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Articoli
Class action (15)
Sezione
principale: Class action
In aula anche 80 colleghi delle vittime
( da "Repubblica,
La" del 01-07-2008)
Argomenti: Class Action
Abstract:
"Lo faranno
singolarmente, ma con lo spirito di una class action", ha commentato il
leader della Fiom Giorgio Airaudo. Sono i lavoratori che dopo la chiusura della
fabbrica il 6 dicembre non hanno firmato la buonuscita che avrebbe impedito
loro - a fronte di un risarcimento monetario - di agire in sede legale.
LA
GUERRA DELLA FORESTA ( da "Giornale di Vicenza, Il"
del 01-07-2008)
Argomenti: Class Action
Abstract:
salvaguardare
ed utilizzare in maniera sostenibile per il beneficio collettivo. Affinché il
processo di decentramento avvenga con successo è necessario che i Comuni
dispongano di personale in possesso d'adeguate conoscenze
tecnico-amministrative e ambientali per svolgere attività fino ad oggi poco
praticate. In questa prospettiva, le mie azioni, in particolare attraverso la
promozione dei "
Sulla
Giustizia Berlusconi tira dritto ( da "Unione Sarda, L' (Nazionale)"
del 01-07-2008)
Argomenti: Class Action
Abstract:
interesse
collettivo" --> "Polemiche strumentali, conta di più l'interesse
collettivo" Berlusconi non molla: sulla Giustizia il Governo andrà avanti
perchè le polemiche sollevate in questi giorni sono strumentali. ROMA Il
premier Silvio Berlusconi, sulla giustizia tira dritto e, anzi, in un messaggio
alla federazione dei tabaccai,
ROMA
- Il cittadino deve essere trattato come un cliente, va considerato un
consumator ( da "Messaggero, Il"
del 01-07-2008)
Argomenti: Class Action
Abstract:
"La
class action per il settore pubblico, da gennaio si potrà partire con l'azione
collettiva. Meritocrazia, reti amiche e class action sono i tre punti
attraverso cui si realizza la trasformazione. Il catalizzatore di tutto questo
è il principio del cittadino consumatore.
Berlusconi
e la giustizia <Avanti, è una priorità>
( da "Corriere
della Sera" del 01-07-2008)
Argomenti: Class Action
Abstract:
tante
polemiche strumentali finiscono con il mettere in secondo piano l'interesse
collettivo ROMA - Silvio Berlusconi non si ferma in materia di giustizia.
"Tante polemiche strumentali finiscono col mettere in secondo piano
l'interesse collettivo. è certo, però, che profonderemo ogni sforzo perché
l'interesse di pochi non prevalga su quello di quasi tutti".
<Quel
rito delle scuse per ristabilire l'ordine>
( da "Corriere
della Sera" del 01-07-2008)
Argomenti: Class Action
Abstract:
"Direi
che è scattato il sentimento di responsabilità collettiva. è tutto il gruppo, e
quindi la nazione, che si sente colpevole per le azioni del singolo: questo
modo di vedere le cose affonda nella tradizione nipponica e deriva dalla
cultura confuciana ereditata dalla Cina: un riflesso condizionato ineludibile".
Giustizia,
Berlusconi: "Vado avanti"
( da "Giornale.it,
Il" del 01-07-2008)
Argomenti: Class Action
Abstract:
Tante
polemiche strumentali finiscono con il mettere in secondo piano l'interesse
collettivo". Poi assicura: "Proseguiremo con la volontà di ridare
efficienza e forza credibile alla giustizia". Il leader del Pd: "Il
governo non si occupi solo dei problemi del Cavaliere" Roma - "Tante
polemiche strumentali finiscono col mettere in secondo piano l'interesse
collettivo.
Società
miste pubblico privato. Le peculiarità del caso italiano
( da "AltaLex"
del 01-07-2008)
Argomenti: Class Action
Abstract:
a mezzo di
istituzione e, infine, "a mezzo di società per azioni a prevalente
capitale pubblico locale, qualora sia opportuna, in relazione alla natura del
servizio da erogare, la partecipazione di più soggetti pubblici o
privati", (lettera f del 3° comma). Pertanto, secondo l'originaria
previsione della Legge n.
Intesa
tra Veneto e Trentino per la cooperazione tra territori confinanti
( da "Sestopotere.com"
del 01-07-2008)
Argomenti: Class Action
Abstract:
voce è
dedicato il secondo macrosettore che prevede in particolare azioni nel campo
dei servizi scolastici, dell'alta formazione, dei servizi socio assistenziali e
sanitari e di quelli del trasporto collettivo pubblico (anche a finalitÁ
turistiche). In quest'area ricadono anche i progetti integrati per
l'innovazione dei servizi pubblici sul territorio, dalla raccolta dei rifiuti,
Rifiuti,
nuove proteste a Chiaiano Rallentamenti su strisce pedonali Prosegue a Napoli,
dove è giunt... ( da "TGCom"
del 01-07-2008)
Argomenti: Class Action
Abstract:
2008Rifiuti:a
Napoli prima class action 17/01/2008Rifiuti, secondo richiamo da Europa
15/01/2008Rifiuti, entra in azione l'esercito 14/01/2008Rifiuti, "serve
soluzione radicale" 13/01/2008Rifiuti, proteste in tutta Italia
13/01/2008Rifiuti, chiedono asilo in Svizzera 12/01/2008Prodi:Vergogna i
rifiuti all'estero 11/01/2008Rifiuti,
Giustizia
e politica ( da "Sicilia, La"
del 01-07-2008)
Argomenti: Class Action
Abstract:
interesse
collettivo. E' certo che profonderemo ogni sforzo perché l'interesse di pochi
non prevalga su quello di quasi tutti, continuando nella direzione che era
indicata nei nostri programmi, e si incarna nella nostra azione". Che è
poi quella che porta il decreto sicurezza: "Il governo - si legge ancora -
ha scelto di mettere la sicurezza e l'
ROMA
- Il premier Berlusconi, sulla giustizia tira dritto e, anzi, in un messaggio
alla federazione dei tabaccai, va di nuovo all'attacco prendendosela con le
<tante polemiche stru ( da "Adige, L'"
del 01-07-2008)
Argomenti: Class Action
Abstract:
interesse
collettivo" e ribadendo che lui e il suo governo impiegheranno "ogni
sforzo perché l'interesse di pochi non prevalga su quello di quasi tutti"
ROMA - Il premier Berlusconi, sulla giustizia tira dritto e, anzi, in un
messaggio alla federazione dei tabaccai, va di nuovo all'attacco prendendosela
con le "tante polemiche strumentali"
"Entro
luglio via tutti i rifiuti" Berlusconi: "Poi il termovalorizzatore"
L'emergenza rifiuti potre... ( da "TGCom"
del 01-07-2008)
Argomenti: Class Action
Abstract:
2008Rifiuti:a
Napoli prima class action 17/01/2008Rifiuti, secondo richiamo da Europa
15/01/2008Rifiuti, entra in azione l'esercito 14/01/2008Rifiuti, "serve
soluzione radicale" 13/01/2008Rifiuti, proteste in tutta Italia
13/01/2008Rifiuti, chiedono asilo in Svizzera 12/01/2008Prodi:Vergogna i
rifiuti all'estero 11/01/2008Rifiuti,
Dragotto
(Fi-Pdl): su servizi cimiteriali a Bagnacavallo
( da "Sestopotere.com"
del 01-07-2008)
Argomenti: Class Action
Abstract:
class action
anche nei confronti della pubblica amministrazione”. In proposito Dragotto
segnala che “Hera spa svolgeva, anche se non direttamente nel comune di
Bagnacavallo, ma ad esempio nella vicina Faenza, attività funebre come
individuata nella citata legge regionale, tanto che molti comuni hanno
provveduto alla gestione dei servizi cimiteriali con società totalmente
Scontri
tra polizia e manifestanti ( da "TGCom"
del 01-07-2008)
Argomenti: Class Action
Abstract:
2008Rifiuti:a
Napoli prima class action 17/01/2008Rifiuti, secondo richiamo da Europa
15/01/2008Rifiuti, entra in azione l'esercito 14/01/2008Rifiuti, "serve soluzione
radicale" 13/01/2008Rifiuti, proteste in tutta Italia 13/01/2008Rifiuti,
chiedono asilo in Svizzera 12/01/2008Prodi:Vergogna i rifiuti all'estero
11/01/2008Rifiuti,
( da "Repubblica, La" del 01-07-2008)
Argomenti: Class Action
Pagina VI - Torino
L'iniziativa In aula anche 80 colleghi delle vittime Oltre ai sindacati,
stamattina ci saranno anche un'ottantina di operai a chiedere al giudice di essere
ammessi come parte civile. class="hilite">"Lo
faranno singolarmente, ma con lo spirito di una class="term">class class="term">action",
ha commentato il leader della Fiom Giorgio Airaudo. Sono i lavoratori che dopo
la chiusura della fabbrica il 6 dicembre non hanno firmato la buonuscita che
avrebbe impedito loro - a fronte di un risarcimento monetario - di agire in
sede legale. Una clausola tombale che aveva colto di sorpresa i sindacati ma
che non tutti i dipendenti avevano accettato. E stamattina passeranno in
rassegna davanti ai magistrati, per esporre i loro diritti. Sosterranno che
l'atteggiamento dell'azienda, la carenza di sicurezza, aveva messo a
repentaglio anche le loro vite. Non ci sarà Antonio Boccuzzi, il sopravvissuto
al rogo di quella notte, impegnato con il nuovo ruolo di parlamentare per il
Pd. Ci sarà invece Giovanni Pignalosa, uno dei primi soccorritori: "Lo
spirito con cui andiamo al processo è quello di chi vuole chiarezza e vuole
giustizia, non denaro - ha detto - Questa tragedia non ha insegnato nulla
perché ogni giorno continuano ad esserci in tutto il Paese degli omicidi sul
lavoro. Io non riesco a chiamarle morti bianche, e non tutte hanno l'attenzione
che ha avuto quella della Thyssen. Ma il problema sicurezza è ancora molto lontano
dalla soluzione". (f.cr.).
Torna all'inizio
( da "Giornale di Vicenza, Il" del 01-07-2008)
Argomenti: Class Action
UNA LEZIONE DAL
BRASILE. POLITICA PARTECIPATIVA ED EDUCAZIONE AMBIENTALE COME POSSIBILE
SOLUZIONE ALLA DEVASTAZIONE DEL POLMONE DEL MONDO LA GUERRA DELLA FORESTA
Franco Perlotto AMAZZONIA BRASILE Uno degli impatti ambientali più drammatici
che l'uomo sta apportando al pianeta lo si sta vivendo in Amazzonia, con i
risvolti che si conoscono per l'intera umanità. L'esperienza di programma
integrato e multidisciplinare che ho diretto nel continente verde vede, come
soluzione, l'educazione ambientale con l'obiettivo di minimizzare l'aggressione
alla foresta tropicale intervenendo sui gruppi di persone a più elevata
incidenza d'impatto che sono ancora spinti dalla sete di conquista verso il
cuore del polmone del mondo. Certamente l'educazione ambientale poco può fare
contro i grandi interessi economici, locali in primis e internazionali subito a
seguire, ma ho visto che può portare risultati impensati e di elevatissima
incidenza nel miglioramento delle condizioni dell'ambiente e di quei pochi
milioni di persone che vivono il sub-continente amazzonico come ultima speranza
per una vita migliore. Sicuramente mi sono reso conto che, migliorando le
condizioni di vita di quelle popolazioni di recente migrazione, l'impatto
ambientale diminuisce con risultati formidabili. La politica ambientale ha in Brasile
sufficienti basi legislative per operare a livello comunale, decentrando il
processo decisionale ed adeguando le azioni ambientali sia al fabbisogno
micro-economico delle regioni, sia ai molteplici contesti che caratterizzano la
società amazzonica. La gestione decentrata, intesa non solo come
amministrazione, ma soprattutto come coinvolgimento attivo dei diversi segmenti
della società locale, presenta il vantaggio di rendere più efficaci i
meccanismi di controllo sulle risorse, che troppo spesso sono viste come beni
da depredare, piuttosto che come elementi preziosi da salvaguardare
ed utilizzare in maniera sostenibile per il beneficio collettivo. Affinché il
processo di decentramento avvenga con successo è necessario che i Comuni
dispongano di personale in possesso d'adeguate conoscenze
tecnico-amministrative e ambientali per svolgere attività fino ad oggi poco
praticate. In questa prospettiva, le mie azioni, in particolare attraverso la
promozione dei "Protocolli" comunali, hanno permesso di
rafforzare le istituzioni locali, di sostenere e indirizzare il processo di
decentramento dell'azione ambientale. Il mio intervento ha cercato di
coinvolgere la popolazione con attività formative, divulgative e di
sensibilizzazione che interessano i campi dell'istruzione, dell'addestramento
di squadre di volontari nella lotta e prevenzione degli incendi, della sanità
pubblica, della preparazione ai "Protocolli" comunali, della
comunicazione di massa e del monitoraggio comunitario. Ho dunque potuto rafforzare
così la capacità di prevenzione e di risposta agli impatti ambientali, tra i
quali gli incendi forestali, da parte delle comunità e delle istituzioni
preposte. L'obiettivo è stato raggiunto razionalizzando in particolare
l'utilizzo del fuoco nella pratica agricolo-pastorale, identificando e
divulgando pratiche alternative che favoriscano il radicamento al territorio
delle popolazioni amazzoniche migrate. Il noto sociologo di Harvard Robert
Putnam ha teorizzato nei suoi studi sul "capitale sociale" e sulla
"partecipazione civile e comunitaria" la facilità dell'educazione
informale ai gruppi precostituiti di individui adulti. Secondo Putnam il
messaggio trasmesso a quel target specifico riesce a penetrare in modo più
complesso e definitivo che nelle aule popolate da studenti in età scolastica.
Nel mio caso mi sono trovato costretto a prendere in considerazione quel
livello di educazione per la semplice considerazione che l'individuo
sensibilizzato nelle aule di scuola assume una posizione decisionale nella
società civile solo tra dieci, quindici anni. Troppo tempo se si considera la
velocità con la quale si sta distruggendo l'Amazzonia. È ovvio che per accedere
ad un gruppo di fruitori adulti si devono tenere presenti elementi quali la
diffidenza e il sospetto introvabili nelle età scolastiche. Ma il risultato,
quando ottenuto, è sicuramente più efficace e più profondo. Inoltre, come
afferma lo stesso Putnam, "l'educazione informale diretta alle
associazioni può portare un contributo diretto e importante allo sviluppo stesso
delle relazioni di tolleranza e rafforzare la democrazia". Sono
intervenuto dunque riunendo attorno allo stesso tavolo i delegati delle
associazioni dei contadini, dei sindacati dei lavoratori rurali, delle
associazioni di categoria dei tagliatori di legname, i rappresentati delle
istituzioni pubbliche, i sindaci, gli assessori comunali, i rappresentanti
delle categorie sociali. Sul tavolo ho posto il problema del miglioramento
delle condizioni di vita della popolazione dell'Amazzonia, dove il fuoco è sicuramente
l'elemento più devastante e deleterio sia dal punto di vista sociale, dove il
fumo è causa di malattie polmonari e della chiusura delle piste di atterraggio
per mancanza di visibilità; sia dal punto di vista economico, dove il vicino
che brucia distrugge ettari di pascolo eliminando per mesi la possibilità di
alimentare il bestiame in quel campo. Così riunita in libera discussione, la
società civile assume coscienza su un problema reale. E si educano le parti.
Una delle azioni più importanti e qualificanti della mia esperienza educativa
in Amazzonia, riguarda la politica partecipativa rivolta soprattutto verso
l'introduzione e la ri-negoziazione di quelli che ho chiamato
"Protocolli" comunali sul controllo del fuoco, cioè di accordi firmati
volontariamente dai responsabili delle diverse istituzioni pubbliche e delle
organizzazioni che operano nell'area. Questi accordi, proprio in quanto
volontari, non possiedono valore legale e non sono quindi soggetti a penalità
in caso di mancato rispetto. Tuttavia, ho notato che il carattere volontario e
pubblico dell'atto, contribuisce a creare un forte coinvolgimento e controllo
reciproco tra i diversi settori della società civile in relazione agli impegni
assunti, rendendo il "Protocollo" una norma di condotta della
comunità avente il valore di un vero e proprio codice di autoregolamentazione,
talvolta efficace quanto una norma di legge. La preparazione, la definizione
del contenuto e la firma del "Protocollo" richiedono un intenso
lavoro di formazione e di sensibilizzazione secondo un approccio altamente
partecipativo. Le riunioni si svolgono pubblicamente per facilitare e
incoraggiare la partecipazione di tutti gli interessati. Il contenuto e i
termini del "Protocollo" vengono definiti esclusivamente dagli attori
locali, coinvolti e sensibilizzati con il nostro supporto tecnico. Ogni
"Protocollo", pur variando tra le diverse località, generalmente
contiene l'impegno ad adottare misure di controllo del fuoco quali corridoi di
protezione e barriere antifuoco; l'adozione di un rigido calendario per l'uso
del fuoco, con l'impegno di bruciare solo dopo la "seconda pioggia"
per avere un maggiore controllo; l'accordo tra vicini per la definizione di un
periodo comune per l'utilizzo del fuoco, al fine di rafforzare i meccanismi di
controllo; la proibizione di bruciare i rifiuti nelle zone urbane. Possono
inoltre essere inserite, caso per caso, norme di comportamento e di
sfruttamento delle risorse aventi particolare rilevanza a livello locale. I
risultati delle attività di negoziazione dei "Protocolli" comunali
sono apprezzati dal Governo brasiliano, fino a diventare un punto di
riferimento nella definizione delle proprie strategie di salvaguardia della
foresta. Lo stesso Ministro dell'Ambiente, nel "Piano di azione per la
prevenzione e il controllo della deforestazione, degli incendi e dell'utilizzo
illegale del legname nell'Amazzonia brasiliana", cita numerose volte la
mia esperienza quale esempio da seguire. In particolare, nel capitolo dedicato
alle esperienze più recenti, si viene menzionati per le "strategie
innovatrici nella negoziazione di patti di prevenzione e controllo del fuoco
che comportano la partecipazione attiva dei Comuni e di diversi settori della
società civile". Inoltre il Governo brasiliano indica tra le proprie
"linee di attuazione e azioni strategiche", la nostra mobilitazione
sociale, prevenzione e produzione sostenibile come raccomandata per i
meccanismi da adottare a modello per la formazione dei divulgatori ambientali.
Ciò che ritengo molto qualificante è di aver creato un modello applicabile
sulle tecniche di negoziazione dei "Protocolli" comunali
sottolineando il grande potenziale di diffusione di tale pratica nell'ambito
delle politiche pubbliche. In effetti la pratica dei "Protocolli"
permette di creare dei meccanismi di collaborazione tra gli attori locali e di
favorire la partecipazione della società civile alla definizione delle
politiche pubbliche. Un modello che senza dubbio può essere esportato in varie
altre realtà, non necessariamente inserite nelle problematiche tipiche dei
paesi in via di sviluppo. La "best pratic" che si è sviluppata in
Amazzonia, senza dubbio apporta tecniche innovatrici applicabili per cercare di
risolvere problematiche di ogni genere. Questa dunque è la mia tesi acquisita
sul campo: se l'educazione e la divulgazione ambientale aiuta a incamminare le
collettività e gli individui verso la ricerca del benessere comune e personale,
una politica partecipativa che suggerisce regole indirizzate a questo scopo, ha
senza dubbio un altissimo potenziale di rafforzamento della cultura della pace,
della politica condivisa e della tolleranza tra le persone e le idee.
