HOME   PRIVILEGIA NE IRROGANTO   di  Mauro Novelli           www.mauronovelli


DOSSIER “CLASS ACTION”

Torna all’indice mensile  2008

 

ARCHIVIO GENERALE  DEL DOSSIER  

TUTTI I DOSSIER


T ARTICOLI DEL  1-7-2008      #TOP



Report "Class action"

·                     Indice delle sezioni

·                     Indice degli articoli

·                     Articoli

Indice delle sezioni

Class action (15)


Indice degli articoli

Sezione principale: Class action

In aula anche 80 colleghi delle vittime ( da "Repubblica, La" del 01-07-2008)
Argomenti: Class Action

Abstract: "Lo faranno singolarmente, ma con lo spirito di una class action", ha commentato il leader della Fiom Giorgio Airaudo. Sono i lavoratori che dopo la chiusura della fabbrica il 6 dicembre non hanno firmato la buonuscita che avrebbe impedito loro - a fronte di un risarcimento monetario - di agire in sede legale.

LA GUERRA DELLA FORESTA ( da "Giornale di Vicenza, Il" del 01-07-2008)
Argomenti: Class Action

Abstract: salvaguardare ed utilizzare in maniera sostenibile per il beneficio collettivo. Affinché il processo di decentramento avvenga con successo è necessario che i Comuni dispongano di personale in possesso d'adeguate conoscenze tecnico-amministrative e ambientali per svolgere attività fino ad oggi poco praticate. In questa prospettiva, le mie azioni, in particolare attraverso la promozione dei "

Sulla Giustizia Berlusconi tira dritto ( da "Unione Sarda, L' (Nazionale)" del 01-07-2008)
Argomenti: Class Action

Abstract: interesse collettivo" --> "Polemiche strumentali, conta di più l'interesse collettivo" Berlusconi non molla: sulla Giustizia il Governo andrà avanti perchè le polemiche sollevate in questi giorni sono strumentali. ROMA Il premier Silvio Berlusconi, sulla giustizia tira dritto e, anzi, in un messaggio alla federazione dei tabaccai,

ROMA - Il cittadino deve essere trattato come un cliente, va considerato un consumator ( da "Messaggero, Il" del 01-07-2008)
Argomenti: Class Action

Abstract: "La class action per il settore pubblico, da gennaio si potrà partire con l'azione collettiva. Meritocrazia, reti amiche e class action sono i tre punti attraverso cui si realizza la trasformazione. Il catalizzatore di tutto questo è il principio del cittadino consumatore.

Berlusconi e la giustizia <Avanti, è una priorità> ( da "Corriere della Sera" del 01-07-2008)
Argomenti: Class Action

Abstract: tante polemiche strumentali finiscono con il mettere in secondo piano l'interesse collettivo ROMA - Silvio Berlusconi non si ferma in materia di giustizia. "Tante polemiche strumentali finiscono col mettere in secondo piano l'interesse collettivo. è certo, però, che profonderemo ogni sforzo perché l'interesse di pochi non prevalga su quello di quasi tutti".

<Quel rito delle scuse per ristabilire l'ordine> ( da "Corriere della Sera" del 01-07-2008)
Argomenti: Class Action

Abstract: "Direi che è scattato il sentimento di responsabilità collettiva. è tutto il gruppo, e quindi la nazione, che si sente colpevole per le azioni del singolo: questo modo di vedere le cose affonda nella tradizione nipponica e deriva dalla cultura confuciana ereditata dalla Cina: un riflesso condizionato ineludibile".

Giustizia, Berlusconi: "Vado avanti" ( da "Giornale.it, Il" del 01-07-2008)
Argomenti: Class Action

Abstract: Tante polemiche strumentali finiscono con il mettere in secondo piano l'interesse collettivo". Poi assicura: "Proseguiremo con la volontà di ridare efficienza e forza credibile alla giustizia". Il leader del Pd: "Il governo non si occupi solo dei problemi del Cavaliere" Roma - "Tante polemiche strumentali finiscono col mettere in secondo piano l'interesse collettivo.

Società miste pubblico privato. Le peculiarità del caso italiano ( da "AltaLex" del 01-07-2008)
Argomenti: Class Action

Abstract: a mezzo di istituzione e, infine, "a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, qualora sia opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di più soggetti pubblici o privati", (lettera f del 3° comma). Pertanto, secondo l'originaria previsione della Legge n.

Intesa tra Veneto e Trentino per la cooperazione tra territori confinanti ( da "Sestopotere.com" del 01-07-2008)
Argomenti: Class Action

Abstract: voce è dedicato il secondo macrosettore che prevede in particolare azioni nel campo dei servizi scolastici, dell'alta formazione, dei servizi socio assistenziali e sanitari e di quelli del trasporto collettivo pubblico (anche a finalitÁ turistiche). In quest'area ricadono anche i progetti integrati per l'innovazione dei servizi pubblici sul territorio, dalla raccolta dei rifiuti,

Rifiuti, nuove proteste a Chiaiano Rallentamenti su strisce pedonali Prosegue a Napoli, dove è giunt... ( da "TGCom" del 01-07-2008)
Argomenti: Class Action

Abstract: 2008Rifiuti:a Napoli prima class action 17/01/2008Rifiuti, secondo richiamo da Europa 15/01/2008Rifiuti, entra in azione l'esercito 14/01/2008Rifiuti, "serve soluzione radicale" 13/01/2008Rifiuti, proteste in tutta Italia 13/01/2008Rifiuti, chiedono asilo in Svizzera 12/01/2008Prodi:Vergogna i rifiuti all'estero 11/01/2008Rifiuti,

Giustizia e politica ( da "Sicilia, La" del 01-07-2008)
Argomenti: Class Action

Abstract: interesse collettivo. E' certo che profonderemo ogni sforzo perché l'interesse di pochi non prevalga su quello di quasi tutti, continuando nella direzione che era indicata nei nostri programmi, e si incarna nella nostra azione". Che è poi quella che porta il decreto sicurezza: "Il governo - si legge ancora - ha scelto di mettere la sicurezza e l'

ROMA - Il premier Berlusconi, sulla giustizia tira dritto e, anzi, in un messaggio alla federazione dei tabaccai, va di nuovo all'attacco prendendosela con le <tante polemiche stru ( da "Adige, L'" del 01-07-2008)
Argomenti: Class Action

Abstract: interesse collettivo" e ribadendo che lui e il suo governo impiegheranno "ogni sforzo perché l'interesse di pochi non prevalga su quello di quasi tutti" ROMA - Il premier Berlusconi, sulla giustizia tira dritto e, anzi, in un messaggio alla federazione dei tabaccai, va di nuovo all'attacco prendendosela con le "tante polemiche strumentali"

"Entro luglio via tutti i rifiuti" Berlusconi: "Poi il termovalorizzatore" L'emergenza rifiuti potre... ( da "TGCom" del 01-07-2008)
Argomenti: Class Action

Abstract: 2008Rifiuti:a Napoli prima class action 17/01/2008Rifiuti, secondo richiamo da Europa 15/01/2008Rifiuti, entra in azione l'esercito 14/01/2008Rifiuti, "serve soluzione radicale" 13/01/2008Rifiuti, proteste in tutta Italia 13/01/2008Rifiuti, chiedono asilo in Svizzera 12/01/2008Prodi:Vergogna i rifiuti all'estero 11/01/2008Rifiuti,

Dragotto (Fi-Pdl): su servizi cimiteriali a Bagnacavallo ( da "Sestopotere.com" del 01-07-2008)
Argomenti: Class Action

Abstract: class action anche nei confronti della pubblica amministrazione”. In proposito Dragotto segnala che “Hera spa svolgeva, anche se non direttamente nel comune di Bagnacavallo, ma ad esempio nella vicina Faenza, attività funebre come individuata nella citata legge regionale, tanto che molti comuni hanno provveduto alla gestione dei servizi cimiteriali con società totalmente

Scontri tra polizia e manifestanti ( da "TGCom" del 01-07-2008)
Argomenti: Class Action

Abstract: 2008Rifiuti:a Napoli prima class action 17/01/2008Rifiuti, secondo richiamo da Europa 15/01/2008Rifiuti, entra in azione l'esercito 14/01/2008Rifiuti, "serve soluzione radicale" 13/01/2008Rifiuti, proteste in tutta Italia 13/01/2008Rifiuti, chiedono asilo in Svizzera 12/01/2008Prodi:Vergogna i rifiuti all'estero 11/01/2008Rifiuti,


Articoli

In aula anche 80 colleghi delle vittime (sezione: Class action)

( da "Repubblica, La" del 01-07-2008)

Argomenti: Class Action

Pagina VI - Torino L'iniziativa In aula anche 80 colleghi delle vittime Oltre ai sindacati, stamattina ci saranno anche un'ottantina di operai a chiedere al giudice di essere ammessi come parte civile. class="hilite">"Lo faranno singolarmente, ma con lo spirito di una class="term">class class="term">action", ha commentato il leader della Fiom Giorgio Airaudo. Sono i lavoratori che dopo la chiusura della fabbrica il 6 dicembre non hanno firmato la buonuscita che avrebbe impedito loro - a fronte di un risarcimento monetario - di agire in sede legale. Una clausola tombale che aveva colto di sorpresa i sindacati ma che non tutti i dipendenti avevano accettato. E stamattina passeranno in rassegna davanti ai magistrati, per esporre i loro diritti. Sosterranno che l'atteggiamento dell'azienda, la carenza di sicurezza, aveva messo a repentaglio anche le loro vite. Non ci sarà Antonio Boccuzzi, il sopravvissuto al rogo di quella notte, impegnato con il nuovo ruolo di parlamentare per il Pd. Ci sarà invece Giovanni Pignalosa, uno dei primi soccorritori: "Lo spirito con cui andiamo al processo è quello di chi vuole chiarezza e vuole giustizia, non denaro - ha detto - Questa tragedia non ha insegnato nulla perché ogni giorno continuano ad esserci in tutto il Paese degli omicidi sul lavoro. Io non riesco a chiamarle morti bianche, e non tutte hanno l'attenzione che ha avuto quella della Thyssen. Ma il problema sicurezza è ancora molto lontano dalla soluzione". (f.cr.).

Torna all'inizio


LA GUERRA DELLA FORESTA (sezione: Class action)

( da "Giornale di Vicenza, Il" del 01-07-2008)

Argomenti: Class Action

UNA LEZIONE DAL BRASILE. POLITICA PARTECIPATIVA ED EDUCAZIONE AMBIENTALE COME POSSIBILE SOLUZIONE ALLA DEVASTAZIONE DEL POLMONE DEL MONDO LA GUERRA DELLA FORESTA Franco Perlotto AMAZZONIA BRASILE Uno degli impatti ambientali più drammatici che l'uomo sta apportando al pianeta lo si sta vivendo in Amazzonia, con i risvolti che si conoscono per l'intera umanità. L'esperienza di programma integrato e multidisciplinare che ho diretto nel continente verde vede, come soluzione, l'educazione ambientale con l'obiettivo di minimizzare l'aggressione alla foresta tropicale intervenendo sui gruppi di persone a più elevata incidenza d'impatto che sono ancora spinti dalla sete di conquista verso il cuore del polmone del mondo. Certamente l'educazione ambientale poco può fare contro i grandi interessi economici, locali in primis e internazionali subito a seguire, ma ho visto che può portare risultati impensati e di elevatissima incidenza nel miglioramento delle condizioni dell'ambiente e di quei pochi milioni di persone che vivono il sub-continente amazzonico come ultima speranza per una vita migliore. Sicuramente mi sono reso conto che, migliorando le condizioni di vita di quelle popolazioni di recente migrazione, l'impatto ambientale diminuisce con risultati formidabili. La politica ambientale ha in Brasile sufficienti basi legislative per operare a livello comunale, decentrando il processo decisionale ed adeguando le azioni ambientali sia al fabbisogno micro-economico delle regioni, sia ai molteplici contesti che caratterizzano la società amazzonica. La gestione decentrata, intesa non solo come amministrazione, ma soprattutto come coinvolgimento attivo dei diversi segmenti della società locale, presenta il vantaggio di rendere più efficaci i meccanismi di controllo sulle risorse, che troppo spesso sono viste come beni da depredare, piuttosto che come elementi preziosi da salvaguardare ed utilizzare in maniera sostenibile per il beneficio collettivo. Affinché il processo di decentramento avvenga con successo è necessario che i Comuni dispongano di personale in possesso d'adeguate conoscenze tecnico-amministrative e ambientali per svolgere attività fino ad oggi poco praticate. In questa prospettiva, le mie azioni, in particolare attraverso la promozione dei "Protocolli" comunali, hanno permesso di rafforzare le istituzioni locali, di sostenere e indirizzare il processo di decentramento dell'azione ambientale. Il mio intervento ha cercato di coinvolgere la popolazione con attività formative, divulgative e di sensibilizzazione che interessano i campi dell'istruzione, dell'addestramento di squadre di volontari nella lotta e prevenzione degli incendi, della sanità pubblica, della preparazione ai "Protocolli" comunali, della comunicazione di massa e del monitoraggio comunitario. Ho dunque potuto rafforzare così la capacità di prevenzione e di risposta agli impatti ambientali, tra i quali gli incendi forestali, da parte delle comunità e delle istituzioni preposte. L'obiettivo è stato raggiunto razionalizzando in particolare l'utilizzo del fuoco nella pratica agricolo-pastorale, identificando e divulgando pratiche alternative che favoriscano il radicamento al territorio delle popolazioni amazzoniche migrate. Il noto sociologo di Harvard Robert Putnam ha teorizzato nei suoi studi sul "capitale sociale" e sulla "partecipazione civile e comunitaria" la facilità dell'educazione informale ai gruppi precostituiti di individui adulti. Secondo Putnam il messaggio trasmesso a quel target specifico riesce a penetrare in modo più complesso e definitivo che nelle aule popolate da studenti in età scolastica. Nel mio caso mi sono trovato costretto a prendere in considerazione quel livello di educazione per la semplice considerazione che l'individuo sensibilizzato nelle aule di scuola assume una posizione decisionale nella società civile solo tra dieci, quindici anni. Troppo tempo se si considera la velocità con la quale si sta distruggendo l'Amazzonia. È ovvio che per accedere ad un gruppo di fruitori adulti si devono tenere presenti elementi quali la diffidenza e il sospetto introvabili nelle età scolastiche. Ma il risultato, quando ottenuto, è sicuramente più efficace e più profondo. Inoltre, come afferma lo stesso Putnam, "l'educazione informale diretta alle associazioni può portare un contributo diretto e importante allo sviluppo stesso delle relazioni di tolleranza e rafforzare la democrazia". Sono intervenuto dunque riunendo attorno allo stesso tavolo i delegati delle associazioni dei contadini, dei sindacati dei lavoratori rurali, delle associazioni di categoria dei tagliatori di legname, i rappresentati delle istituzioni pubbliche, i sindaci, gli assessori comunali, i rappresentanti delle categorie sociali. Sul tavolo ho posto il problema del miglioramento delle condizioni di vita della popolazione dell'Amazzonia, dove il fuoco è sicuramente l'elemento più devastante e deleterio sia dal punto di vista sociale, dove il fumo è causa di malattie polmonari e della chiusura delle piste di atterraggio per mancanza di visibilità; sia dal punto di vista economico, dove il vicino che brucia distrugge ettari di pascolo eliminando per mesi la possibilità di alimentare il bestiame in quel campo. Così riunita in libera discussione, la società civile assume coscienza su un problema reale. E si educano le parti. Una delle azioni più importanti e qualificanti della mia esperienza educativa in Amazzonia, riguarda la politica partecipativa rivolta soprattutto verso l'introduzione e la ri-negoziazione di quelli che ho chiamato "Protocolli" comunali sul controllo del fuoco, cioè di accordi firmati volontariamente dai responsabili delle diverse istituzioni pubbliche e delle organizzazioni che operano nell'area. Questi accordi, proprio in quanto volontari, non possiedono valore legale e non sono quindi soggetti a penalità in caso di mancato rispetto. Tuttavia, ho notato che il carattere volontario e pubblico dell'atto, contribuisce a creare un forte coinvolgimento e controllo reciproco tra i diversi settori della società civile in relazione agli impegni assunti, rendendo il "Protocollo" una norma di condotta della comunità avente il valore di un vero e proprio codice di autoregolamentazione, talvolta efficace quanto una norma di legge. La preparazione, la definizione del contenuto e la firma del "Protocollo" richiedono un intenso lavoro di formazione e di sensibilizzazione secondo un approccio altamente partecipativo. Le riunioni si svolgono pubblicamente per facilitare e incoraggiare la partecipazione di tutti gli interessati. Il contenuto e i termini del "Protocollo" vengono definiti esclusivamente dagli attori locali, coinvolti e sensibilizzati con il nostro supporto tecnico. Ogni "Protocollo", pur variando tra le diverse località, generalmente contiene l'impegno ad adottare misure di controllo del fuoco quali corridoi di protezione e barriere antifuoco; l'adozione di un rigido calendario per l'uso del fuoco, con l'impegno di bruciare solo dopo la "seconda pioggia" per avere un maggiore controllo; l'accordo tra vicini per la definizione di un periodo comune per l'utilizzo del fuoco, al fine di rafforzare i meccanismi di controllo; la proibizione di bruciare i rifiuti nelle zone urbane. Possono inoltre essere inserite, caso per caso, norme di comportamento e di sfruttamento delle risorse aventi particolare rilevanza a livello locale. I risultati delle attività di negoziazione dei "Protocolli" comunali sono apprezzati dal Governo brasiliano, fino a diventare un punto di riferimento nella definizione delle proprie strategie di salvaguardia della foresta. Lo stesso Ministro dell'Ambiente, nel "Piano di azione per la prevenzione e il controllo della deforestazione, degli incendi e dell'utilizzo illegale del legname nell'Amazzonia brasiliana", cita numerose volte la mia esperienza quale esempio da seguire. In particolare, nel capitolo dedicato alle esperienze più recenti, si viene menzionati per le "strategie innovatrici nella negoziazione di patti di prevenzione e controllo del fuoco che comportano la partecipazione attiva dei Comuni e di diversi settori della società civile". Inoltre il Governo brasiliano indica tra le proprie "linee di attuazione e azioni strategiche", la nostra mobilitazione sociale, prevenzione e produzione sostenibile come raccomandata per i meccanismi da adottare a modello per la formazione dei divulgatori ambientali. Ciò che ritengo molto qualificante è di aver creato un modello applicabile sulle tecniche di negoziazione dei "Protocolli" comunali sottolineando il grande potenziale di diffusione di tale pratica nell'ambito delle politiche pubbliche. In effetti la pratica dei "Protocolli" permette di creare dei meccanismi di collaborazione tra gli attori locali e di favorire la partecipazione della società civile alla definizione delle politiche pubbliche. Un modello che senza dubbio può essere esportato in varie altre realtà, non necessariamente inserite nelle problematiche tipiche dei paesi in via di sviluppo. La "best pratic" che si è sviluppata in Amazzonia, senza dubbio apporta tecniche innovatrici applicabili per cercare di risolvere problematiche di ogni genere. Questa dunque è la mia tesi acquisita sul campo: se l'educazione e la divulgazione ambientale aiuta a incamminare le collettività e gli individui verso la ricerca del benessere comune e personale, una politica partecipativa che suggerisce regole indirizzate a questo scopo, ha senza dubbio un altissimo potenziale di rafforzamento della cultura della pace, della politica condivisa e della tolleranza tra le persone e le idee.

