cintura di sicurezza, vigilati per tutta la durata del lavoro
e, ove occorra, forniti di apparecchi di protezione. Articolo 67 Notifiche
all'organo di vigilanza competente per territorio 1. La costruzione e la
realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché
gli ampliamenti e le ristrutturazioni di quelli esistenti, devono essere
eseguiti nel rispetto della normativa di settore ed essere notificati
all'organo di vigilanza competente per territorio. 2. La notifica di cui al
comma 1 deve indicare gli aspetti considerati nella valutazione e relativi: a)
alla descrizione dell'oggetto delle lavorazioni e delle principali modalità di
esecuzione delle stesse; b) alla descrizione delle caratteristiche dei locali e
degli impianti. L'organo di vigilanza territorialmente competente può chiedere
ulteriori dati e prescrivere modificazioni in relazione ai dati notificati. 3.
La notifica di cui al presente articolo si applica alle aziende con più di
cinque lavoratori impiegati o presumibilmente da impiegare. 4. La notifica di
cui al presente articolo è valida ai fini delle eliminazioni e delle
semplificazioni di cui all'articolo 53, comma 5. CAPO II Sanzioni Articolo 68
Sanzioni per il datore di lavoro 1. Il datore di lavoro è punito: con l'arresto
da sei a dodici mesi o con l'ammenda da 4.000 a 16.000 euro per la violazione
dell'articolo 66; con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.000 a 10.000 euro per la
violazione dell'articolo 64, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), e 65, commi
1 e 2; con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 2.500 euro per la
violazione dell'articolo 67, commi 1 e 2. TITOLO III USO DELLE ATTREZZATURE DI
LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE Capo I Uso delle
attrezzature di lavoro Articolo 69 Definizioni 1. Agli effetti delle
disposizioni di cui al presente titolo si intende per: a) attrezzatura di
lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad
essere usato durante il lavoro; b) uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi
operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in
servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la
trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio; c)
zona pericolosa: qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimità di una
attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un
rischio per la salute o la sicurezza dello stesso; d) lavoratore esposto:
qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o in parte in una zona
pericolosa; e) operatore: il lavoratore incaricato dell'uso di una attrezzatura
di lavoro; Articolo 70 Requisiti di sicurezza 1. Salvo quanto previsto al comma
2, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere
conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di
recepimento delle direttive comunitarie di prodotto. 2. Le attrezzature di
lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui
al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente
all'emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle
direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali
di sicurezza di cui all'allegato V. 3. Si considerano conformi alle
disposizioni di cui al comma precedente le attrezzature di lavoro costruite
secondo le prescrizioni dei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 395
del Decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, ovvero
dell'articolo 28 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. Articolo 71
Obblighi del datore di lavoro 1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei
lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all'articolo precedente,
idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o
adattate a tali scopi. 2. All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro,
il datore di lavoro prende in considerazione: le condizioni e le
caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere; i rischi presenti
nell'ambiente di lavoro; i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature
stesse i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso.
3. Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'uso
delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano
essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono
adatte, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative, tra le quali quelle
dell'Allegato VI. 4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:
a) le attrezzature di lavoro siano: installate ed utilizzate in conformità alle
istruzioni d'uso; oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo
la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all'articolo precedente e siano
corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso e libretto di
manutenzione; assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di
sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in
relazione alle prescrizioni di cui all'articolo 18, comma1, lettera z), del
presente decreto; b) siano curati la tenuta e l'aggiornamento del registro di
controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto. 5. Le
modifiche apportate alle macchine quali definite all'articolo 1, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, per migliorarne
le condizioni di sicurezza non configurano immissione sul mercato ai sensi
dell'articolo 1, comma 3, secondo periodo, del predetto decreto, sempre che non
comportino modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste
dal costruttore. 6. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché il
posto di lavoro e la posizione dei lavoratori durante l'uso delle attrezzature
presentino requisiti di sicurezza e rispondano ai principi dell'ergonomia. 7.
Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o
responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di
lavoro prende le misure necessarie affinché: a) l'uso dell'attrezzatura di
lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto
una formazione adeguata e specifica; b) in caso di riparazione, di
trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in
maniera specifica per svolgere detti compiti. 8. Fermo restando quanto disposto
al comma 4, il datore di lavoro provvede affinché: a) le attrezzature di lavoro
la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a
un controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e
ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova
località di impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon
funzionamento, b) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare
deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano
sottoposte: a controlli periodici, secondo frequenze stabilite in base alle
indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o
desumibili dai codici di buona prassi; a controlli straordinari al fine di
garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che
intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli
per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni
trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di
inattività. c) i controlli di cui alle lettere a) e b) sono volti ad assicurare
il buono stato di conservazione e l'efficienza a fini di sicurezza delle
attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente. 9. I
risultati dei controlli di cui al comma 8 devono essere riportati per iscritto
e, almeno quelli relativi agli ultimi tre controlli, devono essere conservati e
tenuti a disposizione degli organi di vigilanza. 10. Qualora le attrezzature di
lavoro di cui al comma 8 siano usate al di fuori della sede dell'unità
produttiva devono essere accompagnate da un documento attestante l'esecuzione
dell'ultimo controllo. 11 Oltre a quanto previsto dal comma 8, le attrezzature
riportate in allegato VII sono sottoposte a prima verifica da parte dell'ISPESL
e, successivamente, a verifiche periodiche da parte delle ASL. La periodicità
di tali verifiche è definita nell'allegato VII. 12. Per l'effettuazione delle
verifiche di cui al comma 11, le ASL e l'ISPESL possono avvalersi del supporto
di soggetti pubblici o privati abilitati. I soggetti privati abilitati
acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono
direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione. 13. Le modalità
di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'allegato VII, nonché i
criteri per l'abilitazione dei soggetti pubblici o privati di cui al comma
precedente sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale e del Ministro della Salute, di concerto con la Conferenza
permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e province autonome di Trento e di
Bolzano, da adottarsi entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente
decreto. 14. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
sentiti i Ministri della salute e dello sviluppo economico, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e province autonome di
Trento e di Bolzano e sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 6
del presente decreto legislativo, vengono apportate le modifiche all'Allegato
VII relativamente all'elenco delle attrezzature di lavoro da sottoporre alle
verifiche di cui al comma 11. Articolo 72 Obblighi dei noleggiatori e dei
concedenti in uso 1. Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione
finanziaria attrezzature di lavoro di cui all'articolo 70, comma 2, deve
attestare, sotto la propria responsabilità, che le stesse siano conformi, al
momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione
finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all'allegato V. 2. Chiunque
noleggi o conceda in uso ad un datore di lavoro attrezzature di lavoro senza
conduttore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di
conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. Dovrà altresì
acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o della
concessione dell'attrezzatura una dichiarazione del datore di lavoro che
riporti l'indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso,
i quali devono risultare formati conformemente alle disposizioni del presente
titolo. Articolo 73 Informazione e formazione 1. Nell'ambito degli obblighi di
cui agli articoli 36 e 37 il datore di lavoro provvede, affinché per ogni
attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell'uso
dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una
formazione adeguata in rapporto alla sicurezza relativamente: a) alle
condizioni di impiego delle attrezzature; b) alle situazioni anormali
prevedibili. 2. Il datore di lavoro provvede altresì a informare i lavoratori
sui rischi cui sono esposti durante l'uso delle attrezzature di lavoro, sulle
attrezzature di lavoro presenti nell'ambiente immediatamente circostante, anche
se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature.