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( da "Unione Sarda, L' (Nazionale)" del
01-07-2008)
Argomenti: Class Action
Primo Piano Pagina
102 Sulla Giustizia Berlusconi tira dritto "Polemiche strumentali, conta
di più l'interesse collettivo" --> "Polemiche strumentali, conta di
più l'interesse collettivo" Berlusconi non molla: sulla Giustizia il
Governo andrà avanti perchè le polemiche sollevate in questi giorni sono
strumentali. ROMA Il premier Silvio Berlusconi, sulla giustizia tira dritto e,
anzi, in un messaggio alla federazione dei tabaccai, va di nuovo all'attacco
prendendosela con le "tante polemiche strumentali" di questi giorni
che "finiscono col mettere in secondo piano l'interesse collettivo" e
ribadendo che lui e il suo governo impiegheranno "ogni sforzo perchè l'interesse
di pochi non prevalga su quello di quasi tutti". Parole che non fanno che
acuire lo scontro con l'opposizione su questi temi. Il leader dei democratici,
Walter Veltroni, infatti, replica citando i dati dell'Istat sull'inflazione e
la crisi Alitalia: "Domenica ho parlato di un Paese che è sull'orlo del
tracollo - attacca - e questi dati confermano questa valutazione. Il governo
sembra invece non accorgersi della gravità della situazione ed è preoccupato
solo dei problemi del presidente del Consiglio". Il Cavaliere, tra
l'altro, nel messaggio, puntualizza che una cosa è certa: "il governo ha
scelto di mettere la sicurezza e l'ordine pubblico tra le priorità della
propria azione, compresa la volontà di ridare efficienza e forza credibile a
una giustizia che, troppo spesso, delude le aspettative in essa legittimamente
risposte". Un'uscita da leggere probabilmente anche in chiave di
avvertimento nell'ambito dell'intricata partita che si sta giocando tra lodo
Alfano e norme blocca processi (sulle quali oggi si pronuncerà il Csm)
contenute nel decreto sulla sicurezza in discussione da ieri nelle commissioni
riunite Affari Costituzionali e Giustizia della Camera. Se la settimana scorsa,
infatti, il Pd aveva chiesto al Pdl di stralciare le norme ribattezzate salva-premier
dal pacchetto sicurezza per iniziare a parlare dello scudo per le alte cariche,
ora è la maggioranza che sonda il terreno. "L'ipotesi di stralciare la
norma blocca-processi - spiega il capogruppo del Pdl a Montecitorio Italo
Bocchino - dipenderà dalla disponibilità dell'opposizione a votare il lodo
Maccanico-Schifani". Ma dall'atteggiamento delle opposizioni potrebbe
derivare anche, ammonisce Bocchino, la prova di forza della fiducia.
"Quello che accadrà sul dl sicurezza - dice l'esponente del Pdl -
dipenderà esclusivamente dal senso di responsabilità dell'opposizione. Se
faranno ostruzionismo, il governo potrebbe essere costretto a porre la
fiducia". Ma dal Pd, alle prese anche con Antonio Di Pietro, che lunedì 8
luglio sarà in piazza contro il sospendi-processi, arriva un secco no grazie.
"È una logica mercantilistica che non ci appartiene", fa sapere il
ministro ombra della Giustizia del Pd Lanfranco Tenaglia. "Berlusconi ci
risparmi le bugie - attacca anche la presidente dei senatori del Pd, Anna
Finocchiaro - è inutile che ora Bocchino proponga lo scambio tra la norma
salva-processi del dl sicurezza e il lodo Alfano. Abbiamo detto e lo ribadiamo:
in questa legislatura non è possibile un provvedimento ordinario di tale
natura, le ragioni le abbiamo più volte spiegate, il resto sono
chiacchiere". Intanto sul dl sicurezza si va avanti in commissione e la
presidente della Giustizia e relatrice del testo, Giulia Bongiorno, si dice
ottimista sui tempi, e certa che il testo verrà completato per l'Aula per
martedì prossimo, 9 luglio, come previsto. Giovedì 3 alle 20, intanto, scade il
termine degli emendamenti in commissione (che però potrebbe slittare a venerdì
mattina). Nel frattempo Pd e Idv hanno già presentato due pregiudiziali di
costituzionalità per l'Aula, proprio sul passaggio relativo al sospendi
processi, (che non rispetterebbe il principio della ragionevole durata del
processo), che verranno votate mercoledì in Aula.
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( da "Messaggero, Il" del 01-07-2008)
Argomenti: Class Action
01 Luglio 2008
Chiudi di MARIA LOMBARDI ROMA - "Il cittadino deve essere trattato come un
cliente, va considerato un consumatore. Paga e dunque ha diritto ad avere dalla
Pubblica amministrazione servizi di qualità nei tempi europei. Voglio esser
certo che questo avvenga". Il ministro per la Pubblica amministrazione e
innovazione Renato Brunetta alza gli occhi dal cellulare e ferma le parole,
come a sottolineare quel "certo". Con lui a Palazzo Vidoni sono
arrivate parole nuove che stanno stravolgendo il mondo degli statali.
Meritocrazia, licenziamenti, lotta ai fannulloni, mobilità. E adesso si parla
anche di concorrenza. "Se la pubblica amministrazione è vista come un
oggetto oscuro, opaco e sordo alle esigenze dei cittadini una ragione ci sarà.
Non bastano le grida manzoniane, per risolvere il problema ci vogliono le forze
potenti del mercato. L'idea è semplice e rivoluzionaria: mettere in concorrenza
le reti tradizonali della pubblica amministrazione con le reti parallele del
privato. Le "reti amiche", come le abbiamo chiamate, promuoveranno
una competizione virtuosa tra pubblico e privato, creeranno un brivido
concorrenziale ai consueti canali per l'erogazione dei servizi pubblici".
La pensione ritirata dal tabaccaio, i contributi per le colf pagati in
farmacia, il passaporto rinnovato al centro commerciale. Quanto tempo ci vorrà
perché questo si realizzi? "Nell'arco di sei mesi si potranno fare
moltissime cose, ma già da settembre saranno disponibili i primi servizi. E
partiranno, sempre in quel mese, i primi spot televisivi per informare i
cittadini delle nuove opportunità. Con le "reti amiche" si
moltiplicheranno i punti di contatto tra cittadini e la pubblica
amministrazione e si agevoleranno i rapporti attraverso canali di distribuzione
già esistenti e affidabili. Si parte con due reti già pronte al servizio, Poste
e tabaccai, più in là si aggiungeranno farmacie, carabinieri, centri
commerciali, banche e forse altre ancora. Oltre ai punti di contatto si
moltiplicheranno anche gli orari di accesso: la pubblica amministrazione brilla
per gli orari ridotti e rigidi che non sempre soddisfano i cittadini clienti.
Adesso questo tempo sarà più lungo. Insomma, cambia completamente la logica con
cui l'amministrazione dialoga con il cittadino". Costo zero per lo Stato,
ma il cittadino pagherà di più? "Pagherà esattamente quanto pagava prima
per ottenere gli stessi servizi. Ma per il cittadino la vita sarà più semplice
e potrà scegliere a quale rete rivolgersi. Laddove prima c'era il monopolio
della pubblica amministrazione ora ci sarà una bella concorrenza tra
reti". Le reti private potranno mettere in crisi quelle pubbliche.
"Se le reti funzioneranno, potranno rendere inutili alcuni uffici e il
personale eccedente sarà meglio utilizzato da qualche altra parte". Dopo
le "reti amiche" quale sarà il prossimo passo per la riforma della
pubblica amministrazione? class="hilite">"La
class="term">class
class="term">action per il settore
pubblico, da gennaio si potrà partire con l'azione collettiva.
Meritocrazia, reti amiche e class="term">class class="term">action
sono i tre punti attraverso cui si realizza la trasformazione. Il catalizzatore
di tutto questo è il principio del cittadino consumatore. Ma per mettere in
atto l'azione collettiva è necessario che la Pubblica
amministrazione si dia degli standard. Le Poste già li hanno: c'è un tempo
stabilito entro cui una lettera deve arrivare. Questo deve valere anche per
ogni singola amministrazione, ciascuna dovrà darsi un rating, dovranno farlo
anche gli ospedali. Prendiamo ad esempio la lista d'attesa per eseguire un
esame diagnostico: si dovrà calcolare un tempo massimo d'attesa, se si esce
fuori da quello standard il cittadino può promuovere un'azione legale collettiva per il risarcimento dei danni. E' inaccettabile
che ai cittadini siano offerti servizi così scadenti. Questa sì che è una
rivoluzione". Ma la pubblica amministrazione è pronta per questa
rivoluzione? "Lo sarà in maniera spintonea, che è una crasi tra spinta e
spontanea. I bravi saranno felicissimi". Ha incontrato finora qualche
ostacolo? "Finora nessun ostacolo e questo suscita in me un poco di diffidenza.
Ma non ho alcuna ragione di dubitare che sia davvero così". La concorrenza
con i privati, uffici pubblici che forse diventeranno inutili, personale in
eccedenza. C'è il rischio che queste novità portino a dei tagli? "Non
voglio tagliare, ma solo fornire tanti servizi e di alta qualità. Non è mai
stata calcolata la produttività degli uffici pubblici e dunque non si sa se c'è
personale in eccedenza oppure no. Se aumentasse ad esempio la produttività del
settore sanitario, si potrebbe scegliere se mandar via alcuni dipendenti o
ridurre del 50% le liste d'attesa. Io preferisco ridurre le liste d'attesa. La
cosa inaccettabile è che oggi la pubblica amministrazione offre servizi balordi
pur avendo a disposizione tantissimo personale".
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( da "Corriere della Sera" del 01-07-2008)
Argomenti: Class Action
Corriere della Sera -
NAZIONALE - sezione: Primo Piano - data: 2008-07-01 num: - pag: 2 categoria:
REDAZIONALE Berlusconi e la giustizia "Avanti, è una priorità"
Presidenti delle Camere al Quirinale, giallo sull'attacco al Csm Il premier: tante polemiche strumentali finiscono con il mettere in secondo
piano l'interesse collettivo ROMA - Silvio Berlusconi non si ferma in materia
di giustizia. "Tante polemiche strumentali finiscono col mettere in
secondo piano l'interesse collettivo. è certo, però, che profonderemo ogni sforzo
perché l'interesse di pochi non prevalga su quello di quasi tutti".
Il Cavaliere scrive ai tabaccai in occasione di un'assemblea della loro
federazione e ribadisce gli orientamenti dell'esecutivo che "si incarnano
nella nostra azione". Ciò significa, spiega, che "il governo ha
scelto di mettere la sicurezza e l'ordine pubblico tra le priorità della
propria azione, compresa la volontà di ridare efficienza e forza credibile a
una giustizia che troppo spesso delude le aspettative in essa legittimamente riposte".
L'intervento del capo del governo giunge mentre i presidenti di Senato e
Camera, Renato Schifani e Gianfranco Fini, salgono al Quirinale. Ufficialmente
Schifani e Fini, che si sono incontrati prima di vedere il presidente Giorgio
Napolitano, hanno discusso dell'organizzazione dei lavori parlamentari che
precedono la sospensione estiva. E a riprova di ciò è stata diffusa una nota
congiunta per ricordare che mercoledì scorso Napolitano aveva inviato loro una
lettera con la quale si sottolineava "la necessità di conciliare al meglio
le esigenze dell'azione di governo con la tutela delle prerogative del
Parlamento". In realtà, nel colloquio si sarebbe affrontato il nodo
giustizia e soprattutto il ruolo del Csm, alla vigilia del plenum di oggi. La
giustizia resta, pertanto, un tema caldissimo di scontro tra maggioranza e
opposizione nonostante i propositi pacificatori di Umberto Bossi. E a conferma
della tensione esistente basta citare le parole di Marina Sereni, vice
capogruppo del Pd alla Camera. "Il premier sappia - dice - che anche noi
andremo avanti e che in Aula il ribattezzato decreto blocca-processi non avrà
vita facile". Sembra, insomma, che le manovre per favorire un qualche tipo
di dialogo non producano effetti. Anche l'idea avanzata da Italo Bocchino, vice
capo dei deputati a Montecitorio, di uno scambio (stralciare la norma
blocca-processi e ottenere da parte dell'opposizione la disponibilità a votare
il lodo Alfano) viene lasciata cadere dal ministro ombra della Giustizia del
Pd, Lanfranco Tenaglia: "è una logica mercantilistica che non ci
appartiene". www.corriere.it Al Colle Renato Schifani e Gianfranco Fini
sono saliti al Quirinale dal presidente Giorgio Napolitano L. Fu. GUARDA il
video di Di Pietro su.
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( da "Corriere della Sera" del 01-07-2008)
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Corriere della Sera
- NAZIONALE - sezione: Cronache - data: 2008-07-01 num: - pag: 23 categoria:
REDAZIONALE Gian Carlo Calza "Quel rito delle scuse per ristabilire
l'ordine" DAL NOSTRO INVIATO KYOTO - "La punizione sarà
sproporzionata per noi, non certo per i giapponesi. Con quell'atto vandalico,
indipendentemente dal fatto che molti monumenti appaiano già deturpati,
l'insegnante ha letteralmente disonorato il suo Paese. Le conseguenze sono
ovvie". Gian Carlo Calza, studioso di cultura e arte orientali, autore di
saggi come Stile Giappone (Einaudi) e Hokusai (Phaidon Press), non è sorpreso, al
telefono, dalla reazione del Sol Levante di fronte allo "scandalo"
delle scritte sulla cupola del Brunelleschi: "Quegli studenti, ma
soprattutto il docente, hanno fatto perdere la faccia al Giappone in casa
altrui. Insomma hanno offeso l'ospite, cioè l'Italia, e questo per la loro
mentalità è inaccettabile". In Giappone la condanna è stata immediata e
pesantissima. Perché questa reazione tanto decisa? "Direi
che è scattato il sentimento di responsabilità collettiva. è
tutto il gruppo, e quindi la nazione, che si sente colpevole per le azioni del
singolo: questo modo di vedere le cose affonda nella tradizione nipponica e
deriva dalla cultura confuciana ereditata dalla Cina: un riflesso condizionato
ineludibile". Due quotidiani, l'Asahi e lo Yomiuri, hanno chiesto
scusa agli italiani. "è la conseguenza naturale del sentimento di colpa
collettivo. Le scritte sulla cupola sono state percepite come un sacrilegio, la
rottura di un'"armonia celeste". Visto che finora il governo non si è
pronunciato, i due giornali si sono assunti l'onere delle scuse, un gesto
indispensabile per ripristinare l'ordine violato. In Giappone non è solo
formalità ma un atto religioso". L'insegnante pagherà caro il suo gesto,
molto più degli studenti... "La figura del sensei, dell'insegnante, in
Giappone è ancora un punto di riferimento. Che abbia violato il suo ruolo di
esempio rende ancora più grave il suo gesto agli occhi dei connazionali. Ma c'è
anche dell'altro...". Cosa? "In autunno sono attese a Tokio numerose
opere d'arte, la gran parte proprio da Firenze. Evidentemente c'è chi suda
freddo...". Gian Carlo Calza P. Sa.
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( da "Giornale.it, Il" del 01-07-2008)
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N. 155 del
2008-07-01 pagina 0 Giustizia, Berlusconi: "Vado avanti" di Redazione
Il premier: "Tante polemiche strumentali finiscono con
il mettere in secondo piano l'interesse collettivo". Poi assicura: "Proseguiremo
con la volontà di ridare efficienza e forza credibile alla giustizia". Il
leader del Pd: "Il governo non si occupi solo dei problemi del
Cavaliere" Roma - "Tante polemiche strumentali finiscono col mettere
in secondo piano l'interesse collettivo. è certo, però, che profonderemo
ogni sforzo perché l'interesse di pochi non prevalga su quello di quasi
tutti". Così il presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, in un
messaggio inviato in occasione di un convegno della Federazione italiana tabaccai.
Berlusconi, nel messaggio, assicura che si proseguirà nella direzione che era
indicata nei programmi e che "si incarna nella nostra azione". Il
governo, scrive Berlusconi, "ha scelto di mettere la sicurezza e l'ordine
pubblico tra le priorità della propria azione compresa la volontà di ridare
efficienza e forza credibile a una giustizia che, troppo spesso, delude le
aspettative in essa legittimamente riposte". La risposta di Veltroni Il
governo si occupi di un Paese sempre più sull'orlo del baratro, piuttosto che
dei problemi del presidente del Consiglio. è il duro affondo di Walter
Veltroni, che in una nota osserva: "L'inflazione sale come non accadeva da
anni. I prezzi al consumo hanno raggiunto valori che non vedevamo da dodici
anni e a salire sono soprattutto quelli del pane, della pasta e degli altri
generi di prima necessità. Salgono i prezzi alla produzione del 7,5%. Frena il
mercato dell'auto e la produttività del Paese continua a decrescere. A questo
si aggiunga la crisi di Alitalia che dopo mesi non ha ancora una soluzione e i
quattromila esuberi prospettati. Ieri ho parlato di un Paese che è sull'orlo di
un tracollo e questi dati confermano quella valutazione. Il governo - attacca
il segretario del Pd - sembra invece non accorgersi della gravità della
situazione ed è preoccupato solo dei problemi del presidente del Consiglio. Noi
chiediamo immediatamente un intervento a sostegno di salari, stipendi e
pensioni. è questa la vera priorità del Paese e non il lodo Schifani".
Bonaiuti a Veltroni: "Non faccia prediche" Walter Veltroni ha
"portato al disastro il Comune di Roma" per cui non può fare
"prediche" su "salari e stipendi" degli italiani. Paolo
Bonaiuti, portavoce del presidente del Consiglio, punta il dito contro il
leader democratico: "Da che pulpito viene la solita predica di Walter
Veltroni? Non può parlare di salari, stipendi e pensioni degli italiani chi ha
portato al disastro il Comune di Roma che è la capitale d'Italia". ©
SOCIETà EUROPEA DI EDIZIONI SPA - Via G. Negri 4 - 20123 Milano.
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( da "AltaLex" del 01-07-2008)
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Articolo di Vincenzo
Bombardieri e Rosaria Favoino 01.07.2008 Stampa Società miste pubblico privato.
Le peculiarità del caso italiano di Vincenzo Bombardieri e Rosaria Favoino
Sommario: 1. Il Modello delle Società Miste. Il caso italiano in europa - 2. L'ordinamento italiano dei
servizi pubblici locali, in particolare l'affidamento a società miste
pubblico-privato. Un'evoluzione legislativa e giurisprudenziale sofferta e
contraddittoria - 3. La novella del 2003, introdotta con il D.L. 30 settembre
2003, convertito in legge dalla l. conv. 24 novembre 2003 n. 326 - 4. La
società mista nel diritto comunitario: il partenariato pubblico privato (PPP) -
5. L'attuale
contesto normativo italiano alla luce del codice dei contratti pubblici e del
decreto bersani, D.L. n. 223/2006 - 6. L'orientamento giurspudenziale comunitario:
Sentenze Teckal (C- 107/98) ? Stadt halle (C ? 26/03) ? Parking Brixen (C ?