Torna all'inizio


Sulla Giustizia Berlusconi tira dritto (sezione: Class action)

( da "Unione Sarda, L' (Nazionale)" del 01-07-2008)

Argomenti: Class Action

Primo Piano Pagina 102 Sulla Giustizia Berlusconi tira dritto "Polemiche strumentali, conta di più l'interesse collettivo" --> "Polemiche strumentali, conta di più l'interesse collettivo" Berlusconi non molla: sulla Giustizia il Governo andrà avanti perchè le polemiche sollevate in questi giorni sono strumentali. ROMA Il premier Silvio Berlusconi, sulla giustizia tira dritto e, anzi, in un messaggio alla federazione dei tabaccai, va di nuovo all'attacco prendendosela con le "tante polemiche strumentali" di questi giorni che "finiscono col mettere in secondo piano l'interesse collettivo" e ribadendo che lui e il suo governo impiegheranno "ogni sforzo perchè l'interesse di pochi non prevalga su quello di quasi tutti". Parole che non fanno che acuire lo scontro con l'opposizione su questi temi. Il leader dei democratici, Walter Veltroni, infatti, replica citando i dati dell'Istat sull'inflazione e la crisi Alitalia: "Domenica ho parlato di un Paese che è sull'orlo del tracollo - attacca - e questi dati confermano questa valutazione. Il governo sembra invece non accorgersi della gravità della situazione ed è preoccupato solo dei problemi del presidente del Consiglio". Il Cavaliere, tra l'altro, nel messaggio, puntualizza che una cosa è certa: "il governo ha scelto di mettere la sicurezza e l'ordine pubblico tra le priorità della propria azione, compresa la volontà di ridare efficienza e forza credibile a una giustizia che, troppo spesso, delude le aspettative in essa legittimamente risposte". Un'uscita da leggere probabilmente anche in chiave di avvertimento nell'ambito dell'intricata partita che si sta giocando tra lodo Alfano e norme blocca processi (sulle quali oggi si pronuncerà il Csm) contenute nel decreto sulla sicurezza in discussione da ieri nelle commissioni riunite Affari Costituzionali e Giustizia della Camera. Se la settimana scorsa, infatti, il Pd aveva chiesto al Pdl di stralciare le norme ribattezzate salva-premier dal pacchetto sicurezza per iniziare a parlare dello scudo per le alte cariche, ora è la maggioranza che sonda il terreno. "L'ipotesi di stralciare la norma blocca-processi - spiega il capogruppo del Pdl a Montecitorio Italo Bocchino - dipenderà dalla disponibilità dell'opposizione a votare il lodo Maccanico-Schifani". Ma dall'atteggiamento delle opposizioni potrebbe derivare anche, ammonisce Bocchino, la prova di forza della fiducia. "Quello che accadrà sul dl sicurezza - dice l'esponente del Pdl - dipenderà esclusivamente dal senso di responsabilità dell'opposizione. Se faranno ostruzionismo, il governo potrebbe essere costretto a porre la fiducia". Ma dal Pd, alle prese anche con Antonio Di Pietro, che lunedì 8 luglio sarà in piazza contro il sospendi-processi, arriva un secco no grazie. "È una logica mercantilistica che non ci appartiene", fa sapere il ministro ombra della Giustizia del Pd Lanfranco Tenaglia. "Berlusconi ci risparmi le bugie - attacca anche la presidente dei senatori del Pd, Anna Finocchiaro - è inutile che ora Bocchino proponga lo scambio tra la norma salva-processi del dl sicurezza e il lodo Alfano. Abbiamo detto e lo ribadiamo: in questa legislatura non è possibile un provvedimento ordinario di tale natura, le ragioni le abbiamo più volte spiegate, il resto sono chiacchiere". Intanto sul dl sicurezza si va avanti in commissione e la presidente della Giustizia e relatrice del testo, Giulia Bongiorno, si dice ottimista sui tempi, e certa che il testo verrà completato per l'Aula per martedì prossimo, 9 luglio, come previsto. Giovedì 3 alle 20, intanto, scade il termine degli emendamenti in commissione (che però potrebbe slittare a venerdì mattina). Nel frattempo Pd e Idv hanno già presentato due pregiudiziali di costituzionalità per l'Aula, proprio sul passaggio relativo al sospendi processi, (che non rispetterebbe il principio della ragionevole durata del processo), che verranno votate mercoledì in Aula.

Torna all'inizio


ROMA - Il cittadino deve essere trattato come un cliente, va considerato un consumator (sezione: Class action)

( da "Messaggero, Il" del 01-07-2008)

Argomenti: Class Action

01 Luglio 2008 Chiudi di MARIA LOMBARDI ROMA - "Il cittadino deve essere trattato come un cliente, va considerato un consumatore. Paga e dunque ha diritto ad avere dalla Pubblica amministrazione servizi di qualità nei tempi europei. Voglio esser certo che questo avvenga". Il ministro per la Pubblica amministrazione e innovazione Renato Brunetta alza gli occhi dal cellulare e ferma le parole, come a sottolineare quel "certo". Con lui a Palazzo Vidoni sono arrivate parole nuove che stanno stravolgendo il mondo degli statali. Meritocrazia, licenziamenti, lotta ai fannulloni, mobilità. E adesso si parla anche di concorrenza. "Se la pubblica amministrazione è vista come un oggetto oscuro, opaco e sordo alle esigenze dei cittadini una ragione ci sarà. Non bastano le grida manzoniane, per risolvere il problema ci vogliono le forze potenti del mercato. L'idea è semplice e rivoluzionaria: mettere in concorrenza le reti tradizonali della pubblica amministrazione con le reti parallele del privato. Le "reti amiche", come le abbiamo chiamate, promuoveranno una competizione virtuosa tra pubblico e privato, creeranno un brivido concorrenziale ai consueti canali per l'erogazione dei servizi pubblici". La pensione ritirata dal tabaccaio, i contributi per le colf pagati in farmacia, il passaporto rinnovato al centro commerciale. Quanto tempo ci vorrà perché questo si realizzi? "Nell'arco di sei mesi si potranno fare moltissime cose, ma già da settembre saranno disponibili i primi servizi. E partiranno, sempre in quel mese, i primi spot televisivi per informare i cittadini delle nuove opportunità. Con le "reti amiche" si moltiplicheranno i punti di contatto tra cittadini e la pubblica amministrazione e si agevoleranno i rapporti attraverso canali di distribuzione già esistenti e affidabili. Si parte con due reti già pronte al servizio, Poste e tabaccai, più in là si aggiungeranno farmacie, carabinieri, centri commerciali, banche e forse altre ancora. Oltre ai punti di contatto si moltiplicheranno anche gli orari di accesso: la pubblica amministrazione brilla per gli orari ridotti e rigidi che non sempre soddisfano i cittadini clienti. Adesso questo tempo sarà più lungo. Insomma, cambia completamente la logica con cui l'amministrazione dialoga con il cittadino". Costo zero per lo Stato, ma il cittadino pagherà di più? "Pagherà esattamente quanto pagava prima per ottenere gli stessi servizi. Ma per il cittadino la vita sarà più semplice e potrà scegliere a quale rete rivolgersi. Laddove prima c'era il monopolio della pubblica amministrazione ora ci sarà una bella concorrenza tra reti". Le reti private potranno mettere in crisi quelle pubbliche. "Se le reti funzioneranno, potranno rendere inutili alcuni uffici e il personale eccedente sarà meglio utilizzato da qualche altra parte". Dopo le "reti amiche" quale sarà il prossimo passo per la riforma della pubblica amministrazione? class="hilite">"La class="term">class class="term">action per il settore pubblico, da gennaio si potrà partire con l'azione collettiva. Meritocrazia, reti amiche e class="term">class class="term">action sono i tre punti attraverso cui si realizza la trasformazione. Il catalizzatore di tutto questo è il principio del cittadino consumatore. Ma per mettere in atto l'azione collettiva è necessario che la Pubblica amministrazione si dia degli standard. Le Poste già li hanno: c'è un tempo stabilito entro cui una lettera deve arrivare. Questo deve valere anche per ogni singola amministrazione, ciascuna dovrà darsi un rating, dovranno farlo anche gli ospedali. Prendiamo ad esempio la lista d'attesa per eseguire un esame diagnostico: si dovrà calcolare un tempo massimo d'attesa, se si esce fuori da quello standard il cittadino può promuovere un'azione legale collettiva per il risarcimento dei danni. E' inaccettabile che ai cittadini siano offerti servizi così scadenti. Questa sì che è una rivoluzione". Ma la pubblica amministrazione è pronta per questa rivoluzione? "Lo sarà in maniera spintonea, che è una crasi tra spinta e spontanea. I bravi saranno felicissimi". Ha incontrato finora qualche ostacolo? "Finora nessun ostacolo e questo suscita in me un poco di diffidenza. Ma non ho alcuna ragione di dubitare che sia davvero così". La concorrenza con i privati, uffici pubblici che forse diventeranno inutili, personale in eccedenza. C'è il rischio che queste novità portino a dei tagli? "Non voglio tagliare, ma solo fornire tanti servizi e di alta qualità. Non è mai stata calcolata la produttività degli uffici pubblici e dunque non si sa se c'è personale in eccedenza oppure no. Se aumentasse ad esempio la produttività del settore sanitario, si potrebbe scegliere se mandar via alcuni dipendenti o ridurre del 50% le liste d'attesa. Io preferisco ridurre le liste d'attesa. La cosa inaccettabile è che oggi la pubblica amministrazione offre servizi balordi pur avendo a disposizione tantissimo personale".

Torna all'inizio


Berlusconi e la giustizia <Avanti, è una priorità> (sezione: Class action)

( da "Corriere della Sera" del 01-07-2008)

Argomenti: Class Action

Corriere della Sera - NAZIONALE - sezione: Primo Piano - data: 2008-07-01 num: - pag: 2 categoria: REDAZIONALE Berlusconi e la giustizia "Avanti, è una priorità" Presidenti delle Camere al Quirinale, giallo sull'attacco al Csm Il premier: tante polemiche strumentali finiscono con il mettere in secondo piano l'interesse collettivo ROMA - Silvio Berlusconi non si ferma in materia di giustizia. "Tante polemiche strumentali finiscono col mettere in secondo piano l'interesse collettivo. è certo, però, che profonderemo ogni sforzo perché l'interesse di pochi non prevalga su quello di quasi tutti". Il Cavaliere scrive ai tabaccai in occasione di un'assemblea della loro federazione e ribadisce gli orientamenti dell'esecutivo che "si incarnano nella nostra azione". Ciò significa, spiega, che "il governo ha scelto di mettere la sicurezza e l'ordine pubblico tra le priorità della propria azione, compresa la volontà di ridare efficienza e forza credibile a una giustizia che troppo spesso delude le aspettative in essa legittimamente riposte". L'intervento del capo del governo giunge mentre i presidenti di Senato e Camera, Renato Schifani e Gianfranco Fini, salgono al Quirinale. Ufficialmente Schifani e Fini, che si sono incontrati prima di vedere il presidente Giorgio Napolitano, hanno discusso dell'organizzazione dei lavori parlamentari che precedono la sospensione estiva. E a riprova di ciò è stata diffusa una nota congiunta per ricordare che mercoledì scorso Napolitano aveva inviato loro una lettera con la quale si sottolineava "la necessità di conciliare al meglio le esigenze dell'azione di governo con la tutela delle prerogative del Parlamento". In realtà, nel colloquio si sarebbe affrontato il nodo giustizia e soprattutto il ruolo del Csm, alla vigilia del plenum di oggi. La giustizia resta, pertanto, un tema caldissimo di scontro tra maggioranza e opposizione nonostante i propositi pacificatori di Umberto Bossi. E a conferma della tensione esistente basta citare le parole di Marina Sereni, vice capogruppo del Pd alla Camera. "Il premier sappia - dice - che anche noi andremo avanti e che in Aula il ribattezzato decreto blocca-processi non avrà vita facile". Sembra, insomma, che le manovre per favorire un qualche tipo di dialogo non producano effetti. Anche l'idea avanzata da Italo Bocchino, vice capo dei deputati a Montecitorio, di uno scambio (stralciare la norma blocca-processi e ottenere da parte dell'opposizione la disponibilità a votare il lodo Alfano) viene lasciata cadere dal ministro ombra della Giustizia del Pd, Lanfranco Tenaglia: "è una logica mercantilistica che non ci appartiene". www.corriere.it Al Colle Renato Schifani e Gianfranco Fini sono saliti al Quirinale dal presidente Giorgio Napolitano L. Fu. GUARDA il video di Di Pietro su.

Torna all'inizio


<Quel rito delle scuse per ristabilire l'ordine> (sezione: Class action)

( da "Corriere della Sera" del 01-07-2008)

Argomenti: Class Action

Corriere della Sera - NAZIONALE - sezione: Cronache - data: 2008-07-01 num: - pag: 23 categoria: REDAZIONALE Gian Carlo Calza "Quel rito delle scuse per ristabilire l'ordine" DAL NOSTRO INVIATO KYOTO - "La punizione sarà sproporzionata per noi, non certo per i giapponesi. Con quell'atto vandalico, indipendentemente dal fatto che molti monumenti appaiano già deturpati, l'insegnante ha letteralmente disonorato il suo Paese. Le conseguenze sono ovvie". Gian Carlo Calza, studioso di cultura e arte orientali, autore di saggi come Stile Giappone (Einaudi) e Hokusai (Phaidon Press), non è sorpreso, al telefono, dalla reazione del Sol Levante di fronte allo "scandalo" delle scritte sulla cupola del Brunelleschi: "Quegli studenti, ma soprattutto il docente, hanno fatto perdere la faccia al Giappone in casa altrui. Insomma hanno offeso l'ospite, cioè l'Italia, e questo per la loro mentalità è inaccettabile". In Giappone la condanna è stata immediata e pesantissima. Perché questa reazione tanto decisa? "Direi che è scattato il sentimento di responsabilità collettiva. è tutto il gruppo, e quindi la nazione, che si sente colpevole per le azioni del singolo: questo modo di vedere le cose affonda nella tradizione nipponica e deriva dalla cultura confuciana ereditata dalla Cina: un riflesso condizionato ineludibile". Due quotidiani, l'Asahi e lo Yomiuri, hanno chiesto scusa agli italiani. "è la conseguenza naturale del sentimento di colpa collettivo. Le scritte sulla cupola sono state percepite come un sacrilegio, la rottura di un'"armonia celeste". Visto che finora il governo non si è pronunciato, i due giornali si sono assunti l'onere delle scuse, un gesto indispensabile per ripristinare l'ordine violato. In Giappone non è solo formalità ma un atto religioso". L'insegnante pagherà caro il suo gesto, molto più degli studenti... "La figura del sensei, dell'insegnante, in Giappone è ancora un punto di riferimento. Che abbia violato il suo ruolo di esempio rende ancora più grave il suo gesto agli occhi dei connazionali. Ma c'è anche dell'altro...". Cosa? "In autunno sono attese a Tokio numerose opere d'arte, la gran parte proprio da Firenze. Evidentemente c'è chi suda freddo...". Gian Carlo Calza P. Sa.

Torna all'inizio


Giustizia, Berlusconi: "Vado avanti" (sezione: Class action)

( da "Giornale.it, Il" del 01-07-2008)

Argomenti: Class Action

N. 155 del 2008-07-01 pagina 0 Giustizia, Berlusconi: "Vado avanti" di Redazione Il premier: "Tante polemiche strumentali finiscono con il mettere in secondo piano l'interesse collettivo". Poi assicura: "Proseguiremo con la volontà di ridare efficienza e forza credibile alla giustizia". Il leader del Pd: "Il governo non si occupi solo dei problemi del Cavaliere" Roma - "Tante polemiche strumentali finiscono col mettere in secondo piano l'interesse collettivo. è certo, però, che profonderemo ogni sforzo perché l'interesse di pochi non prevalga su quello di quasi tutti". Così il presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, in un messaggio inviato in occasione di un convegno della Federazione italiana tabaccai. Berlusconi, nel messaggio, assicura che si proseguirà nella direzione che era indicata nei programmi e che "si incarna nella nostra azione". Il governo, scrive Berlusconi, "ha scelto di mettere la sicurezza e l'ordine pubblico tra le priorità della propria azione compresa la volontà di ridare efficienza e forza credibile a una giustizia che, troppo spesso, delude le aspettative in essa legittimamente riposte". La risposta di Veltroni Il governo si occupi di un Paese sempre più sull'orlo del baratro, piuttosto che dei problemi del presidente del Consiglio. è il duro affondo di Walter Veltroni, che in una nota osserva: "L'inflazione sale come non accadeva da anni. I prezzi al consumo hanno raggiunto valori che non vedevamo da dodici anni e a salire sono soprattutto quelli del pane, della pasta e degli altri generi di prima necessità. Salgono i prezzi alla produzione del 7,5%. Frena il mercato dell'auto e la produttività del Paese continua a decrescere. A questo si aggiunga la crisi di Alitalia che dopo mesi non ha ancora una soluzione e i quattromila esuberi prospettati. Ieri ho parlato di un Paese che è sull'orlo di un tracollo e questi dati confermano quella valutazione. Il governo - attacca il segretario del Pd - sembra invece non accorgersi della gravità della situazione ed è preoccupato solo dei problemi del presidente del Consiglio. Noi chiediamo immediatamente un intervento a sostegno di salari, stipendi e pensioni. è questa la vera priorità del Paese e non il lodo Schifani". Bonaiuti a Veltroni: "Non faccia prediche" Walter Veltroni ha "portato al disastro il Comune di Roma" per cui non può fare "prediche" su "salari e stipendi" degli italiani. Paolo Bonaiuti, portavoce del presidente del Consiglio, punta il dito contro il leader democratico: "Da che pulpito viene la solita predica di Walter Veltroni? Non può parlare di salari, stipendi e pensioni degli italiani chi ha portato al disastro il Comune di Roma che è la capitale d'Italia". © SOCIETà EUROPEA DI EDIZIONI SPA - Via G. Negri 4 - 20123 Milano.

