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DOSSIER “CLASS ACTION”

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Pronta la nuova versione dell'azione collettiva che riguarda cittadini e imprese Class action spuntata Crack finanziari inclusi solo dal 2008 - Fuori Parmalat e Cirio Giovanni Negri Il Sole 24 Ore 15-11-2008

 

MILANO I crac finanziari, almeno quelli del recente passato, saranno esclusi dalla class action. E' questa una delle principali novità della nuova versione dell'azione collettiva messa a punto dal Governo. L'articolato sta assumendo una fisionomia sempre più precisa e, anche se correzioni e ritocchi sono ancora possibili, l'intenzione è quella di presentarlo a breve come emendamento al collegato giustizia (quello con la miniriforma del processo civile). A fare da regista, il ministro delle Attività produttive Claudio Scajola che, vista la rilevanza della materia, prima della presentazione al Senato, potrebbe portare il testo in Consiglio dei ministri.L'obiettivo è comunquequellodifarepresto: il1Úgennaio 2009 scade la proroga dell'entrata in vigore della vecchia versione dell'azione collettiva, una versione che da più parti era stata segnalata come bisognosa di correzioni sostanziali. Senza un nuovo slittamento, possibile nell'ambito del consueto decreto “milleproroghe” di fine anno, la disciplina è destinata a entrare in vigore. Il provvedimento interviene esclusivamente sul versante dei rapporti tra cittadini e imprese. Un'azione collettiva "contro" la pubblica amministrazione per il il ripristino di standard di efficienza nelle prestazioni è invece stata inserita in un pacchetto di correzioni al cosiddetto Ddl "anti-fannulloni" approvato l'altro ieriin commissione Affari costituzionali al Senato. Il provvedimento, messo a punto dopo un serrato confronto che ha coinvolto anche gli uffici della Presidenza del consiglio, rivede e precisa il perimetro degli interessi che possono essere fatti valere attraverso la class action, ne definisce la procedura e fissa anche le regole sulla competenza dell'autorità giudiziaria. A essere sciolto è poi il nodo della retroattività: l'emendamento infatti prevede, nel testo attuale, che la class action non potrà essere proposta per illeciti verificatisi prima del 1Úgennaio 2008. Un paletto temporale che taglia fuori automaticamente vicende come quelle relative a Cirio e Parmalat. E, quanto a una visione più sistematica, nel testo si parla sempre di utenti e consumatori come platea di soggetti tutelati, mai di risparmiatori e investitori: sulla loro inclusione è probabile che non arrivi un chiarimento definitivo, anche se, quanto a forme di tutela collettiva, potrebbero sempre essere applicate quelle introdotte nel Tuf (articolo 32 bis) dalla disciplina Mifid. A potere agire in giudizio per la tutela di «diritti individuali omogenei dei consumatori e degli utenti» sarà il singolo componente della classe, che potrà intervenire anche attraverso associazioni cui dà mandato o comitati cui partecipa. L'azione interviene per tutelare i diritti di una pluralità di consumatori e di utenti che nei confronti di un'impresa si trovano in una situazione identica, compresi i contratti “seriali”, conclusi su formulari e disciplinati dal Codice civile agli articoli 1341 e 1342; i diritti dei consumatori nei confronti di un produttore, anche a prescindere da un diretto rapporto contrattuale; i diritti che nascono da pratiche commerciali scorrette o da comportamenti anticoncorrenziali. La domanda andrà presentata al tribunale del capoluogo di Regione in cui ha sede l'impresa (ma per la Val d'Aosta è competente Torino, per Friuli e Trentino Venezia, per Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, la competenza è di Roma, mentre per Basilicata e Calabria, Napoli). Se non si tratta della creazione di un vero e proprio giudice specializzato in diritto dell'economia, è certo un passo avanti verso una maggiore valorizzazione di professionalità specifiche. Il giudice deciderà con ordinanza sull'ammissibilità con un'attenzione particolare ai conflitti d'interesse, all'identità dei diritti individuali tutelati e per la capacità del proponente di curare adeguatamente l'interesse di classe. Una volta giudicata ammissibile la domanda, starà al tribunale fissare termini modalità della pubblicità per garantire l'adesione tempestiva degli appartenenti alla classe. La condanna può determinare le somme da corrispondere agli appartenenti alla classe o fissare i criteri di calcolo per la liquidazione del risarcimento. è introdotta poi una preclusione per nuove azioni collettive promosse per lo stesso fatto nei confronti della stessa impresa.