458/03) - Carbotermo (340/04) - 7. La giurisprudenza italiana alla luce
dell'orientamento comunitario. la svolta giursisprudenziale in materia di
affidamento diretto a società miste del Consiglio di Stato in sede consultiva:
Parere, Adunanza Sezione II, 18 aprile 2007, n. 456 - 8. Il recentissimo
orientamento della giurisprudenza italiana - 9. Conclusioni. 1. Il Modello
delle Società Miste. Il caso italiano in europa. La storia del modello
gestionale delle Società miste pubblico privato, l'evoluzione normativa che la
fattispecie ha seguito nell'ultimo ventennio nel sistema italiano, i successivi
interventi interpretativi proposti dalla Giurisprudenza della Corte di
Giustizia Europea e dalla Giurisprudenza amministrativa, possono costituire un
significativo esempio dell'atteggiarsi dei rapporti tra ordinamento comunitario
e nazionale, anche per avviare la comprensione del rapporto tra gli organi
giurisdizionali comunitari e quelli statali. Questo studio ha il compito di
evidenziare la specificità, ancora recentemente ribadita autorevolmente dal
Consiglio di Stato, del "caso italiano" che, come noto, attende un
intervento legislativo chiarificatore nella materia. La legislatura da poco
avviata avrà il compito di raccogliere in modo costruttivo gli studi e le
esperienze maturate in questi anni, offrendo parole chiare agli interpreti e
consentendo ove possibile agli operatori economici di uscire, per una volta, da
una costante incertezza. 2. L'ordinamento
italiano dei servizi pubblici locali, in particolare l'affidamento a società
miste pubblico-privato. Un'evoluzione legislativa e giurisprudenziale sofferta
e contraddittoria. Appare opportuno ricostruire, in questa sede, l'evoluzione
normativa italiana che ha interessato l'istituto delle "società
miste". Nel corso degli anni, infatti, la materia ha subito notevoli
modifiche, - ultima, in ordine di tempo, quella apportata dalla novella
introdotta dall'art. 14 del D.L. n. 269 del 30 settembre 2003, convertito nella
Legge 24 settembre 2003, n. 326, - determinate, in larga misura, dall'esigenza
di adeguare la normativa interna sui servizi pubblici locali alle norme del
Trattato dell'Unione Europea, anche allo scopo di evitare di incorrere nella
procedura di infrazione, preannunciata con la formale messa in mora del 26
giugno 20021. Orbene, le Società a capitale misto pubblico-privato sono state
introdotte, nel nostro ordinamento, con l'art. 22 della Legge 8 giugno 1990, n.
142. La disposizione, dopo aver chiarito che la titolarità dei servizi pubblici
è attribuita in capo agli enti locali, individuava e tipizzava le modalità
attraverso le quali l'istituzione avrebbe potuto provvedere alla gestione.
L'art. 22, 1° comma legge 142/90, così recita: "I comuni e le province,
nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi
pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a
realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo civile e delle comunità
locali." Il comma 3, poi, tipizzava le modalità gestionali, individuandole
nella gestione in economia, in concessione a terzi, a mezzo di azienda
speciale, a mezzo di istituzione e, infine, "a mezzo
di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, qualora sia
opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione
di più soggetti pubblici o privati", (lettera f del 3° comma). Pertanto,
secondo l'originaria previsione della Legge n. 142/90, le Società miste abilitate
alla gestione di un servizio pubblico locale dovevano essere a prevalente
capitale pubblico2 e appositamente costituite dall'ente locale interessato. In
questa prospettiva, la società mista costituiva uno strumento, un modello
organizzativo, prescelto dall'Ente locale nel quadro del suo autonomo potere di
auto organizzazione del servizio pubblico. La materia veniva, immediatamente,
ampliata dalla previsione dell'art. 12 della Legge 23 dicembre 1992, n. 498 che
prevedeva lo strumento delle "società miste prive del vincolo della
proprietà pubblica maggioritaria". Per tale tipo di società, la legge,
prevedeva, espressamente, la necessità dell'esperimento di procedure di
evidenza pubblica per la scelta del partner privato di maggioranza. A partire
dal 1997, è stato avviato un percorso di ridisegno dello "statuto"
delle società miste che, come si vedrà, con alterne vicende, e sempre sotto la
spinta del diritto Comunitario, ha condotto alle odierne disposizioni
normative. L'originario art. 22 della legge n. 142/90, dunque, veniva,
inizialmente, solo modificato dall'art. 17, comma 58, della Legge 15 maggio
1997, n. 127 che ampliava le forme societarie del modello "società
mista", affiancando alle Società per azioni anche le Società a responsabilità
limitata. La novella consentiva, inoltre, la gestione del servizio anche a
mezzo di società non appositamente costituite dall'ente locale, utilizzando
soggetti già esistenti a cui l'ente partecipava mediante l'acquisto di quote di
capitale sociale. Successivamente, il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento
degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000) sostituì la Legge n.
142/90 e ne trasfuse interamente la disciplina nell'art. 113. Nella materia di
cui si discute, l'art. 22, comma 3, la lettera f), della Legge 142/1990 venne
arricchito della previsione, tra le forme di gestione dei Servizi Pubblici
Locali, anche delle società miste con partecipazione pubblica di minoranza. E'
opportuno segnalare che, ancora in questa fase, mentre appare chiaro che, alla luce
del dato testuale della disposizione, la gestione può essere affidata
direttamente alla Società mista3, nulla è detto circa le modalità di scelta del
partner privato che affianca l'ente nella compagine sociale, e, dunque, nella
gestione (ciò vale però solo per le società a capitale pubblico di maggioranza,
giacché, lo si ricorda, per la diversa ipotesi di società mista con capitale
pubblico minoritario è già espressamente previsto l'espletamento delle
procedure di evidenza pubblica). In questa ottica va interpretato l'intervento
chiarificatore della giurisprudenza la quale, in larga maggioranza, ha
affermato la necessità che la scelta del partner privato di minoranza fosse
guidata dal principio della trasparenza dell'azione amministrativa e della
libertà di mercato, propri del diritto interno e di quello comunitario, e,
dunque, dovesse avvenire attraverso l'utilizzo di procedure ad evidenza
pubblica. La scelta del socio privato di minoranza "deve essere compiuta
dal comune attraverso una apposita procedura concorsuale perché il socio
privato è un socio "imprenditore" chiamato a svolgere mediante il suo
apporto parte rilevante di un pubblico servizio e ciò esclude che
l'amministrazione possa basarsi, nella scelta del socio, su generici apprezzamenti
soggettivi e, comunque, di carattere fiduciario, perché ciò escluderebbe i
principi di buona amministrazione e trasparenza dell'azione
amministrativa"4 Sin qui, l'intervento del legislatore ha chiaramente
disegnato un favor nei confronti delle Società miste, intese come uno dei
modelli organizzativi5 attraverso i quali l'ente può decidere di gestire i
servizi pubblici locali di cui è titolare. Tale favore è giustificato dalla
maggiore flessibilità dello strumento rispetto alle altre forme di gestione,
nonché dalla circostanza che il sistema consente all'ente, attraverso forme di
cogestione, di giocare un ruolo centrale nella gestione del Servizio Pubblico
Locale, separando, al contempo, la responsabilità dell'ente dalla gestione, che
è, chiaramente, resa più snella e dinamica. Ciò ha determinato, nel concreto
svolgersi dell'azione amministrativa e nell'esperienza reale del "diritto
vivente", la nascita di numerose Società miste, cui, in larga misura, sono
stati affidati i destini delle politiche di outsourcing dei servizi pubblici
locali. La materia viene completamente rivoluzionata dalla Legge Finanziaria
del 2002, Legge n. 448/2001 che ha, integralmente, riscritto la disciplina dei
servizi pubblici locali, modificando l'art. 113 del T.U.E.L. ed inserendo il
nuovo art. 113 bis.6 Sotto la spinta del diritto comunitario, in particolare
dell'esigenza di tutelare il principio della libera concorrenza di cui agli
artt. 43 e 49 del Trattato istitutivo della Comunità, come modificato dal
Titolo II (art. G.) del Trattato di Maastricht e dal Trattato di Amsterdam, si
realizzava una vera riscrittura della materia che invertiva il trend
precedente. La nuova normativa, anzitutto, effettuava una distinzione tra i
Servizi Pubblici Locali a rilevanza industriale e quelli privi di tale
rilevanza, dettando per essi una diversa disciplina. Venivano, cioè,
considerati a rilevanza industriale i servizi che si inseriscono in un mercato
competitivo e concorrenziale e privi di rilevanza industriale i servizi per i
quali, per la loro natura o per i vincoli cui è sottoposta la gestione, è
irrilevante la tutela del principio della concorrenza. In particolare, i
servizi a rilevanza industriale venivano definiti come "quelli destinati
ad operare nel mercato in quanto si avvicinano molto alle imprese private ma
hanno un regime particolare di obblighi e diritti; in particolare, l'obbligo di
fornitura delle prestazioni a condizioni uguali su tutto il territorio e quello
di perequazione delle tariffe"7. Proprio in ragione della peculiarità di
tali servizi, il legislatore stabilì che, laddove esisteva concorrenza, l'Ente
locale non era più soggetto titolare della gestione del servizio. Pertanto,
veniva assolutamente esclusa la possibilità di affidare, in via diretta, la
gestione dei Servizi Pubblici Locali a rilevanza industriale (cfr. art. 113, V
comma D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, come modificato dall'art. 35 della
Legge n. 448/2001) a Società miste (qualunque fosse l'entità della
partecipazione dell'ente), e veniva introdotto il principio secondo il quale
tali servizi venivano affidati esclusivamente a società di capitali,
individuate, ovviamente, attraverso procedure ad evidenza pubblica. Tale
disciplina ha comportato un sostanziale ridimensionamento, se non la definitiva
scomparsa, dello strumento delle Società miste come modello per la gestione dei
Servizi pubblici locali. L'ente locale doveva, dunque, ritirarsi dal mercato ed
assumere il ruolo di soggetto regolatore della concorrenza tra soggetti
privati, nonché di controllo a tutela dell'interesse pubblico coinvolto nello
svolgimento dei servizi pubblici. Appare, dunque, evidente come
nell'architettura normativa introdotta dalla finanziaria del 2002, l'ente locale non
abbia più alcuna convenienza ad avviare procedimenti per la costituzione di
società miste. La costituzione di un tale soggetto, anche effettuando la scelta
del partner con procedure concorrenziali, non sollevava, comunque, l'ente
dall'obbligo di svolgere una procedura ad evidenza pubblica nella fase del
conferimento della gestione. A tale procedura, al più, avrebbe potuto
concorrere anche la società mista partecipata dall'ente, ma senza alcuna
garanzia di successo. E' chiaro, dunque, come il sistema abbia creato una
situazione quantomeno contraddittoria e, sostanzialmente, contraria ai principi
di economia e di ragionevolezza dell'azione amministrativa. Si pensi, per un
solo momento, all'ipotesi in cui un ente avesse costituito una società mista
con scelta concorrenziale del partner e proceda all'affidamento con gara del
servizio. Si sarebbe ingenerata un'inutile duplicazione di procedure ad
evidenza pubblica. Duplicazione che non avrebbe trovato giustificazione nemmeno
nella imprescindibile necessità di garantire il principio di concorrenza,
poiché tale assioma sarebbe stato, comunque, tutelato ove l'evidenza pubblica
fosse stata espletata, in alternativa, o nella fase di scelta del partner o in
quella, successiva, dell'affidamento o viceversa. Tale principio risulta ormai
recepito e applicato dalla giurisprudenza nazionale che si è uniformata alle
diverse indicazioni, tra cui questa concernente l'inutilità della doppia gara,
fornite dal Consiglio di Stato in sede consultiva, nel Parere n. 456/2007 che
ha dato nuovo vigore e vitalità alla figura "società mista" intesa
quale modello gestionale alternativo e che si avrà modo di commentare nel
prosieguo della trattazione. 3. La novella del 2003, introdotta con il D.L. 30
settembre 2003, convertito in legge dalla l. conv. 24 novembre 2003 n. 326. Con
l'art. 14 del D.L. n. 269 del 30 settembre 2003, convertito in legge dalla L.
Conv. n. 326 del 2003, con le successive modifiche apportate dalla Legge 350
del 2003 (Legge Finanziaria 2004), il legislatore italiano interveniva
nuovamente sulla disciplina dei servizi pubblici locali, tornando, sostanzialmente
sui suoi passi e, raccogliendo le molte osservazioni critiche sollevate in
ordine alla precedente disciplina, di fatto procedendo ad una ennesima
"riespansione"degli spazi riservati alle società miste. Tali alterne
vicende subivano l'influsso interpretativo della legislazione e dei principi
che, più volte, la Commissione Europea ha suggerito al Governo italiano. Si
vedano le diverse lettere e comunicazioni della Commissione UE, indirizzate al
Governo italiano, in specie quella del 2000, nelle quali, in riferimento alla
giurisprudenza comunitaria, l'organo comunitario invitava il legislatore
nazionale a predisporre una disciplina conforme agli indirizzi
giurisprudenziali del Supremo Giudice Comunitario. Con l'art. 14 del D.L. n.
269 del 30 settembre 2003, convertito in legge dalla L. Conv. n. 326 del 2003,
con le successive modifiche apportate dalla Legge 350 del 2003 (Legge
Finanziaria 2004), si riconsentiva la modalità di erogazione del servizio
tramite società mista, reintroducendo lo strumento della "società
mista" e prevedendo l'affidamento diretto del servizio a fronte della
selezione mediante procedura ad evidenza pubblica del socio privato. La
disposizione esordiva, infatti, con una affermazione di principio, con la quale
si definiva la collocazione della nuova disciplina nella gerarchia delle fonti.
In nuovo l'art. 113, 1 comma, stabilì che "le modalità di gestione ed
affidamento dei servizi pubblici locali concernono la tutela della concorrenza
e sono inderogabili". Dunque, le disposizioni dell'art. 113 T.U.E.L.,
essendo dirette a tutelare una delle libertà fondamentali previste nel Trattato
dell'Unione, vale a dire la libera concorrenza, sono, non solo, integrative
delle discipline di settore, ma, altresì, inderogabili da tali discipline. La nuova
disciplina sostituiva alla distinzione tra Servizi pubblici locali a rilevanza
industriale e privi di rilevanza industriale quella tra servizi a rilevanza
economica e privi di rilevanza economica. Per i primi (serivizi a rilevanza
economica) erano previste le modalità di gestione indicate nel nuovo art. 113,
comma 5, per i secondi ( privi di rilevanza economica), a seguito
dell'abrogazione dell'art. 113 bis, comma 4, che prevedeva l'affidamento
"a terzi in base a procedure ad evidenza pubblica", era prevista
esclusivamente una gestione diretta solo mediante "società a capitale
interamente pubblico" che dovevano avere le caratteristiche di una
gestione cosiddetta "in house". Alla luce delle prime interpretazioni
della disciplina, può ritenersi che i servizi pubblici locali a rilevanza
economica sono tutti quei servizi che riguardano la collettività e che vengono
offerti in un determinato mercato dietro il pagamento, da parte degli utenti,
di un prezzo (o canone) che, di regola, serve a coprire i costi, oltre a
remunerare il capitale investito. Privi di rilevanza economica sono, di
conseguenza, quei servizi che hanno principalmente carattere solidaristico e
che non danno luogo alla realizzazione di profitti o che, comunque, non vengono
svolti a scopo di lucro. 8 In
ordine alle modalità di gestione dei Servizi pubblici locali a rilevanza
economica, il nuovo comma 5 dell'art. 113 T.U.E.L. modifica, nuovamente e
diremmo integralmente, la precedente disciplina, prevedendo tre possibili
modalità di gestione: con conferimento a società di capitali individuate
attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica; con
conferimento "a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il
socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di gare con procedura ad
evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e
comunitarie in materia di concorrenza secondo le linee di indirizzo emanate
dalle autorità competenti attraverso provvedimenti o circolari
specifiche"; con conferimento a società a capitale interamente pubblico a
condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale esercitino
sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che
la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o
gli enti pubblici che la controllano (cd. Affidamento in house)9. Si può,
perciò, ritenere che, accanto all'affidamento mediante gara, che la riforma
attuata dall'art. 35 della Legge n. 448/2001 aveva configurato come unico strumento
per la gestione esternalizzata dei servizi pubblici ("L'erogazione del
servizio, da svolgere in regime di concorrenza, avviene secondo le discipline
di settore, con conferimento della titolarità del servizio a società di
capitali individuate attraverso l'espletamento di gare con procedure ad
evidenza pubblica"), l'art. 14 del D.L. n. 269/2003 prevedeva altri due
modelli dei quali l'uno rispondeva allo schema dell'affidamento in house di
estrazione comunitaria, mentre l'altro reintroduceva lo strumento della società
mista, prevedendo l'affidamento diretto del servizio a fronte della selezione
mediante procedura ad evidenza pubblica del socio privato. Secondo la normativa
sopra citata, la possibilità di derogare all'obbligo dell'evidenza pubblica doveva
ritenersi consentita nelle sole ipotesi di affidamento diretto a società a
capitale misto nelle quali il socio privato fosse stato individuato a mezzo di
procedure ad evidenza pubblica e di affidamento in house a società a dominanza
pubblica. Ritornava ad avere, dunque, la Società a capitale misto
pubblico-privato un ruolo centrale nell'architettura normativa in materia di
Servizi Pubblici locali. Merita, in questo contesto, operare una breve quanto
necessaria sintesi delle fasi di costituzione della società mista, la cui
attività viene svolta, come è noto, in forma di società di capitali, pur in un
ambito in cui le peculiarità della disciplina finiscono con il riverberarsi ed
investire direttamente "l'attività piuttosto che investire direttamente la
struttura societaria"10.