3. Le informazioni e le istruzioni d'uso devono risultare comprensibili ai
lavoratori interessati. 4. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori
incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità
particolari di cui all'articolo 71, comma 7, ricevano una formazione adeguata e
specifica, tale da consentirne l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e
sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre
persone. 5. In
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e province
autonome di Trento e di Bolzano sono individuate le attrezzature di lavoro per
le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le
modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la
durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione. Capo
II Uso dei dispositivi di protezione individuale Articolo 74 Definizioni 1. Si
intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato
"DPI", qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta
dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili
di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento
o accessorio destinato a tale scopo. 2. Non costituiscono DPI: a) gli indumenti
di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la
sicurezza e la salute del lavoratore; b) le attrezzature dei servizi di
soccorso e di salvataggio; c) le attrezzature di protezione individuale delle
forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il
mantenimento dell'ordine pubblico; d) le attrezzature di protezione individuale
proprie dei mezzi di trasporto stradali; e) i materiali sportivi quando
utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attività lavorative ; f) i
materiali per l'autodifesa o per la dissuasione; g) gli apparecchi portatili
per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi. Articolo 75 Obbligo di uso
1. I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o
sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di
protezione collettiva, da misure, metodi o
procedimenti di riorganizzazione del lavoro. Articolo 76 Requisiti dei DPI 1. I
DPI devono essere conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre
1992 n. 475, e sue successive modifiche ed integrazioni. 2. I DPI di cui al
comma 1 devono inoltre: a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza
comportare di per sé un rischio maggiore; b) essere adeguati alle condizioni
esistenti sul luogo di lavoro; c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di
salute del lavoratore; d) poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue
necessità. 3. In
caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più DPI, questi
devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso
simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi
corrispondenti. Articolo 77 Obblighi del datore di lavoro 1. Il datore di
lavoro ai fini della scelta dei DPI: a) effettua l'analisi e la valutazione dei
rischi che non possono essere evitati con altri mezzi; b) individua le
caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi di
cui alla lettera a), tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio
rappresentate dagli stessi DPI; c) valuta, sulla base delle informazioni e
delle norme d'uso fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, le caratteristiche
dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta con quelle individuate alla
lettera b); d) aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione
significativa negli elementi di valutazione. 2. Il datore di lavoro, anche
sulla base delle norme d'uso fornite dal fabbricante, individua le condizioni
in cui un DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell'uso,
in funzione di: a) entità del rischio; b) frequenza dell'esposizione al
rischio; c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore; d)
prestazioni del DPI. 3. Il datore di lavoro, sulla base delle indicazioni del
decreto di cui all'articolo 79, comma 2, fornisce ai lavoratori DPI conformi ai
requisiti previsti dall'articolo 76. 4. Il datore di lavoro: a) mantiene in
efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la
manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le
eventuali indicazioni fornite dal fabbricante; b) provvede a che i DPI siano
utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali,
conformemente alle informazioni del fabbricante; c) fornisce istruzioni
comprensibili per i lavoratori; d) destina ogni DPI ad un uso personale e,
qualora le circostanze richiedano l'uso di uno stesso DPI da parte di più
persone, prende misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema
sanitario e igienico ai vari utilizzatori; e) informa preliminarmente il
lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge; f) rende disponibile
nell'azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI; g)
stabilisce le procedure aziendali da seguire, al termine dell'utilizzo, per la
riconsegna e il deposito dei DPI; h) assicura una formazione adeguata e
organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e
l'utilizzo pratico dei DPI. 5.
In ogni caso l'addestramento è indispensabile: a) per
ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475,
appartenga alla terza categoria; b) per i dispositivi di protezione dell'udito.
Articolo 78 Obblighi dei lavoratori 1. In ottemperanza a quanto previsto
dall'articolo 20, comma 2, lettera h), i I lavoratori si sottopongono al
programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro nei
casi ritenuti necessari ai sensi dell'articolo 68, commi 4, lettera h), e 5. 2. In ottemperanza a quanto
previsto dall'articolo 20, comma 2, lettera d), i I lavoratori utilizzano i DPI
messi a loro disposizione conformemente all'informazione e alla formazione
ricevute e all'addestramento eventualmente organizzato ed espletato. 3. I
lavoratori: a) provvedono alla cura dei DPI messi a loro disposizione; b) non
vi apportano modifiche di propria iniziativa. 4. Al termine dell'utilizzo i
lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI. 5.
