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DOSSIER “CLASS ACTION” |
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T ARTICOLI DEL novembre 2008 #TOP
IN EVIDENZA
MILANO I crac finanziari, almeno
quelli del recente passato, saranno esclusi dalla class action. E' questa una
delle principali novità della nuova versione dell'azione collettiva
messa a punto dal Governo. L'articolato sta assumendo una fisionomia sempre più
precisa e, anche se correzioni e ritocchi sono ancora possibili, l'intenzione è
quella di presentarlo a breve come emendamento al collegato giustizia (quello
con la miniriforma del processo civile). A fare da regista, il ministro delle
Attività produttive Claudio Scajola che, vista la rilevanza della materia,
prima della presentazione al Senato, potrebbe portare il testo in Consiglio dei
ministri.L'obiettivo è comunquequellodifarepresto: il1Úgennaio 2009 scade la
proroga dell'entrata in vigore della vecchia versione dell'azione
collettiva, una versione che da più parti era stata segnalata come bisognosa di
correzioni sostanziali. Senza un nuovo slittamento, possibile nell'ambito del
consueto decreto “milleproroghe” di fine anno, la
disciplina è destinata a entrare in vigore. Il provvedimento interviene
esclusivamente sul versante dei rapporti tra cittadini e imprese. Un'azione
collettiva "contro" la pubblica amministrazione per il il ripristino
di standard di efficienza nelle prestazioni è invece stata inserita in un
pacchetto di correzioni al cosiddetto Ddl "anti-fannulloni" approvato
l'altro ieriin commissione Affari costituzionali al Senato. Il provvedimento,
messo a punto dopo un serrato confronto che ha coinvolto anche gli uffici della
Presidenza del consiglio, rivede e precisa il perimetro degli interessi che
possono essere fatti valere attraverso la class action, ne definisce la
procedura e fissa anche le regole sulla competenza dell'autorità giudiziaria. A
essere sciolto è poi il nodo della retroattività: l'emendamento infatti
prevede, nel testo attuale, che la class action non potrà essere proposta per
illeciti verificatisi prima del 1Úgennaio 2008. Un paletto temporale che taglia
fuori automaticamente vicende come quelle relative a Cirio e Parmalat. E,
quanto a una visione più sistematica, nel testo si parla sempre di utenti e consumatori
come platea di soggetti tutelati, mai di risparmiatori e investitori: sulla
loro inclusione è probabile che non arrivi un chiarimento definitivo, anche se,
quanto a forme di tutela collettiva, potrebbero sempre essere applicate quelle
introdotte nel Tuf (articolo 32 bis) dalla disciplina Mifid. A potere agire in
giudizio per la tutela di «diritti individuali omogenei dei consumatori e degli
utenti» sarà il singolo componente della classe, che potrà intervenire anche
attraverso associazioni cui dà mandato o comitati cui partecipa. L'azione
interviene per tutelare i diritti di una pluralità di consumatori e di utenti
che nei confronti di un'impresa si trovano in una situazione identica, compresi
i contratti “seriali”, conclusi su formulari e disciplinati
dal Codice civile agli articoli 1341 e 1342; i diritti dei consumatori nei
confronti di un produttore, anche a prescindere da un diretto rapporto
contrattuale; i diritti che nascono da pratiche commerciali scorrette o da
comportamenti anticoncorrenziali. La domanda andrà presentata al tribunale del
capoluogo di Regione in cui ha sede l'impresa (ma per la Val d'Aosta è
competente Torino, per Friuli e Trentino Venezia, per Marche, Umbria, Abruzzo,
Molise, la competenza è di Roma, mentre per Basilicata e Calabria, Napoli). Se
non si tratta della creazione di un vero e proprio giudice specializzato in
diritto dell'economia, è certo un passo avanti verso una maggiore
valorizzazione di professionalità specifiche. Il giudice deciderà con ordinanza
sull'ammissibilità con un'attenzione particolare ai conflitti d'interesse,
all'identità dei diritti individuali tutelati e per la capacità del proponente
di curare adeguatamente l'interesse di classe. Una volta giudicata ammissibile
la domanda, starà al tribunale fissare termini modalità della pubblicità per
garantire l'adesione tempestiva degli appartenenti alla classe. La condanna può
determinare le somme da corrispondere agli appartenenti alla classe o fissare i
criteri di calcolo per la liquidazione del risarcimento. è introdotta poi una
preclusione per nuove azioni collettive promosse per lo stesso fatto nei
confronti della stessa impresa.