In tal senso, l'adozione del modello della società mista
per la convivenza di interessi pubblici e privati trova la sua esplicazione in
un sistema ove il socio privato viene scelto tramite una selezione comparativa
e concorrenziale all'interno del mercato di operatività del medesimo oggetto
sociale dell'ente. Sin da quando, nel nostro ordinamento, è stato
normativamente accolto tale istituto, il legislatore nazionale ha da subito
scelto di disciplinare la costituzione della società articolando il
procedimento nel seguente modo: Deliberazione di costituzione di società
(quote, attività e finalità del futuro soggetto di diritto); Redazione del
bando di gara (requisiti, prestazioni accessorie, durata, diritti, oggetto
dell'attività) per la selezione del socio privato cui attribuire una quota del
capitale sociale stabilita nella misura che l'ente aggiudicatore ritiene più
opportuna; L'atto o il provvedimento dell'ente aggiudicatore finalizzato
all'affidamento diretto dell'attività alla così formata società La procedura di
costituzione della società, con particolare riferimento agli strumenti di
selezione del socio e alla strutturazione del procedimento, garantisce, secondo
il legislatore italiano, quelle esigenze in materia di concorrenza e di
trasparenza, nonché di parità di trattamento imposte dal diritto comunitario,
individuando nella schema della società mista un modello di gestione del
servizio pubblico alternativo alla concessione e all'appalto. Un'alternativa
che trova piena espressione nella profonda compenetrazione tra agire pubblico e
logiche imprenditoriali di natura privatistica trasfuse nell'attività di
produzione o erogazione, laddove, nell'appalto, l'affidatario privato è un
esecutore della soddisfazione dei bisogni dell'amministrazione, mentre nella
concessione è, al più, beneficiario di un diritto di sfruttamento dei proventi
del servizio commissionato dalla P.A. per i suoi utenti. In questo schema, la
società mista rappresenta un modello integrativo delle risorse e delle necessità,
tipicamente pubbliche, di garanzia di determinati servizi con le risorse, le
dotazioni, le capacità e l'organizzazione, tipicamente imprenditoriali,
superando le rigide chiusure del sistema delle gestioni in appalto o in
concessione, affidandosi agli strumenti che il diritto comune offre in materia
societaria e contrattuale, seppure nelle forme prescritte ed in ossequio alla
disciplina comunitaria. Appare evidente come il legislatore abbia considerato
sufficiente, nella prospettiva delle tutela del principio di libera
concorrenza, l'espletamento della procedura concorrenziale nella fase della
selezione del partner della società mista, ritenendo, in questo caso,
compatibile l'affidamento diretto con la normativa comunitaria e i principi che
in quest'ultima trovano espressione. A condizione, dunque, che il socio partner
privato venga scelto mediante procedure ad evidenza pubblica che diano garanzia
del rispetto dei principi comunitari ed interni in materia di concorrenza, la
società mista può ricevere dall'ente (questa volta indipendentemente dalla
quantità della partecipazione azionaria dello stesso, nel senso che non viene
richiesta espressamente la partecipazione maggioritaria dell'ente)
l'affidamento diretto della gestione del servizio e l'ente, a sua volta, può
legittimamente conferire direttamente a tale società la gestione del servizio
pubblico locale. 4. La società mista nel diritto comunitario: il partenariato
pubblico privato (PPP) Anche a livello comunitario, il coinvolgimento nella
gestione dei servizi di soggetti privati è visto con favore, potendo essi
apportare alla pubblica amministrazione know how una gestione di tipo
manageriale. Sia la Commissione che il Parlamento Europeo concordano nel
ritenere che le forme di Partenariato Pubblico Privato (PPP) non costituiscono
l'anticamera di un processo di privatizzazione delle funzioni pubbliche, dal
momento che le sinergie tra pubblica amministrazione e soggetti privati possono
generare effetti positivi per la collettività, atteggiandosi a strumento alternativo
alla stessa privatizzazione. Per tale motivo l'assemblea di Strasburgo ha
qualificato, senza mezzi termini, il PPP, in tutte le sue manifestazioni, come
un possibile strumento di organizzazione e gestione delle funzioni pubbliche,
riconoscendo alle amministrazioni la più ampia facoltà di stabilire se
avvalersi o meno di soggetti privati terzi oppure di imprese interamente
controllate oppure, in ultimo, di esercitare direttamente i propri compiti
istituzionali. Il fenomeno della "società mista" rientra nel concetto
di partenariato pubblico-privato (PPP) la cui codificazione risale al citato
"Libro Verde" della Commissione Ce relativo al PPP e al diritto
comunitario degli appalti e delle concessioni. Nel Libro Verde presentato il 30
aprile 2004, la Commissione ha affermato che il termine PPP si riferisce in
generale a "forme di cooperazione tra le autorità pubbliche e il mondo
delle imprese che mirano a garantire il finanziamento, la costruzione, il
rinnovamento, la gestione o la manutenzione di un'infrastruttura o la fornitura
di un servizio". La Commissione ha ritenuto di poter individuare due tipi
di partenariato pubblico-privato, e, precisamente, uno di tipo "puramente
contrattuale" e l'altro "istituzionalizzato". Il PPP di tipo
"puramente contrattuale" è quello "basato esclusivamente su
legami contrattuali tra i vari soggetti. Esso definisce vari tipi di
operazioni, nei quali uno o più compiti più o meno ampi, tra cui la
progettazione, il finanziamento, la realizzazione, il rinnovamento o lo sfruttamento
di un lavoro o di un servizio, vengono affidati al partner privato"11. I
modelli di partenariato di tipo puramente contrattuale più conosciuti sono
l'appalto e la concessione. I partenariati pubblico privato di "tipo
istituzionalizzato" sono, secondo la Commissione, quelli che implicano una
cooperazione tra il settore pubblico e il settore privato in seno ad un'entità
distinta. Sono forme di collaborazione, cioè, che implicano la creazione di
un'entità distinta dal partner pubblico e dal partner privato, la quale ha la
"mission" di assicurare la fornitura di un'opera o di un servizio. Il
modello di partenariato di tipo istituzionalizzato più conosciuto è quello
della "società mista". La Commissione Europea tende ad assimilare il
partenariato pubblico privato di "tipo istituzionalizzato" a quello
di "tipo puramente contrattuale" e, perciò, a considerare applicabile
anche al primo di tipo di partenariato il "diritto comunitario degli
appalti pubblici e delle concessioni". Ciò ha delle ovvie ricadute sulle
modalità di scelta del partner privato, essendo chiaro che, anche in tal caso,
in assenza di norme specifiche, devono applicarsi, come avviene per
l'affidamento a terzi di servizi mediante concessioni, le norme del Trattato
sulla libera prestazione dei servizi e sulla libertà di stabilimento, nonché i
principi di trasparenza, di non discriminazione, di parità di trattamento,
pubblicità, proporzionalità e reciproco riconoscimento. La necessità di
ricorrere a procedure selettive per la scelta del partner privato con il quale
costituire la società mista costituisce ormai una regola acquisita
nell'ordinamento interno. E, comunque, l'unico limite posto dal diritto
comunitario, consiste nel rispetto dei principi sopra richiamati: principi che
trovano tutti cittadinanza all'interno del Trattato dell'UE. Anche, perché lo
stesso libro verde precisa che la partnership pubblico privato va senz'altro
favorita, ma non può rappresentare un modo per eludere la disciplina della
concorrenza. A riguardo, il D.Lgs. 163/2006, che di seguito si analizzerà con
maggiore dettaglio, all'art. 1, comma 2, prescrive che "Nei casi in cui le
norme vigenti consentono la costituzione di società miste per la realizzazione
e/o la gestione di un'opera pubblica o di un servizio, la scelta del socio
privato avviene con procedure di evidenza pubblica". Anche dal dettato
comunitario, appare chiaro che sia ammissibile l'affidamento diretto di un
servizio a società partecipate dall'ente pubblico, allorquando le esigenze di
tutela della concorrenza siano state rispettate a monte, col previo esperimento
della pubblica gara indetta per l'individuazione del partner privato, e,
pertanto, sia legittimo il conseguente conferimento diretto della gestione del
servizio alla società mista. 5.
L'attuale contesto normativo italiano alla luce del
codice dei contratti pubblici e del decreto bersani, D.L. n. 223/2006. Come si
è già avuto modo evidenziare, il modello delle società miste è da tempo
presente nel nostro ordinamento ed è, oggi, previsto in via generale, dall'art.
113, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 276/2000 (testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, t.u.e.l.), introdotto dall'art. 14 del D.L.
30 settembre 2003, n. 296 come modificato dalla relativa legge di conversione.
Tale norma dispone che l'erogazione dei servizi per la gestione delle reti,
degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali "avviene secondo le
discipline di settore e nel rispetto della normativa dell'Unione Europea, con
conferimento della titolarità del servizio?" tra l'altro "a società a
capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato venga scelto
attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica che
abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia
di concorrenza secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorità competenti
attraverso provvedimenti o circolari specifiche". Lo stesso art. 113,
comma 5, lett. c) prevede, in alternativa al ricorso alla società mista, il
modello della società in house a capitale interamente pubblico, richiedendo
solo per tale caso i requisiti del "controllo analogo" e della
"destinazione prevalente dell'attività" in favore dell'ente pubblico
di appartenenza, identificati dalla sentenza Teckal, di seguito commentata.
Sempre in via generale, il Codice dei contratti pubblici, D.Lgs. 163/2206
contiene, all'art. 1, comma 2, una previsione di carattere generale sulle
società miste, secondo la quale: "Nei casi in cui le norme vigenti
consentono la costituzione di società miste per la realizzazione e/o gestione
di un'opera pubblica o di un servizio, la scelta del socio privato avviene con
procedure di evidenza pubblica". Tale norma codifica il principio secondo
il quale la scelta del socio deve comunque avvenire con "procedure ad
evidenza pubblica". La figura delle società miste compare anche nell'art.
32, comma 1, lett. c), del suddetto Codice, il quale dispone: "Salvo
quanto dispongono il comma 2 e il comma 3, le norme del presente titolo, nonché
quelle della parte I, IV e V, si applicano in relazione ai seguenti contratti,
di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 28: ? c) lavori,
servizi, forniture affidati dalle società con capitale pubblico, anche non
maggioritario, che non sono organismi di diritto pubblico, che hanno ad oggetto
della loro attività la realizzazione di lavori o opere, ovvero la produzione di
beni o servizi, non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di
libera concorrenza, ivi comprese le società di cui agli articoli 113, 113-bis,
115 e 116 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali"; e al comma 3: "Le società
di cui al comma 1, lettera c) non sono tenute ad applicare le disposizioni del
presente codice limitatamente alla realizzazione dell'opera pubblica o alla
gestione del servizio per i quali sono state specificamente costituite, se
ricorrono le seguenti condizioni: 1) la scelta del socio privato è avvenuta nel
rispetto di procedure di evidenza pubblica; 2) il socio privato ha i requisiti
di qualificazione previsti dal presente codice in relazione alla prestazione
per cui la società è stata costituita; 3) la società provvede in via diretta
alla realizzazione dell'opera o del servizio, in misura superiore al 70% del
relativo importo". Sempre in relazione al modello generale, si ricorda
l'intervento dell'art. 13 del D.L. n. 223/2006, convertito dalla legge n.
248/2006, il quale ha introdotto l'articolata disciplina che, in linea con i
più recenti orientamenti giurisprudenziali comunitari, volti a limitare l'in
house providing, mira ad evitare il fenomeno della c.d. cross subsidization
delle società pubbliche, per cui esse operano al di fuori degli ambiti
territoriali di appartenenza, acquisendo commesse da enti pubblici diversi da
quelli controllanti od affidanti i contratti in house. In tale nuovo regime, il
D.L. 223/2006 ha equiparato i due diversi modelli delle società in house e del
partenariato pubblico privato. In particolare, si è disposto che le società a
capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle
amministrazioni pubbliche regionali o locali, (non da quelle statali) per la
produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti in funzione
della loro attività, con esclusione dei servizi pubblici locali: devono operare
esclusivamente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti (viene
quindi fissata la regola dell'esclusività in luogo di quelle della prevalenza);
non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati,
né in affidamento diretto, né con gara, e non possono partecipare ad altre
società od enti; sono ad oggetto sociale esclusivo (l'oggetto sociale esclusivo
non sembra debba essere inteso come divieto delle c.d. multiutilities); Tale
disposizione è, peraltro, al vaglio della Corte Costituzionale, davanti alla
quale è stata impugnata perché ritenuta discriminatoria delle società regionali
e locali, rispetto a quelle statali, nonché limitativa della capacità
contrattuale delle società con riferimento a partecipazioni ulteriori.
Dell'esigenza, de iure condendo, di un contesto normativo generale più organico
si è fatto, altresì, carico il recente disegno di legge governativo recante
"Delega al governo per il riordino dei servizi pubblici locali" (Atto
Senato n. 772 della XV legislatura presentato in data 7 luglio 2006), il quale
prevede che "l'affidamento delle nuove gestioni e il rinnovo delle
gestioni in essere dei servizi pubblici locali di rilevanza economica debba
avvenire mediante procedure competitive ad evidenza pubblica" consentendo
solo "eccezionalmente" l'affidamento a società totalitarie in
presenza dei presupposti comunitari. Questo l'attuale panorama legislativo in
materia di società a capitale misto pubblico privato. 6. L'orientamento giurspudenziale
comunitario: Sentenze Teckal (C- 107/98) ? Stadt halle (C ? 26/03) ? Parking
Brixen (C ? 458/03) - Carbotermo (340/04) Parallelamente all'evoluzione della
legislazione nazionale, la Corte di Giustizia Europea è andata, nel corso degli
anni, delineando una casistica giurisprudenziale idonea a contenere le
possibili ipotesi di affidamento diretto di un servizio, in deroga alle norme
sulla concorrenza e sulla trasparenza di derivazione comunitaria, stabilendo
che ciò poteva essere previsto solo per le tassative ipotesi previste dalla
sentenza in causa C?107/98 (Sentenza Teckal), cioè solo in caso di affidamento
"in house providing". Con l'espressione "in house
providing" si intende, infatti, un fenomeno di "autoproduzione"
per mezzo del quale la Pubblica Amministrazione acquisisce un bene o un
servizio attingendoli all'interno della propria compagine organizzativa senza
ricorrere a "terzi" tramite gara e, dunque, al mercato 12. Il modello
si contrappone a quello dell'outsourcing o contracting out (c.d.
esternalizzazione) in cui la sfera pubblica si rivolge al privato,
demandandogli il compito di produrre e/o fornire i beni e i servizi necessari
allo svolgimento della funzione amministrativa. Secondo l'insegnamento della
Corte di Giustizia, i tratti qualificanti dell' "in house providing"-
della "delega interorganica" secondo l'ordinamento interno- si
rinvengono nell'assenza di un vero e proprio rapporto contrattuale tra
un'amministrazione aggiudicatrice (come ad esempio un ente locale) e la persona
giuridica destinataria dell'affidamento, in quanto l'ente conferente esercita
sul prestatore del servizio un "controllo analogo" a quello
esercitato sui propri servizi e tale persona (giuridica) realizza la parte più
importante della propria attività con l'ente o gli enti che la controllano13.
Due sono, pertanto, le condizioni che giustificano la sottrazione di un appalto
pubblico all'ambito di operatività delle norme comunitarie: la circostanza che
l'affidamento abbia luogo in favore di soggetti giuridicamente distinti
dall'amministrazione conferente, ma ciononostante elementi del sistema
amministrativo che a tale amministrazione fa capo, privi, cioè, rispetto ad
esso, della qualità di "terzi" (elemento formale)14; il fatto che il
destinatario dell'appalto svolga la parte più importante della propria attività
in favore di tale amministrazione (elemento del destinatario dell'attività
espletata)15. Nell'occuparsi della prima delle richiamate condizioni, la Corte
è andata progressivamente visualizzando gli aspetti da prendere in
considerazione allo scopo di qualificare il rapporto intercorrente tra i due
soggetti, individuando cumulativamente gli indici di riconoscibilità
"dell'assenza di autonomia decisionale": nella dipendenza
finanziaria, da ravvisarsi nella relazione proprietaria, sotto la forma della
partecipazione pubblica, diretta o indiretta, nella società16; nella dipendenza
amministrativa, in termini sia gestionali che organizzativi.17 Alla stregua di
tali parametri, si è andato, dunque, chiarendo che il rapporto di
"terzietà", rilevante ai fini dell'applicazione delle regole
comunitarie, è da escludere in presenza di un "assoluto potere di
direzione, coordinamento e supervisione dell'attività del soggetto
partecipato" da parte dell'amministrazione controllante e che tale
presupposto può ritenersi soddisfatto quando, tra i due soggetti, sussiste
"un rapporto equivalente, ai fini degli effetti pratici, ad una relazione
di subordinazione gerarchica, situazione che si verifica quando sussiste un
controllo gestionale e finanziario stringente dell'ente pubblico sull'ente
societario (c.d. "controllo analogo")". La Corte di Giustizia
Europea, dunque, con la storica sentenza Teckal, dopo aver affermato
l'obbligatorietà della procedura ad evidenza pubblica per la scelta del
contraente di una fornitura all'ente pubblico, decise che: "Può avvenire
diversamente solo nel caso in cui, nel contempo, l'ente locale eserciti su tale
soggetto un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e
quest'ultimo realizzi la parte più importante della propria attività, con
l'ente o con gli enti locali detentori"18. Nella decisione sopra
menzionata, non era stato chiarito, però, il concetto di "controllo
analogo". Era stata ammessa, infatti, la possibilità che l'affidatario del
servizio fosse, non un ufficio, ma un soggetto giuridico diverso dall'ente e
che fosse consentito a questo soggetto di svolgere una parte, anche se
minoritaria, della propria attività a favore di soggetti diversi dall'ente
pubblico. Ipotesi questa inconciliabile con la figura dell'ufficio. A ciò deve
aggiungersi il fatto che il riferimento a "gli enti locali
detentori", con cui si chiude l'ultimo periodo, implicava il
coinvolgimento di un soggetto il cui capitale era posseduto dall'ente, o, tratto
ancora più significativo, da più enti pubblici diversi. La Corte di Giustizia
ha riaffrontato, dunque, il problema del "controllo analogo"
(Sentenza 11 gennaio 2005,
in causa C-26/03) giungendo ad interpretare
autenticamente il concetto elaborato nella sentenza Teckal. A tal proposito, il
paragrafo 49 della Sentenza Stadt Halle così recita: "In conformità della
giurisprudenza della Corte non è escluso che possano esistere altre circostanze
nelle quali l'appello alla concorrenza non è obbligatorio ancorché la controparte
contrattuale sia un'entità giuridicamente distinta dall'amministrazione
aggiudicatrice. Ciò si verifica nel caso in cui l'autorità pubblica, che sia
un'amministrazione aggiudicatrice, eserciti sull'entità distinta in questione
un controllo analogo a quello che essa esercita sui propri servizi e tale
entità realizzi la parte più importante della propria attività con l'autorità o
le autorità pubbliche che la controllano (v., in tal senso, sentenza Teckal,
cit., punto 50). Occorre ricordare che, nel caso sopra menzionato, l'entità
distinta era interamente detenuta da autorità pubbliche. Per contro, la
partecipazione, anche minoritaria, di un'impresa privata al capitale di una
società alla quale partecipi anche l'amministrazione aggiudicatrice in questione,
esclude in ogni caso che tale amministrazione possa esercitare sulla detta
società un controllo analogo a quello che essa esercita sui propri
servizi"19. In
definitiva, la sentenza richiamata chiarisce che un'autorità pubblica che sia
un'amministrazione aggiudicatrice ha la possibilità di adempiere ai compiti di
interesse pubblico mediante propri strumenti amministrativi, tecnici e di altro
tipo, senza essere obbligata a ricorrere ad entità esterne non appartenenti ai
propri servizi. In tal caso, non si può parlare di contratto a titolo oneroso
concluso con un'entità giuridicamente distinta dall'amministrazione
aggiudicatrice e, conseguentemente, non sussistono i presupposti per applicare
le norme comunitarie in materia di appalti pubblici. La Corte prosegue
affermando che la partecipazione, anche minoritaria, di un'impresa privata al
capitale di una società alla quale partecipi anche l'amministrazione
aggiudicatrice, esclude in ogni caso che tale amministrazione possa esercitare
sulla detta società un controllo analogo a quello che essa esercita sui propri
servizi. E ciò per la fondamentale ragione che qualunque investimento privato
in un'impresa obbedisce a considerazioni proprie degli interessi privati, e
persegue obiettivi che non sono di interesse pubblico, laddove il rapporto tra
un'autorità pubblica e i suoi servizi sottostà esclusivamente ad esigenze
proprie del perseguimento di obiettivi di interesse pubblico. In tal modo,
secondo una lettura restrittiva, il "controllo analogo" viene a legarsi
all'elemento teleologico degli obiettivi (di interesse pubblico) che devono
essere perseguiti tanto dal soggetto conferente, quanto dall'affidatario,
rendendo manifesta l'incompatibilità di tale concetto con qualunque forma di
negoziazione sugli obiettivi strategici dell'organismo controparte, come pure
sulle singole decisioni relative alla conduzione dell'impresa. Concludendo,
"nell'ipotesi in cui un'amministrazione aggiudicatrice intenda concludere
un contratto a titolo oneroso relativo a servizi rientranti nell'ambito di
applicazione, ratione materiae, della direttiva 92/50, come modificata dalla
direttiva 97/52, con una società da essa giuridicamente distinta, nella quale
la detta amministrazione detiene una partecipazione insieme con una o più
imprese private, le procedure di affidamento degli appalti pubblici previste
dalla citata direttiva debbono sempre essere applicate" (paragrafo 50).
Con la decisione 13 ottobre 2005,
in causa C-458/03 (Sentenza Parking Brixen GmbH), la
Corte comunitaria ha condotto un ulteriore approfondimento sul tema, pervenendo
ad una più puntuale individuazione dei caratteri del controllo che l'ente deve
poter esercitare sulla società affidataria del servizio pubblico (parag.
67-69). Non occorre applicare le norme comunitarie in materia di appalti
pubblici o di concessioni di pubblici servizi - sostiene la Corte - nel caso in
cui un'autorità pubblica svolga i compiti di interesse pubblico ad essa
incombenti mediante propri strumenti, amministrativi, tecnici e di altro tipo,
senza far ricorso ad entità esterne20. Di conseguenza, nel settore delle
concessioni di pubblici servizi, l'applicazione delle regole enunciate agli
artt. 12 CE, 43 CE e 49 CE, nonché dei principi generali di cui esse
costituiscono la specifica espressione, è esclusa se, allo stesso tempo, il
controllo esercitato sull'ente concessionario dall'autorità pubblica concedente
è "analogo" a quello che essa esercita sui propri servizi e se il
detto ente realizza la maggior parte della sua attività con l'autorità detentrice.