Torna all'inizio


Società miste pubblico privato. Le peculiarità del caso italiano (sezione: Class action)

( da "AltaLex" del 01-07-2008)

Argomenti: Class Action

Articolo di Vincenzo Bombardieri e Rosaria Favoino 01.07.2008 Stampa Società miste pubblico privato. Le peculiarità del caso italiano di Vincenzo Bombardieri e Rosaria Favoino Sommario: 1. Il Modello delle Società Miste. Il caso italiano in europa - 2. L'ordinamento italiano dei servizi pubblici locali, in particolare l'affidamento a società miste pubblico-privato. Un'evoluzione legislativa e giurisprudenziale sofferta e contraddittoria - 3. La novella del 2003, introdotta con il D.L. 30 settembre 2003, convertito in legge dalla l. conv. 24 novembre 2003 n. 326 - 4. La società mista nel diritto comunitario: il partenariato pubblico privato (PPP) - 5. L'attuale contesto normativo italiano alla luce del codice dei contratti pubblici e del decreto bersani, D.L. n. 223/2006 - 6. L'orientamento giurspudenziale comunitario: Sentenze Teckal (C- 107/98) ? Stadt halle (C ? 26/03) ? Parking Brixen (C ? 458/03) - Carbotermo (340/04) - 7. La giurisprudenza italiana alla luce dell'orientamento comunitario. la svolta giursisprudenziale in materia di affidamento diretto a società miste del Consiglio di Stato in sede consultiva: Parere, Adunanza Sezione II, 18 aprile 2007, n. 456 - 8. Il recentissimo orientamento della giurisprudenza italiana - 9. Conclusioni. 1. Il Modello delle Società Miste. Il caso italiano in europa. La storia del modello gestionale delle Società miste pubblico privato, l'evoluzione normativa che la fattispecie ha seguito nell'ultimo ventennio nel sistema italiano, i successivi interventi interpretativi proposti dalla Giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea e dalla Giurisprudenza amministrativa, possono costituire un significativo esempio dell'atteggiarsi dei rapporti tra ordinamento comunitario e nazionale, anche per avviare la comprensione del rapporto tra gli organi giurisdizionali comunitari e quelli statali. Questo studio ha il compito di evidenziare la specificità, ancora recentemente ribadita autorevolmente dal Consiglio di Stato, del "caso italiano" che, come noto, attende un intervento legislativo chiarificatore nella materia. La legislatura da poco avviata avrà il compito di raccogliere in modo costruttivo gli studi e le esperienze maturate in questi anni, offrendo parole chiare agli interpreti e consentendo ove possibile agli operatori economici di uscire, per una volta, da una costante incertezza. 2. L'ordinamento italiano dei servizi pubblici locali, in particolare l'affidamento a società miste pubblico-privato. Un'evoluzione legislativa e giurisprudenziale sofferta e contraddittoria. Appare opportuno ricostruire, in questa sede, l'evoluzione normativa italiana che ha interessato l'istituto delle "società miste". Nel corso degli anni, infatti, la materia ha subito notevoli modifiche, - ultima, in ordine di tempo, quella apportata dalla novella introdotta dall'art. 14 del D.L. n. 269 del 30 settembre 2003, convertito nella Legge 24 settembre 2003, n. 326, - determinate, in larga misura, dall'esigenza di adeguare la normativa interna sui servizi pubblici locali alle norme del Trattato dell'Unione Europea, anche allo scopo di evitare di incorrere nella procedura di infrazione, preannunciata con la formale messa in mora del 26 giugno 20021. Orbene, le Società a capitale misto pubblico-privato sono state introdotte, nel nostro ordinamento, con l'art. 22 della Legge 8 giugno 1990, n. 142. La disposizione, dopo aver chiarito che la titolarità dei servizi pubblici è attribuita in capo agli enti locali, individuava e tipizzava le modalità attraverso le quali l'istituzione avrebbe potuto provvedere alla gestione. L'art. 22, 1° comma legge 142/90, così recita: "I comuni e le province, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo civile e delle comunità locali." Il comma 3, poi, tipizzava le modalità gestionali, individuandole nella gestione in economia, in concessione a terzi, a mezzo di azienda speciale, a mezzo di istituzione e, infine, "a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, qualora sia opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di più soggetti pubblici o privati", (lettera f del 3° comma). Pertanto, secondo l'originaria previsione della Legge n. 142/90, le Società miste abilitate alla gestione di un servizio pubblico locale dovevano essere a prevalente capitale pubblico2 e appositamente costituite dall'ente locale interessato. In questa prospettiva, la società mista costituiva uno strumento, un modello organizzativo, prescelto dall'Ente locale nel quadro del suo autonomo potere di auto organizzazione del servizio pubblico. La materia veniva, immediatamente, ampliata dalla previsione dell'art. 12 della Legge 23 dicembre 1992, n. 498 che prevedeva lo strumento delle "società miste prive del vincolo della proprietà pubblica maggioritaria". Per tale tipo di società, la legge, prevedeva, espressamente, la necessità dell'esperimento di procedure di evidenza pubblica per la scelta del partner privato di maggioranza. A partire dal 1997, è stato avviato un percorso di ridisegno dello "statuto" delle società miste che, come si vedrà, con alterne vicende, e sempre sotto la spinta del diritto Comunitario, ha condotto alle odierne disposizioni normative. L'originario art. 22 della legge n. 142/90, dunque, veniva, inizialmente, solo modificato dall'art. 17, comma 58, della Legge 15 maggio 1997, n. 127 che ampliava le forme societarie del modello "società mista", affiancando alle Società per azioni anche le Società a responsabilità limitata. La novella consentiva, inoltre, la gestione del servizio anche a mezzo di società non appositamente costituite dall'ente locale, utilizzando soggetti già esistenti a cui l'ente partecipava mediante l'acquisto di quote di capitale sociale. Successivamente, il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000) sostituì la Legge n. 142/90 e ne trasfuse interamente la disciplina nell'art. 113. Nella materia di cui si discute, l'art. 22, comma 3, la lettera f), della Legge 142/1990 venne arricchito della previsione, tra le forme di gestione dei Servizi Pubblici Locali, anche delle società miste con partecipazione pubblica di minoranza. E' opportuno segnalare che, ancora in questa fase, mentre appare chiaro che, alla luce del dato testuale della disposizione, la gestione può essere affidata direttamente alla Società mista3, nulla è detto circa le modalità di scelta del partner privato che affianca l'ente nella compagine sociale, e, dunque, nella gestione (ciò vale però solo per le società a capitale pubblico di maggioranza, giacché, lo si ricorda, per la diversa ipotesi di società mista con capitale pubblico minoritario è già espressamente previsto l'espletamento delle procedure di evidenza pubblica). In questa ottica va interpretato l'intervento chiarificatore della giurisprudenza la quale, in larga maggioranza, ha affermato la necessità che la scelta del partner privato di minoranza fosse guidata dal principio della trasparenza dell'azione amministrativa e della libertà di mercato, propri del diritto interno e di quello comunitario, e, dunque, dovesse avvenire attraverso l'utilizzo di procedure ad evidenza pubblica. La scelta del socio privato di minoranza "deve essere compiuta dal comune attraverso una apposita procedura concorsuale perché il socio privato è un socio "imprenditore" chiamato a svolgere mediante il suo apporto parte rilevante di un pubblico servizio e ciò esclude che l'amministrazione possa basarsi, nella scelta del socio, su generici apprezzamenti soggettivi e, comunque, di carattere fiduciario, perché ciò escluderebbe i principi di buona amministrazione e trasparenza dell'azione amministrativa"4 Sin qui, l'intervento del legislatore ha chiaramente disegnato un favor nei confronti delle Società miste, intese come uno dei modelli organizzativi5 attraverso i quali l'ente può decidere di gestire i servizi pubblici locali di cui è titolare. Tale favore è giustificato dalla maggiore flessibilità dello strumento rispetto alle altre forme di gestione, nonché dalla circostanza che il sistema consente all'ente, attraverso forme di cogestione, di giocare un ruolo centrale nella gestione del Servizio Pubblico Locale, separando, al contempo, la responsabilità dell'ente dalla gestione, che è, chiaramente, resa più snella e dinamica. Ciò ha determinato, nel concreto svolgersi dell'azione amministrativa e nell'esperienza reale del "diritto vivente", la nascita di numerose Società miste, cui, in larga misura, sono stati affidati i destini delle politiche di outsourcing dei servizi pubblici locali. La materia viene completamente rivoluzionata dalla Legge Finanziaria del 2002, Legge n. 448/2001 che ha, integralmente, riscritto la disciplina dei servizi pubblici locali, modificando l'art. 113 del T.U.E.L. ed inserendo il nuovo art. 113 bis.6 Sotto la spinta del diritto comunitario, in particolare dell'esigenza di tutelare il principio della libera concorrenza di cui agli artt. 43 e 49 del Trattato istitutivo della Comunità, come modificato dal Titolo II (art. G.) del Trattato di Maastricht e dal Trattato di Amsterdam, si realizzava una vera riscrittura della materia che invertiva il trend precedente. La nuova normativa, anzitutto, effettuava una distinzione tra i Servizi Pubblici Locali a rilevanza industriale e quelli privi di tale rilevanza, dettando per essi una diversa disciplina. Venivano, cioè, considerati a rilevanza industriale i servizi che si inseriscono in un mercato competitivo e concorrenziale e privi di rilevanza industriale i servizi per i quali, per la loro natura o per i vincoli cui è sottoposta la gestione, è irrilevante la tutela del principio della concorrenza. In particolare, i servizi a rilevanza industriale venivano definiti come "quelli destinati ad operare nel mercato in quanto si avvicinano molto alle imprese private ma hanno un regime particolare di obblighi e diritti; in particolare, l'obbligo di fornitura delle prestazioni a condizioni uguali su tutto il territorio e quello di perequazione delle tariffe"7. Proprio in ragione della peculiarità di tali servizi, il legislatore stabilì che, laddove esisteva concorrenza, l'Ente locale non era più soggetto titolare della gestione del servizio. Pertanto, veniva assolutamente esclusa la possibilità di affidare, in via diretta, la gestione dei Servizi Pubblici Locali a rilevanza industriale (cfr. art. 113, V comma D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, come modificato dall'art. 35 della Legge n. 448/2001) a Società miste (qualunque fosse l'entità della partecipazione dell'ente), e veniva introdotto il principio secondo il quale tali servizi venivano affidati esclusivamente a società di capitali, individuate, ovviamente, attraverso procedure ad evidenza pubblica. Tale disciplina ha comportato un sostanziale ridimensionamento, se non la definitiva scomparsa, dello strumento delle Società miste come modello per la gestione dei Servizi pubblici locali. L'ente locale doveva, dunque, ritirarsi dal mercato ed assumere il ruolo di soggetto regolatore della concorrenza tra soggetti privati, nonché di controllo a tutela dell'interesse pubblico coinvolto nello svolgimento dei servizi pubblici. Appare, dunque, evidente come nell'architettura normativa introdotta dalla finanziaria del 2002, l'ente locale non abbia più alcuna convenienza ad avviare procedimenti per la costituzione di società miste. La costituzione di un tale soggetto, anche effettuando la scelta del partner con procedure concorrenziali, non sollevava, comunque, l'ente dall'obbligo di svolgere una procedura ad evidenza pubblica nella fase del conferimento della gestione. A tale procedura, al più, avrebbe potuto concorrere anche la società mista partecipata dall'ente, ma senza alcuna garanzia di successo. E' chiaro, dunque, come il sistema abbia creato una situazione quantomeno contraddittoria e, sostanzialmente, contraria ai principi di economia e di ragionevolezza dell'azione amministrativa. Si pensi, per un solo momento, all'ipotesi in cui un ente avesse costituito una società mista con scelta concorrenziale del partner e proceda all'affidamento con gara del servizio. Si sarebbe ingenerata un'inutile duplicazione di procedure ad evidenza pubblica. Duplicazione che non avrebbe trovato giustificazione nemmeno nella imprescindibile necessità di garantire il principio di concorrenza, poiché tale assioma sarebbe stato, comunque, tutelato ove l'evidenza pubblica fosse stata espletata, in alternativa, o nella fase di scelta del partner o in quella, successiva, dell'affidamento o viceversa. Tale principio risulta ormai recepito e applicato dalla giurisprudenza nazionale che si è uniformata alle diverse indicazioni, tra cui questa concernente l'inutilità della doppia gara, fornite dal Consiglio di Stato in sede consultiva, nel Parere n. 456/2007 che ha dato nuovo vigore e vitalità alla figura "società mista" intesa quale modello gestionale alternativo e che si avrà modo di commentare nel prosieguo della trattazione. 3. La novella del 2003, introdotta con il D.L. 30 settembre 2003, convertito in legge dalla l. conv. 24 novembre 2003 n. 326. Con l'art. 14 del D.L. n. 269 del 30 settembre 2003, convertito in legge dalla L. Conv. n. 326 del 2003, con le successive modifiche apportate dalla Legge 350 del 2003 (Legge Finanziaria 2004), il legislatore italiano interveniva nuovamente sulla disciplina dei servizi pubblici locali, tornando, sostanzialmente sui suoi passi e, raccogliendo le molte osservazioni critiche sollevate in ordine alla precedente disciplina, di fatto procedendo ad una ennesima "riespansione"degli spazi riservati alle società miste. Tali alterne vicende subivano l'influsso interpretativo della legislazione e dei principi che, più volte, la Commissione Europea ha suggerito al Governo italiano. Si vedano le diverse lettere e comunicazioni della Commissione UE, indirizzate al Governo italiano, in specie quella del 2000, nelle quali, in riferimento alla giurisprudenza comunitaria, l'organo comunitario invitava il legislatore nazionale a predisporre una disciplina conforme agli indirizzi giurisprudenziali del Supremo Giudice Comunitario. Con l'art. 14 del D.L. n. 269 del 30 settembre 2003, convertito in legge dalla L. Conv. n. 326 del 2003, con le successive modifiche apportate dalla Legge 350 del 2003 (Legge Finanziaria 2004), si riconsentiva la modalità di erogazione del servizio tramite società mista, reintroducendo lo strumento della "società mista" e prevedendo l'affidamento diretto del servizio a fronte della selezione mediante procedura ad evidenza pubblica del socio privato. La disposizione esordiva, infatti, con una affermazione di principio, con la quale si definiva la collocazione della nuova disciplina nella gerarchia delle fonti. In nuovo l'art. 113, 1 comma, stabilì che "le modalità di gestione ed affidamento dei servizi pubblici locali concernono la tutela della concorrenza e sono inderogabili". Dunque, le disposizioni dell'art. 113 T.U.E.L., essendo dirette a tutelare una delle libertà fondamentali previste nel Trattato dell'Unione, vale a dire la libera concorrenza, sono, non solo, integrative delle discipline di settore, ma, altresì, inderogabili da tali discipline. La nuova disciplina sostituiva alla distinzione tra Servizi pubblici locali a rilevanza industriale e privi di rilevanza industriale quella tra servizi a rilevanza economica e privi di rilevanza economica. Per i primi (serivizi a rilevanza economica) erano previste le modalità di gestione indicate nel nuovo art. 113, comma 5, per i secondi ( privi di rilevanza economica), a seguito dell'abrogazione dell'art. 113 bis, comma 4, che prevedeva l'affidamento "a terzi in base a procedure ad evidenza pubblica", era prevista esclusivamente una gestione diretta solo mediante "società a capitale interamente pubblico" che dovevano avere le caratteristiche di una gestione cosiddetta "in house". Alla luce delle prime interpretazioni della disciplina, può ritenersi che i servizi pubblici locali a rilevanza economica sono tutti quei servizi che riguardano la collettività e che vengono offerti in un determinato mercato dietro il pagamento, da parte degli utenti, di un prezzo (o canone) che, di regola, serve a coprire i costi, oltre a remunerare il capitale investito. Privi di rilevanza economica sono, di conseguenza, quei servizi che hanno principalmente carattere solidaristico e che non danno luogo alla realizzazione di profitti o che, comunque, non vengono svolti a scopo di lucro. 8 In ordine alle modalità di gestione dei Servizi pubblici locali a rilevanza economica, il nuovo comma 5 dell'art. 113 T.U.E.L. modifica, nuovamente e diremmo integralmente, la precedente disciplina, prevedendo tre possibili modalità di gestione: con conferimento a società di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica; con conferimento "a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di gare con procedura ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorità competenti attraverso provvedimenti o circolari specifiche"; con conferimento a società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano (cd. Affidamento in house)9. Si può, perciò, ritenere che, accanto all'affidamento mediante gara, che la riforma attuata dall'art. 35 della Legge n. 448/2001 aveva configurato come unico strumento per la gestione esternalizzata dei servizi pubblici ("L'erogazione del servizio, da svolgere in regime di concorrenza, avviene secondo le discipline di settore, con conferimento della titolarità del servizio a società di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica"), l'art. 14 del D.L. n. 269/2003 prevedeva altri due modelli dei quali l'uno rispondeva allo schema dell'affidamento in house di estrazione comunitaria, mentre l'altro reintroduceva lo strumento della società mista, prevedendo l'affidamento diretto del servizio a fronte della selezione mediante procedura ad evidenza pubblica del socio privato. Secondo la normativa sopra citata, la possibilità di derogare all'obbligo dell'evidenza pubblica doveva ritenersi consentita nelle sole ipotesi di affidamento diretto a società a capitale misto nelle quali il socio privato fosse stato individuato a mezzo di procedure ad evidenza pubblica e di affidamento in house a società a dominanza pubblica. Ritornava ad avere, dunque, la Società a capitale misto pubblico-privato un ruolo centrale nell'architettura normativa in materia di Servizi Pubblici locali. Merita, in questo contesto, operare una breve quanto necessaria sintesi delle fasi di costituzione della società mista, la cui attività viene svolta, come è noto, in forma di società di capitali, pur in un ambito in cui le peculiarità della disciplina finiscono con il riverberarsi ed investire direttamente "l'attività piuttosto che investire direttamente la struttura societaria"10. In tal senso, l'adozione del modello della società mista per la convivenza di interessi pubblici e privati trova la sua esplicazione in un sistema ove il socio privato viene scelto tramite una selezione comparativa e concorrenziale all'interno del mercato di operatività del medesimo oggetto sociale dell'ente. Sin da quando, nel nostro ordinamento, è stato normativamente accolto tale istituto, il legislatore nazionale ha da subito scelto di disciplinare la costituzione della società articolando il procedimento nel seguente modo: Deliberazione di costituzione di società (quote, attività e finalità del futuro soggetto di diritto); Redazione del bando di gara (requisiti, prestazioni accessorie, durata, diritti, oggetto dell'attività) per la selezione del socio privato cui attribuire una quota del capitale sociale stabilita nella misura che l'ente aggiudicatore ritiene più opportuna; L'atto o il provvedimento dell'ente aggiudicatore finalizzato all'affidamento diretto dell'attività alla così formata società La procedura di costituzione della società, con particolare riferimento agli strumenti di selezione del socio e alla strutturazione del procedimento, garantisce, secondo il legislatore italiano, quelle esigenze in materia di concorrenza e di trasparenza, nonché di parità di trattamento imposte dal diritto comunitario, individuando nella schema della società mista un modello di gestione del servizio pubblico alternativo alla concessione e all'appalto. Un'alternativa che trova piena espressione nella profonda compenetrazione tra agire pubblico e logiche imprenditoriali di natura privatistica trasfuse nell'attività di produzione o erogazione, laddove, nell'appalto, l'affidatario privato è un esecutore della soddisfazione dei bisogni dell'amministrazione, mentre nella concessione è, al più, beneficiario di un diritto di sfruttamento dei proventi del servizio commissionato dalla P.A. per i suoi utenti. In questo schema, la società mista rappresenta un modello integrativo delle risorse e delle necessità, tipicamente pubbliche, di garanzia di determinati servizi con le risorse, le dotazioni, le capacità e l'organizzazione, tipicamente imprenditoriali, superando le rigide chiusure del sistema delle gestioni in appalto o in concessione, affidandosi agli strumenti che il diritto comune offre in materia societaria e contrattuale, seppure nelle forme prescritte ed in ossequio alla disciplina comunitaria. Appare evidente come il legislatore abbia considerato sufficiente, nella prospettiva delle tutela del principio di libera concorrenza, l'espletamento della procedura concorrenziale nella fase della selezione del partner della società mista, ritenendo, in questo caso, compatibile l'affidamento diretto con la normativa comunitaria e i principi che in quest'ultima trovano espressione. A condizione, dunque, che il socio partner privato venga scelto mediante procedure ad evidenza pubblica che diano garanzia del rispetto dei principi comunitari ed interni in materia di concorrenza, la società mista può ricevere dall'ente (questa volta indipendentemente dalla quantità della partecipazione azionaria dello stesso, nel senso che non viene richiesta espressamente la partecipazione maggioritaria dell'ente) l'affidamento diretto della gestione del servizio e l'ente, a sua volta, può legittimamente conferire direttamente a tale società la gestione del servizio pubblico locale. 