I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al
preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a
loro disposizione. Articolo 79 Criteri per l'individuazione e l'uso 1. Il
contenuto dell'Allegato VIII, costituisce elemento di riferimento per
l'applicazione di quanto previsto all'articolo 77, commi 1 e 4. 2. Con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico, sentita la Commissione consultiva permanente di cui
all'articolo 6, tenendo conto della natura, dell'attività e dei fattori
specifici di rischio sono indicati: a) i criteri per l'individuazione e l'uso
dei DPI; b) le circostanze e le situazioni in cui, ferme restando le priorità
delle misure di protezione collettiva, si rende
necessario l'impiego dei DPI. Capo III Impianti e apparecchiature elettriche
Articolo 80 Obblighi del datore di lavoro 1. Il datore di lavoro prende le
misure necessarie affinché i materiali, le apparecchiature e gli impianti elettrici
messi a disposizione dei lavoratori siano progettati, costruiti, installati,
utilizzati e manutenuti in modo da salvaguardare i lavoratori da tutti i rischi
di natura elettrica ed in particolare quelli derivanti da: contatti elettrici
diretti; contatti elettrici indiretti; innesco e propagazione di incendi e di
ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni;
innesco di esplosioni; fulminazione diretta ed indiretta; sovratensioni; altre
condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili. 2. A tal fine il datore di
lavoro esegue una valutazione dei rischi di cui al precedente comma 1, tenendo
in considerazione: le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro,
ivi comprese eventuali interferenze; i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
tutte le condizioni di esercizio prevedibili. 3. A seguito della valutazione
del rischio elettrico il datore di lavoro adotta le misure tecniche ed
organizzative necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti, ad
individuare i dispositivi di protezione collettivi ed individuali necessari
alla conduzione in sicurezza del lavoro ed a predisporre le procedure di uso e
manutenzione atte a garantire nel tempo la permanenza del livello di sicurezza
raggiunto con l'adozione delle misure di cui al comma 1. Articolo 81 Requisiti
di sicurezza 1. Per i fini di cui all'art. 1, tutti i materiali, i macchinari e
le apparecchiature, nonché le installazioni e gli impianti elettrici ed
elettronici devono essere progettati, realizzati e costruiti a regola d'arte.
2. Ferme restando le disposizioni legislative e regolamentari di recepimento
delle direttive comunitarie di prodotto, i materiali, i macchinari, le
apparecchiature, le installazioni e gli impianti di cui al comma precedente, si
considerano costruiti a regola d'arte se sono realizzati secondo le norme di
buona tecnica contenute nell'allegato IX. 3. Le procedure di uso e manutenzione
devono essere predisposte tenendo conto delle disposizioni legislative vigenti,
delle indicazioni contenute nei manuali d'uso e manutenzione delle
apparecchiature ricadenti nelle direttive specifiche di prodotto e di quelle
indicate nelle norme di buona tecnica contenute nell'allegato tecnico. Articolo
82 Lavori sotto tensione 1. E' vietato eseguire lavori sotto tensione. Tali
lavori sono tuttavia consentiti nei casi in cui le tensioni su cui si opera
sono di sicurezza, secondo quanto previsto dallo stato della tecnica secondo la
migliore scienza ed esperienza, nonchè quando i lavori sono eseguiti nel rispetto
delle seguenti condizioni: a) le procedure adottate e le attrezzature
utilizzate sono conformi ai criteri definiti nelle norme di buona tecnica. b)
per tensioni nominali non superiori a 1000 V in corrente alternata e 1500 V in
corrente continua: 1) l'esecuzione di lavori su parti in tensione deve essere
affidata a lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per tale
attività secondo le indicazioni della pertinente normativa tecnica; 2) le
procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri
definiti nelle norme di buona tecnica. c) per tensioni nominali superiori a
1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua purché: 1) i lavori
su parti in tensione sono effettuati da aziende autorizzate con specifico
provvedimento dei competenti uffici del Ministero del Lavoro e della previdenza
sociale ad operare sotto tensione; 2) l'esecuzione di lavori su parti in
tensione è affidata a lavoratori abilitati dal datore di lavoro ai sensi della
pertinente normativa tecnica riconosciuti idonei per tale attività; 3) le
procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri
definiti nelle norme di buona tecnica. 2. Con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, da emanarsi entro dodici mesi dall'entrata in vigore
del presente decreto legislativo, sono definiti i criteri per il rilascio delle
autorizzazioni di cui al comma 1, lettera c, numero 1). 3. Hanno diritto al
riconoscimento di cui al comma precedente le aziende già autorizzate ai sensi
della legislazione vigente. Articolo 83 Lavori in prossimità di parti attive 1.