"Allorché un ente concessionario fruisce di un margine di autonomia
caratterizzato dal fatto che l'oggetto sociale è stato esteso a nuovi
importanti settori, il cui capitale deve essere a breve termine
obbligatoriamente aperto ad altri capitali, il cui ambito territoriale di
attività è stato ampliato a tutto il paese e all'estero, e il cui Consiglio di
amministrazione possiede amplissimi poteri di gestione che può esercitare
autonomamente, è escluso che l'autorità pubblica concedente eserciti sull'ente
concessionario un controllo analogo a quello esercitato sui propri
servizi"21. Tale decisione ha, dunque, per un verso, stabilito che, il
possesso dell'intero capitale sociale da parte dell'ente pubblico, pur
astrattamente idoneo a garantire il controllo analogo a quello esercitato sui
servizi interni, perde tale qualità se lo statuto della società consente che
una quota di esso, anche minoritaria, possa essere alienata a terzi e, per
l'altro, ha stabilito che, se il consiglio d'amministrazione "dispone della
facoltà di adottare tutti gli atti ritenuti necessari per il conseguimento
dell'oggetto sociale", i poteri attribuiti alla maggioranza dei soci dal
diritto societario non sono sufficienti a consentire all'ente di esercitare un
controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. Ne discende che gli
artt. 43 CE e 49 CE, nonché i principi di parità di trattamento, di non
discriminazione e di trasparenza, devono essere interpretati nel senso che
ostano a che un'autorità pubblica attribuisca, senza svolgimento di pubblica
gara, una concessione di pubblici servizi ad un ente concessionario interamente
partecipato dall'autorità pubblica medesima, sul quale, tuttavia, non eserciti,
di fatto, un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. Infine, la
sentenza Carbotermo22 del 11 maggio 2006 ha affermato che la partecipazione
pubblica totalitaria è necessaria, ma non sufficiente. Difatti, per
giustificare la deroga alle regole europee di evidenza pubblica, occorrono
maggiori strumenti di controllo da parte dell'ente rispetto a quelli previsti
dal diritto civile. La giurisprudenza comunitaria e nazionale ha individuato
tali strumenti di controllo nelle seguenti circostanze: il consiglio di
amministrazione della società in house non deve avere rilevanti poteri
gestionali e l'ente pubblico deve poter esercitare maggiori poteri rispetto a
quelli che il diritto societario riconosce alla maggioranza sociale; l'impresa
non deve aver "acquisito una vocazione commerciale che rende precario il
controllo" da parte dell'ente pubblico. Tale vocazione risulterebbe, tra
l'altro, dall'ampliamento dell'oggetto sociale, dall'apertura obbligatoria
della società, a breve termine, ad altri capitali, dall'espansione territoriale
dell'attività della società a tutta l'Italia e all'estero;23 le decisioni più
importanti devono essere sottoposte al vaglio preventivo dell'ente affidante24;
il controllo analogo si ritiene escluso dalla semplice previsione nello statuto
della cedibilità delle quote a privati25. La giurisprudenza ha, altresì,
chiarito che, in astratto, è configurabile un "controllo analogo"
anche nel caso in cui il pacchetto azionario non sia detenuto direttamente
dall'ente pubblico, ma indirettamente mediante una società per azioni
capogruppo (c.d. holding) posseduta al 100% dall'ente medesimo. Tuttavia, una
tale forma di partecipazione "può, a seconda delle circostanze del caso
specifico, indebolire il controllo eventualmente esercitato
dall'amministrazione aggiudicatrice su una società per azioni in forza della mera
partecipazione al suo capitale"26. In tale ottica, la partecipazione pubblica
indiretta, anche se totalitaria, è in astratto compatibile, ma affievolisce
comunque il controllo. Il richiamo alle sentenze comunitarie riportate va letto
non solo nell'ottica della comprensione delle differenze esistenti tra il
fenomeno tipico dell'"in house providing" e quello del partenariato
pubblico-privato costituito dalle "società miste", ma, altresì, al
fine di evidenziare che le suddette sentenze definiscono concetti che, per un
verso non si applicano alle "società miste" (v. "controllo
analogo") e, per altro verso, non escludano la compatibilità del fenomeno
"società mista" con i principi di libera concorrenza, trasparenza,
parità di trattamento, non discriminazione, considerato che in nessuna delle
sentenze analizzate il socio privato era stato scelto con procedura a d
evidenza pubblica. 7. La giurisprudenza italiana alla luce dell'orientamento
comunitario. la svolta giursisprudenziale in materia di affidamento diretto a società
miste del Consiglio di Stato in sede consultiva: Parere, Adunanza Sezione II,
18 aprile 2007, n. 456. Alla luce dell'orientamento comunitario che incalzava
di pronuncia in pronuncia, la giurisprudenza italiana, mentre in materia di
"in house providing" si è uniformata in toto ai dettami della Corte
di Giustizia, in materia di "società miste", stante l'assenza di
specifiche decisioni, ha reagito diversamente, optando per un'interpretazione,
a volte restrittiva, a volte estensiva, del dettato comunitario in ordine ai
principi che presiedono alla stipulazione dei contratti pubblici. In
particolare, in ordine alla possibilità di affidamento diretto ai sensi
dell'art. 113, comma 5, lettera b), è possibile riassumere i due orientamenti
nel seguente modo: l'uno restrittivo, secondo il quale il fondamentale
principio comunitario della libera concorrenza sarebbe tutelato,
nell'affidamento da parte dell'ente pubblico di un servizio, esclusivamente
mediante il ricorso a procedure di evidenza pubblica, essendo tassativamente
esclusa ogni ipotesi di affidamento diretto, anche a società miste partecipate
dall'ente; l'altro estensivo, secondo il quale, nell'ipotesi disciplinata dal
citato art. 113 T.U.E.L., comma 5 lettera b), il rispetto del principio della
concorrenza sarebbe assicurato, per le società miste pubblico private, dalla
scelta del partner privato mediante procedure ad evidenza pubblica, che abbiano
dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di
concorrenza, secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorità competenti
attraverso provvedimenti o circolari specifiche. Per il primo orientamento, si
rammenti, per tutte, la pronuncia del Consiglio di Giustizia Amministrativa
della Regione Sicilia, decisione 27 ottobre 2006, n. 589, che ha ritenuto
"doversi pervenire ad una interpretazione restrittiva, se non addirittura
disapplicativa dell'art. 113, comma 5, lett. b), nel senso che la costituzione
di una società mista, anche con scelta del socio a seguito di gara, non esime
dall'effettuazione di una seconda gara per l'affidamento del servizio"..
Per il secondo orientamento si veda TAR Campania Salerno, Sez. I, 19 luglio
2005, n. 1290 e, in senso convergente, T.A.R. Lazio Roma, Sez. II, 9 gennaio
2007, n. 72: "L'affidamento diretto di pubblici servizi a società miste
con capitale maggioritario pubblico costituite dagli enti locali non contrasta
con il sistema garantistico dell'ordinamento, posto che la scelta del partner
privato delle compagini de quibus avviene attraverso procedure ad evidenza
pubblica". In linea di massima, in un quadro generale incline ad escludere
la necessità della seconda gara27, non può dirsi esclusa la possibilità di
procedere all'affidamento diretto del servizio a società mista, secondo il
disposto dell'art. 113, comma 5 lettera b) del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
che, ad oggi, lo ricordiamo, non risulta abrogato. Tra i due riferiti
orientamenti, una posizione intermedia, che, ad oggi, è anche quella più
rivoluzionaria, stante l'interpretazione in chiave del tutto nuova
dell'istituto delle "società miste", è quella espressa dalla Sezione
II del Consiglio di Stato con il Parere n. 456 del 18 aprile 2007 che si
incentra sulla ritenuta ampia fungibilità tra lo schema funzionale della
società mista e quello dell'appalto. In altri termini, secondo la sezione
consultiva, la gestione del servizio può essere indifferentemente affidata con
apposito contratto di appalto o con lo strumento alternativo del contratto di
società, costituendo una società a capitale misto. La Giurisprudenza del
Consiglio di Stato, investita, infatti, della questione dal Mistero delle
Politiche Agricole e Forestali con riferimento alla legittimità
dell'affidamento diretto del servizio da parte dell'AGEA (Agenzia per
l'Erogazione in Agricoltura) al socio privato scelto tramite gara al fine di
affidare la gestione e lo sviluppo del SIAN (Sistema Informativo Agricolo
Nazionale), ha ritenuto di pervenire a conclusioni differenti da quelle alle
quali la giurisprudenza italiana era giunta sulla falsariga delle decisioni
comunitarie, introducendo un orientamento di favore nei confronti del modello
gestionale "società mista", opportunamente contemperato con i
principi comunitari. La Sezione ha nuovamente analizzato la figura della
"società mista" quale forma, già elaborata da autorevole dottrina, di
"collaborazione tra pubblica amministrazione e privati imprenditori nella
gestione di un pubblico servizio", ritenendo che essa costituisca
"una modalità organizzativa ulteriore per la soddisfazione delle esigenze
generali", volta a rendere più flessibile la risposta istituzionale a
determinate esigenze e risultando, almeno in certi casi, di particolare
efficacia,28. L'iter logico seguito nel citato Parere è di immediata
comprensione e può essere così semplificato: alla stregua degli orientamenti
comunitari in materia di in house providing, vi è da chiedersi se il modello
organizzativo "società mista pubblico-privato" sia riconducibile al
modello dell'in house providing e, solo in caso affermativo, si potrà discutere
del rinvenimento o meno, in concreto, dei requisiti richiesti dalla
giurisprudenza comunitaria; una volta esclusa la riconducibilità del modello
organizzativo "società mista pubblico-privato" al modello "in
house providing", vi è da concludere per l'inutilità della ricerca dei
requisiti, sempre più selettivi, richiesti per tale modello organizzativo, a
partire dal "controllo analogo", anche nel modello di partenariato
"società mista pubblico-privato", al fine di giustificarne la compatibilità
con la disciplina comunitaria; la non riconducibilità della figura della
"società mista" a quella dell'in house providing non implica, di per
sé, l'esclusione automatica della compatibilità comunitaria della diversa
figura della società a partecipazione pubblica maggioritaria, il cui socio
privato sia scelto con procedura ad evidenza pubblica; il modello organizzativo
"società mista pubblico-privato" risulta compatibile con i principi
espressi dalla Corte di Giustizia Europea. Ripercorrendo, brevemente, per
punti, le fasi descritte, occorre evidenziare come, con riferimento ai punti
sub a), sub b) e sub c), l'Adunanza si sia interrogata in ordine alla
riconducibilità del modello "società mista" a quello dell'"in
house providing". Ricordiamo, in estrema sintesi, che la Corte di
Giustizia Europea a proposito i società in house affermò che non è necessario
rispettare le regole della gara in materia di appalti nell'ipotesi in cui
concorrano i seguenti elementi: l'amministrazione aggiudicatrice esercita sul
soggetto aggiudicatario un "controllo analogo" a quello esercitato
sui propri servizi; il soggetto aggiudicatario svolge la maggior parte della
propria attività in favore dell'ente pubblico di appartenenza. In ragione del
"controllo analogo" e "della destinazione prevalente
dell'attività", l'ente in house non può ritenersi "terzo"
rispetto all'amministrazione controllante, ma deve considerarsi come uno dei
servizi propri dell'amministrazione stessa: non è, pertanto, necessario che
l'amministrazione ponga in essere procedure di evidenza pubblica per
l'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture. Il Consiglio di Stato,
come già affermato nel Parere n. 3162/2006 e nella decisione n. 1514/2007,
condivide, pienamente, le affermazioni della Corte di Giustizia secondo le quali
l'istituto dell'"in house providing" si configura come un modello
eccezionale, i cui requisiti vanno interpretati restrittivamente, poiché
costituiscono una deroga alle regole generali del diritto comunitario. Secondo
i Giudici di Palazzo Spada l'evoluzione giurisprudenziale consente di escludere
la riconducibilità del modello organizzativo della "società mista" a
quello dell'"in house providing". In particolare, nella sentenza del
11 gennaio 2005, causa C-26/03, Stadt Halle e RPL Lochau, la Corte aveva
affermato che "la partecipazione anche minoritaria, di un'impresa privata
al capitale di una società alla quale partecipi anche l'amministrazione
aggiudicatrice in questione, esclude in ogni caso che tale amministrazione
possa esercitare sulle detta società un controllo analogo a quello che essa
esercita sui propri servizi". L'opzione interpretativa è confermata, tra
le altre, dalla sentenza 6 aprile 2006, causa C-410/04 ? ANAV/Comune di Bari,
laddove si afferma che "se la società concessionaria è una società aperta,
anche solo in parte, al capitale privato, tale circostanza impedisce di
considerarla una struttura di gestione "interna" di un servizio
pubblico nell'ambito dell'ente pubblico che la detiene". In altri termini,
la Corte di Giustizia ha ritenuto che qualsiasi investimento di capitale
privato in un'impresa obbedisca a considerazioni proprie degli interessi
privati, e persegua obiettivi di natura differente rispetto a quelli
dell'amministrazione pubblica. Pertanto, oggi si può parlare di società in
house solo se essa agisce come un vero e proprio organo dell'amministrazione
"dal punto di vista sostantivo", non contaminato da alcun interesse
privato. La non riconducibilità alla figura dell'in house providing non
implica, ad avviso del Consiglio di Stato, di per sé, l'esclusione automatica
della compatibilità comunitaria della diversa figura della società mista a
partecipazione pubblica maggioritaria in cui il socio privato sia scelto con
una procedura di evidenza pubblica. Su tale specifica modalità organizzativa,
infatti, non risulta che la Corte di Giustizia abbia ancora avuto modo di
pronunciarsi espressamente. Peraltro occorre osservare che, nelle più
importanti sentenze in cui la CGE si è occupata di società miste, si è sempre
trattato di società il partner privato era stato individuato senza alcuna
gara29. Per la soluzione della quaestio iuris in esame, il Consiglio di Stato
ha proceduto ad una "verifica autonoma da condurre alla stregua dei
rigorosi principi dettati dalla Corte di Giustizia, ma senza poter contare,
allo stato, su un'indicazione specifica in termini". Tale verifica è stata
condotta "avendo sempre presente l'interesse fondamentale che sottende
l'attuale disciplina dell'evidenza pubblica, la tutela della concorrenza, cui
si applicano anche i principi della parità di trattamento, di non
discriminazione e di trasparenza. Interesse che appare prevalente rispetto a
quello della tutela dell'amministrazione". Difatti, se la scelta del
contraente privato nei contratti "passivi" della P.A. è presente da
tempo nel nostro sistema nazionale, ben prima dell'avvento della disciplina
comunitaria degli appalti pubblici, con il progressivo diffondersi del diritto
comunitario, tale meccanismo è stato investito da una ratio nuova che impone
nuovi canoni interpretativi. La finalità di tale disciplina si è trasformata,
in adesione ai principi europei, da quella della tutela primaria della pubblica
amministrazione a quella di tutela del principio della libera circolazione e
della concorrenza. Di conseguenza, se, per un verso, ciò ha comportato, ormai
quasi del tutto, la scomparsa di norme sulla scelta del contraente di sicuro
interesse per l'amministrazione pubblica, ma incompatibili con le norma sulla
concorrenza, per altro verso, i meccanismi tradizionali di evidenza pubblica,
che potevano adeguarsi a questa diversa ratio sono stati, nella sostanza,
recepiti dal Codice dei contratti pubblici e, se contenuti in norme speciali
(art. 113, comma 5, lett. b), t.u.e.l.) non sono stati espressamente abrogati. Ciò
è avvenuto sul presupposto che tali meccanismi sono stati ritenuti idonei, dal
legislatore nazionale, ad un'applicazione orientata in questa nuova logica.
Analizzato l'iter logico seguito dal Consiglio di Stato nella redazione del
Parere in questione, esaminiamo, a questo punto, le conclusioni cui è pervenuta
la Sezione in ordine alla questione nodale oggetto del presente studio, ossia
in merito alla possibilità di affidare direttamente il servizio ad una
"società mista", il cui socio privato sia stato scelto con procedura
ad evidenza pubblica e alla compatibilità di tale modello organizzativo,
tutt'ora presente nel nostro ordinamento, con il sistema comunitario, alla
stregua della recente e rapida evoluzione giurisprudenziale e stante l'assenza
di decisioni specifiche sul punto. Il Consiglio di Stato ritiene che tale
compatibilità possa essere rinvenuta, quantomeno in un caso: quello in cui,
avendo riguardo alla sostanza dei rapporti giuridico-economici tra soggetto
pubblico e privato e nel rispetto di specifiche condizioni, si possa
configurare un "affidamento con procedura di evidenza pubblica"
dell'attività "operativa" della società mista al partner privato,
tramite la stessa gara volta all'individuazione di quest'ultimo. In questo caso,
indicato di regola come quello del "socio di lavoro", "socio
industriale" o "socio operativo", il Consiglio di Stato ritiene
che l'attività "affidata" (senza gara) alla società mista, sia, nella
sostanza, da ritenere affidata (con gara) al partner privato scelto con una procedura
di evidenza pubblica che abbia ad oggetto, al tempo stesso, anche
l'attribuzione dei suoi compiti operativi e quelle della qualità di socio. La
peculiarità rispetto alle ordinarie procedure di affidamento sembra allora
rinvenirsi, nel caso di specie, non tanto nell'assenza di una procedura ad
evidenza pubblica (che, come si è detto, esiste a monte nella fase di scelta
del partner e opera uno specifico riferimento all'attività da svolgere), quanto
nel tipo di controllo esercitato dell'amministrazione appaltante sul privato
esecutore: non più l'ordinario "controllo esterno"
dell'amministrazione, secondo i canoni usuali della vigilanza del committente,
ma un più pregnante "controllo interno" del socio pubblico, laddove
esso si giustifichi in ragione di particolari esigenze di interesse pubblico.
Alla luce delle suesposte argomentazione, la Sezione ritiene ammissibile il
ricorso alla figura "società mista", nel caso in cui essa costituisca
la modalità organizzativa con la quale l'amministrazione controlla
l'affidamento disposto, con gara, al "socio operativo" della società.