4. La società mista nel diritto comunitario: il partenariato pubblico privato (PPP) Anche a livello comunitario, il coinvolgimento nella gestione dei servizi di soggetti privati è visto con favore, potendo essi apportare alla pubblica amministrazione know how una gestione di tipo manageriale. Sia la Commissione che il Parlamento Europeo concordano nel ritenere che le forme di Partenariato Pubblico Privato (PPP) non costituiscono l'anticamera di un processo di privatizzazione delle funzioni pubbliche, dal momento che le sinergie tra pubblica amministrazione e soggetti privati possono generare effetti positivi per la collettività, atteggiandosi a strumento alternativo alla stessa privatizzazione. Per tale motivo l'assemblea di Strasburgo ha qualificato, senza mezzi termini, il PPP, in tutte le sue manifestazioni, come un possibile strumento di organizzazione e gestione delle funzioni pubbliche, riconoscendo alle amministrazioni la più ampia facoltà di stabilire se avvalersi o meno di soggetti privati terzi oppure di imprese interamente controllate oppure, in ultimo, di esercitare direttamente i propri compiti istituzionali. Il fenomeno della "società mista" rientra nel concetto di partenariato pubblico-privato (PPP) la cui codificazione risale al citato "Libro Verde" della Commissione Ce relativo al PPP e al diritto comunitario degli appalti e delle concessioni. Nel Libro Verde presentato il 30 aprile 2004, la Commissione ha affermato che il termine PPP si riferisce in generale a "forme di cooperazione tra le autorità pubbliche e il mondo delle imprese che mirano a garantire il finanziamento, la costruzione, il rinnovamento, la gestione o la manutenzione di un'infrastruttura o la fornitura di un servizio". La Commissione ha ritenuto di poter individuare due tipi di partenariato pubblico-privato, e, precisamente, uno di tipo "puramente contrattuale" e l'altro "istituzionalizzato". Il PPP di tipo "puramente contrattuale" è quello "basato esclusivamente su legami contrattuali tra i vari soggetti. Esso definisce vari tipi di operazioni, nei quali uno o più compiti più o meno ampi, tra cui la progettazione, il finanziamento, la realizzazione, il rinnovamento o lo sfruttamento di un lavoro o di un servizio, vengono affidati al partner privato"11. I modelli di partenariato di tipo puramente contrattuale più conosciuti sono l'appalto e la concessione. I partenariati pubblico privato di "tipo istituzionalizzato" sono, secondo la Commissione, quelli che implicano una cooperazione tra il settore pubblico e il settore privato in seno ad un'entità distinta. Sono forme di collaborazione, cioè, che implicano la creazione di un'entità distinta dal partner pubblico e dal partner privato, la quale ha la "mission" di assicurare la fornitura di un'opera o di un servizio. Il modello di partenariato di tipo istituzionalizzato più conosciuto è quello della "società mista". La Commissione Europea tende ad assimilare il partenariato pubblico privato di "tipo istituzionalizzato" a quello di "tipo puramente contrattuale" e, perciò, a considerare applicabile anche al primo di tipo di partenariato il "diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni". Ciò ha delle ovvie ricadute sulle modalità di scelta del partner privato, essendo chiaro che, anche in tal caso, in assenza di norme specifiche, devono applicarsi, come avviene per l'affidamento a terzi di servizi mediante concessioni, le norme del Trattato sulla libera prestazione dei servizi e sulla libertà di stabilimento, nonché i principi di trasparenza, di non discriminazione, di parità di trattamento, pubblicità, proporzionalità e reciproco riconoscimento. La necessità di ricorrere a procedure selettive per la scelta del partner privato con il quale costituire la società mista costituisce ormai una regola acquisita nell'ordinamento interno. E, comunque, l'unico limite posto dal diritto comunitario, consiste nel rispetto dei principi sopra richiamati: principi che trovano tutti cittadinanza all'interno del Trattato dell'UE. Anche, perché lo stesso libro verde precisa che la partnership pubblico privato va senz'altro favorita, ma non può rappresentare un modo per eludere la disciplina della concorrenza. A riguardo, il D.Lgs. 163/2006, che di seguito si analizzerà con maggiore dettaglio, all'art. 1, comma 2, prescrive che "Nei casi in cui le norme vigenti consentono la costituzione di società miste per la realizzazione e/o la gestione di un'opera pubblica o di un servizio, la scelta del socio privato avviene con procedure di evidenza pubblica". Anche dal dettato comunitario, appare chiaro che sia ammissibile l'affidamento diretto di un servizio a società partecipate dall'ente pubblico, allorquando le esigenze di tutela della concorrenza siano state rispettate a monte, col previo esperimento della pubblica gara indetta per l'individuazione del partner privato, e, pertanto, sia legittimo il conseguente conferimento diretto della gestione del servizio alla società mista. 5. L'attuale contesto normativo italiano alla luce del codice dei contratti pubblici e del decreto bersani, D.L. n. 223/2006. Come si è già avuto modo evidenziare, il modello delle società miste è da tempo presente nel nostro ordinamento ed è, oggi, previsto in via generale, dall'art. 113, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 276/2000 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, t.u.e.l.), introdotto dall'art. 14 del D.L. 30 settembre 2003, n. 296 come modificato dalla relativa legge di conversione. Tale norma dispone che l'erogazione dei servizi per la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali "avviene secondo le discipline di settore e nel rispetto della normativa dell'Unione Europea, con conferimento della titolarità del servizio?" tra l'altro "a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorità competenti attraverso provvedimenti o circolari specifiche". Lo stesso art. 113, comma 5, lett. c) prevede, in alternativa al ricorso alla società mista, il modello della società in house a capitale interamente pubblico, richiedendo solo per tale caso i requisiti del "controllo analogo" e della "destinazione prevalente dell'attività" in favore dell'ente pubblico di appartenenza, identificati dalla sentenza Teckal, di seguito commentata. Sempre in via generale, il Codice dei contratti pubblici, D.Lgs. 163/2206 contiene, all'art. 1, comma 2, una previsione di carattere generale sulle società miste, secondo la quale: "Nei casi in cui le norme vigenti consentono la costituzione di società miste per la realizzazione e/o gestione di un'opera pubblica o di un servizio, la scelta del socio privato avviene con procedure di evidenza pubblica". Tale norma codifica il principio secondo il quale la scelta del socio deve comunque avvenire con "procedure ad evidenza pubblica". La figura delle società miste compare anche nell'art. 32, comma 1, lett. c), del suddetto Codice, il quale dispone: "Salvo quanto dispongono il comma 2 e il comma 3, le norme del presente titolo, nonché quelle della parte I, IV e V, si applicano in relazione ai seguenti contratti, di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 28: ? c) lavori, servizi, forniture affidati dalle società con capitale pubblico, anche non maggioritario, che non sono organismi di diritto pubblico, che hanno ad oggetto della loro attività la realizzazione di lavori o opere, ovvero la produzione di beni o servizi, non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza, ivi comprese le società di cui agli articoli 113, 113-bis, 115 e 116 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"; e al comma 3: "Le società di cui al comma 1, lettera c) non sono tenute ad applicare le disposizioni del presente codice limitatamente alla realizzazione dell'opera pubblica o alla gestione del servizio per i quali sono state specificamente costituite, se ricorrono le seguenti condizioni: 1) la scelta del socio privato è avvenuta nel rispetto di procedure di evidenza pubblica; 2) il socio privato ha i requisiti di qualificazione previsti dal presente codice in relazione alla prestazione per cui la società è stata costituita; 3) la società provvede in via diretta alla realizzazione dell'opera o del servizio, in misura superiore al 70% del relativo importo". Sempre in relazione al modello generale, si ricorda l'intervento dell'art. 13 del D.L. n. 223/2006, convertito dalla legge n. 248/2006, il quale ha introdotto l'articolata disciplina che, in linea con i più recenti orientamenti giurisprudenziali comunitari, volti a limitare l'in house providing, mira ad evitare il fenomeno della c.d. cross subsidization delle società pubbliche, per cui esse operano al di fuori degli ambiti territoriali di appartenenza, acquisendo commesse da enti pubblici diversi da quelli controllanti od affidanti i contratti in house. In tale nuovo regime, il D.L. 223/2006 ha equiparato i due diversi modelli delle società in house e del partenariato pubblico privato. In particolare, si è disposto che le società a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali o locali, (non da quelle statali) per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti in funzione della loro attività, con esclusione dei servizi pubblici locali: devono operare esclusivamente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti (viene quindi fissata la regola dell'esclusività in luogo di quelle della prevalenza); non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto, né con gara, e non possono partecipare ad altre società od enti; sono ad oggetto sociale esclusivo (l'oggetto sociale esclusivo non sembra debba essere inteso come divieto delle c.d. multiutilities); Tale disposizione è, peraltro, al vaglio della Corte Costituzionale, davanti alla quale è stata impugnata perché ritenuta discriminatoria delle società regionali e locali, rispetto a quelle statali, nonché limitativa della capacità contrattuale delle società con riferimento a partecipazioni ulteriori. Dell'esigenza, de iure condendo, di un contesto normativo generale più organico si è fatto, altresì, carico il recente disegno di legge governativo recante "Delega al governo per il riordino dei servizi pubblici locali" (Atto Senato n. 772 della XV legislatura presentato in data 7 luglio 2006), il quale prevede che "l'affidamento delle nuove gestioni e il rinnovo delle gestioni in essere dei servizi pubblici locali di rilevanza economica debba avvenire mediante procedure competitive ad evidenza pubblica" consentendo solo "eccezionalmente" l'affidamento a società totalitarie in presenza dei presupposti comunitari. Questo l'attuale panorama legislativo in materia di società a capitale misto pubblico privato. 6. L'orientamento giurspudenziale comunitario: Sentenze Teckal (C- 107/98) ? Stadt halle (C ? 26/03) ? Parking Brixen (C ? 458/03) - Carbotermo (340/04) Parallelamente all'evoluzione della legislazione nazionale, la Corte di Giustizia Europea è andata, nel corso degli anni, delineando una casistica giurisprudenziale idonea a contenere le possibili ipotesi di affidamento diretto di un servizio, in deroga alle norme sulla concorrenza e sulla trasparenza di derivazione comunitaria, stabilendo che ciò poteva essere previsto solo per le tassative ipotesi previste dalla sentenza in causa C?107/98 (Sentenza Teckal), cioè solo in caso di affidamento "in house providing". Con l'espressione "in house providing" si intende, infatti, un fenomeno di "autoproduzione" per mezzo del quale la Pubblica Amministrazione acquisisce un bene o un servizio attingendoli all'interno della propria compagine organizzativa senza ricorrere a "terzi" tramite gara e, dunque, al mercato 12. Il modello si contrappone a quello dell'outsourcing o contracting out (c.d. esternalizzazione) in cui la sfera pubblica si rivolge al privato, demandandogli il compito di produrre e/o fornire i beni e i servizi necessari allo svolgimento della funzione amministrativa. Secondo l'insegnamento della Corte di Giustizia, i tratti qualificanti dell' "in house providing"- della "delega interorganica" secondo l'ordinamento interno- si rinvengono nell'assenza di un vero e proprio rapporto contrattuale tra un'amministrazione aggiudicatrice (come ad esempio un ente locale) e la persona giuridica destinataria dell'affidamento, in quanto l'ente conferente esercita sul prestatore del servizio un "controllo analogo" a quello esercitato sui propri servizi e tale persona (giuridica) realizza la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti che la controllano13. Due sono, pertanto, le condizioni che giustificano la sottrazione di un appalto pubblico all'ambito di operatività delle norme comunitarie: la circostanza che l'affidamento abbia luogo in favore di soggetti giuridicamente distinti dall'amministrazione conferente, ma ciononostante elementi del sistema amministrativo che a tale amministrazione fa capo, privi, cioè, rispetto ad esso, della qualità di "terzi" (elemento formale)14; il fatto che il destinatario dell'appalto svolga la parte più importante della propria attività in favore di tale amministrazione (elemento del destinatario dell'attività espletata)15. Nell'occuparsi della prima delle richiamate condizioni, la Corte è andata progressivamente visualizzando gli aspetti da prendere in considerazione allo scopo di qualificare il rapporto intercorrente tra i due soggetti, individuando cumulativamente gli indici di riconoscibilità "dell'assenza di autonomia decisionale": nella dipendenza finanziaria, da ravvisarsi nella relazione proprietaria, sotto la forma della partecipazione pubblica, diretta o indiretta, nella società16; nella dipendenza amministrativa, in termini sia gestionali che organizzativi.17 Alla stregua di tali parametri, si è andato, dunque, chiarendo che il rapporto di "terzietà", rilevante ai fini dell'applicazione delle regole comunitarie, è da escludere in presenza di un "assoluto potere di direzione, coordinamento e supervisione dell'attività del soggetto partecipato" da parte dell'amministrazione controllante e che tale presupposto può ritenersi soddisfatto quando, tra i due soggetti, sussiste "un rapporto equivalente, ai fini degli effetti pratici, ad una relazione di subordinazione gerarchica, situazione che si verifica quando sussiste un controllo gestionale e finanziario stringente dell'ente pubblico sull'ente societario (c.d. "controllo analogo")". La Corte di Giustizia Europea, dunque, con la storica sentenza Teckal, dopo aver affermato l'obbligatorietà della procedura ad evidenza pubblica per la scelta del contraente di una fornitura all'ente pubblico, decise che: "Può avvenire diversamente solo nel caso in cui, nel contempo, l'ente locale eserciti su tale soggetto un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e quest'ultimo realizzi la parte più importante della propria attività, con l'ente o con gli enti locali detentori"18. Nella decisione sopra menzionata, non era stato chiarito, però, il concetto di "controllo analogo". Era stata ammessa, infatti, la possibilità che l'affidatario del servizio fosse, non un ufficio, ma un soggetto giuridico diverso dall'ente e che fosse consentito a questo soggetto di svolgere una parte, anche se minoritaria, della propria attività a favore di soggetti diversi dall'ente pubblico. Ipotesi questa inconciliabile con la figura dell'ufficio. A ciò deve aggiungersi il fatto che il riferimento a "gli enti locali detentori", con cui si chiude l'ultimo periodo, implicava il coinvolgimento di un soggetto il cui capitale era posseduto dall'ente, o, tratto ancora più significativo, da più enti pubblici diversi. La Corte di Giustizia ha riaffrontato, dunque, il problema del "controllo analogo" (Sentenza 11 gennaio 2005, in causa C-26/03) giungendo ad interpretare autenticamente il concetto elaborato nella sentenza Teckal. A tal proposito, il paragrafo 49 della Sentenza Stadt Halle così recita: "In conformità della giurisprudenza della Corte non è escluso che possano esistere altre circostanze nelle quali l'appello alla concorrenza non è obbligatorio ancorché la controparte contrattuale sia un'entità giuridicamente distinta dall'amministrazione aggiudicatrice. Ciò si verifica nel caso in cui l'autorità pubblica, che sia un'amministrazione aggiudicatrice, eserciti sull'entità distinta in questione un controllo analogo a quello che essa esercita sui propri servizi e tale entità realizzi la parte più importante della propria attività con l'autorità o le autorità pubbliche che la controllano (v., in tal senso, sentenza Teckal, cit., punto 50). Occorre ricordare che, nel caso sopra menzionato, l'entità distinta era interamente detenuta da autorità pubbliche. Per contro, la partecipazione, anche minoritaria, di un'impresa privata al capitale di una società alla quale partecipi anche l'amministrazione aggiudicatrice in questione, esclude in ogni caso che tale amministrazione possa esercitare sulla detta società un controllo analogo a quello che essa esercita sui propri servizi"19. In definitiva, la sentenza richiamata chiarisce che un'autorità pubblica che sia un'amministrazione aggiudicatrice ha la possibilità di adempiere ai compiti di interesse pubblico mediante propri strumenti amministrativi, tecnici e di altro tipo, senza essere obbligata a ricorrere ad entità esterne non appartenenti ai propri servizi. In tal caso, non si può parlare di contratto a titolo oneroso concluso con un'entità giuridicamente distinta dall'amministrazione aggiudicatrice e, conseguentemente, non sussistono i presupposti per applicare le norme comunitarie in materia di appalti pubblici. La Corte prosegue affermando che la partecipazione, anche minoritaria, di un'impresa privata al capitale di una società alla quale partecipi anche l'amministrazione aggiudicatrice, esclude in ogni caso che tale amministrazione possa esercitare sulla detta società un controllo analogo a quello che essa esercita sui propri servizi. E ciò per la fondamentale ragione che qualunque investimento privato in un'impresa obbedisce a considerazioni proprie degli interessi privati, e persegue obiettivi che non sono di interesse pubblico, laddove il rapporto tra un'autorità pubblica e i suoi servizi sottostà esclusivamente ad esigenze proprie del perseguimento di obiettivi di interesse pubblico. In tal modo, secondo una lettura restrittiva, il "controllo analogo" viene a legarsi all'elemento teleologico degli obiettivi (di interesse pubblico) che devono essere perseguiti tanto dal soggetto conferente, quanto dall'affidatario, rendendo manifesta l'incompatibilità di tale concetto con qualunque forma di negoziazione sugli obiettivi strategici dell'organismo controparte, come pure sulle singole decisioni relative alla conduzione dell'impresa. Concludendo, "nell'ipotesi in cui un'amministrazione aggiudicatrice intenda concludere un contratto a titolo oneroso relativo a servizi rientranti nell'ambito di applicazione, ratione materiae, della direttiva 92/50, come modificata dalla direttiva 97/52, con una società da essa giuridicamente distinta, nella quale la detta amministrazione detiene una partecipazione insieme con una o più imprese private, le procedure di affidamento degli appalti pubblici previste dalla citata direttiva debbono sempre essere applicate" (paragrafo 50). Con la decisione 13 ottobre 2005, in causa C-458/03 (Sentenza Parking Brixen GmbH), la Corte comunitaria ha condotto un ulteriore approfondimento sul tema, pervenendo ad una più puntuale individuazione dei caratteri del controllo che l'ente deve poter esercitare sulla società affidataria del servizio pubblico (parag. 67-69). Non occorre applicare le norme comunitarie in materia di appalti pubblici o di concessioni di pubblici servizi - sostiene la Corte - nel caso in cui un'autorità pubblica svolga i compiti di interesse pubblico ad essa incombenti mediante propri strumenti, amministrativi, tecnici e di altro tipo, senza far ricorso ad entità esterne20. Di conseguenza, nel settore delle concessioni di pubblici servizi, l'applicazione delle regole enunciate agli artt. 12 CE, 43 CE e 49 CE, nonché dei principi generali di cui esse costituiscono la specifica espressione, è esclusa se, allo stesso tempo, il controllo esercitato sull'ente concessionario dall'autorità pubblica concedente è "analogo" a quello che essa esercita sui propri servizi e se il detto ente realizza la maggior parte della sua attività con l'autorità detentrice. "Allorché un ente concessionario fruisce di un margine di autonomia caratterizzato dal fatto che l'oggetto sociale è stato esteso a nuovi importanti settori, il cui capitale deve essere a breve termine obbligatoriamente aperto ad altri capitali, il cui ambito territoriale di attività è stato ampliato a tutto il paese e all'estero, e il cui Consiglio di amministrazione possiede amplissimi poteri di gestione che può esercitare autonomamente, è escluso che l'autorità pubblica concedente eserciti sull'ente concessionario un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi"21. Tale decisione ha, dunque, per un verso, stabilito che, il possesso dell'intero capitale sociale da parte dell'ente pubblico, pur astrattamente idoneo a garantire il controllo analogo a quello esercitato sui servizi interni, perde tale qualità se lo statuto della società consente che una quota di esso, anche minoritaria, possa essere alienata a terzi e, per l'altro, ha stabilito che, se il consiglio d'amministrazione "dispone della facoltà di adottare tutti gli atti ritenuti necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale", i poteri attribuiti alla maggioranza dei soci dal diritto societario non sono sufficienti a consentire all'ente di esercitare un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. Ne discende che gli artt. 43 CE e 49 CE, nonché i principi di parità di trattamento, di non discriminazione e di trasparenza, devono essere interpretati nel senso che ostano a che un'autorità pubblica attribuisca, senza svolgimento di pubblica gara, una concessione di pubblici servizi ad un ente concessionario interamente partecipato dall'autorità pubblica medesima, sul quale, tuttavia, non eserciti, di fatto, un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. Infine, la sentenza Carbotermo22 del 11 maggio 2006 ha affermato che la partecipazione pubblica totalitaria è necessaria, ma non sufficiente. Difatti, per giustificare la deroga alle regole europee di evidenza pubblica, occorrono maggiori strumenti di controllo da parte dell'ente rispetto a quelli previsti dal diritto civile. La giurisprudenza comunitaria e nazionale ha individuato tali strumenti di controllo nelle seguenti circostanze: il consiglio di amministrazione della società in house non deve avere rilevanti poteri gestionali e l'ente pubblico deve poter esercitare maggiori poteri rispetto a quelli che il diritto societario riconosce alla maggioranza sociale; l'impresa non deve aver "acquisito una vocazione commerciale che rende precario il controllo" da parte dell'ente pubblico. Tale vocazione risulterebbe, tra l'altro, dall'ampliamento dell'oggetto sociale, dall'apertura obbligatoria della società, a breve termine, ad altri capitali, dall'espansione territoriale dell'attività della società a tutta l'Italia e all'estero;23 le decisioni più importanti devono essere sottoposte al vaglio preventivo dell'ente affidante24; il controllo analogo si ritiene escluso dalla semplice previsione nello statuto della cedibilità delle quote a privati25. La giurisprudenza ha, altresì, chiarito che, in astratto, è configurabile un "controllo analogo" anche nel caso in cui il pacchetto azionario non sia detenuto direttamente dall'ente pubblico, ma indirettamente mediante una società per azioni capogruppo (c.d. holding) posseduta al 100% dall'ente medesimo. Tuttavia, una tale forma di partecipazione "può, a seconda delle circostanze del caso specifico, indebolire il controllo eventualmente esercitato dall'amministrazione aggiudicatrice su una società per azioni in forza della mera partecipazione al suo capitale"26. In tale ottica, la partecipazione pubblica indiretta, anche se totalitaria, è in astratto compatibile, ma affievolisce comunque il controllo. Il richiamo alle sentenze comunitarie riportate va letto non solo nell'ottica della comprensione delle differenze esistenti tra il fenomeno tipico dell'"in house providing" e quello del partenariato pubblico-privato costituito dalle "società miste", ma, altresì, al fine di evidenziare che le suddette sentenze definiscono concetti che, per un verso non si applicano alle "società miste" (v. "controllo analogo") e, per altro verso, non escludano la compatibilità del fenomeno "società mista" con i principi di libera concorrenza, trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione, considerato che in nessuna delle sentenze analizzate il socio privato era stato scelto con procedura a d evidenza pubblica. 