Quando occorre effettuare lavori in prossimità di linee elettriche o di
impianti elettrici con parti attive non protette, o che per circostanze
particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, devono adottarsi
disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai
conseguenti rischi. 2. Si considerano idonee ai fini di cui al comma precedente
le disposizioni contenute nella pertinente normativa di buona tecnica. Articolo
84 Protezioni dai fulmini 1. Il datore di lavoro provvede affinché gli edifici,
gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dagli effetti dei
fulmini con sistemi di protezione realizzati secondo le norme di buona tecnica.
Art. 85 Protezione di edifici, impianti strutture ed attrezzature 1. Il datore
di lavoro provvede affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le
attrezzature, siano protetti dai pericoli determinati dall'innesco elettrico di
atmosfere potenzialmente esplosive per la presenza o sviluppo di gas, vapori,
nebbie o polveri infiammabili, o in caso di fabbricazione, manipolazione o
deposito di materiali esplosivi. 2. Le protezioni di cui al comma 1 si
realizzano utilizzando le specifiche disposizioni di cui al presente decreto
legislativo e le pertinenti norme di buona tecnica di cui all'allegato IX.
Articolo 86 Verifiche 1. Ferme restando le disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, il datore di lavoro provvede
affinché gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini, siano
periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di
buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione
e di efficienza ai fini della sicurezza. 2. Con decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale e del Ministro della salute vengono stabilite, sulla
base delle disposizioni vigenti, le modalità ed i criteri per l'effettuazione
delle verifiche di cui al comma 1. 3.
L'esito dei controlli di cui al comma 1 deve essere
verbalizzato e tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza. Articolo 87
Sanzioni a carico del datore di lavoro 1. Il datore di lavoro è punito con la
pena dell'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.000 a 10.000 euro per la
violazione: a) dell'articolo 70, comma 1 e dell'articolo 70, comma 2,
limitatamente ai punti 3.2.1, 5.6.1, 5.6.6, 5.6.7, 5.9.1, 5.9.2, 5.13.8 e
5.13.9 dell'allegato V, parte II; b) dell'articolo 71, commi 1, 2, 4, 7 ed 8; c)
dell'articolo 82, comma 1, 83, comma 1 e 85, comma 1. 2. Il datore di lavoro è
punito con la pena dell'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000
euro a 4.000 euro per la violazione: a) dell'articolo 70, comma 2,
limitatamente ai punti 2.10, 3.1.8, 3.1.11, 3.3.1, 5.1.3, 5.1.4, 5.5.3, 5.5.8,
5.7.1, 5.7.3, 5.12.1, 5.15.2, 5.16.2, 5.16. 4, dell'allegato V, parte II; b)
dell'articolo 71, comma 3, limitatamente ai punti 2.6, 2.11, 3.1.3, 3.1.4,
3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.2.1 dell'allegato VI. 3. Il datore di lavoro è punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 750 a euro 2.500 per la
violazione: a) dell'articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti diversi da
quelli indicati alle lettere a) e b) dell'allegato V, parte II, e dell'allegato
VI; b) dell'articolo 71 commi 6 e 9; c) dell'articolo 72, commi 1 e 2; d)
dell'articolo 86, comma 3. (Segue>>).
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( da "Virgilio Notizie" del 12-03-2008)
Argomenti: Class Action
12-03-2008 14:class="hilite">15 Cinquecento immigrati hanno
avviato una class="term">class class="term">action
contro la Signal International, compagnia statunitense impegnata nella
ricostruzione delle zone distrutte dall'uragano Khatrina. Gli immigrati,
soprattutto indiani e arabi, che hanno lavorato a tempo determinato per la
Signal, accusano la compagnia di aver promesso loro una regolarizzazione mai
avvenuta, unico motivo per cui questi si sarebbero indebitati per entrare negli
Usa. L'azienda nega tutte le accuse affermando di "aver speso oltre 7
milioni di dollari per ospitare i lavoratori" e di aver dato "spesso
salari maggiori del previsto". Il Workers center for racial justice di New
Orleans ha dichiarato che gli immigrati erano costretti a vivere "con
servizi igienici inadeguati e cucine non igieniche".
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( da "Wall Street Italia" del 12-03-2008)
Argomenti: Class Action
Partner
Communications annuncia il rigetto di una presunta azione collettiva
contro l'azienda -->Partner Communications Company Ltd.