In particolare, appare possibile ? ad avviso della Sezione - l'affidamento
diretto ad una società mista che sia costituita appositamente per l'erogazione
di uno o più servizi determinati, da rendere, almeno in via prevalente, a
favore dell'autorità pubblica che procede alla costituzione, attraverso una
gara che miri non solo alla scelta del socio privato, ma anche ? tramite la
definizione dello specifico servizio da svolgere in partenariato con
l'amministrazione e delle modalità di collaborazione con essa ? allo stesso
affidamento dell'attività da svolgere e che limiti, nel tempo, il rapporto di
partenariato, prevedendo allo scadere una nuova gara. "E'
ammissibile" dunque, "l'affidamento diretto ad una società mista
pubblico/privata ai sensi dell'art. 113, c. 5, lett. b), t.u.e.l., a condizione
che detta società sia costituita appositamente per l'erogazione di uno o più
servizi determinati, da rendere, almeno in via prevalente, a favore dell'autorità
pubblica che procede alla costituzione, attraverso una gara che miri non
soltanto alla scelta del socio privato, ma anche - tramite la definizione dello
specifico servizio da svolgere in parternariato con l'amministrazione e delle
modalità di collaborazione con essa - allo stesso affidamento dell'attività da
svolgere e che limiti, nel tempo, il rapporto di parternariato, prevedendo allo
scadere una nuova gara". In altri termini, laddove vi siano giustificate
ragioni per non ricorrere ad un affidamento esterno integrale, appare legittimo
configurare un modello organizzativo in cui ricorrano due garanzie: che vi sia
una sostanziale equiparazione tra gara per l'affidamento del servizio pubblico
e gara per la scelta del socio, in cui quest'ultimo si configuri come un
"socio industriale o operativo", il quale concorre materialmente allo
svolgimento del servizio pubblico o di fasi dello stesso; che si preveda un
rinnovo della procedura di selezione alla scadenza del periodo di affidamento, evitando
così che il socio divenga "socio stabile" della società mista, con la
previsione, sin dagli atti di gara per la selezione del socio privato, delle
modalità di uscita del socio stesso, con liquidazione della sua posizione per
il caso in cui, all'esito della successiva gara, esso non risulti più
aggiudicatario. Il primo presupposto va, dunque, individuato nella
compenetrazione tra le due figure del "socio privato" e del
"socio gestore" la cui posizione si risolve nell'unica gara per la
scelta del c.d. "socio industriale" o "socio operativo" Ciò
comporta che l'ipotesi in cui la gara per la scelta del socio venga svolta in
vista della realizzazione di uno o più servizi che successivamente si affidano
senza gara, con menzione delle caratteristiche del servizio già nel bando della
gara celebrata per la scelta del socio, assicura, di per sé, che il mercato sia
stato messo in grado di conoscere la serie di atti posti, successivamente, in
essere con l'affidamento diretto, senza la necessità di ricorrere ad una
seconda procedura di gara. Sul punto il Consiglio di Stato, nel parere in
commento, ha avuto modo di pronunciarsi, soffermandosi, a lungo, in ordine
all'opportunità dello svolgimento della doppia gara da più parti auspicata e
sostenuta 30. Pur condividendo le ragioni poste a sostegno di tale tesi (il
rispetto del principio della concorrenza e della trasparenza, l'assenza del
"controllo analogo" da parte dell'amministrazione aggiudicatrice), il
Consiglio di Stato ha ritenuto che le stesse non conducono necessariamente alla
conclusione dell'esistenza dell'obbligo, in ogni caso, della seconda gara.
Occorre, infatti, evitare ? sostiene la Sezione ? di interpretare i dicta della
Corte di Giustizia in modo da far loro conseguire affermazioni che, al di fuori
dei casi di specie esaminati in quella sede, potrebbero portare,
paradossalmente ad effetti opposti e, addirittura, contrari, allo spirito dei
principi sempre affermati dalla Corte di Giustizia. Come già ricordato in
precedenza, nelle fattispecie che hanno condotto alle decisioni richiamate in
materia, la Corte di Giustizia ha escluso che si potesse applicare il modello
dell'in house, ma non si è pronunciata espressamente sulle condizioni di
applicabilità di altri modelli (come appunto le "società miste") nei quali
fosse, comunque, presente un'applicazione dei principi dell'evidenza pubblica.
In quei casi, infatti, il soggetto privato non era stato scelto con gara e
vigeva una totale pretermissione delle procedure di evidenza pubblica. A titolo
di mero esempio, nella causa C-458/03 ? Parking Brixen, le gestione del
parcheggio, già affidata ad un operatore, era stata revocata per trasferirla
direttamente alla società partecipata, con evidente lesione dei principi di
tutela della concorrenza; la causa C-26/03 ? Stadt Halle si riferiva ad un
affidamento diretto disposto nel 2001
a favore di una società mista, costituita nell'anno 1996
senza alcuna connessione con l'esercizio dello specifico servizio. Anche nel
caso C-340/04 ? Carbotermo la procedura selettiva per l'affidamento dei
servizio era stata sospesa e poi revocata dalla stazione appaltante (lo stesso
è avvenuto per la causa C-410/04 ? ANAV), al solo scopo di affidare
direttamente le prestazioni alla società mista da questa controllata. La
giurisprudenza comunitaria sopra richiamata si riferisce, dunque, a violazioni
conclamate del diritto degli appalti, dal momento che l'affidamento dei
relativi servizi era stato disposto senza alcuna possibilità per gli operatori
economici di settore di concorrere per la sua aggiudicazione. Il Consiglio di
Stato ritiene, pertanto, che non si possa far derivare da tale giurisprudenza
anche la conseguenza ? che è estranea ai casi in quella sede esaminati ?
secondo la quale sarebbe obbligatoria l'indizione da parte
dell'amministrazione, di una gara nella quale lo stesso soggetto pubblico
aggiudicatore possa anche partecipare come socio di una società mista
concorrente all'aggiudicazione. D'altra parte, l'inconfigurabilità del modello
dell'in house providing per le società miste, con la conseguente obbligatorietà
in ogni caso della doppia gara, rischierebbe di condurre a far valere gli
indirizzi della Corte di Giustizia europea come una sorta di
"incoraggiamento" alla costituzione di società pubbliche al 100%,
senza alcuna procedura selettiva e senza ricorrere al mercato. Non si può
immaginare, sostiene la Sezione, che la Corte di Giustizia europea preferisca
tale soluzione rispetto ad un modello che faccia, invece, rientrare in gioco il
mercato e i privati, tramite regolari procedure di gara e con garanzie precise
che possono, comunque, delimitare l'affidamento nell'oggetto e nel tempo.
Risulterebbe, allora, paradossale nella logica comunitaria della tutela della
concorrenza, limitare le opzioni di intervento a due soli estremi assoluti,
consentendo una soluzione "tutta pubblica" come unica alternativa a
quella, del tutto opposta, del ricorso "pieno" al mercato. Con la
conseguente totale rinuncia, - in settori specifici, per i quali rileva la
peculiarità di una data materia e, quindi, l'inopportunità di una totale
devoluzione ai privati, ma anche l'impossibilità tecnica di lasciar gestire
interamente alla parte pubblica, - a un'apertura parziale a forme di
collaborazione pubblico-privato, laddove tale apertura si giustifichi
razionalmente con l'esigenza di un controllo più stringente sull'operatore, in
quanto svolto non nella veste di committente, bensì in quella di socio e sia
delimitata da tutte quelle garanzie di definitezza dell'oggetto e della durata
dell'affidamento che possono ricondurre, ad avviso della Sezione, il modello
all'affidamento esterno. In altri termini, se è vero che la società mista, in
quanto tale, non è sottoposta al "controllo analogo", è dirimente la
circostanza che proprio la componente esterna che esclude l'in house providing
è selezionata con procedure di evidenza pubblica. Ciò avviene, secondo il
Consiglio di Stato, coniugando l'interesse alla valorizzazione delle risorse
del mercato, che altrimenti verrebbero disattese da una logica di monopolio
pubblico, con l'interesse dell'amministrazione pubblica alla scelta di moduli
organizzativi che le consentono di esercitare un controllo non solo esterno
(come soggetto affidante), ma interno ed organico (come partner societario)
sull'operato del soggetto privato selezionato per la gestione. L'esistenza,
dunque, della gara che conferisca, di fatto, al socio privato
"l'affidamento sostanziale" del servizio svolto dalla società mista
consente di ricondurre l'ipotesi in questione a quel legittimo fenomeno del
partenariato pubblico-privato (PPP) già da tempo affrontato dalle istituzioni
comunitarie. Si fa riferimento al citato Libro Verde, pubblicato dalla
Commisione Europea il 30 aprile 2004, nella parte in cui afferma che la
"cooperazione diretta tra il partner pubblico ed il partner privato nel
quadro di un ente dotato di personalità giuridica propria" tra l'altro
"permette al partner pubblico di conservare un livello di controllo
relativamente elevato nello svolgimento delle operazioni ?". Tali
tipologie di partenariato ? prosegue la Commissione Europea ? dovrebbero,
comunque, essere assoggettate al rispetto delle norme e dei principi in
materia, non potendo "la scelta del partner privato destinato a svolgere
tali incarichi nel quadro del funzionamento di un'impresa mista ? essere dunque
basata esclusivamente sulla qualità del suo contributo in capitali o della sua
esperienza, ma dovrebbe tener conto delle caratteristiche della sua offerta ?
che economicamente è la più vantaggiosa ? per quanto riguarda le prestazioni
specifiche da fornire"31
In tale ipotesi, il Consiglio di Stato sostiene che i
principi comunitari, anche alla stregua della giurisprudenza più rigorosa,
appaiono del tutto rispettati. In particolare, grazie all'esistenza di una gara
che, con la scelta del socio definisca anche l'affidamento del servizio
"operativo", non sembra doversi temere quanto affermato nella più
volte citata sentenza C-26/03, Stadt Halle e RPL Lochau, secondo la quale
"l'attribuzione di un appalto pubblico ad una società mista pubblico-ptivato
senza far appello alla concorrenza pregiudicherebbe l'obiettivo di una
concorrenza libera e non falsata ed il principio della parità di trattamento
degli interessati contemplato dalla Direttiva 92/50, in particolare nella
misura in cui una procedura siffatta offrirebbe ad un'impresa privata presente
nel capitale delle detta società un vantaggio rispetto ai suoi
concorrenti" Ad avviso della Sezione, la presenza di un interesse privato
appare ricondotta "entro limiti corretti (e propri di tutti gli affidamenti
in appalto) se la gara definisce con sufficiente precisione anche il ruolo
operativo e non solo finanziario del socio provato da scegliere". In tal
caso dovrebbe, quindi, considerarsi rispettato il precetto conclusivo di quella
sentenza che dichiara che "nell'ipotesi in cui un'amministrazione
aggiudicatrice intenda concludere un contratto a titolo oneroso relativo a
servizi rientranti nell'ambito di applicazione, ratione materiae, della
direttiva 92/50, come modificata dalla direttiva 97/52, con una società da essa
giuridicamente distinta, nella quale la detta amministrazione detiene una
partecipazione insieme con una o più imprese private, le procedure di
affidamento degli appalti pubblici previste dalla citata direttiva debbono
sempre essere applicate ". La stretta connessione, in una sola gara, della
scelta del socio con l'affidamento dell'appalto ottempera all'obbligo di
applicazione della direttiva statuito dalla Corte di Lussemburgo. Parimenti
insussistente ? sostiene la Sezione ? appare l'altro rischio paventato dalla
recente sentenza 18 gennaio 2007, causa C-220/05 ?Jean Auroux, a proposito del
ricorso al subappalto da parte della società mista. Nel caso del subappalto,
ben può verificarsi il pericolo che "l'oggetto di ogni appalto successivo
rappresenti solo una quota dell'appalto totale. Ne può derivare che il valore
degli appalti susseguenti aggiudicati da una seconda amministrazione
aggiudicatrice sia inferiore a quello previsto dall'art. 6, n. 1, lett. a)
della direttiva. Così, attraverso l'attuazione di una serie di appalti
successivi, l'applicazione della direttiva potrebbe essere elusa".
Nell'ipotesi profilata del "socio di lavoro" scelto con gara -
sostiene la Sezione - sembra avvenire l'opposto: la società mista non
"subappalta" alcunché, mentre il servizio "operativo"viene
affidato direttamente in appalto, per tutto il suo valore, al socio
"industriale" che opera sotto il controllo del socio
"pubblico". Secondo i Giudici di Palazzo Spada, l'affidamento diretto
alla "società mista" il cui socio privato sia scelto con procedure ad
evidenza pubblica, deve avere durata limitata, il rapporto di partenariato deve
essere limitato nel tempo, e deve essere previsto, alla scadenza
dell'affidamento, una nuova gara. A tal proposito, vi è da dire che se è vero che
la ratio sottesa è quella di evitare che il socio privato diventi soggetto
stabile del rapporto di partenariato, onde consentire eventualmente l'entrata
di altri operatori del settore presenti sul mercato, garantendo, così, il
principio fondamentale della libera concorrenza, è altrettanto vero che
decisiva appare la previsione della necessità di procedere opportunamente alla
liquidazione del socio privato alla scadenza della gestione, qualora lo stesso
non dovesse aggiudicarsi, in sede di rinnovo, la gara. Tale soluzione appare
equa, in quanto in grado di contemperare l'interesse del socio privato e quello
del soggetto pubblico. Il primo ha, prima e durante il periodo dell'affidamento
diretto, investito capitali in capacità tecniche e finanziarie per l'espletamento
di un servizio sempre più efficiente ed adeguato, programmando e investendo,
anche nel lungo periodo, al fine di migliorare e rendere più efficienti le
prestazioni oggetto del contratto, nonché di adattare le proprie risorse al
progresso tecnologico in continua espansione. Appare, pertanto equo che, nel
caso di mancata prosecuzione del partenariato in esito alla nuova gare, esso
venga liquidato mediante il rimborso delle quote della società, valutate
secondo i criteri di mercato. Il secondo avrà la possibilità di non essere
legato, in via indefinita, al partner prescelto con la prima gara, potendo,
così accedere a opportunità più convenienti ed in grado di assicurare più
competitive soluzioni gestionali. Tuttavia non può nascondersi una potenziale difficoltà,
che potrebbe derivare dal fatto che, procedendo l'amministrazione alla gara per
il rinnovo dell'affidamento del servizio, essa si troverebbe, in caso di
mancata aggiudicazione alla società mista, a dover liquidare, al socio uscente,
le quote da quest'ultimo possedute. Ciò comporterebbe un notevole esborso di
danaro pubblico da parte dell'ente che, costretto a liquidare la posizione del
socio privato non aggiudicatario della nuova gara, difficilmente sarà in
possesso delle condizioni economico-finanziarie idonee a sostenere un simile
investimento. A tal proposito, corre l'obbligo di richiamare la ratio
dell'istituto della "società mista" che va, certamente, rinvenuta
nella difficoltà dell'amministrazione di reperite risorse necessarie ad
assicurare la fornitura di un servizio alla collettività. In un quadro di
questo tipo, il ricorso a capitali e ad energie private diventa momento
ineludibile nel difficile compito di garantire un'azione amministrativa
efficiente ed efficace, fortemente improntata a criteri di economicità.
L'acquisizione del patrimonio cognitivo, composto di conoscenze tecniche e
scientifiche, maturato dal privato nelle singole arre strategiche di affari
costituisce, infatti, un arricchimento del know-how pubblico, oltre che un alleggerimento
degli oneri economico-finanziari che le pubbliche amministrazioni sono tenute a
sopportare in sede di erogazione di servizi. Sicché, se, in sede di rinnovo, il
socio privato, scelto inizialmente con procedura ad evidenza pubblica, viene
riconfermato quale aggiudicatario del servizio ribadito, nulla quaestio. Se, al
contrario, il suddetto socio dovesse non risultare nuovamente aggiudicatario,
appare opportuno esaminare quali alternative si porrebbero all'attenzione
dell'ente. Pare si possa ritenere che o l'ente acquista le quote del socio
uscente tenendole per sè, il che presuppone quella disponibilità di capitali
che, come già rilevato, difficilmente è in possesso dell'ente, o che lo stesso
preveda, in via preventiva, al momento dell'indizione della gara, tramite il
bando, un'apposita clausola contrattuale volta ad obbligare il oggetto nuovo
aggiudicatario del servizio a rilevare le quote del socio uscente nella società
mista. La prima ipotesi porterebbe, sempre, di fatto, ad una soluzione di "in
house providing" che comporterebbe, a sua volta, la totale scomparsa del
partenariato pubblico-privato. Soluzione che, lo si rammenta, il Consiglio di
Stato ha ritenuto, anche in un'ottica comunitaria, di negazione del mercato, in
quanto implica per un verso, l'espansione di un modello di per sé eccezionale,
per l'altro volge verso una situazione di monopolio pubblico visto con sfavore,
ormai, anche sul fronte europeo. Nel secondo caso l'ente sarebbe costretto a
costruire bandi di gara assolutamente sbilanciati in favore della Società mista
già esistente e, conseguentemente, del partner privato uscente, prevedendo per
i nuovi partecipanti costi assolutamente superiori a quelli che dovrebbe
sostenere il socio attuale. In conclusione, a prescindere dalle perplessità da
ultimo evidenziate, il modello elaborato dalla Seconda Sezione del Consiglio di
Stato con il Parere n. 456/2007 rappresenta una delle soluzioni più plausibili,
con riferimento alle problematiche connesse alla costituzione di società miste
e all'affidamento del servizio alle stesse, nel rispetto del principio di
concorrenza, rispondente al bisogno di contemperare le esigenze di cooperazione
tra settore pubblico e privato con quelle di tutela della concorrenza. Tale
assetto sembra essere molto vicino a quello che verrebbe auspicabilmente
codificato con l'approvazione dell'iniziativa legislativa in corso (Atto Senato
cit., n. 772, punto 7.4). Lo stesso, ad oggi non può dirsi escluso dalla
normativa vigente, che non va quindi disapplicata, ma adeguata, anche in via
interpretativa, alla luce dei principi comunitari definiti dalla Corte di
Lussemburgo. 8. Il recentissimo orientamento della giurisprudenza italiana La
giurisprudenza italiana che successivamente si è occupata della fattispecie si
è sostanzialmente adeguata al modello di società mista costruito dal Consiglio
di Stato. Essa ha ribadito la necessità di far ricorso a procedure di evidenza
pubblica ogniqualvolta debba scegliersi un socio privato per la costituzione di
una società mista, "a prescindere dal tipo di attività che tale società
deve espletare"32. Così TAR Valle d'Aosta, 13 dicembre 2007, n. 163, che,
nel riprendere e mettere in atto i principi espressi nel parere n. 456/2007,
pronuncia la seguente massima: "E' legittimo l'affidamento diretto del
servizio di distribuzione del gas ad una società mista il cui socio privato sia
stato selezionato con gara". Ma tale decisione va oltre. Ritiene, infatti,
il tribunale amministrativo regionale di poter prescindere dall'elemento della
temporaneità dell'affidamento, considerando legittima la proroga, a società il
cui socio privato sia stato scelto con le modalità di cui al Parere n.
456/2007, di un affidamento in essere per un periodo contenuto e definito entro
margini ragionevoli (5 anni). Alla scadenza del quale l'amministrazione indirà
una nuova gara per la scelta del nuovo socio gestore. L'Adunanza Plenaria del
Consiglio di Stato, 03/03/2008, n. 1, poi, nel pronunciarsi, specificatamente,
sul modello di società mista elaborato dalla Sezione II del Consiglio di Stato,
con il parere n. 456/2007, ha ritenuto che tale modello rappresenta "una
delle possibili soluzioni delle problematiche connesse alla costituzione di
tali società e all'affidamento del servizio alle stesse, anche se in mancanza
di indicazioni precise da parte della normativa e della giurisprudenza
comunitaria, non è allo stato elaborabile una soluzione univoca o un modello
definitivo di società mista". L'assemblea, dunque, nella sostanza, ritiene
che quella prospettata nel citato parere sia sicuramente una soluzione
plausibile tra le tante possibili, auspicando, nel contempo, che sia il
legislatore nazionale e comunitario ad intervenire in maniera specifica,
prendendo definitivamente posizione sulla materia del partenariato pubblico
privato e fugando ogni perplessità nutrita in merito. Mentre, prosegue
l'Adunanza Plenaria, "il modello di società costruito con il citato parere
n. 456/2007 non è rinvenibile allorché il socio non venga scelto con procedura
ad evidenza pubblica nella quale la gestione del servizio sia stata definita e
precisata". Pertanto, la stessa assemblea, accoglie il modulo
organizzativo indicato nel parere n. 456/2007 optando per l'ammissibilità
dell'affidamento diretto del servizio pubblico in tutti quei casi in cui per la
definitezza dell'oggetto e per la durata del servizio, la selezione del socio
sia stata anche la scelta del socio gestore. Infine, pare opportuno dar conto
del recentissimo orientamento della Corte dei Conti, Sezione Regionale di
Controllo per la Regione Sicilia, espresso con la pronuncia del 2 aprile 2008,
n. 14, in
ordine alle questioni legittimanti l'affidamento in house e sui presupposti per
l'affidamento diretto ad una società mista: ""L'affidamento diretto
ad una società mista può operare laddove vi sia stata, oltre ad una procedura
ad evidenza pubblica per la scelta del socio privato, anche e, al tempo stesso,
una procedura che definisca il servizio operativo da affidare direttamente al
medesimo socio". "E' evidente" prosegue la Corte dei Conti
"la ratio di questa corrente di pensiero: se l'amministrazione, in sede di
procedura di evidenza pubblica per la scelta del socio privato, fissa con
chiarezza e trasparenza anche l'oggetto del servizio che la società mista dovrà
realizzare, appare coerente con i principi di libera concorrenza evitare una
successiva ed ulteriore gara per l'affidamento dl servizio, nel presupposto che
tale valutazione è già stata effettuata in favore del socio privato". Tale
orientamento basato sulla fungibilità tra contratto di appalto e contratto
sociale, rappresenta, ad avviso della sezione controllo della Corte dei Conti
Siciliana, "un ottimo compromesso tra le esigenze di partenariato pubblico
e privato proprie della potestà organizzativa dell'amministrazione pubblica, rispetto
alle esigenze della comunità europea di tutela dei principi di libera
concorrenza volti a prevenire eventuali distorsioni del mercato". Pare,
dunque, di poter affermare che la giurisprudenza statale tenda ad uniformarsi
alla proposta interpretativa avanzata dal Consiglio di Stato, con il parere n.