7. La giurisprudenza italiana alla luce dell'orientamento comunitario. la svolta giursisprudenziale in materia di affidamento diretto a società miste del Consiglio di Stato in sede consultiva: Parere, Adunanza Sezione II, 18 aprile 2007, n. 456. Alla luce dell'orientamento comunitario che incalzava di pronuncia in pronuncia, la giurisprudenza italiana, mentre in materia di "in house providing" si è uniformata in toto ai dettami della Corte di Giustizia, in materia di "società miste", stante l'assenza di specifiche decisioni, ha reagito diversamente, optando per un'interpretazione, a volte restrittiva, a volte estensiva, del dettato comunitario in ordine ai principi che presiedono alla stipulazione dei contratti pubblici. In particolare, in ordine alla possibilità di affidamento diretto ai sensi dell'art. 113, comma 5, lettera b), è possibile riassumere i due orientamenti nel seguente modo: l'uno restrittivo, secondo il quale il fondamentale principio comunitario della libera concorrenza sarebbe tutelato, nell'affidamento da parte dell'ente pubblico di un servizio, esclusivamente mediante il ricorso a procedure di evidenza pubblica, essendo tassativamente esclusa ogni ipotesi di affidamento diretto, anche a società miste partecipate dall'ente; l'altro estensivo, secondo il quale, nell'ipotesi disciplinata dal citato art. 113 T.U.E.L., comma 5 lettera b), il rispetto del principio della concorrenza sarebbe assicurato, per le società miste pubblico private, dalla scelta del partner privato mediante procedure ad evidenza pubblica, che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza, secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorità competenti attraverso provvedimenti o circolari specifiche. Per il primo orientamento, si rammenti, per tutte, la pronuncia del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia, decisione 27 ottobre 2006, n. 589, che ha ritenuto "doversi pervenire ad una interpretazione restrittiva, se non addirittura disapplicativa dell'art. 113, comma 5, lett. b), nel senso che la costituzione di una società mista, anche con scelta del socio a seguito di gara, non esime dall'effettuazione di una seconda gara per l'affidamento del servizio".. Per il secondo orientamento si veda TAR Campania Salerno, Sez. I, 19 luglio 2005, n. 1290 e, in senso convergente, T.A.R. Lazio Roma, Sez. II, 9 gennaio 2007, n. 72: "L'affidamento diretto di pubblici servizi a società miste con capitale maggioritario pubblico costituite dagli enti locali non contrasta con il sistema garantistico dell'ordinamento, posto che la scelta del partner privato delle compagini de quibus avviene attraverso procedure ad evidenza pubblica". In linea di massima, in un quadro generale incline ad escludere la necessità della seconda gara27, non può dirsi esclusa la possibilità di procedere all'affidamento diretto del servizio a società mista, secondo il disposto dell'art. 113, comma 5 lettera b) del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che, ad oggi, lo ricordiamo, non risulta abrogato. Tra i due riferiti orientamenti, una posizione intermedia, che, ad oggi, è anche quella più rivoluzionaria, stante l'interpretazione in chiave del tutto nuova dell'istituto delle "società miste", è quella espressa dalla Sezione II del Consiglio di Stato con il Parere n. 456 del 18 aprile 2007 che si incentra sulla ritenuta ampia fungibilità tra lo schema funzionale della società mista e quello dell'appalto. In altri termini, secondo la sezione consultiva, la gestione del servizio può essere indifferentemente affidata con apposito contratto di appalto o con lo strumento alternativo del contratto di società, costituendo una società a capitale misto. La Giurisprudenza del Consiglio di Stato, investita, infatti, della questione dal Mistero delle Politiche Agricole e Forestali con riferimento alla legittimità dell'affidamento diretto del servizio da parte dell'AGEA (Agenzia per l'Erogazione in Agricoltura) al socio privato scelto tramite gara al fine di affidare la gestione e lo sviluppo del SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale), ha ritenuto di pervenire a conclusioni differenti da quelle alle quali la giurisprudenza italiana era giunta sulla falsariga delle decisioni comunitarie, introducendo un orientamento di favore nei confronti del modello gestionale "società mista", opportunamente contemperato con i principi comunitari. La Sezione ha nuovamente analizzato la figura della "società mista" quale forma, già elaborata da autorevole dottrina, di "collaborazione tra pubblica amministrazione e privati imprenditori nella gestione di un pubblico servizio", ritenendo che essa costituisca "una modalità organizzativa ulteriore per la soddisfazione delle esigenze generali", volta a rendere più flessibile la risposta istituzionale a determinate esigenze e risultando, almeno in certi casi, di particolare efficacia,28. L'iter logico seguito nel citato Parere è di immediata comprensione e può essere così semplificato: alla stregua degli orientamenti comunitari in materia di in house providing, vi è da chiedersi se il modello organizzativo "società mista pubblico-privato" sia riconducibile al modello dell'in house providing e, solo in caso affermativo, si potrà discutere del rinvenimento o meno, in concreto, dei requisiti richiesti dalla giurisprudenza comunitaria; una volta esclusa la riconducibilità del modello organizzativo "società mista pubblico-privato" al modello "in house providing", vi è da concludere per l'inutilità della ricerca dei requisiti, sempre più selettivi, richiesti per tale modello organizzativo, a partire dal "controllo analogo", anche nel modello di partenariato "società mista pubblico-privato", al fine di giustificarne la compatibilità con la disciplina comunitaria; la non riconducibilità della figura della "società mista" a quella dell'in house providing non implica, di per sé, l'esclusione automatica della compatibilità comunitaria della diversa figura della società a partecipazione pubblica maggioritaria, il cui socio privato sia scelto con procedura ad evidenza pubblica; il modello organizzativo "società mista pubblico-privato" risulta compatibile con i principi espressi dalla Corte di Giustizia Europea. Ripercorrendo, brevemente, per punti, le fasi descritte, occorre evidenziare come, con riferimento ai punti sub a), sub b) e sub c), l'Adunanza si sia interrogata in ordine alla riconducibilità del modello "società mista" a quello dell'"in house providing". Ricordiamo, in estrema sintesi, che la Corte di Giustizia Europea a proposito i società in house affermò che non è necessario rispettare le regole della gara in materia di appalti nell'ipotesi in cui concorrano i seguenti elementi: l'amministrazione aggiudicatrice esercita sul soggetto aggiudicatario un "controllo analogo" a quello esercitato sui propri servizi; il soggetto aggiudicatario svolge la maggior parte della propria attività in favore dell'ente pubblico di appartenenza. In ragione del "controllo analogo" e "della destinazione prevalente dell'attività", l'ente in house non può ritenersi "terzo" rispetto all'amministrazione controllante, ma deve considerarsi come uno dei servizi propri dell'amministrazione stessa: non è, pertanto, necessario che l'amministrazione ponga in essere procedure di evidenza pubblica per l'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture. Il Consiglio di Stato, come già affermato nel Parere n. 3162/2006 e nella decisione n. 1514/2007, condivide, pienamente, le affermazioni della Corte di Giustizia secondo le quali l'istituto dell'"in house providing" si configura come un modello eccezionale, i cui requisiti vanno interpretati restrittivamente, poiché costituiscono una deroga alle regole generali del diritto comunitario. Secondo i Giudici di Palazzo Spada l'evoluzione giurisprudenziale consente di escludere la riconducibilità del modello organizzativo della "società mista" a quello dell'"in house providing". In particolare, nella sentenza del 11 gennaio 2005, causa C-26/03, Stadt Halle e RPL Lochau, la Corte aveva affermato che "la partecipazione anche minoritaria, di un'impresa privata al capitale di una società alla quale partecipi anche l'amministrazione aggiudicatrice in questione, esclude in ogni caso che tale amministrazione possa esercitare sulle detta società un controllo analogo a quello che essa esercita sui propri servizi". L'opzione interpretativa è confermata, tra le altre, dalla sentenza 6 aprile 2006, causa C-410/04 ? ANAV/Comune di Bari, laddove si afferma che "se la società concessionaria è una società aperta, anche solo in parte, al capitale privato, tale circostanza impedisce di considerarla una struttura di gestione "interna" di un servizio pubblico nell'ambito dell'ente pubblico che la detiene". In altri termini, la Corte di Giustizia ha ritenuto che qualsiasi investimento di capitale privato in un'impresa obbedisca a considerazioni proprie degli interessi privati, e persegua obiettivi di natura differente rispetto a quelli dell'amministrazione pubblica. Pertanto, oggi si può parlare di società in house solo se essa agisce come un vero e proprio organo dell'amministrazione "dal punto di vista sostantivo", non contaminato da alcun interesse privato. La non riconducibilità alla figura dell'in house providing non implica, ad avviso del Consiglio di Stato, di per sé, l'esclusione automatica della compatibilità comunitaria della diversa figura della società mista a partecipazione pubblica maggioritaria in cui il socio privato sia scelto con una procedura di evidenza pubblica. Su tale specifica modalità organizzativa, infatti, non risulta che la Corte di Giustizia abbia ancora avuto modo di pronunciarsi espressamente. Peraltro occorre osservare che, nelle più importanti sentenze in cui la CGE si è occupata di società miste, si è sempre trattato di società il partner privato era stato individuato senza alcuna gara29. Per la soluzione della quaestio iuris in esame, il Consiglio di Stato ha proceduto ad una "verifica autonoma da condurre alla stregua dei rigorosi principi dettati dalla Corte di Giustizia, ma senza poter contare, allo stato, su un'indicazione specifica in termini". Tale verifica è stata condotta "avendo sempre presente l'interesse fondamentale che sottende l'attuale disciplina dell'evidenza pubblica, la tutela della concorrenza, cui si applicano anche i principi della parità di trattamento, di non discriminazione e di trasparenza. Interesse che appare prevalente rispetto a quello della tutela dell'amministrazione". Difatti, se la scelta del contraente privato nei contratti "passivi" della P.A. è presente da tempo nel nostro sistema nazionale, ben prima dell'avvento della disciplina comunitaria degli appalti pubblici, con il progressivo diffondersi del diritto comunitario, tale meccanismo è stato investito da una ratio nuova che impone nuovi canoni interpretativi. La finalità di tale disciplina si è trasformata, in adesione ai principi europei, da quella della tutela primaria della pubblica amministrazione a quella di tutela del principio della libera circolazione e della concorrenza. Di conseguenza, se, per un verso, ciò ha comportato, ormai quasi del tutto, la scomparsa di norme sulla scelta del contraente di sicuro interesse per l'amministrazione pubblica, ma incompatibili con le norma sulla concorrenza, per altro verso, i meccanismi tradizionali di evidenza pubblica, che potevano adeguarsi a questa diversa ratio sono stati, nella sostanza, recepiti dal Codice dei contratti pubblici e, se contenuti in norme speciali (art. 113, comma 5, lett. b), t.u.e.l.) non sono stati espressamente abrogati. Ciò è avvenuto sul presupposto che tali meccanismi sono stati ritenuti idonei, dal legislatore nazionale, ad un'applicazione orientata in questa nuova logica. Analizzato l'iter logico seguito dal Consiglio di Stato nella redazione del Parere in questione, esaminiamo, a questo punto, le conclusioni cui è pervenuta la Sezione in ordine alla questione nodale oggetto del presente studio, ossia in merito alla possibilità di affidare direttamente il servizio ad una "società mista", il cui socio privato sia stato scelto con procedura ad evidenza pubblica e alla compatibilità di tale modello organizzativo, tutt'ora presente nel nostro ordinamento, con il sistema comunitario, alla stregua della recente e rapida evoluzione giurisprudenziale e stante l'assenza di decisioni specifiche sul punto. Il Consiglio di Stato ritiene che tale compatibilità possa essere rinvenuta, quantomeno in un caso: quello in cui, avendo riguardo alla sostanza dei rapporti giuridico-economici tra soggetto pubblico e privato e nel rispetto di specifiche condizioni, si possa configurare un "affidamento con procedura di evidenza pubblica" dell'attività "operativa" della società mista al partner privato, tramite la stessa gara volta all'individuazione di quest'ultimo. In questo caso, indicato di regola come quello del "socio di lavoro", "socio industriale" o "socio operativo", il Consiglio di Stato ritiene che l'attività "affidata" (senza gara) alla società mista, sia, nella sostanza, da ritenere affidata (con gara) al partner privato scelto con una procedura di evidenza pubblica che abbia ad oggetto, al tempo stesso, anche l'attribuzione dei suoi compiti operativi e quelle della qualità di socio. La peculiarità rispetto alle ordinarie procedure di affidamento sembra allora rinvenirsi, nel caso di specie, non tanto nell'assenza di una procedura ad evidenza pubblica (che, come si è detto, esiste a monte nella fase di scelta del partner e opera uno specifico riferimento all'attività da svolgere), quanto nel tipo di controllo esercitato dell'amministrazione appaltante sul privato esecutore: non più l'ordinario "controllo esterno" dell'amministrazione, secondo i canoni usuali della vigilanza del committente, ma un più pregnante "controllo interno" del socio pubblico, laddove esso si giustifichi in ragione di particolari esigenze di interesse pubblico. Alla luce delle suesposte argomentazione, la Sezione ritiene ammissibile il ricorso alla figura "società mista", nel caso in cui essa costituisca la modalità organizzativa con la quale l'amministrazione controlla l'affidamento disposto, con gara, al "socio operativo" della società. In particolare, appare possibile ? ad avviso della Sezione - l'affidamento diretto ad una società mista che sia costituita appositamente per l'erogazione di uno o più servizi determinati, da rendere, almeno in via prevalente, a favore dell'autorità pubblica che procede alla costituzione, attraverso una gara che miri non solo alla scelta del socio privato, ma anche ? tramite la definizione dello specifico servizio da svolgere in partenariato con l'amministrazione e delle modalità di collaborazione con essa ? allo stesso affidamento dell'attività da svolgere e che limiti, nel tempo, il rapporto di partenariato, prevedendo allo scadere una nuova gara. "E' ammissibile" dunque, "l'affidamento diretto ad una società mista pubblico/privata ai sensi dell'art. 113, c. 5, lett. b), t.u.e.l., a condizione che detta società sia costituita appositamente per l'erogazione di uno o più servizi determinati, da rendere, almeno in via prevalente, a favore dell'autorità pubblica che procede alla costituzione, attraverso una gara che miri non soltanto alla scelta del socio privato, ma anche - tramite la definizione dello specifico servizio da svolgere in parternariato con l'amministrazione e delle modalità di collaborazione con essa - allo stesso affidamento dell'attività da svolgere e che limiti, nel tempo, il rapporto di parternariato, prevedendo allo scadere una nuova gara". In altri termini, laddove vi siano giustificate ragioni per non ricorrere ad un affidamento esterno integrale, appare legittimo configurare un modello organizzativo in cui ricorrano due garanzie: che vi sia una sostanziale equiparazione tra gara per l'affidamento del servizio pubblico e gara per la scelta del socio, in cui quest'ultimo si configuri come un "socio industriale o operativo", il quale concorre materialmente allo svolgimento del servizio pubblico o di fasi dello stesso; che si preveda un rinnovo della procedura di selezione alla scadenza del periodo di affidamento, evitando così che il socio divenga "socio stabile" della società mista, con la previsione, sin dagli atti di gara per la selezione del socio privato, delle modalità di uscita del socio stesso, con liquidazione della sua posizione per il caso in cui, all'esito della successiva gara, esso non risulti più aggiudicatario. Il primo presupposto va, dunque, individuato nella compenetrazione tra le due figure del "socio privato" e del "socio gestore" la cui posizione si risolve nell'unica gara per la scelta del c.d. "socio industriale" o "socio operativo" Ciò comporta che l'ipotesi in cui la gara per la scelta del socio venga svolta in vista della realizzazione di uno o più servizi che successivamente si affidano senza gara, con menzione delle caratteristiche del servizio già nel bando della gara celebrata per la scelta del socio, assicura, di per sé, che il mercato sia stato messo in grado di conoscere la serie di atti posti, successivamente, in essere con l'affidamento diretto, senza la necessità di ricorrere ad una seconda procedura di gara. Sul punto il Consiglio di Stato, nel parere in commento, ha avuto modo di pronunciarsi, soffermandosi, a lungo, in ordine all'opportunità dello svolgimento della doppia gara da più parti auspicata e sostenuta 30. Pur condividendo le ragioni poste a sostegno di tale tesi (il rispetto del principio della concorrenza e della trasparenza, l'assenza del "controllo analogo" da parte dell'amministrazione aggiudicatrice), il Consiglio di Stato ha ritenuto che le stesse non conducono necessariamente alla conclusione dell'esistenza dell'obbligo, in ogni caso, della seconda gara. Occorre, infatti, evitare ? sostiene la Sezione ? di interpretare i dicta della Corte di Giustizia in modo da far loro conseguire affermazioni che, al di fuori dei casi di specie esaminati in quella sede, potrebbero portare, paradossalmente ad effetti opposti e, addirittura, contrari, allo spirito dei principi sempre affermati dalla Corte di Giustizia. Come già ricordato in precedenza, nelle fattispecie che hanno condotto alle decisioni richiamate in materia, la Corte di Giustizia ha escluso che si potesse applicare il modello dell'in house, ma non si è pronunciata espressamente sulle condizioni di applicabilità di altri modelli (come appunto le "società miste") nei quali fosse, comunque, presente un'applicazione dei principi dell'evidenza pubblica. In quei casi, infatti, il soggetto privato non era stato scelto con gara e vigeva una totale pretermissione delle procedure di evidenza pubblica. A titolo di mero esempio, nella causa C-458/03 ? Parking Brixen, le gestione del parcheggio, già affidata ad un operatore, era stata revocata per trasferirla direttamente alla società partecipata, con evidente lesione dei principi di tutela della concorrenza; la causa C-26/03 ? Stadt Halle si riferiva ad un affidamento diretto disposto nel 2001 a favore di una società mista, costituita nell'anno 1996 senza alcuna connessione con l'esercizio dello specifico servizio. Anche nel caso C-340/04 ? Carbotermo la procedura selettiva per l'affidamento dei servizio era stata sospesa e poi revocata dalla stazione appaltante (lo stesso è avvenuto per la causa C-410/04 ? ANAV), al solo scopo di affidare direttamente le prestazioni alla società mista da questa controllata. La giurisprudenza comunitaria sopra richiamata si riferisce, dunque, a violazioni conclamate del diritto degli appalti, dal momento che l'affidamento dei relativi servizi era stato disposto senza alcuna possibilità per gli operatori economici di settore di concorrere per la sua aggiudicazione. Il Consiglio di Stato ritiene, pertanto, che non si possa far derivare da tale giurisprudenza anche la conseguenza ? che è estranea ai casi in quella sede esaminati ? secondo la quale sarebbe obbligatoria l'indizione da parte dell'amministrazione, di una gara nella quale lo stesso soggetto pubblico aggiudicatore possa anche partecipare come socio di una società mista concorrente all'aggiudicazione. D'altra parte, l'inconfigurabilità del modello dell'in house providing per le società miste, con la conseguente obbligatorietà in ogni caso della doppia gara, rischierebbe di condurre a far valere gli indirizzi della Corte di Giustizia europea come una sorta di "incoraggiamento" alla costituzione di società pubbliche al 100%, senza alcuna procedura selettiva e senza ricorrere al mercato. Non si può immaginare, sostiene la Sezione, che la Corte di Giustizia europea preferisca tale soluzione rispetto ad un modello che faccia, invece, rientrare in gioco il mercato e i privati, tramite regolari procedure di gara e con garanzie precise che possono, comunque, delimitare l'affidamento nell'oggetto e nel tempo. Risulterebbe, allora, paradossale nella logica comunitaria della tutela della concorrenza, limitare le opzioni di intervento a due soli estremi assoluti, consentendo una soluzione "tutta pubblica" come unica alternativa a quella, del tutto opposta, del ricorso "pieno" al mercato. Con la conseguente totale rinuncia, - in settori specifici, per i quali rileva la peculiarità di una data materia e, quindi, l'inopportunità di una totale devoluzione ai privati, ma anche l'impossibilità tecnica di lasciar gestire interamente alla parte pubblica, - a un'apertura parziale a forme di collaborazione pubblico-privato, laddove tale apertura si giustifichi razionalmente con l'esigenza di un controllo più stringente sull'operatore, in quanto svolto non nella veste di committente, bensì in quella di socio e sia delimitata da tutte quelle garanzie di definitezza dell'oggetto e della durata dell'affidamento che possono ricondurre, ad avviso della Sezione, il modello all'affidamento esterno. In altri termini, se è vero che la società mista, in quanto tale, non è sottoposta al "controllo analogo", è dirimente la circostanza che proprio la componente esterna che esclude l'in house providing è selezionata con