("Partner") (Nasdaq:PTNR)(LSE:PCCD)(TASE:PTNR), uno degli operatori
leader nella comunicazione mobile in Israele, ha annunciato che il 5 marzo del 2008, in seguito alla
richiesta dei querelanti, un'azione contro l'azienda, altri due operatori di
telefonia mobile e due operatori di telefonia fissa presentata al Tribunale Distrettuale di Gerusalemme nel gennaio del 2007 è
stata rigettata definitivamente, e che una richiesta di certificazione
dell'azione legale come azione collettiva è stata rigettata senza
che sia stato vietato ripresentarla in futuro. I querelanti hanno affermato che
gli imputati non hanno realizzato la number portability, violando in tal modo
la Legge sulla Comunicazione. Il testo originale del presente annuncio,
redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le
traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare
al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.
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( da "Varesenews" del 12-03-2008)
Argomenti: Class Action
Cantello -
L'associazione guidata da Lorenzo Croce si muove in ogni direzione per mettere
la parola fine alla montagna di rifiuti che copre il cielo agli abitanti della
frazione Discarica di Gaggiolo, Aidaa minaccia la class="term">class class="term">action
Mentre prosegue l'attività dell'Associazione italiana difesa animali ed
ambiente in merito alla vicenda della discarica elvetica di Stabio il suo
presidente Lorenzo Croce ventila la possibilità di una "class="term">class class="term">action"
contro i proprietari della discarica e contro il governo elvetico. "La
questione della discarica del Gaggiolo rimane in cima ai nostri pensieri- ci
dice Lorenzo Croce presidente Aidaa- e per questo motivo mentre da una parte
prosegue l'inchiesta dei carabinieri dall'altra ci stiamo attivando a livello
regionale ed europeo per far mettere all'ordine del giorno la vicenda della
discarica elvetica di cà del bosco. Noi ? conclude Croce- non escludiamo
nemmeno un class="term">class class="term">action
contro gli elvetici ed i proprietari della discarica per richiedere in
sede penale e civile una condanna ed un risarcimento danni collettivo per i
disagi ambientali e personali patiti in questi anni dagli abitanti del gaggiolo
per la realizzazione a pochi passi dalle loro abitazioni della discarica di
inerti elvetica". E' di questi giorni, intanto, la richiesta arrivata
all'associazione italiana difesa animali ed ambiente da parte del comando di
tutela ambientale dei carabinieri di Milano di poter acquisire le immagini dei
servizi andati in onda sul Tg1 e Tg3 e sull'emitettente televisiva
regionale 7Gold in merito alla vicenda della discarica, in modo da poter
completare le indagini e verificare le denuncie dei cittadini della frazione di
Cantello. Se da una parte dunque le indagini del nucleo di tutela ambientale
dei carabinieri proseguono dopo gli esposti inviati dall'associazione, anche
sotto il versante politico la vicenda è ben lontana dalla sua conclusione in
quanto martedi scorso il presidente nazionale Aidaa, incontrando in una pausa
del consiglio regionale della Lombardia (presente la consigliera regionale
Monica Rizzi) il presidente della commissione sanità della regione Lombardia
Pietro Macconi, ha richiesto un'audizione in tempi brevi dell'associazione e
della popolazione del Gaggiolo in commissione proprio per parlare della vicenda
della discarica, audizione sulla quale il presidente Macconi si è reso
disponibile ad una sua calendarizzazione in tempi assolutamente rapidi. Inoltre
nei giorni scorsi è stata formalizzata la richiesta di incontro con la
commissione dell'Unione Europea al fine di produrre la documentazione relativa
alla vicenda internazionale della discarica del gaggiolo. Incontro del quale
stiamo aspettando la conferma in tempi molto rapidi. Martedi 11 Marzo
2008 o.m.