456/2007 che, dunque, a ragion veduta può considerarsi il nuovo punto di
riferimento dal quale l'interprete deve prendere le mosse nel prosieguo della
vicenda di cui si è discusso. 9. Conclusioni Il percorso interpretativo
descritto nel presente studio, percorso, peraltro non ancora definitivamente
approdato ad una soluzione finale evidenzia, ancora una volta la peculiarità
del caso italiano. Tale peculiarità, per una volta, non implica necessariamente
un giudizio negativo, in quanto, al contrario, esprime la profondità e la
capacità di alcune correnti interpretative, in grado di superare lo schermo del
conformismo, recuperando sino in fondo i principi fondamentali degli
ordinamenti nazionale e comunitario. La materia richiede, tuttavia, un
intervento chiarificatore in sede legislativa. Ciò in ragione della ampia
diffusione del modello gestionale della Società mista, ormai divenuto uno dei
sistemi più utilizzati per la gestione dei servizi pubblici locali, oltre che
per consentire agli operatori privati interessati di poter contare su uno
statuto sicuro, su un regime chiaro che non li esponga alle alterne vicende
della interpretazione giurisprudenziale. Pertanto in conclusione non rimane che
associarsi all'appello dei Giudici di Palazzo Spada i quali, da ultimo hanno
auspicato che sia il legislatore nazionale e comunitario ad intervenire in
maniera specifica, prendendo definitivamente posizione sulla materia del
partenariato pubblico privato e fugando ogni perplessità nutrita in merito.
_______________ 1 Sul punto si rammentino i principi della
"supremazia" e degli "effetti diretti" del diritto
comunitario. In ragione del primo, ogni norma di diritto comunitario, ritenuta
sovraordinata a quelle interne degli Stati membri, deve prevalere su qualsiasi
norma di diritto interno, di ogni ordine e grado, anteriore o successiva,
collidente con quest'ultima. Per effetto del secondo, le norme comunitarie, ove
complete ed autosufficienti, sono caratterizzate dalla efficacia diretta, ossia
dalla immediata penetrazione nel tessuto nazionale con l'attribuzione ai
singoli di posizioni soggettive azionabili innanzi ai Giudici nazionali.
Francesco CARINGELLA, Corso di Diritto Amministrativo, Milano, 2003, I, 6 ess.
2 Pare utile dare conto dello sviluppo di una interessante giurisprudenza in
ordine al concetto di "prevalenza del capitale pubblico": "La
rilevanza del capitale pubblico per assicurare il vincolo di strumentalità
della società? non può essere intesa nel senso che ciascun ente pubblico
partecipante debba svolgere il ruolo di guida della società (interpretazione
che renderebbe la norma priva di senso), bensì nel senso che la prevalenza
pubblica, attraverso la quale si esplica il controllo sulla società, va
riferita all'insieme degli enti e non a ciascuno di essi singolarmente
considerato. Una diversa applicazione della norma , sotto il profilo logico,
non sarebbe materialmente possibile, giacchè la partecipazione prevalente
dell'uno esclude necessariamente la prevalenza dell'altro". Ex plurimis
Cons. Stato, Sez. V, 30 aprile 2002, n. 2300; Id. Sez. V, 30 aprile 2002, n.
2297; Id. Sez. V, 6 maggio 2002, n. 2418. 3 "L'interpretazione è apparsa
conforme soprattutto alla ratio della normativa, comportando la costituzione di
una società mista a capitale pubblico di maggioranza notevoli impegni
finanziari ed organizzativi, che l'ente locale affronta in vista della gestione
del servizio da parte della costituenda società. Il rischio di affrontare una
gara per l'affidamento del servizio sarebbe quindi, contrario ai principi di
ragionevolezza ed economicità dell'azione amministrativa e scoraggerebbe il
ricorso a questa forma di gestione" C. VOLPE, Le società miste nei servizi
pubblici locali: evoluzione o involuzione di un modello? In rivista Urbanistica
e Appalti n. 6/2003, 6. T.A.R. Lombardia , Sez. Brescia, 4 aprile 2001, n. 222;
D. IELO e V. LOPILATO, Società Miste locali e pubblici servizi: affidamento
diretto, scelta del socio di minoranza e limiti all'attività extra moenia, in
Giur. Amm., 2002, 1409. 4 Cons. Stato, Sez. V, 19 febbraio 1998, n. 192, in Giur. It. 1999,
1267; Id. Sez. V, 6 aprile 1998, n. 435; Id. Sez. V, 3 settembre 2001 n. 4586 in Cons. Stato, 2001,
I, 1949; Id. Sez. V, 15 febbraio 2002, n. 917; Contra, ma in senso minoritario:
Cons. Giust. Amm. Sic. 23 luglio 2001 n. 410. 5 Sul punto vedi Cons. Stato, ad
gen. 16 maggio 1996. n.90, in Cons. Stato, 1996, I, 1640. 6 Nella materia vedi,
in dottrina: G. CAIA, Le società con partecipazione maggioritaria di Comuni e
Provincie per la gestione dei servizi pubblici locali (dopo la legge
finanziaria del 2002), in www.giustizia-amministrativa.it; G. PITTALIS,
Regolazione pro- concorrenziale dei servizi pubblici locali: un principio
vincolante per Stato e Regioni, in www.giust.it, n. 12-2002; E. SCOTTI:
Osservazioni a margine di società miste e servizi pubblici locali, in Foro It.,
2002, III, 553. 7 J. FOURNIER, La teoria francese del servizio pubblico e il
diritto comunitario, in Servizi a rete in Europa, a cura di E. Ferrari, Milano,
2000, 8. 8 Per una analisi della disciplina vedi C. TESSAROLO, Il nuovo
ordinamento dei servizi pubblici locali, in Diritto dei servizi pubblici, 2004;
A. BARBIERO, Note di analisi sull'evoluzione del sistema normativo di
riferimento per i servizi locali. 9 Sul concetto di affidamento in house Vedi
Sent. Corte Giust. 18 novembre 1999, C- 107/98, Tekal; Sent. Corte Giust. 8
maggio 2003, C- 349/97, Spagna/Commissione, Corte Giust., 27 febbraio 2003, C-
373/00, Truly. 10 F.
Fracchia, Studio delle Società "pubbliche" e rilevanza delle
prospettive giuspubblicistiche, in Foto It. 2005, nota a margine di Tar
Lombardia, sez. I, ord. del 13 ottobre 2004, n. 175. 11 Libro Verde cit. 12
Consiglio di Stato Sezione VI 3 aprile 2007, n. 1514. 13 Corte di Giustizia
Europea, Sentenza 18 novembre 2000,
in causa C-107/98, Teckal. 14 Corte di Giustizia
Europea, Sentenza 18 novembre 1000,
in causa C-107/98, Teckal ; e Sentenza 14 novembre 2002, in causa C-310/01,
Diddi e Comune di Udine. 15 Corte di Giustizia Europea, Sentenza 7 dicembre 2000, in causa C-94/99,
Arge, e Sentenza 7 dicembre 2000,
in causa C-324/98, Tele Austria. 16 Corte di Giustizia
Europea, Sentenza 10 novembre 1998,
in causa C-360/96, Arnhem. 17 Corte di Giustizia
Europea, Sentenza 9 settembre 1999
in causa C-108/98, RI.SAN. 18 Sentenza Teckal del 18
novembre 1999 nel procedimento C-107/98. 19 Sentenza Stadt Halle, Corte di
Giustizia Europea, Sez. I, 11.01.2005 in Procedimento C-26/03. 20 Vedi, in
questo senso,Corte di Giustizia Europea, sentenza Stadt Halle e RPL Lochau,
cit., punto 48. 21 Corte di Giustizia Europea , Sentenza Parking Brixen, Sez.
I, 13.10.2005 in Procedimento C- 458/03. 22 Corte di Giustizia Europea,
Sentenza Carbotermo del 11 maggio 2006 in Procedimento C-340/04. 23 Cfr, in
particolare, la già citata sentenza 13 ottobre 2005, causa C-458/03 ? Parking
Brixen GmbH. 24 Cfr. decisione della V Sezione del Consiglio di Stato del 8
gennaio 2007 che ha affermato che se il Consiglio di Amministrazione ha poteri
ordinari non si può ritenere sussistere un "controllo analogo". 25
Sul punto: TAR Puglia, 8 novembre 2006, n. 5197; Cons. Stato, V Sez., 30 agosto
2006, n. 5072. 26 Cfr. Sentenza Carbotermo del 11 maggio 2006 in Procedimento
C-340/04. 27 Da ultimo, Cons. Stato, sez. V, 3 febbraio 2005, n. 272. 28 V.
Libro Verde della Commissione Europea del 30 aprile 2004 e la Risoluzione del
Parlamento Europeo del 26 ottobre 2006. 29 Cfr. in particolare la sentenza 11
gennaio 2005, causa C-26/03 ? Stadt Halle e RPL Lochau e la sentenza 13 ottobre
2005, causa C-458/03 ? Parking Brixen GmbH. 30 Consiglio di Giustizia
Amministrativa della Regione Sicilia, decisione 27 ottobre 2006, n. 589, nella
quale si optava per la disapplicazione dell'art. 113, comma 5, lett. b). 31
Libro Verde, punto 58; Cfr pure i successivi punti 61, 62 e 63 che appaiono in
linea con le affermazioni sin svolte dal Consiglio di Stato. 32 Consiglio di
Stato, sez. V, 04/03/2008, n. 889.
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( da "Sestopotere.com" del 01-07-2008)
Argomenti: Class Action
(1/7/2008 11:34) |
(Sesto Potere) - Trento - 1 luglio 2008 - La Giunta provinciale ha approvato il
programma degli interventi che fanno parte dell'Intesa tra la Regione Veneto e
la Provincia autonoma di Trento per favorire la cooperazione tra i territori
confinanti. Lo ha fatto approvando la relativa delibera del presidente Lorenzo
Dellai e dell'assessore alla programmazione, ricerca ed innovazione, Gianluca
Salvatori. Pochi giorni fa, a Venezia, c'era stata la firma che ha sancito
l'intesa sottoscritta nel luglio 2007
a Recoaro per la "cooperazione tra i territori di
confine". Con il via libera ai criteri per la formulazione delle domande,
ora i soggetti aventi diritto potranno presentare richiesta di finanziamento
per progetti nei settori delle opere e infrastrutture, dei servizi pubblici e
dello sviluppo economico. Il bando si apre il 7 luglio per chiudersi il 1
settembre 2008: "Per il primo anno – ricorda l'assessore Gianluca
Salvatori - saranno disponibili 12 milioni di euro e siamo certi che questo
progetto potrÁ proseguire anche in futuro". Il principio è quello della
compartecipazione. Quindi progetti ad ampio raggio d'azione (trasporti,
turismo, sanitÁ, scuola, tecnologia sono alcune voci prioritarie) per i quali
gli stessi comuni dovranno intervenire finanziariamente con una percentuale che
va dal 5 al 20 per cento a seconda del grado di "disagio" di cui
soffrono realtÁ oggettivamente a rischio di spopolamento e marginalizzazione.
"è una bellissima invenzione – aveva detto il governatore Galan – perché
nessuno ci ha imposto di costruire questo percorso né suggerito come farlo e
devo ringraziare quanti in un anno di lavoro serio hanno portato a questo
risultato". E il presidente aveva parlato di "un bell'esempio di come
i confini, anziché dividere, possano rappresentare occasione di collaborazione
e di amicizia". Un Trentino, insomma, che difende la propria autonomia ma
– ricorda ancora Dellai - senza chiudersi gelosamente su se stesso per
proporre, al contrario, formule all'insegna della responsabilitÁ, tanto dentro
quanto all'esterno dei confini provinciali. Sessantuno i comuni che rientrano
nell'intesa, ventinove dei quali trentini. Tutti gli interventi che verranno
proposti devono avere carattere transfrontaliero e raggiungere obiettivi di
integrazione dell'area di confine oggetto dell'intesa. Nel primo macrosettore,
quello delle opere e delle infrastrutture, le azioni previste riguardano
progetti integrati di infrastrutturazione primaria (acquedotti, depuratori,
strade, banda larga), come pure iniziative per la salvaguardia e la
valorizzazione delle risorse ambientali e identitarie del territorio, o -
ancora - per realizzare infrastrutture finalizzate allo sviluppo economico e
alla valorizzazione turistica e culturale (ad esempio le piste ciclabili),
nonché per programmi di investimento in materia di edilizia sostenibile su
strutture dedicate alla fornitura di servizi pubblici. A quest'ultima voce è dedicato il secondo macrosettore che prevede in
particolare azioni nel campo dei servizi scolastici, dell'alta formazione, dei
servizi socio assistenziali e sanitari e di quelli del trasporto collettivo pubblico
(anche a finalitÁ turistiche). In quest'area ricadono anche i progetti
integrati per l'innovazione dei servizi pubblici sul territorio, dalla raccolta
dei rifiuti, al trasporto alunni alla mobilitÁ dei non autosufficienti.
Il terzo macrosettore è quello dello sviluppo economico per il quale si
prevedono azioni nel campo della promozione turistica e culturale, della
valorizzazione di prodotti tipici e di qualitÁ, ma anche progetti di
mantenimento del commercio e dei multiservizi nei piccoli centri di montagna.
Possono presentare domanda i soggetti pubblici (enti locali, singoli o
associati) ma anche soggetti privati purché gli interventi siano presentatati
tramite uno dei soggetti pubblici previsti dall'intesa. Le proposte vanno
indirizzate rispettivamente alla Direzione programmazione della Regione del
Veneto e del Dipartimento programmazione, ricerca e innovazione della Provincia
autonoma di Trento.
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( da "TGCom" del 01-07-2008)
Argomenti: Class Action
Rifiuti, nuove
proteste a Chiaiano Rallentamenti su strisce pedonali Prosegue a Napoli, dove è
giunto il premier Silvio Berlusconi, la protesta dei cittadini contro la
discarica di Chiaiano. Circa 100 manifestanti hanno deciso di attuare lo
"slow walking", attraversando la strada avanti e indietro sulle
strisce pedonali nella centralissima via Medina. Secondo quanto riferito dai
comitati anti-discarica, la singolare protesta si ripeterà anche in altre zone
della città. Grossi problemi al traffico cittadino. I manifestanti, giunti con
alcuni pullman dal quartiere di Chiaiano e dal comune di Marano, entrambi interessati
dalla discarica che si dovrebbe aprire nelle vicine cave di tufo esauste,
stanno attuando lo "slow walking" anche in via Depretis e in via
Acton, vicino al molo Beverello. Le forze dell'ordine controllano i
manifestanti a vista e cercano di deviare il traffico in altre strade per
evitare il blocco della circolazione. Ieri tre ordigni di tipo artigianale,
innescati, sono stati lanciati ieri nei pressi dell'area presidiata dalle forze
dell'ordine. Ignoti a bordo di un motorino hanno scagliato tre bombe composti
da bombolette del gas del tipo da campeggio. L'esplosione non ha provocato però
feriti o danni. L'incontro con i sindaci Silvio Berlusconi torna nel capoluogo
campano per fare nuovamente il punto sull'emergenza rifiuti. In agenda anche la
questione "Acerra", dove dovrebbe sorgere il termovalorizzatore che
dovrebbe rappresentare una svolta in questa lunga emergenza. Il presidente del
Consiglio incontrerà il sottosegretario ai Rifiuti Guido Bertolaso e i suoi
tecnici guidati da Marcello Fiori. Previsto un vertice con i sindaci dei Comuni
coinvolti nella vicenda rifiuti, quello di Napoli, di Tersigno, Marano,
Mugnano, Giuliano, Serre, Favignano, S. Arcangelo Trimonte, Acerra e Santa
Maria La Fossa. Nel pomeriggio il premier si recherà a far visita al cantiere
del termovalorizzatore di Acerra. Il fronte del no I cittadini di Bagnoli come
di Acerra e di Giugliano, per ragioni diverse, ribadiscono il loro no: ad
Acerra, contro il termovalorizzatore, a Giugliano per il non rispetto di alcune
norme previste dall'intesa sull'utilizzo del sito di ecoballe di Taverna del
Re. Un comitato del no che secondo il presidente della Regione Campania,
Antonio Bassolino, è comunque in ritirata. "Rispetto al passato, quando
tutto sembrava bloccato da veti, paure e proteste, finalmente si intravede una
via di uscita - dice Bassolino -. Attenzione però. I segnali positivi non
implicano che la soluzione sia a portata di mano. La partita è tutta da giocare
e coinvolge tutti, istituzioni, cittadini, imprese, chiesa, associazioni.
Dobbiamo giocarla con lungimiranza e buon senso". L'emergenza rifiuti in
Campania Tgcom 23/06/2008Napoli,termovalorizzatore ad Agnano 25/05/2008Rifiuti,
ancora tregua a Chiaiano 24/05/2008Rifiuti, ecco le dieci discariche
24/05/2008Rifiuti, scontri a Chiaiano 23/05/2008Rifiuti, bus incendiato a
Chiaiano 21/05/2008Bertolaso sottosegretario a rifiuti 19/05/2008Rifiuti,
pronto piano del governo 19/05/2008Napoli, ripartono treni dei rifiuti
16/03/2008Rifiuti, c'è accordo con Germania 14/03/2008Rifiuti, scontri a
Marigliano 06/03/2008Israele vuole i rifiuti di Napoli 29/02/2008Rifiuti,
Bassolino a giudizio 29/02/2008Rifiuti Campania,donna si dà fuoco
16/02/2008Rifiuti, un'altra maxi protesta 06/02/2008Rifiuti, Bassolino si
difende 04/02/2008Ryanair, spot sui rifiuti 04/02/2008Rifiuti, ancora decine di
roghi 02/02/2008Rifiuti, "Nessun pericolo salute" 31/01/2008Rifiuti,
secondo avvertimento Ue 29/01/2008Rifiuti, scontri a Marigliano
23/05/2008"No a regole ingaggio per soldati" 28/01/2008Rifiuti,
Grillo organizza M-day 28/01/2008Rifiuti, aprono discariche e siti
25/01/2008Rifiuti, nuovo ultimatum della Ue 25/01/2008Rifiuti, nuove proteste a
Benevento 23/01/2008Rifiuti, operazione Cc a Napoli 19/01/class="hilite">2008Rifiuti:a
Napoli prima class="term">class class="term">action
17/01/2008Rifiuti, secondo richiamo da Europa 15/01/2008Rifiuti, entra in
azione l'esercito 14/01/2008Rifiuti, "serve soluzione radicale"
13/01/2008Rifiuti, proteste in tutta Italia 13/01/2008Rifiuti, chiedono asilo in
Svizzera 12/01/2008Prodi:Vergogna i rifiuti all'estero 11/01/2008Rifiuti,
l'esercito entra in azione 10/01/2008Milano, dai rifiuti energia pulita
10/01/2008Rifiuti,squadre intervento a Napoli 09/01/2008Rifiuti,assalto ai
vigili del fuoco 08/01/2008Rifiuti,ancora guerriglia a Pianura
07/01/2008Rifiuti, situazione in tempo reale 06/01/2008Rifiuti,continua
presidio a Pianura 04/01/2008Crisi rifiuti, "presidio va avanti"
04/01/2008A Napoli è emergenza rifiuti 02/01/2008Rifiuti Napoli, protesta a
Pianura 28/12/2007Rifiuti, resta emergenza a Napoli 26/12/2007Rifiuti, ridotti
i disagi a Napoli 25/12/2007Rifiuti, raccolta record a Napoli 24/12/2007Napoli,
piano rifiuti straordinario Invia ad un amico.