procedure di evidenza pubblica. Ciò avviene, secondo il Consiglio di Stato, coniugando l'interesse alla valorizzazione delle risorse del mercato, che altrimenti verrebbero disattese da una logica di monopolio pubblico, con l'interesse dell'amministrazione pubblica alla scelta di moduli organizzativi che le consentono di esercitare un controllo non solo esterno (come soggetto affidante), ma interno ed organico (come partner societario) sull'operato del soggetto privato selezionato per la gestione. L'esistenza, dunque, della gara che conferisca, di fatto, al socio privato "l'affidamento sostanziale" del servizio svolto dalla società mista consente di ricondurre l'ipotesi in questione a quel legittimo fenomeno del partenariato pubblico-privato (PPP) già da tempo affrontato dalle istituzioni comunitarie. Si fa riferimento al citato Libro Verde, pubblicato dalla Commisione Europea il 30 aprile 2004, nella parte in cui afferma che la "cooperazione diretta tra il partner pubblico ed il partner privato nel quadro di un ente dotato di personalità giuridica propria" tra l'altro "permette al partner pubblico di conservare un livello di controllo relativamente elevato nello svolgimento delle operazioni ?". Tali tipologie di partenariato ? prosegue la Commissione Europea ? dovrebbero, comunque, essere assoggettate al rispetto delle norme e dei principi in materia, non potendo "la scelta del partner privato destinato a svolgere tali incarichi nel quadro del funzionamento di un'impresa mista ? essere dunque basata esclusivamente sulla qualità del suo contributo in capitali o della sua esperienza, ma dovrebbe tener conto delle caratteristiche della sua offerta ? che economicamente è la più vantaggiosa ? per quanto riguarda le prestazioni specifiche da fornire"31 In tale ipotesi, il Consiglio di Stato sostiene che i principi comunitari, anche alla stregua della giurisprudenza più rigorosa, appaiono del tutto rispettati. In particolare, grazie all'esistenza di una gara che, con la scelta del socio definisca anche l'affidamento del servizio "operativo", non sembra doversi temere quanto affermato nella più volte citata sentenza C-26/03, Stadt Halle e RPL Lochau, secondo la quale "l'attribuzione di un appalto pubblico ad una società mista pubblico-ptivato senza far appello alla concorrenza pregiudicherebbe l'obiettivo di una concorrenza libera e non falsata ed il principio della parità di trattamento degli interessati contemplato dalla Direttiva 92/50, in particolare nella misura in cui una procedura siffatta offrirebbe ad un'impresa privata presente nel capitale delle detta società un vantaggio rispetto ai suoi concorrenti" Ad avviso della Sezione, la presenza di un interesse privato appare ricondotta "entro limiti corretti (e propri di tutti gli affidamenti in appalto) se la gara definisce con sufficiente precisione anche il ruolo operativo e non solo finanziario del socio provato da scegliere". In tal caso dovrebbe, quindi, considerarsi rispettato il precetto conclusivo di quella sentenza che dichiara che "nell'ipotesi in cui un'amministrazione aggiudicatrice intenda concludere un contratto a titolo oneroso relativo a servizi rientranti nell'ambito di applicazione, ratione materiae, della direttiva 92/50, come modificata dalla direttiva 97/52, con una società da essa giuridicamente distinta, nella quale la detta amministrazione detiene una partecipazione insieme con una o più imprese private, le procedure di affidamento degli appalti pubblici previste dalla citata direttiva debbono sempre essere applicate ". La stretta connessione, in una sola gara, della scelta del socio con l'affidamento dell'appalto ottempera all'obbligo di applicazione della direttiva statuito dalla Corte di Lussemburgo. Parimenti insussistente ? sostiene la Sezione ? appare l'altro rischio paventato dalla recente sentenza 18 gennaio 2007, causa C-220/05 ?Jean Auroux, a proposito del ricorso al subappalto da parte della società mista. Nel caso del subappalto, ben può verificarsi il pericolo che "l'oggetto di ogni appalto successivo rappresenti solo una quota dell'appalto totale. Ne può derivare che il valore degli appalti susseguenti aggiudicati da una seconda amministrazione aggiudicatrice sia inferiore a quello previsto dall'art. 6, n. 1, lett. a) della direttiva. Così, attraverso l'attuazione di una serie di appalti successivi, l'applicazione della direttiva potrebbe essere elusa". Nell'ipotesi profilata del "socio di lavoro" scelto con gara - sostiene la Sezione - sembra avvenire l'opposto: la società mista non "subappalta" alcunché, mentre il servizio "operativo"viene affidato direttamente in appalto, per tutto il suo valore, al socio "industriale" che opera sotto il controllo del socio "pubblico". Secondo i Giudici di Palazzo Spada, l'affidamento diretto alla "società mista" il cui socio privato sia scelto con procedure ad evidenza pubblica, deve avere durata limitata, il rapporto di partenariato deve essere limitato nel tempo, e deve essere previsto, alla scadenza dell'affidamento, una nuova gara. A tal proposito, vi è da dire che se è vero che la ratio sottesa è quella di evitare che il socio privato diventi soggetto stabile del rapporto di partenariato, onde consentire eventualmente l'entrata di altri operatori del settore presenti sul mercato, garantendo, così, il principio fondamentale della libera concorrenza, è altrettanto vero che decisiva appare la previsione della necessità di procedere opportunamente alla liquidazione del socio privato alla scadenza della gestione, qualora lo stesso non dovesse aggiudicarsi, in sede di rinnovo, la gara. Tale soluzione appare equa, in quanto in grado di contemperare l'interesse del socio privato e quello del soggetto pubblico. Il primo ha, prima e durante il periodo dell'affidamento diretto, investito capitali in capacità tecniche e finanziarie per l'espletamento di un servizio sempre più efficiente ed adeguato, programmando e investendo, anche nel lungo periodo, al fine di migliorare e rendere più efficienti le prestazioni oggetto del contratto, nonché di adattare le proprie risorse al progresso tecnologico in continua espansione. Appare, pertanto equo che, nel caso di mancata prosecuzione del partenariato in esito alla nuova gare, esso venga liquidato mediante il rimborso delle quote della società, valutate secondo i criteri di mercato. Il secondo avrà la possibilità di non essere legato, in via indefinita, al partner prescelto con la prima gara, potendo, così accedere a opportunità più convenienti ed in grado di assicurare più competitive soluzioni gestionali. Tuttavia non può nascondersi una potenziale difficoltà, che potrebbe derivare dal fatto che, procedendo l'amministrazione alla gara per il rinnovo dell'affidamento del servizio, essa si troverebbe, in caso di mancata aggiudicazione alla società mista, a dover liquidare, al socio uscente, le quote da quest'ultimo possedute. Ciò comporterebbe un notevole esborso di danaro pubblico da parte dell'ente che, costretto a liquidare la posizione del socio privato non aggiudicatario della nuova gara, difficilmente sarà in possesso delle condizioni economico-finanziarie idonee a sostenere un simile investimento. A tal proposito, corre l'obbligo di richiamare la ratio dell'istituto della "società mista" che va, certamente, rinvenuta nella difficoltà dell'amministrazione di reperite risorse necessarie ad assicurare la fornitura di un servizio alla collettività. In un quadro di questo tipo, il ricorso a capitali e ad energie private diventa momento ineludibile nel difficile compito di garantire un'azione amministrativa efficiente ed efficace, fortemente improntata a criteri di economicità. L'acquisizione del patrimonio cognitivo, composto di conoscenze tecniche e scientifiche, maturato dal privato nelle singole arre strategiche di affari costituisce, infatti, un arricchimento del know-how pubblico, oltre che un alleggerimento degli oneri economico-finanziari che le pubbliche amministrazioni sono tenute a sopportare in sede di erogazione di servizi. Sicché, se, in sede di rinnovo, il socio privato, scelto inizialmente con procedura ad evidenza pubblica, viene riconfermato quale aggiudicatario del servizio ribadito, nulla quaestio. Se, al contrario, il suddetto socio dovesse non risultare nuovamente aggiudicatario, appare opportuno esaminare quali alternative si porrebbero all'attenzione dell'ente. Pare si possa ritenere che o l'ente acquista le quote del socio uscente tenendole per sè, il che presuppone quella disponibilità di capitali che, come già rilevato, difficilmente è in possesso dell'ente, o che lo stesso preveda, in via preventiva, al momento dell'indizione della gara, tramite il bando, un'apposita clausola contrattuale volta ad obbligare il oggetto nuovo aggiudicatario del servizio a rilevare le quote del socio uscente nella società mista. La prima ipotesi porterebbe, sempre, di fatto, ad una soluzione di "in house providing" che comporterebbe, a sua volta, la totale scomparsa del partenariato pubblico-privato. Soluzione che, lo si rammenta, il Consiglio di Stato ha ritenuto, anche in un'ottica comunitaria, di negazione del mercato, in quanto implica per un verso, l'espansione di un modello di per sé eccezionale, per l'altro volge verso una situazione di monopolio pubblico visto con sfavore, ormai, anche sul fronte europeo. Nel secondo caso l'ente sarebbe costretto a costruire bandi di gara assolutamente sbilanciati in favore della Società mista già esistente e, conseguentemente, del partner privato uscente, prevedendo per i nuovi partecipanti costi assolutamente superiori a quelli che dovrebbe sostenere il socio attuale. In conclusione, a prescindere dalle perplessità da ultimo evidenziate, il modello elaborato dalla Seconda Sezione del Consiglio di Stato con il Parere n. 456/2007 rappresenta una delle soluzioni più plausibili, con riferimento alle problematiche connesse alla costituzione di società miste e all'affidamento del servizio alle stesse, nel rispetto del principio di concorrenza, rispondente al bisogno di contemperare le esigenze di cooperazione tra settore pubblico e privato con quelle di tutela della concorrenza. Tale assetto sembra essere molto vicino a quello che verrebbe auspicabilmente codificato con l'approvazione dell'iniziativa legislativa in corso (Atto Senato cit., n. 772, punto 7.4). Lo stesso, ad oggi non può dirsi escluso dalla normativa vigente, che non va quindi disapplicata, ma adeguata, anche in via interpretativa, alla luce dei principi comunitari definiti dalla Corte di Lussemburgo. 8. Il recentissimo orientamento della giurisprudenza italiana La giurisprudenza italiana che successivamente si è occupata della fattispecie si è sostanzialmente adeguata al modello di società mista costruito dal Consiglio di Stato. Essa ha ribadito la necessità di far ricorso a procedure di evidenza pubblica ogniqualvolta debba scegliersi un socio privato per la costituzione di una società mista, "a prescindere dal tipo di attività che tale società deve espletare"32. Così TAR Valle d'Aosta, 13 dicembre 2007, n. 163, che, nel riprendere e mettere in atto i principi espressi nel parere n. 456/2007, pronuncia la seguente massima: "E' legittimo l'affidamento diretto del servizio di distribuzione del gas ad una società mista il cui socio privato sia stato selezionato con gara". Ma tale decisione va oltre. Ritiene, infatti, il tribunale amministrativo regionale di poter prescindere dall'elemento della temporaneità dell'affidamento, considerando legittima la proroga, a società il cui socio privato sia stato scelto con le modalità di cui al Parere n. 456/2007, di un affidamento in essere per un periodo contenuto e definito entro margini ragionevoli (5 anni). Alla scadenza del quale l'amministrazione indirà una nuova gara per la scelta del nuovo socio gestore. L'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, 03/03/2008, n. 1, poi, nel pronunciarsi, specificatamente, sul modello di società mista elaborato dalla Sezione II del Consiglio di Stato, con il parere n. 456/2007, ha ritenuto che tale modello rappresenta "una delle possibili soluzioni delle problematiche connesse alla costituzione di tali società e all'affidamento del servizio alle stesse, anche se in mancanza di indicazioni precise da parte della normativa e della giurisprudenza comunitaria, non è allo stato elaborabile una soluzione univoca o un modello definitivo di società mista". L'assemblea, dunque, nella sostanza, ritiene che quella prospettata nel citato parere sia sicuramente una soluzione plausibile tra le tante possibili, auspicando, nel contempo, che sia il legislatore nazionale e comunitario ad intervenire in maniera specifica, prendendo definitivamente posizione sulla materia del partenariato pubblico privato e fugando ogni perplessità nutrita in merito. Mentre, prosegue l'Adunanza Plenaria, "il modello di società costruito con il citato parere n. 456/2007 non è rinvenibile allorché il socio non venga scelto con procedura ad evidenza pubblica nella quale la gestione del servizio sia stata definita e precisata". Pertanto, la stessa assemblea, accoglie il modulo organizzativo indicato nel parere n. 456/2007 optando per l'ammissibilità dell'affidamento diretto del servizio pubblico in tutti quei casi in cui per la definitezza dell'oggetto e per la durata del servizio, la selezione del socio sia stata anche la scelta del socio gestore. Infine, pare opportuno dar conto del recentissimo orientamento della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Regione Sicilia, espresso con la pronuncia del 2 aprile 2008, n. 14, in ordine alle questioni legittimanti l'affidamento in house e sui presupposti per l'affidamento diretto ad una società mista: ""L'affidamento diretto ad una società mista può operare laddove vi sia stata, oltre ad una procedura ad evidenza pubblica per la scelta del socio privato, anche e, al tempo stesso, una procedura che definisca il servizio operativo da affidare direttamente al medesimo socio". "E' evidente" prosegue la Corte dei Conti "la ratio di questa corrente di pensiero: se l'amministrazione, in sede di procedura di evidenza pubblica per la scelta del socio privato, fissa con chiarezza e trasparenza anche l'oggetto del servizio che la società mista dovrà realizzare, appare coerente con i principi di libera concorrenza evitare una successiva ed ulteriore gara per l'affidamento dl servizio, nel presupposto che tale valutazione è già stata effettuata in favore del socio privato". Tale orientamento basato sulla fungibilità tra contratto di appalto e contratto sociale, rappresenta, ad avviso della sezione controllo della Corte dei Conti Siciliana, "un ottimo compromesso tra le esigenze di partenariato pubblico e privato proprie della potestà organizzativa dell'amministrazione pubblica, rispetto alle esigenze della comunità europea di tutela dei principi di libera concorrenza volti a prevenire eventuali distorsioni del mercato". Pare, dunque, di poter affermare che la giurisprudenza statale tenda ad uniformarsi alla proposta interpretativa avanzata dal Consiglio di Stato, con il parere n. 456/2007 che, dunque, a ragion veduta può considerarsi il nuovo punto di riferimento dal quale l'interprete deve prendere le mosse nel prosieguo della vicenda di cui si è discusso. 9. Conclusioni Il percorso interpretativo descritto nel presente studio, percorso, peraltro non ancora definitivamente approdato ad una soluzione finale evidenzia, ancora una volta la peculiarità del caso italiano. Tale peculiarità, per una volta, non implica necessariamente un giudizio negativo, in quanto, al contrario, esprime la profondità e la capacità di alcune correnti interpretative, in grado di superare lo schermo del conformismo, recuperando sino in fondo i principi fondamentali degli ordinamenti nazionale e comunitario. La materia richiede, tuttavia, un intervento chiarificatore in sede legislativa. Ciò in ragione della ampia diffusione del modello gestionale della Società mista, ormai divenuto uno dei sistemi più utilizzati per la gestione dei servizi pubblici locali, oltre che per consentire agli operatori privati interessati di poter contare su uno statuto sicuro, su un regime chiaro che non li esponga alle alterne vicende della interpretazione giurisprudenziale. Pertanto in conclusione non rimane che associarsi all'appello dei Giudici di Palazzo Spada i quali, da ultimo hanno auspicato che sia il legislatore nazionale e comunitario ad intervenire in maniera specifica, prendendo definitivamente posizione sulla materia del partenariato pubblico privato e fugando ogni perplessità nutrita in merito. _______________ 1 Sul punto si rammentino i principi della "supremazia" e degli "effetti diretti" del diritto comunitario. In ragione del primo, ogni norma di diritto comunitario, ritenuta sovraordinata a quelle interne degli Stati membri, deve prevalere su qualsiasi norma di diritto interno, di ogni ordine e grado, anteriore o successiva, collidente con quest'ultima. Per effetto del secondo, le norme comunitarie, ove complete ed autosufficienti, sono caratterizzate dalla efficacia diretta, ossia dalla immediata penetrazione nel tessuto nazionale con l'attribuzione ai singoli di posizioni soggettive azionabili innanzi ai Giudici nazionali. Francesco CARINGELLA, Corso di Diritto Amministrativo, Milano, 2003, I, 6 ess. 2 Pare utile dare conto dello sviluppo di una interessante giurisprudenza in ordine al concetto di "prevalenza del capitale pubblico": "La rilevanza del capitale pubblico per assicurare il vincolo di strumentalità della società? non può essere intesa nel senso che ciascun ente pubblico partecipante debba svolgere il ruolo di guida della società (interpretazione che renderebbe la norma priva di senso), bensì nel senso che la prevalenza pubblica, attraverso la quale si esplica il controllo sulla società, va riferita all'insieme degli enti e non a ciascuno di essi singolarmente considerato. Una diversa applicazione della norma , sotto il profilo logico, non sarebbe materialmente possibile, giacchè la partecipazione prevalente dell'uno esclude necessariamente la prevalenza dell'altro". Ex plurimis Cons. Stato, Sez. V, 30 aprile 2002, n. 2300; Id. Sez. V, 30 aprile 2002, n. 2297; Id. Sez. V, 6 maggio 2002, n. 2418. 3 "L'interpretazione è apparsa conforme soprattutto alla ratio della normativa, comportando la costituzione di una società mista a capitale pubblico di maggioranza notevoli impegni finanziari ed organizzativi, che l'ente locale affronta in vista della gestione del servizio da parte della costituenda società. Il rischio di affrontare una gara per l'affidamento del servizio sarebbe quindi, contrario ai principi di ragionevolezza ed economicità dell'azione amministrativa e scoraggerebbe il ricorso a questa forma di gestione" C. VOLPE, Le società miste nei servizi pubblici locali: evoluzione o involuzione di un modello? In rivista Urbanistica e Appalti n. 6/2003, 6. T.A.R. Lombardia , Sez. Brescia, 4 aprile 2001, n. 222; D. IELO e V. LOPILATO, Società Miste locali e pubblici servizi: affidamento diretto, scelta del socio di minoranza e limiti all'attività extra moenia, in Giur. Amm., 2002, 1409. 4 Cons. Stato, Sez. V, 19 febbraio 1998, n. 192, in Giur. It. 1999, 1267; Id. Sez. V, 6 aprile 1998, n. 435; Id. Sez. V, 3 settembre 2001 n. 4586 in Cons. Stato, 2001, I, 1949; Id. Sez. V, 15 febbraio 2002, n. 917; Contra, ma in senso minoritario: Cons. Giust. Amm. Sic. 23 luglio 2001 n. 410. 5 Sul punto vedi Cons. Stato, ad gen. 16 maggio 1996. n.90, in Cons. Stato, 1996, I, 1640. 6 Nella materia vedi, in dottrina: G. CAIA, Le società con partecipazione maggioritaria di Comuni e Provincie per la gestione dei servizi pubblici locali (dopo la legge finanziaria del 2002), in www.giustizia-amministrativa.it; G. PITTALIS, Regolazione pro- concorrenziale dei servizi pubblici locali: un principio vincolante per Stato e Regioni, in www.giust.it, n. 12-2002; E. SCOTTI: Osservazioni a margine di società miste e servizi pubblici locali, in Foro It., 2002, III, 553. 7 J. FOURNIER, La teoria francese del servizio pubblico e il diritto comunitario, in Servizi a rete in Europa, a cura di E. Ferrari, Milano, 2000, 8. 8 Per una analisi della disciplina vedi C. TESSAROLO, Il nuovo ordinamento dei servizi pubblici locali, in Diritto dei servizi pubblici, 2004; A. BARBIERO, Note di analisi sull'evoluzione del sistema normativo di riferimento per i servizi locali. 9 Sul concetto di affidamento in house Vedi Sent. Corte Giust. 18 novembre 1999, C- 107/98, Tekal; Sent. Corte Giust. 8 maggio 2003, C- 349/97, Spagna/Commissione, Corte Giust., 27 febbraio 2003, C- 373/00, Truly. 10 F. Fracchia, Studio delle Società "pubbliche" e rilevanza delle prospettive giuspubblicistiche, in Foto It. 2005, nota a margine di Tar Lombardia, sez. I, ord. del 13 ottobre 2004, n. 175. 11 Libro Verde cit. 12 Consiglio di Stato Sezione VI 3 aprile 2007, n. 1514. 13 Corte di Giustizia Europea, Sentenza 18 novembre 2000, in causa C-107/98, Teckal. 14 Corte di Giustizia Europea, Sentenza 18 novembre 1000, in causa C-107/98, Teckal ; e Sentenza 14 novembre 2002, in causa C-310/01, Diddi e Comune di Udine. 15 Corte di Giustizia Europea, Sentenza 7 dicembre 2000, in causa C-94/99, Arge, e Sentenza 7 dicembre 2000, in causa C-324/98, Tele Austria. 16 Corte di Giustizia Europea, Sentenza 10 novembre 1998, in causa C-360/96, Arnhem. 17 Corte di Giustizia Europea, Sentenza 9 settembre 1999 in causa C-108/98, RI.SAN. 18 Sentenza Teckal del 18 novembre 1999 nel procedimento C-107/98. 19 Sentenza Stadt Halle, Corte di Giustizia Europea, Sez. I, 11.01.2005 in Procedimento C-26/03. 20 Vedi, in questo senso,Corte di Giustizia Europea, sentenza Stadt Halle e RPL Lochau, cit., punto 48. 21 Corte di Giustizia Europea , Sentenza Parking Brixen, Sez. I, 13.10.2005 in Procedimento C- 458/03. 22 Corte di Giustizia Europea, Sentenza Carbotermo del 11 maggio 2006 in Procedimento C-340/04. 23 Cfr, in particolare, la già citata sentenza 13 ottobre 2005, causa C-458/03 ? Parking Brixen GmbH. 24 Cfr. decisione della V Sezione del Consiglio di Stato del 8 gennaio 2007 che ha affermato che se il Consiglio di Amministrazione ha poteri ordinari non si può ritenere sussistere un "controllo analogo". 25 Sul punto: TAR Puglia, 8 novembre 2006, n. 5197; Cons. Stato, V Sez., 30 agosto 2006, n. 5072. 26 Cfr. Sentenza Carbotermo del 11 maggio 2006 in Procedimento C-340/04. 27 Da ultimo, Cons. Stato, sez. V, 3 febbraio 2005, n. 272. 28 V. Libro Verde della Commissione Europea del 30 aprile 2004 e la Risoluzione del Parlamento Europeo del 26 ottobre 2006. 29 Cfr. in particolare la sentenza 11 gennaio 2005, causa C-26/03 ? Stadt Halle e RPL Lochau e la sentenza 13 ottobre 2005, causa C-458/03 ? Parking Brixen GmbH. 30 Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia, decisione 27 ottobre 2006, n. 589, nella quale si optava per la disapplicazione dell'art. 113, comma 5, lett. b). 31 Libro Verde, punto 58; Cfr pure i successivi punti 61, 62 e 63 che appaiono in linea con le affermazioni sin svolte dal Consiglio di Stato. 32 Consiglio di Stato, sez. V, 04/03/2008, n. 889.