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( da "Vnunet.it" del 12-03-2008)
Argomenti: Class Action
07-03-2008 Stefano
Belviolandi L'associazione non esclude di class="hilite">ricorrere
alla class="term">class
class="term">action nel caso in cui
Telecom Italia non risarcisca i consumatori Sulle bollette gonfiate di Telecom
Italia, Altroconsumo è sul piede di guerra e sta preparando una class="term">class class="term">action contro il colosso della
telefonia. "Altroconsumo provvederà a indirizzare a Telecom Italia una
richiesta cumulativa di restituzione degli importi a tutti gli utenti che ci
hanno contattato. L'unione scrive Altroconsumo in una nota fa la forza e in
caso di esito negativo valuteremo se utilizzare il nuovo strumento della class="term">class class="term">action". Per questo motivo,
l'associazione dei consumatori ha aperto una finestra sul suo sito per
permettere ai consumatori di indicare il loro problema' con Telecom Italia. E
proprio oggi, che il colosso della telefonia sta presentando agli analisti il
piano industriale 2008/2010, si è abbattuta l'ennesima doccia fredda. I blog
non sono stati a guardare e hanno subito ripreso la cronistoria di questa
situazione che ha attanagliato migliaia di consumatori bersagliati da bollette
gonfiate. Poco importa, se Telecom Italia avesse deciso di andare incontro alle
richieste dell'Agcom versando oltre 6 milioni di euro per sottrarsi alle
contestazioni, Altroconsumo ha deciso di dare un taglio netto alle attese e
lanciare una forte esternazione. Nel sito, l'associazione invita chiunque sia
stato coinvolto indebitamente e ingiustamente a pagare per "899, dialer,
numerazioni satellitari, servizi a valore aggiunto non richiesti, connessioni a
Internet mai effettuate" a segnalare la situazione. In attesa che la
situazione si sblocchi, la nota di Altroconsumo mette in guardia i consumatori:
"L'Agcom promette che entro l'estate sarà in vigore una bolletta separata
per telefonate satellitari o a numeri speciali a valore aggiunto e saranno
introdotte modalità automatiche di blocco con meccanismi di silenzio-assenso,
sarà possibile riattivare tali numerazioni solo su richiesta individuale e con
apposito codice Pin". © Copyright 2007 tutti i diritti riservati | part of
vnu.net europe.
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( da "Miaeconomia" del 12-03-2008)
Argomenti: Class Action
Banca e mutui ›
Mutui Class action contro banche e notai (12/03/2008) "Nonostante il
decreto 40 del 2 febbraio 2007 sulla portabilità dei mutui abbia sancito di
fatto il diritto di un titolare di un mutuo a trasferire il proprio debito a
un'altra banca, qualora avesse la possibilità di accedere a condizioni
migliori, senza alcun onere per il cliente, il sistema bancario e la casta dei notai
hanno osteggiato la legge, facendo pagare spese di istruttoria, oneri di
perizia e costi notarili pari a circa 2 o 3 mila euro cadauno". Questa la
nota con cui l'Adusbef, l'associazione dei consumatori, spiega di aver promosso
la prima class action contro banche e notai, colpevoli appunto di far pagare ai
consumatori costi e spese per il trasferimento e la surroga del mutuo da un
istituto all'altro anche dopo il via libera della legge Bersani che rende
gratuito il passaggio. Secondo l'Adusbef, "gli istituti di credito, invece
di applicare la legge per favorire 3,2 milioni di mutuatari indebitati a tasso
variabile surrogando o rinegoziando i mutui senza alcun onere, hanno invece
richiesto, al contraente debole e in stato di bisogno per gli elevati aumenti
delle rate, pari ad una media di 170 euro al mese per un mutuo di centomila
euro (oltre 2.000 euro l'anno), costi e spese non dovute per migliaia di euro
(circa 150.000), che ci consumatori sono stati costretti a pagare". Sul
sito dell'associazione è possibile scaricare il modulo di adesione alla class
action. Va ricordato che la class catione è un'azione
legale collettiva per il risarcimento dei danni. È una prassi consolidata negli
Stati Uniti: un solo giudice, con un solo processo può condannare un'impresa a
risarcire tutti coloro ai quali ha provocato un danno, anche chi non ha fatto
causa. In Italia dal 30 giugno sarà possibile promuovere le cause
collettive contro le imprese da parte di utenti che si ritengono vittima di
truffe, inadempimenti contrattuali, mancanza di trasparenza, poiché devono
trascorre 180 giorni dall'approvazione della Finanziaria 2008 che l'ha appunto
introdotta nell'ordinamento italiano. 0 voti - › Vota questa notizia ›.
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