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( da "Sicilia, La" del 01-07-2008)
Argomenti: Class Action
Giustizia e politica
@@titolo@@Berlusconi si scommette ANDREA GAGLIARDUCCI Roma. "Polemiche
strumentali". Berlusconi bolla così il dibattito scaturito dalla pubblicazione
delle nuove intercettazioni che lo vedono protagonista, assieme al presidente
sospeso di Rai Fiction, Saccà. Il riferimento, non esplicito, ma evidente, è
soprattutto alle dichiarazioni del capo di Idv, Di Pietro, che aveva definito
l'agire del premier come quello "di un magnaccia". Polemiche
strumentali, anche perché cadono al centro di un dibattito accesissimo sul
fronte giustizia: il Pdl punta a far approvare il lodo Alfano (sospende i
processi in corso per le cinque più importanti cariche dello Stato) in tempi
brevi, mentre il Pd annuncia ostruzionismo in Aula. Berlusconi non fa
riferimento esplicito alle polemiche. Ma si capisce bene a cosa si riferisce il
messaggio inviato al convegno della Federazione italiana dei tabaccai:
"Tante polemiche strumentali finiscono con il mettere in secondo piano l'interesse collettivo. E' certo che profonderemo ogni sforzo
perché l'interesse di pochi non prevalga su quello di quasi tutti, continuando
nella direzione che era indicata nei nostri programmi, e si incarna nella
nostra azione". Che è poi quella che porta il decreto sicurezza: "Il
governo - si legge ancora - ha scelto di mettere la sicurezza e l'ordine
pubblico fra le priorità della propria azione, compresa la volontà di ridare
efficienza e forza credibile a una giustizia che, troppo spesso, delude le
aspettative in essa legittimamente riposte". È immediata la reazione di
Idv. Di Pietro è stato protagonista nei giorni scorsi di una dura polemica con
il premier. È lui stesso a commentare: "Che io abbia usato un linguaggio
crudo è vero, ma ho cercato di far presente la gravità del contenuto delle
intercettazioni telefoniche. Credo che le scuse agli italiani non le debba
chiedere io per il linguaggio usato per rappresentare una situazione nella sua
drammaticità, ma le debba chiedere invece chi sfrutta la possibilità,
attraverso i suoi mezzi d'informazione, di comunicare agli italiani una cosa e,
quindi, facendosi eleggere, promettendo agli italiani di fare questo e poi
facendo un'altra cosa quando si va in Parlamento". Mentre il capogruppo
Idv alla Camera, Donadi, fa riferimento direttamente al messaggio del
Cavaliere: "Che Berlusconi parli d'interesse collettivo è quasi una
barzelletta. E pure di cattivo gusto, visto che da quando è stato eletto ha
solo pensato ai suoi affari personali e mai alla situazione del Paese, sempre
più drammatica soprattutto dal punto di vista economico". Intanto, il Pdl
fa quadrato attorno al lodo Alfano. Sul quale si fa bene ad andare avanti, dice
il ministro degli Esteri, Frattini, perché vuol dire "che chi governa ha
il dovere e il diritto di governare, perché se i cittadini lo hanno voluto non
può essere ogni giorno disturbato da azioni di questo genere che si possono
assolutamente condurre una volta finito il mandato". E anche il
cristiano-popolare Baccini definisce il lodo "necessario per bilanciare
gli effetti distorsivi di iniziative azzardate di alcuni magistrati".
L'opposizione ha intenzione di fare ostruzionismo duro. "In Aula - dice
Sereni - il decreto sicurezza, ribattezzato "blocca processi", non
avrà vita facile". Non si fa attendere la replica di Forza Italia:
"Dalle dichirazioni dell'onorevole Sereni - dice Cicchitto - vediamo in
modo evidente che la leadership dell'opposizione alla Camera è stata presa da
Di Pietro e gli esponenti del Pd si stanno adeguando. Di conseguenza, il Pd si
sta preparando a un'azione ostruzionistica su un decreto che non è blocca
processi, come strumentalmente la sinistra cerca di accreditare".
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( da "Adige, L'" del 01-07-2008)
Argomenti: Class Action
Il quotidiano del
giorno è consultabile gratuitamente dalle 15:30. Per abbonarti e poterlo vedere
dalle 6:30 clicca qui >>> ROMA - Il premier Berlusconi, sulla
giustizia tira dritto e, anzi, in un messaggio alla federazione dei tabaccai,
va di nuovo all'attacco prendendosela con le "tante polemiche
strumentali" di questi giorni che "finiscono col mettere in secondo
piano l'interesse collettivo" e ribadendo che lui e il
suo governo impiegheranno "ogni sforzo perché l'interesse di pochi non
prevalga su quello di quasi tutti" ROMA - Il premier Berlusconi, sulla
giustizia tira dritto e, anzi, in un messaggio alla federazione dei tabaccai,
va di nuovo all'attacco prendendosela con le "tante polemiche strumentali"
di questi giorni che "finiscono col mettere in secondo piano l'interesse
collettivo" e ribadendo che lui e il suo governo impiegheranno "ogni
sforzo perché l'interesse di pochi non prevalga su quello di quasi tutti".
Parole che non fanno che acuire lo scontro con l'opposizione su questi temi. Il
leader dei democratici, Walter Veltroni, infatti, replica citando i dati
dell'Istat sull'inflazione e la crisi Alitalia: "Ho parlato di un Paese
che è sull'orlo del tracollo - attacca - e questi dati confermano questa valutazione.
Il governo sembra invece non accorgersi della gravità della situazione ed è
preoccupato solo dei problemi del presidente del Consiglio". Il Cavaliere,
tra l'altro, nel messaggio, puntualizza che una cosa è certa: "il governo
ha scelto di mettere la sicurezza e l'ordine pubblico tra le priorità della
propria azione, compresa la volontà di ridare efficienza e forza credibile a
una giustizia che, troppo spesso, delude le aspettative in essa legittimamente
risposte". Un'uscita da leggere probabilmente anche in chiave di
avvertimento nell'ambito dell'intricata partita che si sta giocando tra
"lodo Alfano" e norme "blocca processi" (sulle quali oggi
si pronuncerà il Csm) contenute nel decreto sulla sicurezza in discussione
nelle commissioni riunite Affari Costituzionali e Giustizia della Camera. Se la
settimana scorsa, infatti, il Pd aveva chiesto al Pdl di stralciare le norme
ribattezzate "salva-premier" dal pacchetto sicurezza per iniziare a
parlare dello "scudo" per le alte cariche, ora è la maggioranza che
sonda il terreno. "L'ipotesi di stralciare la norma
"blocca-processi" - spiega il capogruppo del Pdl a Montecitorio Italo
Bocchino - dipenderà dalla disponibilità dell'opposizione a votare il
"Lodo Maccanico-Schifani". Ma dall'atteggiamento delle opposizioni potrebbe
derivare anche, ammonisce Bocchino, la "prova di forza" della
fiducia. "Quello che accadrà sul dl sicurezza - dice l'esponente del Pdl -
dipenderà esclusivamente dal senso di responsabilità dell'opposizione. Se
faranno ostruzionismo, il governo potrebbe essere costretto a porre la
fiducia". Ma dal Pd, alle prese anche con Antonio Di Pietro, che lunedì 8
luglio sarà in piazza contro il "sospendi-processi", arriva un secco
no grazie. "È una logica mercantilistica che non ci appartiene", fa
sapere il ministro "ombra" della Giustizia del Pd Lanfranco Tenaglia.
"Berlusconi ci risparmi le bugie - attacca anche la presidente dei
senatori del Pd, Anna Finocchiaro - è inutile che ora Bocchino proponga lo
scambio tra la norma "salva-processi" del dl sicurezza e il lodo
Alfano. Abbiamo detto e lo ribadiamo: in questa legislatura non è possibile un
provvedimento ordinario di tale natura, le ragioni le abbiamo più volte
spiegate, il resto sono chiacchiere". Intanto sul dl sicurezza si va
avanti in commissione e la presidente della Giustizia e relatrice del testo,
Giulia Bongiorno, si dice ottimista sui tempi, e certa che il testo verrà
completato per l'Aula per martedì prossimo, 9 luglio, come previsto. Giovedì 3
alle 20, intanto, scade il termine degli emendamenti in commissione (che però
potrebbe slittare a venerdì mattina). Nel frattempo Pd e Idv hanno già
presentato due pregiudiziali di costituzionalità per l'Aula, proprio sul
passaggio relativo al "sospendi processi", (che non rispetterebbe il
principio ragionevole durata del processo), che verranno votate domani in Aula.
01/07/2008.
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( da "TGCom" del 01-07-2008)
Argomenti: Class Action
"Entro luglio
via tutti i rifiuti" Berlusconi: "Poi il termovalorizzatore"
L'emergenza rifiuti potrebbe essere considerata risolta "entro due
settimane". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi,
durante la conferenza stampa nell'impianto di termovalorizzazione di Acerra.
"Entro fine luglio", ha aggiunto Berlusconi "libereremo la città
di Napoli" dai rifiuti. "Siamo vicinissimi alla firma di accordi con
imprese private - ha concluso - e in due settimane dovremmo liberare
Napoli". Impianti come quello di Acerra, ha aggiunto il premier,
"snon necessari, qui in Campania come in altre regioni dove la situazione
è al limite". "Stiamo andando avanti verso la soluzione finale del
problema", ha detto Berlusconi disturbato da un fastidioso vento. Il
presidente ha anche sottolineato che la soluzione va trovata anche grazie ad un
aumento della raccolta differenziata dei rifiuti: "su questo punto -
aggiunge - la televisione pubblica e quella privata devono fare la loro parte
sensibilizzando i cittadini". "Il gruppo Impregilo completerà il
termovalorizzatore di Acerra", ha inoltre annunciato il premier
sottolineando che "c'è da domandarsi come sia stato possibile e con quale
responsabilità si siano fermati i lavori di un impianto fondamentale per la
Campania". "Un plauso va al gruppo Impregilo - ha aggiunto - che
nonostante tutte le cose che ha subito, non sto a dire giustamente o
ingiustamente, ha preso l'impegno a finire il termovalorizzatore".
L'emergenza rifiuti in Campania Tgcom 23/06/2008Napoli,termovalorizzatore ad
Agnano 25/05/2008Rifiuti, ancora tregua a Chiaiano 24/05/2008Rifiuti, ecco le
dieci discariche 24/05/2008Rifiuti, scontri a Chiaiano 23/05/2008Rifiuti, bus
incendiato a Chiaiano 21/05/2008Bertolaso sottosegretario a rifiuti
19/05/2008Rifiuti, pronto piano del governo 19/05/2008Napoli, ripartono treni
dei rifiuti 16/03/2008Rifiuti, c'è accordo con Germania 14/03/2008Rifiuti,
scontri a Marigliano 06/03/2008Israele vuole i rifiuti di Napoli
29/02/2008Rifiuti, Bassolino a giudizio 29/02/2008Rifiuti Campania,donna si dà
fuoco 16/02/2008Rifiuti, un'altra maxi protesta 06/02/2008Rifiuti, Bassolino si
difende 04/02/2008Ryanair, spot sui rifiuti 04/02/2008Rifiuti, ancora decine di
roghi 02/02/2008Rifiuti, "Nessun pericolo salute" 31/01/2008Rifiuti,
secondo avvertimento Ue 29/01/2008Rifiuti, scontri a Marigliano
23/05/2008"No a regole ingaggio per soldati" 28/01/2008Rifiuti,
Grillo organizza M-day 28/01/2008Rifiuti, aprono discariche e siti
25/01/2008Rifiuti, nuovo ultimatum della Ue 25/01/2008Rifiuti, nuove proteste a
Benevento 23/01/2008Rifiuti, operazione Cc a Napoli 19/01/class="hilite">2008Rifiuti:a
Napoli prima class="term">class class="term">action
17/01/2008Rifiuti, secondo richiamo da Europa 15/01/2008Rifiuti, entra in
azione l'esercito 14/01/2008Rifiuti, "serve soluzione radicale"
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l'esercito entra in azione 10/01/2008Milano, dai rifiuti energia pulita
10/01/2008Rifiuti,squadre intervento a Napoli 09/01/2008Rifiuti,assalto ai
vigili del fuoco 08/01/2008Rifiuti,ancora guerriglia a Pianura 07/01/2008Rifiuti,
situazione in tempo reale 06/01/2008Rifiuti,continua presidio a Pianura
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emergenza rifiuti 02/01/2008Rifiuti Napoli, protesta a Pianura
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a Napoli 25/12/2007Rifiuti, raccolta record a Napoli 24/12/2007Napoli, piano
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( da "Sestopotere.com" del 01-07-2008)
Argomenti: Class Action
(1/7/2008 17:57) |
(Sesto Potere) - Bagnacavallo - 1 luglio 2008 - La gestione dei servizi
cimiteriali affidata ad Hera dal Comune di Bagnacavallo, con un contratto di
servizio della durata di 15 anni a decorrere dal giugno 2003, è al centro di
un'interrogazione di Giorgio Dragotto, capogruppo di fi-pdl. Nel contratto in
questione - riferisce il consigliere - “Hera si impegna a provvedere alla gestione
delle attività in oggetto con proprie attrezzature, mezzi e personale e,
qualora ne riscontri la convenienza mediante affidamenti a soggetti terzi”,
mentre è prevista (art.20) la clausola di risoluzione nel caso in cui il
contratto “venga totalmente ceduto a soggetti terzi senza preventiva
autorizzazione del comune”. Ad oggi - continua Dragotto - i servizi cimiteriali
del Comune di Bagnacavallo sono passati da Hera ad Aser per il trasporto salme
ed onoranze funebri e ad Area Asset per quanto riguarda la gestione
tecnico-operativa, servizio questo per il quale Area Asset ha indetto un
appalto “vinto dalla ditta Ciclat che a sua volta ha subappaltato alla Cmr di
Filo”. L'esponente di fi-pdl vuole quindi sapere dalla Giunta regionale se
ritenga “assolutamente conforme” alla normativa statale e regionale (con
particolare riferimento all'articolo 113 della L.448/2001 in tema di Gestione
dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica, e alla legge
regionale n.29/2004 Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria) “la
posizione del Comune di Bagnacavallo in materia di servizi cimiteriali” e se
non consideri opportuno attivarsi “per agevolare l'eliminazione di fattispecie
già giudicate illegittime dalla Corte europea, anche in considerazione della
possibilità a breve per i cittadini di ricorrere alla class="hilite">class="term">class class="term">action anche nei confronti della
pubblica amministrazione”. In proposito Dragotto segnala che “Hera spa
svolgeva, anche se non direttamente nel comune di Bagnacavallo, ma ad esempio
nella vicina Faenza, attività funebre come individuata nella citata legge
regionale, tanto che molti comuni hanno provveduto alla gestione dei servizi
cimiteriali con società totalmente partecipate dal Comune ovvero in house."
Secondo quanto espresso nella sentenza della Corte europea (prima sezione)
dell'11 gennaio 2005, considera infine il consigliere, "viola il principio
di concorrenza l'affidamento di un appalto pubblico mediante trattativa privata
ad una società mista pubblico-privata nella quale l'amministrazione
aggiudicatrice detiene una partecipazione, in quanto offrirebbe ad un'impresa
privata presente nel capitale della società un vantaggio rispetto ai suoi
concorrenti".
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( da "TGCom" del 01-07-2008)
Argomenti: Class Action
Rifiuti, scontri in
centro a Napoli Tensione durante l'arrivo di Berlusconi Momenti di tensione a
Napoli dove il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi ha incontrato il
sottosegretario Guido Bertolaso in un vertice sull'emergenza rifiuti. Gruppi di
manifestanti si sono scontrati nel centro cittadino con la polizia. Alcuni
contestatori hanno rovesciato a terra i cassonetti della spazzatura. E' stato
anche improvvisato un blocco del traffico al quale ha posto fine l'arrivo degli
agenti. Poco prima dell'arrivo del premier una cinquantina di persone si sono
raggruppate a un centinaio di metri dall'ingresso di palazzo Salerno. Poi la
protesta si è accesa. I tanti disoccupati hanno chiesto un posto di lavoro.
Qualcuno ha anche lanciato una sedia. Le forze dell'ordine hanno deciso di
intervenire spingendo i manifestanti e allontanandoli su via Console Cesario,
da dove sono arrivati. Sono volate alcune manganellate. La tensione è salita. I
disoccupati sono stati dispersi in pochi minuti e la situazione si è
normalizzata. Qualcuno parla di carica di alleggerimento, ma fonti della
polizia precisano: "Non c'è stata nessuna carica. Si è trattato di una
cosiddetta azione di spingimento per liberare la strada dai manifestanti".
Nel frattempo, c'è stata anche la protesta isolata di un disoccupato che è
riuscito a salire sull'impalcatura allestita al centro della piazza vicino alla
tensostruttura montata per un concerto. L'uomo, a dorso nudo, in jeans e con
una maglietta stretta alla testa come una bandana, ha minacciato di buttarsi di
sotto se non gli veniva dato un posto di lavoro. Poi, mentre Berlusconi era al
briefing operativo di Bertolaso sulla crisi del'immondizia in Campania, il
disoccupato è sceso dal traliccio senza conseguenze. Grossi problemi anche al
traffico cittadino. Altri manifestanti, giunti con alcuni pullman dal quartiere
di Chiaiano e dal comune di Marano, entrambi interessati dalla discarica che si
dovrebbe aprire nelle vicine cave di tufo esauste, si sono radunati in via
Depretis e in via Acton, vicino al molo Beverello. L'incontro con i sindaci
Silvio Berlusconi torna nel capoluogo campano per fare nuovamente il punto
sull'emergenza rifiuti. In agenda anche la questione del termovalorizzatore di
Acerra che dovrebbe rappresentare una svolta in questa lunga emergenza. Il
fronte del no I cittadini di Bagnoli come di Acerra e di Giugliano, per ragioni
diverse, ribadiscono il loro no: ad Acerra, contro il termovalorizzatore, a
Giugliano per il non rispetto di alcune norme previste dall'intesa
sull'utilizzo del sito di ecoballe di Taverna del Re. Berlusconi: "Spot
sulla raccolta differenziata" Si è concluso in un "clima di armonia e
collaborazione", come riferito da alcuni sindaci campani, l'incontro
sull'emergenza rifiuti in prefettura a Napoli con il premier. Alla riunione il
presidente Berlusconi ha detto che proseguirà nella direzione scelta e ha
annunciato spot in tv sulla raccolta differenziata. Il sindaco di Napoli,
Iervolino, ha detto: "Decisioni nuove non sono state prese. Alcuni sindaci
hanno chiesto compensazioni". L'emergenza rifiuti in Campania Tgcom
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