Torna all'inizio


Intesa tra Veneto e Trentino per la cooperazione tra territori confinanti (sezione: Class action)

( da "Sestopotere.com" del 01-07-2008)

Argomenti: Class Action

(1/7/2008 11:34) | (Sesto Potere) - Trento - 1 luglio 2008 - La Giunta provinciale ha approvato il programma degli interventi che fanno parte dell'Intesa tra la Regione Veneto e la Provincia autonoma di Trento per favorire la cooperazione tra i territori confinanti. Lo ha fatto approvando la relativa delibera del presidente Lorenzo Dellai e dell'assessore alla programmazione, ricerca ed innovazione, Gianluca Salvatori. Pochi giorni fa, a Venezia, c'era stata la firma che ha sancito l'intesa sottoscritta nel luglio 2007 a Recoaro per la "cooperazione tra i territori di confine". Con il via libera ai criteri per la formulazione delle domande, ora i soggetti aventi diritto potranno presentare richiesta di finanziamento per progetti nei settori delle opere e infrastrutture, dei servizi pubblici e dello sviluppo economico. Il bando si apre il 7 luglio per chiudersi il 1 settembre 2008: "Per il primo anno – ricorda l'assessore Gianluca Salvatori - saranno disponibili 12 milioni di euro e siamo certi che questo progetto potrÁ proseguire anche in futuro". Il principio è quello della compartecipazione. Quindi progetti ad ampio raggio d'azione (trasporti, turismo, sanitÁ, scuola, tecnologia sono alcune voci prioritarie) per i quali gli stessi comuni dovranno intervenire finanziariamente con una percentuale che va dal 5 al 20 per cento a seconda del grado di "disagio" di cui soffrono realtÁ oggettivamente a rischio di spopolamento e marginalizzazione. "è una bellissima invenzione – aveva detto il governatore Galan – perché nessuno ci ha imposto di costruire questo percorso né suggerito come farlo e devo ringraziare quanti in un anno di lavoro serio hanno portato a questo risultato". E il presidente aveva parlato di "un bell'esempio di come i confini, anziché dividere, possano rappresentare occasione di collaborazione e di amicizia". Un Trentino, insomma, che difende la propria autonomia ma – ricorda ancora Dellai - senza chiudersi gelosamente su se stesso per proporre, al contrario, formule all'insegna della responsabilitÁ, tanto dentro quanto all'esterno dei confini provinciali. Sessantuno i comuni che rientrano nell'intesa, ventinove dei quali trentini. Tutti gli interventi che verranno proposti devono avere carattere transfrontaliero e raggiungere obiettivi di integrazione dell'area di confine oggetto dell'intesa. Nel primo macrosettore, quello delle opere e delle infrastrutture, le azioni previste riguardano progetti integrati di infrastrutturazione primaria (acquedotti, depuratori, strade, banda larga), come pure iniziative per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse ambientali e identitarie del territorio, o - ancora - per realizzare infrastrutture finalizzate allo sviluppo economico e alla valorizzazione turistica e culturale (ad esempio le piste ciclabili), nonché per programmi di investimento in materia di edilizia sostenibile su strutture dedicate alla fornitura di servizi pubblici. A quest'ultima voce è dedicato il secondo macrosettore che prevede in particolare azioni nel campo dei servizi scolastici, dell'alta formazione, dei servizi socio assistenziali e sanitari e di quelli del trasporto collettivo pubblico (anche a finalitÁ turistiche). In quest'area ricadono anche i progetti integrati per l'innovazione dei servizi pubblici sul territorio, dalla raccolta dei rifiuti, al trasporto alunni alla mobilitÁ dei non autosufficienti. Il terzo macrosettore è quello dello sviluppo economico per il quale si prevedono azioni nel campo della promozione turistica e culturale, della valorizzazione di prodotti tipici e di qualitÁ, ma anche progetti di mantenimento del commercio e dei multiservizi nei piccoli centri di montagna. Possono presentare domanda i soggetti pubblici (enti locali, singoli o associati) ma anche soggetti privati purché gli interventi siano presentatati tramite uno dei soggetti pubblici previsti dall'intesa. Le proposte vanno indirizzate rispettivamente alla Direzione programmazione della Regione del Veneto e del Dipartimento programmazione, ricerca e innovazione della Provincia autonoma di Trento.

Torna all'inizio


Rifiuti, nuove proteste a Chiaiano Rallentamenti su strisce pedonali Prosegue a Napoli, dove è giunt... (sezione: Class action)

( da "TGCom" del 01-07-2008)

Argomenti: Class Action

Rifiuti, nuove proteste a Chiaiano Rallentamenti su strisce pedonali Prosegue a Napoli, dove è giunto il premier Silvio Berlusconi, la protesta dei cittadini contro la discarica di Chiaiano. Circa 100 manifestanti hanno deciso di attuare lo "slow walking", attraversando la strada avanti e indietro sulle strisce pedonali nella centralissima via Medina. Secondo quanto riferito dai comitati anti-discarica, la singolare protesta si ripeterà anche in altre zone della città. Grossi problemi al traffico cittadino. I manifestanti, giunti con alcuni pullman dal quartiere di Chiaiano e dal comune di Marano, entrambi interessati dalla discarica che si dovrebbe aprire nelle vicine cave di tufo esauste, stanno attuando lo "slow walking" anche in via Depretis e in via Acton, vicino al molo Beverello. Le forze dell'ordine controllano i manifestanti a vista e cercano di deviare il traffico in altre strade per evitare il blocco della circolazione. Ieri tre ordigni di tipo artigianale, innescati, sono stati lanciati ieri nei pressi dell'area presidiata dalle forze dell'ordine. Ignoti a bordo di un motorino hanno scagliato tre bombe composti da bombolette del gas del tipo da campeggio. L'esplosione non ha provocato però feriti o danni. L'incontro con i sindaci Silvio Berlusconi torna nel capoluogo campano per fare nuovamente il punto sull'emergenza rifiuti. In agenda anche la questione "Acerra", dove dovrebbe sorgere il termovalorizzatore che dovrebbe rappresentare una svolta in questa lunga emergenza. Il presidente del Consiglio incontrerà il sottosegretario ai Rifiuti Guido Bertolaso e i suoi tecnici guidati da Marcello Fiori. Previsto un vertice con i sindaci dei Comuni coinvolti nella vicenda rifiuti, quello di Napoli, di Tersigno, Marano, Mugnano, Giuliano, Serre, Favignano, S. Arcangelo Trimonte, Acerra e Santa Maria La Fossa. Nel pomeriggio il premier si recherà a far visita al cantiere del termovalorizzatore di Acerra. Il fronte del no I cittadini di Bagnoli come di Acerra e di Giugliano, per ragioni diverse, ribadiscono il loro no: ad Acerra, contro il termovalorizzatore, a Giugliano per il non rispetto di alcune norme previste dall'intesa sull'utilizzo del sito di ecoballe di Taverna del Re. Un comitato del no che secondo il presidente della Regione Campania, Antonio Bassolino, è comunque in ritirata. "Rispetto al passato, quando tutto sembrava bloccato da veti, paure e proteste, finalmente si intravede una via di uscita - dice Bassolino -. Attenzione però. I segnali positivi non implicano che la soluzione sia a portata di mano. La partita è tutta da giocare e coinvolge tutti, istituzioni, cittadini, imprese, chiesa, associazioni. Dobbiamo giocarla con lungimiranza e buon senso". L'emergenza rifiuti in Campania Tgcom 23/06/2008Napoli,termovalorizzatore ad Agnano 25/05/2008Rifiuti, ancora tregua a Chiaiano 24/05/2008Rifiuti, ecco le dieci discariche 24/05/2008Rifiuti, scontri a Chiaiano 23/05/2008Rifiuti, bus incendiato a Chiaiano 21/05/2008Bertolaso sottosegretario a rifiuti 19/05/2008Rifiuti, pronto piano del governo 19/05/2008Napoli, ripartono treni dei rifiuti 16/03/2008Rifiuti, c'è accordo con Germania 14/03/2008Rifiuti, scontri a Marigliano 06/03/2008Israele vuole i rifiuti di Napoli 29/02/2008Rifiuti, Bassolino a giudizio 29/02/2008Rifiuti Campania,donna si dà fuoco 16/02/2008Rifiuti, un'altra maxi protesta 06/02/2008Rifiuti, Bassolino si difende 04/02/2008Ryanair, spot sui rifiuti 04/02/2008Rifiuti, ancora decine di roghi 02/02/2008Rifiuti, "Nessun pericolo salute" 31/01/2008Rifiuti, secondo avvertimento Ue 29/01/2008Rifiuti, scontri a Marigliano 23/05/2008"No a regole ingaggio per soldati" 28/01/2008Rifiuti, Grillo organizza M-day 28/01/2008Rifiuti, aprono discariche e siti 25/01/2008Rifiuti, nuovo ultimatum della Ue 25/01/2008Rifiuti, nuove proteste a Benevento 23/01/2008Rifiuti, operazione Cc a Napoli 19/01/class="hilite">2008Rifiuti:a Napoli prima class="term">class class="term">action 17/01/2008Rifiuti, secondo richiamo da Europa 15/01/2008Rifiuti, entra in azione l'esercito 14/01/2008Rifiuti, "serve soluzione radicale" 13/01/2008Rifiuti, proteste in tutta Italia 13/01/2008Rifiuti, chiedono asilo in Svizzera 12/01/2008Prodi:Vergogna i rifiuti all'estero 11/01/2008Rifiuti, l'esercito entra in azione 10/01/2008Milano, dai rifiuti energia pulita 10/01/2008Rifiuti,squadre intervento a Napoli 09/01/2008Rifiuti,assalto ai vigili del fuoco 08/01/2008Rifiuti,ancora guerriglia a Pianura 07/01/2008Rifiuti, situazione in tempo reale 06/01/2008Rifiuti,continua presidio a Pianura 04/01/2008Crisi rifiuti, "presidio va avanti" 04/01/2008A Napoli è emergenza rifiuti 02/01/2008Rifiuti Napoli, protesta a Pianura 28/12/2007Rifiuti, resta emergenza a Napoli 26/12/2007Rifiuti, ridotti i disagi a Napoli 25/12/2007Rifiuti, raccolta record a Napoli 24/12/2007Napoli, piano rifiuti straordinario Invia ad un amico.

Torna all'inizio


Giustizia e politica (sezione: Class action)

( da "Sicilia, La" del 01-07-2008)

Argomenti: Class Action

Giustizia e politica @@titolo@@Berlusconi si scommette ANDREA GAGLIARDUCCI Roma. "Polemiche strumentali". Berlusconi bolla così il dibattito scaturito dalla pubblicazione delle nuove intercettazioni che lo vedono protagonista, assieme al presidente sospeso di Rai Fiction, Saccà. Il riferimento, non esplicito, ma evidente, è soprattutto alle dichiarazioni del capo di Idv, Di Pietro, che aveva definito l'agire del premier come quello "di un magnaccia". Polemiche strumentali, anche perché cadono al centro di un dibattito accesissimo sul fronte giustizia: il Pdl punta a far approvare il lodo Alfano (sospende i processi in corso per le cinque più importanti cariche dello Stato) in tempi brevi, mentre il Pd annuncia ostruzionismo in Aula. Berlusconi non fa riferimento esplicito alle polemiche. Ma si capisce bene a cosa si riferisce il messaggio inviato al convegno della Federazione italiana dei tabaccai: "Tante polemiche strumentali finiscono con il mettere in secondo piano l'interesse collettivo. E' certo che profonderemo ogni sforzo perché l'interesse di pochi non prevalga su quello di quasi tutti, continuando nella direzione che era indicata nei nostri programmi, e si incarna nella nostra azione". Che è poi quella che porta il decreto sicurezza: "Il governo - si legge ancora - ha scelto di mettere la sicurezza e l'ordine pubblico fra le priorità della propria azione, compresa la volontà di ridare efficienza e forza credibile a una giustizia che, troppo spesso, delude le aspettative in essa legittimamente riposte". È immediata la reazione di Idv. Di Pietro è stato protagonista nei giorni scorsi di una dura polemica con il premier. È lui stesso a commentare: "Che io abbia usato un linguaggio crudo è vero, ma ho cercato di far presente la gravità del contenuto delle intercettazioni telefoniche. Credo che le scuse agli italiani non le debba chiedere io per il linguaggio usato per rappresentare una situazione nella sua drammaticità, ma le debba chiedere invece chi sfrutta la possibilità, attraverso i suoi mezzi d'informazione, di comunicare agli italiani una cosa e, quindi, facendosi eleggere, promettendo agli italiani di fare questo e poi facendo un'altra cosa quando si va in Parlamento". Mentre il capogruppo Idv alla Camera, Donadi, fa riferimento direttamente al messaggio del Cavaliere: "Che Berlusconi parli d'interesse collettivo è quasi una barzelletta. E pure di cattivo gusto, visto che da quando è stato eletto ha solo pensato ai suoi affari personali e mai alla situazione del Paese, sempre più drammatica soprattutto dal punto di vista economico". Intanto, il Pdl fa quadrato attorno al lodo Alfano. Sul quale si fa bene ad andare avanti, dice il ministro degli Esteri, Frattini, perché vuol dire "che chi governa ha il dovere e il diritto di governare, perché se i cittadini lo hanno voluto non può essere ogni giorno disturbato da azioni di questo genere che si possono assolutamente condurre una volta finito il mandato". E anche il cristiano-popolare Baccini definisce il lodo "necessario per bilanciare gli effetti distorsivi di iniziative azzardate di alcuni magistrati". L'opposizione ha intenzione di fare ostruzionismo duro. "In Aula - dice Sereni - il decreto sicurezza, ribattezzato "blocca processi", non avrà vita facile". Non si fa attendere la replica di Forza Italia: "Dalle dichirazioni dell'onorevole Sereni - dice Cicchitto - vediamo in modo evidente che la leadership dell'opposizione alla Camera è stata presa da Di Pietro e gli esponenti del Pd si stanno adeguando. Di conseguenza, il Pd si sta preparando a un'azione ostruzionistica su un decreto che non è blocca processi, come strumentalmente la sinistra cerca di accreditare".

Torna all'inizio


ROMA - Il premier Berlusconi, sulla giustizia tira dritto e, anzi, in un messaggio alla federazione dei tabaccai, va di nuovo all'attacco prendendosela con le <tante polemiche stru (sezione: Class action)

( da "Adige, L'" del 01-07-2008)

Argomenti: Class Action

Il quotidiano del giorno è consultabile gratuitamente dalle 15:30. Per abbonarti e poterlo vedere dalle 6:30 clicca qui >>> ROMA - Il premier Berlusconi, sulla giustizia tira dritto e, anzi, in un messaggio alla federazione dei tabaccai, va di nuovo all'attacco prendendosela con le "tante polemiche strumentali" di questi giorni che "finiscono col mettere in secondo piano l'interesse collettivo" e ribadendo che lui e il suo governo impiegheranno "ogni sforzo perché l'interesse di pochi non prevalga su quello di quasi tutti" ROMA - Il premier Berlusconi, sulla giustizia tira dritto e, anzi, in un messaggio alla federazione dei tabaccai, va di nuovo all'attacco prendendosela con le "tante polemiche strumentali" di questi giorni che "finiscono col mettere in secondo piano l'interesse collettivo" e ribadendo che lui e il suo governo impiegheranno "ogni sforzo perché l'interesse di pochi non prevalga su quello di quasi tutti". Parole che non fanno che acuire lo scontro con l'opposizione su questi temi. Il leader dei democratici, Walter Veltroni, infatti, replica citando i dati dell'Istat sull'inflazione e la crisi Alitalia: "Ho parlato di un Paese che è sull'orlo del tracollo - attacca - e questi dati confermano questa valutazione. Il governo sembra invece non accorgersi della gravità della situazione ed è preoccupato solo dei problemi del presidente del Consiglio". Il Cavaliere, tra l'altro, nel messaggio, puntualizza che una cosa è certa: "il governo ha scelto di mettere la sicurezza e l'ordine pubblico tra le priorità della propria azione, compresa la volontà di ridare efficienza e forza credibile a una giustizia che, troppo spesso, delude le aspettative in essa legittimamente risposte". Un'uscita da leggere probabilmente anche in chiave di avvertimento nell'ambito dell'intricata partita che si sta giocando tra "lodo Alfano" e norme "blocca processi" (sulle quali oggi si pronuncerà il Csm) contenute nel decreto sulla sicurezza in discussione nelle commissioni riunite Affari Costituzionali e Giustizia della Camera. Se la settimana scorsa, infatti, il Pd aveva chiesto al Pdl di stralciare le norme ribattezzate "salva-premier" dal pacchetto sicurezza per iniziare a parlare dello "scudo" per le alte cariche, ora è la maggioranza che sonda il terreno. "L'ipotesi di stralciare la norma "blocca-processi" - spiega il capogruppo del Pdl a Montecitorio Italo Bocchino - dipenderà dalla disponibilità dell'opposizione a votare il "Lodo Maccanico-Schifani". Ma dall'atteggiamento delle opposizioni potrebbe derivare anche, ammonisce Bocchino, la "prova di forza" della fiducia. "Quello che accadrà sul dl sicurezza - dice l'esponente del Pdl - dipenderà esclusivamente dal senso di responsabilità dell'opposizione. Se faranno ostruzionismo, il governo potrebbe essere costretto a porre la fiducia". Ma dal Pd, alle prese anche con Antonio Di Pietro, che lunedì 8 luglio sarà in piazza contro il "sospendi-processi", arriva un secco no grazie. "È una logica mercantilistica che non ci appartiene", fa sapere il ministro "ombra" della Giustizia del Pd Lanfranco Tenaglia. "Berlusconi ci risparmi le bugie - attacca anche la presidente dei senatori del Pd, Anna Finocchiaro - è inutile che ora Bocchino proponga lo scambio tra la norma "salva-processi" del dl sicurezza e il lodo Alfano. Abbiamo detto e lo ribadiamo: in questa legislatura non è possibile un provvedimento ordinario di tale natura, le ragioni le abbiamo più volte spiegate, il resto sono chiacchiere". Intanto sul dl sicurezza si va avanti in commissione e la presidente della Giustizia e relatrice del testo, Giulia Bongiorno, si dice ottimista sui tempi, e certa che il testo verrà completato per l'Aula per martedì prossimo, 9 luglio, come previsto. Giovedì 3 alle 20, intanto, scade il termine degli emendamenti in commissione (che però potrebbe slittare a venerdì mattina). Nel frattempo Pd e Idv hanno già presentato due pregiudiziali di costituzionalità per l'Aula, proprio sul passaggio relativo al "sospendi processi", (che non rispetterebbe il principio ragionevole durata del processo), che verranno votate domani in Aula. 01/07/2008.

Torna all'inizio


"Entro luglio via tutti i rifiuti" Berlusconi: "Poi il termovalorizzatore" L'emergenza rifiuti potre... (sezione: Class action)

( da "TGCom" del 01-07-2008)

Argomenti: Class Action

"Entro luglio via tutti i rifiuti" Berlusconi: "Poi il termovalorizzatore" L'emergenza rifiuti potrebbe essere considerata risolta "entro due settimane". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, durante la conferenza stampa nell'impianto di termovalorizzazione di Acerra. "Entro fine luglio", ha aggiunto Berlusconi "libereremo la città di Napoli" dai rifiuti. "Siamo vicinissimi alla firma di accordi con imprese private - ha concluso - e in due settimane dovremmo liberare Napoli". Impianti come quello di Acerra, ha aggiunto il premier, "snon necessari, qui in Campania come in altre regioni dove la situazione è al limite". "Stiamo andando avanti verso la soluzione finale del problema", ha detto Berlusconi disturbato da un fastidioso vento. Il presidente ha anche sottolineato che la soluzione va trovata anche grazie ad un aumento della raccolta differenziata dei rifiuti: "su questo punto - aggiunge - la televisione pubblica e quella privata devono fare la loro parte sensibilizzando i cittadini". "Il gruppo Impregilo completerà il termovalorizzatore di Acerra", ha inoltre annunciato il premier sottolineando che "c'è da domandarsi come sia stato possibile e con quale responsabilità si siano fermati i lavori di un impianto fondamentale per la Campania". "Un plauso va al gruppo Impregilo - ha aggiunto - che nonostante tutte le cose che ha subito, non sto a dire giustamente o ingiustamente, ha preso l'impegno a finire il termovalorizzatore". L'emergenza rifiuti in Campania Tgcom 23/06/2008Napoli,termovalorizzatore ad Agnano 25/05/2008Rifiuti, ancora tregua a Chiaiano 24/05/2008Rifiuti, ecco le dieci discariche 24/05/2008Rifiuti, scontri a Chiaiano 23/05/2008Rifiuti, bus incendiato a Chiaiano 21/05/2008Bertolaso sottosegretario a rifiuti 19/05/2008Rifiuti, pronto piano del governo 19/05/2008Napoli, ripartono treni dei rifiuti 16/03/2008Rifiuti, c'è accordo con Germania 14/03/2008Rifiuti, scontri a Marigliano 06/03/2008Israele vuole i rifiuti di Napoli 29/02/2008Rifiuti, Bassolino a giudizio 29/02/2008Rifiuti Campania,donna si dà fuoco 16/02/2008Rifiuti, un'altra maxi protesta 06/02/2008Rifiuti, Bassolino si difende 04/02/2008Ryanair, spot sui rifiuti 04/02/2008Rifiuti, ancora decine di roghi 02/02/2008Rifiuti, "Nessun pericolo salute" 31/01/2008Rifiuti, secondo avvertimento Ue 29/01/2008Rifiuti, scontri a Marigliano 23/05/2008"No a regole ingaggio per soldati" 28/01/2008Rifiuti, Grillo organizza M-day 28/01/2008Rifiuti, aprono discariche e siti 25/01/2008Rifiuti, nuovo ultimatum della Ue 25/01/2008Rifiuti, nuove proteste a Benevento 23/01/2008Rifiuti, operazione Cc a Napoli 19/01/class="hilite">2008Rifiuti:a Napoli prima class="term">class class="term">action 17/01/2008Rifiuti, secondo richiamo da Europa 15/01/2008Rifiuti, entra in azione l'esercito 14/01/2008Rifiuti, "serve soluzione radicale" 13/01/2008Rifiuti, proteste in tutta Italia 13/01/2008Rifiuti, chiedono asilo in Svizzera 12/01/2008Prodi:Vergogna i rifiuti all'estero 11/01/2008Rifiuti, l'esercito entra in azione 10/01/2008Milano, dai rifiuti energia pulita 10/01/2008Rifiuti,squadre intervento a Napoli 09/01/2008Rifiuti,assalto ai vigili del fuoco 08/01/2008Rifiuti,ancora guerriglia a Pianura 07/01/2008Rifiuti, situazione in tempo reale 06/01/2008Rifiuti,continua presidio a Pianura 04/01/2008Crisi rifiuti, "presidio va avanti" 04/01/2008A Napoli è emergenza rifiuti 02/01/2008Rifiuti Napoli, protesta a Pianura 28/12/2007Rifiuti, resta emergenza a Napoli 26/12/2007Rifiuti, ridotti i disagi a Napoli 25/12/2007Rifiuti, raccolta record a Napoli 24/12/2007Napoli, piano rifiuti straordinario Invia ad un amico.

Torna all'inizio


Dragotto (Fi-Pdl): su servizi cimiteriali a Bagnacavallo (sezione: Class action)

( da "Sestopotere.com" del 01-07-2008)

Argomenti: Class Action

(1/7/2008 17:57) | (Sesto Potere) - Bagnacavallo - 1 luglio 2008 - La gestione dei servizi cimiteriali affidata ad Hera dal Comune di Bagnacavallo, con un contratto di servizio della durata di 15 anni a decorrere dal giugno 2003, è al centro di un'interrogazione di Giorgio Dragotto, capogruppo di fi-pdl. Nel contratto in questione - riferisce il consigliere - “Hera si impegna a provvedere alla gestione delle attività in oggetto con proprie attrezzature, mezzi e personale e, qualora ne riscontri la convenienza mediante affidamenti a soggetti terzi”, mentre è prevista (art.20) la clausola di risoluzione nel caso in cui il contratto “venga totalmente ceduto a soggetti terzi senza preventiva autorizzazione del comune”. Ad oggi - continua Dragotto - i servizi cimiteriali del Comune di Bagnacavallo sono passati da Hera ad Aser per il trasporto salme ed onoranze funebri e ad Area Asset per quanto riguarda la gestione tecnico-operativa, servizio questo per il quale Area Asset ha indetto un appalto “vinto dalla ditta Ciclat che a sua volta ha subappaltato alla Cmr di Filo”. L'esponente di fi-pdl vuole quindi sapere dalla Giunta regionale se ritenga “assolutamente conforme” alla normativa statale e regionale (con particolare riferimento all'articolo 113 della L.448/2001 in tema di Gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica, e alla legge regionale n.29/2004 Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria) “la posizione del Comune di Bagnacavallo in materia di servizi cimiteriali” e se non consideri opportuno attivarsi “per agevolare l'eliminazione di fattispecie già giudicate illegittime dalla Corte europea, anche in considerazione della possibilità a breve per i cittadini di ricorrere alla class="hilite">class="term">class class="term">action anche nei confronti della pubblica amministrazione”. In proposito Dragotto segnala che “Hera spa svolgeva, anche se non direttamente nel comune di Bagnacavallo, ma ad esempio nella vicina Faenza, attività funebre come individuata nella citata legge regionale, tanto che molti comuni hanno provveduto alla gestione dei servizi cimiteriali con società totalmente partecipate dal Comune ovvero in house." Secondo quanto espresso nella sentenza della Corte europea (prima sezione) dell'11 gennaio 2005, considera infine il consigliere, "viola il principio di concorrenza l'affidamento di un appalto pubblico mediante trattativa privata ad una società mista pubblico-privata nella quale l'amministrazione aggiudicatrice detiene una partecipazione, in quanto offrirebbe ad un'impresa privata presente nel capitale della società un vantaggio rispetto ai suoi concorrenti".

Torna all'inizio


Scontri tra polizia e manifestanti (sezione: Class action)

( da "TGCom" del 01-07-2008)

Argomenti: Class Action

Rifiuti, scontri in centro a Napoli Tensione durante l'arrivo di Berlusconi Momenti di tensione a Napoli dove il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi ha incontrato il sottosegretario Guido Bertolaso in un vertice sull'emergenza rifiuti. Gruppi di manifestanti si sono scontrati nel centro cittadino con la polizia. Alcuni contestatori hanno rovesciato a terra i cassonetti della spazzatura. E' stato anche improvvisato un blocco del traffico al quale ha posto fine l'arrivo degli agenti. Poco prima dell'arrivo del premier una cinquantina di persone si sono raggruppate a un centinaio di metri dall'ingresso di palazzo Salerno. Poi la protesta si è accesa. I tanti disoccupati hanno chiesto un posto di lavoro. Qualcuno ha anche lanciato una sedia. Le forze dell'ordine hanno deciso di intervenire spingendo i manifestanti e allontanandoli su via Console Cesario, da dove sono arrivati. Sono volate alcune manganellate. La tensione è salita. I disoccupati sono stati dispersi in pochi minuti e la situazione si è normalizzata. Qualcuno parla di carica di alleggerimento, ma fonti della polizia precisano: "Non c'è stata nessuna carica. Si è trattato di una cosiddetta azione di spingimento per liberare la strada dai manifestanti". Nel frattempo, c'è stata anche la protesta isolata di un disoccupato che è riuscito a salire sull'impalcatura allestita al centro della piazza vicino alla tensostruttura montata per un concerto. L'uomo, a dorso nudo, in jeans e con una maglietta stretta alla testa come una bandana, ha minacciato di buttarsi di sotto se non gli veniva dato un posto di lavoro. Poi, mentre Berlusconi era al briefing operativo di Bertolaso sulla crisi del'immondizia in Campania, il disoccupato è sceso dal traliccio senza conseguenze. Grossi problemi anche al traffico cittadino. Altri manifestanti, giunti con alcuni pullman dal quartiere di Chiaiano e dal comune di Marano, entrambi interessati dalla discarica che si dovrebbe aprire nelle vicine cave di tufo esauste, si sono radunati in via Depretis e in via Acton, vicino al molo Beverello. L'incontro con i sindaci Silvio Berlusconi torna nel capoluogo campano per fare nuovamente il punto sull'emergenza rifiuti. In agenda anche la questione del termovalorizzatore di Acerra che dovrebbe rappresentare una svolta in questa lunga emergenza. Il fronte del no I cittadini di Bagnoli come di Acerra e di Giugliano, per ragioni diverse, ribadiscono il loro no: ad Acerra, contro il termovalorizzatore, a Giugliano per il non rispetto di alcune norme previste dall'intesa sull'utilizzo del sito di ecoballe di Taverna del Re. Berlusconi: "Spot sulla raccolta differenziata" Si è concluso in un "clima di armonia e collaborazione", come riferito da alcuni sindaci campani, l'incontro sull'emergenza rifiuti in prefettura a Napoli con il premier. Alla riunione il presidente Berlusconi ha detto che proseguirà nella direzione scelta e ha annunciato spot in tv sulla raccolta differenziata. Il sindaco di Napoli, Iervolino, ha detto: "Decisioni nuove non sono state prese. Alcuni sindaci hanno chiesto compensazioni". L'emergenza rifiuti in Campania Tgcom 23/06/2008Napoli,termovalorizzatore ad Agnano 25/05/2008Rifiuti, ancora tregua a Chiaiano 24/05/2008Rifiuti, ecco le dieci discariche 24/05/2008Rifiuti, scontri a Chiaiano 23/05/2008Rifiuti, bus incendiato a Chiaiano 21/05/2008Bertolaso sottosegretario a rifiuti 19/05/2008Rifiuti, pronto piano del governo 19/05/2008Napoli, ripartono treni dei rifiuti 16/03/2008Rifiuti, c'è accordo con Germania 14/03/2008Rifiuti, scontri a Marigliano 06/03/2008Israele vuole i rifiuti di Napoli 29/02/2008Rifiuti, Bassolino a giudizio 29/02/2008Rifiuti Campania,donna si dà fuoco 16/02/2008Rifiuti, un'altra maxi protesta 06/02/2008Rifiuti, Bassolino si difende 04/02/2008Ryanair, spot sui rifiuti 04/02/2008Rifiuti, ancora decine di roghi 02/02/2008Rifiuti, "Nessun pericolo salute" 31/01/2008Rifiuti, secondo avvertimento Ue 29/01/2008Rifiuti, scontri a Marigliano 23/05/2008"No a regole ingaggio per soldati" 28/01/2008Rifiuti, Grillo organizza M-day 28/01/2008Rifiuti, aprono discariche e siti 25/01/2008Rifiuti, nuovo ultimatum della Ue 25/01/2008Rifiuti, nuove proteste a Benevento 23/01/2008Rifiuti, operazione Cc a Napoli 19/01/class="hilite">2008Rifiuti:a Napoli prima class="term">class class="term">action 17/01/2008Rifiuti, secondo richiamo da Europa 15/01/2008Rifiuti, entra in azione l'esercito 14/01/2008Rifiuti, "serve soluzione radicale" 13/01/2008Rifiuti, proteste in tutta Italia 13/01/2008Rifiuti, chiedono asilo in Svizzera 12/01/2008Prodi:Vergogna i rifiuti all'estero 11/01/2008Rifiuti, l'esercito entra in azione 10/01/2008Milano, dai rifiuti energia pulita 10/01/2008Rifiuti,squadre intervento a Napoli 09/01/2008Rifiuti,assalto ai vigili del fuoco 08/01/2008Rifiuti,ancora guerriglia a Pianura 07/01/2008Rifiuti, situazione in tempo reale 06/01/2008Rifiuti,continua presidio a Pianura 04/01/2008Crisi rifiuti, "presidio va avanti" 04/01/2008A Napoli è emergenza rifiuti 02/01/2008Rifiuti Napoli, protesta a Pianura 28/12/2007Rifiuti, resta emergenza a Napoli 26/12/2007Rifiuti, ridotti i disagi a Napoli 25/12/2007Rifiuti, raccolta record a Napoli 24/12/2007Napoli, piano rifiuti straordinario Invia ad un amico.

Torna all'inizio